Legislatura 18ª - 10ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 99 del 23/06/2020

 

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 162

 

La 10ª Commissione permanente (industria, commercio, turismo), esaminato l'atto del Governo recante «Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica»,

premesso che:

lo schema di decreto legislativo in esame è stato adottato ai sensi della delega legislativa generale contenuta nell'articolo 1, comma 1, della legge n. 117 del 2019 (legge di delegazione europea 2018), che ha delegato il Governo ad adottare, secondo i termini, le procedure, i princìpi e criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i decreti legislativi per l'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A. In particolare, la direttiva 2018/2002 è menzionata al n. 25 del medesimo Allegato;

la direttiva (UE) 2018/2002 - entrata in vigore il 24 dicembre 2018 e composta da 4 articoli e un allegato - modifica la direttiva 2012/27/UE, che costituisce il principale strumento legislativo sull'efficienza energetica in vigore nell'Unione europea. La direttiva (UE) 2018/2002 fa parte del pacchetto di misure legislative adottato a livello europeo - noto come Clean Energy Package - che fissa il quadro regolatorio per il raggiungimento dei nuovi obiettivi europei al 2030 in materia di energia e clima;

la citata direttiva si prefigge inoltre di migliorare l'informazione sul consumo di riscaldamento e raffreddamento al fine di promuovere il ruolo attivo dei consumatori e di potenziare la frequenza dell'informazione mediante l'introduzione dell'obbligo di leggibilità a distanza dei contatori di calore;

considerato che:

lo schema di decreto legislativo in esame apporta principalmente modifiche al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, al fine di adeguarlo alle modifiche apportate a livello comunitario. In particolare, il predetto schema si compone di 19 articoli, suddivisi in tre Capi: il Capo I (artt. 1-13) recante "Modifiche al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102"; il Capo II (artt. 14-17), che interviene sugli allegati al medesimo decreto legislativo n. 102 del 2014, e il Capo III (artt. 18-19), recante modifiche al decreto legislativo n. 115 del 2008 (Attuazione della direttiva 2006/32/UE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/UEE);

in materia di aumento dell'efficienza energetica per il periodo 2021-2030, lo schema di decreto prevede misure in grado d'incidere su strumenti, quali i certificati bianchi e il conto termico, i cui costi sono coperti tramite i prelievi sulle tariffe della vendita dell'energia, oltre ad estendere dal 2020 fino al 2030 l'efficacia delle disposizioni relative all'integrazione del Fondo nazionale per l'efficienza energetica, il cui spetto di operatività è esteso anche al settore dei trasporti;

il provvedimento in esame fissa misure per conseguire un miglioramento della prestazione energetica degli immobili della Pubblica Amministrazione, con particolare attenzione al programma di riqualificazione degli edifici della Pubblica Amministrazione centrale;

lo schema di decreto legislativo interviene sulla normativa in materia di obbligo delle diagnosi energetiche nelle imprese energivore, introducendo ulteriori sanzioni in caso di violazione dell'obbligo di attuare almeno uno degli interventi di efficienza individuati dalle diagnosi energetiche e, al contempo, prevedendo misure di promozione dell'efficienza energetica nelle piccole e medie imprese;

valutato che:

in capo ai gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione, lo schema di decreto legislativo prevede un obbligo di elaborazione di norme standard per l'assunzione dei costi di adattamenti tecnici delle reti;

con riferimento ai regimi di qualificazione, accreditamento e certificazione, il provvedimento definisce gli ambiti di intervento degli Esperti in gestione dell'energia (EGE), prevedendo che l'ENEA, previa approvazione del Ministero dello sviluppo economico, debba predisporre un programma di informazione e formazione sull'uso efficiente dell'energia;

preso atto delle osservazioni rese dalle Commissioni 8ª e 14ª,

 

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

 

1) valuti il Governo, con riferimento all'articolo 2 dello schema di decreto: 

- l'opportunità di accelerare la realizzazione dei piani di installazione di misuratori di nuova generazione già previsti dalle disposizioni regolatorie di ARERA, che consentono la lettura automatica dei dati, con trasmissione a distanza mediante mezzo informatico che consenta al fornitore di servizi e all'utente finale di aggiornare i dati con la massima frequenza consentita dai dispositivi e dai sistemi di misurazione utilizzati, escludendo i sistemi a lettura mobile del tipo walk-by o drive-by, senza aggravio di costi in termini reali per gli utenti, garantendo l'invarianza delle tariffe di misura per i clienti come già previsto dall'attuale quadro regolatorio di riferimento di ARERA e prevedendo nel tempo la rimodulazione al ribasso dei costi del servizio di lettura delle misura a fronte della tecnologia evoluta installata;

 

- l'opportunità, alla lettera b) del comma 1, di rivedere l'introduzione di una specifica certificazione per l’energy auditor e di attivarsi a livello comunitario per il mutuo riconoscimento della predetta figura, affinché gli esperti in gestione dell'energia (EGE) certificati in Italia siano riconosciuti come energy auditor negli altri Paesi dell’Unione europea, nonché di definire puntualmente: a) la figura dell'energy auditor come figura coincidente con quella dell’EGE per le attività previste dallo schema di decreto in relazione all’esecuzione di diagnosi energetiche; b) la figura dell'EGE come persona fisica certificata secondo la norma UNI CEI 11339, rilasciata da organismo accreditato che, tra l’altro, esegue diagnosi energetiche conformi alle norme UNI CEI EN 16247; c) il concetto di grande impresa;

2) valuti il Governo all'articolo 3, comma 1, lettera b), dello schema di decreto, con riferimento all'obiettivo nazionale di risparmio energetico, di sostituire la parola "indicativo" con la parola "minimo";

3) valuti il Governo, all'articolo 4 dello schema di decreto, con riferimento alla Cabina di regia, di prevedere obiettivi almeno annuali in termini di impegni nella verifica rispetto ad obiettivi e strumenti, nonché di introdurre una periodica informativa alle Camere sull’avanzamento delle attività della medesima Cabina;

4) valuti il Governo, con riferimento all'articolo 5 dello schema di decreto:

- l'opportunità di fissare le prestazioni minime da raggiungere in tutti gli interventi di riqualificazione, sia pubblici che privati;

- l'opportunità di prevedere, al comma 1, lettera f), che i bandi relativi agli incentivi gestiti dal Gestore dei Servizi Energetici possano prevedere la cumulabilità delle relative risorse finanziarie con quelle ulteriori pubbliche disponibili fino alla copertura massima integrale della spesa complessivamente da sostenere da parte dell'Amministrazione proponente, possibilmente estendendo tale previsione anche per la riqualificazione energetica delle strutture carcerarie;

5) valuti il Governo, con riguardo all'articolo 6 dello schema di decreto, che novella l'articolo 7 del decreto legislativo n. 102 del 2014 con l'introduzione dei nuovi commi 1-ter e 4-ter.1, nonché con la modifica dei commi 1, 1-bis, 2, 3, 4, 4-bis, 4-ter e 5, stabilendo misure per l'aggiornamento degli strumenti di promozione finalizzati a generare risparmi per conseguire l'obiettivo specifico di efficienza energetica previsto dall'articolo 7 della direttiva 2012/27/UE:

- di prevedere l’automatica revisione degli obiettivi di efficienza, tenuto conto della revisione del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) conseguente al prossimo aggiornamento dei target in materia di energia e clima europei, nonché l'opportunità di introdurre l'obbligo di riferire alle Camere, con la medesima cadenza prevista per le relazioni di monitoraggio previste dal PNIEC, i dati e le informazioni sul conseguimento dei risparmi;

- di prevedere, in materia di regime obbligatorio di efficienza energetica, che i provvedimenti concernenti la determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico ricomprendano anche l'accesso al Conto termico della micro-cogenerazione ad alto rendimento, ossia i sistemi di cogenerazione con potenza elettrica inferiore a 50 kW, esclusivamente in alternativa all'accesso al meccanismo dei certificati bianchi;

- di prevedere azioni volte a rilanciare il meccanismo dei certificati bianchi, anche incrementando la tipologia dei progetti ammissibili e favorendo la semplificazione delle procedure di valutazione;

- di intervenire sul meccanismo del Conto Termico, in conformità con quanto previsto dal PNIEC e dal Piano d’azione per il miglioramento della qualità dell’aria, al fine di: a) prevedere l'istituzione di una specifica sezione dedicata agli interventi di efficienza e riqualificazione per il settore terziario privato; b) avviare, garantendo l'invarianza dei costi in bolletta a carico degli utenti, la revisione dei contingenti di spesa messi a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni, anche attraverso un loro ampliamento; c) prevedere ulteriori misure di semplificazione relative all'accesso al meccanismo del Conto termico per le Pubbliche Amministrazioni, in particolare per quanto concerne la necessità di estendere le tempistiche della cosiddetta "prenotazione degli incentivi", in modo da renderle coerenti con quelle medie dettate dal Codice dei contratti; d) ampliare, nell'ambito degli interventi di riqualificazione profonda dell’edificio, gli interventi ammissibili mediante l'installazione di punti di ricarica per veicoli elettrici;

 - di prevedere, al comma 1, lettera e), che le misure indicate nella relazione allegata al PNIEC, elaborata dal Ministro dello sviluppo economico e redatta ai sensi dell'allegato III del Regolamento sulla Governance dell'Unione per l'energia, possano essere modificate a seguito di consultazione della Conferenza Unificata e di istruttoria tecnica condotta in sede di Osservatorio PNIEC;

- di prevedere, al comma 1, lettera f), con riferimento alla valorizzazione dei titoli di efficienza energetica, un espresso riferimento alla condizione dell'effettiva capacità degli interventi che accedono al meccanismo di generare certificati bianchi;

- di prevedere, al comma 1, lettera g), con riferimento agli interventi di allaccio a sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficiente che utilizzino prevalentemente fonti rinnovabili, l'ampliamento del Conto Termico sia per gli operatori che per i clienti finali;

- di prevedere, al comma 1, lettera g), l'opportunità di fare un espresso riferimento alla micro-cogenerazione ad alto rendimento, ossia ai sistemi di cogenerazione con potenza elettrica inferiore a 50 kW, così da includere gli impianti di microcogenerazione tra le tecnologie del Conto Termico, esclusivamente in alternativa all'accesso al meccanismo dei certificati bianchi, come già indicato al numero 5);

6) valuti il Governo, con riferimento all'articolo 7 dello schema di decreto, che novella l'articolo 8 del decreto legislativo n. 102 del 2014:

 

- l'opportunità d'individuare, in materia di diagnosi energetiche e di sistemi di gestione dell’energia, una correlazione tra il riconoscimento degli sconti e l’effettivo contributo delle singole aziende al conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico e alla riduzione delle emissioni;

- l'opportunità di aggiornare, al comma 1, lettera a), la definizione d'impresa a forte consumo di energia in coerenza con il D.M. 21 dicembre 2017, altresì indicando per i soggetti obbligati di adoperare la matrice di sistema ISO 50001, prodotta e pubblicata sul portale ENEA, come misura alternativa alla diagnosi energetica obbligatoria;

- l'opportunità di introdurre la lettera c-bis), al fine di prevedere al comma 8 dell'articolo 8, che i risparmi di energia annui per i quali non siano stati riconosciuti incentivi rispetto all'anno precedente e in condizioni normalizzate, riscontrabili dai bilanci energetici predisposti dalle imprese di cui all’articolo 8, commi 1 e 3, o dagli enti pubblici che abbiano aderito ad una convenzione CONSIP relativa a servizio energia, illuminazione o energy management, debbano essere comunicati dalle imprese e dagli enti all'ENEA e debbano concorrere al raggiungimento dei target fissati dal decreto;

- l'opportunità di prevedere che l’obbligo di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, non si applichi alle imprese con consumi annui complessivi inferiori ad una specifica soglia definita dal Ministero dello Sviluppo Economico;

7) valuti il Governo, con riferimento all'articolo 8 dello schema di decreto, che novella l'articolo 9 del decreto legislativo n. 102 del 2014:

- l'opportunità di uniformare il vincolo di esecuzione della diagnosi energetica per le PMI non obbligate agli stessi soggetti che possono eseguire le diagnosi per le imprese obbligate, ossia EGE (Esperti nella gestione dell'energia) ed ESCo (Energy Service Company);

- l'opportunità di prevedere che, nei casi in cui anche l'uso di ripartitori per costi di riscaldamento non sia tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali, per la misura del riscaldamento si ricorra all'installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali secondo norme tecniche nazionali vigenti, quali la norma UNI 9019 e UNI TR 11388, salvo che l'installazione di tali sistemi risulti essere non efficiente in termini di costi con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459, stabilendo altresì che eventuali casi di impossibilità tecnica alla installazione dei sistemi di contabilizzazione o di inefficienza in termini di costi e sproporzione rispetto ai risparmi energetici potenziali, debbano essere riportati in apposita relazione tecnica del progettista o del tecnico abilitato, redatta secondo i criteri generali, le metodologie e le procedure indicate con apposito provvedimento dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente;

- di prevedere, all'articolo 9, comma 5, lettera a), del decreto legislativo n. 102, che negli edifici alimentati da una fonte centrale di riscaldamento, raffreddamento o acqua calda per uso domestico che alimenta vari edifici venga installato un contatore in corrispondenza dello scambiatore di calore o del punto di fornitura;

- tenuto conto della necessità di chiudere la procedura di infrazione avviata dalla Commissione Europea per "split incentives", l'opportunità di superare l'espresso riferimento alla norma UNI 10200 e, nelle more delle linee guida dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico (ENEA), di prevedere limiti nell'attribuzione delle quote fra prelievi volontari e involontari compresi fra il 50 e 70 per cento;

- di sostituire, al comma 1, lettera f), capoverso "comma 8-ter", dello schema di decreto legislativo in esame, il riferimento alla fatturazione dei consumi con uno alla ripartizione dei costi nell'ottica della contabilizzazione divisionale, nonché di sostituire: al numero 1), il riferimento al fornitore di servizi energetici con un riferimento al fornitore di servizi di ripartizione dei costi; al numero 3), con riguardo alla fornitura di informazioni chiare e comprensibili, il riferimento alla fattura con uno alla fattura di fornitura ed, infine, al numero 4), con un riferimento all'obbligo di comunicare al cliente a titolo gratuito le informazioni sulla fatturazione dei consumi, e all'obbligo di effettuare a costi ragionevoli la ripartizione dei costi in relazione al consumo individuale di riscaldamento, raffreddamento e acqua calda per uso domestico nei condomini e negli edifici polifunzionali ove siano installati sotto-contatori o ripartitori dei costi di riscaldamento;

8) valuti il Governo, con riferimento all'articolo 9 dello schema di decreto, che novella l'articolo 10 del decreto legislativo n. 102 del 2014:

- di prevedere che i detentori di dati inerenti i consumi finali, quali i distributori, SNAM ed Acquirente Unico, mettano i medesimi dati a disposizione del Gestore dei Servizi Energetici;

- di prevedere che il GSE si confronti con le associazioni di categoria di riferimento, al fine di identificare gli attuali ostacoli che limitano la diffusione della cogenerazione ad alto rendimento e le più efficaci azioni correttive;

9) valuti il Governo di apportare modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo n. 102 del 2014, al fine di verificare le azioni necessarie a garantire la completa attuazione ed eventuale revisione del decreto ministeriale 16 marzo 2017, nonché di prevedere che l'ENEA predisponga il programma di informazione e formazione finalizzato a promuovere e facilitare l'uso efficiente dell'energia in collaborazione con le associazioni di categoria e dei consumatori, nonché con le Regioni;

10) valuti il Governo, con riferimento all'articolo 12 dello schema di decreto in esame, che novella l'articolo 15 del decreto legislativo n. 102 del 2014, l'opportunità di potenziare l’operatività del Fondo nazionale per l'efficienza energetica, prevedendo la possibilità di concedere contributi a fondo perduto per rendere lo strumento maggiormente fruibile, nonché, tenuto conto dell'inclusione del settore dei trasporti tra quelli incentivabili, di incrementare la dotazione del medesimo Fondo;

11) valuti il Governo, con riferimento all'articolo 17 dello schema di decreto legislativo in esame, che introduce l'Allegato 9 nel decreto legislativo n. 102 del 2014:

- tenuto conto che il Regolamento Ue 2018/1999, all'articolo 54, abroga l'articolo 24, paragrafi 1, 3, 4 e 11, e l'Allegato XIV della direttiva 2012/27, in tal modo rendendo superata la metodologia del PAAEE prevista dall'articolo 17 in esame, l'opportunità di apportare le necessarie modiche per rendere la disposizione coerente con la disciplina relativa al monitoraggio integrato e all’aggiornamento dei PNIEC introdotta dal predetto Regolamento;

- l'opportunità di prevedere, relativamente alla disciplina sui requisiti minimi in materia di informazioni di fatturazione e consumo per riscaldamento, raffreddamento e acqua calda per uso domestico di cui al punto 3, lettera b), dell'Allegato 9, l'introduzione dell'obbligo d'informazione in merito al mix di combustibili utilizzato e alle relative emissioni annuali di gas a effetto serra, nonché di una descrizione delle diverse tasse e tariffe applicate, anche relativamente alle forniture da reti di teleriscaldamento.