SENATO DELLA REPUBBLICA
XIV
2912
Attesto che il Senato della Repubblica,
il 18 maggio
2004, ha approvato il seguente disegno di legge, diniziativa del
Governo, già approvato dalla Camera dei deputati:
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, recante interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di materiale audiovisivo, nonché a sostegno delle attività cinematografiche e dello spettacolo
1. Il decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, recante interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di materiale audiovisivo, nonchè a sostegno delle attività cinematografiche e dello spettacolo, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
IL PRESIDENTE
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 22 MARZO 2004, N. 72
Larticolo 1 è sostituito dal seguente:
«Art. 1. - (Misure di contrasto alla diffusione telematica abusiva di opere dellingegno). 1. Al fine di promuovere la diffusione al pubblico e la fruizione per via telematica delle opere dellingegno e di reprimere le violazioni del diritto dautore, limmissione in un sistema di reti telematiche di unopera dellingegno, o parte di essa, è corredata da un idoneo avviso circa lavvenuto assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto dautore e sui diritti connessi. La comunicazione, di adeguata visibilità, contiene altresì lindicazione delle sanzioni previste, per le specifiche violazioni, dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni. Le relative modalità tecniche e i soggetti obbligati sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro delle comunicazioni, sulla base di accordi tra la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) e le associazioni delle categorie interessate. Fino alladozione di tale decreto, lavviso deve avere comunque caratteristiche tali da consentirne limmediata visualizzazione. Sono fatti salvi gli articoli 71-sexies, 71-septies e 174-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, nonchè quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 93, e successive modificazioni.
2.
Al comma 1 dellarticolo 171-ter della legge 22 aprile 1941,
n. 633, e successive modificazioni, le parole: a fini di lucro
sono sostituite dalle seguenti: per trarne profitto.
3.
Al comma 2 dellarticolo 171-ter della legge 22 aprile 1941,
n. 633, e successive modificazioni, dopo la lettera a) è
inserita la seguente:
a-bis) in violazione dellarticolo 16, per trarne profitto, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, unopera dellingegno protetta dal diritto dautore, o parte di essa;.
4. Il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dellinterno raccoglie le segnalazioni di interesse in materia di prevenzione e repressione delle violazioni di cui alla lettera a-bis) del comma 2 dellarticolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, assicurando il raccordo con le Amministrazioni interessate.
5.
A seguito di provvedimento dellautorità giudiziaria, i prestatori
di servizi della società dellinformazione, di cui al decreto
legislativo 9 aprile 2003, n. 70, comunicano alle autorità
di polizia le informazioni in proprio possesso utili allindividuazione
dei gestori dei siti e degli autori delle condotte segnalate.
6.
A seguito di provvedimento dellautorità giudiziaria, per le
violazioni commesse per via telematica di cui al presente decreto, i prestatori
di servizi della società dellinformazione, ad eccezione dei
fornitori di connettività alle reti, fatto salvo quanto previsto
agli articoli 14, 15, 16 e 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70,
pongono in essere tutte le misure dirette ad impedire laccesso ai
contenuti dei siti ovvero a rimuovere i contenuti medesimi.
7.
La violazione degli obblighi di cui ai commi 5 e 6 è punita con
una sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 euro a 250.000 euro. Alle
violazioni di cui al comma 1 si applicano le sanzioni previste dallarticolo
21 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.
8.
Allarticolo 39, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
la lettera d) è sostituita dalla seguente:
d)
memorie digitali idonee per audio e video, fisse o trasferibili, quali
flash memory e cartucce per lettori MP3 e analoghi: 0,36 euro per
ogni gigabyte;
b)
dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:
h-bis)
apparecchi esclusivamente destinati alla masterizzazione di supporti DVD
e CD e software finalizzato alla masterizzazione: 3 per cento dei
relativi prezzi di listino al rivenditore.
9. Allarticolo 71-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
3. Il compenso è dovuto da chi fabbrica o importa nel territorio dello Stato allo scopo di trarne profitto gli apparecchi e i supporti indicati nel comma 1. I predetti soggetti devono presentare alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), ogni tre mesi, una dichiarazione dalla quale risultino le cessioni effettuate e i compensi dovuti, che devono essere contestualmente corrisposti. In caso di mancata corresponsione del compenso, è responsabile in solido per il pagamento il distributore degli apparecchi o dei supporti di registrazione.
4. La violazione degli obblighi di cui al comma 3 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del compenso dovuto, nonchè, nei casi più gravi o di recidiva, con la sospensione della licenza o autorizzazione allesercizio dellattività commerciale o industriale da quindici giorni a tre mesi ovvero con la revoca della licenza o autorizzazione stessa».
Allarticolo
2:
al
comma 1 è premesso il seguente:
«01. Allarticolo
12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, il comma 5 è
sostituito dal seguente:
5.
Con decreto del Ministro sono stabilite, di concerto con il Ministro delleconomia
e delle finanze, le modalità tecniche di gestione del Fondo di cui
al comma 1 e di erogazione dei finanziamenti e dei contributi, nonchè
le modalità tecniche di monitoraggio dellimpiego dei finanziamenti
concessi;
il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Allarticolo
27 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
3. Le istanze
per lerogazione dei finanziamenti a favore delle imprese di produzione,
presentate a valere sul fondo di cui allarticolo 27 ed allarticolo
28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni,
sono valutate secondo la disciplina risultante dalla medesima normativa
e dai relativi decreti di attuazione, qualora, prima della data di entrata
in vigore del presente decreto, esse abbiano già ottenuto il riconoscimento
dellinteresse culturale nazionale e relativamente ad esse sia stato
depositato presso la competente direzione generale il risultato dellesame
tecnico-economico del preventivo e del piano finanziario di cui allarticolo
2, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data
24 marzo 1994, concernente Norme di attuazione del decreto-legge
14 gennaio 1994, n. 26, recante: Interventi urgenti in favore del
cinema, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del
15 aprile 1994. Le istanze relative ai progetti filmici che, alla data
di entrata in vigore del presente decreto, abbiano ottenuto il riconoscimento
dellinteresse culturale nazionale e non siano corredate dellesame
tecnico-economico del preventivo e del piano finanziario, possono essere
nuovamente presentate ai sensi del presente decreto. Ai relativi progetti
filmici è riconosciuto, con priorità di trattazione rispetto
alle altre istanze, lesito positivo della valutazione per il riconoscimento
dellinteresse culturale, ai sensi dellarticolo 8, con esclusivo
riferimento ai criteri di cui alle lettere a), b) e c) del
comma 2 del medesimo articolo 8;
b) al comma 8, dopo le parole: decreto legislativo sono inserite le seguenti: non hanno natura regolamentare e»;
al
comma 2, sono aggiunte, in fine, le parole: «e della Società
per lo sviluppo dellarte, della cultura e dello spettacolo Arcus
S.p.a.. In ogni caso, alla erogazione delle risorse per le finalità
di cui al periodo precedente si provvede successivamente alladozione
del decreto di cui al medesimo comma 83 dellarticolo 3 della legge
n. 662 del 1996»;
il
comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Larticolo 4 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, è abrogato. Le risorse giacenti sul conto speciale di cui alla predetta disposizione sono versate allentrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate al Fondo di cui allarticolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, ferma restando la loro natura di finanziamenti. Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»;
dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Allarticolo
10 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni,
il comma 3 è sostituito dal seguente:
3. Lo statuto
deve prevedere altresì le modalità di partecipazione dei
fondatori privati, il cui apporto complessivo al patrimonio della fondazione
non può superare la misura del 40 per cento del patrimonio stesso.
Lo statuto prevede altresì che possono nominare un rappresentante
nel consiglio di amministrazione fondatori che, come singoli o cumulativamente,
oltre ad un apporto al patrimonio, assicurano per almeno due anni consecutivi
un apporto annuo non inferiore all8 per cento del totale dei finanziamenti
pubblici erogati per la gestione dellattività della fondazione,
verificato con riferimento allanno in cui avviene il loro ingresso
nella fondazione, fermo restando quanto previsto in materia di composizione
del consiglio di amministrazione. La permanenza nel consiglio di amministrazione
dei rappresentanti nominati dai fondatori privati è subordinata
allerogazione da parte di questi dellapporto annuo per la gestione
dellente. Per raggiungere tale entità dellapporto, i
fondatori privati interessati dichiarano per atto scritto di volere concorrere
collettivamente alla gestione dellente nella misura economica indicata.
Ciascun fondatore privato non può sottoscrivere più di una
dichiarazione.
3-ter. Larticolo 24 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
Art. 24. - (Contributi dello Stato). 1. I criteri di ripartizione della quota del Fondo unico per lo spettacolo destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche sono determinati ogni tre anni con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali non avente natura regolamentare. Tali criteri decorrono dal 1º gennaio 2005.
2. Il decreto di cui al comma 1 deve attenersi ai seguenti princìpi:
a) misura dei trasferimenti ricevuti in passato;
b)
caratteristiche dei progetti e dei programmi di attività di ciascuna
delle fondazioni sulla base degli obiettivi specifici concordati in sede
convenzionale ai sensi dellarticolo 17, anche con riferimento al
volume dellattività produttiva e allo spazio riservato alle
giovani generazioni di artisti;
c)
misura degli investimenti destinati alla promozione del pubblico, anche
attraverso unidonea politica dei prezzi, nonchè alla formazione
del pubblico giovanile;
d)
grado di raggiungimento degli obiettivi specifici concordati in sede convenzionale;
e)
valutazione degli organici artistici, tecnici e amministrativi necessari
al conseguimento dei fini istituzionali e dei relativi costi come derivanti
dalla contrattazione collettiva nazionale. Gli organici funzionali e le
voci dei relativi costi sono previamente definiti con il decreto di cui
al comma 1, tenendo conto della peculiarità dei singoli enti, anche
in relazione alla eventuale presenza di corpi di ballo e di laboratori
di costruzione sceno-tecnica;
f)
valutazione della entità della partecipazione dei privati al patrimonio
e al finanziamento della gestione della fondazione.
3. Il principio di cui al comma 2, lettera b), dovrà essere valutato secondo criteri oggettivi, anche collegati a meccanismi di standardizzazione di costi e di determinazione degli indicatori di rilevazione.
4.
Il principio di cui al comma 2, lettera d), dovrà essere
valutato secondo criteri oggettivi, anche collegati ad indicatori di rilevazione
definiti in sede convenzionale. A tale fine le fondazioni hanno lobbligo
di presentare annualmente al Ministro per i beni e le attività culturali
una dettagliata relazione circa lo stato di raggiungimento degli obiettivi
concordati.
5.
Gli elementi indicati al comma 2, lettera f), sono tenuti presenti
in sede di ripartizione delle quote del Fondo unico per lo spettacolo,
anche ai fini di quanto disposto dallarticolo 25.
6.
La percentuale corrisposta dallo Stato a ciascuna fondazione, in conseguenza
della ripartizione della quota di cui al comma 1, è determinata
ogni tre anni in percentuale sulla quota del Fondo unico per lo spettacolo.
7.
Per lanno 2004 sono validi i criteri stabiliti dal regolamento di
cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 10
giugno 1999, n. 239.
3-quater. Al comma 4 dellarticolo 2 del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 2001, n. 6, le parole: , ovvero hanno una partecipazione inferiore al 12 per cento dei finanziamenti statali per la gestione della propria attività, sono soppresse.
3-quinquies. Allarticolo 1 della legge 11 novembre 2003, n. 310, il comma 5 è sostituito dal seguente:
5. Per lanno 2004, e per i successivi tre anni, alla Fondazione di cui al comma 1 è assegnato un contributo a valere sulle risorse di cui allarticolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni. A decorrere dallanno 2008, la Fondazione concorre al riparto ordinario delle risorse assegnate al settore delle fondazioni lirico-sinfoniche.
3-sexies. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le risorse finanziarie occorrenti agli impegni economici derivanti dal rinnovo delle contrattazioni integrative aziendali delle fondazioni lirico-sinfoniche sono subordinate al loro effettivo reperimento, nel rispetto del principio di pareggio del bilancio della fondazione. Di tali risorse non possono comunque fare parte i contributi dei fondatori pubblici e privati.
3-septies. Le fondazioni lirico-sinfoniche adeguano i propri statuti alle disposizioni del presente articolo entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».
Allarticolo 3:
al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Ministro per i beni e le attività culturali presenta al Parlamento una relazione sugli interventi realizzati ai sensi del presente comma».
Allarticolo 4:
dopo
il comma 4, è inserito il seguente:
«4-bis.
Con lalto patronato della Presidenza della Repubblica e della Presidenza
del Consiglio dei ministri, è autorizzata la spesa di 450.000 euro
per lanno 2004, quale contributo per le attività celebrative
inerenti il cinquantenario della conquista del K2. Il contributo è
erogato agli enti organizzatori, in Italia e in Pakistan, su deliberazione
di un Comitato composto da tre saggi nominati rispettivamente dal Ministro
delle politiche agricole e forestali, dal Ministro degli affari esteri
e dal Ministro per i beni e le attività culturali»;
dopo il comma 5, è inserito il seguente:
«5-bis. Allonere derivante dallattuazione del comma 4-bis, pari a 450.000 euro per lanno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nellambito dellunità previsionale di base di parte corrente Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al medesimo Ministero»;
dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:
«6-bis. Allarticolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al comma 17, lettera c), dopo le parole: società sportiva di capitali sono inserite le seguenti: o cooperativa.
6-ter. Allarticolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il comma 18 è sostituito dai seguenti:
18. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra laltro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti:
a)
la denominazione;
b)
loggetto sociale con riferimento allorganizzazione di attività
sportive dilettantistiche, compresa lattività didattica;
c)
lattribuzione della rappresentanza legale dellassociazione;
d)
lassenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività
non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in
forme indirette;
e)
le norme sullordinamento interno ispirato a princìpi di democrazia
e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione
dellelettività delle cariche sociali, fatte salve le società
sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali
o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;
f)
lobbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonchè
le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
g)
le modalità di scioglimento dellassociazione;
h)
lobbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di
scioglimento delle società e delle associazioni.
18-bis. È fatto divieto agli amministratori delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nellambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero nellambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.
18-ter. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso dei requisiti di cui al comma 18, possono provvedere allintegrazione della denominazione sociale di cui al comma 17 attraverso verbale della determinazione assunta in tale senso dallassemblea dei soci.
6-quater.
Allarticolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, i commi
20, 21 e 22 sono abrogati».
Nel titolo
del decreto-legge, le parole: «materiale audiovisivo» sono
sostituite dalle seguenti: «opere dellingegno».