Legislatura 18ª - 13ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 149 del 23/07/2020

 

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 168

 

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

 

premesso che,

 

lo schema di decreto legislativo reca l'attuazione della direttiva 30 maggio 2018, n. 2018/850/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti;

lo schema in titolo è adottato ai sensi della delega legislativa contenuta nell'articolo 15 della legge 4 ottobre 2019, n.117 (legge di delegazione europea 2018) e che il termine fissato per il recepimento della direttiva (UE) 2018/850 da parte degli Stati membri è il 5 luglio 2020;

il termine per l’esercizio della delega in questione risultava originariamente fissato – in ragione di quanto previsto dall’articolo 1 della legge n. 117 del 2019 e dall’articolo 31, commi 1 e 3, della legge n. 234 del 2012 – al 5 giugno 2020;

che al riguardo deve tenersi conto che, in relazione a tale termine - per effetto della previsione contenuta nell'articolo 1, comma 3, della legge n. 27 del 2020, di conversione in legge del decreto-legge n. 18 del 2020 – lo stesso, in quanto ricompreso tra quelli in scadenza tra il 10 febbraio e il 31 agosto 2020, è stato prorogato di tre mesi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e delle procedure previsti dalla citata legge n. 117 del 2019;

 

considerato in particolare che:

  nell'allegato 1, al punto 1.2.1, relativamente agli impianti di discarica per rifiuti inerti, è previsto che: "La protezione del suolo, delle acque sotterranee e delle acque superficiali deve essere garantita dalla presenza di una barriera geologica naturale o artificiale" e che questo possibilità è in contrasto sia con la direttiva 1999/31/CE, sia con la recependa direttiva 2018/850, sia con le finalità generali del pacchetto economia circolare, che richiedono l'esistenza di una barriera geologica naturale che può essere al massimo rafforzata e completata da una aggiunta artificiale; 

nell'allegato 1, al punto 2.4.2, relativamente agli impianti per rifiuti non pericolosi e per rifiuti pericolosi, si prevede, con riferimento alla barriera geologica, la possibilità, ove essa non sussista già naturalmente, di poterla approntare artificialmente con criteri di equivalenza; che la vigente formulazione del punto 2.4.2. dell’Allegato 1 al decreto legislativo n. 36 del 2003 prevede invece esclusivamente la possibilità di un completamento artificiale della barriera geologica; che tale disposizione è in perfetta armonia con quanto previsto dalla Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti che, al punto 3.2 dell'Allegato I, prevede che "La barriera geologica, qualora non soddisfi naturalmente le condizioni di cui sopra, può essere completata artificialmente e rinforzata con modalità diverse che forniscano una protezione equivalente; che la citata Direttiva 2018/850 - che modifica la Direttiva 1999/31/CE sopra citata - non modifica il punto 3.2 sopra richiamato confermando quindi la sola ipotesi che la barriera geologica possa essere completata artificialmente e non creata "ex novo" in maniera totalmente artificiale;

considerato altresì che:

con riferimento all’articolo 1, comma 1, lettera d), appare opportuno precisare, laddove essa demanda alla fonte secondaria del decreto ministeriale la individuazione di criteri per la collocazione in discarica che la specifica elencazione dei rifiuti in parola, anche ai fini della compatibilità con il quadro europeo, sia una condizione necessaria e non eventuale per consentire tale collocazione, visto il carattere eccezionale della medesima;

con riferimento all’articolo 1, comma 1, lettera h), al capoverso "Art. 7-quinquies", al comma 4, il riferimento alla tabella 5a-bis dell'Allegato 4 non appare corretto in quanto i limiti di concentrazione nell'eluato per l'accettabilità in discariche per rifiuti non pericolosi sono fissati nella tabella 5 del predetto Allegato 4;

con riferimentoall'articolo 1, comma 1, lettera h), capoverso articolo 7-quinquies, la formulazione del comma 6 sembrerebbe in contraddizione con quella del comma 4, nonché con le previsioni della Tabella 5-bis dell'Allegato 4;

con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera n), al capoverso 6-bis, appare opportuno ulteriormente precisare le verifiche alle quali è subordinata la fase della gestione post-operativa;

con riferimento all’articolo 16 del decreto legislativo n. 36 del 2003 relativo alle sanzioni si segnala la necessità di operare un coordinamento formale con riferimento ai rinvii presenti al fine della corretta identificazione dei divieti la cui violazione è ad oggi punita con le sanzioni previste nel citato articolo 16. I divieti previsti nelle disposizioni oggetto di rinvio, infatti, vengono mantenuti nel testo modificato, anche se stati traslati in altri articoli. Da qui la necessità di procedere al citato coordinamento formale al fine di mantenere il contenuto normativo di tipo sanzionatorio ad oggi in vigore. Si evidenzia infatti che, in assenza di tale coordinamento, tale contenuto normativo andrebbe senz’altro disperso;

con riferimento all'Allegato 1, punto 1.1, appare opportuno ripristinare la previsione della valutazione dell'autorità competente in ordine alla necessità di un sistema di raccolta delle acque di percolazione;

con riferimento all'Allegato 1, punto 1.2.3, appare opportuno  che rimangono inalterate le caratteristiche della copertura superficiale finale anche delle discariche per rifiuti inerti, nei termini attualmente previsti dalla normativa vigente, in quanto l'eliminazione del vincolo di realizzare uno "strato superficiale di copertura con spessore maggiore o uguale a 1 m che favorisca lo sviluppo delle specie vegetali di copertura ai fini del piano di ripristino ambientale" - eliminazione prevista dallo schema di decreto in esame -appare suscettibile di compromettere irrimediabilmente la ricostruzione della copertura vegetale con riferimento alle predette discariche;

con riferimento all'Allegato 1, punto 2.1, appare opportuno che non sia consentito stoccare rifiuti contenenti amianto se lo studio specifico previsto non evidenzi una direttrice dei venti dominanti chiaramente indirizzata verso zone differenti da quelle di ubicazione del centro abitato;

con riferimento all'Allegato 1, punto 2.3, appare opportuno prevedere che le canalizzazioni vengano dimensionate sulla base delle piogge più intense con tempo di ritorno di almeno 10 anni e incrementate del 30%;

 

rilevata infine l'esigenza, in ordine alla disciplina del Piano di sorveglianza e di controllo di cui al punto 5 dell'Allegato 2, di invitare il Governo ad effettuare tutti gli ulteriori approfondimenti istruttori necessari al fine di verificare che tale disciplina, con specifico riferimento ai parametri utilizzati per l'analisi delle acque sotterranee, garantisca livelli di tutela ambientale e della salute umana non inferiori a quelli assicurati dalla vigente normativa;

 

viste le osservazioni formulate dalle Commissioni 10a, in data 8 luglio 2020, e 14a, in data 21 luglio 2020;

 

visto il parere reso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 15 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, nella seduta del 25 giugno 2020;

 

esprime parere favorevole

con la seguente condizione:

all’Allegato 1,

1) al punto 1.2.1, dopo le parole "dalla presenza di una barriera geologica naturale" sopprimere le seguenti" o artificiale" e dopo le parole "Fra la barriera geologica naturale" sopprimere le seguenti "o costruita";

 

2) al punto 2.4.2, sopprimere le parole: "Ove non sussista già naturalmente la barriera geologica, dovrà essere approntata con criteri di equivalenza una barriera di confinamento (barriera geologica artificiale); per il calcolo dell’equivalenza dei materiali si deve fare riferimento al criterio temporale, calcolato come il rapporto fra lo spessore dello strato e la permeabilità del materiale - di cui deve essere omogeneamente costituito lo strato - confermando i valori temporali derivanti dalle equivalenze sopra determinate.";

 

e con le seguenti osservazioni:

1.                 all’articolo 1, comma 1, lettera d), al capoverso 4-bis, sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti «I criteri per l'individuazione dei rifiuti per i quali il collocamento in discarica produca il miglior risultato ambientale, nonché un elenco anche non esaustivo dei medesimi, sono definiti dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare con decreto adottato ai sensi dell’articolo 16-bis. Le Regioni modificano tempestivamente gli atti autorizzativi che consentono lo smaltimento in discarica dei rifiuti non ammessi, in modo tale da garantire che, al più tardi per il 31 dicembre 2029, i medesimi siano adeguati ai sopra citati divieti di smaltimento.»;

 

2.                 all’articolo 1, comma 1, lettera h), al capoverso "Art. 7-quinquies", al comma 4, sostituire le parole "alle concentrazioni fissate in tabella 5a-bis dell'Allegato 4" con le seguenti "alle concentrazioni fissate in tabella 5 dell'Allegato 4";

 

3.                 all’articolo 1, comma 1, lettera h), al capoverso "Art. 7-quinquies", sostituire il comma 6 con il seguente: «6. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-ter, in discarica per rifiuti non pericolosi, è vietato il conferimento di rifiuti che non rispettano i limiti di cui alla tabella 5-bis dell’Allegato 4.»;

 

4.                 all’articolo 1, comma 1, lettera n), sostituire il capoverso 6-bis con il seguente «6-bis. La fine del periodo di gestione post – operativa deve essere proposta dal gestore e deve essere ampiamente documentata con una valutazione del responsabile tecnico sull’effettiva assenza di rischio della discarica, con particolare riguardo alle emissioni da essa prodotte (percolato e biogas).

In particolare, deve essere dimostrato che possono ritenersi trascurabili:

a) gli assestamenti della massa di rifiuti;

b) l’impatto ambientale (anche olfattivo) delle emissioni residue di biogas.

Per quanto riguarda il percolato deve essere dimostrato che il potere inquinante del percolato estratto è trascurabile, ovvero che per almeno due anni consecutivi la produzione del percolato è annullata.

Tali valutazioni debbono essere effettuate attraverso apposita analisi di rischio.

Deve inoltre essere verificato il mantenimento di pendenze adeguate al fine di consentire il deflusso superficiale diffuso delle acque meteoriche.»;

 

5.                 all’articolo 1, comma 1, lettera o), al capoverso "Art. 16-ter", al comma 1, sostituire la lettera c) con le seguenti: «c) fino al 30 giugno 2022, i valori limite autorizzati per la specifica discarica non superino, per più del triplo, quelli specificati per la corrispondente categoria di discarica e, limitatamente al valore limite relativo al parametro Toc nelle discariche per rifiuti inerti, il valore limite autorizzato non superi, per più del doppio, quello specificato per la corrispondente categoria di discarica;

dopo la lettera c inserire la seguente lettera c-bis) "a partire dal 1° luglio 2022 i valori limite autorizzati per la specifica discarica non superino, per più del doppio, quelli specificati per la corrispondente categoria di discarica e, limitatamente al valore limite relativo al parametro Toc nelle discariche per rifiuti inerti, il valore limite autorizzato non superi, per più del 50 per cento, quello specificato per la corrispondente categoria di discarica".»;

 

6.                 all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera n), inserire la seguente n-bis) all'articolo 16, al comma 1, dopo le parole «articolo 7, comma 1» le parole «1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «all’articolo 7 – quater e all’articolo 7-quinquies, comma 1» e al comma 2 le parole «all'articolo 7, comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 7-septies» e dopo le parole «ai criteri di ammissibilità» sono eliminate le parole «di cui all'articolo 5»;

 

7.                 all'Allegato 1, al punto 1.2.3, dopo le parole "La copertura finale deve essere realizzata mediante una struttura multistrato costituita, dall'alto verso il basso, almeno dai seguenti strati:" sostituire il n. 1) con il seguente: «1. strato superficiale di copertura con spessore s ≥ 1 m che favorisca lo sviluppo delle specie vegetali di copertura ai fini del piano di ripristino ambientale, fornisca una protezione adeguata contro l'erosione e consenta la protezione degli strati sottostanti dalle escursioni termiche;»;

 

8.                 all'Allegato 1, punto 1.3, dopo le parole "Deve essere inoltre previsto," inserire le seguenti: "ove ritenuto necessario dall'autorità competente,";

 

9.                 all'Allegato 1, punto 2.1, dopo le parole "al fine di evitare qualsiasi possibile trasporto aereo abitati delle fibre" inserire le seguenti ", verificando che la direttrice dei venti dominanti sia chiaramente indirizzata verso zone differenti da quelle di ubicazione del centro abitato";

 

10.            all'Allegato 1, punto 2.3, dopo le parole "sulla base delle piogge più intense con tempo di ritorno di almeno 10 anni" aggiungere le seguenti: "e incrementate di un ulteriore 30 per cento";

 

11.            all'Allegato 1, punto 2.3, sostituire le parole da "Il percolato prodotto dalla discarica e le acque raccolte" fino alle parole" nel rispetto dei limiti allo scarico stabiliti dall'ente gestore" con le seguenti: «Il percolato prodotto dalla discarica e le acque raccolte devono essere trattati in loco in impianti tecnicamente idonei. Qualora particolari condizioni tecniche impediscano o non rendano ottimale tale soluzione, il percolato potrà essere conferito ad idonei impianti di trattamento autorizzati ai sensi della vigente disciplina sui rifiuti o, in alternativa, dopo idoneo trattamento, recapitato in fognatura nel rispetto dei limiti allo scarico stabiliti dall’ente gestore. La soluzione individuata per la gestione del percolato e per le acque di ruscellamento sul corpo rifiuti deve essere contenuta nell’istanza ed indicata nell’atto autorizzativo dell’impianto.»;

 

nonché con le seguenti ulteriori osservazioni che recepiscono rilievi formulati dalla 10ª Commissione:

 

12.            valutare l'opportunità di modificare l'articolo 1, comma 1, lettera b), dello schema in esame, che adegua le definizioni recate dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 36 del 2003 ai contenuti della direttiva in recepimento, sostituendo la lettera i) del comma 1 del medesimo articolo 2 con la seguente: "i) «rifiuti biodegradabili»: qualsiasi rifiuto che per natura subisce processi di decomposizione aerobica o anaerobica, quali, ad esempio, rifiuti di alimenti, rifiuti dei giardini, rifiuti di carta e di cartone, rifiuti in plastica biodegradabile e compostabile certificata EN 13432 o EN 14995" ;

 

13.             valutare l'opportunità di modificare l'articolo 1, comma 1, lettera h), capoverso "Art. 7-quinquies", che disciplina l'ammissione e lo smaltimento in discarica dei rifiuti non pericolosi, nonché dei rifiuti pericolosi ma stabili e non reattivi, al fine di sopprimere la previsione di cui alla lettera a) del comma 7, ove si stabilisce che possono essere smaltiti nelle discariche per rifiuti non pericolosi anche i rifiuti costituiti da fibre minerali artificiali classificati come pericolosi.