Senato della RepubblicaXVIII LEGISLATURA
N. 945
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori VALENTE e CUCCA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 NOVEMBRE 2018

Modifiche alla legge 28 aprile 2016, n. 57, e al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di tutele dei magistrati onorari ed efficienza degli uffici giudiziari del giudice di pace e del tribunale

Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge mira ad apportare modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché la disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57.
Lo stesso Consiglio superiore della magistratura ha affermato che il citato decreto presenta notevoli criticità sotto il profilo applicativo ed i primi commentatori hanno evidenziato alcuni profili di illegittimità costituzionale, dovuti in alcuni casi ad un eccesso di delega; il decreto non risponde alle esigenze della magistratura di pace ed onoraria, su cui grava il 65 per cento dell'intero contenzioso del nostro Paese, e pone a rischio il funzionamento del sistema giustizia.
Inoltre il decreto non soddisfa in alcun modo le aspettative di magistrati di pace ed onorari in servizio, che per lo più esercitano funzioni giurisdizionali da oltre venti anni, privi di tutele previdenziali ed assistenziali, nonostante importanti pronunce di organismi europei.
La stessa legge delega intendeva istituire un doppio binario tra i nuovi magistrati onorari e quelli in servizio al momento dell'entrata in vigore della riforma, nella sostanza tutelando le posizioni dei magistrati in servizio. A tal fine si rendono necessarie modifiche normative incidenti sullo status giuridico-economico dei magistrati in servizio.
Inprimis, l'affidamento di funzioni molto delicate con riguardo ad esempio a quelle penali, alla materia dell'immigrazione e al settore civile, con competenze che attribuiranno al magistrato questioni particolarmente rilevanti sotto il profilo economico, ovvero di valore fino a euro 50.000, escludono in re ipsa la possibilità di riconoscere compensi eccessivamente ridotti, paragonabili a un reddito di cittadinanza. Ciò determinerebbe una palese violazione dell'autonomia ed indipendenza del giudice.
Con riferimento agli aspetti previdenziali ed assistenziali la norma di cui si propone la modifica si pone in aperta violazione della Carta sociale europea, adottata dal Consiglio d'Europa nel 1961, e la cui versione riveduta è stata ratificata dall'Italia con la legge n. 30 del 1999. Con la decisione del 5 luglio 2016, pubblicata il 16 novembre 2016, il Comitato europeo dei diritti sociali ha accertato la violazione da parte dello Stato italiano dell'articolo E (divieto di discriminazione in ambito lavorativo) in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 1 (diritto alla sicurezza sociale), poiché lo Stato italiano non ha previsto un trattamento sociale e previdenziale per i giudici di pace.
L'articolo 4 della Carta sociale stabilisce che: « Tutti i lavoratori hanno diritto a un'equa retribuzione che assicuri loro e alle loro famiglie un livello di vita soddisfacente ».
La previsione di un sistema previdenziale ed assistenziale totalmente a carico dell'amministrato si pone in pieno contrasto con la normativa europea; si richiama sul punto la sentenza della Corte di giustizia nella causa C-393/10 del 1° marzo 2012 secondo cui: « Non si può quindi sostenere che i giudici a tempo pieno e i recorder non si trovino in una situazione comparabile a causa delle divergenze tra le loro carriere, dato che i secondi hanno sempre la possibilità di esercitare la professione forense. Decisiva è piuttosto la questione se essi svolgano sostanzialmente la stessa attività. A tal proposito, le parti interessate, compreso il governo del Regno Unito, hanno chiarito in udienza che i recorder e i giudici a tempo pieno esercitavano le stesse funzioni. Si è precisato, infatti, che il loro lavoro è identico, che si svolge nelle medesime giurisdizioni e nel corso delle stesse udienza [...]. Alla luce delle suesposte considerazioni, si deve rispondere alla seconda questione dichiarando che l'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale va interpretato nel senso che osta a che, ai fini dell'accesso al regime della pensione di vecchiaia, il diritto nazionale operi una distinzione tra i giudici a tempo pieno e i giudici a tempo parziale retribuiti in base a tariffe giornaliere, a meno che tale differenza di trattamento sia giustificata da ragioni obiettive, che spetta al giudice del rinvio valutare ».
Sul punto si richiama anche la raccomandazione CM/Rec /2010/12 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, del 17 novembre 2010 che, al paragrafo 54, prevede espressamente che la retribuzione dei giudici deve essere commisurata al loro ruolo professionale ed alle loro responsabilità, e deve essere garantito il mantenimento di un livello sufficiente a renderli immuni da qualsiasi pressione volta ad influenzare le loro decisioni; deve inoltre essere garantito il mantenimento di una remunerazione per il collocamento a riposo il cui livello deve essere ragionevolmente rapportato alla retribuzione dei giudici in servizio; devono essere adottate specifiche disposizioni di legge per garantire che non possa essere disposta una riduzione delle retribuzioni rivolta specificamene ai giudici.
Il presente disegno di legge si compone di otto articoli.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Impegno settimanale dei magistrati onorari)

1. All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Al fine di assicurare tale compatibilità, ai magistrati onorari non può essere richiesto un impegno complessivamente superiore a tre giorni a settimana ».

Art. 2.

(Coordinamento dell'ufficio
del giudice di pace)

1. L'articolo 8 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, è sostituito dal seguente:

« Art. 8 – (Coordinamento ed organizzazione dell'ufficio del giudice di pace)1. Nel caso in cui all'ufficio del giudice di pace siano assegnati più giudici, il più anziano per le funzioni giudiziarie esercitate o, in mancanza, il più anziano avuto riguardo alla data di assunzione dell'incarico o, a parità di date, il più anziano di età, svolge compiti di coordinamento.

2. Il coordinatore, secondo le direttive del Consiglio superiore della magistratura e in armonia con le indicazioni del consiglio giudiziario, provvede all'assegnazione degli affari e, d'intesa con il presidente del tribunale, stabilisce annualmente i giorni e le ore delle udienze di istruzione e di discussione delle cause di competenza dell'ufficio.

3. Al coordinatore spetta un'indennità di presenza mensile per l'effettivo esercizio delle funzioni di euro 129,11 per gli uffici aventi un organico fino a cinque giudici, di euro 206,58 per gli uffici aventi un organico da sei a dieci giudici, di euro 309,87 per gli uffici aventi un organico da undici a venti giudici e di euro 387, 34 per tutti gli altri uffici.

4. L'indennità di cui al comma 3 spetta al coordinatore anche se all'ufficio cui egli è addetto non risulti effettivamente assegnato altro giudice ».

2. Alla legge 28 aprile 2016, n. 57, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, la lettera m) è abrogata;

b) l'articolo 5 è abrogato.

Art. 3.

(Cessazione dall'incarico)

1. All'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, le parole: « sessantacinquesimo anno di età » sono sostituite dalle seguenti: « sessantottesimo anno di età ».

Art. 4.

(Ammonimento, censura e sospensione)

1. All'articolo 21 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Decadenza, dispensa, ammonimento, censura, sospensione e revoca »;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Nei confronti del magistrato onorario possono essere disposti l'ammonimento, la censura, la sospensione dal servizio da tre a sei mesi o, nei casi più gravi, la revoca se non è in grado di svolgere diligentemente e proficuamente il proprio incarico ovvero in caso di comportamento negligente o scorretto »;

c) il comma 9 è sostituito dal seguente:

« 9. Nei casi di cui al presente articolo, con esclusione delle ipotesi di dimissioni volontarie, il presidente della corte d'appello, per i giudici onorari di pace, o il procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello, per i vice procuratori onorari, propone alla sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 25 del 2006 la decadenza, la dispensa, l'ammonimento, la censura, la sospensione dal servizio o la revoca. La sezione autonoma, sentito l'interessato e verificata la fondatezza della proposta, trasmette gli atti al Consiglio superiore della magistratura affinché deliberi sulla proposta di decadenza, dispensa, ammonimento, censura, sospensione dal servizio da tre a sei mesi o revoca »;

d) al comma 10, le parole: « la decadenza, la dispensa e la revoca con decreto » sono sostituite dalle seguenti: « la decadenza, la dispensa, l'ammonimento, la censura, la sospensione dal servizio o la revoca ».

Art. 5.

(Indennità)

1. All'articolo 23 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Ai magistrati onorari che esercitano funzioni giudiziarie è corrisposta, con cadenza mensile, un'indennità annuale lorda in misura fissa, pari ad euro 24.210, a cui vanno aggiunti gli oneri previdenziali ed assistenziali. »;

b) il comma 9 è sostituito dal seguente:

« 9. L'indennità di risultato è riconosciuta in misura non inferiore al trenta per cento e non superiore al cinquanta per cento dell'indennità fissa spettante a norma dei commi 2 o 3 ed è erogata in relazione al livello di conseguimento degli obiettivi assegnati a norma del presente articolo, verificato e certificato con le modalità di cui al comma 10 »;

c) il comma 10 è sostituito dal seguente:

« 10. Con cadenza annuale il presidente del tribunale e il procuratore della Repubblica, verificato, con la procedura indicata nella delibera di cui al comma 6, il livello di conseguimento degli obiettivi assegnati, adottano uno specifico provvedimento con cui certificano il grado di conseguimento dei risultati e propongono la liquidazione dell'indennità di risultato indicandone la misura. Il presidente propone la liquidazione dell'indennità di risultato nella misura del 30 per cento dell'indennità fissa in caso di conseguimento degli obiettivi, nella misura del 40 per cento in caso di modesto superamento dei risultati fissati e nella misura del 50 per cento in caso di notevole superamento degli stessi. Con il medesimo provvedimento il presidente del tribunale o il procuratore della Repubblica attestano se il magistrato onorario esercita le funzioni giudiziarie o svolge i compiti e le attività di cui al comma 3 ovvero, nel caso di cui al comma 5, indicano le incombenze svolte in via prevalente. Il provvedimento è immediatamente esecutivo e ne è data comunicazione alla sezione autonoma del Consiglio giudiziario di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, e, ai fini del pagamento dell'indennità, al presidente della Corte di appello o al procuratore generale presso la medesima Corte ».

Art. 6.

(Tutele sociali)

1. All'articolo 25 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. La gravidanza non comporta la dispensa dall'incarico, la cui esecuzione rimane sospesa, con diritto all'indennità corrisposta nella misura dell'ottanta per cento, durante i due mesi precedenti la data presunta del parto e nel corso dei tre mesi dopo il parto o, alternativamente, a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto »;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Ai fini della tutela previdenziale e assistenziale, i giudici onorari di pace e i vice procuratori onorari sono iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per cui il Ministero della giustizia è tenuto al versamento di una contribuzione, rapportata alla base imponibile, per un'aliquota di finanziamento, al netto degli incrementi contributivi di cui all'articolo 3, comma 24, della citata legge, complessivamente pari a 32 punti percentuali, di cui 8,20 punti a carico del dipendente »;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Le disposizioni del comma 3 si applicano agli iscritti agli albi forensi che svolgono le funzioni di giudice onorario di pace o di vice procuratore onorario, relativamente ai redditi prodotti per l'attività di giudice onorario ».

2. L'articolo 26 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, è abrogato.

Art. 7.

(Disposizioni relative ai magistrati
onorari in servizio)

1. All'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, le parole: « del sessantottesimo anno di età » sono sostituite dalle seguenti: « del settantaduesimo anno di età ».

2. All'articolo 30 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, i commi 9, 10 e 11 sono abrogati.

3. All'articolo 31 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Nel corso del primo quadriennio successivo alla scadenza del termine di cui al comma 1, ai magistrati onorari di cui al medesimo comma le indennità spettano sostituendo l'importo dell'indennità lorda annuale in misura fissa di euro 24.210, di cui al comma 2 dell'articolo 23, con l'importo annuo di euro 48.420. In tal caso quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, secondo e terzo periodo, si applica in relazione a quattro, invece che a due, giorni a settimana. »;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. I magistrati onorari di cui al comma 1 possono richiedere in ogni momento di optare per il regime previsto dal comma 2 dell'articolo 23 con istanza trasmessa al capo dell'Ufficio. Relativamente all'ufficio del giudice di pace l'istanza è presentata al presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l'ufficio. Il capo dell'ufficio trasmette immediatamente al Ministero della giustizia le istanze ricevute ».

Art. 8.

(Casi speciali di riapertura degli uffici
dei giudici di pace soppressi)

1. All'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « Gli uffici dei giudici di pace soppressi a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, possono essere riaperti se gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, ne richiedono la riapertura, con competenza sui rispettivi territori, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sarà messo a disposizione dagli enti medesimi ».