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Legislatura 14ª - Relazione N. 3269-A



PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

 


(Estensore: Vizzini)

30 novembre 2004

        La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

        esaminato il disegno di legge di ratifica,
            ritenuto che una delle chiavi di volta, insieme strumento e garanzia, della coesione territoriale, sia il principio di sussidiarietà;

            osservato che l’articolo I-11, intitolato ai princìpi fondamentali sulle competenze dell’Unione, al comma 3, stabilisce che, in virtù del principio di sussidiarietà, nei settori che non sono di sua competenza esclusiva, l’Unione interviene soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell’azione prevista non possono essere sufficientemente raggiunti dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale;
            ritenuto altresì che gli articoli 6 e 8 del Protocollo n. 2 sull’applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità siano di importanza fondamentale nel garantire il rispetto del principio di sussidiarietà;
            osservato che ivi si prevede, all’articolo 6, che ciascuna Camera dei parlamenti nazionali può, entro sei settimane, esprimere un parere motivato sulla conformità del progetto al principio di sussidiarietà e che spetta a ciascun Parlamento nazionale o a ciascuna Camera dei parlamenti nazionali consultare all’occorrenza i parlamenti regionali con poteri legislativi, ed infine si sancisce, all’articolo 8, il diritto di ricorso di ciascuna Camera alla Corte di giustizia per violazione del principio di sussidiarietà;
            ritenuta l’opportunità di proporre l’integrazione negli Organi parlamentari di rappresentanti delle Autonomie territoriali, anche per esprimere congiuntamente – ed al massimo del potenziale rappresentativo – il parere parlamentare circa il rispetto del principio di sussidiarietà, con modalità – tra l’altro – meglio compatibili con i termini temporali previsti per tale esame;

        esprime parere favorevole con la seguente osservazione:
            valuti il Governo l’opportunità di realizzare – tra le riforme necessarie all’adeguamento del quadro istituzionale alle procedure previste dal Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa – l’integrazione, già prevista dall’articolo 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, della Commissione parlamentare per le questioni regionali per via legislativa, prevedendone contestualmente il coinvolgimento nelle procedure dell’esame parlamentare, detto early warning (Protocollo n. 2 sull’applicazione del principio di sussidiarietà e di proporzionalità, articolo 6), nonché nelle procedure di ricorso di ciascuna Camera di fronte alla Corte di giustizia (Protocollo n. 2 sull’applicazione del principio di sussidiarietà e di proporzionalità, articolo 8), fermo restando l’intervento a livello dei Regolamenti parlamentari per quanto riguarda speciali effetti procedurali.