Legislatura 18ª - Atto di Sindacato Ispettivo n. 3-03144

Atto n. 3-03144(in Commissione)

Pubblicato il 9 marzo 2022, nella seduta n. 412
Svolto in data 21/06/2022 nella seduta n. 244 della 10ª Commissione

FENU, RICCIARDI Sabrina, TURCO, DELL'OLIO, DI PIAZZA, DI NICOLA, LANZI, PAVANELLI Emma, MANTOVANI Maria Laura, CROATTI, PIRRO Elisa, D'ANGELO Grazia, PIARULLI Angela Anna Bruna, BOTTICI Laura, CASTALDI, MARINELLO, PISANI Giuseppe, CORBETTA, GIROTTO, TRENTACOSTE, GAUDIANO Felicia, LEONE Cinzia, PESCO, MONTEVECCHI Michela, GALLICCHIO Agnese, DONNO Daniela, ROMANO - Ai Ministri della transizione ecologica, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze. -

Premesso che:

il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, nell'ambito delle misure in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, introduce all'art. 119 l'incremento al 110 per cento dell'aliquota di detrazione delle spese sostenute in interventi in ambito di efficienza energetica delle abitazioni, di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici oltre che delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici ("superbonus");

il direttore dell'Agenzia delle entrate, nel corso dell'audizione svoltasi il 10 febbraio 2022 presso la 5a Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio) del Senato in relazione all'esame del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 ("sostegni ter"), ha riportato un quadro di gravissima irregolarità, quantificabile nell'ordine di miliardi di euro, per quanto riguarda i crediti d'imposta fraudolenti relativi ai "bonus edilizi";

egli ha anche specificato che, nell'ambito delle misure di agevolazione utilizzate per la realizzazione di frodi, il superbonus costituisce soltanto il 3 per cento dei casi;

considerato che:

il superbonus si dimostra perfettamente in linea con il percorso di transizione ecologica, contribuendo attivamente all'efficientamento energetico, quindi al risparmio di energia, oltre a costituire un forte incentivo alla realizzazione di strutture di accumulo energetico in grado di garantire l'autonomia dell'immobile oggetto degli interventi previsti dalla misura;

infatti, stando a quanto è possibile evincere dall'art. 119 citato, il superbonus spetterebbe in caso di interventi di isolamento termico sugli involucri, sostituzione degli impianti di climatizzazione invernali sulle parti comuni, interventi di efficientamento energetico, installazione di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo;

in quest'ottica, i dati ENEA delineano un quadro positivo circa gli effetti della normativa, individuando al 1° gennaio 2022 un risparmio complessivo di circa 3.101.664 megawattora all'anno, riferibile in proporzione al consumo di 1.100.000 famiglie;

il superbonus si dimostra idoneo, oltre che alla riduzione del fabbisogno energetico delle famiglie italiane, anche alla riduzione della quota di gas, risorsa in questo momento storico quanto mai costosa sia economicamente che politicamente, in funzione dell'elettrificazione delle abitazioni e della transizione verso tecnologie che possono fare a meno dell'energia termica a combustione, aumentando di fatto la quota di fonti rinnovabili che partecipano alla soddisfazione della domanda energetica del Paese;

l'8 marzo 2022 sarà presentata una nuova azione europea che mira a far convergere gli sforzi degli Stati membri, attraverso un'"alleanza europea", verso un finanziamento per l'efficienza degli edifici, i requisiti minimi nazionali per lo stoccaggio e l'accelerazione delle iniziative comuni per il gas, oltre ad emendare le linee guida sugli aiuti di Stato per le industrie energivore,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo abbiano attivato, o abbiano intenzione di farlo, uno studio comprensivo di raccolta dati circa l'effettivo apporto ambientale del superbonus, isolato dagli altri bonus edilizi, sottolineando la misura della riduzione del fabbisogno energetico annuo, del risparmio sulle bollette per famiglia e di una proiezione circa la riduzione di inquinanti derivanti da combustione nei centri urbani, oltre agli eventuali effetti compensativi sulla fiscalità;

se, in funzione degli eventuali riscontri positivi dello studio, non si ritenga di estendere l'ambito di applicazione del superbonus anche alle imprese ricomprese nella misura "Transizione 4.0", in modo da guidarne l'approdo verso un ammodernamento delle infrastrutture nell'ottica del risparmio energetico e nella soddisfazione autonoma del proprio fabbisogno energetico;

se, visto il nuovo assetto geopolitico che si sta venendo a formare a seguito dell'aggravarsi della situazione ucraina, con segnali di rottura per quanto riguarda i rapporti commerciali con la Federazione russa, primo partner italiano nell'approvvigionamento di gas, sia stata presa in considerazione, in relazione al percorso verso la transizione ecologica, una strategia di autosufficienza di abitazioni private e imprese tramite una cattura diffusa e capillare di energia solare, che il superbonus agevola e incentiva, al fine di compensare la mancanza derivante dall'interruzione di acquisto del gas russo.