Legislatura 14ª - Relazione N. 3269-A



    Onorevoli Senatori. – Si ricorda preliminarmente come la firma del Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa, avvenuta a Roma il 29 ottobre 2004, si ponga in una linea di continuità con la firma del Trattato che ha istituito la Comunità europea il 25 marzo 1957. Il nuovo Trattato, che racchiude in sé i precedenti Trattati e la Carta dei diritti, opera una semplificazione delle procedure delineando una nuova gerarchia delle fonti del diritto dell’Unione, superando la suddivisione in pilastri e attribuendo alle istituzioni un ruolo rafforzato.

    La conferenza intergovernativa ha approvato il Trattato, ma gran parte delle sue disposizioni sono state definite dalla Convenzione sul futuro dell’Unione. In essa si sono confrontati per la prima volta rappresentanti dei Parlamenti nazionali, del Parlamento europeo e dei Governi dei Paesi membri. Questo metodo dovrà essere, anche per il futuro, il metodo ordinario per le eventuali modifiche del Trattato stesso.
    Il Trattato consta di 448 articoli arricchiti da atti connessi, protocolli e dichiarazioni, ed è volto a disciplinare le basi dell’intero diritto dell’Unione.
    Il disegno di legge è composto di soli tre articoli, recando esclusivamente l’autorizzazione alla ratifica, l’ordine di esecuzione e la clausola di immediata entrata in vigore del provvedimento.
    Il Preambolo del Trattato reca i princìpi fondamentali su cui si fonda l’Unione. Vengono menzionate le eredità culturali, religiose ed umanistiche dell’Europa, che richiamano i valori universali dei diritti dell’uomo. Si ricorda che, a causa dell’opposizione di alcuni Stati e nonostante un intenso dibattito, non è stato possibile inserire un esplicito riferimento alle radici giudaico-cristiane.
    Il Trattato si articola in quattro parti: la I, composta di 60 articoli, reca le disposizioni relative al funzionamento delle istituzioni; la II contiene i 54 articoli della Carta dei diritti fondamentali; la III, composta di 322 articoli, disciplina le politiche dell’Unione; la IV contiene 12 articoli recanti le disposizioni finali.
    Passando all’illustrazione della parte I, v’è da chiarire come essa definisca in primo luogo le istituzioni dell’Unione e ne enunci gli obiettivi. L’Unione europea è descritta come unione di popoli e di Stati intenzionati a costruire un futuro comune sulla base di valori fondanti e condivisi: la dignità umana, la libertà, la democrazia, l’uguaglianza, lo Stato di diritto e la tutela dei diritti umani. Gli obiettivi dell’Unione sono ricompresi in un unico articolo (l’articolo I-3) che ne enuncia anche alcuni non contenuti in disposizioni normative previgenti. Tra questi i princìpi di tutela sociale sottesi all’obiettivo di un elevato livello di occupazione, il perseguimento del progresso scientifico e tecnologico, la lotta contro l’esclusione sociale e la discriminazione e la promozione della giustizia. L’articolo I-4 attribuisce forza costituzionale alle libertà fondamentali sancite dal Trattato: la libertà di circolazione delle persone, delle merci, dei servizi e dei capitali, nonché la libertà di stabilimento.
    Si sottolineano gli elementi di novità contenuti anche nell’articolo I-5 che, nel disciplinare i rapporti tra l’Unione e gli Stati, riconosce per la prima volta in modo esplicito il ruolo delle autonomie regionali e locali. Esso stabilisce inoltre che l’Unione rispetta l’uguaglianza degli Stati e l’identità nazionale. L’articolo I-7 attribuisce all’Unione la personalità giuridica che, sino ad oggi veniva riconosciuta alla Comunità europea (CE) e all’EURATOM, ma non all’Unione medesima la quale, per tale ragione, non era legittimata a stipulare accordi con Stati terzi o con organizzazioni internazionali. Mentre la CE, assorbita dall’Unione, non sussisterà più come entità giuridica separata, l’EURATOM manterrà una personalità giuridica distinta finché il relativo Trattato non sarà sottoposto alla revisione. In sostanza, l’attribuzione di personalità giuridica sembra cruciale sia per il potere di stipulare trattati sia per lo sviluppo in prospettiva della politica estera comune.
    L’articolo I-9 integra nella Costituzione la Carta dei diritti fondamentali che acquista quindi un valore giuridico vincolante e precisa che l’Unione aderisce alla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.
    L’articolo I-11, relativo alle competenze dell’Unione, contiene un’innovazione significativa. Vengono infatti ribaditi i princìpi di attribuzione, sussidiarietà e proporzionalità già enunciati nei Trattati e, per la prima volta, è previsto il coinvolgimento diretto dei Parlamenti nazionali nel controllo del rispetto del principio di sussidiarietà: qualora un terzo dei Parlamenti nazionali consideri una proposta legislativa lesiva del principio di sussidiarietà, la Commissione è tenuta a riesaminare la proposta medesima. Inoltre, si ricorda come un Parlamento nazionale, attraverso il proprio Governo, possa presentare ricorso alla Corte di giustizia per violazione del medesimo principio di sussidiarietà. La novità sembra consistere nel controllo politico ex ante cui si aggiunge un controllo giurisdizionale ex post, ma sempre attivato dai Parlamenti dei singoli Stati nazionali. Un cenno merita, inoltre, l’attribuzione di un potere di ricorso per violazione del principio di sussidiarietà al Comitato delle Regioni in relazione agli atti legislativi che devono essere sottoposti al parere del Comitato stesso.
    Si ricorda come gli articoli da I-12 a I-18 mirino a disciplinare con chiarezza le competenze dell’Unione ripartendole in tre categorie: esclusive; concorrenti; di sostegno, coordinamento o complemento. Solo la prima categoria esclude l’intervento degli Stati, salvo autorizzazione da parte dell’Unione. Le competenze concorrenti ammettono invece l’intervento degli Stati qualora l’Unione non le eserciti o abbia cessato di esercitarle. Per quanto riguarda la terza categoria si realizza invece un concorso dell’Unione all’azione degli Stati che mantengono, tuttavia, un ruolo fondamentale.
    La politica estera e di sicurezza comune (PESC) costituisce un settore dove le competenze dell’Unione e degli Stati tendono a sovrapporsi ed integrarsi. In particolare, l’articolo I-16 dispone che gli Stati membri sostengano attivamente e senza riserve la politica estera e di sicurezza comune dell’Unione in uno spirito di lealtà e di solidarietà. Gli Stati devono astenersi da qualsiasi azione contraria agli interessi dell’Unione e tale da nuocere alla sua efficacia.
    Per quanto riguarda gli articoli da I-19 a I-32, essi riguardano le istituzioni e gli organi dell’Unione. L’elemento innovativo è rappresentato dall’attribuzione al Consiglio europeo della qualifica di istituzione dell’Unione. Il mandato del Presidente del Consiglio europeo, figura di nuova istituzione con il compito di assicurare il buon funzionamento dell’organo, avrà una durata di due anni e mezzo. Al Parlamento europeo vengono attribuite la funzione legislativa, di bilancio, di controllo politico e consultiva ed il compito di eleggere il Presidente della Commissione su proposta del Consiglio europeo adottata a maggioranza qualificata. Quanto al Consiglio dei ministri, questo, insieme al Parlamento europeo, eserciterà le funzione legislativa e di bilancio, definirà le politiche dell’Unione e le coordinerà secondo il dettato della Costituzione.
    Solo il Consiglio Affari Generali e quello Affari esteri, tra le formazioni consiliari, vengono espressamente regolamentati. Il primo ha compiti di coordinamento delle varie formazioni consiliari e di preparazione delle riunioni del Consiglio europeo, al secondo spetterà il compito di elaborare l’azione esterna dell’Unione secondo le linee strategiche fissate dal Consiglio stesso. La Presidenza del Consiglio dei ministri è assicurata per periodi di 18 mesi da gruppi di tre Stati. È noto come questo abbia rappresentato uno degli aspetti più controversi in sede di Conferenza intergovernativa. La soluzione raggiunta è, nella sostanza, vicina all’attuale sistema di rotazione semestrale.
    Altro cruciale punto cardine delle trattative in Conferenza intergovernativa e nei lavori della Convenzione è il meccanismo della doppia maggioranza quale regola generale per le deliberazioni assunte a maggioranza qualificata dal Consiglio dei ministri. Esso rappresenta una delle innovazioni maggiormente significative e un aspetto qualificante l’intera forma di Governo dell’Unione europea. Una decisione è validamente adottata se approvata dal 55 per cento degli Stati membri rappresentativi del 65 per cento della popolazione dell’Unione. Per esplicita dizione dell’articolo I-25, la minoranza di blocco delle decisioni deve essere costituita da almeno quattro Stati.
    La Commissione europea, composta in via transitoria da un commissario per ogni Stato, e, a regime, da un numero di commissari pari ai due terzi degli Stati membri, mantiene il monopolio dell’iniziativa legislativa, mentre il suo Presidente viene dotato dei poteri necessari ad assicurargli un’effettiva autorità sul collegio; tra questi la possibilità di richiedere le dimissioni dei Commissari europei.
    Sempre nel quadro della funzione di governo, si sottolinea l’innovazione istituzionale di maggiore rilievo, rappresentata dall’istituzione del Ministro degli affari esteri dell’Unione che partecipa alle riunioni del Consiglio europeo e presiede il Consiglio affari esteri, ma è anche membro e vicepresidente della Commissione. La nuova figura eserciterà le attuali competenze dell’Alto rappresentante per la PESC e del Commissario per le Relazioni esterne. In questo modo il Ministro risulterà responsabile verso i Governi, ma anche responsabile nei confronti del Parlamento europeo. L’intera azione esterna dell’Unione, anche se condotta, a seconda degli ambiti, sulla base del metodo intergovernativo o del metodo comunitario, farà quindi capo ad un unico soggetto secondo la formula del «doppio cappello». Si tratta di un ulteriore passo verso il riconoscimento di una piena identità politica dell’Unione per la quale la politica estera costituisce uno dei banchi di prova più impegnativi.
    Il Ministro è chiamato ad assicurare l’organizzazione ed il coordinamento degli Stati membri nei consessi internazionali. L’articolo I-28 sembra così rafforzare il principio di cooperazione tra gli Stati membri e sancisce un obbligo di consultazione nell’ambito del Consiglio europeo prima di intraprendere qualsiasi azione o assumere qualsiasi impegno internazionale.
    Per quanto concerne la procedura di assunzione delle decisioni nell’ambito della PESC, viene sostanzialmente confermata la regola dell’unanimità. In questo caso si è mantenuta la clausola passerella, in base alla quale il Consiglio europeo può decidere all’unanimità che il Consiglio dei ministri deliberi a maggioranza qualificata.
    Passando ad illustrare la disciplina della politica di sicurezza e di difesa comune (PESD) (articolo I-41), quale parte integrante della PESC, si sottolinea come anche in questo ambito valga la regola dell’unanimità con l’introduzione di alcune innovazioni: in particolare, viene arricchito l’elenco delle missioni dell’Unione, istituita un’Agenzia europea per gli armamenti, prevista la possibilità di cooperazioni rafforzate ed introdotta una clausola di mutua assistenza nel caso di attacco armato contro uno Stato membro.
    Il Trattato disciplina inoltre una rilevante clausola di solidarietà (articolo I-43) con carattere obbligatorio e vincolante che prevede un’azione congiunta degli Stati membri, qualora uno di questi risulti vittima di un attacco terroristico, di una calamità naturale o provocata dall’uomo.
    Sotto il versante della semplificazione degli strumenti giuridici, ma anche dell’efficacia e della trasparenza dell’azione dell’Unione, gli articoli da I-33 a I-39 compiono un’opera di ridefinizione degli atti giuridici dell’Unione prevedendone solo sei rispetto agli attuali quindici. Si rileva come si tratti di un’opera di risistemazione delle fonti del diritto per cui i «regolamenti» e le «direttive» vengono sostituiti dalle «leggi europee» e dalle «leggi quadro europee», denominazioni, queste ultime, assai più conformi alla forza giuridica degli atti in questione. Gli atti non legislativi, a seconda che rivestano necessariamente o meno una portata generale, vengono invece ridenominati regolamenti o decisioni, mentre le tipologie di atti non vincolanti si riducono a due: le raccomandazioni ed i pareri. Si ricorda infine l’istituto del regolamento europeo delegato che consente di delegare l’esercizio del potere normativo alla Commissione.
    Venendo ad illustrare le modifiche inerenti la realizzazione di uno spazio unico di libertà, sicurezza e giustizia (articolo I-42), si ricorda che è prevista l’adozione di leggi e leggi quadro europee per il riavvicinamento delle legislazioni nazionali con il conseguente superamento degli strumenti tipici dell’attuale terzo pilastro: posizioni comuni, decisioni quadro, decisioni e convenzioni. In questo ambito si prospetta quindi il passaggio dal metodo intergovernativo al metodo comunitario.
    Va quindi richiamata l’attenzione sulla garanzia del cosiddetto freno di emergenza che consente ad uno Stato di appellarsi al Consiglio europeo, con conseguente blocco del procedimento, qualora ritenga che una proposta di atto legislativo incida su aspetti fondamentali del suo ordinamento giudiziario penale.
    Gli articoli da 45 a 54 della I parte del Trattato riguardano la vita democratica dell’Unione. In essi è affermato il principio dell’uguaglianza democratica di tutti i cittadini dell’Unione. Il suo fondamento è identificato nella democrazia rappresentativa, precisando che i cittadini devono ritenersi rappresentati sia dal Parlamento europeo sia dai Governi nazionali responsabili dinanzi ai Parlamenti. È altresì enunciato il principio della democrazia partecipativa, in base al quale i cittadini e le associazioni rappresentative devono avere la possibilità di partecipare attivamente alla vita dell’Unione. Vi è inoltre da evidenziare il riconoscimento del ruolo delle parti sociali tra le quali l’Unione si impegna a facilitare il dialogo nel rispetto della loro autonomia.
    L’articolo I-52 riconosce lo status delle chiese e delle organizzazioni non confessionali, prevedendo che l’Unione non pregiudichi la posizione di cui esse godono negli Stati membri in virtù del diritto nazionale.
    La Parte II realizza l’incorporazione nel Trattato della Carta dei diritti fondamentali, proclamata a Nizza il 7 settembre 2000. I relativi articoli sono disposti in sette titoli che riguardano rispettivamente: dignità, libertà, uguaglianza, solidarietà, cittadinanza, giustizia e le disposizioni generali che disciplinano l’interpretazione e l’applicazione della Carta.
    Rispetto al testo elaborato a suo tempo, e che fu proclamato in occasione del Consiglio europeo di Nizza, l’articolato reca alcune modifiche nel preambolo e negli articoli II-111 e II-112. Più precisamente, al paragrafo 5 del Preambolo è stata aggiunta una disposizione per mezzo della quale le cosiddette spiegazioni elaborate sotto l’autorità del Praesidium della Convenzione e aggiornate sotto la responsabilità del Praesidium della Convenzione europea, vengono elevate a fonti interpretative. Esse dovranno, quindi, essere utilizzate dai giudici comunitari e dai giudici nazionali al fine di dirimere eventuali questioni sorte nell’interpretazione o nell’attuazione della Carta dei diritti fondamentali, delimitandone dunque il campo di applicazione. La seconda modifica al testo proclamato a Nizza è rappresentata da due aggiunte al testo dell’articolo II-111 (che riproduce l’articolo 51 della Carta), ai sensi delle quali l’incorporazione della Carta nel Trattato non modificherà la ripartizione delle competenze tra Unione e Stati membri. L’altra modifica si ritrova nel testo dell’articolo II-112 (che riproduce l’articolo 52 della Carta), relativo alla portata e interpretazione dei diritti e dei princìpi.
    L’articolo in questione distingue tra diritti soggettivi e princìpi fondamentali, per la cui attuazione può essere necessaria l’emanazione di atti legislativi ed esecutivi comunitari o nazionali. Laddove, infatti, la Carta recepisca diritti fondamentali mutuati dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, la loro interpretazione dovrà essere effettuata sulla base delle tradizioni costituzionali stesse, che sono così elevate a fonte interpretativa diretta (articolo II-112, paragrafo 4). Nel paragrafo 5, viene invece affermato che le disposizioni che contengono princìpi attuabili solamente per mezzo di ulteriori atti legislativi o esecutivi potranno essere utilizzate dal Giudice comunitario o nazionale esclusivamente ai fini dell’interpretazione o del controllo di legalità degli atti derivati. Si vuole quindi delimitare restrittivamente la portata dei princìpi e dei diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali ed evitare riflessi sugli equilibri istituzionali dell’Unione, come ulteriormente ribadito dal paragrafo 6 dello stesso articolo. La Conferenza intergovernativa ha inoltre aggiunto un nuovo paragrafo 7 che prevede, per i giudici dell’Unione e degli Stati membri, l’obbligo di tenere nel debito conto le spiegazioni elaborate al fine di fornire orientamenti per l’interpretazione della Carta. A tal fine si ribadisce come una Dichiarazione allegata all’atto finale riporti i testi di tutte le spiegazioni relative alla Carta.
    Passando ad illustrare la Parte III del Trattato, concernente le politiche ed il funzionamento dell’Unione, si evidenzia come nel Trattato trovino disciplina il mercato interno, la politica economica e la politica monetaria, per la quale si prevede tra l’altro una più accentuata cooperazione tra i Paesi che adottano l’euro. Vengono inoltre regolamentate le politiche relative ai seguenti ambiti: occupazione; politica sociale; coesione economica, sociale e territoriale; agricoltura e pesca; ambiente; protezione dei consumatori; trasporti; reti transeuropee; ricerca, sviluppo tecnologico e spazio; energia. In tali ambiti la disciplina vigente rimane per molti aspetti invariata, ma non mancano significative novità.
    Sulla Parte III del Trattato relativa alle politiche ed al funzionamento dell’Unione, peraltro, si sono pronunciate le Commissioni competenti in sede consultiva, esprimendosi con un’illustrazione approfondita e completa a cui pare opportuno rinviare per intero. Un apposito capo, il capo IV, è esclusivamente dedicato alle politiche relative allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia prevedendo, come accennato, una significativa estensione del metodo comunitario specie in materia di controllo alle frontiere, asilo e immigrazione.
    Nel titolo V, dedicato all’azione esterna dell’Unione, oltre alle disposizioni in materia di PESC, particolare importanza rivestono le disposizioni in materia di politica commerciale comune, cooperazione allo sviluppo, aiuto umanitario, misure restrittive nei confronti di Paesi terzi, accordi internazionali e relazioni dell’Unione con le organizzazioni internazionali e i Paesi terzi. Tale disciplina va posta in relazione sia con quanto riferito circa la personalità giuridica sia con le funzioni del ministro degli esteri dell’Unione.
    La parte IV del Trattato disciplina la procedura di revisione ordinaria del Trattato e la procedura di revisione semplificata che consente al Consiglio europeo, deliberando all’unanimità, di prevedere che nell’ambito della parte III del Trattato il Consiglio dei ministri possa votare a maggioranza qualificata. Viene inoltre disciplinata una procedura di revisione semplificata riguardante le politiche e le azioni interne dell’Unione che affida al Consiglio europeo un potere di decisione, su proposta dei Governi nazionali, del Parlamento europeo e della Commissione, salva l’approvazione degli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali.
    Sulla base degli elementi di fatto e delle considerazioni che precedono, la Commissione raccomanda all’Assemblea l’approvazione del disegno di legge.

Provera, relatore