Legislatura 18ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 53 del 04/12/2018
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IN SEDE REFERENTE
(955) Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seconda seduta pomeridiana del 28 novembre.
Il presidente OSTELLARI informa che sono stati presentati emendamenti (pubblicati in allegato).
La seduta, sospesa alle ore 13,50, riprende alle ore 13,55.
Il presidente OSTELLARI avverte che si procede all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.
Il senatore CUCCA (PD) illustra sinteticamente il contenuto degli emendamenti a sua firma e si sofferma in particolare sui rischi di incostituzionalità che deriverebbero dall'approvazione del testo legislativo proposto, facendo presente come nessuna accelerazione e nessuna semplificazione deriverà allo svolgimento dei processi penali dalla novella.
Ricorda come oltre il 70 per cento dei processi penali si prescrivano prima della sentenza di primo grado ed evidenzia pertanto la totale inutilità della proposta legislativa in discussione.
In particolare partendo dal presupposto che la prescrizione ha un'incidenza minimale nell'ambito dei reati contro la pubblica amministrazione contesta l'inserimento di una siffatta riforma all'interno di un quadro più ampio di riordino dei reati contro la pubblica amministrazione.
Ritiene pertanto che si tratti di un provvedimento che provocherà l'allungamento dei tempi del processo senza tenere nella dovuta considerazione il ruolo della persona offesa dal reato.
Il senatore CALIENDO (FI-BP) illustra gli emendamenti a sua firma. Commentando i dati statistici relativi al fenomeno della prescrizione evidenzia un notevole miglioramento di siffatta patologia a seguito dell'entrata a regime della legge ex-Cirielli; fa presente come i dati dimostrino che più si allunghi il tempo di prescrizione del reato più si allunghino i tempi del processo; contesta la collocazione della disciplina della prescrizione all'interno di una riforma dei reati della pubblica amministrazione.
Ricorda che in particolare per quanto riguarda i reati contro la pubblica amministrazione la prescrizione impatta in misura assolutamente insignificante.
Paventa la illegittimità costituzionale della disciplina proposta soprattutto nella parte in cui si vuole modificare l'articolo 32-quater del codice penale dando vita ad una pena accessoria a carattere perpetuo che si pone in violazione dei precetti di cui all'articolo 27 della Costituzione sulla funzione rieducativa della pena.
Evidenzia le criticità in merito alla previsione di una sanzione accessoria che produrrebbe effetti ultra vigenti rispetto alla intervenuta riabilitazione; con ciò rinnegando i principi affermati più volte dalla Corte Costituzionale sulla funzione rieducativa della pena.
Il senatore GRASSO (Misto-LeU), nell'illustrare gli emendamenti a sua firma, insiste sulla necessità che si trovi un sistema che favorisca l'emersione e la scoperta di siffatti fenomeni corruttivi.
In particolare si sofferma sull'emendamento 1.17 finalizzato a consentire il decorso della prescrizione dal momento dell'acquisizione della notizia di reato.
Illustra brevemente l'emendamento 1.35 sottolineando l'importanza di un intervento siffatto ai fini della riduzione del problema della prescrizione dei reati.
Illustra l'emendamento 1.43 ritenendo che l'emergenza della corruzione necessiti di essere equiparata all'emergenza mafiosa anche ai fini dell'applicazione delle ipotesi di sospensione della prescrizione.
I senatori BALBONI (FdI) e STANCANELLI (FdI) con il consenso del senatore Caliendo aggiungono la firma all'emendamento 1.20.
Il senatore BALBONI (FdI) fa presente che sul tema della prescrizione la propria parte politica intende preparare per l'esame in Assemblea un'analoga proposta emendativa soppressiva, ritenendo ultroneo ogni ulteriore intervento normativo.
L'emendamento 1.73 è dato per illustrato.
Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3.
Il senatore CALIENDO (FI-BP) illustra l'emendamento 3.1, rifacendosi a quanto già precisato in sede di discussione generale.
Paventa la violazione dell'articolo 111 della Costituzione e dell'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.
Evidenzia come le statistiche già piuttosto incoraggianti in merito al problema della prescrizione non tengano conto della recente riforma che avrebbe in realtà prodotto un ulteriore allungamento dei tempi di prescrizione con conseguente restrizione delle garanzie dell'imputato; contesta inoltre la necessità dell'inserimento di tale previsione normativa in una disciplina dedicata perlopiù alla lotta alla corruzione.
Invita alla riflessione circa la possibilità di adottare soluzioni alternative che tuttavia rispettino la compatibilità con i principi costituzionali.
Evidenzia il rischio che la disciplina proposta si ponga in insanabile contrasto con la legge Pinto che riconosce al cittadino un indennizzo per la irragionevole durata del processo.
Critica la previsione che consentirebbe poi l'ampliamento della possibile applicazione delle misure cautelari.
Propone che si proceda all'incentivazione dei riti alternativi, facendo invece presente come la disciplina proposta potrebbe disincentivare il ricorso al patteggiamento; ribadisce la necessità di tutelare le garanzie inviolabili dell'imputato affinché questi possa aspirare a che la verità processuale emerga sempre nel dibattimento, evitando invece la necessità che l'imputato spaventato dal rischio di un processo sine die accetti il rito abbreviato e patteggi una pena proprio nella consapevolezza della propria innocenza.
Ricorda l'importanza della tradizione liberal-garantista che ha ispirato il diritto penale italiano; ricorda che pur tenendo ben presente la necessità di vincere la battaglia contro la corruzione l'ordinamento non debba stravolgere i principi generali di rango costituzionale che lo hanno sempre ispirato; ricorda come pure durante l'emergenza terroristica si resistette alla tentazione di stravolgere le garanzie costituzionali dei cittadini, respingendo all'epoca il ricorso alle legislazioni emergenziali.
Ricorda l'importanza dei principi europei secondo cui la durata del processo non dovrebbe superare i sei anni.
Il senatore DURNWALDER (Aut (SVP-PATT, UV)) illustra l'emendamento 3.2 e ne auspica l'approvazione, intervenendo ad uniformare il computo dei termini processuali penali e civili.
Il senatore GRASSO (Misto-LeU) illustra gli emendamenti a sua firma ispirati dalla medesima impostazione. Fa presente come dall'approvazione della legge Pinto e successivamente dall'approvazione della legge costituzionale n.1 del 1999 con cui si è costituzionalizzato il principio della ragionevole durata del processo, il legislatore ordinario non sia mai intervenuto significativamente sul tema della prescrizione fatta eccezione per l'intervento della legge ex Cirielli. Saluta pertanto con favore un intervento radicale sul tema della prescrizione ricordando come l'emergenza della ragionevole durata dei processi sia generata dalle eccessive garanzie che il nostro sistema riconosce all'imputato cumulando quelle del previgente sistema inquisitorio con quelle del sistema accusatorio.
Ribadisce come si sia voluto imitare il processo accusatorio di stampo americano senza considerare tuttavia che in quel sistema il forte incentivo dei riti alternativi fa sì che al dibattimento si arrivi soltanto nel 10 per cento dei casi.
Evidenzia come il nostro sistema sia invece privo di filtri al dibattimento, e sia caratterizzato dal fallimento dei riti alternativi: esso comporta un eccessivo uso del ricorso al dibattimento con conseguente irragionevole durata dei processi.
Propone pertanto l'abolizione del divieto di reformatio in peius per il ricorso in appello dell'imputato.
Fa presente come a suo avviso l'irragionevole durata del processo sia il frutto d'un sistema di garanzie eccessivo che fa sì che la posizione dell'imputato rispetto a quel supposto fatto di reato venga vagliata più volte da differenti organi giudiziari in sede preliminare, in sede dibattimentale, in sede cautelare ed in sede di legittimità.
Denuncia la tendenza dell'imputato a fare affidamento sui tempi lunghi del processo per lucrare i vantaggi della prescrizione preferendo scommettere sulla irragionevole durata del processo piuttosto che sul ricorso ai riti abbreviati.
Ricorda poi l'importanza del procedimento disciplinare sul magistrato cui possa imputarsi un'inadempienza o un ritardo che abbia provocato la prescrizione del procedimento.
Occorrerebbe quindi a suo avviso vigilare sull'inerzia dei magistrati o in alternativa proporre riforme strutturali che implichino investimento su risorse umane e mezzi a disposizione, quali per esempio il processo telematico.
Il senatore BALBONI (FdI) replicando all'intervento del senatore Grasso difende le garanzie dell'imputato riconosciute dall'attuale sistema del processo penale ritenendo che il sistema debba fondarsi sulle garanzie dell'imputato in fase processuale ma anche sulla certezza e severità della pena una volta conclusosi il processo.
Concorda invece con il senatore Grasso sulla necessità di introdurre forme di verifica delle eventuali inadempienze dei magistrati per i procedimenti penali che cadano in prescrizione.
Ritira infine l'emendamento 3.17.
L'emendamento 3.0.1 è dato per illustrato.
Il senatore CUCCA (PD) sull'ordine dei lavori suggerisce di sconvocare la seduta di domani alle ore 8,45.
Il presidente CRUCIOLI si riserva di valutare la proposta.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 15.