Legislatura 13ª - Disegno di legge N. 123

SENATO DELLA REPUBBLICA

———–     XIII LEGISLATURA    ———–





N. 123


DISEGNO DI LEGGE




d'iniziativa dei senatori MANIERI, MARINI e FIORILLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MAGGIO 1996

Istituzione dell'ordine nazionale degli odontoiatri e modifiche alla legge 24 luglio 1985, n. 409







ONOREVOLI SENATORI. - Com'é noto, il corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria é stato istituito, in ottemperanza alla direttiva 78/687/CEE del Consiglio, con decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1980, n. 135.
Successivamente, dopo cinque anni, é stata istituita la professione sanitaria di odontoiatra, unitamente al relativo albo professionale, con la legge 24 luglio 1985, n. 409. Legge che, in attuazione della direttiva 78/686/CEE del Consiglio, ha, altresí, provveduto a disciplinare il diritto di stabilimento e la libera prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini di Stati membri delle Comunità europee.
Il legislatore dell'epoca non ritenne opportuno creare un autonomo ordine professionale e dispose la costituzione per gli iscritti all'albo degli odontoiatri, nell'ambito degli ordini provinciali dei medici, di un'apposita commissione cui ha demandato, distinguendo tra attribuzioni di carattere generale o di carattere specifico, l'esecuzione di tre poteri: quello disciplinare, quello di intervento nelle controversie, quello di designazione dei rappresentanti della professione.
Al consiglio direttivo dell'ordine sono state assegnate le attribuzioni di carattere generale, come definite all'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233. Senonché é stata lasciata alla competenza del consiglio anche la tenuta dell'albo. Una attribuzione specifica, sottratta alla commissione, che ha registrato una conseguente riduzione della propria sfera di autonomia nel governo della professione.
Ma, oltre che di tali osservazioni, bisogna tener conto anche della circostanza che la legge n. 409 del 1985, con un testo lacunoso e formulato in maniera non chiara, nella pratica attuazione, via via, ha dato adito ad una serie di dubbi interpretativi tanto da alimentare un nutrito contenzioso (non meno di quattrocento ricorsi) che ha interessato la Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, la Corte di cassazione e persino la Corte costituzionale, che, con la sentenza n. 100 del 9 marzo 1989, ne ha dichiarato la illegittimità costituzionale per gli articoli 4, 5 e 20.
A sei anni dalla data di entrata in vigore della legge di cui sopra, sulla base delle esperienze acquisite, si é formato un generale convincimento secondo il quale la soluzione adottata dell'ordine unico per le due professioni, quella di medico-chirurgo e quella di odontoiatra, se, da un lato, ha semplificato ed ha reso operativamente facile ed immediata la costituzione dell'albo degli odontoiatri nelle novantacinque province, dall'altro, peró, non ha rappresentato la giusta coerente risposta alla esigenza primaria dell'autogoverno delle due professioni.
Al riguardo va posto nella dovuta evidenza che, a fronte di circa trecentomila iscritti all'albo dei medici-chirurghi, ventiduemila circa sono gli iscritti all'albo degli odontoiatri: quindi interessi vari ed articolati, talora contrastanti e difficilmente componibili.
Inoltre, l'albo degli odontoiatri non registra tutti coloro che esercitano la relativa professione. Infatti gli articoli 4 e 5 della legge n. 409 del 1985, unitamente alla sentenza della Corte costituzionale ed alle decisioni della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, consentono agli specialisti in odontoiatria ed ai laureati in medicina privi della specializzazione, ma immatricolati al relativo corso di laurea anteriormente all'anno accademico 1985-1986, di rimanere iscritti all'albo dei medici con l'apposita "annotazione".
Insomma, si sono venute a determinare un complesso di posizioni differenziate, che hanno delimitato un contesto entro il quale diviene ardua una contestuale gestione, unitaria ed uniforme, delle due professioni.
Una serie di obiettive ragioni sollecita, dunque, la istituzione di un ordine separato per la professione di odontoiatra.
Anche nella prospettiva europea si pone questa esigenza, atteso che nella totalità degli Stati membri della CEE la professione di odontoiatra é ordinata, rappresentata e tutelata da un autonomo distinto organismo: dal Conseil National de l'Ordre des chirurgiens dentistes in Francia, dall' Union des dentistes et stomatologistes in Belgio, dal British Dental Association in Gran Bretagna, dall' Association des mèdecins dentistes nel Granducato del Lussemburgo, dall'Associazione ellenica dei dentisti in Grecia, dall' Ordem dos Medicos in Portogallo, dall' Irish Dental Association in Irlanda.
I rapporti e le interrelazioni riguardanti l'esercizio della professione a livello europeo verranno meglio coordinati e sviluppati se ed in quanto nei singoli Paesi della CEE vi sarà anche il contributo della professione rappresentata da autonomi organismi similari e paritari.
Infine merita dare la giusta valutazione al fatto che sia la Federazione nazionale degli ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri, sia le associazioni rappresentative degli odontoiatri sono dell'avviso che le due professioni debbano far capo a due ordini distinti.
Per le considerazioni su esposte e per le ragioni rappresentate in relazione a taluni particolari e non secondari problemi di carattere giuridico e professionale, che rischierebbero di rimanere insoluti se dovessero permanere le lacune normative della legge n. 409 del 1985, si é ravvisata la urgente necessità di intervenire con la presente iniziativa per apportare gli opportuni indispensabili correttivi alla legge e per introdurre le innovazioni che la realtà dei fatti richiede, al fine di garantire pienamente l'autogoverno delle due professioni con la istituzione di un autonomo ordine degli odontoiatri separato da quello dei medici.
Il presente disegno di legge si compone di cinque articoli.
L'articolo 1 afferma che per esercitare la professione sanitaria di odontoiatra é obbligatoria l'iscrizione all'albo nazionale degli odontoiatri. Viene pertanto esclusa l'annotazione prevista dall'articolo 5 della legge n. 409 del 1985.
L'iscrizione all'albo é consentita solo a coloro che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di odontoiatra a seguito del prescritto esame di Stato.
I titoli accademici per partecipare agli esami di Stato sono o la laurea in medicina e chirurgia e il diploma di specializzazione in campo odontoiatrico o la laurea in odontoiatria e protesi dentaria.
In via transitoria é consentita l'iscrizione all'albo ai laureati in medicina immatricolati al relativo corso di laurea negli anni accademici anteriori a quello del 1985-1986 ovvero ai laureati in medicina che alla data di entrata in vigore del presente disegno di legge sono in possesso di un diploma di specializzazione in campo odontoiatrico ovvero risultano iscritti al relativo corso di specializzazione. Oltre ad essere in possesso dei succitati titoli costoro debbono aver conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di medico.
La norma in questione, nel rispetto della decisione della Corte costituzionale, accoglie il principio del riconoscimento delle situazioni già acquisite.
Viene altresí stabilito che possono mantenere l'iscrizione all'ordine dei medici coloro che, avendone diritto, si iscrivono all'ordine degli odontoiatri.
L'articolo 2 modifica il primo comma dell'articolo 3 della legge n. 409 del 1985, specificando che sono ammessi a sostenere gli esami di Stato solo coloro che sono in possesso dei titoli accademici definiti al comma 3 dell'articolo 1.
L'articolo 3 abroga gli articoli 4, 5 e 6 della legge n. 409 del 1985 e dispone che gli organi dell'ordine degli odontoiatri sono il presidente, il comitato centrale ed il consiglio nazionale, delegando il Governo a disciplinare la costituzione, il funzionamento nonché i compiti dell'ordine nazionale.
Le norme delegate debbono essere emanate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.
Gli organi durano in carica cinque anni.
É prevista anche la istituzione delle sezioni regionali e delle delegazioni provinciali.
L'articolo 4 introduce la previdenza a favore degli odontoiatri. La legge n. 409 del 1985 ha tralasciato gli aspetti previdenziali e assistenziali degli iscritti all'albo degli odontoiatri.
A distanza di sei anni dalla istituzione della professione di odontoiatra il problema previdenziale degli odontoiatri non é stato pertanto ancora risolto.
L'ENPAM, l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici, ha manifestato la propria disponibilità ad assumere la previdenza della nuova professione.
Viene cosí prevista la estensione agli iscritti all'ordine degli odontoiatri della medesima tutela previdenziale assicurata dal fondo previdenziale generale ai medici e ció con effetto dalla data di iscrizione all'albo professionale, assicurando quindi la possibilità di ricostruzione contributiva del periodo di attività professionale precedente. Viene anche prevista l'iscrizione obbligatoria ai fondi di previdenza gestiti dall'ENPAM per i medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale.
Un odontoiatra farà parte del comitato direttivo dell'ENPAM e sarà eletto dal consiglio nazionale dell'Ente medesimo.
Inoltre l'articolo 4 dispone l'abrogazione della norma che stabilisce l'obbligo della apposizione della marca ENPAM sui certificati medici.
L'articolo 5, infine, regolamenta la fase di passaggio dall'attuale sistema a quello della creazione dell'ordine separato.
É previsto il comitato dei presidenti delle commissioni per gli iscritti all'albo degli odontoiatri, il quale ha il compito di formare l'albo nazionale nonché quello di procedere, secondo le modalità e i termini previsti dal decreto legislativo, all'insediamento del comitato centrale dell'ordine nazionale.
Il comitato dei presidenti elegge nel proprio seno un presidente ed un segretario ed ha sede presso il Ministero della sanità; sede questa che rimane non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello dell'insediamento degli organi dell'ordine nazionale.
Alle finalità sopra delineate é ispirato il presente disegno di legge che sottoponiamo all'esame del Parlamento per una sollecita approvazione, evidenziando che esso non comporta alcun onere a carico del bilancio dello Stato ed ha il precipuo scopo di garantire la tutela della dignità e della indipendenza della professione sanitaria di odontoiatra attraverso la istituzione di un proprio ordine autonomamente amministrato.





DISEGNO DI LEGGE



Art. 1.

1. L'articolo 1 della legge 24 luglio 1985, n. 409, é sostituito dal seguente:

"Art. 1. - 1. É istituita la professione sanitaria di odontoiatra per il cui esercizio é obbligatoria l'iscrizione all'albo nazionale degli odontoiatri.
2. Gli iscritti all'albo costituiscono l'ordine nazionale degli odontoiatri.
3. L'iscrizione all'albo é consentita a coloro che, in possesso della laurea in medicina e chirurgia e del diploma di specializzazione in campo odontoiatrico, ovvero della laurea in odontoiatria e protesi dentaria, abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di odontoiatra, a seguito del prescritto esame di Stato.
4. I laureati in medicina e chirurgia, che, avendone diritto, si iscrivono all'ordine degli odontoiatri, possono mantenere la contemporanea iscrizione all'ordine dei medici-chirurghi.
5. L'odontoiatra iscritto all'albo ha la facoltà di esercitare la professione su tutto il territorio dello Stato".

2. In via transitoria hanno facoltà di iscriversi all'albo degli odontoiatri coloro che, abilitati all'esercizio della professione di medico-chirurgo, in possesso di laurea in medicina e chirurgia, risultino essere immatricolati al relativo corso di laurea anteriormente all'anno accademico 1985-1986, ovvero essere in possesso, al momento della data di entrata in vigore della presente legge, di un diploma di specializzazione in campo odontoiatrico, o essere iscritti al relativo corso di specializzazione.

Art. 2.

1. Il primo comma dell'articolo 3 della legge 24 luglio 1985, n. 409, é sostituito dal seguente:

"Gli esami di Stato per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di odontoiatra, cui sono ammessi coloro che sono in possesso dei titoli accademici, come stabilito al comma 3 dell'articolo 1, hanno carattere specificatamente professionale".

Art. 3.

1. Gli articoli 4, 5 e 6 della legge 24 luglio 1985, n. 409, sono abrogati.
2. Organi dell'ordine nazionale degli odontoiatri sono il presidente, il comitato centrale, il consiglio nazionale. Essi durano in carica cinque anni.
3. L'ordine nazionale degli odontoiatri ha sede in Roma.
4. Il Governo, con proprio decreto legislativo, é delegato a disciplinare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la costituzione, il funzionamento ed i compiti dell'ordine nazionale degli odontoiatri, nonché la tenuta dell'albo e la costituzione delle sezioni regionali e delle delegazioni provinciali, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) il consiglio nazionale é composto da un numero di consiglieri determinato per ciascuna regione secondo il rapporto di un consigliere ogni cinquecento iscritti o frazione non inferiore a trecento, residenti nella medesima circoscrizione regionale;
b) l'elezione del consiglio nazionale si svolge con voto segreto sulla base di un sistema che salvaguardi le minoranze e il diritto all'elettorato attivo e passivo di tutti gli iscritti all'albo;
c) il comitato centrale é composto, oltre che dal presidente, da quindici membri eletti dal consiglio nazionale nel proprio seno;
d) il presidente é eletto dal consiglio nazionale tra gli iscritti all'albo ed ha la rappresentanza dell'ordine;
e) al consiglio nazionale competono:

1) l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;
2) l'esame dei ricorsi avverso le deliberazioni del comitato centrale in materia di iscrizioni o cancellazioni dall'albo e in materia disciplinare, nonché dei risultati elettorali;
3) dare direttive al comitato centrale, al quale spetta curare la tenuta dell'albo, tutelare il decoro e l'autonomia della professione, esercitare il potere disciplinare, promuovere ed organizzare tutte le iniziative volte all'aggiornamento professionale ed a facilitare il progresso culturale degli iscritti;
4) curare che siano repressi l'uso abusivo del titolo di odontoiatra e l'esercizio abusivo della professione;
5) amministrare l'Ente determinando il contributo annuale a carico degli iscritti, nonché la tassa per il rilascio dei certificati e dei pareri sulla liquidazione degli onorari e sui testi pubblicitari in materia odontoiatrica;

f) la regolamentazione dei requisiti e delle modalità per l'iscrizione all'albo deve prevedere l'abilitazione all'esercizio professionale, la cittadinanza italiana, il godimento dei diritti civili e la residenza in Italia;
g) la regolamentazione delle procedure e delle modalità di costituzione delle sezioni regionali e delle delegazioni provinciali deve prevedere la costituzione di queste ultime laddove venga accertato, al 31 dicembre di ogni anno, un numero di iscritti all'albo residenti in una stessa regione non inferiore a millecinquecento e nella stessa provincia non inferiore a trecentocinquanta.

Art. 4.

1. A decorrere dalla data di iscrizione all'albo professionale di cui all'articolo 1 della legge 24 luglio 1985, n. 409, come sostituito dalla presente legge, gli esercenti la professione sanitaria di odontoiatra sono obbligatoriamente iscritti al fondo generale dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza medici (ENPAM), di cui allo statuto dell'Ente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1959, n. 931, ed al regolamento approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 18 novembre 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 344 del 16 dicembre 1981.
2. A decorrere dalla stessa data di cui al comma 1, gli esercenti la professione sanitaria di odontoiatra che abbiano intrapreso un rapporto convenzionale con il Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono obbligatoriamente iscritti anche ai fondi speciali di previdenza già assunti in gestione dall'ENPAM ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1959, n. 931.
3. Il comitato direttivo dell'ENPAM, di cui all'articolo 12 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1959, n. 931, é integrato da un membro eletto dal consiglio nazionale dell'Ente tra i laureati in odontoiatria e protesi dentaria iscritti al relativo albo professionale.
4. L'articolo 11 della legge 21 febbraio 1963, n. 244, é abrogato.

Art. 5.

1. Nella prima attuazione della presente legge e secondo le procedure e le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 4 dell'articolo 3, i presidenti delle commissioni per gli iscritti all'albo degli odontoiatri in seno agli ordini provinciali dei medici-chirurghi, appositamente riuniti, costituiscono il comitato dei presidenti, che provvede alla formazione dell'albo nazionale, unificando gli attuali albi provinciali, e allo svolgimento delle relative incombenze, fino all'insediamento del comitato centrale dell'ordine.
2. Il comitato di cui al comma 1 elegge nel proprio seno un presidente ed un segre tario ed ha sede presso il Ministero della sanità.
3. L'ordine nazionale degli odontoiatri, non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello dell'insediamento degli organi istituzionali, ha sede presso il Ministero della sanità.