Onorevoli Senatori. Si ricorda
preliminarmente come la firma del Trattato che adotta una Costituzione
per lEuropa, avvenuta a Roma il 29 ottobre 2004, si ponga in una
linea di continuità con la firma del Trattato che ha istituito la
Comunità europea il 25 marzo 1957. Il nuovo Trattato, che racchiude
in sé i precedenti Trattati e la Carta dei diritti, opera una semplificazione
delle procedure delineando una nuova gerarchia delle fonti del diritto
dellUnione, superando la suddivisione in pilastri e attribuendo alle
istituzioni un ruolo rafforzato.
La conferenza intergovernativa ha
approvato il Trattato, ma gran parte delle sue disposizioni sono state
definite dalla Convenzione sul futuro dellUnione. In essa si sono
confrontati per la prima volta rappresentanti dei Parlamenti nazionali,
del Parlamento europeo e dei Governi dei Paesi membri. Questo metodo dovrà
essere, anche per il futuro, il metodo ordinario per le eventuali modifiche
del Trattato stesso.
Il Trattato consta di 448 articoli
arricchiti da atti connessi, protocolli e dichiarazioni, ed è volto
a disciplinare le basi dellintero diritto dellUnione.
Il disegno di legge è composto
di soli tre articoli, recando esclusivamente lautorizzazione alla
ratifica, lordine di esecuzione e la clausola di immediata entrata
in vigore del provvedimento.
Il Preambolo del Trattato reca i princìpi
fondamentali su cui si fonda lUnione. Vengono menzionate le eredità
culturali, religiose ed umanistiche dellEuropa, che richiamano i
valori universali dei diritti delluomo. Si ricorda che, a causa dellopposizione
di alcuni Stati e nonostante un intenso dibattito, non è stato possibile
inserire un esplicito riferimento alle radici giudaico-cristiane.
Il Trattato si articola in quattro
parti: la I, composta di 60 articoli, reca le disposizioni relative al
funzionamento delle istituzioni; la II contiene i 54 articoli della Carta
dei diritti fondamentali; la III, composta di 322 articoli, disciplina
le politiche dellUnione; la IV contiene 12 articoli recanti le disposizioni
finali.
Passando allillustrazione della
parte I, vè da chiarire come essa definisca in primo luogo
le istituzioni dellUnione e ne enunci gli obiettivi. LUnione
europea è descritta come unione di popoli e di Stati intenzionati
a costruire un futuro comune sulla base di valori fondanti e condivisi:
la dignità umana, la libertà, la democrazia, luguaglianza,
lo Stato di diritto e la tutela dei diritti umani. Gli obiettivi dellUnione
sono ricompresi in un unico articolo (larticolo I-3) che ne enuncia
anche alcuni non contenuti in disposizioni normative previgenti. Tra questi
i princìpi di tutela sociale sottesi allobiettivo di un elevato
livello di occupazione, il perseguimento del progresso scientifico e tecnologico,
la lotta contro lesclusione sociale e la discriminazione e la promozione
della giustizia. Larticolo I-4 attribuisce forza costituzionale alle
libertà fondamentali sancite dal Trattato: la libertà di
circolazione delle persone, delle merci, dei servizi e dei capitali, nonché
la libertà di stabilimento.
Si sottolineano gli elementi di novità
contenuti anche nellarticolo I-5 che, nel disciplinare i rapporti
tra lUnione e gli Stati, riconosce per la prima volta in modo esplicito
il ruolo delle autonomie regionali e locali. Esso stabilisce inoltre che
lUnione rispetta luguaglianza degli Stati e lidentità
nazionale. Larticolo I-7 attribuisce allUnione la personalità
giuridica che, sino ad oggi veniva riconosciuta alla Comunità europea
(CE) e allEURATOM, ma non allUnione medesima la quale, per
tale ragione, non era legittimata a stipulare accordi con Stati terzi o
con organizzazioni internazionali. Mentre la CE, assorbita dallUnione,
non sussisterà più come entità giuridica separata,
lEURATOM manterrà una personalità giuridica distinta
finché il relativo Trattato non sarà sottoposto alla revisione.
In sostanza, lattribuzione di personalità giuridica sembra
cruciale sia per il potere di stipulare trattati sia per lo sviluppo in
prospettiva della politica estera comune.
Larticolo I-9 integra nella
Costituzione la Carta dei diritti fondamentali che acquista quindi un valore
giuridico vincolante e precisa che lUnione aderisce alla Convenzione
europea di salvaguardia dei diritti delluomo e delle libertà
fondamentali.
Larticolo I-11, relativo alle
competenze dellUnione, contiene uninnovazione significativa.
Vengono infatti ribaditi i princìpi di attribuzione, sussidiarietà
e proporzionalità già enunciati nei Trattati e, per la prima
volta, è previsto il coinvolgimento diretto dei Parlamenti nazionali
nel controllo del rispetto del principio di sussidiarietà: qualora
un terzo dei Parlamenti nazionali consideri una proposta legislativa lesiva
del principio di sussidiarietà, la Commissione è tenuta a
riesaminare la proposta medesima. Inoltre, si ricorda come un Parlamento
nazionale, attraverso il proprio Governo, possa presentare ricorso alla
Corte di giustizia per violazione del medesimo principio di sussidiarietà.
La novità sembra consistere nel controllo politico ex ante
cui si aggiunge un controllo giurisdizionale ex post, ma sempre
attivato dai Parlamenti dei singoli Stati nazionali. Un cenno merita, inoltre,
lattribuzione di un potere di ricorso per violazione del principio
di sussidiarietà al Comitato delle Regioni in relazione agli atti
legislativi che devono essere sottoposti al parere del Comitato stesso.
Si ricorda come gli articoli da I-12
a I-18 mirino a disciplinare con chiarezza le competenze dellUnione
ripartendole in tre categorie: esclusive; concorrenti; di sostegno, coordinamento
o complemento. Solo la prima categoria esclude lintervento degli
Stati, salvo autorizzazione da parte dellUnione. Le competenze concorrenti
ammettono invece lintervento degli Stati qualora lUnione non
le eserciti o abbia cessato di esercitarle. Per quanto riguarda la terza
categoria si realizza invece un concorso dellUnione allazione
degli Stati che mantengono, tuttavia, un ruolo fondamentale.
La politica estera e di sicurezza
comune (PESC) costituisce un settore dove le competenze dellUnione
e degli Stati tendono a sovrapporsi ed integrarsi. In particolare, larticolo
I-16 dispone che gli Stati membri sostengano attivamente e senza riserve
la politica estera e di sicurezza comune dellUnione in uno spirito
di lealtà e di solidarietà. Gli Stati devono astenersi da
qualsiasi azione contraria agli interessi dellUnione e tale da nuocere
alla sua efficacia.
Per quanto riguarda gli articoli da
I-19 a I-32, essi riguardano le istituzioni e gli organi dellUnione.
Lelemento innovativo è rappresentato dallattribuzione
al Consiglio europeo della qualifica di istituzione dellUnione. Il
mandato del Presidente del Consiglio europeo, figura di nuova istituzione
con il compito di assicurare il buon funzionamento dellorgano, avrà
una durata di due anni e mezzo. Al Parlamento europeo vengono attribuite
la funzione legislativa, di bilancio, di controllo politico e consultiva
ed il compito di eleggere il Presidente della Commissione su proposta del
Consiglio europeo adottata a maggioranza qualificata. Quanto al Consiglio
dei ministri, questo, insieme al Parlamento europeo, eserciterà
le funzione legislativa e di bilancio, definirà le politiche dellUnione
e le coordinerà secondo il dettato della Costituzione.
Solo il Consiglio Affari Generali
e quello Affari esteri, tra le formazioni consiliari, vengono espressamente
regolamentati. Il primo ha compiti di coordinamento delle varie formazioni
consiliari e di preparazione delle riunioni del Consiglio europeo, al secondo
spetterà il compito di elaborare lazione esterna dellUnione
secondo le linee strategiche fissate dal Consiglio stesso. La Presidenza
del Consiglio dei ministri è assicurata per periodi di 18 mesi da
gruppi di tre Stati. È noto come questo abbia rappresentato uno
degli aspetti più controversi in sede di Conferenza intergovernativa.
La soluzione raggiunta è, nella sostanza, vicina allattuale
sistema di rotazione semestrale.
Altro cruciale punto cardine delle
trattative in Conferenza intergovernativa e nei lavori della Convenzione
è il meccanismo della doppia maggioranza quale regola generale per
le deliberazioni assunte a maggioranza qualificata dal Consiglio dei ministri.
Esso rappresenta una delle innovazioni maggiormente significative e un
aspetto qualificante lintera forma di Governo dellUnione europea.
Una decisione è validamente adottata se approvata dal 55 per cento
degli Stati membri rappresentativi del 65 per cento della popolazione dellUnione.
Per esplicita dizione dellarticolo I-25, la minoranza di blocco delle
decisioni deve essere costituita da almeno quattro Stati.
La Commissione europea, composta in
via transitoria da un commissario per ogni Stato, e, a regime, da un numero
di commissari pari ai due terzi degli Stati membri, mantiene il monopolio
delliniziativa legislativa, mentre il suo Presidente viene dotato
dei poteri necessari ad assicurargli uneffettiva autorità
sul collegio; tra questi la possibilità di richiedere le dimissioni
dei Commissari europei.
Sempre nel quadro della funzione di
governo, si sottolinea linnovazione istituzionale di maggiore rilievo,
rappresentata dallistituzione del Ministro degli affari esteri dellUnione
che partecipa alle riunioni del Consiglio europeo e presiede il Consiglio
affari esteri, ma è anche membro e vicepresidente della Commissione.
La nuova figura eserciterà le attuali competenze dellAlto
rappresentante per la PESC e del Commissario per le Relazioni esterne.
In questo modo il Ministro risulterà responsabile verso i Governi,
ma anche responsabile nei confronti del Parlamento europeo. Lintera
azione esterna dellUnione, anche se condotta, a seconda degli ambiti,
sulla base del metodo intergovernativo o del metodo comunitario, farà
quindi capo ad un unico soggetto secondo la formula del «doppio cappello».
Si tratta di un ulteriore passo verso il riconoscimento di una piena identità
politica dellUnione per la quale la politica estera costituisce uno
dei banchi di prova più impegnativi.
Il Ministro è chiamato ad assicurare
lorganizzazione ed il coordinamento degli Stati membri nei consessi
internazionali. Larticolo I-28 sembra così rafforzare il principio
di cooperazione tra gli Stati membri e sancisce un obbligo di consultazione
nellambito del Consiglio europeo prima di intraprendere qualsiasi
azione o assumere qualsiasi impegno internazionale.
Per quanto concerne la procedura di
assunzione delle decisioni nellambito della PESC, viene sostanzialmente
confermata la regola dellunanimità. In questo caso si è
mantenuta la clausola passerella, in base alla quale il Consiglio europeo
può decidere allunanimità che il Consiglio dei ministri
deliberi a maggioranza qualificata.
Passando ad illustrare la disciplina
della politica di sicurezza e di difesa comune (PESD) (articolo I-41),
quale parte integrante della PESC, si sottolinea come anche in questo ambito
valga la regola dellunanimità con lintroduzione di alcune
innovazioni: in particolare, viene arricchito lelenco delle missioni
dellUnione, istituita unAgenzia europea per gli armamenti,
prevista la possibilità di cooperazioni rafforzate ed introdotta
una clausola di mutua assistenza nel caso di attacco armato contro uno
Stato membro.
Il Trattato disciplina inoltre una
rilevante clausola di solidarietà (articolo I-43) con carattere
obbligatorio e vincolante che prevede unazione congiunta degli Stati
membri, qualora uno di questi risulti vittima di un attacco terroristico,
di una calamità naturale o provocata dalluomo.
Sotto il versante della semplificazione
degli strumenti giuridici, ma anche dellefficacia e della trasparenza
dellazione dellUnione, gli articoli da I-33 a I-39 compiono
unopera di ridefinizione degli atti giuridici dellUnione prevedendone
solo sei rispetto agli attuali quindici. Si rileva come si tratti di unopera
di risistemazione delle fonti del diritto per cui i «regolamenti»
e le «direttive» vengono sostituiti dalle «leggi europee»
e dalle «leggi quadro europee», denominazioni, queste ultime,
assai più conformi alla forza giuridica degli atti in questione.
Gli atti non legislativi, a seconda che rivestano necessariamente o meno
una portata generale, vengono invece ridenominati regolamenti o decisioni,
mentre le tipologie di atti non vincolanti si riducono a due: le raccomandazioni
ed i pareri. Si ricorda infine listituto del regolamento europeo
delegato che consente di delegare lesercizio del potere normativo
alla Commissione.
Venendo ad illustrare le modifiche
inerenti la realizzazione di uno spazio unico di libertà, sicurezza
e giustizia (articolo I-42), si ricorda che è prevista ladozione
di leggi e leggi quadro europee per il riavvicinamento delle legislazioni
nazionali con il conseguente superamento degli strumenti tipici dellattuale
terzo pilastro: posizioni comuni, decisioni quadro, decisioni e convenzioni.
In questo ambito si prospetta quindi il passaggio dal metodo intergovernativo
al metodo comunitario.
Va quindi richiamata lattenzione
sulla garanzia del cosiddetto freno di emergenza che consente ad uno Stato
di appellarsi al Consiglio europeo, con conseguente blocco del procedimento,
qualora ritenga che una proposta di atto legislativo incida su aspetti
fondamentali del suo ordinamento giudiziario penale.
Gli articoli da 45 a 54 della I parte
del Trattato riguardano la vita democratica dellUnione. In essi è
affermato il principio delluguaglianza democratica di tutti i cittadini
dellUnione. Il suo fondamento è identificato nella democrazia
rappresentativa, precisando che i cittadini devono ritenersi rappresentati
sia dal Parlamento europeo sia dai Governi nazionali responsabili dinanzi
ai Parlamenti. È altresì enunciato il principio della democrazia
partecipativa, in base al quale i cittadini e le associazioni rappresentative
devono avere la possibilità di partecipare attivamente alla vita
dellUnione. Vi è inoltre da evidenziare il riconoscimento
del ruolo delle parti sociali tra le quali lUnione si impegna a facilitare
il dialogo nel rispetto della loro autonomia.
Larticolo I-52 riconosce lo
status delle chiese e delle organizzazioni non confessionali, prevedendo
che lUnione non pregiudichi la posizione di cui esse godono negli
Stati membri in virtù del diritto nazionale.
La Parte II realizza lincorporazione
nel Trattato della Carta dei diritti fondamentali, proclamata a Nizza il
7 settembre 2000. I relativi articoli sono disposti in sette titoli che
riguardano rispettivamente: dignità, libertà, uguaglianza,
solidarietà, cittadinanza, giustizia e le disposizioni generali
che disciplinano linterpretazione e lapplicazione della Carta.
Rispetto al testo elaborato a suo
tempo, e che fu proclamato in occasione del Consiglio europeo di Nizza,
larticolato reca alcune modifiche nel preambolo e negli articoli
II-111 e II-112. Più precisamente, al paragrafo 5 del Preambolo
è stata aggiunta una disposizione per mezzo della quale le cosiddette
spiegazioni elaborate sotto lautorità del Praesidium della
Convenzione e aggiornate sotto la responsabilità del Praesidium
della Convenzione europea, vengono elevate a fonti interpretative. Esse
dovranno, quindi, essere utilizzate dai giudici comunitari e dai giudici
nazionali al fine di dirimere eventuali questioni sorte nellinterpretazione
o nellattuazione della Carta dei diritti fondamentali, delimitandone
dunque il campo di applicazione. La seconda modifica al testo proclamato
a Nizza è rappresentata da due aggiunte al testo dellarticolo
II-111 (che riproduce larticolo 51 della Carta), ai sensi delle quali
lincorporazione della Carta nel Trattato non modificherà la
ripartizione delle competenze tra Unione e Stati membri. Laltra modifica
si ritrova nel testo dellarticolo II-112 (che riproduce larticolo
52 della Carta), relativo alla portata e interpretazione dei diritti e
dei princìpi.
Larticolo in questione distingue
tra diritti soggettivi e princìpi fondamentali, per la cui attuazione
può essere necessaria lemanazione di atti legislativi ed esecutivi
comunitari o nazionali. Laddove, infatti, la Carta recepisca diritti fondamentali
mutuati dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, la loro
interpretazione dovrà essere effettuata sulla base delle tradizioni
costituzionali stesse, che sono così elevate a fonte interpretativa
diretta (articolo II-112, paragrafo 4). Nel paragrafo 5, viene invece affermato
che le disposizioni che contengono princìpi attuabili solamente
per mezzo di ulteriori atti legislativi o esecutivi potranno essere utilizzate
dal Giudice comunitario o nazionale esclusivamente ai fini dellinterpretazione
o del controllo di legalità degli atti derivati. Si vuole quindi
delimitare restrittivamente la portata dei princìpi e dei diritti
sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali ed evitare riflessi sugli
equilibri istituzionali dellUnione, come ulteriormente ribadito dal
paragrafo 6 dello stesso articolo. La Conferenza intergovernativa ha inoltre
aggiunto un nuovo paragrafo 7 che prevede, per i giudici dellUnione
e degli Stati membri, lobbligo di tenere nel debito conto le spiegazioni
elaborate al fine di fornire orientamenti per linterpretazione della
Carta. A tal fine si ribadisce come una Dichiarazione allegata allatto
finale riporti i testi di tutte le spiegazioni relative alla Carta.
Passando ad illustrare la Parte III
del Trattato, concernente le politiche ed il funzionamento dellUnione,
si evidenzia come nel Trattato trovino disciplina il mercato interno, la
politica economica e la politica monetaria, per la quale si prevede tra
laltro una più accentuata cooperazione tra i Paesi che adottano
leuro. Vengono inoltre regolamentate le politiche relative ai seguenti
ambiti: occupazione; politica sociale; coesione economica, sociale e territoriale;
agricoltura e pesca; ambiente; protezione dei consumatori; trasporti; reti
transeuropee; ricerca, sviluppo tecnologico e spazio; energia. In tali
ambiti la disciplina vigente rimane per molti aspetti invariata, ma non
mancano significative novità.
Sulla Parte III del Trattato relativa
alle politiche ed al funzionamento dellUnione, peraltro, si sono
pronunciate le Commissioni competenti in sede consultiva, esprimendosi
con unillustrazione approfondita e completa a cui pare opportuno
rinviare per intero. Un apposito capo, il capo IV, è esclusivamente
dedicato alle politiche relative allo spazio di libertà, sicurezza
e giustizia prevedendo, come accennato, una significativa estensione del
metodo comunitario specie in materia di controllo alle frontiere, asilo
e immigrazione.
Nel titolo V, dedicato allazione
esterna dellUnione, oltre alle disposizioni in materia di PESC, particolare
importanza rivestono le disposizioni in materia di politica commerciale
comune, cooperazione allo sviluppo, aiuto umanitario, misure restrittive
nei confronti di Paesi terzi, accordi internazionali e relazioni dellUnione
con le organizzazioni internazionali e i Paesi terzi. Tale disciplina va
posta in relazione sia con quanto riferito circa la personalità
giuridica sia con le funzioni del ministro degli esteri dellUnione.
La parte IV del Trattato disciplina
la procedura di revisione ordinaria del Trattato e la procedura di revisione
semplificata che consente al Consiglio europeo, deliberando allunanimità,
di prevedere che nellambito della parte III del Trattato il Consiglio
dei ministri possa votare a maggioranza qualificata. Viene inoltre disciplinata
una procedura di revisione semplificata riguardante le politiche e le azioni
interne dellUnione che affida al Consiglio europeo un potere di decisione,
su proposta dei Governi nazionali, del Parlamento europeo e della Commissione,
salva lapprovazione degli Stati membri conformemente alle rispettive
norme costituzionali.
Sulla base degli elementi di fatto
e delle considerazioni che precedono, la Commissione raccomanda allAssemblea
lapprovazione del disegno di legge.
Provera, relatore