Senato della RepubblicaXVIII LEGISLATURA
N. 166
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa della senatrice NUGNES

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 MARZO 2018

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di responsabilità estesa del produttore, di prevenzione dei rifiuti e di gestione e riciclo post consumo dei beni, nonché istituzione dell'Agenzia nazionale per il riciclo, per la realizzazione di un sistema di economia circolare

Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge ha come obiettivo la realizzazione di un sistema di prevenzione e gestione dell'intero ciclo di vita dei beni ispirato ai concetti di sostenibilità ambientale e di circolarità dell'economia in cui il produttore, responsabile dell'intera vita del bene prodotto che va dalla fase di produzione al post consumo, è premiato secondo il principio: «meno inquini, meno paghi». Si intende dare con questo disegno di legge piena e completa realizzazione al principio della responsabilità estesa del produttore e al principio di derivazione europea del «chi inquina paga», nella richiamata accezione del «meno inquini, meno paghi», partendo da una importante considerazione: ai fini del contributo ambientale non conterà più se il bene prodotto è un imballaggio ma sarà determinante il materiale o i materiali di cui esso è composto e quale impatto ha la sua produzione sull'ambiente.
A tal fine è necessario modificare l'attuale sistema dei consorzi garantendo la partecipazione di tutti gli operatori interessati. Ciascun bene viene valutato in base all'impatto ambientale del suo ciclo di vita, determinato preventivamente attraverso l'analisi almeno dei seguenti parametri: la quantità di materia prima vergine utilizzata; l'indice di riutilizzo; l'indice di riciclabilità del bene e dei materiali che lo compongono; l'indice di difficoltà nel sistema di raccolta, cernita e pulizia necessarie a garantire un efficace ed efficiente processo di riciclo; la quantità di CO2 emessa dalla fase di produzione, riciclo e smaltimento. Grazie a queste valutazioni riassunte in un giudizio complessivo sul prodotto, riportate in etichetta, sarà possibile orientare il consumatore verso prodotti meno impattanti che per questa ragione pagheranno un contributo ambientale minore. Necessario corollario di questa riforma è l'avvio di un processo di riconversione virtuosa della produzione; le aziende avranno un interesse economico a produrre beni riutilizzabili o facilmente riciclabili, il cui effetto sarà l'incremento della ricerca sui materiali e sull'eco-progettazione industriale, la prevenzione nella formazione di rifiuti e in particolare di quelli non facilmente riciclabili, la riduzione dell'utilizzo di materie prime vergini a vantaggio dell'utilizzo di materie prime riciclate.
L'attuale sistema si basa su un Consorzio nazionale imballaggi (Conai) che gestisce il flusso degli imballaggi derivanti dalle raccolte differenziate dei comuni, indirizzandoli, successivamente, a specifici consorzi obbligatori, quali Comieco, Coreva, Corepla, eccetera. Ciò esclude dalla filiera altre tipologie di beni post consumo che non rientrano nella categoria degli imballaggi ma che contengano quantità preziose di materia prima e agevola soprattutto per alcune categorie di beni, come la plastica, la loro considerazione quali «materiali di scarto», e quindi l'incenerimento o l'esportazione in Paesi esteri in cui difficilmente sono sottoposti a corretti procedimenti di riciclo.
Il contributo ambientale Conai (CAC), così come attualmente corrisposto, ha due macroscopici limiti: è corrisposto solo dai produttori e utilizzatori di imballaggi generando un'evidente disparità di trattamento rispetto ad altre categorie produttive; è tra i più bassi d'Europa, limite questo che ostacola la completa applicazione del principio della responsabilità estesa del produttore.
Si prevede che ciascun bene immesso in commercio riporti una dichiarazione ambientale di prodotto (DAP) che ne qualifichi complessivamente le principali caratteristiche di impatto ambientale durante l'intero ciclo di vita. Sulla base della dichiarazione ambientale viene stabilita l'entità del costo ambientale che ciascun produttore deve assolvere a copertura integrale degli oneri concernenti la raccolta differenziata (raccolta, cernita e pulizia), il riciclaggio, il recupero di materia prima seconda e l'eventuale smaltimento residuo della parte non riciclabile del rifiuto alla fine del suo ciclo di vita. I principi generali cui ciascun produttore deve dare applicazione conformemente alle normative europee sono: a) prevenzione nella produzione dei rifiuti; b) aumento dell'indice di durevolezza del bene e della sua riciclabilità; c) possibilità di decostruzione o disassemblaggio del bene ai fini del corretto riciclo; d) minimizzazione dell'utilizzo di materiali e componenti difficilmente riciclabili; e) preferenza, nella scelta dei materiali utilizzati, di materie prime secondarie riciclate. Sono incentivati il riutilizzo dei beni e i sistemi di restituzione e si prevedono per gli imballaggi, accanto agli obiettivi di riciclo, specifici obiettivi di riduzione. I produttori di beni possono aderire ad uno dei consorzi di filiera o adottare un sistema autonomo anche in forma collettiva. Inoltre si prevede espressamente, tra gli oneri dei produttori, il ritiro dei rifiuti post consumo. Il Conai è sostituito da un organismo pubblico, l'Agenzia nazionale per il riciclo, cui partecipano in misura paritaria tutti gli operatori economici interessati unitamente ai rappresentanti dei Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico e ai rappresentanti delle amministrazioni pubbliche e delle associazioni dei consumatori. L'Agenzia ha quale obiettivo principale quello di controllare e verificare che l'attività dei consorzi di filiera tenda all'effettiva massimizzazione del riciclo in ossequio alla gerarchia nel trattamento dei rifiuti prevista dalla direttiva 2008/98/CE e nel rispetto degli obiettivi di prevenzione e riciclaggio stabiliti. A tal fine si prevede l'esclusione dal calcolo delle percentuali per il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata delle quantità residuali eventualmente destinate a qualsiasi forma di recupero energetico o smaltimento tramite combustione.
L'Agenzia verifica altresì l'adozione da parte dei comuni di sistemi efficaci di raccolta differenziata in grado di portare al raggiungimento degli obiettivi di riciclo.
L'Agenzia nazionale per il riciclo è costantemente affiancata e supportata nella sua attività dal Centro di ricerca, che si occuperà di valutare le caratteristiche ambientali dei prodotti nonché il loro impatto sull'ambiente, la correttezza dei sistemi di riciclo adottati e i risultati conseguiti, l'efficacia dei sistemi di raccolta differenziata, cernita e pulizia posti in essere dai comuni.
Al fine di realizzare un sistema efficiente ed efficace di prevenzione e gestione dei rifiuti, centrale è il ruolo della pubblica amministrazione che deve garantire un sistema di raccolta differenziata domiciliare improntato all'efficacia del servizio erogato. I costi del servizio sono integralmente rimborsati se il comune adotta un «sistema ottimale di raccolta» o «miglior sistema».
Il sistema si pone nel medio-lungo termine l'obiettivo dell'azzeramento della tassa sui rifiuti, spostando il costo ambientale al momento della produzione, per poi equamente ridistribuirlo in base ai risultati raggiunti, a vantaggio dei cittadini e delle imprese virtuose.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche alla disciplina sulla responsabilità estesa del produttore)

1. All'articolo 178-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole: «possono essere», ovunque ricorrono, sono sostituite dalla seguente: «sono»;

b) al comma 1, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

«b) di pubblicizzazione in etichetta delle informazioni relative alla dichiarazione ambientale di prodotto (DAP) ai sensi delle norme ISO-14025 e della percentuale di incidenza del costo ambientale, come determinato ai sensi dell'articolo 224, comma 3, lettera d), sul prezzo finale del prodotto. La DAP deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

1) quantità di materia prima vergine utilizzata;

2) indice di riutilizzo;

3) indice di riciclabilità del bene e dei materiali che lo compongono;

4) quantità di CO2 emessa, dalla fase di produzione a quelle di riciclo e smaltimento;

c) della progettazione dei prodotti e degli imballaggi volta a ridurne l'impatto ambientale per tutto il loro ciclo di vita, prevedendo che a tal fine ciascun bene, prima dell'immissione sul mercato, sia sottoposto alla valutazione sul ciclo di vita (LCA), secondo gli standard internazionali ai sensi delle norme della serie ISO-14020, da parte del Centro di ricerca per la prevenzione dei rifluti e la eco-riprogettazione dei prodotti, di cui all'articolo 224-bis, d'intesa con l'Agenzia nazionale per il riciclo di cui all'articolo 224, al fine della determinazione del costo ambientale ai sensi dell'articolo 224, comma 3, lettera d)»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. In conformità alle procedure già esistenti e standardizzate a livello europeo e internazionale, con apposito regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con l'ISPRA, sentiti il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e le università, definisce i criteri generali per l'analisi del ciclo di vita applicata all'eco-progettazione e alla gestione dei rifiuti in applicazione della finalità di cui all'articolo 179-ter, al fine dell'attuazione di un modello di economia circolare».

Art. 2.

(Modifiche alla disciplina sulla prevenzione della produzione di rifiuti)

1. All'articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: «risultato complessivo,» sono inserite le seguenti: «valutato il ciclo di vita del prodotto e» e dopo le parole: «impatti sanitari» sono inserite le seguenti: «della valutazione del ciclo di vita del prodotto e degli impatti»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute, sono individuate le migliori opzioni ambientali che garantiscano, in un'ottica di eco-progettazione, l'immissione sul mercato di materiali e prodotti concepiti in modo da ridurre il più possibile, in relazione alla loro realizzazione e al loro riciclo, riuso e smaltimento, la quantità dei rifiuti, il loro impatto ambientale e i rischi di inquinamento, garantendo il miglior risultato in termini di protezione della salute umana e dell'ambiente»;

c) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Al fine di favorire il rispetto della gerarchia nella gestione dei rifiuti, di cui al comma 1, i produttori dei beni immessi sul mercato garantiscono i seguenti criteri di sostenibilità ambientale nella gestione della produzione e nella fase post consumo:

a) prevenzione della produzione dei rifiuti;

b) aumento dell'indice di durevolezza del bene e della sua riciclabilità;

c) facilitazione della scomposizione del bene al fine di un corretto riciclo;

d) massimizzazione della riduzione dell'utilizzo di materiali e componenti non riciclabili;

e) implementazione dell'utilizzo di materie prime secondarie riciclate;

f) indicazione separata, nel prezzo finale del prodotto, del costo ambientale rapportato all'intero ciclo di vita del prodotto stesso e del suo eventuale imballaggio»;

d) al comma 5:

1) all'alinea, dopo le parole: «pubbliche amministrazioni» sono inserite le seguenti: «, supportate dal Centro di ricerca di cui all'articolo 224-bis,»;

2) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) l'utilizzo del ciclo di vita del prodotto»;

e) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Nel rispetto della gerarchia del trattamento dei rifiuti, le misure dirette alla prevenzione della produzione dei rifiuti mediante eco-riprogettazione e riparazione sono da preferire rispetto ai procedimenti di riciclaggio o altra forma di recupero di materia»;

f) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Le amministrazioni pubbliche attuano sistemi di gestione conformi al miglior sistema individuato dal Centro di ricerca di cui all'articolo 224-bis».

2. Dopo l'articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono inseriti i seguenti:

«Art. 179-bis. - (Criteri di conteggio dei rifiuti). – 1. Con uno o più decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 dicembre 2018, sono individuate le modalità per il conteggio dei rifiuti solidi urbani e di quelli speciali.

2. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1, non sono autorizzati nuovi impianti di smaltimento o di recupero di energia da rifiuti.

Art. 179-ter. - (Analisi del ciclo di vita applicata all'eco-progettazione e alla gestione dei rifiuti). – 1. L'analisi del ciclo di vita ha le seguenti finalità:

a) supportare l'eco-progettazione e la predisposizione di programmi di prevenzione dei rifiuti basati sulle migliori pratiche;

b) ridurre gli impatti sull'ambiente derivanti dalla gestione dei rifiuti;

c) evitare il trasferimento degli impatti ambientali da una fase all'altra del ciclo di vita;

d) individuare la migliore opzione ambientale nel rispetto della gerarchia nella gestione dei rifiuti, di cui al comma 1 dell'articolo 179.

Art. 179-quater. - (Misure e obiettivi di prevenzione dei rifiuti). – 1. In ogni comune devono essere raggiunti i seguenti obiettivi di riduzione in peso della produzione dei rifiuti solidi urbani, considerando come dati di partenza quelli relativi all'anno 2012:

a) almeno il 10 per cento entro il 31 dicembre 2018;

b) almeno il 20 per cento entro il 31 dicembre 2021;

c) almeno il 40 per cento entro il 31 dicembre 2025;

d) almeno il 55 per cento entro il 31 dicembre 2035;

e) almeno il 70 per cento entro il 31 dicembre 2050.

2. Sono esclusi dagli obiettivi di cui al comma 1 i rifiuti da costruzione e demolizione di cui all'articolo 181, comma 1, lettera b).

3. Per i rifiuti alimentari, sia urbani che speciali, in ogni comune deve essere raggiunto l'obiettivo di riduzione in peso del 30 per cento entro il 31 dicembre 2025. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con uno o più decreti da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, definisce le linee guida per il piano di prevenzione dei rifiuti alimentari, massimizzando il riciclaggio di materia, nonché il mantenimento della sostanza organica e della fertilità dei suoli. A seguito dell'adozione delle linee guida di cui al periodo precedente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano prevedono, nell'ambito dei piani regionali di cui all'articolo 199, misure idonee ad ottemperare a quanto previsto dal presente comma.

4. Il comune, qualora riscontri problemi tecnici o ambientali, può chiedere al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una deroga agli obblighi previsti dal comma 1. Verificata la sussistenza dei requisiti, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Centro di ricerca di cui all'articolo 224-bis, può autorizzare la deroga, previa stipula, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un accordo di programma tra il medesimo Ministero, la regione e il comune interessati. L'accordo di programma prevede:

a) le modalità e le misure con le quali il comune intende conseguire gli obiettivi di cui al comma 1. Le predette modalità non possono consistere in compensazioni comparative in relazione agli obiettivi raggiunti in altri comuni;

b) la percentuale di riduzione dei rifiuti solidi urbani che il comune si obbliga ad effettuare.

5. L'accordo di programma di cui al comma 4, in linea con le disposizioni vigenti, può stabilire prescrizioni nonché modalità per l'adempimento degli obblighi assunti nell'ambito dell'accordo di programma medesimo. I piani regionali si conformano a quanto previsto dagli accordi di programma di cui al comma 4.

6. Le regioni, previa intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, possono prevedere obiettivi di riduzione maggiori rispetto a quelli indicati dal presente articolo».

Art. 3.

(Modifiche alla disciplina sul riciclaggio e recupero dei rifiuti)

1. All'articolo 181 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:

«b-bis) entro il 2025, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali carta, alluminio, plastica e vetro provenienti dalle utenze domestiche e commerciali sarà aumentata complessivamente di almeno il 70 per cento in termini di peso. Entro il 2030, tale percentuale sarà aumentata all'85 per cento;

b-ter) entro il 2025, la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, incluse operazioni di colmatazione che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali, di rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi, escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 17 05 04 dell'elenco europeo dei rifiuti, sarà aumentata dell'85 per cento in termini di peso. Entro il 2030, tale percentuale sarà aumentata al 93 per cento»;

b) al comma 4, le parole: «, laddove ciò sia realizzabile dal punto di vista tecnico, economico e ambientale,» sono soppresse;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Per le frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinate al riciclaggio e al recupero di materia è ammessa la libera circolazione sul territorio nazionale tramite enti o imprese iscritti nelle apposite categorie dell'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 5, al fine di favorire il più possibile il recupero di materia, privilegiando il principio di prossimità in relazione alla zona di produzione dei rifiuti, tenuto conto del minor impatto ambientale».

Art. 4.

(Modifiche alle definizioni relative alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. All'articolo 183, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) "autocompostaggio": compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto ovvero con cessione a terzi previa certificazione di "compost di qualità" ai sensi dell'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75»;

b) alla lettera u), le parole: «o per altri fini» sono soppresse;

c) la lettera ff) è sostituita dalla seguente:

«ff) "digestato": prodotto ottenuto dal trattamento anaerobico di rifiuti organici urbani e di rifiuti di origine animale o vegetale le cui modalità di riutilizzo sono adottate nel rispetto dei requisiti contenuti in norme tecniche da emanare con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;

d) la lettera qq-bis) è sostituita dalla seguente:

«qq-bis) "compostaggio di comunità": compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non, al fine dell'utilizzo in sito del compost prodotto da parte delle utenze conferenti. È ammessa la cessione a terzi previa certificazione di "compost di qualità" ai sensi dell'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75»;

e) dopo la lettera qq-bis) sono aggiunte, in fine, le seguenti:

«qq-ter) "catena produttiva": filiera formata da più soggetti atti alla produzione e distribuzione di un determinato prodotto o categoria di prodotti;

qq-quater) "riparazione": ripristino dell'integrità e della funzionalità originaria di un prodotto, al fine di prevenire la produzione di rifiuti;

qq-quinquies) "eco-riprogettazione": studio e analisi dei materiali e delle sostanze che compongono un oggetto, al fine di individuarne le criticità progettuali iniziali, ridurre preventivamente la quantità di rifiuti prodotti e favorire l'adozione delle migliori tecniche disponibili di progettazione industriale, con il minor costo ambientale possibile;

qq-sexies) "decostruzione o disassemblaggio": processo volto al recupero delle singole parti e componenti di un oggetto complesso;

qq-septies) "obsolescenza programmata o pianificata": strategia industriale volta a definire il ciclo vitale nonché la durata di un prodotto in modo da renderne l'utilizzo limitato a un periodo prefissato;

qq-octies) "residuo": qualsiasi materiale o sostanza rimanente al termine di tutti i trattamenti di prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riparazione, riciclaggio o altre forme di recupero;

qq-novies) "sottoriciclaggio": qualsiasi operazione di recupero riguardante anche gli scarti di lavorazione di materie prime, finalizzata all'ottenimento di nuovi materiali o prodotti differenti per qualità e caratteristiche da quelli originari».

Art. 5.

(Modifica alla disciplina sulla responsabilità della gestione dei rifiuti)

1. All'articolo 188 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. I costi della gestione dei rifiuti sono sostenuti dai produttori dei beni tramite il costo ambientale, determinato in base alla DAP di cui all'articolo 178-bis».

Art. 6.

(Modifiche alla disciplina relativa alle misure per incrementare la raccolta differenziata)

1. All'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole: «ovvero in ogni comune» sono sostituite dalle seguenti: «e, compatibilmente con i piani regionali, in ogni comune»;

b) al comma 1, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:

«c-bis) almeno il settantacinque per cento entro il 31 dicembre 2018;

c-ter) almeno l'ottantacinque per cento entro il 31 dicembre 2020;

c-quater) almeno il novantacinque per cento entro il 31 dicembre 2025»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Nel caso in cui a livello di ambito territoriale ottimale e, compatibilmente con i piani regionali, a livello comunale non siano conseguiti gli obiettivi minimi previsti dal presente articolo, è applicata un'addizionale del 40 per cento al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica a carico dell'Autorità d'ambito, istituito dall'articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che ne ripartisce l'onere tra quei comuni del proprio territorio che non abbiano raggiunto le percentuali previste dal comma 1 sulla base delle quote di raccolta differenziata raggiunte nei singoli comuni»;

d) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Le regioni e le province autonome, previa intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, possono stabilire percentuali di raccolta differenziata superiori rispetto a quelle previste dal presente articolo».

Art. 7.

(Definizione di riciclatore)

1. All'articolo 218, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera v) è inserita la seguente:

«v-bis) riciclatore: persona fisica o giuridica la cui attività consiste nel trasformare un rifiuto in una nuova materia prima avente caratteristiche e funzioni uguali o differenti rispetto a quelle originarie, ad esclusione della trasformazione in combustibile»;

b) alla lettera cc) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, o al soggetto convenzionato con il produttore per il riciclo».

Art. 8.

(Gestione dei beni post consumo)

1. Nella parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il titolo II è inserito il seguente:

«Titolo II-bis

GESTIONE DEI BENI POST CONSUMO

Art. 226-quater. - (Criteri informatori dell'attività di gestione dei beni post consumo). – 1. L'attività di gestione dei beni post consumo si informa ai seguenti princìpi generali:

a) princìpi della responsabilità estesa del produttore di cui all'articolo 178-bis e criteri di priorità nella gestione dei rifiuti di cui all'articolo 179;

b) incentivazione e promozione della prevenzione della produzione di rifiuti nella fabbricazione dei beni;

c) riduzione della produzione di beni non riciclabili o difficilmente riciclabili;

d) incentivazione del riciclaggio e recupero di materia prima, sviluppo della raccolta differenziata dei beni post consumo e promozione di attività di mercato per incoraggiare l'utilizzo dei materiali ottenuti dai beni post consumo;

e) informazione sui costi ambientali di produzione dei beni e dello smaltimento di quelli post consumo;

f) indicazione chiara nell'etichettatura della valutazione sul ciclo di vita del prodotto e dell'incidenza del costo ambientale sul prezzo finale di quest'ultimo.

Art. 226-quinquies. - (Organizzazione e gestione della raccolta dei beni post consumo). – 1. Al fine di assicurare la responsabilità di tutti gli operatori economici, nel rispetto degli obblighi di cui all'articolo 221 conformemente al principio di responsabilità estesa del produttore, nonché la cooperazione degli stessi secondo i princìpi della responsabilità condivisa dell'intera filiera produttiva, per assicurare le attività di raccolta e gestione dei beni post consumo, i produttori dei beni immessi in commercio attuano uno dei sistemi di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a), b) e c), e partecipano con propri rappresentanti all'Agenzia nazionale per il riciclo di cui all'articolo 224.

2. Alla gestione post consumo di tutti i beni prodotti e immessi in commercio si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per gli imballaggi nel titolo II della presente parte quarta».

Art. 9.

(Modifica alla disciplina sui criteri informatori dell'attività di gestione dei rifiuti di imballaggio)

1. All'articolo 219, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:

«d-bis) disincentivo alla produzione e all'immissione in commercio di imballaggi non riciclabili o difficilmente riciclabili;

d-ter) esclusione dal calcolo delle percentuali per il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata dei rifiuti eventualmente destinati a combustibile e a forme di recupero energetico».

Art. 10.

(Introduzione del sistema
del vuoto a rendere)

1. L'articolo 219-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

«Art. 219-bis. - (Sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati alle utenze commerciali e domestiche). – 1. Al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e di favorire il riutilizzo degli imballaggi usati, è introdotto il sistema del vuoto a rendere su cauzione per gli imballaggi in vetro nonché per i contenitori in plastica, acciaio e alluminio con capacità fino a tre litri, utilizzati da utenze commerciali e domestiche.

2. Il sistema del vuoto a rendere si applica al recupero delle seguenti tipologie di imballaggi riutilizzabili:

a) bottiglie e contenitori di plastica destinati all'uso alimentare utilizzati per acqua o per bevande di altro genere, di volume compreso tra 0,1 e 3,0 litri;

b) bottiglie e contenitori di plastica destinati all'uso cosmetico, per l'igiene della persona e della casa, di volume compreso tra 0,1 e 3,0 litri;

c) bottiglie e contenitori in vetro di volume compreso tra 0,1 e 3,0 litri, utilizzati per acqua, per bevande di altro genere o per alimenti di qualsiasi tipo;

d) lattine e contenitori in alluminio utilizzati per acqua, per bevande di altro genere o per alimenti di qualsiasi tipo.

3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, determina le modalità di applicazione del sistema del vuoto a rendere, che può essere esteso anche alle altre tipologie di imballaggi non esplicitamente elencate al comma 2».

2. Dopo l'articolo 219-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è inserito il seguente:

«Art. 219-ter. - (Costituzione delle filiere di recupero per gli imballaggi riutilizzabili). – 1. Al fine dell'implementazione del sistema del vuoto a rendere di cui all'articolo 219-bis, i produttori, gli utilizzatori e gli utenti finali di imballaggi riutilizzabili aderiscono a una filiera di recupero e riutilizzo, di seguito denominata "filiera", dai medesimi costituita attraverso un consorzio, un'associazione temporanea di imprese o mediante altro tipo di contratto, allo scopo di realizzare un sistema di gestione degli imballaggi sostenibile.

2. Il contratto istitutivo della filiera è approvato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio ed è aperto all'adesione di tutti gli operatori economici interessati.

3. Gli aderenti alla filiera istituiscono appositi marchi da apporre sull'etichetta e stabiliscono la quota di rimborso spettante ai consumatori, da indicare in modo ben visibile al fine di incentivare la restituzione degli imballaggi.

4. Gli utenti finali degli imballaggi aderenti alla filiera provvedono alla raccolta degli imballaggi riutilizzabili restituiti dai consumatori, nonché alla restituzione della cauzione versata al momento dell'acquisto.

5. L'importo della cauzione, i relativi termini di pagamento, le modalità di restituzione e la quota da versare ai consumatori che restituiscono gli imballaggi sono definiti nel contratto istitutivo della filiera.

6. I consumatori restituiscono gli imballaggi riutilizzabili negli esercizi commerciali in cui sono stati acquistati, ricevendo in cambio la cauzione versata sotto forma di denaro o di titolo d'acquisto di valore equivalente.

7. I produttori, gli utilizzatori e gli utenti finali di imballaggi aderenti alla filiera usufruiscono di una riduzione della tassa sui rifiuti (TARI) e di ulteriori agevolazioni, in base ai criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

8. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio vigila sull'adempimento degli obblighi derivanti dall'adesione alla filiera».

Art. 11.

(Modifiche alla disciplina sugli obiettivi di recupero e di riciclaggio)

1. All'articolo 220 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo e secondo periodo, le parole: «il Consorzio nazionale degli imballaggi» e «al Consorzio nazionale imballaggi» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «l'Agenzia nazionale per il riciclo» e «all'Agenzia nazionale per il riciclo»;

b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «Catasto dei rifiuti» sono inserite le seguenti: «e al Centro di ricerca per la prevenzione dei rifiuti e la eco-riprogettazione dei prodotti di cui all'articolo 224-bis»;

c) al comma 2, quarto periodo, le parole: «L'Autorità di cui all'articolo 207» sono sostituite dalle seguenti: «L'Agenzia nazionale per il riciclo»;

d) al comma 5, le parole: «ad apposito capitolo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del mare» sono sostituite dalle seguenti: «al Fondo unico per il riciclo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 222-bis».

2. I riferimenti al Consorzio nazionale imballaggi e al CONAI, ovunque ricorrono nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si intendono sostituiti da riferimenti all'Agenzia nazionale per il riciclo.

Art. 12.

(Modifiche alla disciplina sugli obblighi dei produttori e degli utilizzatori di imballaggi)

1. All'articolo 221 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «I produttori» sono inserite le seguenti: «, ai sensi dell'articolo 178-bis,»;

b) al comma 2, le parole: «e secondo quanto previsto dall'accordo di programma di cui all'articolo 224, comma 5» sono soppresse e le parole: «al Consorzio nazionale imballaggi» sono sostituite dalle seguenti: «attraverso loro rappresentanti all'Agenzia nazionale per il riciclo e aderiscono a uno dei consorzi di cui all'articolo 223»;

c) al comma 3, alinea, dopo le parole: «Per adempiere agli obblighi» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 178-bis e agli obiettivi»;

d) al comma 3, lettera a), dopo le parole: «dei propri rifiuti di imballaggio» sono inserite le seguenti: «o di analoghi imballaggi o rifiuti di imballaggio equivalenti alla quantità di imballaggi immessi sul mercato»;

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. I produttori che intendono adottare un sistema autonomo senza aderire ad un consorzio di cui all'articolo 223 devono presentare all'Agenzia nazionale per il riciclo il progetto del sistema di cui al comma 3, lettere a) o c), richiedendone il riconoscimento sulla base di idonea documentazione. Il progetto deve essere presentato entro trenta giorni dall'assunzione della qualifica di produttore ai sensi dell'articolo 218, comma 1, lettera r), o prima del recesso da uno dei suddetti consorzi. Il recesso è, in ogni caso, efficace solo quando, intervenuto il riconoscimento, l'Agenzia nazionale per il riciclo, d'intesa con il Centro di ricerca di cui all'articolo 224-bis, accerti il funzionamento del sistema e ne dia comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'eventuale consorzio di appartenenza. L'adozione di un sistema autonomo non ha effetti sull'obbligo di corrispondere all'Agenzia nazionale per il riciclo il costo ambientale determinato ai sensi dell'articolo 224, comma 3, lettera d), e comporta il diritto a partecipare alla medesima Agenzia attraverso un proprio rappresentante. Per ottenere il riconoscimento i produttori devono dimostrare di aver organizzato il sistema secondo criteri di efficienza, efficacia e, subordinatamente al raggiungimento degli obiettivi di riciclo, di economicità, e che il sistema sarà effettivamente e autonomamente funzionante e in grado di conseguire, nell'ambito delle attività svolte, gli obiettivi di prevenzione e di riciclaggio determinati. I produttori devono inoltre garantire che gli utilizzatori e gli utenti finali dei beni e degli imballaggi siano informati sulle modalità del sistema adottato. L'Agenzia nazionale per il riciclo, acquisiti i necessari elementi di valutazione forniti dal Centro di ricerca, si esprime entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di mancata risposta nel termine sopra indicato, l'interessato può richiedere al Ministro dell'ambiente e della tutela del tenitorio e del mare l'adozione dei relativi provvedimenti sostitutivi, da emanare entro i successivi trenta giorni. L'Agenzia nazionale per il riciclo trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una relazione annuale di sintesi, relativa a tutte le istruttorie espletate. I sistemi autonomi in materia di imballaggi riconosciuti ai sensi della normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente disposizione possono continuare a operare, ma devono essere sottoposti alla valutazione dell'Agenzia nazionale per il riciclo e del Centro di ricerca di cui all'articolo 224-bis, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. A condizione che siano rispettate le condizioni, le norme tecniche e le prescrizioni specifiche adottate ai sensi del presente articolo, le attività di cui al comma 3, lettere a) e c), possono essere comunque intraprese decorsi novanta giorni dallo scadere del termine per l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, come previsto dal presente comma»;

f) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Al fine di conseguire gli obiettivi di riciclaggio stabiliti dall'articolo 220, i produttori di cui al comma 5 elaborano e trasmettono all'Agenzia nazionale per il riciclo un proprio piano annuale di prevenzione e gestione dei rifiuti»;

g) al comma 7, le parole: «all'Autorità prevista dall'articolo 207 e al Consorzio nazionale imballaggi» sono sostituite dalle seguenti: «all'Agenzia nazionale per il riciclo e al Centro di ricerca»;

h) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Entro il 31 maggio di ogni anno, i produttori di cui al comma 5 presentano all'Agenzia nazionale per il riciclo e al Centro di ricerca una relazione sulla gestione relativa all'anno solare precedente, comprensiva dell'indicazione nominativa degli utilizzatori che, fino al consumo, partecipano al sistema di cui al comma 3, lettere a) o c), o degli altri produttori che usufruiscono del loro sistema autonomo, del programma specifico e dei risultati conseguiti nel riciclo dei materiali che compongono i beni giunti a fine vita e degli imballaggi, indicando separatamente l'eventuale quantità residua recuperata in altro modo o inviata a combustione. La parte di materiali, imballaggi e rifiuti di imballaggio residua eventualmente inviata a combustione, anche se qualificata quale sottoprodotto, non concorre al raggiungimento degli obiettivi di riciclo. Alla relazione sono allegati i documenti attestanti le operazioni di riciclo effettuate e i dati contabili relativi alle suddette operazioni; nella stessa relazione possono essere evidenziati i problemi inerenti il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e le eventuali proposte di miglioramento della normativa in materia»;

i) il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Il mancato riconoscimento del sistema ai sensi del comma 5, o la revoca disposta dall'Agenzia nazionale per il riciclo, previo avviso all'interessato, qualora i risultati ottenuti siano insufficienti per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 220 ovvero siano stati violati gli obblighi previsti dai commi 7 e 8 del presente articolo, comportano per i produttori l'obbligo di adottare piani di prevenzione e gestione conformi alle indicazioni fornite dall'Agenzia nazionale e dal Centro di ricerca ovvero l'obbligo di partecipazione a un consorzio di cui all'articolo 223. I provvedimenti dell'Agenzia nazionale per il riciclo sono comunicati ai produttori interessati e al Centro di ricerca. Ai produttori e agli utilizzatori che, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione dell'Agenzia nazionale per il riciclo, non ottemperino alle indicazioni fornite ovvero non provvedano ad aderire ad uno specifico consorzio, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 261»;

l) il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. Sono a carico dei produttori e degli utilizzatori:

a) i costi per il ritiro dei beni giunti alla fine del loro ciclo di vita e degli imballaggi usati e per la raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari;

b) il corrispettivo per gli oneri relativi alla raccolta differenziata dei rifiuti, degli imballaggi, inclusa cernita e pulizia, e dei rifiuti conferiti al servizio pubblico o ritirati dai consorzi;

c) i costi per il riutilizzo dei beni o degli imballaggi usati;

d) i costi per il riciclaggio e il recupero dei beni a fine vita, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;

e) i costi per lo smaltimento residuo della parte non riciclabile di tutti i beni prodotti, compresi gli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, alla fine del loro ciclo di vita»;

m) il comma 11 è sostituito dal seguente:

«11. La restituzione di beni, imballaggi o rifiuti di imballaggio non deve comportare oneri economici aggiuntivi per il consumatore».

Art. 13.

(Modifiche alla disciplina sulla raccolta differenziata e obblighi della pubblica amministrazione)

1. All'articolo 222 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ove l'economicità del servizio non possa essere raggiunta per motivi derivanti da particolari flussi di rifiuti, i comuni inviano al Centro di ricerca di cui all'articolo 224-bis una dettagliata relazione sulle problematiche riscontrate, al fine di individuare le migliori soluzioni possibili»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Nel caso in cui l'Agenzia nazionale per il riciclo accerti che le amministrazioni pubbliche, sulla base dei criteri ottimali di gestione della raccolta differenziata individuati dal Centro di ricerca di cui all'articolo 224-bis, non abbiano attivato sistemi adeguati di raccolta differenziata dei rifiuti e dei rifiuti di imballaggio, funzionali al raggiungimento degli obiettivi di cui agli articoli 181, 205 e 220, le predette amministrazioni pubbliche devono avvalersi del supporto del Centro di ricerca. Quest'ultimo, d'intesa con i rappresentanti del comune interessato e della società appaltatrice del servizio di nettezza urbana, elabora un programma che, previa identificazione dei fattori critici, garantisca il raggiungimento degli obiettivi di raccolta e di riciclo secondo tempi certi e definiti. Il comune e la società interessati sono tenuti a rispettare integralmente il suddetto programma».

Art. 14.

(Istituzione del Fondo unico per il riciclo)

1. Dopo l'articolo 222 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:

«Art. 222-bis. - (Fondo unico per il riciclo). – 1. È istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Fondo unico per il riciclo, nel quale confluiscono tutti i costi ambientali versati dai produttori, classificati in base a ciascuna tipologia di materiale. Il Ministero assegna e ridistribuisce gli importi derivanti dal versamento dei costi ambientali secondo i criteri stabiliti all'esito delle verifiche effettuate dall'Agenzia nazionale per il riciclo, d'intesa con il Centro di ricerca di cui all'articolo 224-bis. Dagli importi derivanti dal versamento del costo ambientale sono detratti gli oneri per il ritiro, la selezione, la cernita e il trasporto, sostenuti dagli enti locali o da terzi, da rimborsare nella percentuale stabilita dall'Agenzia nazionale per il riciclo, d'intesa con il Centro di ricerca, in base alla valutazione sull'efficacia del sistema prescelto, da effettuare secondo le modalità indicate all'articolo 224, comma 4; la restante parte delle somme versate a titolo di costo ambientale è distribuita tra i produttori e gli utilizzatori, consorziati o meno, in relazione a quanto effettivamente riciclato».

Art. 15.

(Modifica della disciplina sui consorzi)

1. L'articolo 223 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

«Art. 223. - (Consorzi). – 1. I produttori che non provvedono alla gestione autonoma ai sensi dell'articolo 221, comma 5, costituiscono uno o più consorzi per ciascun materiale o tipologia di materiale. Ai consorzi possono partecipare i recuperatori e i riciclatori che non corrispondono alla categoria dei produttori, previo accordo con gli altri consorziati e unitamente agli stessi.

2. I consorzi di cui al comma 1 sono enti con personalità giuridica di diritto privato senza fine di lucro aventi funzioni di rilievo pubblico e adottano uno statuto in conformità a uno schema tipo, predisposto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, conformemente ai princìpi di trasparenza, efficienza, efficacia e libera concorrenza nelle attività di settore, e compatibilmente con il raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e di economicità. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione dello schema tipo, i consorzi già riconosciuti ai sensi della previgente normativa adeguano il loro statuto in conformità al medesimo schema tipo e ai princìpi contenuti nel presente decreto e in particolare a quelli di trasparenza, efficacia, efficienza e, subordinatamente al raggiungimento degli obiettivi di riciclo, di economicità, nonché di libera concorrenza nelle attività di settore, ai sensi dell'articolo 221, comma 2. Lo statuto adottato da ciascun consorzio è trasmesso entro quindici giorni all'Agenzia nazionale per il riciclo e al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che lo approva di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, salvo il caso in cui ravvisi la necessità di apportarvi modifiche, supportate da motivate osservazioni cui i consorzi sono tenuti ad adeguarsi nei successivi trenta giorni. Qualora i consorzi non ottemperino nei termini prescritti, le modifiche allo statuto sono apportate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. Il decreto ministeriale di approvazione dello statuto di ciascun consorzio è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

3. I consorzi di cui ai commi 1 e 2 sono tenuti a garantire l'equilibrio della propria gestione finanziaria. A tal fine le risorse finanziarie per il funzionamento dei predetti consorzi derivano:

a) dal contributo annuale dei consorziati;

b) da quota parte dei costi ambientali versati dai produttori;

c) dai proventi della cessione, nel rispetto dei princìpi della concorrenza e della corretta gestione ambientale, dei materiali ricavati dai rifiuti e dagli imballaggi ripresi, raccolti o ritirati.

4. Con proprio regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base dei criteri definiti dall'Agenzia nazionale per il riciclo ai sensi dell'articolo 224, comma 3, lettera e), stabilisce le modalità per la distribuzione degli importi confluiti a titolo di costo ambientale nel Fondo unico di cui all'articolo 222-bis, da destinare al funzionamento dei consorzi ai sensi del comma 3, lettera b), del presente articolo.

5. Ciascun consorzio elabora e trasmette all'Agenzia nazionale per il riciclo e al Centro di ricerca di cui all'articolo 224-bis un proprio piano annuale di prevenzione e gestione dei rifiuti e dei rifiuti di imballaggio entro il 30 settembre di ogni anno.

6. Il piano annuale di prevenzione e gestione di cui al comma 5 è elaborato in continuità con gli obiettivi stabiliti nel piano nazionale di prevenzione dei rifiuti, adottato con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che si avvale, per la sua predisposizione, dell'Agenzia nazionale per il riciclo e del Centro di ricerca, e nel piano generale di prevenzione e gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio.

7. Entro il 31 maggio di ogni anno, i consorzi di cui al presente articolo presentano all'Agenzia nazionale per il riciclo e al Centro di ricerca una relazione sulla gestione relativa all'anno solare precedente, con l'indicazione nominativa dei consorziati, il programma specifico e i risultati conseguiti nel recupero e nel riciclo dei rifiuti di imballaggio, indicando separatamente l'eventuale quantità residuale inviata a combustione. Alla relazione sono allegati i documenti attestanti le operazioni di riciclo effettuate e i dati contabili relativi alle suddette operazioni. La relazione è trasmessa all'Agenzia delle entrate per i necessari controlli fiscali».

Art. 16.

(Istituzione dell'Agenzia nazionale
per il riciclo)

1. L'articolo 224 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

«Art. 224. -(Agenzia nazionale per il riciclo). – 1. Al fine di promuovere e garantire le attività di riciclo, recupero e riuso dei beni prodotti è istituita l'Agenzia nazionale per il riciclo, avente personalità giuridica di diritto pubblico senza fine di lucro.

2. Per il raggiungimento degli obiettivi di prevenzione e riciclaggio e per garantire il coordinamento e il controllo sull'attività di prevenzione, raccolta differenziata e riciclo, i produttori, gli utilizzatori, i recuperatori, i riciclatori, gli utenti finali, le associazioni dei consumatori e i rappresentanti delle amministrazioni pubbliche territoriali, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero dello sviluppo economico partecipano in forma paritaria all'Agenzia nazionale per il riciclo.

3. In conformità alla normativa europea, nel rispetto del principio di sussidiarietà e delle competenze delle regioni e degli enti locali di cui al titolo V della parte seconda della Costituzione, l'Agenzia nazionale per il riciclo svolge le seguenti funzioni:

a) valuta, d'intesa con il Centro di ricerca di cui all'articolo 224-bis, i piani annuali di prevenzione e gestione elaborati dai produttori che hanno adottato un sistema autonomo e dai consorzi di cui all'articolo 223;

b) collabora con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla predisposizione del piano nazionale di prevenzione dei rifiuti e del piano generale di prevenzione e gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;

c) promuove accordi di programma tra gli operatori delle filiere, le regioni e gli enti locali, al fine di favorire il riciclo, il recupero e il riutilizzo dei beni post consumo e dei rifiuti di imballaggio;

d) determina, d'intesa con il Centro di ricerca di cui all'articolo 224-bis, in base alle dichiarazioni ambientali di prodotto, la misura del costo ambientale da corrispondere da ciascun produttore, tenuto conto del piano di gestione, degli obiettivi di prevenzione e di riciclo, della quantità di materia prima vergine utilizzata, della capacità di riutilizzo dei beni prodotti, della classe di riciclabilità dei beni e del materiale che li compone, del costo del servizio necessario per la loro raccolta, cernita e pulizia, del processo per il riciclo e della valutazione sul ciclo di vita ai sensi delle norme della serie ISO-14020;

e) definisce i criteri di distribuzione degli importi derivanti dal versamento del costo ambientale, confluiti nel Fondo unico per il riciclo di cui all'articolo 222-bis;

f) verifica la veridicità dei dati inviati dai produttori e vigila sull'effettiva attuazione dei piani predisposti dai produttori e dai consorzi;

g) valuta l'operato dei produttori e dei consorzi in relazione al raggiungimento degli obiettivi prefissati di prevenzione e di riciclo;

h) presenta al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare uno schema di redistribuzione del costo ambientale in base alla quantità di materiale effettivamente riciclato;

i) fornisce i dati e le informazioni richieste dal Centro di ricerca ai sensi dell'articolo 224-bis;

l) acquisisce dagli enti pubblici o privati nazionali ed esteri i dati sui flussi degli imballaggi e dei rifiuti, suddivisi per tipologia di materiale, da essi prodotti in entrata e in uscita dal territorio nazionale;

m) coordina le relazioni tra le amministrazioni pubbliche, i produttori singoli o consorziati, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dello sviluppo economico e tutti gli operatori economici interessati;

n) promuove campagne di informazione e sensibilizzazione per la prevenzione e la gestione dei rifiuti, da attuare di concerto con le regioni e gli enti locali;

o) esprime valutazioni ed elabora eventuali osservazioni sui piani regionali di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199.

4. L'Agenzia nazionale per il riciclo valuta il grado di efficienza ed efficacia del sistema di raccolta differenziata dei singoli comuni secondo specifici parametri determinati con apposito regolamento predisposto dal Centro di ricerca e approvato dall'Agenzia medesima.

5. Per le finalità di cui al comma 3, lettera h), l'Agenzia deve tenere conto:

a) del sistema di raccolta adottato dal singolo comune, sulla base dei criteri ottimali di gestione della raccolta differenziata individuati dal Centro di ricerca e delle specifiche caratteristiche del territorio, ai fini del corretto riciclo di ciascuna tipologia di materiale, che deve uniformarsi a livello nazionale;

b) della qualità del materiale raccolto.

6. I criteri di cui al comma 5, lettere a) e b), sono utilizzati per stabilire la misura della percentuale di rimborso spettante a ciascun comune dei costi sostenuti per la raccolta, la selezione e il trasporto dei rifiuti differenziati.

7. Il rimborso di cui al comma 6 è conferito dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare a valere sul Fondo unico per il riciclo di cui all'articolo 222-bis e incide sulla determinazione del valore della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani di cui all'articolo 238.

8. L'applicazione del costo ambientale esclude l'applicazione di altri contributi aventi finalità ambientali.

9. L'Agenzia nazionale per il riciclo acquisisce le risorse finanziarie necessarie allo svolgimento delle proprie funzioni con i contributi dei partecipanti ai consorzi di cui all'articolo 223 e con quota parte degli importi derivanti dal versamento dei costi ambientali, confluiti nel Fondo unico di cui all'articolo 222-bis.

10. L'Agenzia nazionale per il riciclo adotta le disposizioni concernenti la propria organizzazione e il proprio finanziamento, quelle concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo.

11. La gestione finanziaria dell'Agenzia nazionale per il riciclo si svolge in base al bilancio annuale di previsione, approvato dall'Agenzia medesima entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce.

12. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Art. 17.

(Istituzione del Centro di ricerca per la prevenzione dei rifiuti e la eco-riprogettazione dei prodotti)

1. Dopo l'articolo 224 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:

«Art. 224-bis. - (Centro di ricerca). – 1. Presso l'Agenzia nazionale per il riciclo è istituito il Centro di ricerca per la prevenzione dei rifiuti e la eco-riprogettazione dei prodotti.

2. Il Centro di ricerca si dota di uno statuto nel quale sono indicati gli organi che lo compongono. Il personale dipendente è selezionato tramite procedure ad evidenza pubblica per titoli ed esami.

3. Il Centro di ricerca svolge le seguenti funzioni:

a) valuta ciascun prodotto immesso in commercio in base all'analisi del suo ciclo di vita;

b) analizza la composizione merceologica dei rifiuti e le attività che ne determinano la produzione lungo il ciclo di vita del prodotto, individuando possibili errori di progettazione;

c) individua, utilizzando i criteri di eco-progettazione, i procedimenti alternativi volti a ridurre la quantità di rifiuti;

d) determina, d'intesa con l'Agenzia nazionale per il riciclo ai sensi dell'articolo 224, comma 3, lettera d), la misura del costo ambientale da corrispondere dai produttori in relazione a ciascun bene prodotto;

e) individua i criteri ottimali di gestione della raccolta differenziata tenendo conto delle caratteristiche merceologiche dei rifiuti e delle specifiche caratteristiche dei territori;

f) elabora e aggiorna, d'intesa con l'Agenzia nazionale per il riciclo, una relazione programmatica che individua le criticità nei sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti e dei rifiuti di imballaggio;

g) fornisce, d'intesa con l'Agenzia nazionale per il riciclo, le indicazioni tecniche necessarie per stabilire la percentuale del costo ambientale da corrispondere per gli oneri sostenuti dagli enti locali e da terzi, per la raccolta, lo smaltimento e il trasporto di rifiuti e dei loro imballaggi;

h) collabora con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con l'Agenzia nazionale per il riciclo alla stesura e all'aggiornamento del piano nazionale di prevenzione dei rifiuti e del piano generale di prevenzione e gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;

i) valuta, d'intesa con l'Agenzia nazionale per il riciclo, i piani annuali di prevenzione e gestione elaborati dai produttori che hanno adottato un sistema autonomo e dai consorzi di cui all'articolo 223, in continuità con gli obiettivi dei piani di prevenzione di cui alla lettera h).

4. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, indice apposito bando per la selezione dei dipendenti del Centro di ricerca che preveda criteri di esclusione dei soggetti potenzialmente in conflitto d'interessi in materia di produzione di beni e di rifiuti.

5. Con proprio regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare stabilisce le modalità di funzionamento del Centro di ricerca».

Art. 18.

(Modifiche alla disciplina sul programma generale di prevenzione e gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio)

1. All'articolo 225 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di prevenire e ridurre la produzione di rifiuti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con l'Agenzia nazionale per il riciclo c con il Centro di ricerca di cui all'articolo 224-bis, elabora il piano generale di prevenzione e gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, che individua le misure per conseguire i seguenti obiettivi:

a) prevenzione della formazione dei rifiuti di imballaggio;

b) accrescimento della proporzione della quantità di rifiuti di imballaggio riciclabili rispetto alla quantità di imballaggi non riciclabili;

c) accrescimento della proporzione della quantità di rifiuti di imballaggio riutilizzabili rispetto alla quantità di imballaggi non riutilizzabili;

d) miglioramento delle caratteristiche dell'imballaggio allo scopo di permettere ad esso di sopportare più tragitti o rotazioni nelle condizioni di utilizzo normalmente prevedibili;

e) realizzazione degli obiettivi di recupero e riciclaggio;

f) accrescimento dell'utilizzo di materia prima secondaria riciclata nella fabbricazione degli imballaggi»;

b) al comma 2:

1) nell'alinea, le parole: «Programma generale» sono sostituite dalle seguenti: «piano generale»;

2) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) la percentuale della quantità immessa in commercio di ciascuna tipologia di imballaggio da riciclare ogni tre anni»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Entro il 30 novembre di ogni anno l'Agenzia nazionale per il riciclo trasmette al Centro di ricerca il piano specifico di prevenzione e gestione relativo all'anno solare successivo, che è inserito nel piano generale di prevenzione e gestione»;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. La relazione generale consuntiva relativa all'anno solare precedente è trasmessa per il parere al Centro di ricerca e all'Agenzia nazionale per il riciclo, entro il 31 maggio di ogni anno. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e con l'Agenzia nazionale per il riciclo, si provvede alla sua approvazione e all'elaborazione di modificazioni e integrazioni da inserire nel piano specifico di prevenzione e gestione relativo all'anno solare successivo»;

e) il comma 5 è abrogato;

f) comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. I piani regionali di cui all'articolo 199 sono integrati con specifiche previsioni per la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sulla base del piano generale di cui al presente articolo»;

g) nella rubrica, le parole: «Programma generale» sono sostituite dalle seguenti: «Piano generale».

Art. 19.

(Modifica alla disciplina sui divieti)

1. All'articolo 226 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «in discarica» sono inserite le seguenti: «e la combustione»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. A partire dal 1° gennaio 2020 è vietata la combustione di rifiuti o frazioni di essi preparabili per il riutilizzo, o riciclabili, con o senza recupero di energia».

Art. 20.

(Disposizioni transitorie)

1. Al fine dell'implementazione delle disposizioni recate dalla presente legge, sono fissati i seguenti obiettivi di riduzione degli imballaggi e di recupero della materia prima, da attuare d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano:

a) entro il 31 dicembre 2018, riduzione del 5 per cento del numero di imballaggi prodotti, e del 5 per cento dei rifiuti di imballaggio;

b) entro il 31 dicembre 2020, riduzione del 10 per cento del numero di imballaggi prodotti, e del 10 per cento dei rifiuti di imballaggio;

c) entro il 31 dicembre 2025, riduzione del 15 per cento del numero di imballaggi prodotti, e del 15 per cento dei rifiuti di imballaggio;

d) entro il 31 dicembre 2030, riduzione del 20 per cento del numero di imballaggi prodotti, e del 20 per cento dei rifiuti di imballaggio;

e) entro il 31 dicembre 2020, recupero di almeno il 50 per cento della materia prima immessa sul mercato di cui sono composti gli imballaggi;

f) entro il 31 dicembre 2020, riciclo di almeno il 70 per cento degli imballaggi immessi sul mercato per ciascuna tipologia di materiale: vetro, carta e cartone, metalli, plastica e legno.

2. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i prodotti immessi sul mercato nazionale riportano in etichetta le informazioni relative alla dichiarazione ambientale di prodotto (DAP) ai sensi delle norme ISO-14025.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le funzioni del Consorzio nazionale imballaggi, unitamente alle relative dotazioni tecniche e risorse umane, sono trasferite all'Agenzia nazionale per il riciclo, istituita ai sensi dell'articolo 16 della presente legge.