Legislatura 18ª - 1ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 46 del 14/11/2018

 

AFFARI COSTITUZIONALI    (1ª)

MERCOLEDÌ 14 NOVEMBRE 2018

46ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

BORGHESI 

 

            Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Sibilia.    

 

            La seduta inizia alle ore 14,35.

 

IN SEDE REFERENTE 

 

(859) Deputato Dalila NESCI ed altri.  -  Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale e di referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, approvato dalla Camera dei deputati 

(602) Maria Laura MANTOVANI ed altri.  -  Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, recante norme per la elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale

(Esame congiunto e rinvio)

 

La relatrice MANTOVANI (M5S) illustra il disegno di legge n. 859, approvato dalla Camera dei deputati, recante disposizioni che modificano alcuni aspetti del procedimento elettorale, al fine di perseguire una maggiore trasparenza nello svolgimento delle operazioni di voto. Esso riproduce, con alcune modifiche, il testo di un analogo disegno di legge approvato nella scorsa legislatura dalla Camera dei deputati, poi esaminato dalla Commissione affari costituzionali del Senato, senza che l'iter si ultimasse per la sopraggiunta conclusione della legislatura.

Il provvedimento introduce alcune modifiche del procedimento elettorale nel perseguimento della maggiore trasparenza nello svolgimento delle operazioni elettorali. A tal fine vengono modificate diverse disposizioni relative a: urne e cabine elettorali; componenti degli uffici elettorali di sezione (i cosiddetti seggi elettorali), ossia presidente, segretario e scrutatori; ampiezza demografica dei seggi elettorali; assunzione di personale nelle società pubbliche in prossimità delle elezioni. In secondo luogo, viene introdotta la possibilità a coloro che, per motivi di studio, lavoro o cure mediche si trovino in un Comune di una Regione diversa da quella di residenza, di esercitare il diritto di voto - per i referendum e per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo - nel Comune in cui si trovano, ancorché diverso da quello di iscrizione elettorale.

Un primo nucleo di disposizioni della proposta in esame riguarda gli arredi elettorali, più esattamente le urne e le cabine, nonché le porte e le finestre dei locali sede di seggio.

Per quanto riguarda le urne elettorali, si prevede che esse siano in materiale semitrasparente, in modo da rendere possibile la verifica della sola presenza di schede elettorali al loro interno, non anche l'identificazione delle stesse. Anche i requisiti delle cabine elettorali sono oggetto di modifica. Si prescrive che le cabine siano chiuse su tre lati, che il lato aperto sia rivolto verso il muro e che la loro altezza debba garantire la segretezza del voto riparando solo il busto dell'elettore. Si tratta, tuttavia, di specifiche da realizzarsi solo in caso di necessità di sostituzione delle cabine esistenti e, in ogni caso, mediante il loro riadattamento, in modo da non gravare di nuovi oneri la finanza pubblica. Si dispone, inoltre, che le porte e le finestre adiacenti e retrostanti alle cabine elettorali debbano essere chiuse, in modo da impedire la vista e ogni comunicazione dal di fuori.

Ulteriori disposizioni riguardano l'ufficio elettorale di sezione. In particolare, si prevede che il presidente venga nominato, tramite sorteggio, dal presidente di corte d'appello competente per territorio tra i cittadini idonei iscritti in un apposito elenco, ferma restando la possibilità di nominarlo anche tra le categorie indicate dalla legge (magistrati, avvocati, notai e altri). Si elimina la possibilità di surroga del presidente con il sindaco o suo delegato, in caso di impedimento che non consenta la nomina ordinaria del presidente e si prevede che la corte di appello proceda alla sostituzione mediante estrazione a sorte dall'elenco dei presidenti. È previsto il divieto di ricoprire l'incarico di presidente per due volte consecutive presso la medesima sezione elettorale. Sono, inoltre, espressamente enunciati i seguenti requisiti per ricoprire tale incarico: godimento dei diritti civili e politici, età tra i 18 e i 70 anni e titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Riguardo alla figura del segretario e dello scrutatore, si dispone il limite dei sessantacinque anni di età.

Sono introdotte ulteriori cause ostative alla funzione di componente l'ufficio elettorale. Una prima nuova causa di esclusione è data dall'essere dipendenti del Ministero dello sviluppo economico. Una seconda causa di esclusione, solo per le funzioni di presidente e di segretario, riguarda i parenti e affini fino al secondo grado dei candidati alle elezioni interessate. Tale causa ostativa non opera nei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, qualora la sua applicazione renda impossibile la costituzione del seggio. Altra causa di esclusione riguarda coloro che siano stati condannati, anche non in via definitiva, per reati contro la pubblica amministrazione, per associazione mafiosa, nonché per scambio elettorale politico-mafioso. Ulteriori cause ostative sono la condanna in via definitiva per reato non colposo, ovvero a pena detentiva uguale o superiore a due anni di reclusione per reato colposo.

La disciplina relativa agli scrutatori viene modificata attraverso alcune novelle alla legge n. 95  del 1989, recante norme per l'istituzione dell'albo degli scrutatori. In primo luogo, nell'enunciare i requisiti necessari per ricoprire l'incarico di scrutatore, è espressamente previsto il requisito del godimento dei diritti civili e politici, oltre a quelli già previsti dalla norma vigente, ovvero essere elettore del Comune ed aver assolto gli obblighi scolastici. In riferimento alla scelta degli scrutatori di ciascuna sezione elettorale, si prevede che questa sia effettuata dalla commissione elettorale comunale non più per nomina attingendo all'albo degli scrutatori, bensì tramite sorteggio dei nominativi compresi nel predetto albo, ripristinando il sistema in vigore dal 1989 al 2005. Si dispone altresì l'obbligo per gli iscritti a tale albo di confermare, ad ogni consultazione elettorale, la disponibilità a svolgere la funzione di scrutatore, pena la cancellazione dall'albo dopo la mancata conferma per due consultazioni consecutive. È introdotta, inoltre, una riserva di posti di scrutatore, pari alla metà, per coloro che si trovino in stato di disoccupazione. In analogia con quanto previsto per i presidenti di seggio, è posto anche per gli scrutatori il limite dei due mandati consecutivi presso la medesima sezione elettorale. Si prevede, infine, che ai componenti dei seggi elettorali sia assicurata una adeguata formazione on line sulle procedure di spoglio e sulla legislazione in materia di scambio elettorale.

Riguardo all'ampiezza delle sezioni elettorali, è introdotta una modifica che aumenta il limite inferiore dei seggi ordinari, elevandolo da 500 a 700 elettori iscritti. Al fine di prevenire forme di inquinamento del voto, si prevede il divieto di assunzione di personale dipendente, a qualsiasi titolo, da parte delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società a partecipazione pubblica locale o regionale, totale o di controllo, nei 60 giorni antecedenti e nei 60 giorni successivi alle elezioni comunali o regionali, limitatamente ai Comuni o alle Regioni interessati. Tale divieto non si applica nei casi in cui sia dichiarato lo stato di calamità o lo stato di emergenza.

Il disegno di legge in esame reca poi alcune novelle in materia di autenticazione di firme. In particolare, viene esteso il novero di soggetti autenticatori, includendovi i consiglieri regionali e gli avvocati, che comunichino la loro disponibilità rispettivamente al presidente della Regione e all'ordine professionale. Con riguardo all'autenticazione delle firme per la richiesta di referendum, la disposizione introdotta estende la competenza ad autenticare ai cittadini designati dai promotori del referendum, i quali godano dei diritti civili e politici, abbiano tra 18 e 70 anni di età e titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Il provvedimento, inoltre, autorizza per i referendum abrogativi e costituzionali, il voto in Comune diverso da quello di residenza da parte degli elettori che, per una serie tassativa di motivi - lavoro, studio o cure mediche - si trovino in un altro Comune, sito in una Regione diversa da quella del Comune nelle cui liste elettorali siano iscritti. Gli elettori che intendano esercitare tale opzione sono tenuti a farne dichiarazione al Comune di iscrizione elettorale, fino a 30 giorni prima della data della consultazione.

Le medesime disposizioni si applicano anche per le elezioni europee, a condizione che l'elettore dichiari di esercitare il suo diritto di voto in una Regione comunque situata nella circoscrizione di appartenenza.

Infine, ulteriori disposizioni autorizzano, nel caso di consultazioni sia elettorali sia referendarie, coloro che siano impegnati in operazioni di soccorso e di sostegno a vittime di calamità naturali, nonché a coloro che siano impegnati per motivi di lavoro presso piattaforme marine, a votare nel Comune in cui operano, al pari di quanto già riconosciuto agli appartenenti al comparto delle Forze armate, della sicurezza e del soccorso in servizio fuori dal Comune di residenza.

Il disegno di legge n. 602, a prima firma della stessa relatrice, ha contenuto sostanzialmente analogo a quello della proposta approvata dalla Camera dei deputati. Pertanto, propone che i due provvedimenti siano esaminati congiuntamente.

 

Il senatore COLLINA (PD) ritiene opportuno un approfondimento attraverso un breve ciclo di audizioni.

 

La relatrice MANTOVANI (M5S) fa presente l'esigenza di svolgere in tempi rapidi tali audizioni, per concludere l'esame del provvedimento prima dell'inizio della sessione di bilancio.

 

Il PRESIDENTE propone di fissare per le ore 15 di lunedì 19 novembre il termine entro cui segnalare i soggetti da audire.

 

La Commissione conviene.

 

 

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE  

 

Il PRESIDENTE propone di integrare l'ordine del giorno con l'esame in sede referente del disegno di legge n. 881, recante disposizioni per assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari, e di avviarne l'esame a partire dalla prossima settimana. In questo modo, l'iter di tale provvedimento potrà procedere parallelamente a quello del disegno di legge costituzionale n. 214  e connessi, in materia di riduzione del numero dei parlamentari.

 

La Commissione conviene.

 

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO  

 

Il PRESIDENTE comunica che l'ordine del giorno è integrato con l'esame in sede referente del disegno di legge n. 881, recante disposizioni per assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari.

 

La Commissione prende atto.

 

 

SULLA ELEZIONE DEL SENATORE MORRA A PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ANTIMAFIA  

 

Il PRESIDENTE, a nome della Commissione, formula le proprie congratulazioni al senatore Morra per il nuovo incarico di Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere.

 

La Commissione si associa.

 

 

La seduta termina alle ore 14,55.