(SANITÀ)
(Estensore: Tomassini)
15 febbraio 2005
La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.
(Estensore: Greco)
8 febbraio 2005
La Commissione Politiche dellUnione europea, esaminato il disegno di legge,
ricordato con favore lavvenuto allargamento dellUnione europea avvenuto il 1º maggio 2004 quale fatto dotato di indiscussa valenza storica a testimonianza della riunificazione degli Stati europei nella cornice istituzionale dellUnione europea;
evidenziata
limportanza fondamentale del Trattato costituzionale che semplifica
le disposizioni attualmente vigenti, anche per tenere conto dellavvenuto
allargamento, e che istituisce un equilibrato sistema di poteri tra Commissione
europea, Consiglio europeo e Parlamento europeo, provvedendo nel contempo
a ridurre il lamentato deficit democratico dellUnione, mediante
un rafforzamento sia della posizione del Parlamento europeo sia, soprattutto,
dei Parlamenti nazionali;
considerato
in particolare il significativo rafforzamento del ruolo dei Parlamenti
nazionali nelle procedure di modifica del Trattato, nelle funzioni di controllo
sullattività dei rispettivi governi in seno al Consiglio dellUnione,
nella vigilanza sul rispetto del principio di sussidiarietà degli
atti normativi dellUnione attraverso il meccanismo di allerta precoce
(early warning) e la possibilità di presentare ricorso alla
Corte di giustizia; e inoltre nellattività di controllo sullattuazione,
da parte delle autorità degli Stati membri, delle politiche dellUnione
in materia di libertà, sicurezza e giustizia, e nella valutazione
dellattività di Eurojust e di Europol;
ritenuto
che la Commissione politiche dellUnione europea del Senato
alla luce delle competenze descritte nelle norme regolamentari, nonché
per la peculiare formazione della stessa, composta da senatori appartenenti
anche alle altre Commissioni e per il sostanziale spirito bipartisan
che anima i suoi lavori può essere considerata sede ideale
per svolgere lesame delle proposte legislative dellUnione,
dando così attuazione al «Protocollo sul ruolo dei Parlamenti
nazionali» che prevede lespressione, da parte dei Parlamenti
nazionali, di un parere motivato in merito alla conformità delle
predette proposte legislative al principio di sussidiarietà, nelle
sei settimane successive alla trasmissione di tali proposte ai Parlamenti
nazionali, nel corso delle quali il Consiglio non potrà procedere
al loro esame;
valutato
inoltre positivamente il particolare ruolo attribuito ai Parlamenti nazionali
in materia di spazio di libertà, sicurezza e giustizia, e in particolare
lassociazione dei Parlamenti nazionali alla valutazione dellattività
di Eurojust e al controllo sullattività di Europol;
considerate
con favore le disposizioni attinenti alla cooperazione interparlamentare
e in particolare le disposizioni sul ruolo della Conferenza dei presidenti
delle Commissioni politiche dellUnione europea (COSAC), che dovrà
contribuire fattivamente allo scambio di informazioni e delle buone prassi
tra i Parlamenti nazionali;
ricordato
che lesplicito riferimento alle radici giudaico-cristiane dellEuropa
nel preambolo del Trattato avrebbe significato il riconoscimento di unevidenza
storica e nulla avrebbe tolto al carattere laico delle istituzioni comunitarie;
considerato
che, nel caso in cui uno o più Stati membri dovessero incontrare
difficoltà nelle procedure di ratifica, la questione verrebbe deferita
al Consiglio europeo e che, in tale evenienza, è quanto mai auspicabile
che il Parlamento formuli, attraverso un ampio dibattito, i necessari indirizzi
in merito alla posizione che il Governo dovrà assumere in sede di
Consiglio europeo;
ravvisata
pertanto lesigenza di procedere ad una sollecita ratifica del Trattato,
in modo tale da essere il primo tra i Paesi fondatori dellUnione
a ratificare, e al fine di dare unulteriore testimonianza dello spirito
europeista, da sempre proprio della tradizione politica italiana, che sia
da esempio agli altri Stati che dovranno procedere alla stessa ratifica,
formula, per quanto di
competenza, parere favorevole.
(Estensore: Legnini)
22 febbraio 2005
La Commissione speciale in materia di infanzia e di minori, esaminato per le parti di propria competenza, il disegno di legge, rilevato che, in linea con le disposizioni della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, i diritti dei minori vengono tutelati, che larticolo II-84 prevede che essi abbiano diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere e che linteresse del minore sia considerato preminente;
rilevato inoltre che larticolo
II-92 vieta il lavoro minorile e stabilisce che letà minima
per lammissione al lavoro non può essere inferiore alletà
in cui termina la scuola dellobbligo; rilevato ancora che la stessa
norma prevede che i giovani ammessi al lavoro devono beneficiare di condizioni
di lavoro appropriate alla loro età ed essere protetti contro lo
sfruttamento economico o contro ogni lavoro che possa minarne la sicurezza,
la salute, lo sviluppo fisico, mentale, morale o sociale o che possa mettere
a rischio la loro istruzione; considerato che larticolo II-74 prevede
che sia garantito a tutti il diritto allistruzione,
esprime, per quanto di
competenza, parere favorevole.
(Estensore: Forlani)
15 febbraio 2005
La Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani, esaminato il disegno di legge, per quanto di competenza, esprime parere favorevole.