Legislatura 18ª - 13ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 142 del 01/07/2020

 

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 166

 

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

 

premesso che:

 

 

-             lo schema di decreto legislativo reca l'attuazione dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso;

-  lo schema in titolo, è adottato ai sensi della delega legislativa contenuta nell'articolo 14 della legge 4 ottobre 2019, n.117 (legge di delegazione europea 2018), che reca specifici principi e criteri direttivi per il recepimento della predetta direttiva (UE) 2018/849, e che il termine fissato per il recepimento della direttiva (UE) 2018/849 da parte degli Stati membri è il 5 luglio 2020;

-  il termine per l’esercizio della delega in questione risultava originariamente fissato – in ragione di quanto previsto dall’articolo 1 della legge n. 117 del 2019 e dall’articolo 31 commi 1 e 3 della legge n. 234 del 2012 – al 5 giugno 2020;

-  al riguardo deve tenersi conto che, in relazione a tale termine - per effetto della previsione contenuta nell'articolo 1, comma 3, della legge n. 27 del 2020, di conversione in legge del decreto-legge n. 18 del 2020 – lo stesso, in quanto ricompreso tra quelli venuti a scadenza tra il 10 febbraio e il 31 agosto 2020, è stato prorogato di tre mesi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e delle procedure previsti dalla citata legge n. 117 del 2019;

-  la direttiva 2018/849 mira in particolare a rendere più affidabile la comunicazione dei dati relativi alla gestione di tali rifiuti da parte degli Stati membri verso la Commissione europea. Ai fini del suo recepimento, il testo in esame novella quindi la previgente disciplina, recata dal decreto legislativo n. 209 del 2003, anche al fine di aggiornarne i riferimenti normativi interni riguardanti norme ormai abrogate, e coordinarla con il codice ambientale;

 

    considerato in particolare che:

 

-  in riferimento all’autorizzazione ai centri di raccolta per lo smaltimento dei veicoli a motore sarebbe opportuno specificare quali sono le attività che si possono compiere con l’autorizzazione, ovvero R4, R12 e/o R13, al fine di porre rimedio alle conseguenze derivanti dall’attuale diversificazione delle autorizzazioni, che mette in competizione, non corretta, gli impianti;

-  in merito al disposto del comma 10 dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 209 del 2003, va rammentato che il registro a cui si fa riferimento nel testo vigente della previsione è già stato abrogato, con effetto dal 1° novembre 2020, dal decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 2018, n. 144, emanato per adeguare le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992 con le modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 98 del 2017;

-  con riferimento all’articolo 1, comma 1, lettera o), dello schema, il termine di "7 giorni" dalla presa in carico del veicolo potrebbe risultare troppo breve e causa di difficoltà in fase applicativa;

-  inoltre, sempre con riferimento all’articolo 1, comma 1, lettera o), dello schema, parrebbe opportuno chiarire che il termine in questione decorre dal momento dell’ingresso del veicolo nel centro di raccolta;

-  con riferimento all’articolo 1, comma 1, lettera u), dello schema, sembrerebbe opportuno integrare la previsione con il riferimento all’articolo 209 del decreto legislativo n. 152 del 2006, che disciplina proprio il rilascio delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale, anche in considerazione di un’esigenza di coordinamento con l’attuale assetto normativo sul punto come risultante dai richiamati articoli 208 e 209 citato decreto legislativo n. 152 del 2006;

-  con riferimento all’articolo 1, comma 1, lettera ii), dello schema, la previsione della sospensione dell’autorizzazione anche per errori e incompletezza sembrerebbe suscettibile di penalizzare in maniera eccessiva gli impianti, tenuto conto che esiste una sostanziale differenza tra chi trasmette la dichiarazione nei termini, pur con qualche errore, e chi invece non la trasmette, e che, pertanto, non sarebbe ragionevole sanzionare le due condotte nello stesso modo;

 

-          viste le osservazioni rese della Commissione Politiche dell'Unione europea, in data 16 giugno 2020;

 

-          visto il parere reso dalla Conferenza unificata ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in data 18 giugno 2020,

 

 

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

 

a)all’articolo 1, comma 1, lettera a), al numero 4), dopo le parole <<>alla lettera p), inserire le seguenti: <<>dopo le parole "di cui alla lettera o), autorizzato" sono inserite le seguenti: "per le operazioni R4, R12 e/o R13 di cui all’Allegato C alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152" e;

b)all’articolo 1, comma 1, inserire, dopo la lettera l), la seguente: <<>l-bis) all’articolo 5, comma 10, le parole da "registro di entrata" fino alla fine del comma sono sostituite con le seguenti: "registro unico dei veicoli fuori uso da tenersi in conformità alle disposizioni emanate con Decreto del Presidente della Repubblica, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino al 1° novembre 2020, le predette annotazioni avvengono sul registro di entrata e di uscita dei veicoli, da tenersi in conformità alle disposizioni emanate ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285." ;

c)all’articolo, 1 comma 1, lettera o), al numero 2), sostituire le parole <<>entro 7 giorni dalla presa incarico con le seguenti <<>entro 10 giorni lavorativi dall’ingresso del veicolo nel centro di raccolta;

d)all’articolo 1, comma 1, lettera u), al numero 3, dopo le parole <<>sono soppresse inserire le seguenti:<<>e sono aggiunte le parole "ai sensi dell’articolo 209 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";

e)all’articolo 1, comma 1, sostituire la lettera ii) con la seguente: <<> ii) all’articolo 13, il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. Chiunque non effettua la comunicazione prevista dall'articolo 11, comma 3, o la effettua in modo incompleto o inesatto, è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da 3.000 euro a 18.000 euro. Nel caso di mancata presentazione, si applica altresì la sospensione dell’autorizzazione per un periodo da 2 a 6 mesi. La comunicazione effettuata in modo incompleto o inesatto può essere rettificata o completata entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla data di presentazione prevista per la stessa comunicazione.".