Legislatura 18ª - 14ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 35 del 23/10/2018
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OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 47
La 14ª Commissione permanente,
considerato che lo schema di decreto legislativo provvede a dare attuazione alla direttiva (UE) 2016/2341, cosiddetta "IORP II" (Institutions for Occupational Retirement Provision), relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP), che deve essere recepita dagli Stati membri entro il 19 gennaio 2019;
considerato, in particolare, che la direttiva:
- si applica esclusivamente agli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP), compreso quelli privi di personalità giuridica, costituiti al fine di erogare prestazioni pensionistiche complementari, in relazione a un'attività lavorativa, sulla base di un accordo o di un contratto stipulato tra datore di lavoro e lavoratore, o con lavoratori autonomi;
- è finalizzata a rafforzare il sistema di governance e di gestione del rischio degli EPAP, a rimuovere barriere che ostacolano la loro attività transfrontaliera, consolidare la trasparenza e l’informazione agli iscritti e ai pensionati, cercando, nel contempo, di assicurare alle autorità competenti tutti gli strumenti necessari per poter svolgere in modo efficace i compiti di vigilanza e controllo;
valutato che lo schema di decreto legislativo provvede a dare compiuta attuazione alla direttiva (UE) 2016/2341, mediante puntuali novelle al decreto legislativo n. 252 del 2005, testo unico della previdenza complementare,
formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:
- in riferimento all’ambito di applicazione della direttiva, limitata agli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP) si valuti l’opportunità che lo schema di decreto non preveda, per le forme pensionistiche atte a raccogliere adesioni individuali, gli stessi adempimenti che la direttiva prevede solo per i fondi pensione collettivi, poiché ciò risulterebbe sproporzionato per i fondi pensione aperti e i piani individuali pensionistici (PIP), anche in considerazione del fatto che questi sono già caratterizzati dai presidi e dalle funzioni chiave stabiliti dalla normativa di settore e ai quali è già assoggettata la società istitutrice.
A tale riguardo si sottolinea che lo schema di decreto talvolta si riferisce genericamente ai "fondi pensione", senza chiarire se si tratti delle forme pensionistiche complementari collettive, come sarebbe lecito aspettarsi dato l’ambito di applicazione della direttiva europea, o anche alle forme pensionistiche individuali, che si collocano al di fuori di tale ambito;
- in riferimento al comma 2 del nuovo articolo 4-bis del decreto legislativo n. 252 del 2005, si ritiene opportuno specificare le modalità di presentazione del documento di descrizione del sistema di governance, compresa la relativa tempistica, anche in considerazione del fatto che, nella direttiva europea a cui si dà attuazione, si fa riferimento – all’articolo 21 – ad un "riesame interno periodico" del sistema, che deve tener conto, nelle decisioni relative agli investimenti, dei connessi fattori ambientali, sociali e di governo societario;
- si invita, inoltre, la Commissione di merito a valutare le possibili conseguenze di carattere finanziario derivanti da un massiccio ricorso all'istituto del trasferimento transfrontaliero verso fondi pensione registrati in altri Stati membri, ai sensi dei nuovi articoli 14-bis e 14-ter del decreto legislativo n. 252 del 2005, per sfruttare il differenziale fiscale, circostanza che potrebbe portare – ove venga collegata alla tassazione nel Paese del fondo ricevente – a un deflusso di capitali e a una conseguente riduzione del gettito erariale, derivante dall’imposizione sui rendimenti, che necessita quindi della previsione di una copertura finanziaria prudenziale.
Al riguardo si ricorda che, in base all’articolo 1, comma 3, della legge di delegazione europea 2016-2017, eventuali spese possono essere previste nei decreti legislativi di attuazione delle direttive, nei limiti connessi alla mera attuazione delle stesse. Alla relativa copertura, nonché alla copertura delle "minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive", si provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea previsto dall'articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012. Qualora la dotazione del predetto fondo si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Infatti, al doveroso rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, connesso all'attuazione di una direttiva, si affianca il necessario rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, anch’esso espressione dei vincoli europei;
- valuti, infine, la Commissione di merito la tempistica di applicazione della nuova normativa, in considerazione del suo impatto sulla realtà dei fondi pensione in Italia.