Legislatura 18ª - Commissioni 8° e 13° riunite - Resoconto sommario n. 1 del 05/11/2018
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IN SEDE REFERENTE
(909) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)
Il presidente COLTORTI propone preliminarmente di stabilire il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno per mercoledì 7 novembre 2018, alle ore 15.
Le Commissioni riunite convengono con la proposta del Presidente.
Il senatore RIPAMONTI (L-SP-PSd'Az), relatore per l'8a Commissione, illustra il provvedimento in esame, che giunge in Senato con numerose integrazioni dopo l'approfondito esame svolto presso la Camera dei deputati. Le disposizioni di interesse dell'8a Commissione sono contenute soprattutto nei primi due Capi dei cinque di cui si compone il decreto-legge.
Il Capo I è dedicato alle misure per il sostegno e la ripresa economica del territorio e la popolazione di Genova, dopo il crollo del viadotto Polcevera.
L'articolo 1 disciplina l'istituzione e i poteri del Commissario straordinario per la ricostruzione, individuato dal Governo dopo l'adozione del decreto nel sindaco di Genova Marco Bucci.
Il Commissario, la cui nomina risponde alla necessità di garantire in via d'urgenza le attività per la demolizione e lo smaltimento dei materiali di risulta, nonché per la progettazione, l’affidamento e la ricostruzione dell’infrastruttura e il ripristino del connesso sistema viario, dura in carica dodici mesi, con la possibilità di conferma fino a tre anni.
L'articolo contiene norme dettagliate sulla composizione della struttura commissariale e sui compensi del relativo personale, peraltro integrate nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati anche con la possibilità di nominare fino ad un massimo di cinque consulenti, scelti tra soggetti anche estranei alla pubblica amministrazione.
Si prevede che il Commissario straordinario operi in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo, oltre al rispetto dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea già previsto nel testo originario del decreto, il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, come precisato nel corso dell'esame presso la Camera. In tale sede è stata anche introdotta la previsione di un decreto ministeriale per l'individuazione di speciali misure amministrative di semplificazione per il rilascio della documentazione antimafia, anche in deroga alle relative norme.
Diverse disposizioni regolano poi i rapporti tra il Commissario straordinario per la ricostruzione e la società Autostrade per l'Italia S.p.a.
In particolare, è stabilito che il concessionario del tratto autostradale alla data dell'evento sia tenuto, in quanto responsabile del mantenimento in assoluta sicurezza e funzionalità dell'infrastruttura concessa ovvero in quanto responsabile dell'evento, a far fronte alle spese di ricostruzione dell'infrastruttura e di ripristino del connesso sistema viario. In caso di omesso versamento, il Commissario potrà procedere all'individuazione di un soggetto pubblico o privato che anticipi le somme necessarie alla integrale realizzazione delle opere, a fronte della cessione pro solvendo della pertinente quota dei crediti dello Stato nei confronti di Autostrade per l'Italia. A garanzia dell'immediata attivazione del meccanismo di anticipazione, per assicurare il celere avvio delle attività del Commissario, è comunque autorizzata la spesa di 30 milioni annui dal 2018 al 2029.
Il Commissario straordinario, spiega, può procedere ad affidare, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, la realizzazione delle attività concernenti il ripristino del sistema viario, nonché quelle connesse, a soggetti diversi dal concessionario del tratto autostradale alla data dell'evento e da società o soggetti da quest'ultimo controllati o, comunque, ad esso collegati. La versione originaria del decreto prevedeva l'esclusione dall'affidamento di tutte le società concessionarie di strade a pedaggio. Un'ulteriore modifica apportata dalla Camera è volta a motivare l'esclusione della società Autostrade dalla realizzazione delle attività di ricostruzione con l'eventualità che il concessionario sia responsabile, in relazione all’evento, di grave inadempimento del rapporto concessorio.
Per la realizzazione degli interventi si prevede l'apertura di un'apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario.
Due emendamenti approvati dall'Aula di Montecitorio precisano che il Commissario straordinario, nell'esercizio delle sue funzioni, può inoltre stipulare convenzioni con le strutture operative e i soggetti concorrenti del Servizio nazionale della protezione civile e che i suoi atti si applicano le disposizioni in materia di trasparenza e pubblicità di cui al decreto-legge n. 189 del 2016.
L'articolo 1-bis contiene misure per la tutela del diritto all'abitazione. In particolare, al fine di accelerare le operazioni di ricostruzione dell'infrastruttura crollata, che costituisce opera di pubblica utilità, vengono disciplinate le procedure per le cessioni volontarie e gli eventuali espropri delle unità immobiliari oggetto delle ordinanze di sgombero emanate in seguito al crollo del ponte Morandi, con la previsione della corresponsione di un'indennità ai proprietari e agli usufruttuari, posta a carico del concessionario del tratto autostradale.
L'articolo 1-ter prevede innanzitutto che, per l'esecuzione delle attività di cui all'articolo 1 del provvedimento, il Commissario straordinario individui i tronchi autostradali funzionalmente connessi al viadotto sul Polcevera dell'autostrada A10, sul cui esercizio interferisce la realizzazione degli interventi di ricostruzione. A tal fine, si dispone che il concessionario consegni immediatamente al Commissario tali tratte delle autostrade A7 e A10.
Le ulteriori disposizioni stabiliscono l’obbligo per le concessionarie autostradali di avviare, con priorità rispetto ad ogni altro intervento programmato, le attività di verifica e messa in sicurezza di tutte le infrastrutture viarie oggetto di atti convenzionali, con particolare riguardo ai ponti, viadotti e cavalcavia. Tali attività, che devono essere concluse entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, sono condotte sotto la vigilanza della nuova Agenzia per la sicurezza delle ferrovie e le infrastrutture stradali e autostradali istituita dal successivo articolo 12 del testo e rimangono a carico esclusivo delle concessionarie, senza alcuna possibilità di essere imputate alle tariffe autostradali né di comportare revisioni dei Piani economici e finanziari. Resta poi fermo l'obbligo per le concessionarie di adottare ogni iniziativa necessaria per la tutela della pubblica incolumità e la sicurezza delle infrastrutture, ivi compresa la limitazione o la sospensione del traffico veicolare.
Per fronteggiare le necessità conseguenti al crollo del ponte Morandi, prosegue l'oratore, l’articolo 2 autorizza la Regione Liguria, gli enti del settore regionale allargato (con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale), la città metropolitana di Genova, il comune di Genova, nonché le società controllate da quelle amministrazioni territoriali e la Camera di Commercio di Genova, ad assumere a tempo determinato, per il 2018 e il 2019, fino a 300 unità di personale, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa previsti dalla normativa vigente. Per le medesime finalità, è autorizzata l'assunzione a tempo determinato, per lo stesso biennio, di venti unità di personale anche da parte dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale.
Oltre alla copertura di tali previsioni, l'articolo dispone poi l'integrazione della contabilità speciale intestata al Commissario delegato per l'emergenza, individuato ad agosto, subito dopo il crollo del viadotto, nel Presidente della Regione Liguria, di 9 milioni di euro per l'anno 2018 e di 11 milioni di euro per il 2019.
L'articolo 3 contiene una serie di agevolazioni fiscali per gli immobili che a seguito del crollo del ponte Morandi hanno subìto danni o sono stati oggetto di ordinanze di sgombero. In particolare, si prevede l’esenzione dei fabbricati sgombrati a fini Irpef, Ires, Irap, Tasi e Imu nonché l'esclusione da imposizione diretta per i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti ottenuti dai privati. E' disposta l’esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati alla pubblica Amministrazione in conseguenza del crollo nonché, per gli immobili demoliti o dichiarati inagibili, l’esenzione dall'imposta di successione e dalle imposte e tasse ipotecarie e catastali. Vengono sospesi i termini di notifica delle cartelle di pagamento e quelli per la riscossione degli atti esecutivi. Durante l'esame presso la Camera dei deputati è stata introdotta la possibilità di prevedere l'esenzione dal pagamento delle forniture di energia elettrica, gas, acqua e telefonia.
Con l'articolo 4 sono riconosciuti benefici alle imprese e ai liberi professionisti con sede operativa all’interno della zona danneggiata in conseguenza del crollo del viadotto Polcevera, che nel periodo intercorrente tra il 14 agosto e il 29 settembre 2018 abbiano subito un decremento del fatturato rispetto al valore mediano del corrispondente periodo del triennio 2015-2017. I benefici consistono nel riconoscimento di una somma fino al 100 per cento del decremento, nel limite massimo di euro 200.000. I criteri e le modalità di erogazione delle somme, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per il 2018, sono stabiliti dal Commissario delegato che vi provvede a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale per l’emergenza, appositamente integrata di 5 milioni di euro.
L'articolo 4-bis introduce misure di sostegno a favore degli operatori economici danneggiati in conseguenza dell'evento, prevedendo, in analogia con quanto stabilito per le famiglie all'articolo 1-bis del decreto-legge, indennizzi per la cessione volontaria o l'esproprio degli immobili danneggiati ad opera del Commissario straordinario. Anche in questo caso, gli oneri sono posti a carico del concessionario autostradale. La medesima previsione vale anche per il ristoro della perdita e dei danni subiti dalle attrezzature e dai materiali aziendali.
L'articolo 4-ter dispone che, in deroga alle disposizioni generali in materia di ammortizzatori sociali, venga concessa ai lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo, che, a seguito del crollo del ponte Morandi, siano impossibilitati o penalizzati, totalmente o parzialmente, a prestare attività lavorativa, un’indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale. Una indennità una tantum pari a 15.000 euro è poi riconosciuta ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di agenzia e di rappresentanza commerciale e dei lavoratori autonomi che abbiano dovuto sospendere l'attività a seguito del crollo. Per tali interventi sono stanziate risorse nel limite complessivo di 11 milioni di euro per il 2018 e di 19 milioni di euro per il 2019.
L'articolo 5 introduce norme di sostegno per il trasporto pubblico locale in Liguria e in favore dell’autotrasporto. In particolare, vengono stanziati 500 milioni di euro per il 2018 e 23 milioni di euro per il 2019 per il finanziamento di servizi di trasporto aggiuntivi, per l'efficientamento del trasporto pubblico regionale e locale e per l'integrazione tariffaria tra le diverse modalità di trasporto nel territorio della città metropolitana di Genova. Sono poi destinati 20 milioni per il 2019 al rinnovo del parco mezzi utilizzati nella città metropolitana di Genova, con priorità per i mezzi a propulsione elettrica, ibrida e a idrogeno.
Con riferimento all'autotrasporto, sono stanziati 20 milioni di euro per il 2018 per il ristoro delle maggiori spese affrontate in conseguenza del crollo del ponte Morandi.
Per la realizzazione di opere viarie di collegamento o comunque inerenti la mobilità sono attribuiti 5 milioni di euro al comune di Genova. Ad esso può essere concessa, per trent’anni, l’area di demanio marittimo compresa tra il Rio Branega e il Rio San Michele, conosciuta come "fascia di rispetto di Prà", al fine di garantire misure per la mobilità sostenibile, anche attraverso l’individuazione di aree utilizzabili come parcheggi di interscambio.
Si prevede, infine, che, con riferimento alle opere individuate come itinerari di viabilità alternativa, il Commissario delegato possa autorizzare varianti in corso di esecuzione in deroga all'articolo 106 del Codice dei contratti pubblici.
Passa ad illustrare l'articolo 6 che, al fine di garantire l’ottimizzazione dei flussi veicolari logistici in ingresso e in uscita dal porto di Genova, affida al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il compito di sovraintendere alla progettazione e alla realizzazione, in via d’urgenza, di infrastrutture ad alta automazione, di sistemi informatici e delle relative opere accessorie.
Per le esigenze di carattere operativo e logistico in ambito portuale derivanti dall'evento, sono poi attribuite risorse alla Capitaneria di porto di Genova, nella misura di 375.00 euro per il 2018 e di 875.000 euro per il 2019.
Sempre con riferimento all'esigenza di salvaguardare la funzionalità del porto di Genova e di ottimizzare i flussi veicolari e logistici, precisa che l'articolo 6-bis autorizza assunzioni di personale presso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
Con l'articolo 7, al fine di superare l'emergenza e favorire la ripresa delle attività economiche, viene istituita la "Zona Logistica Speciale – Porto e Retroporto di Genova", con la previsione dell'applicazione di procedure semplificate per le imprese che avviino un programma di attività imprenditoriali o di investimenti nei territori in essa ricompresi.
Al fine poi di sostenere il trasferimento di una quota di trasporto merci da gomma ad altre modalità, sono previsti contributi per le imprese e i soggetti che abbiano commissionato dal 15 agosto 2018 servizi di trasporto combinato o trasbordato con treni completi in arrivo e partenza dal nodo logistico e portuale di Genova.
Per favorire l'organizzazione di servizi ferroviari di navettamento con i retroporti, alternativi al trasporto su strada, è poi introdotto un ulteriore contributo, non cumulabile con altri contributi di sostegno all’intermodalità, a favore delle imprese utenti di servizio ferroviario e degli operatori del trasporto combinato, a compensazione dei maggiori oneri connessi alla nuova organizzazione del trasporto.
Per compensare, infine, i maggiori oneri delle attività di manovra derivanti dall'incremento del numero dei treni completi con origine e destinazione nel bacino di Genova Sampierdarena, si riconosce al concessionario del servizio di trasporto ferroviario, per la durata di tredici mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, un contributo nel limite massimo di 200 euro per ogni tradotta giornaliera movimentata oltre le 10 unità.
Con l'articolo 8 si istituisce, nell’ambito del territorio della Città metropolitana di Genova, una zona franca urbana, con la concessione di una serie di agevolazioni fiscali, alternative a quelle già previste agli articoli 3 e 4 del decreto-legge, per le imprese ivi stabilite che abbiano subìto a causa del crollo una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento nel periodo dal 14 agosto 2018 al 30 settembre 2018, rispetto al valore mediano del corrispondente periodo dell'ultimo triennio 2015-2017.
L'articolo 9, prosegue, innalza, per gli anni 2018 e 2019, la quota di riparto del Fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti riconosciuta ai porti ricadenti nell’ambito della Autorità di sistema portuale del Mar ligure occidentale dall'1 per cento previsto dalla legislazione vigente al 3 per cento dell’imposta sul valore aggiunto dovuta sull’importazione delle merci introdotte nel territorio nazionale per il tramite di ciascun porto, nel limite di 30 milioni di euro annui. Lo stesso articolo destina all'Autorità portuale di Genova un ulteriore contributo aggiuntivo di 4,2 milioni di euro per il 2018.
L'articolo 9-bis contiene disposizioni per la semplificazione delle procedure di intervento dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale. In particolare, si prevede che il Commissario straordinario adotti un programma straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto e delle relative infrastrutture di accessibilità e per il collegamento intermodale dell'aeroporto Cristoforo Colombo con la città di Genova, da realizzare a cura dell'Autorità di sistema portuale con l'applicazione delle deroghe già definite dall'articolo 1 del decreto-legge in esame.
L'articolo 9-ter, al fine di salvaguardare la continuità delle operazioni portuali presso il porto di Genova, proroga di cinque anni l'autorizzazione attualmente in corso per l'esercizio dell’attività di fornitura di lavoro temporaneo per l’esecuzione delle operazioni e servizi portuali. Si prevede inoltre la possibilità che l'Autorità di sistema portuale del Mar ligure occidentale corrisponda, per il triennio 2018-2020, al soggetto fornitore di lavoro un contributo per eventuali minori giornate di lavoro rispetto all'anno 2017, riconducibili alle mutate condizioni economiche del Porto di Genova conseguenti all'evento del 14 agosto 2018, nel limite massimo di 2 milioni di euro.
L'articolo 10 contiene norme sulla competenza per le controversie relative agli atti adottati dal Commissario straordinario, prevedendo per tali giudizi il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.
L’articolo 11 prevede la surrogazione legale dello Stato nei diritti dei beneficiari delle provvidenze disposte dal Capo I del decreto-legge in esame - e dunque connesse al crollo del viadotto Polcevera - nei confronti dei soggetti responsabili dell’evento. La surrogazione, che opera nei limiti delle risorse erogate dallo Stato, non pregiudica gli ulteriori diritti dei predetti beneficiari nei confronti degli stessi responsabili dell’evento.
Passa ad illustrare il Capo II, che contiene disposizioni per la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti.
Al fine di assicurare elevati standard di sicurezza delle infrastrutture statali e autostradali, l'articolo 12 prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l'istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), che succede a titolo universale all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, ereditandone le competenze normative, attuative e di controllo nonché le risorse umane, strumentali e finanziarie. L'articolo indica poi dettagliatamente le funzioni dell'Agenzia in relazione alla sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali e specifica che ad essa sono inoltre trasferite le funzioni ispettive e i poteri di controllo per la sicurezza delle gallerie situate sulle strade sia appartenenti alla rete stradale transeuropea che su quelle a questa non appartenenti, nonché le funzioni ispettive e di vigilanza sui sistemi di trasporto rapido di massa, finora esercitate dagli Uffici speciali trasporti a impianti fissi (USTIF) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. E' prevista l'applicazione di sanzioni per i casi di inosservanza da parte dei gestori delle prescrizioni adottate dall'Autorità.
Oltre a garantire all'Agenzia l'accesso all'Archivio informatico nazionale delle opere pubbliche e al sistema dinamico di monitoraggio, istituiti dagli articoli 13 e 14 del decreto, viene disciplinato dettagliatamente l'assetto dell'Agenzia, con riferimento ai suoi organi e all'inquadramento del personale, prevedendo anche norme transitorie che ne assicurino l'operatività immediata. La sede dell'Agenzia è fissata a Roma, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con possibilità di articolazioni territoriali, di cui una, con competenze riferite in particolare ai settori delle infrastrutture stradali e autostradali, sarà a Genova (si tratta di una modifica introdotta dall'Aula della Camera).
Si prevede infine che, a decorrere dal 1° giugno 2019, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riferisca annualmente alle competenti Commissioni parlamentari sull'attuazione, da parte dei concessionari, degli interventi di verifica e di messa in sicurezza delle infrastrutture viarie oggetto di atti convenzionali.
Con l'articolo 13, prosegue, si procede all'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell'Archivio informatico nazionale delle opere pubbliche (AINOP). Lo sviluppo di tale Archivio, suddiviso in sezioni a seconda della tipologia di opere, con sottosezioni che per ciascuna opera indichino i dati tecnici e amministrativi, lo stato di efficienza e le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, i finanziamenti e il monitoraggio, risponde alla necessità di garantire una costante verifica dello stato e del grado di efficienza delle opere pubbliche, in particolare per i profili riguardanti la sicurezza, anche tramite le informazioni ricavate dal Sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali previsto dal successivo articolo 14.
Tale articolo, in particolare, disciplina la realizzazione e la gestione, in via sperimentale, di un sistema di monitoraggio dinamico, a cui sovraintende il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per le infrastrutture stradali e autostradali, quali ponti, viadotti, rilevati, cavalcavia e opere similari, individuate con apposito decreto, che presentino condizioni di criticità connesse al passaggio di mezzi pesanti. A tal fine, i soggetti gestori delle infrastrutture forniscono al Ministero i dati occorrenti per l'inizializzazione e lo sviluppo del sistema di monitoraggio dinamico, dotandosi degli apparati necessari per il controllo strumentale costante delle condizioni di sicurezza delle infrastrutture.
Si prevede inoltre l’adozione di un piano straordinario nazionale anche per il monitoraggio e la conservazione dei beni culturali immobili, da parte del Ministero per i beni e le attività culturali.
Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, è stata anche prevista l'istituzione di un apposito Fondo presso il Ministero dello sviluppo economico, con dotazione di euro 2 milioni per l'anno 2019, per il finanziamento di progetti per la sicurezza delle infrastrutture stradali da realizzare nell'area territoriale di Genova attraverso sperimentazioni basate sulla tecnologia 5G da parte di operatori titolari dei necessari diritti d'uso delle frequenze, in sinergia con le amministrazioni centrali e locali interessate.
Gli articoli 15 e 15-bis autorizzano assunzioni di personale da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero della giustizia. Con riferimento al MIT, l'assunzione di 200 unità nel 2019 è finalizzata a garantire l’esercizio delle attività previste dal decreto in esame, nonché l’implementazione dei servizi, con particolare riferimento alla sicurezza della circolazione stradale e delle infrastrutture, ivi compresa la vigilanza e il controllo delle grandi dighe. Per quanto riguarda il Ministero della giustizia, l'autorizzazione all'assunzione di massimo 50 unità di personale è diretta a fronteggiare la necessità di coprire le gravi carenze di organico degli uffici giudiziari del distretto di Genova, nonché a garantire il regolare svolgimento dell’attività giudiziaria in ragione dell’incremento dei procedimenti civili e penali presso i medesimi uffici.
L'articolo 16 innanzitutto integra i poteri dell'Autorità di regolazione dei trasporti nel settore autostradale, attribuendole il compito di stabilire i sistemi tariffari dei pedaggi anche per gli aggiornamenti o le revisioni delle convenzioni autostradali in essere. Ulteriori modifiche riguardano il meccanismo per il finanziamento dell'Autorità e il suo coinvolgimento nelle procedure per l'approvazione delle revisioni e degli aggiornamenti delle convenzioni che comportino variazioni del piano degli investimenti. L'Autorità è infine autorizzata a procedere al reclutamento di ulteriori trenta unità di personale.
Sempre l'articolo 16 contiene inoltre una rimodulazione dell'autorizzazione di spesa in favore della società concessionaria Strada dei parchi S.p.A., finalizzata all'immediata esecuzione degli interventi di ripristino e messa in sicurezza della tratta autostradale A24 e A25. In particolare, vengono incrementate di 50 milioni di euro per il 2018 e di 142 milioni di euro per il 2019 le risorse già stanziate dalla legislazione vigente.
L'articolo 16-bis - conclude - estende agli interventi di manutenzione straordinaria del ponte ferroviario e stradale San Michele sull'Adda di Paderno D'Adda le disposizioni vigenti relative allo sblocco degli interventi sugli assi ferroviari AV/AC Palermo-Catania-Messina e Napoli-Bari. Autorizza altresì il Commissario per la realizzazione di tali opere a richiedere i trasferimenti di cassa, in via prioritaria, a valere sulle risorse di competenza nazionale: tale previsione era in precedenza limitata alla sola linea Napoli-Bari.
In considerazione dell'imminente ripresa dei lavori dell'Aula, la presidente della 13a Commissione MORONESE (M5S) propone di convocare una nuova seduta per oggi, alle ore 17,30 o al termine dei lavori dell'Assemblea, ove successivo: in quella il relatore Patuanelli potrà illustrare la parte del provvedimento di competenza della Commissione Ambiente.
Le Commissioni riunite convengono con la proposta della presidente Moronese.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.