Legislatura 14ª - Relazione N. 3269-A
Art. 2.
(Ordine di esecuzione)
1. Piena ed intera esecuzione è
data al Trattato di cui allarticolo 1 a decorrere dalla data della
sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dallarticolo
IV-447 del Trattato stesso.