Legislatura 16 Risposta ad interrogazione scritta n° 4-07430


Risposta all'interrogazione n. 4-07430
Fascicolo n.170

Risposta. - Con l’atto di sindacato ispettivo si contesta la validità di un recente bando di concorso indetto dall'Agenzia dei le dogane, in cui è prevista la possibilità di accesso alla qualifica di dirigente della seconda fascia anche per coloro clic sono in possesso della sola laurea triennale. Ad avviso degli interroganti, infatti, l'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (che detta le norme generali sull'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni pubbliche) consentirebbe l'ammissione a tali concorsi esclusivamente a soggetti in possesso di diploma di laurea del vecchio ordinamento o, in quanto ad esso equiparata, di laurea specialistica o magistrale del nuovo ordinamento.

Il testo del citato articolo 28 sconta il mancato aggiornamento in base alle modifiche intervenute nell’ordinamento universitario a seguito dei decreti ministeriali adottati, nel 1997 e nel 2004, in attuazione della legge 15 maggio 1997, n. 127: pertanto, in esso continuano a comparire indifferentemente le espressioni “laurea” e “diploma di laurea”.

In merito agli elementi caratterizzanti la riforma dell'ordinamento didattico universitario (introdotta dal decreto 3 novembre 1999, n. 509, del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, sostituito dal decreto 22 ottobre 2004, n. 270, del Ministro dell’istruzione, università e ricerca), è opportuno specificare che esso è attualmente improntato al conseguimento di titoli di studio di maggiore o minore specializzazione a seconda del percorso di studi lungo (laurea magistrale - LM) o breve (laurea - L) che si intenda perseguire. Ne consegue che nel medesimo corso di laurea lo studente può scegliere il diverso grado di specializzazione ponendo fine agli studi anche solo dopo un triennio (L) e conseguendo comunque un titolo di laurea preordinato all’inserimento nel mondo del lavoro ed all’esercizio delle correlate attività professionali regolamentate: oppure accedere ad un ulteriore biennio di specializzazione (LM) per il conseguimento di un titolo maggiormente qualificato, con una formazione di livello avanzato per l’esercizio di attività di elevata qualificazione e professionalità.

Il decreto ministeriale del 3 maggio 2004 ha poi affermato all’articolo 1, in maniera inequivoca, l’equiparazione dei diplomi di laurea (DL) alle nuove classi delle lauree specialistiche o magistrale (LM) come titolo valido per l'accesso ai pubblici concorsi.

Pertanto, nelle procedure di concorso in cui viene richiesto come requisito specifico per l’accesso la laurea specialistica deve considerarsi ammesso il diploma di laurea e non la laurea triennale: laddove è invece richiesto solo il diploma di laurea (DL) possono essere ammessi anche i soggetti in possesso della laurea di primo livello (L).

A tal riguardo, si segnala che il Dipartimento della funzione pubblica, con parere n. 42 del 16 giugno 2008, si è già espresso in relazione alla possibilità di inserire nei bandi di concorso tra i requisiti necessari ai fini dell’ammissione alla selezione per l’accesso alle qualifiche dirigenziali, anche il possesso della laurea triennale (L).

In tale sede, è stato chiarito che il citato articolo 28 "è stato nel tempo più volte modificato senza che sia stata adeguatamente considerata la necessità di un più rigoroso coordinamento della previsione stessa con il nuovo ordinamento universitario. Occorre precisare, infatti, che il testo risente di una formulazione che in parte è fondata sul regime ordinamentale anteriore alla riforma universitaria, dove non vi era distinzione tra laurea e diploma di laurea (vedi comma 2, dell'art. 28). In parte, invece, è stato adeguato all'attuale contesto normativo contemplando una diversa valenza dei vari titoli di studio".

La necessità di dare un’interpretazione coerente alla disposizione ha indotto il Dipartimento della funzione pubblica "a ritenere che non si debba fare all'interno del comma [2] un distinguo tra laurea e diploma di laurea ritenendo che la terminologia ambivalente sia conseguenza di un mancato aggiornamento del testo e che, pertanto, il riferimento al diploma di laurea non vada inteso come volto a richiamare un titolo di studio diverso dalla laurea. Per cogliere, comunque, la ratio del legislatore ed individuare correttamente il titolo di studio minimo richiesto per l'accesso (laurea triennale piuttosto che diploma di laurea e quindi laurea specialistica o magistrale) è necessario richiamare il comma 3 dello stesso articolo 28 dove, invece, la terminologia utilizzata è stata adeguata al nuovo ordinamento universitario. Il comma 3, infatti, prevede che al corso- concorso selettivo di formazione possano essere ammessi soggetti muniti di laurea nonché di uno dei seguenti titoli: laurea specialistica, diploma di specializzazione, ecc.".

Tanto premesso, il riferimento nel comma 3 del citato articolo 28 alla laurea specialistica lascia ritenere che laddove il legislatore ha voluto richiedere esplicitamente tale tipologia di laurea lo abbia espressamente previsto. Negli altri casi è da ritenere che il requisito minimo possa essere la laurea, tanto del vecchio ordinamento quanto del nuovo e che, pertanto, come tale vada inteso anche il riferimento a diploma di laurea.

Detto ciò, occorre considerare che l'articolo 28 può essere inteso come norma che fissa i requisiti minimi di accesso alla dirigenza. Rimane nella discrezionalità dell’amministrazione, tenuto conto della maggiore specializzazione sottesa alla laurea magistrale rispetto a quella triennale, e tenuto conto che quest’ultima è prevalentemente finalizzata ad essere spesa per l’inclusione nel mondo del lavoro, valutare il requisito di accesso più adatto per il reclutamento delle proprie professionalità in ragione delle proprie esigenze funzionali. Rimane cioè nella facoltà delle amministrazioni, prima dell’avvio delle procedure selettive, operare una scelta discrezionale volta a decidere il titolo di studio da richiedere come requisito di accesso alla dirigenza. Tale valutazione dovrà tener conto del livello di specializzazione del personale che si vuole assumere, ma soprattutto sarà finalizzata al miglior perseguimento dell'interesse pubblico facendo emergere, già in una fase anteriore allo svolgimento della procedura concorsuale, criteri diretti a realizzare un reclutamento fondato sul merito: ciò a garanzia di una migliore selezione della classe dirigenziale che, com’è noto, riveste un ruolo fondamentale nel determinare il buon andamento dell’attività amministrativa.

Nel richiamato bando emanato il 29 ottobre 2010, l’Agenzia delle entrate ha effettuato, per l’appunto, una valutazione di questo tipo e, in considerazione del livello di preparazione di base necessario per svolgere gli incarichi messi a concorso, ha richiesto il possesso della laurea vecchio ordinamento o di quella specialistica. Tuttavia, sulla base delle considerazioni precedentemente svolte, la diversa scelta effettuata dall'Agenzia delle dogane è altrettanto compatibile con il dettato normativo.

Si segnala, per completezza, che nei termini di cui sopra si è espresso anche il Tar del Lazio con sentenza n. 10729 del 3 novembre 2009, secondo cui «in aderenza al parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 42 del 2008, l'accesso alla qualifica di dirigente è stato nel tempo più volte modificato "senza che sia stata adeguatamente considerata la necessità di un più rigoroso coordinamento della previsione stessa con il nuovo ordinamento universitario". In particolare, "è evidente che il comma 2 dell'art. 28 è caratterizzato da una formulazione chiaramente ispirata al precedente ordinamento universitario", mentre il comma 3 distingue il titolo di laurea da quello relativo alla laurea specialistica. Ciò detto, è doveroso pervenire alla conclusione che "laddove il legislatore ha voluto richiedere esplicitamente la laurea specialistica, lo abbia espressamente previsto", con la conseguenza che l'espressione riportata nell'art. 28, comma 2, deve essere correttamente riferita solo alla laurea, "tanto del vecchio ordinamento, quanto del nuovo e che, pertanto, come tale vada inteso anche il riferimento al diploma di laurea".

Questa interpretazione è stata, peraltro, confermata con la sentenza n. 1983 del 2011 in cui lo stesso Tar del Lazio ha ribadito come "in linea con quanto già affermato in giurisprudenza, la previsione di un determinato tipo di laurea quale requisito di ammissione ad una procedura concorsuale per posti dirigenziali costituisce espressione di discrezionalità amministrativa, implicitamente ammessa dallo stesso art. 28 del d. lgs. n. 165 del 2001, il quale - limitandosi a prescrivere il diploma di laurea quale titolo di studio per l'accesso alla qualifica dirigenziale e, dunque, non specificando nulla in ordine alla concreta individuazione di quest'ultimo - lascia alla singola amministrazione il compito di procedere alla concreta individuazione del tipo di laurea ritenuto necessario (cfr., tra le altre, TAR Lazio, Roma, Sez. III, 16 gennaio 2008, n. 263; TAR Campania, Napoli, Sez. V, 18 dicembre 2002, n. 8122)".

Il Ministro per la pubblica amministrazione e semplificazione
PATRONI GRIFFI

(14 giugno 2012)