(Estensore: Vizzini)
30 novembre 2004
La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il disegno di
legge di ratifica,
ritenuto
che una delle chiavi di volta, insieme strumento e garanzia, della coesione
territoriale, sia il principio di sussidiarietà;
osservato
che larticolo I-11, intitolato ai princìpi fondamentali sulle
competenze dellUnione, al comma 3, stabilisce che, in virtù
del principio di sussidiarietà, nei settori che non sono di sua
competenza esclusiva, lUnione interviene soltanto se e nella misura
in cui gli obiettivi dellazione prevista non possono essere sufficientemente
raggiunti dagli Stati membri, né a livello centrale né a
livello regionale e locale;
ritenuto
altresì che gli articoli 6 e 8 del Protocollo n. 2 sullapplicazione
dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità
siano di importanza fondamentale nel garantire il rispetto del principio
di sussidiarietà;
osservato
che ivi si prevede, allarticolo 6, che ciascuna Camera dei parlamenti
nazionali può, entro sei settimane, esprimere un parere motivato
sulla conformità del progetto al principio di sussidiarietà
e che spetta a ciascun Parlamento nazionale o a ciascuna Camera dei parlamenti
nazionali consultare alloccorrenza i parlamenti regionali con poteri
legislativi, ed infine si sancisce, allarticolo 8, il diritto di
ricorso di ciascuna Camera alla Corte di giustizia per violazione del principio
di sussidiarietà;
ritenuta
lopportunità di proporre lintegrazione negli Organi
parlamentari di rappresentanti delle Autonomie territoriali, anche per
esprimere congiuntamente ed al massimo del potenziale rappresentativo
il parere parlamentare circa il rispetto del principio di sussidiarietà,
con modalità tra laltro meglio compatibili con
i termini temporali previsti per tale esame;
esprime parere favorevole
con la seguente osservazione:
valuti
il Governo lopportunità di realizzare tra le riforme
necessarie alladeguamento del quadro istituzionale alle procedure
previste dal Trattato che adotta una Costituzione per lEuropa
lintegrazione, già prevista dallarticolo 11 della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, della Commissione parlamentare per
le questioni regionali per via legislativa, prevedendone contestualmente
il coinvolgimento nelle procedure dellesame parlamentare, detto early
warning (Protocollo n. 2 sullapplicazione del principio di sussidiarietà
e di proporzionalità, articolo 6), nonché nelle procedure
di ricorso di ciascuna Camera di fronte alla Corte di giustizia (Protocollo
n. 2 sullapplicazione del principio di sussidiarietà e di
proporzionalità, articolo 8), fermo restando lintervento a
livello dei Regolamenti parlamentari per quanto riguarda speciali effetti
procedurali.