Legislatura 18ª - 14ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 183 del 21/07/2020
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ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1721
G/1721/3/14 (testo 2)
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1721 recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019»,
premesso che:
l'articolo 3 reca principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi;
considerato che
la direttiva oggetto di recepimento reca precise disposizioni per la regolamentazione della comunicazione commerciale audiovisiva, al fine anche di tutelare i consumatori che possono essere esposti a una quantità eccessiva di pubblicità in virtù di un mercato dell'audiovisivo in veloce evoluzione;
proprio il prolificarsi dell'offerta dei servizi di media audiovisivi, ha visto negli ultimi anni la diffusione di società concessionarie e multimediali che trasmettono in luoghi pubblici o aperti al pubblico (per esempio nelle stazioni ferroviarie o sui mezzi di trasporto pubblico), accanto a contenuti informativi e di servizio, messaggi pubblicitari di natura diversificata;
tenuto conto che:
l'utente si trova sempre più di frequente a essere il destinatario di messaggi pubblicitari in luoghi di attesa e di passaggio senza alcuna possibilità di poter scegliere se ascoltare o meno i messaggi diffusi in modalità sonora, ed è quindi sottoposto a una comunicazione commerciale di fatto coatta;
la tradizionale comunicazione commerciale visiva permette, al contrario, all'utente la scelta o meno di avvalersi delle informazioni in essa contenute;
impegna, quindi, il Governo:
a valutare la dimensione e gli effetti della sovraesposizione alla comunicazione commerciale legata alle comunicazioni audiovisive e sonore in luoghi pubblici o aperti al pubblico e adottare opportuni interventi per contenerne gli effetti potenzialmente negativi per i cittadini.
G/1721/4/14 (testo 2)
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1721 recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019»,
premesso che:
l'articolo 4 reca principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 che istituisce il codice delle comunicazioni elettroniche;
considerato che:
le installazioni delle infrastrutture di comunicazione elettronica a normativa vigente sono rimesse alla competenza degli enti locali secondo procedimenti autorizzativi di tipo urbanistico e ambientale;
a tutela della salute e sulla base di studi scientifici è possibile richiamare il principio di precauzione, cardine sia della normativa europea che nazionale;
la legge quadro sulle emissioni n. 36 del 2001 affida, infatti, allo Stato il compito di individuare i limiti all'esposizione della popolazione idonei a preservare la salute e l'ambiente, sulla base di evidenze scientifiche, assicurando un elevato livello di tutela;
impegna il Governo:
al fine di coniugare la tutela della salute, tenuto conto del principio di precauzione, e lo sviluppo delle infrastrutture per le comunicazioni elettroniche, a valutare l'opportunità di promuovere per quanto di competenza forme di coinvolgimento delle comunità locali nell'individuazione dei criteri di localizzazione da parte degli enti locali delle infrastrutture necessarie alla banda ultralarga.
G/1721/19/14 (già em. 9.29)
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge 1721 recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019"
premesso che:
l'articolo 9 del decreto legge in esame reca principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2019/790, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE;
nel recepimento della direttiva (UE) 2019/790, come proposto nell'emendamento 9.29 presentato in 14a Commissione, sarebbe necessario garantire altresì l'adeguata remunerazione ai fotoreporter per le riproduzioni delle loro immagini nel mercato unico digitale secondo accordi preventivi o concordati al momento dell'utilizzo dell'opera da parte dei contenitori digitali e, in mancanza, prevedere il divieto di utilizzo;
impegna il Governo:
nella predisposizione del o dei decreti legislativi di recepimento della direttiva (UE) 2019/790, a dare adeguata soluzione alle problematiche sollevate dall'emendamento 9.29.
G/1721/20/14 (già em. 9.37)
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge 1721 recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019"
premesso che:
l'articolo 9 del disegno di legge in esame reca la delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e i diritti connessi nel mercato unico digitale (cd direttiva copyright);
la direttiva mira in generale a rafforzare la posizione dei titolari dei diritti sulle opere protette, ai fini della trasparenza e del controllo sul loro utilizzo online e del riconoscimento di un'equa remunerazione per lo sfruttamento delle stesse opere attraverso le piattaforme di condivisione;
nel merito, gli articoli 18 e 19 della direttiva rivestono una particolare rilevanza per il comparto del cinema e dell'audiovisivo in genere, prevedendo una remunerazione adeguata e proporzionata per gli autori e gli artisti interpreti ed esecutori nell'ambito degli utilizzi digitali delle opere, nonché l'accesso alle informazioni necessario per garantire l'effettività del diritto alla remunerazione;
impegna il Governo:
in sede di adozione dei decreti legislativi attuativi della direttiva (UE) 2019/790, ad aggiornare e rafforzare, in riferimento agli articoli 18 e 19 della stessa direttiva, i meccanismi di tutela del diritto degli autori e degli artisti a ricevere una remunerazione adeguata e proporzionata per lo sfruttamento delle loro opere o esecuzioni;
a tal fine, a definire modalità di remunerazione che prevedano il riconoscimento ad autori ed artisti di un'adeguata quota percentuale dei proventi percepiti da coloro ai quali gli stessi hanno concesso in licenza o trasferito i diritti, fatta salva la possibilità di incremento in sede contrattuale;
a disporre l'inderogabilità ex lege di detta quota minima, attraverso la previsione dell'espressa nullità di ogni patto contrario;
ai fini dell'effettività del diritto alla remunerazione, a garantire l'accesso alle informazioni di cui all'articolo 19 della direttiva, secondo modalità non eludibili e di semplice gestione operativa, tali da assicurare l'esigibilità del diritto di accesso anche agli autori non facenti parte o non iscritti ad associazioni o società di collecting.
G/1721/21/14 (già em. 4.9, 4.11 e 4.36)
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge 1721 recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019"
premesso che:
l'articolo 4 del disegno di legge in esame reca principi e criteri direttivi specifici per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche;
nell'ambito dei predetti criteri specifici, si dispone anche che il Governo, nel decreto legislativo di recepimento della direttiva, introduca misure per lo sviluppo della connettività e per potenziare gli investimenti in reti a banda ultralarga, l'accesso generalizzato delle reti ad altissima velocità e la loro ampia diffusione per tutti i cittadini;
per garantire effettivamente l'accesso generalizzato e la diffusione delle nuove tecnologie a tutti i cittadini a prezzi accessibili, è necessario quanto prima procedere alla mappatura geografica delle installazioni di rete e della portata delle reti in grado di fornire banda larga, nonché garantire livelli minimi di connettività coerenti con gli obiettivi europei di digitalizzazione, così come evidenziato nelle proposte emendative 4.36, 4.9, 4.11 presentate in 14a Commissione;
impegna il Governo:
a valutare l'opportutità di dare soluzione alle problematiche sollevate dagli emendamenti 4.36, 4.9, 4.11.
G/1721/22/14 (già em. 4.17)
Ferrari, Biti, Taricco, Fedeli
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge 1721 recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019"
premesso che:
l'articolo 4 del disegno di legge in esame reca principi e criteri direttivi specifici per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche;
nell'ambito dei predetti criteri specifici, si dispone anche che il Governo, nel decreto legislativo di recepimento della direttiva, introduca misure per lo sviluppo della connettività e per potenziare gli investimenti in reti a banda ultralarga, l'accesso generalizzato delle reti ad altissima velocità e la loro ampia diffusione per tutti i cittadini;
l'emendamento 4.17, presentato in 14a Commissione, invitava, per garantire una effettiva diffusione sull'intero territorio nazionale delle infrastrutture a banda ultralarga e agevolare la realizzazione di reti per la connessione veloce e ultraveloce in maniera uniforme, a dare priorità nell'accesso ai finanziamenti pubblici per la realizzazione di programmi di e-government alle aree dei piccoli comuni;
impegna il Governo:
a valutare l'opportutità di dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate dall'emendamento 4.17.
G/1721/23/14 (già em. 4.4)
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge 1721 recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019"
premesso che:
l'articolo 4 reca i principi e i criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche;
nell'ambito dell'offerta commerciale per i servizi delle comunicazioni, al fine di favorire il consumatore è opportuno sfruttare al meglio i servizi digitali anche per l'attivazione o il passaggio di forniture;
impegna il Governo:
in fase di esercizio della delega per il recepimento del nuovo Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, a valutare l'opportutità di prevedere la possibilità di attivare nuove utenze e migrare da un fornitore a un altro mediante la semplificazione delle procedure per l'identificazione degli utenti da effettuare anche in modalità da remoto attraverso strumenti di riconoscimento telematici.
G/1721/24/14 (già em. 4.21)
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge 1721 recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019"
premesso che:
l'articolo 4 reca i principi e i criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche;
nell'ambito dell'offerta commerciale per i servizi delle comunicazioni è sempre necessario tutelare il consumatore in particolare in merito alla trasparenza delle offerte commerciali;
impegna, quindi, il Governo:
in fase di esercizio della delega per il recepimento del nuovo Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, a valutare l'opportutità di garantire la più ampia tutela del consumatore, nonché la trasparenza e pubblicità di tutte le offerte commerciali tramite lo stretto adeguamento di tutte le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di diritti del consumatore, incluse quelle di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, a quanto previsto dal Titolo III della direttiva (UE) 2018/1972, prevedendo le necessarie integrazioni, modifiche e abrogazioni delle disposizioni non in linea con quanto previsto dalla suddetta direttiva.
G/1721/25/14 (già em. 4.24)
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge 1721 recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019"
premesso che:
l'articolo 4 reca i principi e i criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche;
è necessario non ostacolare lo sviluppo delle attività dei prestatori di servizio, fatta salva la previsione di oneri amministrativi adeguati;
impegna il Governo:
in fase di esercizio della delega per il recepimento del nuovo Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, a valutare l'opportutità di favorire una concorrenza effettiva tra i prestatori di servizio, nonché l'uso effettivo ed efficiente dello spettro radio e la promozione dell'innovazione e di investimenti efficienti, anche prevedendo un periodo adeguato di ammortamento degli investimenti.
G/1721/26/14 (già em. 4.8)
Coltorti, Di Girolamo, Fede, Lupo, Ricciardi, Santillo, Lorefice
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge 1721 recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019"
premesso che:
l'articolo 4 reca i principi e i criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche;
nell'ambito dell'offerta commerciale per i servizi delle comunicazioni è sempre più necessario tutelare il consumatore, soprattutto per quanto concerne le offerte tariffarie, la loro trasparenza e la chiarezza delle diverse comunicazioni pubblicitarie che devono essere semplici, essenziali e di facile comprensione;
impegna, quindi, il Governo
in fase di esercizio della delega per il recepimento del nuovo Codice europeo delle comunicazioni elettroniche a valutare l'opportutità di garantire adeguate forme di tutela del consumatore, rafforzando le prerogative dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al fine di assicurare, anche con apposite sanzioni, che gli operatori presenti sul mercato garantiscano la massima trasparenza delle offerte tariffarie e dei messaggi pubblicitari, in modo da permettere un adeguato confronto delle tariffe e del prezzo complessivo relativo ai servizi acquistati, tra cui quelli pre-attivati o non disattivabili, nonché a stabilire idonei termini temporali entro i quali non possano essere modificate le condizioni giuridiche ed economiche dell'offerta acquistata.
G/1721/27/14 (già em. 5.2)
La Mura, Moronese, Floridia, Quarto, Lorefice, Angrisani, Giannuzzi, Ricciardi
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge 1721 recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019"
premesso che:
l'articolo 5 reca i principi e i criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/2001, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
nell'ambito degli obiettivi indicati nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, va definita un'apposita disciplina per la definizione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili;
l'individuazione delle aree idonee dovrà, necessariamente, contemperare le esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, del suolo e delle esigenze di mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici,
impegna, quindi, il Governo:
a valutare l'opportutità di prevedere tra i criteri per l'individuazione delle aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili anche apposite analisi pedologiche del suolo, volte ad accertare lo stato dei relativi servizi e funzioni ecosistemiche, al fine di consentire l'installazione di tali impianti sui suoli con minor apporto in termini di servizi ecosistemici, e in ogni caso garantendo la conservazione di tali servizi, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, comprese le piattaforme petrolifere in disuso, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili.
G/1721/28/14 (già em. 5.57)
Quarto, Mantero, L'Abbate, La Mura, Moronese, Floridia, Lorefice, Angrisani, Giannuzzi, Ricciardi
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge 1721 recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019"
premesso che:
l'articolo 5 reca i principi e i criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/2001, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
nell'ambito della definizione delle aree idonee all'installazione degli impianti a energia rinnovabili è opportuno valutare l'opportunità di individuare tra queste aree le ex cave;
quest'ultime dopo il loro ripristino, oltre alla possibilità di poterle adattare e adibire a colture agricole idonee, possono essere utilizzate come invasi per lo stoccaggio di acque per usi umani o come vasche di laminazione, in caso di piene di corsi d'acqua limitrofi;
è, infatti, oramai accertato e ben noto il cambiamento climatico in atto, che determina più frequenti periodi di siccità e fenomeni piovosi di eccezionale intensità;
gli effetti della siccità possono essere mitigati dalla disponibilità della risorsa idrica in nuovi e diffusi invasi mentre gli alluvionamenti causati da piogge intense possono essere mitigati da vasche di laminazione che possono essere create nelle ex cave;
impegna, quindi, il Governo:
in fase di individuazione della disciplina per la definizione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili, a valutare l'opportutità di determinare appositi criteri per escludere dall'idoneità le ex cave che possono essere utilizzate come invasi d'acqua per uso umano o vasche di laminazione ai fini della mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici.
G/1721/29/14 (già em. 5.92)
Girotto, Anastasi, Lorefice, Angrisani, Giannuzzi, Ricciardi
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge 1721 recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019"
premesso che:
l'articolo 5 reca i principi e i criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/2001, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
al fine di favorire l'uso delle energie rinnovabili è necessario promuoverne la ricerca e l'innovazione con appositi strumenti, coinvolgendo università, istituti di ricerca, il settore industriale e la pubblica amministrazione per implementare il trasferimento tecnologico e l'aumento di competitività dei settori produttivi, in ottica di uno sviluppo sostenibile;
impegna, quindi, il Governo:
a promuovere appositi strumenti e misure per favorire programmi di ricerca e investimento mirati allo sviluppo di reti energetiche digitalizzate e modelli di interconnessione fra reti elettriche, dati, gas, acqua e calore, attraverso strumenti di partenariato e accordi fra enti di ricerca e industria e l'attività di supporto degli enti pubblici di ricerca a favore di Ministeri, regioni ed enti locali, anche al fine di individuare e fornire strumenti innovativi, funzionali alle attività di analisi, programmazione e adozione degli atti di competenza che risultino necessari per raggiungere gli obiettivi individuati dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima.
G/1721/30/14 (già em. 14.2 e 14.14)
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge 1721 recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019"
premesso che:
l'articolo 14 del disegno di legge in esame reca principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale");
nell'ambito dei predetti criteri direttivi si dispone, tra l'altro, che nell'adeguamento delle disposizioni nazionali vigenti si proceda all'abrogazione espressa delle norme incompatibili, che il Ministero della salute sia individuato quale autorità competente veterinaria centrale responsabile del coordinamento con le autorità regionali e locali per l'esecuzione dei controlli ufficiali, e che si proceda al riordino e la connessione tra la Banca dati nazionale delle anagrafi zootecniche, i sistemi informativi del Ministero della salute e i sistemi informativi delle regioni e province autonome;
come evidenziato negli emendamenti 14.2 e 14.14 presentati al disegno di legge, sarebbe opportuno altresì che, nell'opera di adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2016/429, fossero semplificati gli adempimenti a carico delle imprese evitando oneri ulteriori rispetto a quanto strettamente richiesto dalla normativa europea, che nell'implementazione e monitoraggio delle misure vi sia un coordinamento anche con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali in materia di sanità animale, e che per potenziare e semplificare l'attività di controllo sia reso pienamente effettivo il Registro Unico dei Controlli ispettivi a carico delle imprese agricole e alimentari, evitando altresì il proliferare di banche dati zootecniche con finalità altre,
impegna il Governo:
nella predisposizione del o dei decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, a valutare l'opportutità, nei limiti dei criteri di delega contenuti nell'articolo 14 del disegno di legge, di dare soluzione alle problematiche sollevate dagli emendamenti 14.2 e 14.14.
G/1721/31/14 (già em. 20.0.9)
Abate, Lorefice, Angrisani, Giannuzzi, Ricciardi
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge 1721 recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019"
premesso che:
in vista della progressiva entrata in vigore delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003, di cui alcune disposizioni sono già in vigore nelle more della completa attuazione prevista per luglio 2022, è necessario adeguare alcune disposizioni nazionali al regolamento;
impegna, quindi, il Governo:
nei prossimi provvedimenti utili per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alla normativa europea, a prevedere, in attuazione del regolamento (UE) 2019/1009, l'individuazione delle autorità competenti per la sua applicazione e degli organismi di valutazione, l'adeguamento sia tariffario che dell'impianto sanzionatorio per la violazione delle disposizioni in esso contenute, nonché una ricognizione della normativa vigente per l'adeguamento alle più recenti conoscenze tecnico-scientifiche di settore e l'abrogazione di quanto in contrasto con il regolamento oggetto dell'adeguamento.
G/1721/32/14 (già em. 20.0.27)
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge 1721 recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019"
premesso che:
l'Allegato A, articolo 1, comma 1, del disegno di legge, reca al punto 22) la direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza);
il disegno di legge non reca principi e criteri direttivi specifici per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 e a questo scopo, è stato presentato l'emendamento 20.0.27;
impegna il Governo:
nella predisposizione del o dei decreti legislativi di recepimento della direttiva (UE) 2019/1023, a dare soluzione alle problematiche sollevate dall'emendamento 20.0.27.
G/1721/33/14 (già em. 20.0.43)
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge 1721 recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019"
premesso che:
l'Allegato A, articolo 1, comma 1, del disegno di legge in esame, reca al punto 7) la direttiva (UE) 2019/475 del Consiglio, del 18 febbraio 2019, recante modifica delle direttive 2006/112/CE e 2008/118/CE per quanto riguarda l'inclusione del comune italiano di Campione d'Italia e delle acque italiane del Lago di Lugano nel territorio doganale dell'Unione e nell'ambito di applicazione territoriale della direttiva 2008/118/CE),
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di dare soluzione alle problematiche sollevate dall'emendamento 20.0.43.
G/1721/34/14 (già em. 20.0.45)
Assuntela Messina, Ferrazzi, Mirabelli, Fedeli
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge 1721 recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019"
premesso che:
l'allegato A del disegno di legge di delegazione europea reca, al punto 20 dell'elenco delle direttive da recepire, la direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente;
la direttiva prevede agli articoli 4 e 5, rispettivamente, misure per la riduzione del consumo e restrizioni all'immissione sul mercato di determinati prodotti di plastica monouso, tra i quali contenitori per alimenti;
in particolare, l'articolo 5 prevede il divieto di immissione sul mercato dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte B dell'allegato della direttiva, tra i quali sono ricompresi anche i contenitori per alimenti in polistirene espanso, definiti quali recipienti, scatole con o senza coperchio, usati per alimenti:
a) destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto;
b) generalmente consumati direttamente dal recipiente;
c) pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento,
compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti;
considerato che:
generalmente i contenitori in polistirene espanso vengono concepiti non per arrivare direttamente al consumatore finale, ma per servire altre filiere produttive attraverso l'utilizzo di appositi imballaggi per il settore alimentare, che in ragione delle specifiche capacità di isolamento termico sono utilizzati in particolare per la filiera ittica, ortofrutticola, il comparto caseario e quello dei prodotti freddi, semifreddi, surgelati;
la definizione di contenitori per alimenti e in particolare di contenitori per alimenti in polistirene espanso derivante dai suddetti criteri necessita di essere chiarita al fine di evitare incertezze applicative e potenziali effetti estensivi con riferimento ai contenitori per alimenti non direttamente destinati al consumatore finale,
impegna il Governo:
nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, a chiarire l'ambito di applicazione con riferimento ai contenitori per alimenti, prevedendo la necessaria compresenza dei criteri relativi ai contenitori per alimenti di cui all'allegato della suddetta direttiva, al fine di circoscrivere l'applicazione ai soli contenitori per alimenti, ossia recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto, che siano consumati direttamente dal recipiente e pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento, compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti.
Art. 3
3.6 (testo 2)
Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «, anche nei servizi di media audiovisivi a richiesta,», aggiungere le seguenti: «anche attraverso una semplificazione e razionalizzazione delle misure attualmente vigenti».
Art. 4
4.12 (testo 2)
Al comma 1, lettera c), dopo le parole: "investimenti in reti a banda ultralarga,", inserire le seguenti: "sia fisse che mobili,".
Art. 5
5.4 (testo 2)
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), sostituire le parole: "Ministero dello sviluppo economico", con le seguenti: "Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo" e aggiungere, in fine, il seguente periodo: "A tal fine sono osservati, in particolare, i seguenti indirizzi:
1) la disciplina è volta a definire criteri per l'individuazione di aree idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili aventi una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili. A tal fine, la disciplina reca, inoltre, criteri per la ripartizione fra regioni e province autonome;
2) il processo programmatorio di individuazione delle aree idonee è effettuato da ciascuna regione o provincia autonoma in attuazione della disciplina di cui al punto 1), entro un termine massimo congruente con i tempi necessari per il raggiungimento degli obiettivi. Nel caso di mancata adozione, è prevista l'applicazione dell'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
3) per le attività di individuazione delle aree idonee le regioni e province autonome possono richiedere il supporto tecnico-specialistico delle società del Gruppo GSE.";
b) alla lettera b), sostituire le parole: «procedimenti autorizzativi e», con le seguenti: «procedimenti autorizzativi con quelli dei procedimenti per la connessione alla rete elettrica e con quelli» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «e individuando, per le aree di cui alla lettera a), i casi in cui non sono richieste valutazioni ambientali e paesaggistiche».
5.24 (testo 2)
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e l'introduzione di meccanismi d'obbligo";
b) alla lettera f), aggiungere, in fine, il seguente periodo: ". A tal fine, agli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni di autoconsumo collettivo e nelle comunità dell'energia è garantito un accesso paritario e non discriminatorio a tutti i pertinenti regimi di sostegno di natura normativa o regolatoria, con particolare riguardo ai meccanismi di valorizzazione dell'autoconsumo e ai meccanismi di riconoscimento dei costi evitati per il sistema elettrico che tale autoconsumo comporta".
Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera c) aggiungere, in fine, il seguente periodo: ", definendo, in particolare, procedure autorizzative armonizzate e semplificate per la costruzione e l'esercizio di accumuli di energia e individuando modalità di realizzazione congruenti con la finalità di accogliere l'intera produzione da fonti rinnovabili non programmabili individuata come necessaria per il raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC).";
b) dopo la lettera c), inserire la seguente: "c-bis) adottare le disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) in coerenza con quelle di cui all'articolo 5, comma 1, lettere c), f) e g), allo scopo di definire una disciplina unica in materia di comunità energetiche, autoconsumo collettivo e sistemi di accumulo;".
5.106 (testo 2)
Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, il seguente periodo: "tenendo conto del principio di neutralità tecnologica".
5.52 (testo 2)
Al comma 1, lettera i), dopo le parole: "ove compatibile", inserire le seguenti: "con gli ecosistemi, la pianificazione energetica e".
5.53 (testo 2)
Quarto, Mantero, L'Abbate, La Mura, Moronese, Floridia
Al comma 1, lettera i), aggiungere in fine le seguent parole: «, purché siano rispettati gli standard di sicurezza geomorfologica».
5.58 (testo 2)
Al comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, il seguente periodo: "L'aggiornamento e potenziamento dei meccanismi di incentivazione tiene inoltre conto dei seguenti indirizzi:
1) i meccanismi devono promuovere l'accoppiamento delle fonti rinnovabili non programmabili con sistemi di accumulo di energia, in modo da consentire una maggiore programmabilità delle fonti;
2) il meccanismo dello scambio sul posto è abrogato, prevedendo meccanismi di tutela degli investimenti già avviati e introducendo nuovi meccanismi volti a premiare l'autoconsumo istantaneo nonché la condivisione dell'energia nell'ambito di configurazioni di autoconsumo multiplo quali l'autoconsumo collettivo e le comunità dell'energia;".
5.64 (testo 2)
Al comma 1, lettera m), dopo le parole: «e del paesaggio», aggiungere le seguenti: «privilegiando, ove possibile, l'utilizzo delle piattaforme petrolifere in disuso;».
5.66 (testo 2)
Al comma 1, dopo la lettera m), inserire la seguente:
«m-bis) prevedere disposizioni volte all'introduzione di misure per lo sviluppo e l'utilizzo di biocarburanti di seconda generazione e di carburanti avanzati sostenibili per favorire la decarbonizzazione nel settore dell'aviazione, anche mediante specifiche forme di incentivazione;».
5.72 (testo 3)
Al comma 1, dopo la lettera o) aggiungere le seguenti:
o-bis) aggiornare, potenziare e introdurre meccanismi di sostegno per la produzione di biometano, biocarburanti avanzati e idrogeno, per contribuire efficacemente alla decarbonizzazione di tutte le forme di trasporto, in funzione delle emissioni nell'intero ciclo di vita dei vettori energetici e dei veicoli che li utilizzano;
o-ter) semplificare e accelerare il processo di recepimento degli aggiornamenti all'allegato IX della direttiva (UE) 2018/2001 relativo alle materie prime idonee alla produzione di biometano e biocarburanti avanzati al fine di incrementarne lo sviluppo in senso inclusivo, prevedendo che il recepimento degli aggiornamenti sia adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.».
5.80 (testo 2)
Al comma 1, dopo la lettera o) inserire la seguente:
«o-bis) prevedere apposite misure volte a favorire la produzione di biocarburanti avanzati mediante l'utilizzo delle materie prime di cui all'Allegato IX, parte A, lettere b), c), d) e o), della direttiva (UE) 2018/2001».
5.91 (testo 2)
Al comma 1, dopo la lettera o) inserire la seguente:
«o-bis) riordinare e semplificare la normativa vigente in materia di procedure di qualificazione degli installatori di impianti a fonti rinnovabili, prevedendo che detta qualificazione professionale, ai sensi dell'articolo 18 della direttiva (UE) 2018/2001, sia conseguita con il possesso dei requisiti tecnico professionali di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, come modificato dall'articolo 1, comma 50, della legge 13 luglio 2015, n. 107;»
5.89 (testo 2)
Al comma 1, dopo la lettera o) inserire la seguente:
«o-bis) riordinare e semplificare la normativa vigente in materia di procedure di qualificazione degli installatori di impianti a fonti rinnovabili, prevedendo che detta qualificazione professionale, ai sensi dell'articolo 18 della direttiva (UE) 2018/2001, sia conseguita con il possesso dei requisiti tecnico professionali di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, come modificato dall'articolo 1, comma 50, della legge n. 107 del 2015;».
5.93 (testo 2)
Dopo la lettera o), aggiungere la seguente:
«o-bis) avviare un piano per la progressiva dismissione al 2030 dell'utilizzo dei biocombustibili da colture alimentari e foraggere, in accordo con quanto disposto dal regolamento delegato (UE) 2019/807;».
5.96 (testo 2)
Al comma 1, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:
«o-bis) ai sensi del regolamento delegato (UE) 2019/807, prevedere la progressiva esclusione dagli obblighi di miscelazione al combustibile diesel e dalla produzione elettrica rinnovabile, così come dal relativo conteggio delle fonti rinnovabili e dai sussidi di mercato, in ragione delle evidenze sugli impatti causati in termini di deforestazione, di olio di palma, fasci di frutti di palma vuoti, acidi grassi derivanti dal trattamento dei frutti di palma da olio (PFAD), olio di soia e acidi grassi derivanti dal trattamento della soia di importazione.
Art. 15
15.10 (testo 2)
Al comma 2, lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: «il sistema sanzionatorio prevede la riduzione di un terzo della sanzione amministrativa quando la violazione è commessa da imprese aventi i parametri di microimpresa, di cui alla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003;».
15.12 (testo 2)
Al comma 2, lettera h), sostituire le parole: "quota non superiore all'1 per cento del fatturato", con le seguenti: "quota non superiore allo 0,75 per cento del fatturato".
Art. 20
20.0.2 (testo 2)
Lorefice, Giannuzzi, Giammanco
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 20-bis.
(Princípi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che reca disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAI del Consiglio)
1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo le procedure di cui all'articolo 1, comma 1, e previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, uno o più decreti legislativi al fine di dare attuazione alla direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che reca disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAI del Consiglio.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princípi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princípi e criteri direttivi specifici:
a) assicurare il rispetto del vigente assetto istituzionale e di competenze stabilito dall'ordinamento nazionale, al fine di tenere conto della natura, dello status organizzativo, dei compiti e delle prerogative delle autorità e degli organismi interessati, ivi compresi i meccanismi esistenti per proteggere il sistema finanziario dal riciclaggio e dal finanziamento del terrorismo;
b) stabilire che l'accesso e la consultazione delle informazioni sui conti bancari, di cui all'articolo 4 della direttiva (UE) 2019/1153, e le richieste di informazioni finanziarie e di analisi finanziarie, di cui all'articolo 7 della medesima direttiva, siano previsti quando tali informazioni e analisi finanziarie siano necessarie per lo svolgimento di un procedimento penale o nell'ambito di un procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali di cui al Titolo II del Libro I del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, designando, a tal fine e in ossequio al principio di cui alla lettera a):
1) quale autorità di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/1153, l'Ufficio nazionale per il recupero dei beni (ARO), istituito presso il Ministero dell'interno, e i soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a) e c), del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 4 agosto 2000, n. 269;
2) le autorità di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/1153, tra gli organismi di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;
c) in attuazione di quanto previsto dall'articolo 12, comma 8, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, agevolare la cooperazione tra le forze di polizia di cui all'articolo 16, primo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, secondo modalità definite d'intesa tra le medesime Forze di polizia.
3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»
20.0.12 (testo 3)
Ferrazzi, Fedeli, Floridia, L'Abbate
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
«Art. 20-bis.
(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente)
1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
a) garantire una riduzione duratura del consumo dei prodotti monouso elencati nella parte A dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/904 e promuovere la transizione verso un'economia circolare con modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e sostenibili, conformemente all'articolo 1 della direttiva (UE) 2019/904 e nel rispetto di quanto previsto dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, comma 653;
b) incoraggiare l'uso di prodotti sostenibili e riutilizzabili, alternativi a quelli monouso comunque realizzati, per quanto riguarda i materiali destinati a entrare in contatto con alimenti, conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/904, anche attraverso la messa a disposizione del consumatore finale, presso i punti vendita, di prodotti riutilizzabili, opportunamente definiti nelle loro caratteristiche tecniche in modo da garantire effettivi, molteplici utilizzi, comunque nel rispetto della normativa in materia di igiene e sicurezza degli alimenti;
c) ai sensi dell'articolo 10 della direttiva (UE) 2019/904, adottare misure volte a informare i consumatori e a incentivarli ad adottare un comportamento responsabile al fine di ridurre la dispersione dei rifiuti derivanti dai prodotti contemplati dalla direttiva, nonché adeguate misure finalizzate a ridurre la dispersione dei rifiuti derivanti dall'uso di palloncini, con esclusione di quelli per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali non distribuiti ai consumatori;
d) introdurre, conformemente all'articolo 14 della direttiva (UE) 2019/904, una disciplina sanzionatoria effettiva, proporzionata e dissuasiva per le violazioni dei divieti e delle altre disposizioni di attuazione della medesima direttiva, devolvendo i proventi delle sanzioni agli enti di appartenenza dei soggetti che procedono all'accertamento e alla contestazione delle violazioni e destinando detti proventi, all'interno del bilancio di tali enti, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni di cui alla presente lettera;
e) abrogare l'articolo 226-quater del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, contestualmente al recepimento della direttiva (UE) 2019/904.
2. Agli eventuali oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della presente legge. Qualora la dotazione del Fondo di cui all'articolo 41-bis della legge 234 del 2012 si rivelasse insufficiente, il decreto legislativo di cui al comma 1 è emanato solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie a copertura dei relativi maggiori oneri, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»
20.0.8 (testo 2)
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
«Art. 20-bis.
(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione)
1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consigli, del 23 ottobre 2019, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n.234 del 2012, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
a) modificare, in conformità alla disciplina della direttiva (UE) 2019/1937, la normativa vigente in materia di tutela degli autori di segnalazioni delle violazioni di cui all'articolo 2 della predetta direttiva di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un contesto lavorativo pubblico o privato e dei soggetti indicati dall'articolo 4, paragrafo 4 della stessa direttiva;
b) curare il coordinamento con le disposizioni vigenti, assicurando un alto grado di protezione e tutela dei soggetti di cui alla lettera a), operando le necessarie abrogazioni e adottando le opportune disposizioni transitorie;
c) esercitare l'opzione di cui all'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/1937 che consente l'introduzione o il mantenimento delle disposizioni più favorevoli ai diritti delle persone segnalanti e di quelle indicate dalla direttiva, al fine di assicurare comunque il massimo livello di protezione e tutela dei medesimi soggetti.».
20.0.37 (testo 3)
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
«Art. 20-bis.
(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2162 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa all'emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite e che modifica la direttiva 2009/65/CE e la direttiva 2014/59/UE e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/2160 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite)
1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2162 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/2160 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
a) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e alla legge 30 aprile 1999, n. 130, recante disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2019/2162, incluso l'eventuale esercizio delle opzioni ivi previste;
b) individuare nella Banca d'Italia l'autorità competente a esercitare la vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite ai sensi dell'articolo 18 della direttiva (UE) 2019/2162;
c) attribuire alla Banca d'Italia tutti i poteri per l'esercizio delle funzioni relative alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite in conformità all'articolo 22 della direttiva (UE) 2019/2162;
d) prevedere il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla Banca d'Italia che, nell'esercizio dei propri poteri regolamentari, tiene conto degli orientamenti emanati dalle Autorità di vigilanza europee;
e) apportare alla disciplina delle sanzioni amministrative previste al titolo VIII del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le modifiche e le integrazioni volte ad assicurare che la Banca d'Italia abbia il potere di applicare le sanzioni e le misure amministrative stabilite dall'articolo 23 della direttiva per le violazioni ivi indicate, nel rispetto dei criteri, dei limiti e delle procedure previsti dalle disposizioni nazionali vigenti che disciplinano l'esercizio del potere sanzionatorio da parte della Banca d'Italia, e anche tenuto conto del regime di pubblicazione previsto dall'articolo 24 della direttiva, fatti salvi i poteri attribuiti alla CONSOB in materia di offerta al pubblico di sottoscrizione e vendita ai sensi della parte V, titolo Il, del testo unico delle disposizioni in materia finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
f) con riferimento al requisito per la riserva di liquidità dell'aggregato di copertura, avvalersi delle facoltà di cui all'articolo 16, paragrafi 4 e 5, della direttiva (UE) 2019/2162;
g) con riferimento all'emissione di obbligazioni garantite con strutture delle scadenze estensibili, avvalersi della facoltà di cui all'articolo 17 della direttiva (UE) 2019/2162;
h) attribuire all'autorità competente per la vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite la facoltà di esercitare l'opzione, di cui all'articolo l del regolamento (UE) 2019/2160, di fissare per le obbligazioni garantite un livello minimo di eccesso di garanzia inferiore al livello fissato dal medesimo articolo;
i) apportare alla normativa vigente e, in particolare, alla legge 30 aprile 1999, n. 130, recante disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti, le modifiche e le integrazioni necessarie per coordinare le disposizioni in materia di obbligazioni garantite da crediti nei confronti di piccole medie e imprese con il quadro normativo armonizzato per le obbligazioni garantite europee.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»
20.0.47 (testo 3)
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
«Art. 20-bis.
(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014)
1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, e per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
a) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie per il corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, e per l'applicazione del regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, nonché delle pertinenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione della direttiva e del regolamento, tenendo conto, ove opportuno, degli orientamenti delle Autorità di vigilanza europee;
b) per le imprese che si qualificano come enti creditizi ai sensi della lettera b) dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, come modificato dal regolamento (UE) 2019/2033, prevedere disposizioni in materia di autorizzazione, vigilanza prudenziale e gestione delle crisi, secondo quanto previsto dalla direttiva 2013/36/UE, dal regolamento (UE) n. 575/2013 e dalla direttiva 2014/59/UE, nonché dalle disposizioni del Meccanismo di Vigilanza Unico e del Meccanismo di Risoluzione Unico, tenuto conto del riparto di competenze tra la Banca Centrale Europea e la Banca d'Italia previsto dal regolamento (UE) n. 1024/2013 e dagli articoli 6 e 6-bis del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, del riparto di competenze tra il Comitato di Risoluzione Unico e la Banca d'Italia ai sensi del regolamento (UE) n. 806/2014 e del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, nonché delle competenze e dei poteri riservati alla CONSOB secondo le attribuzioni e le finalità previste dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998;
c) prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB che, nell'esercizio dei rispettivi poteri regolamentari e secondo le rispettive attribuzioni e finalità indicate nel citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e nel citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, tengono conto degli orientamenti emanati dalle Autorità di vigilanza europee;
d) designare la Banca d'Italia e la CONSOB quali autorità competenti ai sensi dell'articolo 4 della direttiva (UE) 2019/2034, per l'esercizio delle funzioni e dei poteri previsti dalla stessa direttiva e dal regolamento (UE) 2019/2033, sulle imprese diverse da quelle di cui alla lettera b), secondo le rispettive attribuzioni e finalità indicate dal citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998;
e) designare la Banca d'Italia quale autorità competente a decidere sull'applicazione alle imprese di investimento delle norme della direttiva 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 575/2013, secondo quanto previsto dall'articolo 5 della direttiva (UE) 2019/2034 e dall'articolo 1, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/2033, prevedendo adeguate forme di coordinamento con la CONSOB nel rispetto delle attribuzioni e finalità indicate dal citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998;
f) confermare la Banca d'Italia quale autorità competente ad esercitare, ove opportuno, le discrezionalità in materia di politiche e prassi di remunerazione per le imprese di investimento previste dall'articolo 32 della direttiva (UE) 2019/2034 e rimesse agli Stati membri;
g) con riferimento alla disciplina delle imprese di Paesi terzi che prestano servizi e attività di investimento con o senza stabilimento di succursale, apportare alla normativa nazionale di recepimento della direttiva 2014/65/UE e di attuazione del regolamento (UE) n. 600/2014, contenuta nel testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, le modifiche e le integrazioni necessarie alla corretta e integrale applicazione della direttiva (UE) 2019/2034 e del regolamento (UE) 2019/2033, prevedendo il ricorso alla disciplina secondaria adottata, secondo le rispettive attribuzioni, dalla CONSOB e dalla Banca d'Italia, nell'ambito di quanto già sancito dagli articoli 28 e 29-ter del citato testo unico; confermare l'attribuzione alle anzidette Autorità dei poteri e delle competenze di vigilanza previsti con riguardo alle imprese di Paesi terzi dalla direttiva 2014/65/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2019/2034, e dal regolamento (UE) n. 600/2014, come modificato dal regolamento (UE) 2019/2033, ivi inclusi i poteri di controllo e di intervento sui prodotti di cui al Titolo VII, Capo I, del citato regolamento (UE) n. 600/2014, in coerenza con il generale riparto di attribuzioni previsto a legislazione vigente;
h) apportare le opportune modifiche alla disciplina delle sanzioni amministrative di cui al titolo VIII del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e alla Parte V, Titolo II, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, per attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB, secondo le rispettive competenze e finalità previste dai citati testi unici, il potere di applicare le sanzioni e le misure amministrative ivi previste per le violazioni delle disposizioni dettate in attuazione della direttiva (UE) 2019/2034, di quelle del regolamento (UE) 2019/2033, delle relative disposizioni di attuazione, nonché delle disposizioni emanate in attuazione del presente articolo, nel rispetto dei criteri, dei limiti e delle procedure previste dalle disposizioni nazionali vigenti che disciplinano l'esercizio del potere sanzionatorio da parte delle autorità competenti a irrogarle;
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»