Legislatura 18ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 7 del 11/07/2018

 

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 17

 

 La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

            premesso che:

            il provvedimento ha avuto un percorso legislativo che trova avvio dalla scorsa legislatura, in cui il precedente Governo, in attuazione della delega contenuta nella legge n. 103 del 2017, ha trasmesso al Parlamento lo schema di decreto legislativo n. 501;

            allo scadere della scorsa legislatura medesima le Commissioni parlamentari giustizia di Senato e Camera avevano espresso sul testo condizioni e osservazioni, che evidenziavano numerosi profili di criticità;

a tali rilievi, soprattutto per quel che concerne le condizioni espresse dalla Commissione giustizia del Senato, il Governo con il presente schema ha ritenuto di adeguarsi solo parzialmente;

            in particolare, con riguardo al parere reso dal Senato, il Governo si è limitato infatti ad accogliere la richiesta di ripristino: del divieto di concessione dei benefici penitenziari in assenza di collaborazione anche per i semplici partecipanti al reato di associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi o al traffico di stupefacenti (condizione b); dei pareri del procuratore nazionale antimafia accanto a quelli del procuratore distrettuale per la decisione di concessione di misura alternativa ai condannati per reati di cui all’articolo 4-bis ordinamento penitenziario (condizione c). Ed ancora, in materia di scioglimento del cumulo delle pene, è stata accolta la condizione d) con la quale si chiedeva di prevedere che tale disciplina non interferisse con quella dell'articolo 41-bis;

 

è stata recepita parzialmente la condizione j) con la quale si chiedeva di escludere i condannati per mafia o terrorismo dall’ambito soggettivo di applicazione della norma che consente ai condannati all'ergastolo che abbiano usufruito per cinque anni consecutivi di permessi premio, di accedere alla semilibertà;

 

            rilevato altresì che:

 

il precedente Governo, con l’atto approvato il 15 marzo 2018, ha ritenuto di non adeguarsi alle numerose e gravi condizioni che erano state poste nel parere della Commissione giustizia del Senato, se non per alcuni, limitati e minori profili;

in primo luogo è stata disattesa la richiesta della Commissione di sopprimere le modifiche apportate con riguardo ai reclami giurisdizionali e in particolare alla soppressione del reclamo al tribunale di sorveglianza (condizione a). Altrettanto disattesa è stata la richiesta della Commissione di prevedere il divieto di concessione dei benefici penitenziari in assenza di collaborazione anche per i semplici partecipanti al delitto di associazione a delinquere e per i detenuti per associazione a delinquere finalizzata alla violenza sessuale di gruppo o al trasporto di immigrati clandestini (condizione b);

non è stata poi accolta la condizione e) nella parte in cui si chiedeva: con riguardo all’accesso alla misura del lavoro all’esterno di ripristinare le preclusioni esistenti, mediante rinvio al catalogo di reati inclusi nei commi successivi dell’articolo 4-bis, e di sopprimere il comma 1, lettera a) dell’articolo 9 ordinamento penitenziario allo scopo di mantenere inalterato il perimetro di ammissione ai permessi premio per i condannati per tutti i delitti di cui all’articolo 4-bis. Nessun seguito ha avuto, altresì, la richiesta di estensione del limite ridotto di quattro anni di pena da eseguire per l’accesso all’affidamento in prova di condannati con infermità psichica, ai condannati per tutti i reati previsti dall’articolo 4-bis ordinamento penitenziario, e non solo per quelli di cui al comma 1 (condizione g);

disattesa è stata anche la condizione h) con la quale la Commissione chiedeva di sopprimere la disposizione che chiarisce che detenzione domiciliare ordinaria e detenzione domiciliare speciale si applicano, sussistendo le condizioni ivi previste per le detenute madri (e per il padre con prole convivente quando la madre sia deceduta o sia impossibilitata ad assistere la prole), al di là del divieto in generale fissato dall’articolo 4-bis;

ancora, non è stata accolta la condizione formulata dal Senato che chiedeva l’inserimento all’articolo 47-ter ordinamento penitenziario (detenzione domiciliare) di una espressa esclusione di applicabilità della misura ai condannati per i reati di cui all’articolo 4-bis ordinamento penitenziario (condizione i);

infine il Governo ha recepito solo in parte la condizione j): nessun seguito ha infatti avuto la richiesta di impedire espressamente ai condannati per mafia e terrorismo di beneficiare della possibilità riconosciuta ai condannati all'ergastolo che abbiano sperimentato in modo positivo e costante la semilibertà per almeno 5 anni consecutivi di accedere alla liberazione condizionale;

 

ricordato inoltre che:

 

nel corso del dibattito che si è svolto presso la Commissione sono state ribadite tutte le criticità relative all'articolo 4, comma 1, lettera c) del provvedimento, in materia di disciplina dei reclami dei detenuti, che determina il rischio di un improvviso aumento dei ricorsi dinanzi alla Corte di Cassazione, eliminando un grado di giudizio;

si è richiamata nuovamente l'attenzione sul testo degli articoli 9 e 11 del provvedimento, che intervengono sugli istituti dei permessi premio e del lavoro all'esterno;

è stata ribadita tutta la problematicità dei capi II, III e IV dello schema, mentre minori rilievi critici hanno riguardato i capi I e V;

sottolineato infine che:

proprio per garantire la funzione rieducativa della pena e le guarentigie di cui all'articolo 27 della Costituzione, gli interventi di modifica dell’ordinamento Penitenziario, non possono ridursi a dei meri provvedimenti "svuotacarceri", che non incidono in alcun modo sulle materiali ed effettive condizioni di espiazione della pena;

un intervento così radicale sull’ordinamento penitenziario, come quello contenuto nell’atto del Governo qui in esame, proprio per l’importanza dei valori e dei principi costituzionali coinvolti, mal si concilia con le caratteristiche proprie della legislazione delegata e soprattutto con le forzature che hanno caratterizzato le vicende della legge delega da cui discende l’atto in esame ed anzi presuppone e richiede il più ampio ed articolato confronto, che può essere garantito, solo nelle sedi costituzionalmente a ciò preposte e cioè il Parlamento;

 

 considerato infine che:

 

i cittadini italiani col voto del 4 marzo 2018 si sono espressi in maniera chiara ed incontrovertibile premiando le formazioni politiche che compongono la nuova maggioranza, formazioni che nella precedente legislatura si erano fermamente opposte alle politiche predisposte dal precedente Governo in tema di giustizia ed in particolare contro le disposizioni previste dal presente schema di decreto che infatti collidono - per la maggior parte - con gli intendimenti dell'attuale coalizione di Governo in materia di esecuzione delle pene carcerarie.

 

Per tutto quanto sopra esposto, esprime parere contrario.