Legislatura 19ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 214 del 01/08/2024

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XIX LEGISLATURA ------

214a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 1° AGOSTO 2024

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Presidenza del vice presidente CENTINAIO,

indi del vice presidente ROSSOMANDO

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CENTINAIO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,02).

Si dia lettura del processo verbale.

SBROLLINI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Discussione del disegno di legge:

(1183) Conversione in legge del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, recante misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia (Relazione orale)(ore 9,10)

Discussione e approvazione della questione di fiducia

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, recante misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1183.

Il relatore, senatore Rastrelli, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

RASTRELLI, relatore. Signor Presidente, signori del Governo, onorevoli colleghi, il decreto-legge n. 92 del 2024, recante misure urgenti in materia penitenziaria, giunge oggi all'esame dell'Assemblea dopo un proficuo esame svolto dalla Commissione giustizia; un esame che, oltre ad alcune modifiche al testo dell'originario decreto-legge, si è concretizzato nell'introduzione di sette ulteriori disposizioni. Il testo del provvedimento, così come licenziato dalla Commissione, consta adesso di 22 articoli, ripartiti in quattro capi.

Un ruolo centrale nel provvedimento rivestono le norme dei primi due capi del decreto-legge, che intervengono sul sistema carcerario, anche con l'obiettivo di far fronte alla drammatica situazione di sovraffollamento degli istituti penitenziari. In linea con questa finalità si collocano anche le modifiche apportate al provvedimento d'urgenza dalla Commissione giustizia nel corso dell'esame in sede referente.

Un primo nucleo di misure mira a fronteggiare la situazione di significativa carenza degli organici del personale dell'amministrazione penitenziaria, che influisce evidentemente sui livelli di sicurezza, di operatività, di efficienza delle carceri e - quel che più conta - di tutela dei diritti all'interno degli istituti penitenziari. A tal fine vengono potenziati gli organici della Polizia penitenziaria, attraverso l'assunzione di mille agenti e l'incremento della dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario di 20 unità. Sono poi semplificate le procedure di reclutamento, favorendo lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi già banditi; ancora, viene abbreviata la durata del corso propedeutico alla nomina ad agente di Polizia penitenziaria, evidentemente al fine di velocizzarne l'immissione in servizio.

Nel solco tracciato dal decreto-legge originario, la Commissione ha peraltro ritenuto di introdurre ulteriori misure in materia di personale. È stato così previsto, in primo luogo, l'aumento di un'ulteriore unità di dirigente generale penitenziario della dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario. Si è poi ritenuto, al fine di compensare carichi e responsabilità organizzative e gestionali del personale in servizio presso gli istituti penitenziari, anche minorili, di prevedere in loro favore indennità economiche aggiuntive.

In ultimo, al fine di assicurare una più piena tutela del diritto alla salute delle persone recluse, di fatto pregiudicato dalla carenza di medici nelle carceri, la Commissione ha introdotto specifiche misure in materia di sanità penitenziaria, con la possibilità di avviare procedure concorsuali per l'assunzione di medici, con destinazione specifica allo svolgimento di prestazioni sanitarie presso gli istituti penitenziari.

Un secondo gruppo di interventi riguarda il tema più generale dell'esecuzione penale: oltre a modifiche al procedimento per l'applicazione delle misure alternative alla detenzione, al fine di favorirne l'accesso, si interviene sulla disciplina del procedimento di applicazione della liberazione anticipata, anche in questo caso al fine di semplificare il procedimento di riconoscimento del beneficio. Il decreto-legge, in particolare, modifica integralmente l'articolo 69-bis dell'ordinamento penitenziario, che reca per l'appunto la disciplina del procedimento in materia di liberazione anticipata. La nuova disposizione prevede tre modalità attraverso le quali il magistrato di sorveglianza provvede all'effettiva concessione delle detrazioni indicate nell'ordine di esecuzione, sempre previo accertamento della sussistenza del presupposto applicativo del beneficio, vale a dire la partecipazione all'opera di rieducazione.

Tra le disposizioni oggetto di intervento da parte del decreto-legge si segnala, ancora, l'articolo 54 dell'ordinamento penitenziario. Nel corso dell'esame in sede referente, anche alla luce dei rilievi formulati nell'ambito del ciclo di audizioni informali che la Commissione ha svolto per l'istruttoria legislativa, si è ritenuto di ripristinare l'obbligo di comunicazione del provvedimento, anche relativamente alla concessione del beneficio.

In virtù di ulteriori modifiche apportate sempre nel corso dell'esame da parte della Commissione, è stata poi introdotta una disciplina specifica in materia di detenzione domiciliare, applicabile ai condannati ultrasettantenni e a coloro che si trovino agli arresti domiciliari per gravissimi motivi di salute.

Sempre nell'ambito degli interventi in materia di esecuzione penale, si inserisce poi l'istituzione di un elenco delle strutture residenziali idonee all'accoglienza e al reinserimento sociale di tutti coloro che abbiano i requisiti per accedere alle misure penali di comunità. La Commissione ha ritenuto peraltro di prevedere uno specifico stanziamento di 5 milioni di euro, a decorrere proprio da quest'anno, per l'ampliamento delle opportunità di accesso dei detenuti tossicodipendenti alle strutture sanitarie pubbliche o private accreditate. Segnalo peraltro che, con l'accoglimento di un ordine del giorno, il Governo si è impegnato a verificare quali misure amministrative debbano essere assunte per consentire un maggiore ricorso alle misure alternative alla detenzione carceraria per le persone tossicodipendenti, favorendone una quanto più precoce possibile presa in carico e un adeguato percorso riabilitativo che permetta di attenuare il tasso di recidiva.

Ancora, in seguito a modifica approvata in Commissione, è stata prevista la possibilità per il condannato, qualora non sia in grado di offrire valide occasioni di reinserimento esterno tramite attività di lavoro, autonoma o dipendente, di essere ammesso in sostituzione a idoneo servizio di volontariato senza remunerazione.

Un terzo filone di interventi riguarda la condizione e il trattamento carcerario. In linea con le indicazioni della giurisprudenza costituzionale, è stato aumentato il numero dei colloqui telefonici mensili da quattro a sei, con la possibilità da parte del direttore dell'istituto di autorizzarne ulteriori. Abbiamo poi esplicitato il divieto, che nei fatti era già previsto, per i detenuti sottoposti al regime del carcere duro, ai sensi dell'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario, di essere ammessi ai programmi di giustizia riparativa. Anche su questo punto, un'approvazione dell'ordine del giorno impegna il Governo a escludere dai programmi di giustizia riparativa tutti i detenuti per reati gravi e ad alto allarme sociale, tra cui quelli di cui all'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario.

Ancora, grazie all'attività emendativa svolta in Commissione è stata aggiunta un'ulteriore linea di intervento, che mira a fronteggiare direttamente - ed è chiaramente un primo passo qualificante - il problema del sovraffollamento carcerario, aumentando la capienza delle strutture detentive.

È stata quindi prevista la nomina di un commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria, al quale peraltro spetterà l'obbligo di redigere un programma dettagliato di tutti gli interventi da realizzare.

Il decreto-legge reca ancora ulteriori interventi in materia di giustizia, sul piano del diritto penale sostanziale, introducendo il reato di indebita destinazione di denaro o cose mobili, con il quale viene punito il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, avendo per ragione del proprio ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o altra cosa mobile, li destini a uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuino margini di discrezionalità e che intenzionalmente procuri a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale.

Ancora, nel corso dell'esame in sede referente sono state inserite specifiche disposizioni in materia di squadre investigative comuni, collegandole alla recente estensione delle attribuzioni del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo ai delitti in materia di sicurezza cibernetica.

Il decreto-legge infine, signor Presidente, oltre a prevedere limiti alla sequestrabilità e pignorabilità di depositi di denaro, titoli e ogni altro bene presso la Banca d'Italia riferibili a Stati esteri, differisce di un ulteriore anno la data di entrata in vigore e di efficacia delle disposizioni in materia di costituzione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie. Questo differimento è evidentemente collegato alla necessità di non pregiudicare in alcun modo il raggiungimento degli obiettivi di smaltimento e abbattimento del contenzioso civile.

Si tratta quindi di un provvedimento necessario, urgente ed equilibrato, che vuole finalmente sostituire a interventi emergenziali un approccio strutturale.

In questi termini, signor Presidente, i relatori formulano un'espressa richiesta di allegare la versione integrale della relazione al Resoconto della seduta odierna. (Applausi).

PRESIDENTE. La Presidenza la autorizza in tal senso.

Comunico che è stata presentata la questione pregiudiziale QP1.

Ha chiesto di intervenire la senatrice Rossomando per illustrarla. Ne ha facoltà.

ROSSOMANDO (PD-IDP). Signor Presidente, signor Vice Ministro, colleghi, tutte le volte che ci troviamo a discutere di pregiudiziali per gli ormai numerosi decreti-legge (ne abbiamo perso il conto), a cui spesso si aggiunge anche la posizione della fiducia, ritualmente richiamiamo il fatto che viene esautorato il Parlamento. Qui però ci sono alcune questioni che più puntualmente vale la pena sottolineare.

Innanzitutto vi è il fatto che con questo decreto si va a incidere direttamente su norme che riguardano i diritti fondamentali delle persone e sicuramente si incide sul corretto assetto dei rapporti tra Parlamento e Governo, perché, per un verso, stiamo di nuovo esautorando la riserva di legge delle Camere sulla loro funzione legislativa e sul fatto che le deroghe dovrebbero essere straordinarie e, per un altro, si vanno a disciplinare materie che hanno una particolare rilevanza sul piano dei diritti fondamentali.

Qui c'è un'altra sottolineatura che è opportuno fare in tempi di premierato, in cui ci si richiama continuamente alla retorica del popolo e del voto popolare che va rispettato ed enfatizzato. La Corte costituzionale ha stigmatizzato esattamente questa procedura, perché allontana l'adozione delle norme primarie dall'organo il cui potere deriva direttamente dal popolo, che al momento sarebbe ancora il Parlamento e non il Governo. (Applausi).

Al momento è ancora questo, soprattutto quando si incide sui diritti fondamentali.

L'aspetto più interessante però è che stiamo discutendo di un decreto-legge vuoto, che non ha alcun contenuto che prenda in considerazione l'urgenza più grave e cioè il sovraffollamento da cui derivano condizioni inumane, i drammatici suicidi che ormai costellano le cronache giornaliere e le tensioni nelle carceri. Abbiamo un provvedimento vuoto che non si fa assolutamente carico dell'urgenza e non individua misure urgenti né nelle finalità, né nelle modalità della sua applicazione.

Due esempi valgono per tutti. È stato sbandierato l'aumento delle telefonate da quattro - attenzione - a sei, di cui parleremo in discussione generale. Per l'applicazione di questo aumento bisognerà aspettare sei mesi dall'entrata in vigore del decreto-legge, quando si avrà il regolamento previsto dal decreto medesimo. Se c'era un caso in cui si poteva intervenire direttamente con legge, era esattamente questo. Per non parlare delle case di comunità per la cui realizzazione, finanziamento e quant'altro bisognerà aspettare moltissimo. La situazione di emergenza non viene quindi minimamente esaminata e di essa non ci si fa carico, tutto ciò con norme che, quando ci sono - ricordo che stiamo parlando di un guscio vuoto - non entrano in vigore, perché non solo non affrontano l'urgenza, ma hanno tempi lunghissimi, quindi vi è una contraddizione in termini senza precedenti.

Sul peculato per distrazione, mi limiterò semplicemente a dire che stiamo parlando di un intervento, come richiamato nella relazione, che dovrebbe intervenire su una riforma che risale al 1990. Sono passati trentaquattro anni e c'è un'urgenza straordinaria di intervenire soltanto adesso. Sul merito di questo aspetto specifico discuteremo in altra sede nel corso della mattinata.

Vorrei fare poche ultime osservazioni che hanno a che vedere con l'atteggiamento che hanno avuto maggioranza e Governo nei confronti delle opposizioni. C'è stato un diniego assoluto nei confronti di tutti gli emendamenti delle opposizioni, a significare che non si vuole neanche discutere. Il sottotitolo è che non possiamo neanche discutere.

Ci chiediamo perché ciò non sia possibile. Non ci sono le risorse, che vengono impiegate per altre materie e per altre questioni di cui non c'è urgenza? Ad esempio, ieri abbiamo discusso di fiscalità ed è emersa chiaramente una procedura di condoni neanche tanto sottotraccia. Le risorse vanno a finire nei condoni? Non possiamo discutere perché non procura un consenso facile, anzi, implica la grande responsabilità per la politica di guardare in faccia le difficoltà e gli argomenti scomodi, cercando di spiegare e interloquire con le persone a cui si chiede il voto, assumendosi delle responsabilità. Chi esercita un ruolo politico e istituzionale ha il compito di assumersi queste responsabilità, altrimenti - attenzione! - non ci sono i partiti e le istituzioni, ma c'è la "politica". Tutte le volte che si dice che è "la politica" che deve risolvere non è mai in termini positivi, ma in senso sicuramente non elogiativo e dispregiativo.

Di fronte a questioni così urgenti e importanti, che riguardano principi scolpiti nella Costituzione, il primo dei quali su questa materia è il fatto che la pena dev'essere scontata con umanità nelle nostre carceri, riabilitante e rieducativa e deve restituire persone e cittadini alla comunità, abbiamo il dovere di essere non "la politica", ma rappresentanti del popolo e dei cittadini che sanno assumersi le responsabilità e affrontare i problemi. (Applausi).

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, sulla questione pregiudiziale presentata si svolgerà una discussione, nella quale potrà intervenire un rappresentante per Gruppo, per non più di dieci minuti.

MUSOLINO (IV-C-RE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSOLINO (IV-C-RE). Signor Presidente, esiste sicuramente in un'emergenza Italia, una fra le tante, che però è davvero innegabile: la situazione delle carceri e la condizione dei detenuti. Dalla data della sentenza cosiddetta Torreggiani, quando la Corte di giustizia europea ha condannato l'Italia per il trattamento considerato inumano, in violazione della dignità dell'uomo detenuto, l'Italia ha fatto ben poco per migliorare la condizione dei detenuti e ben poco continua a fare. Questo decreto-legge, infatti, non risponde alle necessità che evidentemente la condizione carceraria esprime e neanche ai requisiti per i quali la Costituzione ammette il ricorso alla decretazione d'urgenza. Non c'era tema - com'è stato la settimana scorsa sulle liste d'attesa per la sanità - che più di questo avrebbe richiesto una decretazione d'urgenza, perché la situazione è davvero insostenibile e richiede un intervento immediato, con una legiferazione, appunto, d'urgenza. Per fare una decretazione d'urgenza occorre però che il provvedimento risponda alle esigenze che nascono dalla situazione emergenziale. (Brusio). Capisco che i miei colleghi della Lega non siano interessati, signor Presidente, ma le chiedo se si può fare calare un po' il brusio.

PRESIDENTE. Senatrice, è un problema di tutti, non solamente suo. Lo dico più volte, ma sono inascoltato. Le chiedo di proseguire.

MUSOLINO (IV-C-RE). Signor Presidente, non ho mai pensato che "mal comune, mezzo gaudio" fosse una formula vincente nella vita: questo soltanto per dichiararle il mio pensiero, per quel che vale. (Applausi).

Comunque sia, anche il disinteresse nel dibattito esprime una posizione sostanziale, alla fine, quella che questa maggioranza continua ad assumere, addirittura sul dibattito sulla questione pregiudiziale. È un atteggiamento quasi di insofferenza, per cui ci si dedica al chiacchiericcio (che non è edificante: lo vorrei ricordare per chiunque ci ascolti e ci veda in questo momento).

Se si vuole incidere sul tema dell'emergenza delle carceri necessariamente bisogna ricorrere alla decretazione d'urgenza, perché ci sono un 120 per cento di persone detenute in più rispetto alla capienza, un dato allarmante anche sulla carcerazione preventiva (perché persone ancora in attesa di giudizio sono già detenute) e una situazione mai vista prima per quanto riguarda le carceri minorili (con una detenzione minorile che, dopo i provvedimenti di questa maggioranza e il decreto Caivano, è arrivata al record assoluto). Se si fosse preso atto delle condizioni di fatto, allora sì, forse questa avrebbe potuto essere la prima volta in cui il Governo era legittimato a ricorrere alla decretazione d'urgenza. Questa volta però, com'è stato anche la settimana scorsa per le liste d'attesa, alla fine è arrivato un testo che non ha nessuno dei requisiti previsti per ricorrere alla decretazione d'urgenza. Sfuggono alla lettura e all'esame di questo testo i requisiti per i quali si dovrebbe ricorrere a un decreto-legge: per ottenere l'aumento dei colloqui telefonici da quattro a sei al mese, non occorre un decreto-legge, che non serve a migliorare la condizione delle carceri e certamente non tutela la dignità della vita dei detenuti. (Applausi).

Anche il procedimento quasi automatizzato per il quale il giudice di sorveglianza deve fare automaticamente il calcolo e applicare poi la misura della carcerazione preventiva, applicato in questo modo, nonostante quanto emerso dalle audizioni svolte in Commissione, è uno strumento inefficace, che aggrava semplicemente la macchina giudiziaria, perché non tiene conto del vero, grande problema dei giudici di sorveglianza, cioè la carenza di personale. (Applausi).

Vogliamo fare un decreto-legge? Assumiamo, facciamo i concorsi, mettiamo i giudici di sorveglianza e implementiamo il personale.

Che dire anche dell'aumento degli agenti di Polizia penitenziaria? Si è sbandierata la cifra di mille unità con un decreto-legge per assumere mille nuovi agenti penitenziari. Bene: mi sarei aspettata allora che fossero assunti nell'arco di tre o sei mesi massimo, invece ci vorranno almeno due anni prima che effettivamente questi agenti prendano servizio. Per assumerli in due anni sarebbe stato sufficiente indire regolari concorsi, che invece continuano a non essere indetti.

In questo caso, dunque, mancano davvero le forme per dire che questo è un decreto-legge. La pregiudiziale non è sul tema, perché sul tema siamo d'accordo; sul fatto che sia necessario l'intervento sul sistema carcerario per assicurare la dignità delle persone detenute siamo d'accordo. Siamo così d'accordo, signor Presidente, che alla Camera abbiamo un nostro disegno di legge a firma dell'onorevole Giachetti (Applausi), che stentatamente viene portato avanti e la maggioranza tenta di paralizzare, tanto che, arrivati al dibattito in Aula alla Camera, improvvisamente il ministro Nordio si è ricordato che c'era l'emergenza carceri e ha partorito questo decreto-legge. Con tale provvedimento sostanzialmente sappiamo che fra due anni verranno assunti mille agenti. Si parla di colloqui telefonici: il mondo corre e la tecnologia c'è dappertutto, ma non negli istituti penitenziari, dove continuiamo a dire che si fanno i colloqui telefonici e non si ammettono invece in videocall - e non si capisce il perché - che potrebbero anche alleviare lo stato di sofferenza del detenuto. (Applausi).

C'è poi anche un'altra misura, la ricognizione degli istituti per l'accoglimento e il reinserimento. Anche in questo caso però, tra ricognizione, formazione di elenco e ammissione delle domande da parte dei nuovi istituti, ci vorrà più di un anno prima che tale misura divenga effettivamente definitiva. Un decreto-legge avrebbe semplicemente dovuto prendere atto che in questo momento la gran parte della popolazione carceraria è composta da persone che sono state condannate per delitti riguardanti la droga. Basterebbe separare queste due categorie e prevedere percorsi di recupero e reinserimento sociale a favore delle persone che hanno il problema del consumo di stupefacenti.

Un altro problema che questo decreto-legge non affronta neanche di striscio è relativo ai detenuti che hanno problemi psichiatrici e dovrebbero essere accolti in strutture idonee e non all'interno delle carceri comuni, dove non hanno neanche la possibilità di accesso alle cure.

Ecco le ragioni di questa pregiudiziale. C'è un'emergenza carceri? Sì. Questo è lo strumento adatto? No. (Applausi). Non lo è, perché non risponde alla necessità della decretazione d'urgenza; non lo è, perché aggrava ulteriormente l'amministrazione della giustizia e i tribunali di sorveglianza di un procedimento automatizzato che non ha nulla di automatizzato. Basterebbe aver frequentato almeno una volta nella vita le carceri, come operatore di diritto, educatore o assistente sociale, per conoscere le gravi inefficienze del sistema e la difficoltà molto spesso di reperire la documentazione di un detenuto da un istituto carcerario a un altro, di talché molto spesso le istanze si perdono nelle segreterie delle varie strutture. Si va quindi anche in contrasto con le disposizioni della Costituzione che impongono allo Stato che l'amministrazione funzioni con la massima efficienza.

Alle ragioni di questa pregiudiziale si unisce l'atteggiamento della maggioranza, che continua a confermare la totale disaffezione al confronto, al dialogo e ad uno scambio che possa essere proficuo anche con le forze dell'opposizione e che chiude al confronto anche in Commissione, rifiuta qualsiasi emendamento e anche di ascoltare i pareri espressi nelle audizioni dai magistrati di sorveglianza, ma impone un testo che non risolve nulla.

Per queste ragioni, abbiamo sottoscritto la pregiudiziale in discorso e chiediamo che non si passi all'esame del testo. (Applausi).

MAGNI (Misto-AVS). Domando di parlare. (Brusio).

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Nel frattempo, chiedo ai colleghi, per favore, se possono realmente abbassare il tono di voce, perché quello che dicono i senatori che intervengono è quasi incomprensibile.

MAGNI (Misto-AVS). Signor Presidente, onorevoli colleghi, ovviamente noi sosteniamo convintamente la questione pregiudiziale QP1 per una semplice ragione. I colleghi rilevano che continuiamo a presentare questioni pregiudiziali, ma il problema è che le producono loro con decreti-legge vuoti privi di disposizioni d'urgenza, che calpestano quanto previsto dalla Costituzione. Dovrebbero utilizzare meno i decreti-legge, essere più disponibili a discutere di merito e forse allora affronteremmo i temi in termini diversi e daremmo qualche risposta.

Come dicevo, quello in esame è un decreto-legge sostanzialmente vuoto, perché, parliamoci chiaro, l'urgenza vera è l'aumento dei suicidi all'interno delle carceri. La domanda da porsi è perché avvengono. Si verificano perché c'è sovraffollamento, perché molto spesso i detenuti rimangono in carcere per molti mesi, se non addirittura anni, senza giudizio e perché vivono in una condizione difficilissima. È capitato non solo a me, ma credo a tutti quelli che vanno nelle carceri: l'ultima volta che sono andato, non è stato molto tempo fa, c'erano 424 detenuti in un carcere da 240 posti. Non c'era solo sovraffollamento: com'è stato detto prima, c'erano situazioni molto difficili dal punto di vista psichiatrico, e nella sezione trans una persona stava affrontando un percorso, per cui la situazione era davvero difficile.

Vi chiedo di provare a fare una discussione vera sui problemi concreti che si verificano. Non abbiamo la soluzione in tasca per risolverli, però quelli sono i problemi. Viene detto che si aumenterà il personale, ma parliamo davvero col personale, con i medici che sono in carcere? Addirittura in un istituto detentivo con 440 persone c'era un medico. Ve lo chiedo: discutiamo?

Forse bisogna porre il problema della depenalizzazione, mentre voi aumentate i reati; bisognerebbe ridurli, depenalizzare e utilizzare le pene alternative, come prevede la Costituzione. Il carcere dovrebbe essere utilizzato per delinquenti pericolosi, mentre bisognerebbe mettere tutti gli altri in condizioni di riparare, perché in sostanza il nostro compito è quello di mettere una persona nelle condizioni di rientrare nella società. Invece, normalmente vanno in carcere e diventano delinquenti: aumenta la delinquenza, questo è il dato. È inutile girarci intorno: se andiamo lì, vediamo cosa succede e come viene distribuito. Non bisogna poi incolpare Tizio, Caio o Sempronio; in quel caso, il problema vero è che lo Stato così non funziona.

Discutiamo di questo, non di inventare reati. Addirittura inventate reati contro coloro che manifestano socialmente o ambientalmente; facciamo diventare le persone dei criminali, cioè molto spesso, quando una persona va in carcere per la prima volta, senza essere un delinquente, lo diventa e questo mette in discussione quanto prevede la Costituzione; invece, dovremmo essere in grado di recuperare la persona a una vita sociale. Allora non è possibile che una persona viva nell'ozio ventiquattr'ore su ventiquattro, per trecentosessantacinque giorni l'anno, perché anche questi sono aspetti fondamentali; forse, quindi, c'è bisogno di ragionare e discutere alcuni progetti interessanti, di vedere come si finanziano e come si sperimentano, ad esempio, sulla giustizia riparativa, con le persone che vengono inserite nel sociale e riprendono un rapporto guidato con la società e quindi la propria condizione umana migliora.

Queste sono le discussioni da fare e queste sono le emergenze da discutere, non in modo emergenziale, ma in modo molto pacato, sapendo che il problema è complesso. Questo è il dato: voi, invece, fate esattamente il contrario. Lo dico con una battuta, ma non si può essere manettari continuamente.

Il problema è che chi sbaglia deve pagare, ma anche come ricostruiamo ciò in un Paese civile. Se andiamo nelle carceri, da lì vediamo di non essere un Paese civile. Da lì è dimostrato che non siamo un Paese civile, quindi questa è una questione, ed è dimostrato, allo stesso tempo, che la situazione carceraria sta continuamente peggiorando.

Si discute di depenalizzazione per ridurre tale popolazione. Anche qui, sembra che diciamo una bestemmia, però noi abbiamo sempre sostenuto tale punto. Se andiamo nelle carceri, quanti sono quelli che sono incarcerati per piccoli reati, ad esempio per possesso di piccole dosi di marijuana? Allora depenalizziamo e legalizziamo, in alcuni casi, perché, per affrontare il problema, bisogna trattare seriamente questi dati.

Queste sono le emergenze da affrontare e i problemi che abbiamo di fronte. Non serve continuare ad aumentare le difficoltà e, addirittura, come ho detto prima, se delle persone giustamente manifestano, metterle in galera o aumentare il Daspo nelle città, pensando che basti mettere in prigione delle persone.

Affrontare questo tema significa, sostanzialmente, affrontare il rapporto degli ultimi con la società e le modalità di inserimento di queste persone, senza transigere assolutamente invece con quelli che sono veri delinquenti, che vanno perseguiti e anche isolati fino in fondo. Francamente, però, non è accettabile che continuiate a fare decreti-legge su decreti-legge, che alla fine non risolvono assolutamente il problema.

Per questa ragione, come ho detto prima, sosteniamo questa questione pregiudiziale, sulla base del fatto che voi calpestate continuamente un elemento costituzionale, ossia l'utilizzo con parsimonia e attenzione dello strumento della decretazione d'urgenza. Invece, voi la utilizzate tutti i giorni. Noi siamo costretti tutti i giorni a discutere su decretazioni d'urgenza, anziché svolgere il ruolo del Parlamento, che è quello che siamo chiamati a fare, perché dovremmo essere qui a discutere. Io ho esposto dei problemi e può darsi che abbia detto delle cazzate, scusate il termine. Oggettivamente, si può affermare che le cose che ho detto siano discutibilissime, però vorrei confrontarmi con altre proposte su come affrontare questo tema. In sostanza, invece, c'è solo la decretazione.

Per questa ragione noi voteremo a favore della questione pregiudiziale.

PRESIDENTE. Ricordo che dobbiamo utilizzare un linguaggio consono all'Aula parlamentare.

È iscritto a parlare il senatore Zanettin. Ne ha facoltà.

ZANETTIN (FI-BP-PPE). Signor Presidente, francamente, fra tante questioni pregiudiziali costituzionali che sono state discusse in quest'Aula, quella in esame mi pare oggettivamente tra le più deboli e inconsistenti sotto il profilo giuridico costituzionale.

Se c'è un tema di grandissima attualità e di straordinaria urgenza che ci interpella tutti, che passa attraverso i talk show televisivi o nei dibattiti fra gli addetti ai lavori, è proprio il tema delle carceri e la situazione drammatica in cui si trovano oggi le carceri.

È stato ricordato il numero abnorme di suicidi. Siamo arrivati, mi pare, a sessanta; esattamente nello stesso periodo dell'anno scorso erano quaranta: quindi vi è stato un incremento del 50 per cento. A fronte di questa drammatica urgenza, cosa fa il Governo? Vara un decreto-legge. Mi sembra la cosa più lineare che si possa fare dal punto di vista costituzionale.

Che cosa contiene questo decreto-legge?

Non contiene acqua fresca o dichiarazioni di principio, ma assunzioni straordinarie in tutti i settori del personale addetto alle carceri.

In particolare, voglio sottolinearne uno. Per la prima volta nella storia di questo Paese viene saturato il ruolo dei mediatori culturali. Sappiamo che oggi il 30 per cento della popolazione carceraria è composta da stranieri. Ricorrere, attraverso la decretazione d'urgenza, a un'assunzione straordinaria che consente di eliminare tutti i vuoti di organico per quanto riguarda questo fondamentale settore di soggetti che interloquiscono con le fasce deboli e fragili presenti nelle nostre carceri è un'assoluta urgenza.

Parliamo dell'assunzione di 1.000 agenti di Polizia penitenziaria. Conosciamo la drammatica situazione che subiscono i nostri agenti di Polizia penitenziaria, oggetto di aggressioni e con carichi di lavoro stressanti. Gli stessi agenti di Polizia penitenziaria sono interessati dai fenomeni suicidari: ben sei si sono suicidati dall'inizio dell'anno. Ricordiamo che, tra tutte le Forze di polizia, è il corpo con il numero di suicidi percentualmente più elevato, a fronte di una situazione lavorativa di stress e sacrificio.

È stato ricordato l'aumento del numero delle telefonate consentite ai detenuti per interagire con i propri familiari e affetti. La solitudine è infatti uno, fra i tanti motivi, che porta all'aumento dei suicidi, come ci è stato segnalato da tutti gli addetti ai lavori.

Aggiungo che, attraverso una serie di emendamenti presentati dal sottoscritto e da Forza Italia, è nostra volontà incidere sensibilmente sul sovraffollamento carcerario. Come ricordato poc'anzi dal relatore, senatore Rastrelli, abbiamo introdotto una serie di norme sull'affidamento in prova al servizio sociale, che viene agevolato, soprattutto con riferimento alla possibilità per i detenuti tossicodipendenti di espiare la pena presso le comunità terapeutiche. Con un fondo straordinario di cinque milioni di euro, introdotto proprio con questo decreto-legge, si prevede di sostenere i costi delle comunità terapeutiche. Siamo inoltre intervenuti sulla detenzione domiciliare a favore soprattutto delle fasce di detenuti più deboli (ultrasettantenni e malati gravissimi).

Colleghi, sostenere che questo decreto-legge è incostituzionale perché interviene e viola i princìpi di necessità e urgenza mi pare francamente un argomento molto debole. Non userò il linguaggio colorito del senatore Magni per descriverne il contenuto, ma credo che sul piano strettamente giuridico e costituzionale siamo di fronte a un fuor d'opera che dovrà essere respinto. In questo senso, invito la maggioranza a respingerlo in modo netto e severo. (Applausi).

PATUANELLI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATUANELLI (M5S). Signor Presidente, se non ho capito male, il senatore Zanettin, per suo tramite, ci ha spiegato che la valutazione sulla decretazione d'urgenza (quindi sulla sussistenza del requisito di indifferibilità e urgenza) si basa sull'attualità dell'argomento che tratta e non sul contenuto.

Questa mi sembra un'innovazione costituzionale incredibile. Basta leggere il contenuto del decreto, laddove prevede che le assunzioni di 500 unità partiranno nel 2025 e altre 500 nel 2026, per comprendere che, per quanto il tema sia di stretta attualità e urgenza, esso lo affronta rimandando a sicuramente più di sessanta giorni. (Applausi).

Non c'è una misura nel decreto che da oggi - anzi, dal 4 luglio - sia immediatamente operativa: la struttura commissariale dev'essere costituita; ci sono poi il decreto attuativo sul numero di telefonate e le assunzioni dal 2025 e 2026. Inoltre, gli articoli 9, 10, 11 e 12 nulla c'entrano con la questione delle carceri e la loro urgenza e la loro indifferibilità, anche in quel caso, andrebbero del tutto valutate.

Credo quindi che questa sia una pregiudiziale di costituzionalità tra le più sensate e strutturate che le opposizioni abbiano presentato in questi anni. (Applausi).

Ripeto che affrontate con la decretazione d'urgenza qualcosa che poteva essere affrontato magari non con un disegno di legge di iniziativa parlamentare (perché mi rendo conto che l'iniziativa legislativa del Parlamento sia molto complicata), ma anche con un disegno di legge di iniziativa governativa, che avrebbe potuto avere una corsia preferenziale nelle Commissioni, pur consentendo un dibattito più strutturato, più ampio e più serio. Si tratta di una questione che - è vero - è un'emergenza, perché c'è un incremento del numero dei suicidi in carcere che non può non preoccuparci, ma sappiamo perfettamente che le condizioni di vita nelle nostre carceri sono in costante degrado e deterioramento ed è una situazione che si sta sviluppando da tanti anni.

So già quale sarà la risposta della maggioranza da questo punto di vista e la anticipo: cosa avete fatto voi in vent'anni che avete governato? Intanto una prima informazione: il Governo Meloni, al seicentoquarantanovesimo giorno, è il nono Governo più duraturo della storia della Repubblica italiana su 68 Governi. (Applausi). I primi due più duraturi, peraltro, sono il Berlusconi II e il Berlusconi IV, che non mi sembra siano Governi di centrosinistra, sempre restando negli ultimi vent'anni. È facile quindi rinfacciarsi da una parte all'altra le responsabilità di alcuni dei problemi di questo Paese, che si protraggono da tanti anni. La realtà è che i problemi complessi hanno necessità di soluzioni complesse, di analisi e di approfondimento, che non sono possibili con la decretazione d'urgenza.

È facile fare il titolo con la decretazione d'urgenza. È facile dire alla stampa: abbiamo risolto il problema delle carceri, abbiamo risolto il problema di Caivano, abbiamo risolto il problema di Cutro e abbiamo risolto il problema dei rave, con provvedimenti che peraltro riempiono le carceri, invece di contribuire a svuotarle. È un po' più difficile governare il Paese, e ve ne state accorgendo. (Applausi).

VERINI (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERINI (PD-IDP). Signor Presidente, la senatrice Rossomando ha già illustrato le ragioni serie che hanno portato le opposizioni a presentare la questione pregiudiziale e non ripeto gli argomenti che ha usato. Una ragione, però, dev'essere ricordata. Sono stati dichiarati inammissibili alcuni emendamenti delle opposizioni, anche nostri, che riguardavano palesemente il trattamento dei detenuti in carcere; avrebbero potuto essere bocciati nel merito, ma dichiarare inammissibili quegli emendamenti, che riguardavano la materia carceraria, e aver inserito in questo provvedimento un punto del tutto estraneo, come il reinserimento del peculato per distrazione, la dice lunga sull'improvvisazione e la furbizia di questa maggioranza.

Signor Presidente, c'è un punto che a mio avviso rende molto chiaro perché questo provvedimento sia viziato da incostituzionalità. L'articolo principale di riferimento per questa materia sta scritto nella Costituzione ed è l'articolo 27, che, come in molti sapete meglio di me, prescrive: «Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato». Bene, questo provvedimento ignora totalmente tale sacro principio costituzionale.

L'articolo 27 aggiunge: «Non è ammessa la pena di morte». Io so bene che voi e noi non vogliamo la pena di morte, ma che cosa sono, di fatto, se non una pena di morte indiretta, i 61 suicidi che sono avvenuti in questi giorni, in queste settimane e in questo periodo nelle carceri italiane? (Applausi).

Noi critichiamo davvero questo provvedimento, allora, perché è ovvio che è un tema che ha requisiti di necessità e di urgenza - eccome se ha questi requisiti - ma allora non si fa un decreto-legge improvvisato, nel quale si inseriscono anche argomenti che non c'entrano niente, un decreto nel quale ci sono punti che entreranno in vigore - se entreranno in vigore - fra mesi e anni, a partire dai 900 e poco più agenti di polizia penitenziaria di cui ci sarebbe bisogno adesso e che invece entreranno in servizio nel 2025 e nel 2026. (Applausi).

Ma quale necessità e urgenza ha il contenuto di questo decreto-legge? Ce l'ha il tema carceri, ma non questo provvedimento che - com'è stato ricordato da chi è intervenuto - è un guscio vuoto. Devo essere sincero, non riusciamo neanche a comprendere i motivi, perché che ci sia un'emergenza carceri non ve l'abbiamo detto noi delle opposizioni, noi del Partito Democratico, ma ve lo hanno detto non solo nelle audizioni, ma nel dibattito quotidiano, i garanti delle carceri, i magistrati di sorveglianza, le Camere penali, associazioni come Antigone, associazioni di volontariato nelle carceri, i direttori delle carceri. L'altro ieri i Garanti regionali hanno dovuto rivolgersi direttamente al DAP e al ministro Nordio per chiedere che cosa stessero facendo per queste cose.

Lo dico senza polemica, perché per chi è stato nelle carceri e le frequenta, anche da parlamentare, veramente piange il cuore vedere insensibilità, sottovalutazioni e nessun intervento concreto, mentre accadono quelle cose. Andate a Rieti, andate al Regina Coeli, andate a Brescia, dove quella lettera dei detenuti ha provocato anche le parole del presidente Mattarella; andate a Terni, andate a Biella; insomma andate in qualsiasi carcere italiano dove una situazione drammatica di sovraffollamento e di mancanza di spazi provoca un inferno, che è uno dei motivi che porta alle violenze, alle rivolte, alle proteste e porta anche ai suicidi. Andate nelle carceri. Ci vada davvero - lo diciamo anche qui, anche se abbiamo fatto polemica - anche il Garante nazionale, che deve essere il garante dei detenuti e non del Governo (Applausi), perché altrimenti si capovolge il senso e la funzione di quell'ufficio.

Insomma, che altro deve succedere oltre il numero di suicidi? Che altro deve succedere per arrivare da 48.000 - capienza delle carceri italiane - a 61.500, numero dei detenuti effettivamente presenti nelle carceri italiane in spazi ristrettissimi? Pensate: i nuovi giunti, così si chiamano quelli che entrano in carcere, magari in custodia cautelare (e ce ne sono ancora troppi), o magari per scontare da subito la pena, in alcune carceri, compresi alcuni istituti romani, sono stati sistemati in queste ore e in questi giorni negli spazi destinati alla socialità, perché non c'è più spazio in celle che dovrebbero ospitare uno o due detenuti, ma che adesso vedono perfino, in alcune carceri, tre o quattro detenuti, violando ogni principio di umanità e anche le disposizioni e perfino le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU), che hanno sanzionato in passato l'Italia.

Signor Presidente, mi avvio a chiudere: voglio dire - e lo dico a tutti - che investire e rispettare l'articolo 27 della Costituzione, che questo decreto-legge viola palesemente, significa non solo investire in umanità e nella funzione di recupero e reinserimento sociale della pena, o anche della messa alla prova o della pena alternativa; la pena deve essere certa evidentemente, ma deve essere rieducativa. Ciò significa anche investire in sicurezza, perché una persona che ha sbagliato, sconta una pena e esce dal carcere formato, con un mestiere in mano, socializzato, non torna a delinquere (Applausi). Investire in carceri umane vuol dire investire nella sicurezza della società italiana

Allora perché, per chiudere, avete pronunciato, Governo e maggioranza, 235 no a 235 emendamenti delle opposizioni? Noi avevamo offerto un terreno di dialogo, eravamo disposti a ragionare, a cercare di riempire di contenuti questo decreto-legge, anche con provvedimenti di buonsenso semplici.

Avete detto 235 no: è una gravissima responsabilità, politica e morale, quella che vi siete presi chiudendovi in questo modo. Avete detto no a misure urgenti per la Polizia penitenziaria, che vive in una situazione anch'essa drammatica, a più formazione per la stessa Polizia penitenziaria, e ce n'è bisogno. Avete detto no a più risorse per il lavoro, la formazione, la socializzazione, a risorse per figure multidisciplinari (psicologi, mediatori culturali). Avete detto no a più telefonate per le videochiamate con i familiari; avete detto no all'affettività in carcere, affettività anche intima, con le compagne e i compagni, con le mogli e i mariti. Avete detto no a misure che riguardano più ore di apertura delle celle e più videosorveglianza; ne sa qualcosa l'ex sottosegretario Giorgis, che, quando stava alla giustizia, lavorò per un piano serio di potenziamento della videosorveglianza e della vigilanza dinamica nelle sezioni.

Ma del resto avevate detto no anche ai nostri emendamenti volti a prorogare quella misura, che non era solo deflattiva, ma era di buonsenso, per i semiliberi che durante il Covid andavano a lavorare e che decidemmo tutti insieme di non far tornare a dormire. Bene, dopo due anni di proroga di quell'esperimento e senza nessuna revoca da parte dei magistrati di sorveglianza, avete bocciato, con la finanziaria e il milleproroghe, anche quella cosa. Questi no sono coerenti.

Insomma, noi capiremmo, avremmo capito se il vostro provvedimento avesse avuto dei contenuti; ma il vostro era appunto un guscio vuoto. Lo dico anche ad alcuni esponenti della maggioranza, a Forza Italia. Ho ascoltato il senatore Zanettin e credo che i suoi toni siano sinceri; ma Forza Italia in questo decreto-legge, al di là dei proclami garantisti di apertura, ha perfezionato il detto "gettare il sasso e nascondere la mano". No, voi avete gettato il sasso, nascosto la mano e ritirato il sasso; questa è una furbizia politica di cui portate la responsabilità.

Ho finito, Presidente. Per questi motivi noi voteremo a favore della pregiudiziale, per problemi di merito e di metodo, ma soprattutto perché le carceri non siano più in questo Paese, che è un Paese civile e democratico, una discarica sociale, ma siano un'occasione di pena e di recupero di persone che hanno sbagliato. Si tratta di persone che devono avere diritto a una seconda chance. (Applausi).

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della questione pregiudiziale QP1, presentata dal senatore Boccia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Sulla scomparsa di Nicolò Lipari e di Salvatore Sciascia

CASINI (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASINI (PD-IDP). Signor Presidente, vorrei richiamare l'attenzione, nell'Aula del Senato della Repubblica, sul fatto che nella giornata di ieri è mancato il senatore professor Nicolò Lipari, che è stato non solo senatore della Democrazia Cristiana nella IX e nella X legislatura, un collega stretto e un collaboratore di Roberto Ruffilli e di Scoppola, che già con lui militarono nel Gruppo parlamentare della Democrazia Cristiana. Ma è stato anche, per lungo tempo, docente insigne di diritto privato all'Università La Sapienza.

È stato una tra le espressioni migliori del cattolicesimo democratico e credo che meriti iniziative appropriate da parte del Senato. Per lui il diritto non era disposizione, ma norma. Il diritto non era assolutamente cronaca, ma storia. Il diritto non era solo giustizia, ma era soprattutto un elemento di sostanzialità e di essenzialità. La sua fede è stata testimoniata dalla sua vita e credo che oggi noi, come Senato della Repubblica, dovremmo dedicare un attimo di raccoglimento alla memoria di questo uomo che ha onorato le istituzioni delle università italiane e del Senato della Repubblica. (Applausi).

GASPARRI (FI-BP-PPE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI (FI-BP-PPE). Signor Presidente, cogliendo l'occasione del ricordo del professor Lipari, che anch'io ho conosciuto come docente che si è occupato di tante tematiche importanti, volevo ricordare all'Aula che è mancato in questi giorni anche un nostro collega di passate legislature, il senatore Salvatore Sciascia, che è stato parlamentare in tre legislature con Forza Italia e il Popolo della libertà. Era esperto in materia finanziaria e fiscale, uomo legatissimo al presidente Berlusconi, esponente di primo piano dall'attività di Forza Italia, impegnato nel mondo imprenditoriale con funzioni di punta. Mi sembrava corretto e avevamo chiesto di poterlo ricordare in Assemblea perché Salvatore Sciascia lo meritava.

Colgo l'occasione, unendosi il nostro Gruppo al cordoglio per la scomparsa del professor Lipari, per ricordare con altrettanto spirito di commozione e di memoria Salvatore Sciascia, valoroso parlamentare di Forza Italia. (Applausi).

PRESIDENTE. La Presidenza si associa al cordoglio in ricordo dei senatori Lipari e Sciascia e invita l'Assemblea ad osservare un minuto di raccoglimento. (Il Presidente e l'Assemblea si levano in piedi e osservano un minuto di raccoglimento). (Applausi).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1183 (ore 10,12)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Lombardo. Ne ha facoltà.

LOMBARDO (Misto-Az-RE). Signor Presidente, noi ci siamo astenuti dal voto sulla questione pregiudiziale per il semplice motivo che nell'abuso della decretazione d'urgenza che questo Governo continua a fare non ci sarebbero stati casi migliori di questo sull'emergenza della popolazione carceraria per avere un decreto-legge. Il punto è che nel merito del provvedimento le risposte che vengono date non offrono alcuna misura concretamente correttiva alle condizioni indecorose in cui sono detenute oltre 61.000 persone tra condannati in via definitiva e in attesa di giudizio, circa un terzo del totale.

Uso la parola "indecorose" perché è quella che ha utilizzato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella per definire le condizioni delle carceri italiane.

Le minime modifiche introdotte in materia di detenzione domiciliare per le persone più anziane e di affidamento in prova anche nelle strutture del volontariato non avranno alcun effetto deflattivo della popolazione detenuta. D'altra parte, a proposito del sovraffollamento, c'è uno strano relativismo da parte del Governo; non si nega un dato eclatante, ma lo si ridimensiona, sostenendo che non è il peggiore della storia carceraria italiana e che l'aumento dei suicidi e degli atti di autolesionismo è solo correlato, ma non determinato dalle condizioni di detenzione. Intanto vale la pena ricordare che due anni fa, nel giugno del 2022, i detenuti in Italia erano 55.000 e oggi sono più di 61.000.

Quindi, sono aumentati di oltre il 10 per cento in due anni. Per forza: avete introdotto reati e aumenti di pena demagogici, con effetti pesanti sulla carcerazione e avete ostacolato l'accesso a misure alternative alla detenzione. (Applausi).

La persistenza di condizioni invivibili e l'assenza di fiducia circa la possibilità di un cambiamento gettano moltissimi detenuti in condizioni di disperazione. Il tasso di sovraffollamento medio è del 30 per cento superiore ai posti disponibili, ma in almeno un quarto delle carceri - sto citando i dati dell'ufficio del Garante nazionale - è superiore al 150 per cento e in una ventina di carceri è compreso tra il 170 e il 225 per cento. A ieri, 31 luglio, erano morte in carcere 61 persone e una in un centro di identificazione ed espulsione, molte di più di quante se ne fossero suicidate nella stessa data negli ultimi trent'anni. Non ci sono mai state tante morti - naturali o meno - nelle carceri italiane e continuare a fingere che questo non dipenda dalla situazione carceraria è umanamente cinico e politicamente irresponsabile.

Peraltro, il tasso di suicidio è più alto nella popolazione carceraria in attesa di giudizio. Il 39 per cento del totale dei detenuti suicidi tra il 1° gennaio e il 31 luglio 2024 era in attesa del primo giudizio. La verità è che il carcere non è solo una tragedia umana, ma è un'emergenza sociale ed è una responsabilità politica. La galera è una risposta facile e remunerativa per la demagogia politica a una domanda di sicurezza e di protezione, la quale però non viene affatto assicurata da alti livelli di carcerazione, che sono invece un fattore di grave cronicizzazione delle tendenze criminali. Non vi è un solo dato empirico che non confermi che il tasso di recidiva dei detenuti in esecuzione penale esterna è nettamente inferiore a quello di chi sconta la pena in regime detentivo.

E allora qual è la strada, se questa è l'analisi, per investire sulla sicurezza, visto che è un tema che sta a cuore tanto a voi quanto a noi? Se vogliamo investire sulla sicurezza - ed è quello che avreste dovuto fare in questo decreto - avreste dovuto assumere giudici di sorveglianza. (Applausi). Avreste dovuto realizzare interventi di edilizia carceraria, non solo nominare un commissario straordinario, non solo citare i trenta interventi, di cui sei con il PNRR, la cui scadenza è nel 2026. Avreste dovuto rimodulare la sanzione penale potenziando le misure alternative alla detenzione. Sareste dovuti intervenire sul lavoro come fattore di riduzione della recidiva e di reinserimento sociale; il lavoro è il passaporto per la libertà dei detenuti e non c'è una sola parola di questo all'interno del decreto-legge. La situazione indecorosa nella quale vive chi è in una situazione di detenzione carceraria incide sulla disperazione, ma la paura più grande, a volte, per chi sta in carcere è quello che lo aspetta fuori, è lo stigma sociale, è l'assenza di posizione dentro il mondo, è la rassegnazione che vive e alberga rispetto a ciò che c'è fuori dal carcere. C'è, allora, un modo di investire sulla sicurezza e la via ce la indica l'articolo 27 della Costituzione: quella è la via maestra che dovremmo seguire.

Consentitemi di dire, visto che molti avranno sicuramente letto e si saranno soffermati sulla situazione dei bambini che vivono in carcere e hanno imparato solo poche parole, che questa sarebbe stata l'occasione per eliminare quell'inutile crudeltà dei bambini in carcere, perché che i figli paghino per le colpe dei genitori è una barbarie di cui io mi vergogno come cittadino italiano. (Applausi).

Per questi altri motivi, visto che non sono contenute misure correttive o deflattive che possano risolvere davvero il tema dell'emergenza carceraria, ma usate l'occasione del decreto-legge per dire di affrontare un problema senza risolverlo, noi voteremo contro questo provvedimento che non risponde a un'emergenza grave, a una piaga sociale vera del nostro Paese e non produrrà risultati se non quello di consentire di esibire per l'ennesima volta un impegno contro il crimine che non corrisponde alla realtà, ma purtroppo è solo propaganda. (Applausi).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice D'Elia. Ne ha facoltà.

D'ELIA (PD-IDP). Signor Presidente, colleghe e colleghi, capita forse anche a voi ogni tanto, in questo lavoro di rappresentanza, di non trovare le parole per dire quello che accade, di fronte ad esempio a delle morti che avremmo potuto prevenire: penso ai femminicidi e alle morti sul lavoro. Di fronte ai suicidi, cioè a una morte scelta, lo sgomento e il dolore sono ancora più terribili, e in questi giorni in cui il bilancio dei suicidi in carcere, che - come è stato qui ricordato - non riguarda solo i detenuti ma anche chi lavora nel carcere, è terribile e continuo. Ogni storia è una storia a sé, ogni persona è una persona irriducibile, ogni suicidio quindi è un caso a sé, ma l'insieme ci dice qualcosa su un sistema che non funziona.

Allora, di fronte a questa che davvero è un'emergenza, mi sono chiesta come sarebbe intervenuto un decreto che si intitola: «misure urgenti in materia penitenziaria». Se non ora, quando? Se non di questo, di cosa deve parlare un decreto così denominato? Invece di questo non c'è traccia, del sovraffollamento non c'è traccia, della sofferenza non c'è traccia.

Mi è capitato, in sostituzione del collega Mirabelli che sicuramente ci sta seguendo, di partecipare alla seduta della Commissione giustizia con l'espressione dei pareri: 250 no a tutti i tentativi delle opposizioni di dare senso a questo decreto-legge rispetto a quello che la società ci chiede; chi lavora nel carcere, le famiglie dei detenuti, i detenuti, gli operatori, il volontariato che cosa ci chiedono? C'è stata una chiusura totale. Forse dovevo immaginare che non si riesce a uscire dalla ritualità del dibattito politico neanche in questo caso. Lo dovevo immaginare l'8 marzo 2023, quando noi proponevamo di nuovo la proposta di legge del deputato Siani della scorsa legislatura, per far uscire davvero tutti i bambini dal carcere. Cosa c'è di più terribile che l'infanzia, il simbolo dell'innocenza, sia dietro le sbarre? (Applausi). L'innocenza assoluta, come la chiama Manconi. Ebbene, avete stravolto quella proposta di legge, l'avete snaturata al punto che abbiamo dovuto ritirarla. Quindi siamo qui ancora a discutere di bambini in carcere nell'emergenza di cui parliamo.

Altri senatori del mio Gruppo interverranno nella discussione generale in corso. Voglio parlare soprattutto di questo: come consentiamo alle detenute madri di vivere in case protette? Come le finanziamo? Come davvero le organizziamo? Nessuno propone l'impunità precostituita per una madre che delinque, ma lo sforzo sì, per trovare soluzioni alternative nel rispetto del supremo interesse del minore a mantenere un contatto con la madre. Questo è l'articolo 27 della Costituzione: non ci possono essere trattamenti contrari al senso di umanità. Dobbiamo tutelare la salute psicofisica dei bambini e delle bambine. Ci sono solo due case protette, una a Milano e l'altra a Roma, la Casa di Leda, che si chiama così per Leda Colombini, una donna che è stata veramente una pioniera (Applausi), una protagonista di tante battaglie per il lavoro, assessore al sociale che poi ha dedicato la sua vita ai figli e alle figlie dei detenuti e che ha fondato l'Associazione A Roma Insieme, l'associazione che porta fuori dal carcere i figli e le figlie dei detenuti. I numeri dei bambini in carcere sono scesi con il Covid, ma siamo ancora a 26 bambini e 23 mamme. È una questione enorme. C'è un appello dell'UNICEF che ci chiede una soluzione condivisa; c'è un appello di Siani, Maurizio Di Giovanni e di altri intellettuali.

Bisogna aver visto, diceva Calamandrei, e i Costituenti scrissero quell'articolo perché conoscevano il carcere e la sua disumanità. Noi parlamentari possiamo e dobbiamo - è un atto politico - visitare il carcere perché il carcere non è un mondo a parte.

Con i colleghi Verini e Cuperlo sono stata di nuovo (perché ci eravamo stati per la festa della mamma) al nido di Rebibbia, a conoscere Giacomo, che a due anni sa dire «apri» e «chiudi», queste sono le prime parole che ha imparato. Sono passati dieci giorni da quella denuncia, ma Giacomo è ancora a Rebibbia e con lui altri bambini sono in carcere. (Applausi).

Il decreto-legge in esame non fa nulla. Si prevede un aumento risibile delle telefonate, eppure il ministro Nordio, dopo due suicidi di donne detenute a Torino, aveva detto che avrebbero aumentato le telefonate; si è trattato di un aumento risibile, che comunque non è neanche da subito effettivo. Si parla di 1.000 poliziotti penitenziari, però non c'è quasi nulla sui deficit degli assistenti sociali, degli operatori dell'area trattamentale, su quello che servirebbe. Oggi c'è un'intervista della direttrice di Regina Coeli, carcere che pure ho visitato, che è veramente un estremo rappresentativo delle condizioni delle carceri italiane.

Il tema è che siamo in una condizione di sovraffollamento enorme, per il quale siamo già stati condannati e quei famosi tre metri quadri, che dovrebbero liberi dal mobilio e che i detenuti devono avere, in realtà non ci sono. Questa è una condizione di grandissima sofferenza che è stata rappresentata anche in tutte le audizioni e nelle prese di posizione.

Questa maggioranza è sorda a questo grido di dolore che si sta alzando in questo momento nel Paese. Noi non possiamo consentirlo. Mettetevi una mano sulla coscienza. Fate veramente la cosa giusta: diminuire la popolazione carceraria. Io ho presentato un disegno di legge sul numero chiuso, ma ce ne sono altri e in materia c'è la liberazione anticipata. Bisogna fare scelte radicali, intanto per diminuire la popolazione carceraria, e poi bisogna cambiare politiche, perché negli ultimi due anni, coi vostri reati inutili, avete aumentato del 10 per cento la popolazione carceraria e questo è il risultato. (Applausi).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bilotti. Ne ha facoltà.

BILOTTI (M5S). Signor Presidente, colleghe e colleghi, rappresentanti del Governo, oggi in quest'Aula ci troviamo a discutere della situazione delle carceri in Italia. La domanda che mi faccio, come cittadina di questo Paese, come avvocata penalista che ha avuto la possibilità di conoscere in modo diretto le complesse dinamiche del mondo della giustizia, come parlamentare che ha partecipato in diverse occasioni all'approfondimento e alla discussione nel merito delle riforme proposte, è la seguente: stiamo camminando insieme, passo dopo passo, verso un Paese moderno, attraverso la costruzione di un sistema carcerario che rispetti la nostra Costituzione? Purtroppo, signor Presidente, devo ammettere che la risposta che mi suscita una forte amarezza è un secco no.

Vorrei però condividere con voi, e soprattutto con chi ci ascolta fuori da quest'Aula, le ragioni che mi portano ad affermare una verità così dura e soprattutto in modo così tranciante. Alla base delle occasioni perse dalla politica per dare risposte concrete ai problemi delle carceri, c'è un approccio disastroso che attraversa tutti i temi che affrontiamo ed è la mancanza di coraggio. Infatti, signor Presidente, la maggior parte delle scelte fatte dal Governo sono il frutto della mediazione tra ciò che si dovrebbe fare e ciò che conviene fare. (Applausi). Le mancate risposte ai detenuti di questo Paese sono il frutto di scelte consapevoli di chi preferisce amputare, castrare, depotenziare sempre e comunque le soluzioni necessarie in nome del consenso.

Provo a spiegarmi meglio. Guidare un Paese vuol dire fare delle scelte che sono necessarie a risolvere i problemi e queste scelte, purtroppo o per fortuna, molto spesso non sono popolari.

Oggi i leader inseguono il consenso, accarezzando le anime dei propri elettori. Oggi si preferisce comprendere, attraverso i sondaggi, come lusingare gli italiani, ricercando azioni che facciano ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo. Oggi cavalcare le più basse pulsioni dell'elettorato è più facile che traghettare culturalmente l'Italia verso soluzioni reali. (Applausi).

Ebbene, signor Presidente, in questo contesto, in concreto continuiamo a rimanere incastrati nei "vorrei, ma non posso". Ed ecco che le dichiarazioni destabilizzanti di qualche leader sovrastano le cose che realmente accadono in quest'Aula, restituendo all'esterno la percezione di essere al sicuro. Devono marcire in galera: così qualcuno urla in TV su fatti di attualità particolarmente cruenti, salvo poi andare a baciare la pantofola agli amici che scontano pene per aver svenduto pezzi dello Stato o creato disastri economici, mandando migliaia di cittadini sul lastrico. (Applausi).

Vendeva la morte per le strade, ora è in carcere e buttiamo la chiave: così qualcuno dice alla radio, salvo poi cercare di comprendere le differenti dinamiche che si nascondono dietro il disagio di chi spesso consuma in prima persona sostanze stupefacenti. Castrazione chimica subito: qualcuno scrive sui giornali, salvo poi rappresentare, con le proprie esternazioni quotidiane il seme di quella subcultura con cui si giustificano i peggiori atti di violenza.

Ne potrei fare tanti di esempi, signor Presidente: atteggiamenti irresponsabili di chi dovrebbe condividere una visione, ma preferisce destabilizzare il Paese con campagne mediatiche, utili solo a generare paura nella popolazione quando si è all'opposizione e a fingersi opposizione quando si è al Governo.

Signor Presidente, non mi appellerò più all'orgoglio e al coraggio dei parlamentari di questo Paese, perché, in questa fase di decadenza culturale, alcuni dei miei colleghi hanno preferito regalare i propri poteri al padrone di turno. Non mi illudo che ci saranno migliorie nella gestione della detenzione carceraria, perché per me questo provvedimento è una minestra riscaldata, che soffoca i diritti di chi dovrebbe saldare il suo conto con la giustizia e reintegrarsi grazie al lavoro di uno Stato intelligente.

Se l'obiettivo di questo Governo fosse risolvere i problemi delle carceri, si farebbero misure semplici, come le assunzioni della polizia penitenziaria che, nonostante le roboanti dichiarazioni del ministro Nordio, in questo decreto-legge si riducono ad un numero irrisorio, anche rispetto a quanto è stato chiesto dagli stessi sindacati. Si procederebbe al rafforzamento degli organici e alla professionalizzazione delle figure che si occupano di valutare la premialità in fase rieducativa, sia all'interno che all'esterno delle carceri. Anche in questo caso, il Governo fa tanti proclami, ma i numeri rimangono estremamente bassi. Si incrementerebbe il numero delle piccole strutture intermedie, che hanno già dimostrato la loro grande efficacia in tema di reinserimento sociale e di abbassamento del tasso di recidiva.

La misura prevista dal decreto è poi una brutta copia della nostra proposta di case di comunità per l'inserimento sociale, con la differenza che è una misura meno incisiva, che sono previsti meno fondi a sostegno e soprattutto che quei fondi sono destinati a strutture private invece che pubbliche: il che rischia di rappresentare un possibile primo tassello della pericolosissima privatizzazione delle pene.

Ma è inutile, signor Presidente, entrare nel merito. Queste cose sono scritte nella pietra, ma soprattutto erano scritte negli emendamenti che avevamo presentato e che voi avete deciso di ignorare. Questo Governo preferisce annacquare le proposte ovvie e continuare a soffiare sul fuoco per alimentare la paura degli italiani. Nell'era della comunicazione digitale, ciò che funziona pesa più di ciò che è giusto. E vedere il politico di turno seduto al tavolo con qualche cittadino che affronta problemi reali, vale più della totale assenza di soluzioni nelle sedi istituzionali.

Presidente, la rinascita di questo Paese parte dalla volontà di affrontare con serietà, i disagi e le fragilità delle persone e non ghettizzando il male sui media per fingere che i problemi non esistano. (Applausi).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Malpezzi. Ne ha facoltà.

MALPEZZI (PD-IDP). Signor Presidente, in questi pochi minuti vorrei porre l'attenzione su uno dei tanti aspetti preoccupanti, per noi ancor più allarmante, con riferimento alle carceri. Mi riferisco alla condizione dei ragazzi che si trovano negli Istituti penali per i minorenni (IPM).

Alcune cose sono già state dette e io vorrei leggere a tutti noi presenti in quest'Aula i numeri di questo periodo, che potrebbero sembrare un'anomalia, ma non lo sono se pensiamo alle misure che avete assunto negli ultimi dodici mesi con il cosiddetto decreto Caivano, che ha fatto aumentare in modo vertiginoso la presenza di minori negli Istituti penali per i minorenni. Ve li leggo perché dimostrano come le politiche, quando sono sbagliate (e noi purtroppo ve lo avevamo detto e avremmo voluto svolgere a quel tempo un'altra discussione ed essere ascoltati), portano a risultati allarmanti e preoccupanti per tutta la nostra società.

Sono oltre dieci anni che non si raggiungevano cifre di presenze così alte negli IPM. Questa denuncia è stata fatta anche lo scorso 20 giugno dall'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza davanti a tutti i parlamentari. Carla Garlatti ha presentato a Montecitorio la sua relazione annuale al Parlamento e raccontato come, a fronte di reati che non sono stati modificati negli ultimi dieci anni, il numero dei ragazzi minori oggi in carcere è molto più alto degli ultimi periodi. Gli ingressi negli Istituti penali per i minorenni sono in netto aumento: sono stati 835 nel 2021; 1.143 nel 2023 e solo nei primi mesi del 2024 ci sono stati 500 ragazzi in più. Questo è accaduto non solo perché avete creato nuovi reati, ma anche perché sono ragazzi che si trovano sotto misura di custodia cautelare e voi avete detto che devono rimanere lì.

Mi chiedo con quale faccia - scusatemi, ma è proprio il caso di dirlo - voi ritenete che tenere i ragazzi in quelle condizioni sia una cosa giusta. Se l'articolo 27 della Costituzione stabilisce che il tempo della pena deve essere il tempo della rieducazione, come possiamo pensare che ragazzi in quelle condizioni possano essere aiutati a rieducarsi (io dico addirittura a essere educati, più che rieducati)? Questi ragazzi li avete visti? Siete andati a vedere qual è la loro storia? Quali sono gli ambienti da cui provengono? Che tipo di educazione hanno ricevuto? Che cosa hanno visto negli anni della loro vita? Che cosa hanno conosciuto?

Lo diceva prima la collega Cecilia D'Elia: ognuno si porta dietro una storia e questi sono ragazzi di sedici e diciassette anni nati forse nelle culle sbagliate. Sono nati in luoghi che si trovano ai margini della nostra società o di altri mondi.

Magari hanno già conosciuto l'attraversamento di un deserto e sanno cosa significa arrivare qui attraverso un barcone, perché la sofferenza che avevano nelle loro terre era sicuramente maggiore e oggi si trovano qui. Cosa possono aver conosciuto? Noi pensiamo che oggi serva un personale messo nella condizione di formarsi e in questo decreto-legge voi addirittura diminuite la possibilità delle guardie penitenziarie di formarsi, non le aiutate a essere ulteriormente preparate in situazioni che sono estremamente delicate (Applausi), ma non costruite neppure un percorso che possa rendere quei luoghi veramente capaci di educare, di far conoscere il bello, perché gli educatori non ci sono e non aumentano. Non avete pensato a un modello educativo che possa essere valido al di fuori delle carceri, per far conoscere a quei ragazzi un mondo che loro non hanno ancora intercettato e non l'hanno intercettato per una questione di destino.

Noi non possiamo pensare che il futuro di tante giovani generazioni sia assegnato solo alla casualità del luogo di nascita, al contesto sociale in cui si cresce, alle fragilità che si incontrano. Se questo Governo, invece di parlare di pene, non inizia a parlare, una volta per tutte, anche di prevenzione e di un tessuto sociale nel quale voler... (Il microfono si disattiva automaticamente).

PRESIDENTE. La invito a concludere.

MALPEZZI (PD-IDP). Ho finito. Questo sarà un Governo che fallirà proprio sulle generazioni che disegneranno il futuro di questo Paese. Io un esame di coscienza me lo farei. (Applausi).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Sallemi. Ne ha facoltà.

SALLEMI (FdI). Signor Presidente, come purtroppo tutti sappiamo, esiste in Italia una questione di profonda criticità strutturale del nostro sistema penitenziario. Una condizione di crisi organica, più volte segnalata anche dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, che ha generato sonore e gravi condanne nei confronti della nostra Nazione. Un vulnus, quello delle carceri, che ha visto nel tempo susseguirsi timidi tentativi di riforme, con esiti parziali rispetto agli obiettivi immaginati; interventi più o meno emergenziali, volti a tamponare, soltanto a tratti, le condizioni di sovraffollamento grave delle strutture.

Le forze politiche di opposizione che oggi puntano il dito contro questo Governo sono le stesse forze che, nella maggior parte dei casi, hanno governato la Nazione per anni e anni, senza porre in essere alcuna forma migliorativa della vita dei detenuti. È singolare, Presidente, come si tenti costantemente financo di mistificare la realtà, nel maldestro tentativo di far stare quattordici anni in diciotto mesi. Monti, Letta, Renzi, Gentiloni Silveri, Conte, Draghi: questi i Presidenti del Consiglio degli ultimi quindici anni. Ci siete tutti, colleghi dell'opposizione, nel calderone di chi poteva fare e non ha fatto. (Applausi).

E oggi avete anche l'ardire di abbandonare i lavori della Commissione, accusando la maggioranza di atti, letteralmente, vergognosi e brutali (questi sono stati i termini, Presidente), solamente perché la maggioranza non ha accolto i vostri emendamenti. Avete avuto quattordici anni di tempo. Ora saremo noi, in diciotto mesi, ad assumerci la responsabilità di cambiare qualcosa. (Applausi).

Per suo tramite, Presidente, mi rivolgo al collega Scalfarotto. Mi sono personalmente recato nelle carceri della Sicilia sud-orientale; le ho visitate e ho trovato problemi comuni: il sovraffollamento, la carenza di personale e le strutture obsolete. Ma ho anche trovato un personale attento: educatori, volontari, direttori delle carceri. Ho anche visto, però, la stanchezza negli occhi di molti, troppi agenti della Polizia penitenziaria, lasciati per troppo tempo soli, ai quali questo Governo sta tentando di dare dignità. Per essere chiari, Presidente, non avevano neanche la misura di dotazione di sicurezza per poter garantire il loro lavoro, ferma da vent'anni. L'abbiamo riportata noi, questa dotazione di sicurezza. (Applausi).

Il sovraffollamento è certamente il male più grande che occorre contrastare e questo Governo e questa maggioranza hanno messo in campo diversi strumenti. In Italia, stando al dato aggiornato al 30 giugno, ci sono 61.480 persone sottoposte a custodia, a fronte di 51.234 posti totali previsti dalle strutture.

Il numero esorbitante di detenuti e le conseguenti condizioni di vita di essi rientrano tra le cause dei suicidi in cella, che sappiamo essere un numero elevatissimo, indice di un malessere diffuso, che pur nella necessità di differenziare le situazioni personali, tutte diverse, lascia chi si occupa di carceri di fronte ad un senso condiviso di scoramento. Ogni suicidio è una sconfitta per lo Stato e non possiamo continuare a sgranare questo rosario di morte, che colpisce purtroppo sia i detenuti, sia il personale della Polizia penitenziaria.

In tale contesto, il decreto-legge che oggi esaminiamo si muove nell'ambito di due precisi filoni di azione: allargare e snellire le procedure per il ricorso alle forme alternative al carcere; potenziare gli organici della Polizia penitenziaria. Richiamando le parole del ministro della giustizia, Carlo Nordio, il provvedimento non va nella direzione dell'amnistia, che non abbiamo mai ritenuto l'unica risposta dell'emergenza carceraria, seppur certamente quella più facile e comoda, ma va nella direzione dell'umanizzazione carceraria. Si tratta evidentemente di un primo passo urgente in un'estate che per chi vive le carceri si presenta in termini ancora più difficili del solito, ma bisogna essere onesti nell'affermare che c'è una voragine da colmare tra gli interventi necessari e i problemi aperti.

Entrando nel merito del provvedimento, le misure principali riguardano la previsione di incrementare in maniera significativa le assunzioni del Corpo di polizia penitenziaria, mille unità che si aggiungono a quelle già aumentate dal decreto Nordio, nonché tra i dirigenti penitenziari, e ancora lo scorrimento di graduatorie per vice commissari e vice ispettori di Polizia penitenziaria. Sempre per esigenze di accelerazione nell'arrivo sul campo di nuovi agenti, è stata prevista un'accelerazione nella formazione degli agenti stessi. In questo modo si limiteranno i tanti turni di lavoro, davvero estenuanti, e i sacrifici personali che vanno ben al di là dell'ordinario, soprattutto in contesti in cui il sovraffollamento e le condizioni delle strutture saturano di una tensione quotidianamente difficile.

Una particolare centralità hanno gli interventi in materia di liberazione anticipata. In particolare, il decreto-legge prevede che il pubblico ministero indichi espressamente, nell'ordine di esecuzione della pena da espiare, tutte le detrazioni previste dalla norma sulla liberazione anticipata, al fine di rendere immediatamente percepibile al detenuto il termine finale della pena, in caso di ottenimento di tutte le detrazioni, o la pena che sarebbe invece da espiare senza le detrazioni. Nello stesso ordine di esecuzione, deve essere dato avviso al condannato che le detrazioni non saranno concesse in caso di mancata partecipazione all'opera di rieducazione. Sarà il magistrato di sorveglianza ad accertare d'ufficio la sussistenza dei presupposti necessari alla concessione dei benefici.

Per chi è in carcere viene aumentato il numero dei colloqui telefonici mensili da quattro a sei, con la possibilità da parte del direttore di autorizzarne di più, soprattutto per ridurre l'isolamento di coloro che hanno i familiari lontani. Sono esclusi ovviamente i detenuti colpevoli di reati ostativi.

Sul piano delle modifiche al codice penale è prevista l'introduzione del reato di indebita destinazione di denaro e cose mobili: la fattispecie riguarda i pubblici ufficiali che, avendo a disposizione i beni altrui in ragione del loro ufficio, li destinano a scopi diversi da quelli stabiliti dalla legge, ricavandone un ingiusto vantaggio patrimoniale per sé e per gli altri. È una norma che tende a bilanciare gli effetti dell'abolizione dell'abuso d'ufficio. In questa direzione vanno anche i primi accordi siglati con i Paesi esteri per fare scontare la pena ai detenuti stranieri nelle loro Nazioni di origine, come l'accordo, appunto, tra Italia e Romania.

Abbiamo più volte rinnovato il nostro dolore per i tristi fenomeni dei suicidi in carcere. Per il disagio minorile abbiamo cercato di porvi riparo, non in una logica di depenalizzazione, nella quale non crediamo, ma di rispetto del principio di garanzia. È un fenomeno che non possiamo risolvere con la demagogia, ma con azioni concrete di lunga gittata, perché il carcere deve rieducare. Quindi, abbiamo tutti, sia la maggioranza che l'opposizione, una grande responsabilità per avviare un cammino propositivo verso quello che si può e si deve fare. Le misure messe in campo dal Governo intendono dare avvio a questo iter e vedono il nostro convinto sostegno, ma vi prego, ognuno faccia, soprattutto dall'altra parte dell'emiciclo, un proprio esame di coscienza. (Applausi).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Guidi. Ne ha facoltà.

GUIDI (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE). Buongiorno, grazie Presidente, grazie colleghe e colleghi, membri del Governo, pensando a cosa posso dire e devo dire per testimoniare l'interesse sull'argomento, mi viene in mente, da vecchio ma mai domo psichiatra, anzi neuropsichiatra, che forse il carcere peggiore, quello che non ti permette sollievo, è quello che abbiamo dentro di noi, nella depressione, nell'ansia, nella sofferenza di sentirsi soli anche in una realtà affollata quantitativamente, ma sempre meno qualitativamente, anche in questa Aula, perché mai - faccio politica forse errando, qualche volta o spesso - ho sentito tanti pregiudizi, tanta - lasciatemelo dire, colleghe e colleghi - maleducazione.

L'arte della politica, anche in questa Camera alta, è anche teatralità, nel parlare e nel gestire, ma non ho mai visto tanti guitti, che disprezzo. Io vi rispetto tutti, per essere rispettato un pochino. Noi siamo sempre più descritti come brutti e cattivi, non si capisce perché. E, chissà perché, chi ha avuto tanti momenti per poter risolvere le realtà critiche, sembra un'Alice nata non ieri, oggi. Ma dove stavate quando tanti bambini languivano nelle carceri? E non solo nelle carceri, ma anche nei luoghi dove dovrebbero essere sereni, negli asili nido, nelle scuole materne, nei centri di riabilitazione, magari per persone autistiche, dove si è sentito dire, da tecnici del Centro Italia (dove si pensa che ci sia più cultura), che, le persone autistiche che subiscono violenze non possono capirle perché sono diverse. L'avete accettato supinamente.

Io, che mi metto in discussione non giorno per giorno, ma secondo per secondo, non accetto lezioni da chi va nel carcere come nel Club Mediterranée, quando io nel carcere ci lavoro da più di cinquant'anni, sempre rispettando anche le persone "peggiori", rispettando persino il padre che violenta i figli, perché sempre la storia personale e il diritto di esistere sono superiori al mio giudizio, quello medico e quello umano.

Ragazzi, non siamo sulla buona strada. Non si può utilizzare un provvedimento ottimo, con un Ministro ottimo, che ha il coraggio di mettere mano a un pianeta di difficoltà create da persone che precedentemente hanno avuto tutto il potere per cambiare, facendo le pulci alla realtà. Scoprite oggi che il bambino soffre in carcere? Ma siamo tutti un po' fuori. Io penso che la pandemia abbia creato qualche gravità aggiunta nella minoranza, senza offese. Lo dicevo ieri a un leader del PD: io non sopporto la maleducazione, partendo da me.

Però, mannaggia, quello che ho sentito in questi giorni mi fa pensare che forse ho sbagliato pianeta, perché con la maleducazione, con la maldicenza, con il mettere il dito nell'occhio dell'avversario, visto come un nemico, facciamo schifo!

Allora io dico, nel rispetto totale di chiunque, non utilizziamo questo provvedimento per dire quanto siamo sbagliati, ma cerchiamo di migliorarlo, di farlo applicare nel modo migliore, perché ci sono molte realtà positive che dovevano essere valorizzate anche dall'opposizione in quello spirito costruttivo che tutti dicono di voler usare e nessuno della minoranza usa. Non voglio fare il grillo parlante, anche perché essendo un collezionista di Pinocchio, di pinocchiate e un neuropsichiatra, so che questo grillo parlante fa una brutta fine. Credetemi, non usiamo argomenti serissimi e dolorosi, dove si tenta di porre almeno in parte rimedio, solo come grimaldello per delegittimare come nemico e non come avversario la maggioranza.

Sono molto preoccupato perché, senza che nessuno si offenda, vedo delle iniziali malattie della percezione della realtà. Quando si vedono solo i difetti, spessissimo inventati di chi non la pensa come noi, siamo messi male. Il provvedimento è buono, ottimo, può essere migliorato non tanto dai parlamentari, ma da chi applica nella realtà difficilissima del carcere la quotidianità, fatta di minuti, di secondi, di ore, di giorni, di secoli, che non finiscono mai, di sofferenza. Non cerchiamo di far uscire dal carcere il detenuto non applicando la pena o facendo finta di essere più buoni degli altri, ma cerchiamo di elaborare strategie di intervento dove il direttore, gli operatori e gli psicologi del carcere possano far vedere la bellezza di quello che accade dentro e quello che accade fuori, in una realtà di ricostruzione della personalità, che non passa per il buonismo, ma per la serietà degli interventi, tra i quali ho visto tantissimi esempi positivi e qualche esempio negativo. Sorvegliare e punire non serve. È necessario dare esempi di un carcere che si supera, cominciando, come ho iniziato io in questo mio piccolo intervento, a superare il carcere che è dentro di noi, il pregiudizio, la sopraffazione, la violenza. Non vince il buonismo, vince la serietà che spesso diventa anche buona. (Applausi).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Cucchi. Ne ha facoltà.

CUCCHI (Misto-AVS). Signor Presidente, colleghi, cercherò di riassumere in poco tempo le tantissime cose che ci sarebbero da dire. Inizio dicendo che, come ho già sottolineato in Commissione giustizia, è evidente e sacrosanto che ciascuno di noi debba rispondere alle esigenze e alle richieste del proprio elettorato. Direi però, colleghi, che siamo tutti d'accordo sul fatto che esistono temi sui quali non devono esistere colori o bandiere e che uno di essi sia sicuramente quello che riguarda i diritti umani.

Voglio essere molto chiara sul fatto che io non contesto tanto quello che contiene questo decreto-legge, quanto quello che avrebbe dovuto contenere e invece non contiene. Il 4 luglio, quando la presidente Bongiorno ha annunciato in Commissione giustizia l'inizio dei lavori su quello che doveva essere il decreto svuota carceri, la sottoscritta si era illusa che sarebbe stata possibile una collaborazione tra tutti i membri della Commissione per tirar fuori un lavoro sicuramente importante.

Si è parlato tanto, in questi mesi e soprattutto in questi ultimi giorni, dell'emergenza carceri, se ne parla ormai anche nei telegiornali quasi ogni sera. Si parla del sovraffollamento che ha raggiunto numeri da record, di suicidi che la dicono lunga su come si vive in quei luoghi e si dovrebbe parlare anche, per esempio, dei detenuti affetti da malattie psichiatriche che dovrebbero trovarsi in situazioni ben diverse, nelle quali potrebbero essere curati e invece si trovano a vivere in luoghi e in condizioni che sono di fatto terribili.

Veniamo rapidamente ai contenuti di questo decreto e parliamo di nuove assunzioni. Sono assolutamente d'accordo che se da un lato c'è il tema del sovraffollamento, dall'altro c'è un altro tema enorme che va affrontato, che è quello del sottodimensionamento del personale sia per quanto riguarda gli agenti, sia per quanto riguarda tutti gli altri operatori, perché ricordiamo che ci sono delle figure estremamente importanti nelle carceri che andrebbero incrementate, ma quando sento parlare di assunzioni mi piacerebbe sentir parlare anche, anziché di diminuzione, di aumento del periodo di formazione degli agenti di Polizia penitenziaria (Applausi), perché tutti noi che visitiamo le carceri ci rendiamo conto di quanto gli agenti si trovino in difficoltà ad affrontare situazioni estremamente drammatiche, a volte veramente difficili anche da descrivere. Mentre si vuol far passare nell'immaginario collettivo il concetto che qui è una guerra degli uni contro gli altri, da questa parte siamo tutti consapevoli che il problema che dobbiamo affrontare con estrema urgenza riguarda sia i detenuti, sia coloro che in carcere sono costretti a vivere tutti i giorni e a lavorare non essendo messi nelle condizioni di poterlo fare.

Per la prima volta questo Governo emana un decreto-legge in una materia nella quale sarebbe necessario un intervento straordinariamente urgente, infatti è fuori di dubbio che la situazione in cui versano le nostre carceri non sia degna di un Paese civile; peccato, però, che questo decreto, nato come svuota carceri, abbia poi svelato il suo intento esclusivamente punitivo.

Voglio dire che, anche volendo ragionare nella maniera più egoistica possibile, cominciamo a raccontare alle persone che i detenuti, a meno che non si suicidino tutti, come sta avvenendo, prima o poi dovranno ritornare nella nostra società e nelle condizioni in cui versano oggi le nostre carceri, cominciamo a raccontare che il detenuto non potrà tornare nella nostra società in condizioni migliori di come vi è entrato e questo ce lo racconta anche l'altissimo tasso di recidiva che nel nostro Paese direi è da record. Insomma, ci sarebbe veramente da riflette e da parlare a lungo su questo tema, ma quello che sconforta è che con voi, cari colleghi, sembra sempre di parlare a vuoto. Vi invito a mettervi una mano sulla coscienza, come qualcuno ha chiesto a noi, e cerchiamo di mettere i diritti delle persone per una volta al di sopra di tutto. (Applausi).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Lopreiato. Ne ha facoltà.

LOPREIATO (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghi e colleghe, il Senato si trova impegnato a convertire l'ennesimo decreto-legge. Soltanto negli ultimi due mesi il Governo ha approvato 15 decreti, raggiungendo la sbalorditiva quota di 71 da inizio anno. Se vogliamo citare le statistiche, parliamo di un ritmo medio di presentazione alla Camera di 3,34 decreti al mese. Ricordo che il Governo Draghi e il Governo Conte 2, che ha dovuto affrontare il periodo della pandemia, si attestano a 3,07, il Governo Conte 1 addirittura a 1,69 e il Governo Letta a 2,51.

Per quanto riguarda la rispondenza ai requisiti di straordinarietà ed urgenza, in genere i decreti emanati dal presente Governo ne sono assolutamente sprovvisti. La questione carceraria sicuramente rientrava in tali crismi, ma per quanto poco previsto dal decreto possiamo con certezza affermare che in questo caso, pur essendoci i presupposti per un intervento necessario ed urgente da parte del Governo, la maggioranza è certamente riuscita a fallire l'obiettivo, trattandosi purtroppo di un provvedimento che si è rivelato - l'abbiamo detto più volte in quest'Aula - veramente una scatola vuota.

Atteso il fatto che il presente decreto non affronta in maniera adeguata i problemi derivanti dal mondo carcerario, forse la ragione giustificatrice dell'urgenza può essere circoscritta al monito che il Capo dello Stato e la stessa Bruxelles hanno imposto alla maggioranza, in ragione della deprecabile abolizione del delitto di abuso di ufficio e il conseguente quasi salvataggio in corner dato dalla previsione del peculato per distrazione. A ragione di ciò, giova segnalare che l'abrogazione del delitto di abuso di ufficio è avvenuta per mezzo di un disegno di legge di iniziativa governativa, precisamente da parte dell'ormai leggendario - possiamo dirlo - Nordio, mentre la parziale correzione di rotta attraverso il peculato per distrazione ha avuto luogo con decreto-legge. Ormai si legifera solo in via d'urgenza per mezzo di decreti-legge e, quando questi vengono trasmessi al Parlamento, quest'ultimo è estromesso dalla propria attività.

L'iter di conversione è stato a dir poco convulso, eccessivamente breve e devo dire quanto mai scorretto: questo l'ho più volte detto anche in Commissione. Per chiarire questo bisogna fare però un passo indietro: indicazione dei soggetti da audire senza aver preso contezza del testo; scadenza del termine per la presentazione degli emendamenti a discussione generale neanche iniziata e ad appena tre ore dall'annuncio in Assemblea del provvedimento; presentazione di quattordici emendamenti dei relatori e del Governo che hanno stravolto l'impostazione originaria del decreto; termine di presentazione dei subemendamenti agli emendamenti del relatore e del Governo comunicato il venerdì notte con scadenza prevista per il lunedì mattina e addirittura di una notte per quello relativo al commissario straordinario; ritiro di tre emendamenti su quattro dei relatori, tra cui uno di ripristino degli ospedali psichiatrici, senza la concessione di una proroga del termine per subemendare in considerazione del tempo ormai perso ad essi dedicato. In merito a questi ultimi, siamo stati assolutamente certi del fatto che non sia stata una strategia da parte della maggioranza, volta a far perdere tempo alle opposizioni per subemendare, ma ci sono ben altre motivazioni.

Vorrei precisare, per riallacciarmi al fatto che ormai il Parlamento si è trasformato in un mero passacarte, che i relatori del provvedimento sono la presidente della Commissione Bongiorno e il segretario Rastrelli di Fratelli d'Italia.

Un'ulteriore considerazione sull'andamento dei lavori riguarda la presenza del Governo. La presenza del Governo in Commissione è un elemento imprescindibile ed essenziale. Il ruolo dei rappresentanti del Governo non dovrebbe esaurirsi solamente nel concordare con i relatori sul parere contrario da fornire agli emendamenti dell'opposizione. Posso estendere questo ragionamento anche a quanto accade alla Camera. Leggere i resoconti di Commissione del Senato e della Camera è desolante, veramente un pianto. La scena è sempre la medesima: l'opposizione chiede chiarimenti sul significato delle disposizioni in via di introduzione ed il Sottosegretario presente in seduta senza distinzioni, o il Vice Ministro - io ho chiesto ovunque chiarimenti in merito all'articolo 11 - non risponde ad alcuna richiesta e si limita a ricordare il sempreverde parere contrario, ripetuto e reiterato ma senza mai chiarimenti. È accaduto da ultimo durante la discussione del disegno di legge sicurezza, della cosiddetta proposta di legge Giachetti e del decreto-legge carceri, ma potrei citare davvero numerosi esempi.

Torno al tema delle carceri, che coinvolge la sensibilità di tutte le forze politiche (questo è indubbio). Su di esso è necessario svolgere un reale ed effettivo dibattito. Il sovraffollamento carcerario è al 130 per cento come media nazionale e vi sono stati 61 suicidi da inizio anno. Poi vi stupite per l'abbandono dei lavori in Commissione? (Applausi). C'è da stupirsi? Il reale motivo è dato proprio dalla gravità della situazione e dalla impossibilità di porvi rimedio in ragione del mandato parlamentare, che arriva dai voti di milioni di elettori che sul tema delle carceri la pensano in maniera differente da voi.

Come pensate di intervenire sul sistema carcerario se, da un lato, non fate altro che creare nuove condotte delittuose o inasprire quelle attualmente vigenti sempre e solo nei confronti della generalità dei cittadini, mentre, dall'altro, create continuamente degli escamotage volti a salvaguardare la casta dai delitti dei colletti bianchi? (Applausi). Come pensate di intervenire solo attraverso la predisposizione di norme totalmente spostate sul lato securitario, a totale detrimento dell'aspetto rieducativo e riabilitativo che deve avere la pena?

Alla Camera state introducendo un delitto che prevede che, se un detenuto rimane seduto sul proprio letto, rifiutandosi di obbedire ad un ordine, può essere condannato ad ulteriori otto anni di carcere. Ricordo a tutti che Gandhi, con la resistenza passiva improntata alla non violenza, è riuscito a cambiare il corso della storia. Con questa disposizione riuscireste ad incarcerare perfino lui. (Applausi).

Il decreto-legge in conversione contiene solo previsioni volte alla sicurezza, tant'è che avevate inteso denominarlo carcere sicuro. L'aspetto securitario è l'unico che importa, anche se il tasso suicidario è allarmante, tuttavia i suicidi non si arresteranno con due telefonate di più al mese, come è previsto dal decreto-legge. Servono assunzioni: ben vengano quelle nella Polizia penitenziaria, peccato però che siano poche e spalmate fino alla fine del 2026. Ne servono svariate migliaia. Su questo abbiamo sentito anche i sindacati, che parlavano di numeri dagli 11.000 ai 18.000. Ascoltate, quindi, i sindacati sul punto. Tuttavia, le assunzioni da sole non bastano: servono psicologi, mediatori culturali, interpreti, rieducatori; serve investire nel lavoro, nello sport. I detenuti si suicidano o all'inizio della pena o - fattore ancora più allarmante - quando si apprestano all'uscita e lo fanno perché la società li spaventa, perché non sono pronti, perché non sono rieducati.

Se il carcere rappresenta l'extrema ratio per gli adulti, per i minori il discorso vale ancora di più. Il sistema carcerario minorile italiano ha da sempre rappresentato il fiore all'occhiello del nostro Paese, ma è bastato il cosiddetto decreto-legge Caivano per distruggerlo. Al 30 aprile 2024 erano 571 i ragazzi e le ragazze reclusi negli istituti penali per minorenni, un numero superiore del 30 per cento rispetto al 2023, a fronte di un numero di reati commessi che è rimasto stabile. In sette strutture su diciassette c'è un numero di presenze superiore alla capienza regolamentare; nei primi quattro mesi del 2024 c'è stata una crescita di 76 unità, per un tasso di oltre il 15 per cento. Dal 1988 non si erano mai registrati numeri così alti. La modifica della normativa relativa alla custodia cautelare e al piccolo spaccio ha comportato il 79,3 per cento degli ingressi in carcere. Il carcere, vissuto anche per un solo giorno, può inevitabilmente compromettere per sempre la vita di un ragazzo.

C'è da aprire una profonda riflessione sul ruolo delle Camere. Ci troviamo in una situazione in cui il Parlamento è stato totalmente estromesso dal suo ruolo. Non si riesce ad eleggere un giudice della Corte costituzionale perché la maggioranza, presa da una logica a pacchetto, non riesce a sbrogliare il bandolo della matassa. Più del 90 per cento delle leggi approvate sono decreti-legge o disegni di legge di iniziativa governativa e, in sede di conversione, le modifiche che apporta il Parlamento sono marginalissime, se non inesistenti. Cosa accadrà se, malauguratamente, sarà approvata la riforma del premierato? In quel caso si rivendicherà la bontà di legiferare solo per mezzo di decreti-legge, visto che il Premier sarà indicato direttamente dai cittadini. I parlamentari rappresentano la Nazione, il Governo no.

Siamo molto preoccupati dalla deriva che sta prendendo questa maggioranza.

Non abusate dello strumento della decretazione d'urgenza, perché state annichilendo l'unico organo democraticamente eletto. Vi ricorderemo ad ogni provvedimento il pericoloso crinale sul quale state procedendo con il vostro Governo. State umiliando il Paese, un Paese che si sta ribellando. Devo fare i miei personali complimenti a coloro i quali hanno firmato il referendum sull'autonomia differenziata. Abbiamo raggiunto le 500.000 firme in soli dieci giorni. (Applausi).

Quindi, mi rivolgo al Governo per dirgli che prima o poi, ne siamo certi, pagherete il conto. (Applausi).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Potenti. Ne ha facoltà.

POTENTI (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, prenderò spunto, per il suo tramite, dalle parole pronunciate dalla collega Lopreiato. Essendo io uomo nato in località marittima, per me la deriva è quell'accessorio che nelle imbarcazioni serve a tenere la barca in stabilità e in rotta. È quello che questo Governo sta facendo.

Diciotto mesi sono effettivamente pochi, ma non sono pochi per individuare con precisa chiarezza quello che è il trend di una linea politica che abbiamo sicuramente messo in moto. Il primo punto è il tema delle assunzioni. Questo Governo, anche in base ai dati relativi agli ultimi mesi, può assolutamente rivendicare il risultato, dell'assunzione di educatori, funzionari contabili e dirigenti penitenziari.

Posso passare ai numeri della Polizia penitenziaria, che da soli testimoniano quale attenzione questo Governo abbia dedicato al tema delle assunzioni. Quando questo Governo è arrivato, erano circa 37.100 gli uomini e le donne della Polizia penitenziaria. Oggi siamo arrivati a 39.771. Da ottobre 2022 sono state immesse 1.852 unità di ruolo sovrintendenti; da ottobre 2022, complessivamente 3.333 unità immesse e tante sono in corso di formazione, attraverso vari percorsi. È stato inoltre bandito un altro concorso per 2.568 unità. Per come stiamo operando, per tutte quelle che sono le funzioni esistenti, porteremo nuovamente le strutture carcerarie ad avere una pianta organica piena.

Il problema della capienza delle strutture è ben noto. Guai però a sollevare, come si sta facendo da una ben precisa parte politica, errate rappresentazioni o finalità errate delle norme. Quindi, mi sento di chiarire: nessuno sconto di pena. Non perché noi siamo cattivi, ma perché c'è l'esigenza di rappresentare, anche nella mente di colui che purtroppo si trova a scontare una pena, la convinzione che dobbiamo uscire dal carcere attraverso un percorso socio rieducativo. Il percorso deve essere portato a termine e abbiamo assolutamente comprovata la triste realtà del fatto che, quando non impari nulla nel corso della detenzione ed esci, il soggetto è incline a reiterare fatti di reato.

Quindi, non ci sentiamo assolutamente intimoriti, né tantomeno sottomessi a quelle che sono le accuse della minoranza rispetto a una posizione che ci sentiamo di tenere, perché convinti dai numeri, convinti dai risultati, che i nostri servizi socio rieducativi funzionano dentro e funzionano fuori dalle carceri.

Purtroppo, è una realtà acclarata che dentro le carceri vi sono delle situazioni di sovraffollamento, che stiamo cercando di risolvere e che purtroppo pregiudicano le funzioni trattamentali.

Passiamo dunque al tema delle strutture, visto che il noto problema della vetustà di tali strutture, parte, come dicevano alcuni colleghi prima di me, dal passato. Mi sembra ormai un fatto storico che, negli anni Settanta e Ottanta, questo Paese ha vissuto quello che è stato denominato come il ben noto scandalo carceri d'oro. In quel momento storico i nostri padri avevano delle disponibilità economiche ben maggiori di quelle di oggi. Si parla di 3.300 miliardi di lire, corrispondenti più o meno a 1,7 miliardi di euro di oggi. Quei politici avevano probabilmente deciso di investirli in maniera non troppo legale e - non per nulla - in quegli anni e nei successivi, alla fine degli anni Ottanta, nasce un movimento come la Lega che, in maniera irreprensibile, ha voluto denunciare quei grandissimi sperperi di denaro pubblico che sono diventati, purtroppo, una macchia indelebile per le future generazioni.

I 166 milioni di euro che oggi andiamo a sbloccare, grazie al Governo di centrodestra, al ministro Salvini, al ministro Nordio, ai Sottosegretari e al Vice Ministro della giustizia, sono un primo passo, attraverso l'istituzione di un commissario straordinario, per andare a cantierare entro breve e a spendere con diligenza e puntualità, con un unico cruccio. Dallo studio di alcuni dati è emerso che, purtroppo, il costo del mattone è oggi molto più caro rispetto ai tempi dello scandalo delle carceri d'oro. E ciò anche perché probabilmente alcune misure, come i bonus edilizi, hanno consentito che le materie prime volassero a prezzi indicibili che, neppure quando si rubava ai tempi delle carceri d'oro, avevano mai raggiunto, benché gonfiati da tangenti e da tanti altri fatti illeciti ormai acclarati.

Quindi, dobbiamo fare i conti con poche risorse e con il poco tempo che abbiamo per spenderli, e abbiamo infatti nominato un commissario straordinario. Inoltre, dobbiamo purtroppo fare i conti con il rincaro dei materiali, che è un fatto oggettivo che purtroppo limita e vincola la spesa della somma determinata.

Non neghiamo il fatto che ci siano, purtroppo, anche delle situazioni assolutamente incresciose non degne di un Paese civile, per le quali l'Italia ha ricevuto numerose condanne che siamo tenuti a risolvere. Siamo convinti che il momento della recidiva sia un insuccesso per qualunque scopo trattamentale e, se riusciamo a risolverlo, risolveremo il problema della sicurezza nel nostro Paese, attraverso una reale riabilitazione dei detenuti che non andranno a delinquere. Attraverso attività di lavoro e formazione saremo in grado di riportarli lecitamente all'interno della nostra comunità a lavorare e - magari - a risarcire il danno prodotto attraverso l'attività illecita. E ne saremo orgogliosi perché quei cittadini non torneranno a essere un costo per la comunità. Si tratta di un costo che, in maniera molto difficoltosa, stiamo cercando di affrontare a testa alta, con una linea politica finalmente precisa che condividiamo nel centrodestra, con delle sensibilità magari a volte distinte, ma che rispettiamo perché nella diversità riusciamo poi a costruire un valore aggiunto.

Ministro Nordio, vice ministro Sisto, sottosegretari Delmastro Delle Vedove e Ostellari, andate avanti convintamente, avrete il nostro appoggio sempre e comunque. (Applausi).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Rossomando. Ne ha facoltà.

ROSSOMANDO (PD-IDP). Signor Presidente, mi sia consentita una breve puntualizzazione sull'introduzione del peculato per distrazione, per poi entrare nel merito dell'argomento di cui si dovrebbe occupare il decreto-legge in esame.

L'introduzione del peculato per distrazione, che era stato abolito nel 1990, è veramente una perla. Lo è come metodo - come avevo già anticipato nell'illustrazione della questione pregiudiziale - si introduce con decreto-legge un reato penale e lo si fa per rimediare all'abolizione dell'abuso d'ufficio quando ancora la discussione sull'abolizione dell'abuso d'ufficio era in corso. Quindi, è un vero e proprio emendamento che il Governo fa a sé stesso e non lo fa nella discussione propria - dove, tra l'altro, tutti i parlamentari di maggioranza e opposizione avrebbero potuto interloquire su come migliorare, piuttosto che abolire la norma - ma con riferimento a un decreto-legge che tratta tutt'altro.

Come si evince chiaramente dai passi della relazione, ovviamente il motivo non è l'urgenza di intervenire, dopo ben trentaquattro anni dal 1990. Il motivo vero è che, a dispetto delle roboanti dichiarazioni all'Unione europea del ministro Nordio, sul fatto che vi fossero ben 17 norme o cartucce - non ricordo quale termine militaresco è stato usato - a presidio contro i reati della corruzione, diciamo che la cartucciera è risultata vuota o comunque bagnata. E si è dovuti correre immediatamente ai ripari, col pericolo di un'infrazione, perché una direttiva europea impegna, proprio dal punto di vista della normativa internazionale, a stare in asse. Tanto è vero che il reato di peculato per distrazione è stato inserito subito prima dell'articolo 322-bis del codice penale, che era stato introdotto in quest'ottica di normativa internazionale, e ha sostituito in tutto l'abuso d'ufficio.

Credo che dovreste avvisare i sindaci, che non so se hanno smesso di brindare con lo spumante che li aveva invitati a usare il ministro Nordio. (Applausi). Non so se siano ancora lì che stanno brindando, ma in ogni caso avvisateli, perché questa norma toccherà soltanto loro e continuerà a lasciare impunite le condotte di chi trucca i concorsi, dei magistrati che fanno abusi, dei rappresentanti delle Forze dell'ordine che, senza passaggio di alcuna utilità, non commettono reato ad oggi, con l'abolizione dell'abuso d'ufficio. Invece, i poveri sindaci ci rimangono di nuovo con tutti e due i piedi impigliati.

Resta poi inspiegabile la ragione per cui sono stati respinti al mittente tutti gli emendamenti dell'opposizione per estraneità di materia, quando viene introdotto il peculato per distrazione in un decreto-legge che dovrebbe - e sottolineo dovrebbe - occuparsi di carcere.

Veniamo ora all'argomento davvero drammatico. Ad oggi siamo a 61 suicidi di persone detenute, se non vado errando, e di sei agenti di Polizia penitenziaria. Le cause: sovraffollamento, carenza di organici, fragilità psicologica, strutture fatiscenti. Proteste per le condizioni inumane si susseguono. Abbiamo visto fotografie di topi, scarafaggi e siamo a conoscenza delle temperature.

A questo punto, sento l'obbligo di chiedervi di smetterla di dirci che avete ereditato una situazione. Vi dico io cosa avete ereditato. "Avreste" ereditato le norme che, durante l'emergenza Covid, avevamo adottato per alleggerire le condizioni, con i diciotto mesi di detenzione domiciliare e con i semi liberi, che voi non avete voluto prorogare. (Applausi).

Avete ereditato le norme della riforma Cartabia sul penale. Oggi, da quella riforma in poi, si può sostituire la pena detentiva in carcere con quattro anni di detenzione domiciliare sostitutiva. L'abbiamo messo negli emendamenti, ma non avete voluto accogliere neanche questo. Oggi, mentre si giudica il fatto, si possono dare quattro anni di detenzione domiciliare; mentre, se si è già in fase di esecuzione della pena, non si può.

Poi c'era ovviamente tutto il lavoro della Commissione Ruotolo, che avreste potuto prendere accettando l'eredità; era anche consentita un'accettazione con beneficio d'inventario, prevista dal diritto successorio.

A legislazione invariata, si poteva utilizzare la tecnologia oggi a disposizione per alleggerire, in senso umanitario, le condizioni del carcere.

C'era poi il lavoro degli stati generali sull'esecuzione penale, realizzato dal ministro Orlando, che era a disposizione di tutti e che è stato bloccato all'inizio della scorsa legislatura. Quindi, se parliamo di che cosa avete ereditato, voi avreste già ereditato tutto questo e non avete accettato l'eredità.

C'era anche la legge Siani - mai più bambini in carcere - e l'avete affossata.

Vorrei leggere - molto brevemente, perché è stato a disposizione della Commissione giustizia come documento - un brano della lettera che hanno inviato i detenuti del carcere di Brescia. «Le nostre riflessioni. Fa caldo, il sudore scivola sulla pelle e si appiccica con i vestiti addosso, sono madido e si sono ormai impregnati lenzuola e materasso, anch'essi di sudore come i miei panni e le nostre membra. Si boccheggia, in cella, e l'acqua che ci trasciniamo dietro, dopo la tanto sofferta e agognata doccia, evaporando riempie d'umidità l'angusto luogo. L'aria satura d'umidità, sudore, miasmi, la puoi tagliare con un coltello, in verità, farlo è impossibile, i coltelli sono di plastica riciclata, e si rompono anche solo a guardarli. Devo andare in bagno, ma è occupato, altri 15 sono in fila davanti a me. Un anziano di circa settantaquattro anni ha il mio stesso problema, purtroppo per lui, e per noi, non fa in tempo a dire che gli occorre con urgenza il bagno. Ha una scarica di dissenteria, mentre dimenandosi cerca di alzarsi a fatica dalla branda con il materasso vecchissimo in gomma piuma. In un attimo, lenzuola e materasso s'impregnano di liquame e urina, lui non sa come comportarsi, indifeso, imbarazzato, umiliato, impietrito, attonito.

Piange, un uomo di settantaquattro anni, i capelli radi e canuti, piange e si scusa, geme, si lamenta, impreca, bestemmia, chiede a Dio di morire. La sua colpa è quella d'aver commesso un grave reato: bancarotta fraudolenta. I suoi carnefici sono fuori, si sono approfittati di lui, di un vecchio che a stento sa leggere e scrivere. L'hanno circuito, e lui è qui, in questo piccolo inferno, devastato nel corpo nella mente e nell'anima, ma in fondo questo non è un nostro problema. Il nostro problema sono gli odori. Il problema è suo, infatti, uno della cella si sta alzando irritato, gridando qualcosa d'incomprensibile nella sua lingua».

Allora, a quest'uomo e a quelle persone voi state proponendo carceri nuove, che forse si faranno tra tre anni; una procedura sulla liberazione anticipata che sarà più farraginosa (ovviamente non accettate nessuna diminuzione dei giorni) e che un detenuto impiegherà almeno due o tre anni, mentre sconta la pena, per conoscerla, perché verrà applicata a valle della pena che sta scontando; non saprà niente durante la pena, se potrà avere o no la liberazione anticipata. Prevedete forse un agente in più per carcere nell'istituto di questo signore, di cui abbiamo appena letto le tristi condizioni, ma solo nel 2025 o nel 2026. Poi si potranno avere due telefonate in più al mese, che si aggiungono alle quattro, anziché una al giorno come vi abbiamo proposto noi e che si applicano in quasi tutti gli istituti stranieri.

Poi, vi è un'idea assolutamente astratta di una casa in comunità, che non si sa come sarà finanziata e di cui non si conoscono gli elenchi. Ma, se per caso il detenuto oserà esprimere una protesta e si rifiuterà di entrare in cella nelle condizioni che ho appena descritto, rischia la pena da un minimo di tre a otto anni, perché è quanto si sta discutendo fino alle 4 del mattino, con un'urgenza incredibile, alla Camera, mentre noi stiamo discutendo questo.

Mi avvio alla conclusione, Presidente: 130 per cento è l'indice di sovraffollamento nazionale, in alcuni casi superiamo il 150 per cento; 7.000 e oltre persone devono scontare la pena in meno di un anno e sono attualmente detenute 21.000 persone, con residuo pena da zero a tre anni. Quindi, stiamo parlando di quasi 30.000 persone. A fronte di questa emergenza avete introdotto nuove fattispecie di reato e il mitico decreto Caivano, che ha aumentato già da subito la presenza dei minorenni in carcere.

Come stavo dicendo, le pochissime norme che prevedete non entrano in vigore immediatamente: sicuramente da un minimo di sei mesi a un anno o due anni. Assolutamente insufficiente è l'assunzione delle 1.000 unità spalmate, come abbiamo detto; nulla sull'esecuzione penale esterna, dove stanno boccheggiando e sono quelli che servono per applicare le misure alternative; nessuna misura alternativa. Intervenite sulla liberazione anticipata, aggravandone il percorso - l'hanno detto tutti, dimostrandolo con dati alla mano - e sbagliando completamente l'approccio. Per alleggerire, la situazione e incoraggiare anche un percorso di recupero, devi poter dire che ogni sei mesi, se si comporta bene un detenuto, c'è un miglioramento. Non gli devi dire che astrattamente, prima di finire la pena, gli verranno scontati tutti i giorni di liberazione anticipata.

Ancora: avete fatto un sacco di pasticci anche sulle telefonate, perché avete addirittura abrogato un pezzo di norma più favorevole, ma questo è un tecnicismo, giusto per citarlo.

In conclusione, Presidente - proprio trenta secondi - rubo una citazione al professor Giostra, che a sua volta citava una frase del celebre film «Fuga da Alcatraz», pronunciata dal direttore, che diceva: «Noi non creiamo buoni cittadini, però creiamo dei buoni detenuti, perché Alcatraz è stata fatta per tenere tutte le uova marce in un paniere solo e io sono stato scelto appositamente per garantire che non fuoriesca la puzza da questo paniere». Ma l'odore qui sta arrivando molto forte e aggiungo - sempre prendendo a prestito le parole del professor Giostra - che la sicurezza sociale non è il divieto di abbassare qualsiasi ponte levatoio tra carcere e società nel corso dell'espiazione della pena, perché la cosa principale non è quando si esce, ma come si esce dal carcere e come si è quando si fa rientro nella società.

Di questo voi non soltanto non vi state occupando e non vi volete occupare, ma a questo avete detto no e su questo sarete responsabili. Non avete avuto neanche l'intelligenza di cercare di condividere con l'opposizione, almeno provando a discutere qualche emendamento. La responsabilità, davvero, è sempre e ancora vostra e non c'è eredità che tenga. Da oggi in poi la responsabilità è vostra. (Applausi).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Sensi. Ne ha facoltà.

SENSI (PD-IDP). Signor Presidente, Sottosegretario, Ministro, colleghe e colleghi, io non so se la responsabilità sia colpa o pentimento, quanto monoteismo. Forse la responsabilità è colpa e pentimento, senza l'alibi di una dinamica del prima e del dopo. Forse ci si può pentire di ciò che non si è commesso, anzi solo di ciò che non si è commesso.

Parliamo di carceri oggi, Presidente, di suicidi, di spazi invivibili, di salute mentale, di salvezza, di umanità, che poi alla fine, colleghi, è l'unica cosa che ci resta, l'ultima che siamo e che dovremmo essere: umani, esseri umani. In un incontro recente, una persona molto impegnata sul fronte delle carceri mi ha detto: "Sono entrato la prima volta in prigione pensando di trovare i criminali, ho trovato invece i poveri".

Presidente, io mi sento responsabile di fronte a quello che sta accadendo nelle nostre carceri, a quello che continua inesorabilmente ad accadere, e penso che lo siamo tutti qui dentro. Lo dobbiamo essere tutti quanti, perché quest'Aula e il mandato che ci ha aperto quelle porte ci costringono, ci reclamano, ci chiamano, ci obbligano. Siamo tutti i responsabili, qui dentro, di quello che succede nelle nostre carceri, nessuno escluso. Lo dico al Sottosegretario e al Ministro, lo dico alla presidente Bongiorno e al senatore Rastrelli, a ognuno di noi qui dentro, della maggioranza e dell'opposizione: nessuno è esente o assolto da questa responsabilità verso la nostra umanità. Non possiamo più, colleghi, farci bastare i tweet dolenti, le soluzioni che non sciolgono, come questo provvedimento, la conta dei morti, il duello ideologico. Non è più possibile.

Certo che sento - lo diceva prima la senatrice Rossomando - il puzzo illusorio dei mai più: mai più femminicidi, mai più morti sul lavoro, mai più suicidi nelle carceri. Ma noi qui abbiamo un potere, che ci vincola e ci stringe, e una responsabilità in più; e non possiamo permetterci di non esercitarla, di non sentirla, di non agirla, qui, ora.

Nel 1949, Presidente, Piero Calamandrei pensò di dedicare un numero della rivista «Il Ponte» al tema delle carceri, il «cimitero dei vivi» nelle parole di Turati in Parlamento, nel marzo 1904. Calamandrei non aveva avuto l'onore dell'esperienza in carcere. Scrive così: l'onore. Erano gli anni del Dopoguerra, mai come ora - ricordava Calamandrei - è stata presente nella nostra vita parlamentare la cupa esperienza dolorante della prigionia vissuta. Solo nel Senato - prosegue - siedono diverse decine di senatori di diritto che hanno scontato più di cinque anni di reclusione per condanna del tribunale speciale. Questo il richiamo, il monito che Calamandrei affida alle pagine de «Il Ponte» invitando - scusi, Presidente, il tempo, i quattro minuti, lo so - a parlare da quelle colonne uomini come Vittorio Foa, Carlo Levi, Riccardo Bauer, Altiero Spinelli, Massimo Mila, Gian Carlo Pajetta, Augusto Monti, Leone Ginzburg. Bisogna vedere, bisogna esserci stati per rendersene conto. Scrive vedere, Presidente, con un punto esclamativo: vedere! Questo è il punto essenziale.

Scriveva Foa: «L'architettura delle carceri, con quell'accavallarsi di muraglie lisce e respingenti, non serve solo a segregare i delinquenti dal mondo esterno, ma è fatta in modo da scoraggiare qualsiasi interessamento morale del pubblico a quel che succede dentro, è fatta in modo da placare, nel disinteressamento totale, le coscienze eventualmente turbate.

Lo so, dopo la mia liberazione, sono passato molte volte sotto le mura di una prigione» - Foa è stato anni in carcere - «e non mi sono mai sognato di rivolgere un pensiero ai reclusi, né mai ho tentato (pur avendone la possibilità e forse anche il dovere morale) di visitare qualche stabilimento. Le carceri costituiscono un mondo a parte, viviamo in letizia ed infischiamoci di quello che succede là dentro».

Vedete, dunque, questo ci chiedono le persone dentro quelle celle inabitabili: essere visti, ci dicono che ci sono anche loro e non limitarci a guardare, di vedere. Questa è oggi qui la nostra responsabilità perché noi qui possiamo fare, dobbiamo fare e stiamo scegliendo che non intendiamo vedere, che non intendiamo ricambiare quello sguardo e che, al contrario del brocardo terenziano, riteniamo estraneo ciò che è umano e che intendiamo tenerlo lontano da noi, a noi straniero.

Di questo Presidente, ognuno di noi oggi qui porta una responsabilità assillante, muta, personale, definitiva, non assolta. (Applausi).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Rapani. Ne ha facoltà.

RAPANI (FdI). Signor Presidente, colleghi, Governo, anche questa volta abbiamo iniziato con una questione pregiudiziale, diventata ormai consuetudine e abitudine. Dalle questioni pregiudiziali che vengono poste per non trattare l'argomento viene fuori che in realtà dimostrate voi stessi di fare discorsi ideologici, di parlare per partito preso, ma soprattutto di non conoscere gli argomenti. Nel momento infatti in cui venite a dire che questo provvedimento è vuoto di contenuto significa che in realtà non conoscete quello che è realmente il contenuto (Applausi). È di qui a breve ne andremo a parlare.

Cosa diversa invece sono stati gli interventi. Abbiamo sentito parlare di sovraffollamento, di suicidi e di malati psichiatrici. Mi sarei aspettato di entrare nel merito dei vari argomenti e che in qualche modo uscisse fuori anche qualche proposta. Invece no: sentiamo addirittura parlare o meglio far riferimento a una dichiarazione del Presidente della Repubblica quando dice che è una situazione indecente. Probabilmente fino a settembre del 2022 tutte le strutture carcerarie erano degli hotel a 5 stelle; guarda caso, da quel momento in poi sono diventate tutte strutture fatiscenti. (Applausi). Non mi sembra però assolutamente così.

Si è parlato di sovraffollamento, di tossicodipendenza, di psichiatrici, ma non si è parlato di stranieri e di ingiusta detenzione. Quando parliamo delle varie categorie, forse sarebbe opportuno parlare delle percentuali. Sappiamo che gli stranieri equivalgono al 31 per cento della popolazione carceraria? Allora fa bene il Governo a preoccuparsi di andare a stipulare degli accordi con le altre Nazioni, perché gli stranieri devono andare a scontare la pena nei loro Paesi (Applausi) e non possono gravare sulle casse del nostro Stato.

La percentuale dei malati psichiatrici è purtroppo pari al 12 per cento. Chi mi ha preceduto in una battuta ironica ha detto che dopo magari diremo cosa abbiamo fatto nei venti anni. No, io non ve lo dico perché sarebbe troppo facile. Non avete fatto assolutamente niente, ragion per cui nel settembre del 2022 siete stati sonoramente bocciati dagli elettori nel momento in cui siamo andati al voto. Forse quello che avete fatto è stato creare qualche danno. Se oggi infatti c'è una popolazione del 12 per cento di malati psichiatrici all'interno delle strutture carcerarie, mi viene spontaneo chiedervi perché avete soppresso gli ospedali giudiziari. Perché? È una risposta che forse in qualche modo potreste dare. Potreste dire di avere riconvertito e istituito le REMS. Tali strutture forse sono insufficienti e allora bene ha fatto questo decreto a prevedere le residenze per la rieducazione e il reinserimento a fini sociali.

Non ho sentito parlare dell'ingiusta detenzione: quasi 1.000 solo i casi all'anno per ingiusta detenzione, addirittura con errori giudiziari che hanno un aggravio di costi sulle casse dello Stato. Pare che ci siano circa sette errori giudiziari all'anno che ci costano circa 2.700.000 euro.

Probabilmente nel prossimo futuro, quando andremo a toccare altri argomenti, ci dovremo preoccupare. Quando penso all'ingiusta detenzione, mi viene in mente il pescatore dell'omonima canzone di Pierangelo Bertoli, che tira il pesce nella rete. Effettivamente, purtroppo, quando si parla degli arresti, addirittura si parla di retate, e forse perché a qualcuno piace diventare noto per le retate che compie, inserendo al loro interno gente innocente che poi il tribunale della libertà scarcera perché addirittura non trova neanche i nominativi nei fascicoli.

Quando poi parliamo dei suicidi, ci dovremmo anche chiedere perché essi avvengono. Ho avuto un amico che purtroppo non c'è più, che era sindaco di un paesino ed è incappato in una retata e per quindici giorni è stato in carcere, finché il tribunale della libertà poi non l'ha scarcerato. Mi ha detto che non mangiava e non dormiva, ma tutto il giorno pensava a come fare per potersi suicidare, e poi purtroppo è morto di infarto. Di questo ci dovremmo preoccupare: del perché avvengono i suicidi. I malati psichiatrici probabilmente sono i più deboli e forse dovremmo intervenire su di loro; forse serve più personale medico, ed è questo che prevede il Governo. Forse mancano gli psicologi, così come mancano gli psichiatri.

Io, a differenza di altri, ritengo che a distanza di venti mesi abbiamo il dovere di dire cosa abbiamo fatto e ne abbiamo di cose da dire. Dal momento in cui si è insediato questo Governo, Ministri, vice Ministri, Sottosegretari, con i parlamentari dei vari territori sono andati in giro per le strutture carcerarie a rendersi conto del loro stato, e non certamente a portare solidarietà a chi aveva deciso di fare una dieta con lo sciopero della fame, assolutamente no. (Applausi).

In quel momento abbiamo parlato con direttori e comandanti delle carceri lì dove c'erano e sono stati assunti degli impegni. Uno tra tutti, vi è l'impegno che entro dicembre del 2023 ogni struttura carceraria avrebbe avuto un direttore di carcere e così è stato; che entro marzo del 2024 ogni struttura avrebbe avuto un comandante e così è stato. C'era carenza nel personale. Ma, se oggi si dice che nel decreto sono previste 1.000 assunzioni, e si omette di dire che ci riferiamo a quelle straordinarie, perché quelle ordinarie sono di gran lunga superiori, è giusto rinfrescarvi la memoria e in qualche modo ricordarvi che, dal 182° corso, è stato fatto lo scorrimento delle graduatorie e sono stati assunti 244 agenti che sono già in servizio. A seguito del 183° corso, che è terminato, sono state assunte 1.702 persone, per un complessivo numero di 1.946. Sono stati banditi altri concorsi che partiranno a settembre e prevedono l'assunzione di 2.568 agenti, per arrivare nel 2025 a un'assunzione complessiva di 5.900 agenti. Questo significa governare, questo significa affrontare i temi e i problemi.

Ho sentito parlare una collega di sei suicidi nell'ambito degli agenti, ma sei sono solo quelli del 2024, perché purtroppo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2023 sono 26 gli agenti che si sono suicidati. E perché? Probabilmente sono sottodimensionati, proprio perché lavorano in condizioni disumane e allora, oltre a preoccuparci dei detenuti, forse sarebbe il caso di preoccuparci anche degli agenti, e questo Governo sta prestando pari attenzione sia agli uni che agli altri.

Certo, se per decreto svuota carceri intendete un liberi tutti, probabilmente noi non la pensiamo allo stesso modo. Se qualcuno è detenuto, molto probabilmente è perché ha commesso qualche reato. E, se voi pensate che bisogna premiare chi ha commesso i reati, allora li premiamo, ed è previsto nel decreto. Li premiamo se durante la loro detenzione hanno un atteggiamento e un comportamento che dimostrino effettivamente che si stanno rieducando per poter essere reinseriti nella società. Condivido quando si dice che sarebbe opportuno in qualche modo occuparli con il lavoro per il reinserimento. Ho avuto il piacere di visitare la casa di reclusione a Rossano e invito anche voi a farlo se avete tempo, così potreste approfittarne anche per fare turismo e visitare il museo in cui è conservato il Codex Purpureus, che è patrimonio dell'UNESCO.

In quella struttura ci sono corsi universitari, corsi didattici a tutti i livelli; c'è il teatro e ci sono addirittura laboratori artigianali, una falegnameria e un laboratorio di ceramica, purtroppo non utilizzati. Allora sapete cosa stiamo facendo? In collaborazione con il Sottosegretario stiamo cercando di fare delle convenzioni, perché è giusto che la falegnameria venga utilizzata dal Ministero competente e anche dagli altri Ministeri almeno per fare delle commissioni ed arredare i propri uffici, le proprie strutture e anche quelle carcerarie. Così facendo, si mette in attività quella struttura e c'è la possibilità di far lavorare qualche carcerato, tenerlo impegnato, insegnargli un lavoro e prepararlo poi, nel momento in cui finisce di scontare la pena, al successivo inserimento nella società. Questa è la differenza tra noi e voi: voi non avete niente da raccontare perché purtroppo non avete fatto niente; noi invece in venti mesi abbiamo e avremo tanto da raccontare, perché questo è quello che abbiamo fatto e nei nostri programmi c'è tanto altro.

Non so chi ricorda la fase di insediamento di questo Governo nel momento in cui i Ministri sono venuti ad esporci il loro programma di Governo. Il nostro Ministro della giustizia in quel momento ebbe a dire che è così facile entrare in carcere, ma è altrettanto difficile uscirne. Noi di questo dobbiamo cercare di occuparci: dobbiamo evitare che si entri con facilità, perché quello è sovraffollamento e aumenta la popolazione dei detenuti. Una volta che riusciremo a portare a compimento il programma - lo faremo da qui a poco, perché in soli venti mesi questo è ciò che siamo riusciti a fare, naturalmente per questioni temporali, perché le idee, i programmi e la voglia di fare ci sono - allora sicuramente avremo dato un contributo alla soluzione del problema.

Sento parlare di edilizia carceraria. Mai come questa volta si è fatto qualcosa: 36 milioni destinati a 25 istituti; non 36 milioni stanziati, ma 36 milioni di progetti specifici ed approvati per 25 istituti. Ricordo inoltre i 166 milioni del PNRR e - è di ieri la notizia - 28 milioni di euro così suddivisi: 19 milioni a San Vito al Tagliamento, 1,3 milioni a Tolmezzo, 3 milioni a Rovigo, 5 milioni tra Civitavecchia e Viterbo. Se non è operatività questa, vi chiedo di dirci qual è l'operatività.

Abbiate pazienza. Continuate ad ascoltarci, continuate ad ammirarci e probabilmente riuscirete ad imparare qualcosa per il prossimo futuro. (Applausi).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare la relatrice.

BONGIORNO, relatrice. Signor Presidente, voglio premettere che io non faccio parte di coloro che, ascoltando la discussione generale, prendono una posizione dura contro l'opposizione. Non ho difficoltà a dire che moltissime delle cose che sono state dette dal senatore Sensi mi sono piaciute e le condivido.

Altre cose che sono state dette sono, però, totalmente erronee e fuorvianti; in particolare mi riferisco a chi ha sostenuto che in qualche modo ci sarebbe stata una violazione di regolamenti. Prego chi critica di documentarsi. Esistono degli articoli: l'articolo 77 della Costituzione e il 78 del Regolamento. È stato detto dai banchi dei 5 Stelle che ci sarebbe stato un annuncio il 16 luglio, mentre io, come Presidente della Commissione, intanto stavo già lavorando. Come mai la presidente Bongiorno lavorava senza l'annuncio? Giuridicamente, prima di fare una citazione del genere, vi siete posti il tema di che cos'è l'annuncio? L'annuncio non ha alcun valore. Ecco quali sono le date: il 4 luglio è stato emanato il provvedimento; il 5 luglio è stato annunciato alla Camera, come previsto dalla Costituzione; il 5 luglio è stato presentato al Senato ed è questa la data cardine che ha fatto sì che venisse trasmesso alla mia Commissione e che la mia Commissione, com'era doveroso, lo incardinasse esattamente il 9. L'abbiamo ritenuto urgente? Questo Presidente l'ha ritenuto urgente? Sì. Abbiamo violato qualcosa? No. È stato annunciato il 16? Sì, è annotato nel Resoconto come annunciato, ma è una cosa che era stata già incardinata. Quindi, chi cita il 16 luglio o fa una citazione totalmente infondata, o vuole creare confusione. Ed è questa la parte dell'opposizione che io contesto.

Detto questo, in qualche modo l'opposizione è stata limitata? Vediamo cosa abbiamo fatto in Commissione. Ci sono state audizioni: cosa ha fatto questo Presidente nel decidere? Sono stati chiamati 24 esperti: ho preso 20 esperti della maggioranza e quattro dell'opposizione? No. Allora, visto che dicono che c'è stata una compressione, forse ne avrò presi dodici della maggioranza e dodici dell'opposizione? No: ne ho presi 14 dell'opposizione e solo dieci della maggioranza. È stato dato ampio spazio agli esperti della Commissione e al dibattito; dopodiché, altra cosa che ovviamente non può dipendere né dalla Presidenza né dalla maggioranza, c'è stata una scelta di lasciare i lavori.

Il decreto-legge in discussione è stato lavorato in modo proficuo e celere. C'è la possibilità di criticare la celerità quando si parla di carceri? Io faccio l'avvocato penalista e ho la certezza che, mentre per noi una giornata dura ventiquattro ore, per un detenuto - credetemi - una giornata dura duecentoquaranta ore. E, visto che una giornata dura duecentoquaranta ore, la celerità e l'urgenza che ci state contestando, in realtà sono strettamente collegate e giustificate al fatto che, se c'è una cosa che un detenuto non può fare, questa è attendere. I detenuti non possono attendere: chi è detenuto - state attenti - è privato di una cosa bellissima che è la libertà; però deve essere privato solo di quella. Non può avere uno zainetto con sofferenze in più che dipendono dal fatto che noi in Commissione magari potevamo dare un'altra settimana. No, non la do quella settimana in più. Se c'è la possibilità di avere un pacchetto di norme migliorative - perché non sono risolutive - io non do una settimana in più, ne do una in meno, perché per un detenuto una giornata è fatta di duecentoquaranta ore. Quindi, sono orgogliosa se per caso ho dato qualche ora in meno. Non è tollerabile che chi vive in una situazione di sofferenza debba sentire in quest'Aula chiedere perché abbiamo fretta. Abbiamo un'enorme fretta.

È chiaro che siamo all'inizio dei provvedimenti e che nessuno venga a sostenere, né dall'opposizione né dalla maggioranza, che abbiamo risolto: siamo all'inizio di una serie di misure utili. C'è qualcuno che può dire che c'è qualcosa di inutile? Sono utilissime, sono efficaci; ci vorrà del tempo, è vero, ma allora non le facevamo perché ci vuole tempo prima che entrino in vigore? Invece abbiamo anticipato al massimo.

Infine, qualcuno ha detto che, quando è arrivata l'idea del decreto-legge in esame, eravamo tutti felici, perché dicevamo che finalmente era arrivato lo svuota carceri, e poi però li abbiamo delusi. Su questo, però, voglio essere chiara: non illudetevi, perché svuota carceri significa far uscire qualcuno dal carcere senza motivazione e, se c'è un processo regolare, con sentenza definitiva - a differenza delle misure cautelari, per le quali la penso diversamente - è giusto che ci sia una pena adeguata. Io faccio parte di quelli che pensano che la pena debba essere scontata. (Applausi). Io faccio parte di quelli che contestano che si debba marcire in carcere, ma svuota carceri non ne vogliamo. Questo non era uno svuota carceri e, quindi, non possiamo avervi dato un'illusione. Dico con chiarezza che, se consumi un reato, hai un processo regolare e sconti la pena. Per svuotare le carceri, si deve assolutamente affrontare il tema in maniera diversa, perché noi non lo vogliamo svuotare. Vogliamo delle condizioni diverse. Vogliamo aprire a possibili misure diverse. Ma, quando si svuotano immotivatamente le carceri, lo si fa per pochissimo tempo, perché chi esce poi rientra e normalmente, quando esce, consuma delitti più efferati.

Pertanto, ci saranno non provvedimenti svuota carceri, ma dei miglioramenti. (Applausi).

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO (ore 11,59)

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo non intende intervenire in sede di replica.

Invito la senatrice Segretaria a dare lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge in esame.

SBROLLINI, segretario. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, a rettifica del parere reso nella seduta pomeridiana del 31 luglio 2024, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, all'articolo 14, comma 1, delle parole: "articoli 1, 2 e 8," con le seguenti: "articoli 1, 2, 2-bis, 2-ter, 4-bis, 6-bis e 8,"».

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il ministro per i rapporti con il Parlamento, senatore Ciriani. Ne ha facoltà.

CIRIANI, ministro per i rapporti con il Parlamento. Signor Presidente, onorevoli senatori, a nome del Governo, autorizzato dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione, senza emendamenti né articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge n. 1183, di conversione del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, nel testo proposto dalla Commissione, comprensivo della condizione formulata dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto della posizione della questione di fiducia sull'approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 92, nel testo proposto dalla Commissione, con le modifiche richieste nel parere espresso dalla 5a Commissione.

Come stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo, non ci sarà la discussione sulla questione di fiducia e si procederà direttamente alle dichiarazioni di voto e alla successiva chiama.

Passiamo dunque alla votazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 1183, di conversione in legge del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, nel testo proposto dalla Commissione, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

GELMINI (Misto-Az-RE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GELMINI (Misto-Az-RE). Signor Presidente, anche io, come il collega Sensi, ancorché all'opposizione, avverto la corresponsabilità per le condizioni disumane in cui versano i detenuti, anche detenuti in via di giudizio, nelle carceri italiane. Ormai le cronache giornaliere ci restituiscono un'immagine indecorosa delle condizioni di detenzione di tanti cittadini.

Proprio perché conosciamo, essendo stato evocato in quest'Aula più volte, il numero delle persone che si sono tolte la vita, sessantuno, all'interno delle carceri italiane, così come le condizioni igieniche e sanitarie ma anche le difficoltà per la polizia penitenziaria nello svolgere il proprio servizio, noi ci saremmo aspettati, da parte della maggioranza, un atteggiamento diverso, una diversa consapevolezza, a partire da un esame più aperto degli emendamenti che l'opposizione in Commissione giustizia ha presentato.

Soprattutto, ci saremmo aspettati misure concrete per rispondere all'emergenza del sovraffollamento. Noi, come ha sottolineato il collega Lombardo, non abbiamo votato a favore della pregiudiziale, perché riteniamo che le condizioni di necessità e urgenza ci siano tutte. Ma, per esserci queste condizioni, sarebbero indispensabili misure forti contro il sovraffollamento. Le misure contenute in questo provvedimento sono in parte condivisibili. Certo che servono più agenti, e mille agenti in più sono meglio che niente. Certo che occorre snellire la burocrazia carceraria per rendere più tempestivo l'accesso ai benefici per chi ne ha diritto. Certo che occorre individuare percorsi diversificati per i tossicodipendenti.

Colleghi, vi sono, però, delle domande, che noi ci siamo poste, rispetto alle quali non abbiamo trovato risposta. In particolare, cosa introduce concretamente questo decreto per risolvere il problema del sovraffollamento e fermare la piaga dei suicidi? Cosa si fa per rendere decorose le condizioni dei detenuti?

Ancora, rispetto all'articolo 27 della nostra Costituzione, che prevede al terzo comma che le pene non possano consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato, questo provvedimento fa poco o nulla. Non a caso, il collega Lombardo, ancora una volta, ha citato le parole del presidente Mattarella, che ha definito questa condizione indecorosa per un Paese civile qual è e deve essere l'Italia.

Non abbiamo difficoltà ad ammettere che non è una colpa solo vostra. Siamo intellettualmente onesti e sappiamo che anche altri Governi e altre maggioranze poco o nulla hanno fatto su questa materia. Voglio citare le parole pronunciate nel 2013 da Giorgio Napolitano, che avvertì la necessità di indirizzare un messaggio alle Camere, denunciando l'inderogabile necessità di porre fine all'emergenza carceri. Non si può non ricordare la sentenza Torreggiani. Oggi, purtroppo, l'Italia è di nuovo su quella china e, proseguendo di questo passo, sarà difficile invertire il trend ed evitare una nuova condanna da parte della CEDU.

Vorrei ricordare che nell'invivibile situazione delle nostre carceri non si trovano solo conclamati delinquenti. Un terzo dei detenuti è in attesa di giudizio e dovrei anche ricordarvi che il garantismo in un Paese civile non può fermarsi dinanzi alle porte di un carcere. (Applausi). Dell'articolo 27 della Costituzione non si può ricordare solo il comma 2, che stabilisce che nessuno è colpevole fino a condanna definitiva, in quanto bisogna applicare anche il comma 3, che impone umanità e rieducazione.

Per evitare le recidive è certamente importante la presenza della formazione e del lavoro, ma le condizioni delle carceri italiane non sono come quelle di Bollate. In molti casi la formazione e il lavoro non sono possibili perché non ci sono gli spazi.

Trasversalmente, con la Fondazione Severino, Ethicarei e tante associazioni del terzo settore, abbiamo promosso degli incontri per favorire la costruzione di condizioni vivibili all'interno delle carceri italiani e favorire la presenza delle imprese. Infatti, il lavoro non può derivare solo dal pubblico, ma anche il mondo delle imprese deve essere disponibile a dare un contributo perché il lavoro possa dare dignità, un senso e una speranza rispetto alla detenzione. Sappiamo che l'illegalità provoca emergenze e l'emergenza costruisce e produce illegalità. Con il 130 per cento (in alcuni casi, come a San Vittore, con il 200 per cento) di sovraffollamento non esiste legalità.

Eppure, di fronte a questa situazione, il disegno di legge Giachetti, che anche noi abbiamo presentato in Senato sotto forma di emendamenti, non lo avete preso minimamente in considerazione. Lasciatemi dire che questo è un errore perché, venendo alle parole della presidente Bongiorno, nessuno di noi vuole l'indulto, l'amnistia o lo svuotacarceri, ma semplicemente occorre creare le condizioni perché la semplice riduzione di una parte della pena di chi ha già pagato, e a lungo, i propri errori in carcere, condizionata alla buona condotta, si concretizzi. E invece tutto questo non è stato possibile perché quel provvedimento non è stato preso in considerazione.

Di fronte a tutto questo, vi chiediamo di rinunciare alla demagogia e di scegliere l'interesse generale della società, non solo di chi è detenuto, e di evitare una nuova condanna dell'Italia da parte della CEDU. Con questo decreto-legge avete purtroppo perso un'occasione e, per questo motivo, il nostro non può essere che un voto contrario. (Applausi).

BIANCOFIORE (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCOFIORE (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il decreto-legge voluto dal ministro Nordio e dal Governo Meloni è senza mezzi termini una battaglia di civiltà e lo è soprattutto perché si pone in attuazione di alcuni principi costituzionali a oggi inattuati.

Come avrebbe detto un grande Padre costituente, Pietro Calamandrei, la Costituzione non è una macchina che, una volta messa in moto, va avanti da sé. La Costituzione è un pezzo di carta, la lascio cadere e non si muove: perché si muova, bisogna ogni giorno rimetterci dentro il combustibile.

Oggi il nostro Governo ha inteso fornire il combustibile per rendere attuale la Costituzione e cercare di fornire tutela ad alcune vittime della mala giustizia; vittime in due diverse accezioni: quella di coloro che sono sottoposti a misure restrittive della libertà personale, come il carcere, e quelle che vivono in condizioni non dignitose.

Ma vittime sono anche coloro che sono al centro di processi mediatici, di condanne giornalistiche, di spettacolarizzazione della giustizia. Una battaglia, questa (e lo voglio ricordare proprio in quest'Aula) che è stata protagonista di quella ingiustizia di cui è stato vittima e pioniere, tra i primi, proprio il presidente Silvio Berlusconi.

Ci volevano dunque un Governo serio e un Ministro come il ministro Nordio, che ha dimostrato finora di potere e sapere volare alto, con una conoscenza approfondita della vita quotidiana negli uffici giudiziari e nelle carceri italiane, per poter realmente cambiare lo stato delle cose e, soprattutto, imprimere una svolta alle condizioni del sistema carcerario italiano.

Non a caso questo provvedimento è stato ribattezzato "carcere sicuro", per rendere l'idea di poter coniugare due aspetti, quello dell'umanizzazione della pena con quello della certezza della pena, all'interno di un provvedimento che si inserisce in un perimetro più ampio del sistema giustizia e che vogliamo continuare a disegnare. Parlo di una giustizia che vogliamo cambiare, perché in futuro si possano evitare, come anticipavo, la spettacolarizzazione e l'ingiusta carcerazione preventiva, si possano evitare i processi mediatici e i processi sulla carta stampata, capaci solo di sovvertire le garanzie costituzionali, ovvero, in altre parole, di mettere le certezze non dimostrate di un'accusa, in nome del popolo italiano, al di sopra della stessa sovranità democratica.

Proprio come plasticamente sta dimostrando il caso che ha coinvolto un Presidente di Regione democraticamente eletto e libero in queste ore, paradossalmente; un epilogo che non profuma certamente di vittoria della magistratura, bensì di sconfitta della democrazia, fondata sulla separazione dei poteri. Vedete, colleghi, l'inchiesta giudiziaria che ha preventivamente decapitato la Regione Liguria pone dei seri, serissimi interrogativi su tutto ciò che è stato fatto in nome della giustizia, che pare abbia già anticipato il proprio verdetto, con una sentenza già scritta ancor prima di iniziare il processo, in nome e per conto di quel giustizialismo manettaro, che professa la pratica del sospetto che è già giudizio, contro ogni principio democratico.

No, Presidente, questa non è la nostra giustizia e non dovrebbe essere neanche la vostra. La nostra giustizia è imperniata su temi centrali: presunzione d'innocenza, tanto per cominciare, diritto di difesa, ragionevolezza e proporzionalità delle pene, contrasto all'abuso della carcerazione preventiva, delle intercettazioni telefoniche e dei trojan, nonché all'uso strumentale dell'obbligatorietà dell'azione penale; e, ancora, maggiore velocità dei processi e quindi maggiore giustizia per i cittadini e le imprese, anche per attirare nuovi capitali; potenziamento del sistema carcerario e del Corpo di polizia penitenziaria.

Questa per noi è la via maestra, l'unica strada per approdare sulle rive di quel garantismo giuridico che, non certo noi, ma i nostri Padri costituenti hanno voluto indicare come la pietra angolare della Costituzione più bella del mondo.

Ricordo che la nostra maggioranza di centrodestra ha avuto un mandato chiaro e inequivocabile dagli elettori. Ecco, noi vogliamo dar loro tutti gli strumenti per poter recuperare fiducia nel sistema giustizia. Ci chiediamo infatti se oggi sia possibile averne quando, per tornare al caso Liguria, apprendiamo da fonti di stampa che, guarda caso, un ex parlamentare del Partito Democratico, nonché ex vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura, assurge oggi al soglio di presidente del consiglio di amministrazione della holding di chi è indagato nella stessa inchiesta che ha coinvolto il presidente Toti. Come diceva Andreotti, a pensar male degli altri si fa peccato, ma spesso ci si indovina. Chissà che ora, grazie a questo perfetto punto d'incontro tra magistratura e PD, non possa cominciare così il vero processo e chissà, magari, anche il ritorno delle garanzie costituzionali per i principali indagati.

Signor Presidente, per tornare al decreto-legge al nostro esame, siamo decisamente affranti dal pesante fardello di dolore dei suicidi in carcere. Condividiamo perfettamente il giudizio espresso recentemente dal presidente Mattarella dopo la lettera pervenuta dai detenuti del carcere di Brescia, ma ci siamo impegnati proprio per cercare di semplificare le procedure, accelerare i tempi della burocrazia nel carcere, umanizzare gli istituti, garantendo anche l'alternatività della pena in comunità.

Questo provvedimento, infatti, vuole essere una prima risposta dell'Esecutivo Meloni alla situazione di emergenza degli istituti penitenziari sovraffollati e segnati nel 2024 dalle drammatiche cifre dei suicidi in questi primi sette mesi, mai così alte. Non possiamo permetterci che questo numero aumenti. Il nostro obiettivo, infatti, è stato quello di intervenire sul sovraffollamento e contiamo che gli interventi del Governo possano certamente aiutare in tal senso.

In queste condizioni, non certo facili, il nostro pensiero e il nostro ringraziamento non possono che andare agli uomini e alle donne che indossano la divisa della Polizia penitenziaria. Sappiamo quanto importante sia il loro contributo. Per questo, all'interno del provvedimento al nostro esame, abbiamo previsto l'assunzione straordinaria di un contingente di mille unità di agenti del Corpo di polizia penitenziaria e anche assunzioni straordinarie dei dirigenti penitenziari.

Colleghi, le soluzioni del sovraffollamento non possono essere certo gli svuotacarceri che qualcuno ha applicato in passato. Il sovraffollamento dipende anche dal fatto che molte persone sono in custodia cautelare preventiva, entrano ed escono dal carcere attraverso il sistema delle porte girevoli, tra l'altro anche in periodi estremamente brevi, impiegando una serie di risorse umane, finanziarie e logistiche che provocano il sovraffollamento carcerario. A questo vulnus abbiamo provato a rimediare già affrontando la riforma di alcune norme sulla custodia cautelare in carcere. Parlo di umanizzazione carceraria.

Per quanto riguarda il lavoro, anche questo è un nostro obiettivo fondamentale. Noi cerchiamo di portarlo non soltanto all'interno delle carceri, attraverso l'educazione lavorativa del detenuto, ma anche all'esterno, nel senso di trovare un lavoro a chi un domani verrà liberato e potrà così smarcarsi dal marchio di Caino, potendo dedicarsi ad un lavoro dignitoso e decoroso che elimini o riduca di gran lunga la possibilità di recidiva. Le statistiche, infatti, ci dicono che quando una persona esce dal carcere non trova lavoro e torna per strada, prima o dopo ritorna a delinquere e ritorna ad aumentare il problema del sovraffollamento carcerario. Se invece viene educato al lavoro e riesce a trovarlo una volta liberato, questo rischio non viene eliminato, ma viene di gran lunga ridotto. Pensiamo, ad esempio, che al centro di questo provvedimento c'è l'istituzione di un albo di comunità per accogliere alcune tipologie di reclusi, come quelli con un residuo di pena basso, oppure i tossicodipendenti e quelli condannati per determinati reati, i quali potranno scontare così la parte finale della loro condanna.

È un passo molto importante che ci porta decisamente avanti nel reinserimento sociale ed è un rimedio al sovraffollamento carcerario, trattandosi comunque di un giudizio di competenza, non certo del Governo, perché rimane sempre il magistrato di sorveglianza a decidere sullo stato di libertà del detenuto.

Proprio sul tema della liberazione anticipata abbiamo sentito levarsi dalle opposizioni un grido di scandalo. Stiano pure tranquilli; come dicevo, questo non è uno svuotacarceri, non vi sono indulgenze gratuite, non è certo l'amnistia di Togliatti, ma un modo per rendere più certa la procedura attraverso cui la liberazione anticipata è posta in esecuzione. All'incertezza della pena e dei tempi del giudizio, che elimina di fatto l'effetto dissuasivo del reato, noi replichiamo con una certezza: rendere chiaro il percorso e i diritti del detenuto nel caso in cui tenga una condotta adeguata durante la misura carceraria. Cosa assolutamente molto importante, grazie agli accordi con gli Stati esteri di provenienza per il trasferimento dei detenuti stranieri nelle carceri dei loro Paesi, avremmo dai 5.000 ai 10.000 detenuti che potrebbero essere trasferiti sui 20.000 stranieri in tutto in carcere.

Abbiamo fortemente condiviso con il Governo questa battaglia di civiltà, perché, vedete, colleghi, talvolta anche in quest'Aula mi è sembrato di vedere più tutelato Caino che Abele e alla gente questo non piace. Tantissimi crimini efferati non avrebbero infatti riempito le pagine di cronaca nera, se, al contrario, decine e decine di balordi in attesa di giudizio fossero stati mandati a processo e a scontare la pena nel loro Paese. È il caso della povera Iris, uccisa l'anno scorso nel parco Nikolajevka nella mia Rovereto, a calci e pugni da un extracomunitario clandestino che doveva scontare la pena nel proprio Paese.

Sorprende allora che a parlare e a contestare i mali atavici della giustizia sia esattamente chi proprio quella giustizia l'ha amministrata per decenni. Abbiamo infatti sentito molte accuse da parte di alcuni esponenti dell'opposizione, ma sinceramente la morale da parte di chi oggi è all'opposizione, ma quando era al Governo ha liberato i boss mafiosi in regime di 41-bis con la scusa del contagio da Covid, non l'accettiamo proprio.

Molto è stato fatto e molto ancora c'è da fare, Presidente, ma siamo convinti che la profonda conoscenza degli uffici giudiziari, delle leggi e del mondo della giustizia da parte del ministro Nordio, dei Sottosegretari e dei Vice ministri permetterà alla nostra azione di spiccare un volo sempre più decisamente alto.

Noi senatori del Gruppo Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC- Coraggio Italia-Noi con l'Italia, Italia al Centro)-MAIE con coerenza continueremo a rifuggire ogni rigurgito di populismo penale e di giustizialismo, appoggiando invece ogni tentativo di far spiccare alla giustizia quel volo degno della storia autenticamente liberale e garantista della nostra Costituzione. Ecco perché voteremo sì a questo provvedimento. (Applausi).

SCALFAROTTO (IV-C-RE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO (IV-C-RE). Signora Presidente, 61 morti, 61 persone che deliberatamente hanno deciso di togliersi la vita. A oggi, che è il 1° agosto, sono praticamente nove esseri umani al mese, che nelle mani dello Stato hanno deliberatamente deciso che morire era meglio della situazione nella quale si trovavano. Questo è un tributo di sangue, una scia di morti che un Paese civile non può accettare. (Applausi). Non può accettare, signora Presidente, in nessuna circostanza.

È per questo che in questo caso, forse per la prima volta dall'inizio della legislatura, un decreto-legge era non necessario, ma indispensabile, perché le condizioni di necessità e urgenza, di straordinaria necessità e urgenza sono evidenti e c'era da fare una sola cosa, signora Presidente, signor Sottosegretario: c'era da prendere una misura deflattiva dei numeri delle persone che sono detenute. Basta. Era l'unica cosa da fare. (Applausi).

E, guardate, non bisogna dire «ah, c'è sovraffollamento, è colpa dei Governi precedenti», innanzitutto perché, dopo due anni di Governo, bisogna cominciare, colleghi della maggioranza, ad assumersi le proprie responsabilità. (Applausi). Vi siete fatti votare dicendo: «Risolveremo i problemi». Se continuate, a metà della legislatura, a dire che non avete risolto i problemi che avete ereditato, la domanda è: che vi siete fatti votare a fare? Che vi hanno votato a fare i cittadini? (Applausi).

Allora cominciate a risolvere le questioni che dovete gestire. E in questo momento dovevate gestire il sovraffollamento. Come? Diminuendolo, diminuendolo subito, come è stato fatto nel 2013, dopo la sentenza Torreggiani. Se c'è un problema, si fa un decreto-legge e si risolve quel problema subito. E come lo si doveva fare? Utilizzando un meccanismo già previsto dal nostro ordinamento: la liberazione anticipata. È così semplice. Perché la liberazione anticipata è qualcosa che già esiste, che già conosciamo e che si trattava solo di applicare con un quantum diverso. L'ordinamento già conosce quel fenomeno e stabilisce che un detenuto che ha aderito ad attività trattamentali ha diritto a uno sconto di pena di quarantacinque giorni per ogni semestre scontato; se i giorni da quarantacinque diventano sessanta, è solo una questione legata al quantum. Allora, o ci dite che siete contrari al principio e lo abrogate, oppure non dovete avere problemi ad applicarlo un po' diversamente, se questo risolve il problema di quella scia di sangue insostenibile che ci stiamo portando collettivamente sulla coscienza.

E non mi si venga a dire, come ha fatto il sottosegretario Delmastro Delle Vedove: noi non prendiamo decisioni che tocchino il principio della tassatività della pena, perché la pena che scontano i nostri detenuti non è quella prevista dal codice penale. Il codice penale dice che si è condannati alla perdita della libertà personale; non c'è scritto da nessuna parte che i detenuti sono condannati alla perdita della dignità, perché questo è il problema. (Applausi). Qui non c'è tassatività della pena; la pena è molto più ampia di quella prevista dalla legge, sennò non si conterebbero a migliaia i risarcimenti che dobbiamo pagare proprio perché le situazioni carcerarie sono inumane e degradanti.

Né si può fare come ha fatto il collega Zanettin - lo ricordo tramite lei, signora Presidente - il quale ha detto: noi non vogliamo automatismi. Ma qui non ci sono automatismi, perché il giudice di sorveglianza deve verificare, caso per caso, se quel detenuto particolare sia o meno nelle condizioni di godere della liberazione anticipata e quindi se abbia aderito a quelle attività trattamentali. Dove sta l'automatismo? Il giudice di sorveglianza dovrà valutare volta per volta.

Ora, se non si fa questo, non c'è nient'altro da dire. Bisogna per forza votare contro questo decreto-legge, per il semplice motivo che non risponde alle esigenze a cui doveva rispondere (esigenze drammatiche). Quando la presidente Bongiorno - sempre per il suo tramite, signora presidente Rossomando - dice che noi dobbiamo fare in fretta in Parlamento, perché i detenuti non possono aspettare, mi viene da dire: guardi che i detenuti non possono aspettare neanche dei decreti-legge che non prendono provvedimenti e che non risolvono i problemi dei detenuti, perché noi questo stiamo facendo. (Applausi).

Nel momento in cui andiamo a fare un decreto-legge che stabilisce di assumere personale nel 2024, nel 2025 e nel 2026, mi viene da chiedere dove stanno la necessità e l'urgenza. E soprattutto mi viene da dire qual è l'impatto nelle situazioni di oggi, quelle che il Presidente della Repubblica, leggendo una lettera che arriva dal carcere di Brescia, chiama situazioni angoscianti. Abbiamo la prerogativa di entrare in quegli istituti di pena e chi di noi lo ha fatto sa in che condizioni vivono i detenuti. Noi qui parliamo di persone che non hanno tre metri quadrati di spazio per vivere e lo diciamo il giorno 1° agosto, mentre le strade di Roma, fuori da questo Palazzo, sono infuocate. Immaginate che cosa significhi vivere in meno di tre metri quadrati (Applausi), quando una direttiva europea che disciplina come noi dobbiamo allevare i suini, stabilisce che i suini adulti abbiano diritto almeno a un metro quadro di spazio, con tutto il rispetto naturalmente per i suini e per l'industria agroalimentare. Questa è la situazione.

Potrei parlare a lungo dell'intero decreto-legge, ma vorrei dire giusto alcune cose.

Il provvedimento è talmente un pannicello caldo che mentre la Corte costituzionale - e non un pericoloso rivoluzionario - nel gennaio di quest'anno ci ha detto che i nostri detenuti dovrebbero avere diritto all'affettività e alla sessualità, il Governo concede che le telefonate passino da quattro a sei. Di qua c'è la sessualità e l'affettività e qui c'è il Governo che davanti a una sentenza della Corte costituzionale, dice che invece che quattro telefonate al mese, se ne possono fare sei. Cosa impedisce di concedere un numero illimitato di telefonate? Il telefono non è più attaccato al muro, come un tempo. Oggi i telefoni sono una cosa facile da utilizzare.

Allora quando parliamo della Polizia penitenziaria, dovremmo ricordarci che la prima cosa che possiamo fare per aiutarla, è quella di diminuire le persone a cui devono dare cura. Ci sono carceri sovraffollate con una media del 130 per cento e carceri che superano il doppio della capienza; pensiamo alle carceri di San Vittore, di Brescia e di Foggia. Credete che ciò non sia un peso per la Polizia penitenziaria? Una Polizia penitenziaria che volete assumere, riducendone però il tempo della formazione. Che attività legislativa è? Non mi soffermo sul reato introdotto per decreto, che è un mio cavallo di battaglia, perché anche in questo decreto-legge - per far capire qual è l'apprezzamento della libertà da parte di questa maggioranza - si introduce ancora una volta per decreto-legge un reato scritto con i piedi perché è lo stesso Governo a emendare il decreto-legge con il quale ha introdotto un reato nottetempo, riunendo il Consiglio dei ministri e incidendo sullo status libertatis dei cittadini, con un provvedimento che crea un reato nuovo che poi lo stesso Governo si accorge di aver scritto male. E grazie, se non ci sono audizioni, se non c'è discussione, se sfornate reati così continuamente. Non si venga a dire che il problema del sovraffollamento viene da prima perché il 7 per cento in più di carcerati è dovuto al fatto che fate più reati e più pene, che nonostante i proclami del Ministro, noi lavoriamo in Commissione giustizia per approvare continuamente nuovi reati e nuove pene. Potrei fare un lungo elenco.

E allora, in conclusione, la ragione per la quale voteremo contro questo ignobile decreto-legge, fatto di ignavia, un decreto con cui ci si lava le mani della vita di quelle persone, è una motivazione, Presidente, non soltanto politica, ma morale. Perché la responsabilità morale davanti a questo scempio di non far nulla - è quello che questo Parlamento sta facendo - è una responsabilità morale che noi non accettiamo e a cui non accettiamo di essere associati. (Applausi).

CUCCHI (Misto-AVS). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUCCHI (Misto-AVS). Matteo Concetti, Stefano Voltolina, Alam Jahangir, Fabrizio Pullano, Mohmoud Ghoulam, Andrea Napolitano, Bruno Pompeo, Luciano Gilardi, Antonio Giuffrida, Jeton Bislimi, Ivano Lucera, Ahmed Adel Elsayed, Michele Scarlata, Sasha Alexander, Carmine S., Amiso Hawaray, Parwinder Singh, uomo albanese di 46 anni (nome sconosciuto), Rocco Tammone, Matteo Lacorte, Mario Francesco Provenzano, uomo marocchino di 45 anni (nome sconosciuto), Ciro Picariello, Tinti Jordan, Patrick Guarnieri, Andrea Pojioca, Amin Taib, Alica Siposova, Alvaro Fabrizio Nuñez Sanchez, ragazzo nigeriano di 26 anni (nome sconosciuto), uomo italiano di 52 anni (nome sconosciuto), Massimiliano Pinna, Karim Abderrahim, Aniello De Marino, Ahmed Fathy Ehaddad, Nazim Mordjane, Yu Yang, Giuseppe Pilade, Santo Perez, Maria Assunta Pulito, George Corceovei, Mustafà A., Mohamed Ishaq Khan, Domenico Amato, uomo italiano di 38 anni (nome sconosciuto), Alin Vasili Ciobotariu, uomo italiano di 43 anni (nome sconosciuto), Giuseppe Santolieri, Alì Soufiane, Francesco Fiandaca, Mailon D'Auria, uomo egiziano di 47 anni (nome sconosciuto), uomo italiano di 55 anni (nome sconosciuto), Giuseppe Spolzino, uomo italiano di 35 anni (nome sconosciuto), Fedi Ben Sassi, Yousef Hamga, Vincenzo Urbisaglia, uomo italiano di 36 anni (nome sconosciuto), Fabrizio Mazzaggio, Fabiano Visentini, uomo straniero di 45 anni (nome sconosciuto), Alessandro Patrizio Girardi, Lulzim Musta, Giuseppe Pietralito, Ismaele Iebbiati, uomo di 61 anni, morto a Rieti pochi giorni fa.

Questi, signor Presidente, colleghi, sono i nomi dei 67 morti per suicidio dall'inizio dell'anno tra detenuti ed agenti. Anno, il 2024, che passerà alla storia per il record di suicidi. Questa, signor Presidente, la ragione per cui Alleanza Verdi e Sinistra voterà convintamente no a questo decreto-legge. (Prolungati applausi).

ZANETTIN (FI-BP-PPE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANETTIN (FI-BP-PPE). Signor Presidente, onorevoli colleghe, onorevoli colleghi, il pianeta carcere vive, nel nostro Paese, una crisi che ha radici antiche, ma che negli ultimi anni è indubbiamente esplosa. Il decreto-legge in esame affronta e cerca di risolvere proprio queste problematiche sempre più urgenti con significativi interventi in diversi settori. Il sovraffollamento degli istituti di pena non è certamente una novità nel nostro Paese, che ha più volte subito richiami dall'Europa per le condizioni inumane e degradanti dei suoi istituti di pena, ma soprattutto dopo la pandemia problemi atavici si sono acuiti. È esploso, in particolare, il fenomeno dei suicidi in carcere che, come abbiamo già ricordato, non riguarda solo i detenuti, ma anche gli agenti di custodia costretti a turni massacranti in un contesto di stress e di violenze.

Il Governo e il ministro Nordio sono consapevoli della gravità della situazione e con il decreto in esame hanno varato misure che non hanno precedenti: assunzioni straordinarie di direttori di carcere, di agenti di custodia, in particolare di mediatori culturali che raggiungono per la prima volta nella storia il pieno organico. Si deve dare atto che quello operato dal Governo è uno sforzo straordinario che non potrà non avere un impatto significativo nel miglioramento della situazione carceraria del Paese.

In questa dichiarazione di voto voglio però soffermarmi in particolare sul forte contributo che Forza Italia, che è un partito ispirato ai valori cristiani e dell'umanesimo liberale, ha dato al miglioramento del testo. Questa mattina, il senatore Verini nel suo intervento ha detto che noi di Forza Italia abbiamo gettato il sasso, poi abbiamo nascosto la mano e addirittura ritirato il sasso. Non è proprio così, collega. Siamo invece fieri ed orgogliosi di aver presentato emendamenti in chiave strettamente garantista con la finalità di attenuare il sovraffollamento carcerario e risolvere piccoli e grandi problemi nell'applicazione delle misure alternative al carcere.

Andrò ad esporre cosa abbiamo ottenuto. Abbiamo ottenuto che i detenuti ultrasettantenni e con patologie gravissime possano rimanere agli arresti domiciliari dopo la pronuncia della sentenza definitiva, nel passaggio dalla carcerazione preventiva all'esecuzione della pena. Verrà quindi in futuro evitato ad esempio - ma sono fatti concreti e fenomeni sperimentati nella pratica quotidiana - lo scandalo di malati oncologici posti agli arresti domiciliari in sede di carcerazione preventiva, tradotti in carcere invece quando viene pronunciata la sentenza definitiva di condanna, per essere poi magari ricollocati successivamente ai domiciliari solo a seguito della pronuncia del magistrato di sorveglianza.

Con l'approvazione di un altro nostro emendamento sarà possibile inoltre allargare le maglie dell'affidamento in prova al servizio sociale, consentendo a chi ne fa domanda di essere ammesso anche ad un servizio di volontariato o a un lavoro di pubblica utilità anziché solo al lavoro privato. Sottolineiamo inoltre che, con il combinato disposto tra l'ordine del giorno a prima firma del nostro capogruppo, senatore Gasparri, e l'emendamento del Governo che ne ha garantito la copertura finanziaria fino a concorrenza di cinque milioni, verrà consentito ai detenuti tossicodipendenti di espiare le proprie pene detentive nelle comunità terapeutiche più adatte alle loro esigenze. Si potranno ottenere così un alleggerimento del sovraffollamento carcerario e maggiori opportunità rieducative per tale categoria di detenuti.

Abbiamo così risolto tutti i problemi del carcere? Certamente no, non ci illudiamo, però certamente capiremo nelle prossime settimane e nei prossimi mesi se miglioramenti ci sono stati e cosa potremmo fare ulteriormente.

Proprio per comprendere meglio quanto sta accadendo nei penitenziari italiani, Forza Italia ha lanciato, sotto la guida del proprio segretario Antonio Tajani, un'iniziativa nazionale chiamata "Estate in carcere", nella quale nostri senatori, deputati, consiglieri regionali e sindaci visiteranno i penitenziari in tutto il territorio nazionale incontrando direttori, agenti di custodia, personale e detenuti. Da questo monitoraggio emergeranno probabilmente spunti per eventuali ulteriori interventi normativi che avranno l'intento di migliorare la condizione carceraria di detenuti e agenti di custodia. Di sicuro, quindi, l'impegno di Forza Italia per l'umanizzazione delle pene e il rispetto dei principi costituzionali non si esaurisce con il voto di questo decreto-legge.

Con queste premesse, annuncio il voto favorevole di Forza Italia al testo in esame. Un particolare ringraziamento mi sento di rivolgerlo al vice ministro Sisto, che ci ha sempre sostenuto e supportato nei lavori in Commissione, e anche ai due valenti e illustri relatori, la presidente Bongiorno e il senatore Rastrelli. (Applausi).

SCARPINATO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCARPINATO (M5S). Signor Presidente, la questione carceraria nel nostro Paese costituisce un'emergenza cronica che si ripropone ciclicamente nel tempo negli stessi termini. Se esaminiamo le rassegne stampa sull'emergenza carceraria che portò all'indulto del 2006 e quelle sull'emergenza carceraria del 2013 conseguente alla sentenza Torreggiani, sembra di leggere le stesse cronache di questi giorni, le stesse percentuali di sovraffollamento, le stesse denunce di condizioni di degrado e di invivibilità delle carceri, le stesse sconcertanti carenza di personale, gli stessi appelli del Papa, le stesse misure tampone, gli stessi solenni impegni sistematicamente disattesi di risolvere il problema per il futuro. (Brusio).

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia.

SCARPINATO (M5S). Persino il dramma dei suicidi in carcere è divenuto nel tempo un'emergenza cronica.

Il 21 gennaio 2020 il Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani e degradanti, costituito nell'ambito del Consiglio d'Europa, segnalò la necessità di affrontare con urgenza il tema della prevenzione dei suicidi in carcere, fenomeno in costante crescita, che già nel 2018 aveva raggiunto le 63 unità, a cui si sommavano 9.000 episodi di autolesionismo. Il Comitato osservò che nel 2016 il Ministro della giustizia aveva emanato una direttiva che prevedeva un piano nazionale di intervento per la prevenzione dei suicidi in carcere; piano che tuttavia era rimasto inattuato per mancanza di investimenti e di risorse. Il tempo passa, i provvedimenti tampone si susseguono, ma il carcere resta incivile e degradante. Gli impegni assunti restano privi di attuazione e tutto rimane come prima, sino alla successiva scontata emergenza.

Come si spiega questa cronica irredimibilità della questione carceraria? La risposta non la troverete nella rassegna stampa o nei saggi dei giuristi e degli esperti; la risposta, rimossa dalla coscienza collettiva del Paese, si trova nelle statistiche del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia sulla composizione sociale della popolazione detenuta in carcere per espiazione di pena. Quelle statistiche attestano che la percentuale dei colletti bianchi in espiazione in carcere, perché condannati con sentenza definitiva, è statisticamente così irrisoria che in alcuni anni non viene neppure quotata: nel 2014, su 60.000 detenuti, i condannati per reati di corruzione e reati economici erano soltanto 86 in totale.

Molto significativa è la comparazione statistica con altri Paesi europei, per comprendere il funzionamento in concreto del sistema penitenziario italiano. Da una ricerca condotta all'Università di Losanna risulta che nel 2013 i condannati in carcere per reati di corruzione, economici e fiscali in Italia costituivano soltanto lo 0,4 per cento, a fronte di una media europea del 4,1 per cento, superiore più di dieci volte. In particolare, risultava che nel 2013 in Italia i colletti bianchi in carcere erano 156, mentre in Germania erano 8.601. Questi dati statistici attestano il carattere classista del sistema penitenziario italiano e spiegano l'irredimibilità della questione carceraria in Italia. (Applausi).

Il vasto e variegato mondo dei ceti superiori ha risolto da tempo efficacemente il problema del carcere, escludendolo per gli appartenenti a tali classi sociali e riservandolo soltanto ai ceti inferiori. Questo risultato è stato ottenuto mediante accorte e selettive ingegnerie normative, che per mancanza di tempo non posso analizzare. Mi limito a pochi e fugaci accenni: nel 2006, nonostante la situazione carceraria fosse sul punto di esplodere a causa del sovraffollamento determinato da una popolazione carceraria costituita quasi esclusivamente dalla criminalità comune, l'indulto fu emanato dopo una lunga e laboriosa contrattazione politica, solo a condizione che venisse esteso anche ai condannati per reati di corruzione, economici e persino per il reato di scambio elettorale politico-mafioso: poche decine di imputati eccellenti che non erano in carcere, ma rischiavano di finirci. All'uscita dal carcere di Palermo, un detenuto scarcerato a seguito dell'indulto dichiarò ai giornalisti: siamo grati ai grandi ladri di Stato, perché solo grazie a loro anche ai piccoli ladri di strada come me è stata data la possibilità di evitare il carcere. (Applausi). A volte il popolo riesce a dire con parole semplici verità che gli intellettuali si guardano bene dall'esternare.

All'indulto del 2006 fece seguito una poderosa e sistematica riscrittura in chiave classista del sistema penale, che prevedeva un trattamento differenziato secondo la tipologia degli autori di reato: niente carcere per reati di corruzione, economici, fiscali, societari. Tale risultato fu ottenuto tramite la depenalizzazione di alcuni reati, la diminuzione delle pene, la riforma della prescrizione, l'allargamento dei benefici penitenziari introdotto ad hoc per salvare dal carcere i pochi condannati eccellenti che, nonostante tutto, non erano riusciti a evitare le condanne. Cito, come esempio emblematico di questo modo di legiferare, la modifica dell'articolo 47 dell'ordinamento penitenziario, che escluse la detenzione carceraria per gli ultrasettantenni, purché non dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza. Norma introdotta in fretta e in furia con la legge ex Cirielli, per evitare a Cesare Previti di espiare in carcere una condanna per corruzione a sei anni di reclusione: norma passata alla storia, appunto, come la salva Previti.

Negli stessi anni, venivano emanate una serie di norme che aumentavano le pene per reati della criminalità comune, che imponevano automatici aumenti di pena nella misura non inferiore a un terzo per i casi di recidiva, che vietavano ai giudici sia di determinare la pena, valutando in concreto la gravità del reato e la personalità del reo, sia di effettuare un bilanciamento tra aggravanti e attenuanti.

Le pene per i furti aggravati furono elevate da quattro a dieci anni: furono introdotte aggravanti persino per lo status sociale del reo, come le aggravanti per reati comuni se commessi da immigrati irregolari. Fu grazie a queste politiche criminali classiste che le carceri ritornarono a riempirsi, come al solito, solo di esponenti della criminalità comune, di immigrati e di tossici: quindi, ridotte a discariche sociali, abbandonate allo stato di degrado e in vivibilità di sempre.

Questo sino a quando, nel 2013, la sentenza Torreggiani espose l'Italia al rischio di una procedura di infrazione, per evitare la quale si fece ricorso alla soluzione tampone all'italiana per sfollare le carceri. Con il decreto-legge n. 146 del 2013 si sfollarono le carceri, elevando a settantacinque giorni lo sconto annuo di pena per la liberazione anticipata, spacciando una misura puramente deflattiva, last minute, come una scarcerazione dovuta all'accertato e positivo completamento di un processo di rieducazione e riabilitazione sociale di tutti i beneficiati.

Spenti i riflettori dei media, lentamente tutto è tornato come prima. Eccoci arrivati, dopo questa telegrafica carrellata, all'attualità, che altro non è che una triste riedizione del passato, con l'aggravante di una maggioranza di Governo che, sin dall'inizio della legislatura, si è attivamente ed incessantemente impegnata a portare alle estreme conseguenze il carattere classista del sistema penale italiano, riattivando il metodo del doppio binario, già sperimentato ai tempi dei Governi Berlusconi. Da una parte si aboliscono, si ridimensionano e si riducono le pene per i reati dei colletti bianchi; dall'altra, si introducono nuove figure di reato, si elevano le pene per i reati della gente comune e delle fasce popolari.

L'inizio di questa legislatura è stata inaugurata dalla maggioranza di Governo con l'introduzione del reato di rave party e con l'abolizione della norma, introdotta dalla legge anticorruzione del 2019, che, per i condannati per gravi reati di corruzione, subordinava l'accesso ai benefici penitenziari alla collaborazione con la giustizia. La norma è stata abolita anche nei casi di condannati per associazione a delinquere finalizzata alla corruzione.

La stessa maggioranza, però, ha tenuto in vita questa norma, che vieta l'accesso ai benefici penitenziari in assenza di collaborazione, per i condannati per il reato di associazione a delinquere finalizzata al traffico dei tabacchi: tipico esempio di legislazione classista. (Applausi).

Dopo questo incipit, è stata una lunga galoppata, mai interrotta, per perfezionare un sistema penale che garantisce l'impunità ai ceti superiori e riempie le carceri solo di autori di reato appartenenti alle fasce popolari, con il risultato di elevare a circa 4.000 il numero annuo degli ingressi in carcere e di rendere sovraffollate persino le carceri minorili. Dopo aver abolito il reato di abuso d'ufficio ed aver ridimensionato il reato di traffico di influenze, ora si è colta l'occasione, con il decreto-legge sulle carceri, di amputare anche il reato di peculato per distrazione.

La pena è stata ridotta da quattro a tre anni e sono state depenalizzate tutta una serie di condotte che prima erano sanzionate penalmente, come ad esempio il peculato per distrazione che riguarda gli immobili, la destinazione di operai e maestranze comunali al restauro di abitazione privata, quali le villette di sindaci, l'utilizzo delle macchine d'ufficio per fine personale, come imporre all'autista di portare il gatto dal veterinario: tutto depenalizzato. In questo tripudio di legislazione classista - e concludo, Presidente - si colloca anche il combinato disposto del decreto-legge sulle carceri e del pacchetto sicurezza in discussione alla Camera dei deputati. Nel decreto carcere, come hanno ampiamente spiegato gli altri colleghi senatori, prevale una logica di gestione securitaria delle carceri: nessuna soluzione immediata per il sovraffollamento e pannicelli caldi e le solite promesse di interventi per il futuro.

Contemporaneamente, con il pacchetto sicurezza si lancia un messaggio intimidatorio ai detenuti che osano protestare in modo pacifico per le condizioni degradanti e inumane nelle quali sono costretti a vivere. Il pacchetto sicurezza prevede, infatti, l'introduzione nel codice penale di due nuove fattispecie di rivolta, applicabili ai fatti commessi negli istituti penitenziari e nei centri di trattenimento dei migranti, nei quali si qualifica come rivolta anche la resistenza passiva e il rifiuto di obbedire agli ordini impartiti, come per esempio il rifiuto di fare rientro nelle celle. Per questi atti di resistenza passiva il Governo prevede otto anni di galera. (Applausi).

PRESIDENTE. Devo invitarla a concludere, senatore.

SCARPINATO (M5S). Ordine e disciplina solo per gli ultimi e i penultimi; libertà di arricchirsi a spese della comunità e di abusare del loro potere per i signori dei ceti superiori. Questo, in estrema sintesi, il codice culturale di questa maggioranza, che, in un delirio di autoreferenzialità, ha rifiutato in blocco tutte le proposte emendative dell'opposizione. Una politica arrogante e politicamente insipiente. Il pianeta carcere è un vulcano destinato prima o poi ad esplodere. E quando questo accadrà il Governo sarà l'unico responsabile dinanzi al Paese, dimostrando ancora una volta la propria inadeguatezza a gestire la complessità della realtà.

Per questi motivi, il MoVimento 5 Stelle non voterà la fiducia. (Applausi).

STEFANI (LSP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANI (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, la ringrazio di avermi dato la parola per poter dire qualche verità, accanto alle espressioni fino ad adesso enunciate, che a volte non trovano riscontro nei testi e nemmeno negli obiettivi del Governo.

Innanzitutto togliamo un primo equivoco. Questo decreto-legge non nasce per trovare una soluzione definitiva al fenomeno dei suicidi in carcere. Il suicidio è un fatto gravissimo, devastante; ma è un fatto complesso ed è un fatto personale. Ogni suicidio ha una sua storia. Ciò che penso e che pensiamo noi è che maggioranza e opposizione non debbano mai utilizzare le morti come propaganda politica. (Applausi).

Questo è un decreto-legge che si inserisce tra quelli che, auspichiamo, saranno ulteriori provvedimenti per intervenire su un sistema complesso come quello carcerario. Gli interventi sul sistema carcerario non si fanno con una norma puntuale, come magari avrebbe voluto l'opposizione, perché è impossibile. Non basta il comma di una legge per intervenire in un processo così, perché necessita sicuramente di un'analisi lunga, continua, articolata, che richiede tempo.

Questo provvedimento è intervenuto su vari punti. Non stiamo qui ad enunciarli, visto che sono stati già chiaramente ed esaurientemente esposti dai relatori, che veramente ringraziamo; ringraziamo la presidente Bongiorno e ringraziamo il senatore Rastrelli per il grande lavoro che è stato fatto. (Applausi).

Ma dobbiamo risolvere anche un altro equivoco. Non sono certo le scarcerazioni, i premi, le riduzioni di pena, l'ampliamento delle pene alternative al carcere a risolvere i temi del sistema carcerario e di certo non risolvono il tema dei suicidi.

Ricordiamo che nella XVII legislatura, a seguito della sentenza Torreggiani, c'è stato un insieme di provvedimenti cosiddetti svuotacarceri. Ma alla fine che cos'hanno risolto? I numeri raggiunti nel 2013-2014 sono ormai stati nuovamente raggiunti già oggi. Nel 2017 ci sono stati 52 suicidi, nel 2018 sono stati 61 ed erano all'esito di iniziative governative non certo del centrodestra, battuto dal centrosinistra. (Applausi).

Ma le liberazioni e i benefici non hanno né risolto l'affollamento, né il tema dei suicidi, ma hanno lasciato un senso di incertezza della pena e la percezione che in Italia chi delinque può non essere punito (Applausi).

La riduzione della pena, i benefici e la liberazione anticipata non risolvono quello che è il vero problema che riguarda le condizioni delle carceri, l'edilizia carceraria e il modo in cui vengono effettuati realmente i trattamenti per la rieducazione. Non per trovare delle scuse, ma qui paghiamo l'inerzia di anni e non possiamo risolvere in sei mesi o un anno ciò che non è stato fatto in decenni. Vedendo che nel provvedimento è stato inserito il Commissario per l'edilizia carceraria, non si può non riconoscere il buon lavoro cominciato con questo Governo, anche grazie all'assidua attività del sottosegretario Ostellari, per far sì che il carcere sia - come deve essere - una pena che va espiata e che deve essere tesa alla rieducazione. La condanna al carcere ti priva della libertà, ma non ti priva della dignità.

Noi abbiamo cominciato a fare questo lavoro, nonostante l'insistenza da parte delle opposizioni, anche perché riteniamo che non basta lasciare che le persone possano espiare la pena fuori dal carcere, perché bisogna ricordare che se si scontano anche solo sei mesi di galera, invece che sei anni, in condizioni inaccettabili, non hai risolto il problema. Noi questo lavoro lo stiamo facendo, questo Governo lo sta facendo. Dobbiamo assolutamente togliere gli alibi alle scarcerazioni e a provvedimenti troppo generosi da parte dei tribunali di sorveglianza, assumendo che le carceri non siano un luogo dove espiare correttamente la pena.

Questa è l'iniziativa di questo Governo, che condividiamo. Questa è la posizione della Lega, che continuerà a confermare la fiducia in questo Governo, finché porterà avanti questi temi, i progetti del nostro Gruppo, del nostro territorio e dei nostri cittadini. (Applausi).

BAZOLI (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAZOLI (PD-IDP). Signora Presidente, questo era un decreto-legge atteso e noi eravamo tra coloro che consideravano giustificate le ragioni di urgenza - lo dico alla presidente Bongiorno - che presidiavano un decreto sul tema carcere e condividevamo queste ragioni di urgenza perché il tema dell'emergenza nelle carceri è testimoniato dai freddi e inequivocabili numeri.

Da quando c'è questo Governo, lo sottolineo, in questi ultimi due anni, la popolazione carceraria è progressivamente aumentata da 54.000 a oltre 61.500 detenuti, facendo esplodere l'indice di sovraffollamento dei penitenziari italiani che hanno una capienza regolamentare di 48.000 posti. Da quando si registrano sistematicamente e con accuratezza i dati, cioè da trentacinque anni, non ci sono mai stati così tanti suicidi in carcere come quest'anno: 61 suicidi alla data del 31 luglio sono già più della media annua di questi trentacinque anni. Sono 21 in più dell'anno peggiore della serie ad oggi. Siamo destinati a superare ogni record di questa angosciante classifica.

Poi ci sono anche i sei agenti di Polizia penitenziaria che si sono suicidati. Sono poi aumentati gli atti di autolesionismo, le colluttazioni, le rivolte, le aggressioni alla Polizia penitenziaria. I nostri detenuti si trovano in una situazione straziante, «Condizioni angosciose agli occhi di chiunque abbia sensibilità e coscienza. Indecorose per un Paese civile qual è, e deve essere, l'Italia» (Applausi).

Ho usato le parole del presidente Mattarella, le parole esatte pronunciate dopo aver letto una lettera dei detenuti del carcere di Brescia-Canton Mombello, carcere che io conosco bene, uno dei peggiori d'Italia, dove oltre 350 detenuti sono ammassati in celle progettate e realizzate a fine Ottocento per ospitarne un massimo di 180, in una struttura fatiscente, con spazi comuni e di socializzazione ridotti al minimo. Una situazione francamente intollerabile, che vanifica quasi completamente la finalità rieducativa della pena, rischiando anzi di incentivare, di incattivire persone che, ai sensi dell'articolo 27 della Costituzione, dovrebbero essere restituite alla società migliori di come sono entrate, con buona pace della tanto sbandierata sicurezza.

Questa è la condizione in cui ci troviamo e per questo tutto il mondo che vive la realtà penitenziaria (non solo i detenuti) attendeva un provvedimento urgente che affrontasse questa angosciosa emergenza. È arrivato un decreto, anzi direi un decretino, nel quale nemmeno era citato il problema del sovraffollamento; non c'era una sola parola e ovviamente, di conseguenza, non c'era neanche una soluzione. Un decreto tardivo e talmente scarno, inutile e inadeguato che persino il Governo e la maggioranza si sono sentiti in dovere di correre ai ripari, producendo un diluvio di emendamenti che ne hanno aumentato la dimensione, senza però - ahimè, ahinoi - migliorarne significativamente l'efficacia.

Ora, noi siamo convinti - e lo abbiamo detto in Commissione - che su un tema come questo, la condizione dei nostri detenuti, che riguarda la dignità delle persone, che riguarda gli ultimi degli ultimi, che riguarda in fondo la misura della civiltà di un Paese (come ci ha ricordato il presidente Mattarella e come un filosofo qualche secolo fa diceva), occorra fare lo sforzo di mettere da parte le contrapposizioni politiche per trovare soluzioni condivise. Abbiamo offerto la nostra collaborazione alla maggioranza, provando a proporre un ventaglio di ipotesi emendative per migliorare il provvedimento, sulla scorta dei tanti suggerimenti, spesso appassionati e pressanti, che ci sono venuti dai garanti dei detenuti, dai magistrati di sorveglianza, dagli agenti di Polizia penitenziaria, dai dirigenti degli istituti penitenziari, dai professori universitari, dai magistrati che abbiamo audito in Commissione.

Abbiamo proposto di ripristinare alcune misure che erano state sperimentate con successo e senza controindicazioni durante l'emergenza Covid e che avevano permesso, in quelle circostanze, di allentare la tensione nelle carceri, come l'aumento dei permessi e delle licenze premio, l'incremento significativo del numero di telefonate, l'introduzione delle videochiamate, l'allentamento dei rientri per i semiliberi. Abbiamo proposto un miglioramento del meccanismo risarcitorio dello sconto di pena dovuto alle condizioni degradanti, che già c'è nel nostro ordinamento e che non riesce a funzionare perché i tribunali di sorveglianza non sono in grado di dare risposte in tempo utile alle istanze dei detenuti. Misura, questa, suggerita perfino dal Garante nazionale dei detenuti, che è una figura certamente non ostile all'attuale maggioranza.

Abbiamo proposto, con tante e varie formule, anche un aumento del numero dei giorni per la liberazione anticipata, per i detenuti che abbiano aderito con successo ai programmi di trattamento e di rieducazione. Abbiamo proposto un incremento delle misure alternative al carcere, come la detenzione domiciliare. Insomma, abbiamo provato a partecipare in modo costruttivo e aperto a una discussione finalizzata a trovare le soluzioni a un problema straziante e angoscioso, ma ci avete sbattuto la porta in faccia: 225 emendamenti e 225 no, con quell'arroganza tipica di chi ha paura del confronto e di chi forse spera così nascondere anche le proprie divisioni. (Applausi). Avete sprezzantemente rigettato la nostra mano tesa e vi siete approvati da soli questo provvedimento, che è palesemente inadeguato ad affrontare la grave emergenza, perché si tratta di misure che al più produrranno effetto tra qualche anno. Ma l'emergenza è qui e ora, non tra qualche anno.

Che senso ha approvare misure che consentiranno l'incremento degli agenti di polizia penitenziaria al 2026? Che senso ha approvare una misura che riguarda un commissario all'edilizia penitenziaria, quando sappiamo che le carceri non verranno costruite prima di tre, quattro o cinque anni? L'emergenza è oggi e non basta a questo scopo neanche ciò che è rimasto degli emendamenti di Forza Italia. Lo dico al collega Zanettin, che era partito lancia in resta con tanti emendamenti con finalità garantista sull'esigenza di affrontare l'emergenza in modo coraggioso. Quegli emendamenti però poi li ha ritirati e sono rimaste due striminzite modifiche, una piccola foglia di fico che avrà un impatto limitatissimo sulla popolazione carceraria. D'altro canto, cari colleghi, come diceva Don Abbondio, il coraggio se uno non ce l'ha, mica se lo può dare. (Applausi). E forse - lo dico ai colleghi di Forza Italia - a fare un giro nelle carceri era meglio andarci prima del provvedimento e non dopo. Richiamo anch'io lo scritto di Calamandrei, citato prima dal senatore Sensi, sulle condizioni delle carceri nel 1949, che si intitolava «Bisogna aver visto!». Nel vostro caso bisognava aver visto. L'unica cosa che siete riusciti a dire come maggioranza per l'ennesima volta con questa sorta di disco rotto è che se le carceri sono in questa condizione, è colpa dell'opposizione, è colpa nostra.

Non voglio entrare in un dibattito sul rimpallo delle responsabilità, perché è francamente mortificante anzitutto per coloro che guardano con speranza a questo provvedimento. (Applausi).

Vi dico solo che è ora di finirla con le scuse, state governando da due anni e se non siete capaci di risolvere i problemi di questo Paese, piantatela di fare le vittime, alzate bandiera bianca e lasciate la guida a chi qualche idea ce l'ha. (Commenti).

PRESIDENTE. Colleghi, l'ultimo intervento è della maggioranza, c'è possibilità di replicare. Lasciamo proseguire perciò il collega Bazoli.

BAZOLI (PD-IDP). Se posso parlare senza essere interrotto, vorrei concludere.

Concludo dicendo che noi ci auguriamo sinceramente che gli effetti di questo provvedimento vadano al di là di ogni previsione e di ogni ragionevole aspettativa. Lo speriamo nell'interesse dei detenuti, della Polizia penitenziaria, dei magistrati di sorveglianza e dei volontari che ogni giorno entrano nelle nostre carceri. Spes contra spem, come si dice. Sia chiaro però che non vi faremo sconti, saremo sempre qui e non ci stancheremo mai su questo tema di chiedervi conto, richiamandovi alle vostre responsabilità morali e politiche. (Applausi).

BERRINO (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERRINO (FdI). Signor Presidente, colleghi, Governo, in effetti il disco rotto a me che vengo dalla città della musica non piace molto. (Applausi). Diciamo che è un disco senza fine. È chiaro infatti che l'atteggiamento che molta parte della minoranza ha avuto già dai lavori in Commissione e ancora durante questo dibattito in Aula, ha un solo obiettivo volto a coprire le responsabilità di chi nell'ottobre 2022 ci ha fatto ereditare un sistema che produce ancora oggi questi effetti.

Il Governo Meloni non ha chiuso alcun carcere, non ha licenziato alcun agente di Polizia penitenziaria, non ha ristretto alcuna cella, non ha chiuso alcun servizio. (Applausi). Il Governo Meloni non può essere additato, come è stato troppo spesso sottolineato nel dibattito anche sui giornali, come responsabile dei suicidi in carcere.

Non c'è responsabilità politica, ma si è cercato di accelerare e di ripetere più volte che la situazione delle carceri, così com'è, produce un numero enorme di suicidi. Noi siamo consapevoli che il sistema debba essere migliorato, se non riformato, e questo, che è il primo di una serie di interventi del Governo, anche modificati poi in Commissione, va in quel senso, ossia nel senso di porre rimedio all'operato di quei Governi che negli ultimi dieci anni hanno fatto progressivamente diminuire il numero di chi è impiegato all'interno delle carceri (direttori, comandanti, agenti, psicologi, medici, formatori, mediatori). Va, con il commissario ad hoc, nel senso di aumentare il numero dei posti disponibili nelle carceri e di costruire nuove carceri, cosa che non è stata fatta negli ultimi venti, forse trent'anni, dall'epoca in cui - ne parlava prima il senatore Potenti - ci furono gli scandali delle carceri d'oro. Noi lo facciamo perché abbiamo in mente che per far vivere meglio la popolazione carceraria ci vuole un numero superiore di carceri, con servizi migliori, con condizioni di vita migliori e con un numero di agenti e di personale che sappia controllare meglio chi in carcere ci finisce, così che anche chi lavora nelle carceri abbia meno stress dovuto ai numeri. Bisogna cercare di eliminare, laddove è possibile, i suicidi, che però sappiamo, sulla base di studi fatti non certo dalla politica, ma da chi scientificamente si occupa del problema, avvengono tendenzialmente nei primi giorni o nelle prime settimane di vita in carcere, quindi la liberazione anticipata e il sovraffollamento nulla hanno a che vedere con questo, perché la liberazione anticipata spetta a chi ha già la condanna passata in giudicato e quindi non andrebbe certamente a influire su chi è in carcere in attesa di processo. Con le nuove assunzioni si andrebbe anche ad influire sulla tranquillità di chi in carcere lavora e che spesso deve subire turni massacranti perché chi c'era prima non ha pensato che ci fosse la necessità di aumentare il numero dei lavoratori per garantire più sicurezza e più controllo a chi sta in cella, ma anche più sicurezza e una condizione migliore a chi lavora in carcere.

Quasi tutta la minoranza, signora Presidente, ha parlato di sovrannumero dei carcerati all'interno delle nostre strutture, dimenticando però che ci sono due parametri su cui calcolare se le nostri carceri sono veramente come avete raccontato o meno. Una norma italiana del 1975 prevede che nei nostri istituti di detenzione per ogni posto letto singolo, quindi per ogni cella singola, si debbano avere nove metri quadrati e cinque metri quadrati in più per ogni detenuto. La famosa sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) prevede tre metri quadrati per ogni detenuto e quindi quel 130 per cento di sovrannumero di detenuti nelle carceri che avete sbandierato è riferito alla nostra disciplina interna, che prevede il triplo dei metri quadrati che l'Europa ci dice che dovremmo avere. Secondo i parametri del CEDU, solo due carceri in Italia sono in sovrannumero di detenuti, lo dico perché bisogna raccontarle con correttezza le cose. Questo non vuol dire che non dobbiamo intervenire, dobbiamo intervenire ma dobbiamo anche sapere su cosa dobbiamo intervenire e dobbiamo intervenire perché lo reputiamo giusto e non su una polemica che è basata su dati che spesso o non si conoscono o non vengono detti. Così come penso che sia corretto raccontare anche a chi sta in carcere… (Brusìo).

PRESIDENTE. Colleghi, insomma.

BERRINO (FdI). Penso che sia corretto raccontare anche a chi sta in carcere che la storia che in questo decreto non c'è nulla per migliorare… (Brusìo). Presidente, io capisco, ma…

PRESIDENTE. Senatore Berrino, la interrompo solo un momento.

Colleghi, stiamo concludendo un provvedimento comunque importante. Dalla mia posizione ho la visuale di tutti coloro che in questo momento stanno esagerando con il brusìo. Non costringetemi a richiamarvi uno per uno.

Prego, senatore Berrino, continui.

BERRINO (FdI). Bisogna raccontare la verità a chi è in carcere e che si aspetta dalla politica misure che migliorino, anche se di poco, la propria vita. Noi non possiamo pensare di raccontare a chi è in carcere che questo Governo, nella sua leggerezza o insensibilità, permetterà come gratitudine magna due telefonate in più al mese ai detenuti, perché non è così. C'è scritto nella norma, ma peccato che chi la critica probabilmente o non l'ha letta o non la racconta bene. (Applausi). Allora la leggo io. All'articolo 6 c'è scritto: «a) all'articolo 39, incremento del numero dei colloqui telefonici settimanali e mensili equiparando la relativa disciplina a quella di cui all'articolo 37». Quindi la norma dice che passeranno da quattro a sei per tutti, senza nessuna deroga. Però dice anche: «b) all'articolo 61, comma 2, lettera a), secondo periodo, inserimento del riferimento all'articolo 39». Ciò vuol dire che, per quanto riguarda i colloqui, il direttore potrà concederli illimitatamente; sia per i colloqui normali che per i colloqui telefonici, il detenuto potrà chiederne quanti ne vorrà e ne potrà ottenere dal direttore secondo le modalità che ogni carcere si potrà permettere. Non possiamo infatti pensare che in un carcere tutti i detenuti siano contemporaneamente al telefono o a fare le videochiamate. Quindi, non è vero che ci limitiamo a sei telefonate al giorno; non è vero, non l'avete letto. L'unica giustificazione è che voi non avete letto come noi andiamo a modificare la norma. (Applausi).

Allo stesso modo è scorrettissimo - Presidente, lo dico ai colleghi che mi hanno preceduto - dire che il sovraffollamento di 10.000 detenuti rispetto a quelli che abbiamo trovato nel 2022 sia colpa della politica perché ha fatto norme per cui si va in galera. O non si conoscono i tempi della giustizia oppure si fa propaganda su cose false. Voi ditemi - e non perché le norme non siano applicate - quante persone sono in galera per i rave? Rave non se ne sono più fatti, ma in galera non ci è andato nessuno. (Applausi). Ditemi per quanti dei nuovi reati che abbiamo creato le persone sono già in galera. Penso siano pochissime.

Quello che voi non raccontate è che, se ci sono 10.000 detenuti in più, non è perché il Governo Meloni, la premier Meloni o il ministro Nordio abbiano fatto degli ordini di carcerazione collettiva per chissà chi, come succede in Venezuela. Ci sono 10.000 detenuti in più perché, da una parte, le Forze dell'ordine e, dall'altra, la magistratura hanno arrestato chi non rispetta la legge, e lo hanno fatto (Applausi) per tutelare chi invece la legge la rispetta e ritiene che uno Stato debba certamente dare condizioni normali a chi in carcere sta, ma anche garantire giustizia alle vittime di chi i reati li compie.

Questo è solo un piccolo riassunto di quello che nel decreto-legge è contenuto, ma soprattutto della filosofia che c'è a monte del provvedimento. È per questo che il Gruppo Fratelli d'Italia voterà convintamente, avendo cercato anche di intervenire ad esempio sulla giustizia riparativa, escludendo l'articolo 41-bis da coloro che possono ottenere questi benefici e avendo presentato un ordine del giorno, che è stato accolto, su uno studio che faremo, che farà il Governo su nostro invito, su tutte quelle categorie di reati a cui la giustizia riparativa non si può applicare, sempre con il principio che anche le vittime hanno diritto a godere della giustizia dello Stato. (Applausi).

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione.

Votazione nominale con appello

PRESIDENTE. Indìco la votazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 1183, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, nel testo proposto dalla Commissione, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

Ricordo che ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e i sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, la votazione sulla questione di fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.

Ciascun senatore chiamato dal senatore Segretario - in questo caso senatrice Segretaria - dovrà esprimere il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza.

I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Estraggo ora a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(È estratto a sorte il nome del senatore Zullo).

Invito la senatrice Segretaria a procedere all'appello, iniziando dal senatore Zullo.

(La senatrice Segretaria Ternullo fa l'appello).

Dichiaro chiusa la votazione.

Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'articolo unico del disegno di legge n. 1183, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, nel testo proposto dalla Commissione, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia:

Senatori presenti

179

Senatori votanti

178

Maggioranza

89

Favorevoli

104

Contrari

73

Astenuti

1

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti al testo del decreto-legge n. 92.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

ZAMPA (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZAMPA (PD-IDP). Signor Presidente, l'intervento che intendo svolgere riguarda i tragici fatti del 2 agosto che - come tutti sapete - sono avvenuti quarantaquattro anni fa.

«Sappiamo la verità e abbiamo le prove», questa è la frase che l'Associazione dei familiari delle vittime ha scelto per la celebrazione del quarantaquattresimo anniversario della strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980: ottantacinque le vittime, duecento i feriti. A Bologna, il 2 agosto di quarantaquattro anni fa, alle ore 10,25 si è consumata una strage di matrice neofascista, la più grave strage di vittime civili inermi, il più grave attentato alla vita democratica del Paese dal Dopoguerra.

Ci sono volute quindici sentenze e quarantaquattro anni di impegno, e oggi a nessuno è concesso chiedere se sia valsa la pena processare persone già defunte per fatti compiuti quarantaquattro anni fa. La verità non ha date di scadenza. La verità porta con sé un valore non solo simbolico, ma anche tangibile, poiché quella stessa verità diventa patrimonio della coscienza collettiva di un intero Paese; entra a far parte della memoria storica della Nazione; viene consegnata alle nuove generazioni; si erige come autentico monumento ai caduti e diventa un monito affinché luce sia fatta sulle stragi che hanno insanguinato il nostro Paese nel periodo che viene definito della strategia della tensione, cominciato con la bomba di Piazza Fontana il 12 dicembre 1969.

A Bologna andò in scena un vero attentato di matrice fascista. Un'enorme quantità di evidenze storiche e di sentenze è in grado di documentarne le responsabilità nella saldatura tra apparati deviati dello Stato, terrorismo neofascista e consorterie massoniche. Fu una strage inserita nella strategia della tensione adottata da neofascisti, Servizi segreti e politici: questo ha detto ieri il presidente dell'associazione familiari delle vittime Paolo Bolognesi. A tutti loro va il nostro più profondo ringraziamento per l'impegno svolto in tanti anni.

Sappiamo la verità e abbiamo le prove: questa frase racchiude il significato più autentico di questi quarantaquattro anni alla ricerca della verità e delle prove che indicano non solo gli esecutori, ma anche i mandanti della strage del 2 agosto. Le ultime sentenze d'appello - l'ultima emessa l'8 luglio scorso - hanno confermato le condanne all'ergastolo dell'ex NAR Gilberto Cavallini e dell'ex di Avanguardia Nazionale Paolo Bellini. All'attentato parteciparono non solo i NAR Valerio Fioravanti, Francesca Mambro, Luigi Ciavardini (condannati in via definitiva), ma anche tutte le formazioni dell'estrema destra dell'epoca, finanziate dai soldi distratti dal Banco Ambrosiano da Licio Gelli e Umberto Ortolani, e coperte dai Servizi segreti deviati, con il contributo del capo dell'Ufficio affari riservati del Viminale Federico Umberto d'Amato e del giornalista Mario Tedeschi. Queste sentenze e il costante impegno dei familiari della società civile affinché tutta la verità venisse a galla rappresentano la testimonianza di quanto sia vitale per la democrazia eliminare ogni possibile connessione, ogni opacità, equivocità, incertezza o connivenza tra un movimentismo di destra dichiaratamente fascista e istituzioni; legami che dagli anni Ottanta ad oggi riemergono periodicamente e su cui il Paese chiede una parola di definitiva rottura.

A nome di tutti i familiari delle vittime e di tutti i cittadini di Bologna, chiedo: è in grado questo Governo di commemorare quella strage definendola - mi rivolgo alla signora presidente del Consiglio Giorgia Meloni - con il suo proprio aggettivo? Dopo quindici sentenze e quarantaquattro anni di indagini, è in grado il Governo di accettare e di dire chiaramente che fu una strage di matrice neofascista e non un generico attentato terroristico, ma un'azione che si inseriva in una precisa strategia di potere? Noi non accetteremo mai una definizione diversa di quella strage, che non sia limpida e chiara e che non dica che fu di matrice fascista. Dica domani il ministro Piantedosi, che sarà a Bologna a rappresentare il Governo, una chiara parola in tal senso.

Sappiamo la verità e abbiamo le prove: questa frase racchiude il significato più autentico di questi quarantaquattro anni, alla ricerca della verità e delle prove, che indicano anche i mandanti della strage del 2 agosto. Venga il Governo a Bologna a dirci che riconosce e ha accettato la verità e che, in memoria delle vittime del 2 agosto, si impegna a contrastare ogni gruppo e movimento politico che si ispiri ai disvalori del fascismo, e che lo farà agendo sul piano sia culturale che politico.

Dica il Governo che non accetterete pulsioni sotterranee di soggetti presenti nell'universo dell'estrema destra. A noi pare che non vi sia un altro modo per onorare le 85 vittime della strage e ricordare i 200 feriti. Non vi è un altro modo per onorare lo Stato, al cui servizio tutti noi e tutte le istituzioni sono chiamate. (Prolungati applausi).

PRESIDENTE. Senatrice Zampa, possiamo dire con l'Assemblea che sappiamo ed è bene sapere, non semplicemente ricordare.

Atti e documenti, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno
per la seduta di lunedì 5 agosto 2024

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica lunedì 5 agosto, alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta (ore 13,56).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, recante misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia (1183)

PROPOSTA DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

QP1

Boccia, Patuanelli, De Cristofaro, Enrico Borghi, Rossomando

Respinta

Il Senato,

            in sede di discussione del disegno di legge A.S. 1183-A di conversione in legge del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, recante misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia,

        premesso che:

            il decreto-legge in conversione presenta profili di criticità in relazione alla sussistenza del requisito della straordinaria necessità e urgenza: pur sussistendo infatti, indubbiamente, l'esigenza di far fronte in modo organico al tema del sovraffollamento carcerario o ancora alla conta drammatica riportataci dalle cronache dei suicidi in carcere, tali fenomeni mal si prestano ad essere affrontati con lo strumento della decretazione d'urgenza e richiederebbero risposte meditate e opportunamente approfondite in sede legislativa, ciò che non è adeguatamente consentito dai tempi necessariamente compressi del procedimento di conversione in legge di un decreto-legge; e infatti, tanto le modalità di adozione del decreto-legge quanto, soprattutto, i tempi assai ristretti dell'esame parlamentare precludono per loro stessa natura la possibilità di adottare una disciplina organica e meditata di una materia che, oltre a presentare profili di complessità e delicatezza, incide direttamente sulla tenuta di principi costituzionali e diritti fondamentali;

            l'uso improprio della decretazione d'urgenza, per costante affermazione della Corte costituzionale - a partire almeno dalla sentenza n. 171/2007 - incide non solo sul corretto assetto dei rapporti tra Parlamento e Governo e, dunque, sulla tenuta della forma di governo parlamentare, ma ha anche rilevanti ulteriori implicazioni; dal momento che, infatti, la riserva alle Camere della funzione legislativa e la straordinarietà delle deroghe ad essa - come disciplinata dalla Costituzione - appare correlata "alla tutela dei valori e diritti fondamentali", il ricorso improprio alla decretazione d'urgenza, indebitamente spostando il baricentro della funzione legislativa dal Parlamento al Governo, allontana l'adozione delle norme primarie dall'organo "il cui potere deriva direttamente dal popolo" (C. Cost., sent. n. 171/2007, Cons. dir., par. 3); ciò appare suscettibile di incidere sulla stessa forma di Stato e sulla tenuta di molteplici parametri costituzionali, specie nel caso in cui - come per il decreto-legge in conversione - il provvedimento incida su diritti fondamentali delle persone;

            infine, da ultimo nella sentenza n. 146 del 2024 il giudice delle leggi ha chiarito come i limiti costituzionali alla decretazione d'urgenza e alla legge di conversione non siano funzionali solamente al rispetto degli equilibri fondamentali della forma di governo, ma valgano anche a scoraggiare un modo di legiferare caotico e disorganico che pregiudica la certezza del diritto;

        considerato che:

            nell'ultimo anno la popolazione detenuta è cresciuta di circa 4.000 unità, 3.955 detenuti, dai 57.525 del 30 giugno 2023 ai 61.480 al 30 giugno 2024, portando a un tasso di affollamento del 120 per cento sulla capienza regolamentare e del 129,3 per cento sulla capienza regolamentare effettivamente disponibile. L'Italia non registrava un pari numero di detenuti dal gennaio 2014, all'indomani della sentenza-pilota della Corte europea dei diritti umani nel caso Torregiani e altri contro Italia, quando l'Italia fu messa sotto monitoraggio da parte del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa;

            le criticità che il mondo carcerario si trova a vivere si intrecciano in modo inquietante e preoccupante con la politica panpenalistica seguita dal Governo che ha finito con l'appesantire ulteriormente le strutture carcerarie, comportando un aumento esponenziale della popolazione carceraria, anche minorenne;

            venendo al testo all'esame dell'Assemblea si evidenzia come l'assunzione di 1.000 agenti sia configurata in maniera tale da non rispondere alle carenze di organico, infatti gli effetti sono dilazionati nel tempo: una metà sarà assunta entro la fine del prossimo anno e l'altra entro la fine del successivo; quindi i 1.000 nuovi addetti, quantunque benvenuti, saranno operativi tra più di due anni. Resta, pertanto, sempre rilevante la consistenza di organico non ricoperto che riguarda il personale di polizia penitenziaria;

            a quanto detto si aggiunga che i predetti agenti riceveranno una formazione con un tempo ridotto. Tale riduzione del tempo formativo rispetto alla crescente poliedricità delle funzioni che un agente penitenziario è chiamato ad assolvere nella continua varietà tipologica e comportamentale delle persone ristrette in carcere appare inopportuna;

            la nuova procedura per il riconoscimento cumulativo dei periodi di liberazione anticipata di cui all'articolo 5 del provvedimento de quo, ampiamente criticata in sede di audizione dai magistrati di sorveglianza, formalizza una prassi minoritaria di decidere più semestri di liberazione anticipata a distanza di anni, affidandosi esclusivamente alla trasmissione di documentazione cartacea, spesso da più istituti, con i conseguenti inevitabili ritardi dovuti alla raccolta di informazioni disperse tra diversi istituti sparsi sul territorio nazionale;

            l'aumento da quattro a sei telefonate al mese previsto dall'articolo 6 appare del tutto insufficiente rispetto alle reali esigenze dei detenuti e in ogni caso largamente inferiore alle disposizioni introdotte con successo durante l'emergenza pandemica, che, come noto, garantirono un allentamento delle tensioni all'interno degli istituti penitenziari, anche grazie all'introduzione delle videochiamate. Ben poca cosa, dunque, rispetto alla necessità di garantire il mantenimento dei legami affettivi per i detenuti anche al fine di scongiurare comportamenti drammaticamente autolesionistici;

            l'articolo 8 disciplina l'elenco delle strutture accreditate all'accoglienza e al reinserimento sociale dei detenuti non in possesso di un domicilio idoneo e in condizioni socio-economiche non sufficienti per provvedere al proprio sostentamento, la quale, tuttavia, non vedrà la luce prima di un anno dall'approvazione del provvedimento, considerato che il decreto ministeriale che dovrà definire i requisiti di iscrizione all'albo delle strutture sarà adottato entro il termine di sei mesi dall'approvazione della legge di conversione e dunque non prima del mese di febbraio 2025, cui poi seguiranno i termini per l'iscrizione da parte degli enti interessati e solo dopo potranno avvenire i primi affidamenti, se la magistratura competente lo riterrà opportuno;

            la straordinaria necessità e urgenza sembrerebbe ravvisabile, invece, nell'inserimento del nuovo delitto di indebita destinazione di beni altrui ad opera dell'agente pubblico in quanto motivata nella relazione illustrativa dalla rispondenza agli obblighi eurounitari. Ora, come chiarito in dottrina, l'articolo 4, comma 3, della Direttiva UE 2017/1371 vincola il legislatore anche italiano a perseguire la condotta dell'appropriazione indebita del funzionario pubblico (nazionale o della UE) che leda gli interessi finanziari dell'Unione;

            a quanto detto si aggiunga che la scelta di abolire il delitto di abuso d'ufficio ha destato, come noto, preoccupazioni anche nelle sedi europee, oltre al fatto che appare esporsi a vizi di costituzionalità per il contrasto con le disposizioni di cui all'articolo 117, primo comma, della Costituzione che, come noto, chiarisce come la potestà legislativa vada esercitata nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali;

            ebbene, proprio tali vincoli appaiono violati, in particolare l'articolo 19 della Convenzione di Mérida, in base al quale: "Ciascuno Stato Parte esamina l'adozione delle misure legislative e delle altre misure necessarie per conferire il carattere di illecito penale, quando l'atto è stato commesso intenzionalmente, al fatto per un pubblico ufficiale di abusare delle proprie funzioni o della sua posizione, ossia di compiere o di astenersi dal compiere, nell'esercizio delle proprie funzioni, un atto in violazione delle leggi al fine di ottenere un indebito vantaggio per sé o per un'altra persona o entità.";

            l'obbligo di incriminazione europeo, prima dell'entrata in vigore della c.d. legge Nordio, era soddisfatto attraverso l'articolo 323 del codice penale. L'abrogazione dell'abuso d'ufficio ha costretto il Governo ad intervenire in via d'urgenza attraverso la predisposizione della nuova fattispecie penale di peculato per distrazione di cui al nuovo articolo 314-bis - articolo 9 del testo - del codice penale, delitto che assorbe solo una limitata parte delle condotte precedentemente punite;

        rilevato che:

            le opposizioni tutte hanno presentato un pacchetto di emendamenti non ostruzionistici e di numero limitato volti a valorizzare non solo l'aspetto securitario della pena tanto caro al Governo, ma soprattutto quello rieducativo-riabilitativo al fine di prevenire ipotesi di recidiva nonché garantire ai detenuti un miglioramento effettivo delle condizioni di detenzione;

            il Governo è rimasto sordo rispetto ad ogni ipotesi di modifica del testo precludendo la possibilità di svolgere il mandato parlamentare alle senatrici e ai senatori delle opposizioni, costringendoli, così, ad abbandonare i lavori della Commissione,

        delibera,

            ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame del disegno di legge n. 1183-A.

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE SUL QUALE IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA

Art. 1.

1. Il decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, recante misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

________________

N.B. Approvato, con voto di fiducia, il disegno di legge composto del solo articolo 1.

ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1:

al comma 4:

all'alinea, le parole: « e euro » sono sostituite dalle seguenti: « ed euro » e le parole « dal 2036 » sono sostituite dalle seguenti: « dall'anno 2036 »;

alla lettera a), alinea, le parole: « e euro 27.373.303 » sono sostituite dalle seguenti: « ed euro 27.373.303 »;

alla lettera b), le parole: « 2035, euro » sono sostituite dalle seguenti: « 2035 ed euro ».

All'articolo 2:

al comma 2, dopo le parole: « nel biennio 2024-2025, procedure concorsuali pubbliche » sono inserite le seguenti: « da espletare con le medesime modalità previste dal decreto direttoriale del Ministero della giustizia 5 maggio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 39 del 19 maggio 2020 » e le parole: « contingente di venti unità » sono sostituite dalle seguenti: « contingente fino a un massimo di venti unità »;

al comma 3, le parole: « di cui al decreto direttoriale 5 maggio 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « , di cui al citato decreto direttoriale del Ministero della giustizia 5 maggio 2020 » e le parole: « piano dei fabbisogni vigenti » sono sostituite dalle seguenti: « piano dei fabbisogni di personale vigente »;

al comma 5, le parole: « si provvede per euro » sono sostituite dalle seguenti: « si provvede, quanto a euro » e le parole: « e quanto » sono sostituite dalle seguenti: « e, quanto »;

alla rubrica, la parola: « dirigenti » è sostituita dalle seguenti: « di dirigenti ».

Dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti:

« Art. 2-bis. - (Implementazione della dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario) - 1. Per il compiuto svolgimento delle specifiche attribuzioni demandate all'amministrazione penitenziaria e per il potenziamento dei relativi servizi istituzionali, la dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario è aumentata di 1 unità di dirigente generale penitenziario, con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2024.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 59.338 per l'anno 2024, euro 237.351 per l'anno 2025, euro 238.371 per l'anno 2026, euro 241.433 per l'anno 2027, euro 242.454 per l'anno 2028, euro 245.515 per l'anno 2029, euro 246.536 per l'anno 2030, euro 249.598 per l'anno 2031, euro 250.618 per l'anno 2032, euro 253.680 per l'anno 2033 ed euro 254.700 annui a decorrere dall'anno 2034.

3. Agli oneri di cui al comma 2 si provvede, quanto a euro 59.338 per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, e, quanto a euro 237.351 per l'anno 2025 e a euro 254.700 annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

4. All'adeguamento delle tabelle concernenti la dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario, allegate al regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare, entro il 31 dicembre 2024, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Su tale decreto di natura regolamentare il Presidente del Consiglio dei ministri ha facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato.

Art. 2-ter. - (Indennità di specificità organizzativa penitenziaria) - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2025 al personale del Comparto Funzioni centrali appartenente ai ruoli del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, in servizio presso gli istituti penitenziari per adulti e presso gli istituti penali per i minorenni, al fine di riconoscere la specificità ed assoluta peculiarità dell'attività svolta nell'ambito penitenziario e al fine di compensare i carichi e le responsabilità organizzative gestionali, è corrisposta un'indennità annua lorda aggiuntiva rispetto agli attuali istituti retributivi, determinata nelle seguenti misure, da corrispondere per tredici mensilità:

a) area dei funzionari: euro 200 mensili;

b) area degli assistenti: euro 150 mensili;

c) area degli operatori: euro 100 mensili.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in euro 10.499.821 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

Art. 2-quater. - (Personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale operante presso gli istituti penitenziari) - 1. I medici in rapporto di convenzione con il Servizio sanitario nazionale (SSN) operanti all'interno degli istituti penitenziari, a seguito del trasferimento delle funzioni sanitarie ai sensi dell'articolo 2, comma 283, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 30 maggio 2008, fermo restando il servizio minimo di assistenza negli istituti penitenziari definito dagli accordi collettivi nazionali, possono svolgere, fino al completamento delle 38 ore settimanali, altro incarico orario, nell'ambito e nell'interesse del SSN.

Art. 2-quinquies. - (Procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza medica del SSN ai fini del reclutamento presso gli istituti penitenziari) - 1. Fino al 31 dicembre 2026, allo scopo di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, per le specifiche esigenze connesse all'assistenza negli istituti penitenziari, le aziende e gli enti del SSN possono avviare procedure concorsuali, nel rispetto della disciplina vigente in materia di spesa di personale e compatibilmente con i rispettivi piani triennali dei fabbisogni di personale, per l'accesso alla dirigenza medica del SSN, ai soli fini del reclutamento di personale da destinare all'erogazione delle prestazioni sanitarie presso gli istituti penitenziari.

2. Al fine di valorizzare l'esperienza professionale acquisita, è considerato requisito d'accesso alle procedure concorsuali di cui al comma 1, in alternativa al possesso del diploma di specializzazione, l'aver maturato, nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2014 e la data di scadenza dei termini di presentazione delle domande di partecipazione alla procedura concorsuale, almeno due anni di servizio, anche non continuativo, con contratti di lavoro a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con contratti di convenzione o altre forme di lavoro flessibile, ovvero aver svolto un documentato numero di ore di attività, equivalente ad almeno due anni di servizio del personale medico del SSN a tempo pieno, anche non continuative, presso gli istituti penitenziari. Il servizio da considerare come requisito ai sensi del presente comma è certificato, su istanza dell'interessato, dall'azienda o ente del SSN competente, entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza ».

All'articolo 3:

al comma 1, dopo le parole: « decreti direttoriali » sono inserite le seguenti: « del Ministero della giustizia ».

All'articolo 4:

al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, le parole: « suppletivo di mesi due. » sono sostituite dalle seguenti: « suppletivo della durata di due mesi ».

Nel capo II, all'articolo 5 è premesso il seguente:

« Art. 4-bis. - (Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria) - 1. Per far fronte alla grave situazione di sovraffollamento degli istituti penitenziari, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è nominato un commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria. Il commissario straordinario è individuato tra soggetti esperti nella gestione di attività complesse e nella programmazione di interventi di natura straordinaria, dotati di specifica professionalità e competenza gestionale per l'incarico da svolgere. Con la medesima procedura di cui al primo periodo, l'incarico di commissario straordinario può essere revocato, anche in conseguenza di gravi inadempienze occorse nello svolgimento delle funzioni commissariali.

2. Il commissario straordinario, fatto salvo quanto previsto dal comma 8 e sentiti il capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e il capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, nel limite delle risorse disponibili compie tutti gli atti necessari per la realizzazione di nuove infrastrutture penitenziarie nonché delle opere di riqualificazione e ristrutturazione delle strutture esistenti, al fine di aumentarne la capienza e di garantire una migliore condizione di vita dei detenuti. A tal fine il commissario straordinario redige, entro centoventi giorni dalla nomina, un programma dettagliato degli interventi necessari, specificandone i tempi e le modalità di realizzazione, tenuto conto delle eventuali localizzazioni decise ai sensi dell'articolo 17-ter del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, e indicando le risorse occorrenti. Il programma riporta altresì l'elenco degli interventi programmati e in corso, già integralmente finanziati, sulle infrastrutture penitenziarie, con indicazione, rispetto a ciascuno di essi, delle risorse finalizzate a legislazione vigente, del relativo stato di attuazione e delle attività da porre in essere, nonché le modalità di trasferimento sulla contabilità speciale di cui al comma 11. Gli interventi riportati nel programma devono essere identificati dal relativo codice unico di progetto di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e corredati dei relativi cronoprogrammi procedurali. Il programma è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Il commissario straordinario, in raccordo con i direttori generali delle articolazioni del Ministero della giustizia competenti per i beni e i servizi in materia di edilizia penitenziaria, anche minorile, provvede all'attuazione del programma di cui al comma 2, mediante:

a) interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, completamento e ampliamento delle strutture penitenziarie esistenti;

b) realizzazione di nuovi istituti penitenziari e di alloggi di servizio per la polizia penitenziaria, al di fuori delle aree di notevole interesse pubblico sottoposte a vincolo ai sensi dell'articolo 136 del codice di beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

c) destinazione e valorizzazione dei beni immobili penitenziari;

d) subentro negli interventi sulle infrastrutture programmati o in corso alla data del provvedimento di nomina, se esso non pregiudica la celerità degli interventi medesimi.

4. Il commissario straordinario assume ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio dei lavori o per la prosecuzione di quelli in corso, anche sospesi, adottando la soluzione più vantaggiosa rispetto agli interessi perseguiti; provvede, con oneri a carico del quadro economico dell'opera nella misura massima del 2 per cento, allo sviluppo, alla rielaborazione e all'approvazione dei progetti non ancora appaltati, anche avvalendosi dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, di istituti universitari nonché di società di progettazione altamente specializzate nel settore, mediante specifici protocolli operativi per l'applicazione delle migliori pratiche. L'approvazione dei progetti da parte del commissario straordinario, d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrente per l'avvio o la prosecuzione dei lavori. Per i procedimenti autorizzatori in materia di tutela ambientale i termini sono dimezzati. Per i procedimenti autorizzatori relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici il termine per l'adozione di autorizzazioni, pareri, visti e nulla osta è fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorsi i quali, ove l'autorità competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati. Se le autorità competenti richiedono chiarimenti o elementi integrativi, i termini di cui al terzo e al quarto periodo sono sospesi fino al ricevimento di quanto richiesto. Se sorge l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura tecnica, l'autorità competente ne dà preventiva comunicazione al commissario straordinario e i termini di cui al terzo e al quarto periodo sono sospesi fino all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti e, comunque, per un periodo massimo di trenta giorni, decorsi i quali prosegue comunque il procedimento autorizzatorio.

5. Per l'espletamento dei suoi compiti, il commissario straordinario ha, sin dal momento della nomina, con riferimento a ogni fase del programma e a ogni atto necessario per la sua attuazione, i poteri, anche sostitutivi, degli organi ordinari o straordinari. Il commissario straordinario opera in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel rispetto della Costituzione, dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Si applica l'articolo 17-ter del citato decreto-legge n. 195 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2010.

6. Il commissario straordinario resta in carica sino al 31 dicembre 2025. Entro il 30 giugno 2025 il commissario straordinario trasmette al Ministro della giustizia, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministro dell'economia e delle finanze una relazione sullo stato di attuazione del programma di cui al comma 2 ed entro novanta giorni dalla data di cessazione dall'incarico trasmette ai medesimi Ministri una relazione finale sull'attività compiuta e sulle risorse impiegate. Le relazioni sono predisposte anche sulla base dei dati disponibili sui sistemi di monitoraggio del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

7. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il commissario straordinario si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, che opera sino alla data di cessazione dell'incarico del commissario straordinario. Con una o più ordinanze, adottate d'intesa con i Ministri della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti, il commissario straordinario disciplina il funzionamento della struttura di supporto, composta fino ad un massimo di 5 esperti scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione, il cui compenso è definito con il provvedimento di nomina. Agli esperti, fermo restando quanto previsto dal comma 11 in materia di limiti di spesa, spettano compensi onnicomprensivi di importo annuo lordo pro capite non superiore ad euro 60.000, nell'ambito di un importo complessivo lordo non superiore ad euro 300.000 annui.

8. Sono esclusi dalle competenze del commissario straordinario gli interventi finanziati a valere sulle risorse destinate alle infrastrutture carcerarie iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

9. Il compenso del commissario straordinario è determinato con il decreto di cui al comma 1, in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con oneri a carico delle risorse di cui al comma 10 del presente articolo. Fermo restando il limite massimo retributivo di legge, ove nominato tra dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il commissario straordinario, in aggiunta al compenso di cui al presente comma, conserva il trattamento economico fisso e continuativo nonché accessorio dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della stessa.

10. Per il compenso del commissario straordinario e per il funzionamento della struttura di supporto di cui al comma 7 è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 338.625 per l'anno 2024 e di euro 812.700 per l'anno 2025, cui si provvede, quanto ad euro 338.625 per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, e, quanto ad euro 812.700 per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

11. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale intestata al commissario straordinario su cui confluiscono, per l'anno 2024, entro trenta giorni dalla data di adozione del decreto di cui al comma 2 e, per l'anno 2025, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio per l'anno 2025, le risorse disponibili destinate per ciascuna annualità all'edilizia penitenziaria iscritte nello stato di previsione del Ministero della giustizia, ivi comprese le risorse di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, per la sola quota finalizzata agli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR inclusi nel decreto di cui al comma 2 per il quale resta ferma l'applicazione della procedura di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56. Nella contabilità speciale di cui al primo periodo possono confluire altresì ulteriori risorse, da destinare all'edilizia penitenziaria, erogate da istituzioni pubbliche, fondazioni, enti e organismi, anche internazionali.

12. Per gli interventi finanziati con le risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR riportati nel decreto di cui al comma 2 restano fermi il rispetto del cronoprogramma procedurale riportato nel decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e delle successive modifiche da adottare ai sensi dell'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, nonché le modalità di monitoraggio degli interventi previste dal citato decreto-legge n. 59 del 2021 ».

All'articolo 5:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. All'articolo 656 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:

"9-bis. Il pubblico ministero, prima di emettere l'ordine di esecuzione, previa verifica dell'esistenza di periodi di custodia cautelare o di pena dichiarata fungibile relativi al titolo esecutivo da eseguire, trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza affinché disponga con ordinanza in via provvisoria la detenzione domiciliare per il condannato di età pari o superiore a settanta anni se la residua pena da espiare determinata ai sensi del comma 4-bis è compresa tra due e quattro anni di reclusione, fino alla decisione del tribunale di sorveglianza di cui al comma 6. Sono escluse le condanne per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del presente codice e all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.

9-ter. Il pubblico ministero, prima di emettere l'ordine di esecuzione, trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza affinché disponga con ordinanza in via provvisoria la detenzione domiciliare se il condannato si trova agli arresti domiciliari per gravissimi motivi di salute, fino alla decisione del tribunale di sorveglianza di cui al comma 6";

b) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

"10-bis. Fermo il disposto del comma 4-bis, nell'ordine di esecuzione la pena da espiare è indicata computando le detrazioni previste dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in modo tale che siano specificamente indicate le detrazioni e sia evidenziata anche la pena da espiare senza le detrazioni. Nell'ordine di esecuzione è dato avviso al destinatario che le detrazioni di cui all'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, non saranno riconosciute qualora durante il periodo di esecuzione della pena il condannato non abbia partecipato all'opera di rieducazione" »;

al comma 2, le parole: « La mancata concessione del beneficio o la revoca » sono sostituite dalle seguenti: « La concessione, la mancata concessione o la revoca del beneficio »;

al comma 3, capoverso 69-bis, comma 4, dopo le parole: « di sorveglianza » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;

al comma 4:

all'alinea, la parola: « decreto-legge » è sostituita dalla seguente: « decreto » e le parole: « al decreto del Presidente della Repubblica » sono sostituite dalle seguenti: « al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica »;

alla lettera a), le parole: « nel procedimento » sono sostituite dalle seguenti: « il procedimento » e le parole: « previsioni del comma 3 » sono sostituite dalle seguenti: « previsioni dell'articolo 69-bis della medesima legge, come modificato dal comma 3 »;

alla lettera b), dopo le parole: « n. 354 del 1975 » sono aggiunte le seguenti: « , come modificato dal comma 3 del presente articolo »;

alla lettera c), le parole: « che il direttore dell'istituto trasmette » sono sostituite dalle seguenti: « che il direttore dell'istituto trasmetta » e dopo le parole: « 26 luglio 1975, n. 354 » sono inserite le seguenti: « , come modificato dal comma 2 del presente articolo, ».

All'articolo 6:

al comma 1, alinea, le parole: « decreto del Presidente della Repubblica » sono sostituite dalle seguenti: « regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica »;

al comma 2, le parole: « articolo 18, comma 6, della legge 26 giugno 1975, n. 354 » sono sostituite dalle seguenti: « articolo 18, sesto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 » e le parole: « decreto del Presidente della Repubblica » sono sostituite dalle seguenti: « regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica ».

Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

« Art. 6-bis. - (Disposizioni in materia di dati sanitari dei detenuti) - 1. Il Ministero della salute e il Ministero della giustizia conferiscono reciprocamente, tramite interoperabilità ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, i dati conservati nelle banche dati relative ai flussi, rispettivamente, del Sistema informativo per le dipendenze (SIND) e del Sistema informativo per la salute mentale (SISM), nell'ambito del Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS), e del Sistema informativo anagrafica penitenziaria SIAP/AFIS, limitatamente ai soggetti detenuti affetti da patologia da dipendenza o da patologia psichica diagnosticate, esclusivamente per le seguenti finalità:

a) costante monitoraggio dell'attività dei servizi dell'amministrazione penitenziaria e delle prestazioni del SSN;

b) analisi dell'andamento delle misure e degli esiti dei programmi di trattamento;

c) supporto alle attività gestionali dei servizi dell'amministrazione penitenziaria, per valutare il grado di efficienza e di utilizzo delle risorse;

d) supporto all'emanazione delle direttive tecniche per l'intervento dei servizi dell'amministrazione penitenziaria, nel rispetto dei princìpi di uniformità, appropriatezza e qualità, nonché alla relativa valutazione;

e) produzione di dati aggregati e di analisi statistiche, supporto alla costruzione di indicatori e alla ricerca;

f) redazione di relazioni o rapporti, comunque denominati, richiesti dalle Camere o da organismi europei o internazionali, mettendo a disposizione i dati in forma aggregata.

2. Il Ministero della giustizia, Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria, tratta i dati personali conferiti dal NSIS relativi ai flussi informativi del SIND e del SISM strettamente necessari all'esercizio delle competenze e al raggiungimento degli scopi di cui al comma 1, per le finalità di cui al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, e assume la qualità di titolare del trattamento.

3. Il Ministero della salute, Direzione generale competente in materia di prevenzione sanitaria per le dipendenze e la salute mentale, tratta i dati personali di natura giudiziaria conferiti dal Ministero della giustizia strettamente necessari all'esercizio delle competenze e al raggiungimento degli scopi di cui al comma 1, per le finalità di rilevante interesse pubblico di cui all'articolo 2-sexies, comma 2, lettera v), del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e assume la qualità di titolare del trattamento.

4. Il trattamento è effettuato nel rispetto del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, nonché, in quanto applicabili, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

5. Le categorie di interessati, il responsabile del trattamento, i soggetti cui possono essere comunicati i dati personali, le operazioni di trattamento, nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti degli interessati sono definiti con decreto del Ministro della giustizia, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

6. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al fine di assicurare l'interoperabilità dei sistemi sono individuati, per i trattamenti o le categorie di trattamenti non occasionali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, i termini, ove non già stabiliti da disposizioni di legge o di regolamento, e le modalità di conservazione dei dati, i soggetti legittimati ad accedervi, le condizioni di accesso e i relativi sistemi di autenticazione, le modalità di consultazione, i requisiti tecnici essenziali del flusso informativo, le sue modalità procedurali e ogni altra specifica tecnica necessaria ad assicurare autenticità, integrità e riservatezza dei dati medesimi, le misure di sicurezza da approntare in relazione ai distinti fattori di rischio, le modalità di predisposizione del documento di valutazione di impatto di cui all'articolo 35 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, nonché le modalità e le condizioni per l'esercizio dei diritti di cui agli articoli 9, 10, 11 e 13 del citato decreto legislativo n. 51 del 2018. I termini di conservazione sono determinati in conformità ai criteri indicati all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 51 del 2018, tenendo conto delle diverse categorie di interessati e delle finalità perseguite.

7. Per gli interventi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa in favore del Ministero della giustizia di euro 500.000 per l'anno 2024 e di euro 100.000 annui a decorrere dall'anno 2025, a cui si provvede, quanto ad euro 500.000 per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, e, quanto ad euro 100.000 annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. È altresì autorizzata la spesa in favore del Ministero della salute di euro 350.000 per l'anno 2024 e di euro 120.000 annui a decorrere dall'anno 2025, a cui si provvede, quanto a euro 350.000 per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute per il triennio 2024-2026, e, quanto a euro 120.000 annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute ».

All'articolo 7:

al comma 1, alinea, le parole: « al comma 2-quater » sono sostituite dalle seguenti: « comma 2-quater » e la parola: « modifiche » è sostituita dalla seguente: « modificazioni ».

All'articolo 8:

al comma 2, le parole: « dall'entrata in vigore » sono sostituite dalle seguenti: « dalla data di entrata in vigore », le parole: « dell'elenco di cui al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « dell'elenco di cui al comma 1 del presente articolo » e le parole: « alle suddette strutture dei detenuti, » sono sostituite dalle seguenti: « alle suddette strutture da parte dei detenuti »;

al comma 3, le parole: « di riqualificazione professionale e reinserimento » sono sostituite dalle seguenti: « di riqualificazione professionale e di reinserimento »;

al comma 4, dopo le parole: « nell'elenco » sono inserite le seguenti: « di cui al comma 1 » e dopo le parole: « privata dimora » il segno di interpunzione « , » è soppresso;

al comma 5, le parole: « L'elenco dovrà » sono sostituite dalle seguenti: « L'elenco di cui al comma 1 deve »;

dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

« 6-bis. Per ampliare le opportunità di accesso dei detenuti tossicodipendenti alle strutture sanitarie pubbliche o a strutture private accreditate, ai sensi del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, per incrementare il contingente annuo dei posti disponibili nelle predette strutture nonché per potenziare i servizi per le dipendenze presso gli istituti penitenziari a custodia attenuata per tossicodipendenti è autorizzata la spesa massima di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede a valere sugli stanziamenti dei capitoli di bilancio della cassa delle ammende di cui all'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547. Le risorse sono ripartite con decreto emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 26 novembre 2010, n. 199 ».

All'articolo 9:

al comma 1, capoverso Articolo 314-bis, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e l'ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro 100.000 »;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. All'articolo 322-bis del codice penale, al primo comma, alinea, dopo la parola: "314" è inserita la seguente: ", 314-bis" e, alla rubrica, dopo la parola: "Peculato" sono inserite le seguenti: ", indebita destinazione di denaro o cose mobili" »;

dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

« 2-bis. All'articolo 323-bis, primo comma, del codice penale, dopo la parola: "314" è inserita la seguente: ", 314-bis".

2-ter. All'articolo 25 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, al comma 1, secondo periodo, le parole: "articoli 314, primo comma, 316 e 323" sono sostituite dalle seguenti: "articoli 314, primo comma, 314-bis e 316" e, alla rubrica, dopo la parola: "Peculato" sono inserite le seguenti: ", indebita destinazione di denaro o cose mobili" e le parole: "e abuso d'ufficio" sono soppresse »;

la rubrica è sostituita dalla seguente: « Modifiche al codice penale e al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 ».

All'articolo 10:

al comma 1:

all'alinea, dopo la parola: « penale » il segno di interpunzione « , » è soppresso;

alla lettera a), le parole: « del codice di procedura penale, » sono soppresse e le parole: « è sostituita dalla parola » sono sostituite dalle seguenti: « è sostituita dalla seguente: »;

alla lettera b):

all'alinea, le parole: « del codice di procedura penale » sono soppresse e le parole: « , è aggiunto il seguente comma » sono sostituite dalle seguenti: « è aggiunto il seguente »;

al capoverso 2-ter, le parole: « comma 3-bis e comma 3-quater » sono sostituite dalle seguenti: « commi 3-bis e 3-quater »;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Dopo l'articolo 658 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

"Art. 658-bis. - (Misure di sicurezza da eseguire presso strutture sanitarie) - 1. Quando deve essere eseguita una misura di sicurezza di cui all'articolo 215, secondo comma, numeri 2 e 3, del codice penale, ordinata con sentenza, il pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 chiede senza ritardo e comunque entro cinque giorni al magistrato di sorveglianza competente la fissazione dell'udienza per procedere agli accertamenti indicati all'articolo 679" »;

dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

« 2-bis. All'articolo 679 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Sulla richiesta del pubblico ministero formulata ai sensi dell'articolo 658-bis il magistrato di sorveglianza provvede alla fissazione dell'udienza senza ritardo e comunque entro cinque giorni dalla richiesta medesima. Fino alla decisione, permane la misura di sicurezza provvisoria applicata ai sensi dell'articolo 312 e il tempo corrispondente è computato a tutti gli effetti. Nelle more della decisione, la misura di sicurezza provvisoria può essere disposta con ordinanza dal magistrato di sorveglianza, su richiesta del pubblico ministero".

2-ter. Nel titolo I, capo XI, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo l'articolo 154-ter è aggiunto il seguente:

"Art. 154-quater. - (Sentenza che dispone una misura di sicurezza da eseguire presso una struttura sanitaria) - 1. Se non è presentata impugnazione nei termini di legge avverso la sentenza che applica una misura di sicurezza di cui all'articolo 215, secondo comma, numeri 2 e 3, del codice penale, la cancelleria ne trasmette senza ritardo, e comunque entro cinque giorni, l'estratto al pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 del codice. Fermo quanto previsto dall'articolo 626 del codice, la cancelleria della Corte di cassazione provvede allo stesso modo quando l'esecuzione consegue alla decisione della stessa Corte".

2-quater. All'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 34, le parole: "all'articolo 51, comma 3-bis e comma 3-quater" sono sostituite dalle seguenti: "agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis,".

2-quinquies. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 34, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

"d-bis) ai fini del coordinamento investigativo di cui agli articoli 2 e 3, l'intesa dell'ufficio del pubblico ministero che procede ad indagini collegate e, in ogni caso, il parere del procuratore generale presso la corte di appello o, se si tratta di indagini relative ai delitti di cui all'articolo 371-bis del codice di procedura penale, del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo" »;

la rubrica è sostituita dalla seguente: « Modifiche al codice di procedura penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del medesimo codice, per l'efficienza del procedimento penale, la semplificazione in tema di misure alternative e di misure di sicurezza, nonché modifiche al decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 34 ».

Nel capo II, dopo l'articolo 10 è aggiunto il seguente:

« Art. 10-bis. - (Modifica all'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354) - 1. All'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Il condannato, qualora non sia in grado di offrire valide occasioni di reinserimento esterno tramite attività di lavoro, autonomo o dipendente, può essere ammesso, in sostituzione, a un idoneo servizio di volontariato oppure ad attività di pubblica utilità, senza remunerazione, nelle forme e con le modalità di cui agli articoli 1, 2 e 4 del decreto del Ministro della giustizia 26 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2001, in quanto compatibili, nell'ambito di piani di attività predisposti entro il 31 gennaio di ogni anno, di concerto tra gli enti interessati, le direzioni penitenziarie e gli uffici per l'esecuzione penale esterna e comunicati al presidente del tribunale di sorveglianza territorialmente competente".

2. Alla copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede nel limite delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come integrato dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 124. Restano fermi gli interventi già finanziati a valere sulle risorse del Fondo di cui al primo periodo ».

All'articolo 12:

alla rubrica, la parola: « Modifiche » è sostituita dalla seguente: « Modifica ».

All'articolo 13:

al comma 1, le parole: « All'articolo 2506.1 del codice civile, al primo comma » sono sostituite dalle seguenti: « All'articolo 2506.1, primo comma, del codice civile »;

alla rubrica, la parola: « Modifiche » è sostituita dalla seguente: « Modifica ».

All'articolo 14:

al comma 1, le parole: « articoli 1, 2 e 8 » sono sostituite dalle seguenti: « articoli 1, 2 e 8, » e le parole: « agli adempimenti connessi » sono sostituite dalle seguenti: « ai relativi adempimenti ».

ARTICOLI DA 1 A 15 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE

Articolo 1.

(Assunzione di 1.000 unità del Corpo di Polizia penitenziaria)

1. Al fine di incidere più adeguatamente sui livelli di sicurezza, di operatività e di efficienza degli istituti penitenziari e di incrementare maggiormente le attività di controllo dell'esecuzione penale esterna, fermo restando quanto previsto dall'articolo 703 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 1.000 unità di agenti del Corpo di polizia penitenziaria, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, non prima del 1° ottobre di ciascun anno, entro il limite di spesa di cui ai commi 2 e 3 e per un numero massimo di:

a) 500 unità per l'anno 2025;

b) 500 unità per l'anno 2026.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 2.138.690 per l'anno 2025, di euro 26.235.803 per l'anno 2026, di euro 48.194.227 annui per gli anni dal 2027 al 2029, di euro 48.311.127 per l'anno 2030, di euro 48.778.728 per l'anno 2031, di euro 49.129.428 annui per gli anni dal 2032 al 2034, di euro 49.376.395 per l'anno 2035 e di euro 50.364.263 annui a decorrere dall'anno 2036.

3. Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di euro 747.500 per l'anno 2025, di euro 1.137.500 per l'anno 2026 e di euro 780.000 annui a decorrere dall'anno 2027.

4. Agli oneri derivanti dai commi 2 e 3, pari a euro 2.886.190 per l'anno 2025, euro 27.373.303 per l'anno 2026, euro 48.974.227 annui per gli anni dal 2027 al 2029, euro 49.091.127 per l'anno 2030, euro 49.558.728 per l'anno 2031, euro 49.909.428 annui per gli anni dal 2032 al 2034, euro 50.156.395 per l'anno 2035 ed euro 51.144.263 annui a decorrere dall'anno 2036, si provvede:

a) quanto a euro 2.886.190 per l'anno 2025 ed euro 27.373.303 annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando:

1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per euro 414.350 per l'anno 2025 ed euro 3.857.074 annui a decorrere dall'anno 2026;

2) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy per euro 259.043 per l'anno 2025 ed euro 3.350.292 annui a decorrere dall'anno 2026;

3) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per euro 252.959 per l'anno 2025 ed euro 1.108.977 annui a decorrere dall'anno 2026;

4) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per euro 209.963 per l'anno 2025 ed euro 1.329.886 annui a decorrere dall'anno 2026;

5) l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per euro 208.294 per l'anno 2025 ed euro 1.987.632 annui a decorrere dall'anno 2026;

6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito per euro 30.710 per l'anno 2025 ed euro 1.462.916 annui a decorrere dall'anno 2026;

7) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per euro 137.987 per l'anno 2025 ed euro 522.911 annui a decorrere dall'anno 2026;

8) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per euro 191.346 per l'anno 2025 ed euro 1.832.197 annui a decorrere dall'anno 2026;

9) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per euro 191.451 per l'anno 2025 ed euro 2.055.439 annui a decorrere dall'anno 2026;

10) l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca per euro 218.026 per l'anno 2025 ed euro 2.118.311 annui a decorrere dall'anno 2026;

11) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per euro 192.039 per l'anno 2025 ed euro 1.284.337 annui a decorrere dall'anno 2026;

12) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per euro 34.742 per l'anno 2025 ed euro 1.217.448 annui a decorrere dall'anno 2026;

13) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura per euro 254.917 per l'anno 2025 ed euro 2.329.742 annui a decorrere dall'anno 2026;

14) l'accantonamento relativo al Ministero della salute per euro 94.482 per l'anno 2025 ed euro 921.961 annui a decorrere dall'anno 2026;

15) l'accantonamento relativo al Ministero del turismo per euro 195.881 per l'anno 2025 ed euro 1.994.180 annui a decorrere dall'anno 2026;

b) quanto a euro 21.600.924 annui per gli anni dal 2027 al 2029, euro 21.717.824 per l'anno 2030, euro 22.185.425 per l'anno 2031, euro 22.536.125 annui per gli anni dal 2032 al 2034, euro 22.783.092 per l'anno 2035 ed euro 23.770.960 annui a decorrere dall'anno 2036, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Articolo 2.

(Assunzione di dirigenti penitenziari)

1. Per il compiuto svolgimento delle specifiche attribuzioni demandate all'amministrazione penitenziaria e al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di efficientamento e innovazione, in coerenza con le linee progettuali del Piano nazionale di ripresa e resilienza, la dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario è aumentata di venti unità di dirigente penitenziario.

2. Il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria è autorizzato a bandire, nel biennio 2024-2025, procedure concorsuali pubbliche da espletare con le medesime modalità previste dal decreto direttoriale del Ministero della giustizia 5 maggio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 39 del 19 maggio 2020, e ad assumere a tempo indeterminato, anche mediante scorrimento delle graduatorie dei concorsi già banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto, un corrispondente contingente fino a un massimo di venti unità di personale dirigenziale penitenziario in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali dell'amministrazione penitenziaria previste dalla normativa vigente.

3. Per le finalità di cui al comma 2, è autorizzato lo scorrimento della graduatoria del concorso pubblico per esami per l'accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria, di cui al citato decreto direttoriale 5 maggio 2020, anche in deroga al piano dei fabbisogni di personale vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa nel limite di euro 852.417 per l'anno 2024, di euro 1.837.717 per l'anno 2025, di euro 2.132.281 per l'anno 2026, di euro 2.157.962 per l'anno 2027, di euro 2.183.644 per l'anno 2028, di euro 2.209.326 per l'anno 2029, di euro 2.235.007 per l'anno 2030, di euro 2.260.689 per l'anno 2031, di euro 2.286.371 per l'anno 2032, di euro 2.312.053 per l'anno 2033, di euro 2.337.734 per l'anno 2034 e di euro 2.363.416 annui a decorrere dall'anno 2035, di cui euro 76.000 per l'anno 2024 ed euro 16.000 annui a decorrere dall'anno 2025 per le spese di funzionamento. Per l'espletamento delle procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2024.

5. Agli oneri di cui al comma 4 si provvede, quanto a euro 952.417 per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione, per il medesimo anno, del Fondo di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, e, quanto ad euro 1.837.717 per l'anno 2025 ed euro 2.363.416 annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del Programma « Fondi di riserva e speciali » della Missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

Articolo 2-bis.

(Implementazione della dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario)

1. Per il compiuto svolgimento delle specifiche attribuzioni demandate all'amministrazione penitenziaria e per il potenziamento dei relativi servizi istituzionali, la dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario è aumentata di 1 unità di dirigente generale penitenziario, con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2024.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 59.338 per l'anno 2024, euro 237.351 per l'anno 2025, euro 238.371 per l'anno 2026, euro 241.433 per l'anno 2027, euro 242.454 per l'anno 2028, euro 245.515 per l'anno 2029, euro 246.536 per l'anno 2030, euro 249.598 per l'anno 2031, euro 250.618 per l'anno 2032, euro 253.680 per l'anno 2033 ed euro 254.700 annui a decorrere dall'anno 2034.

3. Agli oneri di cui al comma 2 si provvede, quanto a euro 59.338 per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, e, quanto a euro 237.351 per l'anno 2025 e a euro 254.700 annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

4. All'adeguamento delle tabelle concernenti la dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario, allegate al regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare, entro il 31 dicembre 2024, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Su tale decreto di natura regolamentare il Presidente del Consiglio dei ministri ha facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato.

Articolo 2-ter.

(Indennità di specificità organizzativa penitenziaria)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2025 al personale del Comparto Funzioni centrali appartenente ai ruoli del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, in servizio presso gli istituti penitenziari per adulti e presso gli istituti penali per i minorenni, al fine di riconoscere la specificità ed assoluta peculiarità dell'attività svolta nell'ambito penitenziario e al fine di compensare i carichi e le responsabilità organizzative gestionali, è corrisposta un'indennità annua lorda aggiuntiva rispetto agli attuali istituti retributivi, determinata nelle seguenti misure, da corrispondere per tredici mensilità:

a) area dei funzionari: euro 200 mensili;

b) area degli assistenti: euro 150 mensili;

c) area degli operatori: euro 100 mensili.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in euro 10.499.821 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

Articolo 2-quater.

(Personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale operante presso gli istituti penitenziari)

1. I medici in rapporto di convenzione con il Servizio sanitario nazionale (SSN) operanti all'interno degli istituti penitenziari, a seguito del trasferimento delle funzioni sanitarie ai sensi dell'articolo 2, comma 283, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 30 maggio 2008, fermo restando il servizio minimo di assistenza negli istituti penitenziari definito dagli accordi collettivi nazionali, possono svolgere, fino al completamento delle 38 ore settimanali, altro incarico orario, nell'ambito e nell'interesse del SSN.

Articolo 2-quinquies.

(Procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza medica del SSN ai fini del reclutamento presso gli istituti penitenziari)

1. Fino al 31 dicembre 2026, allo scopo di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, per le specifiche esigenze connesse all'assistenza negli istituti penitenziari, le aziende e gli enti del SSN possono avviare procedure concorsuali, nel rispetto della disciplina vigente in materia di spesa di personale e compatibilmente con i rispettivi piani triennali dei fabbisogni di personale, per l'accesso alla dirigenza medica del SSN, ai soli fini del reclutamento di personale da destinare all'erogazione delle prestazioni sanitarie presso gli istituti penitenziari.

2. Al fine di valorizzare l'esperienza professionale acquisita, è considerato requisito d'accesso alle procedure concorsuali di cui al comma 1, in alternativa al possesso del diploma di specializzazione, l'aver maturato, nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2014 e la data di scadenza dei termini di presentazione delle domande di partecipazione alla procedura concorsuale, almeno due anni di servizio, anche non continuativo, con contratti di lavoro a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con contratti di convenzione o altre forme di lavoro flessibile, ovvero aver svolto un documentato numero di ore di attività, equivalente ad almeno due anni di servizio del personale medico del SSN a tempo pieno, anche non continuative, presso gli istituti penitenziari. Il servizio da considerare come requisito ai sensi del presente comma è certificato, su istanza dell'interessato, dall'azienda o ente del SSN competente, entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza.

Articolo 3.

(Disposizioni in tema di scorrimento delle graduatorie per posti di vice commissario e vice ispettore di polizia penitenziaria)

1. Al fine di garantire la sicurezza e incrementare l'efficienza degli istituti penitenziari, assicurando il rispetto del principio di economicità dell'azione amministrativa, è autorizzata, per gli anni 2024 e 2025, l'assunzione di unità di polizia penitenziaria della carriera dei funzionari e del ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria, mediante scorrimento delle graduatorie approvate con decreti direttoriali del Ministero della giustizia 5 luglio 2023 e 20 dicembre 2023, nei limiti delle rispettive dotazioni organiche e delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

Articolo 4.

(Disposizioni in materia di formazione degli agenti di polizia penitenziaria)

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « tra sei e dodici mesi » sono sostituite dalle seguenti: « tra quattro e dodici mesi »;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente comma:

« 1-bis. Nel caso in cui la durata minima del corso è stabilita in quattro mesi, il contingente di agenti assegnato a prestare servizio presso gli istituti penali per minorenni, prima del raggiungimento della sede assegnata, frequenta un corso di specializzazione suppletivo della durata di due mesi »;

c) al comma 2, dopo le parole: « Al termine del primo ciclo del corso » sono inserite le seguenti: « di durata non inferiore a tre mesi ».

Capo II

MISURE IN MATERIA PENITENZIARIA, DI DIRITTO PENALE E PER L'EFFICIENZA DEL PROCEDIMENTO PENALE

Articolo 4-bis.

(Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria)

1. Per far fronte alla grave situazione di sovraffollamento degli istituti penitenziari, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è nominato un commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria. Il commissario straordinario è individuato tra soggetti esperti nella gestione di attività complesse e nella programmazione di interventi di natura straordinaria, dotati di specifica professionalità e competenza gestionale per l'incarico da svolgere. Con la medesima procedura di cui al primo periodo, l'incarico di commissario straordinario può essere revocato, anche in conseguenza di gravi inadempienze occorse nello svolgimento delle funzioni commissariali.

2. Il commissario straordinario, fatto salvo quanto previsto dal comma 8 e sentiti il capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e il capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, nel limite delle risorse disponibili compie tutti gli atti necessari per la realizzazione di nuove infrastrutture penitenziarie nonché delle opere di riqualificazione e ristrutturazione delle strutture esistenti, al fine di aumentarne la capienza e di garantire una migliore condizione di vita dei detenuti. A tal fine il commissario straordinario redige, entro centoventi giorni dalla nomina, un programma dettagliato degli interventi necessari, specificandone i tempi e le modalità di realizzazione, tenuto conto delle eventuali localizzazioni decise ai sensi dell'articolo 17-ter del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, e indicando le risorse occorrenti. Il programma riporta altresì l'elenco degli interventi programmati e in corso, già integralmente finanziati, sulle infrastrutture penitenziarie, con indicazione, rispetto a ciascuno di essi, delle risorse finalizzate a legislazione vigente, del relativo stato di attuazione e delle attività da porre in essere, nonché le modalità di trasferimento sulla contabilità speciale di cui al comma 11. Gli interventi riportati nel programma devono essere identificati dal relativo codice unico di progetto di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e corredati dei relativi cronoprogrammi procedurali. Il programma è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Il commissario straordinario, in raccordo con i direttori generali delle articolazioni del Ministero della giustizia competenti per i beni e i servizi in materia di edilizia penitenziaria, anche minorile, provvede all'attuazione del programma di cui al comma 2, mediante:

a) interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, completamento e ampliamento delle strutture penitenziarie esistenti;

b) realizzazione di nuovi istituti penitenziari e di alloggi di servizio per la polizia penitenziaria, al di fuori delle aree di notevole interesse pubblico sottoposte a vincolo ai sensi dell'articolo 136 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

c) destinazione e valorizzazione dei beni immobili penitenziari;

d) subentro negli interventi sulle infrastrutture programmati o in corso alla data del provvedimento di nomina, se esso non pregiudica la celerità degli interventi medesimi.

4. Il commissario straordinario assume ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio dei lavori o per la prosecuzione di quelli in corso, anche sospesi, adottando la soluzione più vantaggiosa rispetto agli interessi perseguiti; provvede, con oneri a carico del quadro economico dell'opera, nella misura massima del 2 per cento, allo sviluppo, alla rielaborazione e all'approvazione dei progetti non ancora appaltati, anche avvalendosi dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, di istituti universitari nonché di società di progettazione altamente specializzate nel settore, mediante specifici protocolli operativi per l'applicazione delle migliori pratiche. L'approvazione dei progetti da parte del commissario straordinario, d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrente per l'avvio o la prosecuzione dei lavori. Per i procedimenti autorizzatori in materia di tutela ambientale i termini sono dimezzati. Per i procedimenti autorizzatori relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici il termine per l'adozione di autorizzazioni, pareri, visti e nulla osta è fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorsi i quali, ove l'autorità competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati. Se le autorità competenti richiedono chiarimenti o elementi integrativi, i termini di cui al terzo e al quarto periodo sono sospesi fino al ricevimento di quanto richiesto. Se sorge l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura tecnica, l'autorità competente ne dà preventiva comunicazione al commissario straordinario e i termini di cui al terzo e al quarto periodo sono sospesi fino all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti e, comunque, per un periodo massimo di trenta giorni, decorsi i quali prosegue comunque il procedimento autorizzatorio.

5. Per l'espletamento dei suoi compiti, il commissario straordinario ha, sin dal momento della nomina, con riferimento a ogni fase del programma e a ogni atto necessario per la sua attuazione, i poteri, anche sostitutivi, degli organi ordinari o straordinari. Il commissario straordinario opera in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel rispetto della Costituzione, dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Si applica l'articolo 17-ter del citato decreto-legge n. 195 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2010.

6. Il commissario straordinario resta in carica sino al 31 dicembre 2025. Entro il 30 giugno 2025 il commissario straordinario trasmette al Ministro della giustizia, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministro dell'economia e delle finanze una relazione sullo stato di attuazione del programma di cui al comma 2 ed entro novanta giorni dalla data di cessazione dall'incarico trasmette ai medesimi Ministri una relazione finale sull'attività compiuta e sulle risorse impiegate. Le relazioni sono predisposte anche sulla base dei dati disponibili sui sistemi di monitoraggio del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

7. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il commissario straordinario si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, che opera sino alla data di cessazione dell'incarico del commissario straordinario. Con una o più ordinanze, adottate d'intesa con i Ministri della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti, il commissario straordinario disciplina il funzionamento della struttura di supporto, composta fino ad un massimo di 5 esperti scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione, il cui compenso è definito con il provvedimento di nomina. Agli esperti, fermo restando quanto previsto dal comma 11 in materia di limiti di spesa, spettano compensi onnicomprensivi di importo annuo lordo pro capite non superiore ad euro 60.000, nell'ambito di un importo complessivo lordo non superiore ad euro 300.000 annui.

8. Sono esclusi dalle competenze del commissario straordinario gli interventi finanziati a valere sulle risorse destinate alle infrastrutture carcerarie iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

9. Il compenso del commissario straordinario è determinato con il decreto di cui al comma 1, in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con oneri a carico delle risorse di cui al comma 10 del presente articolo. Fermo restando il limite massimo retributivo di legge, ove nominato tra dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il commissario straordinario, in aggiunta al compenso di cui al presente comma, conserva il trattamento economico fisso e continuativo nonché accessorio dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della stessa.

10. Per il compenso del commissario straordinario e per il funzionamento della struttura di supporto di cui al comma 7 è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 338.625 per l'anno 2024 e di euro 812.700 per l'anno 2025, cui si provvede, quanto ad euro 338.625 per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, e, quanto ad euro 812.700 per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

11. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale intestata al commissario straordinario su cui confluiscono, per l'anno 2024, entro trenta giorni dalla data di adozione del decreto di cui al comma 2 e, per l'anno 2025, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio per l'anno 2025, le risorse disponibili destinate per ciascuna annualità all'edilizia penitenziaria iscritte nello stato di previsione del Ministero della giustizia, ivi comprese le risorse di cui al decreto- legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, per la sola quota finalizzata agli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR inclusi nel decreto di cui al comma 2, per i quali resta ferma l'applicazione della procedura di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56. Nella contabilità speciale di cui al primo periodo possono confluire altresì ulteriori risorse, da destinare all'edilizia penitenziaria, erogate da istituzioni pubbliche, fondazioni, enti e organismi, anche internazionali.

12. Per gli interventi finanziati con le risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR riportati nel decreto di cui al comma 2 restano fermi il rispetto del cronoprogramma procedurale riportato nel decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e delle successive modifiche da adottare ai sensi dell'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, nonché le modalità di monitoraggio degli interventi previste dal citato decreto-legge n. 59 del 2021.

Articolo 5.

(Interventi in materia di liberazione anticipata)

1. All'articolo 656 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:

« 9-bis. Il pubblico ministero, prima di emettere l'ordine di esecuzione, previa verifica dell'esistenza di periodi di custodia cautelare o di pena dichiarata fungibile relativi al titolo esecutivo da eseguire, trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza affinché disponga con ordinanza in via provvisoria la detenzione domiciliare per il condannato di età pari o superiore a settanta anni se la residua pena da espiare determinata ai sensi del comma 4-bis è compresa tra due e quattro anni di reclusione, fino alla decisione del tribunale di sorveglianza di cui al comma 6. Sono escluse le condanne per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del presente codice e all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.

9-ter. Il pubblico ministero, prima di emettere l'ordine di esecuzione, trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza affinché disponga con ordinanza in via provvisoria la detenzione domiciliare se il condannato si trova agli arresti domiciliari per gravissimi motivi di salute, fino alla decisione del tribunale di sorveglianza di cui al comma 6 »;

b) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

« 10-bis. Fermo il disposto del comma 4-bis, nell'ordine di esecuzione la pena da espiare è indicata computando le detrazioni previste dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in modo tale che siano specificamente indicate le detrazioni e sia evidenziata anche la pena da espiare senza le detrazioni. Nell'ordine di esecuzione è dato avviso al destinatario che le detrazioni di cui all'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, non saranno riconosciute qualora durante il periodo di esecuzione della pena il condannato non abbia partecipato all'opera di rieducazione ».

2. All'articolo 54, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354, le parole « La concessione del beneficio è comunicata » sono sostituite dalle seguenti: « La concessione, la mancata concessione o la revoca del beneficio sono comunicate ».

3. L'articolo 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:

« Art. 69-bis. (Procedimento in materia di liberazione anticipata). - 1. In occasione di ogni istanza di accesso alle misure alternative alla detenzione o ad altri benefici analoghi, rispetto ai quali nel computo della misura della pena espiata è rilevante la liberazione anticipata ai sensi dell'articolo 54, comma 4, il magistrato di sorveglianza accerta la sussistenza dei presupposti per la concessione della liberazione anticipata in relazione ad ogni semestre precedente. L'istanza di cui al periodo precedente può essere presentata a decorrere dal termine di novanta giorni antecedente al maturare dei presupposti per l'accesso alle misure alternative alla detenzione o agli altri benefici analoghi, come individuato computando le detrazioni previste dall'articolo 54.

2. Nel termine di novanta giorni antecedente al maturare del termine di conclusione della pena da espiare, come individuato computando le detrazioni previste dall'articolo 54, il magistrato di sorveglianza accerta la sussistenza dei presupposti per la concessione della liberazione anticipata in relazione ai semestri che non sono già stati oggetto di valutazione ai sensi del comma 1 e del comma 3.

3. Il condannato può formulare istanza di liberazione anticipata quando vi abbia uno specifico interesse, diverso da quelli di cui ai commi 1 e 2, che deve essere indicato, a pena di inammissibilità, nell'istanza medesima.

4. Il provvedimento che concede o nega il riconoscimento del beneficio è adottato dal magistrato di sorveglianza con ordinanza, in camera di consiglio senza la presenza delle parti, ed è comunicato o notificato senza ritardo ai soggetti indicati nell'articolo 127 del codice di procedura penale. Quando la competenza a decidere sull'istanza prevista dal comma 1 appartiene al tribunale di sorveglianza, il presidente del tribunale trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza per la decisione sulla liberazione anticipata.

5. Avverso l'ordinanza di cui al comma 4 il difensore, l'interessato e il pubblico ministero possono, entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione, proporre reclamo al tribunale di sorveglianza competente per territorio. Il tribunale di sorveglianza decide ai sensi dell'articolo 678 del codice di procedura penale. Si applicano le disposizioni del quinto e del sesto comma dell'articolo 30-bis. ».

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, sono apportate le modifiche necessarie a prevedere:

a) che il procedimento per il riconoscimento del beneficio di cui all'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sia adeguato alle previsioni dell'articolo 69-bis della medesima legge, come modificato dal comma 3 del presente articolo;

b) che, fino alla compiuta informatizzazione del fascicolo personale, gli elementi di valutazione necessari siano trasmessi al magistrato di sorveglianza con la cadenza prevista dall'articolo 69-bis, comma 2, della legge n. 354 del 1975, come modificato dal comma 3 del presente articolo;

c) che il direttore dell'istituto trasmetta gli elementi di valutazione necessari ai fini dell'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dal comma 2 del presente articolo, in tutti i casi in cui è richiesto l'accesso a misure alternative alla detenzione o benefici analoghi.

Articolo 6.

(Interventi in materia di corrispondenza telefonica dei soggetti sottoposti al trattamento penitenziario)

1. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono apportate al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, le modifiche necessarie a garantire la prosecuzione dei rapporti personali e familiari dei detenuti, anche mediante i seguenti interventi:

a) all'articolo 39, incremento del numero dei colloqui telefonici settimanali e mensili equiparando la relativa disciplina a quella di cui all'articolo 37;

b) all'articolo 61, comma 2, lettera a), secondo periodo, inserimento del riferimento all'articolo 39.

2. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 1, i colloqui previsti dall'articolo 18, sesto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, possono essere autorizzati oltre i limiti di cui all'articolo 39, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000.

Articolo 6-bis.

(Disposizioni in materia di dati sanitari dei detenuti)

1. Il Ministero della salute e il Ministero della giustizia conferiscono reciprocamente, tramite interoperabilità ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, i dati conservati nelle banche dati relative ai flussi, rispettivamente, del Sistema informativo per le dipendenze (SIND) e del Sistema informativo per la salute mentale (SISM), nell'ambito del Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS), e del Sistema informativo anagrafica penitenziaria SIAP/AFIS, limitatamente ai soggetti detenuti affetti da patologia da dipendenza o da patologia psichica diagnosticate, esclusivamente per le seguenti finalità:

a) costante monitoraggio dell'attività dei servizi dell'amministrazione penitenziaria e delle prestazioni del SSN;

b) analisi dell'andamento delle misure e degli esiti dei programmi di trattamento;

c) supporto alle attività gestionali dei servizi dell'amministrazione penitenziaria, per valutare il grado di efficienza e di utilizzo delle risorse;

d) supporto all'emanazione delle direttive tecniche per l'intervento dei servizi dell'amministrazione penitenziaria, nel rispetto dei princìpi di uniformità, appropriatezza e qualità, nonché alla relativa valutazione;

e) produzione di dati aggregati e di analisi statistiche, supporto alla costruzione di indicatori e alla ricerca;

f) redazione di relazioni o rapporti, comunque denominati, richiesti dalle Camere o da organismi europei o internazionali, mettendo a disposizione i dati in forma aggregata.

2. Il Ministero della giustizia, Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria, tratta i dati personali conferiti dal NSIS relativi ai flussi informativi del SIND e del SISM strettamente necessari all'esercizio delle competenze e al raggiungimento degli scopi di cui al comma 1, per le finalità di cui al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, e assume la qualità di titolare del trattamento.

3. Il Ministero della salute, Direzione generale competente in materia di prevenzione sanitaria per le dipendenze e la salute mentale, tratta i dati personali di natura giudiziaria conferiti dal Ministero della giustizia strettamente necessari all'esercizio delle competenze e al raggiungimento degli scopi di cui al comma 1, per le finalità di rilevante interesse pubblico di cui all'articolo 2-sexies, comma 2, lettera v), del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e assume la qualità di titolare del trattamento.

4. Il trattamento è effettuato nel rispetto del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, nonché, in quanto applicabili, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

5. Le categorie di interessati, il responsabile del trattamento, i soggetti cui possono essere comunicati i dati personali, le operazioni di trattamento, nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti degli interessati sono definiti con decreto del Ministro della giustizia, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

6. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al fine di assicurare l'interoperabilità dei sistemi sono individuati, per i trattamenti o le categorie di trattamenti non occasionali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, i termini, ove non già stabiliti da disposizioni di legge o di regolamento, e le modalità di conservazione dei dati, i soggetti legittimati ad accedervi, le condizioni di accesso e i relativi sistemi di autenticazione, le modalità di consultazione, i requisiti tecnici essenziali del flusso informativo, le sue modalità procedurali e ogni altra specifica tecnica necessaria ad assicurare autenticità, integrità e riservatezza dei dati medesimi, le misure di sicurezza da approntare in relazione ai distinti fattori di rischio, le modalità di predisposizione del documento di valutazione di impatto di cui all'articolo 35 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, nonché le modalità e le condizioni per l'esercizio dei diritti di cui agli articoli 9, 10, 11 e 13 del citato decreto legislativo n. 51 del 2018. I termini di conservazione sono determinati in conformità ai criteri indicati all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 51 del 2018, tenendo conto delle diverse categorie di interessati e delle finalità perseguite.

7. Per gli interventi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa in favore del Ministero della giustizia di euro 500.000 per l'anno 2024 e di euro 100.000 annui a decorrere dall'anno 2025, a cui si provvede, quanto ad euro 500.000 per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, e, quanto ad euro 100.000 annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024- 2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. È altresì autorizzata la spesa in favore del Ministero della salute di euro 350.000 per l'anno 2024 e di euro 120.000 annui a decorrere dall'anno 2025, a cui si provvede, quanto a euro 350.000 per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute per il triennio 2024-2026, e, quanto a euro 120.000 annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

Articolo 7.

(Modifiche all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante disciplina del regime detentivo differenziato)

1. All'articolo 41-bis, comma 2-quater, della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera f), dopo le parole: « cuocere cibi » il segno di interpunzione « . » è sostituito dal seguente: « ; »;

b) dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

« f-bis) l'esclusione dall'accesso ai programmi di giustizia riparativa. ».

Articolo 8.

(Disposizioni in materia di strutture residenziali per l'accoglienza e il reinserimento sociale dei detenuti)

1. Allo scopo di semplificare la procedura di accesso alle misure penali di comunità e agevolare un più efficace reinserimento delle persone detenute adulte è istituito presso il Ministero della giustizia un elenco delle strutture residenziali idonee all'accoglienza e al reinserimento sociale. L'elenco è articolato in sezioni regionali ed è tenuto dal Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità che ne cura la tenuta e l'aggiornamento ed esercita la vigilanza sullo stesso.

2. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite la disciplina relativa alla formazione e all'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 1 del presente articolo, le modalità di esercizio dell'attività di vigilanza sullo stesso e le caratteristiche e i requisiti di qualità dei servizi necessari per l'iscrizione nell'elenco. Con il decreto di cui al primo periodo sono, altresì, stabilite le modalità di recupero delle spese per la permanenza nelle strutture di cui al comma 1, nonché i presupposti soggettivi e di reddito per l'accesso alle suddette strutture da parte dei detenuti che non sono in possesso di un domicilio idoneo e sono in condizioni socio-economiche non sufficienti per provvedere al proprio sostentamento, al fine di garantire il rispetto del limite di spesa di cui al comma 6.

3. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1, le strutture residenziali garantiscono, oltre ad una idonea accoglienza residenziale, lo svolgimento di servizi di assistenza, di riqualificazione professionale e di reinserimento socio-lavorativo dei soggetti residenti, compresi quelli con problematiche derivanti da dipendenza o disagio psichico, che non richiedono il trattamento in apposite strutture riabilitative.

4. Le strutture iscritte nell'elenco di cui al comma 1, in presenza di specifica disponibilità ad accogliere anche soggetti in regime di detenzione domiciliare, sono considerate luogo di privata dimora ai fini di cui all'articolo 284 del codice di procedura penale.

5. L'elenco di cui al comma 1 deve essere istituito mediante il ricorso ad un avviso pubblico finalizzato ad acquisire le manifestazioni d'interesse degli enti gestori di strutture aventi carattere residenziale ubicate sul territorio nazionale e rispondenti ai requisiti di carattere tecnico individuati con il decreto di cui al comma 2.

6. Per gli interventi di cui al comma 2 in favore dei detenuti che non sono in possesso di un domicilio idoneo e sono in condizioni socio-economiche non sufficienti per provvedere al proprio sostentamento è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede a valere sugli stanziamenti dei capitoli del bilancio della Cassa delle ammende di cui all'articolo 4 della legge 9 maggio 1932 n. 547.

6-bis. Per ampliare le opportunità di accesso dei detenuti tossicodipendenti alle strutture sanitarie pubbliche o a strutture private accreditate, ai sensi del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, per incrementare il contingente annuo dei posti disponibili nelle predette strutture nonché per potenziare i servizi per le dipendenze presso gli istituti penitenziari a custodia attenuata per tossicodipendenti è autorizzata la spesa massima di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede a valere sugli stanziamenti dei capitoli di bilancio della cassa delle ammende di cui all'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547. Le risorse sono ripartite con decreto emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 26 novembre 2010, n. 199.

Articolo 9.

(Modifiche al codice penale e al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)

1. Al codice penale dopo l'articolo 314 è inserito il seguente:

« Articolo 314-bis (Indebita destinazione di denaro o cose mobili). - Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. ».

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e l'ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro 100.000 ».

2. All'articolo 322-bis del codice penale, al primo comma, alinea, dopo la parola: « 314 » è inserita la seguente: « , 314-bis » e, alla rubrica, dopo la parola: « Peculato » sono inserite le seguenti: « , indebita destinazione di denaro o cose mobili ».

2-bis. All'articolo 323-bis, primo comma, del codice penale, dopo la parola: « 314 » è inserita la seguente: « , 314-bis ».

2-ter. All'articolo 25 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, al comma 1, secondo periodo, le parole: « articoli 314, primo comma, 316 e 323 » sono sostituite dalle seguenti: « articoli 314, primo comma, 314-bis e 316 » e, alla rubrica, dopo la parola: « Peculato » sono inserite le seguenti: « , indebita destinazione di denaro o cose mobili » e le parole: « e abuso d'ufficio » sono soppresse.

Articolo 10.

(Modifiche al codice di procedura penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del medesimo codice, per l'efficienza del procedimento penale, la semplificazione in tema di misure alternative e di misure di sicurezza, nonché modifiche al decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 34)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 371-bis, comma 3, lettera h), numero 2), la parola « reiterata » è sostituita dalla seguente: « grave »;

b) all'articolo 412, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

« 2-ter. Il procuratore generale, quando dispone l'avocazione delle indagini preliminari per i delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis, informa il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. ».

1-bis. Dopo l'articolo 658 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« Art. 658-bis. - (Misure di sicurezza da eseguire presso strutture sanitarie) - 1. Quando deve essere eseguita una misura di sicurezza di cui all'articolo 215, secondo comma, numeri 2 e 3, del codice penale, ordinata con sentenza, il pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 chiede senza ritardo e comunque entro cinque giorni al magistrato di sorveglianza competente la fissazione dell'udienza per procedere agli accertamenti indicati all'articolo 679 ».

2. All'articolo 678, comma 1-ter, del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole « in via provvisoria » sono soppresse;

b) al secondo periodo, la parola « provvisoria » è soppressa;

c) il terzo periodo è sostituito dal seguente: « Il tribunale di sorveglianza, quando è proposta opposizione, procede, a norma del comma 1, alla conferma o alla revoca dell'ordinanza. »;

d) il quarto periodo è sostituito dal seguente: « Allo stesso modo il tribunale di sorveglianza procede quando l'ordinanza non è stata emessa. ».

2-bis. All'articolo 679 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Sulla richiesta del pubblico ministero formulata ai sensi dell'articolo 658-bis il magistrato di sorveglianza provvede alla fissazione dell'udienza senza ritardo e comunque entro cinque giorni dalla richiesta medesima. Fino alla decisione, permane la misura di sicurezza provvisoria applicata ai sensi dell'articolo 312 e il tempo corrispondente è computato a tutti gli effetti. Nelle more della decisione, la misura di sicurezza provvisoria può essere disposta con ordinanza dal magistrato di sorveglianza, su richiesta del pubblico ministero ».

2-ter. Nel titolo I, capo XI, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo l'articolo 154-ter è aggiunto il seguente:

« Art. 154-quater. - (Sentenza che dispone una misura di sicurezza da eseguire presso una struttura sanitaria) - 1. Se non è presentata impugnazione nei termini di legge avverso la sentenza che applica una misura di sicurezza di cui all'articolo 215, secondo comma, numeri 2 e 3, del codice penale, la cancelleria ne trasmette senza ritardo, e comunque entro cinque giorni, l'estratto al pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 del codice. Fermo quanto previsto dall'articolo 626 del codice, la cancelleria della Corte di cassazione provvede allo stesso modo quando l'esecuzione consegue alla decisione della stessa Corte ».

2-quater. All'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 34, le parole: « all'articolo 51, comma 3-bis e comma 3-quater » sono sostituite dalle seguenti: « agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis, ».

2-quinquies. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 34, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

« d-bis) ai fini del coordinamento investigativo di cui agli articoli 2 e 3, l'intesa dell'ufficio del pubblico ministero che procede ad indagini collegate e, in ogni caso, il parere del procuratore generale presso la corte di appello o, se si tratta di indagini relative ai delitti di cui all'articolo 371-bis del codice di procedura penale, del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo ».

Articolo 10-bis.

(Modifica all'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354)

1. All'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Il condannato, qualora non sia in grado di offrire valide occasioni di reinserimento esterno tramite attività di lavoro, autonomo o dipendente, può essere ammesso, in sostituzione, a un idoneo servizio di volontariato oppure ad attività di pubblica utilità, senza remunerazione, nelle forme e con le modalità di cui agli articoli 1, 2 e 4 del decreto del Ministro della giustizia 26 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2001, in quanto compatibili, nell'ambito di piani di attività predisposti entro il 31 gennaio di ogni anno, di concerto tra gli enti interessati, le direzioni penitenziarie e gli uffici per l'esecuzione penale esterna e comunicati al presidente del tribunale di sorveglianza territorialmente competente ».

2. Alla copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede nel limite delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come integrato dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 124. Restano fermi gli interventi già finanziati a valere sulle risorse del Fondo di cui al primo periodo.

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROCEDIMENTO ESECUTIVO, DI TRIBUNALE PER LE PERSONE, PER I MINORENNI E PER LE FAMIGLIE E MODIFICHE AL CODICE CIVILE

Articolo 11.

(Disposizioni in materia di procedimento esecutivo relativo a Stati esteri)

1. Non possono essere sottoposti a sequestro né pignorati il denaro, i titoli e gli altri valori che costituiscono riserve valutarie di Stati esteri che le banche centrali o le autorità monetarie estere detengono o gestiscono per conto proprio o dello Stato a cui appartengono e che sono depositati presso la Banca d'Italia in appositi conti. Il sequestro e il pignoramento eseguiti sui beni di cui al primo periodo sono inefficaci e non sussiste l'obbligo di accantonamento da parte della Banca d'Italia.

2. L'inefficacia di cui al comma 1 è rilevata dal giudice dell'esecuzione anche d'ufficio.

3. I procedimenti esecutivi sui beni di cui al comma 1, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono estinti.

Articolo 12.

(Modifica in materia di tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie)

1. All'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le parole « due anni » sono sostituite dalle seguenti: « tre anni ».

Articolo 13.

(Modifica all'articolo 2506.1 del codice civile)

1. All'articolo 2506.1, primo comma, del codice civile, dopo le parole: « Con la scissione mediante scorporo una società assegna parte del suo patrimonio a una o più società di nuova costituzione e a sé stessa le relative azioni o quote », le parole « a sé stessa » sono soppresse.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Articolo 14.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, ad eccezione di quanto previsto agli articoli 1, 2 e 8, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti mediante l'utilizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 15.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

CONDIZIONE POSTA DALLA 5A COMMISSIONE E ACCETTATA DAL GOVERNO

        La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, a rettifica del parere reso nella seduta pomeridiana del 31 luglio 2024, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, all'articolo 14, comma 1, delle parole: "articoli 1, 2 e 8," con le seguenti: "articoli 1, 2, 2-bis, 2-ter, 4-bis, 6-bis e 8,".

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO NON PRESI IN CONSIDERAZIONE A SEGUITO DELLA POSIZIONE DELLA QUESTIONE DI FIDUCIA SULL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

1.3

Scalfarotto

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «15 marzo 2010, n. 66,» inserire le seguenti: «il ruolo organico del Corpo di polizia penitenziaria è aumentato di complessive mille unità ed» e sopprimere le parole: «, nel limite della dotazione organica,».

1.150

Lopreiato, Scarpinato, Bilotti

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) Al comma 1:

          1) all'alinea sostituire le parole: «1.000 unità» con le seguenti: «2.000 unità»;

          2) alla lettera a) sostituire le parole: «500 unità» con le seguenti: «1000 unità»;

          3) alla lettera b) sostituire le parole: «500 unità» con le seguenti: «1000 unità»;

          b) sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 4.277.380 per l'anno 2025, di euro 52.471.606 per l'anno 2026, di euro 96.388. 454 annui per gli anni dal 2027 al 2029, di euro 96.622.254 per l'anno 2030, di euro 97.557.456 per l'anno 2031, di euro 98.258.856 annui per gli anni dal 2032 al 2034, di euro 98.752.790 per l'anno 2035, e di euro 100.728.526 annui a decorrere dall'anno 2036.»;

          c) sostituire il comma 3 con il seguente: «Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di euro 1.495.000 per l'anno 2025, di euro 2.275.000 per l'anno 2026 e di euro 1.560.000 annui a decorrere dall'anno 2027.»;

          d) al comma 4 sostituire l'alinea con la seguente: «4. Agli oneri derivanti dai commi 2 e 3, parti ad euro 5.772.380 per l'anno 2025, euro 54.746.606 per l'anno 2026, euro 97.948.454 annui per gli anni dal 2027 al 2029, euro 98.182.254 per l'anno 2030, euro 99.117.456 per l'anno 2031, euro 99.818.856 annui per gli anni dal 2032 al 2034, 100.312.790 per l'anno 2035 e euro 102.288.526 annui a decorrere dal 2036, si provvede:» e dopo la lettera b) aggiungere, in fine, la seguente: «b-bis) quanto a euro 2.886.190 per l'anno 2025, euro 27.373.303 per l'anno 2026, a euro 48.974.227 annui per gli anni dal 2027 al 2029, a euro 49.091.127 per l'anno 2030, a euro 49.558.728 per l'anno 2031, a euro 49.909.428 annui per gli anni dal 2032 al 2034, a euro 50.156.395 per l'anno 2035 e a euro 51.144.263 annui a decorrere dall'anno 2036 si provvede, a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente incremento dell'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, di cui alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative.».

1.6

Lopreiato, Scarpinato, Bilotti, Castellone, Mazzella, Pirro

Precluso

Al comma 4, lettera a), sopprimere il numero 14.

     Conseguentemente,  al comma 4, lettera b) apportare le seguenti modificazioni:

          a) premettere le seguenti parole: «quanto a euro 94.482 per l'anno 2025 e euro 921.961 per l'anno 2026»;

          b) sostituire la parola: «21.600.924» con la seguente: «22.522.885», la parola: «22.185.425» con la seguente: «23.107.386», la parola: «22.536.125» con la seguente: «23.458.086», la parola: «22.783.092» con la seguente: «23.705.053» e la parola: «23.770.960» con la seguente: «24.692.921».

G1.150

Rossomando, Bazoli, Mirabelli, Verini

Precluso

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge A.S. 1183-A, recante Conversione in legge del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, recante misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia,

     premesso che:

          l'Ufficio per il processo è una struttura organizzativa, prevista dall' articolo 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, operativa presso i tribunali ordinari e presso le Corti d'appello con l'obiettivo di "garantire la ragionevole durata del processo, attraverso l'innovazione dei modelli organizzativi ed assicurando un più efficiente impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione";

          è istituito al fine di supportare l'azione di abbattimento dell'arretrato civile e delle pendenze civili e penali, la celere definizione dei procedimenti giudiziari, nonché in ausilio delle ulteriori linee di progetto in materia di digitalizzazione e di edilizia giudiziaria;

     considerato che:

          al fine di continuare a supportare le linee di progetto ricomprese nel PNRR assicurando la piena operatività di tali strutture organizzative, è necessario che il personale è reclutato con il profilo di addetto all'Ufficio per il processo da inquadrarsi tra il personale del Ministero della giustizia tramite concorso pubblico, al termine del contratto di lavoro di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, abbia accesso ad un contratto a tempo indeterminato presso l'amministrazione assegnataria previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta;

     impegna il Governo:

          a prevedere l'accesso ad un contratto a tempo indeterminato, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica nell'ambito del Piano triennale dei fabbisogni dell'amministrazione giudiziaria, in deroga a quanto previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 20, nonché in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di turn over, alle previsioni di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

G1.151

Verini, Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Giorgis

Precluso

Il Senato

          in sede di esame del disegno di legge A.S. 1183, recante Conversione in legge del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, recante misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia,

     premesso che:

          i provveditorati regionali dell'amministrazione penitenziaria (PRAP) sono organi periferici di livello dirigenziale generale del Ministero della giustizia, competenti in materia di personale, organizzazione dei servizi e degli istituti, detenuti ed internati, rapporti con gli enti locali, le regioni ed il servizio sanitario nazionale; essi esercitano tali funzioni a livello locale secondo i programmi, gli indirizzi e le direttive disposti dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, anche al fine di assicurare l'uniformità dell'azione penitenziaria sul territorio nazionale;

          il regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, ha ridefinito numero e aree di competenza dei provveditorati dell'amministrazione penitenziaria, accorpando i territori di diverse Regioni e fissando la sede del provveditorato - di regola - nel capoluogo di una di esse;

          tali accorpamenti, unitamente alla fissazione della sede unica del provveditorato nel capoluogo di una delle Regioni accorpate rende spesso difficoltoso il raggiungimento della sede del provveditorato; la notevole estensione dei territori accorpati, e la variabile incidenza del numero di istituti penitenziari nelle diverse Regioni interessate condiziona le capacità di efficienza dell'ufficio, rendendo arduo il raggiungimento di fondamentali obiettivi organizzativi direttamente rilevanti sul piano dell'efficienza del sistema penitenziario e quindi, in definitiva, sulle stesse condizioni di detenzione;

          il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, ufficio IV, ha reso noto - nel mese di ottobre del 2023 - uno schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero, di cui al richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 84 del 2015 nel quale, con la modifica della tabella B, è stata prospettata una riorganizzazione dei provveditorati regionali, con ulteriori accorpamenti tra territori di diverse Regioni;

     considerato che

          ai fini di una razionale organizzazione degli uffici e, soprattutto, della loro maggiore efficienza in termini di effettivo impatto sul buon andamento dell'amministrazione penitenziaria e, in ultima analisi, sulla stessa qualità delle condizioni di detenzione la quale rappresenta oggi - alla luce del sovraffollamento, delle condizioni strutturali degli istituti penitenziari, della carenza di percorsi trattamentali - una vera e propria emergenza nazionale, come dimostrato da ultimo dall'aumento esponenziale del numero di suicidi di persone detenute;

     impegna il Governo

          a rivedere la prospettata riorganizzazione dei provveditorati regionali dell'amministrazione penitenziaria rendendo eccezionali le ipotesi di accorpamento e assicurando, in ogni caso, una adeguata aderenza degli accorpamenti tra i territori di diverse Regioni e il numero di istituti penitenziari presenti; ad assicurare, nel caso di accorpamento, la massima prossimità tra le sedi dei provveditorati e i territori interessati, anche attraverso l'istituzione di sedi secondarie decentrate nel capoluogo di ciascuna Regione eventualmente accorpata.

G1.152

Rossomando, Bazoli, Mirabelli, Verini, Giorgis

Precluso

Il Senato

          in sede di esame del disegno di legge A.S. 1183, recante Conversione in legge del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, recante misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia,

     Premesso che:

          l'ufficio del giudice di pace di Torino si trova in una drammatica situazione a causa della gravissima carenza di organico: su 120 giudici che dovrebbero operare nell'ufficio, sono operativi solo in 13, con una percentuale di scopertura dei posti del 94 per cento. Questo comporta un carico di lavoro abnorme per i giudici in servizio, che non possono far fronte a tutte le richieste, con conseguente esaurimento dei calendari delle udienze e tempi lunghissimi per la fissazione di nuove udienze; dai dati rilevati emerge come, da gennaio a giugno 2024, siano stati posti in carico a ciascun giudice di pace circa 1.100 ricorsi, una quantità praticamente impossibile da affrontare ed espletare;

          a causa della situazione, 500 avvocati hanno indirizzato una lettera al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Torino per chiedere interventi legislativi urgenti per risolvere le problematiche che stanno portando l'ufficio dei giudici di pace alla paralisi e arrivando a prefigurare lo strumento estremo di astensione dalle udienze;

          la presidente dell'Ordine degli avvocati di Torino, Simona Grabbi, ha nelle settimane scorse inviato una lettera al Ministro della giustizia per descrivere la grave situazione nella quale versa l'ufficio del giudice di pace torinese e per sollecitare un intervento legislativo volto a risolvere la situazione gravissima di carenza di organico;

          al fine di porre rimedio, almeno provvisoriamente, a tale situazione, sarebbe sufficiente adottare - con urgenza - un intervento legislativo finalizzato ad anticipare la presa di servizio di 30 giudici di pace che stanno per completare il tirocinio e il cui ingresso in ruolo è previsto per il mese di gennaio del 2025; tale intervento potrebbe utilmente avvenire nelle forme di una riduzione del periodo di tirocinio di cui all'articolo 9, comma 4 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 limitatamente ai casi in cui l'ufficio del giudice di pace presenti una carenza di organico con una scopertura di posti pari ad almeno il 50 per cento rispetto alle unità assegnate;

     impegna il Governo:

          ad individuare con urgenza la più rapida soluzione per provvedere alla gravissima carenza di organico descritta in premessa e al conseguente disservizio causato ai cittadini torinesi.

1.0.150

Mirabelli, Bazoli, Rossomando, Verini, Giorgis

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Norme per un miglior funzionamento degli istituti penitenziari e per la sicurezza nell'esecuzione penale).

          1. Al fine di potenziare e rideterminazione gli organici dei funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale, all'articolo 13 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, al comma 1 sostituire le parole "biennio 2017-2018" con le seguenti parole "a decorrere dall'anno 2024" e le parole "296 unità" sono sostituite dalle parole "400 unità".

          Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.».

1.0.1

Lopreiato, Scarpinato, Bilotti

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Assunzioni nell'ambito della polizia penitenziaria)

          1. Al fine di incrementare l'efficienza degli istituti penitenziari, le attività di esecuzione penale esterna da ultimo affidate al personale di polizia penitenziaria con la legge 27 settembre 2021, n. 134, nonché per le indifferibili necessità di prevenzione e contrasto della diffusione dell'ideologia di matrice terroristica e del consumo e traffico di sostanza stupefacenti in ambito carcerario, è autorizzata, in deroga a quanto previsto dall'articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione nel ruolo iniziale del Corpo di polizia penitenziaria, a decorrere dal 1° gennaio 2025, di 1.300 unità in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

          2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

          3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a euro 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.».

1.0.3

Scalfarotto

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Assunzione di 1.000 funzionari giudiziari)

          1. Al fine di garantire il funzionamento e il rafforzamento del sistema di esecuzione penale, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, per l'anno 2024 è autorizzata l'assunzione straordinaria di 1.000 unità di funzionari giudiziari da destinare agli uffici di esecuzione penale.

          2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 11.807.504 milioni di euro per l'anno 2024, di 23.505.500 milioni di euro per l'anno 2025 e di 35.413.004 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

          3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.807.504 milioni di euro per l'anno 2024, a 23.505.500 milioni di euro per l'anno 2025 e a 35.413.004 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.0.4

Scalfarotto

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Assunzione di 1.000 funzionari giuridico pedagogici)

          1. Al fine di garantire di rafforzare la funzione rieducativa della pena e favorire il reinserimento sociale, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, per l'anno 2024 è autorizzata l'assunzione straordinaria di 1.000 unità di funzionari giuridico pedagogici.

          2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 11.807.504 milioni di euro per l'anno 2024, di 23.505.500 milioni di euro per l'anno 2025 e di 35.413.004 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

          3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.807.504 milioni di euro per l'anno 2024, a 23.505.500 milioni di euro per l'anno 2025 e a 35.413.004 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.0.5

Scalfarotto

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Norme per un miglior funzionamento degli istituti penitenziari e per la sicurezza nell'esecuzione penale)

          1. Al fine di potenziare e rideterminazione gli organici dei funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale, all'articolo 13 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, al comma 1 le parole: «triennio 2017-2019» sono sostituite dalle seguenti: «triennio 2024-2026» e le parole: «296 unità» sono sostituite dalle seguenti: «500 unità».

          2. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

1.0.7

Lopreiato, Scarpinato, Bilotti

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Disposizioni per il personale del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del dipartimento per la giustizia minorile e di comunità)

          1. Al fine di garantire la piena operatività degli uffici territoriali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, in ragione dell'aumento della popolazione carceraria dovuto alle disposizioni previste dal decreto legge 15 settembre 2023, n.123, la dotazione organica del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità è aumentata di 300 unità di personale del comparto funzioni centrali, di cui 250 unità dell'Area III, posizione economica F1 e 50 unità dell'Area II, posizione economica F2. In attuazione di quanto disposto dal presente comma, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nell'anno 2024, in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le procedure concorsuali finalizzate all'assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, anche tramite scorrimento delle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge.

          2. Al comma 1 dell'articolo 13 del decreto- legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, le parole: «triennio 2017-2019» sono sostituite dalle seguenti: «triennio 2024-2026» e le parole: «296 unità» sono sostituite dalle seguenti: «850 unità».

          3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

          4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a euro 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede, a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente incremento dell'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, di cui alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative.».

1.0.8

Lopreiato, Scarpinato, Bilotti

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Assunzione di personale per gli uffici territoriali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, destinate ai ruoli di funzionario della professionalità pedagogica e di funzionario della professionalità di servizio sociale)

          1. Al fine di potenziare gli organici dei servizi minorili della giustizia e di rafforzare l'offerta trattamentale legata alla esecuzione penale esterna ed alle misure e sanzioni di comunità, anche in relazione alle necessità venutesi a creare in ragione delle disposizioni previste dal decreto legge 15 settembre 2023, n.123, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire, nell'anno 2024, procedure concorsuali pubbliche per l'assunzione straordinaria, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di 500 unità di personale per gli uffici territoriali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, destinate ai ruoli di funzionario della professionalità pedagogica e di funzionario della professionalità di servizio sociale, da inquadrare nell'area terza, posizione economica F1. Le assunzioni di cui al presente comma sono autorizzate in deroga ai vigenti limiti sulle facoltà assunzionali.

          2. Alle assunzioni di cui al comma precedente si provvede anche mediante scorrimento delle graduatorie.

          3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

          4. Per l'espletamento delle relative procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 500.000 euro per l'anno 2024.».

          5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a euro 50.500.000 per l'anno 2024 e 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, si provvede, a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente incremento dell'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, di cui alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative.».

1.0.9

Maiorino, Bilotti, Lopreiato

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

 (Interventi relativi ai percorsi trattamentali e di reinserimento nella società dei condannati per particolari delitti)

          1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 17 della legge 19 luglio 2019, n. 69, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 al fine di finanziare gli interventi relativi ai percorsi trattamentali per il reinserimento nella società dei condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori di cui all'articolo 13-bis, comma 1-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite, in base a criteri stabiliti con decreto del Ministro della giustizia, tra gli enti o le associazioni e gli istituti penitenziari di cui al predetto articolo 13-bis, comma 1-bis, in coerenza con gli interventi di cui all'articolo 1 della medesima legge n. 354 del 1975.

          2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a euro 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.».».

1.0.12

Lopreiato, Bilotti

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Estensione mansioni UPP)

          1. Nell'ambito delle risorse attualmente previste a legislazione vigente, gli addetti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 151, possono essere impiegati a supporto della magistratura di sorveglianza al fine di coadiuvare l'attività dei magistrati.

          2. A tal fine l'attività dell'addetto all'ufficio per il processo, nell'ambito del supporto al magistrato, deve essere finalizzata a:

          a) studio, approfondimento giurisprudenziale e dottrinale degli atti preparatori utili alla decisione in merito alla concessione di permessi, alla liberazione anticipata, alla remissione del debito, alle sospensioni e ai differimenti nell'esecuzione della pena, alle espulsioni di detenuti stranieri e delle prescrizioni relative alla libertà controllata, all'approvazione del programma di trattamento del detenuto, al supporto alla decisione sull'autorizzazione ai ricoveri ospedalieri e alle visite specialistiche, all'autorizzazione all'ingresso di persone estranee all'amministrazione penitenziaria, all'esecuzione delle misure alternative alla detenzione carceraria, al riesame della pericolosità sociale e alla conseguente applicazione, esecuzione e revoca, delle misure di sicurezza disposte dal tribunale ordinario, alle richieste di conversione o rateizzazione delle pene pecuniarie;

          b) studio dei fascicoli e preparazione dell'udienza, e predisposizione delle bozze dei provvedimenti;

          c) incrementare la capacità produttiva dell'ufficio, attraverso la valorizzazione e la messa a disposizione dei precedenti, con compiti di organizzazione delle decisioni, in particolare di quelle aventi un rilevante grado di serialità, e con la formazione di una banca dati dell'ufficio giudiziario di riferimento;

          d) fornire supporto al magistrato nell'accelerazione dei processi di innovazione tecnologica.».

1.0.13

Scalfarotto

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure urgenti per l'adeguamento del sistema penitenziario)

          1. Al fine di garantire  il rispetto della dignità della persona e il principio di eguaglianza, nonché la funzione rieducativa della pena e il percorso di reinserimento sociale, è autorizzata l'assunzione di mediatori culturali e di traduttori all'interno degli istituti penitenziari, nei limiti di 100  milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024

          2. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2019, n. 140

1.0.14

Scalfarotto

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure urgenti per il rafforzamento dei percorsi di sostegno psicologico nel sistema penitenziario)

          1. Al fine di garantire la presenza di professionalità psicologiche esperte all'interno degli istituti penitenziari per consentire un trattamento intensificato cognitivo-comportamentale volto a favorire il reinserimento sociale, la prevenzione della recidiva,  è autorizzata l'assunzione straordinaria di nuovi psicologi penitenziari, nei limiti di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024

          2. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2019, n. 14

1.0.15

Scalfarotto

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure urgenti per il potenziamento dell'offerta educativa negli istituti penitenziari)

          1. Al fine di garantire il reinserimento sociale e la funzione rieducativa della pena è istituita un'apposita sezione nell'ambito del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, con uno stanziamento nel limite di spesa di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito, da emanare entro il 30 aprile di ciascun anno, di concerto con il Ministero della giustizia, le risorse di cui al precedente periodo sono ripartite tra gli istituti penitenziari in proporzione al numero medio di studenti dell'anno precedente, ai fini dell'attribuzione di una specifica indennità in favore di ciascun docente assunto a tempo determinato o indeterminato e ivi assegnato. Con il medesimo decreto sono altresì definiti i criteri e le modalità di attribuzione dell'indennità di cui al precedente periodo.

          2. Per le finalità di cui al comma 1 e al fine di incrementare l'organico dei docenti in servizio e l'offerta formativa presso gli istituti penitenziari è autorizzata, a decorrere dall'anno 2024, la spesa di 20 milioni di euro annui.

          3. Il presente articolo si applica a tutti gli istituti penitenziari che provvedono all'offerta formativa, ivi inclusi i corsi di istruzione e formazione di cui agli articoli 41, 42 e 43 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.

          4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.0.16

Lopreiato, Bilotti, Pirondini

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Istituzione del Fondo per la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari)

          1. Al fine di incentivare la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari, è istituito nello stato di previsione del Ministero della Giustizia, un apposito "Fondo per la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari", con una dotazione pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, da destinare al recupero e al reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti, per un loro reingresso nella società civile, attraverso la promozione di percorsi formativi e culturali che favoriscano l'acquisizione di nuove competenze nell'ambito dei diversi mestieri del teatro.

          2. Il Fondo di cui al comma 1 è volto allo sviluppo di attività laboratoriali e produttive, alla realizzazione, anche all'esterno degli istituiti penitenziari, di spettacoli teatrali, alla partecipazione di professionisti dello spettacolo e delle imprese sociali, degli enti e delle associazioni presenti sul territorio, nonché all'erogazione di benefìci economici in favore del personale interno degli istituti penitenziari, anche penali minorili, che collabora alla realizzazione degli spettacoli.

          3. Con Regolamento da adottare mediante decreto del Ministro della Giustizia, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione e di ripartizione del fondo di cui al comma 1, con particolare riguardo:

          a) alla realizzazione di attività teatrali;

          b) alla produzione e la diffusione anche all'esterno di spettacoli teatrali;

          c) all'organizzazione di convegni, di seminari di studi e di tavole rotonde sulle attività teatrali come strumenti per favorire il recupero e il reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti;

          d) alla realizzazione, la diffusione e la promozione di una rivista sulle attività teatrali realizzate negli istituti penitenziari, comprese le esperienze a livello internazionale;

          e) alla realizzazione di reportage fotografici e di video-documentari sulle attività teatrali;

          f) all'istituzione presso il Ministero della giustizia di un Osservatorio permanente sulle attività teatrali negli istituti penitenziari e di un Tavolo tecnico per lo sviluppo e la realizzazione delle attività di cui al presente comma;

          g) alla realizzazione di interventi straordinari di ampliamento e ammodernamento degli spazi destinati al lavoro dei detenuti, di cui all'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, finalizzati all'individuazione, presso gli istituti penitenziari, anche penali minorili, che ne sono sprovvisti, di appositi spazi dedicati alle attività teatrali e allo sviluppo di percorsi artistici, anche sperimentali, volti all'inserimento lavorativo dei soggetti in esecuzione di pena, attraverso l'acquisizione di competenze artistiche, relazionali e professionali.

          2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a euro 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.»

2.1

Lopreiato, Scarpinato, Bilotti

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «Piano nazionale di ripresa e resilienza» inserire le seguenti: «nonché la presenza in ogni istituto di un direttore e di almeno un vice-direttore».

2.150 (già 2.2)

Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

          - al comma 2, le parole: "venti unità di personale dirigenziale penitenziario" sono sostituite dalle seguenti: "cento".

          - sostituire i commi 4 e 5 con il seguente:  

          "4. Agli oneri del presente comma, quantificati in 5 milioni di euro per il 2024 e 10 milioni di euro a decorrere dal 2025 si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."

          - dopo l'articolo, inserire il seguente:

          Articolo 2 - bis.0 (Assunzione di funzionari della professionalità giuridico-pedagogici, mediatori culturali, funzionari di servizio sociale, psicologi)

          Al fine di supportare interventi educativi, programmi di inserimento lavorativo, misure di sostegno all'attività trattamentale e al fine di consentire il pieno espletamento delle nuove funzioni e compiti assegnati al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità in materia di esecuzione penale esterna e di messa alla prova, il Ministero della giustizia, è autorizzato ad avviare nel biennio 2024-2026 le procedure concorsuali, previo scorrimento di graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'assunzione di un numero massimo di 400 unità di personale da inquadrare nella Area III dei profili di funzionario della professionalità giuridico pedagogico, di funzionario della professionalità di servizio sociale nonché di mediatore culturale e di psicologo.

          2. Le procedure di cui al comma 1, sono disposte in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di turn over, alle previsioni di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché in deroga all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

          3. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 5.000.000 per l'anno 2024 e di euro 10.000.000 a decorrere dall'anno 2025.

G2.150

Zambito

Precluso

Il Senato,

     in sede di esame del disegno di legge A.S. 1183, recante Conversione in legge del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, recante misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia,

          premesso che:

          l'emendamento 2.0.500, presentato dal Governo, propone un intervento in materia di implementazione della dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario;

          la Casa di reclusione di Volterra da anni rappresenta un esempio virtuoso, in cui l'offerta trattamentale in tutte le sue forme, scolastica, culturale, professionale è il motore dell'intero istituto, come riconosciuto anche dall'associazione per i diritti dei detenuti Antigone;

          in occasione di una recente visita all'interno della struttura penitenziaria mi è stato possibile constatare l'ottimo livello delle condizioni di detenzione e raccogliere anche l'allarme del personale di Polizia penitenziare per il ridotto numero di agenti all'interno del carcere;

          la carenza totale delle forze di Polizia Penitenziaria prevista da pianta organica si attesta al 15.85%. Con particolare riferimento al ruolo Agenti-Assistenti, si registra una carenza attuale di 7 unità.  Rispetto al ruolo Sovrintendenti, invece, sono 4 le unità mancanti;

          la carenza di organico mette il personale in servizio sotto grande stress, rischiando di compromettere il corretto funzionamento delle attività che rendono l'istituto penitenziario all'avanguardia;

          per garantire queste attività è necessario un numero adeguato di addetti, come previsto dalla legge; il rischio è che la carenza di personale possa portare alla cessazione delle attività in un carcere che rappresenta un modello di riabilitazione della pena;

          impegna il Governo

          a porre in essere interventi urgenti, nell'ambito del potenziamento della dotazione di personale per gli istituti penitenziari, al fine di assicurare la piena copertura della dotazione organica degli agenti di Polizia penitenziaria all'interno della Casa di Reclusione di Volterra, così da garantire il corretto funzionamento delle attività rieducative.

2-bis.150 (già 2.0.500/7)

Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni

Precluso

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

          4-bis. Al fine di supportare interventi educativi, programmi di inserimento lavorativo, misure di sostegno all'attività trattamentale e al fine di consentire il pieno espletamento delle nuove funzioni e compiti assegnati al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità in materia di esecuzione penale esterna e di messa alla prova, il Ministero della giustizia, è autorizzato ad avviare nel biennio 2024-2026 le procedure concorsuali, previo scorrimento di graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'assunzione di un numero massimo di 400 unità di personale da inquadrare nella Area III dei profili di funzionario della professionalità giuridico pedagogico, di funzionario della professionalità di servizio sociale nonché di mediatore culturale e di psicologo. Le procedure di cui al presente comma, sono disposte in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di turn over, alle previsioni di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché in deroga all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 5.000.000 per l'anno 2024 e di euro 10.000.000 a decorrere dall'anno 2025.

     Conseguentemente, al titolo dell'articolo 2-bis aggiungere infine le seguenti parole: " e di funzionari della professionalità giuridico-pedagogici, mediatori culturali, funzionari di servizio sociale, psicologi.

2-ter.150 (già 2.0.501/1)

Lopreiato

Precluso

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

          a) alla lettera a) sostituire le parole: «euro 200» con le seguenti: «euro 100»;

          b) alla lettera c) sostituire le parole: «euro 100» con le seguenti: «euro 200».

2-quater.150 (già 2.0.502/1)

Lopreiato

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «possono svolgere,» inserire le seguenti: «sempre nell'ambito dell'assistenza sanitaria in favore dei detenuti, degli istituti penitenziari per adulti e per minorenni sottoposti a provvedimento penale nonché per i detenuti sottoposti a detenzione domiciliare,».

2-quinquies.0.150 (già 2.0.4)

Mirabelli, Bazoli, Rossomando, Verini, Giorgis

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-sexies

(Norme per la sicurezza nell'esecuzione penale e la prevenzione della recidiva).

          1. Al fine di garantire e implementare la funzionalità e l'organizzazione degli uffici e delle strutture di esecuzione penale esterna e per la messa alla prova, anche al fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di complessiva sicurezza sociale in ragione della conseguente riduzione della recidiva, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

          2. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.».

2-quinquies.0.151 (già 3.0.3)

Pirro, Bilotti, Lopreiato

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-sexies

(Norme per il personale medico specialistico e il personale sanitario che fornisce un servizio psichiatrico di diagnosi e cura, svolge compiti di prevenzione, cura e riabilitazione a favore di soggetti affetti da problematiche psichiatriche in esecuzione penale)

          1. Al personale medico specialistico e al personale sanitario che fornisce un servizio psichiatrico di diagnosi e cura, svolge compiti di prevenzione, cura e riabilitazione a favore di soggetti affetti da problematiche psichiatriche in esecuzione penale, attraverso i competenti dipartimenti e servizi di salute mentale delle proprie aziende sanitarie, presso gli istituti penitenziari per adulti e nelle strutture minorili, presso le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui alla legge 30 maggio 2014, n. 81, e presso gli Uffici di esecuzione penale esterna, è riconosciuto un ulteriore trattamento accessorio della retribuzione, pari ad euro 250, a titolo di indennità correlato e proporzionato alle particolari condizioni di lavoro.

          2. Il Ministero della salute, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza Stato, regioni e province autonome di Trento e Bolzano, con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge definisce le modalità di attuazione di cui al comma 1.

          3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 300 mila euro annui a decorrere dall'anno 2024.

          4. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.».

2-quinquies.0.152

Lopreiato, Scarpinato, Bilotti

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-sexies

(Disposizioni per l'assunzione di assistenti sociali)

          1. Al fine di ridurre i divari territoriali, contrastare la dispersione scolastica e l'abbandono precoce, nonché prevenire processi di emarginazione sociale e per potenziare il sistema dei servizi sociali comunali, i contributi di cui all'articolo 1, comma 797, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono incrementati rispettivamente di 20.000 euro e 10.000 euro. Qualora un Comune non riesca ad assumere gli assistenti sociali in numero congruo, comunque idoneo a soddisfare almeno il rapporto di 1 a 6.500 abitanti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali interviene con misure idonee ad assicurare che i servizi sociali dei comuni siano in grado di garantire il livello essenziale delle prestazioni.».

3.0.1

Lopreiato, Scarpinato, Bilotti

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Incremento delle risorse per l'edilizia penitenziaria)

          1. Al fine di garantire la sicurezza, il miglioramento della vivibilità, l'adeguamento funzionale degli istituti penitenziari di adulti e minori è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 per la ristrutturazione e il miglioramento di padiglioni e spazi interni ed esterni delle strutture penitenziarie.

          2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'intensificazione delle attività di contrasto e recupero dell'evasione fiscale. A tal fine, il Governo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2023, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante dall'accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire a decorrere dall'anno 2024 un incremento di almeno 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2023.».

3.0.2

Lopreiato, Scarpinato, Bilotti

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Incremento risorse per gli uffici e le strutture di esecuzione penale esterna e per la messa alla prova)

          1. Al fine di garantire la funzionalità e l'organizzazione degli uffici e delle strutture di esecuzione penale esterna e per la messa alla prova, anche al fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di complessiva sicurezza sociale in ragione della conseguente riduzione della recidiva, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

          2. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.»

3.0.4

Lopreiato, Scarpinato, Bilotti

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Procedure concorsuali per funzionario giuridico-pedagogico e di funzionario mediatore culturale)

          1. Al fine di rafforzare l'offerta trattamentale nell'ambito degli istituti penitenziari, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire, nell'anno 2024, procedure concorsuali pubbliche per l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e nei limiti della vigente dotazione organica, di 250 unità di personale da destinare al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, da inquadrare nell'Area dei funzionari, posizione di funzionario giuridico-pedagogico e di funzionario mediatore culturale. Le predette assunzioni sono autorizzate in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali dell'amministrazione penitenziaria. Per far fronte agli oneri assunzionali di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 2.193.981 per l'anno 2024 e di euro 4.387.962 annui a decorrere dall'anno 2025. Per lo svolgimento delle relative procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2024.

          2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 2.193.981 per l'anno 2024 e a euro 4.387.962 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190.».

3.0.5

Lopreiato, Scarpinato, Bilotti

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Rifinanziamento delle case-famiglia protette)

          1. Al fine di contribuire all'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia protette ai sensi dell'articolo 4 della legge 21 aprile 2011, n. 62, e in case-alloggio per l'accoglienza residenziale dei nuclei mamma-bambino, il fondo di cui all'articolo 1, comma 322, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di euro 4 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

          2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a euro 4 milioni di euro a per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.».

3.0.150

Lopreiato, Scarpinato, Bilotti

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Rifinanziamento Fondo di cui alla legge 29 dicembre 2022, n. 197)

          1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 856, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è rifinanziato di euro 10 milioni per gli anni 2024 e 2025, destinando specificatamente tali risorse all'assistenza, ad iniziative educative, culturali e ricreative, dei detenuti, internati e delle persone sottoposte a misure alternative alla detenzione o soggette a sanzioni di comunità e alle loro famiglie.

          2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 10 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.».

3.0.7

Aloisio, Lopreiato, Bilotti

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Promozione dell'attività fisica e sportiva negli istituti penitenziari minorili)

          1. Al fine di promuovere l'attività fisica e sportiva negli istituti penitenziari minorili, migliorare le condizioni di salute dei reclusi, nonché prevenire l'insorgenza di patologie legate alla sedentarietà e facilitare il recupero sociale degli stessi attraverso la partecipazione diretta ad attività ad alto contenuto formativo dal punto di vista sociale, è autorizzata una spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

          2. I relativi contributi sono erogati nel rispetto delle seguenti condizioni:

          a) gli istituti penitenziari minorili garantiscono il rispetto delle disposizioni enunciate dall'articolo 15 della legge 26 luglio 1975, n. 354, dall'articolo 59 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, nonché dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121;

          b) gli istituti penitenziari minorili possono prevedere e favorire la partecipazione di privati e di istituzioni o associazioni, pubbliche o private che, avendo concreto interesse nell'opera di risocializzazione dei detenuti, dimostrino di poter utilmente promuovere lo sviluppo dei contatti tra la comunità carceraria e la società libera;

          c) è fatto obbligo di ottenere una preventiva valutazione dell'idoneità fisica del detenuto alla pratica sportiva, agonistica o amatoriale, da parte del responsabile del servizio sanitario dell'istituto penitenziario o di un medico specialista in medicina dello sport allo scopo autorizzato, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla normativa vigente per il rilascio del certificato d'idoneità alla pratica sportiva agonistica o amatoriale;

          d) è stipulata una apposita polizza assicurativa contro gli infortuni per i detenuti ritenuti idonei allo svolgimento delle attività sportive.

          3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, stabilisce le modalità di riparto delle risorse tra gli istituti penitenziari nonché le modalità operative di cui al comma 2.

          4. Agli oneri di cui al comma 1, apri ad euro 2 milioni a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.».

3.0.8

Pirondini, Bilotti, Lopreiato

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Fondo per la realizzazione di impianti sportivi presso gli istituti penitenziari)

          1. Allo scopo di promuovere la salute e il benessere psico-fisico, facilitando il recupero dei detenuti e minori e giovani adulti sottoposti a provvedimenti penali in area penale esterna attraverso lo sport quale strumento educativo e di prevenzione del disagio sociale e psicofisico, di sviluppo e di inclusione sociale, di recupero e di socializzazione, di integrazione dei gruppi a rischio di emarginazione e delle minoranze, presso il Ministro per lo Sport e i Giovani, è istituito un fondo per la realizzazione di impianti sportivi presso gli istituti penitenziari per adulti, gli istituti penali per minori e le comunità di accoglienza per minori, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

          2. Per la progettazione e la costruzione dei relativi impianti è competente il Dipartimento per lo Sport, realizzato da Sport e Salute in collaborazione con il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e il Dipartimento di Giustizia Minorile e di Comunità.

          3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.1

Lopreiato, Scarpinato, Bilotti

Precluso

Sopprimere l'articolo.

4.2

Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni

Precluso

Sopprimere l'articolo.

4.3

Scalfarotto

Precluso

Sopprimere l'articolo

4.4

Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4

(Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 30 ottobre 1992 n. 443 in materia di formazione degli agenti di polizia penitenziaria)

          All'articolo 6 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 dopo il comma 1 è inserito il seguente:

          1-bis. Il corso prevede obbligatoriamente almeno 30 ore dedicate ai principi e standard europei, internazionali e nazionali in materia di privazione della libertà e detenzione, all'apprendimento e all'utilizzo di tecniche di de-escalation finalizzate a depotenziare atteggiamenti violenti e aggressivi. Prevede altresì almeno 20 ore sulla prevenzione del rischio suicidario attraverso l'approfondimento delle procedure da seguire e l'informazione sanitaria, psicologica e trattamentale.»

4.5

Lopreiato, Scarpinato, Bilotti

Precluso

Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni;

          a) al capoverso "1-bis" sostituire le parole: «due mesi» con le seguenti: «quattro mesi»;

          b) dopo il capoverso "1-bis" inserire il seguente: «1-ter. Nel caso in cui la durata minima del corso è stabilita in sei mesi il contingenti di agenti assegnato a prestare servizio presso gli istituti per adulti devono, entro l'anno successivo all'assegnazione della prima sede, frequentare presso una scuola di formazione e aggiornamento, di cui all'articolo 16 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 , un corso di aggiornamento della durata di due mesi, secondo turni fissati con decreto del direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria.».

4.150

Lopreiato, Scarpinato, Bilotti

Precluso

Al comma 1, lettera b), capoverso "1-bis" sostituire le parole: «di due mesi» con le seguenti: «di quattro mesi».

4.7

Lopreiato, Scarpinato, Bilotti

Precluso

Al comma 1, lettera b), capoverso "1-bis" aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La formazione sulla tutela dei diritti fondamentali non deve essere in nessun modo compressa e i contenuti didattici dovranno prevedere un focus relativo alle situazioni ad elevato livello di criticità attraverso l'acquisizione e l'utilizzo di tecniche di de-escalation finalizzate a depotenziare atteggiamenti violenti o aggressivi. I corsi devono, altresì, garantire un adeguato e continuo spazio di riflessione e confronto sulla prevenzione del rischio suicidario approfondendo le procedure da seguire e fornendo informazioni sanitarie psicologiche e trattamentali per le strategie di prevenzione.».

4.8

Lopreiato, Scarpinato, Bilotti

Precluso

Al comma 1, lettera b), capoverso "1-bis" aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La formazione sulla tutela dei diritti fondamentali non deve essere in nessun modo compressa e i contenuti didattici dovranno imprescindibilmente prevedere un focus relativo ai principi e standard europei, internazionali e nazionali sulla privazione della libertà.».

4.9

Lopreiato, Bilotti

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente: «All'articolo 8 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n.43, al comma 1, le parole: «secondo semestre del corso» sono sostituite dalle seguenti: «secondo ciclo del corso».

4-bis.150

Scarpinato, Lopreiato

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 2, sopprimere le parole: «, fatto salvo quanto previsto dal comma 8 e»;

          b) sopprimere il comma 8.

4-bis.151

Scarpinato, Lopreiato

Precluso

Al comma 2, sopprimere le parole: «, fatto salvo quanto previsto dal comma 8 e».

4-bis.152 (già 4.0.500/1)

Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni

Precluso

Al comma 4 sostituire le parole: «Per i procedimenti autorizzatori in materia di tutela ambientale i termini sono dimezzati. Per i procedimenti autorizzatori relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici il termine per l'adozione di autorizzazioni, pareri, visti e nulla osta è fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorsi i quali, ove l'autorità competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati» con le seguenti: «Per i procedimenti autorizzatori relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici il termine di adozione dell'autorizzazione, parere, visto o nulla osta è fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorso il quale ove l'autorità competente non si è pronunciata, detti atti non si intendono comunque rilasciati prima del termine di ulteriore sessanta giorni».

4-bis.153

Scarpinato, Lopreiato

Precluso

Sopprimere il comma 8.

4-bis.0.150 (già 4.0.1)

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini, Giorgis

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-ter.

(Norme per personale DAP e Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità)

          1. Al decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge, il comma 2, dell'articolo 14 è sostituito dal seguente: "2. Al fine di assicurare il regolare espletamento delle funzioni istituzionali dell'Amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e far fronte alla scopertura degli organici nei ruoli di livello dirigenziale non generale, il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità sono autorizzati ad assumere, nel corso del triennio 2024-2026, anche in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, un contingente massimo di 15 unità di personale dirigenziale non generale, area funzioni centrali, per la copertura dei posti vacanti, mediante scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici di cui al decreto direttoriale 5 maggio 2020 del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e di cui al decreto direttoriale 28 agosto 2020 del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 39 del 19 maggio 2020 e n. 78 del 6 ottobre 2020."

          2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

4-bis.0.151 (già 4.0.5)

Verini, Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Giorgis

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-ter

(Disposizioni in materia di manutenzione delle strutture residenziali disponibili all'accoglienza di minorenni e giovani adulti)

          1. È autorizzata l'ulteriore spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 in favore del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità al fine di provvedere alla manutenzione delle strutture residenziali disponibili all'accoglienza di minorenni e giovani adulti di età inferiore ai 25 anni, sottoposti a provvedimento penale dell'Autorità giudiziaria minorile. Agli oneri del presente comma si provvede mediante corrispondente del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

          2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

4-bis.0.152

Verini, Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Giorgis

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-ter.

(Misure in materia di attività lavorativa dei detenuti)

          1. Alle imprese che assumono, per un periodo di tempo non inferiore ai trenta giorni, lavoratori detenuti o internati, anche quelli ammessi al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni è concesso un ulteriore credito di imposta mensile nella misura massima di cinquecento euro per ogni lavoratore assunto. Gli stessi sgravi si applicano alle imprese che svolgono attività di formazione nei confronti di detenuti o internati a condizione che al periodo di formazione segua l'immediata assunzione per un tempo minimo corrispondente al triplo del periodo di formazione per il quale l'impresa ha fruito dello sgravio.

          2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024 e 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

4-bis.0.153

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini, Giorgis

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-ter

(Norme per un miglior funzionamento degli istituti penitenziari e per la sicurezza nell'esecuzione penale).

          1. È autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2024, e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 in favore del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità per la realizzazione di nuove strutture residenziali disponibili all'accoglienza di minorenni e giovani adulti di età inferiore ai 25 anni, sottoposti a provvedimento penale dell'Autorità giudiziaria minorile. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

5.1

Lopreiato, Scarpinato, Bilotti

Precluso

Sopprimere l'articolo.

5.2

Scalfarotto

Precluso

Sopprimere l'articolo.

5.3

Scarpinato, Lopreiato, Bilotti

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5

(Aumento del ruolo organico del personale di magistratura ordinaria)

          1. Per far fronte alle sempre più gravose attività connesse alla sorveglianza per l'esecuzione delle pene, a decorrere dal 1° luglio 2025 il ruolo organico della magistratura ordinaria è aumentato di cinquecento unità, da destinare alle funzioni giudicanti di primo grado. Conseguentemente la tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, è sostituita dalla tabella B di cui all'allegato 1 alla presente legge.

          2. Il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nel corso dell'anno 2024, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, le procedure concorsuali di reclutamento finalizzate all'assunzione, nell'anno 2025, delle unità di personale di magistratura di cui al comma 1. Per la gestione delle predette procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 2.582.000 per l'anno 2024.

          3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 19.963.706 per l'anno 2025, euro 40.598.316 per l'anno 2026, euro 49.787.156 per l'anno 2027, euro 49.787.156 per l'anno 2028, euro 58.140.356 per l'anno 2029, euro 64.655.102 per l'anno 2030, euro 64.709.128 per l'anno 2031, euro 67.028.976 per l'anno 2032, euro 67.222.298 per l'anno 2033 e ad euro 69.542.148 annui a decorrere dall'anno 2034. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190.».

          Allegato 1
(articolo 67-bis, comma 1)

          «Tabella B
(prevista dall'articolo 1 comma 2)

RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA

A. Magistrato con funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità: primo presidente della Corte di cassazione

1

B. Magistrato con funzioni direttive apicali requirenti di legittimità: procuratore generale presso la Corte di cassazione

1

C. Magistrati con funzioni direttive superiori di legittimità:

Presidente aggiunto della Corte di cassazione

1

Procuratore generale aggiunto presso la Corte di Cassazione

1

Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche

1

D. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti direttive di legittimità

65

E. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità nonché magistrati destinati all'esercizio delle funzioni di procuratori europei delegati innanzi alla Corte di cassazione

442

F. Magistrato con funzioni direttive requirenti di coordinamento nazionale: procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo

1

G. Magistrati con funzioni direttive di merito di secondo grado, giudicanti e requirenti

52

H. Magistrati con funzioni direttive di merito di primo grado elevate, giudicanti e requirenti

53

I. Magistrati con funzioni direttive di merito giudicanti e requirenti di primo grado

314

L. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo e di secondo grado, di magistrato distrettuale, di coordinamento nazionale presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e semidirettive di primo grado, di primo grado elevate e di secondo grado, nonché magistrati destinati alle funzioni di procuratori europei delegati

10.221

M. Magistrati destinati a funzioni non giudiziarie

200

N. Magistrati ordinari in tirocinio

(numero pari a quello dei posti
vacanti nell'organico)

TOTALE

11.353

5.4

Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5

(Liberazione anticipata speciale)

          1. Per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, la detrazione di pena concessa con la liberazione anticipata prevista dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354 è pari a settantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata.

          2. Ai condannati che, a decorrere dal 1° agosto 2024, abbiano già usufruito della liberazione anticipata, è riconosciuta per ogni singolo semestre la maggiore detrazione di trenta giorni, sempre che nel corso dell'esecuzione successivamente alla concessione del beneficio abbiano continuato a dare prova di partecipazione all'opera di rieducazione.

          3. La detrazione prevista dal comma precedente si applica anche ai semestri di pena in corso di espiazione alla data dell'1° agosto 2024.

          5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai condannati ammessi all'affidamento in prova e alla detenzione domiciliare, relativamente ai periodi trascorsi, in tutto o in parte, in esecuzione di tali misure alternative.»

5.5

Scalfarotto

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5

(Interventi in materia di liberazione anticipata)

          1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 54:

          1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

          « 1. Al condannato a pena detentiva che ha dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione è concessa, quale riconoscimento di tale partecipazione e ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, una detrazione di sessanta giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. A tal fine è valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare o di detenzione domiciliare »;

          2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

           «2-bis. Solo ove il condannato sia incorso in una sanzione disciplinare che possa pregiudicare la partecipazione all'opera di rieducazione, il direttore dell'istituto trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza competente per territorio »;

          b) all'articolo 69, il comma 8 è sostituito dal seguente:

          « 8. Provvede con ordinanza sulla riduzione di pena per la liberazione anticipata, ai sensi dell'articolo 54, comma 2-bis, della presente legge, sulla remissione del debito, nonché sui ricoveri previsti dall'articolo 148 del codice penale ».

          2. Per i due anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, la detrazione di pena prevista dall'articolo 54,comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dalla presente legge, ai fini della liberazione anticipata di cui al medesimo articolo è pari a settantacinque giorni per ogni semestre di pena scontata.

          3. L'incremento della detrazione di pena di cui al comma 1 è concesso ai condannati che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, hanno già usufruito della liberazione anticipata prevista dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, a condizione che nel corso dell'esecuzione della misura successiva alla concessione del beneficio abbiano continuato a dare prova di partecipazione all'opera di rieducazione.

          4. La detrazione di pena prevista dalla presente legge si applica anche ai semestri di pena in corso di espiazione alla data del 1° gennaio 2016.»

5.6

Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5

(Interventi in materia di liberazione anticipata)

          1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 54:

          1) il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. Al condannato a pena detentiva che ha dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione è concessa, quale riconoscimento di tale partecipazione e ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, una detrazione di sessanta giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. A tal fine è valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare o di detenzione domiciliare »;

          2) dopo il comma 2 è inserito il seguente: « 2-bis. Sulla concessione della liberazione anticipata provvede il direttore dell'istituto. Solo ove il condannato sia incorso in una sanzione disciplinare che possa pregiudicare la partecipazione all'opera di rieducazione, il direttore dell'istituto trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza competente per territorio »;

          b) all'articolo 69, il comma 8 è sostituito dal seguente: « 8. Provvede con ordinanza sulla riduzione di pena per la liberazione anticipata su richiesta del direttore dell'istituto, ai sensi dell'articolo 54, comma 2-bis, della presente legge, sulla remissione del debito, nonché sui ricoveri previsti dall'articolo 148 del codice penale.»

5.150

Scarpinato, Lopreiato

Precluso

Al comma 1, lettera a), capoverso "9-bis" aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis del codice penale e all'articolo 216 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.».

5.151

Scarpinato, Lopreiato

Precluso

Al comma 1, lettera a), capoverso "9-bis" aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis del codice penale».

5.152

Scarpinato, Lopreiato

Precluso

Al comma 1, lettera a), capoverso "9-bis" aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché di cui agli articoli 314, primo comma, 314-bis, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis del codice penale».

5.153

Scarpinato, Lopreiato

Precluso

Al comma 1, lettera a), capoverso "9-bis" aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché di cui all'articolo 216 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.».

5.154

Scarpinato, Bilotti, Lopreiato

Precluso

1. Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

          «1-bis) All'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n.354 sono apportate le seguenti modificazioni:

          1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «dell'articolo 58-ter della presente legge» sono inserite le seguenti: «o a norma dell'articolo 323-bis, secondo comma, del codice penale» e dopo le parole: « compimento di atti di violenza, delitti di cui agli articoli» sono inserite le seguenti: « 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis,»;

          2) al comma 1-bis.2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le medesime disposizioni si applicano anche per il delitto di cui all'articolo 416 del codice penale finalizzato alla commissione dei delitti indicati dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis del codice penale.».

          1-ter) Le disposizioni di cui al comma 1-bis) si applicano ai condannati che per fatti commessi successivamente all'entrata in vigore della presente legge. I permessi di cui all'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n.354 possono essere concessi ai condannati che prima dell'entrata in vigore della presente legge abbiano già raggiunto, in concreto, un grado di rieducazione adeguato alla concessione del beneficio stesso.».

5.10

Gelmini, Versace

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) Dopo il comma 1, inserire il seguente:

          «1-bis. All'articolo 54, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, le parole «che ha dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione è concessa, quale riconoscimento di tale partecipazione, e ai fini del suo più efficace reinserimento nella società» sono sostituite dalle parole «, in assenza di sanzioni disciplinari, di cui all'articolo 39, comma 1, numeri 3), 4) e 5), è concessa» e la parola "quarantacinque" è sostituita dalla parola "sessanta"»;

          b) Sostituire il comma 2 con il seguente:

         « 2. All'articolo 54, della legge 26 luglio 1975, n. 354, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il direttore della struttura penitenziaria in cui il condannato è detenuto provvede a comunicare l'irrogazione di sanzioni disciplinari, entro il termine di 10 giorni dalla scadenza del semestre, all'Ufficio del pubblico ministero presso la corte d'appello o il tribunale che ha emesso il provvedimento di esecuzione, il quale, in assenza di comunicazioni, provvede nei successivi dieci giorni a rideterminare ai sensi del comma 1 la pena residua da espiare da parte del condannato";

          c) Sopprimere i commi 3 e 4.

5.155

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini, Giorgis

Precluso

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

          «3. Per un anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la detrazione di pena prevista dall'articolo 54, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dalla presente legge, ai fini della liberazione anticipata di cui al medesimo articolo è pari a settantacinque giorni per ogni semestre di pena scontata.

          3-bis. L'incremento della detrazione di pena di cui al comma 1 è concesso ai condannati che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, hanno già usufruito della liberazione anticipata prevista dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, a condizione che nel corso dell'esecuzione della misura successiva alla concessione del beneficio abbiano continuato a dare prova di partecipazione all'opera di rieducazione.

          3-quater. Per i semestri rispetto ai quali è stata già concessa la liberazione anticipata, l'incremento di quindici giorni è disposto d'ufficio dal pubblico ministero competente per l'esecuzione.»

5.156

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini, Giorgis

Precluso

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

          «3. All'articolo 54, comma 1, della legge 26 luglio 1975 n. 354, le parole "quarantacinque giorni" sono sostituite dalle seguenti: "settanta giorni".

          3-bis. La detrazione di pena di settanta giorni, prevista dall'articolo 54, della legge 26 luglio 1975 n. 354, si applica anche ai semestri di pena successivi alla data del 1° marzo 2020, nonché al semestre in corso a tale data.».

5.157

Lopreiato, Scarpinato, Bilotti

Precluso

Al comma 3, capoverso "Art.69-bis" al comma 1 sostituire le parole: «novanta giorni» con le seguenti: «centottanta giorni laddove la pena in esecuzione non è superiore a cinque anni o un anno in caso di pena superiore a cinque anni».

5.158

Lopreiato, Scarpinato, Bilotti

Precluso

Al comma 3, capoverso "Art.69-bis" al comma 1 sostituire le parole: «novanta giorni» con le seguenti: «centoventi giorni».

5.159

Lopreiato, Scarpinato, Bilotti

Precluso

Al comma 3, capoverso "Art.69-bis" al comma 1 sostituire le parole: «novanta giorni» con le seguenti: «centocinquanta giorni».

5.160

Lopreiato, Scarpinato, Bilotti

Precluso

Al comma 3, capoverso "Art.69-bis" al comma 2 sostituire le parole: «novanta giorni» con le seguenti: «centottanta giorni laddove la pena in esecuzione non è superiore a cinque anni o un anno in caso di pena superiore a cinque anni».

5.161

Lopreiato, Scarpinato, Bilotti

Precluso

Al comma 3, capoverso "Art.69-bis" al comma 2 sostituire le parole: «novanta giorni» con le seguenti: «centoventi giorni».

5.162

Lopreiato, Scarpinato, Bilotti

Precluso

Al comma 3, capoverso "Art.69-bis" al comma 2 sostituire le parole: «novanta giorni» con le seguenti: «centocinquanta giorni».

5.163

Scarpinato, Lopreiato

Precluso

Al comma 3, capoverso "Art. 69-bis", dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-bis) Tutte le informazioni istruttorie destinate agli uffici di sorveglianza sono trasmesse periodicamente alla scadenza di ogni semestre di detenzione.».

5.22

Lopreiato, Scarpinato, Bilotti

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente: «4-bis) Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano agli ordini di esecuzione emessi a far data dal giorno 5 luglio 2024. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche alle istanze di accesso alle misure alternative alla detenzione o ad altri benefici analoghi.».

G5.150

Verini, Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Giorgis

Precluso

Il Senato

          in sede di esame del disegno di legge A.S. 1183, recante Conversione in legge del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, recante misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia, (A.S. 1183),

     premesso che:

          in data 29 settembre 2023 il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale ha diffuso uno studio sull'applicazione sperimentale delle nuove direttive per il circuito di media sicurezza, di cui alla circolare del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria n. 3693/6143 del 18 luglio 2022; tale studio offre un'analisi ampia e dettagliata della situazione penitenziaria a valle della prima fase di applicazione sperimentale della circolare (avvenuta tra luglio e dicembre 2022), nei territori che sono stati interessati dalla sperimentazione (Lombardia, Campania, Sicilia e Triveneto);

          la circolare n. 3693/6143 aveva l'obiettivo di realizzare il compiuto superamento dell'alternativa tra regime di custodia chiusa e regime di custodia aperta a favore della distinzione tra un regime ordinario e un regime ordinario "a trattamento intensificato", con la specifica finalità di collegare il diverso regime penitenziario alla tipologia di attività trattamentali cui il detenuto è ammesso, nonché alla loro effettività e intensità;

          importante differenza tra il regime ordinario e regime ordinario a trattamento intensificato è il numero di ore in cui è consentito alla persona detenuta di permanere al di fuori della camera di pernottamento; non meno di 8 ore nel caso del regime ordinario e non meno di 10 ore in quello a trattamento intensificato; ciò, tuttavia, con l'ulteriore fondamentale differenza che nel regime a trattamento intensificato si assicura una vera e propria apertura delle camere per almeno 10 ore, con conseguente libertà di movimento; mentre nel regime ordinario l'apertura della camera è subordinata all'effettivo accesso della persona detenuta alle attività consentite;

          come osservato dal Garante nazionale nel parere reso sullo schema di circolare e come ora ribadito nel menzionato studio sull'applicazione sperimentale, dalla circolare è possibile desumere "una preoccupante correlazione tra l'andamento del percorso trattamentale e la maggiore o minore apertura delle camere di pernottamento"; ciò implica, come evidente, che le condizioni di detenzione sono suscettibili di variare, in modo talora significativo, a seconda, da un lato, dell'offerta trattamentale assicurata dall'istituto penitenziario e, dall'altro, in ragione della concreta disponibilità di spazi comuni e ricreativi; come osservato nel medesimo studio, in altri termini, "l'assenza di capacità progettuale da parte dell'istituzione detentiva si riflette su un'accentuazione della chiusura del modello detentivo stesso";

          in conseguenza, sono sempre meno i detenuti che praticano esperienze di lavoro, esperienze di formazione, esperienze di socialità e si è di fatto impedito al regime ordinario a trattamento intensificato - con sezioni aperte o con la possibilità di aprirle - di operare: in altri termini, per effetto dalla restrizione delle attività trattamentali deriva l'aumento delle ore di chiusura nelle celle, così contravvenendo non solo a principi di umanità e di rispetto dei criteri e dei princìpi di rieducazione e reinserimento, ma anche alle direttive e alle raccomandazioni europee;

          tale complessiva situazione ha un impatto cruciale sulle concrete condizioni di detenzione, soprattutto per il fatto che nelle sezioni a trattamento ordinario le camere devono rimanere chiuse e le persone detenute possono uscire solo se partecipano ad attività, ove garantite dall'istituto;

          tali criticità sono legate non solo a ragioni di carattere strutturale ma anche, e in modo significativo, alla cronica condizione di sovraffollamento carcerario e si intrecciano in modo inquietante e preoccupante con l'aumento esponenziale, nell'indifferenza del Governo, del numero di suicidi in carcere che ammonta, al 15 luglio, al numero di 57: un numero impressionante in sé e sconcertante se comparato con il numero dei suicidi avvenuti nell'intero 2023, pari a 69;

     impegna il Governo:

          a porre in essere ogni utile iniziativa al fine di:

          - assicurare che, nell'applicazione della circolare del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria n. 3693/6143 del 18 luglio 2022 siano assicurate condizioni di detenzione adeguate, soprattutto sotto il profilo dell'effettiva possibilità per la persona detenuta di avvalersi delle 8 ore di potenziale apertura della camera di pernottamento previste nel regime di detenzione ordinario;

          - assicurare il rafforzamento dell'offerta trattamentale negli istituti penitenziari per garantire che l'offerta lavorativa, culturale, sportiva, ricreativa e scolastica sia all'altezza delle esigenze della popolazione detenuta anche in relazione all'applicazione delle direttive di cui alla circolare;

          - migliorare la disponibilità e la qualità degli spazi destinati alle predette attività.

5.0.2

Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

          «Art. 5-bis

           (Durata straordinaria dei permessi premio)

          1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 luglio 2026 ai condannati cui siano stati già concessi i permessi di cui all'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 o che siano stati assegnati al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 o ammessi all'istruzione o alla formazione professionale all'esterno ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, i permessi di cui all'articolo 30-ter della citata legge n. 354 del 1975, quando ne ricorrono i presupposti, possono essere concessi anche in deroga ai limiti temporali indicati dai commi 1 e 2 dello stesso articolo 30-ter.

          2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 e dagli articoli 572 e 612-bis del codice penale e, con riferimento ai condannati per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza e ai delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale, o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, anche nel caso in cui i condannati abbiano già espiato la parte di pena relativa ai predetti delitti quando, in caso di cumulo, sia stata accertata dal giudice della cognizione o dell'esecuzione la connessione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b e c, del codice di procedura penale tra i reati la cui pena è in esecuzione.».

5.0.3

Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

          «Art. 5-bis

          (Licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà)

         1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in considerazione della situazione straordinaria di sovraffollamento carcerario e ferme le ulteriori disposizioni di cui all'articolo 52 della legge 26 luglio 1975, n. 354, al condannato ammesso al regime di semilibertà possono essere concesse licenze con durata superiore a quella prevista dal primo comma del predetto articolo 52.

          2. In ogni caso la durata delle licenze premio non può estendersi oltre il 31 luglio 2026, salvo che il magistrato di sorveglianza ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura.».

5.0.4

Scalfarotto

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Misure in materia di attività lavorativa dei detenuti)

          1. Alle imprese che assumono, per un periodo di tempo non inferiore ai trenta giorni, lavoratori detenuti o internati, anche quelli ammessi al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è concesso un ulteriore credito di imposta mensile nella misura massima di settecento euro per ogni lavoratore assunto. Gli stessi sgravi si applicano alle imprese che svolgono attività di formazione nei confronti di detenuti o internati a condizione che al periodo di formazione segua l'immediata assunzione per un tempo minimo corrispondente al triplo del periodo di formazione per il quale l'impresa ha fruito dello sgravio.».

5.0.5

Scalfarotto

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Norme per la sicurezza nell'esecuzione penale e la prevenzione della recidiva nei minorenni e giovani adulti)

          1. È autorizzata l'ulteriore spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 in favore del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità al fine di provvedere alla manutenzione delle strutture residenziali disponibili all'accoglienza di minorenni e giovani adulti di età inferiore ai 26 anni, sottoposti a provvedimento penale dell'Autorità giudiziaria minorile.».

6.1

Scalfarotto

Precluso

Sopprimere l'articolo.

6.3

Mirabelli, D'Elia, Rossomando, Bazoli, Verini, Giorgis

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6

(Interventi in materia di corrispondenza telefonica dei soggetti sottoposti al trattamento penitenziario)

          1. All'articolo 39 del regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 2, primo periodo, le parole: «una volta alla settimana» sono sostituite dalle seguenti: «una volta al giorno»;

          b) il comma 3 è abrogato;

          c) ai commi 4 e 5, le parole: «ai commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 2»;

          d) al comma 6, le parole: «dieci minuti» sono sostituite dalle seguenti: «venti minuti».»

6.4

Bilotti, Lopreiato

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente: 

«Art. 6

(Interventi in materia di corrispondenza telefonica dei soggetti sottoposti al trattamento penitenziario)

          «1. All'articolo 39 del Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 2 le parole: «una volta alla settimana» sono sostituite dalle seguenti: «sei volte al mese» e le parole: «due al mese» sono sostituite dalle seguenti: «quattro al mese»;

          b) il comma 3 è soppresso;

          c) al comma 6 le parole: «di dieci minuti» sono sostituite dalle seguenti: «di quindici minuti»

          2. I colloqui previsti dall'articolo 18, comma 6, della legge 26 giugno 1975, n.354, possono essere autorizzati oltre i limiti di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n.230 del 2000.».

6.150

Mirabelli, Bazoli, Rossomando, Verini, Giorgis

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6

(Interventi in materia di corrispondenza telefonica dei soggetti sottoposti al trattamento penitenziario)

          1. All'articolo 39, del regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 2, alle parole "non meno di una volta la settimana" premettere la seguente: "almeno".»

6.5

Gelmini, Versace

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente

«Art. 6

(Interventi in materia di corrispondenza telefonica dei soggetti sottoposti al trattamento penitenziario)

          1. All'articolo 39, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, al primo periodo le parole "una volta" sono sostituite dalle parole "due volte" e al terzo periodo le parole "a due al mese" sono sostituite dalle parole "a uno alla settimana".

          2. All'articolo 61, comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

          a) concedere colloqui e corrispondenze telefoniche oltre quelli previsti rispettivamente dall'articolo 37 e 39.

          3. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono apportate al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, le modifiche necessarie a migliorare il sistema di prosecuzione dei rapporti personali e familiari dei detenuti.

6.151

Verini, Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Giorgis

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6

(Interventi in materia di corrispondenza telefonica e di relazioni socio-familiari dei soggetti sottoposti al trattamento penitenziario)

          1. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono apportate al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, le modifiche necessarie a garantire la prosecuzione dei rapporti personali e familiari dei detenuti, anche mediante i seguenti interventi:

          a) all'articolo 39, incremento del numero dei colloqui telefonici settimanali e mensili, prevedendo il diritto di detenuti e internati alla corrispondenza telefonica con i congiunti e conviventi, che la durata di ciascuna conversazione telefonica sia di almeno quindici minuti, con attivazione, chiusura e controllo a vista da parte del personale del Corpo di polizia penitenziaria, che dopo la sentenza di primo grado gli imputati siano autorizzati alla corrispondenza telefonica dal direttore dell'istituto, che la corrispondenza telefonica possa essere autorizzata a spese del destinatario;

          b) all'articolo 61, comma 2, lettera a), secondo periodo, inserimento del riferimento all'articolo 39.

          2. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 1, i colloqui previsti dall'articolo 18, comma 6, della legge 26 giugno 1975, n. 354, possono essere autorizzati oltre i limiti di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000.

          3. All'articolo 30, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo le parole «particolare gravità» sono aggiunte le seguenti «o, con esclusione dei detenuti sottoposti al regime di cui all'articolo 41-bis della presente legge, di particolare rilevanza».

          4. All'articolo 18, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: "3-bis. Ai detenuti ed agli internati, ad eccezione di quelli sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis, comma 2, della presente legge, sono consentiti incontri periodici, di durata non inferiore alle tre ore consecutive, con il coniuge, con la parte dell'unione civile, con il convivente e con persone legate da continuativi rapporti affettivi desumibili anche dai colloqui e dalla corrispondenza, senza controllo visivo e auditivo, in locali, anche costituiti, ove possibile, da unità abitative autonome, idonei a consentire relazioni intime. 3-ter. L'autorizzazione agli incontri è concessa dal direttore, su richiesta dell'interessato, acquisite le necessarie informazioni e, per coloro sottoposti a procedimento penale gli imputati, il nulla osta del giudice individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della presente legge. È data la precedenza a coloro che non possono coltivare la relazione affettiva in ambiente esterno. Possono autorizzarsi incontri con frequenza ravvicinata per coloro che, a causa della distanza o delle condizioni soggettive della persona a loro affettivamente legata, non possano fruirne con cadenza regolare. 3-quater. L'autorizzazione è negata quando l'interessato ha tenuto una condotta tale da far temere comportamenti prevaricatori o violenti ovvero quando sussistono elementi concreti per ritenere che la richiesta abbia finalità diversa da quella di coltivare la relazione affettiva o che vi sia pericolo di ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva.»

6.7

Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

          «1. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono apportate al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, le modifiche necessarie a garantire la prosecuzione dei rapporti personali e familiari dei detenuti, anche me­diante i seguenti interventi:

          a) all'articolo 39, prevedendo le modalità attraverso cui consentire ad ogni detenuto almeno una videochiamata al giorno per la durata massima di trenta minuti.

          b) all'articolo 61, comma 2 lettera a) secondo periodo, inserimento del riferimento all'articolo 39.»

6.8

Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

          «1. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono apportate al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, le modifiche necessarie a garantire la prosecuzione dei rapporti personali e familiari dei detenuti, anche me­diante i seguenti interventi:

          a) all'articolo 39, incrementando al comma 2) il numero dei colloqui telefonici in almeno uno al giorno, e al comma 6, sostituendo il secondo periodo con il seguente: «La durata massima di ciascuna conversazione telefonica è di trenta minuti».

          b) all'articolo 61, comma 2 lettera a) secondo periodo, inserimento del riferimento all'articolo 39.»

6.152 (già 6.9 testo corretto)

Bilotti, Lopreiato

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, premettere le seguenti parole: «Fermo restando quanto disposto dall'articolo 2-quinquies del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70,»;

          b) dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis) All'articolo 2-quinquies, comma 1, terzo periodo, del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, dopo le parole: "della legge 26 luglio 1975, n. 354" sono inserite le seguenti: "per i quali si applichi il divieto dei benefici ivi previsto,"».

6.10

Bilotti, Lopreiato, Scarpinato

Precluso

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Fermo restando quanto disposto dall'articolo 2-quinquies del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70,».

6.11

Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni

Precluso

Al comma 1 le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «due mesi».

6.12

Scalfarotto

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, sostituire la lettera a) con al seguente: «a) all'articolo 39, esclusione di qualsiasi limite al numero dei colloqui telefonici settimanali e mensili»;

          b) al comma 2, sostituire le parole «possono essere autorizzati» con le seguenti: «sono sempre autorizzati».

6.16

Bilotti, Lopreiato

Precluso

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «secondo periodo».

6.17

Bilotti, Lopreiato

Precluso

Dopo il comma 2 aggiungere, in fine, il seguente: «2-bis) All'articolo 39, comma 6, del Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, le parole: "dieci minuti" sono sostituite dalle seguenti: "quindici minuti"».

6.18

Bilotti, Lopreiato

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti: «2-bis) Al fine di dare compiuta attuazione all'articolo 39, comma 1, del Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, mediante l'istallazione di un telefono presso ogni camera detentiva affinché i detenuti possano coltivare i contatti umani verso utenze preventivamente verificate ed autorizzate, è autorizzata una spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2025. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.

          2-ter) Agli oneri derivanti dal comma 2-bis pari a 2 milioni di euro per l'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.».

6.19

Bilotti, Lopreiato

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti: «2-bis) Al fine di dare compiuta attuazione all'articolo 39, comma 1, del Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, è autorizzata una spesa di 1 milione di euro per l'anno 2025.

          2-ter) Agli oneri derivanti dal comma 2-bis pari a 1 milione di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.».

6.20

Bilotti, Lopreiato

Precluso

Dopo il comma 2 aggiungere, in fine, i seguenti: «2-bis) Al fine di garantire la prosecuzione dei rapporti personali e familiari dei detenuti, nonché la sicurezza delle strutture attraverso il contenimento del rischio di introduzione dall'esterno di strumenti pericolosi o altri oggetti non ammessi, negli istituti penitenziari che, a seguito dei lavori infrastrutturali promossi dalla Direzione generale dei Sistemi Informativi Automatizzati, sono stati raggiunti dalla fibra ottica e che hanno effettuato gli interventi di implementazione della LAN, deve essere favorita, a cura delle Direzioni, la realizzazione di apposite salette che, attraverso la installazione di apparecchiature dedicate, possano consentire la realizzazione di una pluralità di video-colloqui, con il controllo visivo del Personale addetto alla vigilanza, il quale, da appositi schermi, potrà effettuare, contestualmente, le necessarie verifiche circa la correttezza della modalità di svolgimento degli stessi. Negli altri istituti penitenziari in attesa del completamento dei programmati interventi infrastrutturali di cui al periodo precedente, i video-colloqui potranno continuare a essere effettuati con le modalità già sperimentate, utilizzando gli apparecchi telefonici all'uopo messi a disposizione dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. Tali forme di comunicazione possono essere autorizzate oltre i limiti di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.

          2-ter) Agli oneri derivanti dal comma 2-bis pari ad euro 500.000 euro per l'anno 2024 e 1 milione per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.».

6.0.150 (già 6.0.3)

Lopreiato, Bilotti

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6.1

(Modifiche in materia di colloqui intimi con il coniuge, la parte dell'unione civile o la persona stabilmente convivente)

          1. All'articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

          "3-bis) In deroga a quanto previsto dal comma 3, i detenuti ed internati possono essere ammessi a svolgere i colloqui intimi con il coniuge, la parte dell'unione civile o la persona con la quale stabilmente convive, senza il controllo a vista del personale di custodia, quando, tenuto conto del comportamento della persona detenuta in carcere, non ostino ragioni di sicurezza o esigenze di mantenimento dell'ordine e della disciplina, né, riguardo all'imputato, ragioni giudiziarie. Rilevano, a tal fine, la pericolosità sociale del detenuto, l'irregolarità di condotta e i precedenti disciplinari. Per l'attuazione della presente disposizione è autorizzata una spesa pari ad euro 2 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

          3-ter) I colloqui intimi hanno una durata adeguata all'obiettivo di consentire al detenuto e al suo partner un'espressione piena dell'affettività e si svolgono presso unità abitative appositamente attrezzate all'interno degli istituti, organizzate per consentire la preparazione e la consumazione di pasti e riprodurre, per quanto possibile, un ambiente di tipo domestico.

          3-quater) Il direttore dell'istituto verifica l'eventuale esistenza di divieti dell'autorità giudiziaria che impediscano i contatti del detenuto con la persona con la quale il colloquio stesso deve avvenire, ovvero la sussistenza del presupposto dello stabile legame affettivo, in particolare l'effettività della pregressa convivenza.".

          2. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 37, comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «salvo quanto previsto dall'articolo 18, commi 3-bis, 3 ter e 3-quater, della legge 26 luglio 1975 n. 354»;

          b) all'articolo 61, comma 2, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ad eccezione di quanto stabilito dai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater del medesimo articolo».

          3. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190.».

6.0.4

Scalfarotto

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Modifiche all'articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354)

          1. All'articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354. dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

          «3-bis. Al fine di garantire l'esercizio dell'affettività in una dimensione riservata e la sessualità, alla persona detenuta è consentito, quando non ostino comprovate ragioni di sicurezza o giudiziarie, di svolgere in appositi locali adibiti all'interno della struttura carceraria, senza che sia imposto il controllo a vista da parte del personale di custodia, colloqui a carattere riservato volti a favorire l'espressione dell'affettività, inclusa la sessualità, con il coniuge, la parte dell'unione civile o la persona stabilmente convivente che non».

6.0.151 (già 6.0.19)

Lopreiato, Bilotti

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6.1

(Disposizioni in materia di sicurezza degli istituti penali per minorenni)

          All'articolo 10-bis, comma 1, del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, dopo le parole: «Il direttore dell'istituto penale per i minorenni» sono inserite le seguenti: «, tenuto conto delle finalità rieducative ovvero quando le predette finalità non risultano in alcun modo perseguibili a causa della mancata adesione al trattamento in atto,».

6.0.152 (già 6.0.20)

Lopreiato, Bilotti

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6.1

(Disposizioni in materia di sicurezza degli istituti penali per minorenni)

          All'articolo 10-bis, comma 1, del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, dopo le parole: «del Ministero della giustizia» sono inserite le seguenti «, fatto salvo il rispetto del principio della territorialità dell'esecuzione, come disposto dall'articolo 22, salvo che non ricorrano specifici motivi ostativi,».

6.0.153 (già 6.0.21)

Lopreiato, Bilotti

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6.1

(Disposizioni in materia di sicurezza degli istituti penali per minorenni)

          All'articolo 10-bis, comma 3, del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) la parola: «solo» è soppressa;

          b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché se le finalità rieducative risultano attenuate rispetto all'esecuzione della pena in un istituto per minori».

6.0.22

Scalfarotto

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Rafforzamento degli istituti penali per minorenni)

          1. Al fine di contrastare la recidiva, garantire la funzione rieducativa della pena e favorire il reinserimento sociale del minorenne, nello stato di previsione del Ministero della giustizia è istituito un fondo con una dotazione iniziale pari a 90 milioni di euro per l'anno 2024 e 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, per interventi straordinari finalizzati a:

          a) realizzare istituti penali per minorenni coerenti con la finalità rieducativa della pena, con le esigenze di formazione e di studio, nonché di crescita personale anche attraverso spazi funzionali all'esercizio di attività sportive e di laboratorio professionalizzante;

          b) adeguare gli istituti penale per minorenni con le finalità di cui alla lettera a)

          2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2024 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2019, n. 140.».

6.0.23

Scalfarotto

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Norme per un miglior funzionamento degli istituti penitenziari e per la sicurezza nell'esecuzione penale)

          1. È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2024, e di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 in favore del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità per la realizzazione di nuove strutture residenziali disponibili all'accoglienza di minorenni e giovani adulti di età inferiore ai 25 anni, sottoposti a provvedimento penale dell'Autorità giudiziaria minorile.

          Agli oneri del presente articolo si provvede mediante corrispondente del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

6.0.24

Scalfarotto

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Nuove residenze R.E.M.S)

          1. È autorizzata la spesa per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 di ulteriori 20 milioni di euro, al fine di realizzare nuove residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui al decreto-legge 31 marzo 2014. n. 52, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81.

          2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

6.0.25

Scalfarotto

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Incremento Fondo per le case famiglia protette)

          1. Al fine di contribuire alla tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori nonché al fine di incrementare l'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 322, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

          2. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

6.0.26

Scalfarotto

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Misure in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori)

          1. All'articolo 275, comma 4, del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo periodo, le parole: «salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza» sono sostituite dalle seguenti: «fatta salva, in presenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza che impongono la custodia cautelare, la possibilità di disporla o mantenerla esclusivamente presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri»;

          b) al secondo periodo, dopo le parole: «quando imputato sia» sono inserite le seguenti: «l'unico genitore di persona con disabilità avente connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con esso convivente, ovvero nei casi in cui l'altro genitore sia assolutamente impossibilitato a dare assistenza al figlio e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità o sia»

          2. Dopo l'articolo 276 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 276-bis.

(Provvedimenti in caso di evasione o di condotte pericolose realizzate da detenuti in istituti a custodia attenuata per detenute madri)

          1. Nel caso in cui la persona sottoposta alla misura della custodia cautelare presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri evada o tenti di evadere oppure ponga in essere atti idonei a compromettere l'ordine o la sicurezza pubblica o dell'istituto o a porre in pericolo l'altrui integrità fisica, il giudice dispone nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere e la persona viene condotta in istituto senza la prole. Il provvedimento è comunicato ai servizi sociali del comune ove il minore si trova».

          3. L'articolo 285-bis del codice di procedura penale è abrogato.

          4. All'articolo 293 del codice di procedura penale, dopo il comma 1-ter sono inseriti i seguenti:

          «1-quater. L'ufficiale o l'agente incaricato di eseguire l'ordinanza il quale, nel corso dell'esecuzione, rilevi la sussistenza di una delle ipotesi di cui all'articolo 275, comma 4, deve darne atto nel verbale di cui al comma 1-ter del presente articolo unitamente ad ogni indicazione volontariamente fornita dalla persona sottoposta alla misura in ordine alla loro eventuale sussistenza.

          In questo caso il verbale è trasmesso al giudice prima dell'ingresso della persona sottoposta alla misura nell'istituto di pena.

          1-quinquies. Nei casi di cui al comma 1-quater il giudice può disporre la sostituzione della misura cautelare con altra meno grave o la sua esecuzione con modalità meno gravose anche prima dell'ingresso della persona sottoposta alla misura nell'istituto di pena».

          5. All'articolo 656 del codice di procedura penale, dopo il comma 4-quater è inserito il seguente:

          «4-quinquies. Qualora, nel corso dell'applicazione dell'ordine che dispone la carcerazione, emergano circostanze di fatto che potrebbero determinare il differimento obbligatorio della pena ai sensi dell'articolo 146 del codice penale, il pubblico ministero ne informa immediatamente il magistrato di sorveglianza. Il magistrato di sorveglianza, verificata la sussistenza dei presupposti, procede nelle forme di cui all'articolo 684, comma 2, del presente codice».

          6. All'articolo 146 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma, numero 2), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o ad anni tre, qualora portatore di disabilità avente connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se deve avere luogo nei confronti di padre della medesima prole, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità»;

          b) al secondo comma, le parole: «se la madre è dichiarata decaduta» sono sostituite dalle seguenti: «se il condannato è dichiarato decaduto».

          7. All'articolo 147 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma, numero 3), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero di padre della medesima prole, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità»;

          b) al terzo comma, le parole: «il provvedimento è revocato, qualora la madre sia dichiarata decaduta» sono sostituite dalle seguenti: «il differimento non è concesso o, se concesso, è revocato, qualora il condannato sia dichiarato decaduto» e le parole: «alla madre» sono sostituite dalle seguenti: «al genitore condannato».

          8. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 41-bis, dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

          «2-bis.1. L'adozione del provvedimento di cui al comma 2-bis nei confronti di un detenuto in un istituto a custodia attenuata per detenute madri comporta il trasferimento del soggetto, senza la prole, in un istituto o in una sezione indicati nel comma 2-quater. Il provvedimento è comunicato ai servizi sociali del comune ove il minore si trova»;

          b) all'articolo 47-ter, al comma 1-bis è premesso il seguente:

          «1.2. Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del comma 1, la detenzione domiciliare può essere negata solo quando sussista il concreto pericolo della commissione di ulteriori delitti; in tal caso la persona è ristretta in un istituto a custodia attenuata per detenute madri»;

          c) all'articolo 47-quinquies, comma 1, le parole: «se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti e» sono soppresse e dopo le parole: «assistenza o accoglienza» sono inserite le seguenti: «ovvero, quando sussista il concreto pericolo della commissione di ulteriori delitti, in un istituto a custodia attenuata per detenute madri»;

          d) all'articolo 51-ter:

          1) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

          «2-bis. Nel caso in cui la persona ristretta in un istituto a custodia attenuata per detenute madri evada o tenti di evadere oppure ponga in essere atti idonei a compromettere l'ordine o la sicurezza pubblica o dell'istituto o a porre in pericolo l'altrui integrità fisica, è ordinato nei suoi confronti l'accompagnamento, senza la prole, in un istituto ordinario. Il provvedimento è comunicato ai servizi sociali del comune ove il minore si trova. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui ai commi 1 e 2»;

          2) alla rubrica, dopo la parola: «alternative» sono aggiunte le seguenti: «e dell'esecuzione della pena in un istituto a custodia attenuata per detenute madri».

          9. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 21 aprile 2011, n. 62, è sostituito dai seguenti:

          «2. Il Ministro della giustizia stipula con gli enti locali convenzioni volte a individuare le strutture idonee a essere utilizzate come case famiglia protette. A tal fine i comuni riconvertono e utilizzano prioritariamente immobili di proprietà comunale purché idonei.

          2-bis. I comuni ove sono presenti case famiglia protette adottano i necessari interventi per consentire il reinserimento sociale delle donne una volta espiata la pena detentiva, avvalendosi a tal fine dei propri servizi sociali».

          10. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 322, le parole: «per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2021»;

          b) al comma 323, dopo le parole: «della presente legge» sono inserite le seguenti: «e da aggiornare, ove necessario, con cadenza triennale».

          11. Agli oneri di cui al comma 10, pari a euro 1.500.000 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

          12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

6-bis.150 (già 6.0.500/6)

Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni

Precluso

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

          - sopprimere le seguenti parole: "da patologia da dipendenza o";

          - sostituire le parole: "psichica diagnosticate", con le seguenti "psichiatrica diagnosticata".

6-bis.0.150 (già 6.0.2)

Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni

Precluso

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

«Articolo 6-bis.1

(Relazioni intime affettive. Modifiche all'articolo 18 della legge n. 354 del 1975)

          1. Alla rubrica dell'articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e diritto all'affettività".

          2. All'articolo 18 della legge n. 354 del 1975 dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti commi:

          "3-bis. Ai detenuti e agli internati, ad eccezione di quelli sottoposti al regime previsto dall'art. 41 bis, co. II O.P., sono consentiti incontri periodici di durata non inferiore alle 6 ore consecutive e non superiori alle 24 ore con il coniuge, con la parte dell'unione civile, con il convivente e con persone legate da continuativi rapporti affettivi desumibili anche dai colloqui e dalla corrispondenza, senza controllo visivo e auditivo, in locali idonei a consentire relazioni intime.

          3-ter. L'autorizzazione agli incontri è concessa dal direttore, su richiesta dell'interessato, acquisite le necessarie informazioni e, per gli imputati, il nulla osta del giudice individuato ai sensi dell'art. 11 c. II. È data la precedenza a coloro che non possono coltivare la relazione affettiva in ambiente esterno. Possono autorizzarsi incontri con frequenza ravvicinata per coloro che, a causa della distanza o delle condizioni soggettive della persona a loro affettivamente legata, non possano fruirne con cadenza regolare.

           3-quater. L'autorizzazione è negata quando l'interessato ha tenuto una condotta tale da far temere comportamenti prevaricatori o violenti ovvero quando sussistono elementi concreti per ritenere che la richiesta abbia finalità diverse dal coltivare le relazioni affettive.

          3-quinquies. Le visite si svolgono in unità abitative appositamente attrezzate all'interno degli istituti penitenziari, con percorsi dedicati ed esterni alle sezioni, senza controlli visivi e auditivi. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due mesi dalla data di entrata in vi­gore del presente decreto, sono apportate al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, le modifiche necessarie a introdurre le modalità attuative per garantire il rispetto del diritto all'affettività e alla sessualità dei detenuti e degli internati."»

6-bis.0.151 (già 6.0.10)

Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni

Precluso

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

«Articolo 6-bis.1

(Modifiche all'articolo 39 della legge n. 354 del 1975)

          All'articolo 39 della legge n. 354 del 1975 apportare le seguenti modificazioni:

          - al numero 4) le parole "dieci" sono sostituite dalle parole: "quattro";

          - al numero 5) le parole "quindici" sono sostituite dalle parole "cinque".»

6-bis.0.152 (già 6.0.16)

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini, Giorgis

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-ter

(Modifiche all'articolo 53 della legge 26 luglio 1975, n. 354)

          1. All'articolo 53, della legge 26 luglio 1975, n. 354, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Ai medesimi possono essere concessa, per esigenze personali o familiari, licenze di durata complessivamente non superiore a trenta giorni l'anno; può essere inoltre concessa una licenza di durata non superiore a giorni trenta, una volta all'anno, al fine di favorirne il riadattamento sociale.».

6-bis.0.153 (già 6.0.17)

Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.1

 (Introduzione degli "Sportelli per i diritti dei detenuti" nelle strutture detentive)

          1. Presso ciascuna struttura detentiva di cui all'articolo 59 della legge 26 luglio 1975 n. 354 è istituito uno "Sportello per i Diritti dei detenuti" al fine di offrire ai detenuti informazioni gratuite per questioni legate all'esecuzione della pena e a problematiche derivanti dallo stato di detenzione.

          2. L'accesso ai servizi offerti dallo sportello è consentito, a richiesta, a tutti i detenuti, secondo turnazione che ne consenta la fruizione nella misura di almeno un appuntamento a settimana.

          3.  Ai fini dell'erogazione dei servizi di cui al presente articolo, gli sportelli possono avvalersi della collaborazione di associazioni, patronati e altri enti operanti nel campo della tutela dei diritti umani.

          4. In nessun caso gli "Sportelli dei Diritti dei detenuti" possono svolgere attività riservate in via esclusiva agli avvocati dalla legge 31 dicembre 2012, n. 247.

          5. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, quantificati in 5 milioni di euro all'anno, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.»

6-bis.0.154 (già 6.0.18)

Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.1

(Autopsia in caso di morte avvenuta in carcere o altra struttura detentiva)

          1. Dopo l'articolo 116 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 27 titolato "Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale" è inserito il seguente:

"Art. 116-bis

(Autopsia in caso di morte avvenuta in carcere o altra struttura detentiva)

          1. Se la morte di una persona è avvenuta in una delle strutture detentive di cui all'articolo 59 della legge 26 luglio 1975 n. 354 o, comunque, durante lo stato di detenzione, il procuratore della Repubblica accerta la causa della morte e, senza ritardo, ordina l'autopsia, anche in assenza di sospetto di reato, secondo le modalità previste dall'articolo 360 del codice di procedura penale ovvero fa richiesta di incidente probatorio, dopo aver compiuto le indagini occorrenti per l'identificazione. Se si tratta di persona sconosciuta, inoltre, ordina che il cadavere sia esposto nel luogo pubblico a ciò designato e sia sempre fotografato; descrive nel verbale le vesti e gli oggetti rinvenuti con esso, assicurandone la custodia. Nei predetti casi la sepoltura non può essere eseguita senza l'ordine motivato del procuratore della Repubblica.

          2. Il coniuge, la parte dell'unione civile e i parenti entro il 4 grado possono opporsi all'esperimento dell'autopsia, con istanza motivata al procuratore della Repubblica competente. Nel caso in cui il procuratore della Repubblica ritenga di procedere comunque, decide il Giudice per le indagini preliminari con decreto motivato non impugnabile.

          3. Il disseppellimento di un cadavere può essere ordinato, con le dovute cautele, dall'autorità giudiziaria se vi sono indizi di reato.

          4. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, quantificati in 5 milioni di euro all'anno, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."»

6-bis.0.155

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini, Giorgis

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-ter

(Disposizioni in materia di spazio minimo per i locali destinati ai detenuti)

          1. I locali nei quali si svolge la vita dei detenuti e degli internati devono in ogni caso assicurare uno spazio individuale minimo di tre metri quadrati, al netto degli arredi tendenzialmente fissi e dei servizi igienici."».

6-bis.0.156

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini, Giorgis

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-ter

(Modifiche all'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354)

          1. All'articolo 30-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Ai condannati che hanno tenuto regolare condotta ai sensi del successivo comma 8 e che non risultano socialmente pericolose o nei casi in cui non vi sia pericolo di ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, il magistrato di sorveglianza, sentito il direttore dell'istituto, può concedere permessi premio per consentire di coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro. La durata dei permessi non può superare complessivamente settantacinque giorni in ciascun anno di espiazione."».

6-bis.0.157

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini, Giorgis

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-ter

(Modifiche all'articolo 41 della legge 26 luglio 1975, n. 354)

          1. L'articolo 41, della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente: «Art. 41. (Impiego della forza fisica e uso dei mezzi di coercizione). -L'impiego della forza fisica nei confronti dei detenuti e degli internati è sempre da evitarsi salvo i casi in cui sia indispensabile per impedire atti di violenza, per impedire tentativi di evasione o per vincere la resistenza all'esecuzione degli ordini impartiti.

          La forza fisica costituisce comunque l'ultima risorsa ed è adoperata nella misura minima indispensabile e per il più breve tempo possibile.

          Il personale che, per qualsiasi motivo, abbia fatto uso della forza fisica nei confronti dei detenuti o degli internati deve immediatamente riferirne al direttore dell'istituto il quale procede alle indagini del caso e al responsabile sanitario dell'istituto che provvede, senza indugio, agli accertamenti sanitari.

          Ogni strumento di difesa in dotazione all'istituto penitenziario è contrassegnato con un identificativo numerico apposto in modo visibile. È tenuto un registro in cui è annotato il nominativo dell'operatore che, in ogni occasione, ne faccia uso.

          Non è ammesso l'uso di mezzi di coercizione fisica a fini disciplinari o di sicurezza.

          Gli agenti in servizio nell'interno degli istituti non possono portare armi se non nei casi eccezionali in cui ciò venga ordinato dal direttore.».

6-bis.0.158

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini, Giorgis

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-ter

(Modifiche all'articolo 52 della legge 26 luglio 1975, n. 354)

          1. All'articolo 52, della legge 26 luglio 1975, n. 354, primo comma le parole "quarantacinque giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessantacinque giorni"».

6-bis.0.159

D'Elia, Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini, Giorgis

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-ter.

(Interventi in materia di sospensione dell'esecuzione della pena)

          1. Ai condannati il cui ordine di esecuzione, alla data del 4 luglio 2024, sia sospeso ai sensi del comma 5, dell'articolo 656, del codice di procedura penale e che nel corso dei 12 mesi successivi al decreto di sospensione non siano stati iscritti nel registro delle notizie di reato cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, è concesso l'affidamento in prova al servizio sociale di cui all'articolo 47, della legge 26 luglio 1975, n. 354.».

7.1

Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni

Precluso

Sopprimere l'articolo.

7.2

Scalfarotto

Precluso

Sopprimere l'articolo

7.5

Maiorino, Lopreiato, Bilotti

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

          «1-bis) All'articolo 41-bis, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "2-octies) Le disposizioni di cui al comma 2-quater), lettera e), si applicano anche ai soggetti condannati per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis del codice penale"».

7.0.2

Mirabelli, Bazoli, Rossomando, Verini

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Modifiche all'articolo 30 della legge 26 luglio 1975 n. 354 in materia di permessi premio)

          1. All'articolo 30 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. In deroga a quanto disposto ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, la pena detentiva è eseguita, su istanza, presso l'abitazione del condannato o in altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, ove non sia superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, salvo che riguardi:

          a) soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni e dagli articoli 572 e 612-bis del codice penale; con riferimento ai condannati per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché ai delitti di cui all' articolo 416-bis del codice penale, o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, anche nel caso in cui i condannati abbiano già espiato la parte di pena relativa ai predetti delitti quando, in caso di cumulo, sia stata accertata dal giudice della cognizione o dell'esecuzione la connessione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b e c, del codice di procedura penale tra i reati la cui pena è in esecuzione;

          b) delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale;

          c) detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall'articolo 14-ter della medesima legge;

          d) detenuti che nell'ultimo anno siano stati sanzionati per le infrazioni disciplinari di cui all'articolo 77, comma 1, numeri 18, 19, 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230;

          e) detenuti nei cui confronti, in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto, sia redatto rapporto disciplinare ai sensi dell'articolo 81, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 in relazione alle infrazioni di cui all'articolo 77, comma 1, numeri 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230;

          f) detenuti privi di un domicilio effettivo e idoneo anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato.».

7.0.3

Bazoli, Verini, Mirabelli, Rossomando, Giorgis

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Modifiche all'articolo 35-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante disposizioni in materia di rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nei confronti di soggetti detenuti o internati)

          1. All'articolo 35-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Quando il pregiudizio di cui all'articolo 69, comma 6, lett. b), consiste, per un periodo di tempo non inferiore ai quindici giorni, in condizioni di detenzione tali da violare l'articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, è riconosciuto a titolo di risarcimento del danno, una riduzione della pena detentiva ancora da espiare pari, nella durata, a un giorno per ogni dieci durante il quale il richiedente ha subito il pregiudizio."».

7.0.6

Verini, Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Giorgis

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Modifiche all'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante disposizioni in materia di detenzione domiciliare)

          1. All'articolo 47-ter, comma 1-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354 le parole "due anni" sono sostituite dalle seguenti: "quattro anni".».

7.0.7

Verini, Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Giorgis

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Ammodernamento dei sistemi di videosorveglianza interna agli istituti penitenziari)

          1. Al fine di favorire l'effettiva attuazione del regime di detenzione ordinario a trattamento intensificato ammodernando e potenziando i sistemi di videosorveglianza interni agli istituti penitenziari, è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 2,5 milioni di euro per l'anno 2025 e 2,5 milioni di euro per l'anno 2026.

          2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2024 e a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

7.0.150

Bazoli, Verini, Mirabelli, Rossomando, Giorgis

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Modifiche all'articolo 35-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante disposizioni in materia di rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nei confronti di soggetti detenuti o internati)

          1. All'articolo 35-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Ai detenuti che si trovano, per un periodo di tempo non inferiore ai quindici giorni, in istituti penitenziari con un indice di sovraffollamento superiore alla capienza regolamentare, è riconosciuto a titolo di risarcimento del danno, una riduzione della pena detentiva ancora da espiare pari, nella durata, a sessanta giorni per ogni semestre di detenzione in condizione di sovraffollamento."».

8.150

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini, Giorgis

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente

«Art. 8.

(Finanziamento delle Comunità educanti per i detenuti)

          1. Al fine di potenziare la rete assistenziale territoriale delle "Comunità educanti per i detenuti", avendo quale obiettivo il rafforzamento delle prestazioni erogabili sul territorio volte alla realizzazione di progetti socio-educativi in favore di persone detenute negli istituti penitenziari e di persone in area penale esterna, è autorizzata una spesa di 10 milioni di euro per gli anni 2024, 2025 e 2026.

          2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

8.1

Rossomando, Bazoli, Mirabelli, Verini, Giorgis

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8

(Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori)

          1. All'articolo 146 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma, numero 2), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o ad anni tre, qualora portatore di disabilità avente connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se deve avere luogo nei confronti di padre della medesima prole, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità»;

          b) al secondo comma, le parole: «se la madre è dichiarata decaduta» sono sostituite dalle seguenti: «se il condannato è dichiarato decaduto».

          2. All'articolo 147 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma, numero 3), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero di padre della medesima prole, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità»;

          b) al terzo comma, le parole: «il provvedimento è revocato, qualora la madre sia dichiarata decaduta» sono sostituite dalle seguenti: «il differimento non è concesso o, se concesso, è revocato, qualora il condannato sia dichiarato decaduto» e le parole: «alla madre» sono sostituite dalle seguenti: «al genitore condannato»;

          3. All'articolo 275, comma 4, del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo periodo, le parole: «salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza» sono sostituite dalle seguenti: «fatta salva, in presenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza che impongono la custodia cautelare, la possibilità di disporla o mantenerla esclusivamente presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri»;

          b) al secondo periodo, dopo le parole: «quando imputato sia» sono inserite le seguenti: «l'unico genitore di persona con disabilità avente connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con esso convivente, ovvero nei casi in cui l'altro genitore sia assolutamente impossibilitato a dare assistenza al figlio e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità o sia».

          4. Dopo l'articolo 276 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

          «Art. 276-bis. - (Provvedimenti in caso di evasione o di condotte pericolose realizzate da detenuti in istituti a custodia attenuata per detenute madri) - 1. Nel caso in cui la persona sottoposta alla misura della custodia cautelare presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri evada o tenti di evadere oppure ponga in essere atti idonei a compromettere l'ordine o la sicurezza pubblica o dell'istituto o a porre in pericolo l'altrui integrità fisica, il giudice dispone nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere e la persona viene condotta in istituto senza la prole. Il provvedimento è comunicato ai servizi sociali del comune ove il minore si trova».

          5. L'articolo 285-bis del codice di procedura penale è abrogato.

          6. All'articolo 293 del codice di procedura penale, dopo il comma 1-ter sono inseriti i seguenti:

          «1-quater. L'ufficiale o l'agente incaricato di eseguire l'ordinanza il quale, nel corso dell'esecuzione, rilevi la sussistenza di una delle ipotesi di cui all'articolo 275, comma 4, deve darne atto nel verbale di cui al comma 1-ter del presente articolo unitamente ad ogni indicazione volontariamente fornita dalla persona sottoposta alla misura in ordine alla loro eventuale sussistenza. In questo caso il verbale è trasmesso al giudice prima dell'ingresso della persona sottoposta alla misura nell'istituto di pena.

          1-quinquies. Nei casi di cui al comma 1-quater il giudice può disporre la sostituzione della misura cautelare con altra meno grave o la sua esecuzione con modalità meno gravose anche prima dell'ingresso della persona sottoposta alla misura nell'istituto di pena».

          7. All'articolo 656 del codice di procedura penale, dopo il comma 4-quater è inserito il seguente:

          «4-quinquies. Qualora, nel corso dell'applicazione dell'ordine che dispone la carcerazione, emergano circostanze di fatto che potrebbero determinare il differimento obbligatorio della pena ai sensi dell'articolo 146 del codice penale, il pubblico ministero ne informa immediatamente il magistrato di sorveglianza. Il magistrato di sorveglianza, verificata la sussistenza dei presupposti, procede nelle forme di cui all'articolo 684, comma 2, del presente codice».

8.4

Lopreiato, Scarpinato, Bilotti

Precluso

Sostituire l'articolo con i seguenti:

«Art. 8

(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di assegnazione dei detenuti alle case di comunità di reinserimento sociale)

          1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo l'articolo 47-bis è inserito il seguente:

«Art. 47-bis.1.

(Assegnazione alle case di comunità di reinserimento sociale)

          1. I condannati che debbono espiare una pena detentiva non superiore a dodici mesi, se costituente parte residua di maggior pena, e i condannati ammessi al regime di semilibertà di cui all'articolo 50 sono ammessi a scontare la pena presso le case di comunità di reinserimento sociale»;

          b) all'articolo 48, secondo comma, le parole: «in appositi istituti o» sono sostituite dalle seguenti: «alle case di comunità di reinserimento sociale di cui all'articolo 47-bis.1, oppure, se queste ultime non sono istituite, ad».

«Art. 8-bis

(Esecuzione della pena presso case di comunità di reinserimento sociale)

          1. I soggetti che debbono espiare una pena detentiva non superiore a dodici mesi, se costituente parte residua di maggior pena e i condannati ammessi al regime di semilibertà, di cui all'articolo 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354 possono, su istanza del condannato ovvero per iniziativa della direzione dell'istituto penitenziario oppure del pubblico ministero, eseguire la pena presso case di comunità di reinserimento sociale, di dimensioni limitate, di capienza compresa tra cinque e quindici persone.

          2. Le case di comunità di cui al comma 1 sono istituite con decreto del Ministro della giustizia, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti i comuni interessati, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

          3. L'intesa sancita nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, formulata sentiti i comuni interessati, determina le sedi presso cui sono istituite le case territoriali di reinserimento sociale, in numero tale da garantire una capienza minima complessiva non inferiore a quella necessaria ad accogliere i soggetti di cui al comma 1, nonché le modalità di realizzazione delle case e le risorse organizzative necessarie per la loro gestione.

          4. Le spese occorrenti per l'istituzione e la gestione delle case territoriali sono a carico dello Stato.

          5. Per l'individuazione delle case di comunità da destinare al reinserimento sociale, di cui al comma 1, il Ministero della Giustizia può avvalersi di strutture residenziali già esistenti, previo accreditamento presso il ministero della giustizia e verifica dei requisiti necessari per l'esecuzione della pena secondo le modalità disciplinate dal presente articolo, da individuare nel decreto ministeriale di cui al comma 2.

          6. Agli oneri di cui al presente articolo pari ad euro 50 milioni annui a decorrere dall'anno 2025 si provvede, mediante corrispondente incremento dell'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, di cui alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative.»..

«Art. 8-ter

(Procedura)

          1. I condannati e gli internati sono assegnati alle case di comunità di reinserimento sociale su provvedimento adottato dal magistrato di sorveglianza, il quale dispone l'esecuzione della pena presso la casa di comunità, salvo che ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura.

          2. Salvo si tratti di condannati minorenni o di condannati la cui pena da eseguire non è superiore a sei mesi, è applicata la procedura di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici resi disponibili per i singoli istituti penitenziari.

          3. La procedura di controllo, alla cui applicazione il condannato deve prestare il consenso, viene disattivata quando la pena residua da espiare scende sotto la soglia di sei mesi.

          4. Con provvedimento del capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, d'intesa con il capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, adottato entro il termine di dieci giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è individuato il numero dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici da rendere disponibili, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, che possono essere utilizzati per l'esecuzione della pena con le modalità stabilite dal presente articolo.

          5.L'esecuzione del provvedimento nei confronti dei condannati con pena residua da eseguire superiore ai sei mesi avviene progressivamente a partire dai detenuti che devono scontare la pena residua inferiore.

          6. Ai fini dell'esecuzione della pena, la direzione è tenuta ad attestare che la pena da eseguire non sia superiore a dodici mesi, se costituente parte residua di maggior pena, che non sussistono le preclusioni di cui all'articolo 8-quater e che il condannato abbia fornito l'espresso consenso alla attivazione delle procedure di controllo.

«Art. 8-quater

(Preclusioni)

          Sono esclusi dall'esecuzione della pena presso case di comunità di reinserimento sociale:

          a) soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni e dagli articoli 572, 609-bis e 612-bis del codice penale;

          b) delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale;

          c) detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall'articolo 14-ter della medesima legge;

          d) detenuti che negli ultimi due anni siano stati sanzionati per le infrazioni disciplinari di cui all'articolo 77, comma 1, numeri 18, 19, 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230;

          e) detenuti nei cui confronti sia redatto rapporto disciplinare ai sensi dell'articolo 81, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, in quanto coinvolti in disordini e sommosse;

«Art. 8-quinquies

(Personale addetto alle case di comunità e programma di reinserimento sociale)

          1. Presso le case territoriali di reinserimento sociale svolgono la propria attività educatori operanti presso gli istituti penitenziari ordinari, che curano, insieme al Consiglio di aiuto sociale di cui all'articolo 76 della legge 26 luglio 1975, n. 354, la predisposizione e la realizzazione dei programmi di reinserimento sociale.

          2. I programmi di reinserimento sociale espressamente finalizzati alla ricollocazione sociale del reo, per i detenuti e gli internati che non siano già ammessi al regime di semilibertà, possono comprendere lavori di pubblica utilità, progetti con la partecipazione di educatori, psicologi e assistenti sociali, nonché attività cogestite con enti del Terzo settore di cui all'articolo 4 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

          3. I programmi di reinserimento sociale di cui al comma precedente sono predisposti dalla direzione e dagli educatori della casa di comunità, unitamente al Consiglio di aiuto sociale, di cui al comma 1, che li trasmettono al magistrato di sorveglianza per l'approvazione, entro 15 giorni dalla trasmissione.

          4. L'esecuzione dei programmi di reinserimento sociale è di competenza della direzione, la quale provvederà, a cadenza mensile, all'invio al magistrato di sorveglianza dei relativi verbali di attuazione del programma assegnato a ciascun detenuto.

          5. Nel caso in cui la persona sottoposta all'esecuzione della pena presso le case di comunità evada o tenti di evadere, ovvero ponga in essere atti idonei a compromettere l'ordine o la sicurezza pubblica o dell'istituto o a porre in pericolo l'altrui integrità fisica, il magistrato di sorveglianza dispone nei suoi confronti la revoca della misura e il proseguimento dell'esecuzione presso l'istituto penitenziario.»

8.5

Scalfarotto

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8

(Istituzione delle case territoriali di reinserimento sociale)

          1. Le case territoriali di reinserimento sociale sono strutture di dimensioni limitate, di capienza compresa tra cinque e quindici persone, destinate ad accogliere i soggetti che debbono espiare una pena detentiva non superiore a dodici mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, nonché i detenuti e gli internati assegnati al lavoro all'esterno e i condannati ammessi al regime di semilibertà, di cui, rispettivamente, agli articoli 21 e 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354.
2. Le case territoriali di reinserimento sociale di cui al comma 1 sono istituite con decreto del Ministro della giustizia, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti i comuni interessati, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. L'intesa sancita nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, formulata sentiti i comuni interessati, determina le sedi presso cui sono istituite le case territoriali di reinserimento sociale, in numero tale da garantire una capienza minima complessiva non inferiore a quella necessaria ad accogliere i soggetti di cui al comma 1, nonché le modalità di realizzazione delle case e le risorse organizzative necessarie per la loro gestione.
4. I detenuti e gli internati che debbono espiare una pena residua non superiore a dodici mesi sono assegnati alle case territoriali di reinserimento sociale dal competente provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria.
5. Il direttore della casa territoriale di reinserimento sociale è il sindaco del comune competente o un soggetto da esso delegato. Presso le case territoriali opera personale dipendente dal comune, assunto mediante concorso pubblico, sulla base di disposizioni stabilite con legge regionale, che regolano anche la determinazione delle piante organiche, lo stato giuridico ed economico e la disciplina del rapporto di lavoro del personale medesimo.
6. Presso le case territoriali di reinserimento sociale svolgono la propria attività operatori specializzati che curano la realizzazione dei programmi di reinserimento sociale. Il reclutamento, lo stato giuridico ed economico e il rapporto di lavoro di tali operatori sono disciplinati con la legge regionale di cui al comma 5. In caso di necessità, è consentito di ricorrere, per tempi limitati, all'impiego di educatori operanti presso gli istituti penitenziari ordinari. Gli operatori dei centri di servizio sociale per adulti svolgono le funzioni di loro competenza presso le case territoriali nell'ambito degli interventi previsti sulla base della normativa vigente.
7. I programmi di reinserimento sociale espressamente finalizzati alla ricollocazione sociale del reo, per i detenuti e gli internati che non siano già assegnati al lavoro esterno né ammessi al regime di semilibertà, possono comprendere lavori di pubblica utilità, progetti con la partecipazione di educatori, psicologi e assistenti sociali nonché attività cogestite con enti del Terzo settore di cui all'articolo 4 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. I programmi di reinserimento sociale di cui al primo periodo sono predisposti dalla direzione e dagli operatori della casa territoriale, che li trasmettono al magistrato di sorveglianza per l'approvazione. L'esecuzione dei programmi di reinserimento sociale è di competenza della direzione e degli operatori della casa territoriale. Per i detenuti che debbono espiare una pena detentiva non superiore a dodici mesi è favorito un regime esecutivo orientato verso l'ammissione a misure alternative alla detenzione, ivi compreso il lavoro all'esterno.
8. Le spese occorrenti per l'istituzione e la gestione delle case territoriali sono a carico dello Stato, che provvede ai corrispondenti trasferimenti ai comuni secondo i seguenti criteri:

          a) le spese sostenute dai comuni per l'istituzione delle case territoriali sono ristorate dallo Stato, a conclusione delle opere necessarie per la realizzazione delle stesse, sulla base di specifico rendiconto verificato dall'organo di revisione economico-finanziaria del comune e approvato dalla giunta comunale;

          b) i finanziamenti necessari per la gestione delle case territoriali sono anticipati dallo Stato in base al bilancio di previsione approvato dal consiglio comunale e sono liquidati definitivamente in base al rendiconto della gestione, trasmesso al Ministero della giustizia unitamente alla documentazione relativa.

          9. La ripartizione degli oneri finanziari di cui al comma 8 tra lo Stato e i comuni può essere modificata, anche per periodi di tempo limitati, mediante convenzione stipulata tra la regione competente e il Ministero della giustizia.
10. La forma di espiazione della pena prevista dal presente articolo non si applica ai condannati minorenni nei cui confronti sia stata disposta una delle misure penali di comunità di cui agli articoli 4, 5 e 6 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121.

          11. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo l'articolo 47 è inserito il seguente:

          «Art. 47-bis. - (Assegnazione alle case territoriali di reinserimento sociale) - 1. I condannati che debbono espiare una pena detentiva non superiore a dodici mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, i condannati ammessi al regime di semilibertà di cui all'articolo 50 nonché i detenuti e gli internati assegnati al lavoro all'esterno secondo le modalità previste dall'articolo 21 sono ammessi a scontare la pena presso le case territoriali di reinserimento sociale»;

          b) all'articolo 48, secondo comma, le parole: «in appositi istituti o» sono sostituite dalle seguenti: «alle case territoriali di reinserimento sociale di cui all'articolo 47-bis.1, oppure, se queste ultime non sono istituite, ad».

8.151

Verini, Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Giorgis

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente

«Art. 8.

(Fondo per la realizzazione di case territoriali di reinserimento sociale)

          1. Al fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di positivo reinserimento sociale e riduzione della recidiva, è istituito, presso il Ministero della Giustizia, un Fondo, con una dotazione pari a 30 milioni per ciascuno degli anni 2024, 1025 e 2026 per la realizzazione di case territoriali di reinserimento sociale, di capienza compresa tra cinque e quindici persone, destinate ad accogliere i soggetti che debbono espiare una pena detentiva non superiore a dodici mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, nonché i detenuti e gli internati assegnati al lavoro all'esterno e i condannati ammessi al regime di semilibertà, di cui agli articoli 21 e 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354.

          2. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.»

8.7

Scalfarotto

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8

(Fondo straordinario per l'edilizia penitenziaria)

          1. Al fine di scongiurare il fenomeno del sovraffollamento carcerario e garantire condizioni di detenzione dignitose e coerenti con la finalità rieducativa del condannato ai sensi dell'articolo 27 della Costituzione, nello stato di previsione del Ministero della giustizia è istituito il Fondo straordinario per l'edilizia penitenziaria, con una dotazione di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

          2. Le risorse del fondo sono utilizzate per le seguenti attività:

          a) realizzazione di nuovi istituti penitenziari e di alloggi di servizio per la polizia penitenziaria e ampliamento delle strutture penitenziarie esistenti;

          b) manutenzione straordinaria, messa in sicurezza, ristrutturazione degli istituti penitenziari, con particolare riferimento ai servizi igienici e alle parti comuni;

          c) realizzazione o efficientamento dei sistemi di riscaldamento e raffreddamento degli istituti penitenziari e degli alloggi di servizio, secondo criteri di priorità che abbiano riguardo della diversa collocazione territoriale degli istituti e delle temperature medie stagionali;

          d) individuazione di immobili nella disponibilità dello Stato o degli enti pubblici territoriali per la realizzazione di strutture dedicate a percorsi di formazione professionale e ad altre iniziative funzionali al reinserimento e alla rieducazione del condannato.

          3. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e finanze e con il Ministro dell'interno, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.

          4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede:

          a) quanto a 150 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2;

          b) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2024 e 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 2004, n. 282, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

          c) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

8.8

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini, Giorgis

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8

(Norme per la sicurezza nell'esecuzione penale e la prevenzione della recidiva nei minorenni e giovani adulti).

          1. È autorizzata l'ulteriore spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 in favore del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità al fine di provvedere alla manutenzione delle strutture residenziali disponibili all'accoglienza di minorenni e giovani adulti di età inferiore ai 26 anni, sottoposti a provvedimento penale dell'Autorità giudiziaria minorile.

          2. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.».

8.10

Rossomando, Bazoli, Mirabelli, Verini, Giorgis

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8

 (Incremento Fondo per le case famiglia protette)

          1. Al fine di contribuire alla tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori nonché al fine di incrementare l'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 322, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026."

          2. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.».

8.152

D'Elia, Rossomando, Bazoli, Mirabelli, Verini, Giorgis

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8

(Misure alternative alla detenzione in carcere nel caso di inadeguata capienza dell'istituto di pena)

          1. Nessuno può essere detenuto per esecuzione di una sentenza in un istituto che non abbia un posto letto regolarmente disponibile.

          2. Qualora in applicazione del principio di cui al comma 1, non sia possibile l'esecuzione della sentenza di condanna a pena detentiva , nei confronti di un soggetto proveniente dallo stato di libertà, nell'istituto di assegnazione e non sia possibile individuarne altro idoneo la pena è espiata in taluno dei luoghi di cui all'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, o in altro luogo indicato dal condannato, con le relative eventuali prescrizioni stabilite dal giudice responsabile dell'esecuzione.

          3. Un adeguato numero di posti letto regolarmente disponibili ai sensi del comma 1 è mantenuto libero, per essere riservato all'esecuzione della pena nei confronti dei condannati per reati contro la persona ovvero per taluno dei delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quinquies, del codice di procedura penale.

          4. Il periodo di conversione temporanea dell'ordine di esecuzione della pena in obbligo di permanenza domiciliare ai sensi del comma 2 è computato al fine della complessiva durata della pena al pari della detenzione in carcere. La disposizione di cui al primo periodo cessa di applicarsi qualora il soggetto non ottemperi all'obbligo di permanenza domiciliare e alle eventuali prescrizioni stabilite ai sensi del medesimo comma 2.»

8.153

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini, Giorgis

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8

(Nuove residenze R.E.M.S)

          1. È autorizzata la spesa a decorrere dall'anno 2024 di ulteriori 20 milioni di euro, al fine di realizzare nuove residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui al decreto-legge 31 marzo 2014. n. 52, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81.

          2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

8.154

Lopreiato, Scarpinato, Bilotti

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «persone detenute adulte» inserire le seguenti: «, che debbono espiare una pena detentiva non superiore a dodici mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena,».

8.155

Lopreiato, Scarpinato, Bilotti

Precluso

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché i requisiti di onorabilità e professionalità richiesti ai titolari delle strutture.».

8.15

Lopreiato, Bilotti

Precluso

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «stabilite le modalità di recupero delle spese per la permanenza nelle strutture di cui al comma 1, nonché» con le seguenti: «stabiliti».

8.16

Lopreiato, Scarpinato, Bilotti

Precluso

Al comma 2 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Con il decreto di cui al primo periodo sono, altresì, dettagliati i requisiti tecnici ai fini dell'iscrizione nell'elenco e le modalità di vigilanza sulla permanenza degli stessi; una puntuale indicazione dei presupposti di idoneità anche in relazione alle riqualificazione professionale e del reinserimento socio lavorativo dei soggetti residenti.».

8.156 (già 8.0.1)

Lopreiato, Scarpinato, Bilotti, Maiorino

Precluso

Dopo il comma 6-bis. aggiungere, in fine, i seguenti:

          «6-ter. Al fine di dare compiuta attuazione a quanto disposto dall'articolo 96, commi 3 e 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309, e di implementare le reti di presidi sanitari interni agli istituti penitenziari ed esterni adeguati ai bisogni di salute dei detenuti, per rendere concreta e puntuale la capacità complessiva del sistema istituzionale di presa in carico della persona detenuta, soprattutto quando affetta da stati patologici, è autorizzata una spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 volta alla creazione di "I.C.A.T.T." - Istituti a Custodia Attenuata per il Trattamento dei Tossicodipendenti - e di "Se.A.T.T." - Sezioni Attenuate per il Trattamento dei Tossicodipendenti -.

          6-quater. Agli oneri derivanti dal comma 6-ter) pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'intensificazione delle attività di contrasto e recupero dell'evasione fiscale. A tal fine, il Governo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2023, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante dall'accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire a decorrere dall'anno 2024 un incremento di almeno 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2023.».

8.157 (già 1.0.11)

Lopreiato, Scarpinato, Bilotti

Precluso

Dopo il comma 6-bis, aggiungere, in fine, i seguenti:

         «6-ter. Al fine di non vanificare la portata innovativa dell'articolo 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, e contestualmente di implementare la capienza e il numero delle strutture sul territorio nazionale delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-ter, comma 7, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, è incrementata di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

          6-quater. Agli oneri derivanti dal comma 6-ter, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle quote annuali delle risorse del Fondo unico giustizia da destinare mediante riassegnazione ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettere a) e b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, che, a tale fine, restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato.».

8.158

Lopreiato, Scarpinato, Bilotti

Precluso

Dopo il comma 6-bis aggiungere, in fine, i seguenti:

        «6-ter. Allo scopo di migliorare il funzionamento delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) di Calvi Risorta (CE), Mondragone (CE), San Nicola Baronia (AV) e Vairano Patenora (CE), è autorizzata la spesa di 3,6 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. A tal fine è vincolato, in favore della Regione Campania, il corrispondente importo a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

          6-quater. A decorrere dall'anno 2025, il limite di spesa corrente di cui all'articolo 3-ter, comma 7, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, e all'articolo 23-quinquies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, può essere incrementato in relazione agli eventuali maggiori fabbisogni emergenti, come individuati annualmente in sede di riparto del finanziamento sanitario corrente standard e in coerenza con la dinamica del medesimo finanziamento.

          6-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 6-ter pari a 3,6 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.».

8.159 (già 8.500/16)

Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni

Precluso

Dopo il comma 6-bis aggiungere il seguente:

          «6-bis.1. Il Fondo di cui all'articolo 1 comma 856, legge 29 dicembre 2022, n. 197 è incrementato con una dotazione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024 e a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, destinato al finanziamento di progetti volti:

          a) al recupero e al reinserimento dei detenuti e dei condannati, anche mediante l'attivazione di percorsi di inclusione lavorativi e formativi, anche in collaborazione con le istituzioni coinvolte, con le scuole e le università nonché con i soggetti associativi del Terzo settore;

          b) all'assistenza ai detenuti, agli internati e alle persone sottoposte a misure alternative alla detenzione o soggette a sanzioni di comunità e alle loro famiglie, contenenti, in particolare, iniziative educative, culturali e ricreative;

          c) alla cura e all'assistenza sanitaria e psichiatrica, in collaborazione con le regioni;

          d) al recupero dei soggetti tossicodipendenti o assuntori abituali di sostanze stupefacenti o psicotrope o alcoliche;

          e) all'integrazione degli stranieri sottoposti ad esecuzione penale, alla loro cura e assistenza sanitaria.

          All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, quantificati in 20 milioni di euro per l'anno 2024 e a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.»

8.160

Lopreiato, Scarpinato, Bilotti

Precluso

Dopo il comma 6-bis aggiungere, in fine, il seguente:

        «6-ter. Il Ministro della giustizia, sentita la Conferenza Unificata, può stipulare con gli enti locali e con gli enti del terzo settore di cui alla legge 6 giugno 2016, n. 106, ulteriori convenzioni volte ad individuare le strutture idonee ad essere utilizzate come case famiglia protette e di istituti di custodia attenuata di cui all'articolo 285-bis del codice di procedura penale, di cui dall'articolo 1, comma 3, della legge 21 aprile 2011, n. 62. Agli oneri dal presente comma, pari a 2 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

8.161

Lopreiato, Scarpinato, Bilotti

Precluso

Dopo il comma 6-bis aggiungere, in fine, il seguente:

      «6-ter. È autorizzata l'ulteriore spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 in favore del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità al fine di provvedere alla manutenzione delle strutture residenziali disponibili all'accoglienza di minorenni e giovani adulti di età inferiore ai 25 anni, sottoposti a provvedimento penale dell'Autorità giudiziaria minorile. Agli oneri del presente comma si provvede mediante corrispondente del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

G8.150

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Precluso

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge A.S. 1183-A, recante Conversione in legge del decreto legge 4 luglio 2024, n. 92, recante misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia,

     premesso che:

          nel rispetto dell'articolo 27 della Costituzione, la pena deve tendere alla rieducazione del condannato e a tal fine occorre favorire l'inclusione economica, sociale e lavorativa delle persone private della libertà personale;

          appare quindi necessario istituire presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro il Segretariato permanente per l'inclusione economica, sociale e lavorativa delle persone private della libertà personale;

          questo anche al fine di promuovere ed agevolare la cooperazione interistituzionale e concorrere, attraverso il coinvolgimento sistematico delle parti sociali, delle forze economiche e delle organizzazioni del terzo settore, alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi per il reinserimento socio-lavorativo e l'inclusione delle persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale;

     considerato che:

          il Segretariato dovrà essere presieduto dal Presidente del CNEL o da un suo delegato individuato tra i componenti di cui all'articolo 2 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, in possesso di elevata professionalità o competenza nello specifico settore di riferimento, e dovrà essere articolato in commissioni e gruppi di lavoro tematici, avvalendosi di una unità tecnica di supporto composta da dipendenti del segretariato generale del CNEL e di dipendenti in posizione di comando, fuori ruolo o di distacco o in analoga posizione, appartenenti alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano aderito allo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune attraverso gli accordi di cui all'articolo 15, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché da un contingente di massimo 5 esperti di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

          occorre, inoltre, che il Segretariato persegua l'obiettivo della "recidiva zero" attraverso l'accesso al lavoro da parte delle persone private della libertà personale e che svolga in particolare le seguenti funzioni:

          a) attività di natura informativa sul quadro normativo regolamentare e fiscale del lavoro penitenziario;

          b) analisi preventive di fattibilità relative alle progettualità di natura economica e imprenditoriale da realizzarsi negli istituti penitenziari;

          c) monitoraggio dei fabbisogni formativi delle persone private della libertà personale e di quelli lavorativi espressi dal territorio e dal sistema produttivo;

          d) attivazione di banche dati sulle attività di formazione, studio e lavoro intramurario ed extramurario;

          e) attività di supporto tecnico alla Cassa delle Ammende anche ai fini della valutazione del sistema delle cabine di regia regionali;

          f) elaborazione di linee guida e procedure standardizzate per la realizzazione e la valutazione d'impatto dei piani di azione regionali;

          g) organizzazione di giornate di lavoro, attività seminariali e iniziative di sensibilizzazione rivolte agli operatori del settore e alle forze economiche, sociali e del terzo settore;

          h) monitoraggio e verifica dei percorsi di effettiva applicazione dei trattamenti contrattuali per i lavoratori detenuti alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria, di soggetti esterni alla stessa e comunque coinvolti nei possibili contesti lavorativi, anche attraverso le commissioni e i gruppi di lavoro tematici;

          è, altresì, necessario che ai fini dello svolgimento dei predetti compiti il Segretariato, d'intesa con l'amministrazione penitenziaria, possa stabilire forme di raccordo, collaborazione e supporto alle commissioni regionali per il lavoro penitenziario;

     impegna il Governo:

          ad istituire presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro il Segretariato permanente per l'inclusione economica, sociale e lavorativa delle persone private della libertà personale.

G8.151

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Precluso

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge A.S. 1183-A, recante Conversione in legge del decreto legge 4 luglio 2024, n. 92, recante misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia,

     premesso che:

          al fine di concorrere all'attuazione del principio di rieducazione del condannato sancito dall'articolo 27 della Costituzione, occorre istituire presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro un fondo per il reinserimento socio-lavorativo e l'inclusione economica delle persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale;

          il fondo è da destinarsi esclusivamente al sostegno di: programmi di reinserimento consistenti nell'attivazione di percorsi di inclusione lavorativa, di istruzione e di formazione-lavoro, anche prevedendo indennità a favore dei soggetti che li intraprendono; programmi di assistenza alle persone sottoposte a provvedimenti limitativi o privativi della libertà personale emanati dall'Autorità Giudiziaria, e alle loro famiglie, contenenti, in particolare, iniziative educative, culturali, ricreative e sportive; programmi di reinserimento sociale dei soggetti tossicodipendenti, assuntori abituali di sostanze stupefacenti o psicotrope o alcoliche, e dei soggetti con disagio psichico, seguiti dai servizi socio-sanitari pubblici e privati accreditati; percorsi sanitari territoriali correlati ai programmi di inclusione attiva;

     considerato che:

          la programmazione del fondo è da configurarsi in maniera sinergica, convergente e complementare con gli interventi approvati dalla Cassa delle Ammende e con i singoli piani di azione triennali definiti dalle cabine di regia costituite presso le regioni e le Province autonome ai sensi dell'articolo 74 della presente legge e finanziati anche mediante le risorse del Fondo Sociale Europeo;

     impegna il Governo:

          ad istituire un fondo per il reinserimento socio-lavorativo e l'inclusione economica delle persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale;

8.0.150 (già 8.0.5)

Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Finanziamento del Fondo di cui all'articolo 1 comma 856, legge 29 dicembre 2022, n. 197)

          1. Il Fondo di cui all'articolo 1 comma 856, legge 29 dicembre 2022, n. 197 è incrementato con una dotazione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024 e a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, destinato al finanziamento di progetti volti:

          a) al recupero e al reinserimento dei detenuti e dei condannati, anche mediante l'attivazione di percorsi di inclusione lavorativi e formativi, anche in collaborazione con le istituzioni coinvolte, con le scuole e le università nonché con i soggetti associativi del Terzo settore;

          b) all'assistenza ai detenuti, agli internati e alle persone sottoposte a misure alternative alla detenzione o soggette a sanzioni di comunità e alle loro famiglie, contenenti, in particolare, iniziative educative, culturali e ricreative;

          c) alla cura e all'assistenza sanitaria e psichiatrica, in collaborazione con le regioni;

          d) al recupero dei soggetti tossicodipendenti o assuntori abituali di sostanze stupefacenti o psicotrope o alcoliche;

          e) all'integrazione degli stranieri sottoposti ad esecuzione penale, alla loro cura e assistenza sanitaria.

          2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, quantificati in 20 milioni di euro per l'anno 2024 e a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.»

8.0.151

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini, Giorgis

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Inserimento al lavoro dei giovani in uscita dagli istituti penitenziari minorili)

          1. La quota di riserva di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è attribuita anche in favore di ragazze e ragazzi di età non superiore ai venticinque anni dimessi dagli istituti penali per minorenni (IPM) e che abbiano dimostrato partecipazione attiva all'opera di rieducazione anche attraverso la frequentazione con profitto dei corsi di formazione professionale di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, e il conseguimento della relativa certificazione rilasciata dal competente soggetto attuatore o dalla direzione dell'istituto.

          2. Ai fini dell'attuazione del presente articolo si applicano le procedure già previste in adempimento dell'articolo 67-bis, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

          3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

8.0.4

Mirabelli, Bazoli, Rossomando, Verini, Giorgis

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 8-bis

(Norme per un miglior funzionamento degli istituti penitenziari e per la sicurezza nell'esecuzione penale).

          1. Anche fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di complessiva sicurezza sociale in ragione della conseguente riduzione della recidiva, è istituito, presso il Ministero della Giustizia, un Fondo, con una dotazione pari a 100 milioni di euro per il triennio 2024 -2026, per interventi straordinari sulle carceri e per l'architettura penitenziaria, destinato al finanziamento di progetti volti a:

          a) definire e proporre modelli di architettura penitenziaria coerenti con l'idea di rieducazione anche tramite forme di collaborazione e di confronto dell'Amministrazione Penitenziaria con Università, Fondazioni e Istituti di ricerca, Ordini professionali, Enti locali, Associazioni, esperti, finalizzato al raggiungimento di una dignità architettonica degli spazi dell'esecuzione penale, tramite anche il coinvolgimento delle competenze tecniche interne alla stessa Amministrazione;

          b) elaborare interventi puntuali di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture esistenti nonché di riorganizzazione degli spazi degli istituti carcerari anche attraverso il coinvolgimento di tutti gli attori interni e la formazione professionale dei detenuti in funzione di una loro partecipazione diretta ai lavori di manutenzione ordinari;

          c) elaborare criteri per la progettazione/ristrutturazione degli istituti volti a definire impianti compositivi e funzionali in grado di qualificare le unità residenziali e gli spazi per lavoro, studio, socializzazione, colloqui ed espressione degli affetti e delle diverse fedi religiose, in rapporto all'attuazione di percorsi di responsabilizzazione, autonomia e partecipazione dei detenuti e prevenzione della radicalizzazione e attuazione della funzione rieducativa della pena ex articolo 27 della Costituzione;

          d) studiare e proporre soluzioni operative per adeguare gli spazi detentivi, aumentarne la vivibilità e la qualità, rendendoli realmente funzionali al percorso di riabilitazione dei detenuti nonché ad orientare le scelte in materia di edilizia penitenziaria;

          e) potenziare le strutture a sostegno dell'esecuzione penale esterna, ridefinizione progettuale delle colonie penali, degli istituti a sicurezza attenuata, delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, delle strutture di detenzione femminile e delle strutture e comunità per detenute madri.

          2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.».

8.0.5

Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 8-bis

(Finanziamento del Fondo di cui all'articolo 1 comma 856, legge 29 dicembre 2022, n. 197)

     1. Il Fondo di cui all'articolo 1 comma 856, legge 29 dicembre 2022, n. 197 è incrementato con una dotazione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024 e a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, destinato al finanziamento di progetti volti:

          a) al recupero e al reinserimento dei detenuti e dei condannati, anche mediante l'attivazione di percorsi di inclusione lavorativi e formativi, anche in collaborazione con le istituzioni coinvolte, con le scuole e le università nonché con i soggetti associativi del Terzo settore;

          b) all'assistenza ai detenuti, agli internati e alle persone sottoposte a misure alternative alla detenzione o soggette a sanzioni di comunità e alle loro famiglie, contenenti, in particolare, iniziative educative, culturali e ricreative;

          c) alla cura e all'assistenza sanitaria e psichiatrica, in collaborazione con le regioni;

          d) al recupero dei soggetti tossicodipendenti o assuntori abituali di sostanze stupefacenti o psicotrope o alcoliche;

          e) all'integrazione degli stranieri sottoposti ad esecuzione penale, alla loro cura e assistenza sanitaria.

     2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, quantificati in 20 milioni di euro per l'anno 2024 e a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.».

8.0.6

Maiorino, Bilotti, Lopreiato

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 8-bis

(Finanziamento dei centri antiviolenza e case rifugio)

          1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n.93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n.119, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248, è incrementato di 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, da destinare alle finalità di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 5 del citato decreto-legge n.93 del 2013.

          2. Agli oneri di cui al presente articolo pari ad euro 6 milioni annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.».

8.0.7

Scalfarotto

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 8-bis

(Individuazione delle strutture idonee per utilizzate come case famiglia protette)

          1. Il Ministro della giustizia, sentita la Conferenza Unificata, può stipulare con gli enti locali e con gli enti del terzo settore di cui alla legge 6 giugno 2016, n. 106, ulteriori convenzioni volte ad individuare le strutture idonee ad essere utilizzate come case famiglia protette e di istituti di custodia attenuata di cui all'articolo 285-bis del codice di procedura penale, di cui dall'articolo 1, comma 3, della legge 21 aprile 2011, n. 62. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al presente comma, pari a 2 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

8.0.9

Mirabelli, Bazoli, Rossomando, Verini, Giorgis

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 8-bis

(Modifiche al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176)

          1. L'articolo 28 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è sostituito dal seguente: "Art. 28 - Licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà - 1. Al condannato ammesso al regime di semilibertà possono sempre essere concesse licenze con durata superiore a quella prevista dal primo comma del predetto articolo 52, salvo che il magistrato di sorveglianza ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura.

          2. All''articolo 29 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Ai condannati cui siano stati già concessi i permessi di cui all'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 o che siano stati assegnati al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 o ammessi all'istruzione o alla formazione professionale all'esterno ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, i permessi di cui all'articolo 30-ter della citata legge n. 354 del 1975, quando ne ricorrono i presupposti, possono essere concessi anche in deroga ai limiti temporali indicati dai commi 1 e 2 dello stesso articolo 30-ter."

          3. All'articolo 30 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. In deroga a quanto disposto ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, la pena detentiva è eseguita, su istanza, presso l'abitazione del condannato o in altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, ove non sia superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, salvo che riguardi:

          a) soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni e dagli articoli 572 e 612-bis del codice penale; con riferimento ai condannati per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché ai delitti di cui all' articolo 416-bis del codice penale, o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, anche nel caso in cui i condannati abbiano già espiato la parte di pena relativa ai predetti delitti quando, in caso di cumulo, sia stata accertata dal giudice della cognizione o dell'esecuzione la connessione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b e c, del codice di procedura penale tra i reati la cui pena è in esecuzione; 

          b) delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale;

          c) detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall'articolo 14-ter della medesima legge;

          d) detenuti che nell'ultimo anno siano stati sanzionati per le infrazioni disciplinari di cui all'articolo 77, comma 1, numeri 18, 19, 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230;

          e) detenuti nei cui confronti, in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto, sia redatto rapporto disciplinare ai sensi dell'articolo 81, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 in relazione alle infrazioni di cui all'articolo 77, comma 1, numeri 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230;

          f) detenuti privi di un domicilio effettivo e idoneo anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato.».

9.1

Scalfarotto

Precluso

Sopprimere l'articolo

9.3

Scarpinato, Lopreiato, Bilotti

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9

          1. Al codice penale dopo l'articolo 322-ter è inserito il seguente:

          «Articolo 322-quater (Abuso d'ufficio) Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

          La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.».

9.4

Scarpinato, Lopreiato, Bilotti

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9

(Disposizioni in materia di peculato per distrazione)

          1. All'articolo 314 del codice penale, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Fuori dai casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di energie lavorative, denaro o altro bene altrui, a proprio o altrui vantaggio, li destina ad una finalità diversa da quella prevista da una disposizione di legge, regolamento, circolari o altra fonte secondaria, ma pur sempre di interesse pubblico, senza che ciò ne comporti la perdita e la conseguente lesione patrimoniale a danno dell'avente diritto, è punito con la reclusione da uno a quatto anni.".

          2. All' articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo le parole: «articoli 314, primo» sono inserite le seguenti: «e terzo».».

9.6

Scalfarotto

Precluso

Al comma 1, premettere il seguente:

      «01. All'articolo 147, comma 1, del codice penale, dopo il numero 3) è aggiunto il seguente:

          "3-bis) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita in condizioni di detenzione tali da violare l'articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n.848, come interpretata dal Giudice e dalla Corte europea dei diritti dell'uomo".»

9.7

Scalfarotto

Precluso

Al comma 1, premettere il seguente:

       «01. All'articolo 147, comma 1, del codice penale, dopo il numero 3) è aggiunto il seguente:

          "3-bis) se il luogo di esecuzione non può garantire il rispetto di standard igienico-sanitari e di condizioni materiali di detenzione coerenti con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e con le raccomandazione del Consiglio d'Europa;"»

9.8

Scarpinato, Lopreiato, Bilotti

Precluso

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 32-quater dopo le parole: "314, primo comma" è inserita la seguente: "314-bis.

9.9

Scarpinato, Lopreiato, Bilotti

Precluso

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 32-quinquies dopo le parole: "314, primo comma" è inserita la seguente: "314-bis.

9.10

Scarpinato, Lopreiato, Bilotti

Precluso

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 165 comma 4, dopo la parola: "314" è inserita la seguente: "314-bis.

9.11

Scarpinato, Lopreiato, Bilotti

Precluso

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 166 comma 1, dopo le parole: "314, primo comma" è inserita la seguente: "314-bis.

9.12

Scarpinato, Lopreiato, Bilotti

Precluso

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 240-bis, comma 1, dopo la parola: "314" è inserita la seguente: "314-bis.

9.13

Scarpinato, Lopreiato, Bilotti

Precluso

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

          a) premettere il seguente: «01. All'articolo 314 del codice penale dopo il primo comma è inserito il seguente: "La stessa pena si applica quando il colpevole utilizza per finalità esclusivamente personali ed estranee a quelle istituzionali denaro o altri beni dei quali ha la disponibilità o il possesso in ragione del suo ufficio o servizio, procurando a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto."»;

          b) al capoverso "Art. 314-bis" dopo le parole: «destina ad un uso» inserire la seguente: «pubblico».

9.14

Scarpinato, Lopreiato, Bilotti

Precluso

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 314 del codice penale dopo il primo comma è inserito il seguente: "La stessa pena si applica quando il colpevole utilizza per finalità esclusivamente personali ed estranee a quelle istituzionali denaro o altri beni dei quali ha la disponibilità o il possesso in ragione del suo ufficio o servizio, procurando a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto."».

9.5

Scalfarotto

Precluso

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

  «1. All'articolo 314 del codice penale, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

          "Se il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, per procurare a sé un vantaggio patrimoniale, distrae o comunque destina a un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità somme di denaro o altra cosa mobile altrui delle quali ha il possesso o comunque l'autonoma disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni"».

9.15

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini, Giorgis

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. All'articolo 353 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Le pene di cui al presente articolo, ridotte di un terzo, si applicano anche al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio che nel corso delle procedure di gara di appalti o di concorsi pubblici, o nel caso di rilascio di permessi, licenze, autorizzazioni di carattere amministrativo, in violazione di regole di condotta previste da specifiche norme di legge dalle quali non residuino margini di discrezionalità ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto, intenzionalmente arreca ad altri un danno ingiusto.»

9.16

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini, Giorgis

Precluso

Al comma 1, sostituire il capoverso «Articolo 314-bis», con il seguente: «Articolo 314-bis (Interesse privato in atto d'ufficio). - Il pubblico ufficiale che prende o mantiene, direttamente o indirettamente, un interesse privato in qualsiasi atto della pubblica amministrazione presso la quale esercita il proprio ufficio, che possa compromettere la sua imparzialità in un affare o in un'operazione di cui, al momento del fatto, è responsabile, in tutto o in parte, di assicurare la supervisione, l'amministrazione, la liquidazione o il pagamento, è punito con la con la multa da 5.000 a 150.000 euro.

          Se dal fatto è derivato un danno per la pubblica amministrazione si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni

          Le condotte di cui al primo comma non sono punibili se commesse dal sindaco o da un altro pubblico ufficiale al fine di realizzare un interesse esclusivo della pubblica amministrazione»".

9.150

Scarpinato, Lopreiato, Bilotti

Precluso

Al comma 1, sostituire il capoverso "Art. 314-bis" con il seguente: «Articolo 314-bis (Peculato per distrazione). - Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altri beni altrui, li destina indebitamente ad un uso pubblico diverso e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

          La pena è della reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.».

9.151

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini, Giorgis

Precluso

Al comma 1, sostituire il capoverso «Articolo 314-bis», comma 1, con il seguente: «Articolo 314-bis - (Prevaricazione) - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, viola norme di legge arrecando intenzionalmente ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata nei casi in cui il danno è di rilevante gravità».

9.19

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini, Giorgis

Precluso

Al comma 1, sostituire il capoverso «Articolo 314-bis», con il seguente: «Articolo 314-bis - (Prevaricazione) Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, esercitando ovvero omettendo di esercitare in maniera arbitraria e strumentale i poteri inerenti alle funzioni o al servizio, intenzionalmente arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

          La pena è aumentata nei casi in cui il danno cagionato è di rilevante gravità.»

9.24

Scarpinato, Lopreiato, Bilotti

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 314-bis» sostituire le parole: «altra cosa mobile» con le seguenti: «altri beni».

     Conseguentemente alla rubrica sostituire le parole: «o cose mobili» con le seguenti: «o altri beni».

9.152 (già 9.25)

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini, Giorgis

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 314-bis», primo comma, dopo le parole: «li destina» inserire la seguente: «indebitamente» e sopprimere le parole: «da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità».

9.26

Scarpinato, Lopreiato, Bilotti

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 314-bis» sostituire le parole: «ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità» con le seguenti: «indebitamente ad un uso diverso».

9.27

Scarpinato, Lopreiato, Bilotti

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 314-bis» dopo le parole: «destina ad un uso» inserire la seguente: «pubblico».

9.153

Scarpinato, Lopreiato, Bilotti

Precluso

Al comma 1, capoverso "Art.314-bis" apportare le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma sostituire le parole: «da sei mesi a tre anni» con le seguenti: «da uno a quattro anni»;

          b) al secondo comma sostituire le parole: «da sei mesi a quattro anni» con le seguenti: «da un anno e sei mesi a cinque anni».

9.29

Scarpinato, Lopreiato, Bilotti

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 314-bis» sostituire le parole: «da sei mesi a tre anni» con le seguenti: «da uno a quattro anni».

9.154

Scarpinato, Lopreiato, Bilotti

Precluso

Al comma 1, capoverso "Art. 314-bis" al secondo comma, sostituire le parole: «da sei mesi a quattro anni» con le seguenti: «da un anno a cinque anni».

9.155

Scarpinato, Lopreiato, Bilotti

Precluso

Al comma 1, capoverso "Art. 314-bis" al secondo comma, sostituire le parole: «da sei mesi a quattro anni» con le seguenti: «da un anno e sei mesi a cinque anni».

9.156 (già 9.37)

Scarpinato, Lopreiato, Bilotti

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

        «2.1. Dopo l'articolo 322-quater del codice penale è inserito il seguente: "Articolo 322-quinquies (Abuso d'ufficio) Fuori dei casi previsti dall'articolo 314-bis, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

          La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità."».

9.35

Scarpinato, Lopreiato, Bilotti

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente: «2-bis. All'articolo 322-quater dopo la parola: "314" è inserita la seguente: "314-bis.

9.157

Scarpinato, Lopreiato, Bilotti

Precluso

Dopo il comma 2-bis, inserire il seguente: «2-bis.1. L'articolo 633-bis del codice penale è abrogato».

9.0.150

Castellone, Lopreiato

Precluso

Dopo l'articolo inserire i seguenti:

«Art. 9-bis

(Princìpi generali)

          1. I titolari di cariche di governo statali, regionali o locali, nonché il presidente e i componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno l'obbligo di agire esclusivamente perseguendo la cura degli interessi pubblici loro affidati. A tale fine, sono tenuti ad adottare le misure previste dalla presente legge, volte a prevenire le situazioni di incompatibilità con la carica ricoperta, nonché a evitare l'insorgenza di conflitti di interesse tra l'incarico pubblico svolto e qualsiasi interesse privato di cui gli stessi siano titolari.

Art. 9-ter

(Ambito soggettivo di applicazione)

          1. Agli effetti della presente legge per titolari di cariche di governo statali si intendono: il Presidente del Consiglio dei ministri, i Vicepresidenti del Consiglio dei ministri, i Ministri, i Viceministri, i Sottosegretari di Stato e i commissari straordinari del Governo, di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

          2. Ai fini della presente legge sono equiparati ai titolari di cariche di governo il presidente e i componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.

          3. Per titolari di cariche di governo regionali si intendono il presidente della regione e i componenti della giunta regionale.

          4. Per titolari di cariche di governo locali si intendono il presidente della provincia e i componenti della giunta provinciale, il sindaco metropolitano e i componenti dei consigli metropolitani nonché il sindaco e i componenti della giunta comunale.

Art. 9-quater

(Conflitto di interessi)

          1. Ai fini della presente legge sussiste conflitto di interessi in tutti i casi in cui il titolare di una delle cariche di governo statali, regionali o locali indicate all'articolo 1-bis sia titolare di un interesse privato idoneo a interferire con l'imparzialità necessaria all'adempimento degli specifici compiti a cui il titolare della carica è preposto.

          2. Sussiste altresì conflitto di interessi nel caso in cui il titolare delle cariche di governo indicate all'articolo 9-ter versi in una delle situazioni di incompatibilità previste dagli articoli 9-quinquies e 9-sexies.

Art. 9-quinquies

(Incompatibilità generali statali, regionali e locali)

          1. Le cariche di governo statali, regionali e locali, nonché quelle di presidente e di componente delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, sono incompatibili con:

          a) qualsiasi ufficio o carica pubblica anche di natura elettiva, ad eccezione, limitatamente alle cariche di governo statali, delle cariche di deputato e di senatore;

          b) qualsiasi carica, ufficio o funzione, comunque denominata, in enti di diritto pubblico, anche economici, imprese e società pubbliche o private, organismi di diritto pubblico, consorzi, nonché aziende speciali e istituzioni previste dall'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

          c) qualsiasi carica, ufficio o funzione, comunque denominata, in enti senza fini di lucro sottoposti a vigilanza e a controllo da parte del governo statale ovvero del governo regionale o locale;

          d) qualunque attività professionale o di lavoro autonomo, di qualsiasi natura, anche se gratuita, in forma associata o societaria, di consulenza o arbitrale, svolta in favore di soggetti pubblici o privati;

          e) qualsiasi tipo di impiego o lavoro pubblico o privato.

          2. Sussiste incompatibilità anche quando le attività, le cariche o le funzioni di cui al comma 1 sono svolte per il tramite di interposta persona o attraverso società fiduciarie, nonché all'estero.

          3. L'incompatibilità di cui alla lettera e) del comma 1 non si determina per i titolari di cariche di governo locale in enti con una popolazione inferiore a 15.000 abitanti.

          4. Il titolare di una delle cariche di cui all'articolo 9-ter, entro dieci giorni dall'assunzione della carica, deve rinunciare agli incarichi e alle funzioni indicati al comma 1. Da tali incarichi e funzioni non può derivare, per tutta la durata della carica, alcuna forma di retribuzione o di vantaggio per il titolare.

          5. I titolari delle cariche di cui all'articolo 9-ter iscritti ad albi o elenchi professionali sono sospesi di diritto dai relativi albi o elenchi per tutta la durata della carica e possono percepire unicamente i proventi derivanti da prestazioni professionali svolte prima dell'assunzione della carica medesima.

          6. Il divieto previsto dalle lettere b), c) e d) del comma 1 è valido per tre anni dal termine della carica di cui al medesimo comma 1, salvo che si tratti di attività, cariche o funzioni svolte nel settore esclusivamente privato in ambiti non connessi con la carica rivestita.

          7. L'incompatibilità di cui al comma 6 per il presidente e i componenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) deve intendersi riferita alle attività professionali svolte nei settori di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, e al codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

          8. I dipendenti pubblici o privati che assumono una delle cariche di cui all'articolo 1-bis sono collocati in aspettativa non retribuita, con decorrenza dal giorno del giuramento, senza pregiudizio per la loro posizione professionale e per la loro progressione di carriera.

          9. Restano ferme per i titolari di cariche di governo le cause di incompatibilità previste da altre disposizioni di legge.

Art. 9-sexies

(Incompatibilità derivanti da attività patrimoniali)

          1. Le cariche di governo statali, le cariche di governo regionali e locali, nonché quelle di presidente e di componente delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione sono incompatibili con la proprietà, il possesso o la disponibilità, da parte del titolare della carica, del coniuge o dei parenti o affini entro il secondo grado, ovvero di persone stabilmente conviventi, salvo che a scopo di lavoro domestico, con il titolare della carica di governo, anche per interposta persona o attraverso società fiduciarie, di partecipazioni superiori al 2 per cento del capitale sociale di un'impresa che svolge la propria attività in regime di autorizzazione o concessione rilasciata dallo Stato, dalle regioni o dagli enti locali, di un'impresa che sia titolare di diritti esclusivi o che operi in regime di monopolio, di un'impresa che operi nei settori della radiotelevisione e dell'editoria o della diffusione tramite internet, nonché di altre imprese di interesse nazionale.

          2. Ai fini della determinazione del patrimonio rilevante ai sensi del comma 1, non sono computate le diminuzioni patrimoniali conseguenti ad atti di disposizione, a titolo oneroso o gratuito, da parte del titolare della carica nei confronti del coniuge o dei parenti o affini entro il secondo grado, ovvero di persone con lui stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico, anche per interposta persona o attraverso società fiduciarie, qualora effettuati nei diciotto mesi antecedenti l'assunzione della carica stessa.

          3. Nell'ipotesi prevista dal comma 1, i titolari della carica di governo possono optare tra il mantenimento della posizione incompatibile e il mantenimento della carica di governo con l'adozione delle misure indicate dall'articolo 9-duodecies.

          4. Il titolare di cariche di governo, il coniuge, i parenti o affini entro il secondo grado, nonché le persone con lui stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico, non possono rendersi aggiudicatari di procedure ad evidenza pubblica per la conclusione di contratti pubblici di rilevanza europea di lavori, servizi o forniture in ambiti rientranti nel settore di competenza della carica rivestita o in ambiti connessi.

          5. I contratti conclusi in violazione del divieto di cui al comma 4 sono nulli, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Art. 9-septies

(Obblighi di dichiarazione)

          1. Entro dieci giorni dall'assunzione di una delle cariche di cui all'articolo 9-ter, il titolare della stessa dichiara all'AGCM:

          a) qualsiasi ufficio o carica pubblica anche di natura elettiva;

          b) qualsiasi carica, ufficio o funzione comunque denominata in enti di diritto pubblico, anche economici, imprese e società pubbliche o private, organismi di diritto pubblico, consorzi, nonché aziende speciali e istituzioni previste dall'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

          c) qualsiasi carica, ufficio o funzione comunque denominata in enti senza fini di lucro sottoposti a vigilanza e controllo da parte del Governo;

          d) qualunque attività professionale o di lavoro autonomo, di qualsiasi natura, anche se gratuita e svolta in forma associata o societaria, di consulenza o arbitrale, in favore di soggetti pubblici o privati;

          e) qualsiasi tipo di impiego o lavoro, pubblico o privato.

          2. Entro venti giorni dall'assunzione di una delle cariche di cui all'articolo 9-ter, il titolare della carica è tenuto a trasmettere all'AGCM una dichiarazione in cui sono indicati:

          a) i diritti reali su beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri;

          b) la titolarità di imprese individuali;

          c) le quote di partecipazione in società, possedute anche per interposta persona;

          d) le partecipazioni in associazioni o società di professionisti;

          e) gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

          f) i trust di cui sia disponente, beneficiario, trustee o guardiano;

          g) ogni contratto o accordo comunque stipulato con terzi, al fine di assumere, intraprendere o proseguire, dopo la cessazione della carica pubblica, un impiego o un'attività di qualunque natura;

          h) i beni mobili o immobili destinati all'esclusivo godimento personale.

          3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 si riferiscono anche agli incarichi e alle attività svolti all'estero.

          4. Entro dieci giorni dalla data di scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi, i titolari delle cariche di cui all'articolo 9-ter sono tenuti a trasmettere all'AGCM una copia della dichiarazione stessa.

          5. Ogni variazione degli elementi della dichiarazione di cui al comma 2 dovrà essere comunicata, mediante apposita dichiarazione integrativa, dal titolare di una delle cariche di cui all'articolo 9-ter all'AGCM, entro venti giorni dalla sua realizzazione, salvo che si riferisca a beni conferiti ai sensi dell'articolo 9-duodecies.

          6. Entro i trenta giorni successivi alla cessazione della carica di governo, i soggetti di cui all'articolo 9-ter sono tenuti a presentare all'AGCM una dichiarazione concernente ogni variazione degli elementi della dichiarazione di cui al comma 5, intervenuta nel periodo compreso tra l'ultima dichiarazione integrativa presentata ai sensi del medesimo comma 5 e la cessazione della carica pubblica, salvo che i predetti beni siano stati conferiti ai sensi dell'articolo 9-duodecies.

          7. Le dichiarazioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 devono essere presentate all'AGCM, entro i medesimi termini, anche dal coniuge, dai parenti o affini entro il secondo grado del titolare della carica di governo e dalle persone con lui stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico.

          8. L'AGCM accerta la veridicità e la completezza delle dichiarazioni e, in qualunque momento, può acquisire d'ufficio tutti gli elementi giudicati utili alla conoscenza degli interessi economici e patrimoniali dei soggetti di cui ai commi 1 e 7.

          9. Le dichiarazioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 sono rese pubbliche e di facile accessibilità mediante pubblicazione nel sito internet dell'AGCM, in un'apposita sezione dedicata al conflitto di interessi.

          10. Salvo che il fatto costituisca reato, l'AGCM, nel caso di mancata trasmissione delle dichiarazioni di cui ai commi da 1 a 7 entro i termini previsti, ovvero nel caso in cui accerti l'incompletezza o la non veridicità delle dichiarazioni trasmesse, applica ai soggetti interessati una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 10.000 euro a un massimo di 250.000 euro.

Art. 9-octies

(Obbligo di astensione)

          1. I titolari delle cariche di governo indicate all'articolo 9-ter che versino in una delle situazioni indicate dall'articolo 9-quater hanno l'obbligo di astenersi dal partecipare a qualsiasi decisione che riguardi l'interesse in conflitto. L'obbligo di astensione si estende anche alle attività preparatorie e consequenziali, nonché ad ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di governo.

          2. L'AGCM, nel caso in cui accerti la sussistenza delle situazioni di conflitto di interessi, con proprio provvedimento, invita l'interessato ad astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa compromettere la cura esclusiva degli interessi pubblici ad esso affidati e a rimuovere, entro dieci giorni, la situazione di conflitto. Gli atti compiuti dal titolare della carica di governo in violazione dell'obbligo di astensione sono nulli. La nullità si estende anche alle deliberazioni degli organi collegiali, nonché alle attività preparatorie e consequenziali e ad ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di governo.

          3. Al fine di accertare il rispetto dell'obbligo di astensione l'AGCM verifica l'azione del titolare delle cariche di governo.

          4. Nel caso di inottemperanza all'invito di cui al comma 2 o di mancato rispetto dell'obbligo di astensione, l'AGCM applica al titolare della carica una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 50.000 euro a un massimo di 500.000 euro. La stessa Autorità dispone che la notizia delle misure adottate sia pubblicata dagli organi di stampa, mediante inserzione su almeno tre quotidiani a diffusione nazionale e sia divulgata in apposito spazio informativo inserito nel corso dei notiziari delle emittenti radiotelevisive pubbliche nelle fasce di massimo ascolto. In tale caso, la pubblicazione e la trasmissione avvengono a spese dell'interessato.

Art. 9-novies

(Funzioni dell'AGCM)

          1. L'AGCM vigila sull'attuazione delle disposizioni della presente legge, sul rispetto degli adempimenti e dei divieti in essa previsti, applica le relative sanzioni ed esercita tutte le funzioni e i poteri previsti dalla presente legge, nei confronti dei titolari di cariche di governo statali o regionali.

          2. L'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) esercita le funzioni previste dalla presente legge nei confronti dei membri di governo locale e del presidente e dei componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, secondo le modalità indicate dai decreti legislativi di cui all'articolo 9-quaterdecies.

          3. Con regolamento dell'AGCM sono definite le disposizioni che garantiscono ai titolari delle cariche di governo e ai soggetti interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio e la verbalizzazione nei procedimenti di accertamento e di applicazione di eventuali sanzioni.

          4. L'AGCM presenta una relazione semestrale al Parlamento sull'attuazione delle disposizioni della presente legge con riferimento all'attività di indagine, verifica, accertamento e controllo effettuata e alle eventuali sanzioni applicate.

          5. In ogni momento del procedimento, l'AGCM può chiedere a qualsiasi organo della pubblica amministrazione e ad ogni altro soggetto pubblico o privato gli elementi di informazione ritenuti utili per l'espletamento delle funzioni ad essa attribuite dalla presente legge, richiedere ispezioni al fine di controllare i documenti e di prenderne copia, disporre perizie e analisi economiche e statistiche nonché la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini del procedimento stesso.

          6. Per l'espletamento dei compiti di indagine, verifica, accertamento e controllo attribuiti dalla presente legge, l'AGCM può avvalersi di tutte le banche dati pubbliche o private esistenti, incluse le banche dati del sistema informativo della fiscalità, nonché, ove occorra, può servirsi, senza oneri per la finanza pubblica, del Corpo della guardia di finanza e degli altri Corpi di polizia dello Stato e della collaborazione di amministrazioni ed enti pubblici.

          7. Ogni provvedimento adottato dall'AGCM in attuazione della presente legge deve essere motivato.

          8. Gli atti di accertamento e i provvedimenti adottati ai sensi della presente legge sono resi pubblici e di facile accessibilità mediante pubblicazione nel sito internet dell'AGCM, in un'apposita sezione dedicata al conflitto di interessi.

          9. Avverso gli atti di accertamento e i provvedimenti dell'AGCM è ammesso ricorso al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

          10. Per le sanzioni amministrative pecuniarie applicate ai sensi della presente legge si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

          11. Per l'espletamento delle funzioni ad esse attribuite dalla presente legge, l'AGCM e l'ANAC sono autorizzate a rideterminare le proprie dotazioni organiche nel limite massimo di incremento di dieci unità di personale ciascuna.

Art. 9-decies

(Procedimento per l'accertamento preventivo della sussistenza di cause di incompatibilità di carattere generale e relative sanzioni)

          1. Entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per la trasmissione delle dichiarazioni di cui all'articolo 9-septies e, comunque, durante l'intera durata della carica di governo, l'AGCM procede all'accertamento anche d'ufficio dell'eventuale sussistenza delle cause di incompatibilità indicate dall'articolo 9-quinquies e ne verifica l'effettiva rimozione.

          2. L'AGCM, nel caso in cui accerti la mancata rimozione delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 9-quinquies, ne dà immediata comunicazione all'interessato, invitandolo a cessare, entro dieci giorni, dall'incarico, dalla funzione o dall'esercizio dell'attività incompatibile con la carica di governo.

          3. Gli atti compiuti dal titolare della carica di governo che versa in una delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 9-quinquies sono nulli, salva ogni sua ulteriore eventuale responsabilità. La nullità si estende anche alle deliberazioni degli organi collegiali di cui il titolare della carica di governo fa parte, nonché alle attività preparatorie e consequenziali e ad ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di governo.

          4. Qualora l'interessato non ottemperi al provvedimento di cui al comma 2 con cui l'AGCM lo invita a cessare dall'incarico, dalla funzione o dall'esercizio dell'attività incompatibile con la carica di governo, la medesima Autorità applica nei confronti dell'interessato una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 100.000 euro a un massimo di 1.000.000 di euro.

          5. Nel caso indicato dal comma 4, l'AGCM dispone che la notizia delle misure adottate sia pubblicata dagli organi di stampa, mediante un'inserzione su almeno tre quotidiani a diffusione nazionale, e sia divulgata in apposito spazio informativo inserito nel corso dei notiziari delle emittenti radiotelevisive pubbliche nelle fasce di massimo ascolto. In tale caso la pubblicazione e la trasmissione avvengono a spese dell'interessato.

          6. Per i titolari di cariche di governo statali, l'AGCM dà tempestiva comunicazione della sussistenza, della persistenza e della mancata rimozione delle cause di incompatibilità al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno, nonché ai Presidenti delle Camere che provvedono a informare le rispettive Assemblee e il Presidente della Repubblica. La mancata rimozione delle cause di incompatibilità determina la decadenza di diritto dall'incarico ricoperto, dichiarata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, ove la decadenza riguardi quest'ultimo, del Ministro dell'interno.

Art. 9-undecies

(Procedimento per l'accertamento preventivo della sussistenza di cause di incompatibilità di carattere patrimoniale e relative sanzioni)

          1. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto per la trasmissione delle dichiarazioni di cui all'articolo 9-septies e comunque durante l'intera durata della carica di governo, l'AGCM procede all'accertamento anche d'ufficio dell'eventuale sussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 9-sexies.

          2. L'AGCM, sentito, ove occorra, il parere della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) e delle altre autorità di settore eventualmente interessate, nel caso in cui accerti la sussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 9-sexies, ne dà immediata comunicazione all'interessato, invitandolo a optare, entro dieci giorni, tra il mantenimento della carica di governo e il conferimento del patrimonio ai sensi dell'articolo 1-undecies, ovvero il mantenimento della posizione incompatibile.

          3. Nel caso di mancato esercizio dell'opzione di cui al comma 2 entro il termine prescritto, si intende che l'interessato abbia optato per la posizione incompatibile con la carica di governo. In questo caso gli atti compiuti dal titolare della carica di governo sono nulli, salva ogni sua ulteriore eventuale responsabilità. La nullità si estende anche alle deliberazioni degli organi collegiali di cui il titolare della carica fa parte, nonché alle attività preparatorie e consequenziali e a ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di governo.

          4. Nel caso in cui l'interessato abbia optato per il mantenimento della carica di governo, l'AGCM assegna al soggetto in posizione di conflitto di interesse un termine entro il quale provvedere all'attuazione delle misure di cui all'articolo 9-duodecies. Nel caso di decorso infruttuoso di tale termine, l'Autorità applica nei confronti dell'interessato una sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di 100.000 euro a un massimo di 1.000.000 di euro.

          5. Nel caso indicato dal comma 4, l'AGCM dispone che la notizia delle misure adottate sia pubblicata dagli organi di stampa, mediante un'inserzione su almeno tre quotidiani a diffusione nazionale e sia divulgata in un apposito spazio informativo inserito nel corso dei notiziari delle emittenti radiotelevisive pubbliche nelle fasce di massimo ascolto. In tale caso, la pubblicazione e la trasmissione avvengono a spese dell'interessato.

          6. Per i titolari di cariche di governo statali, l'AGCM dà tempestiva comunicazione della sussistenza, della persistenza e della mancata rimozione delle cause di incompatibilità al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno, nonché ai Presidenti delle Camere, che provvedono a informare le rispettive Assemblee e il Presidente della Repubblica. La mancata rimozione delle cause di incompatibilità determina la decadenza di diritto dall'incarico ricoperto, che è dichiarata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, ove la decadenza riguardi quest'ultimo, del Ministro dell'interno.

Art. 9-duodecies

(Disciplina del mandato fiduciario)

          1. Nei casi di incompatibilità derivanti da attività patrimoniali, i soggetti di cui all'articolo 9-sexies, comma 1, conferiscono tutte le attività ivi indicate, compresi gli elementi patrimoniali oggetto di atti di disposizione ai sensi dell'articolo 1-quinquies, comma 2, ad un'unica società fiduciaria autorizzata ad operare ai sensi della legge 23 novembre 1939, 1966, mediante mandato fiduciario senza rappresentanza conferito in conformità alle disposizioni del presente articolo.

          2. Il mandato con cui il titolare di una carica di governo conferisce fiduciariamente le attività di cui al comma 1 deve in ogni caso prevedere le seguenti disposizioni:

          a) la durata del mandato fiduciario non può eccedere quella dell'incarico di governo;

          b) il costo del mandato fiduciario deve essere a carico del patrimonio amministrato;

          c) il mandato fiduciario deve essere senza rappresentanza e comprendere l'incarico di intestazione fiduciaria e di amministrazione delle attività;

          d) deve essere espressamente prevista l'irrevocabilità del mandato fiduciario ai sensi dell'articolo 1723 del codice civile, in quanto conferito anche nell'interesse pubblico;

          e) deve essere prevista la nomina di uno o più esperti, persone fisiche o giuridiche, scelte dal mandante nell'ambito di una lista predisposta dall'AGCM, affinché gli stessi curino la gestione dei beni e degli attivi conferiti adottando al riguardo le determinazioni a ciò necessarie, da attuare a cura della società fiduciaria.

          3. Il mandato fiduciario conferito ai sensi del presente articolo deve inoltre prevedere l'obbligo di alienazione o di trasformazione dei beni, da attuare a cura della società fiduciaria nei termini e alle condizioni stabiliti dagli esperti di cui al comma 2, lettera e).

          4. La società fiduciaria non può essere una società partecipata o amministrata, anche nei dieci anni precedenti, dal titolare della carica di governo, anche per interposta persona, ovvero dal coniuge, da un convivente o un parente o un affine fino al secondo grado del titolare della carica. La società fiduciaria, inoltre, nonché il gruppo societario cui eventualmente appartiene, non devono avere concluso, nei dieci anni precedenti, contratti né avere o avere avuto rapporti di debito o di credito con il titolare della carica di governo, il coniuge, i conviventi, i parenti o gli affini fino al secondo grado.

          5. Gli esperti di cui al comma 2, lettera e), se costituiti in forma giuridica, non devono essere una società partecipata o amministrata, anche nei dieci anni precedenti, dal titolare della carica di governo, anche per interposta persona, ovvero dal coniuge, da un convivente, da un parente o un affine fino al secondo grado del titolare della carica. Gli esperti, inoltre, non devono avere concluso, nei dieci anni precedenti, contratti né avere o avere avuto rapporti di debito o di credito con il titolare della carica di governo, il coniuge, i conviventi, i parenti e gli affini fino al secondo grado. Un analogo divieto si applica in relazione al gruppo societario al quale eventualmente appartiene la società fiduciaria.

          6. La società fiduciaria e gli esperti, in ragione del loro ufficio, hanno l'obbligo di assicurare e di mantenere la massima riservatezza circa la qualità dei beni conferiti dal titolare della carica di governo e circa i beneficiari. A tale fine, la società fiduciaria e gli esperti non possono comunicare in alcun modo al titolare della carica di governo la natura e l'entità dei singoli investimenti e disinvestimenti, né consultarli in ordine alla gestione. Qualunque comunicazione relativa alla gestione deve avvenire in forma scritta e per il tramite dell'AGCM.

          7. La società fiduciaria e gli esperti devono astenersi da qualsiasi operazione che possa risultare in conflitto di interessi con la loro attività, intendendosi con ciò qualsiasi operazione che coinvolga o interessi la stessa società fiduciaria, gli esperti, i loro soci, gli enti o le società facenti parte del gruppo societario cui la società fiduciaria o l'esperto appartengono, ovvero con un soggetto di cui hanno la rappresentanza.

          8. La società fiduciaria e gli esperti devono informare l'AGCM circa eventuali tentativi di ingerenza nell'amministrazione dei beni conferiti da parte del mandante, dei suoi conviventi, dei suoi parenti o degli affini fino al secondo grado.

          9. Il mandante ha diritto di conoscere, con cadenza semestrale, esclusivamente l'ammontare quantitativo dei beni conferiti, nonché l'andamento della gestione del patrimonio e i suoi eventuali incrementi o decrementi.

          10. Il mandato fiduciario conferito alla società fiduciaria non può contenere clausole incompatibili con il presente articolo e, a tal fine, è sottoposto all'approvazione dell'AGCM.

          11. L'AGCM vigila sull'attività della società fiduciaria e sull'osservanza delle prescrizioni e degli obblighi previsti dal presente articolo.

          12. L'AGCM può impartire alla società fiduciaria le istruzioni che ritenga necessarie alle quali essa ha l'obbligo di attenersi.

          13. Qualora la società fiduciaria o gli esperti vengano meno agli obblighi prescritti dal presente articolo, l'AGCM applica una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 5.000 euro a un massimo di 50.000 euro.

          14. Nell'ipotesi di violazione degli obblighi prescritti dal presente articolo, l'AGCM può imporre al mandante di revocare il mandato conferito alla società fiduciaria o agli esperti. In tale caso la società fiduciaria o gli esperti il cui mandato è stato revocato non possono più rendere in futuro servizi ai sensi del presente articolo.

          15. In caso di revoca della società fiduciaria o degli esperti da parte dell'AGCM, il mandante provvede, entro trenta giorni, alla loro sostituzione con le modalità e nel rispetto dei requisiti di cui al presente articolo.

          16. Per tutte le operazioni poste in essere dalla società fiduciaria si applica il principio della trasparenza fiscale e tutti gli oneri tributari relativi alle operazioni compiute sono a carico del mandante.

Art. 9-terdecies

(Sanzioni alle imprese)

          1. Qualora la violazione degli obblighi e dei divieti di cui alla presente legge da parte del titolare della carica di governo abbia comportato un vantaggio anche non patrimoniale alle imprese controllate direttamente o indirettamente dallo stesso, ovvero dal coniuge, dai parenti o dagli affini entro il secondo grado, nonché dalle persone con lui stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico, l'AGCM applica una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 50.000 euro a un massimo di 500.000 euro. Nell'ipotesi in cui le stesse imprese abbiano conseguito un vantaggio di carattere patrimoniale, la sanzione non può essere inferiore al vantaggio economico conseguito.

          2. Qualora si tratti di un'impresa che svolge la propria attività in regime di autorizzazione o di concessione dello Stato, l'AGCM può disporre la decadenza dell'atto di concessione o di altro atto di assenso di amministrazioni pubbliche comunque denominato, cui è subordinato l'esercizio della relativa attività economica.

Art. 9-quaterdecies

(Delega al Governo per l'adeguamento della disciplina relativa ai titolari delle cariche di governo locali e dei componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione)

          1. Il Governo è delegato ad adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri competenti e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 9-nonies del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previo parere del Consiglio di Stato da rendere entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di decreto, un decreto legislativo per adeguare le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e della legge 7 aprile 2014, n. 56, alle disposizioni della presente legge. Con il medesimo decreto legislativo sono definiti i compiti e le funzioni di accertamento, vigilanza, controllo e sanzione, di cui alla presente legge, esercitati dall'ANAC nei confronti degli organi di governo locali e ne sono indicate le modalità.

          2. Il Governo è delegato ad adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere del Consiglio di Stato da rendere entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di decreto, un decreto legislativo per riordinare, coordinare e adattare le disposizioni vigenti in materia di incompatibilità del presidente e dei componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, uniformandole con quanto stabilito dalla presente legge. Con il medesimo decreto legislativo sono definiti i compiti e le funzioni di accertamento, vigilanza, controllo e sanzione, di cui alla presente legge, esercitati dall'ANAC nei confronti dei componenti delle citate autorità e ne sono indicate le modalità.

          3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, almeno quarantacinque giorni prima della scadenza del termine previsto per la loro adozione, per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti legislativi possono comunque essere adottati.

Art. 9-quinquiesdecies

(Organi di governo delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano)

          1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le incompatibilità e le situazioni di conflitto di interessi dei presidenti e dei componenti delle giunte regionali uniformandosi ai princìpi generali desumibili dalla presente legge, nonché nel rispetto dei princìpi di cui alla legge 2 luglio 2004, n. 165.

Art. 9-sexiesdecies

(Copertura finanziaria)

          1. Agli oneri derivanti dall'articolo 9-nonies, comma 11, del presente articolo, valutati in 800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

          2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9-septiesdecies

(Abrogazione della legge 20 luglio 2004, n. 215)

          1. La legge 20 luglio 2004, n. 215, è abrogata.

Art. 9-octiesdecies

(Divieto di percezione di erogazioni provenienti da Stati esteri)

          1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri, i vice ministri, i sottosegretari di Stato, i commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, i deputati e i senatori della Repubblica, i presidenti delle regioni e i componenti delle giunte regionali non possono accettare, durante il proprio mandato e nell'anno successivo alla cessazione dello stesso, contributi, prestazioni o altre utilità di valore complessivo superiore a 5.000 euro in ragione d'anno erogate, anche indirettamente, da Governi o da enti pubblici di Stati esteri o da persone giuridiche aventi sede in uno Stato estero non assoggettate a obblighi fiscali in Italia.

          2. Il divieto stabilito dal comma 1 non si applica per le remunerazioni e le pensioni alle quali i soggetti ivi indicati abbiano diritto per attività prestate prima dell'assunzione della carica.

          3. Il divieto stabilito dal comma 1 non si applica per i contributi, le prestazioni e le altre utilità percepite, nell'anno successivo alla cessazione del mandato, da chi riceveva un'erogazione di eguale natura, da parte dello stesso soggetto estero, prima di assumere la carica di cui al medesimo comma 1.

          4. I soggetti indicati nel comma 1, entro il decimo giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, trasmettono all'ANAC copia della medesima dichiarazione, presentata all'amministrazione finanziaria.

          5. Entro lo stesso termine previsto dal comma 1, i soggetti ivi indicati trasmettono all'ANAC una dichiarazione, resa nelle forme previste dall'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale indicano i contributi, le prestazioni e le altre utilità, provenienti dagli Stati, dagli enti e dalle persone giuridiche di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, da essi percepiti nell'anno precedente, il valore di ciascuno di essi e la causa dell'erogazione.

          6. L'ANAC verifica le dichiarazioni rese avvalendosi dei poteri di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in quanto compatibili.

          7. Le notizie, le informazioni e i dati acquisiti dall'ANAC sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni. È garantita la partecipazione dell'interessato al procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

          8. L'ANAC, ove accerti la violazione del divieto, lo dichiara con proprio provvedimento motivato, nel quale sono indicati i contributi, le prestazioni e le altre utilità la cui accettazione costituisce violazione del divieto. Il provvedimento è immediatamente comunicato al soggetto interessato.

          9. All'accertamento della violazione del divieto conseguono l'ineleggibilità e l'incompatibilità rispetto alle cariche indicate nel comma 1 per cinque anni decorrenti dalla data di pubblicazione del provvedimento dell'ANAC.

          10. Quando la dichiarazione di cui al comma 5 non sia presentata nel termine ivi previsto, ovvero risulti non veritiera o incompleta, si applica la pena prevista dall'articolo 328, primo comma, del codice penale. In tali casi, l'ANAC riferisce all'autorità giudiziaria competente e ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.».

9.0.151

Castellone, Lopreiato

Precluso

Dopo l'articolo inserire i seguenti:

«Art. 9-bis.

(Oggetto e finalità)

          1. Per attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi, si intende l'attività concorrente alla formazione delle decisioni pubbliche, svolta dai rappresentanti di interessi particolari nell'osservanza della normativa vigente, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni e con obbligo di lealtà verso di esse.

          2. La disciplina di cui al comma 1 si conforma ai princìpi di pubblicità, di partecipazione democratica, di trasparenza e di conoscibilità dei processi decisionali e persegue le seguenti finalità:

          a) garantire la trasparenza dei processi decisionali;

          b) assicurare la conoscibilità dell'attività dei soggetti che influenzano i processi decisionali;

          c) agevolare l'individuazione delle responsabilità delle decisioni assunte;

          d) favorire l'ordinata partecipazione ai processi decisionali da parte dei cittadini e delle rappresentanze degli interessi;

          e) consentire l'acquisizione, da parte dei decisori pubblici, di una più ampia base informativa sulla quale fondare scelte consapevoli.

Art. 9-ter

(Definizioni)

          1. Sono definiti:

          a) «rappresentanti di interessi»: i soggetti che rappresentano presso i decisori pubblici, come definiti alla lettera b), direttamente o indirettamente, interessi leciti di rilevanza non generale, anche di natura non economica, al fine di promuovere l'avvio di processi decisionali pubblici o di incidere su processi decisionali pubblici in corso, nonché i soggetti che svolgono per conto dell'organizzazione di appartenenza l'attività di rappresentanza di interessi, anche nell'ambito o per conto di organizzazioni senza scopo di lucro o di organizzazioni il cui scopo sociale prevalente non è l'attività di rappresentanza di interessi;

          b) «decisori pubblici»: i membri del Parlamento e del Governo; i presidenti, gli assessori e i consiglieri regionali, i presidenti e i consiglieri delle province e delle città metropolitane, i sindaci, gli assessori e i consiglieri comunali dei comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti, i presidenti e gli assessori dei municipi o delle circoscrizioni dei comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti; i presidenti e i componenti delle autorità indipendenti; gli organi di vertice, i componenti e i consulenti degli uffici di diretta collaborazione dei membri del Governo; gli organi di vertice, i componenti e i consulenti degli uffici di diretta collaborazione dei presidenti delle regioni e delle province e dei sindaci delle città metropolitane e dei comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti nonché dei membri delle rispettive giunte; gli organi di vertice degli enti pubblici statali; i titolari di incarichi di funzione dirigenziale generale e i titolari degli incarichi dirigenziali conferiti ai sensi della normativa vigente;

          c) «attività di rappresentanza di interessi»: ogni attività, non sollecitata da un decisore pubblico, finalizzata alla rappresentanza di interessi leciti di rilevanza non generale nell'ambito di processi decisionali pubblici, svolta professionalmente dai rappresentanti di interessi attraverso la presentazione e l'illustrazione di proposte, documenti, richieste, suggerimenti, studi, ricerche, analisi e qualsiasi altra iniziativa o comunicazione orale o scritta, anche trasmessa per via telematica, richieste di incontri nonché ogni altra attività diretta a perseguire i medesimi interessi nei confronti dei decisori pubblici;

          d) «comitato di sorveglianza»: l'organo istituito ai sensi dell'articolo 9-octies presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Art. 9-quater

(Esclusioni)

          1. Le disposizioni non si applicano:

          a) ai giornalisti e ai funzionari pubblici per i rapporti con i decisori pubblici attinenti all'esercizio della loro professione o funzione;

          b) alle persone che intrattengono rapporti o instaurano contatti con i decisori pubblici per raccogliere dichiarazioni destinate alla pubblicazione;

          c) ai rappresentanti dei governi e dei partiti, movimenti e gruppi politici di Stati stranieri;

          d) all'attività svolta dai partiti, movimenti e gruppi politici per determinare la politica statale, regionale o locale ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione;

          e) ai rapporti, agli oggetti e alle notizie la cui pubblicità costituisce violazione delle norme sul segreto di Stato, d'ufficio, professionale o confessionale;

          f) all'attività di comunicazione istituzionale, come definita dalla normativa vigente;

          g) alle comunicazioni, orali e scritte, rese nell'ambito di sedute e di audizioni delle Commissioni o di altri organi parlamentari e nell'ambito di consultazioni indette da amministrazioni o enti pubblici statali, regionali e locali;

          h) all'attività di rappresentanza svolta nell'ambito di processi decisionali che si concludono mediante protocolli d'intesa o altri strumenti di concertazione.

          2. Le disposizioni della presente legge non si applicano all'attività di rappresentanza di interessi particolari svolta da enti pubblici, anche territoriali, o da associazioni o altri soggetti rappresentativi di enti pubblici, nonché dai partiti o movimenti politici, né alle attività svolte da esponenti di organizzazioni sindacali e imprenditoriali nell'ambito dei processi decisionali connessi alla contrattazione.

          3. Le disposizioni della presente legge non si applicano all'Autorità nazionale anticorruzione, nei cui riguardi è vietato lo svolgimento di attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi.

Art. 9-quinquies

(Istituzione del Registro pubblico per la trasparenza dell'attività di relazione per la rappresentanza di interessi)

          1. Presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato è istituito il Registro per la trasparenza dell'attività di relazione per la rappresentanza di interessi, di seguito denominato «Registro». Il Registro è tenuto in forma digitale ed è articolato distintamente in una parte ad accesso riservato ai soggetti iscritti e alle amministrazioni pubbliche e in una parte ad accesso pubblico, consultabile per via telematica. Tutti possono consultare la parte del Registro ad accesso pubblico previa registrazione, fornendo i dati necessari alla propria identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati personali.

          2. I soggetti che intendono svolgere l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi devono iscriversi nel Registro.

          3. Il Registro è articolato in sezioni, distinte per categorie omogenee di interessi e per categorie di decisori pubblici. Il rappresentante di interessi indica le sezioni per le quali chiede di essere iscritto e dichiara i dati necessari per l'iscrizione, che è obbligato ad aggiornare tempestivamente in caso di variazione. Tutte le pubbliche amministrazioni possono accedere per via telematica alla consultazione dei dati inseriti nel Registro.

          4. Nel Registro sono indicati i seguenti dati, aggiornati periodicamente e tempestivamente sotto la responsabilità del rappresentante di interessi iscritto:

          a) i dati anagrafici o la denominazione sociale e il domicilio professionale della persona fisica o dell'ente, società, associazione o altro soggetto che svolge l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi particolari;

          b) i dati identificativi del soggetto titolare degli interessi particolari per conto del quale è svolta l'attività di relazione;

          c) le risorse umane ed economiche delle quali il rappresentante di interessi dispone per lo svolgimento dell'attività.

          5. Non possono iscriversi nel Registro e non possono esercitare attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi:

          a) i minori di anni diciotto;

          b) i membri del Parlamento, il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri, i consiglieri regionali, i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali e municipali, durante il loro mandato e per i due anni successivi;

          c) i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, durante il servizio e per i due anni successivi;

          d) i titolari di incarichi individuali, in qualità di esperti di comprovata esperienza, conferiti da pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, durante l'incarico e per i due anni successivi;

          e) i titolari di incarichi individuali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, in qualità di personale estraneo alla stessa, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, durante l'incarico e per i due anni successivi;

          f) gli iscritti all'Ordine dei giornalisti;

          g) i dirigenti dei partiti o movimenti politici, durante l'incarico e per i due anni successivi;

          h) coloro che hanno subito condanne definitive per reati contro la pubblica amministrazione, di cui al titolo II del libro secondo del codice penale;

          i) coloro che non godono dei diritti civili e politici e coloro i quali siano stati interdetti dai pubblici uffici;

          l) coloro che, nei quattro anni precedenti, abbiano esercitato funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso enti pubblici o enti di diritto privato finanziati da amministrazioni o enti pubblici o abbiano svolto attività professionali regolate, finanziate o comunque retribuite da amministrazioni o enti pubblici.

          6. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato provvede all'organizzazione del Registro e alla sua pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comitato di sorveglianza di cui all'articolo 9-octies entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La data di inizio dell'effettivo funzionamento del Registro è comunicata dall'Autorità mediante pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 9-sexies

(Agenda degli incontri e relazione annuale)

          1. Ciascun rappresentante di interessi inserisce nel Registro e aggiorna l'agenda dei propri incontri con i decisori pubblici. Le informazioni contenute nell'agenda sono inserite, in formato aperto e riutilizzabile, nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione. Il rappresentante di interessi aggiorna quotidianamente l'elenco degli incontri svolti nel giorno precedente, con l'indicazione del decisore pubblico incontrato, del luogo in cui si è svolto l'incontro e dell'argomento trattato. Per ciascun incontro il rappresentante di interessi fornisce una sintesi degli argomenti trattati e del contenuto dell'incontro, che è pubblicata entro quarantacinque giorni dalla data dell'incontro. Per ciascun evento sono comunque indicati i seguenti elementi:

          a) luogo, data, ora e durata dell'incontro;

          b) modalità di richiesta dell'incontro e soggetto che ha formulato la richiesta;

          c) oggetto dell'incontro;

          d) soggetti partecipanti all'incontro.

Art. 9-septies

(Codice deontologico)

          1. All'atto dell'iscrizione nel Registro, il rappresentante di interessi assume l'impegno a rispettare il codice deontologico di cui al comma 2, in cui sono stabilite le modalità di comportamento cui devono attenersi coloro che svolgono l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi.

          2. Il codice deontologico è adottato dal comitato di sorveglianza di cui all'articolo 9-octies, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti i rappresentanti di interessi e i portatori di interessi che facciano richiesta secondo le modalità stabilite dal comitato medesimo e pubblicate nel sito internet istituzionale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

          3. Il codice è pubblicato nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione.

Art. 9-octies

(Comitato di sorveglianza)

          1. È istituito presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato il Comitato di sorveglianza sulla trasparenza dei processi decisionali pubblici.

          2. Il Comitato di sorveglianza è composto:

          a) da un magistrato della Corte di cassazione, scelto dal Primo presidente della medesima;

          b) da un magistrato della Corte dei conti, scelto dal Presidente della medesima;

          c) da un professore ordinario di materie giuridiche, nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

          3. Il Comitato di sorveglianza svolge funzioni di controllo volte ad assicurare la trasparenza dei processi decisionali pubblici e del rapporto tra i portatori di interessi, i rappresentanti di interessi e i decisori pubblici. In particolare, esso:

          a) tiene il Registro, adottando le disposizioni necessarie per il suo funzionamento e vigilando sull'esattezza e sull'aggiornamento dei dati inseriti in esso dai rappresentanti di interessi;

          b) riceve le relazioni annuali dei rappresentanti di interessi, di cui all'articolo 9-nonies, comma 2, e ne cura la pubblicazione nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione;

          c) redige una relazione annuale sull'attività dei rappresentanti di interessi e la trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri e alle Camere;

          d) vigila sull'osservanza delle disposizioni della presente legge e del codice deontologico da parte dei rappresentanti di interessi e irroga le sanzioni nel rispetto del principio del contraddittorio.

          4. Il Comitato di sorveglianza, per l'esercizio delle proprie funzioni, si avvale di personale messo a disposizione dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

          5. Ai componenti del Comitato di sorveglianza si applicano le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità previste per gli incarichi presso le amministrazioni pubbliche dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

          6. Ai componenti del Comitato di sorveglianza, nell'esercizio delle proprie funzioni, è fatto divieto di avere qualsiasi relazione economica con i rappresentanti di interessi o le società da loro rappresentate.

          7. I componenti del Comitato di sorveglianza rimangono in carica per cinque anni. L'incarico non è immediatamente rinnovabile. Per lo svolgimento dell'incarico non spetta ad essi alcun compenso, emolumento o gettone di presenza.

«Art. 9-nonies

(Obblighi degli iscritti nel Registro, cause di esclusione e incompatibilità)

          1. I rappresentanti di interessi non possono corrispondere, a titolo di liberalità, alcuna somma di denaro o altre rilevanti utilità a rappresentanti del Governo né ai partiti, movimenti e gruppi politici o a loro esponenti.

          2. Ciascun rappresentante di interessi, entro il 31 gennaio di ogni anno a decorrere dall'anno successivo a quello di iscrizione nel Registro, trasmette al Comitato di sorveglianza, per via telematica, una relazione sintetica, redatta sotto la propria responsabilità, concernente l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi svolta nell'anno precedente.

          3. La relazione di cui al comma 2 deve contenere:

          a) l'elenco delle attività di rappresentanza di interessi particolari svolte;

          b) l'elenco dei decisori pubblici nei confronti dei quali sono state svolte le attività di cui alla lettera a);

          c) l'indicazione delle risorse umane ed economiche effettivamente impiegate per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera a);

          d) la segnalazione di eventuali criticità rilevate.

          4. La relazione di cui al comma 2 è pubblicata nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione entro quindici giorni dalla trasmissione da parte del rappresentante di interessi.

          5. Il Comitato di sorveglianza può chiedere agli iscritti nel Registro, ove lo ritenga necessario, la trasmissione di informazioni e dati integrativi rispetto a quelli contenuti nella relazione di cui al comma 2.

          6. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Comitato di sorveglianza redige la relazione di cui all'articolo 9-octies, comma 3, lettera c), nella quale può segnalare eventuali criticità rilevate e formulare proposte per la loro soluzione.

Art. 9-decies

(Procedura di consultazione)

          1. Ciascun decisore pubblico il quale intenda proporre o adottare un atto normativo o regolatorio di carattere generale può indire una procedura di consultazione pubblicandone notizia nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione e inserendo lo schema dell'atto o l'indicazione dell'oggetto di esso nella parte ad accesso riservato del medesimo Registro.

          2. I rappresentanti di interessi possono partecipare alla consultazione esclusivamente tramite accesso alla parte riservata del Registro, identificandosi mediante il codice personale attribuito all'atto dell'iscrizione. La partecipazione si realizza mediante l'invio di valutazioni o proposte sullo schema dell'atto.

          3. La consultazione rimane aperta per venti giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di inserimento dello schema dell'atto. In caso di motivata urgenza, il decisore pubblico può indicare un termine più breve, comunque non inferiore a cinque giorni.

          4. Il decisore pubblico, al fine di integrare gli esiti della consultazione, può ascoltare i rappresentanti di interessi che hanno partecipato alla procedura, dandone notizia mediante pubblicazione di avviso nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione.

          5. Il decisore pubblico dà conto dei risultati della consultazione, mediante la pubblicazione, nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione, di un avviso indicante le modalità seguite per il suo svolgimento, i soggetti partecipanti e la sintesi degli esiti della medesima.

Art. 9-undecies

(Sanzioni)

          1. Al rappresentante di interessi che non osservi le modalità di partecipazione alla consultazione previste dall'articolo 1-novies si applicano, secondo la gravità della condotta, le seguenti sanzioni:

          a) ammonizione;

          b) censura;

          c) sospensione dall'iscrizione nel Registro per una durata non superiore a un anno;

          d) cancellazione dal Registro.

          2. Per la violazione degli obblighi previsti dal codice deontologico si applicano le seguenti sanzioni:

          a) la censura;

          b) la sospensione dall'iscrizione nel Registro per una durata non superiore a un anno;

          c) nei casi di particolare gravità, la cancellazione dal Registro.

          3. Salvo che il fatto costituisca reato, al rappresentante di interessi che fornisca false informazioni od ometta di fornire informazioni alla cui comunicazione è tenuto, all'atto dell'iscrizione nel Registro o nei successivi aggiornamenti, nella relazione annuale o nella predisposizione e pubblicazione dell'agenda degli incontri, ovvero non ottemperi alla richiesta di integrazione da parte del Comitato di sorveglianza, si applica la sanzione pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000.

          4. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 e le sanzioni pecuniarie di cui al comma 3 sono irrogate dal Comitato di sorveglianza al termine di un procedimento in cui sono garantiti il contraddittorio, l'effettivo diritto di difesa e la pubblicità degli atti. Il Comitato di sorveglianza adotta, con proprio regolamento, le disposizioni necessarie per la disciplina del procedimento sanzionatorio.

          5. Il provvedimento che applica le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 o le sanzioni pecuniarie di cui al comma 3 è pubblicato nel sito internet istituzionale del Comitato di sorveglianza e nella scheda personale del rappresentante di interessi al quale è stata irrogata la sanzione. Esso è inoltre pubblicato per estratto, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione, a cura e a spese del responsabile della violazione, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico.

          6. In caso di cancellazione dal Registro, il rappresentante di interessi non può chiedere una nuova iscrizione nel Registro prima che siano decorsi due anni dalla data del provvedimento di cancellazione.

          7. Le controversie relative all'applicazione del presente articolo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

          8. Il Comitato di sorveglianza vigila su eventuali condotte illecite da parte di soggetti che esercitano attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi senza essere iscritti nel Registro. Ove ravvisi l'esistenza di tali condotte, il Comitato di sorveglianza ammonisce il responsabile e, in caso di reiterazione della condotta, segnala la condotta all'autorità giudiziaria competente.

Art. 9-duodecies

(Disposizioni finali)

          1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

          2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella presente legge.»

9.0.1

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini, Giorgis

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Modifiche all'articolo 147 del codice penale)

          1. All'articolo 147 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, il numero 2) è sostituito dal seguente: "2) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita nei confronti di persona affetta da grave patologia fisica o psichica, nei casi in cui la detenzione in carcere o la sua prosecuzione, risulti in contrasto con il senso di umanità o in quelli in cui il trattamento terapeutico realizzato in ambito penitenziario, anche mediante ricoveri in luoghi esterni di cura, non risulti in concreto adeguato alla efficace cura delle patologie;

          b) l'ultimo comma è sostituito dal seguente: "Nei casi indicati dai numeri 2) e 3) ove sussista concreto e attuale pericolo di commissione di delitti può essere applicata, in luogo del differimento, la misura della detenzione domiciliare."».

9.0.2

Scalfarotto

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis

          1. L'articolo 633-bis del codice penale è abrogato.».

9.0.3

Scalfarotto

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis

          1. Al decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 159 gli articoli 5, 6, comma 1, lettere a), b), b-bis), b-ter), c), c-bis),  9 sono abrogati.».

10.150 (già 10.500/1)

Scarpinato, Lopreiato

Precluso

Al comma 1-bis, capoverso "Art. 658-bis" sostituire le parole: «secondo comma» con le seguenti: «quarto comma».

10.151

Lopreiato, Scarpinato, Bilotti

Precluso

Al comma 2, lettera c), dopo la parola: «conferma» inserire la seguente: «, alla modifica».

10.3

Scalfarotto

Precluso

Al comma 2, lettera c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e alla valutazione di altra misura alternativa ritenuta più adeguata.».

10.152 (già 10.4)

Lopreiato, Scarpinato, Bilotti

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2.1) Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano agli ordini di esecuzione emessi a far data dal 5 luglio 2024.».

10.153 (già 10.500/2)

Scarpinato, Lopreiato

Precluso

Al comma 2-ter, capoverso "Art. 154-quater" sostituire le parole: «secondo comma» con le seguenti: «quarto comma».

10-bis.0.150 (già 10.0.1)

Mirabelli, Bazoli, Rossomando, Verini, Giorgis

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-ter.

(Misure urgenti in materia di emergenza climatica nell'esecuzione penale)

          1. Al fine di garantire, anche durante le situazioni climatiche estreme quali quelle relative alle ondate di calore previste e che si verificano prevalentemente nei mesi estivi, il compiuto svolgimento delle specifiche attribuzioni demandate all'amministrazione penitenziaria in materia di esecuzione penale nel rispetto dei principi costituzionali, assicurare il trattamento, il raggiungimento degli obiettivi di efficientamento e innovazione in coerenza con le linee progettuali del Piano nazionale di ripresa e resilienza, la prevenzione della recidiva, la prevenzione dei suicidi, nonché al fine di garantire la sicurezza e incrementare l'efficienza e le condizioni detentive, di salute e lavorative per tutti gli istituti penitenziari sia per adulti sia per minori e la riduzione del sovraffollamento, il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità - entro dieci giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche al fine di intervenire sull'emergenza attualmente in corso, adotta un sistema integrato di interventi volto a:

          a) garantire un adeguato approvvigionamento idrico, necessario sia all'idratazione sia all'igiene personale e degli ambienti, che sia disponibile e proporzionato alle presenze e agli spazi di ogni istituto;

          b) predisporre, in accordo con la Direzione sanitaria e con le aziende sanitarie, un piano di monitoraggio e di intervento multidisciplinare mirato con riferimento alle diverse condizioni di salute, allo stato di gravidanza, all'età, alla presenza di patologie psichiatriche, a ad altre forme di fragilità e alle terapie in corso dei detenuti e degli internati;

          c) provvedere a forme e strumenti volti ad una climatizzazione degli ambienti accettabile per la garanzia delle minime condizioni di lavoro del personale e detentive, nonché all'approvvigionamento e la manutenzione dei presidi per la adeguata conservazione degli alimenti e dei medicinali;

          d) a garantire un'adeguata e efficace e costante azione di manutenzione ordinaria e straordinaria degli istituti;

          e) prevedere un ulteriore trattamento accessorio a titolo di indennità per le particolari condizioni di lavoro per il personale che opera presso gli istituti penitenziari per adulti e nelle strutture minorili, presso le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui alla legge n. 81 del 2014, e presso gli Uffici di esecuzione penale esterna per il periodo di tempo che vede il perdurare delle condizioni climatiche estreme, considerando un minimo di tre mesi;

          f) prevedere un ulteriore trattamento accessorio per il personale medico specialistico e per il personale sanitario che fornisce un servizio psichiatrico di diagnosi e cura, svolge compiti di prevenzione, cura e riabilitazione a favore di soggetti affetti da problematiche psichiatriche in esecuzione penale, attraverso i competenti dipartimenti e servizi di salute mentale delle proprie aziende sanitarie, presso gli istituti penitenziari per adulti e nelle strutture minorili, presso le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui alla legge n. 81 del 2014, e presso gli Uffici di esecuzione penale esterna per il periodo di tempo che vede il perdurare delle condizioni climatiche estreme, considerando un minimo di tre mesi;

          g) ad incrementare il ricorso alle misure alternative al carcere per adulti, e a riportare al centro potenziandolo il sistema della probation minorile e delle misure alternative al carcere, potenziando gli Uffici di servizio sociale per minorenni, i Centri di prima accoglienza, le case e i centri di Comunità, i Centri diurni polifunzionali;

          h) a provvedere al reclutamento, anche tramite procedure straordinarie, per garantire e implementare la funzionalità e l'organizzazione degli uffici e delle strutture di esecuzione penale esterna e per la messa alla prova, anche al fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria, dei funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale a psicologi;

          i) garantire la piena operatività degli uffici territoriali del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia aumentando la dotazione organica del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità anche tramite procedure di reclutamento straordinarie.».

10-bis.0.151 (già 10.0.4)

Gelmini, Versace

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-ter.

(Modifiche alle norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà, in materia di affidamento in prova al servizio sociale)

          1. All'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 4, secondo periodo, le parole: "Quando sussiste un grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione" sono sostituite dalle seguenti: "Quando il condannato abbia dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione e sussistano quindi requisiti tali da consentire il giudizio di cui al comma 2";

          b) al comma 4, terzo periodo, le parole: "e al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione" e la parola: "provvisoria" sono soppresse;

          b) al comma 4, il quarto periodo è soppresso.».

10-bis.0.152 (già 10.0.5)

Gelmini, Versace

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-ter.

(Modifiche alle norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà, in materia di detenzione domiciliare)

          1. All'articolo 47-ter, comma 1-quater, della legge 26 luglio 1975, n. 354, al secondo periodo, le parole: "Nei casi in cui vi sia un grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione" sono sostituite dalle seguenti: "Nei casi in cui il condannato abbia dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione".».

10-bis.0.153

D'Elia, Rossomando, Bazoli, Mirabelli, Verini, Giorgis

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-ter.

(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354)

          1. All'articolo 28 della legge n. 354 del 1975 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

          "I detenuti e gli internati hanno diritto ad una visita al mese, della durata minima di sei ore e massima di ventiquattro ore, delle persone autorizzate ai colloqui. Le visite si svolgono in apposite unità abitative appositamente attrezzate all'interno degli istituti penitenziari senza controlli visivi e auditivi».

          2. Il secondo comma dell'articolo 30 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente: "Analoghi permessi possono essere concessi per eventi familiari di particolare rilevanza".».

11.1

Scalfarotto

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

          «3-bis. Restano in ogni caso validi ed efficaci i sequestri, i pignoramenti e i procedimenti esecutivi di cui al comma 1 effettuati per l'attuazione di sanzioni deliberate nell'ambito delle organizzazioni internazionali cui l'Italia aderisce.»

G11.150

Lopreiato, Scarpinato, Bilotti

Precluso

Il Senato,

     premesso che:

          l'articolo 11 esclude la possibilità di sequestrare o pignorare le riserve valutarie estere depositate presso la Banca d'Italia;

          la relazione illustrativa si limita ad indicare la ragione dell'intervento nell'eliminazione delle incertezze interpretative in relazione alle procedure esecutive nei confronti degli Stati esteri nonché nell'impedimento del sorgere di contenziosi tali da riverberarsi sui rapporti tra l'Italia e gli Stati esteri;

          la relazione tecnica nulla aggiunge in merito;

          il testo trasmesso al Senato è manchevole sia dell'analisi tecnico-normativa (ATN) che dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) le quali sarebbero stati elementi utilissimi ai fini della valutazione dell'impatto che la normativa ha sull'ordinamento;

          il Dossier del Servizio Studi del Senato, non avendo elementi di valutazione, non ha potuto offrire ulteriori spunti di riflessione;

     impegna il Governo:

          a predisporre adeguate relazioni illustrative e tecniche dei provvedimenti normativi - soprattutto quando trattasi di disegni di legge di conversione dei decreti legge - nonché di affiancare ai disegni di legge alle ATN e AIR al fine di esplicitare in maniera chiara la ratio alla base delle proprie scelte politiche.

12.0.1

Lopreiato, Bilotti

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis

(Norme in materia di processo penale a carico di imputati minorenni)

          1. All'articolo 18-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, le parole: "a tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "a quattro anni".».

12.0.2 (testo corretto)

Lopreiato, Bilotti

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis

(Norme in materia di processo penale a carico di imputati minorenni)

          1. All'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, primo periodo la parola: «sei» è sostituita dalla seguente: «nove»;

          b) al comma 1, secondo periodo sono aggiunte, in fine le seguenti parole: «ad eccezione delle ipotesi di cui al comma 5»;

          c) al comma 3 le parole: «di un terzo» sono sostituite dalle seguenti: «della metà» e le parole: «della metà» sono sostituite dalle seguenti: «di due terzi».».

12.0.3

Lopreiato, Bilotti

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis

(Modifiche all'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309)

          1. All'articolo 73, comma 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le parole: «da sei mesi a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a quattro anni».».

13.0.2

Lopreiato, Bilotti

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 13-bis

(Modifiche al decreto legge 13 maggio 1991, n. 152)

          All'articolo 12, comma 1, del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, dopo le parole: «della Polizia di Stato» sono inserite le seguenti: «della Polizia Penitenziaria».».

13.0.3 (testo corretto)

Lopreiato, Bilotti

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 13-bis

(Norma di interpretazione autentica)

          1. L'articolo 1126 del codice civile si interpreta nel senso che per quanto concerne la contribuzione dei due terzi delle spese delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico a carico di tutti i condomini dell'edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve, essa trova fondamento nel principio in base al quale tutti i condomini sono tenuti a contribuire alle spese in ragione dell'utilitas che la cosa da riparare o da ricostruire è destinata a dare ai singoli appartamenti sottostanti, con la conseguenza che non possono escludersi dalla ripartizione parti comuni dell'edificio con autonoma rilevanza.».

 

 

 

Allegato B

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 1183

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, a rettifica del parere reso nella seduta pomeridiana del 31 luglio 2024, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, all'articolo 14, comma 1, delle parole: "articoli 1, 2 e 8," con le seguenti: "articoli 1, 2, 2-bis, 2-ter, 4-bis, 6-bis e 8,".

Testo integrale della relazione orale dei senatori Bongiorno e Rastrelli sul disegno di legge n. 1183

Il disegno di legge in titolo, approvato in sede referente con modifiche dalla Commissione giustizia, reca la conversione in legge del decreto-legge n. 92 del 2024, che prevede misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia.

Il contenuto del decreto legge, originariamente composto di 15 articoli, ripartiti in 4 Capi, si è arricchito, con l'attività emendativa, di ulteriori disposizioni (sette nuovi articoli), finalizzate principalmente a rafforzare l'intervento del legislatore sulle tematiche carcerarie.

Il Capo I (articoli 1-4) reca disposizioni in materia di personale.

L'articolo 1, comma 1, autorizza l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 1.000 unità di agenti del Corpo della polizia penitenziaria. Tale assunzione autorizzata per un numero massimo di 500 unità per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e non prima del 1° ottobre di ogni anno e avviene nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 703 del codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo n. 66 del 2010) in materia di concorsi per il reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il successivo comma 2, al fine di dare attuazione alle suddette assunzioni straordinarie, autorizza e quantifica la spesa da sostenere per ciascuno degli anni dal 2025 al 2035, nonché la spesa annua da sostenere a decorrere dal 2036. Il comma 3 autorizza le spese di funzionamento connessa alle previsioni di cui ai precedenti commi 1 e 2. Tali spese, secondo quanto riportato nella relazione tecnica, sono comprensive dei costi di formazione nonché degli oneri per la fornitura del vestiario, dell'arma individuale e del vettovagliamento. Il comma 4, infine, reca l'occorrente copertura finanziaria.

L'articolo 2, come modificato dalla Commissione, incrementa la dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario fino a un massimo di 20 unità di dirigente penitenziario (comma 1), autorizzando a tal fine il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche nel biennio 2024-2025, da espletare con le medesime modalità previste con decreto direttoriale del Ministero della giustizia del 5 maggio 2020 e prevedendo altresì la possibilità di procedere allo scorrimento delle graduatorie dei concorsi già banditi alla data di entrata in vigore del decreto (comma 2). Per la celere definizione delle procedure assunzionali anche in deroga al piano dei fabbisogni vigenti, è autorizzato lo scorrimento della graduatoria del concorso pubblico per l'accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria di cui al citato decreto direttoriale 5 maggio 2020 (comma 3). Infine sono quantificati gli oneri derivanti dalla disposizione in esame (comma 4) ed è prevista la corrispondente copertura finanziaria (comma 5).

Nel corso dell'esame in Commissione sono state introdotte poi quattro ulteriori disposizioni dopo l'articolo 2 (articoli da 2-bis a 2-quinquies).

L'articolo 2-bis - per il compiuto svolgimento delle specifiche attribuzioni demandate all'amministrazione penitenziaria e per il potenziamento dei relativi servizi istituzionali - incrementa di una unità di dirigente generale penitenziario la dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario.

L'articolo 2-ter al fine di compensare i carichi e le responsabilità organizzative gestionali che competono al personale del Comparto Funzioni Centrali appartenente ai ruoli del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, in servizio presso gli istituti penitenziari per adulti e presso gli istituti penali per i minorenni, riconosce loro, a decorrere dal 1° gennaio 2025, un'indennità annua lorda, aggiuntiva rispetto agli attuali istituti retributivi (tale indennità varia tra i 100 euro mensili per gli operatori ai 200 euro mensili per i funzionari).

L'articolo 2-quater riconosce ai medici in rapporto di convenzionamento con il Sistema sanitario nazionale, operanti negli istituti penitenziari, la facoltà di svolgere, fermo restando il servizio minimo di assistenza negli istituti penitenziari definito dagli accordi collettivi nazionali e fino al completamento delle trentotto ore, altro incarico orario, nell'ambito e nell'interesse del Sistema sanitario nazionale stesso.

Ancora in tema di sanità carceraria, l'articolo 2-quinquies consente agli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale di avviare, entro il 31 dicembre 2026, procedure concorsuali per l'assunzione di medici (e il conseguente accesso dei medesimi alla dirigenza medica) con una destinazione specifica allo svolgimento delle prestazioni sanitarie presso gli istituti penitenziari e con la possibilità di partecipazione alle medesime procedure anche di medici privi di un diploma di specializzazione corrispondente ai profili oggetto del bando, purché siano in possesso di una determinata anzianità di servizio, svolto nelle funzioni di medico, presso istituti penitenziari. Resta fermo il rispetto della disciplina vigente in materia di spesa per il personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale.

L'articolo 3 autorizza - limitatamente al biennio 2024-2025 e senza modificare le dotazioni organiche - lo scorrimento delle graduatorie relative agli ultimi concorsi per allievi commissari e per allievi vice ispettori del Corpo della polizia penitenziaria le cui graduatorie sono state approvate, rispettivamente, con i decreti direttoriali del Ministero della giustizia del 5 luglio 2023 e del 20 dicembre 2023.

L'articolo 4 apporta alcune modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo n. 443 del 1992 (recante ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria), volte a ridurre la durata del corso propedeutico alla nomina ad agente di polizia penitenziaria (da "da sei a dodici mesi" a "da quattro a dodici mesi"), al fine di velocizzarne l'immissione in servizio. La disposizione in esame prevede, poi, a fronte dell'abbreviamento della durata complessiva del corso, che gli agenti assegnati a prestare servizio presso gli istituti penali per minorenni, qualora la durata minima del corso sia fissata in quattro mesi, debbano in ogni caso frequentare un ulteriore corso di specializzazione suppletivo della durata di due mesi, prima del raggiungimento della sede assegnata. Viene fissata infine in tre mesi la durata minima del primo ciclo del corso. È appena il caso di rammentare che i corsi propedeutici alla nomina ad agente di Polizia penitenziaria sono strutturati in due cicli.

Il Capo II (articoli 4-bis-10-bis) reca misure in materia penitenziaria, di diritto penale e per l'efficienza del procedimento penale.

L'articolo 4-bis, introdotto nel corso dell'esame in Commissione, con l'espressa finalità di far fronte alla grave situazione di sovraffollamento degli istituti penitenziari, prevede la nomina - con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi su proposta del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - di un Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria. Il commissario - che resta in carica fino al 31 dicembre 2025 - dev'essere individuato tra soggetti esperti nella gestione di attività complesse e nella programmazione di interventi di natura straordinaria, dotati di specifica professionalità e competenza gestionale per l'incarico da svolgere. Al Commissario spetterà, tra l'altro, l'obbligo di redigere un programma dettagliato degli interventi da realizzare.

L'articolo 5 del decreto-legge modifica la disciplina del procedimento di applicazione della liberazione anticipata, intervenendo sia sul codice di procedura penale sia sulle disposizioni dell'ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354), al fine di semplificare il procedimento di riconoscimento del beneficio. In virtù di modifiche apportate nel corso dell'esame da parte della Commissione, la disposizione introduce altresì una disciplina specifica, in materia di detenzione domiciliare, applicabile ai condannati ultrasettantenni e a coloro che si trovano agli arresti domiciliari per gravissimi motivi di salute.

Il comma 1, come modificato nel corso dell'esame in Commissione, inserisce nell'articolo 656 del codice di procedura penale tre nuovi commi.

Il nuovo comma 9-bis prevede che il pubblico ministero, prima di emettere l'ordine di esecuzione e previa verifica dell'esistenza di periodi di custodia cautelare o di pena dichiarata fungibile relativi al titolo esecutivo da eseguire, trasmetta gli atti al magistrato di sorveglianza, quando: il condannato sia di età pari o superiore ai settant'anni; la residua pena da espiare, tenuto conto delle detrazioni spettanti al condannato a titolo di liberazione anticipata, sia compresa tra i due e i quattro anni di reclusione.

La trasmissione degli atti è funzionale all'adozione da parte del magistrato di sorveglianza di un'ordinanza che dispone la detenzione domiciliare in via provvisoria, fino alla decisione del tribunale di sorveglianza in ordine alla concessione delle misure alternative alla detenzione richiesta ai sensi del comma 6 dell'articolo 656 del codice di procedura penale.

Dall'ambito di applicazione del nuovo meccanismo sono escluse le condanne per i gravi delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e 4-bis dell'ordinamento penitenziario.

Analoga disposizione è introdotta nel nuovo comma 9-ter con riferimento al condannato che si trova agli arresti domiciliari per gravissimi motivi di salute. In questi casi, il pubblico ministero, prima di emettere l'ordine di esecuzione, trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza affinché disponga con ordinanza in via provvisoria la detenzione domiciliare fino alla decisione del tribunale di sorveglianza di cui al comma 6.

Ai sensi del comma 10-bis, la pena da espiare che il pubblico ministero individua nell'ordine di esecuzione dev'essere indicata computando le detrazioni di cui all'articolo 54 dell'ordinamento penitenziario. Si prevede inoltre che nello stesso ordine di esecuzione: siano specificamente indicate le detrazioni che sono state computate; sia evidenziata la pena che il detenuto dovrebbe espiare senza le detrazioni; sia dato avviso al destinatario che le detrazioni non saranno riconosciute qualora, durante il periodo di esecuzione della pena, il condannato non partecipi all'opera di rieducazione.

Il nuovo comma 10-bis dell'articolo 656 del codice di procedura penale contiene, altresì, in apertura, una clausola volta a tenere ferma l'applicazione del comma 4-bis dell'articolo 656 del codice di procedura penale, che prevede un meccanismo di anticipata concessione delle detrazioni di cui all'articolo 54 dell'ordinamento penitenziario, applicabile nei casi in cui il condannato si trovi in stato di libertà al momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna e possa, grazie alle suddette detrazioni, accedere a misure alternative alla detenzione.

Il comma 2 modifica l'articolo 54, comma 2, dell'ordinamento penitenziario, relativo all'istituto della liberazione anticipata. Nella versione previgente, l'articolo 54 prevedeva che la concessione del beneficio fosse comunicata all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice dell'esecuzione. Il decreto-legge in conversione ha invece previsto che all'ufficio del pubblico ministero dovessero essere comunicati esclusivamente i provvedimenti a contenuto negativo (vale a dire la mancata concessione del beneficio o la revoca di quest'ultimo).

Nel corso dell'esame in sede referente, anche alla luce dell'attività istruttoria svolta dalla Commissione, attraverso un ciclo di audizioni informali e in particolare l'audizione di alcuni magistrati di sorveglianza, è stato ripristinato l'obbligo di comunicazione anche della concessione del beneficio.

Il comma 3 sostituisce integralmente l'articolo 69-bis dell'ordinamento penitenziario, recante la disciplina del procedimento in materia di liberazione anticipata.

La nuova disposizione prevede tre modalità attraverso le quali il magistrato di sorveglianza provvede all'effettiva concessione delle detrazioni indicate nell'ordine di esecuzione, previo accertamento della sussistenza del presupposto applicativo del beneficio (la partecipazione all'opera di rieducazione) in riferimento ai singoli semestri.

Anzitutto, si prevede che il magistrato di sorveglianza provveda all'accertamento dei

presupposti per la concessione della liberazione anticipata in occasione della presentazione da parte dell'interessato di istanze d'accesso alle misure alternative alla detenzione o ad altri benefici rispetto ai quali le detrazioni, concesse a titolo di liberazione anticipata, sono rilevanti agli effetti del computo della misura di pena che occorre aver espiato per maturare i requisiti di accesso al beneficio richiesto.

In questo caso, si precisa che l'istanza dell'interessato di accesso alle misure alternative alla detenzione e agli altri benefici può essere presentata a decorrere dal termine di novanta giorni antecedente al maturare dei presupposti per l'accesso alle misure alternative alla detenzione o agli altri benefici, come individuato computando le detrazioni previste dall'articolo 54 (comma 1 del nuovo articolo 69-bis dell'ordinamento penitenziario).

In secondo luogo, il comma 2 del nuovo articolo 69-bis dell'ordinamento penitenziario prevede che il magistrato di sorveglianza provveda nel termine di novanta giorni antecedente alla conclusione della pena, come individuato computando le detrazioni previste dall'articolo 54. Il magistrato verifica la sussistenza dei presupposti per la concessione della liberazione anticipata in relazione a tutti i semestri, fatta eccezione per i semestri che siano già stati oggetto di valutazione in sede di decisione sulle istanze d'accesso alle misure alternative o agli altri benefici ovvero a seguito della presentazione da parte dell'interessato dell'apposita istanza prevista dal successivo comma 3 del nuovo articolo 69-bis dell'ordinamento penitenziario.

Si segnala in proposito che è stato accolto nel corso dell'esame in sede referente un ordine del giorno (G/1183/2/2 - Stefani, Potenti) con il quale si è impegnato il Governo "a valutare l'opportunità di implementare i registri informatici, compresi il SIUS e SIEP, auspicando un'azione in raccordo con le Procure del distretto con cui si condividono i SIEP, di inserire idonei strumenti all'interno della piattaforma informatica che prevedano dei segnali di avviso del sopraggiungere del fine pena e di aggiornare lo stato di esecuzione e il registro dei cumuli dalle Procure in tempo reale sul SIEP".

La terza modalità di attivazione del procedimento di concessione della liberazione anticipata, prevista dal comma 3 del nuovo articolo 69-bis dell'ordinamento penitenziario, è costituita dall'istanza dell'interessato. In particolare, si prevede che il condannato possa formulare istanza di liberazione anticipata quando vi abbia uno specifico interesse, diverso da quelli che fondano la previsione delle altre due modalità d'intervento del magistrato di sorveglianza (vale a dire, l'approssimarsi della conclusione della pena o l'accesso alle misure alternative alla detenzione o ad altri benefici penitenziari). Tale interesse deve inoltre essere indicato nell'istanza, a pena d'inammissibilità.

Con riferimento agli aspetti strettamente procedurali, il nuovo articolo 69-bis dell'ordinamento penitenziario dispone che il provvedimento di concessione o di diniego del riconoscimento del beneficio sia adottato dal magistrato di sorveglianza con ordinanza, in camera di consiglio senza la presenza delle parti, ed è comunicato o notificato senza ritardo ai soggetti indicati nell'articolo 127 del codice di procedura penale (l'interessato, il suo difensore e il pubblico ministero).

La disposizione precisa inoltre che, quando la competenza a decidere sull'istanza di concessione delle misure alternative e dei benefici presentata ai sensi del comma 1 del nuovo articolo 69-bis dell'ordinamento penitenziario appartiene al tribunale di sorveglianza, il presidente del tribunale trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza per la decisione sulla liberazione anticipata (comma 4 del nuovo articolo 69-bis).

Avverso l'ordinanza di concessione o diniego della liberazione anticipata è ammesso reclamo. In particolare, si stabilisce che il difensore, l'interessato e il pubblico ministero, entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento, possono proporre reclamo al tribunale di sorveglianza competente per territorio. In forza del rinvio ai commi 5 e 6 dell'articolo 30-bis dell'ordinamento penitenziario, del tribunale di sorveglianza non deve far parte il magistrato di sorveglianza che ha pronunciato il provvedimento reclamato.

Sul reclamo il tribunale decide procedendo ai sensi dell'articolo 678 del codice di procedura penale, che disciplina il procedimento di sorveglianza (comma 5 del nuovo articolo 69-bis dell'ordinamento penitenziario).

Il comma 4 prevede che nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sia adeguata al nuovo procedimento per la concessione della liberazione anticipata la disciplina contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 (di attuazione dell'ordinamento penitenziario), apportando le modifiche necessarie a prevedere: che il procedimento per il riconoscimento della liberazione anticipata sia adeguato alle modifiche introdotte all'articolo 69-bis dell'ordinamento penitenziario dal comma 3 dell'articolo in esame (lett. a)); che, fino alla compiuta informatizzazione del fascicolo personale, gli elementi di valutazione necessari siano trasmessi al magistrato di sorveglianza nel termine di novanta giorni antecedente alla conclusione della pena, secondo la cadenza prevista dal nuovo articolo 69-bis, comma 2, dell'ordinamento penitenziario (lett. b)); che il direttore dell'istituto trasmetta gli elementi di valutazione necessari, ai sensi dell'articolo 54 dell'ordinamento penitenziario, ai fini della concessione della liberazione anticipata, in tutti i casi in cui sia richiesto l'accesso a misure alternative alla detenzione o a benefici analoghi (lett. c)).

L'articolo 6, comma 1, demanda ad un regolamento la definizione di una disciplina che incrementi il numero dei colloqui telefonici settimanali e mensili delle persone detenute. Il comma 2 prevede che, nelle more dell'adozione del suddetto decreto, possano essere comunque autorizzati colloqui telefonici oltre i limiti previsti dalle disposizioni vigenti.

Nel corso dell'esame in Commissione è stato poi introdotto il nuovo articolo 6-bis il quale prevede il conferimento reciproco di dati sanitari e giudiziari tra le banche dati dei Ministeri della salute e della giustizia limitatamente ai soggetti detenuti affetti da patologia da dipendenza o da patologia psichica diagnosticate, tra le altre, al fine di assicurare il costante monitoraggio dell'attività dei servizi dell'amministrazione penitenziaria e delle prestazioni del Sistema sanitario nazionale.

L'articolo 7 modifica l'articolo 41-bis, comma 2-quater, dell'ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 1975) introducendo la nuova lettera f-bis) per la quale è precluso l'accesso ai programmi di giustizia riparativa ai detenuti sottoposti al regime speciale di detenzione. In proposito si segnala che, conseguentemente all'accoglimento dell'ordine del giorno G/1183/8/2 (Stefani, Berrino) il Governo si è impegnato a escludere dai programmi di giustizia riparativa anche i detenuti condannati per altri gravi reati fra i quali quelli di cui all'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario.

L'articolo 8, comma 1, allo scopo di semplificare la procedura d'accesso alle misure penali di comunità e agevolare un più efficace reinserimento delle persone detenute adulte, istituisce presso il Ministero della giustizia un elenco delle strutture residenziali idonee all'accoglienza e al reinserimento sociale. L'elenco è articolato in sezioni regionali ed è tenuto dal Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità che ne cura la tenuta e l'aggiornamento ed esercita la vigilanza sullo stesso. Il comma 2 demanda ad un successivo decreto ministeriale la definizione della disciplina relativa alla formazione e all'aggiornamento dell'elenco, delle modalità di esercizio dell'attività di vigilanza sullo stesso e delle caratteristiche e dei requisiti di qualità dei servizi necessari per l'iscrizione. Con il medesimo decreto sono altresì stabilite le modalità di recupero delle spese per la permanenza nelle strutture, nonché i presupposti soggettivi e di reddito per l'accesso alle suddette strutture dei detenuti che non sono in possesso di un domicilio idoneo e sono in condizioni socioeconomiche non sufficienti per provvedere al proprio sostentamento. Il comma 3 prevede che, ai fini dell'iscrizione nel suddetto elenco, le strutture residenziali garantiscano, oltre a un'idonea accoglienza residenziale, lo svolgimento di servizi di assistenza, riqualificazione professionale e reinserimento socio-lavorativo dei soggetti residenti, compresi quelli con problematiche derivanti da dipendenza o disagio psichico, che non richiedono il trattamento in apposite strutture riabilitative. Il comma 4 dispone che le strutture iscritte nell'elenco, in presenza di specifica disponibilità ad accogliere anche soggetti in regime di detenzione domiciliare, siano considerate luogo di privata dimora, ai fini di cui all'articolo 284 del codice di procedura penale. Il comma 5 dispone che l'elenco dovrà essere istituito mediante il ricorso a un avviso pubblico finalizzato ad acquisire le manifestazioni d'interesse degli enti gestori di strutture aventi carattere residenziale ubicate sul territorio nazionale e rispondenti ai requisiti di carattere tecnico individuati con il decreto ministeriale. Il comma 6 reca infine la copertura finanziaria dell'intervento. Con una modifica apportata durante l'esame in sede referente, è stato aggiunto il nuovo comma 6-bis, il quale autorizza (indicando anche la copertura) una spesa massima di 5 milioni di euro a decorrere dal 2024 al fine di: ampliare le opportunità d'accesso dei detenuti tossicodipendenti alle strutture sanitarie pubbliche o a strutture private accreditate; incrementare il contingente annuo dei posti disponibili nelle predette strutture, potenziando anche i servizi per le dipendenze presso gli istituti penitenziari a custodia attenuata per tossicodipendenti.

Si segnala in proposito come sia stato accolto, nel corso dell'esame in Commissione, l'ordine del giorno (G/1183/3/2 - Gasparri, Zanettin), con il quale (fra le altre) si è impegnato il Governo non solo "a verificare quali misure amministrative e di altra natura debbano essere assunte per consentire un maggiore ricorso alle misure alternative alla detenzione carceraria in modo tale da contribuire anche all'abbassamento delle tensioni dovute alla presenza di detenuti nelle carceri in eccesso rispetto alla capienza prevista dalle normative vigenti, oltre a consentire una quanto più precoce possibile presa in carico ed un adeguato percorso riabilitativo che permetta di attenuare le recidive oltre a comportare una diminuzione delle spese", ma anche a far sì che gli aventi diritto possano accedere nel più breve tempo possibile alla Comunità terapeutica più adatta alle loro esigenze.

L'articolo 9, comma 1, inserisce nel codice penale l'articolo 314-bis (Indebita destinazione di denaro o cose mobili). La nuova fattispecie delittuosa punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che - al di fuori dei casi di peculato previsti dall'articolo 314 - avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile, li destini a un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuino margini di discrezionalità e intenzionalmente procuri a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto. Per la realizzazione della nuova fattispecie delittuosa sono dunque necessari: la distrazione, vale a dire la destinazione del denaro o della cosa mobile, da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, a un uso diverso da quello previsto da specifiche norme di rango legislativo dalle quali non residuino margini di discrezionalità; l'ingiusto vantaggio patrimoniale in favore dell'agente o il danno ingiusto a carico di terzi; il vantaggio patrimoniale o il danno debbono essere procurati intenzionalmente. In virtù di una modifica introdotta nel corso dell'esame in sede referente è previsto che si applichi la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offenda gli interessi finanziari dell'Unione europea e l'ingiusto vantaggio o il danno ingiusto siano superiori a 100.000 euro.

Il comma 2 include il nuovo reato di indebita destinazione di denaro o cose mobili nel novero dei delitti per i quali trova applicazione l'articolo 322-bis, comma 1, del codice penale (la cui rubrica è conseguentemente modificata), per il quale il reato sarebbe punito anche quando a realizzarne la condotta siano determinate figure di agente dell'Unione europea, di uno Stato estero o di un'organizzazione internazionale o straniera.

Il comma 2-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, modifica l'articolo 323-bis, comma 1, del codice penale, che prevede, per i delitti contro la pubblica amministrazione ivi richiamati, la circostanza attenuante della particolare tenuità del fatto, includendovi il delitto d'indebita destinazione di denaro o cose mobili introdotto dal comma 1. Il comma 2-ter, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, modifica l'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo n. 231 del 2001, relativo alla responsabilità degli enti, includendo il delitto d'indebita destinazione di denaro o cose mobili, introdotto dal comma 1, nel novero dei delitti per i quali, qualora il fatto offenda gli interessi finanziari dell'Unione europea, si applica la sanzione pecuniaria fino a 200 quote; conseguentemente, viene modificata la rubrica dell'articolo medesimo.

L'articolo 10, comma 1, lettera a), modifica l'articolo 371-bis del codice di procedura penale, il quale attribuisce al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo la possibilità di avocare le indagini preliminari relative ai delitti indicati nell'articolo 51 comma 3-bis e comma 3-quater del codice di procedura penale in caso di violazione dei doveri previsti dall'articolo 371 del codice di procedura penale, concernente le forme di collegamento investigativo tra uffici diversi del pubblico ministero. Tale articolo 371 prevede, infatti, che i diversi uffici del pubblico ministero che procedono a indagini "collegate" (ivi definite) si coordinino "per la speditezza, economia ed efficacia delle indagini medesime". A tali fini gli uffici medesimi provvedono allo scambio di atti e di informazioni nonché alla comunicazione delle direttive rispettivamente impartite alla polizia giudiziaria. La norma autorizza altresì gli uffici in oggetto a procedere, congiuntamente, al compimento di specifici atti. Con la novella in esame, si stabilisce che il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo possa avocare le indagini preliminari nei casi di violazioni di tali doveri "ingiustificata e grave" (laddove il testo previgente faceva riferimento alla violazione "ingiustificata e reiterata"). La lettera b) aggiunge un comma all'articolo 412 del codice di procedura penale, disponendo che il procuratore generale presso la corte d'appello che proceda all'avocazione delle indagini preliminari per mancato esercizio dell'azione penale nei casi relativi ai delitti indicati nell'articolo 51 comma 3-bis e comma 3-quater del medesimo codice, informi il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.

Il comma 2 dell'articolo 10 modifica, invece, l'articolo 678, comma 1-ter, del codice di procedura penale relativo al procedimento di sorveglianza. Tale comma 1-ter prevedeva, nella sua formulazione previgente, che nelle ipotesi relative a un tetto di pena non superiore a un anno e sei mesi, per la decisione sulle istanze per le misure alternative, il presidente del tribunale di sorveglianza potesse designare un magistrato relatore, al quale era consentito, ove ne sussistessero i presupposti, concedere "in via provvisoria", con ordinanza adottata senza formalità, la misura richiesta; in tale evenienza l'ordinanza "provvisoria" doveva essere comunicata al pubblico ministero e notificata all'interessato e al difensore, i quali erano legittimati a proporre opposizione nel termine di dieci giorni. Con la novella in esame viene espunto il carattere provvisorio dell'ordinanza adottata dal magistrato relatore. Si prevede, in caso di opposizione o quando l'ordinanza non sia stata emessa, che il tribunale di sorveglianza

proceda alla conferma o alla revoca dell'ordinanza, secondo quanto previsto dal comma 1 del medesimo articolo 678.

Nel corso dell'esame in sede referente sono state inserite poi disposizioni aggiuntive concernenti le misure di sicurezza da eseguirsi presso una struttura sanitaria e le sentenze che le dispongono. In particolare il comma 1-bis introduce un nuovo articolo 658-bis nel codice di procedura penale. La norma trova applicazione quando dev'essere eseguita una misura di sicurezza, ordinata con sentenza, prevista dall'articolo 215, secondo comma, numeri 2) e 3), del codice penale. Tali numeri fanno riferimento al ricovero "in una casa di cura e di custodia" oppure "in un manicomio giudiziario". Si tratta di istituti sostanzialmente superati a seguito di disposizioni di legge intervenute tra il 2011 e il 2014 e sostituiti dalle strutture residenziali sanitarie per l'esecuzione della misura di sicurezza (Rems). Il nuovo articolo 658-bis del codice penale stabilisce che, quando debba essere eseguita una delle suddette misure di sicurezza ordinata con sentenza, il pubblico ministero presso il giudice competente (individuato ai sensi dell'articolo 665 del codice di procedura penale) chieda, senza ritardo e comunque entro cinque giorni, al magistrato di sorveglianza la fissazione dell'udienza in vista degli accertamenti prescritti dall'articolo 679 del codice medesimo.

Il comma 2-bis introduce un nuovo comma 1-bis nel citato articolo 679 del codice di procedura penale. Tale comma stabilisce che il magistrato di sorveglianza, ricevuta la richiesta del pubblico ministero, provveda a fissare l'udienza senza ritardo e comunque entro cinque giorni dalla richiesta medesima. Nelle more della decisione: permane la misura di sicurezza provvisoria applicata ai sensi dell'articolo 312 del codice di procedura penale e il tempo corrispondente è computato a tutti gli effetti; la misura di sicurezza provvisoria può essere disposta con ordinanza dal magistrato di sorveglianza, su richiesta del pubblico ministero.

Il comma 2-ter introduce l'articolo 154-quater nelle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale. Il nuovo articolo prevede che la sentenza che dispone una misura di sicurezza da eseguirsi presso una struttura sanitaria (ai sensi dei sopra richiamati numeri 2) e 3) dell'articolo 215, secondo comma, del codice di procedura penale) è trasmessa dalla cancelleria, per estratto, al pubblico ministero presso il giudice competente, senza ritardo e comunque entro cinque giorni. Provvede allo stesso modo la cancelleria presso la Corte di cassazione, quando la misura consegua ad una decisione di questa Corte.

Nel corso dell'esame in sede referente sono state inserite altresì disposizioni aggiuntive recanti modifiche al decreto legislativo n. 34 del 2016, di attuazione della decisione quadro del Consiglio 2002/465/GAI del 13 giugno 2002, in materia di squadre investigative comuni.

Il nuovo comma 2-quater propone la modifica dell'articolo 2, comma 4, del citato decreto legislativo n. 34, prevedendo che il procuratore della Repubblica che richiede l'istituzione della squadra investigativa comune ne dia informazione al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, ai fini del coordinamento investigativo, se si tratta di indagini relative ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis e comma 3-quater del codice di procedura penale (come previsto nel testo vigente), nonché (secondo la novella in esame) per le indagini relative ai delitti di cui all'articolo 371-bis, comma 4-bis, del medesimo codice di procedura penale, riguardante taluni gravi delitti di criminalità informatica. La modifica si collega all'estensione delle attribuzioni del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo ai delitti in materia di

sicurezza cibernetica (articolo 2-bis, comma 3, lettera b) del decreto-legge n. 105 del 2023, come convertito, che ha introdotto il citato comma 4-bis nell'articolo 371-bis del codice di procedura penale). In relazione a tali delitti, il procuratore medesimo è quindi informato della costituzione di squadre investigative comuni ai fini del coordinamento delle indagini.

La Commissione ha poi introdotto un ulteriore articolo: l'articolo 10-bis, il quale modifica l'articolo 47 dell'ordinamento penitenziario in materia di affidamento in prova al servizio sociale prevedendo la possibilità per il condannato, qualora non sia in grado di offrire valide occasioni di reinserimento esterno tramite attività di lavoro, autonomo o dipendente, di essere ammesso, in sostituzione, a un idoneo servizio di volontariato oppure ad attività di pubblica utilità, senza remunerazione.

Il Capo III (articoli 11-13) reca disposizioni in materia di procedimento esecutivo, di tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, nonché modifiche al codice civile.

L'articolo 11 stabilisce che non possano essere sottoposti a sequestro o a pignoramento denaro, titoli o altri valori depositati presso la Banca d'Italia che costituiscono riserve valutarie di Stati esteri. La disposizione fa riferimento a valori che sono detenuti o gestiti da autorità monetarie estere per proprio contro o per conto dello Stato a cui appartengono. La Banca d'Italia non è obbligata ad effettuare l'accantonamento corrispondente (comma 1). In tali casi il sequestro o il pignoramento sono inefficaci e tale inefficacia (comma 2) è rilevata dal giudice dell'esecuzione anche d'ufficio. È prevista l'estinzione dei provvedimenti esecutivi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge (5 luglio 2024).

L'articolo 12 modifica l'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante la riforma del processo civile, differendo di un ulteriore anno l'entrata in vigore delle disposizioni concernenti il tribunale per le persone, per i minorenni e le famiglie.

L'articolo 13 corregge un refuso contenuto nell'articolo 2501, primo comma, del codice civile, in materia di scissione societaria mediante scorporo.

Il Capo IV (articoli 14 e 15) reca infine disposizioni finanziarie e finali.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 1183:

sulla votazione della questione pregiudiziale, il senatore Cataldi avrebbe voluto esprimere un voto favorevole e il senatore Guidi avrebbe voluto esprimere un voto contrario.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Barachini, Bongiorno, Borgonzoni, Butti, Calenda, Castelli, Cattaneo, De Poli, Durigon, Fazzolari, Garavaglia, Giorgis, La Pietra, Meloni, Mirabelli, Monti, Morelli, Ostellari, Petrenga, Rauti, Rubbia, Segre, Sisto e Unterberger.

Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto», Ufficio di Presidenza

La Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto» ha proceduto all'elezione dell'Ufficio di Presidenza.

Sono risultati eletti:

Presidente: deputato Francesco Michelotti;

Vice Presidenti: deputata Elisa Montemagni e deputato Andrea Quartini;

Segretari: senatore Antonio Guidi e deputata Ilenia Malavasi.

Domande di autorizzazione ai sensi dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione, trasmissione e deferimento

La Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Roma, con lettera pervenuta in data 1° agosto 2024, ha richiesto, in riferimento al procedimento penale n. 11968/2024/I R.G.N.R., ai sensi dell'articolo 4 della legge 20 giugno 2003, n. 140, l'autorizzazione all'acquisizione dei dati di traffico telefonico/telematico, in sola entrata, delle utenze in uso al senatore Claudio Lotito, quale parte offesa, per il periodo di tempo compreso tra agosto 2023 ed il giorno dell'esecuzione del decreto di acquisizione.

La predetta richiesta è deferita, ai sensi degli articoli 34, comma 1, e 135 del Regolamento, alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari (Doc. IV, n. 3).

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatori Rando Vincenza, D'Elia Cecilia, Crisanti Andrea, Verducci Francesco, Alfieri Alessandro, Basso Lorenzo, Camusso Susanna Lina Giulia, Delrio Graziano, Fina Michele, Furlan Annamaria, Giacobbe Francesco, Irto Nicola, La Marca Francesca, Malpezzi Simona Flavia, Manca Daniele, Martella Andrea, Nicita Antonio, Rojc Tatjana, Sensi Filippo, Valente Valeria, Zambito Ylenia, Zampa Sandra

Disposizioni per il riconoscimento di manifestazione di patrimonio di interesse nazionale del festivalfilosofia di Modena, Carpi e Sassuolo (1209)

(presentato in data 01/08/2024).

Governo, trasmissione di atti per il parere. Deferimento

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 25 luglio 2024, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 febbraio 2024, n. 15 - lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/946, che modifica la direttiva 2003/25/CE per quanto riguarda l'inclusione di requisiti di stabilità migliorati e l'allineamento di tale direttiva ai requisiti di stabilità definiti dall'Organizzazione marittima internazionale (n. 185).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 8ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro 40 giorni dall'assegnazione. Le Commissioni permanenti 4ª e 5ª potranno formulare le proprie osservazioni alla 8ª Commissione permanente in tempo utile rispetto al predetto termine.

Governo, trasmissione di atti

Nello scorso mese di luglio 2024 sono pervenute copie di decreti ministeriali, inseriti nello stato di previsione del Ministero della difesa, del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per l'esercizio finanziario 2024, concernenti le variazioni compensative tra capitoli delle medesime unità previsionali di base e in termini di competenza e cassa.

Tali comunicazioni sono state trasmesse alle competenti Commissioni permanenti.

Governo e Commissione europea, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea

Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel periodo dal 16 al 31 luglio 2024, ha trasmesso - ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 - atti e documenti dell'Unione europea.

Nel medesimo periodo, la Commissione europea ha inviato atti e documenti da essa adottati.

L'elenco dei predetti atti e documenti, disponibili presso l'Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea, è trasmesso alle Commissioni permanenti.

Autorità di Regolazione per energia reti e ambiente, trasmissione di documenti. Deferimento

Il Presidente dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con lettera in data 1° agosto 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 172, comma 3-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la relazione sull'adempimento degli obblighi posti a carico delle regioni, degli enti di governo dell'ambito e degli enti locali in materia di servizio idrico integrato, aggiornata al primo semestre 2024.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 8a e alla 9a Commissione permanente (Doc. CXLVI, n. 4).

Mozioni

PELLEGRINO, TERZI DI SANT'AGATA, SCURRIA, SATTA, MATERA, NASTRI, MALAN - Il Senato,

premesso che:

il 28 luglio 2024 si sono tenute le elezioni presidenziali in Venezuela, come stipulato dall'accordo di Barbados siglato nell'ottobre 2023 tra il regime di Maduro e le forze dell'opposizione democratica;

le autorità venezuelane hanno impedito la candidatura dei due principali esponenti dell'opposizione Maria Corina Machado e Corina Yoris;

Caracas ha inoltre negato l'accesso nel Paese a delegazioni per il monitoraggio elettorale dell'Unione europea, dell'Unione africana e dell'OSCE, in violazione proprio dell'accordo di Barbados che invece prevedeva la presenza di osservatori internazionali;

considerato che:

l'opposizione democratica denuncia da tempo brogli ed intimidazioni e respinge categoricamente l'esito comunicato dal comitato elettorale nazionale secondo cui il presidente Nicolas Maduro avrebbe vinto le elezioni con il 51,2 per cento dei voti, contro il 44,2 per cento dell'oppositore Edmundo González Urrutia;

numerosi Governi, tra cui quello italiano, e l'Unione europea hanno espresso forti dubbi sul fatto che i risultati annunciati non riflettano la volontà del popolo venezuelano;

il 30 luglio l'Alto rappresentante della UE per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, ha dichiarato che "i risultati delle elezioni non sono stati verificati e non potranno essere considerati rappresentativi della volontà del popolo venezuelano finché non saranno pubblicati e verificati tutti i verbali ufficiali dei seggi elettorali", e ha aggiunto che "l'Unione europea si rammarica che nessuna delle raccomandazioni chiave della Missione di osservazione elettorale dell'Ue del 2021 sia stata attuata. Gli ostacoli alla partecipazione dei candidati dell'opposizione, le carenze nel registro degli elettori e l'accesso sbilanciato ai media hanno contribuito a condizioni elettorali diseguali";

Paesi autoritari, in primis Cuba, Cina, Iran, Russia e Siria, hanno rapidamente espresso soddisfazione per la conferma di Nicolas Maduro alla presidenza del Venezuela fino al 2030;

i Governi di Argentina, Costa Rica, Ecuador, Panama e Uruguay sono intenzionati a non riconoscere il risultato delle elezioni presidenziali;

la missione permanente dell'Ecuador presso l'Organizzazione degli Stati americani, per conto di Argentina, Canada, Cile, Costa Rica, Stati Uniti d'America, Guatemala, Panama, Paraguay, Perù, Repubblica Dominicana e Uruguay, e per conto proprio, ha chiesto di convocare una sessione straordinaria urgente del consiglio permanente che avrà luogo mercoledì 31 luglio, con lo scopo di affrontare "i risultati del processo elettorale in Venezuela";

il Venezuela ha di conseguenza espulso gli ambasciatori di Argentina, Cile, Costa Rica, Perù, Panama, Repubblica Dominicana e Uruguay accusando questi Stati di voler interferire negli affari interni e ha inoltre ordinato la sospensione dei voli, da oggi sine die, da e verso Panama e la Repubblica Dominicana;

il 30 luglio, l'ex presidente legittimo del Venezuela, Juan Guaidó, ha denunciato su "X" che alcuni funzionari incappucciati hanno fatto irruzione nella casa del deputato Freddy Superlano, leader del partito di opposizione "Voluntad popular", e lo hanno portato via;

il procuratore venezuelano ha annunciato che sono 749 i manifestanti arrestati in Venezuela a seguito delle proteste scoppiate dopo le elezioni;

è salito a 11 il numero dei civili morti, tra i quali due minori, nelle proteste contro la rielezione di Maduro;

Nicolas Maduro ha invitato i carri armati nelle strade del Paese affinché le forze armate reprimano le proteste ed ha emesso un mandato di cattura per Maria Corina Machado;

l'organizzazione per la difesa dei diritti umani "Provea" ha denunciato la scomparsa, avvenuta domenica 28 luglio, di 25 studenti dell'università nazionale della sicurezza che, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa "Nova", si sono rifiutati di votare per il presidente in carica Maduro,

impegna il Governo:

1) a denunciare le responsabilità del regime di Maduro per il clima di violenza che si è creato nel Paese, in cui sono state già arrestate almeno 749 persone, che si aggiungono ai prigionieri politici già presenti nelle carceri venezuelane;

2) a esprimere un parere politico, come già fatto da alcuni Governi latinoamericani, volto a non riconoscere il risultato delle elezioni presidenziali, caratterizzate dalla mancanza di osservatori internazionali e dall'imposizione di una forte censura mediatica;

3) a rivedere a fondo la strategia europea nei confronti del Venezuela, promuovendo politiche di sostegno all'opposizione democratica.

(1-00100)

Interrogazioni

MARTELLA - Al Ministro delle imprese e del made in Italy. - Premesso che:

"Speedline" è un'azienda con sede a Santa Maria di Sala (Venezia), specializzata nella produzione di componenti di alta gamma per l'industria automobilistica, in particolare cerchioni in alluminio;

l'azienda è considerata di interesse strategico, non solo in virtù del potenziale produttivo, ma anche per l'indotto che genera, e si trova al centro di attenzioni istituzionali da fine 2022, quando il gruppo "Ronal", la precedente proprietà, aveva manifestato l'intenzione di chiudere lo stabilimento veneto;

negli ultimi mesi, la situazione aziendale si è compromessa ulteriormente a causa di una significativa contrazione degli ordini, provenienti in particolare dalla Maserati, che garantiva la maggior parte della domanda. Tale ridimensionamento ha, di fatto, reso impossibile gli obiettivi del piano industriale presentato a inizio anno;

alla luce delle difficoltà, Speedline ha scelto di procedere con il deposito di istanza di insolvenza presso il Tribunale di Venezia, passaggio critico che dovrebbe precedere l'accesso all'amministrazione straordinaria. La prima udienza è stata fissata per l'11 settembre 2024;

il ricorso a tale espediente ha sollevato forti preoccupazioni tra i lavoratori riguardo al futuro dell'azienda e alle possibili ricadute sul tessuto industriale regionale e nazionale;

al fine di individuare una soluzione che garantisca la continuità industriale e salvaguardi i posti di lavoro, si è svolta il 30 luglio una riunione presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, a cui hanno partecipato la Regione Veneto, i vertici aziendali di Speedline, il fondo che attualmente detiene la proprietà dell'azienda e le organizzazioni sindacali;

si è trattato di un incontro interlocutorio in quanto si attende la decisione del tribunale prevista per il prossimo 11 settembre. La situazione resta critica nella speranza di scongiurare il peggiore scenario possibile, ovvero la chiusura definitiva dell'impianto, che comporterebbe pesanti conseguenze per i dipendenti e per l'economia locale,

si chiede di sapere:

quali iniziative tempestive intenda adottare il Ministro in indirizzo, in attesa dell'evolversi della vicenda giudiziaria, al fine di implementare un piano industriale condiviso che garantisca la continuità produttiva dell'impianto e salvaguardi gli attuali livelli occupazionali, in considerazione dell'elevata qualità delle maestranze e del prodotto realizzato in impianto;

se non ritenga opportuno individuare soluzioni industriali alternative, possibilmente coinvolgendo nuovi investitori o implementando strategie di ristrutturazione, che permettano allo stabilimento di continuare le proprie produzioni.

(3-01301)

ZAMBITO - Ai Ministri della difesa e dell'ambiente e della sicurezza energetica. - Premesso che:

l'articolo 5, comma 3, del decreto-legge n. 89 del 2024, detto "DL infrastrutture", introduce disposizioni volte a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione e assicurare il celere avvio dei lavori afferenti alla realizzazione del primo lotto funzionale della nuova sede dei reparti di eccellenza dell'Arma dei Carabinieri a Pisa, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 1831 del 2022;

l'intervento infrastrutturale per la realizzazione della sede del gruppo intervento speciale del primo reggimento Carabinieri paracadutisti "Tuscania" e del centro cinofili, a Pisa, area Coltano, è stato individuato quale "opera destinata alla difesa nazionale", cui si applicano le misure di semplificazione procedurale previste dall'art. 44 del decreto-legge n. 77 del 2021, dall'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2022;

l'opera è stata individuata, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 32 del 2019, tra gli interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico-amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio-economico a livello nazionale, regionale o locale, per la cui realizzazione o il cui completamento si è reso necessario procedere alla nomina di un commissario straordinario con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 1831 del 2022;

l'onere per il complessivo intervento è stato nuovamente stimato all'attualità in 520 milioni di euro, di cui 120 milioni per bonifica dell'ex reattore, con un piano di realizzazione di circa 10 anni. Attualmente è in via di completamento la redazione del documento di indirizzo alla progettazione;

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2022, tra le opere destinate alla difesa nazionale era stato inserito un intervento infrastrutturale per la realizzazione a Coltano di una base militare per antiterrorismo e azioni speciali, destinata al gruppo di intervento speciale, primo reggimento Carabinieri paracadutisti "Tuscania" e centro cinofili. Il decreto prevedeva la realizzazione di una grande cittadella militare a Coltano, da costruire con 190 milioni di euro provenienti dal fondo per lo sviluppo e la coesione sociale. La zona allora individuata, demaniale, fa parte delle aree contigue al parco regionale di Migliarino San Rossore Massaciuccoli, equiparate per legge regionale al parco stesso per le materie paesaggistiche, urbanistiche e edilizie;

una fortissima opposizione al progetto di una base nel parco è stata dichiarata da associazioni ambientaliste, cittadini, partiti politici e movimenti;

nell'adunanza della comunità del parco dell'11 maggio 2022 veniva affermato che "indirizzo della comunità del parco è che il progetto debba essere valutato fuori dal territorio del parco", come riportato nel verbale sottoscritto dal sindaco di Pisa, presidente della comunità, dal sindaco di Vecchiano e presidente della Provincia di Pisa, dal sindaco di San Giuliano Terme, dall'assessore per l'ambiente del Comune di Massarosa e dal presidente dell'ente parco regionale;

il 14 settembre 2023 il sindaco di Vecchiano e presidente della Provincia di Pisa Massimiliano Angori aveva indirizzato al presidente della comunità del parco, sindaco di Pisa, una comunicazione ufficiale in cui evidenziava "che resta come punto fermo la posizione già espressa nelle sedi istituzionali di non occupare le aree interne al parco MSRM" ed evidenziava "ad oggi l'assenza di documenti progettuali su cui ragionare, al netto della breve illustrazione avvenuta a Roma lo scorso 6 settembre", ribadendo la "disponibilità ad un confronto ragionato e informato (...) che però può essere costruito solo e soltanto dopo aver avuto la possibilità di prendere visione della documentazione progettuale comprensiva delle carte relative allo studio di prefattibilità tecnica" e concludendo con la richiesta "Considerato che il contenuto del verbale della riunione interministeriale non può essere ritenuto la base su cui costruire il parere della Comunità del Parco, chiedo il rinvio della seduta della comunità, in attesa di ricevere la documentazione progettuale, come già chiesta dal collega di San Giuliano Terme, e di avere il tempo necessario per una analisi della stessa.". Il sindaco di San Giuliano Terme, con comunicazione ufficiale in data 13 ottobre 2023 chiedeva al direttore dell'ente parco la rettifica in autotutela della deliberazione adottata, ritenuta ambigua e finanche illegittima, evidenziando che "il provvedimento richiama l'illustrazione del verbale fatta dal Presidente senza tuttavia mai esporne, neppure in modo sintetico, i contenuti" e che "il provvedimento dispone di prendere atto del verbale, il cui contenuto come si è detto è del tutto omesso ed oscuro e, di seguito, di esprimere parere favorevole sull'ipotesi di rigenerazione della base del CISAM";

sulla base di un'evidente contraddizione fra alcuni punti del verbale, del notevole aumento del costo ipotizzato per la realizzazione del progetto, passato dai 190 milioni inizialmente previsti ai 520 milioni di euro (di cui 120 milioni per bonifica dell'ex reattore), del dissenso espresso dalla Provincia di Pisa e dai Comuni di Vecchiano e San Giuliano Terme e di una stima effettuata da alcune associazioni ambientaliste (sulla base della densità media di alberi per ettaro nei boschi di questo tipo e sulla base delle superfici che sembrerebbero interessate dagli abbattimenti, guardando la planimetria allegata al disegno di legge, per almeno 5 ettari), diffusa dalla stampa, che arriva ad ipotizzare l'abbattimento di oltre 10.000 alberi di alto fusto, è emerso nel territorio pisano un forte stato di preoccupazione per il reale impatto dell'opera;

il parco naturale Migliarino San Rossore Massaciuccoli è un'area protetta istituita dalla Regione Toscana nel 1979, è riserva UNESCO per la biodiversità, è un grande patrimonio naturale, ambientale e culturale sul quale ricade il vincolo paesaggistico di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 (codice dei beni culturali e del paesaggio) e al piano di indirizzo territoriale della Regione con valenza di piano paesaggistico. L'area CISAM è, inoltre, ricompresa nel sito di interesse comunitario selva pisana, ai sensi delle direttive europee per la tutela degli habitat e della fauna;

il territorio di Pisa ospita numerose strutture militari e caserme, in buona parte sottoutilizzate e in aree in cui è consentito dagli strumenti di programmazione e regolamentazione urbanistica di procedere ad ampliamenti e rifunzionalizzazioni,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno adoperarsi nel più breve tempo possibile al fine di favorire l'interruzione dell'iter procedurale avviato e di individuare modalità alternative di realizzazione dell'opera, anche attraverso il riuso delle numerose strutture e aree già destinate alle attività del Ministero della difesa nella zona e comunque fuori dal territorio del parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli e riducendo al minimo l'impatto ambientale ed economico, in ragione della priorità politica della minimizzazione del consumo di suolo e della crisi sociale e della finanza pubblica da cui il Paese è investito;

se non ritengano altresì opportuno promuovere un confronto politico trasparente, informato e ragionato sulla proposta fatta o sulle eventuali ulteriori proposte, fornendo i necessari dettagli progettuali in tempi compatibili con le necessità del dibattito pubblico e dei processi deliberativi agli enti interessati e alla cittadinanza.

(3-01302)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

BEVILACQUA, DI GIROLAMO, PIRRO - Ai Ministri delle imprese e del made in Italy e dell'economia e delle finanze. - Premesso che:

fonti di stampa riportano che la RAI, Radiotelevisione italiana S.p.A. avrebbe assunto cinque programmisti multimediali tramite la società esterna "Adecco", tra cui una persona con legami di amicizia con l'amministratore delegato Roberto Sergio, un esponente di "Casapound" con legami con il clan Spada e parenti di soggetti già impiegati in RAI;

la selezione sarebbe avvenuta dopo che un bando interno fallito, giudicato troppo specifico e illogico da fonti interne all'azienda, avrebbe portato alla scelta di Adecco, che avrebbe filtrato oltre mille candidature;

le nuove assunzioni sarebbero state effettuate senza un chiaro iter di carriera interno e con inserimenti diretti al primo livello, sollevando critiche da parte della rappresentanza sindacale unitaria della direzione radio per la mancanza di trasparenza, il mancato rispetto di ruoli e mansioni e per l'assenza di modelli produttivi, che da anni sarebbero stati richiesti dal personale interno;

rispetto a tale situazione, sono state presentate ben quattro interrogazioni nell'ambito della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi;

in risposta a tali interrogazioni, la RAI ha indicato, in data 29 luglio 2024, di aver attivato "un audit a tutela dell'Azienda e del ruolo dell'Amministratore Delegato";

il 30 luglio, il consiglio di amministrazione della RAI ha preso atto delle dimissioni della presidente Marinella Soldi a far data dal 10 agosto 2024 e indicato che, a partire da tale data, "ai sensi di legge e di statuto e nelle more della nomina del nuovo consiglio di amministrazione, le funzioni di presidente saranno svolte dal consigliere più anziano di età che, nell'attuale composizione del consiglio di amministrazione, è l'amministratore delegato Roberto Sergio";

considerato che:

il citato audit, riguardante l'operato anche dell'amministratore delegato rispetto ai fatti descritti, dovrebbe essere svolto sotto la supervisione dello stesso amministratore delegato che, nelle more della nomina del nuovo consiglio di amministrazione, svolgerà le funzioni di presidente;

la RAI è una società per azioni partecipata al 99,56 per cento dal Ministero dell'economia e delle finanze e allo 0,44 per cento dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE),

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno attivarsi in merito a quello che alle interroganti appare come l'evidente conflitto di competenza che porrebbe l'amministratore delegato in una duplice veste di controllore e controllato nell'ambito dell'audit annunciato e se non intendano svolgere proprie verifiche rispetto alla problematica vicenda delle assunzioni di cinque programmisti multimediali a seguito di selezione da parte della società Adecco, ad esempio per il tramite del collegio dei revisori.

(4-01382)

ZULLO - Al Ministro della salute. - Premesso che:

l'accordo collettivo nazionale per la medicina generale, firmato ad aprile 2022 e valido per il triennio 2016-2018, all'articolo 21, comma 1, contempla le situazioni di incompatibilità e in particolare: "è incompatibile con lo svolgimento delle attività previste dal presente accordo il medico che: (...) lett. j) fruisca di trattamento di quiescenza come previsto dalla normativa vigente";

la norma sta ingenerando difficoltà interpretative e di applicazione uniforme su tutto il territorio nazionale; in particolare, la ASL Bari si è resa protagonista di un'interpretazione particolarmente restrittiva diversamente da tutte le altre ASL italiane: considerando tale norma come retroattiva, ha avviato il procedimento di risoluzione del rapporto di convenzione instauratosi fin dal 1999 con i medici di medicina generale in pensione conformemente al precedente rapporto di dipendenza dalla Polizia di Stato o dall'Arma dei Carabinieri;

la norma contrattuale fa riferimento ad un richiesto ricambio generazionale in una prospettiva futura, non riguarda invece rapporti che sono in essere da tempo; tale prospettiva futura di ricambio generazionale, allo stato attuale, non trova concreta soddisfazione per carenza di medici di medicina generale, tanto che con legge si è introdotta la possibilità di mantenere in servizio medici di medicina generale fino al compimento del 72° anno di età, realizzando così un paradosso, poiché da una parte si introduce la possibilità di trattenere in servizio medici di medicina generale per due anni oltre il 70° anno di età e dall'altra si avvia la risoluzione del rapporto convenzionale con medici di medicina generale di età di gran lunga inferiore all'età pensionabile dei 70 anni;

considerato che:

a quanto risulta all'interrogante, tali procedimenti di risoluzione del rapporto di convenzione sarebbero stati messi in atto solo nella ASL Bari, non nelle altre ASL della Puglia, che di casi analoghi ne annovera almeno una decina, e neanche nel resto del territorio nazionale, considerato che in Italia operano, con rapporto di convenzione di medicina generale a tempo indeterminato instauratosi antecedentemente all'entrata in vigore dell'accordo, centinaia di medici ex militari e delle forze dell'ordine non interessati in alcun modo da una simile azione;

è a parere dell'interrogante irragionevole considerare retroattive le sopravvenute disposizioni dell'accordo collettivo nazionale, e si rende dunque necessario un atto dispositivo interpretativo di quanto riportato nello stesso accordo, che valga su tutto il territorio nazionale: tale interpretazione appare appropriata in questa particolare fase storica in cui il rapporto numerico tra utenti e medici di medicina generale risulta particolarmente problematico, con rilevanti criticità sotto l'aspetto socio-sanitario,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo ritenga opportuno emanare un provvedimento che chiarisca ed espliciti in maniera inequivocabile la non applicabilità della citata norma riguardante l'incompatibilità con il trattamento di quiescenza a chi, pur godendo di tale trattamento, ha già in essere un convenzionamento per la medicina generale da diversi anni, e specifichi altresì se tale incompatibilità operi nei confronti di chi gode di un trattamento pensionistico iniziato dopo la data di vigenza dell'accordo collettivo nazionale.

(4-01383)

Risoluzioni in commissione

GARAVAGLIA - La 6ª Commissione permanente,

premesso che:

all'articolo 1, commi 533-535, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, si dispone, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e in considerazione delle esigenze di contenimento della spesa pubblica, che i Comuni, le Province e le Città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della regione siciliana e della regione Sardegna, assicurino un contributo alla finanza pubblica pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, di cui 200 milioni di euro annui a carico dei Comuni e 50 milioni di euro annui a carico delle Province e delle Città metropolitane, ripartito in proporzione agli impegni di spesa corrente al netto della spesa relativa alla missione 12 (diritti sociali, politiche sociali e famiglia) degli schemi di bilancio degli enti locali, come risultanti dal rendiconto di gestione 2022, o, in mancanza, dall'ultimo rendiconto approvato, e tenuto conto delle risorse del PNRR assegnate a ciascun ente alla data del 31 dicembre 2023, nonché delle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 1, commi 29 e 29-bis, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

da tale contributo alla finanza pubblica restano esclusi gli enti locali in dissesto finanziario, in procedura di riequilibrio finanziario, o che abbiano sottoscritto gli accordi per il ripiano del disavanzo di cui all'articolo 1, comma 572, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e di cui all'articolo 43, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50;

il primo schema di decreto di ripartizione del contributo alla finanza pubblica verteva su un meccanismo che prevedeva un taglio calcolato per il 50 per cento in base alla spesa corrente, e per la restante metà proporzionalmente ai fondi PNRR ricevuti dagli enti locali. I criteri, così distribuiti, apparivano sbilanciati e penalizzanti nei confronti non solo dei Comuni medio piccoli, ma soprattutto dei Comuni maggiormente interessati dagli investimenti del piano;

il tavolo di confronto con le associazioni rappresentative degli enti locali, ANCI e UPI, ha prodotto una revisione del meccanismo di ripartizione dei tagli, rendendoli più lineari e omogenei, e meno penalizzanti per gli enti locali destinatari di più fondi europei;

in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 27 giugno 2024, sul nuovo schema di decreto, rivisto e corretto, nonostante l'apprezzamento espresso per il lavoro svolto dal Governo, l'ANCI ha confermato il proprio parere contrario, mentre l'UPI ha espresso parere favorevole all'intesa;

il decreto è stato dunque adottato ai sensi del comma 534 dell'articolo 1 della citata legge n. 213 del 2023, decorsi 20 giorni dalla mancata intesa, prevedendo un contributo alla finanza pubblica per 6.838 Comuni, 78 Province e 13 Città metropolitane, escludendo, come previsto dalla norma, la spesa relativa ai diritti sociali, politiche sociali e famiglia, dalla componente parametrata sulla spesa corrente, ed escludendo altresì dalla componente parametrata ai finanziamenti PNRR i contributi di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, strettamente connessi all'erogazione di servizi in ambito sociale: housing sociale, percorsi di autonomia per persone con disabilità, sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione, nonché i contributi finanziati con risorse PNRR relativi al piano asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia, all'attrattività dei borghi e alle isole verdi. Sono state escluse, inoltre, dalla base di riparto le misure totalmente definanziate in sede di revisione del PNRR dell'8 dicembre 2023, così come sono state riproporzionate nel calcolo le misure parzialmente definanziate con la medesima revisione del piano;

considerato che:

il contributo alla finanza pubblica, come rivisto nel decreto pubblicato, ha sostanzialmente allineato il peso fra i Comuni coinvolti nella progettazione PNRR e gli altri, prevedendo un taglio di circa il 6 per mille della spesa corrente per quest'anno per i primi, e di circa il 4 per mille per i Comuni fuori dai finanziamenti del piano, sempre per l'anno in corso;

al fine di ammortizzare i tagli, in sede della medesima Conferenza Stato-città e autonomie locali del 27 giugno 2024, è stato contestualmente approvato lo schema di decreto ministeriale di riparto del fondo di 113 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, di cui al comma 508 dell'articolo 1 della legge n. 213 del 2023. Tali risorse, prioritariamente destinate agli enti locali in deficit con riferimento agli effetti dell'emergenza da COVID-19, saranno, per la parte restante, ripartite sulla base del criterio di diretta proporzionalità rispetto all'importo totale del contributo alla finanza pubblica gravante su ciascun ente;

fino all'anno 2027, parte del contributo richiesto ai predetti enti locali verrà dunque in parte compensato dalle risorse di cui sopra;

considerato altresì che si riconosce la complessità, anche alla luce delle nuove regole di bilancio europee, dell'elaborazione di un percorso di bilanciamento degli interessi, fra la stabilità finanziaria del Paese e la necessità di assicurare agli enti locali le risorse necessarie all'espletamento delle proprie funzioni fondamentali,

impegna il Governo ad individuare, nella prossima manovra finanziaria, adeguati spazi finanziari che consentano agli enti locali di continuare a svolgere con efficienza ed efficacia il loro ruolo di enti di prossimità, garantendo le risorse necessarie per lo svolgimento delle proprie funzioni e l'erogazione dei servizi essenziali ai propri cittadini.

(7-00015)

Risoluzioni da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 50 del Regolamento, la seguente risoluzione sarà svolta presso la Commissione permanente:

6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

7-00015, del senatore Garavaglia, sul contributo alla finanza pubblica da parte degli enti locali.