Legislatura 18 Risposta ad interrogazione scritta n° 4-00121


Risposta all'interrogazione n. 4-00121
Fascicolo n.13

Risposta. - L'interrogante ha evidenziato che le società erogatrici di gas ed energia applicano l'IVA nelle rispettive bollette prendendo come base imponibile anche le accise e le addizionali. Nel considerare tale argomento prioritariamente di natura fiscale, si è ritenuto essenziale acquisire al riguardo il parere del Ministero dell'economia e delle finanze, che ha informato per quel che segue.

L'imposta sul valore aggiunto è un'imposta generale sul consumo che si ispira ad un modello europeo, comune agli Stati membri dell'Unione europea. Ciò comporta che l'intera struttura impositiva nazionale dell'IVA, delineata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è riconducibile al modello tracciato dalla normativa dell'Unione di cui alla direttiva 2006/112/UE del 28 novembre 2006.

Ai fini dell'applicazione dell'IVA, la direttiva stabilisce all'articolo 73 il principio secondo cui la base imponibile all'interno del Paese è rappresentata, per le cessioni di beni e la prestazione di servizi, da "tutto ciò che costituisce il corrispettivo versato o da versare al fornitore da parte dell'acquirente, del destinatario o di un terzo". I successivi articoli indicano taluni elementi che devono essere inclusi nella base imponibile, ed alcuni che devono esserne esclusi. In particolare, l'art. 78, lett. a), stabilisce che nella base imponibile devono essere compresi i seguenti elementi: "le imposte, i dazi, le tasse e i prelievi, ad eccezione della stessa IVA".

Dal citato art. 78 sembra doversi rilevare, pertanto, il principio di onnicomprensività della base imponibile.

Lo stesso Ministero ha affermato, tra l'altro, che tale criterio è stato del resto più volte confermato dalla giurisprudenza comunitaria, secondo cui l'imponibile di una cessione è costituito da tutto ciò che è ricevuto a titolo di corrispettivo, sempre che vi sia un nesso diretto tra il bene ovvero il servizio fornito e il controvalore ricevuto (Corte di giustizia, sentenze: 23 novembre 1988, C-230/87, Naturally yours cosmetics; 2 giugno 1994, C-33/93, Empire stores; 5 dicembre 2013, C- 618/11, TVI Televisao independente SA). Più precisamente, ad avviso dei giudici comunitari, "imposte, dazi, tasse e prelievi" rientrano nel valore del bene fornito (corrispettivo su cui calcolare la base imponibile ai fini dell'IVA) quando siano direttamente connessi alla fornitura del bene ovvero siano state anticipate dal fornitore stesso del bene (Corte di giustizia, sentenze: 28 luglio 2011, C-106/10, Lidl &Companhia).

Coerentemente alla normativa europea, sotto il profilo nazionale, l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 stabilisce che "la base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri". Orbene, tale disposizione nazionale deve essere interpretata alla luce dei principi affermati dalla Corte di giustizia.

Pertanto, si è delineato l'avviso che le accise possano confluire nella determinazione della base imponibile dell'IVA. Tuttavia, considerati anche i recenti orientamenti giurisprudenziali nazionali, ricordati nell'atto di sindacato ispettivo, con cui si sono spesso accolti i ricorsi presentati dai singoli utenti, si ritiene opportuno fare maggiore chiarezza sul tema, anche al fine di offrire una maggiore tutela dei diritti dei consumatori di energia elettrica.

Il Sottosegretario di Stato per lo dello sviluppo economico
CRIPPA

(19 novembre 2018)