Senato della RepubblicaXVIII LEGISLATURA
N. 476
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori ASTORRE, ZANDA, PARENTE, MIRABELLI e CUCCA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 GIUGNO 2018

Istituzione del Parco archeologico culturale del Tuscolo

Onorevoli Senatori. – La tutela e la valorizzazione di specifici ambiti territoriali, caratterizzati dalla loro particolare impronta di carattere archeologico, storico, ambientale e monumentale, costituisce carattere imprescindibile della Repubblica che nell'articolo 9 della Costituzione ha individuato la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione tra i suoi compiti fondamentali e nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ha definito tutte le attività al riguardo, organizzando le competenze ai vari livelli dell'articolazione della Repubblica.
Questa previsione non esaurisce il compito dello Stato, che anzi deve essere sempre attento a dare la giusta rilevanza a situazioni concrete che meritano tutela rafforzata e maggiore sforzo per la valorizzazione e la promozione, nella convinzione di innalzare il livello culturale delle nostre popolazioni, ma anche di avviare meccanismi positivi di sviluppo locale legato al turismo culturale e ambientale.
In questa ottica prende le mosse questo disegno di legge, che intende avviare, con iniziativa di carattere nazionale, la costituzione del Parco archeologico culturale del Tuscolo, per il suo intrinseco valore storico, archeologico, ambientale, monumentale e culturale; ma anche per il livello di attenzione che richiede un sito di tale valore.
La città di Tusculum, che la leggenda vuole fondata da Telegono, figlio di Ulisse e della maga Circe, sorse sul promontorio costituito dal limitare della cerchia esterna Tuscolano – Artemisia del vulcano laziale, oggi pertinente amministrativamente ai comuni di Frascati, Grottaferrata, Montecompatri e, in misura maggiore, Monteporzio Catone (in allegato uno schema con il relativo inquadramento territoriale – allegato A). Studi recenti – che la comunità montana dei Castelli romani e prenestini, proprietaria dell'area, ha affidato alla Scuola spagnola di storia e archeologia in Roma – stanno mettendo in evidenza il grande valore scientifico e archeologico del sito e hanno fatto riemergere ingenti opere di terrazzamento e di edificazione risalenti già all'VIII e al VII secolo a. C., segno dell'esistenza di un'urbanizzazione già precedente, risalente con ogni probabilità fin dall'età del bronzo.
Il suo nome deriva quasi sicuramente proprio dal periodo di dominazione etrusca, che trasformò il precedente agglomerato spontaneo in un centro cittadino di grande importanza strategica nel cuore del territorio dei latini, di cui Tuscolo guidò la lega, capeggiata da Ottavio Mamilio, genero di Tarquinio il superbo, contro le pretese espansive di Roma. Chiusa la contesa latino-romana con la battaglia del lago Regillo, la storia di Tuscolo si intreccia intimamente con quella di Roma, soprattutto nelle guerre contro gli Equi e i Volsci.
La definitiva supremazia di Roma consente ai tuscolani, cittadini del primo municipio con suffragio, di acquisire un ruolo di primaria importanza nella strategia e nella cultura della nascente potenza. Spiccano particolarmente personaggi come Marco Porcio Catone, noto con il titolo di Censore, e il suo discendente detto l'Uticense, come M. Fulvio Nobiliore, protettore del poeta Ennio, il padre della letteratura latina.
Con il crescere della potenza di Roma, Tuscolo diventa luogo di amministrazione di un territorio ad eminente vocazione residenziale, a partire dal I secolo a.C. nella fase finale della repubblica e nel periodo imperiale. La città acquisisce in questa fase i suoi monumenti più belli, come il teatro all'interno della cinta urbana, il foro con la basilica e la curia, nonché il santuario extraurbano e l'anfiteatro del I secolo d.C.
Tutti i personaggi di primo piano della politica e della cultura di Roma – Silla, Cicerone, Lucullo, Tiberio, Matidia, tanto per citarne alcuni – ebbero la loro dimora a Tuscolo. Vogliamo menzionare, tra tutti, il più famoso: Cicerone amava con particolare predilezione questo sito e si ritirava qui per scrivere le sue opere filosofiche e giuridiche. Una di esse assume il titolo proprio dal nome della città: Tusculanae disputationes.
La crisi dell'impero e la sua caduta trasformano ancora il destino di Tuscolo, che diviene luogo di signoria e rocca imprendibile, arbitro delle sorti nelle lotte tra papato e impero. I Conti di Tuscolo assurgono ad un potere eccezionale in tutto il periodo dell'alto medioevo, condizionano l'elezione del Papa o lo fanno eleggere all'interno della propria famiglia. Tuscolo diventa con loro anche sede papale e accoglie le visite di sovrani, come Luigi VII re di Francia, e imperatori, come Federico I Barbarossa. La rocca, che nel periodo romano aveva una vocazione eminentemente monumentale e religiosa, si trasforma così in un maniero imprendibile.
Ma il mutare delle condizioni politiche porta i conti di Tuscolo all'isolamento e alla marginalizzazione e Tuscolo, rimasta ormai senza difensori, viene conquistata dalle truppe del comune di Roma il 17 aprile 1191 e rasa al suolo e la popolazione sparsa nei nascenti comuni limitrofi (Frascati, Monteporzio, Montecompatri, Rocca Priora, Rocca di Papa, Grottaferrata, allora solo sede abbaziale, e Colonna). Di Tuscolo si perde anche la memoria che non scompare tuttavia nelle opere letterarie.
Sulle sue pendici, nei secoli XVI e XVII, utilizzando spesso le piattaforme strutturali delle ville di epoca romana, le nobili famiglie romane realizzano splendide ville (in allegato schema di localizzazione in relazione al sito di Tuscolo – allegato B).
L'acquisizione da parte di Luciano Bonaparte delle proprietà dell'area di Tuscolo avvia la prima attività di scavo con il rinvenimento di non poche opere, che prendono rapidamente la via dei musei d'Europa. Più organicamente lo scavo archeologico riprende nella metà del secolo XIX, ad opera delle regina Maria Cristina di Savoia che affida i lavori all'architetto Canina. Tutti i rinvenimenti dell'epoca sono trasportati a Torino e utilizzati per abbellire e impreziosire il castello di Agliè e fanno mostra di sé, in parte, nella sala Tuscolana.
Scavi importanti, questi, perché permisero di individuare il sito e la struttura urbana dell'antica città, ma anche scavi di carattere depredativo, perché tutti i reperti emersi dai lavori hanno preso destinazioni diverse, depauperando il territorio di un'opportunità estremamente significativa.
Con l'acquisizione dell'area da parte della comunità montana dei Castelli romani e prenestini, nel 1992, ha avuto corso un nuovo impulso di ricerca archeologica, che è stata affidata alla scuola spagnola di storia e archeologia in Roma, che ogni anno, con la collaborazione scientifica della Soprintendenza competente, conduce una o più campagne di scavo archeologico indirizzato ad un approfondimento scientifico di alta qualità, di cui sono testimonianza le notevoli pubblicazioni che hanno riportato Tuscolo all'attenzione del mondo scientifico internazionale.
Con la ricerca archeologica Tuscolo ha ripreso ad essere anche centro di cultura con le rappresentazioni classiche presso il teatro, riaperto al pubblico con una memorabile performance di Giorgio Albertazzi nel 2003, che volle recitare qui «Le memorie di Adriano» e in seguito luogo di rappresentazione del dramma classico in accordo con l'Istituto nazionale del dramma antico (INDA).
Questo disegno di legge, presentato già nella scorsa legislatura, fa seguito ad analoga iniziativa su Tuscolo presentata nella XIV legislatura, il 4 dicembre 2001, a firma del senatore Lavagnini ed altri (atto Senato n. 918), con lo scopo di «valorizzarne la memoria, tutelarne le vestigia, ricercarne le tracce, metterne in luce le antiche strutture sepolte da secoli» come «dovere verso la cultura di tutta l'umanità, alla quale, e non solo alle popolazioni castellane, Tuscolo appartiene».
Gli studi della Scuola spagnola di storia e archeologia in Roma e le iniziative di valorizzazione culturale della comunità montana dei Castelli romani e prenestini hanno avuto lo scopo, nel frattempo, di riportare all'attenzione del mondo scientifico e della cultura, come anche del più vasto mondo degli appassionati, questa area che richiede oggi un più pressante interessamento da parte dello Stato perché si tratta di beni che appartengono al patrimonio della Nazione e per il loro intrinseco valore rivestono una rilevanza internazionale.
La pubblicazione delle linee guida per la costituzione e la valorizzazione dei parchi archeologici, approvate con il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 18 aprile 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 179 del 2 agosto 2012, consente anche di inquadrare in maniera più organica le attività da compiere e di valutare con maggiore accuratezza il senso e la portata di questa iniziativa legislativa.
L'approvazione di questo disegno di legge consente, onorevoli senatori, di colmare il ritardo nella tutela e nella valorizzazione di un sito, che fa parte in maniera significativa del nostro patrimonio culturale nazionale, e permette di sostenere gli sforzi fin qui compiuti dagli enti locali, particolarmente dalla comunità montana dei Castelli romani e prenestini, in una visione sussidiaria delle competenze dei vari livelli di governo.
Con l'approvazione di questo disegno di legge diamo senso compiuto alle disposizioni del codice dei beni culturali attraverso un'operazione di rete, che mette in collegamento tutti i soggetti pubblici interessati e coinvolge i privati proprietari delle ville rinascimentali, per tutelare e valorizzare questo immenso patrimonio, che la storia ha voluto concentrare in un sito, nel quale si sono spesso intrecciati i destini dell'umanità.

Allegato A

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Allegato B

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. In relazione al notevole valore del patrimonio archeologico, ambientale, culturale e monumentale del Tuscolo, la presente legge tutela, ai sensi degli articoli 101, comma 2, lettera e), 111 e seguenti, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'area dell'antica città di Tusculum e delle relative pertinenze, e promuove la valorizzazione culturale e la fruizione di carattere turistico e ambientale nel quadro delle politiche di sviluppo dell'area dei Castelli romani.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge definisce le iniziative di competenza dello Stato e attribuisce alla regione Lazio e agli altri enti interessati le relative azioni di attuazione.

Art. 2.

(Istituzione del Parco archeologico culturale del Tuscolo)

1. È istituito il Parco archeologico culturale del Tuscolo, di seguito denominato «Parco archeologico culturale» ricomprendente l'area dell'antica città di Tusculum, il complesso ambientale pertinente e le ville rinascimentali sorte alle sue pendici, come riportato nella planimetria in scala 1:10.000 allegata alla presente legge.

2. Costituiscono elementi qualificanti del Parco archeologico culturale:

a) i resti dell'antica città di Tusculum, tutti ricompresi nel patrimonio della comunità montana dei Castelli romani e prenestini, costituenti elementi caratterizzanti del Parco, con particolare riferimento alla rocca, al settore monumentale del foro e del teatro, al santuario extraurbano, alla via dei sepolcri, all'anfiteatro, a tutti gli altri ambiti di ricerca archeologica già riscoperti, come il Barco Borghese, o ancora da individuare;

b) le ville rinascimentali sorte alle pendici di Tuscolo, spesso ricostruite su resti di antiche ville romane, che formano una corona di immenso valore artistico e monumentale, in parte di proprietà privata in parte di proprietà pubblica, quali villa Mondragone, villa Aldobrandini, villa Falconieri, villa Parisi, villa Lancellotti, villa Tuscolana–ex Rufinella e villa Gammarelli;

c) l'immenso patrimonio naturalistico, prevalentemente arboreo e arbustivo, caratterizzante l'intero colle del Tuscolo, già tutelato con la costituzione del Parco regionale dei Castelli romani;

d) il valore culturale dell'area, sia per le memorie dei personaggi che ad essa fanno riferimento sia per la presenza del teatro romano che accoglie ancora rappresentazioni del dramma antico.

Art. 3.

(Soggetti attuatori e modalità operative)

1. La regione Lazio, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, promuove una conferenza dei servizi con i soggetti interessati, quali la comunità montana dei Castelli romani e prenestini, i comuni ricadenti nell'area del Parco, il Parco regionale dei Castelli romani, i soggetti e gli enti proprietari delle ville rinascimentali ricomprese nell'area, la Soprintendenza competente, per la definizione, ai sensi dell'articolo 34 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di un accordo di programma nel quale sono definite le linee progettuali del Parco archeologico culturale in conformità con le linee guida adottate con il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 18 aprile 2012, pubblicato nel supplemento ordinario n. 165 alla Gazzetta Ufficiale n. 179 del 2 agosto 2012, di seguito denominato «decreto ministeriale» e sono individuate le competenze di ciascun soggetto in relazione alla proprietà e alle competenze stabilite dalla normativa vigente.

2. L'accordo di programma di cui al comma 1 provvede in particolare a definire:

a) le linee del progetto scientifico relativamente agli aspetti archeologici propriamente detti, agli aspetti naturalistico-ambientali ed agli aspetti urbanistico-monumentali;

b) le linee del progetto di tutela e valorizzazione;

c) il modello di piano di gestione;

d) i compiti di ciascun soggetto sottoscrittore dell'accordo;

e) l'assegnazione delle risorse disponibili per ciascuno dei soggetti sottoscrittori in relazione all'ambito di lavoro assegnato;

f) il coordinamento complessivo dell'attività ai fini dell'accreditamento del Parco archeologico culturale.

Art. 4.

(Compiti della regione Lazio)

1. La regione Lazio coordina il complesso delle attività di cui all'articolo 3, dispone l'assegnazione e l'erogazione delle risorse finanziarie previste all'articolo 5 ai singoli soggetti attuatori in relazione alle specifiche attività progettuali e realizzative, approva, su proposta dei soggetti attuatori, il progetto scientifico e il progetto di tutela e valorizzazione del Parco archeologico culturale, nonché il piano di gestione dello stesso e ne propone l'accreditamento alla Commissione nazionale di cui al decreto ministeriale.

2. La regione Lazio svolge altresì il compito di sorveglianza e controllo delle attività operative dei singoli soggetti attuatori.

Art. 5.

(Interventi previsti)

1. Per le finalità di cui alla presente legge sono previsti i seguenti interventi:

a) le attività progettuali di carattere scientifico e di tutela e valorizzazione, come descritte nei paragrafi 2.2 e 2.3 delle linee guida adottate col decreto ministeriale;

b) la redazione del piano di gestione del Parco archeologico culturale, come previsto dal paragrafo 2.4 delle linee guida adottate col decreto ministeriale;

c) lo scavo archeologico nonché il consolidamento e il restauro dei reperti ai fini della tutela e conservazione e della fruizione didattica e turistica;

d) l'acquisizione di aree ancora di proprietà privata necessarie per completare la ricerca archeologica o per assicurarne la tutela e la fruizione didattica e turistica;

e) il potenziamento degli itinerari turistico-culturali, ambientali e didattici già esistenti e l'istituzione e realizzazione di nuovi;

f) la realizzazione di aree sosta, di parcheggi e di servizi per il pubblico;

g) la realizzazione di spazi di servizio per l'attività archeologica, didattica e turistica in relazione alla presenza storico-archeologica e naturalistica;

h) la conservazione, il restauro e la classificazione di reperti singoli ai fini della loro musealizzazione;

i) il potenziamento del sito internet già esistente e la realizzazione di strumenti di visita di tipo informatico;

l) la realizzazione di pubblicazioni, sia di carattere scientifico che divulgativo, per promuovere la conoscenza del Parco e per facilitarne la fruizione.

2. Ai fini dell'istituzione del Parco archeologico culturale, dell'adeguamento del sito alle linee guida di cui al decreto ministeriale, della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, della valorizzazione e della promozione, nonché della fruizione turistico-didattica e culturale, è autorizzata la spesa di euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. La regione Lazio, la comunità montana dei Castelli romani e prenestini e gli altri enti partecipanti all'accordo di programma previsto all'articolo 3 concorrono con proprie risorse alle finalità di cui al primo periodo.

Art. 6.

(Gestione del Parco archeologico culturale)

1. Il piano di gestione del Parco archeologico culturale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), definisce gli obiettivi strategici fondamentali secondo il genere dei parchi a rete di cui all'allegato 2 del decreto ministeriale, per assicurare il giusto equilibrio tra conservazione, sostenibilità e sviluppo, in modo che esso possa contribuire allo sviluppo socio-economico e alla qualità della vita delle comunità locali interessate e individua il soggetto responsabile della gestione, preferibilmente in forma associata o consortile tra gli enti locali.

2. Il piano di gestione, in conformità con le indicazioni del progetto scientifico e del progetto di tutela e valorizzazione, individua all'interno del Parco archeologico culturale le zone da sottoporre a diversa gradazione di tutela e di valorizzazione, secondo la seguente classificazione:

a) zona A: costituita sia dai resti emergenti sia da riserve archeologiche del sottosuolo rientranti in piani di ricerca;

b) zona B: costituita da infrastrutture quali strade, alberghi, strutture didattico-ricreative a servizio del Parco archeologico culturale;

c) zona C: costituita da zone in cui particolari coltivazioni e allevamenti o strutture artigianali di particolari qualità garantiscano l'equilibrata convivenza delle attività economiche con le esigenze di tutela del Parco archeologico culturale;

d) zona D: costituita da strutture a diversa destinazione inserite nell'ambito di processi di riconversione da attuare in tempi definiti;

e) zona E: le aree di particolare tutela ambientale;

f) zona F: le ville rinascimentali e i loro giardini.

Art. 7.

(Dichiarazioni e divieti)

1. Le opere e le acquisizioni destinate alla tutela ed alla valorizzazione del Parco archeologico culturale sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti e indifferibili.

2. All'interno dell'area del Parco archeologico culturale, come individuata nella planimetria di cui all'articolo 2, è vietata l'attività di nuova edificazione. È consentito agli enti gestori ed ai proprietari delle porzioni private di realizzare strutture finalizzate al miglior godimento dei beni, alla migliore fruizione pubblica del Parco archeologico culturale, nonché alla creazione di strutture di protezione e salvaguardia dell'intera area interessata. È vietato altresì:

a) svolgere attività che possono compromettere l'integrità del patrimonio artistico, archeologico, paesistico e ambientale;

b) raccogliere e danneggiare specie vegetali;

c) introdurre qualsiasi mezzo di distruzione o alterazione dei cicli biogeochimici;

d) accendere fuochi all'aperto.

Art. 8.

(Vigilanza e sorveglianza)

1. Per l'attività di vigilanza all'interno dell'area del Parco archeologico culturale sono competenti:

a) il personale della polizia municipale competente per territorio, anche attraverso apposita convenzione tra i comuni per assicurare la continuità dell'attività di vigilanza;

b) i guardiaparco del Parco regionale dei Castelli romani;

c) gli altri corpi di polizia dello Stato e locali.

2. Per l'attività di sorveglianza possono essere stipulate apposite convenzioni con corpi volontari forniti di regolare autorizzazione ad operare.

Allegato
(articolo 2, comma 1)

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