Legislatura 18ª - Commissioni 10° e 11° riunite - Resoconto sommario n. 2 del 26/09/2019

 

COMMISSIONI  10ª e  11ª RIUNITE

10ª (Industria, commercio, turismo) 

11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

GIOVEDÌ 26 SETTEMBRE 2019

2ª Seduta

 

Presidenza del Presidente della 10ª Commissione

GIROTTO 

 

            Intervengono il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Di Piazza e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Castaldi.     

 

La seduta inizia alle ore 8,55.

 

 

IN SEDE REFERENTE 

(1476) Conversione in legge del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali

(Esame e rinvio)

 

Il presidente delle Commissioni riunite GIROTTO (M5S), in qualità di relatore, introduce il provvedimento, recante un complesso di interventi in materia di tutela dei lavoratori, di assunzioni, di indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e di risoluzione di crisi aziendali. L'articolo 1, comma 1, lettera a), concerne l'ambito di applicazione della norma, che assoggetta alla disciplina dei rapporti di lavoro subordinato anche determinati rapporti di collaborazione. Questi ultimi, in base alla norma vigente, sono costituiti dai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. La novella specifica che la norma in esame si applica anche qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme digitali. La successiva lettera b) riduce per i soggetti iscritti alla cosiddetta "Gestione separata INPS" il requisito di contribuzione per l'indennità giornaliera di malattia, l'indennità di degenza ospedaliera, il congedo di maternità ed il congedo parentale. La lettera c) introduce una disciplina specifica, intesa a porre livelli minimi di tutela per i rapporti di lavoro di soggetti impiegati nelle consegne di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di determinati veicoli, con riferimento ai casi in cui l'organizzazione delle attività sia operata attraverso piattaforme digitali. Per i lavoratori in esame, si introducono i principi che il loro corrispettivo non debba essere determinato in misura prevalente in base alle consegne e che il corrispettivo orario sia riconosciuto solo qualora, per ciascuna ora lavorativa, il lavoratore accetti almeno una chiamata. Si prevede inoltre l'applicazione dell'assicurazione obbligatoria INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. L'articolo 2 riduce il requisito contributivo per l'indennità di disoccupazione cosiddetta DIS-COLL. Tale trattamento è relativo ai lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS, non titolari di pensione e privi di partita IVA. L'articolo 3 reca la quantificazione e le misure di copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 1, lettera b), e dall'articolo 2, mentre l'articolo 4 modifica la disciplina sull'impiego di uno stanziamento già vigente, pari ad un milione di euro annui a decorrere dal 2019, relativo ad ulteriori spese di personale di ANPAL Servizi SpA. Con l'articolo 5 si incrementa, nella misura di 1.003 unità, concernenti il personale di area C, la dotazione organica dell'INPS, mentre l'articolo 6 posticipa dal 31 ottobre 2019 al 31 dicembre 2019 il limite temporale per le possibili proroghe delle convenzioni e dei contratti a tempo determinato, relativi ai lavoratori socialmente utili o impegnati in attività di pubblica utilità. L'articolo 7 modifica la disciplina sull'aggiornamento dei dati presenti nella dichiarazione sostitutiva unica (DSU), relativa alla determinazione dell'ISEE. L'articolo 8 consente che il Fondo al diritto al lavoro dei disabili sia alimentato anche attraverso versamenti da parte di soggetti privati, a titolo spontaneo e solidale. L'articolo 9 assegna ulteriori risorse alla regione Sardegna e alla Regione Siciliana per la prosecuzione, nel 2019, di trattamenti di integrazione salariale straordinaria in deroga o di mobilità in deroga, riconosciuti ai lavoratori occupati o già occupati in aree di crisi industriale complessa. Quest'ultimo è stabilito entro un limite pari a 3,5 milioni di euro per la regione Sardegna ed a 30 milioni per la Regione Siciliana. L'articolo 10 consente, nel limite di spesa di un milione di euro per il 2019, l'applicazione delle menzionate norme sui trattamenti di mobilità in deroga in favore dei lavoratori dell'area di crisi industriale complessa di Isernia che, alla data del 31 dicembre 2016, risultino beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o di un trattamento di mobilità in deroga. L'articolo 11 prevede l'esonero in favore delle imprese operanti nel settore della fabbricazione di elettrodomestici dal versamento del contributo addizionale dovuto in caso di ricorso al trattamento di integrazione salariale. Il beneficio è riconosciuto qualora le imprese suddette abbiano un organico superiore alle 4.000 unità nonché unità produttive site nel territorio nazionale, di cui almeno una in un'area di crisi industriale complessa, e a condizione che le stesse imprese abbiano stipulato contratti di solidarietà che prevedano, nell'anno 2019, la riduzione concordata dell'orario di lavoro di durata non inferiore a quindici mesi. L’articolo 12 introduce norme per il potenziamento della struttura di cooperazione tra il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro, per il monitoraggio delle politiche per contrastare il declino dell'apparato produttivo. Con il comma 1 dell'articolo 13 si destina una quota annua dei proventi derivanti dalle aste CO2, eccedente il valore di 1.000 milioni di euro. Il comma 2 dispone l'istituzione presso il Ministero dello sviluppo economico del Fondo per la transizione energetica nel settore industriale, per sostenere la transizione energetica di settori esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, a causa dei costi connessi alle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica. L’articolo 14 interviene sulla disposizione che esclude la responsabilità penale e amministrativa del commissario straordinario, dell'affittuario o acquirente dell’ILVA di Taranto in relazione alle condotte poste in essere in attuazione del Piano ambientale. Con l'articolo in esame si specifica che l’esonero da responsabilità amministrativa dell’ente derivante da reato riguarda le condotte connesse all’attuazione del Piano ambientale - e non più dell'autorizzazione integrata ambientale - e che tali condotte non possano dare luogo a responsabilità penale o amministrativa del commissario straordinario, dell'affittuario o acquirente e dei soggetti da questi funzionalmente delegati, non solo in quanto integrano esecuzione delle migliori regole preventive in materia ambientale ma anche perché costituiscono adempimento dei doveri imposti dal Piano ambientale. Si mantiene inoltre il termine del 6 settembre 2019 per l’operatività dell’esimente relativa alle condotte poste in essere dai soli commissari straordinari e si contempla la possibilità che, nel caso in cui l’affittuario e i commissari straordinari pattuiranno termini più brevi per l’adempimento alle singole prescrizioni imposte dal Piano, anche l’esimente verrà meno anticipatamente. Inoltre, l’esonero da responsabilità penale e amministrativa, nonché da responsabilità civile, non copre le violazioni di norme poste a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Da ultimo, l’articolo 15 introduce diverse modifiche all'articolo 47 del decreto-legge n. 34 del 2019, che ha istituito un Fondo salva opere per garantire il rapido completamento delle opere pubbliche e tutelare i lavoratori.

Per la migliore istruttoria dei lavori delle Commissioni riunite, propone quindi che venga svolto un ciclo di audizioni, invitando i rappresentanti dei Gruppi a comunicare i soggetti da audire, entro le ore 11 di oggi, all'Ufficio di segreteria della 10ª Commissione. Le audizioni potranno svolgersi nelle giornate di martedì 1° ottobre e, se fosse necessario, nella mattinata di mercoledì 2 ottobre. Concluso il ciclo delle audizioni, nella medesima giornata di mercoledì 2 ottobre, potrà iniziare la discussione generale, convenendo sin d'ora di fissare, per giovedì 3 ottobre alle ore 18, il termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno e prevedendo le repliche del relatore e del rappresentante del Governo, al più tardi, nella stessa giornata del 3 ottobre. Nella settimana successiva si procederebbe quindi all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno.

 

Le Commissioni riunite convengono.

 

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

 

 

 

La seduta termina alle ore 9,15.