Legislatura 18ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 22 del 10/09/2018
Azioni disponibili
IN SEDE REDIGENTE
(510) GIARRUSSO ed altri. - Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale in materia di voto di scambio politico-mafioso
(Discussione e rinvio)
Il relatore GIARRUSSO (M5S) illustra il provvedimento in titolo recante modifiche al reato di voto di scambio (articolo 416-ter del codice penale).
Dopo aver ricordato l'importanza di tale norma incriminatrice introdotta per la prima volta nell'attuale codice penale nel 1992 e volta a preservare l'ordine pubblico e la tutela dell'esercizio della libertà democratiche, fa presente come il primo comma della norma in esame punisce con la pena stabilita nel primo comma dell’articolo 416-bis del codice penale la condotta di chiunque accetti, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all’articolo 416-bis, in cambio dell’erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell’associazione mafiosa. Evidenzia come rispetto all'attuale formulazione viene eliminato il riferimento al cosiddetto metodo mafioso di cui è espressione il rinvio presente nella formulazione legislativa vigente alle modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis quale strumento necessario per procurare i voti promessi; col disegno di legge si intende proporre l'ampliamento dell'ambito di applicazione della fattispecie di reato in oggetto prendendo in considerazione oltre all'erogazione o alla promessa di erogazione di denaro o di altra utilità anche la disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell’associazione mafiosa. L'ambito oggettivo di applicazione della norma viene poi esteso attraverso il riferimento a qualunque altra utilità. Si estende inoltre, attraverso la novella legislativa, la punibilità anche ai casi in cui la condotta incriminata sia stata realizzata mediante il ricorso ad intermediari.
Il secondo comma sottopone, in via residuale, alla stessa pena colui che promette di procurare voti nei casi di cui al primo comma. Il terzo comma della norma in esame prevede una circostanza aggravante idonea a provocare l'aumento della pena fino alla metà nel caso in cui chi ha accettato la promessa di voti di cui al primo comma risulti eletto. Infine l'ultimo comma dell'articolato normativo prevede che in caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, segua sempre la pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici.
Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.
(45) DE POLI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela dei minori nell'ambito della famiglia e nei procedimenti di separazione personale dei coniugi
(735) PILLON ed altri. - Norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità
(768) Maria Alessandra GALLONE ed altri. - Modifiche al codice civile e al codice di procedura civile in materia di affidamento condiviso dei figli e di mediazione familiare
(Discussione congiunta e rinvio)
Il relatore, senatore PILLON (L-SP-PSd'Az), procede all'illustrazione dei disegni di legge nn. 45 e connessi in materia di riforma della disciplina dell'affido condiviso. Premette come il disegno di legge n. 735 si proponga di dare attuazione al contratto di governo stipulato dalla maggioranza parlamentare, nella parte in cui, con riguardo al diritto di famiglia, prevede l'adozione di modifiche legislative volte ad assicurare una progressiva degiurisdizionalizzazione, così da rimettere al centro la famiglia e i genitori.
Passando al merito, evidenzia che il disegno di legge si compone di 24 articoli. In particolare gli articoli da 1 a 5 introducono, nel diritto di famiglia, procedure di ADR (conciliazione, mediazione e coordinazione genitoriale) finalizzate a restituire la responsabilità decisionale ai genitori stessi, aiutandoli e sostenendoli quando, a causa delle difficoltà di dialogo, essi non sono in grado di mantenere un canale comunicativo nel superiore interesse del minore. Si tratta di procedure, la cui introduzione nelle legislazioni nazionali è auspicata proprio dalla Risoluzione europea UE 2079/2015 sull'uguaglianza e la corresponsabilità paternale.
L'articolo 1 istituisce l'albo professionale dei mediatori familiari. La disciplina relativa alla funzione di mediatore è demandata ad un successivo regolamento da adottarsi entro 4 messi dalla data di entrata in vigore della legge. L'articolo indica una serie di principi (tra i quali si prevedono in modo preciso i titoli di studio, le specializzazioni e i percorsi di formazione necessari all'espletamento del ruolo di mediatore familiare), ai quali deve attenersi il Governo nell'adozione del Regolamento.
L'articolo 2 sancisce l'obbligo di riservatezza, imponendo al mediatore il rispetto del segreto professionale e prevedendo che gli atti e i documenti del procedimento di mediazione non possano essere esibiti nei procedimenti giudiziali, ad eccezione dell'accordo sottoscritto dal mediatore, dalle parti e dai rispettivi legali.
L'articolo 3 disciplina il procedimento di mediazione familiare, la cui durata non può eccedere i sei mesi.
L'articolo 4 demanda ad un successivo decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, la determinazione delle spese e dei compensi per il mediatore.
L'articolo 5, nell'ambito della coordinazione genitoriale quale processo di risoluzione alternativa delle controversie fra genitori, qualifica la figura del coordinatore genitoriale. Questi è un esperto qualificato con funzione mediativa, dotato di formazione specialistica in coordinazione genitoriale, iscritto all'albo di una delle professioni regolamentate di ambito sanitario o socio-giuridico. Gli articoli da 6 a 10 recano poi una serie di modifiche al codice procedura civile in materia di separazioni e di affidamento dei minori.
L'articolo 6 introduce all'articolo 178 codice procedura civile (Controllo del collegio sulle ordinanze) un ulteriore comma in base al quale l'ordinanza del giudice istruttore in materia di separazione e di affidamento dei figli è impugnabile dalle parti, con reclamo immediato al collegio.
L'articolo 7 modifica l'articolo 706 del codice procedura civile, prevedendo per le coppie con figli come obbligatoria la mediazione al fine di aiutare le parti a trovare un accordo nell'interesse dei minori.
L'articolo 8 interviene sull'articolo 708 del codice procedura civile, stabilendo che all'udienza di comparizione il presidente, nel caso di mancata conciliazione, debba informare le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare (obbligatoria - come detto- in presenza di figli minori).
L'articolo 9 riscrive il vigente articolo 709-ter del codice procedura civile rendendo più incisivo il procedimento per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale o delle modalità dell'affidamento.
L'articolo 10 modifica l'articolo 711 del codice procedura civile, prevedendo che nel caso di separazione consensuale i genitori di figli minori, a pena di nullità, devono indicare nel ricorso il piano genitoriale concordato.
L'articolo 11 riscrive l'articolo 337-ter del codice civile relativo ai provvedimenti concernenti i figli. Si tratta di una disposizione di indubbio rilievo nell'ambito del progetto di riforma, nella parte in cui essa si propone di rafforzare il principio della co-genitorialità.
L'articolo 12 modifica l'articolo 337-quater del codice civile prevedendo che il giudice possa disporre l'affidamento dei figli a uno solo dei genitori qualora ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore, garantendo sempre il diritto del minore alla bigenitorialità. La disposizione si propone più in generale l'obiettivo di contrastare il fenomeno dell'alienazione genitoriale: nelle situazioni di crisi familiare il diritto del minore ad avere entrambi i genitori finisce frequentemente violato con la concreta esclusione di uno dei genitori (il più delle volte il padre) dalla vita dei figli e con il contestuale eccessivo rafforzamento del ruolo dell'altro genitore.
L'articolo 13 interviene sulla disciplina relativa alla revisione disposizioni concernenti l'affidamento dei figli e i casi di conflittualità genitoriale di cui all'articolo 337-quinquies del codice civile.
L'articolo 14 apporta modifiche all'articolo 337-sexies del codice civile, relativo alla residenza del minore presso la casa familiare e alle prescrizioni in tema di residenza. Il giudice può stabilire nell'interesse dei figli minori che questi mantengano la residenza nella casa familiare, indicando in caso di disaccordo quale dei due genitori potrà continuare a risiedervi.
Con riguardo al mantenimento dei figli maggiorenni l'articolo 15, modificando l'articolo 337-septies del codice civile, prevede che il giudice possa disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, su loro richiesta, il pagamento di un assegno periodico a carico di entrambi i genitori. Tale assegno è versato direttamente all'avente diritto.
L'articolo 16 interviene sull'articolo 337-octies del codice civile, imponendo al giudice l'obbligo di disporre l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento.
L'articolo 17 modifica l'articolo 342-bis del codice civile in materia di ordini di protezione contro gli abusi familiari, aggiungendo un comma per prevedere da parte del giudice, su istanza di parte, l'adozione - con decreto - di provvedimenti nell'esclusivo interesse del minore, anche quando – pur in assenza di evidenti condotte di uno dei genitori – il figlio minore manifesti comunque rifiuto, alienazione o estraniazione con riguardo ad uno di essi.
L'articolo 18 introduce il nuovo articolo 342-quater nel codice civile, con il quale si attribuisce al giudice il potere di ordinare al genitore che abbia tenuto la condotta pregiudizievole per il minore la cessazione della stessa condotta.
Gli articoli 19 e 21 dispongono l'abrogazione rispettivamente del secondo comma dell'articolo 151 del codice civile, in tema di separazione giudiziale e dell'articolo 570-bis del codice penale (che disciplina il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio).
L'articolo 20 modifica l'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, al fine di stabilire - con riguardo alle convenzioni di negoziazione assistita da un avvocato per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio - che le parti e i rispettivi legali devono in ogni caso applicare le disposizioni di cui agli articoli 337-ter e seguenti del codice civile. L'articolo 22 estende l'applicazione dei principi sanciti con riguardo alla disciplina delle separazioni anche alla legge sul divorzio.
L'articolo 23 stabilisce che le norme della legge si applichino anche ai procedimenti pendenti alla data dell'entrata in vigore della medesima.
L'articolo 24 infine reca la clausola di invarianza finanziaria.
Il relatore procede con l'illustrazione del disegno di legge n. 45, che reca disposizioni in materia di tutela dei minori nell'ambito della famiglia e nei procedimenti di separazione personale dei coniugi. Il provvedimento si propone di completare la riforma in materia di affido condiviso nell'ottica di un pieno rafforzamento del principio della bigenitorialità. Nel merito la proposta si compone di 5 articoli.
L'articolo 1 (similmente all'articolo 7 del disegno di legge n. 735) modifica l'articolo 706 del codice di procedura civile, relativo alla domanda di separazione personale. Si prevede, nell'ambito della presentazione della domanda di separazione personale, l'inserimento della documentazione dello svolgimento di un percorso, intrapreso da ambedue i genitori, attestante l'effettivo e concreto tentativo di riconciliazione, la presa di coscienza dei problemi scaturenti dalla separazione e l'elaborazione di modalità di sostegno per i figli.
L'articolo 2 affronta la questione relativa alla fissazione della residenza di cui all'articolo 145 del codice civile. La disposizione prevede in caso di affidamento condiviso la fissazione della residenza anagrafica dei figli minori presso entrambi i genitori. Nei casi di disaccordo in ordine alla residenza, compete al giudice decidere con provvedimento non impugnabile la soluzione che ritiene più adeguata alle esigenze dei figli minori, privilegiando il luogo dove sono sempre vissuti.
L'articolo 3, integrando l'articolo 368 del codice penale, prevede la sospensione della potestà genitoriale in caso di calunnia da parte di un genitore o di un soggetto esercente la stessa a danno dell'altro.
L'articolo 4, modificando l'articolo 570 del codice penale, oltre a riaffermare il concetto che l'educazione dei figli costituisce un diritto ma anche e soprattutto un dovere, estende le sanzioni previste per il genitore che si sottrae agli obblighi di assistenza, cura ed educazione dei figli minori anche a quello che attua comportamenti tali da privarli dell'apporto educativo dell'altra figura genitoriale. La disposizione introduce poi la possibilità per il giudice di irrogare la sanzione del lavoro di pubblica utilità previsto dalla normativa vigente quale competenza del giudice di pace, al fine di consentire l'individuazione di sanzioni che abbiano una funzione educativa nei confronti del genitore che si è sottratto agli obblighi di assistenza.
Sulla legislazione penale e in particolare sul reato di maltrattamenti interviene infine anche l'articolo 5. Tale disposizione, oltre ad ampliare l'ambito di applicazione della fattispecie delittuosa, disciplinata dall'articolo 572 del codice penale, prevede, limitatamente ai casi di minore gravità, la possibilità per il giudice di irrogare la pena del lavoro di pubblica utilità.
Il relatore procede poi con l'illustrazione del disegno di legge n. 768, che reca modifiche al codice civile e a quello di rito in materia di affidamento condiviso dei figli e di mediazione familiare. Il provvedimento, che si propone di correggere le modalità di applicazione della legge 8 febbraio 2006, n. 54, sull'affido condiviso (i cui limiti sono peraltro rilevati - come sottolineato - anche nella relazione del disegno di legge n. 735), si compone di 14 articoli.
Più nel dettaglio l'articolo 1 reca - similmente all'articolo 11 del disegno di legge n. 735 - una serie di modifiche all'articolo 337-ter del codice civile, volte a riaffermare il principio della bigenitorialità nella gestione dei figli in caso di separazione. La disposizione, nello statuire il diritto del minore al mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con ambedue i genitori, prevede precisi obblighi temporali di permanenza presso ciascun genitore. Analogamente al disegno di legge n. 735 si sancisce come forma principale di mantenimento della prole, il mantenimento diretto, che dovrà essere stabilito ogniqualvolta sia chiesto, anche da un genitore solo, rimettendo al giudice la divisione degli oneri economici, ove non concordata.
L'articolo 2 - similmente all'articolo 12 del disegno di legge n. 735 - modifica l'articolo 337-quater del codice civile in materia di affidamento ad un solo genitore, fra le altre, sanzionando con l'esclusione dall'affidamento chi si sia reso colpevole di ripetute violenze fisiche e psichiche e chiarendo che, anche in caso di affidamento esclusivo, il mantenimento diretto della prole è la forma da privilegiare.
L'articolo 3 - similmente all'articolo 14 del disegno di legge n. 735 - apporta modifiche all'articolo 337-sexies del codice civile in materia di assegnazione della casa familiare.
L'articolo 4 - similmente all'articolo 15 del disegno di legge n. 735 - interviene sull'articolo 337-septies del codice civile attribuendo al figlio maggiorenne la titolarità dell'eventuale assegno stabilito per il suo mantenimento e prevedendo che questi debba concordare con il genitore il proprio contributo alle spese e alle cure domestiche.
L'articolo 5 - similmente all'articolo 16 del disegno di legge n. 735 - riconosce ai figli il pieno diritto all'ascolto.
L'articolo 6 completa l'introduzione del doppio domicilio, modificando l'articolo 45 del codice civile.
L'articolo 7 modifica l'articolo 316 del codice civile, riprendendo la definizione di responsabilità genitoriale più largamente accettata a livello internazionale ed eliminando il riferimento al concetto di residenza abituale.
L'articolo 8 dispone l'abrogazione dell'articolo 317-bis del codice civile relativo ai rapporti con gli ascendenti.
Ulteriori soppressioni "di coordinamento", conseguenti alle modifiche apportate alla disciplina relativo all'affidamento, sono apportate dagli articoli 9 e 10 rispettivamente all'articolo 336-bis del codice civile e all'articolo 6 della legge sul divorzio.
L'articolo 11 introduce nel codice civile e disciplina la mediazione familiare. Tale disciplina "ricalca" in parte (con previsioni ben più sintetiche) quanto previsto dal disegno di legge n. 735 (riguardo a esempio gli aspetti relativi all'obbligo di riservatezza).
Gli articoli 12 e 13 rendono possibile il reclamo avverso i provvedimenti sia presidenziali che del giudice istruttore, unificando le relative procedure mediante il ricorso all'articolo 669-terdecies codice procedura civile. L'articolo 14, infine, similmente all'articolo 9 del disegno di legge n. 735, modifica l'articolo 709-ter del codice penale, in materia di soluzione delle controversie insorte tra i genitori.
Il relatore propone di svolgere una serie di audizioni che coinvolgano esperti della materia, associazioni di genitori, associazioni professionali al fine di consentire con spirito partecipativo la definizione di un testo che affermi, senza pregiudizi ideologici, l'obiettivo del miglior interesse del minore.
La Commissione conviene pertanto di svolgere un ciclo di audizioni.
Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.