Legislatura 18ª - 1ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 196 del 04/11/2020
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1994
La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,
premesso che:
- il decreto-legge si compone di 35 articoli, un allegato e una tabella;
- profili di competenza della 1a Commissione si rinvengono, in particolare, negli articoli:
• 25, recante misure urgenti relative allo svolgimento del processo amministrativo;
• 26, relativo alle udienze e alle procedure concorsuali della Corte dei conti;
• 32, volto a introdurre disposizioni per la funzionalità delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
- esaminate altresì le restanti parti del testo,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo con la seguente condizione:
- all'articolo 4, in tema di sospensione delle procedure esecutive immobiliari nella prima casa, occorre precisare l'ambito temporale di operatività della disposizione e sostituire le parole: "e inefficace ogni procedura" con le seguenti: "è sospesa l'efficacia di ogni procedura",
e con le seguenti osservazioni:
- all'articolo 3, recante l'istituzione del Fondo per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche, sarebbe opportuno chiarire se potranno beneficiare di queste risorse anche le associazioni e le società che hanno cessato o ridotto la propria attività a seguito dei provvedimenti statali di sospensione delle attività sportive emanati precedentemente al DPCM del 24 ottobre. Infatti, la formulazione del testo, che fa riferimento ai "provvedimenti statali" di sospensione delle attività sportive, sembra essere più ampia della cornice descritta dalla premessa del decreto-legge, che sottolinea la straordinaria necessità e urgenza di introdurre misure a sostegno dei settori più direttamente interessati dalle misure restrittive adottate con il DPCM del 24 ottobre 2020;- all'articolo 5:
• al comma 1, volto a incrementare il fondo di parte corrente destinato alle emergenze nei settori dello spettacolo e del cinema e dell’audiovisivo, insorte a seguito delle misure adottate per il contenimento del Covid-19, istituito dall’articolo 89, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020, si valuti l'opportunità di operare – come già con i precedenti interventi – novellando lo stesso articolo 89;
• al comma 3, che incrementa la dotazione del fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali, istituito dall’articolo 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, si valuti l’opportunità di operare novellando – come già con il precedente intervento – il medesimo articolo 183;
- all'articolo 17, che prevede un'indennità a favore dei lavoratori sportivi, impiegati con rapporti di collaborazione, per il mese di novembre 2020, al comma 3, con riferimento all'esclusione della necessità di un'ulteriore domanda per i soggetti già beneficiari dell'indennità per il mese di marzo, aprile, maggio o giugno 2020 (ai sensi dell'articolo 96 del decreto-legge n. 18 del 2020, dell'articolo 98 del decreto-legge n. 34 del 2020 e dell'articolo 12 del decreto-legge n. 104 del 2020), si consideri l'opportunità di valutare, anche sotto il profilo dell'azione amministrativa, gli effetti della mancanza di un'autocertificazione relativa all'aggiornamento dei requisiti e delle assenze di una causa di esclusione, considerato che la dichiarazione già rilasciata faceva riferimento a un ambito temporale diverso;
- all'articolo 20, riguardante l'attività di tracciamento e di supporto telefonico e telematico da parte del Ministero della salute, relativamente alle persone risultate positive al virus SARS-CoV-2 e alle persone che hanno avuto contatti:
• si segnala che nella numerazione dei commi risulta mancante un comma 2 e che la rubrica dell’articolo non fa riferimento a tutte le attività contemplate dallo stesso;
• al comma 1, sarebbe opportuno chiarire la nozione di "contatto casuale";
• al comma 3, si segnala l'opportunità di chiarire quale sia la tipologia dell'eventuale atto di delega da parte del Ministro per la salute al Commissario per l'emergenza per la definizione della disciplina dell'organizzazione e del funzionamento del servizio di supporto telefonico e telematico;
- all'articolo 23, andrebbe valutata l'opportunità di rendere omogenei i due diversi termini (31 gennaio 2021 e 31 dicembre 2020) previsti dai decreti-legge n. 125 e n. 137 del 2020 per la disciplina applicabile alle attività giurisdizionali nella fase emergenziale;
- all'articolo 33, che attribuisce alle Regioni a statuto speciale la facoltà di utilizzare il fondo anticipazione di liquidità, in deroga alla normativa vigente, si valuti l'opportunità di inserire un riferimento esplicito alle province autonome di Trento e Bolzano, considerato che nella relazione illustrativa del provvedimento, si opera un riferimento alle "Autonomie speciali", che si presta a ricomprendere anche le province autonome.