Legislatura 18ª - 1ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 331 del 05/04/2022

 

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE

SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 369

 

            La Commissione, esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica,

 

premesso che:

 

l’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, prevede che per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione;

il provvedimento in esame è previsto dal successivo comma 5, il quale prevede che, entro il 31 marzo 2022, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, siano individuati e abrogati gli adempimenti relativi ai piani assorbiti da quello di cui al presente articolo;

trattandosi di uno schema di regolamento di delegificazione, il parere delle competenti commissioni parlamentari, da esprimere entro trenta giorni, è richiesto dallo stesso articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988,

si tratta di un regolamento di delegificazione peculiare in quanto avente ad oggetto la sola abrogazione di disposizioni e non anche la determinazione delle norme generali regolatrici della materia: la disposizione di legge che lo autorizza, peraltro, parla impropriamente di "abrogazione di adempimenti" laddove il riferimento è da intendersi all'abolizione di adempimenti, in via principale ma non esclusiva a mezzo di abrogazione di disposizioni;

ciò nondimeno, mentre l'articolo 1 dispone mere abrogazioni, l'articolo 2 contiene modifiche di disposizioni normative per rendere compatibile l'ordinamento con il nuovo Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), apportando - come si legge nella relazione illustrativa - modifiche puntuali laddove non sia risultato possibile intervenire attraverso abrogazioni;

il contenuto del PIAO è invece oggetto di un decreto ministeriale, previsto dall'articolo 6, comma 6, del decreto-legge n. 80 del 2021, non sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari,

la Conferenza unificata e il Consiglio di Stato hanno espresso, nei rispettivi pareri, diversi rilievi che evidenziano alcune criticità che è opportuno superare prima dell'emanazione del regolamento,

la disposizione di legge cui il provvedimento in esame dà attuazione ha come finalità la semplificazione dei processi, pertanto occorre che siano aboliti tutti gli adempimenti che appaiono non più necessari a seguito dell'introduzione del PIAO,

 

esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

 

1)      con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera b), occorre disporre l'abrogazione di tutte le disposizioni relative al "Nucleo della concretezza" e ai correlati adempimenti, introdotte dall'articolo 1 della legge n. 56 del 2019: il testo prevede infatti l'abrogazione del solo comma 2 dell'articolo 60-bis del d.lgs. n. 165 del 2001, che ha ad oggetto il "Piano triennale delle azioni concrete per l'efficienza delle pubbliche amministrazioni", mentre sopravvivono le disposizioni sulle funzioni ispettive, di controllo e sanzionatorie, peraltro da coordinare con quanto disposto dall'articolo 6 del d.l. n. 80 del 2021. In subordine, occorre specificare che le disposizioni sui poteri ispettivi del Nucleo della concretezza non si applicano agli enti locali, a tal fine abrogando il comma 5 dell'articolo 60-bis e l'articolo 60-ter del d.lgs. n. 165 del 2001;

2)      con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera a), che sopprime l'ultimo periodo del comma 3-bis dell'articolo 169 del TUEL, il quale prevede che il Piano dettagliato degli obiettivi (art. 108, comma 1, del TUEL) e il Piano della performance (art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150), siano unificati organicamente nel Piano esecutivo di gestione (PEG), occorre invece specificare che tali piani sono assorbiti nel PIAO;

3)      occorre inoltre disporre l'abrogazione del comma 594, lettera a), dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che prevede l'adozione, da parte delle pubbliche amministrazioni, di piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio: la materia può infatti essere oggetto del PIAO;

4)      con riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera a), che modifica l'articolo 6 del d.lgs. n. 165 del 2001, occorre specificare che la previsione dell'invio del PIAO al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, essendo finalizzato a verifiche preliminari all'avvio di procedure di reclutamento da parte delle amministrazioni statali, si applica solo a queste ultime;

5)      con riferimento all'articolo 2, comma 3, che modifica il d.lgs. n. 150 del 2009, occorre introdurre una disposizione che, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 16, comma 2, di quel decreto e al fine di non creare vuoti normativi, preveda che le aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale si adeguino ai principi materia di PIAO;

6)       con riferimento all'articolo 2, comma 5, lettera a), e in particolare alla modifica all'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo n. 33 del 2013, occorre chiarire  se il Piano triennale per la prevenzione della corruzione (PTPCT) è assorbito o meno nel PIAO, anche in considerazione delle diverse scadenze temporali previste per i due documenti: a tal fine, si potrebbe anche intervenire direttamente l'articolo 1, comma 5, della legge n. 190 del 2012, che ha istituito il PTPCT, per specificare che questo deve essere definito e trasmesso dalle sole amministrazioni non tenute ad adottare il PIAO anche nella forma semplificata (questa specificazione si rende necessaria anche al fine della pubblicazione dell'uno o dell'altro documento nella sezione Amministrazione trasparente dei rispettivi siti internet istituzionali);

7)      in via generale, occorre inserire una clausola che chiarisca gli effetti delle abrogazioni recate dal provvedimento sulle amministrazioni escluse dal PIAO, oppure riformulare le previsioni abrogative, nel senso di prevedere la cessazione dell'efficacia delle disposizioni nei confronti delle amministrazioni ora tenute a redigere il PIAO: in assenza di una espressa previsione in merito,  le prime sarebbero infatti esonerate dalla redazione sia del PIAO sia degli altri piani contemplati dalle norme oggetto di abrogazione;

 

e le seguenti osservazioni:

 

a)      in via generale, e a integrazione di quanto rilevato nelle condizioni, è opportuno estendere, già in questo provvedimento, il perimetro dell'abolizione degli adempimenti e delle correlate abrogazioni di norme al massimo grado consentito dall'introduzione del PIAO;

b)      sempre in via generale, in considerazione della "costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi" sottesa all'introduzione del PIAO, occorrerebbe prevedere fin d'ora, anche sulla base della prima applicazione delle nuove disposizioni, successivi e progressivi interventi abrogativi, introducendo a tal fine un meccanismo di monitoraggio,  

c)      con riferimento al Piano della performance di cui all'articolo 10 del d.lgs. n. 150 del 2009, è opportuno introdurre una norma di chiusura per chiarire che, per le amministrazioni soggette al PIAO, tutti i riferimenti a tale Piano sono da intendersi come riferimenti alla corrispondente sezione del nuovo strumento;

d)      con riferimento al Piano dei fabbisogni, previsto dall'articolo 6 del d.lgs. n. 165 del 2001, che confluisce nel PIAO, sarebbe opportuno adattarne i contenuti alle mutate esigenze, tenuto conto delle necessità che derivano dall'attuazione del PNRR;

e)      si rende opportuno introdurre disposizioni specifiche volte ad armonizzare e coordinare la nuova disciplina introdotta dallo schema di regolamento con quella specifica tuttora riservata agli enti pubblici di ricerca in ragione della loro specificità e peculiare autonomia, con particolare riferimento alla programmazione per il reclutamento del personale e al piano triennale dei fabbisogni degli enti pubblici di ricerca oggi regolati ai sensi degli articoli 7, 9 e 12 del d.lgs. 25 novembre 2016, n. 218;

f)       sarebbe opportuno prevedere, nel primo provvedimento utile, una proroga del termine per la prima adozione del PIAO.