Legislatura 18ª - 13ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 149 del 23/07/2020
Azioni disponibili
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 169
La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,
premesso che,
lo schema di decreto in titolo ha ad oggetto il recepimento delle disposizioni introdotte dalla direttiva 2018/851/UE, che ha modificato la direttiva quadro sui rifiuti (direttiva 2008/98/CE), e dalla direttiva 2018/852/UE, che ha apportato modifiche alla c.d. direttiva imballaggi (direttiva 94/62/CE), ed è stato predisposto sulla base della delega per il recepimento delle citate direttive e dei relativi principi e criteri direttivi contenuti negli articoli 1 e 16 della legge di delegazione europea 2018 (legge n. 117 del 4 ottobre 2019);
il termine fissato per il recepimento delle citate direttive 2018/851/UE e 2018/852/UE da parte degli Stati membri è il 5 luglio 2020;
al riguardo deve tenersi conto che, in relazione al termine originariamente previsto per l'esercizio della delega in questione - per effetto della previsione contenuta nell'articolo 1, comma 3, della legge n. 27 del 2020, di conversione in legge del decreto-legge n. 18 del 2020 - tale termine, in quanto ricompreso tra quelli venuti a scadenza tra il 10 febbraio e il 31 agosto 2020, è stato prorogato di tre mesi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e delle procedure previsti dalla citata legge n. 117 del 2019;
al fine del recepimento, lo schema in esame provvede a modificare e integrare la disciplina nazionale vigente recata dalla parte IV del Codice dell'ambiente di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, ove sono attualmente contenute le norme con cui sono state recepite le direttive "rifiuti" (2008/98/CE) e "imballaggi" (94/62/CE);
rilevato più in particolare che
l'articolo 1, comma 1, inserisce, tra le finalità per la gestione dei rifiuti, l'obiettivo di evitare o prevenire la produzione dei rifiuti, sottolineando quanto ciò costituisca un elemento fondamentale per il passaggio ad un’economia circolare; in attuazione dell'articolo 1, paragrafo 1 della direttiva 2018/851 si modifica infatti il campo di applicazione dell'articolo 177 del Codice dell'ambiente, inserendo tra gli obiettivi previsti anche l'obiettivo di evitare la produzione dei rifiuti, e quello del passaggio ad un’economia circolare;
l'articolo 1, commi 2 e 3, riscrive la disciplina sulla responsabilità estesa del produttore e si introducono i requisiti generali minimi di tali regimi, che devono essere rispettati entro il 5 gennaio 2023; in particolare, in materia di responsabilità estesa del produttore, in linea con l'articolo 1, paragrafi 8 e 9 della direttiva 851/2018, si riscrive l'articolo 178-bis, che disciplina la responsabilità estesa del produttore, e si introduce l'articolo 178-ter, sui requisiti generali minimi in materia di responsabilità estesa del produttore;
in materia di criteri di priorità nella gestione dei rifiuti, il comma 4 dell'articolo 1 opera una puntuale modifica al comma 3 dell'articolo 179, che disciplina la gestione dei rifiuti nel rispetto della seguente gerarchia: a) prevenzione; b) preparazione per il riutilizzo; c) riciclaggio; d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; e) smaltimento;
si provvede, ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 dello schema, alla riscrittura dell'articolo 180 del Codice dell'ambiente, che prevede, oltre a misure e iniziative per la prevenzione della produzione di rifiuti, l'adozione di un Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti, da parte del Ministero dell'ambiente, elencandone gli interventi;
in materia di preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti il comma 6 dell'articolo 1 riscrive l'articolo 181 del Codice, introducendo parte di quanto già previsto dall'articolo 180-bis sul riutilizzo di prodotti e la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti, disposizione quest'ultima che conseguentemente, viene abrogata dall'articolo 6 del provvedimento in esame;
il comma 7 dell'articolo 1 sostituisce l'articolo 182-ter sulla disciplina dei rifiuti organici, al fine di recepire quanto introdotto dall'articolo 1, paragrafo 19, della direttiva 851/2018;
il comma 8 dell'articolo 1 modifica - in attuazione di quanto introdotto dall'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 851/2018 e del criterio di delega, volto a riformare il sistema delle definizioni, previsto all'articolo 16 comma 1, lettera c) della disposizione di delega - l'articolo 183 del Codice dell'Ambiente, introducendo una serie di definizioni;
l'articolo 1, comma 9, modifica l'articolo 184 del Codice, in base al quale i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi, modificando inoltre il comma 5 dell'articolo 184, in materia di classificazione dei rifiuti, il cui elenco è previsto all'allegato D, che viene sostituito da un nuovo testo, come previsto dall'articolo 7, comma 2 dello schema in esame;
l'articolo 1, comma 10, modifica l'articolo 184-bis del codice, che disciplina la qualifica di sottoprodotto come non rifiuto se soddisfa tutte le condizioni indicate, introducendo l'obbligo di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana;
l'articolo 1, comma 11, modifica l'articolo 184-ter, che disciplina i criteri e le condizioni affinché un rifiuto cessi di essere tale (End of Waste), in linea con quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo 6 della direttiva 851/2018;
l'articolo 1, comma 12, introduce la lettera d-bis) all'articolo 185 del Codice, escludendo dal campo di applicazione delle norme sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, le sostanze destinate a essere utilizzate come materie prime per mangimi, come definite dall'articolo 3, paragrafo 2, lettera g), del regolamento 767/2009;
l'articolo 1, comma 13, introduce l'articolo 185-bis in materia di deposito temporaneo di rifiuti prima della raccolta;
l'articolo 1, comma 14, provvede poi alla riscrittura dell'articolo 188-bis del Codice, ove è contenuta la disciplina del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), che è stato soppresso (a decorrere dal 1° gennaio 2019) dall'articolo 6 del decreto-legge n. 135 del 2018 e sostituito con il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (di seguito, RENTRI),
l'articolo 1, comma 15, modifica l'articolo 190 intervenendo sulla disciplina degli adempimenti relativi al registro di carico e scarico e al formulario, tuttavia la direttiva 851/2018 contempla altresì la presenza di registri individuali cronologici che potrebbero consentire l’evoluzione degli adempimenti ambientali;
l'articolo 2 prevede l'elaborazione di un programma nazionale per la gestione dei rifiuti e reca, al suo comma 2, una serie di modifiche alla disciplina della pianificazione regionale. Viene inoltre integrata la disciplina relativa alle misure per incrementare la raccolta differenziata, introducendo, in particolare, l'obbligo di raccolta differenziata per i rifiuti tessili entro il 1° gennaio 2022; si introduce poi il nuovo articolo 205-bis del Codice dell'Ambiente relativo alle regole per il calcolo degli obiettivi previsti dall'articolo 181 per il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti;
l'articolo 3 apporta una serie di modifiche alla disciplina degli imballaggi contenuta nel titolo II della parte IV del Codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006);
l'articolo 4 apporta modifiche all'apparato sanzionatorio che completa la parte IV del Codice;
l'articolo 5 reca disposizioni finali;
l'articolo 6 dispone l'abrogazione di una serie di disposizioni che risultano superate dalle nuove norme previste dal presente schema;
l''articolo 7 reca modifiche agli allegati presenti nella parte quarta del Codice, al fine di recepire quanto introdotto con le direttive 2018/851 e 2018/852;
l'articolo 8 dispone che dalle disposizioni dello schema in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
considerato che,
- la transizione verso un’Economia Circolare necessita di specifiche garanzie volte ad assicurare la sua efficacia ed applicabilità, tra cui la collaborazione e la concertazione tra i soggetti operanti nel settore, la definizione di un impianto normativo chiaro ed organizzato, la definizione di interventi organici e duraturi;
- occorre rivolgere particolare attenzione alla qualità delle raccolte differenziate e superare le forti disuguaglianze e disomogeneità che ancora oggi insistono sul territorio nazionale, nonché individuare le misure necessarie per incentivare i Comuni che effettuano una raccolta differenziata qualitativamente eccellente e a costi contenuti;
- occorre, altresì, sviluppare un sistema adeguato di infrastrutture volte ad assicurare, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità di gestione e di tutela dell’ambiente, il raggiungimento degli obiettivi di legge;
- in una prospettiva di incremento dell’efficienza delle risorse, risulta prioritario agire per una maggiore incisività delle strategie di gestione dei rifiuti organici;
osservato che,
- l’effettiva istituzione dei regimi di responsabilità estesa è stata rinviata all’emanazione di decreti del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e, per alcune materie di specifica competenza, con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentita la Conferenza unificata. Tuttavia, alcuni aspetti contenuti nella Legge Delega non sono stati affrontati e tra questi la definizione di modelli ammissibili di responsabilità estesa per i sistemi di gestione delle diverse filiere e le procedure omogenee per il riconoscimento;
- i rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, che hanno una notevole incidenza sulla produzione nazionale (poco meno del 30% del totale), non sono stati inclusi né nella definizione di rifiuti urbani né in quella di rifiuti speciali;
- il provvedimento in esame abroga l’articolo 180 bis del d.lgs. 152/2006, specificatamente rivolto alla disciplina del riutilizzo dei prodotti ed alla preparazione per il riutilizzo, il cui contenuto solo in parte si ritrova nell’articolo 181. La preparazione per il riutilizzo è una pratica virtuosa e, pertanto, rimane indispensabile disciplinarla con norme ad hoc che ne incentivino la diffusione anche attraverso un iter procedurale semplificato di rilascio dell’autorizzazione;
- lo schema di decreto legislativo A.G. 169 introduce una nuova disciplina di tracciabilità con un approccio del tutto differente rispetto al precedente sistema SISTRI, sostituendo l’articolo 188-bis e istituendo il Registro elettronico nazionale (REN), una piattaforma digitale ove confluiranno i dati relativi ai rifiuti, contabilizzati nel Registro cronologico di carico e scarico individuale delle imprese (articolo 190) e trasportati con documento FIR (articolo 193);
- l’introduzione del nuovo sistema di tracciabilità basato sul Registro elettronico nazionale (REN) comporta l’inevitabile aggiornamento degli Articoli da 188 a 193 del d.lgs. 152/2006 oltre l’articolo 258 relativo alle sanzioni al fine di identificare con chiarezza gli adempimenti ambientali alla luce della presenza nelle banche dati normative di testi novellati dal decreto legislativo 205/2010 relativo al SISTRI, abrogato con decreto-legge 135/2018;
- il coordinamento degli Articoli da 188 a 193 del d.lgs. 152/2006 oltre l’articolo 258 relativo alle sanzioni consentirebbe inoltre di identificare i soggetti obbligati al nuovo sistema di tracciabilità, eliminare le parti obsolete, recuperare norme già introdotte ma distribuite in varie disposizioni succedutesi, con il risultato di chiarire la disciplina da applicare e completare il quadro normativo di riferimento con le innovazioni funzionali al recepimento della direttiva (UE) 2018/851.
visto il parere favorevole reso dalla Conferenza unificata ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in data 26 giugno 2020;
viste le osservazioni della 1ª Commissione, rese in data 7 luglio 2020, della 10ª Commissione, rese in data 8 luglio 2020 e della 14a Commissione, rese in data 9 luglio 2020,
esprime parere favorevole
con le seguenti condizioni:
1) integrare, altresì, il comma 7 dell'articolo 194 del decreto legislativo n. 152 del 2006 prevedendo che lacomunicazione dei dati relativi alle spedizioni di rifiuti sia effettuata in formato elettronico utilizzando la piattaforma elettronica messa a disposizione dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, la quale garantisce l’interoperabilità con il Registro elettronico nazionale di cui all’articolo 188-bis;
2) di procedere alla riscrittura dell’articolo 237 del decreto legislativo n. 152 del 2006 recante criteri direttivi dei sistemi di gestione richiamando i principi in merito alla natura e determinazione del contributo ambientale, e introducendo il principio del "ne bis in idem" , al fine di attuare pienamente il recepimento dell’articolo 7 della direttiva 2018/852 (UE) e dell’articolo 8 bis della direttiva 2018/851 (UE), garantendo così un riferimento unitario dei principi operanti per i sistemi collettivi di cui ai Titoli I, II e III del TUA;
3) di introdurre apposita disposizione recante la procedura di riconoscimento di nuovi sistemi collettivi, al fine di attuare compiutamente il principio UE dell’apertura del mercato alla concorrenza, ordinare le disposizioni già presenti nella normativa vigente e definire il riconoscimento con decreto del Ministro, al fine di guidare l’azione amministrativa con tempi e modalità certe, e nel contempo armonizzare le discipline dei sistemi collettivi di cui al titolo II con quelli di cui al titolo III della parte IV del decreto legislativo 152/06, senza incidere sulla finanza pubblica, auspicando un accordo unico di comparto tra i consorzi e l'ANCI, garantendo la massima trasparenza dei dati relativi alla raccolta differenziata e dei flussi finanziari ;
4) di aggiornare l’articolo 188 in relazione alla nuova formulazione dell’articolo 188-bis al fine di definire in modo chiaro ed inequivocabile i principi di responsabilità della gestione dei rifiuti in aderenza alla direttiva 851;
5) procedere, anche in sede di decreto correttivo entro il 2020, al necessario adeguamento dei contenuti degli articoli 189, 190, 193 e 258 del decreto legislativo n. 152 del 2006 alle disposizioni di cui al comma 14 del provvedimento in esame che riformano il sistema di tracciabilità dei rifiuti, di cui all'articolo 188-bis, per semplificare gli adempimenti ambientali di cui alla comunicazione ai sensi dell’articolo 189, per renderla compatibile con il REN, nonché al registro (art. 190) e formulario identificativo del rifiuto (art.193), in considerazione della dematerializzazione, digitalizzazione e interfaccia dei dati, precisando l’ambito dei soggetti obbligati, al fine di agevolare l’introduzione del nuovo sistema di tracciabilità basato sul Registro elettronico nazionale introdotto con la nuova formulazione dell’articolo 188-bis, superando ogni residuo di norme ancora riferite al SISTRI ed eliminando equivoci e confusioni normative, e conseguentemente aggiornare il quadro sanzionatorio di cui all’articolo 258;
e con le seguenti osservazioni:
in merito all'articolo 1:
1) ai commi 2 e 3, integrare le disposizioni ivi contenute sulla disciplina della responsabilità estesa del produttore, al fine di recepire anche le ulteriori misure contenute nella legge delega su questo specifico tema, a partire dalla definizione di modelli ammissibili di responsabilità estesa per i sistemi di gestione delle diverse filiere;
2) al comma 3, in ordine alla disciplina del contributo finanziario a carico dei produttori e ai costi da questo coperti, garantire che i costi efficienti di cui all’articolo 178-ter, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, siano definiti in coerenza con le determinazioni assunte in merito da ARERA;
3) al comma 4, intervenire anche sul comma 4 dell'articolo 179 del Codice dell'ambiente modificando il riferimento ivi contenuto ai "singoli flussi di rifiuti specifici" a fini di coordinamento con la modifica al comma 3;
4) al comma 5, sostituire il comma 3 con il seguente "3. A decorrere dal 5 gennaio 2021, ogni fornitore di un articolo, quale definito al punto 33 dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio trasmette le informazioni di cui all’articolo 33, paragrafo 1, del suddetto regolamento all’Agenzia europea per le sostanze chimiche tramite il format e la modalità di trasmissione stabiliti dalla medesima Agenzia ai sensi dell’art. 9 comma 2 della Direttiva 2008/98/CE. L'attività di controllo è esercitata in linea con gli accordi Stato-regioni in materia. Con successivo decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero della salute, sono stabilite le modalità di analisi dei dati trasmessi dai fornitori di articoli";
5) al comma 6:
a) prevedere che gli operatori che effettuano le operazioni di preparazione per il riutilizzo dei rifiuti e di riparazione, rispondano ad espliciti e chiari requisiti minimi di qualificazione definiti con apposito provvedimento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, ferma restando la libera concorrenza nel settore;
b) prevedere l'introduzione di disposizioni che, in linea con quanto previsto dalla legge delega, individuino precisi criteri da applicare ai sistemi di controllo della qualità dei rifiuti organici raccolti e che incentivino il ricorso quanto più diffuso al compostaggio di prossimità;
d) al fine di ridurre la movimentazione dei rifiuti sul territorio nazionale, si favorisca il principio di prossimità valido non soltanto per lo smaltimento e il trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati ma anche per il recupero delle altre tipologie di rifiuti urbani;
6) al comma 7:
a) recepire nel provvedimento il secondo capoverso dell'articolo 22 della direttiva 2008/98/UE, come modificata dalla direttiva 851/2018/UE, nel quale si prevede che gli Stati membri possono consentire che i rifiuti aventi analoghe proprietà di biodegradabilità e compostabilità che rispettino le norme europee e le norme nazionali equivalenti, per imballaggi di materiale plasticorecuperabili mediante compostaggio e biodegradazione, siano raccolti insieme ai rifiuti organici;
b) prevedere l'inserimento di un riferimento alla riduzione dello spreco alimentare da cui deriva la riduzione del peso del rifiuto organico all’origine anche al fine di migliorare l’efficienza della raccolta e dei processi di trattamento impiantistico;
c) al comma 2 dell’art. 182-ter sopprimere le parole "e inviati agli impianti di riciclaggio"
d) dopo il comma 2, si valuti di inserire il seguente:<<>2-bis. Nel rispetto della programmazione regionale e delle province autonome, fatto salvo quanto previsto al comma 3 dell'articolo 179, le regioni e le province autonome hanno la facoltà di non destinare i sottoflussi di rifiuti organici agli impianti di compostaggio o digestione anerobica.;
7) al comma 8:
a) reintrodurre una specifica definizione dei rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento rifiuti che nella formulazione dello schema in esame non sono ricompresi nella definizione di rifiuti urbani né nella definizione di rifiuti speciali;
b) introdurre una "definizione di compostaggio" inteso come: "trattamento biologico aerobico di degradazione e stabilizzazione, finalizzato alla produzione di compost dai rifiuti organici differenziati alla fonte, da altri materiali organici non qualificati come rifiuti, da sottoprodotti e da altri rifiuti a matrice organica previsti dalla disciplina nazionale in tema di fertilizzanti nonché dalle disposizioni della parte quarta del presente decreto relative alla disciplina delle attività di compostaggio sul luogo di produzione";.
c) all’art. 183 apportare le seguenti modifiche:
1)al comma 1, lett. b-ter) punto e) sono inserite ad inizio periodo le seguenti parole: "i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d’erba e potature di alberi, nonché".
2) ) al comma 1, lettera b-ter) si valuti l’opportunità di sopprimere la lettera g) e inserire il relativo contenuto in un comma autonomo, in conformità a quanto previsto dalla recependa direttiva, così da garantire che si tratta di una precisazione e non di un gruppo di rifiuti che sono esclusi dai rifiuti urbani, pur essendo inseriti, sotto il profilo della tecnica normativa, nella definizione dei rifiuti urbani;
3)al comma 1, dopo la lett. b-quater) è aggiunta la seguente: "b-quinquies) La definizione di rifiuti urbani di cui alla lett. b-ter non pregiudica la ripartizione delle responsabilità in materia di gestione dei rifiuti tra gli attori pubblici e privati;"
4)al comma 1, alla lettera bb) dopo le parole "effettuato, prima della raccolta" inserire le seguenti "ai sensi dell’art. 185 bis."
8) si valuti altresì di reinserire nella classificazione dei rifiuti speciali, la categoria dei rifiuti da attività sanitarie, nonché i rifiuti speciali prodotti dal trattamento dei rifiuti identificati con le voci 19.05, 19.06 e 10.12;
9) Si valuti la necessità di inserire tra i rifiuti speciali, come già in elenco nel testo vigente, anche i veicoli fuori uso;
10) Al comma 9, alla lettera b) che modifica il comma 3 dell’art. 184, apportare la seguente modifica: alle lettere c), d), e) ed f) del comma 3 dell’art. 184 dopo le parole "di cui al comma 2" eliminare le seguenti "lettera b";
11) al comma 12, modificare la lettera f) del comma 1 dell'art. 185 del Codice, in coerenza con le modifiche recate dalla direttiva 2008/98/UE in materia di sfalci e potature;
12) al comma 13, integrare il contenuto dell'articolo 185-bis, al fine di attivare la raccolta di alcune tipologie di rifiuti direttamente presso i punti vendita. A tal fine, al comma 1, dopo la lettera a) inserire le seguenti "b) esclusivamente per i rifiuti soggetti a responsabilità estesa del produttore, anche di tipo volontario, il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita; c) per i rifiuti da costruzione e demolizione, nonché per le filiere di rifiuti per le quali vi sia una specifica disposizione di legge, il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato presso le aree di pertinenza dei punti di vendita dei relativi prodotti."
13) al comma 14, si valuti la possibilità di prevedere l'esenzione per le imprese agricole con meno di 10 dipendenti, in linea con quanto già previsto dal decreto ministeriale 24 aprile 2014;
14) al comma 15, riformularne il contenuto al fine di assicurare che enti ed imprese che effettuano la raccolta di rifiuti pericolosi a titolo professionale siano inclusi tra i soggetti tenuti all'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico;
15) al fine di raggiungere al più presto gli obiettivi fissati di raccolta dei rifiuti, valutare l'opportunità di introdurre l'utilizzo di strumenti economici e altre misure per incentivare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti o altri strumenti e misure appropriate, anche attraverso la razionalizzazione e la disciplina del sistema tariffario;
16) al fine di assicurare un adeguato riciclo dei manufatti compostabili, prevedere che gli stessi: siano certificati conformi, da organismi accreditati, allo standard europeo EN 13432 per gli imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione, o allo standard europeo EN 14995 per gli altri manufatti diversi dagli imballaggi; siano compatibili con la filiera del riciclo organico al fine di abilitare l’imballaggio/manufatto al conferimento nel circuito di raccolta differenziata e riciclo dei rifiuti organici;
17) al comma 16 è opportuno che venga effettuato un coordinamento formale in ordine alla assimilazione (sopprimere lett. e) comma 2 art. 195 - i criteri per l’assimilazione sono dettati dagli allegati L-quater e L-quinquies.)
18) si valuti la necessità di effettuare il coordinamento formale dell’art. 198 in ordine alla definizione di rifiuti urbani. A tal fine, sopprimere le parole "ed assimilati" al comma 1 primo periodo e al comma 2 lett. c), e sopprimere le parole "e dei rifiuti assimilati" al comma 1, secondo periodo;
19) si valuti la soppressione dell’art. 198 comma 2 lett. g) e l’aggiunta del comma 2-bis) "Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi. Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani" al fine assicurare, per le utenze non domestiche, la possibilità di rivolgersi a gestori diversi da quello pubblico per la raccolta e trattamento dei propri rifiuti urbani. La disposizione inoltre evidenzia che i rifiuti urbani prodotti dalle utenze non domestiche e avviati a recupero mediante gestori privati devono essere computati da parte dei comuni ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio di cui all’art. 205.;
20) adeguare l’articolo relativo alla tariffa in quanto la modifica della definizione di rifiuto urbano ad opera della direttiva 851 estende tale definizione ai rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti, e quindi anche da utenze non domestiche. Poiché i rifiuti urbani sono gestiti dal gestore individuato dal comune, verrebbe a essere preclusa la possibilità, per le utenze non domestiche, di "servirsi" da altri operatori presenti sul mercato, come garantito dalla normativa vigente. Al fine di ristabilire tale possibilità si valuti l'opportunità di sostituire il vigente comma 10 dell’articolo 238, con il seguente "Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all’articolo 183 comma 1 lett. b-ter) punto b), che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell’utenza non domestica, di riprendere l’erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale;
in merito all'articolo 2:
21) al comma 1, capoverso Articolo 198-bis, coordinare le disposizioni introdotte nel provvedimento in esame che sembrano prevedere un programma in parte analogo a quello previsto dall'articolo 195, comma 1, lettera f) del Codice;
22) al comma 1, alinea 3:
a) alla lettera c), inserire, dopo le parole: ‘specifiche tipologie di rifiuti’, le seguenti parole: ‘, incluse quelle derivanti dal riciclo e dal recupero dei rifiuti stessi,’
b) dopo la lettera f), inserire la seguente: "f-bis) l'individuazione di flussi omogenei di rifiuti funzionali e strategici per l'Economia Circolare e di misure che ne possano promuovere ulteriormente il loro riciclo;
23) si valuti la necessità di effettuare il coordinamento formale dell’art. 201 in ordine alla definizione di rifiuti urbani (sopprimere le parole "ed assimilati" al comma 4 lett.b);
24) al comma 3
a) capoverso 6-quater, riformularne il contenuto relativamente al richiamo al comma 2 dell'articolo 205 del decreto legislativo n. 152 del 2006 che risulta abrogato dal decreto legislativo n. 4 del 2008;
b) si valuti la necessità di effettuare il coordinamento formale dell’art. 205 in ordine alla definizione di rifiuti urbani e sopprimere le parole "ed assimilati" al comma 3-quater;
in merito all'articolo 3:
25) specificare l’esigenza di ridurre nel corso del tempo, la quantità di imballaggi immessi sul mercato, al fine di contribuire al pieno raggiungimento di una "economia circolare";
26) introdurre tra i principi non solo gli aspetti quantitativi del recupero materia ma anche quelli qualitativi di quello che viene recuperato, anche in termini di costi per il trattamento del materiale;
in merito all'articolo 7:
27) comma 2, integrare l'Allegato D - Elenco dei rifiuti con la voce 190308 e a riformulare le voci 160307 e 190304, nonché tutte le altre voci necessarie, che risultano difformi rispetto a quelle previste dalla Decisione 2000/532/CE;
28) ai commi 7 e 8, ai fini del coordinamento formale è opportuno che nei titoli degli allegati L-quater e L-quinquies le parole "ex articolo 184, comma 2, lettera b)" siano sostituite dalle seguenti "art. 183 comma 1 lett. b-ter p.to 2)" . Nell’allegato L-quinquies è opportuno che venga eliminato il punto "20. Attività industriali con capannoni di produzione."
valuti, altresì, il Governo l'opportunità di:
29) dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, lettera n) della legge n. 117 del 2019 (Legge di delegazione europea), al fine di disciplinare la raccolta di particolari tipologie di rifiuti, come, a titolo esemplificativo, i rifiuti di costruzione e di demolizione, presso i rivenditori di prodotti merceologicamente simili ai prodotti che danno origine a tali rifiuti,attribuendo tale compito alla competenza del Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare;
30) realizzare un sistema adeguato di infrastrutture, anche attraverso la semplificazione a livello nazionale delle procedure per l'attivazione di nuovi impianti di riciclaggio necessari allo sviluppo dell'economia circolare, al fine di assicurare, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità di gestione e di tutela dell'ambiente , il raggiungimento degli obiettivi di legge, nonché di prevedere agevolazioni per la realizzazione di nuovi impianti nei territori in cui tale assenza comporta trasferimento di rifiuti all'interno del territorio nazionale, in contrasto con il concetto di prossimità.
31) prevedere, per i territori con minoranze linguistiche riconosciute, portali e piattaforme bilingue dello Stato;
32) l'introduzione della clausola di salvaguardia finale per le Regioni a Statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano.