Legislatura 18ª - 7ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 104 del 24/09/2019
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 100
La Commissione, esaminato lo schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l’anno 2019,
premesso che:
il rafforzamento delle attività di ricerca, come leva per rilanciare l'economia, è un fattore determinante per lo sviluppo del Paese ed è quindi necessario, proseguendo il trend in corso, aumentare in modo significativo le risorse da destinare al finanziamento dell'attività degli enti pubblici di ricerca;
contestualmente rispetto all'aumento della spesa pubblica per il settore della ricerca, appare auspicabile, in via generale, intervenire anche sulle modalità di erogazione dei fondi, in modo che le risorse assegnate alle istituzioni private, come nel caso della progettualità di carattere straordinario o internazionale, siano erogate sulla base di criteri quanto più possibile oggettivi e trasparenti, anche a seguito di procedure competitive;
per quanto concerne il personale degli enti pubblici di ricerca, appare assolutamente imprescindibile concludere i percorsi di stabilizzazione con l'obiettivo di superare nel minor tempo possibile quella condizione di precarietà che in questi anni ha coinvolto in misura sempre maggiore un gran numero di ricercatori; in tale ottica già a partire dal 2018 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha assegnato parte delle risorse del Fondo ordinario per tale finalità, prevedendo espressamente di destinare la somma di 68 milioni di euro alla stabilizzazione delle figure professionali previste dall'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;
ad oggi difatti, in alcuni enti di ricerca quali il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), risulta necessario concludere il percorso delle stabilizzazioni;
esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:
a) siano disposti gli incrementi delle assegnazioni ordinarie da destinare alla stabilizzazione delle figure professionali previste dall'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, coprendo sia i costi salariali ordinari sia quelli accessori, anche a garanzia del funzionamento e delle attività di ricerca in corso;
b) i fondi destinati alla stabilizzazione delle figure professionali, previsti dall'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, siano utilizzati dagli Enti assegnatari entro il 31 dicembre 2020 in via esclusiva per le citate stabilizzazioni pena redistribuzione proporzionale agli Enti che se ne siano pienamente avvalsi.