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Legislatura 14ª - Relazione N. 3269-A



PARERE DELLA 12ª COMMISSIONE PERMANENTE

(SANITÀ)

 


(Estensore: Tomassini)

15 febbraio 2005

        La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

 
 


(Estensore: Greco)

8 febbraio 2005

        La Commissione Politiche dell’Unione europea, esaminato il disegno di legge,

            ricordato con favore l’avvenuto allargamento dell’Unione europea avvenuto il 1º maggio 2004 quale fatto dotato di indiscussa valenza storica a testimonianza della riunificazione degli Stati europei nella cornice istituzionale dell’Unione europea;

            evidenziata l’importanza fondamentale del Trattato costituzionale che semplifica le disposizioni attualmente vigenti, anche per tenere conto dell’avvenuto allargamento, e che istituisce un equilibrato sistema di poteri tra Commissione europea, Consiglio europeo e Parlamento europeo, provvedendo nel contempo a ridurre il lamentato deficit democratico dell’Unione, mediante un rafforzamento sia della posizione del Parlamento europeo sia, soprattutto, dei Parlamenti nazionali;
            considerato in particolare il significativo rafforzamento del ruolo dei Parlamenti nazionali nelle procedure di modifica del Trattato, nelle funzioni di controllo sull’attività dei rispettivi governi in seno al Consiglio dell’Unione, nella vigilanza sul rispetto del principio di sussidiarietà degli atti normativi dell’Unione attraverso il meccanismo di allerta precoce (early warning) e la possibilità di presentare ricorso alla Corte di giustizia; e inoltre nell’attività di controllo sull’attuazione, da parte delle autorità degli Stati membri, delle politiche dell’Unione in materia di libertà, sicurezza e giustizia, e nella valutazione dell’attività di Eurojust e di Europol;
            ritenuto che la Commissione politiche dell’Unione europea del Senato – alla luce delle competenze descritte nelle norme regolamentari, nonché per la peculiare formazione della stessa, composta da senatori appartenenti anche alle altre Commissioni e per il sostanziale spirito bipartisan che anima i suoi lavori – può essere considerata sede ideale per svolgere l’esame delle proposte legislative dell’Unione, dando così attuazione al «Protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali» che prevede l’espressione, da parte dei Parlamenti nazionali, di un parere motivato in merito alla conformità delle predette proposte legislative al principio di sussidiarietà, nelle sei settimane successive alla trasmissione di tali proposte ai Parlamenti nazionali, nel corso delle quali il Consiglio non potrà procedere al loro esame;
            valutato inoltre positivamente il particolare ruolo attribuito ai Parlamenti nazionali in materia di spazio di libertà, sicurezza e giustizia, e in particolare l’associazione dei Parlamenti nazionali alla valutazione dell’attività di Eurojust e al controllo sull’attività di Europol;
            considerate con favore le disposizioni attinenti alla cooperazione interparlamentare e in particolare le disposizioni sul ruolo della Conferenza dei presidenti delle Commissioni politiche dell’Unione europea (COSAC), che dovrà contribuire fattivamente allo scambio di informazioni e delle buone prassi tra i Parlamenti nazionali;
            ricordato che l’esplicito riferimento alle radici giudaico-cristiane dell’Europa nel preambolo del Trattato avrebbe significato il riconoscimento di un’evidenza storica e nulla avrebbe tolto al carattere laico delle istituzioni comunitarie;
            considerato che, nel caso in cui uno o più Stati membri dovessero incontrare difficoltà nelle procedure di ratifica, la questione verrebbe deferita al Consiglio europeo e che, in tale evenienza, è quanto mai auspicabile che il Parlamento formuli, attraverso un ampio dibattito, i necessari indirizzi in merito alla posizione che il Governo dovrà assumere in sede di Consiglio europeo;
            ravvisata pertanto l’esigenza di procedere ad una sollecita ratifica del Trattato, in modo tale da essere il primo tra i Paesi fondatori dell’Unione a ratificare, e al fine di dare un’ulteriore testimonianza dello spirito europeista, da sempre proprio della tradizione politica italiana, che sia da esempio agli altri Stati che dovranno procedere alla stessa ratifica,

        formula, per quanto di competenza, parere favorevole.
 
 


(Estensore: Legnini)

22 febbraio 2005

        La Commissione speciale in materia di infanzia e di minori, esaminato per le parti di propria competenza, il disegno di legge, rilevato che, in linea con le disposizioni della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, i diritti dei minori vengono tutelati, che l’articolo II-84 prevede che essi abbiano diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere e che l’interesse del minore sia considerato preminente;

        rilevato inoltre che l’articolo II-92 vieta il lavoro minorile e stabilisce che l’età minima per l’ammissione al lavoro non può essere inferiore all’età in cui termina la scuola dell’obbligo; rilevato ancora che la stessa norma prevede che i giovani ammessi al lavoro devono beneficiare di condizioni di lavoro appropriate alla loro età ed essere protetti contro lo sfruttamento economico o contro ogni lavoro che possa minarne la sicurezza, la salute, lo sviluppo fisico, mentale, morale o sociale o che possa mettere a rischio la loro istruzione; considerato che l’articolo II-74 prevede che sia garantito a tutti il diritto all’istruzione,
        esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.
 
 


(Estensore: Forlani)

15 febbraio 2005

        La Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani, esaminato il disegno di legge, per quanto di competenza, esprime parere favorevole.