Legislatura 18ª - 11ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 203 del 01/09/2020

 

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 187

 

 

L’11a Commissione permanente,

esaminato il decreto legislativo in titolo,

premesso che:

-          le fattispecie di distacco transnazionale non inerenti ad una somministrazione di lavoro restano immutate rispetto alla disciplina vigente; tali fattispecie sono costituite dalle ipotesi in cui le imprese, stabilite all’estero, distacchino in Italia, nell'ambito di una prestazione di servizi, uno o più lavoratori, in favore di un'altra impresa, anche appartenente allo stesso gruppo, o di un'altra unità produttiva o di un altro destinatario;

-          per quanto riguarda le fattispecie inerenti alla somministrazione di lavoro, la novella di cui al presente schema prevede ulteriori ipotesi rispetto a quella contemplata dal testo vigente del decreto legislativo n. 136 in cui un’agenzia di somministrazione, stabilita in un altro Stato membro dell’Unione europea, distacchi lavoratori presso un'impresa utilizzatrice avente la propria sede o un'unità produttiva in Italia;

-          riguardo all’applicazione delle condizioni economiche e normative, per le fattispecie rientranti nelle ipotesi di somministrazione di lavoro resta operante il principio generale secondo cui, per tutta la durata della missione presso l'utilizzatore, i lavoratori del somministratore hanno diritto (a carico di quest'ultimo), a parità di mansioni svolte, a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore;

-          riguardo agli altri casi di distacco la tutela relativa alle condizioni economiche e normative è ridefinita dalla novella di cui al presente schema di decreto legislativo; la novella prevede che ai suddetti lavoratori si applichino, se più favorevoli, le condizioni previste dalla normativa e dai contratti collettivi italiani relativamente ad un certo complesso di materie;

 

-          nella nozione di retribuzione vengono, altresì, incluse le indennità riconosciute al lavoratore per il distacco che non siano versate a titolo di rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio effettivamente sostenute a causa del distacco; l’ambito di applicazione del principio di parità in esame viene inoltre esteso al riconoscimento di condizioni di alloggio adeguate;

 

esprime parere favorevole.