Legislatura 18ª - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 328 del 22/09/2020

 

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

 SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 188

 

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo,

premesso che:

- l'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha istituito un apposito fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, con una dotazione complessiva di 20,8 miliardi nel periodo 2020-2034;

- una quota parte delle risorse del fondo è destinata, dai commi 18, 19 e 622 della citata legge n. 160 del 2019 alla realizzazione di specifici interventi, per cui il decreto-legge n. 16 del 2020 ha disposto una corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo;

- la dotazione residuale del fondo, pari a circa 19,701 miliardi nel periodo 2020-2034, è oggetto del provvedimento di riparto in titolo;

- le risorse del fondo sono state assegnate per circa il 31 per cento al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il 13,8 per cento al Ministero dello sviluppo economico, il 12,2 per cento al Ministero della difesa e l'11,7 per cento al Ministero dell'Istruzione, mentre agli altri Ministeri sono state assegnate quote inferiori al sette per cento;

- dalla relazione tecnica risulta che la proposta di riparto del fondo e l'assegnazione delle risorse è stata definita tenuto conto delle proposte formulate dalle Amministrazioni centrali dello Stato e sulla base di una valutazione delle proposte sulla base di specifici criteri, ivi indicati;

- gli ulteriori elementi informativi forniti dal Governo nella nota della Ragioneria generale dello Stato del 6 agosto scorso hanno ribadito che, in considerazione e in coerenza con quanto previsto dalla disposizione normativa della legge di bilancio 2020 e tenuto conto della capacità di spesa di ciascun Ministero nei settori di propria competenza, tali criteri hanno riguardato le dimensioni relative al carattere di:

i) innovatività, ossia che consentano di introdurre innovazioni nel processo di produzione dei servizi resi dall'amministrazione, compresi quelli per il potenziamento e l'aggiornamento tecnologico della dotazione infrastrutturale del comparto sanitario;

ii) sostenibilità, anche in riferimento all'economia circolare, alla decarbonizzazione dell'economia, alla riduzione delle emissioni, al risparmio energetico, alla sostenibilità ambientale, anche attraverso contributi ad imprese, a elevata sostenibilità e a carattere innovativo;

iii) elevato impatto sociale, ossia destinati ad aumentare il grado di soddisfacimento di beni e servizi primari alla persona;

iv) immediata cantierabilità/avvio/realizzabilità, ad esempio interventi per i quali sia già stata finanziata la fase di progettazione;

v) capacità di determinare ricadute sul sistema produttivo e sul mercato interno;

vi) capacità di produrre effetti in materia di contrasto al dissesto del territorio, sismico e interventi straordinari sulla rete viaria, ponti, viadotti e gallerie;

            considerati i chiarimenti aggiuntivi offerti nella seduta del 10 settembre 2020, da cui risulta che il Governo, nel definire la proposta di riparto, ha tenuto anche conto della quota di assegnazione di risorse definita con i precedenti Fondi di investimento, utilizzando tale dimensione come un indicatore della capacità di spesa di ciascun Ministero nei settori di propria competenza, in relazione alle materie interessate dal riparto del Fondo investimenti in oggetto: le quote maggiori di risorse, rispetto allo stanziamento complessivo del Fondo, sono quindi assegnate ai Ministeri che presentano progetti coerenti con i criteri sopra richiamati e che, per competenze istituzionali, gestiscono e assorbono le quote maggiori di risorse in conto capitale del bilancio dello Stato, trattandosi anche delle amministrazioni che, nel tempo, hanno maturato cospicue capacità gestionali relativamente a progetti di investimento e di programmazione e realizzazione di interventi infrastrutturali;

rilevato che, con riferimento all'articolo 1, comma 25, della legge n. 160 del 2019, e al comma 4 dell'articolo 1 dello schema di decreto in titolo, allo stato risultano pervenute al Parlamento solo quattro relazioni annuali concernenti lo stato di avanzamento degli interventi di competenza di ciascun Ministero finanziati con le risorse del fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese: tre del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (Doc. CCXL nn. 1, 2 e 4) e una del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (Doc. CCXL n. 3);

acquisite le osservazioni non ostative o favorevoli delle Commissioni permanenti 1ª, 4ª, 7ª, 8ª, 9ª, 11ª e 12ª, nonché quelle non ostative o favorevoli con rilievi delle Commissioni 6ª e 14ª,

 

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

 

- si raccomanda che gli interventi da finanziare con le risorse del fondo in titolo siano individuati anche su base territoriale, tenuto conto dei principi per il riequilibrio territoriale di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, come modificato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 310, della legge 27 dicembre 2019, n.160;

- si ribadisce l'esigenza, secondo quanto già raccomandato da questa Commissione nei pareri resi l'8 novembre 2018 sull'atto del Governo n. 51 e il 6 giugno 2019 sull'atto del Governo n. 81, della puntuale trasmissione alle Commissioni parlamentari competenti della relazione annuale sul monitoraggio dello stato di avanzamento degli interventi finanziari, di cui al comma 1075 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017, anche considerato che in un'apposita sezione di tale relazione   ciascun Ministero dovrà illustrare lo stato di avanzamento dei rispettivi investimenti e dell'utilizzo dei finanziamenti di cui al provvedimento in titolo, con l'indicazione delle principali criticità riscontrate nell'attuazione degli interventi;

- si auspica che gli interventi che saranno realizzati con i finanziamenti del Fondo di cui allo schema di decreto in esame siano programmati ed effettuati in piena coerenza con le indicazioni fornite dall'Unione europea nelle Raccomandazioni specifiche per Paese, relative all'Italia, del 9 luglio 2019 (2019/C 301/12) e del 20 luglio 2020 (2020/C 282/12) e in stretto coordinamento con i progetti del prossimo Programma nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) previsto dal Dispositivo per la ripresa e la resilienza (COM(2020) 408);

- si raccomanda che, nelle future proposte di riparto di analoghi Fondi di finanziamento degli investimenti, si dia conto nella relazione illustrativa e nella relazione tecnica, in modo specifico, delle modalità applicative dei criteri di ripartizione delle risorse in relazione alle proposte delle singole amministrazioni interessate.