Legislatura 16 Risposta ad interrogazione scritta n° 935


Risposta all'interrogazione n. 4-02515
Fascicolo n.87

Risposta. - L’introduzione generalizzata dell’insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria è stata prevista dalla legge n. 53 del 2003 e più specificamente dal decreto legislativo n. 59 del 2004, recante la “Definizione delle norme generali relative alta scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione, a norma dell’articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53.”

Detto decreto legislativo prevede che l’insegnamento della lingua inglese sia parte integrante del percorso complessivo di formazione dell’alunno sin dal primo anno di scolarità e che venga impartito da insegnanti in base al principio di unitarietà del sapere. Attesa quindi la peculiare finalità della scuola primaria, che è quella di promuovere l’educazione integrale della personalità degli allievi, detto insegnamento è prioritariamente affidato agli insegnanti di classe della scuola primaria specializzati, e cioè, in possesso dei requisiti seguenti:

a) frequenza del corso ministeriale per lo sviluppo delle competenze linguistico-comunicative e metodologico-didattiche in lingua inglese dei docenti a tempo indeterminato di scuola primaria, attivato a partire dal 1992 ai sensi del decreto ministeriale 28 giugno 1991;

b) superamento della prova facoltativa di lingua inglese nei concorsi magistrali ordinari o riservati, banditi a partire dal 1995;

c) laurea in Scienze della formazione primaria, con inserimento nel curriculum studiorum di almeno un esame di lingua inglese;

d) laurea in Lingue e letterature straniere valida per l’insegnamento della lingua inglese nella scuola secondaria;

e) attestazione dell’insegnamento all’estero per almeno 5 anni con collocamento fuori ruolo relativamente all’area linguistica inglese rilasciata dal Ministero degli affari esteri;

f) attestazione rilasciata dall’Ufficio scolastico regionale competente a conclusione del corso di formazione per lo sviluppo delle competenze linguistico-comunicative e metodologico-didattiche in lingua inglese dei docenti a tempo indeterminato di scuola primaria, attivato a partire dall’anno scolastico 2005-2006.

Tra i requisiti ivi previsti è pertanto incluso anche quello della laurea in lingua inglese valida per l’insegnamento nella scuola secondaria, mentre non risulta necessario essere abilitati in tale grado di scuola. Questo per permettere, come è giusta preoccupazione dell'interrogante, di utilizzare al meglio le risorse umane provviste di competenze disciplinari specifiche in inglese precedentemente acquisite, fermo restando che tali competenze possano essere utilizzate solo se i docenti siano in primo luogo “docenti di scuola primaria”.

È infatti necessario rammentare che la condizione prioritaria per accedere all’insegnamento nella scuola elementare o primaria era nel passato quello del concorso magistrale e nel presente quello di conseguire la laurea in Scienze della formazione primaria, ed inoltre, che l’insegnamento delle lingue straniere si è sempre collocato all’interno degli ambiti disciplinari previsti dall’ordinamento e, soltanto in caso di carenza di insegnanti specializzati, è impartito anche da insegnanti specialisti che intervengono solo per lo specifico orario di inglese, ma che sono a tutti gli effetti insegnanti di scuola primaria.

Non si può prevedere quindi un accesso diretto o prioritario per i docenti laureati in lingue e letterature straniere, se gli interessati non abbiano i titoli richiesti per l’accesso all’insegnamento nella scuola primaria, mentre coloro che già insegnano in tale scuola possono fare valere il titolo della laurea in Lingue per insegnare inglese come specializzati e/o come specialisti.

A tale proposito si fa presente che il Ministero, nelle recenti disposizioni emanate in materia, incluse quelle citate nell’interrogazione (e cioè il decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009 e la circolare ministeriale n. 63 del 2009), ha ricordato che ai fini della definizione dell’organico vanno utilizzati tutti i docenti di scuola primaria in possesso dei requisiti citati per l’insegnamento della lingua inglese in tale segmento di istruzione.

Si ricorda anche che la disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale del personale docente del sistema educativo di istruzione e formazione è oggetto di apposito regolamento, ai sensi dell’art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che sta seguendo il prescritto iter. In tale sede vengono definiti, tra l’altro, i requisiti e le modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola primaria che comprendono ovviamente anche la conoscenza della lingua inglese.

Si ricorda infine che ogni istituzione scolastica, ai sensi del regolamento n. 275 del 1999 sull’autonomia, può ampliare la propria offerta formativa anche ricorrendo a contratti di prestazione d’opera con esperti esterni. Nel caso dell’inglese, tali risorse aggiuntive potrebbero validamente essere rappresentate da docenti laureati in Lingue e letterature straniere.

Il Ministro dell'dell'istruzione, dell'università e della ricerca
GELMINI

(7 luglio 2010)