Legislatura 18ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 415 del 17/03/2022
Azioni disponibili
SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVIII LEGISLATURA ------
415a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
GIOVEDÌ 17 MARZO 2022
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Presidenza del vice presidente CALDEROLI,
indi del vice presidente TAVERNA,
del presidente ALBERTI CASELLATI
e del vice presidente ROSSOMANDO
N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-ITALIA AL CENTRO (IDEA-CAMBIAMO!, EUROPEISTI, NOI DI CENTRO (Noi Campani)): Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC)); Misto-Italexit per l'Italia-Partito Valore Umano: Misto-IpI-PVU; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az; Misto-PARTITO COMUNISTA: Misto-PC; Misto-Potere al Popolo: Misto-PaP.
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RESOCONTO STENOGRAFICO
Presidenza del vice presidente CALDEROLI
PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,32).
Si dia lettura del processo verbale.
DURNWALDER, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.
PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.
Comunicazioni della Presidenza
PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.
Seguito della discussione del disegno di legge:
(2505) Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico (Relazione orale)(ore 9,34)
Discussione e approvazione della questione di fiducia
Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2505.
Ricordo che nella seduta di ieri i relatori hanno svolto la relazione orale e ha avuto luogo la discussione generale.
Ha facoltà di parlare la relatrice, senatrice Conzatti.
CONZATTI, relatrice. Signor Presidente, ringrazio i colleghi per l'interessante e approfondita discussione generale di ieri.
Vorrei preliminarmente fare una considerazione che risponde ad alcune sollecitazioni sul metodo di lavoro delle nostre istituzioni, sollevate in particolare dai senatori Zaffini, De Bertoldi e Iannone circa l'anomalia del monocameralismo alternato che sta caratterizzando la nostra legislatura. È vero: è un'anomalia che arriva da legislature precedenti. C'è stato anche un referendum costituzionale che ha tentato di modificare l'assetto per dare risposta a tale anomalia. Ma questa XVIII legislatura - bisogna ammetterlo - è stata investita da una straordinarietà di eventi sin dai primi momenti, con il crollo del ponte Morandi, le alluvioni, Vaia e poi ancora la pandemia, gli interventi straordinari sul Piano nazionale di ripresa e resilienza ed ora gli interventi che devono rispondere a un nuovo assetto geopolitico, che richiedono una straordinaria velocità di lavoro delle istituzioni e che paradossalmente il monocameralismo alternato garantisce.
In Commissione bilancio, se consideriamo gli interventi economici come delle mini leggi di bilancio, abbiamo fatto otto mini leggi di bilancio e due leggi di bilancio in due anni. A marzo 2020, due anni fa, abbiamo iniziato con il cosiddetto cura Italia, oggi siamo al cosiddetto sostegni-ter e alla Camera è già incardinato il decreto-legge energia. Sono stati due anni veramente eccezionali e straordinari che ci hanno costretto a lavorare con un metodo di monocameralismo alternato, proprio per avere una grande tempestività. La senatrice Testor ha richiamato l'esigenza delle istituzioni di intervenire con tempestività di fronte alle emergenze e, quindi, alle richieste di cittadini, imprese e famiglie. Questo metodo di lavoro paradossalmente ci garantisce di essere più tempestivi, ma non sempre di essere esaustivi, come ha ricordato il senatore Saccone; la grandissima mole di lavoro sulle istituzioni talvolta non ci permette di dare risposta anche a istanze ed esigenze giuste, che devono attendere del tempo per essere considerate.
Nello stesso tempo, questa dev'essere una consapevolezza che abbiamo e che risponde anche ad alcune critiche e osservazioni rispetto all'adeguatezza di questo provvedimento, di fronte alla situazione che stiamo vivendo. È evidente che il decreto-legge sostegni-ter non ha, da solo, la forza per contrastare il mutato quadro geopolitico, socioeconomico e anche bellico che ci troviamo di fronte. Il sostegni-ter è stato pensato in un periodo diverso; sono passati poco meno di due mesi, ma il periodo era molto diverso. Immaginavamo di riuscire a chiudere l'emergenza Covid, di ristorare giustamente le attività che erano state penalizzate dalle chiusure - come le discoteche - o quelle in filiera - come le attività che hanno subito una riduzione del numero di clienti, ad esempio le attività della filiera turistica - e poi di rilanciare dando supporto a una prima fase dell'emergenza energetica.
Come ha ricordato giustamente la senatrice Rivolta, questa impostazione è stata superata dagli eventi, per cui il Governo e il Parlamento sono subito intervenuti con il decreto-legge energia, già incardinato alla Camera, e poi con il prossimo intervento, che è già allo studio e che risponderà alla grande transizione energetica e al riposizionamento dell'Italia in una chiave di maggiore indipendenza energetica. Questa non è una diminutio del valore del decreto sostegni-ter, ma è l'invito a tutto il Senato a considerare questo provvedimento come una parte, un pilastro di un trittico di provvedimenti che ha l'obiettivo di riposizionare l'Italia dando risposte alle famiglie e alle imprese più in difficoltà, che sono una categoria diverse da quelle colpite dal Covid: le imprese più spostate verso il commercio internazionale, più globalizzate, sono quelle che in questa fase stanno soffrendo moltissimo.
La nostra economia è in forte sofferenza. Il presidente Draghi ha usato parole chiare - come è solito fare - e ha definito questa fase come un passaggio da un'economia di mercato a un'economia di guerra: è una frase che pesa moltissimo solo nel doverla pronunciare.
Il nostro lavoro da relatori sul decreto sostegni-ter ha cercato di adeguare e colmare con la politica quello che il provvedimento non riusciva a fare, su cui - è chiaro - abbiamo svolto un lavoro di conversione classico. Ricordo che è un provvedimento di due miliardi; alla gestione del Parlamento sono state assegnate 30 milioni di risorse che il Parlamento in quest'ottica di emergenza ha deciso di finalizzare su interventi specifici, dando risposte ancora una volta alle categorie più penalizzate nella fase Covid. Abbiamo riservato e ampliato la platea dei settori che potevano usufruire dell'esenzione e dell'integrazione salariale. Ancora una volta siamo intervenuti per supportare i territori colpiti dal sisma.
Abbiamo cercato altresì di venire incontro anche alle grandissime istanze - come ricordava il senatore De Bertoldi - di tutto il mondo imprenditoriale circa la necessità di riaprire i termini per le rottamazioni, per il saldo e stralcio, dando maggior termine di risposta alle imprese.
È stato un lavoro importante, così come lo è stato il lavoro di conversione con oltre 90 emendamenti approvati. Cito gli interventi che abbiamo ascoltato ieri, perché danno prova di un lavoro consistente che ha modificato grandi parti della legislazione corrente, cercando di dare risposte a molti settori; al settore del turismo, come hanno ricordato le senatrici Rivolta e Faggi; al settore agricolo, come è stato ricordato dai senatori Taricco e Perosino. Vi sono stati poi interventi a favore del settore avicolo, dei vini con indicazione geografica tipica (IGT); e ancora interventi per potenziare il turismo lattiero-caseario; sulla cultura, al fine di supportare gli operatori dello spettacolo ed esonerare dall'integrazione salariale molte attività e servizi dello spettacolo; interventi ancora sulla sanità - come detto dalla senatrice Parente - anche con uno sguardo verso la sanità del futuro con la cartella elettronica sanitaria. La senatrice Cantù ci ha ricordato giustamente con grande forza la necessità di venire incontro alle famiglie dei medici che tanto si sono spesi durante la fase Covid. Abbiamo inserito questa priorità nell'ordine del giorno di maggioranza che sarà affrontata nel prossimo decreto. La senatrice Boldrini ha proposto degli emendamenti particolarmente importanti per la stabilizzazione degli assistenti sociali o per la possibilità degli specializzandi medici di collaborare gratuitamente nelle attività di raccolta del sangue. Ricordo ancora gli interventi della senatrice Pirro e della senatrice Fregolent, la quale ha proposto un emendamento interessante che, seppure non è stato accolto, è stato poi ripreso.
Molti interventi hanno ripercorso un altro tema che è stato centrale nel provvedimento. Mi riferisco all'operazione della cessione dei crediti. Moltissimi interventi, quasi tutti, hanno richiamato come l'intervento del Governo sull'articolo 28 del provvedimento, con il blocco di tutte le attività, ha avuto un impatto molto negativo sulle aspettative di coloro che stavano ristrutturando i loro immobili e anche su tutta la filiera delle costruzioni. È stato un blocco assolutamente necessario che ha dato una risposta immediata a frodi importanti che l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza avevano rilevato. La norma è stata riscritta; siamo tutti convinti che avrebbe potuto essere riscritta in maniera da dare ancora più slancio alle attività di ristrutturazione. Ci si potrà lavorare ancora. Nell'ordine del giorno abbiamo impegnato il Governo a occuparsi di rendere possibile la proroga dei termini per il raggiungimento del 30 per cento dello stato avanzamento lavori (SAL) e invece siamo riusciti in questo stesso intervento a prorogare dal 9 al 27 di aprile la data entro cui si possono fare le comunicazioni alla piattaforma dell'Agenzia delle entrate nella scelta tra la cessione del credito o lo sconto in fattura.
Restano ancora aperti su questo fronte alcuni problemi relativi al perimetro di cedibilità del credito, limitato a due cessioni successive alla prima, circoscritta a un perimetro bancario. Molte delle richieste che arrivano per permettere la compensabilità, e quindi l'assorbimento di tali crediti, puntano ad ampliare ulteriormente questa facoltà, permettendo un'ulteriore possibilità di cessione al di fuori del perimetro bancario. Naturalmente tale cessione deve essere rivolta alla compensazione immediata del credito stesso.
La senatrice Toffanin ci ha ricordato che gli annunci anticipano eventi e le loro conseguenze, per cui gli effetti della gestione di questa riscrittura normativa partita dal decreto-legge antifrodi, poi inglobato nella legge di bilancio, fino a quest'ultimo decreto-legge in conversione, hanno bloccato un'intera filiera. Da questo punto di vista ricordo che anche anticipare - come è stato evocato in quest'Aula - eventuali scostamenti di bilancio, di cui non necessariamente ci sarà bisogno, può anticipare o avere conseguenze molto negative. Noi abbiamo contezza di un 2021 molto positivo dal punto di vista della crescita economica e sappiamo che ci sarà uno spazio di miglioramento rispetto all'indebitamento del 5-6 per cento previsto nella Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza (NADEF) del 2021. Quindi, abbiamo grandi aspettative che non ci sarà bisogno di alcuno scostamento e che gli interventi potranno essere fatti grazie alla spinta economica del 2021.
È stata fatto un forte richiamo al Governo rispetto alla necessità di dare risposte alla crisi energetica, da parte - ad esempio - della senatrice Abate e del senatore Santillo. È particolarmente importante in questo momento. La discussione è stata ampia; abbiamo scritto un ampio ordine del giorno, rispetto al quale il Governo si è posto in maniera molto dialogante, proponendo delle misure specifiche. Si tratta, dunque, di un atto di indirizzo dal forte peso politico, che impegna a una grande collaborazione e che deve dare risposta non solo alla grandissima emergenza delle famiglie in difficoltà e delle imprese, soprattutto quelle energivore, ma soprattutto alla speculazione che in questo momento c'è sul carburante, anche introducendo misure particolarmente pesanti per chi ha una cultura liberale, come il price cap.
Altri senatori hanno ricordato, come tutta la maggioranza ha rimarcato nell'ordine del giorno, che deve essere particolarmente qualificante il lavoro del Governo a livello dell'Unione europea, almeno sotto due profili, il primo dei quali riguarda la rinegoziazione e la riscrittura del temporary framework. C'è una grandissima necessità di liquidità da parte delle imprese e, quindi, il temporary framework deve dare questa possibilità. L'altro tema fondamentale in questa fase è riuscire a livello europeo a riscrivere e ottenere una recovery and resilience facility energetica per permettere all'Italia di avere nuove risorse per far fronte alla grave crisi energetica.
Desidero poi ricordare, perché particolarmente importante, l'intervento del senatore Margiotta, che ha evidenziato il tema del rincaro dei materiali, che ha una fortissima ricaduta su tutto il tema degli appalti e anche sulla realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il terzo decreto-legge sostegni ha dato una prima risposta; il cosiddetto decreto energia contiene già ulteriori risposte e ricordiamo che la scorsa settimana proprio in Senato è stato approvato il disegno di legge delega sugli appalti, che prevede anche di riscrivere tutta la gestione della valutazione dei prezzi dei materiali nel caso degli appalti. Si tratta di un grande lavoro e il terzo decreto-legge sostegni è parte integrante di un trittico di misure che vogliono essere all'altezza - e sicuramente lo saranno - ancora una volta, come lo sono state nella pandemia, di portare l'Italia fuori dalla grave crisi economica in cui versiamo, che speriamo non diventi bellica.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Damiani.
DAMIANI, relatore. Signor Presidente, innanzitutto corre l'obbligo di rivolgere un saluto e vari ringraziamenti. Ieri era presente il sottosegretario Guerra, che in queste settimane ha presenziato nel rapporto di lavoro che abbiamo avuto con tutta la Commissione e, non solo con la maggioranza, ma anche con le opposizioni.
Stamattina rivolgiamo un ringraziamento particolare al sottosegretario Sartore, che, in prima persona e davvero con grande spirito di abnegazione, ha lavorato a migliorare molto il decreto in esame; decreto che - come hanno sottolineato tutti e come farò anche io - è partito in un modo e poi noi lo abbiamo indirizzato e portato in porto in un altro modo, svolgendo comunque un ottimo lavoro.
Ringraziamo il sottosegretario Bini, anche lei instancabile, che ha partecipato a una seduta definibile come seminotturna. E in fondo l'accordo che abbiamo costruito, di maggioranza e con le opposizioni, in queste settimane ci ha portato a una seduta seminotturna e a dei risultati importanti. Completiamo il ringraziamento a tutta la compagine di Governo, nominando il vice ministro Laura Castelli - oggi non presente - che ha partecipato agli incontri direttamente al MEF, e non solo di maggioranza, e in Commissione, dove ha dato il suo fattivo e importante contributo. Corre dunque l'obbligo di ringraziare veramente tutti.
Ribadiamo - e lo ha detto ancora una volta anche la senatrice Conzatti - il momento particolare in atto, tant'è che nelle prossime ore saranno varati nuovi decreti che vanno nella giusta direzione. Il momento storico è completamente cambiato rispetto allo scorso mese di febbraio. Quello in esame è il decreto numero 4, un decreto emanato a inizio anno, con la prospettiva proprio di quel periodo, di gennaio, quando la pandemia e le curve della pandemia toccavano il livello massimo e cominciavano, da quel punto in poi, a scendere.
Da qui l'importanza, come maggioranza politica e per il Governo in particolar modo, di varare un decreto che andasse proprio nella direzione di assecondare le curve della pandemia e di cavalcarle fino a scendere - finalmente, riuscivamo a vedere la luce in fondo al tunnel - e, quindi, di dare l'ultimo sostegno economico di aiuto alle attività economiche. Io qui voglio ancora ricordare che, rispetto all'anno precedente, quando c'erano i coprifuochi e tutta una serie di attività era ancora semichiusa, invece quest'anno le attività sono state invece aperte.
Servivano, dunque, proprio il rilancio e il sostegno ed ecco perché veniva varato il cosiddetto decreto sostegni-ter; un decreto da oltre 5 miliardi di euro, che poi però si è dimezzato nel momento in cui, una volta varato, la situazione storica, economica e politica, del Paese e del mondo andava cambiando. In quel momento particolare è iniziato il problema dell'aumento dei prezzi. Avevamo già un po' di inflazione, ma era quella classica economica, legata alla ripresa e all'aumento del PIL.
Andava, quindi, governata in quel modo. Invece, poi con il nuovo momento geopolitico e con la guerra è cambiato un po' tutto e, dall'inflazione, siamo passati a un caro prezzi: energia, benzina, petrolio, che gli italiani oggi stanno toccando con mano. Come sappiamo tutti, quando si va alla pompa di benzina ci si accorge di quello che - ahimè - sta succedendo e che dobbiamo assolutamente evitare.
Nel momento in cui cambiava lo scenario, il Governo ha cominciato a pensare ad altri provvedimenti. Sono state sollevate questioni anche da parte politica, da parte di tutti noi, rispetto al decreto-legge n. 4: pensiamo alla questione del blocco delle cessioni del credito, anche in quel caso una misura molto importante che abbiamo voluto sostenere nella manovra finanziaria, che abbiamo rivisto e fatto in modo che ci fossero delle proroghe. Con il blocco della cessione del credito abbiamo notato che anche quel tipo di attività economica nel nostro Paese si stava bloccando. Quindi, la nostra spinta politica ha portato il Governo a intervenire anche in questo caso con un provvedimento di sblocco. Ecco perché dico che le situazioni sono state molteplici, ma alla fine abbiamo saputo governarle tutti insieme in un certo modo. A quel punto il Governo ha deciso di spostare il decreto-legge sull'energia - da un punto di vista politico, per la sua conversione - alla Camera dei deputati e una parte del nostro decreto-legge sostegni-ter è andato, nell'altro ramo del Parlamento, cosicché noi abbiamo lavorato su ciò che restava.
Il decreto-legge è passato da circa 6 miliardi di euro ai 2 miliardi attuali. Sapevamo sin dal primo momento - e ce lo siamo subito detti con il Governo, cercando di compattare la maggioranza in un grande senso di responsabilità - che non c'erano a disposizione risorse aggiuntive per il Parlamento per migliorare il testo attraverso l'attività emendativa. Questo ha creato un minimo di tensione, avendo tante proposte la loro onerosità, che abbiamo superato attraverso un confronto all'interno della maggioranza, e siamo riusciti a portare in porto il decreto-legge.
Sappiamo che il Governo sta lavorando anche in queste ore ad altri provvedimenti, come ci è stato annunciato nelle ultime settimane, quando abbiamo avuto modo di avere confronti politici interessanti. La settimana scorsa il capo di Gabinetto del Ministro dell'economia ci ha detto cose importanti, tra cui la possibilità di anticipare di un mese la nuova programmazione economica e finanziaria per fare in modo di arrivare a nuovi decreti cosiddetti fiscali, che servono ad aiutare famiglie e imprese. Aspettiamo l'arrivo di questi provvedimenti che al momento sono più attuali rispetto al decreto-legge sostegni, il quale però - come ho detto - ci ha dato la possibilità di lavorare bene. L'approvazione di circa 100 emendamenti non onerosi è comunque un risultato che come una maggioranza abbiamo condiviso.
Nel mio intervento parlerò anche del dibattito che si è tenuto ieri, che ha visto certamente qualche malumore - li ritengo fisiologici - che ha colpito un po' tutti i Gruppi, naturalmente per le difficoltà incontrate. Le risorse erano poche per riuscire a prendere degli impegni, ragion per cui si è lavorato esclusivamente sugli emendamenti non onerosi. Ad ogni modo, ribadisco che l'approvazione di 100 emendamenti non onerosi è un risultato molto importante.
Abbiamo condiviso tutti insieme una metodologia di lavoro che ha portato all'approvazione - vorrei darne veramente risalto - di un ordine del giorno vincolante.
Ritengo sia molto importante che, nelle prossime misure che il Governo in questo momento sta studiando ed elaborando, possa arrivare immediatamente il nostro ordine del giorno, che abbiamo scritto fino alle ultime ore prima di arrivare qui in Aula, che porta dei contenuti molto attuali, tra cui anche le risultanze degli impegni di Versailles che i Capi di Stato hanno preso, in modo tale da essere per quanto possibile aggiornati. Su questo e sull'ordine del giorno vorrei quindi concentrarmi ora per spiegare il lavoro importante che è stato portato a termine.
Con poche risorse a disposizione e tanti emendamenti onerosi, a quel punto potevamo scegliere diverse strade: fare uno spezzatino di tante piccole misure oppure concentrare quelle risorse in alcuni cosiddetti temi comuni. Ogni Gruppo politico ha sottoposto al Governo alcune proposte e siamo poi arrivati, alla fine, a una sintesi politica di come utilizzare le risorse e ci siamo concentrati su alcune misure. Quest'anno abbiamo avuto la fortuna di approvare la manovra finanziaria nella quale abbiamo inserito molti interventi, e alcuni di quelli rimasti fuori abbiamo cercato di recuperare nella parte delle risorse economiche di questo decreto, ossia alcuni di quegli impegni assunti nella manovra finanziaria ma che non hanno trovato spazio in quell'occasione. Bisognava quindi dare compimento a quella parte di misure per il terremoto che non aveva trovato collocazione nel provvedimento della manovra finanziaria. Dunque impegniamo 10,5 milioni di euro proprio per la vicenda dei cosiddetti inagibili del terremoto del 2012 dell'Emilia Romagna, della Lombardia e del Veneto.
Da un confronto fra i Gruppi emerge, anche su questo, un'altra parte di interventi che dobbiamo riuscire a inserire nei prossimi decreti, come quelli relativi al problema delle rate dei mutui sui fabbricati resi inagibili dal terremoto. Molti Gruppi pensavano che, nell'ambito delle misure per il sisma, oltre al tema degli inagibili, venisse affrontato anche il discorso delle rate dei mutui, ma non è stato così. Una proposta che facciamo subito al Governo è quindi di prevedere questo tipo di intervento.
Dal momento che il decreto è spogliato della parte energia e resta il discorso superbonus, abbiamo ritenuto di concentrarci sugli Ateco e abbiamo deciso di avanzare varie proposte giunte ai Gruppi politici proprio su questo tema. Si sono quindi ampliate le platee e, non potendolo farlo sicuramente ad invarianza economica, perché le risorse sarebbero state veramente irrisorie, abbiamo deciso di intervenire in due fasi differenti. Pensavamo, prima di tutto, di impegnare 10 milioni di euro e invece poi abbiamo deciso di aggiungerne altri 20 e di inserire molte richieste che oggi abbracciano moltissimi settori.
Avevamo pensato anche di dare una mano al turismo, che per alcuni aspetti ha avuto la possibilità, anche nell'estate scorsa, di lavorare tranquillamente. Avevamo pensato - anche questo è un ragionamento che abbiamo inserito in tante varianti all'interno dei codici Ateco - di dare un sostegno alle città turistiche - oggi siamo a Roma, la capitale d'Italia, che è la città turistica per eccellenza - che hanno veramente sofferto non soltanto con la pandemia, ma in questo momento anche con la guerra in atto, che rende tutto più difficile e che, quindi, dobbiamo sostenere. Avevamo pensato anche alla questione delle città d'arte e tutto ciò che ad esse ruota intorno ha trovato allocazione all'interno dei codici Ateco.
Abbiamo pensato a quel punto all'importanza di dare un segnale politico, che ci univa e andava incontro a imprese e famiglie, riprendendo in mano una questione che aveva visto nel precedente decreto milleproroghe alla Camera fare un altro passetto avanti che dovevamo completare: sto parlando della rottamazione-ter. Con il Governo abbiamo studiato una misura importante, che apre alcune finestre. Detto sinceramente, questa misura è apprezzata da molti e soprattutto ha ottenuto, in maniera trasversale, il consenso dei Gruppi politici dell'intero arco costituzionale. Siamo riusciti a mettere su il provvedimento della rottamazione-ter, con l'apertura di finestre che oggi danno modo di riprendere il percorso di sostegno e di aiuto in un momento di grande difficoltà, in cui le decisioni da prendere in una famiglia e in un'impresa sono veramente particolari. Ci sono da pagare le spese vive, appunto la corrente e l'energia, e ci sono anche le cartelle di un tempo, quelle dovute alla chiusura, alla pandemia e ai due anni precedenti. È un momento difficile e dobbiamo cercare di aiutare su più fronti famiglie e imprese. In questo caso, abbiamo pensato alla rottamazione-ter e abbiamo concesso questo. (Richiami del Presidente).
L'unico problema - che, ahimè, dispiace - è quello dei subemendamenti, con cui avevamo cercato di dare risposte, perché erano comunque importanti. Vi era una parte di proposte che riguardava la cessione dei crediti, che finalmente si riapriva, ma ce n'era anche una parte che arrivava dai Gruppi, perché circoscrivere a un discorso di imprese bancarie è importante; c'era però la possibilità, anche lì, di restare nella cornice del testo unico bancario, permettendo eventualmente ad altre società che in essa operano di accettare a loro volta le cessioni del credito e di lavorare.
Sul discorso del superbonus e dello stato avanzamento lavori, invito il Governo a prestare attenzione nelle prossime settimane a come i lavori hanno oggi la possibilità di riprendere, in modo tale da valutare, in un prossimo provvedimento, se vi è la necessità di una mini proroga, proprio per permettere l'accesso al superbonus e il raggiungimento della scadenza del 30 giugno per lo stato di avanzamento dei lavori. Mi dispiace che non vi sia stato proprio il tempo di esaminare queste importanti proposte, perché oramai stavamo lavorando sugli emendamenti, ma sono temi aperti, che vorrei che il Governo avesse nella sua agenda, con grande attenzione, proprio per non disperderli. (Richiami del Presidente).
Ecco perché si è poi arrivati al cosiddetto ordine del giorno vincolante, che fa il punto della situazione. Il momento storico, come dicevamo, mette insieme quello che è accaduto in questi giorni e in queste settimane. Abbiamo parlato degli impegni che i Capi di Stato e di Governo hanno preso a Versailles. Si arriva così a un impegno che oggi il Parlamento voterà nei confronti del Governo su vari temi, che sono appunto tesi a recepire nelle legislazioni nazionali gli strumenti dell'Unione europea.
La questione della moratoria dei mutui è pure un altro tema caldo e importante, che è necessario che il Governo, il MEF e il Dipartimento del tesoro guardino con grande attenzione anche nei confronti dell'Europa.
Bisogna calmierare i prezzi dei carburanti, dell'energia, l'IVA e le accise. C'è un pacchetto di impegni che invitiamo il Governo a tenere in seria considerazione.
Come dicevo, ieri come relatori abbiamo ascoltato gli interventi di tutti i Gruppi politici, da cui sono emerse criticità. Ci trasciniamo oramai da tempo alcune questioni importanti che riguardano, ad esempio, il fatto che si lavori e si legiferi solo in una Camera; anche questa volta - ahimè - ci troviamo di fronte a un monocameralismo, che certamente condanniamo tutti, perché vorremmo che i provvedimenti fossero oggetto di confronto... (Il microfono si disattiva automaticamente).
PRESIDENTE. Concluda, senatore.
DAMIANI, relatore. Concludo. Sono emerse altre situazioni che abbiamo comunque affrontato. Ecco perché alla fine si è fatta sintesi: ci sono pezzettini di proposte provenienti da ogni Gruppo che non hanno trovato allocazione, ma che comunque sono all'attenzione di un confronto politico all'interno della maggioranza.
Queste sono state le settimane che ci hanno visto elaborare un provvedimento che oggi arriva in Aula, che comunque ha visto tutti partecipare a larga maggioranza e condividere insieme. (Applausi).
PRESIDENTE. Senatore Damiani, lo dico per il suo bene: in venti minuti di intervento con la mascherina si crea un'ipossia che può causare anche danni cerebrali. Comunque, i tempi sono di dieci minuti per relatore. Sono un po' flessibile, ma, se dovesse esserci una necessità di ulteriore tempo, posso anche sospendere e poi si riparte.
Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Misiani.
MISIANI, relatore. Signor Presidente, mi associo ai ringraziamenti che i miei colleghi relatori hanno espresso innanzitutto nei confronti delle rappresentanti del Governo, tra cui la sottosegretaria Sartore e la sottosegretaria Bini, qui presenti, ma ricordo anche il ruolo prezioso svolto dalla sottosegretaria Guerra e dalla vice ministro Castelli nel supportare l'attività emendativa dei Gruppi parlamentari, in condizioni di partenza complicate, come hanno ricordato i miei colleghi: tempi stretti e una dotazione di risorse oggettivamente poco più che simbolica per finanziare gli emendamenti.
Voglio ringraziare innanzi tutto i senatori che sono intervenuti nel corso della discussione generale e anche quelli di opposizione. Abbiamo ascoltato i toni veementi del senatore Zaffini e quelli più misurati dei suoi colleghi, dal senatore De Bertoldi agli altri rappresentanti dell'opposizione. Sono critiche legittime e stimoli che il Governo ha il dovere di ascoltare e di raccogliere.
Voglio ringraziare le senatrici e i senatori di maggioranza, molti dei quali hanno sottolineato la valenza e l'importanza di molti emendamenti che sono stati approvati dalla Commissione bilancio del Senato.
La senatrice Boldrini ha ricordato l'emendamento che ha portato all'esenzione dal pagamento dell'IMU per gli immobili inagibili del sisma del 2012 e che ha permesso di equiparare il trattamento ad essi riservato a quello per gli immobili interessati dall'esenzione prevista per il sisma del 2016.
I senatori Dell'Olio e Perosino hanno ricordato l'emendamento sui segretari comunali e provinciali, un tema molto importante per la funzionalità dei Comuni, a partire da quelli di piccola dimensione: con quell'emendamento diamo la possibilità di richiamare in servizio i segretari in quiescenza o prossimi alla quiescenza, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali. È un emendamento che affronta un tema molto sentito dalle amministrazioni locali, come tanti colleghi sanno, essendo stati investiti da questo problema.
La senatrice Parente ha ricordato l'emendamento sul fascicolo sanitario elettronico. Il senatore Margiotta ha citato le modifiche che abbiamo introdotto alla disciplina della commissione VIA-VAS per i progetti del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima e del Piano nazionale di ripresa e resilienza, modifiche che dovrebbero permettere di accelerare l'iter di progetti strategici per il futuro del Paese.
La senatrice Rivolta ha ricordato la proroga della tempistica di approvazione del rendiconto sanitario delle Regioni, un tema molto sentito dalle amministrazioni, che abbiamo affrontato con un emendamento ordinamentale, ma che dà risposte sul tema della sanità.
I miei colleghi - da ultimo il senatore Damiani - hanno ricordato giustamente l'ordine del giorno che abbiamo predisposto, che raccoglie proposte e istanze dei Gruppi di maggioranza, ma condivise anche dall'opposizione, che non abbiamo potuto affrontare per via della limitatissima dotazione finanziaria nella discussione di questo provvedimento, ma che siamo certi che il Governo farà proprie in quelli in discussione alla Camera: ricordo il decreto-legge n. 17 del 2022, mentre domani è previsto un Consiglio dei ministri che dovrebbe varare un provvedimento corposo che si occuperà di energia, ma anche di politica industriale e di temi importanti dal punto di vista economico.
Per quanto riguarda l'emendamento che ha prorogato i termini della rottamazione-ter e del saldo e stralcio, il senatore De Bertoldi ha lamentato un'indebita appropriazione - passatemi quest'espressione impropria - di questo tema da parte dei Gruppi di maggioranza. Rispetto naturalmente e ricordo l'iniziativa che è stata assunta da Fratelli d'Italia sul tema, però, come hanno ricordato tanti colleghi - le senatrici Conzatti, Toffanin e Rivolta e i senatori Damiani e Fenu - che analoghe iniziative sono state presentate in sede emendativa anche dai Gruppi di maggioranza. Questo è un tema di grande importanza, sentito da oltre mezzo milione di contribuenti, che abbiamo positivamente risolto, raccogliendo istanze dell'opposizione, ma anche proposte emendative della maggioranza.
I senatori De Bertoldi, Santillo e Dell'Olio hanno diffusamente affrontato il tema della cessione dei crediti, sul quale invece purtroppo non siamo riusciti a intervenire con modifiche migliorative come avremmo voluto e voglio sottolinearlo, rivendicando un ruolo che il Parlamento purtroppo non ha potuto esercitare.
Colleghi, il fatto che si dovesse intervenire sulle frodi relative alle cessioni dei crediti dei bonus edilizi credo che fosse sotto gli occhi di tutti. I dati forniti dall'Agenzia delle entrate erano e sono impressionanti: frodi per oltre 4 miliardi di euro, a dire il vero - e lo hanno correttamente ricordato tanti colleghi - meno sul superbonus del 110 per cento e molto di più su altri strumenti di incentivazione, dalla ristrutturazione delle facciate a quella edilizia, alla riqualificazione energetica ordinaria. Era necessario intervenire, perché le frodi erano di grande portata, però l'articolo 28 del decreto-legge in esame, nella formulazione iniziale, aveva disposto una stretta sicuramente eccessiva. Come hanno ricordato l'opposizione, ma anche i senatori di maggioranza, quella stretta rischiava di buttare via il bambino con l'acqua sporca e ha bloccato completamente i lavori, a prescindere dal fatto che fossero sospetti di attività illecite oppure condotti, come nella stragrande maggioranza dei casi, con piena regolarità e nel rispetto delle regole.
Bene ha fatto dunque il Governo a emanare successivamente un decreto-legge che ha corretto questa stretta e ha riaperto a un numero maggiore di cessioni. Noi avremmo voluto migliorare ulteriormente il nuovo testo dell'articolo 28, però purtroppo non ci è stato possibile. Speriamo che queste modifiche vengano accolte in successivi provvedimenti.
I colleghi Taricco, Toffanin, Testor e tanti altri hanno ricordato, per quanto riguarda la parte dedicata al caro energia, che questo decreto-legge - che segue tanti provvedimenti che hanno affrontato il tema - stanzia risorse importanti, ma insufficienti rispetto alla gravità della crisi energetica che il Paese sta affrontando.
Credo che sia un giudizio condivisibile e mi sento di farlo, tenendo conto di quanto è accaduto in questi mesi. Il Governo si è attivato contro il caro energia già dal secondo semestre del 2021 e da allora cinque provvedimenti hanno stanziato complessivamente 16 miliardi di euro. Voglio ricordare l'articolo 5-bis del decreto-legge n. 73 del 2021, il decreto-legge n. 130 del 2021, l'articolo 1, commi da 503 a 512 della legge di bilancio 2022, il provvedimento in esame, vale a dire il decreto-legge n. 4 del 2022, il sostegni-ter, e il decreto-legge n. 17 del 2022 che, come ricordavo, è attualmente all'esame della Camera dei deputati.
Credo che in astratto le misure previste in questo provvedimento fossero significative per affrontare la situazione prima della crisi ucraina, ma siano oggi palesemente insufficienti. Le voglio ricordare, perché è giusto farlo in sede di replica.
L'articolo 14 ha azzerato gli oneri di sistema anche per le utenze superiori a 16,5 kilowatt, con uno stanziamento di 1,2 miliardi. L'articolo 14-bis, che abbiamo introdotto con un nostro emendamento e che credo sia di valenza significativa per chi ne usufruirà, prevede l'istituzione di un fondo per il contenimento dei costi dell'energia per le apparecchiature mediche salvavita. Si tratta di un fondo da 3 milioni di euro per il 2022, che darà una mano a tante famiglie che già soffrono una situazione medica importante e che oltretutto devono sostenere costi energetici drammaticamente maggiorati. L'articolo 15 istituisce il credito d'imposta per le imprese energivore e vale 540 milioni di euro per il primo trimestre del 2022. L'articolo 15-bis, che in realtà nel testo iniziale era l'articolo 16, introduce il meccanismo di compensazione a due vie del prezzo dell'energia elettrica, da inizio febbraio a fine anno, per i produttori da rinnovabili, con un gettito stimato, in modo prudenziale e conservativo, pari a 1,3 miliardi di euro.
Ora, il decreto-legge n. 17 del 2022 ha prorogato e potenziato tante di queste misure. Per il secondo trimestre 2022 ha prorogato l'azzeramento degli oneri di sistema per l'elettricità e la riduzione dell'IVA per il gas. Ha rafforzato il bonus sociale energia, ha prorogato il credito d'imposta per le energivore che abbiamo introdotto in questo decreto-legge, ne ha introdotto uno ex novo per le imprese gasivore e ha previsto misure di cui abbiamo discusso in sede emendativa. Penso agli interventi per l'autotrasporto, ma anche ai contributi per le associazioni e le società sportive dilettantistiche; penso al sostegno per la liquidità delle imprese che devono fare i conti con il caro energia; si tratta di temi che abbiamo discusso nel corso dell'esame di questo decreto-legge, anche se non avevamo gli spazi finanziari. Essi sono stati affrontati nel frattempo dal decreto-legge n. 17 del 2022 e questo ci ha permesso di superare un nodo politico rilevante, che era emerso nel corso della discussione di questo provvedimento. Il decreto-legge n. 17 ha affrontato anche un altro tema di cui abbiamo discusso, quello dei contributi agli enti locali, i quali devono fronteggiare anch'essi l'enorme aumento delle bollette energetiche.
Come hanno detto tanti colleghi che sono intervenuti, prima in Commissione e poi in Aula nel corso della discussione generale, serve un salto di scala per affrontare l'emergenza energia nel nostro Paese. Voglio ricordare, come esponente del Partito Democratico (ma queste proposte sono condivise da tante parti politiche e da tante associazioni economiche e sociali), che dobbiamo intervenire su più fronti, innanzitutto a livello europeo, come ha ricordato ieri il ministro Cingolani. La comunicazione RePower EU della Commissione europea segna veramente una discontinuità nelle politiche energetiche, perché affronta per la prima volta in modo deciso il tema della diversificazione delle fonti di approvvigionamento, con l'affrancamento dell'Europa dalle forniture di gas russo. Essa parla di accelerazione per quanto riguarda le fonti rinnovabili, ma anche di tassazione degli extraprofitti e di utilizzo dei proventi delle aste Emissions trading scheme (ETS), e mette in campo numerosi strumenti che poi gli Stati nazionali saranno chiamati a raccogliere.
Vorrei tornare però sui temi che ha sottolineato il ministro Cingolani e che l'Unione europea non ha ancora messo a terra, per così dire. Il price cap europeo sul gas è un elemento chiave dal punto di vista dei costi per le imprese e le famiglie; esso può essere affrontato solo a livello europeo, visto il potere contrattuale che ha l'Europa (tre quarti delle importazioni mondiali di gas via tubo sono effettuate dai 27 Paesi dell'Unione europea). C'è poi lo sdoppiamento dei prezzi di vendita dell'energia elettrica che deriva da rinnovabili rispetto a quella di fonte termoelettrica, perché oggi il prezzo delle rinnovabili (anche se lì siamo intervenuti con l'articolo 15-bis di questo decreto) è legato all'andamento del gas. Se sale il gas, sale anche il prezzo dell'energia prodotta da rinnovabili, anche se il costo dell'idroelettrico, del solare e del fotovoltaico rimane assolutamente uguale a prima. Questo è un tema, ancora una volta, da affrontare a livello europeo.
E poi - ne hanno parlato anche tanti colleghi - c'è l'idea di un energy recovery fund che in Europa non ha ancora la condivisione necessaria per essere messo a terra, ma è una pista di lavoro da seguire. Credo che sarebbe già molto importante se l'Europa, per affrontare il caro energia, predisponesse uno strumento simile a quello adottato per la prima parte della pandemia: Sure è il programma da 100 miliardi di euro che allora venne ideato e implementato in tempi rapidi per finanziare gli interventi di ammortizzatori sociali in tutti i Paesi europei. È stato di grande successo e utilizzato da tutti, in modo molto rilevante dall'Italia. Credo che sarebbe un passo in avanti importante adottare uno strumento analogo in tema di energia.
Dobbiamo compiere questo salto di scala anche a livello nazionale. Penso al sostegno alle famiglie. Oggi abbiamo azzerato gli oneri di sistema sull'elettricità e li abbiamo ridotti significativamente sul gas. Inoltre, abbiamo un bonus sociale elettricità e gas che il Governo ha potenziato con 912 milioni di euro nel primo trimestre e 400 in più nel secondo. Questo bonus va a 2,5 milioni di famiglie per l'energia elettrica e 1,5 milioni per il gas. Questo strumento funziona bene in automatico e senza tanti oneri burocratici: c'è una trasmissione automatica della dichiarazione ISEE dall'INPS all'ARERA, che nel giro di un mese si traduce in uno sconto in bolletta. Crediamo che questo strumento possa e debba essere esteso anche alle famiglie con un ISEE superiore (15.000-20.000 euro), ricomprendendo anche il ceto medio che sta enormemente soffrendo il caro energia in questo Paese e che noi finora abbiamo aiutato in misura non sufficiente.
Il Governo deve intervenire sul prezzo dei carburanti e molto probabilmente nel Consiglio dei ministri di domani deciderà un taglio delle accise. Credo che questo taglio debba essere molto rilevante. Dobbiamo riportare il prezzo della benzina e del diesel al di sotto della soglia dei due euro e valutare fino in fondo lo strumento che ha messo in campo la Slovenia, Paese membro dell'Unione europea, ossia un tetto massimo ai prezzi di benzina e diesel alla pompa per un periodo temporaneo, ma che dia al mercato un segnale forte della valenza che questo tema ha per i consumatori e della volontà delle amministrazioni pubbliche di intervenire con la massima decisione.
Passo all'ultimo tema. I sostegni alle imprese sono affrontati anche nel provvedimento in esame e rafforzati dal decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, ma dobbiamo fare molto di più. Penso ai crediti di imposta per le imprese energivore e gasivore: sono strumenti importanti, ma vanno prorogati fino a fine 2022, per dare un orizzonte temporale certo alle imprese che devono fronteggiare il caro energia. Penso al tema dell'autotrasporto, su cui interviene il citato decreto-legge n. 17. Servono però misure ulteriori e occorre intervenire sull'adeguamento automatico dei corrispettivi rispetto al caro energia. Servono altresì un credito di imposta per le spese del carburante e - ne hanno parlato i colleghi Boccardi e Saccone anche in questa discussione - misure per la liquidità e il patrimonio delle imprese.
La comunicazione della Commissione prefigura un nuovo temporary framework, ossia un nuovo quadro temporaneo di regole per gli aiuti di Stato, che speriamo arrivi il prima possibile. Credo che quelle regole ci permetteranno - lo speriamo - di fare le cose che volevamo fare anche in questo decreto-legge (penso alla proroga della moratoria dei prestiti per le imprese o ad altre misure per garantire liquidità e rafforzamento patrimoniale), senza però riuscirvi, perché il quadro regolatorio europeo a oggi non lo permette.
Come finanziare queste misure? Indico due strade, di cui abbiamo discusso lungamente. Abbiamo affrontato il tema degli extraprofitti con l'articolo 15-bis del provvedimento in esame per i produttori da rinnovabili, ma dobbiamo farlo anche per gli altri produttori di energia elettrica. Infatti, non è pensabile che si chieda un contributo, come più volte indicato dal presidente Draghi, solo ai produttori da eolico e fotovoltaico, i quali peraltro, come hanno indicato tanti colleghi anche in quest'Aula, rappresentano quel tipo di produzione di elettricità che rappresenta la vera strada maestra per affrancarsi dai fossili e ridurre e azzerare le emissioni di CO2. Quindi, dobbiamo chiedere a tutti un contributo. La Commissione europea ha aperto la strada con RePower EU. È tempo che anche l'Italia adotti un contributo di solidarietà da chiedere ai produttori di energia elettrica, che stanno realizzando rendite molto superiori per effetto dell'andamento del mercato di questi mesi. Bisogna inoltre continuare a utilizzare, per ristorare famiglie, imprese, enti locali e terzo settore, i proventi delle aste ETS, che sono enormemente cresciute in questi mesi per effetto dell'aumento delle quotazioni.
Domani è previsto un importante Consiglio dei ministri. Tra fine mese e inizio aprile discuteremo il Documento di economia e finanza, che potrebbe presentare margini di finanza pubblica rispetto ai numeri riportati nella Nota di aggiornamento al DEF. Credo che, tra domani e l'emanazione del DEF, il Governo debba costruire risposte ulteriori all'altezza della gravità dell'emergenza che stiamo affrontando e per andare incontro alle famiglie, alle imprese, al terzo settore e alle amministrazioni pubbliche, che stanno scontando l'enorme aumento dei costi dell'energia e in alcuni casi stanno addirittura fermando la produzione: questo è quello che sta accadendo in settori energivori, come ad esempio l'industria della carta, del vetro, le fonderie e quant'altro. Abbiamo il dovere di intervenire con l'efficacia necessaria per stare al fianco delle famiglie italiane, delle imprese del nostro Paese e di tutti gli italiani che stanno stringendo i denti, ma meritano un pieno sostegno da parte delle politiche pubbliche del nostro Paese. (Applausi).
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore di minoranza, senatore Calandrini.
CALANDRINI, relatore di minoranza. Signor Presidente, rinuncio alla replica.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.
SARTORE, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, onorevoli senatori, non ripeto ciò che è stato detto in replica dai relatori, con i quali devo dire che il lavoro è stato veramente proficuo durante tutto questo periodo, ma voglio ricordare, come hanno evidenziato i relatori Damiani e Conzatti, che il provvedimento è stato adottato il 27 gennaio, in un contesto molto diverso da quello in cui ci troviamo ora, ed era sostanzialmente diretto a sostenere i settori dell'economia in relazione alla situazione contingente di emergenza Covid, guardando quindi alle attività chiuse e indicando misure di aiuto alle imprese con la previsione di contributi a fondo perduto e crediti di imposta. È evidente che il provvedimento si iscrive in quella logica. In questo quadro, però, si inseriscono anche le misure a favore delle Regioni per le spese sanitarie, nonché quelle per gli enti territoriali.
A tale proposito, voglio richiamare brevemente l'intervento del senatore Zaffini. In realtà, non si tratta soltanto di 400 milioni: in questo provvedimento sì, ma ve ne sono altri 400 nel provvedimento attualmente all'attenzione della Camera, il decreto-legge n. 17 di quest'anno. Si tratta quindi complessivamente di 800 milioni, che non completeranno l'intervento, ma sicuramente stanno aumentando quello che già nella legge di bilancio era stato trasferito alle Regioni sempre in relazione alle spese sanitarie per il Covid.
Voglio ripetere quello che hanno detto i relatori Misiani e Damiani: in questa materia è stato approvato un emendamento importantissimo, che riguarda i profili contabili. A volte pensiamo che servano solo le risorse, ma abbiamo dimostrato che non servono solo quelle per migliorare e completare un provvedimento del Governo. Si può infatti intervenire con provvedimenti di natura ordinamentale, che migliorano i settori e che sono proficuamente utili ai soggetti che li devono porre in essere. A volte, anche un'interpretazione autentica serve per mandare avanti soprattutto l'amministrazione degli enti territoriali (non penso solo all'amministrazione centrale). In quell'emendamento è prevista una proroga per le aziende sanitarie relativa al bilancio d'esercizio, che si sposta di un mese, da aprile a maggio. È prevista la proroga dei consolidati del Gestore servizi energetici (GSE) e la proroga di tutta la partita sul sistema sanitario. In tal modo si dà un po' più di fiato alle Regioni. Ieri è andato nella Conferenza delle Regioni il riparto dei famosi 800 milioni. Nell'emendamento citato è prevista finalmente anche la possibilità di iscrivere - scusate se lo dico in termini tecnici, che però chi si trova in questa sede conosce - il payback versato dalle imprese farmaceutiche. Tale misura va a coprire ancora una parte degli sfasamenti che le Regioni oggi hanno rispetto al fatto che purtroppo avevano accantonato risorse, nei casi in cui le imprese farmaceutiche non avessero versato o comunque fossero in contestazione, che non hanno potuto utilizzare a copertura dei propri bilanci di esercizio. Penso che questa norma ordinamentale sia molto più importante di 20, 30 o 50 milioni in più di risorse.
Sono altresì molto importanti le norme che contengono l'utilizzo degli avanzi per gli enti territoriali. Dobbiamo sempre ricordare che siamo in un provvedimento che sta in mezzo alla legge di bilancio e al decreto-legge energia. Molte questioni sulle quali potevamo intervenire qui sono state già oggetto di intervento del Governo nel decreto citato e sono una specie di continuazione. Abbiamo avuto a volte anche un terreno limitato sul quale intervenire.
Sono previsti anche interventi per la scuola, per l'università e la famiglia. Ricordo ancora tutta la partita del contrasto al rincaro energetico secondo la logica evidenziata dal relatore Misiani, della legge di bilancio e del decreto. Parliamo sempre di un decreto di due miliardi, non è un decreto da niente. È vero che oggi dobbiamo parlare di molti miliardi, però nel complesso tra la legge di bilancio, il provvedimento al nostro esame e il decreto-legge energia si parla di decine di miliardi. Ciò significa che siamo intervenuti per il contenimento dei costi per gli oneri di sistema del primo trimestre. L'altro prevede il secondo trimestre. Peraltro c'è anche un credito d'imposta a favore delle aziende energivore. Sappiamo tutti però che in queste ore si sta approntando un altro provvedimento con riferimento a quello che è successo nel frattempo. Abbiamo il problema dei carburanti e, ancora, dell'energia. È però evidente che a volte la storia e quindi gli avvenimenti del momento ci anticipano. Devo dire però che, sotto il profilo dell'energia, il Governo ha anche realizzato misure fin dal 2021, quando ancora la vicenda della guerra in Ucraina oggettivamente non era prevista o non se ne parlava.
Definirei il provvedimento uno dei tasselli del disegno complessivo e più ampio di interventi in questa materia. Voglio solo dire che in effetti a volte sentiamo che si interviene dicendo cosa bisogna fare, come se finora non fosse stato fatto niente. Penso invece che il Parlamento e il Governo abbiano legiferato in questa materia. Il Governo ha proposto, il Parlamento ha legiferato. Non siamo stati fermi. Ci vuole però di più e questo avverrà nei prossimi giorni. L'intervento però non si può disconoscere.
Voglio anche dire che sono convinta che durante l'esame in Commissione bilancio il testo sia migliorato, come hanno detto i relatori. Sono stati approvati 100 emendamenti di tutte le forze politiche, dei Gruppi di maggioranza e di opposizione, che ringrazio sempre anche per la pazienza con cui ci ascoltano, anche quando esprimiamo pareri contrari. Questi interventi sono moltissimi e riguardano tantissime questioni. Penso al turismo: abbiamo sicuramente migliorato l'intervento in materia. Penso poi alla scuola e all'intervento di ampliamento sui codici Ateco. Il lavoro che è stato svolto sugli Ateco sembra strano, ma è una questione molto importante. Quanto all'ampliamento della platea dei soggetti che accedono all'esonero dal pagamento della contribuzione addizionale, il Parlamento ha aggiunto veramente tantissimi settori, a cominciare dalla filiera hotellerie-restaurant-café (Horeca); già c'era la filiera del trasporto terrestre, come anche le agenzie e i tour operator, ma sono stati aggiunti i settori del commercio all'ingrosso, frutta e verdura, la carne, i prodotti lattiero-caseari, lo zucchero, le bevande; stiamo parlando di una filiera importantissima, a cui abbiamo dato un minimo di respiro. Mi riferisco anche a tutta la parte relativa alla gestione dei teatri, delle sale da concerto e delle strutture artistiche. Abbiamo pensato a tutto, alle attività ricreative, a tutta la parte della produzione alimentare, fino anche all'edilizia.
Credo che il Parlamento abbia fatto un grande lavoro, con una parte delle risorse che aveva a disposizione; non le ha sperperate in piccoli rivoli, ma le ha concentrate su due interventi importantissimi: quello sulla decontribuzione e quello sul sisma. In fondo, abbiamo fatto una cosa importante per le Regioni e per i cittadini della Lombardia, dell'Emilia-Romagna e del Veneto, che hanno ancora immobili inagibili. Ha ragione il senatore Damiani, perché per completare l'intervento dobbiamo intervenire sulla parte dei mutui. L'intervento in tale ambito è stato fatto all'articolo 41 del decreto-legge energia per i territori del Centro Italia; possiamo aggiungere anche in quel caso la parte che non ha una grande rilevanza economica, ma una certa portata. Con un emendamento del senatore Pesco siamo intervenuti sulla gestione delle piscine, che voglio ricordare. Si tratta proprio di un'operazione specifica, sapendo che le piscine (anche comunali) hanno problemi.
Credo siano stati fatti interventi in tantissimi settori; ad esempio, vorrei anche ricordare che, come ha detto anche il senatore Misiani, abbiamo varato misure sul trasporto pubblico, ivi compreso il sostegno agli operatori di quello locale e regionale, su varie filiere dell'agricoltura come l'acquacoltura, nonché per l'università. Tutto ciò con emendamenti di iniziativa parlamentare: ad esempio vorrei ricordare l'emendamento del Movimento 5 Stelle in tema di rafforzamento della qualità della formazione universitaria e specialistica nel settore sanitario. Si tratta, cioè, di interventi qualificati.
Vorrei ricordare a mia volta un emendamento dell'opposizione, accettato da tutta la maggioranza e richiamato dal senatore Misiani, recante l'istituzione di un fondo per contenere i costi dell'energia per le famiglie con persone affette da malattie gravi. È una misura importante, che rappresenta un primo passo per riconoscerle. Guardiamo all'oggetto dell'intervento, perché è il dialogo che conta.
Sono stati fatti anche interventi per le Forze dell'ordine, Carabinieri e Polizia, con emendamenti, nonché sostegni economici a favore dei lavoratori dello spettacolo dal vivo, del settore del cinema e dell'audiovisivo.
In ultimo, ma non per ultimo, vorrei ricordare un'operazione auspicata da tutti, cioè la rimessione in termini per i decaduti dalla rottamazione-ter e saldo e stralcio. Adesso lo diamo per acquisito, ma è stato il Parlamento a farlo: spingendo sul Governo, ha ottenuto che questo si facesse. I meriti vanno divisi: anzi, in questo caso non vanno divisi affatto, perché il Governo ha fatto quello che il Parlamento ha voluto. Queste misure riguardano il 2020, 2021 e il 2022. Abbiamo riaperto anche nel 2020, solo per un mese, ma abbiamo dato una possibilità e abbiamo fatto qualcosa anche sui confidi, con la patrimonializzazione e quindi garantendo maggiore liquidità alle piccole e medie imprese che utilizzano i confidi. Ancora: disposizioni sul reclutamento dei segretari comunali e provinciali, ricordate dal senatore Damiani, ma anche dal senatore Misiani. Anche questo è un problema degli enti locali. Dobbiamo fare di più per i Comuni, per i piccoli Comuni, aiutandoli nella parte corrente del bilancio. È necessario aiutarli su questo, perché ora hanno le risorse per investire ma hanno problemi sulla parte relativa al funzionamento.
Ringrazio tutti i relatori, con i quali ho parlato sempre serenamente, senza discussioni gravi. Voglio ricordare, però, anche i contenuti apportati al dibattito, durante le riunioni di maggioranza, che sono quelle che hanno portato a questi emendamenti. Ringrazio assolutamente anche l'opposizione, il senatore Calandrini ed il senatore De Carlo. In Commissione bilancio il lavoro è collegiale. Ringrazio pertanto la senatrice Rivolta e il senatore Tosato, nonché tutti i componenti della Commissione bilancio e, ultimi ma non ultimi, i senatori Daniele Manca e Errani.
Si può anche discutere, ma dalla discussione e dall'ascolto noi agiamo nella logica di migliorare i testi. Mi dispiaccio e a volte me ne pento, ma purtroppo in certi casi sono costretta a esprimere qualche parere contrario. È giusto che di questi pareri contrari siano date le motivazioni e devo riconoscere che a volte ci riusciamo e altre no perché andiamo troppo di corsa. Alcuni emendamenti, però, tra cui quello della senatrice Cantù, saranno sicuramente approfonditi, come tanti altri del MoVimento 5 Stelle e di tutti gli altri Gruppi.
A questo punto nel prossimo provvedimento, avremo un altro strumento nel quale poterli inserire, magari con un maggiore approfondimento, che già da adesso farò. Non parlo della cessione del credito, perché comunque è stata già migliorata con l'inserimento, da parte del Parlamento, dell'emendamento che ha ricompreso il decreto-legge n. 13 del 2022.
PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, senatrice Bini. Ne ha facoltà.
BINI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, voglio anch'io unirmi ai ringraziamenti che il sottosegretario Sartore ha espresso in quest'Aula, partendo proprio dai relatori, il senatore Damiani, la senatrice Conzatti e il senatore Misiani. Ringrazio anche il presidente della Commissione bilancio, senatore Pesco, per la tenacia con cui ha portato avanti i lavori e anche per quella positiva rigidità a volte imposta dalla necessità di rispettare tutte le regole, i tempi e le modalità di lavoro.
Vorrei ringraziare tutti i Capigruppo della 5a Commissione, anche quello di opposizione, per il lavoro costruttivo portato avanti, con istanze di merito positive, che in alcuni casi siamo riusciti a raccogliere. Non sempre è successo, ma io credo che quanto è stato raccolto, come per i macchinari salvavita, sia sicuramente stato un contributo positivo, costruttivo, che ha arricchito il provvedimento anche per questa maggioranza.
Voglio ringraziare tutti i senatori e tutte le senatrici che hanno lavorato a questo provvedimento, ma anche gli uffici della Commissione, gli uffici del MEF e quelli dei rapporti con il Parlamento. Non posso certo dimenticare i colleghi di Governo: la sottosegretaria Sartore, ma anche la sottosegretaria Guerra e la vice ministra Castelli.
Colleghi, ieri ho ascoltato una parte della discussione generale, con le vostre critiche, le questioni che avete posto. Lo dico da Sottosegretaria per i rapporti con il Parlamento, ma parlo prima di tutto da senatrice che fino a pochi mesi fa era seduta dall'altra parte, ragion per cui capisco quanto a volte per il Parlamento sia difficile comprendere la ristrettezza dei tempi e non riuscire a trovare le adeguate risposte da parte del Governo proprio per le fasi di emergenza nelle quali ci siamo imbattuti.
Tutte le volte proviamo a fare il massimo sforzo, ma ogni volta manca un tassello, manca qualcosa, mancano risposte, che dispiace prima di tutto a noi non riuscire a dare. Penso all'emendamento del senatore Saccone, a quello del senatore Briziarelli o della senatrice Fregolent, rispetto ai quali in Commissione ci siamo impegnati a trovare soluzioni in un prossimo provvedimento.
Non lo facciamo a cuor leggero; non siamo felici del fatto che i tempi della conversione impongono di fare presto e non danno la possibilità di dare le risposte su tutto. Penso a quanto diceva il senatore Dell'Olio ieri, quando poneva la questione di non aver avuto risposte ai subemendamenti: è verissimo, senatore Dell'Olio, siamo i primi a essere dispiaciuti di questo fatto. Purtroppo, so che il nostro dispiacere non è sufficiente a risolvere un problema, ma dovete provare a comprendere insieme a noi quello che è avvenuto; lo avete detto in molti durante la discussione generale.
Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto-legge sostegni-ter il 28 gennaio; era un'altra era geologica, nonostante siano passati cinquanta giorni: il Covid sembrava ancora presente, ma forse riusciva a rallentare un po'; non c'era la guerra in Ucraina. Oggi, il Covid, che aveva rallentato, sta ricrescendo e nel frattempo c'è una nuova emergenza, perché questa guerra sta creando un problema economico immenso al nostro Paese e all'Europa intera. In questo senso, come molti di voi hanno detto, questo decreto-legge rischia di non essere più attuale, di non essere più aggiornato al tempo che stiamo vivendo.
Per questa ragione ci siamo posti un problema e avete fatto bene come maggioranza a presentare l'ordine del giorno, che il Governo ha accolto. Un ordine del giorno completo di tanti temi, dall'energia ai carburanti, alle imprese energivore, dall'autotrasporto agli enti locali, al settore agricolo, al turismo: tutte questioni sulle quali insiste profonda crisi e non poteva essere sufficiente la conversione di questo decreto-legge per provare anche minimamente a risolverle con le risorse minime che il Parlamento aveva a disposizione.
Ciononostante, credo che l'esame parlamentare del provvedimento lo abbia notevolmente migliorato, perché siamo riusciti - con emendamenti di spesa, ma anche con proposte ordinamentali - a dare un contributo positivo al Paese. Penso al tema della rottamazione-ter e alla questione della riammissione in termini, ai codici Ateco, al payback per le imprese farmaceutiche, al sisma, ai macchinari salvavita che richiamavo prima, ai segretari comunali e provinciali come anche alla proroga dei bilanci delle Regioni. Penso al bonus terme, alla cessione del credito.
Presidenza del vice presidente TAVERNA (ore 10,56)
(Segue BINI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri).Penso a tutta una serie di tematiche e di questioni fondamentali che, a volte anche a costo zero, consentono comunque di dare respiro ad alcuni settori e a volte invece anche con un costo, perché comunque sugli Ateco e sul sisma abbiamo preso delle misure che, seppure con cifre ridotte, sono riuscite a risolvere alcune questioni.
Non è che questo risolva il problema che va crescendo nel Paese, problema sul quale è ora in esame il decreto energia alla Camera e sul quale ci saranno altri provvedimenti da parte del Governo, perché la crisi che si annuncia ed è in corso non sappiamo quando terminerà e soprattutto che forma prenderà. Sappiamo però che il nostro Paese dovrà anche ripensare in qualche misura alle proprie fonti energetiche e dovrà trovare il modo per tamponare le emergenze e le situazioni critiche. A questo ci prepareremo con nuovi interventi normativi e provando, nei prossimi provvedimenti, a fare sempre meglio anche nei rapporti con il Parlamento (saluto appunto il ministro D'Incà, che mi ha appena raggiunta). (Applausi).
PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il ministro per i rapporti con il Parlamento, onorevole D'Incà. Ne ha facoltà.
D'INCA', ministro per i rapporti con il Parlamento. Signora Presidente, il Governo sottopone alla Presidenza, ai sensi dell'articolo 161, comma 3-ter, del Regolamento del Senato, il testo di un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame, che recepisce sostanzialmente le proposte emendative approvate dalla Commissione, sul quale, previa autorizzazione del Consiglio dei ministri, intende porre la questione di fiducia.
PRESIDENTE. In conformità all'articolo 161, comma 3-ter, del Regolamento, la Presidenza si riserva di valutare il testo dell'emendamento ai sensi e per gli effetti degli articoli 8 e 97 del Regolamento.
Sospendo la seduta fino alle ore 12.
(La seduta, sospesa alle ore 10,57, è ripresa alle ore 12,22).
Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI
Onorevoli colleghi, la Presidenza ha valutato, ai sensi dell'articolo 161, comma 3-ter, del Regolamento, l'emendamento presentato dal Governo, interamente sostitutivo del testo del decreto-legge in esame e lo ritiene ammissibile in conformità agli articoli 8 e 97 del Regolamento.
Ha chiesto di intervenire il ministro per i rapporti con il Parlamento, onorevole D'Incà. Ne ha facoltà.
D'INCA', ministro per i rapporti con il Parlamento. Signora Presidente, onorevoli senatori, a nome del Governo, autorizzato dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione dell'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge n. 2505, di conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4.
PRESIDENTE. La Presidenza prende atto della posizione della questione di fiducia sull'approvazione dell'emendamento interamente sostitutivo presentato dal Governo e, ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, trasmette il testo dell'emendamento alla Commissione bilancio, che è fin d'ora autorizzata a convocarsi.
La seduta è sospesa fino alle ore 13,30.
(La seduta, sospesa alle ore 12,24, è ripresa alle ore 13,31).
Presidenza del vice presidente TAVERNA
Invito il senatore Segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5a Commissione permanente sull'emendamento 1.9000, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione.
DURNWALDER, segretario. La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'emendamento del Governo 1.9000, relativo al disegno di legge in titolo, trasmesso dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento delle seguenti modifiche:
- all'articolo 10-bis, sia aggiunto, in fine, il seguente comma: «3. Alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a 34.638.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.»;
- l'articolo 21-bis sia sostituito dal seguente:
«Art. 21-bis.
(Misure urgenti per i dirigenti sanitari del Ministero della salute e del Ministero dell'economia e delle finanze)
1. Al fine di garantire sostegno per le attività di sanità pubblica prestate dalla dirigenza sanitaria del Ministero della salute, anche in emergenza, e per parità di condizioni con le corrispondenti figure professionali degli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale:
a) all'articolo 17, comma 1, della legge dell' 11 gennaio 2018, n. 3, le parole: «con esclusione dell'articolo 15-quater e della correlata indennità» sono soppresse;
b) ai dirigenti del ruolo sanitario del Ministero della salute di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, ferma rimanendo l'esclusività del rapporto di lavoro, è riconosciuta, a decorrere dal 1° gennaio 2022, l'indennità di esclusività di rapporto prevista per le corrispondenti figure professionali degli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale con esclusione dell'incremento di cui all'articolo 1, comma 407, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. La presente disposizione non si applica al personale di cui al comma 3-bis dell'articolo 17 della legge 11 gennaio 2018, n. 3.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 6.251.692 per l'anno 2022, ad euro 6.106.273 per l'anno 2023 e ad euro 6.057.800 a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
3. Al fine di rafforzare l'efficienza operativa delle proprie strutture, anche in relazione agli obiettivi e agli interventi previsti dal PNRR, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad assumere con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2022, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, con corrispondente incremento della vigente dotazione organica, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente di personale così composto: a) 25 dirigenti di seconda fascia, di cui cinque unità da destinare alle verifiche amministrativo-contabili extragerarchiche nell'ambito dell'Ispettorato generale per i servizi ispettivi di finanza pubblica e 20 unità a cui conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca nel numero di cinque unità per ciascuno dei dipartimenti del Ministero;
b) 100 unità da inquadrare nell'Area terza - posizione economica F1; c) 60 unità da inquadrare nell'Area seconda - posizione economica F2. Al reclutamento del predetto contingente di personale si provvede mediante l'indizione di concorsi pubblici, anche attraverso il ricorso alla Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tramite scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici o attraverso procedure di mobilità volontaria, ai sensi dell'articolo 30 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
4. Per l' attuazione del comma 3, è autorizzata, per l'anno 2022, una spesa pari ad euro 800.000 per la gestione delle procedure concorsuali e una spesa pari ad euro 200.000 per le maggiori spese di funzionamento derivanti dall'assunzione del predetto contingente di personale. È altresì autorizzata, per l'anno 2022, una spesa pari a euro 328.115 e, a decorrere dall'anno 2023, una spesa pari ad euro 1.312.450 per la corresponsione, al personale delle aree da reclutare ai sensi del medesimo comma 3, dei compensi dovuti per le prestazioni di lavoro straordinario.
5. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 3 e 4, pari ad euro 4.072.880 per l'anno 2022 e ad euro 12.291.510 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.";
- l'articolo 26-quinquies sia soppresso».
PRESIDENTE. Il Governo intende recepire il parere della Commissione bilancio?
BINI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Sì, signor Presidente, il Governo recepisce le osservazioni della Commissione bilancio.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.9000 (testo corretto) presentato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.
STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)). Signor Presidente, il decreto che oggi convertiamo è stato emanato per rispondere alla quarta ondata di Covid-19 e per consolidare gli interventi contro il caro bollette. Sembra un tempo lontanissimo, eppure sono trascorse appena sei settimane. Lo scoppio della guerra in Ucraina, come ha ben spiegato ieri il ministro Cingolani, è stato il picco di una strategia speculativa sui costi del gas ai danni delle famiglie e delle imprese, anche italiane.
Questa speculazione sta portando fuori mercato non solo le aziende energivore, ma tutte quelle che hanno nell'energia una voce importante dei propri costi aziendali. A ciò si aggiungono le carenze di materie prime, come il mais, il grano, la ghisa e le argille, che stanno mettendo in profonda difficoltà le imprese di trasformazione alimentare, il siderurgico e il comparto della ceramica.
Questi elementi, uniti all'inflazione, rischiano di creare la tempesta perfetta. Sta al Governo valutare se, per sostenere famiglie e imprese, bisogna ricorrere a un nuovo scostamento di bilancio o se sono sufficienti le risorse dell'extragettito IVA. Quel che è certo è che bisogna fare presto per raffreddare i costi dell'energia e del carburante, per mettere in sicurezza tutte quelle imprese che già oggi lavorano in perdita.
Soprattutto, c'è bisogno dell'Europa. Come ci ha insegnato la pandemia, dalle crisi si può uscire solo con uno slancio unitario. L'Europa può frenare la speculazione sul gas forte del suo essere il principale acquirente sui mercati mondiali. Allo stesso tempo, è chiamata a fare un salto in termini di integrazione attraverso il debito comune europeo, per non vanificare quanto è già stato messo in campo con Next Generation EU.
Signor Presidente, per tornare al provvedimento, la Commissione ha apportato alcune migliorie che vanno sottolineate: la norma a tutela dei bilanci degli enti locali, che sono tra quelli più esposti per il caro energia; l'ampliamento della platea dei beneficiari dei ristori, con l'accento sui settori del turismo, dell'ortofrutticolo, del wedding e dell'intrattenimento. In quest'ottica, bene anche la rimodulazione dei tempi per i versamenti IVA e delle ritenute per le attività più colpite dalle restrizioni, come le discoteche e le sale da ballo.
Molto importante la proroga del termine per il versamento delle rate della rottamazione-ter e sul nuovo calendario per il saldo e stralcio degli anni 2020-2021-2022, un fatto che interessa oltre 500.000 contribuenti, circa il 43 per cento dei soggetti che ne hanno fatto ricorso, a riprova dei gravi problemi di liquidità che ancora persistono nel nostro tessuto produttivo.
Positivo è l'ordine del giorno di maggioranza sulle moratorie, con l'impegno vincolante per il Governo a farsene carico in sede europea. Bene, poi, l'approvazione di alcuni emendamenti che riguardano i nostri territori: quello per il consolidamento delle borse di studio nelle Province di Bolzano e Trento, quello con cui si destina la quota delle risorse del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai progetti territoriali e al programma innovativo per la qualità dell'abitare, il cui scopo è riqualificare e incrementare il patrimonio destinato all'edilizia residenziale sociale. Bene ancora l'emendamento che rimette in circolo una quota di risorse non spese del sistema Confidi a favore delle piccole e medie imprese del territorio nazionale. Bene soprattutto l'emendamento che indica le nostre Province tra gli enti tenuti a contribuire alla riduzione delle emissioni inquinanti e che per questo vengono incluse nel riparto delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza sulla mobilità sostenibile. Sempre in quest'ottica è positiva anche l'approvazione di un ordine del giorno su risorse europee per il trasporto pubblico locale da destinare alle Province.
In conclusione, Presidente, oggi votiamo a favore di questo provvedimento con la consapevolezza che è incominciata una nuova, difficile stagione. Opporsi alla guerra comporta costi economici, ma, come ha detto il presidente Mattarella, questi sarebbero di gran lunga inferiori a quelli che si pagherebbero se quella deriva non venisse fermata adesso.
Quello che dobbiamo fare è mettere in campo un dispositivo articolato per far sì che tali costi non lacerino il tessuto sociale ed economico del Paese: ridurre la dipendenza energetica, sostenere le famiglie e le imprese, arrivare al debito comune europeo.
In questa fase così delicata, di profonda trasformazione degli assetti mondiali, dobbiamo, cioè, dimostrare che la democrazia è il sistema che meglio tutela gli interessi dei cittadini e della libera iniziativa economica, ed è con questo auspicio che annuncio il voto favorevole del Gruppo Per le Autonomie. (Applausi).
GARAVINI (IV-PSI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GARAVINI (IV-PSI). Signor Presidente, onorevoli colleghi, siamo nella morsa di una tenaglia: a dirlo è l'imprenditrice a capo di una nota casa di pasta italiana messa in ginocchio dagli effetti dell'impennata delle bollette di luce e gas e dai prezzi impazziti delle materie prime; aumenti provocati dalle conseguenze economiche della pandemia e resi ancora più drammatici dalla guerra in Ucraina.
Sono parole che testimoniano quanto sia alto il rischio che la ripresa italiana, anziché recuperare le pesantissime perdite subite a causa del Covid, venga invece nuovamente travolta dalla corsa dei prezzi. Un rischio pericolosissimo, proprio adesso che sembrava che la nostra economia potesse tornare a crescere. Ecco perché questo provvedimento serve, e tanto, perché prevede una serie di interventi volti a contrastare l'impennata dei prezzi dell'energia e a favorire la ripartenza dei settori maggiormente colpiti dalla pandemia.
Con questo decreto-legge prevediamo infatti risorse ambiziose, oltre 1,5 miliardi di euro sia per sostegni diretti ai comparti maggiormente penalizzati sia per finanziamenti contro i rincari delle bollette che stanno rovinosamente compromettendo la ripresa economica, perché anche in questi giorni drammatici, legati alla guerra in Ucraina, non va dimenticato che le pesanti conseguenze economiche della pandemia non sono ancora per niente superate. Anzi.
Ecco che il nostro voto va oggi a supportare quelle attività economiche che più hanno sofferto durante gli ultimi mesi di Coronavirus. In questo duro periodo è nostro dovere supportare l'economia.
Fino a venti giorni fa ci trovavamo in una fase di ripresa così buona che venivamo invidiati da tutta Europa. Adesso, invece, l'imperversare della guerra mette di nuovo a dura prova le nostre aziende. Ecco perché dobbiamo fare l'impossibile per fare sì che quello slancio di solo tre settimane fa non vada perduto. Questo è il nostro compito; questa è la sfida che dobbiamo sapere affrontare.
Siamo contenti che, grazie all'approvazione di una serie di nostri emendamenti, aiutiamo concretamente le attività di commercio al dettaglio, per esempio, proprio quei piccoli esercizi commerciali che durante il lockdown tanto hanno sofferto a causa della crescente tendenza a ordinare tutto online, ma prevediamo anche aiuti concreti per tutta una serie di settori: per esempio, per il settore del turismo, della cultura, dello sport, per le discoteche. Diversi sono gli aiuti, ma il tempo non mi consente di illustrarli tutti, ragion per cui le chiedo, Presidente, di poter depositare il testo integrale del mio intervento.
PRESIDENTE. La Presidenza la autorizza in tal senso.
GARAVINI (IV-PSI). C'è un altro emendamento approvato in questo provvedimento di cui andiamo particolarmente fieri, un risultato che rappresenta un passo concreto verso una sanità del futuro: grazie ad una proposta proprio di Italia Viva, portata avanti dalla nostra collega, la presidente Parente, si inizierà a costruire finalmente in maniera concreta il fascicolo sanitario elettronico, uno strumento utile alla migliore prevenzione e strategico per la diagnosi e cura di ogni malattia. Insomma, una vera rivoluzione per la nostra sanità.
Particolare soddisfazione esprimo anche per l'approvazione di un ulteriore emendamento, con il quale puntiamo a contrastare le tante truffe verificatesi con le recenti ristrutturazioni edilizie, anche questo è un modo per dire con chiarezza che le risorse pubbliche devono andare a sostegno soltanto delle società che operano legalmente e non devono invece far lucrare chi vuole fare affari in maniera truffaldina. Oggi però non decidiamo solo sulle misure atte a contrastare le conseguenze del Covid, ma adottiamo anche interventi importanti contro i rincari delle bollette, tutto senza prevedere un ulteriore scostamento di bilancio. Ecco che è importante aver recuperato risorse da investire per un duplice obiettivo: sgravare le imprese dagli oneri di sistema solitamente addebitati in bolletta e compensare almeno parzialmente i maggiori oneri delle aziende energivore attraverso un credito di imposta del 20 per cento, attraverso una linea di intervento, signora Presidente, che è in totale sintonia con l'azione europea. Infatti, anche grazie alle proposte avanzate dall'Italia, l'Europa sta lavorando a soluzioni che mirano a renderci meno dipendenti dalle importazioni esterne e che ci permettano di raggiungere un'autonomia energetica attraverso la quale sottrarci alle turbolenze dei prezzi delle materie prime. Ecco perché è importante dare subito attuazione anche a quanto discusso nel Consiglio informale di Versailles dello scorso fine settimana, perché come sistema Paese siamo sì fortemente impegnati ad arginare il fenomeno del caro prezzi, ma possiamo puntare a risultati ambiziosi solo nella misura in cui si adottino interventi coordinati a livello europeo, che una volta adottati con celerità possano far sì che quella morsa a tenaglia a cui fa riferimento la nostra imprenditrice non comprometta la tenuta delle imprese italiane. (Applausi).
CALANDRINI (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CALANDRINI (FdI). Signor Presidente, mi unisco ai relatori di maggioranza nei ringraziamenti per il lavoro svolto in Commissione, che certamente è stato condotto in modo ordinato, seppur molto compresso rispetto ai tempi, per i continui incontri di maggioranza per cercare di trovare in qualche modo un equilibrio complessivo rispetto al maxiemendamento che oggi arriva in Aula.
Come dicevo già ieri, quando sono intervenuto come relatore di minoranza, denunciamo però e continuiamo a denunciare pesantemente questa sorta di cambio di passo che c'è stato in questa legislatura e che non ha precedenti ovvero il monocameralismo alternato che di fatto ha modificato la Costituzione, per cui siamo passati da un bicameralismo perfetto ad un bicameralismo imperfetto. Su questo non faremo sconti, perché non è possibile continuare in questa direzione, con questo protagonismo del Governo che è senza precedenti nel Paese. È una situazione effettivamente molto imbarazzante per una democrazia avanzata qual è quella del nostro Paese.
Per venire al tema all'ordine del giorno, vorrei dire anche ai relatori che questo decreto è superato, sì, ma non a causa degli eventi legati al conflitto bellico che in qualche modo è alle porte della nostra Europa, perché il problema è anche precedente, in quanto già il 27 gennaio, quando è stato approvato dal Consiglio dei ministri, questo decreto era del tutto insufficiente. Ne ho parlato ieri, sciorinando una serie di numeri riferiti a tutti i settori interessati, che già in quel momento non avevano alcun tipo di risorse aggiuntive per affrontare la situazione drammatica che stavano vivendo a causa della pandemia. Come dicevo, siamo in presenza di un decreto-legge che, invece che sostenere il mondo delle imprese, sta uccidendo molti settori, in particolare quello edilizio, inserendo l'ennesimo correttivo antifrode che penalizza anche le persone oneste, che in quest'ultimo anno hanno operato con onestà rispetto a questa misura.
Voglio fare l'esempio di un altro emendamento semplice, senza alcun problema di copertura, che prevedeva lo spostamento almeno di tre mesi della scadenza per le case unifamiliari, dal 30 giugno al 30 settembre, per consentire lo stato avanzamento lavori. Considerando le quattordici modifiche fatte a questo superbonus era il minimo che ci si potesse aspettare. Ebbene, nemmeno su questo emendamento c'è stato il coraggio, da parte del Governo e della maggioranza, di dare una risposta. Su questo non siamo assolutamente disponibili e non siamo ottimisti rispetto ai temi in esame, visto che sul superbonus tutti siamo d'accordo nel dover frenare le truffe, ma non come si voleva fare con questo decreto-legge, perché anche l'Agenzia delle entrate ci ha confermato che le truffe, per questa misura, incidevano solo per il 3 per cento. Questo accanimento, che ha portato a circa quattordici modifiche, appare del tutto inadeguato e ha basi piuttosto fragili. Quindi ci auguriamo che, almeno nella fase finale di questa misura, si consenta di proseguire in modo ordinato, in modo tale che fino al 31 dicembre 2023 si possa consentire alle famiglie e alle imprese italiane di dare risposte rispetto alla spinta economica che può darci questo decreto, per quei numeri che ho dato ieri, quando ho spiegato che cosa rappresenta l'edilizia per il nostro sistema Paese.
Siamo in presenza di un decreto-legge che è largamente insufficiente. Lo scoppio della guerra tra Russia e Ucraina lo ha reso del tutto inutile e superato dagli eventi che ci sono stati, ma anche da situazioni precedenti al conflitto che si è generato. Ad esempio, vi è la questione del caro energia, che - lo voglio ricordare - era già presente in legge di bilancio, perché noi abbiamo provato a spostare delle somme, addirittura parte delle somme che prevedevano la riduzione delle tasse, che nessuno ha potuto verificare, perché di quegli otto miliardi previsti per gli scaglioni Irpef nessuno si è accorto. Fermo restando che noi siamo sempre favorevoli quando si parla di riduzione delle tasse, abbiamo detto che andavano creati degli effetti moltiplicatori. Vi sono i 10 miliardi del reddito cittadinanza (lo voglio ricordare, perché quest'anno il Governo dei migliori ci ha messo addirittura un miliardo di euro in più e siamo passati da 9 a 10 miliardi), più gli otto miliardi della riduzione delle tasse. Noi dicevamo di spostarli almeno in parte per creare quell'effetto moltiplicatore sul prodotto interno lordo nazionale a sostegno delle piccole e medie imprese, che rappresentano l'80 per cento delle imprese italiane e sono la spina dorsale del sistema economico del Paese.
Al caro energia si è aggiunto anche un ingiustificato caro carburanti. Oggi vediamo che nei Paesi limitrofi, come ha accennato il collega Misiani, come la vicina Slovenia, è stato messo un tetto al prezzo dei carburanti: un litro di benzina costa 1,50 euro, mentre noi siamo arrivati addirittura a quasi 2,50 euro e non si capisce perché non si fanno le stesse cose che fanno i nostri Paesi confinanti. (Applausi).
Allora, c'è un extragettito di IVA - lo voglio ricordare - che stiamo incassando e tale extragettitto può servire anche per fare questo tipo di operazione, ma non c'è tempo. Il tempo è scaduto, cara sottosegretaria Sartore; io ringrazio per la disponibilità che ha dato, però non può venire a dirci che ha preso degli appunti su alcuni temi, per cui giustamente ha fatto riferimento ad alcuni emendamenti, dicendo che in questo caso abbiamo approvato emendamenti ordinamentali. Addirittura in qualche caso ha fatto riferimento a delle interpretazioni autentiche. È vero questo, ma oggi serve altro, oggi siamo in guerra. Oggi Draghi ci ha detto - voglio citare quello che ha detto - che siamo passati da un'economia di mercato ad un'economia di guerra. Ma quando si fanno queste dichiarazioni servono anche atti consequenziali, affinché si possano dare risposte su questi temi. Quindi, se non partiamo da questo assunto e ci mettiamo a fare ulteriori prelievi fiscali sulle materie prime o sui carburanti, come dicevo, prima o poi arriveremo all'assurdità che la benzina in Italia costerà 2,5 euro e nella vicina Slovenia costerà 1,5 euro.
Voglio aggiungere una cosa molto chiara. Questo è il tempo delle decisioni, è il tempo della responsabilità; non è il tempo di inventarsi, come avete fatto nelle scorse settimane, la riforma del catasto (di cui all'articolo 6 della legge delega per la riforma fiscale), che colpisce quanto di più prezioso c'è per gli italiani: la propria casa di abitazione. Come ha detto anche il nostro leader nazionale, mentite sapendo di mentire. Infatti, l'ulteriore prelievo fiscale sulla casa c'è, perché lo dicono le norme che accompagnano l'articolo 6: si vogliono aumentare gli estimi per tassare e colpire particolarmente l'abitazione principale, per compensare le imposte sul lavoro. Questo dice la norma di cui all'articolo 6.
Soprattutto state rispolverando lo ius soli, sotto le mentite spoglie della legge sulla cittadinanza. Questi sono gli schiaffi in faccia che gli italiani non vogliono prendere, che soffrono.
In questo momento degli immigrati stanno venendo in Europa e in Italia e noi dobbiamo essere consapevoli di dover accogliere a braccia aperte queste persone, che scappano da una vera guerra, che è quella che oggi investe la Russia e l'Ucraina.
Noi oggi, in questa sede, dobbiamo assumere le nostre responsabilità, ma serve un intervento diretto dell'Europa, altrimenti non ce la possiamo fare. Voi continuate a dire che non si può parlare di scostamento, addirittura che sia pericoloso farlo, quando, fino a sei mesi fa, avete impegnato 200 miliardi di euro nello scostamento di bilancio, impegnando i nostri figli e i nostri nipoti per i prossimi cinquant'anni; oggi invece dobbiamo stare attenti a parlare di scostamento.
Serve però l'intervento dell'Europa. Se non volete parlare di scostamento, parliamo di clausole di salvaguardia: dobbiamo evitare che possa rientrare in campo il patto di stabilità in Italia, perché non ci sono le condizioni. Serve un nuovo recovery plan, da guerra, un recovery bellico. Servono misure mirate nei confronti delle materie prime, delle bollette; servono aiuti mirati anche sul lavoro, per creare quell'effetto moltiplicatore che faccia da spinta per far ripartire l'economia.
Non avendo più tempo mi accingo alle conclusioni, Presidente. Noi saremo dalla parte degli italiani e non del Governo Draghi, perché ci ha deluso. Saremo sicuramente dalla parte del popolo italiano, sperando che il presidente Draghi, insieme alla maggioranza, pensi alle imprese, alle famiglie, agli agricoltori. Oggi infatti le famiglie hanno paura di ricevere la bolletta dell'energia elettrica o di andare al distributore a fare un pieno di benzina; è proprio ciò che noi non volevamo, che non serviva a questo Governo. Questo, invece, è ciò che il Governo sta facendo.
Quindi noi, per questo e per tanti altri motivi che non ho il tempo di illustrare, non esprimeremo un voto favorevole e ci pronunceremo contro la questione di fiducia posta su questo provvedimento. (Applausi).
MANCA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MANCA (PD). Signor Presidente, il testo del decreto-legge sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia è inevitabilmente datato: va letto, sì, insieme al decreto-legge energia, ma entrambi appartengono a un'altra fase politica, che abbiamo tuttavia il dovere di comprendere e di leggere, attraverso le nuove dinamiche economiche che stanno caratterizzando il nostro Paese e che caratterizzeranno inevitabilmente sia il Documento di economia e finanza di inizio aprile, sia, ancora di più, l'importante lavoro che il Governo ha avviato nella dimensione Europea.
Il provvedimento introduce alcuni ristori, finalizzati a garantire la continuità delle attività più penalizzate dalle restrizioni pandemiche. Sono ristori necessari, anche se insufficienti, proprio per contrastare le dinamiche economiche. Sono ristori che noi, attraverso l'allargamento dei codici Ateco, abbiamo incrementato per ulteriori 20 milioni di euro anche nel percorso di conversione del decreto stesso. Altri 10 milioni sono stati destinati alle aree del sisma, per prorogare l'esenzione dell'IMU per gli immobili non utilizzati.
È stato fatto un lavoro importante anche nel miglioramento sul piano normativo del decreto, dalla proroga dei termini per la comunicazione della cessione del credito o sconto in fattura alla rimessione in termini per la rottamazione-ter e saldo stralcio. Sono state previste misure importanti per le Unioni, per i Comuni, per le Regioni nella flessibilità dell'utilizzo degli avanzi; misure urgenti per la cultura, dal fondo emergenza spettacolo al cinema, agli audiovisivi; misure importanti anche per le imprese in materia di sospensione temporanea del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali; misure importanti per rafforzare l'azione dei Confidi in favore delle piccole e medie imprese.
È un provvedimento pensato a gennaio per contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi delle principali fonti energetiche. Colleghi, parliamo di aumenti dei prezzi che purtroppo stanno trascinando in alto l'inflazione, con il rischio che si trascini in alto anche il costo degli interessi dei nostri mutui, dei mutui per le famiglie e le imprese. Il 3 per cento di inflazione in più registrato a ottobre è un segnale molto delicato e importante che va tenuto sotto controllo. Ovviamente l'inflazione sottrae alle famiglie risorse nell'acquisto di beni e servizi, frenando così la risalita dei consumi privati.
Signor Presidente, l'insostenibile incremento dei costi energetici e la contemporanea e brutale invasione militare della Russia in Ucraina aprono inevitabilmente l'esigenza di un salto di qualità nella dimensione europea.
Dobbiamo partire da qui. Questa deve essere la nostra consapevolezza fondamentale: la sfida è l'Europa. Non c'è spazio per le ambiguità: o di qua per un'Europa politica, economica e sociale capace di favorire nuovi investimenti, o di là, nei nazionalismi, negli Stati, nelle barriere e nei confini che ci separano. (Applausi).
Lo dico ai colleghi di Fratelli d'Italia, nel rispetto delle legittime prerogative delle opposizioni, anche riconoscendo loro una responsabilità nella gestione dei decreti economici nella loro conversione. Colleghi, uscite dall'idea che questa crisi si possa risolvere nel conflitto tra opposizione e maggioranza in quest'Aula o, peggio ancora, all'interno dei confini nazionali.
Sia per aiutare le imprese, sia per sostenere le famiglie, sia per incidere nelle iniziative diplomatiche per mettere fine da subito a questa terribile guerra serve una nuova Europa politica, dal macro al micro. È indispensabile favorire la costruzione di una nuova Europa politica; pensate che, anche per prorogare le moratorie, abbiamo bisogno di nuove norme europee per sostenere il credito delle imprese e delle famiglie italiane. (Applausi).
Non c'è spazio alle ambiguità. Per cortesia: uscite dall'ambiguità di un presunto nazionalismo in contrapposizione con una nuova Europa politica, che deve andare oltre la pure importante Unione monetaria, avviandosi sempre più rapidamente, perché il tempo è prezioso, verso una comune politica europea, sia sul piano economico e sociale, che sul piano fiscale.
Non ci può essere nemmeno una difesa comune europea in assenza di una comune visione dello sviluppo economico e sociale dell'unione monetaria: è decisivo tutto questo.
Agli esorbitanti costi dell'energia si sommano anche quelli delle merci, delle commodity non energetiche, dai metalli all'argilla, ai cereali, agli olii vegetali, in crescita vertiginosa per via del blocco delle produzioni e delle estrazioni, sia in Ucraina, ma anche per l'incertezza che riguarda gli approvvigionamenti dalla Russia.
Bene le dinamiche energetiche che sono state qui affrontate, ma non abbiamo tempo. Si sta scatenando nel nostro Paese una tempesta sulle imprese e sulle famiglie italiane, che non va sottovalutata. Abbiamo bisogno di un Governo che intervenga tempestivamente in questa fase proprio nella dimensione europea.
È una crisi che va affrontata perché sappiamo bene che la prima cosa è salvaguardare il lavoro. Quando si azzerano i profitti e si interrompono le produzioni per salvaguardare il capitale e gli investimenti di un'impresa - come sta avvenendo nel settore ceramico e nei settori ad alta intensità energetica - se non si agisce rapidamente, non solo sono necessari nuovi ammortizzatori sociali per tutelare la coesione sociale, garantire un reddito ed evitare conflitti, ma si rischia anche nel 2023 che quel mercato venga meno, che ci siano altri interlocutori che assumono un ruolo di leader nel mondo su settori fondamentali sul piano industriale per il Paese. Una ceramica chiusa non ha bisogno solo di nuovi ammortizzatori; ha bisogno di capire subito quando saremo nelle condizioni di mettere un tetto all'energia, per ripartire, perché quel mercato rischia di essere sostituito da altre imprese. Nel 2023 potremmo trovarci con problemi rilevanti sulle filiere produttive della manifattura (anche nel nostro Paese), dell'automotive, di settori e di filiere fondamentali, che hanno bisogno subito di nuove politiche europee capaci di rappresentare un'idea di speranza e di futuro alla crescita.
Ho finito, Presidente. Il Gruppo Partito Democratico con il voto odierno non solo ribadisce la fiducia nei confronti del Governo, ma esprime anche un voto per sostenere e stimolare il Governo nella dimensione europea. Lo dico con grande chiarezza, citando David Sassoli, il quale spesso diceva che era bello sentirsi italiani senza spirito nazionalista, che è quello che ti fa essere separato e diviso dagli altri. L'Europa, alla fine dei cantieri, saranno le nostre città e solo a quel punto noi sapremo da che parte prendere il mondo per aiutare a crescere le famiglie e le imprese italiane. Questa visione è ancora la visione che deve accompagnare in queste ore il Governo italiano nella difficile sfida europea, per costruire gli spazi economici senza ulteriore debito a carico dei giovani e delle famiglie italiane e per aiutare le famiglie e le imprese in questa difficile transizione. (Applausi).
ERRANI (Misto-LeU-Eco). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ERRANI (Misto-LeU-Eco). Signora Presidente, dico subito che il Gruppo LeU-Ecosolidali voterà convintamente la fiducia. Dato che abbiamo pochi minuti, questo è o era l'impegno nelle dichiarazioni di voto. Mi associo alle parole dette dalla sottosegretaria Sartore, dalla sottosegretaria Bini e dai relatori, che hanno giustamente sottolineato le notevoli modifiche che abbiamo apportato al provvedimento in Commissione. Naturalmente resta fermo il fatto che questo decreto-legge - come tanti hanno sottolineato - nasce in una fase profondamente differente, ma qualcosa abbiamo fatto, di positivo e di importante.
Ora mi voglio soffermare su un punto, che riguarda ciò che dobbiamo fare. Abbiamo presentato un ordine del giorno importante e impegnativo. Vorrei sottolineare che siamo di fronte a una situazione di crisi ben più significativa rispetto alla crisi del Covid. Quando parliamo di questo, parliamo di imprese, parliamo dei problemi di oggi, che sono i rincari delle materie prime e delle bollette, nel settore primario come nel manifatturiero, come nei servizi. Ma parliamo anche di una grande sfida: parliamo del fatto che le conseguenze di questa crisi possono produrre una perdita di mercato da parte di quelle imprese più proiettate all'export e di maggiore qualità per il nostro Paese. Quando diciamo questo, colleghe e colleghi, non possiamo dimenticare - devo dire che sento con molta attenzione questo punto - che il tema si collega in modo intrinseco a una crescita della disuguaglianza, che in questo Paese via via sta colpendo il ceto medio. Si tratta di un assetto sociale che mette a rischio la qualità della convivenza sociale di questo Paese. Io questo lo sento poco, devo dire. Sento poco la consapevolezza di questo problema, e cioè del fatto che cresce in modo sempre più insopportabile la disuguaglianza tra i nostri cittadini.
Tutti i provvedimenti, a partire da quelli a sostegno delle imprese necessarie e indispensabili, debbono prestare la massima attenzione anche ai processi perequativi e redistributivi, perché - diversamente - rischiamo di avere due Paesi. In Italia la possibilità di coesistenza di due Paesi non c'è. Abbiamo consapevolezza fino in fondo di ciò? Ragioniamoci.
Passo al secondo punto. Hanno ragione i colleghi che l'hanno detto, da ultimo il collega Manca: il problema fondamentale è un ulteriore passo dell'Europa. Non è infatti pensabile, né immaginabile che il nostro Paese, per le condizioni di debito e per come abbiamo attraversato la crisi Covid, possa affrontare da solo le questioni che abbiamo di fronte, a cominciare dal tetto del prezzo del gas. Mi aspetto però che nel prossimo provvedimento del Governo ci sia un intervento preciso rispetto alla denuncia dei Ministri sulle speculazioni sui costi dei carburanti. Un segnale bisogna pur darlo. Penso anche all'uso dell'extragettito dell'IVA o all'intervento sull'extraprofitto. Per fortuna a Versailles se ne è parlato e ciò ha sdoganato il nostro dibattito.
Non si può continuare a ragionare sull'emergenza. Può apparire paradossale, ma dobbiamo riuscire a far fare un passo in avanti nell'Europa sull'impianto politico; vanno bene la difesa europea e la politica estera, ma occorre un salto strategico dell'Europa. Non affronteremo quest'economia di guerra - come è stato detto - se non attraverso quelli che si chiamano eurobond, nuovo recovery e possibilità di fare debito protetto dalla BCE (e, quindi, dalla continuazione del quantitative easing) e a lungo termine che consenta di sostenere la trasformazione. Questo è il primo punto. Senza l'Europa - nazionalisti, sovranisti - l'Italia, così come è già successo con il Covid, non può andare da alcuna parte.
Quanto alla strategia, qui sento incertezze che in altri Paesi europei non ci sono. Guardate a quello che fa la Germania. È adesso che dobbiamo ragionare e accelerare sulla transizione ecologica e non fermarci, perché il futuro è legato non solo alla questione dell'inquinamento ambientale, che pure è il tema generale, ma anche alla capacità produttiva del nostro Paese. O facciamo un salto tecnologico nell'innovazione, oppure il nostro Paese non ha una prospettiva.
Passo al terzo punto. Dobbiamo redistribuire le risorse e investire sul welfare. Io ho molte perplessità. Ad esempio, dobbiamo fare ora le riforme della sanità, del welfare e del trasporto pubblico locale. Tuttavia, se l'impianto è quello di ieri, non andremo da alcuna parte; e lo dico anche in relazione alla discussione sulla concorrenza, che faremo nei prossimi giorni.
Se pensiamo che si attraversa questa crisi per tornare come eravamo prima e con le politiche di prima, facciamo un enorme errore e non porteremo il nostro Paese all'altezza della sfida. Qual è la politica industriale? Qualcuno dei colleghi ha detto che dobbiamo rivedere il recovery. Non escludo questa possibilità, ma in una chiave: come ha detto anche il ministro Giorgetti, dobbiamo finalmente fare una politica industriale che questo Paese non ha. In un Paese in cui le imprese hanno poca capitalizzazione, politica industriale vuol dire strumenti pubblici che sostengano le imprese non a pioggia, ma nei progetti di trasformazione rispetto agli obiettivi che abbiamo.
Questa è la sfida e di ciò, colleghi, abbiamo più che mai bisogno di parlare tra noi. Sarebbe ridicolo continuare a discutere su dove investiamo 10 milioni di euro se poi chi ha una casa in affitto deve pagare le bollette e ha uno stipendio da lavoratore rischia di non mangiare. Questa consapevolezza dobbiamo cominciare ad averla fino in fondo. (Applausi).
MODENA (FIBP-UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MODENA (FIBP-UDC). Signor Presidente, ho sentito molti interventi preoccupati che guardano ovviamente alla situazione generale. Direi di ricordare oggi - come già hanno fatto fuori da quest'Aula - la giornata particolare: è il 17 marzo, la giornata in cui è stata fatta l'Unità d'Italia. Credo sia giusto ricordare che oggi è la Giornata dell'Unità nazionale, della bandiera e della Costituzione. (Applausi). Allora la capitale era ancora a Torino e la legge era del Regno di Sardegna. Credo che ricordare questa ricorrenza ci possa dare anche uno spirito attivo e fattivo per quanto debba essere fatto.
È lo spirito costruttivo ciò che ho trovato nel nostro relatore Damiani, relatore per Forza Italia, che voglio ringraziare insieme ai componenti della Commissione bilancio. È lo spirito costruttivo che ha mosso tutto il Gruppo sia nella presentazione degli emendamenti che nel coordinamento, nonché nel lavoro di direzione svolto dalla presidente Bernini, con la volontà specifica di essere consapevoli che, seppure si trattava di un provvedimento limitato, anche e soprattutto dal punto di vista delle risorse, su quello bisognava lavorare per affrontare il più possibile le questioni. E si è lavorato sapendo anche che si tratta di un tassello, e non solo perché è un provvedimento datato ma anche perché nel frattempo si sono aggiunti altri due decreti-legge. Ho sentito parlare molto di energia, ma sappiamo benissimo che il provvedimento sull'energia, con le sue risorse, è all'esame della Camera. Noi abbiamo lavorato con le risorse ricavate dai ristori - come ricorderete tutti - che non sono stati utilizzati. (Applausi). Non si tratta quindi un decreto-legge sostegni come poteva essere quello da 10-20 miliardi: è un decreto sostegni mirato.
Che cosa si è fatto grazie al lavoro di Forza Italia e del relatore? Intanto, è stata giustamente sottolineata la questione della rottamazione-ter e del saldo e stralcio. (Applausi). Una serie di persone ha avuto necessità di uno spostamento; è sempre stato chiesto con forza dalla Presidente del Gruppo in modo particolare, e siamo riusciti a raggiungere questo obiettivo.
Ci sono poi le filiere Horeca che all'inizio non sapevo neanche cosa potessero esattamente identificare. Esse sono invece importantissime, perché riguardano tutto quello che c'è fra l'hotel, la ristorazione e il catering. (Applausi); settori che sono stati dimenticati nel corso degli anni di pandemia. Si tratta, però, di posti di lavoro, di dipendenti pubblici e privati.
C'è poi un altro dato che è stato rimarcato ieri dal senatore Perosino, ma che vorrei ricordare: noi abbiamo sbloccato la questione relativa ai segretari comunali, fondamentale per l'amministrazione dei Comuni. (Applausi). I Comuni hanno bisogno di andare avanti, di personale. Chi è il personale per eccellenza del Comune piccolo e medio. È il segretario comunale. Da chi va tutte le mattine il sindaco a capire se può fare o meno un atto? Va dal segretario comunale. La normativa introdotta, che consente finalmente di avere il reclutamento dei segretari comunali, è stata già accolta dai nostri Comuni con dei ringraziamenti di cuore, perché era da tempo che si cercava di farlo. E lo stesso è avvenuto con lo sblocco degli avanzi di amministrazione, anche con riferimento agli aiuti che sono stati realizzati.
Certo - come ho detto all'inizio - siamo consapevoli di non aver ottenuto tutto. Ci mancherebbe. Basta uscire di casa che c'è un problema nuovo nella situazione in cui viviamo. Il metodo illustrato però dal nostro relatore, e che la Commissione ha voluto indirizzare, quello cioè dell'ordine del giorno in cui questi elementi sono assunti come impegno, è sicuramente importante: la moratoria dei mutui, questione su cui il Governo si è impegnato; il monitoraggio del superbonus per le case che sono unifamiliari; la questione relativa ai familiari medici. Sono tutti punti che, in un quadro di leale collaborazione fra la Commissione, il Parlamento e il Governo, sappiamo non essere accantonati. Sappiamo infatti che, nel corso della decretazione di urgenza che verrà assunta, verranno trovate le risposte a tali punti.
Concludo il mio intervento dichiarando il voto favorevole di Forza Italia, ringraziando il lavoro svolto dai Sottosegretari oltre che dal relatore, perché spesso le capacità e le possibilità di risolvere i problemi camminano sulle gambe delle persone. Credo che in questo caso le gambe abbiano corso parecchio. (Applausi).
TOSATO (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TOSATO (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, il provvedimento in esame su cui il Governo chiede la fiducia contiene sicuramente misure condivisibili e, quindi, avrà il voto di fiducia della Lega.
Il lavoro in Commissione per migliorare il provvedimento è avvenuto certamente con l'impegno di tutti, di tutte le forze politiche e del Governo. Ognuno in sostanza ha fatto la propria parte. Complessivamente il giudizio non può che essere positivo. Le misure sono giuste? Questa è la domanda che ci dobbiamo porre quando si esprime un voto su un provvedimento. La risposta è che sì, sono utili, perché danno sostegno a molte categorie colpite dalla pandemia e dalla crisi economica.
Vi è però un'altra domanda che ci dobbiamo porre e che abbiamo il dovere di porci: queste misure sono sufficienti? La risposta purtroppo è che non lo sono. Anche il prossimo decreto-legge sostegni darà il proprio contributo, ma il momento che stiamo vivendo richiede risposte più efficaci da parte del Governo. I rincari energetici e quelli del carburante; la difficoltà di reperire materie prime per l'industria, a cui si sta aggiungendo o si potrebbero aggiungere difficoltà di approvvigionamento di cereali, mangimi e fertilizzanti richiedono interventi straordinari. (Applausi). La risposta del Governo appare lenta.
In Commissione bilancio abbiamo tutti provato una strana sensazione, quella di esaminare un provvedimento giusto, utile, ma assolutamente fuori dalla realtà che il Paese sta vivendo oggi. Siamo profondamente preoccupati perché acciaierie, cartiere e altre attività produttive della grande industria stanno sospendendo la produzione: non è mai avvenuto nella storia del nostro Paese. (Applausi). È un danno gravissimo per tutta la filiera manifatturiera. I costi in agricoltura sono ormai fuori controllo; penso - ad esempio - al gasolio agricolo; nell'autotrasporto, per l'aumento dei carburanti, si rischia il blocco del Paese. Gli approvvigionamenti dell'industria e della grande di distribuzione rischiano di essere messi a rischio da un blocco che va assolutamente evitato. Sappiamo tutti che l'inflazione sta aumentando in modo considerevole e il potere d'acquisto delle famiglie rischia di essere compromesso in modo irreparabile. Questi sono i danni e questi sono i rischi. Il Governo deve quindi agire ora, subito, più rapidamente - ogni giorno di attesa è un giorno perso - e deve farlo con provvedimenti importanti e decisivi.
Il prossimo decreto-legge energia, quello che noi ci aspettiamo venga varato in questo fine settimana, non può essere attendista, timido o parziale; deve essere coraggioso e risolutivo. Sull'aumento dei carburanti la Lega è stata la prima forza politica a chiedere di intervenire sulle accise, sull'IVA, sull'extragettito, ma noi vogliamo un provvedimento efficace: una diminuzione di 15 centesimi non è una risposta adeguata. (Applausi).
Gli interventi devono essere efficaci. I cittadini, coloro che lavorano e creano lavoro, non si accontentano più di interventi simbolici, non si accontentano più della nostra buona volontà, non si accontentano più nemmeno del nostro massimo impegno. Vogliono, pretendono risultati concreti.
Alla crisi dell'industria, dei settori economici, del settore agricolo, sta seguendo e seguirà purtroppo la crisi sociale, delle famiglie, e non solo delle fasce più vicine alle soglie di povertà, ma anche del ceto medio. Chi oggi si può permettere di vivere dignitosamente con gli aumenti di gas, energia elettrica e carburante, quali fasce della popolazione? Forse per la prima volta possono farlo solo i redditi medio-alti, una minoranza della nostra popolazione. La rateizzazione delle bollette e delle tasse non basta, non serve, rinvia i problemi e non li risolve; rende la salita per uscirne ancora più impervia.
Noi pretendiamo di più da questo Governo, sia chiaro. Siamo in una fase drammatica, emergenziale. Come ha detto il presidente del Consiglio Draghi, stiamo passando da un'economia di mercato a una economia di guerra, quindi tutte le vecchie regole (il pareggio di bilancio, i vincoli, le restrizioni, le limitazioni) non sono più attuali. Il Governo, con il presidente Draghi, deve ottenere deroghe significative a livello europeo e ben più importanti di quelle che noi stiamo proponendo al Paese.
La Lega vuole contribuire a evitare uno scenario che rischia veramente di essere drammatico. Lo vuole fare appoggiando questo Governo e lo farà sicuramente votando il provvedimento in esame. Guardate, però, che il baratro è vicino, è prossimo, è imminente.
Questa può essere una settimana decisiva. Noi abbiamo grandi aspettative dal decreto energia, ma abbiamo anche grandi aspettative dal decreto che cambierà le regole rispetto al contenimento della pandemia e alle regole che abbiamo fissato per limitare la gravità della situazione. Noi diciamo e chiediamo un basta alle regole che hanno comportato il green pass, il super green pass e l'impossibilità, per i lavoratori ultracinquantenni, di potersi recare sul proprio posto di lavoro. Anche questa è una risposta che il Paese si aspetta.
Abbiamo varato provvedimenti in situazioni emergenziali. L'emergenza oggi è minore: dobbiamo prenderne atto e dare nuova libertà al Paese e ai cittadini che pretendono questi risultati. Sosterremo il Governo, ma chiediamo, in definitiva, più rapidità, più consapevolezza, più coraggio e più determinazione. (Applausi).
PELLEGRINI Marco (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PELLEGRINI Marco (M5S). Signor Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, il 3 febbraio scorso, in seduta congiunta di Camera e Senato, avevamo più volte e lungamente applaudito il presidente Mattarella, quando ricordava l'importanza del Parlamento e l'auspicato ritorno della sua centralità nell'attività legislativa e di indirizzo politico al Governo.
Ebbene, l'iter di conversione di questo decreto-legge dimostra che l'auspicio del Presidente della Repubblica non si è ancora avverato. Importantissime questioni, che il MoVimento 5 Stelle e anche altre forze politiche avevano sollevato attraverso l'attività emendativa, non si sono tramutate in modifiche legislative a causa della mancanza dei pareri di Ministeri o di pareri contrari, che sono apparsi a volte incomprensibili o privi di logica, a nostro parere. Francamente, ciò non è più accettabile e sopportabile e spero sia davvero l'ultima volta che ciò accade nei termini eclatanti che abbiamo visto in questi giorni.
Porto l'esempio del superbonus. Il Governo, intervenendo tre volte in poche settimane, al condivisibile scopo di limitare le frodi su alcuni bonus edilizi - non erano però i super bonus, come ricorderò di qui a breve - ha di fatto innescato un fermo dei lavori, dei progetti in itinere e delle cessioni dei crediti fiscali, specialmente per ciò che riguarda gli interventi sulle case unifamiliari. (Applausi).
Il MoVimento 5 Stelle aveva richiesto con forza che il termine entro cui effettuare il 30 per cento dei lavori, fissato al 30 giugno, sempre per le case unifamiliari, fosse prorogato al 30 settembre. Ci è stato risposto che questa proroga avrebbe ampliato la platea dei beneficiari e sarebbe costata centinaia di milioni.
Il che è difficilmente credibile, visto che la situazione di incertezza sulle unifamiliari, la difficoltà di reperire i materiali e anche di trovare imprese e professionisti disponibili hanno scoraggiato tantissimi cittadini dall'iniziare l'iter. Quindi, la platea dei potenziali beneficiari potrà essere al massimo uguale, non certo superiore, a quella ipotizzata in sede di legge di bilancio a dicembre scorso.
Considerate anche i vincoli alle cessioni dei crediti, che il Governo aveva posto e su cui è dovuto tornare repentinamente ma parzialmente indietro, ammettendo, di fatto, l'errore. Non è, però, l'unico macroscopico errore commesso e che voglio evidenziare. Abbiamo sentito il Presidente del Consiglio e il Ministro dell'economia parlare di truffe colossali sul superbonus, salva poi, in seguito alla richiesta del MoVimento 5 Stelle di rendere pubblici i dati dell'Agenzia delle entrate, la brusca retromarcia del ministro Franco.
Il Ministro ha dovuto ammettere che solo il 3 per cento del totale di tutte le presunte frodi di tutti i bonus edilizi era ascrivibile al superbonus e solo l'1 per cento degli importi totali delle opere finanziate da superbonus era ritenuto oggetto di frode. Lo ripeto: l'1 per cento e il 3 per cento sono percentuali di frodi, presunte frodi o errori che sono quasi fisiologiche. Tali percentuali testimoniano che la legge era scritta benissimo e che il meccanismo di controlli e asseverazioni ha funzionato egregiamente. (Applausi). Questi meccanismi di controllo funzionano così bene che sono stati estesi agli altri bonus edilizi, e di questo noi del MoVimento 5 Stelle siamo estremamente soddisfatti.
Quindi, gentili membri del Governo, per trovare le truffe del secolo basta guardare altrove. Basta concentrarsi - per esempio - sui dati dell'evasione fiscale che sottrae alla collettività, a tutti noi, quasi 100 miliardi all'anno (Applausi), che significano meno scuole, meno investimenti produttivi, meno servizi alla collettività, specie ai più fragili, meno innovazione e meno creazione di posti di lavoro, meno sviluppo e benessere per tutti.
Per trovare altre truffe colossali - voglio ora citare le parole del ministro Cingolani - basta guardare a cosa sta succedendo sui prodotti energetici, sull'esplosione ingiustificata dei prezzi di benzina, gas ed elettricità, che sta mettendo letteralmente in ginocchio famiglie e imprese. (Applausi). Basta guardare a cosa stanno facendo alcuni hedge fund in merito alle speculazioni folli del prezzo del gas sulla borsa TTF di Amsterdam.
Cosa deve ancora succedere affinché il Governo intervenga urgentemente e con forza sulla questione dei prezzi energetici, vista la situazione drammatica in cui versano milioni di italiani? Cosa deve ancora succedere affinché si approvi uno scostamento di bilancio che dia respiro a interi settori produttivi che sono sull'orlo della chiusura a causa dell'aumento del costo dell'energia e di tutto ciò che consegue alla guerra che, purtroppo, c'è in Ucraina?
Nel 2020 abbiamo approvato scostamenti per 130 miliardi, in un momento altrettanto drammatico per il Paese e per tutto il mondo. E i risultati ci hanno dato ragione in termini di conservazione dei posti di lavoro, di tenuta sociale, di ripresa del PIL nell'anno successivo, che ha stabilito un record: è arrivato a 6,6 per cento, e voglio rimarcarlo.
Esiste un debito buono come un debito cattivo. Quando si fanno politiche espansive intelligenti, come quelle messe in atto dal Governo Conte 2, con il fondamentale impulso del MoVimento 5 Stelle - politiche che creano ricchezza diffusa - si fa un servizio al Paese, ai cittadini, a chi lavora e produce.
In questo decreto-legge siamo riusciti a portare a casa la riapertura dei termini per la rottamazione-ter, che tanti auspicavano, ma al contempo riteniamo non più rinviabile una rottamazione-quater delle cartelle esattoriali per gli anni 2018-2020, che - lo sottolineo con forza - non sarebbe un condono, perché i contribuenti pagherebbero le imposte fino all'ultimo centesimo (Applausi). Sarebbe invece, un importantissimo aiuto a cittadini e imprese onesti, che hanno dichiarato il proprio reddito ma che non hanno pagare le relative imposte a causa di difficoltà economiche che ci portiamo dietro da anni e che ci rendono l'unico Paese in Europa a non essere tornato ai livelli del PIL del 2008, e cioè quando è scoppiata la crisi dei mutui subprime.
Tante altre modifiche ed emendamenti che il MoVimento 5 Stelle ha proposto nel corso dell'esame del decreto-legge non sono stati presi in considerazione, e mi riferisco - a titolo di esempio - alla rimodulazione delle sanzioni per i professionisti, aumentandole del triplo nei casi gravi e diminuendole nei casi di lievissima entità. Mi riferisco alla cedibilità dei crediti fiscali sui bonus edilizi, che prevedeva un meccanismo certo che ne certificasse l'esistenza senza ombra di dubbio e che quindi ne assicurasse la cedibilità multipla, ancor più ampia di quanto è adesso, soprattutto al fine di non diminuirne il valore commerciale. Infatti, come è facilmente comprensibile, il restringimento del numero delle possibili cessioni dei crediti ne diminuisce il valore andando di conseguenza a configurare un vantaggio per gli intermediari finanziari e un grosso danno per cittadini e imprese. Mi riferisco ancora ai temi della qualificazione delle imprese, delle polizze dei professionisti, delle compensazioni DURC-DURF o - cambio argomento - al tema del non profit e alla sensibilità verso il mondo del sociale, che non deve essere condizionato da modelli neoliberisti.
Sono tutti aspetti su cui non è stato possibile intervenire per i motivi anzidetti, ma allo stesso tempo sono tutti temi - voglio dirlo chiaramente - che riproporremo a brevissimo, nei prossimi decreti che l'attuale emergenza rende necessari. (Applausi).
Concludo, Presidente, riaffermando che su questo iter di conversione si è arrivati a un punto di non ritorno. Siamo, sì, consapevoli che il momento è difficilissimo per l'Italia e per il mondo intero, sentiamo sulle nostre spalle la responsabilità e ci comportiamo di conseguenza, quindi annuncio il voto favorevole del MoVimento 5 Stelle.
Dico però al Governo che continuare a tirare la corda non serve a nessuno: non serve al Paese, non serve a chi è in difficoltà e non serve a chi fa impresa. (Applausi). Servono invece coraggio, idee, voglia di cambiare le cose nel Paese e in Europa e, urgentemente, un recovery fund energetico, di cui l'Italia dev'essere la Nazione trainante. (Applausi).
VITALI (FIBP-UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.
PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.
VITALI (FIBP-UDC). Signora Presidente, signori rappresentanti del Governo, oggi per la prima volta non voterò la fiducia su questo provvedimento e il motivo è di metodo e non di merito. Comprendo perfettamente gli sforzi che sono stati fatti per attenuare le conseguenze ancora attuali della pandemia ed il grande lavoro svolto dalla Commissione bilancio, con in testa il suo Presidente, ma non posso accettare che burocrati senza essere depositari della rappresentanza popolare si sostituiscano ad essa e mortifichino il Parlamento. Sono stato fautore, per quanto nelle mie modeste possibilità, di questo Governo eterogeneo, perché il grave momento che affrontava il nostro Paese lo richiedeva, ma se, oltre a votare la fiducia sui provvedimenti presentati dall'Esecutivo perché urgenti e necessari, la nostra funzione dev'essere svilita da prese di posizione capotiche di persone che dovrebbero essere al servizio della politica per aiutarla a meglio rappresentare gli interessi generali, mentre giocano una partita a sé stante, allora la situazione comincia a non starmi più bene. Per evitare zone d'ombra o equivoci, dico espressamente che mi riferisco all'ufficio legislativo del Ministero dei trasporti, che da un anno continua a dare a suo dire un insuperabile parere contrario a un emendamento senza oneri di spesa, coerente con i precedenti provvedimenti, assentito dagli altri Ministeri e passato al vaglio della Commissione bilancio, in ciò violando il principio di leale collaborazione con il Parlamento. Il sottoscritto infatti aveva interloquito prima col capo dell'ufficio in questione e, successivamente, con una sua collaboratrice, chiedendo di essere contattato, ove la relazione tecnica fornita non avesse superato i problemi che avevano sollevato, il tutto senza esito alcuno e in violazione anche del Governo stesso, che l'avrebbe dovuto servire, visto che questo emendamento ripresentava esattamente un ordine del giorno approvato senza condizioni dal Governo in un precedente provvedimento.
Mi rendo conto che la mia non partecipazione al voto di questo provvedimento è cosa di poco conto, ma mi auguro che il Ministro per i rapporti con il Parlamento si faccia carico di questa situazione ormai diventata insopportabile e insostenibile e che i parlamentari con uno scatto di orgoglio si riapproprino della loro funzione. (Applausi).
Votazione nominale con appello
PRESIDENTE. Indìco la votazione dell'emendamento 1.9000 (testo corretto), presentato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.
Ricordo che ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, la votazione sulla questione di fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.
Come stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo, ciascun senatore chiamato dal senatore Segretario dovrà esprimere il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza.
Ricordo che è necessario evitare assembramenti al centro dell'emiciclo e in prossimità dell'accesso al banco della Presidenza.
I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì, i senatori contrari risponderanno no. I senatori che intendono attenersi si esprimeranno di conseguenza.
Estraggo ora a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.
(È estratto a sorte il nome del senatore Nencini).
Colleghi, poiché è stata convocata la Conferenza dei Presidenti di Gruppo, la Presidenza anticiperà il voto dei componenti della Conferenza stessa. Altre richieste sono state avanzate dai Gruppi. Quindi, inizieremo con coloro che saranno interessati dalla Conferenza dei Capigruppo e successivamente con il nominativo del senatore Nencini appena estratto.
Invito il senatore Segretario a procedere all'appello.
DURNWALDER,segretario, fa l'appello.
PRESIDENTE. Colleghi, una gentilezza: se cortesemente si controlla il pannello dove compaiono i nominativi di chi deve andare a votare, si evita che ci sia assembramento all'interno dell'emiciclo e si aspetta il proprio turno.
Avviso anche che i senatori che hanno avanzato la richiesta di votare per primi sono stati nell'ordine dei quaranta. Quindi, anche per rispetto dei colleghi che stanno aspettando il proprio turno, si cercherà di inserirli, compatibilmente con le possibilità.
Per cui, lo ripeto, se gentilmente chi non è chiamato si toglie dall'emiciclo e si rispettano le indicazioni che sono state date, possiamo andare avanti con la chiama. (Applausi).
Ricordo all'Assemblea che è stata ripristinata la normale procedura per la votazione sulla questione di fiducia, quindi si passerà sotto il banco della Presidenza.
(Nel corso delle operazioni di voto assume la Presidenza il vice presidente ROSSOMANDO - ore 14,50 -)
Dichiaro chiusa la votazione.
Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'emendamento 1.9000 (testo corretto), interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia:
| Senatori presenti | 225 |
| Senatori votanti | 224 |
| Maggioranza | 113 |
| Favorevoli | 191 |
| Contrari | 33 |
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti al testo del decreto-legge n. 4.
Sospendo la seduta, che riprenderà al termine della Conferenza dei Capigruppo.
(La seduta, sospesa alle ore 15,28, è ripresa alle ore 15,32).
Su una videoconferenza con il Presidente dell'Ucraina
PRESIDENTE. Comunico all'Assemblea che martedì 22 marzo, alle ore 11, avrà luogo nell'Aula di Montecitorio un incontro informale in videoconferenza con il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky, alla presenza di deputati e senatori. Non sono previsti interventi da parte dei parlamentari.
Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno
LANNUTTI (Misto-IdV). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LANNUTTI (Misto-IdV). Signor Presidente, colleghi, porto all'attenzione una questione che riguarda il collaudato sistema delle revolving door, ossia porte girevoli, in particolare tra pubblico e privato, e viceversa.
Alti dirigenti della pubblica amministrazione, di Ministeri, ex Ministri e direttori generali, dopo aver completato il mandato ed essersi occupati di istituti di credito che avevano il compito di vigilare, sono diventati subito dopo consulenti, vicepresidenti e perfino presidenti di grandi banche d'affari italiane ed estere.
Per tentare di attenuare questa pratica legale - ma per me immorale - avevo presentato una proposta di legge i primi di novembre, dal titolo «Disposizioni in materia di limiti all'assunzione di incarico presso gli enti vigilati», volta a evitare il repentino passaggio dalle cariche pubbliche alle aziende private, limitando cumulo di incarichi e impieghi: mai discussa.
Oggi vi parlo di un paio di casi: Filippo Arena, fino al 30 dicembre 2021 segretario generale dell'Antitrust e avvocato dello Stato, è passato allo studio legale Gatti Pavesi Bianchi Ludovici come partner responsabile del dipartimento di diritto pubblico dell'economia.
Nel corso della sua attività professionale avrebbe rappresentato lo Stato italiano davanti alla Corte di giustizia europea in sede di domande di pronunce pregiudiziali e di procedure di infrazione, utilizzando una di queste porte girevoli: da controllore a controllato.
Lo stesso discorso vale per Walter Caizzone, anche se in questo caso si tratta del percorso inverso: prima di andare all'Antitrust ha lavorato per Confcommercio, nel ruolo di rappresentante del settore commercio, imprese per l'Italia e, all'epoca in cui Caizzone vi lavorava, ha svolto iniziative con Federconsumatori.
L'attività svolta da Caizzone, i rapporti e le conoscenze dallo stesso maturati durante il suo rapporto di lavoro con Confcommercio non possono che sollevare dubbi sulla posizione di imparzialità che egli sarebbe chiamato a osservare nell'esercizio delle sue funzioni. Ciò si chiama pantouflage: accade quando un dipendente pubblico passa a lavorare per un soggetto privato.
La legge italiana valuta negativamente i dipendenti pubblici che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato potere autoritativo o negoziale per conto delle pubbliche amministrazioni e che poi passano nei privati controllati da quegli enti e viceversa. Eppure, queste cose accadono lo stesso. Le vicende di Arena e Caizzone ne sono la prova.
Concludo, signora Presidente, dicendo che è il momento di dire basta al sistema delle porte girevoli, perché la democrazia per cui tanto ci stracciamo le vesti non è solo avere il diritto di voto, ma è anche permettere ai cittadini di essere trattati tutti allo stesso modo e non, come in questo caso, averne alcuni che hanno dei privilegi rispetto ad altri.
PESCO (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PESCO (M5S). Signor Presidente, intervengo per annunciare che abbiamo depositato una mozione, grazie a tutto il Gruppo MoVimento 5 Stelle e anche ai colleghi del Gruppo della Camera che ci hanno dato una mano, sul caro bollette elettriche. Ieri, durante l'informativa del ministro Cingolani, abbiamo acclarato che il prezzo delle bollette non è riferito al prezzo che il fornitore paga per comprare il gas che poi viene venduto agli utenti, ma è basato su un prezzo stipulato in Olanda in una piattaforma che si chiama TTF ed è frutto di speculazione, di prezzi spot, di condizionamenti da parte della guerra e della pandemia, quindi un prezzo che non c'entra nulla con quello pagato dai fornitori. Ieri l'Istat ha parimenti acclarato e poi dichiarato che il prezzo spot è almeno tre volte tanto quello dell'importazione, cioè quello pagato dai nostri fornitori e quindi chiediamo una cosa molto semplice: l'ARERA deve decidere una volta per tutte di sganciare il prezzo che noi paghiamo in bolletta dal prezzo TTF delle quotazioni olandesi riferendolo invece a quello veramente pagato dai nostri fornitori. È una cosa molto semplice che può essere utile ad abbassare il costo delle bollette senza dover intervenire dando soldi agli italiani per pagare le stesse bollette. (Applausi).
CORRADO (Misto). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CORRADO (Misto). Signor Presidente, onorevoli colleghi, è mia ferma opinione che il ministro Franceschini si debba dimettere. Non lo dico per spirito di opposizione, ma perché il 23 febbraio un organo autorevolissimo dello Stato, la Corte dei conti, ha dichiarato fuori legge - e non solo metaforicamente - il Dicastero che l'incauto presidente Draghi lo ha chiamato a guidare per la terza volta. Mi spiego.
Il Vittoriano e Palazzo Venezia sono riuniti in un unico Istituto al quale il Ministero della cultura ha concesso autonomia speciale; a dicembre 2021 la direttrice generale di quel museo Edith Gabrielli ha stipulato una convenzione con la società in house del Ministero della cultura per ottenere 16 unità di personale tecnico-amministrativo non reperite mediante interpello. Senza utilizzare lo strumento del comando nella mobilità tra pubbliche amministrazioni, il Ministero si è rivolto direttamente ad ALES SpA e quella ha presentato la sua offerta non soggetta alla valutazione di congruità imposta dal codice dei contratti pubblici. Avete sentito bene: le società in house degli altri Ministeri non possono farlo, scatterebbe l'accusa di violazione degli articoli 3 e 41 della Costituzione. Evidentemente la legge è uguale per tutti, ma alcuni sono più uguali degli altri. Non basta: ciascuno dei 16 lavoratori ALES costerà in media al Ministero della cultura (cultura con la c minuscola, vi ricordo, per una scelta che a questo punto era premonitrice) oltre 66.000 euro annui, mentre i dipendenti ministeriali con ruoli assimilabili arrivano a costare al massimo 35.000 euro. In altre parole il Ministero della cultura, che detiene il 100 per cento di ALES, presta a sé stesso lavoratori che gli costano il doppio dei dipendenti interni o di più ma che, a leggere i loro CUD, guadagnano meno dei colleghi inquadrati nella pubblica amministrazione, e che gli ALES diano a quelli un mero supporto tecnico-amministrativo e contabile a carattere temporaneo ed eccezionale, come vuole la norma, è una favola. Il segreto di Pulcinella è che le mansioni degli ALES sono ordinarie e suppliscono in tutto e per tutto ai compiti dei dipendenti pubblici, ma senza firmare. Per questo la Corte dei conti paventa anche un attentato all'articolo 97 della Costituzione, quello che subordina l'accesso alla pubblica amministrazione al concorso pubblico e parla espressamente di un regime inaccettabile di favore a proposito del rapporto tra il Ministero di Franceschini e ALES. Concorsi non se ne fanno, sono lentissimi e il fabbisogno è scientemente sottostimato.
Concludo, Presidente, ribadendo la richiesta al ministro Franceschini di rimettere il mandato, perché sua è la responsabilità politica di quanto accade ed esprimendo solidarietà ai tre lavoratori di Gebart SpA che dal 26 aprile 2021, con la riapertura al pubblico di Palazzo Venezia, invece di riprendere il servizio biglietteria, sono a casa in cassa integrazione a zero ore senza clausola sociale, senza sapere perché al loro posto ci siano tre visitor - non si offendano, perché non ce l'ho con loro - usciti dalle uova fatali di ALES SpA. (Applausi).
PRESIDENTE. Senatrice Corrado, naturalmente lei sa bene di disporre, come parlamentare, di tutti gli strumenti, come interrogazioni e quant'altro.
Atti e documenti, annunzio
PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.
Ordine del giorno
per la seduta di martedì 22 marzo 2022
PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 22 marzo, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:
La seduta è tolta (ore 15,41).
Allegato A
DISEGNO DI LEGGE
Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico (2505) (V. nuovo titolo)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico (2505) (Nuovo titolo)
EMENDAMENTO 1.9000 (TESTO CORRETTO) SU CUI IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA, INTERAMENTE SOSTITUTIVO DELL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE
1.9000 (testo corretto)
Il Governo
Approvato con voto di fiducia
________________
N.B. Per l'emendamento 1.9000 (testo corretto), che recepisce il parere espresso dalla 5a Commissione permanente, si rinvia al messaggio di prossima pubblicazione.
ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE
Art. 1.
1. È convertito in legge il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
________________
N.B. Approvato l'emendamento 1.9000 (testo corretto), interamente sostitutivo dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione.
ARTICOLI DA 1 A 33 DEL DECRETO-LEGGE E ALLEGATO I
Titolo I
SOSTEGNO ALLE IMPRESE E ALL'ECONOMIA IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA COVID-19
Articolo 1.
(Misure di sostegno per le attività chiuse)
1. Il Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse di cui all'articolo 2 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è rifinanziato in misura pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022 destinati alle attività che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione adottate ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221. Per l'attuazione della presente disposizione si applicano, in quanto compatibili, le vigenti misure attuative disciplinate dall'articolo 2 del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021.
2. Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, le cui attività sono vietate o sospese fino al 31 gennaio 2022 ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021 n. 221, sono sospesi:
a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, nel mese di gennaio 2022;
b) i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di gennaio 2022.
3. I versamenti sospesi ai sensi del comma 2 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2022. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 32.
Articolo 2.
(Fondo per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio)
1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di prevedere specifiche misure di sostegno per i soggetti maggiormente incisi, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo, denominato « Fondo per il rilancio delle attività economiche », con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato alla concessione di aiuti in forma di contributo a fondo perduto a favore delle imprese, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, che svolgono in via prevalente attività di commercio al dettaglio identificate dai seguenti codici della classificazione delle attività economiche ATECO 2007: 47.19, 47.30, 47.43, tutte le attività dei gruppi 47.5 e 47.6, 47.71, 47.72, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.82, 47.89 e 47.99.
2. Per poter beneficiare degli aiuti previsti dal presente articolo, le imprese di cui al comma 1 devono presentare un ammontare di ricavi riferito al 2019 non superiore a 2 milioni di euro e aver subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al trenta per cento rispetto al 2019. Ai fini della quantificazione della riduzione del fatturato rilevano i ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativi ai periodi d'imposta 2019 e 2021. Alla data di presentazione della domanda le medesime imprese devono essere, altresì, in possesso dei seguenti requisiti:
a) avere sede legale od operativa nel territorio dello Stato e risultare regolarmente costituite, iscritte e « attive » nel Registro delle imprese per una delle attività di cui al comma 1;
b) non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
c) non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019, come da definizione stabilita dall'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, fatte salve le eccezioni previste dalla disciplina europea di riferimento in materia di aiuti Stato di cui al comma 3;
d) non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
3. I contributi, quantificati con le modalità di cui al comma 5, sono concessi nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 1, ai sensi e nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Sezione 3.1 del « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 » di cui alla comunicazione della Commissione europea 2020/C 91 I/01 e successive modificazioni, ovvero, successivamente al periodo di vigenza dello stesso, del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013. Nel caso di applicazione del predetto Quadro temporaneo, la concessione degli aiuti è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
4. Al fine di ottenere il contributo, le imprese interessate presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza al Ministero dello sviluppo economico, con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dai precedenti commi, comprovati attraverso apposite dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'istanza deve essere presentata entro i termini e con le modalità definite con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico, con il quale sono fornite, altresì, le occorrenti indicazioni operative in merito alle modalità di concessione ed erogazione degli aiuti e ogni altro elemento necessario all'attuazione della misura prevista dal presente articolo. Il medesimo provvedimento fornisce le necessarie specificazioni in relazione alle verifiche e ai controlli, anche con modalità automatizzate, relative ai contenuti delle dichiarazioni rese dalle imprese richiedenti nonché al recupero dei contributi nei casi revoca, disposta ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 in caso di rilevata assenza di uno o più requisiti, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili. In ogni caso, all'erogazione del contributo non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e le verifiche sulla regolarità contributiva delle imprese beneficiarie.
5. Successivamente alla chiusura del termine finale per la trasmissione delle istanze di accesso al contributo, fissato con il provvedimento di cui al comma 4, le risorse finanziarie del fondo previsto al comma 1 sono ripartite tra le imprese aventi diritto, riconoscendo a ciascuna delle predette imprese un importo determinato applicando una percentuale pari alla differenza tra l'ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d'imposta 2021 e l'ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d'imposta, come segue:
a) sessanta per cento, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 non superiori a quattrocentomila euro;
b) cinquanta per cento, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro;
c) quaranta per cento, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 superiori a un milione di euro e fino a due milioni di euro.
6. Ai fini della quantificazione del contributo ai sensi del comma 5 rilevano i ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b) del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Resta fermo che, con riferimento a ciascuna impresa istante, l'importo del contributo determinato ai sensi del comma 5 è ridotto qualora necessario al fine di garantire il rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato applicabile ai sensi del comma 3. Ai predetti fini, il provvedimento previsto dal comma 4 individua, tra l'altro, anche le modalità per assicurare il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla disciplina in materia di aiuti di Stato applicabile.
7. Qualora la dotazione finanziaria di cui al comma 1 non sia sufficiente a soddisfare la richiesta di agevolazione riferita a tutte le istanze ammissibili, successivamente al termine ultimo di presentazione delle stesse, il Ministero dello sviluppo economico provvede a ridurre in modo proporzionale il contributo sulla base delle risorse finanziare disponibili e del numero di istanze ammissibili pervenute, tenendo conto delle diverse fasce di ricavi previste dal comma 5.
8. Per lo svolgimento delle attività previste dal presente articolo il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi di società in house mediante stipula di apposita convenzione. Gli oneri derivanti dalla predetta convenzione sono posti a carico delle risorse assegnate al fondo di cui al presente articolo, nel limite massimo dell'1,5 per cento delle risorse stesse.
9. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 32.
Articolo 3.
(Ulteriori misure di sostegno per attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica)
1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 26 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è incrementata di 20 milioni di euro, per l'anno 2022, da destinare ad interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici. Al riparto delle risorse si procede secondo le modalità di cui al richiamato articolo 26 del decreto-legge n. 41 del 2021 ed il termine per l'adozione del decreto di riparto decorre dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. All'articolo 1-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Contributi per i settori del wedding, dell'intrattenimento, dell'HORECA e altri settori in difficoltà »;
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: « 2-bis. Per le finalità di cui al comma 1, in considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica, per l'anno 2022 sono stanziati 40 milioni di euro, che costituisce limite massimo di spesa, da destinare ad interventi per le imprese che svolgono, come attività prevalente comunicata ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972, n. 633, una di quelle attività identificate dai seguenti codici della classificazione delle attività economiche ATECO: 96.09.05, 56.10, 56.21, 56.30, 93.11.2, che nell'anno 2021 hanno subito una riduzione dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non inferiore al 40 per cento rispetto ai ricavi del 2019. Per le imprese costituite nel corso dell'anno 2020, in luogo dei ricavi, la riduzione di cui al primo periodo deve far riferimento all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dei mesi del 2020 successivi a quello di apertura della partita IVA rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2021 »;
c) al comma 3, le parole: « Agli oneri derivanti dal presente articolo » sono sostituite dalle seguenti: « Agli oneri derivanti dal comma 1 ».
3. Il credito d'imposta di cui all'articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è riconosciuto, per l'esercizio in corso al 31 dicembre 2021, anche alle imprese operanti nel settore del commercio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria che svolgono attività identificate dai seguenti codici della classificazione delle attività economiche ATECO 2007: 47.51, 47.71, 47.72. Conseguentemente, all'articolo 48-bis, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole « 150 milioni di euro per l'anno 2022 » sono sostituite dalle seguenti « 250 milioni di euro per l'anno 2022 ».
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 160 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 32.
Articolo 4.
(Fondo Unico Nazionale Turismo)
1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 31 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2022.
2. Con riferimento alle assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, l'esonero di cui all'articolo 7 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è riconosciuto, con le medesime modalità, limitatamente al periodo dei contratti stipulati e comunque sino ad un massimo di tre mesi, per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali. In caso di conversione dei detti contratti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, l'esonero di cui al primo periodo del presente comma è riconosciuto per un periodo massimo di sei mesi dalla predetta conversione. Il beneficio di cui ai primi due periodi del presente comma è riconosciuto nel limite di 60,7 milioni di euro per l'anno 2022 a valere sulle risorse di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022 e alle minori entrate derivanti dal comma 2 valutate in 9,8 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede ai sensi dell'articolo 32.
Articolo 5.
(Credito d'imposta in favore di imprese turistiche per canoni di locazione di immobili)
1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta alle imprese del settore turistico, con le modalità e alle condizioni ivi indicate in quanto compatibili, in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta a condizione che i soggetti ivi indicati abbiano subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell'anno 2022 di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno 2019.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 », e successive modifiche. Gli operatori economici presentano apposita autodichiarazione all'Agenzia delle entrate attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 « Aiuti di importo limitato » e 3.12 « Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti » della predetta Comunicazione. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto delle autodichiarazioni sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. L'efficacia della presente misura è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 128,1 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 32.
Articolo 6.
(Buoni per servizi termali)
1. In considerazione della permanente situazione di emergenza epidemiologica, i buoni per l'acquisto di servizi termali di cui all'articolo 29-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, non fruiti alla data dell'8 gennaio 2022, sono utilizzabili entro la data del 31 marzo 2022.
Articolo 7.
(Disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale)
1. I datori di lavoro dei settori di cui ai codici ATECO indicati nell'allegato I al presente decreto che, a decorrere dalla data del 1° gennaio 2022 fino al 31 marzo 2022, sospendono o riducono l'attività lavorativa ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono esonerati dal pagamento della contribuzione addizionale di cui agli articoli 5 e 29, comma 8, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 84,3 milioni di euro per l'anno 2022 e a 13 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:
a) per l'anno 2022 ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante riduzione per 120,4 milioni di euro del fondo di cui all'articolo 1, comma 120, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
b) per l'anno 2024 ai sensi dell'articolo 32.
Articolo 8.
(Misure urgenti di sostegno per il settore della cultura)
1. I fondi di cui all'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, istituiti nello stato di previsione del Ministero della cultura, sono incrementati per l'anno 2022 di 50 milioni di euro per la parte corrente e di 25 milioni di euro per gli interventi in conto capitale.
2. Il fondo di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, istituito nello stato di previsione del Ministero della cultura, è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2022.
3. All'articolo 65, comma 6, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2022 ».
4. Ai fini di cui al comma 3, il fondo istituito dall'articolo 65, comma 7, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è incrementato di 3,5 milioni di euro per l'anno 2022. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto è comunque adottato.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 108,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 32.
Articolo 9.
(Disposizioni urgenti in materia di sport)
1. Al fine di sostenere gli operatori del settore sportivo interessati dalle misure restrittive introdotte con il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, le disposizioni di cui all'articolo 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126, già prorogate dall'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, si applicano anche per gli investimenti pubblicitari effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022. A tal fine è autorizzata la spesa per un importo complessivo pari a 20 milioni di euro per il primo trimestre 2022, che costituisce tetto di spesa.
2. Al fine di sostenere gli operatori del settore sportivo interessati dalle misure restrittive introdotte con il decreto-legge n. 229 del 2021, la dotazione del fondo di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è incrementata di euro 20 milioni per l'anno 2022. Tale importo costituisce limite di spesa ed è destinato all'erogazione di un contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie di sanificazione e prevenzione e per l'effettuazione di test di diagnosi dell'infezione da COVID-19, nonché di ogni altra spesa sostenuta in applicazione dei protocolli sanitari emanati dagli Organismi sportivi e validati dalle autorità governative competenti per l'intero periodo dello stato di emergenza nazionale, in favore delle società sportive professionistiche e delle società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro nazionale delle associazioni e società dilettantistiche.
3. Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 introdotte con il decreto-legge n. 229 del 2021, le risorse del « Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano » di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, possono essere parzialmente destinate all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche maggiormente colpite dalle restrizioni, con specifico riferimento alle associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi. Una quota delle risorse, fino al 30 per cento della dotazione complessiva del fondo di cui al presente comma, è destinata alle società e associazioni dilettantistiche che gestiscono impianti per l'attività natatoria. Con decreto dell'Autorità politica delegata in materia di sport, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di controllo, da effettuarsi anche a campione.
4. Il « Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano » di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2022.
5. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a euro 60 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede con risorse ai sensi dell'articolo 32.
Articolo 10.
(Piano transizione 4.0)
1. All'articolo 1, comma 1057-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono inseriti, in fine, i seguenti periodi: « Per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 5 per cento del costo fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro. ».
2. Al maggior onere derivante dalla disposizione di cui al comma 1, valutato in 11,1 milioni di euro nel 2023, 25 milioni di euro nel 2024, 38,8 milioni di euro nel 2025, 30,5 milioni di euro nel 2026, 16,6 milioni di euro nel 2027 e 2,8 milioni di euro nel 2028, si provvede ai sensi dell'articolo 32.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Titolo II
REGIONI ED ENTI TERRITORIALI
Articolo 11.
(Contributo statale alle spese sanitarie collegate all'emergenza COVID -19 sostenute dalle regioni e dalle province autonome)
1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 16, comma 8-septies, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, è incrementata di 400 milioni di euro per l'anno 2022.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 32.
Articolo 12.
(Incremento contributo mancato incasso imposta di soggiorno)
1. Il fondo di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per i mancati incassi relativi al primo trimestre del 2022, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2022.
2. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 aprile 2022.
3. All'onere di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 32.
Articolo 13.
(Utilizzo nell'anno 2022 delle risorse assegnate agli Enti locali negli anni 2020 e 2021)
1. Le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono vincolate alla finalità di ristorare l'eventuale perdita di gettito e le maggiori spese, al netto delle minori spese, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 anche nell'anno 2022 e le risorse assegnate per la predetta emergenza a titolo di ristori specifici di spesa che rientrano nelle certificazioni di cui all'articolo 1, comma 827, della suddetta legge n. 178 del 2020, e all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono essere utilizzate anche nell'anno 2022 per le finalità cui sono state assegnate. Le risorse di cui al primo periodo non utilizzate alla fine dell'esercizio 2022, confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate ai sensi dell'articolo 109, comma 1-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e non sono soggette ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.
2. All'articolo 1, comma 823, della legge n. 178 del 2020, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Le eventuali risorse ricevute in eccesso dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. ».
3. Gli enti locali che utilizzano le risorse di cui al comma 1 nell'anno 2022 sono tenuti a inviare, utilizzando l'applicativo web http://pareggiobilancio.mef.gov.it, entro il termine perentorio del 31 maggio 2023, al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, attraverso un modello e con le modalità definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 ottobre 2022. La certificazione di cui al primo periodo non include le riduzioni di gettito derivanti da interventi autonomamente assunti dalla regione o provincia autonoma per gli enti locali del proprio territorio, con eccezione degli interventi di adeguamento alla normativa nazionale. La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. Gli obblighi di certificazione di cui al presente comma, per gli enti locali delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano che esercitano funzioni in materia di finanza locale in via esclusiva, sono assolti per il tramite delle medesime regioni e province autonome.
4. Gli enti locali che trasmettono la certificazione di cui al comma 3 oltre il termine perentorio del 31 maggio 2023, ma entro il 30 giugno 2023, sono assoggettati a una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale in misura pari all'80 per cento dell'importo delle risorse attribuite, ai sensi dell'articolo 1, comma 822, primo periodo, della legge n. 178 del 2020, da applicare in tre annualità a decorrere dall'anno 2024. Nel caso in cui la certificazione di cui al comma 3 è trasmessa nel periodo dal 1° luglio 2023 al 31 luglio 2023, la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale di cui al primo periodo è comminata in misura pari al 90 per cento dell'importo delle risorse attribuite, da applicare in tre annualità a decorrere dall'anno 2024. La riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale di cui al primo periodo è applicata in misura pari al 100 per cento dell'importo delle risorse attribuite, da applicare in tre annualità a decorrere dall'anno 2024, qualora gli enti locali non trasmettano la certificazione di cui al comma 3 entro la data del 31 luglio 2023. A seguito dell'invio tardivo della certificazione, le riduzioni di risorse non sono soggette a restituzione. In caso di incapienza delle risorse, si applicano le procedure di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
5. All'articolo 106, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole « 31 ottobre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 ottobre 2023 ».
6. All'articolo 109, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole « limitatamente agli esercizi finanziari 2020 e 2021 », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « limitatamente agli esercizi finanziari 2020, 2021 e 2022 ».
Titolo III
MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DEI COSTI DELL'ENERGIA ELETTRICA
Articolo 14.
(Riduzione oneri di sistema per il primo trimestre 2022 per le utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW)
1. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, ad integrazione di quanto disposto dall'articolo 1 comma 504 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il primo trimestre 2022 con decorrenza dal 1 gennaio 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1.200 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, relativi all'anno 2022, che sono versati mensilmente dal Gestore dei servizi energetici (GSE) sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA). Qualora i versamenti mensili risultino inferiori al fabbisogno di cassa della CSEA, come determinato ai sensi del comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze, può autorizzare, su richiesta della CSEA, il ricorso ad anticipazioni della tesoreria statale da estinguere entro il 31 dicembre 2022.
3. Qualora i versamenti di cui al comma 2, effettuati dal GSE a favore di CSEA, siano inferiori all'importo di 1.200 milioni di euro, alla differenza si provvede, entro l'anno 2022, mediante il versamento per pari importo alla CSEA di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 47 del 2020, relative all'anno 2021, destinati ai ministeri interessati, giacenti sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato. A tal fine non si dà luogo al versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme giacenti nella Tesoreria dello Stato sino al conseguimento da parte di CSEA dell'importo spettante ai sensi del comma 2.
Articolo 15.
(Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese energivore)
1. Alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell'ultimo trimestre 2021 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento del costo per KWh superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa, è riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
3. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura agevolativa di cui al presente articolo, valutati in 540 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:
a) quanto a 405 milioni di euro mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, relativi all'anno 2022, con esclusione delle risorse destinate al fondo ammortamento titoli di Stato, versata dal Gestore dei servizi energetici (GSE) ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario;
b) quanto a 24,11 milioni di euro mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla soppressione delle misure agevolative previste all'articolo 18, comma 1;
c) quanto a 110,89 milioni di euro ai sensi dell'articolo 32.
4. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Qualora, a seguito del predetto monitoraggio, l'utilizzo complessivo del credito di imposta di cui al comma 1, risulta inferiore alla spesa indicata al comma 3, la differenza è versata all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnata ai pertinenti capitoli dei ministeri interessati.
Articolo 16.
(Interventi sull'elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili)
1. A decorrere dalla data del 1° febbraio 2022 e fino alla data del 31 dicembre 2022, sull'energia elettrica immessa in rete da impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di premi fissi derivanti dal meccanismo del Conto Energia, non dipendenti dai prezzi di mercato, nonché sull'energia elettrica immessa da impianti di potenza superiore a 20 kW alimentati da fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione, è applicato un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (GSE) calcola la differenza tra i valori di cui alle seguenti lettere a) e b):
a) un prezzo di riferimento medio fissato pari alla media dei prezzi zonali orari registrati dalla data di entrata in esercizio dell'impianto fino al 31 dicembre 2020, rivalutati sulla base del tasso di variazione annuo dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati rilevati dall'ISTAT, ovvero, qualora l'impianto sia entrato in esercizio in data antecedente al 1° gennaio 2010, alla media dei prezzi zonali orari registrati dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2020 rivalutati secondo la medesima metodologia;
b) il prezzo zonale orario di mercato dell'energia elettrica, ovvero, per i contratti di fornitura stipulati prima della data di entrata in vigore del presente decreto che non rispettano le condizioni di cui al comma 5, il prezzo medio indicato nei contratti medesimi.
3. Qualora la differenza di cui al comma 2 sia positiva, il GSE eroga il relativo importo al produttore. Nel caso in cui la predetta differenza risulti negativa, il GSE conguaglia o provvede a richiedere al produttore l'importo corrispondente.
4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) disciplina le modalità con le quali è data attuazione alle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, nonché le modalità con le quali i relativi proventi sono versati in un apposito fondo istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali e portati a riduzione del fabbisogno a copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano all'energia oggetto di contratti di fornitura conclusi prima della data di entrata in vigore del presente decreto, a condizione che non siano collegati all'andamento dei prezzi dei mercati spot dell'energia e che, comunque, non siano stipulati a un prezzo medio superiore del 10 per cento rispetto al valore di cui al comma 2, lettera a), limitatamente al periodo di durata dei predetti contratti.
Articolo 17.
(Modifiche alla disciplina della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC)
1. Al fine di accelerare ulteriormente i processi autorizzativi degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e incrementare il livello di autosufficienza energetica del Paese, all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-bis:
1) il quarto periodo è sostituito dai seguenti: « I componenti nominati nella Commissione Tecnica PNRR-PNIEC svolgono tale attività a tempo pieno ad eccezione dei componenti nominati ai sensi del quinto periodo. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, su proposta del presidente, i componenti della Commissione di cui al comma 1, fino a un massimo di sei, possono essere nominati anche componenti della Commissione di cui al presente comma. »;
2) è inserito, in fine, il seguente periodo: « Quanto previsto dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica anche ai lavori istruttori svolti dai Commissari nell'ambito delle Sottocommissioni e dei Gruppi istruttori. »;
b) dopo il comma 2-septies, è inserito il seguente:
« 2-octies. Allo scopo di consentire l'incremento di operatività delle Commissioni di cui ai commi 1 e 2-bis, le stesse possono avvalersi di un contingente massimo di quattro unità di personale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri, che il Comando medesimo provvede a individuare e distaccare entro dieci giorni dalla richiesta del Ministero della transizione ecologica. ».
Articolo 18.
(Riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi)
1. Alla tabella A del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, i numeri 4 e 14 sono soppressi.
2. All'articolo 22 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il comma 2-ter è abrogato.
3. All'articolo 23, comma 2, lettera a), del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo le parole « sviluppo delle imprese » sono inserite le seguenti: « , ad eccezione dei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione riguardanti i settori del petrolio, del carbone e del gas naturale ».
Titolo IV
ALTRE MISURE URGENTI
Articolo 19.
(Misure urgenti per la scuola, l'università e la famiglia)
1. Al fine di assicurare la fornitura di mascherine di tipo FFP2 a favore degli alunni e del personale scolastico in regime di autosorveglianza di cui all'articolo 4 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, sulla base di un'attestazione dell'istituzione scolastica interessata che ne comprovi l'effettiva esigenza, le farmacie e gli altri rivenditori autorizzati che hanno aderito al protocollo d'intesa stipulato ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, forniscono tempestivamente le suddette mascherine alle medesime istituzioni scolastiche, maturando il diritto alla prestazione di cui al comma 2. Per l'attuazione del primo periodo, il fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno scolastico 2021/2022 di cui all'articolo 58, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è incrementato nel limite di spesa di 45,22 milioni di euro nel 2022.
2. Al fine di corrispondere quanto dovuto per la fornitura di cui al comma 1, il Ministero dell'istruzione provvede tempestivamente al riparto del fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per il successivo trasferimento, in unica soluzione, delle somme necessarie alle istituzioni scolastiche. Le modalità attuative sono definite con decreto del Ministero dell'istruzione.
3. Agli oneri di cui al comma 1, si provvede ai sensi dell'articolo 32.
4. In considerazione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i dottorandi che hanno beneficiato della proroga ai sensi dell'articolo 33, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 e che terminano il percorso di dottorato nell'anno accademico 2020/2021 possono presentare un'ulteriore richiesta di proroga, non superiore a tre mesi, del termine finale del corso, senza oneri a carico della finanza pubblica. Resta ferma la possibilità per le università di finanziare le borse di studio corrispondenti al periodo della proroga con proprie risorse, ovvero a valere sulle risorse provenienti da convenzioni con altri soggetti, pubblici o privati.
5. Della proroga di cui al comma 4 possono altresì fruire i dottorandi non percettori di borsa di studio, nonché i pubblici dipendenti in congedo per la frequenza di un dottorato di ricerca, per i quali la pubblica amministrazione di appartenenza può prolungare il congedo per un periodo pari a quello della proroga del corso di dottorato.
6. All'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera d), primo periodo, dopo le parole « provvedimenti dell'autorità giudiziaria » sono inserite le seguenti: « , esclusi in ogni caso i figli, ancorché per i medesimi non spetti la detrazione ai sensi della lettera c) »;
b) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente: « 4-ter. Ai fini delle disposizioni fiscali che fanno riferimento alle persone indicate nel presente articolo, anche richiamando le condizioni ivi previste, i figli per i quali non spetta la detrazione ai sensi della lettera c) del comma 1 sono considerati al pari dei figli per i quali spetta tale detrazione. ».
Articolo 20.
(Disposizioni in materia di vaccini anti Sars-CoV2 e misure per assicurare la continuità delle prestazioni connesse alla diagnostica molecolare)
1. All'articolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, dopo il comma 1, è inserito il seguente: « 1-bis. L'indennizzo di cui al comma 1 spetta, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge, anche a coloro che abbiano riportato lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, a causa della vaccinazione anti Sars-CoV2 raccomandata dall'autorità sanitaria italiana. Al relativo onere, valutato in 50 milioni di euro per l'anno 2022 e in 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 32. Le risorse sono stanziate in apposito fondo nel bilancio del Ministero della salute che provvede ai pagamenti di propria competenza, nonché al trasferimento alle regioni e alle province autonome delle risorse nel limite del fabbisogno derivante dagli indennizzi da corrispondersi da parte di queste, come comunicati annualmente dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome entro il 31 gennaio. Con uno o più decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di monitoraggio annuale delle richieste di accesso agli indennizzi e dei relativi esiti, nonché, sulla base delle richiamate comunicazioni della Conferenza delle regioni e delle province autonome, l'entità e le modalità di trasferimento del finanziamento spettante alle regioni. »
2. Al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica in atto da SARS-CoV-2, e di assicurare continuità operativa delle unità mediche e scientifiche preposte alla erogazione delle prestazioni connesse alla diagnostica molecolare per il contrasto alla diffusione del COVID-19, il Ministero della difesa, nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente e in coerenza con il Piano di cui all'articolo 6 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è autorizzato ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato fino a un massimo di quindici unità di personale di livello non dirigenziale di Area terza, posizione economica F1, profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la fisica, il personale che ha superato le procedure concorsuali semplificate di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, nel limite di spesa pari a euro 611.361 a decorrere dall'anno 2023, si provvede a valere sulle facoltà assunzionali del Ministero della difesa già maturate e disponibili a legislazione vigente.
4. Per il potenziamento dei servizi sanitari militari e del Dipartimento scientifico del Policlinico militare del Celio necessario ad affrontare le eccezionali esigenze connesse all'andamento dell'epidemia da COVID-19 in sinergia con il servizio sanitario nazionale mediante l'incremento delle attuali capacità di prevenzione, diagnostiche, diagnostiche molecolari, di sequenziamento, di profilassi e di cura, è autorizzata la spesa complessiva di euro 8.000.000 per l'anno 2022 per l'adeguamento infrastrutturale e bioinformatico delle strutture nonché per l'approvvigionamento di dispositivi medici, macchinari e presìdi igienico-sanitari.
5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a euro 8.000.000 per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 32.
Articolo 21.
(Misure in materia di fascicolo sanitario elettronico e governo della sanità digitale)
1. Al fine di garantire semplificazione, maggiore efficienza e celerità d'azione nella realizzazione degli obiettivi di transizione digitale fissati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Fascicolo sanitario elettronico, sistemi di sorveglianza nel settore sanitario e governo della sanità digitale »;
b) al comma 2:
1) alla lettera a), la parola « prevenzione, » è soppressa;
2) dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:
« a-bis) prevenzione;
a-ter) profilassi internazionale; »;
c) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole « di cui al comma 15-ter » sono inserite le seguenti: « e alimenta l'ecosistema dati sanitari (EDS) di cui al comma 15-quater »;
d) al comma 4, le parole « che prendono in cura l'assistito » sono soppresse;
e) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
« 4-bis. Le finalità di cui alla lettera a-bis) del comma 2 sono perseguite dai soggetti del Servizio sanitario nazionale e dei servizi socio-sanitari regionali, dagli esercenti le professioni sanitarie nonché dagli Uffici delle Regioni e delle Province autonome competenti in materia di prevenzione sanitaria e dal Ministero della salute.
4-ter. Le finalità di cui alla lettera a-ter) del comma 2 sono perseguite dal Ministero della Salute. »;
f) al comma 5, le parole « alla lettera a) » sono sostituite dalle seguenti: « alle lettere a), a-bis) e a-ter) »;
g) al comma 6-bis, secondo periodo, le parole da « secondo modalità » fino alla fine del comma sono soppresse;
h) al comma 7 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) le parole « entro 90 giorni dalla di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto » sono soppresse;
2) dopo le parole « innovazione tecnologica » sono inserite le seguenti: « e la transizione digitale »;
3) le parole « il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e » sono soppresse;
4) le parole « ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, » sono soppresse;
5) le parole « i sistemi di codifica dei dati, » sono soppresse;
6) dopo le parole « di cui ai commi 4 » sono inserite le seguenti: « 4-bis, 4-ter, »;
7) le parole da « , i criteri per l'interoperabilità » fino alla fine del comma sono soppresse;
i) il comma 9 è abrogato;
l) i commi 13 e 14 sono sostituiti dai seguenti:
« 13. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, comma 25-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con uno o più decreti del Ministro della salute, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 2-sexies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i tipi di dati da raccogliere nei singoli registri e sistemi di sorveglianza di cui al presente articolo, i soggetti che possono avervi accesso e i dati da questi conoscibili, le operazioni eseguibili, nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato.
14. I contenuti dei decreti di cui al comma 13 devono in ogni caso informarsi ai principi di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e alle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. »;
m) al comma 15, dopo le parole « dal decreto di cui al comma 7 » sono inserite le seguenti: « e dalle linee guida di cui al comma 15-bis »;
n) il comma 15-bis è sostituito dal seguente: « 15-bis. Per il potenziamento del FSE, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), previa approvazione del Ministro della salute, del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta periodicamente apposite linee guida. In sede di prima applicazione, le linee guida di cui al primo periodo sono adottate dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le linee guida dettano le regole tecniche per l'attuazione dei decreti di cui al comma 7, ivi comprese quelle relative al sistema di codifica dei dati e quelle necessarie a garantire l'interoperabilità del FSE a livello regionale, nazionale ed europeo, nel rispetto delle regole tecniche del sistema pubblico di connettività. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano predispongono entro tre mesi dalla data di pubblicazione e di aggiornamento delle linee guida un piano di adeguamento ai decreti di cui al comma 7 e alle linee guida. I piani regionali di adeguamento del FSE sono oggetto di monitoraggio e valutazione da parte del Ministero della salute e della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, con il supporto dell'AGENAS. La regione o provincia autonoma che non abbia presentato il piano regionale nei termini previsti, ovvero che abbia presentato un piano regionale non conforme alle linee guida, ovvero che non abbia attuato il piano adottato è tenuta ad avvalersi dell'infrastruttura nazionale di cui al comma 15-ter, numero 3). Nel caso di inerzia o ritardo nella presentazione o nell'attuazione del predetto piano di adeguamento ovvero anche nei casi di mancato rispetto dell'obbligo di avvalimento della infrastruttura nazionale di cui al sesto periodo, si procede all'esercizio del potere sostitutivo di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. Resta fermo che la predisposizione e l'attuazione del piano regionale di cui al presente comma in conformità a quanto disposto dal decreto di cui al comma 7 e alle linee guida sono ricomprese tra gli adempimenti cui sono tenute le regioni e le province autonome per l'accesso al finanziamento integrativo a carico del Servizio sanitario nazionale da verificare da parte del Comitato di cui all'articolo 9 dell'intesa sancita il 23 marzo 2005 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, congiuntamente con il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della predetta intesa del 23 marzo 2005 . »;
o) al comma 15-ter:
1) all'alinea, dopo le parole « le funzioni » sono inserite le seguenti: « e i poteri »; le parole « l'Agenzia per l'Italia digitale » sono sostituite dalle seguenti: « l'AGENAS »; le parole « in accordo » sono sostituite dalle seguenti: « d'intesa con la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e »;
2) al numero 1), la parola « regionali » è soppressa;
3) il numero 3) è sostituito dal seguente: « 3) per le regioni e province autonome che comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero della salute di volersi avvalere dell'infrastruttura nazionale ai sensi del comma 15, nonché per quelle che si avvalgono della predetta infrastruttura ai sensi del comma 15-bis, l'interconnessione dei soggetti di cui al presente articolo per la trasmissione telematica, la codifica e la firma remota dei dati di cui ai decreti attuativi del comma 7 e alle linee guida del comma 15-bis, ad esclusione dei dati di cui al comma 15-septies, per la successiva alimentazione, consultazione e conservazione, di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 del FSE da parte delle medesime regioni e province autonome, secondo le modalità da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale; »;
4) il numero 4) è soppresso;
p) dopo il comma 15-ter è inserito il seguente:
« 15-ter.1. Nella fase di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e fino al 31 dicembre 2026, la progettazione dell'infrastruttura nazionale necessaria a garantire l'interoperabilità dei FSE di cui al comma 15-ter è curata dalla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale in raccordo con il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze. »;
q) il comma 15-quater è sostituito dal seguente: « 15-quater. Al fine di garantire il coordinamento informatico e assicurare servizi omogenei sul territorio nazionale per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2 il Ministero della Salute, d'intesa con la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, assicurando l'adeguatezza delle infrastrutture tecnologiche e la sicurezza cibernetica in raccordo con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, cura la realizzazione dell'Ecosistema Dati Sanitari (di seguito EDS), avvalendosi della società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con cui stipula apposita convenzione. L'EDS è alimentato dai dati trasmessi dalle strutture sanitarie e socio-sanitarie, dagli enti del Servizio sanitario nazionale e da quelli resi disponibili tramite il sistema Tessera Sanitaria. Il Ministero della salute è titolare del trattamento dei dati raccolti e generati dall'EDS, la cui gestione operativa è affidata all'AGENAS, che la effettua in qualità di responsabile del trattamento per conto del predetto Ministero e che all'uopo si avvale, mediante la stipula di apposita convenzione, della società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e con il Ministero dell'economia e delle finanze, e acquisiti i pareri dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali e dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, sono individuati i contenuti dell'EDS, le modalità di alimentazione dell'EDS, nonché i soggetti che hanno accesso all'EDS, le operazioni eseguibili e le misure di sicurezza per assicurare i diritti degli interessati. Al fine di assicurare, coordinare e semplificare la corretta e omogenea formazione dei documenti e dei dati che alimentano il FSE, l'AGENAS, d'intesa con la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e avvalendosi della società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, rende disponibili alle strutture sanitarie e socio-sanitarie specifiche soluzioni da integrare nei sistemi informativi delle medesime strutture con le seguenti funzioni:
a) di controllo formale e semantico dei documenti e dei corrispondenti dati correlati prodotti dalle strutture sanitarie per alimentare FSE,
b) di conversione delle informazioni secondo i formati standard di cui al comma 15-octies;
c) di invio dei dati da parte della struttura sanitaria verso l'EDS e, se previsto dal piano di attuazione del potenziamento del FSE di cui al comma 15-bis, verso il FSE della regione territorialmente competente per le finalità di cui alla lettera a-bis) del comma 2;
r) il comma 15-sexies è abrogato;
s) al comma 15-septies, la parola « regionali » è soppressa;
t) il comma 15-octies è sostituito dal seguente: « 15-octies. Le specifiche tecniche dei documenti del FSE e del dossier farmaceutico, definite con i decreti attuativi di cui al comma 7 e dalle linee guida di cui al comma 15-bis, sono pubblicate su un apposito portale di monitoraggio e informazione a cura dalla struttura della Presidenza del Consiglio competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale. »;
u) dopo il comma 15-novies sono inseriti i seguenti:
« 15-decies. Al fine di garantire l'omogeneità a livello nazionale e l'efficienza nell'attuazione delle politiche di prevenzione e nell'erogazione dei servizi sanitari, ivi inclusi quelli di telemedicina, l'AGENAS, sulla base delle Linee guida AGID per la digitalizzazione della pubblica amministrazione di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e degli indirizzi del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, assume anche il ruolo di Agenzia nazionale per la sanità digitale (ASD), assicurando il potenziamento della digitalizzazione dei servizi e dei processi in sanità.
15-undecies. Salvi gli ulteriori compiti attribuiti dalla legge, all'AGENAS sono conferite le seguenti funzioni:
a) predisposizione, pubblicazione e aggiornamento, previa approvazione del Ministro della salute e del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, di linee guida contenenti regole, guide tecniche, codifiche, classificazioni e standard necessari ad assicurare la raccolta, la conservazione, la consultazione e l'interscambio di dati sanitari da parte degli enti del Servizio sanitario nazionale e dei soggetti pubblici e privati che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie ai cittadini italiani e agli altri soggetti che hanno titolo a richiederle;
b) monitoraggio periodico sull'attuazione delle linee guida di cui alla lettera a) e controllo della qualità dei dati sanitari raccolti;
c) promozione e realizzazione di servizi sanitari e socio-sanitari basati sui dati, destinati rispettivamente agli assistiti e agli operatori sanitari, al fine di assicurare strumenti di consultazione dei dati dell'EDS omogenei sul territorio nazionale;
d) certificazione delle soluzioni IT che realizzano servizi sanitari digitali, accreditamento dei servizi sanitari regionali, nonché supporto ai fornitori delle medesime soluzioni per favorirne lo sviluppo coordinato;
e) supporto al Ministero della salute per la valutazione delle richieste da parte di soggetti terzi di consultazione dei dati raccolti nell'EDS per finalità di ricerca;
f) supporto alla Cabina di regia del Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS), prevista dall'articolo 6 dell'accordo quadro tra il Ministro della sanità, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, del 22 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 90 del 18 aprile 2001;
g) gestione della piattaforma nazionale di telemedicina;
h) proposta per la fissazione e il periodico aggiornamento delle tariffe per i servizi di telemedicina, da approvare con decreto del Ministro della salute.
15-duodecies. L'AGENAS esercita le funzioni di cui al comma 15-decies nel rispetto degli indirizzi del Ministro della salute e del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e del Ministero dell'economia e delle finanze, e trasmette agli stessi una relazione annuale sull'attività svolta. Le funzioni di cui alle lettere a) e d) del comma 15-undecies sono esercitate d'intesa con la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale.
15-terdecies. Nella fase di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, AGENAS esercita le funzioni di cui ai commi 15-bis, 15-quater, 15-decies e 15-undecies avvalendosi del supporto della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, mediante stipula di apposita convenzione nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente. ».
2. All'articolo 13 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-bis, le parole « 12, comma 13, » sono soppresse;
b) il comma 2-quater è abrogato.
3. All'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera f-ter), dopo le parole « per l'esercizio dei propri compiti istituzionali » il segno di interpunzione « . » è sostituito dal seguente: « ; »;
2), dopo la lettera f-ter) sono inserite le seguenti:
« f-quater) il Ministero della salute, al fine della realizzazione dell'Ecosistema Dati Sanitari (EDS) di cui all'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
f-quinquies) l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), nella qualità di Agenzia nazionale per la sanità digitale, per la gestione dell'EDS di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012 e per la messa a disposizione alle strutture sanitarie e socio-sanitarie di specifiche soluzioni software, necessarie ad assicurare, coordinare e semplificare la corretta e omogenea formazione dei documenti e dei dati che alimentano il Fascicolo sanitario elettronico (FSE). ».
Articolo 22.
(Proroga del trattamento di integrazione salariale in favore di imprese di rilevante interesse strategico nazionale e della sospensione dei mutui nei comuni del cratere Centro Italia)
1. In via eccezionale, le imprese con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, possono presentare domanda di proroga del trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 125, per una durata massima di ulteriori ventisei settimane fruibili fino al 31 marzo 2022, nel limite massimo di spesa di 42,7 milioni di euro. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 42,7 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 120, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
3. All'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 le parole « 31 dicembre 2021 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 ».
4. All'articolo 2-bis, comma 22, terzo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 ».
5. Lo Stato concorre, in tutto o in parte, agli oneri derivanti dai commi 3 e 4, nel limite di spesa complessivo di 1.500.000 euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 32.
Articolo 23.
(Modifiche al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro)
1. Al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 1-bis, l'ultimo periodo è soppresso;
b) all'articolo 7, comma 5-bis, primo periodo, le parole « o per il saldo » sono soppresse; la parola « inizia » è sostituita dalle seguenti: « è collocato » e le parole « dall'adozione » sono sostituite dalle seguenti: « dalla comunicazione »;
c) all'articolo 8, comma 2, secondo periodo, dopo le parole « a tempo determinato », sono inserite le seguenti: « pari o »;
d) all'articolo 14, comma 2, dopo le parole « esame congiunto » sono inserite le seguenti: « , anche in via telematica, »;
e) all'articolo 16, comma 1, le parole « dalla sede dell'INPS territorialmente competente » sono sostituite dalle seguenti: « dall'INPS »;
f) all'articolo 22-ter, il comma 5 è abrogato;
g) all'articolo 24, comma 3, dopo le parole « esame congiunto » sono inserite le seguenti: « da tenersi anche in via telematica »;
h) all'articolo 25-ter, comma 1, le parole « di cui al presente Capo » sono sostituite dalle seguenti: "straordinarie del presente Capo e del Titolo II »;
i) all'articolo 29, comma 3-bis, la parola « ordinarie » è soppressa;
l) all'articolo 30, comma 1-bis, primo periodo, dopo le parole "assegno di integrazione salariale di importo" è inserita la seguente: « almeno";
m) all'articolo 36, comma 2, primo periodo, le parole « per i fondi di cui all'articolo 29 » sono sostituite dalle seguenti: « per il fondo di cui all'articolo 29 » e la parola « istitutive » è soppressa;
n) all'articolo 40, comma 1-bis, dopo le parole « di lavoro medesimi » sono inserite le seguenti: « ai soli fini dell'erogazione dei trattamenti di integrazione salariale ».
Articolo 24.
(Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale e di trasporto di persone su strada)
1. In considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 816, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di ulteriori 80 milioni di euro per l'anno 2022. Tali risorse, fino al 31 marzo 2022, termine del medesimo stato di emergenza, sono destinate al finanziamento dei servizi aggiuntivi programmati al fine di far fronte agli effetti derivanti dalle limitazioni poste al coefficiente di riempimento dei mezzi, anche in coerenza con gli esiti dei tavoli prefettizi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e subordinatamente alla rilevazione dell'effettivo utilizzo da parte degli utenti nell'anno 2021.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché alle aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico regionale che residuano in capo alla competenza statale e sono ripartite con le stesse percentuali stabilite per l'assegnazione delle risorse stanziate per la medesima finalità dall'articolo 51, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
3. Gli enti di cui al comma 2 rendicontano al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 15 maggio 2022, l'utilizzo delle risorse assegnate, attestando che i servizi aggiuntivi sono stati eserciti in misura non superiore al fabbisogno derivante dalle limitazioni poste al coefficiente di riempimento dei mezzi di cui al comma 1 e che gli stessi servizi aggiuntivi sono stati effettivamente utilizzati dagli utenti.
4. Le eventuali risorse residue dello stanziamento complessivo di cui al comma 1, come risultanti dalla rendicontazione di cui al comma 3, possono essere utilizzate, nell'anno 2022, per il potenziamento delle attività di controllo finalizzate ad assicurare che l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico locale avvenga in conformità alle misure di contenimento e di contrasto dei rischi sanitari derivanti dalla diffusione del COVID-19, nonché per le finalità previste dall'articolo 200, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Con le stesse modalità di cui al comma 3, gli enti di cui al comma 2 rendicontano entro il 31 gennaio 2023 l'utilizzo delle risorse di cui al presente comma.
5. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 3 e 4, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 32.
6. In considerazione del perdurare della situazione emergenziale connessa al COVID- 19 e al fine di mitigare gli effetti negativi prodotti al settore dei servizi di trasporto effettuati su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo, con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2022, destinato a compensare, nel limite delle risorse disponibili e per un importo massimo non superiore al 40 per cento dei minori ricavi registrati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 31 marzo 2022 rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019, e, comunque, nel limite massimo dell'8 per cento della dotazione del fondo, i danni subiti in conseguenza delle misure di contenimento e di contrasto all'emergenza da COVID-19 dalle imprese esercenti i servizi di cui al presente comma ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, nonché dalle imprese esercenti servizi di noleggio autobus con conducente ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218. Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, il contributo di cui al primo periodo è determinato in misura non superiore al 40 per cento dei ricavi registrati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 31 marzo 2022, e, comunque, nel limite massimo dell'8 per cento della dotazione del fondo. Ai fini del presente comma il contributo a fondo perduto non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del presente decreto e ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l'entrata in vigore del presente decreto.
7. Per le medesime finalità del comma 6, il fondo di cui all'articolo 85, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è incrementato per l'anno 2022 di 5 milioni di euro destinati al ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di leasing, con scadenza compresa anche per effetto di dilazione tra il 1 gennaio 2021 e il 31 marzo 2022 e concernenti gli acquisti effettuati, a partire dal 1° gennaio 2018, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 e M3, da parte di imprese esercenti i servizi di cui al comma 6 del presente articolo ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo n. 422 del 1997.
8. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'erogazione delle risorse di cui ai commi 6 e 7. Relativamente agli interventi del comma 6, tali criteri, al fine di evitare sovracompensazioni, sono definiti anche tenendo conto dei costi cessanti, dei minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza della medesima emergenza. Sono in ogni caso esclusi gli importi recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro del medesimo danno.
9. L'efficacia dei decreti di cui al comma 8 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
10. Agli oneri derivanti dai commi 6 e 7, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 32.
Articolo 25.
(Misure urgenti per il settore ferroviario)
1. Allo scopo di sostenere il settore ferroviario e in considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034 a favore di Rete ferroviaria italiana Spa. Lo stanziamento di cui al primo periodo è dedotto da Rete ferroviaria italiana Spa dai costi netti totali afferenti ai servizi del pacchetto minimo di accesso al fine di disporre, dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, entro il limite massimo dello stanziamento di cui al medesimo primo periodo, una riduzione del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria fino al 100 per cento della quota eccedente la copertura del costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, per i servizi ferroviari passeggeri non sottoposti a obbligo di servizio pubblico e per i servizi ferroviari merci. Il canone per l'utilizzo dell'infrastruttura su cui applicare la riduzione di cui al secondo periodo è determinato sulla base delle vigenti misure di regolazione definite dall'Autorità di regolazione dei trasporti (Art) di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
2. Eventuali risorse residue, nell'ambito di quelle di cui al comma 1, sono destinate a compensare il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale delle minori entrate derivanti dal gettito del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nel medesimo periodo. Entro il 31 maggio 2022, Rete ferroviaria italiana Spa trasmette al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e all'Autorità di regolazione dei trasporti una rendicontazione sull'attuazione del presente articolo.
3. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 214, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
Articolo 26.
(Misure urgenti a sostegno del settore suinicolo)
1. Al fine di tutelare gli allevamenti suinicoli dal rischio di contaminazione dal virus responsabile della peste suina africana e indennizzare gli operatori della filiera suinicola danneggiati dal blocco alla movimentazione degli animali e delle esportazioni di prodotti trasformati, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono istituiti due fondi denominati, rispettivamente, « Fondo di parte capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza » (di seguito, « Fondo di parte capitale »), con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2022 e « Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola » (di seguito, « Fondo di parte corrente »), con una dotazione di 35 milioni di euro per l'anno 2022.
2. Il Fondo di parte capitale è destinato al rafforzamento degli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza, in conformità alle pertinenti norme nazionali e dell'Unione europea, ed è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di criteri che tengano conto della consistenza suinicola e del numero delle strutture produttive a maggiore rischio, comprese quelle ad uso familiare e che praticano l'allevamento semibrado, attribuendo priorità alle aree delimitate ai sensi dell'articolo 63, paragrafo 1 del regolamento (UE) 2020/687 e alle province confinanti con quelle in cui sono situati i comuni interessati dai provvedimenti di blocco alla movimentazione degli animali.
3. Il Fondo di parte corrente è destinato ad indennizzare gli operatori della filiera colpiti dalle restrizioni sulla movimentazione degli animali e sulla commercializzazione dei prodotti derivati. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di quantificazione dei contributi erogabili ai produttori della filiera suinicola a titolo di sostegno per i danni subiti, sulla base dell'entità del reale danno economico patito.
4. La concessione dei contributi economici di cui al presente articolo è subordinata alla preventiva verifica della compatibilità dei medesimi con le pertinenti norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e agroalimentare.
5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari ad euro 50 milioni per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 32.
Articolo 27.
(Disposizioni urgenti di adeguamento alla normativa europea)
1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 54:
1) al comma 1, le parole: « fino a un importo di 1,8 milioni di euro per impresa », sono sostituite dalle seguenti: « fino a un importo complessivo che in qualsiasi momento non supera i 2,3 milioni di euro per impresa »;
2) al comma 2, le parole « al di sotto del massimale di 1,8 milioni di euro per impresa » sono sostituite dalle seguenti: « al di sotto del massimale di 2,3 milioni di euro per impresa »;
3) il comma 3 è sostituito dal seguente: « 3. Gli aiuti non possono superare in qualsiasi momento l'importo di 345.000 euro per ciascuna impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura o di 290.000 euro per impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli; l'aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme come anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure non superi il massimale di 345.000 euro o 290.000 euro per impresa; tutti i valori utilizzati devono essere al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. »;
4) il comma 7-bis è sostituito dal seguente: « 7-bis. Gli aiuti concessi in base a regimi approvati ai sensi del presente articolo e rimborsati prima della concessione di nuovi aiuti non sono presi in considerazione quando si verifica che il massimale applicabile non è stato superato. »;
b) all'articolo 60-bis:
1) al comma 5, le parole « 10 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 12 milioni di euro »;
2) dopo il comma 5 è inserito il seguente: « 5-bis. Gli aiuti concessi in base a regimi approvati ai sensi del presente articolo e rimborsati prima della concessione di nuovi aiuti non sono presi in considerazione quando si verifica che il massimale applicabile non è superato ».
2. L'articolo 21 della legge 23 dicembre 2021, n. 238, è abrogato.
Articolo 28.
(Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche)
1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 121, comma 1:
1) alla lettera a), le parole « con facoltà di successiva cessione del credito » sono sostituite dalle seguenti: « cedibile dai medesimi » e dopo le parole « gli altri intermediari finanziari » sono inserite le seguenti: « , senza facoltà di successiva cessione »;
2) alla lettera b) le parole « , con facoltà di successiva cessione » sono soppresse e dopo le parole « gli altri intermediari finanziari » sono inserite le seguenti: « , senza facoltà di successiva cessione »;
b) all'articolo 122, comma 1, dopo le parole « altri intermediari finanziari » sono inserite le seguenti: « , senza facoltà di successiva cessione ».
2. I crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni di cui al comma 1 dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero dell'opzione di cui al comma 1 dell'articolo 122 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, nei termini ivi previsti.
3. Sono nulli:
a) i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 121, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, come modificato dal comma 1, lettera a), del presente articolo;
b) i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 122, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, come modificato dal comma 1, lettera b), del presente articolo;
c) i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui al comma 2.
Articolo 29.
(Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici)
1. Fino al 31 dicembre 2023, al fine di incentivare gli investimenti pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale derivante dalla diffusione del virus COVID-19, in relazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, i cui bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, qualora l'invio degli inviti a presentare le offerte sia effettuato successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le seguenti disposizioni:
a) è obbligatorio l'inserimento, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi previste dall'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1;
b) per i contratti relativi ai lavori, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7.
2. L'Istituto nazionale di statistica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, definisce la metodologia di rilevazione delle variazioni dei prezzi dei materiali di costruzione di cui alla lettera b) del comma 1, anche per le finalità di cui all'articolo 133, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili procede alla determinazione con proprio decreto, sulla base delle elaborazioni effettuate dall'Istituto nazionale di statistica, delle variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi relative a ciascun semestre.
3. La compensazione di cui al comma 1, lettera b) è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il cinque per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al decreto di cui al comma 2, secondo periodo, e nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.
4. A pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione, ai sensi del comma 1, lettera b), entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2, secondo periodo esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma. Il direttore dei lavori della stazione appaltante verifica l'eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall'esecutore, e da quest'ultimo provata con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i materiali da costruzione, del prezzo elementare dei materiali da costruzione pagato dall'esecutore, rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell'offerta. Il direttore dei lavori verifica altresì che l'esecuzione dei lavori sia avvenuta nel rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma. Laddove la maggiore onerosità provata dall'esecutore sia relativa ad una variazione percentuale inferiore a quella riportata nel decreto di cui al secondo periodo del comma 2, la compensazione è riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione e per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza. Ove sia provata dall'esecutore una maggiore onerosità relativa ad una variazione percentuale superiore a quella riportata nel predetto decreto, la compensazione è riconosciuta nel limite massimo pari alla variazione riportata nel decreto di cui al citato comma 2, secondo periodo, per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza.
5. Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta.
6. La compensazione non è soggetta al ribasso d'asta ed è al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.
7. Per le finalità di cui al comma 1, lettera b), si possono utilizzare le somme appositamente accantonate per imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel quadro economico di ogni intervento, in misura non inferiore all'1 per cento del totale dell'importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione annuale di spesa. Possono altresì essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza dei soggetti aggiudicatori per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa nei limiti della residua spesa autorizzata.
8. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2026, in caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 7 del presente articolo e limitatamente alle opere pubbliche finanziate, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, alla copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento della compensazione di cui alla lettera b) del comma 1, si provvede, nel limite del 50 per cento delle risorse annualmente disponibili e che costituiscono limite massimo di spesa annuale, a valere sulla dotazione del fondo di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Il decreto previsto dall'articolo 7, comma 4, del decreto-legge n. 76 del 2020 stabilisce, altresì, le modalità di accesso al fondo per le finalità di cui al presente comma.
9. Le risorse finanziarie resesi disponibili a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2026 a seguito dell'adozione di provvedimenti di revoca dei finanziamenti statali relativi a interventi di spesa in conto capitale, con esclusione di quelle relative al PNRR di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, al programma React-EU, di cui al regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, al Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate al Fondo di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020.
10. Il Fondo di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020 è incrementato di 40 milioni di euro per l'anno 2022 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023-2024, interamente destinati alle compensazioni di cui al comma 1, lettera b), per le opere pubbliche indicate al comma 8. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al Fondo di parte capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
11. Nei limiti delle risorse stanziate per ogni intervento, nelle more della determinazione dei prezzari regionali secondo le linee guida di cui al comma 12, le stazioni appaltanti, per i contratti relativi a lavori, possono, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, incrementare ovvero ridurre le risultanze dei prezzari regionali di cui al comma 7 del medesimo articolo 23, in ragione degli esiti delle rilevazioni, effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili su base semestrale ai sensi del comma 2 del presente articolo.
12. Al fine di assicurare l'omogeneità della formazione e dell'aggiornamento dei prezzari di cui all'articolo0 23, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato, entro il 30 aprile 2022, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Istituto nazionale di statistica, nonché previa intesa in sede di Conferenza Stato - Regioni ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono approvate apposite linee guida per la determinazione di detti prezzari.
13. Per le medesime finalità di cui al comma 1, all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è inserito, in fine, il seguente periodo: « Ai fini dell'accesso al Fondo, i giustificativi da allegare alle istanze di compensazione consistono unicamente nelle analisi sull'incidenza dei materiali presenti all'interno di lavorazioni complesse, da richiedere agli appaltatori ove la stazione appaltante non ne disponga ».
Articolo 30.
(Ulteriori disposizioni urgenti per la gestione dei contagi da SARS-CoV-2 a scuola)
1. La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), numero 2), primo periodo, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, e la riammissione in classe, dopo una sospensione delle attività educative e didattiche in presenza a causa dell'accertamento di casi di positività al COVID-19 ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere a), b), numero 2), e c), numero 3), del medesimo decreto-legge n. 1 del 2022, degli alunni in autosorveglianza ai sensi dell'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, senza aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo può essere controllata mediante l'applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi all'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. L'applicazione mobile di cui al primo periodo è tecnicamente adeguata per il conseguimento delle finalità del presente comma.
2. La misura relativa all'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 di cui all'articolo 5 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, si applica anche alla popolazione scolastica delle scuole primarie. Conseguentemente l'autorizzazione di spesa di cui al medesimo articolo 5, comma 1, del citato decreto-legge è incrementata di 19,2 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 32.
Articolo 31.
(Commissario straordinario per le celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma)
1. All'articolo 1, comma 421, primo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole « ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, » e le parole « del Governo » sono soppresse.
Titolo V
DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE
Articolo 32.
(Disposizioni finanziarie)
1. Agli oneri derivanti dagli articoli da 1 a 5, 7, comma 2, lettera b), da 8 a 12, 15, comma 3, lettera c), da 18 a 20, 22, comma 5, 24, 26 e 30 determinati in 1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022, 120,26 milioni di euro per l'anno 2023, 153,82 milioni di euro per l'anno 2024, 144,46 milioni di euro per l'anno 2025, 136,16 milioni di euro per l'anno 2026, 122,26 milioni di euro per l'anno 2027, 108,46 milioni di euro per l'anno 2028, 105,66 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029 si provvede:
a) quanto a 1.200 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, commi da 16 a 27, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, già nella disponibilità della contabilità speciale 1778 intestata all'Agenzia delle entrate che, a tal fine, provvede ad effettuare il corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato;
b) quanto a 329 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, commi 30-bis e 30-ter, del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla n. 106 del 2021, già nella disponibilità della contabilità speciale 1778 intestata all'Agenzia delle entrate che, a tal fine, provvede ad effettuare il corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato;
c) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 486, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
d) quanto a 27,22 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 13-duodecies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;
e) quanto a 38,76 milioni di euro per l'anno 2023, 127,52 milioni di euro per l'anno 2024, 118,16 milioni di euro per l'anno 2025, 55 milioni di euro per l'anno 2026, 95,96 milioni di euro per l'anno 2027, 82,16 milioni di euro per l'anno 2028, 79,36 milioni euro annui a decorrere dall'anno 2029, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
f) quanto a 54,86 milioni di euro per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
g) quanto a 5,19 milioni di euro per l'anno 2022 mediante utilizzo di quota parte delle minori spese derivanti dall'articolo 7;
h) quanto a 81,5 milioni di euro per l'anno 2023 e 26,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 4, comma 2, 7 e 18, comma 1.
2. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.
Articolo 33.
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Allegato I all'articolo 7 - Disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale
Turismo |
- Alloggio (codici ateco 55.10 e 55.20) |
- Agenzie e tour operator (codici ateco 79.1, 79.11, 79.12 e 79.90) |
Ristorazione |
- Ristorazione su treni e navi (codici ateco 56.10.5) |
- Catering per eventi, banqueting (codici ateco 56.21.0) |
- Mense e catering continuativo su base contrattuale (codici ateco 56.29) |
- Bar e altri esercizi simili senza cucina (codici ateco 56.30) |
- Ristorazione con somministrazione (codici ateco 56.10.1) |
Parchi divertimenti e parchi tematici (codici ateco 93.21) |
Stabilimenti termali (codici ateco 96.04.20) |
Attività ricreative |
- Discoteche, sale da ballo night-club e simili (codici ateco 93.29.1) |
- Sale giochi e biliardi (codici ateco 93.29.3) |
- Altre attività di intrattenimento e divertimento (sale bingo) (codici ateco 93.29.9) |
Altre attività |
- Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane e altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca (codici ateco 49.31 e 49.39.09) |
- Gestione di stazioni per autobus (codici ateco 52.21.30) |
- Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano (codici ateco 49.39.01) |
- Attività dei servizi radio per radio taxi (codici ateco 52.21.90) |
- Musei (codici ateco 91.02 e 91.03) |
- Altre attività di servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua (codici ateco 52.22.09) |
- Attività dei servizi connessi al trasporto aereo (codici ateco 52.23.00) |
- Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi (codici ateco 59.13.00) |
- Attività di proiezione cinematografica. (codici ateco 59.14.00) |
-Organizzazione di feste e cerimonie (codici ateco 96.09.05) |
EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO NON PRESI IN CONSIDERAZIONE A SEGUITO DELLA POSIZIONE DELLA QUESTIONE DI FIDUCIA SULL'EMENDAMENTO 1.9000 (TESTO CORRETTO) INTERAMENTE SOSTITUTIVO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE
01.1
Cantù, Romeo, Tosato, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Fregolent, Zaffini, Binetti, Nannicini, Puglia, Parente
Precluso
All'articolo, premettere il seguente:
«Art. 01.
(Ristoro in favore dei medici deceduti a causa dell'infezione da SARS-CoV-2)
1. Ai famigliari di coloro che esercenti la professione medica e odontoiatrica non in regime di rapporto di lavoro dipendente e che, in conseguenza dell'attività di servizio e professionale prestata nel periodo di massima emergenza epidemica, tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021, abbiano contratto infezione da SARS-CoV-2 e, indipendentemente dalla precisa individuazione patogenetica circostanziale, siano deceduti, è riconosciuto un indennizzo nella misura di 100.000 euro quale ristoro alle condizioni e nei modi stabiliti nei commi 2 e 3. L'indennizzo di cui al presente comma consiste in un assegno una tantum non reversibile ed è destinato ai soggetti a carico nel seguente ordine: coniuge, figli minori, figli maggiorenni inabili al lavoro, genitori, fratelli e sorelle minori, fratelli e sorelle maggiorenni inabili al lavoro. L'indennizzo non concorre alla formazione del reddito, ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. Le domande per l'ottenimento dell'indennizzo sono presentate dagli aventi titolo, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2022, al Ministero della salute che procede alla verifica dei requisiti in ragione dell'ordine cronologico delle domande, certifica la regolarità per l'attribuzione del beneficio e provvede ad erogarlo ai famigliari beneficiari. Le relative domande sono presentate secondo lo schema predisposto dal Ministero della salute e corredate dalla documentazione comprovante la data delle diagnosi, le manifestazioni cliniche conseguenti e l'entità delle lesioni o dell'infermità da cui è derivato il decesso.
3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro e non oltre 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, vengono definiti le incompatibilità e i limiti patrimoniali, le cause di esclusione e le modalità di domanda, tenuto conto dell'eventuale sussistenza di altre coperture assicurative, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 4.
4. Per le finalità di cui al presente articolo è costituito, presso il Ministero della salute, un Fondo denominato ''Fondo ristoro medici deceduti vittime dell'infezione da COVID-19'' con una dotazione finanziaria di 20 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce limite massimo di spesa. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma ''Fondi di riserva e speciali'' della Missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.».
1.1
Angrisani, Abate, Crucioli, Di Micco, Giannuzzi, Lannutti, Lezzi
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sostituire le parole: «20 milioni di euro» con le seguenti: «50 milioni di euro»;
b) al comma 4 sostituire le parole: «20 milioni di euro» con le seguenti: «50 milioni di euro».
Conseguentemente all'art. 32, comma 1, sostituire le parole: «1.661,41 milioni» con le seguenti: «1691,41 milioni» e dopo la lettera h) aggiungere la seguente:
«h-bis) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante riduzione delle risorse di cui al fondo di cui all'articolo 28 della legge 196 del 2009».
1.2
Botto, Giannuzzi, Lezzi, Abate, Ortis, Lannutti, Angrisani
Precluso
Apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «20 milioni di euro», sono sostituite dalle seguenti: «40 milioni di euro»;
b) al comma 2 dopo la lettera b), inserire le seguenti:
«b-bis) i termini dei versamenti relativi per il versamento dell'IRAP, in scadenza nel mese di gennaio 2022;
b-ter) i termini versamenti delle ritenute dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza per il primo trimestre del 2022».
1.3
Precluso
Apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, al primo periodo, sostituire le parole: «pari a 20 milioni di euro» con le seguenti: «pari a 40 milioni di euro.»;
b) sostituire il comma 4 con il seguente:
«Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 32».
Conseguentemente, all'articolo 32 sono apportate le seguenti modificazioni:
- al comma 1, le parole: «1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle parole: «1.681,41 milioni di euro per l'anno 2022»;
- dopo la lettera h) inserire la seguente:
«h-bis) quanto a 20 milioni di per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
1.4
Errani, De Petris, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Precluso
Al comma 1 sostituire le parole: «20 milioni di euro» con le seguenti: «40 milioni di euro» a al comma 4 sostituire le parole: «20 milioni di euro» con le seguenti: «40 milioni di euro».
Conseguentemente all'art. 32, comma 1, sostituire le parole: «1.661,41 milioni» con le seguenti: «1681,41 milioni» e dopo la lettera h) aggiungere la seguente:
«h-bis) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante riduzione delle risorse di cui al fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 190 del 2014».
1.5
Precluso
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «20 milioni» con le seguenti: «30 milioni».
Conseguentemente, sostituire il comma 4 con il seguente:
«4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede, quanto a 20 milioni di euro ai sensi dell'articolo 32 e quanto a 10 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della Missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».
1.6
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma i, primo periodo, sostituire le parole: «pari a 20 milioni» con le seguenti: «pari a 30 milioni»;
b) al comma 4, sostituire il comma 4 con il seguente:
«4. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede quanto a 20 milioni di euro ai sensi dell'articolo 32 e quanto a io milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
1.7
Gallone, Toffanin, Floris, Gasparri
Precluso
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «pari a 20 milioni» con le seguenti: «pari a 30 milioni». Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «pari a 20 milioni» con le seguenti: «pari a 30 milioni».
Conseguentemente, all'articolo 32, alinea, sostituire le parole: «41 milioni», con le seguenti: «51 milioni» e dopo la lettera a) inserire la seguente:
«a-bis) quanto a 10 milioni di euro per il 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
1.8
Iannone, Barbaro, Calandrini, De Carlo
Precluso
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «pari a 20 milioni» con le seguenti: «pari a 30 milioni».
Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «pari a 20 milioni» con le seguenti: «pari a 30 milioni».
1.9
Errani, De Petris, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, dopo le parole: «adottate ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221», aggiungere le seguenti: «nonché alle attività, identificate dai codici della classificazione delle attività economiche ATECO 90.04.0, 90.02.09, 94.99.20, 94.99.90, che alla medesima data hanno subito le limitazioni di cui all'articolo 4, comma 2, del medesimo decreto-legge.»;
2) al comma 4, le parole: «pari a 20 milioni di euro», sono sostituite dalle seguenti: «pari a 30 milioni di euro».
Conseguentemente all'articolo 32, comma 1, lettera e) al capoverso sostituire le parole: «quanto a» con le seguenti: «quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2022,».
1.10
Precluso
Al comma 1, dopo il secondo periodo aggiungere le seguenti parole: «Le risorse del fondo sono destinate in modo prevalente, secondo criteri di proporzionalità, alle attività economiche di cui al primo periodo per le quali, per effetto delle misure di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, il periodo di chiusura alla data di entrata in vigore del presente decreto risulti superiore al periodo conseguente all'applicazione delle sole misure di prevenzione adottate ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021 n. 221».
1.11
Precluso
Al comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. All'articolo 1, comma 24, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: ''è presentata entro il 10 settembre 2021'', sono sostituite dalle seguenti: ''è presentata entro il 31 marzo 2022''.
1-ter. Ai fini del comma 1, il Fondo di cui all'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 100 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
1.12
Precluso
Al comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. All'articolo 1, comma 24, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: ''è presentata entro il 10 settembre 2021'', sono sostituite dalle seguenti: ''è presentata entro il 31 marzo 2022''.».
Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.13
Precluso
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. All'articolo 1, comma 24, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: ''10 settembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 novembre 2021''. I soggetti interessati possono presentare la domanda entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».
1.14
Precluso
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. All'articolo 1, comma 24, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: ''10 settembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 novembre 2021''. I soggetti interessati possono presentare la domanda entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.».
1.15
Precluso
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. All'articolo 1, comma 24, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: ''10 settembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 novembre 2021''. I soggetti interessati possono presentare la domanda entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.».
1.16
Precluso
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. All'articolo 1, comma 24, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: ''10 settembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 novembre 2021''. I soggetti interessati possono presentare la domanda entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».
1.17
Precluso
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. All'articolo 1, comma 24, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: ''10 settembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 novembre 2021''.».
1.18
Precluso
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. All'articolo 1, comma 24, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: ''10 settembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 novembre 2021''.».
1.19
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Il Fondo di cui al comma 1 è rifinanziato, in misura pari a 150 milioni per l'anno 2022 destinati alle attività identificate dal codice ATECO 93.11.2.
1-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per il riparto delle risorse di cui al comma 1 tenendo conto, al fine di consentire l'accesso al contributo anche alle società sportive dilettantistiche, del parametro di riferimento relativo alla superficie in metri quadri delle piscine.».
Conseguentemente, all'articolo 32, comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
«h-bis) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».
1.21
Errani, De Petris, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
1) al comma 2, alinea, dopo le parole: «del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221», inserire le seguenti: «, nonché le attività rientrati nella medesima filiera in cui operano tali soggetti e che abbiano subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al trenta per cento rispetto al 2019»;
2) dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici connessi con la filiera dei soggetti le cui attività sono vietate o sospese sino al 31 gennaio 2022.».
1.22
Precluso
Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 sono altresì estese ai soggetti esercenti attività di impresa le cui attività non risultano chiuse ma che hanno subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al trenta per cento rispetto al 2019 purché rientranti nella filiera in cui operano i soggetti di cui al comma 2.
2-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari delle misure di cui al comma 2-bis, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.
2-quater. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
1.23
Briziarelli, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 sono altresì estese ai soggetti esercenti attività di impresa le cui attività non risultano chiuse ma che hanno subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al trenta per cento rispetto al 2019 purché rientranti nella filiera in cui operano i soggetti di cui al comma 2.
2-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari delle misure di cui al comma 2-bis nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.
2-quater. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
1.24
Precluso
Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 sono altresì estese ai soggetti esercenti attività di impresa le cui attività non risultano chiuse ma che hanno subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al trenta per cento rispetto al 2019 purché rientranti nella filiera in cui operano i soggetti di cui al comma 2.
2-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari delle misure di cui al comma 2-bis nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.
2-quater. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
1.25
Precluso
Dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 sono altresì estese ai soggetti esercenti attività di impresa le cui attività non risultano chiuse ma che hanno subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al trenta per cento rispetto al 2019 purché rientranti nella filiera in cui operano i soggetti di cui al comma 2.
2-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari delle misure di cui al comma 2-bis nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.
2-quater. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
1.26
Montevecchi, De Lucia, Vanin, Anastasi, Croatti, Gaudiano, Lanzi, Giuseppe Pisani, Presutto, Romano, Trentacoste, Naturale
Precluso
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Le misure di cui al comma 1 si applicano anche alle attività economiche, individuate rispettivamente con i codici Ateco 90.04 e 90.02.09, che sono state sospese nello stesso periodo di riferimento.».
1.27
Precluso
Al comma 3, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «o in tre rate di pari importo entro il 30 settembre, il 31 ottobre e il 30 novembre 2022.».
1.28
Angrisani, Abate, Crucioli, Di Micco, Giannuzzi, Lannutti, Lezzi
Precluso
Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «si fa luogo al rimborso di quanto già versato per un importo massimo di 700.000 di euro» e al comma 4 sostituire le parole: «20 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «20,7 milioni di euro per l'anno 2022».
Conseguentemente all'articolo 32 comma 1, sostituire le parole: «1.661,41 milioni» con le seguenti: «1.662,11 milioni e dopo la lettera h) aggiungere la seguente:
''h-bis) quanto a 700.000 euro per l'anno 2022 si provvede mediante riduzione delle risorse di cui al fondo di cui all'articolo 28, della legge 196 del 2009''».
1.29
Errani, De Petris, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Precluso
Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Si fa luogo al rimborso di quanto già versato per un importo massimo di 700.000 di euro» e al comma 4 sostituire le parole: «20 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «20,7 milioni di euro per l'anno 2022».
Conseguentemente all'articolo 32 comma 1, sostituire le parole: «1.661,41 milioni» con le seguenti: «1.662,11 milioni e dopo la lettera h) aggiungere la seguente:
''h-bis) quanto a 700.000 euro per l'anno 2022 si provvede mediante riduzione delle risorse di cui al fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 190 del 2014''».
1.30
Precluso
Dopo il comma 3 inserire il seguente:
«3-bis. È istituito un fondo a sostegno delle reti d'impresa attive e per le reti d'impresa che si costituiscono nel corso dell'anno 2022, al fine di favorire l'aggregazione delle imprese. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 60 giorni dall'approvazione del presente provvedimento, sono emanate le norme attuative per l'accesso al fondo per le reti d'impresa costituite o costituente nell'anno 2022.».
Conseguentemente:
al comma 4, sostituire le parole: «20 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro»;
all'articolo 32, alinea, sostituire le parole: «41 milioni», con le seguenti: «91 milioni» e dopo la lettera a) inserire la seguente:
«a-bis) quanto a 91 milioni di euro per il 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
1.31
Precluso
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. È istituito a livello nazionale un fondo a sostegno dei confini minori (Confidi 112), con una dotazione di 50 milioni di euro per il 2022, per incrementare il Fondo Rischi. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze da emanare entro 60 giorni dall'approvazione del presente provvedimento, sono emanate le norme attuative per l'accesso al fondo da parte dei confidi minori.».
Conseguentemente:
al comma 4, sostituire le parole: «20 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro»;
all'articolo 32, alinea, sostituire le parole: «41 milioni», con le seguenti: «91 milioni» e dopo la lettera a) inserire la seguente:
«a-bis) quanto a 91 milioni di euro per il 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
1.32
Faggi, Rivolta, Ferrero, Tosato, Testor
Precluso
Dopo il comma 3, inserire i seguenti:
«3-bis. La sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti tributari in casi di malattia o infortunio di cui all'articolo 1, commi 927-933, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si applica anche ai liberi professionisti iscritti in registri ed elenchi nonché ai lavoratori autonomi di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4.
3-ter. All'articolo 1, comma 933, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: ''albi professionali'' sono sostituire dalle seguenti: ''albi, registri, elenchi o una delle attività professionali di lavoro autonomo di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4''».
1.33
Precluso
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. La sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti tributari in casi di malattia o infortunio di cui ai commi 927-933 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 si applica anche ai liberi professionisti iscritti in registri ed elenchi nonché ai lavoratori autonomi di cui alla legge n. 4 del 14 gennaio 2013.».
Conseguentemente, all'articolo, comma 933, lettera a) della legge n. 234 del 30 dicembre 2021, sostituire le parole: «albi professionali» con le seguenti: «albi, registri, elenchi o una delle attività professionali di lavoro autonomo di cui alla legge n. 4 del 14 gennaio 2013.».
1.34
Precluso
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
«3-bis. La sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti tributari in casi di malattia o infortunio di cui ai commi 927-933 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 si applica anche ai liberi professionisti iscritti in registri ed elenchi nonché ai lavoratori autonomi di cui alla legge n. 4 del 14 gennaio 2013.
3-ter. All' articolo 1, comma 933, lettera a) della legge n. 234 del 30 dicembre 2021, le parole: ''albi professionali'' sono sostituite con le seguenti: ''albi, registri, elenchi o una delle attività professionali di lavoro autonomo di cui alla legge n. 4 del 14 gennaio 2013.''».
1.35
Precluso
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
«4-bis. In considerazione della situazione economica determinata dal quadro pandemico nel comparto agricolo, aggravata dall'aumento dei costi delle materie prime, è concesso alle imprese agricole un contributo sui maggiori costi di produzione sostenuti.
4-ter. Con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di accesso ai contributi di cui al comma 4-bis. L'aiuto è concesso ai sensi del Quadro Temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia sull'emergenza del COVID.
4-quater. Ai fini del ristoro economico delle conseguenze derivanti dalle misure di interruzione dell'attività dettate dall'Ordinanza 25 febbraio 2021 del Ministro della salute, recante ''Ulteriori misure urgenti in materia di infezione da SARS-CoV-2 (agente eziologico del COVID-19) nei visoni d'allevamento'' il fondo di cui all'articolo 1, comma 982, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 2 milioni per l'anno 2022 e 2 milioni per l'anno 2023.
4-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 4-quater, pari a euro 2 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
1.36
Precluso
Dopo il comma 4, inserire in fine il seguente:
«4-bis. In considerazione della situazione economica determinata dal quadro pandemico nel comparto agricolo, aggravata dall'aumento dei costi delle materie prime, è concesso alle imprese agricole un contributo sui maggiori costi di produzione sostenuti. Con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di accesso ai contributi di cui al comma precedente. L'aiuto è concesso ai sensi del Quadro Temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia sull'emergenza del Covid. Agli oneri derivanti dal presente comma, calcolati in 10 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dei fondi previsti all'articolo 1 comma 128 della legge del 30 dicembre 2020, n. 178.».
1.37
De Carlo, Calandrini, La Pietra
Precluso
Dopo il comma 4, inserire in fine il seguente:
«4-bis. In considerazione della situazione economica determinata dal quadro pandemico nel comparto agricolo, aggravata dall'aumento dei costi delle materie prime, è concesso alle imprese agricole un contributo sui maggiori costi di produzione sostenuti.
4-ter. Con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di accesso ai contributi di cui al comma precedente. L'aiuto è concesso ai sensi del Quadro Temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia sull'emergenza del COVID».
1.38
Precluso
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
«4-bis. Ai fini del ristoro economico delle conseguenze derivanti dalle misure di interruzione dell'attività dettate dall'Ordinanza 25 febbraio 2021 del Ministro della salute, recante ''Ulteriori misure urgenti in materia di infezione da SARS-CoV-2 (agente eziologico del COVID-19) nei visoni d'allevamento'' il fondo di cui all'articolo 1, comma 982, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 2 milioni per l'anno 2022 e 2 milioni per l'anno 2023.
4-ter Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 2 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dalla Legge 30 dicembre 2021, n. 234.».
1.39
Precluso
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti commi:
«4-bis. Gli importi da corrispondere per la proroga delle concessioni del Bingo, previsti dall'articolo 1, comma 636 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono rideterminati in misura pari a euro 2.800 per ogni mese o frazione di mese superiore a quindici giorni e ad euro 1.400 per frazioni di mese pari o inferiore a quindici giorni da versare entro il giorno 16 del mese successivo secondo le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli; il controllo sulla tempestività e congruità dei versamenti eseguiti è effettuato dal partner tecnologico Sogei s.p.a.. Gli oneri concessori previsti dall'articolo 1 di cui al capoverso precedente, relativi al periodo di sospensione dell'attività di raccolta dovuta allo stato d'emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e delle sue successive proroghe, non sono dovuti.
4-ter. Per il solo periodo dal 1º gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2023 ciascun concessionario del gioco del Bingo ha la facoltà di versare il prelievo erariale e il compenso previsto per il controllo centralizzato del gioco di cui all'articolo 5, del Decreto Ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, in maniera differita entro novanta giorni dal ritiro delle cartelle e, comunque, entro il 15 dicembre di ciascun anno per il periodo relativo all'ultimo bimestre. L'importo costituente prelievo erariale deve essere coperto da idonea cauzione e su di esso sono dovuti interessi legali, calcolati dal giorno del ritiro fino all'effettivo versamento.».
1.40
Precluso
Dopo il comma 4, inserire i seguenti:
«4-bis. Il termine previsto al 16 dicembre 2022, della seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativamente agli immobili e relative pertinenze destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, è prorogato al 30 giugno 2023, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
4-ter. All'onere derivante dal comma 4-bis, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
1.41
Precluso
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4.bis Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, si applicano anche ai contratti conclusi fino al 31 marzo 2022, pure se stipulati con soggetti diversi dalla clientela al dettaglio. La consegna della copia del contratto non costituisce requisito di validità ovvero di efficacia del contratto, felino restando l'obbligo di mettere a disposizione del cliente copia dello stesso su supporto durevole, anche mediante trasmissione presso l'indirizzo di posta non certificata del cliente ovvero altro mezzo idoneo».
G1.1
Montevecchi, De Lucia, Vanin, Anastasi, Croatti, Gaudiano, Lanzi, Giuseppe Pisani, Romano, Trentacoste
Precluso
Il Senato,
in sede d'esame del disegno di legge A.S. n. 2505, recante Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 recante Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico,
premesso che:
il decreto-legge n. 4/2022 in titolo reca misure di sostegno alle imprese e operatori economici connesse all'emergenza da Covid-19;
considerato che:
con il decreto-legge n. 211 del 24 dicembre 2021, recante Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19, sono state introdotte nuove e più stringenti misure, a decorrere dal 25 dicembre 2021, finalizzate al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19, fra cui, in particolare, la sospensione relativa a «le feste, comunque denominate, gli eventi a queste assimilati e i concerti che implichino assembramenti in spazi aperti», nonché «le attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati»;
valutato che:
le attività che svolgono pubblico spettacolo e, in particolare modo, quelle riconducibili a discoteche, sale da ballo, eventi e concerti sono state particolarmente colpite dagli effetti di cui ai decreti che si sono succeduti, dall'insorgere della pandemia, negli ultimi 23 mesi;
alcuni rappresentanti del comparto dei gestori di sale da ballo lamentano situazioni di concorrenza sleale, anche a discapito della sicurezza dei fruitori e richiedono dunque un adeguamento della normativa;
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità, nel prossimo provvedimento utile, di adeguare il coefficiente di capienza dei locali adibiti a sale da ballo, discoteche e musica dal vivo, agli standard europei incrementando inoltre il numero di azioni di controllo al fine di contenere e contrastare la sleale concorrenza.
1.0.1
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Semplificazioni per le imprese che hanno ricevuto contributi emergenziali)
1. All'articolo i, comma 125-bis, della legge 4 agosto 2017, n. 124, dopo le parole: ''retributiva o risarcitoria'', sono inserite le seguenti: ''ad esclusione di quelli erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza.''».
1.0.2
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di gioco del Bingo)
1. All'articolo 69, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: ''periodo di sospensione dell'attività'', sono da intendersi riferite a ciascun mese o frazione di mese interessati dalle prescrizioni di chiusura al pubblico fino alla scadenza dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e delle sue successive proroghe.».
1.0.3
Briziarelli, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Riduzione TARI per le imprese della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande)
1. Per l'anno 2022, per le imprese della distribuzione di prodotti alimentari e bevande, la tassa sui rifiuti di cui all'articolo 1, commi da 641 a 669 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è ridotta del 50 per cento. Per il ristoro ai Comuni delle minori entrate derivanti dal presente comma, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, un fondo con dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2022. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3, dell'articolo 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto è comunque adottato.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:
a) quanto a quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
1.0.4
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di indennizzo per cessazione dell'attività commerciale)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 283, è inserito il seguente:
''283-bis. A decorrere dall'anno 2022, gli indennizzi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, che a partire da tale data saranno concessi ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, sono incompatibili con la titolarità di qualsiasi trattamento pensionistico diretto a carico di qualunque forma previdenziale obbligatoria, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222.''.
2. All'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 dopo le parole: ''più di 62 anni di età, se uomini, ovvero più di 57 anni di età, se donne'', sono aggiunte le seguenti: ''. A decorrere dal 1º gennaio 2023 il requisito anagrafico di accesso al trattamento è pari a più di 64 anni di età''.
3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 380, è inserito il seguente:
''380-bis. Dal 1º gennaio 2023, l'aliquota contributiva di cui al comma 380 è dovuta nella misura dello 0,24 per cento. La contribuzione di cui al presente comma per la quota pari allo 0,22 per cento è destinata al finanziamento del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 207 del 1996, mentre la restante quota pari allo 0,02 per cento è devoluta alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali''.
4. All'articolo 11-ter, comma 1, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128 le parole: ''tra il 1º gennaio 2017'' sono sostituite dalle seguenti: ''tra il lº gennaio 2014''.».
1.0.5
Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di indennizzo per cessazione dell'attività commerciale)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 283, è inserito il seguente:
''283-bis. A decorrere dall'anno 2022, gli indennizzi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, che a partire da tale data saranno concessi ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, sono incompatibili con la titolarità di qualsiasi trattamento pensionistico diretto a carico di qualunque forma previdenziale obbligatoria, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'articolo I della legge 12 giugno 1984, n. 222.''.
2. All'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 dopo le parole: ''più di 62 anni di età, se uomini, ovvero più di 57 anni di età, se donne'', sono aggiunte le seguenti: ''. A decorrere dal 1º gennaio 2023 il requisito anagrafico di accesso al trattamento è pari a più di 64 anni di età''.
3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 380, è inserito il seguente:
''380-bis. Dal 1º gennaio 2023, l'aliquota contributiva di cui al comma 380 è dovuta nella misura dello 0,24 per cento. La contribuzione di cui al presente comma per la quota pari allo 0,22 per cento è destinata al finanziamento del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 207 del 1996, mentre la restante quota pari allo 0,02 per cento è devoluta alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali''.
4. All'articolo 11-ter, comma 1, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128 le parole: ''tra il 1º gennaio 2017'', sono sostituite dalle seguenti: ''tra il 1º gennaio 2014''.».
1.0.6
Tosato, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor
Precluso
Dopo l'articolo, è inserito il seguente:
«Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di indennizzo per cessazione dell'attività commerciale)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 283, è inserito il seguente:
''283-bis. A decorrere dall'anno 2022, gli indennizzi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, che a partire da tale data saranno concessi ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, sono incompatibili con la titolarità di qualsiasi trattamento pensionistico diretto a carico di qualunque forma previdenziale obbligatoria, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222.''.
2. All'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 dopo le parole: ''più di 62 anni di età, se uomini, ovvero più di 57 anni di età, se donne'' sono aggiunte le seguenti: ''. A decorrere dal 1º gennaio 2023 il requisito anagrafico di accesso al trattamento è pari a più di 64 anni di età''.
3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 380, è inserito il seguente:
''380-bis. Dal 1º gennaio 2023, l'aliquota contributiva di cui al comma 380 è dovuta nella misura dello 0,24 per cento. La contribuzione di cui al presente comma per la quota pari allo 0,22 per cento è destinata al finanziamento del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 207 del 1996, mentre la restante quota pari allo 0,02 per cento è devoluta alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali''.
4. All'articolo 11-ter, comma 1, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128 le parole: ''tra il 1º gennaio 2017'', sono sostituite dalle seguenti: ''tra il 1º gennaio 2014''.».
1.0.7
Precluso
Dopo l'articolo, è inserito il seguente:
«Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di indennizzo per cessazione dell'attività commerciale)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 283, è inserito il seguente:
''283-bis. A decorrere dall'anno 2022, gli indennizzi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, che a partire da tale data saranno concessi ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, sono incompatibili con la titolarità di qualsiasi trattamento pensionistico diretto a carico di qualunque forma previdenziale obbligatoria, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222.''.
2. All'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 dopo le parole: ''più di 62 anni di età, se uomini, ovvero più di 57 anni di età, se donne'', sono aggiunte le seguenti: ». A decorrere dal 1º gennaio 2023 il requisito anagrafico di accesso al trattamento è pari a più di 64 anni di età».
3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 380, è inserito il seguente:
''380-bis. Dal 1º gennaio 2023, l'aliquota contributiva di cui al comma 380 è dovuta nella misura dello 0,24 per cento. La contribuzione di cui al presente Gomma per la quota pari allo 0,22 per cento è destinata al finanziamento del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 207 del 1996, mentre la restante quota pari allo 0,02 per cento è devoluta alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali''.
4. All'articolo 11-ter, comma 1, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128 le parole ''tra il 1º gennaio 2017'', sono sostituite dalle seguenti: ''tra il 1º gennaio 2014''».
1.0.8
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di indennizzo per cessazione dell'attività commerciale)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 283 è inserito il seguente:
''283-bis. A decorrere dall'anno 2022, gli indennizzi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, che a partire da tale data saranno concessi ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, sono incompatibili con la titolarità di qualsiasi trattamento pensionistico diretto a carico di qualunque forma previdenziale obbligatoria, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222.''.
2. All'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 dopo le parole ''più di 62 anni di età, se uomini, ovvero più di 57 anni di età, se donne'', sono aggiunte le seguenti: ». A decorrere dal 1º gennaio 2023 il requisito anagrafico di accesso al trattamento è pari a più di 64 anni di età».
3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 380, è inserito il seguente:
''380-bis. Dal 1º gennaio 2023, l'aliquota contributiva di cui al comma 380 è dovuta nella misura dello 0,24 per cento. La contribuzione di cui al presente comma per la quota pari allo 0,22 per cento è destinata al finanziamento del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 207 de11996, mentre la restante quota pari allo 0,02 per cento è devoluta alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali''.
4. All'articolo 11-ter, comma 1, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128 le parole: ''«tra il 1º gennaio 2017'', sono sostituite dalle seguenti: ''tra il 1º gennaio 2014''.».
1.0.9
Precluso
Dopo l'articolo, è inserito il seguente:
«Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di indennizzo per cessazione dell'attività commerciale)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 283, è inserito il seguente:
''283-bis. A decorrere dall'anno 2022, gli indennizzi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, che a partire da tale data saranno concessi ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, sono incompatibili con la titolarità di qualsiasi trattamento pensionistico diretto a carico di qualunque forma previdenziale obbligatoria, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222.''.
2. All'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 dopo le parole: ''più di 62 anni di età, se uomini, ovvero più di 57 anni di età, se donne'' sono aggiunte le seguenti: ''. A decorrere dal 1º gennaio 2023 il requisito anagrafico di accesso al trattamento è pari a più di 64 anni di età''.
3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 380, è inserito il seguente:
«380-bis. Dal 1º gennaio 2023, l'aliquota contributiva di cui al comma 380 è dovuta nella misura dello 0,24 per cento. La contribuzione di cui al presente comma per la quota pari allo 0,22 per cento è destinata al finanziamento del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 207 del 1996, mentre la restante quota pari allo 0,02 per cento è devoluta alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali».
4. All'articolo 11-ter, comma 1, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128 le parole: ''tra il 1º gennaio 2017'', sono sostituite dalle seguenti: ''tra il 1º gennaio 2014''.».
1.0.10
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di indennizzo per cessazione dell'attività commerciale)
1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 283, è inserito il seguente:
''283-bis. A decorrere dall'anno 2022, gli indennizzi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, che a partire da tale data saranno concessi ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, sono incompatibili con la titolarità di qualsiasi trattamento pensionistico diretto a carico di qualunque forma previdenziale obbligatoria, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222.''.
2. All'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, dopo le parole: ''più di 62 anni di età, se uomini, ovvero più di 57 anni di età, se donne'', sono aggiunte le seguenti: ''A decorrere dal 1º gennaio 2023 il requisito anagrafico di accesso al trattamento è pari a più di 64 anni di età''.
3. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 380, è inserito il seguente:
''380-bis. Dal 1º gennaio 2023, l'aliquota contributiva di cui al comma 380 è dovuta nella misura dello 0,24 per cento. La contribuzione di cui al presente comma per la quota pari allo 0,22 per cento è destinata al finanziamento del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 207 del 1996, mentre la restante quota pari allo 0,02 per cento è devoluta alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali''.
4. All'articolo 11-ter, comma 1, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, le parole: ''tra il 1º gennaio 2017'', sono sostituite dalle seguenti: ''tra il 1º gennaio 2014''.».
1.0.11
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di indennizzo per cessazione dell'attività commerciale)
1. All'articolo 11-ter, comma 1, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, le parole: ''tra il 1º gennaio 2017'', sono sostituite dalle seguenti: ''tra il 1º gennaio 2014''.
2. A decorrere dal 1 gennaio 2022 la concessione dell'indennizzo di cui al decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è incompatibile con la titolarità di qualsiasi trattamento pensionistico diretto a carico di qualunque forma previdenziale obbligatoria, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222.
3. A decorrere dal 1º gennaio 2023, il requisito anagrafico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è elevato a più di 64 anni di età per uomini e donne. A decorrere dalla medesima data l'aliquota contributiva di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 207 del 1996, è dovuta nella misura dello 0,24 per cento. La contribuzione di cui al precedente periodo è destinata, per una quota pari allo 0,22 per cento, al finanziamento del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 207 del 1996 e, per una quota pari allo 0,02 per cento, è devoluta alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali.».
1.0.12
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art.1-bis.
(Liquidità alle imprese tramite aumenti di capitale)
1. In relazione all'emergenza COVID-19, per una volta durante l'esercizio, quando l'interesse della società lo giustifica, il consiglio di amministrazione può deliberare un aumento diretto di capitale nel limite massimo di un terzo del capitale sociale preesistente a condizione che lo statuto lo preveda, definendone condizioni modalità e limiti. Nelle società con azioni quotate in mercati regolamentati, ove lo statuto non dispone diversamente anche se lo statuto non lo prevede, il consiglio di amministrazione può deliberare il suddetto aumento nei limiti del venti per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione sia determinato con riferimento al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in una apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione.».
1.0.13
Romeo, Faggi, Corti, Bagnai, Ferrero, Rivolta, Testor, Tosato
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
1. Il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1, commi da 16 a 27, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è riconosciuto anche ai soggetti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, entro il 30 novembre 2021.
2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di effettuazione delle istanze da presentare, al fine di ottenere il contributo di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:
a) quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a 100 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
1.0.14
Augussori, Grassi, Pirovano, Riccardi, Calderoli, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art.1-bis.
(Prima applicazione del Piano integrato di attività e organizzazione)
1. All'articolo 1, comma 12, lettera a), n. 3) del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228: a) le parole: ''entro il 30 aprile 2022'', sono sostituite dalle seguenti: ''entro il 1º gennaio 2023''.».
1.0.15
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
(Prima applicazione del Piano integrato di attività e organizzazione)
1. All'articolo 1, comma 12, lettera a), n. 3) del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, sostituire le parole: ''30 aprile 2022'' con le seguenti: ''1º gennaio 2023''.»
2.1
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole: «200 milioni», con le seguenti: «300 milioni»;
b) dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
«9-bis. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento dell'emergenza epidemiologica, per l'anno 2022 sono destinati 100 milioni di euro del fondo di cui al comma 1, per l'erogazione del contributo di cui al presente articolo in favore dei soggetti indicati al medesimo comma 1, il cui ammontare di ricavi calcolato ai sensi del comma 2 sia superiore a 2 milioni di euro, ma non superiore a 5 milioni di euro, in possesso degli altri requisiti previsti al medesimo comma 2.
9-ter. Il contributo di cui al comma 9-bis è determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando la percentuale del 20 per cento alla differenza tra l'ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d'imposta 2021 e l'ammontare medio mensile dei ricavi riferiti al periodo d'imposta 2019. Ai fini della quantificazione del contributo rilevano i ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b) del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
9-quater. Ai fini del riconoscimento del contributo di cui al comma 9-bis, si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 e da 6 a 8 del presente articolo.».
Conseguentemente, al comma 9, sostituire le parole: «200 milioni», con le seguenti: «300 milioni», e all'articolo 32, comma 1, lettera a), sostituire le parole: «1.200 milioni», con le seguenti: «1.300 milioni».
2.2
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «200 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «300 milioni»;
b) dopo il comma 9 aggiungere i seguenti commi:
«9-bis. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento dell'emergenza epidemiologica, per l'anno 2022 sono destinati 100 milioni di euro del fondo di cui al comma 1, per l'erogazione del contributo di cui al presente articolo in favore dei soggetti indicati al medesimo comma 1, il cui ammontare di ricavi calcolato ai sensi del comma 2 sia superiore a 2 milioni di euro, ma non superiore a 5 milioni di euro, in possesso degli altri requisiti previsti al medesimo comma 2.
9-ter. Il contributo di cui al comma 9-bis è determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando la percentuale del 20 per cento alla differenza tra l'ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d'imposta 2021 e l'ammontare medio mensile dei ricavi riferiti al periodo d'imposta 2019. Ai fini della quantificazione del contributo rilevano i ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b) del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
9-quater. Ai fini del riconoscimento del contributo di cui al comma 9-bis, si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 e da 6 a 8 del presente articolo.».
Conseguentemente, al comma 9, le parole: «200 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «300 milioni» e all'articolo 32, comma I, lettera a), le parole: «1.200 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «1.300 milioni».
2.3
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «200 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «300 milioni»;
b) dopo il comma 9 aggiungere i seguenti commi:
«9-bis. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento dell'emergenza epidemiologica, per l'anno 2022 sono destinati 100 milioni di euro del fondo di cui al comma 1, per l'erogazione del contributo di cui al presente articolo in favore dei soggetti indicati al medesimo comma 1, il cui ammontare di ricavi calcolato ai sensi del comma 2 sia superiore a 2 milioni di euro, ma non superiore a 5 milioni di euro, in possesso degli altri requisiti previsti al medesimo comma 2.
9-ter. Il contributo di cui al comma 9-bis è determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando la percentuale del 20 per cento alla differenza tra l'ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d'imposta 2021 e l'ammontare medio mensile dei ricavi riferiti al periodo d'imposta 2019. Ai fini della quantificazione del contributo rilevano i ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b) del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
9-quater. Ai fini del riconoscimento del contributo di cui al comma 9-bis, si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 e da 6 a 8 del presente articolo.».
Conseguentemente, al comma 9, sostituire le parole: «200 milioni» con le seguenti: «300 milioni» e all'articolo 32, comma 1, alinea, sostituire le parole: «1.661,41 milioni» con le seguenti: «1761,41» e alla lettera a), sostituire le parole: «1.200 milioni» con le seguenti: «1.300 milioni».
2.4
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «200 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «300 milioni»;
b) dopo il comma 9 aggiungere i seguenti commi:
«9-bis. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento dell'emergenza epidemiologica, per l'anno 2022 sono destinati 100 milioni di euro del fondo di cui al comma 1, per l'erogazione del contributo di cui al presente articolo in favore dei soggetti indicati al medesimo comma 1, il cui ammontare di ricavi calcolato ai sensi del comma 2 sia superiore a 2 milioni di euro, ma non superiore a 5 milioni di euro, in possesso degli altri requisiti previsti al medesimo comma 2.
9-ter. Il contributo di cui al comma 9-bis è determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando la percentuale del 20 per cento alla differenza tra l'ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d'imposta 2021 e l'ammontare medio mensile dei ricavi riferiti al periodo d'imposta 2019. Ai fini della quantificazione del contributo rilevano i ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b) del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
9-quater. Ai fini del riconoscimento del contributo di cui al comma 9-bis, si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 e da 6 a 8 del presente articolo.».
Conseguentemente, al comma 9, le parole: «200 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «300 milioni» e all'articolo 32, comma 1, lettera a), le parole: «1.200 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «1.300 milioni».
2.5
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «200 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «300 milioni»;
b) dopo il comma 8, inserire i seguenti:
«8-bis. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento dell'emergenza epidemiologica, per l'anno 2022 sono destinati 100 milioni di euro del fondo di cui al comma 1, per l'erogazione del contributo di cui al presente articolo in favore dei soggetti indicati al medesimo comma i, il cui ammontare di ricavi calcolato ai sensi del comma 2 sia superiore a 2 milioni di euro, ma non superiore a 5 milioni di euro, in possesso degli altri requisiti previsti al medesimo comma 2.
8-ter. Il contributo di cui al comma 8-bis è determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando la percentuale del 20 per cento alla differenza tra l'ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d'imposta 2021 e l'ammontare medio mensile dei ricavi riferiti al periodo d'imposta 2019. Ai fini della quantificazione del contributo rilevano i ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b) del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
8-quater. Ai fini del riconoscimento del contributo di cui al comma 8-bis, si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 e da 6 a 8 del presente articolo.»;
c) al comma 9, le parole: «200 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «300 milioni».
Conseguentemente, all'articolo 32, comma 1, lettera a), le parole: «1.200 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «1.300 milioni».
2.6
Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole: «200 milioni» con le seguenti: «300 milioni»;
b) dopo il comma 9 aggiungere i seguenti commi:
«9-bis. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento dell'emergenza epidemiologica, per l'anno 2022 sono destinati 100 milioni di euro del fondo di cui al comma 1, per l'erogazione del contributo di cui al presente articolo in favore dei soggetti indicati al medesimo comma 1, il cui ammontare di ricavi calcolato ai sensi del comma 2 sia superiore a 2 milioni di euro, ma non superiore a 5 milioni di euro, in possesso degli altri requisiti previsti al medesimo comma 2.
9-ter. Il contributo di cui al comma 9-bis è determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando la percentuale del 20 per cento alla differenza tra l'ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d'imposta 2021 e l'ammontare medio mensile dei ricavi riferiti al periodo d'imposta 2019. Ai fini della quantificazione del contributo rilevano i ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b) del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 9-quater. Ai fini del riconoscimento del contributo di cui al comma 9-bis, si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 e da 6 a 8 del presente articolo.».
Conseguentemente, al comma 9, le parole: «200 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «300 milioni» e all'articolo 32, comma 1, lettera a), le parole: «1.200 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «1.300 milioni».
2.7
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole: «dotazione di 200 milioni di euro» con le seguenti: «dotazione di 250 milioni di euro»;
b) al comma 2, primo periodo sono apportate le seguenti modificazioni:
- sostituire le parole: «2 milioni di euro» con le seguenti: «10 milioni di euro»;
- sostituire le parole: «trenta per cento» con le seguenti: «venti per cento».
c) al comma 9 sostituire le parole: «pari a 200 milioni di euro» con le seguenti: «pari a 250 milioni di euro».
Conseguentemente, all'articolo 32 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle parole: «1.711,41 milioni di euro per l'anno 2022»;
b) dopo la lettera c), inserire la seguente:
«c-bis) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.».
2.8
Vaccaro, Trentacoste, Gallicchio
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole: «200 milioni di euro» con le seguenti: «250 milioni di euro» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché tutte le attività dei gruppi 55.1, 55.2, 55.3 e 55.9; 56.i, 56.2 e 56.3 e 93.1 e 93.2»;
b) al comma 9, sostituire le parole: «200 milioni di euro» con le seguenti: «250 milioni di euro».
Conseguentemente ai maggiori oneri, pari a 5o milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2.9
Errani, De Petris, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Precluso
Sono apportate le seguenti modificazioni:
1) Al comma 1, le parole: «dotazione di 200 milioni» sono sostituite con le seguenti: «dotazione di 210 milioni» ed , in fine, dopo il numero: «47.79», aggiungere i seguenti: «47.80, 47.81»;
2) Al comma 9, le parole: «pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022,» sono sostituite con le seguenti: «pari a 210 milioni di euro per l'anno 2022,».
Conseguentemente, all'articolo 32, comma 1, lettera e) al capoverso sostituire le parole: «quanto a» con le seguenti: «quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2022,».
2.10
Precluso
Al comma 1, dopo le parole: «a favore delle imprese» aggiungere le seguenti: «e dei soggetti che svolgono la professione di agente di commercio ad esse collegate».
2.11
Precluso
Al comma 1, dopo le parole: «a favore delle imprese» sono aggiunte le seguenti: «e dei soggetti che svolgono la professione di agente di commercio ad esse collegate».
2.12
Precluso
Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «in via prevalente».
2.13
Testor, Ferrero, Rivolta, Faggi, Tosato
Precluso
Al comma 1, sopprimere le parole: «in via prevalente».
2.14
Precluso
Al comma 1, dopo le parole: «ATECO 2007:» inserire il seguente numero: «46.31».
2.15
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «ATECO 2007: 47.19, 47.30, 47.43» sono aggiunte le seguenti: «14.19.29, 45.40.21, 46.39.20, 46.42.10, 46.47.10, 46.6, 47.11.50, 47.24.20, 47.41, 47.91.10, 56.10.20, 68.20.01, 70 22 09, 74.10.9, 77.40.00, 96.02.01».
b) al comma 2, le parole: «non superiore a 2 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a 10 milioni di euro».
2.16
Precluso
Al comma 1, dopo il numero: «47.79» inserire i seguenti: «47.80, 47.81».
2.17
Precluso
Al comma 1, dopo il numero: «47.79» inserire i seguenti: «47.80, 47.81».
2.18
Precluso
Al comma 1, dopo il numero: «47.79» inserire i seguenti: «47.80, 47.81».
2.19
Aimi, Gasparri, Gallone, Toffanin, Floris, Berardi
Precluso
Al comma 1 dopo i numeri: «47.79» aggiungere i seguenti: «47.80, 47.81».
2.20
Angrisani, Abate, Crucioli, Di Micco, Giannuzzi, Lannutti, Lezzi
Precluso
Al comma 1, dopo le parole: «47.79» aggiungere le seguenti: «47.80, 47.81».
2.21
Bagnai, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «47.78, 47.79» aggiungere le seguenti: «47.81»;
b) sostituire le parole: «200 milioni» con le seguenti: «210 milioni».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2.23
Precluso
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché a favore delle attività di commercio al dettaglio, non comprese nei suddetti codici, insistenti nelle aree individuate ai sensi dell'articolo 59 del decreto legge 14 agosto 2020, n.104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.».
2.25
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:
«1-bis. L'aiuto in forma di contributo a fondo perduto di cui al comma 1 spetta agli operatori in possesso di autorizzazione di pubblica sicurezza, in corso di validità, per la fabbricazione e/o il deposito di articoli pirotecnici ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e dei capitoli II e/o III, e/o IV e/o VI dell'allegato B del Regolamento di esecuzione al T.U.L.P.S. (regio decreto 6 maggio 1940 n. 635).».
2.26
Precluso
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «2 milioni di euro», con le seguenti: «10 milioni di euro», e le parole: «trenta per cento» con le seguenti: «venti per cento».
2.27
Precluso
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «2 milioni di euro», con le seguenti: «10 milioni di euro», e le parole: «trenta per cento» con le seguenti: «venti per cento».
2.28
Precluso
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «2 milioni di euro», con le seguenti: «10 milioni di euro», e le parole: «trenta per cento» con le seguenti: «venti per cento».
2.29
Precluso
Al comma 2, sostituire parole: «2 milioni di euro» con le seguenti: «5 milioni di euro».
Conseguentemente, al comma 1, sostituire le parole: «200 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «500 milioni di euro».
2.30
Precluso
Al comma 2 sostituire le parole: «non inferiore al 30 per cento rispetto al 2019» con le seguenti: «non inferiore al 25 per cento rispetto al 2019, con criteri di proporzionalità rispetto alla riduzione subita, privilegiando le imprese che abbiano subito una riduzione maggiore.».
2.31
Precluso
Al comma 2 sostituire le parole: «non inferiore al 30 per cento rispetto al 2019» con le seguenti: «non inferiore al 25 per cento rispetto al 2019, con criteri di proporzionalità rispetto alla riduzione subita, privilegiando le imprese che abbiano subito una riduzione maggiore.».
2.32
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 dopo le parole: «relativi ai periodi d' imposta 2019-2021», aggiungere le seguenti: «Nel caso di commercio al dettaglio di gas naturale per autotrazione, ai fini della quantificazione della riduzione del fatturato rileva la riduzione dei quantitativi di gas naturale per autotrazione acquistati nell'ultimo trimestre 2021 rispetto all'ultimo trimestre 2019. Potranno conseguentemente accedere agli aiuti previsti dal presente articolo le imprese che svolgono attività di commercio al dettaglio di gas naturale per autotrazione che nell'ultimo trimestre 2021 hanno subito una riduzione dei quantitativi acquistati pari al trenta per cento rispetto al medesimo periodo del 2019, comprovati dalle fatture di acquisto. Per queste attività non si applica il limite di ricavi di cui al primo periodo.»;
b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. Le risorse finanziarie di cui al presente articolo sono ripartite, nel caso dei distributori di gas naturale per autotrazione, riconoscendo a ciascuna delle predette imprese un importo a fondo perduto proporzionale alla diminuzione del gas naturale per autotrazione acquistato nell'ultimo trimestre 2021 rispetto all'ultimo trimestre 2019. Il MISE con proprio decreto determinerà la modalità di determinazione del contributo. Il limite di ricavi cui al precedente comma non si applica ai distributori di gas naturale per autotrazione.».
2.33
Precluso
All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni.
1) al comma 2, dopo le parole: «relativi ai periodi d' imposta 2019-2021», aggiungere le seguenti: «Nel caso di commercio al dettaglio di gas naturale per autotrazione, ai fini della quantificazione della riduzione del fatturato rileva la riduzione dei quantitativi di gas naturale per autotrazione acquistati nell'ultimo trimestre 2021 rispetto all'ultimo trimestre 2019. Potranno conseguentemente accedere agli aiuti previsti dal presente articolo le imprese che svolgono attività di commercio al dettaglio di gas naturale per autotrazione che nell'ultimo trimestre 2021 hanno subito una riduzione dei quantitativi acquistati pari al trenta per cento rispetto al medesimo periodo del 2019, comprovati dalle fatture di acquisto. Per queste attività non si applica il limite di ricavi di cui al primo periodo.».
2) dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5-bis. Le risorse finanziarie di cui al presente articolo sono ripartite, nel caso dei distributori di gas naturale per autotrazione, riconoscendo a ciascuna delle predette imprese un importo a fondo perduto proporzionale alla diminuzione del gas naturale per autotrazione acquistato nell'ultimo trimestre 2021 rispetto all'ultimo trimestre 2019. Il MISE con proprio decreto determinerà la modalità di determinazione del contributo. Il limite di ricavi cui al precedente comma non si applica ai distributori di gas naturale per autotrazione.».
2.34
Arrigoni, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) Al comma 2 dopo le parole: «relativi ai periodi d'imposta 2019-2021.», aggiungere le seguenti: «Nel caso di commercio al dettaglio di gas naturale per autotrazione, ai fini della quantificazione della riduzione del fatturato rileva la riduzione dei quantitativi di gas naturale per autotrazione acquistati nell'ultimo trimestre 2021 rispetto all'ultimo trimestre 2019. Potranno conseguentemente accedere agli aiuti previsti dal presente articolo le imprese che svolgono attività di commercio al dettaglio di gas naturale per autotrazione che nell'ultimo trimestre 2021 hanno subito una riduzione dei quantitativi acquistati pari al trenta per cento rispetto al medesimo periodo del 2019, comprovati dalle fatture di acquisto. Per queste attività non si applica il limite di ricavi di cui al primo periodo.».
b) dopo il comma 5 inserire il seguente:
«5-bis. Le risorse finanziarie di cui al presente articolo sono ripartite, nel caso dei distributori di gas naturale per autotrazione, riconoscendo a ciascuna delle predette imprese un importo a fondo perduto proporzionale alla diminuzione del gas naturale per autotrazione acquistato nell'ultimo trimestre 2021 rispetto all' ultimo trimestre 2019. Il MISE con proprio decreto determinerà la modalità di determinazione del contributo. Il limite di ricavi cui al precedente comma non si applica ai distributori di gas naturale per autotrazione.».
2.35
Precluso
All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti: «Nel caso di commercio al dettaglio di gas naturale per autotrazione, ai fini della quantificazione della riduzione del fatturato rileva la riduzione dei quantitativi di gas naturale per autotrazione acquistati nell'ultimo trimestre 2021 rispetto all'ultimo trimestre 2019. Possono accedere agli aiuti previsti dal presente articolo, le imprese che svolgono attività di commercio al dettaglio di gas naturale per autotrazione che nell'ultimo trimestre 2021 hanno subito una riduzione dei quantitativi acquistati pari al trenta per cento rispetto al medesimo periodo del 2019, comprovati dalle fatture di acquisto. Per queste attività non si applica il limite di ricavi di cui al primo periodo.''.
b) dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5-bis. Nel caso dei distributori di gas naturale per autotrazione, le risorse finanziarie di cui al presente articolo sono ripartite riconoscendo a ciascuna delle predette imprese un importo a fondo perduto proporzionale alla diminuzione del gas naturale per autotrazione acquistato nell'ultimo trimestre 2021 rispetto all'ultimo trimestre 2019. Nei loro confronti, non si applica il limite di ricavi di cui al comma 5. Il Ministero dello sviluppo economico, con proprio decreto, adotta la modalità di determinazione del contributo.».
2.36
Precluso
Al comma 4, dopo le parole: «definite con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico» aggiungere le seguenti: «da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,».
2.37
Errani, De Petris, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Precluso
Al comma 5, sopprimere le parole da: «Successivamente» fino a: «al comma 4» e al comma 7, sostituire le parole: «provvede a ridurre» fino alla fine del comma, con le seguenti: «provvede al rifinanziamento del fondo di cui al presente articolo nel limite massimo di 150 milioni di euro per l'anno 2022.».
Conseguentemente all'art. 32, comma 1, sostituire le parole: «1.661,41 milioni» con le seguenti: «1.811,41 milioni» e alla lettera e) al capoverso sostituire le parole: «quanto a» con le seguenti: «quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2022,».
2.38
Angrisani, Abate, Crucioli, Di Micco, Giannuzzi, Lannutti, Lezzi
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, sopprimere le parole da: «Successivamente» fino a: «al comma 4»;
b) al comma 7, sostituire le parole: «provvede a ridurre» fino alla fine del comma, con le seguenti: «provvede allo stanziamento delle risorse finanziarie necessarie.».
2.40
Precluso
Dopo il comma 9, aggiungere, in fine, il seguente:
«9-bis. Al fine di contrastare l'ulteriore chiusura delle piccole attività di commercio su aree colpite dalla crisi conseguente dalla pandemia da Covid-19 e di sostenere le stesse per superare le gravissime difficoltà causate anche dalle misure che hanno previsto la prolungata sospensione delle fiere, delle sagre, degli eventi e dei mercati, adottate con Ordinanze di Sospensione dai Comuni in applicazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e delle Ordinanze delle Regioni, e che hanno già beneficiato delle indennità di cui all'articolo 28 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è riconosciuta una indennità di 1.000 euro per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, ovvero una indennità forfettaria di 2.400 euro. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022- 2024, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione » Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».
G2.1
Precluso
Il Senato,
in sede d'esame del disegno di legge, recante «Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico»,
premesso che:
il provvedimento in esame reca misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19;
considerato che:
l'Italia si è impegnata nell'obiettivo climatico di riduzione di almeno il 55 per cento delle emissioni nette di gas serra entro il 2030, sancito nella Legge europea sul clima, e nel raggiungimento della neutralità climatica nel 2050, prevista dall'European Green Deal di cui alla comunicazione della Commissione europea dell'il dicembre 2019 (COM/2019/640 final);
gli Accordi di Parigi e il successivo emendamento di Kigali, in vigore dal 2019, prevedono l'abbandono degli idrofluorocarburi (HFC), sostanze chimiche altamente impattanti il cosiddetto «effetto serra», in favore dei refrigeranti naturali;
il regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui gas fluorurati, del 16 aprile 2014, ha introdotto misure per ridurre gradualmente il consumo di HFC dell'80 per cento entro il 2030;
preso atto che:
oltre la metà delle emissioni nazionali di gas serra derivanti dai processi industriali è dovuta ai gas fluorurati, che sono aumentati del 387,5 per cento dal 1990, principalmente a causa del consumo degli HFC in vari settori, tra i quali un ruolo di primo rilievo è ricoperto dalla refrigerazione commerciale;
secondo l'Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale (ISPRA) nel 2019 in Italia i gas fluorurati rappresentano il 4,4 per cento del totale dei gas serra in termini di CO2 equivalente, e gli HFC hanno mostrato un costante aumento esponenziale tra il 1990 e il 2019, da 0,4 a 16,8 milioni di tonnellate di CO2 equivalente. L'ISPRA ha quantificato inoltre in 6 milioni di tonnellate di CO2 equivalente il contributo richiesto al settore dei processi industriali e dei gas fluorurati per allinearsi agli obiettivi di emissioni nette pari a zero al 2050;
mentre nel resto dell'Europa le emissioni serra da HFC stanno da anni progressivamente calando, in Italia stanno continuando ad aumentare, anche a causa del parco di impianti di refrigerazione commerciale ad oggi installato, in parte costituito da apparecchiature ancora funzionanti ma altamente impattanti sul clima, per le quali si può stimare una dispersione di gas nell'ambiente del 12-15 per cento all'anno a causa delle perdite in esercizio, tanto che l'Italia oggi da sola contribuisce per il 26 per cento al totale delle emissioni europee di HFC in refrigerazione commerciale;
la sostituzione di un impianto alimentato ad HFC con uno a moderno refrigerante naturale, tecnologie nelle quali le aziende italiane detengono oltretutto una leadership assoluta a livello mondiale, comporterebbe una riduzione dell'effetto serra diretto fino a 4000 volte;
considerato inoltre che:
anche a causa dell'alto costo che le imprese dovrebbero sostenere per la modernizzazione degli impianti installati altamente inquinanti con nuovi impianti tecnologicamente avanzati e a nullo impatto sull'effetto serra, gli attuali livelli di sostituzione del parco installato non saranno in grado di garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati per la riduzione dei gas serra,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di individuare, nel primo provvedimento utile, un adeguato strumento di incentivo, quale un credito di imposta, a favore delle imprese che esercitano attività di commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di alimentari e bevande, per favorire l'acquisto di nuove apparecchiature di refrigerazione commerciale alimentati da refrigeranti naturali.
G2.2
Precluso
Il Senato,
in sede d'esame del disegno di legge, recante «Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico»,
premesso che:
l'Italia, si è impegnata nell'obiettivo climatico dì riduzione di almeno il 55 per cento delle emissioni nette di gas serra entro il 2030, sancito nella Legge europea sul clima, e nel raggiungimento della neutralità climatica nel 2050, prevista dall'European Green Deal di cui alla comunicazione della Commissione europea dell'11 dicembre 2019 (COM/2019/640 final);
gli Accordi di Parigi e il successivo emendamento di Kigali, in vigore dal 2019, prevedono l'abbandono degli idrofluorocarburi (HFC), sostanze chimiche altamente impattanti il cosiddetto «effetto serra», in favore dei refrigeranti naturali;
il regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui gas fluorurati, del 16 aprile 2014, ha introdotto misure per ridurre gradualmente il consumo di HFC dell'80 per cento entro il 2030;
preso atto che:
oltre la metà delle emissioni nazionali di gas serra derivanti dai processi industriali è dovuta ai gas fluorurati, che sono aumentati del 387,5 per cento dal 1990, principalmente a causa del consumo degli HFC in vari settori, tra i quali un molo di primo rilievo è ricoperto dalla refrigerazione commerciale;
secondo l'Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale (ISPRA) nel 2019 in Italia i gas fluorurati rappresentano il 4,4 per cento del totale dei gas serra in termini di CO2 equivalente, e gli HFC hanno mostrato un costante aumento esponenziale tra il 1990 e il 2019, da 0,4 a 16,8 milioni di tonnellate di CO2 equivalente. L'ISPRA ha quantificato inoltre in 6 milioni di tonnellate di CO2 equivalente il contributo richiesto al settore dei processi industriali e dei gas fluorurati per allinearsi agli obiettivi di emissioni nette pari a zero al 2050;
mentre nel resto dell'Europa le emissioni serra da HFC stanno da anni progressivamente calando, in Italia stanno continuando ad aumentare, anche a causa del parco di impianti di refrigerazione commerciale ad oggi installato, in parte costituito da apparecchiature ancora funzionanti ma altamente impattanti sul clima, per le quali si può stimare una dispersione di gas nell'ambiente del 12-15 per cento all'anno a causa delle perdite in esercizio, tanto che l'Italia oggi da sola contribuisce per il 26 per cento al totale delle emissioni europee di HFC in refrigerazione commerciale;
la sostituzione di un impianto alimentato ad HFC con uno a moderno refrigerante naturale, tecnologie nelle quali le aziende italiane detengono oltretutto una leadership assoluta a livello mondiale, comporterebbe una riduzione dell'effetto serra diretto fino a 4000 volte;
considerato che:
anche a causa dell'alto costo che le imprese dovrebbero sostenere per la modernizzazione degli impianti installati altamente inquinanti con nuovi impianti tecnologicamente avanzati e a nullo impatto sull'effetto serra, gli attuali livelli di sostituzione del parco installato non saranno in grado di garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati per la riduzione dei gas serra,
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di riconoscere alle imprese che esercitano in maniera prevalente un'attività di commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande, riferita al codice ATECO 47.11, un credito di imposta relativo all'acquisto di nuove apparecchiature di refrigerazione commerciale per le spese sostenute per gli interventi di sostituzione degli impianti di refrigerazione commerciale di categoria R404A, R507A, R410A, R407C, R407F, con nuovi impianti di refrigerazione commerciale di categoria R744, CO2, R290.
2.0.1
de Bertoldi, Calandrini, De Carlo
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Investimenti per favorire l'economia reale)
1. Al fine di favorire gli investimenti nell'economia reale e stimolare la crescita economica nazionale, i redditi di cui all'articolo 44 del Testo unico delle imposte sul reddito, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, conseguiti, attraverso l'impiego delle disponibilità liquide depositate presso i propri conto correnti, da persone fisiche che effettuano nuovi investimenti a sostegno della crescita dell'economia reale nelle modalità indicate all'articolo 1 comma 89, lettere a) e b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono assoggettati a una aliquota sostitutiva pari al 12,5 per cento.
2. Le maggiori entrate derivanti dal comma 1, sono destinate all'incremento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662».
Conseguentemente agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in pari 200 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modificazioni.
2.0.2
Precluso
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Fondo per il sostegno per il trasporto di merci su strada)
1. Al fine di garantire il sostegno del settore del trasporto di merci su strada dagli effetti negativi derivanti dall'aumento dei prezzi dell'energia, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un Fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2022. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri le modalità di erogazione e di riparto del suddetto Fondo.
2 Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni per l'anno 2022 si provvede corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
2.0.3
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Fondo per il sostegno dei comuni montani)
1. Al fine di garantire un ristoro ai comuni montani per le maggiori spese sostenute a causa degli effetti negativi derivanti dall'aumento dei prezzi dell'energia, è istituito presso il Ministero dell'Interno un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di erogazione e di riparto del suddetto Fondo.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni per l'anno 2022 si provvede corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
2.0.4
Aimi, Gasparri, Gallone, Toffanin, Floris, Berardi
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Nuova indennità per gli operatori commerciali su aree pubbliche)
1. Al fine di contrastare la ulteriore chiusura delle piccole attività di commercio su aree colpite dalla crisi conseguente dalla pandemia da covid-19 e di sostenere le stesse a superare le gravissime difficoltà causate anche dalla prolungata sospensione delle fiere, delle sagre, degli eventi e dei mercati adottate con Ordinanze di Sospensione dai Comuni in applicazione dei DPCM e delle Ordinanze delle Regioni, e che hanno già beneficiato delle indennità di cui all'art. 28 del D. L. n. 18 del 17 marzo 2020, è riconosciuta una indennità di euro 1.000,00 per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, ovvero una indennità forfettaria di euro 2.400,00.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 530 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196».
2.0.5
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Fondo per il sostegno alla stampa locale)
1. Al fine di sostenere le attività degli organi di stampa locale è istituito, nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo per il sostegno alla stampa locale, con una dotazione di 50 milioni per l'anno 2022. Il Fondo garantisce erogazioni a fondo perduto per sostenere le attività di pubblicazione e diffusione di notizie da parte di testate giornalistiche, anche online, radio e televisioni di carattere locale.
2. Con decreto dell'autorità delegata in materia di editoria, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono disciplinate le modalità e i criteri di ripartizione del fondo di cui al Gomma precedente.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
2.0.6
Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Modifiche all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23)
1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, la lettera a-bis) è sostituita dalla seguente:
''a-bis) previa notifica e autorizzazione della Commissione europea, la durata massima dei finanziamenti di cui agli articoli 1 e 1-bis.1 del presente decreto è innalzata a 12 anni. Su richiesta delle parti i finanziamenti aventi una durata non superiore a 6 anni, già garantiti da SACE S.p.A. ai sensi degli articoli 1 e 1-bis.1 del presente decreto, possono essere estesi fino ad una durata massima di 12 anni o sostituiti con nuovi finanziamenti aventi una durata fino a 12 anni ai sensi della presente lettera a-bis). Le commissioni annuali dovute dalle imprese per il rilascio ovvero per l'estensione delle garanzie di cui all'articolo 1 del presente decreto saranno determinate in conformità alla Comunicazione della Commissione europea recante un 'Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19', previa notifica e autorizzazione della Commissione europea, come specificato sul piano procedurale e documentale da SACE S.p.A''».
2.0.7
Aimi, Gasparri, Gallone, Toffanin, Floris, Berardi
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Misure di sostegno a fondo perduto per gli operatori commerciali su aree pubbliche)
1. Agli operatori commerciali su aree pubbliche con codice ateco 47.80 - 47.81 - 47.82 - 47.89 che, da marzo a novembre 2021, non hanno ripreso l'attività nelle fiere e nei mercati è riconosciuto un ulteriore contributo ''una tantum'' nella misura minima di euro 3.000,00, ovvero nella misura del 20 per cento del volume d'affari dichiarato nel periodo gennaio/novembre 2019 se la perdita equivale al 30-50 per cento; nella misura minima di euro 5.000,00 se la perdita equivale al 50-80 per cento; nella misura minima di euro 15.000,00 se la perdita è superiore all'80 per cento, e viene erogato dall'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla legge di conversione del presente decreto-legge.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 530 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196».
2.0.8
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Modifica dei termini di sospensione di scadenza dei titoli di credito)
1. I termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e a ogni altro atto avente efficacia esecutiva, che ricadono o decorrono nel periodo dal 1º ottobre 2021 al 30 aprile 2022, sono sospesi fino al 30 aprile 2022 ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40. I protesti o le constatazioni equivalenti levati nel periodo dal 1º ottobre 2022 al 30 aprile 2022 sono cancellati d'ufficio. Non si fa luogo al rimborso di quanto già riscosso».
3.1
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: «20 milioni di euro, per l'anno 2022 da destinare ad interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici» con le seguenti: «40 milioni di euro, per l'anno 2022, di cui 20 milioni di euro da destinare ad interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici e 20 milioni di euro da destinare ad interventi in favore delle imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218».
Conseguentemente, al comma 4 sostituire le parole: «160 milioni» con le seguenti: «170 milioni».
Conseguentemente all'articolo 24:
a) al comma 6 sostituire le parole: «15 milioni» con le seguenti: «5 milioni» e sopprimere le parole da: «, nonché» fino a: «n. 218».
b) al comma 10 sostituire le parole: «20 milioni» con le seguenti: «10 milioni».
3.2
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: «20 milioni di euro, per l'anno 2022, da destinare ad interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici» con le seguenti: «40 milioni di euro, per l'anno 2022, di cui 20 milioni di euro da destinare ad interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici e 20 milioni di euro da destinare ad interventi in favore delle imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218».
Conseguentemente,
a) al comma 4 sostituire le parole: «160 milioni» con le seguenti: «180 milioni»;
b) all'articolo 24, comma 6 sostituire le parole: «15 milioni» con le seguenti: «5 milioni» e sopprimere le parole da: «, nonché» fino a «n. 218»;
c) all'articolo 24, comma 10, sostituire le parole: «20 milioni» con le seguenti: «10 milioni»;
d) all'articolo 32, comma 1, sostituire le parole: «1661,42 milioni» con le seguenti: «1671, 42 milioni» e dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
«h-bis) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della Missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».
3.3
Arrigoni, Pergreffi, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole: «20 milioni di euro, per l'anno 2022, da destinare ad interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici» con le seguenti: «40 milioni di euro, per l'anno 2022, di cui 20 milioni di euro da destinare ad interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici e 20 milioni di euro da destinare ad interventi in favore delle imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218»;
b) al comma 4 sostituire le parole: «160 milioni» con le seguenti: «170 milioni».
Conseguentemente, all'articolo 24, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 6 sostituire le parole: «15 milioni» con le seguenti: «5 milioni» e sopprimere le parole da: «, nonché» fino a: «n. 218»;
b) al comma 10 sostituire le parole: «20 milioni» con le seguenti: «10 milioni».
3.4
Ruspandini, Calandrini, De Carlo
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: «20 milioni di euro, per l'anno 2022, da destinare ad interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici» con le seguenti: «40 milioni di euro, per l'anno 2022, di cui 20 milioni di euro da destinare ad interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici e 20 milioni di euro da destinare ad interventi in favore delle imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218».
Conseguentemente, al comma 4 sostituire le parole: «160 milioni» con le seguenti: «170 milioni».
Conseguentemente all'articolo 24:
a) al comma 6 sostituire le parole: «15 milioni» con le seguenti: «5 milioni» e sopprimere le parole da: «,nonché» fino a: «n. 218»;
b) al comma 10 sostituire le parole: «20 milioni» con le seguenti: «10 milioni».
3.5
Di Girolamo, Fede, Agostinelli, Trentacoste
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole: «20 milioni di euro, per l'anno 2022, da destinare ad interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici» con le seguenti: «40 milioni di euro, per l'anno 2022, di cui 20 milioni di euro da destinare ad interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici e 20 milioni di euro da destinare ad interventi in favore delle imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti di cui alla legge li agosto 2003, n. 218.»;
b) al comma 4, sostituire le parole: «160 milioni» con le seguenti: «180 milioni».
Conseguentemente, all'articolo 24:
a) al comma 6, sostituire le parole: «15 milioni» con le seguenti: «5 milioni» e sopprimere le parole da: «, nonché» fino a: «n. 218. »;
b) al comma lo, sostituire le parole: «20 milioni» con le seguenti: «lo milioni».
3.6
Precluso
Al comma 1, le parole: «20 milioni di euro, per l'anno 2022, da destinare ad interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici» sono sostituite dalle seguenti: «30 milioni di euro, per l'anno 2022, di cui 20 milioni di euro da destinare ad interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici e 10 milioni di euro da destinare ad interventi in favore delle imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218».
Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «160 milioni» con le seguenti: «170 milioni».
Conseguentemente, all'articolo 24:
a) al comma 6, le parole: «15 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «5 milioni» e le parole da: «, nonché dalle imprese esercenti servizi di noleggio autobus con conducente ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218» sono soppresse;
b) al comma 10 sostituire le parole: «20 milioni» con le seguenti: «10 milioni».
3.7
Errani, De Petris, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Precluso
Al comma 1 sostituire le parole: «20 milioni di euro» con le seguenti: «50 milioni di euro, per l'anno 2022, di cui una quota parte pari a 30 milioni di euro da destinare alle strutture ricettive nei Comuni classificati dall'Istat a vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica ai sensi dell'articolo 182, comma 2-bis, del decreto 19 maggio 2020, n. 34 e quota parte pari a 20 milioni di euro».
Conseguentemente, all'articolo 32, comma 1, sostituire le parole: «1.661,41 milioni» con le seguenti: «1.691,41 milioni» e alla lettera e) al capoverso sostituire le parole: «quanto a» con le seguenti: «quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2022,».
3.8
Precluso
Apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, al primo periodo, sostituire le parole: «di 20 milioni di euro» con le seguenti: «di 40 milioni di euro»;
b) al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), sostituire le parole: «dell'HO.RE.CA» con le seguenti: «della filiera dell'HO.RE.CA»;
2) sostituire la lettera b) con la seguente:
«b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
''2-bis. Per le finalità di cui al comma 1, in considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica, per l'anno 2022 sono stanziati 60 milioni di euro, che costituisce limite massimo di spesa, da destinare ad interventi per le imprese che svolgono, come attività prevalente comunicata ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972, n. 633, una di quelle attività identificate dai seguenti codici della classificazione delle attività economiche ATECO: 96.09.05, 56.10, 56.21, 56.30, 93.11.2, 46.31, 46.32 46.33, 46.34, 46.36, 46.37, 46.38, 46.39 che nell'anno 2021 hanno subito una riduzione dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non inferiore al 40 per cento rispetto ai ricavi del 2019. Per le imprese costituite nel corso dell'anno 2020, in luogo dei ricavi, la riduzione di cui al primo periodo deve far riferimento all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dei mesi del 2020 successivi a quello di apertura della partita IVA rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2021'';
c) sostituire il comma 4 con il seguente:
''Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 32''».
Conseguentemente, all'articolo 32 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1.701,41 milioni di euro per l'anno 2022»;
b) dopo la lettera h) inserire la seguente:
«h-bis) quanto a 40 milioni di per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
3.9
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:
1) sostituire le parole: «20 milioni» con le seguenti: «40 milioni»;
2) dopo le parole: «in favore» inserire le seguenti: «delle aziende del settore matrimoni ed eventi privati,»;
b) dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. In considerazione della necessità di inquadrare, anche a livello statistico, le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati, l'Istituto nazionale di statistica definisce, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, una classificazione volta all'attribuzione di un codice ATECO specifico nell'ambito di ciascuna attività connessa al settore, mediante l'introduzione, nell'attuale classificazione alfanumerica delle attività economiche, di un elemento ulteriore, al fine di evidenziarne il nesso con l'organizzazione di matrimoni ed eventi privati».
Conseguentemente, all'articolo 32, comma 1, sostituire le parole: «1661,42 milioni» con le seguenti: «1681,42 milioni» e dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
«h-bis) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
3.10
Romeo, Bagnai, Briziarelli, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
1. Al comma 1, primo periodo, le parole: «20 milioni» sono sostituite con le seguenti: «40 milioni» e dopo le parole: «in favore» sono inserite le seguenti: «delle aziende del settore matrimoni ed eventi privati,»;
2. Il comma 4, è sostituito dal seguente: «Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 180 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:
a) quanto a 160 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 32;
b) quanto a 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
3.11
Angrisani, Abate, Crucioli, Di Micco, Giannuzzi, Lannutti, Lezzi
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: «20 milioni di euro» con le seguenti: «40 milioni di euro».
Conseguentemente all'articolo 32 comma 1, sostituire le parole: «1.661,41 milioni» con le seguenti: «1.681,41 milioni» e dopo la lettera h) aggiungere la seguente: «h-bis) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante riduzione delle risorse di cui al fondo di cui all'articolo 28, della legge 196 del 2009».
3.12
Precluso
Al comma 1, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: «20 milioni» con le seguenti: «40 milioni»;
b) dopo le parole: «in favore» inserire le seguenti: «delle aziende del settore matrimoni ed eventi privati,»;
Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «160 milioni», con le seguenti: «180 milioni»
all'articolo 32, alinea, sostituire le parole: «41 milioni», con le seguenti: «61 milioni» e dopo la lettera a) inserire la seguente: «a-bis) quanto a 20 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.».
3.13
Precluso
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «in favore» inserire le seguenti: «delle aziende del settore matrimoni ed eventi privati,».
3.14
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: «parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici» con le seguenti: «parchi permanenti a carattere tematico, acquatico, parchi geologici e giardini zoologici di cui ai codici ATECO primari 93.21.01 e 91.04.00».
3.15
Fregolent, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «giardini zoologici» inserire le seguenti: «, e di ulteriori 50 milioni di euro, per l'anno 2022, da destinare ad interventi di ristoro e sostegno in favore dei soggetti gestori ovvero proprietari di impianti natatori, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, siano essi pubblici o privati.»;
b) sostituire il comma 4 con il seguente:
«4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 210 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:
a) quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma ''Fondi di riserva e speciali'' della Missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo;
b) quanto a 160 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 32.».
3.16
Testor, Ferrero, Rivolta, Faggi, Tosato
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «giardini zoologici» inserire le seguenti: «, e di ulteriori 50 milioni di euro, per l'anno 2022, da destinare ad interventi di ristoro e sostegno in favore delle attività identificate dai seguenti codici della classificazione delle attività economiche ATECO: 93.11.20, 93.11.30 e 93.11.90.»;
b) sostituire il comma 4 con il seguente:
«4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 210 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:
a) quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma ''Fondi di riserva e speciali'' della Missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo;
b) quanto a 160 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 32.».
3.17
Romeo, Bagnai, Briziarelli, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
1. Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «giardini zoologici» sono inserite le seguenti: «e di 10 milioni di euro, per l'anno 2022, da destinare alle aziende del settore matrimoni ed eventi privati,».
2. Il comma 4, è sostituito dal seguente: «Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 170 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:
a) quanto a 160 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 32;
b) quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
3.18
Precluso
Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218».
3.19
Testor, Ferrero, Faggi, Rivolta, Tosato
Precluso
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: » , e di 10 milioni di euro, per l'anno 2022, per interventi a favore dei rifugi di montagna».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.20
Precluso
Al comma 1 sono aggiunte infine le seguenti parole: «Le disposizioni del presente comma si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final ''Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19'' e successive modificazioni e integrazioni, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione».
3.21
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. All'articolo 1, comma 24, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: ''è presentata entro il 10 settembre 2021'', sono sostituite dalle seguenti: ''è presentata entro il 31 marzo 2022''.»;
b) Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: ''Per le imprese agricole che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle relative norme regionali, la riduzione di cui al presente comma deve fare riferimento all'ammontare del fatturato e dei corrispettivi.'';
c) dopo il comma 3 inserire il seguente:
''3-bis. All'articolo 1, comma 19, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, è aggiunto infine il seguente periodo: 'Per le imprese che hanno l'esercizio non coincidente con l'anno solare, il contributo a fondo perduto di cui al comma 16 spetta anche a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018. A tal fine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 marzo 2022, sono stabilite nuove modalità e termini per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 1, comma 23, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73.''';
d) Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente: ''4-bis. All'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n.116, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''La successiva cessione, tra i contraenti della rete, della produzione agricola, è compatibile con gli scopi del contratto di rete''.»
3.22
Precluso
Sostituire il comma 2, con il seguente:
«2. L'articolo 1-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106, è sostituito dal seguente:
''Art. 1-ter - (Contributi per i settori del wedding, dell'intrattenimento, dell'HORECA e altri settori in difficoltà) - 1. Al fine di sostenere le aziende della distribuzione del settore HORECA, identificate dai codici ATECO 46.34 e 46.39, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per cento per compensare le perdite sui crediti, risultanti da elementi certi e precisi iscritti a bilancio, registrate in ciascuno degli anni 2020 e 2021, per una spesa complessiva non superiore a euro 30.000 per ciascuna azienda, nei limiti delle risorse disponibili.
2. Il credito d'imposta IRPEF/IRES, da indicare nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo al riconoscimento del credito per compensare le perdite su crediti è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del Decreto legislativo 241/1997, e successive modificazioni. Tale credito d'imposta non concorre alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'IRAP, di cui al Decreto legislativo 446/1997, e successive modificazioni, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto previsto dall'articolo 61 del TUIR.
3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 maggio 2022, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione della misura di cui alla presente disposizione, con particolare riguardo all'individuazione delle perdite su crediti che danno diritto al credito d'imposta, ai casi di esclusione, alle procedure per la concessione, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 25 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.''».
3.23
Errani, De Petris, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Precluso
Al comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al capoverso, le parole: «All'articolo 1-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73», sono sostituite dalle seguenti: «Al decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73»;
2) premettere alla lettera a) la seguente:
«0a) All'articolo 1, comma 16, aggiungere in fine il seguente periodo: ''La richiesta di erogazione del contributo di cui al presente comma può essere presentata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto.'', ed al comma 24, sostituire le parole: ''10 settembre 2021'', con le parole: ''30 novembre 2021''.».
3) ai capoversi delle lettere a) , b) e c) premettere le seguenti parole: «all'articolo 1-ter».
3.24
Precluso
Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), capoverso, dopo le parole: «Contributi per i settori''» inserire le seguenti: «del trasporto pubblico non di linea,»;
b) alla lettera b), capoverso «2-bis», primo periodo, dopo le parole: «attività economiche ATECO:» inserire le seguenti: «49.32.,».
3.25
Precluso
Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), capoverso, dopo le parole: «Contributi per i settori» inserire le seguenti: «del trasporto pubblico non di linea,»;
b) alla lettera b), capoverso «2-bis», primo periodo, dopo le parole: «attività economiche ATECO:» inserire le seguenti: «49.32,».
3.26
Precluso
Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), dopo le parole: «Contributi per i settori» , inserire le seguenti: «del trasporto pubblico non di linea,»;
b) alla lettera b), capoverso «2-bis», primo periodo, dopo le parole: «attività economiche ATECO:» , inserire le seguenti: «49.32».
3.27
Precluso
Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), capoverso, dopo le parole: «Contributi per i settori» inserire le seguenti: «del trasporto pubblico non di linea,»;
b) alla lettera b), capoverso «2-bis», primo periodo, dopo le parole: «attività economiche ATECO:» inserire le seguenti: «49.32».
3.28
Precluso
Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), dopo le parole: «Contributi per i settori» inserire le seguenti: «del trasporto pubblico non di linea,»;
b) alla lettera b), primo periodo, dopo le parole: «attività economiche ATECO:» inserire le seguenti: «49.32.10, 49.32.20, 49.39.09, 50.30.00, 52.21.90 e 82.99.99 limitatamente alle attività di radiotaxi e radionoleggio rientranti nella legge 21/1992;».
3.29
Precluso
Al comma 2 lettera a) dopo le parole: » ai settori del wedding,» aggiungere le parole: «dei congressi» e dopo le parole: «ATECO 2007: 96.09.05 (organizzazione feste e cerimonie),» aggiungere le parole: «82.30 (organizzazione congressi ed eventi),».
3.30
Precluso
Al comma 2, lettera a) dopo le parole: «ai settori del wedding,» aggiungere le parole: «dei congressi» e dopo le parole: «ATECO 2007: 96.09.05 (organizzazione feste e cerimonie),» aggiungere le parole: «82.30 (organizzazione congressi ed eventi),».
3.31
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 alla lettera a) dopo le parole: «i settori del wedding,» aggiungere le parole: «dei congressi,» ;
b) al comma 2 alla lettera b) al capoverso «2-bis» sono apportate le seguenti modificazioni:
- dopo le parole: «ATECO: 96.09.05,» aggiungere le seguenti: «82.30,» ; sostituire le parole: «40 milioni di euro» con le seguenti: «60 milioni di euro» ;
c) all'articolo 4 sostituire le parole: «pari a 160 milioni di euro» con le seguenti: «pari a 180 milioni di euro».
Conseguentemente, all'articolo 32 sono apportate le seguenti modificazioni:
al comma 1, le parole: «1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle parole: «1.681,41 milioni di euro per l'anno 2022»;
dopo la lettera h) inserire la seguente:
«h-bis) quanto a 20 milioni di per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190» .
3.32
Precluso
Al comma 2, alla lettera a), dopo le parole: «ai settori del wedding,» aggiungere le parole: «delle fiere e dei congressi» e alla lettera h) dopo le parole: «ATECO: 96.09.05,» aggiungere le seguenti: «82.30».
3.33
Precluso
Al comma 2, lettera a) dopo le parole: «ai settori del wedding,» aggiungere le parole: «dei congressi» e dopo le parole: «ATECO 2007: 96.09.05 (organizzazione feste e cerimonie),» aggiungere le parole: «82.30 (organizzazione congressi ed eventi),».
3.34
Precluso
Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modifiche:
1) alla lettera a) dopo le parole: «ai settori del wedding,» aggiungere le parole: «dei congressi»;
2) alla lettera b) dopo le parole: «ATECO: 96.09.05,» aggiungere il seguente: «82.30».
3.35
Precluso
Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «ai settori del wedding,» aggiungere le seguenti: «delle fiere e dei congressi», e dopo le parole: «ATECO 2007: 96.09.05 (organizzazione feste e cerimonie),» aggiungere le seguenti: «82.30 (Fiere e Congressi),».
3.36
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a) le parole: «dell'HO.RE.CA» sono sostituite dalle seguenti: «della filiera dell'HO.RE.CA»;
2) alla lettera b) le parole: «40 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «150 milioni», dopo le parole: «93.11.2» sono aggiunte le seguenti: «46.31, 46.32 46.33, 46.34, 46.36, 46.37, 46.38, 46.39» le parole: «non inferiore al 40» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore al 30»;
b) al comma 4 le parole: «160 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «270 milioni».
Conseguentemente, all'articolo 32, alinea, sostituire le parole: «41 milioni», con le seguenti: «151 milioni» e dopo la lettera a) inserire la seguente:
«a-bis) quanto a 110 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.».
3.37
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «dell'HO.RE.CA» con le seguenti: «della filiera dell'HO.RE.CA»;
b) al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «40 milioni di euro» con le seguenti: «150 milioni», dopo le parole: «93.11.2» inserire le seguenti: «46.31, 46.32 46.33, 46.34, 46.36, 46.37, 46.38, 46.39», e sostituire le parole: «non inferiore al 40» con le seguenti: «non inferiore al 30»;
c) al comma 4 sostituire le parole: «160 milioni» con le seguenti: «270 milioni».
Conseguentemente, all'articolo 32, comma 1, sostituire le parole: «1661,42 milioni» con le seguenti: «1771, 42 milioni» e dopo la lettera h), aggiungere le seguenti:
«h-bis) quanto a 80 milioni di euro per il 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
h-ter) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della Missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».
3.38
Briziarelli, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), sostituire le parole: «dell'HO.RE.CA » con le seguenti: «della filiera dell'HO.RE.CA»;
2) alla lettera b), sostituire le parole: «40 milioni di euro» con le seguenti: «150 milioni», dopo le parole: «93.11.2», aggiungere le seguenti: «46.31, 46.32 46.33, 46.34, 46.36, 46.37, 46.38, 46.39»; sostituire le parole: «non inferiore al 40» con le seguenti: «non inferiore al 30»;
b) al comma 4 le parole: «160 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «270 milioni».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 110 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.39
Vaccaro, Croatti, Trentacoste, Gallicchio
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) alla lettera a), sostituire le parole: «dell'HO.RE.CA» con le seguenti: «della filiera dell'HO.RE.CA»;
2) alla lettera b):
a) sostituire le parole: «40 milioni di euro» con le seguenti: «150 milioni»;
b) dopo le parole: «93.11.2» inserire le seguenti: «46.31, 46.32 46.33, 46.34, 46.36, 46.37, 46.38, 46.39»;
c) sostituire le parole: «non inferiore al 40 per cento» con le seguenti: «non inferiore al 30 per cento»;
b) al comma 4, sostituire le parole: «160 milioni» con le seguenti: «270 milioni».
Conseguentemente, ai maggiori oneri, pari a 110 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.40
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) alla lettera a), le parole: «dell'HO.RE.CA» sono sostituite dalle seguenti: «della filiera dell'HO.RE.CA»;
2) alla lettera b), le parole: «40 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «150 milioni», dopo le parole: «93.11.2» sono aggiunte le seguenti: «46.31, 46.32 46.33, 46.34, 46.36, 46.37, 46.38, 46.39», le parole: «non inferiore al 40» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore al 30»;
b) al comma 4 le parole: «160 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «270 milioni».
3.41
Precluso
Al comma 2, lettera b), capoverso «2-bis», sostituire il primo periodo con i seguenti: «Per le finalità di cui al comma 1, in considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica, per l'anno 2022 sono stanziati 50 milioni di euro, che costituisce limite massimo di spesa, da destinare ad interventi per le imprese che svolgono, come attività prevalente comunicata ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972, n. 633, una di quelle attività identificate dai seguenti codici della classificazione delle attività economiche ATECO: 96.09.05, 56.10, 56.21, 56.30, 93.11.2, 93.29.10, che nell'anno 2021 hanno subito una riduzione dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non inferiore al 40 per cento rispetto ai ricavi del 2019. A valere sullo stanziamento di cui al primo periodo, un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022 è destinato alle imprese che svolgono attività ricreative e di divertimento identificate nel codice ATECO 93.29.10».
Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «160 milioni», con le seguenti: «170 milioni» all'articolo 32, alinea, sostituire le parole: «41 milioni», con le seguenti: «51 milioni» e dopo la lettera a) inserire la seguente:
«a-bis) quanto a 10 milioni di euro per il 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
3.42
Errani, De Petris, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «40 milioni di euro» con le seguenti: «80 milioni di euro»;
b) al comma 4 sostituire le parole: «160 milioni di euro» con le seguenti: «200 milioni di euro».
Conseguentemente, all'articolo 32, comma 1, lettera e) al capoverso sostituire le parole: «quanto a» con le seguenti: «quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2022,».
3.43
Mollame, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Al comma 2, lettera b), capoverso «2-bis», apportare le seguenti modificazioni:
a) le parole: «40 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «50 milioni»;
b) dopo le parole: «attività economiche ATECO: 96.09.05, 56.10, 56.21, 56.30, 93.11.2,» inserire le seguenti: «74.20, 18.12,».
Sostituire il comma 4 con il seguente:
«4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 170 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:
a) per 160 milioni mediante articolo 32;
b) per 10 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
3.44
Precluso
Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «40 milioni di euro» con le seguenti: «60 milioni di euro per l'anno 2022».
Conseguentemente:
a) al comma 4 sostituire le parole: «160 milioni» con le seguenti: «180 milioni»;
b) all'articolo 32, comma 1, sostituire le parole: «1661,42 milioni» con le seguenti: «1681, 42 milioni» e dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
«h-bis) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
3.45
Precluso
Al comma 2, lettera b) sostituire le parole: «40 milioni» con le seguenti: «60 milioni».
Conseguentemente,
a) al comma 4, sostituire le parole: «160 milioni», con le seguenti: «180 milioni»
b) all'articolo 32, alinea, sostituire le parole: «41 milioni», con le seguenti: «61 milioni» e dopo la lettera a) inserire la seguente:
«a-bis) quanto a 20 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
3.46
Precluso
Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «40 milioni di euro per l'anno 2022», con le seguenti: «60 milioni di euro per l'anno 2022».
Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dei Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.47
Precluso
Al comma 2, lettera b) sostituire le parole: «40 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «60 milioni di euro per l'anno 2022».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 20 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.48
Precluso
Al comma 2 lettera b), le parole: «40 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite con le seguenti: «60 milioni di euro per l'anno 2022».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.49
Angrisani, Abate, Crucioli, Di Micco, Giannuzzi, Lannutti, Lezzi
Precluso
Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «40 milioni» con le seguenti: «60 milioni» e dopo il numero: «93.11.2» aggiungere i seguenti: «49.39.09, 50.30.00, 52.21.90 e 82.99.99» nonché al comma sostituire le parole: «20 milioni di euro» con le seguenti: «40 milioni di euro».
Conseguentemente all'articolo 32 comma 1, sostituire le parole:» 1.661,41 milioni» con le seguenti: «1.681,41 milioni» e dopo la lettera h) aggiungere la seguente:
«h-bis) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante riduzione delle risorse di cui al fondo di cui all'articolo 28, della legge 196 del 2009».
3.50
Precluso
Al comma 2, lettera b), le parole: «40 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite con le parole: «60 milioni di euro per l'anno 2022».
3.51
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:
1) sostituire le parole: «per le imprese che svolgono» con le seguenti: «per i soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione che svolgono»;
2) sostituire le parole: «Per le imprese costituite» con le seguenti: «Per i soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione che hanno avviato la propria attività»;
b) dopo il comma 2 inserire il seguente:
«2-bis. All'articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono aggiunti in fine i seguenti commi:
''4-bis. Possono accedere ai contributi di cui al comma 1 anche i lavoratori autonomi professionisti titolari di partita IVA che operano nei medesimi settori del wedding, dell'intrattenimento, dell'organizzazione di feste e cerimonie e dell'Hotellerie-Restaurant-Catering (HORECA).
4-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del comma 4-bis, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1 e tenendo altresì conto della differenza tra il fatturato annuale del 2020 e il fatturato annuale del 2019''.»
3.52
Precluso
Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «per le imprese che svolgono» con le parole: «per i soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione che svolgono» e le parole: «Per le imprese costituite» con le parole: «Per i soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione che hanno avviato la propria attività».
3.53
Testor, Ferrero, Rivolta, Faggi, Tosato
Precluso
Al comma 2, lettera b), sopprimere le seguenti: «, come attività prevalente comunicata ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972, n. 633,».
3.54
Precluso
Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «come attività prevalente», con le seguenti: «come attività».
3.55
Precluso
Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «ATECO: 96.09.05» inserire i seguenti numeri: «46.30, 46.90.,».
3.56
Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Al comma 2, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «93.11.2», aggiungere le seguenti: «46.22.00»;
b) sostituire le parole: «40 milioni», con le seguenti: «50 milioni».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.57
Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera b), dopo le parole: «93.11.2» aggiungere le seguenti: «469000, 463000»;
b) al comma 4, sostituire le parole: «160 milioni di euro» con le seguenti: «165 milioni di euro».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.58
Precluso
Al comma 2, lettera b), dopo la parola: «93.11.2» inserire le seguenti: «469000, 463000».
3.59
Precluso
Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «93.11.2» inserire le seguenti: «469000, 463000».
3.60
Errani, De Petris, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Precluso
Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «93.11.2» inserire le seguenti: «49.32.10, 49.32.20, 49.39.09, 50.30.00, nonchè 52.21.90 e 82.99.99 limitatamente alle attività di radiotaxi e radionoleggio rientranti nella legge 21/1992.»
Conseguentemente all'articolo 32, comma 1, sostituire le parole: «1.661,41 milioni» con le seguenti: «1.671,41 milioni» e alla lettera e) al capoverso sostituire le parole: «quanto a» con le seguenti: «quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2022,».
3.61
Precluso
Al comma 2, lettera b), aggiungere i seguenti codici Ateco: «49.32.10 (Trasporto con taxi), 49.32.20 (Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente) 49.39.09 (per i bus che svolgono attività di noleggio con conducente), 50.30.00 per i natanti che svolgono attività di taxi e noleggio con conducente, 52.21.90 e 82.99.99 limitatamente alle attività di radiotaxi e radionoleggio rientranti nella legge 21/1992».
3.62
Precluso
Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «56.30, 93.11.2», inserire le seguenti: «49.32.10, 49.32.20,».
3.63
Precluso
Al comma 2 lettera b) dopo le parole: «ATECO: 96.09.05, 56.10, 56.21, 56.30, 93.11.2,» inserire: «56.29».
3.64
Precluso
Al comma 2, lettera b), capoverso «2-bis», primo periodo, dopo le parole: «attività economiche ATECO: 96.09.05, 56.10, 56.21, 56.30, 93.11.2,» inserire le seguenti: «74.20,18.12».
3.65
Precluso
Al comma 2, lettera b), capoverso «2-bis», primo periodo, dopo le parole: «attività economiche ATECO: 96.09.05, 56.10, 56.21, 56.30, 93.11.2,» inserire le seguenti: «74.20, 18.12».
3.66
Precluso
Al comma 2, lettera b), capoverso «2-bis», primo periodo, dopo le parole: «attività economiche ATECO: 96.09.05, 56.10, 56.21, 56.30, 93.11.2,» inserire le seguenti: «74.20, 18.12».
3.67
Precluso
Al comma 2, lettera b), capoverso «2-bis», primo periodo, dopo le parole: «attività economiche ATECO: 96.09.05, 56.10, 56.21, 56.30, 93.11.2,» inserire le seguenti: «74.20, 18.12,».
3.68
Precluso
Al comma 2, lettera b), capoverso «2-bis», primo periodo, dopo le parole: «attività economiche ATECO: 96.09.05, 56.10, 56.21, 56.30, 93.11.2,» inserire le seguenti: «74.20, 18.12».
3.69
Precluso
Al comma 2, lettera b), capoverso «2-bis», primo periodo, dopo le parole: «attività economiche ATECO: 96.09.05, 56.10, 56.21, 56.30, 93.11.2,» inserire le seguenti: «74.20, 18.12,».
3.70
Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor
Precluso
Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «attività economiche ATECO: 96.09.05, 56.10, 56.21, 56.30, 93.11.2,» aggiungere le seguenti: «93.13.00 e 93.11.30,».
3.71
Precluso
Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «93.11.2», inserire le seguenti: «93.29.90, 93.21.02, 93.21.00».
3.72
Precluso
Al comma 2, lettera b), dopo il numero: «93.11.2,» aggiungere, in fine, il seguente: «96.01.10.».
3.73
Precluso
Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «ATECO: 96.09.05, 56.10, 56.21, 56.30, 93.11.2», inserire le seguenti: «96.01.10».
3.74
Bergesio, Vallardi, Rufa, Zuliani, Pizzol, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le imprese agricole che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle relative norme regionali, la riduzione di cui al presente comma deve fare riferimento all'ammontare del fatturato e dei corrispettivi.».
3.75
Precluso
Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le imprese agricole che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle relative norme regionali, la riduzione di cui al presente comma deve fare riferimento all'ammontare del fatturato e dei corrispettivi.».
3.76
Precluso
Al comma 2, lettera b), dopo il primo periodo inserire il seguente: «nel caso di agriturismo, in coerenza con le disposizioni di legge che ne disciplinano l'attività agrituristica di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 96, la prevalenza di cui al periodo precedente è da intendersi nel solo caso in cui l'imprenditore agricolo, unitamente alle attività agricole ed agrituristiche, svolga anche altre attività di natura commerciale.».
3.77
Errani, De Petris, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Precluso
Al comma 2, lettera b), dopo il primo periodo inserire il seguente: «Nel caso di attività agrituristica, in coerenza con quanto previsto dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, la prevalenza di cui al periodo precedente è da intendersi nel solo caso in cui l'imprenditore agricolo, unitamente alle attività agricole ed agrituristiche, svolga anche altre attività di natura commerciale.».
3.78
Precluso
All'articolo 3, comma 2, lettera b), dopo le parole: «93.11.2,» aggiungere le seguenti: «e ai soggetti che svolgono la professione di agente di commercio nelle medesime attività».
3.79
Precluso
Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «93.11.2,» aggiungere le seguenti: «e ai soggetti che svolgono la professione di agente di commercio nelle medesime attività».
3.80
La Pietra, Calandrini, De Carlo
Precluso
Al secondo comma, lettera b), dopo il primo periodo inserire il seguente: «nel caso di agriturismo, in coerenza con le disposizioni di legge che ne disciplinano l'attività agrituristica di cui alla Legge 20 febbraio 2006, n. 96, la prevalenza di cui al periodo precedente è da intendersi nel solo caso in cui l'imprenditore agricolo, unitamente alle attività agricole ed agrituristiche, svolga anche altre attività di natura commerciale».
3.81
Precluso
Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «56.30, 93.11.2» , inserire le seguenti: «nonché per le imprese esercenti servizi di noleggio autobus con conducente ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218,».
3.82
Bagnai, Faggi, Corti, Briziarelli, Ferrero, Rivolta, Testor, Tosato
Precluso
Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:
«b-bis) al fine di sostenere le aziende della distribuzione del settore HORECA, identificate dai codici ATECO 46.34 e 46.39, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per cento per compensare le perdite sui crediti, risultanti da elementi certi e precisi iscritti a bilancio, registrate in ciascuno degli anni 2020 e 2021, per una spesa complessiva non superiore a euro 30.000 per ciascuna azienda, nei limiti delle risorse disponibili.
b-ter) Il credito d'imposta IRPEF/IRES, da indicare nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo al riconoscimento del credito per compensare le perdite su crediti è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 241 de11997, e successive modificazioni. Tale credito d'imposta non concorre alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'IRAP, di cui al Decreto legislativo 446 del 1997, e successive modificazioni, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto previsto dall'articolo 61 del TUIR.
b-quater) Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione della misura di cui alla presente disposizione, con particolare riguardo all'individuazione delle perdite su crediti che danno diritto al credito d'imposta, ai casi di esclusione, alle procedure per la concessione, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa.
b-quinques) Agli oneri derivanti dal comma b-bis), valutati in 25 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
3.83
Precluso
Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
«b-bis) al fine di sostenere le aziende della distribuzione del settore HORECA, identificate dai codici ATECO 46.34 e 46.39, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per cento per compensare le perdite sui crediti, risultanti da elementi certi e precisi iscritti a bilancio, registrate in ciascuno degli anni 2020 e 2021, per una spesa complessiva non superiore a euro 30.000 per ciascuna azienda, nei limiti delle risorse disponibili.
Il credito d'imposta IRPEF/IRES, da indicare nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo al riconoscimento del credito per compensare le perdite su crediti è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. 241/1997, e successive modificazioni. Tale credito d'imposta non concorre alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'IRAP, di cui al D.Lgs. 446/1997, e successive modificazioni, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto previsto dall'articolo 61 del TUIR.
Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione della misura di cui alla presente disposizione, con particolare riguardo all'individuazione delle perdite su crediti che danno diritto al credito d'imposta, ai casi di esclusione, alle procedure per la concessione, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa.
Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 25 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
3.84
Precluso
Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
«b-bis) al fine di sostenere le aziende della distribuzione del settore HORECA, identificate dai codici ATECO 46.34 e 46.39, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per cento per compensare le perdite sui crediti, risultanti da elementi certi e precisi iscritti a bilancio, registrate in ciascuno degli anni 2020 e 2021, per una spesa complessiva non superiore a euro 30.000 per ciascuna azienda, nei limiti delle risorse disponibili.
Il credito d'imposta IRPEF/IRES, da indicare nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo al riconoscimento del credito per compensare le perdite su crediti è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. 241/1997, e successive modificazioni. Tale credito d'imposta non concorre alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'IRAP, di cui al D.Lgs. 446/1997, e successive modificazioni, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto previsto dall'articolo 61 del TUIR.
Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione della misura di cui alla presente disposizione, con particolare riguardo all'individuazione delle perdite su crediti che danno diritto al credito d'imposta, ai casi di esclusione, alle procedure per la concessione, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa.
Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 25 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
3.85
Precluso
Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
«b-bis) al fine di sostenere le aziende della distribuzione del settore HORECA, identificate dai codici ATECO 46.34 e 46.39, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per cento per compensare le perdite sui crediti, risultanti da elementi certi e precisi iscritti a bilancio, registrate in ciascuno degli anni 2020 e 2021, per una spesa complessiva non superiore a euro 30.000 per ciascuna azienda, nei limiti delle risorse disponibili. Il credito d'imposta IRPEF/IRES, da indicare nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo al riconoscimento del credito per compensare le perdite su crediti è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, e successive modificazioni. Tale credito d'imposta non concorre alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'IRAP, di cui al decreto legislativo n. 446 del 1997, e successive modificazioni, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto previsto dall'articolo 61 del TUIR. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione della misura di cui alla presente disposizione, con particolare riguardo all'individuazione delle perdite su crediti che danno diritto al credito d'imposta, ai casi di esclusione, alle procedure per la concessione, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa. Agli oneri derivanti dalla presente lettere, valutati in 25 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
3.86
Precluso
All'articolo 3, comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le imprese agricole che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle relative norme regionali, la riduzione di cui al presente comma deve fare riferimento all'ammontare del fatturato e dei corrispettivi.».
3.87
Precluso
Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI, ai fini della riduzione di cui al primo periodo rilevano altresì i ricavi istituzionali».
3.88
Precluso
Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
«2-bis. In considerazione del perdurare degli effetti dell'emergenza epidemiologica, le misure contenute nell'articolo 43-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono estese all'anno 2022.
2-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, anche al fine di assicurare il limite di spesa di cui al comma 2-quater e tenendo in considerazione anche il costo del lavoro.
2-quater Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, nel limite di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.».
3.89
Errani, De Petris, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Precluso
Dopo il comma 2 inserire il seguente:
«2-bis. In considerazione del perdurare degli effetti dell'emergenza epidemiologica, le misure di cui all'articolo 43-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 sono estese all'anno 2022. Con decreto adottato ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 43-bis, sono definite le modalità di attuazione per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante utilizzo delle disponibilità in conto residui relative all'autorizzazione di spesa per l'anno 2021 e non utilizzate, con ulteriore assegnazione di risorse pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022 cui si provvede ai sensi dell'articolo 32».
Conseguentemente all'art. 32, comma 1, sostituire le parole: «1.661,41 milioni» con le seguenti: «1.681,41 milioni» e dopo la lettera h aggiungere la seguente:
«h-bis) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante riduzione delle risorse di cui al fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 190 del 2014».
3.90
Precluso
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. In considerazione del perdurare degli effetti dell'emergenza epidemiologica, le misure contenute nell'articolo 43-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito nella legge 23 luglio 2021, n. 106, sono estese all'anno 2022. Con decreto adottato ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 43-bis, sono definite le modalità di attuazione per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede con le risorse già stanziate per l'anno 2021 e non utilizzate e con un ulteriore stanziamento di 20 milioni di euro ai sensi dell'articolo 32.».
Conseguentemente, all'articolo 32, comma 1, sostituire le parole: «1661,42 milioni» con le seguenti: «1681, 42 milioni» e dopo la lettera h), aggiungere le seguenti:
«h-bis) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della Missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».
3.92
Precluso
Dopo il comma 2 inserire il seguente:
«2-bis. All'articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono aggiunti in fine i seguenti commi:
''4-bis. Possono accedere ai contributi di cui al comma 1 anche i lavoratori autonomi professionisti titolari di partita IVA che operano nei medesimi settori del wedding, dell'intrattenimento, dell'organizzazione di feste e cerimonie e dell'Hotellerie-Restaurant-Catering (HORECA).
4-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del comma 4-bis, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1 e tenendo altresì conto della differenza tra il fatturato annuale del 2020 e il fatturato annuale del 2019''.».
3.93
Precluso
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. In considerazione della necessità di inquadrare, anche a livello statistico, le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati, l'Istituto nazionale di statistica definisce, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, una classificazione volta all'attribuzione di un codice ATECO specifico nell'ambito di ciascuna attività connessa al settore, mediante l'introduzione, nell'attuale classificazione alfanumerica delle attività economiche, di un elemento ulteriore, al fine di evidenziarne il nesso con l'organizzazione di matrimoni ed eventi privati''. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».
3.95
Precluso
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis Limitatamente all'anno 2022, agli accordi stipulati tra le attività di commercio di articoli pirotecnici ed esecuzione di spettacoli con gli stessi e i soggetti committenti per le esecuzioni piromusicali si applica l'aliquota del 4 per cento di cui alla Tabella A, parte II, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.» .
3.96
Precluso
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. All'articolo 11-septies del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sostituire le parole, ovunque ricorrano, ''per l'anno 2021'' con le seguenti: ''per gli anni 2021 e 2022''.».
3.97
Precluso
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. All'articolo 11-septies del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sostituire le parole, ovunque ricorrano, ''per l'anno 2021'' con le seguenti: ''per gli anni 2021 e 2022''.».
3.98
Precluso
Al comma 3, le parole: «per l'esercizio in corso al 31 dicembre 2021» sono soppresse.
3.99
Precluso
Al comma 3, dopo le parole: «47.51, 47.71, 47.72» inserire le seguenti: «47.19.1».
3.100
Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Al comma 3, dopo le parole: «47.51, 47.71, 47.72» inserire le seguenti: «47.19.1».
3.101
Precluso
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Nella tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 127-undevicies, è inserito il seguente:
''127-vicies. stampa di prodotti diversi da quelli indicati nella tabella A, parte seconda, numero 18, allegata al presente decreto, eseguita su supporti riciclati acquistati con certificazione di ecosostenibilità; supporti riciclati acquistati con certificazione di ecosostenibilità occorrenti per la stampa degli stessi.''.».
3.102
Precluso
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Nella tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 127-undevicies, è inserito il seguente:
''127-vicies. stampa di prodotti diversi da quelli indicati nella tabella A, parte seconda, numero 18, allegata al presente decreto, eseguita su supporti riciclati acquistati con certificazione di ecosostenibilità; supporti riciclati acquistati con certificazione di ecosostenibilità occorrenti per la stampa degli stessi''».
3.103
Precluso
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. L'applicazione dell'aggiornamento dei canoni relativi alle concessioni demaniali di cui al decreto ministeriale n. 500 del 14/12/21 viene sospesa per l'intero anno 2022. Il Ministero dei Trasporti e della Mobilità Sostenibile avvierà nel contempo attività istruttoria funzionale all'aggiornamento dei criteri previsti all'articolo 04 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400».
3.104
Precluso
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Considerata la particolare situazione di emergenza del settore della vendita a domicilio ed il necessario e conseguente sviluppo di nuove modalità di valorizzazione e promozione di tali attività, l'Istituto nazionale di statistica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, definisce una specifica classificazione merceologica delle attività di cui all'art. 1 comma 1, lettera b), della legge 17 agosto 2005, n. 173, ai fini dell'attribuzione del codice ATECO.».
3.105
Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo il comma 3, inserire i seguenti:
«3-bis. Gli importi da corrispondere per la proroga delle concessioni del Bingo, previsti dall'articolo 1, comma 636 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono rideterminati in misura pari a euro 2.800 per ogni mese o frazione di mese superiore a quindici giorni e ad euro 1.400 per frazioni di mese pari o inferiore a quindici giorni da versare entro il giorno 16 del mese successivo, mediante modello F24, secondo le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli; il controllo sulla tempestività e congruità dei versamenti eseguiti è effettuato dal partner tecnologico Sogei s.p.a.. Gli oneri concessori previsti dall'articolo 1 di cui al capoverso precedente, relativi al periodo di sospensione dell'attività di raccolta dovuta allo stato d'emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e delle sue successive proroghe, non sono dovuti.
3-ter. Per il solo periodo dal 1º gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2023 ciascun concessionario del gioco del Bingo ha la facoltà di versare il prelievo erariale e il compenso previsto per il controllo centralizzato del gioco di cui all'articolo 5, del Decreto Ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, in maniera differita entro novanta giorni dal ritiro delle cartelle e, comunque, entro il 15 dicembre di ciascun anno per il periodo relativo all'ultimo bimestre. L'importo costituente prelievo erariale deve essere coperto da idonea cauzione e su di esso sono dovuti interessi legali, calcolati dal giorno del ritiro fino all'effettivo versamento.».
3.106
Precluso
Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:
«3-bis. All'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge li agosto 2014, n.116, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''La successiva cessione, tra i contraenti della rete, della produzione agricola, è compatibile con gli scopi del contratto di rete''.».
3.107
Precluso
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
«3-bis. È stornato l'importo fino a 25 milioni di euro dal ''fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1 della legge numero 198 del 2016'' da destinare agli FSMA televisivi locali commerciali e comunitari i cui ricavi siano non superiore a 500 mila euro.
3-ter. Gli FSMA televisivi locali commerciali e comunitari ricevono dagli operatori di rete una capacità trasmissiva annuale in franchigia di Mbit/s 1,5 il cui costo di affitto sarà a carico del ''fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1 della Legge numero 198 del 2016'' secondo criteri stabiliti con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico preventivamente sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative intendendosi per tali le associazioni che abbiano almeno il 5 per cento degli iscritti del comparto radiotelevisivo locale regolarmente registrati nel Libro soci dichiarati sotto forma di autodichiarazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 3-quater. Gli Operatori di rete hanno l'obbligo di ospitare sulle reti del DVB-T2 i Fornitori di Contenuti Media Audiovisivi (FSMA) locali interessati ad essere veicolati sulla piattaforma digitale abbinata al digitale televisivo Hybrid Broadcast Broadband TV. (HbbTV) a condizioni eque e trasparenti secondo specifica normativa demandata all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni da emanare in concomitanza della transizione digitale previa consultazione pubblica e audizioni».
3.108
Precluso
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. All'articolo 57-bis, comma 1-quater del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è inserito infine il seguente periodo: ''Il credito d'imposta di cui al presente comma, limitatamente all'anno 2022, è concesso, nei medesimi limiti e condizioni, anche per gli investimenti pubblicitari su altre pubblicazioni effettuate su supporti cartacei, anche diverse da giornali e periodici''.».
3.109
Precluso
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. All'articolo 57-bis, comma 1-quater del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è inserito, in fine, il seguente periodo: ''Il credito d'imposta di cui al presente comma, limitatamente all'anno 2022, è concesso, nei medesimi limiti e condizioni, anche per gli investimenti pubblicitari su altre pubblicazioni effettuate su supporti cartacei, anche diverse da giornali e periodici.''».
3.110
Precluso
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. All'articolo 57-bis, comma 1-quater del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è inserito infine il seguente periodo: ''Il credito d'imposta di cui al presente comma, limitatamente all'anno 2022, è concesso, nei medesimi limiti e condizioni, anche per gli investimenti pubblicitari su altre pubblicazioni effettuate su supporti cartacei, anche diverse da giornali e periodici.''».
3.111
Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Al fine di sostenere la filiera ippica, l'indotto del comparto agricolo colpiti dall'emergenza pandemica COVID-19, di migliorare la qualità delle razze dei cavalli da corsa, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il prelievo dei prodotti di cui al comma 3, dell'articolo 4, del decreto del Presidente della repubblica 1998, n. 169 ed al comma 1053, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, nel caso in cui nei precedenti 12 mesi solari la raccolta, rilevata il 1 gennaio di ciascun anno, raggiunga 300 milioni di euro, è ridotto, rispettivamente, per la rete ''fisica'' al 34 per cento e per quella a ''distanza'' al 38 per cento; nel caso in cui nello stesso periodo di misurazione la raccolta raggiunga 400 milioni di euro, il prelievo è ridotto, rispettivamente, per la rete ''fisica'' al 25 per cento e per quella a ''distanza'' al 29 per cento; nel caso in cui nello stesso periodo di misurazione la raccolta raggiunga 500 milioni di euro, il prelievo è ridotto, rispettivamente, per la rete ''fisica'' al 20 per cento e per quella a ''distanza'' al 24 per cento. Il prelievo conseguito rimane destinato per il 33 per cento a titolo di imposta unica e per il 67 per cento al finanziamento della filiera ippica, incluse le provvidenze per l'allevamento dei cavalli, e delle immagini degli eventi.».
3.112
Precluso
Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:
«3-bis. Al fine di contrastare l'ulteriore chiusura delle piccole attività di commercio su aree colpite dalla crisi conseguente dalla pandemia da Covid-19 e di sostenere le stesse per superare le gravissime difficoltà causate anche dalle misure che hanno previsto la prolungata sospensione delle fiere, delle sagre, degli eventi e dei mercati, adottate con Ordinanze di Sospensione dai Comuni in applicazione dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e delle Ordinanze delle Regioni, e che hanno già beneficiato delle indennità di cui all'articolo 28, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è riconosciuta una indennità di 1.000 euro per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, ovvero una indennità forfettaria di 2.400 euro. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022- 2024, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione '' Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».
3.113
Precluso
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022».
3.114
Briziarelli, Arrigoni, Pazzaglini, Bagnai, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato, Rivolta
Precluso
Dopo il comma 3 inserire il seguente:
«3-bis. Per le imprese colpite dall'emergenza Covid-19 che hanno sede nel territorio dei comuni già fortemente penalizzati da calamità naturali occorse in data successiva al 1º gennaio 2015, le disposizioni degli articoli 1, 1-bis.1 e 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, si applicano fino 31 dicembre 2022. L'importo del prestito assistito da garanzia di cui ai commi 1 e 1-bis, dell'articolo 1, e comma 1 dell'articolo 13, del medesimo decreto n. 23 del 2020, deve essere calcolato sulla base del maggiore degli importi tra i valori relativi all'anno fiscale precedente la calamità e all'anno fiscale 2019».
3.115
Precluso
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, sostituire le parole, ovunque presenti: ''30 giugno 2022'' con le seguenti: ''31 dicembre 2022'';
b) all'articolo 1-bis.1, comma 1, sostituire le parole: ''30 giugno 2022'' con le seguenti: ''31 dicembre 2022''».
3.116
Precluso
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole, ovunque ricorrano: ''30 giugno 2022'' con le seguenti: ''30 giugno 2023'';
b) sostituire le parole, ovunque ricorrano: ''1º aprile 2022'' con le seguenti: ''31 dicembre 2022''».
3.117
Precluso
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), sostituire le parole: ''1º aprile 2022'' con le seguenti: ''31 dicembre 2022'' e aggiungere, in fine, il seguente periodo: ''A decorrere dal 1º aprile 2022, la garanzia del Fondo può essere rilasciata, su richiesta del soggetto beneficiario e ferma restando la sussistenza dei requisiti previsti per l'accesso al Fondo, anche previo pagamento di un premio di mercato, calcolato secondo le modalità definite da un decreto del Ministero dello Sviluppo Economico'';
b) alla lettera m), sostituire le parole: ''1º aprile 2022'' con le seguenti: ''31 dicembre 2022''».
3.118
Precluso
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
«3-bis. All'articolo 199 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, ultimo periodo le parole: ''sono prorogate di due anni'' sono sostituite dalle seguenti: ''sono prorogate di tre anni'';
b) al comma 3, lettera a), ultimo periodo, le parole: ''è prorogata di 12 mesi'' sono sostituite dalle seguenti: ''è prorogata di 36 mesi'';
c) al comma 3, lettera b), ultimo periodo, le parole: ''è prorogata di 24 mesi'' sono sostituite dalle seguenti: ''è prorogata di 36 mesi''.
3-quater. All'articolo 199 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e modificato dalla legge 9 novembre 2021, n.156 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a):
1) le parole: ''dovuti in relazione agli anni 2020 e 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''dovuti in relazione agli anni 2020, 2021 e 2022'';
2) le parole: '', per i canoni dovuti dal 1º agosto 2020 al 31 dicembre 2020, in favore dei concessionari che dimostrino di aver subito, nel periodo compreso tra il 1º luglio 2020 e il 30 novembre 2020, una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019 e, per i canoni dovuti fino alla data del 15 dicembre 2021, in favore dei concessionari che dimostrino di aver subito nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2021 e il 15 dicembre 2021, una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019'' sono sostituite dalle seguenti: '', per i canoni dovuti dal 1º agosto 2020 al 31 dicembre 2020, in favore dei concessionari che dimostrino di aver subito, nel periodo compreso tra il 1º luglio 2020 e il 30 novembre 2020, una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019 e, per i canoni dovuti fino alla data del 31 dicembre 2021, in favore dei concessionari che dimostrino di aver subito nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021, nonché per i canoni dovuti fino alla data del 31 luglio 2022, in favore dei concessionari che dimostrino di aver subito nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2022 e il 31 luglio 2022, una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019''».
3.119
Precluso
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
«3-bis. All'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n 77, le parole: ''fino al 31 luglio 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino alla data di cessazione dello stato di emergenza''.
3-ter. All'articolo 4 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ai commi 2, primo periodo, e 2-bis, primo periodo, le parole: ''a maggio 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''a marzo 2022''».
3.120
Precluso
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
«3-bis. A tutte le imprese che erogano prestazioni sanitarie e sociosanitarie in regime di accreditamento, convenzione o appalto con gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale e che hanno sostenuto, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2022, spese per l'acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, purché entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari alla maggior spesa sostenuta per i medesimi beni e servizi rispetto all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.
3-ter. Il credito d'imposta di cui al comma precedente è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».
Conseguentemente:
a) all'articolo 3, comma 4, le parole: «160 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «310 milioni»;
b) all'articolo 32, comma 1, le parole: «1.661,41 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «1.811,41 milioni»;
c) alla lettera a), le parole: «1.200 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «1.320 milioni»;
d) alla lettera b), le parole: «329 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «359 milioni».
3.121
Taverna, Montevecchi, Coltorti, Lupo, Russo, Romano, Trentacoste, D'Angelo, Castaldi, Giuseppe Pisani, Gaudiano, Lanzi, Corbetta, Vanin, Piarulli, Ferrara, Pirro, Di Girolamo, Pavanelli, Croatti
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
«3-bis. A tutte le imprese che erogano prestazioni sanitarie e sociosanitarie in regime di accreditamento, convenzione o appalto con gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale e che hanno sostenuto, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2022, spese per l'acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, purché entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari alla maggior spesa sostenuta per i medesimi beni e servizi rispetto all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.
3-ter. Il credito d'imposta di cui al comma precedente è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.»;
b) al comma 4, le parole: «160 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «310 milioni» e le parole: «si provvede ai sensi dell'articolo 32» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a 160 milioni di euro si provvede ai sensi dell'articolo 32 e quanto a 150 milioni di euro si provvede ai sensi dell'articolo i, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
3.122-bis
Precluso
Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
«3-bis. Al fine di fornire un sostegno al settore aeroportuale fortemente colpito dalla crisi pandemica e favorire la transizione ecologica del comparto, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito un fondo con una dotazione di 300 milioni di euro per il triennio 2022-2024 a sostegno dei programmi di investimento delle società di gestione aeroportuale.
3-ter. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, compatibilmente con la normativa europea sugli aiuti di stato, le categorie di investimenti elegibili, le condizioni richieste in termini di costi ammissibili e intensità di aiuto, il termine e le modalità di presentazione dei progetti, i criteri di valutazione delle domande presentate.
3-quater. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
3-quinquies. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro per il triennio 2022-2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196».
3.122
Precluso
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
«3-bis. All'articolo 60, comma 7-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: ''In relazione all'evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia da SARS-CoV-2, tale misura è estesa all'esercizio successivo a quello di cui al primo periodo''.
3-ter. Il comma 711 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è abrogato».
3.123
Precluso
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. All'articolo 42-bis, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: ''31 gennaio 2022'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 marzo 2022''».
3.124
Presutto, Nocerino, Vanin, Croatti, Trentacoste, Naturale, Ricciardi
Precluso
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. All'articolo 60, comma 7-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il secondo periodo è sostituito dal seguente: ''In relazione all'evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia da SARS-CoV-2, tale misura è estesa all'esercizio successivo a quello di cui al primo periodo''».
3.125
Errani, De Petris, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Precluso
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. All'articolo 60, comma 7-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: ''In relazione all'evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia da SARS-CoV-2, tale misura è estesa all'esercizio successivo a quello di cui al primo periodo''. 11 comma 711 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è abrogato''».
3.126
Precluso
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. All'articolo 43-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sostituire le parole: ''100 milioni di euro per l'anno 2021'' con le seguenti: ''100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022''.».
Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «160 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «260 milioni di euro per l'anno 2022».
3.127
Precluso
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. All'articolo 43-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sostituire le parole: ''100 milioni di euro per l'anno 2021'' con le seguenti: ''100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022''.».
Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «160 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «260 milioni di euro per l'anno 2022».
3.128
Precluso
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. All'articolo 1, comma 19, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Per le imprese che hanno l'esercizio non coincidente con l'anno solare, il contributo a fondo perduto di cui al comma 16 spetta anche a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018''. A tal fine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 gennaio 2022, saranno stabilite nuove modalità e termini per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 1, comma 23, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73.».
3.129
Precluso
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Al comma 1 dell'articolo 43-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo le parole: ''100 milioni per l'anno 2021'' aggiungere le seguenti: ''e 150 milioni per l'anno 2022''»;
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 150 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3.130
Errani, De Petris, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Precluso
Dopo il comma 3, inserire i seguenti:
«3-bis. All'articolo 1, comma 19, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, è aggiunto in fine il seguente periodo: ''Per le imprese che hanno l'esercizio non coincidente con l'anno solare, il contributo a fondo perduto di cui al comma 16 spetta anche a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018''.
3-ter. Ai fini di cui al comma 3-bis, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 marzo 2022, sono stabilite nuove modalità e termini per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 1, comma 23, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73.».
3.131
Precluso
Dopo il comma 3 inserire il seguente:
«3-bis. All'articolo 1, comma 19, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, è aggiunto infine il seguente periodo: ''Per le imprese che hanno l'esercizio non coincidente con l'anno solare, il contributo a fondo perduto di cui al comma 16 spetta anche a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso a131 dicembre 2018''. A tal fine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 gennaio 2022, sono stabilite nuove modalità e termini per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 1, comma 23, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73.».
3.132
Bergesio, Vallardi, Zuliani, Rufa, Pizzol, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. All'articolo 1, comma 19, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, è aggiunto infine il seguente periodo: ''Per le imprese che hanno l'esercizio non coincidente con l'anno solare, il contributo a fondo perduto di cui al comma 16 spetta anche a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018''. A tal fine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 gennaio 2022, saranno stabilite nuove modalità e termini per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 1, comma 23, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73.».
3.133
Precluso
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. All'articolo 41-bis, comma 1, lettera b), del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: '' fino al 30 settembre 2022'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino al 30 settembre 2023''.».
3.134
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 3, inserire, i seguenti:
«3-bis. All'articolo i, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti
modificazioni:
g) al comma 706, le parole: ''31 marzo 2022'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2022''.
h) al comma 707, le parole: ''82,5 milioni di euro per l'anno 2022'' sono sostituite dalle seguenti: ''330 milioni per l'anno 2022''..
3-ter. Agli oneri di cui al comma 3-bis, pari a 247,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».;
b) sostituire le parole: «dal presente articolo» con le seguenti: «dai commi 1, 2 e 3».
3.135
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 3, inserire, i seguenti:
«3-bis. All'articolo i, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:
e) al comma 706, le parole: ''31 marzo 2022'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2022''.
f) al comma 707, le parole: ''82,5 milioni di euro per l'anno 2022'' sono sostituite dalle seguenti: ''330 milioni per l'anno 2022''.
3-ter. Agli oneri di cui al comma 3-bis, pari a 247,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».;
b) sostituire le parole: «dal presente articolo» con le seguenti: «dai commi 1, 2 e 3».
3.136
Errani, De Petris, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
1) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. All'articolo 1 comma della Legge 30 dicembre 2021 n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 706 le parole: ''31 marzo 2022'' sono sostituite con le seguenti ''31 dicembre 2022''.
b) al comma 707 le parole: ''82,5 milioni di euro per l'anno 2022'' sono sostituite con le seguenti: '' 330 milioni per l'anno 2022».
2) al comma 4 le parole: «pari a 160 milioni» sono sostituite con le seguenti: «pari a 408 milioni».
Conseguentemente, all'articolo 32, comma 1, lettera e) al capoverso sostituire le parole: «quanto a» con le seguenti: «quanto a 248 milioni di euro per l'anno 2022,».
3.137
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 3, inserire, i seguenti:
«3-bis. All'articolo t, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 706, le parole: ''31 marzo 2022'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2022''.
b) al comma 707, le parole: ''82,5 milioni di euro per l'anno 2022'' sono sostituite dalle seguenti: ''33o milioni per l'anno 2022''.
3-ter. Agli oneri di cui al comma 3-bis, pari a 247,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».;
b) sostituire le parole: «dal presente articolo» con le seguenti: «dai commi 1, 2 e 3».
3.138
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 3, inserire, i seguenti:
«3-bis. All'articolo i, della legge 3o dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:
c) al comma 706, le parole: ''31 marzo 2022'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2022''.
d) al comma 707, le parole: ''82,5 milioni di euro per l'anno 2022'' sono sostituite dalle seguenti: ''330 milioni per l'anno 2022''.
3-ter. Agli oneri di cui al comma 3-bis, pari a 247,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma zoo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».;
b) sostituire le parole: «dal presente articolo» con le seguenti: «dai commi 1, 2 e 3».
3.139
Precluso
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sostituire il comma 924 con il seguente:
''924. I versamenti sospesi ai sensi del comma 923 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2022 o mediante rateizzazione fino a un massimo di sette rate mensili di pari importo, pari al 50 per cento del totale dovuto, e il valore residuo mediante rateizzazione fino ad un massimo di dodici rate mensili. Il versamento della prima rata avviene entro il 30 maggio 2022, senza interessi. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato''».
3.140
Precluso
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. All'articolo 1, comma 54, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, aggiungere, in fine, il seguente periodo: ''Fino al 31 dicembre 2022 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 1, lettere e), f), g-bis), g-ter), g-quater), h), i), l), o) e p) del medesimo articolo 13, per quanto compatibili con gli altri regimi di aiuto applicati dallo stesso Fondo''».
3.141
Precluso
Dopo il comma 3 inserire i seguenti:
«3-bis. All'articolo 1, comma 706, della legge del 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: ''31 marzo 2022'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 giugno 2022''.
3-ter. All'articolo 9-ter, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: ''Le concessioni già assentite durante l'anno 2021 sulla base delle procedure semplificate di cui al primo periodo sono considerate efficaci anche per l'anno 2022 senza necessità di alcun atto ricognitorio né di presentazione di alcuna istanza o documentazione, in applicazione delle deroghe ivi previste''.
3-quater. Agli oneri di cui ai commi 3-bis e 3-ter, valutati in 80 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
3.142
Precluso
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. All'articolo 1, comma 706, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: ''31 marzo 2022'', sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2022''».
Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 247,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 28, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
3.143
Precluso
Dopo il comma 3, inserire i seguenti:
«3-bis. In considerazione dei danni subiti dall'intero settore dei terminal portuali asserviti allo sbarco e imbarco di persone da navi da crociera a causa del perdurare dell'epidemia di COVID-19 e al fine di salvaguardare i livelli occupazionali, la competitività e l'efficienza del comparto crocieristico dei termini al portuali, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2022, destinato a compensare la riduzione dei ricavi conseguente al decremento di passeggeri sbarcati e imbarcati nel periodo dal 1º gennaio 2022 al 30 settembre 2022 rispetto alla media dei ricavi registrata nel medesimo periodo del biennio 2018-2019.
3-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento della compensazione di cui al comma 3-bis del presente articolo alle imprese titolari di concessioni demaniali relative alle concessioni per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri di cui agli articoli 6 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonché all'articolo 36 del codice della navigazione. Tali criteri, al fine di evitare sovracompensazioni, sono definiti anche tenendo conto dei costi cessanti, dei minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza della medesima emergenza. Sono esclusi gli importi recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro del medesimo danno. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
3-quater Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
Conseguentemente, all'articolo 32, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: «1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1.671,41 milioni di euro per l'anno 2022»;
b) dopo la lettera c), inserire la seguente:
«c-bis) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
3.144
Precluso
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
«3-bis. In considerazione dei danni subiti dall'intero settore dei terminal portuali asserviti allo sbarco e imbarco di persone da navi da crociera a causa del perdurare dell'epidemia di COVID-19 e al fine di salvaguardare i livelli occupazionali, la competitività e l'efficienza del comparto crocieristico dei terminal portuali, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro per l'anno 2022, destinato a compensare la riduzione dei ricavi conseguente al decremento di passeggeri sbarcati e imbarcati nel periodo dal 1 gennaio 2022 al 30 settembre 2022 rispetto alla media dei ricavi registrata nel medesimo periodo del biennio 2018-2019.
3-quater. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento della compensazione di cui al comma 2 del presente articolo alle imprese titolari di concessioni demaniali relative alle concessioni per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri di cui agli articoli 6 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonché all'articolo 36 del codice della navigazione Tali criteri, al fine di evitare sovracompensazioni, sono definiti anche tenendo conto dei costi cessanti, dei minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza della medesima emergenza. Sono esclusi gli importi recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro del medesimo danno. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea».
3.145
Toffanin, Floris, Gallone, Modena
Precluso
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
«3-bis. In considerazione dei danni subiti dall'intero settore dei terminal portuali asserviti allo sbarco e imbarco di persone da navi da crociera a causa del perdurare dell'epidemia di COVID-19 e al fine di salvaguardare i livelli occupazionali, la competitività e l'efficienza del comparto crocieristico dei terminal portuali, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro per l'anno 2022, destinato a compensare la riduzione dei ricavi conseguente al decremento di passeggeri sbarcati e imbarcati nel periodo dal 1 gennaio 2022 al 30 settembre 2022 rispetto alla media dei ricavi registrata nel medesimo periodo del biennio 2018-2019.
3-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento della compensazione di cui al comma 3-bis alle imprese titolari di concessioni demaniali relative alle concessioni per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri di cui agli articoli 6 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonché all'articolo 36 del codice della navigazione. Tali criteri, al fine di evitare sovracompensazioni, sono definiti anche tenendo conto dei costi cessanti, dei minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza della medesima emergenza. Sono esclusi gli importi recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro del medesimo danno. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
3-quater. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
3.146
Errani, De Petris, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 3 inserire i seguenti:
«3-bis. Alle imprese che erogano prestazioni sanitarie e sociosanitarie in regime di accreditamento, convenzione o appalto con gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale e che, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022, sostengano spese per l'acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, purché entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari alla maggior spesa sostenuta per i medesimi beni e servizi rispetto all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.
3-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 3-bis è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241»;
b) al comma 4, sostituire le parole: «160 milioni» con le seguenti: «310 milioni»;
Conseguentemente, all'articolo 32, comma 1, sostituire le parole: «1.661,41 milioni» con le seguenti: «1.811,41 milioni» e dopo la lettera h aggiungere le seguenti:
«h-bis) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante riduzione delle risorse di cui al fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 190 del 2014;
h-ter) quanto a 100 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge n. 282 del 2004».
3.147
Precluso
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Al fine di contenere i concomitanti effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica COVID-19 e dall'aumento dei costi del carburante, le imprese che svolgono attività identificate dal codice della classificazione delle attività economiche ATECO 49.41.00 possono usufruire del beneficio della riduzione del costo del carburante pari al 20 per cento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 30 giorni dalla legge di conversione del presente decreto-legge si provvede a dare attuazione all'intervento previsto nel precedente periodo».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione nel limite di spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3.148
Auddino, Lanzi, Vanin, Lannutti, Trentacoste, Gaudiano, Nocerino, Castaldi, Croatti, Campagna
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. In considerazione degli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica e dell'aumento del prezzo del carburante, sono stanziati, per l'anno 2022, 10 milioni di euro, che costituisce limite massimo di spesa, da destinare al rimborso del 20 per cento del costo del carburante in favore delle imprese che svolgono attività identificate dal codice della classificazione delle attività economiche ATECO 49.41.00. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri di riparto e le modalità di erogazione dei contributi di cui al periodo precedente.»;
b) sostituire il comma 4 con il seguente:
«4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 170 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede quanto a 160 milioni di euro ai sensi dell'articolo 32 e quanto a lo milioni di euro mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero''».
3.149
Precluso
Dopo il comma 4, inserire i seguenti:
«4-bis. Al fine di dare attuazione all'articolo 12 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, e consentire l'attrazione di flussi di soggetti da altri Paesi interessati a effettuare terapie termali nelle strutture termali italiane, il Ministro della Salute favorisce gli accordi con gli altri Stati finalizzati alla divulgazione degli studi effettuati sui benefici delle cure termali e l'Agenzia nazionale italiana del turismo riserva una percentuale non inferiore al 20 per cento dei propri piani promozionali per specifiche iniziative a vantaggio del settore termale.
4-ter. La stessa Agenzia relaziona annualmente alle competenti Commissioni parlamentari circa i programmi realizzati e gli obiettivi conseguiti».
3.150
Fusco, Bergesio, Ripamonti, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo il comma 4, inserire i seguenti:
«5. Al fine di dare attuazione all'articolo 12 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, e consentire l'attrazione di flussi di soggetti da altri Paesi interessati a effettuare terapie termali nelle strutture termali italiane, il Ministro della Salute favorisce gli accordi con gli altri Stati finalizzati alla divulgazione degli studi effettuati sui benefici delle cure termali e l'Agenzia nazionale italiana del turismo riserva una percentuale non inferiore al 20 per cento dei propri piani promozionali per specifiche iniziative a vantaggio del settore termale.
6. La stessa Agenzia relaziona annualmente alle competenti Commissioni parlamentari circa i programmi realizzati e gli obiettivi conseguiti».
3.151
Precluso
Dopo il comma 4, inserire i seguenti:
«5. Al fine di dare attuazione all'articolo 12 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, e consentire l'attrazione di flussi di soggetti da altri Paesi interessati a effettuare terapie termali nelle strutture termali italiane, il Ministro della Salute favorisce gli accordi con gli altri Stati finalizzati alla divulgazione degli studi effettuati sui benefici delle cure termali e l'Agenzia nazionale italiana del turismo riserva una percentuale non inferiore al 20 per cento dei propri piani promozionali per specifiche iniziative a vantaggio del settore termale.
6. La stessa Agenzia relaziona annualmente alle competenti Commissioni parlamentari circa i programmi realizzati e gli obiettivi conseguiti».
3.152
Precluso
Dopo il comma 4, inserire i seguenti:
«5. Al fine di dare attuazione all'articolo 12 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, e consentire l'attrazione di flussi di soggetti da altri Paesi interessati a effettuare terapie termali nelle strutture termali italiane, il Ministro della Salute favorisce gli accordi con gli altri Stati finalizzati alla divulgazione degli studi effettuati sui benefici delle cure termali e l'Agenzia nazionale italiana del turismo riserva una percentuale non inferiore al 20 per cento dei propri piani promozionali per specifiche iniziative a vantaggio del settore termale.
6. La stessa Agenzia relaziona annualmente alle competenti Commissioni parlamentari circa i programmi realizzati e gli obiettivi conseguiti».
3.153
Precluso
Dopo il comma 4, inserire i seguenti:
«4-bis. Al fine di dare attuazione all'articolo 12 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, e consentire l'attrazione di flussi di soggetti da altri Paesi interessati a effettuare terapie termali nelle strutture termali italiane, il Ministro della Salute favorisce gli accordi con gli altri Stati finalizzati alla divulgazione degli studi effettuati sui benefici delle cure termali e l'Agenzia nazionale italiana del turismo riserva una percentuale non inferiore al 20 per cento dei propri piani promozionali per specifiche iniziative a vantaggio del settore termale.
4-ter. La stessa Agenzia relaziona annualmente alle competenti Commissioni parlamentari circa i programmi realizzati e gli obiettivi conseguiti».
3.154
Precluso
Dopo il comma 4, inserire i seguenti:
«5. Al fine di dare attuazione all'articolo 12 della legge 29 ottobre 2000, n. 323, e consentire l'attrazione di flussi di soggetti da altri Paesi interessati a effettuare terapie termali nelle strutture termali italiane, il Ministro della Salute favorisce gli accordi con gli altri Stati finalizzati alla divulgazione degli studi effettuati sui benefici delle cure termali e l'Agenzia nazionale italiana del turismo riserva una percentuale non inferiore al 20 per cento dei propri piani promozionali per specifiche iniziative a vantaggio del settore termale.
6. La stessa Agenzia relaziona annualmente alle competenti Commissioni parlamentari circa i programmi realizzati e gli obiettivi conseguiti».
3.155
Precluso
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4-bis. Al fine di sostenere l'accesso al credito da parte delle imprese agricole e le operazioni di rinegoziazione, con durata fino a 20 anni, è autorizzata, in favore dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare ISMEA, la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2022 per la concessione di garanzie ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.102. Le predette risorse sono versate su un conto corrente di tesoreria centrale per accedere alle garanzie a titolo gratuito».
3.156
De Carlo, Calandrini, La Pietra
Precluso
Dopo il comma 4, aggiungere in fine il seguente:
«4-bis. Al fine di sostenere l'accesso al credito da parte delle imprese agricole e le operazioni di rinegoziazione, con durata fino a 20 anni, ai sensi del comma 78 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020 n. 27, è autorizzata, in favore dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare ISMEA, la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2022 per la concessione di garanzie ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Le predette risorse sono versate su un conto corrente di tesoreria centrale per accedere alle garanzie a titolo gratuito».
3.158
Precluso
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 125, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: ''Ai fini dell'applicazione della presente disposizione, alle SIIQ sono assimilate le società residenti in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni i cui titoli di partecipazione siano negoziati in uno dei mercati regolamentati di cui al comma 119 e comunque anche in Italia, le quali svolgano in via preponderante l'attività di locazione immobiliare, siano soggette all'obbligo di distribuire la maggior parte del risultato dell'attività di locazione immobiliare come determinato in conformità alla normativa dello Stato di residenza della società, e che siano inoltre soggette a regimi fiscali speciali.'';
b) al comma 141-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo periodo, le parole: ''sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze adottato ai sensi del comma 1 dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917'' sono sostituite dalle seguenti: ''consentono un adeguato scambio di informazioni e che rispettano i requisiti di cui al secondo periodo del comma 125'';
2) al secondo periodo, le parole: ''20 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''5 per cento'';
c) dopo il comma 141-bis, è aggiunto il seguente:
''141-ter. I conferimenti della totalità degli attivi e dei passivi costituenti stabili organizzazioni di cui al comma 141-bis in favore di società che abbiano optato per il regime speciale di cui al comma 125 comportano lo scioglimento della stabile organizzazione conferente e la diretta imputazione della partecipazione nella società conferitaria alla casa-madre estera. I predetti conferimenti non costituiscono realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni conferiti. Tuttavia, la casa-madre cui viene imputata la partecipazione nella società conferitaria deve assumere, quale valore delle partecipazioni ricevute, l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell'universalità di beni e diritti conferita e la società conferitaria subentra nella posizione della conferente in ordine agli elementi dell'universalità stessa. Ai predetti conferimenti si applica, in ogni caso, il trattamento fiscale di cui al comma 140-ter in relazione all'intero patrimonio conferito. In conseguenza delle operazioni di cui ai periodi precedenti, le riserve in sospensione d'imposta presenti nel fondo di dotazione della stabile organizzazione che viene chiusa, incluse quelle tassabili solo in caso di distribuzione, sono ricostituite nelle riserve disponibili del patrimonio netto della società conferitaria, compreso il capitale sociale, nel primo bilancio di esercizio successivo al conferimento e il vincolo precedentemente gravante sul fondo di dotazione viene meno senza alcun effetto impositivo in capo alla stabile organizzazione conferente. La diretta imputazione della partecipazione nella società conferitaria alla casa-madre estera a seguito della restituzione alla stessa del fondo di dotazione e della chiusura della stabile organizzazione in Italia non produce alcun effetto impositivo. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto l'imputazione della partecipazione alla casa-madre costituisce, in ogni caso, operazione non rilevante ai fini del calcolo del pro-rata di detraibilità ai sensi dell'articolo 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. I conferimenti di cui ai periodi precedenti non interrompono il regime di tassazione di gruppo di cui agli articoli 117 e seguenti del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 cui partecipa la stabile organizzazione in veste di consolidante. A seguito del conferimento e della contestuale chiusura della stabile organizzazione, la società conferitaria assume la veste di consolidante in luogo della stabile organizzazione, subentrandole in tutte le posizioni soggettive rilevanti nell'ambito del persistente regime di tassazione di gruppo''».
3.159
Precluso
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 125, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: ''Ai fini dell'applicazione della presente disposizione, alle SIIQ sono assimilate le società residenti in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni i cui titoli di partecipazione siano negoziati in uno dei mercati regolamentati di cui al comma 119 e comunque anche in Italia, le quali svolgano in via preponderante l'attività di locazione immobiliare, siano soggette all'obbligo di distribuire la maggior parte del risultato dell'attività di locazione immobiliare come determinato in conformità alla normativa dello Stato di residenza della società, e che siano inoltre soggette a regimi fiscali speciali.'';
b) al comma 141-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo periodo, le parole: ''sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze adottato ai sensi del comma 1 dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917'' sono sostituite dalle seguenti: ''consentono un adeguato scambio di informazioni e che rispettano i requisiti di cui al secondo periodo del comma 125'';
2) al secondo periodo, le parole: ''20 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''5 per cento'';
c) dopo il comma 141-bis, è aggiunto il seguente:
''141-ter. I conferimenti della totalità degli attivi e dei passivi costituenti stabili organizzazioni di cui al comma 141-bis in favore di società che abbiano optato per il regime speciale di cui al comma 125 comportano lo scioglimento della stabile organizzazione conferente e la diretta imputazione della partecipazione nella società conferitaria alla casa-madre estera. I predetti conferimenti non costituiscono realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni conferiti. Tuttavia, la casa-madre cui viene imputata la partecipazione nella società conferitaria deve assumere, quale valore delle partecipazioni ricevute, l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell'universalità di beni e diritti conferita e la società conferitaria subentra nella posizione della conferente in ordine agli elementi dell'universalità stessa. Ai predetti conferimenti si applica, in ogni caso, il trattamento fiscale di cui al comma 140-ter in relazione all'intero patrimonio conferito. In conseguenza delle operazioni di cui ai periodi precedenti, le riserve in sospensione d'imposta presenti nel fondo di dotazione della stabile organizzazione che viene chiusa, incluse quelle tassabili solo in caso di distribuzione, sono ricostituite nelle riserve disponibili dei patrimonio netto della società conferitaria, compreso il capitale sociale, nel primo bilancio di esercizio successivo al conferimento e il vincolo precedentemente gravante sui fondo di dotazione viene meno senza alcun effetto impositivo in capo alla stabile organizzazione conferente. La diretta imputazione della partecipazione nella società conferitaria alla casa-madre estera a seguito della restituzione alla stessa del fondo di dotazione e della chiusura della stabile organizzazione in Italia non produce alcun effetto impositivo. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto l'imputazione della partecipazione alla casa-madre costituisce, in ogni caso, operazione non rilevante ai fini del calcolo del pro-rata di detraibilità ai sensi dell'articolo 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. I conferimenti di cui ai periodi precedenti non interrompono il regime di tassazione di gruppo di cui agli articoli 117 e seguenti del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 cui partecipa la stabile organizzazione in veste di consolidante. A seguito del conferimento e della contestuale chiusura della stabile organizzazione, la società conferitaria assume la veste di consolidante in luogo della stabile organizzazione, subentrandole in tutte le posizioni soggettive rilevanti nell'ambito del persistente regime di tassazione di gruppo''».
3.160
Bergesio, Vallardi, Zuliani, Rufa, Pizzol, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo il comma 4, aggiungere, il seguente:
«4-bis. All'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''La successiva cessione, tra i contraenti della rete, della produzione agricola, è compatibile con gli scopi del contratto di rete''».
3.161
Angrisani, Abate, Crucioli, Di Micco, Giannuzzi, Lannutti, Lezzi
Precluso
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
«4-bis. Al fine di contrastare la ulteriore chiusura delle piccole attività di commercio su aree colpite dalla crisi conseguente dalla pandemia da COVID-19 e di sostenere le stesse a superare le gravissime difficoltà causate anche dalla prolungata sospensione delle fiere, delle sagre, degli eventi e dei mercati, e che hanno già beneficiato delle indennità di cui all'articolo 28 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è riconosciuto un contributo mensile pari euro 1.000,00 per i mesi da gennaio a marzo 2022.
4-ter. Le modalità per la presentazione delle istanze ai fini dell'erogazione del contributo di cui al comma 4-bis sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro e non oltre 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
4-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter, valutati in 250 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
3.162
Precluso
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4-bis. All'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 3 è sostituito dal seguente:
''3. Il versamento delle rate da corrispondere nell'anno 2020 e 2021 ai fini delle definizioni agevolate di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è considerato tempestivo e non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se effettuato, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 14-bis, del citato decreto-legge n. 119 del 2018, in quattro rate trimestrali di pari importo scadenti, rispettivamente, il 28 marzo 2022, il 31 maggio 2022 e il 31 agosto 2022 e 30 novembre 2022 con la maggiorazione degli interessi legali a partire dal 1º dicembre 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato''».
3.163
Coltorti, Trentacoste, Piarulli
Precluso
Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:
«4-bis. Al fine di mitigare l'impatto economico dell'emergenza epidemiologica sulle aziende di cui al comma 2, sono prorogati i seguenti termini:
a) all'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: ''30 giugno 2021'', ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: ''30 giugno 2022'';
b) all'articolo 68, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: ''30 agosto 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''termine dello stato di emergenza'';
c) all'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: ''31 dicembre 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 giugno 2022'';
d) all'articolo 145, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: ''31 agosto 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''termine dello stato di emergenza'';
e) all'articolo 152, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: ''31 agosto 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''termine dello stato di emergenza''».
3.164
Angrisani, Abate, Crucioli, Di Micco, Giannuzzi, Lannutti, Lezzi
Precluso
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
«4-bis Agli operatori commerciali su aree pubbliche con codice ateco 47.80, 47.81, 47.82, 47.89 che, da marzo 2021 a novembre 2021, non hanno ripreso l'attività nelle fiere e nei mercati viene riconosciuto un ulteriore contributo. L'importo del contributo di cui al precedente periodo è pari ad almeno:
a) euro 3.000,00 ciascuno in caso di diminuzione del fatturato in una misura non inferiore al 50 per cento del volume d'affari dichiarato nel periodo intercorrente tra il mese di gennaio 2019 e il mese di novembre 2019;
b) ad euro 5.000,00 ciascuno in caso di diminuzione del fatturato in una misura compresa tra il 50 per cento e l'80 per cento del volume d'affari dichiarato nel periodo intercorrente tra il mese di gennaio 2019 e il mese di novembre 2019;
c) ad euro 15.000,00 ciascuno in caso di diminuzione del fatturato in una misura superiore all'80 per cento del volume d'affari dichiarato nel periodo intercorrente tra il mese di gennaio 2019 e il mese di novembre 2019;
4-ter. I criteri e le modalità per la presentazione delle istanze per l'erogazione del contributo di cui al comma 4-bis sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro e non oltre 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
4-quater Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui ai commi 4-bis e 4-ter, valutati in 530 milioni di euro per l'armo 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
3.165
Precluso
Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti:
«4-bis. Al fine di sostenere le aziende della distribuzione del settore HORECA, identificate dai codici ATECO 46.34 e 46.39, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per cento per compensare le perdite sui crediti, risultanti da elementi certi e precisi iscritti a bilancio, registrate in ciascuno degli anni 2020 e 2021, per una spesa complessiva non superiore a 30.000 euro per ciascuna azienda, nei limiti delle risorse disponibili.
4-ter. Il credito d'imposta, da indicare nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo al riconoscimento del credito per compensare le perdite su crediti, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 Tale credito d'imposta non concorre alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'IRAP, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto previsto dall'articolo 61 del TUIR.
4-quater. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione dei commi 4-bis e 4-ter, con particolare riguardo all'individuazione delle perdite su crediti che danno diritto al credito d'imposta, ai casi di esclusione, alle procedure per la concessione, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa.
4-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi da 4-bis a 4-quater, valutati in 25 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».
3.166
Errani, De Petris, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Precluso
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
«4-bis. L'articolo 4-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 è soppresso. Riacquistano vigore le disposizioni dell'articolo 6-novies del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69».
3.167
Angrisani, Abate, Crucioli, Di Micco, Giannuzzi, Lannutti, Lezzi
Precluso
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
«4-bis. All'articolo 1, comma 24, del decreto-legge 25 maggio n. 2021 n. 73, convertito, con modificazione, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: ''10 settembre 2021'' sono sostituite con le seguenti: ''31 marzo 2022''.
4-ter. I soggetti che hanno diritto ai benefici del fondo perduto di cui al comma precedente possono presentare le relative istanze entro il termine di 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».
3.168
Angrisani, Abate, Crucioli, Di Micco, Giannuzzi, Lannutti, Lezzi
Precluso
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
«4-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 706, le parole: ''31 marzo 2022'' sono sostituite con le seguenti: ''31 dicembre 2022'';
b) al comma 707, le parole: ''82,5 milioni di euro per l'anno 2022'' sono sostituite con le seguenti: ''330 milioni per l'anno 2022''.
4-ter Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 4-bis, pari a 247,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
3.169
Precluso
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«4-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2022, a causa del perdurare dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e del rispetto delle misure di contenimento disposte, nell'ambito delle obbligazioni contrattuali tra privati, tutti i termini previsti dalla legge per l'esercizio del diritto di prelazione sono prorogati di diritto di 90 giorni».
Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere le seguenti parole: «, nonché misure di sostegno per gli adempimenti derivanti da obbligazioni contrattuali tra privati».
3.170
Precluso
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«4-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a causa del perdurare dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e del rispetto delle misure di contenimento disposte, i termini ordinatori o perentori in scadenza nell'anno 2022 per gli adempimenti di natura non pecuniaria del privato nei confronti della pubblica amministrazione possono essere prorogati, per una sola volta, per un periodo non superiore a 90 giorni, su richiesta da parte del privato, con apposita istanza da notificare, anche telematicamente, all'amministrazione competente».
Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere le seguenti parole: «, nonché misure di sostegno per gli adempimenti di natura non pecuniaria del privato nei confronti della pubblica amministrazione».
3.171
Precluso
Dopo il comma 5 inserire il seguente:
«5-bis. In relazione alle problematiche di comunicazione al sito del Ministero dell'economia e delle finanze, entro i termini stabiliti dalle leggi vigenti, delle delibere riguardanti i tributi comunali per il 2021, connesse alle difficoltà dovute al perdurare della pandemia da virus Covid-19, per l'anno 2021, in deroga all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ed all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le aliquote ed i regolamenti concernenti i tributi comunali, hanno effetto per l'intero anno di riferimento a condizione che risultino comunque pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 novembre 2021. Gli eventuali adeguamenti nei pagamenti dovuti in ragione delle variazioni di cui al periodo precedente possono essere effettuati dai contribuenti interessati entro il termine per la prima rata dell'IMU 2022, senza applicazione di sanzioni e interessi».
3.172
Precluso
Dopo il comma 5 inserire il seguente:
«5-bis. In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi dell'ultimo comma del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile.»
G3.1
Precluso
Il Senato,
in sede d'esame del disegno di legge, recante «Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico»,
premesso che:
l'articolo 3, nell'intervenire sull'articolo 1-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in materia di contributi per l'anno 2021 ai settori del wedding, dell'intrattenimento e dell'Hotellerie-Restaurant-Catering (di seguito HO.RE.CA), ne amplia la relativa platea rafforzando il sostegno alle imprese esercenti alcune tipologie di attività particolarmente colpite dagli effetti dell'emergenza epidemiologica;
considerato che:
la predetta disposizione, tra i codici Ateco riferiti al settore dell'HO.RE.CA, non ha inserito due attività che risultano tra le più danneggiate, insieme al turismo, dalla pandemia, come l'attività delle mense e delle lavanderie industriali che operano nel settore del turismo;
il settore della ristorazione collettiva (cod. 56.29), in particolare, proprio a fronte della drammatica situazione, ha ottenuto un riconoscimento attraverso l'istituzione di un apposito fondo nel cd. decreto Sostegni-bis (dl n. 73 del 2021), all'articolo 43-bis, di cui si è ancora in attesa di attuazione e che necessita di essere rifinanziato per poter sostenere le perdite di fatturato che le aziende stanno accumulando ormai da due anni,
impegna il Governo:
ad adottare, con urgenza, il decreto di riparto del fondo di cui all'articolo 43-bis del decreto-legge cd. Sostegni-bis;
ad inserire il settore della ristorazione collettiva (cod. 56.29) tra i codici Ateco danneggiati afferenti al settore dell'HO.RE.CA;
a sostenere il predetto settore con ulteriori risorse, in particolare rifinanziando, nel primo provvedimento utile, il fondo istituito dall'articolo 43-bis del decreto Sostegni-bis.
G3.2
Precluso
Il Senato,
in sede di discussione del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico,
premesso che:
il decreto-legge n. 229 del 30 dicembre 2021, confluito con un emendamento nel decreto legge 221/2021, in fase di conversione alla Camera, ha recato alcune misure restrittive fino alla cessazione dello stato di emergenza (alcune di esse decorrono dal 10 gennaio 2022);
in particolare, lo stesso ha disposto circa l'accesso e l'utilizzo di determinati servizi e attività (alberghi e strutture ricettive, sagre e fiere, convegni e congressi, feste conseguenti alle cerimonie civili e religiose; impianti di risalita, servizi di ristorazione all'aperto, piscine, sport di squadra e di contatto e centri benessere per le attività all'aperto; centri culturali, sociali e ricreativi per le attività all'aperto) e mezzi di trasporto (aerei adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone, navi e traghetti e treni interregionali e d'alta velocità, trasporto pubblico locale, ecc.), consentendoli esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi (attestanti l'avvenuta vaccinazione, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo; l'avvenuta guarigione, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione; l'avvenuta guarigione dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo);
inoltre, integra le disposizioni per le competizioni e gli eventi sportivi in zona bianca, limitandone le capienze e riservando l'accesso a detentori di green pass rafforzato;
i gestori di piscine e palestre, dopo mesi di stop, per via delle chiusure previste a causa della grave crisi sanitaria da Covid, nonostante la timida riapertura, rischiano, a causa delle ingenti perdite finanziarie, la chiusura dell'attività,
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di adottare disposizioni volte a consentire la riapertura attività senza limiti di capienza che si svolgono al chiuso e all'aperto nelle piscine, nei centri natatori e nelle palestre nonché negli spazi adibiti a spogliatoi e docce.
3.0.1
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Contributi per i settori tessile, moda, calzaturiero, pelletteria e accessori)
1. AI fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono erogati contributi a fondo perduto per un importo complessivo di 60 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce limite massimo di spesa, da destinare ad interventi per i soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori), che nell'anno 2021 hanno subito una riduzione dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non inferiore al 30 per cento rispetto ai ricavi del 2019.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 32.
4. L'efficacia delle disposizioni dei presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.».
3.0.2
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Contributi per i settori tessile, moda, calzaturiero, pelletteria e accessori)
1. Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono erogati contributi a fondo perduto per un importo complessivo di 60 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce limite massimo di spesa, da destinare ad interventi per i soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori), che nell'anno 2021 hanno subito una riduzione dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non inferiore al 30 per cento rispetto ai ricavi del 2019.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.».
3.0.3
Precluso
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Disposizioni in favore dei lavoratori marittimi che operano su navi battenti bandiera estera)
1. Ai lavoratori marittimi che svolgono attività di navigazione su navi battenti bandiera straniera o servizi di pilotaggio in acque straniere, che ai fini della tutela previdenziale sono iscritti alle assicurazioni generali gestite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'articolo 47 e 49 della legge 26 luglio 1984, n. 413, che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso il rapporto di lavoro in essere, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 2.400 euro.
2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 17 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
3.0.4
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 3-bis.
All'art. 3, comma 1, del D.lgs. 10 febbraio 1996, n. 103, dopo le parole: ''dalla data di entrata in vigore del presente decreto'' aggiungere le seguenti '', ovvero entro il 31 dicembre 2022 per gli enti esponenziali che si sono insediati dopo il 10 febbraio 1996,».
3.0.5
Mollame, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Contributi per i settori tessile, moda, calzaturiero, pelletteria e accessori)
1. Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono erogati contributi a fondo perduto per un importo complessivo di 60 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce limite massimo di spesa, da destinare ad interventi per i soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori), che nell'anno 2021 hanno subito una riduzione dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non inferiore al 30 per cento rispetto ai ricavi del 2019.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma ''Fondi di riserva e speciali'' della Missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
4. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.».
3.0.6
Tosato, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor
Precluso
Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:
«Art. 3-bis.
1. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi pubblici previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e dei Consiglio, del 12 febbraio 2021, il Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può rilasciare garanzie su portafogli di operazioni finanziarie, ivi inclusi i crediti di firma, finalizzate alla partecipazione ai bandi di gara e agli appalti da parte delle imprese nonché alla realizzazione dei predetti interventi qualora tali operazioni finanziarie siano erogate da una banca o un intermediario finanziario iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, ovvero da società di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130, in cui uno o più soggetti iscritti nell'albo predetto ne assumono il ruolo di cedenti ovvero di promotori così come previsto all'art. 4 comma 1 dal regolamento Europeo 575/2013 così come modificato dal regolamento Europeo 2401/2017.
2. In deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i soggetti beneficiari sono ammessi senza la valutazione del merito di credito da parte del Gestore del Fondo. Ai fini del rilascio di garanzie di cui al comma 1, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:
a) Le operazioni finanziarie hanno durata compresa tra 12 e 180 mesi;
b) la quota della tranche junior coperta dal Fondo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto interministeriale del 14 novembre 2017, non può superare il 25 percento dell'ammontare del portafoglio di operazioni finanziarie;
c) Le operazioni finanziarie sono di importo non superiore al 2 percento dell'ammontare del portafoglio di crediti di firma, fatto salvo il rispetto dei limiti di importo massimo garantibile per singolo soggetto beneficiario previsti dalle disposizioni operative del Fondo.
3. Nell'ambito dell'operatività di cui alle misure previste dai precedenti commi, alla legge 30 aprile 1999, n. 130 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) All'articolo 1 sono apportate le seguenti modifiche:
1. al comma 1-ter sono apportate le seguenti modifiche:
i. le parole: ''nei confronti'' sono sostituite con le seguenti: ''e garanzie a favore''.
ii. alla lettera a), dopo le parole: ''i prenditori dei finanziamenti'' sono inserite le seguenti: ''e i soggetti garantiti''.
iii. alla lettera b), dopo le parole: ''l'erogazione dei finanziamenti'' sono inserite le seguenti: ''o la concessione delle garanzie''.
2. al comma 1-quater, dopo le parole: ''Nel caso in cui il finanziamento'' sono inserite le seguenti: ''o la garanzia''.
b) All'articolo 3, comma 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente il seguente:
''Nel patrimonio di cui al periodo precedente sono inclusi anche i beni e diritti che in qualunque modo costituiscano la garanzia del rimborso dei crediti relativi a ciascuna operazione, ancorché di proprietà del soggetto cedente, nonché i proventi derivanti dalla loro escussione o realizzo.''.
4. Il fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2022 e di 200 milioni a decorrere dal 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
3.0.7
Precluso
Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:
«Art. 3-bis.
1. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi pubblici previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, il Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può rilasciare garanzie su portafogli di operazioni finanziarie, ivi inclusi i crediti di firma, finalizzate alla partecipazione ai bandi di gara e agli appalti da parte delle imprese nonché alla realizzazione dei predetti interventi qualora tali operazioni finanziarie siano erogate da una banca o un intermediario finanziario iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, ovvero da società di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130, in cui uno o più soggetti iscritti nell'albo predetto ne assumono il ruolo di cedenti ovvero di promotori così come previsto all'art. 4 comma 1 dal regolamento Europeo 575/2013 così come modificato dal regolamento Europeo 2401/2017.
2. In deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i soggetti beneficiari sono ammessi senza la valutazione del merito di credito da parte del Gestore del Fondo. Ai fini del rilascio di garanzie di cui al comma 1, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:
a) Le operazioni finanziarie hanno durata compresa tra 12 e 180 mesi;
b) la quota della tranche junior coperta dal Fondo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto interministeriale del 14 novembre 2017, non può superare il 25 percento dell'ammontare del portafoglio di operazioni finanziarie;
c) Le operazioni finanziarie sono di importo non superiore al 2 percento dell'ammontare del portafoglio di crediti di firma, fatto salvo il rispetto dei limiti di importo massimo garantibile per singolo soggetto beneficiario previsti dalle disposizioni operative del Fondo.
3. Nell'ambito dell'operatività di cui alle misure previste dai precedenti commi, alla legge 30 aprile 1999, n. 130 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-ter sono apportate le seguenti modifiche:
i. le parole: ''nei confronti'' sono sostituite con le seguenti: ''e garanzie a favore'';
ii. alla lettera a), dopo le parole: ''i prenditori dei finanziamenti'' sono inserite le seguenti: ''e i soggetti garantiti'';
iii. alla lettera b), dopo le parole: ''l'erogazione dei finanziamenti'' sono inserite le seguenti: ''o la concessione delle garanzie'';
b) al comma 1-quater, dopo le parole: ''Nel caso in cui il finanziamento'' sono inserite le seguenti: ''o la garanzia''.
c) all'articolo 3, comma 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente il seguente: ''Nel patrimonio di cui al periodo precedente sono inclusi anche i beni e diritti che in qualunque modo costituiscano la garanzia del rimborso dei crediti relativi a ciascuna operazione, ancorché di proprietà del soggetto cedente, nonché i proventi derivanti dalla loro escussione o realizzo.».
3.0.8
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Riduzione delle percentuali per la determinazione della ''non operatività'' delle società)
1. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022, i coefficienti del 2 per cento, del 6 e 5 per cento, nonché del 15 per cento, di cui, rispettivamente, alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono ridotti alla metà per i soggetti che nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 non sono considerati non operativi ai sensi del medesimo articolo 30.
2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 47,2 milioni di euro per l'anno 2022 e 20,4 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».
3.0.9
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 3-bis.
1. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi pubblici previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, il Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può rilasciare garanzie su portafogli di operazioni finanziarie, ivi inclusi i crediti di firma, finalizzate alla partecipazione ai bandi di gara e agli appalti da parte delle imprese nonché alla realizzazione dei predetti interventi qualora tali operazioni finanziarie siano erogate da una banca o un intermediario finanziario iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, ovvero da società di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130, in cui uno o più soggetti iscritti nell'albo predetto ne assumono il ruolo di cedenti ovvero di promotori così come previsto all'art. 4 comma 1 dal regolamento Europeo 575/2013 così come modificato dal regolamento Europeo 2401/2017.
2. In deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i soggetti beneficiari sono ammessi senza la valutazione del merito di credito da parte del Gestore del Fondo. Ai fini del rilascio di garanzie di cui al comma 1, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:
a) Le operazioni finanziarie hanno durata compresa tra 12 e 180 mesi;
b) la quota della tranche junior coperta dal Fondo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto interministeriale del 14 novembre 2017, non può superare il 25 percento dell'ammontare del portafoglio di operazioni finanziarie;
c) Le operazioni finanziarie sono di importo non superiore al 2 percento dell'ammontare del portafoglio di crediti di firma, fatto salvo il rispetto dei limiti di importo massimo garantibile per singolo soggetto beneficiario previsti dalle disposizioni operative del Fondo.
3. Nell'ambito dell'operatività di cui alle misure previste dai precedenti commi, alla legge 30
aprile 1999, n. 130 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) All'articolo 1 sono apportate le seguenti modifiche:
- al comma 1-ter sono apportate le seguenti modifiche:
i. le parole: ''nei confronti'' sono sostituite con le seguenti: ''e garanzie a favore''.
ii. alla lettera a), dopo le parole: ''i prenditori dei finanziamenti'' sono inserite le seguenti: ''e i soggetti garantiti''.
iii. alla lettera b), dopo le parole: ''l'erogazione dei finanziamenti'' sono inserite le seguenti: ''o la concessione delle garanzie''.
- al comma 1-quater, dopo le parole: ''Nel caso in cui il finanziamento'' sono inserite le seguenti: ''o la garanzia''.
b) all'articolo 3, comma 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente il seguente:
''Nel patrimonio di cui al periodo precedente sono inclusi anche i beni e diritti che in qualunque modo costituiscano la garanzia del rimborso dei crediti relativi a ciascuna operazione, ancorché di proprietà del soggetto cedente, nonché i proventi derivanti dalla loro escussione o realizzo.''».
Conseguentemente, il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 100 milioni di euro a decorrere dal 2022.
3.0.10
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Disposizioni a sostegno del settore della distribuzione di prodotti alimentari e bevande)
1. Al fine di sostenere la ripresa economica alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, che abbiano subito una diminuzione del fatturato di almeno il 20 per cento nel 2021 rispetto all'ammontare del fatturato registrato nel 2019, è riconosciuto un credito di imposta pari al 30 per cento dell'ammontare dei crediti pecuniari vantati nei confronti dei debitori inadempienti, dedotti dalla eccedenza delle perdite su crediti rispetto alla media dell'ultimo triennio.
2. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, può essere oggetto di cessione a terzi, compresi gli istituti bancari e di intermediazione finanziaria, e ad esso non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità attuative del presente articolo per usufruire del credito d'imposta o per la sua cessione, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
3.0.11
Croatti, Pavanelli, Trentacoste, Gallicchio
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Disposizioni a sostegno del settore della distribuzione di prodotti alimentari e bevande)
1. Al fine di sostenere la ripresa economica delle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, che abbiano subito una diminuzione del fatturato di almeno il 20 per cento nel 2021 rispetto all'ammontare del fatturato registrato nel 2019, è riconosciuto un credito di imposta pari al 30 per cento dell'ammontare dei crediti pecuniari vantati nei confronti dei debitori inadempienti, dedotti dalla eccedenza delle perdite su crediti rispetto alla media dell'ultimo triennio.
2. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, può essere oggetto di cessione a terzi, compresi gli istituti bancari e di intermediazione finanziaria, e ad esso non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità attuative del presente articolo per usufruire del credito d'imposta o per la sua cessione, il regime dei controlli, nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo io, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
3.0.12
Precluso
Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:
«Art. 3-bis.
(Disposizioni a sostegno del settore della distribuzione di prodotti alimentari e bevande)
1. Al fine di sostenere la ripresa economica alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, che abbiano subito una diminuzione del fatturato di almeno il 20 per cento nel 2021 rispetto all'ammontare del fatturato registrato nel 2019, è riconosciuto un credito di imposta pari al 30 per cento dell'ammontare dei crediti pecuniari vantati nei confronti dei debitori inadempienti, dedotti dalla eccedenza delle perdite su crediti rispetto alla media dell'ultimo triennio.
2. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, può essere oggetto di cessione a terzi, compresi gli istituti bancari e di intermediazione finanziaria, e ad esso non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità attuative del presente articolo per usufruire del credito d'imposta o per la sua cessione, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
3.0.13
Bottici, Pirro, Matrisciano, Pavanelli, Trentacoste, Gallicchio
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Misure in favore dei centri di pet therapy e di ippoterapia per disabili)
1. Allo scopo di sostenere concretamente le importanti attività educative e sociali svolte dai centri di pet therapy e di ippoterapia per disabili, causate anche dalle difficoltà economiche conseguenti all'emergenza sanitaria dovute all'epidemia da Covid-19, ai centri di pet therapy e di ippoterapia per disabili, è riconosciuto un credito di imposta in misura pari al 30 per cento delle spese sostenute e documentate nell'anno 2022. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 5.000 euro annui per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 10.000.000 euro per l'anno 2022.
2. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.
3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 10.000.000 per l'anno 2022, si provvede a valere sul Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4. Alla ripartizione del fondo tra i centri interessati si provvede con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».
3.0.14
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
1. A decorrere dal 1º luglio 2021, ai fini della concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 2, comma 2, decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con legge 9 agosto 2013, n. 98, l'impresa beneficiaria attesta il possesso dei parametri dimensionali previsti dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, mediante apposita autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il soggetto finanziatore effettua la sola verifica formale della dichiarazione rilasciata dall'impresa».
3.0.15
Tosato, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
1. A decorrere dal 1º luglio 2021, ai fini della concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 2, comma 2, decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con legge 9 agosto 2013, n. 98, l'impresa beneficiaria attesta il possesso dei parametri dimensionali previsti dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, mediante apposita autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il soggetto finanziatore effettua la sola verifica formale della dichiarazione rilasciata dall'impresa».
3.0.16
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Riduzione TARI per le imprese della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande)
3. La tassa sui rifiuti (TA.RI.) di cui all'articolo 1 comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 concernente gli immobili rientranti nella categoria catastale C2 è ridotta per l'anno 2022 del 50 per cento per le imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, a 190».
3.0.17
Salvini, Bagnai, Montani, Siri, Borghesi, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Cancellazione della TARI per il 2022 per discoteche, sale da ballo, night-club e simili)
1. Per le imprese operanti nel settore di cui al codice ATECO 93.29.1, la tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, commi da 641 a 669, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non è dovuta per l'anno 2022.
2. Per il ristoro ai Comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, un fondo con dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
3.0.18
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Riduzione TARI per le imprese della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande)
1. La tassa sui rifiuti (TA.RI.) di cui all'articolo 1 comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 concernente gli immobili rientranti nella categoria catastale C2 è ridotta per l'anno 2022 del 50 per cento per le imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale HO.RE.CA.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
Conseguentemente, all'articolo 32, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: «1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1.666,41 milioni di euro per l'anno 2022»;
b) dopo la lettera h) inserire la seguente:
«h-bis) quanto a 5 milioni di per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
3.0.19
Croatti, Pavanelli, Trentacoste, Gallicchio
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Riduzione TARI per le imprese della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande)
1. La tassa sui rifiuti TARI di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 relativa agli immobili rientranti nella categoria catastale C2 è ridotta per l'anno 2022 del 50 per cento nei confronti delle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
3.0.20
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Riduzione TARI per le imprese della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande)
1. La tassa sui rifiuti (TA.RI.) di cui all'articolo 1 comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 concernente gli immobili rientranti nella categoria catastale C2 è ridotta per l'anno 2022 del 50 per cento per le imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
3.0.21
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
1. A decorrere dal 1º luglio 2021, ai fini della concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 2, comma 2, decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con legge 9 agosto 2013, n. 98, l'impresa beneficiaria attesta il possesso dei parametri dimensionali previsti dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, mediante apposita autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il soggetto finanziatore effettua la sola verifica formale della dichiarazione rilasciata dall'impresa».
3.0.22
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Modifiche alla misura agevolativa «Resto al Sud» di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91)
1. A seguito del perdurare dello stato di emergenza pandemico da Covid-19 e delle forti ripercussioni nei confronti del tessuto produttivo e delle imprese, nel caso in cui l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. - Invitalia, accerti che il mancato rispetto del requisito di cui all'articolo 13, comma 1, lettera g) del decreto ministeriale 9 novembre 2017, n. 174 da parte del soggetto beneficiario della misura di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, derivi da fatti o atti non imputabili al medesimo soggetto e ricollegabili all'emergenza pandemica, lo stesso non è tenuto alla restituzione dei contributi eventualmente ricevuti».
3.0.23
Alessandrini, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Concessione di un contributo a fondo perduto agli enti del terzo settore)
1. Al fine di far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per far fronte alla crescita esponenziale dei prezzi di luce e gas, agli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è riconosciuto un contributo a fondo perduto pari al 50 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022.
2. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto nel limite complessivo massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2022.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i criteri, le modalità e l'ammontare del contributo assicurando il rispetto del limite di spesa di cui al comma 2.
4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
3.0.24
Bernini, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, De Bonis, De Poli, De Siano, Fazzone, Ferro, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Modena, Pagano, Papatheu, Paroli, Perosino, Rizzotti, Ronzulli, Saccone, Sciascia, Schifani, Serafini, Siclari, Stabile, Tiraboschi, Toffanin, Vitali, Vono
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
1. Salvo che per i debiti già compresi in dichiarazioni di adesione alla definizione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, presentate entro il 30 aprile 2019, il debitore può esercitare la facoltà ivi riconosciuta anche per i debiti di cui al comma 1 del citato articolo 3 notificati entro il 31 dicembre 2020, rendendo la dichiarazione prevista dal comma 5 del citato articolo 3 entro il 30 aprile 2022, con le modalità e in conformità alla modulistica che l'agente della riscossione pubblica nel proprio sito internet nel termine massimo di cinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il pagamento delle somme è effettuato alternativamente:
a) in unica soluzione, entro il 31 dicembre 2022;
b) nel numero massimo di dieci rate consecutive, la prima delle quali, di importo pari al 20 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadente il 31 dicembre 2022, e le restanti, ciascuna di pari ammontare, scadenti il 31 maggio, il 31 agosto, il 31 ottobre e il 31 dicembre di ciascun anno a decorrere dal 2023; in tal caso, gli interessi di cui al comma 3 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 119 del 2018 sono dovuti a decorrere dal 1º dicembre 2022. L'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, sono comunicati dall'agente della riscossione al debitore entro il 30 settembre 2022».
3.0.25
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Misure in materia di interventi connessi all'emergenza da covid-19)
1. Le aree sanitarie e le opere previste all'articolo 4 della legge 24 aprile 2020, n. 27, da realizzarsi o già realizzate dai soggetti pubblici e privati di cui al comma 2 del medesimo articolo 4 per far fronte all'emergenza COVID-19, sono assentite, e ove necessario fatte salve, con le modalità previste nel presente articolo, ancorché risultino già eseguite alla data di entrata in vigore della presente norma in assenza della presentazione dell'istanza o segnalazione indicate nello stesso comma 2.
2. I soggetti interessati comunicano la realizzazione delle aree sanitarie e delle opere di cui al comma 1, ovvero il loro mantenimento, sia in via temporanea che definitiva, alle regioni e province autonome per gli eventuali profili autorizzativi e di accreditamento, e all'amministrazione comunale ai fini edilizi.
Nel caso in cui gli interventi di cui al presente articolo siano già realizzati, la comunicazione produce gli effetti dell'accertamento di conformità di cui agli articoli 36, e 37 comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, senza irrogazione delle sanzioni pecuniarie e con esonero dal contributo di costruzione.
3. La comunicazione edilizia di cui al precedente comma è corredata da uno o più elaborati grafici, e dalla relazione tecnica degli interventi asseverata da un tecnico abilitato nella quale si attesta che le aree e le opere sono connesse all'emergenza COVID-19, nonché la loro conformità ai requisiti minimi antincendio e di prevenzione del rischio sismico.
4. L'autorizzazione paesaggistica e quella culturale sono rilasciate anche in forma tacita entro 30 giorni dalla richiesta presentata anche in via postuma dai soggetti interessati, ove occorra in deroga alla normativa e alle prescrizioni vigenti in materia.
5. La comunicazione di cui al comma 2 può essere presentata sino al termine dello stato di emergenza da COVID-19; gli interventi possono essere ultimati anche successivamente alla scadenza di tale periodo emergenziale.
6. 1 soggetti interessati attestano l'agibilità degli interventi con le modalità previste dal comma 2 dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; la segnalazione certificata è corredata:
a) dall'attestazione del direttore dei lavori o di un professionista abilitato che asseveri la sussistenza delle condizioni di cui al presente articolo e all'articolo 4 della legge 24 aprile 2020, n. 27, nonché la regolare esecuzione ai fini statici degli interventi e la conformità degli stessi alla normativa in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche;
b) dagli estremi dell'avvenuta dichiarazione di aggiornamento catastale.
L'utilizzo delle aree e delle opere di cui al presente articolo può essere iniziato anteriormente alla presentazione della segnalazione certificata.
7. Le disposizioni del presente articolo attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, comma 2, lettere m) e s), e alla tutela della pubblica incolumità di cui all'articolo 120, comma 2, della Costituzione e prevalgono su ogni diversa disciplina statale, regionale o provinciale».
3.0.26
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Proroga della cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19)
1. All'articolo 122, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: ''31 dicembre 2021'', sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2022''.».
3.0.27
Salvini, Bagnai, Montani, Siri, Borghesi, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Proroga del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda per discoteche, sale da ballo, night-club e simili)
1. Per le imprese operanti nel settore di cui al codice ATECO 93.29.1, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi da giugno 2021 a maggio 2022.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final ''Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19'', e successive modifiche.
4. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 24 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
3.0.28
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Proroga della cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19)
1. All'articolo 122, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: ''31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2022''.».
3.0.29
Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 3-bis.
(Proroga della cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19)
1. All'articolo 122, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: ''31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2022 ''.».
3.0.30
Precluso
Dopo l'articolo, è inserito il seguente:
«Art. 3-bis.
(Proroga della cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per
fronteggiare l'emergenza da COVID-19)
1. All'articolo 122, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: ''31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2022''».
3.0.31
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 3-bis.
(Credito d'imposta per le imprese del settore sanitario e socio-sanitario)
1. Alle imprese che hanno effettuato, a decorrere dal I marzo 2020 e fino al 30 marzo 2022, spese per l'acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, purché entro la data del 30 marzo 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, e a condizione che l'ammontare complessivo sia superiore a 100 mila euro, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 60 per cento delle spese fino a 500 mila euro, e un credito d'imposta nella misura del 30 per cento dell'ammontare delle spese eccedenti 500 mila euro e non superiori a 1,5 milioni di euro.
2. Il credito d'imposta di cui al comma precedente è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 300 milioni di euro per gli anni 2021 e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 1, comma 627, della presente legge.».
3.0.32
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Proroga degli incentivi per la valorizzazione edilizia)
1. All'articolo 7, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, nella legge convertito, con modificazioni, nella legge 28 giugno 2019, n.58, le parole: ''31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2022''.
2 Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 40 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
Conseguentemente, all'articolo 32, sono apportate le seguenti modificazioni:
- al comma 1 le parole: «1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle parole: «1.701,41 milioni di euro per l'anno 2022 »; dopo la alla lettera c), inserire la seguente:
«c-bis) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
3.0.33
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 3-bis.
(Credito d'imposta per le imprese del settore sanitario e socio-sanitario)
1. Alle imprese che erogano prestazioni sanitarie e sociosanitarie in regime di accreditamento, convenzione o appalto con gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale e che hanno sostenuto, a decorrere dal l º marzo 2020 e fino al 30 marzo 2022, maggiori spese per l'acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, purché entro la data del 30 marzo 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, è riconosciuto, a condizione che l'ammontare complessivo di tali acquisti sia maggiore rispetto al 2019, un credito d'imposta pari alla maggior spesa sostenuta certificabile. Il credito d'imposta di cui al comma precedente è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 300 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 1, comma 627, della presente legge.».
3.0.34
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Incremento fondo perduto navi minori)
1. Il Fondo di cui all'articolo 199, comma 10-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, è incrementato di ulteriori 50 milioni per l'anno 2022 allo scopo di sostenere la ripresa del trasporto turistico con navi minori in mare e nelle acque interne e di salvaguardarne i livelli occupazionali e in considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 30 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
Conseguentemente, all'articolo 32, sono apportate le seguenti modificazioni:
- al comma 1 le parole: «1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle parole: «1.691,41 milioni di euro per l'anno 2022»; dopo la alla lettera c), inserire la seguente:
«c-bis) quanto a 30 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
3.0.35
Catalfo, Romano, Matrisciano, Guidolin, Romagnoli, Gallicchio, Pirro, Trentacoste
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Misure per l'incentivazione del welfare aziendale)
1. Limitatamente ai periodi d'imposta 2022 e 2023, l'importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevato ad euro 516,46.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 12,2 milioni di euro per l'anno 2022 e in 1,1 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
3.0.36
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Misure di sostegno a fondo perduto per gli operatori commerciali su aree pubbliche)
1. Ai soggetti che svolgono attività di commercio al dettaglio ambulante, identificate dai codici ATECO 47.80, 47.81, 47.82, 47.89 che, da marzo a novembre 2021, non hanno ripreso l'attività nelle fiere e nei mercati, previa presentazione di apposita istanza all'Agenzia delle entrate, è riconosciuto un contributo:
a) nella misura pari o superiori a 3.000,00 euro, ovvero in misura pari o superiore al 20 per cento del volume d'affari dichiarato nel periodo gennaio/novembre 2019, per i soggetti che abbiano subito un calo del fatturato tra il 30 e il 50 per cento;
b) in misura pari o superiore a 5.000,00 euro per i soggetti che abbiano subito un calo del fatturato tra il 50 e l'80 per cento;
c) nella misura pari a o superiore a 15.000,00 euro per i soggetti che abbiano subito un calo del fatturato superiore all'80 per cento.
2. L'Agenzia delle Entrate provvede ad erogare il contributo entro 30 giorni, dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono stabilite le modalità applicative del presente articolo.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 530 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
3.0.37
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Misure di sostegno a fondo perduto per gli operatori commerciali su aree pubbliche)
1. Ai soggetti che svolgono attività di commercio al dettaglio ambulante, identificate dai codici ATECO 47.80, 47.81, 47.82, 47.89 che, da marzo a novembre 2021, non hanno ripreso l'attività nelle fiere e nei mercati, previa presentazione di apposita istanza all'Agenzia delle entrate, è riconosciuto un contributo:
a) nella misura pari o superiori a 3.000,00 euro, ovvero in misura pari o superiore al 20 per cento del volume d'affari dichiarato nel periodo gennaio/novembre 2019, per i soggetti che abbiano subito un calo del fatturato tra il 30 e il 50 per cento;
b) in misura pari o superiore a 5.000,0 o euro per i soggetti che abbiano subito un calo del fatturato tra il 50 e l'80 per cento;
c) nella misura pari a o superiore a 15.000,0 o euro per i soggetti che abbiano subito un calo del fatturato superiore all'80 per cento.
2. L'Agenzia delle Entrate provvede ad erogare il contributo entro 30 giorni, dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono stabilite le modalità applicative del presente articolo.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 530 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
3.0.38
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Misure di sostegno a fondo perduto per gli operatori commerciali su aree pubbliche)
1. Ai soggetti che svolgono attività di commercio al dettaglio ambulante, identificate dai codici ATECO 47.80, 47.81, 47.82, 47.89 che, da marzo a novembre 2021, non hanno ripreso l'attività nelle fiere e nei mercati, previa presentazione di apposita istanza all'Agenzia delle entrate, è riconosciuto un contributo:
a) nella misura pari o superiori a 3.000,00 euro, ovvero in misura pari o superiore al 20 per cento del volume d'affari dichiarato nel periodo gennaio/novembre 2019, per i soggetti che abbiano subito un calo del fatturato tra il 30 e il 50 per cento;
b) in misura pari o superiore a 5.000,00 euro per i soggetti che abbiano subito un calo del fatturato tra il 50 e l'80 per cento;
c) nella misura pari a o superiore a 15.000,00 euro per i soggetti che abbiano subito un calo del fatturato superiore all'80 per cento.
2. L'Agenzia delle Entrate provvede ad erogare il contributo entro 30 giorni, dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono stabilite le modalità applicative del presente articolo.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 530 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
3.0.39
Salvini, Bagnai, Montani, Borghesi, Siri, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Modifiche al decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104)
1. Al comma 3, dell'articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo le parole: ''lettera d)'' sono inserite le seguenti: ''e per l'anno 2022 per gli immobili di cui al comma 1, lettera e).''.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
3.0.40
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Proroga delle disposizioni temporanee in materia di rateizzazione delle cartelle esattoriali)
1. Al comma 3, dell'articolo 13-decies, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole: ''31 dicembre 2021'', sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2022''.».
3.0.41
Precluso
Dopo l'articolo, è inserito il seguente:
«Art. 3-bis.
(Proroga delle disposizioni temporanee in materia di rateizzazioni delle cartelle esattoriali)
1. Al comma 3 dell'articolo 13-decies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole: ''31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2022''.».
3.0.42
Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 3-bis.
(Proroga delle disposizioni temporanee in materia di rateizzazione delle cartelle esattoriali)
1. Al comma 3 dell'articolo 13-decies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole: ''31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2022''.».
3.0.43
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Proroga delle disposizioni temporanee in materia di rateizzazioni delle cartelle esattoriali)
1. All'articolo 13-decies, comma 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole: ''31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2022''.».
3.0.44
Precluso
Dopo l'articolo, è inserito il seguente:
«Art. 3-bis.
(Proroga delle disposizioni temporanee in materia di rateizzazioni delle cartelle esattoriali)
1. Al comma 3 dell'articolo 13-decies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole: ''31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2022''».
3.0.45
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 3-bis.
1. Alle imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto l'utilizzo, da remoto e su richiesta, di una infrastruttura computazionale di titolarità di terzi, finalizzato all'accesso a servizi di cloud computing dietro pagamento di un corrispettivo quantificato in funzione dell'utilizzo effettivo, sono riconosciuti i crediti di imposta di cui all'articolo 1, commi 1057 e 1057-bis della legge 30 dicembre 2020, n. 178.».
Conseguentemente, il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 100 milioni di euro a decorrere dal 2022.
3.0.46
Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente
«Art. 3-bis.
(Estensione della durata massima dei finanziamenti garantiti dallo stato alle aziende Causa covid-19)
1. Per le garanzie di cui all'art. 1 comma 1 del decreto-legge n. 23 dell'8 aprile 2020, come convertito in Legge e modificato dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, la durata massima è estesa a 12 anni».
3.0.47
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 3-bis.
(Ulteriori misure di sostegno per attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica)
1. All'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, comma 1, lettere c-bis) e m) sostituire le parole: ''120 mesi'', ovunque ricorrano, con le seguenti: ''144 mesi''».
3.0.48
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Misure di sostegno destinate agli esercenti attività di impianti di risalita a fune)
1. Le somme non erogate di cui all'art 2, comma 2, lettera a), del decreto legge 22 marzo 2021 n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, sono trasferite al Fondo di cui al comma 2-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
2. All'articolo 3 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il comma 2-bis è sostituto dal seguente:
''2-bis. Il fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse di cui al primo periodo sono assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai fini della loro destinazione ai comprensori e alle aree sciistiche a carattere locale, come definiti dalla Commissione europea, per interventi di innovazione tecnologica, ammodernamento e miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti di risalita, delle piste da sci e degli impianti di innevamento programmato. Le medesime risorse sono ripartite con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano al fine di prevedere un contributo nella misura del 70 per cento dell'importo corrispondente alla media dei ricavi di biglietteria negli anni 2017-2019 come risultanti dai relativi bilanci di esercizio depositati, ridotta al 70 per cento per l'incidenza dei costi fissi sostenuti''.
3. Quota parte delle risorse di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, sono erogate con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in favore dei soggetti privati esercenti attività di impianti di risalita a fune non ricompresi in aree o comprensori sciistici al fine di ristorare le perdite derivanti dalla mancata apertura per la stagione 2020/2021, con un contributo stabilito nella misura del 70 per cento dell'importo corrispondente alla media dei ricavi di biglietteria negli anni 2017-2019 come risultanti dai relativi bilanci di esercizio depositati, ridotta al 70 per cento per l'incidenza dei costi fissi sostenuti».
3.0.49
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Misure di sostegno ai comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici)
1. Le somme non erogate alle aziende ai sensi dell'art 2, comma 2, lettera a), del decreto legge 22 marzo 2021 n. 41 convertito, con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021 N. 69, confluiscono nel Fondo di cui al comma 2-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
2. All'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo le parole: ''in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano'' sono inserite le seguenti: ''utilizzando come criterio per il riparto l'entità dei ricavi le imprese esercenti attività di impianti di risalita a fune con sede o unità locale poste nelle aree o comprensori sciistici a carattere locale cosi come definiti dalla Commissione Europea.''.
3. Una quota pari a 5.000.000,00 euro delle risorse non erogate ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera a) del decreto-legge 22 marzo 2021 n. 41 convertito, con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021 n. 69, confluisce in un fondo per le aziende private che gestiscono impianti a fune non ricomprese in aree o comprensori sciistici al fine di ristorare le perdite derivanti dalla mancata apertura per la stagione 2020/21. Per l'assegnazione delle risorse sono utilizzati i criteri già definiti dalla medesima legge.».
3.0.50
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Ulteriori misure urgenti di sostegno per il settore della cultura e della musica dal vivo)
1. Il credito d'imposta in favore delle imprese che svolgono attività teatrali e spettacoli dal vivo, di cui all'art. 36-bis, del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è riconosciuto anche per il 2022, relativamente alle spese sostenute nel 2021, allorché le stesse abbiano subito nello stesso anno una riduzione del fatturato di almeno il 20 per cento rispetto all'anno 2019.
2. Agli oneri derivanti dal primo comma, pari ad euro 10 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Conseguentemente, all'art. 32, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
- all'alinea, sostituire le parole: «1.661,41 milioni» con le seguenti: «1.671,41 milioni»;
- dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
«d-bis) quanto a 10 milioni di euro per il 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;».
3.0.51
Calandrini, De Carlo, La Pietra
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
1. Il Fondo di cui al comma 2-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è incrementato dalle somme non erogate alle aziende ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera a), del decreto-legge 22 marzo 2021 n. 41 convertito, con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021 n. 69.
2. All'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo le parole: ''in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano'' sono inserite le seguenti: ''utilizzando come criterio per il riparto l'entità dei ricavi le imprese esercenti attività di impianti di risalita a fune con sede o unità locale poste nelle aree o comprensori sciistici a carattere locale così come definiti dalla Commissione Europea''.
3. Con le somme non erogate ai sensi del medesimo articolo 2, comma 2, lettera a) del decreto-legge 22 marzo 2021 n. 41 convertito, con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021 n. 69 viene istituito un fondo di 5.000.000,00 euro da assegnarsi alle aziende private che gestiscono impianti a fune non ricomprese in aree o comprensori sciistici al fine di ristorare le perdite derivanti dalla mancata apertura per la stagione 2020/21. Per l'assegnazione delle risorse sono utilizzati i criteri già definiti dalla medesima legge».
3.0.52
Croatti, Vaccaro, Castaldi, Pavanelli, Trentacoste, Gallicchio
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Fondo a sostegno delle strutture ricettive extralberghiere a carattere non imprenditoriale)
1. Il Fondo di cui all'articolo 7-bis, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2022. Al riparto delle risorse si procede secondo le modalità di cui al richiamato comma 3 del medesimo articolo 7-bis.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
3.0.53
Ripamonti, Faggi, Ferrero, Rivolta, Testor, Tosato
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
1. All'articolo 13 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: ''31 dicembre 2021'', ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2022''.
2. Al comma 1 dell'articolo 16 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: ''15 giugno 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 giugno 2022'' e le parole: ''31 dicembre 2021'', ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2022''.
3. La proroga di cui al comma precedente è riferita anche alla quota interessi».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 250 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:
a) quanto a 55 milioni, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a 195 milioni, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 85 milioni per l'anno 2022, al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 75 milioni per il 2022, al Ministero della transizione ecologica per 25 milioni di euro per l'anno 2022 e al Ministero della cultura per 10 milioni di euro per l'anno 2022 e 0,1 milioni di euro per l'anno 2023.
3.0.54
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
1. All'articolo 13 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: ''31 dicembre 2021'', ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2022''.
2. Al comma 1 dell'articolo 16 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: ''15 giugno 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 giugno 2022'' e le parole: ''31 dicembre 2021'', ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2022''.
3. La proroga di cui al comma precedente è riferita anche alla quota interessi».
3.0.55
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
1. All'articolo 13, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: ''31 dicembre 2021'', ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2022''.
2. All'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: ''15 giugno 2021'', sono sostituite dalle seguenti: ''30 giugno 2022'' e le parole: ''31 dicembre 2021'', ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2022''.
3. La proroga di cui al comma precedente è riferita anche alla quota interessi».
3.0.56
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
1. All'articolo 13 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: ''31 dicembre 2021'', ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2022''.
2. Al comma 1 dell'articolo 16 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: ''15 giugno 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 giugno 2022'' e le parole: ''31 dicembre 2021'', ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2022''.
3. La proroga di cui al comma precedente è riferita anche alla quota interessi».
3.0.57
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Sostegno alla liquidità delle imprese)
1. All'articolo 13 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: ''31 dicembre 2021'', ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2022''.
2. Al comma 1 dell'articolo 16 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: ''15 giugno 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 giugno 2022'' e le parole: ''31 dicembre 2021'', ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2022''.
3. La proroga di cui al comma precedente è riferita anche alla quota interessi».
3.0.58
Mallegni, De Poli, Ferro, Modena, Saccone, Toffanin, Floris, Boccardi, Berardi
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
1. Al decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n.106 sono apportate le seguenti modificazioni.
a) all'articolo 13, le parole: ''31 dicembre 2021'', ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2022'';
b) all'articolo 16, al comma 1, le parole: ''15 giugno 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 giugno 2022'' e le parole: ''31 dicembre 2021'', ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2022''.
2. La proroga di cui al comma 1 è riferita anche alla quota interessi».
3.0.59
Precluso
Dopo l'articolo, è inserito il seguente:
«Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di credito alle PM1)
1. All'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: ''31 dicembre 2021'', sono sostituite, ovunque ricorrano, con le seguenti: ''30 giugno 2022''».
3.0.60
Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di credito alle PMI)
1. All'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: ''31 dicembre 2021'', sono sostituite, ovunque ricorrano, con le seguenti: ''30 giugno 2022''».
3.0.61
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di credito alle PMI)
1. All'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: ''31 dicembre 2021'', sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: ''30 giugno 2022''».
3.0.62
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(ACE innovativa 2022)
1. All'articolo 19 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: ''31 dicembre 2020'', ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021'';
b) al comma 3, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: ''Con riferimento al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021, al rendimento nozionale sono applicate le aliquote di cui agli articoli 11 e 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in vigore al periodo di imposta in corso al 1º gennaio 2022.'';
c) al comma 4, dopo le parole: ''Nel caso di applicazione del comma 3,'' sono inserite le seguenti: ''con riferimento al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020,'' ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Con riferimento al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021, si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui al presente comma riferibili al medesimo periodo d'imposta.'';
d) al comma 5, dopo le parole: ''Nel caso di mancata applicazione del comma 3,'' sono inserite le seguenti: ''con riferimento al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020,'' ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Con riferimento al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021, si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui al presente comma riferibili al medesimo periodo d'imposta''».
3.0.63
Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(ACE innovativa 2022)
1. All'articolo 19 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: ''31 dicembre 2020'', ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021'';
b) al comma 3, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: ''Con riferimento al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021, al rendimento nozionale sono applicate le aliquote di cui agli articoli 11 e 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in vigore al periodo di imposta in corso al 1º gennaio 2022.'';
c) al comma 4, dopo le parole: ''Nel caso di applicazione del contino 3,'' sono inserite le seguenti: ''con riferimento al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020,'' ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Con riferimento al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021, si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui al presente comma riferibili al medesimo periodo d'imposta.'';
d) al comma 5, dopo le parole: ''Nel caso di mancata applicazione del comma 3,'' sono inserite le seguenti: ''con riferimento al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020,'' ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Con riferimento al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021, si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui al presente comma riferibili al medesimo periodo d'imposta''».
3.0.64
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(ACE innovativa 2022)
1. All'articolo 19 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: ''31 dicembre 2020'', ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021'';
b) al comma 3, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: ''Con riferimento al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021, al rendimento nozionale sono applicate le aliquote di cui agli articoli 11 e 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in vigore al periodo di imposta in corso al 1º gennaio 2022.'';
c) al comma 4, dopo le parole: ''Nel caso di applicazione del comma 3,'' sono inserite le seguenti: ''con riferimento al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020,'' ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Con riferimento al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021, si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui al presente comma riferibili al medesimo periodo d'imposta.'';
d) al comma 5, dopo le parole: ''Nel caso di mancata applicazione del comma 3,'' sono inserite le seguenti: ''con riferimento al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020,'' ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Con riferimento al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021, si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui al presente comma riferibili al medesimo periodo d'imposta''».
3.0.65
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(ACE innovativa 2022)
1. All'articolo 19 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: ''31 dicembre 2020'', ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021'';
b) al comma 3, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: ''Con riferimento al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021, al rendimento nozionale sono applicate le aliquote di cui agli articoli 11 e 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in vigore al periodo di imposta in corso al 1º gennaio 2022.'';
c) al comma 4, dopo le parole: ''Nel caso di applicazione del comma 3,'' sono inserite le seguenti: ''con riferimento al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020,'' ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Con riferimento al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021, si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui al presente comma riferibili al medesimo periodo d'imposta.'';
d) al comma 5, dopo le parole: ''Nel caso di mancata applicazione del comma 3,'' sono inserite le seguenti: ''con riferimento al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020,'' ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Con riferimento al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021, si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui al presente comma riferibili al medesimo periodo d'imposta''».
3.0.66
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Proroga moratorie PMI)
1. All'articolo 56, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: ''15 giugno 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''15 febbraio 2022'' e le parole: ''31dicembre 2021'' sono sostituite, ovunque ricorrano, con le seguenti: ''30 giugno 2022''».
3.0.67
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia estensione del credito d'imposta per l'acquisto della carta)
1. All'articolo 1, comma 378, legge 30 dicembre 2021, n. 234, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Il credito d'imposta di cui al primo periodo, si applica, altresì, alle imprese editrici di libri iscritte al registro degli operatori di comunicazione''.
2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
Conseguentemente, all'articolo 32, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, sostituire le parole: «1.661,41 milioni» con le seguenti: «1.681,41 milioni», e le parole: «120,26 milioni» con le seguenti: «140,26 milioni»;
b) dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
«d-bis) quanto a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
3.0.68
Testor, Montani, Borghesi, Ferrero, Rivolta, Faggi, Tosato
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Proroga esenzione canone unico patrimoniale per occupazioni di suolo pubblico degli esercizi commerciali)
1. All'articolo 1, comma 706, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: ''31 marzo 2022'', sono sostituite dalle seguenti: ''30 giugno 2022''.
2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 82,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
3.0.69
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista)
1. All'articolo 1, comma 933, lettera a) della legge n. 234 del 30 dicembre 2021, le parole: ''albi professionali'' sono sostituite dalle seguenti: ''albi, registri, elenchi o una delle attività professionali di lavoro autonomo di cui alla legge n. 4 del 14 gennaio 2013''».
3.0.70
Croatti, Pavanelli, Trentacoste, Gallicchio
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Ristoro dei costi fissi sostenuti dalle imprese della distribuzione dei prodotti alimentari e delle bevande)
1. Alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, pari ad una percentuale del 20 per cento dell'ammontare dei costi fissi sostenuti dalle imprese nel periodo dal 1º aprile 2020 al 31 marzo 2021 nonché dal 1º dicembre 2021 al 31 marzo 2022.
2. Ai fini del presente articolo, per costi fissi si intendono quelli documentati e sostenuti dalle aziende indipendentemente dal livello di produzione nel periodo di cui al comma i e non coperti da altre misure di sostegno previste nell'ambito dall'emergenza epidemiologica COVID-19. Vi rientrano l'ammontare dei canoni di locazione, i costi per le materie prime, di consumo e di merci, i canoni dei software di amministrazione e assistenza per sistemi gestionali e informatici di esercizio, le spese di manutenzione e di assicurazione degli automezzi, le spese per la sanificazione e l'adeguamento dei locali alle prescrizioni sanitarie.
3. Il contributo di cui al comma 1 spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1º aprile 2020 al 31 marzo 2021 nonché dal tº dicembre 2021 al 31 marzo 2022 sia inferiore almeno del 20 per cento rispetto all'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1º aprile 2019 al 31 marzo 2020. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1º gennaio 2020.
4. Per le finalità di cui al presente articolo, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo economico, un Fondo con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2022.
5. In alternativa al contributo di cui al comma t, alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto per l'anno 2022 un credito d'imposta nella misura del 20 per cento dell'ammontare dei costi fissi di cui al comma 2, qualora sussistano le medesime condizioni di cui al comma 3.
6. Il credito d'imposta di cui al comma 5 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il credito di imposta può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.
7. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari delle misure di sostegno di cui al presente articolo, elenco dei costi fissi per cui ammesso il contributo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.
8. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante ''Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19'', e successive modifiche. I relativi adempimenti europei sono curati dal Ministero dello sviluppo economico.
9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
3.0.71
Briziarelli, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Ristoro dei costi fissi sostenuti dalle imprese della distribuzione dei prodotti alimentari e delle bevande)
1. Alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, pari ad una percentuale del 20 per cento dell'ammontare dei costi fissi sostenuti dalle imprese nel periodo dal 1º aprile 2020 al 31 marzo 2021 nonché dal 1º dicembre 2021 al 31 marzo 2022.
2. Ai fini del presente articolo, per costi fissi si intendono quelli documentati e sostenuti dalle aziende indipendentemente dal livello di produzione nel periodo di cui al comma 1 e non coperti da altre misure di sostegno previste nell'ambito dall'emergenza epidemiologica COVID-19. Vi rientrano l'ammontare dei canoni di locazione, i costi per le materie prime, di consumo e di merci, i canoni dei software di amministrazione e assistenza per sistemi gestionali e informatici di esercizio, le spese di manutenzione e di assicurazione degli automezzi, le spese per la sanificazione e l'adeguamento dei locali alle prescrizioni sanitarie.
3. Il contributo di cui al comma 1 spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1º aprile 2020 al 31 marzo 2021 nonché dal 1º dicembre 2021 al 31 marzo 2022 sia inferiore almeno del 20 per cento rispetto all'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1º aprile 2019 al 31 marzo 2020. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1º gennaio 2020.
4. Per le finalità di cui al presente articolo è costituito presso il Ministero dello Sviluppo economico, un Fondo dotato di 40 milioni di euro per l'anno 2022.
5. In alternativa al contributo di cui al comma 1, alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto per l'anno 2022 un credito d'imposta nella misura del 20 per cento dell'ammontare dei costi fissi di cui al comma 2, qualora sussistano le medesime condizioni di cui al comma 3.
6. Il credito d'imposta di cui al comma 5 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il credito di imposta può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.
7. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari delle misure di sostegno di cui al presente articolo, l'elenco dei costi fissi per cui ammesso il contributo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.
8. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante ''Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19'', e successive modifiche. I relativi adempimenti europei sono curati dal Ministero dello sviluppo economico.
9. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
3.0.72
Briziarelli, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Contributo alle imprese della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande che hanno subito perdite per deperimento merce)
1. Alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di euro 50 mila, pari ad una percentuale del 50 per cento dell'ammontare delle perdite subite, per il deperimento dei prodotti alimentari e di bevande, acquistati su base previsionale dalle imprese del settore ma per i quali non vi è stato l'acquisto da parte dei pubblici esercizi di destinazione del prodotto, in ragione delle chiusure e delle limitazioni operative da questi subite e determinate dalle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
2. Il contributo di cui al comma 1 è riferito alla inutilizzabilità del prodotto alimentare e delle bevande, poiché deperiti o scaduti, in giacenza nei magazzini delle imprese di cui al comma 1. L'ammontare del prodotto deperito o scaduto è calcolato sulla base dei dati di registro di carico e scarico merci, dei dati di giacenza di cui al bilancio annuale nonché dalle vendite del periodo. Le modalità di calcolo dell'ammontare del prodotto sui cui è determinato il contributo di cui al presente articolo, sono definite con provvedimento di cui al comma 6.
3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dal Ministero dello sviluppo economico su domanda dell'impresa, nel limite di spesa di cui al comma 1, mediante riparto proporzionale delle risorse disponibili. Per tale finalità, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo rotativo con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2022.
4. In alternativa al contributo di cui al comma 1, alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto per l'anno 2022 un credito d'imposta nella misura del 50 per cento dell'ammontare delle perdite subite per il deperimento della merce di cui al comma 2.
5. Il credito d'imposta di cui al comma 4 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il credito di imposta può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.
6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari delle misure di sostegno di cui al presente articolo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante ''Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19'', e successive modifiche. I relativi adempimenti europei sono curati dal Ministero dello sviluppo economico.
8. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
3.0.73
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Contributo alle imprese della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande che hanno subito perdite per deperimento merce)
1. Alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di euro 50 mila, pari ad una percentuale del 50 per cento dell'ammontare delle perdite subite, per il deperimento dei prodotti alimentari e di bevande, acquistati su base previsionale dalle imprese del settore ma per i quali non vi è stato l'acquisto da parte dei pubblici esercizi di destinazione del prodotto, in ragione delle chiusure e delle limitazioni operative da questi subite e determinate dalle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
2. Il contributo di cui al comma 1 è riferito alla inutilizzabilità del prodotto alimentare e delle bevande, poiché deperiti o scaduti, in giacenza nei magazzini delle imprese di cui al comma 1. L'ammontare del prodotto deperito o scaduto è calcolato sulla base dei dati di registro di carico e scarico merci, dei dati di giacenza di cui al bilancio annuale nonché dalle vendite del periodo. Le modalità di calcolo dell'ammontare del prodotto sui cui è determinato il contributo di cui al presente articolo, sono definite con provvedimento di cui al comma 6.
3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dal Ministero dello sviluppo economico su domanda dell'impresa, nel limite di spesa di cui al comma 1, mediante riparto proporzionale delle risorse disponibili. Per tale finalità, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo rotativo con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2022.
4. In alternativa al contributo di cui al comma 1, alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto per l'anno 2022 un credito d'imposta nella misura del 50 per cento dell'ammontare delle perdite subite per il deperimento della merce di cui al comma 2.
5. Il credito d'imposta di cui al comma 4 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il credito di imposta può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.
6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari delle misure di sostegno di cui al presente articolo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante ''Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19'', e successive modifiche. I relativi adempimenti europei sono curati dal Ministero dello sviluppo economico.
8. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
3.0.74
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Contributo alle imprese della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande che hanno subito perdite per deperimento merce)
1. Alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di euro 50 mila, pari ad una percentuale del 50 per cento dell'ammontare delle perdite subite, per il deperimento dei prodotti alimentari e di bevande, acquistati su base previsionale dalle imprese del settore ma per i quali non vi è stato l'acquisto da parte dei pubblici esercizi di destinazione del prodotto, in ragione delle chiusure e delle limitazioni operative da questi subite e determinate dalle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
2. Il contributo di cui al comma 1 è riferito alla inutilizzabilità del prodotto alimentare e delle bevande, poiché deperiti o scaduti, in giacenza nei magazzini delle imprese di cui al comma 1. L'ammontare del prodotto deperito o scaduto è calcolato sulla base dei dati di registro di carico e scarico merci, dei dati di giacenza di cui al bilancio annuale nonché dalle vendite del periodo. Le modalità di calcolo dell'ammontare del prodotto sui cui è determinato il contributo di cui al presente articolo, sono definite con il decreto di cui al comma 6.
3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dal Ministero dello sviluppo economico su domanda dell'impresa, nel limite di spesa di cui al comma 1, mediante riparto proporzionale delle risorse disponibili. Per tale finalità, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo rotativo con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2022.
4. In alternativa al contributo di cui al comma 1, alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto per l'anno 2022 un credito d'imposta nella misura del 50 per cento dell'ammontare delle perdite subite per il deperimento della merce di cui al comma 2.
5. Il credito d'imposta di cui al comma 4 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il credito di imposta può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.
6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari delle misure di sostegno di cui al presente articolo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante ''Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19'', e successive modifiche. I relativi adempimenti europei sono curati dal Ministero dello sviluppo economico.
8. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
3.0.75
Croatti, Pavanelli, Trentacoste, Gallicchio
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Contributo a fondo perduto alle imprese della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande che hanno subito perdite per deperimento merce)
1. Alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di cinquantamila euro, pari ad una percentuale del 50 per cento dell'ammontare delle perdite subite, per il deperimento dei prodotti alimentari e di bevande, acquistati su base previsionale dalle imprese del settore ma per i quali non vi è stato l'acquisto da parte dei pubblici esercizi di destinazione del prodotto, in ragione delle chiusure e delle limitazioni operative da questi subite e determinate dalle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
2. Il contributo di cui al comma i è riferito alla inutilizzabilità del prodotto alimentare e delle bevande, poiché deperiti o scaduti, in giacenza nei magazzini delle imprese di cui al comma 1. L'ammontare del prodotto deperito o scaduto è calcolato sulla base dei dati di registro di carico e scarico merci, dei dati di giacenza di cui al bilancio annuale nonché dalle vendite del periodo. Le modalità di calcolo dell'ammontare del prodotto sui cui è determinato il contributo di cui al presente articolo, sono definite con provvedimento di cui al comma 6.
3. Il contributo di cui al comma i è erogato dal Ministero dello sviluppo economico su domanda dell'impresa, nel limite di spesa di cui al comma 1, mediante riparto proporzionale delle risorse disponibili. Per tale finalità, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo rotativo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022.
4. In alternativa al contributo di cui al comma t, alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto per l'anno 2022 un credito d'imposta nella misura del 50 per cento dell'ammontare delle perdite subite per il deperimento della merce di cui al comma 2.
5. Il credito d'imposta di cui al comma 4 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il credito di imposta può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.
6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari delle misure di sostegno di cui al presente articolo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante ''Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19'', e successive modifiche. I relativi adempimenti europei sono curati dal Ministero dello sviluppo economico.
8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022- 2024, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione '' Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».
3.0.76
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Ristoro dei costi fissi sostenuti dalle imprese della distribuzione dei prodotti alimentari e delle bevande)
1. Alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, pari ad una percentuale del 20 per cento dell'ammontare dei costi fissi sostenuti dalle imprese nel periodo dal 1º aprile 2020 al 31 marzo 2021 nonché dal 1º dicembre 2021 al 31 marzo 2022.
2. Ai fini del presente articolo, per costi fissi si intendono quelli documentati e sostenuti dalle aziende indipendentemente dal livello di produzione nel periodo di cui al comma 1 e non coperti da altre misure di sostegno previste nell'ambito dall'emergenza epidemiologica COVID-19. Vi rientrano l'ammontare dei canoni di locazione, i costi per le materie prime, di consumo e di merci, i canoni dei software di amministrazione e assistenza per sistemi gestionali e informatici di esercizio, le spese di manutenzione e di assicurazione degli automezzi, le spese per la sanificazione e l'adeguamento dei locali alle prescrizioni sanitarie.
3. Il contributo di cui al comma 1 spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1º aprile 2020 al 31 marzo 2021 nonché dal 1º dicembre 2021 al 31 marzo 2022 sia inferiore almeno del 20 per cento rispetto all'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1º aprile 2019 al 31 marzo 2020. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 12 gennaio 2020.
4. Per le finalità di cui al presente articolo è costituito presso il Ministero dello Sviluppo economico un apposito Fondo con dotazione pari a 40 milioni di euro per l'anno 2022.
5. In alternativa al contributo di cui al comma 1, alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto per l'anno 2022 un credito d'imposta nella misura del 20 per cento dell'ammontare dei costi fissi di cui al comma 2, qualora sussistano le medesime condizioni di cui al comma 3.
6. Il credito d'imposta di cui al comma 5 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il credito di imposta può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta
successivi al primo.
7. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari delle misure di sostegno di cui al presente articolo, l'elenco dei costi fissi per cui ammesso il contributo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.
8. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante ''Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19'', e successive modifiche. I relativi adempimenti europei sono curati dal Ministero dello sviluppo economico.
9. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
3.0.77
Errani, De Petris, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Contributo alle imprese della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande che hanno subito perdite per deperimento merce)
1. Alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di euro 50 mila, pari ad una percentuale del 50 per cento dell'ammontare delle perdite subite per il deperimento dei prodotti alimentari e di bevande, acquistati su base previsionale dalle imprese del settore ma per i quali non vi è stato l'acquisto da parte dei pubblici esercizi di destinazione del prodotto, in ragione delle chiusure e delle limitazioni operative da questi subite e determinate dalle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
2. Il contributo di cui al comma 1 è riferito alla inutilizzabilità del prodotto alimentare e delle bevande, poiché deperiti o scaduti, in giacenza nei magazzini delle imprese di cui al comma 1 L'ammontare del prodotto deperito o scaduto è calcolato sulla base dei dati di registro di carico e scarico merci, dei dati di giacenza di cui al bilancio annuale nonché dalle vendite del periodo. Le modalità di calcolo dell'ammontare del prodotto sui cui è determinato il contributo di cui al presente articolo, sono definite con provvedimento di cui al comma 6.
3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dal Ministero dello sviluppo economico su domanda dell'impresa, nel limite di spesa di cui al comma 1, mediante riparto proporzionale delle risorse disponibili. Per tale finalità, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo rotativo con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2022.
4. In alternativa al contributo di cui al comma 1, alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto per l'anno 2022 un credito d'imposta nella misura del 50 per cento dell'ammontare delle perdite subite per il deperimento della merce di cui al comma 2.
5. Il credito d'imposta di cui al comma 4 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il credito di imposta può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.
6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari delle misure di sostegno di cui al presente articolo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche. I relativi adempimenti europei sono curati dal Ministero dello sviluppo economico.
8 Agli oneri derivanti dal presente articolo nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
3.0.78
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art.-3-bis.
(Ristoro dei costi fissi sostenuti dalle imprese della distribuzione dei prodotti alimentari e delle bevande)
1. Alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, pari ad una percentuale del 20 per cento dell'ammontare dei costi fissi sostenuti dalle imprese nel periodo dal 1º aprile 2020 al 31 marzo 2021 nonché dal 1º dicembre 2021 al 31 marzo 2022.
2. Ai fini del presente articolo, per costi fissi si intendono quelli documentati e sostenuti dalle aziende indipendentemente dal livello di produzione nel periodo di cui al comma 1 e non coperti da altre misure di sostegno previste nell'ambito dall'emergenza epidemiologica COVID-19. Vi rientrano l'ammontare dei canoni di locazione, i costi per le materie prime, di consumo e di merci, i canoni dei software di amministrazione e assistenza per sistemi gestionali e informatici di esercizio, le spese di manutenzione e di assicurazione degli automezzi, le spese per la sanificazione e l'adeguamento dei locali alle prescrizioni sanitarie.
3. Il contributo di cui al comma 1 spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1º aprile 2020 al 31 marzo 2021 nonché dal 1 dicembre 2021 al 31 marzo 2022 sia inferiore almeno del 20 per cento rispetto all'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1º aprile 2019 al 31 marzo 2020. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1º gennaio 2020.
4. Per le finalità di cui al presente articolo è costituito presso il Ministero dello Sviluppo economico, un Fondo dotato di 40 milioni di euro per l'anno 2022.
5. In alternativa al contributo di cui al comma 1, alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto per l'anno 2022 un credito d'imposta nella misura del 20 per cento dell'ammontare dei costi fissi di cui al comma 2, qualora sussistano le medesime condizioni di cui al comma 3.
6. Il credito d'imposta di cui al comma 5 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il credito di imposta può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.
7. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla legge di conversione del presente decreto- legge sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari delle misure di sostegno di cui al presente articolo, l'elenco dei costi fissi per cui ammesso il contributo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.
8. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante ''Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19'', e successive modifiche. I relativi adempimenti europei sono curati dal Ministero dello sviluppo economico.
9. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
3.0.79
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Contributo alle imprese della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande che hanno subito perdite per deperimento merce)
1. Alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di euro 50 mila, pari ad una percentuale del 50 per cento dell'ammontare delle perdite subite, per il deperimento dei prodotti alimentari e di bevande, acquistati su base previsionale dalle imprese del settore ma per i quali non vi è stato l'acquisto da parte dei pubblici esercizi di destinazione del prodotto, in ragione delle chiusure e delle limitazioni operative da questi subite e determinate dalle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
2. Il contributo di cui al comma 1 è riferito alla inutilizzabilità del prodotto alimentare e delle bevande, poiché deperiti o scaduti, in giacenza nei magazzini delle imprese di cui al comma 1. L'ammontare del prodotto deperito o scaduto è calcolato sulla base dei dati di registro di carico e scarico merci, dei dati di giacenza di cui al bilancio annuale nonché dalle vendite del periodo. Le modalità di calcolo dell'ammontare del prodotto sui cui è determinato il contributo di cui al presente articolo, sono definite con provvedimento di cui al comma 6.
3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dal Ministero dello sviluppo economico su domanda dell'impresa, nel limite di spesa di cui al comma 1, mediante riparto proporzionale delle risorse disponibili. Per tale finalità, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo rotativo con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2022.
4. In alternativa al contributo di cui al comma 1, alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto per l'anno 2022 un credito d'imposta nella misura del 50 per cento dell'ammontare delle perdite subite per il deperimento della merce di cui al comma 2.
5. Il credito d'imposta di cui al comma 4 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il credito di imposta può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.
6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari delle misure di sostegno di cui al presente articolo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante ''Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19'', e successive modifiche. I relativi adempimenti europei sono curati dal Ministero dello sviluppo economico.
8. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
3.0.80
Precluso
Dopo l'articolo, è inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Contributo alle imprese della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande che hanno subito perdite per deperimento merce)
1. Alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di euro 50 mila, pari ad una percentuale del 50 per cento dell'ammontare delle perdite subite, per il deperimento dei prodotti alimentari e di bevande, acquistati su base previsionale dalle imprese del settore ma per i quali non vi è stato l'acquisto da parte dei pubblici esercizi di destinazione del prodotto, in ragione delle chiusure e delle limitazioni operative da questi subite e determinate dalle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
2. Il contributo di cui al comma 1 è riferito alla inutilizzabilità del prodotto alimentare e delle bevande, poiché deperiti o scaduti, in giacenza nei magazzini delle imprese di cui al comma 1 L'ammontare del prodotto deperito o scaduto è calcolato sulla base dei dati di registro di carico e scarico merci, dei dati di giacenza di cui al bilancio annuale nonché dalle vendite del periodo. Le modalità di calcolo dell'ammontare del prodotto sui cui è determinato il contributo di cui al presente articolo, sono definite con provvedimento di cui al comma 6.
3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dal Ministero dello sviluppo economico su domanda dell'impresa, nel limite di spesa di cui al comma 1, mediante riparto proporzionale delle risorse disponibili. Per tale finalità, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo rotativo con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2022.
4. In alternativa al contributo di cui al comma 1, alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto per l'anno 2022 un credito d'imposta nella misura del 50 per cento dell'ammontare delle perdite subite per il deperimento della merce di cui al comma 2.
5.11 credito d'imposta di cui al comma 4 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il credito di imposta può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.
6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari delle misure di sostegno di cui al presente articolo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante ''Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19'', e successive modifiche. I relativi adempimenti europei sono curati dal Ministero dello sviluppo economico.
8. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
3.0.81
Precluso
Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:
«Art. 3-bis.
(Ristoro dei costi fissi sostenuti dalle imprese della distribuzione dei prodotti alimentari e delle bevande)
1. Alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, pari ad una percentuale del 20 per cento dell'ammontare dei costi fissi sostenuti dalle imprese nel periodo dal 1º aprile 2020 al 31 marzo 2021 nonché dal 1º dicembre 2021 al 31 marzo 2022.
2. Ai fini del presente articolo, per costi fissi si intendono quelli documentati e sostenuti dalle aziende indipendentemente dal livello di produzione nel periodo di cui al comma 1 e non coperti da altre misure di sostegno previste nell'ambito dall'emergenza epidemiologica COVID-19. Vi rientrano l'ammontare dei canoni di locazione, i costi per le materie prime, di consumo e di merci, i canoni dei software di amministrazione e assistenza per sistemi gestionali e informatici di esercizio, le spese di manutenzione e di assicurazione degli automezzi, le spese per la sanificazione e l'adeguamento dei locali alle prescrizioni sanitarie.
3. Il contributo di cui al comma 1 spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1º aprile 2020 al 31 marzo 2021 nonché dal 1º dicembre 2021 al 31 marzo 2022 sia inferiore almeno del 20 per cento rispetto all'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1º aprile 2019 al 31 marzo 2020. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1º gennaio 2020.
4. Per le finalità di cui al presente articolo è costituito presso il Ministero dello Sviluppo economico, un Fondo dotato di 40 milioni di euro per l'anno 2022.
5. In alternativa al contributo di cui al comma 1, alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto per l'anno 2022 un credito d'imposta nella misura del 20 per cento dell'ammontare dei costi fissi di cui al comma 2, qualora sussistano le medesime condizioni di cui al comma 3.
6. Il credito d'imposta di cui al comma 5 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il credito di imposta può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.
7. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari delle misure di sostegno di cui al presente articolo, l'elenco dei costi fissi per cui ammesso il contributo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.
8. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante ''Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19'', e successive modifiche. I relativi adempimenti europei sono curati dal Ministero dello sviluppo economico.
9. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
3.0.82
Precluso
Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:
«Art. 3-bis.
(Ristoro dei costi fissi sostenuti dalle imprese della distribuzione dei prodotti alimentari e delle bevande)
1. Alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, pari ad una percentuale del 20 per cento dell'ammontare dei costi fissi sostenuti dalle imprese nel periodo dal 1º aprile 2020 al 31 marzo 2021 nonché dal I dicembre 2021 al 31 marzo 2022.
2. Ai fini del presente articolo, per costi fissi si intendono quelli documentati e sostenuti dalle aziende indipendentemente dal livello di produzione nel periodo di cui al comma 1 e non coperti da altre misure di sostegno previste nell'ambito dall'emergenza epidemiologica COVID-19. Vi rientrano l'ammontare dei canoni di locazione, i costi per le materie prime, di consumo e di merci, i canoni dei software di amministrazione e assistenza per sistemi gestionali e informatici di esercizio, le spese di manutenzione e di assicurazione degli automezzi, le spese per la sanificazione e l'adeguamento dei locali alle prescrizioni sanitarie.
3. Il contributo di cui al comma 1 spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1º aprile 2020 al 31 marzo 2021 nonché dal 1º dicembre 2021 al 31 marzo 2022 sia inferiore almeno del 20 per cento rispetto all'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1º aprile 2019 al 31 marzo 2020. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1º gennaio 2020.
4. Per le finalità di cui al presente articolo è costituito presso il Ministero dello Sviluppo economico, un Fondo dotato di 40 milioni di euro per l'anno 2022.
5. In alternativa al contributo di cui al comma 1, alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto per l'anno 2022 un credito d'imposta nella misura del 20 per cento dell'ammontare dei costi fissi di cui al comma 2, qualora sussistano le medesime condizioni di cui al comma 3.
6. Il credito d'imposta di cui al comma 5 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il credito di imposta può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.
7. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari delle misure di sostegno di cui al presente articolo, l'elenco dei costi fissi per cui ammesso il contributo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.
8. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante ''Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVLD-19'', e successive modifiche. I relativi adempimenti europei sono curati dal Ministero dello sviluppo economico.
9. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
3.0.83
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Disposizioni a sostegno del settore della distribuzione di prodotti alimentari e bevande)
1. Al fine di sostenere la ripresa economica alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, che abbiano subito una diminuzione del fatturato di almeno il 20 per cento nel 2021 rispetto all'ammontare del fatturato registrato nel 2019, è riconosciuto un credito di imposta pari al 30 per cento dell'ammontare dei crediti pecuniari vantati nei confronti dei debitori inadempienti, dedotti dalla eccedenza delle perdite su crediti rispetto alla media dell'ultimo triennio.
2. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, può essere oggetto di cessione a terzi, compresi gli istituti bancari e di intermediazione finanziaria, e ad esso non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità attuative del presente articolo per usufruire del credito d'imposta o per la sua cessione, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:
a) quanto a 160 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 40 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
3.0.84
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Disposizioni a sostegno del settore della distribuzione di prodotti alimentari e bevande)
1. Al fine di sostenere la ripresa economica alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, che abbiano subito una diminuzione del fatturato di almeno il 20 per cento nel 2021 rispetto all'ammontare del fatturato registrato nel 2019, è riconosciuto un credito di imposta pari al 30 per cento dell' ammontare dei crediti pecuniari vantati nei confronti dei debitori inadempienti, dedotti dalla eccedenza delle perdite su crediti rispetto alla media dell'ultimo triennio.
2. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, può essere oggetto di cessione a terzi, compresi gli istituti bancari e di intermediazione finanziaria, e ad esso non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità attuative del presente articolo per usufruire del credito d'imposta o per la sua cessione, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
3.0.85
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Riduzione TARI per le imprese della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande)
1. La tassa sui rifiuti (TA.RI.) di cui all'articolo 1 comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 concernente gli immobili rientranti nella categoria catastale C2 è ridotta per l'anno 2022 del 50 per cento per le imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
3.0.86
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Riduzione TARI per le imprese della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande)
1. La tassa sui rifiuti (TA.RI.) di cui all'articolo 1 comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 concernente gli immobili rientranti nella categoria catastale C2 è ridotta per l'anno 2022 del 50 per cento per le imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
3.0.87
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Contributi per i settori tessile, moda, calzaturiero, pelletteria e accessori)
1. Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono erogati contributi a fondo perduto per un importo complessivo di 60 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce limite massimo di spesa, da destinare ad interventi per i soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria, che nell'anno 2021 hanno subito una riduzione dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non inferiore al 30 per cento rispetto ai ricavi del 2019.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2021, n. 190.
4. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea».
3.0.88
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Contributi per i settori tessile, moda, calzaturiero, pelletteria e accessori)
1. Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono erogati contributi a fondo perduto per un importo complessivo di 60 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce limite massimo di spesa, da destinare ad interventi per i soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori), che nell'anno 2021 hanno subìto una riduzione dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non inferiore al 30 per cento rispetto ai ricavi del 2019.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea».
3.0.89
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Contributi per i settori tessile, moda, calzaturiero, pelletteria e accessori)
1. Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono erogati contributi a fondo perduto per un importo complessivo di 60 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce limite massimo di spesa, da destinare ad interventi per i soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori), che nell'anno 2021 hanno subito una riduzione dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non inferiore al 30 per cento rispetto ai ricavi del 2019.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 32.
4. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea».
3.0.90
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Contributi per i settori tessile, moda, calzaturiero, pelletteria e accessori)
1. Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono erogati contributi a fondo perduto per un importo complessivo di 60 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce limite massimo di spesa, da destinare ad interventi per i soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori), che nell'anno 2021 hanno subito una riduzione dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non inferiore al 30 per cento rispetto ai ricavi del 2019.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea».
3.0.91
Fedeli, Pittella, Rossomando, Collina, Manca, Stefano
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Contributi per i settori tessile, moda, calzaturiero, pelletteria e accessori)
1. Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono erogati contributi a fondo perduto per un importo complessivo di 60 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce limite massimo di spesa, da destinare ad interventi per i soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori), che nell'anno 2021 hanno subito una riduzione dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non inferiore al 30 per cento rispetto ai ricavi del 2019.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione, per il medesimo anno, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea».
3.0.92
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 3-bis.
(Disposizioni urgenti per la promozione del turismo a livello nazionale e internazionale)
1. Con l'obiettivo di intervenire per la tutela del livello occupazionale, la risoluzione della crisi d'impresa e la salvaguardia della professionalità maturata, considerati i gravi danni economici causati dall'epidemia da COVID 19, e al fine di favorire la promozione della cultura italiana, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche attraverso la rete della International Youth Hostel Federation, il Ministero del Turismo e le altre Amministrazioni pubbliche si avvalgono dell'esperienza e delle competenze dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli Interni, dall'Ente Nazionale Industrie Turistiche, dalla Direzione Generale del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Gioventù Italiana, con un fondo di dotazione iniziale da parte dello Stato.
2. Ai fini di cui al comma 1, l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni alla scadenza del termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A far data dal medesimo termine, è costituito l'ente pubblico non economico denominato ''AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù''. Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza del Ministero del Turismo.
3. Al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dopo le parole: ''Ente nazionale italiano turismo (ENIT).'', sono inserite le seguenti: ''AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù''.
4. Con Decreto di natura non regolamentare del Ministro del Turismo, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, è nominato un Commissario Straordinario per l'adeguamento statutario, per consentire l'ordinato trasferimento dei beni e delle funzioni tra i due Enti, la presa in carico del personale, oltre che per la definizione dei rapporti pendenti in capo alla soppressa Associazione. Il medesimo Decreto determina la durata e le funzioni del Commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente; definisce altresì i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio dell'AIG, anche ai fini della ristrutturazione del debito, e per determinare modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili in proprietà o in uso.
5. Il Commissario Straordinario di AIG, nominato ai sensi del comma precedente, è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, ad indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato sino a complessive 55 unità. Il relativo bando di concorso stabilisce criteri per la valorizzazione dell'esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ente soppresso alla data del 31 luglio 2020.
6. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù fornisce al Ministero del Turismo, e al Ministero dell'Istruzione, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.
7. Al fine di incentivare il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, su scala nazionale e internazionale, gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con le modalità da definirsi con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, dell'AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.
8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1,4 milioni di euro per l'anno 2022 e 1,7 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'art. 1 comma 200 Legge 23 dicembre 2014 n. 190.
9. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 8».
3.0.93
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 3-bis.
(Disposizioni urgenti per la promozione del turismo a livello nazionale e internazionale)
1. Con l'obiettivo di intervenire per la tutela del livello occupazionale, la risoluzione della crisi d'impresa e la salvaguardia della professionalità maturata, considerati i gravi danni economici causati dall'epidemia da COVID 19, e al fine di favorire la promozione della cultura italiana, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche attraverso la rete della International Youth Hostel Federation, il Ministero del Turismo e le altre Amministrazioni pubbliche si avvalgono dell'esperienza e delle competenze dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli Interni, dall'Ente Nazionale Industrie Turistiche, dalla Direzione Generale del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Gioventù Italiana, con un fondo di dotazione iniziale da parte dello Stato.
2. Ai fini di cui al comma 1, l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni alla scadenza del termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A far data dal medesimo termine, è costituito l'ente pubblico non economico denominato ''AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù''. Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza del Ministero del Turismo.
3. Al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dopo le parole: ''Ente nazionale italiano turismo (ENIT).'', sono inserite le seguenti: ''AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù''.
4. Con Decreto di natura non regolamentare del Ministro del Turismo, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, è nominato un Commissario Straordinario per l'adeguamento statutario, per consentire l'ordinato trasferimento dei beni e delle funzioni tra i due Enti, la presa in carico del personale, oltre che per la definizione dei rapporti pendenti in capo alla soppressa Associazione Il medesimo Decreto determina la durata e le funzioni del Commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente; definisce altresì i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio dell'AIG, anche ai fini della ristrutturazione del debito, e per determinare modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili in proprietà o in uso.
5. Il Commissario Straordinario di AIG, nominato ai sensi del comma precedente, è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, ad indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato sino a complessive 55 unità. Il relativo bando di concorso stabilisce criteri per la valorizzazione dell'esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ente soppresso alla data del 31 luglio 2020.
6. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù fornisce al Ministero del Turismo, e al Ministero dell'Istruzione, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.
7. Al fine di incentivare il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, su scala nazionale e internazionale, gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con le modalità da definirsi con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, dell'AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.
8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1,4 milioni di euro per l'anno 2022 e 1,7 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'art. 1 comma 200 Legge 23 dicembre 2014 n. 190.
9. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 8».
3.0.94
Precluso
Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:
«Art. 3-bis.
(Disposizioni urgenti per la promozione del turismo a livello nazionale e internazionale)
1. Con l'obiettivo di intervenire per la tutela del livello occupazionale, la risoluzione della crisi d'impresa e la salvaguardia della professionalità maturata, considerati i gravi danni economici causati dall'epidemia da COVID 19, e al fine di favorire la promozione della cultura italiana, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche attraverso la rete della International Youth Hostel Federation, il Ministero del turismo e le altre amministrazioni pubbliche si avvalgono dell'esperienza e delle competenze dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero dell'interno, dall'Ente Nazionale Industrie Turistiche, dalla Direzione Generale del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Gioventù Italiana, con un fondo di dotazione iniziale da parte dello Stato.
2. Ai fini di cui al comma 1, l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni alla scadenza del termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A far data dal medesimo termine, è costituito l'ente pubblico non economico denominato ''AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù''. Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza del Ministero del turismo.
3. Al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dopo le parole: ''Ente nazionale italiano turismo (ENIT).'', sono inserite le seguenti: ''AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù''.
4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro del turismo, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, è nominato un Commissario Straordinario per l'adeguamento statutario, per consentire l'ordinato trasferimento dei beni e delle funzioni tra i due Enti, la presa in carico del personale, oltre che per la definizione dei rapporti pendenti in capo alla soppressa Associazione. Il medesimo Decreto determina la durata e le funzioni del Commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente; definisce altresì i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio dell'AIG, anche ai fini della ristrutturazione del debito, e per determinare modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili in proprietà o in uso.
5. Il Commissario Straordinario di AIG, nominato ai sensi del comma 4, è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, ad indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato sino a complessive 55 unità. Il relativo bando di concorso stabilisce criteri per la valorizzazione dell'esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ente soppresso alla data del 31 luglio 2020.
6. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù fornisce al Ministero del turismo, e al Ministero dell'istruzione, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.
7. Al fine di incentivare il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, su scala nazionale e internazionale, gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con le modalità da definirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, dell'AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.
8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1,4 milioni di euro per l'anno 2022 e 1,7 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'art. 1 comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 8».
3.0.95
Faggi, Pillon, Ripamonti, Ferrero, Rivolta, Testor, Tosato
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 3-bis.
(Disposizioni urgenti per la promozione del turismo a livello nazionale e internazionale)
1. Con l'obiettivo di intervenire per la tutela del livello occupazionale, la risoluzione della crisi d'impresa e la salvaguardia della professionalità maturata, considerati i gravi danni economici causati dall'epidemia da COVID 19, e al fine di favorire la promozione della cultura italiana, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche attraverso la rete della International Youth Hostel Federation, il Ministero del Turismo e le altre Amministrazioni pubbliche si avvalgono dell'esperienza e delle competenze dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli Interni, dall'Ente Nazionale Industrie Turistiche, dalla Direzione Generale del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Gioventù Italiana, con un fondo di dotazione iniziale da parte dello Stato.
2. Ai fini di cui al comma 1, l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni alla scadenza del termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A far data dal medesimo termine, è costituito l'ente pubblico non economico denominato ''AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù''. Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza del Ministero del Turismo.
3. Al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dopo le parole: ''Ente nazionale italiano turismo (ENIT).'', sono inserite le seguenti: ''AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù''.
4. Con Decreto di natura non regolamentare del Ministro del Turismo, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, è nominato un Commissario Straordinario per l'adeguamento statutario, per consentire l'ordinato trasferimento dei beni e delle funzioni tra i due Enti, la presa in carico del personale, oltre che per la definizione dei rapporti pendenti in capo alla soppressa Associazione. Il medesimo Decreto determina la durata e le funzioni del Commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente; definisce altresì i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio dell'AIG, anche ai fini della ristrutturazione del debito, e per determinare modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili in proprietà o in uso.
5. Il Commissario Straordinario di AIG, nominato ai sensi del comma precedente, è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, ad indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato sino a complessive 55 unità. Il relativo bando di concorso stabilisce criteri per la valorizzazione dell'esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ente soppresso alla data del 31 luglio 2020.
6. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù fornisce al Ministero del Turismo, e al Ministero dell'Istruzione, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.
7. Al fine di incentivare il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, su scala nazionale e internazionale, gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con le modalità da definirsi con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, dell'AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.
8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1,4 milioni di euro per l'anno 2022 e 1,7 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 8».
3.0.96
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Fondo da ripartire per le imprese del settore dei matrimoni e degli eventi privati - Contributo a fondo perduto)
1. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022 per l'erogazione di contributi a fondo perduto.
2. Il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo spetta a condizione che:
a) l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore alla metà dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019;
b) l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2021 sia inferiore al 70 per cento dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019;
3. Al fine di determinare correttamente gli importi di cui al comma 2, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
4. Sentite le associazioni del settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, da adottare entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse nonché individuati i codici ATECO delle imprese destinatarie del contributo».
Conseguentemente,
al comma 4, sostituire le parole: «160 milioni», con le seguenti: «210 milioni»;
all'articolo 32, alinea, sostituire le parole: «41 milioni», con le seguenti: «91 milioni» e dopo la lettera a) inserire la seguente:
«a-bis) quanto a 20 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282».
3.0.97
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Fondo da ripartire per le imprese del settore dei matrimoni e degli eventi privati - Contributo a fondo perduto)
1. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022 per l'erogazione di contributi a fondo perduto.
2. Il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo spetta a condizione che:
a) l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore alla metà dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019;
b) l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2021 sia inferiore al 70 per cento dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019;
3. Al fine di determinare correttamente gli importi di cui al comma 2, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
4. Sentite le associazioni del settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, da adottare entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse nonché individuati i codici ATECO delle imprese destinatarie del contributo».
Conseguentemente, all'articolo 32, comma 1, sostituire le parole: «1661,42 milioni» con le seguenti: «1711,42 milioni» e dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
«h-bis) quanto 50 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
3.0.98
Romeo, Bagnai, Briziarelli, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Fondo da ripartire per le imprese del settore dei matrimoni e degli eventi privati - Contributo a fondo perduto)
1. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022 per l'erogazione di contributi a fondo perduto.
2. Il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo spetta a condizione che:
a) l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore alla metà dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019;
b) l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2021 sia inferiore al 70 per cento dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019;
3. Al fine di determinare correttamente gli importi di cui al comma 2, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
4. Sentite le associazioni del settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, da adottare entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse nonché individuati i codici ATECO delle imprese destinatarie del contributo.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
3.0.99
Angrisani, Abate, Crucioli, Di Micco, Giannuzzi, Lannutti, Lezzi
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Fondo a sostegno delle strutture ricettive extralberghiere a carattere non imprenditoriale)
1. Il fondo di cui al comma 3 dell'art. 7-bis del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021 n. 106, è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2022. Al riparto delle risorse si procede secondo le modalità di cui al medesimo comma 3 dell'articolo 7-bis del decreto-legge di cui al periodo precedente.
2 Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
3.0.100
Tosato, Rivolta, Ferrero, Faggi, Testor
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 3-bis.
(Credito d'imposta per la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali organizzate in Italia)
1. Al fine di migliorare il livello e la qualità di internazionalizzazione del sistema imprenditoriale italiano, alle imprese di qualunque dimensione è riconosciuto un credito di imposta nella misura del 30% delle spese di cui al comma 2 sostenute nei periodi di imposta 2022 e 2023 per la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore, presenti nel calendario fieristico approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome, che si svolgono in Italia. Il credito di imposta spetta fino a un massimo di euro 18.000,00 per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di spesa pari a euro 22.500.000,00 per ciascuna delle annualità 2023 e 2024.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto relativamente alle spese inerenti a:
a) affitto spazi espositivi, ivi comprese le tasse iscrizione e assicurazione;
b) allestimento tutto compreso, inclusa progettazione;
c) pulizia;
d) trasporto campionari per fiera, assicurazioni, facchinaggio;
e) stoccaggio prodotti e materiali;
f) noleggio impianti audio-video e strumentazione varia;
g) hostess e interpreti;
h) servizi di ristorazione;
i) pubblicità, promozione e comunicazione, brochure, poster, cartelloni, flyer, cataloghi, listini, video, multimedia per la fiera.
3. Il credito d'imposta è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo e al regolamento (UE) n. 717/2014 della commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti nel settore della pesca e dell'acquacoltura. Il credito d'imposta è utilizzabile, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel periodo d'imposta successivo a quello di maturazione e nei successivi periodi di imposta, fino a esaurimento del credito.
4. I soggetti che intendono avvalersi del credito d'imposta devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate, nell'ambito di un'apposta finestra temporale successiva alla chiusura di ciascuno dei periodi di imposta, di cui al comma 1, di ammissibilità delle spese. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con il medesimo provvedimento sono altresì stabilite le modalità di concessione del beneficio, le modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito d'imposta e del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 1, nonché le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo, ivi incluse le modalità di recupero a seguito dell'avvenuto accertamento dell'eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del beneficio.
5. Sono abrogati l'articolo 49 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, l'articolo l, comma 300, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, l'articolo 12-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 e l'articolo 46-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
6. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 22,5 milioni di euro per ciascuna dell'annualità 2023 e 2024, si provvede a valere sulle risorse rivenienti dalle abrogazioni di cui al comma 5».
3.0.101
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 3-bis.
(Credito d'imposta per la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali organizzate in Italia)
1. Al fine di migliorare il livello e la qualità di internazionalizzazione del sistema imprenditoriale italiano, alle imprese è riconosciuto un credito di imposta nella misura del 30 per cento delle spese di cui al comma 2 sostenute nei periodi di imposta 2022 e 2023 per la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore che si svolgono in Italia. Il credito di imposta spetta fino a un massimo di euro 18.000 per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di spesa pari a euro 22.500.000 per ciascuna delle annualità 2023 e 2024.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto per le spese di partecipazione di imprese di qualsiasi dimensione a manifestazioni fieristiche internazionali che si svolgono in Italia, relativamente alle spese inerenti a:
a) affitto spazi espositivi, ivi comprese le tasse iscrizione e assicurazione;
b) allestimento tutto compreso, inclusa progettazione;
c) pulizia;
d) trasporto campionari per fiera, assicurazioni, facchinaggio;
e) stoccaggio prodotti e materiali;
f) noleggio impianti audio-video e strumentazione varia;
g) hostess e interpreti;
h) servizi di ristorazione;
i) pubblicità, promozione e comunicazione, brochure, poster, cartelloni, flyer, cataloghi, listini, video, multimedia per la fiera.
3. Il credito d'imposta è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407 del 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, al regolamento (UE) n. 1408 del 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo e al regolamento (UE) n. 717 del 2014 della commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti nel settore della pesca e dell'acquacoltura. Il credito d'imposta è utilizzabile, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel periodo d'imposta successivo a quello di maturazione e nei successivi periodi di imposta, fino a esaurimento del credito.
4. I soggetti che intendono avvalersi del credito d'imposta devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate, nell'ambito di un'apposta finestra temporale successiva alla chiusura di ciascuno dei periodi di imposta, di cui al comma 1, di ammissibilità delle spese. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con il medesimo provvedimento sono altresì stabilite le modalità di concessione del beneficio, le modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito d'imposta e del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 1, nonché le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo, ivi incluse le modalità di recupero a seguito dell'avvenuto accertamento dell'eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del beneficio.
5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 22,5 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190».
3.0.102
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Credito d'imposta per il rimborso spese DPI)
1. A tutte le imprese che erogano prestazioni sanitarie e sociosanitarie in regime di accreditamento, convenzione o appalto con gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale e che hanno sostenuto, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2022, spese per l'acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, purché entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari alla maggior spesa sostenuta per i medesimi beni e servizi rispetto all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.
2. Il credito d'imposta di cui al comma precedente è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 300 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
3.0.103
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 3-bis.
(Disposizioni in tema di compensazione di crediti)
1. All'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, dopo le parole: ''previste dalle leggi vigenti'' sono aggiunte le seguenti: ''o per un errore nella individuazione dei presupposti del credito'';
b) dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
''5-bis. Il precedente comma 5 si interpreta nel senso che il presupposto costitutivo del credito si intende mancante, in tutto o in parte, solo in presenza di documentazione falsa, artifici o altre condotte fraudolente, posti in essere dal contribuente per l'indebito utilizzo del credito''».
3.0.104
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di credito alle PMI)
1. All'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: ''31 dicembre 2021'', sono sostituite, ovunque ricorrano, con le seguenti: ''30 giugno 2022''».
3.0.106
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Sostegno alla liquidità delle imprese)
1. All'articolo 13 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: ''31 dicembre 2021'', ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2022''.
2. Al comma 1 dell'articolo 16 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: ''15 giugno 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 giugno 2022'' e le parole: ''31 dicembre 2021'', ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2022''.
3. La proroga di cui al comma 2 è riferita anche alla quota interessi».
3.0.107
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Misure a sostegno delle Zone economiche speciali)
1. I capannoni industriali unitamente alle annesse aree scoperte, site in area Zes, e dismessi da oltre 24 mesi dalla produzione, possono essere riacquistate, con decreto motivato del Commissario, ed essere assegnate dai Consorzi di Sviluppo Industriale Asi alle imprese che hanno proposto manifestazione di interesse. I consorzi Asi devono corrispondere all'assegnatario dell'area ferma dalla produzione il valore del compendio industriale, così come determinato da un perito nominato dal Presidente del tribunale competente per territorio, decurtato dei contributi pubblici attualizzati e ricevuti dall'assegnatario per la realizzazione dello stabilimento».
3.0.108
Bernini, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, De Bonis, De Poli, De Siano, Fazzone, Ferro, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Modena, Pagano, Papatheu, Paroli, Perosino, Rizzotti, Ronzulli, Saccone, Sciascia, Schifani, Serafini, Siclari, Stabile, Tiraboschi, Toffanin, Vitali, Vono
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 3-bis.
(Proroga scadenze Rottamazione-ter e saldo e stralcio)
1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, le parole: ''se effettuato integralmente, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 14-bis, del citato decreto-legge n.119 del 2018, entro il 9 dicembre 2021.'' sono sostituite dalle seguenti: ''se effettuato, con il pagamento dell'unica o della prima rata entro il 30 aprile 2022, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 14-bis, del citato decreto-legge n. 119 del 2018. Le restanti rate sono da corrispondere il 31 maggio, il 30 giugno il 31 luglio e il 30 settembre 2022.''.
2. Non si fa luogo all'applicazione di sanzioni o decadenza dei piani di rateizzazione a carico dei contribuenti che non abbiano rispettato il termine precedentemente previsto dal comma 1 dell'articolo 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215. Le sanzioni e le decadenze applicate dal 10 dicembre 2021 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge sono nulle.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».
3.0.109
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Misure a sostegno della distribuzione del settore HORECA)
1. Al fine di sostenere le aziende della distribuzione del settore HORECA, identificate dai codici ATECO 46.34 e 46.39, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per cento per compensare le perdite sui crediti, risultanti da elementi certi e precisi iscritti a bilancio, registrate in ciascuno degli anni 2020 e 2021, per una spesa complessiva non superiore a euro 30.000 per ciascuna azienda, nei limiti delle risorse disponibili di cui al comma 5.
2. Il credito d'imposta IRPEF/IRES, da indicare nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo al riconoscimento del credito per compensare le perdite su crediti è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 21/199, e successive modificazioni. Tale credito d'imposta non concorre alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'IRAP, di cui al decreto legislativo n. 446 del 1997, e successive modificazioni, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto previsto dall'articolo 1 del TUIR.
3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione della misura di cui alla presente disposizione, con particolare riguardo all'individuazione delle perdite su crediti che danno diritto al credito d'imposta, ai casi di esclusione, alle procedure per la concessione, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa.
4. Qualora la dotazione finanziaria di cui al comma 5 non sia sufficiente a soddisfare la richiesta riferite a tutte le istanze ammissibili, successivamente al temine ultimo di presentazione delle stesse, il Ministero dello sviluppo economico provvede a ridurre in modo proporzionale la misura del credito d'imposta sulla base delle risorse finanziare disponibili e del numero di istanze ammissibili pervenute.
5. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce limite massimo di spesa, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 2 dicembre 2014, n. 190».
3.0.110
Abate, Moronese, Lezzi, Angrisani, Giannuzzi, Lannutti, La Mura, Botto
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Disposizioni a sostegno delle filiere agricole e della pesca)
1. Al fine di favorirne la ripresa economica e produttiva, le imprese agricole e della pesca possono accedere alle garanzie di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, con copertura al cento per cento, a fronte di nuovi finanziamenti concessi da banche o intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Testo Unico bancario di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993 n. 385, e finalizzati alla ricostituzione di liquidità.
2. Tali finanziamenti devono prevedere l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione, avere una durata fino a 60 mesi e un importo non superiore al 50 per cento del fatturato, come risultante dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di finanziamento ovvero, in difetto, da altra idonea documentazione, prodotta mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, e, comunque, non superiore a 30.000 euro.
3. Per le finalità di cui al presente comma sono assegnati all'ISMEA 50 milioni di euro per l'anno 2022. Le predette risorse sono versate su un conto corrente di tesoreria centrale appositamente istituito, intestato a ISMEA, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 32».
Conseguentemente all'articolo 32, comma 1, sostituire le parole: «1.661,41 milioni» con le seguenti: «1711,41 milioni» e dopo la lettera h) aggiungere la seguente:
«h-bis) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante riduzione delle risorse di cui al fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 190 del 2014».
3.0.111
Abate, Moronese, Lezzi, Angrisani, Giannuzzi, Lannutti, La Mura, Botto
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Disposizioni a sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura)
All'articolo 3 dopo il comma 3 è inserito il seguente:
''3-bis. All'articolo 1, comma 19, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, è aggiunto infine il seguente periodo: 'Per le imprese che hanno l'esercizio non coincidente con l'anno solare, il contributo a fondo perduto di cui al comma 16 spetta anche a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018'. A tal fine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 gennaio 2022, saranno stabilite nuove modalità e termini per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 1, comma 23, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73''».
3.0.112
Abate, Moronese, Lezzi, Angrisani, Giannuzzi, Lannutti, La Mura, Botto
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Prevalenza agriturismo)
1. Al secondo comma, lettera b), dopo il primo periodo inserire il seguente: ''nel caso di agriturismo, in coerenza con le disposizioni di legge che ne disciplinano l'attività agrituristica di cui alla Legge 20 febbraio 2006, n. 96, la prevalenza di cui al periodo precedente è da intendersi nel solo caso in cui l'imprenditore agricolo, unitamente alle attività agricole ed agrituristiche, svolga anche altre attività di natura commerciale''».
3.0.113
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 3-bis.
1. In considerazione del persistente stato di crisi del settore editoriale, le disposizioni di cui all'articolo 96, commi 3 e 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento agli anni di contribuzione 2022 e 2023. Le disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 96 si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento al contributo dovuto per le annualità 2021 e 2022».
Conseguentemente, il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 50 milioni di euro a decorrere dal 2022.
3.0.114
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 3-bis.
1. In previsione di una riforma organica della normativa a tutela del pluralismo dell'informazione, che tenga conto anche delle nuove modalità di fruizione dell'informazione da parte dei cittadini, e degli effetti sulle imprese editrici di quotidiani e periodici della diffusione del Covid-19, il comma 810 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è abrogato».
Conseguentemente, il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 100 milioni di euro a decorrere dal 2022.
3.0.115
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato ad dotare nell'immediato tutti gli uffici pubblici di impianti di purificazione d'aria ambientale che siano efficaci nella eliminazione o nella inattivazione di microorganismi.
Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
3.0.116
Rivolta, Faggi, Ferrero, Testor, Tosato
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 3-bis.
(Contributi per le imprese colpite dalla chiusura della Statale Regina per il cantiere della Variante della Tremezzina)
1. Al fine di sostenere le attività interessate dalla chiusura della Statale Regina a Colonno per la realizzazione della variante della Tremezzina, è istituito un fondo straordinario di 30 milioni di euro volto a compensare le medesime attività che abbiano subito una diminuzione degli utili nel periodo compreso tra il 1º dicembre 2021 e il 31 marzo 2022, superiore al 30 per cento rispetto all'ultimo esercizio, con limite massimo di erogazione fissato a 20.000 euro per ciascuna attività.
2. Con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i termini e le modalità di presentazione dell'istanza ai fini dell'erogazione delle risorse del fondo di cui al comma 1.
3. Eventuali residui del fondo di cui al comma 1 sono destinati in percentuale alle attività che hanno fatto richiesta che abbiano subito una diminuzione degli utili superiore a 20.000 euro rispetto all'ultimo esercizio.
4. Per il periodo compreso tra il 1º dicembre 2021 e il 31 marzo 2022, le attività beneficiarie del fondo cui al comma 1, con sede operativa nei Comuni del Centro e Alto Lago di Como, e nei Comuni della Valle d'Intelvi e di Argegno, possono presentare domanda ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al Titolo I , Capo III del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
4.1
Precluso
Al comma 1, premettere il seguente:
«01. All'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: ''operatori del settore'' sono inserite le seguenti: '', incluse le imprese di cui al comma 10-ter dell'articolo 199 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,''».
4.2
Pergreffi, Arrigoni, Campari, Corti, Rufa, Sudano, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 31 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 105 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 60,7 milioni di euro destinati al beneficio di cui al comma 2,5 milioni di euro destinati alle imprese, non soggette a obblighi di servizio pubblico, autorizzate ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e delle relative leggi regionali di attuazione, esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, e la quota rimanente destinata a misure di sostegno per la continuità aziendale e la tutela dei lavoratori delle agenzie di viaggi e dei tour operator, a condizione che abbiano subìto, nel secondo semestre del 2021, una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019.»;
b) sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 105 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:
1) quanto a 100 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 32;
2) quanto a 5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;
c) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Alle minori entrate derivanti dal comma 2, valutate in 9,8 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 32».
4.3
Precluso
All'articolo apportare le seguenti modificazioni:
- al comma 1, le parole: «è incrementato di 100 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «è incrementato di 120,2 milioni di euro»;
- al comma 2, le parole: «al 31 marzo 2022» sono sostituite dalle seguenti: «al 30 aprile 2022» e le parole: «60,7 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «80,9 milioni di euro per l'anno 2022»;
- al comma 3, le parole: «pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 120,2 milioni di euro per l'anno 2022».
Conseguentemente, all'articolo 32, apportare le seguenti modificazioni:
- al comma 1, le parole: «1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1.681,61 milioni di euro per l'anno 2022»;
- al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:
«d-bis) quanto a 20,2 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
4.4
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire, ovunque ricorrono, le parole: «100 milioni di euro» con le seguenti: «150 milioni di euro»;
b) al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
4.5
Precluso
Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle imprese di trasporto turistico non di linea».
4.6
Quagliariello, Lonardo, Pacifico, Rossi
Precluso
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. All'articolo 43 del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
''1. Ai datori di lavoro privati del settore alberghi e delle imprese turistico-ricettive a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31 dicembre 2022, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL. L'esonero è riparametrato e applicato su base mensile.'';
b) al comma 2, le parole: ''fino al 31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino al 31 dicembre 2022'';
c) al comma 4, le parole: ''nel limite di minori entrate contributive pari a 770,9 milioni di euro per l'anno 2021 e a 0,1 milioni di euro per l'anno 2023'' sono sostituite dalle seguenti: ''nel limite di minori entrate contributive pari a 257 milioni di euro per l'anno 2022 e a 0,03 milioni di euro per l'anno 2024'';
d) il comma 6 è sostituito dal seguente:
''6. Alle minori entrate derivanti dai commi da 1 a 5, pari a 257 milioni di euro per l'anno 2022 e valutate in 32,4 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede, quanto a 257 milioni di euro per l'anno 2022 e a 32,4 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190''».
4.7
Precluso
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. All'articolo 43 del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
''1. Ai datori di lavoro privati del settore alberghi e delle imprese turistico-ricettive a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31 dicembre 2022, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL. L'esonero è riparametrato e applicato su base mensile'';
b) al comma 2, le parole: ''fino al 31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino al 31 dicembre 2022'';
c) al comma 4, le parole: ''nel limite di minori entrate contributive pari a 770,9 milioni di euro per l'anno 2021 e a 0,1 milioni di euro per l'anno 2023'' sono sostituite dalle seguenti: ''nel limite di minori entrate contributive pari a 257 milioni di euro per l'anno 2022 e a 0,03 milioni di euro per l'anno 2024'';
d) il comma 6 è sostituito dal seguente:
''6. Alle minori entrate derivanti dai commi da 1 a 5, pari a 257 milioni di euro per l'anno 2022 e valutate in 32,4 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede, quanto a 257 milioni di euro per l'anno 2022 e a 32,4 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190''».
4.8
Precluso
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. All'articolo 1, comma 367, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo la lettera b) inserire la seguente:
''b-bis) salvaguardia e sostegno alle imprese di navigazione operanti con navi minori nel settore del trasporto turistico di persone via mare e per acque interne''».
4.9
Precluso
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Sono beneficiarie delle misure previste all'articolo 1, comma 366 e comma 368 della legge 31 dicembre 2021 n. 234, anche le aziende identificate dai seguenti codici della classificazione delle attività economiche ATECO: 49.39.01, 49.39.09, 49.31.00.».
4.10
Mallegni, De Poli, Ferro, Modena, Saccone, Toffanin, Floris, Boccardi, Berardi
Precluso
Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:
«L'esonero di cui all'articolo 7 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è riconosciuto nel periodo 1º gennaio 2022 - 30 giugno 2022 in relazione ai rapporti di lavoro a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, anche se le relative assunzioni sono avvenute prima del 1º gennaio 2022».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 60 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dal fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4.11
Precluso
Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:
«L'esonero di cui all'articolo 7 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è riconosciuto nel periodo 1º gennaio 2022 - 30 giugno 2022 in relazione ai rapporti di lavoro a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, anche se le relative assunzioni sono avvenute prima del 1º gennaio 2022».
Conseguentemente, il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 30 milioni di euro a decorrere dal 2022.
4.12
Precluso
Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:
«2. L'esonero di cui all'articolo 7 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è riconosciuto nel periodo 1º gennaio 2022 - 30 giugno 2022 in relazione ai rapporti di lavoro a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, anche se le relative assunzioni sono avvenute prima del 1º gennaio 2022».
4.13
Precluso
Al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente:
«2. L'esonero di cui all'articolo 7 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è riconosciuto nel periodo 1º gennaio 2022 - 30 giugno 2022 in relazione ai rapporti di lavoro a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, anche se le relative assunzioni sono avvenute prima del 1º gennaio 2022».
4.14
Precluso
Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: «L'esonero di cui all'articolo 7 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è riconosciuto nel periodo dal 1º gennaio 2022 al 30 giugno 2022, in relazione ai rapporti di lavoro a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, anche se le relative assunzioni sono avvenute prima del 1º gennaio 2022».
4.15
Precluso
Al comma 2, sostituire le parole: «31 marzo 2022» con le seguenti: «30 giugno 2022», e le parole: «tre mesi» con le parole «sei mesi» e le parole «sei mesi» con le parole: «dodici mesi».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4.16
Precluso
Al comma 2, sostituire le parole: «31 marzo 2022», con le seguenti: «30 giugno 2022», le parole: «tre mesi», con le seguenti: «sei mesi» e le parole: «sei mesi» con le seguenti: «dodici mesi».
4.17
Precluso
Al comma 2 sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: «31 marzo 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022»;
b) le parole: «tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sei mesi»;
c) le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi».
4.18
Ripamonti, Faggi, Ferrero, Rivolta, Testor, Tosato
Precluso
Al comma 2, le parole: «31 marzo 2022», sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:
a) quanto a 55 milioni, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a 5 milioni, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
4.19
Precluso
Al comma 2, sostituire le parole: «31 marzo 2022», con le seguenti: «30 giugno 2022».
4.20
Briziarelli, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
a) Al comma 2, dopo le parole: «settori del turismo», aggiungere le seguenti: «, dell'Ho.re.ca ivi comprese le imprese di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande».
b) Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Al fine di garantire l'incremento delle assunzioni di personale nel canale ho.re.ca in ragione delle difficoltà di reclutamento registrate dalle imprese e dai pubblici esercizi operanti nel settore, nel periodo di progressiva uscita dalla fase emergenziale, il beneficio contributivo di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è riconosciuto altresì per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2021 e nel 2022 dalle imprese operanti nel settore dell'ho.re.ca ivi comprese le imprese di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande, che nel medesimo periodo, assumono a tempo indeterminato lavoratori subordinati indipendentemente dalla loro età anagrafica. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
4.21
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
al comma 2, dopo le parole: «settore del turismo» inserire le seguenti: «, dell'Ho.re.ca, ivi comprese le imprese di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande»
dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«2-bis. Al fine di garantire l'incremento delle assunzioni di personale nel canale ho.re.ca in ragione delle difficoltà di reclutamento registrate dalle imprese e dai pubblici esercizi operanti nel settore, nel periodo di progressiva uscita dalla fase emergenziale, il beneficio contributivo di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è riconosciuto altresì per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2021 e nel 2022 dalle imprese operanti nel settore dell'ho.re.ca ivi comprese le imprese di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande, che nel medesimo periodo, assumono a tempo indeterminato lavoratori subordinati indipendentemente dalla loro età anagrafica. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
4.22
Precluso
Al comma 2, al primo periodo, dopo le parole: «settori del turismo,» aggiungere le seguenti: «, dell'Ho.re.ca ivi comprese le imprese di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande».
4.23
Precluso
Al comma 2, dopo le parole: «settore del turismo», sono aggiunte le seguenti: «, dell'Ho.re.ca ivi comprese le imprese di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande».
4.24
Precluso
Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
«2-bis. Ai datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali a decorrere dalla data di conversione del presente decreto è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31 dicembre 2022, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL. L'esonero è riparametrato e applicato su base mensile.
2-ter. L'esonero di cui al comma 2-bis è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta. Il beneficio contributivo di cui al comma 2-bis è riconosciuto nel limite di minori entrate contributive pari a 250 milioni di euro per l'anno 2022 e a 0,1 milioni di euro per l'anno 2023. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal suddetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
2-quater. L'esonero di cui al comma 2-bis è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un ''Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19'' e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
2-quinquies. Alle minori entrate contributive di cui ai commi precedenti, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2022 e a 0,1 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
4.25
Ripamonti, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
«2-bis. Ai datori di lavoro privati operanti nel settore agenzie di viaggi e tour operator, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è riconosciuto fino a un massimo di sei mesi anche non continuativi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31 dicembre 2022, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL L'esonero è riparametrato e applicato su base mensile.
2-ter. L'esonero di cui al comma 2-bis è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta. Il beneficio contributivo di cui al comma 2-bis è riconosciuto nel limite di minori entrate contributive pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022.
2-quater. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui ai commi 2 e 2-ter e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero del turismo e al Ministero dell'economia e delle finanze Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto ai predetti limiti di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
2-quinquies. Alle minori entrate derivanti dai commi da 2-bis a 2-quater, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 486, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
2-sexies. L'esonero di cui al comma 2-bis è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un ''Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19'' e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 2-bis a 2-quinquies è subordinata ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
2-septies. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 486, le parole: ''del turismo,'' sono soppresse;
b) al comma 487, le parole: '', il Ministro del turismo'' sono soppresse».
4.26
Faggi, Ripamonti, Ferrero, Rivolta, Testor, Tosato
Precluso
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
«2-bis. Ai datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali a decorrere dalla data di conversione del presente decreto è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31 dicembre 2022, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL. L'esonero è riparametrato e applicato su base mensile.
2-ter. L'esonero di cui al comma 3 è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta. Il beneficio contributivo di cui al comma 3 è riconosciuto nel limite di minori entrate contributive pari a 250 milioni di euro per l'anno 2022 e a 0,1 milioni di euro per l'anno 2023. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal suddetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
2-quater. L'esonero di cui al comma 3 è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un ''Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19'' e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 250 milioni di euro per l'anno 2022, 0,1 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede:
a) quanto a 55 milioni, per l'anno 2022, e a 0,1 milioni per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a 195 milioni, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 85 milioni per l'anno 2022, al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 75 milioni per il 2022, al Ministero della transizione ecologica per 25 milioni di euro per l'anno 2022 e al Ministero della cultura per 10 milioni di euro per l'anno 2022 e 0,1 milioni di euro per l'anno 2023.
4.27
Mallegni, De Poli, Ferro, Modena, Saccone, Toffanin, Floris, Boccardi, Berardi
Precluso
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
«2-bis. Ai datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali a decorrere dalla data di conversione del presente decreto è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31 dicembre 2022, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL. L'esonero è riparametrato e applicato su base mensile.
2-ter. L'esonero di cui al comma 2-bis è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta. Il beneficio contributivo di cui al comma 2-bis è riconosciuto nel limite di minori entrate contributive pari a 250 milioni di euro per l'anno 2022 e a 0,1 milioni di euro per l'anno 2023. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal suddetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
2-quater. L'esonero di cui al comma 2-bis è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un ''Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19'' e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
2-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi 2-bis e 2-ter nel limite di spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2022 e di 100.000 euro per l'anno 2023 si provvede:
a) quanto a 250 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all' articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n.196
b) quanto a 0,1 milioni di euro per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del fondo per
le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
4.28
Precluso
Apportare le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 2, aggiungere i seguenti commi:
«3-bis. Ai datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali a decorrere dalla data di conversione del presente decreto è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31 dicembre 2022, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL. L'esonero è riparametrato e applicato su base mensile.
3-ter. L'esonero di cui al comma 3 è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta. Il beneficio contributivo di cui al comma 3 è riconosciuto nel limite di minori entrate contributive pari a 250 milioni di euro per l'anno 2022 e a 0,1 milioni di euro per l'anno 2023. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal suddetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
3-quater. L'esonero di cui al comma 3 è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un ''Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19'' e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.»;
b) al comma 3, aggiungere, infine, le seguenti parole: «Alle minori entrate derivanti dall'attuazione dei commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, stimati in 250 milioni di euro per l'anno 2022 e a 0,1 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 627 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».
4.29
Precluso
Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
«2-bis. Ai datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali a decorrere dalla data di conversione del presente decreto è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31 dicembre 2022, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL. L'esonero è riparametrato e applicato su base mensile.
2-ter. L'esonero di cui al comma 2-bis è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta. Il beneficio contributivo di cui al comma 2-bis è riconosciuto nel limite di minori entrate contributive pari a 250 milioni di euro per l'anno 2022 e a 0,1 milioni di euro per l'anno 2023. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal suddetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
2-quater. L'esonero di cui al comma 2-bis è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un ''Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19'' e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.»
Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 250 milioni di euro per l'anno 2022 e in 0,1 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 28, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
4.30
Precluso
All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Al fine di garantire l'incremento delle assunzioni di personale nel canale ho.re.ca in ragione delle difficoltà di reclutamento registrate dalle imprese e dai pubblici esercizi operanti nel settore, nel periodo di progressiva uscita dalla fase emergenziale, il beneficio contributivo di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è riconosciuto altresì per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2021 e nel 2022 dalle imprese operanti nel settore dell'ho.re.ca ivi comprese le imprese di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande, che nel medesimo periodo, assumono a tempo indeterminato lavoratori subordinati indipendentemente dalla loro età anagrafica».
b) al comma 3, al primo periodo, sostituire le parole: «dal comma 1 pari a 100 milioni di euro» con le seguenti: «dal comma 1 e dal comma 2-bis pari a 109,9 milioni di euro».
Conseguentemente, all'articolo 32 sono apportate le seguenti modificazioni:
al comma 1, le parole: «1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle parole: «1.671,31 milioni di euro per l'anno 2022»; dopo la lettera h) inserire la seguente:
«h-bis) quanto a 9,9 milioni di per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
4.31
Precluso
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«2-bis. Al fine di garantire l'incremento delle assunzioni di personale nel canale ho.re.ca in ragione delle difficoltà di reclutamento registrate dalle imprese e dai pubblici esercizi operanti nel settore, nel periodo di progressiva uscita dalla fase emergenziale, il beneficio contributivo di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è riconosciuto altresì per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2021 e nel 2022 dalle imprese operanti nel settore dell'ho.re.ca ivi comprese le imprese di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande, che nel medesimo periodo, assumono a tempo indeterminato lavoratori subordinati indipendentemente dalla loro età anagrafica. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
4.32
Precluso
Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Al fine di garantire l'incremento delle assunzioni di personale nel canale ho.re.ca in ragione delle difficoltà di reclutamento registrate dalle imprese e dai pubblici esercizi operanti nel settore, nel periodo di progressiva uscita dalla fase emergenziale, il beneficio contributivo di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è riconosciuto altresì per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2021 e nel 2022 dalle imprese operanti nel settore dell'ho.re.ca ivi comprese le imprese di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande, che nel medesimo periodo, assumono a tempo indeterminato lavoratori subordinati indipendentemente dalla loro età anagrafica. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
4.33
Precluso
Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
2-bis. Al fine di garantire l'incremento delle assunzioni di personale nel canale ho.re.ca in ragione delle difficoltà di reclutamento registrate dalle imprese e dai pubblici esercizi operanti nel settore, nel periodo di progressiva uscita dalla fase emergenziale, il beneficio contributivo di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è riconosciuto altresì per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2021 e nel 2022 dalle imprese operanti nel settore dell'ho.re.ca ivi comprese le imprese di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande, che nel medesimo periodo, assumono a tempo indeterminato lavoratori subordinati indipendentemente dalla loro età anagrafica. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo to, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
4.34
Precluso
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. In considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica, per l'anno 2022, sono stanziati 39,7 milioni di euro, che costituiscono limite massimo di spesa, da destinare ad interventi in favore delle imprese che svolgono, nei Comuni delle aree interne con popolazione non superiore a 15.000 abitanti, come attività prevalente comunicata ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972, n. 633, una di quelle attività identificate dai seguenti codici della classificazione delle attività economiche ATECO: 55.10, 55.20, 55.30, 93.11.2, che nell'anno 2021 hanno subito una riduzione dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,n.917, non inferiore al 30 per cento rispetto ai ricavi del 2019.».
4.35
Precluso
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. In considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica, sono stanziati 10 milioni di euro per l'anno 2022, a valere sulle risorse di cui al comma 1, da destinare ad interventi per il sostegno e il rilancio di eventi e Fiere del Turismo in Italia e per la partecipazione a fiere internazionali del turismo per la promozione nel mondo dell'offerta turistica italiana».
4.36
Precluso
Dopo il comma 3 aggiungere, in fine, i seguenti:
«3-bis. All'articolo 74-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:
''5-ter. Per le prestazioni di cui ai commi 5 e 5-bis, alle agenzie di viaggio e turismo è consentito, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di determinare l'imposta dovuta in proporzione all'aliquota applicata sugli acquisti di beni e servizi erogati da terzi a diretto vantaggio dei viaggiatori''.
3-ter. Agli oneri di cui al comma 3-bis, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022- 2024, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».
4.37
Rivolta, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato, Romeo
Precluso
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
«3-bis. Al comma 446, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 sono soppresse le parole: ''Per le finalità di cui ai commi 444 e 445 nonché''.
3-ter. Per le finalità previste al comma 446, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 è riservato un finanziamento in favore di Regione Lombardia per la realizzazione di interventi per un importo di 5 milioni di euro nell'anno 2022, 10 milioni di euro nell'anno 2023 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Agli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui al comma 368, articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 per 5 milioni di euro nell'anno 2022, 10 milioni di euro nell'anno 2023 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025».
4.0.1
Bernini, Boccardi, Ferro, Modena, Saccone, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, De Bonis, De Poli, De Siano, Fazzone, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Pagano, Papatheu, Paroli, Perosino, Rizzotti, Ronzulli, Schifani, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Tiraboschi, Toffanin, Vitali, Vono
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente
«Art. 4-bis.
(Riapertura di termini in materia di rivalutazione di beni di impresa e di rideterminazione di valori di acquisto)
1. All'articolo 2, comma 2, del decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo, le parole: ''1º gennaio 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''1º gennaio 2022'';
b) al secondo periodo, le parole: ''15 novembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''15 novembre 2022'';
c) al terzo periodo, le parole: ''15 novembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''15 novembre 2022''.
2. All'onere derivante dal presente articolo, valutati in 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma ''Fondi speciali e di riserva'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
4.0.2
Ripamonti, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 4-bis.
1. Al fine di sostenere le attività imprenditoriali del comparto turistico-ricettivo danneggiate dall'epidemia di COVID-19, le disposizioni di cui all'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano alle imprese operanti nel settore del turismo fino al 31 dicembre 2022. A tal fine, le imprese di cui al primo periodo provvedono alla comunicazione, da far pervenire al soggetto finanziatore entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, secondo le medesime modalità di cui al comma 2 del suddetto articolo 56.
2. Agli oneri generati dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
4.0.3
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Misure di sostegno finanziario alle imprese operanti nel comparto turistico)
1. Limitatamente alle imprese operanti nel comparto turistico, le misure di sostegno previste dall'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogate, limitatamente alla sola quota capitale ove applicabile, fino alla data del 31 dicembre 2022. Conseguentemente sono prorogati, fino alla stessa data del 31 dicembre 2022, i termini di cui all'articolo 56, commi 6 e 8.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282».
4.0.4
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 4-bis.
(Misure di sostegno finanziario alle imprese operanti nel comparto turistico)
1. Limitatamente alle imprese operanti nel comparto turistico, le misure di sostegno previste dall'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogate limitatamente alla sola quota capitale ove applicabile, fino alla data del 31 dicembre 2022. Conseguentemente sono prorogati, fino alla stessa data del 31 dicembre 2022, i termini di cui al citato articolo 56, commi 6 e 8, del decreto-legge n. 18 del 2020».
4.0.5
Botto, Giannuzzi, Lezzi, Abate, Ortis, Lannutti, Angrisani
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Fondo a sostegno dell'impresa femminile)
1. In considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di fronteggiare le ricadute economiche e occupazionali, nel settore delle imprese, la dotazione del fondo di cui al comma 97 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è incrementata per l'anno 2022, di 20 milioni di euro».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, nel limite massimo pari a 20 milioni di euro, per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4.0.6
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 4-bis.
(Coordinamento con le regole di altri Paesi per la circolazione in sicurezza in Italia)
1. All'articolo 9, comma 9-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, il secondo periodo è sostituito dal seguente: ''L'effettuazione del test di cui al primo periodo non è obbligatoria in caso di vaccinazione con dose di richiamo successivo al completamento del ciclo vaccinale primario, con vaccino autorizzato o riconosciuto come equipollente in Italia, nonché in caso di avvenuta guarigione successiva al predetto ciclo''».
4.0.7
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 4-bis.
(Coordinamento con le regole di altri Paesi per la circolazione in sicurezza in Italia)
1. All'articolo 9, comma 9-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, il secondo periodo è sostituito dal seguente: ''L'effettuazione del test di cui al primo periodo non è obbligatoria in caso di vaccinazione con dose di richiamo successivo al completamento del ciclo vaccinale primario, con vaccino autorizzato o riconosciuto come equipollente in Italia, nonché in caso di avvenuta guarigione successiva al predetto ciclo''».
4.0.8
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 4-bis.
(Coordinamento con le regole di altri Paesi per la circolazione in sicurezza in Italia)
All'articolo 9, comma 9-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, il secondo periodo è sostituito dal seguente: ''L'effettuazione del test di cui al primo periodo non è obbligatoria in caso di vaccinazione con dose di richiamo successivo al completamento del ciclo vaccinale primario, con vaccino autorizzato o riconosciuto come equipollente in Italia, nonché in caso di avvenuta guarigione successiva al predetto ciclo''».
4.0.9
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Coordinamento con le regole di altri Paesi per la circolazione in sicurezza in Italia)
1. All'articolo 9, comma 9-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, il secondo periodo è sostituito dal seguente: ''L'effettuazione del test di cui al primo periodo non è obbligatoria in caso di vaccinazione con dose di richiamo successivo al completamento del ciclo vaccinale primario, con vaccino autorizzato o riconosciuto come equipollente in Italia, nonché in caso di avvenuta guarigione successiva al predetto ciclo''».
4.0.10
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Disposizioni in materia di strutture ricettive all'aperto)
1. Ai fini del riconoscimento degli incentivi di cui all'articolo i commi 1 e 2 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, tra gli interventi di cui all'articolo 1, comma 5, lettera c) del citato decreto-legge, sono da considerarsi comprese anche le installazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), seconda parte, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, limitatamente agli interventi di cui e con le modalità della Tabella A, Sezione II - Edilizia -Attività 16, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, quali unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti.
2. Fermo restando il rispetto dei limiti previsti dall'articolo 1, comma 10 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 e successive modificazioni, all'attuazione del comma i del presente articolo si provvede nel limite delle risorse stanziate dall'articolo 1, comma 13, del citato decreto-legge».
4.0.11
Faggi, Rivolta, Ripamonti, Ferrero, Testor, Tosato
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 4-bis.
(Modifiche al decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152)
1. Ai fini del riconoscimento degli incentivi di cui all'articolo 1 commi 1 e 2 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, come modificato dalla legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233, tra gli interventi di cui all'articolo 1, comma 5, lettera c) del citato decreto-legge, sono da considerarsi comprese anche le installazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), seconda parte, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, limitatamente agli interventi di cui e con le modalità della Tabella A, Sezione II - Edilizia - Attività 16, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, quali unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti.
2. Fermo restando il rispetto dei limiti previsti dall'articolo 1, comma 10 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 e successive modificazioni, all'attuazione del comma 1 del presente articolo si provvede a valere sulle risorse già stanziate dall'articolo 1, comma 13 del citato decreto-legge».
4.0.12
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 4-bis.
(Modifiche al decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152)
1. Ai fini del riconoscimento degli incentivi di cui all'art.1 commi 1 e 2 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, come modificato dalla legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233, tra gli interventi di cui all'articolo 1, comma 5, lettera c) del citato decreto-legge, sono da considerarsi comprese anche le installazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), seconda parte, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, limitatamente agli interventi di cui e con le modalità della Tabella A, Sezione II - Edilizia -Attività 16, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, quali unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti.
2. Fermo restando il rispetto dei limiti previsti dall'articolo 1, comma 10 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, all'attuazione del comma 1 del presente articolo si provvede a valere sulle risorse già stanziate dall'articolo 1, comma 13 del citato decreto-legge».
4.0.13
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 4-bis.
(Modifiche al decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152)
1. Ai fini del riconoscimento degli incentivi di cui all'articolo 1 comma 4 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, come modificato dalla legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233, per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 5, lettera e) del citato decreto-legge, sono da considerarsi comprese le installazioni citate nell'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, limitatamente agli interventi di cui e con le modalità della Tabella A, Sezione II - Edilizia - Attività 16, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, quali unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non possiedano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti.
2. Fermo restando il rispetto dei limiti previsti dall'articolo 1, comma 10 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 e successive modificazioni, all'attuazione del comma 1 del presente articolo si provvede a valere sulle risorse già stanziate dall'articolo 1, comma 13 del citato decreto».
4.0.14
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 4-bis.
(Modifiche al decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152)
1. Ai fini del riconoscimento degli incentivi di cui all'articolo 1 commi 1 e 2 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, come modificato dalla legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233, tra gli interventi di cui all'articolo 1, comma 5, lettera c) del citato decreto-legge, sono da considerarsi comprese anche le installazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), seconda parte, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, limitatamente agli interventi di cui e con le modalità della Tabella A, Sezione II - Edilizia - Attività 16, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, quali unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti.
2. Fermo restando il rispetto dei limiti previsti dall'articolo 1, comma 10 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 e successive modificazioni, all'attuazione del comma 1 del presente articolo si provvede a valere sulle risorse già stanziate dall'articolo 1, comma 13 del citato decreto-legge».
4.0.15
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 4-bis.
(Modifiche al decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152)
1. Ai fini del riconoscimento degli incentivi di cui all'articolo 1 commi 1 e 2 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, come modificato dalla legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233, tra gli interventi di cui all'articolo 1, comma 5, lettera c) del citato decreto-legge, sono da considerarsi comprese anche le installazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), seconda parte, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, limitatamente agli interventi di cui e con le modalità della Tabella A, Sezione II - Edilizia - Attività 16, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, quali unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti.
2. Fermo restando il rispetto dei limiti previsti dall'articolo 1, comma 10 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 e successive modificazioni, all'attuazione del comma 1 del presente articolo si provvede a valere sulle risorse già stanziate dall'articolo 1, comma 13 del citato decreto-legge».
4.0.16
Quagliariello, Fantetti, Lonardo, Pacifico, Rossi
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 4-bis.
(Modifiche al decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152)
1. Ai fini del riconoscimento degli incentivi di cui all'articolo 1 commi 1 e 2 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, come modificato dalla legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233, tra gli interventi di cui all'articolo 1, comma 5, lettera c) del citato decreto-legge, sono da considerarsi comprese anche le installazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), seconda parte, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, limitatamente agli interventi di cui e con le modalità della Tabella A, Sezione II - Edilizia - Attività 16, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, quali unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti.
2. Fermo restando il rispetto dei limiti previsti dall'articolo 1, comma 10 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 e successive modificazioni, all'attuazione del comma I del presente articolo si provvede a valere sulle risorse già stanziate dall'articolo 1, comma 13 del citato decreto-legge».
4.0.17
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
1. I minori di età superiore a 12 anni, se accompagnati da un genitore, familiare o accompagnatore in possesso di certificazione verde COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), del decreto-legge n. 52 del 2021 o che si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 9-bis, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 52 del 2021, possono accedere agli alberghi e alle altre strutture ricettive, nonché ai servizi di ristorazione, inclusi quelli annessi alle strutture recettive, agli impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici, e alle piscine e ai centri di benessere, se in possesso della certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto-legge n. 52 del 2021.
2. Le certificazioni di vaccinazione rilasciate dalle competenti autorità sanitarie nazionali estere, a seguito di vaccinazione con vaccini autorizzati da EMA o con i vaccini riconosciuti equivalenti, sono considerate come equipollenti alla certificazione verde COVID-19 italiana per le finalità previste dalla legge per tutto il periodo di loro validità, anche se superiore alla validità prevista per gli analoghi certificati vaccinali emessi dallo Stato italiano.
3. Coloro che dimorano stabilmente presso una struttura ricettiva possono attraversare i locali comuni per accedere alla propria camera o unità abitativa anche se privi delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), del decreto-legge n. 52 del 2021, fermo restando l'obbligo di rispettare le misure di distanziamento e prevenzione disposte dalla direzione aziendale per i locali stessi».
4.0.18
Mallegni, De Poli, Ferro, Modena, Saccone, Toffanin, Floris, Boccardi, Berardi
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
1. I minori di età superiore a 12 anni, se accompagnati da un genitore, familiare o accompagnatore in possesso di certificazione verde COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), del decreto-legge n. 52 del 2021 o che si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 9-bis, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 52 del 2021, possono accedere agli alberghi e alle altre strutture ricettive, nonché ai servizi di ristorazione, inclusi quelli annessi alle strutture recettive, agli impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici, e alle piscine e ai centri di benessere, se in possesso della certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto-legge n. 52 del 2021.
2. Le certificazioni di vaccinazione rilasciate dalle competenti autorità sanitarie nazionali estere, a seguito di vaccinazione con vaccini autorizzati da EMA o con i vaccini riconosciuti equivalenti, sono considerate come equipollenti alla certificazione verde COVID-19 italiana per le finalità previste dalla legge per tutto il periodo di loro validità, anche se superiore alla validità prevista per gli analoghi certificati vaccinali emessi dallo Stato italiano.
3. Coloro che dimorano stabilmente presso una struttura ricettiva possono attraversare i locali comuni per accedere alla propria camera o unità abitativa anche se privi delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), del decreto-legge n. 52 del 2021, fermo restando l'obbligo di rispettare le misure di distanziamento e prevenzione disposte dalla direzione aziendale per i locali stessi».
4.0.19
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
1. I minori di età superiore a 12 anni, se accompagnati da un genitore, familiare o accompagnatore in possesso di certificazione verde COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), del decreto-legge n. 52 del 2021 o che si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 9-bis, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 52 del 2021, possono accedere agli alberghi e alle altre strutture ricettive, nonché ai servizi di ristorazione, inclusi quelli annessi alle strutture recettive, agli impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici, e alle piscine e ai centri di benessere, se in possesso della certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto-legge n. 52 del 2021.
2. Le certificazioni di vaccinazione rilasciate dalle competenti autorità sanitarie nazionali estere, a seguito di vaccinazione con vaccini autorizzati da EMA o con i vaccini riconosciuti equivalenti, sono considerate come equipollenti alla certificazione verde COVID-19 italiana per le finalità previste dalla legge per tutto il periodo di loro validità, anche se superiore alla validità prevista per gli analoghi certificati vaccinali emessi dallo Stato italiano.
3. Coloro che dimorano stabilmente presso una struttura ricettiva possono attraversare i locali comuni per accedere alla propria camera o unità abitativa anche se privi delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), del decreto-legge n. 52 del 2021, fermo restando l'obbligo di rispettare le misure di distanziamento e prevenzione disposte dalla direzione aziendale per i locali stessi».
4.0.20
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 4-bis.
1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di prevedere specifiche misure di sostegno per i soggetti maggiormente incisi, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato alla concessione di aiuti in forma di contributo a fondo perduto a favore delle imprese con Codice Ateco 55.10.00, 55.20.10, 55.20.20, 55.20.30, 55.20.51, 56.10.11, 56.30.00, 56.10.30, 55.30.00 nonché Attività Alberghiere e di somministrazione alimenti e bevande con sede locale presso uno dei comuni identificati all'interno dei comprensori sciistici, rientranti nella categoria Local cosi come definita dalla Commissione Europea, posti nella catena appenninica, cosi come definiti dalle Regioni in sede di liquidazione dei ristori di cui al fondo previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 22 Marzo 2021, n. 41 convertito con modificazioni dalla Legge 21 Maggio 2021 n. 69.
2. Con decreto del Ministro dello Sviluppo economico da adottarsi entro 15 giorni dalla legge di conversione del presente decreto-legge sono stabiliti i criteri e le modalità di erogazione delle risorse di cui al comma 1 la cui ripartizione tra le Regioni deve avvenire in base alle presenze turistiche del periodo compreso tra il 1º novembre 2018 ed il 30 aprile 2019 considerando i dati delle strutture alberghiere con sede presso uno dei comuni di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
4.0.21
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 4-bis.
1. Il Fondo di cui al comma 2-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è incrementato dalle somme non erogate alle aziende ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera a), del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.
2. All'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo le parole: ''in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano'' sono inserite le seguenti: ''utilizzando come criterio per il riparto l'entità dei ricavi le imprese esercenti attività di impianti di risalita a fune con sede o unità locale poste nelle aree o comprensori sciistici a carattere locale così come definiti dalla Commissione Europea''.
3. Con le somme non erogate ai sensi del medesimo articolo 2, comma 2, lettera a) del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è istituito nello stato di previsione del Ministero del Turismo un fondo con una dotazione di 5.000.000,00 di euro per l'anno 2022 da assegnarsi alle aziende private che gestiscono impianti a fune non ricomprese in aree o comprensori sciistici al fine di ristorare le perdite derivanti dalla mancata apertura per la stagione 2020/21. Per l'assegnazione delle risorse sono utilizzati i criteri già definiti dalla medesima legge».
4.0.22
Pergreffi, Borghesi, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 4-bis.
1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 31 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 3 milioni di euro per l'anno 2022, destinati per la costruzione della pista ciclabile che collega la città di Bergamo con la città di Brescia.
2. L'intervento è finanziato per un terzo con le risorse di cui al comma 1, e per due terzi con risorse private o pubbliche, stanziate dalla Regione Lombardia, anche mediante l'intervento di finanziarie regionali o l'impiego di fondi comunitari a ciò destinati, o da risorse provenienti da operatori economici privati mediante operazioni di partenariato pubblico-privato.
3. Con decreto del Ministero del turismo, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, le risorse di cui al comma 1 sono trasferite alla Regione Lombardia, entro sessanta giorni dall'approvazione del progetto dell'opera da trasmettere al Ministero del turismo con l'indicazione del soggetto attuatore, del codice unico di progetto di cui all'articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e del cronoprogramma.
4. Agli oneri generati dal comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
4.0.23
Testor, Ferrero, Rivolta, Faggi, Tosato
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 4-bis.
1. In considerazione del perdurare della situazione emergenziale connessa al COVID-19 e al fine di mitigare gli effetti negativi prodotti al settore funiviario con finalità turistico sportiva, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo con una dotazione di 7 milioni di euro per l'anno 2022, destinato a compensare, nel limite di risorse disponibili e per un importo massimo non superiore al 40 per cento dei minori ricavi registrati nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2022 e il 31 marzo 2022 rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019.
2. Con uno o più decreti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'erogazione delle risorse di cui al comma 10-bis.
3. Agli oneri derivanti dal comma 10-bis, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
4.0.24
Bernini, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, De Bonis, De Poli, De Siano, Fazzone, Ferro, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Modena, Pagano, Papatheu, Paroli, Perosino, Rizzotti, Ronzulli, Saccone, Sciascia, Schifani, Serafini, Siclari, Stabile, Tiraboschi, Toffanin, Vitali, Vono
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 4-bis.
(Disciplina delle prestazioni occasionali)
1. Entro i limiti e con le modalità di cui al presente articolo è ammessa la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, intendendosi per tali le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile:
a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.
2. Il prestatore ha diritto all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
3. Il prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali secondo quanto previsto agli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Ai fini della tutela della salute e della sicurezza del prestatore, si applica l'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
4. I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.
5. Non possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali l'utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.
6. Alle prestazioni di cui al presente articolo possono fare ricorso:
a) le persone fisiche per il ricorso a prestazioni occasionali;
b) gli altri utilizzatori, nei limiti di cui al comma 14, per l'acquisizione di prestazioni di lavoro;
c) le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono fare ricorso all'utilizzo di prestazioni occasionali, esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali:
a) nell'ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o che fruiscono di ammortizzatori sociali;
b) per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;
c) per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici o associazioni di volontariato;
d) per l'organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative.
7. Sono computati in misura pari al 75 per cento del loro importo, ai fini del comma 1, lettera b), i compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese dai seguenti soggetti:
a) percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito. In tal caso l'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni occasionali di cui al presente articolo.
8. Per l'accesso alle prestazioni di cui al presente articolo, gli utilizzatori e i prestatori sono tenuti a registrarsi e a svolgere i relativi adempimenti, anche tramite un intermediario di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, all'interno di un'apposita piattaforma informatica, gestita dall'INPS, di seguito denominata ''piattaforma informatica INPS'', che supporta le operazioni di erogazione e di accreditamento dei compensi e di valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori attraverso un sistema di pagamento elettronico. I pagamenti possono essere altresì effettuati utilizzando il modello di versamento F24, con riconoscimento della facoltà di compensazione dei crediti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La registrazione e i relativi adempimenti possono essere svolti tramite un ente di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152.
9. Ciascun utilizzatore di cui al comma 6, può acquistare, attraverso la piattaforma informatica INPS, con le modalità di cui al comma 8 ovvero presso gli uffici postali, titoli di pagamento, denominati ''buoni lavoro'' delle prestazioni occasionali rese a suo favore da uno o più prestatori titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in 10 euro, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore a un'ora. Per ciascun titolo di pagamento erogato sono interamente a carico dell'utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, stabilita nella misura di 1,65 euro, e il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, stabilito nella misura di 0,25 euro; un importo di 0,10 euro è destinato al finanziamento degli oneri gestionali.
10. Attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS, l'utilizzatore di cui al comma 6, lettera a) entro il giorno 3 del mese successivo allo svolgimento della prestazione, comunica i dati identificativi del prestatore, il compenso pattuito, il luogo di svolgimento e la durata della prestazione, nonché ogni altra informazione necessaria ai fini della gestione del rapporto. Il prestatore riceve contestuale notifica attraverso comunicazione di short message service (SMS) o di posta elettronica.
11. È vietato il ricorso all'utilizzo di prestazioni occasionali da parte delle imprese dell'edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l'attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere.
12. L'utilizzatore di cui al comma 6, lettera b), è tenuto a trasmettere almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contaci center messi a disposizione dall'INPS, una dichiarazione contenente, tra l'altro, le seguenti informazioni:
a) i dati anagrafici e identificativi del prestatore;
b) il luogo di svolgimento della prestazione;
c) l'oggetto della prestazione;
d) la data e l'ora di inizio e di termine della prestazione ovvero, se imprenditore agricolo, la durata della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore a tre giorni;
e) il compenso pattuito per la prestazione, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell'arco della giornata, fatto salvo quanto stabilito per il settore agricolo attraverso specifico decreto ministeriale da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Il prestatore riceve contestuale notifica della dichiarazione attraverso comunicazione di short message service (SMS) o di posta elettronica.
13. Nel caso in cui la prestazione lavorativa non abbia luogo, l'utilizzatore di cui al comma 6, lettera b), è tenuto a comunicare, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contaci center messi a disposizione dall'INPS, la revoca della dichiarazione trasmessa all'INPS entro i tre giorni successivi al giorno programmato di svolgimento della prestazione. In mancanza della predetta revoca, l'INPS provvede al pagamento delle prestazioni e all'accredito dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi.
14. Entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previo confronto con le parti sociali, trasmette alle Camere una relazione sullo sviluppo delle attività lavorative disciplinate dal presente articolo.
15. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge è abrogato l'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96».
4.0.25
Faggi, Pillon, Ripamonti, Ferrero, Rivolta, Testor, Tosato
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente
«Art. 4-bis.
(Turismo e Giovani SpA)
1. Al fine di adottare adeguati interventi di sostegno e incentivazione del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, valorizzando e mettendo a sistema le esperienze in questo ambito per una più incisiva e razionale attività di supporto che tenga conto delle specificità del settore e delle potenzialità dell'offerta turistica nazionale, così da potenziarne la attrattività anche attraverso adeguate forme di destagionalizzazione, diversificazione dell'offerta, valorizzazione mirata di strutture e siti con spiccata vocazione verso tali forme di domanda turistica, nonché formazione specialistica degli addetti ai servizi e sviluppo di un ecosistema digitale per la più efficiente e razionale fruizione dei beni e servizi offerti in tali settori, è costituita una società per azioni denominata ''Turismo e giovani s.p.a.'' con un capitale sociale di 1 milione di euro. Le azioni sono attribuite al Ministero del turismo che esercita i diritti dell'azionista. La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente e uno con le funzioni di amministratore delegato, designati dal Ministro del turismo, e un membro designato dall'autorità politica competente in materia di politiche giovanili. Il presidente del collegio sindacale della società è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri componenti dal Ministro del turismo. L'approvazione dello statuto e la nomina dei componenti degli organi sociali previsti dallo statuto stesso sono effettuati dalla prima assemblea, che il Ministro del turismo convoca entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La Turismo e giovani s.p.a. può stipulare convenzioni anche con le regioni, le province autonome e gli enti locali che possono apportare loro risorse al capitale della società tenuto conto del piano industriale della società e previa autorizzazione del Ministro del turismo.
3. La società è assoggettata al controllo della Corte dei conti con le modalità previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259. La società può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni.
4. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della società e di conferimento alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono, pertanto, effettuati in regime di neutralità fiscale.
5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
4.0.26
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 4-bis.
(Turismo e Giovani SpA)
1. Al fine di adottare adeguati interventi di sostegno e incentivazione del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, valorizzando e mettendo a sistema le esperienze in questo ambito per una più incisiva e razionale attività di supporto che tenga conto delle specificità del settore e delle potenzialità dell'offerta turistica nazionale, così da potenziarne la attrattività anche attraverso adeguate forme di destagionalizzazione, diversificazione dell'offerta, valorizzazione mirata di strutture e siti con spiccata vocazione verso tali forme di domanda turistica, nonché formazione specialistica degli addetti ai servizi e sviluppo di un ecosistema digitale per la più efficiente e razionale fruizione dei beni e servizi offerti in tali settori, è costituita una società per azioni denominata ''Turismo e giovani s.p.a.'' con un capitale sociale di 1 milione di euro. Le azioni sono attribuite al Ministero del turismo che esercita i diritti dell'azionista. La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente e uno con le funzioni di amministratore delegato, designati dal Ministro del turismo, e un membro designato dall'autorità politica competente in materia di politiche giovanili. Il presidente del collegio sindacale della società è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri componenti dal Ministro del turismo. L'approvazione dello statuto e la nomina dei componenti degli organi sociali previsti dallo statuto stesso sono effettuati dalla prima assemblea, che il Ministro del turismo convoca entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La Turismo e giovani s.p.a. può stipulare convenzioni anche con le regioni, le province autonome e gli enti locali che possono apportare loro risorse al capitale della società tenuto conto del piano industriale della società e previa autorizzazione del Ministro del turismo.
3. La società è assoggettata al controllo della Corte dei conti con le modalità previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259. La società può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni.
4. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della società e di conferimento alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono, pertanto, effettuati in regime di neutralità fiscale.
5. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 366, della Legge 31 dicembre 2021, n. 234».
4.0.27
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 4-bis.
(Turismo e Giovani SpA)
1. Al fine di adottare adeguati interventi di sostegno e incentivazione del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, valorizzando e mettendo a sistema le esperienze in questo ambito per una più incisiva e razionale attività di supporto che tenga conto delle specificità del settore e delle potenzialità dell'offerta turistica nazionale, così da potenziarne la attrattività anche attraverso adeguate forme di destagionalizzazione, diversificazione dell'offerta, valorizzazione mirata di strutture e siti con spiccata vocazione verso tali forme di domanda turistica, nonché formazione specialistica degli addetti ai servizi e sviluppo di un ecosistema digitale per la più efficiente e razionale fruizione dei beni e servizi offerti in tali settori, è costituita una società per azioni denominata ''Turismo e giovani s.p.a.'' con un capitale sociale di 1 milione di euro. Le azioni sono attribuite al Ministero del turismo che esercita i diritti dell'azionista. La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente e uno con le funzioni di amministratore delegato, designati dal Ministro del turismo, e un membro designato dall'autorità politica competente in materia di politiche giovanili. Il presidente del collegio sindacale della società è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri componenti dal Ministro del turismo. L'approvazione dello statuto e la nomina dei componenti degli organi sociali previsti dallo statuto stesso sono effettuati dalla prima assemblea, che il Ministro del turismo convoca entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La Turismo e giovani s.p.a. può stipulare convenzioni anche con le regioni, le province autonome e gli enti locali che possono apportare loro risorse al capitale della società tenuto conto del piano industriale della società e previa autorizzazione del Ministro del turismo.
3. La società è assoggettata al controllo della Corte dei conti con le modalità previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259. La società può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni.
4. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della società e di conferimento alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono, pertanto, effettuati in regime di neutralità fiscale.
5. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 366, della Legge 31 dicembre 2021, n. 234».
4.0.28
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Turismo e Giovani s.p.a.)
1. Al fine di adottare adeguati interventi di sostegno e incentivazione del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, valorizzando e mettendo a sistema le esperienze in questo ambito per una più incisiva e razionale attività di supporto che tenga conto delle specificità del settore e delle potenzialità dell'offerta turistica nazionale, così da potenziarne la attrattività anche attraverso adeguate forme di destagionalizzazione, diversificazione dell'offerta, valorizzazione mirata di strutture e siti con spiccata vocazione verso tali forme di domanda turistica, nonché formazione specialistica degli addetti ai servizi e sviluppo di un ecosistema digitale per la più efficiente e razionale fruizione dei beni e servizi offerti in tali settori, è costituita una società per azioni denominata ''Turismo e giovani s.p.a.'' con un capitale sociale di 1 milione di euro. Le azioni sono attribuite al Ministero del turismo che esercita i diritti dell'azionista. La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente e uno con le funzioni di amministratore delegato, designati dal Ministro del turismo, e un membro designato dall'autorità politica competente in materia di politiche giovanili. Il presidente del collegio sindacale della società è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri componenti dal Ministro del turismo. L'approvazione dello statuto e la nomina dei componenti degli organi sociali previsti dallo statuto stesso sono effettuati dalla prima assemblea, che il Ministro del turismo convoca entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La Turismo e giovani s.p.a. può stipulare convenzioni anche con le regioni, le province autonome e gli enti locali che possono apportare loro risorse al capitale della società tenuto conto del piano industriale della società e previa autorizzazione del Ministro del turismo.
3. La società è assoggettata al controllo della Corte dei conti con le modalità previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259. La società può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni.
4. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della società e di conferimento alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono, pertanto, effettuati in regime di neutralità fiscale.
5. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 31 dicembre 2021, n. 234».
4.0.29
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 4-bis.
(Concessioni del demanio lacuale e fluviale)
1. Allo scopo di ridurre il contenzioso relativo alle concessioni lacuali e fluviali, i procedimenti giudiziari o amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, concernenti il pagamento dei relativi canoni, possono essere definiti, previa domanda all'ente gestore e all'Agenzia del demanio da parte del concessionario, mediante versamento in un'unica soluzione, di un importo, pari al 30 per cento delle somme richieste dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo, ovvero rateizzato fino a un massimo di sei annualità, di un importo pari al 60 per cento delle somme richieste dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo.
2. La domanda per accedere alla definizione dei procedimenti giudiziari o amministrativi di cui al comma precedente è presentata entro il 15 maggio 2022 ed entro il 31 dicembre 2022 sono versati l'intero importo dovuto, se in un'unica soluzione, o la prima rata, se rateizzato.
3. Ai fini della definizione dei predetti procedimenti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 dell'articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 35.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
5.1
Precluso
Apportate le seguenti modificazioni:
a) sostituire la rubrica con la seguente: «Credito d'imposta in favore di imprese del settore turismo e della filiera HO.RE.CA per canoni di locazione di immobili»;
b) al comma 1, dopo le parole: «settore turistico» sono aggiunte le seguenti: «e del settore dell'Ho.re.ca, ivi comprese le imprese di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande»;
c) al comma 2, le parole: «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «30 per cento»;
d) sostituire il comma 5, con il seguente
«Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 158 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 32.».
Conseguentemente, all'articolo 32 sono apportate le seguenti modificazioni:
- al comma 1, le parole: «1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle parole: «1691,31,51 milioni di euro per l'anno 2022»;
- dopo la lettera h), inserire la seguente:
«h-bis) quanto a 29,9 milioni di per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
5.2
Briziarelli, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «settore turistico» aggiungere le seguenti: «e del settore dell'Ho.re.ca ivi comprese le imprese di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande»;
b) al comma 2, sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «30 per cento»;
c) sostituire la rubrica con la seguente: «Credito d'imposta in favore di imprese del settore turismo e della filiera HO.RE.CA per canoni di locazione di immobili».
Conseguentemente al comma 5, sostituire le parole: «128,1 milioni di euro» con le seguenti: «200 milioni di euro».
5.3
Vaccaro, Lanzi, Trentacoste, Gallicchio
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «settore turistico» inserire le seguenti: «e del settore dell'Ho.re.ca, ivi incluse le imprese di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande,»;
b) al comma 2, sostituire le parole: «30 per cento» con le seguenti: «30 per cento»;
c) sostituire il comma 5, con il seguente:
«5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 168,1 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede quanto a 128,1 milioni di euro ai sensi dell'articolo 32 e quanto a 40 milioni di euro mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Credito d'imposta in favore di imprese del settore turismo e della filiera HO.RE.CA per canoni di locazione di immobili».
5.4
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Credito d'imposta in favore di imprese del settore turismo e della filiera HO.RE.CA per canoni di locazione di immobili»;
b) al comma 1, dopo le parole: «settore turistico» sono aggiunte le seguenti: «e del settore dell'Ho.re.ca ivi comprese le imprese di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande»;
c) al comma 2, le parole: «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «30 per cento»;
d) al comma 5, le parole: «128,1 milioni», sono sostituite con le seguenti: «158,1 milioni».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutato in 30 milioni di curo per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.
5.5
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
e) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Credito d'imposta in favore di imprese del settore turismo e della filiera HO.RE.CA per canoni di locazione di immobili»;
f) al comma 1, dopo le parole: «settore turistico» sono aggiunte le seguenti: «e del settore dell'Ho.re.ca ivi comprese le imprese di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande»;
g) al comma 2, le parole: «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «30 per cento».
h) al comma 5, sostituire le parole: «valutati in 128,1 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 32 con le seguenti: «valutati in 166,53 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede:
1) quanto a 128,1 milioni di euro per l'anno 2022 ai sensi dell'articolo 32;
2) quanto a 38,45 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;».
5.6
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire la rubrica con la seguente: «Credito d'imposta in favore di imprese del settore turismo e della filiera HO.RE.CA per canoni di locazione di immobili»;
b) al comma 1, dopo le parole: «settore turistico» inserire le seguenti: «e del settore dell'Ho.re.ca ivi comprese le imprese di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande»;
c) al comma 2, sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «30 per cento».
Conseguentemente, all'articolo 32, comma 1, sostituire le parole: «1661,42 milioni» con le seguenti: «1771,42 milioni» e dopo la lettera h), aggiungere le seguenti:
«h-bis) quanto a 80 milioni di euro per il 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
h-ter) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della Missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».
5.7
Precluso
Apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Credito d'imposta in favore di imprese del settore turismo e della filiera HO.RE.CA per canoni di locazione di immobili»;
b) al comma 1, dopo le parole: «settore turistico» sono aggiunte le seguenti: «e del settore dell'Ho.re.ca ivi comprese le imprese di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande»;
c) al comma 2, le parole: «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «30 per cento».
5.8
Precluso
Apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Credito d'imposta in favore di imprese del settore turismo e della filiera HO.RE.CA per canoni di locazione di immobili»;
b) al comma 1, dopo le parole: «settore turistico» sono aggiunte le seguenti: «e del settore dell'Ho.re.ca ivi comprese le imprese di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande»;
c) al comma 2, le parole: «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «30 per cento».
5.9
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «imprese del settore turistico», inserire le seguenti: «e della somministrazione»;
b) al comma 1, sostituire le parole: «febbraio e marzo», con le seguenti: «febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno»;
c) al comma 4, sostituire le parole: «128,1 milioni» con le seguenti: «168,1 milioni».
Conseguentemente, all'articolo 32, comma 1, sostituire le parole: «1661,42 milioni» con le seguenti: «1701,42 milioni» e dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
«h-bis) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
5.10
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «settore turistico» inserire le seguenti: «ed alle imprese operanti nei settori di cui al codice ATECO 93.29.1»;
b) sostituire il comma 5, con il seguente:
«5. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 134,1 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede quanto a 128,1 milioni di euro ai sensi dell'articolo 32 e quanto a 6 milioni di euro mediante corrispondente riduzione, a partire dal medesimo anno, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».
Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «imprese turistiche», aggiungere le seguenti: «, discoteche, sale da ballo, night club e simili».
5.11
Precluso
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «settore turistico» inserire le seguenti: «ed alle imprese operanti nei settori di cui al codice ATECO 93.29.10».
Conseguentemente,
- alla rubrica, dopo le parole: «imprese turistiche», aggiungere le seguenti: «, discoteche, sale da ballo, night club e simili»;
- al comma 5, sostituire le parole: «128,1 milioni», con le seguenti: «134,1 milioni»;
- all'articolo 32, comma 1, sostituire le parole: «1661,42 milioni» con le seguenti: «1667,42 milioni» e dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
«h-bis) quanto 6 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della Missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».
5.12
Gallone, Toffanin, Floris, Gasparri
Precluso
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «settore turistico» inserire le seguenti: «ed alle imprese operanti nei settori di cui al codice ATECO 93.29.10».
Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: «128,1 milioni», con le seguenti: «134,1 milioni»;
Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «imprese turistiche», aggiungere le seguenti: «, discoteche, sale da ballo, night club e simili».
Conseguentemente, all'articolo 32, alinea, sostituire le parole: «41 milioni», con le seguenti: «47 milioni» e dopo la lettera a), inserire la seguente:
«a-bis) quanto a 6 milioni di curo per il 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
5.13
Iannone, Barbaro, Calandrini, De Carlo
Precluso
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «settore turistico» inserire le seguenti: «ed alle imprese operanti nei settori di cui al codice ATECO 93.29.10».
Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: «128,1 milioni», con le seguenti: «134,1 milioni»;
Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «imprese turistiche», aggiungere le seguenti: «, discoteche, sale da ballo, night club e simili».
5.14
Testor, Ferrero, Faggi, Rivolta, Tosato
Precluso
Al comma 1, dopo le parole: «alle imprese del settore turistico», inserire le seguenti: «nonché alle attività di locazioni brevi e bed and breakfast».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:
a) quanto a 50 milioni, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a 10 milioni, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
5.15
Precluso
Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo la parola: «turistico» inserire le seguenti: «e del settore degli impianti di risalita»;
b) dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1 per il settore degli impianti di risalita spetta a condizione che i soggetti ivi indicati abbiano subito una diminuzione del fatturato nei mesi dell'anno 2022 di almeno il 50 per cento rispetto alla media degli stessi mesi del triennio 2017, 2018 e 2019»;
c) al comma 5, sostituire la parola: «128,1 milioni» con la seguente: «130,1 milioni».
5.16
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la parola: «turistico» inserire le seguenti: «e del settore impianti di risalita»;
b) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Per il settore degli impianti di risalita il parametro di riferimento è tra i mesi dell'anno 2022 e la media dei mesi del triennio 2017,2018 e 2019.».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente emendamento, valutati in 2 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.17
Precluso
Apportate le seguenti modificazioni:
- al comma 1, dopo le parole: «imprese del settore turistico» inserire le seguenti: «e agli esercenti attività di impianti di risalita a fune»;
- al comma 2, premettere le seguenti parole: «Alle imprese del settore turistico»;
- dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Agli esercenti attività di impianti di risalita a fune, il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta a condizione che i soggetti ivi indicati abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell'anno 2022 di almeno il 50 per cento rispetto alla media dello stesso mese degli anni 2017, 2018 e 2019.».
Conseguentemente, al comma 5, le parole: «valutati in 128,1 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «valutati in 130,1 milioni»;
Conseguentemente, all'articolo 32, apportare le seguenti modificazioni:
- al comma 1, le parole: «in 1.661,41 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «in 1.663,41 milioni di euro»;
- al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:
«d-bis) quanto a 2 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
5.18
Calandrini, De Carlo, La Pietra
Precluso
Al comma 1, dopo la parola: «turistico», inserire le seguenti: «e del settore impianti di risalita».
5.19
Precluso
Al comma 1, dopo le parole: «spetta alle imprese del settore turistico» aggiungere le seguenti: «e alle imprese che gestiscono impianti natatori identificate dal codice ATECO 93.11.2».
5.20
Precluso
Al comma 1, dopo le parole: «settore turistico», inserire le seguenti parole: «ivi comprese le agenzie immobiliari».
5.21
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: «dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022», con le seguenti: «dei mesi da gennaio a luglio 2022».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 170 milioni di curo per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
5.22
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: «dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022», con le seguenti: «dei mesi da gennaio a luglio 2022».
5.23
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: «dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022», con le seguenti: «dei mesi da gennaio a luglio 2022».
5.24
Mallegni, De Poli, Ferro, Modena, Saccone, Toffanin, Floris, Boccardi, Berardi
Precluso
Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, sostituire le parole: «gennaio, febbraio e marzo 2022» con le seguenti: «gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2022»;
b) dopo il comma 2, inserire i seguenti:
«2-bis. Alle imprese turistico-ricettive è riconosciuto un credito d'imposta di importo pari all'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dovuta per il primo semestre 2022 in relazione agli immobili e alle relative pertinenze in cui le imprese stesse esercitano la propria attività.
2-ter. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta previsti dal presente articolo possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso credito ad altri soggetti inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. Il credito può essere altresì ceduto a locatori e concedenti, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si applica il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
2-quater. Agli oneri derivanti dai commi 2-bis e 2-ter valutati in 320 milioni di curo per l'anno 2023 si mediante corrispondente riduzione dal Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307»;
c) al comma 5, sostituire le parole: «128, 1 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «256,1 milioni di euro per l'anno 2022» e sostituire le parole: «ai sensi dell'articolo 32» con le seguenti: «quanto a 128,1 milioni di euro ai sensi dell'articolo 32 e quanto a 128 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
Conseguentemente, all'articolo 32, al comma 1, sostituire le parole: «Agli oneri derivanti dagli articoli da 1 a 5» con le seguenti: «Agli oneri derivanti dagli articoli da 1, comma 1, a 5».
5.25
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole: «gennaio, febbraio e marzo 2022» con le seguenti: «gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2022»;
b) dopo il comma 2, inserire i seguenti:
«2-bis. Alle imprese turistico-ricettive è riconosciuto un credito d'imposta di importo pari all'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dovuta per il primo semestre 2022 in relazione agli immobili e alle relative pertinenze in cui le imprese stesse esercitano la propria attività.
2-ter. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta previsti dal presente articolo possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso credito ad altri soggetti inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. Il credito può essere altresì ceduto a locatori e concedenti, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si applica il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.».
Conseguentemente,
- al comma 5, sostituire le parole: «128,1 milioni», con le seguenti: «576,1 milioni»;
- all'articolo 32, alinea, sostituire le parole: «41 milioni», con le seguenti: «489 milioni» e dopo la lettera a), inserire le seguenti:
«a-bis) quanto a 150 milioni di euro per il 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
a-ter) quanto a 298 milioni per il 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».
5.26
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «gennaio, febbraio e marzo 2022», sono sostituite dalle seguenti: «gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2022»;
b) dopo il comma 2, inserire i seguenti:
«2-bis. Alle imprese turistico-ricettive è riconosciuto un credito d'imposta di importo pari all'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dovuta per il primo semestre 2022 in relazione agli immobili e alle relative pertinenze in cui le imprese stesse esercitano la propria attività.
2-ter. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta previsti dal presente articolo possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso credito ad altri soggetti inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. Il credito può essere altresì ceduto a locatori e concedenti, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si applica il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.».
Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 380 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 28, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
5.27
Precluso
Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole: «gennaio, febbraio e marzo 2022» sono sostituite dalle parole: «gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2022»;
b) dopo il comma 2, dell'articolo 5, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Alle imprese turistico-ricettive è riconosciuto un credito d'imposta di importo pari all'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dovuta per il primo semestre 2022 in relazione agli immobili e alle relative pertinenze in cui le imprese stesse esercitano la propria attività.
2-ter. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta previsti dal presente articolo possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso credito ad altri soggetti inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. Il credito può essere altresì ceduto a locatori e concedenti, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si applica il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.».
Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: «128,1 milioni» con le seguenti: «486,1 milioni».
5.28
Angrisani, Abate, Crucioli, Di Micco, Giannuzzi, Lannutti, Lezzi
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: «con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022» con le seguenti: «con riferimento al primo semestre del 2022» e al comma 5, sostituire le parole: «128,1 milioni» con le seguenti: «256,2 milioni».
Conseguentemente all'articolo 32 comma 1, sostituire le parole: «1.661,41 milioni» con le seguenti: «1.789,51 milioni» e dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
«h-bis) quanto a 129,1 milioni di curo per l'anno 2022 si provvede mediante riduzione delle risorse di cui al fondo di cui all'articolo 28, della legge 196 del 2009».
5.29
Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Al comma 1, le parole: «e marzo» sono sostituite con le seguenti: «, marzo, aprile, maggio e giugno».
Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: «128,1 milioni» con le seguenti: «256,2 milioni».
Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 128,1 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, collima 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.30
Precluso
Al comma 1, le parole: «e marzo» sono sostituite con le seguenti: «, marzo, aprile, maggio e giugno».
Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: «128,1 milioni» con le seguenti: «256,2 milioni».
5.31
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: «e marzo», con le seguenti: «, marzo, aprile, maggio e giugno».
Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 128,1 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 28, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
5.32
Precluso
Al comma 1, le parole: «dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022» sono sostituite dalle seguenti: «dei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022».
Conseguentemente, il comma 5 è sostituito dal seguente:
«Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 170,8 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 32.».
Conseguentemente, all'articolo 32, sono apportate le seguenti modificazioni:
- al comma 1, le parole: «1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle parole «1.704,11 milioni di euro per l'anno 2022»;
- dopo la lettera c), inserire la seguente:
«c-bis) quanto a 42,7 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.».
5.33
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni
a) dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1, spetta inoltre alle imprese che gestiscono impianti natatori di cui al codice ATECO 93.11.20, con le modalità e alle condizioni ivi indicate in quanto compatibili, in relazione alle limitazioni all'utilizzo delle piscine riscontrato per l'emergenza sanitaria, con riferimento a ciascuno dei mesi di novembre e dicembre 2021 e gennaio, febbraio e marzo 2022.»;
b) al comma 2, dopo le parole: «al comma 1», inserire le seguenti: «e 1-bis», e dopo le parole: «di riferimento dell'anno» inserire le seguenti: «2021 e».
5.34
Precluso
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta anche alle imprese identificate dai seguenti codici della classificazione delle attività economiche ATECO: 49.39.01, 49.39.09, 49.31.00.».
5.35
Angrisani, Abate, Crucioli, Di Micco, Giannuzzi, Lannutti, Lezzi
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, sostituire le parole: «di almeno il 50 per cento» con le seguenti: «di almeno il 30 per cento»;
b) al comma 5, sostituire le parole: «128,1 milioni» con le seguenti: «138,1 milioni».
Conseguentemente all'articolo 32 comma 1, sostituire le parole: «1.661,41 milioni» con le seguenti: «1.761,41 milioni» e dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
«h-bis) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante riduzione delle risorse di cui al fondo di cui all'articolo 28, della legge 196 del 2009».
5.36
De Petris, Errani, Buccarella, Laforgia, Grasso, Ruotolo
Precluso
Apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 2, le parole: «di almeno il 50 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «di almeno il 30 per cento»;
2) al comma 5, le parole: «128,1 milioni di euro», sono sostituite dalle seguenti: «138,1 milioni di euro».
Conseguentemente, all'articolo 32, comma 1, lettera e), al capoverso sostituire le parole: «quanto a» con le seguenti: «quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2022,».
5.37
Di Piazza, Fenu, Catalfo, Trentacoste
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, sostituire le parole: «50 per cento», con le seguenti: «30 per cento».
b) sostituire il comma 5, con il seguente:
«5. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 140,1 milioni di euro per l'armo 2022 si provvede quanto a 128,1 milioni di euro ai sensi dell'articolo 32 e 12 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione, a partire dal medesimo anno, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».
5.38
Angrisani, Abate, Crucioli, Di Micco, Giannuzzi, Lannutti, Lezzi
Precluso
Al comma 2, le parole: «50 per cento» sono sostituite con le seguenti: «30 per cento».
5.39
Mallegni, De Poli, Ferro, Modena, Saccone, Toffanin, Floris, Boccardi, Berardi
Precluso
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
''4-bis. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta suindicati possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso credito ad altri soggetti inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si applica il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77''.».
5.40
Faggi, Ripamonti, Ferrero, Rivolta, Testor, Tosato
Precluso
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014,11. 106, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
''4-bis. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta suindicati possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso credito ad altri soggetti inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si applica il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.''».
5.41
Precluso
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
''4-bis. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta suindicati possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso credito ad altri soggetti inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si applica il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.''».
5.42
Errani, De Petris, Buccarella, Laforgia, Grasso, Ruotolo
Precluso
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«2-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
''4-bis. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta suindicati possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso credito ad altri soggetti inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si applica il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.''».
5.43
Precluso
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
''4-bis. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta suindicati possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso credito ad altri soggetti inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si applica il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.''».
5.44
Precluso
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
''4-bis. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta suindicati possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso credito ad altri soggetti inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1 comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si applica il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, a 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.''».
5.45
Precluso
Dopo il comma 2 inserire il seguente:
«2-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
''4-bis. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta suindicati possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso credito ad altri soggetti inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si applica il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.''».
5.46
Precluso
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. All'articolo 10, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
''4-bis. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta suindicati possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso credito ad altri soggetti inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si applica il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.''».
5.47
Calandrini, De Carlo, La Pietra
Precluso
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Per il settore degli impianti di risalita il parametro di riferimento è tra i mesi dell'anno 2022 e la media dei mesi del triennio 2017, 2018 e 2019.».
Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.48
Precluso
Dopo il comma 4, inserire i seguenti:
«4-bis. Per l'anno 2022, le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico condotte in forma imprenditoriale, sono esonerate dal versamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880.
4-ter. In relazione a quanto previsto dal comma 4-bis, per il medesimo anno 2022, è assegnata alla contabilità speciale n. 1778 intestata ''Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio'' la somma di 70 milioni di euro, al fine di riconoscere ai soggetti interessati un credito d'imposta pari al 100 per cento dell'eventuale versamento del canone di cui al comma 4-bis intervenuto antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ovvero disporre il trasferimento a favore della RAI-Radiotelevisione italiana Spa delle somme corrispondenti alle minori entrate derivanti dal presente articolo richieste dalla predetta società. Il credito d'imposta di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito imponibile.
4-quater. Per le imprese turistico ricettive e i pubblici esercizi, gli importi dei canoni di cui all'articolo 16, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono proporzionalmente rideterminati sulla base del periodo di effettiva attività, in ragione di un cinquantaduesimo per ogni settimana di apertura al pubblico.».
Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 70 milioni di euro per l'anno 2022 e in 8 milioni a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.49
Precluso
Dopo il comma 4, inserire i seguenti:
«4-bis. Per l'anno 2022, le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico condotte in forma imprenditoriale, il canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, è ridotto del 30 per cento.
4-ter. In relazione a quanto previsto dal comma 4-bis, per il medesimo anno, è assegnata alla contabilità speciale n. 1778 intestata: ''Agenzia delle Entrate - Fondi di bilancio'', la somma di 25 milioni di curo, al fine di riconoscere ai soggetti interessati un credito di imposta pari al 30 per cento dell'eventuale versamento del canone di cui al comma 4-bis intervenuto antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ovvero disporre il trasferimento a favore della RAI-Radiotelevisione italiana Spa delle somme corrispondenti alle minori entrate derivanti dal presente articolo richieste dalla predetta società. Il credito di imposta di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito imponibile.
4-quater. Per le imprese turistico ricettive e i pubblici esercizi, gli importi dei canoni di cui all'articolo 16, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono proporzionalmente rideterminati sulla base del periodo di effettiva attività, in ragione di un cinquantaduesimo per ogni settimana di apertura al pubblico.».
Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 25 milioni di euro per l'anno 2022 e in 8 milioni a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.50
Mallegni, De Poli, Ferro, Modena, Saccone, Toffanin, Floris, Boccardi, Berardi
Precluso
Dopo il comma 4, inserire i seguenti:
«4-bis. Per l'anno 2022, le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico condotte in forma imprenditoriale, sono esonerate dal versamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880.
4-ter. In relazione a quanto previsto dal comma 4-bis, per il medesimo anno 2022, è assegnata alla contabilità speciale n. 1778 intestata ''Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio'' la somma di 70 milioni di euro, al fine di riconoscere ai soggetti interessati un credito d'imposta pari al 100 per cento dell'eventuale versamento del canone di cui al comma 4-bis intervenuto antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ovvero dispone il trasferimento a favore della RAI-Radiotelevisione italiana Spa delle somme corrispondenti alle minori entrate derivanti dal presente articolo richieste dalla predetta società. Il credito d'imposta di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito imponibile.
4-quater. Agli oneri derivanti dai commi 4-bis e 4-ter pari a 70 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dal fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
5.51
Precluso
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
«4-bis. Per l'anno 2022, le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico condotte in forma imprenditoriale, sono esonerate dal versamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880.
4-ter. In relazione a quanto previsto dal comma 4-bis, per il medesimo anno 2022, è assegnata alla contabilità speciale n. 1778 intestata ''Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio'' la somma di 70 milioni di euro, al fine di riconoscere ai soggetti interessati un credito d'imposta pari al 100 per cento dell'eventuale versamento del canone di cui al comma 4-bis intervenuto antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ovvero disporre il trasferimento a favore della RAI-Radiotelevisione italiana Spa delle somme corrispondenti alle minori entrate derivanti dal presente articolo richieste dalla predetta società. Il credito d'imposta di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito imponibile.».
Conseguentemente, al comma 5, le parole: «128,1 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «198,1 milioni di euro».
Conseguentemente, all'articolo 32, apportare le seguenti modificazioni:
- al comma 1, le parole: «in 1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «in 1.731,41 milioni di euro per l'anno 2022»;
- al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:
«d-bis) quanto a 70 milioni di euro nel 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
5.52
Precluso
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
«4-bis. Per l'anno 2022, le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico condotte in forma imprenditoriale, sono esonerate dal versamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880.
4-ter. In relazione a quanto previsto dal comma 4-bis, per il medesimo anno 2022, è assegnata alla contabilità speciale n. 1778 intestata ''Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio'' la somma di 70 milioni di curo, al fine di riconoscere ai soggetti interessati un credito d'imposta pari al 100 per cento dell'eventuale versamento del canone di cui al comma 4-bis intervenuto antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ovvero disporre il trasferimento a favore della RAI-Radiotelevisione italiana Spa delle somme corrispondenti alle minori entrate derivanti dal presente articolo richieste dalla predetta società. Il credito d'imposta di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito imponibile.».
Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: «128,1 milioni» con le seguenti: «198,1 milioni».
5.53
Ripamonti, Faggi, Ferrero, Rivolta, Testor, Tosato
Precluso
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
«4-bis. Per l'anno 2022, le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico condotte in forma imprenditoriale, sono esonerate dal versamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, a 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880.
4-ter. In relazione a quanto previsto dal comma 4-bis, per il medesimo anno 2022, è assegnata alla contabilità speciale n. 1778 intestata ''Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio'' la somma di 70 milioni di euro, al fine di riconoscere ai soggetti interessati un credito d'imposta pari al 100 per cento dell'eventuale versamento del canone di cui al comma 4-bis intervenuto antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ovvero dispone il trasferimento a favore della RAI-Radiotelevisione italiana Spa delle somme corrispondenti alle minori entrate derivanti dal presente articolo richieste dalla predetta società. Il credito d'imposta di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito imponibile.».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 70 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:
a) quanto a 55 milioni, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a 15 milioni, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma ''Fondi di riserva e speciali'' della Missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
5.54
Precluso
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
«4-bis. Per l'anno 2022, le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico condotte in forma imprenditoriale, sono esonerate dal versamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880.
4-ter. In relazione a quanto previsto dal comma 4-bis, per il medesimo anno 2022, è assegnata alla contabilità speciale n. 1778 intestata ''Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio'' la somma di 70 milioni di euro, al fine di riconoscere ai soggetti interessati un credito d'imposta pari al 100 per cento dell'eventuale versamento del canone di cui al comma 4-bis intervenuto antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ovvero dispone il trasferimento a favore della RAI-Radiotelevisione italiana Spa delle somme corrispondenti alle minori entrate derivanti dal presente articolo richieste dalla predetta società. Il credito d'imposta di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito imponibile.».
Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione valutati in 70 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
5.55
Botto, Giannuzzi, Lezzi, Abate, Ortis, Lannutti, Angrisani, La Mura
Precluso
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4-bis. All'articolo 7, comma 6-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: ''per l'anno 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''per l'anno 2022'';
b) all'ultima riga, le parole: ''10 milioni di euro per l'anno 2021'', sono sostituite dalle seguenti: ''10 milioni per l'anno 2022''».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
Conseguentemente alla rubrica, dopo le parole: «locazione di immobili», inserire le seguenti: «, nonché ulteriori disposizioni in favore degli operatori turistici».
5.56
Mallegni, De Poli, Ferro, Modena, Saccone, Toffanin, Floris, Boccardi, Berardi
Precluso
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4-bis. Per le imprese turistico ricettive e i pubblici esercizi, gli importi dei canoni di cui all'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 sono proporzionalmente rideterminati sulla base del periodo di effettiva attività, in ragione di un cinquantaduesimo per ogni settimana di apertura al pubblico.».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.57
Precluso
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4-bis. Per le imprese turistico ricettive e i pubblici esercizi, gli importi dei canoni di cui all'articolo 16, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono proporzionalmente rideterminati sulla base del periodo di effettiva attività, in ragione di un cinquantaduesimo per ogni settimana di apertura al pubblico.».
Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 8 milioni a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.58
Precluso
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. Per le imprese turistico ricettive e i pubblici esercizi, gli importi dei canoni di cui all'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono proporzionalmente rideterminati sulla base del periodo di effettiva attività, in ragione di un cinquantaduesimo per ogni settimana di apertura al pubblico. Alle minori entrate di cui al presente comma, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
5.59
Precluso
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. Per le imprese turistico ricettive e i pubblici esercizi, gli importi dei canoni di cui all'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 sono proporzionalmente rideterminati sulla base del periodo di effettiva attività, in ragione di un cinquantaduesimo per ogni settimana di apertura al pubblico.».
Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: «128,1 milioni» con le seguenti: «132,1 milioni».
5.60
Precluso
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. Per le imprese turistico ricettive e i pubblici esercizi, gli importi dei canoni di cui all'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 sono proporzionalmente rideterminati sulla base del periodo di effettiva attività, in ragione di un cinquantaduesimo per ogni settimana di apertura al pubblico.».
Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione valutati in 4 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
5.61
Ripamonti, Faggi, Ferrero, Rivolta, Testor, Tosato
Precluso
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. Per le imprese turistico ricettive e i pubblici esercizi, gli importi dei canoni di cui all'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 sono proporzionalmente rideterminati sulla base del periodo di effettiva attività, in ragione di un cinquantaduesimo per ogni settimana di apertura al pubblico.».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 4 milioni di curo a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.62
Precluso
Dopo il comma 5, inserire i seguenti:
«5-bis. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da Covid-19, per l'anno 2022, il beneficio dell'esenzione dall'Imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, previsto dall'articolo 9, comma 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in relazione agli immobili in cui sono esercitate l'attività alberghiera e termale, come individuati all'allegato 1 del predetto decreto, è riconosciuto anche per gli immobili concessi in locazione, oppure oggetto di un contratto di affitto di azienda o ramo d'azienda a condizione che, entro il 31 dicembre 2022, il proprietario e il conduttore o affittuario sottoscrivano un accordo per la riduzione del canone di locazione o affitto contrattualmente dovuto per il 2022 in base ai contratti vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione. L'esenzione è riconosciuta mediante attribuzione di un credito di imposta pari alla riduzione di canone pattuita e per importo massimo pari all'IMQ calcolata in relazione agli immobili oggetto del predetto accordo.
5-ter. Ai proprietari di immobili in cui sono esercitate l'attività alberghiera e termale di cui al comma precedente, come individuati all'allegato 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è riconosciuto un credito di imposta pari agli sconti concessi, con accordo sottoscritto entro il 31 dicembre 2022, sui canoni di locazione o affitto di azienda o ramo di azienda contrattualmente maturati in relazione all'anno 2021 ai conduttori esercenti le suddette attività. Il credito di imposta è pari alla riduzione di canone pattuita e per importo massimo corrispondente all'importo dell'Imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 pagata in relazione ai medesimi immobili in relazione all'anno fiscale 2021. Il suddetto credito d'imposta è riconosciuto alle medesime condizioni anche agli Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliari per gli immobili da questi concessi in locazione ai soggetti che esercitano l'attività alberghiera come individuati all'Allegato 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Nel caso di OICR istituiti nella forma di fondi comuni di investimento, il credito d'imposta è riconosciuto in capo alla Società di gestione del risparmio (SGR) incaricata della gestione, fermo quanto previsto al successivo comma 5-quater.
5-quater. Il credito di cui ai commi 5-bis e 5-ter sorge alla data di stipula dell'accordo di riduzione del canone e può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente alla stipula dell'accordo di riduzione del canone ovvero può essere, a discrezione del beneficiario, ceduto ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
5-quinques. All'articolo 1, comma 599 della legge n. 178 del 30 dicembre 2020, dopo le parole: ''per l'anno 2021'', sono aggiunte le seguenti: ''nonché per il 2022''.
5-sexies. Nei casi in cui a talune tipologie degli immobili di cui al comma 5-bis, anche in ragione delle caratteristiche soggettive dell'esercente l'attività alberghiera, si rendessero applicabili, per il 2021, il 2022 o parte di essi, altre forme di esenzione dalla medesima imposta, queste continuano ad essere applicabili a prescindere dalle previsioni dei commi precedenti.».
5.63
Precluso
Dopo il comma 5, inserire i seguenti:
«5-bis. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da Covid-19, per l'anno 2022, il beneficio dell'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, previsto dall'articolo 9, comma 1 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in relazione agli immobili in cui sono esercitate l'attività alberghiera e termale, come individuati all'allegato 1 del predetto decreto, è riconosciuto anche per gli immobili concessi in locazione, oppure oggetto di un contratto di affitto di azienda o ramo d'azienda a condizione che, entro il 31 dicembre 2022, il proprietario e il conduttore o affittuario sottoscrivano un accordo per la riduzione del canone di locazione o affitto contrattualmente dovuto per il 2022 in base ai contratti vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione. L'esenzione è riconosciuta mediante attribuzione di un credito di imposta pari alla riduzione di canone pattuita e per importo massimo pari all'IMU calcolata in relazione agli immobili oggetto del predetto accordo.
5-ter. Ai proprietari di immobili in cui sono esercitate l'attività alberghiera e termale di cui al comma precedente, come individuati all'allegato 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è riconosciuto un credito di imposta pari agli sconti concessi, con accordo sottoscritto entro il 31 dicembre 2022, sui canoni di locazione o affitto di azienda o ramo di azienda contrattualmente maturati in relazione all'anno 2021 ai conduttori esercenti le suddette attività. Il credito di imposta è pari alla riduzione di canone pattuita e per importo massimo corrispondente all'importo dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 pagata in relazione ai medesimi immobili in relazione all'anno fiscale 2021. Il suddetto credito d'imposta è riconosciuto alle medesime condizioni anche agli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliari per gli immobili da questi concessi in locazione ai soggetti che esercitano l'attività alberghiera come individuati all'Allegato 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Nel caso di OICR istituiti nella forma di fondi comuni di investimento, il credito d'imposta è riconosciuto in capo alla società di gestione del risparmio (SGR) incaricata della gestione, fermo quanto previsto al successivo comma 5-quater.
5-quater. Il credito di cui ai commi 5-bis e 5-ter sorge alla data di stipula dell'accordo di riduzione del canone e può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente alla stipula dell'accordo di riduzione del canone ovvero può essere, a discrezione del beneficiario, ceduto ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
5-quinques. All'articolo 1, comma 599 della legge n. 178 del 30 dicembre 2020, dopo le parole: ''per l'anno 2021'', sono aggiunte le seguenti: ''nonché per il 2022''.
5-sexies. Nei casi in cui a talune tipologie degli immobili di cui al comma 5-bis, anche in ragione delle caratteristiche soggettive dell'esercente l'attività alberghiera, si rendessero applicabili, per il 2021, il 2022 o parte di essi, altre forme di esenzione dalla medesima imposta, queste continuano ad essere applicabili a prescindere dalle previsioni dei commi precedenti.».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dai commi 5-bis, 5-ter, 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies, valutati in 529 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
5.64
Precluso
Dopo il comma 5, inserire i seguenti:
«5-bis. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da Covid-19, per l'anno 2022, il beneficio dell'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, previsto dall'articolo 9, comma 1 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in relazione agli immobili in cui sono esercitate l'attività alberghiera e termale, come individuati all'allegato 1 del predetto decreto, è riconosciuto anche per gli immobili concessi in locazione, oppure oggetto di un contratto di affitto di azienda o ramo d'azienda a condizione che, entro il 31 dicembre 2022, il proprietario e il conduttore o affittuario sottoscrivano un accordo per la riduzione del canone di locazione o affitto contrattualmente dovuto per il 2022 in base ai contratti vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione. L'esenzione è riconosciuta mediante attribuzione di un credito di imposta pari alla riduzione di canone pattuita e per importo massimo pari all'IMU calcolata in relazione agli immobili oggetto del predetto accordo.
5-ter. Ai proprietari di immobili in cui sono esercitate l'attività alberghiera e termale di cui al comma precedente, come individuati all'allegato 1 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è riconosciuto un credito di imposta pari agli sconti concessi, con accordo sottoscritto entro il 31 dicembre 2022, sui canoni di locazione o affitto di azienda o ramo di azienda contrattualmente maturati in relazione all'anno 2021 ai conduttori esercenti le suddette attività. Il credito di imposta è pari alla riduzione di canone pattuita e per importo massimo corrispondente all'importo dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 pagata in relazione ai medesimi immobili in relazione all'anno fiscale 2021. Il suddetto credito d'imposta è riconosciuto alle medesime condizioni anche agli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliari per gli immobili da questi concessi in locazione ai soggetti che esercitano l'attività alberghiera come individuati all'Allegato 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n.176. Nel caso di OICR istituiti nella forma di fondi comuni di investimento, il credito d'imposta è riconosciuto in capo alla società di gestione del risparmio (SGR) incaricata della gestione, fermo quanto previsto al successivo comma 5-quater.
5-quater. Il credito di cui ai commi 5-bis e 5-ter sorge alla data di stipula dell'accordo di riduzione del canone e può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente alla stipula dell'accordo di riduzione del canone ovvero può essere, a discrezione del beneficiario, ceduto ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
5-quinques. All'articolo 1, comma 599 della legge n. 178 del 30 dicembre 2020, dopo le parole: ''per l'anno 2021'', sono aggiunte le seguenti: ''nonché per il 2022''.
5-sexies. Nei casi in cui a talune tipologie degli immobili di cui al comma 5-bis, anche in ragione delle caratteristiche soggettive dell'esercente l'attività alberghiera, si rendessero applicabili, per il 2021, il 2022 o parte di essi, altre forme di esenzione dalla medesima imposta, queste continuano ad essere applicabili a prescindere dalle previsioni dei commi precedenti.».
5.65
Precluso
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5-bis. All'articolo 11-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
i) il primo periodo è sostituito dal seguente: ''Nell'ambito delle azioni di contenimento della spesa relativa agli immobili condotti in locazione dallo Stato e di perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la dismissione di beni immobili pubblici, l'alienazione e la permuta di tali immobili sono considerate urgenti con prioritario riferimento a quelli il cui prezzo sia determinato secondo criteri e valori di mercato, ovvero a quelli utili alla realizzazione di iniziative immobiliari strategiche, anche connesse ai traguardi e agli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.'';
ii) al secondo periodo, dopo le parole: ''in uso,'' sono inserite le seguenti: ''a permutare e'';
iii) al quinto periodo, dopo le parole: ''l'alienazione'' sono inserite le seguenti: ''e la permuta'';
b) al comma 2, le parole: ''la vendita fa'' sono sostituite dalle seguenti: ''la vendita e la permuta fanno'';
c) al comma 3 dopo le parole: ''di alienazione'' sono inserite le seguenti: ''e di permuta''.».
5.66
Precluso
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5-bis. All'articolo 11-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) il primo periodo è sostituito dal seguente: ''Nell'ambito delle azioni di contenimento della spesa relativa agli immobili condotti in locazione dallo Stato e di perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la dismissione di beni immobili pubblici, l'alienazione e la permuta di tali immobili sono considerate urgenti con prioritario riferimento a quelli il cui prezzo sia determinato secondo criteri e valori di mercato, ovvero a quelli utili alla realizzazione di iniziative immobiliari strategiche, anche connesse ai traguardi e agli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.'';
2) al secondo periodo, dopo le parole: ''in uso,'' sono inserite le seguenti: ''a permutare e'';
3) al quinto periodo, dopo le parole: ''l'alienazione'' sono inserite le seguenti: ''e la permuta'';
b) al comma 2, le parole: ''la vendita fa'' sono sostituite dalle seguenti: ''la vendita e la permuta fanno'';
c) al comma 3 dopo le parole: ''di alienazione'' sono inserite le seguenti: ''e di permuta''.».
5.67
Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo il comma 5, è inserito il seguente.
«5-bis. All'articolo 11-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
i) il primo periodo è sostituito dal seguente: ''Nell'ambito delle azioni di contenimento della spesa relativa agli immobili condotti in locazione dallo Stato e di perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la dismissione di beni immobili pubblici, l'alienazione e la permuta di tali immobili sono considerate urgenti con prioritario riferimento a quelli il cui prezzo sia determinato secondo criteri e valori di mercato, ovvero a quelli utili alla realizzazione di iniziative immobiliari strategiche, anche connesse ai traguardi e agli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.'';
ii) al secondo periodo, dopo le parole: ''in uso,'' sono inserite le seguenti: ''a permutare e'';
iii) al quinto periodo, dopo le parole: ''l'alienazione'' sono inserite le seguenti: ''e la permuta'';
b) al comma 2, le parole: ''la vendita fa'' sono sostituite dalle seguenti: ''la vendita e la permuta fanno'';
c) al comma 3 dopo le parole: ''di alienazione'' sono inserite le seguenti: ''e di permuta''.».
5.0.1
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Proroga del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda per discoteche, sale da ballo, night-club e simili)
1. Per le imprese operanti nel settore di cui al codice ATECO 93.29.10, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi da giugno 2021 a maggio 2022.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28 del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final ''Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19'', e successive modifiche.
4. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 24 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo io, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
5.0.2
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Proroga termini in materia di ristori per discoteche, sale da ballo, night-club e simili)
1. Al fine di sostenere le attività economiche con codici ATECO ''93.29.10 - Discoteche, sale da ballo, night-club e simili'', ''90.01.09 - altre rappresentazioni artistiche'' e ''90.02.09 - altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche'', all'articolo 2 ,del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: ''nel periodo intercorrente fra il 1º gennaio 2021 e la data del presente decreto'' sono sostituite dalle seguenti: ''nel periodo intercorrente fra il 1º gennaio 2021 e il 30 giugno 2022'' e dopo le parole: ''per l'anno 2021'' aggiungere le seguenti: ''e di 30 milioni per l'anno 2022''.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
5.0.3
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 5-bis.
(Proroga termini in materia di ristori per Discoteche, sale da ballo, night-club e simili)
1. Al fine di sostenere le attività economiche con codice ATECO ''93.29.10 - Discoteche, sale da ballo, night-club e simili'', - 90.01.09 (altre rappresentazioni artistiche), 90.02.09 (altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche) all'articolo 2 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: ''nel periodo intercorrente fra il 1º gennaio 2021 e la data del presente decreto'' sono sostituite dalle seguenti: '' nel periodo intercorrente fra il 1º gennaio 2021 e il 30 giugno 2022'' e dopo le parole: ''per l'anno 2021'' aggiungere le seguenti: ''e di 30 milioni per l'anno 2022''.
2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della Missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».
5.0.4
Bottici, Pavanelli, Trentacoste, Gallicchio
Precluso
Dopo l'articolo, inserire i seguenti:
«Art. 5-bis.
(Fondo di solidarietà in favore dei proprietari locatori)
1. Presso il Ministero dell'economia e delle Finanze è istituito un fondo di solidarietà in favore dei proprietari locatori con una dotazione complessiva di 30 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato all'erogazione di un contributo nei confronti dei medesimi proprietari che, pur avendo ottenuto una convalida di sfratto per morosità entro il 3o giugno 2021, non abbiano potuto mettere in esecuzione il provvedimento a causa della sospensione della esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, stabilita dall'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, e prorogata dall'articolo 13, comma 13 del decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21.
2. Il contributo è concesso:
a) per ciascun mese in cui il proprietario locatore ha subito la sospensione dell'esecuzione fino ad una durata massima di 16 mesi ed è dovuto in misura pari al 50 per cento del canone mensile stabilito nel contratto di locazione e comunque entro il limite complessivo massimo di euro 6.400,00;
b) a condizione che la morosità non sia stata sanata, anche in parte, dal conduttore e persista al momento della presentazione dell'istanza da parte del locatore proprietario.
3. Il contributo è riconosciuto esclusivamente in relazione alle locazioni ad uso abitativo e a condizione che il proprietario locatore sia persona fisica e che il cui contributo alla formazione del reddito ISEE derivante dalla locazione sia superiore al 40 per cento e non sia proprietario di più di due immobili.
4. L'erogazione del contributo è effettuata dall'Agenzia delle Entrate che con provvedimento del suo direttore, da emanare entro trenta giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, definisce le modalità ed i tempi di presentazione delle istanze, nonché la documentazione da produrre a corredo.
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze si rivale sul conduttore inadempiente per il recupero delle risorse erogate quando il conduttore sia titolare di redditi da lavoro o di pensione e l'inadempimento non sia dovuto a morosità incolpevole ovvero quando il conduttore sia titolare di diritto di proprietà o di usufrutto o di diritto di abitazione su altro immobile da adibire ad abitazione per sé e i propri familiari conviventi nella medesima provincia in cui si trovi l'immobile locato. Per la definizione di morosità incolpevole si rinvia a quanto stabilito dall'articolo 2 del decreto del Ministero dei trasporti del 30 marzo 2016.
6. Al fine di assicurare una gestione ottimale delle risorse del Fondo, l'Agenzia delle Entrate provvede a verifiche fiscali e patrimoniali nei confronti sia dei proprietari locatori beneficiari sia dei conduttori finalizzate all'accertamento della veridicità delle dichiarazioni ed autocertificazioni rese e del possesso dei requisiti previsti dal presente articolo per la concessione dei contributi.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, complessivamente pari a 3o milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
Art. 5-ter.
(Fondo nazionale di garanzia per la locazione di immobili abitativi)
1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito il Fondo nazionale di garanzia per la locazione di immobili abitativi, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, al fine di favorire l'accesso all'abitazione in locazione mediante la concessione di una garanzia statale nella misura del 50 per cento dell'importo del canone di locazione, comprese le spese condominiali, dovuta per un massimo di sei mesi ed entro il limite massimo di 2.000 euro nel caso di inadempimento delle obbligazioni contrattuali relative al pagamento del canone e degli oneri condominiali, nonché mediante concessione di una garanzia statale entro il limite massimo di 1.000 euro a titolo di deposito cauzionale.
2. Ciascuna garanzia può essere concessa, anche in modo cumulativo, ai soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
a) avere la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'Unione europea, essere in possesso di un regolare titolo di soggiorno;
b) essere titolare di un contratto di locazione di un'unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato, anche tardivamente, con esclusione degli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 e di quelli locati esclusivamente per usi turistici;
c) essere giovani coppie, intendendo per tali i nuclei familiari costituiti da coniugi o da conviventi more uxorio, in cui almeno uno dei due componenti non ha compiuto trentacinque anni di età alla data di presentazione della domanda di accesso al Fondo nazionale di garanzia, ovvero essere un nucleo familiare mono-genitoriale con figli minori o maggiori di età disabili o non economicamente indipendenti;
d) presentazione di una certificazione dalla quale risultino il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), il valore dell'indicatore della situazione economica (ISE) e l'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore dell'ISE, calcolati ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, fermo restando che il reddito annuo complessivo del nucleo familiare non deve essere superiore a 20.000 euro e che l'incidenza del canone di locazione sul reddito annuo non deve essere inferiore al 14 per cento.
3. Il possesso dei requisiti di cui al comma 2 del presente articolo è dichiarato mediante autocertificazione dei soggetti interessati presentata ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in sede di richiesta di accesso al Fondo nazionale di garanzia; in caso di dichiarazioni mendaci o fraudolente, si applicano gli articoli 316-ter e 640-bis del codice penale.
4. La concessione e la gestione delle garanzie è affidata alla Cassa depositi e prestiti Spa mediante un'apposita convenzione stipulata tra la medesima società e il Ministero dell'economia e delle finanze.
5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce le modalità di funzionamento del Fondo nazionale di garanzia e, in particolare, le condizioni alle quali è subordinato il mantenimento dell'efficacia di ciascuna delle garanzie in caso di cessione dell'immobile locato, i criteri, i costi, le condizioni e le modalità per l'operatività delle stesse per la loro concessione e la loro gestione affidata alla Cassa depositi e prestiti Spa, stabilendo, altresì, che il citato Fondo si applica ai contratti di locazione stipulati dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e che ciascuna garanzia non può essere concessa per i contratti di locazione stipulati tra parenti e affini entro il primo grado o tra coniugi non separati legalmente.
6. Al fine di assicurare una gestione ottimale delle risorse del fondo di cui alla presente disposizione, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, provvede con cadenza periodica, attraverso gli uffici preposti dell'Agenzia delle entrate, a effettuare verifiche fiscali e patrimoniali nei confronti dei soggetti o dei nuclei familiari beneficiari delle citate risorse, finalizzate all'accertamento della veridicità delle dichiarazioni e delle autocertificazioni presentate e del possesso dei requisiti necessari per la concessione dei contributi.
7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a complessivi 300 milioni di euro per gli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio pluriennale 2022-2024, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.;
Art. 5-quater.
(Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli)
1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito il Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli, con una dotazione pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, al fine di fornire un sostegno economico agli inquilini morosi incolpevoli per il mantenimento dell'abitazione condotta in locazione tramite la concessione di un contributo per sostenere il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili.
2. Ai fini di cui al presente articolo, per morosità incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone di locazione a causa della perdita o della consistente riduzione della capacità reddituale del singolo soggetto o del nucleo familiare. La perdita o la consistente riduzione della capacità reddituale di cui al presente comma possono essere dovute a una delle seguenti cause: perdita del lavoro per licenziamento; accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro; cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale; mancato rinnovo di contratti di lavoro a termine o atipici; cessazione di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivante da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente; malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che ha comportato la consistente riduzione del reddito complessivo del singolo soggetto o del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.
3. Il contributo del Fondo di cui al comma 1 è concesso ai soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
a) avere la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'Unione europea, essere in possesso di un regolare titolo di soggiorno;
b) essere titolare di un contratto di locazione di un'unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato, anche tardivamente, con esclusione degli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 e di quelli locati esclusivamente per usi turistici;
c) essere residenti o detentori dell'immobile da almeno un anno dalla data di presentazione della richiesta di accesso al Fondo di cui al comma 1;
d) essere titolari di un reddito con un valore dell'ISE non superiore a 35.000 euro o di un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore dell'ISEE non superiore a 26.000 euro;
e) essere incorsi in una delle cause di morosità incolpevole di cui al comma 2, con conseguente perdita del proprio reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per l'anno di riferimento, pari almeno al 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente e non disporre di sufficiente liquidità per fare fronte al pagamento del canone di locazione o agli oneri accessori;
f) non essere titolare di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza di un altro immobile fruibile e adeguato alle esigenze del soggetto richiedente o del suo nucleo familiare.
4. Il possesso dei requisiti di cui al comma 3 del presente articolo da parte dei soggetti richiedenti è dichiarato mediante autocertificazione dei soggetti interessati presentata ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in sede di richiesta di concessione del contributo del Fondo di cui al comma 1 del presente articolo; in caso di dichiarazioni mendaci o fraudolente, si applicano gli articoli 316-ter e 640-bis del codice penale.
5. Ai fini della concessione del contributo del Fondo di cui al comma 1 costituiscono criteri preferenziali:
a) l'essere disabile o immunodepresso, ovvero affetto da una grave e comprovata patologia con ridotta capacità lavorativa;
b) la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente disabile ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o ultrasettantenne o minore ovvero in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale.
6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce i criteri di calcolo del contributo del Fondo di cui al comma 1, l'importo massimo concedibile, il periodo temporale massimo entro il quale si può fruire del contributo, nonché ogni ulteriore disposizione necessaria per il funzionamento del citato Fondo.
7. Il contributo del Fondo di cui al comma 1 è erogato dall'Agenzia delle entrate secondo le modalità e i termini stabiliti con provvedimento del direttore della medesima Agenzia, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto cui al comma 6. La citata Agenzia esamina con cadenza almeno trimestrale le richieste di contributi e provvede all'erogazione dei suddetti contributi fino a concorrenza delle risorse disponibili, dando la priorità ai soggetti o ai nuclei familiari aventi diritto con i redditi più bassi o in possesso dei criteri preferenziali di cui al comma 5 e con elevate soglie di incidenza del canone di locazione, versando le somme direttamente in favore dei proprietari degli immobili condotti in locazione.
8. Al fine di assicurare una gestione ottimale delle risorse del fondo di cui alla presente disposizione, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, provvede con cadenza periodica, attraverso gli uffici preposti dell'Agenzia delle entrate, a effettuare verifiche fiscali e patrimoniali nei confronti dei soggetti o dei nuclei familiari beneficiari delle citate risorse, finalizzate all'accertamento della veridicità delle dichiarazioni e delle autocertificazioni presentate e del possesso dei requisiti necessari per la concessione dei contributi.
9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a complessivi 300 milioni di euro per gli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio pluriennale 2022-2024, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».
Conseguentemente, sopprimere il Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, istituito dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124.
5.0.5
Pesco, Bottici, Coltorti, Pavanelli, Trentacoste, Gallicchio
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Misure urgenti per l'acquisto di beni immobili destinati a prima casa e oggetto di procedura esecutiva)
1. In considerazione del protrarsi dell'emergenza sanitaria da COVID-19 e delle conseguenze derivanti sul tessuto economico e sociale, all'articolo 41-bis, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
''b) che la richiesta sia presentata entro il termine del 31 dicembre 2023, a condizione che al momento della presentazione sia pendente una procedura esecutiva immobiliare sul bene, il cui pignoramento sia stato notificato entro il 31 dicembre 2021;''.
2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».
5.0.6
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art.5-bis.
(Misure urgenti per l'acquisto di beni immobili destinati a prima casa e oggetto di procedura esecutiva)
1. In considerazione del protrarsi dell'emergenza sanitaria da COVID-19 e delle conseguenze derivanti sul tessuto economico e sociale, all'articolo 41-bis, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
''b) che la richiesta sia presentata entro il termine del 31 dicembre 2023, a condizione che al momento della presentazione sia pendente una procedura esecutiva immobiliare sul bene, il cui pignoramento sia stato notificato entro il 31 dicembre 2021;''.
2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».
5.0.7
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Credito d'imposta in favore delle imprese di navigazione operanti con navi minori nel settore del trasporto turistico di persone in mare e in acque interne)
1. Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali dopo l'emergenza epidemiologica, alle imprese di trasporto turistico di persone, in servizio di trasporto pubblico di linea e non di linea, effettuato con navi minori in acque marittime e nelle acque interne lacuali, fluviali e lagunari, identificati, secondo la classificazione delle attività economiche Ateco2007, con i codici 50.10.00 e 50.30.00, a decorrere dal 1º gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 20per cento del costo sostenuto per l'acquisto di carburante.
2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e al suddetto credito non si applica il limite previsto dall'articolo 1 comma 53 della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.
3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 12 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
5.0.8
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Disposizioni in materia di sospensione temporanea dell'ammortamento del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali)
1. All'articolo 60, comma 7-bis, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: ''nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto'' sono sostituite dalle seguenti: ''nell'esercizio 2021 e 2022'';
b) l'ultimo periodo è abrogato.».
5.0.9
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 5-bis.
(Sospensione degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ed immateriali nei bilanci 2021)
1. All'articolo 1, comma 711 della legge 23 dicembre 2021, n. 234, le parole: ''il 100 per cento dell'ammortamento'' sono sostituite dalle seguenti: ''l'ammortamento''.».
5.0.10
Fenu, Coltorti, Castaldi, Pavanelli, Trentacoste, Gallicchio
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Ulteriori misure urgenti in favore delle imprese turistiche)
1. In considerazione del protrarsi dell'emergenza sanitaria da COVID-19 e degli effetti economici e produttivi derivanti dalla pandemia, al fine di sostenere le attività turistico-ricettive, le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, s'intendono prorogate fino al 30 giugno 2022.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».
5.0.11
Botto, Giannuzzi, Lezzi, Abate, Ortis, Lannutti, Angrisani
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Credito d'imposta per il settore turistico)
1. Per l'anno di imposta 2022, ai soggetti esercenti attività di impresa nel settore turistico incluse le agenzie di viaggio, è riconosciuto, nel limite di spesa di 100 milioni di euro, un credito di imposta parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI e TARI con riferimento ai locali dove si svolgono le medesime attività, nonché alle eventuali spese di locazione o ad altre spese individuate con il decreto di cui al successivo comma 2 del presente articolo.
2. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni applicative del credito di imposta di cui al comma 1, anche con riferimento al monitoraggio ed al rispetto dei limiti di spesa ivi previsti.».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
5.0.12
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Credito d'imposta per strutture turistico-alberghiere)
1. All'articolo 79, comma 1, terzo periodo del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104 convertito, con modificazioni, con la legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo le parole: ''comma 3'' sono aggiunte le seguenti: ''e sono abrogate le parole: 'fino ad un massimo di 200.000 euro' di cui al comma 1'''.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 115 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
5.0.13
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Credito d'imposta per strutture turistico-alberghiere)
1. All'articolo 79, comma 1, terzo periodo del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo le parole: ''comma 3'', sono aggiunte le seguenti: ''e sono abrogate le parole: 'fino ad un massimo di 200.000 euro' di cui al comma 1''».
5.0.14
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 5-bis.
(Credito d'imposta per strutture turistico-alberghiere)
1. All'articolo 79, comma 1, terzo periodo del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104 convertito, con modificazioni, con la legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo le parole: ''comma 3'' vengono aggiunte le seguenti: ''e sono abrogate le parole: 'fino ad un massimo di 200.000 euro' di cui al comma 1''».
5.0.15
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Esenzioni dall'imposta municipale propria-IMU per il settore turistico)
1. In considerazione del perdurare degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2022 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:
a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, dei campeggi e dei marina resort;
c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final ''Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19'', e successive modifiche».
5.0.16
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 5-bis.
(Esenzioni dall'imposta municipale propria-IMU per il settore turistico)
1. In considerazione del perdurare degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2022 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:
a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, dei campeggi e dei marina resort;
c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final ''Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19'', e successive modifiche».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 447,5 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
5.0.17
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 5-bis.
(Esenzioni dall'imposta municipale propria-IMU per il settore turistico)
1. In considerazione del perdurare degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2022 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:
a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, dei campeggi e dei marina resort;
c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final ''Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19'', e successive modifiche».
5.0.18
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 5-bis.
(Disapplicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale)
1. Per il periodo di imposta 2021, in considerazione del perdurare degli effetti di natura economica conseguenti all'emergenza sanitaria da COVID-19, è sospesa l'applicabilità degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.».
5.0.19
Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 5-bis.
(Estensione ambito di applicazione credito d'imposta Transizione 4.0)
1. Le disposizioni relative al credito d'imposta per investimenti in beni strumentali di cui all'articolo 1, commi 1051-1063 e 1065, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono applicabili alle fattispecie di sostituzione di macchinari non più rientranti nella normativa vigente con macchinari che abbiano il marchio della comunità europea ovvero siano stati revisionati prima di essere immessi sul mercato, abbiano un anno di costruzione successivo al 1º gennaio 2000 e abbiano meno di dieci anni rispetto al macchinario che viene sostituito».
5.0.20
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Credito d'imposta e Fondo per favorire il lavoro agile nelle aree interne)
1. Al fine di favorire il ricorso al lavoro agile nelle aree interne del Paese, è riconosciuto alle imprese che utilizzano e incentivano il lavoro agile, per ciascuno degli anni 2022, 2023, e 2024, un credito d'imposta nel limite di spesa di 10 milioni per l'anno 2022 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza Unificata, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le procedure e le modalità di concessione e di utilizzo del beneficio, le modalità di verifica e controllo dello stesso, le cause di decadenza e di revoca e le modalità di restituzione del credito d'imposta indebitamente fruito. L'erogazione del credito d'imposta avviene su base regionale, tenendo conto dell'incidenza dei comuni classificati come ''periferici'' ed ''ultraperiferici'', ai sensi della mappatura ''aree interne'' di cui all'Accordo di Partenariato 2021-2027, nonché del livello regionale di disoccupazione giovanile e femminile.
4. Per le finalità di cui al presente articolo, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è istituito, in via sperimentale, il ''Fondo per favorire il lavoro agile nelle aree interne'' del Paese, di seguito denominato Fondo, con una dotazione di 10 milioni per l'anno 2022 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Al termine del triennio 2022-2024, ai fini del rifinanziamento del Fondo, il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo e dell'incremento effettivo del numero di posti di lavoro agile nelle aree interne.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni per l'anno 2022 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027.».
5.0.21
de Bertoldi, Calandrini, De Carlo
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Ulteriori disposizioni per le detrazioni fiscali per le start up innovative ''ricerca-sviluppo'')
1. Il contribuente che matura un credito di imposta di cui all'articolo 38, comma 7, del decreto-legge 17 luglio 2020, n. 77, ha facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari».
5.0.22
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Ulteriori disposizioni per le detrazioni fiscali per le start up innovative ''ricerca-Sviluppo'')
1. Il contribuente che matura un credito di imposta di cui all'articolo 38, comma 7, del decreto-legge 17 luglio 2020, n. 77, ha facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari».
5.0.23
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Proroga rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni nelle società quotate)
1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: ''1º gennaio 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''1º gennaio 2022'';
b) al secondo periodo, le parole: ''30 giugno 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 giugno 2022'';
c) al terzo periodo, le parole: ''30 giugno 2021'' sono sostituite dalle seguenti: '''30 giugno 2022'''.
2. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati con le modalità e nei termini indicati dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, Come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari entrambe all'11 per cento e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge è aumentata all'11 per cento.
3. La misura non deve comportare ulteriori oneri per lo Stato.».
5.0.24
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 5-bis.
(Maggiorazione valore catastale delle piazzole attrezzate per gli allestimenti mobili)
1. Ai sensi del secondo periodo dell'articolo 1, comma 21, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i manufatti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono da considerarsi attrezzature se installati nelle strutture ricettive all'aperto previamente autorizzate.
2. Il valore della rendita catastale della piazzola di sosta attrezzata per i manufatti previsti all'articolo
3. Comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, viene maggiorata del 20 per cento rispetto al valore unitario della piazzola di sosta non attrezzata.».
5.0.25
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 5-bis.
(Maggiorazione valore catastale delle piazzole attrezzate per gli allestimenti mobili)
1. Ai sensi del secondo periodo dell'articolo 1, comma 21, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i manufatti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono da considerarsi attrezzature se installati nelle strutture ricettive all'aperto previamente autorizzate. Il valore della rendita catastale della piazzola di sosta attrezzata per i manufatti previsti all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, viene maggiorata del 20 per cento rispetto al valore unitario della piazzola di sosta non attrezzata.».
5.0.26
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 5-bis.
(Irrilevanza catastale degli allestimenti mobili in strutture ricettive all'aperto)
1. All'articolo 1, comma 21, legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: ''funzionali allo specifico processo produttivo'' sono inserite le seguenti: ''compresi i manufatti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 installati nelle strutture ricettive all'aperto previamente autorizzate''.».
5.0.27
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 5-bis.
(Modifiche alla disciplina della rivalutazione dei beni e del riallineamento dei valori fiscali)
1. All'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 8-bis sono aggiunti i seguenti commi:
''8-ter. La deduzione ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive del maggior valore imputato ai sensi dei commi 4, 8 e 8-bis alle attività immateriali le cui quote di ammortamento, ai sensi dell'articolo 103 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono deducibili in misura non superiore ad un diciottesimo del costo o del valore, è effettuata, in ogni caso, in misura non superiore, per ciascun periodo d'imposta, a un cinquantesimo di detto importo. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore o, ancora, di eliminazione dal complesso produttivo l'eventuale minusvalenza è deducibile, fino a concorrenza del valore residuo del maggior valore di cui al primo periodo, in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento come determinato ai sensi dello stesso primo periodo. Per l'avente causa la quota di costo riferibile al residuo valore ammortizzabile del maggior valore di cui al primo periodo, al netto dell'eventuale minusvalenza dedotta dal dante causa ai sensi del secondo periodo, è ammessa in deduzione in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento.
8-quater. In deroga alle disposizioni contenute nel comma 8-ter, è possibile effettuare la deduzione del maggior valore imputato in misura non superiore, per ciascun periodo d'imposta, a un diciottesimo di detto importo, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura corrispondente a quella stabilita dall'articolo 176, comma 2-ter, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al netto dell'imposta sostitutiva determinata ai sensi del comma 4, da effettuare in un massimo di due rate di pari importo di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relativo al periodo d'imposta successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita e la seconda con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta successivo;
8-quinquies. Qualora dalla dichiarazione dei redditi emerga una perdita di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la quota delle attività per imposte anticipate che si riferisce alla deduzione della quota di ammortamento annua di un cinquantesimo del valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali che ha concorso alla formazione della perdita è trasformata per intero in crediti d'imposta. La trasformazione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui viene rilevata la perdita di cui al presente comma. La perdita del periodo d'imposta rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente è computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi per un ammontare pari alla perdita del periodo d'imposta rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente, ridotta dei componenti negativi di reddito che hanno dato luogo alla quota di attività per imposte anticipate, trasformata in crediti d'imposta ai sensi del presente comma. Qualora dalla dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive emerga un valore della produzione netta negativo, la quota delle attività per imposte anticipate, che si riferisce alla deduzione della quota di ammortamento annua di un cinquantesimo del valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali che ha concorso alla formazione del valore della produzione netta negativo, è trasformata per intero in crediti d'imposta. La trasformazione di cui al periodo precedente decorre dalla data di presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive in cui viene rilevato il valore della produzione netta negativo di cui al presente comma. Sono altresì convertibili in crediti di imposta le quote di minusvalenza dell'avviamento e delle altre attività immateriali deducibili ai sensi del precedente comma 8-ter che abbiano concorso alla formazione di una perdita di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o di un valore della produzione negativo ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive;
8-sexies. I crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione di cui al precedente comma 8-quinquies non sono produttivi di interessi e possono essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, possono essere ceduti secondo quanto previsto dall'articolo 43-bis o dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero essere chiesti a rimborso. I crediti d'imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive''.
2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione e il riallineamento sono eseguiti.
3. I soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente articolo, hanno provveduto al versamento delle imposte sostitutive ai sensi del comma 6 dell'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, hanno facoltà di revocare, anche parzialmente, l'applicazione della disciplina fiscale del citato articolo 110, secondo modalità e termini da adottarsi con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. La revoca costituisce titolo per il rimborso ovvero per l'utilizzo in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del Decreto legislativo del 9 luglio 1997 n. 241, dell'importo delle imposte sostitutive versate, secondo modalità e termini da adottarsi con il medesimo Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al periodo precedente. Il credito derivante dalla restituzione delle imposte sostitutive versate non è comunque soggetto ai limiti alla compensazione previsti dall'articolo 34, comma 1, primo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.».
5.0.28
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Istituzione di una zona franca produttiva nel comune di Matera per sostenere le attività economiche colpite dall'emergenza epidemiologica)
1. A causa del perdurante stato emergenziale legato all'epidemia da COVID-19, al fine di sostenere le attività economiche particolarmente colpite, quali le attività industriali, commerciali, artigianali, turistiche e culturali, nonché di sostenere e promuovere lo sviluppo dell'occupazione, il rilancio socio-economico e l'interscambio commerciale con l'estero, è istituita una zona franca produttiva nel comune di Matera.
2. Per la zona franca produttiva di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui alle leggi 27 dicembre 2006, n. 296 e 24 dicembre 2007, n. 244 per le piccole e micro imprese che, per un periodo di sei anni, a decorrere dal 1º marzo 2022, costituiscono una nuova attività economica, nonché per le piccole e micro imprese che hanno avviato la propria attività prima di tale data.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.
4. L'efficacia delle disposizioni del comma 1 del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea come previsto dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, di esclusione e di favore fiscale di cui al rapporto annuale allegato allo stato di previsione delle entrate serviranno per assicurare maggiori entrate a copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione della medesima disposizione con riferimento ai singoli regimi interessati. È inoltre istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo con una dotazione almeno pari a quella del 2018, atteso i positivi effetti che il provvedimento ha riverberato sulle tante imprese e sui tanti professionisti ammessi ad usufruire della misura. Il Fondo provvede al cofinanziamento di programmi regionali di intervento nell'area di Matera.
6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità e le procedure per la concessione del cofinanziamento in favore dei programmi regionali, nei limiti delle risorse del Fondo a tal fine vincolate.
7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
5.0.29
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 5-bis.
(Termini di consegna beni ordinati entro il 31 dicembre 2021)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1054, le parole: ''ovvero entro il 30 giugno 2022'' sono sostituite dalle seguenti: ''ovvero entro il 31 dicembre 2022'';
b) al comma 1056, le parole: ''ovvero entro il 30 giugno 2022'' sono sostituite dalle seguenti: ''ovvero entro il 31 dicembre 2022''.».
5.0.30
Aimi, Gasparri, Gallone, Toffanin, Floris, Berardi
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Riapertura termini contributo a fondo perduto cosiddetto ''fondo perequativo'')
1. All'articolo 1, comma 24, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021 n. 106 le parole: ''10 settembre 2021'' sono sostituite con le seguenti: ''30 novembre 2021''.
2. I soggetti che hanno diritto ai benefici del fondo perduto cosiddetto ''Fondo Perequativo'' possono presentare le domande entro 10 giorni dalla legge di conversione del presente decreto-legge.».
5.0.31
Ripamonti, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 5-bis.
1. In considerazione del perdurare degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19 e della conseguente situazione di tensione finanziaria degli operatori economici del settore, con gravi ricadute occupazionali e sociali, per l'anno 2022, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, per i soggetti e le fattispecie di cui al comma 2.
2. L'incentivo di cui al comma 1 è riconosciuto alle imprese turistico-recettive, ivi comprese le imprese che esercitano attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, le imprese che gestiscono strutture ricettive all'aria aperta, nonché le imprese del comparto fieristico e congressuale, i complessi termali e i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici, in misura corrispondente al 50 per cento dell'importo versato a titolo di seconda rata dell'anno 2021 dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 presso i quali è gestita la relativa attività recettiva, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate e che i soggetti indicati abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel periodo indicato di almeno il 50 per cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019.
3. Il credito di imposta di cui ai commi 1 e 2 può essere fatto valere esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 164,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
5.0.32
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 5-bis.
Il comma 2, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 è modificato come segue:
le parole: ''31 marzo 2022'' sono sostituite da: ''30 giugno 2022'', le parole: ''tre mesi'' sono sostituite da: ''sei mesi'', le parole: ''sei mesi'' sono sostituite da: ''dodici mesi''.».
5.0.33
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 5-bis.
L'articolo 7 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 è modificato come segue:
al comma 1 le parole: ''fino al 31 marzo 2022'' sono sostituite da: ''fino al 30 giugno 2022''. Al comma 2 la parola: ''84,3'' è sostituita da: ''168,6'' e la parola: ''13'' è sostituita da: ''26''.».
5.0.34
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 5-bis.
Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 4 del 27 gennaio 2022 sostituire le parole: ''parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici'' con le seguenti: ''parchi permanenti a carattere tematico, acquatico, parchi geologici e giardini zoologici di cui ai codici ATECO primari 93.21.01 e 91.04.00''.».
6.1
Angrisani, Abate, Crucioli, Di Micco, Giannuzzi, Lannutti, Lezzi
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: «entro la data del 31 marzo 2022» con le seguenti: «entro la data del 30 giugno 2022.».
6.2
Angrisani, Abate, Crucioli, Di Micco, Giannuzzi, Lannutti, Lezzi
Precluso
Al comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «e sono altresì utilizzabili, fino al 30 giugno 2022, i voucher concernenti il rimborso dei titoli di viaggio, di soggiorno e i pacchetti turistici emessi dalle agenzie di viaggio e tour operator.».
Conseguentemente alla rubrica aggiungere le seguenti parole: «e voucher turistici».
6.3
Mallegni, De Poli, Ferro, Modena, Saccone, Toffanin, Floris, Boccardi, Berardi
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«2. All'articolo 29-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
''2-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro il 31 maggio 2022, le risorse tornate nelle disponibilità del fondo ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 1º luglio 2021, vengono trasferite al Ministero della salute, affinché vengano utilizzate per la revisione, anche su base temporanea, delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 370, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni.''».
6.4
Fusco, Ripamonti, Bergesio, Faggi, Ferrero, Rivolta, Testor, Tosato
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. All'articolo 29-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
''2-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro il 31 marzo 2021, le risorse tornate nelle disponibilità del fondo ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 1º luglio 2021, vengono trasferite al Ministero della salute, affinché vengano utilizzate per la revisione, anche su base temporanea, delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 370, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni''.».
6.5
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. All'articolo 29-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
''2-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro i131 marzo 2022, le risorse tornate nelle disponibilità del fondo ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 1º luglio 2021, vengono trasferite al Ministero della salute, affinché vengano utilizzate per la revisione, anche su base temporanea, delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 370, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni.''».
6.6
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«2. All'articolo 29-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
''2-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro il 31 marzo 2021, le risorse tornate nelle disponibilità del fondo ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 1º luglio 2021, vengono trasferite al Ministero della salute, affinché vengano utilizzate per la revisione, anche su base temporanea, delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 370, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni.''.».
6.7
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. All'articolo 29-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
''2-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 1131 marzo 2021, le risorse tornate nelle disponibilità del fondo ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 1º luglio 2021, vengono trasferite al Ministero della salute, affinché vengano utilizzate per la revisione, anche su base temporanea, delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 370, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni''.».
6.8
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. All'articolo 29-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
''2-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro il 31 marzo 2021, le risorse tornate nelle disponibilità del fondo ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 1º luglio 2021, vengono trasferite al Ministero della salute, affinché vengano utilizzate per la revisione, anche su base temporanea, delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 370, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni''.».
6.9
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«2. All'articolo 29-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
''2-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro il 31 marzo 2021, le risorse tornate nelle disponibilità del fondo ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 1º luglio 2021, vengono trasferite al Ministero della salute, affinché vengano utilizzate per la revisione, anche su base temporanea, delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 370, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni''.».
6.10
Fusco, Bergesio, Ripamonti, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Per le perduranti necessità di sostegno del sistema termale nazionale ed al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, il fondo di cui al comma 1, dell'articolo 29-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, numero 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, numero 126, è rifinanziato per il 2022 con una dotazione di 30 milioni di euro.
1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, pari a 30 milioni di curo per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
6.11
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-bis. Per le perduranti necessità di sostegno del sistema termale nazionale ed al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, il fondo di cui al comma 1, dell'articolo 29-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, numero 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, numero 126, è rifinanziato per il 2022 con una dotazione di 30 milioni di euro.
1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, valutati in 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
6.12
Errani, De Petris, Buccarella, Laforgia, Grasso, Ruotolo
Precluso
Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«2. Per le perduranti necessità di sostegno del sistema termale nazionale ed al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, il fondo di cui al comma 1, dell'articolo 29-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, numero 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, numero 126, è rifinanziato per il 2022 con una dotazione di 30 milioni di euro.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, valutati in 30 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
6.13
Precluso
Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. Per le perduranti necessità di sostegno del sistema termale nazionale ed al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, il fondo di cui al comma 1, dell'articolo 29-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, numero 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, numero 126, è rifinanziato per il 2022 con una dotazione di 30 milioni di euro.
1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, valutati in 30 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
6.14
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«2. Per le perduranti necessità di sostegno del sistema termale nazionale ed al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, il fondo di cui al comma 1, dell'articolo 29-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, numero 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, numero 126, è rifinanziato per il 2022 con una dotazione di 30 milioni di euro.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, valutati in 30 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
6.15
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«2. Per le perduranti necessità di sostegno del sistema termale nazionale ed al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, il fondo di cui al comma 1, dell'articolo 29-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, numero 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, numero 126, è rifinanziato per il 2022 con una dotazione di 30 milioni di euro.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, valutati in 30 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
6.16
Precluso
Dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
«2. Per le perduranti necessità di sostegno del sistema termale nazionale ed al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, il fondo di cui al comma 1, dell'articolo 29-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, numero 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, numero 126, è rifinanziato per il 2022 con una dotazione di 30 milioni di euro.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, valutati in 30 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
6.18
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Al fine di favorire la ripresa delle attività nel settore termale, con decreto del Ministro della Salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è definito l'adeguamento delle tariffe che il SSN riconosce agli stabilimenti termali per le prestazioni inserite nei LEA, accantonando una quota di sette milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.».
6.0.1
Vaccaro, Croatti, Trentacoste, Gallicchio
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Proroga validità voucher turistici)
1. All'articolo 88-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: ''ventiquattro mesi'', ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: ''trenta mesi''.».
6.0.2
Botto, Giannuzzi, Lezzi, Abate, Ortis, Lannutti, Angrisani
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Tax credit vacanze)
1. Al fine di sostenere il comparto turistico-ricettivo, incluso gli operatori turistici, le agenzie di viaggio e i tour operator, dal perdurare degli effetti economici determinati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le disposizioni di cui all'articolo 176, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e dall'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono prorogate sino al 31 dicembre 2022.».
6.0.3
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Disposizione in tema di fondo per l'indennizzo dei consumatori titolari di voucher)
1. All'articolo 88-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: ''ventiquattro mesi'', ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: ''trentasei mesi'';
b) al comma 12 le parole: ''31 luglio 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 luglio 2022'';
2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 40 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
6.0.4
Precluso
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 6. - (Buoni per servizi termali e vacanze) - 1. In considerazione della permanente situazione di emergenza epidemiologica, i buoni per l'acquisto di servizi termali di cui all'articolo 29-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126, non fruiti alla data dell'8 gennaio 2022 e i crediti di cui all'articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.177, non fruiti sono utilizzabili entro la data del 3o giugno 2022.».
6.0.5
Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
(Buoni per attività motoria e sportiva)
1. Per promuovere la salute e il benessere della popolazione, a seguito della prolungata inattività fisica e motoria causata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dalla conseguente chiusura di palestre, piscine e centri sportivi, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo, denominati ''Fondo Benessere'' con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2022 e 18 milioni di euro per l'anno 2023, destinato alla concessione, fino all'esaurimento delle risorse, di buoni per l'acquisto di abbonamenti ed entrate singole per svolgere attività motoria e sportiva presso palestre, piscine, centri sportivi.
2. I buoni di cui al comma 1 non sono cedibili, non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità attuative del beneficio di cui al comma 1.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022 e a 18 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
6.0.6
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Investimenti INAIL nel settore termale)
1. Ai fini della prosecuzione delle iniziative di investimento di cui all'articolo 1, comma 419, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, tenuto conto altresì del protrarsi dell'emergenza epidemica, i relativi interventi possono essere valutati dall'INAIL anche nell'ambito del piano triennale degli investimenti 2022-2024.».
6.0.7
Precluso
Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:
«Art. 6-bis.
(Investimenti INAIL nel settore termale)
1. Ai fini della prosecuzione delle iniziative di investimento di cui all'articolo 1, comma 419, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, tenuto conto altresì del protrarsi dell'emergenza epidemica, i relativi interventi possono essere valutati dall'INAIL anche nell'ambito del piano triennale degli investimenti 2022-2024.».
6.0.8
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
(Investimenti INAIL nel settore termale)
1. Ai fini della prosecuzione delle iniziative di investimento di cui all'articolo 1, comma 419, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, tenuto conto altresì del protrarsi dell'emergenza epidemica, i relativi interventi possono essere valutati dall'INAIL anche nell'ambito del piano triennale degli investimenti 2022-2024.».
6.0.9
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Investimenti INAIL nel settore termale)
1. Ai fini della prosecuzione delle iniziative di investimento di cui all'articolo 1, comma 419, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, tenuto conto altresì del protrarsi dell'emergenza epidemica, i relativi interventi possono essere valutati dall'INAIL anche nell'ambito del piano triennale degli investimenti 2022-2024.».
6.0.10
Precluso
Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:
«Art.6-bis.
(Investimenti INAIL nel settore termale)
1. Ai fini della prosecuzione delle iniziative di investimento di cui all'articolo 1, comma 419, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, tenuto conto altresì del protrarsi dell'emergenza epidemica, i relativi interventi possono essere valutati dall'INAIL anche nell'ambito del piano triennale degli investimenti 2022-2024.».
6.0.11
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Realizzazione di un sistema integrato di promozione del turismo medicale e del benessere)
1. Al fine di realizzare un sistema integrato di promozione del turismo medicale e del benessere anche sulla base delle positive esperienze condotte da altri Paesi europei, con decreto del Ministero del Turismo, di concerto con il Ministero della Salute, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita la ''Agenzia nazionale per il turismo medicale e del benessere'', con il compito di individuare strategie per lo sviluppo del turismo termale-sanitario in ambito internazionale, promuovendo servizi di prevenzione, cura e riabilitazione termale e turistici integrati. In particolare, l'Agenzia si occupa di:
a) definire un piano d'azione biennale per la crescita del turismo medicale e del benessere;
b) favorire il partenariato pubblico-privato e tra strutture termali e turistiche;
c) facilitare l'accesso dell'utenza straniera ai servizi termali e turistici collegati, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni;
d) sviluppare la commercializzazione in Italia e all'estero dei prodotti termali;
e) realizzare iniziative promozionali dedicate;
f) favorire gli investimenti, i consumi ed il radicamento nei Comuni appartenenti al territorio nazionale dove risiedono le aziende termali.
2. L' Agenzia di cui al comma 1 è composta da:
a) un rappresentante del Ministero della Salute;
b) un rappresentante del Ministero del Turismo;
c) un rappresentante del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale;
d) un rappresentante dell'ICE;
e) un rappresentante dell'ENIT;
f) un rappresentante delle organizzazioni delle aziende termali comparativamente maggiormente rappresentative a livello nazionale;
g) due rappresentanti delle organizzazioni di imprese della sanità privata espressamente rappresentative a livello nazionale;
h) due rappresentanti delle organizzazioni di imprese turistiche aderenti a confederazioni di imprese maggiormente rappresentative a livello nazionale.».
6.0.12
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Realizzazione di un sistema integrato di promozione del turismo medicale e del benessere)
1. Al fine di realizzare un sistema integrato di promozione del turismo medicale e del benessere anche sulla base delle positive esperienze condotte da altri Paesi europei, con decreto del Ministero del turismo, di concerto con il Ministero della salute, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita la ''Agenzia nazionale per il turismo medicale e del benessere'', con il compito di individuare strategie per lo sviluppo del turismo termale-sanitario in ambito internazionale, promuovendo servizi di prevenzione, cura e riabilitazione termale e turistici integrati. In particolare, l'Agenzia si occupa di:
a) definire un piano d'azione biennale per la crescita del turismo medicale e del benessere;
b) favorire il partenariato pubblico-privato e tra strutture termali e turistiche;
c) facilitare l'accesso dell'utenza straniera ai servizi termali e turistici collegati, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni;
d) sviluppare la commercializzazione in Italia e all'estero dei prodotti termali;
e) realizzare iniziative promozionali dedicate;
f) favorire gli investimenti, i consumi ed il radicamento nei Comuni appartenenti al territorio nazionale dove risiedono le aziende termali.
2. L'Agenzia di cui al comma 1 è composta da:
a) un rappresentante del Ministero della salute;
b) un rappresentante del Ministero del turismo;
c) un rappresentante del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
d) un rappresentante dell'ICE;
e) un rappresentante dell'ENIT;
f) un rappresentante delle organizzazioni delle aziende termali comparativamente maggiormente rappresentative a livello nazionale;
g) due rappresentanti delle organizzazioni di imprese della sanità privata espressamente rappresentative a livello nazionale;
h) due rappresentanti delle organizzazioni di imprese turistiche aderenti a confederazioni di imprese maggiormente rappresentative a livello nazionale.».
6.0.13
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Realizzazione di un sistema integrato di promozione del turismo medicale e del benessere)
1. Al fine di realizzare un sistema integrato di promozione del turismo medicale e del benessere anche sulla base delle positive esperienze condotte da altri Paesi europei, con decreto del Ministero del turismo, di concerto con il Ministero della salute, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita la ''Agenzia nazionale per il turismo medicale e del benessere'', con il compito di individuare strategie per lo sviluppo del turismo termale-sanitario in ambito internazionale, promuovendo servizi di prevenzione, cura e riabilitazione termale e turistici integrati. In particolare, l'Agenzia si occupa di:
a) definire un piano d'azione biennale per la crescita del turismo medicale e del benessere;
b) favorire il partenariato pubblico privato e tra strutture termali e turistiche;
c) facilitare l'accesso dell'utenza straniera ai servizi termali e turistici collegati, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni;
d) sviluppare la commercializzazione in Italia e all'estero dei prodotti termali;
e) realizzare iniziative promozionali dedicate;
f) favorire gli investimenti, i consumi ed il radicamento nei Comuni appartenenti al territorio nazionale dove risiedono le aziende termali.
2. L' Agenzia di cui al comma 1 è composta da:
a) un rappresentante del Ministero della Salute;
b) un rappresentante del Ministero del Turismo;
c) un rappresentante del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale;
d) un rappresentante dell'ICE;
e) un rappresentante dell'ENIT;
I) un rappresentante delle organizzazioni delle aziende termali comparativamente maggiormente
rappresentative a livello nazionale;
g) due rappresentanti delle organizzazioni di imprese della sanità privata espressamente rappresentative a livello nazionale;
h) due rappresentanti delle organizzazioni di imprese turistiche aderenti a confederazioni di imprese maggiormente rappresentative a livello nazionale».
6.0.14
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Realizzazione di un sistema integrato di promozione del turismo medicale e del benessere)
1. Al fine di realizzare un sistema integrato di promozione del turismo medicale e del benessere anche sulla base delle positive esperienze condotte da altri Paesi europei, con decreto del Ministero del Turismo, di concerto con il Ministero della Salute, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita la ''Agenzia nazionale per il turismo medicale e del benessere'', con il compito di individuare strategie per lo sviluppo del turismo termale-sanitario in ambito internazionale, promuovendo servizi di prevenzione, cura e riabilitazione termale e turistici integrati. In particolare, l'Agenzia si occupa di:
a) definire un piano d'azione biennale per la crescita del turismo medicale e del benessere;
b) favorire il partenariato pubblico-privato e tra strutture termali e turistiche;
c) facilitare l'accesso dell'utenza straniera ai servizi termali e turistici collegati, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni;
d) sviluppare la commercializzazione in Italia e all'estero dei prodotti termali;
e) realizzare iniziative promozionali dedicate;
f) favorire gli investimenti, i consumi ed il radicamento nei Comuni appartenenti al territorio nazionale dove risiedono le aziende termali.
2. L' Agenzia di cui al comma 1 è composta da:
a) un rappresentante del Ministero della Salute;
b) un rappresentante del Ministero del Turismo;
c) un rappresentante del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale;
d) un rappresentante dell 'ICE;
e) un rappresentante dell'ENIT,
f) un rappresentante delle organizzazioni delle aziende termali comparativamente maggiormente
rappresentative a livello nazionale;
g) due rappresentanti delle organizzazioni di imprese della sanità privata espressamente rappresentative a livello nazionale;
h) due rappresentanti delle organizzazioni di imprese turistiche aderenti a confederazioni di imprese maggiormente rappresentative a livello nazionale».
6.0.15
Errani, De Petris, Buccarella, Laforgia, Grasso, Ruotolo
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
(Rideterminazione della soglia minima dei canoni demaniali marittimi)
All'articolo 100, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: ''Per l'anno 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''Per gli anni 2021 e 2022''.».
Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 12 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6.0.16
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
1. È sospeso fino al 31 dicembre 2022 il versamento dei canoni di concessione e/o subconcessione mineraria o comunque denominati, per le acque minerali destinate all'utilizzo da parte delle aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323, ivi compresi quelli di natura convenzionale ed ogni altro pagamento direttamente o indirettamente connesso.».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 70 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
6.0.19
Ripamonti, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
1. Al fine di migliorare la qualità delle informazioni statistiche necessarie per indirizzare correttamente gli interventi a beneficio del settore turistico, all'articolo 13-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti commi:
''8-bis. I dati risultanti dalle comunicazioni di cui all'articolo 109, comma 3, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono forniti dal Ministero dell'interno, in forma anonima e aggregata per struttura ricettiva, per finalità statistiche, nell'ambito di quanto previsto dal decreto-legge 1º marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante 'Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri', al Ministero del turismo, che li rende disponibili anche all'Istituto nazionale di statistica, per le attività svolte ai fini dell'informazione statistica nazionale e per le esigenze previste dal programma statistico nazionale. Tali dati sono utilizzati dal Ministero del turismo anche ai fini dello sviluppo di iniziative di assistenza e tutela dei turisti ovvero dell'elaborazione di programmi e la promozione di iniziative finalizzate a sensibilizzare gli utenti ad un turismo sostenibile e rispettoso del patrimonio, nell'esercizio delle funzioni ad esso attribuite. L'applicazione del presente comma non deve generare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
8-ter. I criteri, i termini e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 8-bis sono stabiliti con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.''».
6.0.20
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
(Disposizioni in materia di sgravio dell'IVA per i soggetti domiciliati e residenti fuori dall'Unione Europea)
1. A decorrere dal 1º giugno 2022 e fino al 31 dicembre 2023, al fine di sostenere la ripresa della filiera del turismo e il rilancio a livello internazionale dell'attrattività turistica dell'Italia, all'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, comma 1, primo periodo, le parole: ''lire 300 mila'' sono sostituite dalle seguenti: ''70 euro''.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a euro 5.436.611 per il 2022 e a euro 14.403.488 per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
Conseguentemente, dopo l'articolo 6-bis, aggiungere il seguente:
«Art. 6-ter.
(Disposizioni in materia di regolamentazione degli operatori di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208)
1. È istituito presso l'Agenzia delle accise, dogane e monopoli un registro informatizzato degli operatori di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Il registro è pubblico ed è reso accessibile a tutti gli interessati in modalità elettronica. L'iscrizione al registro è obbligatoria per l'esercizio, da parte di tali operatori, dell'attività di rimborso dell'IVA a soggetti residenti o domiciliati fuori dall'Unione europea.
2. L'Agenzia delle accise, dogane e monopoli iscrive nel registro di cui al comma 1 gli operatori per i quali l'attività ivi indicata costituisca l'attività esclusiva o prevalente, sotto il profilo economico e organizzativo, secondo parametri individuati con la determinazione di cui al comma 4.
3. L'iscrizione ed il mantenimento della stessa sono subordinate ai seguenti requisiti:
a) forma di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperativa;
b) sede legale e amministrativa o, per i soggetti di altri Stati membri, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica italiana;
c) capitale sociale versato non inferiore a 5 volte il capitale sociale minimo previsto per la costituzione delle società per azioni;
d) oggetto sociale che prevede lo svolgimento di attività di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai fini del rimborso previsto dall'articolo 38 quater, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
e) possesso da parte di coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 15, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e di professionalità e competenza che tengano conto di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore o di un titolo di studio estero ritenuto equipollente a tutti gli effetti di legge, nonché di una esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività di amministrazione o di controllo ovvero di compiti direttivi in imprese operanti nel settore creditizio, finanziario o mobiliare;
f) esercizio effettivo dell'attività;
g) versamento di un contributo annuale in misura determinata con il provvedimento di cui al comma 4;
h) assenza, nell'ultimo triennio, di violazioni gravi ed accertate alle disposizioni in materia doganale o la cui applicazione è demandata all'Agenzia delle accise, dogane e monopoli.
4. L'attivazione del registro, l'attuazione delle previsioni di cui ai commi precedenti e le modalità per la riscossione del contributo annuale di cui al comma 3, lettera g), sono disciplinate con determinazione del Direttore Generale dell'Agenzia delle accise, dogane e monopoli, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
5. L'Agenzia delle accise, dogane e monopoli svolge le attività necessarie alla gestione del registro di cui al comma 1, e, nell'esercizio delle proprie competenze istituzionali, verifica la sussistenza ed il mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 3 Per tale finalità, può chiedere agli operatori iscritti al registro di cui al comma 1 la trasmissione di notizie, dati e documenti.
6. Se, dopo l'iscrizione nel registro di cui al comma 1, l'operatore perde uno dei requisiti di cui al comma 3, l'Agenzia delle accise, dogane e monopoli provvede a sospenderlo dal registro per un periodo non superiore a novanta giorni, decorso il quale, persistendo la mancanza del requisito, ne dispone la cancellazione dal registro. Con determinazione del Direttore Generale dell'Agenzia delle accise, dogane e monopoli sono definite le relative procedure di attuazione.
7. All'articolo 1, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo le parole: ''dalla legge 23 novembre 2001, n. 409'' sono inserite le seguenti: '', nonché l'Agenzia delle accise, dogane e monopoli nei confronti degli operatori di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che svolgono l'attività nel settore del rimborso dell'IVA a soggetti residenti o domiciliati fuori dell'Unione europea''.
8. All'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo la lettera i-bis), è aggiunta la seguente:
''i-ter) gli operatori di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208''.
9. Dopo il Titolo IV del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, è inserito il seguente:
''TITOLO IV-bis.
DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER GLI OPERATORI CHE SVOLGONO L'ATTIVITÀ NEL SETTORE DEL RIMBORSO DELL'IVA IN FAVORE DI SOGGETTI RESIDENTI O DOMICILIATI FUORI DELL'UNIONE EUROPEA''
10. Dopo l'articolo 54 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono inseriti i seguenti:
''Art. 54-bis.
(Disposizioni integrative in materia di conservazione)
1. Fermo quanto stabilito dalle disposizioni di cui al presente decreto, l'Agenzia delle accise, dogane e monopoli adotta nei confronti degli operatori che svolgono l'attività nel settore del rimborso dell'IVA in favore di soggetti residenti o domiciliati fuori dell'Unione europea disposizioni specifiche per la conservazione per tre anni e l'utilizzo dei dati e delle informazioni relative:
a) ai soggetti nei confronti dei quali è stata svolta l'attività di anticipazione del rimborso previsto dall'articolo 38 quater, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
b) alla tracciabilità dei rimborsi effettuati;
c) agli importi ricevuti da parte dei soggetti obbligati al rimborso previsto dall'articolo 38 quater, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
d) ai soggetti dai quali sono stati ricevuti gli importi di cui alla lettera e);
e) agli accordi contrattuali conclusi nell'ambito dell'attività di cui al presente Titolo.
Art. 54-ter.
(Collaborazione nelle attività di controllo)
1. Il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e l'Agenzia delle accise, dogane e monopoli, nel rispetto delle proprie attribuzioni e competenze, adottano protocolli d'intesa volti ad assicurare lo scambio di informazioni necessarie a garantire il coordinamento, l'efficacia e la tempestività delle attività di controllo e verifica del rispetto delle disposizioni del presente decreto applicabili nei confronti dei soggetti obbligati di cui all'articolo 3, comma 5, lettera i-ter)''.
11. All'articolo 62, del Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo il comma 7-bis è aggiunto il seguente:
''7-ter. Nei confronti degli operatori che svolgono l'attività nel settore del rimborso dell'IVA in favore di soggetti residenti o domiciliati fuori dell'Unione europea responsabili di violazioni delle disposizioni di cui al Titolo II, Capi I, II e III, e delle disposizioni attuative adottate dall'Agenzia delle accise, dogane e monopoli in materia di organizzazione, procedure, controlli interni e conservazione di cui agli articoli 7, 15, 16 e 54-bis si applica la sanzione amministrativa da mille a diecimila euro. In caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime la sanzione di cui al presente comma può essere aumentata fino al triplo del massimo edittale ovvero fino al doppio dell'importo dei profitti ricavati dalle violazioni accertate, quando tale importo è determinato o determinabile''.
12. All'articolo 62 del Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo il comma 8 è inserito il seguente:
''8-bis. Fermo quanto previsto dal comma 9, l'Agenzia delle accise, dogane e monopoli è competente all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 7-bis. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689''.
13. Chiunque svolge l'attività di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 senza essere iscritto nel registro di cui al comma 1 è punito con le sanzioni di cui all'articolo 348 del codice penale.
14. All'articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 le parole: ''da intermediari, purché regolarmente iscritti all'albo degli istituti di pagamento di cui all'articolo 114-septies del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385.'' sono sostituite dalle seguenti: ''dai soggetti iscritti nell'apposito registro istituito presso l'Agenzia delle accise, dogane e monopoli.''.
15. All'onere derivante dalla gestione del registro di cui al comma 1 si provvede mediante il contributo annuale di cui al comma 3, lettera g) e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
6.0.21
Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
(Disposizioni in materia di sgravio dell'IVA per i soggetti domiciliati e residenti fuori dall'Unione Europea)
1. A decorrere dal 1º giugno 2022 e fino al 31 dicembre 2023, al fine di sostenere la ripresa della filiera del turismo e il rilancio a livello internazionale dell'attrattività turistica dell'Italia, all'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, comma 1, primo periodo, le parole: ''lire 300 mila'' sono sostituite dalle seguenti: ''70 euro''.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a euro 5.436.611 per il 2022 e a euro 14.403.488 per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
Conseguentemente, dopo l'articolo 6-bis, aggiungere il seguente:
«Art. 6-ter.
(Disposizioni in materia di regolamentazione degli operatori di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208)
1. È istituito presso l'Agenzia delle accise, dogane e monopoli un registro informatizzato degli operatori di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Il registro è pubblico ed è reso accessibile a tutti gli interessati in modalità elettronica. L'iscrizione al registro è obbligatoria per l'esercizio, da parte di tali operatori, dell'attività di rimborso dell'IVA a soggetti residenti o domiciliati fuori dall'Unione europea.
2. L'Agenzia delle accise, dogane e monopoli iscrive nel registro di cui al comma 1 gli operatori per i quali l'attività ivi indicata costituisca l'attività esclusiva o prevalente, sotto il profilo economico e organizzativo, secondo parametri individuati con la determinazione di cui al comma 4.
3. L'iscrizione ed il mantenimento della stessa sono subordinate ai seguenti requisiti:
a) forma di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperativa;
b) sede legale e amministrativa o, per i soggetti di altri Stati membri, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica italiana;
c) capitale sociale versato non inferiore a 5 volte il capitale sociale minimo previsto per la costituzione delle società per azioni;
d) oggetto sociale che prevede lo svolgimento di attività di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai fini del rimborso previsto dall'articolo 38-quater, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
e) possesso da parte di coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 15, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e di professionalità e competenza che tengano conto di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore o di un titolo di studio estero ritenuto equipollente a tutti gli effetti di legge, nonché di una esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività di amministrazione o di controllo ovvero di compiti direttivi in imprese operanti nel settore creditizio, finanziario o mobiliare;
f) esercizio effettivo dell'attività;
g) versamento di un contributo annuale in misura determinata con il provvedimento di cui al comma 4;
h) assenza, nell'ultimo triennio, di violazioni gravi ed accertate alle disposizioni in materia doganale o la cui applicazione è demandata all'Agenzia delle accise, dogane e monopoli.
4. L'attivazione del registro, l'attuazione delle previsioni di cui ai commi precedenti e le modalità per la riscossione del contributo annuale di cui al comma 3, lettera g), sono disciplinate con determinazione del Direttore Generale dell'Agenzia delle accise, dogane e monopoli, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
5. L'Agenzia delle accise, dogane e monopoli svolge le attività necessarie alla gestione del registro di cui al comma 1, e, nell'esercizio delle proprie competenze istituzionali, verifica la sussistenza ed il mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 3. Per tale finalità, può chiedere agli operatori iscritti al registro di cui al comma 1 la trasmissione di notizie, dati e documenti.
6. Se, dopo l'iscrizione nel registro di cui al comma 1, l'operatore perde uno dei requisiti di cui al comma 3, l'Agenzia delle accise, dogane e monopoli provvede a sospenderlo dal registro per un periodo non superiore a novanta giorni, decorso il quale, persistendo la mancanza del requisito, ne dispone la cancellazione dal registro. Con determinazione del Direttore Generale dell'Agenzia delle accise, dogane e monopoli sono definite le relative procedure di attuazione.
7. All'articolo 1, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo le parole: ''dalla legge 23 novembre 2001, n. 409'' sono inserite le seguenti: '', nonché l'Agenzia delle accise, dogane e monopoli nei confronti degli operatori di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che svolgono l'attività nel settore del rimborso dell'IVA a soggetti residenti o domiciliati fuori dell'Unione europea''.
8. All'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo la lettera i-bis), è aggiunta la seguente:
''i-ter) gli operatori di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208''.
9. Dopo il Titolo IV del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, è inserito il seguente: ''Titolo IV- bis - Disposizioni specifiche per gli operatori che svolgono l'attività nel settore del rimborso dell'IVA in favore di soggetti residenti o domiciliati fuori dell'Unione europea''.
10. Dopo l'articolo 54 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono inseriti i seguenti:
''Art. 54-bis.
(Disposizioni integrative in materia di conservazione)
1. Fermo quanto stabilito dalle disposizioni di cui al presente decreto, l'Agenzia delle accise, dogane e monopoli adotta nei confronti degli operatori che svolgono l'attività nel settore del rimborso dell'IVA in favore di soggetti residenti o domiciliati fuori dell'Unione europea disposizioni specifiche per la conservazione per tre anni e l'utilizzo dei dati e delle informazioni relative:
a) ai soggetti nei confronti dei quali è stata svolta l'attività di anticipazione del rimborso previsto dall'articolo 38-quater, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
b) alla tracciabilità dei rimborsi effettuati;
c) agli importi ricevuti da parte dei soggetti obbligati al rimborso previsto dall'articolo 38 quater, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
d) ai soggetti dai quali sono stati ricevuti gli importi di cui alla lettera c);
e) agli accordi contrattuali conclusi nell'ambito dell'attività di cui al presente Titolo.
Art. 54-ter.
(Collaborazione nelle attività di controllo)
1. Il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e l'Agenzia delle accise, dogane e monopoli, nel rispetto delle proprie attribuzioni e competenze, adottano protocolli d'intesa volti ad assicurare lo scambio di informazioni necessarie a garantire il coordinamento, l'efficacia e la tempestività delle attività di controllo e verifica del rispetto delle disposizioni del presente decreto applicabili nei confronti dei soggetti obbligati di cui all'articolo 3, comma 5, lettera i-ter.''.
11. All'articolo 62, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo il comma 7-bis è aggiunto il seguente:
''7-ter. Nei confronti degli operatori che svolgono l'attività nel settore del rimborso dell'IVA in favore di soggetti residenti o domiciliati fuori dell'Unione europea responsabili di violazioni delle disposizioni di cui al Titolo II, Capi I, II e III, e delle disposizioni attuative adottate dall'Agenzia delle accise, dogane e monopoli in materia di organizzazione, procedure, controlli interni e conservazione di cui agli articoli 7, 15, 16 e 54-bis si applica la sanzione amministrativa da mille a diecimila euro. In caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime la sanzione di cui al presente comma può essere aumentata fino al triplo del massimo edittale ovvero fino al doppio dell'importo dei profitti ricavati dalle violazioni accertate, quando tale importo è determinato o determinabile''.
12. All'articolo 62 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo il comma 8 è inserito il seguente:
''8-bis. Fermo quanto previsto dal comma 9, l'Agenzia delle accise, dogane e monopoli è competente all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 7-bis. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689''.
13. Chiunque svolge l'attività di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 senza essere iscritto nel registro di cui al comma 1 è punito con le sanzioni di cui all'articolo 348 del codice penale.
14. All'articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 le parole: ''da intermediari, purché regolarmente iscritti all'albo degli istituti di pagamento di cui all'articolo 114-septies del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385'' sono sostituite dalle seguenti: ''dai soggetti iscritti nell'apposito registro istituito presso l'Agenzia delle accise, dogane e monopoli.''.
15. All'onere derivante dalla gestione del registro di cui al comma 1 si provvede mediante il contributo annuale di cui al comma 3, lettera g) e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
6.0.22
Ripamonti, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
1. All'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo la lettera q), aggiungere la seguente:
''q-bis) nomadi digitali e lavoratori da remoto, non appartenenti all'Unione europea;'' e, dopo il comma 1-quinquies, aggiungere il seguente:
''1-sexies. I lavoratori di cui al comma 1, lettera q-bis), sono cittadini di un Paese terzo, che svolgono attività lavorativa attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici che consentono di lavorare da remoto in via autonoma ovvero per un'impresa anche non residente nel territorio dello Stato italiano. Per tali soggetti, nel caso in cui svolgano l'attività in Italia, non è richiesto il nullaosta al lavoro, ed il permesso di soggiorno, previa acquisizione del visto d'ingresso è rilasciato per un periodo non superiore ad un anno, a condizione che vengano rispettate le disposizioni di carattere fiscale e contributivo vigenti nell'ordinamento nazionale. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro del turismo e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità e i requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno ai nomadi digitali, ivi comprese le modalità necessarie per la verifica dell'attività lavorativa da svolgere.''».
7.1
Precluso
Al comma 1, all'Allegato I, sostituire le parole: «55.10 e 55.20», con le seguenti: «55.10, 55.20 e 55.30».
Conseguentemente al comma 2:
1) alinea, sostituire le parole: «pari a 84,3 milioni di euro per l'anno 2022 e a 13 milioni di euro per l'anno 2024» con le seguenti: «pari a 85,3 milioni di euro per l'anno 2022 e a 14 milioni di euro per l'anno 2024»;
2) alla lettera a) aggiungere, in fine, le seguente:
«a-bis) e quanto a i milione di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
7.2
Precluso
All'allegato I del presente decreto-legge le parole: «55.10 e 55.20» sono sostituite con le seguenti: «55.10, 55.20 e 55.30».
7.3
Precluso
Al comma 1, alla seconda riga della tabella dell'allegato I, le parole: «55.10 e 55.20» sono sostituite con le seguenti: «55.10, 55.20 e 55.30».
7.4
Precluso
All'allegato I, voce «Turismo», sostituire le parole: «55.10 e 55.20» con le seguenti: «55.10, 55.20 e 55.30».
7.5
Precluso
Al comma 1, all'allegato I ivi richiamato, le parole: «55.10 e 55.20» sono sostitute con le seguenti: «55.10, 55.20 e 55.30».
7.6
Precluso
All'allegato I, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla voce: «Turismo», dopo: «Agenzie e tour operator (codici ATECO 79.1, 79.11, 79.12 e 79.90)», inserire la seguente: «Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte (codice ateco 55.30)»;
b) alla voce: «Altre attività», dopo: «Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane e altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca (codici ateco 49.31 e 49.39.09)», inserire la seguente: «Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente (codice ateco 49.32.2)».
7.7
Precluso
All'allegato I, dopo la voce: «Ristorazione con somministrazione (codici ateco 56.10.1)» inserire la seguente:
«Filiera HO.RE.CA.
46.31 Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi o conservati
46.32 Commercio all'ingrosso di carne e di prodotti a base di carne
46.33 Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari, uova, oli e grassi commestibil
46.34 Commercio all'ingrosso di bevande
46.36 Commercio all'ingrosso di zucchero, cioccolato, dolciumi e prodotti da forno
46.37 Commercio all'ingrosso di caffè, tè, cacao e spezie
46.38 Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi
46.39 Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacco».
Conseguentemente, al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo sostituire le parole: «pari a 84,3 milioni» con le seguenti: «88,3 milioni»;
b) dopo la lettera a), inserire la seguente:
«a-bis) per l'anno 2022 quanto a 4 milioni di euro si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
Conseguentemente, all'articolo 32, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1.665,41 milioni di euro per l'anno 2022»;
b) dopo la lettera h), inserire la seguente:
«h-bis) quanto a 4 milioni di per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 120, della legge 30dicembre 2021, n. 234».
7.8
Precluso
Alla tabella di cui all'Allegato I, capoverso «Attività ricreative», aggiungere, in fine, le seguenti righe:
«
gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche (codici Ateco 90.04.00); |
attività nel campo della recitazione (codice Ateco 90.01.01); |
altre rappresentazioni artistiche (codice Ateco 90.01.09); |
noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi (codice Ateco 77.39.94); |
noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli (codice Ateco 90.02.01); |
altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche (codice Ateco 90.02.09); |
altre creazioni artistiche e letterarie (codice Ateco 90.03.09) |
».
7.9
Errani, De Petris, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
1) all'allegato 1 richiamato al comma 1, sub voce: «Attività ricreative», aggiungere le seguenti: «Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche (codici ateco 90.02.09); Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche (codici ateco 90.04.00); Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby (codici ateco 94.99.20); Attività di altre organizzazioni associative nca (codici ateco 94.99.90)»;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 94,3 milioni di euro per l'anno 2022 e a 18 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:
a) per l'anno 2022 ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante riduzione per 130,4 milioni di euro del fondo di cui all'articolo 1, comma 120, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
b) per l'anno 2024 ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera e)».
Conseguentemente, all'articolo 32, comma 1, lettera e), le parole: «127,52 milioni di euro per l'anno 2024», sono sostituite con le seguenti: «145,52 milioni di euro per l'anno 2024».
7.10
Testor, Ferrero, Rivolta, Faggi, Tosato
Precluso
All'allegato I, dopo le parole: «43.39.01» aggiungere le seguenti: «49.31.00 e 49.39.09».
7.11
Precluso
All'allegato I, dopo la voce: «Attività dei servizi connessi al trasporto aereo (codici ateco 52.23.00)» è inserita la seguente: «Movimento merci relativo ai trasporti aerei (codice ATECO 52.24.1)».
Conseguentemente, al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:
- le parole: «pari a 84,3 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 84,65 milioni di euro»;
- dopo la lettera a), inserire la seguente:
«a-bis) per l'anno 2022, quanto a 0,35 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
Conseguentemente, all'articolo 32, sono apportate le seguenti modificazioni:
- al comma 1, dopo le parole: «7, comma 2,», inserire le seguenti: «lettera a-bis) e» e le parole: «1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1.661,76 milioni di euro per l'anno 2022»;
- dopo la lettera c), inserire la seguente:
«c-bis) quanto a 0,35 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
7.12
Precluso
Al comma 1, Allegato I, dopo la voce: «- Attività dei servizi connessi al trasporto aereo (codice ATECO 52.23.00)», inserire la seguente: «- Movimento merci relativo a trasporti aerei (codice ATECO 52.24.1)»;
Conseguentemente al comma 2:
1) alinea, sostituire le parole: » pari a 84,3 milioni di euro per l'anno 2022 e a 13 milioni di euro per l'anno 2024» con le seguenti: «pari a 85,3 milioni di euro per l'anno 2022 e a 14 milioni di euro per l'anno 2024»;
2) alla lettera a) aggiungere, in fine, la seguente:
«a-bis) e quanto a 1 milione di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
7.13
Precluso
Al comma 1, all'Allegato I, aggiungere, in fine, le seguenti voci:
«
10.52.00 - produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico |
10.71.10 - produzione di prodotti di panetteria freschi |
10.71.20 - produzione di pasticceria fresca |
10.72.00 - produzione di fette biscottate, biscotti; prodotti di pasticceria conservati |
10.73.00 - produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili |
10.82.00 - produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie |
10.85.0 - produzione di pasti e piatti pronti (preparati, conditi, cucinati e confezionati) |
11.01.00 - distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici |
13.2 - tessitura |
13.92.10 - confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento |
13.92.20 - fabbricazione di articoli in materie tessili n.c.a. |
13.99 - fabbricazione di altri prodotti tessili n.c.a |
14.13.1 - confezioni in serie di abbigliamento esterno |
14.13.2 - sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno |
14.14.0 - confezione di camicie, t-shirt, corsetteria e altra biancheria intima |
14.19.10 - confezioni varie e accessori per l'abbigliamento |
14.3 - fabbricazione di articoli in maglieria |
15.1 - preparazione e concia del cuoio; fabbricazione di articoli da viaggio, borse, pelletteria e selleria; preparazione e tintura di pellicce; |
15.20 - fabbricazione di calzature |
16.21 - fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno |
16.22 - fabbricazione di pavimenti in parquet assemblato |
16.23 - fabbricazione di altri prodotti di carpenteria in legno e falegnameria per l'edilizia |
16.29.19 - fabbricazione di altri prodotti vari in legno (esclusi mobili) |
16.29.2 - fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero |
16.29.3 - fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio |
16.29.4 - laboratori di corniciai |
17.1 - fabbricazione di pasta-carta, carta e cartone |
17.2 - fabbricazione di articoli di carta e cartone |
18.13.0 - lavorazioni preliminari alla stampa e ai media |
18.14.0 - legatoria e servizi connessi |
23 - fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerai non metalliferi |
25 - fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature) |
28.22.09 - fabbricazione di altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione |
30.99.0 - fabbricazione di veicoli a trazione manuale o animale |
31.03 - fabbricazione di materassi |
31.09.1 - fabbricazione di mobili per arredo domestico |
31.09.2 - fabbricazione di sedie e sedili (esclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi, treni, ufficio e negozi) |
31.09.5 - finitura di mobili |
32 - altre industrie manifatturiere |
33.12.60 - riparazione trattori agricoli |
33.12.70 - riparazione macchine agricoltura, silvicoltura, zootecnia |
33.15.00 - riparazione imbarcazioni commerciali, da diporto e sportive |
33.19.09 - riparazione di altre apparecchiature nca |
41.20.00 - costruzione di edifici residenziali e non residenziali |
45.20.20 - riparazione di carrozzerie di autoveicoli |
45.20.30 - riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli |
45.40.30 - manutenzione e riparazione di motocicli e ciclomotori (inclusi i pneumatici) |
74.10.10 - attività di design di moda e design industriale |
74.20 - attività fotografiche |
90.03 - creazioni artistiche e letterarie |
91.03.00 - gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili |
95.22.01- riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa |
95.23 - riparazione di calzature e articoli da viaggio |
95.24 - riparazione di mobili e di oggetti di arredamento; laboratori di tappezzeria |
95.25.00 - riparazione di orologi e gioielli |
95.29.01 - riparazione di strumenti musicali |
95.29.02 - riparazione di articoli sportivi |
95.29.03 - modifica e riparazione di articoli di vestiario non effettuate dalle sartorie |
95.29.04 - servizi di riparazioni rapide, duplicazione chiavi, affilatura coltelli, stampa immediata su articoli tessili, incision rapide su metallo non prezioso |
95.29.09 - riparazione non connessa con la vendita o fabbricazione di altri beni di consumo |
».
Conseguentemente al comma 2:
1) alinea, sostituire le parole: «pari a 84,3 milioni di euro per l'anno 2022 e a 13 milioni di euro per l'anno 2024» con le seguenti: «pari a 104,3 milioni di euro per l'anno 2022 e a 24 milioni di euro per l'anno 2024»;
2) alla lettera a) aggiungere, in fine, le seguente:
«a-bis) e quanto a 20 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
7.14
Precluso
Alla tabella di cui all'Allegato 1, aggiungere, in fine, le seguenti righe:
«
attività nel campo della recitazione (codice Ateco 90.01.01) |
altre rappresentazioni artistiche (codice Ateco 90.01.09) |
noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi (codice Ateco 77.39.94) |
noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli (codice Ateco 90.02.01) |
altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche (codice Ateco 90.02.09) |
altre creazioni artistiche e letterarie (codice Ateco 90.03.09) |
».
Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
7.15
Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Alla tabella di cui all'Allegato 1, aggiungere, in fine, le seguenti righe:
«
gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche (codici ateco 90.04.00) |
attività nel campo della recitazione (codice Ateco 90.01.01) |
altre rappresentazioni artistiche (codice Ateco 90.01.09) |
noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi (codice Ateco 77.39.94) |
noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli (codice Ateco 90.02.01) |
altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche (codice Ateco 90.02.09) |
altre creazioni artistiche e letterarie (codice Ateco 90.03.09) |
».
Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 14, 6 milioni di curo per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
7.16
Precluso
Alla tabella di cui all'Allegato 1, aggiungere le seguenti righe:
«
- gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche (codici ateco 90.04.00) |
- attività nel campo della recitazione (codici ateco 90.01.01) |
- altre rappresentazioni artistiche (codici ateco 90.01.09) |
- noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi (codici ateco 77.39.94) |
- noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli (codici ateco 90.02.01) |
- altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche (codici ateco 90.02.09) |
- altre creazioni artistiche e letterarie (codici ateco 90.03.09) |
».
Conseguentemente, all'articolo:
a) al comma 2, alinea, sostituire le parole: «84,3 milioni» con le seguenti: «98,6»;
b) al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «120,4 milioni» con le seguenti: «134,7».
7.17
Precluso
Alla tabella di cui all'Allegato 1, aggiungere, in fine, le seguenti righe:
«
gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche (codici ateco 90.04.00) |
attività nel campo della recitazione (codice Ateco 90.01.01) |
altre rappresentazioni artistiche (codice Ateco 90.01.09) |
noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi (codice Ateco 77.39.94) |
noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli (codice Ateco 90.02.01) |
altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche (codice Ateco 90.02.09) |
altre creazioni artistiche e letterarie (codice Ateco 90.03.09) |
».
7.18
Precluso
Alla tabella di cui all'Allegato 1, aggiungere, in fine, le seguenti voci:
«
attività nel campo della recitazione (codice Ateco 90.01.01) |
gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche (codice ateco 90.04.00) |
altre rappresentazioni artistiche (codice Ateco 90.01.09) |
noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi (codice Ateco 77.39.94) |
noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli (codice Ateco 90.02.01) |
altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche (codice Ateco 90.02.09) |
altre creazioni artistiche e letterarie (codice Ateco 90.03.09) |
».
7.19
Precluso
Alla tabella di cui all'Allegato 1 inserire le seguenti voci:
«
- gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche (codici ateco 90.04.00) |
- attività nel campo della recitazione (codici ateco 90.01.01) |
- altre rappresentazioni artistiche (codici ateco 90.01.09) |
- noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi (codici ateco 77.39.94) |
- noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli (codici ateco 90.02.01) |
- altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche (codici ateco 90.02.09) |
- altre creazioni artistiche e letterarie (codici ateco 90.03.09) |
».
Conseguentemente, agli oneri di spesa pari a euro 14,3 milioni si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
7.20
Precluso
Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. All'allegato 1 di cui al precedente comma sono aggiunti i seguenti codici ATECO:
46.31 Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi o conservati |
46.32 Commercio all'ingrosso di carne e di prodotti a base di carne |
46.33 Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari, uova, oli e grassi commestibili |
46.34 Commercio all'ingrosso di bevande |
46.36 Commercio all'ingrosso di zucchero, cioccolato, dolciumi e prodotti da forno |
46.37 Commercio all'ingrosso di caffè, tè, cacao e spezie |
46.38 Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi |
46.39 Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacco |
».
7.21
Precluso
Al comma 1, Allegato I, aggiungere le seguenti voci:
Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi o conservati (codice ateco 46.31) |
Commercio all'ingrosso di carne e di prodotti a base di carne (codice ateco 46.32 ) |
Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari, uova, oli e grassi commestibili (codice ateco 46.33) |
Commercio all'ingrosso di bevande (codice ateco 46.34) |
Commercio all'ingrosso di zucchero, cioccolato, dolciumi e prodotti da forno (codice ateco 46.36) |
Commercio all'ingrosso di caffè, tè, cacao e spezie (codice ateco 46.37) |
Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi (codice ateco 46.38) |
Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacco (codice ateco 46.39) |
.
7.22
Briziarelli, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
All'allegato 1, aggiungere i seguenti:
«
46.31 Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi o conservati; |
46.32 Commercio all'ingrosso di carne e di prodotti a base di carne; |
46.33 Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari, uova, oli e grassi commestibili; |
46.34 Commercio all'ingrosso di bevande; |
6.36 Commercio all'ingrosso di zucchero, cioccolato, dolciumi e prodotti da forno; |
46.37 Commercio all'ingrosso di caffè, tè, cacao e spezie; |
6.38 Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi; |
6.39 Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacco |
».
7.23
Precluso
All'Allegato 1, alla voce Altre attività, aggiungere in fine le seguenti:
«
- Fiere e Congressi (codice Ateco 82.30) |
- Allestitori (codice ateco 77.39.94) |
».
Conseguentemente, all'articolo 32, comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:« h-bis) quanto a 0,9 milioni di euro per l'anno 2022 e a 0,1 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della Missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».
7.24
Precluso
All'Allegato 1 all'articolo 7 aggiungere la voce:» Fiere e Congressi (codice ATECO 82.30)»
7.25
Precluso
All'allegato 1 all'articolo 7 - Disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale, aggiungere il seguente codice ATECO 82.30 (Fiere e Congressi).
7.26
Precluso
All'allegato 1 dell'articolo 7 Disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale, aggiungere il seguente codice ATECO 82.30 (Operatore specializzato in promozione eventi).
7.27
Precluso
Allegato 1 all'articolo 7 Disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale, aggiungere il codice ATECO 82.30 (Operatore specializzato in promozione eventi).
7.28
Precluso
All'allegato 1 dell'articolo 7 aggiungere il codice ATECO 82.30 (Operatore specializzato in promozione eventi)
7.29
Romeo, Rivolta, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Al comma 1, dopo le parole: «presente decreto» inserire le seguenti: «nonché i soggetti erogatori di servizi di allestimento che abbiano una quota superiore al 50 per cento del fatturato proveniente da attività derivanti dall'allestimento di fiere e congressi».
Conseguentemente, al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, sostituire le parole: «84,3 milioni di euro» con le seguenti: «85,5 milioni di euro»;
b) alla lettera a), sostituire le parole: «120,4 milioni di euro» con le seguenti: «122,1 milioni di euro».
7.30
Precluso
All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:
Al comma 1 dopo la parola: «al presente decreto» aggiungere le seguenti: «nonché i soggetti erogatori di servizi di allestimento che abbiano una quota superiore al 50 per cento del fatturato proveniente da attività derivanti dall'allestimento di fiere e congressi».
All'allegato I, dopo la voce: «Organizzazione di feste e cerimonie (codici ateco 96.09.05)» inserire le seguenti: «Operatore specializzato in promozione eventi (ATECO 82.30)».
Conseguentemente, al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:
le parole: «pari a 84,3 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « pari a 99 milioni di euro»;
Dopo la lettera a) inserire la seguente: «a-bis) per l'anno 2022, quanto a 14,7 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
Conseguentemente, all'articolo 32, sono apportate le seguenti modificazioni:
Al comma 1, dopo le parole: « 7, comma 2,», inserire le seguenti: «lettera a-bis) e» e le parole: «1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle parole: «1.676,11 milioni di euro per l'anno 2022»;
dopo la lettera c), inserire la seguente: «c-bis) quanto a 14,7 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
7.31
Precluso
AI comma 1, dopo la parola: «decreto» inserire le seguenti: «, nonché i soggetti erogatori di servizi di allestimento che abbiano una quota superiore al 50 per cento del fatturato proveniente da attività derivanti dall'allestimento di fiere e congressi,».
Conseguentemente,
c) al comma 2, alinea, sostituire le parole: «pari a 84,3 milioni di euro» con le seguenti: «pari a 85,5 milioni di euro»;
d) al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «120,4 milioni» con le seguenti: «121,6 milioni».
7.32
Precluso
Al comma 1, dopo la parola: «decreto» aggiungere le seguenti: «nonché i soggetti erogatori di servizi di allestimento che abbiano una quota superiore al 50 per cento del fatturato proveniente da attività derivanti dall'allestimento di fiere e congressi».
Conseguentemente al comma 2:
a) sostituire le parole: «pari a 84,3 milioni di euro» con le seguenti: «pari a 85,5 milioni di euro»;
b) alla lettera a) sostituire le parole: «mediante riduzione per 120,4 milioni» con le seguenti: «mediante riduzione per 121,6 milioni».
7.33
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «al presente decreto» inserire le seguenti: » e i datori di lavoro operanti mediante appalti e affidamenti presso le imprese committenti rientranti nei medesimi codici ATECO di cui allegato I, »;
b) dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente: «2-bis) Agli oneri relativi all'esenzione del pagamento della contribuzione addizionale di cui agli articoli 5 e 29, comma 8, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 per i datori di lavoro operanti mediante appalti e affidamenti di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022 e 100 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
7.34
Errani, De Petris, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
1) Al comma 1 dopo le parole: «allegato I al presente decreto» inserire le seguenti: «, nonchè i datori di lavoro operanti mediante appalti/affidamenti presso le imprese committenti rientranti nei medesimi codici ATECO di cui all'allegato I»;
2) Al comma 2 sostituire le parole: «pari a 84,3» con le seguenti: «pari a 104,3» e alla lettera a) aggiungere in fine le seguenti parole: «e quanto a 20 milioni di euro ai sensi dell'articolo 32».
Conseguentemente all'articolo 32, comma 1, sostituire le parole: » 1.661,41 milioni» con le seguenti: «1.671,41 milioni» e dopo la lettera h) aggiungere la seguente: «lettera e)» al capoverso sostituire le parole: «quanto a» con le seguenti:» quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2022, » e le parole: «127,52 milioni di euro per l'anno 2024» con le seguenti: «129,52 milioni di euro per l'anno 2024».
7.35
Precluso
Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole: «fino al 31 marzo 2022» sono sostituite da: «fino al 30 giugno 2022».
b) al comma 2 la parola: «84,3» è sostituita da: «168,6» e la parola: «13» è sostituita da: «26».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 84,3 milioni di euro per l'anno 2022 e 13 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
7.35-bis
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole: «fino al 31 marzo 2022», con le seguenti: «fino al 30 giugno 2022»;
b) al comma 2, sostituire la parola: «84,3», con la seguente: «168,6» e la parola: «13», con la seguente: «26».
7.36
Mallegni, De Poli, Ferro, Modena, Saccone, Toffanin, Floris, Boccardi, Berardi
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole: «al 31 marzo 2022» con le seguenti: «al 30 giugno 2022»;
b) al comma 2, all'alinea, sostituire le parole: «pari a 84,3 milioni di euro» con le parole: «124, 3 milioni di euro» e alla lettera a) le parole: «120,4 milioni di euro» con le parole: » 138,9 milioni di euro».
7.37
Precluso
Al comma 1 dell'articolo 7, le parole: «al 31 marzo 2022» sono sostituite dalle parole: «al 30 giugno 2022».
Conseguentemente:
a) al comma 2, sostituire le parole: «84,3 milioni» con le seguenti: «124,3 milioni»;
b) al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «120,4 milioni» con le seguenti: «160,4».
7.38
Faggi, Ripamonti, Ferrero, Rivolta, Testor, Tosato
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: «al 31 marzo 2022» con le seguenti: «al 30 giugno 2022».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
7.39
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: «al 31 marzo 2022», con le seguenti: «al 30 giugno 2022».
Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 40 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
7.40
Precluso
Al comma 1 dell'articolo 7, le parole: «al 31 marzo 2022» sono sostituite dalle parole: «al 30 giugno 2022».
Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione valutati in 40 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
7.41
Precluso
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. All'allegato 1 di cui al precedente comma sono aggiunti i seguenti codici ATECO:
«
46.31 Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi o conservati |
46.32 Commercio all'ingrosso di carne e di prodotti a base di carne |
46.33 Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari, uova, oli e grassi commestibili |
46.34 Commercio all'ingrosso di bevande |
46.36 Commercio all'ingrosso di zucchero, cioccolato, dolciumi e prodotti da forno |
46.37 Commercio all'ingrosso di caffè, tè, cacao e spezie |
46.38 Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi |
46.39 Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacco |
».
Conseguentemente, Dopo il Comma 2 Inserire il Seguente:
«2-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, valutati in 20 milioni di euro per il 2022 e 10 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.».
7.42
Errani, De Petris, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Precluso
Dopo il comma 1 inserire il seguente:
«1-bis. I periodi di integrazione salariale di cui al comma 1 non si computano ai fini del computo della durata massima di cui al comma 3-bis dell'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma nel limite massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 32.».
Conseguentemente all'articolo 32, comma 1, sostituire le parole: «1.661,41 milioni» con le seguenti: «1.761,41 milioni» e dopo la lettera h aggiungere la seguente:
''h-bis) quanto a 100 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 282 del 2004.''».
7.43
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. I periodi di fruizione dei trattamenti di integrazione salariale cui si applicano le disposizioni di cui al comma 1 non sono conteggiati ai fini dei limiti di durata massima di riconoscimento dell'assegno di integrazione salariale di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, previsti dall'articolo 29, comma 3-bis, del medesimo decreto legislativo.».
Conseguentemente, al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, sostituire le parole: «dal comma 1, pari a 84,3 milioni di euro per l'anno 2022», con le seguenti: «dai commi 1 e 1-bis, pari a 129,5 milioni di euro per l'anno 2022»;
b) dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) per l'anno 2022 per 45,2 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014;».
7.44
Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. I periodi di trattamento di integrazione salariale concessi ai sensi del comma 1 non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti dall'articolo 29, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.».
Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 45, 2 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
7.45
Precluso
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. I periodi di integrazione salariale di cui al comma 1 non si computano ai fini del computo della durata massima di cui al comma 3-bis, dell'articolo 29, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.»
Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 45,2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
7.46
Precluso
Dopo il comma 1 inserire il seguente:
«1-bis. I periodi di integrazione salariale di cui al comma 1 non si considerano ai fini del computo della durata massima di cui al comma 3-bis dell'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148».
Conseguentemente all'articolo 32, comma 1, alinea, sostituire le parole: «1.661,41 milioni» con le seguenti: «1716,41» e dopo la lettera h), aggiungere la seguente: «h-bis) quanto a 45 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
7.47
Ferro, Boccardi, Berardi, Mallegni
Precluso
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. I periodi di integrazione salariale di cui al comma 1 non si computano ai fini del computo della durata massima di cui al comma 3-bis dell'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148».
7.48
Faggi, Ripamonti, Ferrero, Rivolta, Testor, Tosato
Precluso
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. I periodi di integrazione salariale di cui al comma 1 non si computano ai fini del computo della durata massima di cui al comma 3-bis dell'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148».
7.49
Precluso
Dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. I periodi di integrazione salariale di cui al comma 1 non si computano ai fini del computo della durata massima di cui al comma 3-bis dell'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148».
7.50
Precluso
Dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. I periodi di trattamento di integrazione salariale concessi ai sensi del comma 1 non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti dall'articolo 29, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.».
7.51
Errani, De Petris, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. I datori di lavoro che operano nel settore dell'Hotellerie-Restaurant-Catering (HORECA) che nel medesimo intervallo di tempo di cui al precedente comma 1, sospendono o riducono l'attività lavorativa ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono esentati dall'obbligo di anticipazione dell'importo di trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 7, comma 1 del medesimo decreto legislativo».
7.52
Errani, De Petris, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Precluso
Dopo il comma 2 inserire i seguenti:
«2-bis. Per il periodo a decorrere dal 01/01/2022 fino a non oltre il 30/06/2022, ai datori di lavoro di cui all'articolo 11 , commi 1 del decreto legislativo 21 ottobre 2021, n. 146 appartenenti ai settori del turismo, stabilimenti termali, della ristorazione collettiva, commerciale e pubblici esercizi, degli appalti di servizi e del commercio, che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare, per i lavoratori in forza al 31 dicembre 2021, domanda di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga, di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-quater del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di 26 settimane nel periodo tra il 1º gennaio 2022 e il 30 giugno 2022. Ai datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi del presente comma resta precluso, per la durata della fruizione del trattamento di integrazione salariale, l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991,n. 223, e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Ai medesimi soggetti di cui al primo periodo resta, altresì, preclusa nel medesimo periodo, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge. Le sospensioni e le preclusioni di cui al presente comma non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa oppure dalla cessazione definitiva dell'attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.
2-ter. I trattamenti di cui al comma 2-bis sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 300 milioni di euro per l'anno 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 32.».
Conseguentemente all'articolo 32 comma 1, sostituire le parole: «1.661,41 milioni» con le seguenti: 1.961,41 milioni e dopo la lettera h) aggiungere la seguente:
«h-bis) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante riduzione delle risorse di cui al fondo di cui all'articolo 18, comma 1, decreto-legge 185 del 2008».
7.53
Errani, De Petris, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Precluso
Dopo il comma 2 inserire il seguente:
«2-bis. All'articolo 11 comma 1 del decreto legislativo 21 ottobre 2021 n.146, in materia di fisco e lavoro, le parole: ''31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 marzo 2022'' e le parole: ''per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto'' sono sostituite dalle seguenti:'' per i lavoratori delle compagnie aeree, gestori aeroportuali ed alle società di servizi operanti nel settore del trasporto aereo, fortemente colpito dalla crisi generata dalla pandemia COVID 19. I trattamenti di cui al presente comma sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 50 milioni di curo per l'anno 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che e stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 32.''».
Conseguentemente all'articolo 32, comma 1, all'alinea sostituire le parole: ''1.661,41 milioni'' con le seguenti: ''1711,41 milioni'' e alla lettera e) , al capoverso sostituire le parole: ''quanto a'' con le seguenti: ''quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2022.''.
7.54
Precluso
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
«2-bis. A decorrere dal 1 gennaio fino al 30 giugno 2022, ai datori di lavoro di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 21 ottobre 2021, n. 146 appartenenti ai settori del turismo, stabilimenti termali, della ristorazione collettiva, commerciale e pubblici esercizi, degli appalti di servizi e del commercio, che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare, per i lavoratori in forza al 31 dicembre 2021, domanda di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga, di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-quater del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di 26 settimane nel periodo tra il 1º gennaio 2022 e il 30 giugno 2022.
2-ter. Ai datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi del comma 2-bis resta precluso, per la durata della fruizione del trattamento di integrazione salariale, l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Ai medesimi soggetti di cui al primo periodo resta, altresì, preclusa nel medesimo periodo, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge.
2-quater. Le sospensioni e le preclusioni di cui al presente comma, non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa oppure dalla cessazione definitiva dell'attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. Ai lavoratori di cui al presente comma è comunque riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.».
7.55
Precluso
Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente comma:
«2-bis. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 21 ottobre 2021 n.146, le parole: ''31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 marzo 2022'' e le parole: ''per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto'' sono sostituite dalle seguenti:'' per i lavoratori delle compagnie aeree, gestori aeroportuali ed alle società di servizi operanti nel settore del trasporto aereo, fortemente colpito dalla crisi epidemiologica da COVID 19''».
7.56
Precluso
Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti:
«2-bis. Alle persone con disturbi specifici di apprendimento, di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, sono assicurate uguali opportunità di
sviluppo delle proprie capacità e uguale accesso al mondo del lavoro, evitando ogni forma di discriminazione.
2-ter. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), della legge 8 ottobre 2010, n. 170, l'inserimento lavorativo delle persone con Disturbi Specifici di Apprendimento, in ambito privato, a partire dalle attività di selezione, è garantito senza alcuna forma di discriminazione e assicura condizioni di pari opportunità mediante modalità di esecuzione di prove e di colloqui che permettano di valorizzare le loro competenze, con la garanzia di utilizzo di strumenti e misure di supporto adeguati al profilo funzionale e alle necessità individuali.
2-quater. Al fine di favorire l'inclusione professionale di persone con DSA, che liberamente vogliono essere riconosciute come tali, presentando la relativa certificazione, le imprese prevedono che il responsabile dell'inserimento lavorativo aziendale, adeguatamente formato in materia di persone con Disturbi Specifici di Apprendimento, crei l'ambiente più adatto per l'inserimento e la realizzazione professionale delle medesime.
2-quinquies. Le misure compensative e dispensative di cui ai commi 2-bis, 2-ter e 2-quater sono applicate in ogni occasione di valutazione per l'accesso o il completamento di percorsi formativi finalizzati all'esercizio di attività e professioni, nonché in ambito sociale.».
7.57
Precluso
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
«3. I trattamenti di integrazione salariale fruiti a seguito di uno degli eventi emergenziali di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1:
a) non si computano ai fini del computo della durata massima di cui al comma 3-bis dell'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;
b) non comportano l'applicazione della contribuzione addizionale di cui al comma 8 dell'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;
c) non sono considerati utili ai fini del computo dei ventiquattro mesi di cui al comma 8-bis dell'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;
d) possono essere pagati direttamente da INPS, su richiesta del datore di lavoro, senza necessità di documentare le difficoltà finanziarie dell'impresa.
4. Al termine del comma 8 dell'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è aggiunto il seguente periodo: ''Il contributo addizionale non è dovuto per gli interventi concessi per eventi oggettivamente non evitabili''.».
Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione valutati in 5 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
7.58
Precluso
Dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
«3. I trattamenti di integrazione salariale fruiti a seguito di uno degli eventi emergenziali di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1:
a) non si computano ai fini del computo della durata massima di cui al comma 3-bis dell'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;
b) non comportano l'applicazione della contribuzione addizionale di cui al comma 8 dell'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;
c) non sono considerati utili ai fini del computo dei ventiquattro mesi di cui al comma 8-bis dell'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;
d) possono essere pagati direttamente da INPS, su richiesta del datore di lavoro, senza necessità di documentare le difficoltà finanziarie dell'impresa.
4. Al termine del comma 8 dell'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è aggiunto il seguente periodo: ''Il contributo addizionale non è dovuto per gli interventi concessi per eventi oggettivamente non evitabili''.».
7.59
Precluso
Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
«2-bis. I trattamenti di integrazione salariale fruiti a seguito di uno degli eventi emergenziali di cui all'articolo 7, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1:
a) non si computano ai fini del computo della durata massima di cui al comma 3-bis dell'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;
b) non comportano l'applicazione della contribuzione addizionale di cui al comma 8 dell'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;
c) non sono considerati utili ai fini del computo dei ventiquattro mesi di cui al comma 8-bis dell'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;
d) possono essere pagati direttamente da INPS, su richiesta del datore di lavoro, senza necessità di documentare le difficoltà finanziarie dell'impresa.
2-ter. All'articolo 29, comma 8, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Il contributo addizionale non è dovuto per gli interventi concessi per eventi oggettivamente non evitabili''.».
7.60
Errani, De Petris, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Precluso
Dopo il comma 2 inserire i seguenti:
«2-bis. Per l'anno 2022, i trattamenti di integrazione salariale fruiti a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19:
a) non si computano ai fini del computo della durata massima di cui al comma 3-bis dell'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;
b) non comportano l'applicazione della contribuzione addizionale di cui al comma 8 dell'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;
c) non sono considerati utili ai fini del computo dei ventiquattro mesi di cui al comma 8-bis dell'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;
d) possono essere pagati direttamente da INPS, su richiesta del datore di lavoro, senza necessità di documentare le difficoltà finanziarie dell'impresa.
2-ter. All'articolo 29, comma 8, 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, aggiungere in fine 1 seguente periodo: ''Il contributo addizionale non è dovuto per gli interventi concessi per eventi oggettivamente non evitabili''.
2-quater. Agli oneri derivanti dai commi 2-bis e 2-ter nei limiti di 300 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 32».
Conseguentemente all'articolo 32 comma 1, sostituire le parole: «1.661,41 milioni» con le seguenti: «1.961,41 milioni» e dopo la lettera h) aggiungere la seguente:
«h-bis) quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante riduzione delle risorse di cui al fondo di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 289 del 2002».
7.61
Faggi, Ripamonti, Ferrero, Rivolta, Testor, Tosato
Precluso
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
«2-bis. I trattamenti di integrazione salariale fluiti a seguito di uno degli eventi emergenziali di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1:
a) non si computano ai fini del computo della durata massima di cui al comma 3-bis dell'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;
b) non comportano l'applicazione della contribuzione addizionale di cui al comma 8 dell'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;
c) non sono considerati utili ai fini del computo dei ventiquattro mesi di cui al comma 8-bis dell'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;
d) possono essere pagati direttamente da INPS, su richiesta del datore di lavoro, senza necessità di documentare le difficoltà finanziarie dell'impresa.
2-ter. Al termine del comma 8 dell'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è aggiunto il seguente periodo: ''Il contributo addizionale non è dovuto per gli interventi concessi per eventi oggettivamente non evitabili''.».
7.62
Alessandrini, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
«2-bis. I datori di lavoro dei settori di cui ai codici ATECO indicati nell'allegato I al presente decreto che, a decorrere dalla data del 1º gennaio 2022 fino al 30 giugno 2022, sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda per la concessione dei trattamenti di integrazione salariale di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-quater del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di diciotto settimane nel periodo tra il 1º gennaio e il 30 giugno 2022. I trattamenti di cui al presente comma sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 500 milioni di euro per l'anno 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.».
Conseguentemente, all'Allegato I aggiungere in fine le seguenti parole: «Organizzazione di convegni e fiere (codici ateco 82.30)».
7.63
Precluso
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
«2-bis. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6 dell'articolo 9-quinquies, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: '', fermo restando il diritto all'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3.'';
b) al comma 6 dell'articolo 9-septies, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: '', fermo restando il diritto all'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.''.
2-ter. Per i lavoratori del settore pubblico e del settore privato cui sia stata sospesa l'erogazione della retribuzione ai sensi degli articoli 4-quinquies, comma 4, del decreto-legge 1º aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, 9-quinquies e 9-septies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 è disposto un differimento del termine per il pagamento delle imposte sui redditi per l'anno 2021, in una data compresa tra il 30 dicembre 2022 e il 15 febbraio 2023. Il differimento di cui al comma precedente è disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia dell'entrate, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.».
7.64
Precluso
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6 dell'articolo 9-quinquies, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: '', fermo restando il diritto all'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.'';
b) al comma 6 dell'articolo 9-septies, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: '', fermo restando il diritto all'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3.''».
7.0.1
Botto, Giannuzzi, Lezzi, Abate, Ortis, Lannutti, Angrisani
Precluso
Art. 7.
(Disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale)
Dopo l'articolo 1, inserire i seguenti:
«1-bis. Ai datori di lavoro privati dei settori di cui al precedente comma, che hanno fatto ricorso ai trattamenti di integrazione salariale comunque denominati, disciplinati da norme emanate in conseguenza all'emergenza da COVID-19, ovvero a partire dal decreto-legge 2 marzo 2020 n. 9, dal decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ad integrazione delle agevolazioni indicate dal precedente comma, è riconosciuto un credito d'imposta per l'anno 2022, pari al 50 per cento a fronte di una comprovata riduzione di fatturato o dei corrispettivi del periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.148.
1-ter. Il credito d'imposta di cui al precedente comma, nel limite massimo pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, ed è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e può essere ceduto ad istituti di credito e ad intermediari finanziari. Il credito d'imposta è fruibile dal mese successivo all'autorizzazione all'utilizzo del medesimo, fino ad esaurimento delle risorse indicate dal medesimo comma
1-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione di cui commi precedenti.».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati nel limite massimo pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
7.0.2
Errani, De Petris, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
(Proroga in materia di trattamenti di integrazione salariale)
1. I datori di lavoro di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza al 31 dicembre 2021, domanda di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-quater del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di quattordici settimane nel periodo tra il 1º gennaio e il 31 marzo 2022, secondo le modalità previste all'articolo 11 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale. I trattamenti di cui al presente comma sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 150 milioni di euro per l'anno 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 32.».
Conseguentemente all'articolo 32 comma 1, sostituire le parole: «1.661,41 milioni» con le seguenti: «1811,41 milioni» e dopo la lettera h) aggiungere la seguente:
«h-bis) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante riduzione delle risorse di cui al fondo di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 289 del 2002».
7.0.3
Catalfo, Matrisciano, Romano, Romagnoli, Guidolin, Trentacoste
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 7-bis.
(Ulteriori disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale)
1. I datori di lavoro di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda di assegno di integrazione salariale e di cassa integrazione salariale in deroga di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-quater del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di tredici settimane nel periodo tra il 1º gennaio e il 31 marzo 2022, secondo le modalità previste al comma 4. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale. I trattamenti di cui al presente comma sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 657,9 milioni di euro per l'anno 2022, ripartito in 304,3 milioni di euro per i trattamenti di assegno di integrazione salariale e in 353,6 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
2. I datori di lavoro di cui all'articolo 50-bis, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda di trattamento ordinario di integrazione salariale di cui agli articoli 19 e 20 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di nove settimane nel periodo tra il iº gennaio e il 31 marzo 2022, secondo le modalità previste al comma 4. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale. I trattamenti di cui al presente comma sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 140,5 milioni di euro per l'anno 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
3. Le tredici settimane dei trattamenti di cui al comma i sono riconosciute ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il periodo di tredici settimane di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 146 del 2021, decorso il periodo autorizzato. Le nove settimane di cui al comma 2 del presente articolo sono riconosciute ai datori di lavoro di cui all'articolo n, comma 2 del decreto-legge n. 146 del 2021, decorso il periodo autorizzato.
4. Le domande di accesso ai trattamenti di cui al presente articolo sono inoltrate all'INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto.
5. In caso di pagamento diretto delle prestazioni di cui al presente articolo da parte dell'INPS, ferma restando la possibilità di ricorrere all'anticipazione di cui all'articolo 22-quater, comma 4, del decreto-legge n. 18 del 2020, il datore di lavoro è tenuto a inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, oppure, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, i termini di cui al presente comma sono spostati al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, se tale ultima data è posteriore a quella di cui al primo periodo. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
6. I Fondi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, garantiscono l'erogazione dell'assegno di integrazione salariale di cui al comma i con le medesime modalità di cui al presente articolo. Il concorso del bilancio dello Stato agli oneri finanziari relativi alla predetta prestazione è stabilito nel limite massimo di 304,3 milioni di euro per l'anno 2022. Tale importo è assegnato ai rispettivi Fondi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le risorse di cui al presente comma sono trasferite ai rispettivi Fondi con uno o più decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previo monitoraggio da parte dei Fondi stessi dell'andamento del costo della prestazione, relativamente alle istanze degli aventi diritto, nel rispetto del limite di spesa e secondo le indicazioni fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
7. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 798,4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
7.0.4
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente
«Art. 7-bis.
(Proroga cassa COVID-19 per i datori di lavoro del comparto turistico-ricettivo)
1. I datori di lavoro operanti nel settore turistico-recettivo, ivi compresi i comparii fiere, congressi ed eventi pubblici e privati, allestitori e complessi termali, che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data del 1º gennaio 2022, domanda di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-quater del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di tredici settimane nel periodo tra il 1º gennaio e il 31 marzo 2022, secondo le modalità previste dal comma 2 del presente articolo, nel limite massimo di spesa pari a 620 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 220, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
2. Le domande di accesso ai trattamenti di cui al presente articolo sono inoltrate all'INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto.».
7.0.5
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
(Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) per i datori di lavoro delle aziende di trasporto turistico con navi minori in mare e nelle acque interne)
1. I datori di lavoro delle aziende di trasporto turistico di persone, in servizio di trasporto pubblico di linea e non di linea, effettuato con navi minori in acque marittime e nelle acque interne lacuali, fluviali e lagunari, identificati, secondo la classificazione delle attività economiche Ateco2007, con i codici 50.10.00 e 50.30.00, che, a decorrere dalla data del 1º febbraio 2022, sospendono o riducono l'attività lavorativa, possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale di cui agli articoli 19 e 20 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 per una durata massima di diciassette settimane nel periodo compreso tra il 1º febbraio e il 30 maggio 2022. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale.
2. Per la presentazione delle domande di cui al comma 1 si seguono le procedure di cui all'articolo 8, commi 3, 4, 5 e 6, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.
3. Ai datori di lavoro di cui al comma 1, resta precluso fino al 30 maggio 2022 l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Fino alla medesima data di cui al primo periodo, resta altresì preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e restano, altresì, sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge.
4. I trattamenti di cui al comma 1 sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 6 milioni di euro per l'anno 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
Conseguentemente, all'articolo 32, sono apportate le seguenti modificazioni:
- al comma 1, dopo le parole: «comma 2, lettera b),» inserire le seguenti: «7-bis» e le parole: «1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle parole: «1.667,41 milioni di euro per l'anno 2022»;
- dopo la alla lettera c), inserire la seguente:
«c-bis) quanto a 6 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
7.0.7
Rivolta, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
(Disposizioni in favore dei lavoratori impatriati altamente qualificati)
All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 2-quater sono inseriti i seguenti:
''2-quinquies. L'opzione di cui al comma 2-bis può essere esercitata anche dai cittadini italiani non iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), che siano rientrati in Italia prima dell'anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, purché abbiano svolto all'estero un'attività di studio, conseguendo una specializzazione post lauream;
2-sexies. Termini e modalità per l'esercizio dell'opzione di cui al comma 2-quinquies, nonchè le modalità di riapertura dei termini per l'esercizio dell'opzione da parte dei soggetti di cui al comma 2-quinquies, il cui primo periodo di fruizione si è concluso il 31 dicembre 2020 e che non hanno esercitato l'opzione entro i termini precedentemente indicati, sono aggiornate con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.''.».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla disposizione valutati in 3,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
7.0.8
Catalfo, Matrisciano, Romano, Romagnoli, Guidolin, Trentacoste
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 7-bis.
(Detassazione degli incrementi retributivi dei CCNL)
1. All'articolo i della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 182 è inserito il seguente:
''182-bis. In via sperimentale, per gli anni 2022, 2023 e 2024, gli incrementi retributivi corrisposti al prestatore di lavoro per effetto del rinnovo del contratto collettivo nazionale applicato sono soggetti all'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento entro il limite di importo complessivo pari a 3.000 euro. Tali importi non concorrono al raggiungimento del limite di importo complessivo di cui al comma 182.''.
2. All'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: ''Qualora, per scadenza o disdetta, manchi un contratto collettivo applicabile cui fare riferimento, il trattamento economico complessivo di riferimento è quello previsto dal previgente contratto collettivo fino al suo rinnovo. Gli importi di cui al precedente periodo sono incrementati annualmente sulla base delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato per i Paesi dell'Unione europea (IPCA), al netto dei valori energetici, rilevato nell'anno precedente''.
3. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, pari a 507,7 milioni di euro per l'anno 2022, 667,2 milioni di euro per l'anno 2023, 662,1 milioni di euro per l'anno 2024 e 154,4 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
Conseguentemente, all'articolo 29, al comma il, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,», aggiungere le seguenti: «, come modificato dal comma 2 dell'articolo 7-bis del presente decreto legge,».
7.0.9
Rufa, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
(Credito d'imposta in favore di imprese che investono in salute e sicurezza nei luoghi di lavoro)
1. In via sperimentale, al fine di sostenere ed incentivare l'adozione di misure per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ai datori di lavoro privati è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 50 per cento delle spese sostenute nel 2022, per un massimo di 50.000 euro per ciascun datore di lavoro e nei limiti di spesa di cui al comma 3, in relazione agli interventi finalizzati alla prevenzione dei rischi professionali sul luogo di lavoro.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile dal 1º gennaio al 31 dicembre 2023 esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è concesso entro un limite di spesa massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono adottate le disposizioni applicative del presente articolo.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final ''Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19'', e successive modifiche. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto delle autodichiarazioni sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».
7.0.10
Alessandrini, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
(Esonero contributivo per le imprese del settore convegni e fiere)
1. Al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale dei relativi settori e contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese del settore dell'organizzazione di convegni e fiere, di cui al codice ATECO 82.30, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico del datore di lavoro per le mensilità relative ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022. L'esonero è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previste dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell'esonero. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
2. L'esonero di cui al comma 1 è riconosciuto nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, in particolare ai sensi delle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea recante un ''Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19'' e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. Il beneficio contributivo di cui al comma 1 è riconosciuto, fermo restando quanto previsto dal primo periodo del presente comma, nel limite di minori entrate contributive pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al secondo periodo del presente comma e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».
7.0.11
Pittella, Manca, Ferrari, Rojc
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
(Misure di tutela delle attività professionali)
1. All'articolo 1, comma 933, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: ''ai relativi albi professionali'' sono sostituite dalle seguenti: ''ai relativi albi, registri, elenchi o una delle attività professionali di lavoro autonomo di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4;''».
7.0.12
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
(Differimento del termine di pagamento delle imposte per l'anno 2021 per i lavoratori sospesi)
1. Per i lavoratori del settore pubblico e del settore privato cui sia stata sospesa l'erogazione della retribuzione ai sensi degli articoli 4-quinquies del decreto-legge 1º aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, 9-quinquies e 9-septies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 è disposto un differimento del termine per il pagamento delle imposte sui redditi per l'anno 2021, in una data compresa tra il 30 dicembre 2022 e il 15 febbraio 2023. Il differimento di cui al comma precedente è disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia dell'entrate, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.».
7.0.13
Alessandrini, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
(Sostegno alla costituzione di cooperative di lavoratori provenienti da aziende in crisi)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 253, dopo le parole: ''a decorrere dal 1º gennaio 2022, ai sensi'' sono inserite le seguenti: ''dell'articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e'' e dopo le parole: ''nel limite massimo d'importo pari a 6.000 euro'' sono inserite le seguenti: ''per addetto'';
b) il comma 254 è abrogato.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 6 milioni di euro per l'anno 2022, 18 milioni di euro per l'anno 2023 e 24 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».
7.0.14
Presutto, Nocerino, Vanin, Croatti, Trentacoste, Naturale
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
(Sostegno alla costituzione di cooperative di lavoratori provenienti da aziende in crisi)
1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 253:
1) dopo le parole: ''a decorrere dal 1 gennaio 2022 ai sensi'', sono aggiunte le seguenti: ''dell'articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e'';
2) dopo le parole: ''nel limite massimo d'importo pari a 6.000 euro'', sono aggiunte le seguenti: ''per addetto'';
b) il comma 254 è abrogato.
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 15 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
7.0.15
Alessandrini, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
(Misure agevolative per il trasferimento di aziende ai lavoratori)
1. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 3-quater dell'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile, di cui al richiamato articolo 23, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2022. Le risorse di cui al presente comma sono destinate all'erogazione della misura agevolativa di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2021.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
7.0.16
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
(Misure agevolative per il trasferimento di aziende ai lavoratori)
1. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 3-quater dell'articolo 23 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, la dotazione del Fondo crescita sostenibile di cui al medesimo articolo 23 del decreto legge 83 del 2012 è incrementata di io milioni di euro per l'anno 2022. Le risorse di cui al presente comma sono destinate all'erogazione dell'agevolazione di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2021.
2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a lo milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022- 2024, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».
7.0.17
Catalfo, Matrisciano, Romano, Romagnoli, Guidolin, Trentacoste
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 7-bis.
(Incentivo all'occupazione giovanile stabile)
1. All'articolo i della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al comma 101, dopo le parole: ''e non siano stati occupati'', aggiungere le seguenti: ''negli ultimi 24 mesi''.
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 30 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
7.0.18
Bagnai, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
(Raddoppio limite welfare aziendale anno 2022)
1. All'articolo 112, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: ''Limitatamente ai periodi d'imposta 2020 e 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''Limitatamente ai periodi d'imposta 2020, 2021 e 2022''. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 12,2 milioni di euro per l'anno 2022 e 1,1 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
7.0.19
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 7-bis.
(Raddoppio limite welfare aziendale anno 2022)
1. All'articolo 112, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: ''Limitatamente ai periodi d'imposta 2020 e 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''Limitatamente ai periodi d'imposta 2020, 2021 e 2022''. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 12,2 milioni di euro per l'anno 2022 e 1,1 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
7.0.20
Modena, Ferro, Saccone, Toffanin, Floris, Gallone
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 7-bis.
(Raddoppio limite welfare aziendale anno 2022)
1. All'articolo 112, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: ''Limitatamente ai periodi d'imposta 2020 e 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''Limitatamente ai periodi d'imposta 2020, 2021 e 2022''. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 12,2 milioni di euro per l'anno 2022 e 1,1 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
7.0.21
Catalfo, Matrisciano, Romano, Trentacoste, Gallicchio
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
1. Con riferimento ai requisiti reddituali e patrimoniali necessari alla percezione del reddito di cittadinanza di cui all'articolo i del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ai soggetti di età superiore a diciotto anni, che risultino invalidi civili totali o sordi o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, non è computato il beneficio incrementativo di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. La disposizione di cui al precedente periodo ha effetto dal 1º marzo 2022.».
7.0.22
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
(Disposizioni in materia di rappresentatività sindacale)
1. All'art. 31-quinquies, comma 1, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020, n.176, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole ''alla data del 31 dicembre 2021'' sono sostituite con le parole: ''alla data del 31 dicembre 2022'';
b) le parole ''entro il 15 aprile 2022.'' sono sostituite con le parole: ''successivamente alla dichiarazione di termine dello stato di emergenza da parte del Governo e, comunque, entro il 15 aprile 2023''.».
7.0.23
Catalfo, Matrisciano, Romano, Trentacoste, Gallicchio
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
(Disposizioni in materia di pubbliche amministrazioni)
1. In considerazione del periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, le risorse destinate, nel rispetto dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario del personale civile delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non utilizzate nel corso del 2021, nonché i risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel medesimo esercizio, previa certificazione da parte dei competenti organi di controllo, possono finanziare nell'anno successivo, nell'ambito della contrattazione integrativa, in deroga al citato articolo 23, comma 2, i trattamenti economici accessori correlati alla performance e alle condizioni di lavoro, ovvero agli istituti del welfare integrativo. Per i Ministeri le predette somme sono conservate nel conto dei residui per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa.
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 44,53 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.».
7.0.24
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
(Disposizioni in materia di finanziamento degli Istituti di patronato)
1. All'articolo 46 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il comma 5 è sostituito dal seguente:
''Per gli esercizi finanziari dal 2021 al 2034, gli specifici stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento degli Istituti di patronato di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, sono complessivamente incrementati di ulteriori 50 milioni di euro per il 2021, 13.028.101 euro dal 2022 al 2024 e 14 milioni di euro dal 2025 al 2034. Ai relativi oneri pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 77. Agli oneri pari a 13.028.101 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 e pari a 14 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034 si provvede quanto a 12 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 58-bis, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e quanto a 1.028.101 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 e a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 58-bis, comma 5, del medesimo decreto-legge''.
2. L'articolo 58-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è abrogato.».
7.0.25
Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
(Disposizioni in materia di fondi interprofessionali per la formazione continua)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 241, aggiungere, in fine, le seguenti parole: '', nonché piani formativi aziendali di incremento ed adeguamento delle competenze di disoccupati e di inoccupati finalizzati all'inserimento lavorativo presso le aziende richiedenti'';
b) al comma 242, dopo le parole: ''mantenimento del livello occupazionale nell'impresa'' sono inserite le seguenti: ''nonché percorsi di incremento ed adeguamento delle competenze di disoccupati e di inoccupati finalizzati alla crescita occupazionale dell'impresa richiedente'' e dopo le parole: ''decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148'' sono inserite le seguenti: ''e che finanziano percorsi di incremento ed adeguamento delle professionalità di disoccupati e di inoccupati finalizzati all'inserimento lavorativo presso le aziende richiedenti,''.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 61,7 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».
7.0.26
Catalfo, Matrisciano, Romano, Romagnoli, Guidolin, Trentacoste
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 7-bis.
(Finanziamento del fondo ''Scuole dei mestieri'')
1. Al fine d'incentivare l'integrazione tra il sistema delle politiche attive del lavoro e il sistema industriale nazionale, la transizione occupazionale e la formazione dei lavoratori attivi nell'ambito dei settori particolarmente specializzanti, al fondo denominato ''Scuole dei mestieri'' di cui all'articolo 48 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è assegnata una dotazione pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri e le modalità di applicazione della misura e di utilizzo delle risorse nel rispetto del limite di spesa di cui al comma t.
3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
8.1
Iannone, Barbaro, Calandrini, De Carlo
Precluso
Al comma 1, dopo le parole: «24 dicembre 2021, n. 221» inserire le seguenti: «nonché delle attività che alla medesima data hanno subito le limitazioni di cui all'art. 4, comma 2, DL 24 dicembre 2021, n. 221 individuate dai seguenti codici ATECO: 90.04.0, 90.02.09, 94.99.20, 94.99.90.».
8.2
Precluso
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Le risorse per l'anno 2022 di cui al Fondo per il sostegno economico temporaneo-SET dell'articolo 1, comma 352 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, pari a 40 milioni di euro, e una quota pari a 50 milioni di euro delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 486, della medesima legge, sono trasferite al Fondo di parte corrente di cui all'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per il sostegno dei lavoratori dello spettacolo dal vivo e dei settori cinema e audiovisivo, iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo.».
8.3
Montevecchi, De Lucia, Vanin, Anastasi, Croatti, Gaudiano, Lanzi, Giuseppe Pisani, Romano, Trentacoste
Precluso
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Quota parte del fondo di parte corrente, di cui al comma i, è destinata a interventi di ristoro in favore di:
a) scuole di danza private, non configurate come associazioni sportive dilettantistiche o società sportive dilettantistiche, e comunque non facenti capo al CONI;
b) organismi e soggetti che operano nel settore della musica dal vivo, ivi inclusi gestione e proprietà degli spazi adibiti alla musica dal vivo (c.d. live club), attività di organizzazione di festival di musica dal vivo e concerti.».
8.4
Montevecchi, De Lucia, Vanin, Anastasi, Croatti, Gaudiano, Lanzi, Giuseppe Pisani, Romano, Trentacoste
Precluso
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Quota parte del fondo di parte corrente è destinata a interventi di ristoro in favore di organismi che operano nel settore della musica dal vivo, ivi inclusi gestione e proprietà degli spazi adibiti alla musica dal vivo (c.d. live club), attività di organizzazione di festival di musica dal vivo e concerti».
8.5
Montevecchi, De Lucia, Vanin, Anastasi, Croatti, Gaudiano, Lanzi, Giuseppe Pisani, Presutto, Romano, Trentacoste
Precluso
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Quota parte del fondo di parte corrente è destinata a interventi di ristoro in favore delle scuole di danza private, non configurate come associazioni sportive dilettantistiche o società sportive dilettantistiche, e comunque non facenti capo al CONI».
8.6
Romeo, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, sostituire le parole: «30 milioni di euro» con le seguenti: «50 milioni di euro»;
b) dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Il 50 per cento delle risorse di cui al comma 2, è destinato a ristorare i soggetti titolari dei musei di cui all'articolo 101, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non statali, dei maggiori oneri sostenuti derivanti dall'aumento dei prezzi nel settore energetico. Le modalità e i criteri di riparto delle risorse di cui al presente comma sono stabiliti con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro degli interni e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.»;
c) sostituire il comma 5 con il seguente:
«5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 128,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:
a) quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma ''Fondi di riserva e speciali'' della Missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo;
b) quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma ''Fondi di riserva e speciali'' della Missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura;
c) quanto a 108,5 milioni di euro ai sensi dell'articolo 32».
8.7
Precluso
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Al fine di sostenere la filiera dell'editoria specializzata in arte e turismo è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per l'anno 2022 a valere sul Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Con decreto del Ministro della cultura da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione del contributo.».
8.8
Precluso
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Al fine di sostenere la filiera dell'editoria specializzata in arte e turismo è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per l'anno 2022 a valere sul Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Con decreto del Ministro della cultura da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione del contributo.».
8.9
Precluso
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Al fine di sostenere la filiera dell'editoria specializzata in arte e turismo, è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per l'anno 2022 a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Con decreto del Ministro della cultura da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione del contributo.».
Conseguentemente, all'articolo 32, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
- all'alinea, sostituire le parole: «1.661,41» con le seguenti: «1673,41»;
- dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
«d-bis) quanto a 12 milioni per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
8.10
Corti, Pergreffi, Campari, Rufa, Sudano, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Al fine di sostenere la filiera dell'editoria specializzata in arte e turismo è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per l'anno 2022 a valere sul Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Con decreto del Ministro della cultura da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione del contributo.».
8.11
Iannone, Barbaro, Calandrini, De Carlo
Precluso
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«2-bis. Al fine di sostenere la filiera dell'editoria specializzata in arte e turismo è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per l'armo 2022 a valere sul Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Con decreto del Ministro della cultura da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione del contributo.».
8.12
Montevecchi, De Lucia, Vanin, Anastasi, Croatti, Gaudiano, Lanzi, Giuseppe Pisani, Romano, Trentacoste
Precluso
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Quota parte del fondo è destinata è destinata a interventi di ristoro in favore di soggetti che operano nel settore della musica dal vivo, ivi inclusi gestione e proprietà degli spazi adibiti alla musica dal vivo (c.d. live club), attività di organizzazione di festival di musica dal vivo e concerti».
8.13
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) Al comma 3, sostituire le parole: «30 giugno 2022» con le seguenti: «30 settembre 2022»;
b) Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. I titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, già, sono esonerati, fino al 30 settembre 2022, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 837 e seguenti, della legge n. 160 del 2019».
Conseguentemente:
- al comma comma 4, sostituire le parole: «comma 3» con le seguenti: «commi 3 e 3-bis» e le parole: «3,5 milioni» con le seguenti: «4,5 milioni»;
- al comma 5, sostituire le parole: «108,5 milioni» con le seguenti: «109,5 milioni»;
- all'articolo 32, comma 1 sostituire le parole: «1.661,41 milioni» con le seguenti: «1.662,41 milioni» e, alla lettera d), dopo le parole: «quanto a» inserire le seguenti: «1 milione di euro per l'anno 2022 e».
8.14
Giammanco, Boccardi, Faraone, De Bonis, Perosino, Barboni, Berardi, Cangini, Caligiuri, Cesaro, Floris, Papatheu, Stabile
Precluso
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. All'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, numero 146, all'articolo 3, comma 1, lettera a), dopo le parole: ''con numerazione automatica (LCN)'' sono aggiunte le seguenti: ''e le emittenti che alla data del 31 dicembre 2021 risultavano titolari di determina ministeriale della numerazione LCN e che, non avendo ottenuto l'aggiudicazione della capacità trasmissiva nelle relative Aree tecniche, continueranno le trasmissioni del proprio marchio/palinsesto sulla piattaforma digitale HbbTV''.».
Conseguentemente:
al comma 5, le parole: «108,5» sono sostituite dalle seguenti: «113,5»;
all'articolo 32, alinea, sostituire le parole: «41 milioni», con le seguenti: «46 milioni» e dopo la lettera a) inserire la seguente:
«a-bis) quanto a 5 milioni di euro per il 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
8.15
Precluso
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1054, le parole: ''ovvero entro il 30 giugno 2022'' sono sostituite dalle seguenti: ''ovvero entro il 31 dicembre 2022'';
b) al comma 1056, le parole ''ovvero entro il 30 giugno 2022'' sono sostituite dalle seguenti: ''ovvero entro il 31 dicembre 2022''.».
8.16
Precluso
Dopo il comma 4 inserire il seguente comma:
«4-bis. All'articolo 1della legge 30 dicembre 2021, n. 234 dopo il comma 378 è inserito il seguente:
''378-bis. Il credito d'imposta di cui al comma precedente nonché quello di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e ai co. da 9-bis a 9-quater dell'articolo 67 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è riconosciuto anche ai quotidiani e ai periodici non posti in vendita con un prezzo effettivo per copia o per abbonamento. La spesa per l'acquisto della carta è calcolata sulla media degli acquisti effettuati negli ultimi 5 anni''».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 10 milioni per l'anno 2022 si provvede Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
8.17
Precluso
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 dopo il comma 378 è inserito il seguente:
''378-bis. Il credito d'imposta di cui al comma precedente nonché quello di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e ai commi da 9-bis a 9-quater dell'articolo 67 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è riconosciuto anche ai quotidiani e ai periodici non posti in vendita con un prezzo effettivo per copia o per abbonamento. La spesa per l'acquisto della carta è calcolata sulla media degli acquisti effettuati negli ultimi 5 anni.''.».
8.18
Iannone, Barbaro, Calandrini, De Carlo
Precluso
Dopo Il Comma 4 Inserire Il Seguente Comma:
«4-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 dopo il comma 378 è inserito il seguente:
''378-bis. Il credito d'imposta di cui al comma precedente nonché quello di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e ai co. da 9-bis a 9-quater dell'articolo 67 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è riconosciuto anche ai quotidiani e ai periodici non posti in vendita con un prezzo effettivo per copia o per abbonamento. La spesa per l'acquisto della carta è calcolata sulla media degli acquisti effettuati negli ultimi 5 anni''.».
8.19
Precluso
Dopo il comma 4 inserire il seguente comma:
«4-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 dopo il comma 378 è inserito il seguente:
''378-bis. Il credito d'imposta di cui al comma precedente nonché quello di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e ai co. da 9-bis a 9-quater dell'articolo 67 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è riconosciuto anche ai quotidiani e ai periodici non posti in vendita con un prezzo effettivo per copia o per abbonamento. La spesa per l'acquisto della carta è calcolata sulla media degli acquisti effettuati negli ultimi 5 anni''.».
8.20
Corti, Pergreffi, Campari, Rufa, Sudano, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 dopo il comma 378 è inserito il seguente: 378-bis. Il credito d'imposta di cui al comma precedente nonché quello di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e ai co. da 9-bis a 9-quater dell'articolo 67 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è riconosciuto anche ai quotidiani e ai periodici non posti in vendita con un prezzo effettivo per copia o per abbonamento. La spesa per l'acquisto della carta è calcolata sulla media degli acquisti effettuati negli ultimi 5 anni.».
8.21
Precluso
Dopo il comma 4 inserire il seguente comma:
«4-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 dopo il comma 378 è inserito il seguente:
''378-bis. Il credito d'imposta di cui al comma precedente nonché quello di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e ai co. da 9-bis a 9-quater dell'articolo 67 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è riconosciuto anche ai quotidiani e ai periodici non posti in vendita con un prezzo effettivo per copia o per abbonamento. Ai fini del presente comma, la spesa per l'acquisto della carta è calcolata sulla media degli acquisti effettuati negli ultimi 5 anni''.».
8.22
Precluso
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
«4-bis. Al fine di sostenere e garantire la tutela del patrimonio culturale privato soggetto a vincolo, il Fondo di cui all'articolo 65-bis, comma 1, del Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106, istituito nello stato di previsione del Ministero della cultura, è incrementato di 9 milioni di euro per l'anno 2022.».
Conseguentemente all'articolo 8, comma 5, le parole «108,5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «117,5 milioni»;
Conseguentemente, all'articolo 32:
- al comma 1, le parole: «1.661,41 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.670,41 milioni di euro»;
- al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:
«c-bis) quanto a 9 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 20222024, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della Cultura.».
8.23
Precluso
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
«4-bis. Al fine di sostenere e garantire la tutela del patrimonio culturale privato soggetto a vincolo, il Fondo di cui all'articolo 65-bis, comma 1, del Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106, istituito nello stato di previsione del Ministero della cultura, è incrementato di 9 milioni di euro per l'anno 2022.».
Conseguentemente:
a) all'articolo 8, comma 5, le parole: «108,5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «117,5 milioni»;
b) all'articolo 32, comma 1, le parole: «1.661,41 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.670,41 milioni di euro»;
c) all'articolo 32, comma 1, lett. a), le parole: «1.200 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.209 milioni di euro».
8.24
Precluso
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
«4-bis .Al fine di sostenere e garantire la tutela del patrimonio culturale privato soggetto a vincolo, il Fondo di cui all'articolo 65-bis, comma 1, del Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106, istituito nello stato di previsione del Ministero della cultura, è incrementato di 9 milioni di euro per l'anno 2022.».
Conseguentemente:
a) all'articolo 8, comma 5, le parole: «108,5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «117,5 milioni»;
b) all'articolo 32, comma 1, le parole: «1.661,41 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.670,41 milioni di euro»;
c) all'articolo 32, comma 1, lett. a), le parole: «1.200 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.209 milioni di euro».
8.25
Briziarelli, Saponara, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
«4-bis. Al fine di sostenere e garantire la tutela del patrimonio culturale privato soggetto a vincolo, il Fondo di cui all'articolo 65-bis, comma i, del Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106, istituito nello stato di previsione del Ministero della cultura, è incrementato di 9 milioni di euro per l'anno 2022.».
Conseguentemente:
a) All'articolo 8, comma 5, le parole: «108,5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «117,5 milioni»;
b) All'articolo 32, comma 1, le parole: «1.661,41 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.670,41 milioni di euro»;
c) All'articolo 32, comma 1, lettera a), le parole: «1.200 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.209 milioni di euro».
8.26
Precluso
Dopo il comma 4 aggiungere, in fine, il seguente:
«4-bis. Al fine di sostenere e garantire la tutela del patrimonio culturale privato soggetto a vincolo, il Fondo di cui all'articolo 65-bis, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, istituito nello stato di previsione del Ministero della cultura, è incrementato di 9 milioni di euro per l'anno 2022. 4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
8.27
Precluso
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
«4-bis. Al quarto comma, lettera a) dell'articolo 3 del DPR n. 633/72 dopo le parole: ''relative a diritti d'autore'' sono aggiunte le parole: ''e diritti connessi'' e dopo le parole: ''effettuate dagli autori e loro eredi o legatari'', sono aggiunte le parole: ''nonché dagli artisti interpreti esecutori e loro eredi o legatari,».
8.28
Precluso
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
''4-bis. Al quarto comma, lettera a) dell'articolo 3 del DPR n. 633/72 dopo le parole: ''relative a diritti d'autore'' sono aggiunte le parole: ''e diritti connessi'' e dopo le parole: ''effettuate dagli autori e loro eredi o legatari'', sono aggiunte le parole: ''nonché dagli artisti interpreti esecutori e loro eredi o legatari,''.
8.29
Precluso
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
«4-bis. Al quarto comma, lettera a), dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, dopo le parole: ''relative a diritti d'autore'' sono inserite le seguenti: ''e diritti connessi'' e dopo le parole ''effettuate dagli autori e loro eredi o legatari'' sono inserite le seguenti: '', nonché dagli artisti interpreti esecutori e loro eredi o legatari.''.».
8.30
Iannone, Barbaro, Calandrini, De Carlo
Precluso
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
«4-bis. Al quarto comma, lettera a) dell'articolo 3 del DPR a 633/72 dopo le parole ''relative a diritti d'autore'' sono aggiunte le parole ''e diritti connessi'' e dopo le parole ''effettuate dagli autori e loro eredi o legatari'', sono aggiunte le parole ''nonché dagli artisti interpreti esecutori e loro eredi o legatari''.».
8.31
Errani, De Petris, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Precluso
Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
«4-bis. Al fine di mitigare gli effetti derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate nel corso dell'anno 2021 per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di agevolare il rilancio dello spettacolo dal vivo attraverso specifiche misure di sostegno destinate alle attività del settore maggiormente incise, il credito d'imposta di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, è riconosciuto nella misura del trenta per cento per le spese sostenute nell'anno 2021 per la trasformazione e l'implementazione tecnologica dei processi produttivi e gestionali legati allo spettacolo dal vivo e all'attività dei live club, attraverso acquisti per impianti e attrezzature audio, impianti di illuminazione, impianti di gestione e routing del segnale audio, sistemi di proiezione e light design, sistemi informatici gestionali, attrezzature audio e video per la registrazione e la riproduzione di performance dal vivo, attrezzature per la gestione di ticketing digitale, sistemi per l'in-store customer Experience, a condizione che le stesse abbiano subito nel medesimo anno una riduzione del fatturato di almeno il 20 per cento rispetto all'anno 2019.
4-ter. Agli oneri derivanti dal precedente comma 4-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, che costituiscono il relativo limite di spesa complessivo, si provvede ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera e).».
Conseguentemente all'articolo 32, comma 1, lettera e) al capoverso sostituire le parole: «quanto a» con le seguenti: «quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2022, ».
8.32
Precluso
Dopo il comma 4, inserire i seguenti:
«4-bis. Al fine di sostenere il settore del cinema e dell'audiovisivo, il Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo di cui all'articolo 13 della legge 14 novembre 2016, n. 220, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2022 da destinare agli interventi di cui all'articolo 12, comma 2, lettera b), della medesima legge n. 220 del 2016.
4-ter. Con decreto del Ministro della cultura, sentito il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo e le associazioni di settore maggiormente rappresentative, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i termini decorsi i quali è consentito lo sfruttamento di opere cinematografiche da parte dei servizi di media audiovisivi lineari e non lineari, prevedendo eventuali deroghe nel caso di opere cinematografiche coprodotte con fornitori di servizi di media audiovisivi lineari e non lineari e di opere cinematografiche incluse nelle categorie ''film difficile'' e ''film con risorse finanziarie modeste'' di cui al decreto del Ministero per i beni e le attività culturali 8 maggio 2009.».
Conseguentemente, al comma 5, le parole: «pari a 108,5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 113,5 milioni».
Conseguentemente, all'articolo 32, sono apportate le seguenti modificazioni:
Al comma 1, le parole «1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1.666,41 milioni di euro per l'anno 2022»;
Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:
«d-bis) quanto a 5 milione di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
8.33
Precluso
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. All'articolo 1, comma 452, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 dopo le parole: ''degli anni 2019, 2020 e 2021'' sono inserite le seguenti: ''2022, 2023 e 2024''. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
8.34
Montevecchi, Trentacoste, Gallicchio
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 4, inserire i seguenti:
«4-bis. Per le imprese del settore dello spettacolo, la moratoria straordinaria di cui all'articolo 56, comma 2, lettera c), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per la parte concernente il pagamento delle rate dei mutui in scadenza prima del 31 dicembre 2021, è prorogata fino al 3o giugno 2022. 4-ter. Per le finalità di cui al comma 4-bis, la dotazione della sezione speciale del Fondo di garanzia PMI di cui all'articolo 56, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è incrementata di 20 milioni di euro per l'anno 2021.
4-quater. Agli oneri derivanti dai commi 4-bis e 4-ter, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022- 2024, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».
b) al comma 5, sostituire le parole: «dal presente articolo» con le seguenti: «dai commi da 1 a 4».
8.35
Corti, Pergreffi, Campari, Rufa, Sudano, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. In considerazione del persistente stato di crisi del settore editoriale, le disposizioni di cui all'articolo 96, commi 3 e 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento all'anno di contribuzione 2022. Le disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 96 si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento al contributo dovuto per l'anno di contribuzione 2021».
8.36
Errani, De Petris, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Precluso
Sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. Al fine di sostenere le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo, ivi compresi gli spazi ove tali si svolgono attività, il credito d'imposta di cui all'art. 36 bis del decreto-legge 22 marzo 2021 n. 41, n. 69, è riconosciuto anche con riferimento alle spese sostenute nell'anno 2021, a condizione che le stesse abbiano subito nel medesimo anno una riduzione del fatturato di almeno il 20 per cento rispetto all'anno 2019»;
2) al comma 5, le parole: «pari a 108 milioni di euro», sono sostituite dalle parole: «pari a 118 milioni di euro».
Conseguentemente all'articolo 32, comma 1, lettera e) al capoverso sostituire le parole: «quanto a» con le seguenti: «quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2022,».
8.37
Precluso
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. All'articolo 34-bis, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, le parole: ''a decorrere dall'anno 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''a decorrere dall'anno 2022'' e le parole ''pari ad euro 1.032.914'' sono sostituite dalle seguenti ''pari ad euro 2.000.000''.».
Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 967.086 annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
8.38
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, sostituire le parole: «dal presente articolo» con le seguenti: «dai commi da 1a 4»;
b) aggiungere, in fine, il seguente comma:
«5-bis. Al fine di assicurare il funzionamento dei musei e dei luoghi della cultura, tenuto conto delle mancate entrate conseguenti all'adozione delle misure di contenimento del Covid-19, è autorizzata la spesa straordinaria di 8 milioni di euro per l'anno 2022 in favore della città di Gravina in Puglia per la realizzazione di interventi vòlti a valorizzare l'habitat rupestre della città, il Parco Archeologico e le Chiese Rupestri, la Gravina sotterranea, la Cripta della Deesis, il Ponte dell'Acquedotto orsiniano e la vasca di decantazione, nonché il Complesso rupestre delle Sette camere. Ai relativi oneri, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
8.39
Precluso
Dopo il comma 5 inserire i seguenti:
«5-bis. Al fine di consentire la pubblicazione e la diffusione del Rapporto annuale sulla situazione sociale del Paese a decorrere dall'anno 2022 è autorizzato un contributo annuo di 500.000 euro a favore della Fondazione Centro studi investimenti sociali - Censis.
5-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
8.40
Precluso
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
«5-bis. Al fine di garantire misure straordinarie di contrasto alla crisi del settore culturale, conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli anni 2022 e 2023, in deroga alle disposizioni vigenti, previa autorizzazione ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, i titoli di ingresso agli spettacoli di musica popolare contemporanea, teatrali e cinematografici, nonché i prodotti fonografici, videofonografici, ivi incluso quelli dell'editoria audiovisiva, sia fisici che digitali transazionali, sono assoggettati all'aliquota agevolata al 5 per cento, di cui alla Tabella A, parte II-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
5-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5- bis, pari a 35 milioni di euro per il 2022 e a 50 milioni per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della Missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
8.41
Doria, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
«5-bis. Ai fini dell'allestimento della sezione archeologica riferita all'età romana del Museo della Cattedrale di Sorres ed alla ristrutturazione degli alloggi per i pellegrini che visitano l'abbazia, nell'ambito del circuito religioso dei santuari della Sardegna, è riconosciuto un contributo peri a 300 mila euro per l'anno 2022.
5-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis, pari 300 mila euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma ''Fondi di riserva e speciali'' della Missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura».
8.42
Montevecchi, De Lucia, Vanin, Anastasi, Croatti, Gaudiano, Lanzi, Giuseppe Pisani, Romano, Trentacoste
Precluso
Aggiungere in fine il seguente comma:
«5-bis. Il credito d'imposta di cui all'articolo 36-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è riconosciuto alle imprese che svolgono le attività di cui al comma i del medesimo articolo e che hanno subito nell'anno 2021 una riduzione del fatturato di almeno il 20 per cento rispetto all'anno 2019. Il credito d'imposta di cui al presente comma, è autorizzato nel limite complessivo di io milioni di euro per l'anno 2022. All'onere di cui al precedente periodo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».
8.0.1
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
1. Alle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, m. 153, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 100 per cento delle erogazioni in denaro a sostegno dei territori di operatività di fondazioni bancarie in gravi difficoltà, effettuate in ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, a condizione che le predette erogazioni siano destinate al finanziamento di iniziative nell'ambito dei settori di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c-bis) del decreto legislativo n. 153 del 1999. Le fondazioni bancarie in gravi difficoltà imputano le somme ricevute in un apposito fondo destinato all'attività istituzionale, fino alla successiva destinazione delle stesse alle iniziative di cui al periodo precedente.
2. Si considerano fondazioni bancarie in gravi difficoltà le fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, con un patrimonio contabile, risultante dal bilancio approvato al 31 dicembre 2020, non superiore a 50 milioni di euro e che, sulla base dei bilanci di missione approvati nel quinquennio 2016-2020, hanno subito, rispetto al quinquennio 2011-2015, una riduzione di almeno il 30 per cento dell'importo delle erogazioni deliberate.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è altresì riconosciuto alle fondazioni bancarie incorporanti per le erogazioni, previste nei progetti di fusione per incorporazione fra le fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, effettuate a beneficio dei territori di operatività delle fondazioni incorporate in quanto non in grado di raggiungere, per le loro ridotte dimensioni patrimoniali, una capacità tecnica, erogativa e operativa adeguata, ai sensi dell'articolo 12 del Protocollo d'intesa del 22 aprile 2015, tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Associazione delle Fondazioni e Casse di Risparmio S.p.a. (ACRI).
4. Il contributo di cui ai commi 1 e 3 è assegnato, fino a esaurimento delle risorse disponibili, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, secondo l'ordine temporale con cui le fondazioni erogatrici o incorporanti comunicano ad ACRI le delibere di impegno a effettuare le erogazioni di cui ai medesimi commi 1 e 3. Al fine di consentire la fruizione del credito d'imposta, ACRI trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità definite d'intesa, l'elenco delle fondazioni erogatrici per le quali sia stata riscontrata la corretta delibera di impegno, in ordine cronologico di presentazione. L'Agenzia delle entrate, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle delibere di impegno e nel limite massimo delle ricorse annue disponibili, comunica con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia, l'ammontare del credito di imposta spettante a ciascuna fondazione e per conoscenza all'ACRI, nei termini stabiliti nel provvedimento di cui al comma 6. Entro i successivi sessanta giorni dalla predetta comunicazione di riconoscimento del credito d'imposta, le fondazioni effettuano le erogazioni e trasmettono contestualmente copia della relativa documentazione bancaria ad ACRI. L'ACRI trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco delle fondazioni che hanno effettuato i versamenti, con i relativi codici fiscali e importi, al fine di consentire la fruizione del credito d'imposta. Ove una fondazione non provveda al versamento, l'ACRI ne dà comunicazione all'Agenzia delle entrate che provvede ad annullare il riconoscimento del credito d'imposta nei confronti della fondazione inadempiente e riconoscere, nei limiti dell'importo divenuto disponibile, il credito d'imposta alle fondazioni che, pur avendo adottato le delibere di impegno, siano rimaste eventualmente escluse dal riconoscimento dello stesso per esaurimento delle risorse.
5. Al credito d'imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento e nelle dichiarazioni dei redditi relative a periodi d'imposta successivi in cui il credito è utilizzato, può essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta nel quale lo stesso è stato riconosciuto. Il credito d'imposta è cedibile dalle fondazioni erogatrici, in esenzione dall'imposta di registro, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi, secondo le modalità che verranno definite con il provvedimento di cui al comma 6. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, si applicano le disposizioni in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso previste ai fini delle imposte sui redditi.
6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti i termini, le modalità e le procedure applicative delle disposizioni di cui al presente articolo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 4.
7. Le risorse stanziate ai sensi del comma 4 sono trasferite sulla contabilità speciale n. 1778 ''Agenzia delle Entrate - Fondi di Bilancio'' aperta presso la Banca d'Italia di Roma, allo scopo di consentire la regolazione contabile delle compensazioni effettuate attraverso il modello F24 telematico».
8.0.2
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
Alle operazioni di fusioni poste in essere dalle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, le imposte di registro, ipotecaria e catastale, si applicano nella misura fissa di 200 curo per ciascuna di esse».
8.0.3
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
(Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione)
1. All'articolo 67, comma 13, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106 sostituire le parole: ''45 milioni'' con le seguenti: ''30 milioni'' e conseguentemente, all'ultimo capoverso, sopprimere le parole: ''e per 15 milioni di euro sulla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico''».
8.0.4
Romeo, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
(Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione)
1. All'articolo 67, comma 13, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106 sostituire le parole: ''45 milioni'' con il seguente: ''30 milioni'' e conseguentemente, all'ultimo capoverso, sopprimere le parole: ''e per 15 milioni di euro sulla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico''».
8.0.5
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
(Fondo per il Pluralismo e l'innovazione dell'informazione)
1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, il comma 2 è sostituito dal seguente:
''2. Nell'ambito dell'istruttoria per la predisposizione delle graduatorie di cui all'articolo 5, nella parte relativa alle emittenti televisive commerciali, sulla base del punteggio totale che ciascuna emittente consegue dalla somma dei punteggi relativi ai parametri indicati nella tabella 1, recante aree e aliquote, e dalle maggiorazioni di punteggio di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, il Ministero forma una graduatoria, procedendo al riparto delle somme secondo il punteggio individuale conseguito per ciascuno dei tre parametri indicati nella tabella 1. Alle emittenti radiofoniche commerciali il Ministero attribuisce le risorse in misura proporzionale al punteggio individuale conseguito per ciascuna delle tre aree indicate nella tabella I''.
2. All'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
''d-bis) le emittenti radio e televisive commerciali locali potranno presentare domanda per l'inserimento nelle graduatorie a carattere comunitario partecipando al riparto secondo quanto previsto nell'articolo 7''».
8.0.6
Dell'Olio, Ricciardi, Trentacoste
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione)
1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, il comma 2 è sostituito dal seguente:
''2. Nell'ambito dell'istruttoria per la predisposizione delle graduatorie di cui all'articolo 5, nella parte relativa alle emittenti televisive commerciali, sulla base del punteggio totale che ciascuna emittente consegue dalla somma dei punteggi relativi ai parametri indicati nella tabella I, recante aree e aliquote, e dalle maggiorazioni di punteggio di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, il Ministero forma una graduatoria, procedendo al riparto delle somme secondo il punteggio individuale conseguito per ciascuno dei tre parametri indicati nella tabella I Alle emittenti radiofoniche commerciali il Ministero attribuisce le risorse in misura proporzionale al punteggio individuale conseguito per ciascuna delle tre aree indicate nella tabella 1''».
8.0.7
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
(Misure urgenti di sostegno per emittenti locali)
1. Al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali di continuare a svolgere il servizio di interesse generale informativo sui territori attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini, è stanziato nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico l'importo di 20 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce tetto di spesa, per l'erogazione di un contributo straordinario per i servizi informativi relativi alla diffusione del contagio da COVID-19, alle campagne vaccinali ed a tutti i connessi provvedimenti legislativi ed amministrativi. Le emittenti radiotelevisive locali beneficiarie si impegnano a trasmettere i messaggi di comunicazione istituzionale relativi all'emergenza sanitaria all'interno dei propri spazi informativi. Il contributo è erogato secondo i criteri previsti con decreti del Ministro dello sviluppo economico, contenenti le modalità di verifica dell'effettivo adempimento degli oneri informativi, in base alle graduatorie per l'anno 2021 approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146.
2. All'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvedere mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».
8.0.8
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
(Misure urgenti di sostegno per emittenti locali)
1. Al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali di continuare a svolgere il servizio di interesse generale informativo sui territori attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini, è stanziato nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico l'importo di 20 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce tetto di spesa, per l' erogazione di un contributo straordinario per i servizi informativi relativi alla diffusione del contagio da COVID-19, alle campagne vaccinali ed a tutti i connessi provvedimenti legislativi ed amministrativi. Le emittenti radiotelevisive locali beneficiarie si impegnano a trasmettere i messaggi di comunicazione istituzionale relativi all'emergenza sanitaria all'interno dei propri spazi informativi. Il contributo è erogato secondo i criteri previsti con decreti del Ministro dello sviluppo economico, contenenti le modalità di verifica dell'effettivo adempimento degli oneri informativi, in base alle graduatorie per l'anno 2021 approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146.
2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvedere mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è incrementato di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 per la quota spettante al Ministero dello Sviluppo Economico, a compensazione della riduzione, di pari importo, prevista dall'ultimo periodo dell'articolo 67, comma 13, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106.
4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvedere mediante corrispondente riduzione, a partire dal medesimo anno, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero''».
8.0.9
Romeo, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
(Misure urgenti di sostegno per emittenti locali)
1. Al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali di continuare a svolgere il servizio di interesse generale informativo sui territori attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini, è stanziato nello stato di previsione dei Ministero dello sviluppo economico l'importo di 20 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce tetto di spesa, per l'erogazione di un contributo straordinario per i servizi informativi relativi alla diffusione del contagio da COVID-19, alle campagne vaccinali ed a tutti i connessi provvedimenti legislativi ed amministrativi. Le emittenti radiotelevisive locali beneficiarie si impegnano a trasmettere i messaggi di comunicazione istituzionale relativi all'emergenza sanitaria all'interno dei propri spazi informativi. Il contributo è erogato secondo i criteri previsti con decreti del Ministro dello sviluppo economico, contenenti le modalità di verifica dell'effettivo adempimento degli oneri informativi, in base alle graduatorie per l'anno 2021 approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146.
2. All'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvedere mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».
8.0.10
Romeo, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
(Misure urgenti di sostegno per emittenti locali)
1. AI fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali di continuare a svolgere il servizio di interesse generale informativo sui territori attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini, è stanziato nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico l'importo di 20 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce tetto di spesa, per l'erogazione di un contributo straordinario per i servizi informativi relativi alla diffusione del contagio da COVID-19, alle campagne vaccinali ed a tutti i connessi provvedimenti legislativi ed amministrativi. Le emittenti radiotelevisive locali beneficiarie si impegnano a trasmettere i messaggi di comunicazione istituzionale relativi all'emergenza sanitaria all'interno dei propri spazi informativi. Il contributo è erogato secondo i criteri previsti con decreti del Ministro dello sviluppo economico, contenenti le modalità di verifica dell'effettivo adempimento degli oneri informativi, in base alle graduatorie per l'anno 2021 approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146.
2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvedere mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è incrementato di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 per la quota spettante al Ministero dello Sviluppo Economico, a compensazione della riduzione, di pari importo, prevista dall'ultimo periodo dell'articolo 67, comma 13, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106.
4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvedere mediante corrispondente riduzione, a partire dal medesimo anno, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».
8.0.11
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
(Misure urgenti di sostegno per emittenti locali)
1. AI fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali di continuare a svolgere il servizio di interesse generale informativo sui territori attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini, è stanziato nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico l'importo di 20 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce tetto di spesa, per l'erogazione di un contributo straordinario per i servizi informativi relativi alla diffusione del contagio da COVID-19, alle campagne vaccinali ed a tutti i connessi provvedimenti legislativi ed amministrativi. Le emittenti radiotelevisive locali beneficiarie si impegnano a trasmettere i messaggi di comunicazione istituzionale relativi all'emergenza sanitaria all'interno dei propri spazi informativi. Il contributo è erogato secondo i criteri previsti con decreti del Ministro dello sviluppo economico, contenenti le modalità di verifica dell'effettivo adempimento degli oneri informativi, in base alle graduatorie per l'anno 2021 approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146.
2. All'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvedere mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».
8.0.12
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente: Emendamento
«Art. 8-bis.
(Misure urgenti di sostegno per emittenti locali)
1. Al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali di continuare a svolgere il servizio di interesse generale informativo sui territori attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini, è stanziato nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico l'importo di 20 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce tetto di spesa, per l'erogazione di un contributo straordinario per i servizi informativi relativi alla diffusione del contagio da COVID-19, alle campagne vaccinali ed a tutti i connessi provvedimenti legislativi ed amministrativi. Le emittenti radiotelevisive locali beneficiarie si impegnano a trasmettere i messaggi di comunicazione istituzionale relativi all'emergenza sanitaria all'interno dei propri spazi informativi. Il contributo è erogato secondo i criteri previsti con decreti del Ministro dello sviluppo economico, contenenti le modalità di verifica dell'effettivo adempimento degli oneri informativi, in base alle graduatorie per l'anno 2021 approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146.
2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvedere mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. II Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è incrementato di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 per la quota spettante al Ministero dello Sviluppo Economico, a compensazione della riduzione, di pari importo, prevista dall'ultimo periodo dell'art. 67, comma 13, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106.
4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvedere mediante corrispondente riduzione, a partire dal medesimo anno, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022- 2024, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione dei Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».
8.0.13
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
(Misure urgenti di sostegno per emittenti locali)
1. Al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali di continuare a svolgere il servizio di interesse generale informativo sui territori attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini, è stanziato nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico l'importo di 20 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce tetto di spesa, per l'erogazione di un contributo straordinario per i servizi informativi relativi alla diffusione del contagio da COVID-19, alle campagne vaccinali ed a tutti i connessi provvedimenti legislativi ed amministrativi. Le emittenti radiotelevisive locali beneficiarie si impegnano a trasmettere i messaggi di comunicazione istituzionale relativi all'emergenza sanitaria all'interno dei propri spazi informativi. Il contributo è erogato secondo i criteri previsti con decreti del Ministro dello sviluppo economico, contenenti le modalità di verifica dell'effettivo adempimento degli oneri informativi, in base alle graduatorie per l'anno 2021 approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146.
2. Il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo i della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è incrementato di lo milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 per la quota spettante al Ministero dello Sviluppo Economico, a compensazione della riduzione, di pari importo, prevista dall'ultimo periodo dell'articolo 67, comma 13, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106.
3. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022- 2024, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2, pari a io milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo i, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
8.0.14
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente articolo:
«Art. 8-bis.
(Misure urgenti di sostegno per emittenti locali)
1. Il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è incrementato di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 per la quota spettante al Ministero dello Sviluppo Economico, a compensazione della riduzione, di pari importo, prevista dall'ultimo periodo dell'art. 67, comma 13, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106.
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvedere mediante corrispondente riduzione, a partire dal medesimo anno, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022- 2024, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».
8.0.15
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente: Emendamento
«Art. 8-bis.
(Misure urgenti di sostegno per emittenti locali)
1. Il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è incrementato di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 per la quota spettante al Ministero dello Sviluppo Economico, a compensazione della riduzione, di pari importo, prevista dall'ultimo periodo dell'art. 67, comma 13, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106.
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvedere mediante corrispondente riduzione, a partire dal medesimo anno, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022- 2024, nell'ambito dei programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».
8.0.16
Romeo, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 8-bis.
(Misure urgenti di sostegno per emittenti locali)
1. Il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è incrementato di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 per la quota spettante al Ministero dello Sviluppo Economico, a compensazione della riduzione, di pari importo, prevista dall'ultimo periodo dell'art. 67, comma 13, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106.
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvedere mediante corrispondente riduzione, a partire dal medesimo anno, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022- 2024, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».
8.0.17
Precluso
Dopo L'Articolo, Inserire Il Seguente:
«Art. 8-bis.
(Misure urgenti per il settore radiotelevisivo locale)
1. A decorrere dal 2022, una quota pari a 25 milioni di euro del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo i della legge 26 ottobre 2016, n. 198 è destinata ai fornitori di servizi media audiovisivi (FSMA) televisivi locali commerciali e comunitari con fatturato non superiore a 50o mila euro privo di televendite.
2. Gli FSMA televisivi locali commerciali e comunitari ricevono dagli operatori di rete una capacità trasmissiva annuale di 1,5Mbit/s, la cui franchigia è posta a carico delle risorse del predetto Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione. Per le predette finalità a decorrere dall'anno 2022 il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo i della legge 26 ottobre 2016, n. 198 è incrementato di 25 milioni di euro annui, alla cui ripartizione si provvede con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, che abbiano almeno il 5 per cento degli iscritti del comparto radiotelevisivo locale regolarmente registrati nel Libro soci dichiarati sotto forma di autodichiarazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. Gli Operatori di rete hanno l'obbligo di ospitare sulle reti del DVB-T2 gli FSMA locali interessati ad essere veicolati sulla piattaforma digitale abbinata al digitale televisivo Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV). L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni definisce, con proprio provvedimento, le condizioni di accesso degli FSMA locali alla piattaforma digitale abbinata al digitale televisivo HbbTV nel rispetto dei principi di equità e trasparenza.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
8.0.18
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
(Misure urgenti per il settore radioteleuisiuo locale)
1. All'articolo i, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1028, le parole: ''dal 1º luglio 2022'' sono sostituite dalle seguenti: ''dalla data di attuazione dello standard DVB-T2 codifica HVEC'';
b) al comma 1032, le parole: ''dal 1º gennaio 2020 al 30 giugno 2022,'' sono sostituite dalle seguenti: ''dal i gennaio al 31 dicembre 2022, e comunque non prima della data di attuazione del DVB T2 con codifica HEVC direttamente correlata ai relativi bandi di assegnazione della capacità trasmissiva e attuazione della nuova pianificazione numerica sul telecomando LCN,''.
2. In via transitoria e fino all'attuazione definitiva del digitale terrestre DVB-T2 con codifica HEVC, per assicurare all'emittenza locale il regolare proseguimento dell'esercizio e servizio all'utenza, è assegnata una frequenza aggiuntiva al comparto televisivo locale coordinata a quelle previste dalla pianificazione di primo e secondo livello.».
8.0.19
Alessandrini, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente articolo:
«Art. 8-bis.
(Credito d'imposta per l'acquisto della carta dei periodici)
All'articolo 4, comma 183, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono apportate le seguenti modificazioni:
- alla lettera b), dopo la parola: ''abbonamento'', aggiungere le seguenti; '',ad eccezione di quelli informativi delle fondazioni e delle associazioni senza fini di lucro e delle pubblicazioni specializzate e tecnico-professionali che si rivolgono ad un pubblico di operatori professionali e «business to business'';
- alla lettera c), dopo le parole: ''senza fini di lucro'', aggiungere le seguenti parole: ''e delle pubblicazioni specializzate e tecnico-professionali che si rivolgono ad un pubblico di operatori professionali e ''business to business''».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 36 milioni di euro per l'anno 2021 e 42 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
8.0.20
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 8-bis
(Credito d'imposta per l'acquisto della carta dei periodici).
1. Al fine di sostenere le imprese editrici di quotidiani e di periodici professionali e di settore, il credito d'imposta di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come rifinanziato ai sensi del comma 378 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è riconosciuto, per gli anni 2022 e 2023, nella misura del 30 per cento delle spese sostenute nell'anno 2021, anche alle pubblicazioni specializzate e tecnico-professionali che si rivolgono ad un pubblico di operatori professionali e ''business to business''.
2 Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, stimati in euro 10,8 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
8.0.21
de Bertoldi, Calandrini, De Carlo
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
(Credito d'imposta per l'acquisto della carta dei periodici)
1. Il credito d'imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici di cui all'articolo 1 commi 378-379 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e dell'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è riconosciuto per gli anni 2022 e 2023 nella misura del 30 per cento delle spese sostenute, rispettivamente negli anni 2021 e 2022 con la seguente modifica all'articolo 4, comma 183, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.Sono escluse dal beneficio le spese per l'acquisto di carta utilizzata per la stampa dei seguenti prodotti editoriali:
a) i quotidiani ed i periodici che contengono inserzioni pubblicitarie per un'area superiore a150 per cento dell'intero stampato, su base annua;
b) i quotidiani ed i periodici non posti in vendita, ovvero non distribuiti con un prezzo effettivo per copia o per abbonamento, ad eccezione di quelli informativi delle fondazioni e delle associazioni senza fini di lucro e delle pubblicazioni specializzate e tecnico-professionali che si rivolgono ad un pubblico di operatori professionali e ''business to business'':
c) i quotidiani o periodici che siano ceduti a titolo gratuito per una percentuale superiore al 50 per cento della loro diffusione, ad eccezione delle pubblicazioni specializzate e tecnico-professionali che si rivolgono ad un pubblico di operatori professionali e ''business to business''».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati nel limite massimo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
8.0.22
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 8-bis
(Incremento delle risorse del credito d'imposta per l'acquisto della carta dei giornali)
1. All'articolo 1, comma 378, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: ''entro il limite di 60 milioni di euro'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro il limite di 80 milioni di euro.
2. Agli oneri di spesa derivanti dall'applicazione del presente articolo, nel limite massimo di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
8.0.23
Iannone, Barbaro, Calandrini, De Carlo
Precluso
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
«Art. 8-bis.
(Misure urgenti per l'editoria)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 dopo il comma 378 è aggiunto il seguente:
''378-bis. Il credito d'imposta di cui al comma precedente nonché quello di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e ai commi da 9-bis a 9-quater dell'articolo 67 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è riconosciuto anche ai quotidiani e ai periodici non posti in vendita con un prezzo effettivo per copia o per abbonamento. La spesa per l'acquisto della carta è calcolata sulla media degli acquisti effettuati negli ultimi 5 anni''».
8.0.24
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
(Credito d'imposta per l'acquisto della carta dei periodici).
1. Al fine di sostenere le imprese editrici di quotidiani e di periodici di professionali e di settore, il credito d'imposta di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come rifinanziato ai sensi del comma 378 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è riconosciuto, per gli anni 2022 e 2023, nella misura del 30 per cento delle spese sostenute nell'anno 2021, anche alle pubblicazioni specializzate e tecnico-professionali che si rivolgono ad un pubblico di operatori professionali e ''business to business''.
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, stimati in euro 10,8 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
8.0.25
Iannone, Barbaro, Calandrini, De Carlo
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 8-bis.
(Credito d'imposta per l'acquisto della carta dei libri)
1. Alle imprese editrici di libri è riconosciuto un credito d'imposta pari al 30 per cento della spesa per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa dei libri sostenuta negli anni 2022 e 2023. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di riconoscimento del credito di imposta anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa fissato in 40 milioni di euro per il 2023 e per il 2024.
2. Il credito d'imposta è riconosciuto alle seguenti condizioni:
a) la spesa per l'acquisto della carta deve risultare dai costi certificati delle imprese editrici. Nel caso in cui la carta sia acquistata da soggetti diversi dall'editore, essa deve comunque essere ceduta agli editori con fatturazione distinta rispetto a quella destinata ad altre prestazioni oppure, nel contesto di medesime fatture, con evidenziazione distinta delle voci di costo di acquisto carta rispetto a quelle relative ad ogni altra eventuale prestazione;
b) il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile e può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
c) il credito d'imposta non è rimborsabile, ma non limita il diritto al rimborso ad altro titolo spettante; l'eventuale eccedenza è riportabile al periodo di imposta successivo;
d) l'ammontare della spesa complessiva per l'acquisto della carta e l'importo del credito d'imposta di cui alla lettera a) sono indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta durante il quale la spesa è stata effettuata;
e) in caso di utilizzo del credito d'imposta in tutto o in parte non spettante si rendono applicabili le norme in materia di accertamento, riscossione e contenzioso nonché le sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi.
3 Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 32.».
8.0.26
Rampi, Manca, Verducci, Marilotti
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
(Credito d'imposta per l'acquisto della carta dei libri)
1. Alle imprese editrici di libri è riconosciuto un credito d'imposta pari al 30 per cento della spesa per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa dei libri sostenuta negli anni 2022 e 2023. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di riconoscimento del credito di imposta anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa fissato in 40 milioni di euro per l'anno 2023 e per l'anno 2024.
2. Il credito d'imposta è riconosciuto alle seguenti condizioni:
a) la spesa per l'acquisto della carta deve risultare dai costi certificati delle imprese editrici. Nel caso in cui la carta sia acquistata da soggetti diversi dall'editore, essa deve comunque essere ceduta agli editori con fatturazione distinta rispetto a quella destinata ad altre prestazioni oppure, nel contesto di medesime fatture, con evidenziazione distinta delle voci di costo di acquisto carta rispetto a quelle relative ad ogni altra eventuale prestazione;
b) il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile e può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
c) il credito d'imposta non è rimborsabile, ma non limita il diritto al rimborso ad altro titolo spettante; l'eventuale eccedenza è riportabile al periodo di imposta successivo;
d) l'ammontare della spesa complessiva per l'acquisto della carta e l'importo del credito d'imposta di cui alla lettera a) sono indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta durante il quale la spesa è stata effettuata;
e) in caso di utilizzo del credito d'imposta in tutto o in parte non spettante si rendono applicabili le norme in materia di accertamento, riscossione e contenzioso nonché le sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
8.0.27
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
(Credito d'imposta per l'acquisto della carta dei libri)
1. Alle imprese editrici di libri è riconosciuto un credito d'imposta pari al 30 per cento della spesa per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa dei libri sostenuta negli anni 2022 e 2023. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di riconoscimento del credito di imposta.
2. La spesa per l'acquisto della carta deve risultare dai costi certificati delle imprese editrici. Nel caso in cui la carta sia acquistata da soggetti diversi dall'editore, essa deve comunque essere ceduta agli editori con fatturazione distinta rispetto a quella destinata ad altre prestazioni oppure, nel contesto di medesime fatture, con evidenziazione distinta delle voci di costo di acquisto carta rispetto a quelle relative ad ogni altra eventuale prestazione. il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile e può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta non è rimborsabile, ma non limita il diritto al rimborso ad altro titolo spettante; l'eventuale eccedenza è riportabile al periodo di imposta successivo. L'ammontare della spesa complessiva per l'acquisto della carta e l'importo del credito d'imposta sono indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta durante il quale la spesa è stata effettuata. In caso di utilizzo del credito d'imposta in tutto o in parte non spettante si rendono applicabili le norme in materia di accertamento, riscossione e contenzioso nonché le sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi.
3. Agli oneri di spesa derivanti dall'applicazione del presente articolo, nel limite massimo di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
8.0.28
Corti, Pergreffi, Campari, Rufa, Sudano, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 8-bis.
(Credito d'imposta per l'acquisto della carta dei libri)
1. Alle imprese editrici di libri è riconosciuto un credito d'imposta pari al 30 per cento della spesa per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa dei libri sostenuta negli anni 2022 e 2023. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di riconoscimento del credito di imposta anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa fissato in 40 milioni di euro per il 2023 e per il 2024.
2. Il credito d'imposta è riconosciuto alle seguenti condizioni:
a) la spesa per l'acquisto della carta deve risultare dai costi certificati delle imprese editrici. Nel caso in cui la carta sia acquistata da soggetti diversi dall'editore, essa deve comunque essere ceduta agli editori con fatturazione distinta rispetto a quella destinata ad altre prestazioni oppure, nel contesto di medesime fatture, con evidenziazione distinta delle voci di costo di acquisto carta rispetto a quelle relative ad ogni altra eventuale prestazione;
b) il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile e può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
c) il credito d'imposta non è rimborsabile, ma non limita il diritto al rimborso ad altro titolo spettante; l'eventuale eccedenza è riportabile al periodo di imposta successivo.
d) l'ammontare della spesa complessiva per l'acquisto della carta e l'importo del credito d'imposta di cui alla lettera a) sono indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta durante il quale la spesa è stata effettuata;
e) in caso di utilizzo del credito d'imposta in tutto o in parte non spettante si rendono applicabili le norme in materia di accertamento, riscossione e contenzioso nonché le sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.».
8.0.29
Montevecchi, Pavanelli, Trentacoste, Gallicchio
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
(Credito d'imposta in favore di imprese dello spettacolo per canoni di locazione di immobili)
1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, 11. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta alle imprese del settore dello spettacolo, con le modalità e alle condizioni ivi indicate in quanto compatibili, in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta a condizione che i soggetti ivi indicati abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell'anno 2022 di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno 2019.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final ''Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19'', e successive modifiche. Gli operatori economici presentano apposita autodichiarazione all'Agenzia delle entrate attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 ''Aiuti di importo limitato'' e 3.12 ''Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti'' della predetta Comunicazione. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto delle autodichiarazioni sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. L'efficacia della presente misura è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 120 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
8.0.30
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
(Ulteriori disposizioni di sostegno per il settore della cultura)
1. Al fine di favorire e sostenere la ripresa dei consumi culturali, a causa degli effetti economici negativi determinati dal perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera c-ter) è inserita la seguente:
''c-quater) le spese culturali, per la parte che eccede euro 129,11.''.
2. Le spese di cui al precedente comma, sono costituite esclusivamente dalle spese per l'acquisto di biglietti di ingresso o tessere d'abbonamento a musei, mostre, eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali, concerti, spettacoli teatrali, sale cinematografiche, nonché dalle spese per l'acquisto di libri e di opere protette da diritto d'autore su supporto cartaceo, audio, o video e prodotti musicali. Ai fini della detrazione la spesa culturale deve essere certificata da biglietto o abbonamento riportante il marchio SIAE, da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni o degli spettacoli. Il certificato di acquisto deve comunque contenere l'indicazione del nome e cognome del destinatario o il suo codice fiscale.
3. La detrazione di cui al comma 1, la lettera ''c-quater) spetta a condizione che il reddito complessivo annuo, da parte del fruitore non ecceda 80.000,00 euro''.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite massimo pari a 20 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».
8.0.31
Errani, De Petris, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art.8-bis.
(Fondo per il rilancio della musica dal vivo)
1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, prevedendo specifiche misure di sostegno per le attività maggiormente incise, e di agevolare il rilancio del sistema musicale italiano, nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito un fondo, denominato ''Fondo per il rilancio della musica dal vivo'', con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato alla concessione di aiuti in forma di contributo a fondo perduto a favore delle imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo come definite dall'articolo 3, comma 2, del decreto interministeriale 19 agosto 2021, n. 312 ai fini del riconoscimento del credito di imposta di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91.
2. I contributi, quantificati con le modalità di cui al successivo comma 3, sono concessi nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 1.
3. Per poter beneficiare degli aiuti previsti dal presente articolo, le imprese di cui al comma 1 devono presentare un ammontare di ricavi riferito al 2019 non superiore a 1 milione di curo e aver subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al trenta per cento rispetto al 2019.
4. Con decreto del ministero dell'economia e delle finanze vengono definite i criteri e le modalità di accesso ai contributi a fondo perduto di cui al presente articolo.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 15 milioni di curo per l'anno 2022, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera e).».
Conseguentemente all'articolo 32, comma 1, lettera e) al capoverso sostituire le parole: «quanto a» con le seguenti: «quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2022, ».
8.0.32
Iannone, Barbaro, Calandrini, De Carlo
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 8-bis.
(Ulteriori misure urgenti di sostegno per il settore della cultura e della musica dal vivo)
1. Al fine di sostenere le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo, ivi compresi gli spazi ove tali attività si svolgono (c.d. live club), alle medesime è riconosciuto il credito d'imposta di cui all'articolo 36-bis del decreto-legge del 22/03/2021 n. 41, convertito con modifiche in Legge 21/05/2021 n. 69, allorché le stesse abbiano subito nell'anno 2021 una riduzione del fatturato di almeno il 20 per cento rispetto all'anno 2019, spettando tale credito per le spese sostenute nell'anno 2021.».
8.0.33
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 8-bis.
1. L'imposta di cui al Decreto Legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, imposta sugli intrattenimenti, è abrogata.
2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 6 milioni di euro dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
Conseguentemente, all'articolo 32, sono apportate le seguenti modificazioni:
- al comma 1 le parole: «1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle parole: «1.667,41 milioni di euro per l'anno 2022»;
- dopo la lettera: h) inserire la seguente:
«h-bis) quanto a 6 milioni di per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
8.0.34
Campari, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato, Bergesio, Pergreffi
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 8-bis.
(Fondo per lo sviluppo e la collaborazione tra le Città creative dell'UNESCO (UCCN- UNESCO Creative Cities Network))
1. Al fine di garantire lo sviluppo delle Città creative dell'UNESCO che per tipologia e attività possono dare un valore aggiunto all'offerta complessiva, con l'obiettivo di rafforzare la propria attrattività turistica, il fondo di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, viene incrementato di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.
2. Per favorire la collaborazione tra le Città creative dell'UNESCO, il 60 per cento del rifinanziamento di cui al comma 1 è destinato ai progetti che coinvolgono due o più città creative.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
8.0.35
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
(Istituzione del Museo internazionale di fotografia nei Rioni Sassi di Matera a sostegno del settore della cultura)
1. A sostegno della cultura che ha molto risentito a seguito delle misure adottate per il contenimento del COVID-19, è istituito il ''Museo internazionale di fotografia nei Rioni Sassi di Matera'' di seguito denominato ''Museo'', in collaborazione con la Fondation Henri Cartier Bresson Rues Des Archives Paris, a tutela dell'inimitabile ed esclusivo patrimonio fotografico con al centro i Rioni. Sassi e la Lucania, da ubicare nel capiente e significativo vicinato dei Rioni, situato in via Purgatorio Vecchio nel Sasso Caveoso di Matera, tuttora in grave stato di abbandono, dunque recuperabile come struttura culturale di qualità.
2. Il Museo è presidio e strumento di divulgazione della fotografia quale patrimonio culturale di qualità, punto di riferimento internazionale per fotografi, studiosi, viaggiatori, studenti, nonché vanto della città di Matera capitale europea della cultura.
3. Il Museo ha la finalità di raccogliere il patrimonio fotografico storico dei numerosi fotografi nazionali ed internazionali che, negli anni dal 1948 al 1973, hanno prodotto immagini sulla Basilicata e in particolare sulla città rupestre unica al mondo, quale quella dei Rioni Sassi di Matera. Si tratta di un archivio fotografico di grande valenza storica e culturale creato da fotografi italiani, francesi, americani, polacchi ed australiani quali Luchino Visconti, Mario Carbone, Fosco Maraini, Arturo Zavattini, Federico Patellani, Henri Cartier Bresson, Ernst Haas, Esther Bubbley, David Seymour, Dan Weiner, Eliot Erwit, Marjori Collins.
4. Il Museo ha i seguenti compiti:
a) raccogliere ed espone l'archivio fotografico creato dai fotografi di cui al comma 3;
b) costituire una mostra fotografica permanente attraverso l'esposizione delle fotografie prodotte dai grandi fotografi giunti in Lucania attratti da importanti pubblicazioni, quali ''Cristo si è fermato a Eboli'' di Carlo Levi nel 1945;
c) promuovere e organizzare attività di carattere didattico, manifestazioni, incontri, convegni, mostre permanenti e temporanee, proiezioni di film e spettacoli su temi inerenti le opere fotografiche;
d) organizzare manifestazioni pubbliche finalizzate all'erogazione di borse di studio nonché all'assegnazione di riconoscimenti a opere fotografiche, nazionali e internazionali, che si siano particolarmente distinte nel contribuire alla divulgazione della realtà lucana dell'epoca sino ai giorni nostri.
5 Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
6. È autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2022 per la realizzazione della sede del Museo, nonché la spesa di 300.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2023, per il funzionamento del Museo.
7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede, quanto a 500.000 euro per l'anno 2022, con i Fondi destinati alle emergenze nei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo, insorte a seguito delle misure adottate per il contenimento del COVID-19, istituiti dall'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come incrementato dall'articolo 8 del presente decreto legge di conversione e quanto a 300.000 euro a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 20222024, nell'ambito del programma ''Fondi speciali e di riserva'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
8.0.36
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
(Iniziative a sostegno delle stagioni festivaliere promosse dalla Fondazione Taormina Arte Sicilia)
1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238 sono aggiunte in fine le seguenti parole: ''e per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 un contributo pari a 500 mila euro in favore della Fondazione Taormina Arte Sicilia da destinare, in pari quota, per la realizzazione del Festival Internazionale del Cinema di Taormina, del Festival Internazionale TaoArte e del Festival multidisciplinare e letterario TaoBuk Festival''.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo pari 500 mila euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo unico per lo Spettacolo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, come rideterminato dalla Tabella C della legge 28 dicembre 2015, n. 208.».
8.0.37
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
(Riconoscimento dell'autonomia amministrativa della Sede Distaccata di Rodi Garganico del Conservatorio di Foggia «Umberto Giordano»)
1. Al fine di garantire lo sviluppo coordinato della formazione, ricerca e innovazione in settori strategici orientati all'arte musicale, nonché della comunicazione e dei servizi nella regione Puglia e, nello specifico, nei territori garganici, è reso autonomo il Conservatorio Statale di Musica di Rodi Garganico, mediante trasformazione dell'attuale sede staccata del Conservatorio Statale di Musica ''Umberto Giordano'' di Foggia istituita con decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1980 n. 1095.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è adottato lo statuto del Conservatorio, secondo le procedure definite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132.
3. In sede di prima applicazione lo statuto è deliberato da un comitato costituito dal direttore in carica del Conservatorio di Musica di Foggia e dal Fiduciario della sezione staccata di Rodi Garganico, integrato da un esperto nominato dal Ministro dell'università e della ricerca. In sede di definizione del regolamento didattico del Conservatorio, agli studenti iscritti ai corsi è sempre garantita la possibilità del completamento del percorso di studi previsto dall'ordinamento in corso.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».
9.1
Sbrollini, Conzatti, Faraone, Evangelista
Precluso
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «effettuati dal 1º gennaio 2022 al 31 marzo 2022» sono sostituite dalle seguenti: «effettuati dal 1º gennaio 2022 al 30 giugno 2022»;
b) all'ultimo periodo, le parole: «20 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «40 milioni di euro».
Conseguentemente, sostituite il comma 5 con il seguente:
«Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a euro 80 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 32».
Conseguentemente, all'articolo 32, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: «1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1.681,41 milioni di euro per l'anno 2022 »;
b) dopo la lettera c), inserire la seguente:
«c-bis) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
9.2
Precluso
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «31 marzo 2022» con le seguenti: «30 giugno 2022».
Conseguentemente:
a) al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «20 milioni di euro per il primo trimestre 2022» con le seguenti: «60 milioni di euro per il primo semestre 2022»;
b) al comma 2, sostituire le parole: «20 milioni per l'anno 2022» con le seguenti: «60 milioni per l'armo 2022».
9.3
Precluso
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «31 marzo 2022» con le seguenti: «30 giugno 2022».
Conseguentemente:
a) al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «20 milioni di euro per il primo trimestre 2022» con le seguenti: «40 milioni di euro per il primo semestre 2022»;
b) al comma 2, sostituire le parole: «20 milioni per l'anno 2022» con le seguenti: «40 milioni per l'anno 2022»;
9.4
Precluso
Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI e che svolgono attività sportiva giovanile».
9.5
Sbrollini, Conzatti, Evangelista
Precluso
Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI e che svolgono attività sportiva giovanile».
9.6
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1, sono inseriti:
1) il comma 1-bis:
«Il credito d'imposta di cui all'articolo 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, esteso dall'articolo 10, commi 1 e 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, agli investimenti sostenuti dai 1º gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, e dal comma 1 agli investimenti sostenuti dal 1º gennaio 2022 al 31 marzo 2022, deve intendersi applicabile anche alle società e associazioni sportive costituite, rispettivamente, nell'anno 2021 e nell'anno 2022. In questo caso, ai fini dell'attribuzione del credito d'imposta, deve ritenersi rilevante esclusivamente la soglia dell'investimento complessivo minimo non inferiore a Euro 10.000, non anche la soglia relativa ai ricavi delle società e delle associazioni sportive;
2) la misura contenuta nel comma 1, al pari di quelle previste dall'articolo 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 e dall'articolo 10 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, devono intendersi, per tutto il periodo di vigenza, quali deroghe compatibili con gli aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, come interpretato dalla Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020 ''Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19'' C(2020) 1863, e successive modificazioni»;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 introdotte con il decreto-legge n. 229 del 2021, le risorse del ''Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano'' di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, possono essere parzialmente destinate all'erogazione di contributi a fondo perduto per le società sportive professionistiche e per le associazioni e società sportive dilettantistiche con ricavi, di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativi al periodo d'imposta 2021, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro e con specifico riferimento alle associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi. Una quota delle risorse, fino al 30 per cento della dotazione complessiva del fondo di cui al presente comma, è destinata alle società e associazioni dilettantistiche che gestiscono impianti per l'attività natatoria. Con decreto dell'Autorità politica delegata in materia di sport, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di controllo, da effettuarsi anche a campione».
c) dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
«4-bis. Al fine di sostenere le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, sono da ritenere sospesi:
a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti hanno operato in qualità di sostituti d'imposta, dal 1º luglio 2021 al 31 dicembre 2021;
b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dal 1º luglio 2021 al 31 dicembre 2021.
4-ter. I versamenti non ancora effettuati e sospesi ai sensi del comma precedente sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 maggio 2022 o mediante rateizzazione fino a un massimo di sette rate mensili di pari importo, pari al 50 per cento del totale dovuto, e l'ultima rata di dicembre 2022 pari al valore residuo. II versamento della prima rata avviene entro il 30 maggio 2022, senza interessi. I versamenti relativi al mese di dicembre 2022 devono essere effettuati entro il giorno 16 del detto mese.
Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
4-quater. Esclusi i casi in cui gli omessi versamenti di cui al comma 4-bis, lettere a) e b) siano stati già oggetto di accertamento e/o contestazione da parte degli Organi di controllo competenti e a condizione di adesione al pagamento nei termini e alle condizioni di cui al comma 4-ter, non si applicano:
a) le sanzioni di cui all'articolo 10-bis del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74;
b) le sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;
c) le sanzioni di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.
4-quinquies. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 4-bis e ai commi 923 e seguenti dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021, nonché in caso di decadenza dalla richiesta di pagamento in forma rateale, resta salva l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 4-quater»;
d) dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
«4-bis. Tutti i termini dei versamenti di cui all'articolo 1, comma 923, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 sono sospesi fino al 31 dicembre 2022. I versamenti sospesi dal 1º maggio 2022 al 31 dicembre 2022 sono effettuati, senza applicazioni di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 28 febbraio 2023 o mediante rateizzazione fino a un massimo di sei rate mensili di pari importo, senza interessi. Il versamento della prima rata avviene entro il 28 febbraio 2023, quelle successive, rispettivamente, in data 31 marzo 2023, 2 maggio 2023, 31 maggio 2023 e 30 giugno 2023.
4-ter. II comma 924 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è sostituito dal seguente:
''924. I versamenti sospesi ai sensi del comma 923 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 novembre 2022 o mediante rateizzazione fino a un massimo di sette rate mensili di pari importo, pari al 50 per cento del totale dovuto, e l'ultima rata di giugno 2023 pari al valore residuo. Il versamento della prima rata avviene entro il 30 novembre 2022, senza interessi. I versamenti relativi al mese di giugno 2023 devono essere effettuati entro il giorno 30 del detto mese. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato''».
9.7
Romeo, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. Il credito d'imposta di cui all'articolo 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, esteso dall'articolo 10, commi 1 e 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, agli investimenti sostenuti dal 1º gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, e dal comma 1 agli investimenti sostenuti dal 1º gennaio 2022 al 31 marzo 2022, è applicabile anche alle società e associazioni sportive costituite, rispettivamente, nell'anno 2021 e nell'anno 2022. In questo caso, ai fini dell'attribuzione del credito d'imposta, deve ritenersi rilevante esclusivamente la soglia dell'investimento complessivo minimo non inferiore a euro 10.000, non anche la soglia relativa ai ricavi delle società e delle associazioni sportive.
1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1, al pari di quelle previste dall'articolo 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 e dall'articolo 10 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, devono intendersi, per tutto il periodo di vigenza, quali deroghe compatibili con gli aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, come interpretato dalla Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020 ''Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19'' C(2020) 1863, e successive modificazioni»;
b) sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 introdotte con il decreto-legge n. 229 del 2021, le risorse del ''Fondo unico a sostegno dei potenziamento del movimento sportivo italiano'' di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, possono essere parzialmente destinate all'erogazione di contributi a fondo perduto per le società sportive professionistiche e per le associazioni e società sportive dilettantistiche con ricavi, di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativi al periodo d'imposta 2021, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro e con specifico riferimento alle associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi. Una quota delle risorse, fino al 30 per cento della dotazione complessiva del fondo di cui al presente comma, è destinata alle società e associazioni dilettantistiche che gestiscono impianti per l'attività natatoria. Con decreto dell'Autorità politica delegata in materia di sport, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di controllo, da effettuarsi anche a campione».
9.8
Precluso
Apportare le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1, inseriti i seguenti:
«1-bis Il credito d'imposta di cui all'articolo 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, esteso dall'articolo 10, commi 1 e 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, agli investimenti sostenuti dal 1º gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, e dal comma 1 agli investimenti sostenuti dal 1º gennaio 2022 al 31 marzo 2022, deve intendersi applicabile anche alle società e associazioni sportive costituite, rispettivamente, nell'anno 2021 e nell'anno 2022. In questo caso, ai fini dell'attribuzione del credito d'imposta, deve ritenersi rilevante esclusivamente la soglia dell'investimento complessivo minimo non inferiore a Euro 10.000, non anche la soglia relativa ai ricavi delle società e delle associazioni sportive.
1-ter. La misura contenuta nel comma 1, al pari di quelle previste dall'articolo 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 e dall'articolo 10 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, devono intendersi, per tutto il periodo di vigenza, quali deroghe compatibili con gli aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, come interpretato dalla Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020 ''Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19'' C(2020) 1863, e successive modificazioni».
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 introdotte con il decreto-legge n. 229 del 2021, le risorse del ''Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano'' di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, possono essere parzialmente destinate all'erogazione di contributi a fondo perduto per le società sportive professionistiche e per le associazioni e società sportive dilettantistiche con ricavi, di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativi al periodo d'imposta 2021, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro e con specifico riferimento alle associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi. Una quota delle risorse, fino al 30 per cento della dotazione complessiva del fondo di cui al presente comma, è destinata alle società e associazioni dilettantistiche che gestiscono impianti per l'attività natatoria. Con decreto dell'Autorità politica delegata in materia di sport, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di controllo, da effettuarsi anche a campione».
9.9
Precluso
Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. Il credito d'imposta di cui all'articolo 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, esteso dall'articolo 10, commi 1 e 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, agli investimenti sostenuti dal 1º gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, e dal comma 1 agli investimenti sostenuti dal 1º gennaio 2022 al 31 marzo 2022, deve intendersi applicabile anche alle società e associazioni sportive costituite, rispettivamente, nell'anno 2021 e nell'anno 2022. In questo caso, ai fini dell'attribuzione del credito d'imposta, deve ritenersi rilevante esclusivamente la soglia dell'investimento complessivo minimo non inferiore a Euro 10.000, non anche la soglia relativa ai ricavi delle società e delle associazioni sportive.
1-ter. La misura contenuta nel comma 1, al pari di quelle previste dall'articolo 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 e dall'articolo 10 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, devono intendersi, per tutto il periodo di vigenza, quali deroghe compatibili con gli aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, come interpretato dalla Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020 ''Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19'' C(2020) 1863, e successive modificazioni.
1-quater. Ai fini del comma 1 è autorizzata la spesa, per un importo complessivo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce tetto di spesa. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
9.10
Precluso
Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126, già prorogate dall'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e come ulteriormente prorogate ai sensi del comma 1, si intendono applicabili anche alle società e associazioni sportive costituite, rispettivamente, nell'anno 2021 e nell'anno 2022. Ai fini dell'applicazione del comma 4 del medesimo articolo, si considera esclusivamente la soglia di investimento complessivo minimo non inferiore a euro 10.000, indipendentemente dai ricavi delle società e delle associazioni sportive.
1-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126, già prorogate dall'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e come ulteriormente prorogate ai sensi del comma 1 si intendono, per tutto il periodo di vigenza, quali deroghe compatibili con gli aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, come interpretato dalla Comunicazione della Commissione C(2020) 1863, del 19 marzo 2020, e successive modificazioni».
9.11
Nencini, Sbrollini, Evangelista
Precluso
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. All'articolo 119, comma 9, lettera e), del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: ''limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi (D).''sono abrogate''.».
9.12
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 introdotte con il decreto-legge n. 229 del 2021, una quota delle risorse del ''Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano'' di cui all'articolo t, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è destinata all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi. Il 30 per cento delle risorse destinate ai contributi a fondo perduto è riservata alle società e associazioni dilettantistiche che gestiscono impianti per l'attività natatoria. Con decreto dell'Autorità politica delegata in materia di sport, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del -presente decreto, sono individuate le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonchè le procedure di controllo, da effettuarsi anche a campione».
b) al comma 4 sostituire le parole: «20 milioni» con le seguenti: «150 milioni»;
c) sostituire il comma 5 con il seguente:
«5. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a euro 190 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede quanto a 130 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto a 60 milioni di euro con risorse ai sensi dell'articolo 32.».
9.13
Precluso
Sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 introdotte con il decreto-legge n. 229 del 2021, le risorse del ''Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano'' di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, possono essere parzialmente destinate all'erogazione di contributi a fondo perduto per le società sportive professionistiche e per le associazioni e società sportive dilettantistiche con ricavi, di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativi al periodo d'imposta 2021, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro e con specifico riferimento alle associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi. Una quota delle risorse, fino al 30 per cento della dotazione complessiva del fondo di cui al presente comma, è destinata alle società e associazioni dilettantistiche che gestiscono impianti per l'attività natatoria. Con decreto dell'Autorità politica delegata in materia di sport, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di controllo, da effettuarsi anche a campione.».
9.14
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: «Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 introdotte con il decreto-legge n. 229 del 2021, le risorse del ''Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano'' di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, possono essere parzialmente destinate all'erogazione di contributi a fondo perduto per le società sportive professionistiche e per le associazioni e società sportive dilettantistiche con ricavi, di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativi al periodo d'imposta 2021, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro e con specifico riferimento alle associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi.»;
b) al comma 4, sostituire le parole: «20 milioni» con le seguenti: «30 milioni»;
c) sostituire il comma 5 con il seguente:
«5 Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede, quanto a 60 milioni di euro ai sensi dell'articolo 32 e quanto a 10 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della Missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
9.15
Precluso
Al comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «legge 27 dicembre 2017, n. 205,» inserire le seguenti: «per un importo non inferiore a 20 milioni di euro,»;
b) al secondo periodo, le parole: «fino al 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 40 per cento».
9.16
Sbrollini, Conzatti, Evangelista
Precluso
Al comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
Al primo periodo, dopo le parole: «legge 27 dicembre 2017, n. 205,» inserire le seguenti: «per un importo non inferiore a 20 milioni di euro,»;
Al secondo periodo, le parole: «fino al 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 40 per cento».
9.17
Botto, Giannuzzi, Lezzi, Abate, Ortis, Lannutti, Angrisani
Precluso
All'articolo, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: «possono essere parzialmente destinate», sono sostituite dalle seguenti: «sono destinate»;
b) dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4-bis Il Fondo di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, può prestare garanzia, fino al 30 giugno 2022, sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità delle leghe che organizzano campionati nazionali a squadre, nell'ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche ovvero alle società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici e che svolgono attività sportiva giovanile con ricavi, di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativi al periodo d'imposta 2020, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro».
Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 70 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
9.18
Precluso
Al comma 3 dopo le parole: «che gestiscono impianti sportivi» inserire le seguenti: «, nonché per i lavoratori autonomi che esercitano arti e professioni del medesimo settore».
9.19
Precluso
Al comma 3 dopo le parole: «che gestiscono impianti sportivi» inserire le seguenti: «, nonché per i lavoratori autonomi che esercitano arti e professioni del medesimo settore».
9.20
Precluso
Al comma 3, sostituire le parole: «fino al 30 per cento» con le seguenti: «fino al 50 per cento».
9.21
Precluso
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 3, pari ad almeno 3 milioni di euro per il 2022, è destinata a sostenere i comuni nelle spese per le attività di manutenzione degli impianti natatori. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato Città ed Autonomie locali, sono disciplinati le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.».
Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: «euro 60 milioni», con le seguenti: «euro 63 milioni».
9.22
Precluso
Al comma 4, sostituire le parole: «20 milioni di euro» con le seguenti: «150 milioni di euro».
Conseguentemente, al comma 5 sostituire le parole: «60 milioni di euro» con le seguenti: «190 milioni di euro».
9.23
Precluso
Al comma 4, le parole: «20 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «40 milioni».
Conseguentemente, al comma 5 aggiungere il seguente periodo: «Agli ulteriori oneri di cui al comma 4, pari a 20 milioni di curo per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
9.24
Precluso
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
«4-bis. Al fine di sostenere le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, sono da ritenere sospesi:
a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti hanno operato in qualità di sostituti d'imposta, dal 1º luglio 2021 al 31 dicembre 2021;
b) i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dal 1º luglio 2021 al 31 dicembre 2021;
4-ter. I versamenti non ancora effettuati e sospesi ai sensi del comma precedente sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 maggio 2022 o mediante rateizzazione fino a un massimo di sette rate mensili di pari importo, pari al 50 per cento del totale dovuto, e l'ultima rata di dicembre 2022 pari al valore residuo. Il versamento della prima rata avviene entro il 30 maggio 2022, senza interessi. I versamenti relativi al mese di dicembre 2022 devono essere effettuati entro il giorno 16 del detto mese. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
4-quater. Esclusi i casi in cui gli omessi versamenti di cui al comma 4-bis, lettere a e b siano stati già oggetto di accertamento e/o contestazione da parte degli Organi di Controllo Competenti ed a condizione di adesione al pagamento nei termini e alle condizioni di cui al comma 4-ter, non si applicano:
a) le sanzioni di cui all'articolo 10-bis del decreto legislativo n. 74/200 ss.mm. e ii.;
b) le sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 472/97 ss. mm e ii.;
c) le sanzioni di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, come modificato dall'articolo 3, comma 6 del decreto-legge n. 8/2016.
Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 4-bis e ai commi 923 e ss. della Legge n. 234 del 2021, nonché in caso di decadenza dalla richiesta di pagamento in forma rateale, resta salva l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 4-quater.».
9.25
Precluso
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
«4-bis. Tutti i termini dei versamenti di cui all'articolo 1, comma 923, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 sono sospesi fino al 31 dicembre 2022. I versamenti sospesi dal 1º maggio 2022 al 31 dicembre 2022 sono effettuati, senza applicazioni di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 28 febbraio 2023 o mediante rateizzazione fino a un massimo di sei rate mensili di pari importo, senza interessi. Il versamento della prima rata avviene entro il 28 febbraio 2023, quelle successive, rispettivamente, in data 31 marzo 2023, 2 maggio 2023, 31 maggio 2023 e 30 giugno 2023.
4-ter. L'articolo 1, comma 924, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è sostituito con il seguente:
''924. I versamenti sospesi ai sensi del comma 923 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 novembre 2022 o mediante rateizzazione fino a un massimo di sette rate mensili di pari importo, pari al 50 per cento del totale dovuto, e l'ultima rata di giugno 2023 pari al valore residuo. Il versamento della prima rata avviene entro il 30 novembre 2022, senza interessi. I versamenti relativi al mese di giugno 2023 devono essere effettuati entro il giorno 30 del detto mese. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato''.».
9.26
Precluso
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. All'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 5-quater è sostituito dal seguente:
''5-quater. Ai redditi di lavoro dipendente, assimilati a quelli di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia in ragione di rapporti di lavoro sportivo regolati dalla legge 23 marzo 1981, n. 91, e dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, non si applicano le disposizioni del presente articolo, a eccezione delle seguenti ipotesi. Nel caso in cui il reddito sia prodotto in discipline riconosciute dal CONI nelle quali le federazioni sportive nazionali di riferimento abbiano conseguito la qualificazione professionistica prima dell'anno 1990 e il reddito complessivo sia superiore all'importo di euro 1.500.000,00, l'intero reddito, concorre alla formazione del reddito imponibile limitatamente al 50 per cento del suo intero ammontare. Nel caso in cui il reddito sia prodotto in discipline riconosciute dal CONI nelle quali le federazioni sportive nazionali di riferimento abbiano conseguito la qualificazione professionistica dopo l'anno 1990 e il reddito complessivo sia superiore all'importo di euro 500.000,00, l'intero reddito, concorre alla formazione del reddito imponibile limitatamente al 50 per cento del suo intero ammontare. A tali rapporti non si applicano, in ogni caso, le disposizioni dei commi 3-bis, quarto periodo, e 5-bis del presente articolo.'';
b) il comma 5-quinquies è sostituito dal seguente:
''5-quinquies. Ai rapporti di lavoro sportivo cui risulta applicabile il regime di cui al presente articolo, l'esercizio dell'opzione per il regime agevolato ivi previsto comporta il versamento di un contributo pari allo 0,5 per cento della base imponibile. Le entrate derivanti dal contributo di cui al primo periodo sono versate a un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate a un apposito capitolo, da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per il potenziamento dei settori giovanili. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'autorità di Governo delegata per lo sport e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente comma, definiti con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3.''.
2. Il comma 8 dell'articolo 36 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, è abrogato.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In ogni caso, le disposizioni di cui ai commi 5-quater e 5-quinquies dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015, previgenti le modifiche di cui al comma 1, continuano ad applicarsi ai redditi derivanti dai contratti in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla loro naturale scadenza.».
9.27
Precluso
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022 anche ai leasing operativi e ai canoni di assistenza delle associazioni o delle società sportive dilettantistiche (ASD o SSD), nonché delle società che hanno per oggetto sociale la gestione di palestre e di centri sportivi, riferiti all'approvvigionamento dei macchinari di allenamento e delle attrezzature tecniche necessarie alla conduzione dell'attività sportiva».
9.28
Precluso
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8-bis, dopo le parole: ''lettera d-bis'' aggiungere le seguenti: ''e lettera e-bis'';
b) al comma 9, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
''e-bis) dai gestori di impianti natatori''.».
9.29
Nencini, Sbrollini, Evangelista
Precluso
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4-bis. All'articolo 10-ter, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo le parole: ''associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro'' inserire le seguenti: ''e le società sportive dilettantistiche'' e le parole: ''31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 giugno 2022''.».
9.31
de Bertoldi, Calandrini, De Carlo
Precluso
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4-bis. Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i termini relativi ai versamenti degli adempimenti fiscali e contributivi di cui all'articolo 1, commi da 923 a 925, della legge 30 dicembre 2021, a 234 sono rimodulati come segue:
1) al comma 924, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: ''30 maggio 2022'', ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: ''30 settembre 2022'';
b) le parole: ''dicembre 2022'', ovunque ricorrano sostituite dalle seguenti: ''dicembre 2023''».
9.33
Precluso
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5-bis. Alla lettera e), comma 9 dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la parola: ''sportive'' sono inserite le seguenti: ''professionistiche nonché quelle'' e dopo le parole: ''ai lavori'' sono inserite le seguenti ''di ristrutturazione degli impianti sportivi pubblici e privati nonché ai lavori''.».
9.34
Precluso
Dopo il comma 5, è inserito il seguente:
«5-bis. All'articolo 6-bis del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, conversione in legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: ''Per l'anno 2021'' sono sostituite con le parole: ''Per l'anno 2022''.».
Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 12 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
9.35
Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor
Precluso
Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
«5-bis. All'articolo 1, comma 28, lettera e), della legge n. 234 del 30 gennaio 2021, dopo le parole: ''Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio, e dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d),'' aggiungere le seguenti: ''dalle associazioni e società sportive dilettantistiche di cui al comma 9, lettera e),''.».
Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9.36
Precluso
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«5-bis.In zona bianca, l'accesso alle attività che si svolgono al chiuso e all'aperto nelle piscine, nei centri natatori e nelle palestre nonché negli spazi adibiti a spogliatoi e docce, è consentito, senza limiti di capienza, esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato, nel rispetto protocolli e delle linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, con esclusione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità».
9.0.1
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-bis.
(Interpretazione autentica dell'articolo 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22/12/1986, n. 917)
1. L'articolo 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22/12/1986, n. 917, ai sensi del quale i compensi percepiti per attività sportive dilettantistiche sono soggetti alla disciplina volta a includere la pratica sportiva dilettantistica nella categoria dei redditi diversi, si interpreta nel senso che i compensi erogati dalle Società e Associazioni sportive dilettantistiche (SSD e ASD) agli istruttori e tecnici, a fronte di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche svolta professionalmente e per un ammontare non superiore a quello previsto dall'articolo 69, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22/12/1986, n. 917, hanno natura tributaria di redditi diversi.».
9.0.2
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-bis.
(Interpretazione autentica dell'articolo 67, comma 1, lett m), del decreto del Presidente della Repubblica 22/12/1986, n. 917)
1. L'articolo 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22/12/1986, n. 917, ai sensi del quale i compensi percepiti per attività sportive dilettantistiche sono soggetti alla disciplina volta a includere la pratica sportiva dilettantistica nella categoria dei redditi diversi, si interpreta nel senso che i compensi erogati dalle Società e Associazioni sportive dilettantistiche (SSD e ASD) agli istruttori e tecnici, a fronte di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche svolta professionalmente e per un ammontare non superiore a quello previsto dall'articolo 69, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22/12/1986, n. 917, hanno natura tributaria di redditi diversi.».
9.0.3
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 9-bis.
(Proroga dei rapporti concessori relativi agli impianti sportivi pubblici)
1. Al comma 2, primo periodo, dell'articolo 216 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: ''comunque non superiore a ulteriori tre anni'' sono sostituite dalle parole: ''comunque non inferiore a ulteriori cinque anni e non superiore a ulteriori dieci anni''.
2. Per l'anno 2022 il fine di sostenere le associazioni e le società sportive dilettantistiche (ASD o SSD), la cui attività è stata interrotta o limitata a causa delle misure di contenimento sanitario, gli importi dovuti, siano essi derivanti da canoni concessori, da corresponsione di indennità di occupazione o a qualsiasi altro titolo, sono ulteriormente ridotti in misura del 50 per cento. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'autorità politica delegata in materia di sport, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti le misure di ristoro degli enti concedenti, sulla base delle esigenze da questi prospettate, nel limite di 30 milioni di euro per l'anno 2022.
3. Agli oneri derivante dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma ''Fondi di riserva e speciali'' della Missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».
9.0.4
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-bis.
(Disposizioni in materia corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime per attività sportive, ricreative e legate alle tradizioni locali)
1. All'articolo 100, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: ''Per l'anno 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''Per gli anni 2021 e 2022''.
2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.».
9.0.5
de Bertoldi, Calandrini, De Carlo
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 9-bis.
(Disposizioni urgenti in materia fiscale)
1. In considerazione dei gravi effetti socioeconomici determinati dal perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i termini dei versamenti della rottamazione-ter e dal saldo e stralcio, sono rimodulati secondo il successivo comma 2.
2. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, alla legge 17 dicembre 2021, n. 215, le parole: ''se effettuato integralmente, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 14-bis, del citato decreto-legge n. 119 del 2018, entro il 9 dicembre 2021.'' sono sostituite dalle seguenti: ''se effettuato, con il pagamento dell'unica o della prima rata entro il 28 febbraio 2022, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 14-bis, del citato decreto-legge n. 119 del 2018. Le restanti rate sono da corrispondere il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 settembre 2022.''.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 90 milioni di euro, per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234».
9.0.6
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-bis.
(Disposizioni a sostegno delle società di corse per le attività di organizzazione delle corse ippiche)
1. Al fine di sostenere e rilanciare, favorendo la ripresa delle attività economiche e il funzionamento degli impianti ippici, il fondo di cui all'articolo 1, comma 870 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 è incrementato di 10 milioni per l'anno 2022.
2. Per la ripartizione del fondo di cui al comma 1, si provvede ai sensi del comma 871, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234.
3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 10 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
9.0.7
Sbrollini, Faraone, Evangelista
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-bis.
(Disposizioni a sostegno del funzionamento dei CUSI)
1. Al fine di sostenere e favorire la ripresa del Centro Universitario Sportivo Italiano (C.U.S.I.), ente dotato di personalità giuridica ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1968, n, 770, in considerazione delle proprie finalità statutarie relative alla promozione e sviluppo dello sport universitario, all'organizzazione di manifestazioni sportive universitarie a carattere nazionale e internazionale e al carattere di larga rappresentatività sull'intero territorio nazionale, è riconosciuto, anche in deroga alle procedure previste dal D.lgs. 23 luglio 1999, n. 242, quale Federazione Sportiva Nazionale degli Sport Universitari.».
9.0.8
Precluso
Dopo l'articolo, Inserire Il Seguente:
«Art. 9-bis.
(Disposizioni urgenti per il sostegno alla partecipazione politica)
1. Per il solo anno di imposta 2021, al fine di sostenere gli operatori politici che alla data di conversione in legge del presente decreto risultino iscritti al registro di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, il termine del 30 novembre di cui al comma 3 dell'articolo 10 del suddetto decreto-legge, per quanto concerne l'accesso per l'anno 2022 ai benefici dì cui agli articoli 11 e 12, è differito al 31 marzo 2022.
2. Dalla disposizione di cui Supra non devono derivare oneri per la finanza pubblica».
10.1
Precluso
Il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n.178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1057-bis, sono inseriti, in fine, i seguenti periodi ''Per la quota superiore a l0 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 5 per cento del costo fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro.''.
b) dopo il comma 1059-bis, aggiungere il seguente:
''1059-ter. In luogo dell'utilizzo del credito d'imposta ai sensi del comma 1059, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito ed altri intermediari finanziari''».
10.2
Castaldi, Girotto, Trentacoste
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: «All'articolo 1, comma 1057-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,» con le seguenti: «All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1056, le parole: ''30 giugno 2022'' con le seguenti: ''31 dicembre 2022'';
b) al comma 1057-bis».
Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «comma 1» con le seguenti: «comma lettera b)».
10.3
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1, inserire i seguenti:
''1-bis. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2024, le imprese che effettuano investimenti in beni strumentali ai sensi dei commi 1057 e 1057-bis della legge 3o dicembre 2020, n. 178, possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione di un credito di imposta di pari ammontare ad altri soggetti, comprese le banche e gli altri intermediari finanziari.'';
1-ter. Nel caso di opzione di cui al comma 1-bis, i soggetti presentano la richiesta all'Agenzia delle Entrate esclusivamente in via telematica, allegando anche il documento di regolarità contributiva (DURC) e il documento unico di regolarità fiscale (DURF) nonché:
a) l'ordine vincolante;
b) la documentazione fiscale dell'acquisto ovvero, in caso di bene in leasing il contratto sottoscritto contenente la clausola di riscatto a scadenza;
c) la relazione tecnica asseverata contenente anche la data di interconnessione del bene;
d) la scheda tecnica del bene indicante che trattasi di bene 4.0;
e) la ricevuta del pagamento di almeno il 20 per cento del prezzo di acquisto, ovvero del primo canone leasing, entro la data di presentazione della domanda.
1-quater. L'Agenzia delle entrate provvede, entro 5 giorni dall'invio della comunicazione di cui al comma precedente, alla verifica della documentazione trasmessa e agli eventuali controlli di cui all'articolo 122-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 202, n. 77 e, successivamente, all'attribuzione di un codice unico identificativo del credito.
1-quiquies. L'irregolarità contributiva e fiscale certificata dal DURC e dal DURF comporta l'impossibilità di procedere alla cessione del credito. Al fine di sanare la posizione fiscale e contributiva, il credito è utilizzato esclusivamente in compensazione. L'eventuale credito residuo può essere oggetto di successive cessioni ad altri soggetti compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106, del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, a società di cui alla legge 3o aprile 1999, n. 130 o a imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
1-sexies. Ogni successiva cessione del credito deve indicare i dati relativi a precedenti soggetti cedenti, l'indicazione del codice unico identificativo del credito ed è subordinata alla verifica di cui al punto 2-quater, nonché alle verifiche sul cessionario ai sensi della normativa antiriciclaggio ed all'apposizione del visto di conformità da parte del professionista incaricato alla comunicazione di cessione.
1-septies. Qualora all'esito della citata verifica la documentazione non risulti in regola, il credito non può essere ceduto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al comma 1-quinquies. I soggetti abilitati alla trasmissione della comunicazione di cessione, provvedono, ad ogni modo, a comunicare la circostanza di cui al presente comma all'Agenzia delle Entrate, la quale provvede effettua il monitoraggio periodico delle compensazioni. La violazione delle disposizioni del presente articolo è sanzionata ai sensi del Titolo V, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
1-octies. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative delle presenti disposizioni, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica. '';
b) al comma 2 dopo le parole: «di cui al comma 1» inserire le seguenti: «, lettera a)» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2022, 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
10.4
Iannone, Barbaro, Calandrini, De Carlo
Precluso
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis al comma 1, dopo il capoverso comma 1059-bis, aggiungere il seguente comma:
''1059-ter. In luogo dell'utilizzo del credito d'imposta ai sensi del comma 1059, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito ed altri intermediari finanziari''».
10.5
Precluso
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. All'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunta, in fine, la seguente voce: ''Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per information technology di gestione della connettività e di predisposizione di strumenti e servizi digitali avanzati''».
10.6
Precluso
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. All'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunta, in fine, la seguente voce: ''Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per information technology di gestione della connettività e di predisposizione di strumenti e servizi digitali avanzati''».
10.7
Precluso
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. All'allegato B, annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunta, in fine, la seguente voce: ''Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per information technology di gestione della connettività e di predisposizione di strumenti e servizi digitali avanzati''».
10.8
Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Al fine di sostenere l'accesso al credito delle imprese è istituito un fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di euro 2.000 milioni, per la concessione di forme di supporto finanziario, anche mediante garanzie di prima perdita su portafogli di finanziamenti o altri strumenti di condivisione del rischio, volte alla liberazione di capitale regolamentare delle banche e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, funzionale a consentire la concessione di nuovi finanziamenti alle imprese. Con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti criteri, modalità e condizioni per la realizzazione degli interventi di cui al presente comma, nonché le modalità di definizione delle commissioni corrisposte al fondo dalle istituzioni finanziarie beneficiarie di tali interventi, in conformità alla normativa di riferimento dell'Unione europea e ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio. La gestione del fondo è assegnata all'Istituto nazionale di promozione di cui all'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sulla base di una convenzione da stipularsi tra l'Istituto medesimo e il Ministero dell'economia e delle finanze volta a definire, tra l'altro, i criteri di gestione e la remunerazione per le attività svolte a valere sulla dotazione del fondo. Ai fini di cui al presente comma, è autorizzato il versamento all'entrata del bilancio dello Stato dell'importo di 2.000 milioni di euro delle somme iscritte in conto residui nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. La dotazione del fondo può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte di amministrazioni statali e di enti territoriali, in forma singola o associata, anche a valere su risorse europee. A tal fine il Ministero dell'economia e delle finanze può costituire apposite sezioni dedicate del fondo e stipulare accordi con i quali sono definiti gli obiettivi comuni, le priorità e i criteri di ripartizione delle risorse. A detti accordi possono aderire, anche in momenti successivi, ulteriori amministrazioni e soggetti pubblici, sottoscrivendo appositi atti integrativi con il medesimo Ministero».
10.9
Precluso
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Al fine di sostenere l'accesso al credito delle imprese è istituito un fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di euro 2.000 milioni, per la concessione di forme di supporto finanziario, anche mediante garanzie di prima perdita su portafogli di finanziamenti o altri strumenti di condivisione del rischio, volte alla liberazione di capitale regolamentare delle banche e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, funzionale a consentire la concessione di nuovi finanziamenti alle imprese. Con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti criteri, modalità e condizioni per la realizzazione degli interventi di cui al presente comma, nonché le modalità di definizione delle commissioni corrisposte al fondo dalle istituzioni finanziarie beneficiarie di tali interventi, in conformità alla normativa di riferimento dell'Unione europea e ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio. La gestione del fondo è assegnata all'Istituto nazionale di promozione di cui all'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sulla base di una convenzione da stipularsi tra l'Istituto medesimo e il Ministero dell'economia e delle finanze volta a definire, tra l'altro, i criteri di gestione e la remunerazione per le attività svolte a valere sulla dotazione del fondo. Ai fini di cui al presente comma, è autorizzato il versamento all'entrata del bilancio dello Stato dell'importo di 2.000 milioni di euro delle somme iscritte in conto residui nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. La dotazione del fondo può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte di amministrazioni statali e di enti territoriali, in forma singola o associata, anche a valere su risorse europee. A tal fine il Ministero dell'economia e delle finanze può costituire apposite sezioni dedicate del fondo e stipulare accordi con i quali sono definiti gli obiettivi comuni, le priorità e i criteri di ripartizione delle risorse. A detti accordi possono aderire, anche in momenti successivi, ulteriori amministrazioni e soggetti pubblici, sottoscrivendo appositi atti integrativi con il medesimo Ministero».
10.10
Anastasi, Trentacoste, Gallicchio
Precluso
Dopo il comma 3, inserire i seguenti:
«3-bis. All'articolo 38, comma 12, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: ''4 milioni di euro per l'anno 2020'' sono aggiunte le seguenti: ''e di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024''.
3-ter. Agli oneri di cui al comma 3-bis, pari a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».
10.11
Anastasi, Trentacoste, Gallicchio
Precluso
Dopo il comma 3, inserire, in fine, i seguenti:
«3-bis. Per la promozione, attraverso lo strumento dei voucher per la digitalizzazione di cui all'articolo 6, commi da 1 a 3, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, dell'acquisto di software, hardware o servizi finalizzati alla digitalizzazione di micro, piccole e medie imprese, lo stanziamento di cui al comma 2 del citato articolo 6 è incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
3-ter. All'onere derivante dal comma 3-bis, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».
10.0.1
Iwobi, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato, Pepe
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Misure urgenti per il potenziamento del fondo di venture capital)
1. La dotazione del fondo rotativo per operazioni di venture capital di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di 200 milioni di euro per l'anno 2022.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 49, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234».
10.0.2
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Misure urgenti per il potenziamento del fondo di venture capital)
1. La dotazione del fondo rotativo per operazioni di venture capital di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di 200 milioni di euro per l'anno 2022.
2. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 49, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234».
10.0.3
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Misure urgenti per il potenziamento del fondo di venture capital)
1. La dotazione del fondo rotativo per operazioni di venture capital di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di 200 milioni di euro per l'anno 2022.
2. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 49, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234».
10.0.4
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Misure urgenti per il potenziamento del fondo di venture capital)
1. La dotazione del fondo rotativo per operazioni di venture capital di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di 200 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 49, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234».
10.0.5
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Misure urgenti per il potenziamento del fondo di venture capital)
t La dotazione del fondo rotativo per operazioni di venture capital di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di 200 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 49, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234».
10.0.6
Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Riapertura di termini in materia di rivalutazione di beni di impresa e di rideterminazione di valori di acquisto)
1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: ''1º gennaio 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 giugno 2022'';
b) al secondo periodo, le parole: ''15 novembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 giugno 2022'';
c) al terzo periodo, le parole: ''15 novembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 giugno 2022''.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 19,3 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
10.0.7
Ferrero, Borghesi, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 10-bis.
(Riapertura di termini in materia di rivalutazione di beni di impresa e di rideterminazione di valori di acquisto)
1. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: ''1º gennaio 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''1º gennaio 2022'';
b) al secondo periodo, le parole: ''15 novembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 giugno 2022'';
c) al terzo periodo, le parole: ''15 novembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 giugno 2022''.
2. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati con le modalità e nei termini indicati dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari entrambe all'11 per cento e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge è aumentata all'8 per cento.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
10.0.8
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art.10-bis.
1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: ''1º gennaio 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''1º gennaio 2022'';
b) al secondo periodo, le parole: ''15 novembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 giugno 2022'';
c) al terzo periodo, le parole: ''15 novembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 giugno 2022''.
2. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati con le modalità e nei termini indicati dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282,convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27,come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari entrambe all'11 per cento e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge è pari all'11 per cento.».
10.0.9
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 10-bis
(Disposizioni in materia di rivalutazione di beni di impresa)
1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, sostituire le parole ''1º gennaio 2021'' con le seguenti: ''1º gennaio 2022'';
b) al secondo periodo, sostituire le parole ''15 novembre 2021'' con le seguenti: ''30 settembre 2022'';
c) al terzo periodo, sostituire le parole: ''15 novembre 2021'' con le seguenti: ''30 settembre 2022''.
2. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati, e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati con le modalità e nei termini indicati dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e come da ultimo modificato dal presente articolo, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono determinate al 10 per cento e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge è determinata nell'Il per cento.».
10.0.10
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di rivalutazione dei terreni agricoli)
1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: ''1 gennaio 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''1 gennaio 2022'';
b) al secondo periodo, le parole: ''15 novembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 giugno 2022'';
c) al terzo periodo, le parole: ''15 novembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 giugno 2022''.».
10.0.11
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 10-bis.
(Proroga della rivalutazione degli investimenti nelle start-up)
1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, le parole: ''15 novembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2022'';
b) al terzo periodo, le parole: ''15 novembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2022''.
6-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 6-bis, pari a 9 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».
10.0.12
Manca, Collina, Giacobbe, Ferrari
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art.10-bis
(Proroga misure di incentivazione del welfare aziendale)
1. All'articolo 112, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: ''Limitatamente al periodo d'imposta 2020 e 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''Limitatamente ai periodi d'imposta 2020, 2021 e 2022''.
2. Agli oneri derivanti dalla disposizione, valutati in 12,2 milioni di euro per l'anno 2022 e in 1,1 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
10.0.13
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 10-bis.
(Proroga misure di incentivazione del welfare aziendale)
1. All'articolo 112, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: ''Limitatamente al periodo d'imposta 2020 e 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''Limitatamente ai periodi d'imposta 2020, 2021 e 2022''.
2. Agli oneri derivanti dalla disposizione, valutati in 12,2 milioni di euro per l'anno 2022 e in 1,1 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
10.0.14
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 10-bis
(Disposizioni in materia di welfare aziendale)
1. All'articolo 112, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sostituire le parole: ''Limitatamente al periodo d'imposta 2020 e 2021'' con le seguenti: ''Limitatamente ai periodi d'imposta 2020, 2021 e 2022''.
2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 12,2 milioni di euro per l'anno 2022 e in 1,1 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
10.0.15
Manca, Collina, Giacobbe, Ferrari
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art.10-bis.
(Modifiche alla disciplina della rivalutazione dei beni e del riallineamento dei valori fiscali)
1. All'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 8-quater sono aggiunti i seguenti:
''8-quinquies. Qualora dalla dichiarazione dei redditi emerga una perdita di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la quota delle attività per imposte anticipate che si riferisce alla deduzione della quota di ammortamento annua di un cinquantesimo del valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali che ha concorso alla formazione della perdita è trasformata per intero in crediti d'imposta. La trasformazione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui viene rilevata la perdita di cui al presente comma. La perdita del periodo d'imposta rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente è computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi per un ammontare pari alla perdita del periodo d'imposta rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente, ridotta dei componenti negativi di reddito che hanno dato luogo alla quota di attività per imposte anticipate, trasformata in crediti d'imposta ai sensi del presente comma. Qualora dalla dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive emerga un valore della produzione netta negativo, la quota delle attività per imposte anticipate, che si riferisce alla deduzione della quota di ammortamento annua di un cinquantesimo del valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali che ha concorso alla formazione del valore della produzione netta negativo, è trasformata per intero in crediti d'imposta. La trasformazione di cui al periodo precedente decorre dalla data di presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive in cui viene rilevato il valore della produzione netta negativo di cui al presente comma. Sono altresì convertibili in crediti di imposta le quote di minusvalenza dell'avviamento e delle altre attività immateriali deducibili ai sensi del precedente comma 8-ter che abbiano concorso alla formazione di una perdita di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o di un valore della produzione negativo ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.
8-sexies. I crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione di cui al comma 8-quinquies non sono produttivi di interessi e possono essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, possono essere ceduti secondo quanto previsto dall'articolo 43-bis o dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero essere chiesti a rimborso. I crediti d'imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive''.
2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione e il riallineamento sono eseguiti.
3. Al comma 624 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Il credito derivante dalla restituzione delle imposte sostitutive versate non è comunque soggetto ai limiti alla compensazione previsti dall'articolo 34, comma 1, primo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.''».
10.0.16
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art.10-bis.
(Modifiche alla disciplina della rivalutazione dei beni e del riallineamento dei valori fiscali)
1. All'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 8-quater sono aggiunti i seguenti:
''8-quinquies. Qualora dalla dichiarazione dei redditi emerga una perdita di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la quota delle attività per imposte anticipate che si riferisce alla deduzione della quota di ammortamento annua di un cinquantesimo del valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali che ha concorso alla formazione della perdita è trasformata per intero in crediti d'imposta. La trasformazione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui viene rilevata la perdita di cui al presente comma. La perdita del periodo d'imposta rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente è computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi per un ammontare pari alla perdita del periodo d'imposta rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente, ridotta dei componenti negativi di reddito che hanno dato luogo alla quota di attività per imposte anticipate, trasformata in crediti d'imposta ai sensi del presente comma. Qualora dalla dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive emerga un valore della produzione netta negativo, la quota delle attività per imposte anticipate, che si riferisce alla deduzione della quota di ammortamento annua di un cinquantesimo del valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali che ha concorso alla formazione del valore della produzione netta negativo, è trasformata per intero in crediti d'imposta. La trasformazione di cui al periodo precedente decorre dalla data di presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive in cui viene rilevato il valore della produzione netta negativo di cui al presente comma. Sono altresì convertibili in crediti di imposta le quote di minusvalenza dell'avviamento e delle altre attività immateriali deducibili ai sensi del precedente comma 8-ter che abbiano concorso alla formazione di una perdita di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o di un valore della produzione negativo ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.
8-sexies. I crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione di cui al precedente comma 8-quinquies non sono produttivi di interessi e possono essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, possono essere ceduti secondo quanto previsto dall'articolo 43-bis o dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero essere chiesti a rimborso. I crediti d'imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive''.
2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione e il riallineamento sono eseguiti.
3. Al comma 624 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Il credito derivante dalla restituzione delle imposte sostitutive versate non è comunque soggetto ai limiti alla compensazione previsti dall'articolo 34, comma 1, primo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.''».
10.0.17
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art.10-bis.
(Destinazione di risorse all'economia reale)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 912, è inserito il seguente comma:
''912-bis. I redditi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g-quater), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti da contratti di assicurazione sulla vita di cui al ramo I del comma 1 dell'articolo 2 del Codice delle Assicurazioni Private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, da assoggettare a ritenuta, ai sensi dell'articolo 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482, o a imposta sostitutiva, ai sensi dell'articolo 26-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono determinati al netto della quota dei proventi degli investimenti qualificati di cui ai commi 88 e 89 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, iscritti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle attività della gestione separata istituita dalla compagnia di assicurazione, per un ammontare non superiore all'1 per cento delle attività della gestione separata risultanti nel rendiconto del periodo precedente. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri per determinare la quota dei proventi di cui al periodo precedente''.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, 9,9 milioni di euro per il 2023 e 10,9 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
10.0.18
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 10-bis.
(Disposizioni urgenti per il sostegno dell'economia reale)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 912, è inserito il seguente comma:
''912-bis. I redditi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g-quater), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti da contratti di assicurazione sulla vita di cui al ramo I del comma 1 dell'articolo 2 del Codice delle Assicurazioni Private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, da assoggettare a ritenuta, ai sensi dell'articolo 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482, o a imposta sostitutiva, ai sensi dell'articolo 26-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono determinati al netto della quota dei proventi degli investimenti qualificati di cui ai commi 88 e 89 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, iscritti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle attività della gestione separata istituita dalla compagnia di assicurazione, per un ammontare non superiore all'1 per cento delle attività della gestione separata risultanti nel rendiconto del periodo precedente. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri per determinare la quota dei proventi di cui al periodo precedente''.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 9,9 milioni di euro per l'anno 2023 e 10,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
10.0.19
Errani, De Petris, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Disposizioni in materia di supporto alla liquidità delle micro e piccole medie imprese)
1. Le risorse erogate ai sensi dell'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono essere utilizzate dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (confidi) sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, ovvero da quelli che realizzano operazioni di fusione finalizzate all'iscrizione nell'elenco o nell'albo degli intermediari vigilati di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e da quelli che stipulano contratti di rete finalizzati al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia operativa dei confidi aderenti i quali, nel loro complesso, erogano garanzie in misura pari ad almeno 150 milioni di curo, per:
a) concedere garanzie alle piccole e medie imprese;
b) erogare finanziamenti agevolati a micro, piccole e medie imprese.
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 si fa riferimento a quanto previsto nel decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 3 gennaio 2017 e nel decreto del Ministero dello sviluppo economico 7 aprile 2021, rinviando a ulteriori disposizioni applicative per quanto non già previsto nei citati decreti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. All'articolo 1, comma 54, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: ''31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2022''».
10.0.20
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Disposizioni in materia di supporto alla liquidità delle micro e piccole medie imprese)
1. Le risorse erogate ai sensi dell'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono essere utilizzate dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (confidi) sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, ovvero da quelli che realizzano operazioni di fusione finalizzate all'iscrizione nell'elenco o nell'albo degli intermediari vigilati di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e da quelli che stipulano contratti di rete finalizzati al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia operativa dei confidi aderenti i quali, nel loro complesso, erogano garanzie in misura pari ad almeno 150 milioni di euro, per:
a) concedere garanzie alle piccole e medie imprese;
b) erogare finanziamenti agevolati a micro, piccole e medie imprese.
2. Ai fini dell'attuazione del comma 7 si fa riferimento a quanto previsto nel decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 3 gennaio 2017 e nel decreto del Ministero dello sviluppo economico 7 aprile 2021, rinviando a ulteriori disposizioni applicative per quanto non già previsto nei citati decreti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. All'articolo 1, comma 54, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: ''31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2022''».
10.0.21
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Disposizioni in materia di supporto alla liquidità delle micro e piccole medie imprese)
1. Le risorse erogate ai sensi dell'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono essere utilizzate dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (confidi) sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, ovvero da quelli che realizzano operazioni di fusione finalizzate all'iscrizione nell'elenco o nell'albo degli intermediari vigilati di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e da quelli che stipulano contratti di rete finalizzati al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia operativa dei confidi aderenti i quali, nel loro complesso, erogano garanzie in misura pari ad almeno 150 milioni di euro, per:
a) concedere garanzie alle piccole e medie imprese;
b) erogare finanziamenti agevolati a micro, piccole e medie imprese.
2. Ai fini dell'attuazione del comma 7 si fa riferimento a quanto previsto nel decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 3 gennaio 2017 e nel decreto del Ministero dello sviluppo economico 7 aprile 2021, rinviando a ulteriori disposizioni applicative per quanto non già previsto nei citati decreti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. All'articolo 1, comma 54, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: ''31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2022''».
10.0.22
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Disposizioni in materia di supporto alla liquidità delle micro e piccole medie imprese)
1. Le risorse erogate ai sensi dell'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono essere utilizzate dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (confidi) sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, ovvero da quelli che realizzano operazioni di fusione finalizzate all'iscrizione nell'elenco o nell'albo degli intermediari vigilati di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e da quelli che stipulano contratti di rete finalizzati al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia operativa dei confidi aderenti i quali, nel loro complesso, erogano garanzie in misura pari ad almeno 150 milioni di euro, per:
a) concedere garanzie alle piccole e medie imprese;
b) erogare finanziamenti agevolati a micro, piccole e medie imprese.
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 si fa riferimento a quanto previsto nel decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 3 gennaio 2017 e nel decreto del Ministero dello sviluppo economico 7 aprile 2021, rinviando a ulteriori disposizioni applicative per quanto non già previsto nei citati decreti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. All'articolo 1, comma 54, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: ''31 dicembre 2021'', sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2022''».
10.0.23
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Disciplina delle agevolazioni per le imprese agricole nell'ambito del Piano nazionale Impresa 4.0)
1. All'articolo 1, comma 195, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il terzo periodo è sostituito dal seguente: ''Relativamente al settore agricolo la perizia tecnica di cui al precedente periodo può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico o agrotecnico laureato e da un perito agrario o perito agrario laureato''.
2. All'articolo 1, comma 1062, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: ''Relativamente al settore agricolo la perizia tecnica di cui al precedente periodo può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico o agrotecnico laureato e da un perito agrario o perito agrario laureato''».
10.0.24
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Disciplina delle agevolazioni per le imprese agricole nell'ambito del Piano nazionale Impresa 4.0)
1. All'articolo 1, comma 195, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il terzo periodo è sostituito dal seguente: ''Relativamente al settore agricolo la perizia tecnica di cui al precedente periodo può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico o agrotecnico laureato e da un perito agrario o perito agrario laureato''.
2. All'articolo 1, comma 1062, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: ''Relativamente al settore agricolo la perizia tecnica di cui al precedente periodo può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico o agrotecnico laureato e da un perito agrario o perito agrario laureato''».
10.0.25
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art.10-bis.
(Proroga termini nel settore aerospaziale)
1. All'articolo 52 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: ''1. I versamenti di quote di restituzione e di diritti di regia, relativi ai finanziamenti concessi ai sensi della legge 24 dicembre 1985, n. 808, in scadenza nel 2020, nel 2021 e nel 2022, sono sospesi e sono effettuati, senza applicazione di interessi e di sanzioni, in unica soluzione rispettivamente entro il 31 dicembre 2023, entro il 31 dicembre 2024 ed entro il 31 dicembre 2025 o mediante rateizzazione fino ad m) massimo di dieci rate mensili di pari importo a decorrere rispettivamente dal 31 dicembre 2023, dal 31 dicembre 2024 e dal 31 dicembre 2025''.
2. Con riguardo agli interventi inerenti ai progetti di ricerca e di sviluppo nell'area della sicurezza nazionale già assentiti ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, i diritti di regia derivanti dalla vendita dei prodotti utilizzanti le tecnologie sviluppate nell'ambito dei singoli progetti finanziati, non ancora versati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono dovuti se i relativi contratti di vendita sono stati conclusi nel quinquennio successivo alla data di completamento dell'erogazione dei finanziamenti. È comunque esclusa l'applicazione dell'articolo 2033 del codice civile per le somme già versate. La presente disposizione si applica ai soggetti che presentano, nei termini ivi previsti, la dichiarazione di cui al comma 3
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i soggetti beneficiari che non hanno ancora completato il pagamento dei diritti dovuti presentano al Ministero dello sviluppo economico apposita dichiarazione sull'ammontare dei diritti di regia maturati ai sensi del comma 2, sulla base delle vendite effettuate nonché sulle somme ancora non versate, formulata sulla base dei bilanci regolarmente approvati.
4. Il Ministero dello sviluppo economico procede ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni.
5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
10.0.26
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Proroga termini nel settore aerospaziale)
1. Con riguardo agli interventi inerenti ai progetti di ricerca e di sviluppo nell'area della sicurezza nazionale già assentiti ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, i diritti di regia derivanti dalla vendita dei prodotti utilizzanti le tecnologie sviluppate nell'ambito dei singoli progetti finanziati, non ancora versati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono dovuti se i relativi contratti di vendita sono stati conclusi nel quinquennio successivo alla data di completamento dell'erogazione dei finanziamenti. comunque esclusa l'applicazione dell'articolo 2033 del codice civile per le somme già versate. La presente disposizione si applica ai soggetti che presentano, nei termini ivi previsti, la dichiarazione di cui al comma 3.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i soggetti beneficiari che non hanno ancora completato il pagamento dei diritti dovuti presentano al Ministero dello sviluppo economico apposita dichiarazione sull'ammontare dei diritti di regia maturati ai sensi del comma 1, sulla base delle vendite effettuate nonché sulle somme ancora non versate, formulata sulla base dei bilanci regolarmente approvati.
3. Il Ministero dello sviluppo economico procede ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni».
10.0.27
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art.10-bis.
(Proroga termini nel settore aerospaziale)
1. Con riguardo agli interventi inerenti ai progetti di ricerca e di sviluppo nell'area della sicurezza nazionale già assentiti ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, i diritti di regia derivanti dalla vendita dei prodotti utilizzanti le tecnologie sviluppate nell'ambito dei singoli progetti finanziati, non ancora versati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono dovuti se i relativi contratti di vendita sono stati conclusi nel quinquennio successivo alla data di completamento dell'erogazione dei finanziamenti. È comunque esclusa l'applicazione dell'articolo 2033 del codice civile per le somme già versate. La presente disposizione si applica ai soggetti che presentano, nei termini ivi previsti, la dichiarazione di cui al comma 2.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i soggetti beneficiari che non hanno ancora completato il pagamento dei diritti dovuti presentano al Ministero dello sviluppo economico apposita dichiarazione sull'ammontare dei diritti di regia maturati ai sensi del comma 1, sulla base delle vendite effettuate nonché sulle somme ancora non versate, formulata sulla base dei bilanci regolarmente approvati.
3. Il Ministero dello sviluppo economico procede ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni».
10.0.28
Pesco, Mirabelli, De Petris, D'Angelo, Lomuti, De Lucia, Naturale, Campagna, Matrisciano, Vanin, Gaudiano, Pirro, L'Abbate, Coltorti, Fede, Romano, Lanzi, Maiorino, Perilli, Nocerino, Fenu, Gallicchio, Dell'Olio, Bottici, Marco Pellegrini, Presutto, Mantovani, Mautone, Lannutti, Croatti, Piarulli, Castaldi, Leone, Anastasi, Montevecchi, Auddino, Corbetta, Vaccaro, Girotto, Toninelli, Santillo, Trentacoste
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Fondo per la riduzione della crisi da sovraindebitamento)
1. Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento, nonché di consentire l'esdebitazione del consumatore e delle imprese non assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal capo II della legge 27 gennaio 2012, n.3, è istituito un Fondo presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze volto a prevenire il rischio, da parte del debitore, di ricorrere a pratiche illegali e di usura.
2. L'accesso al Fondo di cui al comma precedente è consentito al debitore in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera a) della legge 27 gennaio 2012, n.3, che intende avviare una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento presso gli Organismi di cui all'articolo 15 della citata legge, iscritti al Registro degli Organismi tenuto dal Ministero della Giustizia, di cui al DM 24 settembre 2014, n. 202.
3. Su richiesta del debitore interessato, le somme verranno concesse attraverso un contributo che verrà erogato direttamente agli OCC presso cui il richiedente ha deciso di rivolgersi, a sostegno delle spese relative all'apertura della pratica, alla predisposizione di una prima valutazione tecnico-economica e alla successiva gestione professionale di composizione della crisi da sovraindebitamento.
4. Il contributo verrà concesso ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407 del 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti ''de minimis''.
5. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro della Giustizia, da emanare entro 6o giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di richiesta di accesso al Fondo, di quantificazione dell'importo del contributo spettante da modulare in base alle diverse situazioni, comunque non inferiore a 1.000 euro, i criteri di assegnazione e le modalità di erogazione dei contributi.
6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 500 mila euro per l'anno 2022 e di i milione di euro per l'anno 2023. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo t, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
10.0.29
de Bertoldi, Calandrini, De Carlo
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art.10-bis.
(Misure urgenti in favore delle PMI)
1. In considerazione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di mitigare gli effetti economico e finanziari che gravano sul tessuto produttivo delle piccole e medie imprese, al decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13, le parole: ''31 dicembre 2021'', ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2022'';
b) all'articolo 16, al comma 1, le parole: ''15 giugno 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 giugno 2022'' e le parole: ''31 dicembre 2021'', ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2022''.
2. La proroga di cui al comma precedente è riferita anche alla quota interessi.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5 milioni di curo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234».
10.0.30
La Pietra, Calandrini, De Carlo
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Proroga moratoria per le PMI)
All'articolo 16 del decreto legge n. 73 del 25 maggio 2021, al comma 1, ovunque ricorrano, sostituire le parole: ''31 dicembre 2021'' con le seguenti: ''31 marzo 2022''».
10.0.31
de Bertoldi, Calandrini, De Carlo
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Cedolare secca per locazioni ad uso diverso dall'abitativo)
1. Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati, rinnovati o rinegoziati negli anni 2022 e 2023 aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con aliquota al 21 per cento».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 200 milioni annui, a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modificazioni.
10.0.32
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Bonus investimenti in beni strumentali).
1. Il credito di imposta di cui ai commi da 1051 a 1063 della legge n. 178/2020, così come modificati dall'articolo 1, commi 44, 45 e 46, legge n. 234/2021, spetta, per gli anni 2022 e 2023, nella misura del cinquanta per cento, da scomputarsi in compensazione in due rate annuali di pari importo da ogni altro tributo o contributo, per gli investimenti in beni strumentali nuovi, materiali ed immateriali, destinati a strutture sanitarie e socio sanitarie accreditate ed a contratto con il Servizio Sanitario Nazionale.
2. Nel caso di investimenti destinati a strutture accreditate ed a contratto con il Servizio Sanitario Nazionale che rendono anche prestazioni non convenzionate, l'agevolazione spetta in misura proporzionale al rapporto tra i ricavi delle attività convenzionate e i ricavi totali.
3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 300 milioni di euro che costituisce limite massimo di spese, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
10.0.33
Ferrara, Dell'Olio, Castaldi, Pavanelli, Trentacoste, Gallicchio
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 10-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per favorire l'ingresso e il soggiorno dei ''remote workers'')
1. Al fine di sostenere la tempestiva ripresa del sistema economico e produttivo attraverso le opportunità connesse alla rivoluzione digitale e alla dematerializzazione dei luoghi di lavoro, in coerenza con gli investimenti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e per incentivare la promozione dell'ingresso e del soggiorno dei remote workers nel territorio nazionale, incrementando l'attrattività e la facilità di accesso alle località ad alta qualità della vita, al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 3, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:
''e-bis) superiore ad un anno, in relazione ad un permesso di soggiorno per 'remote workers''';
b) dopo l'articolo 27-sexies, è aggiunto il seguente:
''Art. 27-septies.
(Ingresso e soggiorno per 'remote workers')
1. Il remote worker è un lavoratore straniero il cui reddito prevalente deriva da attività estere, residente temporaneo della Repubblica Italiana.
2. L'ingresso in Italia dei remote workers, come definiti al comma 1, non appartenenti all'Unione Europea può essere consentito, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, alle seguenti condizioni:
a) il remote worker ha l'obbligo di disporre di idonea sistemazione alloggiativa e di un reddito annuo di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria;
b) il remote worker ha l'obbligo di disporre di un'assicurazione sanitaria privata valida per tutto il periodo richiesto per la durata del permesso di soggiorno in oggetto;
c) il remote worker ha l'obbligo di allegare alla richiesta di approvazione del primo soggiorno temporaneo la documentazione che attesti che non è stato condannato per reati dal Paese di origine o dal Paese in cui ha risieduto per più di un anno immediatamente prima dell'arrivo nel territorio dello Stato.
3. Il remote worker, fermi restando i requisiti di cui ai commi 1 e 2, può collaborare con soggetti economici registrati od operanti nella Repubblica Italiana. Il reddito derivante da tali collaborazioni è assoggettato, per quanto compatibile e nel rispetto dei trattamenti fiscali vigenti nei rispettivi Paesi di provenienza e delle eventuali Convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi, al regime di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Sul medesimo reddito si applicano le disposizioni riferite alla disciplina sulla ritenuta d'acconto per lavoro autonomo di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
4. La rappresentanza diplomatica o consolare, accertato il possesso dei requisiti indicati dal presente articolo, rilascia il visto di ingresso.
5. Il visto di ingresso per remote worker ed eventuali componenti del relativo nucleo familiare è rilasciato o negato entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda e della relativa documentazione e deve essere utilizzato entro centottanta giorni dalla data del rilascio.
6. Il permesso di soggiorno per remote worker ed eventuali componenti del relativo nucleo familiare che ne fanno richiesta è rinnovabile per un periodo di un anno, previa valutazione positiva sulla permanenza dei requisiti di cui al presente articolo.
7. Con l'ottenimento del visto di remote worker di cui ai commi 4 e 5, al remote worker e agli eventuali componenti del relativo nucleo familiare è assegnato un codice fiscale italiano, e gli è consentito altresì di aprire, in qualità di residente temporaneo, un proprio conto corrente presso le banche italiane e le succursali in Italia di banche extracomunitarie, nonché le succursali delle banche comunitarie stabilite nel territorio della Repubblica iscritte all'Albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, recante il Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.''».
10.0.34
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 10-bis.
1. Per le società dell'Unione europea che stabiliscono la sede o nuovi insediamenti produttivi nelle Zone economiche speciali istituite nel Mezzogiorno d'Italia, l'imposizione fiscale sui redditi ivi prodotti è ridotta del 50 per cento per un periodo di sette anni dalla data dello stabilimento, prorogabili di ulteriori cinque anni, a condizione che la società mantenga gli stessi livelli occupazionali durante il periodo dell'agevolazione. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.».
10.0.35
Puglia, Naturale, Pavanelli, Trentacoste, Gallicchio
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Misure finalizzate all'estensione del Bonus Investimenti Sud alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell'acquacoltura)
1. All'articolo 1, comma 98, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: ''dell'11 dicembre 2013'', sono aggiunte le seguenti: ''indipendentemente dal regime fiscale di determinazione del reddito''.».
10.0.36
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 10-bis.
(Modifiche al decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98, recante: ''Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia'')
1. Dopo l'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98, recante: ''Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia'' è aggiunto il seguente articolo:
''Art. 2-bis.
(Finanziamenti per incentivare la conversione del settore dei trasformatori di materie plastiche verso l'utilizzo di plastica biodegradabile e compostabile e o di plastica proveniente dalla filiera del riciclo)
1. I commi da 184 a 199 dell'articolo 1 della 27 dicembre 2019, n. 160, legge di bilancio 2020, ridefiniscono la disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano nazionale Impresa 4.0 in modo da sostenere più efficacemente il processo di transizione digitale delle imprese, la spesa privata in ricerca e sviluppo e in innovazione tecnologica, anche nell'ambito dell'economia circolare e della sostenibilità ambientale, e l'accrescimento delle competenze nelle materie connesse alle tecnologie abilitanti il processo di transizione tecnologica e digitale.
2. In attuazione del comma 1 al fine di sostenere efficacemente, nell'ambito dell'economia circolare e della sostenibilità ambientale, il processo di conversione del settore dei trasformatori di materie plastiche verso l'utilizzo di plastica biodegradabile e compostabile e o di plastica proveniente dalla filiera del riciclo nonché di razionalizzare e stabilizzare il quadro agevolativo di riferimento in un orizzonte temporale pluriennale, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, è ridefinita la disciplina dei finanziamenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 21 giugno 2013, n. 69, come convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
3. In attuazione dei commi 1 e 2 le imprese possono accedere a finanziamenti e ai contributi a tasso agevolato per gli investimenti, anche mediante operazioni di leasing finanziario, in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché per gli investimenti in hardware, in software ed in tecnologie digitali per la conversione del settore dei trasformatori di materie plastiche verso l'utilizzo di plastica biodegradabile e compostabile e odi plastica proveniente dalla filiera del riciclo.
4. I finanziamenti di cui al comma 3 sono concessi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attività di leasing finanziario, purché garantiti da banche aderenti alla convenzione di cui al comma 8, a valere su un plafond di provvista, costituito, per le finalità di cui all'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.A., per l'importo massimo di cui al comma 10.
5. I finanziamenti di cui al comma 3 hanno durata massima di 10 anni dalla data di stipula del contratto e sono accordati per un valore massimo complessivo non superiore a 5 milioni di euro per ciascuna impresa beneficiaria, anche frazionato in più iniziative di acquisto. I predetti finanziamenti possono coprire fino al 100 per cento dei costi ammissibili individuati dal decreto di cui al comma 7.
6. Alle imprese di cui al comma 2 il Ministero dello sviluppo economico concede un contributo, rapportato agli interessi calcolati sui finanziamenti di cui al comma 4, nella misura del 100 per cento e con le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 5. L'erogazione del predetto contributo è effettuata in più quote determinate con il medesimo decreto. I contributi sono concessi nel rispetto della disciplina comunitaria applicabile e, comunque, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 8.
7. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i requisiti e le condizioni di accesso ai contributi di cui al presente articolo, la misura massima di cui al comma 6 e le modalità di erogazione dei contributi medesimi, le relative attività di controllo nonché le modalità di raccordo con il finanziamento di cui al comma 3.
8. Alle imprese di cui al comma 2 è estesa la possibilità di accedere alla concessione dei finanziamenti di cui al presente articolo e possono essere assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella misura massima del 100 per cento dell'ammontare del finanziamento. Con decreto dei Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate priorità di accesso e modalità semplificate di concessione della garanzia del Fondo sui predetti finanziamenti.
9. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Associazione bancaria italiana e Cassa depositi e prestiti S.p.A. stipulano una o più convenzioni, in relazione agli aspetti di competenza, per la definizione, in particolare:
a) delle condizioni e dei criteri di attribuzione alle banche e agli intermediari di cui al comma 3 del plafond di provvista di cui al comma 3, anche mediante meccanismi premiali che favoriscano il più efficace utilizzo delle risorse;
b) dei contratti tipo di finanziamento e di cessione del credito in garanzia per l'utilizzo da parte delle banche e degli intermediari di cui al comma 3 della provvista di cui al comma 3;
c) delle attività informative, di monitoraggio e rendicontazione che devono essere svolte dalle banche e dagli intermediari di cui al comma 2 aderenti alla convenzione, con modalità che assicurino piena trasparenza sulle misure previste dal presente articolo.
10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, di 20 milioni di euro per gli anni 2023 e 2024, di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, di 9 milioni di euro per gli anni 2029 e 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della Missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero''.».
10.0.37
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 10-bis.
(Modifiche alla legge 18 ottobre 2001, n. 383 recante ''Primi interventi per il rilancio dell'economia'')
1. Dopo l'articolo 4 ''Detassazione del reddito di impresa e di lavoro autonomo reinvestito'' della legge 18 ottobre 2001, n. 383 è aggiunto il seguente articolo:
''Art. 4-bis.
(Detassazione reddito d'impresa per la conversione del settore dei trasformatori di materie plastiche verso l'utilizzo di plastica biodegradabile e compostabile e o di plastica proveniente dalla filiera del riciclo)
1. È escluso, per un periodo di 10 anni, dall'imposizione del reddito di impresa il 100 per cento del volume degli investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché per gli investimenti in hardware, in software ed in tecnologie digitali per la conversione del settore dei trasformatori di materie plastiche verso l'utilizzo di plastica biodegradabile e compostabile e o di plastica proveniente dalla filiera del riciclo, realizzati nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge successivamente al 30 giugno e nell'intero periodo di imposta successivo, in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.
2. L'incentivo fiscale di cui ai commi 1 si applica anche alle imprese in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, anche se con un'attività d'impresa inferiore ai cinque anni. Per tali imprese la media degli investimenti da considerare è quella risultante dagli investimenti effettuati nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge o a quello successivo, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.
3. Per investimento si intende l'acquisto, nel territorio dello Stato di nuovi impianti, anche mediante operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché per gli investimenti in hardware, in software ed in tecnologie digitali per la conversione del settore dei trasformatori di materie plastiche verso l'utilizzo di plastica biodegradabile e compostabile e o di plastica proveniente dalla filiera del riciclo.
4. L'incentivo fiscale è revocato se l'imprenditore cede a terzi o destinano i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa entro il secondo periodo di imposta successivo all'acquisto, ovvero entro il quinto periodo di imposta successivo in caso di beni immobili.
5. Per il secondo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'acconto dell'IRPEF e dell'IRPEG è calcolato, in base alle disposizioni della legge 23 marzo 1977, n. 97, assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in assenza delle disposizioni di cui al presente articolo.
6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è dettata la disciplina applicativa delle disposizioni di cui alla presente legge con particolare riferimento alle procedure di concessione della detassazione, i requisiti e le condizioni di accesso ai contributi di cui al presente articolo, le relative attività di controllo.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, di 20 milioni di euro per gli anni 2023 e 2024, di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, di 9 milioni di euro per gli anni 2029 e 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della Missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero''.».
10.0.38
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 10-bis.
1. All'articolo 44, comma 7, lettera b), del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole ''31 dicembre 2022'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2024''.».
10.0.39
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 10-bis.
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 161, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano, al fine di contenere il perdurare degli effetti straordinari sull'occupazione e di garantire la tutela dei livelli occupazionali, anche all'area di crisi industriale complessa riconosciuta con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 12 dicembre 2018.
2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 15 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, a 10 milioni per gli anni 2026 e 2027 e a 5 milioni di euro per gli anni 2028 e 2029, si provvede a valere mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della Missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».
10.0.40
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
1.Al comma 711 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n.234 la parola ''soli'' è soppressa e dopo le parole ''materiali e immateriali'' sono aggiunte le seguenti: ''e per i soggetti che abbiano avuto una perdita di almeno il 50 per cento del fatturato nell'ano 2021 rispetto all'anno 2019''.».
10.0.41
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 10-bis.
(Fondo per il settore manifatturiero)
1. Al fine di rilanciare il settore manifatturiero, duramente colpito dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, incentivandone e promuovendone la sostenibilità, alle imprese del comparto tessile, calzatura, pelletteria e conceria per ciascuno degli ami 2022, 2023 e 2024 è riconosciuto, nel limite complessivo delle risorse di cui al comma 2, un contributo diretto alla spesa pari al 60 per cento del costo degli investimenti in tecnologie riconosciute e certificate sostenibili da organismi terzi, e comunque di importo complessivo non superiore a 60.000 euro.
2. Per le finalità di cui al comma 1 nello stato di previsione Ministero dello Sviluppo economico è istituito un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.
3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità di erogazione del beneficio di cui al comma 1.».
Conseguentemente, il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.
10.0.42
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
1. Nelle more del completamento degli impianti già previsti nei piani regionali o delle province autonome e alla luce del perdurare dell'emergenza Covid-19 si consente agli impianti di digestione anaerobica o compostaggio su tutto il territorio nazionale di aumentare, sino al 31 dicembre 2022, la propria capacità ricettiva e di trattamento dei rifiuti organici (codice CER 20.01.08, rifiuti di cucina e mense) del 10 per cento, ove tecnicamente possibile, al fine di accettare ulteriore rifiuto organico proveniente da altre regioni o province autonome, qualora richiedenti perché in carenza di impianti di digestione anaerobica o compostaggio. Le regioni e le province autonome interessate provvedono attraverso gli opportuni atti di competenza».
10.0.43
Precluso
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Neutralità fiscale delle operazioni di riorganizzazione delle attività di lavoro autonomo)
1. Le operazioni di riorganizzazione delle attività di lavoro autonomo che comportano la continuazione sotto forma di società tra professionisti dell'attività svolta in forma individuale, associata o di società semplice o alle operazioni inverse non costituiscono realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni del soggetto dante causa, comprese quelle relative ai crediti e alle rimanenze e il valore di avviamento, della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all'attività artistica o professionale.
2. Il regime dell'imposta sostitutiva di cui al comma 2-ter dell'articolo 176 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, può essere applicato, con le modalità, le condizioni e i termini ivi stabiliti, anche dal soggetto avente causa delle medesime operazioni di riorganizzazione delle attività di lavoro autonomo indicate nel comma 1 per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio a seguito di tali operazioni.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche alle operazioni di riorganizzazione delle attività di lavoro autonomo ivi indicate poste in essere tra esercenti arti e professioni di cui all'articolo 53 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni e società semplici di cui all'articolo 5 del medesimo Testo Unico.
4. Con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo.
5. Le disposizioni dei commi 1 e 3 hanno valore di norma di interpretazione autentica».
10.0.44
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Regime opzionale di determinazione secondo il criterio di cassa del reddito delle società tra
professionisti)
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 66, dopo il comma 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti:
''6. Le società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 costituite sotto forma di società in nome collettivo e in accomandita semplice che, secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, applicano il regime di contabilità ordinaria, anche per opzione, possono optare per la determinazione del reddito di impresa secondo le disposizioni del presente articolo. 7. L'opzione di cui al comma 6 è vincolante per almeno un triennio. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime prescelto l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata. Nel caso di opzione, al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, i ricavi e le spese sostenute che, ancorché di competenza del periodo in cui il reddito è stato determinato in base alle regole del regime ordinario, non hanno concorso a formare il reddito imponibile del periodo assumono rilevanza nei periodi di imposta successivi nel corso dei quali si verificano i presupposti previsti dal regime opzionale; viceversa i ricavi e le spese che, in base alle regole del regime ordinario, hanno già concorso a formare il reddito non assumono rilevanza nella determinazione del reddito dei periodi di imposta successivi in cui si applica il regime opzionale, ancorché si verificano i presupposti previsti da quest'ultimo regime. Corrispondenti criteri si applicano per l'ipotesi inversa di passaggio dal regime opzionale a quello ordinario'';
b) all'articolo 81, dopo il comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente:
''2. Le società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 costituite sotto forma di società di capitali e di società cooperative possono esercitare l'opzione di cui al comma 6 dell'articolo 66''.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo.
3. Alle attività professionali prestate dalle società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 si applica il contributo soggettivo e il contributo integrativo previsto dalle norme legislative che regolano la Cassa di previdenza di categoria cui ciascun socio professionista fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Il contributo integrativo dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 hanno natura di norma di interpretazione autentica».
10.0.45
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2023, i soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui all'articolo 1 , comma 1051 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in deroga all'articolo 1, comma 1059 della legge n. 178 predetta, possono, in luogo dell'utilizzo diretto in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari».
10.0.46
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Proroga ammortamento Industria 4.0)
1. Il comma 185 dell'articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 è sostituito dal seguente: Alle imprese che a decorrere dal 10 gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato è riconosciuto un credito d'imposta alle condizioni e nelle misure stabilite dai commi 188, 189 e 190 in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili».
Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di saldo netto da finanziare valutati in 640,5 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
10.0.47
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
1. Tutti i termini dei versamenti di cui all'articolo 1, comma 923, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 sono sospesi fino al 31 dicembre 2022. I versamenti sospesi dal 1º maggio 2022 al 31 dicembre 2022 sono effettuati, senza applicazioni di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 28 febbraio 2023 o mediante rateizzazione fino a un massimo di sei rate mensili di pari importo, senza interessi. Il versamento della prima rata avviene entro il 28 febbraio 2023, quelle successive, rispettivamente, in data 31 marzo 2023, 2 maggio 2023, 31 maggio 2023 e 30 giugno 2023.
2. Il comma 924 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è sostituito dal seguente:
''924. I versamenti sospesi ai sensi del comma 923 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 novembre 2022 o mediante rateizzazione fino a un massimo di sette rate mensili di pari importo, pari al 50 per cento del totale dovuto, e l'ultima rata di giugno 2023 pari al valore residuo. Il versamento della prima rata avviene entro il 30 novembre 2022, senza interessi. I versamenti relativi al mese di giugno 2023 devono essere effettuati entro il giorno 30 del detto mese. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato''».
10.0.48
Precluso
Dopo l'articolo, inserire i seguenti:
«Art. 10-bis.
(Termini per il pagamento dei canoni scaduti nei contratti di locazione)
1. La morosità del conduttore nel pagamento dei canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo relativi al periodo di vigenza dello stato di emergenza epidemiologica, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e successive proroghe, può essere sanata in sede giudiziale se il conduttore versa l'importo dovuto entro la prima udienza di comparizione per la convalida di sfratto di cui all'articolo 665 del codice penale civile e ss; a seguito di tale pagamento la domanda del locatore di rilascio dell'immobile e/o di risoluzione del contratto per inadempimento diviene improcedibile.
2. All'articolo 40-quater del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
''1-bis. In caso di provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento dei canoni alle scadenze, il conduttore può sanare la morosità entro i termini di cui al comma 1, lettere a) e b) del presente articolo, con l'effetto di rendere improcedibile l'azione di risoluzione del contratto''».
10.0.49
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
1. I termini di accesso al beneficio di cui ai commi da 16 a 27 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73 sono riaperti ai soggetti che presentano la dichiarazione dei redditi nelle mensilità infrannuali, qualora rispettino i termini di cui al comma 2 dell'articolo 4 bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34».
10.0.50
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguenti:
«Art. 10-bis.
1. Le disposizioni di cui all'articolo 33, comma 3, terzo periodo della legge 5 febbraio 1992, n. 104 si intendono valide per entrambi i genitori, anche adottivi, in maniera alternativa ovvero divisa in modo tale da consentire il diritto per il nucleo familiare a fruire di un massimo di 6 giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa.
4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis valutati in 270 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede:
a) quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a 150 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282;
c) quanto a 70 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196».
10.0.51
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
1. All'articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: ''e al 40 per cento dal 1º gennaio 2023'' sono sostituite dalle seguenti: ''al 32,50 per cento dal 1º luglio 2022, al 37,50 per cento dal 1º gennaio 2023, al 40 per cento dal 1º gennaio 2024''.
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 17 milioni di euro per l'anno 2022 e a 35 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
10.0.52
Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale)
1. Al fine di consentire uno sviluppo equilibrato dei sistemi di trasporto pubblico locale sull'intero territorio nazionale, una quota delle risorse, nel limite massimo di 500 milioni di euro, a valere sul rifinanziamento della legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 1016, di cui alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, può essere destinata anche a interventi di realizzazione o di manutenzione straordinaria di sistemi di trasporto pubblico, anche di traslazione, non aventi le caratteristiche di sistemi di trasporto rapido di massa.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, previa intesa con la Conferenza Unificata, da emanarsi entro il 31 marzo 2022, sono finanziati i progetti ammissibili presentati da comuni, città metropolitane e regioni ai sensi dell'Avviso 2 per la ripartizione del Fondo Investimenti, nonché di quelle delle Province autonome di Trento e Bolzano, nel limite di 75 milioni di curo, e di quelle relative agli impianti di traslazione, da presentare entro il 30 aprile 2022. Il finanziamento è effettuato, per ciascuna annualità, nei limiti delle disponibilità di competenza e cassa a legislazione vigente».
11.1
Rivolta, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le somme acquisite dalle Regioni e Province autonome a valere sul fondo possono concorrere alla valutazione dell'equilibrio finanziario per l'anno 2021 dei rispettivi servizi sanitari».
11.2
Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor
Precluso
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. Il fondo di cui al primo comma è utilizzato anche per finanziare la maggiorazione dei costi di assistenza domiciliare sostenuta dai comuni per prestare cure psicologiche ai residenti in età scolare affetti da sindrome di hikikomori sorta in seguito alla pandemia da COVID-19».
11.3
Pirro, Gallicchio, Trentacoste
Precluso
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Al fine di contrastare lo stato di grave insufficienza di organico, anche in considerazione dell'emergenza epidemiologica, nonché per sopperire a un aggravio di costi per la finanza pubblica, l'ente del servizio sanitario della Regione Molise (ASREM) è autorizzato a stabilizzare il personale sanitario e gli operatori socio-sanitari, assunti con contratto a tempo determinato, che, a seguito di delibere e proroghe, hanno maturato parte dell'attività lavorativa con contratto autonomo a partita IVA, da marzo 2020 a marzo 2021».
11.4
Precluso
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«3. Al fine di garantire una migliore presa in carico del paziente oncologico e ampliare la platea di volontari per l'attività di screening relativa alla diagnosi del cancro al polmone, la spesa autorizzata ai sensi dell'articolo 34, comma 10-sexies, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 è incrementata di un ulteriore milione di euro per l'anno 2023. Tali risorse saranno ripartite secondo i criteri già fissati dal decreto del Ministero della salute di cui al comma 10-septies, sulla base del numero dei soggetti aggiuntivi da reclutare ed eventualmente per l'incremento del numero dei centri costituenti la Rete Italiana Screening Polmonare allo scopo di garantire la più ampia copertura del territorio nazionale. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».
11.0.1
Precluso
Dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:
«Art. 11-bis.
(Modifica dell'articolo 2, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191)
1. Al secondo e al terzo periodo del comma 80 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modificazioni, dopo le parole: ''destinazione del relativo gettito'' sono inserite le seguenti: '', anche nelle annualità successive a quella del relativo accertamento, alla riduzione della pressione fiscale, alla copertura degli oneri finanziari concernenti il servizio del debito relativo al settore sanitario nonché''.».
11.0.2
Precluso
Dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:
«Art. 11-bis.
(Interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191)
1. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il comma 80, è inserito il seguente: ''80-bis. Le disposizioni di cui al comma 80, secondo e terzo periodo, si interpretano nel senso che la destinazione del gettito derivante dalla massimizzazione delle aliquote di cui al primo periodo del medesimo comma può essere effettuata anche nelle annualità successive al relativo accertamento ed anche per la riduzione della pressione fiscale e la copertura degli oneri finanziari concernenti il servizio del debito relativo al settore sanitario.''».
11.0.3
Testor, Ferrero, Rivolta, Faggi, Tosato
Precluso
Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
(Misure per accelerare l'utilizzo delle risorse per investimenti del PNRR, PCN, comunitarie)
1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), per consentire l'immediato e tempestivo utilizzo delle risorse, le quote non utilizzate alla fine di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e sono immediatamente applicabili, in deroga alle modalità previste dall'articolo 42, commi 9, 10 e 11, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. La disposizione si applica anche alle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC).
2. Le Regioni e le Province autonome che si trovano in esercizio provvisorio o gestione provvisoria sono autorizzate, per gli anni dal 2021 al 2026, a iscrivere in bilancio ai fini del loro impegno i relativi finanziamenti di derivazione statale ed europea per investimenti mediante apposita variazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 43 e dall'allegato 4/2 annesso del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118».
11.0.4
Testor, Ferrero, Rivolta, Faggi, Tosato
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
(Proroga termini approvazione del rendiconto e del bilancio consolidato 2021 in materia di rendicontazione del Servizio sanitario regionale)
1. In considerazione del protrarsi del contesto epidemiologico emergenziale legato alla diffusione del COVID-19, e dell'impegno derivante dall'accelerazione della campagna vaccinale, per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, i termini previsti dall'articolo 18, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono così prorogati per l'anno 2022:
a) il rendiconto relativo all'anno 2021 è approvato da parte del consiglio entro il 30 settembre 2022, con preventiva approvazione da parte della giunta entro il 30 giugno 2022;
b) il bilancio consolidato relativo all'anno 2021 è approvato entro il 30 novembre 2022.
2. Per l'anno 2022, il termine previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'adozione dei bilanci di esercizio dell'anno 2021 degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), e lettera c), del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 è prorogato al 30 giugno 2022.
3. I termini di cui all'articolo 32, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono così modificati per l'anno 2022:
a) i bilanci di esercizio dell'anno 2021 degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), e lettera c), del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 sono approvati dalla giunta regionale entro il 31 luglio 2022;
b) il bilancio consolidato dell'anno 2021 del servizio sanitario regionale è approvato dalla giunta regionale entro il 30 settembre 2022».
11.0.5
Rivolta, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
(Misure in materia di sostegno agli investimenti e di sinergia delle risorse disponibili)
1. Ai fini di sostenere gli investimenti e a causa del perdurare della pandemia da COVID-19, non si applica per l'esercizio 2022 la disciplina prevista all'articolo 111, comma 2-novies, del decreto-legge n. 34 del 2020. Conseguentemente è ridotto in misura corrispondente il contributo di cui alla tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 per l'anno 2022 per l'importo spettante a ciascuna Regione. Le Regioni stanziano il medesimo importo per investimenti con le medesime finalità e secondo le modalità e procedure previste dai commi da 134 a 138, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 per l'anno 2022».
11.0.6
Precluso
Dopo l'articolo, è inserito il seguente:
«Art. 11-bis.
(Patrimonializzazione degli enti facenti parte del Servizio Sanitario Nazionale)
1. Al fine di rafforzare la patrimonializzazione degli enti facenti parte del Servizio Sanitario Nazionale, semplificando le procedure finalizzate al trasferimento di beni immobili in favore degli stessi e degli enti pubblici territoriali, all'articolo 57, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, in fine, è aggiunto il seguente periodo: ''La disposizione di cui al primo periodo si applica anche agli atti di riscatto di beni culturali in favore delle aziende del Servizio sanitario nazionale effettuati in forza di contratti di locazione finanziaria.'';
b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
''1-bis. Nell'ipotesi di cui al secondo periodo del comma 1, la richiesta avente ad oggetto la verifica dell'interesse culturale di cui all'articolo 12 può essere formulata, entro sessanta giorni dal riscatto, dai soggetti beneficiari dello stesso ed il riscatto non è soggetto alla prelazione di cui agli articoli 60 e seguenti.''.».
11.0.7
Precluso
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
1. Al comma 1-ter dell'articolo 23 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: ''Per le annaffia 2022-2023 dei programmi cofinanziati dai fondi europei FESR e FSE della programmazione 2014-2020, i Comitati di Sorveglianza del PSC sono autorizzati a destinare le risorse non utilizzate del Fondo per lo sviluppo e la coesione ai fini del cofinanziamento regionale di cui sopra''.»
11.0.8
Precluso
Dopo l'articolo è inserito il seguente:
«Art. 11-bis.
(Modifica dell'articolo 1, comma 601, della legge 30 dicembre 2021, n. 234)
1. All'articolo 1, comma 601, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: ''Esclusivamente per le operazioni di rinegoziazione di cui al presente comma, non si applica la verifica di cui all'articolo 41, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. In deroga al termine di cui al primo periodo, le Regioni interessate possono trasmettere la domanda a firma congiunta di cui al medesimo periodo entro il 30 marzo 2022''.».
11.0.9
Precluso
Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
(Disposizioni in materia di ripartizione regionale del pay-back)
1. All'articolo 1, comma 580, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: ''secondo il criterio pro-capite'' sono sostituite dalle seguenti: ''sulla base dello scostamento dal tetto registrato da ALFA per ogni Regione''.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dall'anno 2022.».
11.0.10
Pirro, Gallicchio, Trentacoste
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
(Disposizioni in materia di personale del servizio sanitario)
1. All'articolo i, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: ''legge 24 aprile 2020, n. 27,'' sono aggiunte le seguenti: ''ovvero ai quali siano stati conferiti incarichi di lavoro autonomo, ivi compresi incarichi di collaborazione coordinata e continuativa,''. Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato di cui all'articolo 1, comma 258, della legge di cui al precedente periodo è incrementato per un importo pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022 e a 230 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a zoo milioni di euro per l'anno 2022 e a 230 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
11.0.11
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
(Risorse in materia di edilizia sanitaria ed ammodernamento tecnologico rete ospedaliera Azienda Sanitaria Provinciale Reggio Calabria)
1. In connessione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, considerate la straordinaria situazione di emergenza in cui versa la sanità calabrese e la necessità di introdurre apposite misure a sostegno degli urgenti ed indifferibili interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico dell'ospedale spoke ''Santa Maria degli Ungheresi'' di Polistena, dell'ospedale spoke di Locri e degli ospedali generali ''Tiberio Evoli'' di Melito Porto Salvo e Giovanni XXIII di Gioia Tauro, data la straordinarietà della situazione emergenziale relativamente alle gravissime carenze infrastrutturali e strumentali, è autorizzata la spesa per ciascun presidio ospedaliero di 2 milioni di euro per l'anno 2022, di cui il 50 per cento da utilizzare per opere di riqualificazione, ampliamento, adeguamento, ammodernamento edilizi del pronto soccorso e per la fornitura di strumentazione tecnica adeguata nei medesimi servizi di pronto soccorso; la percentuale restante è utilizzata per i medesimi interventi nei restanti reparti ospedalieri
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022- 2024, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».
11.0.12
Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
(Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali)
1. All'articolo 13 del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, è aggiunto in fine il seguente comma:
''6-bis. Per l'anno 2022 il fondo di cui all'articolo 106, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aumentato di 400 milioni di euro di cui 330 milioni destinati ai comuni e alle loro forme associative e 70 milioni destinati alle città metropolitane e alle province. I criteri e le modalità del riparto delle somme di cui al presente comma è determinato sulla base di una proposta del tavolo tecnico di cui al comma 2, articolo 106, del citato decreto legge n. 34 del 2020, con decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanarsi entro il 30 giugno 2022.''».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 400 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
11.0.13
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
1. All'articolo 6 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il comma 5 è sostituito con il seguente: ''5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, possono essere utilizzate dai Comuni nell'anno 2022 per le medesime finalità ovvero per il finanziamento dei piani economici finanziari del servizio di gestione integrata dei rifiuti o per attività di sostegno delle utenze domestiche e non domestiche con riferimento alla Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge''.
2. All'articolo 1, comma 823, della legge 27 dicembre 2020, n. 178, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: ''Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, fatta eccezione per quelle di cui alla tabella allegato 1 al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del I aprile 2021, le quali possono essere utilizzate anche negli anni 2022 e seguenti per il finanziamento dei piani economico finanziari del servizio di gestione integrata dei rifiuti.''».
11.0.14
Rivolta, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
(Termine di entrata in vigore delle modifiche di aliquote per il Tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi)
1. All'articolo 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo le parole: ''L'ammontare dell'imposta è fissato, con legge della Regione entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo'' sono sostituite dalle seguenti: ''L'ammontare dell'imposta è fissato, con legge regionale in vigore entro il 30 settembre di ogni anno per l'anno successivo'';
b) al secondo periodo le parole: ''31 luglio'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 settembre''».
11.0.15
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
(Misure urgenti in materia di concessioni per la prestazione del servizio di illuminazione votiva cimiteriale)
1. In considerazione delle esigenze straordinarie e degli effetti derivanti dalla diffusione del COVID-19, nonché a seguito dei consistenti aumenti dei prezzi nel settore elettrico, i Comuni possono prorogare, con apposito atto amministrativo, i termini di durata delle concessioni in scadenza nel 2022 o scadute nel 2021, per le quali non siano già state bandite nuove procedure alla data di entrata in vigore della presente norma, per i servizi di illuminazione votiva cimiteriale fino a un massimo di tre anni, alle medesime condizioni indicate nei contratti di concessione e a condizione che, per l'intera durata della proroga, l'ammontare dell'aggio versato ai Comuni sia almeno pari a quello versato nell'anno 2020. Qualora, in virtù della proroga di cui al periodo precedente, il valore stimato della concessione sia superiore alla soglia di cui all'articolo 35, primo comma, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la durata della proroga è rideterminata in modo tale da non comportare il superamento della predetta soglia. Ai fini della concessione della proroga di cui ai precedenti periodi, i concessionari devono fornire apposita documentazione nella quale si attesta la regolarità dei versamenti dell'aggio e dei canoni eventualmente previsti in forza della concessione, maturati sino al 2019, al Comune concedente.».
12.1
Angrisani, Abate, Crucioli, Di Micco, Giannuzzi, Lannutti, Lezzi
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «600 milioni» e al comma 3 sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «600 milioni».
Conseguentemente all'articolo 32 comma 1, sostituire le parole: «1661,41 milioni» con le seguenti: «2.161,41 milioni» e dopo la lettera h) aggiungere la seguente:
«h-bis) quanto a 500 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante riduzione delle risorse di cui al fondo di cui all'articolo 28, della legge 196 del 2009».
12.2
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «500 milioni».
Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «500 milioni».
12.0.1
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 12-bis.
(Proroga moratoria per le PMI e misure per il sostegno alla liquidità delle imprese)
1. All'articolo 13 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: ''31 dicembre 2021'', ovunque ricorrano, sono sostituite dalle parole: ''31 dicembre 2022''.
2. Al comma 1 dell'articolo 16 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: ''15 giugno 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 giugno 2022'' e le parole: ''31 dicembre 2021'', ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2022''.
3. La proroga di cui al comma 2 è riferita anche alla quota interessi.».
12.0.2
Bottici, Pavanelli, Trentacoste, Gallicchio
Precluso
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 12-bis.
(Agevolazioni Tari per le famiglie)
1. Per l'anno finanziario 2022, per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, tenuta a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, non adibita a locazione neanche temporanea e parziale e non data in comodato d'uso, neanche temporaneo, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti residenti nel territorio dello Stato in altra abitazione, e qualora il titolare delle utenze sia il medesimo titolare della proprietà, i Comuni prevedono una riduzione pari ad almeno il 30 per cento dell'importo tariffario complessivo della tassa sui rifiuti (TARI) avente natura di tributo, di cui al comma 639 dell'articolo i della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per coloro che ne facciano richiesta, sempre che lo stesso beneficio non sia già stato riconosciuto da altri Comuni.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3. Alla ripartizione della quota parte spettante al singolo Comune, a titolo di ristoro delle minori entrate derivanti dal comma 1 della presente disposizione, si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 marzo 2022. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto è comunque adottato.».
12.0.3
Corti, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 12-bis.
(Proroga dei termini relativi a esenzione pagamento IMU e sospensione mutui per i soggetti colpiti dagli eventi sismici del 2012)
1. Per i comuni delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2023.
2. Per gli Enti Locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1º giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e integrato dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dall'art. 2-bis comma 43 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, ovvero per quelli identificati successivamente dai rispettivi Commissari delegati in forza delle disposizioni di cui al citato articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, è prorogata all'anno 2024 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come da ultimo prorogata dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126 articolo 57 comma 17, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1º e 3º, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere negli anni 2022 e 2023, inclusi quelli il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n.228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3. Gli oneri di cui al comma 2, sono pagati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a decorrere dall'anno 2024, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.
4. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2023. Ai relativi oneri si provvede con le risorse disponibili nelle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122 precedentemente stanziate per tale finalità.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quanto al comma 1 pari a 7,5 milioni per ciascuna delle annualità 2022 e 2023, quanto ai commi 2 e 3 quantificati in euro 700.000 per ciascuna delle successive annualità 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.».
12.0.4
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 12-bis.
(Disposizioni sulle procedure di reclutamento dei segretari comunali e provinciali)
1. Al fine di monitorare l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 e delle procedure di reclutamento dei segretari comunali e provinciali, il Ministro dell'interno approva, con cadenza annuale ed entro il 31 dicembre di ogni anno, il Piano triennale del fabbisogno di segretari comunali e provinciali per un numero di posti corrispondenti alle cessazioni registrate nel triennio precedente.
2. In relazione al fabbisogno di segretari comunali e provinciali risultante dal Piano triennale di cui al comma 1, in deroga all'articolo 16-ter del decreto-legge 3o dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, una quota pari al 50 per cento dei posti del concorso pubblico previsto dal comma 3 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, può essere riservata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo so marzo 2001, n. 165, che siano in possesso dei titoli di studio previsti per l'accesso alla carriera dei segretari comunali e provinciali e abbiano un'anzianità di servizio di almeno cinque anni in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è previsto il possesso dei medesimi titoli di studio.
3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, il corso-concorso di formazione previsto dal comma 2 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, ha la durata di quattro mesi ed è seguito da un tirocinio pratico di quattro mesi presso uno o più comuni. Il medesimo corso-concorso è equiparato ai fini di cui all'articolo 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300, ai corsi di abilitazione alle professioni per le quali vi è necessità di iscrizioni ad Albi professionali autonomi. In ogni caso, le procedure concorsuali hanno una durata complessiva non superiore ai 18 mesi, intercorrenti dal momento della pubblicazione del bando a quello dell'approvazione della graduatoria finale.
4. Le disposizioni del comma 3 si applicano anche alle procedure di reclutamento in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per le quali non sia stato avviato il relativo corso di formazione.
5. In sede di prima applicazione di quanto stabilito dal presente articolo, i segretari comunali e provinciali iscritti alla fascia professionale C possono assumere la titolarità delle sedi di segreteria in forma singola o associata nelle sedi vacanti dei comuni con una popolazione non superiore a 5.000 abitanti o dei comuni che hanno stipulato delle convenzioni di segreteria con popolazione complessiva non superiore 10.000 abitanti, secondo le modalità di cui all'articolo 16-ter, comma 9, del decreto-legge 3o dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.
6. L'assunzione della titolarità di sedi di segreteria con popolazione complessiva superiore alla fascia di appartenenza non determina una deroga alla disciplina giuridica sulle progressioni di carriera di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 2 milioni per l'anno 2022 e 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022- 2024, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».
12.0.5
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 12-bis.
(Disposizioni in materia di segretari comunali e provinciali)
1. Al fine di garantire l'attuazione del P.N.R.R., sino al 31 dicembre 2026, presso gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e sopperire con urgenza all'attuale carenza di Segretari Comunali iscritti all'Albo nella prima fascia professionale, in deroga alle ordinarie modalità di accesso all'Albo di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465 e di cui al decreto del Ministero dell'Interno del 21 ottobre 2020, i segretari comunali iscritti in fascia C possono assumere la titolarità delle sedi vacanti dei comuni con una popolazione non superiore a 5.000 abitanti o, in regime di scavalco, delle convenzioni di segreteria tra questi enti con popolazione complessiva non superiore 10.000 abitanti, nelle regioni in cui il rapporto tra sedi e segretari in servizio, per classe, sia pari o inferiore 50 per cento. È fatto salvo, in ogni caso, l'obbligo di permanere per due anni nella prima fascia professionale di appartenenza ai fini dell'accesso alla fascia professionale superiore.
2. Il trattamento economico dei segretari di fascia C che prestano servizio nelle sedi dei comuni con una popolazione superiore ai 3.000 abitanti, nelle more della stipula del prossimo CCNL, è integrato da un assegno ad personam commisurato alla differenza retributiva tra i segretari iscritti in fascia B e quelli iscritti in fascia C, nell'ambito della corrispondente fascia demografica.
3. I comuni che siano stati privi di un segretario titolare per oltre 12 mesi, ovvero lo abbiano avuto in convenzione, possono derogare ai limiti di spesa del personale previsti a legislazione vigente, ivi compreso il vincolo di cui al comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per la quota relativa al trattamento economico del segretario.
4. I comuni con popolazione fino a 500o abitanti, al fine di garantire l'assunzione di Segretari Comunali, provvedono all'attuazione del presente articolo mediante l'utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.
5. I Comuni che si avvalgano delle disposizioni di cui al presente articolo, assicurano in ogni caso il rispetto dell'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243».
13.1
Rivolta, Pirovano, Augussori, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «1. Le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono incrementate di 400 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 330 per i Comuni e 70 milioni per le Province e Città metropolitane, e sono vincolate alla finalità di ristorare l'eventuale perdita di gettito e le maggiori spese, al netto delle minori spese, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, anche nell'anno 2022; le risorse assegnate per la predetta emergenza a titolo di ristori di spesa specifici di spesa che rientrano nelle certificazioni di cui all'articolo 1, comma 827, della suddetta legge n. 178 del 2020, e all'articolo 39, comma 2, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n.126, possono essere utilizzate anche nell'anno 2022 per le finalità cui sono state assegnate».
Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 400 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. II Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
13.2
Iannone, Calandrini, De Carlo, Nastri
Precluso
Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «Le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono incrementate di 400 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 330 per i Comuni e 70 milioni per le Province e Città metropolitane, e sono vincolate alla finalità di ristorare l'eventuale perdita di gettito e le maggiori spese, al netto delle minori spese, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid 19, anche nell'anno 2022; le risorse assegnate per la predetta emergenza a titolo di ristori di spesa specifici di spesa che rientrano nelle certificazioni di cui all'articolo 1, comma 827, della suddetta legge n. 178 del 2020, e all'articolo 39, comma 2, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n.126, possono essere utilizzate anche nell'anno 2022 per le finalità cui sono state assegnate».
13.3
Di Girolamo, Fede, Agostinelli, Trentacoste
Precluso
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «legge 30 dicembre 2020, n. 178,» inserire le seguenti: «sono incrementate di 375 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 330 milioni di euro in favore dei comuni e 45 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province e»;
b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 375 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo t, comma 200, della legge 2 dicembre 2014, n. 190».
13.4
Angrisani, Abate, Crucioli, Di Micco, Giannuzzi, Lannutti, Lezzi
Precluso
Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all'entrata del bilancio dello Stato».
13.5
Angrisani, Abate, Crucioli, Di Micco, Giannuzzi, Lannutti, Lezzi
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: «Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all'entrata del bilancio dello Stato» con le seguenti: «Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nella misura di un terzo».
13.6
Angrisani, Abate, Crucioli, Di Micco, Giannuzzi, Lannutti, Lezzi
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: «Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all'entrata del bilancio dello Stato» con le seguenti: «Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate eventuali risorse del bilancio dello Stato nella misura di un mezzo».
13.7
Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Il fondo di cui all'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come rifinanziato dall'articolo 39 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dall'articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è ulteriormente incrementato di 900 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 750 milioni di euro in favore dei comuni e 150 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province. L'incremento del fondo di cui al primo periodo è ripartito, per 550 milioni di euro in favore dei comuni e per 60 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 1º maggio 2022, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base di criteri e modalità che tengano conto dei lavori del tavolo di cui all'articolo 106, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e, per 200 milioni di euro in favore dei comuni e per 90 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 luglio 2022, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base di criteri e modalità che tengano conto dei lavori del citato tavolo di cui al citato articolo 106, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, e delle risultanze della certificazione per l'anno 2020 di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020».
Conseguentemente, dopo il comma 6, inserire il seguente:
«6-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 900 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:
a) quanto a 750 milioni, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88;
b) quanto a 110 milioni, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
c) quanto a 40 milioni, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e rifinanziamento per l'anno 2022».
13.8
Rivolta, Augussori, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. all'articolo 49, comma 1, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, le parole: ''I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, mediante presentazione di apposito rendiconto'' sono sostituite con le parole: ''I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, ad eccezione della rendicontazione 2021 che sarà da rendicontare entro il 2023, mediante presentazione di apposito rendiconto''».
13.9
Manca, Parrini, Ferrari, Fedeli
Precluso
Dopo il comma 2 inserire il seguente:
«2-bis. All'articolo 49, comma 1, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, le parole: ''I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, mediante presentazione di apposito rendiconto'' sono sostituite con le parole: ''I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, ad eccezione della rendicontazione 2021 che sarà da rendicontare entro il 2023, mediante presentazione di apposito rendiconto''».
13.10
Precluso
Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. All'articolo 49, comma 1, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, le parole: ''I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, mediante presentazione di apposito rendiconto'' sono sostituite con le parole: ''I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, ad eccezione della rendicontazione 2021 che sarà da rendicontare entro il 2023, mediante presentazione di apposito rendiconto''».
13.11
Precluso
Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. All'articolo 49, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, dopo le parole: ''successivo a quello di utilizzazione dei fondi,'' aggiungere le seguenti: ''ad eccezione della rendicontazione 2021 che sarà da rendicontare entro il 2023,''».
13.12
Angrisani, Abate, Crucioli, Di Micco, Giannuzzi, Lannutti, Lezzi
Precluso
Al comma 3, sostituire le parole: «31 maggio 2023» con le seguenti: «31 maggio 2024».
Conseguentemente, sopprimere il comma 4.
13.13-bis
Precluso
Dopo il comma 4 inserire il seguente:
«4-bis. I comuni che hanno partecipazioni nel capitale sociale di società di produzione energetica destinano almeno la metà degli utili che vengono distribuiti come dividendo alla istituzione di un fondo finalizzato a calmierare l'aumento del prezzo delle bollette dell'energia a favore di piccoli imprenditori, aziende energivore centri sportivi e famiglie con Isee sotto i 30.000 euro.».
13.13
Precluso
Dopo il comma 4 inserire il seguente:
«4-bis. I comuni che hanno partecipazioni nel capitale sociale di società di produzione energetica destinano gli utili che vengono distribuiti come dividendo alla istituzione di un fondo finalizzato a calmierare l'aumento del prezzo delle bollette dell'energia a favore di piccoli imprenditori, aziende energivore centri sportivi e famiglie con Isee sotto i 30.000 euro.».
13.14
Bagnai, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo il comma 5, inserire i seguenti:
«5-bis. Il fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali di cui all'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 180 milioni di euro in favore dei comuni e 20 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province. I criteri e le modalità del riparto delle somme di cui al presente comma è determinato sulla base di una proposta del tavolo tecnico di cui al comma 2, articolo 106, del citato decreto legge n. 34 del 2020, con decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanarsi entro il 30 giugno 2022.
5-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede:
a) quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
c) quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
d) quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma ''Fondi di riserva e speciali'' della Missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.».
13.15
Precluso
Dopo il comma 5 inserire i seguenti:
«5-bis. In relazione alle problematiche di comunicazione al sito del Ministero dell'economia e delle finanze, entro i termini stabiliti dalle leggi vigenti, delle delibere riguardanti i tributi comunali per il 2021, connesse alle difficoltà dovute al perdurare della pandemia da virus COVID-19, per l'anno 2021, in deroga all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ed all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le aliquote ed i regolamenti concernenti i tributi comunali, hanno effetto per l'intero anno di riferimento a condizione che risultino comunque pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 novembre 2021. Gli eventuali adeguamenti nei pagamenti dovuti in ragione delle variazioni di cui al periodo precedente possono essere effettuati dai contribuenti interessati entro il termine per la prima rata dell'IMU 2022, senza applicazione di sanzioni e interessi.
5-ter. In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi dell'ultimo comma del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile.».
13.16
Augussori, Grassi, Pirovano, Riccardi, Calderoli, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo il comma 5 inserire il seguente:
«5-bis. In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi dell'ultimo comma del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile.».
13.17
Precluso
Dopo il comma 5 inserire il seguente:
«5-bis. Al comma 148-ter, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in fine prima del punto sono aggiunte le seguenti parole: ''per quanto attiene i contributi dell'anno 2019 e di otto mesi per quanto attiene i contributi dell'anno 2020''».
13.18
Errani, De Petris, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Precluso
All'articolo, dopo il comma 5 inserire il seguente:
«5-bis. In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi dell'ultimo comma del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile.».
13.19
Testor, Ferrero, Rivolta, Faggi, Tosato
Precluso
Sostituire il comma 6 con il seguente:
«6. All'articolo 109, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, in fine, sono inserite le seguenti parole: '', nonché per la riduzione delle tariffe TARI e della tariffa corrispettiva.'';
b) le parole: ''limitatamente agli esercizi finanziari 2020 e 2021'', ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: ''limitatamente agli esercizi finanziari 2020, 2021 e 2022''.».
13.20
Augussori, Grassi, Pirovano, Riccardi, Calderoli, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
«6-bis. Per l'anno 2022, i termini di cui all'articolo 30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 e s.m.i., sono prorogati come segue:
a) il termine di cui al terzo periodo è fissato al 15 ottobre 2022;
b) il termine di cui al quarto periodo è fissato al 15 novembre 2022;
c) il termine di cui sesto periodo è fissato al 15 marzo 2023.».
13.21
Augussori, Grassi, Pirovano, Riccardi, Calderoli, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«6-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, comma 449, alla lettera d-quater, comma 449, le parole: ''330 milioni di euro nel 2023'' sono sostituite dalle seguenti: ''430 milioni di euro nel 2023''».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondete riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
13.22
Augussori, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
«6-bis. Per l'anno 2022, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al fine di fare fronte alla cronica carenza di segretari comunali e per garantire la piena operatività di tutti gli enti locali delle regioni, gravate dal protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i sindaci possono richiamare in servizio i segretari comunali in quiescenza con incarico di consulenza a tempo determinato per non più di 12 mesi.».
13.23
Augussori, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
«6-bis. A causa della specifica gravità della situazione emergenziale, i contributi di cui ai commi 29 e 29-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160, destinati ai comuni di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio 1 marzo 2020 riferiti agli anni 2020 e 2021, soggetti a revoca per mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione lavori di cui al comma 32 della medesima legge o per parziale utilizzo del contributo, sono erogati dal Ministero dell'interno per il 50 per cento congiuntamente al contributo previsto per il 2022 e per il 50 per cento congiuntamente al contributo previsto per il 2023.».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 945.000 euro per l'anno 2022 e 945.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
13.25
Precluso
Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
«6-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 817 aggiungere in fine il seguente periodo: ''Gli enti determinano le tariffe con criteri di ragionevolezza e gradualità tenendo conto della popolazione residente, della rilevanza dei flussi turistici presenti nel comune e delle caratteristiche urbanistiche delle diverse zone del territorio comunale, nonché della ritraibilità economica e dell'impatto ambientale delle occupazioni e degli impianti oggetto del prelievo, in modo che le tariffe base previste per categorie omogenee, avendo riguardo alla mancata occupazione di suolo pubblico o all'utilizzo di spazi privati come definiti al successivo comma 819, non eccedano di oltre il 50 per cento le tariffe applicate per i prelievi soppressi a decorrere dal 2021''.
b) al comma 819:
1) alla lettera a), dopo le parole: ''suolo pubblico'' aggiungere le seguenti: ''con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile; l'occupazione, anche abusiva, di aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio'';
2) alla lettera b), dopo la parola: ''privato'' aggiungere in fine le seguenti parole: ''; la diffusione di messaggi pubblicitari con mezzi, comunque utilizzati, ivi inclusa l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica. Per gli impianti e i mezzi ubicati su suolo privato, o in ambiti affidati in concessione da società pubbliche, o partecipate dal pubblico, o su demanio statale e sui veicoli pubblici e privati, il canone definito al precedente comma 817 viene ridotto almeno di un terzo, in quanto tali mezzi non occupano suolo pubblico e già corrispondono un canone alle predette società pubbliche o partecipate o ad altri enti pubblici o privati''.».
13.26
Precluso
Dopo il comma 6 aggiungere, in fine, il seguente:
«6-bis. All'articolo 1, comma 817, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Gli enti determinano le tariffe con criteri di ragionevolezza e gradualità tenendo conto della popolazione residente, della rilevanza dei flussi turistici presenti nel comune e delle caratteristiche urbanistiche delle diverse zone del territorio comunale, nonché della ritraibilità economica e dell'impatto ambientale delle occupazioni e degli impianti oggetto del prelievo, in modo che le tariffe base previste per categorie omogenee, avendo riguardo alla mancata occupazione di suolo pubblico o all'utilizzo di spazi privati come definiti al comma 819, non eccedano di oltre il 50 per cento le tariffe applicate per i prelievi soppressi a decorrere dal 2021.''».
13.27
Augussori, Grassi, Pirovano, Riccardi, Calderoli, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«6-bis. Al comma 817, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è aggiunto il seguente periodo: ''Gli enti determinano le tariffe con criteri di ragionevolezza e gradualità tenendo conto della popolazione residente, della rilevanza dei flussi turistici presenti nel comune e delle caratteristiche urbanistiche delle diverse zone del territorio comunale, nonché della ritraibilità economica e dell'impatto ambientale delle occupazioni e degli impianti oggetto del prelievo, in modo che le tariffe per categorie omogenee non eccedano di oltre il 50 per cento le tariffe applicate per i prelievi soppressi a decorrere dal 2021''.».
13.28
Precluso
Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
«6-bis. Al comma 817, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è aggiunto il seguente periodo: ''Gli enti determinano le tariffe con criteri di ragionevolezza e gradualità tenendo conto della popolazione residente, della rilevanza dei flussi turistici presenti nel comune e delle caratteristiche urbanistiche delle diverse zone del territorio comunale, nonché della ritraibilità economica e dell'impatto ambientale delle occupazioni e degli impianti oggetto del prelievo, in modo che le tariffe base previste per categorie omogenee, avendo riguardo alla mancata occupazione di suolo pubblico o all'utilizzo di spazi privati come definiti al successivo comma 819, non eccedano di oltre il 50 per cento le tariffe applicate per i prelievi soppressi a decorrere dal 2021''.».
13.29
Precluso
Dopo il comma 6, aggiungere, in fine, i seguenti:
«6-bis. All'articolo 1, comma 819, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), dopo le parole: ''suolo pubblico'' sono aggiunte in fine le seguenti: '', con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile; l'occupazione di aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio'';
b) alla lettera b), la parola: ''privato'' è sostituita con le seguenti: ''privato; la diffusione di messaggi pubblicitari con mezzi, comunque utilizzati, ivi inclusa l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica. Per gli impianti e i mezzi ubicati su suolo privato, o in ambiti affidati in concessione da società pubbliche, o partecipate dal pubblico, o su demanio statale e sui veicoli pubblici e privati, il canone di cui al comma 817 viene ridotto almeno di un terzo.''.
6-ter. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 6-bis, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto medesimo è comunque adottato.
6-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6-bis e 6-ter, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
13.30
Precluso
Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
«6-bis. Al comma 819, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), dopo le parole: ''suolo pubblico'' sono aggiunte le seguenti: ''con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile; l'occupazione, anche abusiva, di aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio'';
2) alla lettera b), la parola: ''privato'' è sostituita con le seguenti: ''privato; la diffusione di messaggi pubblicitari con mezzi, comunque utilizzati, ivi inclusa l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica. Per gli impianti e i mezzi ubicati su suolo privato, o in ambiti affidati in concessione da società pubbliche, o partecipate dal pubblico, o su demanio statale e sui veicoli pubblici e privati, il canone definito al precedente comma 817 viene ridotto almeno di un terzo, in quanto tali mezzi non occupano suolo pubblico e già corrispondono un canone alle predette società pubbliche o partecipate o ad altri enti pubblici o privati''.».
13.31
Precluso
Aggiungere in fine il seguente comma:
«6-bis. Per l'anno 2022 il fondo di cui all'articolo 106, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aumentato di 400 milioni di euro di cui 330 milioni destinati ai comuni e alle loro forme associative e 70 milioni destinati alle città metropolitane e alle province. I criteri e le modalità del riparto delle somme di cui al presente comma è determinato sulla base di una proposta del tavolo tecnico di cui al comma 2, articolo 106, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanarsi entro il 30 giugno 2022.
6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis pari a 400 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».
13.32
Precluso
Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
«6-bis. Per l'anno 2022 il fondo di cui all'articolo 106, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aumentato di 400 milioni di euro, di cui 330 milioni destinati ai comuni e alle loro forme associative e 70 milioni destinati alle città metropolitane e alle province. I criteri e le modalità del riparto delle somme di cui al presente comma è determinato sulla base di una proposta del tavolo tecnico di cui al comma 2, articolo 106, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanarsi entro il 30 giugno 2022.».
13.33
Precluso
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«6-bis. Per l'anno 2022 il fondo di cui all'articolo 106, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aumentato di 400 milioni di euro di cui 330 milioni destinati ai comuni e alle loro forme associative e 70 milioni destinati alle città metropolitane e alle province. I criteri e le modalità del riparto delle somme di cui al presente comma è determinato sulla base di una proposta del tavolo tecnico di cui al comma 2, articolo 106, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanarsi entro il 30 giugno 2022.».
13.34
Augussori, Grassi, Pirovano, Riccardi, Calderoli, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
«6-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 784 è inserito il seguente:
''784-bis. Il fondo di cui al comma 784 è incrementato di 75 milioni di euro per il 2022 e di 150 milioni di euro a decorrere dal 2023, da ripartire a favore delle città metropolitane per due terzi in proporzione dei fabbisogni standard relativi alle funzioni esclusive delle città metropolitane e per un terzo sulla base dello schema di riparto approvato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard''.».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 75 milioni per l'anno 2022 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
13.35
Pergreffi, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
«6-bis. All'articolo 53 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:
''1-ter. Le risorse di cui ai presente articolo, assegnate e non utilizzate, possono essere impiegate dai comuni fino al 31 dicembre 2022 anche per il finanziamento di ulteriori spese e interventi di carattere sociale.''».
13.36
Catalfo, Di Piazza, Matrisciano, Romano, Romagnoli, Trentacoste
Precluso
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«6-bis. Le sanzioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, e le sanzioni di cui all'articolo 161, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non si applicano per l'erogazione delle risorse stanziate per l'anno 2021 nel Fondo di solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie in stato di bisogno, di cui all'articolo 53 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.».
13.37
Di Piazza, Fenu, Dell'Olio, De Petris, Comincini, Catalfo, Trentacoste
Precluso
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«6-bis. All'articolo 1, comma 575, della legge 31 dicembre 2021, n. 234, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: ''Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano qualora il creditore sia un ente del terzo settore di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Nei casi di cui al precedente periodo la definizione del credito avviene esclusivamente offrendo il pagamento di una somma pari al 100 per cento del debito.''».
13.38
Ferro, Modena, Saccone, Gallone, Toffanin, Floris, Gasparri, Mallegni
Precluso
Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:
«6-bis. Al fine di compensare parzialmente gli enti locali per l'incremento dei costi delle utenze per energia elettrica e gas, con particolare riguardo alla salvaguardia dei servizi di illuminazione pubblica e riscaldamento di locali pubblici, per il 2022 è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo di 550 milioni di euro da ripartire sulla base dei costi risultanti per il 2019 come riportati dalla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) e dal sistema SIOPE, nonché della stima degli aumenti prevedibili per il 2022 determinata attraverso un decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministero dell'interno e con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 maggio 2022 previo parere della Conferenza Stato-città e autonomie locali. Il riparto delle risorse disponibili è effettuato in proporzione alla stima di cui al periodo precedente.
6-ter. Nelle more della determinazione del contributo compensativo di cui al presente articolo, ai fini di eventuali necessità di copertura dei maggiori costi di cui al comma 1 insorgenti nel primo semestre 2022, gli enti locali possono utilizzare gli eventuali avanzi vincolati derivanti dal parziale utilizzo dei fondi acquisiti per emergenza da virus COVID-19, che verranno ricostituiti per una quota di pari importo a valere sul contributo assegnato.
6-quater. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis pari a 550 milioni di euro per l'anno 2022 di provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».
13.39
Iannone, Calandrini, De Carlo, Nastri
Precluso
Dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
«6-bis. Al fine di compensare parzialmente gli enti locali per l'incremento dei costi delle utenze per energia elettrica e gas, con particolare riguardo alla salvaguardia dei servizi di illuminazione pubblica e riscaldamento di locali pubblici, per il 2022 è istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile un fondo di 550 milioni di euro da ripartire sulla base dei costi risultanti per il 2019 come riportati dalla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) e dal sistema SIOPE, nonché della stima degli aumenti prevedibili per il 2022 determinata attraverso un decreto del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile, di concerto con il Ministero dell'Interno e con il Ministero dell'Economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 maggio 2022 previo parere della Conferenza Stato-città e autonomie locali. Il riparto delle risorse disponibili è effettuato in proporzione alla stima di cui al periodo precedente.
6-ter. Nelle more della determinazione del contributo compensativo di cui al presente articolo, ai fini di eventuali necessità di copertura dei maggiori costi di cui al comma 1 insorgenti nel primo semestre 2022, gli enti locali possono utilizzare gli eventuali avanzi vincolati derivanti dal parziale utilizzo dei fondi acquisiti per emergenza da virus COVID-19, che verranno ricostituiti per una quota di pari importo a valere sul contributo assegnato.».
13.40
Malpezzi, Iori, Rampi, Verducci, Marilotti, Manca
Precluso
Dopo comma 6, aggiungere il seguente:
«6-bis. Per garantire una più efficace attuazione degli interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, con riferimento ai Piani di edilizia scolastica già approvati e successivamente confluiti nel PNRR, tutti i termini per l'aggiudicazione dei lavori, tranne quelli già scaduti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono fissati al 31 dicembre 2022.».
13.41
Saponara, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. Al fine di finanziare tutti gli interventi resisi necessari a seguito dell'avvenuta esecuzione delle indagini diagnostiche su solai e controsoffitti di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico di Province e Città Metropolitane, finanziate con decreto del direttore della Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale 8 gennaio 2020, n.2 e concluse entro il 31 dicembre 2021, che non hanno trovato finanziamento tramite le risorse stanziate con DM 254 del 6 agosto 2021, è istituito presso il Ministero Istruzione per Vanno 2022 un Fondo con una dotazione complessiva di Euro 50 milioni di euro.
A tale onere si provvede con conseguente riduzione delle risorse di cui al Programma operativo complementare ''Per la scuola. Competenze e ambienti per l'apprendimento'' 2014-2020 del Ministero dell'Istruzione».
13.42
Precluso
Dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. Al fine di finanziare tutti gli interventi resisi necessari a seguito dell'avvenuta esecuzione delle indagini diagnostiche su solai e controsoffitti di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico di Province e Città Metropolitane, finanziate con decreto del direttore della Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale 8 gennaio 2020, n.2 e concluse entro il 31 dicembre 2021, che non hanno trovato finanziamento tramite le risorse stanziate con DM 254 del 6 agosto 2021, è istituito presso il Ministero Istruzione per l'anno 2022 un Fondo con una dotazione complessiva di Euro 50 milioni di euro.
A tale onere si provvede con conseguente riduzione delle risorse di cui al Programma operativo complementare ''Per la scuola. Competenze e ambienti per l'apprendimento'' 2014-2020 del Ministero dell'Istruzione».
13.43
Precluso
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
«6-bis. I pagamenti spontanei o quelli effettuati a seguito di avvisi di accertamento esecutivo, relativi ai tributi locali stabiliti dal decreto legislativo n. 507 del 1993 e dal decreto legislativo n. 446 del 1997 articoli n. 62 e 63 per l'anno 2020, e per il canone patrimoniale unico di cui all'articolo 1 commi 816-847 della legge 160/2019 per l'anno 2021 e non oggetto di esenzione o di riduzione per disposizioni di legge, se eseguiti entro il 30/6/2022 dai contribuenti autorizzati e soggetti a tali tributi e canoni, non daranno luogo all'applicazione di sanzioni per tardivo pagamento ed alla maturazione degli interessi legali.».
13.0.1
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 13-bis.
1. All'articolo 11 della legge 18 marzo 1968, n.337, dopo la parola ''demanio'' è aggiunta la parola: ''pubblico''.»
13.0.2
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 13-bis.
(Accesso alle risorse assegnate al Fondo di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988 n. 67)
1. L'accesso alle risorse del Fondo di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988 n. 67, nell'ambito del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario predisposto dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, è consentito agli Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto privato mediante diretta destinazione, tramite decreto del Ministero della salute, sulla base di apposita Convenzione con le amministrazioni pubbliche competenti da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
2. La Convenzione, di cui al precedente comma, dovrà prevedere che per un periodo di 10 anni, dall'accesso al finanziamento per i fini di cui al comma 1, gli Istituti beneficiari dovranno destinare gli immobili ristrutturati ad attività di assistenza sanitaria e la strumentazione tecnologica acquistata non potrà essere ceduta a terzi per il medesimo numero di anni».
13.0.3
Marco Pellegrini, Presutto, Bottici, Pavanelli, Trentacoste, Gallicchio
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 13-bis.
(Disposizioni finalizzate allo sblocco degli avanzi di amministrazione per rilanciare l'economia cittadina nelle aree urbane più disagiate)
1. I Comuni destinatari delle risorse per interventi per lo sviluppo imprenditoriale in aree di degrado urbano, di cui all'articolo 14, della legge 7 agosto 1997, n. 266, successivamente abrogato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, trasmettono, al Ministero dello Sviluppo Economico, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, un programma d'interventi per le finalità di cui al cui all'articolo 14, della legge 7 agosto 1997, n. 266, di durata non superiore a due anni.
2. Ai fini di cui al comma 1, si provvede mediante la quota libera e restante delle risorse già trasferite ai Comuni dal Ministero dello sviluppo economico per l'attuazione delle misure di cui all'articolo 14, della legge 7 agosto 1997, n. 266.
3. Il Ministero dello sviluppo economico, entro 45 giorni dalla trasmissione del programma d'interventi di cui al comma 1, ne accerta la compatibilità rispetto alle finalità di cui all'articolo 14, della legge 7 agosto 1997, n. 266.
4. I Comuni presentano annualmente al Ministero dello sviluppo economico una relazione di sintesi degli interventi avviati e delle spese sostenute per i programmi approvati. Le risorse per le quali non risultino trasmessi i programmi entro il termine di cui al comma 1, o per le quali i programmi non siano successivamente approvati dall'amministrazione comunale, sono versate dai Comuni, previa comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, all'entrata del bilancio dello Stato.».
13.0.4
Pagano, D'Alfonso, Bagnai, de Bertoldi, Di Girolamo, Di Nicola, Quagliariello, Castaldi
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 13-bis.
(Disposizioni volte contrastare gli effetti della crisi pandemica sui processi di fusione dei comuni in corso)
1. Al fine di favorire la ripresa del processo di fusione dei comuni, interrottosi durante la crisi pandemica da COVID-19, i comuni per i quali risulti in corso, nel periodo di vigenza dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e successivamente prorogato, un procedimento di fusione, ai sensi dell'art.15 comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), accedono ai contributi straordinari di cui al medesimo articolo 15, comma 3, del TUEL, per un importo non superiore a 2 milioni di euro, da utilizzare per il supporto amministrativo e tecnico funzionale al procedimento di fusione di fusione, al fine di consentire il rispetto dei termini fissati per la fusione nelle rispettive leggi regionali.
2. I comuni che hanno dato avvio al procedimento di fusione ai sensi dell'art.15, comma 2, del TUEL in vigenza dello stato di emergenza di cui al comma 1, hanno facoltà di partecipare, congiuntamente, anche prima dell'istituzione del nuovo ente derivante dalla fusione dei medesimi comuni, ai bandi, avvisi e altre procedure pubbliche per la presentazione e selezione dei progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021.
3. Anche al fine di perseguire le finalità di cui al comma 1, al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 15, dopo il comma 2, inserire il seguente:
''2-bis. Ai fini della partecipazione dei consiglieri comunali all'attività degli organi istituiti ai sensi delle rispettive leggi regioni sul procedimento di fusione, si applicano le disposizioni di cui al Titolo III, Capo IV'';
b) all'articolo 15, comma 3, dopo le parole: ''decorrenti dalla fusione stessa'' aggiungere le seguenti: ''o decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge regionale istitutiva del nuovo comune derivante dalla fusione, qualora tale data non coincida con la data di istituzione del nuovo comune''.
4. Anche al fine di perseguire le finalità di cui al comma 1, all'articolo n. 20, comma 1-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: ''2 milioni di euro per ciascun beneficiario'', aggiungere le seguenti: ''in caso di enti con popolazione complessivamente inferiore a 100.000 abitanti e in misura non superiore a 10 milioni di euro in caso di enti con popolazione complessivamente superiore a 100.000 abitanti''.
b) sostituire le parole: ''aventi maggiori anzianità'' con le seguenti: ''aventi maggiore popolazione''; e sostituire le parole: ''in base alla popolazione e al numero dei comuni originari'' con le seguenti: ''in base alla maggiore anzianità e al numero dei comuni originari''».
13.0.5
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 13-bis.
(Disposizioni volte contrastare gli effetti della crisi pandemica sui processi di fusione dei comuni in corso)
1. Al fine di favorire la ripresa del processo di fusione dei comuni, interrottosi durante la crisi pandemica da COVID-19, i comuni per i quali risulti in corso, nei periodo di vigenza dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri dei 31 gennaio 2020 e successivamente prorogato, un procedimento di fusione, ai sensi dell'articolo 15 comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), accedono ai contributi straordinari di cui al medesimo articolo 15, comma 3, del TUEL, per un importo non superiore a 2 milioni di euro, da utilizzare per il supporto amministrativo e tecnico funzionale al procedimento di fusione di fusione, al fine di consentire il rispetto dei termini fissati per la fusione nelle rispettive leggi regionali.
2. I comuni che hanno dato avvio al procedimento di fusione ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del TUEL in vigenza dello stato di emergenza di cui al comma 1, hanno facoltà di partecipare, congiuntamente, anche prima dell'istituzione del nuovo ente derivante dalla fusione dei medesimi comuni, ai bandi, avvisi e altre procedure pubbliche per la presentazione e selezione dei progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021.
3. Anche al fine di perseguire le finalità di cui al comma 1, al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 15, dopo il comma 2, inserire il seguente:
''2-bis. Ai fini della partecipazione dei consiglieri comunali all'attività degli organi istituiti ai sensi delle rispettive leggi regioni sul procedimento di fusione, si applicano le disposizioni di cui al Titolo III, Capo IV'';
b) all'articolo 15, comma 3, dopo le parole: ''decorrenti dalla fusione stessa'' aggiungere le seguenti: ''o decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge regionale istitutiva del nuovo comune derivante dalla fusione, qualora tale data non coincida con la data di istituzione del nuovo comune''.
4. Anche al fine di perseguire le finalità di cui al comma 1, all'articolo 20, comma 1-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: ''2 milioni di euro per ciascun beneficiario'', aggiungere le seguenti: ''in caso di enti con popolazione complessivamente inferiore a 100.000 abitanti e in misura non superiore a 10 milioni di euro in caso di enti con popolazione complessivamente superiore a 100.000 abitanti''.
b) sostituire le parole: ''aventi maggiori anzianità'' con le seguenti: ''aventi maggiore popolazione''; e sostituire le parole: ''in base alla popolazione e al numero dei comuni originari'' con le seguenti: ''in base alla maggiore anzianità e al numero dei comuni originari''.».
13.0.6
Pagano, D'Alfonso, Bagnai, de Bertoldi, Di Girolamo, Di Nicola, Quagliariello, Castaldi
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 13-bis.
1. All'articolo 15 del testo unico degli enti locali di cui al decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma:
''2-bis. Ai fini della partecipazione dei consiglieri comunali alle commissioni ed alle assemblee costituite ai sensi delle rispettive leggi regionali si applicano le disposizioni di cui al Capo IV (articoli 77 e successivi).''».
13.0.7
Pagano, D'Alfonso, Bagnai, de Bertoldi, Di Girolamo, Di Nicola, Quagliariello, Castaldi
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 13-bis.
1. All'articolo 15 comma 3 del decreto legislativo n. 267 del 2000, dopo le parole: ''decorrenti dalla fusione stessa'' aggiungere le parole: ''o decorrenti dalla entrata in vigore della legge regionale istitutiva del nuovo comune derivante dalla fusione, qualora tale data non coincida con la durata di istituzione del nuovo comune''».
13.0.8
Bagnai, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 13-bis.
1. I comuni che hanno in corso un procedimento di fusione, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e delle rispettive leggi regionali, possono presentare unitariamente progetti per singole opere o insiemi coordinati di interventi pubblici finalizzati all'accesso ai finanziamenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
2. Per le finalità di cui al comma 1, i comuni comunicano al Ministero dell'interno, previo deposito dei progetti, le richieste di contributo a valere sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, entro il termine perentorio del 30 giugno 2023.
3. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione dei contributi ai comuni di cui al comma 1.».
13.0.9
Pagano, D'Alfonso, Bagnai, de Bertoldi, Di Girolamo, Di Nicola, Quagliariello, Castaldi
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 13-bis.
1. I comuni per i quali risulti in corso, nel periodo di vigenza dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e successivamente prorogato, un procedimento di fusione, ai sensi dell'articolo 15 comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267(TUEL), accedono ai contributi straordinari di cui al medesimo articolo 15, comma 3, del TUEL, per un importo non superiore a 2 milioni di euro, da utilizzare per il supporto amministrativo e tecnico funzionale al procedimento di fusione di fusione, al fine di consentire il rispetto dei termini fissati per la fusione nelle rispettive leggi regionali.».
13.0.10
Castaldi, Di Girolamo, Trentacoste
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 13-bis.
1. I comuni che hanno in corso un procedimento di fusione, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e delle rispettive leggi regionali, che coincide temporalmente con il periodo interessato dalla dichiarazione di emergenza sanitaria COVID-19, possono accedere al fondo istituito ai sensi dell'articolo 15, comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per un importo massimo di 2 milioni di euro, da utilizzare per il supporto amministrativo e tecnico funzionale al rispetto dei termini fissati per la fusione nelle rispettive leggi regionali.».
13.0.11
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 13-bis.
1. I comuni per i quali risulti in corso, nel periodo di vigenza dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e successivamente prorogato, un procedimento di fusione, ai sensi dell'articolo 15 comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267(TUEL), accedono ai contributi straordinari di cui al medesimo articolo 15, comma 3, del TUEL, per un importo non superiore a 2 milioni di euro, da utilizzare per il supporto amministrativo e tecnico funzionale al procedimento di fusione di fusione, al fine di consentire il rispetto dei termini fissati per la fusione nelle rispettive leggi regionali.».
13.0.12
Bagnai, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 13-bis.
1. I comuni che hanno in corso un procedimento di fusione, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e delle rispettive leggi regionali, che coincide temporalmente con il periodo interessato dalla dichiarazione di emergenza sanitaria COVID-19, possono accedere al fondo istituito ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per un importo massimo di 2 milioni di euro, da utilizzare per il supporto amministrativo e tecnico funzionale al rispetto dei termini fissati per la fusione nelle rispettive leggi regionali.».
13.0.13
Castaldi, Di Girolamo, Trentacoste
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 13-bis.
1. I comuni che hanno in corso un procedimento di fusione, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e delle rispettive leggi regionali, possono presentare unitariamente progetti per singole opere o insiemi coordinati di interventi pubblici finalizzati all'accesso ai finanziamenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
2. Per le finalità di cui al comma 1, i comuni comunicano al Ministero dell'interno, previo deposito dei progetti, le richieste di contributo a valere sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, entro il termine perentorio del 30 giugno 2023.
3. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione dei contributi ai comuni di cui al comma 1.».
13.0.14
Pagano, D'Alfonso, Bagnai, de Bertoldi, Di Girolamo, Di Nicola, Quagliariello, Castaldi
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 13-bis.
1. I comuni che hanno dato avvio al procedimento di fusione ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche prima dell'istituzione del nuovo ente derivante dalla fusione dei medesimi comuni, hanno facoltà di partecipare, congiuntamente, ai bandi, avvisi e altre procedure pubbliche per la presentazione e selezione dei progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021.».
13.0.15
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 13-bis.
1. I comuni che hanno dato avvio al procedimento di fusione ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche prima dell'istituzione del nuovo ente derivante dalla fusione dei medesimi comuni, hanno facoltà di partecipare, congiuntamente, ai bandi, avvisi e altre procedure pubbliche per la presentazione e selezione dei progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021.».
13.0.16
Augussori, Grassi, Pirovano, Riccardi, Calderoli, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 13-bis.
(Semplificazione riconoscimento debiti fuori bilancio da sentenze esecutive)
1. All'articolo 194 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
''3-bis. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio comunale provvede entro trenta giorni dalla ricezione della relativa proposta della Giunta comunale. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta. Alla eventuale variazione di bilancio necessaria al pagamento del debito riconosciuto provvede la Giunta comunale anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 175, comma 2.''».
13.0.17
Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 13-bis.
(Mutui di liquidità per anticipazione somme di finanziamenti già ottenuti da enti in riequilibrio finanziario)
1. I comuni, il cui piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni, risulti già approvato alla data del 31 dicembre 2020 e che abbiano rinunciato al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria di cui all'articolo 243-ter del medesimo decreto legislativo, sono autorizzati a sottoscrivere anticipazioni per liquidità, esclusivamente con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per un importo non superiore al 30 per cento dei singoli finanziamenti per investimenti già concessi. L'erogazione delle somme di finanziamento oggetto dell'anticipazione può essere versata direttamente alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ad estinzione del mutuo per liquidità concesso.».
13.0.18
Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 13-bis.
(Anticipazione di tesoreria per enti in riequilibrio finanziario)
1. Per i comuni, il cui piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni, risulti già approvato alla data del 31 dicembre 2020, la cui deliberazione di consiglio comunale di ricorso alla procedura di riequilibrio sia stata adottata prima del 31 gennaio 2020 e che abbiano rinunciato al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria di cui all'articolo 243-ter del medesimo decreto legislativo, l'obiettivo di piano relativo all'azzeramento dell'anticipazione di tesoreria, di cui all'articolo 222 del citato decreto legislativo, fissato al 31 dicembre 2021, è prorogato al 31 dicembre 2023 e non determina mancato rispetto del piano di riequilibrio.».
13.0.19
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 13-bis.
(Rifinanziamento di un'ulteriore quota del ripiano da maggiori oneri fondi rotativi)
1. Ai Comuni che hanno usufruito delle anticipazioni di liquidità ai sensi dell'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o di quelle dovute ai provvedimenti di cui all'articolo 143 del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, che, per effetto della sentenza n. 18 del 2019 della Corte costituzionale, subiscono un maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione dell'arco temporale di restituzione delle predette anticipazioni, è destinato un contributo complessivo per l'anno 2022 di 22,6 milioni di euro.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 aprile 2022, tenendo conto del maggior onere finanziario annuale derivante dalla rimodulazione delle rate di restituzione delle anticipazioni di cui al periodo precedente, con riferimento alle rate scadute nel triennio 2019-2020.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 22,6 milioni di euro annui per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».
Conseguentemente, all'articolo 32, sono apportate le seguenti modificazioni:
al comma 1, dopo le parole: «da 8 a 12» inserire le seguenti: «13-bis» e le parole: «1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle parole: «1.684,01 milioni di euro per l'anno 2022»;
dopo la alla lettera e), inserire la seguente:
«c-bis) quanto a 22,6 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero''.».
13.0.20
Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 13-bis.
(Gestione debiti sopraggiunti al periodo precedente alla dichiarazione di dissesto finanziario per enti in riequilibrio finanziario)
1. All'articolo 268-bis, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: cc, ivi comprese passività sopraggiunte derivanti da soccombenza in conteziosi civili giudiziari per fatti riconducibili a periodi precedenti alla dichiarazione di dissesto finanziario ancorché conseguenti ad azioni intraprese contro l'ente anche per procedure concorsuali a carico di società controllate, in data successiva alla conclusione delle operazioni dell'organismo straordinario di liquidazione di cui al precedente articolo 252.».
13.0.21
Augussori, Grassi, Pirovano, Riccardi, Calderoli, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 13-bis.
(Modulazione penalità risarcitoria da ritardo di pagamento crediti commerciali)
1. All'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, dopo le parole ''un importo forfettario di 40 euro'' e prima delle parole: ''a titolo di risarcimento del danno'' aggiungere le parole '', relativo a tutte le fatture concorrenti all'importo dovuto,''».
13.0.22
Augussori, Grassi, Pirovano, Riccardi, Calderoli, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 13-bis.
1. In relazione alle problematiche di comunicazione al sito del Ministero dell'economia e delle finanze, entro i termini stabiliti dalle leggi vigenti, delle delibere riguardanti i tributi comunali per il 2021, connesse alle difficoltà dovute al perdurare della pandemia da virus Covid-19, per Fanno 2021, in deroga all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ed all'articolo 1, comma 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le aliquote ed i regolamenti concernenti i tributi comunali, hanno effetto per l'intero anno di riferimento a condizione che risultino comunque pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 novembre 2021. Gli eventuali adeguamenti nei pagamenti dovuti in ragione delle variazioni di cui al periodo precedente possono essere effettuati dai contribuenti interessati entro il termine per la prima rata dell'IMU 2022, senza applicazione di sanzioni e interessi.».
13.0.23
Pergreffi, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 13-bis.
(Ulteriori misure urgenti in materia di enti territoriali)
1. Per l'anno 2022, è riconosciuto un contributo pari a complessivi 13 milioni di euro ai comuni compresi nella fascia demografica fino a 10.000 abitanti che hanno subìto tagli del fondo di solidarietà comunale, per effetto delle disposizioni sul contenimento della spesa pubblica di cui all'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, applicate sulle quote di spesa relative ai servizi sociosanitari assistenziali (RSA) e ai servizi idrici integrati. Il contributo spettante a ciascun comune è determinato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, tenendo conto del maggior taglio, di cui al citato decreto legge n. 95 del 2012, subìto per effetto della spesa sostenuta per i servizi RSA e idrico integrato coperta con entrate ad essi direttamente riconducibili.
2. Ai fini del riparto, si considerano solo i comuni per quali l'incidenza sulla spesa corrente media risultante dai certificati ai rendiconti del triennio 2010-2012 supera il 3 per cento, nel caso del servizio RSA, e 1'8 per cento, nel caso del servizio idrico integrato.
3. All'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 13 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
13.0.24
Pagano, D'Alfonso, Bagnai, de Bertoldi, Di Girolamo, Di Nicola, Quagliariello, Castaldi
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 13-bis.
1. All'articolo 20, comma 1-bis, del decreto-legge del 6 dicembre 2012 n. 95, convertito con modifiche dalla legge del 7 agosto 2012 n. 135, dopo le parole: ''2 milioni di euro per ciascun beneficiario'', sono aggiunte le parole: ''in caso di popolazione complessivamente inferiore a 100.000 abitanti ed in misura non superiore a 10 milioni di euro in caso di popolazione complessivamente superiore a 100.000 abitanti''.».
13.0.25
Pagano, D'Alfonso, Bagnai, de Bertoldi, Di Girolamo, Di Nicola, Quagliariello, Castaldi
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 13-bis.
1. All'articolo 20, comma 1-bis, del decreto-legge del 6 dicembre 2012 n. 95, convertito con modifiche dalla legge del 7 agosto 2012 n. 135, le parole: ''aventi maggiori anzianità'' sono sostituite con le parole: ''aventi maggiore popolazione'' e sostituire le parole: ''in base alla popolazione e al numero dei comuni originari'' con le parole: ''in base alla maggiore anzianità e al numero dei comuni originari''.».
13.0.26
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 13-bis.
(Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale)
1. Al fine di non disperdere le competenze e le professionalità acquisite dagli amministratori locali nel corso del loro mandato, all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo dell'8 aprile 2013, n. 39, le parole: ''o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti della medesima regione o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione'' sono abrogate''.».
13.0.27
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 13-bis.
(Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale)
1. Al fine di non disperdere le competenze e le professionalità acquisite dagli amministratori locali nel corso del loro mandato, all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo dell'8 aprile 2013, n. 39, le parole: ''o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti della medesima regione o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione'' sono abrogate''.».
13.0.29
Errani, De Petris, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 13-bis.
(Disposizioni sul turn-over per regioni ed enti locali)
All'articolo 3, comma 5-sexies del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, sostituire le parole: ''Per il triennio 2019-2021'' con le parole: ''Per il quadriennio 2019-2022''.».
13.0.30
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 13-bis.
(Proroga delle misure in materia di turo-over delle Unioni di Comuni)
1. All'articolo 3, comma 5-sexies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dopo le parole: ''per il triennio 2019-2021'' sono aggiunte dalle seguenti: ''e per il triennio 2022-2024''.
2. All'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è aggiunto infine il seguente periodo: ''Per le medesime finalità, gli incrementi di cui al primo periodo del presente comma si applicano anche all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267''.».
13.0.31
Rivolta, Pirovano, Augussori, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 13-bis.
(Disposizioni sul turn-over per regioni ed enti locali)
1. All'articolo 3, comma 5-sexies del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, sostituire le parole: ''Per il triennio 2019-2021'' con le parole: ''Per il quadriennio 2019-2022''.».
13.0.32
Precluso
Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:
«Art. 13-bis.
(Disposizioni sul turn-over per regioni ed enti locali)
All'articolo 3, comma 5-sexies del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, sostituire le parole: ''Per il triennio 2019-2021'' con le parole: ''Per il quadriennio 2019-2022''.».
13.0.33
Errani, De Petris, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 13-bis.
(Proroga delle misure in materia di turn-over delle Unioni di Comuni)
1. All'articolo 3, comma 5-sexies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dopo le parole: ''per il triennio 2019-2021'' sono aggiunte dalle seguenti: ''e per il triennio 2022-2024''.».
13.0.34
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 13-bis.
(Modifiche alla legge 23 dicembre 2014, n. 190)
1. Al comma 418 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: ''anno 2017'' aggiungere le seguenti parole: ''e di 2000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022''.
2 Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:
a) quanto a 50 milioni mediante corrispondente riduzione e dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;
b) quanto a 50 milioni mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
d) quanto a 150 milioni mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica articolo 10, comma 5 del decreto-legge n. 282 del 2004.
e) quanto a 750 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».
13.0.35
Rivolta, Augussori, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 13-bis.
(Recupero contributi alla finanza pubblica su IPT)
All'articolo 1, comma 419 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, è soppresso l'ultimo capoverso.».
13.0.36
Precluso
Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:
«Art. 13-bis.
(Recupero contributi alla finanza pubblica su IPT)
All'articolo 1, comma 419 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, è soppresso l'ultimo capoverso.».
13.0.37
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 13-bis.
1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 229 è aggiunto il seguente:
''229-bis. Per il triennio 2022-2024, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le Unioni di Comuni possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over.''».
13.0.38
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 13-bis.
(Disposizioni a favore dei comuni del cratere sismico)
1. All'articolo 44, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: ''e 2021'' con le seguenti: ''2021, 2022, 2023 e 2024'' e sostituire le parole: ''e al quarto'' con le seguenti: '', al quarto, al quinto, al sesto e al settimo.''.
2. All'articolo 57, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: ''anni 2020 e 2021'', ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: ''anni 2020, 2021 e 2022''.
3. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1116 le parole: ''31 dicembre 2021'' sono sostituite con le parole: ''31 dicembre 2022'';
b) al comma 1117 dopo la parola: ''2020'' sono aggiunte le parole: ''ed in 8,7 milioni di euro per l'anno 2022.''.
4. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 45 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
13.0.39
Rivolta, Ferrero, Faggi, Tosato, Testor
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 13-bis.
In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 220 del 26 novembre 2021, in attesa della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti le funzioni fondamentali degli enti locali ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, a decorrere dall'anno 2022 è sospeso l'incremento del 5 per cento annuo della quota perequativa del fondo di solidarietà comunale di cui alla lettera c) del comma 449 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.».
13.0.40
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Riequilibrio quota Fondo di solidarietà comunale)
All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, comma 449, alla lettera d-quater, comma 449, le parole: ''330 milioni di euro nel 2023'' sono sostituite dalle parole: ''430 milioni di euro nel 2023''».
13.0.41
Rivolta, Pirovano, Augussori, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 13-bis.
(Utilizzo alienazioni patrimoniali)
1. Al comma 866, articolo 1 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, è soppressa la lettera b).».
13.0.42
Precluso
Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:
«Art. 13-bis.
(Utilizzo alienazioni patrimoniali)
1. Al comma 866, articolo 1 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, è soppressa la lettera b).».
13.0.43
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 13-bis.
(Disposizioni in materia di opere pubbliche per la messa in sicurezza di edifici e del territorio)
1. Le risorse assegnate ai comuni ai sensi dell'articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono incrementate di 300 milioni di euro per l'anno 2022 e 600 milioni di euro per l'anno 2023 per il finanziamento, nel rispetto dei criteri di cui ai commi da 141 a 145 della medesima legge, delle domande presentate dai comuni al Ministero dell'interno ai sensi del decreto 8 gennaio 2022 che ripropongano opere, ammesse e non finanziate, individuate nell'allegato b del decreto del Ministero dell'interno 8 novembre 2021.
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2022 e 600 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
13.0.44
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 13-bis.
(Disposizioni in materia di opere pubbliche per la messa in sicurezza di edifici e del territorio)
1. Per gli anni 2022 e 2023, 500 milioni di euro per ciascun anno sono finalizzati al finanziamento dell'ulteriore scorrimento delle opere ammesse e non finanziate individuate nell'allegato b) del decreto del Ministero dell'interno 8 novembre 2021 nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 1, commi da 141 a 145 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».
13.0.45
Augussori, Grassi, Pirovano, Riccardi, Calderoli, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 13-bis.
(Misure di semplificazione nella gestione dei disavanzi degli enti locali)
1. Al comma 898, articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: ''a quello iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione'' sono sostituite dalle seguenti: ''alle somme del disavanzo da recuperare iscritte nelle tre annualità del bilancio di previsione''.
2. Al comma 897, articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto in fine il seguente periodo: ''Per il triennio 2022-2024, gli enti locali in stato di dissesto finanziario che non abbiano ancora depositato il rendiconto della liquidazione di cui all'articolo 256 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 167 e che si trovano in disavanzo di amministrazione, possono applicare al bilancio di previsione le somme vincolate confluite nel risultato di amministrazione per un importo pari alla quota riscossa e non spesa.''.
3. All'articolo 111 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, comma 4-bis è sostituito dal seguente:
''4-bis. Il disavanzo di amministrazione degli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato al bilancio può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi, felino restando l'obbligo di progressivo miglioramento dei risultati ai fini del rispetto del piano di rientro.''».
13.0.46
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 13-bis.
(Misure di semplificazione nella gestione dei disavanzi degli enti locali)
1. All'articolo 1, comma 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: ''a quello iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione'' sono sostituite dalle seguenti: ''alle somme del disavanzo da recuperare iscritte nelle tre annualità del bilancio di previsione''.
2. All'articolo 1, comma 897, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto in fine il seguente periodo: ''Per il triennio 2022-2024, gli enti locali in stato di dissesto finanziario che non abbiano ancora depositato il rendiconto della liquidazione di cui all'articolo 256 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 167 e che si trovano in disavanzo di amministrazione, possono applicare al bilancio di previsione le somme vincolate confluite nel risultato di amministrazione per un importo pari alla quota riscossa e non spesa.''.
3. All'articolo 111 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 4-bis è sostituito dal seguente:
''4-bis. Il disavanzo di amministrazione degli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato al bilancio può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi, fermo restando l'obbligo di progressivo miglioramento dei risultati ai fini del rispetto del piano di rientro.''».
13.0.47
Rivolta, Pirovano, Augussori, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 13-bis.
(Oneri rinnovo contrattuale)
1. A decorrere dall'anno 2022, la spesa per i rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro, successivi a quelli per il triennio 2016-2018, non rileva ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis, e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.».
13.0.48
Errani, De Petris, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 13-bis.
(Oneri rinnovo contrattuale)
1. A decorrere dall'anno 2022, la spesa per i rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro, successivi a quelli per il triennio 2016-2018, non rileva ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis, e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.».
13.0.49
Precluso
Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:
«Art. 13-bis.
(Oneri rinnovo contrattuale)
1. A decorrere dall'anno 2022, la spesa per i rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro, successivi a quelli per il triennio 2016-2018, non rileva ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis, e 2 dell'articolo 33 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.».
13.0.50
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 13-bis.
1. Al comma 817 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è aggiunto in fine il seguente periodo: ''Gli enti determinano le tariffe con criteri di ragionevolezza e gradualità tenendo conto della popolazione residente, della rilevanza dei flussi turistici presenti nel comune e delle caratteristiche urbanistiche delle diverse zone del territorio comunale, nonché della ritraibilità economica e dell'impatto ambientale delle occupazioni e degli impianti oggetto del prelievo, in modo che le tariffe per categorie omogenee non eccedano di oltre il 50 per cento le tariffe applicate per i prelievi soppressi a decorrere dal 2021.''.
2. Al comma 831-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: ''pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente'' sono sostituite con le seguenti: ''da calcolarsi sulla base di una tariffa di 350 euro per metro quadrato fino ad una superficie dell'impianto non superiore a 20 metri quadrati. Per le superfici eccedenti i 20 metri quadrati la misura di cui al periodo precedente è ridotta al 10 per cento. In caso di sito condiviso da più di un gestore (co-siting), il canone annuo risultante dai periodi precedenti è ridotto, per ciascun operatore, del 50 per cento''».
13.0.51
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 13-bis.
(Recupero contributo progettazione in caso di gara deserta)
1. All'articolo 1, comma 56, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, primo periodo, dopo le parole: ''entro tre mesi'' è aggiunto il seguente periodo: '', o entro sei mesi nel caso sia sopravvenuta la necessità di ripetere la procedura di affidamento, validamente attivata entro il termine ordinario, per cause non ascrivibili alla responsabilità dell'ente,''».
13.0.52
Faggi, Ferrero, Rivolta, Testor, Tosato
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 13-bis.
(Ulteriori misure urgenti in materia di enti territoriali)
1. Al fine di garantire l'effettiva ed efficace realizzazione degli interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché di messa in sicurezza di strade, con riferimento ai contributi relativi all'anno 2021, il termine per l'affidamento della progettazione fissato ai sensi dell'articolo 1 comma 56 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è prorogato al 31 marzo 2022.».
13.0.53
Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 13-bis.
1. L'articolo 1, comma 79, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è sostituito dal seguente: ''Nel corso degli anni 2022, 2023 e 2024 gli enti locali possono variare il bilancio di previsione 2022-2024, 2023-2025 e 2024-2026 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per gli esercizi 2022, 2023 e 2024 nella missione 'Fondi e accantonamenti' ad un valore pari al 90 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità, se nell'esercizio precedente a quello di riferimento sono rispettati gli indicatori di cui all'articolo 1, comma 859, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145».
13.0.54
Ferrero, Rivolta, Bagnai, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 13-bis.
(Rideterminazione canone per infrastrutture di comunicazione)
1. Al comma 831-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: ''pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente'' sono sostituite con le seguenti:
''da calcolarsi sulla base di una tariffa di 350 euro per metro quadrato fino ad una superficie dell'impianto non superiore a 20 metri quadrati. Per le superfici eccedenti i 20 metri quadrati la misura di cui al periodo precedente è ridotta al 10 per cento. In caso di sito condiviso da più di un gestore (co-siting), il canone annuo risultante dai periodi precedenti è ridotto, per ciascun operatore, del 50 per cento''».
13.0.55
Corti, Pergreffi, Campari, Rufa, Sudano, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 13-bis.
(Rideterminazione del canone per infrastrutture di comunicazione elettronica)
1. Al comma 831-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dal comma 5-ter dell'art. 40 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, così come convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 le parole: ''pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente'' sono sostituite con le seguenti: ''da calcolarsi sulla base di una tariffa di 350 euro per metro quadrato fino ad una superficie dell'impianto non superiore a 20 metri quadrati. Per le superfici eccedenti i 20 metri quadrati la misura di cui al periodo precedente è ridotta al 10 per cento. In caso di sito condiviso da più di un gestore (co-siting), il canone annuo risultante dai periodi precedenti è ridotto, per ciascun operatore, del 50 per cento''».
13.0.56
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 13-bis.
(Canone unico - Rideterminazione canone per infrastrutture di comunicazione)
1. Al comma 831-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: ''pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente'' sono sostituite con le seguenti: ''da calcolarsi sulla base di una tariffa di 350 euro per metro quadrato fino ad una superficie dell'impianto non superiore a 20 metri quadrati. Per le superfici eccedenti i 20 metri quadrati la misura di cui al periodo precedente è ridotta al 10 per cento. In caso di sito condiviso da più di un gestore (co-siting), il canone annuo risultante dai periodi precedenti è ridotto, per ciascun operatore, del 50 per cento''».
13.0.57
Ferrero, Rivolta, Bagnai, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 13-bis.
(Determinazione tariffe massime)
1. Al comma 817, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è aggiunto il seguente periodo: ''Gli enti determinano le tariffe con criteri di ragionevolezza e gradualità tenendo conto della popolazione residente, della rilevanza dei flussi turistici presenti nel comune e delle caratteristiche urbanistiche delle diverse zone del territorio comunale, nonché della ritraibilità economica e dell'impatto ambientale delle occupazioni e degli impianti oggetto del prelievo, in modo che le tariffe per categorie omogenee non eccedano di oltre il 50 per cento le tariffe applicate per i prelievi soppressi a decorrere dal 2021''».
13.0.58
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 13-bis.
(Canone unico - Determinazione tariffe massime)
1. Al comma 817, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è aggiunto il seguente periodo: ''Gli enti determinano le tariffe con criteri di ragionevolezza e gradualità tenendo conto della popolazione residente, della rilevanza dei flussi turistici presenti nel comune e delle caratteristiche urbanistiche delle diverse zone del territorio comunale, nonché della ritraibilità economica e dell'impatto ambientale delle occupazioni e degli impianti oggetto del prelievo, in modo che le tariffe per categorie omogenee non eccedano di oltre il 50 per cento le tariffe applicate per i prelievi soppressi a decorrere dal 2021''».
13.0.59
Corti, Pergreffi, Campari, Rufa, Sudano, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 13-bis.
(Delega al Governo per istituzione Tavolo tecnico su Canone Unico per infrastrutture di comunicazione elettronica)
1. Ai fini di un coordinamento tecnico-finanziario sull'attuazione del comma 831-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante ''Canone Unico per infrastrutture di comunicazione elettronica'' è costituito un Tavolo tecnico di lavoro presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la partecipazione dell'associazione rappresentativa degli operatori di comunicazione elettroniche e dell'associazione rappresentativa dei comuni italiani, che, entro trenta giorni data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto definisce una proposta condivisa tra le parti di rivisitazione della norma.».
13.0.60
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 13-bis.
1. All'articolo 16-ter, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 aggiungere il seguente comma:
''9-bis. Nelle more delle procedure concorsuali, i segretari comunali in quiescenza dal 1º gennaio 2021 o in procinto di essere collocati in quiescenza entro il 30 giugno 2022, possono richiedere di essere richiamati in servizio o continuare il servizio per un periodo di 12 mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione''».
13.0.61
Rivolta, Pirovano, Augussori, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 13-bis.
(Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni)
1. All'articolo 17-bis, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, come convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole ''2020 e 2021'' sono sostituite dalle parole ''dal 2020 al 2023''».
13.0.62
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 13-bis.
(Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni)
1. All'articolo 17-bis, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole ''2020 e 2021'' sono sostituite dalle parole ''dal 2020 al 2023''».
13.0.63
Precluso
Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:
«Art. 13-bis.
(Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni)
1. All'articolo 17-bis, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, come convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole ''2020 e 2021'' sono sostituite dalle parole ''dal 2020 al 2023''».
13.0.64
Augussori, Grassi, Pirovano, Riccardi, Calderoli, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 13-bis.
(Estensione della facoltà di cui all'articolo 39-quater del dl 162/2019)
1. All'articolo 39-quater del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
3-bis. La facoltà di cui al comma 1 è estesa anche agli enti che, in sede di determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione 2018, non risultano aver adottato la modalità di calcolo semplificata.
3-ter. Unicamente al fine di consentire l'applicazione di tale facoltà, ciascun ente procede:
a) a ricalcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019, utilizzando la modalità di calcolo semplificata di cui al punto 3.3 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
b) a confrontare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità così calcolato, sommato allo stanziamento assestato iscritto nel bilancio 2020 per il fondo crediti di dubbia esigibilità, al netto degli utilizzi del fondo effettuati per la cancellazione e lo stralcio dei crediti, con l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato in sede di rendiconto 2020;
c) a ripianare l'eventuale maggiore disavanzo emergente in sede di approvazione del risultato di amministrazione del rendiconto 2020 in non più di quindici annualità, a decorrere dall'esercizio finanziario 2022, in quote annuali costanti.».
13.0.65
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 13-bis.
1. All'articolo 39-quater del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
''3-bis. La facoltà di cui al comma 1 è estesa anche agli enti che, in sede di determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione 2018, non risultano aver adottato la modalità di calcolo semplificata.
3-ter. Unicamente al fine di consentire l'applicazione di tale facoltà, ciascun ente procede:
a) a ricalcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019, utilizzando la modalità di calcolo semplificata di cui al punto 3.3 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
b) a confrontare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità così calcolato, sommato allo stanziamento assestato iscritto nel bilancio 2020 per il fondo crediti di dubbia esigibilità, al netto degli utilizzi del fondo effettuati per la cancellazione e lo stralcio dei crediti, con l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato in sede di rendiconto 2020;
c) a ripianare l'eventuale maggiore disavanzo emergente in sede di approvazione del risultato di amministrazione del rendiconto 2020 in non più di quindici annualità, a decorrere dall'esercizio finanziario 2022, in quote annuali costanti''».
13.0.66
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 13-bis.
(FCDE - Estensione della facoltà di cui all'articolo 39-quater del dl 162/2019)
1. All'articolo 39-quater del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
3-bis. La facoltà di cui al comma 1 è estesa anche agli enti che, in sede di determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione 2018, non risultano aver adottato la modalità di calcolo semplificata.
3-ter. Unicamente al fine di consentire l'applicazione di tale facoltà, ciascun ente procede:
a) a ricalcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione al 31/12/2019, utilizzando la modalità di calcolo semplificata di cui al punto 3.3 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
b) a confrontare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità così calcolato, sommato allo stanziamento assestato iscritto nel bilancio 2020 per il fondo crediti di dubbia esigibilità, al netto degli utilizzi del fondo effettuati per la cancellazione e lo stralcio dei crediti, con l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato in sede di rendiconto 2020;
c) a ripianare l'eventuale maggiore disavanzo emergente in sede di approvazione del risultato di amministrazione del rendiconto 2020 in non più di quindici annualità, a decorrere dall'esercizio finanziario 2022, in quote annuali costanti.».
13.0.67
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 13-bis.
1. All'articolo 39-quater del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
3-bis. La facoltà di cui al comma 1 dell' articolo 39-quater del decreto-Legge 30 dicembre 2019, n.162, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 febbraio 2020, n.8, è comunque consentito anche a tutti gli enti locali che, a prescindere dal metodo di calcolo utilizzato, presentino un disavanzo nel risultato di amministrazione 2019, determinato da un fondo crediti di dubbia esigibilità, che risulti superiore ad almeno quattro volte la determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) del precedente rendiconto per l'anno 2018.
3-ter. Ai predetti Enti locali è data facoltà di ripiano, in non più di 15 annualità, a decorrere dall'esercizio finanziario 2022, in quote annuali costanti.».
13.0.68
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 13-bis.
(Estensione della facoltà di cui all'articolo 39-quater del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n.8)
1. All'articolo 39-quater del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
3-bis. La facoltà di cui al comma 1 è comunque consentito anche a tutti gli enti locali che, a prescindere dal metodo di calcolo utilizzato, presentino un disavanzo nel risultato di amministrazione 2019, determinato da un fondo crediti di dubbia esigibilità, che risulti superiore ad almeno quattro volte la determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) del precedente rendiconto per l'anno 2018.
3-ter. Ai predetti Enti locali è data facoltà di ripiano, in non più di 15 annualità, a decorrere dall'esercizio finanziario 2022, in quote annuali costanti.».
13.0.69
Bottici, Pavanelli, Trentacoste, Gallicchio
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 13-bis.
(Disposizioni in materia di quote di disavanzo)
1. All'articolo 111 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 4, è sostituito dal seguente:
4. Il disavanzo di amministrazione degli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato al bilancio può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi.».
13.0.70
Marco Pellegrini, Presutto, Pavanelli, Trentacoste, Gallicchio
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 13-bis.
(Perequazione territoriale dei fondi attribuiti alle zone rosse)
1. I fondi assegnati ai comuni del Mezzogiorno ai sensi dell'articolo 112-bis del decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono equiparati, con riferimento al criterio delle attribuzioni pro-capite, ai fondi assegnati ai sensi dell'articolo 112 del medesimo decreto n. 34 del 2020.
2. Con decreto del Ministro dell'interno da emanarsi, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono determinate le assegnazioni necessarie ai fini dell'equiparazione di cui al comma 1.».
13.0.71
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 13-bis.
(Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche)
1. Le disposizioni in materia di esonero di cui all'articolo 9-ter, commi da 2 a 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono prorogate fino al 30 giugno 2022.
2. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 82,5 milioni di euro per l'anno 2022. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 settembre 2022. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto è comunque adottato.
3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 82,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
Conseguentemente, all'articolo 32 apportare le seguenti modificazioni:
Al comma 1, dopo le parole: «da 8 a 12,» inserire le seguenti:
«13-bis, e le parole: ''in 1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022'' sono sostituite dalle seguenti: ''in 1.743,91 milioni di euro per l'anno 2022'';
Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:
«d-bis) Quanto a 82,5 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
13.0.72
Testor, Ferrero, Rivolta, Faggi, Tosato
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente.
«Art. 13-bis.
1. All'elenco 1 di cui all'articolo 23-quater del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176, il punto 3 è soppresso».
13.0.73
Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 13-bis.
(Criteri di riparto fondo enti in riequilibrio finanziario)
1. Con riferimento al riparto per l'anno 2022 del fondo di cui all'articolo 1, commi 775, 776 e 777 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, i criteri stabiliti dal Decreto Ministeriale 16 aprile 2021 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 30 aprile 2021, n. 103) sono aggiornati prevedendo i seguenti valori soglia: IVSM superiore al valore 95 e capacità fiscale inferiore a 525. A tal fine, il Fondo di cui all'articolo 1, commi 775, 776, 777 della legge n. 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato per l'anno 2022 di 50 milioni di euro.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194, comma 1, del presente provvedimento».
13.0.74
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 13-bis.
(Aumento del rifinanziamento delle Città metropolitane)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 784 è inserito il seguente: ''784-bis. Il fondo di cui al comma 784 è incrementato di 75 milioni di euro per il 2022 e di 150 milioni di euro a decorrere dal 2023, da ripartire a favore delle città metropolitane per due terzi in proporzione dei fabbisogni standard relativi alle funzioni esclusive delle città metropolitane e per un terzo sulla base dello schema di riparto approvato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard''».
13.0.75
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 13-bis.
(Aumento del rifinanziamento delle Città metropolitane)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 784 è inserito il seguente:
''784-bis. Il fondo di cui al comma 784 è incrementato di 75 milioni di euro per il 2022 e di 150 milioni di euro a decorrere dal 2023, da ripartire a favore delle città metropolitane per due terzi in proporzione dei fabbisogni standard relativi alle funzioni esclusive delle città metropolitane e per un terzo sulla base dello schema di riparto approvato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard''».
13.0.76
Rivolta, Augussori, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 13-bis.
(Eliminazione spending review)
1. All'articolo 1, comma 850 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono soppresse le parole: ''le province e le città metropolitane'' e le parole: ''e a 50 milioni di euro, per le province e le città metropolitane''. Al conseguente onere, pari a 50 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
13.0.77
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 13-bis.
(Eliminazione spending review)
1. All'articolo 1, comma 850 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono soppresse le parole: ''le province e le città metropolitane'' e le parole: ''e a 50 milioni di euro, per le province e le città metropolitane''. Al conseguente onere, pari a 50 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
13.0.78
Bagnai, Bergesio, Briziarelli, Testor, Montani, Borghesi, Ferrero, Rivolta, Faggi, Tosato
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 13-bis.
(Modifiche al decreto legge 25 maggio 2021, n. 73)
1. All'articolo 16, comma 1, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: ''entro il 15 giugno 2021'', sono sostituite dalle seguenti: ''entro il 15 giugno 2022'', e le parole: ''31 dicembre 2021'' ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2022''.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono essere integrate le disposizioni operative del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
3. Per l'attuazione della disposizione di cui al presente articolo, la dotazione della sezione speciale del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 200 milioni di euro per l'anno 2022.
4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:
a) quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a 150 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
13.0.79
Briziarelli, Bagnai, Bergesio, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:
«Art. 13-bis
(Proroga moratoria per le PMI)
1. All'articolo 16 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: ''limitatamente alla sola quota capitale ove applicabile'' sono soppresse;
b) al comma 1 le parole: ''fino al 31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino al 30 giugno 2022'';
c) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: ''1-bis. La misura di cui al comma 1 determina l'allungamento del piano di ammortamento per un periodo non superiore a 60 mesi. Il riavvio del piano di ammortamento decorre dal termine delle misure di sostegno di cui al comma 1''.
2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:
a) quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
13.0.80
Modena, Caligiuri, Mallegni, Boccardi
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 13-bis.
(Proroga moratoria per le PMI)
1. All'articolo 16 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: ''limitatamente alla sola quota capitale ove applicabile'' sono soppresse;
b) al comma 1 le parole: ''fino a131 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino al 30 giugno 2022'';
c) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: ''1-bis. La misura di cui al comma 1 determina l'allungamento del piano di ammortamento per un periodo non superiore a 60 mesi. Il riavvio del piano di ammortamento decorre dal termine delle misure di sostegno di cui al comma 1''.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutato in 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282».
13.0.81
Lanzi, Vaccaro, Pavanelli, Trentacoste, Gallicchio
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 13-bis.
(Proroga moratoria per le PMI)
1. All'articolo 16 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. io6, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: '', limitatamente alla sola quota capitale ove applicabile,'' sono soppresse;
b) al comma 1, le parole: ''fino al 31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino al 30 giugno 2022'';
c) dopo il comma 1, è inserito il seguente: ''1-bis. La misura di cui al comma 1 determina l'allungamento del piano di ammortamento per un periodo non superiore a 6o mesi. Il riavvio del piano di ammortamento decorre dal termine delle misure di sostegno di cui al comma 1''».
13.0.82
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 13-bis.
(Proroga moratoria per le PMI)
1. All'articolo 16 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sopprimere le seguenti parole: ''limitatamente alla sola quota capitale ove applicabile'';
b) al comma 1 sostituire le parole: ''fino al 31 dicembre 2021'' con le seguenti: ''fino al 30 giugno 2022'';
c) dopo il comma 1 inserire il seguente:
''1-bis. La misura di cui al comma 1 determina l'allungamento del piano di ammortamento per un periodo non superiore a 60 mesi. Il riavvio del piano di ammortamento decorre dal termine delle misure di sostegno di cui al comma 1''».
13.0.83
Precluso
Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:
«Art. 13-bis.
(Proroga moratoria per le PMI)
1. All'articolo 16 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: ''limitatamente alla sola quota capitale ove applicabile'' sono soppresse;
b) al comma 1 le parole: ''fino al 31 dicembre 2021'' sono sostituite dalla seguenti: ''fino al 30 giugno 2022'';
c) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
''1-bis. La misura di cui al comma 1 determina l'allungamento del piano di ammortamento per un periodo non superiore a 60 mesi. Il riavvio del piano di ammortamento decorre dal termine delle misure di sostegno di cui al comma 1''».
13.0.84
Augussori, Grassi, Pirovano, Riccardi, Calderoli, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 13-bis.
1. Il fondo di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è rifinanziato con una dotazione di 400 milioni di euro per l'anno 2022, ferme restando le finalità di cui al citato articolo, in favore degli enti locali il cui maggiore disavanzo determinato dall'incremento del fondo anticipazione di liquidità è superiore al 2 per cento delle entrate correnti accertate, risultante dal rendiconto 2019 inviato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) alla data del 31 dicembre 2021. Le risorse di cui al periodo precedente sono ripartite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, riconoscendo agli enti locali non beneficiari delle risorse già assegnate con il decreto 10 agosto 2021 del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche la quota che ne sarebbe derivata per l'anno 2021 secondo quanto disposto dal periodo precedente. Le modalità di utilizzo del fondo di cui al primo periodo sono quelle indicate ai commi 1-ter e 1-quater, articolo 52 del citato decreto legge n. 73 del 2021 e il riferimento al primo esercizio del bilancio di previsione 2021 di cui al predetto comma 1-quater si intende relativo all'esercizio 2022.
2. La dotazione del fondo di cui al primo comma è inoltre aumentata di 162.392.695 euro per il 2022, 41.335.682 euro per il 2023, 34.678.486 euro per il 2024, 10.538.634 euro per il 2025 e 1.054.503 euro per il 2026. Le somme di cui al periodo precedente sono ripartite tra gli enti locali che hanno usufruito delle anticipazioni di liquidità ai sensi dell'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o di quelle dovute ai provvedimenti di cui all'articolo 143 del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, che, per effetto della sentenza n. 18 del 2019 della Corte costituzionale, subiscono un maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione dell'arco temporale di restituzione delle predette anticipazioni. Le risorse di cui al periodo precedente sono ripartite con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio di ciascun anno, tenendo anche conto del maggior onere finanziario annuale derivante dalla rimodulazione delle rate di restituzione delle anticipazioni di cui al periodo precedente, con riferimento alle rate scadute nel triennio 2019-2021.
3. Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 562.392.695 euro nel 2022, 41.335.682 euro nel 2023, 34.678.486 nel 2024, 10.538.634 euro nel 2025 e 1.054.503 euro nel 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze Ë autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».
13.0.85
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 13-bis.
(Rifinanziamento di un'ulteriore quota del ripiano da maggiori oneri FAL e fondi rotativi (sentenze CCost n. 18/2019 e 80/2020))
1. Il fondo di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è rifinanziato con una dotazione di 400 milioni di euro per l'anno 2022, ferme restando le finalità di cui al citato articolo, in favore degli enti locali il cui maggiore disavanzo determinato dall'incremento del fondo anticipazione di liquidità è superiore al 2 per cento delle entrate correnti accertate, risultante dal rendiconto 2019 inviato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) alla data del 31 dicembre 2021. Le risorse di cui al periodo precedente sono ripartite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, riconoscendo agli enti locali non beneficiari delle risorse già assegnate con il decreto 10 agosto 2021 del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche la quota che ne sarebbe derivata per l'anno 2021 secondo quanto disposto dal periodo precedente. Le modalità di utilizzo del fondo di cui al primo periodo sono quelle indicate ai commi 1-ter e 1-quater, articolo 52 del citato decreto legge n. 73 del 2021 e il riferimento al primo esercizio del bilancio di previsione 2021 di cui al predetto comma 1-quater si intende relativo all'esercizio 2022.
2. La dotazione del fondo di cui al primo comma è inoltre aumentata di 162.392.695 euro per il 2022, 41.335.682 euro per il 2023, 34.678.486 euro per il 2024, 10.538.634 euro per il 2025 e 1.054.503 euro per il 2026. Le somme di cui al periodo precedente sono ripartite tra gli enti locali che hanno usufruito delle anticipazioni di liquidità ai sensi dell'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o di quelle dovute ai provvedimenti di cui all'articolo 143 del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, che, per effetto della sentenza n. 18 del 2019 della Corte costituzionale, subiscono un maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione dell'arco temporale di restituzione delle predette anticipazioni. Le risorse di cui al periodo precedente sono ripartite con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio di ciascun anno, tenendo anche conto del maggior onere finanziario annuale derivante dalla rimodulazione delle rate di restituzione delle anticipazioni di cui al periodo precedente, con riferimento alle rate scadute nel triennio 2019-2021.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 650 milioni di euro, di cui 562.392.695 euro nel 2022, 41.335.682 euro nel 2023, 34.678.486 nel 2024, 10.538.634 euro nel 2025 e 1.054.503 euro nel 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 627 della legge 30 dicembre 2021, n. 234».
13.0.86
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 13-bis.
(Rifinanziamento di un'ulteriore quota del ripiano da maggiori oneri FAL e fondi rotativi)
1. Il fondo di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è rifinanziato con una dotazione di 400 milioni di euro per l'anno 2022, ferme restando le finalità di cui al citato articolo, in favore degli enti locali il cui maggiore disavanzo determinato dall'incremento del fondo anticipazione di liquidità è superiore al 2 per cento delle entrate correnti accertate, risultante dal rendiconto 2019 inviato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) alla data del 31 dicembre 2021. Le risorse di cui al periodo precedente sono ripartite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, riconoscendo agli enti locali non beneficiari delle risorse già assegnate con il decreto 10 agosto 2021 del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche la quota che ne sarebbe derivata per l'anno 2021 secondo quanto disposto dal periodo precedente. Le modalità di utilizzo del fondo di cui al primo periodo sono quelle indicate ai commi 1-ter e 1-quater, articolo 52 del citato decreto legge n. 73 del 2021 e il riferimento al primo esercizio del bilancio di previsione 2021 di cui al predetto comma 1-quater si intende relativo all'esercizio 2022.
2. La dotazione del fondo di cui al comma 1 è inoltre aumentata di 162.392.695 euro per il 2022, 41.335.682 euro per il 2023, 34.678.486 euro per il 2024, 10.538.634 euro per il 2025 e 1.054.503 euro per il 2026. Le somme di cui al periodo precedente sono ripartite tra gli enti locali che hanno usufruito delle anticipazioni di liquidità ai sensi dell'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o di quelle dovute ai provvedimenti di cui all'articolo 143 del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, che, per effetto della sentenza n. 18 del 2019 della Corte costituzionale, subiscono un maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione dell'arco temporale di restituzione delle predette anticipazioni. Le risorse di cui al periodo precedente sono ripartite con uno o più decreti dei Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio di ciascun anno, tenendo anche conto del maggior onere finanziario annuale derivante dalla rimodulazione delle rate di restituzione delle anticipazioni di cui al periodo precedente, con riferimento alle rate scadute nel triennio 2019-2021.».
13.0.87
Errani, De Petris, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Precluso
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 13-bis.
(Estensione sostegno ai piccoli comuni per sentenze di presa in carico minori)
All'articolo 56-quater del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ''e di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024'';
b) al comma 2, prima delle parole ''entro trenta giorni'', sono inserite le parole: ''per l'anno 2021,'' e sono aggiunte in fine le parole: ''e, per gli anni dal 2022 al 2024, entro il 31 marzo di ciascun anno'';
c) al comma 3, dopo le parole: ''si tiene conto'', sono inserite le parole: '', per l'anno 2021,'' e sono aggiunti in fine i seguenti periodi: ''Agli stessi fini, per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, si tiene conto delle spese sostenute dai comuni interessati nell'anno precedente, nonché dell'incidenza di tali spese sul totale delle spese correnti di ciascun ente rilevate dalla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), sulla base di una dichiarazione degli enti stessi da effettuare esclusivamente per via telematica con modalità e termini stabiliti mediante decreto del Ministero dell'Interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanarsi entro il 15 marzo 2022. Sulla base delle dichiarazioni degli enti, il Ministero dell'Interno può determinare normalizzazione dei costi unitari per minore preso in carico, a rettifica d'ufficio di dichiarazioni da considerarsi anomale. In caso di insufficienza dei fondi disponibili per soddisfare il fabbisogno risultante dalle dichiarazioni presentate, il riparto avviene per ciascun anno in proporzione dei fabbisogni dichiarati, eventualmente rettificati ai sensi del periodo precedente.
d) Al comma 4, le parole: ''pari a 3 milioni di euro, si provvede'' sono sostituite dalle parole ''pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021 e a 20 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, si provvede, per l'anno 2021,'' e, in fine, sono aggiunte le parole: ''e, per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, mediante si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232''.».
13.0.88
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente articolo:
«Art. 13-bis.
(Estensione sostegno ai piccoli comuni per sentenze di presa in carico minori)
1. All'articolo 56-quater del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ''e di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024'';
b) al comma 2, prima delle parole ''entro trenta giorni'', sono inserite le parole: ''per l'anno 2021,'' e sono aggiunte in fine le parole: ''e, per gli anni dal 2022 al 2024, entro il 31 marzo di ciascun anno'';
c) al comma 3, dopo le parole: ''si tiene conto'', sono inserite le parole: '', per l'anno 2021,'' e sono aggiunti in fine i seguenti periodi: ''Agli stessi fini, per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, si tiene conto delle spese sostenute dai comuni interessati nell'anno precedente, nonché dell'incidenza di tali spese sul totale delle spese correnti di ciascun ente rilevate dalla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), sulla base di una dichiarazione degli enti stessi da effettuare esclusivamente per via telematica con modalità e termini stabiliti mediante decreto del Ministero dell'Interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanarsi entro il 15 febbraio 2022. Sulla base delle dichiarazioni degli enti, il Ministero dell'Interno può determinare normalizzazione dei costi unitari per minore preso in carico, a rettifica d'ufficio di dichiarazioni da considerarsi anomale. In caso di insufficienza dei fondi disponibili per soddisfare il fabbisogno risultante dalle dichiarazioni presentate, il riparto avviene per ciascun anno in proporzione dei fabbisogni dichiarati, eventualmente rettificati ai sensi del periodo precedente.
d) al comma 4, le parole: ''pari a 3 milioni di euro, si provvede'' sono sostituite dalle parole ''pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021 e a 20 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, si provvede, per l'anno 2021,'' e, in fine, sono aggiunte le parole: ''e, per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196''.».
13.0.89
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 13-bis.
(Disposizioni per l'uso delle tecnologie nel funzionamento degli organi delle province e delle città metropolitane)
1. Dopo l'articolo 38-quater, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della 29 luglio 2021, n. 108, è inserito il seguente:
''Art. 38-quinquies.
(Uso delle tecnologie negli organi di province e città metropolitane)
1. Gli organi delle province e delle città metropolitane possano riunirsi in videoconferenza, con le modalità definite nei rispettivi regolamenti, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità, e con l'adozione di sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, assicurando la regolarità dello svolgimento delle sedute e garantendo adeguata pubblicità delle sedute''.».
13.0.90
Augussori, Pirovano, Riccardi, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato, Candiani
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 13-bis.
(Disposizioni per sopperire alla carenza dei segretari comunali)
1. Al fine di garantire l'attuazione delle disposizioni per l'attuazione del PNRR, di cui al Decreto Legge del 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021 n. 113 con cui il Governo ha disposto che, a decorrere dal 7 agosto 2021, le assunzioni di segretari comunali e provinciali sono autorizzate con le modalità di cui all'articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 per un numero di unità pari al 100 per cento di quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente, con conseguente abrogazione, dalla medesima data, del comma 6 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il Ministero dell'Interno approva con cadenza annuale ed entro il 31 dicembre di ogni anno, il Piano triennale del fabbisogno di Segretari Comunali per un numero di posti corrispondenti alle cessazioni registrate nel triennio precedente.
2. In deroga all'art.16 ter comma 2 del Dl 192/16 conv. in L. 8/2020, una quota pari al 50 per cento dei posti del concorso pubblico previsto dal comma 3 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, può essere riservata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che siano in possesso dei titoli di studio previsti per l'accesso alla carriera dei segretari comunali e provinciali e abbiano un'anzianità di servizio di almeno cinque anni in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è previsto il possesso dei medesimi titoli di studio.
3. Il corso-concorso di formazione previsto dal comma 2 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, ha la durata di 4 mesi ed è seguito da un tirocinio pratico di 4 mesi presso uno o più comuni. Il corso finalizzato all'abilitazione all'iscrizione all'Albo dei Segretari è equiparato, ai fini di cui all'art.10 1. 300/1970, ai corsi di abilitazione alle professioni per le quali vi è necessità di iscrizioni ad Albi professionali autonomi. Le procedure concorsuali hanno una durata non superiore a 18 mesi decorrenti dalla pubblicazione del bando, quelle corsuali non superano ulteriori 12 mesi dall'approvazione della graduatoria concorsuale all'approvazione della graduatoria finale.
4. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle procedure di reclutamento in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in quanto applicabili.
5. In sede di prima applicazione al fine di dare attuazione al PNRR di cui al Decreto Legge del 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021 n. 113 e alle modifiche introdotte ai sensi dell'art 31-bis del D.L. 152/2021 conv. in L. 233/2021, i Segretari Comunali e provinciali iscritti alla fascia professionale C, in deroga alle disposizioni di cui al DMI 21 ottobre 2020, possono assumere la titolarità di sedi di segreteria in forma singola o associata fino a 5000 abitanti e in forma associata fino a 10000 abitanti alle condizioni di cui all'art. 16-ter c. 9 del Dl 162/2019 convertito in Legge n. 8/2020.
6. L'assunzione della titolarità di sedi di segreteria con popolazione complessiva superiore alla fascia di appartenenza non determina una deroga alla disciplina giuridica sulle progressioni di carriera di cui al DPR.465/1997.
7. In ogni caso, ai fini dell'attuazione del PNRR, la spesa per l'assegnazione di Segretari Comunali quali titolari di sedi di Segreteria in forma singola o associata di cui al comma 5, soggiace ai limiti di cui all'art. 31 bis del DL. 233/2021;
8. L'art. 31-bis comma 5 del decreto legge 152/2021 convertito in legge 233/2021 trova applicazione anche per la spesa per i segretari comunali che siano individuati quali titolari di sedi di segreteria in forma singola o associata con popolazione fino a 5000 abitanti».
13.0.91
Augussori, Grassi, Pirovano, Riccardi, Calderoli, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 13-bis.
(Semplificazione delle assunzioni di personale per l'attuazione del PNRR)
«1. All'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è aggiunto infine il seguente periodo: ''Per le medesime finalità, gli incrementi di cui al primo periodo del presente comma si applicano anche all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267''».
13.0.92
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 13-bis.
(Semplificazione delle assunzioni di personale per l'attuazione del PNRR)
1. All'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è aggiunto infine il seguente periodo: ''Per le medesime finalità, gli incrementi di cui al primo periodo del presente comma si applicano anche all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267''.».
13.0.93
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 13-bis.
(Modifiche al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80)
1. All'articolo 1 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 aggiungere in fine il seguente periodo: ''La medesima procedura si applica per le spese relative ai servizi di supporto e consulenza esterni. Tale deroga è estesa anche a favore delle Amministrazioni provinciali quali enti coordinatori dei servizi di supporto ai comuni del proprio territorio.''».
13.0.94
Precluso
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
(Disposizioni sull'attribuzione delle risorse dalle regioni a statuto ordinario agli enti locali)
1. Nell'assegnazione agli enti locali delle risorse di cui all'articolo 1, commi 405, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 le regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, assicurano il rispetto dei seguenti princìpi fondamentali concernenti il governo del territorio:
a) rispetto dei princìpi di non discriminazione e trasparenza nell'individuazione degli enti territoriali destinatari del finanziamento;
b) adozione di procedure che prevedano la previa manifestazione d'interesse da parte dell'ente territoriale, attraverso la presentazione di appositi progetti relativi agli interventi da finanziare;
c) obbligo di motivazione dell'attribuzione del finanziamento, con l'indicazione del significativo impatto che la realizzazione del progetto può avere.
2. Ai fini del rispetto dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica previsto dall'articolo 119, comma secondo, nonché dall'articolo 117, comma 3, della Costituzione, le disposizioni di cui al comma 3-tersi applicano anche alle risorse trasferite a qualsiasi titolo agli enti locali da parte delle regioni a statuto ordinario per interventi infrastrutturali o comunque concernenti la viabilità e la mobilità, l'arredo urbano e l'edilizia scolastica, anche sulla base di stanziamenti precedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione e non ancora interamente ripartiti».
13.0.95
Biti, Parrini, Comincini, Alfieri, Ferrari, Rojc
Precluso
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
«Art. 13-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di utilizzo delle risorse per la rigenerazione urbana nei comuni)
1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 535, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
''a) i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nel limite massimo di 6.000.000 di euro'';
b) al comma 536, le parole: ''31 marzo 2022'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 aprile 2022'';
c) al comma 537, le parole: ''Qualora l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore dei comuni che presentano un valore più elevato dell'indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM). Nel caso di forme associate è calcolata la media semplice dell'IVSM.'' sono sostituite dalle seguenti: ''Qualora l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore dei comuni di cui all'articolo 1, comma 535, lettera a) della presente legge.''.
2. All'articolo 21, comma 7, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n 233, la lettera a) è soppressa».
13.0.96
Rivolta, Augussori, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 13-bis.
(Finanziamento funzioni fondamentali province)
All'articolo 1, comma 561, lettera b) della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sostituire le parole: ''80 milioni di euro per l'anno 2022, di 100 milioni di euro per l'anno 2023, di 130 milioni di euro per l'anno 2024'' con le parole: ''160 milioni di euro per l'anno 2022, di 200 milioni di euro per l'anno 2023, di 250 milioni di euro per l'anno 2024''».
Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 80 milioni di euro per l'anno 2022, /00 milioni nel 2023 e 120 milioni nel 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
13.0.97
Iannone, Calandrini, De Carlo, Nastri
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 13-bis.
(finanziamento finzioni fondamentali province)
1. All'articolo 1, comma 561, lettera b) della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sostituire le parole: ''80 milioni di euro per l'anno 2022, di 100 milioni di euro per l'anno 2023, di 130 milioni di euro per l'anno 2024'' con le seguenti: ''160 milioni di euro per l'anno 2022, di 200 milioni di euro per l'anno 2023, di 250 milioni di euro per l'anno 2024''».
13.0.98
Pepe, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato, Margiotta, Lomuti, Gallicchio, De Bonis
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 13-bis.
(Ulteriori misure urgenti in materia di enti territoriali)
1. In considerazione dei riflessi negativi sulle entrate locali conseguenti alla grave crisi economica connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di garantire sostegno ed assicurare continuità di esercizio delle proprie funzioni fondamentali ai comuni capoluogo di regione in disavanzo, all'articolo 1, comma 567 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: ''capoluogo di città metropolitana'' sono inserite le seguenti: ''e ai comuni sede di capoluogo di regione''».
13.0.99
Augussori, Grassi, Pirovano, Riccardi, Calderoli, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 13-bis.
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 992, è inserito il seguente:
''992-bis. Gli enti locali che hanno approvato i piani di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono utilizzare il fondo di rotazione per la stabilità finanziaria, di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, ai sensi dell'articolo 43 del decreto-legge 12 settembre 2014, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 2014 n. 164, quale copertura finanziaria dei disavanzi di amministrazione, dei debiti fuori bilancio o degli accantonamenti per le passività potenziali rilevati con il medesimo piano di riequilibrio. Le risorse del fondo di rotazione costituiscono copertura finanziaria e misura di risanamento ai sensi del comma''».
13.0.100
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 13-bis.
(Sostegno al ripiano disavanzi e al riequilibrio per le città di medie dimensioni)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 994 inserire i seguenti:
''994-bis. I comuni capoluogo di provincia e i comuni con più di trentamila abitanti sedi di Università statali, che hanno registrato un disavanzo di amministrazione pro-capite superiore a 500,00 euro, come risultante in BDAP al 31 dicembre 2021, ridotto dai contributi indicati al comma 568 eventualmente ricevuti a titolo di ripiano del disavanzo, possono aderire, entro sessanta giorni dal termine di legge previsto per l'approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2021, alla procedura prevista dal comma 572. Gli enti locali di cui al periodo precedente che hanno proceduto all'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prima della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non si è concluso l'iter di approvazione di cui all'articolo 243-quater, comma 3, o di cui all'articolo 243-quater, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, possono, entro il medesimo termine, far ricorso alla procedura di cui al comma 572 invece della rimodulazione o riformulazione del piano di cui al comma 992. Agli enti che si avvalgono della facoltà prevista dal presente comma si applicano le procedure previste dai commi da 567 a 580, in quanto compatibili e il termine per la sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 572 è fissato al 31 luglio 2022.
944-ter. In luogo del contributo previsto dal comma 567, gli enti locali di cui al primo periodo possono invece richiedere l'accesso al fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del predetto decreto legislativo n. 267 del 2000, anche nel caso in cui vi abbiano già fatto ricorso e anche nel caso in cui non abbiano deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, nella misura massima di 150 euro per abitante e comunque in misura non superiore all'ammontare del disavanzo come definito al primo periodo, da restituire con le modalità previste dal citato articolo 243-ter. Nel caso di insufficienza della disponibilità di risorse a valere sul fondo di rotazione rispetto alle richieste degli enti, con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze, previo accordo presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, è determinato per ciascun ente richiedente l'importo erogabile in proporzione delle richieste. La medesima procedura è adottata nell'arco del triennio 2023-25, attraverso l'emanazione di uno o più decreti integrativi in caso di insufficienza delle risorse in precedenza erogate e di sopravvenuta maggior disponibilità del fondo. Per tutta la durata del cronoprogramma, di cui ai commi 573 e seguenti sono sospesi i termini di cui all'articolo 243-quater del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, per gli enti in riequilibrio finanziario pluriennale, e quelli dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, limitatamente alla dichiarazione di dissesto finanziario''».
13.0.101
Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 13-bis.
(Modifiche all'articolo 1, comma 994, della legge 30 dicembre 2021, n. 234)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 994, è inserito il seguente:
''994-bis. I comuni capoluogo di provincia, che hanno un disavanzo di amministrazione pro-capite superiore a 500,00 euro, come risultante in BDAP al 31 dicembre 2021, ridotto dai contributi indicati al comma 568 eventualmente ricevuti a titolo di ripiano del disavanzo, possono aderire, entro sessanta giorni dal termine di legge previsto per l'approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2021, alla procedura prevista dal comma 572. Gli enti locali che hanno proceduto all'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis, comma 5, del medesimo testo unico prima della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 possono, entro il medesimo termine, far ricorso alla procedura di cui al comma 572 invece della rimodulazione e/o riformulazione del piano di cui al comma 992. In luogo del contributo previsto dal comma 567, i predetti enti locali possono invece richiedere l'accesso al fondo di rotazione, anche nel caso in cui vi abbiano già fatto ricorso, nella misura massima di 150 euro per abitante, da restituire con le modalità previste dall'articolo 243-quater del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Per tutta la durata del cronoprogramma di cui ai commi 573 e seguenti sono sospesi anche i termini di cui all'articolo 243-quater del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per gli enti in riequilibrio finanziario pluriennale, e quelli dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, limitatamente alla dichiarazione di dissesto finanziario. Ai predetti enti si applicano le procedure previste dai commi da 567 a 580, in quanto compatibili. Nel caso di insufficienza della disponibilità di risorse a valere sul fondo di rotazione rispetto alle richieste degli enti, con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previo accordo presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, è indicato per ciascun ente richiedente l'importo erogabile in proporzione delle richieste. Per gli enti che si avvalgono della facoltà prevista dal presente comma il termine per la sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 572 è fissato al 31 luglio 2022. Agli enti locali di cui al primo periodo è riconosciuto per gli anni 2022-2031 un contributo complessivo di 680 milioni di euro, da erogare in quote annuali di 80 milioni di euro dal 2022 al 2025 e di 60 milioni di euro dal 2026 al 2031, da ripartire mediante decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle Finanze, previo accordo presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, in proporzione all'onere connesso al ripiano annuale del disavanzo e alle quote di ammortamento dei debiti finanziari al 31 dicembre 2021, al netto della quota capitale delle anticipazioni di liquidità e di cassa, sulla base di specifica attestazione da parte di ciascun ente beneficiario, a firma del legale rappresentante dell'ente''.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
13.0.102
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 13-bis.
(Sostegno al ripiano disavanzi e al riequilibrio per le città di medie dimensioni)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 994 inserire i seguenti:
''994-bis. I comuni capoluogo di provincia e i comuni con più di trentamila abitanti sedi di Università statali, che hanno registrato un disavanzo di amministrazione pro-capite superiore a 500,00 euro, come risultante in BDAP al 31 dicembre 2021, ridotto dai contributi indicati al comma 568 eventualmente ricevuti a titolo di ripiano del disavanzo, possono aderire, entro sessanta giorni dal termine di legge previsto per l'approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2021, alla procedura prevista dal comma 572. Gli enti locali di cui al periodo precedente che hanno proceduto all'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prima della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non si è concluso l'iter di approvazione di cui all'articolo 243-quater, comma 3, o di cui all'articolo 243-quater, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, possono, entro il medesimo termine, far ricorso alla procedura di cui al comma 572 invece della rimodulazione o riformulazione del piano di cui al comma 992. Agli enti che si avvalgono della facoltà prevista dal presente comma si applicano le procedure previste dai commi da 567 a 580, in quanto compatibili e il termine per la sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 572 è fissato al 31 luglio 2022.
944-ter Agli enti di cui al primo periodo è riconosciuto per gli anni 2022-2031 un contributo complessivo di euro 700 milioni di euro, da erogare in quote annuali di 85 milioni dal 2022 al 2025 e di 60 milioni dal 2026 al 2031, da ripartire mediante decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze, previo accordo presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, in proporzione all'onere connesso al ripiano annuale del disavanzo e alle quote di ammortamento dei debiti finanziari al 31 dicembre 2021, al netto della quota capitale delle anticipazioni di liquidità e di cassa, sulla base di specifica attestazione da parte di ciascun ente beneficiario, a firma del legale rappresentante dell'ente''».
13.0.103
Augussori, Grassi, Pirovano, Riccardi, Calderoli, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 13-bis.
(Sostegno al ripiano disavanzi e al riequilibrio per le città di medie dimensioni)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 994 sono inseriti i seguenti:
''994-bis. I comuni capoluogo di provincia e i comuni con più di trentamila abitanti sedi di Università statali, che hanno registrato un disavanzo di amministrazione pro-capite superiore a 500,00 euro, come risultante in BDAP al 31 dicembre 2021, ridotto dai contributi indicati al comma 568 eventualmente ricevuti a titolo di ripiano del disavanzo, possono aderire, entro sessanta giorni dal termine di legge previsto per l'approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2021, alla procedura prevista dal comma 572. Gli enti locali di cui al periodo precedente che hanno proceduto all'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prima della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non si è concluso l'iter di approvazione di cui all'articolo 243-quater, comma 3, o di cui all'articolo 243-quater, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, possono, entro il medesimo termine, far ricorso alla procedura di cui al comma 572 invece della rimodulazione o riformulazione del piano di cui al comma 992. Agli enti che si avvalgono della facoltà prevista dal presente comma si applicano le procedure previste dai commi da 567 a 580, in quanto compatibili e il termine per la sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 572 è fissato al 31 luglio 2022.
994-ter. Agli enti di cui al comma precedente è riconosciuto per gli anni 2022-2031 un contributo complessivo di euro 700 milioni di euro, da erogare in quote annuali di 85 milioni dal 2022 al 2025 e di 60 milioni dal 2026 al 2031, da ripartire mediante decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previo accordo presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, in proporzione all'onere connesso al ripiano annuale del disavanzo e alle quote di ammortamento dei debiti finanziari al 31 dicembre 2021, al netto della quota capitale delle anticipazioni di liquidità e di cassa, sulla base di specifica attestazione da parte di ciascun ente beneficiario, a firma del legale rappresentante dell'ente''».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 85 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
13.0.104
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 13-bis.
(Disposizioni in materia di rigenerazione urbana)
1. Per l'anno 2022, una quota annua pari a 500 milioni di euro è finalizzata al finanziamento, secondo scorrimento della graduatoria, delle opere ammesse e non finanziate individuate nell'allegato 2 del decreto del Ministero dell'Interno 30 dicembre 2021. Agli oneri di cui al primo periodo, pari a 500 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
13.0.105
Alessandrini, Faggi, Ferrero, Rivolta, Testor, Tosato
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 13-bis.
(Ulteriori misure urgenti in materia di enti territoriali)
1. In considerazione dei gravi effetti economici sulle entrate locali derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di consentire agli enti locali sostegno nel processo di stabilizzazione dei propri bilanci, garantire la continuità di erogazione dei servizi essenziali, nonché di sostenere la realizzazione dei progetti connessi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, all'articolo 1, comma 567 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Ai comuni sede di capoluogo di provincia in stato di dissesto finanziario che non abbiano ancora depositato il rendiconto della liquidazione di cui all'articolo 256 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è consentito l'accesso al contributo di cui al presente comma anche in deroga al predetto importo del disavanzo pro capite''».
13.0.106
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 13-bis.
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 994 è inserito il seguente:
''994-bis. I comuni capoluogo di provincia e i comuni con più di trentamila abitanti sedi di Università statali, che hanno registrato un disavanzo di amministrazione pro-capite superiore a 500,00 euro, come risultante in BDAP al 31 dicembre 2021, ridotto dai contributi indicati al comma 568 eventualmente ricevuti a titolo di ripiano del disavanzo, possono aderire, entro sessanta giorni dal termine di legge previsto per l'approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2021, alla procedura prevista dal comma 572. Gli enti locali di cui al periodo precedente che hanno proceduto all'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prima della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non si è concluso l'iter di approvazione di cui all'articolo 243-quater, comma 3, o di cui all'articolo 243-quater, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, possono, entro il medesimo termine, far ricorso alla procedura di cui al comma 572 invece della rimodulazione o riformulazione del piano di cui al comma 992. Agli enti che si avvalgono della facoltà prevista dal presente comma si applicano le procedure previste dai commi da 567 a 580, in quanto compatibili e il termine per la sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 572 è fissato al 31 luglio 2022''.
2. Agli enti di cui al primo periodo è riconosciuto per gli anni 2022-2031 un contributo complessivo di euro 700 milioni di euro, da erogare in quote annuali di 85 milioni dal 2022 al 2025 e di 60 milioni dal 2026 al 2031, da ripartire mediante decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze, previo accordo presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, in proporzione all'onere connesso al ripiano annuale dei disavanzo e alle quote di ammortamento dei debiti finanziari al 31 dicembre 2021, al netto della quota capitale delle anticipazioni di liquidità e di cassa, sulla base di specifica attestazione da parte di ciascun ente beneficiario, a firma del legale rappresentante dell'ente''».
13.0.107
Errani, De Petris, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 13-bis.
(Finanziamento lavori necessari a seguito di indagini diagnostiche su solai e controsoffitti scuole)
1. Al fine di esaurire la graduatoria approvata con il decreto ministeriale 6 agosto 2021, n. 254 degli interventi resisi necessari a seguito dell'avvenuta esecuzione delle indagini diagnostiche su solai e controsoffitti di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, sono incrementate di 80 milioni di euro le risorse di cui al Decreto del Ministero dell'Istruzione 734 dell'8 agosto 2019.
2. Agli oneri derivanti dal precedente comma, valutati nel limite massimo di 80 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
13.0.108
Bernini, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, De Bonis, De Poli, De Siano, Fazzone, Ferro, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Modena, Pagano, Papatheu, Paroli, Perosino, Rizzotti, Ronzulli, Saccone, Sciascia, Schifani, Serafini, Siclari, Stabile, Tiraboschi, Toffanin, Vitali, Vono
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 13-bis.
(Ulteriori misure urgenti e disposizioni di proroga)
1. All'articolo 1 comma della legge 30 dicembre 2021 n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 706 le parole: ''31 marzo 2022'' sono sostituite con le seguenti: ''31 dicembre 2022'';
b) al comma 707 le parole: ''82,5 milioni di euro per l'anno 2022'' sono sostituite con le seguenti: ''330 milioni per l'anno 2022''».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 247,5 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede:
a) quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a 150 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
c) quanto a 47,5 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n.196.
13.0.109
Bernini, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, De Bonis, De Poli, De Siano, Fazzone, Ferro, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Modena, Pagano, Papatheu, Paroli, Perosino, Rizzotti, Ronzulli, Saccone, Sciascia, Schifani, Serafini, Siclari, Stabile, Tiraboschi, Toffanin, Vitali, Vono
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 13-bis.
(Ulteriori misure urgenti e disposizioni di proroga)
1. All'articolo 1 comma della Legge 30 dicembre 2021 n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:
c) al comma 706 le parole: ''31 marzo 2022'' sono sostituite con le seguenti: ''30 settembre 2022''.
d) al comma 707 le parole: ''82,5 milioni di euro per l'anno 2022'' sono sostituite con le seguenti: ''247,5 milioni per l'anno 2022''.».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 165 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede:
a) quanto a 15 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a 150 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
13.0.110
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 13-bis.
(Misure urgenti a sostegno dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività accertamento e riscossione dei tributi ed altre entrate
degli enti locali)
1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di prevedere specifiche misure di sostegno per i soggetti maggiormente incisi, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo, denominato ''Fondo a sostegno dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di accertamento e riscossione dei tributi ed altre entrate degli enti locali'', con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2022 finalizzato alla concessione di aiuti in forma di contributo a fondo perduto a favore delle imprese munite dei requisiti di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
2. La concessione dei contributi economici di cui al presente articolo è subordinata alla preventiva verifica dell'iscrizione all'apposito albo.
3. Alla data di presentazione della domanda, le medesime imprese devono essere, altresì, in possesso dei seguenti requisiti:
a) non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
b) non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019.
4. Al fine di ottenere il contributo, le società interessate presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza al Ministero dello sviluppo economico, con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dai precedenti commi, comprovati attraverso apposite dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'istanza deve essere presentata entro i termini e con le modalità definite con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico, con il quale sono fornite, altresì, le occorrenti indicazioni operative in merito alle modalità di concessione ed erogazione degli aiuti e ogni altro elemento necessario all'attuazione della misura prevista dal presente articolo. Il medesimo provvedimento fornisce le necessarie specificazioni in relazione alle verifiche e ai controlli, anche con modalità automatizzate, relative ai contenuti delle dichiarazioni rese dalle imprese richiedenti nonché al recupero dei contributi nei casi revoca, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
13.0.111
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 13-bis.
(Proroga semplificazioni autorizzazioni concessioni suolo pubblico)
1. A far data dal 1º aprile 2022 e fino al 31 dicembre 2022, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.
2. A far data dal 1º aprile 2022 e comunque non oltre il 31 dicembre 2022, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al periodo precedente è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380».
13.0.112
Ferro, Modena, Saccone, Gallone, Toffanin, Floris, Gasparri, Mallegni
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 13-bis.
(Contenzioso addizionale provinciale energia elettrica)
1. Le somme dovute da Province e Città metropolitane e rimesse alle società fornitrici di energia elettrica a seguito del contenzioso determinato dalle sentenze della Corte di Cassazione 27101 e 27099 del 2019, sono portate a riduzione dei contributi alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 418 della legge n. 190/2014».
13.0.113
Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 13-bis.
(Risanamento delle province in stato di dissesto o in piano di riequilibrio)
1. Alle province che, alla data del 31 dicembre 2021, hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, o risultano in dissesto, è attribuito, per ciascuno degli anni del triennio 2022-2024, un contributo nell'importo complessivo di 15 milioni di euro annui. Il contributo di cui al periodo precedente è ripartito, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, secondo criteri e importi da definire, su proposta dell'UPI, previa intesa in sede di conferenza Stato-città ed autonomie locali, da conseguire entro il 31 gennaio 2022. Qualora l'intesa non sia raggiunta, ovvero non sia stata presentata alcuna proposta, il decreto è comunque adottato, entro il 10 febbraio 2022, ripartendo il contributo stesso in proporzione alla massa passiva residua da ripianare.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
13.0.114
Rivolta, Pirovano, Augussori, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 13-bis.
(Sostegno enti in difficoltà finanziarie)
1. Alle province che, alla data del 31.12.2021, hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, o risultano in dissesto, è attribuito, per ciascuno degli anni del triennio 2022-2024, un contributo nell'importo complessivo di 15 milioni di euro annui. Il contributo di cui al periodo precedente è ripartito, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo criteri e importi da definire, su proposta dell'UPI, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da conseguire entro il 31 marzo 2022. Qualora l'intesa non sia raggiunta, ovvero non sia stata presentata alcuna proposta, il decreto è comunque adottato, entro il 10 aprile 2022, ripartendo il contributo stesso in proporzione alla massa passiva da ripianare al 31.12.2021 e del tempo residuo per il ripiano. Al conseguente onere, pari a 15 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
13.0.115
Precluso
Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:
«Art. 13-bis.
(Risorse per Province in dissesto e predissesto)
1. Alle province che, alla data del 30 novembre 2021, hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, o risultano in dissesto, è attribuito, per ciascuno degli anni del triennio 2022-2024, un contributo nell'importo complessivo di 15 milioni di euro annui. Il contributo di cui al periodo precedente è ripartito, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo criteri e importi da definire, su proposta dell'UPI, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da conseguire entro il 29 aprile 2022. Qualora l'intesa non sia raggiunta, ovvero non sia stata presentata alcuna proposta, il decreto è comunque adottato, entro il 9 maggio 2022, ripartendo il contributo stesso in proporzione alla massa passiva residua da ripianare.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'art. 1, comma 200, Legge 23 dicembre 2014 n. 190».
13.0.116
Manca, Parrini, Ferrari, Fedeli
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 13-bis.
(Sostegno agli enti in difficoltà finanziarie)
1. Alle province che, alla data del 31 dicembre 2021, hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, o risultano in dissesto, è attribuito, per ciascuno degli anni del triennio 2022-2024, un contributo nell'importo complessivo di 15 milioni di euro annui. Il contributo di cui al periodo precedente è ripartito, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo criteri e importi da definire, su proposta dell'UPI, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da conseguire entro il 31 marzo 2022. Qualora l'intesa non sia raggiunta, ovvero non sia stata presentata alcuna proposta, il decreto è comunque adottato, entro il 10 aprile 2022, ripartendo il contributo stesso in proporzione alla massa passiva da ripianare al 31 dicembre 2021 e del tempo residuo per il ripiano. Al conseguente onere, pari a 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
13.0.117
Errani, De Petris, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 13-bis.
(Sostegno enti in difficoltà finanziarie)
1. Alle province che, alla data del 31.12.2021, hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, o risultano in dissesto, è attribuito, per ciascuno degli anni del triennio 2022-2024, un contributo nell'importo complessivo di 15 milioni di euro annui. Il contributo di cui al periodo precedente è ripartito, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo criteri e importi da definire, su proposta dell'UPI, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da conseguire entro il 31 marzo 2022. Qualora l'intesa non sia raggiunta, ovvero non sia stata presentata alcuna proposta, il decreto è comunque adottato, entro il 10 aprile 2022, ripartendo il contributo stesso in proporzione alla massa passiva da ripianare al 31.12.2021 e del tempo residuo per il ripiano. Al conseguente onere, pari a 15 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
13.0.118
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 13-bis.
(Risorse per province in dissesto e predissesto)
1. Alle province che, alla data del 31 dicembre 2021, hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, o risultano in dissesto, è attribuito, per ciascuno degli anni del triennio 2022-2024, un contributo di 15 milioni di euro annui. Il contributo di cui al periodo precedente è ripartito, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, secondo criteri e importi da definire, su proposta dell'UN, previa intesa in sede di conferenza Stato-città ed autonomie locali, da conseguire entro il 31 marzo 2022. Qualora l'intesa non sia raggiunta, ovvero non sia stata presentata alcuna proposta, il decreto è comunque adottato, entro il 10 marzo 2022, ripartendo il contributo stesso in proporzione alla massa passiva residua da ripianare.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, legge 23 dicembre 2014 n. 190».
13.0.119
Precluso
Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:
«Art. 13-bis.
(Sostegno enti in difficoltà finanziarie)
1. Alle province che, alla data del 31.12.2021, hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, o risultano in dissesto, è attribuito, per ciascuno degli anni del triennio 2022-2024, un contributo nell'importo complessivo di 15 milioni di euro annui. Il contributo di cui al periodo precedente è ripartito, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo criteri e importi da definire, su proposta dell'UPI, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da conseguire entro il 31 marzo 2022. Qualora l'intesa non sia raggiunta, ovvero non sia stata presentata alcuna proposta, il decreto è comunque adottato, entro il 10 aprile 2022, ripartendo il contributo stesso in proporzione alla massa passiva da ripianare al 31.12.2021 e del tempo residuo per il ripiano. Al conseguente onere, pari a 15 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
13.0.120
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente articolo:
«Art. 13-bis.
(Adeguamento dell'accantonamento)
1. Per gli anni 2022 e 2023, in considerazione degli effetti finanziari dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli enti locali, in deroga al punto 3.3 dell'allegato 4/2, recante il ''Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria'', annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono determinare l'accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità in misura non inferiore al 95 per cento dell'importo totale di cui agli allegati al bilancio stesso. Le medesime misure si applicano all'accantonamento relativo al rendiconto 2021. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 79, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».
13.0.121
Augussori, Grassi, Pirovano, Riccardi, Calderoli, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 13-bis.
(Adeguamento dell'accantonamento)
1. Per gli anni 2022 e 2023, in considerazione degli effetti finanziari dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli enti locali, in deroga al punto 3 3 dell'allegato 4/2, recante il ''Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria'', annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono determinare l'accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità in misura non inferiore al 95 per cento dell'importo totale di cui agli allegati al bilancio stesso. Le medesime misure si applicano all'accantonamento relativo al rendiconto 2021. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 79, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».
13.0.122
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 13-bis.
1. Per gli anni 2022 e 2023, in considerazione degli effetti finanziari dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli enti locali, in deroga al punto 3.3 dell'allegato 4/2, recante il ''Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria'', annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono determinare l'accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità in misura non inferiore al 95 per cento dell'importo totale di cui agli allegati al bilancio stesso. Le medesime misure si applicano all'accantonamento relativo al rendiconto 2021. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 79, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.».
13.0.123
Errani, De Petris, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Precluso
Dopo l'articolo. inserire il seguente:
«Art. 13-bis.
(Criteri di determinazione degli accantonamenti enti locali)
1. Per gli anni 2022 e 2023, in considerazione degli effetti finanziari dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli enti locali, in deroga al punto 3.3 dell'allegato 4/2, recante il ''Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria'', annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono determinare l'accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità in misura non inferiore al 95 per cento dell'importo totale di cui agli allegati al bilancio stesso. Le medesime misure si applicano all'accantonamento relativo al rendiconto 2021. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 79, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.».
13.0.124
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 13-bis.
(FCDE - Adeguamento dell'accantonamento)
1. Per gli anni 2022 e 2023, in considerazione degli effetti finanziari dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli enti locali, in deroga al punto 3.3 dell'allegato 4/2, recante il ''Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria'', annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono determinare l'accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità in misura non inferiore al 95 per cento dell'importo totale di cui agli allegati al bilancio stesso. Le medesime misure si applicano all'accantonamento relativo al rendiconto 2021. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 79, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.».
13.0.125
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 13-bis.
(Assunzione di personale specializzato in province e città metropolitane)
1. Al fine di rafforzare le strutture tecniche per la progettazione e realizzazione degli investimenti negli enti locali e le stazioni uniche appaltanti delle Province e delle Città metropolitane è autorizzata l'assunzione a tempo determinato, attraverso una procedura unica gestita dalla Commissione di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di 300 funzionari altamente specializzati Entro il 31 marzo 2022 il Dipartimento della funzione pubblica definisce, previo accordo in Conferenza Stato - Città Autonomie locali, i tempi e le modalità di svolgimento e di conclusione delle procedure concorsuali.
2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a io milioni di euro per l'anno 2022 e 15 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
13.0.126
Rivolta, Augussori, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 13-bis.
(assunzione di personale specializzato in province e città metropolitane)
1. Per rafforzare le strutture tecniche per la progettazione e realizzazione degli investimenti negli enti locali e le stazioni uniche appaltanti delle Province e delle Città metropolitane è autorizzata l'assunzione a tempo determinato di 300 funzionari altamente specializzati, attraverso una procedura unica gestita dalla Commissione di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il Dipartimento della funzione pubblica entro il 31 marzo 2022 definisce i tempi e le modalità di svolgimento e di conclusione delle procedure concorsuali previo accordo in Conferenza Stato-Città Autonomie locali.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022,15 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
13.0.127
Manca, Parrini, Ferrari, Fedeli
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 13-bis.
(Assunzione di personale specializzato in province e città metropolitane)
1. Per rafforzare le strutture tecniche per la progettazione e realizzazione degli investimenti negli enti locali, e le stazioni uniche appaltanti delle Province e delle Città metropolitane, è autorizzata l'assunzione a tempo determinato di 300 funzionari altamente specializzati, attraverso una procedura unica gestita dalla Commissione di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il Dipartimento della funzione pubblica entro il 31 marzo 2022 definisce i tempi e le modalità di svolgimento e di conclusione delle procedure concorsuali previo accordo in Conferenza Stato-Città Autonomie locali. Al conseguente onere, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022 e 15 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
13.0.128
Errani, De Petris, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 13-bis.
(Assunzione di personale specializzato in province e città metropolitane)
1. Per rafforzare le strutture tecniche per la progettazione e realizzazione degli investimenti negli enti locali e le stazioni uniche appaltanti delle Province e delle Città metropolitane è autorizzata l'assunzione a tempo determinato di 300 funzionari altamente specializzati, attraverso una procedura unica gestita dalla Commissione di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il Dipartimento della funzione pubblica entro il 31 marzo 2022 definisce i tempi e le modalità di svolgimento e di conclusione delle procedure concorsuali previo accordo in Conferenza Stato-Città Autonomie locali. Al conseguente onere, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, 15 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
13.0.129
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 13-bis.
(assunzione di personale specializzato in province e città metropolitane)
1. Per rafforzare le strutture tecniche per la progettazione e realizzazione degli investimenti negli enti locali e le stazioni uniche appaltanti delle Province e delle Città metropolitane è autorizzata l'assunzione a tempo determinato di 300 funzionari altamente specializzati, attraverso una procedura unica gestita dalla Commissione di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il Dipartimento della funzione pubblica entro il 31 marzo 2022 definisce i tempi e le modalità di svolgimento e di conclusione delle procedure concorsuali previo accordo in Conferenza Stato - Città Autonomie locali. Al conseguente onere, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, 15 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
13.0.130
Rivolta, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 13-bis.
(Ulteriori misure urgenti in materia di enti territoriali)
1. In considerazione dell'incremento delle attività richieste al personale amministrativo degli enti locali con riferimento alla realizzazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché allo smaltimento delle pratiche pregresse accumulate a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di consentire ai comuni una adeguata compensazione delle ore di lavoro straordinario prestate dal personale amministrativo in occasione delle elezioni per il rinnovo dei propri organi, nel rispetto della propria capacità di spesa e fermo restando il limite previsto dall'articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche in deroga ai CCNL di riferimento, i predetti comuni possono procedere all'integrazione delle risorse destinate al trattamento economico accessorio in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017.».
13.0.131
Rivolta, Augussori, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 13-bis.
(Eliminazione taglio costi politica Province)
A decorrere dall'anno 2022 è soppresso il concorso alla finanza pubblica a carico delle Province ai sensi dell'articolo 1, comma 150-bis, legge n. 56/14. Al conseguente onere, pari a 50 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
13.0.132
Manca, Parrini, Ferrari, Fedeli
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 13-bis.
(Eliminazione taglio ai costi della politica)
1. A decorrere dall'anno 2022 è soppresso il concorso alla finanza pubblica a carico delle Province ai sensi dell'articolo 1, comma 150-bis, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Al conseguente onere, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
13.0.133
Augussori, Grassi, Pirovano, Riccardi, Calderoli, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art.13-bis.
(Fondo per la compensazione dei maggiori costi sostenuti dagli enti locali per l'incremento dei costi dell'energia elettrica e del gas)
1. Al fine di compensare parzialmente gli enti locali per l'incremento dei costi delle utenze per energia elettrica e gas, con particolare riguardo alla salvaguardia dei servizi di illuminazione pubblica e riscaldamento di locali pubblici, per il 2022 è istituito presso il Ministero dell'Interno un fondo di 550 milioni di euro da ripartire sulla base dei costi risultanti per il 2019 come riportati dalla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) e dal sistema SIOPE, nonché della stima degli aumenti prevedibili per il 2022, determinata attraverso un decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze e con il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile, da emanarsi entro il 30 giugno 2022 previo parere della Conferenza Stato-città e autonomie locali. Il riparto delle risorse disponibili è effettuato in proporzione alla stima di cui al periodo precedente.
2. Nelle more della determinazione del contributo compensativo di cui al presente articolo, ai fini di eventuali necessità di copertura dei maggiori costi di cui al comma 1 insorgenti nel primo semestre 2022, gli enti locali possono utilizzare gli eventuali avanzi vincolati derivanti dal parziale utilizzo dei fondi acquisiti per emergenza da virus Covid-19, che verranno ricostituiti per una quota di pari importo a valere sul contributo assegnato.».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 550 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
13.0.135
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 13-bis.
(Fondo per la compensazione dei maggiori costi sostenuti dagli enti locali per l'incremento dei costi dell'energia elettrica e del gas)
1. Al fine di compensare parzialmente gli enti locali per l'incremento dei costi delle utenze per energia elettrica e gas, con particolare riguardo alla salvaguardia dei servizi di illuminazione pubblica e riscaldamento di locali pubblici, per il 2022 è istituito presso il Ministero dell'Interno un fondo di 550 milioni di euro da ripartire sulla base dei costi risultanti per il 2019 come riportati dalla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) e dal sistema SIOPE, nonché della stima degli aumenti prevedibili per il 2022, determinata attraverso un decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze e con il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile, da emanarsi entro il 30 giugno 2022 previo parere della Conferenza Stato-città e autonomie locali. Il riparto delle risorse disponibili è effettuato in proporzione alla stima di cui al periodo precedente.
2. Nelle more della determinazione del contributo compensativo di cui al presente articolo, ai fini di eventuali necessità di copertura dei maggiori costi di cui al comma 1 insorgenti nel primo semestre 2022, gli enti locali possono utilizzare gli eventuali avanzi vincolati derivanti dal parziale utilizzo dei fondi acquisiti per emergenza da virus Covid-19, che verranno ricostituiti per una quota di pari importo a valere sul contributo assegnato.».
13.0.136
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 13-bis.
(Fondo per la compensazione dei maggiori costi sostenuti dagli enti locali per l'incremento dei costi dell'energia elettrica e del gas)
1. Al fine di compensare parzialmente gli enti locali per l'incremento dei costi delle utenze per energia elettrica e gas, con particolare riguardo alla salvaguardia dei servizi di illuminazione pubblica e riscaldamento di locali pubblici, per il 2022 è istituito presso il Ministero dell'Interno un fondo di 550 milioni di euro da ripartire sulla base dei costi risultanti per il 2019 come riportati dalla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) e dal sistema SIOPE, nonché della stima degli aumenti prevedibili per il 2022, determinata attraverso un decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze e con il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile, da emanarsi entro il 30 giugno 2022 previo parere della Conferenza Stato-città e autonomie locali. Il riparto delle risorse disponibili è effettuato in proporzione alla stima di cui al periodo precedente.
2. Nelle more della determinazione del contributo compensativo di cui al presente articolo, ai fini di eventuali necessità di copertura dei maggiori costi di cui al comma 1 insorgenti nel primo semestre 2022, gli enti locali possono utilizzare gli eventuali avanzi vincolati derivanti dal parziale utilizzo dei fondi acquisiti per emergenza da virus Covid-19, che verranno ricostituiti per una quota di pari importo a valere sul contributo assegnato.».
13.0.137
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 13-bis.
(Facilitazione copertura oneri gare gas)
1. Le entrate degli enti locali derivanti dall'alienazione di infrastrutture di rete e, in particolare, quelle relative alla distribuzione del gas, maturate nel corso del quinquennio 2021-2025, possono essere utilizzate per il rimborso degli eventuali oneri contrattuali, sia di parte corrente che di parte capitale, dovuti al gestore già incaricato dell'erogazione dei servizi, in conseguenza degli esiti della gara per l'assegnazione della gestione.».
13.0.138
Rivolta, Augussori, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 13-bis.
(contenzioso addizionale provinciale energia elettrica)
Le somme dovute da Province e Città metropolitane e rimesse alle società fornitrici di energia elettrica a seguito del contenzioso determinato dalle sentenze della Corte di Cassazione nn. 27101 e 27099 del 2019, sono portate a riduzione dei contributi alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 418 della legge n. 2014 del 2014.».
13.0.139
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 13-bis.
(contenzioso addizionale provinciale energia elettrica)
Le somme dovute da Province e Città metropolitane e rimesse alle società fornitrici di energia elettrica a seguito del contenzioso determinato dalle sentenze della Corte di Cassazione nn. 27101 e 27099 del 2019, sono portate a riduzione dei contributi alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 418 della legge n. 2014 del 2014.».
13.0.140
Rivolta, Pirovano, Augussori, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 13-bis.
(misure di contenimento dell'impatto sulla finanza pubblica dei contratti derivati stipulati dagli enti locali prima del 31 dicembre 2013)
1. Per evitare i fenomeni di significativa instabilità gravanti sulla finanza pubblica per effetto dei contratti derivati stipulati dagli enti locali fino al 31.12.2013, privi dei requisiti di misurabilità e determinazione dell'oggetto, ovvero della determinazione del valore attuale al momento della stipulazione (mark to market), nonché della potenziale passività da esplicitare nella clausola upfront e della preventiva autorizzazione da parte del consiglio provinciale o comunale, tali contratti sono analizzati, al fine di una estinzione anticipata o rinegoziazione, entro il 31.12.2022 attraverso un collegio consultivo finanziario istituito presso il Dipartimento degli Affari regionali e delle Autonomie e composto, con le modalità definite nelle linee guida di cui al comma 5.
2. L'attuazione delle determinazioni del collegio consultivo è causa di esclusione della responsabilità del soggetto agente per danno erariale, salvo il dolo.
3. Le determinazioni del collegio consultivo hanno la natura di lodo contrattuale previsto dall'articolo 808-ter codice penale civile, salva diversa e motivata volontà manifestata in forma scritta dalle parti.
4. Le sentenze straniere che dichiarano la validità dei contratti derivati di cui al comma 1 non sono eseguibili in Italia, per contrasto con l'ordine pubblico, ai sensi dell'articolo64 comma 1 lettera g) della legge n. 218 del 1995.
5. Entro 60 gg dall'entrata in vigore della presente disposizione con decreto del Ministero dell'Economia, di concerto con il Dipartimento degli affari regionali e delle autonomie, sono approvate apposite Linee guida volte a definire composizione, modalità di funzionamento e principi del collegio consultivo.».
13.0.141
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 13-bis.
(misure di contenimento dell'impatto sulla finanza pubblica dei contratti derivati stipulati dagli enti locali prima del 31 dicembre 2013)
1. Per evitare i fenomeni di significativa instabilità gravanti sulla finanza pubblica per effetto dei contratti derivati stipulati dagli enti locali fino al 31.12.2013, privi dei requisiti di misurabilità e determinazione dell'oggetto, ovvero della determinazione del valore attuale al momento della stipulazione (mark to market), nonché della potenziale passività da esplicitare nella clausola upfront e della preventiva autorizzazione da parte del consiglio provinciale o comunale, tali contratti sono analizzati, al fine di una estinzione anticipata o rinegoziazione, entro i1 31.12.2022 attraverso un collegio consultivo finanziario istituito presso il Dipartimento degli Affari regionali e delle Autonomie e composto, con le modalità definite nelle linee guida di cui al comma 5.
2. L'attuazione delle determinazioni del collegio consultivo è causa di esclusione della responsabilità del soggetto agente per danno erariale, salvo il dolo.
3. Le determinazioni del collegio consultivo hanno la natura di lodo contrattuale previsto dall'articolo 808-ter codice penale civile, salva diversa e motivata volontà manifestata in forma scritta dalle parti.
4. Le sentenze straniere che dichiarano la validità dei contratti derivati di cui al comma 1 non sono eseguibili in Italia, per contrasto con l'ordine pubblico, ai sensi dell'articolo 64 comma 1 lettera g) della legge n. 218 del 1995.
5. Entro 60 gg dall'entrata in vigore della presente disposizione con decreto del Ministero dell'Economia, di concerto con il Dipartimento degli affari regionali e delle autonomie, sono approvate apposite Linee guida volte a definire composizione, modalità di funzionamento e principi del collegio consultivo.».
13.0.142
Ferro, Modena, Saccone, Steger
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 13-bis.
(Emissioni delle società partecipate delle Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano)
1. Le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, disciplinano i presupposti per l'applicazione dell'articolo 1, comma 5 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 alle società dalle medesime controllate, anche in via indiretta, che emettono azioni quotate in mercati regolamentati, ovvero strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati.».
13.0.143
Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 13-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare)
1. Nell'ambito del Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare, sono resi disponibili 30 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 437 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per ciascuna delle Province Autonome di Trento e Bolzano per finanziare due proposte per ciascuna provincia a seguito di valutazione da parte dell'Alta Commissione secondo i criteri e le modalità di cui al decreto interministeriale 16 settembre 2020, n. 395. Le proposte sono presentate entro il 31 marzo 2022 e la loro ammissibilità valutata entro il 30 aprile 2022. Il finanziamento è effettuato, per ciascuna annualità, nei limiti delle disponibilità di competenza e cassa a legislazione vigente.».
13.0.144
Augussori, Grassi, Pirovano, Riccardi, Calderoli, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 13-bis.
(Dati popolazione censita da ISTAT)
1. Ai fini dell'attribuzione di contributi agli enti locali, di natura corrente o in conto capitale, commisurati alla popolazione o alla fascia demografica di appartenenza, il riferimento al dato demografico comunale è quello più favorevole tra il dato più elevato e la media aritmetica della popolazione comunale risultante dagli ultimi tre censimenti permanenti effettuati dall'ISTAT.».
13.0.145
Santillo, Coltorti, Castaldi, Pavanelli, Trentacoste, Gallicchio
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 13-bis.
(Fondo per riqualificazione aree portuali)
1. Nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e Finanze, è istituito un fondo per gli enti locali, con dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, per la riqualificazione delle aree portuali attraverso interventi di sostituzione delle coperture e degli involucri degli edifici contenenti amianto con impianti di generazione elettrica da fonti rinnovabili.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e Finanze e con il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri di riparto e le modalità di erogazione delle risorse del fondo di cui al comma 1.».
13.0.146
Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 13-bis.
(Contributi a regioni ed enti locali per fronteggiare eventi catastrofici diversi dalle calamità naturali)
1. Al fine di fronteggiare eventi catastrofici diversi dalle calamità naturali, verificatisi negli anni 2021 e 2022 nello stato di previsione del Ministero dell'interno, è istituito un apposito Fondo denominato ''Fondo per eventi catastrofici'', con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Possono usufruire dei finanziamenti del Fondo regioni ed enti locali allo scopo di corrispondere contributi a soggetti privati per scopi di solidarietà sociale e per la ricostruzione di manufatti danneggiati per cause diverse dalle calamità naturali. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 gennaio di ciascun anno, previo parere della Conferenza stato città ed autonomie locali, sono definiti i criteri di riparto del Fondo sulla base degli eventi verificatisi nell'anno precedente, gli interventi ammissibili a finanziamento e il relativo soggetto attuatore, le modalità di monitoraggio, il cronoprogramma procedurale con i relativi obiettivi determinati in coerenza con le risorse di cui al presente articolo, nonché le modalità di revoca in caso di mancanze evidenziate dai sistemi di monitoraggio. Il Fondo può concedere anticipazioni su richiesta dei soggetti interessati, al verificarsi dell'evento catastrofico, anche nel corso dell'anno. Il soggetto responsabile dell'evento catastrofico, qualora identificato, ovvero l'eventuale compagnia assicurativa, qualora esistente, è tenuto a corrispondere al soggetto attuatore il corrispettivo delle spese sostenute ai fini del successivo versamento nel Fondo. Le risorse non utilizzate nell'anno di riferimento possono essere utilizzate negli anni successivi. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 2014. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.».
13.0.147
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 13-bis.
(Disposizioni a favore dei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012)
1. Per i comuni delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2022.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 7,5 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
3. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1º giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n.122, e integrato dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dall'articolo 2-bis, comma 43, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, ovvero per quelli identificati successivamente dai rispettivi Commissari delegati in forza delle disposizioni di cui al citato articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, è prorogata all'anno 2023 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come da ultimo prorogata dall'articolo 57, comma 17, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'Economia e delle Finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.326, da corrispondere nell'anno 2022, inclusi quelli il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 2014.
4. Gli oneri di cui al comma 3, sono pagati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a decorrere dall'anno 2023, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.
5. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 4, quantificati in 700.000 euro per ciascuna delle annualità 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.».
13.0.148
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 13-bis.
1. Al Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni della Città metropolitana di Catania colpiti dall'evento sismico del 26 dicembre 2018 di cui all'articolo 6, comma 2 del decreto-legge n. 32 del 18 aprile 2019 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con legge 11 settembre 2020, n 120.
2. I Commissari straordinari redigono un cronoprogramma triennale degli interventi previsti e degli impegni di spesa programmati, con relazione a consuntivo a cadenza annuale sullo stato di avanzamento lavori e la realizzazione degli stessi.».
13.0.149
Di Piazza, Catalfo, Grasso, Trentacoste
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 13-bis.
(Disposizioni urgenti in favore dei comuni della Regione Siciliana)
1. In favore dei comuni delle Regione Siciliana destinatari dei contributi finanziari previsti dall'articolo 16, comma 8-bis, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, è destinato un contributo di natura corrente, nel limite complessivo massimo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2024.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
13.0.150
Marinello, Di Piazza, Trentacoste, Gallicchio
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 13-bis.
(Ammodernamento di un tratto della Strada Statale n. 8 Corleonese-Agrigentina)
1. Al fine di garantire l'ammodernamento della Strada Statale n. 118 Corleonese-Agrigentina, dal km 17.300 (bivio Ficuzza) al km 31.000 (Corleone) comprensivo dei lotti L2 (stralcio), L4 e L5, considerata un'opera indispensabile e strategica per lo sviluppo dell'area dei Sicani, del Corleonese e della valle del Sosio, in coerenza con la promozione e lo sviluppo nel settore della sostenibilità delle infrastrutture e della mobilità, della innovazione tecnologica, organizzativa e dei materiali, è autorizzata una spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Le risorse di cui al periodo precedente sono trasferite all'ANAS S.p.A. per le attività di progettazione, nonché per la quota eventualmente residua, per la realizzazione dei medesimi interventi, che sono inseriti nel contratto di programma con l'ANAS S.p.A., con priorità di finanziamento e realizzazione.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
13.0.151
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 13-bis.
(Disposizioni in materia di erogazione di servizi di formazione professionale)
1. In attuazione degli articoli 13, 14, 15 e 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, a decorrere dal 1º luglio 2022, le Regioni possono erogare contributi agli operatori di qualsiasi natura, in funzione dell'erogazione di servizi di formazione professionale, solo nel caso in cui sia stata istituita l'anagrafe della formazione professionale e sia stato attivato il sistema di monitoraggio dell'efficacia della formazione stessa, mediante incrocio fra i dati dell'anagrafe e quelli provenienti dalle comunicazioni obbligatorie al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quelli inerenti alle iscrizioni a qualsiasi albo professionale e alle liste di disoccupazione e rilevazione del tasso di coerenza tra formazione impartita e sbocchi occupazionali effettivamente verificatisi.
2. Gli operatori che ricevono contributi pubblici per l'attività di formazione professionale sono tenuti a pubblicare in modo chiaro ed evidente sul proprio sito web e su ogni documento relativo alla loro offerta formativa il tasso di coerenza di ciascun corso rilevato negli ultimi tre anni ai sensi degli articoli 13, 14, 15 e 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.
3. A decorrere dal 1º gennaio 2024 le Regioni, nella selezione degli operatori cui erogare contributi per la fornitura di servizi di formazione professionale, sono tenute ad applicare criteri che tengano prioritariamente conto del tasso di coerenza tra formazione impartita e sbocchi occupazionali effettivi rilevato negli anni precedenti, ai sensi degli articoli 13, 14, 15 e 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.».
13.0.152
Catalfo, Matrisciano, Romano, Romagnoli, Guidolin, Trentacoste
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 13-bis.
(Misure per la stabilizzazione dei c.d. navigator)
1. I lavoratori titolari di incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi s.p.a. in attuazione di quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 12 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, accedono al programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori GOL di cui all'articolo 1, comma 324, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. A tal fine i nominativi dei lavoratori di cui al precedente periodo sono inseriti in una apposita sezione del Portale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri www.inPa.gov.it al fine della loro collocazione presso i servizi di contrasto alla povertà degli enti territoriali.».
13.0.153
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 13-bis.
1. In relazione all'emergenza epidemiologica in atto, per l'anno 2022 i percettori di reddito di cittadinanza possono essere assegnati su richiesta dei comuni ove sono residenti, senza subire la perdita o la riduzione dei benefici previsti, allo svolgimento di attività per le quali il comune registri carenza di operatori, ivi comprese di lavori socialmente utili, anche al di fuori dei progetti richiesti per il loro impiego. Si utilizza lo strumento dei contratti a termine per periodi non superiori a sei mesi, rinnovabili per ulteriori sei mesi nel limite di 7.500 euro per l'anno 2022.
2. Nei casi di cui al comma 1, il percettore del reddito di cittadinanza è dispensato dalla comunicazione di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, con riferimento ai redditi percepiti per effetto dei contratti di cui al primo comma.
3. Il percettore del reddito di cittadinanza non può esimersi dalla chiamata del comune per più di una volta, pena la perdita, su segnalazione del comune, del beneficio del reddito. Gli oneri di cui al presente articolo sono a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
4. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il ministro del lavoro, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le modalità applicative del presente articolo.».
13.0.154
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 13-bis.
1. I crediti commerciali certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti degli enti locali, ove non certificati mediante la piattaforma elettronica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, possono essere ceduti, anche ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, solo a seguito di notificazione della cessione all'ente debitore e di espressa accettazione da parte di esso. L'ente debitore, effettuate le occorrenti verifiche, comunica al cedente e al cessionario l'accettazione o il rifiuto della cessione del credito entro quarantacinque giorni dalla data della notificazione, decorsi inutilmente i quali la cessione si intende rifiutata. In ogni caso la cessione dei crediti, anche se certificati mediante la citata piattaforma elettronica, deve essere notificata all'ente debitore con l'indicazione puntuale degli estremi delle singole partite creditorie cedute. L'ente debitore non risponde dei pagamenti effettuati al cedente prima della notificazione dell'atto di cessione.
2. All'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, dopo le parole: ''un importo forfettario di 40 euro'' e prima delle parole: ''a titolo di risarcimento del danno'' aggiungere le seguenti: '', relativo a tutte le fatture concorrenti all'importo dovuto''.».
13.0.155
Augussori, Grassi, Pirovano, Riccardi, Calderoli, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 13-bis.
(Cessione dei crediti commerciali verso enti locali)
1. I crediti commerciali certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti degli enti locali, ove non certificati mediante la piattaforma elettronica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, possono essere ceduti, anche ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, solo a seguito di notificazione della cessione all'ente debitore e di espressa accettazione da parte di esso. L'ente debitore, effettuate le occorrenti verifiche, comunica al cedente e al cessionario l'accettazione o il rifiuto della cessione del credito entro quarantacinque giorni dalla data della notificazione, decorsi inutilmente i quali la cessione si intende rifiutata. In ogni caso la cessione dei crediti, anche se certificati mediante la citata piattaforma elettronica, deve essere notificata all'ente debitore con l'indicazione puntuale degli estremi delle singole partite creditorie cedute. L'ente debitore non risponde dei pagamenti effettuati al cedente prima della notificazione dell'atto di cessione.».
13.0.156
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 13-bis.
(Cessione dei crediti commerciali verso enti locali)
I crediti commerciali certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti degli enti locali, ove non certificati mediante la piattaforma elettronica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, possono essere ceduti, anche ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, solo a seguito di notificazione della cessione all'ente debitore e di espressa accettazione da parte di esso. L'ente debitore, effettuate le occorrenti verifiche, comunica al cedente e al cessionario l'accettazione o il rifiuto della cessione del credito entro quarantacinque giorni dalla data della notificazione, decorsi inutilmente i quali la cessione si intende rifiutata. In ogni caso la cessione dei crediti, anche se certificati mediante la citata piattaforma elettronica, deve essere notificata all'ente debitore con l'indicazione puntuale degli estremi delle singole partite creditorie cedute. L'ente debitore non risponde dei pagamenti effettuati al cedente prima della notificazione dell'atto di cessione.».
13.0.157
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 13-bis.
(Semplificazione dell'accreditamento e del convenzionamento delle strutture private negli Enti locali)
Gli enti comunali in cui gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCSS) hanno la sede prevalente di attività clinica e di ricerca, al fine di semplificare i processi di miglioramento qualitativo della ricerca transnazionale ed elevare l'efficacia delle prestazioni erogate, in ragione dell'emergenza sanitaria da Covid-19, in caso di istanze di trasferimento avanzate da un IRCCS all'interno dello stesso territorio regionale, non sono tenuti a richiedere all'Ente regionale la verifica di compatibilità - di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo n. 502 del 1992 e smi - qualora non afferente alla rete dell'emergenza urgenza.».
13.0.158
Di Girolamo, Fenu, Santillo, Fede, Agostinelli, Trentacoste
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 13-bis.
(Disposizioni concernenti le imposte ipotecarie e catastali)
1. Al fine di semplificare e agevolare i Comuni nella realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, le imposte per i trasferimenti a titolo oneroso di beni immobili a favore di Comuni sono dovute nella misura fissa di euro 200,00, ai sensi dell'articolo io, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347.
2. Il versamento delle imposte dovute, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, comporta la regolarizzazione della posizione fiscale e la possibilità di sanare l'acquisizione dell'immobile da parte del Comune.».
13.0.159
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 13-bis.
(Esenzione pagamento dell'imposta sui terreni agricoli)
1. L'esenzione di cui alla lettera d), comma 758, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si applica anche ai terreni agricoli presenti sul territorio del comune di Campofelice di Fitalia.
2. Per il ristoro delle minori entrate derivanti dal comma 1, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è disposto il trasferimento al comune di Campofelice di Fitalia della somma di 120 mila euro a decorrere dall'anno 2022. Agli oneri derivanti dall'onere di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
13.0.160
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 13-ter.
(Teleassistenza e telemedicina)
1. Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, alle piccole e medie imprese, ai titolari di partita IVA operanti nell'ambito sanitario che hanno sede legale e operativa nel territorio dello Stato, spetta un credito di imposta in misura pari al 50 per cento delle spese sostenute nel 2021 e 2022 per l'attivazione o il potenziamento di sistemi di teleassistenza o telemedicina. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 40.000 euro per ciascun beneficiario.
2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
14.1
Precluso
Al comma 1, premettere i seguenti:
«01. Al comma 504 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 le parole: ''per il primo trimestre 2022'' con le seguenti: ''per l'anno 2022''.
02. Al comma 507 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 le parole: ''per il primo trimestre 2022'' con le seguenti: ''per l'anno 2022''.
03. Per la copertura dei maggiori oneri derivanti dai commi 01 e 02 del presente articolo, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per l'anno 2022, è sospesa l'erogazione del beneficio economico mensile di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.».
14.2
Precluso
Al comma 1, sopprimere le parole: «primo trimestre».
Conseguentemente alla rubrica dell'articolo 14, sopprimere le parole: «primo trimestre».
14.3
Angrisani, Abate, Crucioli, Di Micco, Giannuzzi, Lannutti, Lezzi
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: «per primo trimestre 2022» con le seguenti: «per il primo trimestre 2022 e per il secondo trimestre 2022».
Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
«3-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, alla tabella A, parte II ''beni e servizi soggetti ad aliquota del 4 per cento'' il numero 19 di cui alla legge n. 748 del 1984 è soppresso.
3-ter. Al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, alla tabella A, parte III ''beni e servizi soggetti di aliquota del 10 per cento'' i numeri 81 e 110 sono soppressi.».
14.4
Precluso
Apportate le seguenti modificazioni:
- al comma 1, le parole: «primo trimestre» sono sostituite dalle seguenti: «primo semestre»;
- al comma 2, le parole: «pari a 1.200 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 2.400 milioni»;
- al comma 3, le parole: «all'importo di 1.200 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «all'importo di 2.400 milioni di euro».
14.5
Precluso
Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. Al fine di ridurre ulteriormente gli effetti sulle imprese del settore turistico e termale degli aumenti nel settore dell'energia elettrica e del gas, oltre agli oneri di cui al precedente comma, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per le stesse imprese, per il primo semestre 2022 con decorrenza dal 1º gennaio 202Z anche le imposizioni fiscali e gli oneri di dispacciamento dell'energia elettrica, nonché gli oneri di trasporto del gas.
1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, valutati in 700 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
14.6
Precluso
Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. Al fine di ridurre ulteriormente gli effetti sulle imprese del settore turistico e termale degli aumenti nel settore dell'energia elettrica e del gas, oltre agli oneri di cui al precedente comma, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per le stesse imprese, per il primo semestre 2022 con decorrenza dal 1º gennaio 2022, anche le imposizioni fiscali e gli oneri di dispacciamento dell'energia elettrica, nonché gli oneri di trasporto del gas.
1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
14.7
Precluso
Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. Al fine di ridurre ulteriormente gli effetti sulle imprese del settore turistico e termale degli aumenti nel settore dell'energia elettrica e del gas, oltre agli oneri di cui al precedente comma, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per le stesse imprese, per il primo semestre 2022 con decorrenza dal 1º gennaio 2022, anche le imposizioni fiscali e gli oneri di dispacciamento dell'energia elettrica, nonché gli oneri di trasporto del gas.
1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, valutati in 5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
14.8
Precluso
Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. Al fine di ridurre ulteriormente gli effetti sulle imprese del settore turistico e termale degli aumenti nel settore dell'energia elettrica e del gas, oltre agli oneri di cui al precedente comma, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per le stesse imprese, per il primo semestre 2022 con decorrenza dal 1º gennaio 2022, anche le imposizioni fiscali e gli oneri di dispacciamento dell'energia elettrica, nonché gli oneri di trasporto del gas.
1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
14.9
Precluso
Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. Al fine di ridurre ulteriormente gli effetti sulle imprese del settore turistico e termale degli aumenti nel settore dell'energia elettrica e del gas, oltre agli oneri di cui al precedente comma, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per le stesse imprese, per il primo semestre 2022, con decorrenza dal 1º gennaio 2022, anche le imposizioni fiscali e gli oneri di dispacciamento dell'energia elettrica, nonché gli oneri di trasporto del gas.
1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
14.10
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
1) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, in particolare per i piccoli Comuni nelle aree disagiate, è istituito, nello stato di previsione del Ministero degli interni, un fondo denominato ''Fondo per la compensazione degli oneri del sistema elettrico per le collettività locali dei piccoli Comuni'' con una dotazione di 300 milioni di euro per l'anno 2022 da ripartire tra i piccoli comuni che rientrano nelle tipologie di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, con apposito decreto del Ministro della transizione ecologica, da emanare entro e non oltre 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»;
2) al comma 2, sostituire le parole: «1.200 milioni di euro» con le seguenti: «1.500 milioni di euro»;
3) al comma 3, sostituire le parole: «1.200 milioni di euro» con le seguenti: «1.500 milioni di euro».
14.11
De Petris, Errani, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Precluso
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «mediante il versamento per pari importo alla CSEA di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 47 del 2020, relative all'anno 2021, destinati ai ministeri interessati, giacenti sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato» con le seguenti: «nel limite massimo di 500 milioni di euro per l'anno 2022 mediante le risorse del Fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 28 della legge n. 196 del 2009.».
14.12
Precluso
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Per gli anni 2022 e 2023 le aliquote di contribuzione agli oneri generali di sistema, in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto ministeriale 21 dicembre 2017, recante ''Disposizioni in materia di riduzione delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per imprese energivore'', sono stabilite, rispetto alla componente tariffaria ASOS, nella misura massima del 15 per cento per le aziende in classe FAT e 0,5 per cento per le aziende in classe VAL, in linea con quanto previsto dalla comunicazione della Commissione europea 2014/C 200/01, del 28 giugno 2014.».
Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «dal comma 1, pari a 1.200 milioni di euro» con le seguenti: «dai commi 1 e 3-bis, pari a 1.500 milioni di euro» e al comma 3, sostituire le parole: «1.200 milioni di euro» con le seguenti: «1.500 milioni di euro».
14.13
Arrigoni, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Per gli anni 2022 e 2023 le aliquote di contribuzione agli oneri generali di sistema, in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto ministeriale 21 dicembre 2017, recante ''Disposizioni in materia di riduzione delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per imprese energivore'', sono stabilite, rispetto alla componente tariffaria A505, nella misura massima del 15 per cento per le aziende in classe FAT e 0,5 per cento per le aziende in classe VAL, in linea con quanto previsto dalla comunicazione della Commissione europea 2014/C 200/01, del 28 giugno 2014.».
Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «dal comma 1, pari a 1.200 milioni di euro» con le seguenti: «dai commi 1 e 3-bis, pari a 1.500 milioni di euro» e al comma 3, sostituire le parole: «1.200 milioni di euro» con le seguenti: «1.500 milioni di euro».
14.14
Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Per gli anni 2022 e 2023 il livello di contribuzione agli oneri riconducibili alla tariffa A*, in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del Decreto Ministeriale 21 dicembre 2017, recante ''Disposizioni in materia di riduzione delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per imprese energivore'', è stabilito nella misura dello 0,5 per cento per le imprese rientranti nelle classi di intensità elettrica su VAL della Tabella 1 e nella misura del 15 per cento per le imprese rientranti nelle classi con intensità elettrica su fatturato della Tabella 2 con indice maggiore o uguale al 2 per cento, in linea con quanto previsto dalla comunicazione della Commissione europea 2014/C 200/01, del 28 giugno 2014».
Conseguentemente agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 200 milioni di euro per gli anni dal 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. 11 Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
14.15
Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Aggiungere alla fine il seguente comma:
«3-bis. Per gli anni 2022 e 2023 il livello di contribuzione agli oneri riconducibili alla tariffa A*, in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del Decreto Ministeriale 21 dicembre 2017, recante ''Disposizioni in materia di riduzione delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per imprese energivore'', è stabilito nella misura dello 0,5 per cento per le imprese rientranti nelle classi di intensità elettrica su VAL della Tabella 1 e nella misura del 15 per cento per le imprese rientranti nelle classi con intensità elettrica su fatturato della Tabella 2 con indice maggiore o uguale al 2 per cento, in linea con quanto previsto dalla comunicazione della Commissione europea 2014/C 200/01, del 28 giugno 2014.».
14.16
Precluso
Aggiungere in fine il seguente comma:
«3-bis. Per l'anno 2022 è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'erogazione di ulteriori benefici rispetto a quelli previsti a legislazione vigente in favore delle iniziative di autoconsumo fisico già avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto. Con decreto del Ministro della Transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di erogazione dello stanziamento. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 20 milioni per l'anno 2022 si provvede corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
14.17
Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. All'articolo 1, comma 509, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, la parola: ''domestici'' è soppressa.».
Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed ulteriori disposizioni per la rateizzazione delle fatture di energia elettrica e di gas».
14.18
Precluso
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. All'articolo 1, comma 509, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, la parola: ''domestici'' è soppressa.».
Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed ulteriori disposizioni per la rateizzazione delle fatture di energia elettrica e di gas».
14.19
Precluso
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. All'articolo 1, comma 509, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, la parola: ''domestici'' è soppressa.».
Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed ulteriori disposizioni per la rateizzazione delle fatture di energia elettrica e di gas».
14.20
Precluso
Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:
«3-bis. All'articolo 1, comma 509, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, la parola: ''domestici'' è soppressa.».
Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed ulteriori disposizioni per la rateizzazione delle fatture di energia elettrica e di gas».
14.21
Precluso
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. All'articolo 1, comma 509, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, la parola: ''domestici'' è soppressa.».
Conseguentemente, alla Rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed ulteriori disposizioni per la rateizzazione delle fatture di energia elettrica e di gas».
14.22
Precluso
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
«3-bis. È istituito per il triennio 2022, 2023 e 2024, il servizio denominato super interrompibilità per la sicurezza, esclusivamente reso sul territorio di Sardegna e Sicilia, che garantisca, con la massima disponibilità, affidabilità e continuità, la possibilità di ridurre la domanda elettrica nelle citate isole, in ottemperanza alle istruzioni impartite dalla società Terna S.p.a. in ragione delle esigenze di gestione del sistema elettrico nazionale.
3-ter. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas con propri provvedimenti, sentito il Ministero dello sviluppo economico che agisce in forza delle attribuzioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, definisce le condizioni del servizio di cui al comma 1 sulla base dei seguenti principi e criteri:
a) i soggetti che prestano il servizio sono i clienti finali, con potenza disponibile alla riduzione istantanea non inferiore ad una soglia standard per sito di consumo che consenta la riduzione istantanea ed efficace del carico con parametri minimi di disponibilità, affidabilità e continuità comunicati da Terna; tali soggetti sono selezionati tramite procedura concorrenziale;
b) i clienti finali selezionati non possono recedere dall'obbligo di fornire il servizio per l'intero periodo triennale, pena la corresponsione di una penale proporzionata alla durata del periodo di mancato adempimento dell'obbligo qualora l'inadempimento intervenga nei primi 15 mesi di prestazione del servizio e comunque non superiore all'intero corrispettivo annuale di cui alla lettera c);
c) il prezzo del nuovo servizio non è superiore al triplo del prezzo di cui alla deliberazione della medesima Autorità 15 dicembre 2006, n. 289/06 e successive modifiche e integrazioni, previsto per il servizio di interrompibilità istantanea;
d) le quantità massime richieste tramite procedura concorrenziale sono rispettivamente pari a 500 MW in Sardegna e 500 MW in Sicilia.
3-quater. In ogni sito di consumo, il servizio di cui al presente articolo può essere prestato unicamente per quote di potenza non impegnate:
a) in qualsiasi altro servizio remunerato volto alla sicurezza del sistema elettrico;
b) in ogni altra prestazione che ne possa impedire o limitare il pieno adempimento.
3-quinquies. Agli oneri di cui ai commi 3-bis, 3-ter, pari a 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 si provvede quanto a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo esigenze indifferibili ed urgenti di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n.5 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
G14.1
Arrigoni, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Il Senato,
in sede di conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico,
premesso che:
il preoccupante livello del prezzo del gas naturale, che si mantiene tale da mesi ed è ad un valore quadruplo rispetto ai primi del 2021, a causa sia di un'impennata della domanda a livello mondiale e sia delle criticità manifestatesi sul fronte dell'offerta, oltre a essere la principale fonte del caro bollette, anche quelle dell'energia elettrica visto che la formazione del prezzo di queste dipende dal gas secondo il criterio del prezzo marginale, ha fatto emergere tutte le problematiche strutturali del settore sia in sede comunitaria sia in sede italiana;
il caro energia sta confermando di avere caratteristiche strutturali, come avvalorato da molti analisti che sostengono che il costo di approvvigionamento del gas all'ingrosso si manterrà elevato almeno fino al 2023; il caro bollette sta minando la ripresa economica post Covid, va ad alimentare l'aumento dei prezzi dei beni di consumo e sta mettendo in estrema difficoltà famiglie, Pubbliche Amministrazioni (a partire da comuni e ospedali), impianti sportivi (a partire dalle piscine), imprese, soprattutto quelle energivore del settore manifatturiero;
in Italia il prezzo medio giornaliero di acquisto dell'energia elettrica di gennaio e dei giorni della prima metà di febbraio 2022 è molto alto e si mantiene stabilmente attorno ai 215 euro/MWh (fonte GME), valore superiore alla media giornaliera del 2021, pari 125,46 euro/MWh, e circa 4 volte superiore al prezzo degli anni precedenti che era mediamente di 60 euro/MWh;
l'Italia tra i paesi europei è quello che registra i prezzi superiori sia dell'energia elettrica e sia del gas, confermando lo storico gap negativo di prezzi che penalizza la competitività delle nostre imprese. Il prezzo medio giornaliero dell'elettricità nel 2021 in Italia è stato di 125,46 euro/MWh, un livello superiore del 29,5 per cento rispetto la Germania (96,85 euro/MWh) e 14,9 per cento rispetto la Francia (109,18 euro/MWh);
l'aumento dei prezzi dell'energia elettrica impatta sulle bollette degli italiani, già pesantemente gravate dagli oneri di sistema addebitati in bolletta e quantificabili in circa 15 miliardi di euro, quali corrispettivi destinati alla copertura dei costi relativi ad attività di interesse generale per il sistema energetico. Tra questi oneri rientrano il sostegno alle energie rinnovabili ed alla cogenerazione (componente maggiormente rilevante), la promozione dell'efficienza energetica, gli oneri per la messa in sicurezza del nucleare e per compensazioni territoriali, il bonus sociale elettrico, il regime tariffario speciale per il servizio ferroviario universale e merci. Peraltro, dal 1º gennaio 2022 vi è una nuova componente degli oneri di sistema, che peserà annualmente per ulteriori circa 2 miliardi di euro, relativa al capacity market atto a garantire la sicurezza del sistema e l'approvvigionamento di energia elettrica per effetto della non programmabilità delle rinnovabili;
per affrontare il problema del caro energia, oltre alle significative misure di contenimento previste nel presente decreto e in precedenti provvedimenti (decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, «cosiddetto Bollette», e la legge di bilancio 2022), occorre anche intraprendere una revisione della disciplina degli oneri di sistema, dei costi di rete e delle imposte (accise + IVA) che impattano in bolletta,
impegna il Governo:
ad adottare le opportune iniziative per un riordino della disciplina delle componenti degli oneri di sistema e delle altre voci della bolletta elettrica, anche per ragioni di equità fiscale per i contribuenti, mediante lo spostamento strutturale di una parte degli oneri di sistema nella fiscalità generale, con particolare riferimento al bonus sociale elettrico e ai regimi tariffari speciali per il servizio ferroviario universale e merci.
14.0.1
Errani, De Petris, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 14-bis.
(Interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130)
1. Le misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore gas naturale di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, convertito con modificazioni nella legge 25 novembre 2021, n. 171, prorogate per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022 dall'articolo 1, comma 506, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si interpretano nel senso che anche le somministrazioni di energia termica prodotta con impianti alimentati a gas naturale nell'ambito di un Contratto Servizio Energia di cui all'articolo 16, comma 4, del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 115, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento per i consumi stimati o effettivi.».
14.0.2
Arrigoni, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 14-bis.
(Interpretazione autentica dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130)
1. Le misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore gas naturale di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, convertito con modificazioni nella legge 25 novembre 2021, n. 171, prorogate per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022 dall'articolo 1, comma 506, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si interpretano nel senso che anche le somministrazioni di energia termica prodotta con impianti alimentati a gas naturale nell'ambito di un Contratto Servizio Energia di cui all'art. 16, comma 4, del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 115, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento per i consumi stimati o effettivi.».
14.0.3
Gallone, Ferro, Modena, Saccone
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 14-bis.
(Interpretazione autentica dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130)
1. Le misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore gas naturale di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, convertito con modificazioni nella legge 25 novembre 2021, n. 171, prorogate per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022 dall'articolo 1, comma 506, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si interpretano nel senso che anche le somministrazioni di energia termica prodotta con impianti alimentati a gas naturale nell'ambito di un Contratto Servizio Energia di cui all'articolo 16, comma 4, del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 115, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento per i consumi stimati o effettivi.».
14.0.4
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 14-bis.
(Interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130)
1. Le misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore gas naturale di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, convertito con modificazioni nella legge 25 novembre 2021, n. 171, prorogate per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022 dall'articolo 1, comma 506, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si interpretano nel senso che anche le somministrazioni di energia termica prodotta con impianti alimentati a gas naturale nell'ambito di un Contratto Servizio Energia di cui all'articolo 16, comma 4, del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 115, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento per i consumi stimati o effettivi.».
14.0.5
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 14-bis.
(Misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore teleriscaldamento)
1. All'articolo 1, comma 506 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: ''decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,'' sono aggiunte le seguenti: ''nonché le forniture di energia termica per il tramite di reti di teleriscaldamento,''.
2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 28 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della Missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».
14.0.6
Arrigoni, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 14-bis.
(Misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore teleriscaldamento)
1. All'articolo 1, comma 506 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: ''decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,'' sono aggiunte le seguenti: ''nonché le forniture di energia termica per il tramite di reti di teleriscaldamento,''.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 28 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
14.0.7
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 14-bis.
(Misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore teleriscaldamento)
1. All'articolo 1, comma 506, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: ''decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,'' sono aggiunte le seguenti: ''nonché le forniture di energia termica per il tramite di reti di teleriscaldamento,''.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 28 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
14.0.8
Iannone, Barbaro, Calandrini, De Carlo
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 14-bis.
(Misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore teleriscaldamento)
1. All'articolo 1, comma 506 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: ''decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,'' sono aggiunte le seguenti: ''nonché le forniture di energia termica per il tramite di reti di teleriscaldamento,''.
2 Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 28 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
14.0.9
Gallone, Ferro, Modena, Saccone
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 14-bis.
(Misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore teleriscaldamento)
1. All'articolo 1, comma 506 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: ''decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,'' sono aggiunte le seguenti: ''nonché le forniture di energia termica per il tramite di reti di teleriscaldamento,''.
2. All'onere di cui al presente articolo, valutato in 22 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022- 2024, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».
14.0.10
Mollame, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 14-bis.
(Riforma degli oneri generali di sistema)
1. A decorrere dal secondo trimestre dell'anno 2022 per il finanziamento degli oneri generali relativi al sostegno delle energie da fonti rinnovabili e alla cogenerazione CIP 6/92, è istituito presso il Ministero della transizione ecologica il Fondo per le energie rinnovabili. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della transizione ecologica individua, con proprio decreto, le modalità per Derogazione delle risorse in favore dell'ente pubblico Cassa per i servizi energetici e ambientali al fine di finanziare gli oneri generali relativi al sostegno delle energie da fonti rinnovabili e alla cogenerazione CIP 6/92 di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b) del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210 convertito, con modificazioni, dalla 25 febbraio 2016, n. 21.
2. Per il finanziamento del bonus sociale a favore degli utenti del settore elettrico in condizioni di disagio economico e in gravi condizioni di salute, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo la cui dotazione, per il periodo 2022-2024, è pari a 670 milioni di euro per all'anno. Il Bonus è assegnato secondo le modalità di cui all'articolo 57-bis del decreto-legge 26 ottobre 2029, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.
3. All'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole da: ''tener conto'' a ''al medesimo comma 1'' sono sostituite dalle seguenti: ''redistribuirne il peso tra le diverse tipologie di clienti finali, in misura proporzionale ai prelievi delle diverse tipologie di utenti''.».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 670 milioni di euro per ciascuno degli anni dai 2022 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
14.0.11
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 14-bis.
(Riforma degli oneri generali di sistema)
1. A decorrere dal secondo trimestre dell'anno 2022 per il finanziamento degli oneri generali relativi al sostegno delle energie da fonti rinnovabili e alla cogenerazione CIP 6/92, è istituito presso il Ministero della transizione ecologica il Fondo per le energie rinnovabili. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della transizione ecologica individua, con proprio decreto, le modalità per l'erogazione delle risorse in favore dell'ente pubblico Cassa per i servizi energetici e ambientali al fine di finanziare gli oneri generali relativi al sostegno delle energie da fonti rinnovabili e alla cogenerazione CIP 6/92, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21.
2. Per il finanziamento del bonus sociale a favore degli utenti del settore elettrico in condizioni di disagio economico e in gravi condizioni di salute, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo la cui dotazione, per il periodo 2022-2024, è pari a 670 milioni di euro all'anno. Il bonus è assegnato secondo le modalità di cui all'articolo 57-bis del decreto-legge 26 ottobre 2029, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.
3. All'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole da: ''tener conto'', fino a: ''al medesimo comma 1'', sono sostituite dalle seguenti: ''redistribuirne il peso tra le diverse tipologie di clienti finali, in misura proporzionale ai prelievi delle diverse tipologie di utenti''.».
14.0.12
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 14-bis.
(Credito d'imposta per l'acquisto di gas naturale alle imprese che svolgono attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi e in conto proprio con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano)
1. Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio e di incentivare il processo di efficientamento energetico nel settore trasporto merci, alle imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, che effettuano acquisti di gas naturale per autotrazione (CNG e/o LNG) destinati ad alimentare mezzi di trasporto annotati al Pubblico Registro Automobilistico (PRA), presso distributori stradali e/o autostradali di carburante localizzati nel territorio dello Stato, a decorrere dal 1º gennaio 2022 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 20 per cento del costo di acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, di gas naturale per autotrazione utilizzato per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del Decreto legislativo del 9 luglio 1997 n. 241 e al suddetto credito non si applica il limite previsto dall'articolo1 comma 53 della legge 24 dicembre 2007 n. 244.
2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 30 milioni euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.''».
14.0.13
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 14-bis.
(Credito d'imposta per l'acquisto di gas naturale alle imprese che svolgono attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi e in conto proprio con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano)
Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio e di incentivare il processo di efficientamento energetico nel settore trasporto merci, alle imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, che effettuano acquisti di gas naturale per autotrazione (CNG e/o LNG) destinati ad alimentare mezzi di trasporto annotati al Pubblico Registro Automobilistico (PRA), presso distributori stradali e/o autostradali di carburante localizzati nel territorio dello Stato, a decorrere dal E gennaio 2022 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 20 per cento del costo di acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, di gas naturale per autotrazione utilizzato per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del Decreto legislativo del 9 luglio 1997 n. 241 e al suddetto credito non si applica il limite previsto dall'articolo 1 comma 53 della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 30 milioni euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.''».
14.0.14
Arrigoni, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Sudano, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 14-bis.
(Contributo, sotto forma di credito d'imposta, per il settore del trasporto merci)
1. Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio e di incentivare il processo di efficientamento energetico nel settore trasporto merci, alle imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, che effettuano acquisti di gas naturale per autotrazione (CNG e/o LNG) destinati ad alimentare mezzi di trasporto annotati al Pubblico Registro Automobilistico (PRA), presso distributori stradali e/o autostradali di carburante localizzati nel territorio dello Stato, per il triennio 2022-2024 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 20 per cento del costo di acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, di gas naturale per autotrazione utilizzato per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito d'imposta di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del Decreto legislativo del 9 luglio 1997 n. 241, nel periodo successivo a quello di maturazione, e al suddetto credito non si applica il limite previsto dall'articolo 1 comma 53 della legge 24 dicembre 2007 n. 244.
2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 30 milioni euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma ''Fondi di riserva e speciali'' della Missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.».
14.0.15
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 14-bis.
(Contenimento degli effetti degli aumenti del prezzo del gas naturale per l'uso autotrazione)
1. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale per l'uso autotrazione, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al secondo trimestre 2022, in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas naturale destinato all'autotrazione di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento.
2. Agli oneri derivanti dal comma precedente, valutati in 24,5 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.».
Conseguentemente all'articolo 32, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
- all'alinea, dopo le parole: «da 8 a 12,» inserire le seguenti: «14-bis,», e sostituire le parole: «1.661,41 milioni» con le seguenti: «1685,91 milioni'';
- dopo la lettera d), inserire la seguente:
«d-bis) quanto a 24,5 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.».
14.0.16
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 14-bis.
(Contenimento degli effetti degli aumenti del prezzo del gas naturale per l'uso autotrazione)
1. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale per l'uso autotrazione, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al secondo trimestre 2022, in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas naturale destinato all'autotrazione di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento.
2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, valutati in 24,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.».
14.0.17
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 14-bis.
(Contenimento degli effetti degli aumenti del prezzo del gas naturale per l'uso autotrazione)
1. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale per l'uso autotrazione, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al secondo trimestre 2022, in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, le somministrazioni di gas naturale destinato all'autotrazione di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento.
2. Agli oneri derivanti dal comma precedente, valutati in 24,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.».
14.0.18
Arrigoni, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Sudano, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 14-bis.
(Contenimento degli effetti degli aumenti del prezzo del gas naturale per l'uso autotrazione)
1. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale per l'uso autotrazione, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al secondo trimestre 2022, in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, le somministrazioni di gas naturale destinato all'autotrazione di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 24,5 milioni di euro per Panno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
14.0.19
Arrigoni, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Sudano, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 14-bis.
(Contributo, sotto forma di credito d'imposta, per iI settore del trasporto merci)
1. Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio e di compensare parzialmente i maggiori oneri sostenuti, promuovendo altresì il processo di efficientamento energetico nel settore trasporto merci, alle imprese attive sul territorio italiano che svolgono attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto per l'anno 2022 è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento delle spese sostenute, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto di gas naturale liquefatto utilizzato per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito d'imposta di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del Decreto legislativo del 9 luglio 1997 n. 241, e al suddetto credito non si applica il limite previsto dall'art.1 comma 53 della legge 24 dicembre 2007 n. 244.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in a 25 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
14.0.20
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 14-bis.
(Misure a sostegno dei fornitori di energia elettrica e gas naturale)
1. Al fine di assicurare la necessaria liquidità ai fornitori di energia elettrica e gas naturale con sede in Italia, SACE S.p.A. concede fino al 31 dicembre 2022 garanzie, in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, affinché rilascino crediti di firma ai suddetti fornitori che si approvvigionano della materia prima e si avvalgono dei servizi di trasporto e dispacciamento erogati dalle aziende esercenti la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale. Gli impegni assunti dalla SACE S.p.A. ai sensi del presente comma non superano l'importo complessivo massimo di 4 miliardi di euro.
2. Le garanzie di cui al comma 1 sono rilasciate in caso di superamento di determinate soglie di prezzo dell'energia elettrica e del gas naturale individuate dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e a condizione che i fornitori di energia elettrica e gas naturale adempiano all'obbligo di pagamento nei confronti del Gestore dei Mercati Energetici - GME S.p.A. e delle aziende esercenti la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale anche secondo quanto stabilito dai rispettivi Codici di Rete.
3. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, uniforma l'entità e le tipologie di garanzie richieste da GME S.p.A., Terna S.p.A. e Snam S.p.A. ai fornitori di energia elettrica e gas naturale, adeguandole alle garanzie richieste ai medesimi fornitori dalle società concessionarie delle reti di distribuzione dell'energia elettrica.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative per l'esecuzione delle operazioni di cui al presente articolo.
5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce limite di spesa, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».
Conseguentemente, all'articolo 32, sono apportate le seguenti modificazioni:
- al comma 1 dopo le parole: «da 8 a 12,» inserire le seguenti: «14-bis,» e le parole: «1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle parole: «1.671,41 milioni di euro per l'anno 2022»;
- dopo la lettera c), inserire la seguente:
«c-bis) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».
14.0.21
Arrigoni, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 14-bis.
(Misure a sostegno dei fornitori di energia elettrica e gas naturale)
1. Al fine di assicurare la necessaria liquidità ai fornitori di energia elettrica e gas naturale con sede in Italia, SACE S.p.A. concede fino al 31 dicembre 2022 garanzie, in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, affinché rilascino crediti di firma ai suddetti fornitori che si approvvigionano della materia prima e si avvalgono dei servizi di trasporto e dispacciamento erogati dalle aziende esercenti la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale. Gli impegni assunti dalla SACE S.p.A. ai sensi del presente comma non superano l'importo complessivo massimo di 4 miliardi di euro.
2. Le garanzie di cui al comma 1 sono rilasciate in caso di superamento di determinate soglie di prezzo dell'energia elettrica e del gas naturale individuate dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e a condizione che i fornitori di energia elettrica e gas naturale adempiano all'obbligo di pagamento nei confronti del Gestore dei Mercati Energetici - GME S.p.A. e delle aziende esercenti la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale anche secondo quanto stabilito dai rispettivi Codici di Rete.
3. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, uniforma l'entità e le tipologie di garanzie richieste da GME S.p.A., Terna S.p.A. e Snam S p A. ai fornitori di energia elettrica e gas naturale, adeguandole alle garanzie richieste ai medesimi fornitori dalle società concessionarie delle reti di distribuzione dell'energia elettrica.».
14.0.22
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 14-bis.
(Misure a sostegno dei fornitori di energia elettrica e gas naturale)
1. Al fine di assicurare la necessaria liquidità ai fornitori di energia elettrica e gas naturale con sede in Italia, SACE S.p.A. concede fino al 31 dicembre 2022 garanzie, in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, affinché rilascino crediti di firma ai suddetti fornitori che si approvvigionano della materia prima e si avvalgono dei servizi di trasporto e dispacciamento erogati dalle aziende esercenti la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale. Gli impegni assunti dalla SACE S.p.A. ai sensi del presente comma non superano l'importo complessivo massimo di 4 miliardi di euro.
2. Le garanzie di cui al comma 1 sono rilasciate in caso di superamento di determinate soglie di prezzo dell'energia elettrica e del gas naturale individuate dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e a condizione che i fornitori di energia elettrica e gas naturale adempiano all'obbligo di pagamento nei confronti del Gestore dei Mercati Energetici - GME S.p.A. e delle aziende esercenti la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale anche secondo quanto stabilito dai rispettivi Codici di Rete.
3. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, uniforma l'entità e le tipologie di garanzie richieste da GME S.p.A., Tema S.p.A. e Snam S.p.A. ai fornitori di energia elettrica e gas naturale, adeguandole alle garanzie richieste ai medesimi fornitori dalle società concessionarie delle reti di distribuzione dell'energia elettrica.».
14.0.23
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 14-bis.
(Misure a sostegno dei fornitori di energia elettrica e gas naturale)
1. Al fine di assicurare la necessaria liquidità ai fornitori di energia elettrica e gas naturale con sede in Italia, SACE S.p.A. concede fino al 3o giugno 2022 garanzie, in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, affinché rilascino crediti di firma ai suddetti fornitori che si approvvigionano della materia prima e si avvalgono dei servizi di trasporto e dispacciamento erogati dalle aziende esercenti la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale. Gli impegni assunti dalla SACE S.p.A. ai sensi del presente comma non superano l'importo complessivo massimo di 4 miliardi di euro.
2. Le garanzie di cui al comma 1 sono rilasciate in caso di superamento di determinate soglie di prezzo dell'energia elettrica e del gas naturale individuate dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e a condizione che i fornitori di energia elettrica e gas naturale adempiono all'obbligo di pagamento nei confronti del Gestore dei Mercati Energetici - GME S.p.A. e delle aziende esercenti la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale anche secondo quanto stabilito dai rispettivi Codici di Rete.».
14.0.24
Botto, Giannuzzi, Lezzi, Abate, Ortis, Lannutti, Angrisani
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 14-bis.
(Ulteriori misure di contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas, attraverso interventi di rimodulazione dei sussidi ambientalmente dannosi)
1. In coerenza con le misure previste dal precedente articolo, al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale nell'anno 2022, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente provvede a ridurre le aliquote relative agli oneri generali di sistema fino a concorrenza dell'importo di 4.000 milioni di euro, attraverso interventi di rimodulazione dei sussidi ambientalmente dannosi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, delle spese fiscali per l'ambiente indicate nel catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi, di cui alla tabella A del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015 n. 221, le cui risorse sono successivamente trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 15 aprile 2022.».
Conseguentemente all'articolo 18, il comma 1 è soppresso.
14.0.25
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 14-bis.
(Misure di solidarietà in favore di soggetti che versano in condizioni economiche disagiate per le forniture di energia elettrica e gas)
1. Al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà finalizzate all'erogazione di contributi per il pagamento delle forniture di energia elettrica e gas in favore di soggetti residenti che versano in condizioni economiche disagiate, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo di 500 milioni di euro nel 2022, da erogare a ciascun comune, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per l'individuazione dei soggetti beneficiari e per il riparto delle risorse di cui al comma 1.
3. Le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo delle risorse trasferite dal Bilancio dello Stato connesse all'emergenza COVID-2019 possono essere deliberate dagli enti locali sino al 31 dicembre 2022 con delibera della giunta.».
Conseguentemente, all'articolo 32, comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
«h-bis) quanto a 500 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».
14.0.26
Zaffini, Rauti, Calandrini, De Carlo
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 14-bis.
1. Al fine di sostenere le famiglie e le persone affette da una malattia grave o che utilizzano l'energia elettrica per apparecchiature mediche necessarie al mantenimento della vita, come disposto dal Decreto ministeriale del Ministero della Salute del 13 gennaio 2011, viene istituito un Fondo volto a contenere i costi dell'energia elettrica e del gas.
2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 3 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
14.0.27
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 14-bis.
1. Al fine di garantire alle amministrazioni comunali un sostegno immediato e adeguato conseguente all'aumento delle spese del caro energia è istituito, a decorrere dal 2022, un fondo di 1 miliardo di euro finalizzato al loro ristoro.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come rifinanziato articolo 1, comma 73 della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere sul predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.».
14.0.28
de Bertoldi, Calandrini, De Carlo
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art 14-bis.
(Disposizioni per fronteggiare effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas)
1. Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall'aumento dei costi relativi all'energia elettrica e al gas naturale, dovuti all'aumento, sostanziale, delle quotazioni della principale materia prima energetica utilizzata, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario.
2. Il contributo di cui al comma 1 spetta esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato Testo unico delle imposte sui redditi, nonché ai soggetti con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi non superiori a 10 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019.
3. Il contributo di cui al comma 1 non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui partita IVA risulti non attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, agli enti pubblici di cui all'articolo 74, nonché ai soggetti di cui all'articolo 162-bis del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
4. Il contributo spetta nella misura del 10 per cento dell'aumento dei costi relativi alle forniture di energia e di gas naturale. Il contributo spetta su base mensile a condizione che il costo per il consumo di energia e gas naturale di ciascun mese del primo trimestre del 2022 sia superiore di almeno il 20 per cento rispetto al costo per il consumo di energia e gas naturale della stessa periodicità del 2019. La seconda condizione è che contestualmente non vi sia un incremento di KWH utilizzati per più del venti per cento. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alle fatture ricevute per i consumi di energia e gas naturale di competenza del mese di riferimento. Il beneficio è ridotto alla metà per gli immobili utilizzati promiscuamente per la propria attività.
5. Per tutti i soggetti, l'importo del contributo di cui al comma 1 non può essere superiore a centocinquantamila euro.
6. Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dai precedenti commi L'istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 delegato al servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate. Le modalità di effettuazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono defunti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.
7. Il contributo di cui al comma 1 non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. A scelta irrevocabile del contribuente, il contributo a fondo perduto è riconosciuto nella sua totalità sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate, utilizzabile secondo le modalità esposte al comma 9. Ai fini di cui al periodo precedente, non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
8. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri di ripartizione e le modalità di erogazione del contributo a fondo perduto, di cui al presente articolo.
9 Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, nel limite massimo pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo, dello stanziamento del Fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato dall'articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».
14.0.29
Di Girolamo, Fede, Agostinelli, Trentacoste
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 14-bis.
(Misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico)
1. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, i consumi di energia elettrica per uso domestico, effettivi o stimati, compresi quelli effettuati delle Amministrazioni Comunali e delle città Metropolitane, contabilizzati nelle fatture relative ai mesi di marzo, aprile e maggio 2022, sono assoggettati all'aliquota IVA del 5 per cento. Qualora i consumi di cui al primo periodo siano contabilizzati sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di marzo, aprile e maggio 2022.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
14.0.30
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 14-bis.
(Rateizzazione per le imprese agricole dei pagamenti in bolletta di luce e gas)
1. All'articolo 1, comma 509, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: ''gas naturale,'' inserire le seguenti: ''nonché dei clienti finali di energia elettrica e di gas naturale che svolgono attività di impresa agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile,''.».
15.1
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole da: «a forte consumo di energia elettrica» a: «27 dicembre 2017,» con le seguenti: «di cui agli allegati 3 e 5 della Comunicazione della Commissione Europea 2014/C 200/1 e successive modificazioni»;
b) al comma 3: alinea, sostituire le parole: «540 milioni» con le seguenti: «550 milioni»;
2) dopo la lettera b), inserire la seguente:
«b-bis) quanto a 10 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».
15.2
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: «a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017», con le seguenti: «rientranti negli allegati 3 e 5 della Comunicazione della Commissione europea 2014/C 200/1 e successive modificazioni».
15.3
Precluso
Al comma 1 sostituire le parole: «a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017» con le seguenti: «rientranti negli allegati 3 e 5 della Comunicazione della Commissione Europea 2014/C 200/1 e successive modificazioni».
15.4
Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «Alle imprese a forte consumo di energia elettrica» sono inserite le seguenti: «inserite per gli anni 2021 o 2022 nell'elenco»;
b) dopo le parole: «della componente energia elettrica» aggiungere la seguente: «consumata»;
c) dopo le parole: «stipulati dall'impresa» aggiungere le seguenti: «e del valore dell'energia come definito dall'Autorità di regolazione energia, reti e ambiente (ARERA)»;
d) dopo le parole: «componente energetica acquistata» aggiungere le seguenti: «e consumata»;
c) sostituire, in fine, le parole: «nel primo trimestre 2022» con le seguenti: «in ciascun mese del primo trimestre 2022»;
15.5
Precluso
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «Alle imprese a forte consumo di energia elettrica» sono inserite le seguenti: «inserite per gli anni 2021 o 2022 nell'elenco»;
b) dopo le parole: «della componente energia elettrica» è aggiunta la seguente: «consumata»; dopo le parole: «stipulati dall'impresa» sono aggiunte le seguenti: «e del valore dell'energia come definito dall'Autorità di regolazione energia, reti e ambiente (ARERA)» e dopo le parole: «componente energetica acquistata» sono aggiunte le seguenti: «e consumata»;
c) le parole: «nel primo trimestre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «in ciascun mese del primo trimestre 2022».
15.6
Precluso
Al comma 1 sostituire le parole: «a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017» con le seguenti: «rientranti negli allegati 3 e 5 della Comunicazione della Commissione Europea 2014/C 200/1 e successive modificazioni».
15.7
Manca, Collina, Giacobbe, Ferrari
Precluso
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «Alle imprese a forte consumo di energia elettrica» inserire le seguenti: «inserite per gli anni 2021 o 2022 nell'elenco»;
b) dopo le parole: «della componente energia elettrica» inserire la seguente: «consumata»; dopo le parole «stipulati dall'impresa» inserire le seguenti: «e del valore dell'energia come definito dall'Autorità di regolazione energia, reti e ambiente (ARERA)» e dopo le parole «componente energetica acquistata» inserire le seguenti: «e consumata»;
c) sostituire le parole: «nel primo trimestre 2022» con le seguenti: «in ciascun mese del primo trimestre 2022».
15.8
Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dopo le parole: «Alle imprese a forte consumo di energia elettrica» sono inserite le seguenti: «inserite per gli anni 2021 o 2022 nell'elenco»;
b) al comma 1 dopo le parole: «della componente energia elettrica» aggiungere la seguente: «consumata»; dopo le parole: «stipulati dall'impresa» aggiungere le seguenti: «e del valore dell'energia come definito dall'Autorità di regolazione energia, reti e ambiente (ARERA)» e dopo le parole: «componente energetica acquistata» aggiungere le seguenti: «e consumata»;
c) al termine del comma 1, le parole: «nel primo trimestre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «in ciascun mese del primo trimestre 2022»;
15.9
De Petris, Errani, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
1) al comma 1 dopo le parole: «della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017,» sono aggiunte le seguenti: «ivi comprese quelle avente codice Ateco 01.63,»;
2) al comma 3, alinea, sostituire le parole: «in 540 milioni di euro» con le seguenti: «in 590 milioni di euro» e alla lettera c), sostituire le parole: «quanto a 110,89 milioni» con le seguenti: «quanto a 210,89 milioni».
Conseguentemente all'articolo 32, comma 1, sostituire le parole: «1.661,41 milioni» con le seguenti: «1.711,41 milioni» e dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
«h-bis) quanto a 50 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.».
15.10
Precluso
Al comma 1, dopo le parole: «della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017,» inserire le seguenti: «ivi comprese quelle avente codice ATECO 01.63,».
15.11
Precluso
Al comma 1, dopo le parole: «della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017,» inserire le seguenti: «ivi comprese quelle avente codice Ateco 01.63,».
15.12
Precluso
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «27 dicembre 2017» aggiungere le seguenti parole: «e agli impianti natatori».
15.13
Precluso
Al comma 1, dopo le parole: «27 dicembre 2017» inserire le seguenti: «e alle società e associazioni dilettantistiche che gestiscono impianti per l'attività natatoria».
15.14
Arrigoni, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Al comma 1 dopo le parole «della componente energia elettrica» aggiungere la parola: «consumata», dopo le parole: «stipulati dall'impresa» aggiungere le parole: «e del valore dell'energia come definito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas» e dopo le parole: «componente energetica acquistata» aggiungere le parole: «e consumata».
15.15
Precluso
Al comma 1 dopo le parole: «della componente energia elettrica» aggiungere la parola: «consumata», dopo le parole: «stipulati dall'impresa» aggiungere le parole: «e del valore dell'energia come definito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas» e dopo le parole: «componente energetica acquistata» aggiungere le parole: «e consumata».
15.16
Arrigoni, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Al comma 1 sostituire le parole: «dell'ultimo trimestre 2021» con le seguenti: «del primo trimestre 2022», e dopo le parole: «della componente energia elettrica» aggiungere la parola: «consumata».
15.17
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: «dell'ultimo trimestre 2021» con le seguenti: «del primo trimestre 2022» e dopo le parole: «della componente energia elettrica» aggiungere la parola: «consumata».
15.18
Precluso
Al comma 1, dopo le parole: «relativo al medesimo periodo dell'anno 2019» aggiungere le seguenti: « nonché alle società di gestione di piscine coperte che hanno subito un incremento del costo per il consumo di energia elettrica e gas per il riscaldamento dell'acqua e degli ambienti superiore al 30 per cento del totale dei ricavi rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019,».
15.19
La Pietra, Calandrini, De Carlo
Precluso
Al primo comma aggiungere infine il seguente periodo: «Per tutte le altre imprese il contributo straordinario sotto forma di credito d'imposta di cui al precedente periodo, è riconosciuto in misura pari al 10 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022.».
15.20
Precluso
Apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:
«1-bis. Alle imprese diverse da quelle di cui al comma 1, i cui costi per KWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo bimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per KWh relativo al medesimo periodo dell'anno 2021, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa, è riconosciuto un contributo straordinario a compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito d'imposta, pari al 100 per cento delle maggiori spese sostenute per effetto dell'incremento del costo per KWh della media del primo bimestre 2022 rispetto al medesimo periodo dell'anno 2021 per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nell'anno 2022.»;
b) al comma 2, le parole «al comma 1» sono sostituire con le seguenti: «ai commi 1 e 1-bis»;
c) è aggiunto il seguente comma:
«2-bis. Le modalità di determinazione del credito d'imposta, di utilizzo in compensazione e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con decreto del Ministro dello Sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze».
15.21
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. L'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto del Ministero dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, la cui adozione è stata comunicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2017, si interpreta nel senso che sono incluse le società controllate, controllate dalla medesima controllante o collegate a quelle ricomprese negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia redatti, per gli anni 2013 o 2014, dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) in attuazione dell'articolo 39 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ed aventi il medesimo oggetto sociale.».
15.22
Precluso
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. Al Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21 Dicembre, articolo 3, lettera a), allegato 3 inserire: codici ATECO 03.21.00 e 03.22.00.».
15.23
Ferrero, Fregolent, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è riconosciuto, alle medesime modalità di cui ai commi 1 e 2, ai soggetti gestori ovvero proprietari di impianti natatori, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, siano essi pubblici o privati.»;
b) al comma 3, alinea, sostituire le parole: «di cui al presente articolo» con le seguenti: «di cui ai commi 1 e 2»;
c) dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, valutati in 54 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma ''Fondi di riserva e speciali'' della Missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.».
15.24
De Petris, Errani, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Precluso
Al comma 3, sostituire la lettera a), con la seguente:
«a) quanto a 405 milioni di euro per l'anno 2022 mediante le risorse del Fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 28 della legge n. 196 del 2009».
Oppure se non vogliamo dare la medesima copertura dell'articolo 14:
«a) quanto a 105 milioni di euro mediante l'articolo 32 e quanto a 300 milioni di euro mediante le risorse del Fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 28 della legge n. 196 del 2009».
Conseguentemente all'articolo 32, comma 1, sostituire le parole: «1.661,41 milioni» con le seguenti: «1.766,41 milioni» e dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
«h-bis) quanto a 105 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.».
15.25
Precluso
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Il presente articolo si applica anche alle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile così come modificato dal Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228 non ricomprese nel decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017 e del decreto del Ministero della Transizione ecologica n. 541 del 21 dicembre 2021 relativamente ai consumi di energia elettrica e gas.».
15.26
Precluso
Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti:
«4-bis. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi strategici di decarbonizzazione, per l'attuazione della Componente 2 (M2C2) - Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è riconosciuto un contributo sotto forma di credito d'imposta, nella misura dell'80 per cento dei costi sostenuti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2023, per investimenti effettuati dai soggetti titolari di impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza superiore a 20 kW, fino all'importo massimo complessivo cumulato di 25.000 euro, nel limite di spesa complessivo di 15 milioni di euro per l'anno 2022, 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 5o milioni di euro per l'anno 2024.
4-ter. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Il credito d'imposta è cedibile, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi le banche e gli altri intermediari finanziari, secondo le modalità di cui al comma 4-quater. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
4-quater. In caso di esercizio dell'opzione per la cessione del credito d'imposta prevista al comma 4-ter, i dati relativi alla predetta opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica, secondo quanto disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il GSE, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 4-sexies. Il provvedimento definisce altresì la documentazione da allegare alla predetta comunicazione. L'Agenzia delle entrate, entro cinque giorni lavorativi dall'invio della comunicazione dell'avvenuta cessione del credito, sospende, per un periodo non superiore a sessanta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni al fine di provvedere alla verifica della documentazione. All'esito positivo delle verifiche, l'Agenzia provvede all'attribuzione di un codice unico identificativo del credito. Ogni successiva cessione del credito deve indicare i dati relativi a precedenti soggetti cedenti nonché l'indicazione del codice unico identificativo del credito.
4-quinquies. L'incentivo di cui ai commi da 4-bis a 4-ter spetta nel rispetto della vigente normativa sugli aiuti di Stato di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 e delle deroghe previste per il periodo di applicazione del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza COVID-19, di cui alla comunicazione C(2020) 1863 della Commissione europea del 19 marzo 2020, come integrata dalle successive comunicazioni della Commissione. Il Ministero della transizione ecologica provvede agli adempimenti degli obblighi inerenti al Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4-sexies. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità applicative dei commi da 4-bis a 4-ter, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 4-bis.
4-septies. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 3o dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.».
Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dei soggetti titolari di impianti azionati da fonti rinnovabili».
15.27
Precluso
Dopo il comma 4, inserire i seguenti commi:
«4-bis. Al fine di incentivare la transizione energetica delle flotte adibite al trasporto pubblico locale e regionale, anche ferroviario, le imprese che svolgono servizi di trasporto pubblico locale e regionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 beneficiano delle agevolazioni riservate alle imprese a forte consumo di energia elettrica in conformità e nei limiti previsti dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21 dicembre 2017.
4-ter. L'efficacia delle disposizioni del comma 2-bis è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato UE».
Conseguentemente, il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 100 milioni di euro a decorrere dal 2022.
15.28
Campari, Pergreffi, Corti, Rufa, Sudano, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
«4-bis. Al fine di incentivare la transizione energetica delle flotte adibite al trasporto pubblico locale e regionale, anche ferroviario, le imprese che svolgono servizi di trasporto pubblico locale e regionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 beneficiano delle agevolazioni riservate alle imprese a forte consumo di energia elettrica in conformità e nei limiti previsti dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21 dicembre 2017.
4-ter. L'efficacia delle disposizioni del comma 2-bis è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato UE.».
15.29
Precluso
Dopo il comma 4, inserire i seguenti commi:
«4-bis. Al fine di incentivare la transizione energetica delle flotte adibite al trasporto pubblico locale e regionale, anche ferroviario, le imprese che svolgono servizi di trasporto pubblico locale e regionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, beneficiano delle agevolazioni riservate alle imprese a forte consumo di energia elettrica in conformità e nei limiti previsti dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21 dicembre 2017.
4-ter. L'efficacia delle disposizioni del comma 4-bis è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato UE».
15.30
Precluso
Dopo il comma 4, inserire i seguenti commi:
«4-bis. Al fine di incentivare la transizione energetica delle flotte adibite al trasporto pubblico locale e regionale, anche ferroviario, le imprese che svolgono servizi di trasporto pubblico locale e regionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 beneficiano delle agevolazioni riservate alle imprese a forte consumo di energia elettrica in conformità e nei limiti previsti dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21 dicembre 2017.
4-ter. L'efficacia delle disposizioni del comma 2-bis è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato UE».
15.31
Precluso
Aggiungere in fine i seguenti commi:
«4-bis. Il beneficio di cui al presente articolo è riconosciuto anche alle le piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia.
4-ter. Per la copertura dei maggiori oneri derivanti dal comma 4-bis, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per l'anno 2022, è sospesa l'erogazione del beneficio economico mensile di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.».
15.32
Testor, Bergesio, Vallardi, Zuliani, Rufa, Pizzol, Ferrero, Rivolta, Faggi, Tosato
Precluso
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. Il presente articolo si applica anche alle imprese agricole, di cui all'articolo 2135 del codice civile, indipendentemente dal consumo medio annuo di energia elettrica, nel limite di spesa complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2022. Con decreto del Ministero del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente comma.».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:
a) quanto a 50 milioni di euro per 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 20222024, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 50 milioni di euro per l'anno 2022, al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 50 milioni di euro per l'anno 2022.
15.33
Precluso
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
«4-bis. In alternativa all'accesso al sistema dei titoli di efficienza energetica di cui al decreto 21 maggio 2021, è riconosciuto un credito di imposta pari al 100 per cento dei costi sostenuti per la realizzazione di interventi di efficienza energetica avviati successivamente all'entrata in vigore del presente decreto all'unica condizione che i predetti interventi siano caratterizzati da modalità di calcolo dei risparmi che consentano di poter essere contabilizzato al fine del raggiungimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica. Il credito di imposta è distribuito in cinque rate annuali. Con decreto del Ministro della transizione ecologica d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità attuative del presente articolo semplificate rispetto al decreto 21 maggio 2021.».
Conseguentemente alla rubrica sono aggiunte in fine le seguenti parole: «e degli interventi di efficienza energetica».
15.34
Precluso
Aggiungere il seguente comma:
«4-bis. All'articolo 3, comma 1 del decreto 21 dicembre 2017 del Ministero dello Sviluppo Economico, è aggiunta la seguente lettera c-bis):
''c-bis) impianti di depurazione industriale di cui codice ATECO 38.2''.».
15.35
De Carlo, Calandrini, La Pietra
Precluso
Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:
«4-bis. All'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''La successiva cessione, tra i contraenti della rete, della produzione agricola, è compatibile con gli scopi del contratto di rete''».
15.36
Precluso
Aggiungere in fine il seguente comma:
«5. Al fine di ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi energetici a carico delle imprese operanti nel settore sciistico e a parziale compensazione delle spese sostenute per la produzione di neve sulle piste, ai gestori di impianti di risalita è riconosciuto un contributo straordinario sotto forma di credito d'imposta nella misura del 20 per cento per gli oneri sostenuti per l'acquisto e l'utilizzo di energia elettrica nel primo trimestre 2022.».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in 50 milioni per il 2022, si provvede mediante riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
15.37
Precluso
Dopo il comma 5, aggiungere in fine il seguente:
«5-bis. Il presente articolo si applica anche alle imprese agricole non ricomprese nel decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017 e del decreto del Ministero della Transizione ecologica n. 541 del 21 dicembre 2021 relativamente ai consumi di energia elettrica e gas».
15.38
De Carlo, Calandrini, La Pietra
Precluso
Dopo il comma 5, aggiungere in fine il seguente:
«5-bis. Il presente articolo si applica anche alle imprese agricole non ricomprese nel decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017 e del decreto del Ministero della Transizione ecologica n. 541 del 21 dicembre 2021 relativamente ai consumi di energia elettrica e gas.».
15.39
Precluso
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. Il presente articolo si applica anche alle imprese agricole non ricomprese nel decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017 e del decreto del Ministero della Transizione ecologica n. 541 del 21 dicembre 2021 relativamente ai consumi di energia elettrica e gas.».
15.0.1
Anastasi, Trentacoste, Licheri, Gallicchio
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 15-bis.
(Intervento sull'uccisa per l'energia elettrica e termica da grassi animali)
1. In via sperimentale, per sostenere una maggiore autonomia energetica delle aziende energivore, incrementando e incentivando le possibilità di impiego energetico di sottoprodotti dell'industria agroalimentare, per l'anno 2022 i prodotti energetici derivanti dai grassi animali non modificati chimicamente di cui ai codici 1516 e 1518 dell'articolo 21, lettera a), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono esenti dal versamento dell'accisa.
2. Agli oneri previsti dal comma 1, pari a 1.510.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».
15.0.2
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 15-bis.
(Intervento sull'accisa per l'energia elettrica e termica da grassi animali)
1. In via sperimentale, per sostenere una maggiore autonomia energetica delle aziende energivore, incrementando e incentivando le possibilità di impiego energetico di sottoprodotti dell'industria agroalimentare, per l'anno 2022 i prodotti energetici derivanti dai grassi animali non modificati chimicamente di cui ai codici 1516 e 1518 dell'articolo 21, lettera a), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono esenti dal versamento dell'accisa.
2. Agli oneri previsti dal comma 1, pari a 1.510.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».
15.0.3
Arrigoni, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 15-bis.
(Intervento sull'accisa per l'energia elettrica e termica da grassi animali)
1. In via sperimentale, per sostenere una maggiore autonomia energetica delle aziende energivore, incrementando e incentivando le possibilità di impiego energetico di sottoprodotti dell'industria agroalimentare, per l'arino 2022 i prodotti energetici derivanti dai grassi animali non modificati chimicamente di cui ai codici 1516 e 1518 dell'articolo 21, lettera a), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono esenti dal versamento dell'accisa.
2. Agli oneri previsti dal comma 1, pari a 1.510.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».
15.0.4
De Carlo, La Pietra, Calandrini
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 15-bis.
(Intervento sull'accisa per l'energia elettrica e termica da grassi animali)
1. In via sperimentale, per sostenere una maggiore autonomia energetica delle aziende energivore, incrementando e incentivando le possibilità di impiego energetico di sottoprodotti dell'industria agroalimentare, per l'anno 2022 i prodotti energetici derivanti dai grassi animali non modificati chimicamente di cui ai codici 1516 e 1518 dell'articolo 21, lettera a), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono esenti dal versamento dell'accisa.
2. Agli oneri previsti dal comma 1, pari a 1.510.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».
15.0.5
Vallardi, Bergesio, Zuliani, Rufa, Pizzol, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 15-bis.
(Intervento sull'accisa per l'energia elettrica e termica da grassi animali)
1. In via sperimentale, per sostenere una maggiore autonomia energetica delle aziende energivore, incrementando e incentivando le possibilità di impiego energetico di sottoprodotti dell'industria agroalimentare, per l'anno 2022 i prodotti energetici derivanti dai grassi animali non modificati chimicamente di cui ai codici 1516 e 1518 dell'articolo 21, lettera a), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono esenti dal versamento dell'accisa.
2. Agli oneri previsti dal comma 1, pari a 1.510.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
15.0.6
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 15-bis.
(Misure di incentivazione per agroenergia)
1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 423, articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e s.m.i., per la produzione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali effettuata dagli imprenditori agricoli ed incentivata mediante tariffe fisse onnicomprensive, per la componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, si intende il valore derivante dall'applicazione all'energia immessa in rete del prezzo medio di cessione dell'energia elettrica determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente in attuazione dell'articolo 19 del decreto ministeriale 6 luglio 2012.
2. La disposizione di cui al comma 1 ha carattere interpretativo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 212 del 27 luglio 2000.
3. Sono fatti salvi i comportamenti adottati negli anni precedenti per la determinazione della componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, attraverso l'applicazione dei prezzi zonali medi per zona di mercato, determinati su base mensile o annuale, pubblicati dal GSE.
4. Per gli anni 2021 e 2022, al fine di calmierare la fluttuazione dei prezzi dell'energia, si fa riferimento alla media dei prezzi di cessione dell'energia elettrica di cui al comma 1 definiti dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente nel periodo 2016-2021.
5. In via sperimentale, per sostenere una maggiore autonomia energetica delle aziende energivore, incrementando e incentivando le possibilità di impiego energetico di sottoprodotti dell'industria agroalimentare, per l'anno 2022 i prodotti energetici derivanti dai grassi animali non modificati chimicamente di cui ai codici 1516 e 1518 dell'articolo 21, lettera a), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono esenti dal versamento dell'accisa.
6. Agli oneri previsti dal comma 5, pari a 1.510.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
15.0.7
Vallardi, Bergesio, Rufa, Zuliani, Pizzol, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 15-bis.
(Tassazione agroenergia)
1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 423, articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni, per la produzione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali effettuata dagli imprenditori agricoli ed incentivata mediante tariffe fisse onnicomprensive, per la componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, si intende il valore derivante dall'applicazione all'energia immessa in rete del prezzo medio di cessione dell'energia elettrica determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente in attuazione dell'articolo 19 del DM 6 luglio 2012.
2. La disposizione di cui al comma 1 ha carattere interpretativo ai sensi dell'articolo1 comma 2 della legge n. 212 del 27 luglio 2000.
3. Sono fatti salvi i comportamenti adottati negli anni precedenti per la determinazione della componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, attraverso l'applicazione dei prezzi zonali medi per zona di mercato, determinati su base mensile o annuale, pubblicati dal GSE.
4. Per gli anni 2021 e 2022, al fine di calmierare la fluttuazione dei prezzi dell'energia, si fa riferimento alla media dei prezzi di cessione dell'energia elettrica di cui al comma 1 definiti dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente nel periodo 2016-2021.».
15.0.8
De Carlo, Calandrini, La Pietra
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 15-bis.
(Tassazione agroenergia)
1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 423, articolo 1 della legge 266/05 e s.m.i., per la produzione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali effettuata dagli imprenditori agricoli ed incentivata mediante tariffe fisse onnicomprensive, per la componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, si intende il valore derivante dall'applicazione all'energia immessa in rete del prezzo medio di cessione dell'energia elettrica determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente in attuazione dell'articolo 19 del DM 6 luglio 2012.
2. La disposizione di cui al comma 1 ha carattere interpretativo ai sensi dell'articolo 1 comma 2 della legge n. 212 del 27 luglio 2000.
3. Sono fatti salvi i comportamenti adottati negli anni precedenti per la determinazione della componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, attraverso l'applicazione dei prezzi zonali medi per zona di mercato, determinati su base mensile o annuale, pubblicati dal GSE.
4. Per gli anni 2021 e 2022, al fine di calmierare la fluttuazione dei prezzi dell'energia, si fa riferimento alla media dei prezzi di cessione dell'energia elettrica di cui al comma 1 definiti dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente nel periodo 2016-2021.».
15.0.9
Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 15-bis.
(Contributi straordinari a favore dei centri natatori per gli incrementi straordinari dei costi dell'energia elettrica e gas)
1. A sostegno dei soggetti che gestiscono centri natatori, che hanno subito gli incrementi straordinari dei costi dell'energia elettrica e gas verificatisi nell'ultimo trimestre dell'anno 2021 e nel 2022, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, che costituisce tetto di spesa al fine di riconoscere un contributo a fondo perduto a parziale ristoro dei maggiori oneri sostenuti dai soggetti di cui al primo periodo, fino alla quota del 50 per cento delle spese sostenute per le componenti energetiche elettricità e gas acquistate ed effettivamente utilizzate nei centri natatori nell'ultimo trimestre 2021 e nell'anno 2022.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Autorità politica delegata in materia di sport, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributo, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese in oggetto, fermo restando il limite di spesa di cui al comma 1.
3. Le misure di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti dei regolamenti (UE) relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea per gli aiuti ''de minimis'',
4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2022 e 150 milioni per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.».
15.0.10
Lunesu, Doria, Mollame, Sudano, Arrigoni, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 15-bis.
(Misure urgenti per garantire la gestione in sicurezza del sistema elettrico nelle Isole Maggiori e per l'approvvigionamento delle risorse necessarie per la piena dispacciabilità degli impianti di produzione da fonti di energia rinnovabile)
1. A decorrere dal mese di febbraio 2022 e fino alla messa in servizio del cavo Tyrrhenian Link, è istituito il nuovo servizio per la garanzia della sicurezza del sistema elettrico nazionale, esclusivamente reso sul territorio della Regione Sicilia e della Regione Sardegna, che garantisca, con la massima disponibilità, affidabilità e continuità, la possibilità di distacco o di modulazione dei carichi elettrici, in ottemperanza alle istruzioni impartite dalla società Terna S.p.a. ed in ragione delle esigenze di sicurezza del sistema di rete zonale, insulare e nazionale.
2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) in relazione al servizio di cui al comma 1, definisce sia il coordinamento con il servizio di interrompibilità istantanea attualmente in essere per il territorio delle Isole Maggiori, che le caratteristiche del medesimo servizio, in base ai seguenti principi e criteri:
a) i soggetti che prestano il servizio sono i clienti finali, con potenza disponibile non inferiore ad una soglia minima che consentano la riduzione o la modulazione parziale istantanea dei carichi con parametri minimi di disponibilità, affidabilità e continuità comunicati da Terna; tali soggetti sono selezionati tramite procedura concorrenziale;
b) i clienti finali selezionati non possono recedere dall'obbligo di fornire il servizio per i primi dieci mesi, pena la corresponsione di una penale proporzionata alla durata del periodo di mancato adempimento dell'obbligo;
c) il prezzo del nuovo servizio non è inferiore a quattro volte il prezzo base d'asta previsto per il servizio di interrompibilità istantanea;
d) le quantità massime richieste tramite procedura concorrenziale sono rispettivamente pari a 300 MW in Sicilia e 400 MW in Sardegna.
3. I clienti finali che prestano il Servizio di cui al comma 1, in ogni sito di consumo, possono prestare anche altri servizi per la sicurezza del sistema elettrico incluse le prestazioni richieste alle unità di consumo secondo il Regolamento delle UCMC e non sono incompatibili con gli investimenti di cui all'articolo 32 della legge n. 99 del 2009 in relazione al finanziamento di nuovi interconnectors.».
15.0.11
Bergesio, Vallardi, Zuliani, Rufa, Pizzol, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 15-bis.
(Contributo straordinario sotto forma di credito di imposta a favore delle imprese di pesca)
1. Alle imprese che esercitano l'attività di pesca professionale, iscritte negli appositi registri istituiti presso le Capitanerie di porto, i cui costi per l'impiego di carburante e olio combustibile utilizzati per l'attività di pesca, calcolati sulla base della media dell'ultimo trimestre 2021 hanno subito un incremento del costo superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell'anno 2020, è riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento delle spese sostenute per l'acquisto dei medesimi prodotti energetici acquistati ed effettivamente utilizzati nel primo trimestre 2022, nel limite complessivo di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022.
2. Il credito di imposta di cui al precedente comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito di imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano in oggetto i medesimi costi a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:
a) quanto a 50 milioni di euro per 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 20222024, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
15.0.12
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 15-bis.
(Chiarimenti normativi e sostegni al settore della pesca)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3-bis, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, si applicano anche ai termini di decadenza per l'invio delle domande di accesso alle misure di sostegno al reddito per l'anno 2020 in favore dei soggetti di cui all'articolo 1, commi 515 e 516 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019, nel limite di spesa di 1 milione di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa massima. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma al fine di garantire il rispetto del relativo limite di spesa. Alla copertura finanziaria si provvede mediante riduzione, nei limiti predetti, di corrispondenti importi del capitolo 1481 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Missione Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, Programma 1.3 Politiche competitive della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e dei mezzi tecnici di produzione.
2. Alle imprese che esercitano l'attività di pesca professionale, iscritte negli appositi registri istituiti presso le Capitanerie di porto, i cui costi per l'impiego di carburante e olio combustibile utilizzati per l'attività di pesca, calcolati sulla base della media dell'ultimo trimestre 2021 hanno subito un incremento del costo superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell'anno 2020, è riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento delle spese sostenute per l'acquisto dei medesimi prodotti energetici acquistati ed effettivamente utilizzati nel primo trimestre 2022.
3. Il credito di imposta di cui al precedente comma 2 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito di imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano in oggetto i medesimi costi a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.
4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
15.0.13
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 15-bis.
(Contributo, sotto forma di credito d'imposta, per il settore del trasporto merci)
1. Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio e di compensare parzialmente i maggiori oneri sostenuti, promuovendo altresì il processo di efficientamento energetico nel settore trasporto merci, alle imprese attive sul territorio italiano che svolgono attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto per l'anno 2022 è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento delle spese sostenute, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto di gas naturale liquefatto utilizzato per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e al suddetto credito non si applica il limite previsto dall'articolo 1 comma 53 della legge 24 dicembre 2007 n. 244.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
15.0.14
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 15-bis.
1. Alla legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 423, inserire il seguente:
''423-bis. Al fine di calmierare la fluttuazione dei prezzi dell'energia, per gli anni 2021 e 2022, la produzione di energia elettrica e calorica di cui al comma 423, incentivata mediante tariffe fisse onnicomprensive e per la componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, è determinata dal valore derivante dall'applicazione all'energia immessa in rete del prezzo medio di cessione dell'energia elettrica determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente di cui all'articolo 19 del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 6 luglio 2012 nel periodo dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2021. Sono fatti salvi i comportamenti adottati negli anni precedenti per la determinazione della componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, attraverso l'applicazione dei prezzi zonali medi per zona di mercato, determinati su base mensile o annuale, pubblicati dal GSE.''».
15.0.15
Ferro, Berardi, Gallone, Caliendo, Vitali, Rizzotti, Dal Mas, Caligiuri, Perosino
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 15-bis.
1. Al decreto legge 19/05/2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, all'articolo 119, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
''c-bis) interventi per la realizzazione di impianti solari alti nei piazzali dei manufatti industriali''.».
Conseguentemente, il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 100 milioni di euro a decorrere dal 2022.
16.1
De Petris, Errani, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Precluso
Sopprimere l'articolo.
Conseguentemente all'articolo 32 comma 1, sostituire le parole: » 1.661,41 milioni» con le seguenti: «3.161,41 milioni» e dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
«h-bis) quanto a 1.500 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante riduzione delle risorse di cui al fondo di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 289 del 2002».
16.6
Precluso
Sostituire l'articolo, con il seguente:
«Art. 16 - 1. In dipendenza dell'andamento dell'economia e dell'impatto sociale dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021, all'aliquota dell'imposta sul reddito delle società di cui all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per i soggetti esercenti le attività di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica, a prescindere dalla fonte produttiva e che hanno conseguito, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2022, un incremento del fatturato saranno soggetti ad una addizionale dell'ordinaria aliquota IRES, sull'importo dei maggiori profitti realizzati in corrispondenza del predetto incremento di fatturato. La percentuale dell'incremento dell'addizionale dell'ordinaria aliquota IRES sarà determinata con specifico provvedimento dagli organi competenti in materia fiscale, al fine di ottenere un valore pari a 1,2 miliardi di Euro/anno.
2. I soggetti indicati nel comma 1 che abbiano esercitato l'opzione per la tassazione di gruppo di cui all'articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, assoggettano autonomamente il proprio reddito imponibile all'addizionale prevista dal medesimo comma 1 e provvedono al relativo versamento.
3. I soggetti indicati nel comma 1 che abbiano esercitato, in qualità di partecipati, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, assoggettano autonomamente il proprio reddito imponibile all'addizionale prevista dal medesimo comma 1 e provvedono al relativo versamento. I soggetti indicati nel comma 1 che abbiano esercitato, in qualità di partecipanti, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui al citato articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi assoggettano il proprio reddito imponibile all'addizionale prevista dal medesimo comma 1 senza tener conto del reddito imputato dalla società partecipata.
4. È fatto divieto agli operatori economici dei settori richiamati al comma 1. di traslare l'onere della maggiorazione d'imposta sui prezzi al consumo. L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al precedente periodo.».
16.7
Precluso
Sostituire l'articolo, con il seguente:
«Art. 16 - (Interventi sull'elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili) - 1. In via del tutto straordinaria, sull'energia elettrica immessa in rete da impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di premi fissi derivanti dal meccanismo del Conto Energia, non dipendenti dai prezzi di mercato, è applicato un prelievo una tantum pari a 2 centesimi di euro a kW prodotto e venduto nel 2021.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) disciplina le modalità con le quali è data attuazione alle disposizioni di cui al commi 1, nonché le modalità con le quali i relativi proventi sono versati in un apposito fondo istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali e portati a riduzione del fabbisogno a copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.».
16.8
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
- al comma 1, sostituire le parole «del 31 dicembre 2022» con le seguenti: «del 31 maggio 2022», e le parole «di potenza superiore a 20 kW» sono sostituite dalle seguenti: «di potenza superiore a 200 kW» e dopo le parole «nonché sull'energia elettrica immessa da impianti di potenza superiore» sostituire le parole «a 20 kW» con le seguenti: «a 1 MW»;
- al comma 2, lettera a), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «al 31 dicembre 2020» con le seguenti: «al 31 dicembre 2021»;
- al comma 5, sostituire le parole «a condizione che non siano collegati all'andamento dei prezzi dei mercati spot dell'energia e che, comunque, non siano stipulati a un prezzo medio superiore del 10 per cento rispetto al valore di cui al comma 2, lettera a), limitatamente al periodo di durata dei predetti contratti.» con le seguenti: «ed ai contratti di Ritiro Dedicato e Conguaglio PMG-ML. È altresì esclusa dall'applicazione del presente articolo l'energia prodotta nell'ambito del progetto UVAM e agli impianti entrati in esercizio a seguito di partecipazione con esito positivo, ai fini dell'accesso a tariffe per differenza, alle procedure indette dal GSE in applicazione dei decreti attuativi dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.».
- dopo il comma 5, inserire i seguenti:
«5-bis. Gli strumenti contrattuali a termine di cui al comma precedente possono comprendere sia gli strumenti contrattuali a temine con consegna fisica che gli strumenti con regolazione finanziaria, nel periodo di validità del meccanismo di riduzione, sottoscritti a livello di gruppo o, in caso di non appartenenza ad alcun gruppo, della singola società proprietaria. Se la copertura associata allo strumento contrattuale a termine non risulta esplicitamente collegata ad un impianto specifico, l'energia risultante dalla ripartizione della posizione di vendita netta dell'impresa o del gruppo di imprese corrispondente è considerata energia effettivamente coperta, a meno che l'impresa o il gruppo di imprese non fornisca prove documentali dell'applicazione di un diverso tipo di assegnazione.
5-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) disciplina le modalità con le quali è data attuazione alle disposizioni di cui ai commi 5 e 5-bis. L'ARERA stabilisce altresì le modalità con le quali a decorrere dal 1º gennaio 2023 e fino al termine del periodo di diritto agli incentivi, i proventi versati alla Cassa per i servizi energetici e ambientali sono restituiti ai produttori, mediante riconoscimento della differenza di cui al comma 2, lettera a), nelle ore in cui risulta negativa.
5-quater. Entro il termine di cui al comma 5-ter, il Ministero dello Sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'Economia convoca un tavolo tecnico con gli operatori del settore maggiormente rappresentativi, compresi quelli del gas e trader, al fine di far fronte alla situazione di crisi del settore elettrico in modo equo tra i diversi operatori.».
16.9
Precluso
Al comma 1, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022».
16.10
Precluso
Al comma 1, dopo le parole: «impianti fotovoltaici» aggiungere le seguenti: «incentivati».
16.11
Precluso
Apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole: «20 kW che beneficiano» sono sostituite dalle seguenti: «200 kW che beneficiano» e le parole: «solare,» sono soppresse;
b) al comma 2, lettera a), le parole: «pari alla media dei prezzi zonali orari registrati dalla data di entrata in esercizio dell'impianto fino al 31 dicembre 2020, rivalutati sulla base del tasso di variazione annuo dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati rilevati dall'ISTAT, ovvero, qualora l'impianto sia entrato in esercizio in data antecedente al 1º gennaio 2010, alla media dei prezzi zonali orari registrati dal 1º gennaio 2010 al 31 dicembre 2020 rivalutati secondo la medesima metodologia» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 80 euro/MWh»;
c) al comma 4, è aggiunto infine il seguente periodo: «L'Arera stabilisce, altresì, le modalità con le quali, a decorrere dal 1º gennaio 2023 fino al termine del periodo di diritto agli incentivi, i proventi versati alla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai sensi del primo periodo, al netto di quanto erogato ai sensi del comma 3, sono restituiti ai produttori, mediante riconoscimento della differenza di cui al comma 2 nelle ore in cui risulta negativa.»;
d) al comma 5, è aggiunto infine il seguente periodo: «Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano altresì agli impianti entrati in esercizio a seguito di partecipazione con esito positivo, ai fini dell'accesso a tariffe per differenza, alle procedure indette dal GSE in applicazione dei decreti attuativi dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 28 del 2011.».
16.12
Girotto, Castaldi, Pirro, Trentacoste
Precluso
Apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) sostituire le parole: «20 kW che beneficiano» con le seguenti: «200 kW che beneficiano»;
2) sopprimere la parola: «solare,»;
b) al comma 2, sostituire la lettera a), con la seguente:
«a) un prezzo di riferimento medio fissato pari a 80 C/MWh»;
c) al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'ARERA stabilisce altresì le modalità con le quali, a decorrere dal 1º gennaio 2023 fino al termine del periodo di diritto agli incentivi, i proventi versati alla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai sensi del primo periodo, al netto di quanto erogato ai sensi del comma 3, sono restituiti ai produttori, mediante riconoscimento della differenza di cui al comma 2 nelle ore in cui risulta negativa.»;
d) al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano altresì agli impianti entrati in esercizio a seguito di partecipazione con esito positivo, ai fini dell'accesso a tariffe per differenza, alle procedure indette dal GSE in applicazione dei decreti attuativi dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, né alle società cooperative e agli enti senza scopo di lucro che destinano in modo prevalente i ricavi della vendita dell'energia elettrica prodotta a riduzione dei costi energetici dei propri soci.»;
e) dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
16.13
Precluso
Al comma 1, le parole: «di potenza superiore a 20kW» sono sostituite dalle seguenti: «di potenza superiore a 200 kWp».
16.14
De Petris, Errani, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Precluso
Al comma 1, sopprimere le parole da: «nonché sull'energia elettrica» fino alla fine del comma.
Conseguentemente dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. Ai relativi oneri, si provvede mediante riduzione delle risorse di cui al fondo di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 289 del 2002».
16.15
Precluso
Al comma 1, le parole: «nonché sull'energia elettrica immessa da impianti di potenza superiore a 20kW alimentati da fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione» sono eliminate.
16.16
De Carlo, Calandrini, La Pietra
Precluso
Al comma 1, le parole: «20 kW» sono sostituite dalle seguenti: «1 MW».
16.17
Steger, Durnwalder, Unterberger, Laniece
Precluso
Al comma 1, sopprimere la seguente parola: «idroelettrica,».
16.18
Precluso
Al comma 1, dopo le parole: «meccanismi di incentivazione» aggiungere le seguenti: «e sull'energia elettrica immessa da impianti inquinanti e da impianti le cui materie prime non hanno sofferto una fluttuazione del prezzo».
16.19
Precluso
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «, ad esclusione delle società cooperative di produzione e distribuzione di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e delle comunità energetiche rinnovabili di cui all'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.».
16.20
Arrigoni, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
1) dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Per gli impianti idroelettrici tenuti, in base alle vigenti norme regionali, alla fornitura gratuita di energia elettrica alle Regioni, l'energia elettrica immessa in rete soggetta al meccanismo di compensazione a due vie di cui al comma 1 è al netto della quota di energia elettrica oggetto di fornitura gratuita.»;
2) al comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) un prezzo di riferimento medio fissato pari alla media dei prezzi zonali orari registrati dalla data di entrata in esercizio dell'impianto fino al 31 dicembre 2021, rivalutati sulla base del tasso di variazione annuo dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati rilevati dall'Istat, ovvero, qualora l'impianto sia entrato in esercizio in data antecedente al 1º gennaio 2010, alla media dei prezzi zonali orari registrati dal 1º gennaio 2010 al 31 dicembre 2021 rivalutati secondo le medesima metodologia. Per gli impianti entrati in esercizio nel corso del 2022 verrà preso a riferimento il prezzo medio del 2021.»;
3) al comma 2, lettera b), dopo le parole: «per i contratti di fornitura» sono aggiunte le seguenti: «e gli strumenti finanziari finalizzati alla copertura del rischio di oscillazione del prezzo sui mercati spot dell'energia»;
4) al comma 5, dopo le parole: «di contratti di fornitura» sono aggiunte le seguenti: «non collegati all'andamento dei prezzi dei mercati spot dell'energia o di strumenti finanziari finalizzati alla copertura del rischio di oscillazione del prezzo sui mercati spot dell'energia» e, inoltre, sono eliminate le seguenti parole: «, a condizione che non siano collegati all'andamento dei prezzi dei mercati spot dell'energia.».
16.21
Precluso
Sostituire il comma 2, con il seguente:
«2. Per le finalità di cui al comma 1, il Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (GSE) calcola la differenza tra i valori di cui alle seguenti lettere:
a) un prezzo di riferimento medio fissato pari alla media dei prezzi unici nazionali (PUN) registrati dalla data di entrata in esercizio dell'impianto fino al 31 dicembre 2019, rivalutati sulla base del tasso di variazione annuo dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati rilevati dall'ISTAT ed incrementati per tener conto degli oneri di sbilanciamento, ovvero, qualora l'impianto sia entrato in esercizio in data antecedente al 1º gennaio 2010, alla media dei prezzi unici nazionali (PUN) registrati dal 1º gennaio 2010 al 31 dicembre 2019 rivalutati ed incrementati secondo la medesima metodologia;
b) il prezzo zonale orario di mercato dell'energia elettrica, ovvero, per i contratti di fornitura stipulati prima della data di entrata in vigore del presente decreto che non rispettano le condizioni di cui al comma 5, il prezzo medio indicato nei contratti medesimi ponderato sui relativi volumi, limitatamente al periodo indicato nel comma 1.».
16.22
Precluso
Al comma 2, sostituire la lettera a), con la seguente:
«a) un prezzo di riferimento pari al valore della tariffa indicata per la fonte eolica on shore con potenza installata superiore a 1000 kw nella Tabella 1.1 di cui all'Allegato 1 ''Vita utile convenzionale, tariffe incentivanti e incentivi per i nuovi impianti'' del decreto ministeriale 4 luglio 2019.».
16.23
Precluso
Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 2 lettera a), sostituire le parole: «2020» con le parole: «2019»;
b) al comma 2 lettera a), sostituire le parole: «zonali orari» con: «unici nazionali (PUN)»;
c) al comma 2 lettera a), dopo la parola: «ISTAT» aggiungere le seguenti parole: «ed incrementati per tener conto degli oneri di sbilanciamento»; e dopo le parole «al 31 dicembre 2020 rivalutati» aggiungere le seguenti: «ed incrementati»;
d) al comma 2 lettera b), dopo le parole: «nei contratti medesimi» aggiungere le seguenti parole: «ponderato sui relativi volumi, limitatamente al periodo indicato nel comma 1».
16.24
Precluso
Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a):
1) sostituire le parole: «2020» con le parole «2019»;
2) sostituire le parole: «zonali orari» con: «unici nazionali (PUN)»;
3) dopo la parola: «ISTAT» aggiungere le seguenti parole: «ed incrementati per tener conto degli oneri di sbilanciamento»; e dopo le parole: «al 31 dicembre 2020 rivalutati» aggiungere le seguenti: «ed incrementati»;
b) alla lettera b), dopo le parole: «nei contratti medesimi» aggiungere le seguenti parole: «ponderato sui relativi volumi, limitatamente al periodo indicato nel comma 1».
16.25
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «31 dicembre 2020», ovunque ricorrano, con le seguenti: «31 dicembre 2019»;
b) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «il relativo importo», con le seguenti: «la metà del relativo importo» e, al secondo periodo, le parole: «l'importo corrispondente», con le seguenti: «la metà dell'importo corrispondente».
16.26
Precluso
Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «31 dicembre 2020» con le seguenti: «31 dicembre 2021».
16.27
Iannone, Barbaro, Calandrini, De Carlo
Precluso
Al comma 2, lettera a), le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite con le seguenti «31 dicembre 2021».
16.28
Precluso
Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 2, lettera b), dopo le parole: «nei contratti medesimi» aggiungere le seguenti: «, restando inteso che in entrambi i casi il relativo prezzo sarà decurtato ovvero aumentato degli effetti relativi agli strumenti di copertura, di cui al successivo comma 6, effettuati dal produttore o da società appartenente al medesimo gruppo societario, e riferibili ai volumi di energia elettrica immessa dagli impianti di cui al comma 1.»;
b) sostituire il comma 5, con i seguenti:
«5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano all'energia oggetto di contratti di fornitura conclusi prima della data di entrata in vigore del presente decreto, a condizione che non siano stipulati a un prezzo medio, come determinato ai sensi del precedente comma 2, lettera b), superiore del 10 per cento rispetto al valore di cui al comma 2, lettera a), limitatamente al periodo di durata dei predetti contratti.
5-bis. Gli strumenti di copertura di cui al comma 2, lettera b), includono sia contratti di copertura a termine che prevedono consegna fisica di energia elettrica, sia quelli di regolazione finanziaria, sottoscritti dal produttore o da altro soggetto competente nell'ambito del gruppo societario.
5-ter. Per ''società appartenenti allo stesso gruppo societario'' si intendono le società controllate, controllanti e controllate dalla medesima controllante del produttore secondo la definizione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice di civile.».
16.29
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 lettera b), dopo le parole «nei contratti medesimi» aggiungere il seguente periodo: «, restando inteso che in entrambi i casi il relativo prezzo sarà decurtato ovvero aumentato degli effetti relativi agli strumenti di copertura, di cui al successivo comma 6, effettuati dal produttore o da società appartenente al medesimo gruppo societario, e riferibili ai volumi di energia elettrica immessa dagli impianti di cui al comma 1.»;
b) al comma 5 dopo le parole: «a un prezzo medio» eliminare il seguente periodo: «collegati all'andamento dei prezzi dei mercati spot dell'energia e che, comunque, non siano» e sostituire con il seguente periodo: «, come determinato ai sensi del precedente comma 2, lettera b),»;
c) dopo il comma 5 aggiungere i seguenti commi:
«6. Gli strumenti di copertura di cui al comma 2, lettera b), includono sia contratti di copertura a termine che prevedono consegna fisica di energia elettrica, sia quelli di regolazione finanziaria, sottoscritti dal produttore o da altro soggetto competente nell'ambito del gruppo societario.
7. Per ''società appartenenti allo stesso gruppo societario'' si intendono le società controllate, controllanti e controllate dalla medesima controllante del produttore secondo la definizione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice di civile.».
16.30
Precluso
Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 2 lettera b), dopo le parole «nei contratti medesimi» aggiungere il seguente periodo: «, restando inteso che in entrambi i casi il relativo prezzo sarà decurtato ovvero aumentato degli effetti relativi agli strumenti di copertura, di cui al successivo comma 6, effettuati dal produttore o da società appartenente al medesimo gruppo societario, e riferibili ai volumi di energia elettrica immessa dagli impianti di cui al comma 1.»;
b) al comma 5 dopo le parole: «a un prezzo medio» eliminare il seguente periodo: «collegati all'andamento dei prezzi dei mercati spot dell'energia e che, comunque, non siano» e sostituire con il seguente periodo: «, come determinato ai sensi del precedente comma 2, lettera b),»;
c) dopo il comma 5 aggiungere i seguenti commi:
«5-bis. Gli strumenti di copertura di cui al comma 2, lettera b), includono sia contratti di copertura a termine che prevedono consegna fisica di energia elettrica, sia quelli di regolazione finanziaria, sottoscritti dal produttore o da altro soggetto competente nell'ambito del gruppo societario.
5-ter. Per ''società appartenenti allo stesso gruppo societario'' si intendono le società controllate, controllanti e controllate dalla medesima controllante del produttore secondo la definizione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice di civile.».
16.31
Precluso
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Per i produttori che non hanno conseguito, nell'anno 2019, un ammontare di ricavi o compensi superiore a 10 milioni di euro e ai quali non sono stati erogati i contributi a fondo perduto di cui all'articolo 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e di cui all'articolo 1, commi da 1 a 3 e da 16 a 27, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, l'eventuale differenza negativa di cui al comma 3 è ridotta di una percentuale pari al 10 per cento. Al fine di ottenere tale riduzione, il produttore presenta al GSE una dichiarazione sostitutiva di atto notorio.».
16.32
Precluso
Sostituire il comma 5 con il seguente:
«5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano all'energia oggetto di contratti di fornitura conclusi prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».
16.33
Precluso
Al comma 5 dopo le parole: «non si applicano» inserire le seguenti: «agli impianti entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2019 e».
16.34
Precluso
Al comma 5, dopo le parole: «presente decreto,» aggiungere le seguenti: «anche attraverso società appartenenti allo stesso Gruppo,».
16.35
Gallone, Ferro, Modena, Saccone
Precluso
Al comma 5, dopo le parole: «presente decreto,» sono aggiunte le seguenti: «anche attraverso società appartenenti allo stesso Gruppo,».
16.36
Arrigoni, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Al comma 5, dopo le parole: «presente decreto,» sono aggiunte le seguenti: «anche attraverso società appartenenti allo stesso Gruppo,».
16.37
Precluso
Al comma 5 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ovvero conclusi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto alle medesime condizioni di prezzo a valere dal 1º febbraio 2022 e di durata almeno quinquennale.».
16.38
Precluso
Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero, conclusi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge alle medesime condizioni di prezzo a valere dal 1º febbraio 2022 e di durata almeno quinquennale».
16.39
Precluso
Al comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole: «Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma 3, si tiene conto della differenza tra il valore di cui al comma 2, lettera a), maggiorato del 10 per cento, e il valore del contratto».
16.40
Arrigoni, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Al comma 5, è inserito alla fine il seguente periodo: «Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma 3, si tiene conto della differenza tra il valore di cui al comma 2, lettera a), maggiorato del 10 per cento, e il valore del contratto».
16.41
Gallone, Ferro, Modena, Saccone
Precluso
Al comma 5, è inserito infine il seguente periodo:
«Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma 3, si tiene conto della differenza tra il valore di cui al comma 2, lettera a), maggiorato del 10 per cento, e il valore del contratto».
16.42
Arrigoni, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo il comma 5 inserire i seguenti:
«5-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano all'energia oggetto di contratti di copertura finanziaria a termine, conclusi prima della data di entrata in vigore del presente decreto.
5-ter. Gli strumenti contrattuali a termine di cui al comma precedente possono comprendere sia gli strumenti contrattuali a termine con consegna fisica che gli strumenti con regolazione finanziaria, nel periodo di validità del meccanismo di riduzione, sottoscritti a livello di gruppo o, in caso di non appartenenza ad alcun gruppo, della singola società proprietaria. Se la copertura associata allo strumento contrattuale a termine non risulta esplicitamente collegata ad un impianto specifico, l'energia risultante dalla ripartizione della posizione di vendita netta dell'impresa o del gruppo di imprese corrispondente è considerata energia effettivamente coperta, a meno che l'impresa o il gruppo di imprese non fornisca prove documentali dell'applicazione di un diverso tipo di assegnazione.
5-quater. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) disciplina le modalità con le quali è data attuazione alle disposizioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter.».
16.43
Precluso
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
«5-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano all'energia oggetto di contratti di copertura finanziaria a termine, conclusi prima della data di entrata in vigore del presente legge di conversione.
5-ter. Gli strumenti contrattuali a termine di cui al comma precedente possono comprendere sia gli strumenti contrattuali a termine con consegna fisica, sia gli strumenti con regolazione finanziaria nel periodo di validità del meccanismo di riduzione, sottoscritti a livello di gruppo o, in caso di non appartenenza ad alcun gruppo, della singola società proprietaria. Se la copertura associata allo strumento contrattuale a termine non risulta esplicitamente collegata ad un impianto specifico, l'energia risultante dalla ripartizione della posizione di vendita netta dell'impresa o del gruppo di imprese corrispondente è considerata energia effettivamente coperta, a meno che l'impresa o il gruppo di imprese non fornisca prove documentali dell'applicazione di un diverso tipo di assegnazione.
5-quater. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) disciplina le modalità con le quali è data attuazione alle disposizioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter.».
16.44
Precluso
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
«5-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano all'energia oggetto di contratti di copertura finanziaria a termine, conclusi prima della data di entrata in vigore del presente decreto.
5-ter. Gli strumenti contrattuali a termine di cui al comma precedente possono comprendere sia gli strumenti contrattuali a termine con consegna fisica che gli strumenti con regolazione finanziaria, nel periodo di validità del meccanismo di riduzione, sottoscritti a livello di gruppo o, in caso di non appartenenza ad alcun gruppo, della singola società proprietaria. Se la copertura associata allo strumento contrattuale a termine non risulta esplicitamente collegata ad un impianto specifico, l'energia risultante dalla ripartizione della posizione di vendita netta dell'impresa o del gruppo di imprese corrispondente è considerata energia effettivamente coperta, a meno che l'impresa o il gruppo di imprese non fornisca prove documentali dell'applicazione di un diverso tipo di assegnazione.
5-quater. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) disciplina le modalità con le quali è data attuazione alle disposizioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter.».
16.45
Girotto, Vaccaro, Croatti, Lanzi, Anastasi, Coltorti, Pavanelli, Trentacoste, Gallicchio
Precluso
Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti:
«5-bis. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 4 non si applicano altresì ai contratti di fornitura conclusi anche successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto purché destinati espressamente a copertura dei consumi di energia elettrica per i clienti domestici che versano in situazioni di disagio economico di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 3, commi 9 e 9-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, se stipulati entro i limiti di prezzo di cui al comma 5 del presente articolo.
5-ter. Acquirente Unico S.p.A., tramite il Sistema informativo integrato - SII, certifica la corrispondenza tra la quota di energia acquistata dagli operatori attraverso i contratti a termine per l'approvvigionamento di energia elettrica di origine rinnovabile e la quota somministrata ai clienti domestici che versano in situazioni di disagio economico di cui al comma 5-bis.
5-quater. Coerentemente con quanto disposto dal comma 4, l'ARERA definisce altresì, con propri provvedimenti, le modalità applicative dei commi 5-bis e 5-ter e, avvalendosi di Acquirente Unico S.p.A., trasmette, con cadenza semestrale, alle Commissioni parlamentari competenti, una relazione sul monitoraggio dell'andamento della componente di spesa degli oneri di sistema destinata al sostegno dei c.d. bonus elettrico.».
16.46
Precluso
Dopo il comma 5 aggiungere il seguente comma:
«5-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano alle comunità di energia rinnovabile o alle comunità energetiche dei cittadini, nonché alle cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643».
16.47
De Petris, Errani, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Precluso
Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
«5-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano alle comunità di energia rinnovabile o alle comunità energetiche dei cittadini, nonché alle cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643».
16.48
Presutto, Nocerino, Vanin, Croatti, Trentacoste, Naturale
Precluso
Dopo il comma 5, aggiungere, infine, il seguente:
«5-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano alle comunità di energia rinnovabile o alle comunità energetiche dei cittadini, nonché alle cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643».
16.49
Precluso
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«5-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano alle comunità di energia rinnovabile o alle comunità energetiche dei cittadini, nonché alle cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643».
16.50
Precluso
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«5-bis. All'articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
''1. A decorrere dal 1º gennaio 2019, i canoni annui per i permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione e stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana sono così determinati:
a) permesso di prospezione: 2.000 euro per chilometro quadrato;
b) permesso di ricerca: 3.000 euro per chilometro quadrato;
c) permesso di ricerca in prima proroga: 5.000 euro per chilometro quadrato;
d) permesso di ricerca in seconda proroga: 10.000 euro per chilometro quadrato;
e) concessione di coltivazione: 20.000 euro per chilometro quadrato;
f) concessione di coltivazione in proroga: 25.000 euro per chilometro quadrato;
g) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 10,329 euro per chilometro quadrato;
h) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 41,316 euro per chilometro quadrato.'';
2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
''1-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2019, per ogni anno di mancato inizio delle attività di concessione di cui al comma 1, si applica la sanzione pecuniaria di euro 4.000 per chilometro quadrato.''».
16.51
Precluso
Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti:
«5-bis. Per le produzioni di idrocarburi, a decorrere dal 1º luglio 2022, il titolare di ciascuna concessione di coltivazione, ivi comprese le produzioni ottenute in regime di permesso di ricerca, è tenuto a corrispondere annualmente allo Stato, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, il valore di un'aliquota del prodotto della coltivazione pari al 20 per cento della quantità di idrocarburi liquidi estratti in terraferma, ivi compresi i pozzi che partono dalla terraferma, e pari al 14 per cento della quantità di idrocarburi liquidi estratti in mare.
5-ter. All'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono apportare le seguenti modificazioni:
a) i commi 3, 6, 6-bis, 7, 7-bis sono abrogati;
b) al comma 7-ter, le parole: ''Per i versamenti dovuti per gli anni dal 2020 al 2022'', sono sostituite dalle seguenti: ''Per i versamenti dovuti a decorrere dal 2020''.
5-quater. Gli importi rivenienti dall'incremento delle aliquote di cui al comma 5-bis, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati, con le medesime finalità e modalità, al fondo istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali di cui al comma 4 del presente articolo.».
16.52
Arrigoni, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo il comma 5 inserire i seguenti:
«5-bis. Per gli impianti di produzione di cui al comma 1 partecipanti al sistema di remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di energia elettrica, così come approvato da Decreto dei Ministero dello Sviluppo Economico del 28 giugno 2019, il prezzo zonale orario di mercato dell'energia elettrica di cui al comma 2 lettera b) è sostituito dal minore valore tra il prezzo di esercizio indicato nell'Articolo 3 della Delibera dell'ARERA 363/2019/R/eel del 03 settembre 2019 così come modificata ed integrata dalla Delibera 578/2021/R/eel del 14 dicembre 2021 ed il medesimo prezzo zonale orario.
5-ter. Sono esclusi dall'applicazione di questo articolo:
(i) gli impianti a fonte rinnovabile inclusi in Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (SSPC), o in Reti Interne di Utenza (RIU) o compresi in Comunità Energetiche Rinnovabili (CER);
(ii) gli impianti a fonte rinnovabile di proprietà dei consumatori finali, realizzati in forma singola o attraverso iniziative consortili, che forniscono l'energia prodotta agli stessi consumatori anche attraverso l'interposizione del proprio fornitore.».
16.53
Precluso
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: ''entro centottanta giorni'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro centoventi giorni'';
b) al comma 4 le parole: ''entro centottanta giorni'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro novanta giorni''.».
16.54
Precluso
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. Le misure di incentivazione di cui all'articolo 22, comma 2 del D.M. 4 luglio 2019 si applicano anche agli impianti idroelettrici su acquedotto che hanno avuto accesso agli incentivi di cui al D.M. 6 luglio 2012.».
16.55
Precluso
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. Per gli impianti di generazione di energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ed entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012, la tariffa omnicomprensiva di cui alla tabella 3 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244 ed al Regolamento (CE) n. 73/2003 viene determinata ed erogata sulla base del numero teorico massimo annuo pari ad 8.760 ore di funzionamento. In caso di mancato raggiungimento delle ore teoriche annue, la differenza delle ore fino ad esaurimento del monte ore teoriche spettanti per il periodo incentivante, si computano al fine del riconoscimento della tariffa di cui alla tabella 3 citata anche oltre i 15 anni della loro scadenza naturale.».
G16.1
Arrigoni, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Il Senato,
in sede di conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico,
premesso che:
il preoccupante livello del prezzo del gas naturale, che si mantiene tale da mesi ed è ad un valore quadruplo rispetto ai primi del 2021, a causa sia di un'impennata della domanda a livello mondiale e sia delle criticità manifestatesi sul fronte dell'offerta, oltre a essere la principale fonte del caro bollette, anche quelle dell'energia elettrica visto che la formazione del prezzo di queste dipende dal gas secondo il criterio del prezzo marginale, ha fatto emergere tutte le problematiche strutturali del settore sia in sede comunitaria sia in sede italiana;
il caro energia sta confermando di avere caratteristiche strutturali, come avvalorato da molti analisti che sostengono che il costo di approvvigionamento del gas all'ingrosso si manterrà elevato almeno fino al 2023; il caro bollette sta minando la ripresa economica post Covid, va ad alimentare l'aumento dei prezzi dei beni di consumo e sta mettendo in estrema difficoltà famiglie, Pubbliche Amministrazioni (a partire da comuni e ospedali), impianti sportivi (a partire dalle piscine), imprese, soprattutto quelle energivore del settore manifatturiero, cosiddetto Hard To Abate, che sono costrette a rallentare e talvolta fermare le attività per gli insostenibili costi di produzione;
in Italia il prezzo medio giornaliero di acquisto dell'energia elettrica di gennaio e dei giorni della prima metà di febbraio 2022 è molto alto e si mantiene stabilmente attorno ai 215 euro/MWh (fonte GME), valore superiore alla media giornaliera del 2021, pari 125,46 euro/MWh, e circa 4 volte superiore al prezzo degli anni precedenti che era mediamente di 60 euro/MWh. Anche il prezzo del gas naturale di gennaio e dei primi giorni di febbraio 2022 è mediamente superiore agli 80 euro/MWh, valore molto alto e 4 volte superiore al prezzo degli anni precedenti;
l'Italia tra i paesi europei è quello che registra i prezzi superiori sia dell'energia elettrica e sia del gas, confermando lo storico gap negativo di prezzi che penalizza la competitività delle nostre imprese. Il prezzo medio giornaliero dell'elettricità nel 2021 in Italia è stato di 125,46 euro/MWh, un livello superiore del 29,5 per cento rispetto la Germania (96,85 euro/MWh) e 14,9 per cento rispetto la Francia (109,18 euro/MWh);
i competitori Europei, sfruttando le specificità dei propri sistemi energetici, hanno già approntato misure a vantaggio delle proprie imprese: in Francia sono stati destinati alle imprese industriali, a prezzo di costo (42 euro/MWh), 120 TWh di energia elettrica nucleare in uno schema di misura pluriennale;
nel nostro paese, in analogia con quanto posto in essere in altri paesi europei, possono essere implementate soluzioni che sfruttano la specificità che contraddistinguono il nostro sistema energetico e portino un sollievo temporaneo alle imprese esposte al caro energia e allo stesso tempo delineino un quadro strutturale virtuoso tale da sviluppare la produzione di energia rinnovabile e supportare uno sviluppo decarbonizzato della nostra industria;
impegna il Governo:
ad adottare opportune iniziative di «electricity release» che prevedano la cessione e il trasferimento a settori industriali esposti al caro energia e a rischio di chiusura, attraverso contratti di medio/lungo termine a prezzi calmierati, di un quantitativo di energia elettrica prodotta da impianti a fonti rinnovabili e ritirata dal GSE.
16.0.1
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 16-bis.
(Ulteriori misure per di semplificazione per lo sviluppo delle fonti rinnovabili)
1. Nel comma 9-bis dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo le parole: ''si applicano le disposizioni di cui al comma 1.'' sono aggiunte le seguenti: ''Le medesime disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai progetti di nuovi impianti fotovoltaici da realizzare nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi incluse le aree di cui al comma 8 dello stesso articolo 20, di potenza sino a 10 MW, ovvero agli impianti in zona agricola in modalità agro-voltaica ai sensi dell'articolo 65 comma 1 quater del decreto-legge 24 Gennaio 2012, n. 1 racchiusi in un perimetro i cui punti distino non più di 3 chilometri dalle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale''.
2. Il comma 3 dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è sostituito dal seguente:
''3. Con le medesime modalità previste al comma 1, senza necessità di autorizzazioni paesaggistiche e ambientali, al di fuori delle zone A di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e ad esclusione degli edifici sui quali sono apposti specifici vincoli, diversi da quelli di cui all'Articolo 142, ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono altresì realizzabili, insieme alle relative infrastrutture anche di connessione laddove interessino solo aree nella disponibilità del proponente: (a) i progetti di nuovi impianti fotovoltaici sino a 1 MW, collocati nelle aree cui si applica l'Articolo 6 comma 9 bis del Decreto legislativo 3 Marzo 2011, n. 28, purché il proponente alleghi una autodichiarazione dalla quale risulti che l'impianto non si trova all'interno di aree fra quelle specificamente elencate e individuate dall'Allegato 3, lettera f), al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010, ovvero (b) gli impianti di qualsiasi potenza con moduli collocati sulle coperture di fabbricati rurali, di edifici a uso produttivo e di edifici residenziali, ovvero (c) i progetti di nuovi impianti fotovoltaici i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture di fabbricati rurali e di edifici su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto.''».
16.0.2
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 16-bis.
(Ulteriori misure per di semplificazione per lo sviluppo delle fonti rinnovabili)
1. Al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono applicare le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 9-bis, dopo le parole: ''si applicano le disposizioni di cui al comma 1.'' sono aggiunte le seguenti: ''Le medesime disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai progetti di nuovi impianti fotovoltaici da realizzare nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi incluse le aree di cui al comma 8 dello stesso articolo 20, di potenza sino a 10 MW, ovvero agli impianti in zona agricola in modalità agro-voltaica ai sensi dell'articolo 65 comma 1 quater del decreto-legge 24 Gennaio 2012, n. 1 racchiusi in un perimetro i cui punti distino non più di 3 chilometri dalle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale'';
b) all'articolo 6-bis, il comma 3 è sostituito dal seguente:
''3. Con le medesime modalità previste al comma 1, senza necessità di autorizzazioni paesaggistiche e ambientali, al di fuori delle zone A di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e ad esclusione degli edifici sui quali sono apposti specifici vincoli, diversi da quelli di cui all'Articolo 142, ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono altresì realizzabili, insieme alle relative infrastrutture anche di connessione laddove interessino solo aree nella disponibilità del proponente:
- i progetti di nuovi impianti fotovoltaici sino a 1 MW, collocati nelle aree cui si applica l'Articolo 6 comma 9 bis del decreto legislativo 3 Marzo 2011, n. 28, purché il proponente alleghi una autodichiarazione dalla quale risulti che l'impianto non si trova all'interno di aree fra quelle specificamente elencate e individuate dall'Allegato 3, lettera f), al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010;
- gli impianti di qualsiasi potenza con moduli collocati sulle coperture di fabbricati rurali, di edifici a uso produttivo e di edifici residenziali;
- i progetti di nuovi impianti fotovoltaici i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture di fabbricati rurali e di edifici su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto.''».
16.0.3
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 16-bis.
(Ulteriori misure di semplificazione per lo sviluppo delle fonti rinnovabili)
1. Al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 9-bis, dopo il primo periodo è inserito il seguente: ''Le medesime disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai progetti di nuovi impianti fotovoltaici da realizzare nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi incluse le aree di cui al comma 8 del medesimo articolo, di potenza sino a lo MW, ovvero agli impianti agro-voltaici, di cui all'articolo 65, comma 1-quater, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge, 24 marzo 2012, n. 27, che distino non più di 3 chilometri dalle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale '';
b) all'articolo 6-bis il comma 3 è sostituito dal seguente:
''3. Con le medesime modalità previste al comma 1, senza necessità di autorizzazioni paesaggistiche e ambientali, al di fuori delle zone A di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e ad esclusione degli edifici sui quali sono apposti specifici vincoli, diversi da quelli di cui all'articolo 142, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono altresì realizzabili, insieme alle relative infrastrutture, ivi incluse quelle di connessione laddove insistano esclusivamente sulle aree nella disponibilità del soggetto che presenta la dichiarazione di cui al comma 4:
a) i progetti di nuovi impianti fotovoltaici sino a 1 MW, collocati nelle aree cui si applica l'articolo 6, comma 9-bis, purché il soggetto che presenta la dichiarazione di cui al comma 4 alleghi un'autodichiarazione dalla quale risulti che l'impianto non si trova all'interno di aree di cui all'Allegato 3, lettera f), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 219 del 18 settembre 2010;
b) gli impianti di qualsiasi potenza con moduli collocati sulle coperture di fabbricati rurali, di edifici a uso produttivo e di edifici residenziali;
c) i progetti di nuovi impianti fotovoltaici i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture di fabbricati rurali e di edifici su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto.''».
16.0.4
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 16-bis.
(Misure di accelerazione dello lo sviluppo delle fonti rinnovabili)
4. All'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, è aggiunta infine la seguente lettera:
''d) esclusivamente per il fotovoltaico, con diritto di accesso agli incentivi statali, in deroga all'articolo 65 del decreto legge 1/2012, convertito dalla legge 27/2012:
d1. le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 m dalle zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale,;
d2. le aree classificate agricole, adiacenti ad autostrade e linee ferroviarie, comprese tra una distanza di 100 m e 300 m dalle stesse.''.».
16.0.5
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 16-bis.
(Misure di accelerazione dello lo sviluppo delle fonti rinnovabili)
1. All'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo la lettera c) è aggiunta, in fine la seguente:
''c-bis) esclusivamente per il fotovoltaico, con diritto di accesso agli incentivi statali, in deroga all'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27:
1) le aree classificate agricole, che distino non più di 500 metri dalle zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale;
2) le aree classificate agricole, adiacenti ad autostrade e linee ferroviarie, e comunque collocate ad una distanza non superiore ai 300 metri.''».
16.0.6
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 16-bis.
(Disposizioni per favorire la concorrenza nel settore energetico)
1. ARERA è incaricata, avvalendosi di RSE S.p.A., di redigere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, uno studio volto ad individuare i segmenti delle filiere dell'energia elettrica, del gas e dei carburanti beneficiari di maggiori profitti conseguenti al mero aumento dei prezzi energetici, con lo scopo di identificare i settori di mercato nei quali la concorrenza opera con insufficiente efficacia nel ridurre la creazione di margini ingiustificati. Per la predisposizione di tale studio, ferma restando la riservatezza delle informazioni acquisite, ARERA e RSE hanno il potere di richiedere ai soggetti interessati tutte le informazioni di natura tecnica e commerciale necessarie. Lo studio sarà consegnato al Ministero della transizione ecologica e al Ministero dello sviluppo economico, che entro tre mesi dal ricevimento dello stesso proporranno un disegno di legge volto a ridurre i costi energetici attraverso una maggiore efficienza e competitività dei mercati. I costi dello studio, stimati in Euro 5 milioni, coperti attraverso i ricavi derivanti dal meccanismo di cui all'articolo 16, comma 1.».
16.0.7
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 16-bis.
(Disposizioni per favorire la concorrenza nel settore energetico)
1. In considerazione della necessità di disporre con urgenza di studi e statistiche affidabili e complete sugli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) redige, avvalendosi della Società Ricerca sul sistema energetico - RSE S.p.A., entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, uno studio volto ad individuare i segmenti delle filiere dell'energia elettrica, del gas e dei carburanti beneficiari di maggiori profitti conseguenti al mero aumento dei prezzi energetici, con lo scopo di identificare i settori di mercato che hanno maggiormente beneficiato di tali extraprofitti. Esclusivamente ai fini della predisposizione dello studio di cui al presente articolo, ferma restando la riservatezza delle informazioni acquisite, ARERA e RSE possono richiedere ai soggetti interessati tutti i dati di natura tecnica e commerciale necessari. Lo studio è trasmesso al Ministero della transizione ecologica e al Ministero dello sviluppo economico, al fine di formulare, entro tre mesi dalla data di trasmissione, proposte di modifiche legislative in materia di riduzione dei costi energetici, garantendo una maggiore efficienza e competitività dei mercati. Agli oneri derivanti dalla realizzazione dello studio, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del meccanismo di cui all'articolo 16, comma 1.».
16.0.8
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 16-bis.
(Misure per lo sviluppo delle fonti rinnovabili e il contenimento dei prezzi energetici)
1. All'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il numero 2) della lettera a) è sostituito dal seguente:
''2) con uno o più impianti di produzione da fonti rinnovabili ubicati presso edifici o in siti diversi da quelli presso il quale l'auto-consumatore opera, fermo restando che tali edifici o siti devono essere nella disponibilità dell'auto-consumatore stesso. In tal caso:
i) l'impianto può essere direttamente interconnesso all'utenza del cliente finale con un collegamento diretto di lunghezza non superiore a 10 km al quale non possono essere allacciate utenze diverse da quella dell'unità di produzione e dell'unità di consumo. La linea diretta di collegamento fra l'impianto di produzione e l'unità di consumo, se interrata, viene autorizzata con le medesime procedure di autorizzazione dell'impianto di produzione. L'impianto dell'autoconsumatore può essere di proprietà di un terzo o gestito da un terzo alle condizioni di cui al numero 1) sopra; ovvero;
ii) l'autoconsumatore può utilizzare la rete di distribuzione esistente per condividere l'energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabile e consumarla nei punti di prelievo nella titolarità dello stesso autoconsumatore;'';
b) la lettera c) è sostituita dalle seguenti:
''c) nel caso in cui operi con le modalità di cui alla lettera a), numero 2, punto ii., può accedere agli strumenti di incentivazione di cui all'articolo 8 e alle compensazioni di cui all'articolo 32 comma 3, lettera a); nei casi in cui operi con le modalità di cui alla lettera a), numero 1 e alla lettera a), numero 2), punto i., può accedere agli strumenti di incentivazione di cui agli Articoli 6, 7 e 8;;
c-bis) nel contesto della regolamentazione di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, ARERA stabilisce le modalità con le quali all'energia autoconsumata nelle configurazioni di cui al comma 1, lettera a), numero 2), punto i., di nuova costruzione sono applicati gli oneri generali afferenti al sistema elettrico ivi inclusi quelli di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;''».
16.0.9
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 16-bis.
(Misure per lo sviluppo delle fonti rinnovabili e il contenimento dei prezzi energetici)
1. All'articolo 30 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) alla lettera a), il numero 2 è sostituito dal seguente:
''2) con uno o più impianti di produzione da fonti rinnovabili ubicati presso edifici o in siti diversi da quelli presso il quale l'auto-consumatore opera, fermo restando che tali edifici o siti devono essere nella disponibilità dell'auto-consumatore stesso. In tal caso:
i. l'impianto può essere direttamente interconnesso all'utenza del cliente finale con un collegamento diretto di lunghezza non superiore a 10 chilometri al quale non possono essere allacciate utenze diverse da quella dell'unità di produzione e dell'unità di consumo. La linea diretta di collegamento fra l'impianto di produzione e l'unità di consumo, se interrata, viene autorizzata con le medesime procedure di autorizzazione dell'impianto di produzione. L'impianto dell'auto-consumatore può essere di proprietà di un terzo o gestito da un terzo alle condizioni di cui al numero 1);
ii. l'auto-consumatore può utilizzare la rete di distribuzione esistente per condividere l'energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabile e consumarla nei punti di prelievo nella titolarità dello stesso auto-consumatore;'';
2) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
''c) nel caso in cui operi con le modalità di cui alla lettera a), punto ii., può accedere agli strumenti di incentivazione di cui all'articolo 8 e alle compensazioni di cui all'articolo 32, comma 3, lettera a); nei casi in cui operi con le modalità di cui alla lettera a), numeri 1) e alla lettera a), numero 2) punto i., può accedere agli strumenti di incentivazione di cui agli articoli 6, 7 e 8;'';
b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
''1-bis. In sede di aggiornamento e adeguamento della regolazione dei sistemi semplici di produzione e consumo, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, ARERA stabilisce le modalità con le quali all'energia auto-consumata nelle configurazioni di nuova costruzione di cui al comma 1, lettera a), numero 2, punto i., sono applicati gli oneri generali afferenti al sistema elettrico, ivi inclusi quelli di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.''».
16.0.10
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 16-bis.
(Interventi sul mercato del gas naturale e sull'elettricità prodotta da centrali termoelettriche alimentate a gas naturale)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2022, nell'ambito del mercato del gas naturale e della produzione di energia elettrica da centrali termoelettriche alimentate a gas naturale, è applicato un meccanismo di compensazione sugli eventuali extraprofitti realizzati.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) adotta i provvedimenti necessari a:
a) individuare gli extraprofitti realizzati dai produttori, importatori e venditori di gas naturale e dalle centrali termoelettriche alimentate a gas naturale;
b) disciplinare le modalità con le quali provvedere a richiedere agli operatori sul mercato del gas naturale e alle centrali termoelettriche alimentate e gas naturale gli importi corrispondenti e versarli nel fondo di cui al comma 4 dell'articolo 16.».
16.0.11
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 16-bis.
(Disposizioni in materia di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici negli edifici)
1. All'articolo 16-ter, comma 1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le parole: ''31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2022''.
2. Agli oneri di cui al precedente comma, valutati in 0,3 milioni di euro per l'anno 2022 e 1,9 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
16.0.12
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 16-bis.
(Misure a sostegno della diffusione della mobilità elettrica nell'ambito privato)
1. Al comma 1 dell'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e s.m.i, le parole: ''31 dicembre 2021'' sono sostituite con le seguenti: ''31 dicembre 2022''.
2. Agli oneri di cui al comma 1, valutati in 10 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
16.0.13
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 16-bis.
(Accesso delle CER al Fondo di garanzia Green di SACE)
1. Possono accedere alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 64, comma 5, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le comunità energetiche costituite ai sensi delle norme di recepimento della Direttiva UE 2018/2001 e gli investimenti effettuati dai membri di tali comunità energetiche per impianti da mettere al servizio delle stesse. Le modalità di erogazione del credito e il coinvolgimento del sistema bancario e degli sportelli postali saranno stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della transizione ecologica, secondo criteri di massima semplificazione e riduzione dei costi di accesso che consentano l'accesso anche per investimenti di ridotta dimensione.».
16.0.14
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 16-bis.
(Fondo di garanzia per la realizzazione di CER)
1. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui al pacchetto di misure presentato dalla Commissione europea il 14 luglio 2021, con la finalità di produrre, entro l'anno 2030, almeno il 40 per cento dell'energia da fonti rinnovabili, al fine di concorrere al raggiungimento, da parte dell'Unione europea, di emissioni zero entro l'anno 2050 e di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti per la per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili, istituite ai sensi della Direttiva (UE) 2018/2001 e della Direttiva (UE) 2019/944, nello stato di previsione del Ministero delle transizione ecologica è istituito apposito Fondo denominato ''Fondo di garanzia per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili'', con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2022, 20 milioni di euro per l'anno 2023, 25 milioni per il 2024 e 30 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030.
2. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità, i termini, i limiti e le condizioni per la concessione della garanzia. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) assicura, anche attraverso il proprio sito istituzionale, adeguata informazione in merito alle disposizioni di cui ai commi precedenti. I soggetti ammessi alla garanzia sono le comunità di energia rinnovabile, i sistemi di autoconsumo collettivo individuati dalle norme di recepimento della Direttiva UE 2018/2001, ovvero i soggetti che partecipano a tale configurazione qualora finanzino impianti da mettere al servizio delle stesse.
3. I soggetti proprietari di impianti a fonte rinnovabile, beneficiari dei crediti per gli incentivi ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, maturati a decorrere dal 1º gennaio 2021, possono cedere i crediti derivanti dall'ammissione alle tariffe incentivanti, trasferendo la titolarità dei crediti stessi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.».
16.0.15
Precluso
Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:
«Art. 16-bis.
(Contributo di solidarietà per la riduzione dei costi dell'energia)
1. Per perseguire maggiore equità ed equilibrio tra i costi sostenuti dai consumatori e i profitti ottenuti dagli operatori, i soggetti di cui al comma 2 sono tenuti a versare all'Agenzia delle Entrate un contributo di solidarietà una tantum pari al 30 per cento del maggior utile netto conseguito nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021 rispetto a quello conseguito nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 3. Il versamento è effettuato entro il 30 aprile del 2022.
2. Sono tenuti al versamento i soggetti che:
a) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021 hanno conseguito un volume di ricavi superiore a 10 ML euro e un utile netto superiore a 1 ML euro;
b) operano nei seguenti settori:
b1) ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;
b2) raffinazione di petrolio, produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatto e gas naturale;
b3) importazione, produzione, trasmissione e dispacciamento, distribuzione e commercializzazione dell'energia elettrica, fatto salvo il comma 9;
b4) importazione, trasporto, distribuzione e commercializzazione dei gas naturale.
3. Il versamento del contributo di cui al comma 1 è dovuto al ricorrere di tutte le seguenti condizioni quando, nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021 rispetto al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019:
a) il volume di ricavo è superiore di oltre il 20 per cento rispetto a quello del periodo di imposta in corso ai 31 dicembre 2019, al netto del ricavo connesso alla produzione elettrica da fonti rinnovabili;
b) l'utile netto è superiore di oltre il 20 per cento.
4. Entro il 30 giugno del 2022, i soggetti di cui al comma 2 trasmettono all'Agenzia delle entrate, i bilanci consuntivi relativi ai periodi di imposta di interesse del presente articolo, con un prospetto dell'eventuale versamento dovuto e con ricevuta del versamento effettuato.
5. Con circolare dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 15 aprile 2022, sono stabilite le modalità di applicazione del comma 4.
6. L'Agenzia delle entrate verifica, entro la fine del 2022, che i soggetti tenuti abbiano ottemperato alle disposizioni del presente articolo, ivi inclusa la trasmissione di quanto previsto al comma 4. Entro i medesimi termini, la stessa Agenzia presenta al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sugli effettivi incrementi di fatturato e di utile netto, di cui al comma 3, conseguito da ciascuno dei soggetti. L'Agenzia delle entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze trattano i dati di cui vengono in possesso come dati sensibili.
7. Ai soggetti che omettono la trasmissione di quanto previsto al comma 4 o che trasmettono informazioni false è comminata una sanzione pari al 10 per cento dei ricavi. Ai soggetti che omettono il versamento dovuto è comminata una sanzione pari a al 150 per cento del maggior utile netto.
8. Il gettito conseguente all'applicazione del presente articolo è destinato a misure compensative a favore dei consumatori, mediante riduzione di accise e IVA, in misura e con modalità stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze entro tre mesi dalla data delle verifiche di cui al comma 6.
9. Il presente articolo non si applica alle società i cui ricavi, nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021, sono imputabili per oltre il 40 per cento alla produzione elettrica da fonti rinnovabili di energia.».
16.0.16
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 16-bis.
(Ulteriori interventi per il contenimento dei costi dell'energia)
1. All'articolo 7, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole: ''alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo'' sono abrogate;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
''Le concessioni di cui al comma 1 sono confermate in capo al concessionario originario con provvedimento dell'amministrazione competente, sentiti gli enti locali interessati, eventualmente con riduzione e riperimetrazione dell'area, con salvezza degli atti e dei provvedimenti emanati, e comunque almeno sino al 31 dicembre 2039, in connessione ai piani di investimento pluriennale programmati ed agli ammortamenti degli impianti e degli investimenti effettuati, in corso e programmati, anche connessi al perseguimento di finalità di contenimento dei costi energetici, tutela dell'ambiente e riduzione degli impatti previsti in tali piani di sviluppo e sulla base delle linee guida da adottarsi dalle Regioni entro novanta giorni.''».
17.1
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), al n. 1), dopo le parole: «ad eccezione dei componenti nominati ai sensi del quinto periodo» sono aggiunte le seguenti: «salvo che il tempo pieno non sia previsto nei singoli decreti di cui al periodo successivo»; dopo l'ultimo periodo, è aggiunto il seguente: «Considerata l'esigenza di immediata applicazione alle istruttorie in corso, anche prima che il decreto di nomina di cui al periodo precedente acquisti efficacia, il Commissario in esso individuato è autorizzato a partecipare, con diritto di voto, alle riunioni della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC.»;
b) al comma 1, lettera a), n. 2), dopo le parole: «e dei Gruppi istruttori» sono aggiunte le seguenti: «, sino al 31 dicembre 2023»;
c) al comma 1, lettera b), il capoverso «2-octies.» è sostituito dal seguente:
«2-octies. Il Presidente della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS di cui al comma 1 si avvale altresì di una struttura di supporto composta da almeno 4 unità di personale dell'Arma dei carabinieri, appartenenti all'organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare di cui all'articolo 174-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 o comunque con comprovata esperienza nel settore della tutela ambientale o nel coordinamento di unità complesse o nella gestione di fondi. I componenti della struttura di supporto sono individuati dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 170 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e inviati in posizione di comando, con oneri rientranti nei costi di funzionamento di cui all'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La struttura di supporto cessa alla scadenza dell'incarico del Presidente della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS»;
d) al comma 1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:
«c) ai fini della designazione di cui all'articolo 8, comma 2-bis, penultimo periodo, e della conseguente partecipazione alle riunioni della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, è in ogni caso sufficiente la comunicazione o la conferma da parte della Regione o della Provincia autonoma del nominativo dell'interessato.»;
alla lettera a), premettere la seguente:
«0a) al comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la parola: ''quaranta'' è sostituita dalla seguente: ''cinquanta''. In sede di prima applicazione, il Ministro della transizione ecologica provvede alla nomina dei nuovi dieci Commissari entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.».
17.2
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), al n. 1), dopo le parole: «ad eccezione dei componenti nominati ai sensi del quinto periodo» sono aggiunte le parole: «salvo che il tempo pieno non sia previsto nei singoli decreti di cui al periodo successivo»; dopo l'ultimo periodo, è aggiunto il seguente: «Considerata l'esigenza di immediata applicazione alle istruttorie in corso, anche prima che il decreto di nomina di cui al periodo precedente acquisti efficacia, il Commissario in esso individuato è autorizzato a partecipare, con diritto di voto, alle riunioni della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC.»;
b) al comma 1, lettera a), n. 2), dopo le parole: «e dei Gruppi istruttori» sono aggiunte le parole: «, sino al 31 dicembre 2023»;
c) al comma 1, lettera b), il capoverso: «2-octies.» è sostituito dal seguente:
«2-octies. Il Presidente della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS di cui al comma 1 si avvale altresì di una struttura di supporto composta da almeno 4 unità di personale dell'Arma dei carabinieri, appartenenti all'organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare di cui all'articolo 174-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 o comunque con comprovata esperienza nel settore della tutela ambientale o nel coordinamento di unità complesse o nella gestione di fondi. I componenti della struttura di supporto sono individuati dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 170 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e inviati in posizione di comando, con oneri rientranti nei costi di funzionamento di cui all'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La struttura di supporto cessa alla scadenza dell'incarico del Presidente della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS»;
d) al comma 1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:
«c) ai fini della designazione di cui all'articolo 8, comma 2-bis, penultimo periodo, e della conseguente partecipazione alle riunioni della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, è in ogni caso sufficiente la comunicazione o la conferma da parte della Regione o della Provincia autonoma del nominativo dell'interessato.»;
alla lettera a), premettere la seguente:
«0a) al comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la parola: ''quaranta'' è sostituita dalla parola ''cinquanta''. In sede di prima applicazione, il Ministro della transizione ecologica provvede alla nomina dei nuovi dieci Commissari entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.».
17.3
Giuseppe Pisani, Pirro, Trentacoste
Precluso
Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1), inserire il seguente:
«1-bis) all'ottavo periodo, dopo le parole: ''anche un rappresentante del Ministero della cultura'', sono aggiunte, in fine, le seguenti: '', nonché un rappresentante del Ministero della Salute con specifiche competenze in materia di igiene, sanità pubblica, ed epidemiologia ambientale''.».
17.4
Precluso
Dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti commi:
«1-bis. Nell'ambito delle attività connesse anche ai processi di cui al comma 1, all'articolo 16 dell'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104 dopo il comma 1, è inserito il seguente:
''1-bis. In analogia a quanto stabilito al comma 1, nell'ambito dei progetti finalizzati all'abbattimento dell'arretrato inclusi nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, tali misure straordinarie, nei confronti del personale amministrativo della Giustizia amministrativa, ad eccezione di quello assunto ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono adottate con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, su proposta del Segretario generale della Giustizia amministrativa, tra i dipendenti che hanno concorso al raggiungimento dell'obiettivo del P.N.R.R., secondo parametri indicati, all'inizio di ogni anno, del Segretario generale della Giustizia amministrativa. Le misure di cui al presente comma trovano copertura mediante utilizzo delle risorse ancora disponibili nel bilancio della Giustizia amministrativa tenuto conto di quanto previsto al comma 1.
1-ter. Al fine di consentire, altresì, la prosecuzione per gli anni 2022, 2023 e 2024 delle funzioni istituzionali di cui all'articolo 7, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito in legge con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, per il supporto amministrativo a tali funzioni nonché per le funzioni di controllo di regolarità amministrativo-contabile, al personale, non dirigenziale, che presta servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i Rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE), presso le Ragionerie territoriali dello Stato e presso gli Uffici centrali di Bilancio, è corrisposta una maggiorazione dell'indennità di amministrazione in godimento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo confronto con le organizzazioni sindacali, sono individuate la misura e i criteri di attribuzione delle predette maggiorazioni nel limite di spesa di euro 5.500.000 annui per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.
Agli oneri derivanti dal presente comma, pari 5.500.000 milioni annui per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».
17.78
Precluso
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
«6-bis. All'articolo 119, comma 8-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al primo periodo, sostituire le parole: ''la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo'' con le seguenti: ''la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023, a condizione che alla data del 31 dicembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo''».
17.0.1
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 17-bis.
(Misure urgenti per l'attuazione del PNIEC)
1. Al fine di garantire l'attuazione e il rispetto delle fasi definite con il PNIEC e in attuazione della Decisione 19 dicembre 2002, n. 2003/33/CE, all'articolo 16-ter, comma 1, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera c) le parole: ''30 giugno 2022'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2023'';
2) alla lettera c-bis) le parole: ''1º luglio 2022'' sono sostituite dalle seguenti: ''1º gennaio 2024''.».
18.1
Botto, Giannuzzi, Lezzi, Abate, Ortis, Lannutti, Angrisani
Precluso
Il comma 1 è sostituito dai seguenti:
«1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 4, comma 5 del decreto-legge 1º marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) delibera, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, la rimodulazione dei sussidi ambientalmente dannosi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, prevedendo la riduzione per l'anno 2022 nella misura almeno pari al 50 per cento, e per gli anni 2023 e 2024 del 70 per cento e per l'anno 2025 del 100 per cento delle spese fiscali per l'ambiente indicate nel catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi, di cui alla tabella A del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015 n. 221;
1-bis. Le risorse di cui al comma 1 relative agli importi recuperati, sono destinate ad uno specifico Fondo istituito presso il Ministero della transizione ecologica, finalizzato all'attuazione dei seguenti programmi di investimenti:
a) la realizzazione della transizione energetica e della riduzione delle emissioni di anidride carbonica in tutti i settori produttivi, attraverso il miglioramento dell'efficienza energetica, al fine di contrastare anche il fenomeno della povertà energetica, incentivando l'utilizzo delle fonti rinnovabili e delle reti innovative, nonché il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e della riduzione del 65 per cento delle emissioni di gas serra entro il 2030 e dell'azzeramento delle emissioni entro il 2040;
b) la realizzazione di un piano strutturale per la messa in sicurezza del territorio, attraverso politiche di prevenzione e mitigazione del rischio e di adattamento ai cambiamenti climatici;
c) la realizzazione di un programma d'investimenti pubblici orientati ai principi della sostenibilità ambientale, con azioni di riqualificazione energetica e messa in sicurezza sismica degli edifici pubblici e privati, privilegiando il recupero di materia, rispetto al recupero di energia, unitamente a politiche di rigenerazione urbana delle città, di tutela dei beni culturali, paesaggistici e degli ecosistemi, di azzeramento al nuovo consumo di suolo e all'abusivismo edilizio;
d) la realizzazione di un piano nazionale di sviluppo della mobilità ad idrogeno verde, per il finanziamento d'interventi in favore della mobilità ad idrogeno verde, lungo le autostrade e le strade di interesse nazionale, al fine di consentire una mobilità a zero emissioni, tramite mezzi pesanti e leggeri di trasporto delle merci e delle persone con veicoli a celle a combustibile e al finanziamento di specifici progetti sperimentali, legati all'utilizzo dell'idrogeno nel trasporto ferroviario nazionale e regionale, destinati alla conversione della mobilità da diesel a quella all'idrogeno verde;
e) lo sviluppo della filiera agricola biologica e delle pratiche agronomiche al fine di tutelare le risorse sotto il profilo qualitativo e quantitativo, mantenendo i livelli qualitativi del territorio, della fertilità organica del suolo ed il sequestro di carbonio;
f) la realizzazione di un programma per incentivare l'occupazione giovanile attraverso l'introduzione di incentivi e agevolazioni fiscali per le imprese che assumono, a tempo indeterminato, giovani fino a 35 anni nei seguenti settori: protezione del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico e sismico; ricerca e sviluppo e produzioni di biocarburanti di seconda e terza generazione; ricerca e sviluppo e produzioni e installazione di tecnologie nel solare termico, solare a concentrazione, solare tenno-dinamico, solare fotovoltaico e geotermia, ricerca e sviluppo finalizzato alle tecnologie per la produzione di idrogeno verde e la crescente disponibilità di energia elettrica rinnovabile al fine di consentire nei prossimi anni una curva di prezzo discendente per la produzione di idrogeno; incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia nei settori civile e terziario, compresi gli interventi di edilizia residenziale pubblica a canone sociale e ad alta efficienza energetica;
g) per il risanamento e riqualificazione ambientale degli impianti e delle produzioni ad elevato impatto.
1-ter) Con decreto del Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile, sono definiti i criteri e le modalità attuative di cui al precedente comma entro il limite massimo di sessanta giorni, dalla data di conversione in legge del presente decreto.».
18.2
Botto, Giannuzzi, Lezzi, Abate, Ortis, Lannutti, Angrisani
Precluso
Sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole: «4 e 14», sono sostituite dalle seguenti: «4, 8,9,10, 14, 15»;
2) dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis) le maggiori entrate derivanti dal precedente comma, sono destinate all'istituzione di un Fondo istituito presso il Ministero della transizione ecologica, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finalizzato all'attuazione dei seguenti programmi di investimenti:
a) la realizzazione della transizione energetica e della riduzione delle emissioni di anidride carbonica in tutti i settori produttivi, attraverso il miglioramento dell'efficienza energetica, al fine di contrastare anche il fenomeno della povertà energetica, incentivando l'utilizzo delle fonti rinnovabili e delle reti innovative, nonché il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e della riduzione del 65 per cento delle emissioni di gas serra entro il 2030 e dell'azzeramento delle emissioni entro il 2040;
b) la realizzazione di un piano strutturale per la messa in sicurezza del territorio, attraverso politiche di prevenzione e mitigazione del rischio e di adattamento ai cambiamenti climatici;
c) la realizzazione di un programma d'investimenti pubblici orientati ai principi della sostenibilità ambientale, con azioni di riqualificazione energetica e messa in sicurezza sismica degli edifici pubblici e privati, privilegiando il recupero di materia, rispetto al recupero di energia, unitamente a politiche di rigenerazione urbana delle città, di tutela dei beni culturali, paesaggistici e degli ecosistemi, di azzeramento al nuovo consumo di suolo e all'abusivismo edilizio;
d) la realizzazione di un piano nazionale di sviluppo della mobilità ad idrogeno verde, per il finanziamento d'interventi in favore della mobilità ad idrogeno verde, lungo le autostrade e le strade di interesse nazionale, al fine di consentire una mobilità a zero emissioni, tramite mezzi pesanti e leggeri di trasporto delle merci e delle persone con veicoli a celle a combustibile e al finanziamento di specifici progetti sperimentali, legati all'utilizzo dell'idrogeno nel trasporto ferroviario nazionale e regionale, destinati alla conversione della mobilità da diesel a quella all'idrogeno verde;
e) lo sviluppo della filiera agricola biologica e delle pratiche agronomiche al fine di tutelare le risorse sotto il profilo qualitativo e quantitativo, mantenendo i livelli qualitativi del territorio, della fertilità organica del suolo ed il sequestro di carbonio;
f) la realizzazione di un programma per incentivare l'occupazione giovanile attraverso l'introduzione di incentivi e agevolazioni fiscali per le imprese che assumono, a tempo indeterminato, giovani fino a 35 anni nei seguenti settori: protezione del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico e sismico; ricerca e sviluppo e produzioni di biocarburanti di seconda e terza generazione; ricerca e sviluppo e produzioni e installazione di tecnologie nel solare termico, solare a concentrazione, solare temo-dinamico, solare fotovoltaico e geotermia; ricerca e sviluppo finalizzato alle tecnologie per la produzione di idrogeno verde e la crescente disponibilità di energia elettrica rinnovabile al fine di consentire nei prossimi anni una curva di prezzo discendente per la produzione di idrogeno; incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia nei settori civile e terziario, compresi gli interventi di edilizia residenziale pubblica a canone sociale e ad alta efficienza energetica;
g) per il risanamento e riqualificazione ambientale degli impianti e delle produzioni ad elevato impatto.
1-ter) Con decreto del Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile, sono definiti i criteri e le modalità attuative di cui al precedente comma entro il limite massimo di sessanta giorni, dalla data di conversione in legge del presente decreto.».
18.3
Campari, Rivolta, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: «i numeri 4 e 14 sono soppressi» con le seguenti: «il numero 14 è soppresso ed il numero 4 è soppresso a decorrere dal 1º gennaio 2027».
Conseguentemente all'articolo 15, comma 3, lettera b) sostituire le parole: «24,11 milioni di euro» con le seguenti: «0,46 milioni di euro» e alla lettera c) sostituire le parole: «110,89 milioni di euro» con le seguenti: «134,54 milioni di euro».
18.4
Precluso
Al comma 1, le parole: «i numeri 4 e 14 sono soppressi» sono sostituite dalle seguenti: «il numero 14 è soppresso ed il numero 4 è soppresso a decorrere dal 1º gennaio 2027».
Conseguentemente all'articolo 15, comma 3, lettera b) sostituire le parole: «24,11 milioni di euro» con le seguenti: «0,46 milioni di euro» e alla lettera c) sostituire le parole: «110,89 milioni di euro» con le seguenti: «134,54 milioni di euro».
18.5
Precluso
Al comma 1, le parole: «i numeri 4 e 14 sono soppressi» sono sostituite dalle seguenti: «il numero 14 è soppresso ed il numero 4 è soppresso a decorrere dal 1º gennaio 2027».
Conseguentemente all'articolo 15, comma 3, lettera b) sostituire le parole: «24,11 milioni di euro» con le seguenti: «0,46 milioni di euro» e alla lettera e) sostituire le parole: «110,89 milioni di euro» con le seguenti: «134,54 milioni di euro».
18.6
Precluso
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. All'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, il comma 1 è sostituito dal seguente:
''1. Per le produzioni ottenute a decorrere dal 1º gennaio 2022, il titolare di ciascuna concessione di coltivazione è tenuto a corrispondere annualmente allo Stato il valore di un'aliquota del prodotto della coltivazione pari al 45 per cento della quantità di idrocarburi liquidi e gassosi estratti in terraferma, e al 45 per cento per cento della quantità di idrocarburi gassosi e al 40 per cento della quantità di idrocarburi liquidi estratti in mare. La ripartizione degli utili, ad esclusione di quelli da corrispondere allo Stato, deve avvenire in maniera equa su tutto il territorio regionale nel quale vengono effettuate le estrazioni.''».
18.7
Precluso
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«2-bis. Nel limite di spesa di 10 milioni di euro, le risorse di cui all'articolo 73-quinquies, comma 2, lettera a) del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni, dalla legge 23 luglio 202, n. 123, sono destinate alla trasformazione di autoveicoli, con omologazione euro 5 e successive, ad alimentazione con carburanti per autotrazione a basso impatto ambientale GPL e Metano. Il contributo massimo erogabile per autoveicolo è di euro 300 e viene erogato secondo quanto stabilito nella Convenzione per la realizzazione del progetto di gestione coordinata dello sviluppo dell'uso di carburanti a basso impatto ambientale (I.C.B.I.)».
18.8
Precluso
Sostituire il comma 3, con il seguente:
«3. All'articolo 23, comma 2, lettera a), del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo le parole: ''sviluppo delle imprese'' sono inserite le seguenti: '', ad eccezione dei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione riguardanti i settori del petrolio e del carbone.''».
18.9
Precluso
Al comma 3, sostituire le parole: «, del carbone e del gas naturale» con le seguenti: «e del carbone».
18.10
Arrigoni, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Al comma 3 nell'inciso: «ad eccezione dei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione riguardanti i settori del petrolio, del carbone e del gas naturale» le parole «e del gas naturale» sono soppresse.
18.13
Coltorti, Pavanelli, Trentacoste, Gallicchio
Precluso
Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:
«3-bis. Il Ministero della transizione ecologica, con proprio decreto, da emanarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ridetermina l'entità degli incentivi alle energie rinnovabili tenendo conto dei seguenti criteri:
a) proporzionalità degli incentivi rispetto all'indice di ritorno energetico;
b) distanza di approvvigionamento delle matrici eventualmente necessarie alla produzione energetica, considerando la zona di produzione iniziale;
c) consumo idrico in rapporto alla quantità di energia prodotta;
d) produzione di rifiuti in rapporto alla quantità di energia prodotta.
e) localizzazione geografica degli impianti, in particolare considerato il cumulo degli impatti ambientali nelle zone altamente antropizzate e in quelle sottoposte a procedura di infrazione per la qualità dell'aria.».
18.14
Coltorti, Pavanelli, Trentacoste, Gallicchio
Precluso
Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:
«3-bis. Al fine di coordinare il PNRR con i criteri di cui al comma 1 dell'articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i fondi destinati all'incentivazione del recupero energetico da biomasse qualificate come rifiuti sono trasferiti al capitolo riguardante il riciclaggio meccanico dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, della carta, delle plastiche e dei tessili.».
18.15
Bergesio, Vallardi, Zuliani, Rufa, Pizzol, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Al fine di sostenere presso le aziende agricole l'introduzione di sistemi attivi per la difesa delle colture e a difesa dell'eccellenza del Made in Italy, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un fondo straordinario, denominato ''Fondo per la difesa delle colture'', con la dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2022.
3-ter. I contributi sono concessi nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma precedente, ai sensi e nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti del ''Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato''.».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
18.16
De Carlo, Calandrini, La Pietra
Precluso
Dopo il comma 3, inserire in fine i seguenti:
«3-bis. Al fine di sostenere presso le aziende agricole l'introduzione di sistemi attivi per la difesa delle colture e a difesa dell'eccellenza del Made in Italy, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un fondo straordinario, denominato ''Fondo per la difesa delle colture'', con la dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2022.
3-ter. I contributi saranno concessi nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma precedente, ai sensi e nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti del ''Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato''.».
18.17
Precluso
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
«3-bis. Al fine di sostenere presso le aziende agricole l'introduzione di sistemi attivi per la difesa delle colture e a difesa dell'eccellenza del Made in Italy, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un fondo straordinario, denominato ''Fondo per la difesa delle colture'', con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2022.
3-ter. I contributi saranno concessi nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma precedente, ai sensi e nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti del ''Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato''.
3-quater. Agli oneri derivanti dal comma 3-ter, pari a euro 20 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
G18.1
Arrigoni, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Il Senato,
in sede di conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico,
premesso che:
il preoccupante livello del prezzo del gas naturale, che si mantiene tale da mesi ed è ad un valore quadruplo rispetto ai primi del 2021, sta determinando una situazione insostenibile per moltissimi utenti;
il riscaldamento invernale può avvenire tramite l'acquisto diretto del gas naturale per la combustione oppure tramite l'acquisto del calore fornito per mezzo di impianti di teleriscaldamento o in forza di contratti di servizio energia conformi al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 115 e di Contratti di rendimento energetico o di prestazione energetica (EPC) di cui al Decreto Legislativo 4 luglio 2014, n. 102;
sia il decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, «cosiddetto Bollette», e sia la legge di bilancio 2022 hanno previsto, rispettivamente per l'ultimo trimestre 2021 ed il primo trimestre 2022, l'IVA agevolata con aliquota del 5% per la somministrazione di gas ad usi civili ed industriali, ma specificando l'applicazione dell'aliquota agevolata all'acquisto di gas naturale da parte del soggetto che lo impiega per generare calore che viene venduto all'utenza finale ma non anche alla successiva fornitura di calore;
l'esclusione dell'aliquota ridotta alle ipotesi di fornitura del calore, prodotto dal gas naturale, non permette di mitigare l'impatto degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale per le famiglie e le imprese voluto dalla norma in oggetto;
l'esclusione del teleriscaldamento dalla riduzione in oggetto sta determinando da mesi ripercussioni negative per l'intero comparto, poiché gli utenti del settore si trovano ad agire in un contesto di mercato distorsivo della concorrenza e lesivo del principio di neutralità tecnologica;
inoltre, nonostante la maggiore sostenibilità ambientale del teleriscaldamento rispetto a soluzioni fossili meno efficienti, lo stesso è stato escluso anche dalle agevolazioni a vario titolo introdotte per incentivare quegli interventi di efficientamento energetico che si cerca di introdurre;
peraltro, l'Unione Europea ha individuato proprio nel teleriscaldamento una tecnologia altamente efficiente per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 ed alcuni Stati membri come la Francia già da diversi anni applicano un'aliquota IVA agevolata al calore venduto tramite reti di teleriscaldamento efficienti;
le medesime considerazioni si estendono ai contratti di servizio energia che rappresentano uno strumento fondamentale per l'efficientamento energetico, in ambito sia pubblico che privato, ai fini del mantenimento delle condizioni di comfort negli edifici nel rispetto delle vigenti leggi in materia di uso razionale dell'energia, di sicurezza e di salvaguardia dell'ambiente, provvedendo nel contempo al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia,
impegna il Governo: ad adottare le opportune iniziative al fine di estendere la riduzione dell'aliquota IVA al 5 per cento anche alla cessione del calore agli utenti finali tramite teleriscaldamento nonché alle somministrazioni di energia termica prodotta con impianti alimentati a gas naturale nell'ambito di un Contratto Servizio Energia di cui all'art. 16, comma 4, del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 115, o di un Contratto di rendimento energetico di cui all'allegato 8 del Decreto Legislativo 4 luglio 2014, n. 10.
G18.2
Arrigoni, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Il Senato,
in sede di conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico,
premesso che:
il preoccupante livello del prezzo del gas naturale, che si mantiene tale da mesi ed è ad un valore quadruplo rispetto ai primi del 2021, a causa sia di un'impennata della domanda a livello mondiale e sia delle criticità manifestatesi sul fronte dell'offerta, oltre a essere la principale fonte del caro bollette, anche quelle dell'energia elettrica visto che la formazione del prezzo di queste dipende dal gas secondo il criterio del prezzo marginale, ha fatto emergere tutte le problematiche strutturali del settore sia in sede comunitaria sia in sede italiana;
il caro energia non è un fenomeno temporaneo ma ha caratteristiche strutturali, come avvalorato da molti analisti che sostengono che il costo di approvvigionamento del gas all'ingrosso si manterrà elevato almeno fino al 2023;
sul fronte comunitario e interno, la corsa alla decarbonizzazione ha portato negli scorsi anni da più parti ed in modo significativo a sottovalutare e non considerare la rilevanza del gas naturale ed il suo molo di accompagnamento strategico nel processo di transizione ecologica ed energetica sia con riferimento ai processi industriali, segnatamente quelli Hard to Abate, sia con riferimento al prezzo dell'energia elettrica;
il gas naturale è la risorsa che ha contributo in modo sostanziale alla decarbonizzazione della generazione elettrica nel nostro Paese. Ancora oggi il gas ha un molo centrale nel sostituire fonti più inquinanti e, anche in una prospettiva di ulteriore penetrazione delle FER, nella transizione continuerà ad essere fondamentale per garantire la stabilità e la sicurezza del sistema elettrico nazionale.;
la Commissione UE lo scorso 2 febbraio 2022 ha approvato definitivamente l'atto delegato complementare del regolamento sulla tassonomia dell'UE che riconosce il ruolo del gas nella transizione energetica e il nucleare. L'atto delegato contiene per il gas vincoli stringenti che rischiano di penalizzare i paesi virtuosi come l'Italia, con particolare riferimento agli impianti di generazione elettrica a gas, a vantaggio di altri paesi membri che ancora oggi hanno nel mix di generazione elettrica una percentuale elevata di carbone,
impegna il Governo
opportune iniziative in sede comunitaria affinché, nella tassonomia, applicando il principio della neutralità tecnologica, si rivedano per il gas i criteri stringenti sulle emissioni per non penalizzare i paesi più virtuosi come l'Italia, che hanno attuato un processo di phase-out del carbone in fase già avanzata, per non determinare impatti negativi sulla competitività delle imprese e possibili aggravi per i consumatori finali, nonché per non avere limitazioni verso una decarbonizzazione ambiziosa e nel contempo progressiva e realistica.
G18.3
Arrigoni, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Il Senato,
in sede di conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico,
premesso che:
il preoccupante livello del prezzo del gas naturale, che si mantiene tale da mesi ed è ad un valore quadruplo rispetto ai primi del 2021, a causa sia di un'impennata della domanda a livello mondiale e sia delle criticità manifestatesi sul fronte dell'offerta, oltre a essere la principale fonte del caro bollette, anche quelle dell'energia elettrica visto che la formazione del prezzo di queste dipende dal gas secondo il criterio del prezzo marginale, ha fatto emergere tutte le problematiche strutturali del settore sia in sede comunitaria sia in sede italiana;
il caro energia non è un fenomeno temporaneo ma ha caratteristiche strutturali, come avvalorato da molti analisti che sostengono che il costo di approvvigionamento del gas all'ingrosso si manterrà elevato almeno fino al 2023; il caro bollette sta minando la ripresa economica post Covid, va ad alimentare l'aumento dei prezzi dei beni di consumo e sta mettendo in estrema difficoltà famiglie, Pubbliche Amministrazioni (a partire da comuni e ospedali), impianti sportivi (a partire dalle piscine), imprese, soprattutto quelle energivore del settore manifatturiero, che sono costrette a rallentare e talvolta fermare le attività per gli insostenibili costi di produzione;
sul fronte comunitario e interno, la corsa alla decarbonizzazione ha portato negli scorsi anni da più parti ed in modo significativo a sottovalutare e non considerare la rilevanza del gas naturale ed il suo molo di accompagnamento strategico nel processo di transizione ecologica ed energetica sia con riferimento ai processi industriali, segnatamente quelli Hard to Abate, sia con riferimento al prezzo dell'energia elettrica;
il gas naturale è la risorsa che ha contributo in modo sostanziale alla decarbonizzazione della generazione elettrica nel nostro Paese. Ancora oggi il gas ha un molo centrale nel sostituire fonti più inquinanti e, anche in una prospettiva di ulteriore penetrazione delle FER, nella transizione continuerà ad essere fondamentale per garantire la stabilità e la sicurezza del sistema elettrico nazionale. Questo deve indurre Europa e il nostro paese sia a ridurne l'elevata dipendenza da paesi terzi e dall'estero, per l'Italia oggi attestata al 95 per cento, sia ad una maggiore diversificazione degli approvvigionamenti;
sul fronte comunitario i problemi strutturali principali riguardano gli approvvigionamenti concentrati per quasi il 50 per cento su un solo fornitore extra UE, dunque con una scarsa diversificazione degli approvvigionamenti;
alla fine di novembre 2021 la Commissione Europea ha pubblicato l'atto delegato che definisce i Progetti di Interesse Comune europei, in forza del Regolamento TEN-E (in corso di revisione) sulle infrastrutture energetiche transfrontaliere in vigore dal 2013 (Regolamento 347/2013). Con la quinta revisione della lista pubblicata dei Progetti di Interesse Comuni europei è stata rimossa la previsione del raddoppio della fornitura annuale attuale del TAP (Trans-Adriatic Pipeline), da 10 a 20 miliardi metri cubi all'anno del gas naturale trasportato, con la motivazione comunicata dalla stessa Commissione Europea che l'aumento della fornitura di gas causerebbe un aumento significativo delle emissioni di CO2 in Italia;
la Commissione UE lo scorso 2 febbraio 2022 ha approvato definitivamente l'atto delegato complementare del regolamento sulla tassonomia dell'UE che riconosce il molo del gas nella transizione energetica e il nucleare,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative in sede comunitaria, in coerenza alla normale procedura degli atti delegati che prevede il coinvolgimento del Consiglio dell'Unione Europea quale co-legislatore, affinché si possa rivedere l'esclusione tra i Progetti di Interesse Comune europei, in forza del Regolamento TEN-E, quello del raddoppio del TAP, infrastruttura fondamentale per il rafforzamento della capacità di trasporto gas in Italia, per la diversificazione degli approvvigionamenti in Europa e per ridurre i costi di approvvigionamento del gas.
G18.4
Arrigoni, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Il Senato,
in sede di conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico,
premesso che:
il preoccupante livello del prezzo del gas naturale, che si mantiene tale da mesi ed è ad un valore quadruplo rispetto ai primi del 2021, a causa sia di un'impennata della domanda a livello mondiale e sia delle criticità manifestatesi sul fronte dell'offerta, oltre a essere la principale fonte del caro bollette, anche quelle dell'energia elettrica visto che la formazione del prezzo di queste dipende dal gas secondo il criterio del prezzo marginale, ha fatto emergere tutte le problematiche strutturali del settore sia in sede comunitaria sia in sede italiana;
il caro energia non è un fenomeno temporaneo ma ha caratteristiche strutturali, come avvalorato da molti analisti che sostengono che il costo di approvvigionamento del gas all'ingrosso si manterrà elevato almeno fino al 2023; il caro bollette sta minando la ripresa economica post Covid, va ad alimentare l'aumento dei prezzi dei beni di consumo e sta mettendo in estrema difficoltà famiglie, Pubbliche Amministrazioni (a partire da comuni e ospedali), impianti sportivi (a partire dalle piscine), imprese, soprattutto quelle energivore del settore manifatturiero, che sono costrette a rallentare e talvolta fermare le attività per gli insostenibili costi di produzione;
sul fronte comunitario i problemi strutturali principali riguardano gli approvvigionamenti concentrati per quasi il 50 per cento su un solo fornitore extra UE, l'assenza di una regolamentazione comune e applicata in tutti gli stati membri sulla sicurezza, con particolare riferimento alla gestione degli stoccaggi ed il relativo uso delle riserve, nonché una regolamentazione degli scambi cross border (tariffe infrastrutture gas) che ha determinato barriere tariffarie che hanno penalizzato l'Italia influendo negativamente sulla competitività delle nostre imprese;
sul fronte europeo e anche interno, la corsa alla decarbonizzazione ha portato negli scorsi anni da più parti ed in modo significativo a sottovalutare e non considerare la rilevanza del gas naturale ed il suo molo di accompagnamento strategico nel processo di transizione ecologica ed energetica sia con riferimento ai processi industriali, segnatamente quelli Hard to Abate, sia con riferimento al prezzo dell'energia elettrica,
impegna il Governo:
ad adottare le opportune iniziative in sede comunitaria per definire un regolamento urgente e di immediata efficacia che stabilisca regole comuni per la gestione della sicurezza degli approvvigionamenti gas (regolamentazione degli stoccaggi e profili di riempimento comuni anche con utilizzo di contratti del tipo capacity mechanism e/o gestione delle riserve strategiche regolate dallo stato membro) e relativi profili di utilizzo;
ad adottare le opportune iniziative in sede comunitaria per realizzare efficacemente il mercato unico del gas al fine di cancellare tra gli stati UE le barriere tariffarie nel trasporto (c.d. Pancaking) che penalizzano il nostro paese.
G18.5
Arrigoni, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Il Senato,
in sede di conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico,
premesso che:
il preoccupante livello del prezzo del gas naturale, che si mantiene tale da mesi ed è ad un valore quadruplo rispetto ai primi del 2021, sta determinando una situazione insostenibile per moltissimi utenti, in particolare per coloro che lavorano nel settore della distribuzione e nel trasporto di metano;
a differenza di altre attività che utilizzano il gas per la produzione di beni e l'erogazione di servizi (per cui il costo del gas costituisce solo una componente minore del prezzo finale del prodotto), nel caso della vendita del metano per autotrazione il prezzo del gas rappresenta la quasi totalità del «prodotto finito». Dall'ultimo trimestre del 2021 è stato inevitabile un aumento dei prezzi del metano al pubblico, nonostante molti utenti stiano vendendo anche al di sotto dei margini di guadagno;
gli aumenti del costo del gas naturale hanno portato il prezzo di vendita del metano a sorpassare quello degli altri carburanti liquidi, minando la sostenibilità del comparto del metano auto, vanificando gli effetti degli strumenti incentivanti già in essere e scatenando una pericolosa spirale inflativa per i cittadini;
il gas naturale per autotrazione è il carburante alternativo per antonomasia ed ha raggiunto percentuali d'impiego significative (circa il 2,5 per cento dell'attuale circolante);
questa escalation dei prezzi mette in difficoltà un settore di eccellenza che presenta enormi opportunità di decarbonizzazione per l'Italia e per l'Europa, considerato anche che oggi il 20 per cento del gas naturale utilizzato in autotrazione è biometano;
sia il decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, «cosiddetto Bollette», sia la legge di bilancio 2022, hanno previsto rispettivamente per l'ultimo trimestre 2021 ed il primo trimestre 2022 la riduzione di alcuni oneri di sistema sul gas ma l'IVA agevolata con aliquota del 5 per cento per la somministrazione di gas esclusivamente ad usi civili ed industriali, dunque con misure importanti ma non sufficienti a contenere l'impennata dei prezzi,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative per estendere l'aliquota IVA agevolata del 5 per cento anche al gas naturale destinato all'autotrazione di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, con previsione dell'applicazione della medesima aliquota ridotta anche al gas naturale ceduto direttamente al cliente per il rifornimento dei veicoli.
18.0.1
Vallardi, Bergesio, Rufa, Zuliani, Pizzol, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 18-bis.
(Disposizioni in materia di economia circolare)
1. Al fine di promuovere la diffusione di pratiche ecologiche nella fase di produzione del biogas e ridurre l'uso di fertilizzanti chimici, aumentare l'approvvigionamento di materia organica nei suoli e limitare i costi di produzione, i Piani di utilizzazione agronomica prevedono la sostituzione dei fertilizzanti chimici di sintesi con il digestato equiparato di cui al comma seguente.
2. All'articolo 52, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, come convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-bis, il secondo periodo è sostituito con il seguente: ''Il digestato di cui al presente comma è considerato equiparato quando è ottenuto dalla digestione anaerobica di sostanze e materiali di cui agli articoli 22 e 24 del decreto interministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016 in ingresso in impianti di produzione di biogas e facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola, impiegato secondo modalità a bassa emissività e ad alta efficienza di riciclo dei nutrienti. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della transizione ecologica sono definite le caratteristiche e le modalità di impiego del digestato equiparato.'';
b) dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:
''2-bis.1. Il decreto di cui al comma precedente deve tener conto dei seguenti criteri direttivi:
1. prevedere che per quanto attiene agli effetti fertilizzanti e all'efficienza di uso la percentuale di azoto ammoniacale su azoto totale sia almeno il 65 per cento; che il livello di efficienza di impiego del digestato equiparato sia almeno l'80 per cento rispetto alle condizioni di utilizzo; che vi sia un'idonea copertura dei contenitori di stoccaggio della frazione liquida ottenuta dalla separazione; che sia prevista una distribuzione in campo con sistemi a bassa emissività e l'utilizzo di sistemi di tracciabilità della distribuzione con sistemi GPS;
2. prevedere, al fine di risanare le zone vulnerabili dall'inquinamento da nitrati, che la quantità di azoto da apporto del digestato equiparato non deve, in ogni caso, superare il fabbisogno di azoto ammesso per la coltura;
3. prevedere che l'utilizzazione agronomica del digestato equiparato sia subordinata all'esecuzione di almeno due analisi chimiche che dimostrino il rispetto delle caratteristiche dichiarate, da trasmettere, a cura dell'interessato, alla competente autorità regionale o provinciale.''.
3. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il comma 527 è abrogato.».
18.0.2
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 18-bis.
(Disposizioni in materia di economia circolare)
1. Al fine di promuovere la diffusione di pratiche ecologiche nella fase di produzione del biogas e ridurre l'uso di fertilizzanti chimici, aumentare l'approvvigionamento di materia organica nei suoli e limitare i costi di produzione, i Piani di utilizzazione agronomica prevedono la sostituzione dei fertilizzanti chimici di sintesi con il digestato equiparato di cui al comma seguente.
2. All'articolo 52, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, come convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-bis, il secondo periodo è sostituito con il seguente: ''Il digestato di cui al presente comma è considerato equiparato quando è ottenuto dalla digestione anaerobica di sostanze e materiali di cui agli articoli 22 e 24 del decreto interministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016 in ingresso in impianti di produzione di biogas e facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola, impiegato secondo modalità a bassa emissività e ad alta efficienza di riciclo dei nutrienti. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della transizione ecologica sono definite le caratteristiche e le modalità di impiego del digestato equiparato.'';
b) dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:
''2-bis.1. Il decreto di cui al comma precedente deve tener conto dei seguenti criteri direttivi:
1) prevedere che per quanto attiene agli effetti fertilizzanti e all'efficienza di uso la percentuale di azoto ammoniacale su azoto totale sia almeno il 65 per cento; che il livello di efficienza di impiego del digestato equiparato sia almeno l'80 per cento rispetto alle condizioni di utilizzo; che vi sia un'idonea copertura dei contenitori di stoccaggio della frazione liquida ottenuta dalla separazione; che sia prevista una distribuzione in campo con sistemi a bassa emissività e l'utilizzo di sistemi di tracciabilità della distribuzione con sistemi GPS;
2) prevedere, al fine di risanare le zone vulnerabili dall'inquinamento da nitrati, che la quantità di azoto da apporto del digestato equiparato non deve, in ogni caso, superare il fabbisogno di azoto ammesso per la coltura;
3) prevedere che l'utilizzazione agronomica del digestato equiparato sia subordinata all'esecuzione di almeno due analisi chimiche che dimostrino il rispetto delle caratteristiche dichiarate, da trasmettere, a cura dell'interessato, alla competente autorità regionale o provinciale.''.
3. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il comma 527 è abrogato.».
18.0.3
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 18-bis.
(Disposizioni in materia di economia circolare)
1. Al fine di promuovere la diffusione di pratiche ecologiche nella fase di produzione del biogas e ridurre l'uso di fertilizzanti chimici, aumentare l'approvvigionamento di materia organica nei suoli e limitare i costi di produzione, i Piani di utilizzazione agronomica prevedono la sostituzione dei fertilizzanti chimici di sintesi con il digestato equiparato di cui al comma seguente.
2. All'articolo 52, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, come convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-bis, il secondo periodo è sostituito con il seguente: ''Il digestato di cui al presente comma è considerato equiparato quando è ottenuto dalla digestione anaerobica di sostanze e materiali di cui agli articoli 22 e 24 del decreto interministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016 in ingresso in impianti di produzione di biogas e facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola, impiegato secondo modalità a bassa emissività e ad alta efficienza di riciclo dei nutrienti. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della transizione ecologica sono definite le caratteristiche e le modalità di impiego del digestato equiparato.'';
b) dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:
''2-bis.1. Il decreto di cui al comma precedente deve tener conto dei seguenti criteri direttivi:
1) prevedere che per quanto attiene agli effetti fertilizzanti e all'efficienza di uso la percentuale di azoto ammoniacale su azoto totale sia almeno il 65 per cento; che il livello di efficienza di impiego del digestato equiparato sia almeno l'80 per cento rispetto alle condizioni di utilizzo; che vi sia un'idonea copertura dei contenitori di stoccaggio della frazione liquida ottenuta dalla separazione; che sia prevista una distribuzione in campo con sistemi a bassa emissività e l'utilizzo di sistemi di tracciabilità della distribuzione con sistemi GPS;
2) prevedere, al fine di risanare le zone vulnerabili dall'inquinamento da nitrati, che la quantità di azoto da apporto del digestato equiparato non deve, in ogni caso, superare il fabbisogno di azoto ammesso per la coltura;
3) prevedere che l'utilizzazione agronomica del digestato equiparato sia subordinata all'esecuzione di almeno due analisi chimiche che dimostrino il rispetto delle caratteristiche dichiarate, da trasmettere, a cura dell'interessato, alla competente autorità regionale o provinciale.''.
3. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il comma 527 è abrogato.».
18.0.4
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 18-bis.
(Disposizioni in materia di economia circolare)
1. Al fine di accompagnare lo sviluppo delle energie rinnovabili consolidandone i vantaggi di natura agronomica e in particolare di promuovere la diffusione di pratiche ecologiche nella fase di produzione del biogas e ridurre l'uso di fertilizzanti chimici, aumentare l'approvvigionamento di materia organica nei suoli e limitare i costi di produzione, i Piani di utilizzazione agronomica prevedono la sostituzione dei fertilizzanti chimici di sintesi con il digestato equiparato di cui al comma seguente.
2. All'articolo 52, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, come convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-bis, il secondo periodo è sostituito con il seguente: ''Il digestato di cui al presente comma è considerato equiparato quando è ottenuto dalla digestione anaerobica di sostanze e materiali di cui agli articoli 22 e 24 del decreto interministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016 in ingresso in impianti di produzione di biogas e facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola, impiegato secondo modalità a bassa emissività e ad alta efficienza di riciclo dei nutrienti. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della transizione ecologica sono definite le caratteristiche e le modalità di impiego del digestato equiparato.'';
b) dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:
''2-bis.1. Il decreto di cui al comma precedente deve tener conto dei seguenti criteri direttivi:
1) prevedere che per quanto attiene agli effetti fertilizzanti e all'efficienza di uso la percentuale di azoto ammoniacale su azoto totale sia almeno il 65 per cento; che il livello di efficienza di impiego del digestato equiparato sia almeno l'80 per cento rispetto alle condizioni di utilizzo; che vi sia un'idonea copertura dei contenitori di stoccaggio della frazione liquida ottenuta dalla separazione; che sia prevista una distribuzione in campo con sistemi a bassa emissività e l'utilizzo di sistemi di tracciabilità della distribuzione con sistemi GPS;
2) prevedere, al fine di risanare le zone vulnerabili dall'inquinamento da nitrati, che la quantità di azoto da apporto del digestato equiparato non deve, in ogni caso, superare il fabbisogno di azoto ammesso per la coltura;
3) prevedere che l'utilizzazione agronomica del digestato equiparato sia subordinata all'esecuzione di almeno due analisi chimiche che dimostrino il rispetto delle caratteristiche dichiarate, da trasmettere, a cura dell'interessato, alla competente autorità regionale o provinciale.''.
3. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma 527 è abrogato.».
18.0.5
Briziarelli, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 18-bis.
(Misure per gli organi preposti all'attività di vigilanza e controllo ambientale)
1. All'articolo 1, comma 563, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: ''di monitoraggio e controllo ambientale, in relazione a quanto previsto'' sono sostituite dalla seguente ''previste'';
b) le parole: ''2018-2020'' sono sostituite dalle seguenti ''2022-2024'';
c) le parole: ''nella misura massima del 25 per cento e individuando preventivamente, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le occorrenti risorse finanziarie da trasferire alle medesime Agenzie'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino a copertura della dotazione organica e individuando preventivamente, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le occorrenti risorse finanziarie da trasferire alle medesime Agenzie, anche ai fini della conseguente rideterminazione delle risorse destinate al trattamento accessorio''.
2. All'articolo 1, comma 564, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: ''possono utilizzare graduatorie di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, in corso di validità, banditi da altre agenzie regionali o da altre amministrazioni pubbliche che rientrano nel comparto e nell'area di contrattazione collettiva della sanità'' sono sostituite dalle seguenti: ''possono utilizzare le proprie graduatorie di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, in corso di validità, nonché quelle di altre agenzie regionali o da altre amministrazioni pubbliche''.
3. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui alla parte VI-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 sono destinati al finanziamento dell'attività di controllo ambientale degli Organi di vigilanza che, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, hanno impartito le prescrizioni tecniche previste dall'articolo 318-ter del medesimo decreto legislativo. Qualora tali prescrizioni siano impartite da un Organo di controllo, un'Amministrazione o un Ente dello Stato, le somme sono introitate in conto entrata del bilancio dello Stato, secondo meccanismi di devoluzione degli incassi da definire con successivo decreto dei Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Nel caso in cui le prescrizioni siano impartite da Enti dipendenti dalle Regioni, quali le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente di cui all'articolo 1 della legge n. 132 del 2016, le somme sono introitate direttamente nei bilanci di tali Enti. Le Province Autonome di Trento e Bolzano danno applicazione alle disposizioni del presente articolo in conformità al proprio statuto speciale e alle relative norme di attuazione.».
18.0.6
Briziarelli, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 18-bis.
(Disposizioni in materia di RAEE)
1. Al fine di consentire la corretta gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, RAEE, dall'entrata in vigore della presente legge e per la durata di 12 mesi, sono adottate le seguenti misure straordinarie e temporanee esclusivamente per la raccolta e il trattamento dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche dei Raggruppamenti 3 e 4 di cui all'Allegato 1 del decreto ministeriale 25 settembre 2007, n. 185:
a) il deposito temporaneo, di cui agli articoli 183, comma 1, lettera bb) e 185-bis comma 1 lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché il deposito presso i centri di raccolta dei rifiuti urbani comunali di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 8 aprile 2008 e il deposito preliminare alla raccolta presso i distributori di cui all'articolo 11, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, fatte salve le disposizioni in materia di prevenzione incendi, sono consentiti fino ad un quantitativo massimo doppio;
b) ai soggetti titolari di autorizzazione alla gestione rifiuti rilasciata ai sensi dell'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del titolo III-bis della parte II del medesimo decreto, per le operazioni di deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13), nel rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi e delle disposizioni in materia di elaborazione dei Piani di emergenza di cui all'articolo 26-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito in legge n. 132 del 1º dicembre 2018, è consentito l'aumento della capacità annua e istantanea di stoccaggio nel limite massimo dell'80 per cento, a condizione che detto limite rappresenti una modifica non sostanziale ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La disposizione si applica anche ai titolari di autorizzazione per l'effettuazione di operazioni di recupero ai sensi degli articoli 214 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ferme restando le quantità massime fissate dal decreto Ministeriale 5 febbraio 1998, Allegato 4, dal decreto ministeriale n. 161 del 12 giugno 2002 e dal decreto ministeriale n. 269 del 17 novembre 2005.
2. Gli ampliamenti degli stoccaggi di rifiuti possono essere effettuati nelle medesime aree autorizzate, ovvero in aree interne al perimetro della ditta aventi i medesimi presidi ambientali e nel rispetto delle norme tecniche di stoccaggio relative alle caratteristiche del rifiuto.
3. Le deroghe concesse allo stoccaggio di rifiuti di cui al comma 1, lettera b), non comportano un adeguamento delle garanzie finanziarie.».
18.0.7
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 18-bis.
(Misure temporanee per la raccolta e il trattamento dei RAEE del Raggruppamento 3 di cui all'Allegato 1 del decreto ministeriale 25 settembre 2007, n. 185)
1. Al fine di consentire la corretta raccolta e l'adeguato trattamento di talune categorie di RAEE e di promuovere pratiche virtuose di recupero dei rifiuti in un'ottica di economia circolare, nel rispetto degli obiettivi di cui alla Missione M2C1.1 del PNRR, nonché di prevenire infiltrazioni mafiose e traffici illeciti di rifiuti, per 12 mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione sono adottate le seguenti misure straordinarie e temporanee per la gestione dei rifiuti del Raggruppamento 3 di cui all'Allegato 1 del decreto ministeriale 25 settembre 2007, n. 185:
a) il deposito temporaneo, di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb), e all'articolo 185-bis comma 1 lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché il deposito presso i centri di raccolta comunali di cui al decreto 8 aprile 2008 e il deposito preliminare alla raccolta presso i distributori di cui all'articolo 11, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, fatte salve le disposizioni in materia di prevenzione incendi, sono consentiti fino ad un quantitativo massimo doppio;
b) ai soggetti titolari di autorizzazione alla gestione rifiuti rilasciata ai sensi degli articoli 208 del decreto legislativo n. n. 152 del 2006 e del titolo III-bis della parte II del medesimo decreto, per le operazioni di deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13), nel rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi e delle disposizioni in materia di elaborazione dei Piani di emergenza di cui all'articolo 26-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito in legge n. 132 del 1º dicembre 2018, è consentito l'aumento della capacità annua e istantanea di stoccaggio nel limite massimo dell'80 per cento, a condizione che detto limite rappresenti una modifica non sostanziale ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006. La disposizione si applica anche ai titolari di autorizzazione per l'effettuazione di operazioni di recupero ai sensi degli articoli 214 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006 ferme restando le quantità massime fissate dal decreto ministeriale 5 febbraio 1998 (Allegato 4), dal decreto ministeriale n. 161 del 12 giugno 2002 e dal decreto ministeriale n. 269 del 17 novembre 2005.
2. Gli ampliamenti degli stoccaggi di rifiuti possono essere effettuati nelle medesime aree autorizzate, ovvero in aree interne al perimetro della ditta aventi i medesimi presidi ambientali e nel rispetto delle norme tecniche di stoccaggio relative alle caratteristiche del rifiuto.
3. Le deroghe concesse allo stoccaggio di rifiuti di cui al comma 1, lettera b), non comportano un adeguamento delle garanzie finanziarie.».
18.0.8
Briziarelli, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 18-bis.
(Promozione della distribuzione sostenibile e della dotazione di veicoli ad alimentazione elettrica per il trasporto di prodotti alimentari e bevande)
1. Al fine di favorire la distribuzione sostenibile di prodotti alimentari e bevande, segnatamente nelle aree urbane dove sussistono vincoli di tutela storica, paesaggistica e ambientale, alle PMI operanti nel comparto della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto un sostegno per la dotazione, mediante acquisto o noleggio, di veicoli ad alimentazione elettrica idonei al trasporto di prodotti alimentari e bevande. Il contributo di cui al presente comma non può essere superiore all'80 per cento della somma sostenuta dalla PMI per l'acquisto e/o noleggio dei veicoli.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito apposita sezione nell'ambito del fondo di cui all'articolo 1 comma 392 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti i criteri per accedere alla sezione del fondo di cui al comma 2, l'elenco dei mezzi di trasporto elettrici e ibridi con bassi consumi energetici anche acquisiti in leasing ed a noleggio per cui è ammesso il contributo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.».
18.0.9
Anastasi, Trentacoste, Gallicchio
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 18-bis.
(Promozione della distribuzione sostenibile e della dotazione di veicoli ad alimentazione elettrica per il trasporto di prodotti alimentari e bevande)
1. Al fine di favorire la distribuzione sostenibile di prodotti alimentari e bevande, segnatamente nelle aree urbane dove sussistono vincoli di tutela storica, paesaggistica e ambientale, alle PMI operanti nel comparto della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto un sostegno per la dotazione, mediante acquisto o noleggio, di veicoli ad alimentazione elettrica idonei al trasporto di prodotti alimentari e bevande. Il contributo di cui al presente comma non può essere superiore all'80 per cento della somma sostenuta dalla PMI per l'acquisto e/o noleggio dei veicoli.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito apposita sezione nell'ambito del fondo di cui all'articolo 1, comma 391, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti i criteri per accedere alla sezione del fondo di cui al comma 2, l'elenco dei mezzi di trasporto elettrici e ibridi con bassi consumi energetici anche acquisiti in leasing ed a noleggio per cui è ammesso il contributo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.
4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a io milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
18.0.10
Precluso
Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:
«Art. 18-bis.
(Promozione della distribuzione sostenibile e della dotazione di veicoli ad alimentazione elettrica per il trasporto di prodotti alimentari e bevande)
1. Al fine di favorire la distribuzione sostenibile di prodotti alimentari e bevande, segnatamente nelle aree urbane dove sussistono vincoli di tutela storica, paesaggistica e ambientale, alle PMI operanti nel comparto della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto un sostegno per la dotazione, mediante acquisto o noleggio, di veicoli ad alimentazione elettrica idonei al trasporto di prodotti alimentari e bevande. Il contributo di cui al presente comma non può essere superiore all'80 per cento della somma sostenuta dalla PMI per l'acquisto e/o noleggio dei veicoli.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito apposita sezione nell'ambito del fondo di cui all'articolo 1 comma 391 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti i criteri per accedere alla sezione del fondo di cui al comma 2, l'elenco dei mezzi di trasporto elettrici e ibridi con bassi consumi energetici anche acquisiti in leasing ed a noleggio per cui è ammesso il contributo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.».
18.0.11
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 18-bis.
(Promozione della distribuzione sostenibile e della dotazione di veicoli ad alimentazione elettrica per il trasporto di prodotti alimentari e bevande)
1. Al fine di favorire la distribuzione sostenibile di prodotti alimentari e bevande, segnatamente nelle aree urbane dove sussistono vincoli di tutela storica, paesaggistica e ambientale, alle PMI operanti nel comparto della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto un sostegno per la dotazione, mediante acquisto o noleggio, di veicoli ad alimentazione elettrica idonei al trasporto di prodotti alimentari e bevande. Il contributo di cui al presente comma non può essere superiore all'80 per cento della somma sostenuta dalla PMI per l'acquisto e/o noleggio dei veicoli.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito apposita sezione nell'ambito del fondo di cui all'articolo 1, comma 391, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti i criteri per accedere alla sezione del fondo di cui al comma 2, l'elenco dei mezzi di trasporto elettrici e ibridi con bassi consumi energetici anche acquisiti in leasing ed a noleggio per cui è ammesso il contributo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.».
18.0.12
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 18-bis.
(Promozione della distribuzione sostenibile e della dotazione di veicoli ad alimentazione elettrica per il trasporto di prodotti alimentari e bevande)
1. Al fine di favorire la distribuzione sostenibile di prodotti alimentari e bevande, segnatamente nelle aree urbane dove sussistono vincoli di tutela storica, paesaggistica e ambientale, alle PMI operanti nel comparto della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto un sostegno per la dotazione, mediante acquisto o noleggio, di veicoli ad alimentazione elettrica idonei al trasporto di prodotti alimentari e bevande. Il contributo di cui al presente comma non può essere superiore all'80 per cento della somma sostenuta dalla PMI per l'acquisto e/o noleggio dei veicoli.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito apposita sezione nell'ambito del fondo di cui all'articolo 1 comma 391 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti i criteri per accedere alla sezione del fondo di cui al comma 2, l'elenco dei mezzi di trasporto elettrici e ibridi con bassi consumi energetici anche acquisiti in leasing ed a noleggio per cui è ammesso il contributo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.».
18.0.13
De Petris, Errani, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 18-bis.
(Promozione della distribuzione sostenibile e della dotazione di veicoli ad alimentazione elettrica per il trasporto di merci)
1. Al fine di favorire la distribuzione sostenibile di merci all'interno delle città, prioritariamente nelle aree urbane dove sussistono vincoli di tutela storica, paesaggistica e ambientale, alle PMI operanti nel comparto della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto un sostegno per la dotazione, mediante acquisto o noleggio, di veicoli ad alimentazione elettrica idonei al trasporto di prodotti alimentari e bevande. Il contributo di cui al presente comma non può essere superiore all'80 per cento della somma sostenuta dalla PMI per l'acquisto e/o noleggio dei veicoli.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito apposita sezione nell'ambito del fondo di cui all'articolo 1 comma 392 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con dotazione non superiore a 10 milioni di euro annui.
3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti i criteri per accedere alla sezione del fondo di cui al comma 2, l'elenco dei mezzi di trasporto elettrici e ibridi con bassi consumi energetici anche acquisiti in leasing ed a noleggio per cui è ammesso il contributo, le modalità di calcolo dello stesso, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.».
18.0.14
Testor, Bergesio, Vallardi, Zuliani, Rufa, Pizzol, Ferrero, Rivolta, Faggi, Tosato
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 18-bis.
(Disposizioni per la riduzione dei costi energetici di produzione delle imprese agricole in zone montane e svantaggiate)
1. Al fine di sostenere l'esercizio delle attività imprenditoriali agricole in zone montane o svantaggiate individuate ai sensi dell'articolo 32 del regolamento(UE) n. 1305-2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, anche attraverso la semplificazione degli adempimenti funzionati alla riduzione dei costi energetici di produzione a carico delle imprese agricole ubicate in tali zone, le disposizioni di cui all'articolo 1-bis, comma 12, del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, si applicano anche ai contratti di affitto e comodato per le finalità di cui al decreto ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione.».
18.0.15
Vallardi, Bergesio, Zuliani, Rufa, Pizzol, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 18-bis.
(Piano di rateizzazione ai clienti finali di energia elettrica e gas che svolgono attività di impresa agricola)
1. All'articolo 1, comma 509 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: ''gas naturale'', sono inserite le seguenti: ''e dei clienti finali di energia elettrica e di gas naturale che svolgono attività di impresa agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile.''».
18.0.16
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 18-bis.
(Gestione dei fanghi di depurazione)
1. L'articolo 41 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è soppresso.
2. Il Ministro della transizione ecologica, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro della salute, con apposito decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, previa valutazione del rischio e acquisiti e resi pubblici i pareri più recenti dell'Istituto superiore di sanità (ISS) dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), dell'EFSA, del Consiglio delle ricerche (CNR) e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'Analisi dell'economia agraria (CREA), determina le modalità e le caratteristiche dei fanghi di depurazione, al fine del loro utilizzo in agricoltura.
3 Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante la riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
18.0.17
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 18-bis.
1. Il comma 2-bis dell'articolo 147 del Codice dell'Ambiente di cui al decreto legislativo n. 152/06 è sostituito dal seguente:
''2-bis. Qualora l'ambito territoriale ottimale coincida con l'intero territorio regionale, ove si renda necessario al fine di conseguire una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all'utenza, è consentito l'affidamento del servizio idrico integrato in ambiti territoriali comunque non inferiori agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o alle città metropolitane. Sono fatte salve:
a) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.500 abitanti già istituite ai sensi del comma 5 dell'articolo 148 e quelle dei comuni che abbiano comunque gestito nei fatti l'intero servizio idrico integrato indipendentemente dal formale affidamento a gestori terzi;
b) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti, nei comuni che presentano contestualmente le seguenti caratteristiche: approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate; sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico. Ai fini della salvaguardia delle gestioni in forma autonoma di cui alla lettera b), l'ente di governo d'ambito territorialmente competente provvede all'accertamento dell'esistenza dei predetti requisiti''.».
18.0.18
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 18-bis.
(Abbattimento di emissioni nocive e inquinanti causate dall'idrogeno solforato)
1. Al fine di abbattere le emissioni nocive e inquinanti in atmosfera, con particolare riferimento a quelle derivanti da attività di idro-desulfurizzazione e di lavorazione del petrolio, nonché al fine di prevenire i rischi per la salute pubblica, con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, da adottare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono ridefiniti e aggiornati i valori massimi di concentrazione in atmosfera dell'idrogeno solforato (H2S) al fine di adeguarli ai livelli raccomandati dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS).
2. Il decreto di cui al comma 1 definisce altresì le modalità di monitoraggio e di rilevazione dell'H2S nelle aree interessate dalla presenza di centri di lavorazione del petrolio da parte delle competenti strutture pubbliche, con oneri a carico delle società di gestione degli impianti.
3. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante la riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
18.0.19
Coltorti, Pavanelli, Trentacoste, Gallicchio
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 18-bis.
(Istituzione del Commissario per la qualità dell'aria)
1. Al fine di consentire la rapida risoluzione delle procedure europee d'infrazione a carico dell'Italia n. 2020/2299, 2015/2043 e 2014/2147 sulla qualità dell'aria, il Presidente del Consiglio del Ministri nomina un commissario straordinario, con le facoltà e i poteri di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo io del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge n agosto 2014, n. 116.
2. Il commissario è nominato fra persone in possesso dei seguenti requisiti:
a) comprovata esperienza di rapporti fra ambiente e salute a livello internazionale;
b) comprovata assenza di conflitti d'interesse, in particolare con associazioni di categoria;
3. Il Commissario nominato ai sensi dell'articolo 41, comma 2-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, svolge i seguenti compiti:
a) redige un programma per la riduzione dei superamenti delle emissioni nelle aree in infrazione, agendo sulle principali cause;
b) elabora un programma per la realizzazione degli interventi attuativi della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 10 novembre 2020, relativa alla causa C-644/18. Il programma è sottoposto al Ministro della transizione ecologica e deve indicare, ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i codici unici di progetto delle opere che si intende realizzare e il relativo cronoprogramma. Il programma è altresì trasmesso alle Camere. Il monitoraggio degli interventi ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, è effettuato dal soggetto che svolge le funzioni di stazione appaltante;
c) elabora un piano di dismissione o delocalizzazione delle attività ritenute non capaci di riduzione delle emissioni;
d) elabora criteri generali di calcolo dell'impatto ambientale cumulato e sinergico, al fine di identificare gli impatti su un territorio dato;
e) propone modifiche normative ai fini del raggiungimento degli obiettivi;
f) esegue il monitoraggio sul metodo di esecuzione dei controlli e sulla loro quantità, proponendo interventi normativi e/o regolamentari per il loro miglioramento.
g) esegue la speciazione della produzione delle polveri e delle emissioni in atmosfera con dettaglio provinciale, nonché una mappatura delle maggiori sorgenti puntuali e lineari.
4. Il Commissario può avvalersi, per la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione delle nuove opere per la riduzione delle emissioni e per il miglioramento generale della qualità dell' aria, sulla base di apposite convenzioni, nei limiti della normativa europea vigente, di società in house delle amministrazioni centrali dello Stato, del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli enti pubblici dotate di specifica competenza tecnica, nell'ambito delle aree di intervento utilizzando le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5. Il Commissario resta in carica fino al 31 dicembre 2025 ed è collocato in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo secondo i rispettivi ordinamenti. All'atto del collocamento fuori ruolo, aspettativa o comando è reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, aspettativa o comando, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, equivalente dal punto di vista finanziario. Al predetto Commissario è corrisposto in aggiunta al trattamento economico fondamentale che rimane a carico dell'amministrazione di appartenenza, un compenso accessorio in ragione dei risultati conseguiti, determinato nella misura e con le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, a valere sulle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi.
6. Il compenso del Commissario, i cui oneri sono posti a carico del quadro economico degli interventi da realizzare o completare, è pari a quello indicato dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Nel caso in cui il Commissario svolga le funzioni di stazione appaltante è autorizzata l'apertura di una contabilità speciale intestata al medesimo nella quale confluiscono tutte le risorse finanziarie pubbliche, nazionali e regionali, nonché le altre risorse destinate alla realizzazione delle opere. Al personale di cui il Commissario si avvale, ivi inclusi i membri della Struttura di supporto di cui al comma 3, può essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, per un massimo di 70 ore mensili pro capite. Gli oneri di cui alle predette convenzioni sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.
7. Alle dirette dipendenze del Commissario opera una struttura di supporto composta da un contingente di sei unità di personale non dirigenziale, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti dallo stesso Commissario straordinario per l'espletamento delle proprie funzioni La struttura cessa alla scadenza dell'incarico del Commissario straordinario.
8. Il Commissario stabilisce, nel caso non ritenga possibile lavorare da remoto, una o più sedi per l'esercizio delle sue funzioni e di quelle della struttura di supporto.».
19.1
Zaffini, Rauti, Calandrini, De Carlo
Precluso
Al comma 1, dopo le parole: «a favore degli alunni e del personale scolastico» eliminare le seguenti: «in regime di autosorveglianza».
19.2
Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor
Precluso
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. Il fondo di cui al comma 1 è utilizzato anche per remunerare i docenti che, delegati dal Dirigente Scolastico, svolgono la funzione di ''referente covid'' di un istituto scolastico in aggiunta alla propria consueta attività didattica.».
Conseguentemente, al comma 2 sostituire le parole: «di cui al comma 1» con le parole: «di cui ai commi 1 e 1-bis».
19.3
Precluso
Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
«2-bis. All'articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, dopo le parole: ''e per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022,'' inserire le seguenti: ''nonché per il primo aggiornamento da dispone nell'anno scolastico 2021/2022.''».
19.4
Precluso
Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
«2-bis. All'articolo 1, comma 326, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: ''400 milioni'' sono sostituite dalle seguenti: ''600 milioni''.
2-ter. Agli oneri di cui al comma 2-bis, pari a 200 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.».
19.5
Sbrollini, Faraone, Evangelista
Precluso
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Per il potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il ''Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità'' di cui al comma 179 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 2 milioni di euro nel 2022.
2-ter. Le risorse di cui al comma 2-bis sono ripartite, con decreto del Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro dell'istruzione, da adottare entro il 31 marzo 2022, al fine di facilitare l'accesso degli alunni con disabilità ai libri di testo e altri materiali didattici digitali e piattaforme di insegnamento e apprendimento a distanza mediante l'acquisto di comunicatori dinamici per la comunicazione aumentativa e alternativa, secondo le modalità definite dal medesimo decreto di cui al presente comma.».
Conseguentemente, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«Agli oneri di cui al comma 1 e 2-bis, si provvede ai sensi dell'articolo 32.».
Conseguentemente, all'articolo 32, sono apportate le seguenti modificazioni:
- al comma 1, le parole: «1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle parole: «1.663,41 milioni di euro per l'anno 2022»;
- dopo la lettera c), inserire la seguente:
«c-bis) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
19.6
Alessandrini, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Al fine di favorire l'inclusione e il miglioramento dell'apprendimento e la conseguente diminuzione dell'abbandono degli studi da parte degli studenti universitari che manifestano DSA (Disturbi Specifici Apprendimento) è istituito un fondo presso il Ministero dell'università, con una dotazione pari a 200 mila euro per l'anno 2022, per l'acquisto di strumenti digitali di supporto alla didattica fruibili su pc, tablet e smartphone.
Con decreto del Ministro dell'università di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze si definiscono i tempi e le modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 3-bis.».
Conseguentemente, all'articolo 32, sono apportate le seguenti modificazioni:
- al comma 1, le parole: «1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1.661,61 milioni di euro per l'anno 2022»;
- al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:
«d-bis) quanto a 200 mila euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
19.7
Alessandrini, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Al fine di favorire l'inclusione e il miglioramento dell'apprendimento degli studenti della scuola primaria e secondaria che manifestano DSA (Disturbi Specifici Apprendimento) è istituito un fondo presso il Ministero dell'istruzione, con una dotazione pari a 3 milioni di euro per l'anno 2022, per l'acquisto di strumenti digitali di supporto alla didattica fruibili su pc, tablet e smartphone.
Con decreto del Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze si definiscono i tempi e le modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 3-bis.».
Conseguentemente, all'articolo 32, sono apportate le seguenti modificazioni:
- al comma 1, le parole: «1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1.664,41 milioni di euro per l'anno 2022»;
-al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:
«d-bis) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
19.8
De Lucia, Montevecchi, Russo, Vanin, Trentacoste
Precluso
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2022/2023 e di assicurare il tempestivo rinnovo e aggiornamento triennale entro il i settembre 2022 delle graduatorie di cui di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e successive modificazioni, all'articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, le parole: ''2020/2021 e 2021/2022, anche in deroga all'articolo 4, comma 5, della predetta legge, con ordinanza'', sono sostituite dalle seguenti: ''2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 anche in deroga all'articolo 4, comma 5, della predetta legge, sia per il primo biennio di validità che per il successivo aggiornamento e rinnovo triennale, con una o più ordinanze.''».
19.9
Precluso
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
«3-bis. I Dirigenti scolastici il cui incarico scade al termine dell'anno scolastico 2021/2022, alla scadenza di tale incarico possono fare richiesta di mobilità interregionale per il 100 per cento dei posti vacanti nella regione di destinazione, previo assenso del dirigente dell'Ufficio scolastico della regione di provenienza. Per i posti vacanti di cui al primo periodo sono incluse le istituzioni scolastiche con un numero di alunni superiore a 500 unità, ridotto a 300 unità per le istituzioni situate nelle piccole isole.
3-ter. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 978, le parole: ''e 2023/2024'' sono sostituite dalle seguenti: '', 2023/2024 e 2024/2025'';
b) al comma 979, le parole: ''per l'anno 2023 e 37,2 milioni di euro per l'anno 2024'' sono sostituite dalle seguenti: ''per gli anni 2023 e 2024 e 37,2 milioni di euro per l'anno 2025''.».
Conseguentemente, all'articolo 32, comma 1, lettera e), sostituire le parole «127,52 milioni di euro per l'anno 2024, 118,16 milioni di euro per l'anno 2025», con le seguenti: «136,15 milioni di euro per l'anno 2024, 155,36 milioni di euro per l'anno 2025».
19.10
Precluso
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. I Dirigenti scolastici il cui incarico scade al termine dell'anno scolastico 2021/2022, alla scadenza di tale incarico possono fare richiesta di mobilità interregionale sul 100 per cento dei posti vacanti nella regione di destinazione, previo assenso del dirigente dell'Ufficio scolastico della regione di provenienza.».
19.11
Precluso
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. A partire dall'anno scolastico 2022/23, per la formulazione degli organici del personale ATA è ripristinata la normativa previgente a quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119.».
19.12
Pittoni, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. All'articolo 17 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
''1-bis. Nelle more dell'adeguamento dello statuto dell'INVALSI, è da intendersi che, qualora sia nominato presidente dell'istituto un suo dipendente, il trattamento economico fondamentale del dipendente continua ad essere corrisposto, insieme alla indennità di carica.''».
19.13
Precluso
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Al fine di garantire la continuità didattica nelle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, a decorrere dall'anno scolastico 2022-2023, sono confermati i moli al personale docente assunto a tempo indeterminato con riserva dal Ministero dell'istruzione, in esecuzione di provvedimenti cautelari giurisdizionali, nel caso di superamento dell'anno di prova di cui ai commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, con decorrenza giuridica dal 1º settembre dell'anno svolto. Conseguentemente, è disposto l'annullamento dei provvedimenti di licenziamento già notificati dall'amministrazione e previsto il reintegro nei ruoli. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal predetto personale di cui al presente comma.».
19.14
Precluso
Dopo il comma 3, inserire il seguente comma:
«3-bis. All'articolo 1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 coordinato la legge di conversione 20 dicembre 2019, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: ''per la copertura'', aggiungere le seguenti: ''del 50 per cento'';
b) il comma 2 è sostituito con il seguente:
''2. Il Ministero dell'istruzione è autorizzato a bandire, contestualmente al concorso di cui al comma 1, fermo restando l'assunzione di tutti gli idonei delle procedure concorsuali di cui al decreto direttoriale del 2 febbraio 2004, sul 100 per cento dei posti vacanti e disponibili, una procedura straordinaria per titoli riservata agli insegnanti di religione cattolica in possesso dell'idoneità rilasciata dall'ordinario diocesano competente per territorio e 36 mesi di servizio nell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, per il 50 per cento dei posti vacanti e disponibili a partire dall'anno scolastico 2023/2024 e per gli anni successivi, ferme restando le procedure autorizzatorie di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.'';
c) al comma 3, dopo la parola: ''concorso'', aggiungere le seguenti: ''e della procedura straordinaria'' e dopo le parole: ''in ruolo'', aggiungere le seguenti: ''sul 100 cento per cento dei posti vacanti e disponibili''».
19.15
Precluso
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. All'articolo 1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: ''per la copertura'', aggiungere le seguenti: ''del 50 per cento'';
b) il comma 2 è sostituito con il seguente:
''2. Il Ministero dell'istruzione è autorizzato a bandire, contestualmente al concorso di cui al comma 1, fermo restando l'assunzione di tutti gli idonei delle procedure concorsuali di cui al decreto direttoriale del 2 febbraio 2004, sul 100 per cento dei posti vacanti e disponibili, una procedura straordinaria per titoli riservata agli insegnanti di religione cattolica in possesso dell'idoneità rilasciata dall'ordinario diocesano competente per territorio e 36 mesi di servizio nell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, per il 50 per cento dei posti vacanti e disponibili a partire dall'anno scolastico 2023/2024 e per gli anni successivi, ferme restando le procedure autorizzatorie di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.'';
c) al comma 3, dopo la parola: ''concorso'', aggiungere le seguenti: ''e della procedura straordinaria'' e dopo le parole: ''in ruolo'', aggiungere le seguenti: ''sul 100 cento per cento dei posti vacanti e disponibili''».
19.16
Pittoni, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. All'articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, le parole: ''2020/2021 e 2021/2022, anche in deroga all'articolo 4, comma 5, della predetta legge, con ordinanza,'' sono sostituite dalle seguenti: ''2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, anche in deroga all'articolo 4, comma 5, della predetta legge, con una o più ordinanze sia per il primo biennio di validità che per il successivo aggiornamento e rinnovo''».
19.17
Precluso
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. All'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 coordinato con la legge di conversione 6 giugno 2020, n. 41, dopo le parole: ''per le elezioni'', inserire le seguenti: ''da svolgersi entro, comunque, il 31 maggio 2022.''».
19.18
Precluso
Dopo il comma 3, inserire i seguenti:
«3-bis. Alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, all'articolo 1, al comma 978, sostituire le parole: ''Per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024'' con le seguenti: ''A decorrere dall'anno scolastico 2021/2022''.
3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, valutato in 37,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 32.».
Conseguentemente, all'articolo 32, sono apportate le seguenti modificazioni:
- sostituire le parole: «144,46 milioni di euro per l'anno 2025, 136,16 milioni di euro per l'anno 2026, 122,26 milioni di euro per l'anno 2027, 108,46 milioni di euro per l'anno 2028, 105,66 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029» con le seguenti: «181,66 milioni di euro per l'anno 2025, 173,36 milioni di euro per l'anno 2026, 159,46 milioni di euro per l'anno 2027, 145,66 milioni di euro per l'anno 2028, 142,86 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029»;
- dopo la lettera h), inserire la seguente:
«h-bis) quanto a 37,2 milioni di euro a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
19.19
Precluso
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. All'articolo 58 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 coordinato con la legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106, al comma 1, inserire la lettera:
''e) alla revisione ragionata dei parametri del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 2008, n. 81, anche ai fini dell'adozione di interventi per la riduzione del fenomeno dell'affollamento delle classi, della diminuzione del rapporto alunni-docenti e personale ATA.''».
19.20
Precluso
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. All'articolo 58 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 coordinato con la legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106, al comma 1, inserire la lettera:
''e) alla revisione ragionata dei parametri del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 2008, n. 81, anche ai fini dell'adozione di interventi per la riduzione del fenomeno dell'affollamento delle classi, della diminuzione del rapporto alunni-docenti e personale ATA.''».
19.21
Rampi, Malpezzi, Verducci, Marilotti, Manca
Precluso
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Al fine di rendere effettiva la possibilità di proroga fino al termine delle lezioni dei contratti del personale scolastico sottoscritti in ragione dell'emergenza epidemiologica ai sensi dell'articolo 58, comma 4-ter, lettere a) e b), del decreto-legge 25 maggio 2021,11. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, all'articolo 1, comma 326, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: ''400 milioni'' sono sostituite dalle seguenti: ''550 milioni''. Ai relativi oneri, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
19.22
Precluso
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Per l'anno scolastico 2022/2023, in ragione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, può presentare domanda di assegnazione provvisoria tutto il personale scolastico di ruolo o assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 59, comma 4 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. coordinato con la legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106, in deroga ai vincoli contrattuali e legislativi vigenti.».
19.23
Precluso
Dopo il comma 3, inserire il seguente comma:
«3-bis. Per l'a.s. 2022/2023, in ragione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, può presentare domanda di assegnazione provvisoria tutto il personale scolastico di molo o assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 59, comma 4 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. coordinato con la legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106, in deroga ai vincoli contrattuali e legislativi vigenti.».
19.24
Precluso
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. All'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, coordinato con la legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106, il comma 7 è sostituito dal seguente:
''7. In caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in molo, con decorrenza giuridica dal 1º settembre 2021, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato. La negativa valutazione del percorso di formazione e prova comporta la reiterazione dell'anno di prova ai sensi dell'articolo 1, comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107''».
Conseguentemente il comma 8 è soppresso.
19.25
Precluso
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. All'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, coordinato con la legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106, il comma 7 è sostituito dal seguente:
''7. In caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dal 1º settembre 2021, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato. La negativa valutazione del percorso di formazione e prova comporta la reiterazione dell'anno di prova ai sensi dell'articolo 1, comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107''».
Conseguentemente il comma 8 è soppresso.
19.26
Precluso
Dopo il comma 3, inserire il seguente comma:
«3-bis. All'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, coordinato con la legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106, il comma 9-bis è sostituito dal seguente:
''9-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2022/2023, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in molo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con decreti del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'istruzione numeri 498 e 499 del 21 aprile 2020, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020, e successive modifiche, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo, ai docenti che sono iscritti nella prima e nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni odi sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio di ogni anno. Il contratto a tempo determinato è proposto esclusivamente nella provincia e nella o nelle classi di concorso o tipologie di posto per le quali il docente risulta iscritto nelle graduatorie provinciali per le supplenze o negli elenchi aggiuntivi. Nel corso del contratto a tempo determinato i candidati svolgono altresì il percorso. In caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova, i docenti sono assunti a tempo indeterminati e confermati in ruolo, con decorrenza giuridica dal 1º settembre dell'anno di presa di servizio a tempo determinato, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato. La negativa valutazione del percorso di formazione e prova comporta la reiterazione dell'anno di prova ai sensi dell'articolo 1, comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107 annuale di formazione iniziale e prova di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.''».
19.27
Berardi, Caligiuri, Calandrini, Iannone
Precluso
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. All'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il comma 9-bis è sostituito dal seguente:
''9-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2022/2023, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in molo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con decreti del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'istruzione numeri 498 e 499 del 21 aprile 2020, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020, e successive modifiche, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo, ai docenti che sono iscritti nella prima e nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio di ogni anno. Il contratto a tempo determinato è proposto esclusivamente nella provincia e nella o nelle classi di concorso o tipologie di posto per le quali il docente risulta iscritto nelle graduatorie provinciali per le supplenze o negli elenchi aggiuntivi. Nel corso del contratto a tempo determinato i candidati svolgono altresì il percorso. In caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova, i docenti sono assunti a tempo indeterminati e confermati in ruolo, con decorrenza giuridica dal 1º settembre dell'anno di presa di servizio a tempo determinato, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato. La negativa valutazione del percorso di formazione e prova comporta la reiterazione dell'anno di prova ai sensi dell'articolo 1, comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107 annuale di formazione iniziale e prova di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.''».
19.28
Precluso
Dopo il comma 3, inserire il seguente comma:
«3-bis. Le graduatorie di cui all'articolo 59, comma 10, lettera d) e comma 15, lettera e) del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 coordinato con la legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106, sono integrate con i soggetti che hanno conseguito nelle prove orali il punteggio minimo previsto dal bando di concorso».
19.29
Precluso
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Le graduatorie di cui all'articolo 59, comma 10, lettera d) e comma 15, lettera c) del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 coordinato con la legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106, sono integrate con i soggetti che hanno conseguito nelle prove orali il punteggio minimo previsto dal bando di concorso».
19.30
Precluso
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Al fine di raggiungere gli obiettivi perseguiti tramite il Piano Nazionale di ripresa e resilienza circa il rafforzamento delle materie scientifiche e tecnologiche e dell'elevato numero dei posti vacanti e disponibili e al fine di garantire le immissioni in ruolo da graduatoria di concorso, la graduatoria di cui all'articolo 59, comma 17, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è integrata, nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente, con i candidati risultati idonei per aver raggiunto o superato il punteggio minimo previsto dal comma 15 del medesimo articolo».
19.31
Precluso
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Al primo periodo del comma 326 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 le parole: ''può essere prorogato'' sono sostituite con le seguenti: ''è prorogato''».
19.32
Precluso
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Al primo periodo del comma 326 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 le parole: ''può essere prorogato'' sono sostituite con le seguenti: ''è prorogato''».
19.33
Precluso
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. All'articolo 1, comma 326, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: ''400 milioni'', sono sostituite dalle seguenti: ''450 milioni''. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
19.34
Precluso
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Ai fini dell'attribuzione delle risorse per gli ordinamenti professionali di cui al comma 612 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono attivati, a partire dall'a.s. 2022/2023, in organico di diritto i posti relativi al profilo C professionale dei coordinatori amministrativi e tecnici e al profilo AS dei coordinatori dei collaboratori scolastici.».
19.35
Precluso
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Ai fini dell'attribuzione delle risorse per gli ordinamenti professionali di cui al comma 612 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono attivati, a partire dall'a.s. 2022/2023, in organico di diritto i posti relativi al profilo C professionale dei coordinatori amministrativi e tecnici e al profilo AS dei coordinatori dei collaboratori scolastici.».
19.36
Precluso
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Al fine di rafforzare le istituzioni scolastiche e valorizzare la professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio nella direzione amministrativa anche durante l'emergenza da COVID-19, per l'anno scolastico 2022/2023, con decreto del ministro dell'Istruzione è indetta una procedura straordinaria per il reclutamento a tempo indeterminato nel profilo di DSGA del personale assistente tecnico e amministrativo che ha prestato servizio quale facente funzione DSGA, per più di diciotto mesi di cui almeno sei mesi nel periodo, intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022. Alle iniziative di stabilizzazione del personale nel nuovo molo di DSGA si procede con l'indizione entro il 30 aprile 2022 delle procedure per la mobilità professionale e dei passaggi verticali di cui all'articolo 4, comma 3 del CCNI del Comparto Scuola del 3 dicembre 2009.».
19.37
Precluso
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Al fine di rafforzare le istituzioni scolastiche e valorizzare la professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio nella direzione amministrativa anche durante l'emergenza da COVID-19, per l'anno scolastico 2022/2023, con decreto del ministro dell'Istruzione è indetta una procedura straordinaria per il reclutamento a tempo indeterminato nel profilo di DSGA del personale assistente tecnico e amministrativo che ha prestato servizio quale facente funzione DSGA, per più di diciotto mesi di cui almeno sei mesi nel periodo, intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022. Alle iniziative di stabilizzazione del personale nel nuovo ruolo di DSGA si procede con l'indizione entro il 30 aprile 2022 delle procedure per la mobilità professionale e dei passaggi verticali di cui all'articolo 4, comma 3 del CCNI del Comparto Scuola del 3 dicembre 2009.».
19.38
Saponara, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Per garantire una più efficace attuazione degli interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, con riferimento ai Piani di edilizia scolastica già approvati e successivamente confluiti nel PNRR, tutte le scadenze per l'aggiudicazione dei lavori sono fissate al 31.12.2022».
19.39
Matrisciano, Catalfo, Romano, Lupo, Lanzi, Naturale, Trentacoste, Pirro, Croatti, Pavanelli, Romagnoli
Precluso
Dopo il comma 3, inserire i seguenti:
«3-bis. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo per il finanziamento degli Enti e delle Istituzioni di ricerca non vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca nonché degli enti di cui agli articoli 1, comma 1, e 19, comma 4, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, e all'articolo 6 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, con una dotazione di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 e di 125 milioni euro annui a decorrere dall'anno 2025, di cui:
a) fatto salvo quanto previsto dalle lettere b) e c), una quota, pari a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 e di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 è ripartita tra gli Enti e le Istituzioni di ricerca di cui al presente comma. Nell'ambito di tale quota, 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 sono vincolati alla copertura dei costi connessi alle procedure di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;
b) una quota pari 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, è destinata alla promozione dello sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo al terzo ed al secondo livello, in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Gli Enti e le Istituzioni di Ricerca di cui al presente comma possono indire procedure selettive riservate a ricercatori e tecnologi al terzo ed al secondo livello professionale per l'accesso rispettivamente al secondo livello ed al primo livello, nei limiti delle risorse assegnate con il decreto di cui al comma 3-ter e secondo le procedure previste dal CCNL in materia di sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi;
c) una quota pari a 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 è finalizzata alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo degli Enti e delle Istituzioni di ricerca di cui al presente comma in ragione delle specifiche attività svolte nonché del raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della ricerca pubblica. Gli Enti e le istituzioni di Ricerca di cui al precedente periodo provvedono alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo secondo le procedure previste dal CCNL in materia di progressioni economiche e di livello e secondo i criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto dal decreto di cui al comma 3-ter.
3-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare, sentiti i Ministeri vigilanti degli Enti e delle Istituzioni di Ricerca di cui al comma 3-bis, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri di riparto tra i medesimi Enti delle risorse di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 3-bis.
3-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3-bis, pari a 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 e a 125 milioni euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
19.40
Precluso
Al comma 4, sostituire le parole: «nell'anno accademico 2020/2021» con le seguenti: «negli anni accademici 2020/2021 e 2021/2022», e sostituire le parole da: «senza oneri a carico della finanza pubblica» fino a: «risorse provenienti da convenzioni con altri soggetti, pubblici o privati» con le seguenti: «con conseguente erogazione della borsa di studio per il periodo corrispondente».
Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. Agli oneri di cui al comma 4, pari a 10 milioni per l'anno 2022 e 15 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della Missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
19.41
Iwobi, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Apportare le seguenti modifiche:
a) ai comma 4, sostituire le parole: «senza oneri a carico della finanza pubblica» con le seguenti: «con conseguente erogazione, per i dottorandi percettori di borsa di studio, della borsa di studio per il periodo corrispondente»;
b) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti commi:
«5-bis. Per le finalità di cui al comma 4, il Fondo per il finanziamento ordinario delle Università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2022.
5-ter. All'onere derivante dai commi 4 e 5-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».
19.42
Precluso
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«7. Le università e le istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale di cui all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 esonerano totalmente dalla tassa d'iscrizione e dai contributi universitari, per tutti i corsi di cui all'articolo 3, commi 1, 2 e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001, oltre che gli studenti beneficiari ivi indicati, anche gli uditori in situazione di handicap con un'invalidità riconosciuta pari o superiore al 66 per cento.».
Conseguentemente, ai maggiori oneri valutati in 500.000 euro a decorrere dall'anno accademico 2021-2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
19.43
Precluso
Dopo il comma 5, inserire i seguenti:
«5-bis. La legge 8 ottobre 2010, n. 170, ed il successivo decreto MIUR n. 5669 del 12 luglio 2011 con le allegate linee guida, si applica anche ai test d'ingresso per l'università, compresi i test di ammissione ai corsi di laurea a numero programmato nazionale, e agli esami universitari.
5-ter. In attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 sono assicurati in tutti i test d'ingresso e negli esami durante il corso di laurea, gli strumenti compensativi e le misure dispensative previsti nelle Linee Guida MIUR allegate al decreto ministeriale 5669 del 12 luglio 2021.».
19.44
Precluso
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5-bis. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo l'articolo 24-bis è inserito il seguente:
''Art. 24-ter.
(Tecnologi a tempo indeterminato)
1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, al fine di svolgere mansioni di supporto alle attività di ricerca, le università possono assumere personale con qualifica di tecnologo a tempo indeterminato.
2. Il rapporto di lavoro del personale di cui al comma 1 è disciplinato nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto istruzione e ricerca, in un'apposita sezione.
3. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono definiti, nel rispetto delle condizioni e delle modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 19,comma 3-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, i requisiti, i titoli, comunque non inferiori al titolo di laurea, e le modalità delle procedure concorsuali per le assunzioni di cui al presente articolo. Nell'ambito dei titoli è valorizzata la precedente esperienza professionale quale tecnologo a tempo determinato di cui all'articolo 24-bis.
4. In via di prima applicazione e comunque entro quarantotto mesi dall'adozione del decreto di cui al comma 3, le procedure concorsuali di cui al presente articolo prevedono una riserva, pari al cinquanta per cento dei posti messi a bando, per il personale, assunto con contratto a tempo indeterminato, dell'area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazioni dati, che ha svolto per almeno tre anni documentata attività di supporto tecnico-scientifico alla ricerca, attività di progettazione e di gestione delle infrastrutture e attività di trasferimento tecnologico ovvero compiti di supporto tecnico-scientifico alle attività di ricerca, didattica e Terza missione presso l'Ateneo nel quale presta servizio.''».
19.45
Precluso
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5-bis. Ai fini dell'ampliamento dei titoli universitari abilitanti ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 novembre 2021, n. 163, e in coerenza con gli obiettivi della Riforma 1.6 della componente M4C1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al regolamento (UE)2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, per le classi di laurea che danno titolo all'accesso alla professione di agrotecnico ai sensi dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, il tirocinio è svolto all'interno del corso di studio.».
19.46
Precluso
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5-bis. Ai fini dell'ampliamento dei titoli universitari abilitanti ai sensi dell'articolo 4, della legge 8 novembre 2021, n. 163, e in coerenza con gli obiettivi della riforma 1.6 della componente M4C1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al regolamento (UE)2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, per le classi di laurea che danno titolo all'accesso alla professione di agrotecnico, ai sensi dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, il tirocinio è svolto all'interno del corso di studio.».
19.47
Precluso
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5-bis. Ai fini dell'ampliamento dei titoli universitari abilitanti ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 novembre 2021, n. 163, e in coerenza con gli obiettivi della Riforma 1.6 della componente M4C1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al regolamento (UE)2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, per le classi di laurea che danno titolo all'accesso alla professione di agrotecnico ai sensi dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, il tirocinio è svolto all'interno del corso di studio.».
19.48
Precluso
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 310 sono inseriti i seguenti:
''310-bis. In coerenza con quanto disposto nella prima parte della lettera b) di cui al precedente comma, a valere sui propri bilanci, i Ministeri, ad esclusione del Ministero dell'università e della ricerca, che svolgono funzione di vigilanza sugli enti di cui agli articoli 1 e 19 del decreto legislativo 218 del 25 novembre 2016, ed il Ministero dell'economia e delle finanze per quanto concerne l'ISTAT, destinano risorse al fine di promuovere lo sviluppo professionale dei ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo livello afferenti agli enti da essi vigilati. Con appositi decreti ministeriali da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni relative alla messa ad esaurimento dei profili di ricercatore e tecnologo di terzo livello, in ragione delle specifiche capacità programmatorie, senza ulteriori oneri per lo Stato, il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione per l'Istat, il Ministro della transizione ecologica, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, individuano le risorse analoghe in quota parte a quelle indicata alla lettera b) di cui al precedente comma, per il personale afferente agli Enti vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca.
310-ter. I Ministeri, ad esclusione del Ministero dell'università e della ricerca, che svolgono funzione di vigilanza sugli enti di cui agli articoli 1 e 19 del decreto legislativo 218 del 25 novembre 2016, ed il Ministero dell'economia e delle finanze per quanto concerne l'ISTAT, destinano risorse al fine di valorizzare lo sviluppo professionale del personale tecnico-amministrativo, in ragione delle specifiche attività svolte nonché del raggiungimento di più elevati obiettivi di efficienza pubblica. Con appositi decreti ministeriali da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni relative alla messa ad esaurimento dei profili di ricercatore e tecnologo di terzo livello, in ragione delle specifiche capacità programmatorie, senza ulteriori oneri per lo Stato, il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione per l'Istat, il Ministro della transizione ecologica, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, individuano le risorse analoghe in quota parte a quelle indicata alla lettera c) di cui al precedente comma 310, per il personale afferente agli Enti vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, nonché i principi generali per la definizione degli obiettivi e l'attribuzione delle risorse al personale tecnico-amministrativo.''».
19.49
Precluso
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
«5-bis. In considerazione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica e della comparsa di una eventuale nuova variante del virus Covid-19 a settembre, gli esami di ammissione alla facoltà di Medicina e Chirurgia, per il corso di laurea in medicina e chirurgia, nelle Università statali e per l'anno accademico 2022-2023, si potranno sostenere in due differenti date:
a) al termine del mese di luglio, dopo aver sostenuto e superato l'esame di maturità;
b) agli inizi del mese di settembre, come è tradizione, ormai da oltre 20 anni.
5-ter. In considerazione del particolare andamento dell'andamento degli studi in questi ultimi anni di pandemia, i test verteranno prevalentemente su prove di logica e di comprensione del testo; mentre le domande di tipo culturale si concentreranno nell'area chimico-biologica e fisico-matematica.
5-quater. I risultati conseguiti dagli studenti saranno pubblicati al termine di ogni singola prova; coloro che hanno sostenuto la prova nel primo appello non potranno in nessun caso ripresentarsi al secondo appello; la graduatoria degli ammessi sarà unica e sarà pubblicata al termine del secondo appello.».
19.50
Romeo, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo il comma 5, inserire i seguenti:
«5-bis. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e il relativo impatto sul sistema universitario, al fine di sostenere le strutture destinate all'ospitalità degli studenti universitari fuori sede, ai Collegi universitari di merito accreditati è riconosciuto un contributo di 1 milione di euro per l'anno 2022.
5-ter. Agli oneri di cui al comma 5-bis, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 32.».
Conseguentemente, all'articolo 32, sono apportate le seguenti modificazioni:
- al comma 1, le parole: «1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1.662,41 milioni di euro per l'anno 2022»;
- al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:
«d-bis) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
19.51
Precluso
Dopo il comma 5, inserire i seguenti:
«5-bis. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e il relativo impatto sul sistema universitario, al fine di sostenere le strutture destinate all'ospitalità degli studenti universitari fuori sede, ai Collegi universitari di merito accreditati è riconosciuto un contributo di 1 milione di euro per l'anno 2022.
5-ter. Agli oneri di cui al comma 5-bis, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 32.».
Conseguentemente, all'articolo 32, sono apportate le seguenti modificazioni:
- al comma 1, le parole: «1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1.662,41 milioni di euro per l'anno 2022»;
- al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:
«d-bis) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
19.52
Precluso
Dopo il comma 5, inserire i seguenti:
«5-bis. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e il relativo impatto sul sistema universitario, al fine di sostenere le strutture destinate all'ospitalità degli studenti universitari fuori sede, ai Collegi universitari di merito accreditati è riconosciuto un contributo di 1 milione di euro per l'anno 2022.
5-ter. Agli oneri di cui al comma 5-bis, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 32.».
Conseguentemente, all'articolo 32, sono apportate le seguenti modificazioni:
- al comma 1, le parole: «1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1.662,41 milioni di euro per l'anno 2022»;
- al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:
«d-bis) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
19.53
Bergesio, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
«7. Per fronteggiare gli effetti economici dell'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del Covid-19 agevolando l'accesso al credito delle famiglie e le condizioni di ristoro attraverso i relativi prestiti, all'articolo 1, capoverso 1, secondo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, dopo le parole: ''non possono essere ceduti'' sono aggiunte, in fine, le seguenti: ''; invece possono essere dati in pegno, ai sensi degli articoli 2800 e seguenti del Codice civile, per garantire prestiti diversi da quelli di cui ai Titoli II, III, e IV del presente decreto. La costituzione del pegno ha effetto dal momento della sua notifica nei confronti dei debitori, attuata in qualsiasi forma, purché recante data certa.''».
Conseguentemente la rubrica dell'articolo 1 decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, è modificata come segue: «(Insequestrabilità, impignorabilità, incedibilità di stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti e relative garanzie)».
19.54
Precluso
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
«6-bis. In via sperimentale, limitatamente al biennio 2022-2023, i limiti reddituali previsti per l'accesso all'assegno di invalidità di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 18 sono equiparati al 50 per cento di quelli previsti per le pensioni di invalidità, di cui all'articolo 14 della stessa legge. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, quantificati in euro 52 milioni di euro annui per il biennio 2022-2023, sono posti a carico del Fondo per la disabilità e la non autosufficienza di cui all'articolo 1, comma 330, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.».
19.55
Precluso
Dopo il comma 6, è inserito il seguente:
«6-bis. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera i-novies) è aggiunta la seguente:
''i-decies) spese per il rinnovo dei titoli abilitativi professionali necessari allo svolgimento della professione principale del soggetto chiamato ad esserne titolare e che contemporaneamente costituiscono requisito indispensabile come stabilito dalle normative vigenti''».
19.56
Cirinnà, Manca, Mirabelli, Rossomando
Precluso
Dopo il comma 6, inserire i seguenti:
«6-bis. All'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:
''3-ter. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 3-bis si applicano anche nel caso in cui la persona assistita sia parente di una delle parti dell'unione civile.''.
6-ter. All'articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il comma 5-quinquies è inserito il seguente:
''5-sexies. In assenza degli altri soggetti legittimati a richiedere il beneficio in via prioritaria secondo l'ordine da essa determinato, la disposizione di cui al comma 5 si applica anche nel caso in cui il soggetto convivente che assiste la persona con disabilità sia parente dell'altra parte dell'unione civile.''».
19.57
Precluso
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
«6-bis. Al fine di sostenere l'autonomia responsabile degli enti pubblici di ricerca, la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello internazionale, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, al fine di assumere giovani ricercatori. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite tra gli enti pubblici di ricerca secondo i criteri di riparto del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'incremento di cui all'articolo 238, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
6-ter. Al fine di promuovere l'autonomia delle istituzioni museali impegnate nella diffusione della cultura scientifica, anche a vantaggio della tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale del Paese, all'articolo 1, comma 302, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: ''e l'approvazione dei piani triennali di attività'' sono soppresse.».
19.58
Precluso
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
«6-bis. All'articolo 1, comma 59, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:
- dopo le parole: ''prerogative sindacali ai sensi della normativa vigente'' inserire le seguenti: '', nonché in caso di impiego presso la Camera dei deputati, il Senato della Repubblica e la Corte Costituzionale'';
- inserire, in fine, il seguente periodo: ''Per le ipotesi fatte salve, gli oneri finanziari connessi alle retribuzioni fisse, del personale posto in posizione di comando, distacco o fuori ruolo gravano sui bilanci delle amministrazioni di provenienza, mentre gli oneri finanziari per le retribuzioni accessorie gravano sui bilanci delle pubbliche amministrazioni di destinazione''».
19.59
Precluso
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
«6-bis. In considerazione della permanente situazione di emergenza epidemiologica, per assicurare il mantenimento del diritto all'abitare per le persone anziane e per fronteggiare le difficoltà di pagamento dei servizi alla persona, all'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo la lettera c-bis) è aggiunta la seguente:
''c-ter) la sezione speciale, istituita nell'ambito del Fondo di garanzia di cui alla lettera c), per la concessione di garanzie a fronte di operazioni di prestito vitalizio ipotecario di cui all'articolo 11-quaterdecies, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge 2 aprile 2015, n. 44, relative ad unità immobiliari, site sul territorio nazionale, adibite ad abitazione principale. La garanzia della sezione è a prima richiesta, incondizionata, irrevocabile, trasferibile a terzi nella cessione del credito e concessa nella misura massima di copertura dell'80 per cento della quota capitale erogata per ciascuna operazione. La suddetta garanzia potrà, inoltre, essere escussa dal finanziatore nei soli casi in cui il suo credito non risulti interamente coperto dal ricavato della vendita dell'immobile, limitatamente al credito residuo e non oltre l'ammontare della garanzia concessa dal Fondo. Gli interventi di garanzia sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. Agli oneri derivanti dagli interventi di garanzia della sezione speciale, pari a 5 milioni di euro per gli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. La dotazione della sezione può essere alimentata da versamenti di enti ed organismi pubblici e privati. Alla gestione della sezione provvede il gestore del Fondo di garanzia per la prima casa ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:
a) i criteri, le condizioni e le modalità per l'operatività della garanzia;
b) la misura delle commissioni e degli accantonamenti determinati tenuto conto del valore dell'immobile e in rapporto al credito erogato;
c) le modalità per l'incremento della dotazione del Fondo di garanzia di cui alla lettera c);
d) la cessione a terzi dei crediti assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia di cui alla lettera c).''».
19.60
Iannone, Barbaro, Calandrini, De Carlo
Precluso
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
«6-bis. In considerazione della permanente situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, per assicurare il mantenimento del diritto all'abitare per le persone anziane e per fronteggiare le difficoltà di pagamento dei servizi alla persona, all'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo la lettera c-bis) è aggiunta la seguente:
''c-ter) la sezione speciale, istituita nell'ambito del Fondo di garanzia di cui alla lettera e), per la concessione di garanzie a fronte di operazioni di prestito vitalizio ipotecario di cui all'articolo 11-quaterdecies, comma 12 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge 2 aprile 2015, n. 44, relative ad unità immobiliari, site sul territorio nazionale, adibite ad abitazione principale. La garanzia della sezione è a prima richiesta, incondizionata, irrevocabile, trasferibile a terzi nella cessione del credito e concessa nella misura massima di copertura dell'80 per cento della quota capitale erogata per ciascuna operazione. La suddetta garanzia potrà, inoltre, essere escussa dal finanziatore nei soli casi in cui il suo credito non risulti interamente coperto dal ricavato della vendita dell'immobile, limitatamente al credito residuo e non oltre l'ammontare della garanzia concessa dal Fondo. Gli interventi di garanzia sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. Agli oneri derivanti dagli interventi di garanzia della sezione speciale, pari a 5 milioni di euro per gli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. La dotazione della sezione può essere alimentata da versamenti di enti ed organismi pubblici e privati. Alla gestione della sezione provvede il gestore del Fondo di garanzia per la prima casa ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:
a) i criteri, le condizioni e le modalità per l'operatività della garanzia;
b) la misura delle commissioni e degli accantonamenti determinati tenuto conto del valore dell'immobile e in rapporto al credito erogato;
c) le modalità per l'incremento della dotazione del Fondo di garanzia di cui alla lettera c);
d) la cessione a terzi dei crediti assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia di cui alla lettera c).''».
19.61
Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
«6-bis. In considerazione della permanente situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, per assicurare il mantenimento del diritto all'abitare per le persone anziane e per fronteggiare le difficoltà di pagamento dei servizi alla persona, all'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo la lettera c-bis) è aggiunta la seguente:
''c-ter) la sezione speciale, istituita nell'ambito del Fondo di garanzia di cui alla lettera c), per la concessione di garanzie a fronte di operazioni di prestito vitalizio ipotecario di cui all'articolo 11-quaterdecies, comma 12 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge 2 aprile 2015, n. 44, relative ad unità immobiliari, site sul territorio nazionale, adibite ad abitazione principale. La garanzia della sezione è a prima richiesta, incondizionata, irrevocabile, trasferibile a terzi nella cessione del credito e concessa nella misura massima di copertura dell'80 per cento della quota capitale erogata per ciascuna operazione. La suddetta garanzia potrà, inoltre, essere escussa dal finanziatore nei soli casi in cui il suo credito non risulti interamente coperto dal ricavato della vendita dell'immobile, limitatamente al credito residuo e non oltre l'ammontare della garanzia concessa dal Fondo. Gli interventi di garanzia sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. Agli oneri derivanti dagli interventi di garanzia della sezione speciale, pari a 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. La dotazione della sezione può essere alimentata da versamenti di enti ed organismi pubblici e privati. Alla gestione della sezione provvede il gestore del Fondo di garanzia per la prima casa ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti:
a) i criteri, le condizioni e le modalità per l'operatività della garanzia;
b) la misura delle commissioni e degli accantonamenti determinati tenuto conto del valore dell'immobile e in rapporto al credito erogato;
c) le modalità per l'incremento della dotazione del Fondo di garanzia di cui alla lettera c);
d) la cessione a terzi dei crediti assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia di cui alla lettera c).''».
19.62
Precluso
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
«6-bis. In considerazione del permanere dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di assicurare il mantenimento del diritto all'abitare per le persone anziane e di fronteggiare le difficoltà di pagamento dei servizi alla persona, all'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo la lettera c-bis) è aggiunta la seguente:
''c-ter) la sezione speciale, istituita nell'ambito del Fondo di garanzia di cui alla lettera c), per la concessione di garanzie a fronte di operazioni di prestito vitalizio ipotecario di cui all'articolo 11-quaterdecies, comma 12 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge 2 aprile 2015, n. 44, relative ad unità immobiliari, site sul territorio nazionale, adibite ad abitazione principale. La garanzia della sezione è a prima richiesta, incondizionata, irrevocabile, trasferibile a terzi nella cessione del credito e concessa nella misura massima di copertura dell'80 per cento della quota capitale erogata per ciascuna operazione. La suddetta garanzia potrà, inoltre, essere escussa dal finanziatore nei soli casi in cui il suo credito non risulti interamente coperto dal ricavato della vendita dell'immobile, limitatamente al credito residuo e non oltre l'ammontare della garanzia concessa dal Fondo. Gli interventi di garanzia sono assistiti dalla garanzia di ultima istanza dello Stato. Agli oneri derivanti dagli interventi di cui al presente comma, pari a 5 milioni di euro annui per il 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondenti riduzioni annue dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2022, 2023 e 2024. La dotazione della sezione può essere alimentata da versamenti di enti ed organismi pubblici e privati. Alla gestione della sezione provvede il gestore del Fondo di garanzia per la prima casa ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:
a) i criteri, le condizioni e le modalità per l'operatività della garanzia;
b) la misura delle commissioni e degli accantonamenti determinati tenuto conto del valore dell'immobile e in rapporto al credito erogato;
c) le modalità per l'incremento della dotazione del Fondo di garanzia di cui alla lettera c);
d) la cessione a terzi dei crediti assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia di cui alla lettera c).''».
19.63
Precluso
Dopo il comma 6, inserire i seguenti:
«6-bis. In considerazione della permanente situazione di emergenza epidemiologica, per assicurare il mantenimento del diritto all'abitare per le persone anziane e per fronteggiare le difficoltà di pagamento dei servizi alla persona, all'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo la lettera c-bis) è aggiunta la seguente:
''c-ter) la sezione speciale, istituita nell'ambito del Fondo di garanzia di cui alla lettera c), per la concessione di garanzie a fronte di operazioni di prestito vitalizio ipotecario di cui all'articolo 11-quaterdecies, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge 2 aprile 2015, n. 44, relative ad unità immobiliari, site sul territorio nazionale, adibite ad abitazione principale. La garanzia della sezione è a prima richiesta, incondizionata, irrevocabile, trasferibile a terzi nella cessione del credito e concessa nella misura massima di copertura dell'80 per cento della quota capitale erogata per ciascuna operazione. La suddetta garanzia potrà, inoltre, essere escussa dal finanziatore nei soli casi in cui il suo credito non risulti interamente coperto dal ricavato della vendita dell'immobile, limitatamente al credito residuo e non oltre l'ammontare della garanzia concessa dal Fondo. Gli interventi di garanzia sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. Agli oneri derivanti dagli interventi di garanzia della sezione speciale, pari a 5 milioni di euro per gli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. La dotazione della sezione può essere alimentata da versamenti di enti ed organismi pubblici e privati. Alla gestione della sezione provvede il gestore del Fondo di garanzia per la prima casa ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:
a) i criteri, le condizioni e le modalità per l'operatività della garanzia;
b) la misura delle commissioni e degli accantonamenti determinati tenuto conto del valore dell'immobile e in rapporto al credito erogato;
c) le modalità per l'incremento della dotazione del Fondo di garanzia di cui alla lettera c);
d) la cessione a terzi dei crediti assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia di cui alla lettera c).''».
19.64
Precluso
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
«6-bis. In relazione al mancato introito delle rette relative ai mesi di dicembre 2021, gennaio e, per parte, febbraio 2022 è assegnato alle scuole dell'infanzia paritarie, appartenenti al sistema integrato di educazione ed istruzione di cui al decreto legislativo n. 65 del 2017, un contributo aggiuntivo di 50 milioni di euro. Il contributo è ripartito secondo modalità e criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 50 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
19.65
Precluso
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
«6-bis. In relazione al mancato introito delle rette relative ai mesi di dicembre 2021, gennaio e, per parte, febbraio 2022 è assegnato alle scuole dell'infanzia paritarie, appartenenti al sistema integrato di educazione ed istruzione di cui al decreto legislativo n. 65 del 2017, un contributo aggiuntivo di 50 milioni di euro. Il contributo è ripartito secondo modalità e criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 50 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
19.66
Catalfo, Matrisciano, Romano, Romagnoli, Guidolin, Trentacoste
Precluso
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«6-bis. All'articolo 10, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-bis:
1) sono premesse le seguenti parole: ''Fino al 31 dicembre 2022'';
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''A decorrere dal 1º gennaio 2023, la presentazione della DSU avviene esclusivamente in modalità precompilata. Con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti l'INPS, Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le ulteriori semplificazioni e modalità tecniche per consentire al cittadino di accedere alla dichiarazione precompilata resa disponibile in via telematica dall'INPS.'';
b) dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente:
''2-ter. I responsabili dei centri di assistenza fiscale con i quali l'Istituto può stipulare apposite convenzioni ai sensi dell'articolo 11, comma 1 del decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, in quanto soggetti abilitati, rilasciano il visto di conformità dei dati precompilati ed autodichiarati presenti nella dichiarazione sostitutiva unica alla relativa documentazione in possesso del dichiarante e certificano i dati trasmessi ai fini ISEE.'';
c) il comma 3 è abrogato.».
19.67
Precluso
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
«6-bis. All'articolo 1, comma 483, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: '', e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.''.
6-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6-bis, pari a 20 milioni per gli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
19.68
Precluso
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
«6-bis. Con riferimento ai requisiti reddituali e patrimoniali necessari alla percezione del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ai soggetti di età superiore a diciotto anni, che risultino invalidi civili totali o sordi o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, non è computato il beneficio incrementativo di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. La disposizione di cui al precedente periodo ha effetto dal 1º marzo 2022.
6-ter. Agli oneri di cui al comma 6-bis, valutati in 406 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica di cui al presente comma. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, al fine di assicurare maggiori entrate a copertura degli oneri di cui al precedente periodo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.».
19.69
Catalfo, Matrisciano, Romano, Romagnoli, Guidolin, Trentacoste
Precluso
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
«6-bis. Con riferimento ai requisiti reddituali e patrimoniali necessari alla percezione del reddito di cittadinanza di cui all'articolo i del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ai soggetti di età superiore a diciotto anni, che risultino invalidi civili totali o sordi o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, non è computato il beneficio incrementativo di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche relativamente al periodo compreso tra la data di entrata in vigore dell'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
19.70
Precluso
Dopo il comma 6, è inserito il seguente:
«6-ter. Con riferimento ai requisiti reddituali e patrimoniali necessari alla percezione del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ai soggetti di età superiore a diciotto anni, che risultino invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222 non è computato il beneficio incrementativo di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. La disposizione di cui al precedente periodo ha effetto dal 1º marzo 2022.».
19.71
Matrisciano, Catalfo, Romano, Vanin, Pirro, Gaudiano, Montevecchi, Corbetta, Di Girolamo, Lupo, Lanzi, Naturale, Trentacoste, Croatti, Pavanelli, Romagnoli
Precluso
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
«6-bis. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''e per le prestazioni assistenziali legate alla condizione di disabilità.''.
6-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6-bis, pari a 260 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014.».
19.72
Rivolta, Ferrero, Faggi, Tosato, Testor
Precluso
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«6-bis. Al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, articolo 2, comma 6, al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''e per le prestazioni di cui agli articoli 12 e 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, per l'assegno di assistenza ai sordomuti di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381 e per la pensione ai ciechi civili di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 66.''».
19.73
Cioffi, Catalfo, Romagnoli, Guidolin, Trentacoste
Precluso
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«6-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
''6.1. A decorrere dal 1º aprile 2022 l'erogazione del beneficio può essere effettuato anche mediante la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82 nella quale è integrata la Carta Rdc. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali affida alla società di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 i servizi di progettazione, realizzazione e gestione del sistema informativo destinato all'erogazione del beneficio. Gli oneri e le spese relative ai predetti servizi, comunque non superiori a 2,2 milioni a decorrere dall'anno 2022 sono a carico delle risorse finanziarie di cui all'articolo 12.''».
19.74
Precluso
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
«6-bis. All'articolo 5, comma 5-ter, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo le parole: ''Anagrafe degli italiani residenti all'estero'' sono inserite le seguenti: ''o che, pur non iscritti all'AIRE, abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per il periodo interessato''.
6-ter. Agli oneri di cui al comma 6-bis, valutati in 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
19.75
Precluso
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
«6-bis. All'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 9 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, la lettera g) è sostituita con la seguente:
''g) l'abilitazione all'esercizio della professione docente per coloro che risultano iscritti nell'elenco di cui alla lettera e), ferma restando la regolarità della relativa posizione contributiva.''».
19.76
Angrisani, Abate, Crucioli, Di Micco, Giannuzzi, Lannutti, Lezzi
Precluso
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
«6-bis. All'articolo 18-decies, terzo periodo, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: ''Ministro dell'istruzione'' sono aggiunte le seguenti: '', da emanare entro e non oltre il 31 marzo 2022,''».
19.77
Precluso
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
«6-bis. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sostituire le parole: ''fino al 31 dicembre 2021'' con le seguenti: ''fino al 31 marzo 2022''.».
19.79
Testor, Ferrero, Rivolta, Faggi, Tosato
Precluso
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
«6-bis. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono inserite, in fine, le seguenti parole: '', anche a favore delle Province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalità del presente articolo secondo il rispettivo ordinamento, e degli organismi di gestione per il diritto allo studio delle stesse.''».
19.80
Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece
Precluso
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
«6-bis. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: '', anche a favore delle Province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalità del presente articolo secondo il rispettivo ordinamento, e degli organismi di gestione per il diritto allo studio delle stesse.''».
19.81
Precluso
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
«7. Ai fini dell'ampliamento dei titoli universitari abilitanti ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 novembre 2021, n. 163, e in coerenza con gli obiettivi della Riforma 1.6 della componente M4C1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al regolamento (UE)2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, per le classi di laurea che danno titolo all'accesso alla professione di agrotecnico ai sensi dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, il tirocinio è svolto all'interno del corso di studio.».
19.82
Precluso
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
«6-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230, aggiungere, in fine, il seguente periodo: ''Per la determinazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) si considera la sola componente reddituale, con esclusione di quella patrimoniale, del nucleo familiare''».
19.83
Precluso
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
«6-bis. All'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano nei confronti dei soggetti residenti all'estero titolari delle prestazioni di cui al primo periodo erogate ai sensi della normativa nazionale italiana o in applicazione di una convenzione internazionale di sicurezza sociale stipulata dall'Italia.''.
6-ter. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del comma 6-bis, 6-quater. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, valutati nel limite massimo di 900.000 euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
19.84
Precluso
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
«6-bis. All'articolo 10 del decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
''4-bis. Le disposizioni di cui al comma 4 non si applicano nei confronti dei soggetti non residenti di cui al comma 3-bis dell'articolo 24 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.''.
6-ter. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del precedente comma.
6-quater. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, valutati nel limite massimo di 900.000 euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della Missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
19.85
Giacobbe, Porta, Alfieri, Ferrari, Nannicini
Precluso
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
«6-bis. All'articolo 10 del decreto legislativo n. 230 del 2021, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
''5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei confronti del personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, anche di cittadinanza straniera, già titolare delle prestazioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, erogate in applicazione della legge italiana, della normativa nazionale speciale o di una convenzione internazionale di sicurezza sociale stipulata dall'Italia. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 900.000 euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.''».
19.86
Precluso
Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:
«6-bis. All'articolo 10 del dlgs 230/21 dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
''5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei confronti del personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, anche di cittadinanza straniera, già titolare delle prestazioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, erogate in applicazione della legge italiana, della normativa nazionale speciale o di una convenzione internazionale di sicurezza sociale stipulata dall'Italia''.
6-ter. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 900.000 euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
19.87
Vanin, Montevecchi, Pavanelli, Trentacoste, Gallicchio
Precluso
Aggiungere, in fine, i seguenti commi.
«6-bis. Al comma 326 dell'articolo i della legge 3o dicembre 2021, 11. 234, la parola: ''400'', è sostituita dalla seguente: ''800''.
6-ter. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 6-bis, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo io, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
19.88
Precluso
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«6-bis. Al comma 326, secondo periodo, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n.234, le parole: ''è incrementato di 400 milioni'' sono sostituite dalle seguenti: ''è incrementato di 600 milioni''. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
19.89
Precluso
Dopo il comma 6 inserire il seguente comma:
«6-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 dopo il comma 378 è inserito il seguente:
''378-bis. Il credito d'imposta di cui al comma precedente nonché quello di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e ai commi da 9-bis a 9-quater dell'articolo 67 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è riconosciuto anche ai quotidiani e ai periodici non posti in vendita con un prezzo effettivo per copia o per abbonamento. La spesa per l'acquisto della carta è calcolata sulla media degli acquisti effettuati negli ultimi 5 anni''».
Conseguentemente, modificare la rubrica dell'articolo con la seguente: «(Misure urgenti per la scuola, l'università, la famiglia e l'editoria)».
19.90
Iannone, Barbaro, Calandrini, De Carlo
Precluso
Dopo il comma 6 inserire il seguente comma:
«6-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 dopo il comma 378 è inserito il seguente:
''378-bis. Il credito d'imposta di cui al comma precedente nonché quello di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e ai commi da 9-bis a 9-quater dell'articolo 67 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è riconosciuto anche ai quotidiani e ai periodici non posti in vendita con un prezzo effettivo per copia o per abbonamento. La spesa per l'acquisto della carta è calcolata sulla media degli acquisti effettuati negli ultimi 5 anni.».
Conseguentemente, modificare la rubrica dell'articolo con la seguente: «(Misure urgenti per la scuola, l'università, la famiglia e l'editoria)».
19.91
Precluso
Dopo il comma 6 inserire il seguente:
«6-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 dopo il comma 378 è inserito il seguente:
''378-bis. Il credito d'imposta di cui al comma precedente nonché quello di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e ai commi da 9-bis a 9-quater dell'articolo 67 del decreto-legge 25 maggio 2021, il. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è riconosciuto anche ai quotidiani e ai periodici non posti in vendita con un prezzo effettivo per copia o per abbonamento. La spesa per l'acquisto della carta è calcolata sulla media degli acquisti effettuati negli ultimi 5 anni''».
Conseguentemente, modificare la rubrica dell'articolo con la seguente: «(Misure urgenti per la scuola, l'università, la famiglia e l'editoria)».
19.92
Precluso
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
«6-bis. In via sperimentale, limitatamente agli anni 2022 e 2023, sono soggetti all'aliquota IVA del 5% i seguenti prodotti destinati all'infanzia:
1) Pannolini;
2) Biberon;
3) Tettarelle;
4) latte in polvere e liquido per neonati, latte speciale o vegetale per allergici o intolleranti;
5) omogeneizzati e prodotti alimentari;
6) strumenti per l'allattamento;
7) prodotti per l'igiene e creme contro gli arrossamenti e le irritazioni della pelle del neonato.».
Ai maggiori oneri, valutati in euro 50 milioni annui per il biennio 2022-2023, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 29, come incrementata dall'articolo 1, comma 73, della presente legge.
G19.1
Precluso
Il Senato
in sede di discussione dei Disegno di Legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico»
Premesso che:
il provvedimento in esame intende sostenere i settori più esposti ai fattori di rischio e di incertezza che l'attuale aumento del costo della bolletta energetica sta determinando sulla nostra economia, rallentandone la crescita, e appare in continuità con le misure urgenti già varate per far fronte all'emergenza pandemica che hanno sostenuto fin qui il tessuto economico-produttivo, il lavoro e le famiglie;
in particolare l'articolo 19 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 detta misure urgenti per la scuola, l'università e la famiglia;
con sentenza n. 152 del 2020 la Corte costituzionale ha stabilito che la pensione di invalidità civile per i soggetti sui quali viene riconosciuta una inabilità del 100 per cento sia incrementata fino alla cifra minima di 516,00 euro, considerando tale cifra come livello minimo di assistenza;
il contenuto della sentenza n. 152 del 2020 della Corte costituzionale è stato recepito dall'art. 15 del decreto-legge 4 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia;
le due principali Federazioni nazionali, Fand e Fish, che tutelano i diritti delle persone con disabilità denunciano che per effetto di tale incremento, sul versamento del reddito di cittadinanza a partire dalla fine di gennaio, l'Inps ha applicato decurtazioni e in alcuni casi azzeramenti alle persone disabili percettori del reddito di cittadinanza;
i tagli, che riguardano anche titolari di assegno sociale che hanno ricevuto gli aumenti, derivano dagli effetti dell'applicazione del Decreto Legge 28 gennaio 2019, n.4 che include il valore annuo dei trattamenti assistenziali in corso di godimento da parte dei componenti del nucleo familiare nel calcolo del reddito, ponendo proprio sulle famiglie in condizioni di disagio per la presenza di persone disabili a carico una intollerabile discriminazione;
tale situazione sta provocando non pochi disagi per donne e uomini che hanno una invalidità civile al 100 per cento, spesso costrette a sopravvivere al limite dell'indigenza;
impegna il Governo:
a valutare tutte le iniziative utili per portare, nel breve termine possibile, ad un intervento normativo volto a far sì che i benefici incrementali derivanti dall'entrata in vigore dell'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, per quei soggetti di età superiore a diciotto anni che risultino invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, non vengano considerati ai fini del rispetto dei requisiti reddituali e patrimoniali necessari alla percezione del reddito di cittadinanza, sottraendo i trattamenti assistenziali dal calcolo degli stessi.
19.0.1
Cantù, Romeo, Tosato, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Fregolent, Zaffini, Binetti, Nannicini, Puglia, Parente
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 19-bis.
(Ristoro in favore dei medici deceduti a causa dell'infezione da SARS-CoV-2)
1. Ai famigliari di coloro che esercenti la professione medica e odontoiatrica non in regime di rapporto di lavoro dipendente e che, in conseguenza dell'attività di servizio e professionale prestata nel periodo di massima emergenza epidemica, tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021, abbiano contratto infezione da SARS-CoV-2 e, indipendentemente dalla precisa individuazione patogenetica circostanziale, siano deceduti, è riconosciuto un indennizzo nella misura di 100.000 euro quale ristoro alle condizioni e nei modi stabiliti nei commi 2 e 3.
2. L'indennizzo di cui al comma 1 consiste in un assegno una tantum non reversibile ed è destinato ai soggetti a carico nel seguente ordine: coniuge, figli minori, figli maggiorenni inabili al lavoro, genitori, fratelli e sorelle minori, fratelli e sorelle maggiorenni inabili al lavoro.
3. Con Decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro e non oltre 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, vengono definiti le incompatibilità e i limiti patrimoniali, le cause di esclusione e le modalità di domanda, tenuto conto dell'eventuale sussistenza di altre coperture assicurative, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 5.
4. L'indennizzo non concorre alla formazione del reddito, ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
5. Per le finalità di cui al presente articolo è costituito, presso il Ministero della Salute, un Fondo denominato ''Fondo ristoro medici deceduti vittime dell'infezione da Covid 19'' con una dotazione finanziaria di 20 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce limite massimo di spesa.
6. Le domande per l'ottenimento dell'indennizzo sono presentate dagli aventi titolo, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2022, al Ministero della Salute che procede alla verifica dei requisiti in ragione dell'ordine cronologico delle domande, certifica la regolarità per l'attribuzione del beneficio e provvede ad erogarlo ai famigliari beneficiari. Le relative domande sono presentate secondo lo schema predisposto dal Ministero della Salute e corredate dalla documentazione comprovante la data delle diagnosi, le manifestazioni cliniche conseguenti e l'entità delle lesioni o dell'infermità da cui è derivato il decesso.
7. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma ''Fondi di riserva e speciali'' della Missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.».
19.0.2
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 19-bis.
(Aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto sui prodotti per le persone nelle condizioni di non autosufficienza)
1. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunti, in fine, i seguenti numeri:
''41-quinquies) prodotti necessari all'assistenza e alla cura della persona nelle condizioni di non autosufficienza di cui all'articolo 30, commi 1, lettera b), e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, sia presso il suo domicilio sia presso una struttura sanitaria o socio-sanitaria accreditata, quali preparati per nutrizione e idratazione, presidi per incontinenza, ausili di vario tipo, cannule tracheali e accessori (valvole di fonazione, fasce di fissaggio, medicazioni per tracheostomi), dispositivi per ossigenoterapia (compresi occhialini e mascherine), medicazioni specialistiche, cateteri venosi centrali a permanenza, aghi di qualsiasi tipo, siringhe, dispositivi per il fissaggio di cateteri venosi centrali, sonde per nutrizione enterale, deflussori e pompe per nutrizione enterale, deflussori e pompe infusionali, sistemi elastomerici, sonde gastrostomiche, cateteri (compresi i cateteri vescicali a permanenza), sacche per la raccolta dell'urina, guanti (compresi i dispositivi di protezione individuale), deflussori, medicazioni generali, garze e materiale monouso sanitario e non sanitario (manopole non saponate e saponate);
41-sexies) attrezzature e dispositivi per trattamenti di lungo-assistenza, recupero e mantenimento funzionale, sia presso il domicilio sia presso una struttura sanitaria o socio-sanitaria accreditata, compresi letti attrezzati e materassi antidecubito;
41-septies) servizi necessari di cura e protezione, compresi i servizi di assistenza, igiene e sanificazione, anche presso il domicilio.''».
19.0.3
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 19-bis.
(Emergenza COVI -19. Proroga termini per il collocamento in quiescenza per i dipendenti pubblici che non raggiungono il minimo periodo contributivo)
1. I dipendenti pubblici di ruolo assunti a tempo indeterminato, già in servizio presso le Forze Armate, di polizia e del Corpo dei Vigili del fuoco, se titolari della pensione erogata ai sensi dell'art. 64 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 Dicembre 1973, n. 1092, qualora cessino dal nuovo impiego per raggiunti limiti di età e in tale ultimo impiego non hanno maturato il periodo contributivo di venti anni, né hanno presentato domanda ai sensi dell'art. 151 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 Dicembre 1973, n. 1092, hanno diritto ad essere trattenuti in servizio, anche in deroga alle previsioni normative dei singoli ordinamenti, sino al raggiungimento del periodo di contribuzione previdenziale utile al riconoscimento del trattamento di pensione e, comunque, non oltre il compimento del settantacinquesimo anno di età.
2. L'istanza di trattenimento in servizio deve essere presentata, a pena di decadenza, non oltre sei mesi antecedenti alla data prevista per la cessazione del servizio.
3. I dipendenti pubblici di cui al comma 1, che al momento dell'entrata in vigore della presente Legge, residuano di un periodo di servizio inferiore a sei mesi, possono presentare l'istanza di trattenimento sino alla data prevista per la cessazione dal servizio.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari ad euro 100.000,00 per l'anno 2029 ed euro 200.000,00 a decorrere dall'anno 2030 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
19.0.4
Catalfo, Matrisciano, Romano, Romagnoli, Guidolin, Trentacoste
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 19-bis.
(Ricerca e Formazione INPS)
1. All'articolo i della legge 9 marzo 1989, n. 88, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
''3-bis. L'istituto svolge attività di ricerca, aggiornamento, perfezionamento scientifico e formazione post-laurea di eccellenza per i dipendenti dell'Istituto e per gli iscritti alle Gestioni 'Unitaria Prestazioni Creditizie e Sociali', 'Assistenza Magistrale' e 'Assistenza Ipost', nonché attività di divulgazione scientifica, anche su commissione, finanziate da soggetti pubblici e privati.
3-ter. Per l'assolvimento delle attività di cui al comma 3-bis può essere istituita, presso l'Istituto, una scuola di alta formazione. L'organizzazione e il funzionamento della scuola di cui al presente comma sono adottati con regolamento dell'Istituto.
3-quater. Agli oneri derivanti dalla attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter si provvede nei limiti delle risorse finanziarie stanziate nel bilancio dell'INPS per le spese di funzionamento.''».
19.0.5
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 19-bis.
(Misure connesse all'emergenza epidemiologica per personale con fragilità)
Per i docenti e il personale A.T.A. in idoneità temporanea in possesso del verbale di riconoscimento della legge 5 febbraio 1992, n. 104 articolo 3 comma 3, ai sensi dell'articolo 26 comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 convertito il 24 aprile 2020 con legge n. 27 si applica l'articolo 15 decreto-legge 22 marzo 2021 n. 41 convertito con modificazioni dalla Legge 69 del 21 maggio 2021 prevista fino al 31 dicembre 2021 mediante la conversione in legge del decreto 111 estendendola all'intero anno scolastico 2021/2022 con relativo aggiornamento del SIDI».
19.0.6
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 19-bis.
1. Ai soggetti affetti da talassemia Mayor, Minor, e drepanocitosi ed i soggetti affetti da emofilia, patologie documentate dal centro di cura dei soggetti, danneggiati da complicanze a causa di somministrazione di trasfusioni e medicinali emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992 n. 210 e successive modificazioni, che non hanno percepito per varie motivazioni alcuna somma a titolo di risarcimento danni ai sensi della legge 210 del 1992 o equa riparazione, ne in via giudiziale, ne ai sensi di transizioni o eque riparazioni, loro o, in mancanza, ai loro eredi, è riconosciuto una assegno una tantum di euro 50.000.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 35 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
19.0.7
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 19-bis.
(Incremento della dotazione per l'anno 2022 dei fondi per il sostegno alla locazione e per la morosità incolpevole e per sostegno alla graduazione)
1. Per l'annualità 2022, la dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementata di ulteriori 200 milioni di euro e quella del Fondo inquilini morosi incolpevoli, di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementata di ulteriori 50 milioni di euro.
2. La revisione dei criteri di ripartizione delle risorse tra le Regioni e il successivo trasferimento ai Comuni come previsto dall'articolo 1, commi 8, 9 e 10 del decreto del Ministro delle Infrastrutture 12 agosto 2020 deve essere adottata entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. Per la ripartizione e il trasferimento del 70 per cento delle somme di cui al comma 1, sono utilizzate le modalità indicate dall'articolo 65, commi 2-ter e 2-quater, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, prevedendo misure di ulteriore coordinamento e unificazione dei due fondi e nuovi criteri ricavati dal monitoraggio effettuato con le modalità previste nel predetto decreto del Ministro delle infrastrutture.
4. Il restante 30 per cento dello stanziamento è destinato e vincolato a sostenere iniziative dei Comuni e delle Prefetture per la sottoscrizione, con le associazioni sindacali degli inquilini e le associazioni della proprietà edilizia, di protocolli e intese per la graduazione programmata delle esecuzioni, con l'attivazione di cabine di regia, che prevedano oltre all'utilizzo delle risorse statali anche risorse aggiuntive regionali e comunali nonché piani di utilizzo di alloggi pubblici disponibili, previa attività di recupero leggero, favorendo in tal modo il passaggio da casa a casa per il conduttore obbligato al rilascio.
5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si procede a stabilire i criteri di utilizzo e la ripartizione delle somme tra i comuni richiedenti, ove siano stati sottoscritti protocolli di graduazione.
6. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 250 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
19.0.8
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 19-bis.
(Disposizioni in materia di alloggi di edilizia residenziale pubblica)
1. All'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 22-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 47, il terzo periodo è sostituito dal seguente: ''Entro novanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza da parte dei soggetti interessati, e relativamente alle aree per cui il Consiglio Comunale ha deliberato la trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà, il comune deve trasmettere le proprie determinazioni in ordine al corrispettivo dovuto e alla procedura di trasformazione.'';
b) al comma 48, primo periodo, le parole: ''dell'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, escludendo la riduzione prevista dal secondo periodo dello stesso comma,'' sono sostituite con le seguenti: ''dell'articolo 37, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,'';
c) al comma 48, secondo periodo, sono soppresse le seguenti parole: ''con l'ulteriore limite massimo di euro 5.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale fino a 125 metri quadrati e di euro 10.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale maggiore di 125 metri quadrati, indipendentemente dall'anno di stipulazione della relativa convenzione'';
d) al comma 49-bis, il secondo ed il settimo periodo sono soppressi».
19.0.9
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 19-bis.
(Rifinanziamento del fondo per gli Istituti di patronato)
1. Per l'esercizio finanziario 2022 gli specifici stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento degli Istituti di patronato di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, sono complessivamente incrementati di ulteriori 50 milioni di euro.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni per l'anno 2022, si provvede per 12 milioni di euro mediante il fondo di cui all'articolo 58-bis del decreto-legge n. 124 del 26 ottobre 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e per 38 milioni di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».
Conseguentemente, all'articolo 32, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
- all'alinea, sostituire le parole: «1.661,41 milioni» con le seguenti: «1711,41 milioni»;
- dopo la lettera c), inserire la seguente:
«c-bis) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2022, per 12 milioni mediante il fondo di cui all'articolo 58-bis del decreto-legge n. 124 del 26 ottobre 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e per 38 milioni di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.».
19.0.10
Cioffi, Catalfo, Romagnoli, Guidolin, Trentacoste
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 19-bis.
(Disposizioni sulla formazione digitale)
1. Al fine di favorire la formazione attraverso l'utilizzo di sistemi informatici, è costituita un'apposita sezione di erogazione di corsi formativi gratuiti per chi vi accede, all'interno della piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82.
2. Con decreto del Ministero dell'istruzione, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità attuative della sezione di cui al comma 1, le caratteristiche tecniche, nonché le modalità di adesione da parte dei cittadini interessati.
3. Per la realizzazione, gestione e manutenzione informatica della sezione di cui al comma e per l'erogazione del servizio, è autorizzata la spesa di i milione di euro per l'anno 2022 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Una quota pari a 400.000 euro annui del predetto stanziamento è finalizzata all'assunzione, per la durata massima di trentasei mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2024, mediante apposita procedura concorsuale, di personale qualificato per lo svolgimento dei corsi di formazione registrati e pubblicati all'interno della piattaforma.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a i milione di euro per l'anno 2022 e a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
19.0.11
de Bertoldi, Calandrini, De Carlo
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 19-bis.
(Ampliamento ambito soggettivo regime forfetario)
All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 55, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
''c) nel caso di partecipazione contemporanea a società di persone, ad associazioni o imprese familiari di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle attività esercitate individualmente e di quelli relativi alle predette partecipazioni, per la parte di essi imputabile alla persona fisica esercente attività di impresa, arti o professioni, nelle stesse proporzioni cui risultano imputabili gli utili.'';
b) al comma 57, lettera d), le parole: ''che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero'' sono soppresse».
19.0.12
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 19-bis.
1. Sono ammessi, altresì, ad una nuova sessione speciale del corso intensivo di durata di 80 ore complessive di cui all'articolo 1, comma 87 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, i ricorrenti che avevano in corso alla data di approvazione della predetta legge un contenzioso avverso il Decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, ovvero il Decreto direttoriale del 20 luglio 2015, n. 499 unitamente a tutti i soggetti non in quiescenza che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano svolto la funzione di dirigente scolastico per almeno un triennio a seguito di conferma degli incarichi di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. Alla copertura si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei dirigenti scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86, della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205».
19.0.13
Precluso
Aggiungere il seguente articolo:
«Art. 19-bis.
Sono ammessi, altresì, ad una nuova sessione speciale del corso intensivo di durata di 80 ore complessive di cui all'articolo 1, comma 87 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, i ricorrenti che avevano in corso alla data di approvazione della predetta legge un contenzioso avverso il Decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, ovvero il Decreto direttoriale del 20 luglio 2015, n. 499 unitamente a tutti i soggetti non in quiescenza che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano svolto la funzione di dirigente scolastico per almeno un triennio a seguito di conferma degli incarichi di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. Alla copertura si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei dirigenti scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86, della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205».
19.0.14
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 19-bis.
(Bonus baby sitter per lavoratori non dipendenti)
1. Per i periodi di sospensione delle attività didattiche in presenza e per i periodi di svolgimento delle prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, i lavoratori iscritti alle Gestioni autonome speciali degli artigiani, dei commercianti, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri e i lavoratori autonomi e liberi professionisti senza Cassa iscritti alla Gestione Separata posso richiedere la corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia di cui all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
2. Il bonus di cui al comma 1 è altresì riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all'INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.
3. Le modalità operative per accedere al bonus di cui al comma 1 sono stabilite dall'INPS. Sulla base delle domande pervenute, PINPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il superamento del limite di spesa di cui al comma 4, l'INPS procede al rigetto delle domande presentate.
4. I benefici di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite complessivo di 1.500 milioni di euro per l'anno 2022. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede mediante riduzione di pari importo delle risorse stanziate a favore della misura Reddito di Cittadinanza».
19.0.15
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 19-bis.
(Disposizioni in favore dei caregivers familiari)
1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nelle more della definizione di una più organica disciplina del caregiver familiare, al fine di sostenere e riconoscere il molo ed il lavoro di cura e di assistenza svolto dal caregiver familiare, è riconosciuto, ad un solo caregiver familiare per nucleo familiare, come individuato ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, purché convivente alla data del 23 febbraio 2020 con la persona assistita che si trovi in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, un contributo fino a 2000 euro per il 2022. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo delle somme accantonate a legislazione vigente, sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 254 della legge 27 dicembre 2017, n. 205. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, possono essere adottati altri provvedimenti concessori».
19.0.16
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 19-bis.
(Fondo di solidarietà in favore dei proprietari locatori)
1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo di solidarietà in favore dei proprietari locatori con una dotazione di io milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato all'erogazione di un contributo nei confronti dei medesimi proprietari che, pur avendo ottenuto una convalida di sfratto per morosità entro il 31 dicembre 2021, non abbiano potuto mettere in esecuzione il provvedimento a causa della sospensione della esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, stabilita dall'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, prorogata dall'articolo 13, comma 13 del decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21 e, successivamente, dall'articolo 40-quater del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.
2. Il contributo è concesso:
a) per ciascun mese in cui il proprietario locatore ha subito la sospensione dell'esecuzione fino ad una durata massima di 16 mesi ed è dovuto in misura pari al 5o per cento del canone mensile stabilito nel contratto di locazione e comunque entro il limite complessivo massimo di euro 6.400,00;
b) a condizione che la morosità non sia stata sanata, anche in parte, dal conduttore e persista al momento della presentazione dell'istanza da parte del locatore proprietario.
3. Il contributo è riconosciuto esclusivamente in relazione alle locazioni ad uso abitativo e a condizione che il proprietario locatore non sia persona giuridica esercente attività di intermediazione immobiliare
4. L'erogazione del contributo è effettuata dall'Agenzia delle entrate che con provvedimento del suo direttore, da emanare entro trenta giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, definisce le modalità ed i tempi di presentazione delle istanze, nonché la documentazione da produrre a corredo.
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze si rivale sul conduttore inadempiente per il recupero delle risorse erogate quando il conduttore sia titolare di redditi da lavoro o di pensione e l'inadempimento non sia dovuto a morosità incolpevole ovvero quando il conduttore sia titolare di diritto di proprietà o di usufrutto o di diritto di abitazione su altro immobile da adibire ad abitazione per sé e i propri familiari conviventi nella medesima provincia in cui si trovi l'immobile locato. Per la definizione di morosità incolpevole si rinvia a quanto stabilito dall'articolo 2 del decreto del Ministero dei trasporti del 30 marzo 2016.
6. Al fine di assicurare una gestione ottimale delle risorse del Fondo di cui al comma l'Agenzia delle entrate provvede a verifiche fiscali e patrimoniali nei confronti sia dei proprietari locatori beneficiari sia dei conduttori finalizzate all'accertamento della veridicità delle dichiarazioni ed autocertificazioni rese e del possesso dei requisiti previsti dal presente articolo.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a io milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
19.0.17
De Petris, Errani, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 19-bis.
(Abrogazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento - PCTO)
1. I commi 784 e 785, dell'articolo 1, della Legge del 30 dicembre 2018, n. 145, sono soppressi».
19.0.19
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 19-bis.
1. Al fine di garantire il potenziamento delle strutture e delle articolazioni del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in considerazione della grave crisi del settore ippico, i posti di funzione dirigenziale di livello generale presso il medesimo Ministero sono incrementati di una unità, da destinare all'istituzione di una posizione dirigenziale di livello generale. Conseguentemente, la dotazione organica dirigenziale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, come definita dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132 e dall'articolo 1, comma 166 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è rideterminata nel numero massimo di tredici posizioni di livello generale e di sessantuno posizioni di livello non generale. A tal fine è autorizzata la spesa di 260.000 euro a decorrere dall'anno 2022.
2. Al fine di dare celere attuazione al comma precedente, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modifica, entro sessanta giorni, il proprio regolamento di organizzazione e la propria pianta organica con uno o più decreti adottati con le modalità di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97.
3. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari ad euro 260.000 a partire dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente ''Fondo speciale'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali».
19.0.20
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 19-bis.
1. All'articolo 1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: ''per la copertura'' aggiungere le seguenti: ''del 50 per cento'';
b) il comma 2 è sostituito con i seguenti:
''2. Il Ministero dell'istruzione è autorizzato a bandire, contestualmente al concorso di cui al comma 1, una procedura straordinaria riservata agli insegnanti di religione cattolica che siano in possesso del titolo previsto dai punti 4.2. e 4.3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 2012, dell'idoneità rilasciata dall'ordinario diocesano competente per territorio e che abbiano svolto almeno 36 mesi di servizio nell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali;
2-bis. Alla procedura straordinaria di cui al comma 2 è assegnato il 50 per cento dei posti vacanti e disponibili per il triennio 2021/2022-2023/2024 e per gli anni successivi sino a totale esaurimento di ciascuna graduatoria di merito, feline restando le procedure autorizzata di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
2-ter. Il contenuto del bando relativo alla procedura straordinaria di cui al comma 2, i termini di presentazione delle istanze, le modalità di svolgimento della prova orale didattico-metodologica, di valutazione della stessa e dei titoli ai fini della predisposizione delle graduatorie di merito ripartite per ambiti diocesani, nonché la composizione della commissione di valutazione sono stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione''.
c) al comma 3, dopo la parola: ''concorso'', aggiungere le seguenti: ''e della procedura straordinaria''».
19.0.21
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 19-bis.
All'articolo 1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
Al comma 1 dopo le parole: ''per la copertura'' aggiungere le seguenti: ''del 50%''; il comma 2 è sostituito con il seguente:
1. Il Ministero dell'istruzione è autorizzato a bandire, contestualmente al concorso di cui al comma 1, una procedura straordinaria riservata agli insegnanti di religione cattolica che siano in possesso del titolo previsto dai punti 4.2. e 4.3 del DPR 175/2012, dell'idoneità rilasciata dall'ordinario diocesano competente per territorio e che abbiano svolto almeno 36 mesi di servizio nell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali;
2. alla presente procedura straordinaria è assegnato il 50 per cento dei posti vacanti e disponibili per il triennio 2021/2022-2023/2024 e per gli anni successivi sino a totale esaurimento di ciascuna graduatoria di merito, ferme restando le procedure autorizzata di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
3. il contenuto del bando, i termini di presentazione delle istanze, le modalità di svolgimento della prova orale didattico-metodologica, di valutazione della stessa e dei titoli ai fini della predisposizione delle graduatorie di merito ripartite per ambiti diocesani, nonché la composizione della commissione di valutazione sono stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione.
c) al comma 3, aggiungere dopo la parola: ''concorso'' le seguenti: ''e della procedura straordinaria.''».
19.0.22
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 19-bis.
All'articolo 2, comma 4-ter, del DL 8/4/2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, dopo le parole: ''sono disciplinate, in prima applicazione e per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, anche in deroga all'articolo 4, comma 5, della predetta legge, con ordinanza del Ministro dell'istruzione ai sensi del comma 1 al fine dell'individuazione nonché della graduazione degli aspiranti.'' sono aggiunte le seguenti: ''Tale deroga è estesa agli anni scolastici 2022/23 e 2023/24 al fine di aggiornare, con ordinanza del Ministro dell'istruzione, le graduatorie provinciali per le supplenze valide per gli anni scolastici 2020/21 e 2021/22, consentendo nuovi inserimenti, modifiche di punteggi e di provincia''. Le parole: ''Detta ordinanza del Ministro dell'istruzione è adottata'' vengono sostituite dalle seguenti: ''Dette ordinanze del Ministro dell'istruzione sono adottate.''».
19.0.23
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 19-bis.
(Misure urgenti per garantire la piena funzionalità degli uffici giudiziari)
1. In considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e al fine di garantire la piena funzionalità degli uffici giudiziari nonché di far fronte alle gravi scoperture di organico, il Ministero della giustizia, anche per valorizzare il contributo sinora offerto, nonché l'esperienza maturata nell'ambito delle attività svolte presso gli uffici giudiziari, è autorizzato a prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato fino ad almeno 36 mesi degli operatori giudiziari assunti per 24 mesi e di quelli assunti, o che saranno assunti dal 1º gennaio 2022, per 12 mesi, in relazione alla stessa procedura concorsuale e alla stessa graduatoria, in seguito al bando dell'amministrazione giudiziaria, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 72 del 15 settembre 2020, ed effettuate in applicazione, rispettivamente, dell'articolo 255 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché dell'articolo 1, commi 925 e 926, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a euro 21.214.253 per l'anno 2022 e ad euro 60.241.215 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
19.0.24
Rivolta, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 19-bis.
(Misure urgenti per il sostegno delle RSA e delle altre strutture residenziali)
1. La dotazione del fondo di cui all'articolo 19-novies, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è incrementata di 20 milioni di euro per l'anno 2022. Al riparto delle risorse si procede secondo le modalità di cui al richiamato articolo 19-novies del decreto-legge n. 137 del 2020 ed il termine per l'adozione del decreto di riparto decorre dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
19.0.25
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 19-bis.
(Certificazione verde)
1. I minori di età superiore a 12 anni, se accompagnati da un genitore, familiare o accompagnatore in possesso di certificazione verde COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), del decreto-legge n. 52 del 2021, o che si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 9-bis, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 52 del 2021, possono accedere agli alberghi e alle altre strutture ricettive, nonché ai servizi di ristorazione, inclusi quelli annessi alle strutture recettive, agli impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici, e alle piscine e ai centri di benessere, se in possesso della certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto-legge n. 52 del 2021.
2. Le certificazioni di vaccinazione rilasciate dalle competenti autorità sanitarie nazionali estere, a seguito di vaccinazione con vaccini autorizzati da EMA o con i vaccini riconosciuti equivalenti, sono considerate come equipollenti alla certificazione verde COVID-19 italiana per le finalità previste dalla legge per tutto il periodo di loro validità, anche se superiore alla validità prevista per gli analoghi certificati vaccinali emessi dallo Stato italiano.
3. Coloro che dimorano stabilmente presso una struttura ricettiva possono attraversare i locali comuni per accedere alla propria camera o unità abitativa anche se privi delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), del decreto-legge n. 52 del 2021, fermo restando l'obbligo di rispettare le misure di distanziamento e prevenzione disposte dalla direzione aziendale per i locali stessi».
19.0.26
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 19-bis.
(Disapplicazione delle norme relative alle sospensioni dei lavoratori del settore pubblico e privati)
1. A far data dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le disposizioni di cui agli articoli 9-quinquies, comma 6, e 9-septies, comma 6, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, nonché dell'articolo 4-quinquies, comma 4, del decreto-legge 1º aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, 9-quinquies e 9-septies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, non si applicano. Ai soggetti di cui al periodo precedente, reintegrati sul luogo di lavoro, è corrisposto un indennizzo di importo pari all'80 per cento della retribuzione personale, comprensiva di ogni altro compenso o emolumento, comunque denominati».
19.0.27
La Pietra, Calandrini, De Carlo
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 19-bis.
(Rifinanziamento Fondo patronati)
1. Al comma 5, dell'articolo 46 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: ''Per l'esercizio finanziario 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''Per gli esercizi finanziari 2021 e 2022''.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni per l'anno 2022, si provvede per 12 milioni di euro mediante il fondo di cui all'articolo 58-bis del decreto-legge n. 124 del 26 ottobre 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e per 38 milioni di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».
19.0.28
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 19-bis.
(Disposizioni in materia di concorsi per il personale docente nelle scuole con lingua di insegnamento slovena del Friuli Venezia Giulia)
1. All'articolo 59, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo il comma 11 è inserito il seguente:
''11-bis. I concorsi per il personale docente nelle scuole con lingua di insegnamento slovena del Friuli Venezia Giulia sono indetti, ai sensi dell'articolo 426 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dal dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia, il quale, fermo restando lo svolgimento di un'unica prova scritta, adatta le disposizioni di cui ai commi 10 e 11, concernenti la struttura e le modalità di predisposizione delle prove scritte, alle specificità delle scuole con lingua di insegnamento slovena''».
19.0.29
Bergesio, Vallardi, Zuliani, Rufa, Pizzol, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 19-bis.
(APE sociale in agricoltura)
1. Al comma 92, primo periodo, della legge 30 dicembre 2014, n. 234 dopo le parole: ''lavoratori dipendenti'' sono inserite le seguenti: ''e lavoratori autonomi agricoli''.
2. Agli oneri di cui al precedente comma, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
19.0.30
Abate, Moronese, Lezzi, Angrisani, Giannuzzi, Lannutti, La Mura
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 19-bis.
(APE sociale in agricoltura)
1. Al comma 92, primo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 dopo le parole: ''lavoratori dipendenti'' sono inserite le seguenti: ''e lavoratori autonomi agricoli'';
2. Agli oneri di cui al precedente comma, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
19.0.31
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 19-bis.
(APE sociale in agricoltura)
1. Al comma 92, primo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 dopo le parole: ''lavoratori dipendenti'' sono inserite le seguenti: ''e lavoratori autonomi agricoli'';
2. Agli oneri di cui al comma 1, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
19.0.32
La Pietra, Calandrini, De Carlo
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 19-bis.
(APE sociale in agricoltura)
1. Al comma 92 primo periodo, della legge 30 dicembre 2021 n. 234 dopo le parole: ''lavoratori dipendenti'' sono inserite le seguenti: ''e lavoratori autonomi agricoli'';
2 Agli oneri di cui al precedente comma, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
19.0.33
De Petris, Errani, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 19-bis.
(Incremento risorse per organico Covid Scuola)
1. Al comma 326, dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sostituire le parole: ''400 milioni di euro per l'anno 2022'', con le seguenti: ''480 milioni di euro per l'anno 2022''.
2. Agli oneri derivanti dal precedente comma, valutati nel limite massimo di 80 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
19.0.34
De Petris, Errani, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 19-bis.
(Differimento entrata in vigore educazione motoria scuola primaria)
1. Al fine di garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2022/2023, anche in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 329 a 338 dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 è differita all'anno scolastico 2023/2024».
19.0.35
de Bertoldi, Calandrini, De Carlo, D'Alfonso
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art.19-bis.
(Misure urgenti per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n.234, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 927, dopo le parole: ''adempimenti tributari'', inserire le seguenti: ''e contributivi'';
b) al comma 929, quarta riga, dopo le parole: ''termine tributario'', inserire le seguenti: ''o contributivo'';
c) al comma 939, dopo le parole: ''termine tributario'', inserire le seguenti: ''e contributivo'';
d) al comma 934, dopo le parole: ''termini tributari'', inserire le seguenti: ''e contributivi'';
e) al comma 935, dopo le parole: ''copia dei mandati professionali'', inserire le seguenti: ''o di altra comunicazione avente data certa dalla quale possa evincersi la data di sussistenza dell'incarico professionale alla data prevista al precedente comma'';
dopo il comma 935, inserire il seguente:
''935-bis. Per le finalità previste dai commi da 927 a 944 il libero professionista, invia il documento unico di regolarità contributiva - DURC attestante la decorrenza della malattia e l'inabilità temporanea all'esercizio professionale all'Istituto nazionale della previdenza sociale, al fine dell'adeguamento delle disposizioni previste dai commi da 927 a 944 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, da parte del medesimo Istituto;
g) al comma 936, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo le parole: ''adempimenti tributari'', inserire le seguenti: '' e contributivi'';
2) dopo le parole: ''mandati professionali'', inserire le seguenti: '' o di altra comunicazione avente data certa dalla quale possa evincersi la data di sussistenza dell'incarico professionale alla data prevista al precedente comma'';
h) al comma 937, le parole: ''mandati professionali'', inserire le seguenti: ''o di altra comunicazione avente data certa dalla quale possa evincersi la data di sussistenza dell'incarico professionale alla data prevista al precedente comma'';
i) al comma 938, dopo le parole: ''adempimenti tributari'', inserire le seguenti: ''e contributivi'';
l) al comma 939, dopo le parole: '' mandato professionale'', inserire le seguenti: ''o altra comunicazione avente data certa dalla quale possa evincersi la data di sussistenza dell'incarico professionale alla data prevista al precedente comma'';
m) al comma 941 alla prima riga, dopo le parole: ''di tributi'', inserire le seguenti: ''o contributi'', alla quarta riga, dopo le parole: ''al tributo'', inserire le seguenti: ''o contributo''.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 22-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n.41 convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, trovano applicazione anche con riferimento ad eventi verificatisi a decorrere dalla data di dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalle presenti disposizioni valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
19.0.36
Matrisciano, Vanin, Pirro, Gaudiano, Montevecchi, Corbetta, Di Girolamo, Lupo, Lanzi, Naturale, Trentacoste, Catalfo, Croatti, Pavanelli, Romano, Romagnoli, Guidolin
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 19-bis.
(Misure di sostegno alle famiglie)
1. Nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2022 e il 31 marzo 2022, a ciascun genitore lavoratore di figli di età non superiore ai dodici anni è riconosciuto un bonus una tantum del valore di euro 600 qualora ricorrano almeno una volta le condizioni di cui all'articolo 6 del decreto legge 4 febbraio 2022, n. 5.
2. Il bonus di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite di 3o milioni di euro per l'anno 2022. Agli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
19.0.37
Zaffini, Rauti, Calandrini, De Carlo
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 19-bis.
Al fine di assicurare la produzione e la fornitura di mascherine FFP2 per bambini, in relazione alla inadeguata disponibilità, il Commissario straordinario è autorizzato a erogare finanziamenti mediante contributi a fondo perduto e in conto gestione, nonché finanziamenti agevolati, alle imprese produttrici di tali dispositivi, in coerenza con le linee governative che incentivano l'utilizzo di mascherine FFP2 da parte della popolazione, ad incentivare la produzione di mascherine FFP2 o di dispositivi di protezione delle vie aeree con caratteristiche similari adatte al viso dei bambini».
19.0.38
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 19-bis.
(Sostegno ai ''Centri di ascolto psicologico'' per i disturbi dell'alimentazione nei giovani causati dalla pandemia da COVID-19)
1. Al fine di identificare e intervenire tempestivamente sui giovani affetti in maniera sempre più crescente da disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, in particolare l'anoressia, la bulimia nervosa e il disturbo da alimentazione incontrollata, verificatisi nel corso della pandemia da Covid-19, per l'anno 2022, a valere sul Fondo per le politiche della famiglia, di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, una quota di risorse è destinata ai comuni per l'istituzione di ''Centri di ascolto psicologico'', anche in collaborazione con enti pubblici e privati, volti a dare sostegno psicologico e psichiatrico alle famiglie con figli affetti da tali disturbi che, se non trattati adeguatamente, aumentano il rischio di danni permanenti a carico di tutti gli organi e apparati dell'organismo.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui l'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre, 2014, n. 190».
19.0.39
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente
«Art. 19-bis.
1. Al fine di sviluppare una strategia per contrastare in modo strutturale la dispersione e l'abbandono scolastico, con particolare riferimento agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, nonché di sostenere lo sviluppo e la formazione della personalità degli studenti, di prevenire i fattori di rischio o situazioni di disagio giovanile, di sostenere le famiglie e il personale scolastico e di contrastare il bullismo e il cyberbullismo a decorrere dall'anno 2022 è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'inserimento della figura dello psicologo nelle scuole superiori di secondo grado. Con decreto da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'istruzione, definisce i criteri e le modalità di organizzazione del servizio.
2. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione un Fondo denominato ''Fondo per l'istituzione dello psicologo scolastico nelle scuole secondarie di secondo grado'' con una dotazione di 100 mln di euro annui. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 33,4 milioni di euro per il 2022 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede a valere del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
19.0.40
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente
«Art. 19-bis.
In ragione dell'emergenza epidemiologica, tutti i dirigenti scolastici, per le operazioni di mobilità relative all'a.s. 2022/2023 possono presentare domanda di trasferimento sul 100% dei posti vacanti e disponibili, in via del tutto straordinaria e in deroga ai vincoli legislativi e contrattuali vigenti, senza il nulla osta da parte dell'ufficio scolastico regionale di provenienza».
19.0.41
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente articolo:
«Art. 19-bis.
In ragione dell'emergenza epidemiologica, tutti i dirigenti scolastici, per le operazioni di mobilità relative all'a.s. 2022/2023 possono presentare domanda di trasferimento sul 100% dei posti vacanti e disponibili, in via del tutto straordinaria e in deroga ai vincoli legislativi e contrattuali vigenti, senza il nulla osta da parte dell'ufficio scolastico regionale di provenienza».
19.0.42
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 19-bis.
I Dirigenti Scolastici, assunti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e che superano l'anno di prova, sono tenuti a permanere nella regione di assegnazione per un periodo non superiore a 3 anni. A domanda, ogni anno, vengono conferiti incarichi dirigenziali a Dirigenti Scolastici provenienti da altre regioni per il 100 per cento complessivo dei posti vacanti e disponibili. Per la mobilità relativa all'anno scolastico 2022/2023, i Dirigenti Scolastici immessi in molo nell'a.s. 2020/2021 e 2021/2022, a seguito del concorso bandito nel 2017, possono presentare domanda di trasferimento su tutti i posti vacanti e disponibili, in via del tutto straordinaria, nel rispetto della graduatoria di merito, tenuto conto anche dell'anzianità di servizio maturata nel ruolo di dirigente prima delle nuove immissioni in ruolo per l'a.s. 2022/2023».
19.0.43
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 19-bis.
1. I Dirigenti Scolastici, assunti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e che superano l'anno di prova, sono tenuti a permanere nella regione di assegnazione per un periodo non superiore a 3 anni. A domanda, ogni anno, vengono conferiti incarichi dirigenziali a Dirigenti Scolastici provenienti da altre regioni per il 100 per cento complessivo dei posti vacanti e disponibili. Per la mobilità relativa all'anno scolastico 2022/2023, i Dirigenti Scolastici immessi in molo nell'a.s. 2020/2021 e 2021/2022, a seguito del concorso bandito nel 2017, possono presentare domanda di trasferimento su tutti i posti vacanti e disponibili, in via del tutto straordinaria, nel rispetto della graduatoria di merito, tenuto conto anche dell'anzianità di servizio maturata nel ruolo di dirigente prima delle nuove immissioni in ruolo per l'a.s. 2022/2023».
19.0.44
Rampi, Verducci, Marilotti, Manca
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 19-bis.
(Disposizioni in materia di mobilità dei dirigenti scolastici)
1. Al fine di garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2022/2023 e assicurare regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche, anche in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
''1-bis. In deroga al limite del 30 per cento dei posti previsto dall'articolo 9, comma 4, del CCNL 2006-2009 dell'Area V della dirigenza scolastica, come modificato dall'articolo 53 del CCNL 2016-2018 dell'Area Istruzione e Ricerca, per la mobilità interregionale dei dirigenti scolastici sono resi disponibili il 50 per cento dei posti vacanti in ciascuna regione per il 2022/2023 e il 100 per cento dei posti vacanti in ciascuna regione per il 2023/2024 e il 2024/2025. Nei posti vacanti di cui al periodo precedente sono incluse le istituzioni scolastiche con un numero di alunni superiore a 500 unità, ridotto a 300 unità per le istituzioni situate nelle piccole isole. La domanda può essere presentata anche in deroga al vincolo triennale».
19.0.45
Iori, Malpezzi, De Petris, Montevecchi, Saponara, Cangini, Sbrollini, Errani, Laforgia, Ruotolo, Verducci, Rampi, Fedeli, Collina, Rojc, Cirinnà, Alfieri, Ferrari, Marilotti, Ferrazzi, Boldrini, D'Arienzo, Biti, Pinotti, Vattuone, Comincini, Stefano, Rossomando, Laus, D'Alfonso, Margiotta, Misiani, Nannicini, Parrini, Manca, Pittella, Taricco, Valente
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 19-bis.
(Misure per il supporto e lo sviluppo della comunità educante)
1. In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di consentire un tempestivo ed efficace sostegno e sviluppo della comunità educante; promuovere reti di sussidiarietà e corresponsabilità socio-educativa; garantire il benessere educativo e psicologico della comunità scolastica; collaborare con i docenti, il personale ATA e i genitori nelle relazioni con gli studenti; potenziare le reti educative con enti locali, Terzo settore e tutte le realtà che agiscono negli ambiti educativi, è istituito il ''Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante''.
2. Il Fondo di cui al comma 1, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, è destinato ai comuni per promuovere patti educativi con le Istituzioni scolastiche ed educative del territorio. Ciascun patto educativo, sottoscritto dal comune e da una o più scuole del territorio comunale, o da più comuni e più scuole appartenenti ai rispettivi ambiti comunali, supporta e potenzia le comunità educanti mediante la predisposizione e l'attuazione di uno o più progetti volti, attraverso l'educatore socio-pedagogico e il pedagogista, a prevenire e recuperare i fenomeni di vulnerabilità sociale, povertà culturale ed educativa, a garantire il benessere degli alunni, ridurre l'abbandono scolastico precoce e la dispersione scolastica; e ad intervenire, attraverso la psicologo, nelle situazioni di disagio psicologico e disturbo psico-emotivo.
3. Nel caso il patto sia sottoscritto da più comuni, si provvede alla individuazione del comune capofila.
4. La realizzazione e il monitoraggio di ciascun progetto è curata a un gruppo appositamente costituito, di cui fanno parte un rappresentante per ciascuno dei comuni coinvolti, il dirigente scolastico e un rappresentante dei docenti di ciascuna delle scuole coinvolte, le figure professionali di cui al comma 2 coinvolte nella realizzazione del progetto.
5. Ogni comune o comune capofila può essere destinatario di un finanziamento massimo di 150.000 euro per ciascuno degli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024.
6. Con decreto del Ministro dell'istruzione, d'intesa con il Ministero dell'interno, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di predisposizione dei patti educativi, i criteri in base ai quali debbono essere predisposti i progetti nonché le procedure per l'individuazione del pedagogista, dell'educatore professionale socio-pedagogico e dello psicologo e le loro linee di intervento, come previsto dal comma 2.
7. Entro e non oltre sessanta giorni dall'approvazione del decreto di cui al comma 6, il Ministero dell'istruzione è autorizzato ad emanare un bando per ripartire le risorse di cui al comma 9, destinate ai Comuni sottoscrittori dei patti educativi di cui ai commi precedenti, che presentino uno o più progetti di cui al comma 2
8. Il comune o i comuni capofila destinatari delle risorse provvedono, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto finanziamento, ad avviare le procedure di reclutamento per le figure professionali di cui al comma 2 e costituiscono, a reclutamento avvenuto e d'intesa con i dirigenti scolastici delle scuole coinvolte, i gruppi di cui al comma 4 fine di avviare tempestivamente la realizzazione dei relativi progetti.
9. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2022, 30 milioni di euro per l'anno 2023 e 20 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
19.0.46
Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 19-bis.
(Misure in materia di edilizia scolastica)
1. Per garantire una più efficace attuazione degli interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, con riferimento ai Piani di edilizia scolastica già approvati e successivamente confluiti nel PNRR, tutte le scadenze per l'aggiudicazione dei lavori sono fissate al 31 dicembre 2022».
19.0.47
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 19-bis.
(Disciplina delle società cooperative di comunità)
1. Al fine di sostenere progetti sperimentali di intervento delle cooperative, costituite ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del codice civile, che si prefiggano lo scopo di contrastare fenomeni di spopolamento, declino economico, degrado sociale o urbanistico e valorizzare le risorse territoriali e le tradizioni culturali delle comunità territoriali di cui alle lettere a), b) e c), nelle quali operano e stabiliscono la propria sede legale, soddisfacendone i bisogni anche attraverso le competenze della popolazione residente chiamata a produrre beni e servizi in chiave solidale e sussidiaria, all'uopo denominate ''cooperative di comunità'', sono stanziati 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2. Sono qualificate cooperative di comunità, le società cooperative di comunità che esercitino, anche con il coinvolgimento degli enti locali, attività economiche sostenibili volte al mutuo scambio di beni e servizi, con particolare riguardo al paesaggio, alle tradizioni popolari, al turismo, all'energia, alla gestione degli spazi comuni, alla promozione culturale, al recupero di beni ambientali e monumentali, e in generale, ogni attività economica utile alla comunità che non sia disciplinata da leggi speciali e riservata a particolari categorie di soggetti all'uopo autorizzati, in una delle comunità territoriali come di seguito individuate:
a) uno o più comuni individuati nella strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
b) uno o più comuni rientranti in una delle tipologie di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158;
c) aree urbane degradate ai sensi dell'articolo 1, comma 431, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3. Ai fini dell'iscrizione all'Albo nazionale istituito ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, si considerano cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi gli enti che hanno come scopo mutualistico e come oggetto sociale principale la realizzazione e l'assegnazione di alloggi ai soci in proprietà, in godimento, ovvero in locazione, mediante la realizzazione, l'acquisto e il recupero di immobili, nonché lo svolgimento di ogni altra attività di carattere residenziale, di rigenerazione urbana e di erogazione di servizi, finalizzati al conseguimento dell'oggetto sociale principale e comunque sempre riconducibili all'attività caratteristica delle cooperative di abitazione».
19.0.48
Marin, Ferrero, Rivolta, Faggi, Tosato, Testor
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 19-bis.
(Assistenza sanitaria veterinaria di base gratuita)
1. In considerazione della forte crisi economica, scaturita a seguito dell'emergenza da COVID-19, ai residenti nel territorio nazionale collocati all'interno della prima fascia relativa all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), proprietari di animali d'affezione, è riconosciuta l'assistenza sanitaria veterinaria di base gratuita entro il limite di 1000 euro annui per ogni nucleo famigliare, ed entro il limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
2. L'assistenza veterinaria di base è erogata gratuitamente dalle strutture veterinarie che abbiano stipulato apposita convenzione con le aziende sanitarie locali competenti. La gratuità dell'assistenza cessa in seguito al venir meno della collocazione nella prima fascia ISEE dei proprietari degli animali d'affezione.
3. Rientrano nelle prestazioni dell'assistenza veterinaria di base erogabili gratuitamente tramite la rete convenzionata:
a) le visite veterinarie preadottive di animali d'affezione;
b) l'inoculazione del microchip e la contestuale registrazione nell'Anagrafe nazionale degli animali d'affezione;
c) la sterilizzazione e la castrazione;
d) le vaccinazioni veterinarie previste dal protocollo vaccinale adottato dalla comunità veterinaria nazionale e quelle previste dal regolamento (UE) n. 5763/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013;
e) il primo soccorso veterinario per la stabilizzazione dell'animale da compagnia di proprietà in seguito a incidenti, con particolare riguardo a incidenti stradali;
f) il primo intervento veterinario in caso di intossicazione o di avvelenamento nei casi rientranti nel campo di applicazione dell'ordinanza del Ministro della salute del 13 giugno 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 16 luglio 2016;
g) la soppressione eutanasica e le modalità di smaltimento della carcassa, in conformità alle normative vigenti.
4. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente articolo anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
5. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
19.0.49
Marin, Ferrero, Rivolta, Faggi, Tosato, Testor
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 19-bis.
(Fondo per il sostegno psicologico delle famiglie per la gestione famigliare del congiunto convivente affetto da patologie mentali)
1. Al fine di sostenere psicologicamente i famigliari dei pazienti affetti da disturbo psichico, affinché siano supportati nella gestione sanitaria, sociale e comportamentale del malato, è istituito presso il Ministero della Salute il ''Fondo per il sostegno psicologico delle famiglie con congiunti conviventi affetti da patologie mentali'', con dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, da emanare entro 90 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto sono disciplinate le modalità di utilizzo delle risorse del fondo nonché i criteri e le modalità per la presentazione delle richieste da parte dei soggetti di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
19.0.50
Malpezzi, Rampi, Verducci, Marilotti, Manca
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 19-bis.
(Gratuità del trasporto pubblico per gli studenti)
1. Al fine di garantire, in forma graduale e progressiva, la gratuità dei costi legati alla mobilità delle studentesse e degli studenti del sistema nazionale di istruzione nel tragitto da casa alla sede scolastica, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile è istituito uno specifico fondo con una dotazione di 100 milioni di euro annui, che costituisce limite di spesa, a decorrere dal 2023.
2. Il fondo di cui al comma 1 è finalizzato a coprire, anche integralmente, nei limiti delle risorse disponibili, i costi sostenuti dagli utenti sia per i servizi di trasporto scolastico dedicato erogati dagli enti locali, sia per il trasporto pubblico locale utilizzato per il raggiungimento della sede scolastica frequentata dagli stessi.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, di concerto con il Ministro dell'istruzione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione del beneficio nel limite di spesa della dotazione del fondo di cui al comma 1, anche attraverso l'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), nonché i criteri e le modalità di riparto del medesimo fondo alle regioni, per la successiva assegnazione del beneficio agli aventi titolo.
4. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
19.0.51
Rufa, Ferrero, Rivolta, Faggi, Tosato, Testor
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 19-bis.
(Esenzione pagamento del pedaggio autostradale e del biglietto ferroviario per cure mediche per malattie gravi)
1. In considerazione dell'impatto negativo sull'erogazione delle prestazioni sanitarie causato dall'emergenza da COVID-19, in via sperimentale, per il triennio 2022-2024, al fine di supportare i percorsi di cura svolti al di fuori della propria provincia di residenza è riconosciuta, entro i limiti di spesa di cui al comma 3, l'esenzione dal pagamento del pedaggio autostradale e dal pagamento del biglietto del trasporto ferroviario nonché la riduzione del 50 per cento del costo del biglietto per eventuali accompagnatori appartenenti al medesimo nucleo familiare, per tutti gli spostamenti fuori provincia strumentali all'effettuazione di visite specialistiche e cure specifiche adeguatamente documentate, in caso di malattie particolarmente gravi ed invalidanti.
2. L'esenzione di cui al primo periodo è subordinata al rilascio di certificazione medica dell'ufficio medico-legale dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza, dalla quale risulta che nella visita medica è stato espressamente accertato che la persona per la quale viene chiesta l'esenzione rispetti i requisiti di cui sopra, nonché al possesso di un Indicatore di Situazione Economica Equivalente (ISEE) inferiore o pari a euro 50.000. L'esenzione è riconosciuta per un periodo temporale di sei mesi, rinnovabili, previo rilascio di una certificazione da ritirare presso la Azienda Sanitaria Locale di appartenenza.
3. Al fine di sostenere i maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, nonché di compensare i mancati introiti dei soggetti concessionari autostradali e delle compagnie ferroviarie, presso il Ministero delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili è istituito un fondo con dotazione di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, che costituisce limite di spesa.
4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono stabiliti i criteri di individuazione della platea dei beneficiari e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte alle esigenze indifferibili che si manifestano in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
19.0.52
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 19-bis.
(Misure a sostegno del settore aeroportuale)
1. Al fine di mitigare gli effetti negativi prodotti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli anni 2022 e 2023, l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, non si applica nei confronti dei passeggeri in partenza dagli scali aeroportuali nazionali che hanno registrato nell'anno 2019 un traffico di passeggeri in partenza pari o inferiore a un milione di unità. A tale fine, i gestori degli scali aeroportuali di cui al primo periodo comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze e all'Ente nazionale per l'aviazione civile i dati relativi al numero di passeggeri partiti in ciascun mese entro il giorno 25 del mese successivo.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 del presente articolo, valutati in 17,1 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».
19.0.53
Catalfo, Matrisciano, Romano, Romagnoli, Trentacoste
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 19-bis.
(Concessione in comodato d'uso di immobili dell'INPS)
1. In conseguenza degli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga all'articolo 8, comma 2, lettera c) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale può concedere in comodato d'uso gratuito, per un tempo determinato, le unità immobiliari non di pregio, che risultano libere, non utilizzate per finalità istituzionali e rimaste invendute a seguito dell'espletamento di almeno un turno d'asta nonché di successiva trattativa privata, ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 che non svolgono attività economiche a titolo principale nonché alle università statali, per scopi didattici e di ricerca e per la realizzazione del diritto allo studio. Le unità immobiliari di cui al presente comma devono essere restituite alla scadenza del termine convenuto ovvero quando l'Istituto ne esiga la restituzione immediata.
2. Le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria sono totalmente a carico dei soggetti di cui al comma 1.
3. Con regolamento dell'Istituto sono indicati i criteri e le modalità per la concessione in comodato d'uso gratuito delle unità immobiliari di cui al comma 1 Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni del codice civile in tema di comodato e le altre norme di legge vigenti in materia. Alla cessazione della concessione le addizioni ovvero le migliorie apportate alle unità immobiliari sono acquisite gratuitamente alla proprietà dell'INPS.».
19.0.54
Castellone, Pirro, Trentacoste
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 19-bis.
(Misure urgenti per il rafforzamento della qualità della formazione universitaria specialistica del settore sanitario)
1. Al fine di rafforzare strutturalmente, alla luce degli eventi pandemici in corso, la qualità della formazione universitaria specialistica del settore sanitario e la programmazione in tale ambito dei fabbisogni formativi degli Atenei, armonizzandola con la programmazione dei fabbisogni di personale sanitario definita ai sensi di quanto disposto all'articolo 6-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, e dell'articolo 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e di quanto previsto all'articolo 1, comma 472, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, all'articolo 1, comma 470, della medesima legge 27 dicembre 2019, n. 160 , nonché di garantire l'effettiva funzionalità della struttura tecnica istituita dall'articolo 1, comma 470, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, anche mediante l'implementazione di infrastrutture tecnologiche finalizzate ad ottimizzare e rafforzare i processi di istituzione e accreditamento delle scuole di specializzazione del settore sanitario, dopo le parole: ''è istituita un'apposita tecnostruttura di supporto'', sono inserite le seguenti: ''presso il Ministero dell'università e della ricerca sotto forma di 'struttura tecnica di missione di livello dirigenziale generale, articolata al suo interno in tre uffici dirigenziali di livello non generale, aggiuntiva rispetto alla attuale dotazione organica del medesimo Ministero''.
2. La struttura di missione di cui al comma 1 supporta le attività dell'Osservatorio nazionale delle professioni sanitarie e dell'Osservatorio nazionale della formazione specialistica sanitaria di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, anche in relazione al sistema di istituzione e accreditamento delle scuole di cui al comma 1 e al raccordo con le ulteriori Istituzioni in tale ambito coinvolte, nonché in relazione alla effettuazione delle verifiche on site di cui agli articoli 43 e 44 di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, curando altresì le attività collegate alla programmazione dei fabbisogni formativi degli Atenei con riferimento alle suddette Scuole, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 472, della legge 27 dicembre 2019, n. 16. Conseguentemente, il dirigente generale della struttura di missione del Ministero dell'università e della ricerca di cui al comma 1 e il dirigente generale della direzione generale competente per materia del Ministero della Salute sono componenti di diritto dell'Osservatorio nazionale della formazione specialistica sanitaria in aggiunta ai tre rappresentanti dei rispettivi Ministeri di cui all'articolo 43, comma 3, lettera a) e b) del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.
3. Per le finalità di cui al presente articolo, la dotazione organica del Ministero dell'università e della ricerca è incrementata a decorrere dall'anno 2022, con oneri pari a 2.525.833,55 di euro annui a valere sulle risorse già previste dall'articolo i, comma 471, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un numero complessivo di 43 unità di personale, fra cui:
- 1 di livello dirigenziale generale;
- 3 di livello dirigenziale non generale;
- 36 appartenenti alla III area funzionale (fascia retributiva Fi);
- 3 appartenenti alla II area funzionale (fascia retributiva Fi).
4. Il Ministero dell'università e della ricerca è autorizzato, in aggiunta alle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente e in deroga all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a procedere alla copertura delle posizioni di dirigente di livello non generale e di funzionario di area III e II di cui al comma 2 anche mediante l'indizione di appositi concorsi pubblici, per i quali è autorizzato ad avviare le relative procedure, o mediante lo scorrimento di graduatorie di procedure concorsuali già in essere presso il medesimo Ministero, ivi comprese quelle di cui all'articolo 1, commi 937 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
5. In attuazione di quanto disposto al presente articolo, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'università e della ricerca, da emanarsi entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è attivata presso il medesimo Ministero la struttura tecnica di missione istituita al comma 1 e ne è individuata l'articolazione degli Uffici e i compiti.».
19.0.55
Castellone, Pirro, Trentacoste
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 19-bis.
(Disposizioni in materia di formazione manageriale in sanità)
1. Al fine di favorire la diffusione della cultura della formazione manageriale in sanità nell'ottica di efficientare il Servizio Sanitario Nazionale nel contesto dell'emergenza sanitaria pandemica e nelle fasi post-pandemiche, e in coerenza agli interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza in tema di sviluppo delle competenze manageriali in sanità, il diploma di master universitario di II livello in materia di organizzazione e gestione delle strutture e dei servizi sanitari ha valore di attestato di formazione manageriale, di cui alla lettera c), comma 4, dell'articolo i del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, laddove il programma formativo del master sia coerente coi contenuti e le metodologie didattiche definiti con l'accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui alla medesima lettera c), comma 4. A tal fine, una rappresentanza delle Regioni e Provincie autonome viene designata nella commissione di diploma del master su richiesta delle Università.
2. Analogamente, il diploma di master universitario di II livello in materia di organizzazione e gestione delle strutture e dei servizi sanitari ha valore di attestato rilasciato all'esito dei corsi di formazione manageriale di cui al Decreto del Presidente della Repubblica io dicembre 1997, n. 484 e al Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, organizzati dalle regioni, ovvero dall'Istituto Superiore di Sanità per i ruoli dirigenziali della sanità pubblica, laddove il programma formativo del master sia coerente con i contenuti degli specifici accordi stabiliti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. A tal fine, una rappresentanza delle Regioni e Provincie autonome, ovvero dell'Istituto Superiore di Sanità, viene designata nella commissione di diploma di master su richiesta delle Università.
3. La coerenza tra master e percorsi formativi manageriali, di cui ai commi 1 e 2, potrà essere altresì certificata da una commissione di verifica, istituita con decreto del Ministro della Salute, nella quale sia garantita una rappresentanza del Ministero della Salute, delle Regioni e Provincie autonome e dell'Istituto Superiore di Sanità.
4. Il rilascio degli attestati di formazione manageriale di cui ai commi i e 2, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, dal Decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484 e dal Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, resta in capo alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, e all' Istituto Superiore di Sanità, secondo modalità operative concordate con le Università.».
19.0.56
Castellone, Pirro, Trentacoste
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 19-bis.
(Misure urgenti in materia di assistenza sanitaria primaria e sviluppo di reti di prossimità per l'assistenza territoriale)
1. Al fine di garantire una adeguata risposta ai crescenti bisogni di salute dalla popolazione in conseguenza dell'emergenza pandemica e in coerenza alle finalità del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNNR) miranti allo sviluppo delle reti di prossimità per l'assistenza sanitaria territoriale, con particolare riferimento all'assistenza primaria, l'esercizio di attività clinico mediche generalistiche nel Servizio Sanitario Nazionale è consentito, all'interno delle case di comunità ed agli ospedali di comunità, anche ai medici in possesso del diploma di specializzazione in medicina di comunità, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 1º agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2005 n. 285, del diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto interministeriale del Ministero dell'istruzione dell'università e Ministro della salute 4 febbraio 2015, n. 68.
2. Ai fini della valutazione dei servizi prestati e delle specializzazioni possedute per l'accesso alla dirigenza per le categorie professionali dei medici specialisti in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto interministeriale Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e Ministero della salute 4 febbraio 2015, n. 68, e medicina di comunità, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 5 novembre 2005, n. 258, è aggiunto il settore concorsuale per la disciplina della Medicina di Comunità e delle Cure Primarie in riferimento ai ruoli clinici-organizzativi per l'assistenza sanitaria territoriale e presso i dipartimenti di cure primarie o distretti territoriali, e in particolare nelle case di comunità e negli ospedali di comunità. Tali ruoli sono integrativi rispetto al contributo assistenziale garantito dai medici di medicina generale in rapporto di lavoro convenzionale.».
19.0.57
Castellone, Pirro, Trentacoste
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 19-bis.
(Misure urgenti in materia di ricerca universitaria nel contesto della medicina generale, della medicina di comunità e delle cure primarie)
1. Al fine di incentivare la ricerca scientifica nel contesto della medicina generale, della medicina di comunità e delle cure primarie, in relazione alle finalità del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNNR) e in risposta ai crescenti bisogni di salute della popolazione in conseguenza dell'emergenza pandemica, con uno o più decreti del Ministro dell'Università e Ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito il settore scientifico disciplinare di riferimento per la Medicina di Comunità e delle Cure Primarie.».
19.0.58
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 19-bis.
All'articolo 380 del codice civile, dopo il secondo comma, aggiungere il seguente comma:
Quanto disposto dai precedenti commi non si applica al tutore qualora questo sia altresì caregiver familiare dell'interdetto individuato secondo progetto individualizzato ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328».
19.0.59
Coltorti, Pavanelli, Trentacoste, Pirro, Gallicchio
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 19-bis.
(Misure urgenti per garantire la tracciabilità nell'utilizzo del gesso di defecazione da fanghi)
1. Al fine di assicurare la trasparenza e l'accesso alle informazioni e di migliorare la tracciabilità, il gesso di defecazione da fanghi e ogni altro correttivo da fanghi devono essere prodotti in lotti omogenei di dimensioni non superiori alle 6.000 tonnellate. Ogni lotto è identificato a seguito di analisi che ne attesti il rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75. Il produttore di gesso di defecazione da fanghi o di altro correttivo da fanghi ha l'obbligo di tenere tracciabilità dei lotti prodotti. Tutta la documentazione deve essere conservata dal produttore per almeno tre anni e deve essere messa a disposizione delle autorità di controllo. Con decreto del Ministro della transizione ecologica sono individuate le specifiche relative alla tracciabilità del gesso di defecazione da fanghi.
2. Al fine di assicurare la tracciabilità dei gessi di defecazione da fanghi è istituita una sezione speciale del registro elettronico nazionale di cui all'articolo 6 comma 3 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge n febbraio 2019, n. 12.
3. Ogni trasferimento del materiale di cui al comma 1 deve essere accompagnato da documento di trasporto riportante il lotto di riferimento, il quantitativo, il luogo di produzione, il luogo di destinazione, l'etichetta e l'analisi identificativa del lotto.».
20.1
Precluso
Al comma 1, capoverso «1-bis», secondo periodo, sostituire le parole: «50 milioni di euro per l'anno 2022 e in 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «250 milioni di euro per il 2022 e in 250 milioni di euro anni a decorrere dall'anno 2023».
Conseguentemente il fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto di 350 milioni di euro.
20.2
Bernini, Binetti, Rizzotti, Siclari, Stabile, Gasparri, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Boccardi, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, De Bonis, De Poli, De Siano, Fazzone, Ferro, Floris, Galliani, Gallone, Ghedini, Giammanco, Giro, Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Modena, Pagano, Papatheu, Paroli, Perosino, Ronzulli, Saccone, Schifani, Sciascia, Serafini, Tiraboschi, Toffanin, Vitali, Vono
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-bis. All'art. 1, comma 563, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, aggiungere la seguente lettera:
''g) nello svolgimento di pubblico servizio sanitario dovuto nelle circostanze straordinarie della pandemia Sars-CoV2''.
1-ter. All'art. 1, comma 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, aggiungere il seguente periodo: ''Relativamente alla identificazione del numero di medici e infermieri di cui al comma 563, lettera g), la determinazione avverrà in base alla conclusione della ricognizione e del monitoraggio sul periodo 31 gennaio 2020-31 dicembre 2021 da disciplinarsi con apposito decreto ministeriale, allo scopo di dispone dei dati di riferimento.
1-quater. Agli oneri derivanti da quanto disposto ai commi 1-bis e 1-ter, pari a euro 45.200.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023 si provvede mediante:
a) quanto a euro 45.200.000 per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a euro 45.200.000 per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.''».
20.3
Dell'Olio, Castaldi, Trentacoste
Precluso
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4-bis. Al fine di ampliare le attività di rilevamento dei contagi da SARS-CoV-2, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dotati di spazi idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza, nonché dotati di collegamenti al sistema dell'infrastruttura informatica della tessera sanitaria, possono effettuare test antigenici rapidi, di cui all'articolo 9, comma t, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, secondo le modalità e i prezzi previsti nel protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
20.4
Precluso
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4-bis. All'articolo 5, comma 4-bis, del decreto legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, le parole: ''per la stagione 2021/2022'', sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: ''per la stagione 2021/2022 e 2022/2023''.».
20.5
Pirro, Gallicchio, Trentacoste
Precluso
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4-bis. All'articolo 1, comma 268, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: ''limitatamente ai medici specializzandi di cui al comma t, lettera a), del medesimo articolo e'' sono inserite le seguenti: ''il personale sanitario in possesso di laurea già reclutato a tempo determinato mediante le selezioni di cui all'articolo''.».
20.6
Rivolta, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo il comma 5, inserire i seguenti:
«5-bis. Il fondo di cui al comma 821, articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2022 e di 100 milioni di euro a decorrere dal 2023.
5-ter. All'onere derivante dal comma 5-bis, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022 e a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
Conseguentemente, alla rubrica, inserire, in fine, le seguenti parole: «nonché misure in materie di indennizzi dovuti alle persone danneggiate da trasfusioni, somministrazioni di emoderivati o vaccinazioni»
20.7
Precluso
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5-bis. Per tutta la durata della sospensione del servizio hanno diritto all'assegno alimentare di cui all'articolo 500 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 i soggetti sospesi ai sensi del comma 3, dell'articolo 2 del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, coordinato con la legge di conversione 21 gennaio 2022, n. 3».
20.8
Angrisani, Abate, Crucioli, Di Micco, Giannuzzi, Lannutti, Lezzi
Precluso
Dopo il comma 5, inserire i seguenti:
«5-bis. In ragione del perdurare dell'emergenza dovuta alla situazione epidemiologica conseguente alla diffusione pandemica del virus SARS-CoV-2 e nelle more di un riordino del sistema sanitario di emergenza-urgenza, per gli anni 2022 e 2023, al fine di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nell'ambito del sistema di emergenza-urgenza extraospedaliera, le Aziende Sanitarie Locali e le Aziende Ospedaliere, sono autorizzate a inquadrare nel ruolo sanitario anche i medici convenzionati di Emergenza Territoriale su domanda e all'esito di una procedura concorsuale, in coerenza con il piano dei fabbisogni di personale e nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) aver svolto attività di emergenza-urgenza per il Servizio sanitario nazionale per almeno cinque anni, anche non consecutivi, verificati dalle istituzioni competenti e in possesso dell'idoneità all'emergenza;
b) risultino, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, operanti nel servizio sanitario di urgenza ed emergenza medica con contratto di lavoro in convenzione a tempo indeterminato e determinato;
c) abbiano maturato, anche in forma non continuativa, almeno 5 anni di anzianità di servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge;
d) previo superamento di una prova di valutazione, svolta da apposita commissione, istituita presso la ASL di riferimento e presieduta dal direttore del medesimo SET 118, in conformità agli articoli 3, 4, 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 1997, n. 502.
5-ter. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i medici convenzionati di emergenza territoriale con incarico a tempo indeterminato e determinato sono ammessi in sovrannumero alla scuola di specializzazione di medicina di emergenza e urgenza, fermo restando quanto previsto dall'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo n. 368 del 1999.
5-quater. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, valutati in 5 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n 190, e successive modificazioni».
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:
«Disposizioni in materia di vaccini anti Sars-CoV2, sistema di emergenza urgenza extraospedaliera e misure per assicurare la continuità delle prestazioni connesse alla diagnostica molecolare».
20.9
Angrisani, Abate, Crucioli, Di Micco, Giannuzzi, Lannutti, Lezzi
Precluso
Dopo il comma 5, inserire i seguenti:
«5-bis. In ragione del perdurare dell'emergenza dovuta alla situazione epidemiologica conseguente alla diffusione pandemica del virus SARS-CoV2, al fine di migliorare il servizio e di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nell'ambito del sistema di emergenza urgenza extraospedaliera, le Aziende Sanitarie Locali e le Aziende Ospedaliere, per gli anni 2022 e 2023, sono autorizzate ad inquadrare nel ruolo sanitario anche i medici convenzionati di Emergenza Territoriale che ne facciano richiesta, allorché, in coerenza con il piano dei fabbisogni di personale:
a) superino una prova di valutazione, svolta da una apposita commissione, istituita presso la ASL di riferimento e presieduta dal direttore del medesimo SET 118 in conformità agli articoli 3, 4, 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 1997, n. 502;
b) alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, operino nel servizio sanitario di urgenza ed emergenza medica con contratto di lavoro in convenzione a tempo indeterminato e determinato;
c) abbiano maturato, anche in forma non continuativa, almeno 5 anni di anzianità di servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
5-ter. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 3-bis. valutati in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5-quater. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i medici convenzionati di emergenza territoriale con incarico a tempo indeterminato e determinato sono ammessi in soprannumero alla scuola di specializzazione di medicina di emergenza e urgenza, fermo restando quanto previsto dall'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo n. 368 del 1999».
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:
«Disposizioni in materia di vaccini anti Sars-CoV2, sistema di emergenza urgenza extraospedaliera e misure per assicurare la continuità delle prestazioni connesse alla diagnostica molecolare».
20.10
Angrisani, Abate, Crucioli, Di Micco, Giannuzzi, Lannutti, Lezzi
Precluso
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
«5-bis. Per le medesime finalità di cui al comma precedente, al fine di migliorare il servizio e di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nell'ambito del sistema di emergenza urgenza extraospedaliera, le Aziende Sanitarie Locali e le Aziende Ospedaliere, per gli anni 2022 e 2023, sono autorizzate a inquadrare nel molo sanitario anche i medici convenzionati di Emergenza Territoriale che ne facciano richiesta, allorché, in coerenza con il piano dei fabbisogni di personale: superino una prova di valutazione, svolta da una apposita commissione, istituita presso la ASL di riferimento e presieduta dal direttore del medesimo SET 118 in conformità agli articoli 3, 4, 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 1997, n. 502; alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, operino nel servizio sanitario di urgenza ed emergenza medica con contratto di lavoro in convenzione a tempo indeterminato e determinato; abbiano maturato, anche in forma non continuativa, almeno 5 anni di anzianità di servizio alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto-legge. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al presente comma, valutati in 5 milioni di euro dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5-ter. A decorrere dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, i medici convenzionati di emergenza territoriale con incarico a tempo indeterminato e determinato sono ammessi in soprannumero alla scuola di specializzazione di medicina di emergenza e urgenza, fermo restando quanto previsto dall'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo n. 368 del 1999».
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:
«Disposizioni in materia di vaccini anti Sars-CoV2, sistema di emergenza urgenza extraospedaliera e misure per assicurare la continuità delle prestazioni connesse alla diagnostica molecolare».
20.11
Precluso
Dopo il comma 5, inserire, in fine, i seguenti:
«5-bis. Le certificazioni diagnostiche relative a persone con Disturbi Specifici dell'Apprendimento sono valide per il percorso scolastico, universitario e formativo nel processo di inserimento al lavoro, con necessità di rinnovo del profilo funzionale esclusivamente nei passaggi di ordine di scuola e comunque non prima di tre anni dall'ultima certificazione, salvo che emergano particolari esigenze di aggiornamento, secondo quanto già stabilito dall'accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano 25 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 2012.
5-ter. Le diagnosi di DSA rilasciate a persone maggiorenni non necessitano di aggiornamento.
5-quater. In ogni regione è istituito, all'interno del SSN, almeno un centro per la diagnostica di DSA dell'adulto.
5-quinquies. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 5-bis, 5-ter e 5-quater, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
20.0.1
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 20-bis.
(Ristoro in favore dei medici e degli operatori sanitari deceduti a causa dell'infezione da SARS-CoV-2)
1. Ai famigliari di coloro che abbiano esercitato la professione medica e operatori sanitari non in regime di rapporto di lavoro dipendente e che, in conseguenza dell'attività di servizio e professionale prestata nel periodo di massima emergenza epidemica, tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021, abbiano contratto infezione da SARS-CoV-2 e, indipendentemente dalla precisa individuazione patogenetica circostanziale, siano deceduti, è riconosciuto un indennizzo nella misura di 50.000 euro quale ristoro alle condizioni e nei modi stabiliti nei commi 2 e 3.
2. L'indennizzo di cui al comma 1 consiste in un assegno una tantum non reversibile ed è destinato ai soggetti a carico nel seguente ordine: coniuge, figli minori, figli maggiorenni inabili al lavoro, genitori, fratelli e sorelle minori, fratelli e sorelle maggiorenni inabili al lavoro.
3. con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro e non oltre 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, vengono definiti le incompatibilità e i requisiti patrimoniali, le cause di esclusione e le modalità di presentazione della domanda, tenuto conto dell'eventuale sussistenza di altre coperture assicurative, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 5.
4. L'indennizzo di cui al comma 1, non concorre alla formazione del reddito, ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
5. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito, presso il Ministero della Salute, un Fondo denominato ''Fondo ristoro medici ed operatori sanitari deceduti vittime dell'infezione da Covid 19'' con una dotazione finanziaria di 15 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce limite massimo di spesa.
6. Le domande per l'ottenimento dell'indennizzo sono presentate dagli aventi titolo, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2022, al Ministero della Salute che procede alla verifica dei requisiti in ragione dell'ordine cronologico delle domande, certifica la regolarità per l'attribuzione del beneficio e provvede ad erogarlo ai famigliari beneficiari. Le relative domande sono presentate secondo lo schema predisposto dal Ministero della Salute e corredate dalla documentazione comprovante la data delle diagnosi, le manifestazioni cliniche conseguenti e l'entità delle lesioni o dell'infermità da cui è derivato il decesso, nonché il rispetto dei limiti patrimoniali.
7. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma ''Fondi di riserva e speciali'' della Missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo''».
20.0.2
Angrisani, Abate, Crucioli, Di Micco, Giannuzzi, Lannutti, Lezzi
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 20-bis.
(Fondo di risarcimento ai medici deceduti durante l'attività di contrasto all'infezione da Covid 19)
1. Ai familiari di coloro che abbiano esercitato la professione medica e odontoiatrica non in regime di rapporto di lavoro dipendente e che, in conseguenza dell'attività di servizio e professionale prestata nel periodo di massima emergenza epidemica, tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021, abbiano contratto infezione da SARS-CoV-2 e, indipendentemente dalla precisa individuazione patogenetica circostanziale, siano deceduti, è riconosciuto un indennizzo nella misura di 80.000 euro quale ristoro alle condizioni e nei modi stabiliti nei commi 2 con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, vengono definiti le incompatibilità, nonché le cause di esclusione e le modalità di presentazione della domanda, tenuto conto dell'eventuale sussistenza di altre coperture assicurative, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 3.
2 L'indennizzo di cuoi al consiste in un assegno una tantum non reversibile ed è destinato ai soggetti a carico nel seguente ordine: coniuge, figli minori, figli maggiorenni, genitori, fratelli e sorelle minori. Esso non concorre alla formazione del reddito, ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito, presso il Ministero della Salute, un Fondo denominato ''Fondo di risarcimento ai medici deceduti durante l'attività di contrasto all'infezione da Covid 19'' con una dotazione finanziaria di 25 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce limite massimo di spesa.
4. Le domande per l'ottenimento dell'indennizzo sono presentate dagli aventi titolo, entro il termine perentorio del 30 giugno 2022, al Ministero della Salute che procede alla verifica dei requisiti in ragione dell'ordine cronologico delle domande, certifica la regolarità per l'attribuzione del beneficio e provvede ad erogarlo ai famigliari beneficiari. Le relative domande sono presentate secondo lo schema predisposto dal Ministero della Salute e corredate dalla documentazione comprovante la data delle diagnosi, le manifestazioni cliniche conseguenti e l'entità delle lesioni o dell'infermità da cui è derivato il decesso;
5. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede agli oneri del presente comma, pari a 21 milioni di euro, si provvede alla riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
20.0.3
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 20-bis.
(Fondo in favore dei medici deceduti a causa dell'infezione da SARS-CoV-2)
1. Al fine di assicurare misure di ristoro in favore dei familiari di coloro che abbiano esercitato la professione medica e odontoiatrica non in regime di rapporto di lavoro dipendente o ai quali, già collocati in quiescenza, siano stati conferiti incarichi retribuiti anche di lavoro autonomo per far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del Covid-19 e che, in conseguenza dell'attività professionale e di servizio prestata nel corso dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021, abbiano contratto infezione da SARS-CoV-2 e siano deceduti, è riconosciuto un indennizzo nella misura di 100.000 euro quale ristoro, secondo le modalità stabilite dal presente articolo.
2. L'indennizzo di cui al comma 1 è costituito da un assegno una tantum non reversibile ed è destinato ai soggetti a carico nel seguente ordine: coniuge, figli minori, figli maggiorenni inabili al lavoro, genitori, fratelli e sorelle minori, fratelli e sorelle maggiorenni inabili al lavoro. Detto indennizzo non concorre alla formazione del reddito, ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito, presso il Ministero della Salute, un Fondo denominato ''Fondo per il ristoro medici deceduti vittime dell'infezione da Covid-19'', finalizzato alla concessione dell'indennizzo di cui al comma 1, con una dotazione finanziaria di 25 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce limite massimo di spesa.
4. L'istanza per l'ottenimento dell'indennizzo deve essere presentata dagli aventi titolo, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2022, all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza dei medici e degli odontoiatri che procede alla verifica dei requisiti delle domande presentate, accerta la regolarità ai fini dell'attribuzione del beneficio e provvede all'erogazione dell'indennizzo in ragione dell'ordine cronologico delle domande presentate e accolte ai familiari beneficiari. Le relative domande sono presentate secondo lo schema predisposto dal predetto Ente di previdenza, corredate dalla documentazione comprovante la data delle diagnosi e le manifestazioni cliniche conseguenti da cui è derivato il decesso.
5. L'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri trasmette al Ministero della Salute l'elenco dei soggetti ai quali è stata corrisposto l'indennizzo di cui al comma 1. Il Ministero della Salute provvede mensilmente al rimborso degli oneri sostenuti dal predetto Ente.
6. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
20.0.4
Pirro, Puglia, Giuseppe Pisani, Mautone, Marinello, Castellone, Endrizzi, Trentacoste
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 20-bis.
(Fondo per indennizzi personale sanitario e ristori familiari personale sanitario vittime di Covid-19)
1. Nello stato di previsione del Ministero della salute, è istituito un Fondo per l'indennizzo di personale sanitario e medico non in regime di rapporto di lavoro dipendente che, nell'esercizio delle proprie funzioni, abbia contratto infezione da SARS-CoV-2, riportando lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psicofisica. Il fondo ha una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022.
2. Qualora a causa di patologie cagionate da infezione da SARS-CoV-2 sia derivata la morte dei soggetti di cui al presente articolo, in sostituzione dell'indennizzo è erogato quale giusto ristoro un assegno una tantum a beneficio dei legittimi eredi.
3. Con successivo decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione del Fondo di cui al comma 1.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022- 2024, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».
20.0.5
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 20-bis.
(Modifiche all'articolo 19 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in materia di possibilità per i medici iscritti ai corsi di specializzazione di svolgere forme di lavoro autonomo occasionale)
1. All'articolo 19, comma 11, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: ''ma occupati solo in caso di carente disponibilità di medici già iscritti negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica.'' sono sostituite dalle seguenti: ''I medici iscritti ai corsi di specializzazione possono inoltre essere impiegati in altre forme di lavoro autonomo occasionale, purché svolte in orario extra formativo, in cui è prevista l'iscrizione ad un Ordine dei medici e chirurghi, ma non il conseguimento del titolo di specializzazione''».
20.0.6
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 20-bis.
(Imposta sostitutiva prestazioni aggiuntive per l'abbattimento liste d'attesa)
1. Dal 1º gennaio al 31 dicembre 2022, per garantire la piena attuazione del Piano di cui all'articolo 29 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ai compensi derivanti dalle prestazioni aggiuntive di cui dall'articolo 29, comma 2, lettere a), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15 per cento, salva opzione per l'applicazione dell'imposta sul reddito nei modi ordinari.
2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 80,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
Conseguentemente, all'articolo 32, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «a 20,», sono sostituite dalle seguenti: «a 20-bis,» e le parole: «1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1.741,91 milioni di euro per l'anno 2022»;
b) dopo la lettera c), inserire la seguente:
«c-bis) quanto a 80,5 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
20.0.7
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 20-bis.
(Prestazioni aggiuntive per l'abbattimento liste d'attesa)
1. Alle retribuzioni della dirigenza medica veterinaria e sanitaria derivanti dalla effettuazione di prestazioni aggiuntive richieste per l'abbattimento delle liste d'attese, si applica l'aliquota del 15 per cento.
2. All'onere derivante dalla presente disposizione valutati in 23 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
20.0.8
Zaffini, Rauti, Calandrini, De Carlo
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 20-bis.
(Prestazioni aggiuntive per l'abbattimento liste d'attesa)
''Alle retribuzioni della dirigenza medica veterinaria e sanitaria derivanti dalla effettuazione di prestazioni aggiuntive richieste per l'abbattimento delle liste d'attese, si applica l'aliquota del 15 per cento''».
20.0.9
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 20-bis.
(Indennità da rischio biologico per la dirigenza sanitaria)
1. Nelle attività lavorative dei dirigenti medici, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie, di cui all'articolo 7 del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 13 luglio 2016, in cui è presente una esposizione a rischio biologico identificabile nei gruppi 2, 3 e 4 del comma 1 dell'articolo 268 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 è corrisposta a partire dal 1º gennaio 2021, per ogni giornata di effettivo servizio prestato, una indennità da rischio biologico nella misura prevista di euro 4,13, euro 5,13 e euro 10,26 a secondo dell'appartenenza ad uno dei sud-detti gruppi.
2. L'individuazione dei dirigenti e l'attribuzione a questi della classe di rischio dei gruppi 2, 3 e 4 del comma 1 dell'articolo 268 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 è effettuata annualmente dal medico competente.
3. Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 230 milioni anno, a decorrere dal 2022 si provvede mediante incremento vincolato del fondo sanitario nazionale».
20.0.10
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 20-bis.
(Rischio biologico dirigenza medico, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie)
1. Nelle attività lavorative dei dirigenti medici, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie, di cui all'Articolo 7 del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 13 luglio 2016, in cui è presente una esposizione a rischio biologico identificabile nei gruppi 2, 3 e 4 del comma 1 dell'articolo 268 del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 è corrisposta a partire dal 1 gennaio 2022, per ogni giornata di effettivo servizio prestato, una indennità da rischio biologico nella misura prevista di C 4,13, euro 5,13 e euro10,26 a seconda dell'appartenenza ad uno dei suddetti gruppi. L'individuazione dei dirigenti e l'attribuzione a questi della classe di rischio dei gruppi 2, 3 e 4 del comma 1 dell'articolo 268 del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 è effettuata annualmente dal medico competente».
Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 230 milioni anno, a decorrere dal 2022 si provvede mediante incremento vincolato del fondo sanitario nazionale.
20.0.11
Cantù, Romeo, Fregolent, Doria, Lunesu, Marin, Briziarelli, Ferrero, Rivolta, Faggi, Tosato, Testor
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 20-bis.
(Ulteriori disposizioni di valorizzazione e sostegno del personale sanitario)
1. In via sperimentale, per il periodo 2022-2026 al fine di accompagnare la realizzazione del PNRR, nelle more dell'incremento del numero di laureati secondo gli effettivi fabbisogni, agli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge I febbraio 2006, n. 43 con rapporto di lavoro dipendente presso le aziende sanitarie locali ed ospedaliere, gli IRCCS pubblici nonché gli altri enti e strutture del SSN, al di fuori dell'orario di servizio, non si applicano le incompatibilità di cui all'articolo 4, comma 7 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fatto salvo quanto stabilito al comma 2.
2. Ai fini di un'efficace organizzazione dei servizi sanitari e sociosanitari, per assicurare il recupero dei ritardi nelle cure delle patologie non covid e il rafforzamento delle attività di prevenzione e diagnosi precoce in linea con gli obiettivi e progetti a Missione 6 di PNRR, le aziende, gli istituti, gli enti e strutture di cui al comma 1 autorizzano i dipendenti esercenti le professioni sanitarie, che ne facciano richiesta, a svolgere attività libero professionale al di Mori dell'orario di servizio e in condizioni di assenza di conflitto di interessi con le attività istituzionali.
3. L'attività di cui al comma 2, in forma singola o associata, può essere svolta nel limite del 25 per cento del monte ore complessivo del rapporto di lavoro a tempo pieno prioritariamente nei confronti dell'ente di appartenenza ovvero nei confronti di singoli cittadini, dei medici di medicina generale e dei pediatri di famiglia. Nei casi in cui l'attività di cui al comma 2 viene eseguita nei confronti di strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private autorizzate, accreditate o convenzionate, essa viene svolta previo accordo tra le amministrazioni interessate.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».
20.0.12
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 20-bis.
(Misure in materia di ricercatori degli IRCCS)
1. All'art. 1 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 422, sostituire le parole: ''un molo non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria'', con le seguenti ''un ruolo dirigenziale della ricerca sanitaria ed un ruolo non dirigenziale delle attività di supporto alla ricerca sanitaria'';
b) al comma 423 sono apportate le seguenti modificazioni:
- al primo capoverso dopo le parole: ''il rapporto di lavoro del personale'' aggiungere le seguenti: ''della ricerca'';
- le parole: ''in una apposita sezione, con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, prendendo a riferimento'' sono sostituite dalle seguenti: ''rispettivamente della dirigenza e del comparto in apposite sezioni in ciascuna area con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, prendendo a riferimento per il personale dirigenziale la retribuzione tabellare iniziale, con esclusione dell'indennità di esclusività, per il personale di supporto'';
c) al comma 424 sono apportate le seguenti modificazioni:
le parole: ''del contratto collettivo nazionale'' sono sostituite dalle seguenti: ''dei contratti collettivi nazionali'';
dopo le parole: ''90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.'' aggiungere il seguente capoverso: ''Tali oneri sono incrementati per euro 5 milioni per l'anno 2022 e di euro 10 milioni per l'anno 2023''.
d) al comma 428 sostituire le parole: ''possono inquadrare a tempo indeterminato nei moli del Servizio sanitario nazionale, compresi quelli della dirigenza per il solo personale della ricerca sanitaria'' sono sostituite dalle seguenti: ''inquadrano a tempo indeterminato nei ruoli del Servizio sanitario nazionale, rispettivamente nella dirigenza per il solo personale della ricerca sanitaria, e nel comparto per il personale di supporto'';
e) il comma 431 è sostituito dal seguente:
''431. Il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato di cui ai commi 424 e 432 ha diritto ad essere ammesso in sovrannumero ai corsi di specializzazione universitaria cui ha accesso, negli Atenei prescelti, con diritto allo svolgimento del tirocinio professionalizzante nell'IRCCS o IZS sede di lavoro''.».
20.0.13
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 20-bis.
(Misure in materia di ricercatori degli IRCCS)
''1. All'art. 1 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modificazioni:
- al comma 422: le parole: ''un ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria'', sono sostituite con le seguenti ''un ruolo dirigenziale della ricerca sanitaria ed un ruolo non dirigenziale delle attività di supporto alla ricerca sanitaria'';
- al comma 423 al primo capoverso:
- dopo le parole: ''il rapporto di lavoro del personale'' aggiungere le seguenti parole: ''della ricerca'';
- dopo le parole: ''nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Sanità'' le parole: ''in una apposita sezione, con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, prendendo a riferimento'' sono sostituite dalle seguenti: ''rispettivamente della dirigenza e del comparto in apposite sezioni in ciascuna area con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, prendendo a riferimento per il personale dirigenziale la retribuzione tabellare iniziale, con esclusione dell'indennità di esclusività, per il personale di supporto'';
- al comma 424: dopo le parole: ''a tempo determinato, nel rispetto'' le parole: ''del contratto collettivo nazionale'' sono sostituite dalle seguenti: ''dei contratti collettivi nazionali''; dopo le parole: ''90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.'' aggiungere il seguente capoverso: ''Tali oneri sono incrementati per euro 5 milioni per l'anno 2022 e di euro 10 milioni per l'anno 2023''.
- al comma 428 le parole: ''possono inquadrare a tempo indeterminato nei ruoli del Servizio sanitario nazionale, compresi quelli della dirigenza per il solo personale della ricerca sanitaria'' sono sostituite dalle seguenti: ''inquadrano a tempo indeterminato nei ruoli del Servizio sanitario nazionale, rispettivamente nella dirigenza per il solo personale della ricerca sanitaria, e nel comparto per il personale di supporto,'';
- al comma 431 sostituire dalle parole: ''è ammesso'' alle parole: ''n. 368'', con le seguenti: ''ha diritto ad essere ammesso in sovrannumero ai corsi di specializzazione universitaria cui ha accesso, negli Atenei prescelti, con diritto allo svolgimento del tirocinio professionalizzante nell'IRCCS o IZS sede di lavoro''.
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022 e 10 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
20.0.14
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 20-bis.
(Indennità esclusività CCPL Trento e Bolzano)
1. All'articolo 1, comma 407, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, è inserito, in fine, il seguente periodo: ''Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche agli importi annui lordi previsti dai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti nelle province autonome di Trento e Bolzano in favore dei dirigenti medici, veterinari e sanitari con rapporto esclusivo''.
2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 8,5 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
Conseguentemente, all'articolo 32, sono apportate le seguenti modificazioni:
- il comma 1 è sostituito dal seguente:
«Agli oneri derivanti dagli articoli da 1 a 5, 7, comma 2, lettera b), da 8 a 12, 15, comma 3, lettera c), da 18 a 20-bis, 22, comma 5, 24, 26 e 30 determinati in 1.669,91 milioni di euro per l'anno 2022, 128,76 milioni di euro per l'anno 2023, 162,32 milioni di euro per l'anno 2024, 152,96 milioni di euro per l'anno 2025, 144,66 milioni di euro per l'anno 2026, 130,76 milioni di euro per l'anno 2027, 116,96 milioni di euro per l'anno 2028, 114,16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029 si provvede:; dopo la lettera c), inserire la seguente:
''c-bis) quanto a 8,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190''.».
20.0.15
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 20-bis.
(Indennità esclusività CCPL Trento e Bolzano)
All'articolo 1, comma 407 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, aggiungere il seguente capoverso ''Sono altresì incrementate del 27 per cento le indennità di esclusività di rapporto di lavoro dei dirigenti medici, veterinari e sanitari previsti dai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti nelle province autonome di Trento e Bolzano''.».
20.0.17
Pirro, Gallicchio, Trentacoste
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere, il seguente:
«Art. 20-bis.
(Misure in materia di effettuazione dei test antigenici rapidi e rilascio certificazione verde COVID 19)
1. Al fine di ampliare le attività di rilevamento dei contagi da SARS-CoV-2, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, gli esercenti le professioni infermieristiche in modalità libero professionale, possono eseguire test antigenici rapidi, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Gli esercenti di cui al periodo precedente sono altresì autorizzati all'emissione delle certificazioni verdi COVID-19, accedendo alla piattaforma nazionale digital green certificate, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera e), del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52.».
20.0.18
Pirro, Trentacoste, Piarulli, Gallicchio
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 20-bis.
(Effettuazione dei test antigenici rapidi nelle parafarmacie)
1. Al fine di ampliare le attività di rilevamento dei contagi da SARS-CoV-2, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dotati di spazi idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la sicurezza degli assistiti e la tutela della riservatezza, possono effettuare i test antigenici rapidi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, secondo le modalità e i prezzi previsti nel protocollo d'intesa di cui citato articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105. Per l'attuazione del presente comma, il Sistema tessera sanitaria rende disponibile anche agli esercizi commerciali di cui al citato articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, la nuova funzionalità, già resa disponibile per le farmacie, per consentire l'adesione al predetto protocollo d'intesa. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
20.0.19
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 20-bis.
(Istituzione dei Centri post-covid per i soggetti affetti da sindrome Long-covid)
1. Per gli anni 2022 e 2023, al fine di garantire la presa in carico delle persone affette da sindrome Long-COVID, condizione clinica caratterizzata dal mancato ritorno da parte del paziente affetto da COVID-19 allo stato di salute precedente l'infezione acuta, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono, presso le aziende sanitarie, i ''Centri post-covid''.
2. I centri di cui al comma 1, in collaborazione con i medici di medicina generale, sono costituiti da un gruppo di professionisti con competenze specialistiche che stabiliscono percorsi di follow-up diagnostico-terapeutici dedicati ai pazienti con pregressa infezione da SARS-COV-2. Tali percorsi sono orientati all'individuazione e al trattamento degli esiti derivanti dall'infezione attraverso un approccio multidisciplinare e personalizzato
3. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati:
a) i percorsi di riabilitazione multidisciplinare basati su una valutazione delle condizioni della persona e lo sviluppo di piani riabilitativi individualizzati;
b) individuazione dei professionisti coinvolti che comprenda le seguenti figure: infettivologo, internista/geriatra, pneumologo, cardiologo, fisiatra, fisioterapista, neurologo e psichiatra;
c) le modalità di gestione e sorveglianza dei pazienti pediatrici con pregressa infezione da SARS-COV-2.
4 Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di io milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, che costituisce limite massimo di spesa per i medesimi anni. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a io milioni di euro per gli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».
20.0.20
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 20-bis.
(Disposizioni in materia di assunzione degli assistenti sociali)
1. All'articolo 1, comma 268, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: ''e gli operatori sociosanitari'' sono sostituite dalle seguenti: ''e del molo socio-sanitario''».
20.0.21
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 20-bis.
(Misure di potenziamento delle risorse umane dell'INAIL)
1. Sostituire il comma 7 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 con i seguenti:
''7. Al fine di proseguire le azioni di consolidamento delle attività di valutazione e gestione del fenomeno infortunistico COVID-19 correlato e di assicurare la tempestiva erogazione agli assistiti delle prestazioni riabilitative di tipo multiassiale basate sulle specifiche esigenze terapeutiche post COVID-19, nonché di proseguire le attività di sostegno al Servizio sanitario nazionale nella campagna di vaccinazione pubblica, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) può continuare ad avvalersi del personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come prorogato ai sensi dell'articolo 13-duodevicies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e di cui all'articolo 19-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, in essere alla data del 31 dicembre 2021, mediante l'attivazione, previa verifica di idoneità, di contratti a tempo determinato, per un periodo di trentasei mesi, a decorrere dal 1º ottobre 2022. L'Istituto, per garantire la continuità delle funzioni di cui al presente comma può stipulare contratti di lavoro a tempo determinato per un periodo di trentasei mesi, anche in deroga ai limiti assunzionali, nel numero massimo di 217 unità di personale da individuare mediante procedure comparative nell'ambito delle quali sono adeguatamente valorizzate le esperienze professionali svolte presso l'Istituto anche con contratti di lavoro flessibili e con contestuale incremento della relativa dotazione organica. Al relativo onere, pari ad euro 4.540.817 per l'anno 2022, pari ad euro 18.163.270 per gli anni 2023 e 2024 ed euro 13.622.452 per l'anno 2025 si provvede a valere sulle risorse di bilancio. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 2.338.521 per l'anno 2022 ed euro 9.354.084 per gli anni 2023 e 2024 ed euro 7.015.563 per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
7-bis. Nelle more del completamento delle procedure di cui al comma 7, gli incarichi in essere alla data del 31 dicembre 2021 sono prorogati fino al 30 settembre 2022. Al relativo onere pari a euro 10.890.000 si provvede a valere sul bilancio dell'INAIL, sulle risorse per la copertura dei rapporti in convenzione con i medici specialisti ambulatoriali. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 5.608.350 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1 lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».
20.0.22
Fregolent, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 20-bis.
(Disposizioni in materia di figure professionali per l'impiego gas tossici)
1. Al comma 1 dell'articolo 15, del Regio Decreto 9 gennaio 1927, n. 147, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: '', oppure ad un perito industriale con specializzazione in chimica in possesso di attestazione di avere frequentato con profitto uno specifico corso di formazione in ambito regionale. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabiliti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i criteri, le modalità e i contenuti della formazione professionale per il conseguimento dell'attestazione di cui al primo periodo''».
20.0.23
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 20-bis.
(Proroga dei contratti del personale sanitario delle Forze Armate)
1. Al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle Forze armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del virus SARS-Co V-2, i contratti del personale militare assunto ai sensi degli articoli 7 e 8 del decreto-legge convertito con modificazioni dalla legge del 24 aprile 2020, n. 27 e agli articoli 19 e 21, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono ulteriormente prorogati fino al 31 dicembre 2022. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 1 è autorizzata, per le annualità 2021 e 2022, la spesa complessiva di euro 20.000.000».
20.0.24
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 20-bis.
1. Al fine di garantire un maggior riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale svolta dal caregiver familiare, la spesa autorizzata ai sensi dell'articolo 1 commi 483-484 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, è incrementata di ulteriori cinque milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Parte dell'assegnazione delle risorse alle regioni è subordinata alla presentazione, da parte delle stesse, di progetti che prevedono formazione per il caregiver familiare Agli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 163, della legge 30 dicembre 2020, n. 178».
20.0.25
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 20-bis.
1. Al fine di garantire l'accesso all'innovazione al più ampio numero possibile di pazienti potenzialmente eleggibili e di implementare correttamente modelli innovativi di pagamento pluriannuali di terapie che prevedono un'unica somministrazione a fronte di benefici che si producono nel tempo, l'impegno di spesa per l'acquisto di medicinali per terapie avanzate, così come definite dal regolamento n. 1394 del 2007 del Parlamento europeo e del Consiglio 13 novembre 2007, rateizzato in più anni e condizionato al risultato, viene assunto negli esercizi in cui si prevede debbano essere disposti i pagamenti secondo le scadenze contrattualmente stabilite nell'ambito di modelli negoziali innovativi di cui al comma 5 articolo 4 del Decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019».
20.0.26
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 20-bis.
(Disposizioni urgenti in favore delle vittime dell'amianto)
1. Il Fondo per le vittime dell'amianto di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementato di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.
2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 356, le parole: ''nella misura percentuale del 15 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nella misura percentuale del 20 per cento'';
b) al comma 357, le parole: ''pari a euro 10.000'' sono sostituite dalle seguenti: ''pari a euro 15.000'';
c) al comma 358, al secondo periodo, le parole: ''di 10.000 euro'' sono sostituite dalle seguenti: ''15.000 euro'';
d) al comma 359, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''le risorse di cui ai commi 356 e 357 sono destinate alle prestazioni previste dagli stessi''.
3. All'articolo 1, comma 278, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo, dopo le parole: ''nonché di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022'' sono aggiunte le seguenti: ''nonché di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024'';
b) al quarto periodo, dopo le parole: ''diretti delle cessate organizzazioni portali'' sono sostituite dalle seguenti: ''nonché aventi ad oggetto il rimborso ad INAIL delle somme destinate dall'Istituto a prestazioni indennitarie e spese accessorie in favore di lavoratori portuali deceduti per tali patologie e di loro superstiti''.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022, e 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
20.0.27
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 20-bis.
(Disposizioni in favore dei Servizi per le dipendenze patologiche (SerD) e delle Comunità terapeutiche)
1. Al fine di assicurare l'implementazione degli standard organizzativi, quantitativi, qualitativi e tecnologici ulteriori rispetto a quelli previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per il potenziamento dell'assistenza territoriale, è riconosciuto un contributo in favore dei Servizi per le dipendenze patologiche (SerD) e comunità terapeutiche, per l'assunzione di medici, infermieri, psicologi ed educatori, nonché di presidi sanitari nei limiti di spesa annui di 50 milioni di euro a decorrere dal 2022. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, viene determinata l'entità massima del contributo riconoscibile e sono disciplinate le modalità di presentazione delle domande di contributo e di erogazione dello stesso.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in euro 50 milioni annui a decorrere dal 2022, si provvede a valere sul finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale».
21.1
Precluso
Al comma 1 dopo la lettera a) inserire la seguente lettera:
«a) al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: ''Ai fini del presente comma, ogni prestazione sanitaria erogata da operatori pubblici, privati accreditati e privati autorizzati è inserita, entro 5 giorni dalla prestazione medesima, nel FSE in conformità alle disposizioni del presente. Con decreto del Ministro della Salute, adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma e le sanzioni in caso di mancato ottemperamento''».
21.2
Precluso
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«3-bis. Per l'esercizio delle competenze attribuite dal presente articolo, l'AGENAS è autorizzata ad assumere, in deroga alle ordinarie procedure di mobilità, a decorrere dal 1º aprile 2022, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, tre dirigenti area funzioni locali - sezione dirigenti amministrativi, tecnici e professionali e un contingente di 45 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nella categoria D, con corrispondente incremento della vigente dotazione organica per un costo annuo a regime pari a euro 3.000.800. AGENAS è inoltre autorizzata a conferire incarichi professionali e a stipulare contratti di servizio nel limite di euro 1.968.521,63 annui. Il finanziamento ordinario dell'Agenzia è conseguentemente incrementato a decorrere dall'anno 2022 per 5 milioni di euro Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
21.3
Precluso
Dopo il comma 3, inserire il seguente comma:
«4. Al fine di consentire alle amministrazioni competenti ed agli operatori del settore alimentare di operare con un sistema di controlli ufficiali in materia di alimenti e sicurezza alimentare efficiente e coerente con le pertinenti disposizioni comunitarie nonché di salvaguardare le specificità dei controlli medesimi svolti nei confronti degli imprenditori agricoli, all'articolo 2, lettera c), n. 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: '', nonché la trasformazione di tali prodotti svolta dall'imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile;''».
21.0.1
Boldrini, Astorre, Stefano, Laus, Rojc, Margiotta, Marcucci, Biti, Fedeli, Iori
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 21-bis.
(Fondo per l'indennizzo dei medici vittime del Covid-19 e dei loro familiari)
1. Ai medici con un'attività professionale non in regime di lavoro dipendente, impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che, durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e, successivamente prorogato con le delibere dal Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, nonché dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, abbiano contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, una patologia alla quale sia conseguita un'invalidità permanente per effetto, diretto o come concausa, del contagio da COVID-19, è riconosciuto un indennizzo una tantum pari 100.000 euro.
2. Ai familiari dei soggetti di cui al comma 1 che, durante lo stato di emergenza di cui al medesimo comma, abbiano contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, una patologia alla quale sia conseguita la morte per effetto, diretto o come concausa, del contagio da COVID-19, è riconosciuto un indennizzo una tantum pari 150.000 euro. Per familiari si intendono i figli minori, i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti, il coniuge, l'altra parte dell'unione civile o la persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza e i genitori.
3. Per le finalità di cui al presente articolo, presso il Ministero della salute è istituito il ''Fondo per l'indennizzo dei medici vittime del Covid-19 o dei loro familiari'', di seguito denominato ''Fondo''.
4. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e i requisiti di accesso all'indennizzo, nonché le modalità e i termini di erogazione dell'indennizzo stesso.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della Missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
21.0.2
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 21-bis.
(Modifiche alla disciplina IVA delle prestazioni rese ai ricoverati e agli accompagnatori dei ricoverati)
1. All'articolo 10, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il numero 18) è sostituito dal seguente:
''18) le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona rese nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'esenzione si applica anche se la prestazione sanitaria costituisce una componente di una prestazione di ricovero e cura resa alla persona ricoverata da un soggetto diverso da quelli di cui al successivo numero 19), quando tale soggetto a sua volta acquisti la suddetta prestazione sanitaria presso un terzo e per l'acquisto trovi applicazione l'esenzione di cui al presente numero; in tal caso, l'esenzione opera per la prestazione di ricovero e cura fino a concorrenza del corrispettivo dovuto da tale soggetto al terzo;''.
2. Alla parte terza della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il n. 120) è sostituito dal seguente: ''120) prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e successive modificazioni; prestazioni di ricovero e cura, comprese le prestazioni di maggiore comfort alberghiero, diverse da quelle esenti ai sensi dell'articolo 10, primo comma, n. 18) e n. 19); prestazioni di alloggio rese agli accompagnatori delle persone ricoverate dai soggetti di cui all'articolo 10, primo comma, n. 19), e da case di cura non convenzionate; prestazioni di maggiore comfort alberghiero rese a persone ricoverate presso i soggetti di cui all'articolo 10, primo comma, n. 19);''.
3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 21 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
21.0.3
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 21-bis.
(Disposizioni sul rapporto di lavoro dei medici termalisti)
1. Ai fini della valutazione nei concorsi pubblici i periodi di servizio prestati dai medici con rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione professionale presso le aziende termali private accreditate sono equiparati a quelli prestati presso le strutture e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Ai fini dell'inserimento nelle graduatorie regionali per la medicina generale, l'attività resa presso le aziende termali è equiparata all'attività di continuità assistenziale.
2. Salvo quanto previsto al successivo comma 3, il rapporto di lavoro o di convenzione con il Servizio sanitario nazionale del medico che nell'ambito di tale Servizio non svolga funzioni di vigilanza o controllo diretti sulle aziende termali non è incompatibile con l'attività prestata dallo stesso presso aziende termali senza vincolo di subordinazione.
3. Per quanto riguarda i medici di medicina generale, l'accordo di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche e integrazioni, definisce i criteri sulla base dei quali il rapporto di lavoro o di convenzione degli stessi medici con il Servizio sanitario nazionale non è incompatibile con l'attività prestata presso aziende termali senza vincolo di subordinazione».
21.0.4
Precluso
Dopo l'articolo 21 inserire il seguente:
«Art. 21-bis.
(Disposizioni sul rapporto di lavoro dei medici termalisti)
1. Ai fini della valutazione nei concorsi pubblici i periodi di servizio prestati dai medici con rapporto di lavoro dipendente odi collaborazione professionale presso le aziende termali private accreditate sono equiparati a quelli prestati presso le strutture e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Ai fini dell'inserimento nelle graduatorie regionali per la medicina generale, l'attività resa presso le aziende termali è equiparata all'attività di continuità assistenziale.
2. Salvo quanto previsto al comma 3, il rapporto di lavoro odi convenzione con il Servizio sanitario nazionale del medico che nell'ambito di tale Servizio non svolga funzioni di vigilanza o controllo diretti sulle aziende termali non è incompatibile con l'attività prestata dallo stesso presso aziende termali senza vincolo di subordinazione.
3. Per quanto riguarda i medici di medicina generale, l'accordo di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche e integrazioni, definisce i criteri sulla base dei quali il rapporto di lavoro o di convenzione degli stessi medici con il Servizio sanitario nazionale non è incompatibile con l'attività prestata presso aziende termali senza vincolo di subordinazione.».
21.0.5
Precluso
Dopo l'articolo, è inserito il seguente:
«Art. 21-bis.
(Disposizioni sul rapporto di lavoro dei medici termalisti)
1. Ai fini della valutazione nei concorsi pubblici i periodi di servizio prestati dai medici con rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione professionale presso le aziende termali private accreditate sono equiparati a quelli prestati presso le strutture e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Ai fini dell'inserimento nelle graduatorie regionali per la medicina generale, l'attività resa presso le aziende termali è equiparata all'attività di continuità assistenziale.
2. Salvo quanto previsto al successivo comma 3, il rapporto di lavoro o di convenzione con il Servizio sanitario nazionale del medico che nell'ambito di tale Servizio non svolga funzioni di vigilanza o controllo diretti sulle aziende termali non è incompatibile con l'attività prestata dallo stesso presso aziende termali senza vincolo di subordinazione.
3. Per quanto riguarda i medici di medicina generale, l'accordo di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche e integrazioni, definisce i criteri sulla base dei quali il rapporto di lavoro o di convenzione degli stessi medici con il Servizio sanitario nazionale non è incompatibile con l'attività prestata presso aziende termali senza vincolo di subordinazione.».
21.0.6
Precluso
Dopo l'articolo, è inserito il seguente:
«Art. 21-bis.
(Disposizioni sul rapporto di lavoro dei medici termalisti)
1. Ai fini della valutazione nei concorsi pubblici i periodi di servizio prestati dai medici con rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione professionale presso le aziende termali private accreditate sono equiparati a quelli prestati presso le strutture e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Ai fini dell'inserimento nelle graduatorie regionali per la medicina generale, l'attività resa presso le aziende termali è equiparata all'attività di continuità assistenziale.
2. Salvo quanto previsto al successivo comma 3, il rapporto di lavoro o di convenzione con il Servizio sanitario nazionale del medico che nell'ambito di tale Servizio non svolga funzioni di vigilanza o controllo diretti sulle aziende termali non è incompatibile con l'attività prestata dallo stesso presso aziende termali senza vincolo di subordinazione.
3. Per quanto riguarda i medici di medicina generale, l'accordo di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche e integrazioni, definisce i criteri sulla base dei quali il rapporto di lavoro o di convenzione degli stessi medici con il Servizio sanitario nazionale non è incompatibile con l'attività prestata presso aziende termali senza vincolo di subordinazione.».
21.0.7
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 21-bis.
(Disposizioni sul rapporto di lavoro dei medici termalisti)
1. Ai fini della valutazione nei concorsi pubblici i periodi di servizio prestati dai medici con rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione professionale presso le aziende termali private accreditate sono equiparati a quelli prestati presso le strutture e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Ai fini dell'inserimento nelle graduatorie regionali per la medicina generale, l'attività resa presso le aziende termali è equiparata all'attività di continuità assistenziale.
2. Salvo quanto previsto al successivo comma 3, il rapporto di lavoro o di convenzione con il Servizio sanitario nazionale del medico che nell'ambito di tale Servizio non svolga funzioni di vigilanza o controllo diretti sulle aziende termali non è incompatibile con l'attività prestata dallo stesso presso aziende termali senza vincolo di subordinazione.
3. Per quanto riguarda i medici di medicina generale, l'accordo di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche e integrazioni, definisce i criteri sulla base dei quali il rapporto di lavoro o di convenzione degli stessi medici con il Servizio sanitario nazionale non è incompatibile con l'attività prestata presso aziende termali senza vincolo di subordinazione.».
21.0.8
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 21-bis.
(Prestazioni acquistate dal Servizio sanitario nazionale da privati accreditati)
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che, in funzione dell'andamento dell'emergenza da COVID-19, hanno sospeso, anche per il tramite dei propri enti, le attività ordinarie possono riconoscere alle strutture private accreditate destinatarie di apposito budget per l'anno 2022 fino a un massimo del 90 per cento del budget assegnato nell'ambito degli accordi e dei contratti di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, stipulati per l'anno 2022, ferma restando la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale. Il predetto riconoscimento tiene conto, pertanto, sia delle attività ordinariamente erogate nel corso dell'anno 2022 di cui deve essere rendicontata l'effettiva produzione, sia, fino a concorrenza del predetto limite massimo del 90 per cento del budget, di un contributo una tantum legato all'emergenza in corso ed erogato dalle regioni e province autonome nelle quali insiste la struttura destinataria di budget, a ristoro dei soli costi fissi comunque sostenuti dalla struttura privata accreditata e rendicontati dalla stessa struttura che, sulla base di uno specifico provvedimento regionale, ha sospeso le attività previste dai relativi accordi e contratti stipulati per l'anno 2022. Resta felino il riconoscimento, nell'ambito del budget assegnato per l'anno 2022, in caso di produzione del volume di attività superiore al 90 per cento e fino a concorrenza del budget previsto negli accordi e contratti stipulati per l'anno 2022, come rendicontato dalla medesima struttura interessata.».
21.0.9
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 21-bis.
(Disposizioni in materia di indennità di esclusività personale medico INAIL)
1. Al fine di valorizzare il servizio del personale medico INAIL in concorso con le omologhe strutture del Servizio Sanitario Nazionale, al predetto personale medico, a decorrere dal 1º gennaio 2022, si applicano integralmente gli importi annui lordi, comprensivi della tredicesima mensilità, dell'indennità di cui all'articolo 15-quater, comma 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come incrementati dall'articolo 1, comma 407 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, fatta salva la precedente disciplina.
2. Ai relativi oneri, si provvede mediante con: a) introiti derivanti dalle ritenute effettuate sulle attività libero professionale (intramuraria); b) risorse relative alla riduzione del trattamento economico accessorio dei medici che hanno optato per il rapporto non esclusivo; c) risorse derivanti dal bilancio dell'Istituto, per l'eventuale differenza.».
21.0.10
Zaffini, Rauti, Calandrini, De Carlo
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 21-bis.
(Disposizioni in materia di indennità di esclusività personale medico INAIL)
1. Al fine di valorizzare il servizio del personale medico INAIL in concorso con le omologhe strutture del Servizio Sanitario Nazionale, al predetto personale medico, a decorrere dal 1º gennaio 2022, si applicano integralmente gli importi annui lordi, comprensivi della tredicesima mensilità, dell'indennità di cui all'articolo 15-quater, comma 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come incrementati dall'articolo 1, comma 407 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, fatta salva la precedente disciplina.
2. Ai relativi oneri, si provvede con: 1. introiti derivanti dalle ritenute effettuate sulle attività libero professionale (intramuraria); 2. risorse relative alla riduzione del trattamento economico accessorio dei medici che hanno optato per il rapporto non esclusivo; 3. risorse derivanti dal bilancio dell'Istituto, per l'eventuale differenza».
21.0.11
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente
«Art. 21-bis.
1. All'articolo 15-quater del D. lgs. n. 502/1992 aggiungere il seguente comma: ''6. I benefici dei precedenti commi si estendono alla Dirigenza delle Professioni Sanitarie, istituita ai sensi della 1. 251/2000 e l. 43/2006. Il riconoscimento economico decorre dalla contrattazione 2016-2018''.
2. A decorrere dal 1º gennaio 2022 alla Dirigenza delle Professioni Sanitarie viene corrisposta l'indennità di esclusività di rapporto nella misura attualmente prevista per la dirigenza sanitaria.
3. Ai maggiori oneri si provvede con corrispondente incremento del fondo sanitario nazionale.».
21.0.12
Zaffini, Rauti, Calandrini, De Carlo
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 21-bis.
All'articolo 15 quater del D. lgs. n. 502/1992 aggiungere il seguente comma:
''6. I benefici dei precedenti commi si estendono alla Dirigenza delle Professioni Sanitarie, istituita ai sensi della l. 251/2000 e l. 43/2006. Il riconoscimento economico decorre dalla contrattazione 2016-2018''.
A decorrere dal 1º gennaio 2022 alla Dirigenza delle Professioni Sanitarie viene corrisposta l'indennità di esclusività di rapporto nella misura attualmente prevista per la dirigenza sanitaria. Ai maggiori oneri si provvede con corrispondente incremento del fondo sanitario nazionale.».
21.0.13
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 21-bis.
(Disposizioni di raccolta di sangue)
1. All'articolo 19, comma 11, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: ''Essi possono altresì prestare la propria collaborazione volontaria agli enti e alle associazioni che, senza scopo di lucro, svolgono attività di raccolta di sangue ed emocomponenti sulla base di convenzioni stipulate con le regioni o con gli enti del Servizio sanitario nazionale. Le modalità e i limiti per la prestazione dell'attività di cui al precedente periodo sono stabiliti mediante regolamento adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca''.».
21.0.14
Corti, Pergreffi, Campari, Rufa, Sudano, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-bis. All'articolo 7 dell'allegato n. 26 al codice di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, dopo il comma 2 è aggiunto in fine il seguente:
''1-ter. I titolari di patente radioamatoriale, all'atto della richiesta di acquisizione del nominativo di chiamata, possono chiedere che gli sia assegnato il medesimo nominativo di chiamata di cui siano stati titolari in passato, ove ancora disponibile.''».
21.0.15
Candura, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 21-bis.
(Disposizioni in materia di attività libero professionale degli psicologi militari)
All'articolo 210 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) dopo le parole: ''ai medici militari'' sono inserite le seguenti: ''e agli psicologi militari'';
2) le parole: ''infermità e di imperfezione fisiche'' sono sostituite dalle seguenti: ''infermità, di imperfezione fisiche e di disturbi mentali'';
b) nella rubrica, dopo le parole: ''del personale medico'' sono inserite le seguenti: ''e del personale psicologo''».
21.0.16
Lunesu, Ferrero, Rivolta, Faggi, Tosato, Testor
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 21-bis.
(Inserimento diretto dei farmaci orfani nei Prontuari Terapeutici Regionali)
1. Al comma 2, dell'articolo 10, della legge 8 novembre 2012, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: ''a carico del Servizio Sanitario Nazionale'' sono aggiunte le seguenti: ''e dei codici AIC relativi a farmaci che rispettano i requisiti previsti dal Regolamento Europeo (CE) n. 141 del 2000''.
b) è aggiunto in fine il presente periodo ''Contestualmente all'inserimento, ciascuna Regione, con deliberazione della giunta regionale è tenuta ad indicare i Centri prescrittori di farmaci con Nota ATEA e/o Piano Terapeutico''.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».
21.0.17
Zaffini, Rauti, Calandrini, De Carlo
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 21-bis.
(Tassazione agevolata per il salario accessorio del personale sanitario del Ssn)
Al trattamento accessorio dell'area dirigenziale della sanità e della dirigenza e dei professionisti dell'area dirigenziale delle funzioni centrali comprese le prestazioni aggiuntive ed i progetti obiettivo per l'implementazione della prevenzione collettiva, si applicano le disposizioni previste in materia di tassazione agevolata e decontribuzione dal Decreto interministeriale 25 marzo 2016, emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Ministero dell'Economia in attuazione di quanto previsto dalla legge n. 208 del 2015 come modificata dalla legge del 11 dicembre 2016 n. 232 e dal decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50».
21.0.18
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 21-bis.
(Disposizioni in materia di indennizzo a favore delle persone affette da sindrome da talidomide)
1. La previsione di spesa di cui all'articolo 21-ter, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, è incrementata di euro 2 milioni per l'anno 2022 e di euro 300.000 a decorrere dall'anno 2023.
2. All'articolo 21-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: ''a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto'' sono sostituite dalle seguenti: ''a decorrere dalla medesima data prevista per i soggetti nati negli anni dal 1959 al 1965'';
b) al comma 2, le parole: ''a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto'' sono sostituite dalle seguenti: ''a decorrere dalla medesima data prevista per i soggetti nati negli anni dal 1959 al 1965''.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 2 milioni di euro per l'anno 2022 e in 300.000 euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
21.0.19
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 21-bis.
(Detassazione del trattamento accessorio dei dipendenti pubblici)
1. Al trattamento accessorio della delle aree e dei comparti del pubblico impiego, si applicano le disposizioni previste in materia di tassazione agevolata e decontribuzione dal Decreto Interministeriale 25 marzo 2016, emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Ministero dell'Economia in attuazione di quanto previsto dalla legge n. 208 del 2015 come modificata dalla legge del 11 dicembre 2016 n. 232 e dal decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi del comma 3.
3. All'articolo 1, comma 41 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: ''3 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''15 per cento''».
21.0.20
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 21-bis.
(Tassazione agevolata per il salario accessorio del personale sanitario del Ssn)
1. Al trattamento accessorio dell'area dirigenziale della sanità e della dirigenza e dei professionisti dell'area dirigenziale delle funzioni centrali comprese le prestazioni aggiuntive ed i progetti obiettivo per l'implementazione della prevenzione collettiva, si applicano le disposizioni previste in materia di tassazione agevolata e decontribuzione dal Decreto Interministeriale 25 marzo 2016, emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Ministero dell'Economia in attuazione di quanto previsto dalla legge n. 208 del 2015 come modificata dalla legge del 11 dicembre 2016 n. 232 e dal decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.
2. Aglio oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 147 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
21.0.21
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 21-bis.
(Misure urgenti in materia di ricerca biomedica di IRCCS e IZS)
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 422, le parole: ''un molo non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria'', sono sostituite dalle seguenti: ''un molo dirigenziale della ricerca sanitaria ed un molo non dirigenziale delle attività di supporto alla ricerca sanitaria'';
b) al comma 423, al primo periodo, dopo le parole: ''il rapporto di lavoro del personale'' sono inserite le seguenti: ''della ricerca'' e le parole: ''in una apposita sezione, con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, prendendo a riferimento'' sono sostituite dalle seguenti: ''rispettivamente della dirigenza e del comparto in apposite sezioni in ciascuna area con definizione dei trattamenti economici dei relativi pro-fili, prendendo a riferimento per il personale dirigenziale la retribuzione tabellare iniziale, con esclusione dell'indennità di esclusività,'';
c) al comma 424, le parole: ''del contratto collettivo nazionale'' sono sostituite dalle seguenti: ''dei contratti collettivi nazionali''; dopo le parole: ''90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.'' è aggiunto il seguente periodo: ''Tali oneri sono incrementati per euro 5 milioni per l'anno 2022 e di euro 10 milioni per l'anno 2023'';
d) al comma 428, le parole: ''possono inquadrare a tempo indeterminato nei moli del Servizio sanitario nazionale, compresi quelli della dirigenza per il solo personale della ricerca sanitaria'' sono sostituite dalle seguenti: ''inquadrano a tempo indeterminato nei moli del Servizio sanitario nazionale, rispettivamente nella dirigenza per il solo personale della ricerca sanitaria, e nel comparto per il personale di supporto,'';
e) al comma 431, le parole da: ''è ammesso'' alle seguenti: ''n. 368'' sono sostituite dalle seguenti: ''ha diritto ad essere ammesso in sovrannumero ai corsi di specializzazione universitaria cui ha accesso, negli Atenei prescelti, con diritto allo svolgimento del tirocinio professionalizzante nell'IRCCS o IZS sede di lavoro''».
21.0.22
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 21-bis.
(Misure urgenti per i dirigenti sanitari del Ministero della salute e dell'AIFA)
1. Al fine di garantire sostegno per le attività di sanità pubblica prestate, anche in emergenza, e per parità di condizioni con le corrispondenti figure professionali degli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale:
a) all'articolo 17, comma 1, della legge del 11 gennaio 2018, n. 3, le parole: ''con esclusione dell'articolo 15-quater e della correlata indennità'' sono soppresse;
b) ai dirigenti del molo sanitario del Ministero della salute e ai dirigenti sanitari dell'Agenzia italiana del farmaco di cui al comma 3-bis dell'articolo 17, comma 1, della legge del 11 gennaio 2018, n. 3, ferma rimanendo l'esclusività del rapporto di lavoro, è riconosciuta, a decorrere dal 1º gennaio 2022, nei medesimi importi e con le medesime modalità, l'indennità di esclusività di rapporto prevista per le corrispondenti figure professionali degli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale''».
Conseguentemente, agli oneri massimi annui derivanti dal comma b), valutati in complessivi 11.747.297 di euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede, per 8.807.868 di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute, e per 2.939.429 di euro mediante le entrate di cui all'articolo 9-duodecies del decreto-legge n. 78 del 2015, convertito con modificazioni dalla legge 125 del 6 agosto 2015, che confluiscono al bilancio dell'Agenzia in eccesso rispetto agli oneri previsti per l'attuazione della stessa norma.
21.0.23
De Petris, Errani, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 21-bis.
(Misure urgenti per i dirigenti sanitari del Ministero della salute e dell'ALFA)
1. Al fine di garantire sostegno per le attività di sanità pubblica prestate, anche in emergenza, e per parità di condizioni con le corrispondenti figure professionali degli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale:
a) all'articolo 17, comma 1, della legge del 11 gennaio 2018, n. 3, le parole: ''con esclusione dell'articolo 15-quater e della correlata indennità'' sono soppresse;
b) ai dirigenti del ruolo sanitario del Ministero della salute e ai dirigenti sanitari dell'Agenzia italiana del farmaco di cui al comma 3-bis dell'articolo 17, comma 1, della legge del 11 gennaio 2018, n. 3, ferma rimanendo l'esclusività del rapporto di lavoro, è riconosciuta, a decorrere dal 1º gennaio 2022, nei medesimi importi e con le medesime modalità, l'indennità di esclusività di rapporto prevista per le corrispondenti figure professionali degli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale».
Conseguentemente, agli oneri massimi annui derivanti dal comma b), valutati in complessivi 11.747.297 di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede, per 8.807.868 di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute, e per 2.939.429 di euro mediante le entrate di cui all'articolo 9-duodecies del decreto-legge n. 78 del 2015, convertito con modificazioni dalla legge 125 del 6 agosto 2015, che confluiscono al bilancio dell'Agenzia in eccesso rispetto agli oneri previsti per l'attuazione della stessa norma.
21.0.24
Zaffini, Rauti, Calandrini, De Carlo
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 21-bis.
(Misure urgenti per i dirigenti sanitari del Ministero della salute e dell'ALFA)
1. Al fine di garantire sostegno per le attività di sanità pubblica prestate, anche in emergenza, e per parità di condizioni con le corrispondenti figure professionali degli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale:
a) all'articolo 17, comma 1, della legge del 11 gennaio 2018, n. 3, le parole: ''con esclusione dell'articolo 15-quater e della correlata indennità'' sono soppresse;
b) ai dirigenti del ruolo sanitario del Ministero della salute e ai dirigenti sanitari dell'Agenzia italiana del farmaco di cui al comma 3-bis dell'articolo 17, comma 1, della legge del 11 gennaio 2018, n. 3, ferma rimanendo l'esclusività del rapporto di lavoro, è riconosciuta, a decorrere dal 1º gennaio 2022, nei medesimi importi e con le medesime modalità, l'indennità di esclusività di rapporto prevista per le corrispondenti figure professionali degli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale».
Conseguentemente, agli oneri massimi annui derivanti dal comma b), valutati in complessivi 11.747.297 di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede, per 8.807.868 di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute, e per 2.939.429 di euro mediante le entrate di cui all'articolo 9-duodecies del decreto-legge n. 78 del 2015, convertito con modificazioni dalla legge 125 del 6 agosto 2015, che confluiscono al bilancio dell'Agenzia in eccesso rispetto agli oneri previsti per l'attuazione della stessa norma.
21.0.25
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 21-bis.
(Proroga del termine per l'assunzione a tempo determinato dei medici specializzandi)
1. All'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, primo periodo, le parole: ''31 dicembre 2022'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2024''».
21.0.26
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 21-bis.
(Disposizioni in materia di assunzione dei medici specializzandi)
1. All'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, primo periodo, dopo le parole: ''comma 547'' sono inserite le seguenti: '', con priorità per coloro che hanno maturato alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022''».
21.0.27
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 21-bis.
(Modifiche alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di ripartizione del pay back)
1. All'articolo 1, comma 580, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al quarto periodo, le parole: ''secondo il criterio pro capite'' sono sostituite dalle seguenti: ''sulla base dello scostamento del tetto registrato da AIFA per ogni regione''».
21.0.28
Lunesu, Ferrero, Rivolta, Faggi, Tosato, Testor
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 21-bis.
(Modifiche alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di esclusione dei farmaci orfani innovativi dal ripiano della spesa per i farmaci innovativi)
1. All'articolo 1 della legge del 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 584 è sostituito dal seguente:
''584. L'eccedenza della spesa rispetto alla dotazione di uno o di entrambi i fondi di cui all'articolo 1, commi 400 e 401, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è ripianata da ciascuna azienda titolare di AIC, rispettivamente, di farmaci innovativi e di farmaci oncologici innovativi, ad esclusione dei codici AIC relativi a farmaci che rispettano i requisiti previsti dal Regolamento Europeo (CE) n.141 del 2000, in proporzione alla rispettiva quota di mercato. Nel caso di farmaci innovativi che presentano anche una o più indicazioni non innovative, ai sensi dell'articolo 1, comma 402, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, la relativa quota di mercato è determinata attraverso le dispensazioni rilevate mediante i registri di monitoraggio AIFA e il prezzo di acquisto per il Servizio sanitario nazionale. Per l'attuazione del presente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 576, 577, 578, 580, 581 e 583''.
2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata una spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma ''Fondi di riserva e speciali'' della Missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.».
21.0.29
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 21-bis.
1. All'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2019, a 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: ''31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2024'';
b) le parole: ''e 2021, in relazione al corso 2021-2023,'' sono sostituite dalle seguenti: ''2021, in relazione al corso 2021-2023, 2022, in relazione al corso 2022-2024, 2023, in relazione al corso 20232025, e 2024, in relazione al corso 2024-2026,''.».
21.0.30
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 21-bis.
(Medici Inail)
1. Al fine di proseguire le azioni di consolidamento delle attività di valutazione e gestione del fenomeno infortunistico Covid correlato e di assicurare la tempestiva erogazione agli assistiti delle prestazioni riabilitative di tipo multiassiale basate sulle specifiche esigenze terapeutiche post COVID-19, nonché di proseguire le attività di sostegno al Servizio sanitario nazionale nella campagna di vaccinazione pubblica, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) può continuare ad avvalersi del personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come prorogato ai sensi dell'articolo 13-duodevicies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e di cui all'articolo 19-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, in essere alla data del 31 dicembre 2021, mediante l'attivazione, previa verifica di idoneità, di contratti a tempo determinato, per un periodo di trentasei mesi, a decorrere dal I ottobre 2022 e con contestuale incremento della relativa dotazione organica. Al relativo onere, pari ad euro 4.540.817 per l'anno 2022, pari ad euro 18.163.270 per gli anni 2023 e 2024 ed euro 13.622.452 per l'anno 2025 si provvede a valere sulle risorse di bilancio. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 2.338.521 per l'anno 2022 ed euro 9.354.084 per gli anni 2023 e 2024 ed euro 7.015.563 per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194 della presente legge.
2. Nelle more del completamento delle procedure di cui al comma 7, gli incarichi in essere alla data del 31 dicembre 2021 sono prorogati fino al 30 settembre 2022. Al relativo onere pari ad euro 10.890.000 si provvede a valere sul bilancio dell'INAIL, sulle risorse per la copertura dei rapporti in convenzione con i medici specialisti ambulatoriali. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 5.608.350 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194 della presente legge.».
21.0.31
Zaffini, Rauti, Calandrini, De Carlo
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 21-bis.
(Medici Inail)
1. Al fine di proseguire le azioni di consolidamento delle attività di valutazione e gestione del fenomeno infortunistico Covid correlato e di assicurare la tempestiva erogazione agli assistiti delle prestazioni riabilitative di tipo multiassiale basate sulle specifiche esigenze terapeutiche post COVLD-19, nonché di proseguire le attività di sostegno al Servizio sanitario nazionale nella campagna di vaccinazione pubblica, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) può continuare ad avvalersi del personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come prorogato ai sensi dell'articolo 13-duodevicies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e di cui all'articolo 19-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, in essere alla data del 31 dicembre 2021, mediante l'attivazione, previa verifica di idoneità, di contratti a tempo determinato, per un periodo di trentasei mesi, a decorrere dal 1 ottobre 2022 e con contestuale incremento della relativa dotazione organica. Al relativo onere, pari ad euro 4.540.817 per l'anno 2022, pari ad euro 18.163.270 per gli anni 2023 e 2024 ed euro 13.622.452 per l'anno 2025 si provvede a valere sulle risorse di bilancio. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 2.338.521 per l'anno 2022 ed euro 9.354.084 per gli anni 2023 e 2024 ed euro 7.015.563 per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194 della presente legge.
2. Nelle more del completamento delle procedure di cui al comma 7, gli incarichi in essere alla data del 31 dicembre 2021 sono prorogati fino al 30 settembre 2022. Al relativo onere pari ad euro 10.890.000 si provvede a valere sul bilancio dell'INAIL, sulle risorse per la copertura dei rapporti in convenzione con i medici specialisti ambulatoriali. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 5.608.350 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194 della presente legge».
21.0.32
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 21-bis..
(Misure urgenti in materia di personale sanitario)
1. All'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: ''purché impegnate nell'emergenza da COVID-19'' sono sostituite dalle seguenti: ''interessate direttamente o indirettamente nell'emergenza da COVID-19''.
2. All'articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, le parole: '', fino al 31 dicembre 2022'' sono sostituite dalle seguenti: '', fino al 31 dicembre 2024''».
21.0.33
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 21-bis.
(Misure per il ristoro delle strutture private accreditate)
1. Al fine di garantire per tutta la durata dello stato d'emergenza un adeguato ristoro economico alle strutture private accreditate che hanno sospeso l'erogazione delle attività ordinarie a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, nonché di contrastare la carenza di personale sanitario qualificato e permettere alle strutture sanitarie di avviare contratti di lavoro subordinato ovvero di collaborazione con il personale qualificato estero:
a) all'articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: ''per l'anno 2020'', ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti ''per gli anni 2020, 2021 e 2022 fino al termine dello stato d'emergenza'' e, al secondo periodo, le parole: ''dell'anno 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''degli anni 2020, 2021 e 2022 fino al termine dello stato d'emergenza'';
b) al comma 6-bis del decreto legge 23 luglio 2021, n.105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, le parole: ''fino al 31 dicembre 2022'' sono sostituite da ''fino al 31 dicembre 2024''.».
21.0.34
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 21-bis.
(Proroga credito di imposta ricerca biomedica)
1. All'articolo 31-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, a 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n.106, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
''1. Al fine di favorire lo sviluppo della ricerca biomedica e la capacità degli enti di ricerca nazionali di competere a livello europeo, per gli anni 2021 e 2022, agli enti di ricerca privati senza finalità di lucro è riconosciuto, nel limite di spesa di 11 milioni di euro, un contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura del 17 per cento delle spese per l'acquisto di reagenti e apparecchiature destinati alla ricerca scientifica.'';
b) Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
''1-bis. Ai fini della determinazione del credito d'imposta di cui al comma 1 sono ammissibili i costi di competenza sostenuti dai soggetti beneficiari, ai sensi dell'art. 109 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, del periodo d'imposta di riferimento, direttamente collegati all'acquisto di reagenti e apparecchiature connesse alle attività di ricerca ovvero nel caso in cui i soggetti beneficiari acquistino reagenti e apparecchiature al fine di promuovere la ricerca biomedica svolta da parte di terzi nonché nel caso in cui reagenti e apparecchiature siano acquistate da terzi nell'ambito di progetti di ricerca finanziati da enti di ricerca senza scopo di lucro.'';
c) al comma 3 le parole: ''le spese ammissibili ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui al comma 1,'' sono soppresse;
d) il comma 4 è sostituito dal seguente: ''Per gli anni 2021 e 2022, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 11 milioni di euro l'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190''».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 11 milioni di euro per l'anno 2022 di provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
21.0.35
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 21-bis.
(Misure per il contrasto della carenza di personale sanitario qualificato)
1. Al fine di contrastare la carenza di personale sanitario qualificato e permettere alle strutture sanitarie di ricorre in modo stabile alla collaborazione con personale qualificato estero, anche avviando contratti di lavoro subordinato ovvero di collaborazione, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3.
2. Al comma 6-bis del decreto legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, le parole: ''fino al 31 dicembre 2022'', sono sostituite dalle parole ''fino al 31 dicembre 2024''.
3. Al testo unico sull'immigrazione, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modifiche:
a) All'art. 27-quater sono apportate le seguenti modificazioni:
1. Al comma 4, dopo le parole: ''dal datore di lavoro'', sono inserite le seguenti: ''o dal committente ai sensi dell'art. 409, comma 3 c.p.c e dell'art. 2, decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, di seguito 'committente''';
2. Al comma 5, sono apportate le seguenti modifiche:
a) Al primo periodo, dopo le parole: ''datore di lavoro'' sono inserite le seguenti: ''/committente'';
b) La lettera c) è così sostituita: ''l'importo dello stipendio annuale lordo o del compenso stabilito, come ricavato dal contratto di lavoro, non deve essere inferiore al triplo del livello minimo previsto per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria'';
3. Al comma 6, dopo le parole: ''il datore di lavoro'' e ''al datore di lavoro'' sono aggiunte le seguenti: ''/committente'';
4. Il comma 7 è soppresso;
5. Al comma 8 sono apportate le seguenti modifiche:
a) Al primo periodo dopo le parole: ''del datore di lavoro'' e ''il datore di lavoro'' sono inserite le seguenti: ''/committente''.
b) All'ultimo periodo dopo le parole: ''il datore di lavoro'' sono aggiunte le seguenti: ''/committente'';
6. Al comma 10, dopo le parole: ''il datore di lavoro'' sono inserite le seguenti: ''/committente'';
7. Al comma 13, secondo periodo, dopo le parole: ''di datore di lavoro'' sono sostituite dalle seguenti: ''o di committente'';
8. Al comma 17, sono apportate le seguenti modifiche:
a) Al secondo periodo dopo le parole: ''il datore di lavoro'' sono inserite le seguenti: ''/committente'';
b) Al quarto periodo dopo le parole: ''dal datore di lavoro'' sono aggiunte le seguenti: ''/committente'';
9. Al comma 18, le parole: » in quanto» sono sostituite da «laddove».
b) All'art. 22, dopo il comma 16, è aggiunto il seguente:
''16-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti, laddove compatibili, si applicano anche alle collaborazioni, ex art. 409, comma 3, c.p.c. e dall'art 2, d. lgs 81/2015, instaurate ai sensi dell'art. 27-quater del presente decreto.''».
21.0.37
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 21-bis.
(Stabilizzazione del personale della ricerca sanitaria)
1 Al comma 268 dell'articolo i, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo dopo le parole: ''Al fine di rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali anche per il recupero delle liste d'attesa e di consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale'' sono aggiunte le seguenti:'', anche della ricerca sanitaria,'';
b) alla lettera b), dopo le parole: ''il personale del ruolo sanitario,'' sono aggiunte le seguenti '', della ricerca sanitaria, delle attività di supporto alla ricerca sanitaria'' e dopo le parole: ''dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,'' sono aggiunte le seguenti: '', e le assunzioni definite dal comma 432 dell'arti della legge 205 del 27 dicembre 2017''.
2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 423 dopo le parole: ''rapporti di lavoro a tempo determinato'' sono aggiunte le seguenti: ''ovvero indeterminato'';
b) al comma 424 dopo le parole: ''contratto di lavoro subordinato a tempo determinato'' sono aggiunte le seguenti: ''ovvero indeterminato'';
c) al comma 426 dopo le parole: ''contratto di lavoro subordinato a tempo» sono aggiunte le seguenti ''indeterminato ovvero''».
21.0.38
Fregolent, Cantù, Doria, Marin, Lunesu, Ferrero, Rivolta, Faggi, Tosato, Testor
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 21-bis.
(Istituzione di un flusso per il governo clinico delle malattie rare della retina)
1. In considerazione dell'impatto negativo dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sui tempi di erogazione delle prestazioni sanitarie, sui ricoveri, nonché sulle attività di diagnostica per la cura delle patologie non covid, all'articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il comma 748 è sostituito dal seguente:
''748. Allo scopo di garantire un sistema di presa in carico innovativo, integrato e a lungo termine dei pazienti affetti da retinite pigmentosa o altre faune di distrofie retiniche ereditarie rare, assicurare equità e appropriatezza di accesso ai servizi clinici e riabilitativi erogati dalle strutture del Servizio Sanitario Nazionale, favorire le attività di ricerca clinica e sorveglianza epidemiologica strettamente correlate alle suddette attività sanitarie, nonché la specifica preparazione del personale sanitario, le regioni e le province autonome organizzano un modello di flusso informativo dei Centri di riferimento di cui alla Legge 28 agosto 1997, n. 284, e che partecipano alla Rete europea ''ERN' dedicata alle malattie rare oculari per lo sviluppo della Rete nazionale. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, è autorizzata una spesa di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023''.».
21.0.39
Marin, Ferrero, Rivolta, Faggi, Tosato, Testor
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 21-bis.
(Rafforzamento delle prestazioni sanitarie, socio-assistenziali e dell'assistenza sociosanitaria semiresidenziale e residenziale alle persone con disturbi mentali)
1. In via sperimentale, per gli anni 2022 e 2023 le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano piani straordinari di intervento pluriennali, volti ad implementare stabilmente le prestazioni sanitarie, socio-assistenziali e dell'assistenza sociosanitaria semiresidenziale e residenziale per i soggetti affetti da disturbi mentali, tutelate ai sensi del Capo IV del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 ''Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza'', di cui all'articolo 1, comma 7, e del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, anche prevedendone l'erogazione da parte di enti gestori e di soggetti privati che operano in convenzione con il sistema sanitario nazionale.
2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata una spesa di 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023 cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma ''Fondi di riserva e speciali'' della Missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.».
21.0.40
Marin, Ferrero, Rivolta, Faggi, Tosato, Testor
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 21-bis.
(Istituzione del fondo per la ricerca sui metodi alternativi alla sperimentazione animale)
1. Al fine di dare attuazione alla direttiva europea 86/609/CEE in materia di ''protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici'', la quale impone di sostituire o ridurre il più possibile il numero degli animali utilizzati, è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro annui per gli anni 2022, 2023 e 2024, destinato al finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo alternativi alla ricerca animale che non prevedono l'uso di animali o che utilizzano un minor numero di animali o che comportano procedure meno dolorose attraverso la creazione di organi artificiali o di modelli in silico, ossia modelli computerizzati di processi metabolici e banche dati di sostanze chimiche, nonché per la formazione e l'aggiornamento degli operatori dei predetti studi.
2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di destinazione delle risorse di cui al comma 1.
3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata una spesa di 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022, 2023 e 2024 cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma ''Fondi di riserva e speciali'' della Missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.».
21.0.41
Marin, Ferrero, Rivolta, Faggi, Tosato, Testor
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 21-bis.
(Implementazione dei Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura per il ricovero dei pazienti psichiatrici volontari)
1. In considerazione dell'impatto negativo sull'erogazione delle prestazioni sanitarie causato dall'emergenza da COVID-19, al fine di garantire, in ossequio ai principi costituzionali di cui all'articolo 32 della Costituzione e in aderenza alla normativa degli altri stati europei, il pieno accesso alle cure per i malati affetti da un disturbo psichico che volontariamente scelgono di sottoporsi al trattamento sanitario volontario (TSV), si prevede la riorganizzazione delle strutture per acuti, secondo i requisiti di cui alla legge 13 maggio 1978,11. 180, mediante incremento dei posti letto presso i Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura (SPDC) in misura di un posto letto ogni 5.000 abitanti, affinché sia garantita la presa in carico, la cura e l'assistenza continua del paziente con disturbo psichico critico e grave per il quale non è obiettivamente prevedibile la dimissione dall'ospedale nel breve periodo.
2. L'assistenza dei soggetti di cui al comma 1, è organizzata attraverso la presenza di un'equipe multidisciplinare costituita da psichiatri, psicologi, medici internisti, geriatri, fisiatri, infermieri professionali, fisioterapisti, assistenti sociali, con un dimensionamento sufficiente per poter garantire tutte le diverse tipologie di attività di cura.
3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 220 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno di ciascun armo, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».
21.0.42
Lunesu, Ferrero, Rivolta, Faggi, Tosato, Testor
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art.21-bis.
(Riduzione del termine semestrale per l'accesso alle terapie per i pazienti con malattie rare)
1. All'articolo 10, comma 2, della legge 8 novembre 2012, n. 189, aggiungere infine il seguente periodo:
''L'aggiornamento di cui al presente comma deve essere effettuato entro, e non oltre, 2 mesi nel caso di impiego di farmaci per malattie rare. Contestualmente all'aggiornamento, ciascuna Regione, con deliberazione della giunta regionale, è tenuta ad indicare i Centri prescrittori di farmaci con Nota AIFA e/o Piano Terapeutico.''
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».
21.0.43
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 21-bis.
Incentivi al personale sanitario per riduzione liste d'attesa
1. Fino alla data del 31 marzo 2023, al fine di ridurre le liste d'attesa nel SSN, le prestazioni aggiuntive richieste al personale medico e sanitario del SSN e degli Enti Sanitari del Ministero della Salute Aifa, Inps e Inail sono esenti dalla tassazione e da tutti gli oneri contributivi.».
21.0.44
Boldrini, Mirabelli, Pittella, Margiotta, D'Alfonso, Rossomando, Iori, Astorre, Cerno, Giacobbe, D'Arienzo, Verducci, Laus, Fedeli, Stefano, Collina, Ferrazzi, Comincini, Porta
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 21-bis.
(Misure di contrasto dell'emergenza sanitaria nel sistema carcerario)
1. Al fine di contrastare l'emergenza sanitaria presente nel sistema carcerario a causa del perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e di contenerne gli effetti negativi, in particolare sulla salute mentale e psicologica della popolazione carceraria, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, previa intesa con la Conferenza permanente dello Stato, Regioni e province autonome di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, monitora lo stato di applicazione delle linee guida in materia e dei LEA relativi alla sanità penitenziaria e adotta un Piano per garantire la salute nel sistema carcerario.
2. Il Piano di cui al comma 1 prevede:
a) il potenziamento dell'integrazione dei servizi territoriali con i servizi attivi nell'istituto penitenziario;
b) l'ottimizzazione dei ruoli professionali dell'infermiere e dello psicologo;
c) la definizione e la modulazione del rischio clinico nell'ambito del sistema carcerario;
d) l'adeguamento del numero di posti nei reparti ospedalieri strutturati al fine di consentire l'erogazione di prestazioni in ricovero, di servizi di day hospital e di day surgery;
e) il potenziamento dei presidi per consentire un'adeguata offerta di prestazioni ambulatoriali e l'attivazione di una rete di sezioni sanitarie per le cronicità mediche e le disabilità;
f) l'adeguamento degli organici delle professionalità sanitarie e sociosanitarie;
g) la stabilizzazione del personale precario a vario titolo;
h) la previsione di una specifica indennità economica per il personale che opera nei servizi e presidi afferenti alla sanità penitenziaria.».
21.0.45
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 21-bis.
(Incremento delle risorse per l'accesso ai corsi di laurea in infermieristica)
1. Al fine di continuare a contrastare in modo efficace l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e di contenere gli effetti negativi derivanti dal perdurare della suddetta emergenza potenziando il sistema delle cure primarie territoriali, in deroga alle vigenti norme in materia, per l'anno accademico 2022/2023 il numero dei posti disponibili per l'accesso ai corsi di laurea in infermieristica è aumentato a 24.000.
2. Il Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentita la Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche (FNOPI), provvede, con proprio decreto, al riparto regionale del contingente dei posti di cui al comma 1.
3. Il Ministero dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentita la FNOPI, anche nel rispetto dell'ordinamento didattico, individua le risorse necessarie per gli insegnamenti, il tutorato e le sedi di tirocinio da svolgere proporzionalmente negli ospedali e nei distretti sociosanitari.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 21 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
21.0.46
Corti, Pergreffi, Campari, Rufa, Sudano, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 21-bis.
(Fondo servizi digitali per pazienti e medici italiani)
1. In via sperimentale per il triennio 2022-2025, al fine di consolidare il processo di digitalizzazione del Servizio sanitario nazionale e fronteggiare le esigenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 nonché sviluppare l'utilizzo dei servizi digitali da parte di Medici di Medicina Generale, dei Pediatri di Libera Scelta e delle professioni sanitarie è istituito il Fondo per l'accesso ai servizi digitali da parte di pazienti e medici italiani destinato a sviluppare gli strumenti per la telemedicina e il software per la digitalizzazione della cartella clinica e delle prenotazioni delle visite.
2. Il fondo di cui al comma 1 è istituito nello stato di previsione del Ministero della Salute con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Con decreto del Ministero della Salute sono stabilite modalità e condizioni di funzionamento del fondo.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 10 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della Missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».
21.0.47
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 21-bis.
(Misura per il contrasto della carenza di personale sanitario qualificato)
1. Al fine di contrastare la carenza di personale sanitario qualificato e permettere alle strutture sanitarie di ricorre in modo stabile alla collaborazione con personale qualificato estero, anche avviando contratti di lavoro subordinato ovvero di collaborazione, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all'articolo 6-bis del decreto legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, le parole ''fino al 31 dicembre 2022'' sono sostituite da: ''fino al 31 dicembre 2024'';
2) al decreto legislativo 27 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modifiche:
1) all'articolo 27-quater sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, dopo le parole: ''dal datore di lavoro'' sono inserite le seguenti: ''o dal committente'';
b) al comma 5, lettera c) è sostituita dalla seguente:
''l'importo dello stipendio annuale lordo o del compenso stabilito, come ricavato dal contratto di lavoro, non deve essere inferiore al triplo del livello minimo previsto per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria'';
c) al comma 6, dopo le parole: ''il datore di lavoro'' e ''al datore di lavoro'' sono aggiunte le seguenti: ''/committente'';
d) il comma 7 è abrogato;
e) al comma 8 sono apportate le seguenti modifiche:
1) al primo periodo dopo le parole: ''del datore di lavoro'' e ''il datore di lavoro'' sono inserite le seguenti: ''/committente'';
2) all'ultimo periodo dopo le parole: ''il datore di lavoro'' sono aggiunte le seguenti: ''/committente'';
f) al comma 10, dopo le parole: ''il datore di lavoro'' sono inseritele seguenti: ''/committente'';
g) al comma 13, secondo periodo, dopo le parole: ''di datore di lavoro'' sono sostituite dalle seguenti: ''o di committente'';
h) al comma 17, sono apportate le seguenti modifiche:
1) al secondo periodo dopo le parole: ''il datore di lavoro'' sono inserite le seguenti: ''/committente'';
2) al quarto periodo dopo le parole: ''dal datore di lavoro'' sono aggiunte le seguenti:''/committente'';
1) il comma 18, le parole: «in quanto» sono sostituite da: «laddove».
2) all'articolo 22, dopo il comma 16, è aggiunto il seguente:
''16-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti, laddove compatibili, si applicano anche alle collaborazioni, ex art. 409, comma 3, c.p.c. e dall'art. 2, d.lgs 81/2015, instaurate ai sensi dell'articolo 27-quater del presente decreto.''».
21.0.48
Castellone, Pirro, Trentacoste
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 21-bis.
(Misure per il personale del sistema di emergenza territoriale 118 e stabilizzazione del personale medico in servizio)
1. Ai fini del riconoscimento delle particolari condizioni del lavoro svolto dal personale del Sistema di Emergenza Territoriale 118, nell'ambito del relativo contratto collettivo nazionale di lavoro è definita, nei limiti degli importi annui lordi di 27 milioni di euro, una specifica indennità di natura accessoria da riconoscere, in ragione dell'effettiva presenza in servizio, con decorrenza dal 1º gennaio 2022
2. Il personale medico del Servizio Sanitario Nazionale, che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ha maturato almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni con contratti a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile, ovvero un numero di ore di attività equivalente ad almeno tre anni di servizio del personale medico del servizio sanitario nazionale a tempo pieno, anche non continuative, con incarichi di natura convenzionale, presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri e territoriali del Servizio sanitario nazionale, è ammesso in sovrannumero, a seguito del superamento delle selezioni per l'accesso alle scuole di specializzazione riservate ai medici, fermo restando quanto previsto dall'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.
3. L'ammissione del personale medico di cui al comma 272 della legge 3o dicembre 2021, n. 234, avviene previa verifica delle conoscenze e delle competenze acquisite da parte delle università, ad uno degli anni di corso successivi al terzo della Scuola di Specializzazione in Medicina d'Emergenza e Urgenza, usufruendo della riserva di posti di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Per tale fattispecie non si applica l'incompatibilità di frequenza della formazione presso strutture sanitarie inserite nella rete formativa della scuola di Specializzazione, di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Per tali medici sono estesi all'anno 2025 gli effetti dell'articolo 12, comma 2, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, relativi alle procedure concorsuali per l'accesso a tempo indeterminato nel Servizio sanitario nazionale per la disciplina di ''Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza''.
4. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 pari a 27 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo i, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
21.0.49
Pirro, Castellone, Marinello, Mautone, Giuseppe Pisani, Endrizzi, Romagnoli, Guidolin, Trentacoste
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 21-bis.
(Disposizioni in materia di assistenza sanitaria aziendale)
1. È nulla qualunque pattuizione o clausola che, nei contratti di assicurazione sanitaria a beneficio del lavoratore stipulati fra datori di lavoro e imprese assicuratrici, obbliga i lavoratori ad avvalersi di professionisti e strutture convenzionate con le imprese assicuratrici. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto. Le previsioni contenute nelle clausole nulle sono sostituite di diritto da previsioni che consentono al lavoratore assicurato di avvalersi delle prestazioni di un professionista o una struttura non convenzionati con le imprese assicuratrici e di ricevere il rimborso del corrispettivo pagato o di parte di questo.
2. Il rimborso del corrispettivo pagato dal lavoratore a favore di un professionista o struttura non convenzionati non può essere inferiore a quello previsto dall'impresa assicuratrice per il medesimo tipo di prestazione in caso di tutela assicurativa diretta, fermi restando i massimali e i limiti contrattualmente previsti. Qualunque clausola o pattuizione contraria a quanto disposto dal primo periodo è nulla. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai nuovi contratti di assicurazione, ai rinnovi contrattuali e, in ogni caso, diviene operativa decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».
21.0.50
Guidolin, Romano, Matrisciano, Catalfo, Romagnoli, Castellone, Agostinelli, Airola, Anastasi, Auddino, Bottici, Campagna, Castaldi, Castiello, Cioffi, Coltorti, Corbetta, Crimi, Croatti, D'Angelo, De Lucia, Dell'Olio, Di Girolamo, Di Nicola, Di Piazza, Donno, Endrizzi, Fede, Fenu, Ferrara, Gallicchio, Garruti, Gaudiano, Girotto, L'Abbate, Lanzi, Leone, Licheri, Lomuti, Lorefice, Lupo, Maiorino, Mantovani, Marinello, Mautone, Montevecchi, Naturale, Nocerino, Pavanelli, Marco Pellegrini, Perilli, Pesco, Petrocelli, Piarulli, Pirro, Giuseppe Pisani, Presutto, Puglia, Quarto, Ricciardi, Russo, Santangelo, Santillo, Taverna, Toninelli, Trentacoste, Turco, Vaccaro, Vanin
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 21-bis.
(Misure per il personale sanitario e per gli operatori socio-sanitari)
1. In relazione alle problematiche conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e nelle more della definizione del contratto nazionale di lavoro del triennio 2019-2021 del comparto sanità, le indennità di cui all'articolo 1, commi 409 e 414, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, sono transitoriamente erogate: per quanto previsto dal comma 409 nella misura individuale annua pari ad euro 950 per le categorie D e D livello economico super, oltre agli oneri contributivi e fiscali a carico dell'amministrazione; per quanto previsto dal comma 414 nella misura individuale annua pari ad euro 615 per le categorie D e D livello economico super ed euro 420 per la categoria B livello economico super, oltre agli oneri contributivi e fiscali a carico dell'amministrazione.».
21.0.51
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 21-bis.
(Indennità di specificità infermieristica)
1. Ai fini del riconoscimento e della valorizzazione delle competenze e delle specifiche attività svolte, agli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del triennio 2019-2021 relativa al comparto sanità è definita una indennità di specificità infermieristica da riconoscere al predetto personale con decorrenza dal 1º gennaio 2022 quale parte del trattamento economico fondamentale.
2. Le misure e la disciplina dell'indennità di cui al comma 1 sono definite in sede di contrattazione collettiva nazionale. Il rispettivo valore, in ogni caso, non potrà essere inferiore ai valori minimi previsti per l'indennità di esclusività della dirigenza medica alla medesima data del 1º gennaio 2022.
3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, valutati in 880 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato a decorrere dall'anno 2022».
21.0.52
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 21-bis.
(Disposizioni per il rilancio dei Pronto Soccorso nazionali)
1. Al fine di garantire il potenziamento e la piena funzionalità dei Pronto Soccorso sul territorio nazionale nonché il servizio di emergenza urgenza territoriale 118 per le aree più distanti dal presidio sanitario di riferimento, sono stanziati 100 milioni di euro per il 2022 da assegnare alle Regioni e alle Province autonome.
2. Le modalità e i criteri di riparto delle risorse sono stabiliti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Stato-Regioni, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
21.0.53
Romagnoli, Vanin, Quarto, Romano, Lomuti, Russo, Montevecchi, Ferrara, Gaudiano, Di Girolamo, Trentacoste, Catalfo, Matrisciano, Croatti, Pavanelli, Pirro
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 21-bis.
(Istituzione del Fondo supporto psicologico ai familiari delle vittime di incidenti sul lavoro)
1. Al fine di assicurare un adeguato supporto psicologico ai familiari delle vittime di incidenti sul lavoro è istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, un Fondo con una dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022. Il Fondo è destinato a promuovere e favorire l'accesso ai servizi psicologici per affrontare situazioni di depressione, ansia, disturbo da stress post-traumatico e ripercussioni psicologiche provocate dal decesso di un familiare.
2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità di attuazione, i criteri e i soggetti beneficiari per la fruizione delle agevolazioni previste dal presente articolo.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
21.0.54
Fenu, Coltorti, Pavanelli, Trentacoste, Gallicchio
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 21-bis.
(Misure in materia di conservazione delle fatture elettroniche)
1. Con riferimento agli accordi sottoscritti prima del 4 giugno 2021, le fatture elettroniche trasmesse e ricevute dal Sistema di interscambio dell'Agenzia delle entrate continuano a essere portate in conservazione ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2014, recante disposizioni sulle modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto, fino alla comunicazione esplicita di un recesso da parte del contribuente, anche attraverso i suoi incaricati o delegati, ovvero fino alla risoluzione dell'accordo.».
22.1
Precluso
Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. La proroga di cui al comma 1 è estesa anche alle attività economiche di commercio al dettaglio».
22.2
Precluso
Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
«2-bis. All'articolo 38 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i commi 2-bis e 2-ter sono sostituiti dai seguenti:
''2-bis. Al fine di non applicare, con riferimento al periodo dal 1º febbraio 2021 al 31 dicembre 2022, ai lavoratori beneficiari delle misure di cui all'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come prorogate per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 1, comma 289, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e per l'anno 2022 ai sensi dell'articolo 1, comma 127, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le riduzioni previste dall'articolo 2, comma 66, secondo periodo, della legge 28 giugno 2012, n. 92, degli importi del trattamento di mobilità in deroga nei casi di terza e quarta proroga nonchè eventuali ulteriori proroghe successive, sono stanziati gli importi di 500.000 euro per l'anno 2021 e di 550.00o euro per l'anno 2022, che costituiscono limiti massimi di spesa.
2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2021, e a 0,55 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto nonché dall'articolo 1, comma 627, della legge 3o dicembre 2021, n. 234.''.
2-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2-bis pari a 0,55 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
Conseguentemente, alla rubrica, dopo la parola: «nazionale», aggiungere le seguenti: «, di disposizioni in materia di trattamento di mobilità in deroga».
22.3
Precluso
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
«2-bis. L'integrazione salariale straordinaria per cessata attività, concessa ai sensi dell'articolo 44, del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e successive modificazioni, con scadenza nel periodo compreso tra il i gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022, può essere prorogata, su richiesta dell'azienda beneficiaria, per un massimo di dodici mesi, qualora le attività necessarie al processo di cessazione dell'attività aziendale avviata e/o alla salvaguardia dell'occupazione abbiano incontrato fasi di particolare complessità.
2-ter. La proroga della cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione di attività produttiva, di cui al comma 2-bis, è autorizzata previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la partecipazione del Ministero dello sviluppo economico e della Regione interessata».
22.4
Precluso
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. All'articolo 1, comma 251-ter, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: ''fino al 31 dicembre 2021'', sono sostituite dalle seguenti: ''fino al 31 dicembre 2022''. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, pari a i milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
22.5
Di Girolamo, Pavanelli, Romagnoli, Fede, Agostinelli, Trentacoste
Precluso
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4-bis. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modifiche: al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: ''e 2021'' con le seguenti: '',2021, 2022, 2023 e 2024'' e sostituire le parole ''e al quarto'' con le seguenti: '', al quarto, al quinto, al sesto e al settimo.''.».
22.6
Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor
Precluso
Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
«5-bis. La franchigia di euro 100.000 euro prevista per l'applicazione dell'aliquota del 6 per cento, per i trasferimenti in favore di fratelli o sorelle da applicare sul valore complessivo netto, eccedente per ciascun beneficiario, prevista dall'articolo 2, comma 48, del decreto-legge n. 262 del 2006 è elevata ad euro 300.000 per i beneficiari di eredità il cui dante causa è deceduto di COVID 19 dal 23 febbraio 2020 al 4 maggio 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
22.0.1
Bagnai, Arrigoni, Briziarelli, Pazzaglini, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato, Rivolta
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 22-bis.
(Misure di sostegno per le attività economiche dei territori del Centro Italia colpiti dal sisma 2016-2017)
1. All'articolo 25 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
''2-bis. Nell'area formata da ogni comune di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis è istituita una zona a fiscalità privilegiata denominata Zona Economica Speciale Sisma (ZESS) con la finalità di rafforzare e ampliare le misure già adottate nonché di creare speciali condizioni favorevoli in termini tributari, contributivi, economici, finanziari e amministrativi a vantaggio di ogni tipologia di soggetto che abbia sede, anche solo operativa, o residenza nei predetti comuni, ovvero a favore di quei soggetti che stabiliranno la propria sede, anche solo operativa, o residenza all'interno dei medesimi comuni per effettuare investimenti nel rispetto di quanto verrà previsto.
2-ter. Le misure straordinarie di sostegno prima indicate hanno lo scopo di garantire la tenuta sociale delle comunità, della storia e della identità dei territori colpiti dal sisma, nonché rilanciare il tessuto produttivo che costituisce un fattore fondamentale contro lo spopolamento ed evitare la dispersione del patrimonio culturale ed economico di quelle aree.
2-quater. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro 3 mesi dalla data dell'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di funzionamento e governo della ZESS tra cui anche la misura di esenzione dalle imposte dirette, indirette e tributi locali nel rispetto e in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, i criteri per l'identificazione e la delimitazione dell'area ricadente all'interno della ZESS, le condizioni che disciplinano l'accesso per ogni soggetto ai benefici previsti per la ZESS, l'ente deputato al coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo strategici insieme alle regole per la sua composizione e funzionamento e la durata della ZESS, nel limite delle risorse di cui al comma 2-quinquies.
2-quinquies. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.''».
22.0.2
Pazzaglini, Arrigoni, Briziarelli, Bagnai, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato, Rivolta
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 22-bis.
(Misure per la ricostruzione nelle aree del Centro Italia colpite dagli eventi sismici 2016-2017)
1. I titolari delle utenze o forniture asservite ad immobili inagibili a causa del sisma situati nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, che inviano o hanno inviato, entro la data del 30 aprile 2022, al gestore del servizio idrico integrato e/o all'esercente la vendita di energia elettrica e gas richiesta di disattivazione, hanno diritto alla proroga della gratuità della disattivazione dell'utenza/fornitura asservita all'immobile inagibile. A seguito della ricostruzione del medesimo immobile e in relazione alle menzionate utenze/forniture, i soggetti interessati hanno diritto altresì a richiedere, fino al 31 dicembre 2024 la riattivazione gratuita del punto».
22.0.3
Arrigoni, Briziarelli, Pazzaglini, Bagnai, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato, Rivolta
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 22-bis.
(Proroga di termini legislativi in favore delle popolazioni dei territori dell'Italia centrale colpiti dal sisma)
1. Al comma 1 dell'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: ''fino al 31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino al 31 dicembre 2022''. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, pari a 30,9 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2. All'articolo 44, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 1, terzo periodo, le parole: ''e 2021'' sono sostituite dalle seguenti: '', 2021, 2022, 2023 e 2024'' e le parole: ''e al quarto'' sono sostituite dalle seguenti: '', al quarto, al quinto, al sesto e al settimo''.
3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2 pari a 10 milioni di euro per ciascun anno 2022, 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4. All'articolo 57, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: ''anni 2020 e 2021'', ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: ''anni 2020, 2021 e 2022''. Ai relativi oneri, pari a 10 milioni di euro per ranno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5 Allo scopo di assicurare la prosecuzione dei processi di ricostruzione privata nei territori interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, all'articolo 1, comma 362, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: ''all'anno 2047'' sono sostituite dalle seguenti: ''all'anno 2048'' e all'articolo 1, comma 466, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: ''di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 per venticinque anni'', sono sostituite dalle seguenti: ''di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 per ventisette anni'' e le parole ''e di ulteriori 100 milioni di euro annui'', sono sostituite dalle seguenti ''e di ulteriori 76 milioni di euro annui''.
6. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, come convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il comma 1, primo capoverso, dell'articolo 18 bis è sostituito dal seguente: ''Al fine di garantire un'attività didattica qualificata ed il più possibile individualizzata, indispensabile per la rigenerazione sociale dei territori in questione, per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022 /2023 e 2023/2024, i dirigenti degli Uffici Scolastici Regionali di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative site nelle aree colpite dagli eventi sismici di cui all'arti, nonché nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia, che ospitano alunni sfollati o che vivono in Soluzioni Abitative di Emergenza, oppure i cui edifici sono stati dichiarati parzialmente o totalmente inagibili a seguito di tali eventi sismici, e a quelle ospitate in strutture temporanee di emergenza, al fine di consentire la regolare prosecuzione delle attività didattiche e amministrative, derogano al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81,.''. Per l'adozione delle misure di cui al presente comma pari a 2,85 milioni per ciascun anno 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondete riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
22.0.4
Bagnai, Arrigoni, Briziarelli, Pazzaglini, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato, Rivolta
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 22-bis.
(Prosecuzione zona franca urbana per il sisma centro Italia)
1. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 le parole: ''entro il 31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro il 31 dicembre 2024'';
b) al comma 4, le parole: ''e per i cinque anni successivi'' sono sostituite dalle seguenti: ''e per i nove anni successivi'' e le parole: ''e il 2022'' sono sostituite dalle seguenti: '', il 2022, il 2023, il 2024, il 2025 e il 2026'';
c) al comma 6, al primo periodo, le parole: ''e di 60 milioni di euro per l'anno 2022'' sono sostituite dalle seguenti: ''e di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026'' e al secondo periodo le parole: ''dal 2019 al 2022'' sono sostituite dalle seguenti: ''dal 2019 al 2026'' e dopo le parole: ''le agevolazioni sono concesse a valere'' è inserita la seguente: ''anche''.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
22.0.5
Briziarelli, Arrigoni, Pazzaglini, Bagnai, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato, Rivolta
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 22-bis.
(Misure di sostegno ai territori del Centro Italia colpiti dal sisma 2016-2017 contro lo spopolamento)
4-bis. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, le parole: ''50 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''10 per cento''».
22.0.6
Arrigoni, Briziarelli, Pazzaglini, Bagnai, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato, Rivolta
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 22-bis.
(Proroga adempimenti finanziari e contributivi per i contribuenti del Cratere Centro Italia)
1. Al comma 2, dell'articolo 8 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: ''a decorrere dal 15 gennaio 2020'' sono sostituite dalla seguenti: ''a decorrere dal 15 gennaio 2023'' e sono aggiunte, in fine, i seguenti periodi: ''Ai soggetti che, pur avendo diritto al rinvio, non ne hanno fatto richiesta, si applica la riduzione degli importi dovuti nella misura di cui al presente comma. Il maggior versamento effettuato è rimborsato, anche attraverso rateizzazione in cinque anni, nel limite di 15 milioni annui, per gli anni da 2023 a 2027. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità attuative della disposizione di cui al presente comma.'' All'onere derivante dal presente comma, valutato in 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
22.0.7
Errani, De Petris, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 22-bis.
(Proroga di termini in materia di rimborso della TARI ai comuni ricompresi nel cratere sismico del Centro Italia)
1. All'articolo 57, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: ''anni 2020 e 2021'', ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: ''anni 2020, 2021 e 2022''.
2. Agli oneri derivanti dal precedente comma, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
22.0.8
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 22-bis.
(Proroga di termini in materia di rimborso della TARI ai comuni ricompresi nel cratere sismico del 2016 e 2017)
1. All'articolo 57, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: ''anni 2020 e 2021'', ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: ''anni 2020, 2021 e 2022''».
22.0.9
Briziarelli, Arrigoni, Pazzaglini, Bagnai, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato, Rivolta
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 22-bis.
(Estensione Bonus SUD ai territori del Centro Italia colpiti dal sisma 2016-2017)
1. All'articolo 3 dopo il comma 6 aggiungere il seguente: 6-bis. Al comma 161, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in materia di proroga dell'agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione per il Sud, dopo le parole: ''si applica fino al 31 dicembre 2029'' aggiungere le seguenti: ''e, in ogni caso, si applica nel territorio dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con la legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni, e nei comuni ricadenti in un'area di crisi industriale complessa delle regioni Marche, Umbria e Lazio. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, valutati in 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 100 milioni di euro per gli anni 2028 e 2029 e 20 milioni di euro per l'anno 2030, si provvede: quanto a 150 milioni per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2022, 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, 100 milioni di euro per gli anni 2028 e 2029 e 20 milioni di euro per l'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190''».
22.0.10
Errani, De Petris, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 22-bis.
(Proroga esenzione IMU per i comuni del cratere Centro Italia)
1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1116 le parole: ''31 dicembre 2021'' sono sostituite con le seguenti: ''31 dicembre 2022'';
b) al comma 1117 dopo la parola: ''2020'' sono aggiunte le seguenti: ''ed in 8,7 milioni di euro per l'anno 2022''.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 8,7 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
22.0.11
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 22-bis.
1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1116 le parole: ''31 dicembre 2021'' sono sostituite con le seguenti: ''31 dicembre 2022'';
b) al comma 1117 dopo la parola: 2020'' sono aggiunte le seguenti: ''ed in 8,7 milioni di euro per l'anno 2022''».
22.0.12
Mantovani, Lanzi, Montevecchi, Croatti, Trentacoste, Romagnoli, Quarto, Coltorti, Di Girolamo
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 22-bis.
(Proroga dei termini relativi a esenzione pagamento IMU e sospensione mutui per i soggetti colpiti dagli eventi sismici del 2012)
1. Per i comuni delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2023.
2. Per gli Enti Locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1º giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge iº agosto 2012, n. 122, e integrato dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dall'articolo 2-bis, comma 43, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, ovvero per quelli identificati successivamente dai rispettivi Commissari delegati in forza delle disposizioni di cui al citato articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, è prorogata all'anno 2024 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come da ultimo prorogata dall'articolo 57 comma 17, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'Economia e delle Finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere negli anni 2022 e 2023, inclusi quelli il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3. Gli oneri di cui al comma 2, sono pagati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a decorrere dall'anno 2024, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.
4. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2023. Ai relativi oneri si provvede con le risorse disponibili nelle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122 precedentemente stanziate per tale finalità.
5. All'articolo 3-bis, comma 4-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 1351e parole: »»31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023.
6. Agli oneri derivanti dal comma t pari a 7,5 milioni per ciascuna delle annualità 2022 e 2023, dai commi 2 e 3 pari a euro 700.000 per ciascuna delle successive annualità 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».
22.0.13
Mantovani, Lanzi, Montevecchi, Croatti, Trentacoste, Romagnoli, Quarto, Coltorti, Di Girolamo
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 22-bis.
(Proroga della sospensione dei Mutui concessi agli enti locali colpiti dal sisma del 2012)
1. Per gli Enti Locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1º giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge i agosto 2012, n. 122, e integrato dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dall'articolo 2-bis, comma 43, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, ovvero per quelli identificati successivamente dai rispettivi Commissari delegati in forza delle disposizioni di cui al citato articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, è prorogata all'anno 2023 la sospensione, prevista dal comma 456, dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.208, come da ultimo prorogata dall'articolo 57, comma 17, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'Economia e delle Finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 3o settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2022, inclusi quelli il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2. Gli oneri di cui al comma 2, sono pagati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a decorrere dall'anno 2023, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.
3. Agli oneri derivanti dai precedenti commi 1 e 2 quantificati in 700.000 euro per ciascuna delle successive annualità 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».
22.0.14
Mantovani, Lanzi, Montevecchi, Croatti, Trentacoste, Romagnoli, Quarto, Coltorti, Di Girolamo
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 22-bis.
(Proroga delle esenzioni dal pagamento dell'IMU per gli immobili inagibili per i comuni del sisma 2012)
1. Per i comuni delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge i agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2022.
2. Agli oneri derivanti dal precedente comma 1, pari a 7,5 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».
22.0.15
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 22-bis.
(Proroga di termini in materia di proroga dei ratei di mutuo da parte dei comuni del cratere sismico del centro Italia)
1. All'articolo 44, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modifiche: al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: ''e 2021'' con le seguenti: '',2021, 2022, 2023 e 2024'' e sostituire le parole: ''e al quarto'' con le seguenti: '', al quarto, al quinto, al sesto e al settimo''».
22.0.16
Mantovani, Lanzi, Montevecchi, Croatti, Trentacoste, Romagnoli, Quarto, Coltorti, Di Girolamo
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 22-bis.
(Proroga della sospensione mutui dei privati su immobili inagibili per il sisma del 2012)
1. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2022. Ai relativi oneri si provvede con le risorse disponibili nelle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, precedentemente stanziate per tale finalità».
22.0.17
Mantovani, Lanzi, Montevecchi, Croatti, Trentacoste, Romagnoli, Quarto, Coltorti, Di Girolamo
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 22-bis.
(Proroga interventi di ricostruzione relativi ad imprese agricole ed agroindustriali colpiti dal sisma del 2012)
1. All'articolo 3-bis, comma 4-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 le parole: ''31 dicembre 2022'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2023''».
22.0.18
Testor, Ferrero, Rivolta, Faggi, Tosato
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 22-bis.
(Trattamenti di integrazione salariale)
1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed al fine di sostenere le attività particolarmente colpite dalle conseguenti ripercussioni economiche, i trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono concessi per ulteriori tredici settimane nel periodo tra il 1º gennaio e il 30 giugno 2022. I trattamenti di cui al presente comma sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 657,9 milioni di euro per l'anno 2022, ripartito in 304,3 milioni di euro per i trattamenti di assegno ordinario e in 353,6 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, i trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono concessi per ulteriori nove settimane nel periodo tra il 1º gennaio e il 30 giugno 2022. I trattamenti di cui al presente comma sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 140,5 milioni di euro per l'anno 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
3. I trattamenti di cui al presente articolo sono concessi ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il periodo ai sensi del richiamato articolo 11 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 798,4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».
22.0.19
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 22-bis.
1. L'integrazione salariale straordinaria per cessata attività, avente scadenza nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022, concessa ai sensi dell'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, può essere prorogata, su richiesta dell'azienda beneficiaria, per un massimo di dodici mesi, qualora le attività necessarie al processo di cessazione dell'attività aziendale avviata e/o alla salvaguardia dell'occupazione abbiano incontrato fasi di particolare complessità.
2. Ai fini della proroga di cui al comma 8-bis è richiesta la stipula di un ulteriore, specifico, accordo in sede di Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la partecipazione del Ministero dello sviluppo economico e della regione interessata.».
22.0.20
Testor, Ferrero, Rivolta, Faggi, Tosato
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 22-bis.
(Indennità di disoccupazione)
1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) e l'Indennità di disoccupazione mensile (DIS-COLL), di cui rispettivamente agli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, il cui periodo di fruizione termina nel periodo compreso tra il 1º gennaio e il 31 marzo 2022, sono prorogate per ulteriori due mesi a decorrere dal giorno di scadenza. L'importo riconosciuto è pari all'importo dell'ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.
2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in 600 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.»
22.0.21
Bagnai, Arrigoni, Briziarelli, Pazzaglini, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato, Rivolta
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 22-bis.
(Anticipazioni per il pagamento dell'IVA sulle fatture relative a interventi di ricostruzione o riparazione degli edifici strumentali delle imprese)
1. Al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 30, dopo il quarto comma, è aggiunto il seguente: ''Il contribuente anche fuori dai casi previsti nel precedente terzo comma può chiedere il rimborso dell'eccedenza detraibile, risultante dalla dichiarazione annuale, limitatamente all'imposta relativa agli interventi di riparazione e ricostruzione di immobili danneggiati da eventi calamitosi per i quali siano erogati contributi pubblici finalizzati a fronteggiare l'eccezionale evento calamitoso.'';
b) all'articolo 38-bis), sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 2, le parole: ''all'articolo 19, comma 3, lettera a-bis).'' sono sostituite dalle seguenti: ''all'articolo 19, comma 3, lettera a-bis), nonché nelle ipotesi di cui al quinto comma dell'articolo 30'';
2) al comma 3, le parole: ''n. 102. Alla'', sono sostituite dalle seguenti: ''n. 102. Tranne che per le ipotesi in cui il rimborso è chiesto per l'imposta relativa agli interventi di riparazione e ricostruzione di immobili danneggiati da eventi calamitosi, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, alla''.
2. All'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189 convertito con modificazioni, comma 1, della legge 15 dicembre 2016, n.229, dopo il comma 7-bis sono inseriti i seguenti:
''7-ter. Al fine di far fronte alle difficoltà finanziarie delle imprese connesse al pagamento dell'IVA per le fatture relative agli interventi per la ricostruzione o riparazione degli edifici strumentali danneggiati dal sisma, oggetto di contributo ai sensi decreto, il Commissario straordinario è autorizzato ad erogare anticipazioni, a valere sulla contabilità speciale di cui al comma 3.
7-quater. Con i provvedimenti previsti dal comma 2 dell'articolo 2, sono individuate le modalità e le condizioni per la concessione delle anticipazioni di cui al precedente comma, nel limite massimo del 5 per cento delle risorse disponibili sulla contabilità speciale, nonché la disciplina per il recupero delle somme anticipate entro la data di erogazione dell'ultimo stato di avanzamento lavori relativo all'intervento edilizio di riparazione o ricostruzione dell'edificio, anche mediante l'acquisizione dei crediti IVA maturati in relazione agli acquisti collegati al medesimo intervento e chiesti a rimborso.''».
22.0.22
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 23-bis.
(Misure per lo snellimento delle procedure amministrative e l'accelerazione del ricambio generazionale nelle amministrazioni)
1. Al fine di consentire l'accelerazione del ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni, in considerazione dell'esigenza di assicurare da subito ai progetti di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza una gestione da parte di personale con un orizzonte di permanenza nelle amministrazioni non destinato a interrompersi durante il ciclo di attuazione del PNRR, così assicurando maggiore celerità, snellezza operativa e certezza di conduzione dei procedimenti, all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:
a) nel primo periodo, dopo le parole ''e la borsa (CONSOB)'' sono inserite le parole '', e agli organi di rilevanza costituzionale,'' e dopo le parole ''di attribuire'' sono inserite le seguenti ''e mantenere'';
b) alla fine del primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: ''e nei sei mesi antecedenti la data di collocamento in quiescienza.'';
c) nel secondo periodo le parole da ''è, altresì, fatto divieto di conferire'' fino a ''degli enti e società da essi controllati'' sono sostituite dalle seguenti: ''è, altresì, fatto divieto di conferire o mantenere ai medesimi soggetti di cui al primo periodo nelle condizioni e nei termini ivi indicati incarichi dirigenziali, direttivi ed equiparati, collaborazioni, incarichi consultivi o cariche di qualsiasi tipo nelle proprie strutture interne ovvero negli enti e società da essi controllati'';
d) il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dal seguente: ''La violazione delle disposizioni di cui al presente comma determina la decadenza immediata, la nullità degli atti e la responsabilità amministrativa per gli oneri sostenuti.''».
22.0.23
Errani, De Petris, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 22-bis.
(Proroga delle esenzioni dal pagamento dell'IMU per gli immobili inagibili)
1. Per i comuni delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n.122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2022.
2 Agli oneri derivanti dal precedente comma 1, pari a 7,5 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.».
22.0.24
Errani, De Petris, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Precluso
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 22-bis.
(Proroga della sospensione dei Mutui concessi agli Enti Locali colpiti dal sisma del 2012)
1. Per gli Enti Locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1º giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n.122, e integrato dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, come modificato dall'articolo 2-bis comma 43 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n.172, ovvero per quelli identificati successivamente dai rispettivi Commissari delegati in forza delle disposizioni di cui al citato articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, è prorogata all'anno 2023 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.208, come da ultimo prorogata dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, conversione in legge 13 ottobre 2020, n. 126 art. 57 comma 17, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'Economia e delle Finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1º e 3º, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.326, da corrispondere nell'anno 2022, inclusi quelli il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n.228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n.147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2. Gli oneri di cui al comma 1, sono pagati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a decorrere dall'anno 2023, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.
3. Agli oneri derivanti dai precedenti commi 1 e 2 quantificati in 700.000 euro per ciascuna delle successive annualità 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».
22.0.25
Iannone, Barbaro, Calandrini, De Carlo
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 22-bis.
(Credito d'imposta per prestazioni consulenziali a tutela del Made in Italy, dei marchi e della proprietà intellettuale)
1. Per il periodo d'imposta relativo all'annualità 2022 alle micro e piccole imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, è attribuito un credito d'imposta per le spese sostenute per l'acquisto di prestazioni consulenziali di natura specialistica finalizzate a contrastare la contraffazione di marchio e prodotto e a tutelare la proprietà intellettuale attraverso attività di monitoraggio delle diverse tipologie di siti e portali online, di cancellazione dei contenuti illegali e di tutte le attività propedeutiche e successive all'azione medesima. Il credito d'imposta è riconosciuto in relazione a ciascun periodo d'imposta in misura pari al 50 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di 20.000 euro; a) alle grandi e medie imprese, come definite dalla citata raccomandazione 2003/361/CE, il contributo di cui alla lettera a) è riconosciuto in relazione a ciascun periodo d'imposta in misura pari al 40 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di 35.000 euro; b) il credito d'imposta di cui al presente comma è subordinato alla sottoscrizione di un contratto di servizio di consulenza tra le imprese e le società di consulenza o i professionisti, qualificati secondo i requisiti e i criteri previsti da un apposito Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. c) il contributo di cui alla lettera a) è erogato in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti ''de minimis''».
Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
22.0.26
Corti, Pergreffi, Campari, Rufa, Sudano, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 22-bis.
(Credito d'imposta per prestazioni consulenziali a tutela del Made in Italy, dei marchi e della proprietà intellettuale)
1. Per il periodo d'imposta relativo all'annualità 2022 alle micro e piccole imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, è attribuito un credito d'imposta per le spese sostenute per l'acquisto di prestazioni consulenziali di natura specialistica finalizzate a contrastare la contraffazione di marchio e prodotto e a tutelare la proprietà intellettuale attraverso attività di monitoraggio delle diverse tipologie di siti e portali online, di cancellazione dei contenuti illegali e di tutte le attività propedeutiche e successive all'azione medesima. Il credito d'imposta è riconosciuto in relazione a ciascun periodo d'imposta in misura pari al 50 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di 20.000 euro;
a) alle grandi e medie imprese, come definite dalla citata raccomandazione 2003/361/CE, il contributo di cui alla lettera a) è riconosciuto in relazione a ciascun periodo d'imposta in misura pari al 40 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di 35.000 euro;
b) il credito d'imposta di cui al presente comma è subordinato alla sottoscrizione di un contratto di servizio di consulenza tra le imprese e le società di consulenza o i professionisti, qualificati secondo i requisiti e i criteri previsti da un apposito Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
c) il contributo di cui alla lettera a) è erogato in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti ''de minimis''».
Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
22.0.27
Briziarelli, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 22-bis.
(Istituzione dell'Osservatorio per la Ricostruzione)
1. Al fine di evitare situazioni di degrado sociale di rischio sanitario e ambientale, anche derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Osservatorio Per la Ricostruzione, di seguito OPR, composto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio, del Ministero dell'interno, del Ministero delle infrastrutture e mobilità sostenibili, del Ministero della transizione ecologica, del Ministero della salute, della Protezione Civile, degli enti territoriali e regionali coinvolti, e in collaborazione con le strutture commissariali ove previste. La partecipazione dei rappresentanti all'OPR è a titolo gratuito.
2. L'Osservatorio di cui al precedente comma ha durata di 12 mesi, prorogabile con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per la medesima durata, ed ha il compito di effettuare la ricognizione dello stato fisico e finanziario degli interventi di ricostruzione delle opere pubbliche e private danneggiate parzialmente o totalmente a seguito degli eventi sismici di magnitudo superiore o uguale a 5,5 della scala Richter, succedutisi in Italia a partire dal 1980 e di promozione di interventi di innovazione e ricostruzione sulla base di principi di sicurezza antisismica, riduzione degli impatti ambientali, efficienza energetica, tutela della salute e partecipazione attiva dei cittadini.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati la composizione, l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio.
4. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo per il funzionamento dell'Osservatorio Per la Ricostruzione, con auna dotazione di 250.000 euro l'anno per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014.».
22.0.28
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 22-bis.
(Disciplina dell'accesso delle imprese di assicurazione all'Anagrafe nazionale della popolazione residente)
1. Le imprese di assicurazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 3, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, al fine di verificare l'intervenuto decesso degli assicurati ed attivarsi per contattare i beneficiari, hanno accesso all'Anagrafe nazionale della popolazione residente di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e non soggiacciono ad obblighi di accreditamento all'Indice dei domicili digitali della Pubblica Amministrazione e dei Gestori dei Pubblici Servizi. A tal fine è autorizzata la spesa di too.000 euro per l'anno 2022.».
22.0.29
Catalfo, Matrisciano, Romano, Trentacoste, Gallicchio
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 22-bis.
(Proroga per il personale che presta assistenza tecnica presso le sedi territoriali delle regioni per il funzionamento del reddito di cittadinanza)
1. All'articolo 40-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole: ''30 aprile 2022'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 agosto 2022''.».
22.0.30
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 22-bis.
1. Le amministrazioni pubbliche della regione Puglia sono autorizzate a procedere all'assunzione a tempo determinato dei lavoratori socialmente utili contrattualizzati al 31 luglio 2021. All'onere di cui al presente comma quantificato in 30 milioni di euro a decorrere dal 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
22.0.31
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 22-bis.
1. Al comune di Manfredonia è riconosciuto un contributo straordinario di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili in essere alla data del 31 luglio 2021. All'onere di cui al presente comma, parti a 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
22.0.32
Bruzzone, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato, Rivolta
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 22-bis.
(Misure urgenti di sostegno per la sistemazione dei soggetti evacuati della Regione Liguria colpita da ripetute avversità atmosferiche)
1. Con riferimento agli stati di emergenza che hanno interessato la Regione Liguria e che sono stati dichiarati con le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2019, per le avversità atmosferiche del periodo 14 ottobre - 8 novembre 2019, del 2 dicembre 2019, per le avversità atmosferiche del periodo 22-24 novembre 2019, e del 13 febbraio 2020, per le avversità atmosferiche del periodo 20-21 dicembre, è consentita la continuità dell'erogazione dei contributi mensili previsti per l'autonoma sistemazione ai soggetti evacuati, per un periodo di ulteriori dodici mesi dalla scadenza del relativo stato di emergenza. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sulle risorse già disponibili e già assegnate al Commissario delegato e non ancora programmate».
23.1
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:
c-bis) all'articolo 13, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. A decorrere dall'anno 2023 il contributo di cui al comma 1 è ridotto in proporzione all'utilizzo della cassa integrazione straordinaria, in base alla seguente ripartizione:
a) 10 per cento se nei 2 anni precedenti il datore di lavoro ha fatto ricorso alla cassa integrazione straordinaria per una percentuale pari o inferiore al 20 per cento del rapporto tra le ore di cassa integrazione straordinaria usufruite e le ore complessivamente lavorabili dai dipendenti nel predetto biennio;
b) 15 per cento se nei 2 anni precedenti il datore di lavoro ha fatto ricorso alla cassa integrazione straordinaria per una percentuale pari o inferiore al 15 per cento del rapporto tra le ore di cassa integrazione straordinaria usufruite e le ore complessivamente lavorabili dai dipendenti nel predetto biennio;
c) 20 per cento se nei 2 anni precedenti il datore di lavoro ha fatto ricorso alla cassa integrazione straordinaria per una percentuale pari o inferiore al 10 per cento del rapporto tra le ore di cassa integrazione straordinaria usufruite e le ore complessivamente lavorabili dai dipendenti nel predetto biennio;
d) 30 per cento se nei 2 anni precedenti il datore di lavoro ha fatto ricorso alla cassa integrazione straordinaria per una percentuale pari o inferiore al 5 per cento del rapporto tra le ore di cassa integrazione straordinaria usufruite e le ore complessivamente lavorabili dai dipendenti nel predetto biennio;
3-ter. La riduzione contributiva di cui al comma 3-bis, ove spettante, decorre dal mese di gennaio di ogni anno. Parimenti, dal mese di gennaio di ogni anno decorre l'eventuale variazione della percentuale di riduzione, ovvero la sua disapplicazione, in relazione alla verifica sull'utilizzo della cassa integrazione rispetto alle ore lavorabili relative al biennio precedente, di cui al comma 3-bis.».
23.2
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera n), inserire la seguente:
«n-bis) all'articolo 41, comma 6, è aggiunto infine il seguente periodo: ''In tale ipotesi, le prestazioni di accompagnamento a pensione sono determinate in conformità alle disposizioni in tema di assegni straordinari di cui all'articolo 26, comma 9, lettera b), contenute nei Regolamenti dei singoli Fondi di solidarietà bilaterali e di cui all'articolo 27, comma 5, lettera f). Restano fermi i benefici previsti dal comma 5, primo e secondo periodo, e dal comma 5-bis, terzo e quarto periodo''».
23.3
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, aggiungere, infine, la seguente lettera:
«n-bis) all'articolo 44, comma 11-bis, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''e quelle coinvolte nei Tavoli di crisi attivi presso la Struttura per le crisi di impresa di cui al comma 852 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.''.»
b) aggiungere, in fine, il seguente comma:
«1-bis. Alle disposizioni di cui al comma 1, lettera n-bis), si provvede nell'ambito delle risorse già stanziate ai sensi della normativa vigente».
23.4
Ferro, Modena, Saccone, Berardi
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. All'articolo 10 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
''1-bis. A partire dal 1º giugno 2022, i dirigenti, durante il periodo in cui percepiscono la NASpI a causa della risoluzione del rapporto di lavoro, possono intraprendere un'attività lavorativa autonoma o una collaborazione continuativa e coordinata fino al limite annuale di 20.000 euro senza perdere il diritto all'indennità, la cui erogazione viene contestualmente sospesa durante tutto il periodo della attività lavorativa. In caso di trasformazione della collaborazione in contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato l'indennità di disoccupazione decade''.
''1-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1-bis, valutati in 3.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modifiche e integrazioni''».
23.5
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Nei limiti di spesa di cui all'articolo 11, comma 10-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, i termini di decadenza per l'invio dei dati necessari per il conguaglio delle prestazioni d'integrazione salariale di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, riferite ai periodi legati all'emergenza epidemiologica e già fruiti dal lavoratori interessati, scaduti nel secondo semestre del 2021 sono differiti al secondo mese successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
23.63
Faraone, Sbrollini, Carbone, Ginetti, Evangelista
Precluso
All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:
- al comma 1, lettera a), numero 1, dopo le parole: «senza facoltà di successiva cessione» inserire le seguenti: «, salva la possibilità di ulteriori cessioni solo a banche e a intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, a società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130 o a imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209»;
- al comma 1, lettera a), numero 2, dopo le parole: «senza facoltà di successiva cessione» sono inserite le seguenti: «, salva la possibilità di ulteriori cessioni solo a banche e a intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, a società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130 o a imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209»;
- il comma 2 è soppresso.
23.0.1
Quagliariello, Fantetti, Lonardo, Pacifico, Rossi
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 23-bis.
(Misure per lo snellimento delle procedure amministrative e l'accelerazione del ricambio generazionale nelle amministrazioni)
1. Al fine di consentire l'accelerazione del ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni, in considerazione dell'esigenza di assicurare da subito ai progetti di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza una gestione da parte di personale con un orizzonte di permanenza nelle amministrazioni non destinato a interrompersi durante il ciclo di attuazione del PNRR, così assicurando maggiore celerità, snellezza operativa e certezza di conduzione dei procedimenti, all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:
a) nel primo periodo, dopo le parole: ''e la borsa (CONSOB)'' sono inserite le parole: '', e agli organi di rilevanza costituzionale,'' e dopo le parole: ''di attribuire'' sono inserite le seguenti: ''e mantenere'';
b) alla fine del primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: ''e nei sei mesi antecedenti la data di collocamento in quiescienza'';
c) nel secondo periodo le parole da: ''è, altresì, fatto divieto di conferire'' fino a: ''degli enti e società da essi controllati'' sono sostituite dalle seguenti: ''è, altresì, fatto divieto di conferire o mantenere ai medesimi soggetti di cui al primo periodo nelle condizioni e nei termini ivi indicati incarichi dirigenziali, direttivi ed equiparati, collaborazioni, incarichi consultivi o cariche di qualsiasi tipo nelle proprie strutture interne ovvero negli enti e società da essi controllati'';
d) il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dal seguente: ''La violazione delle disposizioni di cui al presente comma determina la decadenza immediata, la nullità degli atti e la responsabilità amministrativa per gli oneri sostenuti».
23.0.2
Candiani, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 23-bis.
(Misure per lo snellimento delle procedure amministrative in corso e per l'accelerazione del ricambio generazionale nelle amministrazioni)
1. All'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: ''nonché'', la parola ''o'', le parole: ''in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli'', la parola: ''esse'' e le parole: ''Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata.''sono soppresse;
b) dopo le parole: ''n. 165 del 2001, alle'' è inserita la parola ''altre'';
c) dopo le parole: ''nonché alle autorità'' è inserita la parola: ''amministrative'';
d) dopo le parole: ''e la borsa (CONSOR)'' sono inserite le parole: '', e agli organi di rilevanza costituzionale'';
e) dopo le parole: ''di attribuire'' sono inserite le parole: ''e mantenere'';
f) dopo le parole: ''pubblici collocati in quiescenza'' sono inserite le parole: ''o di attribuirli nei sei mesi antecedenti la data di collocamento in quiescenza.'';
g) dopo le parole: ''Alle suddette amministrazioni'' sono inserite le parole '', autorità e organi'';
h) dopo le parole: ''altresì, fatto divieto di conferire'' sono inserite le parole: ''o mantenere'';
i) dopo le parole: ''incarichi dirigenziali, direttivi'' sono inserite le parole ''ed equiparati, collaborazioni'';
I) dopo le parole: ''o cariche'' sono inserite le parole: ''di qualsiasi tipo nelle proprie strutture interne ovvero negli'';
m) dopo le parole: ''enti e società da'' è inserita la parola: ''essi'';
n) dopo le parole: ''legge 30 ottobre 2013, n. 125.'' sono inserite le parole: ''La violazione delle disposizioni di cui al presente comma determina la decadenza immediata, la nullità degli atti e la responsabilità amministrativa per gli oneri sostenuti».
23.0.3
Precluso
Dopo l'articolo, è inserito il seguente:
«Art. 23-bis.
(Misure straordinarie di aumento delle facoltà assunzionali del sistema camerale per il triennio 2022-2024)
1. Al fine di sostenere la diffusione della transizione digitale nelle micro, piccole e medie imprese, a decorrere dal 1º gennaio 2022 e sino al 31 dicembre 2024 le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura non interessate da processi di accorpamento o derivanti da questi ultimi possono assumere, in aggiunta alle vigenti facoltà di assunzione ed in deroga a quanto previsto dall'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e dall'articolo 4 comma 3-quinquies del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito con modifiche dalla legge 30 ottobre 2012 n. 125, e successive modifiche ed integrazioni, un contingente complessivo di 150 unità di personale ad elevata specializzazione professionale, da assegnare alle funzioni di innovazione e transizione digitale ed ai servizi dedicati allo sviluppo delle imprese. L'assegnazione alle singole camere di commercio delle unità di personale da assumere è stabilita con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sulla base dei criteri individuati sentita l'Unione italiana delle camere di commercio Agli oneri derivanti da tali assunzioni le camere di commercio fanno fronte con le risorse del proprio bilancio disponibili a legislazione vigente.
2. Al fine di consentire il rafforzamento delle proprie funzioni di indirizzo e coordinamento delle Camere di commercio nella fase di sostegno alle imprese e di sviluppo dei servizi ad esse dedicati, Unioncamere è autorizzata ad assumere nel triennio 2022-2024 personale con oneri a carico del proprio bilancio, assicurando che:
a) l'incremento a tale titolo della spesa annuale, che non può comunque risultare superiore al 20 per cento di quella dell'anno precedente, avvenga mantenendo il limite della spesa del personale costantemente entro il limite del 25 per cento rispetto alla media delle entrate correnti come risultanti dagli ultimi tre bilanci d'esercizio approvati; a tal fine andrà considerata la spesa complessiva per rapporti di lavoro subordinato e forme di lavoro flessibile, comprensiva degli oneri a carico dell'ente;
b) sussista la capacità di sostenere la spesa a regime di tali assunzioni, per come verificata dall'organo di controllo tenendo anche conto della dinamica retributiva collegata agli aumenti disposti dal contratto collettivo nazionale;
3. L'aumento della dotazione organica complessiva che Unioncamere dovesse disporre, anche in deroga a disposizioni legislative vigenti, nell'arco del medesimo triennio non deve, in ogni caso, determinare un incremento della spesa potenziale massima a regime superiore al 10 per cento di quella attuale.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».
23.0.4
Rivolta, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 23-bis.
(Contribuzione figurativa)
1. Per l'anno 2021, i termini di scadenza per la presentazione delle domande di accredito figurativo di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, sono differiti al 31 marzo 2022».
23.0.5
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 23-bis.
(Part time generazionale)
1. Al fine di favorire il part time generazionale, nonché di sostenere l'occupazione giovanile anche per far fronte alla crisi sociale ed economica derivante dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, al di fuori dei casi previsti dall'articolo 41, comma 5-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in via sperimentale per gli anni 2022, 2023 e 2024, ai lavoratori che si trovino a non più di trentasei mesi dal conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, che abbiano maturato il requisito minimo contributivo, o anticipata di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è riconosciuta la possibilità, previo esplicito consenso in forma scritta, di accettare la trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con una riduzione oraria del cinquanta per cento dell'orario giornaliero, settimanale o mensile.
2. Nei casi di cui al comma 1, i datori di lavoro privati corrispondono ai lavoratori interessati una retribuzione pari alla metà di quella spettante al momento della trasformazione di cui al medesimo comma, mentre la parte rimanente è erogata, per l'importo corrispondente, mediante la prestazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. A fronte della riduzione oraria di cui al comma 1, ad integrazione della differenza contributiva tra la retribuzione a tempo parziale e la retribuzione a tempo pieno del lavoratore, è riconosciuta apposita contribuzione figurativa.
3. Con i risparmi di spesa derivanti dalla trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale di cui al comma 1, i datori di lavoro assumono, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, soggetti di età inferiore ai 36 anni di età.
4. Ai datori di lavoro privati che accedano alla previsione di cui al comma 1, con esclusione del settore agricolo e del lavoro domestico, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati nel limite massimo di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».
23.0.6
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 23-bis.
(Misure volte ad incentivare la funzionalità degli Uffici Tecnici del DAP)
1. Al fine di incentivare la funzionalità degli Uffici Tecnici centrali e periferici del Ministero della Giustizia Dipartimento Amministrazione Penitenziaria in relazione alla prosecuzione delle attività tecniche di manutenzione ordinaria e straordinaria, di realizzazione di nuove opere, nonché dello svolgimento delle ulteriori mansioni connesse all'emergenza epidemiologica in corso è previsto:
a) il pagamento entro il 3o giugno 2022 degli incentivi per funzioni tecniche come disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 al personale tecnico degli Uffici Tecnici centrali e periferici del Ministero della Giustizia Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, come attribuito dal Regolamento di cui al Decreto del Ministro della Giustizia 9 luglio 2008 n. 309 e maturato dall'entrata in vigore del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, fino all'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
b) l'effettuazione, entro go giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, della contrattazione decentrata integrativa, finalizzata all'individuazione delle specifiche percentuali sulla base delle quali il Fondo di cui al decreto del Ministro della Giustizia 4 agosto 2021, n. 124 è ripartito tra i dipendenti che svolgono funzioni tecniche. Il conseguente pagamento degli incentivi per funzioni tecniche maturato dall'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.5o dovrà avvenire entro i successivi 90 giorni».
23.0.7
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 23-bis.
(Misure a favore del personale tecnico degli Uffici Tecnici del DAP)
1. Al fine di garantire un sostegno a favore del personale tecnico degli Uffici Tecnici centrali e periferici del Ministero della Giustizia - Dipartimento Amministrazione Penitenziaria - nonché dello svolgimento delle ulteriori mansioni connesse all'emergenza epidemiologica in corso è previsto:
a) il riconoscimento di euro 100,00 per ogni anno di servizio, quale rimborso della tassa di iscrizione agli ordini e/o collegi professionali degli iscritti a coprire le spese sostenute fino a tutto il 2021 e del costo effettivo della stessa tassa per gli anni a venire;
b) il riconoscimento di euro 600,00 annui per ogni Tecnico che espleti funzioni professionali a favore dell'Amministrazione per la stipula di un'Assicurazione Rischi Professionali per gli anni a venire;
c) il riconoscimento di euro 300,00 mensili per ogni Tecnico che ha assicurato l'esecuzione di sopralluoghi e missioni fuori dalla sede di servizio da calcolarsi sull'intera durata della pandemia.
2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa massima di 1.363.200,00 euro per l'anno 2022 e di 99.400,00 euro a decorrere dall'anno 2023. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
23.0.8
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 23-bis.
(Disposizioni in materia di trattenimento in servizio dei dirigenti della pubblica amministrazione)
1. Al fine di affrontare la situazione emergenziale derivante dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la gestione dei programmi attuativi del PNRR, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e i comuni possono concedere il trattenimento in servizio dei dirigenti che ne facciano richiesta per un biennio dopo il compimento dell'età pensionabile».
23.0.11
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 23-bis.
1. All'articolo 174 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la lettera a) del comma 2 è sostituita dalla seguente:
''a) Comando unità mobili e Comando unità specializzate, ciascuno retto da generale di corpo d'armata, che esercitano funzioni di alta direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti dei comandi dipendenti;''».
23.0.12
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 23-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di risarcimenti per disabilità da guerra)
1. Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative ingenerate dalla diffusione del virus COVID-19, i trattamenti economici previsti dalle tabelle C, E, F, G, M, N e S, allegate al testo unico delle pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni ed integrazioni, gli assegni per decorazioni al valor militare e gli assegni previsti dagli articoli 21 e 39 del citato testo unico, dall'articolo 8 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, e dall'articolo 2 della legge 29 dicembre 1990, n. 422, nonché l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 288 e successive modificazioni e integrazioni, sono aumentati del 10 per cento a decorrere dal 1º gennaio 2022.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 23,67 milioni per il 2022, in 20,12 milioni per il 2023, in 17,1 milioni per il 2024, in 14,5 milioni per il 2025 e in 12,35 per il 2026, in 9,09 milioni per il 2027 in 6,27 milioni per il 2028, in 3,45 milioni per il 2029 e in 0,63 milioni per il 2030 si provvede a valere sulle economie del medesimo capitolo di spesa del Ministero delle finanze già destinato al pagamento delle pensioni di guerra».
23.0.13
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art.23-bis.
1. All'articolo 1047, comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente:
''a) presidente: non inferiore a generale di divisione''».
23.0.14
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 23-bis.
(Stabilizzazione personale amministrativo attualmente collocato in posizione di comando presso le sedi centrali e territoriali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco)
1. All'articolo 30, comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ''Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse'', dopo le parole: ''Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2'', sono inserite le seguenti: ''nonché di dipendenti di cui all'articolo 3, comma 1-bis, limitatamente al personale in servizio presso altre Pubbliche Amministrazioni e collocato in posizione di comando presso le sedi centrali e territoriali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che, nell'anno 2022, richiedano di transitare nei moli logistico-gestionali del C.N.VV.F.''».
23.0.15
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 23-bis.
1. All'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 le parole: ''La disposizione di cui al periodo precedente ha efficacia fino al 30 settembre 2022.'' sono soppresse».
23.0.16
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 23-bis.
1. All'articolo 31 comma 1 del decreto del Presidente della repubblica n. 180 del 1950 dopo le parole: ''non possono essere ceduti'' inserire le seguenti: '', invece possono essere dati in pegno, in base alle disposizioni contenute negli articoli 2800 e seguenti del codice civile, la costituzione impegno a affetto dal momento della notifica dell'atto costitutivo al debitore, che può essere effettuata attraverso qualsiasi forma, purché recante data certa. Il pegno non può essere costituito per garantire le operazioni di cui ai Titoli II, III e IV del presente decreto''».
23.0.17
Gasparri, Ronzulli, Gallone, Berardi
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 23-bis.
(Modifiche all'articolo 174-bis del decreto legislativo n. 66 del 2010)
1. All'articolo 174-bis, comma 2-ter del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole da: ''il Comando carabinieri per la tutela forestale e il Comando carabinieri per la tutela della biodiversità e dei parchi'' sono sostituite con le seguenti: ''il Comando carabinieri per la tutela forestale e dei parchi e il Comando carabinieri per la tutela della biodiversità''».
23.0.18
Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 23-bis.
(Modifica al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374)
1. Alla tabella A allegata al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, è aggiunta, in fine, la seguente voce: ''addetti al servizio di Polizia municipale''.
2. Ai fini di adeguare i criteri per l'individuazione delle mansioni usuranti alle disposizioni di cui al comma 1, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della salute e della pubblica amministrazione, sono apportate le necessarie modificazioni al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 19 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 4 settembre 1999.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».
23.0.19
Rufa, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 23-bis.
(Modifica al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374)
1. Alla tabella A allegata al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, sono aggiunte, in fine, le seguenti voci: ''Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici'' e le seguenti: ''Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni''.
2. Ai fini di adeguare i criteri per l'individuazione delle mansioni usuranti alle disposizioni di cui al comma 1, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della salute e della pubblica amministrazione, sono apportate le necessarie modificazioni al decreto dei Ministro del lavoro e della previdenza sociale 19 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 4 settembre 1999.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».
23.0.20
Rufa, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 23-bis.
(Modificazioni al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80)
1. All'articolo 9 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
''1-bis. Le funzioni dei professionisti e degli esperti titolari degli incarichi di collaborazione di cui al comma 1, destinati al supporto degli enti locali, sono svolte per ambiti territoriali provinciali.''.».
23.0.21
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 23-bis.
1. Nelle more dell'adozione delle modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2013, n. 159 di cui all'articolo 2-sexies, comma 1, del decreto legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito con legge 26 maggio 2016, n. 89 ( n.d.r. parte eventuale nell'incipit dell'articolato normativo) i trattamenti assistenziali, previdenziali ed indennitari a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche in ragione della condizione di disabilità, di cui all'articolo 2 sexies comma uno, lettera a), decreto legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, sono sospesi per il periodo in cui il percettore risulti al contempo beneficiario di prestazioni a carattere residenziale.
2. Con l'ingresso presso le strutture di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche eroganti i predetti trattamenti verseranno direttamente gli stessi alla struttura residenziale ospitante.
3. A tal fine, le residenze ospitanti sono tenute a comunicare alle amministrazioni di cui al comma 2 l'ingresso dei beneficiari presso la struttura».
23.0.22
Catalfo, Matrisciano, Romano, Romagnoli, Guidolin, Trentacoste
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 23-bis.
(Trattamento dati fra Inps ed enti bilaterali o fondi integrativi)
1. All'articolo 86 del decreto legislativo io settembre 2003, n. 276, dopo il comma 13 è inserito il seguente:
''13-bis. Ove siano stipulate specifiche convenzioni che prevedano servizi di raccolta dei contributi o diversi servizi amministrativi con enti bilaterali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del presente decreto ovvero con fondi sanitari e casse aventi fine assistenziale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e all'articolo 51, comma 2 lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in considerazione della rilevanza delle finalità perseguite dai soggetti convenzionati, è autorizzato al trattamento dei dati connessi alla attuazione delle convenzioni nonché a trasferire ai predetti soggetti i dati anagrafici, retributivi, contributivi e di servizio di cui dispone necessari per la realizzazione delle finalità istituzionali. I soggetti parte delle convenzioni informano i lavoratori e i datori di lavoro in attuazione degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016.''.».
23.0.23
Pergreffi, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 23-bis.
(Prestazioni previdenziali e assistenziali in caso di separazione legale)
1. Ai fini dell'erogazione delle prestazioni previdenziali o assistenziali a carico dell'INPS, per la determinazione del reddito coniugale del richiedente non si fa riferimento ai redditi percepiti dall'altro coniuge nei confronti del quale è stata pronunciata sentenza di separazione, nonché nei casi di separazione ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162.».
23.0.24
Precluso
Dopo l'articolo, è inserito il seguente:
«Art. 23-bis.
(Norme in materia di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali connesso all'emergenza epidemiologica da Covid-19)
1. Al fine di sostenere economicamente i datori di lavoro privati, all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto legislativo 12 settembre 1983, n. 463, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: ''Se l'importo omesso non è superiore a 5.000 euro annui, la sanzione amministrativa pecuniaria non può essere superiore al triplo dell'importo omesso''».
23.0.25
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 23-bis.
(Formazione durante i periodi di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro)
1. Durante i periodi di cassa integrazione, sia in caso di sospensione sia in caso di riduzione dell'orario di lavoro, il datore di lavoro può erogare la formazione.».
23.0.26
Santillo, Catalfo, Matrisciano, Romano, Trentacoste, Gallicchio
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 23-bis.
(Proroga indennità per i lavoratori della regione Campania)
1. All'articolo 1-ter, comma 1, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: ''31 dicembre 2016'', sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2017'';
b) le parole ''31 dicembre 2021'', sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2022''.
2. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».
23.0.27
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 23-bis.
(Disposizioni in materia di somministrazione di lavoro)
1. All'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole ''La disposizione di cui al periodo precedente ha efficacia fino al 30 settembre 2022.'' sono soppresse.».
23.0.28
Alessandrini, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 23-bis.
(Modificazioni al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di contratto di somministrazione)
1. All'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, l'ultimo periodo è soppresso.».
23.0.29
Di Girolamo, Fede, Agostinelli, Trentacoste
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 23-bis.
(Misure di incentivo al pensionamento per i lavoratori portuali)
1. A decorrere dall'anno 2022 le Autorità di sistema portuale destinano, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, una quota pari all'uno per cento delle entrate proprie derivanti dalle tasse di imbarco e sbarco delle merci di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c), della legge 28 gennaio 1994, n.84, al finanziamento di misure di incentivazione al pensionamento anticipato per i lavoratori dipendenti appartenenti alle imprese titolari di autorizzazioni e/o concessioni ai sensi degli articoli 16 e 18 della medesima legge ovvero ai terminal portuali destinati allo sbarco e imbarco di persone titolari di concessioni ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione, nonché per i dipendenti delle Autorità di Sistema Portuale, che applichino il Contratto collettivo nazionale di lavoro dei lavoratori dei porti.
2. Le risorse economiche di cui al comma 1, comunque non eccedenti ad analoghe disposizioni previste nella legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono trasferite annualmente ad un apposito Fondo costituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili da emanare, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie del Contratto collettivo nazionale di lavoro dei lavoratori dei porti e la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.».
23.0.30
Catalfo, Matrisciano, Romano, Romagnoli, Guidolin, Trentacoste
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 23-bis.
(Riconoscimento dei trattamenti integrativi arretrati del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale)
1. Al fine di mitigare gli effetti economici sui lavoratori del settore aeroportuale derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed eliminare la disparità di trattamento dei lavoratori dei servizi aeroportuali di terra esclusi dall'operatività del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale ai sensi dell'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nel limite massimo di spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2022, le disposizioni dell'articolo 5, comma i, lettera a), del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 95269 del 7 aprile 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 21 maggio 2016, si applicano anche in relazione ai trattamenti di integrazione salariale in deroga destinati ai lavoratori di cui al presente comma, con il riconoscimento delle spettanze arretrate relative ai trattamenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215.
2. Per l'attuazione del presente articolo, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce le modalità per l'erogazione dei trattamenti integrativi arretrati di cui al comma i, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
23.0.31
Errani, De Petris, Buccarella, Laforgia, Grasso, Ruotolo
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 23-bis.
(Inabilità ormeggiatori e barcaioli)
1. Gli ormeggiatori e i barcaioli iscritti nei registri di cui agli articoli 208 e 216 del Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, sono dichiarati inabili al lavoro portuale esclusivamente dal personale medico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, ai fini della cancellazione dai predetti registri e del riconoscimento della pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma con particolare riguardo ai requisiti sanitari per l'accertamento della inabilità al lavoro portuale, sono disciplinate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con il Ministro della salute, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 0,3 milioni per il 2022, a 0,4 milioni per il 2023, a 0,4 milioni per il 2024, a 0,5 milioni per il 2025, 0,5 milioni per il 2026, a 0,6 milioni per il 2027, a 0,6 milioni per il 2028, a 0,6 milioni per il 2029, a 0,7 milioni per il 2030, a 0,7 milioni per il 2031, a 0,7 milioni per il 2032, a 0,7 milioni per il 2033 e a 0,7 milioni per il 2034, si provvede corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014.».
23.0.32
Bergesio, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 23-bis.
(Proroga di termini relativi agli eventi alluvionali del Piemonte del novembre 1994)
1. Alle imprese colpite dagli eventi alluvionali del Piemonte del novembre 1994 che abbiano versato contributi previdenziali e premi assicurativi relativi al triennio 1995-1997 per un importo superiore a quello previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, secondo i requisiti previsti dalla decisione (UE) 2016/195 della Commissione, del 14 agosto 2015, è assegnato un contributo di importo non superiore al limite previsto dai regolamenti della Commissione europea relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea per gli aiuti de minimis, secondo le modalità definite con il decreto di cui al comma 4, a seguito di presentazione di apposita istanza all'Agenzia delle entrate.
2. Il termine di prescrizione per la presentazione dell'istanza di cui al comma 1, per i contributi versati per il triennio 1995-1997 per un importo superiore a quello previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, decorre dal 1º marzo 2022.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è stanziata la somma di euro 5 milioni per l'anno 2019 e 5 milioni per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. All'onere derivante dal presente comma pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4. Con apposito decreto dei Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2022, sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso al contributo di cui al comma 1, nonché le modalità per il riparto delle risorse di cui al comma 3.
5. Sono abrogati i commi 771, 772, 773 e 774 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.».
23.0.33
Alessandrini, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 23-bis.
(Soppressione del limite temporale per la stipula del contratto di rete di solidarietà)
1. All'articolo 3, comma 4-sexies, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, le parole ''Per gli anni 2020 e 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''A decorrere dal 1º gennaio 2020''.».
24.1
Precluso
Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: «Nel caso in cui la dotazione di cui al presente comma non sia integralmente utilizzata dai beneficiari, essa viene assegnata ai fondi di cui ai commi 6 e 7 in maniera proporzionale alle rispettive dotazioni previste per il 2022, a ristoro esclusivo delle imprese di trasporto mediante autobus turistici.».
b) al comma 6, primo periodo, dopo le parole «al fine di mitigare gli effetti negativi prodotti al settore» aggiungere le seguenti: «dei servizi turistici e».
24.2
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui la dotazione di cui al presente comma non sia integralmente utilizzata dai beneficiari, essa viene assegnata al fondo di cui ai commi 6 e 7 in maniera proporzionale alle rispettive dotazioni previste per il 2022, a ristoro esclusivo delle imprese di trasporto mediante autobus turistici.»;
b) al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «al fine di mitigare gli effetti negativi prodotti al settore», aggiungere le seguenti: «dei servizi turistici e».
24.3
Bruzzone, Ripamonti, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Al fine di consentire la compatibilità della stazione di Ventimiglia all'alimentazione elettrica del parco rotabile ferroviario destinato al servizio di trasporto pubblico locale di competenza della regione Liguria, nella tratta Genova-Ventimiglia, nonché di garantire la regolarità e la continuità dei relativi servizi ferroviari, è autorizzata la spesa di 3.000.000 di euro per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 3.000.000 di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
24.4
Errani, De Petris, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Precluso
Al comma 4, dopo le parole: «nonché per le finalità previste dall'articolo 200, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77» aggiungere le seguenti «nonché al fine di assicurare il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale Autoferrotranvieri- Internavigatori alla copertura degli oneri derivanti dal rinnovo del CCNL per il triennio 21-23».
24.5
Precluso
Al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«e al fine di assicurare il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale Autoferrotranvieri-Internavigatori alla copertura degli oneri derivanti dal rinnovo del CCNL per il triennio 2021-2023».
24.6
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
- Dopo il comma 4, inserire il seguente:
''4-bis. Al fine di favorire lo sviluppo degli investimenti e il perseguimento più rapido ed efficace degli obiettivi di rinnovo dei mezzi di trasporto destinati ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale, all'articolo 200, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole ''fino a131 dicembre 2024'' sono soppresse''.
- Dopo il comma 5 inserire i seguenti:
''5-bis. Le autorità competenti possono applicare l'articolo 4, par. 4 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1370 del 23 ottobre 2007, anche nel caso in cui il contraente, anche in esecuzione e/o ad integrazione degli interventi afferenti il Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato con decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN dell'Unione europea del 13 luglio 2021, il Fondo complementare di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º luglio 2021, n. 101, ed il Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile predisposto ai sensi dell'articolo 1, commi 613-615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si vincoli ad effettuare, in autofinanziamento anche parziale e sulla base di un Piano Economico Finanziario rispettoso delle disposizioni e delle misure regolatorie vigenti con particolare riguardo agli obiettivi di efficienza ed efficacia attesi, investimenti rilevanti aventi un periodo di ammortamento significativamente superiore rispetto alla scadenza dell'affidamento. In tali ipotesi, ai fini del calcolo dell'estensione di cui all'indicato articolo 4, par. 4, che non può in ogni caso superare il termine del 31 dicembre 2026, si tiene conto della durata complessiva dell'affidamento cumulativa anche di tutti i provvedimenti adottati in conformità al predetto regolamento''.
5-ter. Al fine di garantire la continuità dell'erogazione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale in relazione alla situazione di emergenza causata dalla epidemia da Covid-19 in corso, gli enti affidanti possono disporre la proroga dei contratti scaduti o in scadenza ai sensi dell'articolo 5, comma 5 del Regolamento (CE) n.1370/2007 o nei limiti temporali di cui all'articolo 92, comma 4-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020 n. 27.».
24.7
Precluso
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4-bis. Al fine di favorire lo sviluppo degli investimenti e il perseguimento più rapido ed efficace degli obiettivi di rinnovo dei mezzi di trasporto destinati ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale, all'articolo 200, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: ''fino al 31 dicembre 2024'' sono soppresse».
24.8
Rufa, Campari, Pergreffi, Corti, Sudano, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. Al fine di favorire Io sviluppo degli investimenti e il perseguimento più rapido ed efficace degli obiettivi di rinnovo dei mezzi di trasporto destinati ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale, all'articolo 200, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole ''fino al 31 dicembre 2024'' sono soppresse.».
24.9
Precluso
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4-bis. Al fine di favorire lo sviluppo degli investimenti e il perseguimento più rapido ed efficace degli obiettivi di rinnovo dei mezzi di trasporto destinati ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale, all'articolo 200, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole ''fino al 31 dicembre 2024'' sono soppresse».
24.10
Precluso
Dopo il comma 4, inserire il seguente comma:
«4-bis. Al fine di favorire lo sviluppo degli investimenti e il perseguimento più rapido ed efficace degli obiettivi di rinnovo dei mezzi di trasporto destinati ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale, all'articolo 200, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: ''fino al 31 dicembre 2024'' sono soppresse».
24.11
Precluso
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4-bis. Al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri sottoposto a obbligo di servizio pubblico e consentire l'erogazione di servizi di trasporto pubblico locale in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19, la dotazione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 200 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementata di 1.500 milioni di euro per l'anno 2022. Tali risorse sono destinate a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri subita dai soggetti di cui all'articolo 200, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in via prioritaria nel periodo dal 1º gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 e, per la parte restante, fino al termine dell'applicazione delle limitazioni relative alla capienza massima dei mezzi adibiti ai servizi di trasporto pubblico».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:
a) quanto a 50 milioni mediante corrispondente riduzione e dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;
b) quanto a 50 milioni mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190;
a) quanto a 150 milioni mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica articolo 10, comma 5 del decreto-legge n. 282 del 2004.
b) quanto a 1.250 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
24.12
Precluso
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4-bis. Al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri sottoposto a obbligo di servizio pubblico e consentire l'erogazione di servizi di trasporto pubblico locale in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19, la dotazione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 200 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementata di 1.500 milioni di euro per l'anno 2022. Tali risorse sono destinate a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri subita dai soggetti di cui all'articolo 200, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in via prioritaria nel periodo dal 1º gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 e, per la parte restante, fino al termine dell'applicazione delle limitazioni relative alla capienza massima dei mezzi adibiti ai servizi di trasporto pubblico».
24.13
Rivolta, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Sudano, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4-bis. Al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri sottoposto a obbligo di servizio pubblico e consentire l'erogazione di servizi di trasporto pubblico locale in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19, la dotazione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 200 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementata di 1.500 milioni di euro per l'anno 2022. Tali risorse sono destinate a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri subita dai soggetti di cui all'articolo 200, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in via prioritaria nel periodo dal 1º gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 e, per la parte restante, fino al termine dell'applicazione delle limitazioni relative alla capienza massima dei mezzi adibiti ai servizi di trasporto pubblico».
24.14
Precluso
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4-bis. Al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri sottoposto a obbligo di servizio pubblico e consentire l'erogazione di servizi di trasporto pubblico locale in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19, la dotazione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 200 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementata di 1.500 milioni di euro per l'anno 2022. Tali risorse sono destinate a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri subita dai soggetti di cui all'articolo 200, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in via prioritaria nel periodo dal 1º gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 e, per la parte restante, fino al termine dell'applicazione delle limitazioni relative alla capienza massima dei mezzi adibiti ai servizi di trasporto pubblico».
24.15
Di Girolamo, Trentacoste, Gallicchio, Fede, Agostinelli
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4-bis. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 816, della legge 3o dicembre 2020, n. 178, è altresì incrementata di ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2022. Tali risorse sono assegnate alle Regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, per l'acquisto di mezzi alimentati da energia prodotta da fonti rinnovabili, al fine di incentivare il rinnovo del trasporto pubblico locale. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri di riparto e di assegnazione delle risorse di cui al primo periodo».
b) sostituire il comma 5 con il seguente:
«Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 3, 4 e 4-bis, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede quanto a 80 milioni di euro ai sensi dell'articolo 32 e quanto a 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».
24.16
Precluso
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5-bis. In considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle conseguenti ricadute economiche negative sugli operatori del settore del trasporto pubblico locale e regionale, nonché al fine di sostenere gli investimenti, le autorità competenti possono applicare l'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1370 del 23 ottobre 2007 anche nel caso in cui il gestore dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, anche in esecuzione e/o ad integrazione degli interventi afferenti il Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato con decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN dell'Unione europea del 13 luglio 2021, il Fondo complementare di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º luglio 2021, n. 101, ed il Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile predisposto ai sensi dell'articolo 1, commi 613-615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si vincoli ad effettuare, in autofinanziamento anche parziale e sulla base di un Piano Economico Finanziario rispettoso delle disposizioni e delle misure regolatorie vigenti con particolare riguardo agli obiettivi di efficienza ed efficacia attesi, investimenti rilevanti aventi un periodo di ammortamento significativamente superiore rispetto alla scadenza dell'affidamento. In tali ipotesi, ai fini del calcolo dell'estensione di cui all'indicato articolo 4, paragrafo 4, che non può in ogni caso superare il termine del 31 dicembre 2026, si tiene conto della durata complessiva dell'affidamento cumulativa anche di tutti i provvedimenti adottati in conformità al predetto regolamento».
24.17
Precluso
Dopo il comma 5 inserire il seguente:
«5-bis. Le autorità competenti possono applicare l'articolo 4, par. 4 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1370 del 23 ottobre 2007, anche nel caso in cui il contraente, anche in esecuzione e/o ad integrazione degli interventi afferenti il Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato con decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN dell'Unione europea del 13 luglio 2021, il Fondo complementare di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º luglio 2021, n. 101, ed il Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile predisposto ai sensi dell'articolo 1, commi 613-615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si vincoli ad effettuare, in autofinanziamento anche parziale e sulla base di un Piano Economico Finanziario rispettoso delle disposizioni e delle misure regolatorie vigenti con particolare riguardo agli obiettivi di efficienza ed efficacia attesi, investimenti rilevanti aventi un periodo di ammortamento significativamente superiore rispetto alla scadenza dell'affidamento. In tali ipotesi, ai fini del calcolo dell'estensione di cui all'indicato articolo 4 comma 4, che non può in ogni caso superare il termine del 31.12.2026, si tiene conto della durata complessiva dell'affidamento cumulativa anche di tutti i provvedimenti adottati in conformità al predetto regolamento».
24.18
Precluso
Dopo il comma 5 inserire il seguente:
«5-bis. Le autorità competenti possono applicare l'articolo 4, par. 4 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1370 del 23 ottobre 2007, anche nel caso in cui il contraente, anche in esecuzione e/o ad integrazione degli interventi afferenti il Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato con decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN dell'Unione europea del 13 luglio 2021, il Fondo complementare di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º luglio 2021, n. 101, ed il Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile predisposto ai sensi dell'articolo 1, commi 613-615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si vincoli ad effettuare, in autofinanziamento anche parziale e sulla base di un Piano Economico Finanziario rispettoso delle disposizioni e delle misure regolatorie vigenti con particolare riguardo agli obiettivi di efficienza ed efficacia attesi, investimenti rilevanti aventi un periodo di ammortamento significativamente superiore rispetto alla scadenza dell'affidamento. In tali ipotesi, ai fini del calcolo dell'estensione di cui all'indicato articolo 4 comma 4, che non può in ogni caso superare il termine del 31.12.2026, si tiene conto della durata complessiva dell'affidamento cumulativa anche di tutti i provvedimenti adottati in conformità al predetto regolamento».
24.19
Margiotta, Alfieri, Manca, Ferrari, Rojc
Precluso
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5-bis. Al fine di sostenere gli operatori del settore del trasporto pubblico locale e regionale e di mitigare gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 nonché al fine di sostenere gli investimenti, le autorità competenti possono applicare l'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1370 del 23 ottobre 2007 altresì nel caso in cui il gestore dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale si vincoli ad effettuare, in autofinanziamento anche parziale e sulla base di un Piano Economico Finanziario rispettoso delle disposizioni e delle misure regolatorie vigenti, significativi investimenti, anche in esecuzione e/o ad integrazione degli interventi afferenti il Piano nazionale di ripresa e resilienza e/o di altri strumenti finanziari, orientati alla sostenibilità ambientale e al miglioramento dei servizi di trasporto dei passeggeri, aventi un periodo di ammortamento superiore rispetto alla scadenza dell'affidamento. In tale ipotesi, si ritiene necessaria la proroga di cui al suddetto articolo 4, paragrafo 4, che non può in ogni caso superare il termine del 31 dicembre 2026, e al fine del calcolo si tiene conto della durata complessiva dell'affidamento, cumulativa anche di tutti i provvedimenti adottati in conformità al predetto regolamento».
24.21
Precluso
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5-bis. Al fine di sostenere gli operatori del settore del trasporto pubblico locale e regionale e di mitigare gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché di sostenere gli investimenti, le autorità competenti possono altresì applicare l'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1370 del 23 ottobre 2007 nel caso in cui il gestore dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale si vincoli ad effettuare, in autofinanziamento, anche parziale, e sulla base di un Piano Economico Finanziario che garantisca il rispetto delle disposizioni e delle misure regolatorie vigenti, significativi investimenti, anche in esecuzione e/o ad integrazione degli interventi afferenti il Piano nazionale di ripresa e resilienza e/o di altri strumenti finanziari, orientati alla sostenibilità ambientale e al miglioramento dei servizi di trasporto dei passeggeri, aventi un periodo di ammortamento superiore rispetto alla scadenza dell'affidamento. In tale ipotesi, si ritiene necessaria la proroga di cui al suddetto articolo 4, paragrafo 4, che non può in ogni caso superare il termine del 31 dicembre 2026, e ai fini del calcolo si tiene conto della durata complessiva dell'affidamento, cumulativa anche di tutti i provvedimenti adottati in conformità al predetto regolamento».
24.22
Precluso
Dopo il comma 5 inserire il seguente:
«5-bis. Al fine di sostenere gli operatori del settore del trasporto pubblico locale e regionale e di mitigare gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 nonché al fine di sostenere gli investimenti, le autorità competenti possono applicare l'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1370 del 23 ottobre 2007 altresì nel caso in cui il gestore dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale si vincoli ad effettuare, in autofinanziamento anche parziale e sulla base di un Piano Economico Finanziario rispettoso delle disposizioni e delle misure regolatorie vigenti, significativi investimenti, anche in esecuzione e/o ad integrazione degli interventi afferenti il Piano nazionale di ripresa e resilienza e/o di altri strumenti finanziari, orientati alla sostenibilità ambientale e al miglioramento dei servizi di trasporto dei passeggeri, aventi un periodo di ammortamento superiore rispetto alla scadenza dell'affidamento. In tale ipotesi, si ritiene necessaria la proroga di cui al suddetto articolo 4, paragrafo 4, che non può in ogni caso superare il termine del 31.12.2026, e al fine del calcolo si tiene conto della durata complessiva dell'affidamento, cumulativa anche di tutti i provvedimenti adottati in conformità al predetto regolamento».
24.23
Precluso
Dopo il comma 5 inserire il seguente:
«5-bis. Al fine di garantire la continuità dell'erogazione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale in relazione alla situazione di emergenza causata dalla epidemia da Covid-19 in corso, gli enti affidanti possono disporre la proroga dei contratti scaduti o in scadenza ai sensi dell'articolo 5, comma 5 del Regolamento (CE) n. 1370 del 2007 o nei limiti temporali di cui all'articolo 92, comma 4-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020 n. 27».
24.24
Precluso
Dopo il comma 5 inserire il seguente:
«5-bis. Al fine di garantire la continuità dell'erogazione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale in relazione alla situazione di emergenza causata dalla epidemia da Covid-19 in corso, gli enti affidanti possono disporre la proroga dei contratti scaduti o in scadenza ai sensi dell'articolo 5, comma 5 del Regolamento (CE) n. 1370 del 2007 o nei limiti temporali di cui all'articolo 92, comma 4-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020 n. 27».
24.25
Rivolta, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Sudano, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5-bis. Al fine di garantire la continuità dell'erogazione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale in relazione alla situazione di emergenza causata dalla epidemia da Covid-19 in corso, gli enti affidanti possono disporre la proroga dei contratti scaduti o in scadenza ai sensi dell'articolo 5, comma 5 del Regolamento (CE) n. 1370 del 2007 o nei limiti temporali di cui all'articolo 92, comma 4-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020 n. 27».
24.26
Precluso
Apportare le seguenti modifiche:
a) il comma 6 è sostituito dai seguenti commi:
«6. In considerazione del perdurare della situazione emergenziale connessa al COVID-19 e al fine di mitigare gli effetti negativi prodotti al settore dei servizi di trasporto effettuati su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo, con una dotazione complessiva di 30 milioni di euro per l'anno 2022, destinato:
a) nella misura di 15 milioni di euro a compensare i danni subiti in conseguenza delle misure di contenimento e di contrasto all'emergenza da COVID-19 dalle imprese esercenti i servizi di cui al presente comma ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi del regolamento (CE) n. 1073 del 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;
b) nella misura di 15 milioni di euro destinati, per le medesime finalità di cui alla precedente lettera a), alle imprese esercenti servizi di noleggio autobus con conducente ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218.
6-bis. Le compensazioni di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 6 sono riconosciute, nel limite delle risorse disponibili, per un importo massimo non superiore al 40 per cento dei minori ricavi registrati nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2022 ed il 31 marzo 2022 rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019, e, comunque, nel limite massimo dell'8 per cento di ciascuna delle quote del fondo di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 6 Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1º gennaio 2019, il contributo di cui al primo periodo è determinato in misura non superiore al 40 per cento dei ricavi registrati nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2022 ed il 31 marzo 2022, e, comunque, nel limite massimo dell'8 per cento di ciascuna delle quote del fondo di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 6. Ai fini del presente comma il contributo a fondo perduto non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del presente decreto e ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l'entrata in vigore del presente decreto».
b) al comma 10 le parole: «20 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «35 milioni di euro».
Conseguentemente, all'articolo 32, nell'alinea del comma 1 le parole: «1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1.676,41 milioni di euro per l'anno 2022» e alla lettera c) le parole: «quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a 115 milioni di euro per l'anno 2022».
24.27
Precluso
Apportare le seguenti modifiche:
a) il comma 6 è sostituito dai seguenti commi:
«6. In considerazione del perdurare della situazione emergenziale connessa al COVID-19 e al fine di mitigare gli effetti negativi prodotti al settore dei servizi di trasporto effettuati su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo, con una dotazione complessiva di 30 milioni di euro per l'anno 2022, destinato:
a) nella misura di 15 milioni di euro a compensare i danni subiti in conseguenza delle misure di contenimento e di contrasto all'emergenza da COVID-19 dalle imprese esercenti i servizi di cui al presente comma ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi del regolamento (CE) n. 1073 del 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;
b) nella misura di 15 milioni di euro destinati, per le medesime finalità di cui alla precedente lettera a), alle imprese esercenti servizi di noleggio autobus con conducente ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218.
6-bis. Le compensazioni di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 6 sono riconosciute, nel limite delle risorse disponibili, per un importo massimo non superiore al 40 per cento dei minori ricavi registrati nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2022 ed il 31 marzo 2022 rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019, e, comunque, nel limite massimo dell'8 per cento di ciascuna delle quote del fondo di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 6 Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1º gennaio 2019, il contributo di cui al primo periodo è determinato in misura non superiore al 40 per cento dei ricavi registrati nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2022 ed il 31 marzo 2022, e, comunque, nel limite massimo dell'8 per cento di ciascuna delle quote del fondo di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 6. Ai fini del presente comma il contributo a fondo perduto non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del presente decreto e ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l'entrata in vigore del presente decreto».
b) al comma 10 le parole: «20 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «35 milioni di euro».
Conseguentemente, all'articolo 32, nell'alinea del comma 1 le parole: «1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1.676,41 milioni di euro per l'anno 2022» e alla lettera c) le parole: «quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a 115 milioni di euro per l'anno 2022».
24.28
Precluso
Apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 6 è sostituito dai seguenti commi:
«6. In considerazione del perdurare della situazione emergenziale connessa al COVID-19 e al fine di mitigare gli effetti negativi prodotti al settore dei servizi di trasporto effettuati su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo, con una dotazione complessiva di 30 milioni di euro per l'anno 2022, destinato:
a) nella misura di 15 milioni di euro a compensare i danni subiti in conseguenza delle misure di contenimento e di contrasto all'emergenza da COVID-19 dalle imprese esercenti i servizi di cui al presente comma ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi del regolamento (CE) n. 1073 del 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;
b) nella misura di 15 milioni di euro destinati, per le medesime finalità di cui alla precedente lettera a), alle imprese esercenti servizi di noleggio autobus con conducente ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218.
6-bis. Le compensazioni di cui alle lettere a) e 0 del precedente comma 6 sono riconosciute, nel limite delle risorse disponibili, per un importo massimo non superiore al 40 per cento dei minori ricavi registrati nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2022 ed il 31 marzo 2022 rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019, e, comunque, nel limite massimo dell'8 per cento di ciascuna delle quote del fondo di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 6. Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1º gennaio 2019, il contributo di cui al primo periodo è determinato in misura non superiore al 40 per cento dei ricavi registrati nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2022 ed il 31 marzo 2022, e, comunque, nel limite massimo dell'8 per cento di ciascuna delle quote del fondo di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 6 Ai fini del presente comma il contributo a fondo perduto non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del presente decreto e ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l'entrata in vigore del presente decreto.»;
b) al comma 10 le parole: «20 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «35 milioni di euro».
Conseguentemente, all'articolo 32, comma 1, le parole: «1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1.676,41 milioni di euro per l'anno 2022» e alla lettera c) le parole: «quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a 115 milioni di euro per l'anno 2022».
24.29
Precluso
Apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 6 è sostituito dai seguenti commi:
«6. In considerazione del perdurare della situazione emergenziale connessa al COVID-19 e al fine di mitigare gli effetti negativi prodotti al settore dei servizi di trasporto effettuati su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo, con una dotazione complessiva di 30 milioni di euro per l'anno 2022, destinato:
a) nella misura di 15 milioni di euro a compensare i danni subiti in conseguenza delle misure di contenimento e di contrasto all'emergenza da COVID-19 dalle imprese esercenti i servizi di cui al presente comma ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi del regolamento (CE) n. 1073 del 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, de121 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;
b) nella misura di 15 milioni di euro destinati, per le medesime finalità di cui alla precedente lettera a), alle imprese esercenti servizi di noleggio autobus con conducente ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218.
6-bis. Le compensazioni di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 6 sono riconosciute, nel limite delle risorse disponibili, per un importo massimo non superiore al 40 per cento dei minori ricavi registrati nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2022 ed il 31 marzo 2022 rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019, e, comunque, nel limite massimo dell'8 per cento di ciascuna delle quote del fondo di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 6. Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1º gennaio 2019, il contributo di cui al primo periodo è determinato in misura non superiore al 40 per cento dei ricavi registrati nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2022 ed il 31 marzo 2022, e, comunque, nel limite massimo dell'8 per cento di ciascuna delle quote del fondo di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 6. Affini del presente comma il contributo a fondo perduto non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del presente decreto e ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l'entrata in vigore del presente decreto».
b) al comma 10 le parole: «20 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «35 milioni di euro».
Conseguentemente, all'articolo 32, nell'alinea del comma 1 le parole: «1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1.676,41 milioni di euro per l'anno 2022» e alla lettera c) le parole: «quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a 115 milioni di euro per l'anno 2022».
24.30
Precluso
Apportare le seguenti modifiche:
a) sostituire il comma 6 con i seguenti:
«6. In considerazione del perdurare della situazione emergenziale connessa al COVID-19 e al fine di mitigare gli effetti negativi prodotti al settore dei servizi di trasporto effettuati su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo, con una dotazione complessiva di 30 milioni di euro per l'anno 2022, destinato:
a) nella misura di 15 milioni di euro a compensare i danni subiti in conseguenza delle misure di contenimento e di contrasto all'emergenza da COVID-19 dalle imprese esercenti i servizi di cui al presente comma ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi del regolamento (CE) n. 1073 del 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;
b) nella misura di 15 milioni di euro destinati, per le medesime finalità di cui alla precedente lettera a), alle imprese esercenti servizi di noleggio autobus con conducente ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218.
6-bis. Le compensazioni di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 6 sono riconosciute, nel limite delle risorse disponibili, per un importo massimo non superiore al 40 per cento dei minori ricavi registrati nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2022 ed il 31 marzo 2022 rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019, e, comunque, nel limite massimo dell'8 per cento di ciascuna delle quote del fondo di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 6. Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1º gennaio 2019, il contributo di cui al primo periodo è determinato in misura non superiore al 40 per cento dei ricavi registrati nel periodo compreso tra gennaio 2022 ed il 31 marzo 2022, e, comunque, nel limite massimo dell'8 per cento di ciascuna delle quote del fondo di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 6. Ai fini del presente comma il contributo a fondo perduto non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del presente decreto e ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l'entrata in vigore del presente decreto».
b) al comma 10 sostituire le parole: «20 milioni di euro» con le seguenti: «35 milioni di euro».
Conseguentemente, all'articolo 32, nell'alinea del comma 1 le parole: «1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1.676,41 milioni di euro per l'anno 2022»e alla lettera c) le parole: «quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a 115 milioni di euro per l'anno 2022».
24.31
Precluso
Apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 6 è sostituito dai seguenti commi:
«6. In considerazione del perdurare della situazione emergenziale connessa al COVID-19 e al fine di mitigare gli effetti negativi prodotti al settore dei servizi di trasporto effettuati su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo, con una dotazione complessiva di 30 milioni di euro per l'anno 2022, destinato:
a) nella misura di 15 milioni di euro a compensare i danni subiti in conseguenza delle misure di contenimento e di contrasto all'emergenza da COVID-19 dalle imprese esercenti i servizi di cui al presente comma ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi del regolamento (CE) n. 1073 del 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;
b) nella misura di 15 milioni di euro destinati, per le medesime finalità di cui alla precedente lettera a), alle imprese esercenti servizi di noleggio autobus con conducente ai sensi della legge I l agosto 2003, n. 218.
6-bis. Le compensazioni di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 6 sono riconosciute, nel limite delle risorse disponibili, per un importo massimo non superiore al 40 per cento dei minori ricavi registrati nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2022 ed il 31 marzo 2022 rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019, e, comunque, nel limite massimo dell'8 per cento di ciascuna delle quote del fondo di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 6 Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1º gennaio 2019, il contributo di cui al primo periodo è determinato in misura non superiore al 40 per cento dei ricavi registrati nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2022 ed il 31 marzo 2022, e, comunque, nel limite massimo dell'8 per cento di ciascuna delle quote del fondo di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 6. Ai fini del presente comma il contributo a fondo perduto non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del presente decreto e ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l'entrata in vigore del presente decreto».
b) al comma 10 le parole: «20 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «35 milioni di euro».
Conseguentemente, all'articolo 32, nell'alinea del comma 1 le parole: «1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1.676,41 milioni di euro per l'anno 2022» e alla lettera c) le parole: «quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a 115 milioni di euro per l'anno 2022».
24.32
Precluso
Apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 6 è sostituito dai seguenti:
«6. In considerazione del perdurare della situazione emergenziale connessa al COVID-19 e al fine di mitigare gli effetti negativi prodotti al settore dei servizi di trasporto effettuati su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo, con una dotazione complessiva di 20 milioni di euro per l'anno 2022, destinato:
a) nella misura di 5 milioni di euro a compensare i danni subiti in conseguenza delle misure di contenimento e di contrasto all'emergenza da COVID-19 dalle imprese esercenti i servizi di cui al presente comma ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi del regolamento (CE) n. 1073 del 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;
b) nella misura di 15 milioni di euro destinati, per le medesime finalità di cui alla precedente lettera a), alle imprese esercenti servizi di noleggio autobus con conducente ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218.
6-bis. Le compensazioni di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 6 sono riconosciute, nel limite delle risorse disponibili, per un importo massimo non superiore al 40 per cento dei minori ricavi registrati nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2022 ed il 31 marzo 2022 rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019, e, comunque, nel limite massimo dell'8 per cento di ciascuna delle quote del fondo di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 6. Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1º gennaio 2019, il contributo di cui al primo periodo è determinato in misura non superiore al 40 per cento dei ricavi registrati nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2022 ed il 31 marzo 2022, e, comunque, nel limite massimo dell'8 per cento di ciascuna delle quote del fondo di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 6. Ai fini del presente comma il contributo a fondo perduto non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del presente decreto e ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l'entrata in vigore del presente decreto».
Conseguentemente, al comma 10, le parole: «20 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «25 milioni di euro».
Conseguentemente, all'articolo 32, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: «1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1.666,41 milioni di euro per l'anno 2022»;
b) dopo la lettera h) inserire la seguente:
«h-bis) quanto a 5 milioni di per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
24.33
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, sostituire il primo periodo coni seguenti: «In considerazione del perdurare della situazione emergenziale connessa al COVID-19 e al fine di mitigare gli effetti negativi prodotti al settore dei servizi di trasporto effettuati su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo, con una dotazione di 25 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 5 milioni di euro per le imprese esercenti i servizi di cui al presente comma ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi del regolamento (CE) n. 1073 del 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, e 20 milioni di euro per le imprese esercenti servizi di noleggio autobus con conducente ai sensi della legge il agosto 2003, n. 218. Il Fondo è destinato a compensare, nel limite delle risorse disponibili e per un importo massimo non superiore al 4o per cento dei minori ricavi registrati nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2022 ed il 31 marzo 2022 rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019, e, comunque, nel limite massimo dell'8 per cento della dotazione del fondo, i danni subiti in conseguenza delle misure di contenimento e di contrasto all'emergenza da COVID-19 dalle imprese di cui al primo periodo.»;
b) sostituire il comma 10 con il seguente:
«Agli oneri derivanti dai commi 6 e 7, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede quanto a 20 milioni di euro ai sensi dell'articolo 32 e quanto a lo milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n 190».
24.34
Ruspandini, Calandrini, De Carlo
Precluso
Al comma 6, sostituire il primo periodo con i seguenti: «In considerazione del perdurare della situazione emergenziale connessa al COVID-19 e al fine di mitigare gli effetti negativi prodotti al settore dei servizi di trasporto effettuati su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo, con una dotazione di 25 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 5 milioni di euro per le imprese esercenti i servizi di cui al presente comma ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi del regolamento (CE) n. 1073 del 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, e 20 milioni di euro per le imprese esercenti servizi di noleggio autobus con conducente ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218. Il Fondo è destinato a compensare, nel limite delle risorse disponibili e per un importo massimo non superiore al 40 per cento dei minori ricavi registrati nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2022 ed il 31 marzo 2022 rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019, e, comunque, nel limite massimo dell'8 per cento della dotazione del fondo, i danni subiti in conseguenza delle misure di contenimento e di contrasto all'emergenza da COVID-19 dalle imprese di cui al primo periodo».
Conseguentemente, al comma 10, sostituire le parole: «20 milioni» con le seguenti: «30 milioni».
24.35
Pergreffi, Arrigoni, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Al comma 6, sostituire il primo periodo con i seguenti: «In considerazione del perdurare della situazione emergenziale connessa al COVID-19 e al fine di mitigare gli effetti negativi prodotti al settore dei servizi di trasporto effettuati su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo, con una dotazione di 25 milioni di euro per l'armo 2022, di cui 5 milioni di euro per le imprese esercenti i servizi di cui al presente comma ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi del regolamento (CE) n. 1073 del 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, e 20 milioni di euro per le imprese esercenti servizi di noleggio autobus con conducente ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218. Il Fondo è destinato a compensare, nel limite delle risorse disponibili e per un importo massimo non superiore ai 40 per cento dei minori ricavi registrati nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2022 ed il 31 marzo 2022 rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019, e, comunque, nel limite massimo dell'8 per cento della dotazione del fondo, i danni subiti in conseguenza delle misure di contenimento e di contrasto all'emergenza da COVID-19 dalle imprese di cui al primo periodo».
Conseguentemente, al comma 10, sostituire le parole: «20 milioni» con le seguenti: «30 milioni».
24.36
Precluso
Al comma 6, sostituire il primo periodo con il seguente: «In considerazione del perdurare della situazione emergenziale connessa al COVID-19 e al fine di mitigare gli effetti negativi prodotti al settore dei servizi di trasporto effettuati su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo, con una dotazione di 25 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 5 milioni di euro per le imprese esercenti i servizi di cui al presente comma ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi del regolamento (CE) n. 1073 del 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, e 20 milioni di euro per le imprese esercenti servizi di noleggio autobus con conducente ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218. Il Fondo è destinato a compensare, nel limite delle risorse disponibili e per un importo massimo non superiore al 40 per cento dei minori ricavi registrati nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2022 ed il 31 marzo 2022 rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019, e, comunque, nel limite massimo dell'8 per cento della dotazione del fondo, i danni subiti in conseguenza delle misure di contenimento e di contrasto all'emergenza da COVID-19 dalle imprese di cui al primo periodo''.
Conseguentemente:
a) al comma 10, sostituire le parole: «20 milioni» con le seguenti: «30 milioni»;
b) all'articolo 32, comma 1, sostituire le parole: «1661,42 milioni» con le seguenti: «1671, 42 milioni» e dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
«h-bis) quanto 10 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della Missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».
24.37
Precluso
Al comma 6, sostituire il primo periodo con i seguenti: «In considerazione del perdurare della situazione emergenziale connessa al COVID-19 e al fine di mitigare gli effetti negativi prodotti al settore dei servizi di trasporto effettuati su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo, con una dotazione di 25 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 5 milioni di euro per le imprese esercenti i servizi di cui al presente comma ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi del regolamento (CE) n. 1073 del 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, e 20 milioni di euro per le imprese esercenti servizi di noleggio autobus con conducente ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218. Il Fondo è destinato a compensare, nel limite delle risorse disponibili e per un importo massimo non superiore al 40 per cento dei minori ricavi registrati nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2022 ed il 31 marzo 2022 rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019, e, comunque, nel limite massimo dell'8 per cento della dotazione del fondo, i danni subiti in conseguenza delle misure di contenimento e di contrasto all'emergenza da COVID-19 dalle imprese di cui al primo periodo».
Conseguentemente, sostituire il comma 10 con il seguente:
«Agli oneri derivanti dai commi 6 e 7, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:
a) quanto a 20 milioni ai sensi dell'articolo 32;
b) quanto a 10 milioni mediante mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
24.38
Precluso
Al comma 6, dopo le parole: «obblighi di servizio pubblico» inserire le seguenti: «nonché le imprese esercenti servizi di noleggio autobus con conducente ai sensi della legge 11 agosto 2003, n.218».
24.39
Precluso
Al comma 6, sostituire le parole: «con una dotazione di 15 milioni di euro», con le seguenti: «con una dotazione di 30 milioni di euro».
Conseguentemente:
- al comma 10, sostituire le parole: «20 milioni» con le seguenti: «35 milioni»;
- all'articolo 32, comma 1, sostituire le parole: «1.661,41 milioni» con le seguenti: «1.676,41 milioni» e, alla lettera f), dopo le parole: «quanto a» inserire le seguenti: «15 milioni di euro per l'anno 2022 e».
24.40
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
- dopo il comma 6, inserire il seguente:
«6-bis» Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contrasto alla diffusione del virus le Regioni, sentita l'Autorità per la regolazione dei trasporti provvedono alla emanazione di criteri per la programmazione ed il coordinamento degli autoservizi pubblici non di linea, prevedendo, se del caso, la possibilità di stipulare contratti di servizio con i titolari di licenza taxi o di autorizzazione per servizi di noleggio, con conducente, per garantire una maggiore sicurezza per l'utenza la cui domanda di trasporto non possa essere soddisfatta più efficacemente con altri servizi di trasporto pubblico locale.».
- dopo il comma 10 inserire il seguente:
«10-bis. Al comma 6 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
''b-bis) dei soggetti che esercitano, in ogni forma di società cooperativa, trasporto di passeggeri per vie d'acque interne con codice attività 50.30.00.''».
24.41
Precluso
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
«6-bis Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contrasto alla diffusione del virus le Regioni, sentita l'Autorità per la regolazione dei trasporti provvedono alla emanazione di criteri per la programmazione ed il coordinamento degli autoservizi pubblici non di linea, prevedendo, se del caso, la possibilità di stipulare contratti di servizio con i titolari di licenza taxi o di autorizzazione per servizi di noleggio, con conducente, per garantire una maggiore sicurezza per l'utenza la cui domanda di trasporto non possa essere soddisfatta più efficacemente con altri servizi di trasporto pubblico locale. Le Regioni provvedono agli adempimenti previsti dal presente comma con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».
24.42
Pergreffi, Arrigoni, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-bis. Analogamente a quanto previsto per le imprese di cui al comma 7 e per le medesime finalità del comma 6, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, commi 113 e 114, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementata per l'anno 2022 di 10 milioni di euro destinati al ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di leasing, con scadenza compresa anche per effetto di dilazione tra il 1 gennaio 2021 e il 31 marzo 2022 e concernenti gli acquisti effettuati, a partire dal 1º gennaio 2018, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 e M3, da parte di imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218».
Conseguentemente sostituire il comma 10con il seguente:
«10. Agli oneri derivanti dai commi 6, 7 e 7-bis pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 32».
24.43
Ruspandini, Calandrini, De Carlo
Precluso
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-bis. Analogamente a quanto previsto per le imprese di cui al comma 7 e per le medesime finalità del comma 6, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, commi 113 e 114, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementata per l'anno 2022 di 10 milioni di euro destinati al ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di leasing, con scadenza compresa anche per effetto di dilazione tra il 1 gennaio 2021 e il 31 marzo 2022 e concernenti gli acquisti effettuati, a partire dal 1º gennaio 2018, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 e M3, da parte di imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218».
Conseguentemente sostituire il comma 10 con il seguente:
«10. Agli oneri derivanti dai commi 6, 7 e 7-bis pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 32».
24.44
Precluso
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-bis. Analogamente a quanto previsto per le imprese di cui al comma 7 e per le medesime finalità del comma 6, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, commi 113 e 114, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementata per l'anno 2022 di 10 milioni di euro destinati al ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di leasing, con scadenza compresa anche per effetto di dilazione tra il 1º gennaio 2021 e il 31 marzo 2022 e concernenti gli acquisti effettuati, a partire dal 1º gennaio 2018, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 e M3, da parte di imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218».
Conseguentemente:
- sostituire il comma 10 con il seguente:
«10. Agli oneri derivanti dai commi 6, 7 e 7-bis, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 32»;
- all'articolo 32, comma 1, sostituire le parole: » 1661,42 milioni» con le seguenti: «1671, 42 milioni» e dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
«h-bis) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della Missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».
24.45
Precluso
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, commi 113 e 114, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementata, per Panno 2022, di 10 milioni di euro destinati al ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di leasing, con scadenza compresa anche per effetto di dilazione tra il 1º gennaio 2021 e il 31 marzo 2022 e concernenti gli acquisti effettuati, a partire dal 1º gennaio 2018, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 e M3, da parte di imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218».
Conseguentemente sostituire il comma 10 con il seguente:
«10. Agli oneri derivanti dai commi 6, 7 e 7-bis pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 32».
Conseguentemente, all'articolo 32, apportare le seguenti modificazioni:
- Al comma 1, le parole: «in 1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «in 1.671,41 milioni di euro per l'anno 2022»;
- Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:
«d-bis) quanto a 10 milioni per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 20222024, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero».
24.46
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 7, inserire il seguente:
«7-bis. Per le medesime finalità del comma 6, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, commi 113 e 114, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 16o, è incrementata, per l'anno 2022, di lo milioni di euro destinati al ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di leasing, con scadenza compresa anche per effetto di dilazione tra il i gennaio 2021 e il 31 marzo 2022 e concernenti gli acquisti effettuati, a partire dal 1º gennaio 2018, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 e M3, da parte di imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus, di cui alla legge n agosto 2003, n. 218.».
b) al comma io, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «10. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis, paria a io milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022- 2024, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».
24.47
Di Girolamo, Fede, Agostinelli, Trentacoste
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 7, inserire il seguente:
«7-bis. Per le medesime finalità del comma 6, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, commi 113 e 114, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 16o, è incrementata, per l'anno 2022, di io milioni di euro destinati al ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di leasing, con scadenza compresa anche per effetto di dilazione tra il i gennaio 2021 e il 31 marzo 2022 e concernenti gli acquisti effettuati, a partire dal 1º gennaio 2018, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 e M3, da parte di imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218.».
b) sostituire il comma io con il seguente:
«10. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis, pari a io milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022- 2024, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».
24.48
Precluso
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-bis. Analogamente a quanto previsto per le imprese di cui al comma 7 e per le medesime finalità del comma 6, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, commi 113 e 114, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementata per l'anno 2022 di 10 milioni di euro destinati al ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di leasing, con scadenza compresa anche per effetto di dilazione tra il 1 gennaio 2021 e il 31 marzo 2022 e concernenti gli acquisti effettuati, a partire dal 1º gennaio 2018, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 e M3, da parte di imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.''.
24.49
Precluso
Al comma 7, dopo le parole: «decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285» inserire le seguenti: «nonché le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus turistici».
24.50
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 9, inserire i seguenti:
«9-bis. In considerazione degli aumenti del prezzo dei carburanti e al fine di ridurre i costi sostenuti dagli autotrasportatori, con particolare riferimento alle emissioni dei veicoli pesanti Euro VI di cui al Regolamento (CE) n. 595/2009, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo, con una dotazione di io milioni di euro per l'anno 2022, per l'erogazione di contributi finalizzati al rimborso dell'additivazione dei gas di scarico in favore delle imprese che esercitano attività di autotrasporto. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri di riparto e le modalità di erogazione dei contributi di cui al periodo precedente».
b) sostituire il comma io con il seguente:
«10. Agli oneri derivanti dal 9-bis, pari a io milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022- 2024, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».
24.51
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 10 inserire i seguenti commi:
«10-bis. In considerazione degli effetti negativi derivanti dall'emergenza da Covid-19 l'articolo 14, commi 2, 3 e 4 ed i divieti di cui al comma 5 del medesimo articolo 14 del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i, non trovano applicazione durante lo stato di emergenza e comunque fino al 31 dicembre 2023.
10-ter. In considerazione degli effetti negativi derivanti dall'emergenza da Covid-19 l'articolo 24, comma 5, del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i. non trova applicazione fino al 31 dicembre 2023».
24.52
Precluso
Dopo il comma 10 inserire i seguenti:
«10-bis. In considerazione degli effetti negativi derivanti dall'emergenza da Covid-19 l'articolo 14, commi 2, 3 e 4 ed i divieti di cui al comma 5 del medesimo articolo 14 del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i, non trovano applicazione durante lo stato di emergenza e comunque fino al 31 dicembre 2023.
10-ter. In considerazione degli effetti negativi derivanti dall'emergenza da Covid-19 l'articolo 24, comma 5, del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i. non trova applicazione fino al 31 dicembre 2023».
24.53
Precluso
Dopo il comma 10 inserire i seguenti:
«10-bis. In considerazione degli effetti negativi derivanti dall'emergenza da Covid-19 l'articolo 14, commi 2, 3 e 4 ed i divieti di cui al comma 5 del medesimo articolo 14 del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i, non trovano applicazione durante lo stato di emergenza e comunque fino al 31 dicembre 2023.
10-ter. In considerazione degli effetti negativi derivanti dall'emergenza da Covid-19 l'articolo 24, comma 5, del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i. non trova applicazione fino al 31 dicembre 2023.
10-quater. All'articolo 1, comma 5-septies, del decreto-legge 10 settembre 2021, n.121, convertito con modificazioni in legge 9 novembre 2021, n. 156 le parole ''31 marzo 2022'' sono sostituite dalle parole ''31 dicembre 2024''».
24.54
Rufa, Campari, Pergreffi, Corti, Sudano, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
«10-bis. In considerazione degli effetti negativi derivanti dall'emergenza da Covid-19 l'articolo 14, commi 2, 3 e 4 ed i divieti di cui al comma 5 del medesimo articolo 14 del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i, non trovano applicazione durante lo stato di emergenza e comunque fino al 31 dicembre 2023.
10-ter. In considerazione degli effetti negativi derivanti dall'emergenza da Covid-19 l'articolo 24, comma 5, del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i. non trova applicazione fino al 31 dicembre 2023.».
24.55
Corti, Rufa, Campari, Pergreffi, Sudano, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
«10-bis - All'articolo 1, comma 5-septies, del decreto-legge 10 settembre 2021, n.121, convertito con modificazioni in legge 9 novembre 2021, n. 156 le parole: ''31 marzo 2022'' sono sostituite dalle parole ''31 dicembre 2024''.».
24.56
Precluso
Dopo il comma 10, è inserito il comma:
«10-bis. All'articolo 1, comma 5-septies, del decreto-legge 10 settembre 2021, n.121, convertito con modificazioni in legge 9 novembre 2021, n. 156 le parole: ''31 marzo 2022'' sono sostituite dalle parole: ''31 dicembre 2024''».
24.57
Precluso
Dopo il comma 10 è inserito il seguente:
«10-bis. All'articolo 1, comma 5-septies, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni in legge 9 novembre 2021, n. 156 le parole: ''31 marzo 2022'' sono sostituite dalle parole ''31 dicembre 2024''.».
24.58
Precluso
Dopo il comma 10, aggiungere, infine, il seguente:
«10-bis. In considerazione degli aumenti dei carburanti in atto, al fine di ridurre i costi sostenuti dagli autotrasportatori per l'anno 2022, all'articolo 24-ter, del decreto legislativo del 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
''1-bis. Per l'anno 2022 all'aliquota prevista dal comma i è applicata una riduzione del 30 per cento.''. Agli oneri di cui al presente comma, pari a io milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
24.59
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Sudano, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
«10-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, i contratti di lavoro subordinato del personale dipendente dei Comuni, con popolazione inferiore a 100.000 abitanti, interessati dagli interventi di cui al decreto ministeriale 7 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1º febbraio 2021, n. 26, sono prorogati fino al 31 dicembre 2026. I comuni di cui al primo periodo sono altresì autorizzati ad assumere personale a tempo determinato con contratti aventi scadenza non superiore al 31 dicembre 2026. Le amministrazioni interessate provvedono ai sensi del presente comma con l'utilizzo delle risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
24.60
Rufa, Pergreffi, Campari, Corti, Sudano, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
«10-bis. All'articolo 200-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: ''entro il 30 giugno 2021'' sono sostituite con le seguenti ''entro il 31 dicembre 2022''».
Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
24.62
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Sudano, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
«10-bis. La validità delle autorizzazioni per esercitarsi alla guida, di cui all'articolo 122, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, rilasciate tra il 1º ottobre 2021 e il 9 novembre 2021, è prorogata di 6 mesi e ad esse si applica l'articolo 121, comma 11 del medesimo decreto legislativo.
10-ter. All'articolo 1, comma 819, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: ''con ordinanza adottata entro il 15 ottobre 2021 ai sensi dell'articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285'' sono sostituite dalle seguenti: ''con delibera della giunta comunale o con ordinanza ai sensi dell'articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, adottate entro il 15 giugno 2022''.».
24.63
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Sudano, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
«10-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''A decorrere dal 1º marzo 2022, la Società diviene altresì soggetto attuatore degli interventi non ancora completati alla data del 31 dicembre 2021, ricompresi nel piano di cui all'articolo 61, comma 17, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96; conseguentemente, la Società subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi sorti in relazione alla gestione commissariale di cui all'articolo 61, comma 13, del medesimo decreto-legge n. 50 del 2017, la quale gestione cessa, pertanto, di avere efficacia.'';
b) al comma 11-bis, le parole: ''ricompresi nel piano predisposto dalla Società ai sensi del'' sono sostituite dalle seguenti: ''di cui al''».
24.0.1
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 24-bis.
1. Al fine di accelerare il rinnovo del parco autobus adibito ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale e di perseguire la promozione ed il miglioramento della qualità dell'aria con tecnologie innovative a basso impatto ambientale in attuazione degli accordi internazionali e degli obblighi derivanti dalla normativa dell'Unione europea, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili può istituire, a decorrere dal 1º gennaio 2022, uno o più Fondi finalizzati all'attivazione di Strumenti Finanziari rotativi, definiti in conformità alle disposizioni dell'articolo 58 del Regolamento UE n. 1060 del 24 giugno 2021.
2. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili provvede all'assegnazione della dotazione iniziale di risorse finanziarie necessarie per alimentare i Fondi di cui al comma 1 avvalendosi, nel limite massimo di 150 milioni di euro, di eventuali residui dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei di cui all'articolo 1 comma 1.a del Regolamento UE n. 1060 del 24 giugno 2021 non utilizzati dai soggetti beneficiari e di eventuali rifinanziamenti, a decorrere dal 1º gennaio 2022, delle risorse del Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile predisposto ai sensi dell'articolo 1, commi 613 - 615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili può avvalersi del supporto di istituzioni finanziarie nazionali e comunitarie per lo svolgimento delle attività di selezione degli istituti di credito deputati alla gestione dei Fondi.
3. Le risorse dei Fondi di cui al comma 1 sono cumulabili ad altre forme di contribuzione statali, regionali, provinciali o di altra natura, purché non sia superato l'ammontare massimo delle spese ammissibili, nel rispetto delle regole sottostanti anche delle altre forme di contribuzione.
4. La dotazione dei Fondi di cui al comma 1 è destinata al finanziamento di interventi a favore di soggetti privati e pubblici ed è riservata all'acquisto di autobus adibiti esclusivamente ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale a metano, elettrici o ad idrogeno e alla realizzazione delle relative infrastrutture di alimentazione.».
24.0.2
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 24-bis.
1. Al fine di accelerare il rinnovo del parco autobus adibito ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale e di perseguire la promozione ed il miglioramento della qualità dell'aria con tecnologie innovative a basso impatto ambientale in attuazione degli accordi internazionali e degli obblighi derivanti dalla normativa dell'Unione europea, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili può istituire, a decorrere dal 1º gennaio 2022, uno o più Fondi finalizzati all'attivazione di Strumenti Finanziari rotativi, definiti in conformità alle disposizioni dell'articolo 58 del Regolamento UE n. 1060 del 24 giugno 2021.
2. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili provvede all'assegnazione della dotazione iniziale di risorse finanziarie necessarie per alimentare i Fondi di cui al comma 1 avvalendosi, nel limite massimo di 150 milioni di euro, di eventuali residui dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei di cui all'articolo 1 comma 1.a del Regolamento UE n. 1060 del 24 giugno 2021 non utilizzati dai soggetti beneficiari e di eventuali rifinanziamenti, a decorrere dal 1º gennaio 2022, delle risorse del Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile predisposto ai sensi dell'articolo 1, commi 613 - 615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili può avvalersi del supporto di istituzioni finanziarie nazionali e comunitarie per lo svolgimento delle attività di selezione degli istituti di credito deputati alla gestione dei Fondi.
3. Le risorse dei Fondi di cui al comma 1 sono cumulabili ad altre fanne di contribuzione statali, regionali, provinciali o di altra natura, purché non sia superato l'ammontare massimo delle spese ammissibili, nel rispetto delle regole sottostanti anche delle altre forme di contribuzione.
4. La dotazione dei Fondi di cui al comma 1 è destinata al finanziamento di interventi a favore di soggetti privati e pubblici ed è riservata all'acquisto di autobus adibiti esclusivamente ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale a metano, elettrici o ad idrogeno e alla realizzazione delle relative infrastrutture di alimentazione.».
24.0.3
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 24-bis.
1. Al fine di accelerare il rinnovo del parco autobus adibito ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale e di perseguire la promozione ed il miglioramento della qualità dell'aria con tecnologie innovative a basso impatto ambientale in attuazione degli accordi internazionali e degli obblighi derivanti dalla normativa dell'Unione europea, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili può istituire, a decorrere dal 1º gennaio 2022, uno o più Fondi finalizzati all'attivazione di Strumenti Finanziari rotativi, definiti in conformità alle disposizioni dell'articolo 58 del Regolamento UE n. 1060 del 24 giugno 2021.
2. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili provvede all'assegnazione della dotazione iniziale di risorse finanziarie necessarie per alimentare i Fondi di cui al comma 1 avvalendosi, nel limite massimo di 150 milioni di euro, di eventuali residui dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei di cui all'articolo 1 comma 1.a del Regolamento UE n. 1060 del 24 giugno 2021 non utilizzati dai soggetti beneficiari e di eventuali rifinanziamenti, a decorrere dal 1º gennaio 2022, delle risorse del Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile predisposto ai sensi dell'articolo 1, commi 613 - 615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili può avvalersi del supporto di istituzioni finanziarie nazionali e comunitarie per lo svolgimento delle attività di selezione degli istituti di credito deputati alla gestione dei Fondi.
3. Le risorse dei Fondi di cui al comma 1 sono cumulabili ad altre forme di contribuzione statali, regionali, provinciali odi altra natura, purché non sia superato l'ammontare massimo delle spese ammissibili, nel rispetto delle regole sottostanti anche delle altre forme di contribuzione.
4. La dotazione dei Fondi di cui al comma 1 è destinata al finanziamento di interventi a favore di soggetti privati e pubblici ed è riservata all'acquisto di autobus adibiti esclusivamente ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale a metano, elettrici o ad idrogeno e alla realizzazione delle relative infrastrutture di alimentazione.».
24.0.4
Campari, Pergreffi, Corti, Rufa, Sudano, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 24-bis.
1. Al fine di accelerare il rinnovo del parco autobus adibito ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale e di perseguire la promozione ed il miglioramento della qualità dell'aria con tecnologie innovative a basso impatto ambientale in attuazione degli accordi internazionali e degli obblighi derivanti dalla normativa dell'Unione europea, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili può istituire, a decorrere dal P gennaio 2022, uno o più Fondi finalizzati all'attivazione di Strumenti Finanziari rotativi, definiti in conformità alle disposizioni dell'articolo 58 del Regolamento UE n. 1060 del 24 giugno 2021.
2. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili provvede all'assegnazione della dotazione iniziale di risorse finanziarie necessarie per alimentare i Fondi di cui al comma 1 avvalendosi, nel limite massimo di 150 milioni di euro, di eventuali residui dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei di cui all'articolo 1 comma 1.a del Regolamento UE n. 1060 del 24 giugno 2021 non utilizzati dai soggetti beneficiari e di eventuali rifinanziamenti, a decorrere dal 1º gennaio 2022, delle risorse del Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile predisposto ai sensi dell'articolo 1, commi 613 - 615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili può avvalersi del supporto di istituzioni finanziarie nazionali e comunitarie per lo svolgimento delle attività di selezione degli istituti di credito deputati alla gestione dei Fondi.
3. Le risorse dei Fondi di cui al comma 1 sono cumulabili ad altre forme di contribuzione statali, regionali, provinciali o di altra natura, purché non sia superato l'ammontare massimo delle spese ammissibili, nel rispetto delle regole sottostanti anche delle altre forme di contribuzione.
4. La dotazione dei Fondi di cui al comma 1 è destinata al rifinanziamento di interventi a favore di soggetti privati e pubblici ed è riservata all'acquisto di autobus adibiti esclusivamente ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale a metano, elettrici o ad idrogeno e alla realizzazione delle relative infrastrutture di alimentazione.».
24.0.5
Mallegni, Perosino, Gallone, Berardi
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 24-bis.
(Disposizioni in materia di tassa automobilistica)
1. A decorrere dal periodo tributario successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2022, all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al ventinovesimo comma, primo periodo le parole: ''alla scadenza del termine utile per il pagamento stabilito con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell'articolo 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463'' sono sostituite dalle parole: ''al momento della costituzione del presupposto impositivo coincidente con il termine del primo giorno del periodo d'imposta'';
b) al ventinovesimo comma, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: ''La tassa automobilistica è corrisposta ogni anno, in un'unica soluzione. L'obbligazione tributaria è riferita a 12 mesi a decorrere dal mese di immatricolazione del veicolo. Il termine per il primo pagamento della tassa automobilistica è fissato nell'ultimo giorno del mese successivo a quello di immatricolazione ovvero di uscita da qualsiasi sospensione dell'obbligo tributario. Per le scadenze successive alla prima, il termine per il pagamento è fissato nell'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza. Il pagamento della tassa automobilistica può essere corrisposto per 4 mesi a decorrere dal mese di immatricolazione del veicolo, in base a quanto previsto dal decreto del Ministero delle Finanze 18 novembre 1998, n. 462 recante 'Regolamento recante modalità e termini di pagamento delle tasse automobilistiche, ai sensi dell'articolo 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463'. Nel caso di pagamento frazionato ciascun quadrimestre costituisce un'autonoma obbligazione tributaria. Se dovuta, contestualmente alla tassa automobilistica, viene assolta anche la tassa automobilistica dovuta per la massa rimorchiabile''.».
24.0.6
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 24-bis.
(Disposizioni in materia di tassa automobilistica)
1. A decorrere dal periodo tributario successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2022, all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al ventinovesimo comma, primo periodo le parole: ''alla scadenza del termine utile per il pagamento stabilito con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell'articolo 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463'' sono sostituite dalle parole: ''al momento della costituzione del presupposto impositivo coincidente con il termine del primo giorno del periodo d'imposta'';
b) al ventinovesimo comma, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: ''La tassa automobilistica è corrisposta ogni anno, in un'unica soluzione. L'obbligazione tributaria è riferita a 12 mesi a decorrere dal mese di immatricolazione del veicolo. Il termine per il primo pagamento della tassa automobilistica è fissato nell'ultimo giorno del mese successivo a quello di immatricolazione ovvero di uscita da qualsiasi sospensione dell'obbligo tributario. Per le scadenze successive alla prima, il termine per il pagamento è fissato nell'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza. Il pagamento della tassa automobilistica può essere corrisposto per 4 mesi a decorrere dal mese di immatricolazione del veicolo, in base a quanto previsto dal decreto del Ministero delle Finanze 18 novembre 1998, n. 462 recante 'Regolamento recante modalità e termini di pagamento delle tasse automobilistiche, ai sensi dell'articolo 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463'. Nel caso di pagamento frazionato ciascun quadrimestre costituisce un'autonoma obbligazione tributaria. Se dovuta, contestualmente alla tassa automobilistica, viene assolta anche la tassa automobilistica dovuta per la massa rimorchiabile''.».
24.0.7
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art.24 bis.
(Disposizioni in materia di tassa automobilistica)
1. A decorrere dal periodo tributario successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2022, all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma ventinovesimo, primo periodo, le parole: ''alla scadenza del termine utile per il pagamento stabilito con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell'articolo 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463'' sono sostituite dalle seguenti ''al momento della costituzione del presupposto impositivo coincidente con il termine del primo giorno del periodo d'imposta'';
b) al comma ventinovesimo, dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: ''La tassa automobilistica è corrisposta ogni anno, in un'unica soluzione. L'obbligazione tributaria è riferita a 12 mesi a decorrere dal mese di immatricolazione del veicolo. Il termine per il primo pagamento della tassa automobilistica è fissato nell'ultimo giorno del mese successivo a quello di immatricolazione ovvero di uscita da qualsiasi sospensione dell'obbligo tributario. Per le scadenze successive alla prima, il termine per il pagamento è fissato nell'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza. Il pagamento della tassa automobilistica può essere corrisposto per 4 mesi a decorrere dal mese di immatricolazione del veicolo, in base a quanto previsto dal decreto del Ministero delle Finanze 18 novembre 1998, n. 462 recante Regolamento recante modalità e termini di pagamento delle tasse automobilistiche, ai sensi dell'articolo 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463. Nel caso di pagamento frazionato ciascun quadrimestre costituisce un'autonoma obbligazione tributaria. Se dovuta, contestualmente alla tassa automobilistica, viene assolta anche la tassa automobilistica dovuta per la massa rimorchiabile''.».
24.0.8
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 24-bis.
(Disposizioni in materia di accise sul gasolio commerciale usato come carburante per le imprese di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218)
1. Al fine di sostenere il settore dell'autotrasporto delle persone, le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, in ambito nazionale e internazionale, per il 2022, sono equiparate ai soggetti di cui all'articolo 24-ter, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, ai fini dell'applicazione delle accise sul gasolio commerciale usato come carburante dai veicoli aventi classi di emissione ''euro 6''.
2. All'onere di cui al comma 1, quantificato in 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
24.0.9
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 24-bis.
(Disposizioni in materia di accise sul gasolio commerciale usato come carburante per le imprese di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218)
1. Al fine di sostenere il settore dell'autotrasporto delle persone, le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, in ambito nazionale e internazionale, per il 2022, sono equiparate ai soggetti di cui all'articolo 24-ter, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, ai fini dell'applicazione delle accise sul gasolio commerciale usato come carburante dai veicoli aventi classi di emissione ''euro 6''.
2. All'onere di cui al comma 1, quantificato in 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
24.0.10
Arrigoni, Pergreffi, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 24-bis
(Disposizioni in materia di accise sul gasolio commerciale usato come carburante per le imprese di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218)
1. Al fine di sostenere il settore dell'autotrasporto delle persone, le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, in ambito nazionale e internazionale, per il 2022, sono equiparate ai soggetti di cui all'articolo 24-ter, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, ai fini dell'applicazione delle accise sul gasolio commerciale usato come carburante dai veicoli aventi classi di emissione ''euro 6''.
2. All'onere di cui al comma 1, quantificato in 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
24.0.11
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 24-bis.
(Disposizioni in materia di accise sul gasolio commerciale usato come carburante per le imprese di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218)
1. Al fine di sostenere il settore dell'autotrasporto delle persone, le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge li agosto 2003, n. 218, in ambito nazionale e internazionale, per il 2022, sono equiparate ai soggetti di cui all'articolo 24-ter, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, ai fini dell'applicazione delle accise sul gasolio commerciale usato come carburante dai veicoli aventi classi di emissione ''euro 6''.
2. All'onere di cui al comma 1, valutato in lo milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
24.0.12
Ruspandini, Calandrini, De Carlo
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 24-bis.
(Disposizioni in materia di accise sul gasolio commerciale usato come carburante per le imprese di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218)
1. Al fine di sostenere il settore dell'autotrasporto delle persone, le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, in ambito nazionale e internazionale, per il 2022, sono equiparate ai soggetti di cui all'articolo 24-ter, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, ai fini dell'applicazione delle accise sul gasolio commerciale usato come carburante dai veicoli aventi classi di emissione ''euro 6''.
2. All'onere di cui al comma 1, quantificato in 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
24.0.13
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 24-bis.
(Disposizioni in materia di accise sul gasolio commerciale usato come carburante per le imprese di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218)
1. Per l'anno 2022, al fine di sostenere il settore dell'autotrasporto delle persone, le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, in ambito nazionale e internazionale, sono equiparate ai soggetti di cui all'articolo 24-ter, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, ai fini dell'applicazione delle accise sul gasolio commerciale usato come carburante.
2. All'onere di cui al comma 1, valutato in 10 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
Conseguentemente, all'articolo 32, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «in 1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «in 1.671,41 milioni di euro per l'anno 2022»;
b) al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:
«d-bis) quanto a 10 milioni per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
24.0.14
Precluso
Dopo l'articolo, è inserito il seguente:
«Art. 24-bis.
(Organizzazione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali)
1. Alla legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modificazioni, dopo il comma 4 dell'articolo 12 è inserito il seguente:
''4-bis. La Commissione definisce, con propri regolamenti, l'organizzazione, il funzionamento e l'ordinamento giuridico del proprio personale secondo i principi contenuti nella legge 14 novembre 1995, n. 481. Al personale della Commissione è attribuito l'ottanta per cento del trattamento economico del personale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che, comunque, dovrà essere garantito con le risorse ordinarie di bilancio previste dalla legge per il funzionamento della Commissione di garanzia, senza costituire ulteriori oneri a carico della finanza pubblica''».
24.0.15
Vattuone, Rojc, Manca, Margiotta, D'Alfonso, Collina, Biasotti, Crucioli, Bruzzone, Castaldi, Boccardi, Faraone, Santangelo, Ripamonti
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 24-bis.
1. Le disposizioni di cui all'articolo 25-bis, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, si applicano altresì a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge fino al 31 dicembre 2022.
2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
24.0.16
Bergesio, Campari, Briziarelli, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 24-bis.
1. Le disposizioni di cui all'articolo 25-bis, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, si applicano altresì a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge fino al 31 dicembre 2022.
2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
24.0.17
Pazzaglini, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 24-bis.
(Soppressione limite di guida neopatentati)
1. Il comma 2-bis dell'articolo 117 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è abrogato a decorrere dal 12 gennaio 2022».
Conseguentemente, ai commi 3 e 5 del medesimo articolo 117 le parole: «ai commi 2 e 2-bis» sono sostituite con le seguenti: «al comma 2».
24.0.18
Campari, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 24-bis.
(Disposizioni in materia di esproprio per allungamento della pista dell'Aeroporto di Parma)
1. In conseguenza degli effetti derivanti dalla pandemia da COVID-19, al fine di accelerare il procedimento di esproprio dei terreni necessari per l'allungamento della pista dell'Aeroporto di Parma, l'ENAC è autorizzato a corrispondere i relativi indennizzi quantificati in 4,3 milioni di euro per l'anno 2021, mediante variazioni al proprio bilancio di previsione 2021, utilizzando le risorse finanziarie derivate da precedenti trasferimenti.
2. Agli oneri del presente articolo, pari a 4,3 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte alle esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
24.0.19
Campari, Bergesio, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 24-bis.
(Disposizioni a sostegno degli aeroporti minori)
1. Al fine di garantire le adeguate risorse finanziarie per assicurare la continuità dei servizi necessari al funzionamento degli aeroporti minori a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2022.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori degli aeroporti minori.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
24.0.20
Mallegni, Paroli, Barachini, Vono
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 24-bis.
(Disposizioni urgenti per la funzionalità di ANAS S.p.A. in ragione dell'emergenza COVID-19, dell'incremento dei costi per l'illuminazione pubblica e della ridefinizione della rete stradale nazionale)
1. È autorizzata a favore di ANAS S.p.A. la spesa di 4,3 milioni di euro per l'anno 2027 e di 25 milioni di euro annui dal 2028 al 2034. ANAS S.p.A. destina le risorse di cui al primo periodo alla compensazione delle minori entrate derivanti dalla riduzione della circolazione autostradale conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID- 19 nell'anno 2021, alla compensazione dei maggiori oneri derivanti dall'incremento dei costi sostenuti da ANAS S.p.A. per l'illuminazione pubblica delle strade negli anni 2021 e 2022 e alla copertura dei costi incrementali per le finalità di cui all'articolo 72 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, per l'anno 2022.
2. Entro il 15 aprile 2022 ANAS S.p.A. invia al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili una rendicontazione delle minori entrate derivanti dalla riduzione della circolazione autostradale riferita in relazione all'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e all'articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al differenziale del livello della circolazione autostradale tra il 1º gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 e lo stesso periodo dell'anno 2019 e, in relazione all'articolo 19, comma 9-bis, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ed integrate dall'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, agli importi previsti dal Contratto di programma tra Anas S.p.A. e lo Stato.
3. Entro il 10 marzo 2023 ANAS S.p.A. invia al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili una rendicontazione dei maggiori oneri derivanti dall'incremento dei costi sostenuti per l'illuminazione pubblica delle strade nell'anno 2022.
4 Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si provvede mediante la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 214 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34».
24.0.21
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 24-bis.
(Disposizioni urgenti per la funzionalità di ANAS S.p.A. in ragione dell'emergenza COVID-19, dell'incremento dei costi per l'illuminazione pubblica e della ridefinizione della rete stradale nazionale)
1. È autorizzata a favore di ANAS S.p.A. la spesa di 4,3 milioni di euro per l'anno 2027 e di 25 milioni di euro annui dal 2028 al 2034. ANAS S.p.A. destina le risorse di cui al primo periodo alla compensazione delle minori entrate derivanti dalla riduzione della circolazione autostradale conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19 nell'anno 2021, alla compensazione dei maggiori oneri derivanti dall'incremento dei costi sostenuti da ANAS S.p.A. per l'illuminazione pubblica delle strade negli anni 2021 e 2022 e alla copertura dei costi incrementali per le finalità di cui all'articolo 72 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, per ranno 2022.
2. Entro il 15 aprile 2022 ANAS S.p.A. invia al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili una rendicontazione delle minori entrate derivanti dalla riduzione della circolazione autostradale riferita in relazione all'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e all'articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al differenziale del livello della circolazione autostradale tra il 1º gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 e lo stesso periodo dell'anno 2019 e, in relazione all'articolo 19, comma 9-bis, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ed integrate dall'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, agli importi previsti dal Contratto di programma tra Anas S.p.A. e lo Stato.
3. Entro il 10 marzo 2023 ANAS S.p.A. invia al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili una rendicontazione dei maggiori oneri derivanti dall'incremento dei costi sostenuti per l'illuminazione pubblica delle strade nell'anno 2022.
4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si provvede mediante la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 214 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34».
24.0.22
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 24-bis.
(Disposizioni urgenti per la funzionalità di ANAS S.p.A. in ragione dell'emergenza COVID-19, dell'incremento dei costi per l'illuminazione pubblica e della ridefinizione della rete stradale nazionale)
1. È autorizzata a favore di ANAS S.p.A. una spesa di 4,3 milioni di euro per l'anno 2027 e di 25 milioni di euro annui dal 2028 al 2034. ANAS S.p.A. destina le risorse di cui al primo periodo alla compensazione delle minori entrate derivanti dalla riduzione della circolazione autostradale conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19 nell'anno 2021, alla compensazione dei maggiori oneri derivanti dall'incremento dei costi sostenuti da ANAS S.p.A. per l'illuminazione pubblica delle strade negli anni 2021 e 2022 e alla copertura dei costi incrementali per le finalità di cui all'articolo 72 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, per l'anno 2022.
2. Entro il 15 aprile 2022 ANAS S.p.A. invia al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili una rendicontazione delle minori entrate derivanti dalla riduzione della circolazione autostradale riferita in relazione all'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e all'articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al differenziale del livello della circolazione autostradale tra il 1º gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 e lo stesso periodo dell'anno 2019 e, in relazione all'articolo 19, comma 9-bis, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ed integrate dall'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, agli importi previsti dal Contratto di programma tra Anas S.p.A. e lo Stato.
3. Entro il lo marzo 2023 ANAS S.p.A. invia al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili una rendicontazione dei maggiori oneri derivanti dall'incremento dei costi sostenuti per l'illuminazione pubblica delle strade nell'anno 2022.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 4,3 milioni di euro per l'anno 2027 e di 25 milioni di euro annui dal 2028 al 2034, si provvede mediante la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui 214 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34».
24.0.23
Lanzi, Vaccaro, Croatti, Anastasi, Pavanelli, Trentacoste, Gallicchio
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 24-bis.
(Modifiche all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in materia di acquisto di autoveicoli elettrici da parte di soggetti con ISEE inferiore a 30.000 euro)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 77 è sostituito dal seguente: ''77. Per l'anno 2022, è riconosciuto un contributo, alternativo e non cumulabile con altri contributi statali previsti dalla normativa vigente, nella misura del 40 per cento delle spese sostenute e rimaste a carico del compratore, per l'acquisto in Italia, entro il 31 dicembre 2022, anche in locazione finanziaria, di un solo veicolo nuovo di fabbrica alimentato esclusivamente ad energia elettrica, di potenza inferiore o uguale a 150 kW, di categoria Mi, di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che abbia un prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a euro 30.000 al netto dell'imposta sul valore aggiunto'';
b) il comma 78 è sostituito dai seguenti:
''78. Il contributo di cui al comma 77 è concesso ad un solo soggetto per nucleo familiare con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a euro 30.000 e nel limite complessivo massimo di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2022. A tal fine, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un apposito fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2022.
78-bis. Il contributo di cui al comma 77 è corrisposto all'acquirente dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano tale importo in forma di credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.
78-ter. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore'';
c) il comma 79 è sostituito dai seguenti:
''79. Ai fini dell'attuazione dei commi 77, 78, 78-bis e 78-ter, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2019.
79-bis. L'efficacia dei commi 77, 78, 78-bis e 78-ter è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea''.
79-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 77 a 78-bis, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190''».
24.0.24
Santillo, Pavanelli, Trentacoste, Gallicchio
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 24-bis.
(Misure a sostegno dell'attività di navigazione)
1. Al fine di incentivare il turismo nautico, dal 1º aprile 2022 e fino al 31 ottobre 2022, le disposizioni concernenti le agevolazioni in materia di accisa sul gasolio di cui all'articolo 12, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 dicembre 2015, n. 225, si applicano a tutte le attività da navigazione da diporto sia su acque interne sia su acque marittime nazionali».
24.0.25
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 24-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di autotrasporto -''Un pieno per ripartire'')
1. Al fine di sostenere il settore dell'autotrasporto e compensare gli autisti dei maggiori costi sostenuti in ragione dell'aumento dei prezzi dei carburanti, anche a salvaguardia dei consumatori e per il contenimento dell'aumento dei prezzi finali, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito il Fondo denominato ''Un pieno per ripartire'', con una dotazione iniziale di 81,2 milioni di euro per l'anno 2022.
2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate all'erogazione di un buono carburante di valore pari a euro 800 da riconoscere in favore degli esercenti attività di autotrasporto di merci. Il buono non è cedibile, può essere richiesto per una sola volta e può essere utilizzato esclusivamente presso distributori di carburante autorizzati situati all'interno del territorio nazionale.
3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità e i termini per l'accesso, il riconoscimento e l'utilizzo dei buoni di cui al comma 2.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 81,2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
24.0.26
Santillo, Castaldi, Pavanelli, Trentacoste, Gallicchio
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 24-bis.
(Misure a sostegno della filiera nautica)
1. Al fine di sostenere la filiera nautica e la transizione ecologica della mobilità e dei trasporti, promuovendo la rimozione delle imbarcazioni abbandonate nei porti nonché lo smaltimento della vetroresina, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della Transizione Ecologica, di concerto con il Ministro dell'Economia e Finanze e con il Ministro dell'Infrastrutture e della Mobilità sostenibile, adotta un apposito piano per la rottamazione e smaltimento delle imbarcazioni in vetroresina, definisce criteri e modalità di attribuzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), numero 7), del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º luglio 2021, n. 101, nel limite massimo di 3 milioni di euro per l'anno 2022.».
24.0.27
Coltorti, Pavanelli, Trentacoste, Piarulli, Gallicchio
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 24-bis.
(Disposizioni in materia di produzione di idrogeno verde)
1. Al fine di avviare una fase pilota volta all'agevolazione degli impianti di produzione d'idrogeno verde tramite elettrolisi da fonti rinnovabili in funzione di vettore energetico pulito per la transizione verso un sistema energetico decarbonizzato e una mobilità elettrificata a zero emissioni, per un periodo transitorio di sei anni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli impianti di produzione di idrogeno sono esentati nella misura del 100 per cento da oneri di sistema e spese di distribuzione e gestione contatore, ad eccezione del 5 per cento delle componenti variabili degli oneri generali di sistema e della componente MTC (misure di compensazione territoriale) di cui al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge il agosto 2014, n. 116, conformemente alle seguenti condizioni:
a) uso di energia rinnovabile certificata, sia con prelievo dalla rete pubblica in punti diversi dalla produzione che direttamente da produzioni di energia rinnovabile;
b) assorbimento massimale di energia elettrica dell'impianto complessivo di elettrolisi e relativa periferia sul sito fino a 12 MW;
c) notifica dei progetti all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) entro e non oltre sei anni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e messa in funzione degli impianti entro 3 anni dalla notifica;
d) le notifiche dei progetti sono corredate del progetto di fattibilità con le relative descrizioni tecniche e con i dati degli impianti pianificati;
e) l'esenzione per gli impianti presentati entro la fase pilota di sei anni, sarà garantita per un periodo di esercizio di io anni dalla messa in funzione dell'impianto in modo da consentire l'ammortamento intero sotto condizioni economiche certe e definite;
f) eventuali ampliamenti dell'impianto nel periodo di esercizio di io anni dalla messa in funzione e fino al raggiungimento dell'assorbimento elettrico massimale di 12 MW dell'impianto complessivo di elettrolisi incluso la periferia, sono esentati in analogia all'impianto primario iniziale, limitatamente per il periodo di to anni di esercizio dalla messa in funzione dell'impianto originario iniziale;
g) l'esenzione include l'impiantistica direttamente necessaria per la produzione e per lo stoccaggio e rifornimento dell'idrogeno e l'impiantistica periferica necessaria a raggiungere il prodotto finale, tra cui la purificazione e compressione dell'idrogeno, i sistemi di gestione e sorveglianza e l'impiantistica antincendio, includendo anche la gestione di eventuali locali, uffici ed edifici direttamente attribuibili alla produzione e allo stoccaggio e distribuzione dell'idrogeno. L'esenzione di cui al presente è concessa fino al raggiungimento di 38o MW di potenza di connessione cumulativa dei progetti presentati.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli impianti fino a 12 MW di assorbimento totale già esistenti al momento dell'entrata in vigore della presente disposizione e include anche gli eventuali ampliamenti degli impianti esistenti fino a 12 MW.
3. Agli impianti di produzione d'idrogeno di cui al comma 1, ivi inclusa la periferia impiantistica ed edile necessaria per la produzione, gestione, distribuzione e rifornimento del prodotto finale, in quanto collegati allo stesso POD elettrico, si applica quanto previsto all'articolo 52, lettera e) del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, e successive modificazioni.
4. L'Agenzia delle Dogane è tenuta alla relativa precisazione tramite circolare o strumento adeguato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
5. Decorsi cinque anni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile e il Ministero della Transizione ecologica ambiente e della tutela del territorio e del mare, istituisce un tavolo di lavoro interministeriale per la valutazione dell'efficienza delle misure adottate nella fase pilota di cui al presente comma, anche al fine di elaborare proposte per la prosecuzione dell'esenzione in oggetto. Entro la fine della fase pilota le relative proposte saranno percepite tramite atto legislativo adeguato. In mancanza di tale, la fase pilota di cui al presente comma sarà prolungata di un anno
6. L'esenzione di cui di cui al comma 1 si applica anche agli impianti con potenze richieste oltre i 12 MW, mediante apposita domanda di analoga esenzione all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA). L'Autorità esamina le domande pervenute entro sessanta giorni dalla loro presentazione. La mancata approvazione del progetto deve essere motivata in base a criteri tecnici oggettivi, quali la mancata disponibilità di energia rinnovabile o problemi tecnici di rete per le potenze richieste. In tali casi, l'Autorità al fine di dare esito positivo alla proposta di progetto e in base alle problematiche tecniche incontrate, può limitare la potenza richiesta ai limiti tecnicamente fattibili e/o ridurre i tempi giornalieri di produzione dell'idrogeno del 30 per cento.».
24.0.28
Santangelo, Lupo, Pavanelli, Trentacoste, Gallicchio
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 24-bis.
(Disposizioni concernenti la messa in sicurezza e la manutenzione straordinaria delle strade comunali)
1. All'articolo 2, comma 2-septiesdecies, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: ''di Roma Capitale'' sono sostituite dalle seguenti: ''di Roma Capitale e del Comune di Palermo'';
b) al primo periodo, le parole: ''Roma capitale è autorizzata a stipulare, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nell'ambito dei rapporti di collaborazione con lo Stato di cui all'articolo 24, comma 6, della legge 5 maggio 2009, n. 42, apposita convenzione con la società ANAS S.p.a'' sono sostituite dalle seguenti: ''Roma capitale e Comune di Palermo sono autorizzate a stipulare entro il 3o aprile 2022, nell'ambito dei rapporti di collaborazione con lo Stato di cui all'articolo 24, comma 6, della legge 5 maggio 2009, n. 42, apposite convenzioni con la società ANAS S.p.a.'';
c) al secondo periodo, le parole: ''nel limite di 5 milioni di euro'' sono sostituite dalle seguenti: ''nel limite di 8 milioni di euro''.».
24.0.29
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 24-bis.
(Disposizioni urgenti per la viabilità della Sicilia Sud occidentale)
1. Al fine di procedere al completamento degli interventi sulla tratta Gela-Agrigento-Castelvetrano della S.S. 115, opera strategica per la viabilità della Sicilia Sud occidentale, è autorizzata una spesa di 20 milioni per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 per le spese di progettazione definitiva ed esecutiva relativa agli interventi di realizzazione dei lotti MLo1, MLo2, MLo3 e ML04. Le risorse di cui al periodo precedente sono trasferite all'ANAS S.p.A. per le attività di progettazione, nonché per la quota eventualmente residua, per la realizzazione dei medesimi interventi, che sono inseriti nel contratto di programma con l'ANAS S.p.A., con priorità di finanziamento e realizzazione.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022- 2024, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».
24.0.30
Marinello, Pavanelli, Trentacoste, Gallicchio
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 24-bis.
(Disposizioni per la messa in sicurezza di ponti e viadotti)
1. Per la realizzazione di interventi straordinari ed emergenziali per la messa in sicurezza del Ponte Corleone nel Comune di Palermo è autorizzata una spesa di 12 milioni di euro per l'anno 2022.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
24.0.31
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 24-bis.
(Misure urgenti a sostegno del settore dell'autotrasporto)
1. Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio e di incentivare il processo di efficientamento energetico nel settore trasporto merci, alle imprese attive sul territorio italiano che svolgono attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto, a decorrere dal 1º gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 20 per cento del costo di acquisto al netto dell'imposta sul valore aggiunto di gas naturale liquefatto utilizzato per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e al suddetto credito non si applica il limite previsto dall'art.1 comma 53 della legge 24 dicembre 2007 n. 244.
2. Alle spese previste per l'anno 2023 di cui al comma 1 e comunque nel limite massimo di 25 milioni si provvede mediante ricorso ai Fondo per la strategia di mobilità sostenibile di cui all'articolo 1, comma 392, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».
24.0.32
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 24-bis.
(Misure urgenti a sostegno del settore dell'autotrasporto)
1. Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio e di incentivare il processo di efficientamento energetico nel settore trasporto merci, alle imprese attive sul territorio italiano che svolgono attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi o in conto proprio con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a gas naturale (CNG e/o LNG), a decorrere dal 1º gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 20 per cento del costo di acquisto al netto dell'imposta sul valore aggiunto di gas naturale utilizzato per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e al suddetto credito non si applica il limite previsto dall'articolo 1 comma 53 della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.
2. Agli oneri di cui al presente articolo, nel limite di 30 milioni di euro nel 2022 che costituisce limite massimo di spesa, si provvede mediante ricorso al Fondo per la strategia di mobilità sostenibile di cui all'articolo 1, comma 392, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».
24.0.33
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 24-bis.
(Misure urgenti a sostegno del settore dell'autotrasporto)
1. Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio e di incentivare il processo di efficientamento energetico nel settore trasporto merci, alle imprese attive sul territorio italiano che svolgono attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto, a decorrere dal 1º gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 20 per cento del costo di acquisto al netto dell'imposta sul valore aggiunto di gas naturale liquefatto utilizzato per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e al suddetto credito non si applica il limite previsto dall'art.1 comma 53 della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.
2. Alle spese previste per l'anno 2023 di cui al comma 1 e comunque nel limite massimo di 25 milioni si provvede mediante ricorso al Fondo per la strategia di mobilità sostenibile di cui all'articolo 1, comma 392, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».
24.0.34
Coltorti, Pavanelli, Trentacoste, Gallicchio
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 24-bis.
(Proroga di termini in materia di detrazioni fiscali per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad elettricità)
1. All'articolo 16-ter, comma 1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le parole: ''31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2022''.
2. Agli oneri di cui al comma 1, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2022 e 45 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 20222024, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».
24.0.35
Coltorti, Pavanelli, Trentacoste, Gallicchio
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 24-bis.
(Disposizioni in materia di detrazioni fiscali per infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica in ambito condominiale)
1. All'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
''3-bis. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, al fine di favorire la diffusione di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica nei condomini, alle imprese è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1º gennaio 2022 al 31 dicembre 2024 relative a lavori di predisposizione dell'impianto elettrico condominiale finalizzati all'installazione di punti di ricarica individuale o condivisa in condomini, tramite nuova attivazione di un unico punto di consegna (POD) a servizio dei singoli punti di ricarica, ivi inclusi i costi sostenuti per le pratiche di progettazione e prestazioni professionali connesse all'intervento, nonché i costi sostenuti per la nuova connessione elettrica. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 65 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro.''.
2. All'articolo 119, comma 8, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto, infine, il seguente periodo: ''La stessa aliquota di detrazione e le stesse modalità di detrazione spettano alle imprese per gli interventi di cui all'articolo 16-ter, comma 3-bis, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, fermo restando il relativo limite di spesa.''.
3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 30 milioni di euro per il 2022, 30 milioni di euro per il 2023 e 25 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
24.0.36
Marin, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato, Doria
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 24-bis.
(Misure a sostegno dei distributori di carburante nelle aree di confine)
1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, per l'anno 2022, ai distributori stradali o autostradali di carburante localizzati in un comune il cui territorio sia compreso, in tutto o in parte, nella fascia di 20 chilometri dal confine con la Confederazione svizzera, con la Repubblica d'Austria, con la Repubblica francese o con la Repubblica di Slovenia è riconosciuto un contributo di solidarietà quale parziale ristoro derivante dall'aumento dei prezzi nel settore elettrico.
2. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze, è istituito un fondo denominato ''Fondo di solidarietà per i distributori di carburante nelle aree di confine'' con una dotazione di 80 milioni di euro per l'anno 2022.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le regioni interessate, sono determinate le modalità di funzionamento e di ripartizione del Fondo, ivi compresa la possibilità di affidare l'istruttoria all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 80 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
24.0.37
Pazzaglini, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente.
«Art. 24-bis.
(Misure urgenti di idoneità degli impianti di risalita)
Al comma 5-bis dell'articolo 43, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: ''la vita tecnica degli impianti di risalita in scadenza nel 2018, nel 2019 e nel 2020, limitatamente agli skilift situati nei territori delle Regioni Abruzzo e Marche, è prorogata al 31 dicembre 2021, previa verifica della loro idoneità, ai fini della sicurezza dell'esercizio, da parte dei competenti uffici ministeriali'', sono sostituite dalle seguenti: ''la vita tecnica degli impianti di risalita in scadenza nel 2018, nel 2019, nel 2020 e nel 2021, limitatamente agli skilift situati nei territori delle Regioni Abruzzo e Marche, è prorogata al 31 dicembre 2022, previa verifica della loro idoneità, ai fini della sicurezza dell'esercizio, da parte dei competenti uffici ministeriali. In ogni caso, la verifica di idoneità di cui al periodo precedente si considera comunque effettuata laddove l'impianto, entro i tre mesi antecedenti la scadenza della vita tecnica, abbia espletato i controlli dello stesso livello di una revisione generale di cui all'art. 2.3.1 del D.M. n. 203/2015 ed ottenuto il prescritto nullaosta''».
24.0.38
Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 24-bis.
(Misure urgenti a sostegno delle infrastrutture viarie del bacino del Po)
1. Al fine di garantire la sicurezza delle infrastrutture viarie del fiume Po, è autorizzata l'ulteriore spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 per il finanziamento del contratto di programma 2021-2025 tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e ANAS Spa, ai fini della progettazione e realizzazione di nuovi ponti sulle strade statali di attraversamento del bacino del Po in sostituzione di quelli esistenti con gravi problemi strutturali di sicurezza, assegnando la massima priorità alla progettazione e realizzazione dei lavori indifferibili e urgenti dei nuovi Ponti della Becca sulla SS 617 Bronese e del Casal Maggiore sulla SS 343-Asolana, di cui è stato già finanziato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per poterli inserire nei prossimi aggiornamenti del contratto di programma ANAS.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della Missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».
24.0.39
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 24-bis.
(Misure urgenti a sostegno della mobilità condivisa)
1. Al fine di rilanciare il settore del car sharing, duramente colpito dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, è riconosciuto un ristoro diretto dei costi di noleggio di veicoli di categoria M1 pari al 80 per cento delle somme versate e comunque di importo complessivo non superiore a 3 milioni di euro per singola azienda, in favore delle imprese esercenti servizi di car sharing. Il ristoro è concesso limitatamente alle scadenze comprese tra il 1º gennaio 2021 e il 31 marzo 2022, concernenti i contratti di noleggio di nuova stipula o già vigenti, a partire dal 1º gennaio 2021, anche mediante contratti di locazione finanziaria, da parte di imprese esercenti i servizi di car sharing nelle seguenti modalità:
a) noleggio a senso unico o a flusso libero;
b) noleggio andata e ritorno, sistema con stazioni fisse di presa e riconsegna.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro limitatamente all'anno 2022.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
24.0.40
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 24-bis.
(Misure urgenti a sostegno della mobilità condivisa)
1. Al fine di rilanciare il settore del car sharing, duramente colpito dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, è riconosciuto un ristoro diretto dei costi di noleggio di veicoli di categoria M1 pari al 80 per cento delle somme versate e comunque di importo complessivo non superiore a 3 Milioni di euro per singola azienda, in favore delle imprese esercenti servizi di car sharing. Il ristoro è concesso limitatamente alle scadenze comprese tra il lo gennaio 2021 e il 31 marzo 2022, concernenti i contratti di noleggio di nuova stipula o già vigenti, a partire dal 1º gennaio 2021, anche mediante contratti di locazione finanziaria, da parte di imprese esercenti i servizi di car sharing nelle seguenti modalità:
a) noleggio a senso unico o a flusso libero;
b) noleggio andata e ritorno, sistema con stazioni fisse di presa e riconsegna.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro limitatamente all'anno 2022.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, valutati in 10 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
24.0.41
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 24-bis.
(Disposizioni in materia di responsabilità in attraversamenti o sovrapposizioni di due o più strade appartenenti ad Enti diversi)
1. Il punto 1), della lettera a-quinquies), dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, è soppresso».
24.0.42
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 24-bis.
(Misure per il contenimento del disagio abitativo)
1. In considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, la dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementata di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
2. Una quota delle risorse del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, può essere annualmente utilizzata, tenendo conto delle disponibilità del Fondo medesimo, per sostenere le iniziative intraprese dalle Regioni e dagli enti locali volte all'acquisto sul mercato di immobili da destinare in locazione a nuclei familiari sottoposti a procedure di sfratto esecutivo.
3. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della Missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».
24.0.43
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 24-bis.
(Disposizioni in materia di trasporto eccezionale)
1. All'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, aggiungere, in fine, il seguente periodo: ''La disposizione del primo periodo non si applica alle autorizzazioni per il transito dei veicoli eccezionali e dei trasporti in condizioni di eccezionalità di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che restano valide fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza».
25.1
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «31 marzo 2022» con le seguenti: «31 maggio 2022»;
b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «31 marzo 2022» con le seguenti: «31 maggio 2022».
25.2
Coltorti, Pesco, Dell'Olio, Trentacoste
Precluso
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'Autorità di regolazione dei trasporti (ART) determina, con proprio provvedimento, i criteri di allocazione dello stanziamento di cui al primo periodo, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 37, comma 2, lettera a), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201».
25.3
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2, inserire il seguente:
«Al fine di sostenere il settore del trasporto ferroviario delle merci, anche in considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dell'aumento dei prezzi nel settore elettrico, le risorse di cui all'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, da corrispondere alle imprese ferroviarie per il trasporto merci sono incrementate di 5 milioni di euro per il 2022 e di io milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate, nel rispetto delle Linee guida per gli aiuti di Stato alle imprese ferroviarie adottate dalla Commissione europea, le modalità di attribuzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per le annualità dal 2023 al 2027. Gli incentivi sono destinati alla compensazione dei costi supplementari per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, inclusi quelli relativi al traghettamento ferroviario dei treni merci ed alle attività ad esso connesse, sostenuti dalle imprese ferroviarie rispetto ad altre modalità più inquinanti, per l'effettuazione di trasporti ferroviari di merci aventi origine o destinazione nelle regioni Abruzzo, Lazio, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Le risorse non attribuite alle imprese ferroviarie ai sensi del periodo precedente sono destinate, nei limiti degli stanziamenti disponibili, al riconoscimento di un contributo alle imprese ferroviarie che effettuano i trasporti di merci per ferrovia sull'intera infrastruttura ferroviaria nazionale, in misura non superiore al valore di 2,5 euro a treno/km. Detto contributo, che tiene conto dei minori costi esterni rispetto ai trasporti in modalità stradale, è ripartito fra le imprese aventi diritto in maniera proporzionale ai treni/km effettuati»;
b) al comma 3, sostituire le parole: «al comma 1» con le seguenti: «ai commi 1 e 2-bis».
25.4
Mallegni, Paroli, Barachini, Vono, Berardi
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Al fine di sostenere il settore del trasporto ferroviario delle merci, anche in considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dell'aumento dei prezzi nel settore elettrico, le risorse di cui all'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, da corrispondere alle imprese ferroviarie per il trasporto merci sono incrementate di 5 milioni di euro per il 2022 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate, nel rispetto delle Linee guida per gli aiuti di Stato alle imprese ferroviarie adottate dalla Commissione europea, le modalità di attribuzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per le annualità dal 2023 al 2027. Gli incentivi sono destinati alla compensazione dei costi supplementari per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, inclusi quelli relativi al traghettamento ferroviario dei treni merci ed alle attività ad esso connesse, sostenuti dalle imprese ferroviarie rispetto ad altre modalità più inquinanti, per l'effettuazione di trasporti ferroviari di merci aventi origine o destinazione nelle regioni Abruzzo, Lazio, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Le risorse non attribuite alle imprese ferroviarie ai sensi del periodo precedente sono destinate, nei limiti degli stanziamenti disponibili, al riconoscimento di un contributo alle imprese ferroviarie che effettuano i trasporti di merci per ferrovia sull'intera infrastruttura ferroviaria nazionale, in misura non superiore al valore di 2,5 euro a treno/km. Detto contributo, che tiene conto dei minori costi esterni rispetto ai trasporti in modalità stradale, è ripartito fra le imprese aventi diritto in maniera proporzionale ai treni/km effettuati»;
b) al comma 3, sostituire le parole: «al comma 1» con le seguenti: «ai commi 1 e 2-bis».
25.5
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Al fine di sostenere il settore del trasporto ferroviario delle merci, anche in considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dell'aumento dei prezzi nel settore elettrico, le risorse di cui all'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, da corrispondere alle imprese ferroviarie per il trasporto merci sono incrementate di 5 milioni di euro per il 2022 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate, nel rispetto delle Linee guida per gli aiuti di Stato alle imprese ferroviarie adottate dalla Commissione europea, le modalità di attribuzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per le annualità dal 2023 al 2027. Gli incentivi sono destinati alla compensazione dei costi supplementari per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, inclusi quelli relativi al traghettamento ferroviario dei treni merci ed alle attività ad esso connesse, sostenuti dalle imprese ferroviarie rispetto ad altre modalità più inquinanti, per l'effettuazione di trasporti ferroviari di merci aventi origine o destinazione nelle regioni Abruzzo, Lazio, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Le risorse non attribuite alle imprese ferroviarie ai sensi del periodo precedente sono destinate, nei limiti degli stanziamenti disponibili, al riconoscimento di un contributo alle imprese ferroviarie che effettuano i trasporti di merci per ferrovia sull'intera infrastruttura ferroviaria nazionale, in misura non superiore al valore di 2,5 euro a treno/km. Detto contributo, che tiene conto dei minori costi esterni rispetto ai trasporti in modalità stradale, è ripartito fra le imprese aventi diritto in maniera proporzionale ai treni/km effettuati»;
b) al comma 3, sostituire le parole: «al comma 1» con le seguenti: «ai commi 1 e 2-bis».
25.6
Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Aggiungere, in fine il seguente comma:
«3-bis. Per la progettazione e realizzazione del raddoppio della tratta ferroviaria Milano-Mortara, Sottoprogetto 2 - Raddoppio tratta Albairate/Vermezzo - Parona Lomellina e Sottoprogetto 4 - Raddoppio tratta Parona Lomellina - Mortara, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2022 e 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2028, a favore di Rete ferroviaria italiana Spa. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022 e 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
25.0.1
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 25-bis.
(Misure urgenti per il settore aerospaziale)
1. Con riguardo agli interventi inerenti ai progetti di ricerca e di sviluppo nell'area della sicurezza nazionale già assentiti ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, i diritti di regia derivanti dalla vendita dei prodotti utilizzanti le tecnologie sviluppate nell'ambito dei singoli progetti finanziati, non ancora versati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono dovuti se i relativi contratti di vendita sono stati conclusi nel quinquennio successivo alla data di completamento dell'erogazione dei finanziamenti. È comunque esclusa l'applicazione dell'articolo 2033 del codice civile per le somme già versate. La presente disposizione si applica ai soggetti che presentano, nei termini ivi previsti, la dichiarazione di cui al comma 2.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti beneficiari che non hanno ancora completato il pagamento dei diritti dovuti presentano al Ministero dello sviluppo economico apposita dichiarazione sull'ammontare dei diritti di regia maturati ai sensi del comma t, sulla base delle vendite effettuate nonché sulle somme ancora non versate, formulata sulla base dei bilanci regolarmente approvati.
3. Il Ministero dello sviluppo economico procede ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni».
25.0.2
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 25-bis.
(Misure per la navigazione nelle acque interne)
1. Al punto 3 della Tabella A del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: '', limitatamente al trasporto delle merci,'' sono soppresse.
2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 2 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
Conseguentemente, all'articolo 32, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Agli oneri derivanti dagli articoli da 1 a 5, 7, comma 2, lettera b), da 8 a 12, 15, comma 3, lettera c), da 18 a 20, 22, comma 5, 24, 25-bis, 26 e 30 determinati in 1.663,41 milioni di euro per l'anno 2022, 122,26 milioni di euro per l'anno 2023, 155,82 milioni di euro per l'anno 2024, 146,46 milioni di euro per l'anno 2025, 138,16 milioni di euro per l'anno 2026, 124,26 milioni di euro per l'anno 2027, 110,46 milioni di euro per l'anno 2028, 107,66 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029 si provvede:»;
b) dopo la lettera d), inserire la seguente:
«d-bis) quanto a 2 milioni di euro a decorrere dal 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
25.0.3
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 25-bis.
(Disposizioni urgenti per il settore della nautica da diporto)
1. Al fine di semplificare le procedure di accesso alle prove d'esame per il conseguimento della patente nautica e di incentivare l'utilizzo di imbarcazioni da diporto, all'articolo 49-octies del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, al comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Per le attività di cui al precedente periodo i centri di istruzione nautica sono equiparati alle scuole nautiche.''».
25.0.4
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 25-bis.
(Misure a sostegno del settore della navigazione marittima)
1. All'articolo 7 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, dopo il comma 1-octies sono aggiunti i seguenti:
''1-nonies. Fermi i restanti requisiti, la conoscenza della lingua italiana non è requisito necessario per l'esercizio delle professioni di medico e infermiere a bordo di navi mercantili o croceristiche nazionali adibite alla navigazione marittima, a condizione che la società di gestione assicuri la presenza a bordo di personale sanitario in possesso delle competenze linguistiche idonee ad assicurare la comunicazione tra l'assistito e lo staff sanitario.
1-decies. I professionisti di cui al comma 1-nonies che non hanno la conoscenza della lingua italiana si iscrivono presso la sezione speciale dell'albo appositamente istituita dal Presidente dell'Ordine nella cui circoscrizione territoriale è tenuto il registro a cui è iscritta la nave mercantile o croceristica nazionale adibita alla navigazione marittima, a bordo della quale esercitano la professione sanitaria. L'iscrizione alla sezione speciale autorizza all'esercizio della professione esclusivamente per l'assistenza sanitaria a bordo delle navi di cui al primo periodo.
1-undecies. In considerazione delle risultanze dello specifico monitoraggio effettuato sulla qualità dell'assistenza sanitaria erogata a bordo delle navi di cui al comma 1-nonies, il Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentito il Ministro del turismo, con decreto da adottare decorsi due anni dalla data di entrata in vigore del presente comma e, successivamente, con cadenza biennale, può dispone la cessazione dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1-nonies e 1-decies''.».
25.0.5
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Sudano, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 25-bis.
(Misure a sostegno del settore della navigazione marittima)
1. All'articolo 7 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, dopo il comma 1-octies sono aggiunti i seguenti:
''1-nonies. Fermi i restanti requisiti, la conoscenza della lingua italiana non è requisito necessario per l'esercizio delle professioni di medico e infermiere a bordo di navi mercantili o croceristiche nazionali adibite alla navigazione marittima, a condizione che la società di gestione assicuri la presenza a bordo di personale sanitario in possesso delle competenze linguistiche idonee ad assicurare la comunicazione tra l'assistito e lo staff sanitario.
1-decies. I professionisti di cui al comma 1-nonies che non hanno la conoscenza della lingua italiana si iscrivono presso la sezione speciale dell'albo appositamente istituita dal Presidente dell'Ordine nella cui circoscrizione territoriale è tenuto il registro a cui è iscritta la nave mercantile o croceristica nazionale adibita alla navigazione marittima, a bordo della quale esercitano la professione sanitaria. L'iscrizione alla sezione speciale autorizza all'esercizio della professione esclusivamente per l'assistenza sanitaria a bordo delle navi di cui al primo periodo.
1-undecies. In considerazione delle risultanze dello specifico monitoraggio effettuato sulla qualità dell'assistenza sanitaria erogata a bordo delle navi di cui al comma 1-nonies, il Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentito il Ministro del turismo, con decreto da adottare decorsi due anni dalla data di entrata in vigore del presente comma e, successivamente, con cadenza biennale, può disporre la cessazione dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1-nonies e 1-decies''. ».
25.0.6
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 25-bis.
(Misure a sostegno del settore della navigazione marittima)
1. All'articolo 7 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, dopo il comma 1-octies sono aggiunti i seguenti:
''1-nonies. Fermi i restanti requisiti, la conoscenza della lingua italiana non è requisito necessario per l'esercizio delle professioni di medico e infermiere a bordo di navi mercantili o croceristiche nazionali adibite alla navigazione marittima, a condizione che la società di gestione assicuri la presenza a bordo di personale sanitario in possesso delle competenze linguistiche idonee ad assicurare la comunicazione tra l'assistito e lo staff sanitario.
1-decies. I professionisti di cui al comma 1-nonies che non hanno la conoscenza della lingua italiana si iscrivono presso la sezione speciale dell'albo appositamente istituita dal Presidente dell'Ordine nella cui circoscrizione territoriale è tenuto il registro a cui è iscritta la nave mercantile o croceristica nazionale adibita alla navigazione marittima, a bordo della quale esercitano la professione sanitaria. L'iscrizione alla sezione speciale autorizza all'esercizio della professione esclusivamente per l'assistenza sanitaria a bordo delle navi di cui al primo periodo.
1-undecies. In considerazione delle risultanze dello specifico monitoraggio effettuato sulla qualità dell'assistenza sanitaria erogata a bordo delle navi di cui al comma 1-nonies, il Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentito il Ministro del turismo, con decreto da adottare decorsi due anni dalla data di entrata in vigore del presente comma e, successivamente, con cadenza biennale, può disporre la cessazione dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1-nonies e 1-decies''.».
25.0.7
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 25-bis.
(Misure a sostegno del settore della navigazione marittima)
1. All'articolo 7 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, dopo il comma 1-octies sono aggiunti i seguenti:
''1-nonies. Fermi i restanti requisiti, la conoscenza della lingua italiana non è requisito necessario per l'esercizio delle professioni di medico e infermiere a bordo di navi mercantili o croceristiche nazionali adibite alla navigazione marittima, a condizione che la società di gestione assicuri la presenza a bordo di personale sanitario in possesso delle competenze linguistiche idonee ad assicurare la comunicazione tra l'assistito e lo staff sanitario.
1-decies. I professionisti di cui al comma 1-nonies che non sono a conoscenza della lingua italiana si iscrivono presso la sezione speciale dell'albo appositamente istituita dal Presidente dell'Ordine nella cui circoscrizione territoriale è tenuto il registro a cui è iscritta la nave mercantile o croceristica nazionale adibita alla navigazione marittima, a bordo della quale esercitano la professione sanitaria. L'iscrizione alla sezione speciale autorizza all'esercizio della professione esclusivamente per l'assistenza sanitaria a bordo delle navi di cui al primo periodo.
1-undecies. Con decreto del Ministro della salute, da emanare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente comma, sono stabilite specifiche modalità per il monitoraggio della qualità dell'assistenza sanitaria erogata a bordo delle navi di cui al comma 1-nonies''».
25.0.8
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 25-bis.
(Misure a sostegno della diffusione della mobilità elettrica nell'ambito privato)
1. Dopo il comma 3, dell'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 inserire il seguente:
''3-bis) Fatto salvo quanto previsto al comma 1, al fine di favorire la diffusione di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica nei condomini, alle imprese è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1º gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 relative a lavori di predisposizione dell'impianto elettrico condominiale finalizzati all'installazione di punti di ricarica individuale o condivisa in condomini, tramite nuova attivazione di un unico punto di consegna (POD) a servizio dei singoli punti di ricarica, ivi inclusi i costi sostenuti per le pratiche di progettazione e prestazioni professionali connesse all'intervento, nonché i costi sostenuti per la nuova connessione elettrica. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 65 per cento delle spese sostenute documentate ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro.''.
2. Al comma 8 dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto, infine, il seguente periodo: ''La stessa aliquota di detrazione e le stesse modalità di detrazione spettano alle imprese per gli interventi di cui al comma 3-bis dell'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, fermo restando il relativo limite di spesa.''.
3. All'articolo 16-ter, comma 1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e successive modificazioni, le parole: ''31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2022''.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per il 2022, e agli oneri di cui al comma 3, valutati in 45 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.».
25.0.9
Errani, De Petris, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 25-bis.
(Misure a sostegno della diffusione della mobilità elettrica nell'ambito privato)
1. Dopo il comma 3, dell'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 inserire il seguente:
''3-bis. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, al fine di favorire la diffusione di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica nei condomini, alle imprese è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1º gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 relative a lavori di predisposizione dell'impianto elettrico condominiale finalizzati all'installazione di punti di ricarica individuale o condivisa in condomini, tramite nuova attivazione di un unico punto di consegna (POD) a servizio dei singoli punti di ricarica, ivi inclusi i costi sostenuti per le pratiche di progettazione e prestazioni professionali connesse all'intervento, nonché i costi sostenuti per la nuova connessione elettrica. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 65 per cento delle spese sostenute documentate ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro.''.
2. Al comma 8 dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto, infine, il seguente periodo: ''La stessa aliquota di detrazione e le stesse modalità di detrazione spettano alle imprese per gli interventi di cui al comma 3-bis dell'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, felino restando il relativo limite di spesa''.
3. All'articolo 16-ter, comma 1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e successive modificazioni, le parole: ''31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2022''.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per il 2022, e agli oneri di cui al comma 3, valutati in 45 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.».
25.0.10
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 25-bis.
(Misure a sostegno della diffusione della mobilità elettrica nell'ambito privato)
1. Dopo il comma 3, dell'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 inserire il seguente:
''3-bis. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, al fine di favorire la diffusione di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica nei condomini, alle imprese è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1º gennaio 2022 al 31 dicembre 2024 relative a lavori di predisposizione dell'impianto elettrico condominiale finalizzati all'installazione di punti di ricarica individuale o condivisa in condomini, tramite nuova attivazione di un unico punto di consegna (POD) a servizio dei singoli punti di ricarica, ivi inclusi i costi sostenuti per le pratiche di progettazione e prestazioni professionali connesse all'intervento, nonché i costi sostenuti per la nuova connessione elettrica. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 65 per cento delle spese sostenute documentate ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro.''.
2. Al comma 8 dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto, infine, il seguente periodo: ''La stessa aliquota di detrazione e le stesse modalità di detrazione spettano alle imprese per gli interventi di cui al comma 3-bis dell'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, fermo restando il relativo limite di spesa.''.
3. 1. All'articolo 16-ter, comma 1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e successive modificazioni, le parole: ''31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2022''.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per il 2022, e agli oneri di cui al comma 3, valutati in 45 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.».
25.0.11
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 25-bis.
(Misure a sostegno della diffusione della mobilità elettrica in ambito privato)
1. Dopo il comma 3, dell'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 inserire il seguente:
''3-bis. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, al fine di favorire la diffusione di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica nei condomini, alle imprese è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1º gennaio 2022 al 31 dicembre 2024 relative a lavori di predisposizione dell'impianto elettrico condominiale finalizzati all'installazione di punti di ricarica individuale o condivisa in condomini, tramite nuova attivazione di un unico punto di consegna (POD) a servizio dei singoli punti di ricarica, ivi inclusi i costi sostenuti per le pratiche di progettazione e prestazioni professionali connesse all'intervento, nonché i costi sostenuti per la nuova connessione elettrica. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 65 per cento delle spese sostenute documentate ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro.''.
2. Al comma 8 dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto, infine, il seguente periodo: ''La stessa aliquota di detrazione e le stesse modalità di detrazione spettano alle imprese per gli interventi di cui al comma 3-bis dell'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, fermo restando il relativo limite di spesa.''.
3. All'articolo 16-ter, comma 1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e successive modificazioni, le parole: ''31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2022''.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per il 2022, e agli oneri di cui al comma 3, valutati in 45 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.».
25.0.12
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 25-bis.
(Misure a sostegno della diffusione della mobilità elettrica nell'ambito privato)
1. Dopo il comma 3, dell'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 inserire il seguente:
''3-bis. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, al fine di favorire la diffusione di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica nei condomini, alle imprese è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1º gennaio 2022 al 31 dicembre 2024 relative a lavori di predisposizione dell'impianto elettrico condominiale finalizzati all'installazione di punti di ricarica individuale o condivisa in condomini, tramite nuova attivazione di un unico punto di consegna (POD) a servizio dei singoli punti di ricarica, ivi inclusi i costi sostenuti per le pratiche di progettazione e prestazioni professionali connesse all'intervento, nonché i costi sostenuti per la nuova connessione elettrica. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 65 per cento delle spese sostenute documentate ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro.''.
2. Al comma 8 dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto, infine, il seguente periodo: ''La stessa aliquota di detrazione e le stesse modalità di detrazione spettano alle imprese per gli interventi di cui al comma 3-bis dell'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, fermo restando il relativo limite di spesa.''.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 25 milioni di euro per il 2022, 35 milioni di euro per il 2023 e 25 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 140 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.».
25.0.13
Pazzaglini, Arrigoni, Briziarelli, Bagnai, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 25-bis.
(Misure urgenti per l'economia turistica dei territori montani colpiti dal sisma 2016-2017)
1. Al comma 5-bis dell'articolo 43, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: ''la vita tecnica degli impianti di risalita in scadenza nel 2018, nel 2019 e nel 2020, limitatamente agli skilift situati nei territori delle Regioni Abruzzo e Marche, è prorogata al 31 dicembre 2021, previa verifica della loro idoneità, ai fini della sicurezza dell'esercizio, da parte dei competenti uffici ministeriali'' sono sostituite dalle seguenti: ''la vita tecnica degli impianti di risalita in scadenza nel 2018, nel 2019, nel 2020 e nel 2021, limitatamente agli skilift situati nei territori delle Regioni Abruzzo e Marche, è prorogata al 31 dicembre 2022, previa verifica della loro idoneità, ai fini della sicurezza dell'esercizio, da parte dei competenti uffici ministeriali. In ogni caso, la verifica di idoneità di cui al periodo precedente si considera comunque effettuata laddove l'impianto, entro i tre mesi antecedenti la scadenza della vita tecnica, abbia espletato i controlli dello stesso livello di una revisione generale di cui all'articolo 2.3.1 del decreto ministeriale n. 203 del 2015 ed ottenuto il prescritto nullaosta.''.».
25.0.14
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 25-bis.
1. All'articolo 103, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
''2.1. La validità delle patenti rilasciate in Italia quali titoli abilitativi alla guida è prorogata al 31 dicembre 2022''».
25.0.15
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 25-bis.
(Proroga utilizzo buoni viaggio)
1. All'articolo 200-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: ''da utilizzare entro il 31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''da utilizzare entro il 31 dicembre 2022''».
25.0.16
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 25-bis.
1. All'articolo 1, comma 716, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo capoverso le parole: ''31 gennaio 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''25 aprile 2021'' e le parole: ''31 gennaio 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''25 aprile 2020'';
b) alla lettera a), le parole: ''31 gennaio 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''25 aprile 2021'' e le parole: ''31 gennaio 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''25 aprile 2020''.
2. Al fine di consentire l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, commi da 715 a 720 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e dall'articolo 73, comma 2 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, nei limiti delle risorse pari a 800 milioni di euro per l'anno 2021, è consentita la conservazione in conto residui per il relativo utilizzo nell'esercizio 2022».
25.0.17
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 25-bis.
(Misure di sostegno del settore aeroportuale)
1. Al fine di mitigare il perdurare degli effetti negativi prodotti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, la misura già prevista dall'articolo 25-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, per l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco passeggeri sugli aeromobili di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è prorogata dal 1 marzo 2022 al 31 dicembre 2022 nei confronti dei passeggeri in partenza dagli scali aeroportuali nazionali che hanno registrato nell'anno 2019 un traffico di passeggeri in partenza pari o inferiore a cinquecentomila unità».
25.0.18
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Sudano, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 25-bis.
(Contratto di programma RFI)
1. All'articolo 5, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, il settimo periodo è sostituito dal seguente: ''Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili trasmette, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, con apposita informativa, il contratto di programma al Ministero dell'economia e delle finanze, al CIPESS, e, corredato della relazione di cui al comma 2-ter, alle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono con un atto di indirizzo''».
25.0.19
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 25-bis.
(Contratto di programma MIMS-RFI)
1. All'articolo 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: ''lo schema di contratto di programma di cui all'articolo 15, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 112 del 2015 è trasmesso'' aggiungere le seguenti: ''alle competenti Commissioni parlamentari e'';
b) sopprimere il comma 3.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, riacquistano efficacia le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 14 luglio 1993, n. 238, vigenti fino alla data del 6 novembre 2021».
25.0.21
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 25-bis.
(Misure per il sostegno alla transizione delle filiere industriali)
1. All'articolo 1, comma 478, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: ''150 milioni di euro'' sono sostituite dalle seguenti: ''200 milioni di euro'' e sono aggiunte in fine le seguenti parole: ''e alle filiere industriali tradizionali maggiormente interessate dagli effetti delle politiche europee in materia di lotta ai cambiamenti climatici, per la realizzazione di investimenti finalizzati all'adeguamento e alla trasformazione delle produzioni e alla modernizzazione dell'organizzazione del lavoro, nonché per la predisposizione di piani di riqualificazione per i lavoratori direttamente coinvolti nel passaggio verso le nuove produzioni volti ad evitare licenziamenti e ad accompagnare il processo di reindustrializzazione'';
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».
25.0.22
Steger, Durnwalder, Unterberger, Laniece
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 25-bis.
(Misure urgenti in materia di pedaggi autostradali)
1. All'articolo 1, comma 708, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''e ai veicoli del Corpo forestale e della Protezione civile delle province autonome di Trento e di Bolzano''».
Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 70 mila euro annui, a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
25.0.23
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 25-bis.
1. La validità delle patenti rilasciate in Italia quali titoli abilitativi alla guida è prorogata al 31 dicembre 2022 e, in ogni caso, al novantesimo giorno successivo la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza se successiva al predetto termine».
25.0.24
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 25-bis.
(Norme in materia di pensione di inabilità al lavoro portuale)
1. Gli ormeggiatori e i barcaioli iscritti nei registri di cui agli articoli 208 e 216 del Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, sono dichiarati inabili al lavoro portuale esclusivamente dal personale medico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, ai fini della cancellazione dai predetti registri e del riconoscimento della pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma con particolare riguardo ai requisiti sanitari per l'accertamento della inabilità al lavoro portuale, sono disciplinate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con il Ministro della salute, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 0,3 milioni per il 2022, a 0,4 milioni per il 2023, a 0,4 milioni per il 2024, a 0,5 milioni Per il 2025, 0,5 milioni per il 2026, a 0,6 milioni per il 2027, a 0,6 milioni per il 2028, a 0,6 milioni per il 2029, a 0,7 milioni per il 2030, a 0,7 milioni per il 2031, a 0,7 milioni per il 2032, a 0,7 milioni per il 2033 e a 0,7 milioni per il 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014».»
Conseguentemente, all'articolo 32, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, dopo le parole: «comma 5, 24,» aggiungere le seguenti: «25-bis,» e sostituire le parole: «1.661,41 milioni» con le seguenti: «1.668,81 milioni»;
b) dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
«f-bis) quanto a 7,4 milioni di euro per Panno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
25.0.25
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 25-bis.
(Misure urgenti in materia di servizi di ormeggio nei porti)
1. Al fine di mitigare gli effetti economici negativi derivanti dall'emergenza COVID-19 ed assicurare la continuità del servizio di ormeggio nei porti italiani, è riconosciuto alle società di cui all'articolo 14, comma 1-quinquies, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, un indennizzo per le ridotte prestazioni di ormeggio rese da dette società dal 1º gennaio 2022 al 31 marzo 2022 rispetto ai corrispondenti mesi dell'anno 2019, nel limite complessivo di euro 2 milioni per l'anno 2022.
2. All'erogazione dell'indennizzo di cui al comma 1, si provvede secondo i criteri e le modalità previsti dal decreto di cui all'articolo 199, comma 8, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
Conseguentemente, all'articolo 32, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, dopo le parole: «comma 5, 24,» aggiungere le seguenti: «25-bis,» e sostituire le parole: «1.661,41 milioni» con le seguenti: «1.663,41 milioni»;
b) dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
«d-bis) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;».
25.0.26
Crucioli, Botto, Vattuone, Abate, Moronese, La Mura, Angrisani, Giannuzzi, Lannutti, Mininno
Precluso
Dopo l'articolo, è inserito il seguente:
«Art. 25-bis.
(Continuità territoriale della città di Genova e della Liguria)
1. All'articolo 82, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo la parola: ''Ancona, '' è inserita la seguente: ''Genova,''.
2. Per le compensazioni degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l'aeroporto di Genova, verso alcuni tra i principali aeroporti nazionali e internazionali, accettati dai vettori conseguentemente all'esito della relativa gara di appalto europea espletata secondo le disposizioni e le procedure di cui agli articoli 16 e 17 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, sono stanziati 6 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
25.0.27
Botto, Giannuzzi, Lezzi, Abate, Ortis, Lannutti, Angrisani
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 25-bis.
(Continuità territoriale aerea per la Regione Liguria)
1. In considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e degli effetti negativi determinati anche nel settore dei trasporti, al fine di garantire la continuità territoriale ed assicurare diritto alla mobilità per la regione Liguria, per le compensazioni degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l'aeroporto di Genova, i principali aeroporti nazionali e internazionali, accettati dai vettori conseguentemente all'esito della relativa gara di appalto europea espletata secondo le disposizioni e le procedure di cui agli articoli 16 e 17 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, sono stanziati 8 milioni di euro per l'anno 2022.
2. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato come rifinanziato dall'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234».
25.0.28
Precluso
Dopo l'articolo, inserire i seguenti:
«Art. 25-bis.
(Misure urgenti per il settore radiotelevisivo locale)
1. Un importo pari a fino 25 milioni di euro è stornato dal fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1 della legge n. 198 del 2016 da destinare agli FSMA televisivi locali commerciali e comunitari i cui ricavi siano non superiore a 500 mila euro privo di televendite.
2. I fornitori di contenuti media audiovisivi (FSMA) televisivi locali commerciali e comunitari ricevono dagli operatori di rete una capacità trasmissiva annuale in franchigia di Mbit/s 1,5 il cui costo di affitto sarà a carico del fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1 della legge n. 198 del 2016, secondo criteri stabiliti con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico preventivamente sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, intendendosi per tali le associazioni che abbiano almeno il 5 per cento degli iscritti del comparto radiotelevisivo locale regolarmente registrati nel libro soci dichiarati sotto forma di autodichiarazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. Gli operatori di rete hanno l'obbligo di ospitare sulle reti del DVB-T2 i fornitori di contenuti media audiovisivi locali interessati ad essere veicolati sulla piattaforma digitale abbinata al digitale televisivo Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTv) a condizioni eque e trasparenti, secondo una specifica normativa demandata all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni da emanare in concomitanza della transizione digitale previa consultazione pubblica e audizioni».
«Art. 25-ter.
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1), sostituire la lettera a) con la seguente: ''a) il 70 per cento è destinato alle emittenti televisive locali (FSMA), di cui il 15 per cento è destinato alle emittenti comunitarie in parti uguali, fatta salva la possibilità di partecipare alla ripartizione prevista per le emittenti commerciali. Il restante 55 per cento è ripartito alle emittenti commerciali in proporzione alla forza lavoro in organico assunta da ciascuna impresa con qualifiche attinenti la programmazione televisiva e l'informazione;
b) all'articolo 2, comma 1), lettera b), sostituire le parole: ''15 per cento'' con le seguenti: ''30 per cento'';
c) sono abrogati l'articolo 4 e i commi 1 e 2 dell'articolo 7».
2. All'articolo 38, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, aggiungere, in fine, il seguente periodo: ''Le emittenti televisive locali fornitori di servizi media audiovisivi FSMA a carattere comunitario non possono superare il 10 per cento del tempo dedicato alla pubblicità».
«Art. 25-quater.
1. All'articolo 1, comma 1032, legge 27 dicembre 2017, sostituire le parole: '', dal 1º gennaio 2020 al 30 giugno 2022'' con le parole: ''dal 1 gennaio al 31 dicembre 2022 e comunque non prima della data di attuazione del DVB T2 con codifica HEVC direttamente correlata ai relativi bandi di assegnazione della capacità trasmissiva e attuazione della nuova pianificazione numerica sul telecomando LCN''.
2. All'articolo 1, comma 1028, legge 27 dicembre 2017, sostituire le parole: ''1º luglio 2022'' con ''dalla data di attuazione dello standard DVB-T2 codifica HVEC''.
3. Nel periodo di transizione dal DVB-T1 al T2 codifica HEVC, per assicurare all'emittenza locale il regolare proseguimento dell'esercizio e servizio all'utenza è transitoriamente assegnata una frequenza aggiuntiva coordinata a quelle previste dalla pianificazione di primo e secondo livello».
Art. 25-quinquies.
1. In attuazione del principio costituzionale del pluralismo dell'informazione, all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, dopo il comma 2-quiquies, aggiungere il seguente: ''2-sexies. Le imprese radiofoniche e televisive che svolgono attività di informazione d'interesse generale sia in ambito locale che nazionale hanno gli stessi e pari diritti di accesso alle provvidenze riservate all'editoria di cui alla presente legge. Pertanto le relative domande di ammissione non possono essere oggetto di alcuna discriminazione o discrezionalità. Le eventuali domande oggetto di controversie, pendenti presso l'Amministrazione alla data del 31 ottobre 2021, sono positivamente risolte.».
Art. 25-sexies.
1. Al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali medio-piccole di continuare a svolgere il servizio di interesse generale informativo sui territori, attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini, messo in crisi sia dalla perdita di pubblicità locale, sia dal sensibile aumento dei costi di energia elettrica necessaria per l'alimentazione dei ponti radio, è stanziato nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo di importo pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Tale importo costituisce tetto di spesa, per l'erogazione di un contributo straordinario per garantire la continuità del servizio editoriale.
2. Il 25 per cento del contributo di cui al comma precedente è erogato in parti uguali tra le emittenti locali radiofoniche e televisive FSMA che non hanno beneficiato di alcun contributo statale e/o regionale erogato a qualsiasi titolo nell'ultimo biennio. La rimanente somma è attribuita alle emittenti locali radiofoniche e televisive nella misura del 50 per cento delle bollette elettriche degli impianti di trasmissione e diffusione del servizio. L'eventuale esubero è ripartito negli anni seguenti in misura percentuale alle somme già erogate.
3 Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 60 milioni per gli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.''».
25.0.29
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 25-bis.
(Misure urgenti per il settore radiotelevisivo locale)
1. Un importo pari a fino 25 milioni di euro è stornato dal fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1 della legge n. 198 del 2016 da destinare agli FSMA televisivi locali commerciali e comunitari i cui ricavi siano non superiore a 500 mila euro privo di televendite.
2. I fornitori di contenuti media audiovisivi (FSMA) televisivi locali commerciali e comunitari ricevono dagli operatori di rete una capacità trasmissiva annuale in franchigia di Mbitis 1,5 il cui costo di affitto sarà a carico del fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1 della legge n. 198 del 2016, secondo criteri stabiliti con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico preventivamente sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, intendendosi per tali le associazioni che abbiano almeno il 5 per cento degli iscritti del comparto radiotelevisivo locale regolarmente registrati nel libro soci dichiarati sotto forma di autodichiarazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. Gli operatori di rete hanno l'obbligo di ospitare sulle reti del DVB-T2 i fornitori di contenuti media audiovisivi locali interessati ad essere veicolati sulla piattaforma digitale abbinata al digitale televisivo Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTv) a condizioni eque e trasparenti, secondo una specifica normativa demandata all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni da emanare in concomitanza della transizione digitale previa consultazione pubblica e audizioni».
25.0.30
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 25-bis.
(Misure urgenti per il settore radiotelevisivo locale)
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:
d) all'articolo 2, comma 1), sostituire la lettera a) con la seguente: ''a) il 70 per cento è destinato alle emittenti televisive locali (FSMA), di cui il 15 per cento è destinato alle emittenti comunitarie in parti uguali, fatta salva la possibilità di partecipare alla ripartizione prevista per le emittenti commerciali. Il restante 55 per cento è ripartito alle emittenti commerciali in proporzione alla forza lavoro in organico assunta da ciascuna impresa con qualifiche attinenti la programmazione televisiva e l'informazione;
e) all'articolo 2, comma 1), lettera b), sostituire le parole: ''15 per cento'' con le seguenti: ''30 per cento'';
f) sono abrogati l'articolo 4 e i commi 1 e 2 dell'articolo 7.
2. All'articolo 38, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, aggiungere, in fine, il seguente periodo: ''Le emittenti televisive locali fornitori di servizi media audiovisivi FSMA a carattere comunitario non possono superare il 10 per cento del tempo dedicato alla pubblicità''».
25.0.31
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 25-bis.
(Misure urgenti per il settore radiotelevisivo locale)
1. All'articolo 1, comma 1032, legge 27 dicembre 2017, sostituire le parole: '', dal 1º gennaio 2020 al 30 giugno 2022'' con le parole: ''dal 1 gennaio al 31 dicembre 2022 e comunque non prima della data di attuazione del DVB T2 con codifica HEVC direttamente correlata ai relativi bandi di assegnazione della capacità trasmissiva e attuazione della nuova pianificazione numerica sul telecomando LCN''.
2. All'articolo 1, comma 1028, legge 27 dicembre 2017, sostituire le parole: ''1º luglio 2022'' con: ''dalla data di attuazione dello standard DVB-T2 codifica HVEC''.
3. Nel periodo di transizione dal DVB-T1 al T2 codifica HEVC, per assicurare all'emittenza locale il regolare proseguimento dell'esercizio e servizio all'utenza è transitoriamente assegnata una frequenza aggiuntiva coordinata a quelle previste dalla pianificazione di primo e secondo livello.».
25.0.32
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 25-bis.
(Misure urgenti per il settore radiotelevisivo locale)
1. In attuazione del principio costituzionale del pluralismo dell'informazione, all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, dopo il comma 2-quiquies, aggiungere il seguente:
''2-sexies. Le imprese radiofoniche e televisive che svolgono attività di informazione d'interesse generale sia in ambito locale che nazionale hanno gli stessi e pari diritti di accesso alle provvidenze riservate all' editoria di cui alla presente legge. Pertanto le relative domande di ammissione non possono essere oggetto di alcuna discriminazione o discrezionalità. Le eventuali domande oggetto di controversie, pendenti presso l'Amministrazione alla data del 31 ottobre 2021, sono positivamente risolte.''».
25.0.33
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 25-bis.
(Misure urgenti per il settore radiotelevisivo locale)
1. Al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali medio-piccole di continuare a svolgere il servizio di interesse generale informativo sui territori, attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini, messo in crisi sia dalla perdita di pubblicità locale, sia dal sensibile aumento dei costi di energia elettrica necessaria per l'alimentazione dei ponti radio, è stanziato nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo di importo pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Tale importo costituisce tetto di spesa, per l'erogazione di un contributo straordinario per garantire la continuità del servizio editoriale.
2. Il 25 per cento del contributo di cui al comma precedente è erogato in parti uguali tra le emittenti locali radiofoniche e televisive FSMA che non hanno beneficiato di alcun contributo statale e/o regionale erogato a qualsiasi titolo nell'ultimo biennio. La rimanente somma è attribuita alle emittenti locali radiofoniche e televisive nella misura del 50% delle bollette elettriche degli impianti di trasmissione e diffusione del servizio. L'eventuale esubero è ripartito negli anni seguenti in misura percentuale alle somme già erogate.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 60 milioni per gli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.''».
26.1
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni, al comma 1 dopo le parole: «delle esportazioni di prodotti trasformati,» aggiungere le seguenti: «nonché gli operatori economici danneggiati dalle restrizioni per l'emergenza della peste suina africana», sostituire le parole: «Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola» (di seguito, «Fondo di parte corrente»), con una dotazione di 35 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «Fondo di parte corrente per il sostegno degli operatori economici danneggiati dalle restrizioni per l'emergenza della peste suina africana» di seguito, «Fondo di parte corrente»), con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2022»;
Al comma 3 primo periodo, dopo le parole: «commercializzazione dei prodotti derivati» aggiungere le seguenti: «nonché per sostenere le attività economiche nelle aree soggette a restrizioni sanitarie per l'emergenza della peste suina africana», al secondo periodo, dopo le parole: «del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,» aggiungere le seguenti: «di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze e»;
al secondo periodo, dopo le parole: «erogabili ai produttori della filiera suinicola» aggiungere le seguenti: «e ai soggetti che svolgono attività economiche nelle aree oggetto delle restrizioni»;
al comma 4, dopo le parole: «agricolo e agroalimentare» aggiungere le seguenti: «e negli ulteriori settori oggetto di intervento»
al comma 5, sostituire le parole: «50 milioni» con le seguenti: «55 milioni».
26.2
Bergesio, Vallardi, Zuliani, Rufa, Pizzol, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1 sostituire le parole: «15 milioni» con le seguenti: «50 milioni» e le parole: «35 milioni» con le seguenti: «50 milioni»;
b) al comma 5 sostituire le parole: «50 milioni» con le seguenti: «100 milioni».
26.3
La Pietra, Calandrini, De Carlo
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: «15 milioni» con le seguenti: «30 milioni» le parole: «35 milioni» con: «70 milioni».
Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: «50 milioni» con: «100 milioni».
26.4
Precluso
Apportare le seguenti modifiche,
al comma 1, le parole: «35 milioni di euro» sono sostituite con le seguenti: «50 milioni di euro»;
al comma 3, dopo le parole: «reale danno economico patito» sono aggiunte le seguenti: «e in proporzione dei fatturati individuali, anche per favorire il riposizionamento competitivo sui mercati nazionali ed esteri»;
al comma 5, le parole: «50 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite con le seguenti: «65 milioni per l'anno 2022 si provvede, quanto a 50 milioni ai sensi dell'articolo 32 e quanto a 15 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento per l'anno 2022 del fondo di cui al comma 593 della legge 30 dicembre 2021, n. 234».
26.5
Errani, De Petris, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Precluso
Al comma 1, le parole: «15 milioni di euro» sono sostituite da: «20 milioni di euro».
Al comma 2, dopo la parola: «biosicurezza» sono inserite le seguenti: «e al benessere animale».
Al comma 2 infine sono aggiunte le seguenti parole: «Le risorse di cui al presente comma per un massimo di cinque milioni di euro per il 2022 sono destinate esclusivamente agli operatori che hanno realizzato progetti di riduzione delle gabbie.»
Al comma 5 sostituire le parole: «50 milioni» con: «55 milioni».
Conseguentemente all'articolo 32 comma 1 sostituire: «1661,41» con: «1666,41» e dopo la lettera h) aggiungere la lettera:
«h-bis) quanto a 5 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, legge 190 del 2014.».
26.6
Precluso
Sono apportate le seguenti modificazioni:
Al comma 2, dopo le parole: «di biosicurezza» inserire le seguenti: «negli allevamenti suinicoli»;
Al comma 3 dopo le parole: «per i danni subiti» inserire le seguenti: «dando priorità agli interventi in favore degli allevamenti suinicoli».
26.7
Bergesio, Vallardi, Zuliani, Rufa, Pizzol, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Al comma 2, dopo le parole: «di biosicurezza», inserire le seguenti: «negli allevamenti suinicoli».
26.8
Precluso
Al comma 2, dopo le parole: «di biosicurezza» aggiungere le seguenti: «negli allevamenti suinicoli».
26.9
De Carlo, Calandrini, La Pietra
Precluso
Al comma 2, dopo le parole: «di biosicurezza» inserire le seguenti: «negli allevamenti suinicoli».
26.11
Bergesio, Vallardi, Zuliani, Rufa, Pizzol, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Al comma 3, dopo le parole: «per i danni subiti», inserire le seguenti: «dando priorità agli interventi in favore degli allevamenti suinicoli.».
26.12
Precluso
Al comma 3, dopo le parole: «per i danni subiti» aggiungere le seguenti: «dando priorità agli interventi in favore degli allevamenti suinicoli.».
26.13
De Carlo, Calandrini, La Pietra
Precluso
Al comma 3, dopo le parole: «per i danni subiti» inserire le seguenti: «dando priorità agli interventi in favore degli allevamenti suinicoli.».
26.14
Bergesio, Vallardi, Rufa, Zuliani, Pizzol, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. All'articolo 78, comma 1-quater, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: ''per l'anno 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''per gli anni 2020, 2021 e 2022''».
Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: «Misure urgenti a sostegno del settore suinicolo ed altre disposizioni urgenti in materia di agricoltura».
26.15
Precluso
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. All'articolo 78, comma 1-quater, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: ''per l'anno 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''per gli anni 2020, 2021 e 2022''».
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Misure urgenti a sostegno del settore suinicolo ed altre disposizioni urgenti in materia di agricoltura».
26.16
Precluso
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. All'articolo 78, comma 1-quater, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: ''per l'anno 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''per gli anni 2020, 2021 e 2022''».
Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: «Misure urgenti a sostegno del settore suinicolo ed altre disposizioni urgenti in materia di agricoltura».
26.17
Precluso
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. All'articolo 78, comma 1-quater, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole ''per l'anno 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''per gli anni 2020, 2021 e 2022''».
Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: «Misure urgenti a sostegno del settore suinicolo ed altre disposizioni urgenti in materia di agricoltura».
26.19
Precluso
Dopo il comma 4 inserire il seguente:
«4-bis. All'articolo 38 della legge 28 dicembre 2016 n. 238, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
''5-bis. Per i vini a IGT, le operazioni di assemblaggio delle partite o delle frazioni di partita di 'vini finiti' e dei prodotti atti alla rifermentazione per la produzione di vini frizzanti e spumanti derivanti da uve raccolte fuori zona (massimo 15 per cento) con vini derivanti da uve della zona di produzione (minimo 85 per cento) è effettuato anche in una fase successiva alla produzione, nell'ambito della zona di elaborazione delimitata nel disciplinare della specifica IGP, tenendo conto delle eventuali deroghe previste nello stesso disciplinare''».
Conseguentemente, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Misure a sostegno del settore suinicolo e vitivinicolo».
26.20
Zuliani, Bergesio, Vallardi, Rufa, Pizzol, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo il comma 5, inserire i seguenti:
«5-bis. Al fine di preservare l'immagine della salumeria made in Italy e le corrispondenti quote di mercato dei produttori sui mercati nazionali ed esteri, il fondo di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 27 marzo 2019 numero 27 come convertito dalla legge 21 maggio 2019 numero 44 è incrementato di ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2022 per la realizzazione di campagne informative, promozionali e di salvaguardia e valorizzazione dell'immagine dell'intera salumeria nazionale.
5-ter. Alla copertura degli oneri di cui al comma 5-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
26.21
Precluso
Dopo il comma 5 inserire il seguente:
«5-bis. Al fine di preservare l'immagine della salumeria made in Italy e le corrispondenti quote di mercato dei produttori sui mercati nazionali ed esteri, il fondo di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 27 marzo 2019, n. 27, come convertito dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, è incrementato di ulteriori 10 milioni di euro per la realizzazione di campagne informative, promozionali e di salvaguardia e valorizzazione dell'immagine dell'intera salumeria nazionale. Alla copertura del fabbisogno del presente comma, pari a 10 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dei fondi previsti all'articolo 1, comma 868, della legge del 30 dicembre 2021, n. 234: quanto a euro 2 milioni mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente, e quanto a euro 8 milioni mediante corrispondente riduzione del fondo di parte capitale».
26.22
Precluso
Dopo il comma 5 inserire i seguenti:
«5-bis. Al fine di preservare l'immagine della salumeria made in Italy e le corrispondenti quote di mercato dei produttori sui mercati nazionali ed esteri, il fondo di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 27 marzo 2019 numero 27 come convertito dalla legge 21 maggio 2019 numero 44 è incrementato di ulteriori 10 milioni di euro per la realizzazione di campagne informative, promozionali e di salvaguardia e valorizzazione dell'immagine dell'intera salumeria nazionale.
5-ter. Per sostenere le aziende della filiera zootecnica che investono nella produzione di prodotti a base di carne con qualità certificata dal riconoscimento europeo DOP e IGP ai sensi del Reg. UE 1151 del 2012 è concesso un contributo pari a complessivi 30 milioni di euro da destinare ai soggetti iscritti ai sistemi di controllo delle produzioni DOP e IGP per i prodotti a base di carne delle filiere suina e bovina. Il contributo è riconosciuto in proporzione alla media dei costi sostenuti per la certificazione dei prodotti DOP e IGP a base di carne in ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 da ogni operatore come risultanti dai dati contabili degli Organi di Controllo incaricati da Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità e la Repressione delle Frodi ICQRF. A tal fine i suddetti Organi di Controllo trasmettono entro 90 giorni al Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali-Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica il dettaglio individuale degli importi corrisposti dagli operatori per ciascuno degli anni indicati. Con successivo decreto della suddetta direzione generale del Mipaaf sono definite le modalità di erogazione del contributo di cui al presente comma.
5-quater. Agli oneri di cui ai commi 5-bis e 5-ter, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 128, della legge del 30 dicembre 2020 numero 178».
26.23
Puglia, Trentacoste, Gallicchio
Precluso
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5-bis. Al fine di tutelare il comparto produttivo di salumi nazionale e le corrispondenti quote di mercato dei produttori sui mercati nazionali ed esteri, il fondo di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 27 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, è incrementato di ulteriori 10 milioni di euro per la realizzazione di campagne informative, promozionali e di salvaguardia e valorizzazione dell'immagine dell'intera salumeria nazionale. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dei fondi previsti all'articolo 1, comma 868, della legge del 30 dicembre 2021, n. 234 e precisamente quanto a euro 2 milioni mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente e quanto a euro 8 milioni mediante corrispondente riduzione del fondo di parte capitale».
26.24
Zuliani, Bergesio, Vallardi, Rufa, Pizzol, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo il comma 5, inserire i seguenti:
«5-bis. Per sostenere le aziende della filiera zootecnica che investono nella produzione di prodotti a base di carne con qualità certificata dal riconoscimento europeo DOP e IGP ai sensi del Reg. UE 1151del 2012 è concesso un contributo, pari a complessivi 30 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare ai soggetti iscritti ai sistemi di controllo delle produzioni DOP e IGP per i prodotti a base di carne delle filiere suina e bovina.
5-ter. Il contributo di cui al precedente comma è riconosciuto in proporzione alla media dei costi sostenuti per la certificazione dei prodotti DOP e IGP a base di carne in ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 da ogni operatore come risultanti dai dati contabili degli Organi di Controllo incaricati da Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità e la Repressione delle Frodi ICQRF. A tal fine i suddetti Organi di Controllo trasmettono entro 90 giorni al Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali-Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica il dettaglio individuale degli importi corrisposti dagli operatori per ciascuno degli anni indicati.
5-quater. Con del Ministero delle politiche agricole alimentarie e forestali, da adottarsi entro 30 giorni, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità di erogazione del contributo di cui ai commi 1 e 2.
5-uinquies. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
26.25
Precluso
Dopo il comma 5 inserire il seguente:
«5-bis. Per sostenere le aziende della filiera zootecnica che investono nella produzione di prodotti a base di carne con qualità certificata dal riconoscimento europeo DOP e IGP ai sensi del Reg. UE 1151 del 2012 è concesso un contributo pari a complessivi 30 milioni di euro da destinare ai soggetti iscritti ai sistemi di controllo delle produzioni DOP e IGP per i prodotti a base di carne delle filiere suina e bovina. Il contributo è riconosciuto in proporzione alla media dei costi sostenuti per la certificazione dei prodotti DOP e IGP a base di carne in ciascuno degli armi 2019, 2020 e 2021 da ogni operatore come risultanti dai dati contabili degli Organi di Controllo incaricati da Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità e la Repressione delle Frodi ICQRF. A tal fine i suddetti Organi di Controllo trasmettono entro 90 giorni al Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali-Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica il dettaglio individuale degli importi corrisposti dagli operatori per ciascuno degli armi indicati. Con successivo decreto della suddetta direzione generale del Mipaaf sono definite le modalità di erogazione del contributo di cui ai commi 1 e 2. Alla copertura del presente 3 comma, pari a 30 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dei fondi previsti all'articolo 1 comma 128 della legge del 30 dicembre 2020, n. 178».
26.26
Bergesio, Vallardi, Zuliani, Rufa, Pizzol, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo il comma 5, inserire i seguenti:
«5-bis. Per i soggetti esercenti attività alberghiere ivi - compresi gli agriturismi -, ricreative e di ristora zio ne, aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei territori identificati dal decreto ministeriale di cui al comma 2, sono prorogati al 31 dicembre 2022, con possibilità di pagamento fino ad un massimo di 6 rate mensili fino a giugno 2023, i termini dei versamenti che scadono nel periodo compreso tra il 10 gennaio 2022 ed il 31 dicembre 2022 relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articolo 23 e 24 del decreto del Presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta; all'imposta sul valore aggiunto; ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.
5-ter. Con decreto del Ministero del turismo, da adottarsi, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle Finanze, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i soggetti beneficiari delle misure di cui al comma 1, tenuto conto delle misure restrittive adottate dalle autorità sanitarie in ottemperanza del Piano nazionale per le emergenze di tipo epidemico».
26.27
Quagliariello, Lonardo, Pacifico, Rossi
Precluso
Dopo il comma 5, inserire, in fine, i seguenti:
«5-bis. Per i soggetti esercenti attività alberghiere - ivi compresi gli agriturismi -, ricreative e di ristorazione, aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei territori identificati dal decreto ministeriale di cui al comma 2, sono prorogati al 31 dicembre 2022, con possibilità di pagamento fino ad un massimo di 6 rate mensili fino a giugno 2023, i termini dei versamenti che scadono nel periodo compreso tra il 10 gennaio 2022 ed il 31 dicembre 2022 relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articolo 23 e 24 del decreto del Presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta; all'imposta sul valore aggiunto; ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.
5-ter. Con decreto del Ministero del turismo, da adottarsi, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle Finanze, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i soggetti beneficiari delle misure di cui al comma 1, tenuto conto delle misure restrittive adottate dalle autorità sanitarie in ottemperanza del Piano nazionale per le emergenze di tipo epidemico».
26.28
De Carlo, Calandrini, La Pietra
Precluso
Dopo il comma 5, inserire, in fine, i seguenti:
«5-bis. Per i soggetti esercenti attività alberghiere - ivi compresi gli agriturismo -, ricreative e di ristorazione, aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei territori identificati dal decreto ministeriale di cui al comma 2, sono prorogati al 31 dicembre 2022, con possibilità di pagamento fino ad un massimo di 6 rate mensili fino a giugno 2023, i termini dei versamenti che scadono nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2022 ed il 31 dicembre 2022 relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articolo 23 e 24 del decreto del Presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta; all'imposta sul valore aggiunto; ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.
5-ter. Con decreto del Ministero del turismo, da adottarsi, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i soggetti beneficiari delle misure di cui al comma 1, tenuto conto delle misure restrittive adottate dalle autorità sanitarie in ottemperanza del Piano nazionale per le emergenze di tipo epidemico».
26.29
Bergesio, Vallardi, Zuliani, Rufa, Pizzol, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo il comma 5, inserire i seguenti:
«5-bis. Una quota pari a 20 milioni di euro dello stanziamento previsto, per l'anno 2022, dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è destinata a misure in favore della filiera olivicola-olearia.
5-ter. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione del Fondo di cui al comma precedente.
5-quater. Per la finalità di cui al comma 1, le risorse assegnate al Fondo di cui all'articolo 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono incrementate di 20 milioni di euro per l'anno 2022».
Conseguentemente, alla rubrica dopo le parole: «settore suinicolo», inserire le seguenti: «e della filiera olivicolo-olearia».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
26.30
Precluso
Dopo il comma 5, inserire, in fine, i seguenti:
«5-bis. Una quota non inferiore a 20 milioni di euro dello stanziamento previsto, per l'anno 2022, dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è destinata a misure in favore della filiera olivicola-olearia.
5-ter. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione del Fondo di cui al comma precedente».
26.31
De Carlo, Calandrini, La Pietra
Precluso
Dopo il comma 5, inserire in fine i seguenti:
«5-bis. Una quota non inferiore a 20 milioni di euro dello stanziamento previsto, per l'anno 2022, dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è destinata a misure in favore della filiera olivicola-olearia.
5-ter. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione del Fondo di cui al comma precedente».
26.32
Precluso
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
«5-bis. Una quota delle risorse del ''Fondo emergenziale per le filiere in crisi'' istituito all'articolo 222, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono destinate, per l'anno 2022, agli allevatori di latte bovino a valere del Protocollo emergenza stalle.
5-ter. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del precedente comma.».
26.33
De Carlo, Calandrini, La Pietra
Precluso
Dopo il comma 5, inserire, in fine, i seguenti:
«5-bis. Una quota delle risorse del ''Fondo emergenziale per le filiere in crisi'' istituito all'articolo 222, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono destinate, per l'anno 2022, agli allevatori di latte bovino a valere del Protocollo emergenza stalle.
5-ter. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del precedente comma.».
26.34
Precluso
Dopo il comma 5, inserire i seguenti:
«5-bis. Alla Parte III della Tabella A del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il n. 1 inserire il seguente:
''1-bis. uniformare l'aliquota IVA al 10 per cento per tutti gli equidi;''.
5-ter. Per i soggetti esercenti attività di allevamento suinicolo e avicolo nonché attività alberghiere, ivi compresi gli agriturismi, ricreative e di ristorazione, aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei territori identificati dal decreto ministeriale di cui al comma 2, sono prorogati al 31 dicembre 2022, con possibilità di pagamento fino ad un massimo di 6 rate mensili fino a giugno 2023, i termini dei versamenti che scadono nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2022 ed il 31 dicembre 2022 relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articolo 23 e 24 del decreto del Presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, all'imposta sul valore aggiunto, ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.
5-quater. Con decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, da adottarsi, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i soggetti beneficiari delle misure di cui al comma 5-ter, tenuto conto delle misure restrittive adottate dalle autorità sanitarie in ottemperanza del Piano nazionale per le emergenze di tipo epidemico.
5-quinquies. Con decreto dei Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, dei decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi delle specie avicola sono innalzate, per l'anno 2022, rispettivamente in misura non superiore al 9,5 per cento.
5-sexies. Agli oneri di cui ai commi da 5-bis a 5-quinquies, valutate in 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
26.35
De Carlo, Calandrini, La Pietra
Precluso
Dopo il comma 5, introdurre in fine il seguente:
«5-bis. Alla Parte III della Tabella A del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il n. 1 inserire il seguente:
''1-bis. uniformare l'aliquota IVA al 10 per cento per tutti gli equidi;''.».
26.36
Bergesio, Vallardi, Zuliani, Rufa, Pizzol, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro il 31 gennaio 2022, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le percentuali di compensazione applicabili alle cessioni di animali della specie polli, conigli domestici, lepri e altri animali vivi destinati alla alimentazione umana, tacchini e uova di volatili in guscio, fresche e conservate, sono innalzate per l'anno 2022 nella misura del 9,5 per cento. L'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente non può comportare minori entrate superiori a 30 milioni di euro annui».
Conseguentemente, alla rubrica dopo le parole: «settore suinicolo», inserire le seguenti: «, e alle altre filiere in stato di emergenza».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
26.37
Bergesio, Vallardi, Zuliani, Rufa, Pizzol, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo il comma 5, inserire, i seguenti:
«5-bis. Una quota delle risorse del ''Fondo emergenziale per le filiere in crisi'' istituito all'articolo 222, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono destinate, per l'anno 2022, agli allevatori di latte bovino a valere del Protocollo emergenza stalle.
5-ter. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del precedente comma.».
Conseguentemente, alla rubrica dopo le parole: «settore suinicolo», inserire le seguenti: «e della zootecnia da latte».
26.38
Precluso
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
«5-bis. Una quota delle risorse del ''Fondo emergenziale per le filiere in crisi'' istituito all'articolo 222, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono destinate, per l'anno 2022, agli allevatori di latte bovino a valere del Protocollo emergenza stalle.
5-ter. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del comma 5-bis».
26.39
De Carlo, Calandrini, La Pietra
Precluso
Dopo il comma 5, inserire in fine il seguente:
«5-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi delle specie avicola sono innalzate, per l'anno 2022, rispettivamente in misura non superiore al 9,5 per cento.».
26.40
De Carlo, Calandrini, La Pietra
Precluso
Dopo il comma 5, inserire, in fine, il seguente:
«5-bis. Al fine di sostenere la costituzione e l'avviamento di Organizzazioni di Produttori in filiere agricole di rilevanza strategica è istituito, conformemente all'articolo 19 del Regolamento UE 702/2014, il ''Fondo quinquennale di avviamento di Organizzazioni di Produttori strategiche'', di seguito denominato ''Fondo'', con una dotazione annua di 30 milioni di euro erogato in rate annuali, di importo massimo di 100.000 euro, sulla base di tassi forfettari decrescenti applicati al grado di commercializzazione realizzato dalla OP di nuova costituzione previa verifica della corretta attuazione di un piano aziendale. I criteri e le modalità d'intervento del Fondo, così come le filiere agricole destinatarie, sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali».
26.41
De Carlo, Calandrini, La Pietra
Precluso
Dopo il comma 5, introdurre in fine il seguente:
«5-bis. La dotazione finanziaria del fondo di cui all'articolo 1, commi 982 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, istituito per ciascuno degli anni 2022 e 2023, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali viene incrementata da 3 milioni di euro a 10 milioni di euro per ciascun anno».
26.42
Boccardi, Ferro, Modena, Saccone
Precluso
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. All'articolo 3, comma 3, della legge 20 novembre 2017, n. 168, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Ad eccezione della perpetua destinazione agro-silvo-pastorale, il presente comma non si applica ai beni di proprietà di soggetti privati.''.».
26.43
Precluso
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«1. All'articolo 3, comma 3, della legge 20 novembre 2017, n. 168, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Ad eccezione della perpetua destinazione agro-silvo-pastorale, il presente comma non si applica ai beni di proprietà di soggetti privati.''».
26.0.1
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 26-bis.
(Interventi per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese agricole in difficoltà a causa
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19)
1. Al fine di garantire un adeguato sostegno alle imprese agricole, singole o associate, anche in forma di cooperativa, agli allevatori ed ai pescatori, nonché delle società agricole, iscritte nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni, che si trovino in stato di sofferenza bancaria e/o di insolvenza a causa del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché danneggiate da calamità naturali e da gravi crisi di mercato riferibili anche ai cambiamenti della Politica agricola comune, è istituito un programma di interventi finanziari volti a favorire il ripristino del funzionamento, il miglioramento della redditività e l'incremento della produttività, in conformità con gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà di cui alla comunicazione n. 2012/C296/02 della Commissione del 2 ottobre 2012.
2. Ai soggetti di cui al comma 1 è concesso il concorso nel pagamento degli interessi, nella misura massima del 3 per cento ed entro il limite di impegno di 200 milioni di euro per l'anno 2022, sui mutui di ammortamento a quindici anni, di cui tre di preammortamento, contratti per il salvataggio e per la ristrutturazione delle imprese medesime, anche in relazione ad esposizioni debitorie verso enti pubblici operanti nei settori dell'assistenza e della previdenza.
3. I mutui di cui al comma 2 sono considerati operazioni di credito agrario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e possono essere assistiti, tramite l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), dalla garanzia prevista ai sensi dell'articolo 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, a integrazione delle garanzie ritenute idonee dalle banche mutuanti. La garanzia può essere concessa entro il limite dell'80 per cento del finanziamento.
4. Per la concessione dei mutui il richiedente presenta alla banca un piano finalizzato al miglioramento della redditività dell'impresa, le cui produzioni siano di qualità e tengano anche conto della tutela e del miglioramento dell'ambiente naturale.
5. L'importo dei mutui di cui al presente articolo può essere commisurato all'intera spesa ritenuta ammissibile dalla banca a seguito della compiuta istruttoria. Gli interessi di preammortamento sono capitalizzati e corrisposti unitamente alle singole rate di ammortamento.
6. Gli interventi per il miglioramento della redditività e delle condizioni di funzionamento delle imprese agricole di cui al comma 1, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 2, possono assumere, oltre alla forma dei mutui di cui al presente articolo, le seguenti forme, finalizzate in ogni caso ad assicurare ai beneficiari prospettive di redditività a lungo termine:
a) conferimenti di capitale, cancellazione di esposizioni debitorie, erogazione di crediti o concessione di garanzie su operazioni creditizie, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;
b) riduzione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società nella misura del 30 per cento.
7. Nei confronti delle imprese di cui al comma 1 sono sospesi, fino alla stipula dei mutui ovvero alla concessione delle altre misure agevolative, i termini di pagamento delle rate delle operazioni creditizie in scadenza entro il 31 dicembre 2021.
8. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni da essa recate.
9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».
26.0.2
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 26-bis.
(Moratoria a sostegno delle aziende agricole e degli imprenditori agricoli colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19)
1. A causa della crisi economica provocata dalla pandemia da COVID-19 e del conseguente, perdurante stato emergenziale, alle aziende agricole e agli imprenditori agricoli, compresi gli allevatori ed i pescatori, anche in stato di sofferenza bancaria e/o di insolvenza, è sospesa, per 24 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo riconoscimento del debito, ogni azione di recupero per mancati versamenti dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nonché dei pagamenti di imposte, di tasse e di sanzioni dovuti alle banche, allo Stato, alle regioni e agli enti locali e all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).
2. Trascorso il termine di cui al comma 1, i debiti di cui al medesimo comma 1 possono essere pagati, a richiesta del debitore, con una rateizzazione fino a un massimo di settantadue mesi al tasso legale e senza supporto di garanzia ipotecaria per l'intero importo dovuto e non oggetto di formale contestazione.
3. È sospesa, inoltre, per 24 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ogni procedura esecutiva per l'espropriazione immobiliare promossa nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, il cui titolo esecutivo è fondato su rapporti bancari oggetto di opposizione da parte del debitore.
4. Fino alla data di cui al comma 3 del presente articolo è altresì sospeso il procedimento di cui all'articolo 15 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. La disposizione si applica nel caso in cui il diritto del creditore istante sia fondato su rapporti bancari e sia oggetto di opposizione da parte dell'imprenditore agricolo.
5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si applicano a tutte le procedure pendenti, comprese quelle instaurate prima della data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non è stato ancora emesso dal giudice il decreto di trasferimento all'aggiudicatario.
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».
26.0.3
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 26-bis.
(Fondo per la sostenibilità economica in agricoltura)
1. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei costi di produzione e dei prezzi delle materie prime nel settore agricolo, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per la sostenibilità economica in agricoltura, con una dotazione finanziaria iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2022.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di natura non regolamentare, di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo di cui al primo comma.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020.
4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
Conseguentemente, all'articolo 32, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
- all'alinea, dopo le parole: «comma 5, 24, 26», inserire le seguenti: «, 26-bis»; e sostituire le parole: «1.661,41 milioni», con le seguenti: «1.711,41 milioni»;
- dopo la lettera c), inserire la seguente:
«c-bis) quanto a 50 milioni per il 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
26.0.4
La Pietra, Calandrini, De Carlo
Precluso
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 26-bis.
(Fondo per la sostenibilità economica in agricoltura)
1. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei costi di produzione e dei prezzi delle materie prime nel settore agricolo, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per la sostenibilità economica in agricoltura, con una dotazione finanziaria iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2022.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di natura non regolamentare, di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo di cui al primo comma.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, e sue successive modificazioni e integrazioni, recante un ''Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19''.
4. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
26.0.5
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 26-bis.
(Sospensione della compensazione degli aiuti comunitari erogati da AGEA con i contributi previdenziali)
1. Al fine di far fronte alla grave crisi economica delle aziende agricole, determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è sospesa per l'anno 2022 la disposizione di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46, che autorizza gli organismi pagatori a compensare, in sede di pagamento, gli aiuti comunitari con ì contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui l'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre, 2014, n. 190.».
26.0.6
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 26-bis.
(Sospensione automatica rate mutui ISMEA per calamità naturali)
1. In caso di calamità naturali quali gelate, siccità e alluvioni, al fine di scongiurare la risoluzione del contratto di vendita con patto di riservato dominio, ai sensi dell'art. 13, comma 4-bis, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, agli imprenditori agricoli, che hanno subito danni alle colture e ai fabbricati, l'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) provvede in automatico alla sospensione nonché allo slittamento in coda al piano di ammortamento degli adempimenti amministrativi e del pagamento delle rate fino al terzo anno successivo a quello in cui si è manifestata la calamità, anche in mancanza della richiesta da parte degli agricoltori possessori di terreni dell'ISMEA.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti di vendita con patto di riservato dominio stipulati successivamente al 30 giugno 1990 e agli agricoltori non in bonis, per i quali sia stata già avviata la risoluzione contrattuale che precede la vendita dei terreni mediante asta pubblica.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione della misura proposta, pari a 25 milioni di euro a partire dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
26.0.7
Vallardi, Bergesio, Zuliani, Rufa, Pizzol, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 26-bis.
(Disposizioni in materia di aliquote ridotte dell'imposta sul valore aggiunto)
1. Alla tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla parte I, dopo il numero 12) è inserito il seguente:
''12-bis) pappa reale o gelatina reale'';
b) alla parte III, dopo il numero 16), sono inseriti i seguenti:
''16-bis) pappa reale o gelatina reale'';
''16-ter) servizio di impollinazione''.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui al comma 200 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
26.0.8
Bruzzone, Bergesio, Vallardi, Zuliani, Rufa, Pizzol, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 26-bis.
(Disposizioni in materia di aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto)
1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2022, per fronteggiare gli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto di cui alla tabella A, parte I, numero 4), e parte III, numero 7), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, negli animali vivi destinati all'alimentazione umana sono compresi anche gli animali vivi ceduti per l'attività venatoria.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in 0,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
26.0.9
Bergesio, Vallardi, Zuliani, Rufa, Pizzol, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 26-bis.
(Credito d'imposta costi di produzione agricoltura)
1. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei costi di produzione e dei prezzi delle materie prime in agricoltura, alle imprese agricole singole o associate si applica un sistema di incentivi fiscali sotto forma di credito d'imposta nella misura pari al 20 per cento della differenza tra le spese sostenute per l'acquisto dei mezzi e dei fattori di produzione in ciascuno negli anni 2021 e 2022 rispetto a quelle sostenute, per il medesimo scopo, nell'anno 2020. Il credito di imposta è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di euro 10.000 euro per ciascun beneficiario.
2. Il credito di imposta di cui al comma 1 è riconosciuto con riferimento alle spese sostenute per l'acquisto delle seguenti categorie dei mezzi di produzione agricola:
a) Fertilizzanti
b) Fitosanitari
c) Mangimi
d) Sementi e piantine
e) Prodotti energetici
3. Con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.
4. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di 2022 nel caso gli scostamenti riguardino l'annualità 2021 e dal 2023 nel caso sia interessato all'incremento dei costi di cui al comma 2 l'anno 2022. In alternativa è consentita la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari
5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022 e a 50 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
26.0.10
La Pietra, Calandrini, De Carlo
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 26-bis.
(Credito d'imposta costi di produzione agricoltura)
1. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei costi di produzione e dei prezzi delle materie prime in agricoltura, alle imprese agricole singole o associate si applica un sistema di incentivi fiscali sotto forma di credito d'imposta nella misura pari al 20 per cento della differenza tra le spese sostenute per l'acquisto dei mezzi e dei fattori di produzione in ciascuno negli anni 2021 e 2022 rispetto a quelle sostenute, per il medesimo scopo, nell'anno 2020. Il credito di imposta è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di euro 10.000 euro per ciascun beneficiario.
2. Il credito di imposta di cui al comma 1 è riconosciuto con riferimento alle spese sostenute per l'acquisto delle seguenti categorie dei mezzi di produzione agricola:
a) Fertilizzanti
b) Fitosanitari
c) Mangimi
d) Sementi e piantine
e) Prodotti energetici
3. Con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.
4. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di 2022 nel caso gli scostamenti riguardino l'annualità 2021 e dal 2023 nel caso sia interessato all'incremento dei costi di cui al comma 2 l'anno 2022. In alternativa è consentita la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari
5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022 e a 50 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
26.0.11
Bergesio, Vallardi, Zuliani, Rufa, Pizzol, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 26-bis.
(Prolungamento dei termini di applicazione delle semplificazioni in materia di credito di imposta per gli investimenti realizzati da imprese agricole e della pesca)
1. Al fine di estendere anche all'anno 2022 le misure di semplificazione in materia di agricoltura e pesca riguardanti la fruizione del credito di imposta in favore delle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, come introdotte dall'articolo 56-ter, comma 1, lettera a), del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108:
a) all'articolo 1, comma 1062, della 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: ''Relativamente al settore agricolo la perizia tecnica di cui al periodo precedente può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico o agrotecnico laureato, da un perito agrario o perito agrario laureato'';
b) all'articolo 1, comma 195, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e successive modificazioni, il quarto periodo è sostituito dal seguente: ''Relativamente al settore agricolo la perizia tecnica di cui al periodo precedente può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico o agrotecnico laureato, da un perito agrario o perito agrario laureato''».
26.0.12
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 26-bis.
(Credito d'imposta per il settore agricolo per l'acquisto di sementi e concimi)
1. Al fine di far fronte al rincaro delle materie prime e sostenere le imprese agricole del territorio nazionale è riconosciuto un credito di imposta pari al 20 per cento del prezzo di acquisto per concimi e sementi acquistate e messe a dimora nel periodo compreso tra il 1º ottobre 2021 e 31 marzo 2022.
2. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato.
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro 6o giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i requisiti di accesso e le modalità di utilizzo del credito di cui al comma t
4. All'onere di cui al comma i, quantificato in 15 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022- 2024, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».
26.0.13
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 26-bis.
(Misure urgenti a sostegno degli allevatori per l'acquisto di mangimi e concimi)
1. Al fine di sostenere le capacità di spesa degli allevatori e delle aziende zootecniche presenti sul territorio nazionale e far fronte all'aumento dei prezzi di mangimi e concimi, è istituito nello Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e Forestali il ''Fondo a sostegno del settore zootecnico per l'acquisto di mangimi e concimi'' con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro per l'anno 2022.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i requisiti di accesso e le modalità di utilizzo e spesa del fondo di cui al comma 1.
3. I contributi di cui al presente articolo sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e Forestali.».
26.0.14
Bergesio, Vallardi, Rufa, Zuliani, Pizzol, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 26-bis.
(Misure urgenti per il settore agricolo)
1. Al fine sostenere la continuità produttiva delle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, in forma individuale o societaria, i mutai e gli altri finanziamenti, in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione, concessi dalle banche e dagli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito e destinati a soddisfare le esigenze di conduzione o miglioramento delle strutture aziendali, possono essere rinegoziati e ristrutturati per un periodo di rimborso fino a venticinque anni
2. Le operazioni di rinegoziazione e ristrutturazione cui al comma precedente possono essere assistite da garanzia gratuita fornita dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Per la concessione delle predette garanzie è autorizzata, in favore di ISMEA, la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2022. Le garanzie sono concesse compatibilmente con la vigente normativa in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024 nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».
26.0.15
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 26-bis.
(Misure urgenti per il settore agricolo)
1. Al fine sostenere la continuità produttiva delle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, in forma individuale o societaria, i mutui e gli altri finanziamenti, in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione, concessi dalle banche e dagli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito e destinati a soddisfare le esigenze di conduzione o miglioramento delle strutture aziendali, possono essere rinegoziati e ristrutturati per un periodo di rimborso fino a venticinque anni.
2. Le operazioni di rinegoziazione e ristrutturazione cui al comma precedente possono essere assistite da garanzia gratuita fornita dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Per la concessione delle predette garanzie è autorizzata, in favore di ISMEA, la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2022. Le garanzie sono concesse compatibilmente con la vigente normativa in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 20222024 nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».
26.0.16
Caligiuri, Berardi, Ferro, Gallone
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 26-bis.
(Misure urgenti per il settore agricolo)
1. Al fine sostenere la continuità produttiva delle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, in forma individuale o societaria, i mutui e gli altri finanziamenti, in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione, concessi dalle banche e dagli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito e destinati a soddisfare le esigenze di conduzione o miglioramento delle strutture aziendali, possono essere rinegoziati e ristrutturati per un periodo di rimborso fino a venticinque anni
2. Le operazioni di rinegoziazione e ristrutturazione cui al comma precedente possono essere assistite da garanzia gratuita fornita dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Per la concessione delle predette garanzie è autorizzata, in favore di ISMEA, la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2022.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 20222024 nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».
26.0.17
Bergesio, Vallardi, Rufa, Zuliani, Pizzol, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 26-bis.
(Misure urgenti per garantire la continuità operativa nella filiera agroalimentare)
1. In relazione alla necessità di garantire l'efficienza e la continuità operativa nell'ambito della filiera agroalimentare, la validità dei certificati di abilitazione rilasciati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, nonché degli attestati di funzionalità delle macchine irroratrici rilasciati ai sensi dell'articolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 150 del 2012, già scaduti o in scadenza entro il 31 marzo 2022, è prorogata fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione è abrogato l'articolo 78 comma 4-octies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo articolo 78 comma 4-octies.».
26.0.18
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 26-bis.
(Misure urgenti per garantire la continuità operativa nella filiera agroalimentare)
1. In relazione alla necessità di garantire l'efficienza e la continuità operativa nell'ambito della filiera agroalimentare, la validità dei certificati di abilitazione rilasciati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, nonché degli attestati di funzionalità delle macchine irroratrici rilasciati ai sensi dell'articolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 150 del 2012, già scaduti o in scadenza entro il 31 marzo 2022, è prorogata fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione è abrogato l'articolo 78 comma 4-octies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo articolo 78 comma 4-octies.».
26.0.19
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 26-bis.
(Stabilizzazione sgravi contributivi giovani agricoltori)
1. Al fine di promuovere forme di imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo t del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, anche se soci di società agricole di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni ed integrazioni, con età inferiore a quaranta anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate a partire dal 1º febbraio 2022, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.
2. L'esonero di cui al comma i, decorsi i primi trentasei mesi, è riconosciuto per un periodo massimo di dodici mesi nel limite del 66 per cento e per un periodo massimo di ulteriori dodici mesi nel limite del 5o per cento.
3. L'esonero di cui ai commi i e 2 non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente articolo e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
4. Le disposizioni di cui ai commi da i a 3 si applicano nei limiti previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final ''Quadro temporaneo perle misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19'', e successive modifiche e integrazioni.
5. All'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: ''e il 31 dicembre 2022'' sono sostituite dalle seguenti: ''e il 31 gennaio 2022''.
6. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a di so milioni di euro a decorrere dal 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
26.0.20
La Pietra, Calandrini, De Carlo
Precluso
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 26-bis.
(Ristrutturazione debito aziende agricole)
1. A favore delle imprese agricole di cui all'articolo 2135 c.c., indipendentemente dalla natura giuridica e dal regime fiscale adottato, il cui livello di indebitamento verso l'erario, gli enti locali, gli enti previdenziali e gli istituti di credito, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sia pari o superiore al 30' per cento del fatturato prodotto nel 2021, viene concessa la possibilità di consolidare l'intero ammontare del debito attraverso un apposito finanziamento erogato dagli Istituti di credito con una garanzia diretta a titolo gratuito da parte dell' Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare ovvero del Mediocredito Centrale S.p.a
2. Il finanziamento di cui al primo comma è da intendersi pari al 100 per cento del livello di indebitamento complessivo e dovrà essere restituito in 10 annualità con rate costanti trimestrali e nel limite massimo di 30 mila euro per ciascun beneficiario.
3. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze sono definite le modalità attuative per l'erogazione della presente misura.
4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
26.0.21
Bergesio, Vallardi, Zuliani, Rufa, Pizzol, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 26-bis.
(Ristrutturazione debito aziende agricole)
1. A favore delle imprese agricole di cui all'articolo 2135 c.c., indipendentemente dalla natura giuridica e dal regime fiscale adottato, il cui livello di indebitamento verso l'erario, gli enti locali, gli enti previdenziali e gli istituti di credito, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sia pari o superiore al 30 per cento del fatturato prodotto nel 2021, viene concessa la possibilità di consolidare l'intero ammontare del debito attraverso un apposito finanziamento erogato dagli Istituti di credito con una garanzia diretta a titolo gratuito da parte dell' Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare ovvero del Mediocredito Centrale S.p.a
2. Il finanziamento di cui al primo comma è da intendersi pari al 100 per cento del livello di indebitamento complessivo e dovrà essere restituito in 10 annualità con rate costanti trimestrali e nel limite massimo di 30 mila euro per ciascun beneficiario.
3 Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze sono definite le modalità attuative per l'erogazione dei finanziamenti di cui al comma 1.
4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. I90.».
26.0.22
Precluso
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 26-bis.
1. AI fine sostenere la continuità produttiva delle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, in forma individuale o societaria, i mutui e gli altri finanziamenti, in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione, concessi dalle banche e dagli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito e destinati a soddisfare le esigenze di conduzione o miglioramento delle strutture aziendali, possono essere rinegoziati e ristrutturati per un periodo di rimborso fino a venticinque anni.
2. Le operazioni di rinegoziazione di cui al comma 1 possono essere assistite da garanzia gratuita fornita dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Per la concessione delle predette garanzie è autorizzata, in favore di ISMEA, la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2022. Le garanzie sono concesse compatibilmente con la vigente normativa in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024 nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».
26.0.23
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 26-bis.
(Norma di interpretazione autentica del canone unico patrimoniale)
1. L'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che:
a) per le occupazioni permanenti effettuate nei settori in cui è prevista una separazione, in ragione di obblighi normativi e regolamentari, tra i soggetti titolari delle infrastrutture e i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata delle infrastrutture da parte della società di vendita il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita;
b) per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale. Per tali occupazioni il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 euro.».
26.0.24
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 26-bis.
(Disposizioni in materia di conduzione di terreni agricoli)
1. Al fine di sostenere l'esercizio delle attività imprenditoriali agricole garantendo la corretta applicazione delle disposizioni vigenti in materia di conduzione di terreni agricoli, al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 sono apportate le seguenti modifiche:
b) all'articolo 6, comma 4-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''È, in ogni caso, fatto salvo il diritto di prelazione a favore del conduttore uscente ai sensi dell'articolo 4-bis della legge 3 maggio 1982, n. 203.'';
c) all'articolo 9, comma 1, dopo le parole: ''i diritti'' sono inserite le seguenti: '', ivi compresa la prelazione agraria,'';
d) all'articolo 11, comma 3, dopo le parole: ''entro il secondo grado, ''sono inserite le seguenti: ''nonché di società di persone costituite da due o più dei predetti soggetti,''.
2. Per le medesime finalità di cui al precedente comma, all'articolo 4-bis, comma 1, della legge 3 maggio 1982, n. 203 le parole: ''almeno novanta giorni prima della scadenza'' sono soppresse. Di conseguenza al successivo comma 4 del medesimo articolo 4-bis sono soppresse le seguenti parole: ''e i termini''.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
26.0.25
Vallardi, Bergesio, Zuliani, Rufa, Pizzol, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 26-bis.
(Misure urgenti a sostegno della settore lattiero caseario)
1. All'articolo 8-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 10-ter le parole: ''entro e non oltre il 15 luglio 2019, sono sospesi fino a tale data,'' sono sostituite dalle seguenti: ''e in attuazione delle Sentenze delle Corte di Giustizia dell'Unione europea del 27 giugno 2019 C-348/18 e C-46/18, sono sospese fino all'avvenuto ricalcolo degli importi dovuti relativi al prelievo supplementare del latte fino e comunque non oltre il 31 dicembre 2022, le procedure di recupero per compensazione nonché,''.
b) dopo il comma 10-sexies è aggiunto il seguente:
''10-septies. Per consentire alle aziende debitrici in materia di quote latte di accedere agli aiuti previsti dalla PAC o da atti legislativi o amministrativi adottati, a livello nazionale, regionale o territoriale, compresi i contributi a fondo perduto per far fronte all'emergenza del Covid-19, ai sensi e nella vigenza della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020)1863, ''Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19'', e successive modificazioni:
a) sono compensati gli importi dovuti e non rimborsati in materia di quote latte, comprensivi degli interessi maturati, nel limite previsto dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020)1863;
b) sono revocati i pignoramenti in essere».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:
a) quanto a 50 milioni di euro per 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 20222024, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».
26.0.26
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 26-bis.
(Garanzia di liquidità per le imprese agricole operanti nel settore della zootecnia da latte)
1. Al fine di favorirne la ripresa economica e produttiva, le imprese agricole, ivi comprese le cooperative, operanti nel settore della zootecnia da latte, possono accedere, a titolo gratuito nei limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1408/2013, alle garanzie di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, con copertura del cinquanta per cento, a fronte di finanziamenti rateali per la gestione aziendale concessi da banche o intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Testo Unico bancario di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993 n. 385, finalizzati alla ricostituzione di liquidità, con durata compresa tra 18 e 24 mesi e importo non superiore al 50 per cento del fatturato, come risultante dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di finanziamento ovvero, in difetto, da altra idonea documentazione, prodotta mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, e, comunque, non superiore a 200.000 euro. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2022 in favore dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
26.0.27
Leone, Trentacoste, Gallicchio
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 26-bis.
(Disciplina dell'attività di turismo lattiero caseario o vie del formaggio)
1. A decorrere dal 1º febbraio 2022, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 502 a 505, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono estese alle attività di turismo lattiero caseario o vie del formaggio di cui al comma 2.
2. Con il termine ''turismo lattiero caseario o vie del formaggio'' si intendono tutte le attività di conoscenza dei formaggi prodotti in Italia espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di allevamento e di mungitura, di esposizione degli strumenti utili alla produzione, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni aziendali dei formaggi, anche in abbinamento ad alimenti e bevande, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nei caseifici nonché nell'ambito dei luoghi di mungitura, di produzione e trasformazione.
3. Le Regioni possono promuovere attraverso canali informatici sul web e sul territorio apposite iniziative al fine di far conoscere la rete di aziende aderenti al turismo lattiero caseario o vie del formaggio.».
26.0.28
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 26-bis.
(Fondo per il sostegno dell'allevamento bufalino)
1. Al fine di sostenere gli allevatori del settore bufalino per il mancato reddito conseguente all'adozione delle misure di contenimento ovvero di eradicazione previste dalle autorità sanitarie per il contrasto alla diffusione epidemica della brucellosi e tubercolosi bovine, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è istituito il ''Fondo di sostegno all'allevamento bufalino'', con una dotazione di un milione di euro per l'anno 2022.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i criteri e le modalità di riparto e utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 1.
3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a i milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022- 2024, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.».
26.0.29
Testor, Bergesio, Vallardi, Zuliani, Rufa, Pizzol, Ferrero, Rivolta, Faggi, Tosato
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 26-bis.
(Misure a sostegno dei produttori e contrasto allo spreco)
1. Al fine di evitare gravi fenomeni di spreco alimentare, nel rispetto del regolamento (CE) n. 853/2004, le operazioni di congelamento delle carni fresche sono effettuate senza indebiti ritardi ovvero entro la data di scadenza relativa al prodotto refrigerato, purché le carni da destinare al congelamento siano sottoposte ad adeguate misure di controllo igienico sanitario ai sensi degli artt. 4 e 5 del Reg. (CE) 852/2004/CE e correttamente identificate ai sensi del Reg (CE) 1169/2011/UE.».
26.0.30
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 26-bis.
(Misure a sostegno dei produttori e contrasto allo spreco)
1. Al fine di evitare gravi fenomeni di spreco alimentare, nel rispetto del regolamento (CE) n. 853/2004, le operazioni di congelamento delle carni fresche sono effettuate senza indebiti ritardi ovvero entro la data di scadenza relativa al prodotto refrigerato, purché le carni da destinare al congelamento siano sottoposte ad adeguate misure di controllo igienico sanitario ai sensi degli artt. 4 e 5 del Reg. (CE) 852/2004/CE e correttamente identificate ai sensi del Reg (CE) 1169/2011/UE».
26.0.31
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 26-bis.
(Misure a sostegno dei produttori e contrasto allo spreco)
Al fine di evitare gravi fenomeni di spreco alimentare, nel rispetto del regolamento (CE) n. 853/2004, le operazioni di congelamento delle carni fresche sono effettuate senza indebiti ritardi ovvero entro la data di scadenza relativa al prodotto refrigerato, purché le carni da destinare al congelamento siano sottoposte ad adeguate misure di controllo igienico sanitario ai sensi degli articoli 4 e 5 del Reg. (CE) 852/2004/CE e correttamente identificate ai sensi del Reg (CE) 1169/2011/UE.».
26.0.32
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art.26-bis.
(Misure urgenti a sostegno delle imprese agricole colpite dall'aumento dei costi delle materie prime)
1. In considerazione della situazione economica determinata dal quadro pandemico nel comparto agricolo, aggravata dall'aumento dei costi delle materie prime, è concesso alle imprese agricole un contributo sui maggiori costi di produzione sostenuti.
2. Con decreto del ministero delle politiche agricole e forestali, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di accesso ai contributi di cui al comma precedente. L'aiuto è concesso ai sensi del Quadro Temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia sull'emergenza del COVID.».
26.0.33
Precluso
Dopo l'art. 26 aggiungere il seguente:
«Art. 26-bis.
1.Per sostenere le aziende che affrontano investimenti strutturali finalizzati ad ottenere l'abilitazione del proprio stabilimento o della propria azienda all'esportazione di prodotti agroalimentari verso Paesi terzi extra europei o alla fornitura di materie prime destinate alla realizzazione di prodotti agroalimentari da esportare verso i suddetti Paesi è istituito un fondo per l'erogazione di un credito di imposta pari al 50 per cento delle spese sostenute e documentate, finalizzate all'ottenimento delle suddette abilitazioni. La dotazione di tale fondo per l'anno 2022 è determinata in 25 milioni di euro.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione del Fondo di cui al comma precedente.».
Conseguentemente, il Fondo per interventi strutturali di politica economica (F1SPE), di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 25 milioni di euro per il 2022.
26.0.34
Naturale, Trentacoste, Gallicchio
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 26-bis.
(Modifiche alla legge 12 dicembre 2016, n. 238)
1. All'articolo 38 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
''6-bis. Per i vini a IGP, le operazioni di assemblaggio delle partite o delle frazioni di partita di 'vini finiti' e dei prodotti atti alla rifermentazione per la produzione di vini frizzanti e spumanti derivanti da uve raccolte fuori zona (massimo 15 per cento) con vini derivanti da uve della zona di produzione (minimo 85%) è effettuato anche in una fase successiva alla produzione, nell'ambito della zona di elaborazione delimitata nel disciplinare della specifica IGP.''.».
26.0.35
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 26-bis.
(Misure urgenti a sostegno dei produttori di legno)
1. Le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del c.c., le imprese forestali e i proprietari forestali che immettono sul mercato esclusivamente legno o prodotti da esso derivati di propria produzione non sono tenuti ad iscriversi al registro di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 ottobre 2014, n. 178 e di cui al decreto ministeriale 9 febbraio 2021.».
26.0.36
La Pietra, Calandrini, De Carlo
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art.26-bis.
(Rifinanziamento Fondo nazionale per la suinicoltura)
1. Il Fondo di cui all'articolo 11-bis del decreto legge 29 marzo 2019, n. 27, è rifinanziato nella misura di 1 milione di euro per l'anno 2022, di 4 milioni di euro per l'anno 2023 e di 10 milioni di euro per l'anno 2024.
2 Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.».
26.0.37
La Pietra, Calandrini, De Carlo
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 26-bis.
(Sostegno allevamenti avicoli e suinicoli)
1. Per i soggetti che svolgono attività di allevamento avicolo o suinicolo che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei territori dello Stato considerati a rischio di contaminazione dal virus responsabile dell'influenza aviaria e da quello della peste suina africana, sono differiti al 31 luglio 2022, con possibilità di pagamento fino a un massimo di 4 rate mensili fino a dicembre 2022, i termini dei versamenti che scadono nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2022 e il 30 giugno 2022 relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta; all'imposta sul valore aggiunto; ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 150 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede quanto a 75 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto ai restanti 75 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
26.0.38
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 26-bis.
(Misure in favore degli allevamenti avicoli e suinicoli)
1. Per le attività di allevamento avicolo o suinicolo che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei territori dello Stato, considerati a rischio di contaminazione del virus responsabile dell'influenza aviaria e da quello della peste suina africana, sono differiti al 31 luglio 2022, con possibilità di pagamento fino a un massimo di 4 rate mensili fino a dicembre 2022, i termini dei versamenti che scadono nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2022 e il 30 giugno 2022 relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta; all'imposta sul valore aggiunto; ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.».
26.0.39
La Pietra, Calandrini, De Carlo
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 26-bis.
(Misure urgenti a sostegno del settore avicolo)
1. Al fine di tutelare gli allevamenti avicoli dal rischio di contaminazione dal virus responsabile dell'influenza aviaria e indennizzare gli operatori della filiera danneggiati, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono istituiti due fondi denominati, rispettivamente, ''Fondo di parte capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza'' (di seguito, ''Fondo di parte capitale''), con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2022 e ''Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera avicola'' (di seguito, ''Fondo di parte corrente''), con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2022.
2. Il Fondo di parte capitale è destinato al rafforzamento degli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza, in conformità alle pertinenti norme nazionali e dell'Unione europea, ed è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di criteri che tengano conto della consistenza avicola e del numero delle strutture produttive a maggiore rischio.
3. Il Fondo di parte corrente è destinato ad indennizzare gli operatori della filiera avicola colpiti dalle restrizioni sulla movimentazione degli animali e dai danni economici recati loro in seguito al diffondersi del virus responsabile dell'influenza aviaria. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di quantificazione dei contributi erogabili ai produttori della filiera avicola a titolo di sostegno per i danni subiti, sulla base dell'entità del reale danno economico patito.
4. La concessione dei contributi economici di cui al presente articolo è subordinata alla preventiva verifica della compatibilità dei medesimi con le pertinenti norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e agroalimentare.
5. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
26.0.40
Bergesio, Vallardi, Zuliani, Rufa, Pizzol, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 26-bis.
(Misure a sostegno degli operatori della filiera avicola danneggiati dall'influenza aviaria)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sostituire il comma 528 con il seguente: ''comma 528. Una quota non inferiore a 30 milioni di euro dello stanziamento previsto, per l'anno 2022, dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è destinata a misure in favore della filiera delle carni derivanti da polli, tacchini, conigli domestici, lepri e altri animali vivi destinati all'alimentazione umana, nonché delle uova di volatili in guscio, fresche e conservate, con priorità per gli operatori della filiera avicola danneggiati dal blocco alla movimentazione degli animali e delle esportazioni di prodotti trasformati a seguito dell'influenza aviaria degli anni 2021 e 2022, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 129, della medesima legge n. 178 del 2020. La concessione dei contributi economici di cui al presente articolo è subordinata alla preventiva verifica della compatibilità dei medesimi con le pertinenti norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e agroalimentare''».
26.0.41
Bergesio, Vallardi, Rufa, Zuliani, Pizzol, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 26-bis.
(Misure urgenti a sostegno del settore avicolo)
1. All'articolo 1, comma 528, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è aggiunto infine il seguente periodo: ''Le risorse di cui al presente comma destinate alla filiera delle carni derivanti da polli e tacchini sono impiegate prioritariamente per interventi in favore degli operatori della filiera avicola danneggiati dal blocco alla movimentazione degli animali e delle esportazioni di prodotti trasformati a seguito dell'influenza aviaria degli anni 2021 e 2022''.
2. All'articolo 1, comma 528, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: ''30 milioni di euro'' sono sostituite dalle seguenti: '' 50 milioni di euro''».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
26.0.42
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 26-bis.
(Misure urgenti a sostegno del settore avicolo)
1. All'articolo 1, comma 528, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è aggiunto infine il seguente periodo: ''Le risorse di cui al presente comma destinate alla filiera delle carni derivanti da polli e tacchini sono impiegate prioritariamente per interventi in favore degli operatori della filiera avicola danneggiati dal blocco alla movimentazione degli animali e delle esportazioni di prodotti trasformati a seguito dell'influenza aviaria degli anni 2021 e 2022''».
26.0.44
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 26-bis.
(Misure urgenti a sostegno del settore avicolo)
1. All'articolo 1, comma 528, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è aggiunto infine il seguente periodo: ''Le risorse di cui al presente comma destinate alla filiera delle carni derivanti da polli e tacchini sono impiegate prioritariamente per interventi in favore degli operatori della filiera avicola danneggiati dal blocco alla movimentazione degli animali e delle esportazioni di prodotti trasformati a seguito dell'influenza aviaria degli anni 2021 e 2022''».
26.0.45
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 26-bis.
(Misure urgenti a sostegno del settore avicolo)
1. All'articolo 1, comma 528, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è aggiunto infine il seguente periodo: ''Le risorse di cui al presente comma destinate alla filiera delle carni derivanti da polli e tacchini sono impiegate prioritariamente per interventi in favore degli operatori della filiera avicola danneggiati dal blocco alla movimentazione degli animali e delle esportazioni di prodotti trasformati a seguito dell'influenza aviaria degli anni 2021 e 2022''».
26.0.46
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 26-bis.
1. All'articolo 1, comma 528, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è aggiunto infine il seguente periodo: ''Le risorse di cui al presente comma destinate alla filiera delle carni derivanti da polli e tacchini sono impiegate prioritariamente per interventi in favore degli operatori della filiera avicola danneggiati dal blocco alla movimentazione degli animali e delle esportazioni di prodotti trasformati a seguito dell'influenza aviaria degli anni 2021 e 2022''».
26.0.47
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 26-bis.
1. Al fine di promuovere forme di imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, anche se soci di società agricole di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni ed integrazioni, con età inferiore a quaranta anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate a partire dal 1º febbraio 2022, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.
2. L'esonero di cui al primo periodo, decorsi i primi trentasei mesi, è riconosciuto per un periodo massimo di dodici mesi nel limite del 66 per cento e per un periodo massimo di ulteriori dodici mesi nel limite del 50 per cento. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nei limiti previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020)1863 final ''Quadro temporaneo perle misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19'', e successive modifiche e integrazioni.
3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, e a 7,5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190''».
26.0.48
Agostinelli, Trentacoste, Gallicchio
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 26-bis.
(Potenziamento dei ruoli per il contrasto alle emergenze fitosanitarie)
1. Per il raggiungimento della dotazione minima del personale del Servizio Fitosanitario Centrale di cui all'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, la dotazione organica del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2019, n. 179 - funzionari appartenenti all'area III - posizione economica F1 - è incrementata, mediante apposita procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami, di 57 unità di personale non dirigenziale, con vincolo di permanenza per un quinquennio presso il Servizio fitosanitario centrale, di cui 44 funzionari tecnici con i requisiti di cui all'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, anche in sovrannumero con assorbimento in relazione alle cessazioni del personale di ruolo.
2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 2.679.000 a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
26.0.49
Bergesio, Vallardi, Rufa, Zuliani, Pizzol, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 26-bis.
(Misure urgenti a sostegno delle imprese del settore avicolo e suinicolo interessate da influenza aviaria o peste suina africana)
1. Al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle imprese agricole della filiera avicola e suinicola ubicate nelle zone interessate da influenza aviaria o da peste suina africana, delimitate ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e dell'articolo 63, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/687, alle suddette imprese è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro, relativi al quarto trimestre 2021. L'esonero è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previste dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell'esonero.
2. Il medesimo esonero è riconosciuto agli imprenditori agricoli professionali e ai coltivatori diretti con riferimento alla contribuzione dovuta per il primo trimestre 2022.
3. Resta ferma per l'esonero di cui ai commi 1 e 2 l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano compatibilmente con la vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato.
5. Agli oneri del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
26.0.50
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 26-bis.
(Misure urgenti a sostegno delle imprese del settore avicolo e suinicolo interessate da influenza aviaria o peste suina africana)
1. Al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle imprese agricole della filiera avicola e suinicola ubicate nelle zone interessate da influenza aviaria o da peste suina africana, delimitate ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e dell'articolo 63, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/687, alle suddette imprese è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro, relativi al quarto trimestre 2021. L'esonero è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previste dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell'esonero.
2. Il medesimo esonero è riconosciuto agli imprenditori agricoli professionali e ai coltivatori diretti con riferimento alla contribuzione dovuta per il primo trimestre 2022.
3. Resta ferma per l'esonero di cui ai commi 1 e 2 l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano compatibilmente con la vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato.
5. Agli oneri del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
26.0.51
Botto, Giannuzzi, Lezzi, Abate, Ortis, Lannutti, Angrisani
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 26-bis.
(Ulteriori misure urgenti in favore delle imprese agricole colpite dalla peste suina africana)
1. In relazione alla diffusione della peste suina africana presente nelle regioni Liguria e Piemonte, per le imprese agricole presenti nei comuni in cui è stato individuato il virus di cui all'ordinanza del 13 gennaio 2022 e della circolare del 18 gennaio 2022, le disposizioni di cui all'articolo all' articolo 16, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, s'intendono prorogate fino al 30 giugno 2022.
2. Sono altresì sospesi fino al 30 giungo 2022, gli adempimenti e i versamenti fiscali e contributivi di cui all'articolo 62 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, senza applicazione di sanzioni e interessi.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234».
26.0.52
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 26-bis.
(Interventi urgenti a sostegno delle attività economiche danneggiate dalle misure di contenimento della peste suina africana)
1. Per i soggetti che svolgono attività economiche nelle aree soggette a restrizioni sanitarie per l'emergenza della peste suina africana sono prorogati al 31 luglio 2022 i termini aventi scadenza nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2022 e il 30 giugno 2022 per i versamenti relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, alle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, e all'imposta sul valore aggiunto. I versamenti sospesi sono effettuati in unica soluzione entro il 16 settembre 2022 o in quattro rate mensili di pari importo da corrispondere entro il giorno 16 di ciascuno dei mesi da settembre 2022 a dicembre 2022».
26.0.53
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 26-bis.
(Fondo di sostegno per gli effetti dell'epidemia di Lingua Blu in Sardegna)
1. Al fine di sostenere gli allevatori della Regione Sardegna a fronteggiare le conseguenze derivanti dall'adozione delle misure di contenimento previste dalle autorità sanitarie per il contrasto alla diffusione epidemica della Lingua Blu, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è istituito il ''Fondo di sostegno per gli effetti dell'epidemia di Lingua Blu in Sardegna'', con una dotazione di un milione di euro per l'anno 2022.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i criteri e le modalità di riparto e utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 1.
3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a i milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».
26.0.54
Lonardo, Pacifico, Floris, Lunesu
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 26-bis.
(Gestione del fondo per lo svolgimento di attività di monitoraggio dell'insetto nocivo Coreabus undatus)
1. All'articolo 1, comma 893, legge 30 dicembre 2021, n. 234, in materia di tutela della qualità del sughero nazionale e monitoraggio del Coreabus undatus, le parole: ''da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge'' sono sostituite dalle seguenti: ''da adottare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge''.
2. All'articolo 1, comma 894, legge 30 dicembre 2021, n. 234, in materia di tutela della qualità del sughero nazionale e monitoraggio del Coraebus undatus, le parole: ''da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge'' sono sostituite dalle seguenti: ''da adottare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge''.
3. All'articolo 1, comma 895, legge 30 dicembre 2021, n. 234, in materia di tutela della qualità del sughero nazionale e monitoraggio del Coraebus undatus, le parole: ''da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge'' sono sostituite dalle seguenti: ''da adottare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge''».
26.0.55
Leone, Agostinelli, Trentacoste, Gallicchio
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 26-bis.
(Credito d'imposta per investimenti di prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica attraverso metodi ecologici)
1. In ragione della particolare situazione di emergenza del settore agricolo e l'esigenza di garantire un efficiente sistema di tutela delle produzioni nazionali, al fine di prevenire e limitare i danni causati dalla fauna selvatica, alle imprese agricole anche se costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi esistenti alla data del 1º gennaio 2022, è riconosciuto, per il periodo di imposta in corso in corso al 31 dicembre 2022 e nei due successivi, un credito di imposta nella misura del 50 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto e l'installazione di sistemi ecologici di protezione dai danni, di esclusione, cattura e deterrenza dalle intrusioni da specie di fauna selvatica, fino ad un massimo di 25.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.
2. Il credito d'imposta è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407 del 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, al regolamento (UE) n. 1408 del 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo. Il credito d'imposta di cui al comma i va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Esso non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri della Transizione Ecologica e dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le condizioni, i termini e le modalità di applicazione del comma i e del presente comma anche con riguardo alla fruizione del credito d'imposta al fine del rispetto del previsto limite di spesa e al relativo monitoraggio, e facendo riferimento, in particolare, alla tipologia di spesa ammissibile, alle procedure per l'ammissione al beneficio, che avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande e alle procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73. Qualora l'Agenzia delle entrate accerti, nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo, l'eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito d'imposta, la stessa ne dà comunicazione al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali il quale, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del citato decreto-legge n. 40 del 2010, provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.
5. All'onere di cui al comma i, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
26.0.56
Testor, Ferrero, Rivolta, Faggi, Tosato
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 26-bis.
(Misure urgenti per la gestione dei Centri di Recupero Animali Selvatici)
1. All'articolo 1, comma 757, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, dopo le parole: ''della legge 8 luglio 1986, n. 349'' sono aggiunte le seguenti: ''nonché dalle associazioni iscritte nei registri regionali delle ODV e che gestiscono CRAS (Centri di Recupero Animali Selvatici) operativi h24 e 365 giorni all'anno e che non esercitino attività in conflitto d'interesse'';
b) all'ultimo periodo, dopo le parole: ''sono definite le modalità di utilizzo'', sono aggiunte le seguenti: '', nonché la nomina di apposita Commissione competente sul controllo dei criteri di operatività che costituiscono requisiti essenziali di accesso al Fondo di cui al presente comma'';
c) dopo l'ultimo periodo, è inserito il seguente: ''La suddetta Commissione dovrà essere costituita in modo tale da rappresentare la Regione, il Servizio Veterinario del Dsp Ausl competente in materia di fauna selvatica e gli organi di vigilanza forestale''».
26.0.57
Bergesio, Simone Bossi, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 26-bis.
(Incremento del Fondo finalizzato a indennizzare gli allevamenti di animali da pelliccia)
1. All'articolo 1, comma 982, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sostituire le parole: ''per ciascuno degli anni 2022 e 2023, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un fondo di 3 milioni di euro'' con le seguenti: ''per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, un fondo di 10 milioni di euro''».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente, pari a 7 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
26.0.58
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 26-bis.
(Disposizioni in materia di animali da pelliccia)
1. All'articolo 1, comma 982, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole ''fondo di 3 milioni di euro'' sono sostituite dalle seguenti: ''fondo di 8 milioni di euro''.
2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali».
Conseguentemente, all'articolo 32, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «22, comma 5, 24, 26» inserire le seguenti: », 26-bis» e le parole: «1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022, 120,26 milioni di euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «1.666,41 milioni di euro per l'anno 2022, 125,26 milioni di euro per l'anno 2023»;
b) al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:
«d-bis) quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali».
26.0.59
Simone Bossi, Bergesio, Vallardi, Rufa, Zuliani, Pizzol, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 26-bis.
(Immissione in natura di specie o di popolazioni non autoctone)
1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 387, è aggiunto il seguente:
''387-bis. Al fine di consentire un'adeguata politica di gestione delle specie ittiche alieutiche, nelle more dell'adozione del decreto ministeriale di cui al comma 837, fino al 31 dicembre 2023 non trova applicazione l'articolo 12 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, per le sole disposizioni riguardanti l'immissione in natura della trota fario ed iridea, del salmerino alpino e del coregone''».
26.0.60
Simone Bossi, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 26-bis.
1. Il fondo istituito al Ministero della Difesa, denominato ''Fondo antibracconaggio ittico'', di cui all'articolo 40, comma 11-bis, della legge 28 luglio 2016, n. 154, è finanziato con una dotazione di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dei Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190''».
26.0.61
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 26-bis.
(Estensione agli imprenditori agricoli del piano di rateizzazione delle bollette relative al consumo di energia elettrica e gas naturale)
1. All'articolo 1. comma 509 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: ''gas naturale'', inserire le seguenti: ''e dei clienti finali di energia elettrica e di gas naturale che svolgono attività di impresa agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile''».
26.0.62
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 26-bis.
(Contributi di bonifica)
1. Per consentire l'utilizzo in compensazione, tramite il modello F24, dei crediti IVA con il contributo di bonifica di cui all'articolo 860 del Codice civile di cui al Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro 30 giorni dalla legge di conversione del presente decreto legge, è istituito un codice tributo relativo al contributo di bonifica richiamato».
26.0.63
Agostinelli, Trentacoste, Gallicchio
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 26-bis.
(Potenziamento del personale dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari per attività di contrasto alle pratiche sleali)
1. Per le inderogabili esigenze dell'attività di contrasto alle pratiche commerciali sleali nell'ambito della filiera agroalimentare e di controllo a tutela della qualità dei prodotti agroalimentari e della reputazione del made in Italy, la dotazione organica del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è aumentata di 100 unità di personale, di cui due dirigenti di seconda fascia e 98 funzionari di Area terza. Il suddetto Dipartimento è autorizzato a reclutare e ad assumere le suddette 100 unità di personale, nei limiti di un importo massimo fino a 500.000 euro per l'anno 2022 e di un importo massimo a regime di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 500.000 euro per l'anno 2022 e a 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
26.0.64
Bergesio, Vallardi, Rufa, Zuliani, Pizzol, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 26-bis.
(Sistema di controlli nel settore alimentare)
1. Al fine di consentire alle amministrazioni competenti ed agli operatori del settore alimentare di operare con un sistema di controlli ufficiali in materia di alimenti e sicurezza alimentare efficiente e coerente con le pertinenti disposizioni comunitarie nonché di salvaguardare le specificità dei controlli medesimi svolti nei confronti degli imprenditori agricoli, all'articolo 2, lettera c), n. 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: '', nonché la trasformazione di tali prodotti svolta dall'imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile;''».
26.0.65
Naturale, Donno, Trentacoste, Gallicchio
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 26-bis.
(Potenziamento del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria)
1. Al fine di promuovere la competitività del sistema produttivo nazionale, attraverso la valorizzazione della ricerca nel settore agroalimentare, e per consentire all'Italia di sfruttare le risorse per lo sviluppo sostenibile del settore, alla legge 5 aprile 1985, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel titolo della legge, dopo le parole: ''Ministero dell'agricoltura e delle foreste'', sono aggiunte le seguenti: ''e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria'';
b) dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente:
''2-bis. Per fronteggiare le esigenze connesse allo svolgimento di attività agricole, il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - CREA può ricorrere ad assunzioni di personale operaio con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato. Il contingente massimo del personale operaio a tempo indeterminato in servizio è fissato in 100 unità per anno. Le assunzioni e il trattamento economico sono regolati dalle norme sulla disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti e da quelle sul collocamento. Nella fase di prima applicazione del presente articolo il CREA procede all'assunzione degli operai a tempo indeterminato secondo una procedura ad evidenza pubblica che tenga conto delle giornate lavorative svolte dal personale già assunto dal CREA a tempo determinato con il contratto collettivo nazionale di lavoro. Al personale assunto ai sensi del presente articolo con contratto a tempo indeterminato si applicano le disposizioni di cui al titolo II della legge 8 agosto 1972, n. 457. L'operaio assunto ai sensi della presente legge non acquista la qualifica di dipendente di pubblica amministrazione ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.5-ter.''.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 673, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.».
26.0.66
Puglia, Naturale, Trentacoste, Gallicchio
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 26-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di imprese agricole nell'ambito del Piano nazionale Impresa 4.0)
1. All'articolo 1, comma 195, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il terzo periodo è sostituito dal seguente: ''Relativamente al settore agricolo la perizia tecnica di cui al precedente periodo può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico o agrotecnico laureato e da un perito agrario o perito agrario laureato''.
2. All'articolo 1, comma 1062, della legge 30 dicembre 2020, n,178, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: ''Relativamente al settore agricolo la perizia tecnica di cui al precedente periodo può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico o agrotecnico laureato e da un perito agrario o perito agrario laureato''.».
26.0.67
Angrisani, Abate, Crucioli, Di Micco, Giannuzzi, Lannutti, Lezzi
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 26-bis.
(Semplificazione della normativa sulla metanizzazione del Mezzogiorno al fine di accelerare il completamento degli interventi già finanziati)
1. All'articolo 9 della legge 7 agosto 1997, n. 266, dopo il comma 5-quinquies aggiungere il seguente:
''5-sexies. Per gli interventi di metanizzazione ammessi al finanziamento di cui al presente articolo, il termine di presentazione degli atti di collaudo alle amministrazioni competenti è di 90 giorni dall'approvazione del collaudo da parte dell'amministrazione comunale.'';
2. All'articolo 1, comma 319, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, aggiungere il seguente:
''319-bis. Le risorse finanziarie di cui al comma 319 non ancora erogate sono assegnate alle Regioni nel cui territorio ricadono i comuni o i consorzi di comuni beneficiari di finanziamento per la realizzazione delle reti urbane di distribuzione del gas metano ai sensi della delibera CIPE n. 5 del 28 gennaio 2015 e in base alla graduatoria vigente. Le competenze in materia di istruttoria tecnica, concessione dei finanziamenti e di erogazione delle risorse finanziarie ai Comuni sono trasferite alle Regioni, che approvano altresì l'aggiornamento dei cronoprogrammi dei progetti in attuazione dell'articolo 23, comma 4-bis, del decreto legislativo del 23 maggio 2000 n. 164, in base a un tempo massimo di realizzazione dei progetti di 42 mesi, prorogabile una sola volta. Il mancato rispetto dei tempi di realizzazione comporta la perdita del finanziamento per la parte dei lavori non completata nei termini. Le Regioni possono utilizzare per l'attività di assistenza tecnica fino all'uno per cento delle risorse finanziarie di cui al comma 319 non ancora erogate. Le Regioni provvedono a inviare semestralmente al CIPESS e al Ministero della transizione ecologica una relazione sulla esecuzione del programma.''.».
26.0.68
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 26-bis.
1. All'articolo 1, comma 509, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole ''gas naturale'', sono inserite le seguenti ''e dei clienti finali di energia elettrica e di gas naturale che svolgono attività di impresa agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile.''».
26.0.69
Angrisani, Abate, Crucioli, Di Micco, Giannuzzi, Lannutti, Lezzi
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 26-bis.
(Istituzione dell'albo degli educatori socio-pedagogici e dei pedagogisti)
1. All'articolo 1, comma 594, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'ultimo periodo è sostituito con i seguenti: ''È istituito l'albo degli educatori professionali socio-pedagogico e dei pedagogisti. Gli iscritti all'albo costituiscono l'ordine degli educatori professionali socio-pedagogico e dei pedagogisti. L'albo è strutturato a livello regionale e, limitatamente alle province di Trento e di Bolzano, a livello provinciale''.
2. Dopo l'articolo 1, comma 594, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è aggiunto il seguente:
''594-bis. Si applica, fermo restando quanto previsto dai commi da 594 a 600 della presente legge, la disciplina di cui al decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, e successive modificazioni e integrazioni''.
3. All'articolo 1, primo periodo, del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, e successive modificazioni e integrazioni, le parole: ''e di perito industriale'' sono sostituite dalle seguenti: '', di perito industriale e di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogista''.
4. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500.000 euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
26.0.70
Bergesio, Vallardi, Zuliani, Rufa, Pizzol, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
«Art. 26-bis.
(Contributo per i concessionari di aree demaniali per le attività di pesca e acquacoltura)
1. Al fine di contrastare gli effetti negativi causati alle imprese ittiche dall'emergenza da COVID19 e di favorire il loro rilancio, per l'anno 2022 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro al fine di riconoscere un contributo, nella misura massima stabilita con il decreto di cui al comma 2 e in ogni caso non superiore al canone corrisposto, a favore dei concessionari di aree demaniali marittime concernenti zone di mare territoriale per le attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto ittico.
2. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo, ivi incluse quelle per il rispetto del limite di spesa autorizzato ai sensi del comma 1 che costituisce tetto di spesa massimo.
3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4. L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.».
26.0.71
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 26-bis.
(Istituzione della categoria dei subacquei in acquacoltura)
1. È istituita, nell'ambito della categoria dei sommozzatori in servizio locale di cui al Decreto Ministeriale 13 gennaio 1979, n. 47, la figura dei subacquei in acquacoltura quale personale addetto ad attività lavorativa nell'ambito di allevamenti di organismi acquatici e produzione di alghe in ambienti confinati e controllati, la cui attività è esercitata entro l'ambito degli allevamenti ittici e vegetali con cui abbiano instaurato rapporti di lavoro ovvero di collaborazione e che siano collocati nel distretto del porto presso il cui ufficio sono iscritti e nelle relative adiacenze.
2. Il Ministro delle infrastrutture e mobilità sostenibili provvede, con proprio decreto, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, ad apportare le necessarie modifiche al Decreto Ministeriale 13 gennaio 1979, n. 47 recante ''Istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale'', al fine di istituire la categoria dei subacquei in acquacoltura di cui al comma i e stabilirne l'ambito di attività.».
26.0.72
Bergesio, Vallardi, Zuliani, Rufa, Pizzol, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
«Art. 26-bis.
(Rimodulazione canoni demaniali marittimi)
1. All'articolo 100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il primo periodo inserire il seguente: ''A decorrere dall'anno 2022 per le attività di pesca e acquacoltura l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime non può essere superiore a euro 1.500.''».
Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 15 milioni a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
26.0.73
Bergesio, Vallardi, Zuliani, Rufa, Pizzol, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 26-bis.
(Misure in materia di tabacchi lavorati)
1. All'articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: ''e al quaranta per cento dal 1º gennaio 2023'' sono sostituite dalle seguenti: ''al trentadue virgola cinquanta per cento dal 1º luglio 2022, al trentasette virgola cinquanta per cento dal 1º gennaio 2023, al quaranta per cento dal 1º gennaio 2024''.
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui comma 1, corrispondenti a 17 milioni di euro per l'anno 2022 e a 35 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
26.0.74
Briziarelli, Bergesio, Vallardi, Zuliani, Rufa, Pizzol, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 26-bis.
(Sostituzione dei registri cartacei dei movimenti degli uccelli con moderni sistemi digitali)
1. Con la finalità di rafforzare le strategie del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per una gestione documentale digitale che offra servizi sempre più efficienti e accessibili da parte dei cittadini e aiuti le imprese ad aumentare la loro competitività attraverso la diffusione di strumenti digitali, finalizzati alla sostituzione dei registri cartacei dei movimenti degli uccelli, per gli esemplari di Classe AVES 2, di cui all'articolo 2,comma 1, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, nati in Italia e marcati con inanellatura della zampa mediante una marcatura individuale univoca ed inamovibile rilasciata da Federazioni nazionali riconosciute, consistente in un anello o nastro costituente un cerchio continuo, senza giunti né interruzioni, che non abbia subito alcun tipo di manomissione, fabbricato industrialmente e a tal fine applicato entro quindici giorni dalla nascita dell'animale e di diametro tale da impedirne la rimozione dalla zampa quando questa sia pienamente sviluppata, nella misura univocamente definita per ogni singola specie dalle Federazioni nazionali riconosciute e recante l'anno di emissione, il numero di emissione ed un codice alfanumerico atto ad identificarne il proprietario, l'inanellatura equivale alla denuncia di cui all'articolo 8-bis della legge 7 febbraio 1992, ed esenta dalla tenuta del registro di cui al comma 5-bis della medesima legge.
2. Al fine di potersi avvalere della disposizione del comma 1, unitamente alla prima comunicazione del proprio codice alfanumerico identificativo l'interessato corrisponde una tantum al Ministero dell'Ambiente la somma di 50,00 euro.».
27.2
Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Al fine di sostenere e accelerare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi pubblici d'investimento, garantendo la massima sinergia con gli interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, dopo il comma 7-octies, dell'articolo 10, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, è inserito il seguente:
''7-nonies. Le previsioni di cui al comma 7-quinquies si applicano anche agli interventi pubblici previsti dal programma React-EU, di cui al regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, dai fondi europei di cui al regolamento (UE, EURATOM) n. 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018, dal Fondo europeo di cui al regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, dai fondi strutturali per il periodo 2021-2027 di cui al regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, dal Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, dal fondo complementare di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, o comunque previsti nell'ambito di piani o strumenti di programmazione europea.''».
27.3
Precluso
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Al fine di sostenere e accelerare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi pubblici d'investimento, garantendo la massima sinergia con gli interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, dopo il comma 7-octies, dell'articolo 10, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, è inserito il seguente:
''7-nonies. Le previsioni di cui al comma 7-quinquies si applicano anche agli interventi pubblici previsti dal programma React-EU, di cui al regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, dai fondi europei di cui al regolamento (UE, EURATOM) n. 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018, dal Fondo europeo di cui al regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, dai fondi strutturali per il periodo 2021-2027 di cui al regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, dal Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, dal fondo complementare di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, o comunque previsti nell'ambito di piani o strumenti di programmazione europea.''.».
27.4
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Al fine di sostenere e accelerare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi pubblici d'investimento, garantendo la massima sinergia con gli interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, dopo il comma 7-octies, dell'articolo 10, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, è inserito il seguente:
''7-nonies. Le previsioni di cui al comma 7-quinquies si applicano anche agli interventi pubblici previsti dal programma React-EU, di cui al regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, dai fondi europei di cui al regolamento (UE, EURATOM) n. 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018, dal Fondo europeo di cui al regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, dai fondi strutturali per il periodo 2021-2027 di cui al regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, dal Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, dal fondo complementare di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, o comunque previsti nell'ambito di piani o strumenti di programmazione europea.''.».
27.5
Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. All'articolo 1 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, dopo il comma 15 inserire il seguente:
''15-bis. Gli aiuti di cui al comma 13 sono concessi per l'importo massimo ad impresa di 2,3 milioni di euro per la Sezione 3.1 e di 12 milioni di euro per la Sezione 3.12, nel periodo compreso tra il 1º marzo 2020 e il 30 giugno 2022.''.».
Conseguentemente al comma 16 le parole: «dei commi da 13 a 15» sono sostituite dalle seguenti «dei commi da 13 a 15-bis».
27.6
Precluso
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 15 è inserito il seguente:
''15-bis. Gli aiuti di cui al comma 13 sono concessi per l'importo massimo ad impresa di 2,3 milioni di euro per la Sezione 3.1 e di 12 milioni di euro per la Sezione 3.12, nel periodo compreso tra il 1º marzo 2020 e il 30 giugno 2022.''.
b) al comma 16 le parole: ''dei commi da 13 a 15'' sono sostituite dalle seguenti ''dei commi da 13 a 15-bis''.».
27.7
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. All'articolo 1 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 15 è aggiunto il seguente:
''15-bis. Gli aiuti di cui al comma 13 sono concessi per l'importo massimo ad impresa di 2,3 milioni di euro per la Sezione 3.1 e di 12 milioni di euro per la Sezione 3.12, nel periodo compreso tra il lº marzo 2020 e il 30 giugno 2022''.
b) al comma 16 le parole: ''dei commi da 13 a 15'' sono sostituite dalle seguenti: ''dei commi da 13 a 15-bis''».
27.8
Steger, Durnwalder, Unterberger, Laniece
Precluso
Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
«2-bis. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 4-sexies, è inserito il seguente:
''Art. 4-sexies.1
(Individuazione delle autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) 2020/1503, relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937)
1. Ai fini della disciplina sui fornitori di servizi di crowdfunding si applicano le definizioni contenute nell'articolo 2 del regolamento (UE) 2020/1503.
2. La Consob e la Banca d'Italia sono le autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) 2020/1503, degli atti delegati e dalle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione del medesimo regolamento. Le attribuzioni previste dal presente articolo in capo alla Consob e alla Banca d'Italia sono esercitate:
a) dalla Consob ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 3;
b) dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 2;
3. La Consob, sentita la Banca d'Italia, autorizza i fornitori di servizi di crowdfunding ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2020/1503 e revoca, sentita la Banca d'Italia, l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/1503.
4. In deroga al comma 3, la Banca d'Italia, sentita la Consob, autorizza come fornitori di servizi di crowdfunding le banche, gli istituti di pagamento, gli istituti di moneta elettronica e gli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e revoca, sentita la Consob, l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/1503.
6. Ai fini di cui al comma 2, la Consob è l'autorità competente:
a) ad assicurare l'osservanza degli obblighi imposti dal regolamento (UE) 2020/1503:
1) in materia di trasparenza, ivi inclusi gli obblighi informativi nella prestazione dei servizi di crowdfunding;
2) in materia di correttezza, ivi incluse le procedure per la corretta prestazione dei servizi di crowdfunding, la gestione dei conflitti di interesse potenzialmente pregiudizievoli per i clienti, compresi quelli derivanti dai sistemi di remunerazione e incentivazione, gli incentivi, il trattamento dei reclami, le modalità di esercizio della funzione di controllo della conformità alle norme ove prevista;
b) ad individuare le disposizioni nazionali applicabili alle comunicazioni di marketing diffuse sul territorio della Repubblica, nonché a svolgere la relativa attività di monitoraggio di cui all'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/1503.
7. Ai fini di cui al comma 2, la Banca d'Italia è l'autorità competente ad assicurare l'osservanza degli obblighi imposti dal regolamento (UE) 2020/1503, ivi inclusi quelli in materia di:
a) adeguatezza patrimoniale, contenimento del rischio e di partecipazioni detenibili, informativa da rendere al pubblico sulle stesse materie;
b) governo societario e requisiti generali di organizzazione, continuità dell'attività;
c) organizzazione amministrativa e contabile, controlli interni, sistemi di remunerazione e incentivazione, compresa l'istituzione della funzione di controllo della conformità alle norme, ove prevista, la gestione dei rischi ivi inclusi quelli relativi alla determinazione del tasso di default, audit interno ove previsto, ed esternalizzazione di funzioni operative;
d) requisiti dei partecipanti al capitale del fornitore di servizi di crowdfunding che detengono almeno il venti per cento del capitale o dei diritti di voto e di requisiti delle persone fisiche responsabili della gestione del fornitore di servizi di crowdfunding;
e) adeguata verifica dei titolari di progetti, come definita dall'articolo 5 del regolamento (UE) 2020/1503.
8. La Banca d'Italia e la Consob, per l'esercizio delle competenze e dei poteri loro attribuiti ai sensi del presente articolo, operano in modo coordinato anche al fine di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui fornitori di servizi di crowdfunding. A tal fine, stipulano appositi protocolli d'intesa e si danno reciproca comunicazione dei provvedimenti assunti e delle irregolarità rilevate nell'esercizio dell'attività di vigilanza. I protocolli d'intesa hanno in particolare ad oggetto:
a) l'esercizio delle competenze e dei poteri loro attribuiti ai sensi del presente articolo;
b) lo scambio di informazioni, anche con riferimento alle irregolarità rilevate e ai provvedimenti assunti nell'esercizio dell'attività di vigilanza.
9. La Consob è il punto di contatto unico per la cooperazione amministrativa transfrontaliera tra le autorità competenti e con l'ESMA.
10. Nell'ambito delle competenze e per le finalità indicate dai commi 2, 3 e 6, la Consob, sentita la Banca d'Italia, adotta con proprio regolamento le disposizioni attuative del presente articolo.
11. Nell'ambito delle competenze e per le finalità indicate dai commi 2, 4 e 7, la Banca d'Italia, sentita la Consob, adotta con proprio regolamento le disposizioni attuative del presente articolo.
12. Per adempiere ai compiti in materia di servizi di crowdfunding previsti dal presente decreto, dalle relative disposizioni attuative nonché dal regolamento (UE) 2020/1503, la Banca d'Italia e la Consob dispongono, nell'ambito delle rispettive competenze, dei poteri di indagine e di vigilanza previsti dall'articolo 30 del regolamento (UE) 2020/1503, degli atti delegati e dalle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione del medesimo regolamento'';
b) l'articolo 100-ter è sostituito dal seguente:
''Art. 100-ter.
(Offerte di crowdfunding)
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2468, primo comma, del codice civile, le quote di partecipazione in società a responsabilità limitata possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso le piattaforme di crowdfunding, nei limiti previsti dal regolamento (UE) 2020/1503.
2. In alternativa a quanto stabilito dall'articolo 2470, secondo comma, del codice civile e dall'articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, per la sottoscrizione e per la successiva alienazione di quote rappresentative del capitale di società a responsabilità limitata:
a) la sottoscrizione può essere effettuata per il tramite di intermediari abilitati alla prestazione di uno o più dei servizi di investimento previsti dall'articolo 1, comma 5, lettere a), b), c), c-bis), ed e) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Gli intermediari abilitati effettuano la sottoscrizione delle quote in nome proprio e per conto dei sottoscrittori o degli acquirenti che abbiano aderito all'offerta di crowdfunding;
b) entro i trenta giorni successivi alla chiusura dell'offerta, gli intermediari abilitati depositano al registro delle imprese una certificazione attestante la loro titolarità di soci per conto di terzi, sopportandone il relativo costo. A tale fine, le condizioni di adesione pubblicate nella piattaforma di crowdfunding devono espressamente prevedere che l'adesione all'offerta di crowdfunding, in caso di buon fine della stessa e qualora l'investitore decida di avvalersi del regime alternativo di cui al presente comma, comporta il contestuale e obbligatorio conferimento di mandato agli intermediari incaricati affinché i medesimi:
1) effettuino l'intestazione delle quote in nome proprio e per conto dei sottoscrittori, tenendo adeguata evidenza dell'identità degli stessi e delle quote possedute;
2) rilascino, a richiesta del sottoscrittore o del successivo acquirente, una certificazione comprovante la titolarità delle quote. Tale certificazione ha natura di puro titolo di legittimazione per l'esercizio dei diritti sociali, è nominativamente riferita al sottoscrittore, non è trasferibile, neppure in via temporanea né a qualsiasi titolo, a terzi e non costituisce valido strumento per il trasferimento della proprietà delle quote;
3) consentano ai sottoscrittori che ne facciano richiesta di alienare le quote secondo quanto previsto alla lettera c) del presente comma;
4) accordino ai sottoscrittori e ai successivi acquirenti la facoltà di richiedere, in ogni momento, l'intestazione diretta a sé stessi delle quote di loro pertinenza;
c) l'alienazione delle quote da parte di un sottoscrittore o del successivo acquirente avviene mediante semplice annotazione del trasferimento nei registri tenuti dall'intermediario.
3. La scritturazione e il trasferimento delle quote di cui al comma 2, non comportano costi o oneri né per l'acquirente né per l'alienante. La successiva certificazione effettuata dall'intermediario, ai fini dell'esercizio dei diritti sociali, sostituisce ed esaurisce le formalità di cui all'articolo 2470, secondo comma, del codice civile.
4. Il regime alternativo di trasferimento delle quote di cui al comma 2 deve essere chiaramente indicato nella piattaforma di crowdfunding, ove sono altresì predisposte apposite idonee modalità per consentire all'investitore di esercitare l'opzione ovvero indicare l'intenzione di applicare il regime ordinario di cui all'articolo 2470, secondo comma, del codice civile e all'articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.
5. L'esecuzione di sottoscrizioni, acquisti e alienazioni di strumenti finanziari emessi da società a responsabilità limitata ovvero di quote rappresentative del capitale delle medesime, effettuati secondo le modalità previste alle lettere b) e c) del comma 2 del presente articolo, non necessita della stipulazione di un contratto scritto. Ogni corrispettivo, spesa o onere gravante sul sottoscrittore, acquirente o alienante deve essere indicato nel portale dell'offerta, con separata e chiara evidenziazione delle condizioni praticate da ciascuno degli intermediari coinvolti, nonché in apposita sezione del sito internet di ciascun intermediario. In difetto, nulla è dovuto agli intermediari.
6. La scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento, di cui agli articoli 23 e 24 del regolamento (UE) 2020/1503, è resa disponibile agli investitori, come definiti dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera i), del medesimo regolamento, secondo modalità e termini stabiliti dalla Consob.
7. Nei casi previsti dall'articolo 23, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2020/1503, il titolare del progetto, è responsabile delle informazioni fornite in una scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento, comprese le sue eventuali traduzioni.
8. Nei casi previsti dall'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2020/1503, il fornitore di servizi di crowdfunding è responsabile delle informazioni fornite in una scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento a livello di piattaforma, comprese le sue eventuali traduzioni'';
c) all'articolo 190, comma 1-bis.1, le parole: ''eserciti l'attività di gestore di portale in assenza dell'iscrizione nel registro previsto dall'articolo 50-quinquies'', sono sostituite dalle seguenti: ''presti servizi di crowdfunding in assenza dell'autorizzazione prevista dall'articolo 12 del regolamento (UE) 2020/1503''.
d) l'articolo 190-quater è sostituito dal seguente:
''Art. 190-quater.
(Sanzioni amministrative in tema di servizi di crowdfunding)
1. Nei confronti dei fornitori di servizi di crowdfunding, in caso di inosservanza delle disposizioni richiamate dall'articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/1503, nonché in caso di inosservanza delle disposizioni nazionali applicabili alle comunicazioni di marketing, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecento fino a euro cinquecentomila, ovvero fino al cinque per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro cinquecentomila e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis.
2. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai limiti massimi edittali indicati al comma 1 del presente articolo, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile''.
2-ter. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».
Conseguentemente, dopo l'articolo 27, inserire il seguente:
«Art. 27-bis.
(Disposizioni transitorie e finali)
1. La Consob e la Banca d'Italia, nell'ambito dei regolamenti di cui ai commi 10 e 11, del nuovo articolo 4-sexies.1 del decreto legislativo 28 febbraio 1998, n. 58, come introdotto dall'articolo 27 del presente decreto, prevedono procedure di autorizzazione semplificate per i soggetti che, alla data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2020/1503, risultino già: autorizzati a norma del diritto nazionale a prestare servizi di crowdfunding ai sensi dell'articolo 48 del medesimo regolamento, nonché per le banche, gli istituti di pagamento, gli istituti di moneta elettronica e gli altri intermediari vigilati che alla medesima data prestano servizi di crowdfunding».
27.9
Precluso
Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
«2-bis. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 4-sexies è inserito il seguente:
''Art. 4-sexies.1
(Individuazione delle autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) 2020/1503, relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937)
1. Ai fini della disciplina sui fornitori di servizi di crowdfunding si applicano le definizioni contenute nell'articolo 2 del regolamento (UE) 2020/1503.
2. La Consob e la Banca d'Italia sono le autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) 2020/1503, degli atti delegati e dalle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione del medesimo regolamento. Le attribuzioni previste dal presente articolo in capo alla Consob e alla Banca d'Italia sono esercitate:
a) dalla Consob ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 3;
b) dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 2;
3. La Consob, sentita la Banca d'Italia, autorizza i fornitori di servizi di crowdfunding ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2020/1503 e revoca, sentita la Banca d'Italia, l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/1503.
4. In deroga al comma 3, la Banca d'Italia, sentita la Consob, autorizza come fornitori di servizi di crowdfunding le banche, gli istituti di pagamento, gli istituti di moneta elettronica e gli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e revoca, sentita la Consob, l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/1503.
6. Ai fini di cui al comma 2, la Consob è l'autorità competente:
a) ad assicurare l'osservanza degli obblighi imposti dal regolamento (UE) 2020/1503:
1) in materia di trasparenza, ivi inclusi gli obblighi informativi nella prestazione dei servizi di crowdfunding;
2) in materia di correttezza, ivi incluse le procedure per la corretta prestazione dei servizi di crowdfunding, la gestione dei conflitti di interesse potenzialmente pregiudizievoli per i clienti, compresi quelli derivanti dai sistemi di remunerazione e incentivazione, gli incentivi, il trattamento dei reclami, le modalità di esercizio della funzione di controllo della conformità alle norme ove prevista;
b) ad individuare le disposizioni nazionali applicabili alle comunicazioni di marketing diffuse sul territorio della Repubblica, nonché a svolgere la relativa attività di monitoraggio di cui all'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/1503.
7. Ai fini di cui al comma 2, la Banca d'Italia è l'autorità competente ad assicurare l'osservanza degli obblighi imposti dal regolamento (UE) 2020/1503, ivi inclusi quelli in materia di:
a) adeguatezza patrimoniale, contenimento del rischio e di partecipazioni detenibili, informativa da rendere al pubblico sulle stesse materie;
b) governo societario e requisiti generali di organizzazione, continuità dell'attività;
c) organizzazione amministrativa e contabile, controlli interni, sistemi di remunerazione e incentivazione, compresa l'istituzione della funzione di controllo della conformità alle norme, ove prevista, la gestione dei rischi ivi inclusi quelli relativi alla determinazione del tasso di default, audit interno ove previsto, ed esternalizzazione di funzioni operative;
d) requisiti dei partecipanti al capitale del fornitore di servizi di crowdfunding che detengono almeno il venti per cento del capitale o dei diritti di voto e di requisiti delle persone fisiche responsabili della gestione del fornitore di servizi di crowdfunding;
e) adeguata verifica dei titolari di progetti, come definita dall'articolo 5 del regolamento (UE) 2020/1503.
8. La Banca d'Italia e la Consob, per l'esercizio delle competenze e dei poteri loro attribuiti ai sensi del presente articolo, operano in modo coordinato anche al fine di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui fornitori di servizi di crowdfunding. A tal fine, stipulano appositi protocolli d'intesa e si danno reciproca comunicazione dei provvedimenti assunti e delle irregolarità rilevate nell'esercizio dell'attività di vigilanza. I protocolli d'intesa hanno in particolare ad oggetto:
a) l'esercizio delle competenze e dei poteri loro attribuiti ai sensi del presente articolo;
b) lo scambio di informazioni, anche con riferimento alle irregolarità rilevate e ai provvedimenti assunti nell'esercizio dell'attività di vigilanza.
9. La Consob è il punto di contatto unico per la cooperazione amministrativa transfrontaliera tra le autorità competenti e con l'ESMA.
10. Nell'ambito delle competenze e per le finalità indicate dai commi 2, 3 e 6, la Consob, sentita la Banca d'Italia, adotta con proprio regolamento le disposizioni attuative del presente articolo.
11. Nell'ambito delle competenze e per le finalità indicate dai commi 2, 4 e 7, la Banca d'Italia, sentita la Consob, adotta con proprio regolamento le disposizioni attuative del presente articolo.
12. Per adempiere ai compiti in materia di servizi di crowdfunding previsti dal presente decreto, dalle relative disposizioni attuative nonché dal regolamento (UE) 2020/1503, la Banca d'Italia e la Consob dispongono, nell'ambito delle rispettive competenze, dei poteri di indagine e di vigilanza previsti dall'articolo 30 del regolamento (UE) 2020/1503, degli atti delegati e dalle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione del medesimo regolamento''.
b) l'articolo 100-ter è sostituito dal seguente:
''Art. 100-ter.
(Offerte di crowdfunding)
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2468, primo comma, del codice civile, le quote di partecipazione in società a responsabilità limitata possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso le piattaforme di crowdfunding, nei limiti previsti dal regolamento (UE) 2020/1503.
2. In alternativa a quanto stabilito dall'articolo 2470, secondo comma, del codice civile e dall'articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, per la sottoscrizione e per la successiva alienazione di quote rappresentative del capitale di società a responsabilità limitata:
a) la sottoscrizione può essere effettuata per il tramite di intermediari abilitati alla prestazione di uno o più dei servizi di investimento previsti dall'articolo 1, comma 5, lettere a), b), c), c-bis), ed e) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Gli intermediari abilitati effettuano la sottoscrizione delle quote in nome proprio e per conto dei sottoscrittori o degli acquirenti che abbiano aderito all'offerta di crowdfunding;
b) entro i trenta giorni successivi alla chiusura dell'offerta, gli intermediari abilitati depositano al registro delle imprese una certificazione attestante la loro titolarità di soci per conto di terzi, sopportandone il relativo costo. A tale fine, le condizioni di adesione pubblicate nella piattaforma di crowdfunding devono espressamente prevedere che l'adesione all'offerta di crowdfunding, in caso di buon fine della stessa e qualora l'investitore decida di avvalersi del regime alternativo di cui al presente comma, comporta il contestuale e obbligatorio conferimento di mandato agli intermediari incaricati affinché i medesimi:
1) effettuino l'intestazione delle quote in nome proprio e per conto dei sottoscrittori, tenendo adeguata evidenza dell'identità degli stessi e delle quote possedute;
2) rilascino, a richiesta del sottoscrittore o del successivo acquirente, una certificazione comprovante la titolarità delle quote. Tale certificazione ha natura di puro titolo di legittimazione per l'esercizio dei diritti sociali, è nominativamente riferita al sottoscrittore, non è trasferibile, neppure in via temporanea né a qualsiasi titolo, a terzi e non costituisce valido strumento per il trasferimento della proprietà delle quote;
3) consentano ai sottoscrittori che ne facciano richiesta di alienare le quote secondo quanto previsto alla lettera c) del presente Comma;
4) accordino ai sottoscrittori e ai successivi acquirenti la facoltà di richiedere, in ogni momento, l'intestazione diretta a sé stessi delle quote di loro pertinenza;
c) l'alienazione delle quote da parte di un sottoscrittore o del successivo acquirente avviene mediante semplice annotazione del trasferimento nei registri tenuti dall'intermediario.
3. La scritturazione e il trasferimento delle quote di cui al comma 2, non comportano costi o oneri né per l'acquirente né per l'alienante. La successiva certificazione effettuata dall'intermediario, ai fini dell'esercizio dei diritti sociali, sostituisce ed esaurisce le formalità di cui all'articolo 2470, secondo comma, del codice civile.
4. Il regime alternativo di trasferimento delle quote di cui al comma 2 deve essere chiaramente indicato nella piattaforma di crowdfunding, ove sono altresì predisposte apposite idonee modalità e consentire all'investitore di esercitare l'opzione ovvero indicare l'intenzione di applicare il regime ordinario di cui all'articolo 2470, secondo comma, del codice civile e all'articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.
5. L'esecuzione di sottoscrizioni, acquisti e alienazioni di strumenti finanziari emessi da società a responsabilità limitata ovvero di quote rappresentative del capitale delle medesime, effettuati secondo le modalità previste alle lettere b) e c) del comma 2 del presente articolo, non necessita della stipulazione di un contratto scritto. Ogni corrispettivo, spesa o onere gravante sul sottoscrittore, acquirente o alienante deve essere indicato nel portale dell'offerta, con separata e chiara evidenziazione delle condizioni praticate da ciascuno degli intermediari coinvolti, nonché in apposita sezione del sito internet di ciascun intermediario. In difetto, nulla è dovuto agli intermediari.
6. La scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento, di cui agli articoli 23 e 24 del regolamento (UE) 2020/1503, è resa disponibile agli investitori, come definiti dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera i), del medesimo regolamento, secondo modalità e termini stabiliti dalla Consob.
7. Nei casi previsti dall'articolo 23, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2020/1503, il titolare del progetto, è responsabile delle informazioni fornite in una scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento, comprese le sue eventuali traduzioni.
8. Nei casi previsti dall'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2020/1503, il fornitore di servizi di crowdfunding è responsabile delle informazioni fornite in una scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento a livello di piattaforma, comprese le sue eventuali traduzioni''.
c) all'articolo 190, comma 1-bis.1, le parole: ''eserciti l'attività di gestore di portale in assenza dell'iscrizione nel registro previsto dall'articolo 50-quinquies'' sono sostituite dalle seguenti: ''presti servizi di crowdfunding in assenza dell'autorizzazione prevista dall'articolo 12 del regolamento (UE) 2020/1503''.
d) l'articolo 190-quater è sostituito dal seguente:
''Art. 190-quater.
(Sanzioni amministrative in tema di servizi di crowdfunding)
1. Nei confronti dei fornitori di servizi di crowdfunding, in caso di inosservanza delle disposizioni richiamate dall'articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/1503, nonché in caso di inosservanza delle disposizioni nazionali applicabili alle comunicazioni di marketing, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecento fino a euro cinquecentomila, ovvero fino al cinque per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro cinquecentomila e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis.
2. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai limiti massimi edittali indicati al comma 1 del presente articolo, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile''.
2-ter. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».
Conseguentemente, dopo l'articolo 27, inserire il seguente:
«Art. 27-bis.
(Disposizioni transitorie e finali)
1. La Consob e la Banca d'Italia, nell'ambito dei regolamenti di cui ai commi 10 e 11, del nuovo articolo 4-sexies.1 del decreto legislativo 28 febbraio 1998, n. 58, come introdotto dall'articolo 27 del presente decreto, prevedono procedure di autorizzazione semplificate per i soggetti che, alla data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2020/1503, risultino già autorizzati a norma del diritto nazionale a prestare servizi di crowdfunding ai sensi dell'articolo 48 del medesimo regolamento, nonché per le banche, gli istituti di pagamento, gli istituti di moneta elettronica e gli altri intermediari vigilati che alla medesima data prestano servizi di crowdfundinh».
27.10
Precluso
Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
«2-bis. All'articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma i è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Se il trasferimento avente per oggetto fabbricati o porzioni di fabbricato abitativi è effettuato nei confronti di imprese di compravendita immobiliare, organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari, società di cui all'articolo 1, commi da 119 a 141, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, società di cui all'articolo 7.1, comma 4, e all'articolo 7.2 della legge 3o aprile 1999, n. 130, che svolgano sugli stessi interventi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 630 all'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, in misura pari ad almeno il 2 per cento del prezzo di acquisto degli stessi ancorché non fruiscano delle relative detrazioni fiscali, e che entro cinque anni dall'acquisto procedano all'alienazione degli stessi, a condizione che nell'atto l'acquirente dichiari che intende trasferirli entro tale termine, con il pagamento di una imposta di registro pari a 200 euro. Alle operazioni di cui al presente comma si applicano le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna.'';
b) dopo la nota II-sexies), è aggiunta la seguente:
''II-septies) Nel caso in cui le condizioni per l'applicazione dell'imposta in misura fissa di cui al comma i non siano adempiute entro il termine quinquennale ivi previsto, sono dovute l'imposta di registro nella misura ordinaria nonché una sanzione del 30 per cento dell'imposta stessa, oltre agli interessi di mora di cui al all'articolo 55, comma 4, del presente testo unico. Dalla scadenza del quinquennio decorre il termine per il recupero delle imposte ordinarie da parte dell'amministrazione finanziaria''.
2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis, quantificati in 51 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
27.11
Precluso
Dopo il comma 2 inserire i seguenti:
«2-bis. All'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 è aggiunto in fine il seguente periodo: ''Se il trasferimento avente per oggetto fabbricati o porzioni di fabbricato abitativi è effettuato nei confronti di imprese di compravendita immobiliare, organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari, società di cui all'art. 1, commi da 119 a 141 della L. 27 dicembre 2006, n. 296, società di cui all'art. 7.1, comma 4, e all'art. 7.2 della L. 30 aprile 1999, n. 130, che svolgano sugli stessi interventi di cui all'art. 14 del D.L. 4 giugno 2013, n. 630 all'art. 16 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, in misura pari ad almeno il 2 per cento del prezzo di acquisto degli stessi ancorché non fruiscano delle relative detrazioni fiscali, e che entro [cinque] anni dall'acquisto procedano all'alienazione degli stessi, a condizione che nell'atto l'acquirente dichiari che intende trasferirli entro tale termine: euro 200. Con riferimento agli atti di cui al periodo precedente si applicano le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna.
b) dopo la nota II-sexies), è aggiunta la seguente:
''II-septies) Nel caso in cui le condizioni per l'applicazione dell'imposta in misura fissa di cui al comma 1, non siano adempiute entro il termine quinquennale ivi previsto, sono dovute l'imposta di registro nella misura ordinaria nonché una sanzione del 30 per cento dell'imposta stessa, oltre agli interessi di mora di cui al comma 4 dell'articolo 55 del presente testo unico. Dalla scadenza del quinquennio decorre il termine per il recupero delle imposte ordinarie da parte dell'amministrazione finanziaria''.
2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis, quantificati in 51 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
27.12
Precluso
Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
«2-bis . 1. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
''a) ABE: Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) istituita dal Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010''.
b) all'articolo 2, comma 6-bis, dopo le parole: ''del Regolamento (UE) 2016/679'' sono aggiunte le seguenti ''e del Regolamento (UE) 2018/1725'';
c) all'articolo 7, comma 4, le parole: ''alle Autorità di vigilanza europee'' sono sostituite dalle seguenti: ''all'ABE''.
d) all'articolo 14, comma 5, le parole: ''alle Autorità di vigilanza europee'' sono sostituite dalle seguenti: ''all'ABE''.
2. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 6-undecies:
1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
''a) ''dispositivo di pubblicazione autorizzato'' o ''APA'': un soggetto quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 34), del regolamento (UE) n. 600/2014 a cui si applica la deroga prevista dall'articolo 2, paragrafo 3, del medesimo regolamento e dai relativi atti delegati'';
2) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
c) ''meccanismo di segnalazione autorizzato'' o ''ARM'': un soggetto quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 36), del regolamento (UE) n. 600/2014 a cui si applica la deroga prevista dall'articolo 2, paragrafo 3, del medesimo regolamento e dai relativi atti delegati'';
3) le lettere b), d), e) sono abrogate.
b) all'articolo 1, comma 6-duodecies, la lettera c) è abrogata.
c) all'articolo 4, comma 2-ter le parole: ''servizi di comunicazione dati'' sono sostituite dalle seguenti: ''APA o ARM''.
d) la rubrica del Titolo 1-ter della Parte III, è sostituita dalla seguente ''AUTORIZZAZIONE E VIGILANZA DI APA E ARM''.
e) all'articolo 79:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
''1. La gestione di un APA odi un ARM è soggetta ad autorizzazione preventiva da parte della Consob, in conformità a quanto previsto dal Titolo IV-bis del regolamento (UE) n. 600/2014 e dai relativi atti delegati. La Consob revoca l'autorizzazione concessa ai sensi del presente comma quando ricorrono i presupposti di cui all'articolo 27-sexies del regolamento (UE) n. 600/2014.'';
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente
''1-bis. La Consob pubblica sul proprio sito internet l'elenco dei soggetti autorizzati ai sensi del comma 1.'';
3) il comma 2 è sostituito dal seguente:
''2. La Consob vigila sui soggetti di cui al comma 1 e sui gestori delle sedi di negoziazione che forniscono i servizi di un APA odi un ARM per accertare che essi rispettino le condizioni di esercizio previste dal regolamento (UE) n. 600/2014 e dai relativi atti delegati. A tali fini la Consob esercita i poteri previsti dagli articoli 62-octies, 62-novies e 62-decies, comma 1, lettere a), b) e d).'';
4) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
''2-bis. La Consob può disciplinare con regolamento la procedura di autorizzazione e di revoca di cui al comma 1''.
f) l'articolo 79-bis è abrogato.
g) l'articolo 79-ter è abrogato.
h) l'articolo 79-ter.1 è abrogato.
i) all'articolo 166:
1) al comma 1, la lettera c-bis) è sostituita dalla seguente:
''c-bis) gestisce un APA o un ARM a cui si applicherebbe la deroga prevista dall'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014 e dai relativi atti delegati'';
2) al comma 3 le parole: ''i servizi di comunicazione dati'' sono sostituite dalle seguenti: ''la gestione di un APA odi un ARM a cui si applicherebbe la deroga prevista dall'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014 e dai relativi atti delegati''.
l) all'articolo 188, il comma 1 è sostituito dal seguente:
''1. L'uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, delle parole: ''Sim'' o ''società di intermediazione mobiliare'' o ''impresa di investimento''; ''Sgr'' o ''società di gestione del risparmio''; ''Sicav'' o ''società di investimento a capitale variabile''; ''Sicaf'' o ''società di investimento a capitale fisso''; ''Eu-VECA'' o ''fondo europeo per il venture capitar; ''Eu-SEF'' o ''fondo europeo per l'imprenditoria sociale''; ''ELTIF'' o ''fondo di investimento europeo a lungo termine''; ''FCM'' o ''fondo comune monetario''; ''APA'' o ''dispositivo di pubblicazione autorizzato'' a cui si applicherebbe la deroga prevista dall'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014 e dai relativi atti delegati; ''ARM'' o ''meccanismo di segnalazione autorizzato'' a cui si applicherebbe la deroga prevista dall'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014 e dai relativi atti delegati; ''mercato regolamentato''; ''mercato di crescita per le piccole e medie imprese''; ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dei servizi o delle attività di investimento o del servizio di gestione collettiva del risparmio o della gestione di un APA o di un ARM o dell'attività di gestione di mercati regolamentati è vietato a soggetti diversi, rispettivamente, dalle imprese di investimento, dalle società di gestione del risparmio, dalle Sicav, dalle Sicaf, dai soggetti abilitati a tenore dei regolamenti (UE) n. 345/2013, relativo ai fondi europei per il venture capital (EuVECA), n. 346/2013, relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (EuSEF), n. 2015/760, relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine, e n. 2017/1131, relativo ai fondi comuni monetari, dai soggetti di cui all'articolo 79, dai mercati regolamentati e dai sistemi registrati come un mercato di crescita per le piccole e medie imprese, ai sensi del presente decreto. Chiunque contravviene al divieto previsto dal presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinque milioni. Se la violazione è commessa da una società o un ente, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro cinque milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis.''.
m) all'articolo 190.3:
1) alla rubrica, le parole: ''e dei servizi di comunicazioni dati'' sono soppresse;
2) la lettera f) è abrogata.
n) alla rubrica dell'articolo 190-bis le parole: ''comunicazioni dati'' sono sostituite dalle seguenti: ''di APA e di ARM''.
o) all'articolo 194-quinquies, comma 1:
1) alla lettera a-ter) le parole: ''e 79-ter.1,'' sono soppresse;
2) alla lettera a-quater) sono aggiunte le seguenti parole: ''e, in caso di APA odi ARM, degli articoli 27-octies, paragrafi da 1 a 5, e 27-decies, paragrafi da 1 a 4, del medesimo regolamento''.
3. Le disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, modificate dal presente articolo, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54-bis del regolamento (UE) n. 600/2014, come modificato dal regolamento (UE) 2019/2175, la Consob delibera sulle istanze di autorizzazione presentate ai sensi della Parte III, Titolo 1-ter, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella versione antecedente alle modifiche apportate con il presente articolo, pervenute prima del 1º ottobre 2021.
5. Il comma 6 dell'articolo 5 del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99 convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 121, è abrogato.
6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».
27.0.1
Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 27-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)
1. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) al comma 1-bis, dopo la lettera c), è inserita la seguente:
''c-bis) le quote di PMI costituite in forma di società a responsabilità limitata.'';
2) dopo il comma 1-quater, è inserito il seguente:
''1-quinquies. Per ''quote di PMI costituite in forma di società a responsabilità limitata' si intendono le quote, appartenenti a categorie create da PMI costituite in forma di società a responsabilità limitata, aventi eguale valore e conferenti i medesimi diritti.'';
b) all'articolo 83-quinquies:
1) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
''2-bis. Alle quote di PMI costituite in forma di società a responsabilità limitata si applicano i commi 1 e 2 del presente articolo, in alternativa all'articolo 2470 codice civile e all'articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.'';
2) al comma 3, è inserito, in fine, il seguente periodo: ''In relazione agli emittenti di quote di PMI costituite in forma di società a responsabilità limitata, le comunicazioni e certificazioni rilasciate dagli intermediari, ai fini dell'esercizio dei diritti sociali, sostituiscono ed esauriscono le formalità di cui all'articolo 2470, secondo comma, del codice civile.'';
c) all'articolo 83-undecies:
1) al comma 1, dopo la parola: ''azioni'' sono inserite le seguenti: ''e gli emittenti quote di PMI costituite in forma di società a responsabilità limitata'';
2) al comma 2, dopo le parole: ''codice civile'' sono inserite le seguenti: ''e che ai fini del presente Capo è obbligatorio per gli emittenti quote di PMI costituite in forma di società a responsabilità limitata tenere il libro dei soci'' e le parole: ''libro soci'' sono sostituite con la seguente: ''esso''.».
27.0.2
D'Angelo, Castaldi, Lannutti, Gaudiano, Naturale, Lanzi, Croatti, Vanin, Ricciardi, Russo, Trentacoste
Precluso
Dopo l'articolo, è inserito il seguente:
«Art. 27-bis.
(Misure per la promozione delle start-up nel Mezzogiorno)
1. All'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
''4-bis. Fermo restando quanto disposto al comma 4 relativamente alla gratuità dei servizi di consulenza offerti nelle fasi di sviluppo del progetto, al fine di promuovere la costituzione di nuove imprese dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno, agli enti accreditati all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. - Invitalia, che svolgono attività di supporto tecnico nell'elaborazione di piani aziendali complessi per l'ottenimento dei finanziamenti, si riconosce un compenso con clausola ''success fee'', pari al 2 per cento del prestito ottenuto all'impresa.''.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati i criteri e le modalità per individuare la tipologia dei progetti per cui è previsto il compenso agli enti accreditati e le modalità di erogazione.''.
3. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma i si provvede a valere sulla dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni.».
27.0.3
Precluso
Dopo l'articolo, è inserito il seguente:
«Art. 27-bis.
(Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, ai soggetti esercenti l'attività di autotrasporto per conto terzi)
1.Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi relativi ai carburanti autotrazione, gravanti sulle imprese esercenti le attività di autotrasporto per conto terzi, iscritte nell'albo nazionale di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298 e successive modificazioni, viene riconosciuto un contributo straordinario a compensazione dei maggiori oneri sostenuti per ogni litro di carburante acquistato, per l'intero anno 2022.
2. Il contributo, sotto forma di credito d'imposta, è, pari al 25 per cento delle maggiori spese sostenute sulla base della differenza della media dei prezzi del carburante per autotrazione del primo bimestre 2022 rispetto al medesimo periodo dell'anno 2021.
3. La Media Dei Prezzi Di Cui Al Comma Precedente Viene Determinata In Base Alle Pubblicazioni Periodiche Effettuate Sul Sito Istituzionale Del Ministero Della Transizione Ecologica.
4. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
5. Le modalità di determinazione del credito d'imposta, di utilizzo in compensazione e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con decreto del Ministro della Transizione ecologica di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze».
28.1
Castellone, Agostinelli, Airola, Anastasi, Auddino, Bottici, Campagna, Castaldi, Castiello, Catalfo, Cioffi, Coltorti, Corbetta, Crimi, Croatti, D'Angelo, De Lucia, Dell'Olio, Di Girolamo, Di Nicola, Di Piazza, Donno, Endrizzi, Fede, Fenu, Ferrara, Gallicchio, Garruti, Gaudiano, Girotto, Guidolin, L'Abbate, Lanzi, Leone, Licheri, Lomuti, Lorefice, Lupo, Maiorino, Mantovani, Marinello, Matrisciano, Mautone, Montevecchi, Naturale, Nocerino, Pavanelli, Marco Pellegrini, Perilli, Pesco, Petrocelli, Piarulli, Pirro, Giuseppe Pisani, Presutto, Puglia, Quarto, Ricciardi, Romagnoli, Russo, Santangelo, Santillo, Taverna, Toninelli, Trentacoste, Turco, Vaccaro, Vanin
Precluso
Sopprimere l'articolo.
28.10
Precluso
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 28 - 1. Le agevolazioni di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 rimarranno in vigore sino al 31 dicembre 2024 indipendentemente dalle caratteristiche soggettive ed oggettive degli immobili.
2. Il termine di cui al comma 1 si intende quale fine lavori, attestato da professionista abilitato, con possibilità di proseguire successivamente a quella scadenza le incombenze di contabilizzazione e chiusura pratiche edilizie.
3. La cessione dei crediti può essere effettuata fino a 3 volte tra istituti di credito e altri intermediari finanziari.».
28.11
Precluso
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 28. - (Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche) - 1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 13-quinquies, è aggiunto, in fine, il seguente:
''13-sexies. Alla comunicazione telematica di cui al comma 12 sono allegati altresì:
a) il codice fiscale del tecnico asseveratore;
b) il codice della fattura elettronica;
c) il protocollo e la data di presentazione della CILA;
d) ove previsto, i dati del bonifico bancario con il numero CRO;
e) ove previsto, il numero di protocollo dell'avvenuta comunicazione all'ENEA o la data di invio della relativa comunicazione''.».
28.12
Precluso
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 28 - (Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche) - 1. AI fine di contrastare le attività fraudolente e altre condotte irregolari in materia di detrazioni per lavori edilizi, derivanti dall'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta previsti ai sensi degli articoli 121 e 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituita la piattaforma informatica denominata: ''CESSIONE DEI CREDITI FISCALI'', al fine di tracciare la circolazione della cessione o dello sconto in luogo delle detrazioni fiscali, delle spese per gli interventi elencati al comma 2 dell'articolo 121 del medesimo decreto, in modo da garantirne la sicurezza e la trasparenza degli scambi.
2. Le detrazioni fiscali spettanti in relazione agli interventi previsti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono certificate in forma digitalizzata, nel momento in cui sono emesse, al fine di assicurare la piena congruità, trasparenza e tracciabilità, da parte dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), che verifica la sussistenza delle condizioni necessarie per usufruire delle detrazioni fiscali e le comunica all'Agenzia delle entrate.
3. I soggetti che optano per i contratti di cessione di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, hanno l'obbligo di comunicare l'eventuale contratto di cessione successivo all'Agenzia delle entrate, che effettua le verifiche per ogni singolo contratto di cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19.
4. Per le finalità previste dal presente articolo, al fine di contrastare le attività di frodi in materia di detrazioni per lavori edilizi e cessioni dei crediti fiscali, nell'ambito della documentazione richiesta per la corretta applicazione delle operazioni di cessione, è fatto obbligo l'apposizione del visto di conformità ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni ovvero la certificazione, emessa da figure professionali individuate fra i dottori commercialisti ed esperti contabili, consulenti del lavoro o centri di assistenza fiscale.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il direttore dell'Agenzia delle entrate, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e per la definizione tecnica della piattaforma informatica.
6. Sono fatti salve le disposizioni di cui agli articoli 121 e 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e gli effetti prodotti dal decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157.».
28.13
Precluso
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 28. - (Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche) - 1. Al fine di contrastare le attività fraudolente e altre condotte irregolari in materia di detrazioni per lavori edilizi, derivanti dall'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta previsti ai sensi degli articoli 121 e 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituita la piattaforma informatica denominata: ''CESSIONE DEI CREDITI FISCALI'', al fine di tracciare la circolazione della cessione o dello sconto in luogo delle detrazioni fiscali, delle spese per gli interventi elencati al comma 2 dell'articolo 121 del medesimo decreto, in modo da garantirne la sicurezza e la trasparenza degli scambi.
2. Le detrazioni fiscali spettanti in relazione agli interventi previsti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono certificate in forma digitalizzata, nel momento in cui sono emesse, al fine di assicurare la piena congruità, trasparenza e tracciabilità, da parte dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), che verifica la sussistenza delle condizioni necessarie per usufruire delle detrazioni fiscali e le comunica all'Agenzia delle entrate.
3. I soggetti che optano per i contratti di cessione di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, hanno l'obbligo di comunicare l'eventuale contratto di cessione successivo all'Agenzia delle entrate, che effettua le verifiche per ogni singolo contratto di cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il direttore dell'Agenzia delle entrate, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e per la definizione tecnica della piattaforma informatica.
5. Sono fatti salve le disposizioni di cui agli articoli 121 e 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77 e gli effetti prodotti dal decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157.».
28.14
Botto, Giannuzzi, Lezzi, Abate, Ortis, Lannutti, Angrisani
Precluso
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 28. - (Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche) - 1. Al fine di contrastare le attività fraudolente e altre condotte irregolari derivanti dall'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta previste ai sensi degli articoli 121 e 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, a decorrere dalla data di entrata in vigore della conversione in legge del presente decreto, è istituita una piattaforma informatica, al fine di tracciare la circolazione della cessione o dello sconto in luogo delle detrazioni fiscali, delle spese per gli interventi elencati al comma 2 dell'articolo 121 del medesimo decreto, in modo da garantirne la sicurezza e la trasparenza degli scambi.
2. Le detrazioni fiscali spettanti in relazione agli interventi previsti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono certificate in forma digitalizzata, nel momento in cui sono emesse, al fine di assicurare la piena congruità, trasparenza e tracciabilità, da parte dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), che verifica la sussistenza delle condizioni necessarie per usufruire delle detrazioni fiscali e le comunica all'Agenzia delle entrate.
3. I soggetti che optano per i contratti di cessione di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, hanno l'obbligo di comunicare l'eventuale contratto di cessione successivo all'Agenzia delle entrate.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il direttore dell'Agenzia delle entrate, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e per la definizione tecnica della piattaforma informatica.».
28.15
Precluso
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 28. - (Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche) - 1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 121, comma 1:
1) alla lettera a), le parole: ''con facoltà di successiva cessione del credito'' sono sostituite dalle seguenti: ''cedibile dai medesimi'' e dopo le parole: ''gli altri intermediari finanziari'' sono inserite le seguenti: 2, con limite di una sola ulteriore cessione, per un massimo di due cessioni totali. Sono escluse da tale limite le cessioni verso istituti vigilati da IVASS o Banca d'Italia e da società di cartolarizzazione iscritte all' Elenco delle Società Veicolo di Cartolarizzazione (SVC) di Banca d'Italia'';
2) alla lettera b) le parole: '', con facoltà di successiva cessione'' sono soppresse e dopo le parole: ''gli altri intermediari finanziari'' sono inserite le seguenti: '', con limite di una sola ulteriore cessione, per un massimo di due cessioni totali. Sono escluse da tale limite le cessioni verso istituti vigilati da IVASS o Banca d'Italia e da società di cartolarizzazione iscritte all' Elenco delle Società Veicolo di Cartolarizzazione (SVC) di Banca d'Italia'';
b) all'articolo 122, comma 1, dopo le parole: ''altri intermediari finanziari'' sono inserite le seguenti: '', con limite di una sola ulteriore cessione, per un massimo di due cessioni totali. Sono escluse da tale limite le cessioni verso istituti vigilati da IVASS o Banca d'Italia e da società di cartolarizzazione iscritte all' Elenco delle Società Veicolo di Cartolarizzazione (SVC) di Banca d'Italia''.
2. Sono nulli:
a) i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 121, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, come modificato dal comma 1, lettera a), del presente articolo;
b) i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 122, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, come modificato dal comma 1, lettera b), del presente articolo;
c) i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui al comma 2.
3. Le società che acquistano crediti di importo superiore a 150.000 euro devono essere in possesso di certificazione ISO 9001 o attestazione SOA.
4. All'articolo 11 del decreto 6 agosto 2020 ''Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus'', dopo le parole: ''sostenute per interventi di efficienza energetica'' sono inserite le seguenti: ''e sulla effettiva realizzazione degli stessi in fase di realizzazione, in concerto con gli Ispettorati Territoriali del Lavoro''».
28.16
Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece
Precluso
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 28. - (Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche) - 1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 121, comma 1:
1) alla lettera a), le parole: ''con facoltà di successiva cessione del credito'' sono sostituite dalle seguenti: ''cedibile dai medesimi'' e dopo le parole: ''gli altri intermediari finanziari'' sono inserite le seguenti: '', senza facoltà di successiva cessione. Sono invece illimitate le cessioni tra istituti di credito e altri intermediari finanziari che possono altresì cedere i crediti, anche per singole annualità a soggetti diversi, senza facoltà, per questi ultimi, di successiva cessione;'';
2) alla lettera b), le parole: '', con facoltà di successiva cessione'' sono soppresse e dopo le parole: ''gli altri intermediari finanziari'' sono inserite le seguenti: '', senza facoltà di successiva cessione. Sono invece illimitate le cessioni tra istituti di credito e altri intermediari finanziari che possono altresì cedere i crediti, anche per singole annualità a soggetti diversi, senza facoltà, per questi ultimi, di successiva cessione.'';
b) all'articolo 122, comma 1, dopo le parole: ''altri intermediari finanziari'', sono inserite le seguenti: '', senza facoltà di successiva cessione. Sono invece illimitate le cessioni tra istituti di credito e altri intermediari finanziari che possono altresì cedere i crediti, anche per singole annualità a soggetti diversi, senza facoltà, per questi ultimi, di successiva cessione.''.
2. I crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni di cui al comma 1 dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero dell'opzione di cui al comma 1 dell'articolo 122 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti. Sono invece illimitate le cessioni dei suddetti crediti tra istituti di credito e altri intermediari finanziari che possono altresì cedere detti crediti, anche per singole annualità, a soggetti diversi, senza facoltà, per questi ultimi, di successiva cessione.
3. Sono nulli:
a) i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 121, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, come modificato dal comma 1, lettera a), del presente articolo;
b) i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 122, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, come modificato dal comma 1, lettera b), del presente articolo;
c) i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui al comma 2.».
28.17
Precluso
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 28. - (Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche) - 1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 121, comma 1:
1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: a) per un contributo, sotto forma dì sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad istituti di credito e ad altri intermediari finanziari, o, nel caso sia ceduto ad altri soggetti, una sola volta senza facoltà di successiva cessione;
2) la lettera b) è sostituita dalla seguente: b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad istituti di credito e ad altri intermediari finanziari, o, nel caso sia ceduto ad altri soggetti, una sola volta senza facoltà di successiva cessione;
b) all'articolo 122, il comma 1 è sostituito dal seguente: 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2022, i soggetti beneficiari dei crediti d'imposta elencati al comma 2 possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, una sola volta, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, ivi inclusi il locatore o il concedente, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare, e, limitatamente agli istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione.
2. I crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni di cui al comma 1 dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero dell'opzione di cui al comma 1 dell'articolo 122 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, possono costituire oggetto di una ulteriore cessione ad altri soggetti, e, esclusivamente nel caso in cui i cessionari siano istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione, nei termini ivi previsti.
3. Sono nulli:
a) i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 121, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, come modificato dal comma 1, lettera a), del presente articolo;
b) i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 122, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, come modificato dal comma 1, lettera b), del presente articolo;
c) i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui al comma 2.».
28.18
Precluso
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 28. - (Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche) - 1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 121, comma 1:
1) alla lettera a), le parole: ''con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari'' sono sostituite dalle seguenti: ''cedibile dai medesimi a istituti di credito e ad altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione da parte di questi ultimi in favore di altri istituti di credito o intermediari finanziari'';
2) alla lettera b) le parole: '', ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari'' sono sostituite dalle seguenti: ''in favore di istituti di credito o intermediari finanziari e da questi cedibili in favore di altri istituti di credito o intermediari finanziari'';
b) all'articolo 122, comma 1, le parole da: ''possono, in luogo dell'utilizzo diretto'' fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: ''possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi a - istituti di credito e altri intermediari finanziari.''.
2. Sono nulli:
a) i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 121, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, come modificato dal comma 1, lettera a), del presente articolo;
b) i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 122, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, come modificato dal comma t, lettera b), del presente articolo.».
28.19
Precluso
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 28. - (Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche) - 1. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1-ter, è inserito il seguente:
''1-quater. L'Agenzia delle entrate, previa indicazione da parte del tecnico abilitato del codice IBAN identificativo del conto di pagamento del debitore e, ove previsto, del creditore, provvede ad eseguire la transazione bancaria relativa alla cessione del credito. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentita l'Associazione Bancaria Italiana (ABI), sono individuate le modalità applicative del presente comma''.».
28.20
Precluso
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 28. - (Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche) - 1. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1-ter, è inserito il seguente:
''1-quater. L'Agenzia delle entrate provvede all'attribuzione di un codice unico identificativo del credito''.».
28.21
Pazzaglini, Borghesi, Arrigoni, Briziarelli, Bagnai, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Alla lettera a) del comma 1 premettere la seguente:
«0a). All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 4, le parole: ''30 giugno 2022'', sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2022 e per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo. All'onere derivante dalla presente disposizione valutato in 10 milioni di euro per l'anno 2022, 20 milioni di euro per l'anno 2023 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.''».
28.22
Pazzaglini, Arrigoni, Briziarelli, Bagnai, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
«0a) all'articolo 119:
1) al comma 4-ter, sostituire le parole: ''l'anno 2008'' con le seguenti: ''l'anno 1997'';
2) al comma 9, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
e-bis) dai consorzi per la ricostruzione del Sisma del 1997».
28.23
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1,
1) alla lettera a), premettere la seguente:
«0a) all'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, le parole: ''a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo'' sono soppresse»;
2) alla lettera a),
i) sostituire il numero 1) con il seguente:
«1) alla lettera a), dopo le parole: ''senza facoltà di successiva cessione'' sono inserite le seguenti: '', fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ovvero fra società appartenenti allo stesso gruppo, ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima».
ii) sostituire il numero 2) con il seguente:
«2) alla lettera b) dopo le parole: «senza facoltà di successiva cessione» sono inserite le seguenti: «, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ovvero fra società appartenenti allo stesso gruppo, ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima».
b) al comma 2, dopo le parole: «intermediari finanziari» inserire le seguenti «, imprese di assicurazioni e a società appartenenti al medesimo gruppo».
28.24
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
«0a) all'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, le parole: ''a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo'' sono soppresse.»;
b) dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
28.25
Precluso
Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
«0a) all'articolo 119, comma 8-bis, al secondo periodo, le parole: » a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo», sono soppresse.».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 70 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.
28.26
Arrigoni, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente):
«0a) all'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: '', a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo''».
28.27
Precluso
All'articolo, al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
«0a) all'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, le parole: ''a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo'' sono soppresse».
28.28
Precluso
Prima della lettera a), premettere la seguente lettera:
«a.0) All'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, le parole: ''31 dicembre 2022'' sono sostituite con le seguenti: ''31 dicembre 2023'' e le parole: ''30 giugno 2022'' sono sostituite con le seguenti: ''31 dicembre 2022''».
28.29
Precluso
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
«0a) all'articolo 119, al comma 8-bis, secondo periodo, le parole: ''30 giugno 2022'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 settembre 2022''.».
Conseguentemente, il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 50 milioni di euro a decorrere dal 2022.
28.30
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
«oa) all'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, le parole: ''30 giugno 2022'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 luglio 2022''.».
b) dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
28.31
Precluso
Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
«0a) all'articolo 119, dopo il comma 8-quater, aggiungere il seguente:
''8-quater.1. Per gli interventi di cui all'articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, per i quali al 30 giugno 2022 non sia stato stipulato il relativo atto pubblico di compravendita, la detrazione spetta nella misura del 110 per cento per le spese sostenute dal 1 luglio 2020 al 30 giugno 2022, e nella misura ordinaria di cui allo stesso articolo 16, comma 1-septies, per le spese sostenute dal 1º luglio 2022.''».
28.32
Precluso
Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
«0a) all'articolo 119, dopo il comma 8-quater aggiungere il seguente:
''8-quinquies. Per gli interventi di cui al comma 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, per i quali al 30 giugno 2022 non è stato stipulato il relativo atto pubblico di compravendita, la detrazione spetta nella misura del 110 per cento per le spese sostenute dal 1 luglio 2020 al 30 giugno 2022 e nella misura ordinaria, rispettivamente del 75 per cento e dell'85, per cento del prezzo della singola unità immobiliare, per le spese sostenute dal 1 luglio 2022.''».
28.33
Precluso
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
«0a) all'articolo 119, al comma 9, lettera d-bis), dopo le parole: ''della legge 11 agosto 1991, n. 266'' sono inserite le seguenti: ''dalle fondazioni che perseguono scopi di utilità sociale iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore,''.».
Conseguentemente, il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, a 307, è ridotto di 100 milioni di euro a decorrere dal 2022.
28.34
Auddino, Vanin, Montevecchi, Nocerino, Russo, Croatti, Campagna
Precluso
Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:
«0a) all'articolo 119,
1) al comma 9, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:
''e-bis) dai soggetti gestori di impianti termali.'';
2) dopo il comma 10-quater è inserito il seguente:
''10-quinquies. Il limite di spesa ammesso alle detrazioni di cui al presente articolo, previsto per le singole unità immobiliari, è moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell'immobile oggetto degli interventi di incremento dell'efficienza energetica, di miglioramento o di adeguamento antisismico previsti ai commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 4-bis, 5, 6, 7 e 8, e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 120-sexiesdecies del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, per i soggetti di cui al comma 9, lettera e-bis)''».
28.35
Precluso
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) premettere la seguente:
«0a) all'articolo 119, comma 14, le parole: ''da euro 2.000 a euro 15.000'' sono sostituite dalle seguenti: ''in misura pari al 10 per cento del credito disconosciuto''»;
b) sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) all'articolo 121, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1-ter, lettera b), primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché la conformità dei lavori e la documentazione attestante il rispetto della normativa sui luoghi di lavoro»;
2) dopo il comma 1-ter, sono inseriti i seguenti:
''1-quater. Alla comunicazione telematica relativa all'opzione di cui al comma i sono allegati altresì:
a) l'asseverazione del tecnico incaricato attestante la congruità delle spese e la documentazione di cui al comma 1-ter, lettera b);
b) il documento di regolarità contributiva (DURC) e il documento unico di regolarità fiscale (DURE);
c) il contratto e la documentazione relativa agli interventi sostenuti;
d) il documento relativo alla congruità dell'incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento (DURC di congruità) di cui all'articolo 8, comma 10-bis, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
1-quinquies. L'Agenzia delle entrate provvede, entro 5 giorni dall'invio della comunicazione, alla verifica della documentazione di cui al comma 1-quater e agli eventuali controlli di cui all'articolo 122-bis e, successivamente, all'attribuzione di un codice unico identificativo del credito.
1-sexies. L'irregolarità contributiva e fiscale certificata dal DURC e dal DURE comporta l'impossibilità di procedere alla cessione del credito. Al fine di sanare la posizione fiscale e contributiva, il credito è utilizzato esclusivamente in compensazione. L'eventuale credito residuo può essere oggetto di successive cessioni ad altri soggetti compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106, del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, a società di cui alla legge 3o aprile 1999, n. 130 o a imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
1-septies. Ogni successiva cessione del credito deve indicare i dati relativi a precedenti soggetti cedenti, l'indicazione del codice unico identificativo del credito ed è subordinata alla verifica di cui al comma 1-quinquies nonché alle verifiche sul cessionario ai sensi della normativa antiriciclaggio.
1-octies. Qualora all'esito della citata verifica la documentazione non risulti in regola, il credito non può essere ceduto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al comma 1-sexies. I soggetti di cui al comma 1-ter, lettera b), provvedono, ad ogni modo, a comunicare la circostanza di cui al presente comma all'Agenzia delle Entrate, la quale provvede effettua il monitoraggio periodico delle compensazioni. La violazione delle disposizioni del presente articolo è sanzionata ai sensi del Titolo V, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.'';
3) i commi 5 e 6 sono sostituiti dal seguente:
«5. Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 119, comma 14.»;
e) sopprimere la lettera b);
d) dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
«b-bis) all'articolo 122-bis, al comma 1, le parole: ''può sospendere'' sono sostituite dalle seguenti: ''sospende''.»;
e) sopprimere il comma 2:
f) al comma 3, sopprimere le lettere b) e e).
28.36
Precluso
Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
«0a) all'articolo 119, comma 14, primo periodo, le parole: ''da euro 2.000 a euro 15.000'' sono sostituite dalle seguenti: ''pari al 25 per cento del valore dei crediti di imposta generati dagli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni'';».
28.37
Precluso
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
«0a) all'articolo 119, comma 14, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Il massimale assicurativo per l'attività di asseverazione deve essere pari almeno al 10 per cento del totale dell'importo complessivo degli interventi oggetto delle asseverazioni se l'ammontare degli stessi è inferiore a 5 milione di euro IVA esclusa e pari almeno al 20 per cento del totale dell'importo complessivo degli interventi oggetto delle asseverazioni se l'ammontare degli stessi è pari o superiore a 5 milioni di euro IVA esclusa''.».
28.38
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
1) sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 121, comma 1:
1) alla lettera a), le parole: ''con facoltà di successiva cessione del credito'' sono sostituite dalle seguenti: ''cedibile dai medesimi'' e dopo le parole: ''gli altri intermediari finanziari'' sono inserite le seguenti: »; la facoltà di successiva cessione in favore di soggetti diversi dagli istituti di credito e dagli intermediari finanziari è consentita solo in favore di società di capitali costituite da almeno 5 anni con capitale sociale pari o superiore a 1.000.000 euro»;
2) alla lettera b) le parole: «, con facoltà di successiva cessione» sono soppresse e dopo le parole: «gli altri intermediari finanziari» sono inserite le seguenti: »; la facoltà di successiva cessione in favore di soggetti diversi dagli istituti di credito e dagli intermediari finanziari è consentita solo in favore di società di capitali costituite da almeno 5 anni con capitale sociale pari o superiore a 1.000.000 euro»;
b) all'articolo 122, comma 1, dopo le parole: «altri intermediari finanziari» sono inserite le seguenti: »; la facoltà di successiva cessione in favore di soggetti diversi dagli istituti di credito e dagli intermediari finanziari è consentita solo in favore di società di capitali costituite da almeno 5 anni con capitale sociale pari o superiore a 1.000.000 euro»»;
2) sopprimere il comma 2.
28.39
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) all'articolo 121, comma 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
''a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di una successiva cessione del credito, in prima istanza, ad altri soggetti titolari di partita IVA, che hanno partecipato alla realizzazione dell'intervento. Sono sempre ammesse, senza limitazioni numeriche, le cessioni effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, di società di cui alla legge 3o aprile 1999, n. 130, di organismi di investimento collettivo del risparmio, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di una successiva cessione, in prima istanza, ad altri soggetti titolari di partita IVA, che hanno partecipato alla realizzazione dell'intervento ad altri soggetti. Sono sempre ammesse, senza limitazioni numeriche, le cessioni effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo i settembre 1993, n. 385, di società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, di organismi di investimento collettivo del risparmio, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.''»;
2) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) all'articolo 122, comma 1, dopo le parole: ''senza facoltà di successiva cessione'' sono inserite le seguenti: '', fatta salva la possibilità di ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo i settembre 1993, n. 385, di società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, di organismi di investimento collettivo del risparmio, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209''»;
3) sopprimere il comma 2;
4) al comma 3, sopprimere la lettera c).
28.40
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
1) sostituire il comma 1, lettera a), con il seguente:
«a) all'articolo 121, comma 1:
1) alla lettera a), le parole: ''ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari'' sono sostituite dalle seguenti: ''ai seguenti soggetti:
i. gli intermediari finanziari autorizzati, di cui all'articolo 106, comma 1, del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 e s.m.i.;
ii. le società veicolo come definite dall'articolo 1, comma a), del provvedimento 7 giugno 2017 di Banca d'Italia e incluse nell'elenco di cui all'articolo 4 del medesimo provvedimento;
iii. le Energy Service Company certificate UNI CEI 11352, incluse nell'elenco delle Organizzazioni in possesso di certificazione accreditata Accredia che forniscono ''servizi energetici (ESCo)'' da almeno 12 mesi prima della data di acquisto o cessione del credito»;
2) alla lettera b), le parole: «ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari» sono sostituite dalle seguenti: «ai seguenti soggetti:
i. gli intermediari finanziari autorizzati, di cui all'articolo 106, comma 1, del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 e s.m.i.;
ii. le società veicolo come definite dall'articolo 1, comma a), del provvedimento 7 giugno 2017 di Banca d'Italia e incluse nell'elenco di cui all'articolo 4 del medesimo provvedimento;
iii. le Energy Service Company certificate UNI CEI 11352, incluse nell'elenco delle Organizzazioni in possesso di certificazione accreditata Accredia che forniscono ''servizi energetici (ESCo)'' da almeno 12 mesi prima della data di acquisto o cessione del credito''».
2) Sostituire il comma 2, con il seguente:
«2. È istituito presso l'ente italiano di accreditamento Accredia l'elenco delle Organizzazioni in possesso di certificazione accreditata Accredia che forniscono ''servizi energetici (ESCo)'' secondo la UNI CEI 11352, aggiornato trimestralmente da Accredia a far data dell'entrata in vigore della presente legge.»;
3) al comma 3, sopprimere la lettera c);
4) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. All'articolo 1, comma 28, lettera e), della legge 30 dicembre 2021, n. 243, dopo le parole: ''Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre'', la parola: ''2022'' è sostituita dalla seguente: ''2023'', e le parole: ''a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo'' sono soppresse».
28.41
Faggi, Bagnai, Ferrero, Rivolta, Testor, Tosato
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a):
1) il numero 1) è sostituito con il seguente:
«1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
''a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi, in prima istanza, ad altri soggetti con facoltà di una successiva cessione; le cessioni sono ammesse verso soggetti titolari di partita IVA che hanno partecipato alla realizzazione dell'intervento. In ogni caso sono ammesse cessioni, senza limitazioni numeriche, nei confronti di banche e di intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, di società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, di organismi di investimento collettivo del risparmio, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.''»;
2) il numero 2) è sostituito con il seguente:
«2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
''b) per la cessione di un credito di imposta di pari ammontare, con facoltà di una successiva cessione; le cessioni, in prima istanza, sono ammesse verso soggetti titolari di partita IVA che hanno partecipato alla realizzazione dell'intervento. In ogni caso sono ammesse cessioni, senza limitazioni numeriche, nei confronti di banche e di intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, di società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, di organismi di investimento collettivo del risparmio, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.''»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le disposizioni di cui al comma 1 si rendono applicabili con riferimento ai crediti che sono oggetto di una delle opzioni di cui al comma 1 dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero dell'opzione di cui al comma 1 dell'articolo 122 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione. Sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni del comma 2 nel testo previgente le modifiche introdotte dalla legge di conversione».
28.42
Ferro, Modena, Saccone, Mallegni, Toffanin, Floris, Gallone
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1, lettera a):
1) il numero 1) è sostituito con il seguente:
«1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
''a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi, in prima istanza, ad altri soggetti con facoltà di una successiva cessione; le cessioni sono ammesse verso soggetti titolari di partita IVA che hanno partecipato alla realizzazione dell'intervento. In ogni caso sono ammesse cessioni, senza limitazioni numeriche, nei confronti di banche e di intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, di società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, di organismi di investimento collettivo del risparmio, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.''»;
2) il numero 2) è sostituito con il seguente:
«2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
''b) per la cessione di un credito di imposta di pari ammontare, con facoltà di una successiva cessione; le cessioni, in prima istanza, sono ammesse verso soggetti titolari di partita IVA che hanno partecipato alla realizzazione dell'intervento. In ogni caso sono ammesse cessioni, senza limitazioni numeriche, nei confronti di banche e di intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, di società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, di organismi di investimento collettivo del risparmio, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.''»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le disposizioni di cui al comma 1 si rendono applicabili con riferimento ai crediti che sono oggetto di una delle opzioni di cui al comma 1 dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero dell'opzione di cui al comma 1 dell'articolo 122 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione. Sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni del comma 2 nel testo previgente le modifiche introdotte dalla legge di conversione».
28.43
Collina, Manca, Ferrari, Rossomando
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a):
1) sostituire il numero 1) con il seguente:
«1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
''a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi, in prima istanza, ad altri soggetti con facoltà di una successiva cessione; le cessioni sono ammesse verso soggetti titolari di partita IVA che hanno partecipato alla realizzazione dell'intervento. In ogni caso sono ammesse cessioni, senza limitazioni numeriche, nei confronti di banche e di intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, di società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, di organismi di investimento collettivo del risparmio, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.''»;
2) sostituire il numero 2) con il seguente:
«2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
''b) per la cessione di un credito di imposta di pari ammontare, con facoltà di una successiva cessione; le cessioni, in prima istanza, sono ammesse verso soggetti titolari di partita IVA che hanno partecipato alla realizzazione dell'intervento. In ogni caso sono ammesse cessioni, senza limitazioni numeriche, nei confronti di banche e di intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, di società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, di organismi di investimento collettivo del risparmio, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.''»;
b) sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Le disposizioni di cui al comma 1 si rendono applicabili con riferimento ai crediti che sono oggetto di una delle opzioni di cui al comma 1 dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero dell'opzione di cui al comma 1 dell'articolo 122 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione. Sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni del comma 2 nel testo previgente le modifiche introdotte dalla legge di conversione».
28.44
Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) all'articolo 121, comma 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
''a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi, in prima istanza, ad altri soggetti con facoltà di una successiva cessione; le cessioni sono ammesse verso soggetti titolari di partita IVA che hanno partecipato alla realizzazione dell'intervento. In ogni caso sono ammesse cessioni, senza limitazioni numeriche, nei confronti di banche e di intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, di società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, di organismi di investimento collettivo del risparmio, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
b) per la cessione di un credito di imposta di pari ammontare, con facoltà di una successiva cessione; le cessioni, in prima istanza, sono ammesse verso soggetti titolari di partita IVA che hanno partecipato alla realizzazione dell'intervento. In ogni caso sono ammesse cessioni, senza limitazioni numeriche, nei confronti di banche e di intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, di società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, di organismi di investimento collettivo del risparmio, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.''»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le disposizioni di cui al comma 1 si rendono applicabili con riferimento ai crediti che sono oggetto di una delle opzioni di cui al comma 1 dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero dell'opzione di cui al comma 1 dell'articolo 122 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione. Sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni del comma 2 nel testo previgente le modifiche introdotte dalla legge di conversione».
28.45
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) all'articolo 121, comma 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
''a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi, in prima istanza, ad altri soggetti con facoltà di una successiva cessione; le cessioni sono ammesse verso soggetti titolari di partita IVA che hanno partecipato alla realizzazione dell'intervento. In ogni caso sono ammesse cessioni, senza limitazioni numeriche, nei confronti di banche e di intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, di società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, di organismi di investimento collettivo del risparmio, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
b) per la cessione di un credito di imposta di pari ammontare, con facoltà di una successiva cessione; le cessioni, in prima istanza, sono ammesse verso soggetti titolari di partita IVA che hanno partecipato alla realizzazione dell'intervento. In ogni caso sono ammesse cessioni, senza limitazioni numeriche, nei confronti di banche e di intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, di società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, di organismi di investimento collettivo del risparmio, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.''»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le disposizioni di cui al comma 1 si rendono applicabili con riferimento ai crediti che sono oggetto di una delle opzioni di cui al comma 1 dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero dell'opzione di cui al comma 1 dell'articolo 122 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione. Sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni del comma 2 nel testo previgente le modifiche introdotte dalla legge di conversione».
28.46
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a):
1) sostituire il numero 1) con il seguente:
«1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
''a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi, in prima istanza, ad altri soggetti con facoltà di una successiva cessione; le cessioni sono ammesse verso soggetti titolari di partita IVA che hanno partecipato alla realizzazione dell'intervento. In ogni caso sono ammesse cessioni, senza limitazioni numeriche, nei confronti di banche e di intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, di società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, di organismi di investimento collettivo del risparmio, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209''»;
2) sostituire il numero 2) con il seguente:
«2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
''b) per la cessione di un credito di imposta di pari ammontare, con facoltà di una successiva cessione; le cessioni, in prima istanza, sono ammesse verso soggetti titolari di partita IVA che hanno partecipato alla realizzazione dell'intervento. In ogni caso sono ammesse cessioni, senza limitazioni numeriche, nei confronti di banche e di intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, di società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, di organismi di investimento collettivo del risparmio, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.''»;
b) sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Le disposizioni di cui al comma 1 si rendono applicabili con riferimento ai crediti che sono oggetto di una delle opzioni di cui al comma 1 dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero dell'opzione di cui al comma 1 dell'articolo 122 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione. Sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni del comma 2 nel testo previgente le modifiche introdotte dalla legge di conversione».
28.47
Arrigoni, Bagnai, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) il comma 1, lettera a), numero 1), è sostituito dal seguente:
«1) alla lettera a), le parole: ''con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari'' sono sostituite dalle seguenti: ''cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi banche, intermediari finanziari e imprese di assicurazione di cui al numero 1), senza facoltà di successiva cessione, salva la possibilità di ulteriori cessioni solo:
1) a banche e a intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, a società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130 o a imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
2) a società o enti appartenenti al medesimo gruppo. Appartengono al gruppo l'ente o società controllante e le società da questo controllate: si considerano controllate le società fra le quali sussiste un rapporto di controllo diretto o indiretto di cui all'articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile, senza tenere conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena societaria di controllo;
3) a soggetti titolari di partita IVA che hanno partecipato direttamente alla realizzazione dell'intervento, fino a due ulteriori due cessioni.''»;
b) il comma 1, lettera a), numero 2), è sostituito dal seguente:
«2) alla lettera b), le parole: '', con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari'' sono sostituite dalle seguenti: ''ad altri soggetti, compresi banche, intermediari finanziari e imprese di assicurazione di cui al numero 1), senza facoltà di successiva cessione, salva la possibilità di ulteriori cessioni solo:
1) a banche e a intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, a società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130 o a imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
2) a società o enti appartenenti al medesimo gruppo. Appartengono al gruppo l'ente o società controllante e le società da questo controllate: si considerano controllate le società fra le quali sussiste un rapporto di controllo diretto o indiretto di cui all'articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile, senza tenere conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena societaria di controllo;
3) a soggetti titolari di partita IVA che hanno partecipato direttamente alla realizzazione dell'intervento, fino a due ulteriori due cessioni''»;
c) al comma 2:
1) sopprimere le parole: «di una delle opzioni di cui al comma 1 dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero»;
2) le parole: «gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari» sono sostituite dalle seguenti: «banche, intermediari finanziari e imprese di assicurazione di cui al numero 1) della lettera a) e della lettera b)».
28.48
Angrisani, Abate, Crucioli, Di Micco, Giannuzzi, Lannutti, Lezzi
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire il numero 1), lettera a), con il seguente:
«1) le parole: ''con facoltà di successiva cessione del credito'' sono sostituite dalle seguenti: ''cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari con facoltà di successiva cessione limitata esclusivamente agli operatori finanziari qualificati''»;
b) sostituire il numero 2), lettera a), con il seguente:
«2) alla lettera b) le parole: ''con facoltà di successiva cessione'' sono soppresse e dopo le parole: ''altri intermediari finanziari'' sono inserite le seguenti: ''con facoltà di successiva cessione limitata esclusivamente agli operatori finanziari qualificati''»;
c) sostituire la lettera b) con la seguente:
«b) all'articolo 122, comma 1, dopo le parole: ''altri intermediari finanziari'' sono inserite le seguenti: ''con facoltà di successiva cessione limitata esclusivamente agli operatori finanziari qualificati''»;
d) al comma 2, dopo le parole: «nei termini ivi previsti» sono inserite le seguenti: «ferma restando la facoltà di successiva cessione limitata esclusivamente agli operatori finanziari qualificati».
28.49
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettere a) e b) sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: «senza facoltà di successiva cessione»;
b) sopprimere il comma 2.
28.50
Precluso
Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, lettera a) e b) sostituire ovunque ricorrano le parole: «senza facoltà di successiva cessione» con le seguenti: «con facoltà di cedere lo stesso fino a 5 volte»;
b) al comma 2, sostituire le parole: «una ulteriore», con le seguenti: «quattro ulteriori».
28.51
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sostituire ovunque ricorrono le parole: «senza facoltà di successiva cessione» con le seguenti: «con facoltà di cedere lo stesso fino a tre volte»;
b) al comma 2, sostituire le parole: «una ulteriore», con le seguenti: «due ulteriori».
28.52
Precluso
Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, lettera a) e b) sostituire ovunque ricorrano le parole: «senza facoltà di successiva cessione» con le seguenti: «con facoltà di cedere lo stesso almeno una volta».
28.53
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, lettera a):
a) al numero 1), sostituire le parole: «, senza facoltà di successiva cessione» con le seguenti: «, purché la prima cessione avvenga esclusivamente in favore di istituti di credito o intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209»;
b) sostituire il numero 2) con il seguente:
«2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
''b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, purché la prima cessione avvenga esclusivamente in favore di istituti di credito o intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;''»;
2) al comma 1, dopo la lettera a), inserire le seguenti:
«a-bis) all'articolo 121, dopo il comma 1-ter, è inserito il seguente:
''1-quater. Alla comunicazione telematica relativa all'opzione di cui al comma 1, è allegata documentazione fotografica georeferenziata, ad inizio lavori e in relazione a ciascuno stato di avanzamento lavori, che identifichi gli immobili oggetto dei lavori aventi diritto alla detrazione d'imposta. Non saranno ritenute valide le fotografie che non riportino le coordinate GPS nelle proprietà della fotografia. L'Agenzia delle entrate provvede, entro 5 giorni dall'invio della comunicazione, alla verifica della documentazione di cui al presente comma e agli eventuali controlli di cui all'articolo 122-bis''.»;
3) al comma 2:
a) sostituire le parole: «alla data del 7 febbraio 2022» con le seguenti: «alla data del 17 febbraio 2022»;
b) sopprimere le seguenti parole: «di una delle opzioni di cui al comma 1 dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero».
28.54
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, lettera a):
a) al numero 1), sostituire le parole: «, senza facoltà di successiva cessione» con le seguenti: «, a condizione che la prima cessione avvenga esclusivamente in favore di istituti di credito o di intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, ovvero di società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130»;
b) sostituire il numero 2) con il seguente:
«2) la lettera b) è sostituita dalla seguente: ''b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, a condizione che la prima cessione avvenga esclusivamente in favore di istituti di credito o di intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo io6 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, ovvero di società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130.''»;
2) al comma 1, dopo la lettera a), inserire le seguenti:
''a-bis) all'articolo 121, dopo il comma 1 inserire il seguente:
«1.1. Le opzioni di cessione di cui al comma 1 successive alla prima possono essere esercitate, per gli interventi elencati nel comma 2, esclusivamente previo espletamento da parte di un tecnico abilitato, iscritto al relativo albo professionale, incaricato dall'istituto di credito o dai soggetti vigilati che intervengono nelle operazioni, degli accertamenti e dei sopralluoghi presso gli immobili oggetto dei lavori aventi diritto alla detrazione d'imposta, necessari a valutare lo stato di consistenza dei lavori già eseguiti.»;
a-ter) all'articolo 121, dopo il comma 1-ter, inserire il seguente: «1-quater. Alla comunicazione telematica relativa all'opzione di cui al comma i è allegata altresì la documentazione di cui al comma 1.1. L'Agenzia delle entrate provvede, entro 5 giorni dall'invio della comunicazione, alla verifica della predetta documentazione e agli eventuali controlli di cui all'articolo 122-bis.»
3) al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «di una delle opzioni di cui al comma 1 dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero».
28.55
Saponara, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, lettera a), numero 1, le parole: «senza facoltà di successiva cessione» sono soppresse e sostituite dalle seguenti: «, con facoltà di una sola successiva cessione, e fatto salvo la possibilità di ulteriori cessioni successive a banche e a intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia , di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, a società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130 o A O.I.C.R e imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209»;
2) al comma 1, lettera a), numero 2, le parole: «senza facoltà di successiva cessione» sono soppresse e sostituite dalle seguenti: «, con facoltà di una sola successiva cessione, e fatto salvo la possibilità di ulteriori cessioni successive a banche e a intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia , di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, a società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130 o A O.I.C.R e imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209»;
3) al comma 1, lettera b), le parole: «, senza facoltà di successiva cessione» sono soppresse e sostituite dalle seguenti: «con facoltà di una sola successiva cessione, e fatta salva la possibilità di ulteriori cessioni successive a banche e a intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia , di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, a società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130 o A.O.I.C.R. e imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209».
4) il comma 2 è soppresso.
28.56
Precluso
All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:
- al comma 1, lettera a), numero 1, le parole: «senza facoltà di successiva cessione» sono sostituite dalle seguenti: «con facoltà di due ulteriori cessioni ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari A partire dall'ultima cessione, ulteriori cessioni sono possibili solo a banche e a intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, a società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130 o a imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209»;
- al comma 1, lettera a), numero 2, le parole: «senza facoltà di successiva cessione» sono sostituite dalle le seguenti: «con facoltà di due ulteriori cessioni ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. A partire dall'ultima cessione, ulteriori cessioni sono possibili solo a banche e a intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, a società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130 o a imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209»;
- il comma 2 è soppresso;
- la lettera c del comma 3 è soppressa.
28.57
Modena, Dal Mas, Ferro, Saccone, Toffanin, Floris
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), numero 1, le parole: «senza facoltà di successiva cessione» sono sostituite con le seguenti: «con facoltà di due ulteriori cessioni ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. A partire dall'ultima cessione, ulteriori cessioni sono possibili solo a banche e a intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, a società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130 o a imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209»;
b) al comma 1, lettera a), numero 2, le parole: «senza facoltà di successiva cessione» sono sostituite con le seguenti: «con facoltà di due ulteriori cessioni ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. A partire dall'ultima cessione, ulteriori cessioni sono possibili solo a banche e a intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, a società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130 o a imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209»;
- il comma 2 è soppresso;
- la lettera c del comma 3 è soppressa.
28.58
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
1) Alla lettera a) numero 1) sostituire le parole: «senza facoltà di successiva cessione» con le seguenti: «, con facoltà di una sola successiva cessione, e fatto salvo la possibilità di ulteriori cessioni a banche e a intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia , di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, a società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130 o a imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209»;
2) alla lettera a) numero 2) sostituire le parole: «senza facoltà di successiva cessione» con le seguenti: «, con facoltà di una sola successiva cessione, e fatto salvo la possibilità di ulteriori cessioni a banche e a intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia , di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, a società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130 o a imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209»;
3) Sopprimere il comma 2.
28.59
Precluso
All'articolo, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, comma 1, lettera a) e ovunque ricorrano nel testo le parole: «senza facoltà di successiva cessione», sono sostituite dalle seguenti: «, con facoltà di una sola successiva cessione, e fatto salvo la possibilità di ulteriori cessioni successive a banche e a intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, a società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130 o a O.I.C.R e imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;»
28.60
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a):
1) al numero 1, dopo le parole: «senza facoltà di successiva cessione» sono inserite le seguenti: «, salva la possibilità di successive cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 1o6 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, società soggette alla vigilanza della Consob nonché alle società da esse controllate»;
2) al numero 2, dopo le parole: «senza facoltà di successiva cessione» sono inserite le seguenti: «, salva la possibilità di ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, società soggette alla vigilanza della Consob nonché alle società da esse controllate»;
b) al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
«b) all'articolo 122, comma 1, dopo le parole: «senza facoltà di successiva cessione» sono inserite le seguenti: «, fatta salva la possibilità di ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo i settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209»;
c) sopprimere il comma 2;
d) al comma 3, sopprimere la lettera c).
28.61
Rivolta, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato, Briziarelli, Ostellari, Fregolent
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
- al comma 1, lettera a), numero 1, sono eliminate le parole: «senza facoltà di successiva cessione» e sono inserite le seguenti: «con facoltà di due ulteriori cessioni ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. A partire dall'ultima cessione, ulteriori cessioni sono possibili solo a banche e a intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, a società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130 o a imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209»;
- al comma 1, lettera a), numero 2, sono eliminate le parole: «senza facoltà di successiva cessione» e sono inserite le seguenti: «con facoltà di due ulteriori cessioni ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. A partire dall'ultima cessione, ulteriori cessioni sono possibili solo a banche e a intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, a società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130 o a imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209»;
- il comma 2 è soppresso;
- la lettera c) del comma 3 è soppressa.
28.62
Paroli, Ferro, Modena, Saccone, Toffanin, Floris, Boccardi
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
- al comma 1, lettera a), numero 1, dopo le parole: «senza facoltà di successiva cessione» inserire le seguenti: «, salva la possibilità di ulteriori cessioni solo a banche e a intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia , di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, a società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130 o a imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, a società soggette alla vigilanza della Consob nonché alle società da esse controllate»;
al comma 1, lettera a), numero 2, dopo le parole: «senza facoltà di successiva cessione» inserire le seguenti: «, salva la possibilità di ulteriori cessioni solo a banche e a intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia , di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, a società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130 o a imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, a società soggette alla vigilanza della Consob nonché alle società da esse controllate»;
- sopprimere il comma 2».
28.64
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:
1) al numero i, dopo le parole: «senza facoltà di successiva cessione» sono inserite le seguenti: «, salva la possibilità di successive cessioni a banche o a intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, nonché di successive cessioni da parte dei medesimi istituti di credito ai rispettivi clienti»;
2) al numero 2, dopo le parole: «senza facoltà di successiva cessione» sono inserite le seguenti: «, salva la possibilità di successive cessioni a banche o a intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo i settembre 1993, n. 385 nonché di successive cessioni da parte dei medesimi istituti di credito ai rispettivi clienti»;
b) sopprimere il comma 2;
c) al comma 3, sopprimere la lettera c).
28.65
Montani, Briziarelli, Fregolent, Ostellari, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
1. al comma 1, lettera a), numero 1, dopo le parole: «senza facoltà di successiva cessione» sono inserite le seguenti: «, salva la possibilità di ulteriori cessioni solo a banche e a intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia , di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, a società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130 o a imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, a società soggette alla vigilanza della Consob nonché alle società da esse controllate».
2. al comma 1, lettera a), numero 2, dopo le parole: «senza facoltà di successiva cessione» sono inserite le seguenti: «, salva la possibilità di ulteriori cessioni solo a banche e a intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia , di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, a società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130 o a imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, a società soggette alla vigilanza della Consob nonché alle società da esse controllate»;
3. il comma 2 è soppresso.
28.66
Arrigoni, Ferrero, Faggi, Mollame, Rivolta, Montani, Briziarelli, Fregolent, Ostellari, Testor, Tosato
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
1. al comma 1, lettera a), numero 1, dopo le parole: «senza facoltà di successiva cessione» sono inserite le seguenti: «, salva la possibilità di ulteriori cessioni solo banche e a intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia , di cui al decreto legislativo I settembre 1993, n. 385, a società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130 o a imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209»;
2. al comma 1" lettera a), numero 2, dopo le parole: «senza facoltà di successiva cessione» sono inserite le seguenti: «, salva la possibilità di ulteriori cessioni solo a banche e a intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia , di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, a società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130 o a imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209»;
3. il comma 2 è soppresso.
28.67
Precluso
Al comma 1 inserire le seguenti modifiche:
- al comma 1, lettera a), numero 1, dopo le parole: «senza facoltà di successiva cessione» sono inserite le seguenti: «, salva la possibilità di ulteriori cessioni solo a banche e a intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia , di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, a società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130 o a imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209»;
- al comma 1, lettera a), numero 2, dopo le parole: «senza facoltà di successiva cessione» sono inserite le seguenti: «, salva la possibilità di ulteriori cessioni solo a banche e a intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia , di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, a società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130 o a imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209»;
- al comma 2 il comma 2 è soppresso.
28.68
Precluso
All'articolo, sono apportate le seguenti modificazioni:
- al comma 1, lettera a), numero 1, dopo le parole: «senza facoltà di successiva cessione» sono inserite le seguenti: «, salva la possibilità di ulteriori cessioni solo a banche e a intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia , di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, a società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130 o a imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209»;
- al comma 1, lettera a), numero 2, dopo le parole: «senza facoltà di successiva cessione» sono inserite le seguenti: «, salva la possibilità di ulteriori cessioni solo a banche e a intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia , di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, a società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130 o a imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209»;
- il comma 2 è soppresso.
28.69
Rivolta, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Al comma 1, lettera a), è aggiunto il seguente punto:
«1-bis) sono aggiunte le seguenti lettere:
''b-bis) per la trasformazione del corrispondente importo in credito di imposta, con facoltà di successiva cessione per la quota non fruita nell'anno;
b-ter) per il riporto della quota non fruita nei successivi periodi di imposta, ma non oltre il decimo, con facoltà di successiva cessione della quota non fruita in caso di rinuncia al riporto medesimo''».
28.70
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
«a-bis) all'articolo 121, comma 1-bis, dopo il primo periodo è inserito il seguente:
''Al fine di prevenire eventuali fenomeni fraudolenti nell'utilizzo delle detrazioni per cui può essere esercitata l'opzione di cui al comma 1, in caso di spese relative agli interventi di cui al comma 2 superiori a 96.000 euro per unità immobiliare, è obbligatoria la presentazione di almeno uno stato di avanzamento dei lavori (SAL).'';».
28.71
Precluso
Dopo la lettera a), inserire la seguente:
«a-bis) All'articolo 121, dopo il comma 1-ter, è inserito il seguente:
''1-quater. Ai crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), è attribuito un codice identificativo univoco, da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni, secondo le modalità previste dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 7. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal 1º aprile 2022.''».
28.73
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:
«a-bis) all'articolo 121, comma 3, il terzo periodo è sostituito dal seguente:
''La quota di credito non utilizzata nell'anno può essere utilizzata negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso.''».
28.74
Faggi, Rivolta, Ferrero, Testor, Tosato
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:
''a-bis) all'articolo 121, comma 3, il terzo periodo è sostituito dal seguente:
''La quota di credito non utilizzata nell'anno può essere utilizzata negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso.''».
28.75
Ferro, Modena, Saccone, Mallegni, Toffanin, Floris, Gallone
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:
«a-bis) all'articolo 121, comma 3, il terzo periodo è sostituito dal seguente: ''La quota di credito non utilizzata nell'anno può essere utilizzata negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso''».
28.76
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
«a-bis) all'articolo 121, comma 3, il terzo periodo è sostituito dal seguente: ''La quota di credito non utilizzata nell'anno può essere utilizzata negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso''».
28.77
Collina, Manca, Ferrari, Rossomando
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:
«a-bis) all'articolo 121, comma 3, il terzo periodo è sostituito dal seguente: ''La quota di credito non utilizzata nell'anno può essere utilizzata negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso''».
28.78
Modena, Dal Mas, Ferro, Saccone, Toffanin, Floris
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
«a-bis) all'articolo 121, a1 comma 3, le parole: ''La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi,'' sono sostituite dalle seguenti: ''La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno può essere usufruita negli anni successivi,''».
28.79
Precluso
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
1) dopo la lettera a) inserire le seguenti:
«a-bis) all'articolo 121, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Le quote annuali dei crediti di imposta non utilizzate a causa di una misura cautelare possono essere integralmente utilizzate in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal periodo d'imposta successivo alla cessazione degli effetti della misura cautelare. I crediti d'imposta sono usufruiti con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbero stati utilizzati in assenza della misura cautelare.'';
a-ter) all'articolo 121, dopo il comma 6 è inserito il seguente:
''6-bis. Il comma 6 si interpreta nel senso che il recupero dell'importo di cui al comma 5 non trova applicazione nei confronti del fornitore che ha applicato lo sconto e del cessionario che in conformità alle disposizioni vigenti abbia acquisito un credito d'imposta, presente nella piattaforma dell'Agenzia delle entrate, per il quale, a seguito dei controlli operati dalle amministrazioni preposte, si siano riscontrate le condizioni di cui al comma 5, salvo il caso di responsabilità previsto dal comma 4''»;
2) dopo la lettera b) inserire le seguenti:
«b-bis) all'articolo 122, al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Le quote annuali dei crediti di imposta non utilizzate a causa di una misura cautelare possono essere integralmente utilizzate in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal periodo d'imposta successivo alla cessazione degli effetti della misura cautelare. I crediti d'imposta sono usufruiti con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbero stati utilizzati in assenza della misura cautelare.'';
b-ter) all'articolo 122-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''e il credito può sempre essere utilizzato in compensazione, ovvero ceduto nei casi previsti dalla legge, dai fornitori e dai cessionari.'';
2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
''2-bis. Il rispetto dei limiti alla cedibilità è verificato dall'Agenzia delle entrate secondo le modalità e le regole stabilite da un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento''».
28.80
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
«a-bis) all'articolo 121, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
''3-bis. In caso di opzione di cui al comma i, il cessionario accetta entro 40 giorni dalla data di comunicazione dell'operazione il credito ceduto. Decorso tale termine, il credito resta nella disponibilità del cedente''».
28.81
Modena, Dal Mas, Ferro, Saccone, Toffanin, Floris
Precluso
Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
«2-bis) dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti lettere:
b-bis) per la trasformazione del corrispondente importo in credito di imposta, con facoltà di successiva cessione per la quota non fruita nell'anno;
b-ter) per il riporto della quota non fruita nei successivi periodi di imposta, ma non oltre il decimo, con facoltà di successiva cessione della quota non fruita in caso di rinuncia al riporto medesimo''».
28.82
Precluso
Al comma 1, lettera a), dopo il punto 2), inserire il seguente:
«2-bis) dopo la lettera b), inserire la seguente:
''b-bis) per la trasformazione del corrispondente importo in credito di imposta, con facoltà di successiva cessione per la quota non fruita nell'anno''».
28.83
Precluso
Al comma 1, dopo il numero 2), inserire il seguente:
«2-bis) dopo la lettera b), è inserita la seguente:
''b-bis) per un credito di imposta di pari ammontare, usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244''».
28.84
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
«a-bis) all'articolo 121, dopo il comma 1-ter, è inserito il seguente:
''1-quater. A decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione, fermo restando quanto già previsto al comma 14 dell'articolo 119 per gli interventi di cui al medesimo articolo, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata, i soggetti che, in caso di opzione di cui al comma t, rilasciano attestazioni e asseverazioni per le spese relative agli interventi di cui al comma 2, stipulano una polizza dedicata di durata decennale, con massimale adeguato, per ogni intervento oggetto delle attestazioni o asseverazioni avente crediti correlati superiori a euro 50.000, senza interferenze con le polizze assicurative per danni derivanti da attività professionale ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137. I soggetti di cui al presente comma devono rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza, il relativo massimale e ogni eventuale variazione successiva. Gli estremi delle polizze assicurative attuative dell'obbligo di cui al presente comma sono resi disponibili all'amministrazione finanziaria.»;
2) dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze individua, con apposito decreto, le modalità di istituzione di una banca dati nazionale in cui confluiscono i dati relativi alle polizze di cui all'articolo 121, comma 1-quater, del decreto-legge n. 34 del 2020 e di gestione dei flussi informativi della medesima banca dati, oltre alle opportune forme di collaborazione e raccordo tra le amministrazioni interessate e l'Agenzia delle entrate, per assicurare un celere e compiuto afflusso per via telematica dei dati in proprio possesso alla banca dati stessa, in modo da riscontrare eventuali anomalie, e per individuare idonee forme di pubblicità di tali informazioni. Alla banca dati possono accedere i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni per gli interventi di cui al predetto articolo 121, nonché gli amministratori di condominio
1-ter. Dall'attuazione del comma 1-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».
28.85
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
«b-bis) all'articolo 122-bis, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
«4-bis. L'Agenzia delle entrate, all'esito del controllo di cui al comma 2, provvede alla predisposizione di un elenco delle frodi accertate e dei soggetti intervenuti nell'ambito delle predette disposizioni. L'elenco è consultabile esclusivamente dalle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La presenza nella predetta lista esclude la possibilità di fruire delle agevolazioni di cui all'articolo 121, e costituisce motivo di esclusione dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione per un periodo di tempo pari a 12 mesi. Della presenza nella lista di cui ai periodi precedenti si tiene conto in sede di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché in sede di accesso al credito bancario, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. L'Agenzia delle entrate provvede a predisporre ed aggiornare l'elenco delle frodi accertate.».
28.86
Precluso
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. all'articolo della Legge 30 Dicembre 2021, n. 234, al comma 28, lettera e), sostituire le parole: ''31 dicembre 2025'' con ''31 dicembre 2026''».
28.87
Precluso
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. All'articolo 1 della Legge 30 Dicembre 2021, n. 234, al comma 28, lettera e), sostituire ''31 dicembre 2023'' con ''31 dicembre 2024''».
28.88
Precluso
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, al comma 28, lettera e), sostituire: ''2024'' con: ''2025''».
28.89
Precluso
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, al comma 28, lettera e), sostituire: ''2025'' con: ''2026''».
28.90
Precluso
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. All'articolo 1 della legge 30 Dicembre 2021, n. 234, al comma 28, lettera e), sostituire: ''31 dicembre 2022'' con: ''30 giugno 2023''».
28.91
Precluso
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. All'articolo 1 della legge di bilancio 30 dicembre 2021, n. 234, al comma 28, lettera e), sostituire: ''30 giugno 2022'' con: ''31 dicembre 2022''».
28.92
Precluso
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, al comma 28, lettera e), sostituire con: ''30 giugno 2023'' con: ''31 dicembre 2023''».
28.93
Precluso
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. All'articolo 1 della legge di bilancio 30 dicembre 2021, n. 234, al comma 28, lettera e), sostituire: ''31 dicembre 2023'' con: ''30 giugno 2024''».
28.94
Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. All'articolo 1, comma 29, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: ''o sulle parti comuni dell'edificio'' sono inserite le seguenti: '', compresi quelli fatturati nel periodo tra il 12 novembre 2021 e il 31 dicembre 2021,''».
28.95
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
1) sopprimere il comma 2;
2) al comma 3, sopprimere la lettera c);
3) dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:
«3-bis. Le misure previste dal presente articolo si applicano esclusivamente ai crediti che alla data del 7 febbraio 2022 non sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni di cui al comma 1, dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ovvero dell'opzione di cui al comma 1 dell'articolo 122 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020».
28.96
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
1) sopprimere il comma 2;
2) al comma 3, sopprimere la lettera c);
3) dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:
«3-bis. Le misure previste dal presente articolo possono produrre i loro effetti esclusivamente su atti, prodromici all'ottenimento delle agevolazioni di cui ai commi precedenti, posti in essere successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
28.97
Ferrazzi, Pittella, Rojc, Boldrini
Precluso
Sopprimere il comma 2 e al comma 3, sopprimere la lettera c).
28.98
Precluso
All'articolo 28 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, il comma 2 è soppresso.
28.99
Precluso
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 8-quater, è inserito il seguente:
''8-quinquies. Per gli interventi di cui all'articolo 16, comma 1-septies del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, per i quali al 30 giugno 2022 non è stato stipulato il relativo atto pubblico di compravendita, la detrazione spetta nella misura del 110 per cento per le spese sostenute dal 1º luglio 2020 al 30 giugno 2022 e nella misura ordinaria rispettivamente nella misura del 75 per cento e dell'85 per cento del prezzo della singola unità immobiliare, per le spese sostenute dal 1º luglio 2022''».
28.100
Precluso
All'articolo 28 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, il comma 3 è soppresso.
28.101
Precluso
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«4. All'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, alla lettera b) dopo le parole: ''diploma di ragioneria'' inserire le seguenti: ''nonché i professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, già abilitati ai sensi dell'articolo 63 del D.P.R. n. 600/73;''».
28.102
Precluso
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«4. All'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, alla lettera b) dopo le parole: ''diploma di ragioneria'' inserire le seguenti: ''nonché i professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, già abilitati ai sensi dell'articolo 63 del D.P.R. n. 600/73;''».
28.103
Faggi, Ferrero, Rivolta, Testor, Tosato
Precluso
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. All'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, alla lettera b) dopo le parole: ''diploma di ragioneria'' inserire le seguenti: ''nonché i professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, già abilitati ai sensi dell'articolo 63 del D.P.R. n. 600/73;''».
28.104
Precluso
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. All'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, alla lettera b) dopo le parole: ''diploma di ragioneria'' inserire le seguenti parole: ''nonché i professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, già abilitati ai sensi dell'articolo 63 del Decreto del Presidente della Repubblica n.600/73;''».
28.105
Precluso
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Ai fini dell'esercizio delle facoltà di cui al all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, l'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, si interpreta nel senso che non si ha abuso del diritto nel caso di rideterminazione del valore di acquisto con imposta sostitutiva e la successiva cessione a terzi di partecipazioni, non negoziate in mercati regolamentati, in società nel cui bilancio figurino utili di esercizio o riserve di utili portati a nuovo ovvero partecipazioni di controllo in altre società aventi nel proprio bilancio tali utili e riserve, sempre che la cessione avvenga a favore di soggetti non controllati dal cedente, né a lui collegati e di cui, comunque, il cedente non sia il beneficiario effettivo. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
28.106
Precluso
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
«3-bis. All'articolo 7 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: ''Sino al 31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''Sino al 31 dicembre 2023''.
3-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 3-bis, pari a 40 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della Missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».
28.107
Bergesio, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Aggiungere in fine il seguente comma:
«3-bis. All'articolo 1, comma 219 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: ''degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444,'' sono inserite le seguenti: ''ovvero nei territori dei parchi nazionali o regionali e nei siti riconosciuti dall'Unesco Patrimonio dell'Umanità,''. All'onere derivante dal presente comma, valutato in 15 milioni per l'anno 2022 e 20 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
28.108
Pazzaglini, Arrigoni, Briziarelli, Bagnai, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«3-bis. Gli incentivi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, si applicano a tutti i proprietari di edifici danneggiati da eventi sismici anche se non rientrano nelle fattispecie ammissibili a contributo di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla Legge 15 dicembre 2016, n. 229. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 60 milioni di euro per fanno 2022, e in 80 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2029 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
28.109
Pazzaglini, Arrigoni, Briziarelli, Bagnai, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«3-bis. Gli incentivi di cui ai commi 1-ter e 4-ter dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, si applicano anche a tutti gli interventi di ricostruzione, qualunque sia la classificazione dell'intervento ai sensi delle vigenti normative urbanistiche e paesaggistiche, nazionali e regionali, anche nel caso di modifica di sagoma con o senza aumento di volume. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 60 milioni di euro per l'anno 2022, e in 80 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2029 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
28.110
Faggi, Bagnai, Ferrero, Rivolta, Testor, Tosato
Precluso
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
«3-bis. Al comma 8-bis, secondo periodo, dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: ''31 dicembre 2022'' e ''30 giugno 2022'' sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: ''28 febbraio 2023'' e ''30 settembre 2022''.
3-ter. All'onere derivante dal comma 3-bis, valutato in 10 milioni di euro per l'anno 2022, 20 milioni di euro per l'anno 2023 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
28.111
Ferro, Modena, Saccone, Mallegni, Toffanin, Floris, Gallone
Precluso
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«3-bis. Al comma 8-bis, secondo periodo, dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: ''31 dicembre 2022'' e ''30 giugno 2022'' sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: ''28 febbraio 2023'' e ''30 settembre 2022''».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 27 milioni di euro da decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
28.112
Precluso
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Al comma 8-bis, secondo periodo, dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: ''31 dicembre 2022'' e ''30 giugno 2022'' sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: ''28 febbraio 2023'' e ''30 settembre 2022''».
28.113
De Carlo, Calandrini, La Pietra
Precluso
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«3-bis. Al comma 8-bis, secondo periodo, dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: ''31 dicembre 2022'' e ''30 giugno 2022'' sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: ''28 febbraio 2023'' e ''30 settembre 2022''».
28.114
Precluso
Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:
«3-bis. Al comma 8-bis, secondo periodo, dell'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: ''31 dicembre 2022'' sono sostituite dalle seguenti: ''28 febbraio 2023'' e le parole: ''30 giugno 2022'', sono sostituite dalle seguenti: ''30 settembre 2022''».
28.115
Collina, Manca, Ferrari, Rossomando
Precluso
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«3-bis. Al comma 8-bis, secondo periodo, dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: ''30 giugno 2022'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 luglio 2022''».
28.116
Errani, De Petris, Buccarella, Laforgia, Grasso, Ruotolo
Precluso
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«3-bis. Per gli interventi condotti dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la cessione del credito di cui ai commi precedenti è consentita fino al terzo livello senza limitazioni».
28.117
Pazzaglini, Briziarelli, Arrigoni, Bagnai, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«3-bis. L'asseverazione di cui al comma 13, lettera b), primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, per l'accesso a tutte le fattispecie degli incentivi sisma bonus, è effettuata in base alle disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017, citato nel medesimo comma, come modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 24 del 9 gennaio 2020, indipendentemente dalla data della richiesta del titolo edilizio, qualora necessario».
28.118
Pazzaglini, Briziarelli, Arrigoni, Bagnai, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«3-bis. L'asseverazione di cui al comma 13, lettera b), primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, per l'accesso a tutte le fattispecie degli incentivi sisma bonus, è effettuata in base alle disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017, citato nel medesimo comma, come modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 24 del 9 gennaio 2020, indipendentemente dalla data della richiesta del titolo edilizio, qualora necessario, e anche nel corso dei lavori, ovvero al momento in qui si chiede il ricorso agli incentivi sisma bonus».
28.119
Tosato, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor
Precluso
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. In considerazione dei rallentamenti alla procedura di cessione dei crediti di cui al presente articolo derivante dalla repentina evoluzione normativa, e per consentire ai contribuenti e agli intermediari di disporre di un più ampio lasso di tempo per trasmettere le comunicazioni delle opzioni di cessione o sconto in fattura, il termine di comunicazione della predetta opzione è fissato al 30 aprile 2022».
28.0.1
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 28-bis.
(Misure di efficientamento della riscossione nei Consorzi di Bonifica)
1. Per i soggetti di cui all'articolo 59, del Regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, la riscossione avviene:
a) a mezzo ruolo disciplinato dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602 nonché secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46;
b) a mezzo dell'ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 nonché dalle disposizioni di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, nel caso in cui la riscossione coattiva sia svolta in proprio dal Consorzio di Bonifica o sia affidata ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. A tale fine, l'ente consortile o il concessionario procede alla nomina di uno o più funzionari responsabili per la riscossione, i quali, ai sensi dell'articolo 49, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 svolgono le funzioni demandate agli ufficiali giudiziari e agli ufficiali della riscossione. I funzionari di cui al precedente periodo sono nominati dal Direttore del Consorzio di Bonifica fra persone in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno superato un esame di idoneità, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione e la loro competenza si estende a tutto il territorio nazionale. Il mantenimento dell'idoneità all'esercizio delle funzioni è subordinato all'aggiornamento professionale biennale da effettuare tramite appositi corsi. La nomina dei funzionari della riscossione può essere revocata con provvedimento motivato».
28.0.2
Precluso
Dopo l'articolo, è inserito il seguente:
«Art. 28-bis.
(Dilazione del pagamento)
1. All'articolo 19, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, le parole: ''di importo superiore a 60.000 euro'' sono sostituite dalle seguenti: ''importo superiore a 100.000 euro''».
28.0.3
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 28-bis.
1. L'articolo 10, comma 1, numero 20), del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, si interpreta nel senso che non vi sono comprese le prestazioni di formazione rese alle Agenzie per il Lavoro da Enti e/o Società di formazione finanziate attraverso il fondo bilaterale istituito ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, le quali risultano pertanto imponibili ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto».
28.0.4
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 28-bis.
(Dilazione del pagamento)
1. All'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, le parole: ''di importo superiore a 60.000 euro'' sono sostituite dalle seguenti: ''di importo superiore a 100.000 euro''».
28.0.5
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 28-bis.
(Opzione per il rimborso in luogo delle detrazioni fiscali)
1. I soggetti che sostengono, negli anni 2022 e 2023, le spese di cui all'articolo 15 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, per un rimborso in denaro sulla base dei criteri individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2. I rimborsi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana uno o più decreti al fine di stabilire le condizioni e le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 5.
3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 289-bis e 289-ter, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
4. Ai fini del controllo, si applicano, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
28.0.6
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 28-bis.
(Opzione per il rimborso in luogo delle detrazioni fiscali in ambito sanitario)
1. I soggetti che sostengono, negli anni 2022 e 2023, le spese di cui all'articolo 15, comma lettera c), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, per un rimborso in denaro sulla base dei criteri individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2. I rimborsi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana uno o più decreti al fine di stabilire le condizioni e le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 5.
3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 289-bis e 289-ter, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
4. Ai fini del controllo, si applicano, nei confronti dei soggetti di cui al comma i, le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo i, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
28.0.7
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 28-bis.
(Incentivi alle aggregazioni)
1. All'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis dopo la lettera c) è aggiunto il seguente periodo: ''Non concorrono alla formazione del reddito le plusvalenze di cui alla lettera a) se realizzate con operazioni di conferimento effettuate in favore delle società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183'';
b) al comma 1-quater, dopo le parole: ''all'attività artistica o professionale'' sono aggiunte le seguenti: ''con esclusione delle operazioni di conferimento effettuate in favore delle società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183'';
c) dopo il comma 8-bis è aggiunto il seguente comma:
''8-ter. Le operazioni di conferimento effettuate in favore delle società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, non determinano in nessun caso il realizzo di componenti postivi di reddito tassabili o di componenti negativi di reddito deducibili ai sensi del presente articolo''.
2. L'imposta di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è ridotta alla metà per le società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, costituite anche a seguito di operazione di trasformazione eterogenea effettuata ai sensi dell'articolo 2500-octies del codice civile.
3. La riduzione dell'imposta di cui al comma 2 è applicabile sul maggior reddito a condizione che il reddito imponibile della società costituita o risultante dall'operazione di trasformazione sia superiore al reddito conseguito dal soggetto trasformato o alla somma dei redditi conseguiti nell'esercizio di arti e professioni dai soggetti conferenti, di almeno il 30 per cento, nel secondo periodo d'imposta precedente a quello in cui ha effetto la trasformazione o nel periodo d'imposta precedente a quello di costituzione della società medesima. Tale riduzione non si applica in ogni caso con decorrenza dal periodo d'imposta precedente a quello in cui ha effetto la liquidazione della società tra professionisti.
4. La disposizione di cui al comma 3 è applicabile nel primo periodo d'imposta successivo alla trasformazione o alla costituzione, nel secondo e nel terzo.
5. Le società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 determinano il reddito imponibile ai sensi dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I ricavi non sono soggetti a ritenuta d'acconto ai sensi dell'articolo 25, comma 1, ultimo periodo del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
6. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondete riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge della legge 23
dicembre 2014, n. 190».
28.0.8
Fazzolari, Calandrini, De Carlo
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 28-bis.
(Modifiche alla legge 2 agosto 1990, n. 233)
1. All'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, concernente il ''Finanziamento delle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali'', dopo il comma 3, inserire il seguente:
''3-bis. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano ai soggetti iscritti per la prima volta alle gestioni di cui al comma 1 successivamente al 31 dicembre 1995 o che, se già iscritti a tale data, hanno optato o optano per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335.''.
2. Ai fini della determinazione del trattamento pensionistico dei soggetti di cui al precedente comma, si applica quanto già previsto per i soggetti iscritti alla gestione separata dell'Istituto Nazionale della previdenza sociale (INPS)».
28.0.9
Siri, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 28-bis.
(Conto di base per società, imprese, associazioni, fondazioni e professionisti)
1. Al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Dopo l'articolo 126-vicies-sexies è inserito il seguente:
''Art. 126-vicies-septies.
(Conto di base per società, imprese, associazioni, fondazioni e professionisti)
1) Le banche, la società Poste italiane s.p.a. e gli altri prestatori di servizi di pagamento abilitati ad offrire servizi a valere su un conto di pagamento sono tenuti a offrire il conto di base di cui al comma 1 dell'articolo 126-noviesdecies, anche a società di persone e di capitali, alle fondazioni, alle associazioni non riconosciute, alle imprese sociali, a consorzi e a soggetti esercenti attività di impresa arte o professione aventi Partita Iva.
2) Al conto di base di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui alla presente sezione.
3) Il conto di base di cui alla presente sezione prevede un numero illimitato di operazioni annue incluse nel canone.
b) Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, sono apportate le modificazioni al regolamento di attuazione degli articoli 126-vicies semel, 126-vicies bis e 126-vicies quater del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, al fine di adeguarlo alle disposizioni di cui alla lettera a).
c) L'Allegato A è sostituito dal seguente: ''Allegato A. Operazioni e servizi da includere obbligatoriamente nel conto di base, ai sensi dell'art. 17, paragrafo 1, della direttiva 2014/92/UE: apertura, gestione e chiusura del conto di pagamento; accreditamento di fondi sul conto di pagamento (es. deposito di contante, ricezione di bonifici); versamento e prelievo di contante all'interno dell'Unione europea, presso le dipendenze del prestatore di servizi di pagamento o gli sportelli ATM, anche al di fuori degli orari di apertura del prestatore di servizi di pagamento; emissione, rinnovo e sostituzione carta di debito; le seguenti operazioni di pagamento nell'ambito dell'Unione europea: addebiti diretti; operazioni di pagamento mediante carta di pagamento, utilizzabile anche online; bonifici e ordini permanenti di bonifico presso le dipendenze del prestatore di servizi di pagamento e attraverso gli altri canali eventualmente disponibili, ivi compreso il canale online; operazioni di pagamento verso Pubblica Amministrazione (es. Sistema pagoPA, F24); accredito di emolumenti, pensioni, redditi finanziari, donazioni, giroconti e transazioni in entrata e uscita senza limitazioni se non quelle previste dalla legge''».
28.0.10
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 28-bis.
(Disposizioni in materia di deposito fiscale dei prodotti energetici)
1. All'articolo 23, comma 12, del decreto-legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: ''l'autorizzazione di cui al medesimo comma viene sospesa fino a quando ne sia comprovato il ripristino entro il termine di un anno'' sono sostituite dalle seguenti: ''l'autorizzazione di cui al medesimo comma viene temporaneamente ritenuta vigente. Il termine di un anno per consentirne solo il coerente adeguamento è prorogato di ulteriori ventiquattro mesi''».
28.0.11
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 28-bis.
(Cessione del credito di imposta per il caro petrolio)
1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2023, i soggetti che sostengono le spese di cui all'articolo 24-ter del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 possono, in alternativa alla compensazione di cui al comma 5 del medesimo articolo 24-ter, optare per la cessione di un credito di imposta di pari ammontare alle compagnie e alle società commerciali operanti nel settore petrolifero. Le medesime compagnie e società riconoscono un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto.
2. L'opzione di cui al comma i è comunicata dai soggetti di cui all'articolo 24-ter in fase di presentazione della dichiarazione al competente ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, allegando, altresì, la seguente documentazione:
a) le fatture di acquisto corredate dai relativi DAS e, in caso di rifornimento con cisterna di proprietà, la stampa conta litri;
b) le stampe dei cronotachigrafi comprovanti i chilometri iniziali e finali del trimestre.
3. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro cinque giorni lavorativi dall'invio della comunicazione dell'avvenuta cessione del credito, sospende, per un periodo non superiore a sessanta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni al fine di provvedere alla verifica della documentazione di cui al comma 2. All'esito positivo delle verifiche, l'Agenzia provvede all'attribuzione di un codice unico identificativo del credito. Ogni successiva cessione del credito deve indicare i dati relativi a precedenti soggetti cedenti nonché l'indicazione del codice unico identificativo del credito.
4. L'irregolarità contributiva e fiscale comporta l'impossibilità di procedere alla cessione del credito. Resta salva la possibilità di utilizzare il credito in compensazione. L'eventuale credito residuo può essere oggetto di successive cessioni esclusivamente al distributore del carburante.
5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica.».
28.0.12
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 28-bis.
(Rimessione in termini avvisi bonari scaduti)
1. I versamenti delle somme dovute ai sensi degli articoli 2, 3 e 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, in scadenza nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021, sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 settembre 2022. I versamenti di cui al presente comma possono essere effettuati anche in 12 rate mensili di pari importo a decorrere da settembre 2021 con scadenza il 16 di ciascun mese.
2. Le disposizioni di cui a comma 1 si applicano anche nel caso in cui gli enti creditori abbiano già affidato al concessionario della riscossione i relativi carichi ed anche laddove la riscossione sia effettivamente iniziata;
3. Le modalità di determinazione delle somme dovute e delle modalità di versamento sono definite con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze da emanarsi entro il 31 maggio 2022».
28.0.13
Fazzolari, Calandrini, De Carlo
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 28-bis.
(Versamento obbligatorio deposito cauzionale a garanzia della solvibilità fiscale)
1. Ai fini dell'apposizione del nullaosta provvisorio necessario per l'ingresso nel territorio nazionale dello straniero che intende svolgere in Italia attività di lavoro autonomo, previsto dal comma 5 dell'articolo 39 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, l'interessato deve presentare alla questura territorialmente competente, unitamente alla documentazione di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 39, la ricevuta del versamento anticipato, a favore del Fondo di cui all'articolo 2 della presente legge, di una somma cauzionale pari a 30.000 euro, a fini di garanzia della propria solvibilità fiscale.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo provvede a modificare l'articolo 39 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, al fine di adeguarlo alle disposizioni del comma 1 del presente articolo, prevedendo altresì che la ricevuta del versamento di cui al medesimo comma 1 sia compresa tra i documenti che devono essere obbligatoriamente presentati per le finalità di cui ai commi 4, 5 e 7 del predetto articolo 39.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nello stato di previsione del medesimo Ministero è istituito il Fondo di garanzia della solvibilità fiscale dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea che intendono svolgere attività imprenditoriali in Italia.
4. Con il decreto di cui al comma precedente sono anche stabilite le modalità mediante le quali:
a) i soggetti di cui al comma 1, effettuano il versamento della somma cauzionale di cui al medesimo comma 1;
b) al termine di ciascun esercizio contabile, l'ammontare delle imposte effettivamente maturato e dovuto dai soggetti di cui alla lettera a) è trattenuto dall'amministrazione finanziaria a valere sulla medesima quota precedentemente versata;
c) le disposizioni della presente legge si applicano alle imprese individuali e alle imprese esercitate in forma societaria».
28.0.14
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 28-bis.
(Rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni)
1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: ''1º gennaio 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''1º gennaio 2022'';
b) al secondo periodo, le parole: ''15 novembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 giugno 2022'';
c) al terzo periodo, le parole: ''15 novembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 giugno 2022''».
28.0.15
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 28-bis.
(Semplificazioni in materia paesaggistica)
1. All'articolo 142, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo le parole: ''lettere a), b), c), d), e)'' sono aggiunte le seguenti:
''f), limitatamente ai parchi regionali e riserve regionali,''».
28.0.16
Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 28-bis.
(Misure urgenti di sostegno per il settore dell'intermediazione immobiliare)
1. Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative ingenerate dalla diffusione del virus COVID-19 sul settore dell'intermediazione immobiliare, all'articolo 35, comma 22, lettera d) del decreto legge 4 luglio 2006, numero. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sostituire le parole: ''l'ammontare della spesa sostenuta'' con le seguenti: ''il numero di fattura emessa''».
28.0.17
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 28-bis.
(Misure urgenti di settore per il settore dell'intermediazione immobiliare)
1. Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative ingenerate dalla diffusione del virus COVID-19 sul settore dell'intermediazione immobiliare, all'articolo 35, comma 22, lettera d) del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: ''l'ammontare della spesa sostenuta'', con le seguenti: ''il numero della fattura emessa''».
28.0.18
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
Art. 28-bis.
(Misure urgenti di sostegno per il settore dell'intermediazione immobiliare)
Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative ingenerate dalla diffusione del virus COVID-19 sul settore dell'intermediazione immobiliare, all'articolo 35, comma 22, lettera d) del decreto legge 4 luglio 2006 n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 206 n. 248 sostituire le parole: «l'ammontare della spesa sostenuta» con le seguenti: «il numero della fattura emessa».
28.0.20
Fazzolari, Calandrini, De Carlo
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 28-bis.
(Abolizione limitazioni all'uso del contante)
1. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, i commi 1, 3-bis e 14 sono abrogati.
2. All'articolo 3 del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, i commi 1, 2 e 2-bis sono abrogati.».
28.0.21
Fazzolari, Calandrini, De Carlo
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 28-bis.
(Elevazione limite uso del contante ad euro 10.000)
1. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, sostituire le parole: ''3.000'' con le seguenti: ''10.000'';
b) sopprimere il comma 3-bis».
28.0.22
Gasparri, Ronzulli, Gallone, Berardi
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 28-bis.
(Normative in materia di i.v.a. a credito maturata nell'ambito della gestione delle riserve naturali affidata al raggruppamento carabinieri biodiversità e oggetto di rimborsi disposti dall'agenzia delle entrate nonché di somme versate all'entrata del bilancio dello stato da amministrazioni ed enti pubblici in virtù di accordi di programma, convenzioni e intese)
1. Al fine di implementare le capacità operative dei reparti dell'organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 174-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, all'articolo 13 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
''4-bis. A decorrere dall'anno 2022, sul conto corrente aperto presso la Cassa depositi e prestiti s.p.a. di cui al comma 4 affluiscono le somme:
a) rimborsate dall'Agenzia delle Entrate quale credito I.V.A. maturato dal Raggruppamento Carabinieri Biodiversità nell'ambito della gestione delle riserve naturali a esso affidate;
b) versate da amministrazioni ed enti pubblici in virtù di accordi di programma, convenzioni e intese stipulati, a far data dal 1º gennaio 2022, con reparti dell'organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 174-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
Le relative riassegnazioni avvengono secondo le modalità stabilite dal medesimo articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177''».
28.0.23
Marin, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 28-bis.
(Disposizioni in materia di semplificazione fiscale)
1. All'articolo 7, comma 2, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, la lettera q) è sostituita dalla seguente:
''q) All'articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei lavori pubblici 18 febbraio 1998, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
'a) indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell'immobile e se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione e a conservare ed esibire a richiesta degli uffici i documenti che saranno indicati in apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.';
b) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
'd) conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici finanziari, per i lavori il cui importo complessivo supera la somma di euro 51.645,69 pari a lire 100.000.000, la dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta da un soggetto iscritto negli albi degli ingegneri, architetti e geometri ovvero da altro soggetto abilitato all'esecuzione degli stessi'''.
2. Per gli accertamenti successivi al 1º gennaio 2015, l'esibizione dei documenti di cui al comma 1, lettera b), può essere esercitata in sede di ricorso giudiziale, inoltre può essere esibita in tale ambito ogni documentazione già in possesso degli uffici della Pubblica Amministrazione, alla data del ricorso».
28.0.24
Fazzolari, Calandrini, De Carlo
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere i seguenti:
«Art. 28-bis.
(Modifica all'articolo 5 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221)
1. All'articolo 5, comma 1, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''nonché agli amministratori di imprese costituite in forma societaria''».
«Art. 12-ter.
(Istituzione del registro pubblico degli amministratori di imprese costituite in forma societaria)
1. È istituito, presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il registro pubblico degli amministratori di imprese costituite in forma societaria.
2. Gli amministratori di imprese costituite in forma societaria, nominati con decisione dei soci nelle forme e nei modi previsti dal codice civile o dai rispettivi atti costitutivi, procedono, entro trenta giorni dalla nomina, all'iscrizione al registro di cui al comma 1.
3. 11 Ministro dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, disciplina le modalità di funzionamento e tenuta del registro di cui al comma 1, assicurando in particolare che il registro soddisfi i seguenti requisiti:
a) che riporti l'indicazione dei dati aria grafici dell'amministratore, dei dati relativi alle precedenti nomine, revoche, cessazioni o variazioni relative agli incarichi di amministrazione societaria eventualmente ricoperti, nonché, per le società da esso amministrate in passato, gli eventuali fallimenti e procedure concorsuali che le abbiano interessate;
b) che sia gestito in modalità informatizzata tale da consentire la ricerca dei dati relativi all'attività corrente e pregressa, sia per cognome dell'amministratore che per società;
c) che sia accessibile mediante visura a chiunque vi abbia interesse».
28.0.25
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 28-bis.
(Assegnazione o cessione di beni ai soci ed estromissione di immobili dal patrimonio dell'impresa)
1. Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 115 a 120, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere successivamente al 30 settembre 2021 ed entro il 30 settembre 2022. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 120 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2022 ed entro il 16 giugno 2023.
2. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2021, poste in essere dal 1º gennaio 2022 al 31 maggio 2022. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al citato comma 121 dell'articolo i della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 3o novembre 2022 e il 30 giugno 2023. Per i soggetti che si avvalgono delle disposizioni del presente comma gli effetti dell'estromissione si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2023, 42,4 milioni di euro per l'anno 2024, 26 milioni di euro per l'anno 2025, 27,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022- 2024, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».
28.0.26
Fazzolari, Calandrini, De Carlo
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 28-bis.
(Modifiche e sospensioni alla disciplina delle prestazioni occasionali ed estensione dei voucher INPS a tutti i settori produttivi)
1. Al fine di sostenere la continuità delle attività delle imprese in relazione alle ripercussioni sull'economia determinate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, sono soppresse le seguenti disposizioni:
a) comma 1, lettera b);
b) comma 8;
c) comma 8-bis;
d) comma 14, lettere a) e b).
2. Sono inoltre apportate le seguenti modificazioni:
a) il limite pari a 5.000 euro di cui all'articolo 54-bis, comma 1, lettera a) del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è elevato ad euro 10.000;
b) il limite pari a euro 2.500 euro di cui all'articolo 54-bis, comma 1, lettera c) del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 è elevato ad euro 5.000.
3. All'articolo 54-bis, comma 20, le parole: ''280'' ore sono sostituite dalle seguenti: ''1.120 ore''».
Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
2022: - 50.000.000.
28.0.27
Calandrini, De Carlo, La Pietra
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 28-bis.
1. In attuazione dell'articolo 19 della legge europea 2017, le imprese di impianti di risalita sono riconosciute tra quelle di categoria ''Energivora'' come disciplinate dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 21 dicembre 2017 ''Agevolazioni imprese energivore''».
28.0.28
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 28-bis.
(Disposizioni in materia di Terzo settore)
1. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 79:
1) le parole: ''e per non oltre due periodi d'imposta consecutivi'' sono soppresse.
2) dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente comma:
''2-ter. Gli enti del Terzo settore possono applicare i criteri di cui ai precedenti commi 2 e 2-bis con riguardo al totale delle attività di interesse generale svolte ovvero per gruppi omogenei, tenendo conto delle caratteristiche delle stesse''.
3) al comma 4, le parole: ''di cui al comma 5'', sono sostituite dalle seguenti: ''di natura non commerciale ai sensi del comma 5''.
4) al comma 5-bis, dopo le parole: ''le quote associative dell'ente,'', sono aggiunte le seguenti: ''i proventi de-commercializzati di cui agli articoli 84 e 85,''.
5) al comma 5-ter, dopo le parole: ''a partire dal periodo d'imposta'' sono aggiunte le seguenti: ''successivo a quello''.
6) al comma 6, al terzo alinea, alla fine sono aggiunte le seguenti parole: '', salvo che le relative attività siano svolte alle condizioni di cui ai commi 2 e 2-bis'';
b) all'articolo 82:
1) al comma 3, alla fine è aggiunto il seguente periodo: ''Per tutti gli altri enti del terzo settore l'imposta di registro si applica in misura fissa agli atti, contratti, convenzioni e a ogni altro documento relativo alle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 accreditate o contrattualizzate o convenzionate con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con l'Unione europea, con amministrazioni pubbliche straniere o con altri organismi pubblici di diritto internazionale.'';
2) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente comma:
''5-bis. I prodotti finanziari, i conti correnti ed i libretti di risparmio detenuti all'estero dai soggetti di cui al comma 1, sono esenti dall'imposta sul valore dei prodotti finanziari esteri di cui al comma 18 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214'';
3) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente comma:
''6-bis. Gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali del Terzo settore di cui all'articolo 79, comma 5, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222, sono esenti dall'imposta sul valore degli immobili situati all'estero di cui al comma 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214. Qualora l'unità immobiliare abbia un'utilizzazione mista, l'esenzione di cui al precedente periodo si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, se identificabile attraverso l'individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività. Nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi del precedente periodo, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile. La percentuale di utilizzazione non commerciale dell'immobile va individuata in finzione del rapporto esistente fra le entrate derivanti da attività non commerciali e quelle derivanti da attività commerciali, secondo i criteri di cui all'articolo 79''.
4) al comma 8, alla fine è aggiunto il seguente periodo: ''Dopo il numero 2) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 è aggiunto il seguente numero 2-bis):
'2-bis) per gli enti del Terzo settore che si qualificano come non commerciali ai sensi di quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 79 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, un importo pari alla retribuzione lorda corrisposta su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta;'';
c) all'articolo 83:
1) al comma 1, le parole: ''enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5'' sono sostituite dalle seguenti: ''enti del Terzo settore di cui all'articolo 82, comma 1''.
2) al comma 2, le parole: ''enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5'' sono sostituite dalle seguenti: ''enti del Terzo settore di cui all'articolo 82, comma 1''; al medesimo comma 2, le parole ''Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni,'', sono sostituite dalle parole ''L'eventuale'';
3) il comma 3 è sostituito dal seguente:
''3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a condizione che le liberalità ricevute siano utilizzate ai sensi dell'articolo 8, comma 1.'';
4) Il comma 6 è abrogato;
d) all'articolo 85:
1) nella rubrica, dopo le parole: ''associazioni di promozione sociale'', sono aggiunte le seguenti: ''e delle società di mutuo soccorso'';
2) al comma 1, le parole: ''ovvero degli associati di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale'' sono sostituite dalle seguenti: ''degli iscritti o partecipanti, di altre associazioni di promozione sociale che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o iscritti o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali'';
3) al comma 4, alla lettera a) le parole: ''degli associati e dei familiari conviventi degli stessi'' sono sostituite dalle seguenti: ''degli stessi soggetti indicati al comma 1''; alla lettera b) le parole: ''diversi dagli associati'' sono sostituite dalle seguenti: ''diversi dai soggetti indicati al comma 1'';
4) è aggiunto, infine, il seguente comma:
''7-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle società di mutuo soccorso''.
e) all'articolo 86:
1) al comma 5, dopo le parole: ''dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili'' sono aggiunte le seguenti: '', nonché degli obblighi di certificazione e trasmissione dei corrispettivi'';
f) all'articolo 87:
1) al comma 1, lettera b), le parole: ''di cui agli articoli 5 e 6'' sono sostituite dalle seguenti: ''di cui agli articoli 5, 6 e 7'';
2) al comma 5, alla fine sono aggiunte le seguenti parole: ''nonché all'obbligo di adozione del registratore di cassa e di trasmissione dei corrispettivi.'';
3) al comma 7, al primo alinea, le parole: ''dal momento in cui si verificano'' sono sostituite dalle seguenti: ''dalla data di chiusura dell'esercizio nel quale si sono verificati''; il secondo alinea è sostituito dal seguente: ''Le registrazioni nelle scritture cronologiche delle operazioni comprese dall'inizio del periodo di imposta in cui si verifica il mutamento della qualifica ai sensi dell'articolo 79, comma 5-ter, devono essere eseguite, in deroga alla disciplina ordinaria, entro tre mesi decorrenti dalla data di chiusura dell'esercizio precedente.''.
g) All'articolo 88, dopo le parole: ''agli aiuti 'de minimis','' sono aggiunte le seguenti: ''del regolamento (UE) n. 360/2012 del 25 aprile 2012 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore ('de minimis') concessi alle imprese che forniscono servizi di interesse economico generale''.
2. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 1 le parole: ''Le imprese sociali possono'' sono sostituite dalle seguenti: ''Le imprese sociali devono''.
b) all'articolo 18, comma 5, alla fine è aggiunto il seguente periodo: ''Fino al quinto periodo d'imposta successivo all'autorizzazione di cui al comma 9, le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche alle somme investite nel capitale delle società che hanno acquisito la qualifica di impresa sociale successivamente all'entrata in vigore del presente decreto''».
28.0.29
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 28-bis.
(Estinzione con definizione agevolata per i debiti risultanti da versamenti tributari e non tributari dovuti entro il 31 dicembre 2020 e affidati agli agenti della riscossione)
1. I debiti, diversi da quelli di cui all'articolo 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, risultanti da versamenti tributari e non tributari dovuti entro il 31 dicembre 2020 e affidati agli agenti della riscossione, possono essere estinti, senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, versando integralmente le somme:
a) affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;
b) maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, 11. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.
2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato:
a) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2022;
b) nel numero massimo di diciotto rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al to per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio e 30 novembre 2022; la restante somma, divisa in numero 16 rate di pari importo, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, i131 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2023.
3. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 1 sono dovuti, a decorrere dal 1º agosto 2022, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
4. L'agente della riscossione fornisce ai debitori i dati necessari a individuare i carichi definibili presso i propri sportelli e in apposita area del proprio sito internet.
5. Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma i rendendo, entro il 30 aprile 2022, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 1.
6. Nella dichiarazione di cui al comma 5 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.
7. Entro il 30 aprile 2022 il debitore può integrare, con le modalità previste dal comma 5, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.
8. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi del comma 1, lettere a) e b), si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi compresi nei carichi affidati, nonché, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 12 aprile 1999, n. 112, di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. Il debitore, se, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi del comma 1, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le modalità previste dal comma 5.
9. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
10. A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:
a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;
c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
f) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
g) si applica la disposizione di cui all'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1º giugno 2015.
11. Entro il 30 giugno 2022, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 5 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.
12. Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:
a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione resa ai sensi del comma 5;
b) mediante bollettini precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma 11, se il debitore non ha richiesto di eseguire il versamento con le modalità previste dalla lettera a) del presente comma;
c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione. In tal caso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 22 dicembre 2012 n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2014, con riferimento a tutti i carichi definiti.
13. Limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione di cui al comma 5:
a) alla data del 31 luglio 2022 le dilazioni sospese ai sensi del comma 10, lettera b), sono automaticamente revocate e non possono essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
b) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.
14. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 2, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti:
a) i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero;
b) il pagamento non può essere rateizzato ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
15. Nei casi di tardivo versamento delle relative rate non superiore a sette giorni, l'effetto di inefficacia della definizione, previsto dal comma 14, non si produce e non sono dovuti interessi.
16. Possono essere ricompresi nella definizione agevolata di cui al comma 1 anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.
17. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:
a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;
b) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
c) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
d) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.
18. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
19. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-bis del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
20. A seguito del pagamento delle somme di cui al comma 1 l'agente della riscossione è automaticamente discaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote discaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2025, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi delle disposizioni di cui al presente articolo e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento».
28.0.30
Ferrero, Bagnai, Rufa, Testor, Montani, Borghesi, Rivolta, Faggi, Tosato
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 28-bis.
(Proroga termini in materia fiscale di Rottamazione ter e saldo e stralcio)
1. I termini dei versamenti della Rottamazione-ter e dal saldo e stralcio previste dal decreto-legge n. 119/2018 e successive modificazioni, con scadenza nel periodo dal 1º gennaio 2020 al 31 dicembre 2021, vengono riscadenziate e decorrono, con la stessa cadenza trimestrale e con il nuovo termine, dal 28 febbraio 2022 al 30 novembre 2023. Le rate non scadute al 31 dicembre 2021 decorreranno con le stesse cadenze trimestrali dal 28 febbraio 2024 sino ad estinzione.
2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 81 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede:
a) quanto a 50 milioni di euro di euro per l'anno 2022 e 61 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a 31 milioni di euro per l'anno 2022 e 20 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma ''Fondi di riserva e speciali'' della Missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».
28.0.31
Bagnai, Rufa, Testor, Montani, Borghesi, Ferrero, Rivolta, Faggi, Tosato
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 28-bis.
(Proroga scadenze Rottamazione-ter e saldo e stralcio)
1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, le parole: ''se effettuato integralmente, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 14-bis, del citato decreto-legge n.119 del 2018, entro il 9 dicembre 2021.'' sono sostituite dalle seguenti: ''se effettuato, con il pagamento dell'unica o della prima rata entro il 28 febbraio 2022, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 14-bis, del citato decreto-legge n. 119 del 2018. Le restanti rate sono da corrispondere il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio e 30 novembre 2022.''.
2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 81 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:
a) quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a 31 milioni di euro mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma ''Fondi di riserva e speciali'' della Missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».
28.0.32
Bagnai, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 28-bis.
(Misure in materia di incentivi per la valorizzazione edilizia)
1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, nella legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: ''31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2023''».
28.0.33
Montevecchi, De Lucia, Donno, Pavanelli, Trentacoste, Gallicchio
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 28-bis.
(Disposizioni in materia di immobili vincolati)
1. All'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: '', ad eccezione degli immobili vincolati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i cui proprietari abbiano presentato richiesta di parere alla Soprintendenza entro la data del 1º novembre 2021 e, sono in attesa di riscontro ovvero, pur avendo ricevuto riscontro vi è l'impossibilità di terminare i lavori entro la data del 31 dicembre 2021, per i quali l'aliquota di detrazione è prorogata sino al 2023 al 90 per cento.''.
2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 13 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
28.0.34
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 28-bis.
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 741, lettera e), dopo il numero 6 è aggiunto il seguente:
''7) i fabbricati di civile abitazione, e relative pertinenze, posseduti dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o degli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, indipendentemente dall'effettiva assegnazione o locazione'';
b) il comma 749, ultimo periodo, è abrogato.
2. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212:
a) il comma 2, lettera b), dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dal comma 707 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si interpreta nel senso che l'imposta municipale propria non si applica ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dall'articolo 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, compresi gli alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o degli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, indipendentemente dall'effettiva locazione;
b) il comma 10, ultimo periodo, dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dal comma 707 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si interpreta nel senso che la detrazione ivi prevista si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, quando non rientrano nella definizione di alloggio sociale di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008.
3. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212:
a) il comma 749, lettera c), numero 3), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che sono altresì considerate abitazioni principali, ai fini dell'esclusione dall'imposta municipale propria, i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dall'articolo 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale, compresi gli alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o degli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;
b) il comma 749, ultimo periodo, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che la detrazione ivi prevista si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, quando non rientrano nella definizione di alloggio sociale di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008».
Conseguentemente, ridurre di 3 milioni di euro a decorrere dal 2022 il fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
28.0.35
Donno, Trentacoste, Gallicchio
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 28-bis.
(Esplicitazione termine per effettuazioni lavori nell'ambito del c.d. bonus facciate)
1. La detrazione di cui all'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 16o, spetta unicamente ove gli interventi siano ultimati entro 6 mesi dalla fine dell'esercizio finanziario in cui sono state documentate le relative spese sostenute.».
28.0.36
Precluso
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 28-bis.
(Rimessione in termini per la Rottamazione-ter e saldo e stralcio)
1. All'articolo 68, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: ''9 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2022''.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 3,8 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
28.0.37
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 28-bis.
(Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni)
1. All'articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e s.m.i. sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1, lettera c) è sostituito dalla seguente:
''c) abbia deliberato ed eseguito dopo l'entrata in vigore del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020 ed entro il 30 giugno 2022 un aumento di capitale a pagamento e integralmente versato; per l'accesso alla misura prevista dal comma 12 l'aumento di capitale non è inferiore a 250.000 euro.'';
b) al comma 9, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: ''Per gli aumenti di capitale deliberati ed eseguiti nel primo semestre del 2022 il credito d'imposta di cui al comma 8 è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal decimo giorno successivo a quello di effettuazione dell'investimento, successivamente all'approvazione del bilancio per l'esercizio 2021 ed entro la data del 30 novembre 2022'';
c) al comma 12, al primo periodo, le parole: ''30 giugno 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 giugno 2022'' e dopo le parole: ''entro i limiti della dotazione del Fondo'' sono inserite le seguenti: ''e nel limite massimo di 500 milioni di euro per le sottoscrizioni da effettuare nell'anno 2022'';
d) al comma 18, le parole: ''entro il 30 giugno 2021, fermo restando il limite massimo di cui al comma 12, primo periodo'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro il 30 giugno 2022''.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo nel limite di spesa di 100 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dal fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
28.0.38
Ferro, Modena, Saccone, Boccardi, Mallegni, Toffanin, Floris, Gallone, Perosino
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 28-bis.
(Qualificazione imprese)
1. A far data dal 1º gennaio 2023, i lavori di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché quelli elencati al comma 2, lettere a), b), c) e d) dell'articolo 121 del medesimo decreto-legge sono eseguiti da imprese in possesso del requisito di cui all'articolo 8, comma 5, lettera c), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. A decorrere dal 1º luglio 2022 e fino alla data di cui al primo periodo, le imprese dimostrano di aver sottoscritto un contratto con una SOA per il conseguimento della qualificazione.
2. Per i lavori edili di cui al comma precedente, anche in subappalto, le imprese devono applicare la contrattazione collettiva nazionale e territoriale dell'edilizia stipulata dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale».
28.0.39
Arrigoni, Pergreffi, Mollame, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 28-bis.
(Qualificazione imprese)
1. A far data dal 1º gennaio 2023, i lavori di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con la legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché quelli elencati al comma 2, lettere a), b), c) e d) dell'articolo 121 del medesimo decreto-legge sono eseguiti da imprese in possesso del requisito di cui all'articolo 8, comma 5 lettera c) del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 coordinato con la legge di conversione 15 dicembre 2016, a 229. A decorrere dal 1 º luglio 2022 e fino alla data di cui al primo periodo, le imprese dimostrano di aver sottoscritto un contratto con una SOA e presentato la relativa documentazione per il conseguimento della qualificazione.
2. Per i lavori edili di cui al comma precedente, anche in subappalto, le imprese devono applicare la contrattazione collettiva nazionale e territoriale dell'edilizia stipulata dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale».
28.0.40
Arrigoni, Ferrero, Faggi, Mollame, Rivolta, Testor, Tosato
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 28-bis.
(Qualificazione imprese)
1. A far data dal 1º gennaio 2023, i lavori di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con la legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché quelli elencati al comma 2, lettere a), b), c) e d) dell'articolo 121 del medesimo decreto-legge sono eseguiti da imprese in possesso del requisito di cui all'articolo 8, comma 5 lettera c) del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 coordinato con la legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229. A decorrere dal 1º luglio 2022 e fino alla data di cui al primo periodo, le imprese dimostrano di aver sottoscritto un contratto con una SOA e presentato la relativa documentazione per il conseguimento della qualificazione.
2. Per i lavori edili di cui al comma precedente, anche in subappalto, le imprese devono applicare la contrattazione collettiva nazionale e territoriale dell'edilizia stipulata dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale''.
28.0.41
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 28-bis.
(Estensione qualificazione imprese edili)
1. A decorrere dal 1º gennaio 2023, i lavori di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con la legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché quelli elencati al comma 2, lettere a), b), c) e d) dell'articolo 121 del medesimo decreto-legge sono eseguiti da imprese in possesso del requisito di cui all'articolo 8, comma 5 lettera c) del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 coordinato con la legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229. A decorrere dal 1º luglio 2022 e fino alla data di cui al primo periodo, le imprese dimostrano di aver sottoscritto un contratto con una SOA e presentato la relativa documentazione per il conseguimento della qualificazione.
2. Per i lavori edili di cui al comma precedente, anche in subappalto, le imprese devono applicare la contrattazione collettiva nazionale e territoriale dell'edilizia stipulata dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale».
28.0.42
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 28-bis.
(Qualificazione imprese)
1. A far data dal 1º gennaio 2023, i lavori di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con la legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché quelli elencati al comma 2, lettere a), b), c) e d) dell'articolo 121 del medesimo decreto-legge sono eseguiti da imprese in possesso del requisito di cui all'articolo 8, comma 5, lettera c) del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 coordinato con la legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229. A decorrere dal 1º luglio 2022 e fino alla data di cui al primo periodo, le imprese dimostrano di aver sottoscritto un contratto con una SOA e presentato la relativa documentazione per il conseguimento della qualificazione.
2. Per i lavori edili di cui al comma precedente, anche in subappalto, le imprese devono applicare la contrattazione collettiva nazionale e territoriale dell'edilizia stipulata dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
28.0.43
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 28-bis.
(Qualificazione imprese)
1. A far data dal 1º gennaio 2023, i lavori di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con la legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché quelli elencati al comma 2, lettere a), b), c) e d) dell'articolo 121 del medesimo decreto-legge sono eseguiti da imprese in possesso del requisito di cui all'articolo 8, comma 5, lettera c) del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 coordinato con la legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229. A decorrere dal 1º luglio 2022 e fino alla data di cui al primo periodo, le imprese dimostrano di aver sottoscritto un contratto con una SOA e presentato la relativa documentazione per il conseguimento della qualificazione.
2. Per i lavori edili di cui al comma precedente, anche in subappalto, le imprese devono applicare la contrattazione collettiva nazionale e territoriale dell'edilizia stipulata dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale».
28.0.44
Margiotta, Manca, Ferrari, Collina, Pittella
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 28-bis.
(Qualificazione imprese)
1. A far data dal 1º gennaio 2023, i lavori di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con la legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché quelli elencati al comma 2, lettere a), b), c) e d) dell'articolo 121 del medesimo decreto-legge sono eseguiti da imprese in possesso del requisito di cui all'articolo 8, comma 5, lettera c) del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 coordinato con la legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229. A decorrere dal 1º luglio 2022 e fino alla data di cui al primo periodo, le imprese dimostrano di aver sottoscritto un contratto con una SOA e presentato la relativa documentazione per il conseguimento della qualificazione.
2. Per i lavori edili di cui al comma precedente, anche in subappalto, le imprese devono applicare la contrattazione collettiva nazionale e territoriale dell'edilizia stipulata dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale».
28.0.45
Zaffini, Calandrini, De Carlo, Iannone
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 28-bis.
(Qualificazione imprese)
1. A far data dal 1º gennaio 2023, i lavori di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con la legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché quelli elencati al comma 2, lettere a), b), c) e d) dell'articolo 121 del medesimo decreto-legge sono eseguiti da imprese in possesso del requisito di cui all'articolo 8, comma 5, lettera c) del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 coordinato con la legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229. A decorrere dal 1º luglio 2022 e fino alla data di cui al primo periodo, le imprese dimostrano di aver sottoscritto un contratto con una SOA e presentato la relativa documentazione per il conseguimento della qualificazione.
2. Per i lavori edili di cui al comma precedente, anche in subappalto, le imprese devono applicare la contrattazione collettiva nazionale e territoriale dell'edilizia stipulata dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale».
28.0.46
Romano, Catalfo, Guidolin, Matrisciano, Romagnoli, Girotto, Di Girolamo
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 28-bis.
(Disposizioni in materia di qualificazione delle imprese)
1. A decorrere dal 1º luglio 2023, i lavori di cui agli articoli 119 e 121, comma 2, lettere a), b), c) e d), del decreto-legge 19 maggio 2020, 11. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono eseguiti da imprese in possesso del requisito di cui all'articolo 8, comma 5, lettera c), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Dal 1º luglio 2022 al 1º luglio 2023, per i lavori di cui al periodo precedente, le imprese dimostrano di aver sottoscritto un contratto con una società organismi di attestazione (SOA) per il conseguimento della qualificazione.
2. Per i lavori di cui al comma 1, ivi incluse le prestazioni affidate in subappalto, le imprese applicano il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore edilizio stipulato dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale».
28.0.47
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 28-bis.
(Disposizioni in materia di qualificazione delle imprese)
1. A decorrere dal 1º luglio 2023, i contratti di appalto per i lavori di cui agli articoli 119 e 121, comma 2, lettere a), b), c) e d), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, di importo superiore a 516.000 euro, sono eseguiti obbligatoriamente da imprese in possesso della qualificazione ai sensi dell'articolo 84 del codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Per i contratti di appalto di cui al primo periodo, sottoscritti dal 1º gennaio 2023 e fino alla data di cui al primo periodo, le imprese, per i lavori di importo superiore a 516.000 euro, dimostrano di aver sottoscritto un contratto per il rilascio delle relative attestazioni».
28.0.48
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 28-bis.
(Qualificazione imprese)
1. A far data dal 1º luglio 2023, i lavori di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché quelli elencati al comma 2, lettere a), b), c) e d) dell'articolo 121 del medesimo decreto-legge, sono eseguiti da imprese in possesso del requisito di cui all'articolo 8, comma 5, lettera c) del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. A decorrere dal 1º luglio 2022 e fino alla data di cui al primo periodo, le imprese dimostrano di aver sottoscritto un contratto con una SOA per il conseguimento della qualificazione.
2. Per i lavori edili di cui al comma precedente, anche in subappalto, le imprese devono applicare la contrattazione collettiva nazionale e territoriale dell'edilizia stipulata dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale».
28.0.49
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 28-bis.
(Qualificazione imprese)
1. A far data dal 1º luglio 2023, i lavori di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con la legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché quelli elencati al comma 2, lettere a), b), c) e d) dell'articolo 121 del medesimo decreto-legge sono eseguiti da imprese in possesso del requisito di cui all'articolo 8, comma 5, lettera c) del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 coordinato con la legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229. A decorrere dal 1º luglio 2022 e fino alla data di cui al primo periodo, le imprese dimostrano di aver sottoscritto un contratto con una SOA per il conseguimento della qualificazione.
2. Per i lavori edili di cui al comma precedente, anche in subappalto, le imprese devono applicare
la contrattazione collettiva nazionale e territoriale dell'edilizia stipulata dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale».
28.0.50
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 28-bis.
(Qualificazione imprese)
1. A decorrere dal 1º luglio 2023, i lavori di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché quelli elencati all'articolo 121, comma 2, lettere a), b), e) e d) del medesimo decreto-legge sono eseguiti da imprese in possesso del requisito di cui all'articolo 8, comma 5, lettera e), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. A decorrere dal 1º luglio 2022 e fino alla data di cui al primo periodo, le imprese dimostrano di aver sottoscritto un contratto con una SOA e presentato la relativa documentazione per il conseguimento della qualificazione.
2. Per i lavori edili di cui al comma 1, anche in subappalto, le imprese devono applicare la contrattazione collettiva nazionale e territoriale dell'edilizia stipulata dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale».
28.0.51
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 28-bis.
1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 14, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Il massimale assicurativo per l'attività di asseverazione deve essere pari almeno al 10% del totale dell'importo complessivo degli interventi oggetto delle asseverazioni se l'ammontare degli stessi è inferiore a 5 milione di euro IVA esclusa e pari almeno al 20% del totale dell'importo complessivo degli interventi oggetto delle asseverazioni se l'ammontare degli stessi è pari o superiore a 5 milioni di euro IVA esclusa''.».
28.0.52
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 28-bis.
1. Per l'anno 2022, il termine per la Comunicazione in via telematica all'Agenzia delle entrate dell'opzione per la cessione del credito a soggetti terzi, ovvero per il contributo sotto forma di sconto, di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e relativa alle spese sostenute nell'anno 2021, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica, di cui all'articolo 119 del medesimo decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è prorogato al 30 giugno 2022.
2. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8-ter dell'art. 119, dopo le parole: ''stato di emergenza'', sono inserite le seguenti: '', ovvero effettuati nei fabbricati, ovvero negli edifici che si trovano nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) e nella zona 3, facendo riferimento all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 (pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003)'';
b) al comma 9-ter è inserito in fine il seguente periodo: ''Fermo restando l'ammontare complessivo ammesso al beneficio di cui al periodo precedente, sulle spese rilevanti ai fini degli incentivi previsti dal presente articolo, si applica il pro-rata di detraibilità IVA, ai sensi degli articoli 19, 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, desumibile dalla dichiarazione dell'anno precedente. Le modalità di conguaglio dell'eventuale differenza del pro-rata è stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze''».
28.0.53
Quagliariello, Lonardo, Pacifico, Rossi
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 28-bis.
(Misure di contrasto alle sperequazioni territoriali nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche)
Dopo il comma 8-quater dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 aggiungere il seguente:
''8-quinquies. In considerazione delle condizioni meteorologiche avverse, per gli interventi effettuati nei comuni situati al di sopra dei 700 metri sul livello del mare la detrazione di cui al presente articolo spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, anche per le spese sostenute per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo. Nei medesimi comuni, per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio, e dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d), per i quali alla data del 30 settembre 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023''».
28.0.54
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 28-bis.
All'articolo 119, del decreto legge n.34 del 19 maggio 2020, dopo il comma 8-quater aggiungere il seguente:
''8-quinquies. La disposizione contenuta nel comma 8-ter si applica agli interventi effettuati volti all'eliminazione delle barriere architettoniche nei fabbricati in cui risieda una persona con disabilità non deambulante e che possa attraverso la cessione del credito di imposta o lo sconto in fattura, realizzare le opere che gli consentono di vivere in piena autonomia''».
28.0.55
Precluso
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
«Art. 28-bis.
1. All'articolo 119, comma 9, lettera d-bis), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: ''dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460,'', sono inserite le seguenti: ''nonché dagli enti non commerciali che svolgono una o più attività di cui al medesimo articolo 10.''».
28.0.56
Precluso
Dopo l'articolo, è inserito il seguente:
Art. 28-bis.
(Quote annuali dei crediti di imposta non utilizzate a causa di una misura cautelare)
1. Al decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 121, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Le quote annuali dei crediti di imposta non utilizzate a causa di una misura cautelare possono essere utilizzate in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con decorrenza dal periodo d'imposta successivo alla cessazione degli effetti della misura cautelare, senza perdere il diritto alla compensazione riferibile alle quote non utilizzabili durante il periodo in cui sussisteva misura cautelare. I crediti d'imposta sono usufruiti con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbero stai utilizzati in assenza della misura cautelare''».
28.0.57
Precluso
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 28.
(Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche)
1. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
''a) per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi recuperato sotto forma di credito di imposta, di importo pari alla detrazione spettante. Il credito di imposta è cedibile:
1) ad istituti di credito e altri intermediari finanziari, imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con facoltà di successive ulteriori cessioni nei confronti di istituti di credito, altri intermediari finanziari e imprese di assicurazione;
2) al sub-appaltatore di cui l'impresa si sia avvalsa nell'esecuzione dell'intervento o al soggetto che abbia fornito all'impresa esecutrice beni e o servizi per realizzare l'intervento medesimo, con facoltà di successive ulteriori cessioni nei confronti di istituti di credito, altri intermediari finanziari e imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
3) ad altri soggetti, senza facoltà di successiva cessione.'';
b) al comma 1, la lettera b), è sostituita dalla seguente:
''b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare nei confronti di istituti di credito, altri intermediari finanziari, imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 con facoltà di successive ulteriori cessioni ad istituti di credito e altri intermediari e imprese di assicurazione, ovvero nei confronti di altri soggetti senza facoltà di successiva cessione.'';
c) al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente lettera:
''b-bis. Le limitazioni alla circolazione dei crediti di cui alle precedenti lettere a) e b), si applicano esclusivamente alle spese relative agli interventi di cui al comma 2, lettere da a) a f), con esclusione degli interventi di cui all'articolo 119, che attribuiscono il diritto alla detrazione nella misura del 110 per cento. Per questi ultimi i crediti di imposta oggetto di una delle opzioni sono suscettibili di successive ulteriori cessioni ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito, gli altri intermediari finanziari e le imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209''.
2. All'articolo 122, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole da ''possono'' fino alla fine del comma con le seguenti: ''possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad istituti di credito e altri intermediari finanziari, imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con facoltà di successive ulteriori cessioni nei confronti di istituti di credito, altri intermediari finanziari e imprese di assicurazione, ovvero nei confronti di altri soggetti, senza facoltà di successiva cessione''.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, ove compatibili, anche ai crediti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono state oggetto di una delle opzioni di cui al comma 1 dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero dell'opzione di cui al comma 1 dell'articolo 122 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020. Restano salvi gli effetti delle cessioni poste in essere conformemente alla previgente disciplina.
4. Sono nulli i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 121, comma 1 e 122, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificati dai commi 1 e 2 del presente articolo ed i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui al comma 2».
28.0.58
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 28-bis.
(Misure urgenti per il personale dei Comuni addetto alla gestione del Superbonus)
All'art. 1 comma 69 legge 178/2020 sostituire le parole: ''non rinnovabile'' con la seguente: ''rinnovabile per l'intera durata del beneficio di cui all'art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77''».
28.0.59
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 28-bis.
1. Al decreto- legge 21 ottobre 2021, n.146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n.215, l'articolo 3-bis è soppresso».
28.0.60
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 28-bis.
(Semplificazione degli interventi per la prevenzione e il contenimento dei danni provocati dalla specie cinghiale)
1. Al fine di contenere i rischi di espansione della infezione di Peste Suina Africana e di salvaguardare l'incolumità delle persone e le produzioni agricole dai danni provocati dalla specie cinghiale (sus scrofa), con particolare riferimento ai danni alle produzioni di aziende ubicate in zone montane o in aree forestali e rurali, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano autorizzano, anche su segnalazione delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, i proprietari o i conduttori a qualsiasi titolo dei fondi in cui siano stati accertati danni alle colture, all'allevamento, ai boschi e alle foreste, ai beni aziendali o alle opere di sistemazione agraria a svolgere le attività di cattura e abbattimento della specie cinghiale. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente comma devono essere trasmesse dalle Regioni e dalle Provincie autonome di Trento e Bolzano alle prefetture, nonché agli organi di Polizia locale o alla stazione dei Carabinieri Forestali, Ambientale ed Agroalimentare territorialmente competenti per lo svolgimento dei necessari controlli che possono essere delegati a guardie venatorie volontarie.
2. Nel caso in cui i proprietari o i conduttori a qualsiasi titolo dei predetti fondi siano privi di licenza per l'esercizio venatorio possono delegare alla realizzazione delle attività di cattura o abbattimento i cacciatori che abbiano partecipato a corsi di preparazione organizzati dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano sulla base di programmi concordati con l'ISPRA.
3. Le attività di cui al precedente comma 1 non costituiscono esercizio venatorio.
4. I capi abbattuti nello svolgimento delle attività di cui al precedente comma 1 restano nella disponibilità dei proprietari o dei conduttori a qualsiasi titolo dei fondi, fatto salvo l'obbligo di procedere ad accertamenti sanitari ai fini della immissione in commercio delle carni.
5. Fatto salvo quanto previsto dalle normative regionali in materia di agriturismo, l'imprenditore agricolo esercente attività agrituristica può somministrare, quali prodotti considerati di provenienza aziendale, le carni, anche manipolate o trasformate, di cinghiali abbattuti ai sensi del precedente comma 1.
6. All'articolo 18, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 dopo le parole ''nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1'' sono inserite le seguenti: ''ad eccezione delle specie cacciabili previste al precedente comma 1 lettera d)''.
7. All'articolo 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 dopo le parole ''purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio'' sono aggiunte le seguenti: ''ovvero per l'uso sportivo''».
28.0.61
Precluso
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 28-bis.
(Procedura di ristrutturazione del debito fiscale)
1. Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica ''Covid-19'' è riconosciuta la possibilità in favore dei soggetti titolari di partita Iva, alla data di entrata in vigore della presente legge, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario, di avvalersi della procedura di ristrutturazione del debito tributario secondo quanto previsto dai successivi commi
2. Con riferimento ai tributi risultanti dovuti e non versati sulla base delle dichiarazioni dei redditi, le dichiarazioni relative all'imposta Regionale sulle attività produttive, la dichiarazione annuale Iva e la dichiarazione annuale dei sostituti d'imposta, relative ai periodi d'imposta i cui termini di versamento sono scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge, ed indipendentemente dall'avvenuta iscrizione a ruolo delle somme dovute, è consentito il versamento cumulativo delle imposte, in unica soluzione o fino ad un massimo di 120 rate mensili, con decorrenza dal 16 giugno 2022 e comunque non oltre il giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza di cui al comma 5. Il versamento così effettuato costituisce rimessione in termini e non determina l'irrogazione di alcuna sanzione o maggiorazione, né la richiesta degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo.
3. La disposizione di cui al comma 2 è applicabile anche ai tributi sospesi per fronteggiare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai sensi delle disposizioni comprese tra quelle individuate dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dal decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dal decreto legge 20 ottobre 2020, n. 129, dal decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, e dal decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, nonché ai tributi già oggetto di piani di rateizzazione alla data di entrata in vigore della presente legge, o se iscritti a ruolo, anche se originati dalle comunicazioni previste dagli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Per i tributi già iscritti a ruolo la procedura di ristrutturazione del debito fiscale si applica con riferimento ai carichi affidati all'Agente della riscossione entro il 31 dicembre 2020.
4. La procedura di ristrutturazione del debito tributario di cui al presente articolo si applica anche alle somme dovute sulla base delle liquidazioni periodiche Iva di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1988, n. 100, ivi comprese le somme dovute a titolo di acconto, fino al 31 dicembre 2020, anche se non iscritte a molo, nonché alle altre somme derivanti da accertamenti con adesione, mediazione tributaria, conciliazione giudiziale e acquiescenza, anche in forma rateizzata. Inoltre, possono rientrare nella medesima procedura, i tributi oggetto di liti fiscali pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero, tributi resi definitivi con sentenza passata in giudicato, indipendentemente dall'avvenuta iscrizione a ruolo.
5. La procedura di cui al presente articolo si applica indipendentemente dalla diminuzione del fatturato dell'anno 2021, rispetto al precedente anno 2019. L'applicazione può essere anche parziale, a scelta del contribuente, a seguito di esercizio dell'opzione da manifestarsi a seguito della presentazione di apposita istanza di cui al comma 5.
6. Al fine di ottenere l'applicazione della procedura speciale di ristrutturazione del debito fiscale e la rateizzazione dello stesso, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, un'istanza all'Agenzia delle entrate. L'istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 delegato al servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate. L'istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro centoottanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa. Le modalità di presentazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i tributi compresi nella procedura di ristrutturazione del debito fiscale, i termini di presentazione della stessa, il numero di rate scelto dal contribuente per il versamento del «debito cumulativo, e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento dell'Agenzia delle entrate.
7. Gli omessi versamenti di cui ai precedenti commi, non danno, in ogni caso, luogo all'applicazione degli articoli 10-bis e 10-ter del D.lgs. 74 del 2000, a condizione che vengano rispettati i termini e le modalità di pagamento indicati nel presente articolo».
29.1
Precluso
All'articolo apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
le parole: «Fino al 31 dicembre 2023,» sono soppresse;
dopo le parole: «procedure di affidamento dei contratti pubblici» inserire le seguenti: «di lavori, servizi e forniture»;
alla lettera a), alle parole: «è obbligatorio l'inserimento» premettere le seguenti: «Fino al 31 dicembre 2025»;
alla lettera b), alle parole: «per i contratti relativi ai lavori» premettere le seguenti: «Fino al 31 dicembre 2023»;
b) dopo il comma 1, lettera b), inserire la seguente:
«b-bis) Per i contratti di lavori, servizi e forniture in corso di esecuzione alla data di entrate in vigore del presente decreto, in deroga alle previsioni legali e contrattuali in materia di revisione prezzi applicabili, qualora l'aumento dei prezzi delle materie prime abbia prodotto una variazione del valore dei beni oggetto di fornitura o delle prestazioni previste, determinando un aumento del prezzo complessivo del contratto in misura superiore al 5% rispetto al prezzo rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, all'affidatario è riconosciuta la facoltà di ottenere, con istanza presentata a partire dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo commisurata ai maggiori costi sostenuti che eccedono le soglie indicate. La compensazione avviene nel limite delle risorse disponibili di cui al comma 7-bis»;
c) dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:
«6-bis. Per i contratti di servizi e forniture, l'Istituto nazionale di statistica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Ministero dello sviluppo economico, definisce la metodologia di rilevazione delle variazioni dei prezzi, prendendo in considerazione l'evoluzione delle condizioni economiche dei principali elementi di costo di un contratto pubblico di servizi e forniture, al fine di consentire di mantenere l'equilibrio economico del contratto durante l'intero periodo della sua esecuzione. Entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno, il Ministero dello Sviluppo Economico procede alla determinazione con proprio decreto, sulla base delle elaborazioni effettuate dall'Istituto nazionale di statistica, delle variazioni percentuali delle singole voci di costo più significative relative a ciascun semestre.
6-ter. Nei contratti relativi ai servizi e forniture, in mancanza della definizione delle modalità di revisione dei prezzi, essa viene operata con cadenza annuale sulla base dell'indice Istat della variazione dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati (FOI), anche in deroga a quanto previsto dal quinto periodo dell'articolo 106, comma 1, lettera a)».;
d) dopo il comma 7, inserire il seguente:
«7-bis. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni di cui al comma 1, lettera b-bis), nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico del contratto, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso contratto e previste annualmente dal proprio bilancio. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto».
29.2
Precluso
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
Sopprimere le seguenti parole: «Fino al 31 dicembre 2023,»;
dopo le parole: «procedure di affidamento dei contratti pubblici» inserire le seguenti: «di lavori, servizi e forniture»;
alla lettera a), alle parole: «è obbligatorio l'inserimento» premettere le seguenti: «Fino al 31 dicembre 2025»;
alla lettera 14, alle parole: «per i contratti relativi ai lavori» premettere le seguenti: «Fino al 31 dicembre 2023».
29.3
Precluso
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, sopprimere le parole: «Fino al 31 dicembre 2023» e, dopo le parole: «procedure di affidamento dei contratti pubblici», inserire le seguenti: «di lavori, servizi e forniture»;
b) alla lettera a), alle parole: «è obbligatorio l'inserimento», premettere le seguenti: «Fino al 31 dicembre 2025,»;
c) alla lettera b), alle parole: «per i contratti relativi ai lavori», premettere le seguenti: «Fino a131 dicembre 2023».
29.4
Precluso
Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, sopprimere le parole: «Fino al 31 dicembre 2023,»;
b) alla lettera b), alle parole: «per i contratti relativi ai lavori» premettere le seguenti: «Fino al 31 dicembre 2023».
29.5
Pagano, Mallegni, Ferro, Modena, Saccone, Gallone
Precluso
Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, alinea, dopo le parole: «procedure di affidamento dei contratti pubblici» inserire le seguenti parole: «di lavori, servizi e forniture»;
b) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «è obbligatorio l'inserimento» inserire le parole: «fino al 31 dicembre 2025».
29.6
Precluso
Al comma 1 dopo le parole: «procedure di affidamento dei contratti pubblici» inserire le seguenti parole: «di lavori, servizi e forniture».
Al comma 1 lettera a) dopo le parole: «è obbligatorio l'inserimento» inserire le parole: «fino al 31 dicembre 2025».
29.7
Fazzolari, Calandrini, De Carlo
Precluso
Al comma 1 dopo le parole: «procedure di affidamento dei contratti pubblici» inserire le seguenti parole: «di lavori, servizi e forniture».
Al comma 1 lettera a) dopo le parole: «è obbligatorio l'inserimento» inserire le parole: «fino al 31 dicembre 2025».
29.8
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dopo le parole: «procedure di affidamento dei contratti pubblici» inserire le seguenti parole: «di lavori, servizi e forniture»;
b) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «è obbligatorio l'inserimento» inserire le parole: «fino al 31 dicembre 2025».
29.9
Precluso
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, dopo le parole: «procedure di affidamento dei contratti pubblici», inserire le seguenti: «di lavori, servizi e forniture»;
b) alla lettera a), dopo le parole: «è obbligatorio l'inserimento», inserire le seguenti: «fino al 31 dicembre 2025».
29.10
Errani, De Petris, Buccarella, Laforgia, Grasso, Ruotolo
Precluso
All'articolo 29, sono apportate le seguenti modifiche:
1) Al comma 1:
dopo le parole: «procedure di affidamento dei contratti pubblici» sono aggiunte le seguenti: «di durata superiore a 6 mesi»;
alla lettera a) le parole: «dal secondo e» sono soppresse;
la lettera b) è sostituita con la seguente:
«b) l'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è sostituito dal seguente: ''Per i contratti di lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione sono valutate in base agli indici dei prezzi alla produzione nelle costruzioni rilevati dall'ISTAT, ed applicate al prezzo originario, con esclusione del 10% di quest'ultimo''»;
Dopo la lettera b) è inserita la seguente:
«c). Nei contratti relativi ai servizi, in mancanza della definizione delle modalità di revisione dei prezzi, essa viene operata con cadenza annuale sulla base dell'indice istat della variazione dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati (F01), anche in deroga a quanto previsto dal quinto periodo dell'articolo 106, comma 1, lettera a)».
2) Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Per i contratti di lavori in corso di esecuzione, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono compensate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nel semestre di presentazione dell'offerta, tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento, nel limite delle risorse di cui al comma 7»;
3) Al comma 2:
Dopo le parole: «sentito il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili,», sono aggiunte le seguenti: «nonché le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale, aggiorna la lista dei materiali e»;
Dopo le parole: «anche per le finalità di cui», sono aggiunte le seguenti: «al comma 1-bis nonché di cui»;
Dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente terzo periodo: «L'Istat procede all'elaborazione dei dati di cui al precedente periodo sentite le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale. Per l'anno 2022, il decreto di cui al secondo periodo è adottato entro il 30 settembre del medesimo anno».
4) Al comma 3:
Le parole: «comma 1, lettera b)» sono soppresse e sostituite con le seguenti: «comma 1-bis»;
Dopo le parole: «impiegati nelle lavorazioni», è aggiunta la seguente parola: «eseguite»;
Le parole: «nei dodici mesi precedenti» sono soppresse e sostituite con le seguenti: «nel semestre precedente»;
Dopo le parole: «nelle quantità accertate dal direttore dei lavori» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero annotate sotto la responsabilità del direttore dei lavori nel libretto delle misure.»;
5) Al comma 4:
Le parole: «comma 1, lettera b)» sono soppresse e sostituite con le seguenti: «comma 1-bis»;
Le parole: «esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma.» sono soppresse;
Il secondo, terzo, quarto e quinto periodo sono soppressi;
Dopo le parole: «decreto di cui al comma 2, secondo periodo», è aggiunto il seguente ultimo periodo: «. I giustificativi da allegare alle istanze di compensazione di cui al presente comma, anche ai fini dell'accesso al Fondo di cui al comma 8, consistono unicamente nelle analisi sull'incidenza dei materiali presenti all'interno di lavorazioni complesse, da richiedere agli appaltatori ove la stazione appaltante non ne disponga.»;
6) Al comma 5, le parole: «nell'anno solare» sono soppresse e sostituite con le seguenti: «nel semestre»;
7) Dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
«6-bis. L'Istituto nazionale di statistica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Ministero dello sviluppo economico, definisce la metodologia di rilevazione delle variazioni dei prezzi di alcune categorie di servizi e forniture, prendendo in considerazione l'evoluzione delle condizioni economiche dei principali elementi di costo di un contratto, al fine di consentire di mantenere l'equilibrio economico del contratto durante l'intero periodo della sua esecuzione.
6-ter. Entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno, il Ministero dello Sviluppo Economico procede alla determinazione con proprio decreto, sulla base delle elaborazioni effettuate dall'Istituto nazionale di statistica, delle variazioni percentuali delle singole voci di costo più significative relative a ciascun semestre».
8) Al comma 7, dopo le parole: «Per le finalità di cui al comma 1, lettera b),», sono aggiunte le seguenti: «nonché di cui al comma 1-bis;
9) Al comma 8:
Le parole da: «e limitatamente alle opere pubbliche finanziate» fino a: «dalla legge 1º luglio 2021, n. 101» sono soppresse;
Le parole: «della compensazione» sono soppresse e sostituite con le seguenti: «delle somme»;
Dopo le parole: «alla lettera b) del comma 1,», sono aggiunte le seguenti: «nonché di cui al comma 1-bis,»;
10) Al comma 10:
Le parole: «alle compensazioni» sono soppresse e sostituite con le seguenti: «al riconoscimento delle somme»;
Dopo le parole: «comma 1, lettera b),», sono aggiunte le seguenti: «nonché di cui al comma 1-bis.»;
Le parole: «, per le opere pubbliche indicate al comma 8.» sono soppresse;
11) Al comma 11:
Le parole: «Nei limiti delle risorse stanziate per ogni intervento,» sono soppresse;
Dopo le parole: «linee guida di cui al comma 12,» sono aggiunte le seguenti: «ed entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione,»;
Dopo le parole: «relativi a lavori,», la parola: «possono,» è soppressa;
Le parole: «incrementare ovvero ridurre» sono soppresse e sostituite dalle seguenti: «incrementano ovvero riducono»;
Le parole: «degli esiti delle rilevazioni, effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili su base semestrale ai sensi del comma 2 del presente articolo» sono soppresse e sostituite con le seguenti: «dei prezzi correnti di mercato, quali desumibili da listini di carattere nazionale e internazionale»;
12) Dopo il comma 11, è aggiunto il seguente comma:
«11-bis. Per gli accordi quadro di lavori già aggiudicati o contrattualizzati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le stazioni appaltanti redigono o aggiornano i progetti alla base dei contratti attuativi da stipulare entro il 31 dicembre 2023 applicando, a pena di nullità, il prezzario di cui al comma 11, dandone specifica indicazione nei contratti stessi, fermo restando il ribasso formulato dall'impresa in sede di offerta.».
13) Al comma 12, dopo le parole: «decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,», sono aggiunte le seguenti: «nonché sentite le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale,».
29.11
Precluso
Apportare le seguenti modifiche:
a) Al comma 1:
1) dopo le parole: «procedure di affidamento dei contratti pubblici» sono aggiunte le seguenti: «di durata superiore a 6 mesi»;
2) alla lettera a) le parole: «dal secondo e» sono soppresse;
3) la lettera b) è sostituita con la seguente:
«b) l'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è sostituito dal seguente: ''Per i contratti di lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione sono valutate in base agli indici dei prezzi alla produzione nelle costruzioni rilevati dall'ISTAT, ed applicate al prezzo originario, con esclusione del 10% di quest'ultimo''»;
4) Dopo la lettera b) è inserita la seguente:
«b-bis). Nei contratti relativi ai servizi, in mancanza della definizione delle modalità di revisione dei prezzi, essa viene operata con cadenza annuale sulla base dell'indice Istat della variazione dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati (F01), anche in deroga a quanto previsto dal quinto periodo dell'articolo 106, comma 1, lettera a)».
b) Dopo il comma 1, inserire il seguente comma:
«1-bis. Per i contratti di lavori in corso di esecuzione, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono compensate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nel semestre di presentazione dell'offerta, tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento, nel limite delle risorse di cui al comma 7»;
c) Al comma 2:
1) Dopo le parole: «sentito il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili,», inserire le seguenti: «nonché le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale, aggiorna la lista dei materiali e»;
2) Dopo le parole: «anche per le finalità di cui», inserire le seguenti: «al comma 1-bis nonché di cui'';
3) Dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «L'Istat procede all'elaborazione dei dati di cui al precedente periodo sentite le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale. Per l'anno 2022, il decreto di cui al secondo periodo è adottato entro il 30 settembre del medesimo anno».
d) Al comma 3, sostituire le parole: «comma 1, lettera b)» con le seguenti: «comma 1-bis», dopo le parole: «impiegati nelle lavorazioni», inserire la seguente: «eseguite» sostituire le parole: «nei dodici mesi precedenti» con le seguenti: «nel semestre precedente», dopo le parole: «nelle quantità accertate dal direttore dei lavori» inserire le seguenti , «ovvero annotate sotto la responsabilità del direttore dei lavori nel libretto delle misure.»;
e) Al comma 4:
1) Sostituire le parole: «comma 1, lettera b)» con le seguenti: «comma 1-bis»;
2) Sopprimere le seguenti parole: «esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma.»;
3) Sopprimere il secondo, terzo, quarto e quinto periodo;
4) dopo le parole: «decreto di cui al comma 2, secondo periodo», aggiungere il seguente: «I giustificativi da allegare alle istanze di compensazione di cui al presente comma, anche ai fini dell'accesso al Fondo di cui al comma 8, consistono unicamente nelle analisi sull'incidenza dei materiali presenti all'interno di lavorazioni complesse, da richiedere agli appaltatori ove la stazione appaltante non ne disponga.»;
f) al comma 5, sostituire le parole: «nell'anno solare» con le seguenti: «nel semestre»;
g) Dopo il comma 6 inserire i seguenti:
«6-bis. L'Istituto nazionale di statistica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Ministero dello sviluppo economico, definisce la metodologia di rilevazione delle variazioni dei prezzi di alcune categorie di servizi e forniture, prendendo in considerazione l'evoluzione delle condizioni economiche dei principali elementi di costo di un contratto, al fine di consentire di mantenere l'equilibrio economico del contratto durante l'intero periodo della sua esecuzione.
6-ter. Entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno, il Ministero dello Sviluppo Economico procede alla determinazione con proprio decreto, sulla base delle elaborazioni effettuate dall'Istituto nazionale di statistica, delle variazioni percentuali delle singole voci di costo più significative relative a ciascun semestre.
h) Al comma 7, dopo le parole: «Per le finalità di cui al comma 1, lettera b),», inserire le seguenti: «nonché di cui al comma 1-bis»;
i) Al comma 8, sopprimere le parole da: «e limitatamente alle opere pubbliche finanziate» fino alle parole: «dalla legge 1º luglio 2021, n. 101», sostituire le parole: «della compensazione» con le seguenti: «delle somme», dopo le parole: «alla lettera b) del comma 1,», inserire le seguenti: «nonché di cui al comma 1-bis,»;
l) Al comma 10, sostituire le parole: «alle compensazioni» con le seguenti: «al riconoscimento delle somme», dopo le parole: «comma 1, lettera b),», inserire le seguenti: «nonché di cui al comma 1-bis» e sopprimere le seguenti parole: «, per le opere pubbliche indicate al comma 8.»;
m) al comma 11:
1) Le parole: «Nei limiti delle risorse stanziate per ogni intervento, sono soppresse;
2) Dopo le parole linee guida di cui al comma 12, sono aggiunte le seguenti: «ed entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione,»;
3) Dopo le parole: «relativi a lavori,», la parola «possono,» è soppressa;
4) Le parole: «incrementare ovvero ridurre» sono sostituite dalle seguenti: «incrementano ovvero riducono»;
5) le parole: «degli esiti delle rilevazioni, effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili su base semestrale ai sensi del comma 2 del presente articolo» sono sostituite con le seguenti: «dei prezzi correnti di mercato, quali desumibili da listini di carattere nazionale e internazionale»;
n) Dopo il comma 11, aggiungere il seguente comma:
«11-bis. Per gli accordi quadro di lavori già aggiudicati o contrattualizzati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le stazioni appaltanti redigono o aggiornano i progetti alla base dei contratti attuativi da stipulare entro il 31 dicembre 2023 applicando, a pena di nullità, il prezzario di cui al comma 11, dandone specifica indicazione nei contratti stessi, fermo restando il ribasso formulato dall'impresa in sede di offerta.».;
o) al comma 12, dopo le parole: «decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,», sono aggiunte le seguenti: «nonché sentite le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale,».
29.12
Manca, Collina, Giacobbe, Ferrari
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dopo le parole: «procedure di affidamento dei contratti pubblici» inserire le seguenti: «di lavori, servizi e forniture»;
b) al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «dal secondo e»;
c) dopo il comma 1 inserire il seguente:
«1-bis. Per i contratti relativi ai servizi e alle forniture in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, qualora l'aumento dei prezzi delle materie prime verificatosi nel corso del 2021 abbia prodotto una variazione del valore dei beni oggetto di fornitura o delle prestazioni previste, determinando un aumento del prezzo complessivo del contratto in misura superiore al 5 per cento rispetto al prezzo originario del contratto, all'affidatario è riconosciuta la facoltà di ottenere, con istanza presentata a partire dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo commisurata ai maggiori costi sostenuti che eccedono la soglia indicata. La compensazione avviene nel limite delle risorse disponibili di cui al comma 7-bis»;
d) dopo il comma 6, inserire i seguenti:
«6-bis. Per i contratti di servizi e forniture, l'Istituto nazionale di statistica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Ministero dello sviluppo economico, definisce la metodologia di rilevazione delle variazioni dei prezzi, prendendo in considerazione l'evoluzione delle condizioni economiche dei principali elementi di costo di un contratto pubblico di servizi e forniture, al fine di consentire di mantenere l'equilibrio economico del contratto durante l'intero periodo della sua esecuzione. Entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno, il Ministero dello Sviluppo Economico procede alla determinazione con proprio decreto, sulla base delle elaborazioni effettuate dall'Istituto nazionale di statistica, delle variazioni percentuali delle singole voci di costo più significative relative a ciascun semestre.
6-ter. Nei contratti relativi ai servizi e forniture, in mancanza della definizione delle modalità di revisione dei prezzi, essa viene operata con cadenza annuale sulla base dell'indice Istat della variazione dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati (FOI), anche in deroga a quanto previsto dal quinto periodo dell'articolo 106, comma 1, lettera a)»;
e) dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-bis. Per le finalità di cui al comma 1-bis, ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico del contratto, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso contratto e previste annualmente dal proprio bilancio. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto».
29.13
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dopo le parole: «procedure di affidamento dei contratti pubblici» sono inserite le seguenti: «di lavori, servizi e forniture»;
b) al comma 1, lettera a) le parole: «dal secondo e» sono soppresse;
c) dopo il comma 1 inserire il seguente:
«1-bis. Per i contratti relativi ai servizi e alle forniture in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, qualora l'aumento dei prezzi delle materie prime verificatosi nel corso del 2021 abbia prodotto una variazione del valore dei beni oggetto di fornitura o delle prestazioni previste, determinando un aumento del prezzo complessivo del contratto in misura superiore al 5 per cento rispetto al prezzo originario del contratto, all'affidatario è riconosciuta la facoltà di ottenere, con istanza presentata a partire dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo commisurata ai maggiori costi sostenuti che eccedono la soglia indicata. La compensazione avviene nel limite delle risorse disponibili di cui al comma 7-bis»;
d) dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:
«6-bis. Per i contratti di servizi e forniture, l'Istituto nazionale di statistica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Ministero dello sviluppo economico, definisce la metodologia di rilevazione delle variazioni dei prezzi, prendendo in considerazione l'evoluzione delle condizioni economiche dei principali elementi di costo di un contratto pubblico di servizi e forniture, al fine di consentire di mantenere l'equilibrio economico del contratto durante l'intero periodo della sua esecuzione Entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno, il Ministero dello Sviluppo Economico procede alla determinazione con proprio decreto, sulla base delle elaborazioni effettuate dall'Istituto nazionale di statistica, delle variazioni percentuali delle singole voci di costo più significative relative a ciascun semestre.
6-ter. Nei contratti relativi ai servizi e forniture, in mancanza della definizione delle modalità di revisione dei prezzi, essa viene operata con cadenza annuale sulla base dell'indice Istat della variazione dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati (FOI), anche in deroga a quanto previsto dal quinto periodo dell'articolo 106, comma 1, lettera a)»;
e) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:
«7-bis. Per le finalità di cui al comma 1-bis, ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico del contratto, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso contratto e previste annualmente dal proprio bilancio. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto».
29.14
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) all'alinea, dopo le parole: «procedure di affidamento dei contratti pubblici» inserire le seguenti: «di durata superiore a sei mesi»;
2) sopprimere la lettera b);
b) dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. L'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è sostituito dal seguente: ''Per i contratti di lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione sono valutate in base agli indici dei prezzi alla produzione nelle costruzioni rilevati dall'ISTAT, ed applicate al prezzo originario, con esclusione del 10 per cento di quest'ultimo'';
1-ter. Per i contratti di lavori in corso di esecuzione, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono compensate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nel semestre di presentazione dell'offerta, tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento, nel limite delle risorse di cui al comma 7»;
c) al comma 2:
1) sostituire il primo periodo con il seguente: «L'Istituto nazionale di statistica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, nonché le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale, aggiorna la lista dei materiali e definisce la metodologia di rilevazione delle variazioni dei prezzi dei materiali di costruzione di cui alla al comma 1-bis, anche per le finalità di cui al comma 1-ter, nonché di cui all'articolo 133, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163»;
2) dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «L'Istat procede all'elaborazione dei dati di cui al precedente periodo sentite le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale. Per l'anno 2022, il decreto di cui al secondo periodo è adottato entro il 30 settembre del medesimo anno.»;
d) sostituire il comma 3, con il seguente:
«3. La compensazione di cui al comma 1-ter, è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il cinque per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate nel semestre precedente al decreto di cui al comma 2, secondo periodo, e nelle quantità accertate dal direttore dei lavori, ovvero annotate sotto la responsabilità del direttore dei lavori nel libretto delle misure»;
e) sostituire il comma 4, con il seguente:
«4. A pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione, ai sensi del comma 1-ter entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2, secondo periodo. I giustificativi da allegare alle istanze di compensazione di cui al presente comma, anche ai fini dell'accesso al Fondo di cui al comma 8, consistono unicamente nelle analisi sull'incidenza dei materiali presenti all'interno di lavorazioni complesse, da richiedere agli appaltatori ove la stazione appaltante non ne disponga»;
f) al comma 5, sostituire le parole: «nell'anno solare» con le seguenti: «nel semestre»;
g) al comma 7, sostituire le parole: «Per le finalità di cui al comma 1, lettera b),» con le seguenti: «Per le finalità di cui al comma 1-bis, nonché di cui al comma 1-ter»;
h) al comma 8, sostituire le parole da: «e limitatamente alle opere pubbliche finanziate» fino a: «di cui alla lettera b) del comma 1,» con le seguenti: «alla copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento delle somme di cui ai commi 1-bis e 1-ter,»;
i) al comma 10, sostituire le parole da: «alle compensazioni», fino a: «al comma 8», con le seguenti: «al riconoscimento delle somme di cui ai commi 1-bis, e 1-ter,»;
l) sostituire il comma 11, con il seguente:
«11. Nelle more della determinazione dei prezzari regionali secondo le linee guida di cui al comma 12, ed entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, le stazioni appaltanti, per i contratti relativi a lavori, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, incrementano ovvero riducono le risultanze dei prezzari regionali di cui al comma 7 del medesimo articolo 23, in ragione dei prezzi correnti di mercato, quali desumibili da listini di carattere nazionale e internazionale»;
m) dopo il comma 11, inserire il seguente:
«11-bis. Per gli accordi quadro di lavori già aggiudicati o contrattualizzati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le stazioni appaltanti redigono o aggiornano i progetti alla base dei contratti attuativi da stipulare entro il 31 dicembre 2023 applicando, a pena di nullità, il prezzario di cui al comma 11, dandone specifica indicazione nei contratti stessi, fermo restando il ribasso formulato dall'impresa in sede di offerta»;
n) al comma 12, dopo le parole: «decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,» inserire le seguenti: «nonché sentite le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale,».
29.15
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) dopo le parole: «procedure di contratti pubblici» inserire le seguenti: «di durata superiore a sei mesi»;
2) sostituire la lettera b) con la seguente: «All'articolo 106, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il quarto periodo è sostituito dal seguente: ''Per i contratti di lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione sono valutate in base agli indici dei prezzi alla produzione nelle costruzioni rilevati dall'ISTAT, ed applicate al prezzo originario, con esclusione del 10 per cento di quest'ultimo.''»;
b) dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Per i contratti di lavori in corso di esecuzione, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono compensate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nel semestre di presentazione dell'offerta, tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento, nel limite delle risorse di cui al comma 7»;
c) sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. L'Istituto nazionale di statistica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, nonché le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale, aggiorna la lista dei materiali e definisce la metodologia di rilevazione delle variazioni dei prezzi dei materiali di costruzione di cui alla lettera b) del comma 1, al comma 1-bis e anche per le finalità di cui all'articolo 133, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili procede alla determinazione con proprio decreto, sulla base delle elaborazioni effettuate dall'Istituto nazionale di statistica, delle variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi relative a ciascun semestre. L'Istat procede all'elaborazione dei dati di cui al precedente periodo sentite le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale. Per l'anno 2022, il decreto di cui al secondo periodo è adottato entro il 30 settembre del medesimo anno»;
d) sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. La compensazione di cui al comma 1-bis è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il cinque per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate nei sei mesi precedenti al decreto di cui al comma 2, secondo periodo, e nelle quantità accertate dal direttore dei lavori, ovvero annotate sotto la responsabilità del direttore dei lavori nel libretto delle misure»;
e) sostituire il comma 4 con il seguente:
«4. A pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione, ai sensi del comma 1-bis, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2, secondo periodo. I giustificativi da allegare alle istanze di compensazione di cui al presente comma, anche ai fini dell'accesso al Fondo di cui al comma 8, consistono unicamente nelle analisi sull'incidenza dei materiali presenti all'interno di lavorazioni complesse, da richiedere agli appaltatori ove la stazione appaltante non ne disponga»;
f) al comma 5, sostituire le parole: «nell'anno solare» con le seguenti: «nel semestre»;
g) al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 1, lettera b),» inserire le seguenti: «nonché di cui al comma 1-bis,»;
h) al comma 8:
1) sopprimere le parole da: «e limitatamente alle opere pubbliche finalizzate» fino a: «dalla legge i luglio 2021, n. 101»;
2) sostituire le parole: «della compensazione di cui alla lettera b) del comma 1,» con le seguenti: «delle somme di cui alla lettera b), del comma 1, nonché di cui al comma1-bis,»;
i) al comma 10, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il Fondo di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020 è incrementato di 40 milioni di euro per l'anno 2022 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023-2024, interamente destinati al riconoscimento delle somme di cui al comma 1, lettera b), per le opere pubbliche indicate al comma 8»;
l) sostituire il comma 11 con il seguente:
«11. Nelle more della determinazione dei prezzari regionali secondo le linee guida di cui al comma 12, ed entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le stazioni appaltanti, per i contratti relativi a lavori, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, incrementano ovvero riducono le risultanze dei prezzari regionali di cui al comma 7 del medesimo articolo 23, in ragione dei prezzi correnti di mercato, quali desumibili da listini di carattere nazionale e internazionale»;
m) dopo il comma 11, inserire il seguente:
«11-bis. Per gli accordi quadro di lavori già aggiudicati o contrattualizzati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le stazioni appaltanti redigono o aggiornano i progetti alla base dei contratti attuativi da stipulare entro il 31 dicembre 2023 applicando, a pena di nullità, il prezzario di cui al comma 11, dandone specifica indicazione nei contratti stessi, fermo restando il ribasso formulato dall'impresa in sede di offerta»;
n) al comma 12, dopo le parole: «decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,» inserire le seguenti: «nonché sentite le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale,».
29.16
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) all'alinea, dopo le parole: «procedure di affidamento dei contratti pubblici» inserire le seguenti: «di durata superiore a sei mesi»;
2) sostituire la lettera b), con la seguente:
«b) l'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è sostituito dal seguente: ''Per i contratti di lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione sono valutate in base agli indici dei prezzi alla produzione nelle costruzioni rilevati dall'ISTAT, ed applicate al prezzo originario, con esclusione del 10 per cento di quest'ultimo''»;
b) dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Per i contratti di lavori in corso di esecuzione, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono compensate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nel semestre di presentazione dell'offerta, tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento, nel limite delle risorse di cui al comma 7»;
c) al comma 2:
1) sostituire il primo periodo con il seguente: » L'Istituto nazionale di statistica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, nonché le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale, aggiorna la lista dei materiali e definisce la metodologia di rilevazione delle variazioni dei prezzi dei materiali di costruzione di cui alla lettera b) del comma 1, anche per le finalità di cui al comma 1-bis, nonché di cui all'articolo 133, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.»;
2) dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «L'Istat procede all'elaborazione dei dati di cui al precedente periodo sentite le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale. Per l'anno 2022, il decreto di cui al secondo periodo è adottato entro il 30 settembre del medesimo anno.»;
d) sostituire il comma 3, con il seguente:
«3. La compensazione di cui al comma 1-bis, è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il cinque per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate nel semestre precedente al decreto di cui al comma 2, secondo periodo, e nelle quantità accertate dal direttore dei lavori, ovvero annotate sotto la responsabilità del direttore dei lavori nel libretto delle misure.»;
e) sostituire il comma 4, con il seguente:
«4. A pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione, ai sensi del comma 1-bis. entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2, secondo periodo. I giustificativi da allegare alle istanze di compensazione di cui al presente comma, anche ai fini dell'accesso al Fondo di cui al comma 8, consistono unicamente nelle analisi sull'incidenza dei materiali presenti all'interno di lavorazioni complesse, da richiedere agli appaltatori ove la stazione appaltante non ne disponga.»;
f) al comma 5, sostituire le parole: «nell'anno solare» con le seguenti: «nel semestre»;
g) al comma 7, dopo le parole: «Per le finalità di cui al comma 1, lettera b),» inserire le seguenti: «nonché di cui al comma 1-bis»;
h) al comma 8, sostituire le parole da: «e limitatamente alle opere pubbliche finanziate» fino a: «di cui alla lettera b) del comma 1,» con le seguenti: «alla copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento delle somme di cui alla lettera b) del comma 1, nonché di cui al comma 1-bis,»;
i) al comma 10, sostituire le parole da: «alle compensazioni», fino a: «al comma 8», con le seguenti: «al riconoscimento delle somme di cui al comma 1, lettera b), nonché di cui al comma 1-bis,»
l) sostituire il comma 11, con il seguente:
«11. Nelle more della determinazione dei prezzari regionali secondo le linee guida di cui al comma 12, ed entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, le stazioni appaltanti, per i contratti relativi a lavori, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, incrementano ovvero riducono le risultanze dei prezzari regionali di cui al comma 7 del medesimo articolo 23, in ragione dei prezzi correnti di mercato, quali desumibili da listini di carattere nazionale e internazionale»;
m) dopo il comma 11, inserire il seguente:
«11-bis. Per gli accordi quadro di lavori già aggiudicati o contrattualizzati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le stazioni appaltanti redigono o aggiornano i progetti alla base dei contratti attuativi da stipulare entro il 31 dicembre 2023 applicando, a pena di nullità, il prezzario di cui al comma 11, dandone specifica indicazione nei contratti stessi, fermo restando il ribasso formulato dall'impresa in sede di offerta»;
n) al comma 12, dopo le parole: «decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,» inserire le seguenti: «nonché sentite le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale,».
29.17
Precluso
Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole: «contratti pubblici» aggiungere: «di durata superiore a 6 mesi»;
b) al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente:
«b) l'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo de decreto legislativo n. 50 del 2016 è sostituito dal seguente: ''Per i contratti di lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione sono valutate in base agli indici dei prezzi alla produzione nelle costruzioni rilevati dall'ISTAT ed applicate al prezzo originario, con esclusione del 10 per cento di quest'ultimo»;
c) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. Per i contratti di lavoro in corso di esecuzione, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono compensate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nel semestre di presentazione dell'offerta, tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tale caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per percentuale eccedente in cinque per cento e nel limite delle risorse di cui al comma 7».
d) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «sostenibili» aggiungere: «nonché le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale, aggiorna la lista e»;
e) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «per le finalità di cui» aggiungere: «al comma 1-bis nonché di cui»;
f) al comma 2 aggiungere, infine, il seguente periodo: «L'Istat procede all'elaborazione dei dati di cui al precedente periodo, sentite le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative, sul piano nazionale. Per l'anno 2022, il decreto di cui al secondo periodo è adottato entro il 30 settembre del medesimo anno»;
g) sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. La compensazione di cui al comma 1-bis è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il cinque per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate nel semestre precedente al decreto di cui al comma 2, secondo periodo, e nelle quantità accertate dal direttore dei lavori, ovvero annotate sotto la responsabilità del direttore dei lavori nel libretto delle misure».
h) sostituire il comma 4 con il seguente:
«4. A pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione, ai sensi del comma bis, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2, secondo periodo: ''I giustificativi da allegare alle istanze di compensazione di cui al presente comma, anche ai fini dell'accesso al Fondo di cui al comma 8, consistono unicamente nelle analisi sull'incidenza dei materiali presenti all'interno di lavorazioni complesse, da richiedere agli appaltatori ove la stazione appaltante non ne disponga''»;
i) al comma 5 sostituire le parole: «nell'anno solare» con: «nel semestre»;
l) al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «lettera b)» inserire: «nonché di cui al comma 1-bis»;
m) sostituire il comma 8 con il seguente:
«8. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2026, in caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 7 del presente articolo e alla copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento delle somme di cui alla lettera b) del comma 1, nonché di cui al comma 1-bis, si provvede, nel limite del 50 per cento delle risorse annualmente disponibili e che costituiscono limite massimo di spesa annuale, a valere sulla dotazione del fondo di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Il decreto previsto dall'articolo 7, comma 4, del decreto-legge n. 76 del 2020 stabilisce, altresì, le modalità di accesso al fondo per le finalità di cui al presente comma»;
n) sostituire il comma 10 con il seguente:
«10. Il Fondo di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020 è incrementato di 40 milioni di euro per l'anno 2022 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023-2024, interamente destinati alle compensazioni delle somme di cui al comma 1, lettera b), nonché di cui al comma 1-bis. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al Fondo di parte capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili»;
o) sostituire il comma 11 con il seguente:
«11. Nelle more della determinazione dei prezzari regionali secondo le linee guida di cui al comma 12, ed entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, le stazioni appaltanti, per i contratti relativi a lavori, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 incrementano ovvero riducono le risultanze dei prezzari regionali di cui al comma 7 del medesimo articolo 23, in ragione, dei prezzi correnti di mercato, quali desumibili da listini di carattere nazionale e internazionale»;
p) dopo il comma 11 aggiungere il seguente:
«11-bis Per gli accordi quadro di lavori già aggiudicati o contrattualizzati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le stazioni appaltanti redigono o aggiornano i progetti alla base dei contratti attuativi da stipulare entro il 31 dicembre 2023 applicando, a pena di nullità, il prezzario di cui al comma 11, dandone specifica indicazione nei contratti stessi, fermo restando il ribasso formulato dall'impresa in sede di offerta».
q) al comma 12 dopo le parole: «28 agosto 1997, n. 281» inserire le parole: «nonché sentite le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale».
29.18
Bernini, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, De Bonis, De Poli, De Siano, Fazzone, Ferro, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Modena, Pagano, Papatheu, Paroli, Perosino, Rizzotti, Ronzulli, Saccone, Sciascia, Schifani, Serafini, Siclari, Stabile, Tiraboschi, Toffanin, Vitali, Vono
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
1) al comma 1:
a) dopo le parole: «procedure di affidamento dei contratti pubblici» aggiungere le seguenti: «di durata superiore a 6 mesi»;
b) sostituire la lettera b) con la seguente:
«b) l'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è sostituito dal seguente: ''Per i contratti di lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione sono valutate in base agli indici dei prezzi alla produzione nelle costruzioni rilevati dall'ISTAT, ed applicate al prezzo originario, con esclusione del 10 per cento di quest'ultimo»;
2) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Per i contratti di lavori in corso di esecuzione, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono compensate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nel semestre di presentazione dell'offerta, tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento, nel limite delle risorse di cui al comma 7»;
3) al comma 2:
a) dopo le parole: «sentito il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili,», aggiungere le seguenti: «nonché le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale, aggiorna la lista dei materiali e»;
b) dopo le parole: «anche per le finalità di cui», aggiungere le seguenti: «al comma 1-bis nonché di cui»;
c) dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente terzo periodo: «L'Istat procede all'elaborazione dei dati di cui al precedente periodo sentite le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale. Per l'anno 2022, il decreto di cui al secondo periodo è adottato entro il 30 settembre del medesimo anno.»;
4) al comma 3:
a) sostituire le parole: «comma 1, lettera b)» con le seguenti: «comma 1-bis»;
b) dopo le parole: «impiegati nelle lavorazioni», aggiungere le seguenti: «eseguite e»;
c) sostituire le parole: «nei dodici mesi precedenti» con le seguenti: «nel semestre precedente»;
d) dopo le parole: «nelle quantità accertate dal direttore dei lavori» aggiungere le seguenti: «, ovvero annotate sotto la responsabilità del direttore dei lavori nel libretto delle misure.»;
5) sostituire il comma 4 con il seguente:
«4. A pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione, ai sensi del comma 1-bis, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2, secondo periodo. I giustificativi da allegare alle istanze di compensazione di cui al presente comma, anche ai fini dell'accesso al Fondo di cui al comma 8, consistono unicamente nelle analisi sull'incidenza dei materiali presenti all'interno di lavorazioni complesse, da richiedere agli appaltatori ove la stazione appaltante non ne disponga»;
6) al comma 5, sostituire le parole: «nell'anno solare» con le seguenti: «nel semestre»;
7) al comma 7, dopo le parole: «Per le finalità di cui al comma 1, lettera b),», aggiungere le seguenti: «nonché di cui al comma 1-bis»;
8) al comma 8:
a) sopprimere le parole da: «e limitatamente alle opere pubbliche finanziate» fino a: «dalla legge 1 luglio 2021, n. 101»;
b) sostituire le parole: «della compensazione» con le seguenti: «delle somme»;
c) dopo le parole: «alla lettera b) del comma 1,», aggiungere le seguenti: «nonché di cui al comma 1-bis»;
9) al comma 10:
a) sostituire le parole: «alle compensazioni» con le seguenti: «al riconoscimento delle somme»;
b) dopo le parole: «comma 1, lettera b),», aggiungere le seguenti: «nonché di cui al comma 1-bis.»;
c) sopprimere le parole: «, per le opere pubbliche indicate al comma 8.»;
10) al comma 11:
a) sopprimere le parole: «Nei limiti delle risorse stanziate per ogni intervento,»;
b) dopo le parole: «linee guida di cui al comma 12,» aggiungere le seguenti: «ed entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione,»;
c) dopo le parole: «relativi a lavori,», sopprimere la parola: «possono,»;
d) sostituire le parole: «incrementare ovvero ridurre» con le seguenti: «incrementano ovvero riducono»;
e) sostituire le parole: «degli esiti delle rilevazioni, effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili su base semestrale ai sensi del comma 2 del presente articolo» con le seguenti: «dei prezzi correnti di mercato, quali desumibili da listini di carattere nazionale e internazionale»;
11) dopo il comma 11, aggiungere il seguente comma:
«11-bis. Per gli accordi quadro di lavori già aggiudicati o contrattualizzati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le stazioni appaltanti redigono o aggiornano i progetti alla base dei contratti attuativi da stipulare entro il 31 dicembre 2023 applicando, a pena di nullità, il prezzario di cui al comma 11, dandone specifica indicazione nei contratti stessi, fermo restando il ribasso formulato dall'impresa in sede di offerta».
12) al comma 12, dopo le parole: «decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,», aggiungere le seguenti: «nonché sentite le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale,».
29.19
Arrigoni, Pergreffi, Faggi, Ferrero, Rivolta, Testor, Tosato
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
1) al comma 1:
dopo le parole: «procedure di affidamento dei contratti pubblici» aggiungere le seguenti: «di durata superiore a 6 mesi»;
sostituire la lettera b) con la seguente:
«b) l'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è sostituito dal seguente: ''Per i contratti di lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione sono valutate in base agli indici dei prezzi alla produzione nelle costruzioni rilevati dall'ISTAT, ed applicate al prezzo originario, con esclusione del 10 per cento di quest'ultimo''»;
2) dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:
«1-bis. Per i contratti di lavori in corso di esecuzione, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono compensate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nel semestre di presentazione dell'offerta, tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento, nel limite delle risorse di cui al comma 7»;
3) al comma 2:
dopo le parole: «sentito il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili,», aggiungere le seguenti: «nonché le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale, aggiorna la lista dei materiali e»;
dopo le parole: «anche per le finalità di cui», aggiungere le seguenti: «al comma 1-bis nonché di cui»;
dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «L'Istat procede all'elaborazione dei dati di cui al precedente periodo sentite le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale. Per l'anno 2022, il decreto di cui al secondo periodo è adottato entro il 30 settembre del medesimo anno.»;
4) al comma 3:
sostituire le parole: «comma 1, lettera b)» con le seguenti: «comma 1-bis»;
dopo le parole: «impiegati nelle lavorazioni», aggiungere le seguenti: «eseguite e »;
sostituire le parole: «nei dodici mesi precedenti» con le seguenti: «nel semestre precedente»;
dopo le parole: «nelle quantità accertate dal direttore dei lavori» aggiungere le seguenti: «, ovvero annotate sotto la responsabilità del direttore dei lavori nel libretto delle misure.»;
5) al comma 4:
sostituire le parole: «comma 1, lettera b)» con le seguenti: «comma 1-bis»;
sopprimere le parole: «esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma.»;
sopprimere il secondo, terzo, quarto e quinto periodo;
dopo le parole: «decreto di cui al comma 2, secondo periodo», aggiungere il seguente ultimo periodo: ». I giustificativi da allegare alle istanze di compensazione di cui al presente comma, anche ai fini dell'accesso al Fondo di cui al comma 8, consistono unicamente nelle analisi sull'incidenza dei materiali presenti all'interno di lavorazioni complesse, da richiedere agli appaltatori ove la stazione appaltante non ne disponga»;
6) al comma 5, sostituire le parole: «nell'anno solare» con le seguenti: «nel semestre»;
7) al comma 7, dopo le parole: «Per le finalità di cui al comma 1, lettera b),», aggiungere le seguenti: «nonché di cui al comma 1-bis»;
8) al comma 8:
sopprimere le parole da: «e limitatamente alle opere pubbliche finanziate» fino a. «dalla legge 1 luglio 2021, n. 101»;
sostituire le parole: «della compensazione» con le seguenti: «delle somme»;
dopo le parole: «alla lettera b) del comma 1,», aggiungere le seguenti: «nonché di cui al comma 1-bis,»;
9) al comma 10:
sostituire le parole: «alle compensazioni» con le seguenti: «al riconoscimento delle somme»;
dopo le parole: «comma 1, lettera b),», aggiungere le seguenti: «nonché di cui al comma 1-bis.»;
sopprimere le parole: «, per le opere pubbliche indicate al comma 8.»;
10) al comma 11:
sopprimere le parole: «Nei limiti delle risorse stanziate per ogni intervento,»;
dopo le parole: «linee guida di cui al comma 12,» aggiungere le seguenti: «ed entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione,»;
dopo le parole: «relativi a lavori,», sopprimere la parola: «possono,»;
sostituire le parole: «incrementare ovvero ridurre» con le seguenti: «incrementano ovvero riducono»;
sostituire le parole: «degli esiti delle rilevazioni, effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili su base semestrale ai sensi del comma 2 del presente articolo» con le seguenti: «dei prezzi correnti di mercato, quali desumibili da listini di carattere nazionale e internazionale»;
11) dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
«11-bis. Per gli accordi quadro di lavori già aggiudicati o contrattualizzati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le stazioni appaltanti redigono o aggiornano i progetti alla base dei contratti attuativi da stipulare entro il 31 dicembre 2023 applicando, a pena di nullità, il prezzario di cui al comma 11, dandone specifica indicazione nei contratti stessi, felino restando il ribasso formulato dall'impresa in sede di offerta»;
12) al comma 12, dopo le parole: «decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,», aggiungere le seguenti: «nonché sentite le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale,».
29.20
Precluso
All'articolo sono apportate le seguenti modifiche:
al comma 1:
a) dopo le parole: «procedure di affidamento dei contratti pubblici» sono aggiunte le seguenti: «di durata superiore a 6 mesi»;
b) la lettera b) è sostituita con la seguente:
«b) l'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è sostituito dal seguente: ''Per i contratti di lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione sono valutate in base agli indici dei prezzi alla produzione nelle costruzioni rilevati dall'ISTAT, ed applicate al prezzo originario, con esclusione del 10 per cento di quest'ultimo»;
dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:
«1-bis. Per i contratti di lavori in corso di esecuzione, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono compensate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nel semestre di presentazione dell'offerta, tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento, nel limite delle risorse di cui al comma 7»;
al comma 2:
a) dopo le parole: «sentito il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili,», sono aggiunte le seguenti: «nonché le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale, aggiorna la lista dei materiali e»;
b) dopo le parole: «anche per le finalità di cui», sono aggiunte le seguenti: «al comma 1-bis nonché di cui»;
c) dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente terzo periodo: «L'Istat procede all'elaborazione dei dati di cui al precedente periodo sentite le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale. Per l'anno 2022, il decreto di cui al secondo periodo è adottato entro il 30 settembre del medesimo anno.»;
al comma 3:
a) le parole: «comma 1, lettera b)» sono soppresse e sostituite con le seguenti: «comma 1-bis»;
b) dopo le parole: «impiegati nelle lavorazioni», è aggiunta la seguente parola: «eseguite e»;
c) le parole: «nei dodici mesi precedenti» sono soppresse e sostituite con le seguenti: «nel semestre precedente»;
d) dopo le parole: «nelle quantità accertate dal direttore dei lavori» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero annotate sotto la responsabilità del direttore dei lavori nel libretto delle misure.»;
al comma 4:
a) le parole: «comma 1, lettera b)» sono soppresse e sostituite con le seguenti: «comma 1-bis»;
b) le parole: «esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma.» sono soppresse;
c) il secondo, terzo, quarto e quinto periodo sono soppressi;
d) dopo le parole: «decreto di cui al comma 2, secondo periodo», è aggiunto il seguente ultimo periodo: «. I giustificativi da allegare alle istanze di compensazione di cui al presente comma, anche ai fini dell'accesso al Fondo di cui al comma 8, consistono unicamente nelle analisi sull'incidenza dei materiali presenti all'interno di lavorazioni complesse, da richiedere agli appaltatori ove la stazione appaltante non ne disponga.»;
al comma 5, le parole: «nell'anno solare» sono soppresse e sostituite con le seguenti: «nel semestre»;
al comma 7, dopo le parole: «Per le finalità di cui al comma 1, lettera b),», sono aggiunte le seguenti: «nonché di cui al comma 1-bis»;
al comma 8:
a) le parole da: «e limitatamente alle opere pubbliche finanziate» fino a: «dalla legge 1º luglio 2021, n. 101» sono soppresse;
b) le parole: «della compensazione» sono soppresse e sostituite con le seguenti: «delle somme»;
c) dopo le parole: «alla lettera b) del comma 1,», sono aggiunte le seguenti: «nonché di cui al comma 1-bis,»;
al comma 10:
a) le parole: «alle compensazioni» sono soppresse e sostituite con le seguenti: «al riconoscimento delle somme»;
b) dopo le parole: «comma 1, lettera b),», sono aggiunte le seguenti: «nonché di cui al comma 1-bis.»;
c) le parole: «, per le opere pubbliche indicate al comma 8.» sono soppresse;
al comma 11:
a) le parole: «Nei limiti delle risorse stanziate per ogni intervento,» sono soppresse;
b) dopo le parole: «linee guida di cui al comma 12,» sono aggiunte le seguenti: «ed entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione,»;
e) dopo le parole: «relativi a lavori,», la parola: «possono,» è soppressa;
d) le parole: «incrementare ovvero ridurre» sono soppresse e sostituite dalle seguenti: «incrementano ovvero riducono»;
e) le parole: «degli esiti delle rilevazioni, effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili su base semestrale ai sensi del comma 2 del presente articolo» sono soppresse e sostituite con le seguenti: «dei prezzi correnti di mercato, quali desumibili da listini di carattere nazionale e internazionale»;
dopo il comma 11, è aggiunto il seguente comma:
«11-bis. Per gli accordi quadro di lavori già aggiudicati o contrattualizzati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le stazioni appaltanti redigono o aggiornano i progetti alla base dei contratti attuativi da stipulare entro il 31 dicembre 2023 applicando, a pena di nullità, il prezzario di cui al comma 11, dandone specifica indicazione nei contratti stessi, fermo restando il ribasso formulato dall'impresa in sede di offerta»;
al comma 12, dopo le parole: «decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,», sono aggiunte le seguenti: «nonché sentite le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale,».
29.21
Margiotta, Manca, Ferrari, Collina, Stefano
Precluso
Apportare le seguenti modifiche:
1) al comma 1:
dopo le parole: «procedure di affidamento dei contratti pubblici» sono aggiunte le seguenti: «di durata superiore a 6 mesi»;
la lettera b) è sostituita con la seguente:
«b) l'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è sostituito dal seguente: ''Per i contratti di lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione sono valutate in base agli indici dei prezzi alla produzione nelle costruzioni rilevati dall'ISTAT, ed applicate al prezzo originario, con esclusione del 10 per cento di quest'ultimo''»;
2) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:
«1-bis. Per i contratti di lavori in corso di esecuzione, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono compensate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nel semestre di presentazione dell'offerta, tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento, nel limite delle risorse di cui al comma 7»;
3) al comma 2:
dopo le parole: «sentito il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili,», sono aggiunte le seguenti: «nonché le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale, aggiorna la lista dei materiali e»;
dopo le parole: «anche per le finalità di cui», sono aggiunte le seguenti: «al comma 1-bis nonché di cui»;
dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente terzo periodo: «L'Istat procede all'elaborazione dei dati di cui al precedente periodo sentite le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale. Per l'anno 2022, il decreto di cui al secondo periodo è adottato entro il 30 settembre del medesimo anno.»;
4) al comma 3:
le parole: «comma 1, lettera b)» sono soppresse e sostituite con le seguenti: «comma 1-bis»;
dopo le parole: «impiegati nelle lavorazioni», è aggiunta la seguente parola: «eseguite e »;
le parole: «nei dodici mesi precedenti» sono soppresse e sostituite con le seguenti: «nel semestre precedente»;
dopo le parole: «nelle quantità accertate dal direttore dei lavori» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero annotate sotto la responsabilità del direttore dei lavori nel libretto delle misure.»;
5) al comma 4:
le parole: «comma 1, lettera b)» sono soppresse e sostituite con le seguenti: «comma 1-bis»;
le parole: «esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma.» sono soppresse;
il secondo, terzo, quarto e quinto periodo sono soppressi;
dopo le parole: «decreto di cui al comma 2, secondo periodo», è aggiunto il seguente ultimo periodo: ». I giustificativi da allegare alle istanze di compensazione di cui al presente comma, anche ai fini dell'accesso al Fondo di cui al comma 8, consistono unicamente nelle analisi sull'incidenza dei materiali presenti all'interno di lavorazioni complesse, da richiedere agli appaltatori ove la stazione appaltante non ne disponga.»;
6) al comma 5, le parole: «nell'anno solare» sono soppresse e sostituite con le seguenti: «nel semestre»;
7) al comma 7, dopo le parole: «Per le finalità di cui al comma 1, lettera b),», sono aggiunte le seguenti: «nonché di cui al comma 1-bis»;
8) al comma 8:
le parole da: «e limitatamente alle opere pubbliche finanziate» fino a:0 «dalla legge 1 luglio 2021, n. 101» sono soppresse;
le parole: «della compensazione» sono soppresse e sostituite con le seguenti: «delle somme»;
dopo le parole: «alla lettera b) del comma 1,», sono aggiunte le seguenti: «nonché di cui al comma 1-bis,»;
9) Al comma 10:
le parole: «alle compensazioni» sono soppresse e sostituite con le seguenti: «al riconoscimento delle somme»;
dopo le parole: «comma 1, lettera b),», sono aggiunte le seguenti: «nonché di cui al comma 1-bis.»;
le parole: «, per le opere pubbliche indicate al comma 8.» sono soppresse;
10) al comma 11:
le parole: «Nei limiti delle risorse stanziate per ogni intervento,» sono soppresse;
dopo le parole: «linee guida di cui al comma 12,» sono aggiunte le seguenti: «ed entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione,»;
dopo le parole: «relativi a lavori,», la parola: «possono,» è soppressa;
le parole: «incrementare ovvero ridurre» sono soppresse e sostituite dalle seguenti: «incrementano ovvero riducono»;
le parole: «degli esiti delle rilevazioni, effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili su base semestrale ai sensi del comma 2 del presente articolo» sono soppresse e sostituite con le seguenti: «dei prezzi correnti di mercato, quali desumibili da listini di carattere nazionale e internazionale»;
11) dopo il comma 11, è aggiunto il seguente comma:
«11-bis. Per gli accordi quadro di lavori già aggiudicati o contrattualizzati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le stazioni appaltanti redigono o aggiornano i progetti alla base dei contratti attuativi da stipulare entro il 31 dicembre 2023 applicando, a pena di nullità, il prezzario di cui al comma 11, dandone specifica indicazione nei contratti stessi, fermo restando il ribasso formulato dall'impresa in sede di offerta»;
12) al comma 12, dopo le parole: «decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,», sono aggiunte le seguenti: «nonché sentite le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale,».
29.22
Zaffini, Calandrini, De Carlo, Iannone
Precluso
All'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4, sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 1:
dopo le parole: «procedure di affidamento dei contratti pubblici» sono aggiunte le seguenti: «di durata superiore a 6 mesi»;
la lettera b) è sostituita con la seguente:
«b) l'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è sostituito dal seguente: ''Per i contratti di lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione sono valutate in base agli indici dei prezzi alla produzione nelle costruzioni rilevati dall'ISTAT, ed applicate al prezzo originario, con esclusione del 10 per cento di quest'ultimo''»;
2) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:
«1-bis. Per i contratti di lavori in corso di esecuzione, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono compensate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nel semestre di presentazione dell'offerta, tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento, nel limite delle risorse di cui al comma 7»;
3) al comma 2:
dopo le parole: «sentito il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili,», sono aggiunte le seguenti: «nonché le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale, aggiorna la lista dei materiali e»;
dopo le parole: «anche per le finalità di cui», sono aggiunte le seguenti: «al comma 1-bis nonché di cui»;
dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente terzo periodo: «L'Istat procede all'elaborazione dei dati di cui al precedente periodo sentite le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale. Per l'anno 2022, il decreto di cui al secondo periodo è adottato entro il 30 settembre del medesimo anno.»;
4) al comma 3:
le parole: «comma 1, lettera b)» sono soppresse e sostituite con le seguenti: «comma 1-bis»;
dopo le parole: «impiegati nelle lavorazioni», è aggiunta la seguente parola: «eseguite e»;
le parole: «nei dodici mesi precedenti» sono soppresse e sostituite con le seguenti: «nel semestre precedente»;
dopo le parole: «nelle quantità accertate dal direttore dei lavori» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero annotate sotto la responsabilità del direttore dei lavori nel libretto delle misure.»;
5) al comma 4:
le parole: «comma 1, lettera b)» sono soppresse e sostituite con le seguenti: «comma 1-bis»;
le parole: «esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma.» sono soppresse;
iI secondo, terzo, quarto e quinto periodo sono soppressi;
dopo le parole: «decreto di cui al comma 2, secondo periodo», è aggiunto il seguente ultimo periodo: ». I giustificativi da allegare alle istanze di compensazione di cui al presente comma, anche ai fini dell'accesso al Fondo di cui al comma 8, consistono unicamente nelle analisi sull'incidenza dei materiali presenti all'interno di lavorazioni complesse, da richiedere agli appaltatori ove la stazione appaltante non ne disponga.»;
6) al comma 5, le parole: «nell'anno solare» sono soppresse e sostituite con le seguenti: «nel semestre»;
7) al comma 7, dopo le parole: «Per le finalità di cui al comma 1, lettera b),», sono aggiunte le seguenti: «nonché di cui al comma 1-bis»;
8) al comma 8:
le parole da: «e limitatamente alle opere pubbliche finanziate» fino a: «dalla legge 1 luglio 2021, n. 101» sono soppresse;
le parole: «della compensazione» sono soppresse e sostituite con le seguenti: «delle somme»;
dopo le parole: «alla lettera b) del comma 1,», sono aggiunte le seguenti: «nonché di cui al comma 1-bis,»;
9) al comma 10:
le parole: «alle compensazioni» sono soppresse e sostituite con le seguenti: «al riconoscimento delle somme»;
dopo le parole: «comma 1, lettera b),», sono aggiunte le seguenti: «nonché di cui al comma 1-bis.»;
le parole: », per le opere pubbliche indicate al comma 8.» sono soppresse;
10) al comma 11:
le parole: «Nei limiti delle risorse stanziate per ogni intervento,» sono soppresse;
dopo le parole: «linee guida di cui al comma 12,» sono aggiunte le seguenti: «ed entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione,»;
dopo le parole: «relativi a lavori,», la parola: «possono,» è soppressa;
le parole: «incrementare ovvero ridurre» sono soppresse e sostituite dalle seguenti: «incrementano ovvero riducono»;
le parole; «degli esiti delle rilevazioni, effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili su base semestrale ai sensi del comma 2 del presente articolo» sono soppresse e sostituite con le seguenti: «dei prezzi correnti di mercato, quali desumibili da listini di carattere nazionale e internazionale»;
11) dopo il comma 11, è aggiunto il seguente comma:
«11-bis. Per gli accordi quadro di lavori già aggiudicati o contrattualizzati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le stazioni appaltanti redigono o aggiornano i progetti alla base dei contratti attuativi da stipulare entro il 31 dicembre 2023 applicando, a pena di nullità, il prezzario di cui al comma 11, dandone specifica indicazione nei contratti stessi, fermo restando il ribasso formulato dall'impresa in sede di offerta»;
12) al comma 12, dopo le parole: «decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,», sono aggiunte le seguenti: «nonché sentite le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale,».
29.23
Precluso
Apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 1:
dopo le parole: «procedure di affidamento dei contratti pubblici» sono aggiunte le seguenti: «di durata superiore a 6 mesi»;
la lettera b) è sostituita con la seguente:
«b) l'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è sostituito dal seguente:
''Per i contratti di lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione sono valutate in base agli indici dei prezzi alla produzione nelle costruzioni rilevati dall'ISTAT, ed applicate al prezzo originario, con esclusione del 10 per cento di quest'ultimo''»;
2) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Per i contratti di lavori in corso di esecuzione, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono compensate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nel semestre di presentazione dell'offerta, tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento, nel limite delle risorse di cui al comma 7»;
3) al comma 2:
dopo le parole: «sentito il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili,», sono aggiunte le seguenti: «nonché le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale, aggiorna la lista dei materiali e»;
dopo le parole: «anche per le finalità di cui», sono aggiunte le seguenti: «al comma 1-bis nonché di cui»;
dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente terzo periodo: «L'Istat procede all'elaborazione dei dati di cui al precedente periodo sentite le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale. Per l'anno 2022, il decreto di cui al secondo periodo è adottato entro il 30 settembre del medesimo anno.»;
4) al comma:
le parole: «comma 1, lettera b)» sono soppresse e sostituite con le seguenti: «comma 1-bis»;
dopo le parole: «impiegati nelle lavorazioni», sono aggiunte le seguenti: «eseguite e»;
le parole: «nei dodici mesi precedenti» sono soppresse e sostituite con le seguenti: «nel semestre precedente»;
dopo le parole: «nelle quantità accertate dal direttore dei lavori» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero annotate sotto la responsabilità del direttore dei lavori nel libretto delle misure.»;
5) al comma 4:
le parole: «comma 1, lettera b)» sono soppresse e sostituite con le seguenti: «comma 1-bis»;
le parole: «esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma.» sono soppresse;
il secondo, terzo, quarto e quinto periodo sono soppressi;
dopo le parole: «decreto di cui al comma 2, secondo periodo», è aggiunto il seguente ultimo periodo: «. I giustificativi da allegare alle istanze di compensazione di cui al presente comma, anche ai fini dell'accesso al Fondo di cui al comma 8, consistono unicamente nelle analisi sull'incidenza dei materiali presenti all'interno di lavorazioni complesse, da richiedere agli appaltatori ove la stazione appaltante non ne disponga.»;
6) al comma 5, le parole: «nell'anno solare» sono soppresse e sostituite con le seguenti: «nel semestre»;
7) al comma 7, dopo le parole: «Per le finalità di cui al comma 1, lettera b),», sono aggiunte le seguenti: «nonché di cui al comma 1-bis»;
8) al comma 8:
le parole da: «e limitatamente alle opere pubbliche finanziate» fino a: «dalla legge 1 luglio 2021, n. 101» sono soppresse;
le parole: «della compensazione» sono soppresse e sostituite con le seguenti: «delle somme»;
dopo le parole: «alla lettera b) del comma 1,», sono aggiunte le seguenti: «nonché di cui al comma 1-bis,»;
9) al comma 10:
le parole: «alle compensazioni» sono soppresse e sostituite con le seguenti: «al riconoscimento delle somme»;
dopo le parole: «comma 1, lettera b),», sono aggiunte le seguenti: «nonché di cui al comma 1-bis.»;
le parole: «, per le opere pubbliche indicate al comma 8.» sono soppresse;
10) al comma 11:
le parole: «Nei limiti delle risorse stanziate per ogni intervento,» sono soppresse;
dopo le parole: «linee guida di cui al comma 12,» sono aggiunte le seguenti: «ed entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione,»;
dopo le parole: «relativi a lavori,», la parola: «possono,» è soppressa;
le parole: «incrementare ovvero ridurre» sono soppresse e sostituite dalle seguenti: «incrementano ovvero riducono»;
le parole: «degli esiti delle rilevazioni, effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili su base semestrale ai sensi del comma 2 del presente articolo» sono soppresse e sostituite con le seguenti: «dei prezzi correnti di mercato, quali desumibili da listini di carattere nazionale e internazionale»;
11) dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:
«11-bis. Per gli accordi quadro di lavori già aggiudicati o contrattualizzati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le stazioni appaltanti redigono o aggiornano i progetti alla base dei contratti attuativi da stipulare entro il 31 dicembre 2023 applicando, a pena di nullità, il prezzario di cui al comma 11, dandone specifica indicazione nei contratti stessi, fermo restando il ribasso formulato dall'impresa in sede di offerta.»;
12) al comma 12, dopo le parole: «decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,», sono aggiunte le seguenti: «nonché sentite le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale,».
29.24
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) dopo le parole: «procedure di affidamento dei contratti pubblici» sono aggiunte le seguenti: «di durata superiore a 6 mesi»;
2) la lettera b) è sostituita con la seguente:
«b) l'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è sostituito dal seguente: ''Per i contratti di lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione sono valutate in base agli indici dei prezzi alla produzione nelle costruzioni rilevati dall'ISTAT, ed applicate al prezzo originario, con esclusione del 10% di quest'ultimo''»;
b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:
«1-bis. Per i contratti di lavori in corso di esecuzione, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono compensate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nel semestre di presentazione dell'offerta, tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento, nel limite delle risorse di cui al comma 7»;
c) al comma 2:
1) dopo le parole: «sentito il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili,», sono aggiunte le seguenti: «nonché le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale, aggiorna la lista dei materiali e»;
2) dopo le parole: «anche per le finalità di cui», sono aggiunte le seguenti: «al comma 1-bis nonché di cui»;
3) dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente terzo periodo: «L'Istat procede all'elaborazione dei dati di cui al precedente periodo sentite le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale. Per l'anno 2022, il decreto di cui al secondo periodo è adottato entro il 30 settembre del medesimo anno.»;
d) al comma 3
1) le parole: «comma 1, lettera b)» sono sostituite con le seguenti: «comma 1-bis»;
2) dopo le parole: «impiegati nelle lavorazioni», sono aggiunte le seguenti: «eseguite e »;
3) le parole: «nei dodici mesi precedenti» sono sostituite con le seguenti: «nel semestre precedente»;
4) dopo le parole: «nelle quantità accertate dal direttore dei lavori» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero annotate sotto la responsabilità del direttore dei lavori nel libretto delle misure.»;
e) al comma 4:
1) le parole: «comma 1, lettera b)» sono sostituite con le seguenti: «comma 1-bis»;
2) le parole: «esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma.» sono soppresse;
3) le parole dal secondo, al quinto periodo sono soppresse;
4) dopo le parole: «decreto di cui al comma 2, secondo periodo», è aggiunto il seguente periodo: ». I giustificativi da allegare alle istanze di compensazione di cui al presente comma, anche ai fini dell'accesso al Fondo di cui al comma 8, consistono unicamente nelle analisi sull'incidenza dei materiali presenti all'interno di lavorazioni complesse, da richiedere agli appaltatori ove la stazione appaltante non ne disponga.»;
f) al comma 5, le parole: «nell'anno solare» sono sostituite con le seguenti: «nel semestre»;
g) al comma 7, dopo le parole: «Per le finalità di cui al comma 1, lettera b),», sono aggiunte le seguenti: «nonché di cui al comma 1-bis»;
h) al comma 8:
1) le parole da: «e limitatamente alle opere pubbliche finanziate» fino a: «dalla legge 1 luglio 2021, n. 101» sono soppresse;
2) le parole: «della compensazione» sono sostituite con le seguenti: «delle somme»;
3) dopo le parole: «alla lettera b) del comma 1,», sono aggiunte le seguenti: «nonché di cui al comma 1-bis,»;
i) al comma 10:
1) le parole: «alle compensazioni» sono soppresse e sostituite con le seguenti: «al riconoscimento delle somme»;
2) dopo le parole: «comma 1, lettera b),», sono aggiunte le seguenti: «nonché di cui al comma 1-bis.»;
3) le parole: «, per le opere pubbliche indicate al comma 8.» sono soppresse;
l) al comma 11.
1) le parole: «Nei limiti delle risorse stanziate per ogni intervento,» sono soppresse;
2) dopo le parole: «linee guida di cui al comma 12,» sono aggiunte le seguenti: «ed entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione,»;
3) dopo le parole: «relativi a lavori,», la parola: «possono,» è soppressa;
4) le parole: «incrementare ovvero ridurre» sono sostituite dalle seguenti: «incrementano ovvero riducono»;
5) le parole: «degli esiti delle rilevazioni, effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili su base semestrale ai sensi del comma 2 del presente articolo» sono sostituite con le seguenti: «dei prezzi correnti di mercato, quali desumibili da listini di carattere nazionale e internazionale»;
m) dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:
«11-bis. Per gli accordi quadro di lavori già aggiudicati o contrattualizzati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le stazioni appaltanti redigono o aggiornano i progetti alla base dei contratti attuativi da stipulare entro il 31 dicembre 2023 applicando, a pena di nullità, il prezzario di cui al comma 11, dandone specifica indicazione nei contratti stessi, fermo restando il ribasso formulato dall'impresa in sede di offerta.»;
n) al comma 12, dopo le parole: «decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,», sono aggiunte le seguenti: «nonché sentite le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale,».
29.25
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni
a) al comma 1, dopo le parole: «procedure di affidamento dei contratti pubblici», inserire le seguenti: «di lavori, forniture e servizi»;
b) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «per i contratti relativi ai lavori,» inserire le seguenti: «forniture e servizi in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto».
29.26
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni
a) al comma 1, dopo le parole: «procedure di affidamento dei contratti pubblici», inserire le seguenti: «di lavori, forniture e servizi»;
b) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «per i contratti relativi ai lavori,» inserire le seguenti: «forniture e servizi in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto».
29.27
Faggi, Ferrero, Rivolta, Testor, Tosato
Precluso
Al comma 1, dopo le parole: «procedure di affidamento dei contratti pubblici» inserire le seguenti: «di lavori, servizi e forniture».
29.28
Precluso
Al comma 1, alinea, dopo le parole: «procedure di affidamento dei contratti pubblici», inserire le seguenti: «di lavori, servizi e forniture».
29.29
Precluso
Al comma 1, dopo le parole: «procedure di affidamento dei contratti pubblici» inserire le seguenti: «di lavori, servizi e forniture».
29.30
Pagano, Mallegni, Ferro, Modena, Saccone, Gallone
Precluso
Al comma 1 dopo le parole: «procedure di affidamento dei contratti pubblici» inserire le seguenti: «di lavori, servizi e forniture».
29.31
Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Al comma 1, alinea, dopo le parole: «i cui bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto,» inserire le seguenti: «ovvero per gli accordi quadro in corso di esecuzione i cui singoli contratti operativi siano stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto,».
29.32
Faggi, Ferrero, Rivolta, Testor, Tosato
Precluso
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «è obbligatorio l'inserimento» inserire le seguenti: «fino al 31 dicembre 2025».
29.33
Precluso
Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «è obbligatorio l'inserimento» inserire le parole: «fino al 31 dicembre 2025».
29.34
Pagano, Mallegni, Ferro, Modena, Saccone, Gallone
Precluso
Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «è obbligatorio l'inserimento» inserire le parole: «fino al 31 dicembre 2025».
29.35
Precluso
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «è obbligatorio l'inserimento», inserire le seguenti: «fino al 31 dicembre 2025».
29.36
Ferro, Modena, Saccone, Mallegni
Precluso
Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «e dal terzo»;
b) al comma 4, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «non rilevando a tal fine le cause di forza maggiore o i motivi imputabili alla stazione appaltante»;
c) sostituire il comma 5 con il seguente:
«5. Sono inclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati aggiudicati e in attesa di collaudo nell'anno solare di presentazione dell'offerta.»;
d) al comma 11, sostituire la parola: «possono» con la seguente: «devono»;
e) dopo il comma 13, inserire il seguente
«13-bis. 14. In deroga alle previsioni del decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, per le gare oggetto di assegnazione definitiva nell'anno 2021 nei casi di mancata stipula dei relativi contratti per documentata maggiore onerosità sopravvenuta, non si producono effetti pregiudizievoli a carico dell'aggiudicatario derivanti dalla mancata stipula».
29.37
Precluso
All'articolo 29, apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «e dal terzo»;
b) al comma 4, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «non rilevando a tal fine le cause di forza maggiore o i motivi imputabili alla stazione appaltante»;
c) sostituire il comma 5 con il seguente:
«5. Sono inclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati aggiudicati e in attesa di collaudo nell'anno solare di presentazione dell'offerta.»;
d) al comma 11, sostituire la parola: «possono» con «devono»;
e) dopo il comma 13, inserire il seguente:
«13-bis. 14. In deroga alle previsioni del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, per le gare oggetto di assegnazione definitiva nell'anno 2021 nei casi di mancata stipula dei relativi contratti per documentata maggiore onerosità sopravvenuta, non si producono effetti pregiudizievoli a carico dell'aggiudicatario derivanti dalla mancata stipula».
29.38
Precluso
All'articolo 29, apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «e dal terzo»;
b) al comma 4, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «non rilevando a tal fine le cause di forza maggiore o i motivi imputabili alla stazione appaltante»;
c) sostituire il comma 5 con il seguente:
«5. Sono inclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati aggiudicati e in attesa di collaudo nell'anno solare di presentazione dell'offerta.»;
d) al comma 11, sostituire la parola: «possono» con «devono»;
e) dopo il comma 13, inserire il seguente:
«13-bis. 14. In deroga alle previsioni del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, per le gare oggetto di assegnazione definitiva nell'anno 2021 nei casi di mancata stipula dei relativi contratti per documentata maggiore onerosità sopravvenuta, non si producono effetti pregiudizievoli a carico dell'aggiudicatario derivanti dalla mancata stipula».
29.39
La Pietra, Calandrini, De Carlo
Precluso
All'articolo 29, apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «e dal terzo»;
b) al comma 4, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «non rilevando a tal fine le cause di forza maggiore o i motivi imputabili alla stazione appaltante»;
c) sostituire il comma 5 con il seguente:
«5. Sono inclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati aggiudicati e in attesa di collaudo nell'anno solare di presentazione dell'offerta.»;
d) al comma 11, sostituire la parola: «possono» con «devono»;
e) dopo il comma 13, inserire il seguente:
«13-bis. 14. In deroga alle previsioni del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, per le gare oggetto di assegnazione definitiva nell'anno 2021 nei casi di mancata stipula dei relativi contratti per documentata maggiore onerosità sopravvenuta, non si producono effetti pregiudizievoli a carico dell'aggiudicatario derivanti dalla mancata stipula.»
29.40
Precluso
Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «in diminuzione,» aggiungere: «per le lavorazioni già eseguite, si procede a rivalutazione per le lavorazioni da eseguire,».
29.41
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
«b-bis) per i contratti relativi ai servizi e alle forniture in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, qualora l'aumento dei prezzi delle materie prime abbia prodotto una variazione del valore dei beni oggetto di fornitura o delle prestazioni previste, all'affidatario è riconosciuta la facoltà di ottenere, con istanza presentata a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo commisurata ai maggiori costi sostenuti che eccedono le soglie indicate. La compensazione avviene nel limite delle risorse disponibili di cui al comma 7-bis.»;
b) dopo il comma 7, inserire il seguente:
«7-bis. Per le finalità di cui al comma i, lettera b-bis), si possono utilizzare le somme appositamente accantonate per imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel quadro economico di ogni intervento, nel limite del 50 per cento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso contratto nei limiti della relativa autorizzazione annuale di spesa. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto».
29.42
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
1) al comma dopo la 1 lettera b) aggiungere la seguente:
b-bis. per i contratti relativi ai servizi e alle forniture in corso di esecuzione alla data di entrate in vigore del presente decreto, in deroga alle previsioni legali e contrattuali in materia di revisione prezzi applicabili, qualora l'aumento dei prezzi delle materie prime abbia prodotto una variazione del valore dei beni oggetto di fornitura o delle prestazioni previste, all'affidatario è riconosciuta la facoltà di ottenere, con istanza presentata a partire dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo commisurata ai maggiori costi sostenuti che eccedono le soglie indicate. La compensazione avviene nel limite delle risorse disponibili di cui al comma 7-bis.
2) Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
«7-bis. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico del contratto, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso contratto e previste annualmente dal proprio bilancio. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto».
29.43
Pagano, Mallegni, Ferro, Modena, Saccone, Gallone
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
«b-bis) per i contratti relativi ai servizi e alle forniture in corso di esecuzione alla data di entrate in vigore del presente decreto, in deroga alle previsioni legali e contrattuali in materia di revisione prezzi applicabili, qualora l'aumento dei prezzi delle materie prime abbia prodotto una variazione del valore dei beni oggetto di fornitura o delle prestazioni previste, all'affidatario è riconosciuta la facoltà di ottenere, con istanza presentata a partire dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo commisurata ai maggiori costi sostenuti che eccedono le soglie indicate. La compensazione avviene nel limite delle risorse disponibili di cui al comma 7-bis»;
b) dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
«7-bis. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico del contratto, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso contratto e previste annualmente dal proprio bilancio. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto.»
29.44
Bagnai, Faggi, Lucidi, Ferrero, Rivolta, Testor, Tosato
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
Dopo il comma 1 lettera b) aggiungere la seguente:
«b-bis : per i contratti relativi ai servizi e alle forniture in corso di esecuzione alla data di entrate in vigore del presente decreto, in deroga alle previsioni legali e contrattuali in materia di revisione prezzi applicabili, qualora l'aumento dei prezzi delle materie prime abbia prodotto una variazione del valore dei beni oggetto di fornitura o delle prestazioni previste, all'affidatario è riconosciuta la facoltà di ottenere, con istanza presentata a partire dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo commisurata ai maggiori costi sostenuti che eccedono le soglie indicate. La compensazione avviene nel limite delle risorse disponibili di cui al comma 7-bis.
Dopo il comma 7 aggiungere il comma 7-bis con il seguente periodo
''7-bis. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico del contratto, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso contratto e previste annualmente dal proprio bilancio. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto''.
29.45
Margiotta, Manca, Ferrari, Collina
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
«b-bis) per i contratti relativi ai servizi e alle forniture in corso di esecuzione alla data di entrate in vigore del presente decreto, in deroga alle previsioni legali e contrattuali in materia di revisione prezzi applicabili, qualora l'aumento dei prezzi delle materie prime abbia prodotto una variazione del valore dei beni oggetto di fornitura o delle prestazioni previste, all'affidatario è riconosciuta la facoltà di ottenere, con istanza presentata a partire dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, una riconduzione ad equità o una revisione dei prezzo medesimo commisurata ai maggiori costi sostenuti che eccedono le soglie indicate. La compensazione avviene nel limite delle risorse disponibili di cui al comma 7-bis».
b) dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
«7-bis. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico del contratto, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso contratto e previste annualmente dal proprio bilancio. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto».
29.46
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente:
«b-bis) per i contratti relativi ai servizi e alle forniture in corso di esecuzione alla data di entrate in vigore del presente decreto, in deroga alle previsioni legali e contrattuali in materia di revisione prezzi applicabili, qualora l'aumento dei prezzi delle materie prime abbia prodotto una variazione del valore dei beni oggetto di fornitura o delle prestazioni previste, all'affidatario è riconosciuta la facoltà di ottenere, con istanza presentata a partire dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo commisurata ai maggiori costi sostenuti che eccedono le soglie indicate. La compensazione avviene nel limite delle risorse disponibili di cui al comma 7-bis.»;
b) dopo il comma 7, inserire il seguente:
«7-bis. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico del contratto, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso contratto e previste annualmente dal proprio bilancio. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto.».
29.47
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
dopo il comma 1, lettera b) aggiungere la seguente:
«b-bis) per i contratti relativi ai servizi e alle forniture in corso di esecuzione alla data di entrate in vigore del presente decreto, in deroga alle previsioni legali e contrattuali in materia di revisione prezzi applicabili, qualora l'aumento dei prezzi delle materie prime abbia prodotto una variazione del valore dei beni oggetto di fornitura o delle prestazioni previste, all'affidatario è riconosciuta la facoltà di ottenere, con istanza presentata a partire dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo commisurata ai maggiori costi sostenuti che eccedono le soglie indicate. La compensazione avviene nel limite delle risorse disponibili di cui al comma 7-bis»;
dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
«7-bis. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico del contratto, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso contratto e previste annualmente dal proprio bilancio. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto».
29.48
Precluso
Apportare le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1, lettera b) aggiungere la seguente:
«b-bis) per i contratti relativi ai servizi e alle forniture in corso di esecuzione alla data di entrate in vigore del presente decreto, in deroga alle previsioni legali e contrattuali in materia di revisione prezzi applicabili, qualora l'aumento dei prezzi delle materie prime abbia prodotto una variazione del valore dei beni oggetto di fornitura o delle prestazioni previste, all'affidatario è riconosciuta la facoltà di ottenere, con istanza presentata a partire dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo commisurata ai maggiori costi sostenuti che eccedono le soglie indicate. La compensazione avviene nel limite delle risorse disponibili di cui al comma 7-bis»;
b) dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
«7-bis. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico del contratto, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso contratto e previste annualmente dal proprio bilancio. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto».
29.49
Fazzolari, Calandrini, De Carlo
Precluso
Apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo il comma 1, lettera b) aggiungere la seguente:
«b-bis) per i contratti relativi ai servizi e alle forniture in corso di esecuzione alla data di entrate in vigore del presente decreto, in deroga alle previsioni legali e contrattuali in materia di revisione prezzi applicabili, qualora l'aumento dei prezzi delle materie prime abbia prodotto una variazione del valore dei beni oggetto di fornitura o delle prestazioni previste, all'affidatario è riconosciuta la facoltà di ottenere, con istanza presentata a partire dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo commisurata ai maggiori costi sostenuti che eccedono le soglie indicate. La compensazione avviene nel limite delle risorse disponibili di cui al comma 7-bis»;
2) dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
«7-bis. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico del contratto, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso contratto e previste annualmente dal proprio bilancio. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto».
29.51
Saponara, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Al comma 7, secondo periodo, eliminare le seguenti parole: «qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti».
29.52
Manca, Parrini, Ferrari, Fedeli
Precluso
Al comma 7, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti».
29.53
Errani, De Petris, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Precluso
Al comma 7, secondo periodo, eliminare le seguenti parole: «qualora non ne sia prevista mia diversa destinazione sulla base delle norme vigenti».
29.54
Iannone, Calandrini, De Carlo, Nastri
Precluso
Al comma 7, secondo periodo, eliminare le seguenti parole: «qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti».
29.55
Precluso
Dopo il comma 7, inserire i seguenti:
«7-bis. In considerazione degli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali verificatisi nell'anno 2021, negli appalti aventi ad oggetto la fornitura di mezzi da destinare al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le stazioni appaltanti sono autorizzate a rinegoziare i contratti sulla base dei rincari effettivamente avvenuti, comunque non oltre il limite del 20 per cento del prezzo di aggiudicazione, nonché a concedere una dilazione dei tempi di consegna, purché l'aggiudicazione sia avvenuta entro il 31 dicembre 2021.
7-ter. Alla copertura degli oneri di cui al comma 7-bis si provvede a valere sulla dotazione del Fondo di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120».
29.56
Precluso
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-bis. Per l'anno 2022, al fine di fronteggiare gli eccezionali aumenti dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, gli enti locali che abbiano in essere contratti di appalto per interventi di edilizia scolastica, possono utilizzare sia nella fase di affidamento dei lavori, sia nei successivi stati di avanzamento, gli eventuali ribassi d'asta».
29.57
Catalfo, Matrisciano, Romano, Romagnoli
Precluso
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
«10-bis. All'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: ''Qualora, per scadenza o disdetta, manchi un contratto collettivo applicabile cui fare riferimento, il trattamento economico complessivo di riferimento è quello previsto dal previgente contratto collettivo fino al suo rinnovo. Gli importi di cui al precedente periodo sono incrementati annualmente sulla base delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato per i Paesi dell'Unione europea (IPCA), al netto dei valori energetici, rilevato nell'anno precedente.''».
Conseguentemente, al comma 11, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,», aggiungere le seguenti: «, come modificato dal comma 10-bis del presente articolo,».
29.58
Catalfo, Matrisciano, Romano, Romagnoli
Precluso
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
«10-bis. All'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: ''Qualora, per scadenza o disdetta, manchi un contratto collettivo applicabile cui fare riferimento, il trattamento economico complessivo di riferimento è quello previsto dal previgente contratto collettivo fino al suo rinnovo. Gli importi di cui al precedente periodo sono incrementati annualmente nella misura percentuale, rispetto agli stipendi tabellari, dello 0,7 per cento.''».
Conseguentemente, al comma 11, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,», aggiungere le seguenti: «, come modificato dal comma 10-bis del presente articolo,».
29.59
Catalfo, Matrisciano, Romano, Romagnoli
Precluso
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
«10-bis. All'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: ''Nelle more dell'aggiornamento delle tabelle di cui al primo periodo, l'ammontare del costo del lavoro è incrementato annualmente sulla base delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato per i Paesi dell'Unione europea (IPCA), al netto dei valori energetici, rilevato nell'anno precedente.''».
Conseguentemente, al comma il, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,», aggiungere le seguenti: «, come modificato dal comma 10-bis del presente articolo,».
29.60
Catalfo, Matrisciano, Romano, Romagnoli
Precluso
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
«10-bis. All'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: ''Nelle more dell'aggiornamento delle tabelle di cui al primo periodo, l'ammontare del costo del lavoro è incrementato annualmente nella misura percentuale, rispetto agli stipendi tabellari, dello 0,7 per cento.''».
Conseguentemente, al comma 11, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,», aggiungere le seguenti: «, come modificato dal comma 10-bis del presente articolo,».
29.62
Biti, Ferrari, Comincini, Parrini, Ferrazzi
Precluso
Dopo il comma 13, inserire il seguente:
«13-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), nonché quelle di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 si applicano altresì alle procedure di affidamento dei contratti pubblici relative a lavori, per i quali l'aggiudicazione definitiva sia intervenuta a decorrere dal 1º novembre 2021.».
29.64
Precluso
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
«13-bis. All'articolo 1-septies del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
''1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai contratti stipulati a seguito di affidamento dell'appalto qualora prima dell'inizio dei lavori a causa degli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, il costo complessivo dell'intervento risulta eccedente il 10 per cento complessivo del valore dell'appalto medesimo.'';
b) al comma 9, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ''e pari a 250 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.''».
29.65
Precluso
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
«13-bis. Nei contratti di appalto di lavori, servizi e forniture, l'utilizzazione, da parte dell'appaltatore, di capitali, macchine ed attrezzature fornite dall'appaltante non dà luogo alla sussistenza del divieto di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 1369 del 1960, quando detto conferimento di mezzi non risulti di rilevanza tale da rendere del tutto marginale ed accessorio l'apporto dell'appaltatore. Il medesimo divieto non è configurabile qualora nel contratto d'appalto l'apporto dell'appaltatore risulti rilevante mediante il conferimento di capitale, diverso da quello impiegato in retribuzioni ed in genere per sostenere il costo del lavoro, know how, software e, in genere, beni immateriali, aventi rilievo preminente nell'economia dell'appalto e vi siano nello svolgimento dell'appalto apprezzabili indici di autonomia organizzativa.
13-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottarsi, d'intesa con il Ministro del lavoro, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione della presente legge, sono definiti i criteri per l'individuazione delle soglie di rilevanza e gli indici di autonomia di cui al comma 13-bis, anche ai fini della loro applicazione in sede di controlli ispettivi.».
29.66
Lunesu, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:
«13-bis. Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative sulle imprese a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19 e di accelerare la conclusione delle procedure di scelta del contraente, gli articoli 48, commi 17, 18, 19, 19-bis e 19-ter e 89 comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 si applicano anche alle procedure di scelta del contraente per le quali i bandi, gli avvisi o gli inviti a presentare le offerte siano stati pubblicati o inviati antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.
13-ter. Le disposizioni di cui al comma precedente trovano applicazione anche ai casi in cui le modifiche soggettive ivi contemplate si siano verificate in fase di gara, e per i quali gli eventuali provvedimenti di esclusione già adottati dalle stazioni appaltanti nei confronti degli operatori economici non siano divenuti definitivi, per decorso dei termini di impugnazione o a seguito di sentenza passata in giudicato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».
29.67
Mallegni, Ferro, Modena, Saccone
Precluso
Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:
«13-bis. Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative sulle imprese a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19 e di accelerare la conclusione delle procedure di scelta del contraente, gli articoli 48, commi 17, 18, 19, 19-bis e 19-ter e 89 comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 si applicano anche alle procedure di scelta del contraente per le quali i bandi, gli avvisi o gli inviti a presentare le offerte siano stati pubblicati o inviati antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.
13-ter. Le disposizioni di cui al comma precedente trovano applicazione anche ai casi in cui le modifiche soggettive ivi contemplate si siano verificate in fase di gara, e per i quali gli eventuali provvedimenti di esclusione già adottati dalle stazioni appaltanti nei confronti degli operatori economici non siano divenuti definitivi, per decorso dei termini di impugnazione e/o a seguito di sentenza passata in giudicato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».
29.68
Precluso
Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:
«13-bis. Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative sulle imprese a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19 e di accelerare la conclusione delle procedure di scelta del contraente, gli articoli 48, commi 17, 18, 19, 19-bis e 19-ter e 89 comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 si applicano anche alle procedure di scelta del contraente per le quali i bandi, gli avvisi o gli inviti a presentare le offerte siano stati pubblicati o inviati antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.
13-ter. Le disposizioni di cui al comma 13-bis trovano applicazione anche ai casi in cui le modifiche soggettive ivi contemplate si siano verificate in fase di gara, e per i quali gli eventuali provvedimenti di esclusione già adottati dalle stazioni appaltanti nei confronti degli operatori economici non siano divenuti definitivi, per decorso dei termini di impugnazione o a seguito di sentenza passata in giudicato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».
29.69
Precluso
Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:
«14. Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative sulle imprese a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19 e di accelerare la conclusione delle procedure di scelta del contraente, gli articoli 48, commi 17, 18, 19, 19-bis e 19-ter e 89 comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 si applicano anche alle procedure di scelta del contraente per le quali i bandi, gli avvisi o gli inviti a presentare le offerte siano stati pubblicati o inviati antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.
15. Le disposizioni di cui al comma precedente trovano applicazione anche ai casi in cui le modifiche soggettive ivi contemplate si siano verificate in fase di gara, e per i quali gli eventuali provvedimenti di esclusione già adottati dalle stazioni appaltanti nei confronti degli operatori economici non siano divenuti definitivi, per decorso dei termini di impugnazione e/o a seguito di sentenza passata in giudicato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».
29.70
Precluso
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
«13-bis. Le amministrazioni statali sono tenute a pubblicare sul proprio sito internet istituzionale entro tenta giorni dall'emanazione di bandi e avvisi destinati agli enti territoriali relativi a infrastrutture e opere pubbliche finanziati con risorse previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, una comunicazione contenente:
a) la tipologia di intervento previsto;
b) la tempistica;
c) l'individuazione degli enti destinatari del finanziamento;
d) livello progettuale richiesto;
e) importo massimo finanziabile per singolo ente.».
G29.1
Precluso
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n.4 recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico,
premesso che:
l'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dispone l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, di verificare, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo,
impegna il Governo:
ad adottare disposizioni volte a prevedere, per tutta la durata dello stato di emergenza, la non applicazione del citato articolo 48-bis nel caso in cui il contribuente ha regolarmente pagato le somme richieste dall'ente impositore a condizione che il pagamento sia comunque avvenuto durante l'espletamento - e quindi prima del provvedimento di aggiudicazione - delle procedure di gara di cui al Codice dei contratti pubblici, nonché a prevedere la non applicazione del medesimo articolo 48-bis alle procedure di gara già concluse alla data di emanazione del presente decreto, purché all'esito delle stesse non siano stati disposti provvedimenti di aggiudicazione in favore di alcun operatore economico, senza che ciò comporti oneri di spesa per l'Amministrazione appaltante.
29.0.1
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 29-bis.
1. L'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, resta privo di qualunque effetto se il contribuente ha regolarmente pagato le somme richieste dall'ente impositore a condizione che il pagamento sia comunque avvenuto durante l'espletamento - e quindi prima del provvedimento di aggiudicazione - delle procedure di gara di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle procedure di gara già concluse alla data di emanazione del presente decreto, purché all'esito delle stesse non siano stati disposti provvedimenti di aggiudicazione in favore di alcun operatore economico, senza che ciò comporti oneri di spesa per l'Amministrazione appaltante.
3. La disposizione di cui al comma 1 esplica i suoi effetti sino al 30 giugno 2022.».
29.0.2
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 29-bis.
(Disposizioni in materia di sanzioni da mancato deposito della rendicontazione delle spese elettorali per i candidati)
1. Alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
''6-bis. In caso di mancato deposito della dichiarazione di cui al comma 6 nel termine ivi previsto, il Collegio regionale di garanzia elettorale non può applicare la sanzione di cui all'articolo 15, comma 5, ove il soggetto obbligato dimostri di essersi trovato nell'impossibilità di adempiere a tale obbligo per causa a lui non imputabile, e comunque non prima del termine di quindici giorni dall'avvenuta notifica della diffida di cui all'articolo 15, comma 8.''».
29.0.3
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 29-bis.
(Misure urgenti in favore del personale in quiescenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco della Provincia autonoma di Trento e Bolzano)
1. Al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 167, articolo 3, comma 7 così come modificato dall'articolo 10, comma 2, decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, aggiungere, infine, il seguente periodo: ''Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche al personale dei vigili del fuoco permanenti della Provincia autonoma di Trento e Bolzano''.
2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 0,6 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».
29.0.4
de Bertoldi, Calandrini, De Carlo
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 29-bis.
(Assicurazione professionale per responsabilità civile danni a terzi)
1. All'articolo 7, del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2000, n. 326 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
''1-bis. Le sanzioni amministrative derivanti da violazioni imputabili ai professionisti vengono irrogate al soggetto che ne ha tratto effettivo beneficio, il quale potrà provvedere alle opportune azioni di rivalsa nei confronti del soggetto che le ha commesse.''».
29.0.5
de Bertoldi, Calandrini, De Carlo
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 29-bis.
(Parificazione trattamento fiscale per i fondi di previdenza complementare)
1. All'articolo 3 comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, dopo il periodo: ''forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252'' è aggiunto il seguente: ''e ai redditi percepiti dagli Enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 ai quali si applica l'aliquota del 20 per cento.''».
Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati nel limite massimo pari a 250 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
29.0.6
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 29-bis.
(Disposizioni in materia di contributi di progettazione in favore degli enti locali)
1. All'articolo 1, comma 56, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: ''entro tre mesi'' è aggiunto il seguente periodo: '', o entro sei mesi nel caso sia sopravvenuta la necessità di ripetere la procedura di affidamento, validamente attivata entro il termine ordinario, per cause non ascrivibili alla responsabilità dell'ente,''.».
29.0.7
Errani, De Petris, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 29-bis.
(Recupero contributo progettazione in caso di gara deserta)
All'articolo 1, comma 56, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, primo periodo, dopo le parole: ''entro tre mesi'' è aggiunto il seguente periodo: '', o entro sei mesi nel caso sia sopravvenuta la necessità di ripetere la procedura di affidamento, validamente attivata entro il termine ordinario, per cause non ascrivibili alla responsabilità dell'ente,''».
29.0.8
Donno, Trentacoste, Gallicchio
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 29-bis.
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma 749 è sostituito dal seguente:
''749. L'imposta municipale propria non si applica ai fabbricati di civile abitazione cd. ERP posseduti dagli Istituti autonomi per le case popolari (ex IACP) o degli Enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, essendo assimilabili per finalità e caratteristiche agli alloggi sociali di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, indipendentemente dall'effettiva assegnazione o locazione.''.».
29.0.9
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 29-bis.
1. Le disposizioni di cui all'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 sono prorogate al 2022.
2. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, valutati in euro di 110 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
29.0.10
Pergreffi, Rivolta, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 29-bis.
1. Ai soggetti indicati all'articolo 1-septies, comma 7, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è consentito inviare a mezzo posta elettronica certificata, al Ministero dell'infrastrutture e della mobilità sostenibili - Direzione generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere - richiesta di accesso al Fondo per l'adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione cui al comma 8 del suddetto articolo 1-septies entro centottatanta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto 30 settembre 2021 del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 28 ottobre 2021 - Serie generale - n. 258, ed intitolato ''Modalità di utilizzo del Fondo per l'adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione''.».
29.0.11
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 29-bis.
(Investimenti qualificati nelle attività delle gestioni separate delle compagnie assicurative)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 912, è inserito il seguente comma:
''912-bis. I redditi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g-quater), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti da contratti di assicurazione sulla vita di cui al ramo I del comma 1 dell'articolo 2 del Codice delle Assicurazioni Private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, da assoggettare a ritenuta, ai sensi dell'articolo 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482, o a imposta sostitutiva, ai sensi dell'articolo 26-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono determinati al netto della quota dei proventi degli investimenti qualificati di cui ai commi 88 e 89 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, iscritti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle attività della gestione separata istituita dalla compagnia di assicurazione, per un ammontare non superiore all'1 per cento delle attività della gestione separata risultanti nel rendiconto del periodo precedente. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri per determinare la quota dei proventi di cui al periodo precedente.''.
2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 9,9 milioni di euro per l'anno 2023 e a 10,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
29.0.12
Presutto, Nocerino, Vanin, Croatti, Trentacoste, Naturale
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 29-bis.
(Disposizioni in materia di adeguamento dei prezzi nei contratti pubblici di servizi)
1. Allo scopo di fronteggiare gli eccezionali rincari nei prezzi di acquisto di alcune materie prime e di beni strumentali legati all'espletamento dell'appalto, verificatisi nel corso dell'anno 2021, a causa di congiunture internazionali impreviste ed imprevedibili, per tutti i contratti di servizi e di forniture in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche in deroga alle previsioni legali o contrattuali in materia di revisioni prezzi agli stessi applicabili, si procede a compensazioni tra i contraenti secondo quanto previsto dai seguenti commi.
2. Per i vettori energetici quali gas, energia elettrica e altri combustibili, utilizzati nell'ambito di appalti di servizi energia, anche integrati, e/o multiservizi energetici, di contratti EPC, di contratti di servizi di illuminazione di immobili pubblici o di servizi di pubblica illuminazione, ovvero di tutti i contratti pubblici in cui l'appaltatore si interpone tra il fornitore del vettore energetico e il cliente pubblico finale, si procede alla revisione del prezzo dei servizi, resi nella stagione termica 2021/2022, applicando le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevati dai seguenti enti:
a) ARERA, con riferimento alle ''Condizioni economiche per i clienti del Servizio di tutela - Condomini uso domestico'' pubblicate sul proprio sito internet, per le variazioni del gas metano;
b) Acquirente Unico Spa, con riferimento ai ''Prezzi Medi di Riferimento per Tipologia di Fornitura'' pubblicati sul proprio sito internet, per le variazioni dell'energia elettrica;
c) Ministero della transizione ecologica con riferimento ai ''Prezzi medi mensili dei carburanti e combustibili'' pubblicati sul proprio sito internet, per le variazioni degli altri vettori energetici.
3. Le variazioni di cui al comma 2 verranno applicate in relazione al periodo di riferimento iniziale individuato nei singoli contratti di appalto.
4. Per i contratti pubblici di servizi diversi da quelli di cui al comma 2, qualora l'aumento dei prezzi delle materie prime abbia prodotto una variazione del valore dei beni oggetto di fornitura o delle prestazioni previste, determinando un aumento del prezzo complessivo del contratto in misura superiore al 5 per cento se riferito esclusivamente all'anno 2021 ed eccedente il io per cento complessivo se riferito a più anni, all'appaltatore è riconosciuto il diritto di ottenere, con istanza presentata a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo commisurata ai maggiori costi sostenuti. Quale base di calcolo a tale fine, si avrà riguardo all'esposizione dei costi sostenuti dall'appaltatore, secondo i princìpi disciplinanti il sub procedimento di verifica di anomalia dell'offerta.
5. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziate annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto.
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 200 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
29.0.13
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 29-bis.
(Disposizioni in materia di adeguamento dei prezzi nei contratti pubblici di servizi)
1. Allo scopo di fronteggiare gli eccezionali rincari nei prezzi di acquisto di alcune materie prime e di beni strumentali legati all'espletamento dell'appalto, verificatisi nel corso dell'anno 2021, a causa di congiunture internazionali impreviste ed imprevedibili, per tutti i contratti di servizi e di forniture in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche in deroga alle previsioni legali o contrattuali in materia di revisioni prezzi agli stessi applicabili, si procede a compensazioni tra i contraenti secondo quanto previsto nei seguenti commi.
2. Per i vettori energetici quali gas, energia elettrica e altri combustibili, utilizzati nell'ambito di appalti di servizi energia, anche integrati, e/o multiservizi energetici, di contratti EPC, di contratti di servizi di illuminazione di immobili pubblici o di servizi di pubblica illuminazione, ovvero di tutti i contratti pubblici in cui l'appaltatore si interpone tra il fornitore del vettore energetico e il cliente pubblico finale, si procede alla revisione del prezzo dei servizi, resi nella stagione termica 2021/2022, applicando le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevati dai seguenti enti:
a) ARERA, con riferimento alle ''Condizioni economiche per i clienti del Servizio di tutela - Condomini uso domestico'' pubblicate sul proprio sito internet, per le variazioni del gas metano;
b) Acquirente Unico Spa, con riferimento ai ''Prezzi Medi di Riferimento per Tipologia di Fornitura'' pubblicati sul proprio sito internet, per le variazioni dell'energia elettrica;
c) Ministero della transizione ecologica con riferimento ai ''Prezzi medi mensili dei carburanti e combustibili'' pubblicati sul proprio sito internet, per le variazioni degli altri vettori energetici. Tali variazioni verranno applicate in relazione al periodo di riferimento iniziale individuato nei singoli contratti di appalto.
3. Per i contratti pubblici di servizi diversi da quelli di cui al comma 2, qualora l'aumento dei prezzi delle materie prime abbia prodotto una variazione del valore dei beni oggetto di fornitura o delle prestazioni previste, determinando un aumento del prezzo complessivo del contratto in misura superiore al 5 per cento se riferito esclusivamente all'anno 2021 ed eccedente il 10 per cento complessivo se riferito a più anni, all'appaltatore è riconosciuto il diritto di ottenere, con istanza presentata a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo commisurata ai maggiori costi sostenuti. Quale base di calcolo a tale fine, si avrà riguardo all'esposizione dei costi sostenuti dall'appaltatore, secondo i principi disciplinanti il sub procedimento di verifica di anomalia dell'offerta.
4. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziate annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto.
5. In caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 2 del presente articolo, alla copertura degli oneri si provvede con le risorse di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, incrementate di ulteriori 200 milioni di euro.».
29.0.14
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 29-bis.
(Compensazione nei contratti pubblici di forniture)
1. Per fronteggiare gli eccezionali rincari nei prezzi di acquisto di alcune materie prime verificatisi nel corso dell'anno 2021, e far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale derivante dalla diffusione del virus SARS-CoV-2, per tutti i contratti pubblici di forniture in corso di esecuzione dal 1º gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, si applica un meccanismo di compensazione dei maggiori costi, come dettagliato nei commi da 2 a 5.
2. Il meccanismo di compensazione di cui al comma 1 viene applicato qualora si sia verificata una variazione, in aumento o in diminuzione, nel prezzo dei materiali e delle materie prime oggetto di fornitura superiore al dieci per cento rispetto al prezzo rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta. In tal caso, si procede a compensazione per la parte eccedente il dieci per cento.
3. L'individuazione dei materiali di cui al comma 2 è rimessa all'appaltatore con apposita istanza di compensazione da inviare a pena di decadenza alla stazione appaltante entro 60 giorni dall'adozione della presente disposizione. L'istanza di cui al periodo precedente conterrà l'indicazione dei materiali nonché la documentazione a comprova dell'effettivo aumento dei prezzi. Qualora si verifichino variazioni in diminuzioni, la stazione appaltante dovrà documentare la variazione di prezzo entro il medesimo termine di cui al periodo precedente a pena di decadenza.
4. La stazione appaltante provvede a verificare la correttezza dei dati e della documentazione fornita dall'appaltatore di cui al comma 3 anche attraverso le rilevazioni dei costi e gli indici dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), sulla base dei quali provvede alle compensazioni.
5. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del cinquanta per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziate annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto.
6. In caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 5 del presente articolo, alla copertura degli oneri si provvede mediante ricorso alle risorse del Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge dalla legge 23 luglio 2016, n. 106. In tale circostanza, le stazioni appaltanti inoltrano formale richiesta di accesso alle risorse di cui al periodo precedente, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, nelle modalità previste nel decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 30 settembre 2021, concernente ''Modalità di utilizzo del Fondo per l'adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.''».
29.0.15
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 29-bis.
(Compensazione nei contratti pubblici di forniture)
1. Per fronteggiare gli eccezionali rincari nei prezzi di acquisto di alcune materie prime verificatisi nel corso dell'anno 2021, e far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale derivante dalla diffusione del virus SARS-CoV-2, per tutti i contratti pubblici di forniture in corso di esecuzione dal 1º gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, si applica un meccanismo di compensazione dei maggiori costi, come dettagliato nei commi da 2 a 5.
2. Il meccanismo di compensazione di cui al comma 1 viene applicato qualora si sia verificata una variazione, in aumento o in diminuzione, nel prezzo dei materiali e delle materie prime oggetto di fornitura superiore al dieci per cento rispetto al prezzo rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta. In tal caso, si procede a compensazione per la parte eccedente il dieci per cento.
3. L'individuazione dei materiali di cui al comma 2 è rimessa all'appaltatore con apposita istanza di compensazione da inviare a pena di decadenza alla stazione appaltante entro 60 giorni dall'adozione della presente disposizione. L'istanza di cui al periodo precedente conterrà l'indicazione dei materiali nonché la documentazione a comprova dell'effettivo aumento dei prezzi. Qualora si verifichino variazioni in diminuzioni, la stazione appaltante dovrà documentare la variazione di prezzo entro il medesimo termine di cui al periodo precedente a pena di decadenza.
4. La stazione appaltante provvede a verificare la correttezza dei dati e della documentazione fornita dall'appaltatore di cui al comma 3 anche attraverso le rilevazioni dei costi e gli indici dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), sulla base dei quali provvede alle compensazioni.
5. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del cinquanta per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziate annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto.
6. In caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 5 del presente articolo, alla copertura degli oneri si provvede mediante ricorso alle risorse del Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge dalla legge 23 luglio 2016, n. 106. In tale circostanza, le stazioni appaltanti inoltrano formale richiesta di accesso alle risorse di cui al periodo precedente, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, nelle modalità previste nel decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 30 settembre 2021, concernente ''Modalità di utilizzo del Fondo per l'adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.''».
29.0.16
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 29-bis.
(Misure urgenti in materia di contratti pubblici)
1. Per fronteggiare gli eccezionali rincari nei prezzi di acquisto di alcune materie prime, per tutti i contratti di servizi e di forniture in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente disposizione, anche in deroga alle previsioni legali o contrattuali in materia di revisioni prezzi agli stessi applicabili, si procede a compensazioni secondo le modalità previste nei seguenti commi.
2. Qualora l'aumento dei prezzi delle materie prime abbia prodotto una variazione del valore dei beni oggetto di fornitura o delle prestazioni previste, determinando un aumento del prezzo complessivo del contratto in misura superiore all'8 per cento, se riferito esclusivamente all'anno 2021, e del 10 per cento complessivo se riferito a più anni, all'affidatario è riconosciuta la facoltà di ottenere, con istanza presentata a partire dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo commisurata ai maggiori costi sostenuti che eccedono le soglie indicate.
3. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico del contratto, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso contratto e previste annualmente dal proprio bilancio. Le stazioni appaltanti possono anche utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto.».
29.0.17
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 29-bis.
(Misure in materia di Piani di edilizia scolastica)
1. Per garantire una più efficace attuazione degli interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, con riferimento ai Piani di edilizia scolastica già approvati e successivamente confluiti nel PNRR, tutte le scadenze per l'aggiudicazione dei lavori sono fissate al 31 dicembre 2022.».
29.0.18
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 29-bis.
(Aggiornamento dei canoni relativi alle concessioni demaniali)
1. In deroga all'articolo 04 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, il nuovo aggiornamento dei canoni relativi alle concessioni demaniali marittime indicate nel decreto direttoriale delle infrastrutture e della mobilità sostenibile 13 dicembre 2021, n. 500, decorre dal 1º gennaio 2023. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile adotta entro il 31 ottobre 2022 un decreto recante i criteri sulla base dei quali l'aggiornamento è determinato.
2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 12 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.».
29.0.19
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 29-bis.
1. In deroga all'articolo 04 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, il nuovo aggiornamento dei canoni relativi alle concessioni demaniali marittime indicate nel decreto direttoriale delle infrastrutture e della mobilità sostenibile 13 dicembre 2021, n. 500, decorre dal 1º gennaio 2023. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile adotta entro il 31 ottobre 2022 un decreto recante i criteri sulla base dei quali l'aggiornamento è determinato.».
29.0.20
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 29-bis.
(Misure in materia di aggiornamento dei canoni)
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 04 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, l'aggiornamento annuale dei canoni relativi alle concessioni demaniali marittime, adottato con decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 13 dicembre 2021, n. 500, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 febbraio 2022, n. 34, decorre dal 1º gennaio 2023. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili adotta entro il 31 ottobre 2022 un decreto recante i criteri sulla base dei quali l'aggiornamento è determinato.».
29.0.21
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 29-bis.
1. A decorrere dall'anno 2022 le Autorità di sistema portuale destinano, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, una quota pari all'uno per cento delle entrate proprie derivanti dalle tasse di imbarco e sbarco delle merci di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c), della legge 28 gennaio 1994, n. 84, per finanziare misure di incentivazione al pensionamento anticipato per i lavoratori dipendenti appartenenti alle imprese titolari di autorizzazioni e/o concessioni ai sensi degli articoli 16 e 18 della medesima legge ovvero ai terminal portuali asserviti allo sbarco e imbarco di persone titolari di concessioni ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione nonché per i dipendenti delle Autorità di Sistema Portuale, che applichino il Contratto collettivo nazionale di lavoro dei lavoratori dei porti.
2. Le risorse economiche di cui al comma 1, comunque non eccedenti ad analoghe disposizioni previste nella legge 28 gennaio 1994, n.84, sono trasferite annualmente ad un fondo nazionale all'uopo costituito.
3. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto direttoriale della competente direzione generale, sentite le parti stipulanti il Contratto collettivo nazionale di lavoro dei lavoratori dei porti e la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale, indica i criteri generali per l'attuazione delle misure di cui al presente articolo.».
29.0.22
Rivolta, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 29-bis.
(Assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato)
1. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi all'emergenza sanitaria in corso causata dalla pandemia di COVID-19 e per le esigenze di prevenzione e contrasto delle attività criminali e di eventuali iniziative terroristiche, oltre che di presidio e controllo delle frontiere, anche connesse allo svolgimento del Giubileo della Chiesa Cattolica nell'anno 2025, è autorizzata l'assunzione di 1.300 allievi agenti della Polizia di Stato, nei limiti di quota parte delle facoltà assunzionali non soggette alle riserve di posti di cui all'articolo 703, comma 1, lettera c), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Alle predette assunzioni si provvede attingendo all'elenco degli idonei alla prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza 18 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 48 serie speciale, n. 40 del 26 maggio 2017.
2. L'Amministrazione della pubblica sicurezza procede alle assunzioni di cui al comma 1 del presente articolo a valere su quota parte delle facoltà assunzionali previste per l'anno 2022, entro un massimo di 600 unità, e per l'anno 2023, entro un massimo di 700 unità, previa individuazione delle cessazioni intervenute rispettivamente negli anni 2021 e 2022 e nei limiti dei relativi risparmi di spesa determinati ai sensi dell'articolo 66, commi 9-bis e 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Si provvede ai sensi del primo periodo del presente comma limitatamente ai soggetti:
a) risultati idonei alla relativa prova scritta d'esame e secondo l'ordine decrescente del voto in essa conseguito, purché abbiano ottenuto alla predetta prova scritta una votazione pari o superiore a quella minima conseguita dai soggetti destinatari della disposizione di cui all'articolo 11, comma 2-bis, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, ferme restando le riserve, le preferenze e i requisiti applicabili secondo la normativa vigente alla data dell'indizione della procedura concorsuale di cui al comma 1 del presente articolo;
b) che risultino idonei all'esito degli accertamenti dell'efficienza fisica, psicofisici e attitudinali previsti dalla disciplina vigente, ove non già espletati.
3. Gli interessati a partecipare alla procedura assunzionale, a pena di esclusione di diritto, dovranno formulare istanza con modalità telematiche tramite apposito portale che sarà attivato dall'Amministrazione della pubblica sicurezza, secondo le modalità ed entro il termine perentorio che saranno indicati in apposito avviso da pubblicarsi sul sito web istituzionale della Polizia di Stato, avente valore di notifica a tutti gli effetti.
4. Non sono inclusi nell'ambito di applicazione delle disposizioni dei commi 1 e 2 del presente articolo i soggetti già convocati per l'accertamento dei requisiti di idoneità ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2-bis, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, e di cui all'articolo 260-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
5. La posizione in molo dei soggetti da assumere, secondo l'ordine decrescente di voto conseguito nella prova scritta d'esame, ai sensi del comma 2, è determinata in base ai punteggi ottenuti in quest'ultima e all'esito del corso di formazione, secondo la normativa vigente.
6. Gli interessati sono avviati a uno o più corsi di formazione di cui all'articolo 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, secondo le disponibilità organizzative e logistiche degli istituti di istruzione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
7. Resta fermo che l'Amministrazione della pubblica sicurezza procede all'assunzione, ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei candidati risultati idonei nell'ambito dei concorsi per l'accesso alla qualifica di agente della Polizia di Stato successivi a quello di cui al comma 1 del presente articolo, per i posti non soggetti alle riserve di cui all'articolo 703, comma 1, lettera c), del codice dell'ordinamento militare, nel rispetto dei limiti e delle modalità di cui al comma 2, primo periodo, del presente articolo.
8. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo provvede il Ministero dell'interno nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
29.0.23
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Sudano, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato, Bergesio
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 29-bis.
(Misure urgenti per l'emittenza locale)
1. Al fine di armonizzare la tempistica del passaggio dalla tecnologia DVB-T a quella del DVB-T2 e sue successive evoluzioni, per assicurare all'emittenza locale della Regione Lombardia il regolare proseguimento dell'esercizio e servizio all'utenza, la società Rai Way è obbligata all'accensione dei ripetitori in Val di Scalve, nella zona dell'Asta del Serio e in Val del Riso;
2. Gli Operatori di rete nazionali e locali hanno l'obbligo di ospitare sulle reti del DVB-T2 i Fornitori di Contenuti Media Audiovisivi (FSMA) locali interessati ad essere veicolati sulla piattaforma digitale abbinata al digitale televisivo Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) a condizioni eque e trasparenti secondo specifica normativa da emanare in concomitanza della transizione digitale DVB-T2 cura dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.».
29.0.24
Tosato, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Sudano, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 29-bis.
(Ridestinazione delle frequenze della banda 700 MHz)
Al fine di non ritardare il processo relativo alla ridestinazione delle frequenze della banda dei 700 MHz ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga e al contempo di non causare disservizi agli utenti dei servizi televisivi in ambito locale, nelle aree tecniche ove è pianificata una sola frequenza di primo livello in ambito locale, l'Agcom, prima dello switch off, provvede ad una ricognizione dei progetti di rete degli Operatori di rete assegnatari delle frequenze di primo livello e di eventuali criticità in ordine alla concreta ricevibilità del segnale da parte degli utenti ed eventualmente a modificare i vincoli di pianificazione.».
29.0.25
Bruzzone, Rivolta, Ferrero, Faggi, Tosato, Testor
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 29-bis.
(Misure economiche di natura compensativa alle televisioni locali)
1. Le misure economiche di natura compensativa di cui al comma 1039 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019 e successive modificazioni e integrazioni, percepite dalle emittenti televisive locali a titolo risarcitorio a seguito del rilascio delle frequenze di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 13 aprile 2021, non sono assoggettate a tassazione ai fini delle imposte sui redditi.
2. Agli oneri di cui al comma 1 valutati in euro 100 milioni annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.».
29.0.26
Corti, Pergreffi, Campari, Rufa, Sudano, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 29-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di riduzione del divario digitale nelle aree montane)
Per la finalità di superare il divario digitale nelle aree montane e ridurre il numero di persone che non hanno accesso ai canali televisivi, in particolare del servizio pubblico, e per l'installazione di impianti radio-tv, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Fondo per la realizzazione di investimenti nelle aree montane con dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di gestione del Fondo di cui al comma precedente. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.».
29.0.27
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 29-bis.
(Disposizioni in materia di adeguamento dei prezzi nei contratti pubblici di servizi)
1. Allo scopo di fronteggiare gli eccezionali rincari nei prezzi di acquisto di alcune materie prime e di beni strumentali legati all'espletamento dell'appalto, verificatisi nel corso dell'anno 2021, a causa di congiunture internazionali impreviste ed imprevedibili, per tutti i contratti di servizi e di forniture in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche in deroga alle previsioni legali o contrattuali in materia di revisioni prezzi agli stessi applicabili, si procede a compensazioni tra i contraenti secondo quanto previsto nei seguenti commi.
2. Per i vettori energetici quali gas, energia elettrica e altri combustibili, utilizzati nell'ambito di appalti di servizi energia, anche integrati, e/o multiservizi energetici, di contratti EPC, di contratti di servizi di illuminazione di immobili pubblici o di servizi di pubblica illuminazione, ovvero di tutti i contratti pubblici in cui l'appaltatore si interpone tra il fornitore del vettore energetico e il cliente pubblico finale, si procede alla revisione del prezzo dei servizi, resi nella stagione termica 2021/2022, applicando le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevati dai seguenti enti:
a) ARERA, con riferimento alle ''Condizioni economiche per i clienti del Servizio di tutela - Condomini uso domestico'' pubblicate sul proprio sito internet, per le variazioni del gas metano;
b) Acquirente Unico Spa, con riferimento ai ''Prezzi Medi di Riferimento per Tipologia di Fornitura'' pubblicati sul proprio sito internet, per le variazioni dell'energia elettrica;
c) Ministero della transizione ecologica con riferimento ai ''Prezzi medi mensili dei carburanti e combustibili'' pubblicati sul proprio sito internet, per le variazioni degli altri vettori energetici.
Tali variazioni verranno applicate in relazione al periodo di riferimento iniziale individuato nei singoli contratti di appalto.
3. Per i contratti pubblici di servizi diversi da quelli di cui al comma 2, qualora l'aumento dei prezzi delle materie prime abbia prodotto una variazione del valore dei beni oggetto di fornitura o delle prestazioni previste, determinando un aumento del prezzo complessivo del contratto in misura superiore al 5 per cento se riferito esclusivamente all'anno 2021 ed eccedente il 10 per cento complessivo se riferito a più anni, all'appaltatore è riconosciuto il diritto di ottenere, con istanza presentata a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo commisurata ai maggiori costi sostenuti. Quale base di calcolo a tale fine, si avrà riguardo all'esposizione dei costi sostenuti dall'appaltatore, secondo i principi disciplinanti il sub procedimento di verifica di anomalia dell'offerta.
4. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziate annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto.
5. In caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 2, alla copertura degli oneri si provvede con le risorse di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, incrementate di ulteriori 200 milioni di euro.».
30.1
Precluso
Al comma 2, dopo le parole: «scuole primarie» inserire le seguenti: «, nonché delle istituzioni del sistema integrato di educazione e di istruzione».
30.2
Precluso
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. All'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 le parole: ''l'anno scolastico 2021/2022'' sono sostituite dalle seguenti: ''a partire dall'anno scolastico 2022/2023'' e all'articolo 1, comma 979, della medesima legge le parole: ''27,23 milioni di euro annui per l'anno 2022'' sono sostituite dalle seguenti: ''40,84 milioni di euro annui per il 2022 e 27,23 milioni di euro annui dal 2023''.».
30.3
Precluso
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. All'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 le parole: ''l'anno scolastico 2021/2022'' sono sostituite dalle seguenti: ''a partire dall'anno scolastico 2022/2023'' e all'articolo 1, comma 979, della medesima legge le parole: ''27,23 milioni di euro annui per l'anno 2022'' sono sostituite dalle seguenti: ''40,84 milioni di euro annui per il 2022 e 27,23 milioni di euro annui dal 2023''.».
30.4
Precluso
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Per i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale verificatisi a causa della somministrazione della didattica in presenza durante l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, la punibilità è esclusa quando è stato rispettato dal dirigente scolastico il rispetto del protocollo d'intesa tra il Ministero dell'istruzione e le organizzazioni sindacali del 6 agosto 2020 per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19.».
30.5
Precluso
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Per i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale verificatisi a causa della somministrazione della didattica in presenza durante l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, la punibilità è esclusa quando è stato rispettato dal dirigente scolastico il rispetto del protocollo d'intesa tra il ministero dell'istruzione e le organizzazioni sindacali del 6 agosto 2020 per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19.».
G30.1
Precluso
Il Senato,
premesso che
L'elevatissima circolazione della variante Omicron ha determinato una casistica di cui questo Governo non ha finora tenuto conto nell'estensione della campagna vaccinale, ossia quella dei casi di Covid-19 non diagnosticati perché del tutto asintomatici o paucisintomatici.
Di fatto la misurazione dei titoli anticorpali nei soggetti che si sono infettati, nel nostro Paese, non è mai stata contemplata come strumento per valutare la necessità o meno di somministrare vaccino e booster in modo mirato invece che «a tappeto».
Fra le FAQ pubblicate sul sito del Ministero della salute, ce ne sono alcune che meritano, in tal senso, particolare attenzione:
- alla domanda 10 «Le persone che hanno già avuto il Covid-19 possono essere vaccinate?» si legge: «Sì, la vaccinazione è raccomandata anche per le persone che hanno già avuto l'infezione da SARS-CoV-2, sia in maniera sintomatica che asintomatica entro 6 mesi dalla documentata infezione.» La risposta non è corredata da alcun documento a supporto che motivi la raccomandazione sulla base di evidenze scientifiche sul calo dei titoli anticorpali sviluppati naturalmente nel lasso di tempo indicato dalla contrazione dell'infezione. Peraltro tale la raccomandazione è stata tramutata in obbligo attraverso l'imposizione del green pass rafforzato;
- alla domanda 21. «Ho contratto l'infezione dopo aver completato il ciclo primario, devo comunque fare il richiamo (''booster'')?» la risposta è «Si, a distanza di almeno 4 mesi (120 giorni) dall'infezione.» La risposta in questo caso è supportata da tre Circolari in cui però la necessità del booster in chi ha contratto l'infezione non risulta motivata sulla base di evidenze scientifiche sul calo dei titoli anticorpali sviluppati naturalmente nel lasso di tempo indicato dalla contrazione dell'infezione, ma sulla base «dell'impatto epidemiologico correlato alla maggiore diffusione della variante 8.1.1.529 (Omicron) e sulla efficacia della dose booster nel prevenire forme sintomatiche di Covid-19 sostenute dalla citata variante»: di fatto anche il booster viene somministrato a prescindere dalla quantità dei titoli anticorpali sviluppati naturalmente in seguito all'infezione. A questo proposito giova ricordare che la letteratura scientifica ha inequivocabilmente dimostrato come gli attuali vaccini presentino il fenomeno della immunity waning (ovvero perdita di efficacia nel corso del tempo) e la specifica variante omicron sia responsabile del cosiddetto immunity evading, ovvero della capacità di sfuggire alla protezione immunitaria offerta dalle attuali formulazione vaccinali. Inoltre, le pubblicazioni scientifiche pubblicate in riviste mediche del calibro di The Lancet, già dall'ottobre 2021 (quando la omicron non era ancora presente) hanno evidenziato con estrema chiarezza come non vi siano dati di superiore efficacia della dose booster nella fascia di età 12-39 anni nella popolazione Israeliana. Non si comprende, pertanto, come mai la raccomandazione per l'esecuzione del booster sia ancora vigente nonostante la sua inutilità per bloccare proprio la variante omicron e come mai, in ogni caso, non sia stata limitata esclusivamente alle fasce di età superiori ai 40 anni.
Nella vicina Svizzera, dal 16 Novembre 2021 (e fino al 17 Febbraio 2022, giorno in cui la certificazione verde è stata abolita) in caso di un risultato positivo ad un test anticorpale eseguito da un laboratorio certificato, è stato possibile ottenere un certificato COVID di guarigione della validità di 90 giorni. La determinazione degli anticorpi post-infezione attraverso il suddetto test garantiva gli stessi diritti delle vaccinazioni purché tale determinazione venisse ripetuta ogni tre mesi.
La scelta di ignorare il testing anticorpale come parametro utile per lo screening dei soggetti da sottoporre a ciclo di vaccinazione primaria e dell'eventuale booster risulta oltremodo incomprensibile se si considera che per determinare l'efficacia dei vaccini durante tutta la sperimentazione è stato utilizzato come parametro di riferimento proprio la relativa risposta anticorpale ritenuta alla base della immunità vaccinale. Giova infatti ricordare che dalla lettura dello European Public Assessment Report, per il vaccino Comirnaty si è considerato proteggente un aumento del titolo di anticorpi neutralizzanti (misurato un mese dopo la seconda dose) superiore a 4 volte il valore pre-vaccinazione. A tale proposito ricordiamo che ad oggi non ci sono studi che possano ragionevolmente escludere che le reazioni avverse post-vaccinazione, evidenziate anche nell'ultimo rapporto AIFA, non siano dovute ad una preesistente elevata immunizzazione individuale che, associata ad una over-stimolazione del sistema immunitario attraverso vaccinazioni «al buio», possa essere stata concausa delle stesse reazioni avverse.
Rispetto all'obbligo vaccinale imposto tramite il green pass rafforzato ricordiamo che il decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, «Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci.», all'art. 1, comma 2 recita: «L'avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro della Sanità 15 dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell'8 gennaio 1991, ovvero dagli esiti dell'analisi sierologica, esonera dall'obbligo della relativa vaccinazione». In altri termini, se la sierologia è positiva, il nostro ordinamento prevedrebbe l'esonero dalle vaccinazioni, ma questa previsione non si applica per la Coronavirus-Disease-19.
Ad oggi non è possibile rinvenire in nessun canale del sito del Ministero della salute alcuna pubblicazione scientifica o report che indichi, per singole fasce di età, i dati numerici della mortalità per Covid-19, e non con Covid-19, e quelli relativi allo sviluppo della malattia severa e del long-Covid in soggetti sani e in soggetti con patologie pregresse e co-morbilità.
Il mondo scientifico è sempre più orientato nel ritenere fondamentale ricorrere al ciclo vaccinale completo per proteggere i soggetti con vari gradi di fragilità, per età, patologie pregresse e co-morbilità, mentre rimarrebbe del tutto insensato vaccinare chiunque a prescindere da una composita valutazione dei rischi, soprattutto contro un virus ad RNA che si sapeva dall'inizio essere estremamente mutevole e che ad oggi ha manifestato, in appena due anni dalla comparsa, oltre tremila varianti contro le appena centoventinove varianti (meglio conosciute come ceppi) del virus influenzale negli ultimi cento anni.
Negli ultimi mesi la ricerca si è concentrata sulla messa a punto e sperimentazione di un vaccino diverso da quelli fin qui autorizzati a mRNA, il c.d. «vaccino universale» che possa cioè bypassare l'incognita varianti risultando efficace su numerose e diverse proteine virali, pertanto a prescindere dalle mutazioni della proteina Spike.
Alla luce di quanto sopra esposto, se poi si approfondiscono i rischi di reazioni avverse (che aumentano percentualmente al decrescere dell'età), appare del tutto priva di fondamento anche la decisione di somministrare il booster ai minori di anni 18, somministrazione tuttora non autorizzata, in questa fascia di età, nemmeno nei documenti ufficiali della Agenzia Europea dei Medicinali (EMA), unica responsabile della valutazione del rapporto beneficio/rischio dei farmaci e vaccini mediante procedura centralizzata. Al contrario, EMA fornisce come indicazione quella di disporre di maggiori dati sulla vaccinazione prima di procedere in tal senso.
Impegno il governo:
a rivedere la strategia vaccinale prevedendo il ricorso ai test per le risposte anticorpali come strumento utile alla pianificazione delle somministrazioni;
a garantire la trasparenza dell'informazione sulle evidenze scientifiche disponibili dedicando una apposita sezione del sito del Ministero della Salute alla pubblicazione di report che diano conto, per singole fasce di età, dei dati numerici della mortalità per Covid-19, e non con Covid-19, nonché di quelli relativi allo sviluppo della malattia severa e del long-Covid in soggetti sani e in soggetti con patologie pregresse e co-morbilità;
a sospendere la somministrazione del booster ai minorenni in assenza di ulteriori dati sulle vaccinazioni che supportino tale scelta secondo le indicazioni fornite dall'EMA o, in caso contrario, rendere noti i dati scientifici a supporto della arbitraria scelta italiana di somministrare il booster ai minori.
30.0.1
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 30-bis.
(Aumento della detrazione fiscale peri conduttori)
1. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 01, lettera a), le parole: ''euro 300,00'' sono sostituite con le seguenti: ''euro 600,00'' e alla lettera b) le parole: ''euro 150,00'' sono sostituite dalle seguenti: ''euro 300,00'';
b) al comma 1, lettera a), le parole: ''Lire 960.000'' sono sostituite dalle seguenti: ''Euro 1.200,00'' e alla lettera b) le parole: ''Lire 480.000'' sono sostituite dalle seguenti: ''Euro 600,00''.
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 200 milioni di euro per l'armo 2022 e 270 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
30.0.2
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 30-bis.
(Modifiche alla legge 7 marzo 1996, n. 108)
1. Alla legge 7 marzo 1996, n. 108, dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:
''Art. 14-bis.
(Misure in favore di persone fisiche che non esercitano attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, né una libera arte o professione)
1. Il Fondo di Solidarietà per le vittime dell'usura di cui all'articolo 14 provvede alla erogazione di mutui senza interesse, per un importo non superiore a 25 mila euro, di durata non superiore a dieci armi e con due anni di preammortamento, anche in favore di persone fisiche che non esercitano attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, né una libera arte o professione i quali dichiarino di essere vittime del delitto di usura e risultino parti offese nel relativo procedimento penale. Il fondo è surrogato quanto all'importo dell'interesse e limitatamente a questo, nei diritti della persona offesa verso l'autore del reato. La concessione del mutuo è esente da oneri fiscali.
2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse destinate al Fondo di Solidarietà per le vittime dell'usura di cui all' articolo 14.''.
2. Con Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro dell'economia entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità procedurali ed istruttorie per la erogazione anche delle provvisionali in favore dei soggetti di cui al comma 1, dell'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108.».
30.0.3
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 30-bis.
(Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura)
1. All'articolo 15, della legge 7 marzo 1996, n. 108, dopo il comma 7 è inserito il seguente:
''7-bis. La copertura dei costi di gestione delle fondazioni e delle associazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura è a valere sul Fondo di solidarietà, sulla base di un rendiconto annuale da presentare unitamente al rapporto di gestione, nella misura massima del 5 per cento del valore delle garanzie prestate dalle medesime alle banche e agli intermediari finanziari al fine di favorire l'erogazione di finanziamenti a soggetti che incontrano difficoltà di accesso al credito.''».
30.0.4
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 30-bis.
(Pagamento del canone con modalità tracciabili)
1. All'articolo 2 della legge n. 431 del 1998 dopo il comma 5 inserire il seguente:
''5-bis. I canoni delle locazioni ad uso abitativo sono obbligatoriamente corrisposti, indipendentemente dall'importo, con modalità di versamento che ne assicurino la tracciabilità anche al fine di poter usufruire delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore.''».
30.0.5
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 30-bis.
(Registrazione del contratto di locazione)
1. Al comma 6, terzo periodo, dell'articolo 13, della legge 9 dicembre 1998 n. 431, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''o l'abbia effettuata tardivamente.''».
30.0.6
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 30-bis.
(Ulteriori disposizioni in materia di quarantena)
1. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020, e successive modifiche, le parole: ''Fino al 31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle parole: ''Fino al termine dell'emergenza sanitaria''.
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022 e 100 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
30.0.7
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 30-bis.
(Ulteriori disposizioni in materia di lavoro agile)
1. Fino al termine dell'emergenza sanitaria, i lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile ai sensi degli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.
2. Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità nell'accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile ai sensi degli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai lavoratori immunodepressi e ai familiari conviventi di persone immunodepresse.».
30.0.8
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 30-bis.
(Ulteriori disposizioni in materia di lavoro agile)
1. Il genitore lavoratore dipendente può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni quattordici, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso educativo e scolastico. Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e comunque in alternativa alla misura di cui al presente comma, uno dei genitori può ricorrere al congedo di cui all'articolo 9 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazione dalla legge 17 dicembre 2021 n.215 e successive modificazioni.
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2022 e 80 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
30.0.9
Cirinnà, Mirabelli, Rossomando, Manca
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 30-bis.
(Ulteriori disposizioni urgenti per il contenimento e la gestione dei contagi da Covid-19 negli istituti penitenziari)
1. A decorrere dal 24 dicembre 2015 e fino alla cessazione dello stato di emergenza nazionale dovuto alla epidemia da COVID-19, la detrazione di pena concessa con la liberazione anticipata prevista dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354 è pari a settantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 e dagli articoli 572 e 612-bis del codice penale e, rispetto ai delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza e ai delitti di cui agli articoli 416-bis del codice penale, o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, anche nel caso in cui i condannati abbiano già espiato la parte di pena relativa ai predetti delitti quando, in caso di cumulo, sia stata accertata dal giudice della cognizione o dell'esecuzione la connessione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b e c, del codice di procedura penale tra i reati la cui pena è in esecuzione.».
30.0.10
Mirabelli, Cirinnà, Rossomando
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 30-bis.
(Ulteriori disposizioni urgenti per il contenimento e la gestione dei contagi da Covid-19 negli istituti penitenziari)
1. Al fine di affrontare le eccezionali esigenze connesse all'andamento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 i termini previsti dalle disposizioni legislative di cui ai numeri 18, 19 e 20 dell'allegato A, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 sono prorogati fino al 31 dicembre 2022.».
30.0.11
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 30-bis.
(Misure in materia di procedure di sfratto ed incentivi e agevolazioni alla rinegoziazione dei canoni di locazione abitativi e ad uso diverso dall'abitativo)
1. Il conduttore ad uso abitativo o ad uso diverso dall'abitazione, previa sottoscrizione di autocertificazione attestante il calo del suo reddito familiare o di un'impresa pari almeno al 50 per cento rispetto ai corrispondenti mesi dell'anno precedente e in ogni caso quando l'incidenza del canone di locazione contrattuale sul reddito che ha subìto la riduzione risulti superiore al 30 per cento, può chiedere di attivare la negoziazione stragiudiziale presso la commissione paritetica prevista dall'articolo 6 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 16 gennaio 2017 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 15 marzo 2017.
2. Il conduttore, anche nel caso di esperimento negativo del tentativo di negoziazione avanti la Commissione paritetica, o per mancata adesione di parte locatrice o per mancato raggiungimento dell'accordo, potrà adire l'autorità giudiziaria al fine di ottenere un provvedimento di riformulazione e riduzione dell'entità del canone.
3. In caso di procedura di sfratto per morosità la presentazione di tale domanda autocertificata comporterà la sospensione del procedimento per un periodo non inferiore a 90 giorni al fine di consentire lo svolgimento della procedura davanti alla commissione paritetica e il giudice adito fissa nuova udienza di comparizione successiva al temine di sospensione indicato con salvezza dei diritti di prima udienza anche ai sensi dell'articolo 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392.
4. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo la commissione paritetica redige una relazione contenente i temi trattati e gli elementi forniti dalle parti. La relazione è esaminata dal giudice al fine di determinare i parametri per la riformulazione e riduzione dell'entità del canone nel procedimento giudiziario instaurato. L'avvio della procedura di negoziazione, anche in assenza di procedura di intimazione, consente al locatore la sospensione del versamento delle imposte per i canoni o la parte dello stesso non percepiti.
5. In caso di rinegoziazioni concluse davanti alle commissioni paritetiche comportanti la riduzione del canone contrattualmente previsto di almeno il 30 per cento, nel caso di contratti di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'aliquota IMU di cui ai commi 53 e 54 dell'articolo 1 delle legge 28 dicembre 2015, n. 208, ulteriormente ridotta al 50 per cento e l'aliquota del 10 per cento della cedolare secca prevista dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è ridotta al 5 per cento. Nel caso di contratti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'aliquota IMU è ridotta al 75 per cento e l'aliquota del 21 per cento della cedolare secca, prevista dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è ridotta al 16 per cento.
6. Per le rinegoziazioni concluse relativamente a contratti ad uso diverso dall'abitativo il locatore può optare per la imposizione nella forma della cedolare secca all'aliquota del 21 per cento e l'aliquota IMU è ridotta del 20 per cento.
7. In tutti i casi di accordi di rinegoziazione del canone con durata temporanea della riduzione le agevolazioni di cui al presente articolo sono usufruibili per il solo periodo di applicazione del canone ridotto.».
30.0.12
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 30-bis.
(Incremento della dotazione per l'anno 2022 dei fondi per il sostegno alla locazione e per la morosità incolpevole e per sostegno alla graduazione)
1. Per l'annualità 2022, la dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 è incrementata di ulteriori 200 milioni di euro e quella del Fondo inquilini morosi incolpevoli di cui all'articolo 6, comma 5 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementata di ulteriori 50 milioni di euro.
2. La revisione dei criteri di ripartizione delle risorse tra le regioni e il successivo trasferimento ai comuni come prevista dall'articolo 1 commi 8, 9 e 10 del decreto del Ministero delle Infrastrutture
12 agosto 2020 sono svolti entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. Per la ripartizione e il trasferimento del 70 per cento delle somme di cui al comma 1, sono adottate le modalità indicate dall'articolo 65, commi 2-ter e 2-quater del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, prevedendo misure di ulteriore coordinamento e unificazione dei due fondi e nuovi criteri ricavati dal monitoraggio effettuato con le modalità previste nel decreto del Ministero delle Infrastrutture 12 agosto 2020. Il restante 30 per cento dello stanziamento è destinato e vincolato a sostenere iniziative dei comuni e delle Prefetture per la sottoscrizione, con le associazioni sindacali degli inquilini e le associazioni della proprietà edilizia, di protocolli e intese per la graduazione programmata delle esecuzioni, con l'attivazione di cabine di regia, che prevedano oltre all'utilizzo delle risorse statali anche risorse aggiuntive regionali e comunali nonché piani di utilizzo di alloggi pubblici disponibili, previa attività di recupero leggero, favorendo in tal modo il passaggio da casa a casa per il conduttore obbligato al rilascio.
4. Con decreto del Ministero delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili di concerto con il Ministero dell'interno adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri di utilizzo e la ripartizione delle somme tra i comuni richiedenti, ove siano stati sottoscritti protocolli di graduazione .
5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2022 e 250 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
30.0.13
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 30-bis.
(Misure urgenti in favore del settore giochi e scommesse)
1. In considerazione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei conseguenti economici, effetti derivanti sul tessuto produttivo nazionale, i termini per il versamento del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo canone concessorio sono rimodulati come segue: in relazione alle competenze a saldo del secondo semestre 2022, la scadenza s'intende prorogata al 30 giugno 2023, fatta salva la possibilità di rateizzare dette somme in dieci rate mensili di pari importo, con applicazione degli interessi legali calcolati giorno per giorno; la prima rata è versata entro il 30 giugno 2022 e le successive entro l'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese; l'ultima rata è versata entro il 30 giugno 2023.».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
30.0.14
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 30-bis.
(Misure urgenti in favore del settore giochi e scommesse)
1. A decorrere dalla data di conversione in legge del presente decreto, tutti i termini, di riversamento all'erario e all'Agenzia delle dogane e dei Monopoli da parte dei concessionari pubblici in scadenza entro il 31 dicembre 2021 sono prorogati al 30 settembre 2022. Le somme dovute possono essere versate con rate mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno; l'ultima rata è versata entro il 30 dicembre 2022.».
31.2
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-bis. Al fine di assicurare alla città di Roma la presenza di un presidio sanitario di assoluta prossimità con le aree giubilari, è erogato un contributo di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 all'Ospedale Fatebenefratelli - San Giovanni Calibita dell'Isola Tiberina -, quale struttura sanitaria polifunzionale di riconosciuto valore sociale.
1-ter. Le somme, destinate al risanamento strutturale, alla messa in sicurezza, all'efficientamento energetico e all'ammodernamento impiantistico della struttura di cui al comma 1-bis sono erogate al soggetto gestore, previa approvazione del programma d'intervento secondo le modalità previste dai commi 422 e 423 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e sono prelevate a valere sulle risorse del Fondo per le celebrazioni del Giubileo 2025 di cui al comma 420 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».
Conseguentemente, all'onere derivante dal comma 1-bis, pari a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190.
31.0.1
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 31-bis.
1. Alla legge 6 agosto 1926, n. 1365, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, terzo comma, la lettera b-bis) è soppressa;
b) l'articolo 7 è abrogato.».
31.0.2
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 31-bis.
1. I termini per la dispensa dall'ufficio dei notai sono estesi fino al settantottesimo anno di età. A tal fine all'articolo 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, la parola: ''settantacinquesimo'' è sostituita dalla seguente: ''settantottesimo''.».
31.0.3
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 31-bis.
(Usura)
1. L'articolo 1815, comma 2, del codice civile, è sostituito con il seguente:
''Se sono convenuti interessi usurari, di qualunque tipo, le clausole produttive di interessi sono nulle, non sono dovuti interessi di alcun tipo e il mutuo diviene gratuito.''.
2. All'articolo 2, comma 1, primo periodo, della legge 7 marzo 1996, n. 108, dopo la parola: ''trimestralmente'', sono aggiunte le seguenti: '', con i medesimi criteri statistici in essere ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385,''.».
31.0.4
Marti, Bergesio, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 31-bis.
(Modificazioni alla legge 27 luglio 1962, n. 1114)
1. All'articolo 1 della legge 27 luglio 1962, n. 1114, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
''1-bis. È collocato fuori ruolo anche il personale dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 al quale un gruppo parlamentare presso il Parlamento europeo, la Camera dei deputati o il Senato della Repubblica abbia conferito un impiego o un incarico temporaneo di durata non inferiore ai sei mesi.''».
31.0.5
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 31-bis.
(Iva crediti non riscossi)
1. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, comma 3-bis dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
''b-bis) in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a 20.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione di cui all'articolo 27, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e non superiore a 10.000 euro per le altre imprese;''».
31.0.6
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 31-bis.
(Deduzione forfetaria)
1. Al fine di tener conto dell'incidenza della tassazione gravante sui tabacchi, rispetto agli aggi riconosciuti ai titolari di concessione amministrativa, di cui all'articolo 16 della legge 1293 del 1957, il reddito prodotto da tali imprese è ridotto, a titolo di deduzione forfetaria, di un importo pari alle seguenti percentuali degli aggi di cui all' articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600:
a) 30 per cento per aggi superiori a 90.000 euro;
b) 40 per cento per aggi superiori a 45.000 euro ed entro i 90.000 euro;
c) 50 per cento per aggi fino a 45.000.
2. Alle minori entrate in termini di perdita di gettito derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente, pari ad euro 30 milioni, a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
31.0.7
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 31-bis.
(Proroga termini nel settore aerospaziale)
1. Con riguardo agli interventi inerenti ai progetti di ricerca e di sviluppo nell'area della sicurezza nazionale già assentiti ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, i diritti di regia derivanti dalla vendita dei prodotti utilizzanti le tecnologie sviluppate nell'ambito dei singoli progetti finanziati, non ancora versati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono dovuti se i relativi contratti di vendita sono stati conclusi nel quinquennio successivo alla data di completamento dell'erogazione dei finanziamenti. È comunque esclusa l'applicazione dell'articolo 2033 del codice civile per le somme già versate. La presente disposizione si applica ai soggetti che presentano, nei termini ivi previsti, la dichiarazione di cui al comma 2.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i soggetti beneficiari che non hanno ancora completato il pagamento dei diritti dovuti presentano al Ministero dello sviluppo economico apposita dichiarazione sull'ammontare dei diritti di regia maturati ai sensi del comma 1, sulla base delle vendite effettuate nonché sulle somme ancora non versate, formulata sulla base dei bilanci regolarmente approvati.
3. Il Ministero dello sviluppo economico procede ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni.».
31.0.8
Bagnai, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 31-bis.
(Proroga termini nel settore aerospaziale)
1. Con riguardo agli interventi inerenti ai progetti di ricerca e di sviluppo nell'area della sicurezza nazionale già assentiti ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, i diritti di regia derivanti dalla vendita dei prodotti utilizzanti le tecnologie sviluppate nell'ambito dei singoli progetti finanziati, non ancora versati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono dovuti se i relativi contratti di vendita sono stati conclusi nel quinquennio successivo alla data di completamento dell'erogazione dei finanziamenti. comunque esclusa l'applicazione dell'articolo 2033 del codice civile per le somme già versate. La presente disposizione si applica ai soggetti che presentano, nei termini ivi previsti, la dichiarazione di cui al comma 2.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i soggetti beneficiari che non hanno ancora completato il pagamento dei diritti dovuti presentano al Ministero dello sviluppo economico apposita dichiarazione sull'ammontare dei diritti di regia maturati ai sensi del comma 1, sulla base delle vendite effettuate nonché sulle somme ancora non versate, formulata sulla base dei bilanci regolarmente approvati.
3. Il Ministero dello sviluppo economico procede ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni.».
31.0.9
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 31-bis.
(Detraibilità rette scolastiche scuole paritarie)
1. Le spese sostenute nell'interesse delle persone di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, per il servizio scolastico presso scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione, ex articolo 1 legge n. 62 del 2000, sono detraibili dall'imposta lorda, nella misura del 10 per cento, per un importo non superiore al costo standard di sostenibilità per allievo pari a 5.500,00 euro ad alunno.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 150 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi perenti della spesa di parte corrente, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».
31.0.10
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 31-bis.
(Deducibilità del costo di acquisto e noleggio delle auto aziendali a zero e basse emissioni)
1. In via sperimentale, per i veicoli il cui atto di acquisto e noleggio è sottoscritto dal 1º gennaio 2022 al 31 dicembre 2024, al fine di incentivare la politica fiscale agevolata per le flotte aziendali elettriche di categoria M1 e fasce emissive 0- 20 e 21- 60 g CO2/km la percentuale di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), primo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevata:
a) al 100 per cento per i veicoli con emissioni dichiarate tra 0 e 20 g CO2/km e all'80 per cento per i veicoli con emissioni dichiarate tra 21 e 60 g CO2/km;
b) Al 100 per cento per i veicoli con emissioni dichiarate tra 0 e 20 gCO2/km e al 90 per cento per i veicoli con emissioni dichiarate tra 21 e 60 gCO2/km utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio;
c) al 100 per cento per i veicoli con emissioni dichiarate tra 0 e 20 gCO2/km e all'80 per cento per i veicoli con emissioni dichiarate tra 21 e 60 gCO2/km nel caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale.
2. Per triennio di cui al comma 1, la percentuale di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevata al 100 per cento per i veicoli con emissioni dichiarate tra 0 e 20 gCO2/km e all'80 per cento per i veicoli con emissioni dichiarate tra 21 e 60 gCO2/km.
3. La deducibilità degli oneri di cui al presente articolo è riconosciuta per i successivi 4 anni dall'atto di acquisto o noleggio.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati complessivamente in euro 766 milioni, per gli anni 2023 e successivi, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.».
31.0.11
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 31-bis.
1. All'articolo 2, comma 4 della legge 3 febbraio 1989, n. 39 , dopo le parole: ''con l'obbligo di frequenza di uno specifico corso di formazione professionale'' sono aggiunte le seguenti: '', oppure aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado ed aver effettuato un periodo di pratica di almeno dodici mesi consecutivi presso un'agenzia di mediazione, all'interno del qual periodo frequentare corso di formazione professionale ed aver superato esame diretto ad accertare l'attitudine e la capacità professionale dell'aspirante in relazione al ramo di mediazione prescelto''.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e le caratteristiche del periodo di pratica di cui al comma 1.».
31.0.12
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 31-bis.
1. Al comma 2-bis dell'articolo 4-bis della legge 29 dicembre 1993, n. 580, il primo periodo è soppresso e al secondo periodo le parole: ''dei collegi dei revisori dei conti'' sono sostituite dalle seguenti: ''degli organi''.».
31.0.13
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 31-bis.
1. Dopo l'articolo 15, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, è inserito il seguente:
''Art. 15-bis.
1. Per le finalità di cui agli articoli 21 e 22 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, il numero dei componenti il Consiglio e la Giunta della Camere di Commercio Trieste-Gorizia aventi competenza sul territorio di insediamento della minoranza linguistica slovena, individuato ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, è aumentato di una unità destinata al rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali e di categoria operanti nei settori economici rappresentati nel consiglio camerale che, per la loro consistenza e diffusione nel territorio considerato, abbiano carattere di rappresentatività all'interno della minoranza. In fase di prima applicazione il componente aggiuntivo viene integrato nel consiglio e nella giunta in essere.''».
31.0.14
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere, in fine, il seguente:
«Art. 31-bis.
(Disposizioni di modifica alla legge 29 dicembre 1993, n. 580)
1. All'articolo 20 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: ''di segretario generale di camera di commercio'' sono inserite le seguenti: ''e di Unioncamere'';
b) al comma 4, dopo la lettera b), è inserita la seguente:
''b-bis) i dirigenti delle separate aree di contrattazione delle Funzioni Centrali e della Presidenza del Consiglio dei Ministri.'';
c) dopo il comma 7, è inserito il seguente:
''7-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo, nonché dei relativi provvedimenti attuativi, si applicano, in quanto compatibili, anche al segretario generale di Unioncamere.''».
31.0.15
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 31-bis.
1. AI fine di assicurare una programmazione sistematica dell'infrastruttura portuale e la pianificazione dello sviluppo del territorio dell'area portuale presente lungo la costa della Regione Molise, all'Allegato A della legge 28 gennaio 1994, n. 84, al punto 10, dopo le parole: ''Porti di Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta e Monopoli'' è inserita le seguenti: ''Porto di Termoli''.».
31.0.16
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente
«Art. 31-bis.
1. All'articolo 23, comma 12, del decreto-legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: ''l'autorizzazione di cui al medesimo comma viene sospesa fino a quando ne sia comprovato il ripristino entro il termine di un anno'' sono sostituite dalle seguenti: ''l'autorizzazione di cui al medesimo comma viene temporaneamente ritenuta vigente. II termine di un anno per consentirne solo il coerente adeguamento è prorogato di ulteriori ventiquattro mesi''.».
31.0.17
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente
«Art. 31-bis.
1. In revisione di quanto previsto dagli articoli 39-quinquies e 39-octies del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il meccanismo di aggiornamento automatico dell'onere fiscale minimo per i tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera b), è soppresso.».
31.0.18
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 31-bis.
(Norme in materia di tabacchi lavorati)
1. All'articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: ''e al quaranta per cento dal 1º gennaio 2023'' sono sostituite dalle seguenti: ''al trentadue virgola cinquanta per cento dal 1 luglio 2022, al trentasette virgola cinquanta per cento dal 1º gennaio 2023, al quaranta per cento dal 1º gennaio 2024''.
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui comma 1, corrispondenti a 17 milioni di euro per l'anno 2022 e a 35 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
31.0.19
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 31-bis.
(Disposizioni in materia di prodotti che contengono nicotina)
1. Dopo l'articolo 62-quater del decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è inserito il seguente:
''Art. 62-quater-bis.
(Imposta di consumo sui prodotti che contengono nicotina).
1. I prodotti, diversi dai tabacchi lavorati sottoposti ad accisa, contenenti nicotina e preparati allo scopo di consentire, senza combustione e senza inalazione, l'assorbimento di tale sostanza da parte dell'organismo, anche mediante involucri funzionali al loro consumo, sono assoggettati ad imposta di consumo nella misura pari a 22 euro per chilogrammo; sono esclusi dalla medesima imposta i prodotti di cui al presente comma autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219. Al fine della determinazione dell'imposta di cui al presente comma si è tenuto in considerazione anche il peso dei predetti involucri, se presenti.
2. È obbligato al pagamento dell'imposta il fabbricante, per i prodotti di cui al comma 1 ottenuti nel territorio dello Stato e l'importatore, per i prodotti di cui al medesimo comma 1 provenienti da Paesi terzi. Per i prodotti di cui al comma 1 provenienti da un altro Stato dell'Unione europea, è obbligato al pagamento dell'imposta il soggetto cedente che adempie al medesimo pagamento e agli obblighi previsti dal presente articolo per il tramite di un rappresentante fiscale, avente sede nel territorio dello Stato, autorizzato ai sensi del comma 4.
3. Il soggetto che intende fabbricare i prodotti di cui al comma 1 è preventivamente autorizzato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli; a tal fine il medesimo soggetto trasmette alla predetta Agenzia un'istanza, in forma telematica, in cui indica, oltre ai dati che saranno individuati con la determinazione di cui al comma 15, il possesso dei requisiti stabiliti, per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati, dall'articolo 3 del regolamento adottato con il decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67, la denominazione e il contenuto dei prodotti di cui al comma 1 che si intende realizzare, la quantità di prodotto presente in ciascuna confezione destinata alla vendita al pubblico nonché gli altri elementi informativi previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.
4. Il rappresentante fiscale di cui al comma 2, designato dal soggetto cedente i prodotti di cui al comma 1 provenienti da un altro Stato dell'Unione europea, è preventivamente autorizzato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. A tal fine il medesimo rappresentante trasmette, alla predetta Agenzia, un'istanza, in forma telematica, in cui indica, oltre ai dati che saranno individuati con la determinazione di cui al comma 15, il possesso dei requisiti stabiliti, per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati, dall'articolo 3 del regolamento adottato con il decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67, la denominazione e il contenuto dei prodotti di cui al comma 1, provenienti da altri Paesi dell'Unione europea, che saranno immessi in consumo nel territorio dello Stato, la quantità di prodotto presente in ciascuna confezione destinata alla vendita al pubblico nonché gli altri elementi informativi previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.
5. Il soggetto obbligato al pagamento dell'imposta è tenuto a garantire, in uno dei modi stabiliti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348, l'imposta di cui al comma 1 dovuta per ciascun periodo di imposta. Per il fabbricante, la cauzione è pari al 10 per cento dell'imposta gravante sul prodotto mediamente in giacenza nei dodici mesi solari precedenti e, comunque, non inferiore alla media dell'imposta dovuta in relazione a ciascuno dei dodici mesi solari precedenti. Per il rappresentante fiscale di cui al comma 2, la predetta cauzione è determinata nella misura corrispondente alla media dell'imposta dovuta in relazione a ciascuno dei dodici mesi solari precedenti.
6. L'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei commi 3 e 4, è revocata in caso di violazione delle disposizioni in materia di liquidazione e versamento dell'imposta di consumo di cui al comma 1. La predetta autorizzazione decade nel caso in cui i soggetti autorizzati ai sensi dei commi 3 e 4 perdano il possesso di uno o più requisiti soggettivi di cui ai medesimi commi 3 e 4 o qualora sia venuta meno la garanzia così come disciplinata dal comma 5.
7. Per i soggetti obbligati di cui al comma 2, diversi dagli importatori dei prodotti di cui al comma 1, l'imposta dovuta è determinata sulla base degli elementi indicati nella dichiarazione mensile che il soggetto obbligato deve presentare, ai fini dell'accertamento, entro il mese successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce. Entro lo stesso termine è effettuato il versamento dell'imposta dovuta.
8. Per i prodotti di cui al comma 1 provenienti da Paesi terzi, l'imposta di cui al comma 1 è accertata e riscossa dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con le modalità previste per i diritti di confine.
9. I prodotti di cui al comma 1, destinati ad essere immessi in consumo nel territorio dello Stato, sono inseriti in un'apposita tabella di commercializzazione. A tal fine i fabbricanti e, per i prodotti provenienti da Paesi terzi, gli importatori chiedono l'inserimento dei prodotti di cui al comma 1 nella predetta tabella indicando la denominazione e il contenuto dei medesimi prodotti. Allo stesso adempimento è tenuto il rappresentante di cui al comma 2 per i prodotti di cui al comma 1, provenienti da altri Paesi dell'Unione europea, che il soggetto cedente di cui al comma 2 intende immettere in consumo nel territorio dello Stato. L'inserimento nella tabella di commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1 è effettuato solo per i prodotti di cui risulti consentita la vendita per il consumo nel territorio dello Stato.
10. A decorrere dal 1º gennaio 2023, la circolazione dei prodotti di cui al presente articolo è legittimata dall'applicazione, sui singoli condizionamenti, di appositi contrassegni di legittimazione.
11. La commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1 è soggetta alla vigilanza dell'Amministrazione finanziaria, ai sensi delle disposizioni, per quanto applicabili, dell'articolo 18.
12. La vendita dei prodotti di cui al comma 1 è effettuata esclusivamente per il tramite delle rivendite di cui all'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293.
13. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti, per gli esercizi di vicinato, le farmacie e le parafarmacie, le modalità e i requisiti per l'autorizzazione alla vendita e per l'approvvigionamento dei prodotti di cui al comma 1 secondo i seguenti criteri:
a) prevalenza, per gli esercizi di vicinato, escluse le farmacie e le parafarmacie, dell'attività di vendita dei prodotti di cui al comma 1;
b) effettiva capacità di garantire il rispetto del divieto di vendita ai minori;
c) non discriminazione tra i canali di approvvigionamento;
d) presenza dei medesimi requisiti soggettivi previsti per le rivendite di generi di monopolio. Nelle more dell'adozione della determinazione di cui al primo periodo, agli esercizi di cui al presente comma è consentita la prosecuzione dell'attività.
14. Le disposizioni degli articoli 291-bis, 291-ter e 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applicano anche con riferimento ai prodotti di cui al comma 1 secondo il criterio in base al quale un grammo di tabacco lavorato convenzionale equivale a 10 grammi di prodotti di cui al comma 1 determinati al lordo del peso di eventuali involucri funzionali al consumo degli stessi prodotti. Si applicano altresì ai medesimi prodotti di cui al comma 1 le disposizioni degli articoli 96 della legge 17 luglio 1942, n. 907, e 5 della legge 18 gennaio 1994, n. 50 nonché le disposizioni di cui all'articolo 50.
15. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti il contenuto e le modalità di presentazione dell'istanza ai fini dell'autorizzazione di cui ai commi 3 e 4, le modalità di presentazione e i contenuti della richiesta di inserimento dei prodotti di cui al comma 1 nella tabella di commercializzazione di cui al comma 9 nonché le modalità di tenuta dei registri e documenti contabili in conformità, per quanto applicabili, a quelle vigenti per i tabacchi lavorati. Con il medesimo provvedimento sono emanate le ulteriori prescrizioni necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5.''».
31.0.20
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 31-bis.
1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, dopo le parole: ''dalla data di entrata in vigore del presente decreto'' sono aggiunte le seguenti: '',ovvero entro il 31 dicembre 2022 per gli enti esponenziali che si sono insediati dopo il 10 febbraio 1996,''.».
31.0.21
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 31-bis.
1. Alle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 75 per cento delle erogazioni in denaro a sostegno dei territori di operatività di fondazioni bancarie in gravi difficoltà, effettuate in ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, a condizione che le predette erogazioni siano destinate al finanziamento di iniziative nell'ambito dei settori di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo n. 153 del 1999. Le fondazioni bancarie in gravi difficoltà imputano le somme ricevute in un apposito fondo destinato all'attività istituzionale, fino alla successiva destinazione delle stesse alle iniziative di cui al periodo precedente.
2. Si considerano fondazioni bancarie in gravi difficoltà le fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, con un patrimonio contabile, risultante dal bilancio approvato al 31 dicembre 2020, non superiore a 50 milioni di euro e che, sulla base dei bilanci di missione approvati nel quinquennio 2016-2020, hanno subito, rispetto al quinquennio 2011-2015, una riduzione di almeno il 30 per cento dell'importo delle erogazioni deliberate.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è altresì riconosciuto alle fondazioni bancarie incorporanti per le erogazioni, previste nei progetti di fusione per incorporazione fra fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, effettuate a beneficio dei territori di operatività delle fondazioni incorporate in quanto non in grado di raggiungere, per le loro ridotte dimensioni patrimoniali, una capacità tecnica, erogativa e operativa adeguata, ai sensi dell'articolo 12 del Protocollo d'intesa del 22 aprile 2015, tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio S.p.a. (ACRI).
4. Il contributo di cui ai commi 1 e 3 è assegnato, fino a esaurimento delle risorse disponibili, pari a 11,25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, secondo l'ordine temporale con cui le fondazioni erogatrici o incorporanti comunicano ad ACRI le delibere di impegno a effettuare le erogazioni di cui ai medesimi commi 1 e 3. Al fine di consentire la fruizione del credito d'imposta, ACRI trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità definite d'intesa, l'elenco delle fondazioni erogatrici per le quali sia stata riscontrata la corretta delibera di impegno, in ordine cronologico di presentazione. L'Agenzia delle entrate, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle delibere di impegno e nel limite massimo delle risorse annue disponibili, comunica con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia, l'ammontare del credito di imposta spettante a ciascuna fondazione e per conoscenza all'ACRI, nei termini stabiliti nel provvedimento di cui al comma 6. Entro i successivi sessanta giorni dalla predetta comunicazione di riconoscimento del credito d'imposta, le fondazioni effettuano le erogazioni e trasmettono contestualmente copia della relativa documentazione bancaria ad ACRI. L'ACRI trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco delle fondazioni che hanno effettuato i versamenti, con i relativi codici fiscali e importi, al fine di consentire la fruizione del credito d'imposta. Ove una fondazione non provveda al versamento, l'ACRI ne dà comunicazione all'Agenzia delle entrate che provvede ad annullare il riconoscimento del credito di imposta nei confronti della fondazione inadempiente e a riconoscere, nei limiti dell'importo divenuto disponibile, il credito d'imposta alle fondazioni che, pur avendo adottato le delibere di impegno, siano rimaste eventualmente escluse dal riconoscimento dello stesso per esaurimento delle risorse.
5. Il credito d'imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi in cui il credito è utilizzato, può essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta nel quale lo stesso è stato riconosciuto. Il credito d'imposta è cedibile dalle fondazioni erogatrici, in esenzione dall'imposta di registro, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi, secondo le modalità che verranno definite con il provvedimento di cui al comma 6. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, si applicano le disposizioni in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso previste ai fini delle imposte sui redditi.
6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti i termini, le modalità e le procedure applicative delle disposizioni di cui al presente articolo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 4.
7. Le risorse stanziate ai sensi del comma 4 sono trasferite sulla contabilità speciale n. 1778 ''Agenzia delle Entrate - Fondi di bilancio'' aperta presso la Banca d'Italia di Roma, allo scopo di consentire la regolazione contabile delle compensazioni effettuate attraverso il modello F24 telematico.
8. Le imposte di registro, ipotecaria e catastale, relative alle operazioni di fusione poste in essere dalle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, si applicano nella misura fissa di 200 euro per ciascuna di esse.
9. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, determinati nel limite massimo di 11,25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della Missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».
31.0.22
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 31-bis.
(Sostegno ai territori con fondazioni in difficoltà)
1. Alle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 100 per cento delle erogazioni in denaro a sostegno dei territori di operatività di fondazioni bancarie in gravi difficoltà, effettuate in ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, a condizione che le predette erogazioni siano destinate al finanziamento di iniziative nell'ambito dei settori di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo n. 153 del 1999. Le fondazioni bancarie in gravi difficoltà imputano le somme ricevute in un apposito fondo destinato all'attività istituzionale, fino alla successiva destinazione delle stesse alle iniziative di cui al periodo precedente.
2. Si considerano fondazioni bancarie in gravi difficoltà le fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, con un patrimonio contabile, risultante dal bilancio approvato al 31 dicembre 2020, non superiore a 50 milioni di euro e che, sulla base dei bilanci di missione approvati nel quinquennio 2016-2020, hanno subito, rispetto al quinquennio 2011-2015, una riduzione di almeno il 30 per cento dell'importo delle erogazioni deliberate.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è altresì riconosciuto alle fondazioni bancarie incorporanti per le erogazioni, previste nei progetti di fusione per incorporazione fra fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, effettuate a beneficio dei territori di operatività delle fondazioni incorporate in quanto non in grado di raggiungere, per le loro ridotte dimensioni patrimoniali, una capacità tecnica, erogativa e operativa adeguata, ai sensi dell'articolo 12 del Protocollo d'intesa del 22 aprile 2015, tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio S.p.a. (ACRI).
4. Il contributo di cui ai commi 1 e 3 è assegnato, fino a esaurimento delle risorse disponibili, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, secondo l'ordine temporale con cui le fondazioni erogatrici o incorporanti comunicano ad ACRI le delibere di impegno a effettuare le erogazioni di cui ai medesimi commi 1 e 3. Al fine di consentire la fruizione del credito d'imposta, ACRI trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità definite d'intesa, l'elenco delle fondazioni erogatrici per le quali sia stata riscontrata la corretta delibera di impegno, in ordine cronologico di presentazione. L'Agenzia delle entrate, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle delibere di impegno e nel limite massimo delle risorse annue disponibili, comunica con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia, l'ammontare del credito di imposta spettante a ciascuna fondazione e per conoscenza all'ACRI, nei termini stabiliti nel provvedimento di cui al comma 6. Entro i successivi sessanta giorni dalla predetta comunicazione di riconoscimento del credito d'imposta, le fondazioni effettuano le erogazioni e trasmettono contestualmente copia della relativa documentazione bancaria ad ACRI. L'ACRI trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco delle fondazioni che hanno effettuato i versamenti, con i relativi codici fiscali e importi, al fine di consentire la fruizione del credito d'imposta. Ove una fondazione non provveda al versamento, l'ACRI ne dà comunicazione all'Agenzia delle entrate che provvede ad annullare il riconoscimento del credito di imposta nei confronti della fondazione inadempiente e a riconoscere, nei limiti dell'importo divenuto disponibile, il credito d'imposta alle fondazioni che, pur avendo adottato le delibere di impegno, siano rimaste eventualmente escluse dal riconoscimento dello stesso per esaurimento delle risorse.
5. Il credito d'imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi in cui il credito è utilizzato, può essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta nel quale lo stesso è stato riconosciuto. Il credito d'imposta è cedibile dalle fondazioni erogatrici, in esenzione dall'imposta di registro, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi, secondo le modalità che verranno definite con il provvedimento di cui al comma 6 Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, si applicano le disposizioni in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso previste ai fini delle imposte sui redditi.
6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti i termini, le modalità e le procedure applicative delle disposizioni di cui al presente articolo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 4.
7. Le risorse stanziate ai sensi del comma 4 sono trasferite sulla contabilità speciale n. 1778 ''Agenzia delle Entrate - Fondi di bilancio'' aperta presso la Banca d'Italia di Roma, allo scopo di consentire la regolazione contabile delle compensazioni effettuate attraverso il modello F24 telematico.
8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027 si provvede corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
31.0.23
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 31-bis.
1. Alle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 75 per cento delle erogazioni in denaro a sostegno dei territori di operatività di fondazioni bancarie in gravi difficoltà, effettuate in ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, a condizione che le predette erogazioni siano destinate al finanziamento di iniziative nell'ambito dei settori di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo n. 153 del 1999. Le fondazioni bancarie in gravi difficoltà imputano le somme ricevute in un apposito fondo destinato all'attività istituzionale, fino alla successiva destinazione delle stesse alle iniziative di cui al periodo precedente.
2. Si considerano fondazioni bancarie in gravi difficoltà le fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, con un patrimonio contabile, risultante dal bilancio approvato al 31 dicembre 2020, non superiore a 50 milioni di euro e che, sulla base dei bilanci di missione approvati nel quinquennio 2016-2020, hanno subito, rispetto al quinquennio 2011-2015, una riduzione di almeno il 30 per cento dell'importo delle erogazioni deliberate.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è altresì riconosciuto alle fondazioni bancarie incorporanti per le erogazioni, previste nei progetti di fusione per incorporazione fra fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, effettuate a beneficio dei territori di operatività delle fondazioni incorporate in quanto non in grado di raggiungere, per le loro ridotte dimensioni patrimoniali, una capacità tecnica, erogativa e operativa adeguata, ai sensi dell'articolo 12 del Protocollo d'intesa del 22 aprile 2015, tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio S.p.a. (ACRI).
4. Il contributo di cui ai commi 1 e 3 è assegnato, fino a esaurimento delle risorse disponibili, pari a 11,25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, secondo l'ordine temporale con cui le fondazioni erogatrici o incorporanti comunicano ad ACRI le delibere di impegno a effettuare le erogazioni di cui ai medesimi commi 1 e 3. Al fine di consentire la fruizione del credito d'imposta, ACRI trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità definite d'intesa, l'elenco delle fondazioni erogatrici per le quali sia stata riscontrata la corretta delibera di impegno, in ordine cronologico di presentazione. L'Agenzia delle entrate, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle delibere di impegno e nel limite massimo delle risorse annue disponibili, comunica con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia, l'ammontare del credito di imposta spettante a ciascuna fondazione e per conoscenza all'ACRI, nei termini stabiliti nel provvedimento di cui al comma 6. Entro i successivi sessanta giorni dalla predetta comunicazione di riconoscimento del credito d'imposta, le fondazioni effettuano le erogazioni e trasmettono contestualmente copia della relativa documentazione bancaria ad ACRI. L'ACRI trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco delle fondazioni che hanno effettuato i versamenti, con i relativi codici fiscali e importi, al fine di consentire la fruizione del credito d'imposta. Ove una fondazione non provveda al versamento, l'ACRI ne dà comunicazione all'Agenzia delle entrate che provvede ad annullare il riconoscimento del credito di imposta nei confronti della fondazione inadempiente e a riconoscere, nei limiti dell'importo divenuto disponibile, il credito d'imposta alle fondazioni che, pur avendo adottato le delibere di impegno, siano rimaste eventualmente escluse dal riconoscimento dello stesso per esaurimento delle risorse.
5. Il credito d'imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi in cui il credito è utilizzato, può essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta nel quale lo stesso è stato riconosciuto. Il credito d'imposta è cedibile dalle fondazioni erogatrici, in esenzione dall'imposta di registro, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi, secondo le modalità che verranno definite con il provvedimento di cui al comma 6. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, si applicano le disposizioni in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso previste ai fini delle imposte sui redditi.
6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti i termini, le modalità e le procedure applicative delle disposizioni di cui al presente articolo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 4.
7. Le risorse stanziate ai sensi del comma 4 sono trasferite sulla contabilità speciale n. 1778 ''Agenzia delle Entrate - Fondi di bilancio'' aperta presso la Banca d'Italia di Roma, allo scopo di consentire la regolazione contabile delle compensazioni effettuate attraverso il modello F24 telematico.
8. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, determinati nel limite massimo di 11,25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della Missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».
31.0.24
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 31-bis.
1. Per gli anni dal 2022 al 2026, le imposte di registro, ipotecaria e catastale, relative alle operazioni di fusione poste in essere dalle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, si applicano, nel rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 2, nella misura fissa di 200 euro per ciascuna di esse.
2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, determinati nel limite massimo di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della Missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».
31.0.25
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 31-bis.
1. Alle operazioni di fusioni poste in essere dalle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, le imposte di registro, ipotecaria e catastale, si applicano nella misura fissa di 200 euro per ciascuna di esse.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 2,5 milioni di euro a decorrere dal 2022 si provvede mediante si provvede corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
31.0.26
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 31-bis.
(Disposizioni in materia di agevolazioni alle imprese colpite dall'alluvione del 1994)
1. Le agevolazioni in materia di tributi, contributi e premi, accordate ai sensi dell'articolo 4, comma 90, della legge. n. 350 del 2004 e articolo 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002, a qualsiasi titolo già versate alle imprese aventi sedi operative nelle aree colpite dagli eventi alluvionali del Piemonte nel novembre 1994, restano definitivamente acquisite ai beneficiari, secondo quanto previsto dalla decisione (UE) 2016/195 della Commissione Europea del 14 agosto 2015, con preclusione di ogni azione di recupero totale o parziale, a condizione che il beneficiario fosse un'impresa avente sede operativa nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del Piemonte del novembre 1994.».
31.0.27
Precluso
Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:
«Art. 31-bis.
(Semplificazione procedure assegnazione contributi)
1. All'articolo 1 comma 636 della legge n. 296 del 2006 sopprimere la parola: ''annualmente''.
2. I contributi di cui all'articolo 1 comma 636 della legge n. 296 del 2006 possono essere utilizzati anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 e possono essere ceduti ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito ed altri intermediari finanziari.».
31.0.28
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 31-bis.
(Soppressione del super bollo)
1. All'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 21 è abrogato.
2. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modificazioni.».
31.0.29
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 31-bis.
(Misure urgenti in materia di pagamenti elettronici)
1. All'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, in legge 17 dicembre 2012 n. 221, dopo le parole: ''nei casi di oggettiva impossibilità tecnica.'' sono aggiunte le seguenti: ''È consentito alle rivendite di generi di monopolio derogare all'obbligo di cui al comma 4 qualora i pagamenti elettronici abbiano ad oggetto beni e servizi di pubblica utilità remunerati ad aggio e/o margine fisso''.».
31.0.30
Testor, Mollame, Ferrero, Rivolta, Faggi, Tosato
Precluso
Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:
«Art. 31-bis.
(Modifiche al decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102)
1. All'articolo 2, comma 2, lettera a), del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, le parole: ''e non siano in ogni caso locali.'', sono sostituite dalle seguenti: ''e comunque in corrispondenza del periodo in cui non siano oggetto di locazione.''».
31.0.31
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 31-bis.
1. All'articolo 26, comma 9, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo lettera b) è inserita la seguente:
''b-bis) prevedere, per i lavoratori con contratto a tempo pieno e indeterminato che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 7 anni e che sottoscrivono con il datore di lavoro un'intesa volta a ridurre la prestazione lavorativa in misura non inferiore al 50 per cento rispetto alla prestazione a tempo pieno, la corresponsione, limitatamente al periodo necessario ad accedere nell'ambito di processi di agevolazione all'esodo alle prestazioni straordinarie di sostegno al reddito di cui alla lettera b) del presente comma, di un trattamento corrispondente alla retribuzione che sarebbe spettata per la prestazione lavorativa non effettuata e il versamento alla competente gestione assicurativa obbligatoria della contribuzione correlata determinata in base all'articolo 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183; la relativa copertura economica è assicurata attraverso i contributi di finanziamento di cui all'articolo 33, primo e secondo comma. Alle suddette trasformazioni a tempo parziale non si applicano a decorrere dal 1º aprile 2022 le disposizioni contenute nell'articolo 8, comma 8, del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81, né eventuali norme contrattuali che prevedano limiti quantitativi di costituzione dei rapporti di lavoro a tempo parziale.''».
31.0.32
Bagnai, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 31-bis.
1. All'articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e s.m.i., sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5-bis, le parole: ''fino al 31 dicembre 2021'' sono soppresse;
b) al comma 5-ter, le parole: ''per l'anno 2022'' sono soppresse.».
31.0.33
Bagnai, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 31-bis.
1. All'articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e s.m.i., sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5-bis, le parole: ''fino al 31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino al 31 dicembre 2022'';
b) al comma 5-ter, le parole: ''per l'anno 2022'' sono sostituite dalle seguenti: ''per l'anno 2023''.».
31.0.34
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 31-bis.
1. All'articolo 38, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
''6-bis. Per i vini a IGP, le operazioni di assemblaggio delle partite o delle frazioni di partita di 'vini finiti' e dei prodotti atti alla rifermentazione per la produzione di vini frizzanti e spumanti derivanti da uve raccolte fuori zona (massimo 15 per cento) con vini derivanti da uve della zona di produzione (minimo 85 per cento) è effettuato anche in una fase successiva alla produzione, nell'ambito della zona di elaborazione delimitata nel disciplinare della specifica IGP.''».
31.0.35
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 31-bis.
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 424 è inserito il seguente:
''424-bis. L'assegnazione a ciascun Istituto Zooprofilattico Sperimentale della quota di risorse di cui all'articolo 1, comma 424 opera, a partire dall'anno 2022, in base ai seguenti criteri: il 60 per cento delle risorse viene attribuito con riferimento al numero delle assunzioni effettuate al 31 dicembre dell'anno precedente in applicazione dell'articolo 1, commi 426 e 432, mentre il restante 40 per cento in relazione alla quota di finanziamento di cui l'Ente è destinatario per i progetti di ricerca corrente.''».
31.0.36
Iwobi, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo l'articolo, è inserito il seguente:
«Art. 31-bis.
(Digitalizzazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti a duplice uso)
1. Al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:
''Art. 8-bis.
(Procedimenti telematici)
1. I procedimenti previsti dal presente decreto possono essere svolti con modalità telematiche nel rispetto del diritto europeo e del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.''».
31.0.37
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 31-bis.
(Digitalizzazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti a duplice uso)
1. Al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:
''Art. 8-bis.
(Procedimenti telematici)
1. I procedimenti previsti dal presente decreto possono essere svolti con modalità telematiche nel rispetto del diritto europeo e del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.''».
31.0.38
Precluso
Dopo l'articolo, è inserito il seguente:
«Art. 31-bis.
(Digitalizzazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti a duplice uso)
1. Al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:
''Art. 8-bis.
(Procedimenti telematici)
1. I procedimenti previsti dal presente decreto possono essere svolti con modalità telematiche nel rispetto del diritto europeo e del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.''».
31.0.39
Precluso
Dopo l'articolo, è inserito il seguente:
«Art. 31-bis.
(Digitalizzazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti a duplice uso)
1. Al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:
''Art. 8-bis.
(Procedimenti telematici)
1. I procedimenti previsti dal presente decreto possono essere svolti con modalità telematiche nel rispetto del diritto europeo e del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.''».
31.0.40
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 31-bis.
(Disposizioni in favore dell'Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile)
1. Al fine di consentire la prosecuzione dell'operatività della fondazione denominata ''Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile'', di cui all'articolo 1, commi 732-734, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.
2. Agli oneri di cui alla presente disposizione, pari a 3 milioni di euro ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'Istruzione.».
31.0.41
de Bertoldi, Calandrini, De Carlo
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 31-bis.
(Misure di sostegno per il settore delle automotive)
1. In considerazione dei gravi effetti economici e produttivi determinati dal perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementata di 250 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare secondo la seguente ripartizione, che costituisce limite di spesa:
a) 62,5 milioni di euro ai contributi per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di autoveicoli con emissioni comprese nella fascia 0-60 grammi (g) di anidride carbonica (CO2) per chilometro (Km), di cui all'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
b) 62,5 milioni di euro ai contributi per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica, di cui all'articolo 1, comma 657, della legge n. 178 del 2020, di cui euro 15 milioni riservati ai veicoli esclusivamente elettrici;
c) 62,5 milioni di euro ai contributi per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di autoveicoli con emissioni comprese nella fascia 61-135 grammi (g) di anidride carbonica (CO2) per chilometro (Km), di cui all'articolo 1, comma 654, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
d) 62,5 milioni di euro ai contributi di cui all'articolo 73-quinquies, comma 2, lettera d), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
2. Con decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico possono essere individuati i limiti massimi giornalieri di prenotazione per ciascun rivenditore e richiedente, anche in proporzione al fatturato annuo dei rivenditori.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modificazioni.».
31.0.42
Romano, Catalfo, Guidolin, Matrisciano, Romagnoli, Croatti, Bressa, Ruotolo, Laforgia
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 31-bis.
(Armonizzazione delle indennità di amministrazione)
1. All'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: ''del personale appartenente alle aree professionali dei Ministeri'', sono sostituite dalle seguenti: ''del personale cui si applica il CCNL relativo al comparto dei Ministeri.''».
31.0.43
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 31-bis.
1. All'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e successive modifiche ed integrazioni, apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: ''direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete.'' aggiungere il seguente periodo: ''Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti che, attraverso l'utilizzo materiale delle sue infrastrutture, forniscono il servizio all'utente finale. Tali soggetti sono tenuti a comunicare formalmente al soggetto titolare dell'atto di concessione il numero complessivo delle utenze attivate, entro il 1º febbraio di ogni anno e, contestualmente, provvedono al pagamento degli importi spettanti al soggetto titolare della concessione.'';
b) dopo le parole: ''31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato,'', aggiungere le seguenti: ''dal soggetto tenuto al pagamento del canone.''».
31.0.44
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 31-bis.
(Diritto di rivalsa nella disciplina vigente sul canone unico)
1. All'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e s.m.i., apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: ''direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete.'' aggiungere il seguente periodo: ''Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti che, attraverso l'utilizzo materiale delle sue infrastrutture, forniscono il servizio all'utente finale. Tali soggetti sono tenuti a comunicare formalmente al soggetto titolare dell'atto di concessione il numero complessivo delle utenze attivate, entro il 1º febbraio di ogni anno e, contestualmente, provvedono al pagamento degli importi spettanti al soggetto titolare della concessione.'';
b) dopo le parole: ''31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato'', aggiungere le seguenti: ''dal soggetto tenuto al pagamento del canone.''».
31.0.45
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 31-bis.
1. All'articolo 48-bis, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Qualora non interamente compensato in tale periodo, il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, anche nel secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.''».
31.0.46
Bagnai, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 31-bis.
(Proroga termini nel settore aerospaziale)
1. All'articolo 52 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: ''1. I versamenti di quote di restituzione e di diritti di regia, relativi ai finanziamenti concessi ai sensi della legge 24 dicembre 1985, n. 808, in scadenza nel 2020, nel 2021 e nel 2022, sono sospesi e sono effettuati, senza applicazione di interessi e di sanzioni, in unica soluzione rispettivamente entro il 31 dicembre 2023, entro il 31 dicembre 2024 ed entro il 31 dicembre 2025 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di dieci rate mensili di pari importo a decorrere rispettivamente dal 31 dicembre 2023, dal 31 dicembre 2024 e dal 31 dicembre 2025.''.
2. Con riguardo agli interventi inerenti ai progetti di ricerca e di sviluppo nell'area della sicurezza nazionale già assentiti ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, i diritti di regia derivanti dalla vendita dei prodotti utilizzanti le tecnologie sviluppate nell'ambito dei singoli progetti finanziati, non ancora versati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono dovuti se i relativi contratti di vendita sono stati conclusi nel quinquennio successivo alla data di completamento dell'erogazione dei finanziamenti. È comunque esclusa l'applicazione dell'articolo 2033 del codice civile per le somme già versate. La presente disposizione si applica ai soggetti che presentano, nei termini ivi previsti, la dichiarazione di cui al comma 3.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i soggetti beneficiari che non hanno ancora completato il pagamento dei diritti dovuti presentano al Ministero dello sviluppo economico apposita dichiarazione sull'ammontare dei diritti di regia maturati ai sensi del comma 2, sulla base delle vendite effettuate nonché sulle somme ancora non versate, formulata sulla base dei bilanci regolarmente approvati.
4. Il Ministero dello sviluppo economico procede ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni.
5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
31.0.47
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 31-bis.
(Proroga termini nel settore aerospaziale)
1. All'articolo 52 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: ''1. I versamenti di quote di restituzione e di diritti di regia, relativi ai finanziamenti concessi ai sensi della legge 24 dicembre 1985, n. 808, in scadenza nel 2020, nel 2021 e nel 2022, sono sospesi e sono effettuati, senza applicazione di interessi e di sanzioni, in unica soluzione rispettivamente entro il 31 dicembre 2023, entro il 31 dicembre 2024 ed entro il 31 dicembre 2025 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di dieci rate mensili di pari importo a decorrere rispettivamente dal 31 dicembre 2023, dal 31 dicembre 2024 e dal 31 dicembre 2025.''.
2. Con riguardo agli interventi inerenti ai progetti di ricerca e di sviluppo nell'area della sicurezza nazionale già assentiti ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, i diritti di regia derivanti dalla vendita dei prodotti utilizzanti le tecnologie sviluppate nell'ambito dei singoli progetti finanziati, non ancora versati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono dovuti se i relativi contratti di vendita sono stati conclusi nel quinquennio successivo alla data di completamento dell'erogazione dei finanziamenti. È comunque esclusa l'applicazione dell'articolo 2033 del codice civile per le somme già versate. La presente disposizione si applica ai soggetti che presentano, nei termini ivi previsti, la dichiarazione di cui al comma 3.
3 Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i soggetti beneficiari che non hanno ancora completato il pagamento dei diritti dovuti presentano al Ministero dello sviluppo economico apposita dichiarazione sull'ammontare dei diritti di regia maturati ai sensi del comma 2, sulla base delle vendite effettuate nonché sulle somme ancora non versate, formulata sulla base dei bilanci regolarmente approvati.
4. Il Ministero dello sviluppo economico procede ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni.
5. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
31.0.48
Testor, Ferrero, Rivolta, Faggi, Tosato
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 31-bis.
(Ulteriori disposizioni urgenti)
1. All'elenco 1, di cui all'articolo 23-quater del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge18 dicembre 2020, n. 176, il punto 3, è soppresso.».
31.0.49
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 31-bis.
(Modifiche all'articolo 1, comma 757, della legge 178 del 2020)
1. All'articolo 1, comma 757, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, dopo le parole: ''della legge 8 luglio 1986, n. 349,'', sono aggiunte le seguenti: ''nonché dalle associazioni iscritte nei registri regionali delle ODV e che gestiscono CRAS (Centri di Recupero Animali Selvatici) con attività operative diurne, notturne e continuative nel corso dell'intero anno solare e che non esercitino attività in conflitto d'interesse,'';
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: ''Il decreto di cui al precedente periodo istituisce una Commissione competente sul controllo dei criteri di operatività necessari per accedere al fondo di cui al presente comma. La Commissione è composta in maniera paritetica da un rappresentante della Regione, del Servizio Veterinario del Dsp Ausl competente in materia di fauna selvatica e degli organi di vigilanza forestale.''».
31.0.50
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente
«Art. 40-bis.
(Termini per il pagamento dei canoni scaduti nei contratti di locazione)
1. La morosità del conduttore nel pagamento dei canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo, relativi al periodo di vigenza dello stato di emergenza epidemiologica, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e successive proroghe, può essere sanata in sede giudiziale se il conduttore versa l'importo dovuto entro la prima udienza di comparizione per la convalida di sfratto di cui all'articolo 665 c.p.c. e ss. A seguito di tale pagamento la domanda del locatore di rilascio dell'immobile e/o di risoluzione del contratto per inadempimento diviene improcedibile.
2. All'articolo 40-quater del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
''1-bis. In caso di provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento dei canoni alle scadenze, il conduttore può sanare la morosità entro i termini di cui al comma 1, lettere a) e b) del presente articolo, con l'effetto di rendere improcedibile l'azione di risoluzione del contratto.''».
31.0.51
Mollame, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:
«Art. 31-bis.
1. I crediti maturati dalle imprese, ai sensi dell'articolo 1-septies del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, possono essere convertiti in crediti di imposta e utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel periodo d'imposta successivo a quello di maturazione.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
31.0.52
Precluso
Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:
«Art. 31-bis.
1. Al fine di garantire l'attuazione delle disposizioni per l'attuazione del PNRR, di cui al decreto-legge del 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021 n. 113 con cui il Governo ha disposto che, a decorrere dal 7 agosto 2021, le assunzioni di segretari comunali e provinciali sono autorizzate con le modalità di cui all'articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 per un numero di unità pari al 100 per cento di quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente, con conseguente abrogazione, dalla medesima data, del comma 6 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il Ministero dell'interno approva con cadenza annuale ed entro il 31 dicembre di ogni anno, il Piano triennale del fabbisogno di Segretari Comunali per un numero di posti corrispondenti alle cessazioni registrate nel triennio precedente.
2. In deroga all'articolo 16-ter comma 2 del DI 192/16 convertito in legge n. 8 del 2020, una quota pari al 50 per cento dei posti del concorso pubblico previsto dal comma 3 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, può essere riservata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che siano in possesso dei titoli di studio previsti per l'accesso alla carriera dei segretari comunali e provinciali e abbiano un'anzianità di servizio di almeno cinque anni in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è previsto il possesso dei medesimi titoli di studio.
3. II corso-concorso di formazione previsto dal comma 2 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, ha la durata di 4 mesi ed è seguito da un tirocinio pratico di 4 mesi presso uno o più comuni. Il corso finalizzato all'abilitazione all'iscrizione all'Albo dei Segretari è equiparato, ai fini di cui all'articolo 10 legge n. 300 del 1970, ai corsi di abilitazione alle professioni per le quali vi è necessità di iscrizioni ad Albi professionali autonomi. Le procedure concorsuali hanno una durata non superiore a 18 mesi decorrenti dalla pubblicazione del bando, quelle corsuali non superano ulteriori 12 mesi dall'approvazione della graduatoria concorsuale all'approvazione della graduatoria finale.
4. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle procedure di reclutamento in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in quanto applicabili.
5. In sede di prima applicazione al fine di dare attuazione al PNRR di cui al decreto-legge del 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021 n. 113 e alle modifiche introdotte ai sensi dell'articolo 31-bis del D.L. 152/2021 conv. in L. 233/2021, i Segretari Comunali e provinciali iscritti alla fascia professionale C, in deroga alle disposizioni di cui al DMI 21 ottobre 2020, possono assumere la titolarità di sedi di segreteria in forma singola o associata fino a 5000 abitanti e in forma associata fino a 10000 abitanti alle condizioni di cui all'articolo 16-ter comma 9 del DI 162/2019 conv. in legge n. 8 del 2020.
6. L'assunzione della titolarità di sedi di segreteria con popolazione complessiva superiore alla fascia di appartenenza non determina una deroga alla disciplina giuridica sulle progressioni di carriera di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 1997.
7. In ogni caso, ai fini dell'attuazione del PNRR, la spesa per l'assegnazione di Segretari Comunali quali titolari di sedi di Segreteria in forma singola o associata di cui al comma 5, soggiace ai limiti di cui all'articolo 31-bis del DL. 233/2021.
L'articolo 31-bis comma 5 del DI 152/2021 conv. in legge n. 233 del 2021 trova applicazione anche per la spesa per i segretari comunali che siano individuati quali titolari di sedi dì segreteria in forma singola o associata con popolazione fino a 5.».
31.0.53
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 31-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di editoria, in materia tributaria e di imposta)
1. All'articolo 14 del decreto-legge n. 228 del 30 dicembre 2021 dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
''4-bis Agli atti traslativi, a titolo oneroso, della proprietà di beni immobili ubicati nei terreni montani come delimitati ai sensi dell'articolo 15 legge 27 dicembre 1977, n. 984, di valore economico inferiore a 5.000,00 euro, si applica l'imposta di registro nella misura fissa di 200,00 euro''.».
31.0.54
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 31-bis.
(Disposizioni urgenti per la partecipazione dell'Italia all'Expo Osaka 2025)
1. All'articolo 1, comma 382, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: ''per l'anno 2023'' sono sostituite dalle seguenti: ''annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023'';
b) al secondo periodo, le parole: ''e terzo'' sono sostituite dalle seguenti: '', terzo e quinto'';
c) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: ''Al Commissario generale di sezione è attribuito un compenso in misura non superiore al limite di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 68, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Ai contratti da stipulare in attuazione del presente comma si applicano le disposizioni in materia di contratti pubblici applicabili nello svolgimento dei progetti inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza.''.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera a), pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma i, lettere b) e c) si provvede mediante le risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione vigente.».
31.0.55
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 31-bis.
(Disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alle Esposizioni universali)
1. All'articolo 1, comma 447, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole da: ''istituito'' a: ''stanziamento di'' sono sostituite dalle seguenti: ''autorizzata l'erogazione di un contributo statale a favore di Roma Capitale pari a'';
b) sono inseriti, in fine, i seguenti periodi: ''Per l'attuazione del presente comma, Roma Capitale, gli enti pubblici e le società in house dalla stessa controllati operano, in qualità di stazioni appaltanti, con i poteri e con le modalità di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. La Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono autorizzati a partecipare alla costituzione di un comitato promotore per l'indirizzo e il coordinamento delle attività di promozione della candidatura della città di Roma ad ospitare l'Esposizione universale del 2030. Gli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del comitato sono posti in capo a Roma Capitale. Nei limiti delle risorse di cui al primo periodo e in deroga ai limiti previsti a legislazione vigente, Roma Capitale, gli enti pubblici e le società in house dalla stessa controllati sono autorizzati a conferire incarichi di consulenza e di collaborazione e a reclutare personale con forme contrattuali flessibili, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2023.''.
2. All'articolo 1, comma 382, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: ''per l'anno 2023'' sono sostituite dalle seguenti: ''annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023'';
b) al secondo periodo, le parole: ''e terzo'' sono sostituite dalle seguenti: '', terzo e quinto'';
c) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: ''Al Commissario generale di sezione è attribuito un compenso in misura non superiore al limite di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 68, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Ai contratti da stipulare in attuazione del presente comma si applicano le disposizioni in materia di contratti pubblici applicabili nello svolgimento dei progetti inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza.''.
3. Agli oneri derivanti dal comma 2, lettera a), pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, lettere b) e c) si provvede mediante le risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione vigente.».
31.0.56
Iwobi, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 31-bis.
(Disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alle Esposizioni universali)
1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il comma 447 è sostituito dal seguente:
''sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole da: 'istituito' a 'stanziamento di' sono sostituite dalle seguenti: 'autorizzata l'erogazione di un contributo statale a favore di Roma Capitale pari a';
b) sono inseriti, in fine, i seguenti periodi: 'Per l'attuazione del presente comma, Roma Capitale, gli enti pubblici e le società in house dalla stessa controllati operano, in qualità di stazioni appaltanti, con i poteri e con le modalità di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. La Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono autorizzati a partecipare alla costituzione di un comitato promotore per l'indirizzo e il coordinamento delle attività di promozione della candidatura della città di Roma ad ospitare l'Esposizione universale del 2030. Gli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del comitato sono posti in capo a Roma Capitale. Nei limiti delle risorse di cui al primo periodo e in deroga ai limiti previsti a legislazione vigente, Roma Capitale, gli enti pubblici e le società in house dalla stessa controllati sono autorizzati a conferire incarichi di consulenza e di collaborazione e a reclutare personale con forme contrattuali flessibili, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2023.'''.
2. All'articolo 1, comma 382, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: ''per l'anno 2023'' sono sostituite dalle seguenti: ''annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023'';
b) al secondo periodo, le parole: ''e terzo'' sono sostituite dalle seguenti: '', terzo e quinto'';
c) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: ''Al Commissario generale di sezione è attribuito un compenso in misura non superiore al limite di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 68, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Ai contratti da stipulare in attuazione del presente comma si applicano le disposizioni in materia di contratti pubblici applicabili nello svolgimento dei progetti inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza.''.
3. Agli oneri derivanti dal comma 2, lettera a), pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettere b) e c) si provvede mediante le risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione vigente.».
31.0.57
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 31-bis.
(Disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alle Esposizioni universali)
1. All'articolo 1, comma 447, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole da: ''istituito'' a ''stanziamento di'' sono sostituite dalle seguenti: ''autorizzata l'erogazione di un contributo statale a favore di Roma Capitale pari a'';
b) sono inseriti, in fine, i seguenti periodi: ''Per l'attuazione del presente comma, Roma Capitale, gli enti pubblici e le società in house dalla stessa controllati operano, in qualità di stazioni appaltanti, con i poteri e con le modalità di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. La Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono autorizzati a partecipare alla costituzione di un comitato promotore per l'indirizzo e il coordinamento delle attività di promozione della candidatura della città di Roma ad ospitare l'Esposizione universale del 2030. Gli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del comitato sono posti in capo a Roma Capitale. Nei limiti delle risorse di cui al primo periodo e in deroga ai limiti previsti a legislazione vigente, Roma Capitale, gli enti pubblici e le società in house dalla stessa controllati sono autorizzati a conferire incarichi di consulenza e di collaborazione e a reclutare personale con forme contrattuali flessibili, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2023.''.
2. All'articolo 1, comma 382, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo, le parole: ''per l'anno 2023'' sono sostituite dalle seguenti: ''annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023'';
b) al secondo periodo, le parole: ''e terzo'' sono sostituite dalle seguenti: '', terzo e quinto'';
c) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: ''Al Commissario generale di sezione è attribuito un compenso in misura non superiore al limite di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 68, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Ai contratti da stipulare in attuazione del presente comma si applicano le disposizioni in materia di contratti pubblici applicabili nello svolgimento dei progetti inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza.''.
3. Agli oneri derivanti dal comma 2, lettera a), pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettere b) e c) si provvede mediante le risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione vigente.».
31.0.58
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 31-bis.
(Disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alle Esposizioni universali)
1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, al comma 447 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole da: ''istituito'' a ''stanziamento di'' sono sostituite dalle seguenti: ''autorizzata l'erogazione di un contributo statale a favore di Roma Capitale pari a'';
b) sono inseriti, in fine, i seguenti periodi: ''Per l'attuazione del presente comma, Roma Capitale, gli enti pubblici e le società in house dalla stessa controllati operano, in qualità di stazioni appaltanti, con i poteri e con le modalità di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. La Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono autorizzati a partecipare alla costituzione di un comitato promotore per l'indirizzo e il coordinamento delle attività di promozione della candidatura della città di Roma ad ospitare l'Esposizione universale del 2030. Gli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del comitato sono posti in capo a Roma Capitale. Nei limiti delle risorse di cui al primo periodo e in deroga ai limiti previsti a legislazione vigente, Roma Capitale, gli enti pubblici e le società in house dalla stessa controllati sono autorizzati a conferire incarichi di consulenza e di collaborazione e a reclutare personale con forme contrattuali flessibili, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2023.''.
2. All'articolo 1, comma 382, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: ''per l'anno 2023'' sono sostituite dalle seguenti: ''annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023'';
b) al secondo periodo, le parole: ''e terzo'' sono sostituite dalle seguenti: '', terzo e quinto'';
c) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: ''Al Commissario generale di sezione è attribuito un compenso in misura non superiore al limite di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 68, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Ai contratti da stipulare in attuazione del presente comma si applicano le disposizioni in materia di contratti pubblici applicabili nello svolgimento dei progetti inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza.''.
3. Agli oneri derivanti dal comma 2, lettera a), pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettere b) e c) si provvede mediante le risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione vigente.».
31.0.59
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 31-bis.
(Disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alle Esposizioni universali)
1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, al comma 447 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole da: ''istituito'' a ''stanziamento di'' sono sostituite dalle seguenti: ''autorizzata l'erogazione di un contributo statale a favore di Roma Capitale pari a'';
b) sono inseriti, in fine, i seguenti periodi: ''Per l'attuazione del presente comma, Roma Capitale, gli enti pubblici e le società in house dalla stessa controllati operano, in qualità di stazioni appaltanti, con i poteri e con le modalità di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. La Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono autorizzati a partecipare alla costituzione di un comitato promotore per l'indirizzo e il coordinamento delle attività di promozione della candidatura della città di Roma ad ospitare l'Esposizione universale del 2030. Gli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del comitato sono posti in capo a Roma Capitale. Nei limiti delle risorse di cui al primo periodo e in deroga ai limiti previsti a legislazione vigente, Roma Capitale, gli enti pubblici e le società in house dalla stessa controllati sono autorizzati a conferire incarichi di consulenza e di collaborazione e a reclutare personale con forme contrattuali flessibili, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2023.''.
2. All'articolo 1, comma 382, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: ''per l'anno 2023'' sono sostituite dalle seguenti: ''annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023'';
b) al secondo periodo, le parole: ''e terzo'' sono sostituite dalle seguenti: '', terzo e quinto'';
c) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: ''Al Commissario generale di sezione è attribuito un compenso in misura non superiore al limite di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 68, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Ai contratti da stipulare in attuazione del presente comma si applicano le disposizioni in materia di contratti pubblici applicabili nello svolgimento dei progetti inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza.''.
3. Agli oneri derivanti dal comma 2, lettera a), pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettere b) e c) si provvede mediante le risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione vigente.».
31.0.60
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 31-bis.
(Disposizioni urgenti per la candidatura della città di Roma ad ospitare l'Esposizione universale del 2030)
1. All'articolo 1, comma 447, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole da: ''istituito'' a ''stanziamento di'' sono sostituite dalle seguenti: ''autorizzata l'erogazione di un contributo statale a favore di Roma Capitale pari a'';
b) sono inseriti, in fine, i seguenti periodi: ''Per l'attuazione del presente comma, Roma Capitale, gli enti pubblici e le società in house dalla stessa controllati operano, in qualità di stazioni appaltanti, con i poteri e con le modalità di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. La Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono autorizzati a partecipare alla costituzione di un comitato promotore per l'indirizzo e il coordinamento delle attività di promozione della candidatura della città di Roma ad ospitare l'Esposizione universale del 2030. Gli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del comitato sono posti in capo a Roma Capitale. Nei limiti delle risorse di cui al primo periodo e in deroga ai limiti previsti a legislazione vigente, Roma Capitale, gli enti pubblici e le società in house dalla stessa controllati sono autorizzati a conferire incarichi di consulenza e di collaborazione e a reclutare personale con forme contrattuali flessibili, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2023.''».
31.0.61
Malpezzi, Alfieri, Manca, Ferrari, Rojc
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 31-bis.
(Disposizioni urgenti per la candidatura della città di Roma ad ospitare l'Esposizione universale del 2030)
1. All'articolo 1, comma 447, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole da: ''istituito'' a ''stanziamento di'' sono sostituite dalle seguenti: ''autorizzata l'erogazione di un contributo statale a favore di Roma Capitale pari a'';
b) sono inseriti, in fine, i seguenti periodi: ''Per l'attuazione del presente comma, Roma Capitale, gli enti pubblici e le società in house dalla stessa controllati operano, in qualità di stazioni appaltanti, con i poteri e con le modalità di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. La Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono autorizzati a partecipare alla costituzione di un comitato promotore per l'indirizzo e il coordinamento delle attività di promozione della candidatura della città di Roma ad ospitare l'Esposizione universale del 2030. Gli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del comitato sono posti in capo a Roma Capitale. Nei limiti delle risorse di cui al primo periodo e in deroga ai limiti previsti a legislazione vigente, Roma Capitale, gli enti pubblici e le società in house dalla stessa controllati sono autorizzati a conferire incarichi di consulenza e di collaborazione e a reclutare personale con forme contrattuali flessibili, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2023.''».
31.0.62
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 31-bis.
(Misure per la tutela e sviluppo dell'impresa artigiana artistico-tradizionale)
1. All'articolo 1, comma 700, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: ''5 milioni per l'anno 2022'' sono sostituite dalle seguenti: ''10 milioni per l'anno 2022 e 20 milioni a decorrere dall'anno 2023''.
2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 5 milioni per l'anno 2022 e a 20 milioni a decorrere dall'anno 2023, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 20222024, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».
31.0.63
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 31-bis.
(Proroga IMU ridotta per soggetti non residenti titolari di pensione)
1. All'articolo 1, comma 743, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: ''all'anno 2022'' inserire le seguenti: ''e 2023'';
b) le parole: ''3 milioni'' sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: ''6 milioni''.
2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 3 milioni per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
31.0.64
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 31-bis.
(Rifinanziamento Fondo distribuzione derrate alimentari agli indigenti)
1. All'articolo 1, comma 719, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: ''di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023'' sono sostituite dalle seguenti: ''di 3 milioni di euro per l'anno 2022 e 2 milioni di euro per l'anno 2023''.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
31.0.65
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 31-bis.
1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo, con una dotazione di 500.000 euro per l'anno 2022, destinato a erogare, nel limite di spesa di cui al presente comma, un contributo economico in favore dei familiari del personale della Polizia locale, impegnato nelle azioni di contenimento, di contrasto e di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che durante lo stato di emergenza abbia contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, una patologia dalla quale sia conseguita la morte per effetto, diretto o come concausa, del contagio da COVID-19.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i soggetti che possono usufruire del contributo di cui al comma 1, nonché le misure applicative del presente articolo, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al citato comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
31.0.66
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 31-bis.
(Misure in materia di assunzione e di formazione di allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria)
1. Al fine di incrementare l'efficienza degli istituti penitenziari ed evitarne il conseguente collasso, anche in conseguenza della situazione determinata dall'emergenza sanitaria da COVID-19, per la copertura, in subordine, anche dei posti riservati ai sensi dell'articolo 703, comma 1, lettera d), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e allo scopo di semplificare e di velocizzare le medesime procedure, è autorizzata, nei limiti del relativo risparmio di spesa, determinati ai sensi dell'articolo 66, commi 9-bis e 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione di 555 allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria, in via prioritaria, mediante scorrimento della graduatoria degli idonei del concorso pubblico a 754 posti, elevati a 938, di allievo agente del Corpo di polizia penitenziaria maschile e femminile, indetto con provvedimento direttoriale n febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 18 del 5 marzo 2019, e, per la parte residua, mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta del medesimo concorso. Per il predetto scorrimento della graduatoria della prova scritta, l'amministrazione penitenziaria procede alle assunzioni previa convocazione per gli accertamenti psicofisici e attitudinali degli interessati, individuati secondo specifici criteri stabiliti con decreto del Direttore generale del personale e delle risorse del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, che tiene conto del numero residuo dei posti rispetto allo scorrimento della graduatoria degli idonei e dell'ordine decrescente del voto conseguito, ferme restando le riserve e le preferenze previste dalla normativa vigente.
2. Il corso di formazione previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, per il personale assunto ai sensi del comma i del presente articolo di allievo agente del Corpo di polizia penitenziaria maschile e femminile, indetto con provvedimento direttoriale n febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 18 del 5 marzo 2019, ha la durata di sei mesi.
3. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
31.0.67
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 31-bis.
(Compensazione maggiori costi per i dispositivi sicurezza)
2. Al fine di contenere i danni derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, le imprese che operano nel settore dell'igiene ambientale per compensare i maggiori costi sostenuti per la sicurezza dei lavoratori nonché per la sanificazione e igienizzazione degli ambienti di lavoro e dei mezzi in relazione all'emergenza sanitaria da COVID-19, hanno la possibilità di trasferire i costi citati dal conto economico allo stato patrimoniale, con la possibilità di ammortizzarli in 10 anni, quando gli stessi sono superiori a quelli previsti in fase di gara e anticipati dalle imprese al fine di garantire il regolare svolgimento del servizio.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di spesa di 10 milioni di Euro, si provvede a decorrere dal 2022 mediante riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10 comma 5 del decreto-legge 29 Novembre 2004 n. 282.».
31.0.68
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 31-bis.
(Credito d'imposta per installazione sistemi anti caduta)
1. Al fine di migliorare le condizioni di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, spetta un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute negli anni 2022 e 2023, per l'installazione di sistemi di anti caduta fissi e permanenti atti a prevenire le cadute dall'alto. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 100 milioni di euro per l'anno 2022 e 200 milioni per il 2023.
2. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022 e 200 milioni per il 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi perenti della spesa di parte corrente, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».
31.0.69
Precluso
Dopo l'articolo, è inserito il seguente:
«Art. 31-bis.
1. Al fine di definire un piano articolato per sanare l'emergenza della salute mentale acuita dall'onda lunga del Covid-19, è istituito nello stato di previsione del Ministero della Salute un fondo specifico con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2022, 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.
2. Con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 100 milioni di euro a decorrere dal 2022.».
31.0.70
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 31-bis.
(Rimborsi svalutazione immobili nel quartiere Tamburi di Taranto)
1. A seguito della riduzione del valore commerciale degli immobili situati nel quartiere Tamburi della città di Taranto, prodotte a seguito dell'esposizione ad emissioni intollerabili ai sensi dell'articolo 844 del Codice Civile, possono accedere al risarcimento dei danni i proprietari che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano presentato richiesta di risarcimento danni in sede legale, sia civile che penale. Il rimborso è riconosciuto a seguito di sentenza passata in giudicato sulla base del criterio cronologico di definizione dei relativi processi. In caso di sentenza favorevole al ricorrente il risarcimento riconosciuto è comunque di importo pari a 7300 euro.».
31.0.71
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 31-bis.
(Disposizioni urgenti per l'emergenza afghana)
1. Le quote restituite dalle competenti organizzazioni internazionali dei contributi per il sostegno alle forze armate e di sicurezza afghane già erogati alle predette organizzazioni in applicazione dei provvedimenti di autorizzazione delle missioni internazionali adottati fino all'anno 2020 sono versate all'entrata e sono riassegnate al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per attività di assistenza umanitaria in aree di crisi.».
31.0.72
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 31-bis.
(Disposizioni urgenti per l'emergenza afghana)
1. Le quote restituite dalle competenti organizzazioni internazionali dei contributi per il sostegno alle forze armate e di sicurezza afghane già erogati alle predette organizzazioni in applicazione dei provvedimenti di autorizzazione delle missioni internazionali adottati fino all'anno 2020 sono versate all'entrata e sono riassegnate al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per attività di assistenza umanitaria in aree di crisi.».
31.0.73
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 31-bis.
(Disposizioni urgenti per l'emergenza afghana)
1. Le quote restituite dalle competenti organizzazioni internazionali dei contributi per il sostegno alle forze amiate e di sicurezza afghane già erogati alle predette organizzazioni in applicazione dei provvedimenti di autorizzazione delle missioni internazionali adottati fino all'anno 2020, sono versate all'entrata e sono riassegnate al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per attività di assistenza umanitaria in aree di crisi.».
31.0.74
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 31-bis.
(Disposizioni urgenti per l'emergenza afghana)
1. Le quote restituite dalle competenti organizzazioni internazionali dei contributi per il sostegno alle forze armate e di sicurezza afghane già erogati alle predette organizzazioni in applicazione dei provvedimenti di autorizzazione delle missioni internazionali adottati fino all'anno 2020 sono versate all'entrata e sono riassegnate al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per attività di assistenza umanitaria in aree di crisi.».
32.0.1
Testor, Ferrero, Rivolta, Faggi, Tosato
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 32-bis.
(Clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano)
1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».
32.0.3
Testor, Ferrero, Rivolta, Faggi, Tosato
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 32-bis.
(Clausola di salvaguardia)
1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e relative norme di attuazione.».
1.20
La Commissione
Precluso
Apportate le seguenti modificazioni:
- al comma 2, le parole: «fino al 31 gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 marzo 2022»;
- al comma 3, le parole: «entro il 16 settembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 16 ottobre 2022».
3.76 (testo 5)
La Commissione
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 3-bis
1. All'articolo 1, comma 195, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nel quarto periodo è aggiunta in fine la seguente parola: "laureato".
2. All'articolo 1, comma 1062, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Relativamente al settore agricolo la perizia tecnica di cui al precedente periodo può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico laureato o da un perito agrario laureato.".
3.91
Laniece, Bressa, Durnwalder, Steger, Unterberger, Laus
Ritirato e trasformato nell'odg G3.91
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Le società aventi per oggetto sociale la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva esercitati in aree montane sono escluse, per un periodo di trentasei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, dall'applicazione del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica). Resta ferma la facoltà per le amministrazioni pubbliche di costituire, acquisire o mantenere partecipazioni nelle predette società, secondo la disciplina stabilita dall'amministrazione titolare delle partecipazioni stesse.»;
3.94
La Commissione
Precluso
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. In considerazione della necessità di inquadrare, anche a livello statistico, le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati, l'Istituto nazionale di statistica definisce, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, una classificazione volta all'attribuzione di un codice ATECO specifico nell'ambito di ciascuna attività connessa al settore, mediante l'introduzione, nell'attuale classificazione alfanumerica delle attività economiche, di un elemento ulteriore, al fine di evidenziarne il nesso con l'organizzazione di matrimoni ed eventi privati».
3.122 (testo 3)
La Commissione
Precluso
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Dopo il comma 624 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è inserito il seguente:
"624-bis. I soggetti che esercitano la facoltà prevista dal comma 624 del presente articolo possono eliminare dal bilancio gli effetti della rivalutazione effettuata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Nelle note al bilancio è fornita adeguata informativa circa gli effetti prodotti dall'esercizio della revoca."
3.157
La Commissione
Precluso
Dopo il comma 4 inserire il seguente:
«4-bis. Considerata la particolare situazione di emergenza del settore della vendita a domicilio ed il necessario e conseguente sviluppo di nuove modalità di valorizzazione e promozione di tali attività, l'Istituto nazionale di statistica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, definisce una specifica classificazione merceologica delle attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 17 agosto 2005, n. 173, ai fini dell'attribuzione del codice ATECO».
G3.91 (già em. 3.91)
Laniece, Bressa, Durnwalder, Steger, Unterberger
Precluso
Il Senato,
in sede di esame dell'AS 2505 recante "Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico"
considerata l'attuale emergenza sanitaria ed epidemiologica derivante dalla diffusione di COVID-19 e della conseguente crisi economica che ne è derivata e che ha colpito pesantemente la montagna,
impegna il Governo a inserire nel primo provvedimento utile, i contenuti dell'emendamento 3.91.
G3.105 (già em. 7.0.6)
De Petris, Errani, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Precluso
Il Senato,
in sede di conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico;
premesso che:
- Secondo gli ultimi dati resi disponibili dalla task force per le misure a sostegno della liquidità, la mappa degli aiuti di Stato sui prestiti bancari risulta avere oggi una dimensione di circa 297 miliardi di euro;
- Di questi, circa 44 miliardi sono moratorie ancora attive, 221 miliardi sono prestiti garantiti da Mediocredito Centrale e 32 miliardi sono erogati attraverso Sace;
- Alcune misure di sostegno sviluppate nel corso degli ultimi due anni in seguito alla pandemia da COVID-19 non sono più in vigore, mentre altre sono prossime alla scadenza;
- Tuttavia, molte imprese, soprattutto nel settore turismo continuano a soffrire a causa della mancanza di liquidità e non sono in grado di riprendere i pagamenti in modo regolare e continuativo;
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di prevedere, nel corso di successivi interventi normativi, le necessarie proroghe delle moratorie sui finanziamenti in essere, estendendo altresì le garanzie sui nuovi finanziamenti oltre il termine attuale del 30 giugno 2022.
3.0.105
Errani, De Petris, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Ritirato e trasformato nell'odg G3.105
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Proroga misure per la liquidità delle imprese)
1. All'articolo 13 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: ''31 dicembre 2021'', ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2022''.
2. Al comma 1 dell'articolo 16 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: ''15 giugno 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 giugno 2022'' e le parole: ''31 dicembre 2021'', ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2022''.
3. La proroga di cui al comma precedente è riferita anche alla quota interessi».
4.2 (testo 3)
La Commissione
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire il comma 1 con il seguente:
"1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 105 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 60,7 milioni di euro destinati al beneficio di cui al comma 2, 5 milioni di euro destinati alle imprese, non soggette a obblighi di servizio pubblico, autorizzate all'esercizio di trasporto turistico di persone mediante autobus coperti, e la quota rimanente, pari a 39,3 milioni di euro, destinata a misure di sostegno per la continuità aziendale e la tutela dei lavoratori delle agenzie di viaggi e dei tour operator che abbiano subìto una diminuzione media del fatturato nell'anno 2021 di almeno il 30 per cento rispetto alla media del fatturato dell'anno 2019. Le risorse di cui al primo periodo destinate alle agenzie di viaggi e ai tour operator, sono erogate anche agli operatori economici costituiti o autorizzati successivamente al 1° gennaio 2020 secondo i criteri di cui al decreto del Ministro del turismo del 24 agosto 2021, prot. n. SG/243, ferme restando le modalità di verifica e controllo di cui al medesimo decreto."
b) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
"2-bis. Per l'anno 2022, 2 milioni di euro stanziati sul fondo di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono destinati alle guide turistiche e agli accompagnatori turistici, titolari di partita IVA.".
c) sostituire il comma 3 con il seguente:
"3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 105 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:
quanto a 100 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 32;
quanto a 5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo."
d) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
"3-bis. Alle minori entrate derivanti dal comma 2, valutate in 9,8 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 32.".
4.25 (testo 3)
La Commissione
Precluso
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
«2-bis. Ai datori di lavoro privati operanti nel settore agenzie di viaggi e tour operator, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è riconosciuto fino a un massimo di cinque mesi anche non continuativi per il periodo di competenza aprile-agosto 2022, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31 dicembre 2022, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL L'esonero è riparametrato e applicato su base mensile.
2-ter. L'esonero di cui al comma 2-bis è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta. Il beneficio contributivo di cui al comma 2-bis è riconosciuto nel limite di minori entrate contributive pari a 56,25 milioni di euro per l'anno 2022 e 9,1 milioni di euro per l'anno 2024.
2-quater. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui ai commi 2 e 2-ter e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero del turismo e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto ai predetti limiti di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
2-quinquies. Alle minori entrate derivanti dai commi da 2-bis a 2-quater, pari a 56,25 milioni di euro per l'anno 2022 e 9,1 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
2-sexies. L'esonero di cui al comma 2-bis è concesso ai sensi della Comunicazione della Commissione europea recante un ''Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19'' e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 2-bis a 2-quinquies è subordinata ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
4.37 (testo 2)
La Commissione
Precluso
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Per il centenario dell'impianto dell'Autodromo di Monza, è riservato in favore della Regione Lombardia un contributo per investimenti, in relazione allo svolgimento del Gran Premio d'Italia di Formula 1, di 5 milioni di euro nell'anno 2022, 10 milioni di euro nell'anno 2023 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui al comma 368, articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 per 5 milioni di euro nell'anno 2022, 10 milioni di euro nell'anno 2023 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025».
4.0.12 (testo 2)
La Commissione
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 4-bis.
(Modifiche al decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152)
1. Ai fini del riconoscimento degli incentivi di cui all'art.1, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, come modificato dalla legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233, tra gli interventi di cui all'articolo 1, comma 5, lettera c) del citato decreto-legge, sono da considerarsi comprese anche le installazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), seconda parte, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, limitatamente agli interventi di cui e con le modalità della Tabella A, Sezione II - Edilizia -Attività 16, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, quali unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti.
2. All'attuazione del comma 1 del presente articolo si provvede nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 1, commi 10 e 13, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233".
5.10 (testo 2)
La Commissione
Precluso
All'articolo 5, comma 1, dopo le parole: «settore turistico» sono inserite le seguenti: «, nonché a quelle dei settori di cui ai codici ATECO 93.11.20 - Gestione di piscine».
5.65 (testo 3)
La Commissione
Precluso
All'articolo 5, dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5-bis. All'articolo 11-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
i) il primo periodo è sostituito dal seguente: ''Nell'ambito delle azioni di contenimento della spesa relativa agli immobili condotti in locazione dallo Stato e di perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la dismissione di beni immobili pubblici, l'alienazione e la permuta di tali immobili sono considerate urgenti con prioritario riferimento a quelli il cui prezzo sia determinato secondo criteri e valori di mercato, anche riferite a immobili, utili alla realizzazione di iniziative immobiliari strategiche connesse ai traguardi e agli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, valutati al valore di mercato.'';
ii) al secondo periodo, dopo le parole: ''in uso,'' sono inserite le seguenti: ''a permutare e'';
iii) dopo il secondo periodo, sono aggiunti i seguenti: "Le operazioni di permuta di cui al presente articolo sono realizzate senza conguagli in denaro a carico dello Stato e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.";
iv) al quinto periodo, dopo le parole: ''l'alienazione'' sono inserite le seguenti: ''e la permuta'';
b) al comma 2, le parole: ''la vendita fa'' sono sostituite dalle seguenti: ''la vendita e la permuta fanno'';
c) al comma 3 dopo le parole: ''di alienazione'' sono inserite le seguenti: ''e di permuta''.».
5-ter. Le operazioni di permuta di cui al presente articolo sono realizzate senza conguagli in denaro a carico dello Stato e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."
5.0.8 (testo 2)
La Commissione
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Disposizioni in materia di sospensione temporanea dell'ammortamento del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali)
1. All'articolo 60, comma 7-bis, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: ''nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto'' sono sostituite dalle seguenti: "negli esercizi in corso al 31/12/2021 e al 31/12/2022"
b) l'ultimo periodo è abrogato.».
6.17
La Commissione
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:
«1-bis. L'Agenzia nazionale italiana del turismo riserva una percentuale dei propri piani promozionali per specifiche iniziative a vantaggio del settore termale, oltre a usare i dati messi a disposizione dal Ministero della salute per diffondere gli studi effettuati sui benefici delle cure termali. Un'ulteriore percentuale è dedicata alla promozione del turismo dei borghi e del turismo sostenibile. La stessa Agenzia relaziona annualmente alle competenti Commissioni parlamentari circa i programmi realizzati e gli obiettivi conseguiti.».
6.0.4 (testo 2)
La Commissione
Precluso
All'articolo 6, comma 1, sostituire le parole "31 marzo" con le seguenti: "30 giugno".
6.0.17
La Commissione
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
1. Al decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, sostituire la parola: ''quindici'' con la seguente: ''sedici'' e aggiungere, dopo le parole: ''della cooperazione internazionale'', le seguenti: '', uno del Ministero del turismo'';
b) all'articolo 3-bis, comma 2, dopo le parole: ''in materia di sport'', aggiungere le seguenti: '', sentito il Ministro del turismo.''».
6.0.18
La Commissione
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
1. All'articolo 1, comma 273, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: ''Abruzzo, Molise'' sono aggiunte le seguenti: '', nei comuni di cui all'allegato 1, 2 e 2-bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nonché nei comuni interessati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009''.».
6.0.19 (testo 3)
La Commissione
Precluso
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Articolo 6-bis
(Acquisizione dei dati di cui al decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58)
I dati di cui al comma 2 dell'articolo 13-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono resi disponibili al Ministero del Turismo secondo le modalità previste dal decreto 11 novembre 2020 del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro dell'interno. Agli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 7, comma 14, del decreto-legge 1 marzo 2021, n, 22, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 aprile 2021, n. 55, si applicano le disposizioni dell'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108."
6.0.22 (testo 2)
La Commissione
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
"Articolo 6-bis. 1. All'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo la lettera q), è aggiunta la seguente: ''q-bis) nomadi digitali e lavoratori da remoto, non appartenenti all'Unione europea;''; e dopo il comma 1-quinquies è aggiunto il seguente:
"1-sexies. I soggetti di cui al comma 1, lettera q-bis), sono cittadini di un Paese terzo, che svolgono attività lavorativa altamente qualificata attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici che consentono di lavorare da remoto in via autonoma ovvero per un'impresa anche non residente nel territorio dello Stato italiano. Per tali soggetti, nel caso in cui svolgano l'attività in Italia, non è richiesto il nullaosta al lavoro, ed il permesso di soggiorno, previa acquisizione del visto d'ingresso, è rilasciato per un periodo non superiore ad un anno, a condizione che il titolare abbia la disponibilità di un'assicurazione sanitaria, a copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale, e che vengano rispettate le disposizioni di carattere fiscale e contributivo vigenti nell'ordinamento nazionale. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro del turismo e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità e i requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno ai nomadi digitali, ivi comprese le categorie di lavoratori altamente qualificati che possono beneficiare del permesso, i limiti minimi di reddito del richiedente nonché le modalità necessarie per la verifica dell'attività lavorativa da svolgere".
7.1 (testo 2)
La Commissione
Precluso
All'articolo 7 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, all'Allegato I, apportare le seguenti modificazioni:
1) sostituire le parole: «55.10 e 55.20», con le seguenti: «55.10, 55.20 e 55.30».
2) alla voce: «Turismo», dopo: «Agenzie e tour operator (codici ATECO 79.1, 79.11, 79.12 e 79.90)», inserire la seguente: «Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte (codice ateco 55.30)»;
alla voce: «Altre attività», dopo: «Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane e altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca (codici ateco 49.31 e 49.39.09)», inserire la seguente: «Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente (codice ateco 49.32.2)».
3) dopo la voce: «Ristorazione con somministrazione (codici ateco 56.10.1)» inserire la seguente:
«Filiera HO.RE.CA.
46.31 Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi o conservati
46.32 Commercio all'ingrosso di carne e di prodotti a base di carne
46.33 Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari, uova, oli e grassi commestibil
46.34 Commercio all'ingrosso di bevande
46.36 Commercio all'ingrosso di zucchero, cioccolato, dolciumi e prodotti da forno
46.37 Commercio all'ingrosso di caffè, tè, cacao e spezie
46.38 Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi
46.39 Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacco».
4) al capoverso «Attività ricreative», aggiungere, in fine, le seguenti righe:
«
gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche (codici Ateco 90.04.00);
attività nel campo della recitazione (codice Ateco 90.01.01);
altre rappresentazioni artistiche (codice Ateco 90.01.09);
noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi (codice Ateco 77.39.94);
noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli (codice Ateco 90.02.01);
altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche (codice Ateco 90.02.09);
altre creazioni artistiche e letterarie (codice Ateco 90.03.09)
5) alla sub voce: «Attività ricreative», aggiungere le seguenti: «Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche (codici ateco 90.02.09); Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche (codici ateco 90.04.00); Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby (codici ateco 94.99.20); Attività di altre organizzazioni associative nca (codici ateco 94.99.90)»;
6) dopo la voce: «Attività dei servizi connessi al trasporto aereo (codici ateco 52.23.00)» è inserita la seguente: «Movimento merci relativo ai trasporti aerei (codice ATECO 52.24.1)».
7) aggiungere, in fine, le seguenti voci:
«
10.52.00 - produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico
10.71.10 - produzione di prodotti di panetteria freschi
10.71.20 - produzione di pasticceria fresca
10.72.00 - produzione di fette biscottate, biscotti; prodotti di pasticceria conservati
10.73.00 - produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili
10.82.00 - produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie
10.85.0 - produzione di pasti e piatti pronti (preparati, conditi, cucinati e confezionati)
11.01.00 - distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici
13.2 - tessitura
13.92.10 - confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento
13.92.20 - fabbricazione di articoli in materie tessili n.c.a.
13.99 - fabbricazione di altri prodotti tessili n.c.a
14.13.1 - confezioni in serie di abbigliamento esterno
14.13.2 - sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno
14.14.0 - confezione di camicie, t-shirt, corsetteria e altra biancheria intima
14.19.10 - confezioni varie e accessori per l'abbigliamento
14.3 - fabbricazione di articoli in maglieria
15.1 - preparazione e concia del cuoio; fabbricazione di articoli da viaggio, borse, pelletteria e selleria; preparazione e tintura di pellicce;
15.20 - fabbricazione di calzature
16.21 - fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno
16.22 - fabbricazione di pavimenti in parquet assemblato
16.23 - fabbricazione di altri prodotti di carpenteria in legno e falegnameria per l'edilizia
16.29.19 - fabbricazione di altri prodotti vari in legno (esclusi mobili)
16.29.2 - fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero
16.29.3 - fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio
16.29.4 - laboratori di corniciai
17.1 - fabbricazione di pasta-carta, carta e cartone
17.2 - fabbricazione di articoli di carta e cartone
18.13.0 - lavorazioni preliminari alla stampa e ai media
18.14.0 - legatoria e servizi connessi
23 - fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerai non metalliferi
25 - fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)
28.22.09 - fabbricazione di altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione
30.99.0 - fabbricazione di veicoli a trazione manuale o animale
31.03 - fabbricazione di materassi
31.09.1 - fabbricazione di mobili per arredo domestico
31.09.2 - fabbricazione di sedie e sedili (esclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi, treni, ufficio e negozi)
31.09.5 - finitura di mobili
32 - altre industrie manifatturiere
33.12.60 - riparazione trattori agricoli
33.12.70 - riparazione macchine agricoltura, silvicoltura, zootecnia
33.15.00 - riparazione imbarcazioni commerciali, da diporto e sportive
33.19.09 - riparazione di altre apparecchiature nca
41.20.00 - costruzione di edifici residenziali e non residenziali
45.20.20 - riparazione di carrozzerie di autoveicoli
45.20.30 - riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli
45.40.30 - manutenzione e riparazione di motocicli e ciclomotori (inclusi i pneumatici)
74.10.10 - attività di design di moda e design industriale
74.20 - attività fotografiche
77.39.94 - Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
82.30 - Organizzazione di convegni e fiere
90.03 - creazioni artistiche e letterarie
95.22.01- riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa
95.23 - riparazione di calzature e articoli da viaggio
95.24 - riparazione di mobili e di oggetti di arredamento; laboratori di tappezzeria
95.25.00 - riparazione di orologi e gioielli
95.29.01 - riparazione di strumenti musicali
95.29.02 - riparazione di articoli sportivi
95.29.03 - modifica e riparazione di articoli di vestiario non effettuate dalle sartorie
95.29.04 - servizi di riparazioni rapide, duplicazione chiavi, affilatura coltelli, stampa immediata su articoli tessili, incision rapide su metallo non prezioso
95.29.09 - riparazione non connessa con la vendita o fabbricazione di altri beni di consumo
b) dopo il comma 1 inserire il seguente:
"1-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 8,3 milioni di euro per l'anno 2023.".
c) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 106,3 milioni di euro per l'anno 2022, 8,3 milioni di euro per l'anno 2023 e 16,3 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:
a) quanto a 84,3 milioni di euro per l'anno 2022, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante riduzione per 120,4 milioni di euro del fondo di cui all'articolo 1, comma 120, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
b) quanto a 8,3 milioni di euro per l'anno 2023 e 13 milioni di euro per l'anno 2024 ai sensi dell'articolo 32.
c) quanto a 22 milioni di euro per l'anno 2022 e 3,3 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".
Conseguentemente,
all'articolo 32 apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, dopo le parole"7," inserire le seguenti: "comma 1-bis," e sostituire le parole: "120,26 milioni di euro per l'anno 2023" con le parole: "128,56 milioni di euro per l'anno 2023";
b) al comma 1, lettera h) sostituire le parole: "81,5 milioni di euro per l'anno 2023" con le parole: "89,8 milioni di euro per l'anno 2023".
7.52 (testo 2)
Errani, De Petris, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Precluso
Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
«2-bis. Per il periodo a decorrere dal1° gennaio 2022 fino a non oltre il 30 giugno 2022, ai datori di lavoro di cui all'articolo 11, commi 1 del decreto legislativo 21 ottobre 2021, n. 146 appartenenti ai settori del turismo, stabilimenti termali, della ristorazione collettiva, commerciale e pubblici esercizi, degli appalti di servizi e del commercio, che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare, per i lavoratori in forza al 31 dicembre 2021, domanda di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga, di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-quater del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di 26 settimane nel periodo tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022. Ai datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi del presente comma resta precluso, per la durata della fruizione del trattamento di integrazione salariale, l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Ai medesimi soggetti di cui al primo periodo resta, altresì, preclusa nel medesimo periodo, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge. Le sospensioni e le preclusioni di cui al presente comma non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa oppure dalla cessazione definitiva dell'attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.
2-ter. I trattamenti di cui al comma 2-bis sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 32.».
Conseguentemente all'art. 32 comma 1, sostituire le parole: «1.661,41 milioni» con le seguenti: «1.861,41 milioni» e dopo la lettera h) aggiungere la seguente:
«h-bis) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante riduzione delle risorse di cui al fondo di cui all'articolo 18, co.1, lettera a) del DL 185/2008».
7.56 (testo 2)
La Commissione
Precluso
Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti:
«2-bis. Alle persone con disturbi specifici di apprendimento, di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, sono assicurate uguali opportunità di sviluppo delle proprie capacità e uguale accesso al mondo del lavoro, evitando ogni forma di discriminazione.
2-ter. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), della legge 8 ottobre 2010, n. 170, l'inserimento lavorativo delle persone con Disturbi Specifici di Apprendimento, in ambito privato, a partire dalle attività di selezione, è garantito senza alcuna forma di discriminazione e assicura condizioni di pari opportunità mediante modalità di esecuzione di prove e di colloqui che permettano di valorizzare le loro competenze, con la garanzia di utilizzo di strumenti e misure di supporto adeguati al profilo funzionale e alle necessità individuali.
2-quater. Al fine di favorire l'inclusione professionale di persone con DSA, che liberamente vogliono essere riconosciute come tali, presentando la relativa certificazione, le imprese prevedono che il responsabile dell'inserimento lavorativo aziendale, adeguatamente formato in materia di persone con Disturbi Specifici di Apprendimento, crei l'ambiente più adatto per l'inserimento e la realizzazione professionale delle medesime prevedendo l'applicazione di misure analoghe, o comunque che assicurino una tutela non inferiore a quelle previste per la selezione per l'accesso nel pubblico impiego.
2-quinquies. Le misure compensative e dispensative di cui ai commi 2-bis, 2-ter e 2-quater sono applicate in ogni occasione di valutazione per l'accesso o il completamento di percorsi formativi finalizzati all'esercizio di attività e professioni, nonché in ambito sociale.».
G7.2 ([già em. 7.0.2 (testo 2)])
De Petris, Errani, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Precluso
Il Senato,
in sede di conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico;
premesso che:
- la grave crisi economica e sociale che il nostro Paese sta attraversando in si è ripercossa pesantemente, nonostante il blocco dei licenziamenti, sui livelli occupazionali, specie per quei lavoratori con contratti precari, atipici, stagionali, a chiamata molti dei quali esclusi dal sistema di protezione degli ammortizzatori sociali;
- tra questi vanno menzionate le migliaia di lavoratori precari, gran parte dei quali dipendenti di società cooperative, addetti da diversi anni ai servizi di manovalanza e facchinaggio presso gli Enti, le basi e i reparti dell'Amministrazione della Difesa;
- le loro prestazioni hanno garantito e continua a garantire lo svolgimento di attività proprie del Ministero della Difesa non più eseguite da personale interno e ritenute essenziali ai fini dell'operatività delle strutture militari presso le quali prestano la loro opera;
- gran parte dei servizi ai quali sono addetti questi lavoratori precari sono di carattere continuativo e permanente nel tempo e, nella stragrande maggioranza dei casi, tali tipologie di prestazioni si configurano per orari e modalità di organizzazione come lavoro subordinato tra l'Amministrazione della Difesa e tale personale;
- ciò nonostante questo personale è rimesto escluso dai benefici delle disposizioni di cui all'articolo 1 comma 482 della L. 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha previsto: "L'assunzione nelle pubbliche amministrazioni dei cittadini italiani di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98, che, come personale civile, abbiano prestato servizio continuativo, per almeno un anno alla data del 31 ottobre 2017, alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, operanti sul territorio nazionale, che siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi militari degli organismi medesimi adottati entro il 31 dicembre 2017, avviene, nei limiti delle dotazioni organiche delle amministrazioni riceventi, con le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2009, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 101, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con assegnazione prioritaria agli uffici giudiziari del Ministero della giustizia collocati nel territorio provinciale o regionale dell'organismo militare";
- i contratti di tali lavoratori risultano essere prossimi alla scadenza, prevista per fine marzo 2022. È necessario dunque intervenire velocemente per sanare tale condizione in modo definitivo;
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di prevedere opportune modalità di superamento delle condizioni di precarietà dei lavoratori di cui in premessa, in gran parte dipendenti di società cooperative fornitrici di servizi di manovalanza e facchinaggio presso gli Enti, le basi e i reparti dell'Amministrazione della Difesa, anche mediante il loro possibile inquadramento nei ruoli civili di detto Ministero.
G7.6 (già em. 7.0.6)
Errani, De Petris, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Precluso
Il Senato,
in sede di conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico;
premesso che,
- la crisi del comparto dei trasporti dovuta alle limitazioni degli spostamenti causate dalla pandemia ha di certo contribuito alla già precaria situazione della Compagnia area Air Italy la cui assemblea degli azionisti di Air Italy S.p.A a fronte delle ripetute perdite e delle persistenti condizioni negative di mercato e di settore, ha deciso di mettere Air Italy in liquidazione volontaria, con la conseguente soppressione di 1322 posti di lavoro;
- considerata l'indisponibilità dell'Azienda nel prorogare la cassa integrazione e considerato che la chiusura della procedura porterebbe al licenziamento di oltre 1300 lavoratori;
- considerato inoltre che la situazione che stanno affrontando i lavoratori di Air Italy è particolarmente critica e che la Regione Sardegna e le Organizzazioni Sindacali hanno presentato in data 10 gennaio 2022 formale richiesta al Governo di proroga oltre il 31 dicembre 2021 dell'indennità sociale Cigs per i lavoratori coinvolti,
impegna il Governo:
in considerazione della crisi economica derivante dall'emergenza pandemica, a valutare l'opportunità di assumere tutte le opportune iniziative volte a garantire la continuità del sostegno al reddito dei lavoratori coinvolti dall'attuazione del programma della procedura di amministrazione straordinaria di cui all'articolo 79, comma 4- bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il cui all'articolo 7, comma 10-ter del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, prorogare il trattamento di integrazione salariale per i dipendenti Air Italy e valutare inoltre l'opportunità di tutelare i lavoratori e le professionalità acquisite attraverso tutti gli strumenti normativi a disposizione.
7.0.2 (testo 2)
Errani, De Petris, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Ritirato e trasformato nell'odg G7.2
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis
(Inquadramento di personale precario nei ruoli civili del Ministero della difesa)
1. Al fine di stabilizzare nei ruoli civili del Ministero della difesa i lavoratori già in servizio, con contratto a termine, alle dipendenze di cooperative per l'espletamento di attività previste nel livello del contratto collettivo nazionale di lavoro della Federazione imprese di servizi (FISE) che, alla data del 31 dicembre 2017, hanno prestato la propria attività lavorativa per un periodo complessivamente non inferiore a ottanta settimane nel triennio precedente la medesima data, il Ministero della difesa, è autorizzato ad assumere, mediante procedure selettive pubbliche di natura concorsuale per titoli ed esami, da svolgere entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, fino a 600 unità di personale addetto ai servizi di manovalanza e di facchinaggio, secondo i criteri e le modalità indicati nel comma 2.
2. L'assunzione in servizio dei lavoratori di cui al comma 1 è effettuata con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, sulla base di una procedura di selezione per titoli ed esami i cui criteri di valutazione si basano sui compiti e il connesso livello retributivo risultanti dall'ultimo contratto di lavoro alle dipendenze di cooperative per l'espletamento di attività previste nel livello 5 del contratto collettivo nazionale di lavoro della FISE di cui al comma 1, sull'aver prestato la propria attività lavorativa con tali compiti per un periodo complessivamente non inferiore a ottanta settimane nel triennio precedente il 31 dicembre 2017, nonché tenendo conto dei corrispondenti profili professionali, delle aree di inquadramento e dei livelli retributivi previsti dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto Ministeri.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rimodulato dall'articolo 194 della presente legge. Il Ministro ell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»
7.0.6
Errani, De Petris, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Ritirato e trasformato nell'odg G7.6
Dopo l'articolo,inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
(Integrazione salariale per i lavoratori di Airltaly in liquidazione)
1. Al fine di garantire la continuità del sostegno al reddito dei lavoratori coinvolti dall'attuazione del programma della procedura di amministrazione straordinaria di cui all'articolo 79, comma 4- bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 7, comma 10-ter del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, può essere concesso ai lavoratori dipendenti di Airltaly in liquidazione, per una durata complessiva di 12 mesi.
Il predetto trattamento può proseguire anche successivamente alla conclusione dell'attività del commissario e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2022.
La proroga dei trattamenti di cui al presente comma è riconosciuta nel limite di 16 milioni di euro per l'anno 2022.
2. Il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 95269 del 7 aprile 2016, è incrementato di 35 milioni di euro per l'anno 2022 destinati all'integrazione del trattamento di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 51 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 32.».
Conseguentemente all'articolo 32 comma 1, sostituire le parole:» 1.661,41 milioni» con le seguenti: «1.712,41 milioni» e dopo la lettera h) aggiungere la seguente:
«h-bis) quanto a 51 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante riduzione delle risorse di cui al fondo di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 289 del 2002».
8.29 (testo 4)
La Commissione
Precluso
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
"4-bis. Nelle more dell'adozione del provvedimento normativo di cui all'articolo 1, comma 352, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, volto a introdurre nell'ordinamento un sostegno economico temporaneo in favore dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, le risorse per l'anno 2022 del Fondo ivi previsto, pari a 40 milioni di euro, sono trasferite al Fondo di parte corrente di cui all'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per il sostegno dei lavoratori dello spettacolo dal vivo e dei settori cinema e audiovisivo, iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo.".
8.0.38
La Commissione
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, al comma 364 le parole: ''già in possesso delle necessarie caratteristiche antisismiche e dotati di impianti adeguati alla normativa vigente'' sono soppresse».
9.30
La Commissione
Precluso
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis). Al fine di assicurare la partecipazione allo sport per le persone con disabilità mentale, le risorse di cui all'articolo 1, comma 740 della legge n.234 del 31 dicembre 2021, sono destinate al rifinanziamento delle attività nazionali di ''Special Olympics Italia''.».
9.32
La Commissione
Precluso
Dopo il comma 5, inserire i seguenti:
«5-bis. Al fine di garantire la sostenibilità dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, sotto il profilo ambientale, economico e sociale, in un'ottica di miglioramento della capacità e della fruibilità delle dotazioni infrastrutturali esistenti e da realizzare, per le opere di infrastrutturazione, ivi comprese quelle per l'accessibilità, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024. La titolarità della misura è in capo all'Agenzia per la coesione territoriale e al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione programmazione periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
5-ter. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e dell'Autorità politica delegata per lo sport, da adottare d'intesa con la Regione Puglia, sentiti gli enti locali territorialmente interessati, sono identificate le opere infrastrutturali, ivi comprese quelle per l'accessibilità, distinte in opere essenziali, connesse e di contesto, con l'indicazione, per ciascuna opera, del codice unico di progetto, del soggetto attuatore e dell'entità del finanziamento concesso, delle altre fonti di finanziamento disponibili e del cronoprogramma di realizzazione. I medesimi decreti ripartiscono anche le relative risorse e individuano, altresì, le modalità di monitoraggio degli interventi, il cronoprogramma procedurale con i relativi obiettivi determinati in coerenza con le risorse di cui al comma 5-bis, nonché le modalità di revoca in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale. Le informazioni necessarie per l'attuazione degli interventi sono rilevate attraverso il sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 e sistemi collegati. Nell'ambito degli interventi, si intendono:
a) per opere essenziali, le opere infrastrutturali la cui realizzazione è prevista dal dossier di candidatura o che si rendono necessarie per rendere efficienti e appropriate le infrastrutture esistenti individuate nel dossier di candidatura;
b) per opere connesse, le opere necessarie per connettere le infrastrutture di cui alla lettera a) ai luoghi dove si svolgono gli eventi sportivi nonchè alla rete infrastrutturale esistente, in modo da rendere maggiormente efficace la funzionalità del sistema complessivo di accessibilità;
c) per opere di contesto, le opere la cui realizzazione integra il sistema di accessibilità ai luoghi di realizzazione degli eventi sportivi e alle altre localizzazioni che saranno interessate direttamente o indirettamente dall'evento o che offrono opportunità di valorizzazione territoriale in occasione dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026.''».
9.0.6 (testo 2)
La Commissione
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-bis.
All'articolo 1, comma 870, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole «un fondo di 3 milioni di euro per l'anno 2022 e 4 milioni di euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «un fondo di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023».
Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
10.0.19 (testo 2)
La Commissione
Precluso
«Art. 10-bis.
(Misure per il rafforzamento dell'azione dei confidi in favore delle PMI)
1. I confidi di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, possono utilizzare le risorse erogate in attuazione dell'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per concedere, oltre a garanzie e nei limiti di quanto consentito dalla normativa di settore applicabile, finanziamenti agevolati a piccole e medie imprese operanti in tutti i settori economici. Per ciascun finanziamento, il confidi utilizza, oltre alle risorse di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, risorse proprie in misura non inferiore al 20 per cento dell'importo del finanziamento. I predetti finanziamenti, per la quota parte a valere sulle risorse previste dal medesimo articolo 1, comma 54, delle legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono concessi a tasso 0. Con decreto non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati condizioni e criteri per l'attuazione del presente articolo, nonché specifici requisiti economico-patrimoniali e organizzativi che i confidi iscritti nell'elenco di cui all'articolo 112 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 devono soddisfare per concedere i predetti finanziamenti.
2. All'articolo 1, comma 54, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: "da assegnare entro il 31 dicembre 2021" sono soppresse.
11.0.2 (testo 3)
La Commissione
Precluso
Dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:
«Art. 11-bis.
1. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il comma 80, è inserito il seguente: ''80-bis. Le disposizioni di cui al comma 80, secondo e terzo periodo, si interpretano nel senso che la destinazione del gettito derivante dalla massimizzazione delle aliquote di cui al primo periodo del medesimo comma può essere effettuata anche nelle annualità successive al relativo accertamento ed anche per la riduzione della pressione fiscale e la copertura degli oneri finanziari concernenti il servizio del debito relativo al settore sanitario.''».
2. Al fine di rafforzare la patrimonializzazione degli enti facenti parte del Servizio Sanitario Nazionale, semplificando le procedure finalizzate al trasferimento di beni immobili in favore degli stessi e degli enti pubblici territoriali, la disposizione di cui all'articolo 57, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si applica anche agli atti di riscatto di beni culturali in favore delle aziende del Servizio sanitario nazionale effettuati in forza di contratti di locazione finanziaria. Nell'ipotesi di cui al primo periodo, la richiesta avente ad oggetto la verifica dell'interesse culturale di cui all'articolo 12 può essere formulata, entro sessanta giorni dal riscatto, dai soggetti beneficiari dello stesso ed il riscatto non è soggetto alla prelazione di cui agli articoli 60 e seguenti del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
3. All'articolo 16 dell'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104 dopo il comma 1, è inserito il seguente:
''1-bis. In analogia a quanto stabilito al comma 1, nell'ambito dei progetti finalizzati all'abbattimento dell'arretrato inclusi nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza tali misure straordinarie, nei confronti del personale amministrativo non dirigenziale della Giustizia amministrativa, ad eccezione di quello assunto ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono adottate con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, su proposta del Segretario generale della Giustizia amministrativa, tra i dipendenti che hanno concorso al raggiungimento dell'obiettivo del P.N.R.R., secondo parametri indicati, all'inizio di ogni anno, del Segretario generale della Giustizia amministrativa. Le misure di cui al presente comma trovano copertura mediante utilizzo delle risorse ancora disponibili nel bilancio della Giustizia amministrativa tenuto conto di quanto previsto al comma 1.
1-ter. Al fine di consentire, altresì, la prosecuzione delle funzioni istituzionali di cui agli articoli 6 e 7 del decreto- legge 31 maggio 2021, n.77, convertito in legge con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, ivi incluso il supporto amministrativo a tali funzioni, nonché per le funzioni di controllo di regolarità amministrativo-contabile, al personale, non dirigenziale, che presta servizio presso gli uffici interessati del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nonché presso le Ragionerie territoriali dello Stato e gli Uffici centrali di Bilancio, è corrisposta una maggiorazione dell'indennità di amministrazione in godimento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali, sono individuati gli uffici, la misura e i criteri di attribuzione delle predette maggiorazioni nel limite di spesa di euro 6.500.000 annui. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari 6.500.000 milioni annui a decorrere dal 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».
11.0.5 (testo 4)
La Commissione
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
"Art. 11-bis
1. In considerazione del protrarsi del contesto epidemiologico emergenziale legato alla diffusione del COVID e dell'impegno derivante dall'accelerazione della campagna vaccinale, anche al fine di sostenere gli interventi:
a) per l'anno 2022, il termine previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'adozione dei bilanci di esercizio per l'anno 2021 degli enti di cui all'art. 19, comma 2, lett. b), punto i) e lett. c) del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 è prorogato al 31 maggio 2022;
b) i termini di cui all'articolo 32, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2021, n. 118, sono così modificati per l'anno 2022:
1) i bilanci di esercizio dell'anno 2021 degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lett. b), punto i) e lett. c) del citato decreto legislativo 118 del 2011 sono approvati dalla giunta regionale entro il 15 luglio 2022;
2) il bilancio consolidato dell'anno 2021 delle SSR è approvato dalla GR entro il 15 settembre 2022.
2. Al comma 286 dell'art. 1 legge 234/2021 in conclusione aggiungere il seguente periodo:
"Per il pay back relativo all'anno 2020 le disposizioni di cui al presente comma si applicano nei limiti di quanto effettivamente versato dalle aziende farmaceutiche alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge".
3. Ai fini di sostenere gli investimenti e a causa del perdurare della pandemia da Covid-19, non si applica per l'esercizio 2022, la disciplina prevista all'articolo 111, comma 2-novies, del decreto-legge n. 34 del 2020. Conseguentemente è ridotto in misura corrispondente il contributo di cui alla tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 per l'anno 2022 per l'importo spettante a ciascuna Regione. Le Regioni stanziano il medesimo importo per investimenti con le medesime finalità e secondo le modalità e procedure previste dai commi da 134 a 138, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 per l'anno 2022. Per l'anno 2022 le regioni a statuto ordinario rinunciano al contributo di cui alla tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 che è corrispondentemente ridotto per l'importo previsto per ciascuna Regione alla colonna "Ripartizione regionale della quota annuale da riacquisire al bilancio dello Stato, art. 111, comma 2-novies del DL 34/2020" della Tabella 1 del decreto - legge 19/05/2020, n. 34, per un totale complessivo di 50 milioni di euro. Le Regioni a statuto ordinario stanziano risorse per investimenti con le medesime finalità e secondo le modalità e procedure previste dai commi da 134 a 138, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 per l'anno 2022 ciascuna secondo gli importi previsti dalla Tabella 1 del decreto - legge 19/05/2020, n. 34, per un totale complessivo di 50 milioni di euro.
12.0.4 (testo 2)
La Commissione
Precluso
Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:
«Art. 12-bis.
(Disposizioni sulle procedure di reclutamento dei segretari comunali e provinciali)
Al fine di supportare gli enti locali per l'attuazione degli interventi e la realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), a decorrere dal 2022 e per la durata del medesimo Piano
a) le assunzioni di segretari sono autorizzate con le modalità di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge del 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 per un numero di unità pari al 120 per cento di quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente.
b) in applicazione dei principi previsti dall'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e ferma restando la disciplina contrattuale vigente, il segretario iscritto nella fascia iniziale di accesso in carriera, su richiesta del sindaco, previa autorizzazione del Ministero dell'interno, può assumere la titolarità anche in sedi, singole o convenzionate, corrispondenti alla fascia professionale immediatamente superiore aventi fino ad un massimo di 5.000 abitanti, in caso di vacanza della sede e qualora la procedura di pubblicizzazione sia andata deserta, per un periodo massimo di 6 mesi, prorogabili fino a 12.
c) con decreto del Ministro dell'Interno adottato, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, con le modalità di cui all'articolo 10, comma 7, lett. a), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, sono stabiliti i criteri e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione di cui alla precedente lett. b). Ai sensi del comma 4 dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, per il periodo di effettiva prestazione il segretario ha diritto al trattamento economico previsto per la sede superiore.
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, a decorrere dal 2023 e per la durata del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR):
a) il corso-concorso di formazione previsto dal comma 2 dell'articolo 13 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, ha la durata di quattro mesi ed è seguito da un tirocinio pratico di quattro mesi presso uno o più comuni. Resta salva, per il resto, la disciplina del comma 1 dell'articolo 16-ter del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.
b) una quota pari al 50 per cento dei posti del concorso pubblico previsto dal comma 3 dell'articolo 13 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, può essere riservata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che siano in possesso dei titoli di studio previsti per l'accesso alla carriera dei segretari comunali e provinciali e abbiano un'anzianità di servizio di almeno cinque anni in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è previsto il possesso dei medesimi titoli di studio.
13.18 (testo 3)
La Commissione
Precluso
All'articolo, dopo il comma 5 inserire i seguenti:
"5-bis. In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi dell'ultimo comma del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile.
"5-quater. All'articolo 3, comma 5-sexies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 è aggiunto il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano, per il triennio 2022-2024, limitatamente agli enti territoriali non soggetti alla disciplina assunzionale di cui all'articolo 33 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58"."
13.23 (testo 4)
La Commissione
Precluso
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
«6-bis. Per effetto di cause di forza maggiore sopraggiunte che non hanno reso oggettivamente possibile il rispetto dei termini prescritti, i contributi di cui ai commi 29 e 29-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, destinati al Comune di Codogno ricompreso nell'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio 1° marzo 2020 riferiti agli anni 2020 e 2021, soggetti a revoca per mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione lavori di cui al comma 32 della medesima legge o per parziale utilizzo del contributo, sono erogati dal Ministero dell'interno per il 50 per cento congiuntamente al contributo previsto per il 2022 e per il 50 per cento congiuntamente al contributo previsto per il 2023, purché l'esecuzione dei medesimi lavori inizi entro il 31 maggio 2022.».
13.24
La Commissione
Precluso
Dopo il comma 6, aggiungere, in fine, il seguente:
«6-bis. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 897 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Sono escluse dal limite di cui al presente comma le quota di avanzo di amministrazione derivanti da entrate con vincolo di destinazione finalizzato all'estinzione anticipata dei mutui.'';
b) al comma 898 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Sono escluse dal limite di cui al presente comma le quota di avanzo di amministrazione derivanti da entrate con vincolo di destinazione finalizzato all'estinzione anticipata dei mutui.''».
13.0.3 (testo 2)
La Commissione
Precluso
«Art. 13-bis.
(Disposizioni finalizzate allo sblocco degli avanzi di amministrazione per rilanciare l'economia cittadina nelle aree urbane più disagiate)
1. I Comuni destinatari delle risorse per interventi per lo sviluppo imprenditoriale in aree di degrado urbano, di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1997, n. 266, successivamente abrogato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, trasmettono al Ministero dello Sviluppo Economico, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, un programma d'interventi, identificati dal Codice Unico di Progetto (CUP) ai sensi della legge 16 gennaio 2003, n.3, per le finalità al cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1997, n. 266, di durata non superiore a due anni.
2. Ai fini di cui al comma 1, si provvede mediante la quota libera e restante delle risorse già trasferite ai Comuni dal Ministero dello sviluppo economico per l'attuazione delle misure di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1997, n. 266.
3. Il Ministero dello sviluppo economico, entro 45 giorni dalla trasmissione del programma d'interventi di cui al comma 1, ne accerta la compatibilità rispetto alle finalità di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1997, n. 266.
4. I Comuni presentano annualmente al Ministero dello sviluppo economico una relazione di sintesi degli interventi avviati e delle spese sostenute per i programmi approvati. Le risorse per le quali non risultino trasmessi i programmi entro il termine di cui al comma 1, o per le quali i programmi non siano successivamente approvati dall'amministrazione comunale, sono versate dai Comuni, previa comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, all'entrata del bilancio dello Stato.».
13.0.27 (testo 3)
La Commissione
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
13.0.28
La Commissione
Precluso
Dopo l'articolo, è inserito il seguente:
«Art. 13-bis.
(Modifica dell'articolo 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2013, n. 147)
1. All'articolo 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: ''idoneo piano di risanamento aziendale'' sono aggiunte, in fine, le seguenti: ''che può prevedere da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie interventi di ricapitalizzazione o trasferimenti straordinari di risorse. L'adozione del piano può essere accompagnata dalla copertura del disavanzo, anche in deroga alle condizioni previste dall'articolo 194, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il piano costituisce un atto fondamentale ai sensi dell'articolo 114, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.''».
13.0.59 (testo 2)
La Commissione
Precluso
Art. 13-bis.
(Canone Unico per infrastrutture di comunicazione elettronica)
1.Anche al fine di definire un idoneo quadro regolatorio ed attuativo, è istituito entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, un Tavolo tecnico condotto dal Ministero dello Sviluppo economico e dal Ministero dell'economia e delle finanze ed al quale possono partecipare i soggetti istituzionali competenti e gli operatori coinvolti, anche tramite loro associazioni rappresentative. Ai componenti del tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti denominati.
13.0.95 (testo 2)
La Commissione
Precluso
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
«Art. 13-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di utilizzo delle risorse per la rigenerazione urbana nei comuni)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modifiche al comma 536, le parole: "31 marzo 2022" sono sostituite dalle seguenti: ''30 aprile 2022'';
13.0.105 (testo 3)
La Commissione
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Articolo 13-bis
(Ulteriori misure urgenti in materia di enti territoriali)
1. In considerazione dei gravi effetti economici sulle entrate locali derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di consentire agli enti locali sostegno nel processo di stabilizzazione dei propri bilanci, garantire la continuità di erogazione dei servizi essenziali, nonché di sostenere la realizzazione dei progetti connessi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza all'articolo 268-bis, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: ", ivi comprese passività sopraggiunte derivanti da soccombenza in conteziosi civili giudiziari per fatti riconducibili a periodi precedenti alla dichiarazione di dissesto finanziario ancorché conseguenti ad azioni intraprese contro l'ente anche per procedure concorsuali a carico di società controllate, in data successiva alla conclusione delle operazioni dell'organismo straordinario di liquidazione di cui al precedente articolo 252."»
13.0.143 (testo 2)
La Commissione
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 13-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare)
Fermo il Decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 383 del 7 ottobre 2021, nell'ambito del Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare, nel limite di 30 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 437 e seguenti, della legge n. 160/2019, ciascuna delle Province Autonome di Trento e Bolzano può presentare fino a due proposte per ciascuna provincia da valutare da parte dell'Alta Commissione secondo i criteri e le modalità di cui al decreto interministeriale 16 settembre 2020, n. 395. Il finanziamento è effettuato, previa valutazione positiva da parte dell'Alta Commissione, nei limiti delle disponibilità di competenza e cassa a legislazione vigente, eccedenti quelle già oggetto di assegnazione".
14.0.26 (testo 2)
La Commissione
Precluso
«Art. 14-bis.
1. Al fine di sostenere le famiglie e le persone che utilizzano presso la propria abitazione l'energia elettrica per apparecchiature mediche necessarie al mantenimento della vita ai sensi del Decreto ministeriale del Ministero della Salute del 13 gennaio 2011, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito un Fondo con una dotazione di 500.000 euro per l'anno 2022 volto a fornire un contributo ai soggetti di cui al presente periodo, nei limiti delle risorse autorizzate ai sensi del presente articolo, volto ad attenuare l'aumento dei costi dell'energia elettrica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono individuate le modalità di attuazione del presente articolo anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari 500.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
G15.1011
De Petris, Errani, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Precluso
Il Senato,
in sede di conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico;
premesso che:
- Nel contesto delle misure intraprese al fine di contrastare l'aumento delle tariffe sull'energia, il Governo ha introdotto quella che, di fatto risulta essere una nuova tassa sui ricavi dei produttori da fonte rinnovabile;
- l'articolo 15-bis, infatti, istituisce un obbligo per i produttori di elettricità` da FER, tra cui anche coloro che non hanno goduto di alcun incentivo prima del 2010, di versare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) una quota di ricavo sull'elettricità` prodotta che superi la media dei ricavi precedenti alla crisi Covid;
- se da un lato, è condivisibile lo strumento del recupero degli extra-profitti al fine di alleggerire la collettività dalle criticità del mercato energetico, non appare altrettanto convincente la scelta di far pesare tale strumento unicamente sulle fonti di energia rinnovabile;
- tale meccanismo rischia di creare distorsioni di mercato che minano la fiducia degli investitori e rischia di rallentare il processo di transizione energetica";
- è necessario, dunque, prevedere almeno una esclusione per gli impianti di potenza minore;
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di prevedere, attraverso successivi interventi normativi o regolamentari, una esclusione per gli impianti con potenza non superiore a 1 MW.
15.0.1000/123 (testo 2)
La Commissione
Precluso
Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:
Articolo 10-bis
(Proroga del termine di comunicazione dell'opzione di cessione del credito o sconto in fattura e del termine della messa a disposizione della dichiarazione precompilata 2022).
1. Per le spese sostenute nel 2021, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, la comunicazione per l'esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o cessione del credito di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari, sia per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici, deve essere trasmessa, a pena di decadenza, all'Agenzia delle Entrate, entro il 29 aprile 2022.
2. Per l'anno 2022, il termine del 30 aprile di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, è prorogato al 23 maggio 2022.
15.0.1000
La Commissione
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo, è inserito il seguente:
«Art. 15-bis.
(Ulteriori interventi sull'elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili)
1. A decorrere dalla data del 1º febbraio 2022 e fino alla data del 31 dicembre 2022, è applicato un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia, in riferimento all'energia elettrica immessa in rete da:
a) impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di premi fissi derivanti dal meccanismo del Conto Energia, non dipendenti dai prezzi di mercato;
b) impianti di potenza superiore a 20 kW alimentati da fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione, entrati in esercizio in data antecedente al 1º gennaio 2010.
2. I produttori interessati, previa richiesta da parte del Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (GSE), trasmettono al medesimo, entro trenta giorni dalla medesima richiesta, una dichiarazione, redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti le informazioni necessarie per le finalità di cui al presente articolo, come individuate dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) con i provvedimenti di cui al comma 6.
3. Per le finalità di cui al comma 1, il GSE calcola la differenza tra i valori di cui alle seguenti lettere a) e b):
a) un prezzo di riferimento pari a quello indicato individuato dalla Tabella 1 allegata al presente decreto in riferimento a ciascuna zona di mercato;
b) un prezzo di mercato pari a:
1) per gli impianti di cui al comma 1, lettera a), nonché per gli impianti di cui al comma 1, lettera b), da fonte solare, eolica, geotermica ed idrica ad acqua fluente, il prezzo zonale orario di mercato dell'energia elettrica, ovvero, per i contratti di fornitura stipulati prima del 27 gennaio 2022 che non rispettano le condizioni di cui al comma 7, il prezzo indicato nei contratti medesimi;
2) per gli impianti di cui al comma 1, lettera b), diversi da quelli di cui al numero 1), la media aritmetica mensile dei prezzi zonali orari di mercato dell'energia elettrica, ovvero, per i contratti di fornitura stipulati prima del 27 gennaio 2022 che non rispettano le condizioni di cui al comma 7, il prezzo indicato nei contratti medesimi.
4. Qualora la differenza di cui al comma 3 sia positiva, il GSE eroga il relativo importo al produttore. Nel caso in cui la predetta differenza risulti negativa, il GSE conguaglia o provvede a richiedere al produttore l'importo corrispondente.
5. In relazione agli impianti che accedono al ritiro dedicato dell'energia di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, le partite economiche di cui al comma 4 sono calcolate dal GSE in modo tale che ai produttori spetti una remunerazione economica totale annua non inferiore a quella derivante dai prezzi minimi garantiti, nei casi ivi previsti.
6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, 1'ARERA disciplina le modalità con le quali è data attuazione alle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, nonché le modalità con le quali i proventi sono versati in un apposito fondo istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali e portati a riduzione del fabbisogno a copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 non si applicano all'energia oggetto di contratti di fornitura conclusi prima del 27 gennaio 2022, a condizione che non siano collegati all'andamento dei prezzi dei mercati spot dell'energia e che, comunque, non siano stipulati a un prezzo medio superiore del 10 per cento rispetto al valore di cui al comma 3, lettera a), limitatamente al periodo di durata dei predetti contratti».
b) l'articolo 16 è abrogato.
c) all'articolo 28, apportare le seguenti modificazioni:
1) il comma 1 è abrogato;
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 121:
1) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
''a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima;'';
2) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
''b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima.'';
3) dopo il comma 1-ter, è inserito il seguente:
''1-quater. I crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle entrate effettuata con le modalità previste dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 7. A tal fine, al credito è attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni, secondo le modalità previste dal provvedimento di cui al primo periodo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal 1º maggio 2022.'';
b) all'articolo 122, comma 1, dopo le parole: ''altri intermediari finanziari'' sono inserite le seguenti: '', senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima».
3) al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) le parole: «dal comma 1, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 1-bis, lettera a)»;
b) alla lettera b) le parole: «dal comma 1, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 1-bis, lettera b)».
4) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
«3-bis. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo la lettera d) è inserita la seguente:
''d-bis) all'imposta prevista dall'articolo 1, commi da 491 a 500, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;''.
3-ter. Al decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 8:
1) il sesto periodo è sostituito dai seguenti: ''Il credito d'imposta è cedibile, solo per intero, senza facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del sesto periodo sono nulli.'';
2) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: ''Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.'';
b) all'articolo 4, comma 2, il terzo periodo è sostituito dai seguenti: ''Il credito d'imposta è cedibile, solo per intero, senza facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del terzo periodo sono nulli. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d' imposta, da effettuarsi in via telematica, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.''».
d) dopo l'articolo, sono inseriti i seguenti:
«Art. 28-bis.
(Misure sanzionatorie contro le frodi in materia di erogazioni pubbliche)
1. Al codice penale, approvato nel testo definitivo con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 240-bis, primo comma, dopo le parole: ''629,'' sono inserite le seguenti: ''640, secondo comma, n. 1, con l'esclusione dell'ipotesi in cui il fatto è commesso col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare, 640-bis,'';
b) all'articolo 316-bis:
1) nella rubrica, le parole: ''a danno dello Stato'' sono sostituite dalle seguenti: ''di erogazioni pubbliche'';
2) al primo comma, le parole da: ''o finanziamenti'' a ''finalità'' sono sostituite dalle seguenti: '', finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste'';
c) all'articolo 316-ter:
1) nella rubrica, le parole: ''a danno dello Stato'' sono sostituite dalla seguente: ''pubbliche'';
2) al primo comma, dopo la parola: ''contributi,'' è inserita la seguente: ''sovvenzioni,'';
d) all'articolo 640-bis, dopo la parola: ''contributi,'' è inserita la seguente: ''sovvenzioni,''.
2. All'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 13-bis è inserito il seguente:
''13-bis.1. Il tecnico abilitato che, nelle asseverazioni di cui al comma 13 e all'articolo 121, comma 1-ter, lettera b), espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso ovvero attesta falsamente la congruità delle spese, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 euro a 100.000 euro. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri la pena è aumentata.'';
b) al comma 14, le parole: ''con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro'' sono sostituite dalle seguenti: ''per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, con massimale pari agli importi dell'intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni''.
Art. 28-ter.
(Termini di utilizzo dei crediti d'imposta sottoposti a sequestro penale)
1. L'utilizzo dei crediti d'imposta di cui agli articoli 121 e 122 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, nel caso in cui tali crediti siano oggetto di sequestro disposto dall'Autorità giudiziaria può avvenire, una volta cessati gli effetti del provvedimento di sequestro, entro i termini di cui agli articoli 121, comma 3, e 122, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, aumentati di un periodo pari alla durata del sequestro medesimo, fermo restando il rispetto del limite annuale di utilizzo dei predetti crediti d'imposta previsto dalle richiamate disposizioni. Per la medesima durata, restano fermi gli ordinari poteri di controllo esercitabili dall'Amministrazione finanziaria nei confronti dei soggetti che hanno esercitato le opzioni di cui agli articoli 121 e 122 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020.
2. L'Agenzia delle Entrate effettua il monitoraggio sull'utilizzo del credito d'imposta nei casi di cui al precedente comma 1, e comunica i relativi dati al Ministero dell'economia e delle finanze ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Art. 28-quater.
(Disposizioni in materia di benefici normativi e contributivi e applicazione dei contratti collettivi e per il miglioramento dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro)
1. Al fine di assicurare una formazione adeguata in materia di salute e sicurezza, nonché incrementare i livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro, tenuto conto degli istituti definiti in sede di contrattazione collettiva, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 43 è inserito il seguente:
''43-bis. Per i lavori edili di cui all'allegato X al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di importo superiore a 70.000 euro, i benefici previsti dagli articoli 119, 119-ter, 120 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché quelli previsti dall'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dall'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dall'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, possono essere riconosciuti solo se nell'atto di affidamento dei lavori è indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Il contratto collettivo applicato, indicato nell'atto di affidamento dei lavori, deve essere riportato nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori. I soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b) del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e i responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per rilasciare, ove previsto, il visto di conformità, ai sensi dell'articolo 35 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, verificano anche che il contratto collettivo applicato sia indicato nell'atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori. L'Agenzia delle entrate, per la verifica dell'indicazione del contratto collettivo applicato negli atti di affidamento dei lavori e nelle fatture, può avvalersi dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dell'INPS e delle Casse edili. Le amministrazioni e gli enti coinvolti provvedono alle previste attività di verifica con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.''.
2. L'articolo 1, comma 43-bis, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, acquista efficacia dal 27 maggio 2022 e si applica ai lavori edili ivi indicati avviati successivamente a tale data».
e) All'articolo 32, al comma 1 premettere il seguente:
«01. Dall'attuazione degli articoli 15-bis, 28, commi 1-bis, 3-bis e 3-ter, 28-bis, 28-ter e 28-quater non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei medesimi articoli 15-bis, 28, commi 1-bis, 3-bis e 3-ter, 28-bis, 28-ter e 28-quater con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Allegato
(di cui all'articolo 15-bis, comma 3)
TABELLA 1 prezzi di riferimento in E/MWh per ciascuna zona mercato
CNOR | CSUD | NORD | SARD | SICI | SUD |
58 | 57 | 58 | 61 | 75 | 56 |
».
Conseguentemente, all'articolo 1 del disegno di legge di conversione dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-bis. Il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 13, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 13 del 2022.
1-ter. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni abrogate dal decreto legge 25 febbraio 2022, n. 13».
17.1 (testo 4)
La Commissione
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), premettere la seguente:
«0a) al comma 1, primo periodo, la parola: ''quaranta'' è sostituita dalla seguente: ''cinquanta''. In sede di prima applicazione, il Ministro della transizione ecologica provvede alla nomina dei nuovi dieci Commissari entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.».
b) al comma 1, lettera a), n. 2), dopo le parole: «e dei Gruppi istruttori» sono aggiunte le seguenti: «, sino al 31 dicembre 2023»;
c) al comma 1, lettera a), dopo il n. 2) è inserito il seguente: "3) al quartultimo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole "; ai fini della designazione e della conseguente partecipazione alle riunioni della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, è in ogni caso sufficiente la comunicazione o la conferma da parte della Regione o della Provincia autonoma del nominativo dell'interessato";
d) dopo il comma 1 aggiungere il seguente: "1-bis. Tenuto conto della necessità di accelerare le procedure di valutazione ambientale delle opere attuative del PNRR e del PNIEC anche alla luce della instabilità sul mercato dei prodotti energetici, per il Ministero della transizione ecologica il termine di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, è fissato alla data del 30 giugno 2022.".
G18.53
La Commissione
Precluso
Il Senato,
in sede d'esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico»,
premesso che:
il decreto-legge 27 gennaio 2022 n. 4, introduce ristori finalizzati a garantire la continuità delle attività che risultano particolarmente penalizzate dalla pandemia o chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione adottate ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221. Il provvedimento, inoltre, introduce una serie di misure dirette a contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi delle principali fonti energetiche che si sta attualmente affrontando e che al momento rappresenta la principale preoccupazione del mondo industriale e del sistema produttivo ed economico nel suo complesso;
il decreto-legge è stato pubblicato a gennaio, in una situazione macroeconomica differente rispetto alla presente ed auspicava di essere la coda di chiusura alla situazione emergenziale da COVID-19. Le esigenze di sostegno alle famiglie e alle imprese, cui opportunamente guarda il decreto in esame, sono oggi cambiate ed aggravate da alcune complicazioni internazionali, politiche ed economiche - la guerra in Ucraina e le sue conseguenze sull'economia mondiale, il caro energia, le incertezze sull'andamento dei prezzi, la crisi di approvvigionamento delle materie prime - che segnalano l'opportunità di interventi più decisivi in alcuni settori come il settore primario, quello della distribuzione ed i settori energivori;
l'effetto combinato dell'aumento costo delle materie prime e dell'aumento dell'inflazione rappresentano un problema serio per le famiglie e per tutte le imprese, mettendo a rischio la pur rilevante ripresa economica del Paese registrata nell'anno 2021,
considerato che:
rispetto a questo nuovo preoccupante scenario, mutato in senso negativo da gennaio ad oggi, le risposte proposte dal provvedimento risultano oggettivamente essere parziali ed esigue, e la dotazione degli interventi destinati alle famiglie e alle imprese più colpite rende oggettivamente debole la capacità delle misure previste di contrastare le conseguenze economiche emerse in queste ultime settimane;
le soluzioni individuate nel decreto-legge, pur condivisibili, devono essere necessariamente potenziate al fine di evitare la chiusura di molteplici realtà imprenditoriali e a scongiurare gravi ricadute sull'economia intera e sulla società;
la situazione attuale aggrava ulteriormente i problemi di liquidità con cui devono misurarsi famiglie e imprese, in particolare le PMI,
considerato, inoltre, che:
nell'Unione europea, come in molte altre regioni del mondo, si registra attualmente un'impennata dei prezzi dell'energia, fonte di grande preoccupazione per i cittadini, le imprese, le istituzioni europee e i governi di tutta l'UE;
l'invasione dell'Ucraina, la nuova realtà geopolitica e del mercato dell'energia impongono di potenziare l'indipendenza energetica dell'Europa, di mutare il mix energetico riducendo la dipendenza dai combustibili fossili, di potenziare lo stoccaggio del gas e di diversificare l'approvvigionamento energetico anche accelerando lo sviluppo delle energie pulite e rinnovabili e la produzione delle loro componenti chiave;
l'attuale situazione del mercato dell'energia e la relativa impennata dei prezzi richiede una risposta rapida e coordinata e il quadro giuridico esistente consente all'UE e ai suoi Stati membri di intervenire per contrastare gli effetti delle improvvise fluttuazioni dei prezzi;
l'instabilità geopolitica, la mutata competizione strategica e le minacce alla sicurezza, impattano direttamente su interi settori economici e sociali, e richiedono pertanto la condivisione di un programma europeo di interventi che l'Italia è chiamata a perseguire sia con politiche nazionali che a livello UE;
la comunicazione della Commissione UE «REPowerEU», pubblicata l'8 marzo 2022 e richiamata nelle conclusioni della riunione informale dei Capi di Stato o di Governo dei paesi membri dell'Unione riunitisi a Versailles il 10 e 11 marzo 2022, definisce nuove azioni per aumentare la produzione di energia verde, diversificare gli approvvigionamenti e ridurre la domanda. Per affrontare l'emergenza la Commissione UE propone, in particolare, di calmierare i prezzi al dettaglio (anche stabilendo limiti di prezzo temporanei), di sostenere le imprese fortemente esposte (ipotizzando un nuovo e autonomo Temporary Framework per gli aiuti di Stato e modifiche mirate del sistema ETS) e di finanziare tali interventi anche attraverso misure temporanee di carattere fiscale sui proventi straordinari e utilizzando gli introiti più elevati del previsto provenienti dal sistema ETS;
sono inoltre indispensabili interventi a livello europeo che consentano un salto di qualità nelle politiche industriali avendo quali obiettivi la transizione ecologia sulla base del Green New Deal e la redistribuzione del reddito con il rilancio del sistema di welfare;
l'Italia con l'Europa è chiamata a mettere in campo strumenti anche nuovi (es. Eurobond, RRF energetico) per affrontare la drammatica crisi di sistema e sosteniamo ogni iniziativa del Governo in questa direzione,
considerato, infine, che:
alla Camera dei deputati è stato recentemente presentato il decreto-legge 1º marzo 2022, n. 17, recante «Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali», che può rappresentare uno dei veicoli normativi su cui convogliare le misure che, per le ragioni espresse in premesse, non sono state recepite nel decreto in esame.
Tutto quanto premesso,
impegna il Governo:
- a recepire nella legislazione nazionale gli strumenti per fronteggiare la crisi energetica in via di definizione al livello UE e a semplificare ulteriormente le procedure per lo sviluppo delle fonti rinnovabili ed inoltre a valutare l'opportunità di incrementare la percentuale di detrazione per l'acquisto e l'installazione di impianti fotovoltaici e la possibilità di consentire la detrazione a fronte dell'installazione sistemi di accumulo per fotovoltaico già installato;
- ad adoperarsi presso le istituzioni dell'Unione europea affinché il quadro temporaneo UE (Temporary Framework) venga esteso e potenziato anche al fine di consentire la proroga della moratoria in favore delle micro, piccole e medie imprese relativamente all'apertura di credito e concessione di prestiti e finanziamenti;
- a calmierare i prezzi dei carburanti ed a predispone specifiche misure di sostegno per l'autotrasporto merci, per la rete dei distributori di carburanti, in particolare di gas naturale e metano, e del trasporto turistico e della navigazione interna;
- ad estendere i contributi straordinari previsti per le imprese energivore anche al settore sportivo - in particolare agli impianti natatori - e a quello agricolo;
- ad estendere la riduzione dell'IVA al 5 per cento, già concessa alle somministrazioni di gas naturale per usi civili, industriali e per autotrazione, anche ai contratti servizio energia e al teleriscaldamento, con lo scopo di contenere gli effetti degli aumenti del prezzo del gas e ad adottare le opportune iniziative per un riordino della disciplina delle componenti degli oneri generali di sistema;
- a predispone specifiche misure di sostegno per l'autotrasporto merci, per la rete dei distributori di carburanti, in particolare di gas naturale e metano, e del trasporto turistico e della navigazione interna;
- a prevedere un potenziamento del ristoro in favore dei familiari dei medici vittime del dovere deceduti a causa dell'infezione da Sars-Covid-19;
- ad adottare misure per il personale del sistema di emergenza territoriale 118 e stabilizzazione del personale medico in servizio;
- ad adottare misure in favore degli enti territoriali con specifico riferimento a quelli in situazione di dissesto e per favorire procedure più rapide di reclutamento di segretari comunali e provinciali;
- a prorogare a tutto il 2022 il raddoppio del limite di esenzione fiscale e contributivo per il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dal datore di lavoro ai lavoratori;
- a monitorare l'andamento dell'utilizzo del Superbonus per le case unifamiliari al fine di garantire le condizioni per una breve proroga del temine relativo al raggiungimento del primo stato di avanzamento dei lavori attualmente previsto al 30 di giugno 2022;
- a predispone un pacchetto di interventi per il sostegno del settore agricolo con specifico riferimento: alla riduzione delle accise e dell'iva sul gasolio agricolo; alla sospensione degli oneri previdenziale; alla inclusione delle imprese agricole tra le energivore;
- a predispone ulteriori misure di sostegno del settore del turismo, con particolare riferimento ad interventi di esonero temporaneo dal versamento dei contributi previdenziali;
- ad assicurare l'incremento delle risorse per l'organico Covid scuola;
- a prevedere misure volte a sostenere i proprietari di immobili in conseguenza della sospensione degli sfratti per emergenza da COVID-19.
18.0.7 (testo 3)
La Commissione
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 18-bis.
(Misure temporanee per la raccolta e il trattamento dei RAEE del Raggruppamento 3 di cui all'Allegato 1 del decreto ministeriale 25 settembre 2007, n. 185)
1.Al fine di consentire la corretta raccolta e l'adeguato trattamento di talune categorie di RAEE e di promuovere pratiche virtuose di recupero dei rifiuti in un'ottica di economia circolare, nel rispetto degli obiettivi di cui alla Missione M2C1.1 del PNRR, nonché di prevenire infiltrazioni mafiose e traffici illeciti di rifiuti, per 12 mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione sono adottate le seguenti misure straordinarie e temporanee per la gestione dei rifiuti del Raggruppamento 3 di cui all'Allegato 1 del decreto ministeriale 25 settembre 2007, n. 185:
a) il deposito preliminare alla raccolta presso i distributori di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, il deposito presso i centri di raccolta di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a) e b) e comma 2, del medesimo decreto legislativo, fatte salve le disposizioni in materia di prevenzione incendi, sono consentiti fino ad un quantitativo massimo doppio, adottando le cautele necessarie a garanzia della sicurezza degli spazi allo scopo utilizzati;
b) ai soggetti titolari di autorizzazione alla gestione rifiuti rilasciata ai sensi degli articoli 208 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e del titolo III-bis della parte II del medesimo decreto, per le operazioni di deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13), nel rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi e delle disposizioni in materia di elaborazione dei Piani di emergenza di cui all'articolo 26-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito in legge n. 132 del 1º dicembre 2018, è consentito l'aumento della capacità annua e istantanea di stoccaggio nel limite massimo dell'80 per cento, a condizione che detto limite rappresenti una modifica non sostanziale ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006. La disposizione si applica anche ai titolari di autorizzazione per l'effettuazione di operazioni di recupero ai sensi degli articoli 214 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006 ferme restando le quantità massime fissate dal decreto ministeriale 5 febbraio 1998 (Allegato 4), dal decreto ministeriale n. 161 del 12 giugno 2002 e dal decreto ministeriale n. 269 del 17 novembre 2005.
2.Gli ampliamenti degli stoccaggi di rifiuti possono essere effettuati nelle medesime aree autorizzate, ovvero in aree interne al perimetro della ditta aventi i medesimi presidi ambientali e nel rispetto delle norme tecniche di stoccaggio relative alle caratteristiche del rifiuto.
3.Le deroghe concesse allo stoccaggio di rifiuti di cui al comma 1, lettera b), non comportano un adeguamento delle garanzie finanziarie.
19.8 (testo 2)
La Commissione
Precluso
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. In considerazione della situazione epidemiologica da COVID-19, al fine di assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2022/2023, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
"3-bis. All'articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, le parole "2020/2021 e 2021/2022, anche in deroga all'articolo 4, comma 5, della predetta legge, con ordinanza" sono sostituite dalle seguenti "2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, anche in deroga all'articolo 4, comma 5, della predetta legge, sia per il primo biennio di validità che per il successivo aggiornamento e rinnovo biennale, con una o più ordinanze".
Conseguentemente, all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente:
"4-ter. Per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/24, l'aggiornamento delle graduatorie di cui al primo periodo del comma 4 ha validità biennale. Eventuali procedure svolte o in corso di svolgimento a legislazione vigente per l'aggiornamento delle suddette graduatorie continuano ad essere efficaci, salva la riconduzione alla vigenza biennale delle graduatorie medesime.".
19.12 (testo 4)
La Commissione
Precluso
Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti commi:
19.80 (testo 2)
La Commissione
Precluso
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
«6-bis. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''Al riparto di cui al periodo precedente, le Province autonome di Trento e di Bolzano partecipano limitatamente alla quota di risorse indicate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e provvedono alle finalità del presente articolo secondo il rispettivo ordinamento.''
G19.18 (già em. 19.0.18)
De Petris, Errani, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Precluso
Il Senato,
in sede di conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico;
premesso che,
la tragica morte di due studenti, Lorenzo e Giuseppe, ha rimesso al centro del dibattito nazionale il tema delle storture e delle condizioni venutesi a determinare nel rapporto tra istruzione e lavoro, a partire dagli interventi regolativi della Legge 13 luglio 2015, n. 107 arrivando alla Legge di Bilancio 2019 (Art.57, comma 18) che ha attribuito all'Alternanza Scuola Lavoro la denominazione "Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento (PCTO)";
considerato che,
la conoscenza del mondo produttivo e la valenza formativa dei contesti lavorativi ha un valore formativo solo se prevista dal percorso educativo progettato dalla scuola. Con le attuali disposizioni per gli allievi del triennio di 90 ore nei licei, 150 ore negli istituti tecnici e 210 ore negli istituti professionali si prevede un obbligo che le scuole non sono riuscite ad applicare garantendo sempre la necessaria qualità delle esperienze e un adeguato livello di sicurezza per le alunne e gli alunni;
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di riaffermare i PCTO come pura opportunità formativa pienamente inserita e valorizzata nei percorsi di studio frequentati dalle studentesse e dagli studenti;
a valutare altresì l'applicazione anche nell'istruzione e formazione professionale della carta dei diritti e dei doveri degli studenti superando l'opposizione delle Regioni espressa formalmente il 27 luglio 2017, creando pesanti discriminazioni fra gli studenti e rendendo sempre più debole il presidio delle istituzioni educative sul percorso formativo degli studenti.
19.0.18
De Petris, Errani, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Ritirato e trasformato nell'odg G19.18
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 19-bis.
(Modifica dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento - PCTO)
Sostituire i commi 784 e 785, dell'articolo 1, della Legge del 30 dicembre 2018, n. 145, con i seguenti:
''784. I percorsi in alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono ridenominati 'percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento' e, a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023 nei licei e negli istituti tecnici e professionali sono inseriti nei piani triennali dell'offerta formativa secondo la programmazione del collegio dei docenti.
785. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della modifica di cui al comma 784, sono adottate linee guida in merito ai percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento''».
19.0.19 (testo 2)
La Commissione
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 19-bis.
1. Al fine di garantire il potenziamento delle strutture e delle articolazioni del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in considerazione della grave crisi del settore ippico, i posti di funzione dirigenziale di livello generale presso il medesimo Ministero sono incrementati di una unità, da destinare all'istituzione di una posizione dirigenziale di livello generale. Conseguentemente, la dotazione organica dirigenziale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, come definita dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132 e dall'articolo 1, comma 166 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è rideterminata nel numero massimo di tredici posizioni di livello generale e di sessantuno posizioni di livello non generale. A tal fine è autorizzata la spesa di 270.777,30 euro a decorrere dall'anno 2022.
2. Al fine di dare celere attuazione al comma precedente, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modifica, entro sessanta giorni, il proprio regolamento di organizzazione e la propria pianta organica con uno o più decreti adottati con le modalità di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97.
3. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari ad euro 270.777,30 a partire dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente ''Fondo speciale'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali».
19.0.28 (testo 2)
La Commissione
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 19-bis.
(Disposizioni in materia di concorsi per il personale docente nelle scuole con lingua di insegnamento slovena del Friuli Venezia Giulia)
1. All'articolo 59, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo il comma 11 è inserito il seguente:
''11-bis. I concorsi per il personale docente nelle scuole con lingua di insegnamento slovena del Friuli Venezia Giulia sono indetti, ai sensi dell'articolo 426 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dal dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia, il quale, fermo restando lo svolgimento di un'unica prova scritta, adatta le disposizioni di cui ai commi 10 e 11, concernenti la struttura e le modalità di predisposizione delle prove scritte, alle specificità delle scuole con lingua di insegnamento slovena'. Resta ferma la procedura vigente finalizzata alla preventiva autorizzazione ed individuazione dei posti di docenza da ricoprire
19.0.44 (testo 2)
La Commissione
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 19-bis.
(Disposizioni in materia di mobilità straordinaria dei dirigenti scolastici)
In deroga temporanea al limite fissato in sede contrattuale, per la mobilità interregionale dei dirigenti scolastici, è reso disponibile il 60 per cento dei posti vacanti, annualmente, in ciascuna regione per gli anni 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025. Per la suddetta mobilità, oltre all'assenso dell'Ufficio scolastico regionale di provenienza, è necessario quello dell'Ufficio scolastico della regione richiesta. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare situazioni di esubero di personale anche per gli anni scolastici successivi all'ultimo anno scolastico indicato al primo periodo."
19.0.54 (testo 3)
La Commissione
Precluso
Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:
«Art. 19-bis (Misure urgenti per il rafforzamento della qualità della formazione universitaria specialistica del settore sanitario)»
1. Al fine di rafforzare strutturalmente, alla luce degli eventi pandemici in corso, la qualità della formazione universitaria specialistica del settore sanitario e la programmazione in tale ambito dell'offerta formativa degli Atenei, armonizzandola con la programmazione dei fabbisogni dei professionisti sanitari definita ai sensi di quanto disposto all'articolo 6-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, e dell'articolo 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e di quanto previsto all'articolo 1, comma 472, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché di garantire l'effettiva funzionalità della struttura tecnica istituita dall'articolo 1, comma 470, della medesima legge 27 dicembre 2019, n. 160, anche mediante l'implementazione di infrastrutture tecnologiche finalizzate ad ottimizzare e rafforzare i processi di istituzione e accreditamento delle scuole di specializzazione del settore sanitario, all'articolo 1, comma 470, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. dopo le parole: «è istituita un'apposita tecnostruttura di supporto», sono inserite le seguenti: «presso il Ministero dell'università e della ricerca sotto forma di 'struttura tecnica di missione di livello dirigenziale generale', articolata al suo interno in tre uffici dirigenziali di livello non generale, aggiuntiva rispetto all'attuale dotazione organica del medesimo Ministero»
2. La struttura di missione di cui al comma 1 supporta le attività dell'Osservatorio nazionale delle professioni sanitarie e dell'Osservatorio nazionale della formazione specialistica sanitaria di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, anche in relazione al sistema di istituzione e accreditamento delle scuole di cui al comma 1 e al raccordo con le ulteriori Istituzioni in tale ambito coinvolte, nonché in relazione alla effettuazione delle verifiche on site di cui agli articoli 43 e 44 di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, curando altresì le attività collegate alla programmazione dell'offerta formativa degli Atenei con riferimento alle suddette Scuole, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 472, della legge 27 dicembre 2019 n. 16. Conseguentemente, il dirigente generale della struttura di missione del Ministero dell'università e della ricerca di cui al comma 1 e il dirigente generale della direzione generale competente per materia del Ministero della Salute sono componenti di diritto dell'Osservatorio nazionale della formazione specialistica sanitaria in aggiunta ai tre rappresentanti dei rispettivi Ministeri di cui all'articolo 43, comma 3, lettere a) e b) del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.
3. Per le finalità di cui al presente articolo, la vigente dotazione organica del Ministero dell'università e della ricerca è incrementata a decorrere dall'anno 2022 per un numero complessivo di 40 unità di personale, fra cui 1 dirigente di livello dirigenziale generale, 3 dirigenti di livello dirigenziale non generale, 36 unità appartenenti alla III area funzionale - fascia retributiva F1. Conseguentemente, il Ministero dell'università e della ricerca è autorizzato, nell'anno 2022, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e in deroga all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato il contingente di personale di cui al periodo precedente tramite l'avvio di procedure concorsuali pubbliche o mediante lo scorrimento di vigenti graduatorie di procedure concorsuali relative a tali qualifiche presso il medesimo Ministero, ivi comprese quelle di cui all'articolo 1, commi 937 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
4. Per l'attuazione del comma 3 è autorizzata, per l'anno 2022, una spesa pari ad euro 100.000 per l'espletamento delle procedure concorsuali pubbliche e, a decorrere dall'anno 2022, una spesa pari ad euro 541.000 per il funzionamento della struttura di missione. Per l'assunzione delle unità di personale ivi previste, è altresì autorizzata una spesa pari ad euro 912.095 per l'anno 2022 ed una spesa pari ad euro 2.279.984 a decorrere dall'anno 2023.
5. Alla copertura degli oneri di cui al comma 4 si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 471, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
6 In attuazione di quanto disposto al presente articolo, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'università e della ricerca, da emanarsi entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è attivata presso il medesimo Ministero la struttura tecnica di missione istituita al comma 1 e ne è individuata l'articolazione degli Uffici e i compiti.»
20.0.16
La Commissione
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 20-bis.
(Misure per assicurare la continuità delle attività di sequenziamento del SARS-CoV-2 e delle relative varianti genetiche)
1. Nell'ambito della rete dei laboratori di sorveglianza epidemiologica sulla circolazione del virus SARS-CoV-2 e delle relative varianti genetiche, di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 34-bis del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, l'Istituto superiore di sanità si avvale, altresì, dei laboratori con comprovata esperienza pluriennale nell'ambito della sorveglianza epidemiologica, virologica e biomolecolare su malattie infettive diffusibili, anche a potenziale impatto pandemico.
2. Il laboratorio pubblico di riferimento regionale di cui al comma 2 dell'articolo 34-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, deve possedere comprovata esperienza pluriennale, pari ad almeno un triennio all'entrata in vigore della predetta legge, nell'ambito della sorveglianza epidemiologica, virologica e biomolecolare sulle malattie infettive diffusibili, anche a potenziale impatto pandemico».
20.0.20 (testo 3)
La Commissione
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 20-bis.
1. All'articolo 1, comma 268, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: ''e gli operatori sociosanitari'' sono sostituite dalle seguenti: ''e del ruolo socio-sanitario''.
2. All'articolo 19, comma 11, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: ''fatte salve le disposizioni del d.lgs 17 agosto 1999 n.368, essi possono altresì prestare, al di fuori dell'orario dedicato alla formazione specialistica e fermo restando l'assolvimento degli obblighi formativi, la propria collaborazione volontaria a titolo gratuito ed occasionale, al di fuori dell'orario dedicato alle attività formative agli enti e alle associazioni che, senza scopo di lucro, svolgono attività di raccolta di sangue ed emocomponenti sulla base di convenzioni stipulate con le regioni o con gli enti del Servizio sanitario nazionale. Le modalità e i limiti per la prestazione dell'attività di cui al precedente periodo sono stabiliti mediante regolamento adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze.''.
20.0.21 (testo 2)
La Commissione
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
"Articolo 20-bis
(Misure per il potenziamento delle risorse umane dell'INAIL)
Al fine di proseguire le azioni di consolidamento delle attività di valutazione e gestione del fenomeno infortunistico COVID-19 correlato e di assicurare la tempestiva erogazione agli assistiti delle prestazioni riabilitative di tipo multiassiale basate sulle specifiche esigenze terapeutiche post COVID-19, nonché di proseguire le attività di sostegno al Servizio sanitario nazionale nella campagna di vaccinazione pubblica, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) può continuare ad avvalersi, fino al 31 ottobre 2022, del personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come prorogato ai sensi dell'articolo 9, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, i cui contratti sono in essere alla data del 31 marzo 2022. All'onere derivante dal presente comma, pari a 7.607.000 euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul bilancio dell'INAIL. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto pari a 7.607.000 euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.189.
2. A decorrere dal 1° novembre 2022, l'INAIL può continuare ad avvalersi del personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa di cui al comma 1 mediante l'attivazione, previa verifica di idoneità, di contratti a tempo determinato, per un periodo di trentasei mesi, anche in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, nel numero massimo di 170 unità di personale, da individuare mediante procedure comparative nell'ambito delle quali sono adeguatamente valorizzate le esperienze professionali svolte. Al relativo onere, pari ad euro 2.262.909 per l'anno 2022, ad euro 13.577.454 per gli anni 2023 e 2024 ed euro 11.314.545 per l'anno 2025 si provvede a valere sulle risorse di bilancio dell'Istituto. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari ad euro 1.165.398 per l'anno 2022, pari ad euro 6.992.389 per gli anni 2023 e 2024 ed euro 5.826.991 per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
21.1 (testo 2)
La Commissione
Precluso
Al comma 1 dopo la lettera a) inserire la seguente lettera:
«a) al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: ''Ai fini del presente comma, ogni prestazione sanitaria erogata da operatori pubblici, privati accreditati e privati autorizzati è inserita, entro 5 giorni dalla prestazione medesima, nel FSE in conformità alle disposizioni del presente.
21.0.22 (testo 2)
La Commissione
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 21-bis.
(Misure urgenti per i dirigenti sanitari del Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze)
1. Al fine di garantire sostegno per le attività di sanità pubblica prestate dalla dirigenza sanitaria del Ministero della salute, anche in emergenza, e per parità di condizioni con le corrispondenti figure professionali degli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale:
a) all'articolo 17, comma 1, della legge del 11 gennaio 2018, n. 3, le parole: ''con esclusione dell'articolo 15-quater e della correlata indennità'' sono soppresse;
b) ai dirigenti del ruolo sanitario del Ministero della salute di cui al comma 3-bis dell'articolo 17, comma 1, della legge del 11 gennaio 2018, n. 3, ferma rimanendo l'esclusività del rapporto di lavoro, è riconosciuta, a decorrere dal 1º gennaio 2022, nei medesimi importi e con le medesime modalità, l'indennità di esclusività di rapporto prevista per le corrispondenti figure professionali degli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale. Conseguentemente, agli oneri massimi annui derivanti dal comma 1, lett. b), valutati in euro 8.807.868 a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
2. Al fine di rafforzare l'efficienza operativa delle proprie strutture, anche in relazione agli obiettivi e agli interventi previsti dal PNRR, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad assumere con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2022, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, con corrispondente incremento della vigente dotazione organica, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente di personale così composto: a) 25 dirigenti di seconda fascia, di cui 5 unità da destinare alle verifiche amministrativo-contabili extra gerarchiche nell'ambito dell'Ispettorato generale per i servizi ispettivi di finanza pubblica e 20 unità a cui conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca nel numero di 5 unità per ciascuno dei Dipartimenti del Ministero; b) 100 unità da inquadrare nell'Area terza - posizione economica F1; c) 60 unità da inquadrare nell'Area seconda - posizione economica F2. Al reclutamento del predetto contingente di personale si provvede mediante l'indizione di concorsi pubblici, anche attraverso il ricorso alla Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tramite scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici o attraverso procedure di mobilità volontaria ai sensi dell'articolo 30 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. Per l'attuazione del comma 2, è autorizzata, per l'anno 2022, una spesa pari ad euro 800.000 per la gestione delle procedure concorsuali e una spesa pari ad euro 200.000 per le maggiori spese di funzionamento derivanti dall'assunzione del predetto contingente di personale. È altresì autorizzata, per l'anno 2022, una spesa pari a euro 328.115 e, a decorrere dall'anno 2023, una spesa pari ad euro 1.312.450 per la corresponsione, al personale della aree da reclutare ai sensi del medesimo comma 1, dei compensi dovuti per le prestazioni di lavoro straordinario.
4. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 2 e 3, pari ad euro 4.072.880 per l'anno 2022 e ad euro 12.291.510 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
22.0.12 (testo 2)
La Commissione
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 22-bis.
(Proroga delle esenzioni dal pagamento dell'IMU per gli immobili inagibili)
1. Per i comuni delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n.122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2022.
2 Agli oneri derivanti dal precedente comma 1, pari a euro 10.5 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».
22.0.32 (testo 2)
La Commissione
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 22-bis.
(Misure urgenti di sostegno per la sistemazione dei soggetti evacuati della Regione Liguria colpita da ripetute avversità atmosferiche)
"1. Le misure di assistenza abitativa rientranti tra quelle di cui all'articolo 25, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, disposte in favore dei soggetti evacuati a seguito di eventi emergenziali di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), possono essere prorogate, con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri su richiesta del Presidente della Regione interessata, che attesti il permanere di soggetti evacuati in conseguenza del predetto evento e non ancora rientrati nelle proprie abitazioni alla data della cessazione dello stato di emergenza nonché della disponibilità delle occorrenti risorse finanziarie nelle rispettive contabilità speciali aperte ai sensi dell'articolo 27 del predetto decreto legislativo n. 1 del 2018, fino al termine massimo di durata delle medesime contabilità, Il riconoscimento agli interessati delle misure di cui al primo periodo è comunque subordinato alla verifica del perdurare dell'inagibilità dell'immobile e alla richiesta dei medesimi per la concessione del contributo per la ricostruzione.
23.0.9
La Commissione
Precluso
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 23-bis.
(Avvalimento Comando dei Carabinieri per la tutela del Lavoro)
1. All'articolo 100, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: ''e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri'' sono soppresse;
b) le parole: ''e comunque non oltre il 31 dicembre 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''e comunque non oltre il 31 dicembre 2022''.
2. All'articolo 16, comma 1, Allegato A, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, la riga n. 17 è soppressa».
23.0.10
La Commissione
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 23-bis.
(Indennità supplementare di comando riconosciuta ai Comandanti delle Stazioni carabinieri)
1. L'articolo 1, comma 919 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è sostituito dal seguente:
''919. A decorrere dall'anno 2021, le risorse finanziare assegnate all'Arma dei carabinieri sui competenti programmi dello stato di previsione del Ministero della difesa per riconoscere l'indennità di cui all'articolo 52, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164 al personale incaricato di comando di stazioni e tenenze dell'organizzazione territoriale, sono incrementate di 7,6 milioni di euro annui''».
23.0.15 (testo 2)
La Commissione
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 23-bis.
1. All'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole: "30 settembre 2022" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2022".
23.0.31 (testo 2)
La Commissione
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 23-bis.
(Inabilità ormeggiatori e barcaioli)
1. Gli ormeggiatori e i barcaioli iscritti nei registri di cui agli articoli 208 e 216 del Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, ai fini della cancellazione dai predetti registri sono dichiarati inabili al lavoro portuale esclusivamente dal personale medico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). Resta fermo il riconoscimento della pensione di inabilità ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222 sulla base dei relativi requisiti contributivi e sanitari come disciplinati dalla predetta legge. Alle attività di cui al primo periodo del presente comma l'INPS provvede con le risorse umane finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
24.20
La Commissione
Precluso
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5-bis. Al fine di sostenere gli operatori del settore del trasporto pubblico locale e regionale e di mitigare gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 nonché al fine di sostenere gli investimenti, le autorità competenti possono applicare l'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1370 del 23 ottobre 2007 altresì nel caso in cui il gestore dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale si vincoli ad effettuare, in autofinanziamento anche parziale e sulla base di un Piano Economico Finanziario rispettoso delle disposizioni e delle misure regolatorie vigenti, significativi investimenti, anche in esecuzione e/o ad integrazione degli interventi afferenti il Piano nazionale di ripresa e resilienza e/o di altri strumenti finanziari, orientati alla sostenibilità ambientale e al miglioramento dei servizi di trasporto dei passeggeri, aventi un periodo di ammortamento superiore rispetto alla scadenza dell'affidamento. In tale ipotesi, si ritiene necessaria la proroga di cui al suddetto articolo 4, paragrafo 4, che non può in ogni caso superare il termine del 31.12.2026, e al fine del calcolo si tiene conto della durata complessiva dell'affidamento, cumulativa anche di tutti i provvedimenti adottati in conformità al predetto regolamento».
24.61
La Commissione
Precluso
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
«10-bis. All'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: ''31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 ottobre 2022''.».
24.63 (testo 2)
La Commissione
Precluso
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
"10-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, al comma 11-bis, le parole: ''ricompresi nel piano predisposto dalla Società ai sensi del'' sono sostituite dalle seguenti: ''di cui al''."
25.2 (testo 3)
La Commissione
Precluso
a) dopo il comma 2, inserire i seguenti:
"2-bis. Al fine di sostenere il settore del trasporto ferroviario delle merci, anche in considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dell'aumento dei prezzi nel settore elettrico, le risorse di cui all'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, da corrispondere alle imprese ferroviarie per il trasporto merci sono incrementate di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate, nel rispetto delle Linee guida per gli aiuti di Stato alle imprese ferroviarie adottate dalla Commissione europea, le modalità di attribuzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per le annualità dal 2023 al 2027. Gli incentivi sono destinati alla compensazione dei costi supplementari per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, inclusi quelli relativi al traghettamento ferroviario dei treni merci ed alle attività ad esso connesse, sostenuti dalle imprese ferroviarie rispetto ad altre modalità più inquinanti, per l'effettuazione di trasporti ferroviari di merci aventi origine o destinazione nelle regioni Abruzzo, Lazio, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Le risorse non attribuite alle imprese ferroviarie ai sensi del periodo precedente sono destinate, nei limiti degli stanziamenti disponibili, al riconoscimento di un contributo alle imprese ferroviarie che effettuano i trasporti di merci per ferrovia sull'intera infrastruttura ferroviaria nazionale, in misura non superiore al valore di 2,5 euro a treno/km. Detto contributo, che tiene conto dei minori costi esterni rispetto ai trasporti in modalità stradale, è ripartito fra le imprese aventi diritto in maniera proporzionale ai treni/km effettuati.
2-ter. È autorizzata a favore di ANAS S.p.A. la spesa di 3,9 milioni di euro per l'anno 2027 e di 25 milioni di euro annui dal 2028 al 2031. ANAS S.p.A. destina le risorse di cui al primo periodo alla compensazione delle minori entrate derivanti dalla riduzione nell'anno 2021 della circolazione autostradale conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e alla compensazione dei maggiori oneri derivanti dall'incremento dei costi sostenuti da ANAS S.p.A. per l'illuminazione pubblica delle strade nell'anno 2021.
2-quater. Entro il 15 aprile 2022 ANAS S.p.A. invia al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili una rendicontazione delle minori entrate derivanti dalla riduzione della circolazione autostradale di cui al comma 2-ter, riferita, in relazione all'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e all'articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al differenziale del livello della circolazione autostradale tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 e lo stesso periodo dell'anno 2019 e, in relazione all'articolo 19, comma 9-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ed integrate dall'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, agli importi previsti dal Contratto di programma tra Anas S.p.A. e lo Stato.
2-quinquies. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2-ter si provvede mediante la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 214 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34.";
b) al comma 3, sostituire le parole "al comma 1" con le seguenti: "ai commi 1 e 2-bis".
25.0.6 (testo 3)
La Commissione
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 25-bis.
(Misure a sostegno del settore della navigazione marittima e degli investimenti nel TPL)
1. All'articolo 7 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, dopo il comma 1-octies sono aggiunti i seguenti:
''1-nonies. Fermi i restanti requisiti, la conoscenza della lingua italiana non è requisito necessario per l'esercizio delle professioni di medico e infermiere a bordo di navi mercantili o croceristiche nazionali adibite alla navigazione marittima, a condizione che la società di gestione assicuri la presenza a bordo di personale sanitario in possesso delle competenze linguistiche idonee ad assicurare la comunicazione tra l'assistito e lo staff sanitario.
1-decies. I professionisti di cui al comma 1-nonies che non hanno la conoscenza della lingua italiana si iscrivono presso la sezione speciale dell'albo appositamente istituita dal Presidente dell'Ordine nella cui circoscrizione territoriale è tenuto il registro a cui è iscritta la nave mercantile o croceristica nazionale adibita alla navigazione marittima, a bordo della quale esercitano la professione sanitaria. L'iscrizione alla sezione speciale autorizza all'esercizio della professione esclusivamente per l'assistenza sanitaria a bordo delle navi di cui al primo periodo.
1-undecies. In considerazione delle risultanze dello specifico monitoraggio effettuato sulla qualità dell'assistenza sanitaria erogata a bordo delle navi di cui al comma 1-nonies, il Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentito il Ministro del turismo, con decreto da adottare decorsi due anni dalla data di entrata in vigore del presente comma e, successivamente, con cadenza biennale, può disporre la cessazione dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1-nonies e 1-decies''.».
25.0.20
La Commissione
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 25-bis.
(Misure urgenti in materia di mobilità sostenibile)
1. All'articolo 1, comma 392, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Al predetto finanziamento accedono anche le province autonome di Trento e di Bolzano''».
26.10
La Commissione
Precluso
Al comma 2 dopo le parole: «sulla base di criteri che tengano conto della consistenza suinicola» aggiungere le seguenti: «, della eventuale realizzazione di progetti di riduzione dell'uso delle gabbie».
26.18
La Commissione
Precluso
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4-bis. All'articolo 38 della legge 28 dicembre 2016, n. 238, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
''5-bis. Per i vini a IGT, le operazioni di assemblaggio delle partite o delle frazioni di partita di 'vini finiti' e dei prodotti atti alla rifermentazione per la produzione di vini frizzanti e spumanti derivanti da uve raccolte fuori zona (massimo 15 per cento) con vini derivanti da uve della zona di produzione (minimo 85 per cento) è effettuato anche in una fase successiva alla produzione, nell'ambito della zona di elaborazione delimitata nel disciplinare della specifica IGP, tenendo conto delle eventuali deroghe previste nello stesso disciplinare''».
Conseguentemente, alla rubrica aggiungere in fine le parole: «e vitivinicolo».
26.0.27 (testo 2)
La Commissione
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 26-bis.
(Disciplina dell'attività di turismo lattiero caseario o vie del formaggio)
1. Le Regioni possono promuovere attraverso canali informatici sul web e sul territorio apposite iniziative al fine di far conoscere la rete di aziende aderenti al turismo lattiero caseario o vie del formaggio».
26.0.30 (testo 2)
La Commissione
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 26-bis.
(Misure a sostegno dei produttori e contrasto allo spreco)
1. Al fine di evitare gravi fenomeni di spreco alimentare, nel rispetto del regolamento (CE) n. 853/2004, le operazioni di congelamento delle carni fresche sono effettuate senza indebiti ritardi ovvero entro la data di scadenza relativa al prodotto refrigerato, purché le carni da destinare al congelamento siano sottoposte ad adeguate misure di controllo igienico sanitario ai sensi degli artt. 4 e 5 del Reg. (CE) 852/2004/CE e correttamente identificate ai sensi del Reg (CE) 1169/2011/UE.
2. L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.
26.0.34 (testo 2)
La Commissione
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 26-bis.
(Modifiche alla legge 12 dicembre 2016, n. 238)
1. All'articolo 38 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: ''6-bis. Per i vini a IGP, le operazioni di assemblaggio delle partite o delle frazioni di partita di 'vini finiti' e dei prodotti atti alla rifermentazione per la produzione di vini frizzanti e spumanti derivanti da uve raccolte fuori zona (massimo 15 per cento) con vini derivanti da uve della zona di produzione (minimo 85 per cento) sono effettuate anche in una fase successiva alla produzione, nell'ambito della zona di elaborazione delimitata nel disciplinare della specifica IGP.''.».
26.0.41 (testo 3)
La Commissione
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
"Art. 26-bis
(Misure urgenti a sostegno del settore avicolo)
1. All'articolo 1, comma 528, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "30 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "40 milioni di euro" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le risorse di cui al presente comma sono impiegate prioritariamente per interventi in favore degli operatori della filiera avicola danneggiati dal blocco alla movimentazione degli animali e delle esportazioni di prodotti trasformati a seguito dell'influenza aviaria degli anni 2021 e 2022."
26.0.43
La Commissione
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 26-bis.
(Misure urgenti a sostegno del settore avicolo)
1. All'articolo 1, comma 528, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è aggiunto infine il seguente periodo: ''Le risorse di cui al presente comma destinate alla filiera delle carni derivanti da polli e tacchini sono impiegate prioritariamente per interventi in favore degli operatori della filiera avicola danneggiati dal blocco alla movimentazione degli animali e delle esportazioni di prodotti trasformati a seguito dell'influenza aviaria degli anni 2021 e 2022''».
26.0.54 (testo 2)
La Commissione
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
Art. 26-bis.
(Gestione del fondo per lo svolgimento di attività di monitoraggio dell'insetto nocivo Coreabus undatus)
1. All'articolo 1, comma 893, legge 30 dicembre 2021, n. 234, in materia di tutela della qualità del sughero nazionale e monitoraggio del Coreabus undatus, le parole: ''da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge'' sono sostituite dalle seguenti: ''da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge''.
27.1
La Commissione
Precluso
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Al fine di sostenere e accelerare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi pubblici d'investimento, garantendo la massima sinergia con gli interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, dopo il comma 7-octies, dell'articolo 10, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, è inserito il seguente:
''7-nonies. Le previsioni di cui al comma 7-quinquies si applicano anche agli interventi pubblici previsti dal programma React-EU, di cui al regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, dai fondi europei di cui al regolamento (UE, EURATOM) n. 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018, dal Fondo europeo di cui al regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, dai fondi strutturali per il periodo 2021-2027 di cui al regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, dal Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, dal fondo complementare di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge i luglio 2021, n. 101, o comunque previsti nell'ambito di piani o strumenti di programmazione europea.''».
27.0.5 (testo 2) (già 26.0.71)
La Commissione
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 27-bis.
(Istituzione della categoria dei sommozzatori che operano in impianti di acquacoltura)
1. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentito il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono aggiornati i requisiti professionali previsti per la categoria dei sommozzatori in servizio locale, quale personale addetto ai servizi portuali, di cui al decreto del Ministro della marina mercantile 13 gennaio 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 16 febbraio 1979, recante "Istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale", anche al fine di prevedere la figura dei sommozzatori che operano in impianti di acquacoltura e disciplinarne l'ambito di attività.».
28.72
Ritirato e trasformato nell'odg G28.72
Al comma i, dopo la lettera a), inserire la seguente:
«a-bis) all'articolo 121, comma 2, dopo la lettera f-bis) sono inserite le seguenti:
''f-bis.1) acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90;
f-bis.2) sistemazione a verde e interventi di cui all'articolo 1, comma 12 della legge 27 dicembre 2017, n. 205''».
G28.72 (già em. 28.72)
Precluso
Il Senato,
in sede di conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico;
premesso che:
- il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, ha previsto all'articolo 121 la possibilità di optare per gli strumenti di cessione del credito di imposta e di sconto in fattura per alcune tipologie di interventi connessi al recupero del patrimonio edilizio, all'efficienza energetica, all'adozione di misure antisismiche, al recupero o restauro di facciate, all'installazione di impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica di veicoli elettrici;
- tali strumenti incentivano in modo significativamente più convincente gli interventi connessi alla transizione ecologica ed energetica rispetto alla detrazione fiscale nella sua forma diretta e ordinaria;
- sarebbe dunque utile estendere tale tipo di meccanismo anche ad altri interventi, anch'essi inquadrabili nel contesto dell'efficientamento energetico e alla transizione ecologica dell'economia;
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di prevedere, in successivi interventi normativi, l'estensione degli strumenti di cessione del credito di imposta e di sconto in fattura previsti dal cosiddetto Decreto Rilancio anche per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, nonché per la sistemazione a verde e interventi di cui all'articolo 1, comma 12 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (cosiddetto Bonus Verde).
28.0.19
La Commissione
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 28-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di collaborazione e scambio di informazioni tra autorità nazionali)
1. Al fine di incrementare l'efficienza dei servizi di polizia giudiziaria nella situazione emergenziale connessa al COVID-19, all'articolo 12, comma 8, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo le parole: ''procedimento penale'', sono inserite le seguenti: '', nonché ai servizi centrali di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, nei casi in cui sia necessario dispone, con assoluta urgenza, di informazioni finanziarie o analisi finanziarie della UIF per la prevenzione, l'accertamento, l'indagine o il perseguimento di condotte riconducibili ai delitti contro la personalità dello Stato previsti dagli articoli da 270 a 270-septies del codice penale''.».
28.0.30 (testo 2)
La Commissione
Precluso
Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:
Articolo 10-bis
Rimessione in termini per la Rottamazione-ter e saldo e stralcio
1. All'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Il versamento delle rate da corrispondere negli anni 2020, 2021 e 2022 ai fini delle definizioni agevolate di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è considerato tempestivo e non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 14-bis, del citato decreto-legge n. 119 del 2018:
a) entro il 30 aprile 2022, relativamente alle rate in scadenza nell'anno 2020;
b) entro il 31 luglio 2022, relativamente alle rate in scadenza nell'anno 2021
c) entro il 30 novembre 2022, relativamente alle rate in scadenza nell'anno 2022.".
2. Sono estinte le procedure esecutive eventualmente avviate per effetto dell'inutile decorso del termine di cui all'articolo 68, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nella versione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Restano in ogni caso definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme, relative ai debiti definibili ai sensi degli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, dell'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, eventualmente versate a qualunque titolo anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
29.10 (testo 2)
La Commissione
Precluso
All'art. 29, dopo il comma 11, inserire il seguente:
"11-bis. In relazione agli accordi quadro di lavori di cui all'articolo 54 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, già aggiudicati ovvero efficaci alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le stazioni appaltanti, possono, ai fini della esecuzione di detti accordi secondo le modalità previste dai commi da 2 a 6 del medesimo articolo 54 e nei limiti delle risorse complessivamente stanziate per il finanziamento dei lavori previsti dall'accordo quadro, utilizzare le risultanze dei prezzari regionali aggiornati secondo le modalità di cui al comma 12, fermo restando il ribasso formulato in sede di offerta dall'impresa aggiudicataria dell'accordo quadro. Nelle more dell'aggiornamento dei prezzari regionali, le stazioni appaltanti, possono, ai fini della esecuzione degli accordi quadro secondo le modalità di cui ai commi da 2 a 6 del citato articolo 54 e nei limiti delle risorse complessivamente stanziate per il finanziamento dei lavori previsti dall'accordo quadro, incrementare ovvero ridurre le risultanze dei prezzari regionali utilizzati ai fini dell'aggiudicazione dell'accordo quadro, in ragione degli esiti delle rilevazioni, effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili su base semestrale ai sensi del comma 2 del presente articolo, fermo restando il ribasso formulato in sede di offerta dall'impresa aggiudicataria dell'accordo quadro.".
29.63
La Commissione
Precluso
Dopo il comma 13, inserire il seguente:
«13-bis. All'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole: ''31 dicembre 2021'', sono sostituite dalle seguenti: ''30 giugno 2023''.».
29.0.22 (testo 2)
La Commissione
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 29-bis.
(Assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato)
Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi all'emergenza sanitaria in corso causata dalla pandemia di COVID-19 e per le esigenze di prevenzione e contrasto delle attività criminali e di eventuali iniziative terroristiche, oltre che di presidio e controllo delle frontiere, anche connesse allo svolgimento del Giubileo della Chiesa Cattolica nell'anno 2025, è autorizzata l'assunzione sino a 1.300 allievi agenti della Polizia di Stato, nei limiti di quota parte delle facoltà assunzionali non soggette alle riserve di posti di cui all'articolo 703, comma 1, lettera c), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Alle predette assunzioni si provvede attingendo all'elenco degli idonei alla prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza 18 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 48 serie speciale, n. 40 del 26 maggio 2017".
2. L'Amministrazione della pubblica sicurezza procede alle assunzioni di cui al comma 1 del presente articolo a valere su quota parte delle facoltà assunzionali previste per l'anno 2022, entro un massimo di 600 unità, e per l'anno 2023, entro un massimo di 700 unità, previa individuazione delle cessazioni intervenute rispettivamente negli anni 2021 e 2022 e nei limiti dei relativi risparmi di spesa determinati ai sensi dell'articolo 66, commi 9-bis e 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Si provvede ai sensi del primo periodo del presente comma limitatamente ai soggetti:
a) risultati idonei alla relativa prova scritta d'esame e secondo l'ordine decrescente del voto in essa conseguito, purché abbiano ottenuto alla predetta prova scritta una votazione pari o superiore a quella minima conseguita dai soggetti destinatari della disposizione di cui all'articolo 11, comma 2-bis, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, ferme restando le riserve, le preferenze e i requisiti applicabili secondo la normativa vigente alla data dell'indizione della procedura concorsuale di cui al comma 1 del presente articolo;
b) che risultino idonei all'esito degli accertamenti dell'efficienza fisica, psicofisici e attitudinali previsti dalla disciplina vigente, ove non già espletati.
3. Gli interessati a partecipare alla procedura assunzionale, a pena di esclusione di diritto, dovranno formulare istanza con modalità telematiche tramite apposito portale che sarà attivato dall'Amministrazione della pubblica sicurezza, secondo le modalità ed entro il termine perentorio che saranno indicati in apposito avviso da pubblicarsi sul sito web istituzionale della Polizia di Stato, avente valore di notifica a tutti gli effetti.
4. Non sono inclusi nell'ambito di applicazione delle disposizioni dei commi 1 e 2 del presente articolo i soggetti già convocati per l'accertamento dei requisiti di idoneità ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2-bis, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, e di cui all'articolo 260-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
5. La posizione in ruolo dei soggetti da assumere, secondo l'ordine decrescente di voto conseguito nella prova scritta d'esame, ai sensi del comma 2, è determinata in base ai punteggi ottenuti in quest'ultima e all'esito del corso di formazione, secondo la normativa vigente.
6. Gli interessati sono avviati a uno o più corsi di formazione di cui all'articolo 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, secondo le disponibilità organizzative e logistiche degli istituti di istruzione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
7. Resta fermo che l'Amministrazione della pubblica sicurezza procede all'assunzione, ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei candidati risultati idonei nell'ambito dei concorsi per l'accesso alla qualifica di agente della Polizia di Stato successivi a quello di cui al comma 1 del presente articolo, per i posti non soggetti alle riserve di cui all'articolo 703, comma 1, lettera c), del codice dell'ordinamento militare, nel rispetto dei limiti e delle modalità di cui al comma 2, primo periodo, del presente articolo.
8. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo provvede il Ministero dell'interno nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
32.0.2
La Commissione
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 32-bis.
(Clausola di salvaguardia)
1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione.».
Coord. 1
La Commissione
Preclusa
Art. 1
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «n. 221» aggiungere le seguenti: «, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11».
Al comma 2, dopo le parole: «n. 221,» inserire le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11».
Art. 2
Al comma 1, sostituire le parole: «soggetti maggiormente incisi» con le seguenti: «soggetti maggiormente danneggiati».
Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «in materia di aiuti Stato» con le seguenti: «in materia di aiuti di Stato».
Al comma 3, sostituire le parole: «2020/C 91 I/01» con le seguenti: «del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final,».
Al comma 4:
al primo periodo, sostituire le parole: «requisiti definiti dai precedenti commi» con le seguenti: «requisiti di cui ai commi 1 e 2» e dopo le parole: «rese ai sensi del» inserire le seguenti: «testo unico di cui al»;
al secondo periodo, sostituire le parole: «entro i termini e con le modalità definite» con le seguenti: «entro i termini e con le modalità definiti»;
al terzo periodo, sostituire la parola: «relative» con la seguente: «relativi» e le parole: «casi revoca» con le seguenti: «casi di revoca».
Al comma 5, alinea, sostituire le parole: «Successivamente alla chiusura» con le seguenti: «Successivamente alla scadenza» e le parole: «ricavi riferiti al periodo d'imposta, come segue» con le seguenti: «ricavi riferiti al periodo d'imposta 2019, determinata come segue».
Art. 3
Al comma 1, sostituire le parole: «in favore dei parchi» con le seguenti: «in favore di parchi».
Al comma 2, lettera b), capoverso 2-bis:
al primo periodo, sostituire le parole: «sono stanziati 40 milioni di euro» con le seguenti: «è stanziata la somma di 40 milioni di euro», sostituire le parole: «29 ottobre 1972» con le seguenti: «26 ottobre 1972», dopo le parole: «una di quelle» sopprimere la seguente: «attività» e sostituire le parole: «attività economiche ATECO» con le seguenti: «attività economiche ATECO 2007»;
al secondo periodo, sostituire le parole: «corrispettivi del 2021» con le seguenti: «corrispettivi del 2021"».
Art. 4
Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2021» con le seguenti: «30 dicembre 2021».
Al comma 2, sostituire le parole: «al periodo dei contratti» con le seguenti: «al periodo di durata dei contratti».
Sostituire la rubrica con la seguente: «Fondo unico nazionale per il turismo».
Art. 5
Al comma 4, sostituire le parole: «L'efficacia della presente misura» con le seguenti: «L'efficacia della misura di cui al presente articolo».
Art. 7
Al comma 1, sostituire le parole: «codici ATECO» con le seguenti: «codici della classificazione delle attività economiche ATECO 2007».
Art. 9
Al comma 1, sostituire le parole: «decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229» con le seguenti: «decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11».
Al comma 2:
al primo periodo, sostituire le parole: «decreto-legge n. 229 del 2021» con le seguenti: «decreto-legge n. 221 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 11 del 2022»;
al secondo periodo, dopo le parole: «registro nazionale delle associazioni e società» inserire la seguente: «sportive».
Al comma 3:
al primo periodo, sostituire le parole: «decreto-legge n. 229 del 2021» con le seguenti: «decreto-legge n. 221 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 11 del 2022»;
al terzo periodo, sostituire le parole: «sono individuate» con le seguenti: «sono individuati»
Al comma 5, sostituire le parole: «dalla presente disposizione, pari a euro 60 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede con risorse» con le seguenti: «dal presente articolo, pari a euro 60 milioni per l'anno 2022, si provvede».
Art. 10
Al comma 1, sostituire le parole: «sono inseriti, in fine, i seguenti periodi» con le seguenti: «è aggiunto, in fine, il seguente periodo».
Art. 12
Al comma 1, sostituire le parole: «per i mancati incassi» con le seguenti: «per il ristoro ai comuni per i mancati incassi».
Sostituire la rubrica con la seguente: «Incremento del contributo per il mancato incasso dell'imposta di soggiorno».
Art. 13
Al comma 1, dopo le parole: «dell'esercizio 2022» sopprimere il seguente segno di interpunzione: «,».
Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «è trasmessa» con le seguenti: «sia trasmessa» e le parole: «è comminata» con le seguenti: «è applicata».
Art. 14
Al comma 1, sostituire le parole: «1 gennaio 2022» con le seguenti: «1° gennaio 2022».
Al comma 2, sostituire le parole: «il Ministero dell'economia e delle finanze, può» con le seguenti: «il Ministero dell'economia e delle finanze può».
Al comma 3, sostituire le parole: «a favore di CSEA» con le seguenti: «a favore della CSEA» e le parole: «da parte di CSEA» con le seguenti: «da parte della CSEA».
Alla rubrica, dopo la parola: «Riduzione» inserire la seguente: «degli».
Art. 15
Al comma 1, sostituire le parole: «della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana» con le seguenti: «pubblicato per comunicato nella Gazzetta Ufficiale» e le parole: «un incremento del costo per KWh superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo» con le seguenti: «un incremento superiore al 30 per cento rispetto al medesimo periodo».
Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: «misure agevolative previste» con le seguenti: «misure agevolative indicate».
Al comma 4, sostituire le parole: «comma 1, risulta» con le seguenti: «comma 1 risulti».
Art. 17
Al comma 1, lettera a):
al numero 1) premettere il seguente:
«01) al secondo periodo, le parole: "di cui al sesto periodo" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al settimo periodo"»;
al numero 1), secondo periodo, sostituire le parole: «su proposta del presidente, i componenti della Commissione di cui al comma 1» con le seguenti: «su proposta del presidente della Commissione di cui al comma 1, i componenti della predetta Commissione»;
al numero 2), sostituire le parole: «lavori istruttori» con le seguenti: «compiti istruttori».
Art. 18
Al comma 1, sostituire le parole: «Alla tabella A del decreto legislativo» con le seguenti: «Alla tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo».
Art. 19
Al comma 1, sostituire le parole: «all'articolo 4 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1» con le seguenti: «all'articolo 3-sexies del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2022, n. 18» e le parole: «dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229» con le seguenti: «dell'articolo 4-ter, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11».
Al comma 2, sostituire le parole: «riparto del fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19» con le seguenti: «riparto del Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno scolastico 2021/2022 tra gli uffici scolastici regionali».
Al comma 3, sostituire le parole: «comma 1, si provvede» con le seguenti: «comma 1 si provvede».
Art. 20
Al comma 1, capoverso 1-bis, sostituire le parole da: «autorità sanitaria italiana» fino alla fine del capoverso con le seguenti: «autorità sanitaria italiana"».
Conseguentemente, dopo il comma 1 inserire il seguente:
«1-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 50 milioni di euro per l'anno 2022 e in 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 32. Le risorse sono stanziate in apposito fondo nello stato di previsione del Ministero della salute che provvede ai pagamenti di propria competenza, nonché al trasferimento alle regioni e alle province autonome delle risorse nel limite del fabbisogno derivante dagli indennizzi da corrispondere da parte di queste, come comunicati annualmente dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome entro il 31 gennaio. Con uno o più decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per il monitoraggio annuale delle richieste di accesso agli indennizzi e dei relativi esiti nonché, sulla base delle richiamate comunicazioni della Conferenza delle regioni e delle province autonome, l'entità e le modalità di trasferimento del finanziamento spettante alle regioni».
Sostituire la parola: «Sars-Cov2», ovunque ricorre, con la seguente: «SARS-CoV-2».
Art. 21
Al comma 1, lettera h):
al numero 1), dopo le parole: «presente decreto» inserire il seguente segno d'interpunzione: «,»;
al numero 6), dopo le parole: «di cui ai commi 4» inserire il seguente segno d'interpunzione: «,»;
Al comma 1, lettera l), capoverso 13, dopo le parole: «articolo 2-sexies del» inserire le seguenti: «codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al».
Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: «dal decreto» con le seguenti: «dai decreti».
Al comma 1, lettera n), capoverso 15-bis:
al quarto periodo, sostituire le parole: «di Trento e Bolzano» con le seguenti: «di Trento e di Bolzano»,
al quinto periodo, dopo la parola: «regionali» inserire le seguenti: «e provinciali»;
al sesto periodo, sostituire le parole: «piano regionale», ovunque ricorrono, con le seguenti: «piano di adeguamento» e sostituire le parole: «di cui al comma 15-ter» con le seguenti: «ai sensi del comma 15-ter»;
all'ottavo periodo, sostituire le parole: «piano regionale» con le seguenti: «piano di adeguamento» e le parole: «dal decreto di cui al comma 7» con le seguenti: «dai decreti di cui al comma 7».
Al comma 1, lettera o):
al numero 1), dopo le parole: «all'alinea,» inserire le seguenti: «le parole: "Ferme restando" sono sostituite dalle seguenti: "Fermi restando"» e sostituire le parole: «e la transizione digitale e» con le seguenti: «e la transizione digitale,»
al numero 3), capoverso 3), sostituire le parole: «decreti attuativi del comma 7 e alle linee guida del comma 15-bis» con le seguenti: «decreti di cui al comma 7 e alle linee guida di cui al comma 15-bis» e le parole: «di cui all'articolo 44 del» con le seguenti: «ai sensi dell'articolo 44 del codice di cui al».
Al comma 1, lettera q), capoverso 15-quater:
alla lettera a), sostituire le parole: «dalle strutture sanitarie per alimentare FSE» con le seguenti: «dalle strutture sanitarie e socio-sanitarie per alimentare il FSE»;
alla lettera c), dopo le parole: «della struttura sanitaria» inserire le seguenti: «e socio-sanitaria», sostituire le parole: «dal piano di attuazione del potenziamento del FSE» con le seguenti: «dal piano di adeguamento per il potenziamento del FSE» e sostituire le parole: «del comma 2» con le seguenti: «del comma 2"»
Al comma 1, lettera t), capoverso 15-octies, sostituire le parole: «a cura dalla struttura della Presidenza del Consiglio» con le seguenti: «a cura della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri».
Al comma 1, lettera u):
al capoverso 15-decies, sostituire le parole: «Linee guida AGID» con le seguenti: «Linee guida dell'Agenzia per l'Italia digitale (AgID)» e dopo le parole: «all'articolo 71 del» inserire le seguenti: «codice di cui al»;
al capoverso 15-undecies, lettera d), sostituire le parole: «soluzioni IT» con le seguenti: «soluzioni di tecnologia dell'informazione (IT)»;
al capoverso 15-terdecies, sostituire la parola: «AGENAS» con le seguenti: «l'AGENAS».
Al comma 3, sostituire le parole da: «n. 157» fino a: «sono inserite le seguenti» con le seguenti: «n. 157, dopo la lettera f-ter) sono aggiunte le seguenti».
Art. 23
Al comma 1:
alla lettera h), sostituire le parole: «'straordinarie del presente Capo e del Titolo II» con le seguenti: «"straordinarie di cui al presente capo e al titolo II».
alla lettera i), dopo la parola: «3-bis,» inserire la seguente: «alinea,».
Art. 24
Al comma 7, sostituire le parole: «1 gennaio 2021» con le seguenti: «1° gennaio 2021».
Al comma 8, sostituire le parole: «interventi del comma 6» con le seguenti: «interventi di cui al comma 6».
Art. 26
Al comma 1, sostituire le parole: «blocco alla movimentazione» con le seguenti: «blocco della movimentazione».
Al comma 2, sostituire le parole: «di Trento e Bolzano» con le seguenti: «di Trento e di Bolzano», le parole: «del regolamento (UE) 2020/687» con le seguenti: «, del regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019,» e le parole: «blocco alla movimentazione» con le seguenti: «blocco della movimentazione».
Art. 27
Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: «10 milioni di euro"» inserire le seguenti: «, ovunque ricorrono,».
Art. 29
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «di contenimento e dell'emergenza» con le seguenti: «di contenimento dell'emergenza» e le parole: «del virus COVID-19» con le seguenti: «del virus SARS-CoV-2».
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «primo periodo, del» inserire le seguenti: «codice dei contratti pubblici, di cui al» e sostituire le parole: «del medesimo comma 1» con le seguenti: «della medesima lettera a)».
Al comma 8, sostituire le parole: «legge 1 luglio 2021» con le seguenti: «legge 1° luglio 2021»
Al comma 9, sostituire le parole: «legge 1 luglio 2021» con le seguenti: «legge 1° luglio 2021»
Al comma 12, sostituire le parole: «all'articolo0» con le seguenti: «all'articolo» e le parole: «Conferenza Stato - Regioni» con le seguenti: «Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».
Art. 32
Al comma 1:
alla lettera b), sostituire le parole: «dalla n. 106» con le seguenti: «dalla legge n. 106».
alla lettera e), sostituire le parole: «79,36 milioni euro» con le seguenti: «79,36 milioni di euro».
Allegato B
Parere espresso dalla 1a Commissione permanente sul disegno di legge n. 2505
La Commissione affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, parere non ostativo, con la seguente osservazione:
- all'articolo 20, comma l, nell'ambito della definizione dell'entità e delle modalità di trasferimento del finanziamento ivi previsto agli enti territoriali, si rileva l'opportunità di aggiungere il riferimento anche alle province autonome, oltre che alle regioni.
Integrazione alla dichiarazione di voto della senatrice Garavini nella discussione della questione di fiducia posta sull'emendamento 1.900, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge n. 2505
Proprio lo spettacolo è stato tra i settori più colpiti, con punte di riduzione degli incassi fino all'80 per cento. Per questo, con un intervento di Italia Viva, abbiamo previsto la temporanea sospensione della contribuzione addizionale a carico dei datori di lavoro dello spettacolo dal vivo. La stessa misura che abbiamo adottato per i datori di lavoro delle attività connesse al movimento merci dei trasporti aerei. Altro settore messo letteralmente in crisi dalla pandemia. Inoltre, grazie ad un nostro ulteriore emendamento, assegniamo 5 milioni di euro per i bus turistici.
Mentre in tema di sport, siamo riusciti a rifinanziare, con 8 milioni spalmati su due anni, il fondo per gli ippodromi di nuova apertura. Tutte iniziative emendative con le quali, come Italia Viva, abbiamo voluto sostenere l'intero mercato del lavoro: sia i dipendenti che i datori di lavoro. Sono state infatti meritoriamente approvate alcune nostre proposte che introducono la sospensione dell'IVA per le aziende fortemente colpite dagli effetti del Covid. E la sospensione dei versamenti dovuti, per le ritenuti di lavoro dipendente nei mesi di gennaio, febbraio e marzo per discoteche, sale da ballo e per tutti i locali che hanno subito la chiusura dell'attività.
Abbiamo inoltre previsto l'introduzione di uno specifico codice ATECO per gli incaricati alla vendica diretta a domicilio, così da permettere loro di poter usufruire fiscalmente dei ristori elargiti dallo Stato, tutte le volte in cui ricorrano condizioni di necessità. Insomma, una serie di interventi ad ampio raggio.
C'è poi un altro emendamento approvato in questo provvedimento di cui andiamo particolarmente fieri, signora Presidente. È un risultato che rappresenta un passo concreto verso una sanità del futuro. Grazie ad una proposta di Italia Viva, infatti, si inizierà a costruire finalmente, in maniera concreta, il fascicolo sanitario elettronico.
Significa che ogni prestazione medica od ospedaliera, sia pubblica che privata, entro cinque giorni dalla data in cui la si è ricevuta, dovrà venire obbligatoriamente inserita nel fascicolo sanitario digitale di ogni paziente. Una questione fondamentale per la salute dei cittadini, perché attraverso la banca dati digitale ci dotiamo della storia sanitaria dettagliata di ogni paziente. Si tratta cioè di uno strumento utile alla migliore prevenzione. E strategico per la diagnosi e cura di ogni malattia, oltre che per la ricerca in ambito medico e scientifico. In pratica, facciamo viaggiare i dati senza muovere le persone. una vera rivoluzione per la nostra sanità. Ed una risposta concreta alle tante esigenze di modernizzazione emerse, drammaticamente, durante la pandemia.
Particolare soddisfazione mi sento di esprimere anche per l'approvazione di un ulteriore emendamento col quale puntiamo a contrastare le tante truffe verificatesi con le recenti ristrutturazioni edilizie. Rendiamo infatti obbligatorio l'affidamento dei lavori, che beneficiano di bonus soltanto ad imprese in possesso di requisiti di qualificazione certificati. Un modo per dire con chiarezza che le risorse a sostegno soltanto delle società che operano legalmente. E non devono invece far lucrare chi vuole fare affari in maniera truffaldina.
Inoltre, Presidente, ci fa piacere l'approvazione di un nostro emendamento che prevede che chi ha svolto il ruolo di consigliere o assessore comunale in cittadine con oltre 15.000 abitanti possa ricoprire un incarico amministrativo o dirigenziale nella stessa Regione. In questo modo non si disperdono le professionalità acquisite dagli amministratori locali nel corso del loro mandato. Una pubblica amministrazione efficiente e veloce. Fa bene alla società e con la modifica approvata le amministrazioni si tengono stretta le competenze dei propri componenti. Per il bene dell'intera comunità. Oggi però non decidiamo solo sulle misure atte a contrastare le conseguenze del Covid. Oggi adottiamo anche interventi importanti contro i rincari delle bollette. Tutto senza prevedere un ulteriore scostamento di bilancio.
Ecco che è importante avere recuperato risorse da investire per un duplice obiettivo: uno, sgravare le imprese dagli oneri di sistema solitamente addebitati in bolletta. Due, compensare almeno parzialmente i maggiori oneri delle aziende energivore attraverso la concessione di un credito d'imposta sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata.
Il tutto già a partire dal giugno dello scorso anno il governo Draghi aveva previsto diversi interventi, per un ammontare complessivo di 12 miliardi, volti a mitigare i prezzi di luce e gas. Tutti strumenti attraverso i quali il Governo ha dimostrato pragmatismo e la capacità di conseguire effetti immediati, per le famiglie e per le imprese.
Attraverso una linea d'intervento, signora Presidente, che è in totale sintonia con l'azione europea. Infatti, anche grazie alle proposte avanzate dall'Italia l'Europa sta lavorando a soluzioni che mirano a renderci meno dipendenti dalle importazioni esterne e che ci permettono di raggiungere un'autonomia energetica attraverso la quale sottrarci dalle turbolenze dei prezzi delle materia prime. Ecco perché è importante dare subito attuazione a quanto discusso nel Consiglio informale di Versailles dello scorso fine settimana. Un vertice che ha individuato quattro pilastri da perseguire: la necessità di una diversificazione delle fonti energetiche che punti soprattutto sulle energie rinnovabili; l'introduzione di un tetto oltre il quale non si possono spingere i prezzi; la necessità di scindere il mercato del gas dal mercato dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e soprattutto la tassazione dei profitti aggiuntivi delle società elettriche.
Tutte misure che, sommate ad acquisti europei congiunti di gas ed alla previsione di stoccaggi comuni, possono aiutarci a calmierare la crescita dei prezzi. Soprattutto se, contemporaneamente, a livello europeo, si stilano accordi con l'Africa per la produzione di energia solare da importare in Europa.
Perché, come sistema-Paese, signora Presidente, siamo sì fortemente impegnati ad arginare il fenomeno del caro prezzi. Ma possiamo ambire a risultati concreti ed ambiziosi, solo nella misura in cui si adottino interventi coordinati a livello europeo. Interventi che, una volta adottati con celerità, possano fare sì che quella "morsa a tenaglia" a cui faceva riferimento la nostra imprenditrice non comprometta la tenuta delle nostre imprese italiane. Grazie Presidente.
VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA
Congedi e missioni
Sono in congedo i senatori: Accoto, Airola, Alderisi, Auddino, Bagnai, Barachini, Battistoni, Bellanova, Berardi, Bini, Bongiorno, Borgonzoni, Bossi Umberto, Caligiuri, Campagna, Cattaneo, Centinaio, Cerno, D'Alfonso, D'Angelo, De Poli, Di Marzio, Doria, Fazzolari, Ferrero, Floridia, Galliani, Ghedini, Ginetti, Lorefice, Lucidi, Lupo, Merlo, Messina Assunta Carmela, Moles, Monti, Napolitano, Nisini, Pichetto Fratin, Pisani Giuseppe, Pucciarelli, Quarto, Ripamonti, Romagnoli, Ronzulli, Santangelo, Schifani, Sciascia, Segre, Sileri e Vaccaro.
.
Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Cucca e Pacifico, per attività di rappresentanza del Senato; Nencini, per attività della 7ª Commissione permanente; Arrigoni, Castiello, Fazzone, Magorno e Urso, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.
Sono considerati in missione, ai sensi dell'art. 108, comma 2, primo periodo, del Regolamento, i senatori: Cangini, Ferro, Fusco, Grassi, Nocerino, Pavanelli, Puglia e Sbrana.
Alla ripresa pomeridiana della seduta sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Cucca e Pacifico, per attività di rappresentanza del Senato; Nencini, per attività della 7ª Commissione permanente; Arrigoni, Castiello, Fazzone, Magorno e Urso, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Verducci, per attività della Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza.
Alla ripresa pomeridiana della seduta sono considerati in missione, ai sensi dell'art. 108, comma 2, primo periodo, del Regolamento, i senatori: Cangini, Ferro, Fusco, Grassi, Nocerino, Pavanelli, Puglia e Sbrana.
Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati
Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, con Allegati, fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001 (2560)
(presentato in data 17/03/2022)
C.2806 approvato dalla Camera dei deputati;(assorbe C.531, C.1360);
Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto forestale europeo riguardante lo stabilimento in Italia di un ufficio sulla forestazione urbana, con Allegato, fatto a Helsinki il 15 luglio 2021 (2561)
(presentato in data 17/03/2022)
C.3318 approvato dalla Camera dei deputati.
Affari assegnati
È stato deferito, in data 16 marzo 2022, alla 6a Commissione permanente (Finanze e tesoro), ai sensi dell'articolo 50 del Regolamento, l'affare concernente la valutazione degli aspetti tributari connessi alla determinazione dei prezzi dei carburanti (Atto n. 1117).
È stato deferito, in data 16 marzo 2022, alla 7a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport), ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, l'affare sul valore culturale della moneta nei contesti archeologici (Atto n. 1118).
Governo, trasmissione di atti per il parere. Deferimento
Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera del 14 marzo 2022, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 - lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'individuazione di nuovi interventi infrastrutturali da realizzare ai sensi del citato articolo 4 e dei commissari straordinari individuati per ciascuna opera (n. 373).
Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 8ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro 20 giorni dall'assegnazione. La 5ª Commissione permanente potrà formulare le proprie osservazioni alla 8ª Commissione permanente in tempo utile al rispetto del predetto termine.
Governo, trasmissione di atti
Con lettera in data 17 marzo 2022, la Presidenza della Regione autonoma della Sardegna, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 2, comma 5, della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13, e successive modificazioni, ha comunicato gli estremi del decreto del Presidente della Regione del 15 marzo 2022, n. 21, concernente lo scioglimento del Consiglio comunale di Arbus e la nomina del dottor Francesco Cicero a Commissario straordinario per la gestione provvisoria del comune.
Garante del contribuente, trasmissione di atti. Deferimento
Sono state inviate, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le relazioni sull'attività svolta nell'anno 2021 dai Garanti del contribuente:
per la Liguria (Atto n. 1119);
per la Calabria (Atto n. 1120);
per la Puglia (Atto n. 1121).
I predetti documenti sono deferiti, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6a Commissione permanente.
Petizioni, annunzio
Sono state presentate le seguenti petizioni deferite, ai sensi dell'articolo 140 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni permanenti, competenti per materia.
Il signor Giovanni Di Salvo da Napoli chiede:
- l'istituzione dell'Autorità Garante per il lavoro ed i lavoratori (Petizione n. 1054, assegnata alla 11a Commissione permanente);
- l'istituzione della figura dei Garanti degli studenti, dei dottorandi e dei ricercatori (Petizione n. 1055, assegnata alla 7a Commissione permanente);
- disposizioni in materia di legittimazione delle parti processuali e la codificazione del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia di cui all'art. 267 del TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione europea) (Petizione n. 1056, assegnata alla 2a Commissione permanente);
- l'introduzione nel codice penale del reato di feticidio e la previsione di pene severe per chiunque determini la morte, lesioni o malformazioni al feto (Petizione n. 1057, assegnata alla 2a Commissione permanente);
il signor Luciano Battaglini da Trani (Barletta-Andria-Trani) chiede l'innalzamento dell'età dell'obbligo scolastico (Petizione n. 1058, assegnata alla 7a Commissione permanente);
il signor Bruno Maizzi, Vice Presidente Nazionale del Movimento consumatori e il signor Antonio Sorrento, Presidente Nazionale dell'Associazione P.I.N. (Partite IVA Nazionali), chiedono la riforma della tassazione sui carburanti e, nell'immediato, un intervento urgente di sospensione delle accise e la riduzione dell'aliquota IVA applicata (Petizione n. 1059, assegnata alla 6a Commissione permanente);
il signor Antonio Di Carlo da Pietrabbondante (Isernia) propone soluzioni per la riduzione del debito pubblico, in particolare attraverso la trasformazione dei titoli di Stato in azioni di Stato (Petizione n. 1060, assegnata alla 6a Commissione permanente);
il signor Alberto Pratesi da Lecce chiede l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'amministrazione della giustizia (Petizione n. 1061, assegnata alla 2a Commissione permanente);
il signor Nicolas Giardino da Mercato San Severino (Salerno) e numerosissimi altri cittadini chiedono un inasprimento delle pene previste nei casi di maltrattamento di animali (Petizione n. 1062, assegnata alla 2a Commissione permanente);
il signor Maurizio Pascadopoli da Massafra (Taranto) chiede modifiche all'articolo 1, comma 3, del disegno di legge recante " Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore" (Atto Senato n. 2415), nel senso di includere in tale norma anche le specializzazioni "non mediche" (Petizione n. 1063, assegnata alla 7a Commissione permanente).
Interrogazioni, apposizione di nuove firme
I senatori Mautone e Santillo hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-03164 della senatrice Pirro ed altri.
I senatori Croatti, Toninelli, Pavanelli, Gallicchio, Airola, Piarulli e Girotto hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-06722 del senatore Lomuti.
Risposte scritte ad interrogazioni
(Pervenute dal 10 al 17 marzo 2022)
SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 138
AIMI ed altri: sulla crisi russo-ucraina (4-06594) (risp. DELLA VEDOVA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale)
BARBARO ed altri: sulla morte dell'ambasciatore Attanasio in Congo (4-06588) (risp. DELLA VEDOVA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale)
FATTORI ed altri: sulla dismissione della fabbrica Pfizer di Catania (4-06533) (risp. TODDE, vice ministro dello sviluppo economico)
PAPATHEU ed altri: sulle misure di tutela dell'Associazione italiana alberghi per la gioventù (AIG) (4-06679) (risp. GARAVAGLIA, ministro del turismo)
PEROSINO: sul divieto di immissione di specie ittiche alloctone nelle acque interne italiane (4-05273) (risp. CINGOLANI, ministro della transizione ecologica)
PITTELLA: sulle misure di tutela dell'Associazione italiana alberghi per la gioventù (AIG) (4-06684) (risp. GARAVAGLIA, ministro del turismo)
Mozioni
GAUDIANO, PELLEGRINI Marco, FERRARA, CASTIELLO, PUGLIA, D'ANGELO, VANIN, LOREFICE, DE LUCIA, LOMUTI, PRESUTTO, L'ABBATE, PESCO, GALLICCHIO, FEDE, CROATTI, NATURALE, DELL'OLIO, RUSSO, TRENTACOSTE, MANTOVANI, DI PIAZZA, TURCO, LANNUTTI, MAIORINO - Il Senato,
premesso che:
le banche di credito cooperativo svolgono un'importante funzione di sostegno delle economie territoriali e delle specifiche esigenze di credito alle piccole, micro e medie imprese;
il quadro normativo bancario europeo e nazionale, nonché gli standard regolamentari e di supervisione sono, attualmente, impostati sulla base di criteri dimensionali degli istituti di credito, invece che sulla specificità normativa delle varie tipologie di aziende di credito, determinando in tal modo, per le banche di credito cooperativo, regole di vigilanza piuttosto complesse ed onerose;
nell'attuale assetto europeo delineato dalla direttiva 2013/36/UE e nella normativa nazionale, di cui al testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993), le banche di credito cooperativo vengono omologate alle banche e ai gruppi di maggiori dimensioni, che nulla hanno a che vedere con banche di comunità e di territorio;
ad esempio, le funzioni aziendali di controllo, esternalizzate presso la capogruppo, sono eccessivamente sbilanciate sulle attività di controllo invece che sulle attività? di gestione del rischio, con inevitabile duplicazione dei costi a scapito delle BCC,
impegna il Governo:
1) ad attivarsi nelle competenti sedi europee per promuovere una riforma della normativa in materia di vigilanza bancaria, che possa tenere conto delle specificità delle banche di credito cooperativo e della loro funzione mutualistica, revisionando, a tal riguardo, i criteri dimensionali, di cui alla direttiva 2013/36/UE sull'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli stessi e sulle imprese di investimento;
2) a valutare l'opportunità di intervenire nella normativa nazionale per valorizzare ancor di più la funzione territoriale delle BCC, i cui fini mutualistici e cooperativistici sono, peraltro, riconosciuti come meritevoli di tutela dall'articolo 45 della Costituzione;
3) a promuovere la modifica dell'ultima disciplina del "gruppo bancario cooperativo", a seguito dell'introduzione della quale si è registrato un peggioramento della capacità di presidio del territorio e delle esigenze di credito ivi emergenti, dovuto all'accentramento delle funzioni decisionali presso la capogruppo, che spesso costituisce un ostacolo al rapporto tra BCC e realtà imprenditoriali e sociali;
4) a valutare la possibilità di prevedere che i gruppi bancari cooperativi possano dar luogo facoltativamente ad un IPS, ossia un sistema di tutela istituzionale;
5) ad intervenire per modificare la disciplina dei controlli, al fine di semplificare gli adempimenti per le banche "less significant" e gli obblighi di conformità (che sono significativamente aumentati a seguito dell'assoggettamento delle BCC alla vigilanza della BCE) e, in definitiva, per introdurre una regolamentazione graduata secondo il principio di proporzionalità e tenendo conto delle dimensioni dell'intermediario.
(1-00471)
PESCO, CIOFFI, GIROTTO, VACCARO, DELL'OLIO, BOTTICI, GALLICCHIO, PELLEGRINI Marco, PRESUTTO, FENU, FEDE, ROMANO, CORBETTA, LANNUTTI, NATURALE, AGOSTINELLI, TRENTACOSTE, MANTOVANI, LANZI, PIARULLI, MONTEVECCHI, NOCERINO, GUIDOLIN, SANTILLO, TURCO, GAUDIANO, VANIN, GARRUTI, CASTELLONE, CASTALDI, PERILLI, DI GIROLAMO, MAIORINO, FERRARA, PAVANELLI, CROATTI, AUDDINO - Il Senato,
premesso che:
il grave conflitto che si sta consumando in terra ucraina sta provocando pesanti ripercussioni nel sistema internazionale e nazionale, oltre che da un punto di vista umanitario, anche riguardo ai profili economici;
in particolare, si sta configurando una crisi economico-finanziaria che sta gravando principalmente sulle categorie sociali più disagiate e sulle categorie professionali che più necessitano di utilizzo di gas e petrolio;
l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), istituita con la legge n. 481 del 1995, svolge attività di regolazione e controllo nei settori dell'energia elettrica, del gas naturale, dei servizi idrici, del ciclo dei rifiuti e del telecalore;
l'ARERA è un'autorità amministrativa indipendente che opera per garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nei servizi di pubblica utilità e tutelare gli interessi di utenti e consumatori, funzioni svolte armonizzando gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti i servizi con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse;
con delibera del 30 dicembre 2021, n. 637/2021/R/GAS dell'ARERA, sono state aggiornate le tariffe per il primo trimestre 2022;
la bolletta del gas per gli utenti domestici del mercato tutelato si compone di una quota fissa su base annuale e di una quota variabile in euro per metro cubo standard (smc);
in particolare, la quota variabile si compone di tre elementi: a) il corrispettivo per la materia prima gas naturale; b) le spese per il trasporto e la gestione del contatore, che variano a seconda della classe di consumo e della macroarea regionale; c) gli oneri di sistema che variano a seconda della classe di consumo;
a sua volta il corrispettivo per la materia prima gas naturale è la somma di tre elementi: materia prima gas (CMEM), approvvigionamento (CCR), commercializzazione al dettaglio (QVD);
nel primo trimestre 2022 il prezzo da corrispondere per la materia prima gas naturale è stato fissato in 0,921641 euro al metro cubo di cui 0,879436 di CMEM (95 per cento del totale); 0,034259 di CCR (4 per cento) e 0.007946 di QVD (1 per cento);
la tariffa CMEM è aumentata nel primo trimestre 2022 del 76 per cento rispetto al quarto trimestre 2021 (0,499211 euro al metro cubo) e del 315 per cento rispetto al primo trimestre del 2021 (0,211542 euro al metro cubo);
il paragrafo 6.1 del testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (TIVG), più volte modificato a partire dal 2009, prevede che "l'Autorità, con successivo provvedimento, regola le modalità di calcolo della componente a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso CMEM,t, assumendo a riferimento i prezzi che si formeranno nel mercato a termine del gas naturale organizzato dal Gestore dei mercati energetici, di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 93/11";
nelle more dell'adozione del provvedimento di cui al punto 6.1, il TIVG dispone al paragrafo 6.2 che la componente relativa ai costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso CMEM,t, nel trimestre t-esimo, è calcolata come somma di: 1) QTint, espresso in euro a gigajoule, a copertura dei costi di natura infrastrutturale sostenuti fino all'immissione del gas nella rete nazionale e fissato pari a 0,430302 euro a gigajoule; 2) QTPSV, espresso in euro a gigajoule, a copertura dei costi di trasporto dalla frontiera italiana al PSV, e fissato pari ai valori indicati nella tabella 12; 3) PFOR,t, espresso in euro a gigajoule, a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nel trimestre t-esimo, pari alla media aritmetica delle quotazioni forward trimestrali OTC relative al trimestre t-esimo del gas, presso l'hub TTF, rilevate dal Platts e, con decorrenza dall'anno termico 2014-2015, da ICIS Heren con riferimento al secondo mese solare antecedente il trimestre t-esimo;
l'elemento PFOR,t e la componente CMEM,t sono aggiornati e pubblicati dall'Autorità prima dell'inizio di ciascun trimestre;
considerato che:
al punto 4.2 del documento di consultazione 38/2015/R/GAS di ARERA del 5 febbraio 2015 si leggeva che "In ottica prospettica, l'Autorità intende perseguire l'obiettivo strategico di creare le condizioni per lo sviluppo delle negoziazioni a termine nel nostro Paese, secondo il più ampio menù possibile di prodotti liquidi alle diverse scadenze. Pertanto, in coerenza con tale obiettivo, per quanto riguarda gli anni termici successivi al 2015-2016, ritiene opportuno definire una roadmap che consenta di modificare le modalità di determinazione della componente CMEM, con il passaggio dai prezzi olandesi ai prezzi italiani come riferimento di mercato, a partire dall'inizio dell'anno termico, rendendole sempre note entro il mese di febbraio dell'anno termico precedente"; da allora, a distanza di più di 7 anni, il riferimento all'hub olandese non è stato rivisto;
l'elemento che sta determinando maggiormente l'aumento delle bollette del gas naturale per il mercato tutelato è il Title transfer facility (TTF), la media ponderata con i volumi dei prezzi delle transazioni spot di gas a diverse scadenze, quotato all'Ice endex di Amsterdam e gestito da Gasunie, la società statale olandese che si occupa del trasporto del gas;
a partire dalla seconda metà del 2021 le variazioni fatte registrare dal TTF sono sensibilmente superiori a quelle dei prezzi dei flussi doganali, che sono maggiormente corrispondenti all'andamento del mercato reale, anche considerando che gli operatori sottoscrivono contratti pluriennali, non soggetti a fluttuazioni di breve periodo,
impegna il Governo ad intraprendere ogni azione utile, finalizzata a calmierare le tariffe del gas naturale per le utenze domestiche del mercato tutelato, dando immediata applicazione al paragrafo 6.1 del TIVG o mediante altro provvedimento che riveda le modalità di calcolo della componente CMEM legata al prezzo della materia prima e, in particolare, della componente PFOR nella parte in cui prende a riferimento il TTF.
(1-00472)
Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento
MARINO, CARBONE, CUCCA, EVANGELISTA, GARAVINI, GINETTI, MAGORNO, SBROLLINI - Ai Ministri della transizione ecologica e dello sviluppo economico. - Premesso che:
l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, e le conseguenze che da essa derivano, l'incremento, ormai duraturo, dei prezzi delle materie prime ed il nuovo mercato dell'energia hanno cambiato radicalmente lo scenario mondiale geopolitico e macroeconomico, contribuendo ad accelerare una crisi già in atto: la crisi energetica;
in Italia, così come nell'Unione europea ed in molte altre regioni del mondo, si è registrata un'impennata nei prezzi dell'energia, fonte di grande preoccupazione per i cittadini, le imprese, le istituzioni ed i governi, che richiede nuove politiche al fine di accelerare drasticamente la transizione verso l'energia pulita e l'indipendenza energetica dell'Unione europea;
nonostante la strada già intrapresa verso la transizione verde richieda un passaggio definitivo verso le energie rinnovabili, la situazione geopolitica e macroeconomica che si è creata ha messo in luce le criticità del sistema di approvvigionamento italiano (ed europeo) di combustibili fossili, in particolare del gas naturale;
le scelte degli Stati di perseguire obiettivi di lungo termine, come la decarbonizzazione dei sistemi produttivi e la mitigazione del surriscaldamento globale, da un lato hanno favorito gli investimenti nella generazione di energia da fonti rinnovabili e dall'altro hanno disincentivato gli investimenti nella produzione di energia da altre fonti fossili, portando quindi alla necessità di interruzioni e riqualificazioni di infrastrutture chiave del gas;
considerato che:
la mancanza di forniture di gas verso l'Unione europea ha posto in rilievo le problematiche strutturali legate alla dipendenza esterna, evidenziando come in Italia solo il 6 per cento di gas utilizzato è di produzione nazionale, contro il 94 per cento che arriva dall'estero, soprattutto dalla Russia, dai Paesi del nord, dalla Libia e Algeria;
sebbene l'Italia abbia un potenziale minerario notevole e grandi giacimenti di gas naturale che consentirebbero di produrre oltre 30 miliardi di metri cubi di gas in un anno, nel 2021 sono stati estratti solo 3,34 miliardi di metri cubi, contro i 17 miliardi che si estraevano nel 2000 ed i 70 che vengono consumati mediamente in Italia in un anno, stando ai dati del Ministero dello sviluppo economico. Invero, di 1.298 punti di estrazione del gas, nel mar Adriatico, in Romagna, nelle Marche, Abruzzo così come nella laguna di Venezia ed in Sicilia, vi sono 752 pozzi completamente inattivi o produttivi ma non eroganti. Gran parte della produzione complessiva di gas nazionale registrata nel 2020 è ascrivibile alle 17 concessioni più produttive che hanno realizzato circa l'81 per cento della produzione nazionale. Questo dimostra come la produzione di gas nazionale sia concentrata solo in ridotta percentuale delle concessioni attive: circa il 9 per cento delle concessioni attive fornisce oltre l'80 per cento della produzione nazionale;
tuttavia, per riprendere ad estrarre, vi sono procedure burocratiche che richiederebbero mesi, se non anni, per riattivare i siti inutilizzati, con la conseguente necessità di ingenti investimenti, sapendo che non si raddoppia o triplica la produzione nel giro di qualche mese. Invero, in Italia mancano le infrastrutture per lo stoccaggio del gas, e questo permette di avere una capacità minima di immagazzinamento. Inoltre, alcuni giacimenti, in particolare quelli nella laguna di Venezia, comportano dei rischi ambientali e di conseguenza sono da anni bloccati;
considerato, inoltre, che, all'indomani dell'invasione dell'Ucraina, ipotizzare quali saranno gli equilibri futuri significa sapere se conviene riprendere ad utilizzare i giacimenti italiani o meno. Non è più una scelta economica, quanto strategica, in quanto da questo condizionerebbe la possibilità di continuare a dipendere, per una fonte primaria come il gas, da altri Paesi o aumentare le capacità di produzione e le scorte. Tuttavia, la strategia che va messa in campo dovrebbe mirare ad una riconversione energetica nel medio e lungo termine, che miri ad una transizione verso fonti rinnovabili che ci consentirebbero di avere una sovranità energetica,
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza delle questioni esposte e quali iniziative intendano adottare al fine di garantire una sovranità energetica che riesca a combinare un aumento della capacità di estrazione del gas da giacimenti nazionali con una transizione verso il sempre maggior utilizzo di fonti rinnovabili.
(3-03175)
MANTERO, LA MURA, NUGNES - Al Ministro della difesa. - Premesso che:
da quanto si è appreso da numerose fonti giornalistiche il giorno 12 marzo 2022 la presunta spedizione di un carico di armi verso l'Ucraina dall'aeroporto "Galileo Galilei" di Pisa ha causato la protesta dei lavoratori dello scalo;
sembrerebbe che gli operai, una volta scoperto che il carico di un volo in partenza non era costituito da "materiale umanitario" ma da casse di armi destinate al conflitto in Ucraina, hanno interrotto le operazioni rifiutandosi di caricare il materiale, rivolgendosi all'Unione sindacale di base che ha denunciato pubblicamente il fatto;
tra il 1° e il 13 marzo 2022 ci sono stati almeno 27 voli militari dell'Aeronautica militare italiana partiti dagli aeroporti di Pisa, Pratica di mare (Roma) e Grosseto e diretti in Polonia, alla base NATO di Rzeszów. Tutti hanno evitato di sorvolare lo spazio aereo dell'Ungheria, che non permette il passaggio di carichi militari verso l'Ucraina dal proprio territorio;
l'Italia ha promesso l'invio di armi e munizioni all'Ucraina dopo che, il 28 febbraio, il Governo italiano ha approvato all'unanimità il decreto-legge n. 16, che introduce ulteriori misure urgenti sulla crisi in Ucraina;
dopo il via libera da parte del Parlamento italiano alla cessione di armi all'Ucraina, i dettagli delle forniture sono stati al centro del lavoro delle Commissioni permanenti Esteri e Difesa. L'elenco delle armi era e resta secretato, nonostante molti parlamentari abbiano spinto affinché questo elenco fosse reso pubblico, così come hanno fatto le altre potenze europee che si sono rese disponibili all'invio di materiale bellico in Ucraina;
considerato che
in questo caso, non solo non è dato sapere quali tipi di armi si stessero inviando in Ucraina, ma la spedizione, ed è questo che ha generato la protesta dei lavoratori, non sarebbe avvenuta da un aeroporto militare, come sarebbe stato giusto, bensì da un aeroporto civile: dal "Cargo village" presso l'aeroporto civile dovrebbero partire voli "umanitari", che dovrebbero essere riempiti di vettovaglie, viveri, medicinali e quant'altro utile per le popolazioni ucraine tormentate da settimane da bombardamenti e combattimenti;
nei fatti, però, secondo quanto affermato dall'Unione sindacale di base, quando si sono presentati sotto l'aereo, i lavoratori addetti al carico si sono trovati di fronte casse piene di armi di vario tipo, munizioni, esplosivi, da caricare in un Boeing 737 della compagnia islandese "Bluebird";
l'accaduto è stato confermato dal responsabile della comunicazione di Toscana aeroporti e dal COVI, il comando operativo di vertice interforze che si occupa della logistica dell'Esercito, che ha confermato come alcuni operatori hanno segnalato il mancato possesso dei requisiti necessari all'effettuazione del caricamento di quei materiali speciali;
già con l'atto 3-03156, pubblicato il 15 marzo 2022, gli interroganti chiedevano chiarimenti al Ministro in indirizzo sulle armi da inviare in Ucraina e sulle modalità di invio,
si chiede di sapere
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto accaduto e come intenda intervenire per chiarire le responsabilità in merito al carico in partenza il giorno 12 marzo 2022 dall'aeroporto civile di Pisa, contenente anche materiale bellico;
quale sia l'effettivo impegno militare, in termine di mezzi e di uomini, messo in campo dall'Italia in favore dell'Ucraina, e se ritenga di portare a conoscenza del Parlamento e degli italiani il contenuto dell'allegato al decreto 2 marzo 2022 del Ministero della difesa, recante "Autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari alle Autorità governative dell'Ucraina ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16";
quali iniziative urgenti intenda mettere in atto, per quanto di competenza, per garantire che l'impegno di armi messo in campo dall'Italia giunga effettivamente a destinazione e con quali modalità.
(3-03176)
VITALI - Al Ministro della giustizia. - Premesso che:
in ambito legale i genitori sono obbligati a provvedere alle esigenze dei figli sino al raggiungimento dell'indipendenza economica e, in caso di divorzio o separazione tra coniugi, l'assegno di mantenimento per i figli viene stabilito attraverso una sentenza definitiva;
la salvaguardia dei figli è da ritenersi non solo un obbligo di legge ma un dovere morale nel momento in cui il genitore possieda le condizioni economiche per farlo;
molti sono i casi in cui il genitore non adempie a tale obbligo e gli strumenti per la riscossione da parte degli enti preposti, verso gli insolventi, non risultano essere risolutivi;
talvolta si ricorre a cause legali che durano anni e che possono arrecare danno alla crescita dei figli;
a seguito di sentenze chiare ci si può imbattere in casi in cui i debitori con reddito derivante dalla pubblica amministrazione o da partecipate della stessa non facilitano il pignoramento dei redditi dal lavoro a beneficio delle spettanze della prole;
a quanto risulta all'interrogante, il Tribunale ordinario di Roma spesso congela l'erogazione delle somme spettanti, pignorando i beni senza dare seguito alla disposizione sancita dal giudice, escludendo la possibilità per i figli di beneficiarne, in termini di crescita, istruzione e mantenimento,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti descritti e se non intenda definire con maggiori restrizioni gli obblighi derivanti da tali disposizioni e circostanziare i processi, in termini di tempo, alla luce del fatto che troppo spesso in attesa delle sentenze i figli crescono senza l'adeguata spettanza economica.
(3-03177)
Interrogazioni con richiesta di risposta scritta
PARAGONE, MARTELLI, DE VECCHIS, GIARRUSSO - Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico. - Premesso che:
nei giorni scorsi è stato proclamato uno sciopero delle marinerie dovuto al rincaro del prezzo del gasolio che, come denunciato dall'Associazione produttori pesca a margine dell'assemblea indetta a Civitanova Marche (Macerata), alla quale ha preso parte l'80 per cento delle marinerie italiane, non permette più di sostenere l'attività di pesca;
mercoledì 9 marzo 2022 i pescatori italiani si sono ritrovati a Roma per una manifestazione del settore e hanno avanzato alcune proposte per far fronte a questa grave situazione, chiedendo al Governo, a quanto riferito agli interroganti, il calmieramento del costo del carburante almeno al prezzo praticato in altri Paesi, oltre alla sospensione dei mutui e delle posizioni aperte nei confronti dell'Agenzia delle entrate, aiuti economici diretti alle imprese, oltre alla cassa integrazione in deroga;
considerato che:
con l'aumento del prezzo del carburante, passato per il settore dai 30 centesimi al litro di inizio pandemia a 1,10 euro di questi giorni, per le imbarcazioni più grandi la spesa giornaliera è aumentata da 1.000 a 2.500 euro: una cifra così insostenibile, a fronte del costo di vendita del pescato che è determinato dal sistema delle aste, rappresenta, per molti, una perdita di fatturato;
la condizione ha già provocato una sensibile diminuzione di prodotto fresco disponibile e, conseguentemente, un rialzo dei prezzi delle merci al dettaglio con rincari del 30 al 50 per cento,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo intendano intervenire con urgenza per favorire il calmieramento del prezzo del carburante per le imprese del settore ittico;
se e quali misure economiche intendano adottare per scongiurare il fallimento di centinaia di imprese ed evitare la paralisi del mercato;
se intendano avviare procedimenti per individuare puntualmente le responsabilità di rincari che non trovano alcuna giustificazione e trasmettere gli atti alla magistratura.
(4-06745)
LONARDO - Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. - Premesso che:
in data 7 marzo 2022, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ed in particolare la Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la pianificazione ed i progetti internazionali del Dipartimento per la programmazione strategica, i sistemi infrastrutturali, di trasporto a rete, informativi e statistici, ha pubblicato l'elenco definitivo delle operazioni ammesse con riferimento all'avviso pubblico di manifestazione di interesse per la formulazione di proposte progettuali nell'ambito dell'asse IV, ed in particolare per la "riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti";
all'esito dell'istruttoria amministrativa e tecnica effettuata, l'autorità di gestione del PON infrastrutture e reti 2014-2020 ha pubblicato il provvedimento con l'indicazione delle operazioni ammesse e i relativi nominativi dei soggetti proponenti risultanti beneficiari del contributo;
l'elenco, che diverrà efficace a seguito dell'aggiornamento della "presa d'atto" a valere sul programma, risponde alla ratio degli art. 2.1 e 6.1 dell'avviso di manifestazione ed indica le proposte ammesse e ammissibili, ovvero le strategie, in termini di insieme di misure, atte a raggiungere la messa in efficienza delle reti idriche di distribuzione;
la proposta prot. MIMS n. 23083 del 27 dicembre 2021, presentata dall'Ente idrico campano con progetto dal titolo "Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti gestite da Alto Calore Servizi s.p.a." e la proposta avente medesimo numero di protocollo e presentata sempre dall'Ente idrico campano avente ad oggetto "Intervento di criticità 1-2- ambito dell'intervento comuni di: Benevento; San Bartolomeo in Galdo; Castelpoto; Foglianise; Paupisi, Tocco Caudio; Torrecuso; Vitulano; Arpaia; Colle Sannita; Forchia; Ponte; Morcone; Telese Terme" sono state valutate "non ammissibili ai sensi dell'art. 9.3 dell'avviso lett. iv)" in quanto "con riferimento alle dichiarazioni di cui all'allegato 1 e degli approfondimenti istruttori richiesti con note n. 1632 e 1635 del 26 gennaio 2022 e forniti con note n. 1642 e 2643 del 31 gennaio 2022, la proposta non risulta ammissibile atteso che l'EGA ha dichiarato di non aver ancora ultimato le verifiche in ordine alla conformità dell'affidamento";
considerato che:
l'Ente idrico campano, in riscontro alle menzionate note del Ministero, ha avuto modo di offrire ampie delucidazioni, specificando tra l'altro: "si ritiene, tuttavia, che gli esiti della predetta verifica, indipendentemente dal relativo segno, non possano determinare pregiudizi di sorta per l'interesse pubblico avuto di mira dall'avviso in oggetto, tenuto conto, da un lato, che il soggetto attuatore indicato nella specie dall'EIC è in possesso dei requisiti occorrenti per gestire le varie fasi di progettazione e realizzazione dell'intervento proposto e, dall'altro lato, che ove si determinino le condizioni per il subentro del nuovo gestore d'ambito, tale ultimo soggetto assumerebbe ex lege la posizione di soggetto attuatore in virtù della previsione di cui al comma 2 dell'art. 153 del D.lgs n. 152/2006. In tale contesto, anche in esecuzione della deliberazione del comitato esecutivo dell'EIC n. 24 del 25/06/2021, sono stati proposti all'ammissione alla procedura in oggetto, le soluzioni progettuali riferite ai territori di tutti 'i soggetti industriali operatori del servizio Idrico integrato in ogni Distretto della Regione Campania, pur ove le procedure di affidamento non siano state pienamente completate ai sensi dell'art.172 e seguenti del D.Lgs. 152/06, al fine di favorire il superamento omogeneo a livello territoriale del Water Service Divide nazionale'. Quanto precede consente di ritenere applicabile alla fattispecie in esame il criterio interpretativo di cui alla FAQ n. 34 pubblicata dal MIT nell'ambito della procedura in discorso, relativamente alla evidenza che 'casi particolari possano esulare dalle condizioni previste dal combinato disposto degli articoli 3 e 4 dell'Avviso saranno valutate dalla commissione qualora l'Ente di governo d'ambito sia altrimenti impossibilitato a presentare proposte per il Bando in oggetto'. Nella specie, infatti, tenuto conto che nell'ambito territoriale di operatività di GESESA SpA non sono presenti altri gestori, l'EIC si troverebbe nella impossibilità di presentare ulteriori proposte progettuali per il bacino territoriale servito". Comunicazione di analogo contenuto è stata effettuata con riferimento alla proposta progettuale formulata da Alto Calore servizi S.p.A.;
il territorio del distretto Calore Irpino, corrispondente alle province di Avellino e Benevento, rappresenta, con le sorgenti di Caposele, Cassano Irpino, Cesinali, Serino ed altre, presenti nella provincia di Avellino, e con la diga di Campolattaro presente nella provincia di Benevento, uno dei bacini idrici più importanti d'Italia e d'Europa, dai quali proviene la risorsa idrica servita oggi, e che verrà servita in misura sempre maggiore in futuro, a milioni di cittadini tra Puglia e Campania;
tale area interna della Campania non può essere solo depredata della propria preziosa risorsa idrica senza ricevere, quantomeno, la possibilità di migliorare l'efficienza delle reti di distribuzione dell'acqua presenti a servizio del territorio;
ritenuto che, a giudizio dell'interrogante, le proposte progettuali formulate da Alto Calore servizi e GESESA non sono state neanche valutate nel merito, in quanto escluse con la laconica dicitura citata, che non può essere in alcun modo condivisa,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, per quanto di sua competenza, ritenga opportuno che vengano forniti chiarimenti in proposito alle suddette dichiarazioni di non ammissibilità delle proposte progettuali e che le proposte in questione vengano considerate nel merito, al fine di valutarne i progetti con attribuzione di punteggio e conseguente inserimento nella graduatoria per l'eventuale ottenimento dei finanziamenti.
(4-06746)
QUAGLIARIELLO, RUOTOLO, PITTELLA - Al Ministro dell'interno. - Premesso che:
domenica 13 marzo 2022, nell'ambito della 29ª giornata del campionato di serie A e in occasione della partita di calcio tra l'Hellas Verona e il Napoli, è comparso nella notte, a poche ore dall'incontro, in un parcheggio adiacente lo stadio "Bentegodi", uno striscione recante le coordinate geografiche della città di Napoli e le bandiere di Russia e Ucraina. Si tratta di un triste "invito" a bombardare il capoluogo partenopeo, che evoca il drammatico conflitto che ormai da tre settimane ha ferito tutta l'Europa;
a ideare ed esporre lo striscione sarebbero stati, come si deduce dalla firma, esponenti della curva sud, frangia estremista del tifo scaligero;
l'iniziativa, ben lungi dal poter essere derubricata a mero episodio di goliardia, appare gravemente inopportuna sotto molteplici profili, stante la gravità delle vicende che stanno interessando la Russia e l'Ucraina e la tragedia umanitaria e geopolitica che esse rappresentano;
osservato che sul caso è intervenuta la Procura di Verona attraverso il procuratore reggente Bruno Francesco Bruni, il quale si è detto pronto ad aprire un'indagine ipotizzando il reato di "istigazione a delinquere con l'aggravante dell'odio razziale. Si è trattato - sono le parole del magistrato - di una sorta di incitazione, di istigazione a colpire la città partenopea, un atto inqualificabile a maggior ragione per la guerra in corso in Ucraina. Siamo davanti a un gesto che non ha nulla di goliardico o provocatorio, così si getta discredito su tutta la tifoseria e sull'intera città di Verona per colpa dell'irresponsabilità di un singolo o comunque di un manipolo ristrettissimo di persone";
rilevato che nel corso della gara numerosi tifosi della squadra ospitante assiepati nel settore della curva sud si sono resi protagonisti di comportamenti indegni e incivili ai danni dei calciatori del Napoli Koulibaly, Osimhen, Anguissa, destinatari di cori di insulto a sfondo razzista;
constatato che il giudice sportivo è intervenuto decretando la sanzione del divieto di ingresso a Verona in curva sud, motivata tra l'altro nel provvedimento con il fatto che "la quasi totalità dei tifosi assiepati nel settore interessato (nel numero di oltre 4.000)" ha intonato "vari cori insultanti di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria, percepiti chiaramente in tutto l'impianto durante l'intero svolgersi della gara". Circostanza alla quale va aggiunto che "una percentuale comunque significativa dei tifosi del medesimo settore e comunque in numero tale (oltre 1.600) da essere percepiti in tutto l'impianto" ha rivolto cori "di discriminazione razziale" all'indirizzo di Koulibaly al 34° minuto del primo tempo e di Osimhen al 9° minuto della ripresa dopo che l'attaccante si era fermato per un infortunio;
ritenuto che:
a parere degli interroganti, la vicenda dei gravi accadimenti non può essere inglobata solo nella formula della discriminazione territoriale, ma è più complessa e attiene, come sottolineato dal procuratore di Verona, a fattispecie di incitamento all'odio e istigazione a delinquere con l'aggravante dell'odio razziale;
la frangia estremista della curva sud del tifo scaligero si è ripetutamente contraddistinta per episodi poco commendevoli, tanto da essere più volte oggetto di polemiche e inchieste giornalistiche;
le manifestazioni sportive non possono e non devono essere la vetrina per veicolare idee razziste e per l'uso di linguaggi e comportamenti violenti, degradanti e denigratori: al contrario il mondo sportivo, alla luce dei valori che lo animano, dovrebbe essere il luogo deputato a favorire l'inclusione sociale e contrastare le forme di intolleranza e discriminazione,
si chiede di sapere quali iniziative urgenti intenda adottare il Ministro in indirizzo, per quanto di competenza, in relazione ai fatti riportati, nonché per impedire il ripetersi in futuro di fatti analoghi e se intenda adottare, anche tramite l'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, misure in materia di prevenzione e contrasto della violenza in occasione di manifestazioni sportive al fine di ridurre i fenomeni di intolleranza e istigazione a delinquere con l'aggravante dell'odio razziale.
(4-06747)
DE POLI - Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico. - Premesso che:
l'impennata dei costi dei combustibili aggiunta all'aumento vertiginoso delle materie prime e al crollo del potere d'acquisto sta causando un forte rallentamento nell'economia del nostro Paese, costringendo molte attività, soprattutto della ristorazione, a chiudere, almeno temporaneamente;
secondo l'associazione APPE, il 40 per cento dei locali nel territorio padovano apre la propria attività solo nei fine settimana;
considerato che:
è soprattutto dal periodo primaverile fino alla fine dell'estate che queste attività (bar, ristoranti, pasticcerie, gelaterie, locali di intrattenimento e sale gioco) hanno i maggiori profitti, avvantaggiati dal fatto che si può sostare all'aperto, cosa di non secondaria importanza in periodo di COVID;
la legge di bilancio per il 2022 (legge n. 234 del 2021) proroga al 31 marzo 2022 l'esenzione dal pagamento del canone unico patrimoniale per le occupazioni di suolo pubblico da parte di imprese di pubblico esercizio e per l'esercizio del commercio su aree pubbliche. Per le stesse attività, inoltre, la posa in opera temporanea di strutture amovibili (quali dehors, elementi di arredo urbano, pedane, tavolini), purché funzionali all'attività, non è subordinata ad autorizzazione,
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non reputino necessario un nuovo differimento della TOSAP per sostenere concretamente il settore della ristorazione e dell'intrattenimento e contribuire realmente al superamento di questo difficilissimo periodo che il nostro Paese sta vivendo.
(4-06748)
AUGUSSORI - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Premesso che:
in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ha previsto che per i cosiddetti lavoratori fragili (lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, nonché lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità) il periodo di assenza dal servizio sia equiparato al ricovero ospedaliero, con la conseguenza che tali giorni di assenza non vengono computati ai fini del periodo di comporto;
il comma 2-bis ha previsto altresì che i lavoratori fragili debbano svolgere di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento o mediante lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto;
le due disposizioni sono state oggetto di varie proroghe e, da ultimo, l'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, ne ha prorogato gli effetti sino al 31 marzo 2022;
considerato che:
con messaggio n. 1126 dell'11 marzo 2022, l'INPS ha illustrato le tutele previdenziali previste dall'articolo 26 del decreto-legge n. 18 del 2020, così come prorogate ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del citato decreto-legge n. 221 del 2021;
i contenuti del messaggio appaiono però difformi alle disposizioni normative;
nel testo si legge infatti che "in sede di conversione del decreto-legge n. 221/2021, la legge 18 febbraio 2022, n. 11, ha modificato l'articolo 17 del medesimo decreto-legge disponendo la proroga al 31 marzo 2022 delle disposizioni contenute: nel comma 2-bis dell'articolo 26 del decreto-legge n. 18/2020, inerente, come anticipato, allo svolgimento in modalità agile dell'attività lavorativa per i lavoratori in condizione di fragilità individuati ai sensi del decreto interministeriale 4 febbraio 2022";
il decreto interministeriale citato è stato emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del richiamato decreto-legge, il quale dispone che, fermo restando quanto previsto al comma 1, con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per la pubblica amministrazione, siano individuate le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali ricorre la condizione di fragilità;
è quindi evidente l'assenza di legami diretti con le tutele disposte dal comma 1 dell'articolo 17, che proroga le disposizioni di cui all'articolo 26 del decreto-legge n. 18 del 2020, senza apportarvi alcuna modifica di contenuto, né circoscrivendo in alcun modo la platea dei beneficiari,
si chiede di sapere:
quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di rettificare le informazioni non corrette sopra richiamate e, in particolare, se stia valutando di emanare una circolare interpretativa;
quali iniziative intenda adottare al fine di assicurare l'effettiva tutela dei lavoratori fragili, nel pieno rispetto delle disposizioni di legge vigenti.
(4-06749)
CAMPARI - Al Ministro della salute. - Premesso che:
in Italia i cani randagi risultano essere diverse centinaia di migliaia. I dati del 2020 sul randagismo, condivisi dal Ministero della salute, registrano 76.192 ingressi in canili sanitari, 42.665 in canili rifugio e 42.360 adozioni di cani randagi. Ma il numero di quelli fuori dalle strutture sarebbe estremamente più alto: il dato del 2019 parlava di 500-700.000 cani randagi. Un fenomeno diffuso soprattutto in alcune regioni, dove prosperano colonie di animali vaganti e dove gli abbandoni di animali domestici si intensificano nel periodo estivo o in concomitanza con l'apertura della stagione di caccia;
molto spesso gli animali randagi non sono sterilizzati, un elemento che porta ad una riproduzione incontrollata e così il fenomeno si alimenta e aumenta;
nella verifica dei dati del 2020 va anche tenuto conto del periodo di lockdown, che ha reso più difficile il monitoraggio regionale e forse il salvataggio di molti animali, nonostante gli sforzi dei volontari e delle associazioni. Secondo il presidente dell'OIPA, Organizzazione internazionale protezione animali, "I cani abbandonati sono sempre tanti e, laddove le campagne di sterilizzazione sono lacunose, le molte femmine vaganti partoriscono cuccioli che, quando non muoiono di stenti, di malattia o d'incidente, diventando adulti alimentano la popolazione di randagi";
ogni anno, seguendo le direttive della legge n. 281 del 1991, il Ministero ripartisce il fondo per la tutela del benessere e per la lotta all'abbandono degli animali da compagnia. Nel 2020, così come era stato nell'anno precedente, il Ministero ha messo a disposizione un milione di euro da distribuire a Regioni e Province autonome, perché individuassero le priorità di intervento ed elaborassero il piano operativo di prevenzione del randagismo;
ai fini della ripartizione del fondo, Regioni e Province autonome trasmettono ogni anno al Ministero i seguenti dati: numero di ingressi dei cani nei canili (cioè il numero di cani vaganti catturati sul territorio); numero dei cani dati in adozione; numero di gatti sterilizzati nell'anno dal servizio sanitario nazionale;
le Regioni sono tenute, sentite le associazioni animaliste, protezioniste e venatorie, che operano in ambito regionale, ad adottare un programma di prevenzione del randagismo. Il programma deve prevedere interventi di informazione, anche nelle scuole, e corsi di formazione per chi opera nei servizi veterinari;
il problema principale è quello della mancanza di attenzione nella custodia degli animali, che spesso sono senza microchip di identificazione, vengono lasciati liberi di girare per conto proprio e si riproducono, non essendo sterilizzati. Quello della mancata sterilizzazione è un punto critico, che dovrebbe essere precipuamente monitorato, al fine di individuare strumenti volti alla risoluzione, considerando che molte volte non si procede alla sterilizzazione a fronte dei suoi costi,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno fornire il numero complessivo di cani e felini sterilizzati negli ultimi 5 anni, con dati chiari, suddivisi per singola regione, al fine di monitorare lo stato dell'arte in materia di sterilizzazione, e individuare delle idonee soluzioni per incrementare i numeri di animali sterilizzati, al fine di contrastare la piaga del randagismo, fornendo i dati in ordine al costo medio della procedura di sterilizzazione, nonché la retribuzione media di un medico veterinario dipendente del servizio sanitario nazionale.
(4-06750)
RUFA, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, SUDANO, ARRIGONI, ALESSANDRINI - Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e per la pubblica amministrazione. - Premesso che:
con il decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, il Governo ha inteso ridefinire la complessiva architettura nazionale cyber, nell'ottica di rispondere alle sfide poste dalle nuove tecnologie in materia di intelligence, nonché ai nuovi rischi come quello di introdurre vulnerabilità strutturali all'interno di servizi e funzioni essenziali dello Stato;
la tutela della sicurezza nazionale richiede capacità di prevenire e contrastare minacce tradizionali e di far fronte a profili di rischio che assumono negli ultimi anni caratteristiche, modalità e valenze inedite;
al fine di realizzare gli indirizzi operativi del piano nazionale della sicurezza cibernetica, i fattori cruciali restano il rafforzamento della collaborazione tra settore privato, amministrazioni ed istituzioni locali, una maggiore promozione della cultura della sicurezza informatica ed il pieno supporto dello sviluppo industriale e tecnologico del Paese;
è recentemente emerso che numerosi enti, fra cui agenzie di sicurezza italiane, Polizia, Carabinieri, e Ministeri dell'interno, della giustizia e della difesa utilizzano e acquisiscono software antivirus prodotti da Paesi stranieri;
il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega alla sicurezza nazionale, ha recentemente dichiarato che "Dobbiamo liberarci da una dipendenza dalla tecnologia russa. Per esempio quella dei sistemi antivirus prodotti dei russi e utilizzati dalle nostre pubbliche amministrazioni, per evitare che da strumento di protezione possano diventare strumento di attacco";
la pandemia prima e la guerra dopo hanno messo in luce la dipendenza dell'Italia per quanto riguarda certi prodotti, materie prime critiche e alcune catene del valore;
la sovranità tecnologica e digitale è oggi al centro del dibattito pubblico e la sua articolazione sembra destinata a giocare un ruolo cruciale per l'indipendenza economica e l'autonomia strategica dell'Italia e dell'Unione europea;
a parere degli interroganti, in primo luogo, l'Europa dovrebbe mettersi in condizione di sviluppare e produrre microprocessori più efficienti a livello mondiale, inclusi quelli quantistici. Questi componenti microelettronici sono alla base della maggior parte delle principali catene del valore importanti per il futuro: veicoli e oggetti connessi, tablet e smartphone, supercomputer, intelligenza artificiale e difesa;
diventare forti innovatori in certi campi permetterebbe all'Italia di evitare la dipendenza tecnologica da altri Paesi,
si chiede di sapere quale sia la strategia che il Governo intende adottare, in tema di dipendenza tecnologica da altri Paesi, e soprattutto quali siano le iniziative in tema di difesa e sicurezza cibernetica per la tutela degli interessi nazionali.
(4-06751)
PAVANELLI - Al Ministro della cultura. - Premesso che:
ai sensi dell'articolo 9 della Costituzione la Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione, inoltre l'articolo 117, secondo comma, lett. s), annovera la tutela dei beni culturali tra le materie di competenza esclusiva dello Stato;
in località di Maratta, nel comune di Terni, è stato ritrovato un vasto insediamento di epoca preromana, che si estende per diversi ettari, sia a sud che a nord della strada statale 675;
i risultati degli scavi iniziati nel 1999 dalla Soprintendenza sono considerati importanti per la conoscenza del popolamento della conca ternana in epoca protostorica e arcaica;
una porzione dell'area occupata dall'abitato arcaico (nuovo catasto territoriale foglio 82, particella 255 e 60/p, ora 663) è stata sottoposta a tutela per il suo interesse archeologico particolarmente importante con vincolo archeologico diretto (decreto del direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Umbria del 20 giugno 2008);
l'area vincolata è classificata come F43 del parco archeologico nel piano regolatore generale di Terni, parte operativa, art. 116;
l'area presenta un'evidenza archeologica di grande estensione, di cui solo una minima parte è stata indagata;
l'art. 20, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sancisce che i beni culturali non possono essere distrutti, deteriorati, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione;
considerato che:
la ditta Mare Blu S.p.A. ha fatto richiesta al Comune di Terni per una variante urbanistica per intervento di "realizzazione di un intervento edilizio a destinazione commerciale e direzionale su un'area sita in Terni, Via Marcangeli Carlo";
la Soprintendenza di Terni non ha ancora approvato i lavori, ricadenti all'interno degli immobili sottoposti alla citata zona a tutela archeologica diretta, consistenti nel completamento della viabilità e in parcheggi;
la Soprintendenza ad oggi ha chiesto di implementare le indagini senza rilasciare un parere chiaro, né a favore, né contrario;
non tutta l'area sottoposta alla proposta del progetto è stata indagata e la realizzazione di un intervento edilizio danneggerebbe irreparabilmente il giacimento archeologico sottostante, di cui si ignora l'effettiva estensione e portata;
la porzione di area indagata ha già restituito reperti fondamentali sugli insediamenti di età del bronzo e fase preromana e non continuare le indagini sul resto dell'area sottoposta a progetto impedirebbe l'acquisizione di informazioni e reperti sul passato del territorio,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione e che cosa intenda fare in merito per la tutela del patrimonio storico-archeologico dei cittadini umbri e in particolare del comune di Terni;
se intenda attivare un'indagine più approfondita dell'area circostante al ritrovamento archeologico, nonché adoperarsi per il mantenimento e la protezione del patrimonio locale.
(4-06752)
DI GIROLAMO, LUPO, CASTALDI, PELLEGRINI Marco - Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. - Premesso che:
il piano economico finanziario, che le società concessionarie autostradali devono adottare, è un documento dinamico di cui si richiede l'aggiornamento ogni 5 anni al fine di recepire gli eventi consuntivi e modificare le assunzioni prospettiche a seguito dei mutamenti del contesto di riferimento come mercati, leggi e nuovi investimenti;
nel caso delle autostrade A24 e A25 (gestite da Strada dei parchi S.p.A.) l'ultimo piano economico finanziario risulta scaduto nel 2013;
a seguito del terremoto del 2009 che ha interessato il comprensorio de L'Aquila, le due autostrade sono state classificate infrastrutture di valore strategico dal Dipartimento della protezione civile (legge 24 dicembre 2012, n. 228), quindi arterie stradali che non si possono interrompere, per ragioni di sicurezza nazionale;
l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha definito il territorio attraversato da queste infrastrutture come "area a maggior rischio sismico in Italia";
è stato previsto un piano di investimenti per la loro messa in sicurezza pari a 6,3 miliardi di euro di cui 2, 2 a carico di Strada dei Parchi S.p.A. da eseguire entro il 2030, anno in cui scadrà la concessione attualmente in essere;
il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 2413/2020, ha nominato commissario ad acta per la definizione del piano economico finanziario l'avvocato Barillà, poi sostituito dall'avvocato Fiorentino e, per le condizioni di particolari difficoltà di realizzazione di messa in sicurezza dell'opera, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 settembre 2020 è stato nominato commissario straordinario l'ingegner Maurizio Gentile;
nonostante sia stata più volte menzionata dagli organi di stampa la nomina del nuovo commissario straordinario, nella figura dell'avvocato Marco Corsini, alla scadenza della proroga dell'incarico dell'ingegner Gentile, ad oggi non risulta firmato il decreto per il nuovo incarico;
considerato che:
agli interventi di messa in sicurezza vanno aggiunti quelli per risolvere la problematica dell'attraversamento della fauna selvatica che mette a repentaglio l'incolumità degli automobilisti e degli animali stessi;
la mancata approvazione del piano economico finanziario genera una profonda incertezza sull'aumento dei pedaggi, più volte "sterilizzato" dai governi e che ad oggi ammonterebbe al 34,75 per cento;
l'ultima sterilizzazione è stata addirittura effettuata dall'attuale gestore ma alla data del 30 giugno 2022 sarà necessario un ulteriore intervento qualora il piano economico finanziario per la A24 e la A25 non sarà aggiornato;
il "comitato dei 100 sindaci", composto dai primi cittadini dei paesi adiacenti alle autostrade, da anni attende risposte concrete che mettano termine alle continue incertezze sui rincari che porterebbero gravissime conseguenze anche alle economie locali,
si chiede di sapere a che punto siano le interlocuzioni in merito alla rimodulazione del piano economico finanziario relativo alle autostrade A24 e A25 al fine di scongiurare definitivamente i rincari dei pedaggi sulle tratte.
(4-06754)
PITTELLA - Ai Ministri dell'interno e per gli affari regionali e le autonomie. - Premesso che:
in agro di Scanzano Jonico (Matera) è previsto da anni il completamento di un complesso destinato all'accoglienza temporanea di migranti e richiedenti asilo per un numero di 150 posti letto, per il quale sono già stati stanziati 2 milioni di euro, e che testimonia dell'importanza da sempre attribuita da questo territorio alle politiche di accoglienza;
il progetto, atteso da tempo, potrebbe rappresentare un punto di svolta in un'area in cui la presenza di lavoratori migranti regolari è da sempre consistente e diffusa durante tutto l'anno, a causa dell'intensiva coltivazione di prodotti ortofrutticoli;
il completamento di questo progetto infatti potrebbe costituire da un lato una soluzione ottimale dal punto di vista edilizio, con adeguati e dignitosi standard di accoglienza per gli ospiti e, dall'altro, potrebbe consentire lo sviluppo di attività culturali e di ricerca e formazione, potendo pertanto diventare una struttura aperta al territorio, capace di favorire indirettamente anche una maggior legalità nei rapporti lavorativi e quindi di contrastare fenomeni deprecabili, quali quello del caporalato;
tuttavia, da notizie a mezzo stampa si è appreso che la Regione Basilicata ha ritardato l'adozione della delibera finale del provvedimento, impedendone di fatto la positiva conclusione, con il rischio di determinare un grave danno all'intera collettività, anche alla luce delle consistenti risorse già investite nel progetto,
si chiede di sapere quali iniziative, per quanto di competenza, i Ministri in indirizzo intendano adottare al fine di favorire quanto prima il completamento del progetto, anche valutando la possibile convocazione di un tavolo di confronto con la Regione Basilicata per trovare tempestivamente una soluzione condivisa.
(4-06755)
PIARULLI, PELLEGRINI Marco - Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. - Premesso che:
il giorno 12 luglio 2016 lo scontro frontale fra due treni di linea delle Ferrovie nord barese sul tratto a binario unico causò la morte di 23 persone ed oltre 50 feriti. L'incidente avvenne in prossimità di una curva circondata da alberi d'ulivo e nessuno dei macchinisti ebbe la possibilità di vedere l'altro treno arrivare;
la Ferrotramviaria S.p.A., operatore ferroviario e gestore di infrastruttura, è titolare di un contratto di servizi stipulato con la Regione Puglia;
considerato che:
in data 19 settembre 2018 la prima firmataria del presente atto di sindacato ispettivo ha presentato l'interrogazione 4-00567 con la quale, a causa del perdurare dell'interruzione del servizio ferroviario nella tratta Corato-Ruvo, nonostante i vertici di Ferrotramviaria avessero assicurato in tempi brevi la riapertura della tratta, chiedeva al Ministro pro tempore delle infrastrutture e dei trasporti quali procedimenti si intendesse adottare in relazione alla riapertura immediata della tratta;
con risposta pubblicata il 16 gennaio 2019, l'allora Ministro evidenziava come le tratte ferroviarie appartenessero alla linea ferroviaria regionale Bari-Barletta, la cui gestione veniva e viene a tutt'oggi curata dalla società Ferrotramviaria che opera in qualità sia di gestore dell'infrastruttura sia di impresa ferroviaria;
veniva altresì evidenziato come con decreto ministeriale 5 agosto 2016 (emanato in adempimento dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo n. 112 del 2015, concernente l'attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012) fosse avvenuto il passaggio delle competenze in materia di sicurezza sulle ferrovie regionali interconnesse, dal Ministero delle infrastrutture all'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria;
inoltre veniva ribadito come rientrasse nei compiti delle Regioni, e nella fattispecie della Regione Puglia, l'approvazione dei progetti relativi agli interventi programmati dal medesimo ente territoriale, mentre sono in capo all'Agenzia i compiti di vigilanza sulla sicurezza ferroviaria e sui rispettivi interventi;
considerato inoltre che:
nell'ambito del programma operativo regionale Puglia 2014-2020 è stato individuato l'asse prioritario sistemi di trasporto e infrastrutture di rete, che prevede, tra l'altro, l'azione 7.1 specificatamente dedicata all'attuazione del grande progetto della Ferrotramviaria;
con delibera di Giunta regionale n. 1116/2015 è stata approvata la rimodulazione degli interventi del grande progetto, ed è stato stabilito di suddividerlo in due fasi, una da realizzare con i fondi della programmazione comunitaria 2007-2013 e l'altra con i fondi della programmazione 2014-2020. Con delibera di Giunta n. 1773/2016, la Regione ha confermato il finanziamento per il completamento del progetto, denominato adeguamento delle ferrovie del nord barese nell'ambito del programma operativo FESR 2014-2020;
considerato altresì che:
la tratta Ruvo-Andria, nonostante i lavori effettuati, non risulta ancora attivata nella sua pienezza (doppio binario) tanto che si rende necessario utilizzare autobus sostitutivi, così causando evidenti disagi ai pendolari, ritardi, inquinamento;
tra l'altro, la fermata della stazione di Corato nei pressi dell'ospedale "Umberto I" risulta non essere stata aperta,
si chiede di sapere se e quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di avere certezze sulla data di riapertura completa, da parte di Ferrotramviaria, della tratta Ruvo-Andria a sei anni dall'incidente ferroviario, vista l'importanza strategica di questa linea, per pendolari, studenti e lavoratori.
(4-06756)
TOFFANIN - Ai Ministri dell'economia e delle finanze e della transizione ecologica. - Premesso che:
la misura del "superbonus 110 per cento", nata con lo scopo di facilitare l'accesso sia burocratico che economico ad interventi di efficientamento energetico e messa in sicurezza delle abitazioni, introdotta dal decreto-legge n. 34 del 2020 ("decreto rilancio"), ha previsto complicate procedure burocratiche per la sua applicazione;
con il decreto-legge n. 4 del 2022 (detto "sostegni ter"), all'art. 28, il Governo ha inserito inizialmente il divieto di libera cessione dei crediti edilizi, prevedendo al contempo il periodo transitorio che copriva le cessioni effettuate e comunicate al fisco fino al 16 febbraio, limitando ad una sola cessione da parte dell'impresa agli intermediari finanziari. Una decisione presa conseguentemente alle numerose frodi che si sono verificate e che hanno comportato una paralisi del sistema;
successivamente, il decreto correttivo "anti-frodi" (decreto-legge n. 13 del 2022), confluito nel "sostegni ter" in fase di conversione, ha previsto la possibilità di cedere il credito fino a tre volte e solo in favore di banche, imprese di assicurazione e intermediari finanziari e che lo stesso credito non possa formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle entrate;
nei due anni di pandemia che hanno destabilizzato notevolmente i mercati e i settori di produzione, si è verificata una profonda difficoltà nell'aumento dei prezzi e nel reperimento di materiali provenienti da tutto il mondo per quanto riguarda gli ordini e le procedure di trasporto e consegna, ora se possibile ancor di più aggravata dal conflitto in Ucraina;
le misure legate al provvedimento in materia di cessione del credito hanno bloccato i lavori e l'avvio di nuovi cantieri, introducendo nuovi stringenti vincoli per imprese e contribuenti,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo ritenga opportuno assumere iniziative per concedere una proroga del termine fissato per il momento al 30 giugno 2022, entro il quale è necessario dimostrare il raggiungimento del 30 per cento dei lavori eseguiti (dove non basta monitorare lo stato di avanzamento lavori del singolo intervento ma bisogna considerare in toto gli interventi programmati) per garantire a cittadini e imprese l'accesso alla misura del superbonus beneficiando delle detrazioni previste.
(4-06757)
RIZZOTTI - Ai Ministri del turismo, dell'economia e delle finanze, della cultura, dell'interno, per le politiche giovanili e del lavoro e delle politiche sociali. - Premesso che:
l'Associazione italiana alberghi per la gioventù (AIG) è ente storico e patrimonio del Paese; è stata costituita con l'intervento, tra gli altri, dei rappresentanti del Ministero dell'interno, del commissario straordinario dell'Ente nazionale industrie turistiche, della direzione generale del turismo, del commissario nazionale gioventù italiana, con un apporto economico iniziale da parte dello Stato, come fondo di dotazione;
l'associazione è ente morale a seguito del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1948, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro degli affari esteri, nonché riconosciuto quale ente assistenziale a carattere nazionale con decreto del Ministro dell'interno 6 novembre 1959, n. 10.18404/12000°40; infine, con il decreto-legge n. 97 del 1995, è stato riconosciuto definitivamente ente culturale;
l'associazione è inclusa tra le "organizzazioni non governative" segnalate dall'ONU tra gli enti di sviluppo sociale;
l'Italia, anche grazie ad AIG, è da sempre Paese membro qualificato della International youth hostel federation, di cui fanno parte oltre 80 nazioni;
l'associazione si è sempre occupata di agevolare la promozione della cultura italiana, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio dell'UNESCO, anche attraverso la medesima rete della International youth hostel federation;
il Governo, a più riprese, ha confermato di essere a conoscenza della situazione in cui versa l'AIG;
il Ministro del turismo, rispondendo a diversi atti di sindacato ispettivo, tra cui l'interrogazione presentata al Senato 4-06059, ha ribadito che intende "individuare ogni ulteriore soluzione utile a livello normativo, che consenta di affrontare la difficile situazione in cui versa l'Associazione, tutelarne il patrimonio e il livello occupazionale, per evitarne la chiusura definitiva e salvaguardarne le descritte attività che, per il settore del turismo, assumono particolare rilievo";
da ultimo, il Ministro per le politiche giovanili, rispondendo all'interrogazione presentata alla Camera dei deputati 4-09793, ha sottolineato di aver espresso parere favorevole alle norme presentate, con una riformulazione tesa ad un maggiore coinvolgimento del Dipartimento per le politiche giovanili ed il servizio civile universale;
analoghe risposte sono state date dal Governo, intervenendo in Aula alla Camera, in risposta agli atti di sindacato ispettivo 2-01285 e 3-02654;
la Camera ha approvato l'ordine del giorno 9/2305/99;
tutte le forze politiche, sia alla Camera che al Senato, a più riprese, hanno presentato analogo emendamento che non ha tuttavia trovato spazio in conversione dei decreti emergenziali, nonostante i pareri favorevoli dei Ministri del turismo e per le politiche giovanili;
il perdurare della situazione rischia di compromettere, irrimediabilmente, il patrimonio materiale e immateriale;
la gravissima crisi economica che ha colpito l'Italia a causa del COVID-19 rende necessario adottare misure e strumenti di sostegno al turismo e in particolare delle categorie più svantaggiate, tra cui rientrano quelle giovanili e quelli a basso reddito,
si chiede di sapere quali misure, tempestive, il Governo ritenga di adottare per tutelare il marchio storico, il patrimonio mobiliare e immobiliare, i servizi di utilità sociali dell'ente ed il livello occupazionale.
(4-06758)
DE BONIS, AIMI, PAPATHEU, PEROSINO, RIZZOTTI, FLORIS, CESARO, VITALI, PAGANO, DAL MAS, CALIENDO, DE SIANO, CANGINI, BINETTI, SERAFINI, GALLIANI, SICLARI, SACCONE, TIRABOSCHI, BOCCARDI - Ai Ministri dello sviluppo economico e delle politiche agricole alimentari e forestali. - Premesso che:
la crisi in Ucraina e il conseguente isolamento economico della Federazione russa ha determinato un aumento generalizzato dei prezzi;
secondo dati ISTAT, nel mese di gennaio 2022, si stima che l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) registri un aumento dell'1,6 per cento su base mensile e del 4,8 per cento su base annua (da un 3,9 per cento in più del mese precedente), confermando la stima preliminare;
l'ulteriore e marcata accelerazione dell'inflazione su base tendenziale è dovuta prevalentemente ai prezzi dei beni energetici (la cui crescita passa da 29,1 per cento in più di dicembre a 38,6 per cento in più), in particolare a quelli della componente regolamentata (da 41,9 a 94,6 per cento in più), e in misura minore ai prezzi dei beni energetici non regolamentati (da 22 a 22,9 per cento in più), dei beni alimentari non lavorati (da 3,6 a 5,3 per cento in più) e a quelli dei servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (da 2,3 a 3,6 per cento in più);
per il mese di febbraio 2022 si assiste ad un "caro bollette" pressante e continuo che determina l'aumento dei listini di una moltitudine di beni e servizi. Sempre secondo i dati ISTAT relativi all'inflazione di febbraio, calcolando che complessivamente l'inflazione al 5,7 per cento si traduce in una maggiore spesa annua pari a 1.751 euro in più per la famiglia "tipo", essa raggiunge quota 2.275 euro in più per un nucleo con due figli, di cui 367 euro in più all'anno solo per l'acquisto di prodotti alimentari;
malissimo anche il fronte delle abitazioni: l'energia elettrica cresce a febbraio dell'82 per cento rispetto al febbraio 2021, con una stangata da 504 euro in più a famiglia. Il gas rincara del 64,2 per cento, con una maggiore spesa da 445 euro a nucleo. Forti tensioni anche per le voci trasporti e turismo: il gasolio costa il 24 per cento in più, la benzina il 21,9 per cento in più; le lezioni di guida, esami, patenti e controlli tecnici dei veicoli aumentano del 16,1 per cento. Più caro andare in vacanza: i biglietti aerei crescono del 6,8 per cento, i pacchetti vacanza nazionali del 14,6 per cento, gli alberghi del 7,8 per cento;
per il comparto alimentare si rileva che a febbraio 2022 proseguono le tensioni per la pasta il cui prezzo ha subito un aumento medio dell'11,7 per cento, mentre la farina aumenta del 9 per cento e il pesce del 6,1 per cento. Cresce anche il prezzo del burro (11,2 per cento in più), degli oli alimentari (18,9) e del pollo (5,9). Per la frutta la famiglia media spende oggi, su base annua, quasi 30 euro in più (6,8 per cento) mentre la verdura balza al 16,8 per cento in più, con un aggravio di spesa di quasi 74 euro annui;
il prezzo del grano, tanto per rendere l'idea, è balzato del 38,6 per cento in una settimana dall'inizio della guerra, ma ad aumentare del 17 per cento e stato anche il prezzo del mais e del 6 per cento quello della soia destinati all'alimentazione degli animali negli allevamenti;
la crisi in Ucraina è sicuramente tra le cause di questa grave impennata dei prezzi e, quindi inflazionistica, ma i recenti aumenti del prezzo del carburante, schizzato nel volgere di pochi giorni a livelli record, con stazioni che fissano la benzina ormai a 2,50 euro al litro, sembra piuttosto il frutto di gravi speculazioni e a parlare di "una colossale truffa" non sono gli automobilisti che devono fare i conti col proprio portafogli ma il Ministro della transizione ecologica, il quale ha spiegato che "non esiste una motivazione tecnica per cui questi carburanti siano così costosi, il mercato ha alzato i prezzi in maniera irragionevole e lo stanno pagando le nostre imprese";
per il Ministro, infatti, i prezzi dell'energia sono cresciuti in maniera assolutamente "scorrelata" dalla realtà dei fatti, e dichiara che si è in presenza di una "colossale truffa che viene dal nervosismo del mercato ed è fatta a spese delle imprese e dei cittadini";
nell'informativa che si è tenuta il 16 marzo 2022 al Senato sui recenti ulteriori rincari del costo dell'energia e sulle misure del Governo per contrastarne gli effetti, il Ministro ha ribadito che un anno fa, di questi tempi, quando il gas era esattamente uguale a quello che c'è adesso, il costo era di 30 centesimi a metro cubo, quindi, siccome la quantità di gas è uguale, non è molto giustificato il fatto che, a parità di tutto, il prezzo vada da 30 centesimi a 1,5 euro e, quindi, che uno stoccaggio costi da 3 miliardi di anticipo, che potrà fare l'operatore, a 15 miliardi, perché 15 miliardi è una realtà un po' diversa; se la materia è la stessa, non è possibile che costi 5 volte di più;
sull'onda della denuncia del ministro Cingolani riguardo ai prezzi del carburante, anche il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Patuanelli ha lanciato l'allarme sulle materie prime: "Le speculazioni sul prezzo del grano sono una realtà". Secondo il ministro Patuanelli il prezzo del grano sarebbe aumentato in modo incomprensibile, sostenendo la presenza di un fenomeno speculativo come lo sarebbero tutte le merci che vengono scambiate nei sistemi borsistici. La speculazione sul grano, in relazione alla crisi ucraina, "più che un rischio è una realtà", ammette. "Il prezzo del grano è aumentato in modo incomprensibile" e per rispondere a questa situazione "dobbiamo avere la capacità a livello europeo di aumentare la produzione di certi prodotti come grano e soia, che sono fondamentali";
la crisi energetica globale è dovuta a cause diverse quali la rapida ripresa economica mondiale, le condizioni climatiche, i conflitti di natura geopolitica, l'aumento dei prezzi per le emissioni di anidride carbonica e il calo degli investimenti nella produzione di risorse fossili. Il prezzo dell'energia elettrica considerato in relazione alla borsa elettrica italiana è definito prezzo unico nazionale (PUN), in relazione al quale i fornitori di energia elettrica acquistano una buona parte di energia e dal 2004, anno in cui è stato introdotto il PUN, fino al primo semestre del 2021, il costo medio di tutto il periodo è stato pari a 6 centesimi al chilowattora. Negli ultimi due mesi il valore è aumentato di circa tre volte rispetto a tutto il periodo precedente;
le motivazioni in base alle quali si ritiene che venga giustificato questo aumento sono l'incremento del prezzo delle materie prime. L'aumento dei costi dell'anidride carbonica, pur essendo consistenti, incidono sui costi di produzione di un chilowattora di energia per un ammontare, considerato in media d'anno per il 2021, di circa 2,5 centesimi di euro, quindi, a giudizio degli interroganti tali valori non sono assolutamente sufficienti a spiegare l'incremento del costo di energia a carico di famiglie e imprese,
si chiede di sapere:
quali urgenti iniziative i Ministri in indirizzo intendano assumere per calmierare i prezzi dei carburanti, dell'energia elettrica e del grano;
se non ritengano doveroso accertare se i produttori di energia (gas ed elettricità) e gli attori della filiera alimentare stiano accumulando extraprofitti ingiustificati, e quali misure intendano adottare nei confronti di tali speculatori, attivandosi anche presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato affinché apra delle istruttorie, come già sollecitato sull'energia dal Codacons e da singoli consumatori, per evitare che tali abusi continuino ad abbattersi sulla vita delle famiglie e delle imprese.
(4-06759)
Avviso di rettifica
Nel Resoconto stenografico della 412ª seduta pubblica del 9 marzo 2022:
a pagina 90, dopo l'assegnazione del disegno di legge n. 2546, eliminare l'annuncio relativo al disegno di legge n. 2331;
a pagina 91, dopo l'assegnazione del disegno di legge n. 2176, inserire il seguente annuncio:
"Commissioni 2ª e 3ª riunite
sen. Pellegrini Emanuele
Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione internazionale degli adulti, fatta all'Aja il 13 gennaio 2000, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno (2331)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), 12ª (Igiene e sanità)
(assegnato in data 04/03/2022).";
conseguentemente, alla fine della quarta riga, sostituire il punto con il punto e virgola.