Senato della RepubblicaXVIII LEGISLATURA
N. 1480
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori MARILOTTI, LOMUTI, LANNUTTI, PIRRO, VONO, LA MURA, ROMANO, Marco PELLEGRINI, GALLICCHIO, FERRARA, CUCCA, GIARRUSSO, CRUCIOLI, URRARO, MIRABELLI, RAMPI, LANIECE, DRAGO, DE LUCIA, CORRADO, PACIFICO, MANTERO, DI GIROLAMO, AUDDINO, BOLDRINI e IORI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 SETTEMBRE 2019

Modifiche al codice civile e al codice di procedura civile in materia di interdizione e inabilitazione e rafforzamento dell'istituto dell'amministrazione di sostegno

Onorevoli Senatori. – A quindici anni dall'entrata in vigore della legge n. 6 del 2004, sono maturi i tempi per l'approvazione del progetto abrogativo dell'interdizione e dell'inabilitazione, da anni invocato o annunciato a vari livelli: non sussiste alcuna seria ragione che giustifichi l'ulteriore conservazione nel codice civile, in effetti, dei due vecchi modelli « incapacitanti ».
Anzi tale abrogazione è divenuta non più rinviabile, oggi, per un ordinamento giuridico che intenda dirsi realmente proteso al rispetto dei diritti fondamentali della persona fragile quali, in primo luogo, la dignità personale e il diritto al sostegno.
Le caratteristiche del tutto negative proprie dell'interdizione (e dell'inabilitazione) sono molteplici. Possono, in estrema sintesi, indicarsi come segue:

a) taglio espropriativo dell'interdizione: la persona interdetta viene collocata in uno status giuridico equivalente alla morte civile. Con l'interdizione, infatti, la persona risulta dichiarata legalmente incapace di agire, ciò che comporta l'espulsione totale della stessa dalla possibilità di compiere un qualsivoglia negozio produttivo di effetti nei confronti dei consociati: non un contratto, non un acquisto, non il matrimonio, né alcun atto di natura personale. La cosiddetta « protezione » assicurata dai vecchi istituti tradisce, in realtà, valenze punitive ed escludenti, non più tollerabili in una società evoluta;

b) mancanza di valore terapeutico: all'incapacitazione formale della persona, in tutto il suo essere, non si accompagna nella legge e nella prassi alcun progetto di risocializzazione ed empowerment; enfasi solo economicistica: i soli interessi presidiati mediante i vecchi istituti sono quelli economico-patrimoniali, propri dei familiari e dei parenti;

c) scarsa trasparenza del procedimento di interdizione e debolezza delle garanzie formali riconosciute all'interdicendo: di fatto, egli rimane ai margini del giudizio e nonostante il codice di procedura civile gli riconosca la capacità di stare in giudizio personalmente (articolo 716 del codice di procedura civile), tale norma è di fatto disapplicata (tanto che il ricorso introduttivo non viene quasi mai notificato personalmente all'interdicendo);

d) irrevocabilità « pratica » della misura: una volta interdetta, la persona è destinata nel 99 per cento dei casi a rimanere tale per il resto dell'esistenza. Nonostante infatti la possibilità di revoca dell'interdizione (e dell'inabilitazione) figuri astrattamente prevista dalla legge e malgrado l'esistenza stessa dell'amministrazione di sostegno costituisca ragione valida per la revoca delle vecchie misure, i casi di revoca effettiva sono oggigiorno scarsissimi.

È ben vero che lo spazio applicativo attuale delle misure di protezione tradizionali appare, ormai, abbastanza residuo; e ciò grazie al diffondersi della nuova cultura del sostegno, indotto dalla riforma sull'amministrazione di sostegno e dalla stessa giurisprudenza della Corte costituzionale e della Cassazione.
Ciò posto, il presente disegno di legge procede alla soppressione dei residuali istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione, implementa quello dell'amministrazione di sostegno e prevede nuove tutele, anche patrimoniali, per le persone deboli.
In particolare, la prima parte (dall'articolo 1 all'articolo 3) attiene alla soppressione dell'interdizione e dell'inabilitazione.
L'articolo 1 prevede l'abrogazione delle disposizioni componenti la disciplina dell'interdizione e inabilitazione di cui al capo II del titolo XII del libro primo del codice civile, con l'esclusione dell'articolo 428. Quest'ultima disposizione disciplina, infatti, il rimedio dell'annullabilità degli atti compiuti da persona incapace di intendere e di volere, talché essa conserva la sua validità, sia pure con l'eliminazione del riferimento all'interdizione. Dispone inoltre la sostituzione della rubrica del capo II del titolo XII del libro primo del codice civile, « Della interdizione, della inabilitazione e della incapacità naturale », con la seguente: « Della incapacità naturale ».
L'articolo 2 abroga le principali disposizioni del codice civile facenti riferimento agli istituti soppressi o che li presuppongano.
L'articolo 3 apporta delle modifiche di coordinamento puntuali ad alcuni articoli del codice civile e introduce una disposizione di chiusura secondo cui tutte le disposizioni del codice civile relative agli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione, dove l'interpretazione sistematica delle disposizioni lo consenta, si intendono riferite all'istituto dell'amministrazione di sostegno. Esso apporta inoltre modifiche al codice di procedura civile. In particolare sono inseriti nell'articolo 716 del codice di procedura civile due commi di nuova formulazione, i quali prevedono che (in ogni fase del procedimento) il giudice tutelare, qualora, con riferimento esclusivo all'interesse del beneficiario, ritenga di stabilire divieti, limitazioni o decadenze incidenti su diritti fondamentali della persona, debba invitare il beneficiario e l'amministratore di sostegno anche provvisorio a nominare un difensore. Si è ritenuto opportuno precisare poi che, qualora l'interessato non provveda alla nomina di un difensore in un termine assegnatogli dal giudice tutelare, quest'ultimo potrà procedere, ciò nonostante, all'assunzione del provvedimento per il quale era contemplata la difesa tecnica. Tale opzione si ritiene essere la più idonea ad evitare blocchi ed ingessature dell’iter procedimentale, poiché si correrebbe altrimenti il rischio di vedere snaturata l'essenza stessa del nuovo sistema di protezione, improntato alla maggiore speditezza e snellezza possibile. Per gli stessi motivi, non si prevede alcuna sanzione di nullità del provvedimento adottato o, addirittura, del procedimento, per l'eventualità in cui il giudice tutelare non abbia provveduto secondo i dettami dell'articolo 716, secondo comma. Una simile soluzione, infatti, comporterebbe seri rischi di ingessamento e indurrebbe, con verosimile probabilità, un giudice tutelare « eccessivamente » scrupoloso nel rispetto delle regole processuali a ordinare la difesa tecnica anche in relazione a casi « dubbi » o per i quali, in realtà, non vengano propriamente in gioco interessi fondamentali della persona. E la medesima riflessione vale per l'opposta ipotesi, in cui il giudice tutelare potrebbe scegliere di non « incapacitare » proprio al fine di evitare le complicazioni della nomina del difensore (e per scongiurare gli inevitabili rallentamenti che questa comporta, nello svolgimento dell’iter procedimentale) o per andare incontro alle « rimostranze » dell'interessato il quale non ne voglia sapere di rivolgersi ad un avvocato.
In definitiva, la direzione prescelta è quella di consentire e, anzi, istituzionalizzare la difesa tecnica, rimettendo tuttavia al giudice tutelare la valutazione, discrezionale ed equitativa (di buon senso), circa la necessità o meno di farvi ricorso.
Gli articoli da 4 a 6 attengono al rafforzamento dell'amministrazione di sostegno, disponendo la riformulazione di alcune norme contenute nella disciplina codicistica dell'amministrazione di sostegno al fine di rafforzare la misura di protezione e di chiarire la possibile estensione operativa della stessa. In particolare, l'articolo 4 inserisce nell'articolo 411, comma primo, del codice civile il riferimento all'articolo 371 del codice civile stante il dibattito dottrinale e giurisprudenziale che riguarda, ancora oggi, il mancato riferimento a detta disposizione da parte dell'articolo 411. Ciò si ritiene importante per legittimare anche sul piano disciplinare la possibilità che l'amministratore di sostegno suggerisca al giudice tutelare e questi decida relativamente al luogo di vita e di cura del beneficiario, laddove ciò si renda necessario. Inoltre, l'articolo 4 modifica l'articolo 411, quarto comma, del codice civile, prevedendo la possibilità che il giudice tutelare stabilisca limitazioni o impedimenti a carico del beneficiario dell'amministrazione di sostegno al compimento di atti anche di natura personale, e ciò sempre soltanto avuto riguardo all'interesse esclusivo del beneficiario. È anche specificato che l'impedimento o la limitazione che sia disposta dal giudice tutelare deve avere carattere temporaneo, salva la possibilità di proroga motivata dalla ricorrenza di gravi motivi. Quindi è inserito un comma quinto nell'articolo 411 del codice civile contemplante la facoltà del giudice tutelare di autorizzare il compimento dell'atto che altrimenti dovrebbe essere impedito, con l'assistenza dell'amministratore di sostegno. Si inserisce poi un ulteriore comma nell'articolo 411 del codice civile volto ad apprestare una protezione sostitutiva, ove occorra, nell'interesse esclusivo del beneficiario. La disposizione stabilisce ulteriormente che qualora si tratti di atti, accertamenti, terapie o interventi di natura o contenuto sanitario, il provvedimento del giudice dovrà conformarsi ad una serie di principi volti a garantire al beneficiario il rispetto delle prerogative fondamentali di cui agli articoli 13 e 32 della Costituzione.
L'articolo 5 introduce ulteriori modifiche al codice civile rese necessarie dalla riformulazione dell'articolo 411, quarto comma, del medesimo codice e dall'inserimento di un nuovo quinto comma.
Le modifiche di cui sopra consentiranno di chiarire che l'ambito dei compiti assegnabili all'amministratore di sostegno si estende agli atti di natura personale, denominati anche « personalissimi ». Si tratta degli atti mediante i quali la persona esercita diritti afferenti la sfera personale o affettiva propria del soggetto che li pone in essere e che, in quanto tali, sono di stretta competenza del titolare dell'interesse che essi tendono a soddisfare. In relazione al compimento di detti atti, di conseguenza, non è ammessa, in via generale, alcuna forma di sostituzione.
Si annoverano fra tali atti il matrimonio, il riconoscimento del figlio naturale, l'azione per dichiarazione giudiziale di paternità e maternità, il disconoscimento del figlio, il testamento, la donazione.
Tali atti – il cui compimento è oggi impedito alla persona interdetta – potranno, a seguito dell'abrogazione dell'istituto, essere compiuti dalla persona disabile.
Il principio orientatore che viene accolto diviene quello della piena capacità di agire e, dunque, della possibilità di compiere l'atto, salvo che, rispetto ad esso, la persona venga « incapacitata » – nel proprio esclusivo interesse – da parte del giudice tutelare; ipotesi questa verificabile con riguardo al soggetto che sia beneficiario di amministrazione di sostegno e sulla base di una valutazione del giudice tutelare rispondente, in via esclusiva, all'interesse della persona.
Tale nuovo assetto viene realizzato, vale ribadire, mediante il nuovo quarto comma dell'articolo 411 del codice civile. Soluzione intermedia, a sua volta contemplata nel nuovo quinto comma dell'articolo 411 del codice civile, è la previsione della possibilità di autorizzare il compimento dell'atto con l'assistenza o affiancamento dell'amministratore di sostegno. Le modifiche introdotte dall'articolo 5 del presente disegno di legge riguardano i seguenti articoli del codice civile: articolo 102, commi secondo e quinto; articolo 119; articolo 266; articolo 409 (ove viene inserito un nuovo comma); articolo 412, secondo comma; articolo 1442, secondo comma.
L'articolo 6 introduce alcune ulteriori modifiche alla disciplina dell'amministrazione di sostegno al fine di apportare taluni correttivi e miglioramenti.
All'articolo 405 del codice civile si prevede la possibilità per il giudice di nominare un co-amministratore di sostegno, così recependo tale prassi virtuosa già applicata presso non poche sedi giudiziarie. Nell'articolo 406 del codice civile, la possibilità per l'interessato di presentare personalmente il ricorso per la nomina dell'amministrazione di sostegno, e dunque senza obbligo di dotarsi di un difensore. È inoltre inserita, tra i soggetti legittimati a presentare il ricorso, la parte dell'unione civile (quale adeguamento alle previsioni della legge n. 76 del 2016). Nell'articolo 407 del codice civile infine si prevede la necessità della difesa tecnica limitatamente ai casi in cui il giudice tutelare intenda adottare provvedimenti incidenti su diritti fondamentali della persona. In relazione a detta ipotesi, il nuovo quarto comma dell'articolo 407 del codice civile qui introdotto rinvia alla disposizione processuale di cui all'articolo 716 del codice di procedura civile.
L'articolo 7 contempla la quasi totale soppressione dell'istituto della sostituzione fedecommissaria e l'inserimento nelle disposizioni « svuotate » degli articoli da 692 a 697 del codice civile della disciplina relativa al nuovo istituto del patrimonio con vincolo di destinazione.
Infine si prevedono le norme transitorie.
Il passaggio delle consegne dall’ancien régime al nuovo sistema viene, quindi, affidato a due disposizioni transitorie, contenute negli articoli 8 e 9 del presente disegno di legge, onde consentire una sollecita attivazione della procedura per la nomina dell'amministratore di sostegno, relativamente ai giudizi di interdizione pendenti alla data di entrata in vigore della riforma: prevede, così, la prima delle due norme transitorie che il giudice del procedimento di interdizione o di inabilitazione pendente dispone, d'ufficio, la trasmissione degli atti al giudice tutelare; è data facoltà al medesimo giudice istruttore del giudizio pendente di adottare i provvedimenti urgenti di cui al quarto comma dell'articolo 405.
Per il caso di interdizione o inabilitazione già pronunciate, alla data di entrata in vigore della riforma, si prevede la revoca automatica del relativo status, con contestuale attivazione dell'amministrazione di sostegno, da parte del pubblico ministero (salva, comunque, la legittimazione attiva dell'interessato e dei soggetti legittimati ex articolo 406 del codice civile). Viene altresì previsto che il tutore e il curatore assumano automaticamente la funzione di amministratore di sostegno provvisorio, relativamente al compimento degli atti di ordinaria amministrazione, fino all'istituzione della misura di protezione, da parte de giudice tutelare.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Abrogazione delle disposizioni
del codice civile
in materia di interdizione e inabilitazione)

1. Gli articoli 414, 415, 416, 417, 418, 419, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 429, 430, 431 e 432 del codice civile sono abrogati.

2. Al capo II del titolo XII del libro primo del codice civile, la rubrica è sostituita dalla seguente: « Della incapacità naturale ».

Art. 2.

(Ulteriori abrogazioni)

1. Le seguenti disposizioni sono abrogate:

a) gli articoli 45, terzo comma, 85, 166, 183, terzo comma, 273, terzo comma, 406, secondo comma, 413, quarto comma, 428, secondo comma, 591, secondo comma, numero 2), 776, 777, secondo comma, e 779 del codice civile;

b) gli articoli 40 e 42 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318;

c) il primo comma dell'articolo 720-bis del codice di procedura civile;

d) il comma 3 e il primo periodo del comma 4 dell'articolo 3 della legge 22 dicembre 2017, n. 219.

2. All'articolo 591, secondo comma, numero 3), del codice civile, le parole: « , sebbene non interdetti, » sono soppresse.

Art. 3.

(Modifiche al codice civile e al codice di procedura civile)

1. Al codice civile sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 471 è sostituito dal seguente:

« Art. 471. – (Eredità devolute a minori e a beneficiari di amministrazione di sostegno) – Non si possono accettare le eredità devolute ai minori e ai beneficiari di amministrazione di sostegno, se non col beneficio d'inventario, osservate le disposizioni degli articoli 321 e 374 »;

b) l'articolo 489 è sostituito dal seguente:

« Art. 489. – (Incapaci) – I minori e le persone beneficiarie dell'amministrazione di sostegno non s'intendono decaduti dal beneficio d'inventario, se non al compimento di un anno dalla maggiore età o dalla cessazione dell'amministrazione di sostegno, qualora entro tale termine non si siano conformati alle norme della presente sezione »;

c) all'articolo 2941:

1) il numero 3) è sostituito dal seguente:

« 3) tra il tutore e il minore soggetto alla tutela nonché tra l'amministratore di sostegno e il beneficiario finché non sia stato reso e approvato il conto finale, salvo quanto è disposto dall'articolo 387 per le azioni relative alla tutela »;

2) il numero 4) è sostituito dal seguente:

« 4) tra il curatore e il minore emancipato »;

d) all'articolo 2942, il numero 1) è sostituito dal seguente:

« 1) contro i minori non emancipati e rispetto al beneficiario dell'amministrazione di sostegno riguardo agli atti riservati alla rappresentanza esclusiva dell'amministratore e per il tempo in cui si protrae la rappresentanza esclusiva ».

2. Tutte le disposizioni del codice civile relative agli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione, dove l'interpretazione sistematica delle disposizioni lo consenta, si intendono riferite all'istituto dell'amministrazione di sostegno.

3. Al titolo II del libro quarto del codice di procedura civile, il capo II è sostituito dal seguente:

« Capo II

DELL'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

Art. 712. – (Forma della domanda) – La domanda per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno si propone con ricorso diretto al giudice tutelare del luogo dove la persona a favore della quale è proposta ha residenza o domicilio.

Nel ricorso debbono essere contenute le indicazioni previste dall'articolo 407, primo comma, del codice civile.

Art. 713. – (Provvedimenti del giudice tutelare) – Il giudice tutelare ordina la comunicazione del ricorso al pubblico ministero e fissa l'udienza di comparizione davanti a sé del ricorrente, dell'interessato e delle altre persone indicate nel ricorso, nonché dei soggetti indicati nell'articolo 407, terzo comma, del codice civile, le cui informazioni ritenga utili ai fini della decisione.

Il ricorso e il decreto sono notificati, a cura del ricorrente, entro il termine fissato nel decreto stesso, alle persone indicate nel comma precedente; il decreto è comunicato al pubblico ministero.

Art. 714. – (Istruzione preliminare) – All'udienza, il giudice tutelare, con l'intervento del pubblico ministero, procede all'ascolto dell'interessato secondo quanto dispone l'articolo 407, secondo comma, del codice civile, sente il parere delle altre persone citate, interrogandole sulle circostanze che ritiene rilevanti ai fini della decisione, e può disporre anche d'ufficio l'assunzione di ulteriori informazioni ai sensi dell'articolo 407, terzo comma, del codice civile.

Art. 715. – (Impedimento a comparire dell'interessato) – Se per legittimo impedimento l'interessato non può presentarsi davanti al giudice tutelare, questi, con l'intervento del pubblico ministero, si reca per sentirlo nel luogo dove si trova, ai sensi dell'articolo 407, secondo comma, del codice civile.

Art. 716. – (Capacità processuale dell'interessato) – La persona a cui il procedimento si riferisce può stare in giudizio e compiere da sola tutti gli atti del procedimento, comprese le impugnazioni, anche quando è stato nominato l'amministratore di sostegno provvisorio previsto dall'articolo 405 del codice civile, salvo quanto previsto nel comma successivo.

In ogni fase del procedimento il giudice tutelare, qualora, con riferimento esclusivo all'interesse del beneficiario, ritenga di stabilire divieti, limitazioni o decadenze incidenti su diritti fondamentali della persona, invita il beneficiario e l'amministratore di sostegno, anche provvisorio, a nominare un difensore.

A tal fine, il giudice tutelare fissa un termine per la nomina del difensore, rinviando a un'udienza successiva l'assunzione dei provvedimenti in relazione ai quali è disposta la difesa tecnica.

La mancata nomina del difensore, da parte del beneficiario o dell'amministratore di sostegno anche provvisorio, nel termine assegnato, legittima il giudice tutelare a stabilire i divieti, le limitazioni o le decadenze in relazione ai quali egli aveva disposto la nomina del difensore.

Art. 717. – (Nomina dell'amministratore di sostegno provvisorio) – L'amministratore di sostegno provvisorio di cui all'articolo 716 è nominato, anche d'ufficio, con decreto del giudice tutelare.

Art. 718. – (Legittimazione all'impugnazione) – Il decreto che provvede sul ricorso per l'amministrazione di sostegno può essere impugnato da tutti coloro che avrebbero avuto diritto di proporre la domanda, anche se non parteciparono al giudizio, e dall'amministratore di sostegno nominato con lo stesso provvedimento.

Art. 719. – (Termine per l'impugnazione) – Il termine per l'impugnazione decorre per tutte le persone indicate nell'articolo 718 dalla notificazione del provvedimento fatta nelle forme ordinarie a tutti coloro che parteciparono al giudizio.

Se è stato nominato un amministratore di sostegno provvisorio, l'atto di impugnazione deve essere notificato anche a lui.

Art. 720. – (Revoca dell'amministrazione di sostegno) – Per la revoca dell'amministrazione di sostegno si osservano le norme stabilite per la pronuncia di essa.

Coloro che avevano diritto di promuovere l'amministrazione di sostegno possono intervenire nel giudizio di revoca per opporsi alla domanda e possono altresì impugnare il provvedimento pronunciato nel giudizio di revoca, anche se non parteciparono al giudizio.

Art. 720-bis(Reclamo contro il decreto del giudice tutelare) – Contro il decreto del giudice tutelare è ammesso reclamo alla corte d'appello, a norma dell'articolo 739.

Contro il decreto della corte d'appello pronunciato ai sensi del primo comma può essere proposto ricorso per cassazione ».

Art. 4.

(Modifiche all'articolo 411 del codice civile)

1. All'articolo 411 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo la parola « 353 » è inserita la seguente: « , 371 »;

b) il quarto comma è sostituito dal seguente:

« Il giudice tutelare, nel provvedimento con il quale nomina l'amministratore di sostegno, o successivamente, può disporre, a carico del beneficiario, determinate limitazioni o impedimenti alla possibilità di compiere atti di natura personale o patrimoniale, avuto riguardo all'esclusivo interesse del beneficiario medesimo. Dette limitazioni o impedimenti devono avere carattere temporaneo, salva la possibilità di proroga motivata per il ricorrere di gravi motivi »;

c) dopo il quarto comma sono aggiunti i seguenti:

« Nel caso di limitazione o impedimento ai sensi del precedente comma, il giudice tutelare può altresì autorizzare il beneficiario al compimento dell'atto con l'assistenza dell'amministratore di sostegno.

In caso di dissenso tra amministratore di sostegno e beneficiario sugli atti da compiere, il giudice tutelare sente il beneficiario e svolge i necessari accertamenti al fine di verificare l'insufficiente o inadeguata consapevolezza critica del beneficiario rispetto alla propria condizione patologica. Con decreto motivato assume gli opportuni provvedimenti e, se il caso lo richiede, autorizza l'amministratore di sostegno al compimento dell'atto, superando il dissenso del beneficiario.

Qualora si tratti di atti, accertamenti, terapie o interventi di natura o contenuto sanitario, il giudice adotta il provvedimento procedendo alle attività seguenti:

1) riconoscere e rispettare in generale i bisogni, le aspirazioni e i valori del beneficiario;

2) verificare se il rifiuto, totale o parziale, ovvero la revoca del consenso agli accertamenti diagnostici o ai trattamenti indicati per la patologia o a singoli passaggi del trattamento stesso non risulti in concreto espressione di appropriate capacità e volontà, da parte del beneficiario, in ordine alla salvaguardia del proprio equilibrio esistenziale, dovendosi in tal caso riconoscere alle stesse attenzione e tutela prevalenti;

3) procedere solo quando l'assenza di un determinato intervento rischi di pregiudicare gravemente la salute dell'interessato e minacci contestualmente il benessere dei suoi familiari, della parte dell'unione civile o del convivente;

4) evitare che risulti compromessa oltre lo stretto necessario, nella forma e nella sostanza, la libertà personale del beneficiario e motivare in modo esaustivo l'eventuale limitazione della libertà personale;

5) coinvolgere il beneficiario nella pianificazione e nell'aggiornamento dei piani terapeutici, di trattamento e di assistenza ».

Art. 5.

(Modifiche al codice civile in materia di atti personalissimi)

1. All'articolo 102 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Se uno degli sposi è soggetto ad amministrazione di sostegno, il diritto di fare opposizione compete anche all'amministratore di sostegno in presenza di divieto al matrimonio ai sensi dell'articolo 411, quarto comma »;

b) il quinto comma è sostituito dal seguente:

« Il pubblico ministero deve sempre fare opposizione al matrimonio, se sa che vi osta un impedimento o il divieto stabilito ai sensi dell'articolo 411, quarto comma ».

2. L'articolo 119 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 119. – (Matrimonio in violazione di divieto stabilito dall'articolo 411) – Il matrimonio del beneficiario di amministrazione di sostegno in violazione del divieto stabilito dal giudice tutelare ai sensi dell'articolo 411, quarto comma, può essere impugnato dal beneficiario, dall'amministratore di sostegno, dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano un legittimo interesse.

L'azione non può essere proposta se, dopo la revoca del divieto indicato al precedente comma, vi è stata coabitazione per un anno ».

3. L'articolo 266 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 266. – (Impugnazione del riconoscimento per effetto di divieto del giudice tutelare) – Il riconoscimento può essere impugnato quando è effettuato dal beneficiario di amministrazione di sostegno in violazione del divieto stabilito dal giudice tutelare ai sensi dell'articolo 411, quarto comma, dall'amministratore di sostegno e, in seguito alla revoca dell'amministrazione di sostegno, dall'autore del riconoscimento, entro un anno dalla data della revoca ».

4. All'articolo 409 del codice civile, dopo il primo comma è inserito il seguente:

« Egli conserva altresì la capacità di compiere i singoli atti di natura personale riguardo ai quali il giudice tutelare non abbia stabilito un impedimento con l'atto istitutivo dell'amministrazione di sostegno o successivamente, ai sensi dell'articolo 411, quarto comma ».

5. All'articolo 412 del codice civile, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Possono essere parimenti annullati su istanza dell'amministratore di sostegno, del beneficiario, o dei suoi eredi ed aventi causa, gli atti compiuti personalmente dal beneficiario in violazione delle disposizioni di legge o di quelle contenute nel decreto che istituisce l'amministrazione di sostegno o in successivo decreto del giudice tutelare ».

6. All'articolo 1442 del codice civile, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Quando l'annullabilità dipende da vizio del consenso o da minore età o da un impedimento a contrarre stabilito dal giudice tutelare nei confronti del beneficiario dell'amministrazione di sostegno, la prescrizione decorre dal giorno in cui è cessata la violenza, è stato scoperto l'errore o il dolo, il minore ha raggiunto la maggiore età o è cessato l'impedimento a contrarre del beneficiario ».

Art. 6.

(Modifiche al codice civile in materia di co-amministratore di sostegno, sulla presentazione del ricorso e sulla difesa tecnica)

1. All'articolo 405 del codice civile, il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Il giudice tutelare può nominare un co-amministratore di sostegno nell'interesse del beneficiario ».

2. All'articolo 406 del codice civile, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno può essere proposto personalmente dal beneficiando, anche se minore, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dalla parte dell'unione civile, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo e dal pubblico ministero ».

3. All'articolo 407 del codice civile, dopo il quarto comma è inserito il seguente:

« Il giudice tutelare dispone secondo le indicazioni dell'articolo 716, secondo comma, del codice di procedura civile, nel caso in cui intenda adottare provvedimenti che incidano su diritti fondamentali della persona ».

Art. 7.

(Introduzione dell'istituto del patrimonio con vincolo di destinazione)

1. Gli articoli da 692 a 697 del codice civile sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 692. – (Patrimonio con vincolo di destinazione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia) – Per favorire l'autosufficienza economica nella vita quotidiana può essere costituito un patrimonio con vincolo di destinazione a favore del beneficiario di un'amministrazione di sostegno.

La costituzione di un patrimonio con vincolo di destinazione a favore del beneficiario di un'amministrazione di sostegno deve essere effettuata da parte del disponente con atto scritto tra vivi o mortis causa.

La proprietà dei beni costituenti il patrimonio con vincolo di destinazione spetta al beneficiario, salvo che non sia diversamente stabilito nell'atto di costituzione.

Art. 693. – (Costituzione del patrimonio con vincolo di destinazione) – Possono costituire un patrimonio con vincolo di destinazione:

1) i genitori e gli ascendenti del beneficiario dell'amministrazione di sostegno;

2) il beneficiario dell'amministrazione di sostegno, se ne ha la facoltà.

Il giudice tutelare può autorizzare con decreto motivato l'amministratore di sostegno alla costituzione di un patrimonio vincolato a favore del beneficiario sui beni appartenenti allo stesso beneficiario.

L'atto costitutivo deve contenere, in ogni caso:

1) l'inventario dei beni e dei diritti che costituiscono inizialmente il patrimonio vincolato;

2) l'indicazione delle regole di amministrazione del patrimonio vincolato;

3) la durata del vincolo, che non può essere superiore alla durata della vita del beneficiario.

L'atto può essere trascritto ai sensi dell'articolo 2643-ter.

Art. 694. – (Apporto di beni al patrimonio vincolato) – Qualunque persona, con il consenso del beneficiario, o del suo amministratore di sostegno, e previa autorizzazione del giudice tutelare può apportare beni e diritti al patrimonio vincolato.

L'apporto di beni e di diritti, anche da parte di terzi, al patrimonio vincolato è soggetto alle stesse formalità previste per la costituzione del patrimonio vincolato.

Art. 695. – (Vincolo di destinazione) – I beni e ogni frutto del patrimonio con vincolo di destinazione devono essere destinati al mantenimento, alla cura, all'istruzione, al sostegno del beneficiario, tenendo conto dei suoi bisogni e delle sue aspirazioni.

L'esecuzione sui beni del patrimonio vincolato e sui frutti di esso non può aver luogo per debiti che sono stati contratti per scopi estranei ai bisogni del beneficiario.

Art. 696. – (Alienazione dei beni) – Se espressamente previsto nell'atto costitutivo, il giudice tutelare può autorizzare, nei casi di evidente utilità per il beneficiario, l'alienazione dei beni e dei diritti che fanno parte del patrimonio vincolato, disponendo il reimpiego delle somme ricavate dall'alienazione. L'autorizzazione del giudice all'alienazione fa venir meno ogni vincolo di destinazione.

Il giudice tutelare può anche autorizzare, con le opportune cautele, la costituzione di ipoteche su beni immobili che fanno parte del patrimonio vincolato a garanzia di crediti destinati a miglioramenti o trasformazioni delle stesse proprietà i immobiliari.

Art. 697. – (Cessazione del vincolo) – Il vincolo termina, oltre che alla scadenza del termine indicato nell'atto costituivo, con la revoca dell'amministrazione di sostegno o con la morte del beneficiario.

Il giudice tutelare può autorizzare con decreto la cessazione del vincolo su istanza motivata di uno dei disponenti o dell'amministratore di sostegno ».

Art. 8.

(Disposizione transitoria. Trasmissione degli atti al giudice tutelare)

1. Nei giudizi di interdizione e di inabilitazione pendenti alla data di soppressione dei predetti istituti, il giudice dispone, d'ufficio, la trasmissione degli atti del procedimento al giudice tutelare, ai fini della nomina di un amministratore di sostegno. In tal caso il giudice già competente per l'interdizione o per l'inabilitazione può adottare i provvedimenti urgenti di cui al quarto comma dell'articolo 405 del codice civile. Il tutore o il curatore provvisorio assume automaticamente la funzione di amministratore di sostegno provvisorio relativamente al compimento degli atti di ordinaria amministrazione fino a successivo provvedimento del giudice tutelare.

Art. 9.

(Revoca dell'interdizione e dell'inabilitazione già pronunciate)

1. L'interdizione e l'inabilitazione già pronunciate alla data di soppressione dei predetti istituti si intendono automaticamente revocate, mentre il tutore e il curatore assumono automaticamente la funzione di amministratore di sostegno provvisorio relativamente al compimento degli atti di ordinaria amministrazione, fino a successivo provvedimento del giudice tutelare.

2. Nei casi di cui al comma 1, il pubblico ministero chiede la nomina dell'amministratore di sostegno con riguardo alla persona precedentemente interdetta o inabilitata. L'interessato e i soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 406, primo comma, del codice civile possono, a loro volta, presentare ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno.