Senato della RepubblicaXVIII LEGISLATURA
N. 1703
DISEGNO DI LEGGE
presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MOAVERO MILANESI)
di concerto con il Ministro dell'interno (SALVINI)
con il Ministro della giustizia (BONAFEDE)
e con il Ministro dell'economia e delle finanze (TRIA)

(V. Stampato Camera n. 1941)

approvato dalla Camera dei deputati il 5 febbraio 2020

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 5 febbraio 2020

Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia, fatto a Roma il 16 dicembre 2016; b) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia di assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Roma il 16 dicembre 2016; c) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma il 16 dicembre 2016

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti trattati:

a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia, fatto a Roma il 16 dicembre 2016;

b) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia di assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Roma il 16 dicembre 2016;

c) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma il 16 dicembre 2016.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data ai Trattati di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 23 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, dall'articolo 29 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della presente legge e dall'articolo 20 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), della presente legge.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui gli articoli 14, 17 e 19 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, valutati in euro 30.261 annui a decorrere dall'anno 2020, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 8 e 9, pari a euro 4.000 annui a decorrere dall'anno 2020, agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 10, 11, 15, 17, 21, 23, 24 e 26 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della presente legge, valutati in euro 124.330 annui a decorrere dall'anno 2020, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 6, 12, 15 e 22, pari a euro 17.200 annui a decorrere dall'anno 2020, nonché agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 9 e 17 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), della presente legge, valutati in euro 20.261 annui a decorrere dall'anno 2020, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 6 e 15, pari a euro 4.000 annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 22, paragrafo 2, del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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