Legislatura 18ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 394 del 12/01/2022

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVIII LEGISLATURA ------

394a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO (*)

MERCOLEDÌ 12 GENNAIO 2022

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Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO,

indi del presidente ALBERTI CASELLATI,

del vice presidente LA RUSSA

e del vice presidente TAVERNA

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(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 396 del 18 gennaio 2022
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

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N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA-CAMBIAMO!-EUROPEISTI-NOI DI CENTRO (Noi Campani): Misto-I-C-EU-NdC (NC); Misto-Italexit per l'Italia-Partito Valore Umano: Misto-IpI-PVU; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az; Misto-PARTITO COMUNISTA: Misto-PC; Misto-Potere al Popolo: Misto-PaP.

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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,35).

Si dia lettura del processo verbale.

PISANI Giuseppe, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Sulla scomparsa di Francesco Forte

CRAXI (FIBP-UDC). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRAXI (FIBP-UDC). Signor Presidente, è morto qualche giorno addietro Francesco Forte. Se n'è andato in punta di piedi, nei giorni peggiori, quelli delle feste, ammesso che ce ne siano di migliori. Francesco Forte è stato parlamentare, nostro collega dal 1987 al 1994, eletto nelle file del Partito Socialista, fino alla sua distruzione per mano giudiziaria.

Un'intelligenza lucida fino agli ultimi giorni della sua vita, cui spesso in questi anni molti appartenenti alla mia area politica hanno attinto. Un instancabile pedagogo. Ricordo certe notti, quando lui, già in età avanzata, a me esausta continuava a dispensare perle di saggezza, lucide analisi, consigli preziosi, ma soprattutto umanità.

Economista di vaglia, più volte ministro e sottosegretario per il Partito Socialista; era un intellettuale a tutto tondo e un vero socialista liberale. Per lui la libertà era un valore non negoziabile ed era un gran sostegno sia verso chi esprimeva un talento, sia verso chi mostrava un bisogno. Detestava chi pensava di avere la verità in tasca ed era lui stesso un uomo libero e un hombre vertical, come si direbbe in Spagna.

È stata una figura largamente sottovalutata. Se non fosse stato un socialista craxiano, un compagno leale, nella buona e nella cattiva sorte, anche nella "seconda Repubblica" avrebbe avuto altri incarichi e alla sua morte gli sarebbero stati tributati ben altri onori.

Francesco, un uomo dalla capacità di lavoro straordinaria, diede anche un contributo fondamentale alle lotte di libertà e di sviluppo, ingaggiate da Craxi e dai socialisti, per colmare quel grande divario tra il Sud e il Nord del mondo. Infatti, ricordo che proprio Bettino, dopo l'esperienza di Governo alla guida dei dicasteri dell'economia, prima, e delle politiche comunitarie, dopo, lo volle Sottosegretario delegato per gli interventi straordinari del Terzo mondo nel suo secondo Governo, rafforzando ancora di più un sodalizio che, prima ancora che politico, era umano.

Tale comunanza di visioni continuò negli anni in cui Craxi svolse l'incarico di rappresentante personale per il Segretario generale dell'ONU, Javier Pérez de Cuéllar, per l'abbattimento dei debiti del Terzo mondo. Francesco, con i suoi studi, fu un valido collaboratore per mettere a punto quel piano di riscatto e di dignità ancora oggi di straordinaria attualità.

Lo voglio salutare qui, chiedendo all'Assemblea di ricordarlo con un minuto di silenzio. Lo voglio salutare come si fa tra compagni socialisti: ciao, Francesco. (Applausi).

PRESIDENTE. Senatrice Craxi, l'Assemblea si unisce al cordoglio della famiglia. Invito pertanto i colleghi a onorare il ricordo di Francesco Forte osservando un minuto di silenzio. (Il Presidente e l'Assemblea si levano in piedi e osservano un minuto di silenzio). (Applausi).

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il presidente della 1a Commissione permanente, senatore Parrini, per riferire in ordine al disegno di legge n. 2463. Ne ha facoltà.

PARRINI (PD). Signor Presidente, la 1a Commissione chiede un rinvio dell'arrivo in Aula del provvedimento. Abbiamo bisogno perlomeno di altre tre ore per concludere l'esame del provvedimento in Commissione, per votare gli emendamenti per i quali già ci sono le condizioni per farlo e anche gli altri, sui quali attendiamo il parere della Commissione bilancio. Saremo quindi in grado di licenziare il provvedimento in Commissione per le 12,30.

MALAN (FdI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (FdI). Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori, a proposito di quanto riferito dal presidente Parrini. Ricordo che questo decreto-legge del 26 novembre, che introduce la vaccinazione obbligatoria per i corpi di polizia, per il personale scolastico e altre misure, è stato ampiamente superato dai decreti-legge del 24 e 30 dicembre e del 7 gennaio.

Gli emendamenti sono stati presentati col termine, non prorogato, del 14 dicembre. Da allora sono passati ventinove giorni e ancora non si è potuto iniziare l'esame degli emendamenti, perché nell'ambito della maggioranza ci si deve mettere d'accordo. Dovevamo iniziare i lavori alle ore 15 di ieri. C'è stato un rinvio ad oggi per questa motivazione, ma, alle ore 9, non abbiamo fatto neanche un secondo di discussione per l'assenza del Governo. Assenza chiaramente voluta, dal momento che il rappresentante del Governo, che ha tutto il diritto di stare dove gli pare, si trovava nel corridoio, fuori dall'aula della Commissione.

La Costituzione e la decenza dicono che le leggi si discutono in Aula o in Commissione, davanti ai cittadini, con un verbale e non in interminabili negoziati nell'ambito della maggioranza o nell'ambito di chi volete voi. Questo va benissimo, è normale che succeda, ma bisognerebbe rispettare un minimo di decenza nei tempi, perché questi provvedimenti incidono pesantissimamente sulla vita degli italiani e non possono essere discussi nei corridoi, a scapito totale della possibilità di esaminarli dove si può votare, dove la Costituzione stabilisce che si debba votare e cioè in Commissione e in Aula.

Non sfugge infatti che pare si voglia esaurire la discussione del decreto-legge oggi, perché domani non c'è seduta. È tutto riservato al corridoio e nulla arriva nelle sedi proprie, istituzionali, in una situazione nella quale per di più esaminiamo un decreto-legge che è stato ampiamente superato da tutti gli altri, se non per alcuni dettagli, sui quali comunque riescono a inchiodarsi. Va benissimo, posso anche comprendere i problemi della maggioranza, ma lo si faccia nel rispetto degli orari, della decenza e della necessità di esaminare i provvedimenti in Commissione e in Aula, non nei corridoi, non nei negoziati privati o nelle trattative private. (Applausi).

PRESIDENTE. Senatore Malan, il presidente Parrini ha chiesto un termine esattamente per lavorare in Commissione; comunque, abbiamo ascoltato con attenzione il suo intervento e ne abbiamo preso atto.

Sospendo pertanto la seduta fino alle ore 12,30.

(La seduta, sospesa alle ore 9,47, è ripresa alle ore 12,34).

Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI

Senato, composizione

PRESIDENTE. In base alla deliberazione adottata dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari il 16 dicembre 2021, comunicata dal Presidente della Giunta medesima in data 20 dicembre 2021, occorrendo provvedere all'attribuzione del seggio resosi vacante nella circoscrizione estero, ripartizione America meridionale, il senatore subentrante è il dottor Fabio Porta.

Do atto alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari della comunicazione e proclamo senatore Fabio Porta. Avverto che da oggi decorre nei confronti del nuovo proclamato il termine di venti giorni per la presentazione di eventuali reclami.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il presidente della 1a Commissione permanente, senatore Parrini, per riferire in ordine al disegno di legge n. 2463. Ne ha facoltà.

PARRINI (PD). Signor Presidente, in queste ultime tre ore abbiamo fatto più di 100 votazioni degli emendamenti al decreto-legge, però non siamo stati in grado di terminare l'esame del provvedimento. Ci manca ancora qualche voto, per il quale avremmo bisogno di altre due ore di tempo.

PRESIDENTE. Quindi significa le ore 14,30.

La seduta è sospesa.

(La seduta, sospesa alle ore 12,35, è ripresa alle ore 12,39).

Colleghi, scusate per questa immissione fuori campo, ma abbiamo appena saputo che la Commissione bilancio ha bisogno di un'altra mezz'ora di tempo e pertanto ci richiedono che la ripresa dei lavori avvenga alle ore 15, invece che alle ore 14,30. Chiedo scusa, ma l'abbiamo appena saputo. Mi spiace per i senatori che magari verranno inutilmente, però vorrei evitare che si rientri alle ore 14,30 per poi rinviare di un'ulteriore mezz'ora.

La seduta è sospesa fino alle ore 15.

(La seduta, sospesa alle ore 12,40, è ripresa alle ore 15,03).

Presidenza del vice presidente LA RUSSA

Ha chiesto di intervenire il presidente della 1a Commissione permanente, senatore Parrini, per riferire in ordine al disegno di legge n. 2463. Ne ha facoltà.

Per la verità, ogni volta che il collega Parrini chiede di parlare all'inizio della seduta, rimaniamo sempre in attesa di quanto ci dirà.

PARRINI (PD). Signor Presidente, mi spiace di essermi fatto questa fama, che devo purtroppo confermare nel senso che, anche se questa volta per ragioni che non dipendono dalla 1a Commissione, che ha votato 171 emendamenti su 180, ma poiché aspettiamo lo scioglimento della riserva da parte della Commissione bilancio sugli ultimi nove emendamenti, sono costretto a chiederle un ulteriore rinvio.

Dopo aver sentito il presidente Pesco, il quale mi ha riferito di non aver potuto rispettare il termine stabilito avendo un adempimento aggiuntivo, dal momento che la Commissione bilancio è impegnata in questo momento nella votazione per la formazione dell'elenco di dieci nominativi ai fini della costituzione del consiglio dell'Ufficio parlamentare di bilancio, le chiedo un'altra ora e mezza di tempo.

PRESIDENTE. Presidente Parrini, le chiedo se pensa che questo tempo sia sufficiente per concludere l'esame del provvedimento in Commissione, perché diversamente sarebbe melius abundare quam deficere. Le faccio questa domanda per evitare di far venire i colleghi in Aula e poi rinviare di nuovo, che è la cosa più sgradevole.

PARRINI (PD). Signor Presidente, credo che sarà sufficiente; se poi lei ritiene di fissare la ripresa dei lavori anche una mezz'ora dopo, non mi offendo.

PRESIDENTE. Preso atto della richiesta del senatore Parrini, sospendo nuovamente la seduta, che riprenderà alle ore 16,35.

(La seduta, sospesa alle ore 15,05, è ripresa alle ore 16,40).

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO

Invito il presidente Parrini a riferire sullo stato dell'arte.

PARRINI (PD). Signor Presidente, ho avuto assicurazione dal presidente Pesco che nel giro di dieci minuti arriveranno gli ultimi due pareri in sospeso, quindi la Commissione terminerà rapidamente i propri lavori. Per sicurezza, propongo di rinviare la seduta alle ore 17,30.

PRESIDENTE. Presidente Parrini, senza voler preventivamente restringere i tempi di discussione dei singoli senatori (naturalmente l'Assemblea è sovrana), immagino siano stati sciolti i nodi venuti al pettine. Per darci un ordine nei lavori, ritiene che la Commissione possa procedere con una certa speditezza nella discussione delle questioni non ancora risolte?

PARRINI (PD). Ritengo di sì. (Commenti).

PRESIDENTE. Ovviamente senza nulla togliere all'Assemblea, può fare la differenza sapere se ci sono ancora questioni non risolte in Commissione.

Pertanto, confidando che sia l'ultima sospensione, come quasi sicuramente sarà, sospendo la seduta fino alle ore 17,30.

(La seduta, sospesa alle ore 16,41, è ripresa alle ore 17,37).

Presidenza del vice presidente TAVERNA

Discussione del disegno di legge:

(2463) Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali (Relazione orale)(ore 17,37)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2463.

Il relatore, senatore Pagano, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

PAGANO, relatore. Signor Presidente, il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, reca misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da Covid-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali.

Il provvedimento si compone di 10 articoli, suddivisi in tre capi. Nell'ambito del capo I, l'articolo 1 novella il decreto-legge n. 44 del 2021, al fine di modificare la disciplina dell'obbligo di vaccinazione contro il Covid-19, già previsto per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgano la loro attività nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie o parafarmacie e negli studi professionali e per i lavoratori anche esterni, operanti a qualsiasi titolo in strutture di ospitalità e di lungodegenza, residenze sanitarie assistite, hospice, strutture riabilitative, strutture residenziali per anziani, strutture socio-assistenziali, semiresidenziali e strutture che a qualsiasi titolo ospitino persone in situazioni di fragilità.

In primo luogo si specifica che l'adempimento dell'obbligo di vaccinazione comprende, a decorrere dal 15 dicembre 2021, anche la somministrazione della dose di richiamo, successiva al ciclo vaccinale primario. Si sopprime il termine del 31 dicembre 2021, finora vigente per gli obblighi in esame. (Brusìo. Richiami del Presidente). Resta ferma l'esenzione, permanente o temporanea, per i soggetti per i quali sussista una controindicazione clinica alla vaccinazione in oggetto. Per gli esercenti una professione sanitaria, il controllo dell'adempimento dell'obbligo vaccinale è demandato agli ordini professionali, mediante verifica dei certificati verdi Covid-19 ed è confermato il principio della sospensione da ogni attività lavorativa per il caso di inadempimento. Per gli altri lavoratori in ambito sanitario, socio-sanitario e socio-assistenziale si rinvia alla disciplina di cui all'articolo 2, comma 1, del presente decreto-legge.

L'articolo 2 reca anch'esso modifiche al decreto-legge n. 44 del 2021. In particolare, prevede che l'obbligo vaccinale sia esteso a decorrere dal 15 dicembre 2021 alle seguenti categorie: personale scolastico del sistema nazionale d'istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale, dei sistemi regionali che organizzano percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore; personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale nonché personale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna e dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna.

Si dispone che la vaccinazione costituisca requisito essenziale per lo svolgimento della prestazione lavorativa e che i dirigenti scolastici e gli altri responsabili delle istituzioni in cui presta servizio il suddetto personale assicurino il rispetto e l'obbligo vaccinale.

Si rendono altresì applicabili disposizioni di cui all'articolo 1 del presente decreto concernente i soggetti esenti dall'obbligo vaccinale. Si definisce la procedura per i controlli dell'obbligo vaccinale e per l'eventuale conseguente sospensione dell'attività lavorativa senza retribuzione per non oltre sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021. Per la sostituzione del personale scolastico che non ha adempiuto all'obbligo vaccinale sono attribuiti contratti a tempo determinato, che si risolvono di diritto nel momento nel quale i soggetti sostituiti, avendo adempiuto all'obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l'attività lavorativa.

Infine, sono stabilite le sanzioni per lo svolgimento di attività lavorativa in violazione degli obblighi vaccinali anche per i mancati controlli da parte dei soggetti preposti.

Il capo II riguarda, invece, l'impiego delle certificazioni verdi Covid-19. In particolare, l'articolo 3 novella l'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021 integrando a decorrere dal 15 dicembre dello scorso anno la disciplina delle certificazioni verdi Covid-19 con le previsioni riguardanti la somministrazione della dose di richiamo successivo al completamento del ciclo vaccinale primario. Inoltre, riduce, sempre con decorrenza dal 15 dicembre 2021, da dodici a nove mesi la durata di validità del certificato verde generato dal completamento di un ciclo di vaccinazione o dall'eventuale dose unica prevista e specifica per il medesimo periodo di validità, che decorre anche dall'eventuale somministrazione di una dose di richiamo.

Anche l'articolo 4 introduce modifiche al decreto-legge n. 52 del 2021 con decorrenza dal 6 dicembre 2021. Nello specifico, modifica l'articolo 9-bis relativo all'impiego di certificazioni verdi Covid-19 inserendo gli alberghi e le altre strutture ricettive tra le attività per usufruire delle quali è richiesto il possesso di una delle certificazioni verdi. Conseguentemente non fanno più eccezioni all'obbligo di certificazione verde in zona bianca i servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati.

Si prevede, inoltre, la necessità di certificazione verde per utilizzare gli spogliatoi di piscine, centri natatori, palestre e centri benessere in zona bianca, tranne che per l'accesso alle predette strutture da parte degli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità.

Ulteriori novelle riguardano l'articolo 9-quater relativo all'impiego delle certificazioni verdi Covid-19 nei mezzi di trasporto. In particolare, si sopprime l'esclusione dall'obbligo di certificazione verde per l'accesso a navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto impiegati per i collegamenti marittimi nello stretto di Messina e per i collegamenti marittimi da e per l'arcipelago delle isole Tremiti. Si estende l'obbligo di certificazione verde ai servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale. Si rimuove l'esclusione dall'obbligo di certificazione verde per l'accesso ad autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale regionale. Si estende l'obbligo di certificazione verde per l'accesso a mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale. Viene poi specificato che sono esclusi dall'obbligo di certificazione verde sui mezzi di trasporto, oltre ai soggetti esenti, anche i minori di età inferiore a dodici anni. Si stabilisce infine che, per i mezzi di trasporto pubblico locale o regionale, le verifiche sul possesso delle certificazioni verdi possano essere svolte secondo modalità a campione.

L'articolo 5 reca ulteriori modifiche all'articolo 9-bis del decreto-legge n. 52 del 2021, stabilendo, con decorrenza dal 29 novembre 2021, il principio secondo cui nelle zone gialle e arancioni la fruizione dei servizi e lo svolgimento delle attività e gli spostamenti oggetto di sospensione o di limitazione, in base alle misure inerenti all'emergenza epidemiologica, sono ammessi secondo le stesse condizioni e modalità previste per le zone bianche ed esclusivamente per i soggetti in possesso di un certificato verde generato in base a vaccinazione contro il Covid-19 o in base a guarigione dal medesimo, oltre che per i minori di età inferiore a dodici anni e per i soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica. Sono esclusi dall'ambito delle nuove norme i servizi di ristorazione svolti all'interno di alberghi o di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati, nonché le mense e i servizi di catering continuativo su base contrattuale.

L'articolo 6 contiene disposizioni transitorie. Per il periodo che va dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022 si prevede che lo svolgimento delle attività e la fruizione dei servizi per i quali nelle zone gialle sono previste limitazioni siano consentiti nelle zone bianche solo ai soggetti in possesso di un certificato verde di avvenuta vaccinazione o di avvenuta guarigione, nonché ai minori di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esentati dalla campagna vaccinale. Anche in questo caso sarà sufficiente una qualunque certificazione verde solo per i servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati e per la fruizione di mense e catering continuativo su base contrattuale.

Nell'ambito del capo III, concernente i controlli e le campagne di informazione, l'articolo 7 demanda ai prefetti l'adozione di un piano per effettuare i controlli del possesso delle certificazioni verdi. Tale piano è adottato dal prefetto entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, previa consultazione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. I controlli sono effettuati dalle Forze di polizia e dal personale dei Corpi di polizia municipale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza, in maniera costante e anche a campione. Si prevede che il prefetto trasmetta al Ministro dell'interno una relazione, con cadenza settimanale, inerente ai controlli effettuati nell'ambito del territorio di competenza. Si dispone altresì che tali attività siano svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 8 demanda al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri l'elaborazione di un piano per garantire i più ampi spazi sui mezzi di comunicazione di massa per campagne di informazione, formazione e sensibilizzazione sulla vaccinazione contro il SARS-CoV-2. L'articolo 9 proroga al 31 dicembre 2021 l'applicazione della disciplina transitoria di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 100 del 2011, relativa all'obbligo di sorveglianza radiometrica sui prodotti semilavorati metallici, nelle more dell'adozione del decreto interministeriale previsto dall'articolo 72, comma 3, del decreto legislativo n. 101 del 2020, che ha dettato la nuova disciplina per limitare il rischio di esposizione delle persone a livelli anormali di radioattività e di contaminazione dell'ambiente. L'articolo 10, infine, dispone dell'entrata in vigore del presente decreto-legge.

Devo dire che, nel corso dell'esame in Commissione, l'obbligo vaccinale è stato esteso, a decorrere dal 15 febbraio, anche agli studenti in corso di laurea impegnati nei tirocini per l'abilitazione alle professioni sanitarie con gli emendamenti 1.6 (testo 2) e 1.7 (testo 2). Inoltre, è stato specificato che l'esenzione per motivi di salute dalla somministrazione del vaccino possa essere accordata solo dal proprio medico di medicina generale oppure dal medico vaccinatore (emendamento 1.12 (testo 2)). Sono state introdotte poi delle specificazioni per porre rimedio ad alcuni problemi pratici e procedurali che siano riscontrati nella verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale da parte del personale sanitario (emendamenti 1.16, 1.17 e 1.25), anche in conseguenza della scelta del Governo di sostituire interamente il previgente testo dell'articolo 4 del decreto-legge n. 44 del 2021.

Sempre in sede di esame in Commissione, l'obbligo vaccinale è stato esteso anche al personale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (emendamento 2.9). Sono state poi previste modalità per la verifica dell'adempimento dell'obbligo da parte dei dirigenti scolastici e delle figure equiparate (emendamento 2.18). Si è inoltre specificato che la sostituzione temporanea del personale non vaccinato si applica non solo ai docenti, ma anche al personale educativo e ATA (emendamento 2.46).

L'emendamento 2.0.4 (testo 3), approvato dalla Commissione, ha previsto per i dipendenti pubblici - e questa è una è una votazione avvenuta soltanto pochi minuti fa - l'assenza giustificata dal lavoro per la somministrazione del vaccino.

Nel corso dell'esame in Commissione l'obbligo di possesso del green pass è stato espressamente esteso anche ai titolari dei servizi di ristorazione e somministrazione (emendamento 4.28). Infine, l'emendamento 9.3 (testo 3), approvato dalla Commissione, differisce il termine al 31 marzo 2022. Come di consueto, è stata introdotta dalla Commissione una clausola di salvaguardia per le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome: dai colleghi delle minoranze linguistiche è stato proposto appunto l'emendamento 9.0.1.

Concludo ricordando che, nel corso dell'esame, diversi ordini del giorno sono stati accolti dal Governo con l'impegno ad affrontare in tempi brevi altre rilevanti questioni. Fra di essi, cito soprattutto - e qui voglio sottolinearlo, spero con un minimo di attenzione da parte dei colleghi - l'ordine del giorno G/2463/22/1, votato all'unanimità dalla Commissione, sul tema non più differibile - e qui mi rivolgo anche al presidente Parrini, che ha presieduto egregiamente la Commissione anche allo scopo di venire incontro a questa ormai storica esigenza cui il Parlamento deve dare applicazione - dell'estensione dell'indennizzo per i danni permanenti da vaccinazione obbligatoria anche per quella consistente parte di popolazione per cui non c'è un obbligo, ma solo una raccomandazione. Come è noto, quando c'è obbligo è automatico l'indennizzo, ma sono intervenute sentenze della Corte costituzionale: infatti è previsto per tutti i vaccini obbligatori dalla legge n. 210 del 1992, ma diverse sentenze della Corte costituzionale, come stavo accennando, lo hanno esteso a vari casi di vaccinazione che invece era solo raccomandata e non obbligata. Non vi sono perciò dubbi sul fatto che la Costituzione imponga di applicarlo anche a questi vaccini; se non lo farà il legislatore, ci penserà la Corte costituzionale. Qualora ciò non dovesse avvenire nell'ambito di un nuovo e imminente provvedimento d'urgenza, come è stato impegnato il Governo - mi rivolgo a tutti i Capigruppo della maggioranza che hanno partecipato a questo tipo di approfondita consultazione con il Governo - vi provvederà il Parlamento in sede di conversione dei decreti-legge n. 221 e n. 229 del 2021, che nel frattempo sono stati assegnati al Senato, in modo particolare alla 1a Commissione affari costituzionali, con relatori la senatrice Valente e il presidente Parrini, presentati e incardinati sempre in 1a Commissione.

Concludo ricordando che questo decreto è stato superato da altri decreti resisi necessari per via della diffusione della variante Omicron, che purtroppo è divenuta devastante sul territorio nazionale. Il Governo ha pertanto ritenuto necessario adottare via via ulteriori decreti ed estendere il periodo di emergenza nazionale almeno fino al 31 marzo di quest'anno. Dobbiamo però riconoscere la validità del provvedimento.

Dico questo con un po' di soddisfazione, ma anche di sudore, visto il lavoro cui ho dovuto far fronte insieme a tutti i colleghi della Commissione. Dal Presidente della Commissione a tutti i suoi membri, abbiamo lavorato con grande impegno e passione. Sono pertanto onorato di essere il relatore di questo provvedimento in una Commissione che ha dato veramente prova di grande maturità e cultura istituzionale. (Applausi).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Drago. Ne ha facoltà.

DRAGO (FdI). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli senatori, ci apprestiamo a convertire in legge il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 176, cui seguirà nei prossimi giorni la conversione degli altri due. La finalità è quella di intervenire con misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da Covid-19 per lo svolgimento in sicurezza di attività economiche e sociali.

La relazione illustrativa al decreto recita testualmente: «Il presente decreto mira a proseguire la strategia di contrasto alla diffusione dell'epidemia da Covid-19 sul territorio nazionale, basata sul presupposto che la vaccinazione rappresenti un'arma imprescindibile nella lotta alla pandemia, configurandosi come un'irrinunciabile opportunità di protezione individuale e collettiva».

Chiaramente lascio a voi la valutazione in merito alla finalità che il decreto-legge si prefigge e se l'obiettivo prefissato sia stato a oggi raggiunto.

In Commissione sono stati approvati degli emendamenti e respinti degli altri che pure avrebbero avuto sicuramente finalità migliorativa e di potenziamento.

In particolar modo, tenendo conto della premessa, mi sono molto stupita nell'ascoltare l'affermazione di una collega della maggioranza che un anno fa, di fronte alla mia considerazione sulla pericolosità dei tamponi fai da te venduti in farmacia, fece un sorriso sardonico. A distanza di un anno vediamo benissimo qual è la situazione. Se riteniamo che il vaccino sia l'unica arma (chi parla vi si è già sottoposta e, quindi, parla con molta libertà), mi interrogo allora sulla scelta operata finora dal Governo, ossia permettere la vendita dei tamponi fai da te in farmacia, di cui abbiamo tracciabilità dell'acquisto, ma non dell'esito. La domanda è se ciò non abbia contribuito, rispetto a tutte le altre dinamiche, a impedire il raggiungimento dell'obiettivo indicato nella relazione illustrativa e in premessa. Siamo di fronte a una situazione assurda, che è quella prevista dagli altri decreti su cui poi lavoreremo, per cui viene indicato come test per la valutazione della positività quello rapido antigenico, mentre prima abbiamo sempre indicato che il test rapido dovesse essere avvalorato, nel caso di positività, da un test molecolare. È sotto gli occhi di tutti, oltretutto, come dai test rapidi possano essere rappresentate delle false positività, come delle false negatività. Da questo punto di vista in Commissione, ad esempio, non è passato un emendamento, che era stato riformulato proprio dalla maggioranza, che prevedeva nel nuovo testo l'esclusione dei tamponi molecolari. Altra parentesi: è sotto gli occhi di tutti il costo elevato di questi tamponi; qualcuno denuncia una speculazione, che in alcuni casi supera i 150 euro a prestazione. Questo a riprova del fatto che sono interventi che non hanno una loro omogeneità e logicità e tra l'altro si contrastano vicendevolmente.

Per quanto riguarda un fatto, che ha dato seguito anche al deposito di petizioni da parte di alcuni esponenti e comitati delle popolazioni isolane, ho rappresentato una necessità, sottoscrivendo tra l'altro un emendamento della senatrice Angrisani che è stata così gentile da accogliere la mia firma. Anche alcuni senatori di Fratelli d'Italia hanno depositato - mi riferisco a Malan e La Pietra - un emendamento per le isole minori. Che cosa si sta verificando? Nell'imporre questo super green pass per tutti i mezzi di trasporto, quindi anche i traghetti, sostanzialmente operiamo una discriminazione nella discriminazione: ovvero, coloro i quali scelgono di non sottoporsi a vaccino, ma in tempi ravvicinati, quindi ogni tre giorni, devono essere sottoposti a tampone rapido per accedere ai mezzi di trasporto, nel caso delle isole è ancor più penalizzato. Infatti, se parliamo di treni o aerei, coloro i quali decidono di non vaccinarsi possono circolare liberamente in tutto il territorio nazionale, ma chi fa una scelta del genere e vive nei territori delle isole è ulteriormente penalizzato, perché con mezzo proprio non avrà la possibilità di attraversare, nel caso della Sicilia lo Stretto, nel caso delle isole Tremiti o altre isole minori chiaramente il mare che li separa dalla terraferma. (Applausi).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Crucioli. Ne ha facoltà.

CRUCIOLI (Misto). Signor Presidente, avevo preparato un discorso ieri per evidenziare ed elencare tutte le bugie, le clamorose e pericolose bugie, che questo Governo aveva inanellato sul green pass, prima tra tutte la bugia secondo cui il green pass e il super green pass dovevano servire a creare luoghi di lavoro e ambienti Covid-free, dove le persone sarebbero state libere di lavorare e interagire senza rischiare di contagiarsi. Balla pericolosissima, perché ha indotto tantissimi italiani a ritenersi immuni soltanto per avere un certificato e che ha portato alle stelle i contagi, com'è sotto gli occhi di tutti. È stata questa mossa di burocrazia estrema, di bugie e di falsità che ha portato i contagi ai livelli che abbiamo oggi.

Ebbene, nonostante l'evidenza e la necessità di stigmatizzare quanto accaduto, non farò questo discorso, perché tutte queste cose ormai sono evidenti a tutti: anche chi ha due o tre dosi si contagia e può contagiare. È molto meno evidente - e quindi merita il mio intervento oggi - ciò che è accaduto in Commissione. Ebbene, in Commissione, con una superficialità che a dir poco stride - limitiamoci a dire questo - con l'importanza e la gravità di un provvedimento che incide così pesantemente sul quotidiano, sulla vita, sul lavoro e sulla salute di tutti gli italiani, con una «soavità» e una noncuranza incredibili, sono stati respinti emendamenti che pure parti importanti di questa maggioranza avevano presentato. Potrei stare qui tutta la sera, ma vi elenco soltanto quelli che a mio avviso sono i più eclatanti.

Il MoVimento 5 Stelle aveva meritoriamente presentato un emendamento in cui evidenziava quando sarebbe dovuto finire tutto: l'obbligo vaccinale, tutte le sanzioni collegate a green pass e a super green pass, tutte le limitazioni dei diritti, e aveva indicato la data del 31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza, in tutte le parti in cui il decreto-legge prevedeva queste eccezioni alle libertà costituzionalmente garantite. Ebbene, nonostante questa fosse una misura di buonsenso - ovvero l'indicazione di un termine - il Governo ha espresso parere contrario e il MoVimento 5 Stelle, naturalmente, ha tirato giù le orecchie e ha trasformato l'emendamento in un ordine del giorno che, come sapete, è un mero auspicio per il futuro. Quindi, questo è stato messo nel cassetto, il che significa... (Commenti) Vedo che ti arrabbi, collega, però questo può voler dire che lo stato di emergenza che è stato prorogato...

PRESIDENTE. Senatore Crucioli, si rivolga alla Presidenza e i colleghi evitino i commenti fuori microfono.

CRUCIOLI (Misto). Dicevo, uno stato di emergenza che - lo ricordo - è già stato prorogato sei volte, ben oltre i due anni previsti e, tuttavia, non è andato bene al Governo che si mettesse una fine a tutto questo.

Ce n'è anche per la Lega e per il PD, ad esempio: entrambi hanno presentato emendamenti volti a prevedere gli indennizzi in caso di danni da vaccinazione. Si trattava di emendamenti di buonsenso, che meritoriamente erano stati presentati. Ebbene, anche in questo caso il Governo ha detto no, parere contrario, invitando a trasformarli in ordini del giorno, e anche Lega e PD, che si scordano di essere loro maggioranza in questo Senato, quindi di essere loro i legislatori, si sono piegati al diktat del Governo e hanno trasformato le proposte in ordini del giorno, quindi forse e se, quando il Governo vorrà.

Ancora, il MoVimento 5 Stelle e anche Italia Viva hanno argomentato come non fosse possibile prevedere il super green pass per i ragazzi che vanno a scuola perché se non possono prendere l'autobus, quindi gli viene impedito di andare con l'autobus, è come se gli si impedisse di andare a scuola, facendo venire meno il diritto allo studio. Era giusto, e infatti hanno presentato emendamenti in tal senso, ma anche in questo caso il Governo ha detto no, senza spiegazione. No: il ragazzino, il tredicenne che non è vaccinato, non è guarito e non ha il super green pass, anche se deve prendere l'autobus per andare a scuola, non lo può fare, creando in tal modo un'ulteriore discriminazione tra quei ragazzi che possono essere accompagnati dai genitori e coloro che invece non possono perché magari i genitori lavorano o perché comunque non hanno un passaggio né i soldi per pagarsi un taxi. Ma no, per loro è impossibile andare a scuola con i mezzi di trasporto.

Anche in questo caso, MoVimento 5 Stelle e Italia Viva, che pur meritoriamente avevano previsto emendamenti in tal senso, abbassano le orecchie e dicono: obbedisco. Li trasformano in ordini del giorno come se ci fosse tempo per aspettare che il Governo decida, mentre i ragazzi, così come i lavoratori e tutti gli altri, patiscono queste conseguenze deleterie già oggi.

C'era poi un nostro emendamento, a prima firma della collega Angrisani e mia, che prevedeva di ripristinare la continuità territoriale con le isole, che oggi è stata interrotta perché chi non ha il super green pass, anche se è legittimato a non vaccinarsi perché magari ha un'età inferiore ai cinquant'anni, per cui, non essendoci un obbligo di legge, ha fatto una scelta legittima, non può prendere il traghetto; deve essere confinato nelle isole. Abbiamo realizzato questo emendamento per dire che non è giusto, è una discriminazione perché chi vive in Sardegna o in Sicilia e non può venire in Continente e viceversa. Eppure, anche in questo caso un no immotivato: sardi e siciliani devono per forza essere vaccinati o guariti oppure non si possono muovere dalle isole.

Ancora, un altro meritorio emendamento, dell'ottimo senatore Malan, chiedeva che l'Istituto superiore di sanità e l'Istat dessero i dati di mortalità dell'anno appena passato, del 2020, e anche del 2021, in maniera tale da poter confrontare la mortalità generale, per vedere se, confrontando i due anni di pandemia, vi fossero maggiori morti per qualunque genere, per verificare da cosa sia dato questo maggior numero e se potessero esserci delle conseguenze da vaccino.

Questo per dare una risposta alle tante illazioni, che in questo momento non si fondano su dati statistici reali, ma che circolano e che creano molta apprensione. Illazioni sul fatto che, in quest'anno di vaccinazione spinta, ci siano stati più morti dell'anno scorso. Ebbene, anche in questo caso la risposta è stata che no, non ci deve essere chiarezza, non ci devono essere dati che possano mettere in allarme, che è meglio non sapere e che questi dati non devono essere forniti. Emendamento respinto.

Signor Presidente, di fronte a questo, voi vi assumete una responsabilità. State spaccando il Paese. Non state facendo un'operazione di trasparenza. Non state dicendo le cose come stanno e state ghettizzando una parte di popolazione che, lo ripeto, allo stato non ha obblighi giuridici.

La conseguenza qual è? Vi faccio degli esempi concreti. Soltanto oggi, una madre disperata mi ha chiamato dicendomi che, nel primario istituto scolastico della mia città, i ragazzi sono stati chiamati uno per uno dal preside, che ha chiesto loro se erano vaccinati o no. A quelli non vaccinati è stato detto: prendete le vostre cose, chiamate casa e fatevi venire a prendere. Questo perché, essendoci stati due casi di positività, è scattata la norma secondo cui tutti i non vaccinati non possono essere in presenza. Questi ragazzi piangevano, perché non sapevano cosa fosse accaduto, e sono stati allontanati seduta stante, senza che i genitori fossero stati avvertiti.

Dirò di più. Un'altra madre mi ha chiamato, sempre in lacrime, raccontando che a sua figlia, affetta da sindrome autoimmune, i medici consigliavano di non vaccinarsi. Nessuno, però, si è preso la responsabilità di esentarla; nessuno l'ha esentata, ma nessuno ha scritto che poteva fare il vaccino. È in un limbo e, come lei, vi si trovano tantissime altre persone, non per scelta, che sarebbe comunque accettabile, ma per delle reali situazioni di salute. Ancora, un'altra signora mi ha rappresentato di avere la sclerosi multipla, di aver fatto le prime due dosi, di essere stata male e di aver adesso paura. È stata male, ma non viene esentata.

Tutte queste persone voi le state trattando non come persone, ma come persone di serie B, come bestie. Non valutare attentamente quanto state facendo, con la vostra superficialità, è di una gravità che vi si ritorcerà contro.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Toffanin. Ne ha facoltà.

TOFFANIN (FIBP-UDC). Signor Presidente, io ho preparato un intervento un po' articolato. Mi rendo conto, però, che la discussione che abbiamo condotto in Commissione ha portato via del tempo. Pertanto, chiedendo l'autorizzazione a consegnare il testo scritto del mio intervento, mi limito a ricordare che provvedimenti come questi sono sempre effettuati, pensati e realizzati da questo Governo con l'obiettivo primario di salvaguardare la salute di tutti i cittadini. (Applausi). Non solo, l'obiettivo è di salvaguardare le attività commerciali, con la prevenzione di lockdown cui abbiamo già assistito e che sappiamo cosa significano e, soprattutto, di prevenire la didattica a distanza. Teniamo a mente che siamo nella strada giusta perché, confrontando i dati relativi alle ospedalizzazioni, ai ricoveri in terapia intensiva e alle morti rispetto ai milioni di contagi che purtroppo stiamo registrando anche oggi, abbiamo visto che sono nettamente inferiori rispetto ai numeri dello scorso anno. I dati parlano chiaro. Noi siamo convinti di essere nella direzione giusta e ringraziamo il Governo per andare avanti in questa strada. (Applausi).

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza a consegnare il testo del suo intervento, come da lei richiesto.

È iscritta a parlare la senatrice Garnero Santanché. Ne ha facoltà.

GARNERO SANTANCHE' (FdI). Signor Presidente, onorevoli colleghi, oggi noi stiamo parlando di un provvedimento che di per sé è stato superato, perché il Governo ha deciso di fare un regalo agli italiani. Abbiamo avuto infatti il decreto di Natale, poi quello di Capodanno e poi quello dell'Epifania. Questo per dire, in sintesi, che sbagliare è umano, ma perseverare è diabolico.

Il Governo continua nelle sue contraddizioni e vi faccio alcuni esempi, perché credo che debba essere chiara agli italiani la direzione che si sta prendendo. La prima contraddizione riguarda il fatto che il Governo ha puntato tutto ed esclusivamente sui vaccini. Tengo a precisare che io stessa ho fatto la terza dose e nel Gruppo Fratelli d'Italia siamo tutti convinti che il vaccino sia uno strumento utile e necessario. Riteniamo però che non può e non debba essere l'unico strumento. (Applausi). E non lo dico io. Ricordo il presidente Draghi quando, nella conferenza stampa del 22 luglio, introducendo l'obbligo del green pass, disse testualmente che esso consegnava agli italiani luoghi sicuri dove non era possibile contagiarsi. Non devo ricordare all'Assemblea quanti sono i casi di contagio e quanti sono i morti.

Il Governo quindi si contraddice. Vedere tutte le sere il bollettino di guerra in cui vengono riportati i numeri dei tamponi, dei contagi e dei morti contraddice le politiche del Governo sul vaccino. Vedere che siamo arrivati quasi a 250.000 contagi e che i morti purtroppo - parliamo non di numeri, ma di persone - sono circa 300 al giorno, non tranquillizza gli italiani. Un Governo che ha puntato tutto sul vaccino e sulgreen pass non dovrebbe contraddirsi.

L'altra contraddizione che vorrei sottolineare in maniera molto chiara è la mancanza di senso del consenso informato. Credo che quest'ultimo, applicato a un trattamento sanitario imposto, per tutte le persone di buon senso e non ideologiche, sia assolutamente irragionevole. Tutti coloro che sono andati a vaccinarsi hanno avuto davanti a sé il modulo recante la dicitura «Acconsento e autorizzo la somministrazione del vaccino». Questa è la formula che si trova in calce al modulo quando si va a fare il vaccino. È però evidente che si tratta di un consenso informato presente nei moduli che dà anche la possibilità di rifiutare la somministrazione del vaccino. Il tema, già emerso e che Fratelli d'Italia rileva da molto tempo in maniera evidente, è che oggi si impone con più forza il tema del consenso informato per le nuove misure adottate dal Governo. Mi riferisco cioè all'applicazione dell'obbligo vaccinale nel provvedimento al nostro esame per alcune categorie e, nel provvedimento dell'Epifania, per tutti gli over cinquanta.

Quindi, la domanda che l'Assemblea e i rappresentanti del Governo si dovrebbero porre e che si pongono tutte le persone non ideologiche, ma di buon senso, è se sia legittimo, ancora oggi, chiedere il consenso di chi è giuridicamente obbligato a fare il vaccino. Secondo noi non lo è, perché il consenso informato, anche secondo una recente sentenza della Corte costituzionale, è previsto al fine di garantire la libertà di tutti i cittadini, rispettando quindi il secondo comma dell'articolo 32 della nostra Costituzione.

Quello che ci interessa di più è che ciò non solo non riguarda il rispetto delle libertà, ma ha anche un effetto sull'imputazione delle responsabilità ed è quello che chiede da sempre il Gruppo Fratelli d'Italia. Se il Governo - non entro nel merito se ha fatto bene o ha fatto male - ha deciso per l'obbligatorietà del vaccino, proprio per essere trasparente e per trasmettere fiducia ai cittadini, se ne dovrebbe assumere tutte le responsabilità, e non soltanto per l'indennizzo a quei cittadini - mi auguro pochissimi - che dovessero avere reazioni avverse al vaccino, ma anche per un risarcimento danni. Ricordo infatti - ad esempio - che, se il consenso informato è incompleto e magari - non è detto che sia così - fondato su presupposti scientifici non corretti, c'è anche la possibilità di un risarcimento dei danni.

Quindi, il Governo dovrebbe prendere atto che lo scenario è completamente cambiato da quando il vaccino è diventato obbligatorio. C'è dunque un obbligo vaccinale e in questo caso l'obbligatorietà richiede il consenso dell'interessato: per questo diciamo che c'è una contraddizione in termini. Il Governo non solo deve mettere mano immediatamente al consenso informato, ma deve mettere i fondi - cosa che non abbiamo rilevato - per pagare quelle pochissime - ci auguriamo - reazioni avverse al vaccino.

Vi dico inoltre che non c'è da fare i green pass, che - come dimostrano i dati -non hanno sortito alcun effetto sui contagi. Ricordo infatti che, poco prima delle vacanze di Natale, il Governo si riempiva la bocca, dicendo di essere il più bravo di tutti i Governi europei, che in Europa i casi erano tantissimi e che l'Italia era assolutamente un modello. Colleghi, oggi siete smentiti e forse qualcuno dovrebbe anche riflettere su quanto è stato detto sul premier inglese Boris Johnson. Lo avevate criticato tutti, dicendo che era una sciagura. Ma, se oggi guardiamo i dati della Gran Bretagna e soprattutto il numero dei morti, forse il nostro Governo, che ha preso questa direzione, dovrebbe farsi qualche domanda.

C'è poi un elemento in più: se tutti siamo convinti che il vaccino è utile e dobbiamo convincere ancora i tanti over cinquanta che non sono vaccinati, cosa c'è di meglio che dire che il Governo si assume una responsabilità e quindi, se ci saranno reazioni avverse, il Governo ha messo a disposizione dei fondi per poter pagare gli indennizzi? Ancora una volta il Gruppo Fratelli d'Italia avanza la sua richiesta su questo punto, che è determinante per convincere quegli italiani che ancora non si sono convinti, anche per il susseguirsi di decreti-legge e per la comunicazione che viene fatta, anche da parte della scienza, che critica. Abbiamo sentito il rappresentante dell'OMS che ha detto che certamente non possiamo immaginare di andare avanti con i booster ogni tre o quattro mesi.

Colleghi, prendetene atto: le responsabilità si devono far vedere con chiarezza ai cittadini e non c'è strada migliore per convincere gli italiani a vaccinarsi che quella che da sempre propone il Gruppo Fratelli d'Italia. (Applausi).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Coltorti. Ne ha facoltà.

COLTORTI (M5S). Signor Presidente, ieri il numero di decessi nel nostro Paese ha superato quello di tutti gli altri Paesi europei. Credo sia evidente che il super green pass e ora l'obbligo vaccinale, che tra l'altro sono stati introdotti quando la percentuale di popolazione vaccinata sopra i dodici anni era già prossima al 90 per cento, non siano strumenti utili a contrastare il diffondersi dell'epidemia.

Credo che tutti sappiano che nel resto d'Europa l'obbligo vaccinale generalizzato è stato introdotto solo in Austria e Grecia. Continuo a chiedere per quale motivo non siano state utilizzate subito le terapie precoci, sperimentate con successo da medici volontari sin dall'inizio della pandemia. Avremmo dovuto introdurre l'uso della FFP2 per chiunque, dato che sembra proteggere al 98 per cento chi la indossa. Avremmo dovuto utilizzare intensivamente le monoclonali, che rifiutammo nell'ottobre del 2020 quando ci furono offerte gratuitamente 2.000 dosi, per poi acquistarle pochi mesi dopo.

Credo, inoltre, che il super green pass introduca delle restrizioni inaccettabili. Mi riferisco, in particolare, a quella relativa alla circolazione dei non vaccinati sui mezzi di trasporto pubblico e a molte altre attività per cui sarebbero state sufficienti le FFP2. Abbiamo introdotto nel Paese discriminazioni e addirittura una caccia a chi non è vaccinato, che coinvolge purtroppo anche i ragazzi, il cui contagio ha percentuali veramente minime, come se tutti i contagi che si stanno verificando siano responsabilità di una sparuta minoranza.

Ci tengo a ribadire di non essere un no vax, ma ritengo debba essere garantita la libertà di vaccinarsi o meno, tanto più che giorni fa il chief executive officer (CEO) di Pfizer ha detto chiaramente che contro la variante omicron due dosi sono inefficaci, sempre che ci sia efficacia, e che con la terza dose si ottiene un accettabile grado di protezione, meno efficace contro la trasmissione del virus. Volevate che il CEO della ditta che ha fatto miliardi con il vaccino dicesse che la terza dose non dà protezione? Lo stesso CEO ha immediatamente annunciato che il vaccino contro la variante omicron sarà pronto a marzo, quando saremo già in un momento in cui i contagi, come negli anni precedenti, diminuiranno e magari, per quando riprenderanno in autunno, si saranno quasi certamente sviluppate altre varianti. Per chi produce vaccini questo è un invito a nozze, come la prospettiva di vaccinare tutta la popolazione ogni quattro o cinque mesi, senza tenere in considerazione che si possono sviluppare malattie autoimmuni e che dopo più vaccinazioni si potrebbero abbattere le difese immunitarie. Che la protezione del vaccino sia scarsa lo dicono i contagi in continua crescita e le dichiarazioni di esimi scienziati. Lo dice l'evidenza che anche i vaccinati prendono il Covid, vanno in terapia intensiva e muoiono.

Dopo due anni abbiamo dati ancora incompleti e che non permettono un'analisi dettagliata della situazione, dei fattori che l'hanno scatenata e continuano ad alimentarla. Addirittura questa mattina sui quotidiani c'è chi evidenzia come i dati fra i Paesi europei non siano comparabili, perché non vengono presi in modo omogeneo.

Sul piano sociale, purtroppo, stiamo riattivando contrasti che non si verificavano da anni e che credo sia estremamente importante non alimentare. Il diritto alla decisione se assumere o meno una qualsiasi sostanza è garantito dalla Costituzione e dalla legislazione europea ed è reso evidente dal fatto che, per essere vaccinati, si continua a esigere una liberatoria firmata dal vaccinato. Ciò avviene malgrado il vaccino non sia innocuo, abbia generato reazioni avverse, alcune delle quali anche letali. È noto come si tratti di un vaccino ancora sperimentale di cui non conosciamo gli effetti a lungo termine che, se si produrranno, ovviamente scaricheremo sulle generazioni future.

Credo che la via da seguire sarebbe stata quella tracciata dalla ministra Pisano e recentemente ribadita da Beppe Grillo: si sarebbe dovuto lavorare sul tracciamento e sull'isolamento dei contagiati. Varie forze politiche avversarono tale soluzione in tutti i modi sui mezzi di comunicazione. (Applausi).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Granato. Ne ha facoltà.

GRANATO (Misto). Signor Presidente, l'obbligo vaccinale che è stato introdotto con questo decreto-legge non ha proprio alcun fondamento, né scientifico, né giuridico. E lo sapete benissimo.

Non ha un fondamento scientifico, perché nessuno è in grado di dimostrare l'interesse pubblico che si cela dietro questa terapia preventiva; non è in grado di dimostrarlo nessuno, semplicemente perché noi prima del 2024 non avremo i report rischi-benefici. Non si può dimostrare scientificamente, ma si può dimostrare invece empiricamente il contrario, visto e considerato che questo presidio terapeutico preventivo è anche sperimentale, proprio perché i report rischi-benefici non saranno disponibili prima del 2024. Si può dimostrare in realtà che questo presidio terapeutico lascia circolare i contagi e, quindi, non immunizza. Pertanto, non è in grado assolutamente di garantire alcuna sicurezza, né sui luoghi di lavoro, né sui mezzi di trasporto, né su tutti i luoghi dai quali sono esclusi i non vaccinati. Quindi, il Governo ha creato artificialmente una discriminazione sul piano giuridico che non ha alcun fondamento e che è vietata dalla nostra Costituzione, all'articolo 3.

Questo decreto-legge, quindi, infrange una serie innumerevole di articoli della Costituzione, a partire dall'articolo 32, ultimo comma, che prevede che la legge non debba superare i limiti imposti dal rispetto della persona umana; e qua di rispetto della persona umana non se ne vede traccia; secondariamente, il principio dell'inviolabilità della persona umana, all'articolo 2 e, all'articolo 3, anche il principio di pari opportunità, che - come faceva notare anche il senatore Crucioli nel suo intervento - viene violato all'interno delle scuole con le quarantenne differenziate, introducendo per legge una discriminazione infondata - non esiste uno straccio di studio scientifico che la possa supportare - tra studenti vaccinati e non vaccinati; introducendo una discriminazione sul fronte della possibilità di accesso alla mobilità, e cioè dell'uso dei mezzi di trasporto pubblici e dello spostamento dalle isole. Anche se c'è stata una deroga attraverso un'ordinanza pubblicata il 9 gennaio, che prevede fino al 10 febbraio la possibilità di utilizzare ancora i mezzi di trasporto per le isole con il green pass normale e l'uso delle mascherine FFP2 (la stessa cosa per i mezzi di trasporto e gli studenti), tuttavia dopo è prevista l'introduzione a pieno titolo di questa discriminazione assurda, che fa sì che alcuni cittadini valgano, sotto il profilo dei diritti, meno degli animali - gli animali hanno il diritto a spostarsi, mentre i cittadini non vaccinati non lo hanno - e delle merci. Siamo allo svilimento totale della persona umana.

L'obbligo vaccinale per alcune categorie, con la sospensione dal lavoro, infrange ovviamente l'articolo 1, che prevede il diritto al lavoro, che è il diritto su cui si fonda la Costituzione. La Costituzione all'articolo 1 prevede questo diritto, in quanto il lavoro fa il discrimine fra una persona libera e una che non lo è. Chi è libero può esercitare democraticamente la sua funzione civica, mentre chi non lo è non può. Quindi, voi avete tolto a quei cittadini i loro diritti civili, politici e anche umani.

E poi, chi sono i più accaniti nell'ambito della discriminazione e di tali misure? Sono proprio coloro i quali fanno finta di difendere i diritti civili, i migranti, gli LGBTQ e la parità di genere: proprio quelle persone sono le più accanite nella discriminazione di esseri umani che non hanno alcuna ragione fondata per essere discriminati. Ci sono intere categorie professionali che, dopo avere servito lo Stato, sono state umiliate da questo provvedimento. Vi dovreste vergognare tutti, perché questi provvedimenti...

PRESIDENTE. Senatrice, qui non c'è nessuno che si deve vergognare. Ognuno esprime la sua opinione. Lei ora la sta esprimendo, e poi sarà il turno degli altri. Non c'è nessuno che si deve vergognare, senatrice.

GRANATO (Misto). Porti rispetto alle opinioni dell'opposizione.

PRESIDENTE. E lei porti rispetto alle opinioni degli altri suoi colleghi. Le sto solo dicendo che qui non c'è nessuno che si deve vergognare. Lei può esprimere le sue opinioni così come le stanno esprimendo gli altri.

GRANATO (Misto). Dicevo che si devono vergognare coloro i quali...

PRESIDENTE. Non è un battibecco. Io la richiamo e lei risponde.

Vada avanti.

GRANATO (Misto). Adesso lei mi restituisce il tempo che mi ha tolto, grazie. (Commenti).

Innanzitutto, ci sono 11 milioni di italiani che hanno votato per una forza politica che doveva essere il baluardo della Costituzione. Ma questa forza politica si è posta a fianco di queste misure, a loro supporto, per opprimere, devastare e cancellare i diritti umani di cittadini italiani che hanno semplicemente fatto la scelta ponderata di non vaccinarsi, di non usare dei prodotti sperimentali sul proprio corpo, cosa della quale hanno pieno diritto: lo dicono il Codice di Norimberga, la Convenzione di Oviedo, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Noi, oltre che cittadini italiani, siamo anche cittadini europei e l'Europa deve far rispettare le nostre prerogative. L'Europa non può essere semplicemente un contenitore che praticamente produce trattati di natura economica. L'Europa è un contenitore di esseri umani, di persone che hanno dei diritti che devono essere rispettati.

I non vaccinati non producono alcun danno ai vaccinati, e questo lo sapete tutti. Le ospedalizzazioni e le terapie intensive sono piene degli uni e degli altri, salvo poi definire non vaccinati i vaccinati con due dosi: chiaramente adesso li avete inseriti nel calderone dei non vaccinati per sbilanciare e giustificare le vostre assurde misure.

Ci sono persone ammalate nelle isole e sono rimaste confinate nei loro territori, impossibilitate ad accompagnare i figli per ricorrere a delle terapie di cui hanno bisogno, oppure a potersi a loro volta curare. Avete ricattato i medici, perché gli avete praticamente imposto, attraverso una serie di restrizioni e ordini professionali, di non esentare nessuno da queste terapie. Avete creato attorno a loro delle condizioni per le quali si sentono ricattati. State creando un disastro all'interno del Paese, che non si era mai visto prima, dal punto di vista sociale, economico e sanitario, perché comunque il numero dei contagi continua in ogni caso a salire e tutto quello che voi dovevate scongiurare, con il pretesto di tutelare l'interesse pubblico, lo state praticamente incrementando e tenendo in piedi.

State altresì tenendo in piedi uno stato di emergenza che si protrae da due anni e vi siete pure permessi il lusso, fuori da ogni limite e paletto costituzionale, di prorogarlo addirittura fino al 31 marzo. Siamo veramente arrivati a superare tutto quello che non poteva e non doveva essere superato, nel modo più assurdo e irricevibile.

Non ho veramente altro da aggiungere (Applausi), se non che prima o poi questi crimini saranno vendicati. (Commenti).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Binetti. Ne ha facoltà.

BINETTI (FIBP-UDC). Signor Presidente, membri del Governo, onorevoli colleghi, ho preparato un intervento molto articolato, il cui testo forse consegnerò.

Sento l'esigenza di intervenire dopo l'ultimo intervento per dire tre cose molto semplici.

In primo luogo, è vero che i vaccini non raggiungono il 100 per cento dell'efficacia, ma è anche vero che non abbiamo niente di più efficace dei vaccini in questo momento. (Applausi). Dobbiamo quindi fare un ragionamento molto semplice.

In secondo luogo, è vero che il decreto che ci apprestiamo a convertire è quello di novembre e poi arriveranno quelli del 24 e del 31 dicembre e del 7 gennaio. Noi registriamo nel Governo una - chiamiamola così - flessibilità di accompagnamento agli eventi che possiamo considerare frutto di un'indisponibilità della bolla all'interno della quale cercare di scoprire il mistero delle cose, oppure quella prudenza e flessibilità grazie alle quali si governa con attenzione ai fatti e alle cose che accadono.

Pertanto, dobbiamo semplicemente avere quell'atteggiamento di collaborazione di chi sa che sta prendendo delle misure che oggi sono efficaci e che domani potrebbero esserlo meno e richiedere una puntualizzazione e un aggiustamento. Come sanno tutti coloro che si occupano di medicina, stiamo trattando fenomeni probabilistici e non materia deterministica. Può accadere questo, ma potrebbe accadere anche quest'altro. Cerchiamo, di volta in volta, di intercettare ciò che è meglio per il Paese.

Passo alla terza e ultima cosa che voglio dire in questo clima. Ritengo sia un atto dovuto da parte nostra offrire il meglio di ciò di cui disponiamo, con la consapevolezza che stiamo facendo ciò che è possibile. Qualcuno chiede e probabilmente si aspetta che si possa fare l'impossibile. La medicina non fa l'impossibile, ma procede continuamente e costantemente, per prove ed errori, per migliorare sempre ciò che offre.

L'unica cosa che chiedo e che mi sembra importante - tante volte lo abbiamo fatto presente nella nostra Commissione - è che, dal punto di vista della riflessione sulla salute, anche il lavoro della Commissione abbia quell'attenzione e quella capacità di intercettare i problemi del Paese, facendo da ponte tra le regole in stretto senso e il fenomeno biologico che richiede un diverso approccio anche sul piano comunicativo.

Stiamo proponendo un livello di comunicazione eccessivamente incalzante. Stiamo andando incontro a una sorta di obesità informativa che non permette di prendere decisioni serene, lucide e concrete non tanto a chi studia questi fenomeni e problemi, ma probabilmente a chi semplicemente ne raccoglie l'eco attraverso la stampa e i telegiornali. Oggi le persone hanno bisogno di sentirsi più rassicurate a partire - per esempio - da un concetto molto semplice: non basta un tampone positivo per dire che quella persona è malata. Si tratta di due concetti totalmente diversi: la diagnosi di malattia è clinica e prende in considerazione la persona nella complessità del suo disagio e della sua sofferenza; il tampone positivo è un'allerta, un allarme, e un segnale di prudenza.

Se riuscissimo a trasmettere alle persone segnali anche positivi di ciò che sta accadendo, eviteremmo quell'apocalisse di cui ha dato prima prova la collega che è intervenuta, secondo cui il disastro sembra veramente dietro l'angolo. Non è così, anche se la soluzione non è ancora così vicina come tutti vorremmo. Stiamo però andando in una direzione che cerca di intercettare i bisogni di salute delle persone e certamente non di danneggiarne la qualità di vita o la vita stessa. (Applausi).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mautone. Ne ha facoltà.

MAUTONE (M5S). Signor Presidente, anche io, come altri colleghi, per una questione di sintesi chiedo di consegnare il testo scritto dell'intervento articolato che ho preparato per fare dei ragionamenti.

PRESIDENTE. La Presidenza la autorizza in tal senso.

MAUTONE (M5S). Signor Presidente, vorrei però sottolineare alcuni punti fondamentali: prima di tutto ritengo sia necessario ribadire - come hanno fatto il nostro presidente Conte e tutto il MoVimento 5 Stelle - che la strada maestra da seguire in questa difficile pandemia è quella della scienza. È importante seguire la scienza, perché dà l'input per andare avanti. Per questo vorrei ribadire l'importanza fondamentale della vaccinazione come misura per la lotta al virus insieme - non dimentichiamolo - alle misure di protezione individuali e collettive adottate. I dati della pandemia attuali sono sotto gli occhi di tutti e sono oggettivi. Non c'è da dare un'interpretazione: sono dati oggettivi.

Altro punto che vorrei sottolineare, signor Presidente, è la necessità di una maggiore condivisione da parte di tutte le forze politiche dei provvedimenti adottati, di un più costante e continuo confronto con le Regioni e, infine, di una maggiore chiarezza e comprensibilità nel comunicare le misure adottate. Occorrono segnali precisi, senza andamenti ondivaghi, capaci di infondere nei cittadini fiducia e sicurezza. Anche le osservazioni critiche devono essere costruttive e non fuorvianti, per chi già vive conflitti e drammi interiori e nel contesto sociale. Non dimentichiamo mai che la pandemia si vince tutti uniti. (Applausi).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

PAGANO, relatore. Signor Presidente, la mia sarà una replica breve. Più che altro non starò qui a discutere sui pareri che evidentemente sono di contrasto a questo decreto-legge e agli emendamenti che abbiamo approvato in Commissione e che tra breve saranno posti in votazione anche qui in Aula.

Voglio semplicemente affermare un principio: con il decreto-legge in esame il Governo e i senatori in 1a Commissione, in sede di discussione e votazione degli emendamenti presentati, hanno cercato di dare un contributo affinché la diffusione del Covid-19 potesse essere quantomeno contenuta nel miglior modo possibile. Certamente l'idea che i certificati verdi possano svolgere un ruolo straordinario, soprattutto per stimolare le persone a concludere il ciclo vaccinale o a vaccinarsi direttamente, mi pare evidente: è una scelta che questo Governo ha adottato, che la maggioranza ha condiviso e che bisogna riconoscere - come più volte ha sottolineato anche il sottosegretario Sileri - è stata presa in considerazione da altri Paesi dopo il nostro, proprio per l'efficacia che l'adozione di provvedimenti del genere ha poi avuto in termini di ricaduta sul livello nazionale. È noto a tutti che un vaccino non può completamente risolvere i problemi, non crea uno scudo totale dalla possibilità di contrarre il virus; ma è pur vero che, una volta creati uno sbarramento e una protezione, il danno che ne può derivare sulla salute del cittadino è minore e, quindi, anche l'impatto sul Sistema sanitario nazionale è molto ridotto; basta confrontare i dati dell'anno scorso con quelli di quest'anno.

Con questo decreto-legge si sono poste le basi anche per venire incontro ad altre istanze. È pur vero che l'emendamento non è stato approvato, ma verrà approvato verosimilmente un ordine del giorno molto significativo sul tema degli indennizzi, non solo derivanti - come ho già ricordato - dalla obbligatorietà del vaccino, ma anche dalla raccomandazione dello stesso. In tal senso, devo riconoscere che in Commissione vi è stata una totale condivisione - da LeU alla Lega, al PD, da Forza Italia al MoVimento 5 Stelle e anche a Fratelli d'Italia - verso la possibilità di arrivare a una soluzione per fare in modo che i cittadini italiani si sentano comunque tutelati dal nostro Paese e possano quindi essere tenuti in considerazione.

Nella mia relazione introduttiva ho ricordato che il tema degli indennizzi è stato tenuto in considerazione in tempi non sospetti, già alcuni anni fa, dalla Corte costituzionale, quando addirittura la Corte era presieduta dall'attuale ministro della giustizia Cartabia. Ebbene, in quella occasione, la Corte sentenziò che, anche nei casi in cui non si era in presenza di obbligo vaccinale, vi era la possibilità di concedere un ristoro, un indennizzo, a chi aveva subito un nocumento alla salute a causa della somministrazione di un vaccino.

Si sono poste le basi anche per altri provvedimenti che hanno certamente migliorato l'impianto di un prodotto del Governo. Certo, il tema è quello che, in periodo di pandemia, il ruolo del Parlamento sembra affievolito: si opera solo ed esclusivamente con decreti-legge e, quindi, con provvedimenti d'urgenza. Di fatto il sistema costituzionale bicamerale sembra essere diventato quasi monocamerale, ma in realtà la Camera che viene investita del compito di affrontare, esaminare ed eventualmente migliorare i provvedimenti del Governo lo fa. In questo caso l'ha fatto il Senato. Ritengo, quindi, assolutamente utile essere consapevoli che il ruolo del Parlamento non è affievolito, ma è solo consapevole del momento storico patologico che il Paese sta vivendo. E credo che responsabilmente tutte le formazioni politiche che hanno partecipato alla discussione di questo provvedimento in Commissione, nonché i rappresentanti del Governo - i sottosegretari Sileri e Bergamini - abbiano dato dimostrazione di attaccamento ai colori di questo Paese e soprattutto all'assoluta sensazione e necessità di dare una risposta per farlo ripartire. (Applausi).

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo non intende intervenire in sede di replica.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Colleghi, siamo in attesa dei testi approvati dalla 1a Commissione e, anche al fine di dare un tempo congruo per la presentazione di eventuali subemendamenti, sospendo la seduta per procedere con la sanificazione. Ci aggiorniamo alle ore 20.

La seduta è sospesa.

(La seduta, sospesa alle ore 18,53, è ripresa alle ore 20,12).

Pronuncia di censura ai sensi dell'articolo 67 del Regolamento

RONZULLI (FIBP-UDC). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RONZULLI (FIBP-UDC). Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori, portando via soltanto un minuto.

Vorrei richiamare l'attenzione dell'Assemblea e di tutti i senatori per alcune parole dette poco fa in discussione generale dalla senatrice Granato. Tali parole sono, a mio avviso, molto gravi.

Sappiamo che l'Aula parlamentare è per antonomasia l'Aula del confronto; per carità, si possono avere idee differenti - e le abbiamo anche sui vaccini - ma arrivare a paragonare i vaccini, il green pass e lo stato d'emergenza a crimini nei confronti dei cittadini italiani mi sembra francamente troppo. Mi sembra addirittura ancor più che troppo, se si continua, e veramente chiedo l'attenzione dell'Assemblea, perché cito testualmente, riprendendolo dal Resoconto stenografico, l'intervento della senatrice: «questi crimini saranno vendicati». Quando si usano parole come vendetta, si parla di minacce e di violenza. Non ci stupiamo poi se ci mettiamo a fare finte dichiarazioni a favore dei medici e degli infermieri che rischiano tutti i giorni le violenze e le minacce dei no vax. Se queste parole vengono anche pronunciate da una rappresentante degli italiani e delle istituzioni in quest'Aula, come la senatrice Granato, penso che l'intera Assemblea si debba indignare. (Applausi). L'espressione «questi crimini saranno vendicati» non si può sentire. (Applausi).

Chiedo allora alla Presidente di convocare presto un Consiglio di Presidenza, per prendere provvedimenti sulle parole molto gravi di minaccia e di violenza pronunciate dalla senatrice Granato. (Applausi).

PRESIDENTE. Senatrice Ronzulli, la Presidenza si era già riservata l'opportunità di leggere lo stenografico e abbiamo rilevato le stesse parole che lei oggi ha riportato. Pertanto la Presidenza, che aveva già richiamato nel corso del suo intervento la senatrice Granato, sentito il Presidente del Senato, commina la censura, ai sensi dell'articolo 67 del Regolamento. (Applausi).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2463 (ore 20,15)

PRESIDENTE. Colleghi, come già anticipato, non abbiamo ancora il fascicolo degli emendamenti, perché mancano degli adempimenti da parte delle Commissioni, per cui sono a sospendere la seduta almeno fino alle ore 20,30 (ci diamo ancora quindici minuti).

La seduta è sospesa.

(La seduta, sospesa alle ore 20,15, è ripresa alle ore 20,35).

La Presidenza, conformemente a quanto stabilito nel corso dell'esame in sede referente, dichiara improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, per estraneità di materia rispetto ai contenuti del decreto-legge, gli emendamenti 5.0.1, 5.0.3, 9.0.2, 9.0.3 e 9.0.4.

Sono inammissibili, limitatamente alla parte consequenziale che modifica un allegato al DPCM del 2 marzo 2021, gli emendamenti 5.6, 5.9 e 5.10.

Sono inoltre improponibili per materia gli ordini del giorno G9.3, G9.4, G9.5 e G9.6 e inammissibili gli ordini del giorno G9.1 e G9.2.

L'emendamento 5.0.6 (testo 2) (già 7.0.1) è proponibile a condizione che sia riferito all'articolo 4.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti agli articoli 1, 2, 3 e 4 del decreto-legge si intendono illustrati.

Passiamo all'esame degli emendamenti e ordine del giorno riferiti all'articolo 5 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

MALAN (FdI). Signor Presidente, mi vorrei soffermare sull'emendamento 5.0.7 e intervengo perché immagino che non riusciremo ad andare avanti, per cui non faccio perdere tempo. È un emendamento che chiede l'istituzione di un fondo per l'indennizzo di eventi avversi causati dalla vaccinazione anti-Covid.

So che in Commissione è stato approvato un ordine del giorno in tal senso, firmato dagli esponenti della maggioranza. Noi invece siamo del parere che non dobbiamo chiedere al Governo di approvare una norma; visto che siamo qua e c'è un emendamento (e ce n'erano anche della maggioranza), sarebbe questa la sede per approvare la norma e non per chiedere al Governo di farla in seguito, se ci sono i soldi. (Applausi).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Gli emendamenti riferiti all'articolo 6 del decreto-legge si intendono illustrati.

Passiamo all'esame degli emendamenti e dell'ordine del giorno riferiti all'articolo 7 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

MALAN (FdI). Nello stesso spirito precedente, con l'intento di stabilire i presupposti per andare avanti, all'articolo 7 è previsto che i prefetti redigano una relazione sull'attività svolta per il controllo dei green pass da parte di tutte le Forze dell'ordine, in coordinamento con la polizia locale, e così via. Ora, poiché il controllo dei green pass non è l'unico problema del nostro Paese, se questo si deve fare, con i nostri emendamenti proponiamo diverse misure: intanto che la relazione venga omessa, perché se c'è un minimo di fiducia nei confronti dei prefetti, forse è meglio lasciarli lavorare anziché fargli produrre carte con grande uso del copia e incolla da una parte all'altra. Perlomeno si potrebbe prevedere che, anziché settimanale, la relazione sia mensile, per avere un pochino meno di burocrazia visto che, a quanto pare, l'unico problema di ordine pubblico nel nostro Paese è la mancanza dei green pass. Ma la proposta alla quale teniamo maggiormente è che la relazione non riguardi solo il controllo dei green pass, bensì l'insieme delle attività svolte a tutela dei cittadini e del rispetto delle leggi, evidenziando in tale ambito qual è l'entità dei controlli di cui al periodo precedente, e cioè il famoso controllo dei green pass.

Se si corre dietro a tutti i green pass, ma lo spaccio di droga continua a essere un mercato libero, l'abusivismo commerciale è in tutte le strade, ivi incluse quelle della Capitale, a pochi passi dai palazzi delle Istituzioni, i rave party continuano a tenersi con una tale lassitudine che vengono anche dall'estero a celebrare queste orge di droga e non solo, con stupri e a volte anche omicidi, ebbene sarebbe opportuno tenere presente anche quello, perché il green pass non dovrebbe essere l'unico problema. (Applausi).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e l'ordine del giorno si intendono illustrati.

Gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti agli articoli 8 e 9 del decreto-legge si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

PAGANO, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.3, 1.8 e 1.9. Il parere è favorevole sull'emendamento 1.6 (testo 2). Esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.10 e 1.11. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.12 (testo 2), mentre il parere è contrario sull'emendamento 1.14. Il parere è favorevole sugli emendamenti 1.16, 1.17 e 1.18. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.20, 1.22, 1.23 e 1.24. Il parere è favorevole sull'emendamento 1.25, mentre è contrario sugli emendamenti 1.26, 1.27 e 1.28. Esprimo parere favorevole all'emendamento 1.29.

Sugli ordini del giorno, il parere è contrario all'ordine del giorno G1.1, mentre è favorevole agli ordini del giorno G1.100 e G1.5.

SILERI, sottosegretario di Stato per la salute. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1, presentato dalla senatrice Granato, identico all'emendamento 1.2, presentato dal senatore Paragone.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.3, presentato dai senatori Malan e La Russa.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Gli emendamenti 1.4 e 1.5 sono stati ritirati e trasformati negli ordini del giorno G1.100 e G1.5.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.8, presentato dalla senatrice Granato.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.9, presentato dalla senatrice Angrisani, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.6 (testo 2), presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.10 presentato dalla senatrice Granato.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.11, presentato dai senatori Malan e La Russa.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.12 (testo 2), presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

L'emendamento 1.13 è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.14, presentato dalla senatrice Granato.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

L'emendamento 1.15 è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.16, presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.17, presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

L'emendamento 1.18 è assorbito.

L'emendamento 1.19 è stato ritirato.

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.20, presentato dalla senatrice Angrisani, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

L'emendamento 1.21 è stato ritirato.

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.22, presentato dai senatori Malan e La Russa, fino alle parole «di maternità», su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 1.23.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.24.

MALAN (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (FdI). Signor Presidente, l'emendamento 1.24 e numerosi altri emendamenti seguenti chiedono di equiparare le misure dettate dall'emergenza, tanto è vero che sono motivate esplicitamente come tali nelle premesse, e fanno parte di un decreto-legge che, per definizione, deve essere di straordinaria necessità ed urgenza. Non si capisce perché queste e altre norme introdotte dal provvedimento durano spesso fino al 15 giugno, quando all'epoca dell'emanazione del decreto-legge lo stato d'emergenza terminava assai prima e adesso termina comunque il 31 marzo. Evidentemente c'è una tendenza al fine emergenza mai. (Applausi).

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.24, presentato dai senatori Malan e La Russa.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.25, presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.26, presentato dalla senatrice Granato, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.27, presentato dalla senatrice Angrisani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.28, presentato dalla senatrice Granato.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.29, presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

PAGANO, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGANO, relatore. Signor Presidente, devo correggere un errore nel parere espresso poc'anzi. Sull'ordine del giorno G1.5, già emendamento 1.5, il parere della Commissione è contrario.

RICCIARDI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCIARDI (M5S). Signor Presidente, ritiro l'ordine del giorno G1.1.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G1.100.

AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, in merito all'ordine giorno G1.100, che è stato approvato dalla Commissione, presentato a mia prima firma a seguito del ritiro dell'emendamento 1.4, sempre del Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione, a mia prima firma, le chiedo, come già è avvenuto in Commissione, di porre comunque in votazione l'ordine del giorno, proprio per dare maggior forza al messaggio in esso contenuto.

L'ordine del giorno in esame è un impegno che si chiede al Governo, che ha consentito a darlo e quindi la votazione è un atto che dà più forza allo stesso Esecutivo nel portare avanti il proprio impegno, relativo agli indennizzi per gli eventuali danni derivanti dalle vaccinazioni raccomandate. Ben sappiamo che i vaccini obbligatori prevedono un indennizzo in caso di danni. Con le recenti misure impostate dal Governo si è estesa la platea delle persone soggette ad obbligo vaccinale, che si avvicina ai 30 milioni - non ho un dato esatto - comprendendo tutti gli over cinquanta e tutte le persone impegnate nel sistema sanitario, nelle Forze dell'ordine e nell'istruzione, che sono coperte dalla legge che prevede un indennizzo. Restano ancora escluse, al momento, le persone che non hanno un obbligo, ma hanno una forte raccomandazione a vaccinarsi. È una battaglia che come Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione abbiamo portato avanti sin dall'inizio della campagna vaccinale. Più e più volte abbiamo presentato questo emendamento, che purtroppo non ha mai avuto esito. Questa volta, anche in virtù di una sentenza della Corte costituzionale, il resto dei Gruppi parlamentari ha aderito alla nostra iniziativa e, come avete visto, ha apposto tramite il proprio Capogruppo la firma a questo ordine del giorno, derivante dall'emendamento 1.4. È giusto dire che vi erano anche altri emendamenti delle altre forze di maggioranza e dell'opposizione, come ha ricordato il collega Malan. C'è stata quindi una forte convergenza.

Esistevano quindi tutte le condizioni per approvare l'emendamento già nel provvedimento in esame. Purtroppo, ancora, per una mancanza di alcuni tecnici del Ministero dell'economia e delle finanze o della Ragioneria - non l'abbiamo ancora ben capito - non si è riusciti a perfezionare la copertura in tempo utile. Quindi rimandiamo al prossimo provvedimento utile, che il Governo prenderà già la prossima settimana: su questo c'è un impegno chiaro da parte del Governo ai massimi livelli. Riteniamo dunque che l'ordine il giorno sia un ottimo successo, perché il tema verrà risolto la settimana prossima, ancor prima dell'eventuale conversione del decreto-legge in esame, che potrebbe avvenire alla Camera dei deputati tra sette giorni. È quindi la strada più breve, che permette di risolvere un problema, attenzionato da tantissimi cittadini. Quindi l'impegno per il Governo è chiaro. L'auspicio è che venga confermato e che venga fatta giustizia per chi fosse danneggiato da un vaccino, che è stato fortemente suggerito e raccomandato dallo Stato. (Applausi).

VALENTE (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALENTE (PD). Signor Presidente, intervengo solo per amore della verità e per l'onestà intellettuale dovuta all'Assemblea e per dare conto dei lavori dell'intera Commissione. Non ho nulla in contrario rispetto alla proposta avanzata dal senatore Augussori di mettere ai voti l'ordine del giorno in esame, ma vorrei ricordare a tutti, per dare giustizia ai lavori svolti, che quell'ordine del giorno è il frutto di più emendamenti, che sostanzialmente ponevano la questione degli indennizzi. (Commenti). Sì Luigi, aggiungo. Più emendamenti presentati sullo stesso punto sono stati ritirati e insieme abbiamo condiviso un percorso che ha portato alla redazione di questo ordine del giorno. Il principio di fondo comune è che crediamo utile, opportuno e indispensabile affermare oggi, anche alla luce di una scelta chiara del Governo di andare sostanzialmente non solo verso un sostegno vero, serio e strutturato alla campagna di vaccinazione, ma anche verso l'obbligo vaccinale per alcune categorie, il principio dell'indennizzo per tutti quelli che sceglieranno di arrivare al vaccino.

Riteniamo importante anche il fatto che il Governo si assuma sostanzialmente questo impegno a fronte di una larghissima condivisione di questa chiara volontà del Parlamento.

TONINELLI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TONINELLI (M5S). Signor Presidente, anch'io intervengo sull'ordine del giorno G1.100 della Commissione per dire una cosa semplice. Si dice che un ordine del giorno non si nega a nessuno, però ci sono degli ordini del giorno che invece hanno un valore molto più importante di questo modo di dire e questo rientra proprio tra i pochi ordini del giorno che debbono essere ascoltati e soprattutto attuati.

Nel dispositivo non c'è scritto: «a valutare», ma dice al Governo di garantire entro un determinato tempo ristretto. C'è un accordo di tutte le forze politiche su questi contenuti; c'è un impegno scritto del Governo. Già dalla prossima settimana lavoreremo sugli altri decreti anti-Covid e, laddove non vedremo che il Governo si attiva per l'imminente decreto ristori e sostegni, agiremo in forma emendativa e non con ordini del giorno.

PARENTE (IV-PSI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARENTE (IV-PSI). Signor Presidente, intervengo anch'io per dire che in Commissione affari costituzionali c'è stata una discussione molto importante sulla questione dell'indennizzo. Siamo arrivati a un impegno del Governo che abbiamo definito a scadenza.

La Corte costituzionale si è più volte pronunciata sulla questione degli indennizzi, che vanno dati anche per i vaccini non obbligatori. È dovere di questo Parlamento e del Senato agire per una norma specifica su questo. È un dovere; non è un emendamento o un ordine giorno come gli altri. Invito i colleghi a mantenere la comunità di intenti trovato in Commissione, ad approvare questo ordine del giorno e al prossimo provvedimento, come dice l'ordine del giorno stesso, noi non transigeremo più perché è un dovere parlamentare, altrimenti ci facciamo scrivere le leggi da altri organi. Anche se si tratta di organi costituzionali ed è giusto che facciano ciò che prevede la Costituzione, noi siamo altrettanto un organo costituzionale e abbiamo il dovere di legiferare su questo. Non possiamo rimanere bloccati da una relazione tecnica o da questioni economiche perché - ripeto - è nostro dovere legiferare su questo.

MANTOVANI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANTOVANI (M5S). Signor Presidente, intervengo per ritirare l'ordine del giorno G1.5.

DE PETRIS (Misto-LeU-Eco). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (Misto-LeU-Eco). Signor Presidente, intervengo sull'ordine del giorno G1.100, di cui volevo sottolineare l'importanza.

Ha ragione il senatore Toninelli quando dice che siamo abituati a ordini del giorno che spesso vengono disattesi o dimenticati. Vorrei ricordare che su questo c'è un impegno formale del Governo con dei tempi anche precisi.

Voglio ringraziare il presidente della 1a Commissione, senatore Parrini, per il lavoro che per primo ha svolto per coordinare e portare a questo risultato. Tutti avremmo voluto l'approvazione degli emendamenti e, quindi, di una norma precisa nella conversione del decreto, ma l'impegno sottoscritto anche dal Governo in questo ordine del giorno credo sia molto importante e potrà dare delle risposte efficaci in virtù della sentenza della Corte, a tutti i cittadini.

GALLONE (FIBP-UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALLONE (FIBP-UDC). Signor Presidente, anche Forza Italia è moderatamente soddisfatta di questo ordine del giorno, sebbene anche noi avremmo voluto un emendamento specifico. Ringraziamo tutta la Commissione per il lavoro svolto e per aver dato al Parlamento la sua giusta collocazione in termini di sostegno ai cittadini, a qualsiasi cittadino, in questo caso specifico per quanto riguarda la garanzia dell'impegno del Governo, in tempi ben precisi, a garantire indennizzi a chi ha dovuto subire delle invalidità permanenti proprio a causa del vaccino. È una bella pagina che la maggioranza ha scritto e di conseguenza siamo certi che il Governo non si sottrarrà poi all'impegno che oggi prende con questo Parlamento e con tutti i cittadini.

CRUCIOLI (Misto). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

CRUCIOLI (Misto). Signor Presidente, intervengo per dire che questo ordine del giorno era un emendamento e che, visto che c'è il consenso di tutte le parti e che l'emendamento era già perfetto, poteva essere votato favorevolmente. Il Parlamento invece, non si sa perché, si è piegato al Diktat del Governo. Ora si dice che si è preso l'impegno e che si poteva votare subito; per questo io non potrò votarlo favorevolmente, pur condividendo nel merito l'iniziativa, e mi asterrò.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.100, presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

L'ordine del giorno G1.5 e l'emendamento 1.0.1 sono stati ritirati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno riferiti all'articolo 2 del decreto-legge.

PAGANO, relatore. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sugli emendamenti 2.90, 2.18, 2.46 e 2.0.4. Esprimo parere contrario su tutti i restanti emendamenti e sull'ordine del giorno G2.1.

SILERI, sottosegretario di Stato per la salute. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1, presentato dai senatori Malan e La Russa, identico agli emendamenti 2.2, presentato dalla senatrice Granato, 2.3, presentato dal senatore Paragone, e 2.4, presentato dai senatori Ciampolillo e Martelli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.5, presentato dalla senatrice Angrisani, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.6, presentato dalla senatrice Granato.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.7, presentato dai senatori Malan e La Russa, fino alle parole «la lettera».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 2.8.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.90, presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

L'emendamento 2.10 è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.11, presentato dai senatori Malan e La Russa.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 2.12.

GRANATO (Misto). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRANATO (Misto). Signor Presidente, gli emendamenti 2.12 e 2.13 riguardano sia chi ha avuto eventi avversi alla prima o alla seconda dose del vaccino, sia i guariti, chiedendone la dispensa dall'obbligo vaccinale. Se lo ritenete quantomeno un principio umano, fate un pensierino su queste persone che stanno subendo delle conseguenze gravi sul piano della salute per un vaccino sperimentale che avete imposto con l'obbligo. (Commenti).

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.12, presentato dalla senatrice Granato, fino alla parola «vaccinazione».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 2.13.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.14, presentato dalla senatrice Granato.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.15, presentato dalla senatrice Granato, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.16, presentato dal senatore Iannone e da altri senatori, identico all'emendamento 2.17, presentato dalla senatrice Granato.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.18, presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.19, presentato dal senatore Iannone e da altri senatori, identico all'emendamento 2.20, presentato dalla senatrice Granato.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.21, presentato dal senatore Iannone e da altri senatori, identico all'emendamento 2.22, presentato dalla senatrice Granato.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.23, presentato dalla senatrice Angrisani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.24, presentato dal senatore Iannone e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 2.25, presentato dalla senatrice Granato.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.26, presentato dalla senatrice Angrisani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.27, presentato dalla senatrice Angrisani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.28, presentato dalla senatrice Angrisani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla prima parte dell'emendamento 2.29, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

MALAN (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (FdI). Signor Presidente, con l'articolo 2 si introduce l'obbligo vaccinale per categorie come le Forze di polizia, nel cui ambito ci sono diversi casi e uno abbastanza noto.

Mi riferisco al maresciallo dei reparti speciali dei Carabinieri in servizio a Codogno nei mesi di febbraio-marzo del 2020, il quale ha messo a repentaglio la propria vita (anche se il carabiniere deve obbedire agli ordini) nelle condizioni che conosciamo: allora la malattia era sconosciuta ed era ritenuta ancora più pericolosa di quanto poi si è rivelata essere. Eppure era molto pericolosa e sappiamo bene quanti morti ci sono stati in particolare in quell'area, con una mortalità che arrivava anche al 7-10 per cento dei contagiati. Queste sono le condizioni in cui questo maresciallo ha lavorato. Poiché in quel periodo ha contratto la malattia, dalla quale è guarito, egli ha ritenuto di non rivaccinarsi in questo periodo e, di conseguenza, è stato sospeso dal servizio. Dico questo per delineare il quadro.

L'emendamento 2.29, a prima firma della senatrice Rauti, e gli altri a prima firma del senatore Iannone e a mia prima firma vanno nella stessa direzione. Se l'obbligo vaccinale per le Forze di polizia e per le altre categorie per le quali è previsto serve per contenere i contagi (nonostante gli scarsissimi risultati, che anzi definirei fallimentari degli ultimi mesi), allora è necessario per le persone che vanno effettivamente a lavorare e, dunque, sono a contatto con i colleghi o altre persone e non già per chi è a casa in malattia o in congedo di maternità.

È bene che si sappia che, nonostante in Commissione il ministro Lamorgese abbia risposto a una mia domanda dicendo che ciò non succedeva, questo invece accade. Dovete sapere che se una donna in gravidanza o in congedo obbligatorio di maternità non è vaccinata le viene sospeso lo stipendio, anche se magari è l'unico sostentamento che ha. Ripeto: ciò avviene anche se è a casa e non ha alcun contatto con i colleghi.

In primo luogo, mancano le motivazioni. In secondo luogo, trovo che togliere il sostentamento a una donna in maternità (fosse pure una pericolosa criminale), sia una cosa che evito di definire con la parola che ho in mente, limitandomi a dire che non andrebbe fatta per questioni di elementare umanità.

Aggiungo un ulteriore elemento. Abbiamo presentato questi emendamenti, che hanno tutti ricevuto parere contrario, senza che ci sia stata alcuna spiegazione. La Commissione bilancio ha dato parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sostenendo che se tali emendamenti passassero occorrerebbe tirare fuori dei soldi in più per dare lo stipendio alle donne in maternità coinvolte. Ciò significa, quindi, che queste donne non devono vaccinarsi perché altrimenti non c'è copertura. Dico bene, signori della Commissione bilancio? Se anche si vaccinassero, non ci sarebbero le risorse per pagar loro lo stipendio. Allora il Governo sta dicendo che a queste donne si toglie il sostentamento, ma che se si vaccinano non ci sono i soldi. Veramente qui andiamo oltre ogni limite di logica e, francamente, anche di elementare umanità.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.29, presentato dalla senatrice Rauti e da altri senatori, fino alle parole «di maternità», su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 2.30.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.31, presentato dalla senatrice Angrisani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.32, presentato dal senatore Iannone e da altri senatori, identico all'emendamento 2.33, presentato dalla senatrice Granato, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.34, presentato dal senatore Iannone e da altri senatori, fino alla parola «di».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti da 2.35 a 2.43.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.44, presentato dai senatori Malan e La Russa.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.45, presentato dalla senatrice Angrisani, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.46, presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.47, presentato dal senatore Iannone e da altri senatori, identico all'emendamento 2.48, presentato dalla senatrice Granato.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.49, presentato dal senatore Iannone e da altri senatori, identico all'emendamento 2.50, presentato dalla senatrice Granato.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.51, presentato dal senatore Iannone e da altri senatori, identico all'emendamento 2.52, presentato dalla senatrice Granato.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.53, presentato dal senatore Iannone e da altri senatori, identico all'emendamento 2.54, presentato dalla senatrice Granato.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.55, presentato dai senatori Malan e La Russa.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.56, presentato dalla senatrice Granato, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

RICCIARDI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCIARDI (M5S). Signor Presidente, ritiro l'ordine del giorno G2.1.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 2.0.1 e 2.0.2 sono stati ritirati e trasformati nell'ordine del giorno G1.100.

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.0.3, presentato dai senatori Zaffini e La Russa, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.0.4 (testo 3).

AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, pur condividendo lo spirito di questo emendamento, che opera un'azione lodevole e meritevole, voteremo comunque contro, e voglio chiaramente motivarne la ragione che altrimenti non sarebbe comprensibile.

L'emendamento 2.0.4 (testo 3), che ha assorbito il 2.0.5 (testo 3), in origine richiedeva che per alcune categorie di lavoratori pubblici - quelli delle funzioni centrali - venisse concessa una giornata di permesso per poter andare a fare il vaccino. In una prima riformulazione tale permesso è stato esteso a tutti i dipendenti della pubblica amministrazione e nella terza riformulazione, su nostra richiesta, anche al settore privato. Il Governo ha accolto la riformulazione e ha dato parere favorevole alla proposta di consentire il giorno di permesso in modo equanime ai lavoratori del settore pubblico e di quello privato. Purtroppo, poi, come spesso accade in fase di esame in Commissione bilancio, MEF, Ragioneria generale e quant'altro, sono sorti i soliti problemi di copertura e si è ritornati a una versione precedente. Ben venga - ci mancherebbe - è ottima cosa che venga concesso ai dipendenti pubblici di esercitare il loro dovere-diritto di vaccinarsi, però non vogliamo che si crei una disparità.

Con l'approvazione di questo emendamento avremo lavoratori nel privato con obbligo vaccinale che per vaccinarsi dovranno prendere un giorno di ferie qualora non riuscissero a trovare uno slot disponibile di domenica o nel loro giorno di riposo, e comprendiamo che chi ha l'obbligo vaccinale ha la necessità evidente di farlo il prima possibile. Nel contempo, dipendenti del pubblico che non rientrano nei soggetti con obbligo vaccinale potranno giovare di una giornata di permesso (non una o due ore) a spese della collettività.

Crediamo che questa scelta sia ingiusta. Vorremmo un trattamento identico per i lavoratori del pubblico e per quelli del privato. Se non è possibile, preferiamo che vi sia un'uguaglianza, purtroppo, al ribasso: non vogliamo figli e figliastri, lavoratori pubblici di serie A e lavoratori privati di serie B. (Applausi).

MALAN (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (FdI). Signor Presidente, vorrei dichiarare il voto favorevole a questo emendamento. Anche a noi piacerebbe un'ulteriore estensione, però questo emendamento ha riassorbito il 2.0.5 (testo 3), presentato in Commissione da Fratelli d'Italia, ragion per cui voteremo a favore perché, almeno per queste categorie, ci sia il permesso retribuito nel giorno in cui si sottopongono al vaccino.

GALLONE (FIBP-UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALLONE (FIBP-UDC). Signor Presidente, anche Forza Italia voterà a favore di questo emendamento, pur nella consapevolezza che, piuttosto che niente, è meglio piuttosto, e che almeno una categoria di lavoratori potrà fruire della possibilità di andare a vaccinarsi senza che per questo si perda un giorno di lavoro.

Speriamo sempre e stimoliamo il Governo a trovare le risorse in un secondo momento, al più presto, affinché questa possibilità possa essere estesa ovviamente anche ai lavoratori del settore privato.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.0.4 (testo 3), presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

L'emendamento 2.0.6 è stato ritirato.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno riferiti all'articolo 3 del decreto-legge.

PAGANO, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno.

SILERI, sottosegretario di Stato per la salute. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.1, presentato dalla senatrice Granato.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.2, presentato dalla senatrice Angrisani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.3, presentato dai senatori Ciampolillo e Martelli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.4, presentato dal senatore Zaffini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.5, presentato dalla senatrice Angrisani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.6, presentato dalla senatrice Angrisani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.7, presentato dalla senatrice Granato.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

L'emendamento 3.8 è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 3.9, presentato dai senatori Malan e La Russa, fino alla parola «seguenti».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 3.12.

Gli emendamenti 3.10 e 3.11 sono stati ritirati.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.13, presentato dalla senatrice Angrisani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

L'emendamento 3.14 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G3.14.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.15, presentato dai senatori Malan e La Russa.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G3.1, presentato dal senatore Toninelli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G3.14, presentato dal senatore Toninelli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno riferiti all'articolo 4 del decreto-legge.

PAGANO, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 4.1, 4. 2 e 4.3, identici. Il parere è contrario anche sugli emendamenti 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18 e 4.19.

DRAGO (FdI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DRAGO (FdI). Signor Presidente, intervengo per segnalare che vi sono diversi emendamenti, a firma dei senatori Ciampolillo e Martelli, che dovrebbero decadere, in quanto i due colleghi non sono presenti in Aula e nessuno li ha fatti propri. Finora li abbiamo votati. (Applausi).

PRESIDENTE. La ringrazio per la segnalazione, senatrice Drago. Intanto, procediamo con l'espressione dei pareri. Poi, se nessuno li farà propri, al momento della votazione gli emendamenti dei proponenti che non sono presenti verranno considerati decaduti.

Invito il relatore a proseguire nell'espressione dei pareri agli emendamenti e agli ordini del giorno presentati all'articolo 4.

PAGANO, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 4.20, 4.21 e 4.22.

MALLEGNI (FIBP-UDC). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALLEGNI (FIBP-UDC). Signor Presidente, intervengo per annunciare il ritiro dell'emendamento 4.14.

PAGANO, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 4.23, 4.24 e 4.25. L'emendamento 4.26 è stato ritirato e trasformato in un ordine del giorno. Esprimo parere contrario anche sull'emendamento 4.27 mentre il parere è favorevole sull'emendamento 4.28.

Esprimo infine parere contrario sugli ordini del giorno G4.1, G4.2 e G4.26.

SILERI, sottosegretario di Stato per la salute. Signor Presidente, il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.1, presentato dai senatori Ciampolillo e Martelli, identico agli emendamenti 4.2, presentato dalla senatrice Granato, e 4.3, presentato dal senatore Paragone.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Se nessuno lo fa proprio, considero decaduto l'emendamento 4.4. La senatrice Drago mi ha fatto presente che non sono presenti i proponenti di alcuni emendamenti. Posso considerare che la senatrice Granato sottoscrive tutti gli emendamenti della senatrice Angrisani? D'accordo.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.4, presentato dalle senatrici Angrisani e Granato.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.5, presentato dalle senatrici Angrisani e Granato.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.6, presentato dalle senatrici Angrisani e Granato, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.7, presentato dalle senatrici Angrisani e Granato, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.8, presentato dalle senatrici Angrisani e Granato.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.9, presentato dai senatori Malan e La Russa.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

L'emendamento 4.10 del senatore Ciampolillo, se nessuno lo fa proprio, lo dichiaro decaduto. Vedo che i senatori Lannutti e Abate chiedono di aggiungere la firma.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.10, presentato dal senatore Ciampolillo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 4.11, presentato dai senatori Malan e La Russa, fino alle parole «il numero».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 4.12 e 4.13.

L'emendamento 4.14 è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.15, presentato dalle senatrici Angrisani e Granato.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.16, presentato dai senatori Malan e La Russa.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.17, presentato dalla senatrice Granato, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Senatrice Abate, lei ha fatto propri tutti gli emendamenti a prima firma del senatore Ciampolillo?

ABATE (Misto). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.18, presentato dal senatore Ciampolillo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 4.19.

DRAGO (FdI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DRAGO (FdI). Signor Presidente, chiedo di aggiungere la firma all'emendamento in esame, di cui abbiamo già discusso in Commissione, perché rappresenta una problematica che ho già esposto in sede di discussione generale, cioè quella relativa agli abitanti delle isole, che sono doppiamente discriminati rispetto ad altri concittadini italiani che decidono di non vaccinarsi, ma che possono circolare nel territorio italiano con un mezzo proprio. È chiaro che dalle isole, non potendo prendere altri mezzi di trasporto per raggiungere la terraferma, a loro è richiesto il super green pass, necessario per l'aereo, il treno e quant'altro, e dunque sono discriminati ulteriormente per questo attraversamento. Qualcuno ha fatto riferimento alla circolare ministeriale di tre giorni fa, del ministro Speranza, che però fa riferimento in particolar modo alle isole minori e quindi dal 10 febbraio in poi chiaramente il problema si porrà anche per loro. Il problema e la limitazione più notevoli riguardano però le isole maggiori, tant'è che vi sono anche comitati spontanei di cittadini, che hanno anche depositato delle petizioni in merito. Nonostante ciò la Commissione non ha votato a favore dell'emendamento in esame. Essendo però io una sognatrice, spero e rimetto tutto nelle mani dei colleghi dell'Assemblea, affinché sia fatta la scelta di un trattamento equo per i cittadini delle isole.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 4.19, presentato dalle senatrici Angrisani e da altri senatori, fino alla parola «sopprimere».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti da 4.20 a 4.23.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.24.

MALAN (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (FdI). Signor Presidente, intervengo in dichiarazione di voto su questo emendamento a prima firma del senatore La Pietra, che chiede l'esenzione per i soli residenti delle piccole isole in ambito regionale. Qui abbiamo degli effetti paradossali, che sono già stati illustrati, di persone che non possono andare in ospedale, perché non hanno il green pass. Ci sono delle isole in cui addirittura non c'è neanche un posto per fare il tampone, all'interno dell'isola, e quindi gli abitanti devono prendere un mezzo pubblico per andare in un'altra isola o per andare sul Continente, sulla terraferma. Ci sono addirittura casi di persone che vorrebbero fare il vaccino, ma non possono prendere il traghetto per andare a fare il vaccino, perché non hanno fatto il vaccino. Sono questioni paradossali, che meriterebbero una certa attenzione, perché riguarda persone reali.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.24, presentato dal senatore La Pietra e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.25, presentato dalla senatrice Granato.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

L'emendamento 4.26 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G4.26.

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.27, presentato dalla senatrice Granato, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.28, presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

PAGANO, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGANO, relatore. Signor Presidente, vorrei fare una rettifica sui pareri che ho dato sugli ordini del giorno. I pareri sono favorevoli e non contrari sugli ordini del giorno G4.2 e 4.26.

PRESIDENTE. Sull'ordine del giorno G4.1 il parere rimane contrario.

PARENTE (IV-PSI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARENTE (IV-PSI). Signor Presidente, ritiro l'ordine del giorno G4.1. In Commissione è successa la stessa cosa.

PRESIDENTE. Gli ordini del giorno G4.2 e G4.26 hanno parere favorevole.

Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli ordini del giorno in esame.

SILERI, sottosegretario di Stato per la salute. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G4.2 e G 4.26 non verranno posti in votazione.

Senatrice De Petris, quando ho letto le improponibilità mi risultava che l'emendamento aggiuntivo 5.0.6 (testo 2) a sua prima firma fosse proponibile a condizione che fosse riferito all'articolo 4. Posso farlo votare come emendamento aggiuntivo 4.0.100?

DE PETRIS (Misto-LeU-Eco). Signor Presidente, quando lo sposta, mi dà la parola.

PRESIDENTE. Lo sto spostando adesso perché sto terminando l'articolo 4. Altrimenti dopo non posso più farlo votare. Lo poniamo in votazione.

Ascoltiamo prima il parere del relatore e poi le lascio la parola per la dichiarazione.

Stiamo parlando dell'emendamento aggiuntivo 5.0.6 (testo 2) che, dalle indicazioni della Presidenza, è proponibile a condizione che sia riferito all'articolo 4. Quindi, io sto terminando l'articolo 4 e lo devo mettere in votazione. Mi deve dare gentilmente il parere il relatore.

PAGANO, relatore. Signor Presidente, mi sta chiedendo il parere sull'emendamento 5.0.6?

PRESIDENTE. Sì, stiamo parlando dell'emendamento 5.0.6 (testo 2), già emendamento 7.0.1, che si trasformerebbe in emendamento aggiuntivo 4.0.100.

PAGANO, relatore. Sì, il parere è favorevole.

AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, credo che ci sia qualche problema con il fascicolo.

PRESIDENTE. Stiamo parlando della pagina 57 del fascicolo degli emendamenti. Io ho l'emendamento aggiuntivo 5.0.6 (testo 2) che la Presidenza ritiene proponibile solo se riferito all'articolo 4.

AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, le posso segnalare le incongruità che rilevo.

L'ordine del giorno G4.2, che risulta presentato dalla senatrice Parente e su cui ci eravamo fermati prima, in realtà è stato votato dalla Commissione e dovrebbe essere indicato come della Commissione. È quello che ha creato il misunderstanding con il relatore, che chiaramente non se lo è visto segnato come ordine del giorno della Commissione. Poi vi sono altri ordini giorni mancanti all'articolo 5. Segnalo che l'emendamento 5.0.6, che è stato bocciato dalla Commissione, mi risultava dovesse essere ritirato in Assemblea e non spostato.

PRESIDENTE. Parliamo dell'emendamento 5.0.6. L'emendamento 5.6 è in parte inammissibile.

AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az). L'emendamento 5.6 è stato ritirato (testo 1). Il testo 2 è stato trasformato in un ordine del giorno, che è stato approvato ed è sparito, ma lo vedremo dopo perché è riferito all'articolo 5.

L'emendamento 5.0.6, che lei adesso sta spostando all'articolo 4, è stato bocciato dalla Commissione (è il tema, ben noto, delle parafarmacie). Adesso lei lo rimette in votazione; ma a me risultava in fase di ritiro. Così era l'impegno; credo che fosse ben noto al Governo.

PRESIDENTE. Io non l'ho ritirato e facevo riferimento alla proponibilità.

AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az). Quindi, se lo si mette in votazione, credo che sia opportuno sospendere i lavori per dieci minuti.

PRESIDENTE. Mi scusi, ma il relatore mi ha detto che è favorevole. Io qui ho letto, dalla Presidenza, che l'emendamento 5.0.6 (testo 2) (già 7.0.1), è proponibile a condizione che sia riferito all'articolo 4.

AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az). Presidente, anche con i pareri favorevoli...

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Augussori, io termino la spiegazione. Poi, se il parere del relatore è contrario, io sto gestendo tecnicamente il fascicolo. Questo emendamento lo propongo ora all'articolo 4; altrimenti, secondo le indicazioni della Presidenza, per me non è più trattabile. Per cui io in questo momento sto dicendo che l'emendamento aggiuntivo 5.0.6 (testo 2) è diventato l'emendamento aggiuntivo 4.0.100, del quale chiedo il parere al relatore e successivamente al Governo. Se il relatore mi dice che il parere è favorevole...

PAGANO, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGANO, relatore. C'è un equivoco, perché in effetti l'emendamento 5.0.6 è stato votato in Commissione ed è stato bocciato. (Commenti). La Commissione ha dato parere contrario e quindi correggo la mia prima dichiarazione.

PRESIDENTE. Quindi c'è un parere contrario.

PAGANO, relatore. Sì, perché in Commissione è stato bocciato.

PRESIDENTE. Anche altri emendamenti che sono stati bocciati in Commissione sono comunque oggi al voto in Aula. Allora, aspettate, sul parere contrario del relatore voglio il parere del Governo.

SILERI, sottosegretario di Stato per la salute. Signor Presidente, faccio un attimo un excursus. L'emendamento 5.0.6 aveva parere favorevole del Governo; è stato votato in Commissione ed è stato bocciato con 13 voti contro 11 (se non ricordo male). Questo era il già 7.0.1, che aveva parere favore del Governo e che è stato - ripeto - bocciato in Commissione.

PRESIDENTE. Mi scusi, quindi ora il parere del Governo rimane favorevole?

SILERI, sottosegretario di Stato per la salute. Il parere rimane lo stesso, ovviamente, perché era favorevole fino a che è stato votato e rimane tale.

PRESIDENTE. Quindi il relatore è contrario e il Governo è favorevole. (Commenti). Scusate, ci sono dei senatori che hanno chiesto la parola; altrimenti io lo metto in votazione; ho tutti gli elementi per poterlo mettere in votazione.

DE PETRIS (Misto-LeU-Eco). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (Misto-LeU-Eco). Signor Presidente, per essere proprio chiari, io avevo chiesto la parola sul fatto che era stato deciso di spostarlo all'articolo 4. Non sono io che lo sposto: è la condizione di improponibilità che è stata posta dalla Presidenza, se fosse rimasto all'articolo 5. Io so bene quello che è accaduto in Commissione. So bene che vi erano i pareri favorevoli sia del Governo che del relatore, ma in Commissione è stato respinto. Proprio per evitare di creare un ulteriore problema, per un motivo molto semplice, ho presentato il testo 2, che è la riformulazione proposta dal Governo. Noi abbiamo presentato questi emendamenti per la vicenda che riguarda le code e la grande pressione sulle farmacie e per estendere la possibilità di fare i tamponi. Quindi è evidente a tutti che, con la riformulazione del Governo (noi avremmo confidato su questo fatto nel ritirarlo), quest'ultimo poteva procedere verso la possibilità compiuta di applicare questo indirizzo, che in qualche modo è stato dato attraverso la riformulazione del Governo. Io mi trovo francamente adesso... (Brusio).

PRESIDENTE. Posso chiedere all'Aula di abbassare i toni, perché io non sento la senatrice De Petris?

DE PETRIS (Misto-LeU-Eco). Per questo le avevo chiesto la parola. Certo, oggi ci troviamo in una situazione molto complicata e difficile. Da questo punto di vista, penso che dovremmo provare a fare un ragionamento abbastanza serio che ho fatto oggi in Commissione e che cerco di riproporre anche in questa sede. Visto che il Governo aveva provato anche a trovare una formulazione, vorrei chiedere al suo rappresentante se ci può essere un impegno per fare in modo che questa operazione possa andare avanti nell'interesse dei cittadini.

CASTALDI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTALDI (M5S). Signor Presidente, chiedo scusa ma non ho capito cosa avviene con l'emendamento?

PRESIDENTE. Facciamo intervenire un altro collega e poi ho visto che anche il Governo...

SBROLLINI (IV-PSI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SBROLLINI (IV-PSI). Signor Presidente, chiediamo una sospensione e una riunione di maggioranza perché non sono stati rispettati gli accordi.

PRESIDENTE. Proporrei, visto anche l'orario e considerato che siamo tutti stanchi, di accantonare questo emendamento e di andare avanti con le votazioni, portando intanto a termine il fascicolo per poi ritornare su questo emendamento. (Applausi).

AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, intervengo solo per segnalarle la contrarietà del nostro Gruppo alla sua proposta di prosieguo dei lavori. Ovviamente è una sua prerogativa legittima, però noi non siamo d'accordo a proseguire finché non viene chiarito questo aspetto.

PRESIDENTE. Mi perdoni, senatore Augussori, ma qual è la proposta? Aspetto che si chiarisca cosa? Per me i lavori sono stati svolti sia nelle Commissioni che...

AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az). Le abbiamo chiesto cinque minuti di sospensione, lei ha fatto fare il giro di interventi e c'è stata un'altra richiesta di sospensione. Quantomeno per cortesia istituzionale, visto che si tratta di un emendamento su centoventi, forse sarebbe meglio una riflessione prima di fare passi falsi.

PRESIDENTE. Lei potrà sicuramente confermare con questa mia decisione la mia totale disponibilità. Sospendo per cinque minuti i lavori.

(La seduta, sospesa alle ore 21,59, è ripresa alle ore 22,08).

ERRANI (Misto-LeU-Eco). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ERRANI (Misto-LeU-Eco). Signor Presidente, colleghe e colleghi, l'odierna discussione è stata un po' sui generis. Allora, dato che riteniamo che la situazione sia molto critica, oggettiva e riconosciuta da tutti, sul fatto che fare i tamponi antigenici oggi rappresenta una difficoltà oggettiva, abbiamo presentato non il nostro emendamento - voglio essere molto preciso - ma la riformulazione del Governo, perché non ci interessa arrivare a una frizione o a atti di forza.

Chiedo, cioè, al Governo, visto che c'è una riformulazione, di impegnarsi a dare una risposta a questo problema. Per parte nostra, come già avevamo detto e come hanno già fatto i colleghi del MoVimento 5 Stelle, che ringrazio - hanno la nostra stessa identica posizione, sostenuta anche dai colleghi e dalle colleghe del PD - siamo pronti a ritirare l'emendamento.

DESSI' (Misto-PC). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DESSI' (Misto-PC). Signor Presidente, proprio oggi credo di aver letto sui giornali che è stata approvata alla Camera una legge, a prima firma Francesco Silvestri, esponente del MoVimento 5 Stelle, che cerca di normare in qualche modo l'attività delle lobby di Camera e Senato.

Personalmente credo che la dialettica che si sta svolgendo su questo emendamento non possa essere limitata a un discorso di lobby, ma debba essere elevata a un discorso di buonsenso.

Tutti noi o i nostri familiari negli ultimi mesi abbiamo effettuato tamponi antigenici e tutti abbiamo visto condizioni e modalità con cui si svolgono: il più delle volte in gazebo bianchi, dal costo di circa 100 euro, un operatore sanitario - non credo un chirurgo di fama internazionale - svolge l'operazione di inserire un bastoncino all'interno del setto nasale dei pazienti. Ebbene, credo che questa operazione semplicissima, a un costo abbastanza basso (15 euro), possa essere effettuata sia nelle farmacie che nelle parafarmacie. Per questo, se la questione non è lobbistica, per cui una parte del Parlamento intende favorire i guadagni delle farmacie e un'altra parte i guadagni delle parafarmacie, mentre tutti vogliamo favorire la qualità della vita degli italiani, già bersagliati dal terrore del virus (Applausi) e dai costi da sostenere, almeno evitiamo il disagio quotidiano - alle famiglie, ai bambini e agli anziani - di dover fare file chilometriche presso un solo centro all'interno dei paesi. Mi sembra una misura che tutti possiamo condividere.

Prego il Governo, che credo abbia già fatto forzature ampie su questo come su altri temi, di favorire almeno l'approvazione dell'emendamento in questione. (Applausi).

CASTALDI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTALDI (M5S). Signor Presidente, credo che la saggezza del senatore Errani sia riconosciuta da tutti i componenti di quest'Assemblea. Mi associo alla sua richiesta e attendo un impegno preciso del Governo, anche perché noi gli impegni - lo dico soprattutto al centrodestra e a Italia Viva - li rispettiamo.

I due emendamenti di cui ero primo firmatario sono stati ritirati prima dell'inizio dei lavori in Aula; si era lasciato un emendamento, a dimostrazione del fatto che si trattava della riformulazione della volontà del Governo, e per dare quantomeno una possibilità di intervento in Aula. Ci siamo trovati con il centrodestra e Italia Viva che hanno mandato sotto il Governo in Commissione. Assumiamo questo atto di responsabilità, ma lo chiediamo anche con un intervento in Aula al Governo.

Dispiace, e penso soprattutto agli amici di Italia Viva, che - ricordo - tempo fa si sono stracciati le vesti affinché i dentisti potessero fare delle punturine, salvo poi scoprire chi era il dentista e chi l'importante esponente politico che ne avrebbe potuto usufruire. (Applausi).

Qui non si tratta di chi difende un ordine professionale e di chi gli va contro: si trattava solo di dare un servizio in più ai cittadini. (Applausi). Speriamo che il Governo si impegni su questo fronte. (Applausi).

SILERI, sottosegretario di Stato per la salute. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SILERI, sottosegretario di Stato per la salute. Ringrazio il senatore Errani perché ha indicato una via mediana e, quando c'è una via mediana, è più facile per ognuno di noi raggiungere la destinazione. Quindi, da parte mia e del Governo vi è chiaramente il massimo impegno a perseguire la via mediana e a trovare una soluzione che non ci divida in un momento come quello attuale. (Applausi).

DE PETRIS (Misto-LeU-Eco). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (Misto-LeU-Eco). Signor Presidente, ritiriamo l'emendamento dal momento che il Governo ha assunto questo impegno. (Applausi).

CRUCIOLI (Misto). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRUCIOLI (Misto). Signor Presidente, se ho capito bene, l'emendamento verrebbe ritirato; se è così, chiedo di farlo mio e di votarlo.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

PAGANO, relatore. Signor Presidente, essendo stato bocciato in Commissione, non posso che esprimere parere contrario.

SILERI, sottosegretario di Stato per la salute. Signor Presidente, credo di aver dato un messaggio molto chiaro, ovvero quello di evitare divisione e di seguire una via mediana. A questo punto il parere è contrario.

DE PETRIS (Misto-LeU-Eco). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (Misto-LeU-Eco). Signor Presidente, come lei sa, per questo avevamo chiesto un impegno anche al Governo: ovviamente, nel ritirare l'emendamento, pensiamo di trasformarlo in ordine del giorno.

PRESIDENTE. La senatrice De Petris, nel ritirare l'emendamento 5.0.6, intende trasformarlo in ordine del giorno. (Commenti).

Colleghi, siamo sufficientemente adulti. Se ho l'indicazione della prima firmataria dell'emendamento, che mi corregge nella mia interpretazione del ritiro tout court, dicendomi che la sua volontà è la trasformazione in ordine del giorno, io debbo rispettare la volontà del primo firmatario dell'emendamento. Quindi, mi scuso personalmente con la senatrice De Petris per aver anticipato in maniera errata l'intenzione del proponente.

ERRANI (Misto-LeU-Eco). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ERRANI (Misto-LeU-Eco). Signor Presidente, anche io vorrei chiarire ai colleghi che per noi l'ordine del giorno non è l'emendamento. L'ordine del giorno è l'impegno nei termini in cui l'ha preso il Governo in quest'Aula.

CASTALDI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTALDI (M5S). Signor Presidente, chiediamo l'autorizzazione alla senatrice De Petris a sottoscrivere questo ordine del giorno come Gruppo MoVimento 5 Stelle.

PRESIDENTE. Aggiungo con le intenzioni come espresse dal Governo. Lo ha appena dichiarato il Governo come intende sviluppare l'ordine del giorno in questione.

QUAGLIARIELLO (Misto-I-C-EU-NdC (NC)). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

QUAGLIARIELLO (Misto-I-C-EU-NdC (NC)). Signor Presidente, è molto apprezzabile lo sforzo di mediazione che viene sia dal senatore Errani sia dal Governo. Ora, però, il senatore Errani ha specificato che l'ordine del giorno non è il contenuto dell'emendamento. Evidentemente, c'è un impegno del Governo a riconsiderare la questione dei tamponi. Io - per esempio - pur sapendo che la mia è una posizione laterale, ritengo che in questa fase della pandemia non bisognerebbe fare qualcosa che facilita quella che è diventata una moda, ma che certamente non va bene, e cioè fare troppi tamponi.

I tamponi, in questa fase, non vogliono dire quasi nulla, perché il virus si è modificato. Questo, però, è un mio parere. Quindi, vorrei conoscere il testo dell'ordine del giorno in questione: se si tratta di un impegno del Governo a riconsiderare il problema dei tamponi e, quindi, anche a prendere in considerazione le problematiche che sono state portate avanti, questa Aula lo può votare all'unanimità.

Se, invece, il testo dell'ordine del giorno è la ripresa del contenuto dell'emendamento, evidentemente c'è un contrasto di fondo, che è legittimo. Quindi, non è una via mediana, ma è una via confusa, perché si prende il contenuto di un emendamento su cui c'è stato una bocciatura e lo si mette all'interno di un ordine del giorno.

Signor Presidente, vorremmo pertanto sapere qual è il contenuto dell'ordine del giorno.

DE PETRIS (Misto-LeU-Eco). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (Misto-LeU-Eco). Signor Presidente, in risposta al senatore Quagliariello, posso dire che il contenuto dell'ordine del giorno è molto chiaro e non ci sono equivoci. Abbiamo chiesto, prima di ritirare l'emendamento - come lei sa - di avere un impegno che in questa Aula si assume non solo con le parole - ma evidentemente è così - e quindi un pronunciamento da parte del Governo. Il Governo è stato molto chiaro e ha detto delle cose ben precise, tenendo conto delle questioni che sono state poste dall'emendamento - cioè dal fatto che noi abbiamo un problema di pressione molto forte in questo momento da parte dei cittadini per quanto riguarda i tamponi - della discussione svolta in Commissione e in Assemblea e delle ispirazioni date anche dal nostro emendamento.

Intendo quindi formulare l'ordine del giorno esattamente nel senso partito dalla situazione che deve affrontare e come è stato illustrato dal sottosegretario Sileri, il quale ha detto che il Governo, vista la situazione di pressione molto forte e di sofferenza dei cittadini per quanto riguarda la possibilità di poter effettuare i tamponi rapidamente, si impegnerà a trovare una soluzione tecnica. Queste sono esattamente le parole pronunciate dal Governo.

MIRABELLI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MIRABELLI (PD). Signor Presidente, intervengo solo per chiedere alla senatrice De Petris di sottoscrivere come Gruppo l'ordine del giorno in esame.

PRESIDENTE. Chiedo cortesemente un po' di collaborazione all'Assemblea. Chiederò alla senatrice De Petris un testo scritto, perché le sottoscrizioni sono da parte del MoVimento 5 Stelle e da parte del PD. (Applausi). Nel frattempo chiedo, se è possibile, un accantonamento, per dare alla senatrice la possibilità di scrivere il testo dell'ordine del giorno sul quale l'Assemblea sarà chiamata, così come il relatore e il Governo, ad esprimere il proprio parere, e quindi di andare avanti.

Se nessuno pone obiezioni, accantono l'ordine del giorno in attesa del testo scritto, che sarà sottoposto al relatore e al Governo, per procedere con i pareri all'articolo 5.

Invito il relatore e il Governo a pronunziarsi sugli emendamenti all'articolo 5.

PAGANO, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 5.1 e 5.2. L'emendamento 5.3 mi risulta trasformato in ordine del giorno.

PRESIDENTE. Purtroppo ciò non risulta alla Presidenza. Senatrice Parente, l'emendamento 5.3 è stato trasformato in ordine del giorno?

PARENTE (IV-PSI). Signor Presidente, l'emendamento 5.3 è stato trasformato in ordine del giorno e accolto dal Governo. Questo è quello che è successo in Commissione.

PAGANO, relatore. C'è qualche problema.

PRESIDENTE. Allora lo ritira?

PAGANO, relatore. Signor Presidente, ravviso alcune incongruenze nel fascicolo per l'Assemblea. Ho il dovere di dirlo, perché ciò mi ha indotto in errore in più di un'occasione.

È vero, a me risulta che l'emendamento 5.3 sia stato trasformato in ordine del giorno.

PRESIDENTE. Sì, ma sono due momenti differenti. Se la senatrice Parente mi dice che l'emendamento 5.3 è ritirato, lo considero ritirato e suppongo sia stato presentato l'ordine del giorno 5.1.

Senatrice Parente, le chiedo se risponde a verità.

PARENTE (IV-PSI). Sì, io non so perché non sia presente nel fascicolo, essendo stato approvato dalla Commissione.

AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, come stavo anticipando prima, ci sono dei problemi all'articolo 5. Ci sono cioè degli emendamenti trasformati in ordini del giorno che, nel fascicolo, mancano. Mi riferisco all'emendamento 5.3 della senatrice Parente; resta nel fascicolo l'emendamento da votare, ma in realtà è stato ritirato, trasformato in ordine del giorno e approvato. Lo stesso vale per l'emendamento 5.5, del senatore Vitali, con la famosa tabella che, su richiesta del Governo, è stato trasformato in ordine del giorno e poi accolto. Nel testo non c'è.

Poi ci sono gli emendamenti 5.6, 5.7, 5.8, 5.9 e 5.10, di cui è rimasto nel fascicolo il testo 1, che in realtà è stato superato da un testo 2, che è stato trasformato in cinque ordini del giorno, tutti approvati.

Quindi, per l'articolo 5 il fascicolo è completamente errato.

PRESIDENTE. Senatore Augussori, c'è una differenza tra il fascicolo per la Commissione e il fascicolo per l'Assemblea. Se si tratta di ordini del giorno approvati in Commissione, non so se sono stati riproposti poi in Assemblea. Se non sono stati riproposti per l'Assemblea, non li troviamo nel fascicolo.

AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, dovremmo trovare i testi 2, che procediamo qua a trasformare in ordini del giorno. Non può sparire sia l'ordine giorno che il testo 2.

PRESIDENTE. Probabilmente non sono stati presentati per l'Assemblea.

AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az). Come no? Ci sono comunque degli ordini del giorno approvati, che devono essere presenti nel fascicolo, come Commissione.

PRESIDENTE. Accolti o approvati?

AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az). Su questi non c'è stato il voto.

PRESIDENTE. Quindi sono stati accolti: non li avete votati, non sono stati approvati e non sono stati riproposti per l'Assemblea.

AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az). Ce ne sono altri che sono qua presenti, anche se sono stati accolti e non votati.

PRESIDENTE. Sono stati approvati e sono quelli che compaiono anche nel fascicolo per l'Assemblea. Quelli che sono stati accolti in Commissione non vengono riproposti in Assemblea. Siamo tutti colleghi e seguiamo tutti le stesse procedure. Quindi, ritengo il fascicolo assolutamente corretto. Se la senatrice Parente mi dice che l'emendamento 5.3...

PARENTE (IV-PSI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARENTE (IV-PSI). Signor Presidente, voglio dire una cosa al riguardo.

Non è così. Per come è stato composto il fascicolo, ci sono alcuni emendamenti di un articolo precedente che sono stati accolti e sono stati qui riproposti. Quelli all'articolo 5 non li ritroviamo.

PRESIDENTE. Senatrice Parente, sono stati approvati o accolti?

PARENTE (IV-PSI). Quelli all'articolo 2 - mi pare - sono stati accolti e sono contenuti nel fascicolo. Non è il criterio che dice lei che è giusto; ma, per come è stato composto il fascicolo, alcuni testi accolti sono presenti e altri testi accolti non lo sono. Quelli all'articolo 5 non sono presenti. Lo stesso criterio, relativo al fatto di essere accolti, è stato applicato per alcuni articoli e per altri no.

PRESIDENTE. Chiedo al presidente della Commissione, senatore Parrini, di intervenire, per chiarire all'Assemblea e alla Presidenza come è stato svolto il lavoro per i testi accolti e approvati e, quindi, per la loro riproposizione in Assemblea.

PARRINI (PD). Signor Presidente, la regola prevede che i testi in Commissione accolti, perché c'è un parere favorevole da parte del Governo al testo presentato, esauriscono la loro vita in quel momento, in Commissione. Soltanto quelli che vengono ripresentati per l'Assemblea vengono sottoposti al voto dell'Assemblea. Quindi, il mistero è facilmente chiarito.

PRESIDENTE. Siamo arrivati all'emendamento 5.3, che mi risulta ritirato, perché rientra tra quelli accolti in Commissione.

Mi conferma il ritiro dell'emendamento 5.3, senatrice Parente?

PARENTE (IV-PSI). Signor Presidente, confermo il ritiro, ma mi rimane il seguente dubbio: perché gli ordini del giorno precedenti sono presenti nel fascicolo e gli altri no?

PRESIDENTE. Credo che la spiegazione del senatore Parrini sia stata molto chiara, senatrice Parente. Eventualmente in sede di Commissione vi chiarirete ulteriormente.

Senatore Pagano, possiamo andare avanti.

PAGANO, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 5.4.

Mi rivolgo al presidente Parrini. L'emendamento 5.5 è stato ritirato e l'ordine del giorno è stato approvato in Commissione e finisce lì. Giusto?

PRESIDENTE. È stato accolto in Commissione. Senatore Pagano, qual è il parere sull'emendamento 5.12?

PAGANO, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario. Esprimo altresì parere contrario sull'ordine del giorno G5.1.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 5.6 e 5.9 sono parzialmente inammissibili.

AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, l'emendamento 5.6 è chiaramente parzialmente inammissibile ed è il motivo per cui era stato presentato un testo 2. Lo stesso vale per gli emendamenti identici degli altri Gruppi.

Non avendo alcun interesse che venga approvato in questa sede il primo testo ed essendo soddisfatti dell'accoglimento dell'ordine del giorno in Commissione, potrei trasformarlo in ordine giorno per farlo accogliere anche in questa sede, ma non allunghiamo inutilmente i tempi, essendoci già stato un passaggio in Commissione. Suggerisco anche agli altri Gruppi di fare altrettanto. Noi ritiriamo l'emendamento 5.6; gli altri possono ritirare i successivi.

PRESIDENTE. Rimarrebbe l'emendamento 5.9. Senatore Malan, lo ritira anche lei?

MALAN (FdI). Signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Senatore Quagliariello, l'emendamento 5.10 presenta la medesima tipologia di problema: c'è un'ammissibilità parziale. I colleghi Augussori e Malan hanno optato per il ritiro dei medesimi.

QUAGLIARIELLO (Misto-I-C-EU-NdC (NC)). Signor Presidente, lo ritiro anch'io.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunziarsi sugli emendamenti aggiuntivi all'articolo 5.

PAGANO, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 5.0.5 e 5.0.7.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.1, presentato dalla senatrice Granato, identico all'emendamento 5.2, presentato dal senatore Paragone.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

L'emendamento 5.3 è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.4, presentato dai senatori Malan e La Russa.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Gli emendamenti da 5.5 a 5.11 sono stati ritirati.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.12, presentato dal senatore Zaffini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G5.1, presentato dalla senatrice Parente.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Gli emendamenti 5.0.1 e 5.0.3 sono improponibili.

Gli emendamenti 5.0.2 e 5.0.4 sono stati ritirati.

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.5, presentato dalla senatrice Granato, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.7, presentato dai senatori Malan e La Russa, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

PARENTE (IV-PSI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARENTE (IV-PSI). Signor Presidente, essendoci stata un po' di discussione al riguardo, vorrei essere certa che l'emendamento 5.3 è stato ritirato e trasformato in un ordine del giorno, come è stato accolto in Commissione.

PRESIDENTE. Il presidente Parrini ha già dichiarato che tutto ciò che è stato accolto in Commissione ha terminato la sua fase in Commissione. Quindi, risulta accolto in Commissione.

PARRINI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARRINI (PD). Vista la preoccupazione da parte della senatrice Parente, vorrei provare a rassicurarla con parole chiare.

Il fatto che l'ordine del giorno sia stato oggetto di un parere favorevole e di un accoglimento in Commissione significa, in termini procedurali, che l'Aula non si pronuncia nuovamente su quell'ordine del giorno, e cioè nuovamente non viene alla sua attenzione. Termina la sua vita in questo senso, ma il significato politico non termina, perché ci sono stati in Commissione un accoglimento e un parere favorevole del Governo.

Quindi, la senatrice Parente deve sentirsi lieta del fatto che la sua posizione è stata accolta dal Parlamento. (Applausi).

PARENTE (IV-PSI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARENTE (IV-PSI). Io sono felice e conosco un po' il Regolamento. (Commenti). Ma - scusate - siccome ho notato un'incongruenza tra alcuni emendamenti e ordini del giorno che sono stati rimessi nel fascicolo, c'è una preoccupazione in più al riguardo. (Commenti). Era un ordine del giorno mio, che è presente nel fascicolo, e questo invece non c'è.

PARRINI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Presidente Parrini, io le ridò la parola e spero che sia chiarificatrice di qualunque dubbio, al fine di poter andare avanti.

Ne ha facoltà.

PARRINI (PD). Signor Presidente, la potenza chiarificatrice delle mie parole purtroppo non dipende soltanto dalle mie parole. (Applausi).

Allora, provo a ridirlo. In Commissione ci sono stati degli ordini del giorno che hanno ricevuto un parere favorevole del Governo e sono stati accolti. Quindi, c'è stata politicamente una decisione di condivisione del contenuto di quegli ordini del giorno, che i senatori presentatori possono far valere in tutte le sedi pubbliche e private. Quegli ordini del giorno non vengono esaminati dall'Aula e non giungono alla sua attenzione. Se invece ci sono ordini del giorno che in Commissione sono stati approvati o che, pure accolti, sono stati ripresentati per l'Aula, vengono all'esame e all'attenzione dell'Aula. Non c'è alcuna incongruenza e soprattutto vorrei dire che non ci sono ordini del giorno di serie A o di serie B, a seconda che vengano o non vengano esaminati in Aula. Gli ordini del giorno sono di serie A o di serie B a seconda che vengano o meno condivisi. Quindi, tutti quelli condivisi sono figli allo stesso titolo della stessa approvazione e condivisione. (Applausi).

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti riferiti all'articolo 6 del decreto-legge.

PAGANO, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

SILERI, sottosegretario di Stato per la salute. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.1, identico agli emendamenti 6.2, 6.3 e 6.4.

AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, farò una dichiarazione di voto brevissima, perché non voglio abusare della sua pazienza. Abbiamo già ampiamente argomentato in Commissione il motivo per cui manteniamo questo emendamento soppressivo e chiediamo di votarlo. La norma transitoria che trasforma nelle feste natalizie le zone bianche in zone gialle è l'unico punto che il nostro movimento, anche in sede di Governo, non ha pienamente condiviso. I nostri tre Ministri hanno espresso una riserva, quindi il nostro emendamento è conseguente. Intendiamo votare questo emendamento soppressivo, perché riteniamo che... (Brusìo). Va bene, vado avanti ugualmente, grazie per l'aiuto.

Riteniamo che questo articolo, questo passaggio transitorio, vada a sminuire l'azione del Governo e a renderla inefficace, perché l'azione del Governo è stata meritoria nell'individuare delle zone colorate (le famose Regioni gialle, bianche, arancioni, rosse e via dicendo), e i cittadini hanno imparato a regolarsi di conseguenza. Quindi un comportamento corretto da parte della cittadinanza ottiene una risultanza premiale. Se il Governo con questo articolo 6 temporaneamente decide di sopprimere la situazione premiale - mi si conceda questo termine un po' particolare - viene meno l'attenzione del cittadino a tenere un comportamento consono, perché capisce che non c'è più una logica di bastone e carota, ma solo di bastone e bastone. Quindi è indifferente l'attenzione da parte del cittadino.

In quest'ottica, proprio per non smentire la linea politica del Governo, riteniamo che l'articolo 6 sia sbagliato e manteniamo l'emendamento soppressivo.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.1, presentato dal senatore Augussori, identico agli emendamenti 6.2, presentato dai senatori Malan e La Russa, 6.3, presentato dal senatore Paragone, e 6.4, presentato dalla senatrice Granato.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Gli emendamenti 6.5 e 6.0.1 sono stati ritirati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno riferiti all'articolo 7 del decreto-legge.

PAGANO, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6 e 7.7. Invito al ritiro dell'ordine del giorno G7.1, perché a mio giudizio è stato già votato in Commissione.

PRESIDENTE. Senatore Rufa, accoglie l'invito a ritirare l'ordine del giorno? (Commenti). Senatore Augussori, vedo i presentatori dell'ordine del giorno e chiedo a loro se intendono accettare l'invito al ritiro.

AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az). Se è la versione riformulata, è un errore che sia qua, o comunque va votata; se è la vecchia versione, è ovvio che va ritirata. Se è la vecchia versione, come è stato detto, è stata riformulata.

PRESIDENTE. Questo è quello che mi ha detto il relatore. È per questo che faccio riferimento ai proponenti, che sapranno se è la versione originale o riformulata.

AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az). Sì, sulla base di quello che è stato detto.

PRESIDENTE. Senatore Augussori, il senatore Rufa saprà se è la versione precedente o riformulata: l'ordine del giorno è suo. Senatore Rufa, intende intervenire?

RUFA (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, sinceramente non lo sapevo. È evidente che ci sia qualche dubbio. Accetto l'invito al ritiro dell'ordine del giorno originario e, visto che è stato riformulato, accetto la riformulazione. In Commissione è stata accettata e la scelta è questa.

PRESIDENTE. Questo non il testo 2, ma è il testo 1 e il senatore Rufa lo ha ritirato.

Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti presentati all'articolo 7.

SILERI, sottosegretario di Stato per la salute. Signor Presidente, mi collego a quanto detto dal senatore Parrini poc'anzi, altrimenti si continua con questa confusione.

Gli ordini del giorno accolti in Commissione sono accolti, punto. Quello del senatore Rufa, salvo che non sia un altro ordine del giorno (e non lo è, perché è la versione vecchia non riformulata), dovrebbe essere stato ritirato e quindi non va votato, né altro. Il parere è favorevole non su questi ordini del giorno già accolti in Commissione e che qui, salvo che non vengano ripresentati da altri o che qualcuno non voglia votare l'ordine del giorno iniziale, non devono essere nemmeno votati, ma dovrebbero essere ritirati.

Sugli emendamenti il mio parere è conforme a quello espresso dal relatore. Sugli ordini del giorno già accolti in Commissione ribadisco invece quanto appena detto.

BRIZIARELLI (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRIZIARELLI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, annuncio il ritiro dell'emendamento 7.3, ma chiedendo al Governo un supplemento di controllo e attenzione.

Nei controlli per il rispetto del super green pass sono impiegati anche i Carabinieri forestali. È evidente che, così com'è stato approfondito in Commissione, i Carabinieri forestali sono agenti di pubblica sicurezza. Il punto non è questo, quanto quello che fra le funzioni ordinarie assegnate al Corpo non vi è quella del controllo dell'ordine pubblico generalizzato. Al di là di quanto disposto dalla circolare, alcuni comandanti regionali e il Comando generale avevano sollevato la possibilità di impiegare o meno, a legge vigente, gli agenti dei Carabinieri forestali per questa funzione (con riferimento all'aspetto della tranquillità e della sicurezza dell'impiego di queste unità).

L'emendamento, inserendo e citando espressamente i componenti del Corpo forestale, era volto a dare una copertura a questi agenti delle nostre Forze dell'ordine nei servizi che chiediamo loro di applicare.

Quindi, al di là della parte della copertura già prevista, ritiro l'emendamento - ci mancherebbe - ma chiedo al Governo di verificare che quei servitori dello Stato stiano svolgendo quelle funzioni in tranquillità per tutti, perché diversamente sarebbe un problema. Noi facciamo uno sforzo in più, assegnandoli a un compito diverso; facciamo in modo che possano farlo in sicurezza per i cittadini e per loro stessi.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.1, presentato dalla senatrice Granato, identico all'emendamento 7.2, presentato dal senatore Paragone.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

L'emendamento 7.3 è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.4, presentato dai senatori Malan e La Russa.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.5, presentato dai senatori Malan e La Russa.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.6, presentato dai senatori Malan e La Russa.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.7, presentato dai senatori Malan e La Russa.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Gli emendamenti 7.8 e 7.9 e l'ordine del giorno G7.1 sono stati ritirati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno riferiti all'articolo 8 del decreto-legge.

PAGANO, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti e sull'ordine del giorno G8.1.

SILERI, sottosegretario di Stato per la salute. Signor Presidente, esprimo parere conforme al relatore.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.1, presentato dalla senatrice Granato, identico all'emendamento 8.2, presentato dal senatore Paragone.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.3, presentato dai senatori Malan e La Russa.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.4, presentato dai senatori Malan e La Russa, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G8.1, presentato dai senatori Malan e La Russa.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti all'articolo 9 del decreto-legge.

PAGANO, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti identici 9.1 e 9.2 e favorevole sull'emendamento 9.3 (testo 3). Sull'emendamento 9.0.1 esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Può esprimere il parere anche sulla proposta di coordinamento?

PAGANO, relatore. Esprimo parere favorevole, Presidente.

SILERI, sottosegretario di Stato per la salute. Signor Presidente, esprimo parere conforme al relatore.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.1, presentato dalla senatrice Granato, identico all'emendamento 9.2, presentato dal senatore Paragone.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.3 (testo 3), presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Gli ordini del giorno G9.1 e G9.2 sono inammissibili e gli ordini del giorno da G9.3 a G9.6 sono improponibili.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.0.1, presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Gli emendamenti 9.0.2, 9.0.3 e 9.0.4 sono improponibili.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di coordinamento 1, presentata dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Colleghi, è pervenuto il testo dell'ordine del giorno G4.0.100. Senatrice De Petris, vuole leggerlo?

DE PETRIS (Misto-LeU-Eco). Presidente, prego il rappresentante dal Governo di leggere.

SILERI, sottosegretario di Stato per la salute. Visto il tema posto con l'emendamento 5.0.6 (testo 2), si impegna il Governo «a individuare le soluzioni più adeguate per assicurare la più ampia disponibilità per l'accesso dei cittadini alla fruizione di tamponi antigenici».

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno in esame.

PAGANO, relatore. Signor Presidente, esprimo un parere favorevole all'accoglimento dell'ordine del giorno.

SILERI, sottosegretario di Stato per la salute. Signor Presidente, il Governo lo accoglie.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G4.0.100 non verrà posto ai voti.

Passiamo alla votazione finale.

PARENTE (IV-PSI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARENTE (IV-PSI). Signor Presidente, siamo felici di convertire senza fiducia il decreto-legge n. 172 del 26 novembre 2021; per noi parlamentari è una questione importante, naturalmente. Siamo consapevoli che questa è la prima di una lunga serie di decreti-legge.

Il virus, purtroppo, ci ha abituati a trattare l'epidemia per fasi, e questa è una fase in cui, data la recrudescenza dei contagi e l'arrivo di una nuova variante, siamo costretti a prendere provvedimenti, da una parte, di contenimento dell'epidemia, e dall'altro, di cambiamento di approccio all'epidemia stessa.

Molti scienziati del mondo ci dicono che questo può essere l'inizio dell'endemizzazione dell'epidemia; è molto probabile.

Credo che la discussione che c'è stata oggi in quest'Aula, anche in merito alla questione tamponi, indichi che dobbiamo cambiare la modalità di approccio e dobbiamo piuttosto accompagnare e rassicurare la popolazione su quando e come fare i tamponi e qual è il tampone giusto.

Mi spiace che ci siano state alcune dichiarazioni pubbliche un po' pesanti, ma riteniamo che la discussione che c'è stata tra di noi sia stata molto importante, perché nell'alveo dell'impalcatura legislativa che abbiamo, e mi riferisco all'emendamento sulla questione dei tamponi.

Ribadisco che mi spiace molto dover constatare che sono state usate parole pesanti in alcune dichiarazioni pubbliche.

Nel dichiarare il mio voto favorevole, chiedo alla Presidenza l'autorizzazione a consegnare il testo scritto del mio intervento e chiederei anche a chi fa talune dichiarazioni pubbliche di avere un confronto sui temi che abbiamo affrontato. (Applausi).

PRESIDENTE. La Presidenza la autorizza in tal senso.

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO (ore 22,59)

ZAFFINI (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore Zaffini, mi permetto di ricordarle, possibilmente, di contenersi nei cinque minuti.

ZAFFINI (FdI). Signor Presidente, sarebbero dieci i minuti, ma interverrò davvero rapidamente.

Fratelli d'Italia, ovviamente, voterà contro questo provvedimento, per una serie di circostanze che attengono al metodo, che possiamo facilmente sintetizzare col fatto che, se non siete capaci, perché state dimostrando di non essere più capaci, allora ponete la trentaseiesima o trentasettesima fiducia. Almeno non ci prendete in ostaggio in Aula per le vostre incapacità.

Per quanto riguarda il merito, dobbiamo purtroppo constatare che ancora si insiste sui provvedimenti coercitivi e, invece, non si adottano i provvedimenti di contenimento sanitario. Non li spiego, ma, per esempio, collega Sileri, sono la ventilazione forzata nelle aule scolastiche, il potenziamento dei trasporti, le terapie domiciliari, l'aggiornamento dei vaccini (perché ormai anche l'OMS ha detto che con i vaccini vecchi è inutile continuare a vaccinare), il tracciamento (che noi abbiamo perso completamente) e il sequenziamento (ancora più importante, che noi non stiamo facendo in misura sufficiente).

Non siamo riusciti a coinvolgere ancora i medici di medicina generale sulla necessità di arrivare a vaccinare i sei milioni di italiani che ancora non si sono vaccinati. Dovremmo valutare attentamente la vicenda dello screening anticorpale. Ricordo che la Svizzera ha adottato questa metodologia per rilasciare addirittura un documento come il green pass. Rispetto a tutte queste inadempienze, è del tutto evidente che non possiamo continuare a operare coercizioni delle libertà individuali e delle libertà di impresa. Questa non è un'attenuante generica del fatto di non riuscire ad adottare i provvedimenti sanitari, che invece sono necessari.

Concludo con una battuta. Siamo rimasti impegnati, per una giornata, un pomeriggio e una nottata, per convertire un decreto-legge morto, perché ogni provvedimento è stato superato dai tre successivi decreti. Lo ribadisco: abbiamo iniziato il 2022 in modo tragico, per quello che riguarda il procedere dei lavori parlamentari. Faccio appello alla Presidenza, perché non si ripeta quello che sta accadendo e quello che è accaduto oggi. (Applausi).

VALENTE (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALENTE (PD). Signor Presidente, visto il contesto, visto l'orario e viste le condizioni, penso anche che il lavoro che abbiamo fatto oggi sia importante. Siamo stati tante ore in Commissione e anche il dibattito, per quanto acceso, svolto in Aula ha dimostrato la ricchezza del dibattito in Commissione su un provvedimento tanto delicato, in un tempo tanto delicato.

Chiedo pertanto l'autorizzazione a consegnare il mio intervento, per senso di maturità e rispetto dell'Assemblea e dei tempi, dichiarando ovviamente il voto favorevole del Gruppo Partito Democratico. (Applausi).

PRESIDENTE. La Presidenza la autorizza in tal senso.

RUOTOLO (Misto-LeU-Eco). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUOTOLO (Misto-LeU-Eco). Signor Presidente, è chiaro che vi sarà il voto favorevole del gruppo Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali. È il primo decreto sul super green pass. Quindi, in base a quello che hanno detto il presidente Draghi e il ministro Speranza l'altro giorno, l'avversario da battere in questo momento sono i no vax. Conosciamo la situazione epidemiologica e i numeri paurosi di questi ultimi giorni, tra contagi e morti; oggi abbiamo il numero più alto di deceduti di questa quarta ondata.

È ovvio che è stata una giornata lunga, lunghissima. Abbiamo accolto, proprio per senso di responsabilità, quest'ordine del giorno del Governo, per poter migliorare l'uso dei tamponi da parte dei cittadini. Sappiamo che ci sono code lunghissime davanti alle farmacie.

L'unica questione che mi preme sollevare, perché ancora una volta è il nostro punto di vista come Gruppo Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali, è quello della diseguaglianza dei vaccini nel mondo. Pensiamo soltanto agli 800 milioni di persone che sono prive di energia elettrica nel mondo. È un dato che ci deve far riflettere, perché certamente dalla pandemia finiremo nell'endemia, ma quando? È un virus che circola.

Da questo punto di vista, chiediamo al Governo e al Parlamento di lavorare ancora di più perché vengano rispettate anche le indicazioni degli organismi internazionali sull'investimento di miliardi di euro per poter vaccinare l'altra parte del mondo, che ha il nostro stesso diritto di vivere sul pianeta. (Applausi).

RIZZOTTI (FIBP-UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZZOTTI (FIBP-UDC). Signor Presidente, onorevoli colleghi; sì, vi chiamo onorevoli, anche se oggi ho ascoltato interventi deliranti da qualche parte, ma noi come Gruppo rispettiamo tutti i colleghi, non facciamo minacce e non minacciamo vendette, come qualcuno ha fatto in quest'Aula.

Dichiaro subito il voto favorevole di Forza Italia con convinzione. Forza Italia era anche per l'obbligo vaccinale, così magari si sarebbero risolte tante cose. (Applausi). Con il provvedimento è stato assolutamente fatto in modo che ci fosse meno pressione sui reparti ospedalieri. Forse infatti qualcuno in quest'Aula non ha ancora capito che c'è una pandemia. Quando sento parlare di scienza, sarebbe meglio che parlassero tutti di calcio, così almeno non ci sarebbero delle cose da fare.

Credo che il maggiore diritto sia quello alla salute, come hanno ad esempio i malati oncologici. È stato dato l'allarme dalla Società italiana di chirurgia sul fatto che gli interventi per i malati oncologici sono ridotti dal 50 all'80 per cento per l'occupazione dei reparti dai malati Covid, l'80 per cento dei quali circa non sono vaccinati.

Ho sentito fare l'esempio della Gran Bretagna. Vorrei solo dire una cosa in favore del nostro sistema sanitario. Certamente in Gran Bretagna non ci sono tracciamenti, non ci sono tamponi, ma non ci sono neanche i numeri reali. Un test molecolare costa infatti circa 200 sterline e sono pochi quelli che possono permetterselo.

Quindi che il Governo vada avanti così. Rivolgiamo in conclusione un ringraziamento ai nostri sanitari e al nostro sistema sanitario. (Applausi).

AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, le anticipo che anch'io consegnerò il testo del mio intervento. (Applausi).

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az). Mi consenta però solo un inciso, Presidente. Noi votiamo a favore del provvedimento, avendone già votati altri su temi legati alla pandemia. Tengo a ricordare che la posizione della Lega si esprime con i voti ufficiali, come in questa occasione. Laddove invece, ed è capitato anche in questa seduta affrontando il provvedimento, il nostro Gruppo si esprime criticamente su alcuni passaggi dei provvedimenti, lo fa, come ribadito più volte, solo per evitare la promulgazione di norme inutili e vessatorie, che non hanno effetto alcuno sul quadro sanitario, ma che potrebbero produrre solo esasperazione e tensione sociale.

È un tema che non va sottovalutato e ne sono un chiaro esempio le minacce provenienti dall'ala estrema della galassia no vax, espresse con invio di proiettili al presidente del Trentino-Alto Adige, Maurizio Fugatti, e con gli insulti social al sottosegretario per il lavoro e le politiche sociali Tiziana Nisini, ai quali ovviamente va tutta la nostra solidarietà (Applausi), confidando di raccoglierla anche dalla restante parte del Parlamento. Vedo però che è un invito vano.

Signor Presidente, confermo quindi il voto favorevole del Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione. (Applausi).

PRESIDENTE. L'Assemblea è solidale contro ogni forma di violenza e di prevaricazione, da qualsiasi parte provenga.

TONINELLI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TONINELLI (M5S). Signor Presidente, anch'io mi adeguo, considerato l'orario, e consegno il testo.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

TONINELLI (M5S). Ricordo semplicemente due punti. Il primo è che ovviamente voteremo favorevolmente alla legge di conversione del decreto-legge, sottolineando però l'appunto della confusione legislativa che si crea e si è creata con l'approvazione di cinque diversi decreti nell'arco di sole cinque settimane (questo è il quintultimo).

Il secondo appunto è che non bastano i vaccini: sono l'azione primaria e principale di lotta al Covid, ma va ribadito che anche i vaccinati si contagiano e possono contagiare. Quindi va messa in campo tutta un'altra serie di azioni di lotta al Covid.

Concludo dicendo che, seppure in questi mesi non sono state disposte chiusure di esercizi commerciali e di attività di natura economica, la sostanza della realtà, come abbiamo visto tutti durante il periodo della pausa natalizia, è che tantissime attività erano comunque chiuse o lavoravano al 10 per cento. Tutte le restrizioni collegate al green pass base o al green pass rafforzato, o semplicemente la paura che i cittadini avevano di spostarsi, hanno portato ad un annullamento delle entrate. Concludo dicendo che questo annullamento delle entrate, simile, se non uguale, alle chiusure imposte da un lockdown, deve comportare il prima possibile l'approvazione in Consiglio dei ministri di un sostanzioso decreto ristori, a favore di famiglie e attività economiche. (Applausi). Detto questo, voteremo favorevolmente. (Applausi).

PARAGONE (Misto-IpI-PVU). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal Gruppo.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARAGONE (Misto-IpI-PVU). Signor Presidente, sarò brevissimo. Sabato ci saranno delle importanti manifestazioni, a Roma e a Milano: c'è un pezzo di Paese che vuole andare in piazza. È un pezzo di Paese che ha onorato il Paese stesso ed è importante sottolineare questa manifestazione e questo dissenso che c'è. Sono contento anche del fatto che Italexit porterà a Milano il premio Nobel Montagnier.

Quella che avete intrapreso è una strada che esclude, che discrimina e che ormai è persino fuori fuoco. L'emergenza sanitaria l'avete trasformata in una emergenza burocratica e si vedono i risultati e lo scollamento. Quindi, onorevoli colleghi, vi chiedo di rispettare questo Paese che scenderà in piazza, anche se magari esprimerà delle idee che non vi piacciono. Qui dentro siete ormai una maggioranza larghissima, ma provate ad ascoltare questo Paese, perché non è così lunare e non è così marziano. Imparate a prestare ascolto a chi oggi dissente. (Applausi).

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali».

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Atti e documenti, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno
per la seduta di giovedì 13 gennaio 2022

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 13 gennaio, alle ore 15, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta (ore 23,14).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali (2463) (V. nuovo titolo)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali (2463) (Nuovo titolo)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

________________

N.B. Approvato, con modificazioni al testo del decreto-legge, il disegno di legge composto del solo articolo 1.

Capo I

OBBLIGHI VACCINALI

 

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 1.

(Obblighi vaccinali)

1. Al decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 3-bis è inserito il seguente:

« Art. 3-ter (Adempimento dell'obbligo vaccinale). - 1. L'adempimento dell'obbligo vaccinale previsto per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 comprende il ciclo vaccinale primario e, a far data dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della successiva dose di richiamo, da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute. »;

b) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

« Art. 4 (Obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario). - 1. Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, in attuazione del piano di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita, comprensiva, a far data dal 15 dicembre 2021, della somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati. La vaccinazione è somministrata altresì nel rispetto delle indicazioni fornite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano in conformità alle previsioni contenute nel piano di cui al primo periodo.

2. Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, non sussiste l'obbligo di cui al comma 1 e la vaccinazione può essere omessa o differita.

3. Gli Ordini degli esercenti le professioni sanitarie, per il tramite delle rispettive Federazioni nazionali, che a tal fine operano in qualità di responsabili del trattamento dei dati personali, avvalendosi della Piattaforma nazionale digital green certificate (Piattaforma nazionale-DGC) eseguono immediatamente la verifica automatizzata del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2, secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Qualora dalla Piattaforma nazionale-DGC non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2, anche con riferimento alla dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, nelle modalità stabilite nella circolare di cui al comma 1, l'Ordine professionale territorialmente competente invita l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione della richiesta, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa ai sensi del comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione, da eseguirsi entro un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l'Ordine invita l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale.

4. Decorsi i termini di cui al comma 3, qualora l'Ordine professionale accerti il mancato adempimento dell'obbligo vaccinale, anche con riguardo alla dose di richiamo, ne dà comunicazione alle Federazioni nazionali competenti e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro. L'inosservanza degli obblighi di comunicazione di cui al primo periodo da parte degli Ordini professionali verso le Federazioni nazionali rileva ai fini e per gli effetti dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233. L'atto di accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale è adottato da parte dell'Ordine territoriale competente, all'esito delle verifiche di cui al comma 3, ha natura dichiarativa, non disciplinare, determina l'immediata sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie ed è annotato nel relativo Albo professionale.

5. La sospensione di cui al comma 4 è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato all'Ordine territoriale competente e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro, del completamento del ciclo vaccinale primario e, per i professionisti che hanno completato il ciclo vaccinale primario, della somministrazione della dose di richiamo e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021. Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. Il datore di lavoro verifica l'ottemperanza alla sospensione disposta ai sensi del comma 4 e, in caso di omessa verifica, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 4-ter, comma 6.

6. Per i professionisti sanitari che si iscrivono per la prima volta agli albi degli Ordini professionali territoriali l'adempimento dell'obbligo vaccinale è requisito ai fini dell'iscrizione fino alla scadenza del termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.

7. Per il periodo in cui la vaccinazione di cui al comma 1 è omessa o differita, il datore di lavoro adibisce i soggetti di cui al comma 2 a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.

8. Per il medesimo periodo di cui al comma 7, al fine di contenere il rischio di contagio, nell'esercizio dell'attività libero-professionale, i soggetti di cui al comma 2 adottano le misure di prevenzione igienico-sanitarie indicate dallo specifico protocollo di sicurezza adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali, entro il 15 dicembre 2021.

9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

10. Per la verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale da parte degli operatori di interesse sanitario di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4-ter, commi 2, 3 e 6. »;

c) all'articolo 4-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: «al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza » sono soppresse;

2) al comma 3, le parole da « con decreto del Presidente del Consiglio » a « dati personali » sono sostituite dalle seguenti: « con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 »;

3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Per la verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale da parte dei soggetti di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4-ter, commi 2, 3 e 6. »;

4) al comma 5 le parole « L'accesso alle strutture di cui all'articolo 1-bis, incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità, in violazione delle disposizioni del comma 1 del presente articolo nonché la violazione delle disposizioni del primo periodo del comma 3 del presente articolo sono sanzionati » sono sostituite dalle seguenti: « La violazione delle disposizioni del primo periodo del comma 3 del presente articolo è sanzionata ».

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

1.1

Granato

Respinto

Sopprimere l'articolo.

1.2

Paragone

Id. em. 1.1

Sopprimere l'articolo.

1.3

Malan, La Russa

Respinto

Al comma 1, alla lettera a) capoverso «Art. 3-ter», e alla lettera b) capoverso «Art. 4», sostituire le parole: «con circolare del Ministero della salute» con le seguenti: «per legge».

1.4

Augussori, Grassi, Pirovano, Riccardi, Calderoli

Ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G1.100

 Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

        a) al capoverso «Art. 3-ter», dopo il comma 1, aggiungere in fine il seguente comma: «1-bis: Per i soggetti sottoposti ad obbligo vaccinale ai sensi del presente decreto che abbiano riportato, a causa di vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV2, lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, si applicano le disposizioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n.210.»;

            b) dopo il capoverso «Art. 3-ter» aggiungere il seguente capoverso: «Art. 3-quater: Chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV2, lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto, parimenti a quanto previsto per i danni provocati in seguito a vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, ad un indennizzo da parte dello  Stato, ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n.210.»;

Conseguentemente, aggiungere in fine i seguenti commi:

            1-bis. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, è autorizzato l'utilizzo del fondo di cui all'articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la cui dotazione è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2021.

        1.ter. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Le risorse di cui al comma 2 sono ripartite tra le regioni interessate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 dicembre 2021, in proporzione al fabbisogno derivante dagli indennizzi corrisposti.».

1.5

Coltorti, Mantovani, Romano, Lorefice, Ricciardi, Pesco

Ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G1.5

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 3-ter», aggiungere in fine il seguente comma:

        «1-bis. La circolare di cui al comma 1 determina altresì le modalità di accertamento dell'idoneità alla dose di richiamo dei soggetti obbligati che abbiano riportato reazioni avverse gravi al ciclo vaccinale primario, ove tempestivamente segnalate al sistema nazionale di farmacovigilanza.»

1.8

Granato

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 1, sopprimere il secondo periodo.

1.9

Angrisani

Respinto

  Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «È a carico del Servizio Sanitario Nazionale per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, la somministrazione di tamponi antigenici e molecolari, due volte alla settimana al fine di un'attività di screening rafforzato per il contenimento della diffusione dell'infezione SARS-CoV-2.».

1.6 (testo 2)

La Commissione

Approvato

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», dopo il comma 1, inserire il seguente: 

        «1-bis. L'obbligo di cui al comma 1 è esteso, a decorrere dal 15 febbraio, anche agli studenti dei corsi di laurea impegnati nello svolgimento dei tirocini pratico-valutativi finalizzati al conseguimento dell'abilitazione all'esercizio delle professioni sanitarie. La violazione dell'obbligo di cui al primo periodo determina l'impossibilità di accedere alle strutture ove si svolgono i tirocini pratico-valutativi. I responsabili delle strutture di cui al secondo periodo sono tenuti a verificare il rispetto delle disposizioni di cui al presente comma secondo modalità a campione individuate dalle istituzioni di appartenenza».

        Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 2, dopo le parole: «obbligo di cui al comma 1» inserire le seguenti: «e 1-bis».

1.10

Granato

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 2, sostituire le parole: «Solo in caso di accertato pericolo per la salute», con le seguenti: «In caso di documentata condizione di salute che rende necessario applicare il principio di precauzione».

1.11

Malan, La Russa

Respinto

Al comma 1, lettera b) capoverso «Art. 4», comma 2, dopo le parole: «specifiche condizioni cliniche documentate,» inserire le seguenti: «incluse importanti reazioni avverse a seguito di una precedente somministrazione del vaccino».

1.12 (testo 2)

La Commissione

Approvato

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4» comma 2, sostituire le parole: «dal medico di medicina generale» con le seguenti: «dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore».

1.13

Vitali

Ritirato

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4» , al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Il farmacista per il quale la vaccinazione è omessa o differita, non può ricoprire il ruolo di direttore di farmacia.».

1.14

Granato

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

        a) al primo periodo, sostituire le parole: «Gli Ordini degli esercenti le professioni sanitarie» con le seguenti: «il datore di lavoro» e la parola: «eseguono» con la seguente: «esegue»;

        b) al secondo periodo, sostituire le parole: «l'Ordine professionale territorialmente competente»  con le seguenti: «il datore di lavoro»;

        c) all'ultimo periodo, sostituire le parole: «l'Ordine» con le seguenti: «il datore di lavoro».

        Conseguentemente:

        a) al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

           1) al primo periodo, sostituire le parole: «l'Ordine professionale»  con le seguenti: «il datore di lavoro»;

           2) al secondo periodo, sopprimere le parole: «da parte degli Ordini professionali» ;

           3) all'ultimo periodo, sopprimere le parole: «dell'Ordine territoriale competente»;

         b) al comma 5, sopprimere le parole: «all'Ordine territoriale competente e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche».

1.15

Vitali

Ritirato

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 3, al secondo periodo, apportare le seguenti modifiche:

          a) sostituire le parole: «documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione» con le seguenti: «documentazione comprovante l'avvenuta vaccinazione al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, l'avvenuta guarigione da Covid-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario»;

          b) dopo le parole: «della richiesta di vaccinazione» inserire le seguenti: «della seconda dose ovvero della dose di richiamo nel caso di completamento del ciclo primario»;

           c) sopprimere le parole da :«o comunque» fino a: «comma 1».

1.16

La Commissione

Approvato

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché a specificare l'eventuale datore di lavoro e l'indirizzo di posta elettronica certificata di quest'ultimo».

1.17

La Commissione

Approvato

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «nazionali competenti» inserire le seguenti: «, all'interessato, all'Azienda sanitaria locale competente limitatamente alla professione di farmacista» e dopo le parole: «datore di lavoro» aggiungere le seguenti: «ove noto».

1.18

Vitali

Assorbito

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», al comma 4, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «ove noto».

1.19

Vitali

Ritirato

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», al comma 5, sostituire il primo periodo con i seguenti: «La sospensione di cui al comma 4 è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato all'Ordine di iscrizione del completamento del ciclo vaccinale primario o dell'avvenuta guarigione dopo la somministrazione della prima dose di vaccino e, per i professionisti che hanno completato il ciclo vaccinale primario, della somministrazione della dose di richiamo e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021. L'interessato che abbia un rapporto di lavoro dipendente comunica la perdita di efficacia del provvedimento di sospensione al datore di lavoro. Il farmacista comunica la perdita di efficacia del provvedimento di sospensione anche all'Azienda sanitaria locale competente.».

1.20

Angrisani

Respinto

Al comma 1, alla lettera b), capoverso «Art. 4», comma 5, sopprimere il secondo periodo.

1.21

Pesco, Mantovani, Coltorti

Ritirato

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 5, dopo le parole: «o emolumento, comunque denominato» inserire le seguenti: «, fatta eccezione per l'assegno alimentare di cui all'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3»

        Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 3, dopo le parole: «o emolumento, comunque denominati» inserire le seguenti: «, fatta eccezione per l'assegno alimentare di cui all'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3».

1.22

Malan, La Russa

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1, lettera b) capoverso «Art. 4», comma 5, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «Le misure di cui al periodo precedente non si applicano nei confronti delle donne in congedo di maternità, delle persone assenti per malattia e in ferie.».

1.23

Malan, La Russa

Precluso

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 5, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «Le misure di cui al periodo precedente non si applicano nei confronti delle donne in congedo di maternità.».

1.24

Malan, La Russa

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o, se più prossimo, al termine dello stato di emergenza.».

1.25

La Commissione

Approvato

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», al comma 6, dopo le parole: «15 dicembre 2021.», aggiungere le seguenti: «A tal fine la verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale avviene con la presentazione del certificato vaccinale.».

1.26

Granato

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 7, dopo le parole: «a mansioni anche diverse» inserire le seguenti: «o anche a forme di lavoro da remoto,».

1.27

Angrisani

Respinto

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 1).

1.28

Granato

Respinto

Al comma 1, lettera c), numero 1), sostituire le parole: «al 31 dicembre 2021 termine di cessazione dello stato di emergenza» con le seguenti: «al 30 gennaio 2022».

1.29

La Commissione

Approvato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Gli atti adottati dalle Autorità sanitarie locali in costanza della previgente normativa restano validi fino alla nuova verifica effettuata dagli Ordini secondo le modalità di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 come modificato dal presente articolo.».

G1.1

Ricciardi, Coltorti, Mantovani, Pesco, Romano

Ritirato

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge di " Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali " (A.S. 2463);

        premesso che:

            l'articolo 1 del provvedimento in esame modifica la disciplina dell'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19, già previsto per gli esercenti le professioni sanitarie, gli operatori di interesse sanitario che svolgano la loro attività nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie o parafarmacie e negli studi professionali, ed i lavoratori, anche esterni, operanti a qualsiasi titolo in strutture di ospitalità e di lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative, strutture residenziali per anziani e strutture socio-assistenziali, strutture semiresidenziali o strutture che a qualsiasi titolo ospitino persone in situazione di fragilità;

            l'articolo 2 del decreto oggetto di conversione estende, dal 15 dicembre 2021, l'obbligo vaccinale, relativo sia al ciclo primario (o all'eventuale dose unica prevista) che alla somministrazione della dose di richiamo successiva ad esso, al personale scolastico, al personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, al personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie e al personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa alle dirette dipendenze del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria o del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità;

        considerato che:

            una parte di lavoratori soggetti all'obbligo vaccinale è diffidente nei confronti della tecnica mRNA o ha sviluppato reazioni avverse nelle precedenti somministrazioni;

            al vaglio dell'EMA ci sono attualmente una serie di vaccini che potrebbero essere immessi in commercio nel prossimo futuro;

            all'inizio della campagna vaccinale non è stato possibile scegliere il vaccino a cui sottoporsi per via della scarsità delle dosi, le difficoltà organizzative e il trend dei decessi,

        impegna il Governo:

            a valutare l'opportunità di garantire per coloro che sono sottoposti all'obbligo della vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 o per coloro che scelgono di sottoporsi alla vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, la possibilità di scegliere il vaccino, tra quelli di volta in volta autorizzati all'immissione in commercio da parte dell'EMA, mediante un adeguato approvvigionamento degli stessi.

G1.100 (già em. 1.4, 2.0.1, 2.0.2)

La Commissione

Approvato

Il Senato,

        premesso che:

            il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, ha disposto l'estensione dell'obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, già previsto per alcune categorie di lavoratori, anche a tutti i soggetti ultra cinquantenni, con conseguente applicazione in favore di tali soggetti degli indennizzi previsti dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210, nel caso di eventuali danni da complicanze di tipo irreversibile;

            la giurisprudenza della Corte costituzionale ha tuttavia riconosciuto l'applicazione di tali indennizzi anche nel caso di vaccinazioni raccomandate dalle autorità sanitarie, sulla base di specifiche campagne volte a tutelare la salute della collettività;

            in particolare, da ultimo, la sentenza n. 118 del 2020 ha precisato che: «in presenza di una effettiva campagna a favore di un determinato trattamento vaccinale, è naturale che si sviluppi negli individui un affidamento nei confronti di quanto consigliato dalle autorità sanitarie: e ciò di per sé rende la scelta individuale di aderire alla raccomandazione obiettivamente votata alla salvaguardia anche dell'interesse collettivo, al di là delle particolari motivazioni che muovono i singoli»;

            la medesima sentenza ha affermato che la «Corte ha conseguentemente riconosciuto che, in virtù degli artt. 2, 3 e 32 Cost., è necessaria la traslazione in capo alla collettività, favorita dalle scelte individuali, degli effetti dannosi che da queste eventualmente conseguano», precisando che «la ragione che fonda il diritto all'indennizzo del singolo non risiede quindi nel fatto che questi si sia sottoposto a un trattamento obbligatorio: riposa, piuttosto, sul necessario adempimento, che si impone alla collettività, di un dovere di solidarietà, laddove le conseguenze negative per l'integrità psico-fisica derivino da un trattamento sanitario (obbligatorio o raccomandato che sia) effettuato nell'interesse della collettività stessa, oltre che in quello individuale»;

            la Corte ha inoltre sottolineato che «la mancata previsione del diritto all'indennizzo in caso di patologie irreversibili derivanti da determinate vaccinazioni raccomandate si risolve in una lesione degli artt. 2, 3 e 32 Cost.: perché sono le esigenze di solidarietà costituzionalmente previste, oltre che la tutela del diritto alla salute del singolo, a richiedere che sia la collettività ad accollarsi l'onere del pregiudizio da questi subìto, mentre sarebbe ingiusto consentire che l'individuo danneggiato sopporti il costo del beneficio anche collettivo (sentenze n. 268 del 2017 e n. 107 del 2012)»;

            infine, la Consulta ha voluto ribadire, come già in altre occasioni (sentenze n. 5 del 2018 e, ancora, n. 268 del 2017), che «la previsione del diritto all'indennizzo - in conseguenza di patologie in rapporto causale con una vaccinazione obbligatoria o, con le precisazioni svolte, raccomandata - non deriva affatto da valutazioni negative sul grado di affidabilità medico-scientifica della somministrazione di vaccini. Al contrario, la previsione dell'indennizzo completa il "patto di solidarietà" tra individuo e collettività in tema di tutela della salute e rende più serio e affidabile ogni programma sanitario volto alla diffusione dei trattamenti vaccinali, al fine della più ampia copertura della popolazione»;

            alla luce di tale chiara e reiterata impostazione della giurisprudenza costituzionale, appare opportuno prevedere un riconoscimento anche normativo alle eventuali richieste di indennizzo per i soggetti che abbiano riportato danni irreversibili riconducibili alla vaccinazione anti Sars-CoV2, 

        impegna il Governo

            a garantire, nel prossimo provvedimento di urgenza utile, al più tardi entro la conversione del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, in cui potranno essere disponibili risorse idonee a far fronte ad oneri di carattere pluriennale, un pieno riconoscimento anche normativo per le eventuali richieste di indennizzo così come previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210 per i soggetti che abbiano riportato danni irreversibili riconducibili alla vaccinazione anti Sars-CoV2, già previste dalla giurisprudenza costituzionale.

G1.5 (già em. 1.5)

Coltorti, Mantovani, Romano, Lorefice, Ricciardi, Pesco

Ritirato

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge di " Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali " (A.S. 2463);

        premesso che:

        l'articolo 1 del provvedimento in esame modifica la disciplina dell'obbligo di vaccinazione contro il Covid-19, già previsto per gli esercenti le professioni sanitarie, gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie o parafarmacie e negli studi professionali, ed i lavoratori, anche esterni, operanti a qualsiasi titolo in strutture di ospitalità e di lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative, strutture residenziali per anziani e strutture socio-assistenziali, strutture semiresidenziali o strutture che a qualsiasi titolo ospitino persone in situazione di fragilità;

            l'adempimento dell'obbligo vaccinale previsto per la prevenzione dell'infezione da tale virus comprende così il ciclo vaccinale primario e, a far data dallo scorso 15 dicembre, anche la somministrazione della successiva dose di richiamo;

        considerato che:

        dalle recenti cronache è emerso che diversi soggetti hanno riportato effetti negativi gravi conseguenti alla vaccinazione;

            il primo ciclo vaccinale, infatti, è stato licenziato sulla base di evidenze derivanti da sperimentazioni cliniche controllate e randomizzate con l'osservatore in cieco, mentre le dosi di richiamo sono somministrate quasi esclusivamente su base empirica. A ciò si aggiunga che alcuni studi hanno evidenziato una maggiore frequenza di reazioni avverse anche gravi (ad esempio miocarditi) dovute alla somministrazione di seconde dosi - rispetto alle prime dosi - mentre nulla si sa delle dosi di richiamo;

        ritenuto che:

        occorre scongiurare il rischio di comportamenti speculativi volti all'elusione della norma di obbligatorietà, poiché appare necessario vincolare gli accertamenti alla documentazione di sospette reazioni avverse tempestivamente segnalate al sistema di farmacovigilanza;

            è evidente l'importanza di una corretta segnalazione delle sospette reazioni avverse gravi ed è inoltre importante considerare che un sistema di segnalazione efficace determina un aumento di fiducia da parte dei cittadini nei confronti della campagna vaccinale,

        impegna il Governo

            ad adottare apposite misure volte a determinare le modalità di accertamento dell'idoneità alla dose di richiamo dei soggetti obbligati che abbiano riportato reazioni avverse gravi al ciclo vaccinale primario, ove tempestivamente segnalate al sistema nazionale di farmacovigilanza.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 1

1.0.1

Mautone, Mantovani, Coltorti

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure urgenti per la somministrazione di test antigenici rapidi ai minori di dodici anni)

        1. Fino al 28 febbraio 2022, o comunque fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, l'applicazione del prezzo calmierato previsto nel protocollo d'intesa di cui al comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, per la somministrazione di test antigenici rapidi ai minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è applicato anche ai minori di dodici anni.

        2. Al fine di contribuire al contenimento dei costi dei test antigenici rapidi di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2022. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 2.

(Estensione dell'obbligo vaccinale)

1. Dopo l'articolo 4-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, è inserito il seguente:

« Art. 4-ter (Obbligo vaccinale per il personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, degli organismi della legge n. 124 del 2007, delle strutture di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e degli Istituti penitenziari). - 1. Dal 15 dicembre 2021, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 di cui all'articolo 3-ter, da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 52 del 2021, si applica anche alle seguenti categorie:

a) personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore;

b) personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, nonché degli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124;

c) personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ad esclusione di quello che svolge attività lavorativa con contratti esterni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 4 e 4-bis;

d) personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa alle dirette dipendenze del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria o del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori.

2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati ai sensi del comma 1. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1, lettera a), i responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale di cui al comma 1, lettere b), c) e d), assicurano il rispetto dell'obbligo di cui al comma 1. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 7.

3. I soggetti di cui al comma 2 verificano immediatamente l'adempimento del predetto obbligo vaccinale acquisendo le informazioni necessarie anche secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Nei casi in cui non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, i soggetti di cui al comma 2 invitano, senza indugio, l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa ai sensi dell'articolo 4, comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, i soggetti di cui al comma 2 invitano l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al secondo e terzo periodo i soggetti di cui al comma 2 accertano l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all'interessato. L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.

4. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1, lettera a), provvedono alla sostituzione del personale docente sospeso mediante l'attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti, avendo adempiuto all'obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l'attività lavorativa. Il Ministero dell'istruzione per l'anno scolastico 2021/2022 comunica, mensilmente, al Ministero dell'economia e delle finanze le unità di personale scolastico privo di vaccinazione e sospeso dal servizio e la durata della sospensione. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dell'esito del monitoraggio e previa verifica del sistema informativo NoIPA, provvede ad effettuare le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Lo svolgimento dell'attività lavorativa in violazione dell'obbligo vaccinale di cui al comma 1 è punito con la sanzione di cui al comma 6 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche in caso di esercizio della professione o di svolgimento dell'attività lavorativa in violazione degli obblighi vaccinali di cui agli articoli 4 e 4-bis.

6. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. La sanzione è irrogata dal prefetto e si applicano, per quanto non stabilito dal presente comma, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. Per le violazioni di cui al comma 5, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 è stabilita nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500. ».

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

2.1

Malan, La Russa

Respinto

Sopprimere l'articolo.

2.2

Granato

Id. em. 2.1

Sopprimere l'articolo.

2.3

Paragone

Id. em. 2.1

Sopprimere l'articolo.

2.4

Ciampolillo, Martelli

Id. em. 2.1

Sopprimere l'articolo.

2.5

Angrisani

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», dopo le parole: «anche alle seguenti categorie» aggiungere le seguenti: «per le quali è a carico del Servizio Sanitario Nazionale la somministrazione di tamponi antigenici e molecolari, due volte alla settimana al fine di un'attività di screening rafforzato per il contenimento della diffusione dell'infezione SARS-CoV-2.».

2.6

Granato

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 1, dopo le parole: «seguenti categorie» inserire le seguenti: «, in zona rossa».

2.7

Malan, La Russa

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 1, sopprimere la lettera a).

2.8

Malan, La Russa

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 1, sopprimere la lettera b).

2.90 (già 2.9 e Coord. 2)

La Commissione

Approvato

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, e, a decorrere dal 15 febbraio 2022, del personale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale di cui all'articolo 12 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109. »

2.10

Mantovani, Romano, Coltorti, Lorefice, Pesco

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», apportare le seguenti modificazioni:

        1) al comma 1, sopprimere la lettera c);

        2) sostituire la rubrica con la seguente: «Obbligo vaccinale per il personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, degli organismi della legge n. 124 del 2007 e degli Istituti penitenziari».

2.11

Malan, La Russa

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 1, sopprimere la lettera d).

2.12

Granato

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Sono esclusi dal rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 i soggetti che abbiano avuto eventi avversi di non lievissima o lieve entità in sede di somministrazione della prima dose o della seconda dose del ciclo di vaccinazione. Sono altresì esclusi i guariti a seguito di una precedente infezione da SARS-CoV-2.».

2.13

Granato

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Sono esclusi dal rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 i soggetti che abbiano avuto eventi avversi di non lievissima o lieve entità in sede di somministrazione della prima dose o della seconda dose del ciclo di vaccinazione.»

2.14

Granato

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 2, sopprimere il primo periodo.

2.15

Granato

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

        a) dopo le parole: «per lo svolgimento» inserire le seguenti: «in presenza»;

        b) aggiungere in fine il seguente periodo: «Il personale che non intende assolvere all'obbligo vaccinale può essere collocato, a domanda, in lavoro agile o adibito ad altra mansione.».

2.16

Iannone, Malan, La Russa

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 2, dopo le parole: «per lo svolgimento», inserire le seguenti: «in presenza».

2.17

Granato

Id. em. 2.16

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 2, dopo le parole: «per lo svolgimento» inserire le seguenti: «in presenza».

2.18

La Commissione

Approvato

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», al comma 2, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «I direttori degli uffici scolastici regionali e le autorità degli enti locali e regionali territorialmente competenti verificano, rispettivamente, l'adempimento del predetto obbligo vaccinale da parte dei dirigenti scolastici e dei responsabili delle scuole paritarie nonché delle altre istituzioni di cui al comma 1, lettera a). L'attività di verifica e l'adozione dell'atto di accertamento avviene secondo le modalità e con gli effetti di cui al comma 3. In caso di sospensione dei dirigenti scolastici, la reggenza delle istituzioni scolastiche statali è attribuita ad altro dirigente per la durata di detta sospensione.».

2.19

Iannone, Malan, La Russa

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 3, primo periodo, dopo le parole: «obbligo vaccinale» inserire le seguenti: «per il personale in servizio effettivo e non in congedo, aspettativa, malattia».

2.20

Granato

Id. em. 2.19

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 3, primo periodo, dopo le parole: «obbligo vaccinale» inserire le seguenti: «per il personale in servizio effettivo e non in congedo, aspettativa, malattia».

2.21

Iannone, Malan, La Russa

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 3, primo periodo, dopo le parole: «obbligo vaccinale» inserire le seguenti: «per il personale in servizio effettivo».

2.22

Granato

Id. em. 2.21

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 3, primo periodo, dopo le parole: «obbligo vaccinale» inserire le seguenti: «per il personale in servizio effettivo».

2.23

Angrisani

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «cinque giorni» con le seguenti: «dieci giorni».

2.24

Iannone, Malan, La Russa

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 3, al secondo periodo sopprimere le parole: «da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito».

2.25

Granato

Sost. id. em. 2.24

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: «da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito».

2.26

Angrisani

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «venti giorni» con le seguenti: «trenta giorni».

2.27

Angrisani

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: «immediatamente e comunque non oltre tre giorni» con le seguenti: «entro e non oltre sei giorni dalla somministrazione,».

2.28

Angrisani

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: «tre giorni» con le seguenti: «sei giorni».

2.29

Rauti, Malan, La Russa

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 3, dopo il quinto periodo, inserire il seguente: «Le misure di cui al periodo precedente non si applicano nei confronti delle donne in congedo di maternità, delle persone assenti per malattia e in ferie.».

2.30

Rauti, Malan, La Russa

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 3, dopo il quinto periodo, inserire il seguente: «Le misure di cui al periodo precedente non si applicano nei confronti delle donne in congedo di maternità.».

2.31

Angrisani

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 3, sopprimere il sesto periodo.

2.32

Iannone, Malan, La Russa

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 3, dopo le parole: «né altro compenso o emolumento, comunque denominati», inserire le seguenti: «, fermo restando l'attribuzione a domanda dell'assegno alimentare riconosciuto, ai sensi delle norme contrattuali e legislative vigenti, in caso di sospensione per motivi disciplinari.».

2.33

Granato

Id. em. 2.32

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 3, dopo le parole: «né altro compenso o emolumento, comunque denominati», aggiungere le seguenti: «, fermo restando l'attribuzione a domanda dell'assegno alimentare riconosciuto, ai sensi delle norme contrattuali e legislative vigenti, in caso di sospensione per motivi disciplinari.».

2.34

Iannone, Malan, La Russa

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: «di sei mesi» con le seguenti: «di un mese non prorogabile».

2.35

Granato

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: «di sei mesi» con le seguenti: «di un mese non prorogabile».

2.36

Iannone, Malan, La Russa

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: «di sei mesi» con le seguenti: «di due mesi non prorogabili».

2.37

Granato

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: «di sei mesi» con le seguenti: «di due mesi non prorogabili».

2.38

Iannone, Malan, La Russa

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: «di sei mesi» con le seguenti: «di tre mesi non prorogabili».

2.39

Granato

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: «di sei mesi» con le seguenti: «di tre mesi non prorogabili».

2.40

Iannone, Malan, La Russa

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: «di sei mesi» con le seguenti: «di quattro mesi non prorogabili».

2.41

Granato

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: «di sei mesi» con le seguenti: «di quattro mesi non prorogabili».

2.42

Iannone, Malan, La Russa

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: «di sei mesi» con le seguenti: «di cinque mesi non prorogabili».

2.43

Granato

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: «di sei mesi» con le seguenti: «di cinque mesi non prorogabili».

2.44

Malan, La Russa

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o, se più prossimo, al termine dello stato di emergenza.».

2.45

Angrisani

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «È consentito lo svolgimento dell'attività lavorativa per coloro che hanno presentato la richiesta di vaccinazione e/o l'effettuazione della stessa, previa presentazione da parte dell'interessato della certificazione verde rilasciata a seguito di tampone antigenico e/o molecolare negativo. I tamponi sono a carico del Servizio Sanitario Nazionale.».

2.46

La Commissione

Approvato

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 4, dopo le parole: «personale docente», inserire le seguenti: «, educativo e ATA».

2.47

Iannone, Malan, La Russa

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 5, dopo le parole: «attività lavorativa», inserire le seguenti: «in presenza».

2.48

Granato

Id. em. 2.47

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 5, dopo le parole: «attività lavorativa», inserire le seguenti: «in presenza».

2.49

Iannone, Malan, La Russa

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole: «ad accezione del periodo in cui il dipendente ha provveduto alla prenotazione della vaccinazione».

2.50

Granato

Id. em. 2.49

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 5, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ad accezione del periodo in cui il dipendente ha provveduto alla prenotazione della vaccinazione.».

2.51

Iannone, Malan, La Russa

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», sopprimere il comma 6.

2.52

Granato

Id. em. 2.51

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», sopprimere il comma 6.

2.53

Iannone, Malan, La Russa

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 6, sopprimere l'ultimo periodo.

2.54

Granato

Id. em. 2.53

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 6, sopprimere l'ultimo periodo.

2.55

Malan, La Russa

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ridotto a una somma da euro 300 a euro 600 nel caso di prima violazione.».

2.56

Granato

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

        «6-bis. Per il periodo in cui la vaccinazione di cui al comma 1 è omessa o differita, il direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale di riferimento garantisce, data la necessità dell'effettiva operatività dei dirigenti scolastici, il lavoro a distanza, senza decurtazione della retribuzione, in modo evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2 ma garantendo l'effettivo servizio operativo del capo d'istituto.».

G2.1

Ricciardi

Ritirato

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge di " Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali " (A.S. 2463);

        premesso che:

            l'articolo 2 del provvedimento in esame prevede l'estensione, con decorrenza dal 15 dicembre 2021, dell'obbligo di vaccinazione, comprensivo della dose di richiamo, al personale scolastico, a quello del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, al personale che svolga a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie e a quello che svolga a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa alle dirette dipendenze del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria o del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità;

        considerato che:

            il personale che non sia in possesso o non esibisca la certificazione verde COVID-19 è considerato assente ingiustificato e non sono corrisposti la retribuzione, né altro compenso o emolumento, comunque denominato ed anzi, a decorrere dal quinto giorno di assenza ingiustificata, il rapporto di lavoro è sospeso;

            la sospensione del rapporto di lavoro mantiene efficacia fino al conseguimento della certificazione e alla scadenza del contratto attribuito per la sostituzione, che non supera i 15 giorni;

        ritenuto inoltre che:

            sin dall'inizio della campagna vaccinale si sono spesso verificati problemi pratici, relativi, tra l'altro, alla prenotazione o alla scelta del vaccino, alla disponibilità della struttura più vicina al lavoratore, all'insufficienza di dosi presso il singolo hub vaccinale o alle lunghe file d'attesa, con parallela difficoltà a trovare una data anteriore alla data di decorrenza dell'obbligo per i soggetti per i quali tale obbligo vaccinale sussiste,

        impegna il Governo:

            a valutare l'opportunità di prevedere, per i lavoratori soggetti all'obbligo vaccinale individuati dal provvedimento in esame, un sistema di prenotazione preferenziale, mediante specifica previsione di categoria, selezionabile al momento della prenotazione.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 2

2.0.1

Parrini, Bressa, De Petris, Valente, Toninelli, Vitali, Magorno, Ruotolo

Ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G1.100

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa della vaccinazione anti Sars-CoV2)

     1. Chiunque abbia riportato lesioni o infermità, da cui sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, a causa della vaccinazione anti Sars-CoV2 ha diritto a un indennizzo alle condizioni e nei modi stabiliti dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210.»

2.0.2

Toninelli, Garruti, Mantovani, Perilli, Santangelo, Romano, Pirro, Coltorti

Ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G1.100

Dopo l'articolo, inserire il seguente: 

«Art. 2-bis

(Disposizioni concernenti l'erogazione di un indennizzo per i danni provocati in seguito di vaccinazioni obbligatorie)

        1. Al fine di corrispondere a chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazione anti SARS-CoV-2, lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, in base a quanto previsto dall'articolo 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 1992, è autorizzata la spesa di ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2022.

        2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

2.0.3

Zaffini, La Russa

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

        «Art. 2-bis.

(Incentivi alla vaccinazione)

      1. Le Regioni, per il tramite delle aziende sanitarie locali, sottoscrivono protocolli d'intesa con i Medici di Medicina Generale finalizzati a:

        a) individuare i cittadini che non hanno ancora provveduto ad effettuare la prima dose di vaccino;

        b) provvedere alla presa in carico tali soggetti con visite, all'occorrenza anche domiciliari;

        c) predisporre una scheda informativa per ognuno di tali soggetti dalla quale evincere la situazione sanitaria individuale ed i motivi della mancata vaccinazione, ovvero l'esito favorevole per l'avvenuta somministrazione del vaccino; 

        d) individuare appositi percorsi di premialità e rimborso per le maggiori spese a carico del MMG.».

        Conseguentemente, sostituire la denominazione del CAPO I con la seguente: «INCENTIVI ALLA VACCINAZIONE ED OBBLIGHI VACCINALI».

2.0.4 (testo 3)

La Commissione

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Misure per il personale delle pubbliche amministrazioni)

        1. L'assenza dal lavoro di chiunque svolga un'attività lavorativa, a tempo indeterminato e a tempo determinato, del personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la somministrazione del vaccino contro il COVID-19 è giustificata. La predetta assenza non determina alcuna decurtazione del trattamento economico, né fondamentale né accessorio.

        2. Il comma 5 dell'articolo 31 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è abrogato.».

2.0.6

Mautone, Romano, Pirro, Matrisciano, Toninelli, Garruti, Mantovani, Santangelo, Perilli, Coltorti

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Disposizioni urgenti per l'anno scolastico 2021/2022 nelle istituzioni educative e scolastiche)

        1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, dopo la lettera c) è aggiunta in fine la seguente:

        "c-bis) la riammissione dei bambini nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria e degli alunni della scuola secondaria di primo grado dopo l'assenza per malattia superiore a 3 giorni è consentita previa presentazione di idonea certificazione medica che non necessita dell'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare di cui al comma 1, lettere c) e d) dell'articolo 9 del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87."».

Capo II

IMPIEGO DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19

ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 3.

(Durata delle certificazioni verdi COVID-19)

1. All'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) alla lettera a), le parole « al termine del prescritto ciclo » sono sostituite dalle seguenti: « al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo »;

2) alla lettera c-bis), le parole « prescritto ciclo » sono sostituite dalle seguenti: « ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo »;

b) al comma 3:

1) al primo periodo, le parole « dodici mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale » sono sostituite dalle seguenti « nove mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale primario » e le parole « prescritto ciclo » sono sostituite dalle seguenti: « predetto ciclo »;

2) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: « In caso di somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario, la certificazione verde COVID-19 ha una validità di nove mesi a far data dalla medesima somministrazione. »;

3) al terzo periodo, dopo le parole « infezione da SARS-CoV-2 » sono aggiunte le seguenti: « , nei termini stabiliti con circolare del Ministero della salute, »;

c) al comma 4-bis le parole « prescritto ciclo » sono sostituite dalle seguenti: « ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo » e le parole « dodici mesi » sono sostituite dalle seguenti: « nove mesi ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 15 dicembre 2021.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

3.1

Granato

Respinto

Sopprimere l'articolo.

3.2

Angrisani

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 3.

(Durata delle certificazioni verdi COVID-19)

        1. All'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al comma 2, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

        "b-bis) avvenuta guarigione da COVID-19 per gli asintomatici, previa consegna al medico di medicina generale e al pediatra di libera scelta, del risultato del test sierologico da cui si evince un titolo anticorpale in grado di proteggere il soggetto precedentemente infettato";

        b) al comma 4:

            1) al primo periodo, dopo le parole: "lettera b)" sono inserite le seguenti: "e lettera b-bis,",

            2) al primo periodo, le parole: "ha una validità di sei mesi" sono sostituite con le seguenti: "hanno una validità di nove mesi";

            3) al primo periodo, dopo le parole: "lettera b)" sono inserite le seguenti: "e b-bis);

            4) al secondo periodo, la parola: "semestrale" è soppressa; 

            5) all'ultimo periodo le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "nove mesi";

        c) al comma 10:

            1) all'ultimo periodo dopo la parola "b)" sono inserite le parole ", b-bis".».

3.3

Ciampolillo, Martelli

Respinto

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

       «0a) al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: "quest'ultimo";».

3.4

Zaffini, La Russa, Malan, Ciriani

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

        «2-bis) dopo la lettera c-bis), aggiungere la seguente lettera:

         "c-ter) avvenuta somministrazione della prima dose del vaccino anti-SARS-CoV-2 unitamente all' effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei  criteri stabiliti  con  circolare  del  Ministero  della  salute,  con  esito negativo al virus SARS-CoV-2."».

3.5

Angrisani

Respinto

Al comma 1, lettera b), numero 1, sostituire le parole: «nove mesi» con le seguenti: «sei mesi».

3.6

Angrisani

Respinto

Al comma 1, lettera b), numero 2, sostituire le parole: «nove mesi», con le seguenti: «sei mesi».

3.7

Granato

Respinto

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 3) con il seguente:

       «3) il terzo periodo è sostituito con il seguente: "La certificazione verde COVID-19 di cui al primo periodo è rilasciata altresì contestualmente all'avvenuta guarigione dopo una precedente infezione da SARS-CoV-2, ed ha validità di 12 mesi a partire dalla data di rilascio."».

3.8

Vitali

Ritirato

Al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire le parole: «nei termini stabiliti con circolare del Ministero della salute», con le seguenti: «anche oltre i dodici mesi successivi in presenza di anticorpi che all'esame sierologico, da effettuare con cadenza trimestrale, risultano capaci di attività neutralizzante».

3.9

Malan, La Russa

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

        «b-bis) Al comma 4, primo e terzo periodo, le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi";».

3.12

Malan, La Russa

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

        «b-bis) Al comma 4, primo e terzo periodo, le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "nove mesi".»

3.10

Coltorti, Mantovani, Lorefice, Ricciardi, Pesco

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

        «b-bis) al comma 4, primo periodo, le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "nove mesi";».

3.11

Augussori, Grassi, Pirovano, Riccardi, Calderoli

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

        «b-bis) al comma 4, primo periodo, le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "nove mesi";».

3.13

Angrisani

Respinto

Al comma 1, lettera c),  sostituire le parole: «nove mesi» con le seguenti: «sei mesi».

3.14

Toninelli, Garruti, Mantovani, Perilli, Santangelo, Coltorti

Ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G3.14

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

        «c-bis) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

        "5-bis. La certificazione verde COVID-19 di cui al presente articolo cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza della stessa, l'interessato sia identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2. Il sistema TS comunica la positività alla Piattaforma nazionale-DGC, unitamente ai dati di contatto dell'interessato eventualmente disponibili. La Piattaforma-DGC genera una revoca delle certificazioni verdi rilasciate all'interessato risultato positivo, inserendo gli identificativi univoci di dette certificazioni nella lista delle certificazioni revocate. La Piattaforma comunica la revoca al Gateway europeo per l'aggiornamento delle analoghe piattaforme istituite negli altri Stati membri dell'Unione europea. Al momento della revoca, la Piattaforma nazionale-DGC invia inoltre una notifica alla persona positiva.

        5-ter. La certificazione verde COVID-19 di cui al presente articolo viene temporaneamente sospesa qualora, nel periodo di vigenza della stessa, l'interessato sia identificato come contatto stretto di casi con infezione da SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie per l'intero periodo della quarantena. Il sistema TS comunica la quarantena alla Piattaforma nazionale-DGC, unitamente ai dati di contatto dell'interessato eventualmente disponibili. La Piattaforma-DGC genera una revoca temporanea delle certificazioni verdi rilasciate all'interessato identificato come contatto stretto, inserendo gli identificativi univoci di dette certificazioni nella lista delle certificazioni revocate. La Piattaforma comunica la revoca temporanea al Gateway europeo per l'aggiornamento delle analoghe piattaforme istituite negli altri Stati membri dell'Unione europea. Al momento della revoca temporanea, la Piattaforma nazionale-DGC invia inoltre una notifica alla persona interessata."»

3.15

Malan, La Russa

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

        «c-bis) dopo il comma 5, inserire il seguente:

        "5-bis. Ai fini del rilascio delle certificazioni di cui al presente articolo, nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento Ue 2021/935 sul Green Pass europeo che riconosce la possibilità agli Stati di riconoscere in via straordinaria i vaccini non approvati dall'Agenzia europea per i medicinali, sono considerate valide le vaccinazioni approvate in altri Stati se effettuate da cittadini italiani o dai residenti in tali Stati, o nell'ambito della sperimentazione per il preparato Reithera."».

G3.1

Toninelli, Garruti, Mantovani, Perilli, Santangelo, Romano

Respinto

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge di " Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali " (A.S. 2463);

        premesso che:

            l'articolo 3 reca una serie di disposizioni inerenti la validità dei certificati verdi COVID-19;

        considerato che:

            dalle recenti cronache è emerso un evidente difetto applicativo, legato al Green pass, che consente di mantenere attivo il certificato verde anche se è stata disposta la quarantena a causa di un'infezione accertata da Covid-19;

            a causa di problemi di comunicazione tra sistemi regionali e nazionali, il sistema di tracciamento del Green pass ha dimostrato di avere una falla, consentendo a persone che dovrebbe restare isolate in quarantena di poter usufruire della certificazione per l'accesso alle attività e servizi subordinati al possesso della stessa;

            è necessario agire rapidamente per garantire un sistema di revoca efficace, anche a livello europeo, al fine di porre rimedio all'utilizzo fraudolento dello stesso;

            è necessario, al contempo, allineare i sistemi regionali che hanno comunicato l'evento sanitario mettendo a disposizione di Regioni e Province autonome la lista delle certificazioni dei propri assistiti revocate,

        impegna il Governo:

            ad adottare mediante un apposito DPCM le modalità operative con cui revocare in modo efficace e rapido le certificazioni verdi rilasciate a soggetti che risultino casi accertati come positivi al SARS-CoV-2, al fine di evitare utilizzazioni fraudolente delle stesse certificazioni.

G3.14 (già em. 3.14)

Toninelli, Garruti, Mantovani, Perilli, Santangelo, Coltorti, Montevecchi

Respinto

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali (AS 2463);

        premesso che:

        L'articolo 3 riduce, con decorrenza dal 15 dicembre 2021, da dodici a nove mesi la durata di validità del certificato-verde COVID-19 generato dal completamento del ciclo primario di vaccinazione contro il COVID-19 e specifica che il medesimo periodo di validità decorre anche dall'eventuale somministrazione di una dose di richiamo;

        Considerato che:

        è emerso sulla base di diversi controlli effettuati dalle forze dell'ordine che molte persone risultate positive ad un test di rilevazione del Covid 19, o sottoposte a quarantena per contatto stretto con persona positiva, continuano a svolgere una normale attività sociale attraverso l'uso del green pass rilasciato precedentemente, la cui validità non viene revocata o temporaneamente sospesa a seguito della positività o quarantena;

            è necessario garantire un sistema di implementazione e aggiornamento della Piattaforma - DGC che consenta di revocare o sospendere la certificazione verde nel momento in cui l'interessato riceva la notizia della positività o la necessità della quarantena da parte delle autorità sanitarie competenti,

        impegna il Governo:

            a monitorare il funzionamento della Piattaforma-DGC e la relativa interconnessione con il sistema TS, al fine di migliorare il relativo funzionamento e garantire la revoca immediata del green pass in caso di sopravvenuta positività e la sospensione momentanea del green pass per i contatti stretti sottoposti a quarantena.

ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 4.

(Estensione dell'impiego delle certificazioni verdi COVID-19)

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 3, il secondo periodo è soppresso;

b) all'articolo 9-bis, comma 1:

1) alla lettera a) le parole « , ad eccezione dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati » sono soppresse;

2) dopo la lettera a) è inserita la seguente:

« a-bis) alberghi e altre strutture ricettive »;

3) alla lettera d), dopo le parole: « limitatamente alle attività al chiuso » sono inserite le seguenti: « , nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità »;

c) all'articolo 9-quater:

1) al comma 1:

1.1 alla lettera b) le parole « ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina e di quelli impiegati nei collegamenti marittimi da e per l'arcipelago delle Isole Tremiti » sono soppresse;

1.2 alla lettera c), dopo le parole « di tipo » sono inserite le seguenti: « interregionale, »;

1.3 alla lettera e) le parole « ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale » sono soppresse;

1.4 alla lettera e-bis) le parole « titoli di viaggio. » sono sostituite dalle seguenti: « titoli di viaggio; »;

1.5 dopo la lettera e-bis) è aggiunta la seguente:

« e-ter) mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale. »;

2) al comma 2, le parole « esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti » sono sostituite dalle seguenti: « di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale »;

3) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per i mezzi del trasporto pubblico locale o regionale le predette verifiche possono essere svolte secondo modalità a campione. ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 6 dicembre 2021.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

4.1

Ciampolillo, Martelli

Respinto

Sopprimere l'articolo.

4.2

Granato

Id. em. 4.1

Sopprimere l'articolo.

4.3

Paragone

Id. em. 4.1

Sopprimere l'articolo

4.4

Angrisani, Granato (*)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4

        1. All'articolo 2-quater del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, aggiungere, in fine le seguenti parole: "e che, in ogni caso, siano sottoposte a tampone rapido antigenico o molecolare prima dell'uscita e al rientro nella struttura."».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.5

Angrisani, Granato (*)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4.

        1. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo la lettera a) è inserita la seguente: "a-bis) Il rilascio delle certificazioni verdi Covid-19, di cui al presente articolo è esteso anche per i soggetti che hanno contratto il virus in maniera asintomatica e che presentano un test sierologico attestante la presenza di un titolo anticorpale tale da rientrare nei range di riferimento post guarigione da Sars-Cov-2."».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.6

Angrisani, Granato (*)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4

        1. All'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo il comma 6-ter, aggiungere il seguente: "6-quater. Ai soggetti ai quali è stata somministrata la prima dose di vaccino e che sono in attesa di completare il ciclo vaccinale, anche per l'ottenimento del green pass, è prevista la gratuità del tampone antigenico rapido e, all'occorrenza, di quello molecolare."».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.7

Angrisani, Granato (*)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4

        1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) dopo l'articolo 9-septies, inserire i seguenti:

            "Art. 9-septies.1 - (Attività di screening). - Ai lavoratori del settore pubblico e privato, esentati dalla somministrazione del vaccino o che per scelta non intendano sottoporsi allo stesso, è prevista la gratuità dei tamponi antigenici o molecolari senza oneri a carico del datore di lavoro.

            Art. 9-septies.2 - (Campagna screening Nazionale). - Al fine di contrastare la diffusione del virus Sars-Cov-2, è promossa una campagna di screening a livello nazionale mediante test antigenici rapidi e/o molecolari a carico del Servizio Sanitario Nazionale."».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.8

Angrisani, Granato (*)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4

        1. All'articolo 9-octies, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. In ogni caso è fatto divieto al datore di lavoro di stilare elenchi, conservare i QR-Code delle certificazioni verdi, di estrarre dati sensibili, di trattenere copie cartacee delle certificazioni ovvero di produrre screenshot e/o fotografie delle stesse."».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.9

Malan, La Russa

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

        «a-bis) all'articolo 9, comma 2, dopo la lettera b), è inserita la seguente:

        "b-bis) possesso di certificazione medica attestante l'effettuazione di un test sierologico che accerti la presenza di anticorpi in quantità uguale o superiore al valore stabilito, insieme alla durata temporale dell'esenzione, con circolare del Ministero della salute."»

        Conseguentemente, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

        «4-bis. La certificazione verde COVID-19  rilasciata  sulla  base  della condizione prevista dal comma 2, lettera b-bis), ha una validità di tre mesi dall'ultima certificazione.»

4.10

Ciampolillo, Martelli (*)

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

________________

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Lannutti e Abate

4.11

Malan, La Russa

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1).

4.12

Angrisani, Granato (*)

Precluso

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1).

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.13

Angrisani, Granato (*)

Precluso

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.14

Mallegni

Ritirato

Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire il capoverso «a-bis», con il seguente:

        «a-bis) strutture alberghiere ed extralberghiere »

4.15

Angrisani, Granato (*)

Respinto

Al comma 1, lettera b), al numero 3), sopprimere le parole: «, con l'esclusione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.16

Malan, La Russa

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

       «b-bis) all'articolo 9-bis, comma 3, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: "nonché a coloro che lavorano esclusivamente in remoto o all'aperto"».

4.17

Granato

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

      «b-bis) all'articolo 9-ter.1, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: "4-bis. Le istituzioni di cui al comma 1 prevedono l'attivazione della didattica a distanza per i soggetti che, a causa delle limitazioni all'accesso e all'utilizzo dei mezzi di trasporto di cui all'articolo 9-quater, comma 2, della presente legge, non riescano a raggiungere l'istituzione con mezzi propri."».

4.18

Ciampolillo, Martelli (*)

Respinto

Al comma 1 sopprimere la lettera c).

________________

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Lannutti e Abate

4.19

Angrisani (*)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1, lettera c), numero 1), sopprimere il numero 1.1.

________________

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta le senatrici Granato e Drago

4.20

Angrisani, Granato (*)

Precluso

Al comma 1, lettera c), numero 1), sopprimere il numero 1.2.

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.21

Ciampolillo, Martelli (*)

Precluso

Al comma 1, lettera c), numero 1) sopprimere i numeri 1.3 e 1.5.

________________

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Lannutti e Abate

4.22

Angrisani, Granato (*)

Precluso

Al comma 1, lettera c), numero 1), sopprimere il numero 1.3.

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.23

Angrisani, Granato (*)

Precluso

Al comma 1, lettera c), numero 1), sopprimere il numero 1.5.

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.24

La Pietra, Malan, La Russa

Respinto

Al comma 1, lettera c), numero 1), numero 1.5, al capoverso «e-ter», aggiungere le seguenti parole: «ad esclusione di navi e traghetti in ambito regionale da e per le piccole isole, per i soli residenti nelle medesime».

4.25

Granato

Respinto

Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 2) con il seguente: «2) Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti di età inferiore ai sedici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano altresì ai soggetti che utilizzano i mezzi di trasporto per ragioni di studio o lavoro.».

4.26

Mantovani, Coltorti, Romano, Lorefice, Ricciardi

Ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G4.26

Al comma 1, lettera c), numero 2), aggiungere in fine le seguenti parole: «è aggiunto in fine il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al comma 1, lettera e-ter) non si applicano agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado per l'accesso ai mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale.".»

4.27

Granato

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

        «c-bis) al comma 6 dell'articolo 9-quinquies, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "fermo restando il diritto al ricevimento dell'assegno alimentare.";

         c-ter) al comma 6 dell'articolo 9-septies, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "fermo restando il diritto al ricevimento dell'assegno alimentare.".».

4.28

La Commissione

Approvato

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

        «c-bis) all'articolo 9-septies, al comma 1, dopo le parole: "a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato" sono inserite le seguenti: ", ivi compresi i titolari di servizi di ristorazione o di somministrazione di pasti e bevande,"».

G4.1

Parente

Ritirato

Il Senato,

            in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali (AS 2463),

        premesso che:

            l'articolo 4 del decreto oggetto di esame introduce delle estensioni relativamente all'impiego delle certificazioni verdi Covid-19;

            in attuazione del precedente decreto 127/2021 riguardante all'utilizzo del green pass sui luoghi di lavoro, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia, con circolare del 12 ottobre 2021, ha definito le modalità di accesso agli istituti penitenziari per dipendenti ed utenti;

            in particolare, con la circolare si chiarisce che l'obbligo di possesso ed esibizione del green pass è rivolto al personale dipendente, nonché a tutti gli altri soggetti che vi si recano per svolgere la propria attività lavorativa;

            anche al fine di garantire piena tutela del diritto di difesa evitando di introdurre ostacoli all'esercizio dello stesso, l'accesso resta invece libero per i difensori che si recano presso gli istituti per svolgere i colloqui con i propri assistiti, considerando inoltre "tra i difensori e l'Amministrazione non intercorre alcuna relazione lavorativa" e che pertanto tale figura professionale è qui equiparabile a quella dell'utente;

            sono inoltre esclusi dal suddetto obbligo i familiari dei soggetti detenuti o arrestati che accedono agli istituti penitenziari per lo svolgimento dei colloqui, infatti gli istituti penitenziari non sono ricompresi tra i servizi ex art. 9-bis DL 52/2021 per l'accesso ai quali è previsto il possesso dei green pass;

        considerato che:

            secondo quanto riportato dal Segretario Generale del sindacato di polizia penitenziaria, relativamente ai colloqui con i visitatori, l'unica misura preventiva attualmente adottata consiste nell'installazione di pannelli in plexiglass montati sopra dei tavoli, oltre che all'obbligo di mascherina;

            parrebbe quindi opportuno prevedere delle misure preventive maggiormente efficaci, in particolare tenendo conto che le carceri, per loro natura strutturale, sono dei luoghi potenzialmente sensibili alla rapida propagazione del virus, ovvero possono essere teatro di focolai, come denunciato dallo stesso Segretario, relativamente ai contagi registrati nei mesi recenti in Campania, Sicilia e Puglia,

        impegna il Governo:

            al fine di prevenire la diffusione del virus negli istituti penitenziari in quanto luogo altamente sensibile alla diffusione del virus Sars-Cov-2, a considerare la possibilità di estendere l'obbligo di possesso ed esibizione delle certificazioni verdi Covid-19 anche ai visitatori dei detenuti o degli arrestati, prevedendo inoltre degli strumenti atti a garantire che tale misura non interferisca con il diritto ai colloqui con i familiari. 

G4.2

Parente

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

            in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali (AS 2463),

        premesso che:

            l'articolo 4 del decreto oggetto d'esame estende l'impiego delle certificazioni verdi Covid-19, incluso il c.d. green pass base, anche per accedere ai mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;

            la disposizione non si applica solo ai bambini di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale per ragioni mediche certificate;

            nella tabella relativa alle attività consentite con e senza green pass, diffusa tramite il sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è specificato che tra i mezzi di trasporto su cui vige il suddetto obbligo vi è anche il trasporto scolastico dedicato cui accedono anche coloro che hanno compiuto i dodici anni di età;

        considerato che:

            al fine di tutelare il diritto all'istruzione, l'uso della certificazione verde non è stato introdotto per l'accesso degli studenti agli istituti scolastici di grado primario e secondario;

            l'introduzione dell'obbligo di green pass sui mezzi di trasporto pubblico, nonchè su quelli di trasporto scolastico dedicato, secondo le disposizioni di cui sopra, è una potenziale interferenza con il diritto all'istruzione, poiché costringe coloro che normalmente utilizzano tali mezzi per recarsi a scuola, una popolazione che secondo le statistiche Istat si attesterebbe intorno al 26,6% degli studenti, a scegliere tra il trasporto privato, che non è necessariamente nelle loro disponibilità, e sottoporsi a un test antigenico rapido quasi quotidianamente, incorrendo pertanto in una esosa spesa economica che poche famiglie possono affrontare;

        considerato inoltre che:

            il Ministro dell'Interno, audita dalla 1^ Commissione permanente del Senato, in sede di discussione del decreto in oggetto, ha affrontato la questione riportando una rassicurazione limitata all'illustrazione del dato secondo cui, da quando il decreto è entrato in vigore, non sono stati riscontrati problemi di limitazione al diritto allo studio, in seguito ai controlli fatti sui mezzi di trasporto in applicazione della disposizione in qui in oggetto;

            il fatto che, finora, non si siano registrati casi in cui uno studente denunci di essere impossibilitato a raggiungere il suo istituto scolastico perché non in possesso della certificazione verde, oppure che lo stesso venga sanzionato perché salito su un mezzo di trasporto pubblico non munito della stessa certificazione, non esime dalla responsabilità, ovvero dal dovere, di rettificare una criticità normativa da cui deriva una chiara interferenza con il diritto all'istruzione, soprattutto per gli studenti appartenenti a famiglie a basso reddito,

        impegna il Governo:

            ferma restando l'importanza di incentivare la campagna vaccinale tra gli studenti e al fine di garantire una piena tutela del diritto all'istruzione, a considerare tempestivamente l'adozione di misure volte ad esentare, a prescindere dall'età, gli studenti delle scuole primarie e secondarie dall'obbligo di possedere la certificazione verde sui mezzi di trasporto pubblico, qualora siano in grado di attestare che si trovano sullo stesso al fine di raggiungere il proprio istituto per lo svolgimento delle attività scolastiche, ovvero di dover rientrare al proprio domicilio o doversi recare in altro luogo al termine delle stesse.

________________

(*) Accolto dal Governo

G4.26 (già em. 4.26)

Mantovani, Coltorti, Romano, Lorefice, Ricciardi, Montevecchi

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge di " Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali " (A.S. 2463);

        premesso che:

        l'articolo 4 del provvedimento in esame estende l'obbligo di certificazione verde COVID-19, c.d. green pass, per l'accesso ai treni interregionali, ai mezzi di trasporto pubblico locale e regionale, agli autobus impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, ai traghetti impiegati nei collegamenti nello Stretto di Messina e con le isole Tremiti;

        considerato che:

        dall'applicazione di tale disposizione sono esclusi i soggetti di età inferiore ai dodici anni e quelli esenti dalla campagna vaccinale per ragioni mediche certificate;

            ritenuto inoltre che:

        al fine di tutelare il diritto all'istruzione, l'uso della certificazione verde non è stato introdotto per l'accesso degli studenti agli istituti scolastici di grado primario e secondario;

            la maggior parte dei ragazzi raggiunge l'istituto scolastico mediante i mezzi di trasporto pubblici,

        impegna il Governo:

            ad adottare apposite misure volte ad esentare gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado dall'obbligo di possesso del green pass per l'accesso ai mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale.

________________

(*) Accolto dal Governo

G4.0.100 (già em. 5.0.6 testo 2)

De Petris, Ruotolo, Castaldi (*)

Non posto in votazione (**)

Il Senato,

        visto il tema posto con l'emendamento 5.0.6 (testo 2),

        impegna il Governo:

            ad individuare le soluzioni più adeguate per assicurare la più ampia disponibilità per l'accesso dei cittadini alla fruizione di tamponi antigenici.

________________

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S, il senatore Mirabelli e i restanti componenti del Gruppo PD.

(**) Accolto dal Governo

ARTICOLO 5 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 5.

(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 di avvenuta vaccinazione o di avvenuta guarigione)

1. All'articolo 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 dopo le parole « per le singole zone » sono aggiunte le seguenti: « salvo quanto previsto al comma 2-bis »;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Nelle zone gialla e arancione, la fruizione dei servizi, lo svolgimento delle attività e gli spostamenti, limitati o sospesi ai sensi della normativa vigente, sono consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), e ai soggetti di cui al comma 3, primo periodo, nel rispetto della disciplina della zona bianca. Ai servizi di ristorazione di cui al comma 1, lettera a), nelle predette zone, si applica il presente comma ad eccezione dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati e delle mense e catering continuativo su base contrattuale, ai quali si applicano le disposizioni di cui al comma 1. »;

c) al comma 3, primo periodo, le parole « esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti » sono sostituite dalle seguenti: « di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale »;

d) al comma 4, le parole « al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « ai commi 1 e 2-bis » e le parole « al medesimo comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « ai medesimi commi 1 e 2-bis ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 29 novembre 2021. Fino al 5 dicembre 2021 è consentita la verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 in formato cartaceo, nelle more dell'attuazione dell'articolo 6, comma 2.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

5.1

Granato

Respinto

Sopprimere l'articolo.

5.2

Paragone

Id. em. 5.1

Sopprimere l'articolo

5.3

Parente, Magorno

Ritirato

Al comma 1, premettere il seguente:

      «01. All'articolo 2-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Agli accompagnatori muniti delle certificazioni di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), è inoltre consentito l'accesso ai reparti di degenza, nel rispetto delle indicazioni del direttore sanitario della struttura."»

5.4

Malan, La Russa

Respinto

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).

5.5

Vitali, Valente, Magorno, Augussori, Ruotolo, Bressa

Ritirato

Apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1, lettera b), capoverso «2-bis», sostituire le parole «la fruizione dei servizi, lo svolgimento delle attività e gli spostamenti, limitati o sospesi ai sensi della normativa vigente» con le seguenti: «la fruizione dei servizi e lo svolgimento delle attività elencati nella tabella di cui all'allegato 1-bis»;

        b) dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. All'allegato 2 annesso al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è premesso l'allegato 1-bis, di cui alla tabella A allegata al presente decreto.

        Conseguentemente all'articolo 6, comma 1, sostituire le parole: «lo svolgimento delle attività e la fruizione dei servizi per i quali in zona gialla sono previste limitazioni» con le seguenti: «lo svolgimento delle attività e la fruizione dei servizi elencati, con riferimento alla zona gialla, nella tabella di cui all'allegato 1-bis al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87».  

        Conseguentemente aggiungere, in fine, la seguente tabella:

        «Tabella A

            (Art. 5, comma 1-bis)

        "Allegato 1-bis (Art. 9-bis, comma 2-bis)  

Tabella dei servizi e delle attività consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso di certificazione verde di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), e ai soggetti di cui al comma 3, primo periodo, dell'articolo 9-bis.

 

ZONA GIALLA

 

BAR E RISTORANTI (ESCLUSI QUELLI NELLE STRUTTURE RICETTIVE)

1.

Consumazione al tavolo al chiuso

 

STRUTTURE RICETTIVE (INCLUSI I BAR E I RISTORANTI DELLA STRUTTURA)

2.

Servizio di ristorazione al chiuso non riservato ai clienti della struttura ricettiva

 

ATTIVITÀ ED EVENTI CULTURALI

3.

Accesso a spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali (con capienza al 100%) al chiuso

 

EVENTI SPORTIVI

4.

Accesso a eventi e competizioni sportivi in stadi e palazzetti (capienza del 60% al chiuso e del 75% all'aperto)

 

ATTIVITÀ LUDICHE O RICREATIVE

5.

Accesso a sale da ballo e discoteche

6.

Feste non conseguenti a cerimonie civili e religiose

 

 

ZONA ARANCIONE

 

IMPIANTI NEI COMPRENSORI SCIISTICI

1.

Acquisto di skipass che consente anche in via non esclusiva l'accesso a funivie, cabinovie e seggiovie qualora utilizzate con chiusura delle cupole paravento

2.

Acquisto di skipass per uso esclusivo di impianti di risalita diversi da funivie, cabinovie e seggiovie qualora utilizzate con chiusura delle cupole paravento

 

ACCESSO A ESERCIZI E UFFICI

3.

Accesso ai negozi presenti nei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi (il possesso del certificato non è richiesto per farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole, librerie)

 

BAR E RISTORANTI (ESCLUSI QUELLI NELLE STRUTTURE RICETTIVE)

4.

Consumazione al banco

5.

Consumazione al tavolo all'aperto

6.

Consumazione al tavolo al chiuso

 

STRUTTURE RICETTIVE (INCLUSI I BAR E I RISTORANTI DELLA STRUTTURA)

7.

Servizio di ristorazione all'aperto non riservato ai clienti della struttura ricettiva

8.

Servizio di ristorazione al chiuso non riservato ai clienti della struttura ricettiva

 

ATTIVITÀ SPORTIVE IN STRUTTURE PUBBLICHE O PRIVATE

9.

Attività sportiva o motoria al chiuso (palestre, piscine, centri natatori)

10.

Attività sportiva o motoria all'aperto (piscine e centri natatori)

11.

Accesso agli spogliatoi

12.

Sport di squadra e attività sportiva in centri e circoli sportivi al chiuso

13.

Sport di contatto al chiuso

14.

Sport di contatto all'aperto

 

ATTIVITÀ ED EVENTI CULTURALI

15.

Accesso a spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali (con capienza al 100%) al chiuso

16.

Accesso a mostre, musei e altri luoghi della cultura al chiuso

 

EVENTI SPORTIVI

17.

Accesso a eventi e competizioni sportivi in stadi e palazzetti (capienza del 60% al chiuso e del 75% all'aperto)

 

ATTIVITÀ LUDICHE O RICREATIVE

18.

Accesso a sale da ballo e discoteche

19.

Feste conseguenti a cerimonie civili e religiose

20.

Feste non conseguenti a cerimonie civili e religiose

21.

Accesso ai centri benessere al chiuso

22.

Accesso ai centri termali all'aperto e al chiuso (il possesso del certificato non è richiesto per le prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche)

23.

Accesso a parchi tematici e di divertimento, a parchi giochi e ludoteche ed a spettacoli viaggianti

24.

Centri culturali e centri sociali e ricreativi al chiuso (ivi compresi i circoli associativi del Terzo settore)

25.

Centri culturali e centri sociali e ricreativi all'aperto (ivi compresi i circoli associativi del Terzo settore)

26.

Sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò

            "».

5.6

Augussori, Grassi, Pirovano, Riccardi, Calderoli

Ritirato

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso «2-bis» aggiungere il seguente:

        «2-ter. In zona rossa la fruizione e lo svolgimento dei servizi alla persona sono consentite esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), e ai soggetti di cui al comma 3, primo periodo. Resta fermo l'obbligo del rispetto delle disposizioni previste dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 21 maggio 2021 recante "Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-Cov-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro."».

        Conseguentemente, all'allegato 24 annesso al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021, sono aggiunte, in fine, le seguenti voci: «Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere; Servizi dei centri estetici».

5.7

Vitali

Ritirato

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso «2-bis» aggiungere il seguente:

        «2-ter. In zona rossa la fruizione e lo svolgimento dei servizi alla persona sono consentite esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), e ai soggetti di cui al comma 3, primo periodo. Resta fermo l'obbligo del rispetto delle disposizioni previste dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 21 maggio 2021 recante "Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-Cov-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro."».

        Conseguentemente, all'allegato 24 annesso al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021, sono aggiunte, in fine, le seguenti voci: «Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere; Servizi dei centri estetici».

5.8

De Petris, Ruotolo

Ritirato

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso «2-bis» aggiungere il seguente:

        «2-ter. In zona rossa la fruizione e lo svolgimento dei servizi alla persona sono consentite esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), e ai soggetti di cui al comma 3, primo periodo. Resta fermo l'obbligo del rispetto delle disposizioni previste dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 21 maggio 2021 recante "Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-Cov-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro."».

        Conseguentemente, all'allegato 24 annesso al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021, sono aggiunte, in fine, le seguenti voci: «Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere; Servizi dei centri estetici».

5.9

Garnero Santanchè, Malan, La Russa

Ritirato

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso «2-bis» aggiungere il seguente:

        «2-ter. In zona rossa la fruizione e lo svolgimento dei servizi alla persona sono consentite esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), e ai soggetti di cui al comma 3, primo periodo. Resta fermo l'obbligo del rispetto delle disposizioni previste dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 21 maggio 2021 recante "Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-Cov-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro."».

        Conseguentemente, all'allegato 24 annesso al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021, sono aggiunte, in fine, le seguenti voci: «Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere; Servizi dei centri estetici».

5.10

Quagliariello

Ritirato

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso «2-bis» aggiungere il seguente:

        «2-ter. In zona rossa la fruizione e lo svolgimento dei servizi alla persona sono consentite esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), e ai soggetti di cui al comma 3, primo periodo. Resta fermo l'obbligo del rispetto delle disposizioni previste dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 21 maggio 2021 recante "Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-Cov-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro."».

        Conseguentemente, all'allegato 24 annesso al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021, sono aggiunte, in fine, le seguenti voci: «Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere; Servizi dei centri estetici».

5.11

Valente

Ritirato

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso «2-bis», inserire il seguente:

        «2-ter. Nella zona rossa la fruizione e lo svolgimento dei servizi alla persona sono consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), e ai soggetti di cui al comma 3, primo periodo.»

5.12

Zaffini, La Russa, Malan

Respinto

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «Fino al 5 dicembre 2021 è consentita la verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 in formato cartaceo, nelle more dell'attuazione dell'articolo 6 comma 2».

G5.1

Parente

Respinto

Il Senato,

            in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali (AS 2463),

        premesso che:

            l'articolo 5 del decreto oggetto di esame introduce l'impiego delle certificazioni verdi COVID 19 di avvenuta vaccinazione o di avvenuta guarigione - c.d. green pass rafforzato - relativamente alla fruizione dei servizi, lo svolgimento delle attività e gli spostamenti, limitati o sospesi nelle zone gialla e arancione;

            come riportato nella relazione introduttiva del decreto, la misura consente che i servizi, le attività e gli spostamenti in oggetto possano continuare per i soggetti in possesso del green pass rafforzato secondo il regime della zona bianca, e persegue pertanto l'importante fine di scongiurare delle nuove chiusure e di tutelare l'attività economica;

        considerato che:

            anche a causa della diffusione della variante Omicron, i casi di contagio, nonché i ricoveri, da SARS-Cov-2 sono in costante aumento;

            i luoghi cui si applicano le restrizioni delle zone gialla e arancione sono particolarmente sensibili, rappresentando dei contesti dove la probabilità della diffusione del virus è particolarmente alta,

        impegna il Governo:

            al fine di continuare a preservare lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali qualora l'incremento dei casi dovesse raggiungere una soglia critica, a considerare l'opportunità di estendere l'obbligo del possesso della certificazione verde Covid-19 ex. art. 9, comma 2 lettere a), b) e c-bis), DL 52/2021, limitatamente all'accesso ai luoghi di lavoro, anche a coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nei luoghi ove la fruizione dei servizi, lo svolgimento delle attività e gli spostamenti, sono subordinati al possesso del green pass rafforzato, secondo il disposto dell'articolo 5 del DL 172/2021. 

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 5

5.0.1

Faraone, Magorno

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Misure urgenti in materia di personale sanitario)

        1. Al comma 1, dell'articolo 3-quater, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito con modificazioni dalla dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, la parola: "quattro" è sostituita dalla seguente: "otto".»

5.0.2

Castaldi, Mantovani, Coltorti

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di effettuazione di test molecolari e antigienici rapidi da parte degli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87)

        1. Al fine di ampliare le attività di rilevamento dei contagi da SARS-CoV-2, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dotati di spazi idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza, possono effettuare test molecolari e antigienici rapidi, di cui, rispettivamente, all'articolo 9, comma 1, lettere c) e d), del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, secondo le modalità e i prezzi previsti nel protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126.»

5.0.4

Castaldi, Mantovani, Coltorti

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Disposizioni in materia di esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87)

        1. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, possono effettuare i servizi e le prestazioni professionali erogati dalle farmacie pubbliche e private di cui agli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, all'articolo 1, commi 418, 419 e 420 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, all'articolo 20, comma 2, lettera h), del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 e all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.»

5.0.6 (testo 2)

De Petris, Ruotolo

Ritirato e trasformato nell'odg G4.0.100

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Misure per la somministrazione di test antigenici rapidi nelle parafarmacie)

             1. Al fine di ampliare le attività di rilevamento dei contagi da SARSCoV- 2, fino al 31 marzo 2022 gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dotati di spazi idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la sicurezza degli assistiti e la tutela della riservatezza, possono effettuare test antigienici rapidi, di cui, all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, secondo le modalità e i prezzi previsti nel protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126.

        2. Ai fini di cui al presente articolo gli esercizi di cui al comma 1 si avvalgono di modalità telematiche sicure, approvate dal ministero della salute, per trasmettere, senza ritardo, i dati relativi alla somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 alla regione o alla provincia autonoma di riferimento.

        3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo le modalità attraverso le quali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, deve essere effettuata la trasmissione dei dati indicati al comma 2, sono approvate previa intesa in sede di Conferenza Stato Regione ai sensi dell'art 8 comma 6 della legge n. 131/2003.

        4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

5.0.3

Granato

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Detrazioni per l'effettuazione dei tamponi COVID-19)

       1. A partire della data di entrata in vigore della presente legge, per le spese sostenute per motivi di lavoro, di salute o studio, ai fini dell'effettuazione del test di cui al comma 1, lettera c), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e successive modificazioni e integrazioni, spetta una detrazione dall'imposta lorda, limitatamente all'anno 2022, nella misura del 99 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a 5.000 euro pro capite, per i soggetti facenti parte di un nucleo familiare con requisiti reddituali e patrimoniali non superiori a quelli definiti dall'articolo 2, comma 1, lettere b) e c) del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2019, n. 23.

        2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, entro il limite complessivo di 550 milioni di euro per il 2022, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 447, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.».

5.0.5

Granato

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Abrogazione dello scudo penale e indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze irreversibili da vaccinazioni)

      1. Gli articoli 3 e 3-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati.

      2. Dopo l'articolo 9-octies del decreto-legge 22 aprile 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente: "9-nonies. Le disposizioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, si applicano a tutti i soggetti che, a causa delle vaccinazioni per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, abbiano riportato lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica.".».

5.0.7 (già 7.0.2)

Malan, La Russa

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Istituzione di un fondo per l'incentivazione della campagna vaccinale tramite indennizzo degli eventi avversi causati dalla vaccinazione anti COVID-19)

        1. Al fine di incentivare la più ampia adesione alla campagna vaccinale, analogamente a quanto disposto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210 nonché dalla legge 29 ottobre 2005, n. 229 in materia di indennizzi in favore dei soggetti danneggiati da complicanze a causa di vaccinazioni obbligatorie, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, un Fondo con dotazione iniziale pari a 50 milioni di euro finalizzato al riconoscimento di un indennizzo in favore di chiunque abbia riportato, a causa della vaccinazione anti COVID-19, eventi avversi, rilevati nell'anno 2021, che abbiano generato invalidità permanenti o morte.

        2. Con decreto del Ministro della salute da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono determinate le modalità di attuazione del presente articolo e le procedure per la richiesta di indennizzo, nei limiti dell'importo del fondo di cui al comma 1 e fino ad esaurimento delle risorse stanziate.

       3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

ARTICOLO 6 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 6.

(Disposizioni transitorie)

1. Dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022, nelle regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, i cui territori si collocano in zona bianca, lo svolgimento delle attività e la fruizione dei servizi per i quali in zona gialla sono previste limitazioni sono consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), del decreto-legge n. 52 del 2021, nonché ai soggetti di cui all'articolo 9-bis, comma 3, primo periodo, del predetto decreto-legge n. 52 del 2021, nel rispetto della disciplina della zona bianca. Nei servizi di cui al primo periodo sono compresi quelli di ristorazione, a eccezione di quelli prestati all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati e delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, ai quali si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 9-bis del predetto decreto-legge n. 52 del 2021.

2. Nelle more della modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono autorizzati gli interventi di adeguamento necessari a consentire la verifica del possesso delle sole certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), del decreto-legge n. 52 del 2021.

EMENDAMENTI

6.1

Augussori

Respinto

Sopprimere l'articolo.

6.2

Malan, La Russa

Id. em. 6.1

Sopprimere l'articolo.

6.3

Paragone

Id. em. 6.1

Sopprimere l'articolo.

6.4

Granato

Id. em. 6.1

Sopprimere l'articolo.

6.5

Ricciardi, Coltorti, Mantovani, Romano

Ritirato

Aggiungere in fine i seguenti commi:

        «2-bis. I soggetti in possesso della prenotazione relativa alla somministrazione della dose di richiamo, sono esenti dal pagamento di eventuali tamponi effettuati nel periodo compreso tra la scadenza della validità della certificazione verde COVID-19 prevista dall'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e la somministrazione della predetta dose. I soggetti decadono dal beneficio di cui al precedente periodo in caso di modificazione o cancellazione della prenotazione da parte del richiedente o nel caso di anticipazione della medesima prenotazione.

        2-ter. Il beneficio di cui al comma 2-bis è riconosciuto nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce tetto massimo di spesa. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 6

6.0.1

Gaudiano, Ricciardi

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Sanzioni)

        1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza dovuta alla diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, il pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, contraffà o altera certificazioni verdi COVID-19, ovvero mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a 4 anni e sei mesi e la multa da euro 1.000 a euro 1.600. Se il fatto è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, la pena prevista dal periodo precedente è ridotta di un terzo.

        2. Fino alla cessazione dello stato di emergenza dovuta alla diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, chiunque, senza essere concorso nella falsità, fa uso di una certificazione verde COVID-19 falsa, è punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni e sei mesi e la multa da euro a 800 a euro 1.400.

        3. Fino alla cessazione dello stato di emergenza dovuta alla diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, chiunque utilizza illegittimamente la certificazione verde COVID-19 di un altro soggetto attribuendola a sé, è punito con la reclusione fino ad un anno e sei mesi e la multa da euro 600 a euro 1.200.».

Capo III

CONTROLLI E CAMPAGNE DI INFORMAZIONE

ARTICOLO 7 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 7.

(Controlli relativi al rispetto delle disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. Il Prefetto territorialmente competente, entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito, entro tre giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, adotta un piano per l'effettuazione costante di controlli, anche a campione, avvalendosi delle forze di polizia e del personale dei corpi di polizia municipale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza, in modo da garantire il rispetto dell'obbligo del possesso delle certificazioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021. Il Prefetto trasmette al Ministro dell'interno una relazione settimanale dei controlli effettuati nell'ambito territoriale di competenza.

2. Le attività di cui al comma 1 sono svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

7.1

Granato

Respinto

Sopprimere l'articolo.

7.2

Paragone

Id. em. 7.1

Sopprimere l'articolo.

7.3

Briziarelli, Augussori, Grassi, Pirovano, Riccardi, Calderoli

Ritirato

Apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1, dopo le parole: «agente di pubblica sicurezza» inserire le seguenti: «e del personale del Corpo forestale dello Stato assorbito nell'Arma dei Carabinieri»;

        b) aggiungere, in fine, il seguente comma: «2-bis. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in 5.850.000 euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

7.4

Malan, La Russa

Respinto

Al comma 1, primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «compatibilmente con l'attuazione dei compiti normalmente svolti da tali soggetti.»

7.5

Malan, La Russa

Respinto

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

7.6

Malan, La Russa

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: «settimanale» fino alla fine del periodo con le seguenti: «mensile dell'attività svolta a tutela dei cittadini e del rispetto delle leggi, evidenziando qual è l'entità dei controlli di cui al periodo precedente in tale ambito».

7.7

Malan, La Russa

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: «settimanale» con la seguente: «mensile».

7.8

Toninelli, Garruti, Mantovani, Perilli, Santangelo, Romano

Ritirato

Apportare le seguenti modificazioni:

        a) dopo il comma 1 inserire il seguente:

        «1-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di garantire il rispetto dell'obbligo del possesso e la regolarità delle certificazioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, le forze di polizia e il personale dei corpi di polizia municipale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza, accedono alle informazioni della Piattaforma nazionale-DGC. L'accesso alle informazioni di cui al periodo precedente avviene secondo le modalità stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 6, comma 2 del presente decreto.»

        b) al comma 2 dopo le parole: «di cui al comma 1» inserire le seguenti: «e al comma 1-bis».

7.9

Ricciardi, Mantovani, Coltorti

Ritirato

Apportare le seguenti modificazioni:

        a) dopo il comma 1, inserire il seguente:

       «1-bis. Al fine di monitorare altresì l'andamento della diffusione del contagio da Covid-19, il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, adotta un piano per l'effettuazione costante di controlli con test antigenici rapidi a campione, avvalendosi per tali ragioni dei Direttori delle ASP territorialmente competenti per attività di screening dedicate a favore di lavoratori pubblici e privati, alunni e docenti afferenti alle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, personale docente e non docente delle università e della ricerca e studenti universitari che abbiano completato il ciclo di vaccinazione. I Direttori delle ASP territorialmente competenti trasmettono settimanalmente al Commissario straordinario ed al Ministro della Salute una relazione degli screening effettuati e dei relativi risultati nell'ambito territoriale di propria competenza per un monitoraggio effettivo di tutto il territorio nazionale.»;

        b) al comma 2 dopo le parole: «di cui al comma 1» inserire le seguenti: «e al comma 1-bis».

G7.1

Rufa, Iwobi

Ritirato

Il Senato,

        esaminato il provvedimento A.S. 2463 "Conversione in legge del decreto legge 26 novembre 2021, n.172, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da Covid-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali,

      premesso che:

            la relazione introduttiva del decreto sottolinea come il provvedimento sia mirato "a proseguire la strategia di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19 sul territorio nazionale, basata sul presupposto che la vaccinazione rappresenti un'arma imprescindibile nella lotta alla pandemia, configurandosi come un'irrinunciabile opportunita` di protezione individuale e collettiva";

            in Italia, considerando la popolazione residente maggiore di 12 anni, la percentuale di protetti dal virus Covid-19, per avvenuta vaccinazione o guarigione, è dell'88,31 per cento (dati 15 dicembre Lab24). Le campagne di informazione rivolte ai cittadini, gli obblighi vaccinali imposti a molte categorie di lavoratori, le restrizioni alle attività da svolgere senza il certificato verde rafforzato hanno congiuntamente concorso ad aumentare notevolmente il numero delle persone che si sono sottoposte a vaccinazione;

            nei luoghi di sbarco e alle frontiere terrestri sono state avviate tutte le procedure di vaccinazione contro il Covid-19, ma gli ospiti dei centri di accoglienza, benchè dichiarino "in netta maggioranza di essere a conoscenza della disponibilità di un vaccino per evitare di ammalarsi di COVID-19 (89,3%)", si mostrano poco propensi a farlo;

            il Ministero della Salute e l'Istituto Superiore di Sanita` si sono attivati, soprattutto per la presenza di numerosi minori nelle strutture di accoglienza, per valutare la necessita` di somministrare le vaccinazioni previste dal nostro calendario vaccinale e dell'eta` dei soggetti. Somministrare a chi viene nel nostro Paese i vaccini che in Italia sono obbligatori o fortemente consigliati è di fondamentale importanza, in primo luogo per evitare il rischio che vengano contratte malattie importanti e dall'altra, per evitare possibili forme di contagio;

            a luglio 2021 è stato pubblicato dal Tavolo Asilo e Immigrazione (TAI) e il Tavolo Immigrazione e Salute (TIS) il "Dossier COVID-19. Indagine sulla disponibilità a vaccinarsi contro il COVID-19 da parte delle persone ospitate nei centri/strutture di accoglienza in Italia", in cui si evidenzia che quasi il 60% di persone ospitate non è incline ad aderire ad offerta vaccinale;

            la percentuale molto bassa di persone vaccinate contro il Covid-19 nei centri di accoglienza presenta un grande profilo di criticità per l'elevato rischio di contagio, dovuto principalmente alla condivisione di spazi comuni e al carente utilizzo di dispositivi di protezione individuali, e può trasformarsi in una vera emergenza sanitaria dal momento in cui, come molto frequentemente accade, gli ospiti lasciano, senza autorizzazione, le strutture e fanno perdere le proprie tracce,

        impegna il Governo:

            a mettere in atto tutte le azioni necessarie affinchè una percentuale così alta di persone non vaccinate che condividono quotidianamente gli spazi comuni dei centri di accoglienza, spesso senza il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, non rappresenti un imminente rischio di focolaio per il Covid-19, pericoloso per la salute degli ospiti, di tutti coloro che a vario titolo operano nelle strutture e per i cittadini tutti, in caso di allontanamento non autorizzato o di fuga.

ARTICOLO 8 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 8.

(Campagne di informazione)

1. Al fine di promuovere un più elevato livello di copertura vaccinale, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri elabora un piano per garantire i più ampi spazi sui mezzi di comunicazione di massa per campagne di informazione, formazione e sensibilizzazione sulla vaccinazione anti SARS-CoV-2. All'attuazione del presente articolo, si provvede nei limiti delle risorse iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e destinate alle suddette finalità.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

8.1

Granato

Respinto

Sopprimere l'articolo.

8.2

Paragone

Id. em. 8.1

Sopprimere l'articolo.

8.3

Malan, La Russa

Respinto

Dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Nelle suddette campagne non possono essere fornite notizie false e non è consentito l'uso di immagini di bambini.».

8.4

Malan, La Russa

Respinto

Dopo il primo periodo, inserire il seguente: «A supporto di tali campagne, al fine di dissipare eventuali dubbi, entro quindici giorni dalla promulgazione della legge di conversione del presente decreto, detto Dipartimento provvede, con il supporto dell'ISTAT, alla pubblicazione dei dati sulla mortalità generale mensile degli ultimi cinque anni, suddivisi per classi di età, quanto meno distinguendo i decessi sotto e sopra i 40 anni.».

G8.1

Malan, La Russa

Respinto

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge 2463 di conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali,

        impegna il Governo:

            a rendere noti, nell'ambito della pubblicazione dei dati sulla pandemia da Sars-Covid-19, l'incidenza di contagi, ricoveri e decessi, separando gli eventi occorrenti nei primi quindici giorni dalla somministrazione del vaccino dagli altri.

ARTICOLO 9 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 9.

(Misure urgenti in materia di controlli radiometrici)

1. All'articolo 72, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, le parole « 30 novembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 ».

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

9.1

Granato

Respinto

Sopprimere l'articolo.

9.2

Paragone

Id. em. 9.1

Sopprimere l'articolo.

9.3 (testo 3)

La Commissione

Approvato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9

         1. Al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, all'articolo 72, comma 4, primo periodo, le parole: "30 novembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2022".».

G9.1

Malan, La Russa

Inammissibile

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge 2463 di conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali, articolo 9,

        impegna il Governo:

            a rispondere ad almeno metà delle interrogazioni scritte sull'emergenza Covid entro il 31 gennaio 2022.

G9.2

Malan, La Russa

Inammissibile

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge 2463 di conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali, articolo 9,

        impegna il Governo:

            a rispettare il requisito dell'omogeneità nell'emanazione di decreti-legge.

G9.3

Cangini

Improponibile

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali (AS 2463);

        premesso che:

            il settore degli artisti, interpreti ed esecutori è uno dei settori che ha sofferto maggiormente la crisi e le interruzioni del lavoro a causa dell'emergenza sanitaria;

            fermo restando che il Governo ha adottato importanti iniziative a carattere economico e fiscale di sostegno agli artisti, interpreti ed esecutori;

            al fine di alleggerire anche le complessità in materia fiscale che esistono nella gestione dei diritti connessi al diritto d'autore, il Governo ha altresì adottato una norma atta a semplificare le modalità di riscossione dei compensi di copia privata audio rendendo più immediata la cessione dei compensi anche agli aventi diritto;

            la composizione stessa e le caratteristiche del mercato degli artisti rendono tuttavia ancora non agile la gestione e il versamento delle imposte dirette e indirette degli stessi all'Erario, provocando un rallentamento della gestione dei compensi agli artisti a causa della macchinosità nella gestione delle imposte dirette che sarebbe superabile con una maggiore responsabilizzazione delle Organizzazioni di Gestione Collettiva o Enti di Gestione Indipendente in fase ripartizione dei diritti individuali il pagamento agli artisti interpreti esecutori senza preventivamente richiedere loro l'emissione di documento fiscale idoneo (fattura),

        impegna il Governo:

            a valutare l'opportunità di semplificare il pagamento relativo ai diritti connessi spettanti agli artisti, interpreti ed esecutori, consentendo che tali diritti siano equiparati agli analoghi diritti d'autore fuori dall'ambito di applicazione IVA e che suddetta IVA rimanga in capo agli organismi di gestione collettiva che riscuotono dagli utilizzatori il diritto.

G9.4

Cangini

Improponibile

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali (AS 2463);

        premesso che:

            il settore dello spettacolo e della cultura continua a risentire pesantemente in termini economici degli effetti derivanti dall'emergenza sanitaria e dalle sue proroghe

            è auspicabile la stabilizzazione, a partire dall'anno 2022, della Carta elettronica riservata ai 18enni per l'acquisto di biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale, musica registrata, prodotti dell'editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro o di lingua straniera;

            le scorse edizioni hanno visto il principale operatore di commercio elettronico intercettare l'80% delle spese on line e il 60% di tutte le risorse pubbliche dedicate al bonus; 

            una misura simile a quelle italiana è stata prevista anche dalla legislazione francese che ha introdotto il "pass-culture", prevedendo che i "beni digitali" non possano costituire più di un terzo della spesa e vieta le consegne a domicilio dei beni fisici,

        impegna il Governo:

            a valutare l'opportunità di introdurre un limite delle risorse investite per la misura che può adottare ogni operatore, al fine di evitare la concentrazione della spesa su di uno solo soggetto.  

G9.5

Cangini

Improponibile

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali (AS 2463);

        premesso che:

            il settore del turismo e della cultura continua a risentire pesantemente in termini economici degli effetti derivanti dall'emergenza sanitaria e dalle sue proroghe;

            il settore dell'editoria d'arte e turismo, in termini di fatturato, ha un valore rispettivamente di circa 90 milioni e 50 milioni di euro e ha una funzione di straordinaria importanza per la promozione del territorio, della cultura e della conoscenza del nostro Paese;

            il turismo culturale è stato fortemente penalizzato dalla chiusura di musei e di mostre e dal divieto di viaggiare;

            nel 2020 è stato introdotto il contributo a valere sul Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per alleviare la situazione di estrema gravità;

            nel primo semestre del 2021 le difficoltà derivanti dall'adozione di misure per contrastare l'epidemia Covid-19 ha prodotto una diminuzione di fatturato dal 60 all'80% registrata a confronto con l'analogo periodo del 2019. I dati del secondo semestre non paiono avere una tendenza confortante,

        impegna il Governo:

            a valutare l'estensione del contributo a sostegno del settore editoriale d'arte e turismo al 2021 per ovviare alla perdurante situazione di criticità.

G9.6

Cangini

Improponibile

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali (AS 2463);

        premesso che:

            il settore delle biblioteche risulta essere uno tra quelli più danneggiati dall'emergenza sanitaria prodotta dal Covid-19 (accedere alle sale di studio e di lettura, avvalersi del servizio di prestito, delle postazioni internet, dei dispositivi digitali);

            è importante il ruolo svolto dalle biblioteche statali nella divulgazione della cultura e della lettura, ed è importante garantire risorse finanziarie per l'acquisto di libri da parte delle stesse, almeno per ciascuno degli anni 2022 e 2023;

            secondo i dati forniti dal Ministero della Cultura sui fondi erogati nel 2020 mostrano come la quota del Sud e in Sicilia sia troppo bassa in rapporto alla popolazione residente;

            le biblioteche di queste regioni, dove vive il 32% della popolazione italiana, hanno ricevuto il 16% dei fondi;

            nel 2020 il contributo erogato ha premiato i sistemi bibliotecari più virtuosi del Paese, a conferma che essi hanno una diversa solidità in base all'area geografica di appartenenza,

        impegna il Governo:

            a prevedere l'introduzione di un meccanismo perequativo territoriale al fine di porre rimedio ad una distribuzione disomogenea sul territorio nazionale verificatasi nella prima edizione della misura;

            ad agevolare e stimolare la crescita dei sistemi bibliotecari più svantaggiati.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 9

9.0.1

La Commissione

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Clausola di salvaguardia)

        1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.».

9.0.2

Vitali

Improponibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis

(Ulteriori misure straordinarie per l'assunzione degli specializzandi)

        1. Al fine di continuare a far fronte alle esigenze straordinarie derivanti dalla diffusione del Sars-Cov-2 e di garantire i livelli essenziali di assistenza, al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, articolo 2-bis, comma 1, lettera a), primo periodo, le parole: "iscritti all'ultimo e al penultimo", sono sostituite dalle seguenti: "a partire dal primo".».

9.0.3

Vitali, Gallone

Improponibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis

(Misure temporanee per la raccolta e il trattamento dei RAEE del Raggruppamento 3 di cui all'Allegato 1 del decreto ministeriale 25 settembre 2007, n. 185)

        1. Al fine di consentire la corretta raccolta e l'adeguato trattamento di talune categorie di RAEE e di promuovere pratiche virtuose di recupero dei rifiuti in un'ottica di economia circolare, nel rispetto degli obiettivi di cui alla Missione M2C1.1 del PNRR, nonché di prevenire infiltrazioni mafiose e traffici illeciti di rifiuti, per 12 mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione sono adottate le seguenti misure straordinarie e temporanee per la gestione dei rifiuti del Raggruppamento 3 di cui all'Allegato 1 del decreto ministeriale 25 settembre 2007, n. 185:

        a) il deposito temporaneo, di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb), numero 2), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché il deposito presso i centri di raccolta comunali di cui al decreto 8 aprile 2008 e il deposito preliminare alla raccolta presso i distributori di cui all'articolo 11, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, fatte salve le disposizioni in materia di prevenzione incendi, sono consentiti fino ad un quantitativo massimo doppio;

        b) ai soggetti titolari di autorizzazione alla gestione rifiuti rilasciata ai sensi dell'articolo 208 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e del titolo II-bis della parte II del medesimo decreto, per le operazioni di deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13), nel rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi e delle disposizioni in materia di elaborazione dei Piani di emergenza di cui all'articolo 26-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, è consentito l'aumento della capacità annua e istantanea di stoccaggio nel limite massimo dell'80 per cento, a condizione che detto limite rappresenti una modifica non sostanziale ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006. La disposizione si applica anche ai titolari di autorizzazione per l'effettuazione di operazioni di recupero ai sensi degli articoli 214 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006 ferme restando le quantità massime fissate dal decreto ministeriale 5 febbraio 1998 (Allegato 4), dal decreto ministeriale n. 161 del 12 giugno 2002 e dal decreto ministeriale n. 269 del 17 novembre 2005.

        2. Gli ampliamenti degli stoccaggi di rifiuti possono essere effettuati nelle medesime aree autorizzate, ovvero in aree interne al perimetro della ditta aventi i medesimi presidi ambientali e nel rispetto delle norme tecniche di stoccaggio relative alle caratteristiche del rifiuto.

        3. Le deroghe concesse allo stoccaggio di rifiuti di cui al comma 1, lettera b), non comportano un adeguamento delle garanzie finanziarie.»

9.0.4

Cangini

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Misure urgenti per la fiscalità connessa al settore degli artisti, interpreti, esecutori)

     1. All'articolo 3, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla lettera a), dopo le parole: "simili relative a diritti d'autore" sono aggiunte le seguenti: "e diritti connessi", e dopo le parole: "eredi o legatari," sono aggiunte le seguenti: "nonché dagli artisti interpreti esecutori e loro eredi o legatari".»

        Conseguentemente sostituire il titolo del Capo III con il seguente: «CONTROLLI, SEMPLIFICAZIONI E CAMPAGNE DI INFORMAZIONE».

ARTICOLO 10 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 10.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

PROPOSTA DI COORDINAMENTO

Coord.1

La Commissione

Approvata

All'articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 3,

            - al secondo periodo, sostituire le parole: «entro cinque giorni dalla ricezione della richiesta» con le seguenti: «entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito» e le parole: «o comunque l'insussistenza» con le seguenti: «ovvero la documentazione comprovante l'insussistenza»;

            - al terzo periodo, sostituire le parole: «attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale» con le seguenti: «attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale»;

            b) al comma 4:

            al primo periodo, sostituire le parole: «alle Federazioni nazionali competenti» con le seguenti: «alla Federazione nazionale competente»;

            al secondo periodo, dopo le parole: «13 settembre 1946, n. 233» aggiungere le seguenti: «, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561»;

            al terzo periodo, sostituire le parole: «dell'Ordine territoriale competente» con le seguenti: «dell'Ordine professionale territorialmente competente» e le parole: «ha natura dichiarativa, non disciplinare» con le seguenti: «ha natura dichiarativa e non disciplinare»;

            c) al comma 5, sostituire le parole: «all'Ordine territoriale competente» con le seguenti: «all'Ordine professionale territorialmente competente»;

            d) al comma 6, sostituire le parole: «Per i professionisti sanitari» con le seguenti: «Per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario».

        All'articolo 2, comma 1, capoverso Art. 4-ter, apportare le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, alinea, sostituire le parole: «decreto-legge n. 52 del 2021» con le seguenti: «decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87»;

            b) al comma 3, al primo periodo, sostituire le parole: «l'adempimento del predetto obbligo vaccinale» con le seguenti: «l'adempimento dell'obbligo vaccinale di cui al comma 1» e, al terzo periodo, sostituire le parole: «attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale» con le seguenti: «attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale»;

            c) al comma 4, al terzo periodo, sostituire le parole: «previa verifica del sistema informativo NoIPA» con le seguenti: «previa verifica tramite i servizi di rilevazione delle presenze forniti dal sistema informativo NoIPA»;

            d) alla rubrica, sostituire le parole: «organismi della legge n. 124 del 2007» con le seguenti: «organismi di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124».

        All'articolo 3, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), sostituire le parole: «o della somministrazione», ovunque ricorrono, con le seguenti: «o a seguito della somministrazione».

        All'articolo 4, comma 1, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:

            a) al numero 1.1), sostituire le parole: «ad esclusione» con le seguenti: «, ad esclusione»;

            b) al numero 1.2), sostituire le parole: «sono inserite le seguenti» con le seguenti: «è inserita la seguente»;

            c) al numero 1.3), sostituire le parole: «ad esclusione» con le seguenti: «, ad esclusione».

        All'articolo 5,apportare le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «salvo quanto previsto» con le seguenti: «, salvo quanto previsto».

            b) al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, secondo periodo, sostituire le parole: «delle mense e catering continuativo» con le seguenti: «delle mense e del catering continuativo».

        All'articolo 6, apportare le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, sostituire le parole: «in possesso delle certificazioni verdi» con le seguenti: «in possesso di una delle certificazioni verdi» e le parole: «del decreto-legge n. 52 del 2021» con le seguenti: «del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87»;

            b) al comma 2, dopo le parole: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021,» inserire le seguenti: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 17 giugno 2021,».

        All'articolo 7, comma 1, al primo periodo, sostituire le parole: «decreto-legge n. 52 del 2021» con le seguenti: «decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87» e, al secondo periodo, sostituire le parole: «relazione settimanale dei controlli» con le seguenti: «relazione settimanale sui controlli».

        All'articolo 8, comma 1, dopo le parole: «All'attuazione del presente articolo» sopprimere il seguente segno d'interpunzione: «,».

 

Allegato B

Pareri espressi dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 2463 e sui relativi emendamenti

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi istruttori forniti dal Governo, preso atto che:

- con riguardo all'articolo 1, viene fatto presente che la disposizione in oggetto non reca innovazioni rispetto alla vigente normativa circa le procedure di comunicazioni e controlli che, nella sostanza, sono solo prorogate e riferite alla terza dose vaccinale. Di conseguenza, non si dovrebbero determinare criticità sull'organizzazione del Servizio sanitario nazionale e sui servizi sociosanitari, nell'ipotesi, verosimile, che chi si sia sottoposto alle prime due dosi di vaccino completerà il ciclo vaccinale con la terza dose;

- in merito all'articolo 2, viene rappresentato che anche per le regioni e gli enti locali le spese relative alle sostituzioni del personale privo di vaccinazioni saranno coperte dalle economie derivanti dalle mancate retribuzioni del personale sprovvisto di certificazione verde;

- relativamente all'articolo 4, viene confermato, come riportato nella relazione tecnica, che la disposizione riveste carattere ordinamentale e dalla stessa, pertanto, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Altresì, viene precisato che i gestori dei servizi di trasporto indicati dall'articolo 9-quater, comma 1, del decreto-legge n. 52 del 2021, come modificato dall'articolo 4 del decreto-legge in esame, ivi inclusi quelli che ricadono nel perimetro della pubblica amministrazione, svolgono le prescritte attività di controllo con le risorse disponibili a legislazione vigente, nell'ambito delle ordinarie attività di organizzazione e gestione dei medesimi servizi che già prevedono l'effettuazione dei controlli sull'utenza relativamente al possesso dei necessari titoli di viaggio. Con riferimento poi alla prospettata eventualità di "perdita di parte del bacino d'utenza anche da parte di imprese di trasporto partecipate da pubbliche amministrazioni, con riflessi sui ricavi e sugli utili d'esercizio (e quindi sui dividendi retrocessi alla pubblica amministrazione)" , si evidenzia che, in considerazione dell'attuale livello di vaccinazione della popolazione e degli obblighi vaccinali previsti a legislazione vigente, non è stimata alcuna apprezzabile riduzione del bacino d'utenza;

- per quanto attiene all'articolo 7, viene fatto presente che, sin dall'inizio della pandemia, l'azione di controllo del rispetto delle misure di contenimento della diffusione del virus è sempre stata assicurata dalla polizia di Stato, così come anche dalle altre forze di polizia e dalle polizie locali, sotto il coordinamento dei prefetti. In tal senso, l'articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020, mettendo a sistema le previsioni recate dai primi decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanati, ha previsto una chiara attribuzione di competenza, i cui effetti sono destinati a durare per l'intera fase di emergenza. ln tale quadro, la norma di cui all'articolo 7 in commento non aggiunge nuove e diverse attribuzioni, ma le modula e le procedimentalizza, rendendo obbligatoria l'acquisizione del parere del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica; ne consegue, pertanto, che i controlli previsti dal decreto-legge in commento ed effettuati dal personale della polizia di Stato sono sostenibili con le risorse disponibili a legislazione vigente, anche alla luce del fatto che tali verifiche possono essere effettuate anche a "campione" e che le stesse possono essere abbinate all'azione coordinata di controllo del territorio;

- in merito all'articolo 8, viene ribadito che tale disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal momento che alle attività ivi previste si provvede nei limiti delle risorse iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e destinate alle finalità indicate dal presente articolo,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo nel presupposto che alle iniziative formative e informative di cui all'articolo 8 si faccia fronte nei limiti delle risorse iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e destinate alle finalità indicate dal medesimo articolo.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.9, 1.20,

1.21, 1.22, 1.23, 1.26, 1.0.1, 2.5, 2.15, 2.29, 2.30, 2.32, 2.33, 2.45, 2.56, 2.0.3, 4.6, 4.7, 4.17, 4.27, 5.0.1, 5.0.3, 6,5, 7.3, 7.9, 8.4, 9.0.2, 9.0.3 e 9.0.4.

Sugli emendamenti 5.0.2, 5.0.4 e 5.0.6 (già 7.0.1), il parere è non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: "«Articolo 5-bis.

(Misure per la somministrazione di test antigenici rapidi nelle parafarmacie)

1. Al fine di ampliare le attività di rilevamento dei contagi da SARS-CoV-2, fino al 31 marzo 2022, gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dotati di spazi idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la sicurezza degli assistiti e la tutela della riservatezza, possono effettuare test antigienici rapidi, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, secondo le modalità e i prezzi previsti nel protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126.

2. Ai fini di cui al presente articolo, gli esercizi di cui al comma 1 si avvalgono di modalità telematiche sicure, approvate dal Ministero della salute, per trasmettere, senza ritardo, i dati relativi alla somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 alla Regione o alla Provincia autonoma di riferimento.

3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, le modalità attraverso le quali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, deve essere effettuata la trasmissione dei dati indicati al comma 2, sono approvate previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge n. 131 del 2003.

4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per 1a finanza pubblica.».".

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti, fatta eccezione per le proposte 1.4, 2.0.1, 2.0.2, 5.0.5 e 5.0.7 (già 7.0.2), il cui esame resta sospeso.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea e precedentemente accantonati, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 5.0.5 e 5.0.7 (già 7.0.2).

Sugli emendamenti approvati dalla Commissione di merito e trasmessi dall'Assemblea esprime parere non ostativo.

Testo integrale dell'intervento della senatrice Toffanin nella discussione generale del disegno di legge n. 2463

Signor Presidente, Governo, onorevoli colleghe e colleghi, con l'individuazione della nuova variante Omicron, a partire dalla prima settimana di dicembre, si è avviata anche in Europa una nuova ondata della pandemia da Covid-19. Stiamo vivendo un momento molto delicato, in cui si è resa necessaria l'introduzione di nuove misure urgenti - (a cominciare dalla proroga dello stato di emergenza fino al 31 marzo 2022) - atte a contenere l'epidemia e i suoi effetti devastanti.

Misure che possono apparire impattanti nella vita di ognuno di noi, ma che in realtà - di fronte al virus, quel nemico invisibile, subdolo, violento e mutante - ci permettono di proseguire nelle nostre attività lavorative, sociali e scolastiche.

Oggi ci troviamo a discutere il provvedimento cosiddetto super green pass. Il decreto in oggetto ha come obiettivi principali quello di salvaguardare la salute nazionale e garantire continuità delle attività economiche e sociali del Paese.

In primis, abbiamo il dovere di preservare la salute dei cittadini, adottando provvedimenti che possano ridurre sempre di più il numero dei contagi e dei decessi da Covid-19, e che difendano l'operatività dei servizi sanitari, a garanzia della qualità e continuità delle prestazioni erogate dalla sanità pubblica e privata e a tutela dei pazienti. Rientra in quest'ottica l'obbligo della vaccinazione booster per le professioni sanitarie, come per il personale del comparto della difesa, della sicurezza e del soccorso pubblico.

Delle considerazioni aggiuntive meritano i provvedimenti sul personale scolastico. Gli specialisti psicologi ci hanno messo in guardia sugli effetti devastanti che la chiusura della didattica in presenza ha avuto sui bambini e ragazzi in età scolastica, sia dal punto di vista psicologico che dal punto di vista della sostenibilità da parte delle famiglie. La continuità dell'attività didattica in presenza è uno degli obiettivi principali di questo Governo. In tal senso, riveste una particolare importanza, oltre che per gli obiettivi di salvaguardia della salute, l'obbligo di vaccinazione comprensivo della terza dose di richiamo anche per il personale scolastico.

Nell'ambito della strategia di lotta alla diffusione dei contagi della pandemia, rientra anche l'obbligo di certificazione verde rafforzata per attività inerenti lo spettacolo, gli eventi sportivi e altre manifestazioni artistico/culturali, così come per i mezzi di trasporto.

I dati epidemiologici derivanti dall'esperienza nazionale e dei Paesi stranieri (in cui l'ondata pandemica è in fase più avanzata che da noi) hanno invece suggerito che la protezione anticorpale derivante da vaccino o da guarigione della malattia è più breve di quanto si pensasse, soprattutto in considerazione dell'insorgenza di nuove varianti Covid-19. Di qui il provvedimento di riduzione della durata della validità del green pass da dodici a nove mesi.

Teniamo presente che a seguito della successiva effettiva recrudescenza della pandemia dovuta all'insorgenza e alla rapidissima diffusione della nuova variante Omicron, a questi provvedimenti sono seguiti degli altri, al momento già in vigore, che però ne hanno mantenuto l'impostazione fondamentale, a conferma che si andava nella giusta direzione.

L'obiettivo del Governo rimane quello di salvaguardare la salute pubblica e prevenire altri lockdown, prevenire la DAD, prevenire la chiusura di attività commerciali e favorire il lavoro.

D'altra parte i dati parlano chiaro: esiste anche una questione di responsabilità. I posti in ospedale e in terapia intensiva sono occupati per i due terzi da non vaccinati. È chiaro che esistono cittadini che per diverse ragioni di salute non hanno potuto ricorrere al vaccino, ma ci sono anche tante persone che non hanno voluto ricorrere al vaccino.

E se da una parte la campagna vaccinale massiva ha permesso di non far collassare il Paese, dall'altra c'è chi, oltre a mettere a rischio la propria vita, riempiendo le sale di terapia intensiva, impedisce anche la cura di altre patologie perché molti interventi chirurgici - penso a quelli per i malati di cancro - abbisognano successivamente di ricoveri in terapia intensiva.

Gli effetti della campagna vaccinale intensiva sono evidenti se si confrontano i dati di questo periodo rispetto a quelli dello scorso anno. Con circa 200.000 nuovi contagi giornalieri, (ieri 220.532) se fossimo nelle condizioni dell'anno passato, avremmo avuto in 8 giorni 34.000 morti, 100.000 ricoveri e 13.000 terapie intensive. Questi confronti ci devono dunque far ben sperare e guardare al futuro con occhi diversi rispetto alla fase in cui ancora non si conoscevano i tempi per la produzione di un vaccino.

Da un lato, dunque, la lotta al virus si esplica con la salvaguardia della salute, dall'altro con la difesa del lavoro, delle attività economiche e sociali del Paese. Forza Italia non ha mai fatto mancare il proprio contributo attraverso proposte a favore di cittadini e imprese, se il 2021 si è concluso con un rimbalzo del Pil di oltre il 6 per cento, ponendoci in posizione autorevole nei confronti dell'Europa e del mondo, lo dobbiamo a questo Governo e alla resilienza degli italiani, e dobbiamo fare di tutto affinché i dati economici incoraggianti che hanno caratterizzato il 2021 possano connotare anche il nuovo anno.

Tuttavia, gli oltre due milioni di casi attualmente positivi con i milioni di casi in isolamento (per il contatto con i primi), gli spaventosi aumenti del costo dell'energia e del gas, che accompagnano la ripresa dell'inflazione, di fatto limitano le attività economiche che in questo inizio d'anno faticano a stare al passo. Tutto ciò ci pone nelle condizioni di intervenire ancora una volta per sostenere cittadini e imprese anche nel breve termine. Reintroducendo per esempio la cassa integrazione da Covid-19, intervenendo per quelle attività che continuano a subire contraccolpi maggiori rispetto ad altre, come il settore della ristorazione, del turismo, e agendo sul contenimento degli aumenti dei costi di gas ed energia che stanno mettendo in ginocchio imprese e famiglie.

Il Governo ha già stanziato circa 8 miliardi per attutire il problema dell'aumento dei costi energetici, che però non è risolto e si aggrava sempre di più. Una soluzione nell'immediato potrebbe essere quella della defiscalizzazione. Nel senso che se aumenta la base imponibile del costo dell'energia e del gas, si potrebbe almeno sgravare il carico fiscale relativo all'aumento.

Servono pertanto misure urgenti che vadano però di pari passo con quelle a medio e lungo termine.

Il Governo sta mettendo in atto più iniziative possibili per mettere in sicurezza e per non far rifermare il nostro Paese. Serve fiducia e unità, come ha ripetuto il Presidente Draghi, e serve un grande piano comunitario che affianchi le iniziative nazionali.

Il provvedimento in oggetto vuole sostenere e allo stesso tempo proteggere il Paese, avendo fiducia che la situazione dei contagi nei prossimi mesi possa migliorare, permettendoci di ridurre le misure di contenimento e di tornare ad una vita più normale e in sicurezza, con una ripresa economica costante nel tempo ed una riduzione delle spese per i cittadini.

Testo integrale dell'intervento del senatore Mautone nella discussione generale del disegno di legge n. 2463

Anche questo decreto-legge presenta una serie di misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da Covid-19. In questa difficile lotta al virus, occorre fare scelte anche sofferte o non da tutti accettate.

Voglio ribadire, signor Presidente, che la strada maestra da seguire è di affidarsi alla scienza. È chiaro che i suggerimenti e le valutazioni scientifiche vanno poi elaborate nel contesto politico ed inquadrate nell'ambito sociale, con un lavoro di condivisione che deve coinvolgere sempre tutte le forze politiche, le quali, pur partendo da convinzioni e da posizioni differenti, devono convergere su un unico progetto che abbia come punto fermo la salute del singolo cittadino sempre, però, nel contesto della collettività.

Il punto fondamentale da cui scaturiscono gli obblighi vaccinali contenuti in questo decreto è rappresentato dal presupposto che la vaccinazione rappresenti un'arma imprescindibile nella lotta alla pandemia, un'opportunità irrinunciabile di protezione individuale e collettiva.

Da questo assioma nasce la norma che riguarda l'estensione dell'obbligo vaccinale ad alcune categorie di soggetti che prestano la propria attività lavorativa a stretto contatto con persone fragili o non ancora vaccinate.

Sempre in quest'ottica di proteggere la collettività, è da considerare l'adeguamento del rilascio e della durata delle certificazioni verdi Covid-19.

Come ben sappiamo e come stiamo toccando con mano durante questa quarta ondata che ha colpito il nostro Paese, il vaccino anti-Covid, tanto bistrattato e denigrato da alcuni, ha comunque permesso, in un momento di picchi di contagi, con un tasso di positività che oramai è costantemente intorno al venti per cento, di contenere il numero dei decessi giornalieri, anche se sembra crudele dirlo, e che rappresenta un numero nettamente inferiore di quanti sfortunatamente ne abbiamo avuti nella prima e nella seconda ondata, quando i vaccini non erano ancora disponibili o la campagna vaccinale non era ancora decollata.

D'altronde è oramai dimostrato che il vaccino evita le forme clinicamente più gravi e progressive di Covid, che richiedono ricovero ospedaliero e/o in terapia intensiva.

Per onestà intellettuale, gli stessi vaccini preservano però solo in parte dal contagio o dalla possibilità di trasmettere il virus. Ecco quindi la necessità del rispetto delle norme di protezione individuale e di distanziamento collettivo. Ecco ancora l'obbligo morale di preservare i soggetti già immunizzati o più fragili con l'obbligo del green pass.

Rispettiamo le opinioni o le visioni e le concezioni diverse sulla necessità o meno di vaccinarsi, ma occorre salvaguardare chi convintamente ha creduto all'utilità del vaccino e ha aderito alla campagna vaccinale, superando in alcuni casi anche remore, ritrosie o i pregiudizi iniziali.

Occorre programmare campagne di informazione e di sensibilizzazione sempre più diffuse ed offrire messaggi facilmente comprensibili e diretti, portando dati e non solo parole; stimolando il senso di solidarietà e di appartenenza; rimuovendo le perplessità e vincendo le reticenze di alcuni, i quali a volte per ignoranza della materia o perché fuorviati da messaggi devianti sono reticenti a vaccinarsi. Questa è la strada giusta per un'adesione responsabile e convinta alla vaccinazione. Basta guardare i dati dei ricoverati nelle nostre terapie intensive: più dei due terzi sono soggetti non vaccinati; un dato questo eclatante tenendo presente che in Italia sono circa 6 milioni quelli che non si sono ancora sottoposti alla prima dose di vaccino.

Uno degli appunti che occorre muovere alla cabina di regia e a chi prende decisioni politiche certamente difficili, perché devono essere rapidamente commisurate all'andamento della curva epidemica, è la necessità di una maggiore condivisione ed adesione convinta di tutte le forze politiche, di un maggiore e più costante confronto con le Regioni e di una migliore linearità, chiarezza e comprensibilità dei provvedimenti adottati.

I cittadini devono convincersi che le misure decise e approvate, pur comportando difficoltà, privazioni e problematiche per le loro attività e per la vita stessa delle loro famiglie, rappresentano la strada giusta da percorrere.

Altro messaggio - mi permetta signor Presidente - che i cittadini vogliono ricevere è un invito alla coesione e al senso di appartenenza. Occorre offrire loro segnali forti e precisi senza andamenti ondivaghi che possano infondere fiducia e sicurezza.

Anche le osservazioni e le critiche devono essere costruttive, non distruttive o fuorvianti per chi già vive conflitti e drammi interiori e nel confronto sociale. La pandemia si vince uniti, remando nella stessa direzione e raggiungendo un alto grado di maturità di tutta la nostra collettività.

Il MoVimento 5 Stelle è presente e pronto a dare il proprio contributo di esperienza e di competenza; non è arroccato su posizioni oscurantistiche e non vuole fare dietrologia. Le sue osservazioni non sono propagandistiche e finalizzate ad aumentare semplicisticamente i consensi. Sono chiare e ferme, allineate con le direttive scientifiche e sempre pronte al confronto costruttivo. Unici interessi condivisi sono il bene di tutti, la salute dei cittadini e una ripresa progressiva e graduale economica e sociale del nostro Paese.

Testo integrale della dichiarazione di voto della senatrice Parente sul disegno di legge n. 2463

Presidente, il decreto n. 172 del novembre 2021 che ci accingiamo a convertire in legge - senza fiducia e di questo come parlamentari siamo felici- è il primo di una di nuova serie di interventi legislativi del Governo. Purtroppo il virus ci ha abituati a ragionare per fasi dell'epidemia. E questo è un momento in cui siamo costretti, da una parte, a prendere ulteriori decisioni di restrizioni - pensiamo solo alla proroga dello stato di emergenza - e, dall'altra parte, anche a cambiare approccio alla nostra vita con il virus.

Molti esperti ci dicono che andiamo verso l'endemizzazione della malattia da COVID 19. É molto probabile, anche se non ci siamo ancora per la coincidenza temporale di infezioni per la nuova variante COVID e la Delta tendenzialmente più letale e per i troppi ancora aggravamenti delle persone non vaccinate.

Ci vogliono equilibrio, buon senso, responsabilità, fiducia.

Il Governo Draghi ha scelto inequivocabilmente la strada della vaccinazione come arma di lotta al virus, anche imponendo giustamente obblighi vaccinali per alcune categorie e ora anche agli over cinquantenni. Scelta da noi condivisa, riteniamo che bisogna andare ancora avanti in questa direzione e chiediamo che il Parlamento con il Governo ne discuta più approfonditamente per arrivare ad un obbligo per tutti.

Il super green pass è lo strumento più prezioso sulla strada della sicurezza della salute e anche per l'allentamento delle misure per i vaccinati. Pensiamo all'abolizione della quarantena per i vaccinati con terza dose per contatto stretto con un positivo; misure fondamentali e da allargare per consentirci, da vaccinati, una più pacifica convivenza con il virus. Si esce da questa pandemia tutti insieme rafforzando il senso della coesione delle nostre comunità. Come legislatori, sia Parlamento che Governo, dobbiamo avere questa stella polare occupandoci di non dividere la cittadinanza ma di unirla.

A tale proposito sono molto soddisfatta per l'accoglimento da parte del Governo di tre ordini del giorno presentati dal mio Gruppo; uno è sulle visite ai parenti dei ricoverati non Covid che il Governo si è impegnato a consentire anche nei reparti. È una spina nel fianco per tutti noi pensare che, dopo due anni di pandemia, non riusciamo a trovare soluzioni organizzative in sicurezza perché i pazienti ricoverati negli ospedali possano avere affianco i propri cari. La vicinanza degli affetti è parte della cura.

L'altro ordine del giorno riguarda l'opportunità di allargare l'obbligo vaccinale per le lavoratrici e i lavoratori almeno di quei settori a contatto con il pubblico dove è richiesto il super green pass ai cittadini. Mi sembrerebbe una misura di equità e di giustizia. È da tempo che i sindacati e le organizzazioni datoriali chiedono l'obbligo per tutti per non dividere il mondo del lavoro.

E infine è stato accolto un nostro ordine del giorno che chiede al Governo di impegnarsi per risolvere una questione contraddittoria che rischia di ledere il diritto allo studio quando si è introdotto obbligo del super green pass nei mezzi pubblici. Fermo restando la politica di vaccinazione per i giovani, bisogna sanare questa situazione che potrebbe aumentare le diseguaglianze tra chi può recarsi a scuola con mezzi propri e chi non ha la possibilità di farlo. Le scuole devono rimanere aperte e consentirne l'accesso a tutti gli studenti e nello stesso tempo occorre incentivare al meglio le vaccinazioni delle ragazze e dei ragazzi.

In Commissione si è sviluppata una discussione fondamentale sulla necessità del prevedere per via legislativa gli indennizzi per eventuali gravi menomazioni derivanti da vaccini. É un risultato che dobbiamo raggiungere urgentemente perché sacrosanto.

Infine bisogna andare verso un approccio diverso ai tamponi. Fondamentale sarà nei prossimi mesi accompagnare e informare, attraverso una corretta comunicazione istituzionale, la popolazione rassicurandola su quando è opportuno eseguire un tampone, quale tipo e in quali giornate eseguirlo per avere maggiori certezze di attendibilità. Altrimenti rischiamo di smarrire il valore vero del tampone e vedere cittadine e cittadini accorrere ad eseguire i test indiscriminatamente sottoponendosi a file davanti ai centri preposti perché si sentono soli e impauriti; senza contare il costo economico per le famiglie.

In questa fase di crescita dell'epidemia è il tracciamento delle Asl che è completamente saltato e quindi è necessario potenziare il sistema pubblico di sorveglianza epidemiologica come da tempo chiediamo.

Ci sono cittadini che aspettano giorni per avere l'esito di tamponi molecolari necessario per l'attestazione della negatività dal Covid, anche se molte Regioni - a mio avviso sbagliando - hanno previsto che è sufficiente il tampone antigenico per attestare la fine della malattia.

Dunque raccomandiamo l'uso del tampone corretto e razionale. Il nostro impegno deve essere l'incentivo al vaccino e non al tampone.

In questo tema si inserisce la discussione sulla proposta di emendamenti per allargare alle parafarmacie la possibilità di effettuare tamponi antigenici, che è stata respinta in Commissione. Ci siamo dichiarati contrari ad una tale proposta perché va fuori dal perimetro consentito dalle norme che regolano le parafarmacie che sono definite dal decreto Bersani come esercizi commerciali e, in quanto tali, non sono nella rete del Sistema sanitario nazionale.

La Corte costituzionale con la sentenza 21 marzo 2017, n. 66, ha espressamente stabilito che "per quanto riguarda le prestazioni analitiche di prima istanza nessuna facoltà è stata riconosciuta in capo agli esercizi commerciali individuati in base all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (cosiddette parafarmacie) diversi dalle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale (articolo 1, comma 2, lettere d ed e, del decreto legislativo n. 153 del 2009).

Ciò in quanto vige il principio fondamentale, stabilito dalla legislazione statale in materia di «tutela della salute», secondo cui tali prestazioni sono possibili solo presso le farmacie, in considerazione del più esteso regime di obblighi, e di conseguenti garanzie per la salute dei cittadini, che gravano sulle stesse e che vanno ben oltre la mera presenza di un farmacista.

Esistono dunque differenze strutturali chiare che non si possono cambiare a macchia di leopardo senza ledere l'attuale impalcatura legislativa e i diritti dei cittadini.

Il tampone e l'inserimento dell'esito nel sistema tessera sanitaria sono atti etici e di responsabilità; tanto è vero che le parafarmacie non sono collegate al Sistema tessera sanitaria e, pertanto, non potrebbero operare la puntuale tracciatura degli esiti dei test, né, ancor meno, risulta che le parafarmacie stesse siano interconnesse alle piattaforme digitali delle Regioni per l'efficace gestione e presa in carico dei soggetti positivi all'esito dell'esecuzione dei test.

La mancata registrazione o non completa registrazione dei dati può comportare conseguenze e responsabilità di tipo epidemiologico e/o sanitario. Infatti, è fortemente raccomandato ai titolari e ai direttori di farmacia di rispettare obblighi e indicazioni e di vigilare sulla loro osservanza da parte dei loro collaboratori. Non risulta che esistano gli stessi profili nelle parafarmacie.

Quindi dobbiamo avere a cuore la sicurezza della salute della cittadinanza, compresa la sensibilità dei dati che nessuna altra piattaforma telematica potrebbe garantire.

Dispiace molto che, in contemporanea a queste nostre discussioni parlamentari, siano state emanate dichiarazioni di esponenti politici con parole pesanti e non rispettose della dialettica di quest'Aula. Penso sarebbe opportuno un dibattito pubblico nel merito delle questioni in trasparenza e semplicità per chiarezza nei confronti della cittadinanza.

Annuncio il voto favorevole a nome del Gruppo Italia Viva -Psi.

Testo integrale della dichiarazione di voto della senatrice Valente sul disegno di legge n. 2463

Signor Presidente, parto da una considerazione suggerita da un dato forse troppo semplice e persino banale per qualcuno, ma che io credo significativo e da non sottovalutare per noi che oggi dobbiamo valutare le misure inserite in questo decreto.

Il decreto che oggi convertiamo è datato 26 novembre. Lo ricordate tutti, erano giorni di relativa tranquillità sul fronte epidemico, con 10.000 casi giornalieri, con una curva epidemiologica che iniziava a risalire, è vero, ma che certo non occupava le prime pagine dei giornali, né sembrava terrorizzare l'opinione pubblica.

Le misure di questo decreto sono state messe in campo allora, con la prontezza necessaria da parte di un Governo che giustamente ha tenuto sempre massimo il livello di attenzione e la flessibilità per adeguarsi ad un nemico che cambia in fretta e che in due anni abbiamo imparato a conoscere. Ne ricordo le principali. L'obbligo vaccinale per personale sanitario, compresi, grazie ad un emendamento, anche gli studenti tirocinanti in corsia, personale scolastico e Forze dell'ordine; il green pass rafforzato per l'accesso a spettacoli, ristorazione al chiuso ed eventi sportivi, oltre ad un'estensione del green pass, tra gli altri, anche ai titolari dei servizi di ristorazione.

Oggi, dopo quasi due mesi, siamo in una situazione diversa: quella che allora era una variante nuova, ora sta diventando prevalente anche nel nostro Paese, intanto il numero di contagi è arrivato a soglie da record, e la pressione sugli ospedali, pur diversa da quella di un anno fa, desta comunque allarme e apprensione. Ma è proprio oggi, alla luce di questa situazione, che vanno giudicate le norme che sono contenute in questo decreto. Chi, tra gli altri Paesi, allora non ha avuto la stessa tempestività e la stessa flessibilità, ma invece magari ha banalizzato i rischi che erano alle porte, si è trovato dopo poche settimane a dover correre ai ripari con restrizioni molto più severe.

Lo dico perché continuo a sentire qualcuno che prova fantasiosamente a mettere in dubbio l'efficacia del green pass, e persino del vaccino, usando come prova l'aumento dei contagi.

E allora lo voglio ribadire con forza, ancora una volta: il green pass, in tutte le sue forme, è stata una scelta che in queste settimane ha protetto, insieme ad una campagna vaccinale con numeri molto importanti, tutti i cittadini italiani da una situazione che avrebbe potuto essere molto peggiore.

E se oggi, sia per i decessi sia per la pressione sul sistema sanitario, viviamo una situazione neanche paragonabile a quella di un anno fa, quando la campagna vaccinale era all'inizio, tutto questo è possibile perché, grazie alla scienza e agli investimenti nella scienza, abbiamo l'arma del vaccino e perché abbiamo il green pass.

Io sono convinta che sia stato un punto di forza di questo Governo avere stimolato le persone e i soggetti collettivi ad attivare una responsabilità collettiva. Penso che questa sia stata una scommessa coraggiosa fatta da questo Governo e da questa maggioranza, una scommessa che però è stata vinta non soltanto dal Governo, ma innanzitutto dagli italiani, dai tantissimi italiani che hanno scelto, ciascuno, di assumersi una fetta di responsabilità comune per la tutela propria e del prossimo.

C'è chi ritiene inevitabile che le democrazie liberali, in una fase di questo genere, volenti o nolenti, debbano affrontare al loro interno ondate di protesta "No Vax" o "no green pass".

Può essere che sia così, ma io penso anche che gli strumenti a disposizione della democrazia, oggi, non sono affatto armi spuntate, come qualcuno sostiene. Dialogo, rispetto della legge, capacità di produrre sintesi e compromesso tra interessi diversi, ma inevitabilmente interconnessi tra loro. Tutto questo è parte fondamentale dell'arsenale democratico, e proprio gli ultimi due anni lo hanno dimostrato, nonostante quello che alcuni, soffiando sul fuoco del complotto, vanno dicendo.

Perché se c'è una cosa che proprio la pandemia ha dimostrato, e che tutti noi in quest'Aula abbiamo sperimentato direttamente, stando in maggioranza o all'opposizione di questo Governo, è che questa è l'importanza di bilanciare principi fondamentali con misure efficaci a tutela della salute di tutti. È un compito difficile, ma non c'è via di scampo.

Anche per questo, d'altra parte, io penso che chi opera come legislatore, in Parlamento o al Governo, soprattutto in questa fase, debba fare il massimo sforzo per rendere più chiare possibili le decisioni che impattano sulla vita quotidiana dei cittadini. E allora mi rivolgo al Governo perché consideri l'opportunità di promuovere un maggiore coordinamento tra le molte norme che si sono succedute in questi mesi, spesso in aggiunta e non in forma di novella di norme precedenti, penso soprattutto in materia di certificazioni verdi. Abbiamo l'occasione di farlo. Dopo questo decreto, nelle prossime settimane la 1a Commissione ne esaminerà altri due sempre sull'emergenza sanitaria e un terzo è in conversione alla Camera. Allora io propongo questo: usiamo questa occasione per compiere una razionalizzazione, che traduca le norme sul green pass in modifiche al decreto che ne contiene la gran parte della disciplina. Indichi il Governo il modo, le possibilità sono diverse, ma tenendo presente che si tratterebbe di un servizio ai cittadini per una maggiore trasparenza e accessibilità a un mare magnum di norme che incidono sulla loro vita. Sarebbe un investimento concreto che tutti noi faremmo per rafforzare la qualità del rapporto tra Stato, classe politica e società.

Lo dico anche perché oggi, di fronte ad un'impennata senza precedenti di contagi, ad indicarci la strada da imboccare ci sono i milioni di italiani che in questi mesi hanno scelto di vaccinarsi. E la strada è esattamente quella offerta dalla tutela della salute collettiva e dell'economia, con tutti gli strumenti necessari e oggi possibili, compresa l'estensione dell'obbligo vaccinale, che alla luce dei dati è ormai una scelta matura.

Su questo voglio sottolineare un punto, che riguarda gli indennizzi a carico dello Stato che già accompagnano l'obbligo, ma che secondo noi possono diventare una garanzia ulteriore, quando ci siano danni irreversibili riconducibili al vaccino, da introdurre anche in mancanza dell'obbligo. Su questo c'è stata e continuerà ad esserci una battaglia politica, nostra ma condivisa da altre forze politiche, una battaglia che non è in difesa, né mina in alcun modo la sicurezza dei vaccini, ma vuole offrire ai cittadini una tutela e un impegno in più, per rafforzare il patto tra Stato e collettività in nome della salute pubblica e, aggiungo, anche a dimostrazione che lo Stato crede fortemente nella campagna vaccinale. Per questo è stato votato un ordine del giorno che impegna il Governo a dare risposte quando avrà stimato con più certezza le coperture necessarie.

Lo abbiamo detto tante volte ma non ci stanchiamo di ripeterlo. La fase che stiamo attraversando è diversa dal passato, sia perché dobbiamo contrastare il virus senza tornare alle chiusure totali, sia perché abbiamo la necessità di tenere a freno i ricoveri e la tenuta degli ospedali senza mettere in pericolo la ripresa, e tenendo insieme diritto alla salute e alla sicurezza e il pieno diritto all'istruzione in presenza. Bene quindi le parole usate ieri dal Presidente del Consiglio: è necessaria estrema cautela, ma insieme la capacità di minimizzare gli effetti economici e sociali, soprattutto sui più giovani.

Non è una sfida di portata minore rispetto a quella affrontata nei mesi scorsi e per questo sarebbe auspicabile che tutte le forze che hanno sostenuto questo Governo lascino da parte le indecisioni, o peggio i tatticismi, e confermino invece con chiarezza il senso di responsabilità e la coesione che si è vista nell'ultimo anno. Noi del Partito democratico ci siamo e ci saremo.

Inoltre, davanti a noi ci sono sfide enormi, che comprendono non solo la gestione della pandemia, ma anche l'attuazione del PNRR e di riforme che sono da programmare adesso senza dilazioni di cui ci pentiremmo, fino alla riforma del Patto di stabilità su cui l'Europa è attesa nei prossimi mesi.

Il Partito democratico ha chiarissimo che questo è l'orizzonte che ci aspetta nel nuovo anno e che non è il tempo di mettere davanti l'interesse di parte rispetto a quello del Paese. In tutti questi mesi, sia in Parlamento, sia nell'attività di Governo abbiamo sempre sostenuto un atteggiamento di precauzione e di prudenza. Ma soprattutto abbiamo sempre ritenuto che le scelte più difficili, in alcuni casi drammatiche, ma necessarie, richiedevano la capacità di contemperare diritti diversi, e di far convivere interessi diversi senza lasciarsi andare a speculazioni di bassa leva, magari soltanto per un punto percentuale in più nei sondaggi. Questa bussola noi del Partito democratico l'abbiamo impugnata due anni fa e da allora non l'abbiamo più perduta. Al contrario di chi invece vuole chiudere o aprire a giorni alterni, a seconda di cosa conviene sul momento. La nostra linea è chiara: soltanto un Paese che è sicuro da punto di vista sanitario è anche un Paese che riparte e riparte per davvero.

Non verremo meno ai nostri doveri. È per questo che rinnoviamo la fiducia al Governo su questo decreto. Siamo convinti che questo sia il modo migliore per essere all'altezza del momento. Per restituire ai nostri figli un Paese più sicuro dal punto di vista della salute, più forte e più giusto per quanto riguarda lo sviluppo economico e la coesione sociale.

Testo integrale della dichiarazione di voto del senatore Augussori sul disegno di legge n. 2463

Siamo chiamati a convertire in legge l'ennesimo decreto del Governo che ha introdotto misure d'urgenza relativamente alla pandemia Covid. Lo facciamo ancora una volta, adoperandoci nello sforzo di attraversare il tunnel spazio-temporale che separa l'oggi dal momento in cui il Consiglio dei ministri ha deciso che queste norme fossero la necessità impellente ed improrogabile da mettere in atto a metà novembre.

Se pensiamo all'oggi questi articoli non possono essere declinati che al trapassato remoto... lontani nel tempo, seppur in un lasso di meno di due mesi sia teoricamente breve, e soprattutto superati dai successivi decreti, tre per l'esattezza, con cui è stato ridisegnato il quadro d'insieme che regola la vita dei nostri cittadini.

Vediamo in dettaglio quali siano queste norme: per completezza del ciclo vaccinale si intende che sia effettuata anche la terza dose; la categoria dei sanitari, unica sino ad allora soggetta all'obbligo, deve integrare con la suddetta terza dose; viene introdotto l'obbligo al personale scolastico, alle Forze dell'ordine e a quello del circuito penitenziario.

Si arrivò cosi a comprendere nell'obbligo circa 3 milioni di cittadini, oggi siamo già oltre i 30 milioni.

Venne ridotta la validità del green pass da vaccino da dodici a nove mesi, ora siamo scesi a sei.

Venne previsto, allora tutte le Regioni erano in zona bianca, l'utilizzo del 2G alle zone gialle e arancioni, più ulteriori norme di contorno sui controlli e sulla campagna di informazione. Tutti temi che allora ottenevano spazio a nove colonne sui giornali, creando grande dibattito, ma che rivalutate ora appaiono come acqua tiepida e grigie formalità burocratiche.

Solo una norma prevista dai nove articoli, il sesto per esattezza, è degna di attenzione ancor oggi. È la norma transitoria, poi prorogata, che prevedeva che a cavallo delle festività natalizie anche nelle zone bianche venissero applicate le nuove norme previste per le zone gialle.

Di fatto il Governo sconfessava e smentiva se stesso gettando alle ortiche quello che di positivo era stato costruito con la logica premiale/punitiva delle Regioni colorate. Non è certo la migliore la logica del bastone e della carota, ma qualche effetto l'aveva ottenuto. Comportatevi in modo attento e scrupoloso e non ci saranno limitazioni... si diceva. L'articolo 6 invece in sostanza recita: non importa se ti sei comportato bene o male, verrai limitato in ogni caso. E se oggi c'è un minor scrupolo a rispettare i dettami lo si deve anche a questa scellerata e diseducativa decisione.

Durante l'esame del decreto in Consiglio dei ministri, i tre ministri della Lega, Giorgetti, Garavaglia e Stefani hanno espresso riserva proprio a seguito della presenza di questo articolo e ciò è il motivo per cui in fase di conversione parlamentare il nostro Gruppo ha presentato e non ritirato l'emendamento che ne prevede la sospensione.

Acclarata la nostra netta contrarietà a questo elemento confermiamo che non viene meno il nostro sostegno al quadro d'insieme.

Non è una sfumatura a mutare la posizione favorevole della Lega a norme che, seppur dolorose e sgradite, riteniamo necessarie per affrontare la pandemia; checché se ne dica nella narrativa spicciola delle cronache utili solo a riempire le pagine dei giornali la posizione della Lega è quella che è sempre stata espressa nei voti ufficiali.

Espressa con forte responsabilità come è dovuto ad una grande partito nazionale che però ha anche la capacità di riconoscere libertà di pensiero a tutti i suoi esponenti e quindi non deve scandalizzare che vi siano anche singole voci che esprimono considerazioni personali, altrettanto legittime ma circoscritte a restare opinioni personali.

Anche in questo si misura lo spessore democratico di una forza popolare come la Lega. Laddove invece il nostro Gruppo si è espresso criticamente su alcuni provvedimenti l'ha fatto, e l'abbiamo ribadito più volte, per evitare la promulgazione di norme inutili e vessatorie che non hanno nessun effetto sul quadro sanitario, ma che potrebbero produrre solo esasperazione e tensione sociale.

È un tema che non va sottovalutato e ne sono un chiaro esempio le minacce provenienti dall'ala estrema della galassia No Vax espresse con l'invio di proiettili al presidente del Trentino Maurizio Fugatti e con gli insulti social al sottosegretario al Lavoro Tiziana Nisini ai quali ovviamente, sperando di raccogliere il sostegno di tutta l'Aula, va tutta la nostra solidarietà.

Come in altre occasioni abbiamo contribuito a migliorare il provvedimento in Commissione ottenendo ad esempio un impegno preciso del Governo a contrastare con decisione l'afflusso di clandestini non vaccinati sulle nostre coste.

Con un nostro emendamento si è inoltre posto fine al mercato nero delle finte esenzioni per i furbetti del green pass prevedendo che ciò possa essere dichiarato solo dal medico di base curante o dal medico vaccinatore e non dal più disponibile camice bianco sulla piazza.

Concludo Presidente, ribadendo e confermando la testimonianza di lucida e critica diversità della Lega rispetto ad un appiattimento silente e condiscendente a prescindere, con la formalizzazione, responsabilmente e in un'ottica più ampia e a lungo termine per il bene del Paese, del nostro voto favorevole alla conversione in legge del decreto in esame.

Testo integrale della dichiarazione di voto del senatore Toninelli sul disegno di legge n. 2463

Presidente, colleghi con non poche perplessità che andrò ad indicare, voteremo sì alla conversione di questo decreto-legge perché si tratta comunque di uno degli strumenti con cui stiamo affrontando la battaglia contro la pandemia.

Ma non possiamo esimerci dal ricordare che buona parte delle misure in esso contenute sono superate da quelle inserite nei provvedimenti successivi.

Una sorta di intreccio legislativo che non giova a nessuno, di certo non a coloro che le devono attuare e neppure ai cittadini che le devono rispettare.

In passato si è molto discusso dei provvedimenti d'urgenza adottati dal Governo Conte II, in particolare dei DPCM: forse oggi in tanti stanno rivedendo la propria posizione, constatando quanto difficile sia governare in tempo di emergenza sanitaria, sociale ed economica. E forse stanno anche rivalutando nel complesso il lavoro svolto da quel Governo.

È giusto puntare sulla vaccinazione: i dati ci dicono che i vaccini assicurano un alto livello di protezione rispetto al pericolo di malattia grave o addirittura di morte. Purtroppo lo stesso non possiamo dirlo per la diffusione del contagio, con vaccinati che si contagiano e trasmettono il virus, ma se con 200.000 positivi al giorno gli ospedali sono meno in difficoltà rispetto a un anno fa, è soprattutto grazie al vaccino.

Limitarsi alla campagna vaccinale sarebbe però un errore da non commettere, bisogna utilizzare tutte le armi a nostra disposizione. Secondo alcuni pareri autorevoli espressi da esperti del settore, determinate falle nel Servizio Sanitario Nazionale sarebbero alla base di un maggior numero di decessi in Italia. Anche le terapie innovative approvate devono dispiegare tutti i loro effetti, al pari dei vaccini. L'Aifa ha autorizzato due farmaci antivirali, queste cure devono arrivare a tutti i cittadini ed è compito del Governo fare in modo che questo accada. Bisogna continuare a puntare sul potenziamento dei servizi territoriali.

Ci sono serie criticità nella trasmissione diseguale dei dati tra Regioni per il computo dei casi e delle cause dei decessi. Sono anni che insistiamo sull'importanza di informatizzare il sistema sanitario. L'ennesima prova è nel mancato aggiornamento dei green pass che dovrebbero essere revocati o sospesi in caso di positività o quarantena che comporta il rischio di positivi liberi di uscire di casa senza controllo o peggio con un controllo di un GP che risulta valido.

Ma andiamo oltre le misure strettamente legate al Covid. È evidente quanto sia urgente un forte e incisivo intervento di sostegno economico a diverse categorie. Qui non posso non ricordare come il Governo Conte II abbia coraggiosamente varato scostamenti di bilancio che hanno messo a disposizione ingenti risorse per l'economia e le famiglie italiane. Quell'approccio espansivo improntato all'equità sociale, nell'arco degli ultimi mesi si è affievolito. Non è tempo di rigore finanziario, non è tempo di contabilità prudente: dire che nel nostro Paese tutte le attività economiche sono aperte e quindi è finito il tempo dei sostegni da parte dello Stato, è un errore che non bisogna commettere. Se prima della campagna vaccinale le chiusure erano inevitabili ed esplicite, adesso siamo di fronte a chiusure non formalizzate ma certamente sostanziali e visibili a tutte. L'impennata dei contagi, i timori comprensibilmente diffusi tra i cittadini, le diverse restrizioni legate al possesso del green pass e del green pass rafforzato creano una situazione di semi paralisi per diversi settori economici. Lo abbiamo visto anche durante le recenti festività natalizie. E allora laddove ci sono imprese, lavoratori e cittadini in sofferenza, è dovere dello Stato intervenire perché nessuno deve essere lasciato indietro. Serve subito uno scostamento di bilancio che consenta un forte stanziamento di risorse che permetta il galleggiamento di attività che altrimenti rischiano di soccombere, senza potersi giocare la chance della ripresa. Su questo stiamo lavorando e continueremo a lavorare.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta è pervenuta al banco della Presidenza la seguente comunicazione:

Disegno di legge n. 2463

sulla votazione finale, la senatrice De Petris avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Accoto, Aimi, Alderisi, Alessandrini, Auddino, Bagnai, Barachini, Battistoni, Bellanova, Bini, Bongiorno, Borgonzoni, Bossi Umberto, Botto, Bressa, Calderoli, Casolati, Castellone, Cattaneo, Centinaio, Cerno, Cioffi, D'Alfonso, Dal Mas, De Poli, De Vecchis, Di Marzio, Di Piazza, Donno, Evangelista, Ferrero, Floridia, Galliani, Ghedini, Giacobbe, Iori, Marino, Merlo, Messina Assunta Carmela, Moles, Montevecchi, Monti, Morra, Napolitano, Nencini, Nisini, Ortis, Ostellari, Pianasso, Pichetto Fratin, Pillon, Pittella, Pucciarelli, Quarto, Ripamonti, Rojc, Ronzulli, Russo, Saccone, Saponara, Sciascia, Segre, Sileri, Testor, Turco, Vaccaro e Vitali.

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Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Arrigoni, Castiello, Fazzone, Magorno e Urso, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

Sono considerati in missione, ai sensi dell'art. 108, comma 2, primo periodo, del Regolamento, i senatori: Bossi Simone, Campagna, Carbone, Casini, Crimi, D'Angelo, Garruti, Licheri, Maiorino, Messina Alfredo, Mininno, Pavanelli e Romano.

Gruppi parlamentari, composizione

Il senatore Porta ha comunicato di aderire al Gruppo parlamentare Partito democratico.

La Presidente del Gruppo Partito democratico ha accettato tale adesione.

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Il Presidente del Gruppo parlamentare Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione ha comunicato la seguente variazione nella composizione delle Commissioni permanenti:

11a Commissione permanente: cessa di farne parte il senatore Umberto Bossi;

13a Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Umberto Bossi.

Ufficio parlamentare di bilancio, trasmissione di documentazione

Il Presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio, con lettera in data 23 dicembre 2021, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, il bilancio di previsione del medesimo Ufficio per il 2022, comprensivo del bilancio di previsione pluriennale 2022-2024, che sarà pubblicato quale allegato al bilancio interno del Senato della Repubblica per l'anno 2022 (Doc. VIII-bis, n. 8).

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Onn. Lupi Maurizio, Delrio Graziano, Gelmini Mariastella, Toccafondi Gabriele, Lattanzio Paolo, Garavaglia Massimo, Frassinetti Paola, Palmieri Antonio, Cattaneo Alessandro, Gariglio Davide, Colucci Ale, Calabria Annagrazia, Aprea Valentina, Casa Vittoria

Introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale (2493)

(presentato in data 12/01/2022)

C.2372 approvato dalla Camera dei deputati.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatore Romano Iunio Valerio

Modifiche alla legge 24 novembre 1981, n. 689, in materia di sanzioni amministrative (2492)

(presentato in data 12/01/2022).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

Commissioni 3ª e 6ª riunite

Gov. Draghi-I: Ministro affari esteri e coop. inter.le Di Maio ed altri

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi:

a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020,

b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno (2482)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 12/01/2022).

Governo, trasmissione di atti per il parere. Deferimento

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 23 dicembre 2021, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76 - gli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2020 concernenti gli interventi relativi alle categorie "Fame nel mondo" (n. 348), "Calamità naturali" (n. 349), "Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati" (n. 350) e "Conservazione dei beni culturali" (n. 351).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Regolamento, gli schemi di decreto sono deferiti alla 5ª Commissione permanente, che esprimerà i pareri entro 20 giorni dall'assegnazione.

Il Ministro della difesa, con lettere del 20, 21 e 22 dicembre 2021, ha trasmesso, per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66:

lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 04/2021, di integrazione del programma di A/R n. SMD 35/2019, relativo allo sviluppo ed omologazione di un sistema di difesa aerea di corto/medio raggio con una fornitura aggiuntiva di missili, lanciatori, corsi addestrativi e supporto logistico per il sistema Medium Advanced Air Defence System (MAADS) per l'Aeronautica Militare (n. 340);

lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 15/2021, relativo alla SPIRA 2 - Programma Air Expeditionary Task Force - Combat Service Support (AETF-CSS) per Initial Operating Capability (IOC) velivoli 4^/5^ generazione (n. 341);

lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 16/2021, relativo all'avvio di un piano di acquisizione di due nuovi cacciatorpediniere, incluso il munizionamento e il supporto tecnico-logistico decennale (n. 342);

lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 17/2021, riguardante l'acquisizione di un'unità navale per bonifiche subacquee (UBoS) e del relativo supporto tecnico-logistico comprensivo di scorte, dotazioni e supporto in servizio per il periodo di dieci anni successivo alla consegna dell'unità (n. 343);

lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 19/2021, relativo all'acquisizione e al sostegno logistico di mezzi, materiali ed equipaggiamenti per rinnovare la flotta di connettori tattici di superficie di tipo Raiding Craft disponibili in ambito Capacità nazionale di proiezione dal mare (CNPM) (n. 344);

lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 20/2021, relativo all'acquisizione di 64 veicoli blindati anfibi (VBA) nelle varie versioni da assegnare ai reparti della Marina Militare ed il relativo sostegno tecnico-logistico decennale (n. 345);

lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 26/2021, relativo all'acquisizione di 197 veicoli tattici medi multiruolo di seconda generazione (VTMM 2) in versione posto comando (PC) e 150 VTMM 2 nelle versioni specialistiche per le unità dell'Esercito Italiano, comprensivi di supporto logistico decennale (n. 346);

lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 34/2021, relativo alla digitalizzazione dei sensori terrestri di difesa aerea Fixed Air Defence Radar (FADR), alla fornitura di corsi addestrativi e al supporto logistico per l'Aeronautica Militare (n. 347).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Regolamento, gli schemi di decreto sono deferiti alla 4ª Commissione permanente, che esprimerà i pareri entro 40 giorni dall'assegnazione. La 5ª Commissione potrà formulare le proprie osservazioni alla 4ª Commissione in tempo utile rispetto al predetto termine.

Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici. Deferimento

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 30 dicembre 2021, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 - la proposta di nomina del dottor Carlo Comporti a componente della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) (n. 103).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Regolamento, la proposta di nomina è deferita alla 6a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro 20 giorni dall'assegnazione.

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 29 dicembre 2021, ha inviato, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera a-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, la relazione sullo stato di esecuzione delle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato italiano per l'anno 2020.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 2a e alla 3a Commissione permanente, nonché alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani (Doc. LXXXIV, n. 4).

Il Ministro della giustizia e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 24 dicembre 2021, hanno inviato, ai sensi dell'articolo 39 della legge 28 marzo 2001, n. 149, la relazione sullo stato di attuazione della medesima legge n. 149 del 2001, recante modifica alla disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori, nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile, riferita agli anni dal 2017 al 2020.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 2a Commissione permanente (Doc. CV, n. 1).

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 27 dicembre 2021, ha inviato, ai sensi dell'articolo 38-septies, comma 3-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la relazione sulla sperimentazione dell'adozione di un bilancio di genere, relativa all'esercizio finanziario 2020.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a Commissione permanente (Doc. XXVII, n. 27).

Governo, trasmissione di atti concernenti procedure d'infrazione

Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera in data 22 dicembre 2021, ha trasmesso, in ottemperanza dell'articolo 15, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione della procedura di infrazione n. 2021/2243, sui Trattati bilaterali di investimento (TBI) firmati dalla Repubblica italiana con Stati membri dell'UE (Bulgaria, Malta e Slovenia).

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, - alla 2a, alla 3a, alla 10a e alla 14a Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 125/1).

Corte dei conti, trasmissione di documentazione. Deferimento

La Corte dei conti - Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettere in data 28 e 30 dicembre 2021, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20:

la deliberazione n. 19/2021/G riguardante "Interventi per la tutela delle collettività italiane all'estero attraverso la rete diplomatica e consolare". La predetta deliberazione è deferita, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3a e alla 5a Commissione permanente (Atto n. 1052);

la deliberazione n. 20/2021/G riguardante "La gestione delle entrate derivanti dai beni demaniali marittimi". La predetta deliberazione è deferita, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a e alla 6a Commissione permanente (Atto n. 1053);

la deliberazione n. 21/2021/G riguardante "Interventi per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016". La predetta deliberazione è deferita, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a e alla 13a Commissione permanente (Atto n. 1054).

Enti pubblici e di interesse pubblico, trasmissione di documenti

Il Governatore della Banca d'Italia, con lettera in data 3 gennaio 2022, ha inviato, ai sensi dell'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5, la relazione concernente le operazioni riguardanti le quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia, riferita all'anno 2021.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6a Commissione permanente (Doc. CXL, n. 4).

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Barbaro ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-02566 dei senatori Ciriani e Iannone.

I senatori Rauti, Balboni, De Bertoldi, De Carlo, Garnero Santanché, Iannone e Petrenga hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-06429 del senatore La Pietra.

I senatori Balboni, De Bertoldi, La Pietra, La Russa, Petrenga e Urso hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-06431 del senatore Fazzolari ed altri.

Mozioni

DE BONIS, MORRA, DE FALCO, ABATE, GRANATO, CORRADO, LONARDO, GIANNUZZI, ANGRISANI, BUCCARELLA, BOTTO, GIARRUSSO, LANNUTTI, TRENTACOSTE, MARILOTTI, LA MURA, MORONESE, MARTELLI, NUGNES, FATTORI, LEZZI, MININNO, ORTIS - Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge n. 109 del 2018, "al fine di superare situazioni di criticità nella gestione dei fanghi da depurazione", all'articolo 41 (Disposizioni urgenti sulla gestione dei fanghi di depurazione) fissa a 1.000 milligrammi per chilo di sostanza tal quale il limite per gli idrocarburi pesanti C10-C40;

tale limite, dunque, aumenta da 50 a 1.000 milligrammi per chilo. E si passa da un calcolo su "sostanza secca" ad uno su "tal quale". Il calcolo su sostanza "tal quale" e non su "sostanza secca" consente una maggior intossicazione del suolo;

nel corso dell'esame del decreto-legge, un emendamento della maggioranza ha dunque ampliato i limiti indicati dalla Cassazione per diossine, furani, PCB, toluene, selenio, berillio, cromo e arsenico (tutte sostanze tipicamente di origine industriale); è una modifica sostanziale che cambia decisamente le carte in tavola rispetto a quanto stabilito dal tribunale amministrativo lombardo che, sulla base delle sentenze della Cassazione, aveva stabilito i limiti di concentrazione di sostanze nei terreni previsti dal decreto legislativo n. 152 del 2006 a 20 volte meno di quanto previsto nel "decreto Genova";

da oltre 3 anni si autorizza ad accumulare sui terreni destinati all'agricoltura diossine, PCB e microinquinanti tossici trasformando nel tempo quei terreni in aree da sottoporre a bonifica e contaminando le matrici ambientali e la catena alimentare;

si tratta, in particolare, di idrocarburi policiclici aromatici (IPA), policlorodibenzodiossine e policlorodibenzofurani (PCDD/PCDF), policlorobifenili (PCB), toluene, selenio e berillio, arsenico, cromo totale, cromo VI, per i quali i limiti sono i seguenti: sommatoria degli IPA elencati nella tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo n. 152: inferiore o uguale a 6 milligrammi per chilo di sostanza secca (mg./kg. s.s.), PCDD/PCDF più PCB DL inferiore o uguale a 25 (nanogrammi WHO-TEQ al chilo di sostanza secca), PCB inferiore o uguale a 0,8 mg./kg. s.s., toluene inferiore o uguale a 100 mg./kg. s.s., selenio inferiore o uguale a 10 mg./kg. s.s. e berillio inferiore o uguale a 2 mg./kg. s.s., arsenico inferiore a 20 mg./kg. s.s., cromo totale inferiore a 200 mg./kg. s.s., cromo VI inferiore a 2 mg./kg. s.s.. A tale fine, la norma richiede inoltre il controllo analitico almeno una volta all'anno per i parametri PCDD/PCDF più PCB DL;

l'articolo 41, al fine di definire l'ambito di applicazione della norma, rinvia alla definizione di fanghi contenuta nell'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 99 del 1992 (recante "Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura"), ma si pone in palese contrasto con le norme europee che fissano limiti ben precisi;

la finalità dell'articolo 41, dichiarata esplicitamente nella relazione del provvedimento, è quella di superare situazioni di criticità nella gestione dei fanghi di depurazione, nelle more di una revisione organica della normativa di settore. Si intuisce, dunque, che la disposizione debba avere efficacia per un certo limite di tempo;

le situazioni di criticità a cui si fa riferimento sono quelle venutesi a creare dopo la sentenza del TAR Lombardia n. 1782 del 20 luglio 2018, che ha ripreso quanto precedentemente affermato dalla Corte di cassazione (con la sentenza n. 27958 del 6 giugno 2017), ribadendo in estrema sintesi che, in mancanza di valori limite per gli idrocarburi nella disciplina dettata dal decreto legislativo n. 99 del 1992, viene in soccorso la disciplina più generale prevista dal Codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006) e, conseguentemente, i fanghi ad uso agricolo devono rispettare i limiti previsti dalla tabella 1 citata, ove viene fissato un valore massimo di 50 milligrammi per chilo per gli idrocarburi pesanti (C superiore a 12) e di 10 milligrammi per chilo per quelli leggeri (C inferiore o uguale a 12), determinati nella sostanza secca;

la sentenza del TAR Lombardia, al punto 22 specifica che: "possono essere utilizzati a fini agricoli i fanghi che sono idonei a produrre un effetto concimante e/o ammendante e correttivo del terreno e che non contengono sostanze tossiche e nocive. Tali fanghi inoltre debbono essere prodotti dalla depurazione delle acque reflue provenienti esclusivamente da insediamenti civili, ovvero, se provenienti da insediamenti produttivi, devono possedere caratteristiche sostanzialmente non diverse da quelli di cui sopra";

la successiva sentenza (Cassazione, sezione III penale 29 gennaio 2019, n. 4238) prende in considerazione le contestate modifiche normative apportate in proposito con l'art. 41 del "decreto Genova"; articolo che, come è noto, deve la sua origine proprio ad una sentenza della Cassazione del 2017. La III sezione penale della Cassazione giudica il ricorso solo in parte fondato per una serie di ragioni, escludendo di fatto quindi, che, a prescindere dall'art. 41 e dai suoi limiti, possano essere utilizzati in agricoltura fanghi tipicamente industriali non assimilabili ai civili. Ed è appena il caso di ricordare, in proposito, che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, n. 3 (che rinvia all'art. 3, comma 1), del decreto legislativo n. 99 del 1992, questa assimilabilità richiede che essi "a) sono stati sottoposti a trattamento; b) sono idonei a produrre un effetto concimante e/o ammendante e correttivo del terreno; c) non contengono sostanze tossiche e nocive e/o persistenti, e/o bioaccumulabili in concentrazioni dannose per il terreno, per le colture, per gli animali, per l'uomo e per l'ambiente in generale". Condizioni (in particolare la terza) che, già di per sé, escludono la possibile presenza di sostanze tipicamente industriali, ammesse invece dall'art. 41 (se pure con limiti) quali diossine, furani, PCB, idrocarburi policiclici aromatici (IPA), toluene, selenio, berillio, arsenico, cromo che sono, in buona parte, comprese tra quelle il cui uso la UE e la Convenzione di Stoccolma sugli "inquinanti organici persistenti" del 2001 (ratificata dalla UE ma non dall'Italia, nonostante l'abbia firmata il 23 maggio 2001) si pongono l'obiettivo di eliminare o diminuire drasticamente;

considerato che:

dalle inchieste delle Procure di Brescia, Milano, Lodi e Pavia sono state scoperte centinaia di migliaia di tonnellate di fanghi e gessi fuori norma e inquinati da sostanze tossiche che sono state sversate sui terreni del Nord Italia;

oltre 12 milioni di euro di profitti illeciti, 150.000 tonnellate di fanghi contaminati da metalli pesanti, idrocarburi ed altre sostanze inquinanti (l'equivalente di circa 5.000 tir), spacciati per fertilizzanti e smaltiti su circa 3.000 ettari di terreni agricoli nelle regioni Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna: sono questi i numeri dell'imponente traffico illecito di rifiuti, realizzato tra il gennaio 2018 e l'agosto 2019, su cui si sono concentrate le indagini svolte dai Carabinieri forestali di Brescia. Il fulcro delle attività illecite è una società bresciana operante nel settore del recupero di rifiuti, dotata di tre stabilimenti industriali ubicati nei comuni di Calcinato, Calvisano e Quinzano d'Oglio, sottoposti a sequestro dai Carabinieri forestali su ordine del sostituto procuratore della Repubblica, in esecuzione all'ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari, anche ai fini della successiva confisca. L'azienda, a fronte di lauti corrispettivi, ritirava i fanghi prodotti da numerosi impianti pubblici e privati di depurazione delle acque reflue urbane ed industriali, da trattare mediante un procedimento che ne garantisse l'igienizzazione e la trasformazione in sostanze fertilizzanti. Per massimizzare i propri profitti, la ditta ometteva di sottoporre i fanghi contaminati al trattamento previsto ed anzi vi aggiungeva ulteriori inquinanti come l'acido solforico derivante dal recupero di batterie esauste. Infine, per disfarsi di tali rifiuti e poter continuare il proprio ciclo produttivo fraudolento, li classificava come "gessi di defecazione" e li smaltiva su terreni destinati a coltivazioni agricole situati nelle province di Brescia, Mantova, Cremona, Milano, Pavia, Lodi, Como, Varese, Verona, Novara, Vercelli e Piacenza, retribuendo a questo scopo sei compiacenti aziende di lavorazioni rurali conto terzi (5 bresciane ed una cremonese). "Dalle tabelle emergono dati impressionanti" scrive il GIP nella sua ordinanza. "Nei campioni dei gessi in uscita dall'azienda e in spargimento le sostanze inquinanti (fluoruri, solfati, cloruri, nichel, rame, selenio, arsenico, idrocarburi, zinco, fenolo, metilfenolo e altri) erano decine, se non addirittura centinaia di volte superiori ai parametri di legge";

tra gli indagati, con l'accusa di traffico di consulenze illecite, figura anche il direttore generale dell'AIPO, Autorità interregionale per il fiume Po, che, si legge nell'ordinanza, sfruttando relazioni esistenti con il sindaco di Calvisano e relazioni esistenti o comunque asserite con altri pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio e in particolare il presidente di Coldiretti Ettore Prandini, l'assessore regionale per l'Aaricoltura Fabio Rolfi, Fabio Carella, direttore generale di ARPA Lombardia, e Guido Guidesi, assessore regionale lombardo per lo sviluppo economico (nessuno di loro è indagato) "indebitamente - scrive il giudice per le indagini preliminari - si faceva dare e promettere da Giuseppe Giustacchini denaro, vantaggi patrimoniali ed altre utilità quali il prezzo della propria mediazione illecita verso i suddetti pubblici ufficiali, finalizzata a favorire le attività imprenditoriali condotte da Giustacchini quale titolare della Wte srl";

un'altra inchiesta è quella della Procura di Milano nei confronti di 11 persone, indagate a vario titolo. Tra il 2012 e il 2015 in diversi comuni delle provincie di Lodi, Cremona e Pavia, per risparmiare sugli abituali costi di smaltimento, fecero profitti illeciti per 4,5 milioni di euro, sversando illecitamente circa 110.000 tonnellate di fanghi di depurazione, recuperati tra quelli regolarmente trattati dalla loro società, e li riversavano sui terreni agricoli privi di qualsiasi trattamento, con l'obiettivo di risparmiare sugli abituali costi di smaltimento;

tenuto conto che:

i principi disciplinanti la politica ambientale dell'Unione europea e, in particolare, il principio "chi inquina paga", sono fissati all'art. 174, ex art. 130 R, comma 2, del Trattato della Comunità europea, nonché le disposizioni di cui alla direttiva 21 aprile 2004, 2004/35/CE, nei seguenti termini: "La politica della Comunità in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni della Comunità. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio 'chi inquina paga'"». Tale principio risulta disatteso;

l'aumento dei limiti di idrocarburi, introdotto con il richiamato decreto Genova del 2018, è 10 volte superiore sia per pericolosità che per tossicità ai limiti di idrocarburi previsti per i fanghi industriali tossici da portare in discarica. Ciò comporta l'obbligo, a livello europeo, di invocare l'applicazione del principio di precauzione al fine di evitare la contaminazione dei cibi. Principio da applicare perché da 30 anni l'Organizzazione mondiale della sanità stabilisce che tutti i composti già previsti dal codice dell'ambiente (13 cancerogeni, 10 probabili cancerogeni, 24 possibili cancerogeni), presi a riferimento dai giudici, devono essere evitati;

al riguardo, l'articolo 41 del decreto-legge n. 109 del 2018 non fornisce una valutazione dei rischi sulla salute e sull'ambiente derivante da un innalzamento dei limiti, né riporta una valutazione del potenziale effetto sinergico dei diversi composti, riconosciuto a livello scientifico internazionale, dove gli effetti delle miscele potenziano quelli dei singoli composti. Molti dei composti dell'elenco sono riconosciuti dall'Environmental protection agency (Agenzia per la protezione dell'ambiente, EPA) statunitense nella lista degli interferenti endocrini;

anche la direttiva del Consiglio europeo del 12 giugno 1986 è intesa a disciplinare l'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura in modo da evitare effetti nocivi sul suolo, sulla vegetazione, sugli animali e sull'uomo, incoraggiando la corretta utilizzazione di questi fanghi;

molte di queste sostanze sono molecole stabili che si accumulano nel suolo e nelle falde acquifere e non basta l'aratura per attenuarne la contaminazione;

il citato articolo 41 non prevede nessun test di fitotossicità, non indica quali siano i suoli idonei allo smaltimento, le condizioni ambientali del suolo (ph, umidità, temperatura, potenziale Redox, età), la reattività dei costituenti del terreno, la distanza dalle strade da corsi d'acqua e le pendenze dei terreni. La disposizione doveva servire a giungere a una soluzione di emergenza, che non doveva essere definitiva. Al contrario, non è stato assegnato un termine per risolvere questa emergenza, né è stato richiesto un parere aggiornato all'Istituto superiore di sanità. Quello precedente, del 14 marzo 2018, era limitato ai soli parametri microbiologici e non a quelli tossicologici;

con l'approvazione definitiva di questa norma si è avuto il seguente paradosso: per conferire i fanghi da depurazione in discarica il limite previsto è 500 milligrammi di idrocarburi per chilo mentre con l'attuale disposizione per utilizzare fanghi con le stesse sostanze inquinanti sui suoli agricoli i limiti diventano 1000 milligrammi per chilo riferiti, però, non alla "sostanza secca" ma al "tal quale". Il che significa un valore che, se riferito alla sostanza secca, oscilla da 5.000 a 8.000 milligrammi per chilo, vale a dire valori prossimi ai livelli desiderati dalla Regione Lombardia, ottenuti in modo da poter superare i pronunciamenti della magistratura. La disposizione relativa ai limiti sul tal quale non fissa i quantitativi massimi di fanghi in materia secca che le disposizioni comunitarie prevedono espressamente per gli Stati membri. Sarebbe infatti opportuno chiedere a chi produce tali fanghi di ridurre gli inquinanti mediante processi tecnologici, come viene fatto già in altre parti d'Europa, come per esempio in Svizzera, in Austria e in molte altre regioni della Germania, dove è vietato lo spandimento di questi fanghi tossici;

tenuto, inoltre, conto che:

dalle problematiche evidenziate si ritiene molto poco efficace, per quanto riguarda l'effettiva tutela della salute pubblica, il controllo analitico previsto almeno una volta all'anno per i parametri PCDD/PCDF più PCB DL. Si ritiene che tutti i parametri strategici devono essere monitorati nei suoli ove i fanghi vengono sversati almeno ogni 4 mesi. Questo anche in relazione alle quantità e alle caratteristiche dei fanghi sparsi;

l'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 99 del 1992, "Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura", recita: "È ammessa l'utilizzazione in agricoltura dei fanghi indicati all'articolo 2 solo se ricorrono le seguenti condizioni: non contengono sostanze tossiche e nocive e/o persistenti e/o bioaccumulabili in concentrazioni dannose per il terreno, per le colture, per gli animali, per l'uomo e per l'ambiente in generale";

l'Italia non ha ancora ratificato la Convenzione di Stoccolma che si pone come obiettivo l'eliminazione e la diminuzione dell'uso di alcune sostanze nocive per la salute umana e per l'ambiente definite inquinanti organici persistenti (POP o POPs) tra i quali diossine, benzofurani, policlorobifenili e IPA, che potranno essere sparsi sui suoli agricoli. Il disegno di legge "Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, con Allegati, fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001", AC 2806, è ancora in corso d'esame ed è fermo alla Camera dei deputati al 4 agosto 2021;

da ultimo, autorevoli pareri scientifici affermano che questi fanghi sono potenziali vettori di virus e batteri e, nello specifico, anche del COVID-19. Di recente è stata diffusa dall'OMS una nota informativa sui rischi da coronavirus nelle acque, incluse le acque reflue di cui i fanghi sono i materiali di risulta. Due studi di analisi metagenomica virale hanno dimostrato la presenza di coronavirus umani in fanghi di depurazione trattati e destinati all'agricoltura: uno studio del 2011 identifica i coronavirus 229E e HKU1 in fanghi trattati negli Stati Uniti, e un'altra ricerca riporta la presenza degli stessi coronavirus in fanghi in entrata e in uscita da digestori anaerobici;

il Governo aveva il preciso dovere di affrontare in maniera decisa la questione, che ha un impatto sulla salute, sull'ambiente e anche sull'economia molto più forte di quanto non sia ancora noto all'opinione pubblica, essendo l'emergenza sanitaria da COVID-19 prioritaria rispetto a quella relativa all'esigenza industriale di smaltimento dei rifiuti, in particolare in alcune regioni del Nord Italia;

l'ISS ha fornito raccomandazioni relative alle modalità di smaltimento dei fanghi trattati, nel rispetto delle prescrizioni normative di riferimento e limitatamente alle circostanze contingenti di emergenza della pandemia in corso; l'evidenza di manifestazioni cliniche associate a COVID-19, inclusa la diarrea, pone l'interrogativo circa la possibilità di trasmissione per via fecale-orale, a seguito del rilascio del virus nelle acque di scarico. Sulla base dei dati disponibili in letteratura, circa il 2-10 per cento dei pazienti con COVID-19 presentano diarrea, e due studi recenti hanno rilevato frammenti di RNA virale nelle feci. Solo uno studio ha dimostrato presenza del SARS-CoV-2 in un campione di feci mediante colture cellulari. Tuttavia, durante l'epidemia da SARS-CoV-1 del 2003 è stata dimostrata la presenza del virus nelle feci di pazienti infetti e la sua trasmissione attraverso produzione di droplet contaminati provenienti dal sistema fognario che venivano reintrodotti all'interno delle abitazioni attraverso le condotte aerauliche;

ancor più alla luce di questo, dispiace constatare che la revisione della normativa sui fanghi promessa dall'ex ministro Costa dopo l'approvazione dell'articolo 41 del decreto-legge n. 109 del 2018 non abbia ancora avuto seguito, a distanza di ormai 4 anni;

rilevato, infine, che:

la puntata del 10 gennaio 2022 di "Report" intitolata "L'odore dei fanghi" ha ricostruito la filiera "tal quale" e quella del prodotto diventato gesso di defecazione, una pratica ormai consolidata che si muove in un vuoto normativo, come ha ammesso lo stesso Ministro della transizione ecologica Roberto Cingolani. Quest'anno entrerà in vigore un nuovo regolamento europeo, ma ogni Stato può continuare a utilizzarli secondo le proprie normative nazionali. E se in Spagna, Gran Bretagna e Irlanda sono largamente impiegati come fertilizzanti, in Olanda, Belgio e Svizzera preferiscono incenerirli. In Italia i fanghi dei depuratori civili e industriali possono essere recuperati in agricoltura come concime perché contengono azoto e fosforo utili ai terreni, ma anche una serie di inquinanti, metalli pesanti, idrocarburi e PCB considerati cancerogeni. In Italia, incenerire il fango nei termovalorizzatori costa 140 euro a tonnellata, smaltirlo invece su un campo agricolo 65 euro. Meno della metà;

purtroppo, la presenza di sostanze altamente cancerogene nei fanghi, come ha affermato a Report la dottoressa Fiorella Belpoggi (direttrice scientifica dell'istituto "Ramazzini" di Bologna) finiscono direttamente negli alimenti; anche Attilio Bonetta, chimico, ha dichiarato a Report: "Il quantitativo di fanghi lavorati in provincia di Pavia è un milione e 100mila tonnellate/anno. Contengono contaminanti, metalli, microplastiche, antibiotici. Qui i terreni sono argillosi, si coltiva il riso, per cui vanno nelle falde. Ma solo 48 mila tonnellate provengono dalla provincia. Il resto da tutta Italia";

nelle intercettazioni nell'ambito delle indagini della Procura di Brescia a carico dell'azienda WTE Srl di Brescia, si odono due soggetti coinvolti dire le seguenti affermazioni: "Ho fatto il delinquente consapevolmente. Ogni tanto ci penso: chissà il bambino che mangia la pannocchia di mais...cresciuta sui fanghi di Vercelli"; "Ti ho trovato un altro clientino a Sizzano, in Piemonte. Sono posti veramente belli, ma proprio paesaggisticamente... andiamo proprio a rovinarli coi gessi";

il 3 dicembre 2021 è stato posto agli arresti domiciliari finanche un sindaco, Giorgio Falbo, primo cittadino di Barbianello (Pavia), per presunta complicità negli sversamenti illegali. Gli arresti sono stati poi revocati, ma rimane per lui il divieto di dimora presso Belgioioso, il comune dove sorge l'impianto sequestrato dell'azienda Var Srl, coinvolta nelle indagini;

nel corso della medesima puntata di Report del 10 gennaio 2022, il ministro Cingolani ha assunto precisi impegni. Ha innanzitutto riconosciuto, a prescindere dalla differenza tra fanghi e gessi da defecazione, che, "normalmente, non dovrebbe nemmeno avvenire che ai fanghi da usi civili si uniscano fanghi di depurazione da reflui industriali. Ma è quello che a quanto pare è avvenuto, visto che dopo il decreto Genova sono stati innalzati i limiti per poter mettere insieme componenti diverse. Questo va assolutamente stroncato e va fatto quanto prima il tracciamento. Ci dovrà mettere mano la normativa nazionale e il nostro Ministero. È un ottimo momento per cominciare a lavorare su questo. Se viene sfruttata in maniera illegittima, la legge va cambiata. Studiamo le carte, ma dobbiamo intervenire e lo faremo. Lo faremo prestissimo";

il primo firmatario del presente atto di indirizzo ha presentato, nel 2018, alcuni emendamenti per sopprimere o modificare la disposizione riguardante i fanghi di depurazione nel decreto Genova ma, purtroppo, sono stati respinti. L'ex ministro Costa aveva promesso che quella norma sarebbe stata transitoria e che i limiti sarebbero stati rivisti quanto prima. Non si è fatto nulla. Evidentemente c'è un colpevole ritardo sul quale va richiamata una precisa responsabilità politica,

impegna il Governo:

1) ad attivarsi al fine di giungere all'abrogazione della disposizione prevista dall'articolo 41 del decreto-legge n. 109 del 2018, per evitare la distribuzione di idrocarburi e altre sostanze nocive nei terreni agricoli e varare, come promesso allora dall'ex ministro Costa, una nuova normativa, anche armonizzando la misurazione degli idrocarburi in sostanza secca;

2) a varare una moratoria che sospenda immediatamente e per l'intero periodo dell'emergenza sanitaria, l'uso dei fanghi di depurazione civile e industriale sui terreni agricoli, il cui trasporto potrebbe ulteriormente veicolare il virus da COVID-19;

3) a rafforzare i controlli su smaltimenti illeciti di acque reflue o fanghi non trattati in impianti di depurazione che potrebbero causare esposizione umana a materiali potenzialmente infetti da SARS-CoV-2, anche attraverso la contaminazione di falde sotterranee o superficiali;

4) ad agire per la definizione di più stringenti limiti guida nazionali per individuare e monitorare l'inquinamento dei suoli agricoli, in particolare in coincidenza con lo spandimento di fanghi;

5) ad obbligare nei controlli che le analisi non siano solo sui metalli pesanti, ma anche su tutte le altre sostanze tossiche presenti nei fanghi;

6) a definire un periodo limite per la risoluzione dell'emergenza e, comunque, a limitare in tale periodo lo spargimento su terreni non destinati alla produzione di derrate alimentari;

7) ad obbligare i produttori e i distributori di ammendanti per l'agricoltura a confezionare ed etichettare i propri prodotti destinati alla commercializzazione, al fine di assicurare un'adeguata conoscenza delle sostanze ivi contenute;

8) a prevedere l'obbligo dell'adeguamento dei processi di produzione dei fanghi industriali al fine di abbattere la presenza di contaminanti e, quindi, obbligare al loro "pretrattamento";

9) a valutare di limitare, secondo le considerazioni svolte, lo spandimento dei fanghi civili, industriali ed ospedalieri, presunti vettori di virus;

10) a prevedere il divieto di immissione in pubblica fogna o conduttura delle acque reflue, per tutti gli impianti di trattamento di biodigestione dei rifiuti in caso di accertata non bioaccumulabilità degli scarichi da parte delle ARPA territoriali;

11) ad incaricare al più presto una commissione specifica multidisciplinare di esperti che predisponga una normativa adeguata sul tema, visto il quadro gravissimo che abbiamo di fronte, soprattutto per la presenza delle ecomafie, che mette in serio rischio i nostri suoli, le nostre acque superficiali e sotterranee, il nostro cibo, la nostra salute.

(1-00446)

GIROTTO, TAVERNA, CASTELLONE, GARRUTI, CATALFO, D'ANGELO, FERRARA, PELLEGRINI Marco, GAUDIANO, MANTOVANI, TRENTACOSTE, GALLICCHIO, AGOSTINELLI, AIROLA, ANASTASI, AUDDINO, BOTTICI, CAMPAGNA, CASTALDI, CASTIELLO, CIOFFI, COLTORTI, CORBETTA, CRIMI, CROATTI, DE LUCIA, DELL'OLIO, DI GIROLAMO, DI NICOLA, DI PIAZZA, DONNO, ENDRIZZI, EVANGELISTA, FEDE, FENU, FLORIDIA, GUIDOLIN, L'ABBATE, LANZI, LEONE, LICHERI, LOMUTI, LOREFICE, LUPO, MAIORINO, MARINELLO, MATRISCIANO, MAUTONE, MONTEVECCHI, NATURALE, NOCERINO, PAVANELLI, PERILLI, PESCO, PETROCELLI, PIARULLI, PIRRO, PISANI Giuseppe, PRESUTTO, PUGLIA, QUARTO, RICCIARDI, ROMAGNOLI, ROMANO, RUSSO, SANTANGELO, SANTILLO, TONINELLI, TURCO, VANIN, VACCARO, BUCCARELLA - Il Senato,

premesso che:

a maggio 2018, la Commissione europea ha presentato la proposta di regolamento sulla "tassonomia verde europea", al fine di fornire una definizione univoca rispetto alle tipologie di attività economiche e di investimenti che possano definirsi "ecosostenibili". Il regolamento è stato approvato dal Consiglio europeo il 10 giugno 2020 e dal Parlamento europeo il 18 giugno, con il titolo "Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro per favorire gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088";

per l'attuazione del regolamento, la Commissione si è impegnata ad adottare atti delegati, contenenti specifici criteri di vaglio tecnico, al fine di integrare i principi sanciti nel regolamento e stabilire quali attività economiche possano considerarsi attività recanti un contributo a ciascun obiettivo ambientale. In particolare, si è impegnata ad adottare criteri relativi alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici entro la fine del 2021, mentre prevede di adottare entro la fine del 2022 i criteri relativi agli altri 4 obiettivi ambientali: uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine, transizione verso un'economia circolare, prevenzione e riduzione dell'inquinamento, protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi;

a seguito dell'adozione di un primo atto delegato, relativo agli aspetti climatici della tassonomia UE, avvenuta in data 21 aprile 2021, la Commissione ha avviato un'ampia discussione in ambito europeo sull'inclusione delle tecnologie relative all'energia nucleare e al gas naturale tra quelle che possano definirsi sostenibili;

gli aspetti critici sull'opportunità di riconoscere le attività relative all'energia nucleare e al gas naturale come sostenibili sono state già esposti nella mozione 1-00413, presentata in Senato dal gruppo del Movimento 5 Stelle e pubblicata il 5 agosto 2021, e con la quale si "impegna il Governo ad intraprendere urgentemente ogni opportuna iniziativa presso le istituzioni europee al fine di escludere le attività relative all'energia nucleare e al gas naturale da quelle che si possano definire sostenibili, ai sensi della regolamentazione sulla «tassonomia verde europea";

considerato che:

le insanabili divergenze tra gli Stati membri hanno comportato il fallimento di qualsiasi forma di mediazione in favore di un accordo che includesse anche le attività relative all'energia nucleare e al gas naturale nel regolamento delegato 2021/2139 pubblicato il 10 dicembre 2021, con cui viene integrato il regolamento (UE) 2020/852, fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisca in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arrechi un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;

in seguito all'esclusione del nucleare e del gas naturale dal regolamento indicato, il 31 dicembre 2021, la Commissione europea ha inviato agli Stati membri un nuovo "Atto delegato complementare" relativo al gas e al nucleare, identificando tre attività per ognuna. Per il nucleare sono incluse: ricerca e sviluppo di tecnologie per la minimizzazione delle scorie radioattive, la realizzazione di impianti nucleari di nuova generazione e l'estensione del funzionamento degli attuali impianti. Le attività relative al gas riguardano, invece, la produzione di elettricità, la coproduzione ad alta efficienza di calore e freddo ed elettricità e la produzione di calore e freddo in un efficiente sistema di teleriscaldamento e teleraffrescamento;

gli Stati membri e gli esperti nazionali che prenderanno parte alla consultazione pubblica (per l'Italia il Ministero della transizione ecologica e il Ministero dell'economia e delle finanze con parere del Ministero dello sviluppo economico), potranno presentare commenti all'atto delegato entro un periodo di tempo brevissimo, ovvero entro il 19 gennaio. Lo stesso atto verrà quindi adottato dalla Commissione europea entro gennaio. Successivamente, la stessa Commissione lo sottoporrà al Consiglio e al Parlamento europeo, che avranno 3 mesi di tempo, prorogabili di un ulteriore mese, per opporre un veto. Per il Parlamento è richiesta la maggioranza assoluta;

tenuto conto che:

tra le azioni più rilevanti per la transizione verde, il 14 luglio 2021 la Commissione europea ha presentato il pacchetto "Fit for 55", contenente proposte legislative disegnate per permettere il conseguimento degli obiettivi intermedi dell'European green deal, che mira a rendere l'Europa climaticamente neutra entro il 2050, e obiettivi di neutralità climatica definiti dal regolamento UE 2021/1119, per raggiungere al 2030 una riduzione del 55 per cento delle emissioni di gas serra rispetto ai livelli del 1990. Al fine di conseguire gli obiettivi di decarbonizzazione, le emissioni devono essere ridotte in tutti i settori, dall'industria e dall'energia ai trasporti e all'agricoltura. Il pacchetto contiene 12 strumenti legislativi, atti a conseguire gli obiettivi stabiliti dalla normativa europea sul clima e ad imprimere l'accelerazione necessaria alla riduzione delle emissioni di gas serra nei prossimi decenni, che trovano applicazione in diversi settori, quali quelli energetico, climatico, relativo all'uso del suolo, dei trasporti, della fiscalità;

il piano di investimenti per l'attuazione del green deal mobiliterà i fondi della UE e creerà un contesto in grado di agevolare e stimolare gli investimenti pubblici e privati necessari ai fini della transizione verso un'economia climaticamente neutra, verde, competitiva e inclusiva. Il piano, che integra altre iniziative annunciate nel quadro del green deal, si articola in tre dimensioni: a) finanziamento: mobilitare almeno 1.000 miliardi di euro di investimenti sostenibili nei prossimi 10 anni. Il bilancio della UE destinerà all'azione per il clima e l'ambiente una quota di spesa pubblica senza precedenti, attirando i fondi privati, e in questo contesto la Banca europea per gli investimenti svolgerà un ruolo di primo piano; b) quadro favorevole agli investimenti: prevedere incentivi per sbloccare e riorientare gli investimenti pubblici e privati. La UE fornirà strumenti utili agli investitori, facendo della finanza sostenibile un pilastro del sistema finanziario. Agevolerà inoltre gli investimenti sostenibili da parte delle autorità pubbliche incoraggiando pratiche di bilancio e appalti verdi e mettendo a punto soluzioni volte a semplificare le procedure di approvazione degli aiuti di Stato nelle regioni interessate dalla transizione giusta; c) sostegno pratico: la Commissione fornirà sostegno alle autorità pubbliche e ai promotori in fase di pianificazione, elaborazione e attuazione dei progetti sostenibili;

con la comunicazione della Commissione europea del 12 febbraio 2021 C(2021) 1054 definitiva vengono forniti gli "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio non arrecare un danno significativo", a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza, il quale stabilisce che "le misure di produzione di energia elettrica e/o di calore a partire da combustibili fossili, e le relative infrastrutture di trasmissione/trasporto e distribuzione, in generale non si dovrebbero considerare conformi al principio DNSH ai fini dell'RRF, data l'esistenza di alternative a basse emissioni di carbonio". Il principio DNSH (do not significant harm, ovvero "non arrecare un danno significativo"), dunque, prevede che gli interventi previsti dai PNRR nazionali degli Stati non arrechino nessun danno significativo all'ambiente. Tale principio è fondamentale per accedere ai finanziamenti del RRF (recovery and resilience facility);

dal punto di vista ambientale, risulta inoltre evidente il controsenso di introdurre all'interno della tassonomia della finanza sostenibile anche la produzione di energia tramite l'utilizzo di gas da fonti fossili, che deve sottostare al principio "chi inquina paga", ai sensi dell'articolo 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e della direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e la produzione di energia nucleare, in considerazione della conseguente creazione di combustibile nucleare esaurito e di rifiuti radioattivi dall'elevato potenziale inquinante, che necessitano di stoccaggio in impianti specializzati, dato il loro elevato potere inquinante;

l'atto delegato complementare sul nucleare e sul gas ha già suscitato forti reazioni e critiche da parte di esponenti politici, associazioni, scienziati e tecnici, che considerano le proposte avanzate dalla Commissione in contraddizione rispetto alle azioni dell'Unione europea già intraprese per concretizzare la transizione ecologica, oltre che controproducenti rispetto al raggiungimento degli obiettivi clima e energia in ambito internazionale;

alcuni Stati membri, tra i quali l'Austria e il Lussemburgo, si sono già esposti pubblicamente dichiarando di essere pronti a contestare tale decisione davanti alla Corte di giustizia europea;

considerato inoltre che:

il sistema produttivo italiano risulta fortemente in crisi a causa del persistere dell'enorme incremento dei costi di generazione dell'energia, con conseguenze economiche molto preoccupanti, sia dal lato dell'inflazione sia per il pericolo di un rallentamento, se non addirittura interruzione, della ripresa. Le cause intrinseche di questo aumento derivano dalla struttura del sistema energetico europeo, fortemente dipendente dal gas, e l'Unione europea, pur disponendo di un sistema di infrastrutture diversificato, non ha potuto sottrarsi alle dinamiche globali, non dominabili, degli aumenti di prezzo;

il forte aumento riguarda tutti gli Stati, anche quelli più nuclearisti, legati comunque alle stesse regole di formazione dei prezzi sui mercati internazionali, tanto da rendere palesemente antieconomica qualsiasi ipotesi di riapertura al nucleare;

nella comunicazione della Commissione europea del 13 ottobre 2021, COM (2021) 660 final, "Risposta all'aumento dei prezzi dell'energia: un pacchetto di misure d'intervento e di sostegno", viene indicato chiaramente che "la transizione verso l'energia pulita è la migliore assicurazione contro le crisi dei prezzi come quella che l'UE si trova ad affrontare oggi. È ora di premere l'acceleratore";

perseguire velocemente la transizione verso le energie pulite è essenziale anche per il nostro Paese al fine di conseguire l'autonomia energetica e la riduzione dei costi energetici,

impegna il Governo ad attivarsi e a sostenere in sede europea l'opposizione all'atto delegato complementare sul nucleare e sul gas naturale, al fine di escludere che le attività nel settore del gas naturale e dell'energia nucleare dalle attività economiche possano essere considerate sostenibili e, in quanto tali, finanziabili nell'ambito della cosiddetta tassonomia verde.

(1-00447)

ROMEO, CANDIANI, CALDEROLI, AUGUSSORI, TOSATO, PIROVANO, GRASSI, RICCARDI, FREGOLENT, ALESSANDRINI, ARRIGONI, BAGNAI, BERGESIO, BONGIORNO, BORGHESI, BOSSI Simone, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTU', CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, DORIA, FAGGI, FERRERO, FUSCO, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, MINASI, MOLLAME, MONTANI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, PELLEGRINI Emanuele, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PISANI Pietro, PITTONI, PIZZOL, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SIRI, SUDANO, TESTOR, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI - Il Senato,

premesso che:

la rigenerazione urbana rappresenta la vera grande sfida per lo sviluppo ecosostenibile di tutto il territorio nazionale, in special modo per i piccoli e piccolissimi centri storici e borghi del nostro Paese;

nel quadro generale del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), il recupero e la rigenerazione di edifici e territori urbani, con particolare attenzione a periferie e aree interne del territorio italiano, vengono qualificati come obiettivi principali all'interno della missione 5, "Inclusione e coesione", componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", investimento 2.1 "Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale", al fine di supportare l'inclusione soprattutto giovanile, nonché favorire la riduzione del degrado sociale e ambientale;

tra gli interventi disposti negli ultimi anni in tema di riqualificazione urbana, si evidenzia che l'articolo 1, commi 42 e 43, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha previsto, per gli anni dal 2021 al 2034, l'assegnazione (per complessivi 8,5 miliardi di euro) di contributi ai Comuni per investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale;

in data 21 gennaio 2021, è stato emanato, in attuazione della citata normativa primaria, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con il quale sono stati fissati i criteri per assegnare le menzionate risorse prioritariamente ai Comuni che presentano nel proprio territorio una maggiore densità demografica caratterizzata da condizioni di vulnerabilità sociale e materiale (in base all'indice di vulnerabilità sociale e materiale, IVSM, calcolato dall'ISTAT) con conseguente più elevata manifestazione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, individuando quali destinatari delle medesime i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti;

come previsto dalla citata legge n. 160 del 2019, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, il 30 dicembre 2021, sono stati individuati i Comuni beneficiari delle risorse da destinare ad investimenti in progetti di rigenerazione urbana che, confluiti nell'ambito del PNRR, per gli anni 2021-2026 ammontano complessivamente a 3,4 miliardi di euro;

a seguito dell'approvazione, con il menzionato decreto ministeriale 30 dicembre 2021, dell'elenco dei progetti beneficiari dei contributi per investimenti in opere di rigenerazione urbana, 159 amministrazioni locali hanno riscontrato la mancata assegnazione delle risorse previste, pur rientrando i progetti nella graduatoria di quelli ritenuti ammissibili;

secondo i dati pubblicati dal Ministero dell'interno, su un totale di 2.418 progetti presentati, quelli ammessi sono 2.325, di cui finanziati solamente 1.784, per complessivi 483 Comuni beneficiari corrispondenti per circa il 20 per cento a Comuni localizzati nel Nord Italia (Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte, Liguria, Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta), per il 25 per cento a Comuni del Centro Italia (Lazio, Toscana, Marche e Umbria) e per il 54 per cento a Comuni del Sud Italia (Campania, Sicilia, Puglia, Calabria, Sardegna, Abruzzo, Molise e Basilicata);

considerando invece i 541 progetti ammessi, ma non finanziati, presentati da 159 Comuni, emerge che essi corrispondono per oltre il 92 per cento a Comuni localizzati nel Nord (Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige), per lo 0,5 per cento a Comuni del Centro (Toscana, Marche e Umbria) e per lo 0,2 per cento a Comuni del Sud (Puglia e Abruzzo);

a tal proposito, il criterio adottato per l'assegnazione di tali contributi ai Comuni, essendo basato esclusivamente sull'indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM), senza alcun bilanciamento, si è dimostrato alquanto inadeguato ai fini di un'equa ripartizione delle risorse disponibili su tutto il territorio nazionale, producendo al contrario un'evidente disparità nell'assegnazione dei contributi previsti, tra Comuni del Centro-Nord e Comuni del Mezzogiorno, anche rispetto alle indicazioni del PNRR che prevede l'assegnazione alle regioni meridionali del 40 per cento dei fondi dell'intera programmazione (valore superiore alla percentuale di popolazione residente e al PIL generato dal Mezzogiorno);

come risulta, infatti, dall'articolo 5, comma 2, del menzionato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2021, "Qualora l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione è effettuata, tenendo conto della quota riferita alla progettazione esecutiva e alle opere, a favore dei comuni che presentano un valore più elevato dell'indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM)": si tratta, dunque, di un criterio suppletivo che interviene nel caso di insufficienza di risorse, privilegiando i territori che, in base ad un mero calcolo aritmetico, possiedono i più bassi livelli degli indicatori di riferimento;

la creazione di opportunità di investimento su territorio per gli enti locali deve necessariamente passare per uno schema normativo basato su criteri idonei a garantire l'uguaglianza sostanziale dei soggetti coinvolti, pur coesistendo aspetti di relativa diversità, tenuto conto dell'obiettivo finale rappresentato dalla crescita e dallo sviluppo di tutto il nostro Paese e, quindi, dall'interesse nazionale;

con la recente approvazione della legge di bilancio per l'anno 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234) la tematica della rigenerazione urbana è stata nuovamente affrontata: l'articolo 1, commi 534-542, al fine di favorire gli investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, ha previsto l'assegnazione ai Comuni di piccole dimensioni di contributi per investimenti nel limite complessivo di 300 milioni di euro per il 2022;

tuttavia, anche le recenti disposizioni menzionate presentano ancora alcuni limiti normativi: questa nuova ulteriore possibilità di beneficiare di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana è riconosciuta soltanto ai Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti che, in forma associata, raggiungono una popolazione superiore a 15.000 abitanti, nonché ai Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, precisando che a questi ultimi possono essere attribuiti contributi, a valere sulle risorse stanziate dal comma 534, nel limite massimo della differenza tra gli importi previsti dall'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2021 e le risorse attribuite dal predetto decreto del Ministero dell'interno;

pertanto, occorre scongiurare che una grave mancanza di finanziamenti per i progetti di rigenerazione urbana presentati dai Comuni del Centro-Nord Italia, finisca col precludere la possibilità di realizzare opere rilevanti per la ripresa di interi territori, tradendo così le attese di tantissime comunità locali;

a tal fine occorre quindi ridelineare il quadro normativo regolatorio descritto in maniera più equa per tutti i soggetti interessati, anche da future occasioni di investimento in ambito PNRR,

impegna il Governo:

1) ad assumere tutte le iniziative di propria competenza al fine di integrare le risorse disponibili per investimenti in progetti di rigenerazione urbana con l'obiettivo di finanziare tutti i progetti ammissibili;

2) a stabilire criteri differenti rispetto all'utilizzo del solo indice di vulnerabilità sociale e materiale per la formazione delle graduatorie di ripartizione dei finanziamenti previsti dai bandi del PNRR, garantendo opportunità di sviluppo a tutti i Comuni italiani.

(1-00448)

Interrogazioni

LA RUSSA, CIRIANI - Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. - Premesso che:

la situazione epidemiologica, con la quarta ondata di pandemia ed i numeri eccezionali dei contagi generati dalla diffusione della variante "Omicron", ha prodotto una drastica riduzione della domanda nel settore del trasporto ferroviario e su gomma a media e lunga distanza, contrazione che si prevede perdurerà anche nei prossimi mesi;

l'adozione delle recenti misure di contenimento e delle limitazioni imposte dal Governo (sanificazione, riduzione delle capacità a bordo, DPI per tutto il personale, mascherine FFP2 e, da ultimo, "green pass rafforzato") ha aggravato ulteriormente il grave disagio delle aziende che operano di questi settori;

la criticità della situazione e il già prolungato periodo temporale in cui le imprese hanno continuato ad operare in assenza di fondi adeguati mettono a rischio l'iniziativa imprenditoriale privata, il connesso servizio di trasporto pubblico e i posti di lavoro generati e indotti, nonché la possibilità per le aziende di affrontare nuovi investimenti negli asset strategici;

per tali ragioni, sono state avanzate richieste per un piano di sostegno per le aziende che operano sul mercato in regime di libera concorrenza, valutando misure atte ad alleggerire i costi operativi per l'anno in corso (ad esempio, riduzione dei canoni di pedaggio autostradale e la sospensione dei canoni d'accesso alle ZTL, la premialità aggiuntiva sul recupero delle accise sul gasolio e le agevolazioni a fondo perduto in conto capitale o in conto interessi per gli investimenti in nuovi autobus, riduzione dei costi del pedaggio per le aziende ferroviarie private) o ancora la possibilità di estendere la cassa integrazione per tutto il periodo dell'emergenza,

si chiede di sapere quali iniziative urgenti il Ministro in indirizzo intenda adottare, anche attivandosi all'interno del Governo e presso le Autorità competenti, per far fronte alle criticità in cui versa il settore del trasporto ferroviario e su gomma a media e lunga distanza.

(3-03012)

PIROVANO, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI - Al Ministro dell'interno. - Premesso che:

a Milano, nella notte tra il 31 dicembre 2021 e il 1° gennaio 2022, almeno nove giovani donne sono state vittime di molestie e violenza sessuale;

come visibile sui numerosi video che circolano in rete, e secondo quanto riportato dai principali organi di informazione, diciotto ragazzi, 15 maggiorenni e 3 minorenni, tra i 15 e i 21 anni, sia stranieri che italiani di seconda generazione di origini nordafricane, sono stati identificati perché ritenuti coinvolti nelle aggressioni a sfondo sessuale;

secondo quanto risulterebbe dagli accertamenti degli inquirenti, vi sarebbero almeno tre diversi episodi di violenza consumati nella notte di Capodanno, sempre in piazza Duomo, che vedono coinvolto il gruppo di giovanissimi, che sembrano agire in branco e in maniera organizzata;

considerato che tali immagini riportano alla mente quanto avvenuto durante il Capodanno del 2016 a Colonia e in altre città tedesche, quando centinaia di stranieri e cittadini tedeschi di origine nordafricana si avventarono contro le donne intente a festeggiare l'inizio del nuovo anno, provocando vere e proprie azioni di guerriglia organizzate e finalizzate ad aggressioni sessuali;

preso atto che la violenza contro le donne è un problema che riguarda tutte le società, va al contempo posta attenzione sulla pervasività di talune culture che hanno nel tempo radicalizzato una visione della donna fortemente discriminatoria, posta in condizione di subalternità e in netto contrasto con i principi della nostra Costituzione che si fondano sulla cultura democratica che da millenni appartiene all'Occidente;

valutato infine che:

in alcuni Paesi arabi della regione nordafricana, la "molestia collettiva" su una donna è una pratica che ha avuto un incremento esponenziale negli ultimi 20 anni, e che ha seguito il percorso di radicalizzazione religiosa che ha investito l'area;

la presenza di aree e quartieri privi di qualsiasi forma di controllo e regolamentazione, specialmente negli Stati europei che sono maggiormente coinvolti dalla presenza di immigrati di prima e seconda generazione, potrebbe comportare il rischio di un aumento dei fenomeni come quelli descritti, ed evidenzia da un lato l'incapacità di prevedere stabili processi di integrazione, anche a causa della non gestione dei flussi migratori e della mancata redistribuzione tra i vari Stati membri, dall'altro le difficoltà nel contrastare il proliferare di questi gruppi di giovanissimi uniti da una matrice pseudo-identitaria finalizzata al non riconoscimento dei sistemi valoriali propri dei Paesi europei,

si chiede di sapere quali misure il Ministro in indirizzo intenda adottare per contrastare il proliferare di fenomeni di tale natura.

(3-03013)

CORRADO - Al Ministro dell'interno. - Premesso che la legge n. 190 del 2012 (art. 1, commi dal 52 al 57) ha previsto l'istituzione presso ogni Prefettura dell'elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori, operanti in settori "sensibili", non soggetti a rischio di infiltrazione mafiosa, "white list", anche in relazione a quanto introdotto dal decreto-legge n. 23 del 2020, che ha individuato nuove attività ad alto rischio di infiltrazione mafiosa: servizi funerari e cimiteriali, ristorazione, gestione delle mense e catering, servizi ambientali;

considerato che:

il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNNR) si sviluppa in sei missioni, tra cui "Rivoluzione verde e transizione ecologica", e stanzia complessivamente 68,6 miliardi di euro con gli obiettivi prioritari di migliorare la sostenibilità e la resilienza del sistema economico e di assicurare una transizione ambientale equa e inclusiva;

tra le previsioni di investimento, nella missione 2, componente 4 figura il punto denominato investimento 3.4, relativo alla bonifica dei siti orfani quali "aree" che "se riqualificate, possono rappresentare una risorsa per lo sviluppo economico, in quanto siti alternativi rispetto alle zone verdi, il cui utilizzo consentirebbe di preservare capitale naturale e ridurre gli impatti sulla biodiversità";

riguardo alle società che si occupano dei cantieri di bonifiche, però, due specifiche criticità relative alla procedura di iscrizione in "white list" sono state rilevate nel report "Il lungo cammino delle Bonifiche. Primo report e analisi del fenomeno" del commissario unico per le bonifiche: sono i casi di società che hanno fatto richiesta di iscrizione e la cui domanda è rimasta non perfezionata e quelli di società regolarmente iscritte, ma con richiesta di rinnovo dell'iscrizione pendente da anni;

posto che per poter partecipare alle gare di appalto è considerata sufficiente la mera richiesta di iscrizione nelle "white list" da parte delle società, senza che sia necessario un perfezionamento dell'iscrizione, e per l'aggiudicazione degli appalti la mera interrogazione della Banca dati nazionale unica per la documentazione antimafia (BDNA) da parte della stazione appaltante, in una Prefettura caratterizzata da elevata attività operativa com'è quella di Napoli i numeri di società la cui iscrizione non risulta regolarmente verificata sono effettivamente considerevoli e offrono spunti di riflessioni;

alla data del 12 ottobre 2021, su 1.076 società richiedenti l'inserimento in "white list", soltanto per 31 è indicato un "esito" nell'elenco prefettizio dedicato, mentre le altre 1.045 risultano, da anni, in fase di valutazione e pertanto in attesa di iscrizione. Su 1.045, 239 riguardano la certificazione per iscrizione nella categoria X: "Servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto terzi, di trattamento e smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti";

nel merito, l'elenco delle suddette 1.076 società che si sono rivolte alla Prefettura di Napoli ne conta 8 con richiesta di iscrizione relativa all'anno 2014 (di cui 6 con diniego di iscrizione, espresso a distanza di anni), 46 con richiesta di iscrizione relativa all'anno 2015 (di cui soltanto 6 con diniego di iscrizione, espresso a distanza di anni), 118 con richiesta di iscrizione relativa all'anno 2016 (di cui 9 con diniego di iscrizione, espresso a distanza di anni), 96 con richiesta di iscrizione relativa all'anno 2017 (di cui 4 con diniego di iscrizione, espresso a distanza di anni), 144 con richiesta di iscrizione relativa all'anno 2018 (di cui 3 con diniego di iscrizione, espresso anche a distanza di anni), 140 con richiesta di iscrizione relativa all'anno 2019, 172 con richiesta di iscrizione relativa all'anno 2020 (di cui 3 con diniego di iscrizione, espresso nel medesimo anno) e 352 con richiesta di iscrizione relativa all'anno 2021 (di cui una con diniego iscrizione, espresso nel medesimo anno);

per quanto riguarda invece l'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa della Prefettura di Napoli, le società già iscritte sono 1.489, di cui 615 con richiesta di aggiornamento in iscrizione e solo 10 con diniego di iscrizione. Delle predette 615 in stato di valutazione, 191 delle quali afferenti alla categoria X, 24 risultano in attesa di aggiornamento dal 2016, 48 dal 2017, 54 dal 2018 e 64 dal 2019;

per 73 società presenti nella "white list" ma la cui iscrizione risulta scaduta non sono neppure segnalati aggiornamenti in corso, pur permanendo nell'elenco,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda verificare quale garanzia di indipendenza dalle infiltrazioni mafiose presentino le società inserite in "white list" la cui verifica non risulta effettuata o rinvii ad una istanza risalente nel tempo e, parimenti, quali garanzie di efficienza garantisca l'interrogazione alla BDNA prevista dalle normative di settore quale atto liberatorio per le aggiudicazioni di appalti pubblici;

se, inoltre, intenda verificare quali siano le effettive motivazioni che non hanno reso possibile il perfezionamento di numerose posizioni di inserimento nelle "white list" (come indicato a titolo esemplificativo per il caso di Napoli), con riguardo specificamente alle situazioni che risalgono ad oltre 5 anni da oggi;

se non reputi opportuno verificare la situazione della regolarità degli inserimenti e controlli in "white list" in tutte le Prefetture d'Italia, anche alla luce della mancanza di uniformità nella gestione e presentazione dei dati degli elenchi da parte dei suddetti uffici di Governo, al fine di garantire un agevole utilizzo dello strumento da parte delle stazioni appaltanti e l'effettiva validità delle procedure previste per l'esclusione delle società da infiltrazioni mafiose.

(3-03014)

FARAONE - Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. - Premesso che:

la circonvallazione di Palermo è l'asse di collegamento tra le autostrade Palermo-Catania (A19) e Palermo-Mazara del Vallo-Trapani (A29) e rappresenta, di fatto, l'unica via d'uscita dalla città, nonché la giunzione di viabilità a scorrimento veloce tra la Sicilia occidentale e la Sicilia orientale; su questo asse, in corrispondenza del fiume Oreto, si trova il ponte Corleone;

da oltre 20 anni, vista la strategicità di tale infrastruttura, sono previsti interventi per la messa in sicurezza e la costruzione di bretelle laterali sul ponte Corleone;

il provveditore alle opere pubbliche della Sicilia e della Calabria, in una nota indirizzata al Ministero (prot. n. 0017150 del 4 settembre 2020) ha chiarito l'assoluta priorità di questo intervento, in quanto "la struttura in calcestruzzo armato presenta forti fenomeni di carbonatazione del calcestruzzo in vaste aree per spessori che superano il copriferro peraltro quasi inesistente in varie zone delle strutture" e "le armature in ferro utilizzate all'epoca sono di acciaio dolce e liscio ed appaiono vistosamente ridotte di sezione a causa della corrosione";

considerato che:

a seguito di ulteriori sopralluoghi da parte dei Vigili del fuoco, sono state messe in campo da parte del Comune di Palermo più rigide misure precauzionali (ad esempio restringimento della carreggiata e autovelox) che testimoniano il crescente allarme sulla sicurezza di questa infrastruttura;

la Polizia municipale ha recentemente confermato il limite di velocità a 60 chilometri orari, la limitazione del carico a 44 tonnellate e la riduzione del passaggio ad una sola corsia per direzione di marcia, centrata rispetto alla carreggiata. Vengono confermate, quindi, le regole stabilite già prima a metà dicembre e che nella prossimità delle vacanze natalizie avevano causato tanti disagi agli automobilisti;

rilevato che:

nel 2021 è stato nominato dal Governo un commissario straordinario, il quale ha predisposto un cronoprogramma dettagliato per gli interventi necessari per il consolidamento dell'infrastruttura viaria;

da quanto emerso in IV Commissione dell'Assemblea regionale siciliana, che ha tenuto un'audizione sulla situazione del ponte, non ci sarebbero fondi per la soluzione dei problemi strutturali che affliggono l'infrastruttura, a meno che il Comune, ente proprietario dell'opera, non avvii da subito una interlocuzione con il Governo nazionale;

il mancato tempestivo intervento mette a rischio concreto la sicurezza di centinaia di migliaia di cittadini che attraversano quell'arteria e l'economia della quinta città d'Italia,

si chiede di sapere:

quale sia lo stato dell'arte del ponte Corleone e quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine supportare l'operato del commissario straordinario;

se non ritenga altresì opportuno destinare delle risorse per garantire la tempestiva copertura finanziaria degli interventi previsti per la soluzione dei problemi strutturali che affliggono l'importante infrastruttura viaria ed il suo consolidamento, affinché non si verifichino situazioni di ulteriore rischio per l'incolumità pubblica e si possa così consentire la ripresa della viabilità ordinaria sul ponte, un intervento strategico sulla circonvallazione di Palermo.

(3-03015)

PELLEGRINI Marco, NATURALE, PIRRO - Al Ministro dell'interno. - Premesso che, secondo quanto risulta agli interroganti:

dagli anni '70, in provincia di Foggia, operano pericolosi e spietati sodalizi criminali di stampo mafioso, identificati giornalisticamente come "quarta mafia italiana";

nel corso dei decenni, ponendo in essere una serie di attività delittuose sempre più pervicaci e invasive, queste organizzazioni hanno di fatto conseguito il controllo criminoso del territorio foggiano e i diversi clan si dividono le zone di influenza della provincia;

le indagini e i processi evidenziano che questi sodalizi operano nell'ambito del traffico internazionale degli stupefacenti, delle estorsioni, del traffico di rifiuti e delle armi, dell'usura, delle truffe alle assicurazioni, delle rapine a portavalori, dei furti a caveau, e altro;

come si legge nella Risoluzione in materia di analisi del fenomeno mafioso e criticità per l'amministrazione della giustizia negli uffici giudiziari operanti nella provincia di Foggia nel settore della criminalità organizzata (approvata dal Consiglio superiore della magistratura con delibera consiliare del 18 ottobre 2017), e in tutti gli atti successivi da parte di altri soggetti competenti, come per esempio, Direzione distrettuale antimafia e Direzione investigativa antimafia, l'80 per cento degli oltre 300 omicidi di mafia commessi negli ultimi 35 anni è rimasto impunito. E ancora si legge: "In taluni contesti del foggiano il radicamento socio-culturale del sistema mafioso è così forte da produrre una generalizzata e assoluta omertà che, talvolta, trasmoda nella connivenza se non addirittura nel consenso". La risoluzione, inoltre, evidenzia la "capillare presenza sul territorio dei gruppi organizzati e il ricorso alla estrema violenza come abituale metodo dell'operatività delittuosa, il che ha determinato nella società civile una forte assoggettamento al crimine, che, sul versante giudiziario, si traduce in comportamenti omertosi delle vittime con conseguenti difficoltà investigative e di accertamento giudiziale. (...) Le denunce sono pressoché inesistenti e i pochi cittadini che le presentano quasi sempre in sede processuale ritrattano (...). Gli imprenditori, nel corso degli anni, sono passati da un assoggettamento estorsivo di tipo violento, ad un atteggiamento di volontaria sottomissione al sistema mafioso: spesso, infatti, è lo stesso imprenditore che si reca autonomamente dal mafioso per pagare il pizzo, anticipandone in tal modo la richiesta. E, all'origine di tali iniziative degli imprenditori, non vi è la finalità di lucrare vantaggi, ma la consapevolezza che l'agibilità del percorso esistenziale, economico, sociale e familiare non può affrancarsi dalla protezione mafiosa (...). Il fenomeno mafioso è, quindi, nell'insieme, compatto, feroce, profondamente radicato sul territorio, su cui esercita un vero e proprio controllo militare";

la scia di sangue, purtroppo, non si è interrotta alla data della relazione, ma gli omicidi sono proseguiti fino a qualche giorno fa. Si cita, a solo titolo di esempio, l'omicidio commesso l'11 luglio 2021 a San Severo, tra la folla che era in strada per festeggiare la vittoria della nazionale italiana agli europei di calcio, che portò anche al ferimento di un bambino di soli 6 anni; e un altro omicidio, circa un mese dopo, nella stessa città, che vide anche il ferimento di un altro bambino di 12 anni;

agli omicidi si affiancano le pesanti minacce estorsive agli operatori economici e le bombe fatte esplodere davanti ad esercizi commerciali e sociosanitari;

gli attentanti dinamitardi sono purtroppo frequentissimi, ne sono stati registrati ben 5 solo con riferimento all'ultima settimana. Queste modalità cruente ed eclatanti utilizzate dalle compagini mafiose hanno il palese obiettivo di intimidire e prostrare la cittadinanza e gli operatori economici e, in definitiva, di conseguire gli obiettivi criminali;

i gravi atti intimidatori fanno seguito ad altri attentati dinamitardi, risalenti al 2018 e al 2020, ai danni delle forze dell'ordine. Si ricordano l'attentato all'autovettura del comandante della stazione dei Carabinieri di Cerignola, quello ai danni di un maresciallo di Corato (Bari), la bomba fatta esplodere davanti al commissariato di Canosa di Puglia o quella ai danni di un dirigente del Comune di Monte Sant'Angelo, Comune sciolto per infiltrazioni mafiose nel 2015;

è innegabile, d'altro canto, che lo Stato, in questi ultimi 4 anni, specie dopo l'omicidio di San Marco in Lamis dei due poveri innocenti e inconsapevoli fratelli Luciani, onesti lavoratori e padri di famiglia, abbia raggiunto successi investigativi notevoli, procedendo a centinaia di operazioni antimafia, centinaia di arresti che hanno portato in carcere, a scontare condanne passate in giudicato o in attesa di sentenze definitive, praticamente tutti i boss delle famiglie mafiose della Capitanata. O, ancora, sono decine e decine le interdittive antimafia, emanate dal prefetto competente, e ben 5 gli scioglimenti di Consigli comunali, compresi quello più recente della città capoluogo. Tutto ciò grazie al coraggio e alla professionalità di uomini e donne della magistratura, delle forze dell'ordine e delle diramazioni governative territoriali;

ciononostante o, forse, anche in conseguenza di questi arresti e del vuoto di potere creatosi nella criminalità mafiosa operante in provincia di Foggia, continuano a registrarsi gravi episodi che generano preoccupazione e grande allarme sociale e che mirano ad incutere il terrore tra gli operatori economici, all'evidente fine di poterli più facilmente sottoporre ad estorsione;

nonostante questo quadro preoccupante, le importanti città di San Severo e di Cerignola, che hanno circa 60.000 abitanti e che, come detto, sono flagellate dalla presenza criminale e mafiosa, non sono dotate di commissariati della Polizia di Stato di cosiddetto primo livello, con tutto ciò che ne consegue in termini di minori risorse tecniche e umane,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative voglia mettere in atto per contrastare ancor di più l'offensiva criminale e mafiosa in provincia di Foggia;

se ritenga necessario elevare i commissariati della Polizia di Stato di San Severo e di Cerignola a strutture di primo livello, con tutto ciò che consegue in termini di maggiori risorse tecniche e di personale impiegato nelle dette strutture territoriali;

se ritenga necessario aumentare l'organico delle forze dell'ordine presenti in tutta la provincia per meglio contrastare l'attacco mafioso ai cittadini, agli operatori economici e agli organismi dello Stato.

(3-03016)

BERNINI, MALLEGNI, BARACHINI, BOCCARDI, PAROLI - Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. - Premesso che:

la manovra di bilancio approvata a dicembre 2021 (legge n. 234 del 2021) ha dimostrato un impegno del Governo sulle infrastrutture all'interno di una strategia volta a tenere il tasso di investimenti pubblici superiore al 3 per cento del PIL per i prossimi 10 anni;

tra le misure approvate c'è il finanziamento di 200 milioni di euro assegnato a SAT, Società autostrada tirrenica, destinato a potenziare la strada tirrenica, progetto fermo da molti anni, necessari per la messa in sicurezza e il miglioramento della mobilità nelle regioni interessate (Lazio, Toscana e Liguria);

sul Tirreno non esiste una viabilità adeguata ai collegamenti per il turismo, per il commercio e per l'industria;

si apprezza l'impegno del Ministro in indirizzo per avere accolto le indicazioni della Commissione 8ª del Senato ed avere inserito la strada tirrenica tra le opere strategiche da commissariare e quindi da finanziare;

nel contratto di programma tra Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e RFI sono previste risorse complessive per circa 17 miliardi di euro per investimenti di potenziamento e sviluppo infrastrutturale delle ferrovie volti a garantire una connettività "a rete" su tutte le principali direttrici interpolo lungo i corridoi chiave della rete TEN-T, in particolare è previsto anche il potenziamento e la velocizzazione della linea tirrenica,

si chiede di sapere:

quando sarà pronto il progetto, quante e quali risorse dovranno essere impiegate per chiudere l'opera stradale tirrenica e quali i tempi di ultimazione;

quando sarà pronto il progetto sulla ferrovia tirrenica, per trasformarla in alta velocità, e se nel frattempo non si intenda sostituire l'attuale "pendolino" con in nuovo ETR1000, così almeno da garantire la dignità dei passeggeri, seppur mantenendo la media-bassa velocità.

(3-03017)

BRUZZONE, BERGESIO - Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, della transizione ecologica e della salute. - Premesso che:

dopo i numerosi avvertimenti lanciati da agricoltori, allevatori, associazioni di categoria e dai cacciatori sul rischio di diffusione in Italia della peste suina africana, ad Ovada (Alessandria), è stato trovato il primo caso di cinghiale morto per peste suina, e proprio in queste ore ne stanno emergendo di nuovi, questi ancora da confermare, come già successo in Germania e nell'est Europa;

il rischio è che la malattia, non trasmissibile all'uomo, possa diffondersi tra la specie dei cinghiali ed arrivare a contagiare i suini, per i quali risulta invece mortale;

è evidente come il proliferare incontrollato della fauna selvatica possa aumentare il rischio di diffusione della peste suina africana, aumentando il rischio sanitario e compromettendo una parte rilevante del fatturato prodotto dalla suinicoltura italiana, a cui si aggiunge tutta una parte di indotto legata al mondo venatorio, il quale subirebbe una grave limitazione per effetto della diffusione della malattia;

si tratta ormai di una vera e propria emergenza che, come più volte denunciato dagli interroganti, poteva essere affrontata con l'attuazione di più efficaci misure di gestione, controllo e contenimento della diffusione della specie dei cinghiali;

le associazioni venatorie fin da subito hanno manifestato la loro disponibilità ad aiutare le attività di gestione dell'emergenza, anche alla luce della loro esperienza sul territorio;

la 9a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) del Senato, in data 30 giugno 2021, ha approvato una risoluzione (Doc XXIV n. 46-A) sulle problematiche legate all'eccessiva presenza di fauna selvatica, che si ripercuotono su molteplici piani. In particolare, dal documento emerge la necessità di ripensare il modello di controllo delle specie dannose, prevedendo la possibilità di procedere anche con piani di abbattimento attuati dalle Regioni sotto il coordinamento della Polizia provinciale, e di puntare alla "prevenzione efficace", con un piano straordinario di riequilibrio della specie mirato alla sostenibilità ambientale, prevedendo al riguardo che le Regioni possano autorizzare, in qualsiasi periodo dell'anno, i cacciatori e gli altri soggetti abilitati, i proprietari o i conduttori dei fondi interessati al controllo dei cinghiali;

si auspica che il documento possa essere quanto prima esaminato dall'Aula per far sì che il Governo possa rapidamente adottare le indicazioni in esso contenute e provvedere ad una revisione organica della materia, a partire dalla legge n. 157 del 1992, dando inoltre risposte alle questioni legate al tracciamento della filiera e della commercializzazione della carne di cinghiali abbattuti,

si chiede di sapere:

quali azioni immediate i Ministri in indirizzo intendano adottare per arginare la diffusione della peste suina africana sul territorio e se non ritengano ormai prioritario rivedere il quadro normativo di riferimento, a partire dalla legge n. 157 del 1992;

se non ritengano utile avvalersi in questo momento emergenziale dell'opera di volontariato gratuita messa a disposizione dal mondo delle associazioni venatorie, alla luce della loro esperienza sul territorio;

quali azioni intendano adottare, anche di natura finanziaria, al fine di ristorare le aziende, ivi incluse quelle faunistico venatorie e agroturistico venatorie, per i danni loro causati dalle inevitabili misure restrittive, che via via verranno adottate per arginare la diffusione della malattia.

(3-03018)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

DE POLI - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze. - Premesso che:

con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, in data 30 dicembre 2021 sono stati individuati i Comuni beneficiari del contributo previsto dall'articolo 1, commi 42 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2021, da destinare ad investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale;

l'ammontare del contributo attribuito a ciascun ente è stato determinato a favore dei Comuni che presentano un valore più elevato dell'indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM) come previsto dall'articolo 5, punto 2, del richiamato decreto 21 gennaio 2021. In particolare, per gli anni 2021-2026 i contributi, confluiti nell'ambito del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), ammontano complessivamente a 3.400.000.000 euro;

inoltre, in base all'art. 7-bis, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, in materia di assegnazione differenziale di risorse aggiuntive, viene stabilito che il volume complessivo degli stanziamenti ordinari in conto capitale sia almeno proporzionale alla popolazione residente nel territorio delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna;

sono state già ammesse 2.325 opere per 1.784 delle quali è già stato approvato il relativo finanziamento;

considerato che:

l'indice utilizzato per l'assegnazione dei fondi ha di fatto penalizzato miriadi di Comuni virtuosi, soprattutto nelle regioni del Nord, ammessi alla graduatoria, ma esclusi per mancanza di finanziamento;

come previsto dal decreto 21 gennaio 2021, sono stati esclusi da queste importanti risorse anche i Comuni con popolazione al di sotto dei 15.000 abitanti,

si chiede di sapere:

se il Governo non reputi opportuno rivedere l'indice di vulnerabilità utilizzato e in base al quale, paradossalmente, i Comuni più virtuosi del Veneto vengono discriminati ed esclusi dal contributo;

se non ritenga di proporre un'integrazione delle risorse per finanziare i 541 progetti ammessi ma rimasti esclusi dai fondi PNRR con l'obiettivo di garantire ai Comuni che si sono distinti per aver amministrato con oculatezza ed efficienza l'accesso ai fondi da destinare a progetti di rigenerazione urbana, già pronti e cantierabili;

ed infine, se intenda includere in questi importanti contributi anche i Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti.

(4-06434)

SBRANA - Al Ministro della transizione ecologica. - Premesso che:

l'impianto raffineria ENI di Livorno, nella zona industriale in località Stagno nel comune di Collesalvetti, ricade nel sito di interesse nazionale (SIN) di Livorno;

lo stabilimento rientra nell'ambito della normativa "Seveso bis" sugli impianti a rischio di incidenti industriali rilevanti, di cui al decreto legislativo n. 334 del 1999, aggiornato dal decreto legislativo n. 238 del 2005;

in base alla norma di riferimento, gli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose oltre una certa quantità sono assoggettati ad una serie di obblighi e all'adozione di specifici protocolli diretti a garantire la sicurezza dei lavoratori e la salubrità dell'ambiente circostante e a minimizzare i rischi di incidente;

l'impianto è ricompreso nell'inventario nazionale degli stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose (detto inventario Seveso), predisposto sulla base di quanto disposto dall'art. 5, comma 3, del decreto legislativo n. 105 del 2015, che recepisce la direttiva 2012/18/UE, "Seveso ter", dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) coordinato dal Ministero della transizione ecologica;

considerato che:

si è appreso da notizie di stampa che in data 30 novembre 2021 è divampato un incendio all'interno della raffineria ENI di Stagno, avvertito dai cittadini con un forte boato per l'esplosione che ha coinvolto il forno di lavorazione dell'impianto degli oli combustibili "hot oil" regolarmente in esercizio;

l'incendio si è sviluppato intorno alle ore 14 e come dichiarato dai Vigili del fuoco è stato di breve durata, quantificabile in poco meno di un'ora. La raffineria ha attivato il piano di emergenza interno dello stabilimento per la gestione dell'evento. Il personale ARPAT di Livorno è stato attivato dai Vigili del fuoco, attraverso la sala operativa della protezione civile, e ha potuto accedere all'impianto intorno alle ore 15,20 quando l'incendio era già domato e sotto controllo;

dopo la forte esplosione, l'incendio scaturito avrebbe riversato nell'ambiente circostante ingenti quantità di fumi e polveri, nonostante ciò, con nota del 30 novembre 2021, dal titolo "Intervento per incendio alla raffineria Eni di Stagno nel comune di Collesalvetti", l'ARPAT ha dichiarato che "la breve durata dell'evento induce a ritenere che gli effetti della deposizione al suolo delle sostanze inquinanti (in genere IPA e PCDD/F) siano piuttosto modesti ovvero trascurabili";

ritenuto che:

sulla rete internet e sui canali social esistono evidenze documentali che attestano l'importanza e la rilevanza dell'incidente, di conseguenza appare opportuno classificare l'incidente come di primaria entità in termini di inquinamento sull'ambiente circostante e necessario approfondire le indagini ambientali sulla quantità e la composizione delle polveri che l'incendio ha sprigionato, comprese le nanoparticelle da combustione; inoltre risulta essere necessario analizzare quali siano i luoghi di ricaduta a terra degli inquinanti;

quanto accaduto deva considerarsi quale ulteriore fattore di rischio generale d'area, in aggiunta a quanto già accaduto e segnalato con l'interrogazione 4-03494 del 20 maggio 2020 e alle criticità generate con lo sversamento di maggio 2021, già segnalate con l'interrogazione 4-05661,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti descritti e della drammatica situazione generale che la popolazione e il territorio sono costretti a sopportare da anni.

se ritenga necessario intervenire affinché vengano attivati i necessari controlli;

se non ritenga opportuno valutare per lo stabilimento produttivo ENI di Livorno la possibilità della revoca dell'autorizzazione integrata ambientale, prima che possa verificarsi qualche ulteriore incidente con conseguenze che potrebbero essere di un'ancora maggiore portata;

quali iniziative intenda intraprendere per evitare che accadimenti di tale gravità si ripetano.

(4-06435)

DE CARLO - Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. - Premesso che:

come si apprende dai media nazionali, la Cina ha provveduto ad aumentare il quantitativo di scorte alimentari ad un livello eccezionalmente alto;

secondo l'analisi condotta da Nikkei Asia sui dati del Dipartimento americano dell'agricoltura (USDA), la Cina entro la prima metà dell'annata agraria 2022 avrà accaparrato il 69 per cento delle riserve mondiali di mais per l'alimentazione del bestiame, ma anche il 60 per cento del riso e il 51 per cento di grano alla base dell'alimentazione umana nei diversi continenti. Le proiezioni rappresentano aumenti di circa 20 punti percentuali negli ultimi 10 anni, e i dati mostrano chiaramente che la Cina continua ad accumulare grano; infatti il capo delle riserve di grano cinese presso l'Amministrazione nazionale delle riserve alimentari e strategiche, Qin Yuyun, lo scorso novembre ha dichiarato: "Le nostre scorte di grano possono soddisfare la domanda per un anno e mezzo";

visto che meno del 20 per cento della popolazione mondiale è riuscita ad immagazzinare più della metà del mais e di altri cereali del pianeta e che stando ai dati forniti dall'Amministrazione generale delle dogane della Cina, la Cina avrebbe speso 98,1 miliardi di dollari per importare cibo nel 2020, in aumento di 4,6 volte rispetto a un decennio prima e che soltanto nel periodo gennaio-settembre 2021 ha importato più cibo di quanto non avesse fatto almeno dal 2016;

considerato che:

questi dati potrebbero acuire i problemi per le famiglie e le imprese in uno scenario mondiale estremamente allarmante caratterizzato da forti aumenti dei prezzi e addirittura carestie, cui si somma, almeno in Italia, il cortocircuito innescato dalla pandemia da COVID-19 sul fronte delle materie prime, dal gas al settore agricolo che ha portato, secondo Assoutenti, a oggi a un aumento di 217 euro a famiglia delle spese solo per mangiare;

è, quindi, indispensabile intervenire per garantire la sostenibilità finanziaria delle aziende e delle stalle, affinché i prezzi riconosciuti ad agricoltori e allevatori non scendano sotto i costi di produzione in forte aumento per effetto dei rincari delle materie prime anche alla base dell'alimentazione degli animali. Il balzo dei beni energetici si trasferisce infatti a valanga sui bilanci delle imprese agricole strozzate da aumenti dei costi, dai fertilizzanti al gasolio, dagli imballaggi alle macchine agricole fino ai trasporti, non compensati da prezzi di vendita adeguati;

è necessario intervenire affinché i consumatori non siano costretti ad affrontare ulteriori rincari sui prodotti agroalimentari,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della problematica illustrata e quali siano le strategie che intenda mettere in atto per tutelare le produzioni agroalimentari nazionali e per garantire prezzi equi di produzione e di vendita.

(4-06436)

ROMEO - Al Ministro dell'interno. - Premesso che:

da quanto si apprende da notizie di stampa, nel pomeriggio di venerdì 7 gennaio 2022, gli agenti della Polizia locale di Monza, durante un pattugliamento di routine al centro della città, hanno arrestato in flagranza per detenzione illecita di sostanze stupefacenti un cittadino marocchino di 35 anni, disoccupato e senza fissa dimora, soggiornante in modo irregolare sul territorio italiano;

a seguito dei rilievi foto-dattiloscopici sarebbero emersi a carico del soggetto diversi precedenti specifici in materia di spaccio di sostanze stupefacenti, tra cui tre arresti risalenti al 2015, 2020 e 2021; è emersa inoltre a suo carico un'espulsione dal territorio dello Stato italiano eseguita nel 2016, un divieto di dimora nel territorio di Sondrio del febbraio 2021 e una pena detentiva domiciliare già scontata nell'anno 2017;

durante il processo per direttissima di sabato 8 gennaio è stato convalidato l'arresto e all'imputato è stata applicata la misura cautelare del divieto di dimora nel territorio lombardo;

non conoscendo le motivazioni alla base della decisione del magistrato, desta perplessità all'interrogante e preoccupazione ai cittadini la misura cautelare prevista: il solo allontanamento dalla regione (in cui fra l'altro non ha dimora stabile) per una persona che si trova in modo irregolare sul territorio italiano, arrestato più volte nel corso degli ultimi anni e già espulso in passato dallo Stato;

il perdurare della situazione di irregolarità è nei fatti una condizione sanzionabile: l'unico provvedimento che può modificare tale condizione è quello dell'espulsione dal nostro Paese o della detenzione in carcere. Appare evidente che è necessario intervenire con opportune misure per assicurare maggiore sicurezza ai cittadini, garanzia delle giuste pene ai delinquenti e tutela alle forze dell'ordine che svolgono quotidianamente il loro dovere con dedizione e coraggio;

nel corso del 2021 sono arrivati irregolarmente sul nostro territorio 67.477 migranti irregolari, un numero esorbitante di persone senza documenti, senza dimora e senza lavoro che, nella maggioranza dei casi, inevitabilmente, diventa facile preda per organizzazioni criminali e si macchia di reati,

si chiede di sapere:

quali siano, in aggiunta alle interlocuzioni con l'Unione europea intraprese negli ultimi anni e che ancora devono raggiungere risultati concreti, le politiche che il Ministro in indirizzo sta portando avanti, a livello nazionale, in materia di contrasto all'immigrazione clandestina;

se non ritenga doveroso intervenire, anche con azioni di carattere normativo, per evitare che soggetti pericolosi, arrivati clandestinamente e soggiornanti in modo irregolare nel nostro Paese, vi permangano nonostante la ripetuta violazione delle leggi italiane e gli arresti compiuti in flagranza dalle forze dell'ordine.

(4-06437)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali):

3-03018 dei senatori Bruzzone e Bergesio, sulla diffusione della peste suina africana.