Legislatura 18ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 252 del 02/09/2020

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale (1883)

PROPOSTA DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

QP1

Bernini, Malan, Pagano, Schifani, Vitali, Fazzone, Mallegni, Barachini, Barboni, De Siano, Modena

Respinta

Il Senato,

            in sede di discussione del disegno di legge AS 1883 di conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n.76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale,

        premesso che:

            il decreto-legge in esame - c.d. decreto semplificazioni - è costituito da 65 articoli, suddivisi in 4 Titoli;

            il decreto interviene sui molti ambiti, tentando di raggrupparli in settori quali contratti pubblici ed edilizia; semplificazioni procedimentali e responsabilità; misure di semplificazione per il sostegno e la diffusione dell'amministrazione digitale; semplificazioni in materia di attività d'impresa, ambiente e green economy; ma in realtà i 65 articoli si occupano di quasi altrettante materie diverse, quali voto degli italiani all'estero nel referendum, enti locali, sistema universitario, Corpo nazionale dei vigili del fuoco, responsabilità erariale e molti altri;

            il fatto che questi eterogenei interventi possano in qualche modo essere ricondotti a propositi di "semplificazione" non rende omogeneo il decreto più di quanto potrebbe essere attribuire ad essi altre qualità astratte quali la "bontà", la "utilità", la "italianità", la "concretezza" (questo esercizio è già stato fatto), la "giustezza" o altre;

            tale "semplificazione" risulta peraltro assai opinabile, alla luce delle sue 55mila parole, dei 584 rinvii ad altre norme, degli oltre 100 commi che vengono aggiunti a leggi vigenti a fronte dei soli 17 abrogati, specialmente se si tiene presente che nel suo iter non mancheranno gli articoli bis, ter, quater ecc., con il loro carico assai poco semplificativo;

            del resto, al di là degli annunci del Governo, i decreti approvati nei mesi scorsi, con i vari appellativi "Crescita", "Cura Italia", "Liquidità", "Rilancio", hanno sortito più illusioni che risultati fattivi e anche il provvedimento in esame, rischia di avere la stessa sorte pur recando sia nel titolo, sia nelle rubriche della maggior parte degli articoli il termine "semplificazione"; ma di fatto non rispecchia i criteri di omogeneità sanciti dalla Costituzione, destando ancora una volta più di qualche perplessità;

            l'effetto "omnibus" del testo e la farraginosità di numerose disposizioni di non immediata applicazione (considerato il rinvio ad altrettanti decreti attuativi) avranno un impatto negativo sugli obiettivi del decreto-legge contribuendo alla sua inefficacia;

            si tratta di norme che sarebbe stato sicuramente più opportuno avviare attraverso diversi disegni di legge, seguendo l'ordinario iter parlamentare, non solo per le forti perplessità riguardo all'evidente assenza dei presupposti costituzionali di necessità ed urgenza, ma anche riguardo alla natura delle norme stesse, che non sono di diretta applicazione;

            infatti, per quanto attiene al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure dei decreti-legge, di cui all'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, si segnala che alcuni articoli prevedono provvedimenti attuativi, spesso attraverso l'onnipresente presidente del Consiglio, il cui intervento viene evocato ben settanta volte;

            a tal proposito, giova ricordare che i decreti-legge dei Governi Conte I e Conte II hanno previsto complessivamente 782 provvedimenti attuativi, tra i quali 544 (cioè 7 su 10), di cui 358 dell'attuale esecutivo, sono ancora da adottare;

            il testo, lungi dall'avviare un piano razionale di semplificazioni e di deregolazione - questa sì davvero necessaria ed urgente - contiene norme derogatorie e introduce discipline in via transitoria la cui vigenza è limitata fino al 31 luglio 2021 (ad esempio: la nuova disciplina degli affidamenti di lavori, servizi e forniture; la deroga temporanea al codice degli appalti; la modifica del sistema delle verifiche antimafia; la sospensione dell'opera pubblica etc.), destinate a creare dubbi contenziosi e ritardi;

            anche riguardo alla responsabilità erariale, l'applicabilità dell'articolo 22 è limitata al 31 luglio 2021 prevedendo che la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l'azione di responsabilità venga limitata al profilo del dolo solo per le azioni e non anche per le omissioni, in modo che i pubblici dipendenti abbiano maggiori rischi di incorrere in responsabilità in caso di non fare (omissioni e inerzie) rispetto al fare, dove la responsabilità viene limitata al dolo;

            l'articolo 19, comma 4, detta una nuova disciplina per il collegio dei revisori legali dei conti delle fondazioni universitarie di diritto privato, modificando in particolare le modalità di nomina del Presidente e dei componenti del collegio; tale disposizione è totalmente avulsa dal requisito di necessità e urgenza tipico del decreto legge; pertanto, mentre tutta la disciplina delle fondazioni, comprese le norme inerenti i suoi organi, resta dettata da una fonte secondaria del diritto (il D.P.R. 254/2001), la sola disciplina del collegio dei revisori diventa oggetto di una fonte primaria;

            alcune norme inoltre modificano disposizioni da poco entrate in vigore (come i c.d. decreti Cura Italia e Rilancio) creando ulteriore caos normativo, dovuto all'approccio superficiale, autoreferenziale e frettoloso con il quale evidentemente si sono approvate solo poco tempo prima norme del tutto errate, troppo ampie e eterogenee e impedendo al Parlamento non solo la sua funzione propria, quella legislativa, ma persino quella accessoria, correttiva;

        considerato che:

            la complessità delle disposizioni ivi previste, infatti, sono ben distanti dal perseguimento di un ragionevole equilibrio tra le diverse esigenze meritevoli di tutela nelle procedure parlamentari - come previsto dalla recente ordinanza n. 60 del 2020 della Corte Costituzionale - ove si consideri la peculiarità dell'iter di conversione e il termine costituzionale di 60 giorni per la conversione del decreto-legge;

            innanzitutto l'eterogeneità delle misure previste nel decreto costituisce di per sé l'evidente dimostrazione della carenza del requisito della straordinarietà del caso e della necessità e urgenza di provvedere;

            né può ritenersi sufficiente configurare il decreto come "un provvedimento governativo ab origine a contenuto plurimo", categoria elaborata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 244 del 2016, per definire quei provvedimenti nei quali "le molteplici disposizioni che li compongono, ancorché eterogenee dal punto di vista materiale, presentano una sostanziale omogeneità di scopo" (nel caso in esame fronteggiare le ricadute economiche conseguenti all'emergenza epidemiologica da Covid-19);

            infatti, ai sensi del secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione, i presupposti per l'esercizio senza delega della potestà legislativa da parte del Governo riguardano il decreto-legge nella sua interezza, inteso come insieme di disposizioni omogenee per la materia o per lo scopo;

            la scomposizione atomistica della condizione di validità prescritta dalla Costituzione che è operata mettendo nel decreto misure che sarebbero accomunate solo da un intento comune di stabilire misure urgenti per la "semplificazione", si pone in contrasto con il necessario legame tra il provvedimento legislativo urgente ed il caso che lo ha reso necessario, trasformando il decreto-legge in un ammasso di norme assemblate prive di qualsivoglia omogeneità;

            come ha affermato la Corte costituzionale nella sentenza n. 22 del 2012 "ove le discipline estranee alla ratio unitaria del decreto presentassero, secondo il giudizio politico del Governo, profili autonomi di necessità e urgenza, le stesse ben potrebbero essere contenute in atti normativi urgenti del potere esecutivo distinti e separati. Risulta invece in contrasto con l'articolo 77 della Costituzione la commistione e la sovrapposizione, nello stesso atto normativo, di oggetti e finalità eterogenei, in ragione di presupposti, a loro volta, eterogenei";

        rilevato che:

            il decreto reca coperture finanziarie limitate, pari a poche decine di milioni di euro per tutte le disposizioni, il che significa che nella semplificazione si investe poco, così come si investe poco nell'innovazione e nella velocizzazione delle procedure che regolano il rapporto tra PA e cittadini e imprese;

            allo stesso tempo va ricordato che una semplificazione efficace dell'azione amministrativa e una effettiva digitalizzazione delle procedure, potrebbe portare con sé anche una riduzione dei fabbisogni di personale della Pubblica Amministrazione, che in larga parte replicano le piante organiche degli anni '90;

            al contempo si registrerebbe una diminuzione degli oneri per lo Stato - quindi per le imprese e per i cittadini - valutato il costo della burocrazia in oltre 50 miliardi, cioè più dell'ultimo scostamento di bilancio richiesto al Parlamento;

            giova evidenziare, tra l'altro, che un decreto eterogeneo all'origine, reca già in sé il rischio, ancor più inquietante, della radicale trasformazione, nel corso dell'iter, rispetto alla sua versione iniziale, in un provvedimento omnibus, veicolo per inserire un coacervo di norme senza alcun nesso, come sopra evidenziato;

            è più che mai evidente come il decreto-legge sia diventato uno strumento ad incastro variabile con una utilizzazione dell'articolo 77 della Costituzione assolutamente arbitraria e intollerabile; è doverosa una riflessione di sistema relativa alla gestione dei provvedimenti da parte del Governo nei confronti del Parlamento;

            la prassi che si è andata consolidando in questi due anni di legislatura fa registrare una pericolosa deriva del nostro ordinamento in senso monocamerale, in aperta violazione dell'articolo 70 della Costituzione che recita: "La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere", mortificando, di volta in volta, il ruolo di uno dei due rami del Parlamento;

            giova porre in rilievo lo scarso livello di considerazione riservato al Parlamento dalle forze di maggioranza, risultando, al contempo, incomprensibile, di volta in volta, la compressione dei tempi dell'iter del decreto-legge da parte di una delle Camere, denotando un atteggiamento gravemente contrastante con il corretto funzionamento delle istituzioni democratiche;

            tale dinamica procedurale è inaccettabile nel metodo e nel merito; infatti, il perpetuarsi di deroghe alle procedure ordinarie di predisposizione di provvedimenti normativi, che anche nel corso della presente legislatura hanno assunto la forma di decretazione d'urgenza, attraverso la continua e reiterata composizione di decreti - spesso «omnibus» - oltre a rappresentare un'alterazione degli equilibri istituzionali riconducibili al rapporto tra Governo e Parlamento, determinano una evidente lesione delle prerogative parlamentari nell'esercizio della funzione legislativa, che si accompagna al sistematico ricorso all'apposizione della questione di fiducia,

            delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame dell'AS 1883.

COMUNICAZIONI DEL MINISTRO DELLA SALUTE SUL CONTENUTO DEI PROVVEDIMENTI DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI CONTENIMENTO PER EVITARE LA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19, AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 1, DEL DECRETO-LEGGE N. 19 DEL 2020, COME MODIFICATO DALLA LEGGE DI CONVERSIONE N. 35 DEL 2020

PROPOSTE DI RISOLUZIONE NN. 1 e 2

(6-00129) n. 1 (02 settembre 2020)

Romeo, Bernini, Ciriani, Fregolent, Siclari, Zaffini, Cantù, Binetti, Lunesu, Marin, Rizzotti, Stabile.

Respinta

Il Senato,

        premesso che:

            a parere dei firmatari del presente atto di indirizzo, il Governo ha gestito l'emergenza COVID-19 in maniera del tutto autocratica, estromettendo il Parlamento dai processi decisionali che riguardano le libertà fondamentali dei cittadini e stravolgendo completamente i principi cardine dell'ordinamento giuridico;

            l'ultima decisione che possiamo richiamare in questo senso concerne la proroga dello stato di emergenza epidemiologica deliberata in data 29 luglio 2020, nonostante le motivate obiezioni sollevate dai partiti che siedono ai banchi dell'opposizione e nonostante i pareri contrari degli accademici e dei costituzionalisti che, pubblicamente, si sono pronunciati sul punto;

            la decisione di prorogare lo stato di emergenza, che il Presidente del Consiglio dei ministri aveva annunciato in occasione della cerimonia di innalzamento delle paratoie del Mose, era stata infatti criticata aspramente, tra gli altri, dal professor Sabino Cassese, tra i massimi costituzionalisti italiani, il cui intervento sul quotidiano "Il Corriere della Sera" aveva posto l'accento sull'insussistenza di una condizione "attuale" di emergenza da fronteggiare e, dunque, sull'insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto necessari per il prolungamento dello stato di eccezione;

            le considerazioni sopra esposte si ritengono valide e attuali, anche alla luce dell'incremento dei contagi registrati nell'ultimo mese di agosto 2020; a dispetto del clima di terrore che spesso si percepisce dai media, infatti, l'aumento in discussione non è stato seguito da un parallelo e proporzionale incremento dei malati e dei ricoverati in terapia intensiva;

            a tutt'oggi, in effetti, i pazienti ricoverati con sintomi sono poco più di mille, mentre i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 107 in tutto il Paese; per il resto - a quanto ci risulta - i soggetti positivi sono asintomatici, oppure persone con sintomi di lievissima entità che non richiedono il ricovero e neppure trattamenti particolari;

            vi è dunque una situazione che va sicuramente monitorata e gestita con attenzione, ma certamente non ricorre un'emergenza paragonabile a quella che ha caratterizzato la prima ondata di contagi che possa giustificare oggi la proroga delle disposizioni varate per fronteggiarla;

            nel corso dei mesi scorsi, peraltro, l'attenzione si è focalizzata soltanto sull'emergenza COVID-19, a scapito delle indagini diagnostiche e delle prestazioni rivolte ai soggetti con patologie diverse, quali in particolare i malati oncologici e coloro che hanno patologie cardiovascolari;

            il sostanziale distaccamento del Governo dalla realtà e dagli indirizzi formulati dalle opposizioni si trae anche dai contenuti del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica;

            il citato decreto-legge n. 83 del 2020, invece, ha seguito una logica completamente opposta. Segnatamente, ha prorogato «in blocco» l'efficacia delle disposizioni di cui ai precedenti decreti-legge nn. 19 e 33 del 2020 e, così facendo, ha inopinatamente mantenuto inalterato l'impianto normativo che consente l'applicazione delle misure di contenimento dell'epidemia mediante uno strumento non avente forza di legge (id est il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri), anche laddove dette misure incidano sulle libertà fondamentali dei cittadini tutelate dalla Costituzione;

            ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo, il decreto-legge n. 83 del 2020, nella parte in cui congela ingiustificatamente questo «ordine fuori dall'ordinario», conferma, nei fatti, l'atteggiamento di chiusura del Governo nei riguardi delle proposte delle opposizioni, incluse quelle basilari, approvate dall'Aula, che attengono al riconoscimento del ruolo istituzionale del Parlamento;

            sempre con riferimento al citato decreto-legge n. 83 del 2020, a titolo di esempio si ritiene particolarmente grave la mancata considerazione della posizione in cui si trovano i lavoratori con disabilità grave, immunodepressi e in condizione di certificata fragilità, per i quali l'articolo 26, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020 (cosiddetto «Cura Italia») aveva previsto - fino al mese di luglio scorso - una qualche forma di tutela;

            spiace dover constatare, inoltre, come l'accentramento delle competenze in capo alla Presidenza del Consiglio dei ministri non abbia giovato sotto alcun profilo, neppure sotto quello della tempestività delle misure adottate;

            nonostante l'impegno assunto con le varie parti politiche a trovare soluzioni condivise, il Governo ha disatteso questo spirito di collaborazione varando misure molto spesso tardive e prive di prospettiva, senza una reale collaborazione con le opposizioni che contestualmente avevano presentato, con un atteggiamento quanto mai responsabile, delle proposte per il rilancio del Paese;

            sono state così destinate molteplici risorse per bonus e interventi secondari, scarsamente funzionali alla ripresa del sistema economico, mentre si sono registrati ritardi nell'erogazione della cassa integrazione e delle indennità, peraltro irrisorie, riconosciute ai lavoratori autonomi e sono addirittura mancate alcune misure che avrebbero inciso maggiormente sul tessuto produttivo e che sarebbero state invece molto opportune;

            già in occasione dell'informativa sulla pandemia, tenuta in Senato dal Ministro della salute il 30 gennaio scorso, dai banchi dell'opposizione di centrodestra vi fu chi aveva previsto la gravità della situazione, collocando il picco dei contagi tra aprile e maggio, e chiedeva pertanto di effettuare adeguati controlli su tutti i passeggeri dei voli provenienti dalla zona interessata dall'epidemia e, più in generale, incentivare l'uso delle mascherine protettive negli aeroporti, nei treni, nei centri commerciali e nei punti affollati ed effettuare esami clinici su tutti i soggetti in ingresso nel nostro Paese dalle zone a rischio;

            secondo autorevoli fonti di stampa, esiste uno studio datato 12 febbraio 2020, in possesso del Governo e presentato al comitato tecnico-scientifico, che già allora prevedeva fino a 60.000 morti per il Covid; il Governo sarebbe dunque stato a conoscenza dei rischi derivanti dalla pandemia diversi giorni prima del 21 febbraio, data nella quale venne diagnosticato il primo caso di positività in un piccolo ospedale della provincia di Lodi;

            in questo quadro, appare inspiegabile che non siano state prontamente avvertite le Regioni, non siano stati adottati provvedimenti quali ad esempio l'istituzione di zone rosse nel bergamasco, non ci si sia attivati per fornire tempestivamente i dispositivi di protezione individuale agli operatori sanitari del nostro paese e contemporaneamente il Governo abbia invece inviato 18 tonnellate di aiuti in Cina;

            come se ciò non bastasse, dall'inizio dell'emergenza ad oggi non sono stati ancora pubblicati tutti i verbali ed i relativi allegati prodotti a seguito delle riunioni del Comitato tecnico-scientifico contenenti le raccomandazioni fondamentali per i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri che avrebbero supportato le misure adottate dal Governo per far fonte alla crisi epidemiologica;

            ancora oggi, nonostante la proroga dell'emergenza sanitaria, assistiamo ad ulteriori ritardi, altrettanto gravi e ingiustificabili, con riferimento all'organizzazione del nuovo anno scolastico, ormai alle porte;

            a pochi giorni dall'avvio delle lezioni l'incertezza regna sovrana: ai genitori non è dato sapere cosa accadrà ai loro figli, non vi sono rassicurazioni sotto il profilo degli spazi a disposizione per gli alunni e, ancora, non è chiaro chi dovrà misurare la febbre o come si potrà usufruire del servizio mensa;

            il Governo appare immobile anche nel fronteggiare l'andamento dei flussi migratori illegali, i quali negli ultimi mesi sono incrementati in maniera esponenziale sia attraverso la rotta marittima sia attraverso quella terrestre;

            a destare preoccupazione è, in particolare, l'assoluta mancanza di controlli e misure di sicurezza adottate successivamente agli arrivi, come attestano le immagini delle strutture di accoglienza ormai al collasso e le numerose fughe degli immigrati dai centri ove dovrebbero essere trattenuti per il periodo prescritto di quarantena; situazioni che espongono evidentemente la popolazione, nonostante gli enormi sacrifici dei mesi scorsi, a gravissimi rischi dal punto di vista sanitario;

            emblematica è la situazione che si è venuta a creare nella Regione Sicilia, con il governatore che si è visto costretto ad emanare un'ordinanza, attualmente sospesa dal competente Tribunale amministrativo regionale, per rimediare all'inerzia assoluta delle autorità governative, che mette a repentaglio la salute della cittadinanza;

            emblematico è altresì il dato rilevato lo scorso 24 agosto 2020, quando nella Regione siciliana si è registrato un picco di contagi, il 90 per cento dei quali direttamente riconducibili agli ospiti dell'hotspot di Lampedusa;

            è chiara, quindi, la necessità di arginare i flussi in questione nel superiore interesse alla sicurezza e alla salute pubblica, considerato altresì che molti degli arrivi provengono da Paesi che si trovano ancora in piena crisi sanitaria, e rischiano conseguentemente di determinare un colpo di coda dell'epidemia, vanificando gli immensi sacrifici fatti durante i mesi di lockdown,

        impegna il Governo:

            1) a superare l'impianto normativo eccezionale instaurato con i decreti-legge nn. 19 e 33 del 2020, da ultimo prorogati con il decreto-legge n. 83 del 2020, ristabilendo l'ordine nella gerarchia delle fonti del diritto, non reiterando l'efficacia delle disposizioni che limitano le libertà fondamentali e i diritti inviolabili dei cittadini attraverso lo strumento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ripristinando un confronto effettivo e non solamente formale con il Parlamento e le forze di opposizione, essenziale ai fini della ripartenza del Paese, ed evitando di procedere a proroghe dello stato di emergenza senza che le Camere si siano pronunciate attraverso un atto di indirizzo;

            2) a rendere pubblici tutti i verbali ed i relativi allegati prodotti dal Comitato tecnico scientifico fin dal sorgere dell'emergenza, contenenti le raccomandazioni fondamentali per far fonte alla crisi epidemiologica;

            3) ad adottare iniziative per migliorare la trasparenza e, soprattutto, la comprensibilità da parte della popolazione dei dati relativi alla situazione epidemiologica in atto, chiarendo anzitutto i criteri di classificazione ed evidenziando, in aggiunta ai numeri quotidianamente diffusi, il numero dei soggetti asintomatici, il loro rapporto sul totale, la provenienza dei nuovi soggetti positivi e le modalità, gli esami e le tempistiche attraverso i quali gli stessi sono stati effettivamente conteggiati;

            4) ad avviare, con urgenza, un'opera di completamento, riordino e semplificazione dei protocolli varati per la riapertura degli istituti scolastici, delle scuole e dei servizi educativi per l'infanzia, considerata l'attuale frammentarietà, lacunosità e, in alcuni casi, contraddittorietà degli stessi, che ancora oggi, a pochi giorni dalla riapertura, ne rendono i contenuti indecifrabili per famiglie, alunni, studenti, docenti e personale scolastico;

            5) ad apportare le necessarie modifiche ai predetti protocolli, al fine di agevolare ulteriormente l'attività educativa e didattica in presenza contemperando altresì la necessità di socializzazione tra gli alunni e gli studenti, nel pieno rispetto del diritto allo studio e adottando comunque le misure di prevenzione necessarie ad assicurare le indispensabili condizioni di sicurezza;

            6) ad adottare ogni iniziativa utile affinché il diritto all'istruzione dei bambini e dei ragazzi con disabilità non subisca ulteriori compromissioni in conseguenza dell'emergenza COVID-19, assicurando nei loro riguardi lo svolgimento delle attività didattiche in presenza, la presenza costante di insegnanti di sostegno e la fornitura presso le scuole di dispositivi di protezione individuale trasparenti che facilitino la comunicazione e l'inclusione scolastica anche dei bambini degli studenti con deficit uditivo;

            7) ad adottare iniziative volte a ripristinare le tutele previste dal decreto-legge n. 18 del 2020 (cosiddetto decreto "Cura Italia") in favore dei lavoratori con disabilità grave, con immunodepressione e in condizione di fragilità, che risultano maggiormente esposti alle complicanze derivanti dall'infezione da COVID-19, la cui posizione non è stata inspiegabilmente tenuta in conto né nel decreto-legge n. 83 del 2020, né nel successivo decreto-legge n. 104 del 2020, nonostante la citata proroga dello stato di emergenza nazionale;

            8) ad adottare misure urgenti e specifiche volte alla tutela e al controllo dei confini oltre che aerei, anche terrestri (in particolare quelli di nord-est) e marittimi, per fermare i flussi migratori irregolari verso l'Italia che rischiano di determinare un colpo di coda dell'epidemia, attuando in particolare le disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77;

            9) ad avviare, in tempi rapidi, interventi concreti sul sistema sanitario nazionale volti all'ammodernamento delle infrastrutture sanitarie e della strumentazione, nonché allo sviluppo della telemedicina;

            10) con riferimento al fenomeno dell'immigrazione e al problema del contenimento della diffusione del virus da Covid-19 e di altre malattie infettive, a predisporre un piano di intervento che consenta una gestione in sicurezza dei migranti dal momento del loro arrivo e sino alla presa in carico nei centri di accoglienza.

(6-00130) n. 2 (02 settembre 2020)

Pirro, Boldrini, Garavini, Errani, Steger.

Approvata

Il Senato,

            udite le comunicazioni del Ministro della salute sul contenuto dei provvedimenti di attuazione delle misure di contenimento per evitare la diffusione del virus Covid-19, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, come modificato dalla legge di conversione n. 35 del 2020,

        premesso che:

            la grave situazione epidemiologica che ha interessato il mondo intero è stata affrontata dal nostro Paese - pur nelle evidenti difficoltà determinate dalla dimensione del fenomeno - con efficacia attraverso il contributo e il sacrificio di tante persone;

            le misure intraprese dal Governo hanno consentito di fronteggiare una situazione di emergenza che ha costituito una diretta minaccia alla vita umana;

            a questo sforzo comune hanno contribuito tutte le istituzioni democratiche ed i cittadini che, con grande spirito civico e al prezzo di enormi sacrifici, hanno consentito di contenere un'epidemia che rischiava di non poter essere arginata;

        considerato che:

            nella fase attuale si è proceduto alla graduale riapertura di molte attività in modo tale da consentire la ripresa, progressiva e in sicurezza, di parti importanti della vita economica e sociale del Paese e che dai dati epidemiologici risulta complessivamente che il quadro generale della trasmissione e dell'impatto dell'infezione da Covid-19 in Italia, sebbene si evidenzino segnali di ripresa della circolazione del virus, non manifesta tuttavia particolari criticità, ferme restando le preoccupazioni che provengono dalla situazione sanitaria presente in altri Paesi dove il livello di circolazione ha registrato negli ultimi giorni un repentino e significativo incremento;

            come segnalato anche nelle recenti comunicazioni alle Camere, siamo in una fase di convivenza con l'epidemia, in un contesto nel quale le rilevazioni settimanali mettono chiaramente in evidenza che i rischi legati all'aumento delle attività e alla cessazione delle misure restrittive degli spostamenti si manifestano solo attraverso focolai circoscritti i quali, sebbene in aumento, vengono immediatamente contenuti, e che al contempo persiste l'assenza di segnali di sovraccarico dei servizi assistenziali;

        rilevato che:

            anche nella attuale fase di ripartenza successiva alla pausa estiva, la regolazione dei diversi ambiti della vita familiare, sociale, lavorativa ed economica del Paese deve ispirarsi a criteri di massima prudenza e deve comunque avvenire con il pieno coinvolgimento del Parlamento e delle autonomie territoriali e funzionali, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ed in modo da poter reagire con rapidità e flessibilità ad ogni emergenza;

            le misure di contrasto dell'epidemia devono restare costantemente proporzionate al livello di pericolo esistente al momento della loro adozione, assicurando al contempo lo svolgimento delle attività sociali ed economiche del Paese, a cominciare dalla scuola la cui ripresa va assicurata con ogni sforzo al fine di garantire il futuro dei nostri giovani, nel rispetto delle misure e delle prescrizioni di sicurezza a tal fine previste;

            nel Rapporto del 21 agosto 2020 contenente le "Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS CoV 2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia" sono indicate le misure per la preparazione alla riapertura delle scuole in relazione alla risposta ad eventuali casi/focolai di COVID-19. Tra queste misure è richiesta, ai fini dell'identificazione precoce dei casi sospetti, la collaborazione dei genitori nel contattare il proprio medico curante (PLS o MMG) per le operatività connesse alla valutazione clinica e all'eventuale prescrizione del tampone naso-faringeo e, nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico, l'obbligo per i genitori di contattare il PLS/MMG per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso;

            appare pertanto necessario procedere alla regolamentazione della nuova fase successiva al 7 settembre 2020 tenuto conto delle coordinate fattuali e dei criteri di azione richiamati in premessa,

        impegna il Governo:

            1) a potenziare gli strumenti atti a consentire la tempestiva individuazione di nuovi focolai tramite efficaci modalità di tracciamento, nonché la diagnosi ed il trattamento precoce della patologia, anche prevedendo uno specifico piano di interventi che conduca a migliorare in maniera significativa, su tutto il territorio nazionale, la capacità delle strutture sanitarie di rispondere in modo adeguato all'emergenza, vigilando al contempo sulla piena attuazione dei protocolli approvati in conferenza unificata in tema di trasporto pubblico e di trasporto scolastico, garantendo l'efficace e tempestiva gestione degli eventuali casi e focolai di SARS COV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia ed assicurando altresì la necessaria assistenza sanitaria;

            2) a promuovere tutte le azioni necessarie affinché la fondamentale ripresa delle attività economiche e sociali in corso sia sostenuta nel pieno rispetto delle condizioni sanitarie di sicurezza, anche tenuto conto dell'attuale sviluppo dell'epidemia nel contesto nazionale ed internazionale;

            3) ad assicurare l'ordinato e regolare avvio dell'anno scolastico 2020-2021, con la ripresa in presenza delle attività didattiche nelle istituzioni scolastiche, nel rispetto delle necessarie misure sanitarie imposte dall'emergenza epidemiologica in atto, nonché la ripresa, nel più breve tempo possibile, delle attività universitarie in presenza .