Legislatura 18 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-00121
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Atto n. 4-00121
Pubblicato il 29 maggio 2018, nella seduta n. 7
LANNUTTI - Ai Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze. -
Premesso che:
nonostante la direttiva europea 2006/112/CE imponga che l'Iva (imposta sul valore aggiunto) non possa essere applicata sulle componenti di prezzo imposte autoritativamente da enti pubblici o da enti privati su delega pubblica, rendendo così illegittimo il prelievo sulle accise presenti nelle bollette di luce e gas, che non possono costituire base imponibile Iva, le società erogatrici di gas o energia continuano ad applicare l'Iva anche sulle accise dovute allo Stato (calcolate sulle forniture di gas o energia);
tale meccanismo tributario, discutibile in base alla legge nazionale, dichiarato illecito da alcune sentenze, appare erroneo per l'ordinamento europeo, ha indotto alcuni giudici di pace ad emettere sentenze di condanna contro tale illecita prassi (luglio 2015, giudice di pace di Venezia contro Enel su ricorso di un cittadino del Veneto, che ha ingiunto ad Enel di rimborsare al consumatore circa 103 euro per l'Iva applicata in bolletta sulle accise, affermando la presenza illegittima dell'imposta applicata su un'altra tassa; maggio 2016, sempre il giudice di pace di Venezia ha condannato Eni divisione Gas & Power e GDF Suez Energie a rimborsare un utente per lo stesso principio: un tributo non può gravare su un altro analogo, senza un'espressa statuizione legislativa);
il giudice ha richiamato il principio stabilito dalla Corte di cassazione a sezioni unite nella sentenza n. 3671/97, secondo il quale, salvo deroga esplicita, un'imposta non costituisce mai base imponibile per un'altra, rendendo così illecita l'Iva applicata su tutte le voci che compaiono in bolletta (quindi sull'importo totale), ma esclusivamente sui servizi di vendita e sui servizi di rete, per tutte le bollette di luce e gas in cui siano presenti accise o addizionali regionali;
i consumatori possono richiedere la restituzione dell'Iva pagata in eccedenza a società erogatrici di gas o energia sulla base della regola dell'"ingiustificato arricchimento" (art. 2041 del codice civile) ovvero, in subordine, del risarcimento del danno (art. 2043 del codice civile), entro il termine di prescrizione di 10 anni (quindi per tutte le bollette pagate dall'anno 2008), con una media annua su un consumo medio di 1.000 euro, di circa 150 euro (quindi 1.500 euro per il decennio);
l'Enel, a seguito della sentenza del 2015, ha affermato che "l'applicazione delle accise e dell'Iva e il relativo pagamento, sono a carico del venditore della commodity che ha poi il diritto di richiederne il pagamento ai consumatori finali". Enel o all'azienda venditrice, scansando l'onere, effettua un prelievo sulle bollette di luce e gas sui clienti finali addossando loro l'onere di dimostrarne l'illegittimità, nonostante una sentenza pilota che ha decretato l'illegittimità dell'applicazione dell'Iva su una tassa risalente al 2012, quando il giudice di pace di Venezia, in applicazione della sentenza n. 238 del 2009 della Corte costituzionale, ha condannato l'azienda responsabile dei servizi ambientali in Veneto a restituire agli utenti l'Iva indebitamente applicata sulla Ta.Ri e sulla Tia, le tariffe di igiene ambientale;
una sentenza della Corte di cassazione del marzo 2016 ha stabilito che l'Iva al 10 per cento non può essere applicata sulla Ta.Ri, a pena di duplicazione di imposizione fiscale, e che la competenza è del giudice ordinario, non di quello tributario;
l'ex Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (Aeegsi), ora ARERA, che ha previsto di addossare, con la delibera 1° febbraio 2018, n. 50, sulle spalle di famiglie, consumatori e utenti dei servizi elettrici in regola con i pagamenti gli oneri non recuperabili per mancato incasso degli oneri di sistema, quantificati in circa un miliardo di euro su base annua a difesa degli interessi delle imprese inadempienti, tentando di spalmare sugli incolpevoli consumatori e sulle famiglie, già saccheggiate da rincari, balzelli e vincoli imposti dall'Autorità (che ad opinione dell'interrogante sembra tutelare gli interessi delle imprese fornitrici, i cui costi sono tra i più elevati d'Europa), il mancato recupero degli utenti morosi, siano essi allacci di energia elettrica abusivi non pagate o altre fattispecie di consumi non recuperati. A giudizio dell'interrogante l'Agenzia potrebbe riordinare una giungla di tasse gravanti sulle famiglie, offendo così una tangibile tutela dei diritti dei consumatori ed utenti dei servizi elettrici e del gas,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo ritengano di intervenire con urgenza, per bloccare il prelevamento dell'Iva sulle accise delle bollette di luce e gas;
quali misure urgenti intendano adottare, per evitare che le società erogatrici possano continuare impunemente ad applicare l'Iva anche sulle accise dovute allo Stato (calcolate sulle forniture di gas o energia), in assenza dell'azione collettiva o "class action", che potrebbe permettere di azionare un unico giudizio per ottenere il risarcimento del danno subito da un gruppo di cittadini danneggiati dal medesimo fatto così riducendo i costi, decongestionando la giustizia, soffocata da milioni di procedimenti giudiziari singoli, e garantendo la certezza del diritto, l'efficacia e l'equità del risultato.