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Legislatura 14ª - Relazione N. 3269-A


Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

    1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all’articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall’articolo IV-447 del Trattato stesso.