Legislatura 17 Risposta ad interrogazione scritta n° 4-02458
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Risposta all'interrogazione n. 4-02458
Fascicolo n.74
Risposta. - Il Comune di Velletri (Roma) ha presentato al Ministero, in risposta al bando di cui al decreto ministeriale 30 luglio 2013, una domanda di contributo per la ripartizione del fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo, triennio 2014-2016.
Il progetto formulato dal Comune di Velletri prevedeva, quale soggetto attuatore e collaboratore in coprogettazione, il consorzio di cooperative "Casa della solidarietà" (delibera comunale n. 162 del 10 ottobre 2013).
Successivamente, nel maggio-giugno 2014, il Comune, in conformità alla delibera dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici e in osservanza agli articoli 65,68 e 225 del codice dei contratti nonché alla direttiva europea 2004/18/CE, ha svolto, previo assenso della commissione di valutazione di cui all’articolo 8 del bando, una procedura concorrenziale ad evidenza pubblica, al fine di individuare un nuovo ente gestore del progetto, nonché una diversa struttura di accoglienza rispetto a quella precedentemente segnalata, per la quale erano state riscontrate, nel frattempo, delle irregolarità amministrative. Al termine della selezione, i servizi previsti dal progetto sono stati affidati alla cooperativa sociale "Domus Caritatis".
Si esprime l’avviso che, per l’affidamento dei servizi in questione, il Comune di Velletri abbia seguito una procedura conforme alle disposizioni del bando ministeriale, con particolare riferimento all’articolo 11. Infatti, in base ad un’interpretazione sistematica di tale disposizione, si ritiene che il divieto di novazione soggettiva tra l’ente locale e quello attuatore non vada inteso in termini assoluti, ma quale prescrizione volta ad evitare che gli enti locali assegnatari del contributo possano decidere in via autonoma, nel corso dell’espletamento dei servizi, di sostituire l’ente gestore valutato dalla commissione citata, con altro che non sia in possesso della richiesta pluriennale e consecutiva esperienza nella materia. La reale ratio di tale divieto è confermata dalla seconda parte dell’articolo, in cui si precisa che, in assenza del requisito dell’idoneità dell’ente attuatore, l’ente locale può richiedere la variazione dell’ente medesimo alla commissione che, acquisito il parere del servizio centrale dello Sprar, accoglie l’istanza ove sussistano comprovati motivi.
D’altra, parte, si rileva come non vi sia stata alcuna assegnazione temporanea dei servizi alla Casa della solidarietà, in quanto il progetto Sprar di Velletri ha avuto inizio a decorrere dal 25 luglio 2014, data di affidamento alla cooperativa sociale Domus Caritatis, risultata vincitrice del bando. A partire da tale data è stato rideterminato l’ammontare del finanziamento assegnato al Comune di Velletri per l’anno 2014.
Si soggiunge che nessun danno è stato arrecato ad altri enti locali, partecipanti al bando ma non ammessi al finanziamento, in quanto, come si evince dalle graduatorie pubblicate il 29 gennaio 2014, sono stati ammessi al contributo tuffi gli enti locali i cui progetti sono risultati ammissibili dalla commissione, in applicazione dell’articolo 4 del bando.
Si assicura, comunque, che il Ministero vigila costantemente affinché i progetti finalizzati all’accoglienza e all’integrazione in favore dei richiedenti la protezione internazionale siano realizzati attraverso un utilizzo efficiente delle risorse pubbliche e siano gestiti con la massima correttezza e trasparenza.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno
MANZIONE