Senato della RepubblicaXVIII LEGISLATURA
N. 1233
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori ROMEO, IWOBI, PUCCIARELLI, ARRIGONI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BONFRISCO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SOLINAS, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI e ZULIANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 APRILE 2019

Disposizioni in materia di donazioni per la cooperazione internazionale per lo sviluppo presso ipermercati, supermercati, discount alimentari e grandi magazzini

Onorevoli Senatori. – La cooperazione internazionale allo sviluppo è da moltissimo tempo parte integrante della politica estera del nostro Paese. Già al momento della firma della Carta delle Nazioni Unite, adottata a San Francisco nel 1945, era ben chiaro che la comunità internazionale avrebbe dovuto puntare sulla cooperazione allo sviluppo, e non è quindi casuale se un intero capitolo della medesima Carta sia stato dedicato alla cooperazione internazionale in materia economica e sociale, al fine di creare le condizioni di stabilità e di benessere necessarie al mantenimento di rapporti pacifici ed amichevoli fra le nazioni. Sebbene l'Italia sia entrata nelle Nazioni Unite solo nel 1955, i costituenti erano consapevoli dell'esigenza di dare al nostro Paese una proiezione internazionale, la quale emerge distintamente dal testo dell'articolo 11 della Costituzione, dove si rimarca non soltanto l'impegno nel ripudiare la guerra come strumento di risoluzione delle controversie internazionali, ma anche l'apertura alla comunità internazionale ed alle organizzazioni finalizzate al perseguimento della pace e della giustizia tra le nazioni.
È indubbio che la cooperazione internazionale allo sviluppo sia funzionale al progresso ed alla crescita economica e sociale, strumenti attraverso cui è possibile garantire la tutela dei diritti umani fondamentali e la pacifica convivenza tra le Nazioni. Lo stesso processo di integrazione europea ruota attorno a questo concetto sin dal principio: lo dimostra non soltanto l'intera storia politica del secondo dopoguerra, ma anche l'approvazione, avvenuta a Nizza, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, il cui preambolo richiama espressamente i « valori indivisibili e universali di dignità umana, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà » come valori fondanti dell'Unione.
Affinché le norme programmatiche non restino solo sulla carta è però indispensabile pensare ad azioni concrete per favorire la cooperazione e lo sviluppo. A tal fine, esistono diversi interventi cui il nostro Paese partecipa attivamente ed è più che opportuno che si dia possibilità anche i singoli cittadini di contribuirvi, anche attraverso piccole azioni da realizzare nei momenti della quotidianità.
Per tali ragioni, il disegno di legge in oggetto prevede che presso i grandi esercizi alimentari e commerciali – ipermercati, supermercati, discount alimentari e grandi magazzini – si possano effettuare donazioni al fine di contribuire alle politiche italiane di cooperazione internazionale allo sviluppo.
Il presente disegno di legge si compone di due articoli.
L'articolo 1 prevede che, al fine di contribuire alle politiche per la cooperazione internazionale per lo sviluppo sostenibile, i diritti umani e la pace, gli ipermercati, i supermercati, i discount alimentari e i grandi magazzini debbano dotarsi di un sistema telematico finalizzato ad effettuare donazioni al fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo, istituito dall'articolo 26 della legge 24 maggio 1977, n. 227. Dal punto di vista operativo, al momento del pagamento i clienti possono effettuare donazioni, stabilendo volontariamente la somma da donare, il cui importo è indicato sulla ricevuta di pagamento.
L'articolo 2 invece rinvia ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la definizione delle modalità di attuazione delle disposizioni dell'articolo 1, le tipologie di progetti da finanziare, incidenti principalmente sul settore agricolo, su quello sanitario, sull'istruzione, sulla formazione professionale, sulle fonti di energia e sulle infrastrutture, le aree geografiche prioritarie verso cui indirizzare gli interventi, in modo da interessare principalmente i Paesi da cui si concentrano le migrazioni di carattere economico dirette verso l'Italia, e le modalità per garantire che i fondi siano destinati esclusivamente a progetti in tema di cooperazione internazionale per lo sviluppo sostenibile, i diritti umani e la pace. Con il medesimo decreto sono altresì definite le modalità di pubblicazione di dati aggiornati sulle donazioni effettuate e sui progetti finanziati.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Donazioni al fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo presso ipermercati, supermercati, discount alimentari e grandi magazzini)

1. Al fine di contribuire alle politiche per la cooperazione internazionale per lo sviluppo sostenibile, i diritti umani e la pace, conformemente all'articolo 11 della Costituzione, alla Carta delle Nazioni Unite, alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e alle finalità di cui alla legge 11 agosto 2014, n. 125, gli ipermercati (codice Ateco 47.11.1), i supermercati (codice Ateco 47.11.2), i discount alimentari (codice Ateco 47.11.3) e i grandi magazzini (codice Ateco 47.19.1) si dotano di un apposito sistema telematico finalizzato ad effettuare donazioni al fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 26 della legge 24 maggio 1977, n. 227.

2. Con il decreto di cui all'articolo 2 sono individuati gli esercizi di commercio al dettaglio, ulteriori rispetto a quelli di cui al comma 1 del presente articolo, che si dotano su base volontaria del sistema telematico finalizzato ad effettuare le donazioni di cui al citato comma 1.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, al momento del pagamento i clienti possono effettuare donazioni destinate al fondo di cui al comma 1, stabilendo volontariamente la somma da versare, il cui importo è indicato sulla ricevuta di pagamento.

4. Gli esercizi commerciali di cui al comma 1, nonché quelli di cui al comma 2, che si dotino su base volontaria del sistema telematico, provvedono a pubblicizzare l'iniziativa e a fornire adeguata ed esaustiva informazione ai clienti sulle modalità di effettuazione delle donazioni di cui al presente articolo, nonché sulla destinazione delle medesime liberalità.

Art. 2.

(Attuazione)

1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, le tipologie di progetti da finanziare, incidenti principalmente sul settore agricolo, su quello sanitario, sull'istruzione, sulla formazione professionale, sulle fonti di energia e sulle infrastrutture, nonché le aree geografiche prioritarie verso cui indirizzare gli interventi, da individuare principalmente tra i Paesi da cui provengono le migrazioni di carattere economico dirette verso l'Italia, garantendo che le somme versate siano destinate esclusivamente a progetti in tema di cooperazione internazionale per lo sviluppo sostenibile, i diritti umani e la pace.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì definite le modalità di pubblicazione di dati aggiornati sulle donazioni effettuate e sui progetti finanziati ai sensi della presente legge.