Legislatura 18ª - 1ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 47 del 20/11/2018

 

AFFARI COSTITUZIONALI    (1ª)

MARTEDÌ 20 NOVEMBRE 2018

47ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

BORGHESI 

 

            Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Sibilia.      

 

 

La seduta inizia alle ore 14,30.

 

 

IN SEDE REFERENTE 

 

(859) Deputato Dalila NESCI ed altri.  -  Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale e di referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, approvato dalla Camera dei deputati 

(602) Maria Laura MANTOVANI ed altri.  -  Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, recante norme per la elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

 

Il senatore PARRINI (PD)  e la senatrice DE PETRIS (Misto-LeU) chiedono di rinviare l'inizio della discussione generale all'esito del ciclo di audizioni informali già programmate.

 

Il PRESIDENTE, accogliendo la proposta del senatore Parrini, rinvia il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge in titolo.

 

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

 

 

(881) PERILLI ed altri.  -  Disposizioni per assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari

(Esame e rinvio)

 

     Il relatore GARRUTI (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, la cui finalità è rendere la normativa elettorale di Camera e Senato applicabile indipendentemente dal numero di parlamentari previsto dalla Costituzione. A tale proposito, ricorda che il riferimento al numero dei seggi e dei collegi è stato introdotto in entrambi i testi unici in materia elettorale solo con la legge n. 165 del 3 novembre 2017, mentre in precedenza la legislazione elettorale prevedeva appunto meccanismi applicabili indipendentemente dal numero dei parlamentari.

Sottolinea che, da più parti, nel corso del tempo, è stata prospettata l'ipotesi di una riduzione del numero dei parlamentari. In mancanza di una previsione come quella del disegno di legge in esame, ciò comporterebbe una revisione della legge elettorale, con modifiche per l'adeguamento ai dati numerici ivi contenuti e dei collegi uninominali delle circoscrizioni nazionali. Questi, infatti, secondo la normativa vigente, potrebbero essere applicati solo in riferimento all'attuale composizione numerica delle Camere (630 deputati e 315 senatori).

Sono stati depositati, in entrambi i rami del Parlamento, numerosi disegni di legge costituzionale volti alla riduzione del numero dei parlamentari, tema sul quale il Parlamento, nel corso delle diverse legislature, si è più volte confrontato manifestando un ampio consenso.

Con il disegno di legge in titolo si intende tornare ad un'impostazione che preveda, in luogo di un numero fisso di seggi uninominali, l'indicazione di una frazione del numero totale dei deputati e dei senatori. Si ritiene che tale meccanismo possa rappresentare la soluzione ottimale affinché la legge elettorale divenga flessibile rispetto alla variabile del numero dei parlamentari previsto in Costituzione.

Le modifiche proposte con il disegno di legge in esame alla normativa elettorale non solo assicurano la neutralità del meccanismo elettorale rispetto al quadro normativo vigente, ma ne garantiscono l'applicabilità e il corretto funzionamento, anche nell'ipotesi di riduzione del numero dei parlamentari, qualunque sia l'entità di tale variazione.

In particolare, tra le proposte di legge costituzionale presentate in Parlamento si evidenzia quella volta a ridurre il numero dei deputati dagli attuali 630 a 400 e il numero dei senatori dagli attuali 315 a 200, operando una riduzione del 36,5 per cento dei parlamentari (atto Senato n. 805). Nel caso di approvazione della citata modifica costituzionale, le novelle proposte garantiscono il mantenimento della medesima riduzione del 36,5 per cento del numero dei parlamentari senza compromettere il funzionamento del sistema elettorale.

Gli interventi normativi operati dal presente disegno di legge mantengono inalterato il sistema elettorale misto, conservando le percentuali della quota maggioritaria e proporzionale stabilite dall'attuale quadro normativo. Tuttavia, la cifra assoluta relativa al numero dei seggi è sostituita da un rapporto con il totale dei seggi assegnati alla circoscrizione, dalla cui applicazione risultano dati numerici che, in mancanza della variazione costituzionale del numero dei parlamentari, sono identici a quelli attualmente stabiliti, mentre, in presenza di una variazione del numero dei parlamentari, risultano proporzionalmente ridotti.

Lo stesso meccanismo è stato applicato anche alle circoscrizioni per le quali la legge vigente indica esplicitamente uno specifico numero di collegi uninominali (Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta e Molise): nell'intervento normativo proposto, la cifra relativa al numero dei seggi è sostituita da un rapporto con il totale dei seggi assegnati alla circoscrizione. In mancanza della variazione costituzionale del numero dei parlamentari tale rapporto porta a dati numerici identici a quelli attualmente stabiliti; in presenza di una variazione del numero dei parlamentari, si avrebbe una riduzione proporzionale.

In base al nuovo meccanismo della proposta di legge in esame, alla Camera dei deputati il numero di 231 collegi uninominali su tutto il territorio nazionale, con esclusione del collegio della Valle d'Aosta, è sostituito con il riferimento al rapporto dei tre ottavi del totale dei seggi riconosciuti dalla Costituzione alle circoscrizioni nazionali, con arrotondamento all'unità inferiore. L'esclusione della circoscrizione della Valle d'Aosta deriva dall'interpretazione unanime data finora alla clausola contenuta nell'articolo 1, comma 2, del decreto del presidente della Repubblica n. 361 del 1957, che indica 231 collegi uninominali nazionali, fatti salvi i seggi della circoscrizione Estero e "fermo restando" il collegio della Valle d'Aosta (pertanto, il numero complessivo dei collegi uninominali è 232).

L'applicazione del richiamato meccanismo produce esiti assolutamente corrispondenti al numero dei 231 collegi uninominali fissato dalla normativa vigente.

Analogamente, le modifiche operate al decreto legislativo n. 533 del 1993, recante le norme per l'elezione del Senato della Repubblica, mantengono inalterato il sistema elettorale vigente, sostituendo al risultato derivante dalla somma del seggio uninominale della Valle d'Aosta con i 6 seggi del Trentino-Alto Adige e gli altri 109 collegi uninominali il rapporto di tre ottavi del totale dei seggi da eleggere nelle circoscrizioni nazionali, con arrotondamento all'unità più prossima. In effetti, il numero dei seggi uninominali attuali pari a 116 (comprensivi del seggio della Valle d'Aosta e dei 6 seggi del Trentino-Alto Adige) corrisponde ai tre ottavi del numero totale dei seggi attribuiti alle circoscrizioni regionali, compresi Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige.

Con riferimento alla Regione Trentino-Alto Adige, la proposta di legge in esame stabilisce che il numero dei collegi uninominali per la Camera è pari alla metà del totale dei seggi assegnati alla medesima Regione, con arrotondamento all'unità pari superiore, corrispondente al numero di 6 collegi uninominali sul totale degli 11 seggi che spettano alla Regione sulla base dell'attuale numero di deputati.

Per il Senato, la formula per l'individuazione dei collegi uninominali in Trentino-Alto Adige fa riferimento al "numero di collegi uninominali corrispondente al numero pari immediatamente inferiore al numero dei seggi assegnati alla circoscrizione", corrispondente al numero di 6 collegi uninominali che attualmente la legge prevede, rispetto al totale di 7 seggi che ad oggi la Costituzione attribuisce alla medesima Regione. Tale disposizione, attraverso il ricorso all'arrotondamento all'unità pari, garantisce l'attuazione della "misura 111" a favore della popolazione altoatesina per l'elezione del Senato della Repubblica, che prevede l'assegnazione a ciascuna delle due Province autonome di un numero uguale di seggi e dunque presuppone un numero complessivo di seggi pari. Il criterio della parità, inoltre, viene applicato anche alla Camera dei deputati.

Per quanto riguarda il Molise, cui attualmente la normativa vigente attribuisce esplicitamente due collegi uninominali, restano i medesimi collegi anche sulla base della presente proposta di legge, in quanto rientrano nella previsione in base alla quale le circoscrizioni cui sono assegnati tre deputati sono ripartite in due collegi uninominali. Nel testo vi è inoltre la previsione per cui le circoscrizioni che eleggono due deputati sono costituite in un collegio uninominale, nell'eventualità che tale ipotesi possa configurarsi (ad esempio per il Molise) per effetto della riduzione del numero dei deputati.

Il disegno di legge in titolo si compone di 3 articoli.

L'articolo 1 modifica gli articoli 1 e 83 del testo unico per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, limitandosi ad individuare, per le diverse circoscrizioni per le quali la legge vigente indica il numero dei collegi uninominali, il rapporto frazionario la cui applicazione restituisce gli stessi numeri attualmente fissati.

L'articolo 2 modifica gli articoli 1, 16-bis, 17, 20 e 21-ter del testo unico per l'elezione del Senato, di cui al decreto legislativo n. 533 del 1993. Si mantiene inalterato il sistema elettorale vigente, individuando, per le diverse circoscrizioni per le quali la legge vigente indica il numero dei collegi uninominali, il rapporto la cui applicazione restituisce gli stessi valori numerici attualmente previsti.

L'articolo 3 prevede una delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali e plurinominali, a cui si potrà procedere qualora sia approvata la modifica costituzionale per la riduzione del numero dei componenti delle Camere, nel termine di sessanta giorni.

La delega reca principi e criteri direttivi che riproducono i medesimi principi della legge n. 165 del 2017 ma, anziché riferirsi a numeri fissi per l'individuazione di collegi uninominali e plurinominali di Camera e Senato, le modifiche rinviano al dato risultante dall'applicazione del rapporto previsto dagli articoli 1 e 2 del presente disegno di legge. Inoltre, poiché anche il numero dei seggi del Trentino-Alto Adige, come quelli del Molise, ai sensi del disegno di legge in esame, risulta variabile in relazione al numero complessivo di seggi assegnati alla circoscrizione, occorre che, nella sola ipotesi di riduzione del numero dei parlamentari, anche i collegi di quelle Regioni possano essere disegnati dalla commissione a ciò preposta, ferme restando per il Trentino-Alto Adige la percentuale di collegi uninominali più elevata che nelle altre circoscrizioni e l'eguaglianza del numero dei seggi tra le Province autonome. In particolare, ai fini dell'individuazione del numero dei collegi uninominali e plurinominali sia della Camera che del Senato, le modifiche proposte rinviano al dato risultante dall'applicazione dell'articolo 1, comma 2, dei rispettivi testi unici. Anche sotto il profilo procedurale la delega rinvia ai criteri dettati ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 3 della legge n. 165 del 2017.

 

La senatrice DE PETRIS (Misto-LeU) ritiene necessari alcuni approfondimenti, attraverso audizioni di esperti. A suo avviso, l'introduzione di un criterio di individuazione dei collegi uninominali in rapporto al totale dei seggi potrebbe determinare effetti diversi, a seconda del sistema elettorale vigente. Pertanto, sarebbe opportuno effettuare anche alcune simulazioni, per verificare il funzionamento di tale meccanismo.

 

Il senatore BRESSA (Aut (SVP-PATT, UV)) si associa alla proposta della senatrice De Petris, segnalando che la modifica prevista dal disegno di legge in esame, pur avendo una connotazione tecnica, potrebbe incidere sulla rappresentanza politica. Per esempio, con riferimento alla Provincia autonoma di Bolzano, l'applicazione del nuovo criterio di determinazione dei collegi uninominali potrebbe non consentire l'elezione del rappresentante di lingua italiana.

 

Il senatore PAGANO (FI-BP) sottolinea la necessità di audire esperti sui meccanismi elettorali, per approfondire il funzionamento del nuovo criterio di determinazione dei collegi uninominali. In sede applicativa, infatti, potrebbero determinarsi effetti distorsivi.

 

Il relatore GARRUTI (M5S) precisa che il nuovo meccanismo si applica esclusivamente alla legge elettorale vigente. Quanto alla determinazione dei collegi uninominali e plurinominali, il disegno di legge in esame prevede una apposita delega al Governo, che potrà tenere conto dell'avvenuta riduzione del numero dei parlamentari, qualora nel frattempo si concluda l'iter dei disegni di legge costituzionale n. 214 e connessi, in corso di esame.

Nel condividere l'opportunità di svolgere un ciclo di audizioni informali, propone che siano svolte congiuntamente a quelle riferite ai disegni di legge sulla riduzione del numero dei parlamentari, per l'economia dei lavori.

 

Il PRESIDENTE ritiene preferibile tenere distinte le audizioni riferite al disegno di legge in esame e quelle relative alla riduzione del numero dei parlamentari, trattandosi di due argomenti differenti. Eventualmente, gli esperti convocati in audizione potranno lasciare agli atti i propri contributi su entrambe le materie oggetto di approfondimento.

Propone quindi di fissare per le ore 15 di giovedì 22 novembre il termine entro cui segnalare i soggetti da audire.

 

La Commissione conviene.

 

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

 

La seduta termina alle ore 14,50.