Legislatura 18ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 048 del 17/10/2018

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVIII LEGISLATURA ------

48a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 17 OTTOBRE 2018

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Presidenza del vice presidente TAVERNA,

indi del vice presidente CALDEROLI,

del vice presidente LA RUSSA

e del vice presidente ROSSOMANDO

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-Leu; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB; Misto-PSI: Misto-PSI.

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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente TAVERNA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,30).

Si dia lettura del processo verbale.

LAFORGIA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Discussione dei disegni di legge:

(497) MORONESE ed altri. - Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori

(149) DE POLI e CASINI. - Disposizioni per favorire la valorizzazione e lo sviluppo sostenibile delle isole minori

(757) BRIZIARELLI ed altri. - Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori marine e lacustri

(776) FERRAZZI ed altri. - Misure per lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione delle isole minori e delle isole lagunari e lacustri

(789) LA PIETRA ed altri. - Istituzione di una zona franca produttiva nei comuni delle isole minori

(Relazione orale) (ore 9,34)

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 497, con il seguente titolo: Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori marine, lagunari e lacustri

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge nn. 497, 149, 757, 776 e 789.

Ilrelatore, senatore Mantero, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

MANTERO, relatore. Signor Presidente, colleghi, prima di iniziare con la relazione illustrativa dell'articolato, vorrei fare una breve premessa su quali sono state le motivazioni che hanno portato ad affrontare il problema delle isole minori con una legge quadro. Le isole minori costituiscono un inestimabile patrimonio naturalistico, paesaggistico, ambientale, culturale, e sono anche una grande risorsa turistica per il nostro Paese. Però ci sono alcune difficoltà che non permettono il pieno sviluppo di questi territori.

La ragione del ricorso ad una legge quadro è stata dettata dall'esigenza di risolvere con una programmazione pluriennale le suddette difficoltà per territori che, seppur geograficamente distanti tra loro, sono accomunati da problematiche assolutamente simili e che quindi possono essere risolvibili se affrontate nel loro complesso. Le problematiche che accomunano questi territori - viene da sé - sono principalmente due. La prima è la discontinuità territoriale, che rende difficili e costosi i trasporti, i rifornimenti idrici, le comunicazioni, il diritto allo studio e alla salute; e ovviamente eventi atmosferici, anche di lieve entità, dovuti alla distanza dalla terraferma, possono isolare completamente questi territori. Pertanto, situazioni che sul continente non creerebbero problemi, in questi ambiti possono invece creare problemi anche importanti.

L'altra problematica di questi territori è la carenza infrastrutturale dovuta all'enorme disparità tra la popolazione residente durante tutto l'anno e la popolazione che invece arriva in questi territori durante il periodo turistico. Abbiamo nel complesso circa 250.000 persone per quanto riguarda la popolazione residente, mentre arriviamo anche ad alcuni milioni di persone durante il periodo turistico, quindi le strutture che risultano adeguate durante l'anno, possono non esserlo durante il periodo estivo.

Tutti i disegni di legge abbinati, a parte l'Atto Senato 789 che invece prevedeva soltanto l'istituzione di una zona franca produttiva nei Comuni delle isole minori, si propongono di affrontare il tema nella sua complessità, ipotizzando una programmazione pluriennale di interventi per risolvere le carenze infrastrutturali, migliorare la condizioni di vita degli abitanti, rendendo effettivi i princìpi di uguaglianza costituzionalmente garantiti, e per valorizzare l'importanza di queste risorse turistiche ambientali.

Nella seduta del 12 settembre 2018 è stato adottato come testo base l'Atto Senato 497. A seguito di questo, si è svolto un ampio dibattito in Commissione, c'è stato un ciclo di audizioni molto approfondito e puntuale e sono stati presentati da tutti i Gruppi parlamentari oltre 200 emendamenti per migliorare e modificare il testo di legge. La discussione degli emendamenti e la votazione si sono svolte in sede redigente fino all'articolo 12; successivamente, su richiesta di alcuni commissari, che evidentemente mi hanno giudicato un relatore troppo severo, siamo passati alla sede referente, dove abbiamo svolto il resto della votazione fino all'articolo 24 del testo e la votazione del testo finale.

Il testo è stato modificato dall'approvazione di diversi emendamenti, molti del relatore ma molti anche dei Gruppi parlamentari (quindi di iniziativa dei vari senatori). La maggior parte degli emendamenti del relatore erano volti a recepire le osservazioni delle Commissioni riunite in sede consultiva e dei vari Ministeri interessati (essendo questa una legge quadro i Ministeri interessati erano molti). Non sono state trascurate neanche dal dibattito le iniziative dei vari Gruppi parlamentari. La modifica principale apportata in sede di discussione in Commissione è stata l'estensione dell'ambito di applicazione della legge, che nasceva esclusivamente per le isole minori marine a cui sono state aggiunte anche le isole minori lagunari e lacustri, inserito nell'allegato B del disegno di legge.

Vengo ora alla relazione illustrativa del testo.

Poiché, come dicevo prima, il testo si compone di 24 articoli, alcuni dei quali sono anche abbastanza importanti, non credo di avere tempo per svolgere un'illustrazione approfondita e quindi ne farò una sommaria, chiedendo l'autorizzazione di consegnare il testo della relazione, in modo che venga allegata agli atti della seduta odierna.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

MANTERO, relatore. Il disegno legge n. 497, come approvato dalla Commissione, è rubricato «Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori marine, lagunari e lacustri» ed è composto da 24 articoli e 2 allegati: l'allegato A, in cui sono elencate 57 isole marine, e l'allegato B, in cui sono indicate 16 isole lagunari e sei isole lacustri.

L'articolo 1 indica l'oggetto e la finalità del disegno di legge e reca inoltre gli opportuni richiami alla normativa europea ed alla Costituzione. La novità più importante all'interno dell'articolo 1 è quella prevista al comma 6, in cui è stata inserita una definizione di isole minori ed è la prima volta che ciò viene fatto. Ci sono stati vari altri atti, compreso - se non sbaglio - un fondo dedicato alle isole minori nella legge di stabilità 2008, ma non c'era mai stata una definizione univoca in questo senso, che noi inseriamo al comma 6 dell'articolo 1, facendo riferimento agli allegati A e B in cui, come dicevo prima, sono indicate le isole marine, lagunari e lacustri.

L'articolo 2 prevede gli obiettivi di sviluppo e di valorizzazione delle isole minori, tra cui ad esempio la mobilità sostenibile, favorita dall'uso di veicoli ecologici o alimentati con tecnologie elettriche o ibride; la promozione dell'offerta turistica, purché compatibile con la capacità di carico degli ecosistemi, poiché abbiamo a che fare con ambienti piccoli, con aree marine protette, quindi ovviamente anche l'offerta turistica deve essere proporzionata alla sostenibilità; l'incremento della produzione energetica da fonti rinnovabili con relativi sistemi di accumulo per bilanciare le eventuali variazioni di carico; la promozione di interventi per l'efficientamento energetico del patrimonio immobiliare pubblico e privato; la promozione di sistemi per l'elettrificazione delle banchine, anche in questo caso preferenzialmente attraverso fonti rinnovabili, e la valorizzazione dei beni culturali, ambientali demaniali.

Durante la discussione, l'articolo 3, che è il cardine del disegno di legge, ha subìto numerose modifiche rispetto al testo originario. Al comma 1 si specifica che il Documento unico di programmazione delle isole minori (DUPIM) è utilizzato per gli interventi di realizzazione sul territorio delle isole ed è adottato con decreto del Ministero per gli affari regionali e le autonomie, su proposta del comitato, creato dallo stesso articolo, istituito presso il Dipartimento degli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei ministri, presieduto dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie. Al comma 2 si sancisce che i Comuni interessati concorrono alla predisposizione del citato DUPIM mediante l'elaborazione di progetti integrati di sviluppo territoriale. Al comma 3 si dispone che i progetti integrati di sviluppo territoriale predisposti dai Comuni ai sensi del comma 2 costituiscono gli strumenti operativi di programmazione nei quali sono individuati i singoli progetti da realizzare, che saranno poi inseriti nel DUPIM, per i quali ci saranno i finanziamenti poi stabiliti dall'articolo 4. Al comma 6 si stabilisce la composizione del comitato, al quale si è dato un ruolo centrale e si è cercato di dare una composizione il più possibile rappresentativa di tutte le parti in causa. Il comitato, oltre a raccogliere i DUPIM che vengono approvati dalle Regioni e a proporli al Ministero per l'approvazione, esprime anche un parere sui criteri di riparto del Fondo. La durata di questo piano di programmazione è settennale e coincide con la programmazione settennale dei fondi strutturali dell'Unione europea.

L'articolo 4 prevede l'istituzione di due fondi, uno per parte corrente e uno in conto capitale, rispettivamente con una dotazione di dieci milioni di euro per parte corrente e di venti milioni di euro annui in conto capitale a decorrere dal 2019 al 2024. Il fondo è utilizzato per gli interventi predisposti nel DUPIM e si è stabilito di dividerlo, all'articolo 5, per il 90 per cento alle isole dell'allegato A, ovvero le isole marine, e per il 10 per cento alle isole di cui all'allegato B, ovvero le isole lacustri.

Concludo semplicemente ringraziando i colleghi per il lavoro svolto in Commissione, che ritengo sia stato comunque proficuo e costruttivo. Ci tengo a sottolineare l'importante e puntuale lavoro svolto dai tecnici della Commissione, ringraziandoli per il loro lavoro. (Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore De Siano. Ne ha facoltà.

DE SIANO (FI-BP). Signor Presidente, onorevoli colleghi, tra i princìpi fondamentali della Costituzione vi è che i cittadini del nostro Paese sono tutti uguali, hanno gli stessi diritti e sono soggetti ai medesimi doveri.

Per la stragrande maggioranza dei cittadini che vivono nelle isole minori o nelle piccole isole italiane, però, non è così. Non sono cittadini che godono degli stessi diritti rispetto agli altri. Il problema era stato individuato anche dai nostri Padri fondatori che, all'articolo 119 della Costituzione, prevedevano che, per gli svantaggi vissuti dai cittadini delle isole minori, fossero previsti stanziamenti speciali alle Regioni e ai Comuni di quelle isole affinché potessero colmare detti svantaggi.

Quali sono gli svantaggi che vivono i cittadini delle isole minori? Io sono un isolano e vivo anche io una piccola isola. Quindi, io conosco bene, da cittadino che vive questi territori e da amministratore locale degli stessi (perché lo sono stato per tanti anni) i problemi di cui tutti quanti parliamo da anni ma ai quali difficilmente poniamo mano per risolverli in maniera concreta.

Mi riferisco ai problemi della sanità, dei trasporti, del costo dei servizi, del costo del carburante. Lo dico con molta franchezza. Io vivo a Ischia. Sapete quanto costa un litro di benzina nella mia isola? Due euro. Sapete quanto costa un litro di gasolio nella mia isola? 1,90 euro. Quindi, c'è una disparità rispetto ad altri posti d'Italia.

Faccio un altro esempio. Se una donna incinta che vive in un'isola partenopea, come ad esempio Procida, deve partorire all'improvviso e deve essere portata in ospedale, se c'è vento e le condizioni del mare non sono buone deve affidarsi alla volontà del Signore, perché non c'è altra via e non c'è soluzione. Questi sono i problemi concreti che vivono quotidianamente i cittadini delle isole minori.

È importante e significativo che questo Parlamento prenda in esame la discussione di un disegno di legge avente per oggetto le isole minori. Riconosco alla Presidente della Commissione il fatto che anche nella scorsa legislatura si è impegnata per portare avanti, insieme con tanti altri colleghi, un disegno di legge del genere. Oggi iniziamo la discussione, un percorso ed un cammino, ma è solo l'inizio.

Noi, come Gruppo di Forza Italia, siamo favorevoli a discutere su un problema del genere, ma è solo l'inizio. Questo disegno di legge è un contenitore di buone intenzioni; è un contenitore di tanti buoni propositi ma, se si va alla sostanza, è privo delle coperture finanziarie necessarie a far sì che quei buoni propositi possano diventare realtà concrete nell'ambito delle isole minori. (Applausi dal Gruppo FI-BP).

Ci sono buoni propositi e si ricominciano a stanziare soldi, i cosiddetti fondi DUPIM, per la realizzazione di opere che possono essere fondamentali per lo sviluppo delle isole minori. Dico che ricominciano a stanziare risorse perché va ricordato che la prima volta che questo è stato fatto, specificamente con finalità di sviluppo delle isole minori, è accaduto all'inizio degli anni 2000 con il Governo Berlusconi, quando vi furono i primi stanziamenti annui di 100 milioni. In quel periodo ero sindaco del Comune di un'isola minore e posso testimoniare concretamente i vantaggi derivati a quei territori da finanziamenti del genere. Man mano che passavano gli anni, quei finanziamenti annui di 100 milioni si sono ridotti fino a scomparire del tutto: è positivo quindi il fatto che oggi venga reintrodotto un finanziamento del genere, anche se in misura minore.

Nell'ambito del disegno di legge, poi, ho notato all'articolo 17 il positivo trasferimento dei beni demaniali regionali ai Comuni. È un fatto significativo: da cittadino di un'isola minore testimonio concretamente - al 99 per cento - lo stato di abbandono di questi beni, che, trasferiti ai Comuni, possono incidere in maniera positiva sugli sviluppi di quei territori.

In conclusione, come dicevo all'inizio, credo che questo disegno di legge debba essere propedeutico ad altri tipi di intervento. C'è stata un'iniziativa di riforma costituzionale, tra i cui firmatari e promotori figurava il senatore Floris, volta a sancire in Costituzione lo svantaggio dell'insularità. Credo che questa sia la strada maestra tramite la quale il Parlamento, abbattendo le divergenze partitiche e ideologie esistenti, possa iniziare un percorso di ammodernamento e crescita di determinanti territori.

Oltre al disegno di legge in esame, dovremmo ragionare per inserire in quel disegno di legge costituzionale un'altra norma fondamentale, ossia la fusione dei Comuni per aree omogenee, nell'ambito di realtà territoriali come le isole minori. Sono un ischitano...

PRESIDENTE. Deve concludere, senatore.

DE SIANO (FI-BP). Vivo a Ischia, un'isola di 34 chilometri quadrati, con 60.000 abitanti circa, sei Comuni, sei amministrazioni e sei Consigli comunali; insomma, sei mentalità diverse per amministrare un territorio omogeneo. Tante volte - nel 99 per cento dei casi - in una strada con due marciapiedi, a destra si ragiona in un modo, a sinistra in un altro. Un Parlamento che voglia lavorare in maniera concreta e seria negli interessi del Paese deve porsi la risoluzione di queste problematiche. (Applausi dal Gruppo FI-BP).

PRESIDENTE. Colleghi, alla Presidenza dispiace interrompere ed è scortese nei confronti di chi sta parlando, quindi vi chiedo la cortesia di rimanere nei tempi. Considerate che, quando comincia a lampeggiare la luce del microfono, avete ancora un minuto, e ci sono più interventi da svolgere.

È iscritta a parlare la senatrice Messina Assuntela. Ne ha facoltà.

MESSINA Assuntela (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, le decisioni che si rimettono oggi all'Assemblea interessano importanti comunità, le isole minori, che hanno una valenza simbolica e un'importanza concreta.

Offrire una soluzione alle problematiche avvertite dai nostri concittadini è tutta la nostra missione e oggi, in particolar modo, abbiamo il dovere di fare la nostra parte per riparare alcune condizioni patite dagli abitanti delle isole minori.

Le isole minori sono tra le più preziose risorse del nostro Paese; rappresentano motivo di orgoglio e di prestigio sotto il profilo culturale, paesaggistico, turistico ed economico. La loro unicità, però, dovuta alla particolare collocazione geografica, è cagione di esigenze economiche, sociali e territoriali di grande rilievo. Ignorare queste necessità vorrebbe dire che andiamo a vivere in una condizione differente rispetto alle comunità dell'Italia peninsulare. Questa è la principale ragione per cui è stato essenziale occuparsi di una profonda analisi e della conseguente revisione di una loro disciplina, affinché lo Stato possa farsi carico della rimozione di quegli ostacoli che caratterizzano la loro peculiare condizione e che intralciano, a volte, il pieno godimento dei diritti civili, sociali ed economici delle popolazioni insulari.

Partendo da queste considerazioni, si è reso opportuno pensare a una legislazione speciale che tenesse conto dell'assoluta straordinarietà di queste piccole e micro realtà locali e che potesse, quindi, dotare le amministrazioni locali di risorse e strumenti adeguati a promuovere uno sviluppo economico, sociale e culturale con lo sguardo rivolto alla tutela del territorio e del mare.

Il disegno di legge, dunque, si proponeva di innovare tale disciplina, riservando loro nuove prerogative, più autonomia finanziaria e amministrativa, nonché maggiori garanzie da parte dello Stato. Il primo fine di questa legge era assicurare agli abitanti delle isole minori una maggiore tutela in materia di diritti e di servizi, di aprire nuovi spazi di crescita economica e turistica e di fornire mezzi essenziali per la valorizzazione delle risorse culturali e naturalistiche che custodiscono.

Il Partito Democratico ha lavorato perché si ispirasse ai princìpi dell'economia verde, della crescita sostenibile ed etica, del rispetto della biodiversità e dell'ecosistema, improntato alla promozione della mobilità sostenibile e della produzione e consumo di energia da fonti rinnovabili compatibili con i diversi contesti insulari. Purtroppo, però, tutti questi buoni propositi, gli ottimi princìpi, l'intenzione convinta di poter migliorare la condizione di disagio avvertita in queste parti di Paese con misure volte a implementarne i servizi sanitari, a sostenerne il sistema scolastico locale, a garantire uno sviluppo sostenibile di una crescita riguardosa delle loro particolarità si sono dovuti scontrare, a volte, con i pareri ostativi della maggioranza. Provvedere in tal senso con una disciplina organica e attenta a molti aspetti della vita di questi cittadini senza poi disporre delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione di tutti questi obiettivi sortisce il solo effetto di convertire una buona legge in una legge sterile, privata di ogni possibilità di essere pienamente attuata. Eppure, per tutto il corso delle attività di elaborazione e modificazione della legge svolte in Commissione ambiente nell'ultimo periodo, il nostro intento è stato apportare cambiamenti qualitativi e tangibili sempre tesi al miglioramento delle condizioni di vita di chi abita in quelle splendide realtà. Ci siamo fatti promotori di emendamenti volti ad assicurare alle amministrazioni locali una maggiore assistenza per ciò che riguarda la gestione ordinaria e straordinaria del territorio. Ugualmente abbiamo presentato proposte in ambito fiscale, tese a offrire agli amministratori di queste comunità maggiori margini di manovra.

È stata avanzata, inoltre, una proposta di incremento del fondo, orientata alla riduzione dei fattori di disagio specifici delle stesse, chiedendo, peraltro, che l'individuazione delle risorse dello stesso Fondo di sviluppo non fosse frutto di una decisione autonoma, ma decisa con il coinvolgimento della Conferenza unificata, organo rappresentante degli enti locali interessati. Infine, abbiamo ritenuto doveroso rinvigorire il nostro impegno nei confronti della tutela dell'ambiente proponendo l'introduzione di nuovi strumenti a contrasto dell'inquinamento del suolo e, soprattutto, delle acque. Ma come già anticipato, però, nostro malgrado, le difficoltà emerse nel reperire le risorse adeguate a rendere operativa la risposta alle legittime esigenze delle comunità delle isole minori impediscono un sufficiente raggiungimento degli obiettivi, nonostante questi fossero ampiamente apprezzati e condivisi.

Soprattutto sulla base di queste complicazioni, è stato ritenuto opportuno chiedere di approfondire l'esame del disegno di legge ed estenderne la discussione all'intera Assemblea per sollecitare l'attenzione di tutti sul tema, confidando nella sensibilità di ciascuno dei presenti, anche per dare risposte al documento inviatoci dai sindaci dell'ANCI che chiedono un incontro urgente al Governo.

A partire da oggi, siamo tutti investiti della responsabilità di dare alle comunità risposte vere e concrete ai problemi che ogni giorno turbano ingiustamente la loro lecita aspettativa di godere - al pari di tutti gli altri - di diritti e opportunità costituzionalmente garantiti. Questo, signor Presidente, onorevoli colleghi, per il bene dell'ambiente, per il bene della salute umana, per la salubrità del mare e, soprattutto, per la condivisione di princìpi e di valori che rappresentano fonte di bellezza che tutti noi dobbiamo meritarci e proteggere. (Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Floris. Ne ha facoltà.

FLORIS (FI-BP). Signor Presidente, colleghe e colleghi, rappresentanti del Governo, potremmo definire il disegno di legge che sta per essere approvato «vorrei ma non posso». Riguarda le isole minori che, come o forse più delle isole maggiori, pagano il prezzo di essere, appunto, isolate dal Continente. Oltre ai tagli operati sui trasferimenti dallo Stato ai Comuni di riferimento, infatti, gli stessi subiscono le riduzioni dei trasferimenti da parte delle Regioni di cui fanno parte.

Non esiste un premio a essere isole. I 7 milioni di isolani non hanno alcun vantaggio evidente, ancor meno i 400.000 abitanti che vivono nelle isole minori in Italia. Manca la continuità territoriale, mancano le economie su scala che si possono realizzare per qualsiasi servizio erogabile sul continente. Mancano i servizi pubblici, spesso inadeguati, e spesso anche la possibilità di fare i turni nei presidi sanitari delle isole più piccole. Tutto è misurato al numero minimo di residenti, che è quello del periodo invernale e non ai periodi di massimo afflusso. Quindi, la vita normale dei residenti è misurata su parametri diversi da quelli dei cittadini italiani. Oltre a questo, va affermato che, nonostante la legge individui bene - elencandoli - i settori maggiormente penalizzati, non individua le strade e le risorse necessarie a risolvere il problema, quindi con riferimento alla sanità, alla scuola, al dissesto idrogeologico: tutto viene fatto utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali già a disposizione o comunque compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Il disegno di legge, con riduzioni continue di passaggio in passaggio, dagli iniziali 100 milioni previsti per le isole minori è arrivato a 20 milioni per il 2019, che diventano 20 più 10 dal 2020, ma solo fino al 2024. Non costituisce, pertanto, una soluzione strutturale di cui questo problema avrebbe bisogno. Aiuti temporanei, e persino l'istituzione di zone franche limitate ad alcune parti del territorio non ha aiutato nessuna isola a uscire da un ritardo evidente, che dura da anni.

Vorrei solo esprimere la necessità di affrontare il divario delle isole in modo permanente, in modo che non si debba ricorrere a misure temporanee come questa. Detto meglio, la scorsa settimana abbiamo presentato un disegno di legge costituzionale di iniziativa popolare per inserire nella nostra Costituzione - o sarebbe meglio dire per reinserire, visto che era stato tolto nel 2001 - il principio di insularità.

La proposta prevede di modificare l'articolo 119 della Carta fondamentale e di inserire, dopo il quinto comma, un nuovo periodo secondo cui: «Lo Stato riconosce il grave e permanente svantaggio naturale derivante dall'insularità e dispone le misure necessarie a garantire un'effettiva parità ed un reale godimento dei diritti individuali e inalienabili». Questo era presente in Costituzione e chiediamo che venga reinserito. Le firme su questa proposta sono arrivate a 100.000 - mi pare che il numero necessario sia 50.000 - e sono state grosso modo verificate dagli Uffici del Senato, che ringrazio personalmente in quest'Aula. Ripeto che le firme sono più del doppio di quelle necessarie per la presentazione dei disegni di legge di iniziativa popolare e non sono state raccolte in Sardegna, Sicilia o in altre isole minori. No: sono state raccolte dappertutto, anche nei Comuni del continente, non escluse Genova, Milano e Roma. Sono stati fatti dei banchetti dove la gente spontaneamente si è recata e ha firmato, conscia, una volta conosciuto il tema, di dover mettere la propria firma.

L'importanza di questa proposta sta proprio nel fatto che il beneficio maggiore del riconoscimento dello svantaggio derivante dall'essere isole sarebbe riconosciuto a isole che si trovano in Regioni a Statuto ordinario. Infatti, la Sardegna e la Sicilia potrebbero anche proporre modifiche alle norme che regolano i propri Statuti e chiedere più risorse rispetto a quelle già assegnate con legge costituzionale. Pertanto, l'intervento nella Costituzione è centrato per la Sardegna e la Sicilia, ma soprattutto per le isole minori. La modifica costituzionale è volta a inserire nella nostra Costituzione il principio per cui l'insularità è uno svantaggio evidente, tangibile e permanente. La facilitazione che noi chiediamo per le isole non è una questione tout court, ma è un obbligo che lo Stato italiano dovrebbe sentire verso i territori che soffrono di disagi permanenti.

Mi preme sottolineare due aspetti. In primo luogo, esprimo apprezzamento per il lavoro fatto dagli uffici sul dossier del Servizio studi sull'Atto Senato 497. Prego veramente tutti di leggere le prime quattro pagine del dossier, dove si sottolinea l'assenza di una determinazione importante che parte dal nostro Stato verso l'Europa, la quale si dimostra sensibile a questo problema, all'agenda digitale, all'approvvigionamento energetico, alla mobilità, alla politica marittima, agli scambi commerciali resi difficili, al turismo, alle risorse idriche e all'istruzione. In altre parole, l'Unione europea indica già i disagi di cui soffrono le isole e invita a tenere presente la situazione specifica delle Regioni insulari in sede di preparazione della proposta relativa al prossimo quadro finanziario pluriennale.

Membri del Governo, svegliatevi! Davanti a un'offerta come quella che vi proviene dall'Unione europea di tenere presenti i disagi delle Regioni insulari, tutto tace. Presidente Licheri, la pregherei di leggere - so che l'ha già fatto - le prime tre pagine del dossier del Servizio studi del Senato. Questa è la via: avere un riconoscimento dei disagi per le isole minori non solo dallo Stato italiano, ma anche da parte dell'Unione europea, che si rende disponibile ad affrontarli.

Il problema non è di rapporti tra maggioranza e minoranza. No, non lo è. Siamo di fronte a un problema che deve riguardare tutti noi e, per questo, chiedo a tutta l'Assemblea attenzione anche sulla proposta di riforma costituzionale che verrà esaminata in Senato. (Applausi dal Gruppo FI-BP. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Nastri. Ne ha facoltà.

NASTRI (FdI). Signor Presidente, il testo che giunge quest'oggi all'Assemblea del Senato è il frutto di una lunga discussione iniziata la scorsa legislatura, senza che, tuttavia, si arrivasse all'approvazione definitiva del provvedimento. Si ripropone pertanto in questa nuova legislatura un provvedimento per favorire lo sviluppo delle isole minori, che assume come testo base il disegno di legge n. 497, che tra l'altro raccoglie il lavoro svolto dalla Commissione territorio, ambiente, beni ambientali al fine di rimuovere i tanti ostacoli che - come abbiamo detto prima - sono presenti nell'organizzazione della vita insulare, in ragione delle sue peculiarità.

L'esame e il dibattito in Commissione territorio, ambiente, beni ambientali sono stati caratterizzati da tempi e modalità - a mio avviso - fortemente critici. Il provvedimento avrebbe necessitato di tempi maggiormente adeguati al fine di verificare le numerose disposizioni previste dall'impianto normativo. Tuttavia, l'incertezza del Governo ha causato continui rinvii e, soprattutto, gli accantonamenti degli emendamenti che anche il Gruppo Fratelli d'Italia ha presentato. Ci troviamo, pertanto, di fronte a un testo che affronta in modo parziale le articolate criticità che affliggono da anni le comunità isolane del nostro Paese.

Le isole minori - com'è noto - costituiscono una realtà particolare e complessa in cui si combinano tradizioni popolari e valori artistici, ambientali e turistici e sono caratterizzate da numerosi fattori che talvolta si presentano anche sotto forma di problemi legati alla particolarità del territorio, alla limitata disponibilità di risorse proprie, ai costi supplementari dei trasporti e delle comunicazioni e soprattutto all'inquinamento marino e costiero.

Dall'altra parte, invece, proprio l'insularità costituisce un punto potenzialmente sfruttabile, anche importante, per ciò che riguarda la politica strategica di sviluppo sostenibile mirato a un corretto uso delle risorse e al rispetto delle caratteristiche paesaggistiche. Purtroppo nel testo in esame non vi è alcuna traccia di tale peculiarità.

Ogni questione riguardante le isole minori italiane si lega anche alla situazione generale del mar Mediterraneo. La sua apparente decadenza come via d'acqua non gli ha impedito di mantenere comunque, in tutti questi anni, in senso sia politico che strategico, un ruolo di grande protagonista. A tale proposito è significativo che le isole minori italiane del Mediterraneo siano in gran parte parchi o riserve marine che contribuiscono alla protezione dell'ambiente nell'intera regione mediterranea. Tale caratteristica dovrebbe spingere - anche questa istanza è assente nel provvedimento - l'Unione europea e il Parlamento a non limitarsi a dichiarare la propria attenzione ai problemi delle isole ma ad attivare anche specifiche politiche per poter aiutare e supportare la crescita. Invece, anche in questa occasione, si assiste a un sistema normativo e soprattutto a una burocrazia che ingessa le dinamiche potenziali di crescita economica, rallentando ogni tipo di tentativo di concreto sviluppo.

Ciò detto, nel corso dell'esame in Commissione, anche attraverso il ciclo delle audizioni che ci sono state, si è potuta comprendere l'esigenza di una revisione normativa in materia, dettata dalla necessità di provvedere a una profonda analisi delle isole minori che deriva da esigenze economiche e soprattutto territoriali. È altrettanto nota la particolare posizione delle isole minori presenti nel territorio italiano, e parliamo di Campania, Lazio, Liguria, Puglia, Sardegna, Sicilia e Toscana. Esse costituiscono 36 Comuni con un territorio molto vasto e soprattutto con una popolazione di circa 220.000 abitanti, che si trovano però collocati in un contesto geografico e politico peculiare e, pertanto, meritevole di differente considerazione rispetto alla normativa ordinaria.

In tale ottica, l'impianto normativo previsto dal disegno di legge in esame si occuperebbe in pratica di tutto, dallo smaltimento dei rifiuti al rifornimento idrico, all'amministrazione della giustizia, al radicamento dell'attività imprenditoriale e dello sviluppo di settori quali l'agricoltura e la pesca, che diventano sempre più problematici e soprattutto più onerosi.

Sono tutti aspetti che - è inutile che ci giriamo intorno - avrebbero bisogno di risorse finanziarie adeguate, importanti, che in questo provvedimento, purtroppo, non sono previste, perché il dimezzamento delle risorse iniziali attribuite al fondo di sviluppo delle isole minori, che per il 2019 si riduce da 100 a 50 milioni di euro, e soprattutto i rilievi critici che arrivano dalla Commissione bilancio, secondo cui gli oneri di parte corrente del provvedimento trovano copertura soltanto a decorrere dall'anno 2020, la dicono lunga sulla difficoltà che questo disegno di legge rischia di trovare nella sua applicazione.

Il testo affronta anche una serie di esigenze e di emergenze nel tentativo in qualche modo di ottimizzare e risolvere al meglio i problemi delle realtà locali. Proprio per questo - a mio avviso - avrebbe dovuto coinvolgere maggiormente - ed è emerso anche nel corso delle audizioni - i soggetti privati che avrebbero portato quelle esperienze e quelle migliorie necessarie per poter valorizzare al meglio i territori isolani.

L'impianto normativo, invece, è stato scritto esclusivamente da enti pubblici, e quindi Stato, Regioni e Comuni, mentre manca del tutto la parte privata, che avrebbe dato anche un valore aggiunto. In un'epoca così veloce, sarebbe stato opportuno il coinvolgimento dei privati attraverso il project financing che - come ho già detto - avrebbe portato quel valore aggiunto in grado di far leva per la crescita e soprattutto per lo sviluppo dei territori in questione. Non si è, al riguardo, minimamente ascoltato in Commissione Federalberghi, che ha evidenziato il bisogno di un maggiore coinvolgimento degli operatori turistici e delle organizzazioni imprenditoriali in tutti i processi decisionali.

Rilevo, tra l'altro, che anche sul piano normativo il testo contiene norme di eccessivo dettaglio e, come al solito, la burocrazia la fa da padrona. Avremmo auspicato una disciplina più uniforme della materia, nei confronti della quale è stato posto rimedio con provvedimenti purtroppo sporadici ed eccezionali e con agevolazioni fiscali episodiche e soprattutto frammentarie. Cito - ad esempio - l'articolo 1, che parla di concorso e di coinvolgimento dei cittadini residenti quale presupposto fondamentale per il principio di sussidiarietà. Ma cosa significa coinvolgimento, se non vengono canalizzate meglio le idee e le proposte da parte dei cittadini?

Le isole minori non possono trovarsi in condizione di subalternità rispetto alle Regioni di appartenenza e, in generale, al resto del territorio nazionale. Non c'è traccia - ad esempio - della presenza continuativa dei medici di primo soccorso, con conseguenze negative che sicuramente si scaricheranno sui più deboli. Come farete - questo lo dico anche ai colleghi del MoVimento 5 Stelle - a spiegarlo ai vostri elettori?

E ancora, la soppressione dei presidi permanenti della Protezione civile: inizialmente erano previsti dal testo, ma nel nuovo articolo 10 non ve ne è più traccia. Anche con questo provvedimento, purtroppo, avete dimostrato di essere un po' superficiali nel legiferare e soprattutto nel gestire la macchina amministrativa del Paese. Non avete avuto lungimiranza. Avete avuto la possibilità - come ho detto inizialmente - di mettere a punto un testo che serviva soprattutto a queste isole. Aggiungo ancora che gli ambiti che coinvolgono inevitabilmente anche le isole minori - e mi riferisco al trasporto marittimo, considerato di rilevanza prioritaria per garantire la continuità territoriale con la terraferma - continueranno, come sempre, ad avere le solite difficoltà, attingendo alle poche risorse che sono a disposizione.

Si potevano fare tante altre cose. Uno degli emendamenti che purtroppo ci è stato bocciato in Commissione era quello che istituiva una zona franca. Fratelli d'Italia considera l'economia turistica del nostro Paese il vero motore trainante della crescita e dello sviluppo, capace di generare ricchezza e anche nuova occupazione. Proprio per questo un emendamento, presentato da me e da altri colleghi, parlava di un'esenzione dalle imposte sui redditi totali per i primi cinque anni e di periodi d'imposta parziali per i successivi periodi fino al nono. Si trattava di temi sicuramente importanti. Non va dimenticato che le isole minori appartengono per la maggior parte all'area meridionale dell'Italia e ripresentano, purtroppo, in maniera aggravata anche i problemi del Meridione. Mi riferisco all'agricoltura, che è in forma minimale e spesso primordiale, all'industria, che non è quasi mai arrivata e anche alla pesca, che ha i suoi gravi problemi.

Per tali ragioni, l'attuale impianto normativo avrebbe bisogno di migliorie e proprio per questo motivo noi chiediamo un ritorno del provvedimento in Commissione in modo da dare soluzioni concrete ai problemi di queste isole. (Applausi dal Gruppo FdI).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto Comprensivo «Via Ormea» di Roma, che stanno assistendo ai nostri lavori. (Applausi).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn.
497, 149, 757, 776 e 789 (ore 10,19)

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Papatheu. Ne ha facoltà.

PAPATHEU (FI-BP). Signor Presidente, colleghi, come si evince dal mio accento sono siciliana, e quindi isolana; un'isolana che, quando lascia la sua terra e dopo aver attraversato lo stretto di Messina in traghetto, giunge a Villa San Giovanni dove legge - come molti di voi, perché siete stati eletti al Sud e anche nella mia Sicilia - «Benvenuti in Italia».

Pensavo che la Sicilia insieme all'Italia facesse parte di tutto il Paese, ma evidentemente non è così, perché in Sicilia non ho mai avuto le opportunità che vedo in Italia. Da isolana anch'io non sono mai riuscita ad avere quelle prerogative e quei vantaggi di cui chi vive sulla terraferma può godere.

Con la lente di ingrandimento andiamo a guardare alle isole minori e qui devo farvi davvero i complimenti: la denominazione «isole minori» ci aggrada perché, ancora una volta, ci riconoscete che siamo figli di un dio minore. Dunque, vi ringrazio davvero. Un provvedimento sulle piccole isole naturalmente non andava bene, perché evidentemente non era adeguato al tipo d realtà sottostante, quella di essere appunto figli di un dio minore. (Applausi dal Gruppo FI-BP e della senatrice Sudano).

Ma veniamo al provvedimento in esame, colleghi, e mi rivolgo a tutti, in particolare a quelli che come me sono del Sud, ai meridionali, a quelli che parlano come me. Magari qualcuno parlerà romano a fine legislatura, ma l'accento che ci contraddistingue è il nostro marchio d'origine, che richiama la nostra cultura, la nostra storia, una storia importante, che ha fatto l'Italia: ricordo il Regno delle Due Sicilie, ma non sto qui a dilungarmi, perché temo che il presidente Taverna mi richiamerà da qui a breve, invitandomi a rimanere nei tempi, che purtroppo si allungano sempre per noi di Forza Italia.

PRESIDENTE. Non ancora.

PAPATHEU (FI-BP). Voglio richiamare all'orgoglio di essere meridionali, anche se il nostro accento, purtroppo, non piace a quelli del Nord, la cui cultura oggi si sta difendendo ancora una volta con il provvedimento in esame e con certi interventi che rappresentano, ancora una volta, una presa in giro per noi. (Applausi dal Gruppo FI-BP).

Mentre quando c'è un problema al Nord, tutti con gli animi commossi, mettono le mani al portafoglio per pagare, qualunque cosa succede al Sud è la normalità. (Applausi dal Gruppo FI-BP e della senatrice Sudano). Per noi tutto è normalità, il prosieguo di una normalità che ci vede meridionali, che ci vede sempre sottosviluppati. Ma come si è arrivati a questa situazione di sottosviluppo? Volete per favore riflettere su questo anche voi, che oggi fate parte del Governo, forse senza avere neppure troppi titoli adeguati per svolgere questo ruolo? Volete riflettere su come il Nord si sia arricchito a spese del nostro Sud? Ricordo che il Regno delle Due Sicilie è stato depauperato dal Regno di Savoia; il Regno delle Due Sicilie aveva riserve auree per 443 milioni di lire in oro, e questi valori sono stati tutti azzerati. Il Regno di Savoia ne possedeva solo 20: questa è la nostra storia.

Non mi soffermo a parlare del provvedimento del quale un unico elemento chiave sarà letto dagli isolani perché, per quanto sottosviluppati possiamo essere, pur non arrivando tutti i giorni i giornali, soprattutto nelle isole, li leggiamo però anche noi. Lascerò agli amministratori, ai cittadini e agli isolani la valutazione del provvedimento per come è stato concepito. L'elemento chiave di questo disegno di legge però - e mi avvio alla conclusione, senza soffermarmi neppure sul contenuto degli emendamenti - è la previsione per cui faremo tutto con quello che abbiamo, e cioè con le solite risorse insufficienti. Ciò significa che non c'è stato alcun contributo. (Applausi dal Gruppo FI-BP).

Devo dire che, quando sono andata in Commissione per discutere di questo provvedimento, ero contenta per aver incontrato un Presidente molto diligente, un relatore molto pignolo e attento a tutto quello che succedeva e il sottosegretario Gava sempre disponibile e pronto a esprimere pareri favorevoli. Improvvisamente il 4 ottobre in Commissione mi sono sentita come Alice nel paese delle meraviglie, davanti a una realtà deformata, in cui tutto era cambiato e tutti gli emendamenti cassati.

Capisco che ci sono leggi di bilancio che vi impongono nelle Commissioni di darci quel reddito che voi chiamate di cittadinanza, ma che ancora una volta rappresenta la pietà del Nord verso il Sud e che ancora una volta ci umilia, perché per noi non è il reddito di cittadinanza a darci dignità, ma sono lo sviluppo, il lavoro e il reddito che dal lavoro viene tratto e grazie al quale si può essere davvero persone dignitose. (Applausi dai Gruppi FI-BP e PD).

Io vi prego dunque, colleghi, di impegnarvi seriamente, ricordandovi le vostre origini. Chi sta al Sud, oggi, siete voi del MoVimento 5 Stelle e proprio in voi confido per un cambiamento. Anche se il mio Gruppo rappresenta Forza Italia, come esponente del Sud auspico naturalmente il vostro migliore successo per questo provvedimento, che evidentemente è perfetto. (Applausi dal Gruppo FI-BP. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice La Mura. Ne ha facoltà.

LA MURA (M5S). Signor Presidente, gentili senatori, una legge quadro che punti alla valorizzazione e allo sviluppo delle nostre isole minori risulta oggi necessaria: necessaria perché quei territori rappresentano una vera ricchezza per il nostro Paese, dal punto di vista sia culturale che ambientale, ma soprattutto perché presentano svantaggi dovuti alla particolare morfologia geografica e fragilità ecosistemiche da tutelare. Infatti, la tutela dell'ecosistema marino e costiero è ancora più urgente nelle isole, poiché l'unica strada di collegamento con la terraferma avviene attraverso il mare e questo sottopone la vita marina a forte stress.

L'articolo 2 del disegno di legge in esame, che reca gli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo delle isole minori, specifica la volontà di garantire alla popolazione di quei territori servizi essenziali per una buona qualità della vita, coerentemente a uno sviluppo ecosostenibile, che punti alla riduzione dell'impatto ambientale, ed è su questo che mi soffermerò. L'articolo prevede una serie di tutele che ritengo di estremo interesse, come favorire la mobilità sostenibile con incentivi agli acquisti di veicoli alimentati con tecnologie elettriche e ibride e interventi per la ciclabilità.

Si fa, inoltre, riferimento a misure riguardanti i mezzi di trasporto che garantiscano la continuità territoriale con la terraferma e favoriscano il turismo. Ritengo, però, che il turismo debba essere, sì, promosso, ma sempre nel rispetto e compatibilmente alla capacità di carico degli ecosistemi insulari.

Per l'incremento della produzione di energia di fonti energetiche rinnovabili, cui si fa riferimento nella lettera f), al fine di ridurre i costi per le famiglie, ma anche quelli ambientali, ritengo necessario garantire alle strutture primarie - come ad esempio gli ospedali - l'autosufficienza energetica da fonti rinnovabili in caso di interruzione di energia elettrica. Idonee sono, poi, le misure che l'articolo 2 adotta al fine di ottimizzare la gestione dei rifiuti e per garantire il rifornimento idrico, favorendo nuovi impianti di potabilizzazione e desalinizzazione.

Nella proposta di modifica 2.5 chiedo specificare anche l'utilizzo di tecniche a basso consumo energetico.

Vorrei soffermarmi su alcuni elementi di tutela ambientale, contenuti nella modifica apportata dall'emendamento 2.27, che riguardano il diportismo nautico, le immissioni in mare di idrocarburi e i gravi danni ai fondali marini. Mi riferisco, in particolare, alla possibilità di equipaggiare le imbarcazioni con motori ibridi, che consentano di navigare in sicurezza con il motore a benzina e, sotto costa, di utilizzare il motore elettrico, silenzioso e soprattutto non inquinante. Altra misura necessaria è l'installazione di campi d'ormeggio ancorati al fondale mediante meccanismi a basso impatto ambientale, indicati nelle linee guida del Ministero dell'ambiente, per tutelare la prateria di posidonia, elemento fondamentale per la salvaguardia dell'ecosistema marino contro l'inquinamento delle acque e per la rilevante produzione di ossigeno.

Cari senatori, concludo questo intervento con l'auspicio che comprendiate a fondo l'importanza del disegno di legge in esame, in quanto le piccole isole hanno bisogno di un nuovo quadro normativo, che permetta loro di svilupparsi economicamente e socialmente nel rispetto dell'ambiente. (Applausi dal Gruppo M5S. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Arrigoni. Ne ha facoltà.

ARRIGONI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, colleghi, sottosegretari Santangelo e Gava, tanta è l'importanza di questa legge quadro per la tutela e lo sviluppo delle isole minori. Sottolineo come, rispetto al testo base, grazie al contributo della Lega, oltre alle isole marine il provvedimento si sia allargato alla considerazione delle isole minori lagunari, come quelle della laguna veneta e di Grado, e soprattutto, delle isole minori lacustri presenti nei laghi del nostro Paese, di assoluta rara bellezza, come Monte Isola del lago di Iseo, le isole del lago di Garda, l'isola Comacina del lago di Como o come le isole Maggiore e Polvese del lago Trasimeno, giusto per citarne qualcuna.

Sono diversi gli obiettivi di questo disegno di legge, che auspichiamo possa trovare massima condivisione e consenso anche alla Camera dei deputati, che potrà certo migliorarlo. Ecco solo alcuni dei principali obiettivi: migliorare la qualità della vita degli abitanti, attraverso la scuola, la formazione professionale, i servizi socio-sanitari e servizi pubblici fondamentali, per contrastare la tendenza allo spopolamento; favorire la mobilità sostenibile, attraverso piste ciclabili e uso di veicoli a basso impatto ambientale; migliorare il trasporto di collegamento marittimo e lacuale; promuovere e riqualificare l'offerta turistica, anche attraverso la valorizzazione dei beni culturali, demaniali e ambientali; incrementare la produzione locale di energia mediante il ricorso alle fonti energetiche rinnovabili; sviluppare i sistemi di accumulo dell'energia elettrica; realizzare reti intelligenti di distribuzione dell'energia, importanti per incrementare la produzione di energia da fonti rinnovabili; promuovere interventi di efficienza energetica sul patrimonio immobiliare pubblico e privato e dunque ridurre i consumi; promuovere l'economia circolare del ciclo dei rifiuti; garantire un efficiente servizio idrico integrato, soprattutto mediante un'adeguata rete fognaria e sistemi di depurazione, per migliorare la qualità delle acque.

Lo strumento di programmazione degli interventi da realizzare nel territorio delle isole minori per perseguire tali obiettivi sarà il Documento unico di programmazione isole minori, di durata settennale, che sarà predisposto dai Comuni interessati mediante l'elaborazione dei progetti integrati di sviluppo territoriale, anche attraverso il coinvolgimento delle rappresentanze di categorie imprenditoriali, dei lavoratori e dei cittadini.

Ma gli obiettivi non si perseguono senza risorse. In merito, questo disegno di legge interviene su due fronti. Il primo incrementa dal 2020 di 10 milioni la dotazione del Fondo di sviluppo delle isole minori; il secondo istituisce, in aggiunta, il Fondo per gli investimenti delle isole minori, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024. Alle isole minori marine si destina il 90 per cento delle risorse, mentre solo il 10 per cento viene destinato a quelle lagunari e lacustri. Quindi, visto che le isole minori marine stanno prevalentemente nel Meridione, non è vera la tesi della collega Papatheu, secondo cui i soldi vengono sottratti al Meridione. (Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S).

In sei anni, dunque, si stanziano ben 170 milioni di euro. Sarà una misura temporanea, collega Floris, ma in sei anni questi soldi consentono di fare una buona e ottima programmazione.

Abbiamo fissato gli obiettivi e stanziato le risorse; il disegno di legge individua delle misure per attuare le previsioni e per conseguire gli obiettivi. I Comuni delle isole minori, entro novanta giorni dall'entrata in vigore, dovranno fare però dei censimenti: dovranno fare il censimento della dotazione infrastrutturale, delle scuole, delle strutture socio-sanitarie, delle strutture portuali e aeroportuali, delle reti stradali, delle reti elettrica, del gas, idrica e fognaria. Dovranno inoltre fare il censimento del patrimonio storico, artistico, archeologico e monumentale, con relativo stato di salute. Dovranno fare il censimento delle manifestazioni culturali, musicali, religiose, storiche e turistiche, che tutelano le culture, le identità e le tradizioni di quei popoli. Dovranno fare il censimento delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale, su cui ricordo che il Gruppo Lega qui in Senato ha presentato un progetto di legge specifico. Queste ricognizioni sono importanti al fine di definire progetti di recupero e valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale esistente.

Per il perseguimento degli obiettivi il provvedimento - come ho detto prima - introduce significative misure per le quali dovranno concorrere, secondo le rispettive competenze, lo Stato, le Regioni e gli enti locali. Si prevedono misure per valorizzare e potenziare i servizi turistici alberghieri, dando la possibilità ai Comuni delle isole minori di consentire l'impiego razionale del patrimonio edilizio esistente, evitando così ulteriore consumo di suolo. Si prevedono misure per migliorare l'assistenza sanitaria alla popolazione residente e ai turisti delle isole minori e si dispone in tal senso che le Regioni competenti provvedano alla riorganizzazione dei presidi ospedalieri, ovviamente laddove esistenti.

Vi sono poi significative previsioni in materia di protezione civile: la creazione di un organismo consultivo, la creazione di un fondo emergenze e l'obbligo di fare un piano di emergenza e di messa in sicurezza, qualora non ancora esistente. Si prevedono accordi di collaborazione e convenzioni con università, nonché accordi con istituti di credito, per supportare l'azione dei Comuni e del tessuto produttivo locale, e con Poste Italiane per migliorare i servizi postali.

In materia di dissesto idrogeologico è prevista, da parte delle Regioni competenti, una ricognizione del fabbisogno finanziario per la realizzazione degli interventi in materia. Inoltre, visto che si parla di incremento della produzione locale di energia elettrica, è previsto un piano per promuovere la realizzazione di impianti di produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili.

Avviandomi alla conclusione, il Gruppo Lega, che sul tema isole minori ha presentato un proprio disegno di legge, esprime il proprio convinto apprezzamento al provvedimento in esame. In Commissione abbiamo contribuito, così come tutti i Gruppi, a migliorare il testo base e ad ottenere un testo finale significativo, comunque perfettibile alla Camera. Siamo convinti che dall'applicazione delle misure previste le isole minore marine, lagunari e lacustri, che rappresentano una parte importante del territorio del nostro Paese invidiata nel mondo, avranno indubbi benefici. Ricordiamo che la tutela e la valorizzazione delle isole minori non significa solo miglioramento della qualità della vita della popolazione residente, che - ne siamo certi - guarda con favore a questo provvedimento, ma è anche e soprattutto azione di sviluppo economico del nostro Paese attraverso il turismo, che è uno dei settori su cui il Governo sta investendo molto, a partire dal riordino delle funzioni dei Ministeri. (Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Sudano. Ne ha facoltà.

SUDANO (PD). Signor Presidente, come è stato già detto, il disegno di legge quadro che stiamo esaminando è il frutto del lavoro di Commissione della scorsa legislatura, dove per diversi anni sono state elaborate diverse richieste. In realtà, quando la Presidenza ha assegnato questo tema alla Commissione, tutti i Gruppi parlamentari hanno accolto l'argomento con grande interesse, proprio perché tutti abbiamo ritenuto fondamentale fare una legge quadro per promuovere lo sviluppo delle isole minori, riconoscendo quindi i gravi svantaggi connessi alla natura insulare delle aree in oggetto, prevedendo norme in deroga per superare i divari geografici, amministrativi e infrastrutturali, per combattere lo spopolamento o la depressione economica e prevedere dei contributi da parte dello Stato.

Ritengo tuttavia che questo tema - come è già stato detto dagli altri colleghi che sono intervenuti - vada affrontato più come un problema di diritti e di disuguaglianze che vive il nostro Paese. Partendo dalla considerazione che l'articolo 3 della Costituzione afferma che tutti i cittadini italiani hanno pari dignità sociale e che pertanto la Repubblica rimuove tutti gli ostacoli di ordine economico e sociale, ritengo che in questo Parlamento, al di là delle soluzioni che proponiamo, dobbiamo avere a cuore, anzi è nostro dovere superare le disuguaglianze esistenti tra tutti i cittadini italiani, perché proprio tutti dovrebbero avere gli stessi diritti, come garantisce la nostra Costituzione.

Credo, quindi, che non si possa più far finta di non vedere che questo Paese ha cittadini di serie A e cittadini di serie B e che gli isolani di certo sono tra i cittadini di serie B. Non credo si possa ancora più accettare che il grado di dignità della vita di un italiano dipenda da dove nasce geograficamente. Credo che tutti ci dobbiamo assumere la responsabilità di orientare le risorse e di ridare dignità pari e uguale a tutti i cittadini italiani. È arrivato il momento che lo Stato intervenga per rimuovere tutte le insuperabili difficoltà che vivono i cittadini isolani.

Io ritengo che, prima ancora che guardare alle isole minori come risorsa preziosa per motivi ambientali, naturali, culturali, paesaggistici e turistici per il nostro Paese - e certamente lo sono - dobbiamo innanzitutto rimuovere gli ostacoli che ci sono dettati dalla difficoltà della mancanza di continuità territoriale, dalla distanza dalla terraferma, dagli ostacoli che si vivono all'interno delle isole minori.

È impensabile che un cittadino italiano ancora non possa avere diritto alla scuola dell'obbligo. È impensabile che una cittadina italiana per partorire - come già è stato detto - debba correre verso la terraferma, sempre se le condizioni meteorologiche consentono tutto questo, perché può capitare che il mare sia in tempesta e non si riesca ad andare sulla terraferma.

Quindi, anch'io mi sento di ringraziare la presidente Moronese per aver condotto i lavori della Commissione con grande armonia fra tutti i Gruppi parlamentari. Ognuno di noi ha presentato disegni di legge e noi abbiamo emendato il nostro testo rispetto al testo base n. 497. Tutti abbiamo previsto delle deroghe alle normative nazionali, dei contributi che servissero proprio per eliminare le differenze del trasporto, non soltanto personale ma anche dei rifiuti e dell'acqua. I cittadini isolani hanno costi di vita superiori al resto del cittadini italiani, nell'indifferenza assoluta, nell'indifferenza delle televisioni e nell'indifferenza di questo Parlamento che, in tanti anni, non ha mai legiferato una legge quadro.

Onestamente, quello che mi ha meravigliato è stato il comportamento del Governo, perché credo che non abbia avuto rispetto del lavoro dei Gruppi parlamentari. Ognuno nel suo testo base ha previsto deroghe: chi sulla pubblica istruzione, chi sulla sanità e ha previsto contributi proprio per eliminare le differenze. Ma il Governo che in un primo momento, tramite il sottosegretario Gava, aveva detto alla Commissione che non sarebbe intervenuto e che anzi avrebbe dato parere favorevole, improvvisamente ha iniziato a esprimere pareri contrari.

Ma io non posso pensare che il MoVimento 5 Stelle, con un testo base a firma di tutti i parlamentari, rinneghi la sua stessa posizione. Non posso pensare che i colleghi della Lega rinneghino la posizione scritta nel loro testo base. Quindi, io credo che il Governo abbia perso un'occasione per riequilibrare le disparità del nostro Paese. Un Governo che fa una finanziaria di 22 miliardi in deficit non può non trovare 50 milioni per ridare i diritti ai cittadini italiani. Si potevano trovare anche in deficit, signor Sottosegretario. Tanto voi li trovate per la finanziaria, figuriamoci per una situazione del genere. (Applausi dal Gruppo PD).

Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 10,44)

(Segue SUDANO). Questa non è una legge minore, perché riguarda le isole minori. Questa è una legge che riguarda i diritti di tutti gli italiani.

Vado alla conclusione. È vero che noi arriviamo a una legge quadro e che prima non c'era stato nulla. È una legge che in realtà è stata svuotata, una legge che è diventata manifesto ma che, comunque, è un inizio. Per questo motivo, il Partito Democratico voterà favorevolmente. (Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Pergreffi. Ne ha facoltà.

PERGREFFI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, colleghi senatori, signori rappresentanti del Governo, la Lega è una forza politica che ha sempre puntato alla valorizzazione dei territori, in particolare alle realtà più piccole, dove le distanze e i disagi del trasporto rendono la vita più difficile, ma dove, per contro, le identità e il senso di appartenenza sono più forti e radicati.

In quest'Aula molti, come la sottoscritta, provengono da Province montane: vivere nelle valli comporta sacrifici per chi ha un'azienda o è un dipendente ed è costretto a svegliarsi all'alba per raggiungere il posto di lavoro; allo stesso modo, anche gli studenti sono obbligati a lunghi viaggi, talvolta fin dalle elementari, per arrivare a scuola.

Vivere su una piccola isola è ancora più difficile che abitare in un paesino dell'alta Val Brembana o della Val Camonica, visto che si deve dipendere da mezzi altrui, pubblici o privati che siano, come i traghetti. Riteniamo pertanto doveroso che questo Parlamento cerchi di mettere a disposizione strumenti finanziari e normativi che riducano i disagi che i residenti delle isole minori devono affrontare quotidianamente. Così come per la montagna, anche per le piccole isole è fondamentale evitare lo spopolamento, se si vuole tutelare nel miglior modo il territorio, anche dal punto di vista ambientale (e non è una contraddizione, anzi): così come diciamo che la montagna è in primis di chi ci vive, allo stesso modo le isole sono in primis degli isolani. Non dobbiamo infatti dimenticare che quelli che per chi vive in città sono gesti banalmente quotidiani, per chi risiede nelle Eolie o nelle Tremiti sono operazioni molto complicate. Pensiamo ai 24 alunni della multiclasse di Linosa, costretti a lezioni in videoconferenza, perché non ci sono più insegnanti sull'isola; o a un giovane di Panarea che, per vedere un film al cinema, deve farsi due ore di traghetto, restare tutta la notte a Milazzo e tornare la mattina dopo; oppure a una squadra di calcio di ragazzini di Ponza che voglia disputare un campionato. Sulla pagina Facebook della Polisportiva di Ponza ho letto un commento di tale tenore, che mi ha colpito: «Noi parliamo e scriviamo, ma ogni anno a Ponza d'inverno c'è meno gente. Se l'altro anno c'erano dieci ragazzi, oggi ce ne sono sette. Quelli che ci sono vivono in uno stato di torpore, che li porta a isolarsi, come d'altronde i loro familiari, che, abituati all'inettitudine sociale, cercano d'inventarsi da soli qualcosa da fare. Passeggiare per la panoramica, comprarsi una bicicletta oppure un tapis roulant; c'è chi tenta di farsi una palestra in casa, ma difficilmente riuscirà ad aggregare amici. Finalmente per alcuni arriva il periodo di caccia e quello dei calamari. E la sera le carte. Se non si capisce che siamo diventati "quattro gatti" non si comprenderà mai come risolvere i problemi».

Ecco perché riteniamo che queste isole meritino una legge ad hoc, non solo per aiutarle dal punto di vista sociale ed economico, ma anche per il loro valore naturalistico e ambientale, unico e importantissimo e, come dicevo prima, anche per il loro aspetto culturale e identitario, che dev'essere anzitutto tutelato e poi valorizzato.

Fatta questa doverosa premessa, teniamo a sottolineare la nostra soddisfazione per la lungimiranza della 13a Commissione, che ha ricompreso, all'interno dell'articolo 1 del disegno di legge, anche le isole lacustri e lagunari. Si tratta di un'aggiunta importante, che riprende il disegno di legge n. 757, a prima firma del senatore Briziarelli, che mi permetto di ringraziare per il suo impegno al riguardo.

Quanto alle isole lacustri in particolare, se è pur vero che il loro numero è limitato, è altresì doveroso sottolinearne l'importanza dal punto di vista turistico, culturale e paesaggistico. A tal fine, non si può non citare l'esempio di Monte Isola, sul lago d'Iseo, la più grande isola lacustre d'Europa, abitata da 1.740 persone, balzata agli onori della cronaca internazionale nell'estate 2016, quando, grazie all'installazione artistica «Floating Piers» dello scultore Christo, ha richiamato ben un milione e mezzo di visitatori da tutto il mondo in venti giorni. Altra meta turistica importante sono le Isole Borromee sul Lago Maggiore, su cui sbarcano ogni anno decine di migliaia di visitatori per ammirare i giardini e le dimore storiche che le caratterizzano. Queste isole, analogamente a quelle marittime, hanno esigenze di carattere economico e territoriale che richiedono una profonda analisi e una revisione dell'attuale disciplina, con una regolamentazione ad hoc.

Il disegno di legge n. 497 della senatrice Moronese va in tal senso, e questo è un aspetto positivo che ci trova concordi, ma nella sua versione originaria considerava unicamente le isole minori e gli arcipelagi marittimi. Sarebbe stata una grave disparità di trattamento non comprendere anche le isole lacustri, visto che l'eliminazione delle sperequazioni che spesso rendono la vita meno agiata sulle piccole isole e il potenziamento delle politiche dei trasporti e dei collegamenti, l'abbattimento degli ostacoli dovuti all'insularità, l'efficientamento dei servizi locali, la valorizzazione delle bellezze naturali e paesaggistiche, nonché l'assistenza di protezione civile e sanitaria, finalità che si possono leggere nelle relazioni dei progetti di legge presentati, non dipendono certo dal fatto che l'acqua sia salata o dolce.

Si tenga anche conto che la parte finanziaria di questa legge, con l'inclusione delle isole lacustri, non subirà particolari modifiche, visto che in Italia sono pochissime (sono solo sette quelle abitate e comprese nell'elenco allegato), con una popolazione complessivamente inferiore ai 2.000 abitanti, per una superficie totale di neanche 14 chilometri quadrati. Pur essendo poche e interessando pochi abitanti, devono essere degne di attenzione per la loro valenza turistica, storica ed economica e non meritano certo l'umiliazione di essere dimenticate.

Viste queste premesse, ribadiamo la nostra soddisfazione per non aver escluso le isole lacustri, oltre a quelle lagunari, esprimiamo apprezzamento per questo provvedimento e ringraziamo la senatrice Moronese e i senatori De Poli e Ferrazzi, in quanto primi firmatari dei disegni di legge collegati, e il senatore Briziarelli, del Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione, per aver posto l'attenzione verso le isole dei laghi italiani con la sua proposta di legge. (Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore De Poli. Ne ha facoltà.

DE POLI (FI-BP). Signor Presidente, con il disegno di legge oggi all'esame dell'Assemblea si compie un passo in avanti nella direzione che ho personalmente auspicato in questi anni presentando un disegno di legge con l'obiettivo di favorire la valorizzazione e lo sviluppo sostenibile delle isole marine, lacustri e lagunari considerate come isole minori. Stiamo parlano di una specificità del nostro Paese. L'Italia, infatti, per la grandissima parte, si affaccia sul mare, come sappiamo. Le isole minori soffrono ancora notevoli difficoltà che ne rallentano il potenziale sviluppo.

È importante ricordare in questa sede l'attenzione verso il tema dell'insularità, che era scritto nero su bianco nel testo originario della nostra Carta costituzionale. L'articolo 119 della Costituzione, come ricordava qualche minuto fa il collega Floris, prima della riforma del 2001, faceva un esplicito riferimento alle isole: «Per provvedere a scopi determinati, e particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e le isole, lo Stato assegna per legge a singole Regioni contributi speciali».

Da questa sede, dall'Aula del Senato, vorrei allora lanciare un appello affinché il tema dell'insularità venga reinserito in Costituzione valutando una revisione dell'articolo 119 della Costituzione. Siamo, infatti, consapevoli che la costituzionalizzazione del principio dell'insularità consentirebbe di giungere a una continuità reale tra le isole minori e il resto dell'Italia.

Nel nostro ordinamento, comunque, esiste un'attenzione particolare alle esigenze determinate dall'insularità, che trova espressione in linea di principio nella legge n. 42 del 5 maggio 2009, nonché in altre norme che riconoscono tali specificità. Ci sono diversi temi importanti per i cittadini che vivono nelle isole marine, lacustri e lagunari, dalle politiche dei trasposti e dei collegamenti, all'abbattimento degli ostacoli dovuti all'insularità, dall'efficientamento dei servizi locali alla valorizzazione delle bellezze naturali e paesaggistiche, dall'organizzazione di protezione civile all'assistenza sanitaria. Tutti questi temi costituiscono una priorità fondamentale per i cittadini italiani che vivono da Lipari in Sicilia o all'Asinara in Sardegna o, per fare altri riferimenti, alle isole del Garda. Sono tre semplici esempi. Tuttavia, in alcuni aspetti, come quelli relativi ai presidi della Protezione civile, alle infrastrutture per la sanità pubblica e ai servizi assistenziali, agli incentivi fiscali per le imprese che vogliono insediarsi nei territori, non possiamo fare a meno di notare che il testo approvato dalla Commissione e oggi all'esame dell'Assemblea risulta indebolito rispetto al testo stesso che ho presentato.

Presidenza del vice presidente TAVERNA (ore 10,53)

(Segue DE POLI). Mi preme far notare il problema delle risorse. Dai 100 milioni di euro iniziali, già insufficienti, siamo passati a 20 milioni di euro per l'anno 2019 e a 30 milioni per gli anni 2020-2024 e a 10 milioni di euro a decorrere dal 2025. Sono ancora troppo poche purtroppo le risorse a favore dell'insularità. Il provvedimento c'è ed è sicuramente un passo in avanti, ma le risorse rischiano di non essere adeguate a raggiungere i fini che doveva prefiggersi.

In conclusione, il provvedimento è un punto di partenza, ma non è sicuramente il punto di arrivo. Nonostante tutto, considero personalmente il testo che viene esaminato oggi un passo in avanti. Da domani l'Italia avrà uno strumento legislativo concreto a tutela dei cittadini italiani che vivono nelle isole minori e, forse, al di là dei colori politici, credo che le forze politiche in Parlamento abbiano dimostrato di riuscire a portare a casa alcuni risultati, superando le diatribe tra Nord e Sud e le divisioni politiche a cui prima qualcuno faceva riferimento. (Applausi dal Gruppo FI-BP).

Ritengo che questo sia un provvedimento per tutta l'Italia. (Applausi dal Gruppo FI-BP). Come ho detto, è un buon punto di partenza per favorire la valorizzazione e lo sviluppo sostenibile delle isole minori. Proprio per questo motivo, credo che anche noi voteremo a favore. (Applausi dal Gruppo FI-BP).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Moronese. Ne ha facoltà.

MORONESE (M5S). Signor Presidente, mi rivolgo a questa Assemblea ma anche a tutti i cittadini che ci seguono da casa.

Oggi ci troviamo a discutere di un disegno di legge quadro per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo delle isole minori. Per spiegare questo provvedimento vorrei partire da un'affermazione che ho sentito in quest'Assemblea (e anche fuori), ovvero che questo è un testo con tanti buoni propositi ma fondamentalmente vuoto. Prima della discussione generale avrei detto che dissento da questa affermazione, ma ora mi sento di rimandarla totalmente al mittente: o non si è compreso il testo e non se ne è letto il contenuto, ciò che rappresenta e significa per le isole minori, oppure si è guardato altrove. Forse, allora, è il caso di fare un po' di chiarezza.

Nel 1996 è stato presentato il primo testo di legge che riguardava le isole minori; sono passati ventidue anni e il Parlamento non ha avuto sufficiente attenzione verso questo argomento da portarlo in Assemblea; non si è mai affrontato il tema per ventidue anni. Solo nella scorsa legislatura abbiamo provato a svilupparlo in Commissione ambiente; abbiamo lavorato per tre anni, eppure all'epoca, nella scorsa legislatura, la maggioranza - che oggi rappresenta l'opposizione - non è stata in grado, oppure non c'è stata la volontà politica, di portare il disegno di legge in Assemblea con una copertura di 10, 30 o 100 milioni che fosse. Perché, allora, dico che questo è un buon disegno di legge?

Finalmente abbiamo una definizione di isole minori, che fra l'altro comprende quelle marine, lagunari e lacustri. Abbiamo finalmente dotato il disegno di legge quadro di due tabelle proprio per le isole marine e per quelle lagunari e lacustri. Poi, all'articolo 2, abbiamo indicato determinati obiettivi e finalità, che i Comuni che presentano progetti per le isole minori - e che vogliono vedere questi progetti finanziati con il fondo che abbiamo messo a disposizione - devono rispettare. Gli obiettivi sono vari e sono quelli che l'Europa ci chiede nel Trattato sul funzionamento dell'Unione europea proprio all'articolo 174 a cui faceva riferimento il senatore Floris; quindi sono inclusi nel provvedimento. Basta leggere l'articolo 2 del disegno di legge n. 497: favorire una buona qualità della vita, favorire la realizzazione di servizi di telecomunicazione, la mobilità sostenibile, i servizi di trasporto; promuovere e riqualificare l'offerta turistica, la fruizione e il recupero dei beni culturali; promuovere e incrementare, quindi, la produzione di fonti energetiche rinnovabili; ridurre la produzione di rifiuti favorendo una corretta gestione, e tanto, tanto altro ancora.

Abbiamo, poi, definito anche un iter secondo cui tutto questo deve avvenire: i Comuni presentano i progetti, li riuniscono nel Patto integrato di sviluppo territoriale (PIST), lo sottopongono alla Regione che lo convalida con una delibera regionale, anzi si impegna a cofinanziare i progetti, e poi si passa, sotto forma di DUPIM, al Comitato che, insieme al Ministero, valuterà i progetti per il finanziamento. Abbiamo quindi definito anche un iter.

Per quanto concerne il fondo, certamente si può stanziare tanto di più, ma intanto per ventidue anni la legge non è approdata in Assemblea. (Commenti dal Gruppo PD). Il testo della scorsa legislatura che prevedeva 50 milioni non è approdato in Assemblea. (Applausi dal Gruppo M5S). Noi abbiamo previsto 20 milioni per l'anno 2019 e 30 milioni dal 2020 al 2024: ben 170 milioni. Allora rinfreschiamo un pochino la memoria.

Il primo fondo stanziato per le isole minori - devo correggere il senatore De Siano - era del 2001 ed era pari a 51 milioni e non a 100 milioni. La storia qual è stata? Che con la legge finanziaria del 2007 erano stati stanziati 20 milioni dal 2008 in poi: peccato che dal 2009 in poi i 20 milioni previsti nella legge finanziaria del 2007 non sono mai stati stanziati e quelli del 2008 dovevano servire ad attuare e avviare i progetti approvati nel DUPIM del 2010. Peccato, però, che con azioni legislative di altre maggioranze e di altri Governi questo fondo - ve lo posso certificare perché ho qui il documento della Ragioneria - è pari a zero. (Applausi dal Gruppo M5S). Quando si promette tanto, ma poi non si tiene fede agli impegni, i risultati non si vedono.

Mi voglio riferire a quanto è stato detto. La senatrice Sudano ha detto che il Governo non ha avuto rispetto e non ha fatto il suo dovere. Io credo che bisogna fare un attimo attenzione alla procedura parlamentare, perché ritengo ci sia poca contezza dell'iter di esame delle norme discusse in Parlamento. Vi sono le Commissioni competenti, i Ministeri e la Ragioneria che, quando esaminano un provvedimento, giustamente pongono delle condizioni per far rispettare la Costituzione e le norme vigenti. Quindi, se siamo stati costretti - ma giustamente - a variare il testo in alcune parti è stato proprio grazie al lavoro fatto dalle Commissioni competenti, che ci hanno segnalato delle criticità.

Voglio fare un ultimo appunto, rispondendo anche a quanto detto dalla senatrice Messina facendo riferimento alle richieste dell'Associazione nazionale comuni isole minori. L'ANCIM è un'associazione che rappresenta una parte dei Comuni delle isole minori, ma è - appunto - un'associazione e non può sostituirsi al potere dello Stato. Alcune proposte erano davvero irricevibili. Voglio fare qualche esempio. L'ANCIM chiedeva che tutta la gestione del fondo fosse in capo alla Presidenza del Consiglio dei ministri e non al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, a cui contesta la mancata attuazione del DUPIM del 2010. Vi ho appena spiegato che non vi è stata l'attuazione del DUPIM del 2010 perché il fondo era pari a zero: non era il Dipartimento che non ha lavorato, ma erano i soldi promessi dai passati Governi che non c'erano più. (Applausi dal Gruppo M5S).

Un'altra questione riguarda sempre il riparto dei fondi (parlo con tutto rispetto per l'ANCIM, con cui ho avuto modo di interagire diverse volte). Il riparto previsto è stato disposto non da noi, bensì - come risulta dall'articolo 1, comma 2, se si ha la bontà di andare a leggerlo - dagli articoli 1, 16 e 22 della legge del 5 maggio 2009, n. 42, contenente la delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, che avete tanto menzionato oggi in quest'Assemblea. Avrei tantissime altre cose da dire ancora. (Commenti dal Gruppo PD). Colleghi, ho avuto sempre rispetto per tutti e ho sempre ascoltato tutti. Se la senatrice Bellanova non ha interesse, mi dispiace, ma io ho la parola.

PRESIDENTE. Senatrice Moronese, ha ancora due minuti di tempo a disposizione.

MORONESE (M5S). Per il piacere dei colleghi, faccio riferimento anche a un'altra questione. (Commenti dal Gruppo PD).

MALPEZZI (PD). Ma che bel clima.

MORONESE (M5S). Vedo che, purtroppo, la correttezza non è di tutti in quest'Assemblea.

BELLANOVA (PD). Ma come ti permetti!

MORONESE (M5S). Certo, si può e si poteva fare di più. Voglio però ringraziare non solo i colleghi che hanno contribuito - lo farò anche in sede di dichiarazione di voto - e i due che sono alla mia destra e sinistra, il relatore Mantero e il collega Briziarelli, ma - soprattutto - il Governo, perché ha creduto in questo provvedimento e nella volontà di dare voce ai cittadini, non facendoli sentire cittadini di serie B. Infatti, si è parlato delle persone che abitano nelle isole minori come di cittadini di serie B. Ebbene, non è che non sono stati considerati, essi sono stati totalmente ignorati dagli scorsi Governi. (Applausi dal Gruppo M5S). Noi abbiamo invece avuto oggi la possibilità, grazie al Governo del cambiamento, di dire a questi cittadini: ci siete, noi ci siamo come Stato, vogliamo aiutarvi e il disegno di legge quadro in esame è un primo passo per venire incontro alle vostre esigenze.

Devo dire con tutta onestà intellettuale (perché in questo provvedimento ci ho creduto) che il risultato che abbiamo raggiunto, grazie a chi ci ha creduto veramente, è stato notevole, nonostante le difficoltà. (Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az).

BELLANOVA (PD). Domando di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Senatrice Bellanova, per fatto personale potrà intervenire al termine della seduta, come previsto dal Regolamento del Senato.

BELLANOVA (PD). Chiedo di intervenire sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Vedo che il senso della sua richiesta è cambiato.

Ne ha facoltà.

BELLANOVA (PD). Signor Presidente, sarò molto breve.

Capisco tutto e anche il fatto che in quest'Assemblea ci sono nervi scoperti, perché quando si fa un condono tombale per Ischia bisogna poi avere il pelo sullo stomaco per accusare qualcuno che non è interessato all'argomento che si sta affrontando. (Applausi dal Gruppo PD).

Io vorrei segnalare tramite lei alla signora relatrice che per quanto mi riguarda e per il mio Gruppo, abbiamo seguito con grande attenzione questo provvedimento in tutte le Commissioni, anche quando voi andavate a spasso a fare sceneggiate fuori da questa sede! (Applausi dal Gruppo PD). Noi siamo stati nelle Commissioni e abbiamo dato il nostro parere e allora inviti, se ne è capace, la signora relatrice a rispettare il mio ruolo! (Proteste dal Gruppo M5S). Io sono stata qui e ho seguito questo provvedimento. Voi siete dei grandi maleducati. (Il microfono si disattiva automaticamente. La senatrice Bellanova continua a parlare fuori microfono. Applausi dal Gruppo PD. Vivaci proteste dal Gruppo M5S).

PRESIDENTE. Senatrice Bellanova, le ho dato la parola per un intervento sull'ordine dei lavori ed è stato un intervento per fatto personale, quindi non le ridarò la parola a fine seduta. Abbiamo colto il senso del suo intervento, così come la senatrice...

LAUS (PD). L'ha offesa!

PRESIDENTE. Non ho sentito un'offesa, altrimenti sarei intervenuta in difesa della senatrice Bellanova. (Commenti dal gruppo PD).

LAUS (PD). Noi abbiamo sentito l'offesa! Dia la voce! Dia la voce alla senatrice Bellanova!

PRESIDENTE. Senatore Laus, la senatrice è già intervenuta e non è stata offesa altrimenti sarei intervenuta in difesa della senatrice Bellanova, assolutamente. (Proteste della senatrice Bellanova fuori microfono. Commenti della senatrice Malpezzi).

Senatrice Bellanova, non è stato permesso a nessuno di offenderla. Le ho dato la parola e lei ha fatto il suo intervento. Non posso permetterle di continuare ad intervenire per rispetto del Regolamento del Senato, non è assolutamente una cosa personale. (Commenti della senatrice Bellanova).

Possiamo continuare con l'esame del provvedimento.

Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

MANTERO, relatore. Signor Presidente, intervengo velocemente in replica ai vari interventi dei colleghi.

Il punto principale sul quale mi pare opportuno insistere, anche perché è quello sul quale sono arrivate le maggiori obiezioni dai colleghi che hanno detto nella maggior parte dei casi che comunque ci sono buoni intenti e buone proposte in questo disegno di legge ma che mancano le coperture, è che fino adesso per le isole minori sono stati stanziati, come diceva anche la presidente della 13a Commissione (e non relatrice) senatrice Moronese 51 milioni nel 2001 e 20 milioni per il 2008-2009, dopodiché il fondo è stato svuotato.

Adesso noi andiamo a stanziare 170 milioni in sei anni per i primi interventi sia strutturali che per parte corrente, e poi 10 milioni di euro l'anno a partire dal 2025 che resteranno poi strutturalmente. Ma soprattutto, oltre al fatto che c'è uno stanziamento considerevole, maggiore di quanto sia mai stato fino adesso, soprattutto facciamo uno stanziamento a fronte di una programmazione pluriennale di investimenti, fissando obiettivi chiari nell'articolo 2 del testo che vanno anche nella direzione che indicava il collega Floris, se non sbaglio, per quanto riguarda gli obiettivi posti dall'Unione europea che sono presenti (c'è il riferimento normativo nell'articolato). Gli obiettivi che ci propone l'Unione europea sono presenti nell'articolo 2 e, in base a tali obiettivi, si potranno fare, poi, gli stanziamenti.

Quindi non diamo, com'è stato fatto fino adesso, fondi una tantum o per costruire dei DUPIM che poi vengono tolti e, di conseguenza, per una programmazione che inizia, ma che poi non può essere portata a termine. Noi interveniamo in maniera strutturale e coerente.

Per quanto riguarda l'intervento della senatrice Papatheu, sul termine «isole minori», ovviamente non c'è una volontà di discriminare le isole minori chiamandole in questo modo, ma ci siamo semplicemente adeguati al modo in cui l'Associazione delle isole minori ha scelto di chiamarsi, al modo in cui i vari atti normativi che sono stati varati fino ad oggi hanno rubricato queste piccole isole e anche al fatto che esiste già un marchio di prodotti delle isole minori, che peraltro si vuole promuovere. Ci siamo quindi semplicemente adeguati allo stato dei fatti.

Abbiamo poi ragionato sulla proposta di istituire una zona franca urbana, di cui parlava il senatore Nastri, ma tale proposta era in contrasto con le attuali disposizioni in materia di istituzione di zona franca urbana, perché l'istituzione della zona franca è in capo al MISE in accordo con il MEF e non del solo MEF come è stato scritto nella proposta; non si teneva conto del fatto che ci si sarebbe sovrapposti ad una zona franca urbana già esistente, che è quella delle isole di Linosa e di Lampedusa, alle quali sono destinati sette milioni di euro, e soprattutto ritenevamo che la copertura finanziaria che veniva indicata fosse assolutamente inadeguata, soprattutto se parametrata a quella di Linosa e di Lampedusa. Si sarebbe trattato, pertanto, di una norma con impatti non significativi ma con un aggravio amministrativo per le imprese che andavano a richiederla.

Penso di avere così replicato agli spunti principali emersi nella discussione.

In conclusione, vorrei dire che c'è stata l'assoluta volontà di portare questi provvedimenti in Aula e di accogliere tutte le proposte accoglibili provenienti dai vari Gruppi che andavano nella direzione di migliorare il testo. (Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

SANTANGELO, sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, intervengo anche per ristabilire la giusta e dovuta calma e fare i complimenti al Senato, in particolare ai componenti della Commissione ambiente per la qualità del lavoro che è stato svolto in quella sede come in questa fase. (Applausi dal Gruppo M5S).

Ritengo che questo disegno di legge quadro sia il frutto, come hanno già sottolineato altri senatori, fra cui in particolare la senatrice Messina e credo anche la senatrice Sudano, del lavoro che si è fatto da parte delle opposizioni e della maggioranza nella scorsa legislatura e ahimè non si è riusciti, allora, a farla approdare in Aula. Il Governo del cambiamento, dopo cinque o sei mesi, in questo è riuscito. Credo dunque che debba essere dato atto al Governo della buona volontà nell'esservi riusciti. (Applausi dai Gruppi M5Se L-SP-PSd'Az). Non credo, ma mi scuso da parte del Governo se c'è stata da parte delle opposizioni l'impressione che in qualche frangente nello svolgimento dei lavori vi sia stata magari la prevaricazione del Governo nei confronti del Parlamento. Non è stato assolutamente così: c'è stata soltanto la voglia di riuscire a portare a termine questo lavoro nel tempo più breve possibile, perché effettivamente dal 1996 ad oggi sono passati ben ventidue anni e forse il dibattito parlamentare è stato abbastanza ampio.

Rispetto a questo, voglio soltanto darvi un'indicazione sui fondi. Vi sarà magari la possibilità, anche prossimamente, di ampliarli e di trovare delle risorse che in questo momento non si sono trovate. Di sicuro esiste un fondo a disposizione delle isole minori e delle isole lacustri fino al 2024, un'ottima base di partenza che può servire a tutti quanti.

Voglio nuovamente ringraziare tutto il Senato della Repubblica per il lavoro svolto fin qui. (Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az).

MARCUCCI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCUCCI (PD). Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori.

Capisco il Governo del cambiamento, ma in genere in Aula su provvedimenti importanti come quello in esame siamo abituati ad ascoltare le repliche dei Ministri -che sarebbe meglio - o altrimenti dei Sottosegretari del Ministero competente, che conoscono la materia e di questo parlano. Non ho capito perché interviene il Sottosegretario per i rapporti con il Parlamento.

Dopodiché questa replica che cosa produce? Forse la riapertura del dibattito in Assemblea?

Vorrei sapere quindi, innanzitutto, come mai interviene il Sottosegretario per i rapporti con il Parlamento e non un rappresentante del Ministero dell'ambiente e qual è il significato di ciò: c'è un commissariamento? Il Sottosegretario all'ambiente non è in grado di parlare?

PRESIDENTE. No, senatore Marcucci, se posso.

MARCUCCI (PD). Mi scusi, Presidente, ma lei non può. Mi permetta di terminare.

PRESIDENTE. Mi perdoni, pensavo avesse concluso e volevo fornire le risposte alle domande che lei ha posto.

MARCUCCI (PD). E pensava male, mi permetta, pensava male.

PRESIDENTE. Prego, ma scherza?

MARCUCCI (PD). No, scherza lei, prego. (Proteste dai Gruppo M5S).

PRESIDENTE. Veramente sto presiedendo io la seduta. Vi ringrazio, colleghi, ma non ho bisogno dell'aiuto di nessuno per riuscire a mantenere l'ordine in Aula.

MARCUCCI (PD). Riconosciamo sicuramente al sottosegretario Santangelo la capacità e la conoscenza profonda del Regolamento, in particolare per quanto riguarda il numero legale e i tesserini, ma ci sembra una procedura quanto meno anomala, per cui le chiedevo una spiegazione, Presidente.

PRESIDENTE. Senatore Marcucci, secondo la procedura è previsto l'intervento di un rappresentante del Governo: il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri è un rappresentante del Governo, che riteniamo assolutamente valido per concludere l'iter dell'esame del provvedimento all'ordine del giorno. Peraltro, ascoltando la replica del sottosegretario Santangelo, ho sentito soltanto dei ringraziamenti ai vari Gruppi politici per la collaborazione su un provvedimento che credo sia nell'interesse di tutti (Applausi dal Gruppo M5S). Del resto, com'è stato sottolineato anche dai colleghi delle opposizioni, si tratta di un provvedimento che ha visto la collaborazione di tutti nella predisposizione del testo finale.

GAVA, sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. In ogni caso, poteva intervenire anche prima.

GAVA, sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare. Signor Presidente, non c'è alcun commissariamento. C'è stato un accordo tra me e il sottosegretario Santangelo visto che l'altra volta, quando io no c'ero, il lavoro sul disegno di legge è stato portato avanti dal collega, che mi ha chiesto di poter intervenire.

Pertanto, non cercate alcuna frizione, perché c'è un'ampia collaborazione. (Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S).

PRESIDENTE. Ringrazio il sottosegretario Gava per un chiarimento che era stato già fornito.

Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 497, nel testo proposto dalla Commissione.

Procediamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

MANTERO, relatore. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.100 e parere contrario sugli emendamenti 1.101, 1.12, 1.22 e 1.102.

GAVA, sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.100, presentato dal senatore Nastri e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.101, presentato dal senatore Ferrazzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.12, presentato dalla senatrice Papatheu e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.22, presentato dalla senatrice Papatheu e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.102, presentato dalla senatrice Messina Assuntela e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto comprensivo di Montelibretti, in provincia di Roma, che stanno assistendo ai nostri lavori. (Applausi).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn.
497, 149, 757, 776 e 789 (ore 11,21)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

MANTERO, relatore. Signor Presidente, esprimo naturalmente parere favorevole sull'emendamento 2.108. Invito al ritiro o alla trasformazione in ordine del giorno dell'emendamento 2.103. Esprimo parere contrario sui restanti emendamenti.

GAVA, sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.100, presentato dal senatore Mirabelli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.101, presentato dalla senatrice Sudano e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'emendamento 2.102, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.102, presentato dal senatore Nastri e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Senatore Aimi, accetta l'indicazione del relatore di trasformare l'emendamento 2.103 in ordine del giorno?

AIMI (FI-BP). Sì, signor Presidente, accolgo l'invito del relatore e trasformo l'emendamento in ordine del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G2.103 non verrà posto ai voti.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.104, presentato dal senatore Ferrazzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.105, presentato dal senatore Ferrazzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.106, presentato dalla senatrice Messina Assuntela e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.107.

SUDANO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SUDANO (PD). Signor Presidente, intervengo per segnalare un esempio concreto della non comprensione dell'atteggiamento del Governo e del relatore nell'aver espresso un parere contrario su questo emendamento. Noi abbiamo audito in Commissione la Capitaneria di porto. In questo articolo e in questo comma prevediamo la valorizzazione dei beni della Regione, che possono essere trasferiti ai Comuni delle isole. Con questo emendamento, proprio su richiesta della Capitaneria di porto, prevedevamo la valorizzazione e l'individuazione di alcuni immobili da dare alle Forze dell'ordine e alla Capitaneria di porto per gli alloggi e per tutto quello che va fatto in un'isola minore. L'emendamento è a costo zero e quindi onestamente non comprendo il parere contrario espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.107, presentato dalla senatrice Sudano e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.108, presentato dal relatore.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.109.

PAPATHEU (FI-BP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAPATHEU (FI-BP). Signor Presidente, anche io ho sollecitato una presa di coscienza da parte della Commissione, soprattutto perché il disegno di legge ce lo permetteva, al fine di privilegiare in qualche modo (ma naturalmente non si tratta di privilegi) le persone che vengono svantaggiate dal trasferimento per motivi di servizio su queste isole. In questa logica, le persone che abbiamo audito (quelle pochissime persone che siamo riusciti ad audire) hanno manifestato l'opportunità - come ha sottolineato anche la collega Sudano - di avere almeno gli alloggi, nelle condizioni in cui loro stessi sono, tra l'altro, proprietari. Quindi, per questioni legate al maltempo, ai disagi della famiglia o al disagio dei ragazzi che devono andare a scuola, sarebbe opportuno che le persone trasferite sulle isole per motivi di servizio potessero beneficiare dell'assegnamento di alloggi a loro favore in condizioni diverse rispetto agli altri. (Applausi dal Gruppo FI-BP).

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.109, presentato dalla senatrice Papatheu e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

MANTERO, relatore. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 3.101 e parere contrario sugli altri emendamenti.

GAVA, sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 3.100, su cui la 5a Commissione, in assenza di riformulazione, ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.100, presentato dalla senatrice Papatheu e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.101, presentato dalla senatrice Tiraboschi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.102, presentato dalla senatrice Papatheu e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.103, presentato dalla senatrice Messina Assuntela e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.104, presentato dal senatore Nastri e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

MANTERO, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 4.100, 4.12 e 4.101.

GAVA, sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 4.100, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.100, presentato dal senatore Ferrazzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.12, presentato dalla senatrice Tiraboschi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'emendamento 4.101, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.101, presentato dalla senatrice Messina Assuntela e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'articolo 4.

FERRAZZI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRAZZI (PD). Signor Presidente, l'articolo 4 è il primo che entra un po' nel merito della questione. I primi tre articoli, sui quali abbiamo votato favorevolmente, riguardano l'oggetto, la finalità e gli strumenti di concertazione, e sono articoli, come abbiamo già avuto modo di dire nel corso della discussione di questa mattina e come ribadiremo in fase di dichiarazione di voto finale, che vedono il nostro favore, perché i princìpi generali, le finalità e gli strumenti di concertazione per raggiungere quegli obiettivi ci sembravano all'altezza della sfida.

In questo caso, invece, entriamo nella specifico e negli strumenti, entriamo nella questione centrale, cioè del come far sì che quanto enunciato diventi davvero strumento per realizzare gli obiettivi, entriamo dunque nella questione economica. Noi voteremo in maniera contraria a questo articolo non solo a difesa del disegno di legge che abbiamo presentato in Commissione, assieme agli altri quattro disegni di legge, ma anche del testo base, perché quest'ultimo, quello sostenuto dal MoVimento 5 Stelle, parlava di un finanziamento di 100 milioni, mentre ora arriviamo a un finanziamento, come è stato già detto, dai 20 ai 30 milioni di euro all'anno fino al 2024, e poi 10 milioni dal 2025.

Non è possibile utilizzare l'argomentazione secondo la quale prima non c'erano fondi. A parte che i fondi sono stati tagliati dal Governo nel 2010 e qualcuno della maggioranza di oggi c'era anche allora, quando vi è stato il taglio di quel finanziamento, ma oggi votiamo una legge quadro e per essa va pensato uno stanziamento adeguato.

Per questi motivi, è evidente che noi voteremo contro.

MORONESE (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORONESE (M5S). Signor Presidente, vorrei spiegare in maniera breve e in modo chiaro le motivazioni per le quali io e il Gruppo MoVimento 5 Stelle voteremo favorevolmente e convintamente questo articolo.

L'articolo 4 prevede l'ammontare dei fondi stanziati per finanziare i progetti dei Comuni delle isole minori che dovranno attenersi alle finalità previste agli articoli 1 e 2. Dobbiamo però evidenziare, come già anticipato in discussione generale, che già in passato sono stati stanziati dei fondi per lo sviluppo delle isole minori e precisamente con la legge finanziaria del 2001 i fondi ammontavano a 51,6 milioni di euro e successivamente, nella legge finanziaria 2007, fu previsto un fondo di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2008. Successivamente, dal 2009 in poi è accaduto che i 20 milioni di euro previsti dalla legge finanziaria 2007 non sono stati più stanziati, mentre quelli del 2008, attraverso varie azioni legislative, sono stati man mano tolti da quel fondo e fatti confluire in altri, fino a farlo diventare pari a zero. Difatti, alcuni progetti inclusi nel DUPIM, il documento che racchiude i progetti approvati nel 2010, non sono stati avviati o portati a conclusione perché ad oggi quel fondo è pari a zero.

Il disegno di legge che stiamo esaminando ha tenuto conto di questa procedura un po' scorretta nei confronti dei cittadini, cioè quella di stanziare dei fondi per un obiettivo e poi sfruttarli per un altro, quindi nel presente disegno di legge abbiamo previsto un fondo con una capienza tale da coprire sia i progetti in corso, cioè il DUPIM 2010, sia quelli futuri. Abbiamo così portato di nuovo il fondo a 20 milioni di euro per il 2019 e a 30 milioni per i successivi cinque anni, fino a un totale di ben 170 milioni di euro. Certo, si potrebbe sostenere che inizialmente ne avevamo richiesti di più, ma voglio ricordare la non possibilità che abbiamo avuto nella scorsa di legislatura di fare approdare in Aula questo provvedimento, forse proprio perché non c'era la volontà di impegnarci dei fondi: 30 milioni di euro, anzi 170 milioni in sei anni, a me non sembrano pochi.

Sono quindi orgogliosa di far parte di una maggioranza che mantiene le promesse, di sostenere un Governo che non vuole che i cittadini delle isole minori, i quali vivono difficoltà enormi, possano sentirsi cittadini di serie B, e pertanto dichiaro il voto favorevole di tutto il Gruppo M5S sull'articolo in esame. (Applausi dal gruppo M5S).

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame dell'articolo 5, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

MANTERO, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 5.

GAVA, sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.100, presentato dal senatore Gasparri e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'articolo 5.

GASPARRI (FI-BP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI (FI-BP). Signor Presidente, colgo l'occasione della dichiarazione di voto sull'articolo 5, perché su di esso erano stati presentati degli emendamenti che prima il relatore ha menzionato, dando un parere contrario anche alla luce del parere espresso dalla Commissione bilancio.

Il problema è che sul presente disegno di legge (a cui noi guardiamo con favore e simpatia, perché, come hanno detto i colleghi in sede di discussione generale, apre una strada verso una maggiore attenzione alle isole minori) c'è una vicenda risalente alla legislatura precedente, come è stato ricordato dalla Presidente della Commissione. All'epoca anche il Gruppo di Forza Italia aveva concorso con proposte fatte, al tempo, dal senatore D'Alì e di cui abbiamo tenuto conto nella nostra attività emendativa. Si tratta di aprire un interesse, un'attenzione e non devo ricordare in questa sede le difficoltà di queste isole remote (trasporti, scuola, istruzione e sanità).

Il problema è che i mezzi economici, come è stato detto anche dalla presidente Moronese, sono largamente inferiori di quello che ci si augurava.

Gli emendamenti che la 5a Commissione non ha considerato procedibili andavano anche a garantire, ad esempio, una fiscalità di vantaggio per alcune imprese. In queste isole, ad esempio, molti sono lavoratori forestali, lavorano alcuni mesi con soldi pubblici e poi accedono a quella indennità di disoccupazione: sarebbe meglio che queste incentivazioni fossero usate per attività produttive connesse alle realtà di queste isole. Ci sarebbe così meno assistenzialismo e un incoraggiamento ad attività locate in questi territori e più stabili. Sarebbe stato meglio, ad esempio, destinare una parte dell'Irpef pagata dai residenti alle economie locali, come noi abbiamo proposto con uno di questi emendamenti.

Dico, perché resti agli atti dell'Assemblea, che questa è una legge come quella approvata nella scorsa legislatura sui piccoli Comuni, che tutti abbiamo concorso a votare: noi voteremo questa legge perché un segnale è meglio di nulla, tuttavia, come per la legge sui piccoli Comuni, si creano aspettative prive di mezzi economici. Allora si è detto che si apriva un capitolo di bilancio che poi nel futuro avrebbe potuto essere alimentato: vedremo cosa accadrà, in questo caso, alla legge sulle isole minori qualora fosse approvata, peraltro con il nostro contributo, che è stato positivo anche in Commissione, dove abbiamo svolto una attività emendativa e alcuni punti sono stati recepiti. L'aspetto economico, però, poteva essere gestito meglio, anche con risorse esistenti. Lasciare il 30 per cento di Irpef pagata dai residenti delle isole, almeno come garanzia di finanziamento locale, è un atto di federalismo fiscale, visto che se ne parla tanto, anche se ora va un po' meno di moda.

Questi emendamenti restano come degli obiettivi che noi continueremo a perseguire. Si è aperta la strada dell'attenzione alle isole minori - prima i colleghi De Siano e Floris hanno anche parlato di aspetti più comprensivi della insularità e della Costituzione, ai quali noi guardiamo con attenzione - però per molti versi, questa legge è anche un'occasione mancata e questi nostri emendamenti l'avrebbero arricchita.

Quindi, pur rimanendo favorevoli all'articolo 5 e alla legge nel suo complesso, noi riteniamo che, per molti versi, si tratti di una occasione mancata che il Parlamento poteva affrontare molto meglio, pur con mezzi limitati. Leggiamo cifre di ogni natura (ma della riforma della matematica ho già parlato ieri e non mi ripeto) e qui bisognava fare qualche aggiustamento di pochi milioni di euro e, in qualche caso, lasciare risorse prodotte in quelle realtà alle comunità locali. Non si è voluto fare e di questo siamo rammaricati. (Applausi dal Gruppo FI-BP).

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'emendamento 5.0.100, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100, presentato dal senatore Maffoni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'emendamento 5.0.101, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.101, presentato dal senatore Nastri e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'emendamento 5.0.2, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.2, presentato dal senatore Gasparri e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'emendamento 5.0.102, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.102, presentato dal senatore Gasparri e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'emendamento 5.0.103, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.103, presentato dalla senatrice Papatheu e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame dell'articolo 6, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

DAL MAS (FI-BP). Signor Presidente, sarò telegrafico, richiamando l'Assemblea all'attenzione. Devo dire che, in questo caso, vedo che il relatore accoglie nella sostanza lo stesso emendamento, quindi si tratta di desistenza, cioè di non punibilità: vi siete accorti per tempo di quello che stavate facendo, imponendo un ulteriore appesantimento del carico fiscale immobiliare, con l'introduzione su base imponibile (ex ICI e IMU) della tassa di scopo. L'avete tolta perché ve l'abbiamo fatto presente.

Visto che il Governo in più di qualche occasione, anche recentemente, ha detto che il Governo del cambiamento non aumenterà le tasse (in modo particolare sulla casa), mi sembra che, se non stiamo attenti per tempo, voi le tasse le aumentate. Vedremo cosa farete sulla cedolare secca: avete annunciato un cambiamento; attendiamo di vedere cosa sarete in grado di fare.

Quindi mi taccio e mi fermo, perché evidentemente non posso che dare atto al relatore di aver accolto le nostre indicazioni. (Applausi dal Gruppo FI-BP).

PAPATHEU (FI-BP). Signor Presidente, insieme ai miei colleghi avevo proposto la flessibilità per i rapporti di lavoro anche da parte dei Comuni che avessero dimostrato un regime virtuoso. Questo tipo di previsione e questa proposta nascevano anche da una sentenza della Corte costituzionale, che le dava forza. Eppure questo provvedimento, pur non impegnando il bilancio in alcun modo, è stato ancora una volta respinto, con nostro sommo dispiacere. (Applausi dal Gruppo FI-BP).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

MANTERO, relatore. Signor Presidente, prima di esprimere il parere, vorrei precisare, in risposta al senatore Dal Mas, che all'articolo 6 di questo disegno di legge diamo la possibilità di estendere gli obiettivi della tassa di scopo già...

PRESIDENTE. In questa fase, dovrebbe solamente esprimere i pareri, senatore Mantero.

MANTERO, relatore. Davo i pareri.

Comunque, esprimo parere favorevole sugli emendamenti identici 6.100 e 6.101 e parere contrario sugli emendamenti 6.102, 6.103, 6.0.100, 6.0.101 e 6.0.102, tutti improcedibili.

GAVA, sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare. Signor Presidente, esprimo parere conforme.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.100, identico all'emendamento 6.101.

GASPARRI (FI-BP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI (FI-BP). Signor Presidente, repetita iuvant, se poi sono anche brevi.

Come ha detto il senatore Dal Mas in fase d'illustrazione, abbiamo appreso con preoccupazione dell'aumento: invece di dare soldi alle isole minori, si rischiava di aumentare una tassa. Esiste una tassa di scopo, istituita con una legge della fine del 2006, quando credo ci fosse il Governo Prodi (che in quanto a tasse aveva una passione), e questa tassa di scopo, che può essere varata per obiettivi come opere pubbliche, quindi scopi importanti, per le isole minori poteva essere raddoppiata dallo 0,5 all'uno per mille, andando a cadere sugli immobili. Il relatore ha condiviso l'emendamento che avevamo promosso, gliene do atto, in quanto il testo era arrivato in Aula dalla Commissione con un aumento di tasse, per cui non avremmo dato soldi in più alle isole né avremmo consentito loro di tenersi i soldi delle tasse che pagano, tartassando quelli che stanno lì, residenti - lasciamo perdere chi può avere una villa di lusso in qualche isola - che hanno già delle difficoltà.

Voteremo quindi a favore del nostro emendamento e ci compiacciamo del fatto che il relatore ne abbia fatto uno analogo, evitando il rischio di una legge che contenesse anche un potenziale aumento di tasse, che avrebbe rappresentato una beffa per i residenti nelle isole minori. (Applausi dal Gruppo FI-BP).

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.100, presentato dal relatore, identico all'emendamento 6.101, presentato dal senatore Dal Mas e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'emendamento 6.102, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.102, presentato dal senatore Ferrazzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'emendamento 6.103, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.103, presentato dalla senatrice Sudano e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'emendamento 6.0.100, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.0.100, presentato dal senatore Ferrazzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'emendamento 6.0.101, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.0.101, presentato dalla senatrice Papatheu e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'emendamento 6.0.102, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.0.102, presentato dalla senatrice Papatheu e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame dell'articolo 7, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

MANTERO, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 7.100, 7.101, 7.102 e 7.103.

GAVA, sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.100, presentato dalla senatrice Papatheu e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.101, presentato dalla senatrice Papatheu e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.102.

PAPATHEU (FI-BP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAPATHEU (FI-BP). Signor Presidente, anche in questo caso vorrei evidenziare e stigmatizzare un atteggiamento che non ho compreso durante tutto lo svolgimento dei lavori della Commissione, dove sono stati eretti muri di non ascolto, tipici di questo Governo del cambiamento, per il quale il cambiamento è inteso nel senso di fare come pare a loro. Questa era la headline del provvedimento.

Per un migliore svolgimento dei lavori, visto che con le audizioni abbiamo potuto apprezzare gli sforzi e i problemi che la gente in queste isole soffre tutti i giorni, avevo chiesto, insieme ai colleghi, di sentire i privati nelle forme associate, che sono regolarmente riconosciute e iscritte nei vari albi che esistono in Italia per codificare queste associazioni di privati. Anche questo emendamento, però, è stato cassato perché i privati, naturalmente, non danno alcun tipo di contributo con la loro esperienza, perché sanno tutto gli altri, quelli che comandano. (Applausi dal Gruppo FI-BP).

MANTERO, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANTERO, relatore. Signor Presidente, per rispondere alla senatrice, come già detto in Commissione, la partecipazione dei privati e delle associazioni di categoria è presente nel testo ed è garantita all'articolo 3, dove ci sono gli strumenti di concertazione.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.102, presentato dalla senatrice Papatheu e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'emendamento 7.103, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo 7.103, presentato dalla senatrice Sudano e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame dell'articolo 8, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

MANTERO, relatore. Signor Presidente, naturalmente esprimo parere favorevole sull'emendamento 8.100.

GAVA, sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare. Signor Presidente, il parere è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.100, presentato dal relatore.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 8, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame dell'articolo 9, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

MANTERO, relatore. Signor Presidente, anche sull'emendamento 9.100 naturalmente esprimo parere favorevole.

GAVA, sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare. Signor Presidente, il parere è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.100, presentato dal relatore.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'articolo 9.

FERRAZZI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRAZZI (PD). Signor Presidente, questa dichiarazione di voto vale per l'articolo 9 ma si riferisce anche all'articolo 8, votato prima favorevolmente dal nostro Gruppo, e varrà anche per l'articolo 10.

Questi tre articoli vedono il nostro voto favorevole perché sono delle ricognizioni: sulla quantificazione del patrimonio storico, artistico, archeologico e monumentale; sulle manifestazioni culturali, musicali, religiose, storiche e turistiche; sulle produzioni locali. Qual è il problema che riscontriamo comunque all'interno di questo articolo 9 e che si manifesta nella pluralità di tutto il provvedimento? Che, una volta fatto il censimento, non c'è alcuna azione conseguente per la valorizzazione, la promozione e l'attribuzione di risorse oppure di nuovi poteri per permettere alle comunità locali di valorizzare in maniera adeguata quanto viene censito.

Il nostro voto sarà pertanto favorevole, naturalmente all'interno di questo ragionamento complessivo.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 9, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame dell'articolo 10, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

MANTERO, relatore. Signor Presidente, naturalmente esprimo parere favorevole sugli emendamenti 10.100 e 10.101.

GAVA, sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare. Signor Presidente, il parere è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.100, presentato dal relatore.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.101, presentato dal relatore.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

MORONESE (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORONESE (M5S). Signor Presidente, sono caduta in errore e vorrei correggere il voto.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

MANTERO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANTERO (M5S). Anch'io, Presidente, intervengo perché resti agli atti che ho sbagliato a votare.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 10, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame dell'articolo 11, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

Presidenza del vice presidente LA RUSSA (ore 12)

MANTERO, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 11.100, 11.101, 11.102, 11.103, 11.104 e 11.105.

GAVA, sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 11.100, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.100, presentato dal senatore De Poli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.101, presentato dalla senatrice Modena e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.102, presentato dal senatore Ferrazzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'emendamento 11.103, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.103, presentato dalla senatrice Papatheu e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'emendamento 11.104, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.104, presentato dalla senatrice Sudano e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.105, presentato dalla senatrice Modena e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'articolo 11.

MODENA (FI-BP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MODENA (FI-BP). Signor Presidente, come è stato giustamente detto da chi ci ha preceduto, si sarebbe potuto lavorare meglio sul provvedimento e si sarebbero potute aggiungere tante cose. Ciò nonostante, il provvedimento reca sicuramente dei vantaggi alle isole minori.

Ho guardato con attenzione al disegno di legge, perché esso interessa il lago Trasimeno e, in modo particolare, l'isola Polvese e l'isola Maggiore e sono sicura che, seppur migliorabile, il provvedimento può portare dei vantaggi e delle positività.

Da sottolineare - ed era un po' il senso degli emendamenti in parte accolti e in parte bocciati dalla maggioranza - che quando parliamo del turismo e dell'offerta integrata è importante, penso sempre anche alle mie zone, affiancarli all'attività sportiva, naturalmente ecocompatibile e non inquinante, perché il turismo è per forza un'attività integrata fatta di prodotti tipici, sicuramente di siti e di tanti altri aspetti, ma dobbiamo aggiungervi anche la parte relativa all'attività sportiva.

Naturalmente anche su questo articolo il voto del nostro Gruppo sarà favorevole, sperando che nel prosieguo la normativa possa essere migliorata, come auspicato da chi è intervenuto prima di me per il mio Gruppo. (Applausi dal Gruppo FI-BP).

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 11.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame dell'articolo 12, sul quale sono stati presentati emendamenti ed un ordine del giorno che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

MANTERO, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 12.100, 12.101, 12.103 e 12.104. Esprimo invece naturalmente parere favorevole sull'emendamento 12.102. Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G12.100, se il presentatore accetta di espungere dal testo le premesse e il secondo impegno.

GAVA, sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare. Esprimo parere conforme a quello del relatore. Accolgo l'ordine del giorno G12.100, previa la riformulazione indicata dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.100.

GALLONE (FI-BP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALLONE (FI-BP). Signor Presidente, come molti colleghi che mi hanno preceduto hanno ribadito, questo è un disegno di legge giusto e necessario atteso da tempo da chi vive sulle isole minori. Abbiamo dato il nostro contributo, lo sosterremo convintamente pur nella consapevolezza - come già sottolineato - che in realtà sarebbe stato un provvedimento davvero efficace se non ci fosse stato un taglio dei fondi così significativo da parte del Governo e le conseguenti modifiche del relatore che ha sostituito in molti punti essenziali il verbo «possono» al verbo «devono», facendo quindi perdere un po' di cogenza al dispositivo, aggiungendo quasi ovunque la formula dell'invarianza finanziaria.

Lo sosterremo comunque perché, nella sua forma originaria, come scritto dalla presidente Moronese, sarebbe stato davvero un ottimo provvedimento e proprio per questo abbiamo deciso il passaggio dalla sede redigente alla sede referente e quindi dalla Commissione all'Assemblea, per provare ancora, attraverso la ripresentazione di emendamenti, a salvare il salvabile, anche perché, tra l'altro, Forza Italia sta portando avanti la battaglia per far tornare l'insularità in Costituzione dopo che nel 2001 la riforma del Titolo V l'aveva estromessa e quindi, pur riconoscendone i limiti, noi sosterremo il provvedimento.

Nel dettaglio, l'articolo 12 tratta dei temi della sanità e della salute pubblica.

Il testo base recava una serie di misure in materia di servizi sanitari, anche di miglioramento del funzionamento del sistema scolastico, che noi oggi abbiamo riproposto sia come emendamenti che sotto forma di ordini del giorno, affinché il Governo valuti la possibilità di riprendere sostanzialmente il testo nella sua forma originaria, consentendo il mantenimento, il potenziamento, la realizzazione di presidi sanitari importanti, adeguati collegamenti con centri di eccellenza, il diritto al rimborso delle spese sostenute per sottoporsi alle cure presso strutture sanitarie in terraferma nella Regione di appartenenza o no, la garanzia della presenza continuativa di medici di primo soccorso, di infermieri, di apparecchiature, in proporzione tra l'altro ai periodi dell'anno (sappiamo bene che d'estate molto spesso le isole minori si sovrappopolano e quindi c'è maggiore bisogno di assistenza sanitaria dedicata), il mantenimento dei punti nascita presenti nelle isole (assolutamente necessario per le donne), e i mezzi per il trasferimento del neonato che avesse bisogno di interventi speciali in centri di livello avanzato, aggiornamento dei medici anche finalizzato ai servizi di telemedicina.

Il provvedimento - lo ribadiamo - per noi è sacrosanto, ma continueremo a vigilare affinché alla buona volontà poi si aggiungano i fatti. Se gli emendamenti o gli ordini del giorno, quindi, non verranno accolti, noi dovremo astenerci sulla votazione dell'articolo 12. (Applausi dal Gruppo FI-BP).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 12.100, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.100, presentato dalla senatrice Gallone e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti del Liceo scientifico «Niccolò Braucci» di Caivano, in provincia di Napoli, che stanno assistendo ai nostri lavori. Grazie della visita, spero sia utile alla vostra formazione. (Applausi).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn.
497, 149, 757, 776 e 789 (ore 12,12)

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 12.101, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

FERRAZZI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRAZZI (PD). Signor Presidente, questo emendamento è molto simile all'emendamento 12.100, che è appena stato presentato dalla senatrice Gallone, e riguarda una delle questioni centrali che abbiamo voluto porre in questa discussione, a dire il vero l'abbiamo posta con forza e con una certa decisione anche in Commissione. Il diritto alla sanità è un diritto fondamentale previsto dalla Costituzione e il tentativo di questa legge è far sì che si trasformi da diritto formale a diritto sostanziale e che sia dunque esigibile anche dai cittadini delle isole e dunque da tutti i cittadini, a prescindere dalla collocazione geografica.

Noi ribadiamo l'invito alla maggioranza a votare favorevolmente, perché deprivare i cittadini di interventi di questo tipo vuol dire di fatto deprivarli di servizi essenziali previsti dalla nostra Costituzione.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 12.101, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendo stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.101, presentato dal senatore Mirabelli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.102, presentato dal relatore.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.103.

GASPARRI (FI-BP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI (FI-BP). Signor Presidente, intervengo per annunciare il ritiro dell'emendamento 12.103, perché io avevo posto in Commissione una questione che riguardava la sanità. Ad un certo punto, in Commissione, durante la discussione di questa legge - che, come abbiamo già detto, è apprezzabile, ma è una sorta di legge manifesto, perché le risorse sono scarse - ai sensi del nuovo Regolamento, per cui sarebbe arrivata in Aula dalla sede redigente, di fronte al fatto che molte questioni anche di buon senso non venivano recepite, il prescritto numero di parlamentari ha chiesto che si passasse alla sede referente e infatti oggi stiamo votando gli emendamenti e non, come avremmo potuto, direttamente l'articolo.

Faccio questo intervento per dire ai colleghi, ai Presidenti di Commissione e a tutti i Gruppi che il nuovo Regolamento rende più snella l'azione legislativa, valorizzando il lavoro delle Commissioni e lasciando all'Assemblea, in teoria, il compito di votare solo sugli articoli, salvo che non venga richiesto da un decimo dei componenti del Senato o da un quinto dei membri della Commissione che il disegno di legge sia discusso dall'Assemblea.

Quando in Commissione si dovessero presentare emendamenti di buon senso, sarebbe meglio che il relatore esprimesse il suo parere favorevole prima e non dopo, perché altrimenti poi si è costretti ad avvalersi di una procedura un po' più lunga e, alla fine, si impiega più tempo.

Nel caso specifico, con l'emendamento 12.103 chiedevamo che nella riorganizzazione delle isole minori si sostituisse il riferimento agli ospedali con quello alle strutture sanitarie, perché nel 99 per cento delle isole di cui questo disegno di legge si occupa non ci sono ospedali: si tratta di piccole isole dove nel migliore dei casi c'è un pronto soccorso. Sembrerebbe solo una questione lessicale, ma, nel momento in cui si prevede una riorganizzazione degli ospedali, nessuna di queste isole - dall'isola del Giglio, alle Tremiti e così via - ha un ospedale; ci sono solo dei piccoli presidi sanitari.

La modifica proposta dal relatore, pur usando parole diverse da quelle dell'emendamento a mia prima firma, accoglie questo suggerimento. Per questo annuncio il ritiro dell'emendamento, chiarendo però a tutti che, quando in Commissione ci sono proposte di buon senso, ci vuole un po' più di flessibilità, perché questo poi consente un iter migliore e un minore ricorso alle possibilità offerte dal Regolamento. (Applausi dal Gruppo FI-BP e del senatore Zanda).

MORONESE (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORONESE (M5S). Signor Presidente, intervengo solo per precisare che, come diceva il senatore Gasparri, il relatore in Commissione ha posto molta attenzione e per questo ha presentato un apposito emendamento per provvedere.

Devo però far presente che la richiesta di trasferimento del provvedimento dalla sede redigente alla sede referente è intervenuta prima della votazione dell'articolo 12. La volontà alla base della richiesta di passaggio di sede era un'altra e sull'articolo 12 si è avuta la possibilità di lavorare già in sede referente. Dico questo per opportuna chiarezza e conoscenza di tutti. (Applausi dal Gruppo M5S).

PRESIDENTE. L'emendamento 12.103 è dunque ritirato.

Passiamo all'emendamento 12.104, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.104, presentato dal senatore Marcucci e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Senatrice Gallone, è d'accordo con la riformulazione dell'ordine del giorno G12.100 proposta dal relatore, con la rinuncia al secondo impegno del dispositivo?

GALLONE (FI-BP). Sì, sono d'accordo, Presidente. Come si dice, piuttosto che niente, è meglio piuttosto.

MANTERO, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANTERO, relatore. Signor Presidente, intervengo solo per precisare che, in base alla mia proposta di riformulazione, dovrebbero essere espunte anche le premesse: il parere favorevole riguarda solo il primo impegno del dispositivo, escludendo dal testo le premesse e il secondo impegno.

PRESIDENTE. È d'accordo, senatrice?

GALLONE (FI-BP). Sì.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo limitatamente al primo impegno del dispositivo, che riguarda il potenziamento dei presidi sanitari nei periodi estivi, l'ordine del giorno G12.100 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 12, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame dell'articolo 13, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

MANTERO, relatore. Signor Presidente, esprimo naturalmente parere favorevole sull'emendamento 13.101 e contrario sui restanti emendamenti.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno G13.100, esprimo parere favorevole a condizione che siano eliminate le premesse e che l'impegno sia riformulato come segue: «impegna il Governo a valutare la possibilità di assumere iniziative anche normative volte a potenziare le strutture scolastiche e ad apportare miglioramenti sul piano organizzativo e delle risorse». Con questa riformulazione e senza le premesse l'ordine del giorno può intendersi accolto.

GAVA, sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore, anche per quanto riguarda l'ordine del giorno, che è accoglibile espunte le premesse e con la riformulazione dell'impegno.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 13.100, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

MALPEZZI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALPEZZI (PD). Signor Presidente, il Partito Democratico si è approcciato a questo provvedimento con una modalità molto costruttiva.

Io non faccio parte della 13a Commissione; ne ho seguito in parte i lavori e devo dire che mi hanno fatto male le parole del presidente Moronese questa mattina. Infatti, se avessimo voluto non interessarci della questione, non avremmo presentato neppure - e riguarda questo articolo - l'emendamento 13.100, che io considero molto misurato, per quanto riguarda le misure finalizzate al sostegno del sistema scolastico nelle piccole isole.

In realtà noi sappiamo benissimo (ma volevamo venire incontro anche al Governo) che la prima, vera, grande azione sarebbe stata quella di potenziare in maniera ancora più forte il sistema di messa in rete di tutte le scuole, in modo da facilitare le lezioni online e da assicurare a queste scuole le connessioni più efficienti. Sappiamo benissimo, infatti, che spesso uno dei problemi di questi ragazzi è non poter seguire le lezioni, perché l'insegnante non riesce a raggiungere l'isola per via delle condizioni del tempo o a causa di malattie o perché, delle volte, questi ragazzi si trovano in ambienti estremamente ristretti.

Nella scorsa legislatura - lo ricordo all'Assemblea - con il Piano nazionale Scuola digitale abbiamo investito un miliardo di euro, che è stato destinato anche all'innovazione delle scuole delle piccole isole, ben consapevoli che, nonostante il miliardo, che riguardava giustamente la scala nazionale e quindi comprendeva anche le scuole situate in aree disagiate, fosse necessario un intervento ancora più specifico.

Tuttavia, per venire incontro ai lavori che sono stati portati avanti dalla Commissione, il Partito Democratico ha cercato di ripresentare quell'emendamento che, in realtà, era già parte del testo iniziale (la Presidente potrà confermarlo e il primissimo testo è agli atti); esso prevedeva quelle misure che oggi noi ribadiamo con questo emendamento e che mirano soprattutto a salvaguardare la continuità didattica. Mi spiace dire che la continuità didattica non viene, invece, salvaguardata con il testo che voi oggi presentate in questa sede, perché dite che quei posti, in quelle zone, devono essere assegnati a chi vi risiede. È giustissimo, perfetto, ma questo significa che, dai vostri calcoli, ci sono insegnanti che, per ogni singola materia, per ogni singolo ambito, per ogni singola disciplina, risiedono in quei territori.

Ora, capite bene che questo non è possibile, perché vuol dire che noi dovremmo trovare e avere insegnanti di fisica, insegnanti di matematica, insegnanti di inglese, tutti residenti lì. È giusto che questi abbiano la precedenza; io non metto in discussione questo principio, anzi lo sposo, ma dico che è poco fattibile. Per questo abbiamo proposto di aggiungere alla vostra richiesta, che noi da quel punto di vista accettavamo, una serie di elementi che voi stessi avevate posto nella prima stesura. Tali elementi aiutavano a garantire che gli insegnanti che avessero intenzione di andare a insegnare lì potessero avere in qualche modo delle agevolazioni. Magari non sono insegnanti di ruolo, ma perché non garantire loro, per esempio, una triennalità, visto che in questo caso fanno la scelta specifica di andare a insegnare in luoghi che non sono sicuramente semplici? Abbiamo elencato tutte queste agevolazioni, proprio perché volevamo poter costruire una sorta di tessuto comune, visto che, anche negli interventi di questa mattina, sembra che tutti considerino la scuola un elemento prioritario, ma poi, quando si arriva al sodo, non troviamo invece elementi che possano aiutare. Come seconda opzione, abbiamo previsto delle agevolazioni sui costi dei biglietti per gli insegnanti che si recano sul posto, esattamente come succede per i cittadini residenti.

Nello stesso tempo, abbiamo voluto mettere l'accento su un problema reale: queste scuole spesso, sulla base della legge vigente, rischiano il dimensionamento. Ciò significa che possono non esistere più da un momento all'altro, a seconda del numero degli alunni, che possono diminuire. Noi allora chiedevamo di garantire il fatto che queste scuole rimanessero come sedi stabili. Forse uno sforzo in più andava fatto in questa direzione, signor Presidente e signor relatore, perché in maniera costruttiva e non ideologica abbiamo provato a offrirvi il nostro contributo. (Applausi dal Gruppo PD).

MORONESE (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORONESE (M5S). Signor Presidente, il nostro voto su questo emendamento sarà contrario, ma non tanto nel merito, perché concordo con la senatrice Malpezzi sul fatto che vi sia la necessità di provvedere in maniera più incisiva per quanto riguarda i problemi scolastici. Tuttavia non era possibile inserire tali misure in questo provvedimento, che è una legge quadro con cui noi diamo degli indirizzi generali. Sicuramente potrà farlo il Ministero competente e poi potremo insieme migliorare ulteriormente tali misure.

Vorrei inoltre precisare meglio quanto detto stamattina. Io non ho affermato che i colleghi non hanno partecipato; anzi, tutti i colleghi delle Commissioni hanno dato il loro contributo. Io ho detto di fare particolare attenzione all'iter regolamentare, parlamentare e procedurale, perché alcuni emendamenti, che possono essere validi nel merito, devono quantomeno prevedere una copertura finanziaria per poter essere valutati. Questo emendamento, ad esempio, non prevede alcuna copertura finanziaria, tant'è che su di esso è stato espresso parere contrario dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.100, presentato dalla senatrice Malpezzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.101.

MANTERO, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANTERO, relatore. Signor Presidente, per maggiore chiarezza, riformulerei l'emendamento 13.101, sostituendo le parole "sei mesi" con le parole "180 giorni". Quindi la frase da inserire sarebbe: "entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge".

PRESIDENTE. Non vi sono obiezioni. Si tratta di una modifica in realtà sostanziale, ma che possiamo considerare anche formale.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.101 (testo corretto), presentato dal relatore.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'emendamento 13.102, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.102, presentato dal senatore Marcucci e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'emendamento 13.103, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.103, presentato dalla senatrice Sudano e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Senatrice Tiraboschi, essendo assente la senatrice Gallone, chiedo a lei se accoglie la proposta di riformulazione avanzata dal relatore.

TIRABOSCHI (FI-BP). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G13.100 (testo 2) non verrà posto in votazione.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 13, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 14.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame dell'articolo 15, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

MANTERO, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 15.100, 15.0.100 e 15.0.101.

GAVA, sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.100, presentato dal senatore Ferrazzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 15.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Il senatore Bossi ci segnala che il dispositivo di voto della sua postazione non ha funzionato e la Presidenza ne prende atto.

Passiamo all'emendamento 15.0.100, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

PAPATHEU (FI-BP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAPATHEU (FI-BP). Signor Presidente, avevo proposto questo emendamento per realizzare una gestione ottimale del sistema idrico integrato nelle isole minori, tra l'altro sempre prevedendo che questa condizione di favore si potesse realizzare con un'autonomia già prevista per i Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti. In realtà, in questo caso l'ambito territoriale ottimale (ATO) costringe queste persone a un'integrazione che di fatto risulta impossibile perché sono zone troppo estese per le isole.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.0.100, presentato dalla senatrice Papatheu e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'emendamento 15.0.101, su cui la 5a Commissione, in assenza di riformulazione, ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

SUDANO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SUDANO (PD). Signor Presidente, anche io come la collega Papatheu ho presentato un intervento dello stesso tenore, innanzitutto perché ci è stato chiesto dall'Associazione nazionale comuni isole minori (ANCIM). Conosciamo le difficoltà che vivono le isole rispetto alla risorsa idrica e i costi che sopportano gli isolani per avere l'acqua, che è un bene di tutti e di cui tutti i cittadini dovrebbero poter usufruire senza costi aggiuntivi.

Pertanto, chiedevamo solamente una deroga alla legge nazionale per quanto attiene l'ambito territoriale ottimale, per dare la possibilità ai singoli Comuni delle isole di gestire l'acqua, di scegliere la forma di gestione sulla propria isola e di utilizzare i dissalatori. Purtroppo in Commissione il relatore ha espresso parere contrario anche su emendamenti a costo zero e per questo continuo a dire che non si può parlare di una legge che arriva dopo ventidue anni come se nel passato non fosse stato detto niente. A mio avviso la gente valuterà quello che faremo in questa legislatura, quindi è inutile parlare del passato; iniziate voi, Governo del cambiamento. Ripeto che avete trovato le risorse, avete trovato 22 miliardi in deficit e potevate benissimo trovare 50 milioni. (Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.0.101, presentato dalla senatrice Sudano e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame dell'articolo 16, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

SUDANO (PD). Signor Presidente, intervengo per annunciare il voto contrario sull'articolo 16, che affronta uno dei temi fondamentali per le isole, cioè la distanza e la continuità territoriale. Lei è siciliano come me e conosce le problematiche che viviamo per la mancanza di continuità territoriale, di cui questo Parlamento non si è mai occupato, come non si è occupato dei diritti degli italiani e negli anni passati non ha fatto in modo che gli isolani fossero uguali agli altri cittadini italiani.

Si prevedeva la possibilità di inserire contributi dello Stato per il trasporto marittimo delle persone, dei rifiuti e dell'acqua. Si prevedeva anche la possibilità di utilizzare dei prezzi standard che facessero riferimento ai prezzi regionali sui carburanti, perché sappiamo che nelle isole minori i carburanti hanno un costo molto più elevato. Anche qui, però, non è stato fatto nulla e, pertanto, non possiamo che votare in modo contrario.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

MANTERO, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

GAVA, sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare. Signor Presidente, esprimo parere conforme al relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 16.100, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

GASPARRI (FI-BP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI (FI-BP). Signor Presidente, come hanno detto anche altri colleghi, uno dei punti deboli del provvedimento è la mancata attenzione alla questione dei trasporti. Ci sono problemi e segnalo all'attuale Governo la sua distrazione anche per le isole maggiori, non solo per le isole minori. Recentemente è scaduto il termine per una gara, che doveva essere indetta entro la fine di settembre (così mi sembra), per una linea di aliscafi che unisce Reggio Calabria a Messina. Non è stata indetta tale gara alla quale chiunque poteva partecipare, avendone i titoli, e adesso si stanno spendendo molti soldi per servizi sostitutivi ordinati alle ferrovie.

Quindi, c'è distrazione dell'attuale Governo anche - lo ripeto - su questioni che riguardano, in questo caso, non isole minori. Con l'emendamento 16.100, a prima firma della senatrice Papatheu, noi abbiamo dunque chiesto uno stanziamento di 10 milioni per un'azione di rinforzo delle attività di trasporto. È chiaro, infatti, che il problema della legge sono i mezzi, come abbiamo detto più volte, e che vi è una serie di sperequazioni. Anche chi si reca su queste isole minori per lavoro, come ad esempio nel caso di un docente, deve pagare tariffe piene.

Ci sono spazi per piccoli interventi per le isole minori e, quindi, noi insistiamo anche sull'emendamento 16.100, nonostante il parere della Commissione bilancio, perché abbiamo indicato delle coperture per quei 10 milioni e sottolineiamo la mancata soluzione dei problemi fondamentali del trasporto.

Qualche mese fa si ironizzò perché il sindaco di Capri aveva fatto una protesta a nome delle isole minori. Tutti dicevano: ma a Capri cosa vogliono? Stanno bene, sono ricchi, c'è turismo. Sì, ma c'è chi su un'isola va a fare l'infermiere, il bidello, l'insegnante. A Capri non vanno mica solo gli americani in vacanza. Ci sono residenti che hanno problemi a recarsi sulla terraferma per disbrigare pratiche o fare altro. Quindi, bisogna guardare con più rispetto anche quando è una delle maggiori tra le isole minori (per dirlo in termini di contraddizione) a chiedere attenzione. Gli svantaggi di chi vive e lavora in questi luoghi, infatti, sono reali e non si tratta solo di mete di turismo. Quindi, noi insisteremo sullo stanziamento di risorse per i trasporti.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.100, presentato dalla senatrice Papatheu e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'emendamento 16.101, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.101, presentato dal senatore Mirabelli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.102, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'emendamento 16.103, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.103, presentato dal senatore Ferrazzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'emendamento 16.104, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.104, presentato dalla senatrice Sudano e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'emendamento 16.105, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.105, presentato dal senatore Marcucci e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.106, presentato dal senatore De Poli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.107, presentato dalla senatrice Cirinnà e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 16.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'emendamento 16.0.100, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.0.100, presentato dalla senatrice Sudano e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'emendamento 16.0.101, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

PAPATHEU (FI-BP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAPATHEU (FI-BP). Signor Presidente, sarò brevissima.

Quest'emendamento mira a ridare stabilità alle sezioni distaccate dei tribunali già presenti nei territori delle isole minori di Elba, Ischia e Lipari, per le quali invece è prevista sempre una proroga, per altro rinnovata anche con il vostro decreto mille proroghe nel 2018. Ancora una volta, non si garantisce equità di giustizia per gli isolani e non si capisce per quale motivo, dato che con questo provvedimento si sarebbe potuta stabilizzare - anziché procedere sempre per proroghe - la conferma delle sezioni distaccate dei tribunali già presenti nei territori di queste isole, garantendo una giustizia uguale per tutti e aiutando gli isolani, i quali, ancora una volta, devono sempre sostenere spese per la difesa, recandosi fuori dal proprio territorio.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.0.101, presentato dalla senatrice Papatheu e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame dell'articolo 17, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo ad esprimersi.

MANTERO, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario sia sull'emendamento 17.100 che sull'emendamento 17.101.

GAVA, sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare. Signor Presidente, esprimo parere conforme.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 17.100, sostanzialmente identico all'emendamento 17.101, su cui la 5a Commissione, in assenza di riformulazione, ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

CIRINNA' (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIRINNA' (PD). Signor Presidente, richiamo l'attenzione del Governo e del relatore sull'emendamento 17.101, con il quale io e i colleghi firmatari chiediamo semplicemente di poter dare la possibilità ai Comuni di istituire una commissione per approfondire due situazioni gravi e ripetute nel tempo, che accadono molto spesso nelle piccole isole, legate alla subsidenza, cioè all'abbassamento del fondo marino che crea molto spesso problemi a livello del litorale, e all'erosione.

Signor relatore, l'emendamento non chiede interventi in questo provvedimento né tantomeno impegni di spesa, ma la possibilità per i Comuni - per esempio, a Lipari, a Ponza o a Favignana - di poter istituire, entro un anno dall'entrata in vigore della legge, delle commissioni per studiare e capire il danno erosivo provocato e di poter trasmettere alle Regioni richieste in merito. Mi riferisco - per esempio - alla possibilità di capire se, posizionando delle barriere e delle scogliere artificiali, si possa salvare un pezzo di spiaggia sulla quale magari insiste uno stabilimento balneare, un albergo o un chiosco. Mi riferisco - per esempio - a quegli interventi positivi che vengono fatti in alcuni Comuni di alcune Regioni con il ripascimento, il posizionamento di geotubi sotterranei che fanno sì che possa essere riportata la sabbia.

Se i Comuni possono approfondire questo e trasmettere alle Regioni le loro richieste, probabilmente non solo si può tutelare in modo migliore il paesaggio, ma si può anche far sì che alcune pubbliche attività e pubblici esercizi abbiano la possibilità di far arrivare le proprie istanze a livello comunale e regionale.

Chiedo, quindi, al Governo e al relatore di rivedere il proprio parere ed esprimerne uno favorevole, se non altro perché - mi dispiace essere un po' provocatoria - se siete in grado di spiegare lo scempio che sapete fare e farete a Ischia con il condono tombale, non potete non dare la possibilità a un Comune di chiedere la tutela del ripascimento o lo studio del perché il suo litorale se n'è andato a farsi benedire. (Applausi dal Gruppo PD). Visto che sono state presentate 30.000 domande di sanatoria riferite dal 1985 al 2003, con il condono tombale saranno accolte e si costruiranno a Ischia case in divieto e in territori dove non si può costruire. (Applausi dal Gruppo PD).

Approvando questo emendamento, non vi laverete comunque la coscienza perché Ischia sarà devastata e l'avrete fatto voi. (Applausi dal Gruppo PD).

PAPATHEU (FI-BP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAPATHEU (FI-BP). Signor Presidente, per gli stessi motivi appena esplicitati ho chiesto l'istituzione di una commissione che, nelle isole in questione, è un atto dovuto, secondo me. Peraltro, è a costo zero, perché abbiamo esperti in tutte le materie nella Regione siciliana. Essa ha lo scopo di monitorare soprattutto alcune isole che - come sapete tutti - sono addirittura di origine vulcanica e dovrebbero essere sottoposte a maggiore attenzione da parte nostra.

Ho chiesto di istituire una commissione che si possa occupare del dissesto idrogeologico, oltre che del monitoraggio delle isole aventi natura vulcanica.

MANTERO, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANTERO, relatore. Signor Presidente, in risposta alle colleghe intervenute, vorrei precisare che questi due emendamenti erano identici all'emendamento 14.2 presentato in Commissione, che di fatto è risultato precluso dall'approvazione dell'emendamento del relatore e che è stato poi inserito all'interno di quella proposta emendativa.

Quindi, al di là del fatto che i Comuni già possono istituire apposite commissioni, la ricognizione che viene prevista da questi due emendamenti di fatto è già compresa nel testo base, proprio perché la volontà dei colleghi espressa in Commissione è stata accolta nella riformulazione del relatore. (Commenti della senatrice Bellanova).

PRESIDENTE. Collega Bellanova, io non leggo bene le labbra ma posso studiare.

PUGLIA (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA (M5S). Signor Presidente, oltre a quanto detto dal relatore, in riferimento a Ischia, capisco che la collega Cirinnà cerchi di usare parole mirabolanti così come capisco la sua parte politica, che non ha fatto nulla da quando Ischia è stata investita dal terremoto. (Commenti dal Gruppo PD). Ci sono cittadini ancora per strada con un'unica casa di proprietà di famiglia. (Applausi dal Gruppo M5S).

FARAONE (PD). Smettila!

PUGLIA (M5S). Quindi, tengo a precisare che...

CIRINNA' (PD). Vergogna!

PRESIDENTE. Colleghi, pregherei di non interrompere il collega Puglia. Pregherei però anche lei, senatore Puglia, di rimanere al tema, se ce la fa. Non vada completamento fuori tema. Prosegua pure.

PUGLIA (M5S). Certamente.

In riferimento a questi due emendamenti, oltre a quanto sentito dal relatore, vorrei specificare che quello che è stato fatto per Ischia è stato fatto in maniera chirurgica soltanto nella zona del cratere, che è piccolissima - sono quattro case! - e soltanto per le abitazioni distrutte. Quindi, voi lasciate le persone per la strada.

CIRINNA' (PD). Ma quale chirurgia!

PUGLIA (M5S). Vergognatevi! Vergognatevi! Non avete fatto mai nulla!

PRESIDENTE. Collega Cirinnà, la prego.

Senatore Puglia, va bene così. Si accomodi. La richiamo all'ordine.

FARAONE (PD). Ti devi vergognare tu!

PRESIDENTE. Colleghi, le vergogne non possono essere un ping pong. (Commenti dal Gruppo PD).

Il Presidente è in grado di far rispettare tranquillamente il diritto di ciascuno di parlare. Abbiamo anche richiamato il collega Puglia all'ordine e, quindi, non vedo alcun motivo di agitazione. (Il senatore De Siano fa cenno di voler intervenire).

Senatore, ha già parlato un collega per il suo Gruppo. Potrà parlare alla prossima votazione.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.100, presentato dalla senatrice Papatheu e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 17.101, presentato dalla senatrice Cirinnà e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'articolo 17.

FERRAZZI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRAZZI (PD). Signor Presidente, faccio sommessamente notare che ci stiamo apprestando a votare l'articolo 17 in materia di dissesto idrogeologico. È evidente che si tratta di un tema di straordinaria importanza per tutto il territorio. (Brusio).

PRESIDENTE. Colleghi, vogliamo ascoltare il collega Ferrazzi, per favore? (Commenti della senatrice Bellanova).

Non la sento, senatrice. Continua a immaginare che io sia capace di leggere le sue labbra. Non è così.

Prego, senatore Ferrazzi, continui.

FERRAZZI (PD). Dicevo che stiamo parlando del dissesto idrogeologico, un tema importante tanto al livello nazionale quanto, ovviamente, per le isole di cui stiamo discutendo questa mattina.

Leggo semplicemente cosa rimane dell'articolo che verrà posto in votazione su un tema di tale straordinaria importanza.

Le Regioni procedono a una ricognizione del fabbisogno finanziario per la realizzazione degli interventi in materia di dissesto, compatibilmente con le risorse disponibili nei propri bilanci e la legislazione vigente. Stiamo dicendo che quello che si deve fare a legislazione vigente si deve ovviamente operare anche secondo questa norma. Quindi, stiamo dicendo che l'acqua è bagnata. Inoltre, stiamo ribadendo che non c'è un quattrino in più per affrontare il dissesto nelle isole minori.

Faccio sommessamente presente al relatore e alla collega Moronese - in quanto senatrice e non Presidente di Commissione - che nel testo base - e non solo in quelli da noi presentati - si chiedevano interventi a garanzia di immediato ripristino delle condizioni per la sicurezza, e via dicendo. Diverso è il testo che ci apprestiamo a votare ora in Assemblea.

In conclusione, è evidente che il nostro voto non potrà che essere contrario.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 17.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame dell'articolo 18, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

CIRINNA' (PD). Signor Presidente, mi soffermo sull'articolo 18, chiedendo l'attenzione dei rappresentanti del Governo sull'emendamento 18.100.

La proposta emendativa ha a che fare con due temi importanti, riguardanti la tutela dell'ambiente, ma - soprattutto - un'emergenza che colpisce tutta l'Italia e le grandi città e, in particolare, le piccole isole, soprattutto nei periodi estivi. Mi riferisco allo smaltimento dei rifiuti, che è diventato un problema perfino a Roma, capitale d'Italia, dove - per dirlo da romana - tra un po' "la monnezza ce se porta via", visto quanta se ne è accumulata nelle strade. Immaginate cosa possa accadere nel mese di agosto in una piccola isola.

Con l'emendamento 18.100 si propongono due interventi per aiutare i pubblici esercizi presenti nelle piccole isole. In primo luogo, si propone di ridurre la cifra della tassa sui rifiuti per quei pubblici esercizi che dimostrino una minore produzione di rifiuti indifferenziati. Stiamo parlando di quei rifiuti che vanno in discarica e che normalmente sono trasportati dalle piccole isole alla terra ferma con le navi. Pertanto, la proposta è di concedere sgravi a quelle imprese che riducano la produzione di rifiuti indifferenziati.

La seconda proposta contenuta nell'emendamento è quella di calcolare l'imposizione della tassa sui rifiuti in percentuale corrispondente al numero di mesi di effettiva chiusura dei pubblici esercizi nell'arco dell'anno. Ad esempio, è giusto che un chiosco sulla spiaggia a Ponza paghi in base al periodo di apertura, visto che è aperto solo nei mesi di giugno, luglio e agosto.

Caro senatore Puglia, bisogna farle - sì - le operazioni chirurgiche e, infatti, è giusto che un'impresa aperta un solo mese all'anno debba pagare per il periodo in cui sporca. Tuttavia - mi rifaccio alla chirurgia - come si fa a dire che a Ischia si fa un'operazione chirurgica quando sono 30.000 le domande di condono a cui dare risposta, legate ai condoni del 1985 e del 2003? (Applausi dal Gruppo PD). Ha ragione la sua collega a essere così arrabbiata. Devasterete Ischia. (Applausi dal Gruppo PD). Voi siete quelli dell'onestà? Ma quale onestà? L'onestà delle case abusive? L'onestà di chi mangia il territorio? L'onestà di chi se ne infischia dei cittadini che hanno rispettato le leggi? Questa è la vostra onestà: una schifezza. (Applausi dal Gruppo PD, che intona il coro "Vergogna! Vergogna! Vergogna!").

PRESIDENTE. Colleghi, la storia della vergogna l'avevamo risolta prima e non può essere un ping pong. Se tutte le volte c'è il ping pong sulla vergogna, alla fine ce ne andiamo.

DE SIANO (FI-BP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore De siano, visto che lei è di Ischia, posso scommettere una cifra su quale sarà l'argomento del suo intervento.

Ne ha facoltà.

DE SIANO (FI-BP). Signor Presidente, intervengo con molta pacatezza, senza voler suscitare entusiasmi o contestazioni da parte di alcuni o di altri. Vorrei riportare la discussione sui veri temi della questione.

Io sono ischitano, sono stato amministratore locale in uno dei comuni dell'isola di Ischia. Quindi, per una questione di onestà, è bene riportare tutto a quella che è la realtà vera e oggettiva delle cose, senza fare eccessiva demagogia perché con essa, poi, ci si può scottare e nessuno di noi ha voglia di scottarsi.

A Ischia - dicevo - rispetto ai condoni del 1985, del 1992 e del 2003 ci sono diverse migliaia di pratiche di condono pendenti, come ce ne sono, a norma di legge, in tantissime altre parti del nostro Paese. La legge n. 47 del 1985, quella del 1992 e quella del 2003 sono leggi dello Stato, votate dal Parlamento e, quindi, fanno parte dell'ordinamento legislativo di questo Stato. (Applausi dal Gruppo FI-BP).

Piuttosto che l'intervento demagogico della senatrice Cirinnà, io condivido l'intervento del senatore Puglia. (Commenti dal Gruppo PD e della senatrice De Petris).

PRESIDENTE. Vogliamo contestare che possa condividere l'intervento di qualcuno?

MIRABELLI (PD). Se lei non interrompesse, Presidente, non succederebbe niente.

DE SIANO (FI-BP). Lo condivido perché, se diamo per oggettivamente valido il significato della lingua italiana, nel decreto-legge sulle emergenze, che è stato pubblicato qualche settimana fa in Gazzetta Ufficiale, c'è un articolo che riguarda solo ed esclusivamente i tre Comuni danneggiati dal sisma del 26 novembre 2017 e che dà loro la possibilità - spiegando come e poi, quando verrà in Aula, avremo modo di discuterne - in maniera esclusiva e limitata di ricostruire le abitazioni nelle zone interessate e basta. (Applausi dai Gruppi M5S e FI-BP).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

MANTERO, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 18.

GAVA, sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 18.100, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.100, presentato dalla senatrice Cirinnà e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'emendamento 18.101, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.101, presentato dalla senatrice Papatheu e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'emendamento 18.102, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.102, presentato dalla senatrice Sudano e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'emendamento 18.103, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.103, presentato dalla senatrice Papatheu e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 18.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'emendamento 18.0.100, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.0.100, presentato dal senatore Aimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame dell'articolo 19, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

MANTERO, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 19.100 e 19.0.100.

GAVA, sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 19 altri emendamenti oltre quello soppressivo 19.100, presentato dalla senatrice Sudano e da altri senatori, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del mantenimento dell'articolo 19.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'emendamento 19.0.100, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

MESSINA Assuntela (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MESSINA Assuntela (PD). Signor Presidente, vorrei richiamare l'attenzione su questo emendamento, che era stato già presentato in Commissione ovviamente sotto una diversa forma, il quale prevede l'esclusivo utilizzo di contenitori e materiali di imballaggio realizzati con materie prime biodegradabili, proprio per evitare la dispersione in mare di rifiuti di confezionamento e di imballaggio.

La proposta originaria, quella che abbiamo presentato in Commissione, è stata largamente condivisa, ma poi è stata rigettata perché prevedeva alcuni sgravi fiscali in favore delle imprese. Per questo motivo, noi abbiamo pensato comunque di riproporre siffatta iniziativa in Aula, ma questa volta senza oneri a carico dello Stato e, quindi, dando la possibilità ai Comuni di prevedere un contributo per le spese sostenute dalle imprese per il loro acquisto.

Per questo sollecito nuovamente l'attenzione su questo emendamento, che siamo riproponendo qui in Aula rivisitato rispetto a come è stato presentato in Commissione.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 19.0.100, presentato dalla senatrice Messina Assuntela e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame dell'articolo 20, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

MANTERO, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 20.100, così come sull'emendamento 20.0.100, volto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 20.

GAVA, sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.100, presentato dalla senatrice Papatheu e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 20.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'emendamento 20.0.100, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.0.100, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame dell'articolo 21 sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

MANTERO, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 21.100, così come sull'emendamento 21.0.100, volto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 21.

GAVA, sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 21.100, presentato dalla senatrice Sudano e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 21.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'emendamento 21.0.100, su cui la 5a Commissione, in assenza di riformulazione,ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 21.0.100, presentato dal senatore Nastri e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame dell'articolo 22 sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

MANTERO, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 22.100, così come sull'emendamento 22.0.100.

GAVA, sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 22.100, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 22.100, presentato dal senatore Mirabelli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 22.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'emendamento 22.0.100, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 22.0.100, presentato dal senatore Nastri e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'articolo 23.

GASPARRI (FI-BP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI (FI-BP). Signor Presidente, intervengo per annunciare su questo articolo, relativo alle coperture finanziarie, il voto di astensione. Riteniamo, infatti, alla luce di quanto abbiamo detto nel corso dei lavori in Commissione e in Assemblea, che si sarebbero potuti stanziare fondi ulteriori e trovare le coperture, che noi abbiamo anche puntualmente indicato.

Pertanto, proprio per sottolineare quelle riserve che non ci portano a cambiare atteggiamento rispetto al voto favorevole sul disegno di legge, anche se i mezzi potevano essere superiori, ci asterremo sull'articolo 23, proprio per evidenziare la carenza finanziaria che accompagna una giusta apertura alle isole minori. (Applausi dal Gruppo FI-BP).

ERRANI (Misto-LeU). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ERRANI (Misto-LeU). Signor Presidente, anche noi ci asteniamo sull'articolo 23.

Questa è una legge manifesto. Al di là di come è stata coperta la questione delle isole minori prima, questa è una legge manifesto. Non ci sono le risorse per attuare le politiche, come anche molti altri colleghi hanno evidenziato. Sarebbe bene che, al di là della demagogia, si prendesse atto di questo e lavorassimo tutti insieme per costruire le reali coperture per attuare questa politica, altrimenti è solo propaganda.

Noi ci asterremo su questo articolo e ovviamente voteremo a favore del disegno di legge. (Applausi dal Gruppo Misto-LeU).

FERRAZZI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRAZZI (PD). Signor Presidente, aggiungo, alle dichiarazioni dei colleghi su questo articolo, che è sicuramente un fatto positivo che vi sia stato un ampliamento - e di questo va dato atto al relatore e alle forze di maggioranza - del numero di isole minori, comprendendo quelle lagunari e lacustri, perché il tema centrale non è il posizionamento geografico, ma l'impedimento di cui soffrono le comunità che le vivono. È chiaro, però, che il combinato disposto dato dall'aumento del numero delle isole oggetto di questo disegno di legge e dalla riduzione del finanziamento crea un'amplificazione del problema della copertura finanziaria. Di conseguenza, anche il nostro voto sarà di astensione.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 23.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 24.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Essendosi concluse le votazioni sull'articolato, sospendo la seduta fino alle ore 16.

(La seduta, sospesa alle ore 13,24, è ripresa alle ore 16,03).

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO

La seduta è ripresa.

Passiamo alla votazione finale.

NASTRI (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NASTRI (FdI). Signor Presidente, il Gruppo Fratelli d'Italia esprimerà, non senza valutazioni critiche, il voto favorevole al provvedimento, come è emerso già ampiamente dalla discussione generale di questa mattina. Siamo convinti che, a fronte dell'esigenza di intervenire in questa legislatura a favore delle comunità isolane e delle attività socio-economiche ad esse collegate, legiferare su una parte così importante del territorio del Paese avrebbe richiesto un lasso di tempo molto più ampio e maggiore, e soprattutto adeguate risorse finanziarie, più consistenti per rilanciare in modo definitivo l'economia, soprattutto turistica, delle isole minori.

Dal Governo del cambiamento ci saremmo aspettati proprio in questo avvio di legislatura un occhio di maggior riguardo per il sistema turistico italiano e più attenzione per chi vive in aree marginali del territorio, come le comunità isolane.

Fratelli d'Italia considera da sempre l'economia turistica di questo Paese come il vero motore e il vero volano trainante della crescita e dello sviluppo. Allora, invece di investire miliardi di euro per interventi assistenziali che non faranno nulla per far crescere il Paese, il Mezzogiorno e l'occupazione, sarebbe stato molto più logico fare serie politiche di sviluppo per il turismo ed investire in questo settore fondamentale per la crescita economica e sociale delle isole minori. Invece il testo in esame, benché caratterizzato dalle buone intenzioni da parte del proponente, volte ad eliminare gli ostacoli che finora non hanno consentito alle isole minori di cogliere le opportunità di sviluppo economico, a nostro avviso non rimuove in maniera sistematica e definitiva le difficoltà sociali ed economiche che da anni gravano su esse, cioè non aiutano a dare una risposta seria e concreta alle esigenze degli abitanti.

Come dicevo prima, ci saremmo aspettati più risorse e invece, come ho avuto modo di dire già nella discussione generale, 100 milioni di euro sono stati dimezzati a 50 milioni di euro e forse soltanto nel 2020 si vedrà qualcosa.

Gli emendamenti approvati nel corso dell'esame non hanno apportato alcuna miglioria. Inoltre, avemmo fortemente auspicato anche un effettivo coinvolgimento delle comunità locali, come ad esempio la categoria dei pescatori, nelle scelte decisionali. Di tutto questo invece non vi è traccia all'interno del testo.

Anche nell'ambito delle misure fiscali ci saremmo aspettati più coraggio e determinazione, cioè avremmo voluto vedere lungimiranza da parte di questo Governo. La crisi economica che sta attraversando tutta l'Italia ha accentuato ancora di più la delicata situazione delle isole minori e ha avuto anche pesanti ripercussioni aggravando condizioni di criticità intrinseche come quelle derivanti dalla insularità. Si pensa alle isole di Ischia, Procida, Capri, Ponza, Isola del Giglio, Pantelleria e a tutte le altre isole italiane meno note, che rappresentano una preziosa risorsa dal punto di vista culturale, turistico, economico per l'Italia e soprattutto per l'intero Mediterraneo.

In tutte queste isole il settore turistico, che molto spesso rappresenta - come dicevo prima - la principale fonte di redditività di chi le abita, ha avuto diverse ricadute negative a livello socioeconomico, ma soprattutto dal punto di vista occupazionale. Perché allora non inserire all'interno del testo in discussione la proposta del Gruppo Fratelli d'Italia per l'istituzione all'interno di questi territori di una zona franca produttiva? La zona franca produttiva nelle isole minori non è infatti da considerarsi un privilegio, ma rappresenta l'unico rimedio per compensare le difficoltà di un'isola dove i costi di produzione sono molto più alti che nel resto d'Italia a causa dell'assenza d'infrastrutture e dell'elevato costo soprattutto dei trasporti e dell'energia. (Brusio).

PRESIDENTE. Prego i colleghi di abbassare sensibilmente il volume della voce e consentire al senatore Nastri di proseguire il suo intervento.

NASTRI (FdI). Tale riconoscimento della zona franca avrebbe consentito di usufruire di agevolazioni fiscali quali l'esenzione dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, l'IVA, anche sui servizi turistici, aumentando la competitività dell'attività economica dell'isola, allungando anche la stagione turistica e, soprattutto, favorendo anche l'attrazione di importanti investimenti su quel territorio.

Per i bilanci dei Comuni isolani, così fortemente penalizzanti, perché non è stata prevista la possibilità di utilizzare le quote di avanzo vincolato derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente?

Sono queste tutte misure che avrebbero arricchito l'impianto normativo esistente e, perché no, dato quel valore aggiunto al provvedimento, il cui effettivo impatto sui territori esistenti interessati, una volta approvato in via definitiva, rischia di non avere quegli effetti positivi auspicabili.

La creazione di un nuovo modello dell'economia dell'isola che punti a valorizzare il connubio pubblico-privato, partendo da quelle che sono le potenzialità delle isole (quali il turismo, la cultura, l'ambiente, l'agricoltura e non ultima, appunto, anche la green economy) è quello che ci saremmo maggiormente aspettati da questo provvedimento. Le sinergie di quei settori rappresentano il motore del rilancio delle isole minori italiane che, purtroppo, oggi - bisogna dirlo - registrano un ritardo nello sviluppo della propria economia, soprattutto per quello che riguarda la chiave sostenibile.

Invece, l'impianto originario di questa legge quadro è scritto in modo vecchio, avendo in mente soltanto gli enti pubblici, lo Stato, le Regioni e i Comuni, ma, soprattutto, va ad aumentare la burocrazia. Un maggior coinvolgimento anche delle organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative in tutti i processi decisionali, prima di tutto quelle turistiche, è ciò che ci saremmo aspettati. Insomma, avrebbe dovuto esserci una cooperazione un po' più ampia tra le istituzioni e le imprese, tra il pubblico e il privato, specie per la valorizzazione anche delle piccole produzioni locali e la realizzazione di rete intelligente.

Malgrado ciò, questo provvedimento in qualche modo smuove un po' le acque. Da troppo tempo i residenti delle comunità isolane e anche interi pezzi delle economie di quei territori attendono risoluzione ai loro problemi. Il voto del Gruppo Fratelli d'Italia è dettato soprattutto dalla valutazione sul riproporre all'attenzione del Parlamento le numerose problematiche ancora esistenti sui territori e sull'introdurre ulteriori, e questa volta più consistenti, misure finanziarie in favore delle isole minori, anche nel corso di questa legislatura.

Noi saremo attenti e vigili. È un nostro forte auspicio, considerando quanto emerso anche dal parere espresso dalle varie Commissioni e soprattutto dalla necessità di nuovi interventi. Per tali ragioni e - ripeto - non senza indispensabili osservazioni critiche, dichiaro tuttavia il voto favorevole del Gruppo Fratelli d'Italia. (Applausi dal Gruppo FdI. Congratulazioni).

DE PETRIS (Misto-LeU). Domando di parlare per dichiarazione di voto. (Brusio).

PRESIDENTE. Invito nuovamente l'Assemblea e i colleghi a mantenere il volume delle loro voci il quanto più possibile basso. Non è obbligatorio ascoltare; è invece vincolante dare modo ai colleghi di intervenire.

Prego, senatrice De Petris, ha facoltà di intervenire.

DE PETRIS (Misto-LeU). Signor Presidente, colleghi, giunge oggi a compimento (e di questo ovviamente siamo lieti) il percorso che era stato già avviato nella scorsa legislatura esaminando varie proposte di legge che avevano tutte lo stesso scopo: quello di dotare le cosiddette isole minori di un dettato normativo, cioè di norme quadro in grado di valorizzare innanzitutto la grande potenzialità di questo straordinario patrimonio del nostro Paese. Contemporaneamente, si è tentato di immettere in questo quadro norme che permettano ai residenti di quelle isole di vivere nel rispetto del dettato costituzionale, in particolare di quanto previsto all'articolo 3 della nostra Costituzione. Questo significa poter godere di strumenti, servizi e condizioni di vita dignitose e di un adeguato accesso ai servizio primari.

Questo è sempre stato lo scopo del quadro normativo e il testo che stiamo per votare ne delinea i vari aspetti e dà delle indicazioni. Qualcuno lo ha definito e potremmo anche in qualche modo definirlo una sorta di legge manifesto. I manifesti sono sempre importanti, ma certamente questo spirito dovrà, a nostro avviso, sostanziarsi e queste norme quadro dovranno sostanziarsi in strumenti molto più efficaci. Guardate che non è solo un problema di risorse - e tornerò sul punto - ma anche di capacità di costruire un progetto e i programmi per realizzarlo adeguatamente implementando il quadro normativo delineato in questo disegno di legge.

Certamente abbiamo apprezzato anche il lavoro svolto all'interno della Commissione territorio, ambiente, e dai relatori per rendere il testo più aderente alle effettive necessità di chi vive nelle isole minori. Sono certamente da apprezzare i riferimenti alla necessità di promuovere uno sviluppo sostenibile, che è un accenno all'economia circolare e alla riqualificazione dell'offerta turistica (ne parlava adesso il collega), alla valorizzazione delle piccole produzioni locali e delle produzioni in agricoltura e dell'artigianato.

Certamente c'è stato molto dibattito sia in Commissione che qui in Assemblea su una delle questioni fondamentali: la dotazione dei livelli essenziali dei servizi sanitari. Tuttavia, concordando nell'indicare il diritto degli abitanti ad accedere a quei servizi e quindi a beneficiare di livelli assistenziali perlomeno simili a quelli del continente, non possiamo tacere sulla scarsità di risorse a disposizione. È una questione di fatto che indebolisce e tende a rendere sempre di più veritiera la definizione del provvedimento come la legge manifesto.

Certamente alcune novità che sono state introdotte in materia di rappresentanza, anche istituzionale, nella Conferenza Stato-città e nella Conferenza unificata, sono importanti.

Vi sono prime avvisaglie di fiscalità di vantaggio: sono un segnale, ma certamente anche qui si poteva fare di più, ad esempio consentendo una maggiore possibilità di interlocuzione. Il senatore Floris oggi nel suo intervento ha giustamente richiamato le possibilità in ambito europeo: c'è la necessità di un ulteriore lavoro sulla parte della fiscalità di vantaggio, così come è stato fatto per moltissime altre isole estere (penso alle Canarie, alle Azzorre e a molte altre), che sono state oggetto di accordi specifici con l'Unione europea.

Poi abbiamo un problema più generale che riguarda le isole minori, ma anche quelle maggiori, la Sardegna e la Sicilia. In particolare, in Sardegna c'è il problema della garanzia dei diritti. Pensate alla questione della continuità territoriale e dell'insularità, che molte volte in quest'Aula abbiamo affrontato, ma non risolto.

Questo provvedimento è molto simile a quello approvato nella scorsa legislatura sui piccoli Comuni. Anche in quel caso, c'è stato un percorso molto lungo. Si trattava di un legge quadro e di intenti, che è certamente un segnale importante. Io rivolgo un invito a tutti: se vogliamo dare continuità a questo lavoro e non limitarci soltanto a un segnale positivo di attenzione verso le isole, dobbiamo avere la capacità di implementare. Abbiamo già l'occasione della legge di bilancio perché, oltre alle poche risorse finanziarie previste in questo disegno di legge, si possono cominciare a mettere in campo una serie di strumenti che possono dare senso e concretezza a questo testo.

Nel dichiarare il voto favorevole dei senatori di Liberi e Uguali, voglio rimarcare un'altra questione che deve stare a cuore a tutti noi e al Governo. Come le isole minori sono una grande risorsa e rappresentano una potenzialità, altrettanto lo sono le aree interne del nostro Paese, che sono aree svantaggiate, che rischiano lo spopolamento e hanno problemi di servizi enormi, ma che hanno una grande ricchezza. Sono la nostra storia e le nostre radici. Hanno una potenzialità su cui investire perché ci sono fenomeni sempre più preoccupanti di abbandono demografico e di declino delle attività produttive. Tutto ciò ha un impatto pesante anche dal punto di vista ambientale. Pensate ai problemi di dissesto che spesso sono legati anche all'abbandono di queste terne. Bisogna, quindi, valorizzare le potenzialità di queste zone.

Se il disegno di legge che ci apprestiamo a votare mira alla valorizzazione delle grandi potenzialità e della ricchezza dello straordinario patrimonio costituito dalle isole minori e - come ho detto prima - delle aree interne del nostro Paese, dobbiamo metterci d'accordo perché esso è in contrasto con le scelte che state per compiere con il decreto-legge su Genova. Voglio ricordare che l'articolo 25 del decreto-legge - indipendentemente da ciò che il senatore Puglia ha detto nel suo intervento di oggi - è chiaramente un condono. È stato oggetto di lunghe discussioni in Senato quando si è parlato all'inizio della legislatura del decreto terremoto. Non a caso qui ci si era determinati in modo molto diverso. Non pensate che è, come sempre, una tantum perché questo è il Paese degli una tantum e dei tanti condoni, uno dietro l'altro. Non è questo e poi mai più. È stato un continuo dire che l'unico modo per valorizzare il nostro patrimonio è distruggerlo. Questo voglio evidenziare perché spero che il disegno di legge al nostro esame possa rappresentare un'inversione di tendenza con la bocciatura dell'articolo 25.

Per tutti questi motivi, esprimiamo il nostro voto favorevole con l'accortezza e la preghiera a lavorare davvero tutti insieme per implementare le risorse finanziarie che in questo disegno di legge sono molto scarse. Tanti buoni propositi che rischiano di produrre tanta delusione nei cittadini. (Applausi dal Gruppo Misto-LeU).

FERRAZZI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRAZZI (PD). Signor Presidente, anzitutto, anche per rassicurare tutta l'Assemblea - in particolare i senatori e le senatrici che, legittimamente, non hanno seguito i lavori della Commissione - vorrei chiarire che all'interno di questo disegno di legge non c'è alcun riferimento ad alcun condono. Purtroppo, però, c'è un riferimento molto chiaro al condono all'interno del decreto-legge su Genova, un provvedimento scritto dal ministro Toninelli in due mesi. D'altronde, è comprensibile: è stato scritto con il cuore, come ha detto lo stesso Ministro, e il cuore, naturalmente, ha i propri tempi.

Per tagliare la testa al toro e a questa "questioncella", che non è secondaria, visto che ha animato a più riprese la discussione di questa mattina, e per capire quello di cui si parla - che è indirettamente legato al tema della tutela del territorio di cui stiamo discutendo oggi - all'articolo 25 del decreto-legge su Genova si parla di «definizione delle procedure di condono». Non si utilizza nemmeno - mi rivolgo in particolare a senatori e alle senatrici del MoVimento 5 Stelle - l'espressione «pace edilizia» alla stregua di «pace fiscale»; si parla esplicitamente di condono.

Il testo dell'articolo 25 stabilisce che i Comuni definiscono le istanze di condono relative agli immobili distrutti o danneggiati dal sisma del 2017, presentate ai sensi delle leggi del 1985, del 1994 e del 2003: i Comuni provvedono ad assicurare la conclusione dei procedimenti volti all'esame delle predette istanze di condono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Da ultimo, vengono assicurati i contributi. Stiamo parlando, quindi, del tutto evidentemente, di un condono vero e proprio e - cosa assolutamente bizzarra - su questi condoni edilizi c'è addirittura la possibilità, da parte dei cittadini, di avere fino al 100 per cento del finanziamento per la ricostruzione delle case abusive. Di questo stiamo parlando.

Il senatore del MoVimento 5 Stelle Puglia, questa mattina, ha parlato di operazione chirurgica: sapete quante sono le domande di sanatoria presentate a Ischia? Sono 28.000 su 64.000 abitanti: alla faccia dell'operazione chirurgica! Si tratta di un'operazione di condono tombale di cui sinceramente non c'era assolutamente bisogno e della quale nessuno di noi - spero - aveva alcuna nostalgia. (Applausi dal Gruppo PD).

Per tornare più propriamente al disegno di legge di cui stiamo parlando da questa mattina, quello sulle isole minori, oggettivamente all'interno della Commissione c'è stato un lavoro di concertazione, Presidente, soprattutto all'inizio. C'è stato un grande lavoro sulla definizione dell'oggetto e sulle finalità del disegno legge: finalità previste anche dalle norme dell'Unione europea che corrispondono esattamente a quanto dettato dalla norma costituzionale che prevede che i cittadini, anche a prescindere della collocazione geografica, devono poter godere dei medesimi diritti sostanziali e non solamente formali; di conseguenza, le leggi devono consentire il superamento dei gap.

Abbiamo, dunque, accolto con favore l'inizio dei lavori nella Commissione; poi, però, oggettivamente è accaduta una cosa, che noi non imputiamo nemmeno ai commissari: è del tutto evidente che a un certo punto è intervenuto il Governo, il quale ha posto dei veti che hanno di fatto stravolto - e fortemente impoverito - il provvedimento. Faccio solamente un esempio: parliamo delle norme in materia di protezione civile nonché dell'articolo 14 del testo originario del disegno di legge n. 497 adottato come testo base - attenzione dunque, il confronto che sto facendo non riguarda solo il testo presentato dal Partito Democratico, ma anche quello presentato dal MoVimento 5 Stelle - ebbene, in quel testo base c'era scritto che le Regioni competenti garantiscono interventi immediati al ripristino delle condizioni minime di sicurezza relative all'assetto idrogeologico ma tutto questo viene di fatto assolutamente superato nel testo proposto dalla Commissione perché un emendamento ha soppresso quanto appena enunciato.

Più specificamente, il testo originario prevedeva l'istituzione, presso i Comuni delle isole di cui all'allegato A (cioè le isole minori), d'intesa con le Regioni territorialmente competenti, di presidi permanenti di protezione civile, cui è preposto il sindaco del Comune interessato. Questo era quanto stabilito nel testo base, scritto e sostenuto anche dal MoVimento 5 Stelle. Il testo che abbiamo esaminato questa mattina prevede, invece, di istituire un apposito organismo consultivo, con la partecipazione di rappresentanti di tutti i soggetti pubblici e privati, e che ai componenti dei predetti organismi non spetta alcun compenso, indennità, eccetera.

È del tutto evidente che in materia di protezione civile stiamo parlando di aria fritta, perché non c'è bisogno di una legge per comporre un organismo consultivo guidato dal sindaco all'interno del Comune. Al contrario, c'è bisogno di una legge per prevedere, in maniera mirata, un presidio reale di protezione civile guidato dal sindaco all'interno delle piccole isole.

Non riprendo adesso in esame il contenuto di tutti gli articoli che abbiamo contestato questa mattina, riguardanti il trasporto, l'assistenza sanitaria, la scuola e altri ancora. C'è anche il tema della fiscalità di sviluppo, che è stato oggettivamente depotenziato. Allo stesso modo, c'è il tema della promozione delle imprese con sede legale e operatività all'interno delle isole. Infatti, il ripopolamento delle isole e la permanenza dei cittadini all'interno di esse ci sono quando c'è lavoro. Pertanto, una prima forma di sostegno è quella di una fiscalità di sviluppo e di accompagnamento. (Applausi dal Gruppo PD). Occorre una legge che consenta anche una contrattazione mirata del lavoro, secondo le esigenze del territorio. Di questo, purtroppo, non c'è cenno. Non si fa inoltre alcun cenno alla rimodulazione, che abbiamo proposto con l'avanzo vincolato (articolo 7). Non c'è cenno, purtroppo, ai benefici economici per i Comuni legati ai servizi idrici e al ciclo dei rifiuti. Con gli emendamenti esaminati questa mattina abbiamo cercato di reinserire quanto era previsto nel testo base, ma - purtroppo - non c'è stato modo, perché la maggioranza ha votato per il loro respingimento. Lo stesso si potrebbe dire - questo è molto grave - per le energie rinnovabili.

Signor Presidente, l'altra questione di fondo che ci vede non pienamente soddisfatti riguarda il finanziamento delle misure contenute nel provvedimento. Voglio essere chiaro e intellettualmente corretto fino in fondo. Come ho già detto stamattina, è stato positivo che nell'opera di ricucitura fatta dal relatore siano state riconosciute nell'ambito delle isole minori non solo le isole marine, ma anche quelle lacustri e lagunari. Infatti, il principio che abbiamo utilizzato è quello secondo cui, a prescindere dalla collocazione geografica, vale la tutela delle comunità che vivono all'interno delle isole. È del tutto evidente, però, che l'aumento del numero delle isole in questione non è stato accompagnato da un altrettanto aumento del finanziamento. Il testo base, alla tabella a), prevedeva per le sole isole marine uno stanziamento di ben 100 milioni di euro. Nel testo in esame si è invece arrivati a 20 e 30 milioni di euro, dal 2020 e per quattro anni, per la totalità delle isole. Questo è un problema, perché siamo di fronte a un depotenziamento reale nei confronti dei Comuni nell'esercizio dei servizi a favore dei cittadini. Sono finanziamenti che non c'erano, ci mancherebbe altro. Quello in esame è però un disegno di legge quadro e affinché a provvedimenti di questo tipo venga data conseguenza operativa, occorre prevedere un finanziamento.

L'ultima questione che poniamo, signor Presidente, è la seguente. Alcuni degli emendamenti proposti, che noi abbiamo voluto riproporre, naturalmente riformulandoli, in Assemblea questa mattina hanno ricevuto il parere negativo della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Noi abbiamo voluto ripresentarli - per fortuna la Presidenza li ha ammessi - perché c'è stato un precedente pericoloso. La 5a Commissione, la Commissione bilancio, non è entrata solamente nel merito proprio, cioè la sostenibilità degli equilibri della finanza pubblica, ma nei propri pareri ha riscritto integralmente e spedito gli articoli alla Commissione. Ora, io non c'ero, ma mi dicono che questo non era mai successo. Lo poniamo ufficialmente come tema all'interno di questo dibattito e chiediamo alla Presidenza di vigilare.

Presidente, alla luce di tutte queste argomentazioni, a questo provvedimento diamo un sei meno meno. È un provvedimento che abbiamo voluto e al quale abbiamo creduto fin dal principio. Per onestà intellettuale diciamo che non è nato da zero, perché è in continuità con la precedente legislatura, da cui ha assorbito indicazioni importanti. È un provvedimento che fa mezzo passo in avanti. Ci aspettiamo che la Camera abbia la possibilità di fare quel passo deciso oltre, perché le piccole isole hanno bisogno davvero di tutto l'appoggio del Parlamento. (Applausi dal Gruppo PD).

BRIZIARELLI (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRIZIARELLI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, vorrei ringraziare il relatore Mantero, il presidente Moronese e i sottosegretari Gava e Santangelo, con i quali abbiamo condiviso passo passo, in queste settimane, il percorso che ci ha portato in Aula oggi.

Quando, come maggioranza, insieme ai capigruppo Romeo e Patuanelli, abbiamo scelto, come primo provvedimento da esaminare per la 13a Commissione, quello sulle isole minori, la scelta magari sarà sembrata a qualcuno degli altri partiti o degli addetti ai lavori piuttosto singolare, soprattutto per la Lega. Vorrei qui ringraziare tutti i colleghi che, in ogni Commissione che ha esaminato il provvedimento, hanno lavorato con spirito di partecipazione e di condivisione di questo atto. Ebbene, questa scelta, in particolare da parte della Lega, è la dimostrazione che quanto affermato in campagna elettorale da Matteo Salvini non era semplicemente uno slogan ma era un impegno di governo: l'Italia si salva tutta insieme, da Nord a Sud, dalle Alpi alla Sicilia. (Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).

Tutta l'Italia è costellata di tantissime isole marine, lagunari, lacustri; potrebbe sembrare un ossimoro ma sono proprio le condizioni di vita degli italiani che vivono nelle isole ad essere un po' un ponte fra le varie realtà del nostro Paese. È allora con questo spirito e con questa consapevolezza che abbiamo avviato un lavoro intenso, fatto di disegni di legge presentati da più Gruppi, da una serie di audizioni e da un serrato confronto con il Governo. Tale percorso è durato alcune settimane in questa legislatura, ma in realtà è la punta dell'iceberg di un percorso lungo anni, decenni, come ci è stato ricordato, fatto di grandi aspettative e grandi delusioni, di iniziative lodevoli, che però solo oggi arrivano ad essere un atto concreto, che sarà approvato da quest'Assemblea.

Tutti noi, almeno una volta nella nostra vita, abbiamo sentito e magari utilizzato l'espressione «isola felice» per riferirci ad un luogo nel quale vale la pena di vivere e probabilmente, se proponessimo questa definizione ad un isolano, risponderebbe che, sì, la sua è un'isola felice, però sicuramente direbbe che è anche "un'isola isolata", permettetemelo. L'isola italiana è isolata di per sé, maggiore o minore che sia, e non solo materialmente, ma anche perché, di fatto, ci si ricorda marginalmente di tali territori, nelle leggi e persino nell'emergenza. Più volte è stata citata Ischia: non voglio riaprire le polemiche di questa mattina, ma che si sia dovuto aspettare mesi per risolvere il problema del commissario anche dopo un evento sismico la dice lunga su quale considerazione, sul piano legislativo, le isole abbiano avuto fino a oggi dal nostro Parlamento. (Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S).

Quella che approviamo oggi è una legge quadro che parla del quotidiano, di problemi che chiunque di noi vivrebbe se si dovesse trasferire in un'isola: problemi di sanità, di istruzione, di trasporti, di infrastrutture, ma anche di sociale e di sport. È una legge che parla di quotidianità e di presente, ma getta anche le basi per poter parlare di speranza e di futuro. E lo fa, badate bene, come ricordava nel suo intervento la collega Pergreffi, nel rispetto delle comunità, perché è una legge che fissa obiettivi e fornisce strumenti, lasciando ai Comuni la scelta delle priorità da perseguire per il bene dei propri cittadini.

Mi corre allora l'obbligo di rispondere alla provocazione strumentale della collega Papatheu: non ci sono isole maggiori o minori per dimensioni, ci sono delle isole che si sono definite tali, che addirittura, volendo, ritengono la loro dimensione una ricchezza, tanto da farne un marchio di promozione. È per questo che abbiamo mantenuto la definizione che quelle isole hanno dato di loro stesse e non ci siamo permessi di modificarla con una forzatura.

Vorrei rispondere anche al senatore Floris, dicendogli di non fare come la volpe con l'uva, anche se poi di uve e vini nelle nostre isole ce ne sono di buonissimi, dal Passito di Pantelleria, ai vini di Sant'Erasmo, dell'Elba e di Ischia. (Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az). Si è detto che inseguiamo sempre l'Europa; ebbene, ritengo un vanto che l'Italia sia la prima Nazione d'Europa a dotarsi di una legge dedicata all'insularità e ciò potrebbe essere da stimolo per gli altri Paesi.

Il contributo della Lega non si è limitato alla scelta del tema, come non si limita al voto favorevole che esprimeremo fra poco; vi è stata un'adesione convinta ad un percorso che ci ha portato a depositare un nostro disegno di legge, l'Atto Senato 757, che si ritrova a pieno nel testo che arriva in Aula, così come emendato in Commissione, e che reca la firma di tutti i senatori della Lega che nel proprio collegio elettorale annoverano isole marine, lagunari e lacustri. E rivendichiamo, come hanno ricordato il senatore Arrigoni e la senatrice Pergreffi e ha riconosciuto anche il senatore Ferrazzi, che la nostra è la prima legge che prende in considerazione anche le isole lagunari e lacustri.

Ovviamente, non ci siamo limitati ad aumentare la platea dei soggetti che possono accedere alla legge; abbiamo voluto che la legge non fosse di mero sostegno o peggio, di assistenzialismo, ma fosse in grado di valorizzare e sviluppare le eccellenze delle isole.

Entro nel merito solo dei tre articoli richiamati dal collega Ferrazzi: l'articolo 8, l'articolo 9 e l'articolo 10 della legge, che riguardano, rispettivamente, il censimento del patrimonio storico, artistico, archeologico e monumentale, il censimento delle manifestazioni culturali, musicali, religiose, storiche e turistiche ed, infine, la valorizzazione delle piccole produzioni locali.

Il collega Ferrazzi ritiene che questi articoli siano poco più che un riconoscimento formale. Non è così. Evidentemente gli è sfuggito che l'articolo 9 stabilisce che Comuni, Regioni e Ministeri debbano stabilire dei criteri premiali per le manifestazioni cui si riferisce tale articolo e, ancor più, l'articolo 10 parla di piccole produzioni locali alle quali la Lega ha dedicato l'Atto Senato 728, a prima firma del collega Vallardi, già incardinato in Commissione agricoltura. Ciò a dimostrazione che il nostro non è un manifesto, ma una visione complessiva di quello che si può fare con le eccellenze italiane e isolane.

Si poteva fare meglio. Certo, si può sempre fare meglio. È stato detto che si poteva fare meglio sulla sanità, sulle scuole e sui tribunali. Tutto vero. Si può fare meglio ora che qualcosa c'è; ora che un testo sarà licenziato dal Senato, sarà magari possibile migliorarlo. Certo, mi corre l'obbligo di prendere atto che il Partito Democratico è particolarmente sfortunato, perché tutte le soluzioni a quei problemi che da forza di Governo non ha saputo risolvere, le ha trovate ora che siede sui banchi dell'opposizione. ((Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S).

Si sarebbero potute fare tante cose, è vero, ma con il rischio di non farne nessuna. Abbiamo preferito stare sul concreto, anche perché si tratta di una legge quadro e non di un libro dei sogni.

Concludo prendendo atto che Ulisse, per arrivare a Itaca, ci ha messo dieci anni e, come ci hanno ricordato altri senatori, ci sono voluti ventidue anni dalla prima legge dedicata alle isole per essere qui oggi, ci sono voluti trentadue anni da quando i Comuni delle isole minori marine si sono costituiti in associazione, ce ne sono voluti settanta da quando i principi della Costituzione sono entrati in vigore: ebbene, oggi la legge sulle isole entra in porto. (Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S).

TIRABOSCHI (FI-BP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TIRABOSCHI (FI-BP). Signor Presidente, sottosegretario Gava, onorevoli colleghi, il Gruppo Forza Italia voterà a favore del provvedimento sulle isole minori, avendo condiviso in Commissione, tra maggioranza e opposizione, obiettivi e finalità, ma soprattutto le valutazioni strategiche, che hanno consentito di definire il perimetro entro il quale ragionare e normare.

Le valutazioni generali sono sostanzialmente riconducibili a due punti. Il primo punto è la presa di coscienza degli svantaggi competitivi di questi territori, che sono determinati da divari geografici e territoriali nell'erogazione di servizi, che rendono chiaramente la qualità della vita di coloro che vivono sulle isole più difficile rispetto alla qualità della vita di coloro che vivono sulla penisola. Il secondo punto, d'altra parte, è sicuramente la loro specificità e la loro unicità territoriale, nel panorama nazionale, rappresentate da aspetti naturalistici e ambientali unici e dalla ricchezza di culture e di tradizioni locali, che si trovano in questi territori.

Vorrei dire alla senatrice Bellanova, che ha ricordato con una certa enfasi le fatiche della Commissione nella legislatura precedente, che allora il Governo avrebbe potuto adottare un provvedimento, che invece oggi arriva in Assemblea grazie ad un lavoro condiviso e ad uno spirito di leale collaborazione tra maggioranza e opposizione. (Applausi dal Gruppo FI-BP).

Venendo ad un esame un pochino più puntuale del provvedimento, qualche critica va certamente formulata. Parlando da senatore che per la prima volta vede il nascere di un provvedimento in Commissione: mi sarei aspettata uno sforzo maggiore e una capacità - lasciatemelo dire così - di buttare il cuore oltre l'ostacolo. Non mi riferisco solo alle risorse, che sono state pesantemente ridotte, dai 100 milioni di euro annui iniziali, ai 20 milioni di euro dal 2019 al 2024, che poi crescono a 30 milioni di euro dal 2020 in avanti. Non è solo un problema di dotazione finanziaria, come ha ricordato anche la senatrice De Petris, ma è un problema di progettualità innovativa. Leggendo il provvedimento in esame, mi sarei aspettata non un modello di governance convenzionale e tradizionale, implementato da diversi livelli di governo, quali i Comuni, le Regioni, lo Stato centrale, le associazioni e le organizzazioni portatrici di interessi, nel caso di specie l'ANCIM, che con attività di mediazione dividono attività, responsabilità e risorse, ma un modello di governance adattivo. Un modello di governance più flessibile, innovativo, che cogliesse negli svantaggi competitivi noti a tutti delle opportunità e che avesse il coraggio di introdurre anche delle disposizioni in deroga, proprio per superare questi divari geografici, infrastrutturali e nell'erogazione di servizi che caratterizzano i territori insulari.

Dico questo solo perché spero che, nella fase attuativa di questo provvedimento, il Comitato - e di questo ringrazio il relatore, il Presidente e tutti i membri della Commissione, che hanno colto il suggerimento di introdurre anche il Ministero del turismo e dell'agricoltura - possa porre un'attenzione particolare alla progettualità innovativa, volta a verificare, proprio all'interno del Comitato stesso, la qualità piuttosto che la quantità della spesa. Infatti, le risorse, come dicevo, sono state enormemente ridotte e spero che non si introducano ulteriori appesantimenti amministrativi e burocratici, che graverebbero sulle attività dei Comuni, sguarniti di professionalità e di competenze, ma si presti maggiore attenzione alla qualità dei progetti.

E torno alle parole del senatore Briziarelli, che dice che questo Parlamento per la prima volta ha normato un tema, quello della insularità. In fase di attuazione si potrebbe portare l'esame delle progettualità di questo disegno di legge a livello europeo, per condividere con gli altri Stati membri le modalità di definizione dei costi aggiuntivi, collegati a questi svantaggi competitivi, soprattutto nei settori dei trasporti, dell'approvvigionamento energetico, degli scambi commerciali, delle politiche marittime, dell'agenda digitale, nel settore educativo e in quello sanitario, insomma, in tutto ciò che, con queste scarse risorse, non si può assolutamente finanziare.

Aggiungo una raccomandazione: spero che il Comitato faccia tesoro di un lavoro di sintesi su queste progettualità e le porti a livello di Commissione europea, dove stimolare l'apertura, molto veloce, di un dossier che possiamo titolare «Isole minori», da condividere con gli Stati che hanno delle regioni che presentano dei prolungamenti insulari. Tutti questi sforzi devono essere volti a far sì che si aumentino le risorse sul fondo sociale europeo nella programmazione 2021-2027, proprio per avviare seriamente e in maniera sistematica una politica di coesione sociale ed economica che migliori evidentemente e oggettivamente la qualità della vita e il benessere dei cittadini che vivono questi territori.

Un'ultima considerazione. Sono stati compiuti degli sforzi che però sono veramente implementabili: è il primo passo di un percorso perfettibile. Dovremmo coinvolgere maggiormente il mondo privato, sia esso espressione di piccole e medie imprese, che valorizzano le attività artigianali e agricole tipiche delle isole, sia esso rappresentato da operatori economici più organizzati, disposti a investire risorse importanti nel recupero del patrimonio edilizio e architettonico, per ricavarne delle strutture ricettive di pregio, sia per le caratteristiche, sia per il contesto ambientale unico, per migliorare in maniera importante e incrementare l'offerta turistica nazionale. Infatti queste isole rappresentano comunque un prodotto territoriale che può contribuire in maniera importante all'accrescimento della redditività dell'industria turistica di questo Paese. Spero appunto che queste riflessioni siano tenute in considerazione in termini di raccomandazioni e non siano interpretate come critiche. Il Gruppo Forza Italia, se si dovessero raccogliere queste suggestioni, è pronto a dare costantemente il suo contributo, anche nella fase attuativa. (Applausi dal Gruppo FI-BP).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Rivolgiamo un saluto e il benvenuto agli allievi dell'Istituto d'istruzione superiore «Don Geremia Piscopo» di Arzano, in provincia di Napoli, che stanno assistendo ai nostri lavori. (Applausi).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn.
497, 149, 757, 776 e 789 (ore 16,56)

MORONESE (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORONESE (M5S). Signor Presidente, il disegno di legge sul quale oggi ci dobbiamo esprimere ha come oggetto e finalità la valorizzazione e la tutela delle isole minori. Ho provato a fare una ricerca e ho visto che la prima proposta di legge al riguardo è stata depositata nel 1996, Atto Senato 1515. Sono dunque almeno ventidue anni che si cerca di portare all'attenzione del Parlamento le criticità e i problemi che affrontano quotidianamente i cittadini delle cosiddette isole minori.

È indubbio infatti che questi territori rappresentino una preziosa risorsa dal punto di vista culturale, paesaggistico, turistico ed economico per l'Italia e per l'intero Mediterraneo. La realtà insulare costituisce altresì un elemento di fondamentale attrattiva della nostra penisola ed è importante evidenziare le opportunità di sviluppo economico di aree marginali, legate a progetti di tutela e valorizzazione della natura, che possano avere ricadute positive sull'ecosistema antistante.

La necessità di provvedere a una profonda analisi e conseguente revisione della disciplina sulle isole minori è dettata inoltre da esigenze economiche e territoriali. Proprio per la loro particolare collocazione nel contesto geografico e politico, le isole minori necessitano di una differente considerazione rispetto alla normativa ordinaria. Le isole minori non devono più trovarsi in condizione di subalternità rispetto al resto del territorio nazionale solo a causa delle caratteristiche morfologiche. Oggi è di fatto così, perché vi sono una serie di problemi e di inefficienze che sulla terraferma vengono considerate di facile soluzione, mentre per le piccole isole diventano ostacoli insormontabili, che rendono davvero complicato il vivere quotidiano. È compito dello Stato farsi carico proprio della rimozione di questi ostacoli.

Nella scorsa legislatura il Parlamento ha dimostrato realmente di voler affrontare questa situazione. Infatti la Commissione ambiente, della quale facevo parte, avviò l'esame di diversi disegni di legge di vari Gruppi parlamentari, fra cui quello a prima firma del senatore Santangelo del MoVimento 5 Stelle, oggi Sottosegretario per i rapporti con il Parlamento. Vi era stata, all'epoca, un'ampia condivisione fra tutti i Gruppi; ma, nonostante i tre anni di lavoro in Commissione, il provvedimento, per motivi ad oggi ancora non noti, non arrivò in Aula. Fu un'occasione mancata davvero.

Così, per evitare di perdere altro tempo e per evitare di rendere nullo un lavoro già avviato, ho proposto, in qualità di Presidente della Commissione ambiente, di riprendere i nostri lavori proprio da questo argomento, prendendo il testo del senatore Santangelo e arricchendolo con quello che era stato il lavoro della scorsa legislatura. Così è nato l'Atto Senato 497, a mia prima firma, scelto poi dal relatore come testo base in Commissione. A questo disegno di legge si sono aggiunti i testi dei colleghi Briziarelli della Lega, Ferrazzi del Partito Democratico, De Poli di Forza Italia e La Pietra di Fratelli d'Italia.

Senza retorica, ma profondamente convinta, voglio ringraziare davvero tutti coloro che hanno lavorato a questo disegno di legge. Voglio ringraziare il relatore, senatore Mantero, per la sua conduzione dei lavori attenta, scrupolosa, critica, ma sempre disponibile a ricevere proposte per migliorare il testo. Un ringraziamento doveroso ai funzionari e alla segreteria della Commissione ambiente e ai funzionari del centro studi, per averci assistito e aiutato tantissimo. Ringrazio i colleghi dell'opposizione, per aver dato disponibilità e massima partecipazione al provvedimento, almeno nella prima parte. Poi, come spesso accade, la buona volontà nei confronti di un provvedimento si è tramutata in occasione da strumentalizzare politicamente e sono venuti un tantino meno alla volontà iniziale. Ma d'altronde è il gioco delle parti fra maggioranza e opposizione, quindi ne prendiamo atto. Grazie alla diretta di tutte le audizioni effettuate in Commissione e alla pubblicazione sul sito del Senato di tutti i documenti consegnatici, abbiamo garantito massima trasparenza e condivisione con i cittadini, che hanno potuto seguire i lavori.

Abbiamo avuto già modo di illustrare in discussione generale le parti più importanti del provvedimento, in primis quella relativa alle finalità a cui dovranno far riferimento i progetti dei Comuni che vogliono accedere al fondo, ossia progetti volti a favorire una buona qualità della vita, con particolare attenzione ai servizi essenziali costituzionalmente garantiti, volti alla tutela della salute e ai servizi sociali, a favorire la realizzazione di servizi di telecomunicazione su banda ultralarga e la mobilità sostenibile, a migliorare i servizi di trasporto al fine di garantire la continuità territoriale e di favorire il turismo, a promuovere e riqualificare l'offerta turistica, la fruizione e il recupero dei beni culturali e il miglioramento dei servizi pubblici locali, a promuovere e incrementare la produzione di fonti energetiche rinnovabili, a ridurre la produzione dei rifiuti, favorendo la corretta gestione per ridurre i costi del servizio e rendere produttivo il sistema, a valorizzare i beni culturali, demaniali e ambientali, ad attivare presso l'Unione europea le procedure per l'istituzione di zone franche nel territorio delle isole minori, in ottemperanza al regolamento UE 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, prevedendo per tutte le isole una modalità per avviare l'iter. Questo solo per menzionare alcune finalità previste.

Altro aspetto fondamentale è il fondo che siamo riusciti ad ottenere per l'attuazione di questi progetti: 20 milioni di euro per il 2019 e 30 milioni dal 2020 al 2024, per un totale di 170 milioni di euro in sei anni. È doveroso ricordare che il fondo per le isole minori era già previsto nella finanziaria del 2007, che prevedeva 20 milioni di euro annui dal 2008 in poi. Peccato che dal 2009 non sono stati mai finanziati i 20 milioni così come prevedeva la legge finanziaria 2007; ma anche quelli relativi al 2008, attraverso variazioni legislative, sono stati man mano prosciugati. Difatti, i progetti inclusi nel DUPIM approvato nel 2010 non sono stati conclusi o avviati, perché ad oggi quel fondo era pari a zero.

Senza polemica ma per giusta informazione, considerato che molti colleghi hanno paragonato questa legge quadro sulle isole minori a quella sui piccoli Comuni (perlomeno per quanto riguarda il fondo), voglio far presente che per i piccoli Comuni furono stanziati 100 milioni di euro in sei anni per 5.585 Comuni. Noi, invece, stiamo stanziando 170 milioni di euro per circa 50 Comuni. (Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az). Credo che la differenza sia notevole.

Giova anche ricordare che coloro che oggi rappresentano l'opposizione, nella scorsa legislatura risultavano maggioranza: non sono stati in grado o meglio, forse, non hanno voluto far approdare in Aula il provvedimento.

Signor Presidente, questo Governo e questa maggioranza stanno dimostrando un cambiamento sostanziale e radicale. Con l'approvazione di questa legge accorciamo le distanze tra cittadini e istituzioni, considerato che il risultato a cui siamo arrivati è anche frutto dell'ascolto delle istanze del territorio; dimostriamo che per lo Stato non esistono cittadini di serie B; diamo un segnale tangibile investendo importanti risorse affinché le nostre isole possano rappresentare il nostro miglior biglietto da visita per l'Europa e per il mondo.

Permettetemi infine di rivolgermi ai sindaci dei Comuni delle isole minori, lagunari e lacustri: avete l'onore e l'onere di governare ed amministrare queste terre; vi chiedo quindi di non attenervi solo al buono di questo provvedimento, ma andate oltre. Attivatevi per far sì che possono nascere nuove sinergie e forme di collaborazione, con la partecipazione dei cittadini che amano la loro terra e sono desiderosi di prendersene cura, iniziando da buone pratiche già in corso.

Ringrazio davvero tutti coloro che onestamente e convintamente hanno dato il loro contributo su questo disegno di legge, dichiaro il voto favorevole del MoVimento 5 Stelle. (Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az).

SOLINAS (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SOLINAS (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, intervengo per richiamare l'attenzione della Presidenza sul combinato disposto degli articoli 100, comma 8, e 103 del Regolamento, ossia una correzione meramente formale del testo. La Commissione ha fatto una pregevole lavoro di catalogazione e inventariazione di tutte le isole minori suddividendole tra isole marine e isole lacustri e lagunari.

Tra le isole lacustri è stata espunta un'isola che sta in Sardegna e mi chiedevo se in sede di coordinamento formale potesse essere ricompresa, perché faceva parte del disegno di legge presentato dal Gruppo cui appartengo. Si tratta dell'isola che ha al suo interno la chiesa di San Sebastiano e si trova sull'invaso artificiale di Is Barrocus. Era presente in uno dei testi di legge che è stato unificato, ed è stata poi espunta non so se per un mero errore materiale. Quindi in sede di coordinamento formale vorrei chiedere se fosse possibile reinserire il riferimento a tale isola, visto che era presente.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sul punto.

MANTERO, relatore. Signor Presidente, al momento direi di no perché, dopo aver svolto delle verifiche, abbiamo incluso tutte le isole che abbiamo ritenuto abitate o che avessero bisogno di finanziamenti e le esclusioni sono state operate scientemente.

Eventualmente potremmo effettuare nuove verifiche in occasione del passaggio alla Camera.

GAVA, sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare. Signor Presidente, la risposta è negativa perché le isole da includere sono state verificate.

PRESIDENTE. Colleghi, dagli elementi presenti agli atti mi sembra che non stiamo parlando di un errore materiale, ma di un emendamento e quindi proseguiamo.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge n. 497, nel suo complesso, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori marine, lagunari e lacustri».

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B)(Applausi).

Risultano pertanto assorbiti i disegni di legge nn. 149, 757, 776 e 789.

Interventi non iscritti all'ordine del giorno

D'ALFONSO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALFONSO (PD). Signor Presidente, intervengo per richiamare l'attenzione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sulla mia iniziativa di sindacato ispettivo 3-00241, riguardante la chiusura di un importante viadotto, l'unico che collega Molise e Abruzzo, denominato viadotto Sente.

Dal 13 settembre su questo viadotto è stata impedita la circolazione del traffico. C'è bisogno di un intervento straordinario a opera di ANAS, poiché questo viadotto è al termine della sua vita tecnica e quindi del suo esercizio.

C'è bisogno di un intervento coerente, significativo sul piano economico. Ma cogliendo questa occasione, voglio richiamare le attenzioni del Ministero, e naturalmente del Ministro, al fine di evitare per il futuro di essere colti di sorpresa dalla vita tecnica di un'infrastruttura, insediando la tradizione di un certificato del fabbricato o dell'infrastruttura che determini e stimi periodicamente, tramite una visura tecnica, la resistenza della stessa.

Adesso, per esempio, è impedita la normale vita (io starei per dire: la civiltà) di intere popolazioni a cavallo di Abruzzo e Molise. Questo, naturalmente, non mi impedisce di richiamare anche l'attenzione del Ministro su un'altra vicenda assurda che ha riguardato alcuni piloni ed alcune zattere di viadotti dell'agro di Aielli, in corrispondenza dei quali addirittura il Ministro - lui personalmente e visivamente - ha dichiarato che questi viadotti, con quei piloni di riferimento, non sarebbero più capaci di garantire l'esercizio autostradale. Non credo che un Ministro possa permettersi dichiarazioni di questa fatta, fondate sull'opinione personale, scavalcando il Ministero, le competenze e gli uffici. Sia nel caso del viadotto Sente, dove c'è bisogno di un intervento del Ministero sia nel caso dei piloni dell'autostrada A24-A25 c'è allora bisogno di adeguatezza di condotta da parte del Ministero delle infrastrutture, poiché attraverso questa infrastruttura è garantita la vitalità dell'economia, la circolazione di cittadini, il trasporto di merci e anche tutto ciò che riguarda la vita della comunità studentesca. Ecco perché è bene che il Ministro si documenti e si faccia carico di riscontrare la mia richiesta di sindacato ispettivo. (Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. Grazie, senatore D'Alfonso. La Presidenza trasmetterà la sua richiesta.

GIACOBBE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIACOBBE (PD). Signor Presidente, colleghe senatrici e colleghi senatori, intervengo per condividere con voi alcune riflessioni a seguito di un'intervista con l'emittente radiofonica nazionale australiana ABC sui recenti fatti di Riace. Ieri mattina ricevo una telefonata da un giornalista australiano dell'ABC e la prima domanda che egli mi pone è: perché l'Italia sta mettendo fine all'unica esperienza di integrazione di cui siamo a conoscenza? Mi chiedo: ma proprio dall'Australia, un Paese spesso erroneamente citato dai nostri Ministri come un esempio di zoccolo duro nei confronti dell'immigrazione, seguono con interesse l'esperienza di Riace? Sicuramente la vedono per quello che in effetti è: un'esperienza positiva di integrazione.

Penso che il problema dell'immigrazione in Italia non riguardi il numero degli arrivi. Il problema vero è l'integrazione; il processo di integrazione diffusa che il sindaco di Riace e i sindaci di altri paesi in giro per l'Italia stanno cercando di mettere in atto. Ovviamente, è importantissimo, anzi fondamentale rispettare le regole, incluse le procedure che regolamentano i progetti del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR). Ma le procedure amministrative errate possono essere corrette e non devono essere considerate una scusa per mettere fine a processi di integrazione positivi. Se ciò accadesse, non solo sarebbe difficile ricominciare, ma soprattutto sarebbe un grande passo indietro per la convivenza sociale e civile nel nostro Paese.

Da italiano, penso che non sia quello che tutti ci auguriamo. Capisco resistenze e paure: ho vissuto in un Paese dove c'erano resistenze e paure; accettare la diversità non è facile. E qui l'Australia ci insegna tanto. Oltre 160 nazionalità diverse vivono in armonia grazie alle politiche di integrazione volte alla costruzione di una società multiculturale che, dalla metà degli anni Settanta, i Governi australiani hanno promosso a tutti i livelli. Perché non possiamo fare qualcosa di simile in Italia?

Signor Presidente, mi accingo a concludere ma, tramite lei, mi rivolgo al ministro Salvini. Che il ministro Salvini venga in Parlamento a riferire sull'esperienza di integrazione diffusa nel comune di Riace ed in altri Comuni italiani. Solo parlandone e confrontandoci penso che possiamo superare resistenze e paure e contribuire a costruire una società migliore. (Applausi dal Gruppo PD).

CIRIANI (FdI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIRIANI (FdI). Signor Presidente, chiedo la sua attenzione, quella dell'Assemblea e possibilmente anche del Governo rispetto alla situazione di migliaia di ricercatori precari degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. Personalmente ho incontrato più volte quelli del Centro di riferimento oncologico di Aviano, ma la situazione è analoga per altre centinaia e centinaia di professionisti precari, di molti ospedali e istituti italiani: oltre al CRO di Aviano, potrei citare la Fondazione Carlo Besta, l'Ente ospedaliero De Bellis, l'Istituto Gaslini, e molti altri ancora.

Si tratta di personale molto qualificato, con lauree e esperienze internazionali, dottorati e specializzazioni, che sono precari da molti anni e che non hanno ancora ricevuto una risposta. Queste persone ancora oggi, alla fine di quest'anno, non sanno se al 1° gennaio dell'anno prossimo avranno ancora il loro posto di lavoro. L'anno scorso, con alcuni emendamenti approvati all'interno della legge di stabilità, il Governo precedente si impegnò a una stabilizzazione di tutte queste persone attraverso la cosiddetta piramide della ricerca. Tuttavia, questa stabilizzazione, molto precaria come stabilizzazione (mi si perdoni il gioco di parole), non è mai stata attivata, perché non sono mai stati approvati i decreti attuativi. Si trattava peraltro di una soluzione molto incerta, molto penalizzante, al limite della umiliazione, sia dal punto di vista professionale che dal punto di vista retributivo. È a tutti chiaro che senza l'apporto determinante di queste persone in questi istituti non si fa ricerca, non si fa la prevenzione e non si garantisce l'eccellenza della ricerca scientifica del nostro Paese, soprattutto in campo oncologico.

Signor Presidente, la settimana prossima probabilmente saremo chiamati ad approvare, tra gli altri, il disegno di legge che istituisce il registro tumori. Ma come si può fare questa legge se non garantiamo certezza ai ricercatori? Queste persone, Presidente, colleghi, non chiedono il reddito di cittadinanza; chiedono semplicemente la dignità che nasce dal lavoro e chiedono di non subire l'umiliazione di doversi rivolgere alla ricerca privata o di dover abbandonare il nostro Paese, cercare un altro lavoro e bruciare così una vita intera dedicata allo studio e alla ricerca. Confido nell'attenzione dell'Assemblea e nella sua attenzione, Presidente. (Applausi dal Gruppo FdI).

BINETTI (FI-BP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BINETTI (FI-BP). Signor Presidente, colleghi, sono qui a sollecitare la risposta ad alcune mie interrogazioni. In primo luogo voglio citare l'interrogazione avente carattere di urgenza 3-00163, presentata il 3 agosto scorso, e riguardante un caso particolare, di estrema gravità, della Croce Rossa: quello che era possibile percepire come un sopruso subito da una delle grandi direttrici della Croce Rossa.

A me sembra - lo rivendico oggi, dopo che ieri abbiamo approvato il documento che istituisce la Commissione di inchiesta non solo contro i femminicidi, ma anche contro la violenza alle donne - che anche questa sia una forma di violenza. Una doppia forma di violenza: quella subita dalla ispettrice nazionale delle crocerossine e quella subita - mi permetto di dirlo - da me, visto che aspetto da mesi una risposta su un tema che tocca un pubblico prevalentemente femminile, quali sono tutte le crocerossine. Se ci crediamo e vogliamo dire stop alle diverse forme di violenza psicologica, professionale, salariale e anche, in questo caso, di volontariato, dobbiamo allora prendere sul serio le domande di tutela del femminile.

Ci sono altre due interrogazioni, a risposta scritta, che mi interessa sottolineare e che vertono sullo stesso tema (ci voleva poco a mettere per iscritto una risposta): sono le interrogazioni 4-00173 e 4-00182, rispettivamente del 29 e del 30 maggio 2018. Entrambe hanno come oggetto abusi e soprusi subiti da bambini che sono stati allontanati dalle loro famiglie e inseriti in case famiglia, con diagnosi francamente discutibili e con una descrizione del contesto familiare altrettanto discutibile, ma con un fatto concreto: in entrambi i casi si tratta di persone che non vedono i genitori (in un caso la madre e nell'altro la figura paterna) semplicemente perché siamo in una fase di stallo rispetto ai diritti dei minori.

Mi permetto di insistere su questi aspetti: diritti delle donne e diritti dei minori. Che il Governo risponda. In entrambi i casi, il Ministero responsabile, a mio avviso, con carattere di maggiore peculiarità è quello della giustizia, ma potrebbero anche aver risposto il Ministro della salute o quello della famiglia. Sono tanti gli interlocutori che ruotano intorno a questi quesiti. Per cui, sono portata a considerare questo vuoto assoluto e il silenzio del Governo come una sorta di sottovalutazione dell'intero valore parlamentare.

PRESIDENTE. La Presidente trasmetterà le sue richieste, facendosi carico del suo sollecito, al Governo.

Atti e documenti, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno
per la seduta di giovedì 18 ottobre 2018

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 18 ottobre, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta (ore 17,22).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori marine, lagunari e lacustri (497)

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE E ALLEGATI A E B

Art. 1.

Approvato nel testo emendato

(Oggetto e finalità della legge)

1. La presente legge reca misure per la crescita delle isole minori marine, lagunari e lacustri, in considerazione del valore unico che esse rappresentano sotto il profilo naturalistico e ambientale, delle tradizioni e delle particolari culture che vi sono conservate, ed in applicazione degli articoli 174 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che, nel riconoscimento dei gravi e permanenti svantaggi naturali delle regioni insulari, prevedono la particolare tutela di tali aree insulari, attraverso provvedimenti e normative anche in deroga, per superare gli specifici divari geografici, infrastrutturali, amministrativi e dei servizi rispetto alle aree maggiormente sviluppate.

2. In attuazione dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, nonché degli articoli 1, 16 e 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42, lo Stato, le regioni e i comuni adottano gli interventi necessari per la valorizzazione, lo sviluppo socio-economico, la tutela e la messa in sicurezza del territorio delle isole minori.

3. Gli interventi di cui al comma 2 sono predisposti e attuati dai soggetti di cui al medesimo comma 2, sentiti gli altri enti territoriali esistenti nelle isole minori, in base alle rispettive competenze, rafforzando il concorso e il coinvolgimento dei cittadini residenti, quale presupposto per una corretta applicazione del principio di sussidiarietà, al fine di superare le disparità nell'erogazione dei servizi pubblici fondamentali nonché per implementare le strategie di sviluppo locale e gli investimenti territoriali integrati e di inclusione sociale.

4. Al fine di conservare e promuovere le diversità naturali e culturali, di rilanciare lo sviluppo ed il lavoro, nonché di valorizzare le potenzialità economiche e produttive e di evitare lo spopolamento, anche attraverso il recupero e la promozione del patrimonio storico, artistico e monumentale esistente, gli enti locali, anche costituiti in consorzio, gli enti parco e le comunità isolane e di arcipelago, ove esistenti, sono riconosciuti come poli di sviluppo sostenibile ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

5. Le isole minori del territorio nazionale rappresentano una estensione del territorio regionale di appartenenza. Le regioni e i comuni si impegnano a rimuovere gli ostacoli eventualmente esistenti in conseguenza dell'insularità, al fine di garantire il rispetto del principio di parità di trattamento sancito dall'articolo 3 della Costituzione.

6. Per isole minori si intendono le isole marine e le isole lagunari e lacustri di cui, rispettivamente, agli allegati A e B alla presente legge, salvo ove sia diversamente indicato.

ALLEGATO A

(Articolo 1, comma 6)

ELENCO DELLE ISOLE MARINE

Prov.

Isola

AG

Lampedusa

AG

Lampione

AG

Linosa

FG

Capraia

FG

Pianosa

FG

San Domino

FG

San Nicola

GR

Formiche di Grossetto

GR

Giannutri

GR

Giglio

LI

Capraia

LI

Gorgona

LI

Elba

LI

Montecristo

LI

Pianosa

LI

Secche della Meloria

LT

Palmarola

LT

Ponza

LT

Santo Stefano

LT

Ventotene

LT

Zannone

ME

Alicudi

ME

Filicudi

ME

Lipari

ME

Panarea

ME

Salina

ME

Stromboli

ME

Vulcano

NA

Capri

NA

Ischia

NA

Procida

NA

Nisida

NA

Vivara

PA

Ustica

SP

Palmaria

SP

Tino

SP

Tinetto

SS

Asinara

SS

Budelli

SS

Caprera

SS

La Maddalena

SS

Molara (Olbia)

SS

Mortorio

SS

Razzoli (La Maddalena)

SS

Santa Maria

SS

Santo Stefano

SS

Spargi

SS

Tavolara

SU

San Pietro

SU

Sant'Antioco

SV

Gallinara

SV

Bergeggi

TP

Favignana

TP

Formica

TP

Levanzo

TP

Marettimo

TP

Pantelleria

ALLEGATO B

(Articolo 1, comma 6)

ELENCO DELLE ISOLE LAGUNARI E LACUSTRI

Prov.

ISOLA LAGUNARE

VE

Isola della laguna veneta - Lido

Isola della laguna veneta - Murano

Isola della laguna veneta - Pellestrina

Isola della laguna veneta - Burano

Isola della laguna veneta - Sant'Erasmo

Isola della laguna veneta - Mazzorbo

Isola della laguna veneta - Vignole

Isola della laguna veneta - Torcello

Isola della laguna veneta - San Giorgio

Isola della laguna veneta - San Michele

Isola della laguna veneta - San Clemente

Isola della laguna veneta - San Francesco del deserto

Isola della laguna veneta - Marzobetto

Isola della laguna veneta - San Lazzaro degli Armeni

GO

Isole della laguna di Grado - Isola di Grado; Isola di Santa Maria di Barbana; Isola di Morgo

TP

Isole dello Stagnone

.

Prov.

ISOLA LACUSTRE

BS

Isole del lago d'Iseo - Monte Isola

BS

Isole del lago di Garda

CO

Comacina (lago di Como)

NO

Isola d'Orta - San Giulio

PG

Isole del lago Trasimeno - Isola Maggiore e Isola Polvese

VCO

Isole Borromee - Isola Superiore; Isola Bella; Isola Madre; Isola San Giovanni

.

EMENDAMENTI

1.100

Nastri, Maffoni, La Pietra

Approvato

Al comma 1, dopo la parola: «crescita», inserire le seguenti: «sociale ed economica».

1.101

Ferrazzi, Assuntela Messina, Mirabelli, Sudano

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «e i comuni» con le seguenti: «, i comuni e gli altri enti territoriali interessati».

1.12

Papatheu, Gallone, Alfredo Messina, Gasparri, Mallegni, Tiraboschi, De Poli, Testor, Floris (*)

Respinto

Al comma 3, dopo le parole: «sentiti gli altri enti territoriali», inserire le seguenti: «e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.22

Papatheu, Gallone, Alfredo Messina, Gasparri, Mallegni, Tiraboschi, De Poli, Testor, Floris (*)

Respinto

Al comma 4, dopo le parole: «anche costituiti in consorzio,», inserire le seguenti: «, le associazioni e i consorzi turistici, le reti di impresa,».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.102

Assuntela Messina, Ferrazzi, Mirabelli, Sudano

Respinto

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

        «5-bis. Nella predisposizione degli interventi di cui al comma 2, lo Stato, le regioni, i comuni e gli altri enti territoriali si attengono ai principi della semplificazione amministrativa, anche in deroga alle normative vigenti, e del rafforzamento della capacità istituzionale, amministrativa e fiscale, in quanto strumenti idonei a realizzare un modello di sviluppo effettivamente rispondente alle specifiche necessità delle isole minori, basato sulla valorizzazione dei territori e delle loro specificità nonché sul riordino e la semplificazione delle competenze dei soggetti istituzionali coinvolti».

ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.

Approvato nel testo emendato

(Obiettivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle isole minori)

1. Lo Stato, le regioni, i comuni e gli altri enti territoriali interessati, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente e della dotazione dei Fondi di cui all'articolo 4, perseguono, nell'ambito delle rispettive competenze, i seguenti obiettivi nelle isole minori:

a) favorire una buona qualità della vita con particolare attenzione ai servizi essenziali costituzionalmente garantiti, alla tutela della salute e ai servizi sociali, anche mediante l'attivazione in deroga di presidi sanitari speciali, al diritto allo studio e alla formazione professionale, attivando servizi e strutture scolastiche idonei a favorire l'inclusione sociale e combattere la tendenza allo spopolamento;

b) favorire la realizzazione di servizi di telecomunicazioni su banda ultra larga, per la telemedicina, il telelavoro, la teleformazione e l'offerta formativa scolastica;

c) favorire la mobilità sostenibile, anche tramite:

1) l'incentivazione all'uso di veicoli a basso o nullo impatto ambientale, mediante incentivi agli acquisti di veicoli a combustibili ecologici o alimentati con tecnologie elettriche o ibride e la diffusione di punti di distribuzione di energia;

2) interventi per la ciclabilità: estensione della rete di piste ciclabili, bike sharing e servizi annessi,inclusi i punti di ricarica per biciclette elettriche;

d) migliorare ed implementare i servizi di trasporto, di rifornimento di combustibili e di beni di prima necessità, nonché i servizi di linee aeree e di navigazione, al fine di garantire la continuità territoriale e di favorire il turismo;

e) promuovere e riqualificare l'offerta turistica, la fruizione e il recupero dei beni culturali e il miglioramento dei servizi pubblici locali, compatibilmente con la capacità di carico degli ecosistemi insulari;

f) incrementare la produzione di fonti energetiche rinnovabili e sviluppare i relativi sistemi di accumulo di energia volti a bilanciare le variazioni di carico elettrico, compatibilmente con il paesaggio insulare, come mezzo per ridurre i costi delle famiglie e delle attività produttive nonché per la limitazione di emissioni di CO2, anche in attuazione del Patto dei sindaci promosso dalla Commissione europea;

g) garantire per il funzionamento delle strutture sanitarie l'autosufficienza energetica da fonti rinnovabili in caso di interruzione di energia elettrica;

h) promuovere interventi per l'efficienza energetica del patrimonio immobiliare pubblico e privato;

i) realizzare reti intelligenti di distribuzione dell'energia (smart grids) volte ad incrementare la produzione di energia da fonti rinnovabili;

l) promuovere sistemi di elettrificazione delle banchine (high - voltage shore connection) alimentati preferibilmente da fonti rinnovabili;

m) adeguare gli strumenti urbanistici vigenti, coniugando l'esigenza di tutela dell'aspetto tradizionale delle isole con i vantaggi e le opportunità derivanti dal progresso tecnologico, in particolare quelli connessi al contenimento energetico e all'impiego delle fonti energetiche rinnovabili;

n) ridurre la produzione e favorire la gestione dei rifiuti attraverso forme di smaltimento, recupero e riciclo autonomo all'interno della stessa isola, per ridurre i costi del servizio e rendere produttivo il sistema;

o) garantire il rifornimento idrico realizzando nuovi impianti e favorendo l'istallazione di impianti di potabilizzazione e di desalinizzazione con l'uso di tecniche a basso consumo energetico, nonché di recupero delle acque piovane micro e fito depurate, anche valorizzando l'uso di energie rinnovabili;

p) valorizzare i beni culturali, demaniali e ambientali. La proprietà o la gestione dei suddetti beni può essere trasferita dalle regioni agli enti locali, con i quali sono sottoscritti appositi accordi di valorizzazione;

q) favorire il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente limitando la costruzione di nuove strutture e gli ampliamenti nel rispetto degli strumenti di pianificazione territoriale vigenti o di successiva revisione e approvazione;

r) promuovere e incentivare le attività tipiche di ciascuna isola e la competitività delle micro, piccole e medie imprese, favorendo i settori dell'artigianato, dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, anche attraverso la riduzione degli oneri finanziari e del costo dei trasporti delle merci, nonché mediante la semplificazione delle procedure burocratiche, e ponendo le basi per nuove progettualità e regole comuni per un miglior coinvolgimento dei pescatori e delle loro rappresentanze nella salvaguardia e valorizzazione delle risorse marine;

s) favorire la promozione in Italia e all'estero del «marchio delle isole minori d'Italia», già istituito dall'Associazione nazionale dei comuni delle isole minori (ANCIM), al fine della tutela e della valorizzazione dei prodotti agroalimentari tipici di ciascuna isola;

t) attivare presso l'Unione europea le procedure per l'istituzione di zone franche nel territorio delle isole minori, in ottemperanza al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione;

u) prevedere una nuova destinazione delle strutture dismesse o non utilizzate, anche di edilizia carceraria;

v) promuovere l'uso di motori elettrici e ibridi per le imbarcazioni da diporto;

z) utilizzare campi di ormeggio compatibili con l'habitat della prateria di posidonia oceanica;

aa) salvaguardare la flora e la fauna locali;

bb) favorire, incentivare e promuovere gli sport acquatici ecosostenibili;

cc) prevenire il randagismo e l'abbandono di cani e gatti al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, come previsto dalla legge 14 agosto 1991, n. 281;

dd) garantire interventi per la realizzazione o l'adeguamento degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane e del sistema fognario ai sensi della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, favorendo anche il recupero delle acque depurate nonché il trattamento e il recupero dei fanghi prodotti.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

2.100

Mirabelli, Ferrazzi, Assuntela Messina, Sudano

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

            «a) contenere la tendenza allo spopolamento, migliorando la qualità della vita con riferimento alla tutela della salute, ai servizi sociali, al diritto allo studio e alla formazione professionale, in quanto servizi fondamentali alla persona garantiti dalla Costituzione, nonché all'implementazione delle dotazioni infrastrutturali, materiali ed immateriali, anche al fine della creazione di nuova occupazione e dello sviluppo sostenibile».

2.101

Sudano, Ferrazzi, Assuntela Messina, Mirabelli

Respinto

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «favorire la realizzazione di» con le seguenti: «attivare».

2.102

Nastri, Maffoni, La Pietra

Respinto

Dopo la lettera c) inserire la seguente:

            «c-bis) nell'ambito del presidi sanitari di cui alla lettera a), s'intende che devono essere collegati in rete ai servizi di primo soccorso e di assistenza sanitaria ospedalieri del Servizio sanitario nazionale e disporre dei mezzi di trasporto necessari all'eventuale trasferimento dei pazienti e dei loro familiari in strutture ospedaliere, compreso l'elisoccorso».

2.103

Aimi, Gallone, Gasparri, Tiraboschi, Papatheu, Alfredo Messina, Mallegni, Floris (*)

Ritirato e trasformato nell'odg G2.103

Al comma 1, lettera e), aggiungere le seguenti parole: «, prevedendo il potenziamento dell'offerta turistica stessa durante tutto l'anno, incentivando la conoscenza di percorsi naturalistici, iniziative sportive, percorsi enogastronomici, salutistici, termali e di benessere».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

G2.103 (già em. 103)

Aimi, Floris, Barboni, Gallone, Gasparri, Tiraboschi, Papatheu, Alfredo Messina, Mallegni

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 497,

        impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 2.103.

________________

(*) Accolto dal Governo

2.104

Ferrazzi, Sudano, Assuntela Messina, Mirabelli

Respinto

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «prevedendo per i comuni la facoltà di destinare a tali scopi il gettito derivante dal contributo di sbarco di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;».

2.105

Ferrazzi, Sudano, Assuntela Messina, Mirabelli

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

            «f-bis) riconoscere ai comuni in cui sono presenti le isole di cui agli Allegati A e B, aderenti al Patto dei Sindaci promosso dalla Commissione europea, anche in attuazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 marzo 2012, in materia di fonti rinnovabili di energia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 2 aprile 2012, la potestà di regolamentare la presenza di mezzi di locomozione adeguati alle infrastrutture stradali, anche con riferimento alla capienza di tali mezzi e al loro impatto ambientale in aree territoriali di limitata dimensione quali quelle delle isole minori;».

2.106

Assuntela Messina, Ferrazzi, Sudano, Mirabelli

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera p) con la seguente:

            «p) favorire la valorizzazione dei beni culturali, demaniali e ambientali, prevedendo la possibilità di trasferire, ove necessario, la proprietà dei beni di proprietà statale e regionale agli enti locali con i quali sono sottoscritti appositi accordi di valorizzazione;».

2.107

Sudano, Ferrazzi, Assuntela Messina, Mirabelli

Respinto

Al comma 1, lettera p), aggiungere in fine le seguenti parole: «con la possibilità altresì di individuare gli immobili da destinare al personale delle Forze di polizia e delle Capitanerie di Porto;».

2.108

Il Relatore

Approvato

Al comma 1, alla lettera q), sopprimere le parole: «vigenti o di successiva revisione e approvazione».

2.109

Papatheu, Gallone, Alfredo Messina, Gasparri, Mallegni, Tiraboschi, Floris (*)

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

            «dd-bis) favorire il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio pubblico esistente. L'amministrazione marittima, in virtù della necessità di garantire la sicurezza della navigazione e del traffico marittimo e della sicurezza ed operatività degli scali portuali, che presenta specifiche peculiarità nel caso delle isole di cui all'allegato A poiché garantisce servizi marittimi capillari all'utenza marittima e alle intere comunità isolane, ha accesso privilegiato all'assegnazione di tali edifici per finalità logistiche e di servizio».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 3.

Approvato nel testo emendato

(Strumenti della concertazione per lo sviluppo delle isole minori)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e fatti salvi gli effetti dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, il documento unico di programmazione isole minori (DUPIM) è lo strumento di programmazione degli interventi da realizzare nel territorio delle isole minori. Esso è adottato con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie su proposta del Comitato di cui al comma 5.

2. I singoli comuni interessati concorrono alla predisposizione del DUPIM mediante l'elaborazione dei progetti integrati di sviluppo territoriale (PIST), anche attraverso il coinvolgimento delle rappresentanze di categoria imprenditoriali, dei lavoratori e dei cittadini, al fine di garantire l'espressione delle istanze correlate allo specifico contesto territoriale di riferimento.

3. I PIST, predisposti dai comuni ai sensi del comma 2, costituiscono gli strumenti operativi della programmazione, nei quali sono individuati i singoli progetti da realizzare a valere sui finanziamenti pubblici disposti per il DUPIM e con le ulteriori risorse finanziarie rese disponibili dai medesimi comuni, dagli altri enti territoriali e da soggetti privati. Ogni singolo progetto è dotato, a pena di esclusione dal finanziamento, del codice unico di progetto (CUP) di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

4. Le regioni nel cui territorio sono presenti isole minori, entro sessanta giorni dalla trasmissione dei PIST da parte dei comuni di riferimento, deliberano sulla conformità dei progetti agli obiettivi generali di sviluppo regionali. La delibera regionale costituisce l'atto di adesione della regione alle iniziative previste nei PIST, con contestuale impegno a concorrere al finanziamento delle stesse con risorse proprie nonché con le risorse dei fondi strutturali europei attribuite alla medesima regione. La delibera regionale è trasmessa al Comitato di cui al comma 5. Ove la delibera regionale non intervenga entro il termine di cui al primo periodo, i PIST possono essere trasmessi direttamente al Comitato di cui al comma 5.

5. È istituito presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato istituzionale per le isole minori, di seguito denominato «Comitato», presieduto dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie.

6. Il Comitato è composto:

a) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'economia e delle finanze;

b) da un rappresentante delle regioni nel cui territorio sono presenti isole minori;

c) da due rappresentanti dell'ANCIM e da un sindaco scelto d'intesa fra i sindaci dei comuni delle isole minori di cui all'allegato B.

7. Il Comitato esprime parere sui criteri di riparto per l'erogazione delle risorse ai comuni interessati, tenendo conto della distanza delle isole dalla terraferma, del numero di abitanti residenti alla data dell'ultimo censimento, dei flussi turistici e dell'estensione territoriale.

8. Il DUPIM ha durata settennale, coincidente con la programmazione dei fondi strutturali dell'Unione europea. Il DUPIM può contenere progetti predisposti d'intesa con le competenti istituzioni delle isole di altri Stati che si affacciano sul Mar Mediterraneo, al fine di avviare la definizione di un modello condiviso di sviluppo per le isole minori.

9. Allo svolgimento delle attività del Comitato si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato.

10. In sede di prima applicazione della presente legge, si provvede ad integrare il DUPIM di cui al comma 9 dell'articolo 4 del citato decreto-legge n. 2 del 2010, con le modalità di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 7 del presente articolo. Il successivo DUPIM è predisposto per il periodo 2021-2027.

EMENDAMENTI

3.100

Papatheu, Gallone, Alfredo Messina, Gasparri, Mallegni, Tiraboschi, De Poli, Testor, Floris (*)

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole da: «, anche attraverso», fino alla fine del comma, con le seguenti: «. Ai fini della sua predisposizione, i singoli comuni istituiscono appositi tavoli di confronto, coinvolgendo, sin dalle fasi iniziali e per tutto il processo di progettazione e attuazione degli interventi, le rappresentanze delle categorie imprenditoriali, dei lavoratori e dei cittadini, al fine di garantire l'espressione delle istanze correlate allo specifico contesto territoriale di riferimento».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.101

Tiraboschi, Gallone, Alfredo Messina, Papatheu, Gasparri, Mallegni, Floris (*)

Approvato

Al comma 6, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.102

Papatheu, Gallone, Alfredo Messina, Gasparri, Mallegni, Tiraboschi, Floris (*)

Respinto

Al comma 6, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

            «c-bis) dai rappresentanti delle cinque organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative presenti nelle isole minori italiane».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.103

Assuntela Messina, Ferrazzi, Mirabelli, Sudano

Respinto

Dopo il comma 7 inserire i seguenti:

        «7-bis. Il Comitato svolge altresì le seguenti funzioni:

            a) istruire i provvedimenti concernenti le isole minori, al fine della loro sottoposizione alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali ed alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

            b) monitorare gli effetti degli interventi adottati nel DUPIM, procedendo ad una verifica annuale del medesimo Documento anche al fine di eventuali riprogrammazioni e integrazioni;

        7-ter. Il Comitato scientifico dell'ANCIM espleta funzioni di supporto per lo svolgimento dell'attività istruttoria di cui al comma 7-bis, lettera a)».

3.104

Nastri, Maffoni, La Pietra

Respinto

Al comma 8, dopo la parola: «settennale», inserire le seguenti: «ed è aggiornato annualmente nella parte riguardante gli interventi da realizzare,».

ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 4.

Approvato

(Fondi per lo sviluppo delle isole minori marine, lagunari e lacustri)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 della presente legge, la dotazione del Fondo di sviluppo delle isole minori, di cui all'articolo 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementata di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, per il finanziamento degli interventi a favore delle medesime isole minori.

2. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo per gli investimenti nelle isole minori, con una dotazione di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024. Il Fondo è destinato al finanziamento degli interventi in conto capitale previsti dal DUPIM e nei relativi PIST ai sensi dell'articolo 3, nonché degli ulteriori interventi in conto capitale per i quali gli articoli successivi rinviano alle risorse del Fondo.

3. Il monitoraggio degli interventi di cui alla presente legge è effettuato secondo le modalità disciplinate dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Per gli interventi non infrastrutturali il monitoraggio è effettuato attraverso la Banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze possono essere regolate le modalità di attuazione del monitoraggio degli interventi.

EMENDAMENTI

4.100

Ferrazzi, Assuntela Messina, Mirabelli, Sudano

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, sostituire le parole: «10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020» con le seguenti: «20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019»;

            b) al comma 2, sostituire le parole: «20 milioni» con le seguenti: «50 milioni».

        Conseguentemente, all'articolo 23, apportare le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, alinea, sostituire la parola: «20» con la seguente: «60», la parola: «30» con la seguente: «70» e la parola: «10» con la seguente: «20»;

            b) al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020» con le seguenti: «35 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019»;

            c) al comma 1, lettera c) sostituire le parole: «5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020» con le seguenti: «25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

4.12

Tiraboschi, Gallone, Alfredo Messina, Papatheu, Gasparri, Mallegni, Floris (*)

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

        «2-bis. Una quota del Fondo di cui al comma 1, pari allo 0,5 per cento, è destinata alla promozione e valorizzazione delle manifestazioni culturali, ambientali, musicali, religiose, storiche e turistiche organizzate sulle isole minori dai sindaci e promosse di concerto con le Regioni di appartenenza.».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.101

Assuntela Messina, Ferrazzi, Mirabelli, Sudano

Respinto

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

        «3-bis. Le entrate derivanti dal contributo di sbarco nonché quelle dalla tassa di soggiorno sono escluse dalle entrate comprese nella determinazione delle capacità fiscali stimate dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto legislativo n. 216 del 2010 e successivi decreti attuativi, in quanto entrate a destinazione speciale.

        3-ter. Le spettanze a titolo di Fondo di solidarietà comunale per i comuni di cui all'Allegato A sono implementate del 20 per cento per contribuire a ridurre i fattori di particolare disagio permanente che le contraddistingue».

        Conseguentemente, all'articolo 23, apportare le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, alinea, sostituire la parola: «20» con la seguente: «40», la parola: «30» con la seguente: «50» e la parola: «10» con la seguente: «30»;

            b) al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020» con le seguenti: «25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

ARTICOLO 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 5.

Approvato

(Ripartizione delle risorse)

1. Le risorse di cui all'articolo 4 sono destinate per il 90 per cento ad interventi in favore delle isole di cui all'allegato A e per il 10 per cento ad interventi in favore delle isole di cui all'allegato B.

EMENDAMENTO

5.100

Gasparri, Alfredo Messina, Gallone, Papatheu, Mallegni, Tiraboschi, Floris (*)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 5. - (Ripartizione delle risorse) - 1. Le risorse di cui all'articolo precedente sono destinate per il 95 per cento a interventi in favore delle isole di cui all'allegato A e per il 5 per cento a interventi in favore delle isole di cui all'allegato B».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 5

5.0.100

Maffoni, La Pietra, Nastri

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Istituzione di una Zona franca produttiva)

        1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 5, a decorrere dal 1º dicembre 2018 è istituita una zona franca produttiva nei comuni delle isole di cui all'allegato A, al fine di favorire le attività industriali, commerciali, artigianali e turistiche, nonché di sostenere e promuovere lo sviluppo dell'occupazione, il rilancio socio-economico e l'interscambio commerciale con l'estero.

        2. Per la zona franca produttiva di cui al comma 1 si applicano, nel limite massimo di spesa di cui al comma 5, le disposizioni dell'articolo 1, commi da 341 a 343, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le agevolazioni previste dal comma 341 del citato articolo 1 della legge n. 296 del 2006, si applicano alle piccole e micro imprese che, per un periodo di cinque anni, costituiscono una nuova attività economica a decorrere dal 1º dicembre 2018, nonché, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, alle piccole e micro imprese che hanno avviato la propria attività prima di tale data.

        3. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo. Entro lo stesso termine sono adottate le deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, ai sensi dell'articolo 1, comma 342, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il finanziamento dei programmi di intervento relativi alla zona franca produttiva di cui all'articolo 1 della presente legge.

        4. L'efficacia delle disposizioni del comma 2 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

        5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, di esclusione e di favore fiscale di cui al rapporto annuale allegato allo stato di previsione dell'entrata previsto ai sensi dell'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati in base alle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2019, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 2,5 milioni di euro annui, a copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione della medesima disposizione con riferimento ai singoli regimi interessati».

5.0.101

Nastri, Maffoni, La Pietra

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Agevolazione contributiva in favore delle aziende turistiche a carattere stagionale operanti nelle isole minori)

        1. Allo scopo di favorire l'occupazione attraverso il graduale superamento della stagionalità, le aziende turistiche a carattere stagionale, di seguito denominate "aziende", definite ai sensi del numero 48 dell'elenco di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive modificazioni, operanti nel territorio delle isole minori, che assumono lavoratori con contratto di lavoro a progetto o a tempo determinato, a decorrere dal 30 maggio 2019 e fino al 31 dicembre 2020, per una durata non superiore a sette mesi, possono, con il consenso del lavoratore e con atto scritto, in deroga alle disposizioni dell'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni, prorogare i rapporti di lavoro in scadenza per un periodo non superiore a quattro mesi, senza che nell'indicato periodo di proroga dell'attività lavorativa siano dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) gli addebiti contributivi a carico dell'azienda e senza che l'azienda medesima perda il carattere stagionale.

        2. L'agevolazione contributiva di cui al comma 1, nel rispetto dei criteri fissati nel medesimo comma, si applica anche alle aziende che decidono di anticipare l'apertura stagionale rispetto alla data di apertura dell'anno precedente e per tutto il periodo di paga sino alla coincidenza con la medesima data.

        3. L'agevolazione contributiva di cui al presente articolo si applica ai rapporti di lavoro in atto non oltre la data del 31 ottobre di ogni anno.

        4. Restano fermi, a carico del datore di lavoro, l'obbligo assicurativo nei confronti dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e, a carico del lavoratore, l'obbligo di versamento della propria quota di contribuzione a favore dell'INPS.

        5. L'agevolazione contributiva di cui al comma 1 compete esclusivamente per un periodo di paga non superiore a quattro mesi alle aziende che, negli ultimi tre anni, hanno operato un periodo di chiusura complessivamente non inferiore a tre mesi, anche non consecutivi.

        6. Le aziende interessate all'applicazione dell'agevolazione contributiva di cui al presente articolo entro il giorno 30 del mese antecedente a quello in cui nell'anno precedente si è verificata la chiusura, devono fare pervenire agli uffici dell'INPS territorialmente competenti una dichiarazione con la quale attestano la volontà di prolungare l'attività lavorativa per un periodo di almeno tre mesi. La decisione deve essere corredata di un elenco dei lavoratori per cui si chiede la proroga del relativo contratto di lavoro o l'assunzione anticipata, con l'indicazione del periodo di lavoro per ciascun lavoratore.

        7. Le aziende possono usufruire dell'agevolazione contributiva di cui all'articolo 1 per un quinquennio.

        8. Alla scadenza del periodo di cui al comma 1, ove l'azienda abbia consecutivamente differito la data di chiusura o anticipato la data di apertura, essa può optare, con comunicazione da inviare agli uffici dell'INPS competenti per territorio, per il carattere annuale della propria attività. Nel caso in cui l'azienda opti per tale scelta, essa usufruisce ancora per un quinquennio dell'agevolazione contributiva di cui all'articolo 1, nella misura del 50 per cento dei contributi dovuti. L'azienda può comunque deliberare di mantenere il carattere stagionale della propria attività e in tale caso essa può ulteriormente usufruire della citata agevolazione contributiva esclusivamente per un anno.

        9. Il Ministero dell'economia e delle finanze trasferisce annualmente all'INPS una somma corrispondente alle minori entrate conseguenti alla concessione dell'agevolazione contributiva di cui al presente articolo. L'ammontare del trasferimento è calcolato al netto dei risparmi conseguiti dall'INPS in termini di minore esborso relativo alle indennità di disoccupazione non erogate ai lavoratori il cui rapporto di lavoro stagionale sia prorogato per effetto dell'agevolazione contributiva prevista dal presente articolo, nonché del maggiore gettito dei contributi in favore dell'INPS, a carico dei lavoratori il cui rapporto di lavoro stagionale sia stato prorogato ai sensi del presente articolo.

        10. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, valutati in 80 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dell'attuazione del citato comma 2 e, fino al raggiungimento della somma di 80 milioni di euro annui, mediante l'aumento delle aliquote relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcool etilico stabilite nell'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni».

5.0.2

Gasparri, Alfredo Messina, Gallone, Papatheu, Mallegni, Tiraboschi, Floris (*)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Partecipazione delle piccole isole al Fondo di solidarietà nazionale)

        1. Ai comuni delle piccole isole di cui all'allegato A è assegnato in prededuzione dal Fondo di solidarietà nazionale, ad incremento delle eventuali spettanze ad essi dovute in virtù del riparto generale del Fondo stesso, un importo corrispondente all'aliquota del 30 per cento della contribuzione IRPEF corrisposta dai residenti nei rispettivi territori».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

5.0.102

Gasparri, Tiraboschi, Gallone, Papatheu, Alfredo Messina, Mallegni, Floris (*)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Fiscalità di sviluppo)

        1. I comuni delle isole di cui all'allegato A individuano, in conformità con la normativa dell'Unione europea e della regione di appartenenza, forme di fiscalità di sviluppo con particolare riguardo alla creazione di nuove aziende sostenibili o di attività d'impresa che non perseguano l'obiettivo unico del profitto, ma basino la propria attività su valori sociali, etici e ambientali.

        2. Per gli operatori che esercitano la loro attività nelle isole minori, l'aliquota dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP) è ridotta del 50 per cento.

        3. Ai fini del presente articolo, il Fondo di cui all'articolo 4, comma 1, è incrementato di 30 milioni di euro a decorrere dal 2019.

        4. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in 30 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede:

            a) quanto a 15 milioni a decorrere dal 2019, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;

            b) quanto a 15 milioni di euro a decorrere dal 2019, mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

5.0.103

Papatheu, Gallone, Alfredo Messina, Gasparri, Mallegni, Tiraboschi, Floris (*)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5.

(Fiscalità di sviluppo)

        1. Le imprese che abbiano o stabiliscano la propria sede legale e operativa nel territorio dei comuni delle isole di cui agli allegati A e B, in deroga alle disposizioni generale vigenti in materia, possono stipulare una nuova forma contrattuale di lavoro denominato "Contratto speciale per le Isole Minori". Tali contratti hanno durata triennale e devono prevedere un periodo minimo di impiego del lavoratore pari a 8 mesi annui per ognuna delle 3 annualità. Alle imprese che stipulano tali contratti sono garantiti gli sgravi contributivi previsti nella legge n. 15 del 28 dicembre 2015 e successive modificazioni. I lavoratori così occupati, nel quadrimestre di inattività, possono accedere al godimento di istituti di previdenza sociale e chiedere prestazioni a sostegno del reddito dei lavoratori disoccupati.

        2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 10 milioni di euro a decorrere dal 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

ARTICOLO 6 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 6.

Approvato nel testo emendato

(Disciplina dell'imposta di scopo per i comuni delle isole minori)

1. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni delle isole minori, nella disciplina dell'imposta di scopo di cui all'articolo 1, comma 145, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, possono prevedere altresì:

a) la destinazione del gettito dell'imposta anche per la realizzazione di progetti, diversi dalle opere pubbliche di cui all'articolo 1, comma 149, della citata legge n. 296 del 2006 e all'articolo 6, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 23 del 2011, comunque diretti alla realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1 della presente legge;

b) l'aumento sino all'1 per mille dell'aliquota stabilita dall'articolo 1, comma 147, della citata legge n. 296 del 2006.

2. Per quanto non diversamente disposto dal comma 1 si applicano le disposizioni dell'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 23 del 2011 e dei commi da 145 a 151 dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006.

EMENDAMENTI

6.100

Il Relatore

Approvato

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

6.101

Dal Mas, Gallone, Gasparri, Tiraboschi, Papatheu, Alfredo Messina, Mallegni, Floris (*)

Id. em. 6.100

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

6.102

Ferrazzi, Assuntela Messina, Mirabelli, Sudano

Respinto

Aggiungere in fine i seguenti commi:

        «2-bis. Con accordo sancito in sede di Conferenza unificata, sono individuate, in conformità con le norme dell'Unione europea e in attuazione dei princìpi di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, le forme di fiscalità di sviluppo che le regioni competenti, d'intesa con i comuni di cui agli Allegati A e B, possono applicare nel territorio dei medesimi comuni.

        2-ter. La disposizione di cui al comma 2-bis si applica, in quanto compatibile con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, alle regioni a statuto speciale che non abbiano già adottato proprie disposizioni in materia di fiscalità di sviluppo, in attuazione dell'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni».

        Conseguentemente, all'articolo 23, apportare le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, alinea, sostituire la parola: «20» con la seguente: «60», la parola: «30» con la parola: «70» e la parola: «10» con la parola: «50»;

            b) al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020» con le seguenti: «25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019»;

            c) al comma 1, lettera c) sostituire le parole: «5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020» con le seguenti: «25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019»;

6.103

Sudano, Faraone, Ferrazzi, Assuntela Messina, Mirabelli

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. Alle imprese aventi sede legale ed operativa nelle Isole minori è riconosciuta la facoltà di stipulare contratti stagionali di lavoro che prevedano l'assunzione del lavoratore per una durata minima di otto mesi con vincolo triennale. A tali contratti si applicano le agevolazioni contributive di cui alla legge 28 dicembre 2015, n. 208».

        Conseguentemente, all'articolo 23, apportare le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, alinea, sostituire la parola: «20» con la seguente: «40», la parola: «30» con la parola: «50» e la parola: «10» con la parola: «30»;

            b) al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020» con le seguenti: «25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019»;

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 6

6.0.100

Ferrazzi, Assuntela Messina, Mirabelli, Sudano, Faraone

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

        1. Ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, i confini politici che racchiudono i territori dei Comuni di Lampedusa e Pantelleria non costituiscono linea doganale ed i territori ivi racchiusi sono ricompresi tra i territori extra-doganali e sono esclusi dal territorio dello Stato.

        2. Ai territori extra-doganali dei Comuni di Lampedusa e Pantelleria si applicano le disposizioni di cui legge 1º novembre 1973, n. 762, nonché ogni disposizione in materia di agevolazioni fiscali applicabile al territorio extra-doganale di Livigno».

        Conseguentemente, all'articolo 23, apportare le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, alinea, sostituire la parola:a; «20» con la seguente: «60», la parola: «30» con la parola: «70» e la parola: «10» con la parola: «50»;

            b) al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020» con le seguenti: «25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019»;

            c) al comma 1, lettera c) sostituire le parole: «5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020» con le seguenti: «25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

6.0.101

Papatheu, Gallone, Alfredo Messina, Gasparri, Mallegni, Tiraboschi, Floris (*)

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Dotazioni organiche del personale dei comuni delle isole di cui agli allegati A e B)

        1. All'articolo 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 sostituire il comma 229 con il seguente: "A decorrere dall'anno 2016, fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, i comuni istituiti a decorrere dall'anno 2011 a seguito di fusione, le unioni di comuni nonché i comuni delle Isole Minori possono procedere ad assunzioni di personale" a tempo indeterminato nel limite del 100 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente.

        2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in 3 milioni di euro a decorrere dal 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

6.0.102

Papatheu, Gallone, Alfredo Messina, Gasparri, Mallegni, Tiraboschi, Floris (*)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Spesa per rapporti di lavoro flessibile dei comuni delle isole di cui agli allegati A e B)

        1. All'articolo 1, comma 479, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, sostituire la lettera c) con la seguente: "c) le regioni, le città metropolitane e i comuni delle Isole Minori di cui di cui agli allegati A e B che rispettano il saldo di cui al comma 466, lasciando spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio nel quale è rispettato il medesimo saldo, possono, nell'anno successivo, innalzare la spesa per rapporti di lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, del 10 per cento della spesa sostenibile ai sensi del predetto comma 28;"».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

ARTICOLO 7 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 7.

Approvato

(Ricognizione infrastrutturale)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della quantificazione dei fondi per la perequazione infrastrutturale, in attuazione dell'articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42, i comuni delle isole minori, d'intesa con le regioni di appartenenza, provvedono alla ricognizione delle proprie dotazioni infrastrutturali delle strutture sanitarie, assistenziali, scolastiche nonché della rete stradale, della rete fognaria, idrica ed elettrica e delle strutture portuali e aeroportuali, ove esistenti.

2. I sindaci dei comuni di cui al comma l, entro i successivi sessanta giorni, trasmettono all'ANCIM una relazione sulle risultanze della ricognizione effettuata ai sensi del medesimo comma, comprensiva dei progetti di adeguamento delle infrastrutture, ai fini del loro inserimento nel DUPIM. Le suddette attività sono rinnovate ai fini dell'elaborazione di ogni successivo DUPIM.

3. Le relazioni di cui al comma 2 sono inoltrate dall'ANCIM alla Presidenza del Consiglio dei ministri, per le necessarie valutazioni dei relativi progetti ai fini del riparto delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

EMENDAMENTI

7.100

Papatheu, Gallone, Alfredo Messina, Gasparri, Mallegni, Tiraboschi, Floris (*)

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «I sindaci dei comuni di cui al comma 1», inserire le seguenti: «ascoltate le associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

7.101

Papatheu, Gallone, Alfredo Messina, Gasparri, Mallegni, Tiraboschi, De Poli, Testor, Floris (*)

Respinto

Al comma 2 dopo le parole: «I sindaci dei comuni di cui al comma 1,» inserire le seguenti: «sentite le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative,».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

7.102

Papatheu, Gallone, Alfredo Messina, Gasparri, Mallegni, Tiraboschi, Floris (*)

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

        «3-bis. I bilanci dei comuni delle isole di cui agli allegati A e B, in deroga alla normativa generale in materia di avanzo vincolato prevista, per il saldo di finanza pubblica, all'articolo 1, commi 465 e della legge n. 232 del 11 dicembre 2016, possono utilizzare le quote di avanzo vincolato derivante da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate.

        3-ter. All'onere derivante dal comma 3-bis, valutato in 10 milioni di euro a decorrere dal 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

7.103

Sudano, Faraone, Ferrazzi, Assuntela Messina, Mirabelli

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        «3-bis. Per i comuni delle Isole minori, sono escluse le poste di spesa correlate all'applicazione di avanzo vincolato dai vincoli imposti dal saldo di finanza pubblica di cui all'articolo 1, commi 465 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 238».

        Conseguentemente, all'articolo 23, apportare le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, alinea, sostituire la parola: «20» con la seguente: «30», la parola: «30» con la seguente: «40» e la parola: «10» con la seguente: «20»;

            b) la parola lettera b), sostituire le parole: «5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020» con le seguenti: «15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

ARTICOLO 8 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 8.

Approvato nel testo emendato

(Censimento del patrimonio storico, artistico, archeologico e monumentale)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della quantificazione del patrimonio storico, artistico, archeologico e monumentale, i comuni delle isole minori, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci e d'intesa con le regioni di appartenenza, provvedono alla ricognizione delle emergenze presenti nel proprio territorio.

2. I sindaci dei comuni di cui al comma 1, entro i successivi trenta giorni, trasmettono all'ANCIM, al Ministero per i beni e le attività culturali e alle regioni una relazione sulle risultanze della ricognizione effettuata ai sensi del medesimo comma, al fine di definire progetti di recupero e valorizzazione del patrimonio di cui al comma 1.

EMENDAMENTO

8.100

Il Relatore

Approvato

Apportare le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, sopprimere le parole: «, ai fini della quantificazione del patrimonio storico, artistico, archeologico e monumentale» e sostituire le parole: «alla ricognizione delle emergenze» con le seguenti: «alla ricognizione del patrimonio storico, artistico, archeologico e monumentale»;

            b) al comma 2, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».

ARTICOLO 9 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 9.

Approvato nel testo emendato

(Censimento delle manifestazioni culturali, musicali, religiose, storiche e turistiche)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'elencazione delle manifestazioni culturali, musicali, religiose, storiche e turistiche, i comuni delle isole minori, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci e d'intesa con le regioni di appartenenza, provvedono alla ricognizione delle iniziative presenti nel proprio territorio.

2. I sindaci dei comuni di cui al comma 1, entro i successivi trenta giorni, trasmettono all'ANCIM, al Ministero per i beni e le attività culturali, al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e alle regioni una relazione sulle risultanze della ricognizione effettuata ai sensi del medesimo comma, al fine di definire progetti di valorizzazione e promozione del patrimonio di cui al comma 1.

3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i comuni, le regioni e i Ministeri interessati, ciascuno per le proprie competenze, provvedono senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica a pubblicare l'elenco delle manifestazioni di cui al comma 1 che si svolgono nel proprio territorio di competenza e a individuare criteri premiali all'interno dei bandi per l'erogazione di contributi alle medesime manifestazioni.

4. Entro il 31 dicembre di ogni anno i comuni, le regioni e i Ministeri interessati, ciascuno per la propria competenza, verificano gli elenchi e i criteri di cui al comma 3, procedendo alla revisione annuale.

EMENDAMENTO

9.100

Il Relatore

Approvato

Al comma 2, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».

ARTICOLO 10 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 10.

Approvato nel testo emendato

(Censimento e valorizzazione delle piccole produzioni locali)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'elencazione delle piccole produzioni locali, i comuni delle isole minori, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci e d'intesa con le regioni di appartenenza, provvedono alla ricognizione delle produzioni presenti nel proprio territorio.

2. I sindaci dei comuni di cui al comma 1, entro i successivi trenta giorni, trasmettono all'ANCIM, al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e alle regioni una relazione sulle risultanze della ricognizione effettuata ai sensi del medesimo comma, al fine di definire progetti di valorizzazione e promozione delle produzioni di cui al comma 1.

3. Per «piccole produzioni locali» si intendono i prodotti agricoli di origine animale o vegetale primari o trasformati, destinati all'alimentazione umana, ottenuti presso un'azienda agricola, ittica o di allevamento, destinati, in piccole quantità in termini assoluti, alla somministrazione e alla vendita diretta al consumatore finale nell'ambito della provincia in cui si trova la sede di produzione e delle province contermini.

4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i comuni, le regioni e il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, ciascuno per le proprie competenze, provvedono senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica a pubblicare l'elenco delle piccole produzioni di cui al comma 1 del proprio territorio di competenza e a individuare i criteri di utilizzo del marchio delle isole minori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera s), ai fini della promozione dei medesimi prodotti.

5. Entro il 31 dicembre di ogni anno i comuni, le regioni e il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, ciascuno per la propria competenza, verificano gli elenchi e i criteri di cui al comma 3 procedendo alla revisione annuale.

EMENDAMENTI

10.100

Il Relatore

Approvato

Al comma 2, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».

10.101

Il Relatore

Approvato

Al comma 3, sostituire le parole: «alla somministrazione» con le seguenti: «al consumo sul posto».

ARTICOLO 11 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 11.

Approvato

(Miglioramento e potenziamento delle strutture finalizzate all'incremento e alla diversificazione dell'offerta turistica)

1. Al fine di favorire un più razionale e adeguato utilizzo del patrimonio edilizio esistente, nonché una minore occupazione del territorio, e per valorizzare e potenziare i servizi turistici e alberghieri, i comuni delle isole minori possono predisporre, nell'ambito dei PIST, un piano avente ad oggetto l'attuale offerta turistica del territorio, la diversificazione per aree di interesse ed una scala di interventi da realizzare con priorità. I piani devono evidenziare la stretta correlazione con il potenziale incremento del flusso turistico ed essere muniti del relativo quadro economico.

2. Le regioni interessate e i comuni delle isole minori, al fine di sopperire a eventuali carenze formative, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci, promuovono e organizzano nel territorio delle stesse isole corsi di formazione professionale per operatori turistici, ferme restando le norme sulle guide turistiche ed escursionistiche.

EMENDAMENTI

11.100

De Poli, Gallone, Tiraboschi, Testor, Floris (*)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 11. - (Miglioramento e potenziamento delle strutture finalizzate all'incremento e alla diversificazione dell'offerta turistica) - 1. Al fine di favorire un più razionale e adeguato utilizzo del patrimonio edilizio esistente nonché una minore occupazione del territorio e per migliorare e potenziare i servizi turistici e alberghieri, i comuni delle isole di cui all'allegata A possono autorizzare, anche in deroga agli strumenti urbanistici e paesaggistici vigenti, un aumento della volumetria degli immobili aziendali pari al 30 per cento di quella esistente, nel rispetto delle caratteristiche architettoniche preesistenti o tipiche del luogo. Il cambio di destinazione d'uso in deroga agli strumenti urbanistici è consentito esclusivamente per la realizzazione di poli museali e di servizi turistici accessori ed ancillari, ad esclusione della ricettività alberghiera ed extralberghiera.

        2. Al fine di stabilire la congruità degli interventi di ampliamento degli immobili di cui al comma 1, rispetto alle esigenze di sviluppo del territorio così come definite dai piani di sviluppo turistico di cui al successivo comma 4, le imprese turistiche presentano ai comuni di appartenenza e agli organi preposti, apposite istanze dalle quali si evincano i benefici derivanti dal potenziamento delle aziende esistenti in termini di maggiore produttività o incremento occupazionale.

        3. Al fine di incrementare l'offerta turistica delle isole minori, i Ministeri competenti destinano per ogni esercizio finanziario una somma prelevata dal Fondo di sviluppo delle isole minori per la promozione e valorizzazione del territorio, dei prodotti tipici e dell'offerta turistica.

        4. Per le finalità di cui al comma 3, i comuni di cui al comma 1 presentano ai Ministeri competenti piani quinquennali di sviluppo turistico e, entro il mese di dicembre di ogni anno, i relativi progetti di intervento riferiti all'anno successivo o a una pluralità di anni. La redazione dei piani di sviluppo turistico viene affidata mediante procedure di evidenza pubblica ad esperti in pianificazione turistica e vengono redatti seguendo tutte le fasi necessarie, con particolare attenzione a quelle di definizione degli obiettivi e degli interventi necessari, seguendo un processo di concertazione ampiamente partecipato e uno di continuo monitoraggio degli interventi. I progetti devono quindi essere coerenti con la cornice strategica stabilita dal piano di sviluppo turistico, dimostrare la propria sostenibilità economica ed ambientale, evidenziare la stretta correlazione con il potenziale incremento del flusso turistico ed essere muniti del relativo quadro economico. I Ministeri competenti erogano le somme relative ai progetti approvati entro il successivo mese di marzo, dando priorità ai progetti in grado di dimostrare un potenziale incremento dei flussi turistici nei mesi di marzo, aprile, ottobre, novembre e dicembre.

        5. I Ministeri competenti, d'intesa con le regioni interessate e con i comuni di cui al comma 1, entro il mese di dicembre di ogni anno verificano il fabbisogno di personale addetto all'accoglienza turistica delle - Cambio Pagina - isole minori per l'anno successivo. Al fine di sopperire a eventuali carenze, le stesse amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, si raccordano con le associazioni di categoria del comparto turistico maggiormente rappresentative presenti sul territorio e organizzano nel territorio delle stesse isole corsi di formazione professionale per operatori turistici, ferme restando le norme sulle guide turistiche ed escursionistiche».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

11.101

Modena, Gallone, Tiraboschi, Papatheu, Alfredo Messina, Gasparri, Mallegni, Floris (*)

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «servizi turistici e alberghieri» inserire le seguenti: «nonché al fine di incrementare le attività sportive, sia in forma amatoriale che in forma imprenditoriale,».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

11.102

Ferrazzi, Assuntela Messina, Mirabelli, Sudano

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «isole minori» inserire le seguenti: «procedono entro il mese di dicembre di ciascun anno alla verifica del fabbisogno di personale addetto all'accoglienza turistica nel territorio delle isole minori per l'anno successivo,».

11.103

Papatheu, Gallone, Alfredo Messina, Gasparri, Mallegni, Tiraboschi, Floris (*)

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

        «2-bis. Nei comuni delle isole di cui all'allegato A non si applicano i limiti di spesa previsti, per le assunzioni a tempo determinato, dall'articolo 9, comma 28, della legge 30 luglio 2010, n. 122.

        2-ter. All'onere derivante dal comma 2-bis, valutato in 10 milioni di euro a decorrere dal 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

11.104

Sudano, Faraone, Ferrazzi, Assuntela Messina, Mirabelli

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. I limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28 del decreto-legge n. 78 del 2010 non si applicano alle amministrazioni locali dei Comuni ricadenti nelle isole minori».

        Conseguentemente, all'articolo 23, apportare le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, alinea, sostituire la parola: «20» con la seguente: «30», la parola: «30» con la parola: «40» e la parola: «10» con la parola: «20»;

            b) la parola lettera b), sostituire le parole: «5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020» con le seguenti: «15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

11.105

Modena, Gallone, Tiraboschi, Papatheu, Alfredo Messina, Gasparri, Mallegni, Floris (*)

Respinto

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

        «2-bis. Le regioni e i comuni delle isole minori, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci, promuovono e organizzano nel territorio delle stesse isole attività sportive, sia in forma amatoriale che in forma imprenditoriale, per le finalità di cui all'articolo 1 della presente legge».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

ARTICOLO 12 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 12.

Approvato nel testo emendato

(Misure per migliorare l'assistenza sanitaria)

1. Lo Stato e le regioni territorialmente competenti, al fine di garantire alla popolazione residente e ai turisti nelle isole minori l'appropriatezza della presa in carico e la risposta alle emergenze-urgenze, nel rispettodelle vigenti disposizioni in materia di livelli essenziali di assistenza (LEA) e con particolare riferimento a quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, provvedono alla riorganizzazione dei presidi ospedalieri, ove esistenti.

2. Al fine di valorizzare le iniziative già in essere presso le isole minori, utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci, le amministrazioni interessate adottano le opportune misure, anche mediante specifiche campagne informative, per promuovere le pratiche di volontariato da realizzare anche mediante il concorso dei cittadini e delle organizzazioni di volontariato, coordinate dal servizio 118.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

12.100

Gallone, Gasparri, Tiraboschi, Papatheu, Alfredo Messina, Mallegni, Floris (*)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 12. - (Misure per migliorare i servizi sanitari). - 1. Lo Stato e le regioni territorialmente competenti garantiscono alla popolazione residente e ai turisti nelle isole di cui agli allegati A e B il diritto all'assistenza sanitaria locale nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza (LEA). Al fine di garantire l'appropriatezza della presa in carico e la risposta alle emergenze-urgenze, le regioni provvedono alla riorganizzazione dei presidi ospedalieri, ove esistenti.

        2. Qualora, a causa della particolarità delle patologie, degli interventi o degli strumenti necessari, non sia possibile provvedere all'assistenza sanitaria locale immediata, è riconosciuto ai residenti nelle isole di cui agli allegati A e B, in armonia con i parametri esistenti, il diritto al rimborso delle spese sostenute per sottoporsi alle cure presso strutture sanitarie in terraferma nell'ambito della regione di appartenenza, fermo restando quanto già previsto per gli interventi extra-regionali. Le stesse provvidenze sono riconosciute a un accompagnatore, qualora il paziente non sia in grado di spostarsi in autonomia.

        3. È garantita nelle isole di cui agli allegati A e B, per l'intero arco di tempo annuale, in proporzione alla popolazione residente e a quella connessa ai flussi turistici, la presenza continuativa di medici di primo soccorso, di infermieri e di apparecchiature di urgenza e di primo intervento.

        4. Sono mantenuti i punti nascita presenti nelle isole di cui agli allegati A e B, anche in deroga alla normativa vigente, implementando adeguatamente le professionalità e le dotazioni strumentali occorrenti, anche al fine di garantire la corretta gestione delle situazioni di maggiore criticità e il trasferimento in sicurezza del neonato che necessiti di interventi particolari in centri di livello avanzato.

        5. Le regioni nel cui territorio sono comprese isole di cui agli allegati A e B promuovono e stabiliscono adeguati collegamenti con centri di eccellenza per diagnosi precoce e il tempestivo intervento sulle patologie gravi, sia in fase prenatale che nell'immediato post partum.

        6. Nei comuni delle isole di cui agli allegati A e B, e in ciascuna isola per i comuni pluri-insulari nonché in ogni area pluri-comunale che insista sullo stesso territorio, è garantita la presenza di presidi territoriali organizzati idonei per la presa in carico del percorso di emergenza-urgenza, per l'erogazione di servizi delle cure primarie e per la gestione territoriale ambulatoriale-domiciliare delle patologie croniche nonché per la presa in carico dei pazienti oncologici e dializzati.

        7. Per i medici in servizio nelle isole minori sono previste adeguate opportunità formative e di aggiornamento presso strutture di eccellenza, anche finalizzate a servizi di telemedicina.

        8. Al fine di valorizzare le iniziative già in essere presso le isole minori, le amministrazioni interessate adottano le opportune misure per la divulgazione al pubblico e l'implementazione delle pratiche di volontariato attivate con il concorso dei cittadini e delle organizzazioni di volontariato e coordinate dal servizio 118, in considerazione della loro rilevanza quale modello di azione diffusa e capillare per interventi che non necessitano della presenza di personale medico.

        9. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 10 milioni di euro a decorrere dal 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

12.101

Mirabelli, Ferrazzi, Assuntela Messina, Sudano, Faraone

Respinto

Al comma 1 dopo le parole: «territorialmente competenti» inserire le seguenti: «mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con la partecipazione del presidente dell'ANCIM e dei presidenti delle regioni nel cui territorio sono presenti isole minori,» e sostituire le parole: «alla riorganizzazione dei prèsidi ospedalieri ove esistenti» con le seguenti: «al potenziamento e alla riorganizzazione delle attività dei presìdi sanitari e dei presìdi ospedalieri, ove esistenti, al fine della loro fruizione sia nelle condizioni di normale presenza stanziale, sia nelle situazioni di sovraffollamento determinato dalle presenze turistiche».

        Conseguentemente:

            1) dopo il comma 1 inserire il seguente:

        «1-bis. L'accordo di cui al comma 1 deve prevedere:

            a) interventi atti a garantire, in termini proporzionali rispetto alla popolazione stabilmente residente e rispetto alla popolazione temporanea derivante dai flussi turistici, la presenza costante nei presìdi sanitari e ospedalieri delle isole minori di personale medico e infermieristico di comprovata esperienza negli interventi di primo soccorso, nonché di apparecchiature per il primo intervento e per le diagnosi d'urgenza;

            b) anche in deroga alla normativa vigente, il mantenimento dei punti nascita esistenti, con adeguata disponibilità di personale e di dotazioni strumentali, al fine di garantire la corretta gestione dell'assistenza prenatale e neonatale, con particolare riferimento alle situazioni di criticità per le quali deve essere altresì garantita la disponibilità, mediante specifici protocolli di intesa, di mezzi per il trasferimento in sicurezza presso centri di eccellenza per diagnosi precoci e per interventi di emergenza sulle patologie gravi, prenatali e post-partum;

            c) la disponibilità, presso ciascun comune delle isole minori, di presìdi territoriali organizzati per la presa in carico dei percorsi di emergenza-urgenza, per l'erogazione dei servizi di cure primarie e per la gestione ambulatoriale e domiciliare delle patologie croniche, ivi compresa la presa in carico di pazienti oncologici e dializzati;

            d) la possibilità di effettuare nell'isola le visite sanitarie e gli esami di controllo specialistico, presso i presìdi sanitari e le strutture ospedaliere ove esistenti, con cadenze prestabilite e correlate alle diverse necessità conseguenti alle esigenze dei cittadini stabilmente residenti e alle situazioni di sovraffollamento conseguenti ai flussi turistici;

            e) qualora, a causa della particolarità delle patologie, degli interventi o degli strumenti necessari, non sia possibile provvedere all'assistenza locale immediata, è riconosciuto agli abitanti delle isole minori il diritto al rimborso delle spese sostenute in armonia dei parametri esistenti per sottoporsi alle cure presso strutture sanitarie in terraferma all'interno della regione di appartenenza, fermo restando quanto già previsto per gli interventi extra-regionali. Le stesse provvidenze sono riconosciute ad un accompagnatore, qualora il paziente non sia in grado di spostarsi in autonomia.

            f) l'effettuazione, con cadenza periodica, di appositi interventi per la formazione e l'aggiornamento del personale medico in servizio presso le isole minori, finalizzati in particolare alla corretta pratica della telemedicina, anche con l'eventuale periodica applicazione presso strutture di eccellenza».;

            2) all'articolo 23, apportare le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, alinea, sostituire la parola: «20» con la seguente: «60», la parola: «30» con la parola: «70» e la parola: «10» con la parola: «50»;

            b) al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020» con le seguenti: «25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019»;

            c) al comma 1, lettera c) sostituire le parole: «5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020» con le seguenti: «25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019»;

12.102

Il Relatore

Approvato

Al comma 1, sostituire le parole: «dei presidi ospedalieri» con le seguenti: «delle strutture sanitarie».

12.103

Gasparri, Tiraboschi, Gallone, Papatheu, Alfredo Messina, Mallegni, Floris (*)

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «ospedalieri»; inserire le seguenti: «e di strutture di pronto soccorso».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

12.104

Marcucci, Sudano, Ferrazzi, Assuntela Messina, Mirabelli

Respinto

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

        «2-bis. Nelle isole di cui agli Allegati A e B, con popolazione fino a 600 abitanti, è garantita la presenza continuativa di almeno 2 medici nel periodo tra il 1º maggio e il 30 settembre di ciascun anno».

        Conseguentemente, all'articolo 23, apportare le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, alinea, sostituire la parola: «20» con la seguente: «60», la parola: «30» con la parola: «70» e la parola: «10» con la parola: «50»;

            b) al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020» con le seguenti: «25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019»;

            c) al comma 1, lettera c) sostituire le parole: «5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020» con le seguenti: «25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

G12.100

Gallone, Tiraboschi, Papatheu, Alfredo Messina, Gasparri, Mallegni

V. testo 2

Il Senato,

            in sede di discussione del disegno di legge recante «Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori, marine, lagunari e lacustri»,

        premesso che:

            l'articolo 12 nelle finalità del disegno di legge - di superare gli svantaggi derivanti dall'insularità -, reca misure finalizzate a garantire alla popolazione residente e ai turisti nelle isole minori l'appropriatezza della presa in carico e la risposta delle emergenze-urgenze, nel rispetto dei LEA;

            il testo iniziale dell'articolo, nel testo discusso e modificato dalla Commissione, recava una serie di altre misure in materia di servizi sanitari, consentendo il mantenimento degli attuali punti nascita presenti sulle isole, anche in deroga alla normativa vigente in materia, garantendo il diritto della popolazione delle isole minori all'assistenza sanitaria locale, adeguati collegamenti con centri di eccellenza per diagnosi precoce e tempestivo intervento sulla patologie gravi, e interventi riorganizzativi dei presìdi organizzativi esistenti;

            le riformulazioni presentate dal relatore durante l'esame in Commissione, hanno sostanzialmente ridotto le risorse previste dal disegno di legge in favore delle isole minori;

            a parere degli scriventi, al fine di limitare il verificarsi di possibili eventi avversi e per diminuire i rischi per pazienti e operatori, gli attuali presidi ospedalieri esistenti nelle isole minori devono essere potenziati, soprattutto nei periodi estivi e comunque di maggiore affluenza, garantendo comunque servizi di accettazione ed urgenza, al fine di consentire la stabilizzazione e l'osservazione dei pazienti;

            sarebbe auspicabile che, nella definizione dell'impianto normativo in discussione, possano essere oggetto di considerazione interventi quali quelli relativi alle problematiche concernenti i servizi sanitari, come tra l'altro evidenziato nel corso delle audizioni, ad esempio dalla Società italiana di telemedicina,

        impegna il Governo:

            a valutare la possibilità di assumere iniziative volte a potenziare, soprattutto nei periodi estivi, i presìdi sanitari e la presenza di personale sanitario nei comuni delle isole minori, affinché si giunga a garantire a tutti la tutela del diritto alla salute e la gestione di eventuali situazioni di emergenza e criticità sotto il profilo sanitario;

            a valutare l'opportunità di proporre .una rivalutazione del provvedimento per verificare l'effettiva applicazione in ambito sanitario ed eventualmente apportare miglioramenti sul piano organizzativo e delle risorse.

G12.100 (testo 2)

Gallone, Tiraboschi, Papatheu, Alfredo Messina, Gasparri, Mallegni

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

            in sede di discussione del disegno di legge recante «Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori, marine, lagunari e lacustri»,

        impegna il Governo a valutare la possibilità di assumere iniziative volte a potenziare, soprattutto nei periodi estivi, i presìdi sanitari e la presenza di personale sanitario nei comuni delle isole minori, affinché si giunga a garantire a tutti la tutela del diritto alla salute e la gestione di eventuali situazioni di emergenza e criticità sotto il profilo sanitario.

________________

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 13 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 13.

Approvato nel testo emendato

(Misure a sostegno del sistema scolastico)

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con decreto da adottare d'intesa con le regioni interessate, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce criteri preferenziali da applicarsi, in sede di assegnazione alle istituzioni scolastiche che ricadono nei comuni delle isole minori, al personale direttivo, docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario di ruolo che dimostri di possedere contestualmente la residenza e il domicilio nel comune delle isole minori ove insiste l'istituzione scolastica di assegnazione.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

13.100

Malpezzi, Ferrazzi, Assuntela Messina, Mirabelli, Sudano

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 13. - (Misure per il potenziamento del sistema di istruzione) - 1. In deroga alle disposizioni vigenti in materia di organizzazione del sistema di istruzione, al fine di preservare l'autonomia delle istituzioni scolastiche delle isole minori e garantire un presidio sul territorio anche in riferimento alla loro struttura dimensionale, nonché al fine di assicurare la stabilità degli organici del personale scolastico delle isole minori, presso ciascuna delle predette istituzioni scolastiche sono istituiti l'organico funzionale di istituto e la graduatoria di istituto.

        2. Accede alla graduatoria di istituto il personale direttivo, docente e amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) di ruolo che presenta apposita richiesta all'ufficio scolastico regionale territorialmente competente, corredata della documentazione da cui risultino la residenza e la contestuale dimora nel territorio dell'isola nella quale è ubicata l'istituzione scolastica indicata nella richiesta. Il predetto personale è nominato in servizio presso l'istituzione scolastica indicata, con precedenza rispetto al personale collocato nella medesima graduatoria nazionale; il medesimo personale mantiene altresì titolo preferenziale nelle procedure di trasferimento e di passaggio di cattedra, all'interno degli istituti insulari, nonché di attribuzione degli incarichi a tempo indeterminato.

        3. Al fine di garantire la continuità del servizio, nel periodo in cui le avverse condizioni meteorologiche non consentano al personale pendolare di essere presente con continuità, al personale direttivo, docente e ATA che non sia in possesso dei requisiti di cui al comma 2 e che presti effettivo servizio presso le istituzioni scolastiche di cui al comma 1 in modo continuativo, a tempo indeterminato o per supplenze brevi, sono attribuiti i seguenti benefici:

            a) il servizio prestato, anche presso diverse classi negli istituti di istruzione di ogni ordine e grado, è, valutato in misura doppia;

            b) è conferita una specifica indennità per sede disagiata, da definire con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

            c) sono concesse le medesime agevolazioni attribuite ai cittadini residenti nelle isole minori in materia di riduzione dei titoli di viaggio per i trasporti marittimi, aerei e terrestri.

        4. Nelle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 gli incarichi per le supplenze brevi sono conferiti prioritariamente al personale inserito nella graduatoria di istituto».

        Conseguentemente, all'articolo 23, apportare le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, alinea, sostituire la parola: «20» con la seguente: «60», la parola: «30» con la seguente: «70» e la parola: «10» con la seguente: «50»;

            b) al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020» con le seguenti: «25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019»;

            c) al comma 1, lettera c) sostituire le parole: «5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020» con le seguenti: «25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

13.101

Il Relatore

V. testo corretto

Al comma 1, dopo le parole: «da adottare» inserire le seguenti: «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

13.101 (testo corretto)

Il Relatore

Approvato

Al comma 1, dopo le parole: «da adottare» inserire le seguenti: «entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

13.102

Marcucci, Sudano, Ferrazzi, Assuntela Messina, Mirabelli

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Le regioni territorialmente competenti possono, altresì, prevedere graduatorie relative al personale docente nelle quali si iscrivono esclusivamente coloro che intendono insegnare nelle isole di cui all'allegato A».

        Conseguentemente, all'articolo 23, apportare le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, alinea, sostituire la parola: «20» con la seguente: «60», la parola «30» con la seguente: «70» e la parola: «10» con la seguente: «50»;

            b) al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020» con le seguenti: «25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019»;

            c) al comma 1, lettera c) sostituire le parole: «5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020» con le seguenti: «25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

13.103

Sudano, Ferrazzi, Assuntela Messina, Mirabelli, Malpezzi

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere in fine il seguente:

        «1-bis. Qualora non siano presenti sul territorio delle isole di cui alla presente legge plessi scolastici che garantiscano l'accesso alla scuola dell'obbligo sino all'età obbligatoria per legge, si prevedono, di concerto con l'ANCIM ed i Ministeri competenti, misure di sostegno economico alle famiglie che devono obbligatoriamente sostenere spese per garantire lo studio dei figli fuori dal domicilio familiare».

        Conseguentemente, all'articolo 23, apportare le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, alinea, sostituire la parola: «20» con la seguente: «60», la parola: «30» con la seguente: «70» e la parola: «10» con la seguente: «50»;

            b) al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020» con le seguenti: «25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019»;

            c) al comma 1, lettera c) sostituire le parole: «5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020» con le seguenti: «25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

G13.100

Gallone, Tiraboschi, Papatheu, Alfredo Messina, Gasparri, Mallegni

V. testo 2

Il Senato,

            in sede di discussione del disegno di legge recante «Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori, marine, lagunari e lacustri»,

        premesso che:

            l'articolo 13 del disegno di legge - al fine di superare gli svantaggi derivanti dall'insularità -, reca misure finalizzate a garantire il funzionamento del sistema scolastico nei comuni delle isole minori;

            le riformulazioni presentate dal relatore durante l'esame in Commissione, hanno sostanzialmente ridotto le risorse previste dal disegno di legge in favore delle isole minori;

            a parere degli scriventi, al fine di garantire effettivamente il diritto all'istruzione nei comuni delle isole minori, sarebbe auspicabile che, nella definizione dell'impianto normativo in discussione, possano essere oggetto di considerazione interventi più ampi a sostegno del sistema scolastico,

        impegna il Governo a valutare la possibilità di assumere iniziative volte a potenziare le strutture scolastiche e a considerare l'opportunità di proporre una revisione del provvedimento per apportare miglioramenti sul piano organizzativo e delle risorse.

G13.100 (testo 2)

Gallone, Tiraboschi, Papatheu, Alfredo Messina, Gasparri, Mallegni

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

            in sede di discussione del disegno di legge recante «Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori, marine, lagunari e lacustri»,

        impegna il Governo a valutare la possibilità di assumere iniziative anche normative volte a potenziare le strutture scolastiche e ad apportare miglioramenti sul piano organizzativo e delle risorse.

________________

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLI 14 E 15 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 14.

Approvato

(Disposizioni in materia di protezione civile)

1. Fermo restando quanto previsto dal codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per l'esercizio delle funzioni ad essi spettanti in qualità di autorità territoriale di protezione civile ai sensi dell'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, i sindaci dei comuni delle isole minori possono istituire un apposito organismo consultivo, con la partecipazione di rappresentanti di tutti i soggetti, pubblici e privati, interessati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti dei predetti organismi non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato.

2. Per favorire il tempestivo intervento in caso di catastrofi i comuni delle isole minori possono prevedere la costituzione di un fondo per le emergenze.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni delle isole minori che non vi abbiano ancora provveduto predispongono il piano di messa in sicurezza, avvalendosi della collaborazione della regione competente, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile.

4. I comuni provvedono alle attività di cui al presente articolo e all'eventuale costituzione del fondo di cui al comma 2 nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci.

Art. 15.

Approvato

(Accordi di collaborazione e convenzioni con università e istituti di credito)

1. Al fine di valorizzare le sinergie culturali e l'elaborazione di progetti e di favorire l'innovazione tecnologica nelle isole minori, lo Stato, le regioni interessate e i comuni delle isole minori, singoli o associati, adottano iniziative per definire appositi accordi o intese con università e istituti di ricerca, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche predisponendo elaborazioni progettuali per interventi pubblici necessari al superamento delle sperequazioni infrastrutturali individuate.

2. Al fine di favorire l'integrazione e la sinergia nella programmazione, nello sviluppo economico e nell'occupazione, i comuni delle isole minori possono attivare, previa indizione di bandi di evidenza pubblica, accordi con istituti di credito che dichiarino la disponibilità a supportare l'azione del comune e del tessuto produttivo locale procedendo a valutazione delle iniziative, proposte dai privati per le predette finalità, con criteri basati non su una mera valutazione creditizia ma sull'efficacia dell'intervento ai fini del progetto di sviluppo individuato nel DUPIM e asseverato dalle regioni.

3. I comuni delle isole minori, sulla base di modalità stabilite nel contratto di programma tra il Ministero dello sviluppo economico e il fornitore del servizio postale universale, sentito il fornitore del servizio postale universale, possono proporre iniziative volte a sviluppare, anche attraverso l'eventuale ripristino di uffici postali nel territorio isolano, l'offerta complessiva dei servizi postali, anche congiuntamente ad altri servizi, valorizzando la presenza capillare degli uffici postali appartenenti al fornitore del servizio postale universale. Di tali iniziative è data informazione al Ministero dello sviluppo economico e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. Al fine di potenziare il flusso turistico e migliorare l'offerta dei servizi, i comuni delle isole minori adottano iniziative per definire appositi accordi con gli istituti di credito per l'installazione di circuiti di sportelli automatici di tipo Bancomat e PagoBancomat nel territorio isolano.

EMENDAMENTO

15.100

Ferrazzi, Assuntela Messina, Mirabelli, Sudano

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

        «2. I comuni delle isole minori, previo esperimento di apposita procedura ad evidenza pubblica, possono stipulare convenzioni con istituti di credito al fine di incrementare le risorse finanziarie per lo sviluppo e l'occupazione e di introdurre modalità sinergiche di programmazione degli investimenti. Le convenzioni devono prevedere che siano ammissibili a finanziamento le iniziative private che risultino coerenti con uno specifico progetto inserito nel DUPIM, individuate a seguito di valutazione, basata sui profili di efficacia dell'iniziativa anche in riferimento alla sua potenzialità sinergica rispetto al progetto, effettuata d'intesa tra il comune e l'istituto di credito».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 15

15.0.100

Papatheu, Gallone, Alfredo Messina, Gasparri, Mallegni, Tiraboschi, Floris (*)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Sistema idrico integrato)

        1. Ai fini della corretta gestione del sistema idrico integrato, nei comuni delle isole di cui agli allegati A e B, è consentita la gestione del servizio idrico in forma autonoma.

        2. I comuni delle isole di cui agli allegati A e B possono scegliere le forme di gestione consentite all'ordinamento giuridico vigente per le fonti idriche, compresi i dissalatori presenti nel proprio territorio».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

15.0.101

Sudano, Faraone, Ferrazzi, Assuntela Messina, Mirabelli

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Sistema idrico integrato)

        1. Ai fini di una corretta gestione del sistema idrico integrato, ai comuni ricadenti nelle Isole minori è consentita la gestione del servizio idrico in forma autonoma, a valere sulle risorse dei bilanci comunali e senza nuovi o maggiori oneri.

        2. I comuni delle isole minori hanno la facoltà di scegliere le forme di gestione consentita dalle norme vigenti per le fonti idriche, compresi i dissalatori, presenti o da realizzare nel proprio territorio».

ARTICOLO 16 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 16.

Approvato

(Misure relative ai trasporti locali)

1. In considerazione della rilevanza prioritaria del trasporto marittimo da e per le isole minori, per garantire la continuità territoriale con la terraferma, ai fini del miglioramento dei relativi collegamenti nonché di garanzia della continuità del servizio, le regioni territorialmente competenti, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci, esercitano compiti di monitoraggio dei servizi e di vigilanza in caso di eventuali sospensioni o interruzioni, al fine di verificare che esse siano causate da ragioni effettive di eccezionalità e indifferibilità, adottando anche le misure sanzionatorie previste nell'ambito degli accordi che regolano il servizio, qualora la suddetta verifica abbia dato esito negativo.

2. Le regioni territorialmente competenti definiscono altresì, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci, un piano di messa in sicurezza dei porti e degli approdi nelle isole minori. I progetti di adeguamento delle infrastrutture portuali e aeroportuali adottati a seguito delle procedure di ricognizione di cui all'articolo 7 costituiscono opere prioritarie ai fini del loro inserimento nel DUPIM ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 7, nonché ai fini del finanziamento a valere sulla dotazione dei Fondi di cui all'articolo 4 e ai fini della programmazione delle risorse dei fondi strutturali dell'Unione europea.

EMENDAMENTI

16.100

Papatheu, Gallone, Alfredo Messina, Gasparri, Mallegni, Tiraboschi, De Poli, Testor, Floris (*)

Respinto

Al comma 1 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «A tale fine, le Regioni istituiscono un tavolo tecnico permanente, da riunire con cadenza almeno semestrale, nell'ambito del quale vengono recepite le istanze provenienti dal territorio. Del tavolo tecnico fanno parte, oltre ai comuni delle isole minori della Regione di appartenenza, anche le associazioni di categoria locali e regionali maggiormente rappresentative in tema di turismo e trasporti. Diventa, altresì, obiettivo prioritario quello di prevedere nei prossimi bandi quinquennali la progressiva eliminazione del divario rappresentato dal maggiore costo per l'utenza per percorrere tratte di pari distanza rispetto a quanto avviene sulla terraferma utilizzando i mezzi pubblici. La presente legge, entro 12 mesi dall'entrata in vigore, impegna lo Stato e le Regioni, ciascuno per metà dell'importo necessario, a garantire la copertura annuale necessaria per colmare tale divario».

        All'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in 10 milioni di euro a decorrere dal 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

16.101

Mirabelli, Ferrazzi, Assuntela Messina, Sudano

Respinto

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

        «1-bis. Al fine di potenziare i servizi di trasporto da e per le isole minori e di garantire la continuità territoriale con la terraferma, le risorse del fondo per il trasporto pubblico locale istituito dall'articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, da destinare all'acquisto di elicotteri per garantire il collegamento con le isole minori ai sensi della lettera e-bis) del citato articolo 1, comma 1031, sono erogate direttamente ai comuni di cui all'allegato A della presente legge, per essere destinate alla acquisizione e alla gestione di una dotazione di elicotteri da utilizzare per il servizio di trasporto, con particolare riferimento al trasporto in caso di emergenze - urgenze».

        Conseguentemente, all'articolo 23, apportare le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, alinea, sostituire la parola: «20» con la seguente: «60»«, la parola: «30» con la seguente: «70» e la parola: «10» con la seguente: «50»;

            b) al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020» con le seguenti: «25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019»;

            c) al comma 1, lettera c) sostituire le parole: «5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020» con le seguenti: «25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

16.102

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia

Respinto

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

16.103

Ferrazzi, Assuntela Messina, Mirabelli, Sudano

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti:

        «2-bis. Lo Stato partecipa e contribuisce alla copertura finanziaria, a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 4, comma 1, in misura pari ad almeno il 50 per cento, dei costi del trasporto marittimo per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani svolto dai comuni o dalle aziende da questi incaricate.

        2-ter. Le regioni garantiscono che le compagnie che svolgono l'attività di collegamento marittimo con le isole riservino in favore dei residenti nei comuni delle isole di cui alla presente legge il 20 per cento dei posti sui mezzi di collegamento fino ad almeno 15 minuti prima dell'orario di partenza da e per le isole medesime.

        2-quater. I possessori di seconde case che pagano i relativi tributi locali ed i componenti dei loro nuclei familiari sono parificati ai residenti in attuazione del principio di continuità territoriale».

        Conseguentemente, all'articolo 23, apportare le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, alinea, sostituire la parola: «20» con la seguente: «60» la parola: «30» con la seguente: «70» e la parola: «10» con la seguente: «50»;

            b) al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020» con le seguenti: «25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019»;

            c) al comma 1, lettera c) sostituire le parole: «5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020» con le seguenti: «25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

16.104

Sudano, Faraone, Ferrazzi, Assuntela Messina, Mirabelli

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti:

        «2-bis. A valere sul fondo di cui all'articolo 4, comma 1, si provvede alla copertura finanziaria, in misura pari ad almeno il 50 per cento, dei costi del trasporto marittimo per il trasporto dell'acqua.

        2-ter. I possessori di seconde case che pagano i relativi tributi locali ed i componenti dei loro nuclei familiari sono parificati ai residenti in attuazione del principio di continuità territoriale».

16.105

Marcucci, Sudano, Ferrazzi, Assuntela Messina, Mirabelli

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. Le regioni territorialmente competenti adottano, in favore delle isole minori con popolazione non superiore a 600 abitanti, provvedimenti finalizzati alla riduzione dei costi di trasporto connessi:

            a) allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e degli oli esausti;

            b) alle forniture di carburanti per autotrazione, nonché dei carburanti utilizzati per la pesca e l'agricoltura;

            c) dei mezzi di soccorso per i servizi di interesse pubblico;».

        Conseguentemente, all'articolo 23, apportare le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, alinea, sostituire la parola: «20» con la seguente: «60», la parola: «30» con la seguente: «70» e la parola: «10» con la seguente: «50»;

            b) al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020» con le seguenti: «25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019»;

            c) al comma 1, lettera c) sostituire le parole: «5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020» con le seguenti: «25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

16.106

De Poli, Gallone, Tiraboschi, Testor, Floris (*)

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. Le Regioni si impegnano, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, a redigere i piani di mobilità finalizzati a rivalutare l'assetto dei collegamenti interni ed esterni delle isole minori, in funzione di una migliore redistribuzione delle risorse economiche, degli itinerari orari e dei mezzi di collegamento da impiegare, dando priorità ai princìpi di intermodalità e sostenibilità economica ed ambientale delle tratte e dei mezzi da impiegare. Tra questi, potranno essere inclusi anche mezzi in atto non utilizzati e o utilizzati solo in alcuni comprensori».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

16.107

Cirinnà, Ferrazzi, Assuntela Messina, Mirabelli, Sudano

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. Le Regioni, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, redigono i piani di mobilità finalizzati a rivalutare l'assetto dei collegamenti interni ed esterni delle isole minori, in funzione di una migliore redistribuzione delle risorse economiche, degli itinerari orari e dei mezzi di collegamento da impiegare, dando priorità ai principi di intermodalità e sostenibilità economica ed ambientale delle tratte e dei mezzi da impiegare. Tra questi, possono essere inclusi anche mezzi in atto non utilizzati e o utilizzati solo in alcuni comprensori».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 16

16.0.100

Sudano, Faraone, Ferrazzi, Assuntela Messina, Mirabelli, Biti

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

        1. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono ripristinate le sezioni distaccate dei tribunali già presenti nei territori dei Comuni delle isole minori e ricadenti nelle isole di Ischia, Elba e Lipari. Le sezioni distaccate di cui al presente comma sono dichiarate sedi giudiziarie disagiate. Con apposito decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli incentivi finalizzati a favorire il personale addetto alle sezioni distaccate di cui al presente comma».

        Conseguentemente, all'articolo 23, apportare le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, alinea, sostituire la parola: «20» con la seguente: «60», la parola: «30» con la seguente: «70» e la parola: «10» con la seguente: «50»;

            b) al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020» con le seguenti: «25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019»;

            c) al comma 1, lettera c) sostituire le parole: «5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020» con le seguenti: «25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

16.0.101

Papatheu, Gallone, Alfredo Messina, Gasparri, Mallegni, Tiraboschi, Floris (*)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

        1. Sono definitivamente ripristinate le sezioni distaccate dei tribunali già presenti nei territori delle Isole Minori di Elba, Ischia e Lipari. Le sezioni distaccate di cui al presente comma sono dichiarate sedi giudiziarie disagiate e si delega il Governo ad emanare i necessari atti normativi, entro 90 giorni dalla Pubblicazione della presente legge in Gazzetta Ufficiale, per prevedere l'introduzione di specifici incentivi destinati al personale ivi assegnato, se residente, domiciliato o dimori sulla terraferma.

        2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 1 milione di euro a decorrere dal 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

ARTICOLO 17 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 17.

Approvato

(Misure in materia di dissesto idrogeologico)

1. Ai fini della tutela dell'incolumità fisica dei residenti e dei visitatori e della salvaguardia del patrimonio naturalistico, turistico ed economico delle isoleminori, le regioni territorialmente competenti procedono ad una ricognizione del fabbisogno finanziario per la realizzazione degli interventi in materia di dissesto idrogeologico, i quali sono inseriti negli elenchi programmatici di settore nazionale e territoriale e realizzati in accordo con i comuni competenti e le comunità isolane compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci.

EMENDAMENTI

17.100

Papatheu, Gallone, Alfredo Messina, Gasparri, Mallegni, Tiraboschi, De Poli, Testor, Floris (*)

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Visti i rischi connessi alla subsidenza e all'erosione di alcuni contesti insulari, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni aventi sede nelle isole di cui agli allegati A e B, istituiscono delle apposite commissioni con l'obiettivo di individuare e segnalare in modo sistematico alle regioni competenti le diverse criticità riscontrate a livello locale».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

17.101

Cirinnà, Ferrazzi, Sudano, Assuntela Messina, Mirabelli

Sost. id. em. 17.100

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. In considerazione dei rischi connessi alla subsidenza e all'erosione di alcuni contesti insulari, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni aventi sede nelle isole di cui agli Allegati A e B, istituiscono delle apposite commissioni con l'obiettivo di individuare e segnalare in modo sistematico alle regioni competenti le diverse criticità riscontrate a livello locale».

ARTICOLO 18 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 18.

Approvato

(Gestione dei rifiuti)

1. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti, i comuni delle isole minori, anche usufruendo del contributo di sbarco di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, favoriscono la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti in modo compatibile con le esigenze di tutela ambientale, paesaggistica e sanitaria, attraverso:

a) il miglioramento della raccolta differenziata, nonché il reimpiego e il riciclaggio;

b) le altre forme di recupero per ottenere materia prima secondaria dai rifiuti;

c) l'adozione di misure economiche e la previsione di condizioni di appalto che prescrivano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;

d) l'incentivazione del compostaggio domestico, di prossimità e di comunità.

EMENDAMENTI

18.100

Cirinnà, Ferrazzi, Sudano, Assuntela Messina, Mirabelli

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

            «d-bis) l'adozione entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, da parte dei comuni le cui isole fanno parte dell'allegato A, di tariffe puntuali tali da concedere sgravi fino al 50 per cento alle imprese che dimostrino una minore produzione di rifiuti indifferenziati;

            d-ter) una riduzione, da concedere entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, della tassa rifiuti in percentuale corrispondente al numero di mesi di effettiva chiusura dei pubblici esercizi nell'arco dell'anno».

        Conseguentemente, all'articolo 23, apportare le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, alinea, sostituire la parola: «20» con la seguente: «60», la parola: «30» con la parola: «70» e la parola: «10» con la parola: «50»;

            b) al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020» con le seguenti: «25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019»;

            c) al comma 1, lettera c) sostituire le parole: «5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020» con le seguenti: «25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

18.101

Papatheu, Gallone, Alfredo Messina, Gasparri, Mallegni, Tiraboschi, De Poli, Testor, Floris (*)

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:

            «d-bis) l'adozione entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, da parte dei comuni le cui isole fanno parte degli allegati A e B, di tariffe puntuali tali da concedere sgravi fino al 50 per cento alle imprese che dimostrino una minore produzione di rifiuti indifferenziati;

            d-ter) una riduzione, da concedere entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, della tassa rifiuti in percentuale corrispondente al numero di mesi di effettiva chiusura dei pubblici esercizi nell'arco dell'anno».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

18.102

Sudano, Mirabelli, Ferrazzi, Assuntela Messina

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

        «1-bis. I comuni delle isole di cui all'Allegato A, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e del territorio e del mare e con le Regioni, nell'ambito delle proprie competenze, possono promuovere progetti finalizzati al recupero di rifiuti in mare da parte imprese di pesca, di cooperative, di consorzi e associazioni tra imprese di pesca, nonché di organizzazioni di produttori e di pescatori autonomi o subordinati che, nell'esercizio dell'attività di pesca, recuperano rifiuti in mare e li trasportano a terra.

        1-ter. I comuni di cui al precedente comma individuano appositi punti di raccolta destinati ai rifiuti recuperati in mare.

        1-quater. A valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, possono essere finanziati le regioni, finanziano i progetti di cui al precedente comma stesi con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

18.103

Papatheu, Gallone, Alfredo Messina, Gasparri, Mallegni, Tiraboschi, Floris (*)

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «1-bis. I comuni di cui al comma 1 che realizzano progetti compatibili con le finalità di cui allo stesso comma 1 hanno diritto a beneficiare del contributo annuale a copertura integrale dei costi di trasporto marittimo effettivamente sostenuti.

        Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in 10 milioni di euro a decorrere dal 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 18

18.0.100

Aimi, Gallone, Gasparri, Tiraboschi, Papatheu, Alfredo Messina, Mallegni, Floris (*)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Potenziamento delle politiche di gestione dei flussi migratori)

        1. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e in accordo con le Regioni e i Comuni interessati è istituito il Fondo per la gestione dei flussi migratori nelle isole minori per le isole interessate da frequenti arrivi di migranti, con una dotazione annua, a decorrere dal 2019, pari a 10 milioni di euro. Il fondo di cui al presente articolo viene impiegato per potenziare le procedure di identificazione e trasferimento e, ove possibile, di rimpatrio immediato dei migranti.

        2. Con decreto del Ministero dell'Interno viene altresì stabilita, per le isole interessante da frequenti arrivi di migranti, una adeguata dotazione organica di forze di polizia per il controllo, il presidio del territorio, il mantenimento dell'ordine pubblico e per la gestione dei flussi di migranti.

        3. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in 10 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede:

            a) quanto a 5 milioni a decorrere dal 2019, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;

            b) quanto a 5 milioni di euro a decorrere dal 2019, mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

ARTICOLO 19 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 19.

Approvato

(Sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare)

1. Al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e di favorire il riutilizzo degli imballaggi usati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni delle isole minori, in sede di predisposizione dei PIST, possono prevedere, in via sperimentale, il sistema del vuoto a rendere su cauzione per ogni imballaggio contenente birra o acqua minerale servito al pubblico da alberghi e residenze di villeggiatura, ristoranti, bar e altri locali pubblici.

2. Nella determinazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, i comuni di cui al comma 1 possono prevedere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, agevolazioni per le utenze commerciali che decidono di utilizzare imballaggi per la distribuzione di bevande al pubblico applicando il sistema del vuoto a rendere su cauzione.

3. Con regolamento comunale sono disciplinate le modalità della sperimentazione di cui al presente articolo, anche con riferimento all'applicazione di incentivi e penalizzazioni.

4. All'esito favorevole della sperimentazione, il sistema di restituzione di cui al presente articolo può essere esteso anche ad ogni altra tipologia di imballaggioin vetro contenente altre tipologie di liquidi o alimenti.

EMENDAMENTO

19.100

Sudano, Ferrazzi, Assuntela Messina, Mirabelli

Non posto in votazione (*)

Sopprimere l'articolo.

________________

(*) Approvato il mantenimento dell'articolo

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 19

19.0.100

Assuntela Messina, Ferrazzi, Mirabelli, Cirinnà

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Utilizzo nelle isole minori di contenitori realizzati con materie prime naturali e biodegradabili per l'imballaggio di prodotti ittici)

        1. Al fine di prevenire la produzione di rifiuti di confezionamento e imballaggio di prodotti ittici e la conseguente dispersione in mare di microplastiche, nei territori dei comuni delle isole di cui all'allegato A è consentito l'utilizzo esclusivo per l'imballaggio di prodotti ittici di contenitori realizzati con materie prime naturali e/o biodegradabili.

        2. Ai fini di cui al comma 1, nell'ambito delle risorse destinate a ciascun Comune a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 4, comma 1, i Comuni possono prevedere un contributo per le spese sostenute e documentate dalle imprese, anche individuali, con sede operativa nei comuni delle Isole di cui all'Allegato A, per l'acquisto dì contenitori realizzati con materie prime naturali e/o biodegradabili per l'imballaggio di prodotti ittici.».

ARTICOLO 20 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 20.

Approvato

(Demanio regionale e riserve naturali)

1. Le regioni territorialmente competenti possono trasferire ai comuni delle isole minori la proprietào la gestione dei beni del demanio regionale che insistono sui rispettivi territori, ivi compresa la competenza al rilascio dei titoli concessori e autorizzativi.

2. In conformità alle normative regionali, la gestione delle riserve naturali e dei parchi di competenza regionale compresi nel territorio delle isole minori è affidata ai comuni competenti per territorio, i quali vi provvedono direttamente o attraverso soggetti giuridici all'uopo istituiti. Le risorse necessarie sono a carico del bilancio regionale e da questo trasferite ai gestori.

EMENDAMENTO

20.100

Papatheu, Gallone, Alfredo Messina, Gasparri, Mallegni, Tiraboschi, Floris (*)

Respinto

Al comma 1, dopo la parola: «territori» aggiungere le seguenti: «nonché di quelli gravanti dal vincolo di uso civico».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 20

20.0.100

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Verifica delle concessioni per la ricerca e l'estrazione di idrocarburi)

        1. In relazione al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2 della presente legge, il Ministero dello sviluppo economico può disporre, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la revoca o la modifica dei titoli concessori concernenti attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 9, che interessano aree marine localizzate entro dodici miglia dalle linee di costa delle isole minori di cui all'allegato A della presente legge».

ARTICOLO 21 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 21.

Approvato

(Piano di promozione per la produzione di energia da fonti rinnovabili)

1. Le regioni territorialmente competenti, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci, sentiti i comuni delle isole minori, possono predisporre, di concerto con la soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio competente per territorio, un piano per promuovere la realizzazione di impianti di produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili per le isole minori.

EMENDAMENTO

21.100

Sudano, Ferrazzi, Faraone, Assuntela Messina, Mirabelli

Respinto

Al comma 1, alle parole: «Le regioni» premettere le seguenti: «Sentiti i comuni delle isole minori».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 21

21.0.100

Nastri, Maffoni, La Pietra

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Rapporti con le isole minori del mediterraneo)

        1. È istituito un Comitato parlamentare composto da cinque deputati e da cinque senatori, scelti dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sulla base del collegio elettorale di appartenenza e della competenza nelle materie oggetto della presente legge, con il compito di promuovere l'organizzazione periodica, di una Conferenza degli enti locali delle isole minori del Mediterraneo.

        2. La Conferenza di cui al comma 1 ha l'obiettivo di intensificare gli scambi culturali e il trasferimento di esperienze fra le comunità isolane del Mediterraneo, anche ai fini del mantenimento della stabilità e dell'incentivazione dello sviluppo sostenibile nella regione.

        3. La Conferenza di cui al comma 1 ha la propria sede permanente in Roma, in considerazione del ruolo storico della città nel contesto del bacino del Mediterraneo, e si riunisce, di regola, in sessioni annuali presso uno degli enti locali fondatori, su richiesta di quest'ultimo e sulla base di un'alternanza fra i citati enti».

ARTICOLO 22 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 22.

Approvato

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative disposizioni di attuazione.

EMENDAMENTO

22.100

Mirabelli, Ferrazzi, Assuntela Messina, Sudano

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Lo Stato provvede ad inserire i territori insulari appartenenti ai Comuni di cui agli Allegati A e B nell'elenco dei territori economicamente svantaggiati ai sensi delle Direttive europee di riferimento».

        Conseguentemente, all'articolo 23, apportare le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, alinea, sostituire la parola: «20» con la seguente: «60», la parola: «30» con la parola: «70» e la parola: «10» con la parola: «50»;

            b) al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020» con le seguenti: «25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019»;

            c) al comma 1, lettera c) sostituire le parole: «5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020» con le seguenti: «25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 22

22.0.100

Nastri, Maffoni, La Pietra

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Disposizioni per lo sviluppo della nautica da diporto nelle isole minori)

        1. Al fine di assicurare la valorizzazione e le potenzialità turistico-economiche della nautica da diporto delle isole minori, gli enti locali interessati, incluse le comunità isolane e di arcipelago, sono riconosciuti come poli di sviluppo sostenibile ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

        2. Le regioni nel cui territorio insistono isole minori redigono un piano di sviluppo della portualità turistica della nautica da diporto per la realizzazione di approdi rifugio nelle zone costiere dove non esistono strutture portuali o punti di ormeggio sicuri. Per l'incremento della portualità turistica della nautica da diporto, il piano individua anche le aree marine in cui possono essere realizzati i campi-boa per gli ormeggi della nautica minore.

        3. È istituito presso la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Comitato interistituzionale per lo sviluppo della nautica da diporto nelle isole minori, di seguito denominato "Comitato", senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

        4. Il Comitato è convocato e presieduto dal presidente della Conferenza unificata ed è composto:

            a) dai Ministri dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico e per gli affari regionali, o da loro delegati;

            b) dai sindaci designati dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali fra quelli dei comuni con sede nelle isole minori;

            c) dai presidenti delle province nei cui territori insistono le isole minori designati dalla Conferenza Stato-Città ed autonomie locali;

            d) dai presidenti delle regioni nei cui territori insistono le isole minori designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

        5. Alle riunioni del Comitato possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali e locali interessati a specifici argomenti previsti all'ordine del giorno del medesimo Comitato.

        6. Possono altresì partecipare alle riunioni del Comitato altri rappresentanti di enti pubblici e di associazioni che il Comitato stesso decida di convocare per la trattazione di particolari temi.

        7. Il Comitato esercita funzioni di raccordo, discussione e consultazione nelle seguenti materie attinenti allo sviluppo della nautica da diporto nelle isole minori:

            a) interventi per la salvaguardia ambientale e strategie rivolte a uno sviluppo sostenibile della nautica da diporto nelle isole minori;

            b) pianificazione della sicurezza ambientale e della protezione civile;

            c) programmi di dotazione infrastrutturale attinenti allo sviluppo e alla realizzazione nelle isole minori di porti destinati a servire la nautica da diporto, nel contesto della qualificazione dell'offerta turistica e nel rispetto dell'ambiente;

            d) pianificazione degli interventi finanziari, anche attraverso le risorse previste dal Fondo di sviluppo delle isole minori di cui all'articolo 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

            e) limitazioni dei flussi d'ingresso in determinati periodi dell'anno, al fine della salvaguardia ambientale delle isole minori.

        8. Il Comitato, nelle materie oggetto della presente legge, può elaborare progetti, proporre indirizzi e predisporre schemi di atti normativi da sottoporre alla valutazione della Conferenza unificata.

        9. La partecipazione al Comitato non dà diritto a nessun titolo al riconoscimento di compensi, indennità, rimborsi spese o emolumenti, comunque denominati.

        10. Il Comitato nomina tra i componenti rappresentanti degli enti locali, un suo componente delegato a partecipare, in sua rappresentanza, alla Conferenza unificata e alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

        11. Allo scopo di potenziare l'offerta turistica, tenuto conto della necessità di tutelare l'ecosistema delle aeree marine delle isole minori e, in particolare, delle aree protette, i comuni possono istituire campi di ormeggio attrezzati per le unità da diporto autorizzate alla navigazione, sentiti gli enti gestori. I progetti di installazione dei campi di ormeggio sono sottoposti al parere della capitaneria di porto competente, sentito il Comitato, la quale provvede con ordinanza per gli aspetti relativi alla sicurezza.

        12. I comuni e gli enti gestori di cui al comma 1 stabiliscono tariffe orarie e giornaliere di stazionamento e destinano i relativi proventi alla copertura delle spese di allestimento e di manutenzione dei campi di ormeggio, nonché alla realizzazione di interventi finalizzati all'incremento della tutela ambientale delle aree in cui ricadono i medesimi campi.

        13. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni delle isole minori, con apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono deliberare l'istituzione di un contributo per lo sbarco di passeggeri dalle imbarcazioni da diporto sul proprio territorio, di seguito denominato "contributo", operante anche per periodi limitati dell'anno, destinato a finanziare interventi per il miglioramento dell'accoglienza e della promozione turistiche, per il potenziamento dei servizi igienico-sanitari, per il controllo della sicurezza territoriale e per la tutela ambientale.

        14. Il contributo di cui al comma 13, non è dovuto dai soggetti residenti e dai lavoratori e dagli studenti pendolari che arrivano sulle isole minori mediante le compagnie di navigazione concessionarie delle linee marittime.

        15. Il contributo è stabilito entro la misura massima di 3 euro per passeggero.

        16. Il regolamento adottato ai sensi del comma 13 stabilisce, in particolare:

            a) la misura del contributo;

            b) le eventuali riduzioni ed esenzioni, determinate in relazione alle incentivazioni a favore di operatori turistici e al prolungamento della stagione turistica, alle motivazioni relative allo sbarco di passeggeri e alle caratteristiche socio-economiche dei soggetti passivi;

            c) l'eventuale periodo infra annuale di applicazione del contributo».

ARTICOLI 23 E 24 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 23.

Approvato

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4 della presente legge, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2019, a 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024 e l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024;

b) quanto a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 24.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

DISEGNO DI LEGGE DICHIARATO ASSORBITO

Disposizioni per favorire la valorizzazione e lo sviluppo sostenibile delle isole minori (149)

ARTICOLI DA 1 A 10

Art. 1.

(Oggetto e finalità della legge)

1. La valorizzazione, lo sviluppo e la salvaguardia del territorio delle isole minori e delle relative specificità culturali, economiche, sociali e ambientali costituiscono obiettivo primario nazionale che è realizzato attraverso la promozione di misure alle quali concorrono, secondo le rispettive competenze, lo Stato, le regioni e gli enti locali.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano alle isole con una superficie territoriale non superiore a 250 chilometri quadrati, comprese nell'elenco di cui all'allegato A annesso alla presente legge.

3. Gli enti locali con sede nelle isole minori, comprese le comunità isolane e di arcipelago, sono riconosciuti come poli di sviluppo sostenibile per la valorizzazione delle risorse economico-sociali presenti nei territori isolani e partecipano attivamente alla realizzazione di politiche di miglioramento dei territori interessati.

Art. 2.

(Valorizzazione e sviluppo dei territori e delle risorse delle isole minori)

1. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, secondo le rispettive competenze e funzioni, prevedono la programmazione e la progettazione di interventi finalizzati:

a) alla sostenibilità del territorio attraverso la preservazione delle condizioni di base per l'insediamento umano;

b) alla pianificazione degli interventi in situazioni di emergenza;

c) alla promozione della ricerca e dell'innovazione tecnologica finalizzata al potenziamento delle reti telematiche di comunicazione;

d) alla riorganizzazione del sistema dei trasporti, prevedendo il potenziamento dei servizi di collegamento, l'adeguamento della viabilità interna ed esterna, lo sviluppo della portualità turistica e un sistema di agevolazioni per i trasporti marittimi;

e) al miglioramento della sostenibilità energetica e ambientale attraverso lo sviluppo e l'impiego di tecniche di produzione energetica alternative, lo smaltimento dei rifiuti e l'adeguamento degli impianti connessi alla gestione del ciclo integrato di raccolta e di smaltimento dei rifiuti, nonché all'introduzione di misure che favoriscano l'approvvigionamento idrico;

f) all'adozione di programmi di dotazione infrastrutturale per la sanità pubblica e per i servizi assistenziali;

g) alla salvaguardia del diritto allo studio e all'attivazione di strutture didattiche locali;

h) al recupero e al potenziamento del patrimonio abitativo in funzione della tutela del territorio dal rischio sismico e idrogeologico;

i) al potenziamento dell'offerta lavorativa locale;

l) allo sviluppo e al miglioramento dell'offerta turistica e delle attività produttive locali;

m) alla salvaguardia e alla valorizzazione del patrimonio artistico, archeologico e culturale, compresi le lingue e gli idiomi locali.

Art. 3.

(Comitato istituzionale delle isole minori)

1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato istituzionale delle isole minori, di seguito denominato «Comitato», presieduto da un Sottosegretario di Stato delegato dal Presidente del Consiglio dei ministri.

2. Il Comitato è un organo paritetico composto da un rappresentante di ciascuno dei Ministeri competenti in materia di isole minori, da un rappresentante di ciascuna delle regioni nei cui territori ricadono le isole minori e da dieci sindaci nominati dall'Associazione nazionale comuni isole minori (ANCIM).

3. Possono partecipare alle riunioni del Comitato altri rappresentanti di enti pubblici e di associazioni che il Comitato stesso può convocare per discutere di particolari tematiche.

4. Il Comitato rimane in carica per la durata di cinque anni. Allo scadere del mandato, il Presidente del Consiglio dei ministri provvede a nominare i nuovi membri, sentiti i Ministri competenti e i presidenti delle regioni nei cui territori ricadono le isole minori, di cui al comma 2.

Art. 4.

(Compiti del Comitato)

1. Il Comitato ha i seguenti compiti:

a) valutare, promuovere e coordinare gli obiettivi di sviluppo delle risorse e dei territori delle isole minori elaborati in sede locale;

b) stabilire i criteri di ripartizione del Fondo di cui all'articolo 5;

c) esprimere pareri, proporre indirizzi ed esprimere valutazioni sulle materie oggetto della presente legge e, in particolare, sulle questioni relative alla programmazione degli interventi pubblici in favore delle isole minori.

Art. 5.

(Fondo di sviluppo delle isole minori)

1. Una quota delle risorse del Fondo di sviluppo delle isole minori di cui all'articolo 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è destinata al finanziamento degli interventi previsti dal programma-quadro di cui all'articolo 6 della presente legge.

2. Al fine dell'incremento della dotazione del Fondo di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per gli anni 2018, 2019 e 2020 e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

3. All'onere di cui al comma 2 del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per gli anni 2018, 2019 e 2020 e a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del fondo per il finanziamento di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale, ivi comprese le reti di telecomunicazione e quelle energetiche, istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 6-quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Art. 6.

(Programma-quadro per lo sviluppo delle isole minori)

1. Lo Stato, le regioni nei cui territori ricadono le isole minori e il Comitato, sentita l'ANCIM, concorrono alla definizione di un programma-quadro per lo sviluppo delle isole minori con il quale sono definiti gli obiettivi principali da realizzare per il miglioramento e per lo sviluppo dei territori e delle risorse delle suddette isole, nonché le modalità di coordinamento degli strumenti da adottare per l'attuazione degli interventi.

2. Sulla base del programma-quadro di cui al comma 1 il Comitato predispone il Piano nazionale per la valorizzazione e lo sviluppo delle isole minori, che ha validità triennale ed è aggiornato annualmente con le procedure di cui al citato comma 1.

3. Il Comitato predispone annualmente una relazione dettagliata sullo stato di attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di cui al comma 2, che trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri e alle Commissioni parlamentari competenti per materia.

Art. 7.

(Presìdi di protezione civile)

1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di protezione civile, presso la sede di uno dei comuni delle isole minori, da scegliere previa intesa promossa dalla regione interessata con il predetto comune, è istituito un presidio di protezione civile permanente, cui è preposto il sindaco del medesimo comune.

2. I presìdi istituiti ai sensi del comma 1 svolgono attività di allarme e di soccorso in caso di emergenza e sono dotati di mezzi idonei ai fini dell'espletamento di tali funzioni.

3. Ai presìdi di protezione civile sono, altresì, assegnati compiti di monitoraggio, di prevenzione e di informazione sui rischi presenti nel territorio interessato, nonché di coordinamento con le associazioni e con gli enti eventualmente presenti nel territorio medesimo che prestano servizi di assistenza.

Art. 8.

(Campi di ormeggio attrezzati)

1. Allo scopo di potenziare l'offerta turistica, tenuto conto della necessità di tutelare l'ecosistema delle aeree marine delle isole minori e, in particolare, delle aree protette, i comuni possono istituire campi di ormeggio attrezzati per le unità da diporto autorizzate alla navigazione, sentiti gli enti gestori. I progetti di installazione dei campi di ormeggio sono sottoposti al parere della capitaneria di porto competente, la quale provvede con ordinanza per gli aspetti relativi alla sicurezza.

2. I comuni e gli enti gestori di cui al comma 1 stabiliscono tariffe orarie e giornaliere di stazionamento e destinano i relativi proventi alla copertura delle spese di allestimento e di manutenzione dei campi di ormeggio, nonché alla realizzazione di interventi finalizzati all'incremento della tutela ambientale delle aree in cui ricadono i medesimi campi.

Art. 9.

(Presìdi sanitari di primo soccorso)

1. Allo scopo di garantire una maggiore tutela della salute dei cittadini delle isole minori, nonché dei turisti che si recano presso le medesime isole, nei comuni interessati che ne risultano privi sono istituiti presìdi sanitari permanenti di primo soccorso.

2. I presìdi sanitari di cui al comma 1 sono collegati in rete ai servizi di primo soccorso e di assistenza sanitaria ospedalieri del Servizio sanitario nazionale e dispongono dei mezzi di trasporto necessari all'eventuale trasferimento dei pazienti e dei loro familiari in strutture ospedaliere, compreso l'elisoccorso.

Art. 10.

(Agevolazioni fiscali)

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti delle imprese che hanno insediamenti produttivi nelle isole minori, o che intendono realizzarli, necessari ai fini dell'accesso alle agevolazioni fiscali stabilite dal decreto medesimo.

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N.B. Disegno di legge dichiarato assorbito a seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 497

DISEGNO DI LEGGE DICHIARATO ASSORBITO

Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori marine e lacustri (757)

ARTICOLI DA 1 A 24

Art. 1.

(Oggetto e finalità della legge)

1. La presente legge reca misure per la crescita delle isole minori marine e lacustri, in considerazione del valore unico che esse rappresentano sotto il profilo naturalistico e ambientale, delle tradizioni e delle particolari culture che vi sono conservate, e in applicazione degli articoli 174 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che, nel riconoscimento dei gravi e permanenti svantaggi naturali delle regioni insulari, prevedono la particolare tutela di tali aree insulari, attraverso provvedimenti e normative anche in deroga, per superare gli specifici divari geografici, infrastrutturali, amministrativi e dei servizi rispetto alle aree maggiormente sviluppate.

2. In attuazione dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, nonché degli articoli 1, 16 e 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42, lo Stato, le regioni e i comuni adottano gli interventi necessari per la valorizzazione, lo sviluppo socio-economico, la tutela e la messa in sicurezza del territorio delle isole minori.

3. Gli interventi di cui al comma 2 sono predisposti e attuati, secondo le rispettive competenze, dai comuni delle isole di cui agli allegati A e B, dalle regioni o dagli altri enti territoriali specificatamente preposti dalla legge, rafforzando il concorso e il coinvolgimento dei cittadini residenti, quale presupposto per una corretta applicazione del principio di sussidiarietà, al fine di superare le disparità nell'erogazione dei servizi pubblici fondamentali nonché per implementare le strategie di sviluppo locale e gli investimenti territoriali integrati e di inclusione sociale.

4. Al fine di conservare e promuovere le diversità naturali e culturali ed evitare lo spopolamento anche attraverso il recupero e la promozione del patrimonio storico, artistico e monumentale esistente nonché la valorizzazione delle potenzialità produttive presenti, gli enti locali, anche costituiti in consorzio, gli enti parco e le comunità isolane e di arcipelago, ove esistenti, sono riconosciuti come poli di sviluppo sostenibile ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

5. Le isole minori del territorio nazionale rappresentano un'estensione del territorio regionale di appartenenza. Le regioni e i comuni si impegnano a rimuovere gli ostacoli eventualmente esistenti in conseguenza dell'insularità, al fine di garantire il rispetto del principio di parità di trattamento sancito dall'articolo 3 della Costituzione.

Art. 2.

(Obiettivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle isole minori)

1. Lo Stato, le regioni, i comuni e gli altri enti territoriali interessati, nel rispetto delle rispettive competenze, garantiscono nelle isole di cui agli allegati A e B interventi e adeguati finanziamenti volti a:

a) favorire una buona qualità della vita con particolare attenzione ai servizi essenziali costituzionalmente garantiti, alla tutela della salute e ai servizi sociali, anche mediante l'attivazione in deroga di presidi sanitari speciali, al diritto allo studio e alla formazione professionale, attivando servizi e strutture scolastiche idonei a favorire l'inclusione sociale e combattere la tendenza allo spopolamento;

b) favorire la realizzazione di servizi di telecomunicazioni su banda ultra larga, per la telemedicina, il telelavoro, la teleformazione e l'offerta formativa scolastica;

c) favorire la mobilità sostenibile, tramite:

1) l'incentivazione all'uso di veicoli a basso o nullo impatto ambientale, mediante incentivi agli acquisti di veicoli a combustibili ecologici e la diffusione di punti di distribuzione di energia;

2) interventi per la ciclabilità: estensione della rete di piste ciclabili, bike sharing e servizi annessi;

d) migliorare ed implementare i servizi di trasporto, di rifornimento di combustibili e di beni di prima necessità, nonché i servizi di linee aeree e di navigazione, al fine di garantire la continuità territoriale e di favorire il turismo;

e) promuovere e riqualificare l'offerta turistica, la fruizione e il recupero dei beni culturali e il miglioramento dei servizi pubblici locali;

f) incrementare la produzione di fonti energetiche rinnovabili, compatibilmente con il paesaggio insulare, come mezzo per ridurre i costi delle famiglie e delle attività produttive nonché per la limitazione di emissioni di CO2, anche in attuazione del Patto dei sindaci promosso dalla Commissione europea;

g) adeguare gli strumenti urbanistici vigenti, coniugando l'esigenza di tutela dell'aspetto tradizionale delle isole con i vantaggi e le opportunità derivanti dal progresso tecnologico, in particolare quelli connessi al contenimento energetico e all'impiego delle fonti energetiche rinnovabili;

h) ridurre la produzione e favorire la gestione dei rifiuti attraverso forme di smaltimento, recupero e riciclo autonomo all'interno della stessa isola, per ridurre i costi del servizio e rendere produttivo il sistema;

i) garantire il rifornimento idrico realizzando nuovi impianti e favorendo l'istallazione di impianti di potabilizzazione e di desalinizzazione di recupero delle acque piovane micro e fito depurate, anche valorizzando l'uso di energie rinnovabili;

l) valorizzare i beni culturali, demaniali e ambientali trasferendo, ove necessario, la proprietà dei beni dalle regioni agli enti locali, con i quali sono sottoscritti appositi accordi di valorizzazione;

m) favorire il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente limitando la costruzione di nuove strutture;

n) promuovere e incentivare le attività tipiche di ciascuna isola e la competitività delle piccole e medie imprese (PMI), favorendo i settori dell'artigianato, dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, anche attraverso la riduzione degli oneri finanziari e del costo dei trasporti delle merci, nonché mediante la semplificazione delle procedure burocratiche;

o) favorire la promozione in Italia e all'estero del «marchio delle isole minori d'Italia», già istituito dall'Associazione nazionale dei comuni delle isole minori (ANCIM), al fine della tutela e della valorizzazione dei prodotti agroalimentari tipici di ciascuna isola;

p) attivare presso l'Unione europea le procedure per l'istituzione di zone franche nel territorio delle isole minori, in ottemperanza al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione;

q) prevedere una nuova destinazione delle strutture dismesse o non utilizzate, anche di edilizia carceraria;

r) provvedere alla rideterminazione delle eventuali servitù militari.

Art. 3.

(Strumenti della concertazione per lo sviluppo delle isole minori)

1. Il presidente dell'ANCIM partecipa in qualità di membro alle riunioni della Conferenza Stato-città ed autonomie locali e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. Al fine di assicurare il raccordo istituzionale tra lo Stato e le regioni nel cui territorio sono presenti isole minori, è istituita un'apposita sessione della Conferenza unificata, con la partecipazione del presidente dell'ANCIM e dei rappresentanti delle predette regioni, per la sottoscrizione di un contratto di sviluppo locale nel quale sono definiti gli obiettivi generali e le modalità per il coordinamento tra i diversi livelli istituzionali interessati nel perseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge, anche mediante le opportune semplificazioni in deroga alle ordinarie procedure autorizzatorie, secondo quanto previsto dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

3. Il Documento unico di programmazione isole minori (DUPIM), predisposto dall'ANCIM ai sensi del comma 9, è lo strumento di programmazione degli interventi da realizzare nel territorio delle isole minori. I singoli comuni all'interno dei quali insistono le isole di cui agli allegati A e B concorrono alla sua predisposizione, anche attraverso il coinvolgimento delle rappresentanze delle categorie imprenditoriali, dei lavoratori e dei cittadini, al fine di garantire l'espressione delle istanze correlate allo specifico contesto territoriale di riferimento.

4. Il DUPIM è corredato dei progetti integrati di sviluppo territoriale (PIST), predisposti dai comuni ai sensi del comma 3, che costituiscono lo strumento operativo della programmazione, nei quali sono individuati i singoli progetti da realizzare a valere sui finanziamenti pubblici disposti per il DUPIM e con le ulteriori risorse finanziarie rese disponibili dai medesimi comuni, dagli altri enti territoriali e da soggetti privati.

5. Le regioni nel cui territorio sono presenti isole minori, entro trenta giorni dalla trasmissione dei PIST da parte dei comuni di riferimento, deliberano sulla conformità dei progetti agli obiettivi generali di sviluppo regionali. La delibera regionale costituisce l'atto di adesione della regione alle iniziative previste nel PIST, con contestuale impegno a concorrere al finanziamento delle stesse con risorse proprie nonché con le risorse dei fondi strutturali europei attribuite alle medesime regioni.

6. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato istituzionale per le isole minori, di seguito denominato «Comitato», presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un sottosegretario di Stato appositamente delegato.

7. Il Comitato è un organo paritetico, dalla cui attività non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ed è composto:

a) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri competenti per le problematiche relative alle isole minori, in numero non superiore a sette;

b) dai presidenti delle regioni Campania, Lazio, Liguria, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana e Veneto, nel cui territorio sono presenti isole minori, o da un loro delegato;

c) dal presidente dell'ANCIM e da otto sindaci designati dalla medesima Associazione, in rappresentanza delle regioni Campania, Lazio, Liguria, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana e Veneto.

8. Il Comitato approva il DUPIM e i relativi criteri di riparto per l'erogazione delle risorse ai comuni interessati.

9. L'ANCIM, sulla base delle deliberazioni delle regioni di cui al comma 5, predispone il DUPIM e lo trasmette al Comitato per l'approvazione ai sensi del comma 8.

10. Il DUPIM ha durata settennale, coincidente con la programmazione dei fondi strutturali dell'Unione europea, ed è sottoposto annualmente a verifica e ad eventuale aggiornamento da parte del Comitato, ai sensi del comma 8.

11. In sede di prima applicazione della presente legge, il DUPIM è comunque predisposto per il periodo 2019-2025, in conformità a quanto previsto al comma 10, e può contenere progetti predisposti d'intesa con le competenti istituzioni delle isole di altri Paesi del Mediterraneo, al fine di avviare la definizione di un modello condiviso di sviluppo europeo per le isole minori.

Art. 4.

(Fondo di sviluppo delle isole minori e lacustri)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 della presente legge, la dotazione del Fondo di sviluppo delle isole minori, di cui all'articolo 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementata di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, per il finanziamento degli interventi a favore delle isole di cui agli allegati A e B.

2. Il Fondo è destinato per il 95 per cento a interventi in favore delle isole di cui all'allegato A e per il 5 per cento a interventi in favore delle isole di cui all'allegato B.

3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le ulteriori risorse già stanziate per il finanziamento di interventi per le isole minori di pertinenza dei Ministeri dell'interno, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, che confluiscono nel Fondo di cui al comma 1 per le medesime finalità ivi indicate.

Art. 5.

(Fiscalità di sviluppo)

1. I comuni delle isole di cui agli allegati A e B individuano, in conformità con la normativa dell'Unione europea e della regione di appartenenza, forme di fiscalità di sviluppo con particolare riguardo alla creazione di nuove aziende sostenibili o di attività d'impresa sul territorio isolano che non perseguano l'obiettivo unico del profitto, ma basino la propria attività su valori sociali, etici e ambientali.

2. I comuni delle isole di cui agli allegati A e B possono stabilire e applicare uno o più tributi propri in riferimento a finalità particolari, quali la realizzazione di opere pubbliche o gli investimenti pluriennali in servizi sociali, o in riferimento ad eventi particolari quali l'incremento dei flussi turistici e della mobilità urbana, in base ai criteri stabiliti dagli articoli 2, comma 2, e 12, comma 1, lettera d), della legge 5 maggio 2009, n. 42.

3. I tributi di cui al comma 2:

a) possono essere applicati solo per il periodo necessario all'attuazione del progetto o dei progetti in riferimento ai quali sono istituiti;

b) non possono comunque essere applicati ai soggetti il cui reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) sia inferiore a euro 15.000;

c) prevedono distinte aliquote di applicazione con carattere di progressività, fermo restando che l'aliquota massima non può comunque superare lo 0,5 per cento del reddito imponibile ai fini dell'IRPEF.

Art. 6.

(Fondo per la perequazione infrastrutturale)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della quantificazione dei fondi per la perequazione infrastrutturale, in attuazione dell'articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42, i comuni delle isole di cui agli allegati A e B, d'intesa con le regioni di appartenenza, provvedono alla ricognizione delle proprie dotazioni infrastrutturali delle strutture sanitarie, assistenziali, scolastiche nonché della rete stradale, della rete fognaria, idrica ed elettrica e delle strutture portuali e aeroportuali, ove esistenti.

2. I sindaci dei comuni di cui al comma l, entro i successivi trenta giorni, trasmettono all'ANCIM una relazione sulle risultanze della ricognizione effettuata ai sensi del medesimo comma, comprensiva dei progetti di adeguamento delle infrastrutture, ai fini del loro inserimento nel DUPIM da adottare per il periodo 2019-2025.

3. Le relazioni di cui al comma 2 sono inoltrate dall'ANCIM alla Presidenza del Consiglio dei ministri, per le necessarie valutazioni dei relativi progetti ai fini del riparto delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

Art. 7.

(Censimento del patrimonio storico, artistico, archeologico e monumentale)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della quantificazione del patrimonio storico, artistico, archeologico e monumentale i comuni delle isole di cui agli allegati A e B, d'intesa con le regioni di appartenenza, provvedono alla ricognizione delle emergenze presenti nel proprio territorio.

2. I sindaci dei comuni di cui al comma l, entro i successivi trenta giorni, trasmettono all'ANCIM, al Ministero per i beni e le attività culturali e alle regioni una relazione sulle risultanze della ricognizione effettuata ai sensi del medesimo comma, al fine di definire progetti di recupero e valorizzazione del patrimonio di cui al comma 1.

Art. 8.

(Censimento delle manifestazioni culturali, musicali, religiose, storiche e turistiche)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'elencazione delle manifestazioni culturali, musicali, religiose, storiche e turistiche, i comuni delle isole di cui agli allegati A e B, d'intesa con le regioni di appartenenza, provvedono alla ricognizione delle iniziative presenti nel proprio territorio.

2. I sindaci dei comuni di cui al comma l, entro i successivi trenta giorni, trasmettono all'ANCIM, al Ministero per i beni e le attività culturali, al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e alle regioni una relazione sulle risultanze della ricognizione effettuata ai sensi del medesimo comma, al fine di definire progetti di valorizzazione e promozione del patrimonio di cui al comma 1.

3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i comuni, le regioni e i Ministeri interessati, ciascuno per le proprie competenze, provvedono a pubblicare l'elenco delle manifestazioni di cui al comma 1 che si svolgono nel proprio territorio di competenza e a individuare criteri premiali all'interno dei bandi per l'erogazione di contributi alle medesime manifestazioni.

4. Entro il 31 dicembre di ogni anno i comuni, le regioni e i Ministeri interessati, ciascuno per la propria competenza, verificano gli elenchi e i criteri di cui al comma 3, procedendo alla revisione annuale.

Art. 9.

(Censimento e valorizzazione delle piccole produzioni locali)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della elencazione delle piccole produzioni locali, i comuni delle isole di cui agli allegati A e B, d'intesa con le regioni di appartenenza, provvedono alla ricognizione delle produzioni presenti nel proprio territorio.

2. I sindaci dei comuni di cui al comma l, entro i successivi trenta giorni, trasmettono all'ANCIM, al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e alle regioni una relazione sulle risultanze della ricognizione effettuata ai sensi del medesimo comma, al fine di definire progetti di valorizzazione e promozione delle produzioni di cui al comma 1.

3. Per «piccole produzioni locali» si definiscono i prodotti agricoli di origine animale o vegetale primari o trasformati, destinati all'alimentazione umana, ottenuti presso un'azienda agricola, ittica o di allevamento, destinati, in piccole quantità in termini assoluti, alla somministrazione e alla vendita diretta al consumatore finale nell'ambito della provincia in cui si trova la sede di produzione e delle province contermini.

4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i comuni, le regioni e il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, ciascuno per le proprie competenze, provvedono a pubblicare l'elenco delle piccole produzioni di cui al comma 1 del proprio territorio di competenza e a individuare i criteri di utilizzo del marchio delle isole minori di cui alla lettera o) dell'articolo 2 della presente legge ai fini della promozione dei medesimi prodotti.

5. Entro il 31 dicembre di ogni anno i comuni, le regioni e il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, ciascuno per la propria competenza, verificano gli elenchi e i criteri di cui al comma 3 procedendo alla revisione annuale.

Art. 10.

(Miglioramento e potenziamento delle strutture finalizzate all'incremento e alla diversificazione dell'offerta turistica)

1. Al fine di favorire un più razionale e adeguato utilizzo del patrimonio edilizio esistente nonché una minore occupazione del territorio e per migliorare e potenziare i servizi turistici e alberghieri, i comuni delle isole di cui agli allegati A e B possono autorizzare, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, il cambiamento delle destinazioni d'uso degli immobili, purché non comportino l'aumento di cubatura e rispettino le caratteristiche architettoniche e paesaggistiche tipiche del luogo.

2. Al fine di stabilire le priorità nella determinazione della destinazione d'uso degli immobili di cui al comma 1, i comuni di cui al medesimo comma 1 presentano ai Ministeri competenti un piano avente ad oggetto l'attuale offerta turistica del territorio, la diversificazione per aree di interesse ed una scala di interventi da realizzare con priorità.

3. Al fine di incrementare l'offerta turistica delle isole minori, i Ministeri competenti destinano per ogni esercizio finanziario una somma prelevata dal Fondo di sviluppo delle isole minori per la promozione e valorizzazione del territorio, dei prodotti tipici e dell'offerta turistica.

4. Per le finalità di cui al comma 3, i comuni di cui al comma 1 presentano ai Ministeri competenti, entro il mese di dicembre di ogni anno, adeguati progetti aventi ad oggetto gli interventi relativi all'anno successivo o a una pluralità di anni. I progetti devono evidenziare la stretta correlazione con il potenziale incremento del flusso turistico ed essere muniti del relativo quadro economico. I Ministeri competenti erogano le somme relative ai progetti approvati entro il successivo mese di marzo.

5. I Ministeri competenti, d'intesa con le regioni interessate e con i comuni di cui al comma 1, entro il mese di dicembre di ogni anno verificano il fabbisogno di personale addetto all'accoglienza turistica delle isole minori per l'anno successivo. Al fine di sopperire a eventuali carenze, le stesse amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, organizzano nel territorio delle stesse isole corsi di formazione professionale per operatori turistici, ferme restando le norme sulle guide turistiche ed escursionistiche.

Art. 11.

(Misure per migliorare i servizi sanitari)

1. Lo Stato e le regioni territorialmente competenti garantiscono alla popolazione residente e ai turisti nelle isole di cui all'allegato A il diritto all'assistenza sanitaria locale nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza (LEA). Al fine di garantire l'appropriatezza della presa in carico e la risposta alle emergenze-urgenze, le regioni provvedono alla riorganizzazione dei presidi ospedalieri, ove esistenti.

2. Qualora, a causa della particolarità delle patologie, degli interventi o degli strumenti necessari, non sia possibile provvedere all'assistenza sanitaria locale immediata, è riconosciuto ai residenti nelle isole di cui all'allegato A, in armonia con i parametri esistenti, il diritto al rimborso delle spese sostenute per sottoporsi alle cure presso strutture sanitarie in terraferma nell'ambito della regione di appartenenza, fermo restando quanto già previsto per gli interventi extra-regionali. Le stesse provvidenze sono riconosciute all'accompagnatore, qualora il paziente non sia in grado di spostarsi in autonomia.

3. È garantita nelle isole di cui agli allegati A e B, per l'intero arco di tempo annuale, in proporzione alla popolazione residente e a quella connessa ai flussi turistici, la presenza continuativa di medici di primo soccorso, di infermieri e di apparecchiature di urgenza e di primo intervento.

4. Sono mantenuti i punti nascita presenti nelle isole di cui all'allegato A, anche in deroga alla normativa vigente, implementando adeguatamente le professionalità e le dotazioni strumentali occorrenti, anche al fine di garantire la corretta gestione delle situazioni di maggiore criticità e il trasferimento in sicurezza del neonato che necessiti di interventi particolari in centri di livello avanzato.

5. Le regioni nel cui territorio sono comprese isole di cui all'allegato A promuovono e stabiliscono adeguati collegamenti con centri di eccellenza per diagnosi precoce e il tempestivo intervento sulle patologie gravi, sia in fase prenatale che nell'immediato post partum.

6. Nei comuni delle isole di cui all'allegato A, e in ciascuna isola per i comuni pluri-insulari nonché in ogni area pluri-comunale che insista sullo stesso territorio, è garantita la presenza di presidi territoriali organizzati idonei per la presa in carico del percorso di emergenza-urgenza, per l'erogazione di servizi delle cure primarie e per la gestione territoriale ambulatoriale-domiciliare delle patologie croniche nonché per la presa in carico dei pazienti oncologici e dializzati.

7. Per i medici in servizio nelle isole minori sono previste adeguate opportunità formative e di aggiornamento presso strutture di eccellenza, anche finalizzate a servizi di telemedicina.

8. Al fine di valorizzare le iniziative già e di avviarne di nuove presso le isole minori di cui agli allegati A e B, le amministrazioni interessate adottano le opportune misure per la divulgazione al pubblico e l'implementazione delle pratiche di volontariato attivate con il concorso dei cittadini e delle organizzazioni di volontariato e coordinate dal servizio 118, in considerazione della loro rilevanza quale modello di azione diffusa e capillare per interventi che non necessitano della presenza di personale medico.

Art. 12.

(Misure a sostegno del sistema scolastico)

1. Le regioni territorialmente competenti concordano con lo Stato, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, provvedimenti atti a garantire che al personale direttivo, docente e amministrativo, tecnico e ausiliario di ruolo, che abbia fatto espressa richiesta di servizio in un'istituzione scolastica avente sede in una delle isole di cui all'allegato A e che dimostri di possedere la contestuale residenza e dimora abituale nel territorio dell'isola in cui tale istituzione è situata, sia attribuita la precedenza di nomina nell'ordine delle rispettive graduatorie, nei trasferimenti, nei passaggi di cattedra e negli incarichi a tempo indeterminato.

2. Al personale direttivo, docente e amministrativo, tecnico e ausiliario di ruolo non residente e assunto a tempo determinato ovvero a tempo indeterminato, purché presti effettivo servizio in modo continuativo in istituzioni scolastiche aventi sede nelle isole di cui agli allegati A e B, sono riconosciuti i seguenti ulteriori incentivi:

a) indennità per sede disagiata a titolo di indennizzo per sopperire ai costi degli alloggi e al disagio lavorativo;

b) equiparazione ai residenti ai fini del diritto alla riduzione del costo del biglietto dei trasporti marittimi e terrestri.

3. Al fine di garantire la continuità del servizio, nei periodi in cui le avverse condizioni meteorologiche non consentono al personale pendolare di essere presente con continuità, gli incentivi di cui al comma 2 sono concessi al personale ivi indicato che dimostri di stabilire il proprio domicilio nel territorio insulare per il periodo di espletamento del servizio.

4. Nelle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 gli incarichi per le supplenze brevi sono conferiti prioritariamente al personale inserito nelle graduatorie d'istituto.

5. I comuni delle isole di cui agli allegati A e B favoriscono l'integrazione di cooperative didattiche e di altre forme associative o consortili locali a supporto dell'attività scolastica.

6. Al fine di garantire il diritto allo studio di studenti residenti in zone geograficamente disagiate, le regioni riconoscono la possibilità di mantenere la personalità giuridica alle istituzioni scolastiche presenti nelle isole e in arcipelaghi di isole di cui all'allegato A, anche con un numero inferiore a 400 studenti, qualora non siano presenti altre istituzioni formative o loro presidi nelle isole vicine.

Art. 13.

(Presidi permanenti di protezione civile)

1. In attuazione del protocollo d'intesa sottoscritto in data 5 ottobre 2012 tra il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e l'ANCIM, al fine di assicurare l'efficacia e l'efficienza degli interventi di protezione civile con particolare riferimento alla gestione delle specifiche tipologie di rischio e allo svolgimento delle attività di protezione civile connesse con la previsione, prevenzione e gestione delle emergenze, sono istituiti presso i comuni delle isole di cui all'allegato A, d'intesa con la regione territorialmente competente, presidi permanenti di protezione civile, cui è preposto il sindaco del comune interessato.

2. Per la gestione del presidio di cui al comma 1, con particolare riferimento alle attività di prevenzione e di previsione, il sindaco del comune interessato può istituire un apposito organismo consultivo, con la partecipazione di rappresentanti di tutti i soggetti, pubblici e privati, operanti nel presidio stesso, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Per favorire il tempestivo intervento in caso di catastrofi e in attesa degli appositi finanziamenti statali disposti per le medesime finalità, i comuni delle isole di cui all'allegato A prevedono la costituzione di un fondo per le emergenze, che è reintegrato a valere sui predetti finanziamenti statali di cui all'articolo 4.

4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni delle isole di cui all'allegato A che non vi abbiano ancora provveduto predispongono il piano di messa in sicurezza, avvalendosi della collaborazione del Dipartimento della protezione civile e della regione competente.

Art. 14.

(Accordi di collaborazione e convenzioni con università e istituti di credito)

1. Al fine di valorizzare le sinergie culturali e l'elaborazione di progetti e di favorire l'innovazione tecnologica nelle isole minori, lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e i comuni aventi sede nelle isole di cui all'allegato A, singoli o associati, adottano iniziative per definire appositi accordi o intese con università e istituti di ricerca, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche predisponendo elaborazioni progettuali per interventi pubblici necessari al superamento delle sperequazioni infrastrutturali individuate.

2. Al fine di favorire l'integrazione e la sinergia nella programmazione, nello sviluppo economico e nell'occupazione, i comuni aventi sede nelle isole di cui all'allegato A attivano, previa indizione di bandi di evidenza pubblica, accordi con istituti di credito che dichiarino la disponibilità a supportare l'azione del comune e del tessuto produttivo locale procedendo a valutazione delle iniziative, proposte dai privati per le predette finalità, con criteri basati non su una mera valutazione creditizia ma sull'efficacia dell'intervento ai fini del progetto di sviluppo individuato nel DUPIM e asseverato dalle regioni.

Art. 15.

(Misure relative ai trasporti locali)

1. In considerazione della rilevanza prioritaria del trasporto marittimo da e per le isole minori e lacustri, per garantire la continuità territoriale con la terraferma, ai fini del miglioramento dei relativi collegamenti nonché di garanzia della continuità del servizio, le regioni territorialmente competenti esercitano compiti di monitoraggio dei servizi e di vigilanza in caso di eventuali sospensioni o interruzioni, al fine di verificare che esse siano causate da ragioni effettive di eccezionalità e indifferibilità, adottando le misure sanzionatorie definite dalle medesime regioni qualora la suddetta verifica abbia dato esito negativo.

2. Le regioni territorialmente competenti definiscono altresì un piano di messa in sicurezza dei porti e degli approdi nelle isole di cui agli allegati A e B. I progetti di adeguamento delle infrastrutture portuali e aeroportuali adottati a seguito delle procedure di ricognizione di cui all'articolo 6 costituiscono opere prioritarie ai fini del loro inserimento nel DUPIM per il periodo 2019-2025, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 6, nonché per il conferimento delle risorse dei fondi strutturali dell'Unione europea per il medesimo periodo.

3. Le regioni bandiscono le gare per l'affidamento minimo quinquennale del servizio pubblico di collegamento marittimo, anche notturno, da e per le isole minori per merci e passeggeri, con tariffa unica rivolta all'universalità dei passeggeri. Nella determinazione della tariffa, il costo finale deve essere parametrato a quello medio di un tratto autostradale corrispondente al braccio di mare da coprire.

4. Le regioni territorialmente competenti adottano ogni opportuno provvedimento finalizzato all'allineamento dei prezzi medi praticati nella regione medesima:

a) dei costi del carburante avio nelle strutture aeroportuali;

b) delle tariffe per il trasporto del gas a mezzo nave;

c) del costo del carburante per autotrazione.

Art. 16.

(Prevenzione e composizione dei conflitti e riduzione del contenzioso giurisdizionale)

1. Al fine di ridurre il contenzioso giurisdizionale nelle isole minori di cui all'allegato A e di promuovere il ricorso alle modalità di soluzione alternativa delle controversie, le regioni territorialmente competenti perseguono obiettivi di pacificazione sociale e di composizione non conflittuale delle controversie, favorendo il ricorso alla mediazione e garantendo un'equilibrata relazione tra mediazione e procedimento giudiziario, in ottemperanza alla direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, e al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

2. Le regioni e i comuni competenti promuovono il ricorso alla mediazione inserendo, nei contratti in cui è parte il comune, la clausola di mediazione, quale strumento già previsto dal diritto europeo e nazionale per dirimere preventivamente le controversie componendo il conflitto, attuale o potenziale, mediante un nuovo equilibrio collaborativo tra le parti.

3. Le regioni e i comuni competenti possono stipulare convenzioni con organismi di mediazione accreditati presso il Ministero della giustizia al fine di assicurare ogni possibile riduzione dei costi pubblici nel rispetto dei princìpi di trasparenza, legalità, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

4. La mediazione di cui al presente articolo è esperita senza pregiudizio per gli ordinari percorsi giudiziari, con l'obiettivo di temperare, prevenire e ridurre i conflitti e i connessi oneri finanziari, commerciali e sociali ad essi direttamente collegati, contribuendo alla pacificazione dei rapporti sociali nelle isole, laddove l'isolamento e gli spazi ristretti li rendono maggiormente a rischio.

Art. 17.

(Piano per l'assetto idrogeologico)

1. Ai fini della tutela dell'incolumità fisica dei residenti e dei visitatori e della salvaguardia del patrimonio naturalistico, turistico ed economico delle isole di cui agli allegati A e B, le regioni territorialmente competenti garantiscono interventi immediati e mirati al ripristino delle condizioni minime di sicurezza relative ai piani per l'assetto idrogeologico, in accordo con i comuni competenti e le comunità isolane.

Art. 18.

(Gestione dei rifiuti)

1. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti, i comuni delle isole di cui agli allegati A e B, anche usufruendo del contributo di sbarco di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, favoriscono la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti in modo compatibile con le esigenze di tutela ambientale, paesaggistica e sanitaria, attraverso:

a) il reimpiego e il riciclaggio;

b) le altre forme di recupero per ottenere materia prima secondaria dai rifiuti;

c) l'adozione di misure economiche e la previsione di condizioni di appalto che prescrivano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;

d) l'incentivazione del compostaggio domestico, di prossimità e di comunità.

2. I comuni di cui al comma 1 che realizzano progetti compatibili con le finalità di cui allo stesso comma 1 hanno diritto a beneficiare del contributo annuale pari al 50 per cento dei costi di trasporto marittimo e lacustre effettivamente sostenuti, a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 4.

Art. 19.

(Sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare)

1. Al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e di favorire il riutilizzo degli imballaggi usati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei comuni delle isole di cui agli allegati A e B si applica, in via sperimentale, il sistema del vuoto a rendere su cauzione per ogni imballaggio contenente birra o acqua minerale servito al pubblico da alberghi e residenze di villeggiatura, ristoranti, bar e altri locali pubblici.

2. Ai fini di cui al comma 1, al momento dell'acquisto dell'imballaggio l'utente versa una cauzione con diritto di ripetizione della stessa al momento della restituzione dell'imballaggio usato.

3. Nella determinazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, i comuni di cui al comma 1 prevedono agevolazioni per le utenze commerciali che vi sono tenute e per quelle che decidono di utilizzare imballaggi per la distribuzione di bevande al pubblico applicando il sistema del vuoto a rendere su cauzione.

4. Con accordo da adottare in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con la partecipazione del presidente dell'ANCIM e dei presidenti delle regioni nel cui territorio sono presenti isole minori e lacustri, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità della sperimentazione di cui al presente articolo, anche con riferimento all'applicazione di incentivi e penalizzazioni.

5. All'esito favorevole della sperimentazione, il sistema di restituzione di cui al presente articolo è progressivamente applicato, in via sperimentale, anche ad ogni altra tipologia di imballaggio contenente liquidi.

Art. 20.

(Demanio regionale e riserve naturali)

1. Le regioni territorialmente competenti trasferiscono ai comuni delle isole di cui agli allegati A e B la gestione dei beni del demanio regionale, anche marittimo, che insistono sui rispettivi territori, ivi compresa la competenza al rilascio dei titoli concessori e autorizzativi.

2. Le entrate derivanti dalla gestione dei beni demaniali trasferita ai sensi del comma 1 sono riservate nella misura del 50 per cento ai comuni gestori per gli interventi di bonifica e manutenzione ordinaria.

3. In conformità alle normative regionali, la gestione delle riserve naturali e dei parchi di competenza regionale compresi nel territorio delle isole di cui agli allegati A e B può essere affidata ai comuni competenti per territorio, i quali vi provvedono direttamente o attraverso soggetti giuridici all'uopo istituiti. Le risorse necessarie sono a carico del bilancio regionale e da questo trasferite ai gestori.

Art. 21.

(Piano di incentivazione per la produzione di energia da fonti rinnovabili)

1. Le regioni territorialmente competenti, sentiti i comuni delle isole di cui agli allegati A e B, predispongono, di concerto con la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio competente per territorio, un piano per incentivare la produzione di energia da fonti rinnovabili fino al 100 per cento del fabbisogno energetico.

2. Il piano di cui al comma 1 tiene conto, al fine del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica all'installazione di impianti da fonti rinnovabili, dell'interesse primario della tutela del paesaggio, della salubrità dell'ambiente e della salute dei cittadini delle isole, garantito altresì dalla produzione di energia non inquinante.

Art. 22.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative disposizioni di attuazione.

Art. 23.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4 della presente legge, valutato in 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

Art. 24.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

________________

N.B. Disegno di legge dichiarato assorbito a seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 497

DISEGNO DI LEGGE DICHIARATO ASSORBITO

Misure per lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione delle isole minori e delle isole lagunari e lacustri (776)

ARTICOLI DA 1 A 20

Capo I

OGGETTO E FINALITÀ

Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge reca misure per la crescita delle isole minori, nonché delle isole lacustri e lagunari abitate, in considerazione del valore unico che esse rappresentano sotto il profilo naturalistico e ambientale, delle tradizioni e delle particolari culture che vi sono conservate, e in applicazione degli articoli 174 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che, nel riconoscimento dei gravi e permanenti svantaggi naturali delle regioni insulari, prevedono la particolare tutela di tali regioni, attraverso provvedimenti e normative anche in deroga, per superare gli specifici divari geografici, infrastrutturali, amministrativi e dei servizi rispetto alle regioni maggiormente sviluppate.

2. In attuazione dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, nonché degli articoli 1, 16 e 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42, lo Stato adotta gli interventi necessari per la valorizzazione, lo sviluppo socio-economico, la tutela e la messa in sicurezza del territorio delle isole minori, nonché delle isole lacustri e lagunari abitate.

3. Gli interventi di cui al comma 2 sono predisposti e attuati dai comuni delle isole minori di cui all'allegato A, nonché dai comuni delle isole lacustri e lagunari abitate, in sinergia e d'intesa con le regioni interessate, sentiti gli altri enti territoriali costituiti nell'ambito delle isole minori, in base alle rispettive competenze, anche mediante il concorso e il coinvolgimento dei cittadini residenti, quale presupposto per una corretta applicazione del principio di sussidiarietà, al fine di superare le disparità nell'erogazione dei servizi pubblici fondamentali nonché per implementare le strategie di sviluppo locale e gli investimenti territoriali integrati e di inclusione sociale.

4. Nella predisposizione degli interventi di cui al comma 2, lo Stato, le regioni, i comuni e gli altri enti territoriali si attengono ai princìpi della semplificazione amministrativa, anche in deroga alle normative vigenti, e del rafforzamento della capacità istituzionale, amministrativa e fiscale, in quanto strumenti idonei a realizzare un modello di sviluppo effettivamente rispondente alle specifiche necessità delle isole minori, basato sulla valorizzazione dei territori e delle loro specificità nonché sul riordino e la semplificazione delle competenze dei soggetti istituzionali coinvolti.

5. I comuni delle isole minori, di cui all'allegato A, e delle isole di cui all'allegato B, nonché gli enti parco e le comunità insulari e di arcipelago, ove istituiti, sono riconosciuti come poli per lo sviluppo sostenibile, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Capo II

MISURE PER LO SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DELLE ISOLE MINORI

Art. 2.

(Interventi per lo sviluppo e la valorizzazione delle isole minori)

1. Gli interventi di cui all'articolo 1, commi da 2 a 4, relativi alle isole minori sono volti al perseguimento dei seguenti obiettivi:

a) contenere la tendenza allo spopolamento, migliorando la qualità della vita con riferimento alla tutela della salute, ai servizi sociali, al diritto allo studio e alla formazione professionale, in quanto servizi fondamentali alla persona garantiti dalla Costituzione, nonché all'implementazione delle dotazioni infrastruttrali, materiali ed immateriali, anche al fine della creazione di nuova occupazione e dello sviluppo sostenibile;

b) attivare nelle isole minori servizi di telecomunicazioni su banda larga, per la telemedicina, il telelavoro, la teleformazione e l'offerta formativa scolastica;

c) favorire la mobilità sostenibile, tramite:

1) l'incentivazione all'uso di veicoli a basso o nullo impatto ambientale mediante incentivi agli acquisti di veicoli a combustibili ecologici e la diffusione di punti di distribuzione di energia;

2) interventi per la ciclabilità: estensione della rete di piste ciclabili, bike sharing e servizi annessi;

d) migliorare e implementare i servizi di trasporto, di rifornimento di combustibili e di beni di prima necessità, nonché i servizi di linee aeree e di navigazione, al fine di garantire la continuità territoriale e di favorire il turismo;

e) riconoscere ai comuni di cui all'allegato A, aderenti al Patto dei Sindaci per il clima e l'energia promosso dalla Commissione europea, anche in attuazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 marzo 2012, in materia di fonti rinnovabili di energia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 2 aprile 2012, la potestà di regolamentare la presenza di mezzi di locomozione adeguati alle infrastrutture stradali, anche con riferimento alla capienza di tali mezzi e al loro impatto ambientale in aree territoriali di limitata dimensione quali quelle delle isole minori;

f) incrementare la produzione di fonti energetiche rinnovabili, ferma restando la loro compatibilità paesaggistica, al fine di ridurre i costi energetici per le famiglie e per le attività produttive;

g) ridurre la produzione e favorire la gestione, lo smaltimento e il riciclo dei rifiuti, attivando, ove possibile, sistemi di smaltimento integrale sul territorio delle isole minori stesse, a fini di riduzione dei costi e di incremento di produttività del sistema;

h) garantire il rifornimento idrico, mediante la realizzazione di nuove infrastrutture dalla terraferma, nelle isole che ne sono sprovviste, nonché l'installazione di impianti di potabilizzazione e di desalinizzazione;

i) valorizzare i beni culturali e infrastrutturali, di proprietà statale e regionale, allocati nelle isole minori, anche trasferendone la proprietà agli enti locali, su richiesta di questi, e sottoscrivendo appositi accordi di valorizzazione;

l) favorire il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio, anche al fine di limitare la costruzione di nuove strutture;

m) promuovere e riqualificare l'offerta turistica, la fruizione e il recupero dei beni culturali e il miglioramento dei servizi pubblici locali, prevedendo per i comuni la facoltà di destinare a tali scopi il gettito derivante dal contributo di sbarco di cui al comma 3-bis dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

n) promuovere e incentivare le attività tipiche di ciascuna isola, favorendo la competitività delle piccole e medie imprese, con particolare riguardo ai settori dell'artigianato, della produzione agricola, della pesca e dell'acquacoltura, anche prevedendo la riduzione degli oneri finanziari e dei costi di trasporto delle merci nonché la semplificazione delle procedure burocratiche;

o) favorire la promozione, in Italia e all'estero, del marchio delle isole minori d'Italia, già istituito dall'Associazione nazionale comuni isole minori (ANCIM), al fine della tutela e della valorizzazione dei prodotti agroalimentari tipici di ciascuna isola;

p) attivare presso l'Unione europea le procedure per l'istituzione di zone franche nel territorio delle isole minori, in ottemperanza al regolamento (UE) n. 952/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione;

q) promuovere nuove destinazioni delle strutture di edilizia carceraria dismesse o non utilizzate;

r) rideterminare le servitù militari;

s) salvaguardare la flora e la fauna locali.

Art. 3.

(Comitato istituzionale per le isole minori)

1. È istituito presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Comitato istituzionale per le isole minori, di seguito denominato «Comitato», presieduto dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie o da un sottosegretario di Stato appositamente delegato.

2. Il Comitato è un organo paritetico ed è composto:

a) dai presidenti delle regioni Campania, Lazio, Liguria, Puglia, Sardegna, Sicilia e Toscana, nel cui territorio sono presenti isole minori, o da un loro delegato;

b) dal presidente dell'ANCIM.

3. Il Comitato svolge le seguenti funzioni:

a) istruire i provvedimenti concernenti le isole minori, al fine della loro sottoposizione alla Conferenza Stato-città e autonomie locali e alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

b) procedere all'approvazione del Documento unico di programmazione isole minori (DUPIM), predisposto ai sensi dell'articolo 4 della presente legge, e dei relativi criteri di riparto per l'erogazione delle risorse ai comuni interessati;

c) monitorare gli effetti degli interventi adottati nel DUPIM, procedendo a una verifica annuale del medesimo documento anche al fine di eventuali riprogrammazioni e integrazioni;

d) procedere alle eventuali revoche dei finanziamenti disposti con il DUPIM, su proposta dell'ANCIM, adottata d'intesa con i sindaci dei comuni interessati.

4. Il Comitato scientifico dell'ANCIM espleta funzioni di supporto per lo svolgimento dell'attività istruttoria di cui al comma 3, lettera a).

Art. 4.

(Strumenti della concertazione per lo sviluppo delle isole minori)

1. Il presidente dell'ANCIM partecipa in qualità di componente alle riunioni della Conferenza Stato-città ed autonomie locali e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, quando siano all'esame della Conferenza argomenti di interesse delle isole minori di cui all'allegato A.

2. Al fine di assicurare il raccordo istituzionale tra lo Stato e le regioni nel cui territorio sono presenti isole minori, è istituita un'apposita sessione della Conferenza unificata, con la partecipazione del presidente dell'ANCIM e dei rappresentanti delle predette regioni, per la sottoscrizione di un contratto di sviluppo locale nel quale sono definiti gli obiettivi generali e le modalità per il coordinamento tra i diversi livelli istituzionali interessati al perseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge, anche mediante le opportune semplificazioni in deroga alle ordinarie procedure autorizzatorie, secondo quanto previsto dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

3. Il DUPIM è lo strumento di programmazione degli interventi da realizzare nel territorio delle isole minori. I singoli comuni concorrono alla sua predisposizione, anche attraverso il coinvolgimento delle rappresentanze delle categorie imprenditoriali, dei lavoratori e dei cittadini, al fine di garantire l'espressione delle istanze correlate allo specifico contesto territoriale di riferimento.

4. Il DUPIM è corredato dei progetti integrati di sviluppo territoriale (PIST), predisposti dai comuni ai sensi del comma 3, che costituiscono lo strumento operativo della programmazione, nei quali sono individuati i singoli progetti da realizzare a valere sui finanziamenti pubblici disposti per il DUPIM e con le ulteriori risorse finanziarie rese disponibili dai medesimi comuni, dagli altri enti territoriali e da soggetti privati.

5. Le regioni nel cui territorio sono presenti isole minori, entro trenta giorni dalla trasmissione dei PIST da parte dei comuni di riferimento, deliberano sulla conformità dei progetti agli obiettivi generali di sviluppo regionali. La delibera regionale costituisce l'atto di adesione della regione alle iniziative previste nel PIST, con contestuale impegno a concorrere al loro finanziamento con risorse proprie nonché con le risorse dei fondi strutturali europei attribuite alle medesime regioni.

6. L'ANCIM, sulla base delle deliberazioni delle regioni di cui al comma 5, predispone il DUPIM e lo trasmette al Comitato per l'approvazione ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b).

7. Il DUPIM ha durata settennale, coincidente con la programmazione dei fondi strutturali dell'Unione europea, ed è sottoposto annualmente a verifica e a eventuale aggiornamento da parte del Comitato, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera c).

8. In sede di prima applicazione della presente legge, il DUPIM è comunque predisposto per il periodo 2018-2024, in conformità a quanto previsto al comma 7, e può contenere progetti predisposti d'intesa con le competenti istituzioni delle isole di altri Paesi del Mediterraneo, al fine di avviare la definizione di un modello condiviso di sviluppo europeo per le isole minori.

Art. 5.

(Incremento della dotazione del Fondo di sviluppo delle isole minori)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 della presente legge, la dotazione del Fondo di sviluppo delle isole minori, di cui all'articolo 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è stabilita nell'importo di 40 milioni di euro annui a decorrere dal 2019.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le ulteriori risorse già stanziate per il finanziamento di interventi per le isole minori di pertinenza dei Ministeri dell'interno, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, della salute, dei trasporti, che devono confluire nel Fondo di cui al comma 1 per favorire una programmazione integrata come disciplinato anche dai regolamenti comunitari.

3. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono integralmente destinate al finanziamento degli interventi inseriti nel DUPIM, per essere ripartite tra i comuni destinatari dei medesimi interventi, sulla base dei criteri stabiliti dal Comitato ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b).

Art. 6.

(Fiscalità di sviluppo)

1. Con accordo sancito in sede di Conferenza unificata, convocata e integrata ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, della presente legge, sono individuate, in conformità con le norme dell'Unione europea e in attuazione dei princìpi di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, le forme di fiscalità di sviluppo che le regioni competenti, d'intesa con i comuni di cui all'allegato A, possono applicare nel territorio dei medesimi comuni.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica, in quanto compatibile con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano che non abbiano già adottato proprie disposizioni in materia di fiscalità di sviluppo, in attuazione dell'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

3. Ai sensi e per gli effetti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, i confini politici che racchiudono i territori dei comuni di Lampedusa e Pantelleria non costituiscono linea doganale e i territori ivi racchiusi sono ricompresi tra i territori extra-doganali e sono esclusi dal territorio dello Stato.

4. Ai territori extra-doganali dei comuni di Lampedusa e Pantelleria si applicano le disposizioni di cui alla legge 1° novembre 1973, n. 762, nonché ogni disposizione in materia di agevolazioni fiscali applicabile al territorio extra-doganale di Livigno.

Art. 7.

(Perequazione infrastrutturale)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni delle isole di cui all'allegato A, d'intesa con le regioni di appartenenza, procedono alla puntuale ricognizione delle strutture scolastiche, sanitarie e assistenziali nonché delle reti stradali, fognarie, idriche ed elettriche e delle installazioni portuali e aeroportuali, ove esistenti.

2. I sindaci dei comuni di cui al comma l, entro i successivi trenta giorni, trasmettono all'ANCIM una relazione sulle risultanze della ricognizione effettuata ai sensi del medesimo comma, comprensiva dei progetti di adeguamento delle infrastrutture, ai fini del loro inserimento nel DUPIM da adottare per il periodo 2018-2024.

3. Le relazioni di cui al comma 2 sono inoltrate dall'ANCIM alla Presidenza del Consiglio dei ministri, per le necessarie valutazioni dei relativi progetti ai fini del riparto delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

Art. 8.

(Misure per il potenziamento dei servizi sanitari)

1. Con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con la partecipazione del presidente dell'ANCIM e dei presidenti delle regioni nel cui territorio sono presenti isole minori, sono adottate le misure per il potenziamento e la riorganizzazione delle attività dei presìdi sanitari e dei presìdi ospedalieri, ove esistenti, idonee a garantire l'efficienza e l'appropriatezza degli interventi di presa in carico e di risposta alle emergenze-urgenze nelle isole minori, al fine della loro fruizione sia nelle condizioni di normale presenza stanziale, sia nelle situazioni di sovraffollamento determinato dalle presenze turistiche.

2. L'accordo di cui al comma 1 deve prevedere:

a) interventi atti a garantire, in termini proporzionali rispetto alla popolazione stabilmente residente e rispetto alla popolazione temporanea derivante dai flussi turistici, la presenza costante nei presìdi sanitari e ospedalieri delle isole minori di personale medico e infermieristico di comprovata esperienza negli interventi di primo soccorso, nonché di apparecchiature per il primo intervento e per le diagnosi d'urgenza;

b) anche in deroga alla normativa vigente, il mantenimento dei punti nascita esistenti, con adeguata disponibilità di personale e di dotazioni strumentali, al fine di garantire la corretta gestione dell'assistenza prenatale e neonatale, con particolare riferimento alle situazioni di criticità per le quali deve essere altresì garantita la disponibilità, mediante specifici protocolli di intesa, di mezzi per il trasferimento in sicurezza presso centri di eccellenza per diagnosi precoci e per interventi di emergenza sulle patologie gravi, prenatali e post-partum;

c) la disponibilità, presso ciascun comune delle isole minori, di presìdi territoriali organizzati per la presa in carico dei percorsi di emergenza-urgenza, per l'erogazione dei servizi di cure primarie e per la gestione ambulatoriale e domiciliare delle patologie croniche, ivi compresa la presa in carico di pazienti oncologici e dializzati;

d) la possibilità di effettuare nell'isola le visite sanitarie e gli esami di controllo specialistico, presso i presìdi sanitari e le strutture ospedaliere ove esistenti, con cadenze prestabilite e correlate alle diverse necessità conseguenti alle esigenze dei cittadini stabilmente residenti e alle situazioni di sovraffollamento conseguenti ai flussi turistici;

e) qualora, a causa della particolarità delle patologie, degli interventi o degli strumenti necessari, non sia possibile provvedere all'assistenza locale immediata, il riconoscimento agli abitanti delle isole minori del diritto al rimborso delle spese sostenute in armonia dei parametri esistenti per sottoporsi alle cure presso strutture sanitarie in terraferma all'interno della regione di appartenenza, fermo restando quanto già previsto per gli interventi extra-regionali. Le stesse provvidenze sono riconosciute a un accompagnatore, qualora il paziente non sia in grado di spostarsi in autonomia;

f) l'effettuazione, con cadenza periodica, di appositi interventi per la formazione e l'aggiornamento del personale medico in servizio presso le isole minori, finalizzati in particolare alla corretta pratica della telemedicina, anche con l'eventuale periodica applicazione presso strutture di eccellenza.

3. Al fine di valorizzare le iniziative già in essere presso le isole minori, con il medesimo accordo di cui al comma 1 sono adottate le misure per la divulgazione al pubblico e l'implementazione delle pratiche di volontariato attivate con il concorso dei cittadini e delle organizzazioni di volontariato e coordinate dal servizio 118, nel riconoscimento della loro rilevanza quale modello di azione diffusa e capillare per interventi che non necessitano della presenza di personale medico.

Art. 9.

(Misure per il potenziamento del sistema di istruzione)

1. In deroga alle disposizioni vigenti in materia di organizzazione del sistema di istruzione, al fine di preservare l'autonomia delle istituzioni scolastiche delle isole minori anche in riferimento alla loro struttura dimensionale, nonché al fine di assicurare la stabilità degli organici del personale scolastico delle isole minori, presso ciascuna delle predette istituzioni scolastiche sono istituiti l'organico funzionale di istituto e la graduatoria di istituto.

2. Accede alla graduatoria di istituto il personale direttivo, docente e amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) di ruolo che presenta apposita richiesta all'ufficio scolastico regionale territorialmente competente, corredata della documentazione da cui risultino la residenza e la contestuale dimora nel territorio dell'isola nella quale è ubicata l'istituzione scolastica indicata nella richiesta. Il predetto personale è nominato in servizio presso l'istituzione scolastica indicata, con precedenza rispetto al personale collocato nella medesima graduatoria nazionale; il medesimo personale mantiene altresì titolo preferenziale nelle procedure di trasferimento e di passaggio di cattedra, all'interno degli istituti insulari, nonché di attribuzione degli incarichi a tempo indeterminato.

3. Al fine di garantire la continuità del servizio, nel periodo in cui le avverse condizioni meteorologiche non consentano al personale pendolare di essere presente con continuità, al personale direttivo, docente e ATA che non sia in possesso dei requisiti di cui al comma 2 e che presti effettivo servizio presso le istituzioni scolastiche di cui al comma 1 in modo continuativo, a tempo indeterminato o per supplenze brevi, sono attribuiti i seguenti benefici:

a) il servizio prestato, anche presso diverse classi negli istituti di istruzione di ogni ordine e grado, è valutato in misura doppia;

b) è conferita una specifica indennità per sede disagiata, da definire con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

c) sono concesse le medesime agevolazioni attribuite ai cittadini residenti nelle isole minori in materia di riduzione dei titoli di viaggio per i trasporti marittimi, aerei e terrestri.

4. Nelle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 gli incarichi per le supplenze brevi sono conferiti prioritariamente al personale inserito nella graduatoria di istituto.

Art. 10.

(Misure per il potenziamento del sistema dei trasporti)

1. In considerazione della rilevanza prioritaria del trasporto marittimo da e per le isole minori per garantire la continuità territoriale con la terraferma, ai fini del miglioramento dei relativi collegamenti in termini di efficacia ed economicità nonché di garanzia della continuità del servizio, le regioni territorialmente competenti esercitano compiti di monitoraggio dei servizi e di vigilanza in caso di eventuali sospensioni o interruzioni, al fine di verificare che esse siano causate da ragioni effettive di eccezionalità e indifferibilità, adottando le misure sanzionatorie definite dalle medesime regioni qualora la suddetta verifica abbia dato esito negativo.

2. Al fine di potenziare i servizi di trasporto da e per le isole minori e di garantire la continuità territoriale con la terraferma, le risorse del fondo per il trasporto pubblico locale istituito dall'articolo l, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, da destinare all'acquisto di elicotteri per garantire il collegamento con le isole minori ai sensi della lettera c-bis) del citato articolo 1, comma 1031, sono erogate direttamente ai comuni di cui all'allegato A della presente legge, per essere destinate alla acquisizione e alla gestione di una dotazione di elicotteri da utilizzare per il servizio di trasporto, con particolare riferimento al trasporto in caso di emergenze-urgenze.

3. Il servizio di trasporto con elicotteri, di cui al comma 2, è affidato in gestione dai comuni mediante apposito bando di gara per l'aggiudicazione. Nel bando è previsto un titolo preferenziale per le cooperative giovanili costituite nel rispetto della normativa vigente.

4. I progetti di adeguamento delle infrastrutture portuali e aeroportuali, adottati a seguito delle procedure di ricognizione, costituiscono opere prioritarie ai fini del loro inserimento nel DUPIM per il periodo 2018-2024, nonché per il conferimento delle risorse dei fondi strutturali dell'Unione europea per il medesimo periodo.

5. Le regioni territorialmente competenti adottano opportuni provvedimenti finalizzati all'allineamento dei prezzi medi praticati nella regione medesima:

a) dei costi del carburante avio nelle strutture aeroportuali;

b) delle tariffe per il trasporto del gas a mezzo nave;

c) del costo del carburante per autotrazione.

Art. 11.

(Presìdi permanenti di protezione civile)

1. In attuazione del protocollo d'intesa sottoscritto in data 5 ottobre 2012 tra il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e l'ANCIM, al fine di assicurare l'efficacia e l'efficienza degli interventi di protezione civile con particolare riferimento alla gestione delle specifiche tipologie di rischio e allo svolgimento delle attività di protezione civile connesse con la previsione, prevenzione e gestione delle emergenze, sono istituiti presso i comuni di cui all'allegato A della presente legge, d'intesa con la regione territorialmente competente, presìdi permanenti di protezione civile, cui è preposto il sindaco del comune interessato.

2. Per la gestione dei presìdi di cui al comma 1, con particolare riferimento alle attività di previsione e prevenzione delle emergenze, il sindaco può istituire un apposito comitato consultivo, con la partecipazione dei rappresentanti dei soggetti istituzionali coinvolti, della cittadinanza attiva e del volontariato locale.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni di cui all'allegato A che non vi abbiano ancora provveduto predispongono gli strumenti di pianificazione di protezione civile, con particolare riferimento agli interventi di prima urgenza e di messa in sicurezza, avvalendosi della collaborazione del Dipartimento della protezione civile e della regione territorialmente competente. I comuni provvedono altresì alla costituzione di un fondo per le emergenze, da utilizzare per l'attivazione di interventi urgenti e di prima necessità in caso di calamità naturali, che è reintegrato a valere sugli stanziamenti successivamente disposti dallo Stato per le medesime finalità.

Art. 12.

(Riduzione del contenzioso giurisdizionale. Case della giustizia)

1. Al fine di incentivare nel territorio delle isole minori il ricorso alle modalità di risoluzione alternativa delle controversie, nell'ottica della riduzione del contenzioso giurisdizionale, anche in deroga alle disposizioni in materia di revisione degli uffici e delle circoscrizioni giudiziarie adottate in attuazione della delega di cui alla legge 14 settembre 2011, n. 148, nei comuni di cui all'allegato A ove ha sede il giudice di pace è istituita la «casa della giustizia».

2. Presso le case della giustizia è insediato l'ufficio del mediatore-conciliatore, scelto tra i magistrati in quiescenza che abbiano dichiarato la propria disponibilità, con il compito di raccogliere e valutare le domande di mediazione per la conciliazione di una controversia, presentate da soggetti pubblici e privati. Al mediatore-conciliatore non sono dovuti rimborsi, compensi o altri emolumenti comunque denominati.

3. Il mediatore-conciliatore, in accordo con le parti richiedenti la mediazione, assegna il procedimento a un mediatore in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180. Il procedimento si svolge presso la casa della giustizia. Le spese di viaggio e di soggiorno eventualmente sostenute dal mediatore sono comprese nelle spese processuali ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

4. Per quanto non diversamente previsto, al procedimento di mediazione di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, in quanto compatibili.

Art. 13.

(Accordi di collaborazione e convenzioni con istituti di credito)

1. Al fine di incentivare le sinergie culturali in un'ottica di crescita e di sviluppo, anche attraverso l'elaborazione di progetti per il miglioramento infrastrutturale e l'innovazione tecnologica nelle isole minori, la regione territorialmente competente e i comuni di cui all'allegato A, singoli o in associazione tra loro, possono definire appositi accordi con università e istituti o enti di ricerca, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. I comuni di cui all'allegato A, previo esperimento di apposita procedura ad evidenza pubblica, possono stipulare convenzioni con istituti di credito al fine di incrementare le risorse finanziarie per lo sviluppo e l'occupazione e di introdurre modalità sinergiche di programmazione degli investimenti. Le convenzioni devono prevedere che siano ammissibili a finanziamento le iniziative private che risultino coerenti con uno specifico progetto inserito nel DUPIM, individuate a seguito di valutazione, basata sui profili di efficacia dell'iniziativa anche in riferimento alla sua potenzialità sinergica rispetto al progetto, effettuata d'intesa tra il comune e l'istituto di credito.

Art. 14.

(Gestione dei rifiuti)

1. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti i comuni delle isole di cui all'allegato A favoriscono la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti in modo compatibile con le esigenze di tutela ambientale, paesaggistica e sanitaria, attraverso:

a) il reimpiego e il riciclaggio;

b) le altre forme di recupero per ottenere materia prima secondaria dai rifiuti;

c) l'adozione di misure economiche e la previsione di condizioni di appalto che prescrivano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;

d) l'incentivazione del compostaggio domestico.

2. I comuni di cui al comma 1, che realizzano progetti compatibili con le finalità di cui al medesimo comma, hanno diritto a beneficiare del contributo annuale pari al 50 per cento dei costi di trasporto marittimo effettivamente sostenuti, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 4.

Art. 15.

(Demanio regionale e riserve naturali)

1. Le regioni territorialmente competenti trasferiscono in capo ai comuni delle isole di cui all'allegato A la gestione dei beni del demanio regionale, anche marittimo, che insistono sui rispettivi territori, ivi compresa la competenza al rilascio dei titoli concessori e autorizzativi.

2. Le entrate derivanti dalla gestione del demanio trasferita ai sensi del comma 1 sono riservate nella misura del 50 per cento ai comuni gestori per gli interventi di bonifica e manutenzione ordinaria.

3. In conformità alle normative regionali, la gestione delle riserve naturali e dei parchi di competenza regionale compresi nel territorio delle isole di cui all'allegato A è affidata ai comuni competenti per territorio i quali vi provvedono direttamente o attraverso soggetti giuridici all'uopo istituiti. Le risorse necessarie sono a carico del bilancio regionale e trasferite ai gestori.

Art. 16.

(Piano di incentivazione energia da fonti rinnovabili)

1. Sentiti i comuni delle isole minori di cui all'allegato A, le regioni territorialmente competenti, di concerto con la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio competente per territorio, predispongono un piano per incentivare la produzione di energia da fonti rinnovabili fino al 100 per cento del fabbisogno energetico.

2. Il piano di cui al comma 1 tiene conto, al fine del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica all'installazione di impianti da fonti rinnovabili, dell'interesse primario della tutela del paesaggio, della salubrità dell'ambiente e della salute dei cittadini delle isole, garantito altresì dalla produzione di energia non inquinante.

Capo III

MISURE IN FAVORE DELLE ISOLE LAGUNARI E LACUSTRI ABITATE

Art. 17.

(Misure in favore delle isole lagunari e lacustri abitate)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 della presente legge, presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per lo sviluppo delle isole lagunari e lacustri abitate, con dotazione pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono integralmente destinate al finanziamento degli interventi socio-economici relativi a ciascuna isola di cui all'allegato B della presente legge, inseriti in un apposito documento di programmazione adottato dal Comitato istituzionale per gli interventi nelle isole lagunari e lacustri, istituito presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Comitato è composto dai presidenti delle regioni nel cui territorio sono presenti isole lagunari e lacustri abitate, o da un loro delegato, e dai sindaci dei comuni nel cui territorio sono presenti isole lagunari o lacustri.

3. Le risorse di cui al comma 1, sono ripartite annualmente, entro il 30 aprile di ciascun anno a partire dal 2019, tra i comuni destinatari degli interventi inseriti nel documento di programmazione, sulla base dei criteri stabiliti dal Comitato di cui al comma 2.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative disposizioni di attuazione.

Art. 19.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 20.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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N.B. Disegno di legge dichiarato assorbito a seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 497

DISEGNO DI LEGGE DICHIARATO ASSORBITO

Istituzione di una zona franca produttiva nei comuni delle isole minori (789)

ARTICOLI DA 1 A 3

Art. 1.

(Istituzione di una zona franca produttiva nei comuni delle isole minori)

1. Al fine di favorire le attività industriali, commerciali, artigianali e turistiche, nonché di sostenere e promuovere lo sviluppo dell'occupazione, il rilancio socio-economico e l'interscambio commerciale con l'estero, a decorrere dal 1° dicembre 2018, è istituita una zona franca produttiva nei comuni delle isole di cui all'allegato A.

Art. 2.

(Disciplina della zona franca produttiva)

1. Per la zona franca produttiva di cui all'articolo 1 della presente legge si applicano, nel limite massimo di spesa di cui all'articolo 3, le disposizioni dell'articolo 1, commi da 341 a 343, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le agevolazioni previste dal comma 341 del citato articolo 1 della legge n. 296 del 2006, si applicano alle piccole e micro imprese che, per un periodo di cinque anni, costituiscono una nuova attività economica a decorrere dal 1° dicembre 2018, nonché, nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, alle piccole e micro imprese che hanno avviato la propria attività prima di tale data.

2. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo. Entro lo stesso termine sono adottate le deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, ai sensi dell'articolo 1, comma 342, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il finanziamento dei programmi di intervento relativi alla zona franca produttiva di cui all'articolo 1 della presente legge.

3. L'efficacia delle disposizioni del comma 1 del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, di esclusione e di favore fiscale di cui al rapporto annuale allegato allo stato di previsione dell'entrata previsto ai sensi dell'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati in base alle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2019, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 2,5 milioni di euro annui, a copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione della medesima disposizione con riferimento ai singoli regimi interessati.

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N.B. Disegno di legge dichiarato assorbito a seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 497 .

Allegato B

Pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul testo dei disegni di legge nn. 497, 149, 757, 776 e 789 e sui relativi emendamenti

La Commissione affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione, esaminato il testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, a condizione che, all'articolo 19, comma 3, non sia indicato lo strumento normativo che l'ente locale può utilizzare al fine di disciplinare le modalità della sperimentazione di cui all'articolo stesso.

Formula, inoltre, le seguenti osservazioni: all'articolo 1, comma 2, si valuti l'opportunità di includere, fra i soggetti chiamati ad adottare interventi in favore delle isole minori, anche le città metropolitane e le province interessate, in coerenza con altre disposizioni contenute nel disegno di legge; all'articolo 2, comma 1, lettera c), si segnala che le disposizioni ivi previste appaiono di eccessivo dettaglio e, pertanto, non coerenti con il carattere proprio di una legge quadro.

Esaminati altresì i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri: sull'emendamento 11.100 parere non ostativo, a condizione che, al capoverso «Art. 11 », sia soppresso il comma 1, in quanto la deroga agli strumenti urbanistici vigenti appare lesiva delle competenze costituzionalmente attribuite in materia agli enti locali; sugli emendamenti 16.103 e 16.104 parere contrario, in quanto le norme ivi contenute, oltre ad essere di eccessivo dettaglio, risultano lesive delle prerogative riconosciute, anche in materia economico-finanziaria, alle Regioni e agli enti locali; parere non ostativo sui restanti emendamenti.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, ed i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo, nel presupposto che tutti gli oneri di parte corrente derivanti dal provvedimento trovino copertura a decorrere dall'almo 2020.

In merito agli emendamenti, esprime un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.102, 4.100, 4.101, 5.0.2, 5.0.100 (già 5.0.3), 5.0.101, 5.0.102, 5.0.103 (già 5.4), 6.102, 6.103, 6.0.100, 6.0.101, 6.0.102, 7.102 (già 6.11), 7.103, 11.100 (già 7.2), 11.103 (già 7.12), 11.104, 12.100, 12.101, 12.104, 13.100, 13.102, 13.103, 15.0.100 (già 11.0.2), 16.100 (già 12.2), 16.101, 16.103, 16.104, 16.105, 16.0.100, 16.0.101 (già 13.3), 18.100, 18.101 (già 15.5), 18.102, 18.103 (già 15.6), 18.0.100, 19.0.100, 20.0.100, 22.100 e 22.0.100.

Sull'emendamento 3.100 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, dopo la parola "istituiscono", delle seguenti: ", senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,".

Sull'emendamento 17.100 (già 14.2) il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, dopo la parola "istituiscono", delle seguenti: ", senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,".

Sull'emendamento 17.101 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, dopo la parola "istituiscono", delle seguenti: ", senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,".

Sull'emendamento 15.0.101 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione delle parole: "a valere sulle" con le seguenti: "nei limiti delle".

Sull'emendamento 21.0.100 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento del seguente comma; "3-bis. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. E fatto divieto di corrispondere ai componenti e ai partecipanti alla Conferenza di cui al comma 1 ogni forma di compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato".

Testo integrale della relazione orale del senatore Mantero sui disegni di legge nn. 497, 149, 757, 776 e 789

Le isole minori sono un inestimabile patrimonio naturalistico-paesaggistico-ambientale e culturale oltre a essere una importate risorsa turistica.

L'esigenza di una legge quadro è dettata dalla volontà di risolvere con una programmazione pluriennale le difficoltà dei territori delle isole minori, che seppur geograficamente distanti tra loro hanno problemi ed esigenze del tutto simili.

Le problematiche che le accomunano, viene da sé, sono dovute principalmente alla discontinuità territoriale che rende difficili i trasporti, i rifornimenti idrici, le comunicazioni, il diritto allo studio e alla salute nonché la carenza infrastrutturale dovuta alla variazione stagionale delle persone presenti. Si passa da una popolazione complessiva di circa 250.000 persone residenti a diversi milioni durante il periodo turistico.

Tutti i disegni di legge abbinati, tranne l'Atto Senato 789 che prevede Istituzione di una zona franca produttiva nei Comuni delle isole minori, si pongono l'obbiettivo di affrontare il tema nella sua complessità, ipotizzando una programmazione pluriennale di interventi per risolvere le carenze infrastrutturali, migliorare le condizioni di vita degli abitanti, rendendo effettivi i principi di uguaglianza costituzionalmente garantiti e valorizzando l'importante risorsa turistica e ambientale costituito dalle isole minori.

Nella seduta del 12 settembre 2018, è stato adottato come testo base il disegno di legge n. 497. Esso, è stato oggetto di un intenso dibattito in commissione, a cui è seguito un approfondito ciclo di audizioni e la presentazione di oltre 200 emendamenti.

Si precisa che la discussione e le votazioni degli emendamenti si sono svolte in sede redigente fino all'articolo 12 compreso, per poi proseguire in sede referente fino all'articolo 24 su richiesta di alcuni commissari.

Il testo base è stato modificato dall'approvazione di diversi emendamenti principalmente presentati dal Relatore, ma non solo, che hanno recepito le osservazioni e le condizioni delle commissioni riunitesi in sede consultiva e dei ministeri interessati, senza trascurare le istanze provenienti dai gruppi parlamentari.

Fra tutte le modifiche si segnala l'estensione dell'ambito di applicazione delle disposizioni anche alle isole lacustri e lagunari (citate all'allegato B).

Il disegno di legge Atto Senato 497 come approvato dalla Commissione è rubricato "Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori lagunari e lacustri", è composto da 24 articoli e da due Allegati A e B: l'Allegato A elenca 57 isole marittime, mentre l'Allegato B comprende 16 isole lagunari e 6 isole lacustri.

L'articolo 1 indica l'oggetto e le finalità del disegno di legge. Al comma 1, si sottolinea il valore delle isole minori sotto i profili naturalistico, ambientale e culturale. Il medesimo comma richiama gli articoli 174 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in materia di coesione economica, sociale e territoriale, con riferimento sia alla possibilità di avvalersi degli strumenti finanziari ivi previsti, sia alla possibilità dell'adozione di ulteriori misure specifiche.

Al comma 2 si richiama l'articolo 119, quinto comma, della Costituzione nonché della normativa quadro di cui alla n. 42 del 2009, in materia di federalismo fiscale, in base al quale lo Stato, le Regioni e i Comuni adottano gli interventi necessari per la valorizzazione, lo sviluppo socio-economico, la tutela e la messa in sicurezza del territorio delle isole minori.

Al comma 6 viene inserita la definizione di "isole minori" da intendersi quelle di cui agli allegati A e B.

L'articolo 2 rubricato "obiettivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle isole minori", prevede la possibilità di perseguire le finalità per lo sviluppo e la valorizzazione delle isole minori come, ad esempio, la mobilità sostenibile (lettera c n. 1) - favorita dall'uso di veicoli ecologici o alimentati con tecnologie elettriche o ibride - , la promozione dell'offerta turistica purché compatibile con la capacità di carico degli ecosistemi insulari (lettera e), l'incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili (lettera f) con i relativi sistemi di accumulo volti a bilanciare le variazioni di carico elettrico, necessari per contribuire alla riduzione dei costi delle famiglie e delle attività produttive nonché per la limitazione di emissioni di CO2; garantire per il buon funzionamento delle strutture sanitarie l'autosufficienza energetica da fonti rinnovabili in caso di interruzione di energia (lettera g), promuovere interventi per l'efficienza energetica del patrimonio immobiliare pubblico e privato (h); realizzare reti intelligenti di distribuzione dell'energia (smart grids) volte ad incrementare la produzione di energia da fonti rinnovabili (i); promuovere sistemi di elettrificazione delle banchine (High - Voltage Shore Connection) alimentati preferibilmente da fonti rinnovabili (1); valorizzare i beni culturali, demaniali e ambientali; p) valorizzare i beni culturali, demaniali e ambientali. La proprietà o la gestione dei suddetti beni può essere trasferita dalle Regioni agli enti (p).

L'articolo 3 ha subito numerose modifiche rispetto al testo originario. In particolare, al comma 1, si è specificato che il Documento di programmazione delle isole minori (DUPIM) per gli interventi da realizzare nel territorio delle isole, è adottato con decreto del Ministro degli affari regionali su proposta del Comitato istituito presso il Dipartimento degli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei ministri, presieduto dal Ministro degli affari regionali.

Il comma 2 sancisce che i comuni interessati concorrono alla predisposizione del DUPIM, mediante l'elaborazione di progetti integrati di sviluppo territoriale (PIST), strumenti operativi di programmazione, nei quali sono individuati i singoli progetti da realizzare. Il comma 3, dispone che i PIST, predisposti dai comuni ai sensi del comma 2, costituiscono gli strumenti operativi della programmazione, nei quali sono individuati i singoli progetti da realizzare a valere sui finanziamenti pubblici disposti per il DUPIM e con le ulteriori risorse finanziarie rese disponibili dai medesimi comuni, dagli altri enti territoriali e da soggetti privati. Ogni singolo progetto è dotato a pena esclusione dal finanziamento del codice unico di progetto (CUP) di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

Al comma 6, si stabilisce la composizione del Comitato in: un rappresentante ciascuno dei Ministeri dell'interno, delle infrastrutture e trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e dell'economia e delle finanze; b) da un rappresentante delle Regioni nei cui territori sono presenti isole minori; e) da due rappresentanti dell'ANCIM e da un sindaco scelto di intesa fra i sindaci dei Comuni delle isole minori di cui alla Tabella B.

Il Comitato, oltre a raccogliere i DUPIM approvati dalle Regioni e proporli al Ministero degli affari regionali per l'approvazione esprime parere anche sui criteri di riparto del fondo. Il DUPIM (comma 8) ha durata settennale e coincide con la programmazione settennale dei fondi strutturali dell'Unione europea.

L'articolo 4, prevede l'istituzione di due fondi, uno di parte corrente e uno in conto capitale, rispettivamente con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2019 al 2024.

Il Fondo di sviluppo delle isole minori è stato previsto dall'articolo 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).

In particolare, è stato istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali -, il Fondo di sviluppo delle isole minori, con una dotazione finanziaria attualmente pari a 20 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2008 (il Fondo è stato finanziato con un importo complessivo pari a 40 milioni di euro per le sole annualità 2008 e 2009, e poi ridotto nel finanziamento). In base alla disposizione vigente, il Fondo finanzia interventi specifici nei settori dell'energia, dei trasporti e della concorrenza, diretti a migliorare le condizioni e la qualità della vita nelle suddette zone, assegnando priorità ai progetti realizzati nelle aree protette e nella rete «Natura 2000», prevista dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, ovvero improntati alla sostenibilità ambientale, con particolare riferimento all'utilizzo delle energie rinnovabili, al risparmio e all'efficienza energetica, alla gestione dei rifiuti, alla gestione delle acque, alla mobilità e alla nautica da diporto ecosostenibili, al recupero e al riutilizzo del patrimonio edilizio esistente, al contingentamento dei flussi turistici, alla destagionalizzazione, alla protezione degli habitat prioritari e delle specie protette, alla valorizzazione dei prodotti tipici, alla certificazione ambientale dei servizi, oltre a misure dirette a favorire le imprese insulari in modo che le stesse possano essere ugualmente competitive.

La norma istitutiva ha previsto che i criteri per l'erogazione del Fondo di sviluppo delle isole minori fossero stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le Regioni, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite l'Associazione nazionale dei Comuni delle isole minori (ANCIM) e la Conferenza unificata Stato-Regioni e Province autonome.

Con decreto del Ministro per i rapporti con le Regioni, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, sono individuati gli interventi ammessi al relativo finanziamento, previa intesa con gli enti locali interessati. Una riduzione dell'originaria autorizzazione di spesa prevista è stata disposta con il decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, in base al relativo allegato. Il comma 9 dell'articolo 4, decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, ha poi previsto che, ai fini dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri - sui criteri per l'erogazione del Fondo di sviluppo delle isole minori -, fossero approvati gli interventi per lo sviluppo delle isole minori e le relative quantificazioni finanziarie indicati nel Documento unico di programmazione isole minori (DUPIM) e relativa tabella di riparto delle risorse, approvato in data 17 dicembre 2008 dal Comitato direttivo dell'Associazione nazionale Comuni isole minori (ANCIM) e trasmesso in data 23 dicembre 2008 al Ministro per i rapporti con le regioni, ai sensi della previgente disciplina, con riferimento all'anno 2008 e nei limiti della relativa dotazione finanziaria prevista dal Fondo di sviluppo delle isole minori.

I criteri per l'erogazione del Fondo per lo sviluppo delle isole minori sono stati stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2010 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 marzo 2011, n. 58). Già antecedentemente, con l'articolo 25, comma 7, della legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria 2002), nel prevedere l'adozione di misure urgenti di salvaguardia ambientale e sviluppo socio-economico delle isole minori - come individuate tra gli ambiti territoriali indicati nell'allegato A annesso alla medesima legge - era stato istituito presso il Ministero dell'interno il Fondo per la tutela e lo sviluppo economico-sociale delle isole minori. Le risorse del Fondo in questione erano determinate in 51.645.689,90 euro per l'anno 2002 (comma 8 dell'articolo 25 della legge finanziaria 2002), con la previsione, entro due mesi dalla data di entrata in vigore, che il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, individuasse la tipologia e i settori degli interventi ammessi ad accedere al Fondo. Il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con decreto da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge in parola, determinava le modalità per l'accesso al Fondo provvedendo alla ripartizione delle risorse, fermo quanto stabilito dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Per l'individuazione della tipologia e dei settori degli interventi ammessi ad accedere al fondo era stato adottato il decreto del presidente del Consiglio dei ministri 7 marzo 2003, mentre per la definizione dei criteri e delle modalità di accesso al Fondo, si veda il decreto ministeriale 15 marzo 2004, n. 163 adottato in relazione a tale disposizione.

Inoltre, il comma 2 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo per gli investimenti nelle isole minori con una dotazione di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024. Il Fondo, mirato a sostenere gli investimenti, finanzia quindi gli interventi in conto capitale previsti dal DUPIM e nei relativi PIST, nonché gli ulteriori interventi per i quali gli articoli in esame rinviano alle risorse del Fondo.

In base al comma 3, il monitoraggio degli interventi è effettuato secondo le modalità disciplinate dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

All'articolo 5 si stabilisce che le risorse di cui all'articolo 4 sono destinate per il 90 per cento alle isole comprese nell'allegato A (Marine) e per il 10 per cento a quelle dell'allegato B (lagunari e lacustri).

L'articolo 6 permette ai Comuni delle isole minori di destinare l'imposta di scopo anche per la realizzazione di progetti diversi da quelli stabiliti dalle legge n. 296 del 2006 purché diretti alla realizzazione delle finalità della presente legge e consente altresì l'aumento fino all'1 per mille dell'aliquota.

L'articolo 7 rubricato "Fondo per la ricognizione infrastnitturale" sancisce l'attività di ricognizione da parte dei Comuni delle isole minori, di intesa con le Regioni di appartenenza, delle proprie dotazioni infrastrutturali, delle strutture sanitarie, assistenziali, scolastiche nonché della rete stradale, fognaria, idrica e elettrica e delle strutture portuali e aeroportuali ove esistenti ai fini della quantificazione dei fondi per la perequazione infrastrutturale. Si precisa, altresì, che le suddette attività siano rielaborate per l'elaborazione di ogni successivo DUPIM.

L'articolo 8 introduce un ulteriore novità rispetto al testo base ovvero la necessità di censire il patrimonio storico, artistico, archeologico e monumentale al fine della sua valorizzazione.

All'articolo 9 si introduce, altresì, la possibilità per i Comuni di provvedere alla ricognizione delle manifestazioni culturali, religiose, storiche e turistiche presenti sul proprio territorio. Il comma 3 dispone che i Comuni, le Regioni e i Ministeri interessati, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvedono alla pubblicazione dell'elenco delle manifestazioni suindicate e individuano i criteri premiali all'interno dei bandi per l'erogazione dei contributi per le manifestazioni.

L' articolo 10 altra novità stabilisce medesima ricognizione per la valorizzazione delle piccole produzioni locali.

L'articolo 11 reca miglioramento e potenziamento delle strutture finalizzate all'incremento e alla diversificazione dell'offerta turistica.

All' articolo 12 si sono introdotte misure per il miglioramento dell'assistenza sanitaria nelle isole in cui deve essere garantita alla popolazione residente l'assistenza sanitaria nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza (LEA) mediante la riorganizzazione dei presidi ospedalieri ove esistenti e mediante campagne informative volte a promuovere pratiche di volontariato.

Per quanto riguarda le misure a sostegno del sistema scolastico, l'articolo 13 stabilisce che il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, d'intesa con le Regioni interessate, fissi con proprio decreto criteri preferenziali da applicarsi, in sede di assegnazione alle istituzioni scolastiche che ricadono nei Comuni delle isole minori, al personale direttivo, docente, amministrativo, tecnico e ausiliario di ruolo che dimostri di possedere contestualmente la residenza e il domicilio abituale nel comune delle isole minori.

Con l' articolo 14 in tema di Protezione civile i sindaci dei Comuni delle isole minori possano istituire un organismo consultivo con la partecipazione di rappresentanti di tutti i soggetti, pubblici e privati, interessati, senza nuovi o maggiori per la finanza pubblica. Ai componenti dei predetti organismi non spetta comunque alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato.

Al comma 2, al fine di favorire il tempestivo intervento in caso di catastrofi, i comuni possono prevedere la costituzione di un fondo per le emergenze. Il comma 3 dispone che i comuni che non abbiano ancora provveduto, predispongano, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il piano di messa in sicurezza avvalendosi della collaborazione della Regione competente, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile. Il comma 4 reca clausola di invarianza finanziaria.

Ulteriore elemento di novità riguarda i commi 3 e 4 dell' articolo 15. Il comma 3 è volto al miglioramento dell'offerta complessiva dei servizi postali anche attraverso l'eventuale ripristino di uffici postali sul territorio isolano. Ciò è in linea con l'orientamento della giurisprudenza amministrativa volto ad assicurare che, a garanzia del servizio universale nella sua matrice comunitaria, le scelte del fornitore del servizio postale universale volte a sopprimere uffici postali in situazioni particolari legate alla conformazione geografica dell'area interessata siano frutto di un ragionevole ed equilibrato bilanciamento tra il dato economico e le esigenze degli utenti, specie di quanti si trovano in condizioni più disagiate.

Il comma 4 del medesimo articolo, riguarda il miglioramento dei servizi turistici. A tal fine i Comuni possono adottare iniziative per la definizione di accordi con gli istituti di credito per l'installazione di circuiti automatici tipo Bancomat e PagoBancomat.

L' articolo 16 comma 1 sancisce che le Regioni, nell'ambito dei rispettivi bilanci e delle risorse umane, finanziarie e strumentali, esercitano compiti di monitoraggio dei servizi e vigilanza in caso di sospensioni o interruzioni del trasporto marittimo, al fine di verificare che esse siano causate da ragioni effettive di eccezionalità e indifferibilità.

Il comma 2, introduce la possibilità per le Regioni di definire un piano di messa in sicurezza dei porti e degli approdi. I progetti di adeguamento delle infrastrutture portuali e aereoportuali costituiscono opere prioritarie ai fini del loro inserimento nel DUPIM.

L'emendamento del relatore (13.1) ha soppresso l'articolo che disciplinava la prevenzione e composizione dei conflitti e riduzione del contenzioso amministrativo.

All' articolo 17 stabilisce che le regioni territorialmente competenti procedono ad una ricognizione del fabbisogno finanziario per la realizzazione degli interventi in materia di dissesto idrogeologico, i quali sono inseriti negli elenchi programmatici di settore nazionale e territoriale e realizzati in accordo con i comuni competenti e le comunità ai fini della tutela dell'incolumità fisica dei residenti e dei visitatori e della salvaguardia del patrimonio naturalistico, turistico ed economico delle isole minori.

L' articolo 18 riguarda le gestione dei rifiuti e prevede il miglioramento della raccolta differenziata, il reimpiego e il riciclaggio.

All'articolo 19 si introduce una nuova disciplina sul sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare prevedendo la possibilità per i Comuni, di adottare un regolamento al fine di disciplinare le modalità, gli incentivi e le penalità (comma 3), prevedendo, al comma 4, la possibilità, in caso di esito favorevole della sperimentazione, di estendere il sistema citato ad ogni altra tipologia di imballaggio in vetro contenente liquidi o alimenti.

L'articolo 20 prevede che il trasferimento facoltativo ai Comuni delle isole minori della proprietà o gestione dei beni del demanio regionale.

L'articolo 21 introduce, con le opportune modifiche rispetto al testo base, un piano di promozione per la produzione di energia da fonti rinnovabili che può essere predisposto dalle regioni territorialmente competenti, di concerto con la Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per promuovere la realizzazione di impianti di produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili.

Articolo 22 (clausola di salvaguardia) specifica che le disposizioni della presente legge si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.

Articolo 23 prevede la copertura finanziaria dei fondi di cui all'articolo 4 previsti di parte corrente e in conto capitale, rispettivamente con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 e di 20 milioni di euro annui dal 2019 al 2024 (quest'ultimo con un contributo dalla quota MATTM pari a 10 milioni di euro annui dal 2019 al 2024).

L'articolo 24 entrata in vigore.

Auspico che l'Assemblea con un voto favorevole al complesso degli articoli dia atto al buon lavoro svolto in commissione in sede redigente e referente.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

DISEGNO DI LEGGE N. 497:

sull'emendamento 3.104, il senatore Ruspandini avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sull'articolo 6, la senatrice Bottici avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sull'articolo 11, la senatrice Drago avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sull'emendamento 11.105, la senatrice Pucciarelli avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sull'emendamento 15.0.100, il senatore Sileri avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sull'articolo 20, il senatore Anastasi avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Bogo Deledda, Borgonzoni, Candiani, Cattaneo, Cesaro, Cioffi, Crimi, De Poli, Fattori, Lonardo, Merlo, Monti, Napolitano, Piarulli, Ricciardi, Ronzulli, Santangelo e Siri.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Casini, Rufa, Russo e Verducci, per partecipare all'Assemblea dell'Unione interparlamentare.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatore Laus Mauro Antonio Donato

Norme in materia di priorità delle prestazioni domiciliari per le persone non autosufficienti (868)

(presentato in data 16/10/2018);

senatori Fregolent Sonia, Cantu' Maria Cristina, Marin Raffaella Fiormaria, Faggi Antonella, Arrigoni Paolo, Augussori Luigi, Bagnai Alberto, Barbaro Claudio, Bergesio Giorgio Maria, Bonfrisco Anna Cinzia, Borghesi Stefano, Bossi Simone, Bossi Umberto, Briziarelli Luca, Bruzzone Francesco, Calderoli Roberto, Campari Maurizio, Candura Massimo, Casolati Marzia, De Vecchis William, Ferrero Roberta, Fusco Umberto, Iwobi Tony Chike, Marti Roberto, Montani Enrico, Nisini Tiziana, Ostellari Andrea, Pazzaglini Giuliano, Pellegrini Emanuele, Pepe Pasquale, Pergreffi Simona, Pianasso Cesare, Pillon Simone, Pirovano Daisy, Pisani Pietro, Pittoni Mario, Pizzol Nadia, Pucciarelli Stefania, Ripamonti Paolo, Rivolta Erica, Romeo Massimiliano, Rufa Gianfranco, Saponara Maria, Saviane Paolo, Sbrana Rosellina, Solinas Christian, Tesei Donatella, Tosato Paolo, Vallardi Gianpaolo, Vescovi Manuel, Zuliani Cristiano

Norme in materia di prevenzione delle malattie cardiovascolari (869)

(presentato in data 17/10/2018);

senatori Sbrollini Daniela, Iori Vanna, Boldrini Paola

Disposizioni per garantire l'eguaglianza nell'accesso dei minori ai servizi di mensa scolastica (870)

(presentato in data 17/10/2018);

senatori Patuanelli Stefano, Romeo Massimiliano

Delega al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza di cui alla legge 19 ottobre 2017, n. 155 (871)

(presentato in data 17/10/2018).

Disegni di legge, assegnazione

In sede redigente

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

sen. Ferrazzi Andrea

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sullo stato della sicurezza e sul degrado delle città (595)

previ pareri delle Commissioni 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14ª (Politiche dell'Unione europea)

(assegnato in data 17/10/2018);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

sen. Ciriani Luca ed altri

Modifica alla legge 3 marzo 1951, n. 178, in materia di revoca delle onorificenze dell'Ordine "Al merito della Repubblica italiana" (815)

previ pareri delle Commissioni 2ª (Giustizia)

(assegnato in data 17/10/2018);

2ª Commissione permanente Giustizia

sen. Pillon Simone ed altri

Abrogazione degli articoli 574 e 574-bis, nonché introduzione dell'articolo 605-bis del codice penale in materia di sottrazione o trattenimento anche all'estero di persone minori o incapaci (692)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari esteri, emigrazione), 5ª (Bilancio), 14ª (Politiche dell'Unione europea)

(assegnato in data 17/10/2018);

2ª Commissione permanente Giustizia

sen. De Petris Loredana, sen. Laforgia Francesco

Nuove disposizioni in materia di reati agroalimentari (706)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10ª (Industria, commercio, turismo), 12ª (Igiene e sanita'), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14ª (Politiche dell'Unione europea)

(assegnato in data 17/10/2018);

4ª Commissione permanente Difesa

sen. Causin Andrea ed altri

Disposizioni per la concessione di una promozione, a titolo onorifico, agli ufficiali provenienti dai corsi allievi ufficiali di complemento (738)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

(assegnato in data 17/10/2018);

4ª Commissione permanente Difesa

sen. Rauti Isabella ed altri

Disposizioni per la concessione di promozione a titolo onorifico agli ufficiali provenienti dai corsi allievi ufficiali di complemento (AUC) (756)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

(assegnato in data 17/10/2018);

7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali

sen. Malan Lucio ed altri

Disposizioni in materia di temporanea insequestrabilità delle opere d'arte prestate da uno Stato, da un ente pubblico o da un'istituzione di rilevante interesse culturale o scientifico stranieri, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico (358)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigrazione), 5ª (Bilancio), 14ª (Politiche dell'Unione europea)

(assegnato in data 17/10/2018);

7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali

sen. Cirinna' Monica

Norme per lo sviluppo degli spazi verdi nell'edilizia scolastica (703)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali)

(assegnato in data 17/10/2018);

8ª Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni

sen. Nastri Gaetano

Istituzione del Fondo nazionale per il trasporto ferroviario pendolare (443)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 14ª (Politiche dell'Unione europea)

(assegnato in data 17/10/2018);

9ª Commissione permanente Agricoltura e produzione agroalimentare

sen. De Petris Loredana, sen. Laforgia Francesco

Istituzione del marchio per le imprese aderenti alla Rete del lavoro agricolo di qualità e norme concernenti l'erogazione di contributi nel settore agricolo (705)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 10ª (Industria, commercio, turismo), 11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), 14ª (Politiche dell'Unione europea)

(assegnato in data 17/10/2018);

9ª Commissione permanente Agricoltura e produzione agroalimentare

sen. Fattori Elena ed altri

Disposizioni per la tutela della produzione agroalimentare nazionale (825)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigrazione), 5ª (Bilancio), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 10ª (Industria, commercio, turismo), 14ª (Politiche dell'Unione europea)

(assegnato in data 17/10/2018);

10ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo

sen. Mantero Matteo ed altri

Disposizioni concernenti i rapporti contrattuali tra le imprese emittenti buoni pasto e gli esercizi convenzionati per la loro utilizzazione (489)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

(assegnato in data 17/10/2018);

10ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo

sen. Rufa Gianfranco ed altri

Modifiche al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, in materia di riordino delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (801)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio)

(assegnato in data 17/10/2018);

10ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo

sen. Croatti Marco ed altri

Modifiche al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in materia di applicazione della direttiva 2006/123/CE al commercio sulle aree pubbliche, e disposizioni per la promozione e riqualificazione del commercio al dettaglio su aree pubbliche (811)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14ª (Politiche dell'Unione europea)

(assegnato in data 17/10/2018);

11ª Commissione permanente Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

sen. Puglia Sergio ed altri

Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici dei lavoratori del settore ferroviario (794)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 12ª (Igiene e sanita')

(assegnato in data 17/10/2018);

12ª Commissione permanente Igiene e sanita'

sen. Binetti Paola

Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem e di utilizzo dei cadaveri a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione (697)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali)

(assegnato in data 17/10/2018);

12ª Commissione permanente Igiene e sanita'

sen. Errani Vasco, sen. De Petris Loredana

Disposizioni concernenti il riconoscimento della guarigione e la piena cittadinanza delle persone con epilessia (716)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari esteri, emigrazione), 5ª (Bilancio), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), 14ª (Politiche dell'Unione europea)

(assegnato in data 17/10/2018);

Commissioni 2ª e 10ª riunite

dep. Salafia Angela ed altri

Disposizioni in materia di azione di classe (844)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 14ª (Politiche dell'Unione europea)

C.791 approvato dalla Camera dei deputati

(assegnato in data 17/10/2018).

In sede referente

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

sen. Zanda Luigi

Disposizioni dirette a rendere effettivo il diritto dei cittadini di concorrere con metodo democratico alla determinazione della politica nazionale in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione (653)

previ pareri delle Commissioni 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 14ª (Politiche dell'Unione europea)

(assegnato in data 17/10/2018);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

sen. Romeo Massimiliano ed altri

Modifica all'articolo 8 della Costituzione, concernente il riconoscimento della tradizione giudaico-cristiana quale fondamento civile e spirituale della Repubblica (670)

(assegnato in data 17/10/2018);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

sen. Iannone Antonio

Modifica all'articolo 32 della Costituzione, concernente l'introduzione del diritto di accesso allo sport (747)

previ pareri delle Commissioni 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 12ª (Igiene e sanita')

(assegnato in data 17/10/2018);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

dep. Nesci Dalila ed altri

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale e di referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione (859)

previ pareri delle Commissioni 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), 12ª (Igiene e sanita'), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali)

C.543 approvato dalla Camera dei deputati

(assegnato in data 17/10/2018).

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

In data 17/10/2018 la 2ª Commissione permanente Giustizia ha presentato il testo degli articoli proposti dalla Commissione stessa, per i disegni di legge:

sen. Giarrusso Mario Michele

"Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale in materia di voto di scambio politico-mafioso" (510)

(presentato in data 21/06/2018) .

Governo, trasmissione di atti e documenti

Il Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 ha inviato, con lettera in data 9 ottobre 2018, la relazione sulle attività svolte dal medesimo Commissario nel periodo settembre 2017-ottobre 2018.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 13a Commissione permanente (Atto n. 98).

Il Ministro per gli affari europei, con lettera in data 9 ottobre 2018, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 54, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione sull'attività svolta dal Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione europea (COLAF), riferita all'anno 2017.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a, alla 6a, alla 13a e alla 14a Commissione permanente (Doc. CCXVIII, n. 1).

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 5 ottobre 2018, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6 della legge 25 luglio 2000, n. 209, la relazione sullo stato di attuazione della legge recante misure per la riduzione del debito estero dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati, aggiornata al giugno 2018.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3a e alla 5a Commissione permanente (Doc. CLXXXIII, n. 1).

Mozioni

ALFIERI, PITTELLA, MARCUCCI, MALPEZZI, MIRABELLI, VALENTE, COLLINA, FERRARI, BINI, CIRINNA', ASTORRE, BELLANOVA, BITI, BOLDRINI, BONIFAZI, CERNO, COMINCINI, CUCCA, D'ALFONSO, D'ARIENZO, FARAONE, FEDELI, FERRAZZI, GARAVINI, GIACOBBE, GINETTI, GRIMANI, IORI, LAUS, MAGORNO, MANCA, MARGIOTTA, MARINO, Assuntela MESSINA, MISIANI, NANNICINI, PARENTE, PARRINI, PATRIARCA, PINOTTI, RAMPI, RENZI, RICHETTI, ROJC, ROSSOMANDO, SBROLLINI, STEFANO, SUDANO, TARICCO, VATTUONE, VERDUCCI, ZANDA - Il Senato,

premesso che:

il prossimo Consiglio europeo del 18 ottobre 2018 avrà ad oggetto i temi della migrazione e della sicurezza interna;

in quella sede i leader dei governi dell'Unione avranno l'opportunità di discutere, a tutto campo, non solo delle questioni connesse alla gestione contingente della crisi migratoria all'interno dei Paesi membri, ma anche, e soprattutto, delle strategie comunitarie di cooperazione e partenariato indispensabili per eradicare alla base le cause della pressione migratoria, a partire dai Paesi da cui si origina;

uno spazio rilevante in quel contesto dovrà essere necessariamente riservato alle politiche di partenariato e cooperazione con gli Stati dell'Africa, ai quali il "Consenso europeo in materia di sviluppo", adottato nel 2005 dalla Commissione, dal Consiglio e dal Parlamento europeo, ha previsto di assegnare almeno metà delle risorse comunitarie complessivamente destinate ai Paesi in via di sviluppo;

a ribadire la rilevanza strategica del rapporto dell'Unione europea con il continente africano è stato, da ultimo, il Consiglio europeo del 28 giugno 2018. Nel documento conclusivo adottato in quella sede si afferma, tra l'altro, che: "Per affrontare alla radice il problema della migrazione è necessario un partenariato con l'Africa volto a una trasformazione socio-economica sostanziale del continente africano sulla base dei principi e degli obiettivi definiti dai paesi africani nella loro Agenda 2063";

lo stesso documento riconosce l'esigenza non solo di maggiori finanziamenti diretti, pure indispensabili per raggiungere i traguardi cui l'Europa si è vincolata, ma anche di maggiori interventi indiretti mirati a creare, nei Paesi di origine dei flussi migratori, nuove opportunità di sviluppo e contesti locali più favorevoli agli investimenti privati, africani ed europei, a partire da settori strategici quali le infrastrutture, l'istruzione e la salute;

il Consiglio europeo del giugno 2018 ha quindi formulato un auspicio che deve ritenersi tuttora vincolante: "L'Unione europea e i suoi Stati membri devono essere all'altezza di questa sfida. Dobbiamo elevare a un nuovo livello la cooperazione con l'Africa in termini di portata e qualità. (...) L'Africa è un nostro vicino: lo dobbiamo affermare intensificando gli scambi e i contatti tra i popoli di entrambi i continenti a tutti i livelli della società civile. La cooperazione tra l'Unione europea e l'Unione africana è un elemento importante delle nostre relazioni. Il Consiglio europeo ne chiede lo sviluppo e la promozione ulteriori";

tali impegni fanno seguito a quanto scaturito dal 5° vertice dell'Unione africana-UE, svoltosi il 29-30 novembre 2017 in Costa d'Avorio, che ha riunito oltre 60 leader dell'Unione europea e africani e 90 delegazioni per discutere delle future relazioni UE-Africa e rafforzare i legami tra i due continenti. L'impegno in favore di un nuovo piano umanitario è stato ritenuto in quella sede decisivo per rilanciare il continente africano, offrire ai giovani africani nuove speranze di sviluppo e occupazione, limitare i flussi migratori verso l'Europa;

d'altra parte, ad imporre interventi tempestivi e lungimiranti è in primo luogo la dinamica demografica mondiale: il recente rapporto dell'ONU "World population prospects" segnala come nel 2050 un quarto dell'umanità sarà nata in Africa, a fronte di una decrescita attesa della popolazione dell'Europa pari a 30 milioni di persone;

nel 2035 l'80 per cento delle persone più povere al mondo vivrà in Paesi in condizioni di fragilità, a loro volta concentrati nell'Africa subsahariana (OCSE, "States of fragility 2016"). In generale, nel 2050 l'Africa avrà raddoppiato la sua popolazione e, nello stesso orizzonte temporale, la metà dei suoi abitanti avrà meno di 25 anni: i giovani africani saranno dunque 10 volte più numerosi dei giovani europei;

considerato, altresì, che:

i più recenti dati OCSE-DAC confermano il ruolo dell'Unione europea e dei suoi Stati membri come principale fornitore mondiale di aiuto pubblico allo sviluppo: l'impegno di spesa della UE a 19 Paesi e dei suoi Stati membri ha raggiunto nel 2017 la cifra complessiva di 75,5 miliardi di euro, che collettivamente rappresenta lo 0,51 per cento del reddito nazionale lordo dell'intera area UE. Come indicato anche nel libro bianco sul futuro dell'Europa, nel 2015 l'Unione europea e i suoi Stati membri, in un frangente in cui la loro quota economica del PIL mondiale risultava in calo del 4 per cento, contribuivano a fornire il 56 per cento di tutti gli aiuti umanitari e allo sviluppo erogati a livello planetario;

in Italia, nella XVII Legislatura, i Governi di centrosinistra hanno significativamente intensificato l'aiuto pubblico allo sviluppo (APS). Come segnalato anche dalla Nota di aggiornamento al DEF 2018, l'APS italiano ha raggiunto nel 2017 lo 0,30 per cento del reddito nazionale lordo, conseguendo con 3 anni di anticipo l'obiettivo in precedenza previsto per il 2020;

in particolare, negli ultimi anni l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo ha avviato, anche d'intesa con la Banca africana di sviluppo e la Banca mondiale, numerosi programmi nei Paesi di provenienza dei flussi migratori (in primo luogo quelli dell'Africa sub sahariana), che devono essere sostenuti e rafforzati. Si tratta di programmi mirati a creare sviluppo e opportunità di lavoro, trasferire tecnologie e know how tecnico, premiare l'imprenditorialità delle nuove generazioni di africani, con un target per giovani e donne nei Paesi di provenienza o transito dei flussi migratori. Tra questi, si segnalano quelli orientati a sostenere lo sviluppo dell'imprenditoria nei Paesi del Sahel (dal Senegal al Chad), con un particolare focus sul settore agroalimentare: un settore cruciale per una crescita economica inclusiva dei "Paesi target", ma anche strategico per le sinergie con le nostre produzioni nazionali;

rilevato, pertanto, che:

tali risultati, sebbene testimonino di uno sforzo accresciuto dell'Italia in materia di cooperazione, sono tuttavia ancora lontani dal livello di aiuto pubblico allo sviluppo che può ritenersi adeguato agli obiettivi prefissati. In particolare, resta tuttora lontano all'orizzonte l'obiettivo dello 0,7 per cento del reddito nazionale lordo, fissato dall'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile, che l'Unione europea si è impegnata a realizzare;

infatti, in continuità con l'impegno già assunto per gli obiettivi di sviluppo del millennio (MDG) delle Nazioni Unite, l'Unione europea è oggi impegnata a contribuire alla realizzazione dei 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile (sustainable development goal) che condensano il vasto programma d'azione per le persone, il pianeta e la prosperità, denominato "Agenda 2030", sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell'ONU;

gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile rappresentano obiettivi comuni su un insieme di questioni cruciali per lo sviluppo (dall'eliminazione della fame e della povertà estrema alla promozione della parità di genere e dell'istruzione primaria per tutti, dalla riduzione della mortalità infantile e delle altre malattie alla realizzazione di un partenariato mondiale per lo sviluppo, eccetera) che devono vedere ciascun Paese direttamente responsabilizzato e coinvolto nella loro realizzazione, al fianco di cittadini, enti e organizzazioni nazionali e sovranazionali espressione della società civile;

tra le organizzazioni no profit che stanno dando un contributo rilevante in termini di mobilitazione dell'opinione pubblica e di stimolo ai governi nazionali, si segnala, in particolare, "ONE Vote": un'organizzazione non governativa impegnata nella lotta alla povertà estrema che, in occasione del terzo anniversario della sottoscrizione dell'Agenda 2030, ha sollecitato i parlamentari italiani ad aderire alla campagna "ONEVoteItalia" di "ONEinItalia", sezione italiana di "One campaign". I parlamentari aderenti alla campagna, tra questi quelli del Partito democratico, hanno assunto l'impegno a sostenere, nell'esercizio del loro mandato, misure urgenti per combattere la povertà estrema, in particolare in Africa, e a lavorare per un mondo più equo con particolare riguardo alle giovani generazioni;

considerato, in definitiva, che:

nonostante siano aumentate le altre risorse a disposizione dei Paesi in via di sviluppo (come gli investimenti diretti esteri, le rimesse e i prestiti), quasi tutti i Paesi meno sviluppati (PMS) e gli Stati fragili dispongono di una minore capacità di incrementare le proprie entrate o di attrarre altri flussi esterni, restando di conseguenza fortemente dipendenti dall'APS, che resta tuttora il principale strumento di sostegno allo sviluppo;

un aumento dell'aiuto pubblico allo sviluppo destinato agli Stati africani deve essere a sua volta affiancato da ambiziosi obiettivi a lungo termine relativi agli investimenti in settori catalizzatori (come agricoltura, sanità e istruzione) capaci di garantire lo sviluppo di competenze professionali, posti di lavoro e opportunità a una popolazione giovane e in rapida crescita;

l'investimento a potenziale più elevato resta tuttora quello sull'istruzione, a partire da quella delle bambine e delle ragazze; un investimento che ha fatto registrare negli ultimi anni risultati ancora parziali, ma molto significativi in termini di dinamica tendenziale. Basti pensare che nel 2015 il 74 per cento delle ragazze nei Paesi sostenuti dal partenariato mondiale per l'istruzione (GPE) aveva completato la scuola primaria, rispetto al 57 per cento appena del 2002;

in generale, dalle esperienze di cooperazione con i Paesi africani, emerge con chiarezza la necessità di creare degli "ecosistemi" virtuosi che sostengano, allo stesso tempo, la crescita economica e la crescita culturale, tramite il potenziamento del capitale umano, a partire da quello femminile, lo sviluppo dei mercati di sbocco e delle filiere produttive, l'accesso ai mercati finanziari e il miglioramento del quadro normativo e regolatorio,

impegna il Governo:

1) al fine di garantire il raggiungimento dall'obiettivo di spesa previsto dall'Agenda 2030 (0,7 per cento del reddito nazionale lordo), a proporre l'incremento delle risorse del bilancio statale destinate all'aiuto pubblico allo sviluppo (APS) nel triennio di programmazione 2019-2021, in modo da portare l'investimento pubblico ad almeno lo 0,5 per cento del reddito nazionale lordo entro il termine dell'attuale XVIII Legislatura;

2) a svolgere nell'ambito dell'Unione europea un ruolo guida nella definizione del prossimo quadro finanziario pluriennale (QFP), al fine di assicurare non solo un adeguato incremento delle risorse finanziarie destinate alla cooperazione, ma anche il loro prioritario utilizzo per gli obiettivi di sviluppo individuati come socialmente ed economicamente più remunerativi, a partire dall'istruzione e dalla protezione sociale;

3) a sostenere la destinazione di almeno il 50 per cento dell'aiuto allo sviluppo alle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato con i Paesi meno sviluppati e gli Stati fragili dell'Africa, nei quali si concentrano le più estese sacche di povertà estrema, con priorità per i programmi di sviluppo nei settori della sanità, dell'istruzione e della protezione sociale (che a loro volta abbiano nell'uguaglianza di genere un obiettivo significativo);

4) in ottemperanza agli impegni assunti dall'Italia a Dakar nel 2018, ad aumentare lo stanziamento in favore del partenariato mondiale per l'istruzione (GPE) per il triennio 2019-2021, in modo da assicurare a tutte le bambine e le ragazze dei 65 Paesi partner la possibilità di esprimere appieno il loro potenziale, a beneficio loro e dell'intera collettività;

5) allo scopo di amplificare l'impatto economico degli aiuti, a sostenere il rafforzamento dei finanziamenti multilaterali nel 2019 e negli anni successivi, attraverso l'aumento della dotazione finanziaria a disposizione dei meccanismi e delle istituzioni multilaterali per la cooperazione allo sviluppo;

6) a promuovere in sede comunitaria, a partire dal Consiglio europeo del 18 ottobre 2018, l'adozione di una politica di cooperazione allo sviluppo coerente e complementare fra gli Stati membri e le istituzioni europee, capace di riaffermare il ruolo dell'Unione europea quale area di pace e reciproca comprensione, nonché veicolo per l'affermazione della dignità umana, della democrazia, dei diritti umani e della partecipazione della società civile e, in definitiva, modello per uno sviluppo economicamente e socialmente sostenibile.

(1-00046)

Interrogazioni

MARCUCCI - Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali - Premesso che:

a Monsagrati di Pescaglia (Lucca) ha sede, fin dall'inizio degli anni '70, lo stabilimento dell'azienda Rontani SpA, azienda leader in Italia ed in Europa nel settore della produzione di calzature in PVC e gomma;

nel 2008, anno in cui il titolare dell'azienda Gustavo Rontani decide di ritirarsi, la Rontani SpA viene acquisita dalla Spirale Italia, azienda specializzata nella produzione di calzature e stivali iniettati in materiali termoplastici, PVC, gomme termoplastiche e nitriliche, sia per il tempo libero (stivali da pioggia e doposci) sia per l'uso professionale legato alla sicurezza sugli ambienti di lavoro;

nel corso degli anni, la Spirale Group è costantemente cresciuta, anche per la successiva incorporazione nel 2012 della newco Nora Italia, aumentando le produzioni, sia come gamma di prodotti, sia come volume totale di paia, passando da un fatturato di 9 milioni nel 2008, a quello di 26 milioni nel 2011. Le vendite del gruppo sono rivolte prevalentemente all'estero, circa il 90 per cento del fatturato, principalmente verso Germania, Svizzera, Russia, Austria e Gran Bretagna;

nel 2012 il gruppo torinese Ersel Investment Club e il gruppo bolognese B.Group SpA hanno acquistato il 73 per cento del gruppo Spirale; l'acquisizione si poneva l'obiettivo di accelerare lo sviluppo internazionale dell'azienda da una posizione di maggior forza industriale, finanziaria e manageriale;

l'azienda possiede in Italia due stabilimenti, uno localizzato a Cinte Tesino (Trento), dove la proprietà ha la sua sede, e l'altro ubicato a Monsagrati di Pescaglia; inoltre ha una società operativa a Plovdiv in Polonia e una società commerciale a Kleve, in Germania;

per quel che concerne lo stabilimento di Monsagrati di Pescaglia, che ad oggi occupa 42 lavoratori, il 5 ottobre 2018 è stata annunciata la dismissione del ramo di produzione entro la fine dell'anno. La notizia, comunicata nel corso di un vertice tra sindacati e azienda, è arrivata in maniera del tutto inaspettata, anche se negli anni passati erano stati operati dei tagli, proprio nello stabilimento lucchese. Secondo i dati diffusi dalle organizzazioni sindacali, nel 2013 non erano stati confermati i contratti di apprendistato quadriennali a livello operaio, contestualmente al taglio di 7 unità; nel 2016 è stato operato un secondo taglio del personale pari a 13 unità, sempre a Monsagrati, con la contestuale chiusura del reparto di produzione del granulo di PVC e smantellamento dell'impianto di miscelazione; nel corso del 2017 è stato chiuso il reparto amministrativo dello stabilimento con il taglio ulteriore di 4 unità;

nell'ultimo periodo, tuttavia, la situazione di crisi sembrava esser stata superata. Sempre secondo i dati diffusi dai sindacati, la direzione aziendale, a marzo, avrebbe preannunciato investimenti per stampi nuovi o revisionati, mentre dal punto di vista operativo, durante l'estate (settembre 2018), vi è stata la necessità di ricorrere al lavoro straordinario, a causa dei numerosi ordini di vendita, avvalorando in tal modo la percezione del superamento della situazione di difficoltà pregressa;

l'azienda, come anticipato, durante l'incontro sindacale del 5 ottobre, ha annunciato la decisione unilaterale di chiudere l'unità produttiva di Monsagrati di Pescaglia ed il conseguente licenziamento dei 42 lavoratori impiegati, sostenendo che la decisione sarebbe legata a problemi di mercato ed in particolare ad una perdita pari a 500.000 euro nell'ultimo esercizio. In seguito all'annuncio inatteso della chiusura, le organizzazioni sindacali hanno proclamato lo sciopero e convocato un'assemblea sindacale nei prossimi giorni per definire le successive strategie;

dalle fonti sindacali e di cronaca emerge che, parallelamente alla dismissione del ramo lucchese dell'azienda per motivi legati alla crisi del mercato calzaturiero, l'azienda sarebbe tuttavia intenzionata a procedere ad un potenziamento dello stabilimento centrale di Cinte Tesino. Nel 2017 difatti, l'azienda ha concordato con la Provincia autonoma di Trento e con Trentino Sviluppo un piano di investimenti finalizzato all'incremento della competitività aziendale mediante innovazione tecnologica e lancio di nuovi prodotti. L'investimento, pari a circa 4 milioni di euro per il nuovo layout dello stabilimento e per gli adeguamenti degli impianti, sarebbe finalizzato, tra l'altro, all'ampliamento dell'organico nella sede di Cinte Tesino, con l'assunzione di nuove ulteriori 35 unità entro il 2019;

a fronte dell'ampliamento previsto per lo stabilimento di Cinte Tesino, la perdita dei posti di lavoro relativi allo stabilimento lucchese comporterebbe un impatto sociale negativo per il territorio toscano, in particolare per le 42 famiglie dei lavoratori che vedono improvvisamente a rischio il loro posto di lavoro,

si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo sui fatti riportati e quali iniziative intenda adottare al fine di evitare la chiusura dell'impianto produttivo di Monsagrati di Pescaglia (Lucca) e la relativa perdita dei posti di lavoro;

se intenda istituire un tavolo di confronto con la partecipazione della proprietà dell'azienda, delle istituzioni locali e delle rappresentanze sindacali dei lavoratori, al fine di evitare la delocalizzazione di un'attività produttiva storica nel territorio della provincia di Lucca non giustificata da motivazioni di crisi economica e finanziaria.

(3-00287)

PITTELLA - Al Ministro dello sviluppo economico - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

nel comune di Laino Borgo (Cosenza), vi sono aree abitate del tutto sprovviste della copertura di rete telefonica mobile, nonché della copertura internet ADSL e fibra;

a seguito di un esposto presentato da cittadini di Laino Borgo il 26 ottobre 2017, Telecom Italia SpA ha confermato che, nella zona interessata, vi è l'assoluta mancanza della rete telefonica mobile, nonché del servizio internet ADSL e fibra;

tale situazione crea gravi disagi ai cittadini e alle imprese di Laino Borgo, che non possono usufruire di un servizio fondamentale per lo svolgimento di un'attività di lavoro o per comunicazioni urgenti con familiari e conoscenti, andando ad incidere sullo sviluppo della qualità della vita dei soggetti coinvolti;

la mancanza dei servizi lede, inoltre, il diritto allo studio di minori residenti a Laino Borgo, impossibilitati ad accedere alla rete internet per le loro attività scolastiche;

considerato che i gravi disservizi sono in palese violazione dei diritti fondamentali, tra cui la libertà di comunicazione, nonché la libertà di conoscenza e di stabilimento, in quanto l'assenza della banda larga impedisce ai giovani di collegarsi con il mondo e, ai meno giovani, di avviare un'attività di impresa,

si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo sui fatti riportati;

quali iniziative intenda adottare al fine di garantire la copertura di rete telefonica mobile, nonché della copertura internet ADSL e fibra, nel territorio del comune di Laino Borgo.

(3-00288)

CASTALDI, DI GIROLAMO, BAGNAI, LUPO, RICCIARDI - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - Premesso che:

il decreto-legge n. 109 del 2018, recante "Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze" è stato approvato dal Consiglio dei ministri nel corso della riunione del 13 settembre 2018;

il provvedimento prevede una serie di misure volte a fronteggiare le situazioni emergenziali, conseguenti al crollo del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, avvenuto il 14 agosto 2018;

il comma 2 dell'art. 16 del decreto-legge prevede una rimodulazione temporale dell'autorizzazione di spesa disposta a favore della società concessionaria Strada dei Parchi SpA dall'art. 16-bis, comma 1, del decreto-legge n. 91 del 2017, convertito, con modificazioni , dalla legge n. 123 del 2017, al fine di consentire l'immediata esecuzione degli interventi di ripristino e messa in sicurezza sulla tratta autostradale A24 e A25, che si sono resi necessari in conseguenza degli eventi sismici del 2009, del 2016 e del 2017;

in virtù della rimodulazione temporale operata, il contributo a favore della società concessionaria Strada dei Parchi SpA viene circoscritto al solo biennio 2018-2019, con un incremento complessivo di 192 milioni di euro dell'importo del contributo spettante per tale periodo, risultando viceversa ridotte in modo corrispondente per un pari importo, e quindi azzerate, le risorse di competenza per gli esercizi successivi;

considerato che:

in conseguenza della rimodulazione temporale dell'autorizzazione di spesa in oggetto e della sua concentrazione al solo biennio 2018-2019, la lettera d) del comma 2 dell'articolo 16 dispone la copertura finanziaria degli oneri mediante la corrispondente riduzione per gli anni 2018 e 2019 e l'incremento di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025 del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, a valere sulle cui risorse erano state in precedenza individuate le coperture per gli anni in oggetto;

la citata lettera d) del comma 2 prevede, inoltre, che il CIPE provveda alla conseguente rimodulazione a valere sulle assegnazioni per interventi già programmati nell'ambito dei Patti di sviluppo sottoscritti con le Regioni Abruzzo e Lazio, di cui alle delibere CIPE n. 26 del 2016 e n. 56 del 2016;

osservato che, secondo notizie di stampa provenienti soprattutto dalla Regione Abruzzo, la situazione determinatasi rischierebbe di rallentare in maniera significativa la progettazione e la realizzazione degli interventi già inclusi nei patti di sviluppo sottoscritti da Abruzzo e Lazio,

si chiede di sapere:

quali siano le indicazioni del Ministro in indirizzo in merito alla rimodulazione di spesa indicata in premessa;

quali siano i tempi e le modalità di reintegro delle risorse in favore della Regione Abruzzo.

(3-00289)

VALLARDI, BERGESIO, RIPAMONTI, SBRANA - Al Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo - Premesso che:

il settore ortofrutticolo, in particolare delle regioni del Nord-Est, è colpito da un'emergenza dovuta dall'invasione, che si può definire biblica, della Halyomorpha halys, nome scientifico della cimice asiatica marmorata;

questo insetto, proveniente da Cina, Giappone, Taiwan e Corea, è particolarmente infestante e, non avendo antagonisti naturali efficaci, prolifera tranquillamente, creando seri danni all'agricoltura;

come altri parassiti "alieni" comparsi in Italia negli ultimi anni, la cimice asiatica si diffonde attraverso le attività umane ovvero trasporti, importazione di prodotti vegetali e turismo;

è un insetto polifago e quindi può passare da una coltura all'altra. Inoltre, ha un'elevata capacità di adattamento all'ambiente e si espande da un territorio all'altro. Infatti, in Italia dapprima si è insediato in Emilia-Romagna e ad oggi si è esteso fino in Friuli-Venezia Giulia, Veneto e Piemonte;

a causa di questa invasione sono a rischio soprattutto le coltivazioni di pere e kiwi che rappresentano per il nostro Paese colture di punta nel mercato frutticolo a livello europeo e mondiale;

gli strumenti finora usati per frenarne l'espansione consistono nell'uso dei fitosanitari, che però hanno un effetto limitato, e per avere un controllo sufficiente è necessario intervenire costantemente con ovvie conseguenze, oppure nell'utilizzo di coperture anti insetto ovvero di reti antigrandine messe sopra i filari od i frutteti, che risultano essere più efficaci ma difficili da utilizzare e dai costi elevati;

i cambiamenti climatici, che portano ad un innalzamento delle temperature, soprattutto nel periodo invernale, comportano un proliferare della cimice asiatica. Questo insetto ha anche un impatto sulla popolazione, in quanto in inverno, quando la temperatura scende al di sotto dei 10 gradi, tende a rifugiarsi nelle abitazioni per svernare, causando forti disagi agli abitanti che si vedono invase le loro case. Questi insetti possono procurare anche seri danni agli impianti di ventilazione di case ed edifici commerciali;

al momento l'unica misura che sembra essere idonea a contrastare la diffusione della cimice asiatica è l'attività di monitoraggio nelle singole aziende agricole e sulle diverse colture;

risulta agli interroganti che il Centro di ricerca difesa e certificazione (CREA-DC), identificato come istituto di supporto per l'approfondimento degli aspetti scientifici, abbia avviato delle sperimentazioni in campo e laboratorio, per individuare le sostanze più idonee per contrastare la diffusione della cimice asiatica;

per il contrasto utilizzare un antagonista naturale sembra essere la soluzione migliore per un controllo biologico. Infatti sembra che i ricercatori del CREA abbiano individuato, nell'ambito del progetto nazionale ASPROPI, un imenottero, l'Ooencyrtus telenomicida, un antagonista naturale della cimice asiatica, che ha dimostrato, in ambiente controllato, di essere in grado di parassitare le uova della cimice impedendone la proliferazione;

se fosse dimostrata la capacità di questo imenottero di contrastare efficacemente la cimice asiatica, questo rappresenterebbe una speranza per migliaia di agricoltori, soprattutto nel Nord Italia, dove i raccolti sono stati fortemente danneggiati,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative ritenga opportuno intraprendere per debellare questa piaga che sta affliggendo il mondo agricolo;

a che punto siano le ricerche del CREA sull'efficacia dell'Ooencyrtus telenomicida quale antagonista naturale da utilizzare per il contrasto alla diffusione della cimice asiatica.

(3-00290)

ZAFFINI, CIRIANI - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - Premesso che:

il maxi lotto 2 del Quadrilatero Marche-Umbria è un'opera complessa, che prevede la realizzazione, in regime di general contracting, dei lavori di ammodernamento e potenziamento della direttrice Perugia-Ancona, nonchè la realizzazione in nuova sede della Pedemontana delle Marche;

attualmente i lavori risultano bloccati dall'ennesima crisi finanziaria che colpisce sistematicamente tutti gli affidatari dei lavori della Perugia-Ancona, ultimo in ordine di tempo il gruppo Astaldi SpA, mandando sul lastrico le imprese locali, che hanno realizzato i lavori con grande professionalità, ma salvaguardando gli affidatari colpiti dalle crisi di liquidità;

considerato che:

il committente dell'opera è la Quadrilatero Marche Umbria SpA, società controllata da ANAS, che ne detiene il 92 per cento, mentre il general contractor, inizialmente Dirpa scarl, è poi diventato Dirpa 2 scarl;

i lavori lungo la Perugia-Ancona, avviati nel 2008, sono stati sistematicamente bloccati e il termine degli stessi è slittato di anno in anno;

la prima affidataria dei lavori, BTP SpA (Baldassini-Tognozzi-Pontello SpA), è stata sottoposta ad amministrazione giudiziale ed è stata successivamente ammessa alla procedura di concordato preventivo, procedura conclusasi nel dicembre del 2011, con la cessione del ramo d'azienda "BTP Infrastrutture" (opere pubbliche) a favore di Impresa SpA, e con il fallimento di circa 50 aziende di fornitori del tessuto locale;

all'inizio del 2013 si sono manifestate nuove criticità finanziarie, questa volta sia da parte del general contractor Dirpa, che del nuovo principale affidatario, Impresa SpA, la quale è stata a sua volta ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, successivamente estesa anche al contraente generale Dirpa, con le immaginabili disastrose ripercussioni sulle aziende locali di subfornitori (circa 40 direttamente coinvolti);

Impresa SpA apparteneva al Consorzio Operae, a sua volta mandatario dell'ATI, società aggiudicataria del Maxi Lotto 2 e che aveva costituito la società di progetto DIRPA scarl, contraente generale;

mentre la DIRPA scarl era in amministrazione straordinaria, il commissario ministeriale, per mezzo di una scissione societaria, ne ha ceduto quasi tutti i beni a una neocostituita Dirpa 2 scarl, subentrata come nuovo contraente generale;

nel 2015, i lavori, per un importo di circa 500 milioni, sono stati affidati ad Astaldi SpA, che oggi, guarda caso, è in crisi di liquidità, crisi che forse era prevedibile dato che gli attori sono gli stessi dei precedenti "fallimenti": Dirpa 2 è infatti di proprietà per il 99,99 per cento del Consorzio Operae, e sia DIRPA 2 scarl che il Consorzio Operae risultano essere controllate di Astaldi SpA;

ad oggi, a soli due anni dal suo ingresso, Astaldi ha scelto la strada del "concordato in bianco" e questa volta i danni al tessuto imprenditoriale umbro-marchigiano saranno di gran lunga superiori rispetto a quelli fin qui causati dai precedenti affidatari: le imprese edili umbre coinvolte sono almeno 10 per un credito che si stima superiore a 15 milioni di euro mentre la mole di crediti vantati dai subfornitori, pari a circa 30-40 milioni di euro, è tale da portare al fallimento tutte queste Piccole medie imprese,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover assumere iniziative di competenza volte alla revoca dell'affidamento dei lavori del maxi lotto 2 e l'incameramento delle fideiussioni a garanzia del saldo di tutti i debiti accumulati da Astaldi SpA, interrompendo la deprecabile abitudine degli affidatari dei lavori della Perugia-Ancona di salvare le proprie finanze accedendo a procedure di amministrazione straordinaria e concordati con il sistema delle scatole cinesi e di realizzare strade lastricate con i fallimenti delle imprese locali e dei subappaltatori.

(3-00291)

BIASOTTI, BERNINI, MALAN, MALLEGNI, GALLONE, MOLES - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - Premesso che:

il tragico crollo del "ponte Morandi" di Genova, avvenuto il 14 agosto 2018, è stato seguito da una serie di dichiarazioni, talvolta contradditorie, da parte del Ministro in indirizzo e di altri autorevoli rappresentanti del Governo, circa il futuro della gestione di infrastrutture di importanza capitale per imprese e cittadini quali sono le autostrade;

il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a seguito di questo tragico evento, con decreto del 14 agosto 2018, ha istituito una commissione ispettiva per svolgere verifiche e analisi tecniche sul crollo all'altezza del Comune di Genova del viadotto Polcevera nel tratto dell'autostrada A10 di collegamento con l'autostrada A7;

la commissione ispettiva era composta originariamente dall'architetto Roberto Ferrazza, provveditore alle opere pubbliche per il Piemonte, Liguria e Val d'Aosta, con funzioni di presidente, dai professori Ivo Vanzi, componente esperto del Consiglio superiore dei lavori pubblici, e Antonio Brencich, professore associato dell'università degli studi di Genova, dagli ingegneri Gianluca Ievolella, consigliere di supporto al presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, Michele Franzese e Bruno Santoro, dirigenti tecnici della Direzione generale per la vigilanza sulle concessionarie autostradali;

appena 10 giorni dopo l'inizio dei lavori, il Ministero ha deciso di sostituire il presidente della commissione, Roberto Ferrazza, sentito dalla Procura di Genova, poiché nel mese di febbraio 2018 aveva fatto parte del gruppo di dirigenti ed esperti che aveva autorizzato i lavori straordinari sul ponte Morandi, che avrebbero dovuto cominciare nei prossimi mesi;

per la stessa ragione, il Ministero aveva deciso di rimuovere anche un altro componente di quella commissione, il professor Antonio Brencich;

pochi giorni dopo, un altro componente, Bruno Santoro, si è dimesso spontaneamente, dopo che la Procura di Genova ha annunciato di averlo inserito nella lista degli indagati nell'inchiesta giudiziaria per il crollo del ponte;

la commissione, istituita con il compito di fare luce sulle responsabilità del crollo, di fatto non ha mai operato nel pieno delle sue prerogative;

nonostante gli annunci del Ministro, al fine di garantire una rapida gestione della ricostruzione del ponte e delle aree limitrofe danneggiate dal crollo, la nomina tardiva del sindaco di Genova Marco Bucci a commissario per la ricostruzione ha fatto emergere molte contraddizioni all'interno della compagine governativa;

negli ultimi mesi si sono susseguite, a mezzo stampa, dichiarazioni da parte del Ministro in relazione al futuro di infrastrutture e grandi opere, molte delle quali già avviate;

solo nel territorio ligure ricadono infrastrutture di fondamentale importanza per l'economia del nostro Paese a partire dal porto di Genova, capitale indiscussa del trasporto navale italiano;

se al più grande porto italiano si aggiungono opere infrastrutturali in via di definizione come la diga Foranea, la cosiddetta gronda di Genova e la ferrovia del terzo valico, ci si può rendere conto dell'importanza strategica che questo territorio può rappresentare non solo per la Liguria, ma per l'intero Paese;

l'eventuale rinegoziazione degli accordi già assunti da parte del Governo su opere strategiche e la revoca delle concessioni autostradali comporterebbero, nel primo caso, costi ulteriori a carico di cittadini e imprese e, nel secondo, conseguenze eterogenee, la cui qualificazione e quantificazione è di grande rilevanza per compiere scelte oculate e coerenti che non vadano a scapito di imprese e cittadini;

questa gestione a giudizio degli interroganti superficiale del Ministro, che si lega ad una convulsa attività di comunicazione per dimostrare l'operatività del suo dicastero in merito a quanto accaduto, si scontra con la realtà dei fatti che dimostrano come a distanza di due mesi da quel tragico evento molto poco è stato fatto e molto rimane ancora da fare,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga, come gli interroganti, che la gestione del dicastero, a più di due mesi dal tragico evento che ha colpito la città di Genova, sia stata alquanto superficiale, lenta e poco attenta alle reali esigenze del territorio;

se non ritenga la nuova diga foranea del porto di Genova e la cosiddetta gronda di Genova opere infrastrutturali strategiche per il Paese e indispensabili per lo sviluppo del territorio ligure;

vista la grave situazione legata ai trasporti che molti cittadini liguri stanno vivendo, se non ritenga di consentire un'accelerazione dei lavori della ferrovia Novi Ligure-Genova, conosciuta anche come terzo valico.

(3-00292)

MARGIOTTA, MARCUCCI, PINOTTI, VATTUONE, ASTORRE, D'ARIENZO - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - Premesso che:

il Terzo valico dei Giovi è una delle opere strategiche prioritarie per lo sviluppo infrastrutturale del nostro Paese. Essa completa il corridoio ferroviario TEN-T Reno-Alpi tra le città di Genova e la direttrice Rotterdam-Anversa-Amsterdam, consentendo al porto di Genova il collegamento diretto tra l'area del mar Mediterraneo e il nord Italia, l'Europa centrale e settentrionale. L'opera consente altresì al capoluogo ligure di avere collegamenti passeggeri più rapidi con Torino e Milano. La funzionalità del corridoio è quindi strettamente legata al completamento del Terzo valico ubicato sull'asse ferroviario alta velocità/alta capacità Genova Milano;

il Terzo valico è una linea ferroviaria lunga 54 chilometri (di cui 37 in galleria) in costruzione tra Genova e Tortona, che dovrebbe entrare in funzione al termine del 2022, con il conseguente trasferimento di una quota importante di traffico dalla strada alla ferrovia, a vantaggio del porto di Genova e con conseguente riduzione delle emissioni inquinanti nell'ambiente;

i lavori per la costruzione del Terzo valico sono partiti 6 anni fa, con un cronoprogramma di 118 mesi a partire dal 4 aprile 2012. I primi 4 lotti sono stati finanziati e i lavori realizzati sono pari all'86,2 per cento per il I lotto, al 65 per cento nel II lotto, al 23,5 per cento nel III lotto e al 20 per cento nel IV lotto. Ad oggi sono occupati sull'opera 2.398 lavoratori, solo per quello che riguarda le lavorazioni edili, a cui occorre aggiungere un indotto il cui rapporto è di 1 a 4 (un posto di lavoro in edilizia ne genera 4 nell'indotto), mentre con il finanziamento del V e del VI lotto il picco della manodopera edile potrebbe salire a 5.000 unità, più ovviamente tutto l'indotto;

con delibera Cipe 22 dicembre 2017, ratificata dalla Corte dei conti e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2018, è stato finanziato il V lotto per circa 1 miliardo di euro ed è pronto per esser consegnato al contraente generale. Il VI lotto risulta, inoltre, finanziato a valere sulle risorse del fondo infrastrutture del 2018, con deliberazione del Cipe del 22 dicembre 2017. Tuttavia, allo stato attuale, si registra il blocco, sia delle risorse relative al V lotto, in attesa dell'analisi costi-benefici, sia la mancata assegnazione dei 791 milioni di euro necessari al finanziamento del VI lotto;

il Terzo valico, insieme ad altre importanti opere infrastrutturali strategiche, è stato sottoposto all'esame di esperti della struttura tecnica di missione del Ministero delle infrastrutture e trasporti allo scopo di effettuare una valutazione costi/benefici dell'opera, la cui conclusione è prevista per la fine di ottobre 2018. Tale iniziativa appare a giudizio degli interroganti del tutto pretestuosa, in quanto il Terzo valico, così come il resto delle altre opere infrastrutturali oggetto di valutazione, è già stato sottoposto all'analisi costi/benefici, che ne ha dimostrato l'assoluta validità e sostenibilità. I costi dell'interruzione dei lavori legati ad un progetto strategico per l'intero Paese sarebbero enormi e si rifletterebbero in termini di: perdita di posti di lavoro e di risorse impegnate in lavori eseguiti già eseguiti, danni materiali e immateriali per il contraente generale, penali da pagare alle imprese edili e dell'indotto e mancati utili, che possono facilmente essere calcolati in centinaia di milioni di euro. A questi costi vanno, ovviamente, sommati i mancati introiti in termini di ricaduta economica sul sistema produttivo, commerciale, turistico, negli anni a venire;

il crollo del Ponte Morandi ha evidenziato la necessità di portare a termine, in tempi rapidissimi, la realizzazione del Terzo valico allo scopo di facilitare il collegamento merci e persone da e per il porto di Genova. Tale accadimento ha dimostrato quanto sia indispensabile e urgente mettere a disposizione di Genova, del suo porto e retroporto, un collegamento ferroviario fluido ed efficiente;

il porto di Genova, a seguito del tragico evento, si è venuto a trovare in una situazione di particolare difficoltà: si tratta di un'area operativa di 7 milioni di metri quadrati, con 27.000 metri di banchine, 69 milioni di tonnellate di merci movimentate annualmente e 2,6 milioni di container movimentati. Il porto di Genova è il principale porto di movimentazione merci del nostro Paese e uno dei principali d'Europa. Esso risulta oggi privo di un accesso fluido all'impianto e al complesso sistema industriale del retroporto e la perdita del collegamento stradale nel prossimo biennio comporterà, per il porto di Genova, un danno economico di oltre 2 miliardi di euro;

la velocità della ripresa economica e la competitività del nostro Paese dipende anche dalla realizzazione di investimenti pubblici e privati nel settore. Sulle grandi opere si misura la capacità di guardare al futuro e di dotare il Paese di un sistema connesso, capace di creare crescita e di evitare l'isolamento del Paese dal resto dell'Europa. In questa ottica, sarebbe estremamente grave fermare la realizzazione del Terzo valico; oltretutto, si tratta di un'opera che investe la responsabilità internazionale del nostro Paese sulla base di accordi internazionali. Inoltre, l'eventuale blocco nella realizzazione del Terzo valico causerebbe penali rilevanti: quelle per i mancati utili e quelle relative alle opere per ripristinare il territorio. Un costo complessivo per l'Italia di alcuni miliardi di euro, nonché di un ritardo della rete infrastrutturale,

si chiede di sapere:

quale sia la posizione del Ministro in indirizzo sul futuro dell'opera infrastrutturale del Terzo valico dei Giovi e se intenda confermare il cronoprogramma di avanzamento dei lavori previsto per il completamento dell'opera e l'entrata in esercizio della stessa a partire dalla fine del 2022;

se intenda rendere disponibili, con immediatezza, i fondi necessari per il completamento delle opere relative al Terzo valico, con particolare riguardo all'assegnazione delle risorse al V lotto e al finanziamento del VI lotto;

se intenda chiarire come sia possibile immaginare di fare ora un'analisi tra costi e benefici su un'opera in così avanzato stato di realizzazione e quali siano le modalità di svolgimento e i criteri di analisi applicati alle verifiche sui costi-benefici in corso sull'opera del Terzo valico;

se, in attesa dei risultati di tali valutazioni, intenda comunque garantire la prosecuzione dei lavori in corso sull'opera, anche al fine di scongiurare il licenziamento di numerosi lavoratori;

in ragione della trasparenza, se intenda rendere noto a quanto ammontino gli oneri a carico del bilancio pubblico in caso di sospensione delle opere infrastrutturali ed in particolare per quelle su cui esistono accordi internazionali che impongono, in caso di non realizzazione dell'opera, il pagamento di tutte le somme spese dall'Unione europea e dagli altri Stati.

(3-00293)

QUAGLIARIELLO - Ai Ministri per gli affari regionali e le autonomie e dell'economia e delle finanze - Premesso che:

a seguito degli eventi sismici del 18 gennaio 2017 (4 scosse di magnitudo 5.0, 5.4, 5.5 e 5.1) che hanno interessato prevalentemente l'area dei monti della Laga, al confine tra la provincia di Teramo e la provincia di Ascoli Piceno, e la contestuale straordinaria nevicata dalle conseguenze disastrose (la stessa che ha dato luogo alla slavina che ha distrutto l'hotel "Rigopiano"), la provincia di Teramo ha subito danni enormi al patrimonio edilizio ed anche diffusamente alle infrastrutture stradali danneggiate significativamente dal sisma e dal dissesto idrogeologico conseguente alla nevicata;

a seguito degli anzidetti eventi, il decreto legislativo n. 189 del 2016 è stato modificato con l'estensione del cratere sismico e all'allegato 2 bis ha incluso 5 ulteriori comuni della provincia di Teramo (Castel Castagna, Colledara, Isola del Gran Sasso, Pietracamela e Fano Adriano);

preso atto che:

per assicurare il ripristino della viabilità il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, dopo una ricognizione effettuata dagli enti preposti, ha stanziato risorse pari a circa 21 milioni di euro;

la Provincia di Teramo ha di conseguenza provveduto a bandire numerose gare di appalto con procedura d'urgenza;

da quanto risulta all'interrogante nel 2017 sarebbero stati effettuati lavori per le emergenze per complessivi 19.960.671 euro. Detta cifra atterrebbe: quanto a 12.960.661 euro, effettuati su infrastrutture ricadenti nei comuni del cratere sismico, cioè i comuni individuati dal decreto legislativo n. 189 del 2016 come particolarmente danneggiati dal sisma; quanto a 7.000.000 euro, effettuati su infrastrutture ricadenti in comuni della provincia di Teramo, ma al di fuori del cratere sismico;

considerato che i suddetti interventi sarebbero stati regolarmente eseguiti ed ultimati entro l'estate 2017, contabilizzati con emissione del certificato di pagamento e fatturati;

considerato, infine, che:

i pagamenti da parte della pubblica amministrazione, a tutti i livelli di competenza, appaiono procedere con estrema lentezza;

per ciò che concerne i Comuni fuori dal cratere, la Regione, attraverso il centro operativo regionale (COR), ha trasferito nel mese di settembre 2018 un acconto di 1.400.000 euro alla Provincia, che li ha impiegati per liquidare il 20 per cento circa del dovuto alle imprese. Un ulteriore acconto di 1.500.000 euro sarebbe stato trasmesso alla Provincia nei giorni scorsi, ma ad oggi mancherebbero all'appello oltre 4.000.000 euro per saldare i corrispettivi alle imprese per i lavori effettuati tra marzo e giugno 2017;

per quanto concerne i Comuni all'interno del cratere, la Regione ha trasferito un acconto di 4.450.000 euro circa, la Provincia ha corrisposto alle imprese 6.063.574,05 euro (anticipando con fondi propri circa 1.500.000 euro), ma rispetto alla somma dovuta la Provincia dovrebbe ricevere un residuo pari a 8.500.000 circa,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto;

quali iniziative intendano assumere affinché i pagamenti da parte della pubblica amministrazione siano effettuati con maggiore regolarità, al fine di evitare che un territorio già messo a dura prova dal fenomeno sismico e dalla ricostruzione non subisca ulteriori danni economici.

(3-00294)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

MASINI - Al Ministro dell'interno - Premesso che:

a seguito dei gravi incidenti che si sono verificati in piazza San Carlo a Torino nel giugno 2017, è stata emanata la cosiddetta circolare Gabrielli, che ha stabilito nuove regole per la gestione di eventi e manifestazioni di ogni genere e dimensione;

fin dai primi mesi dall'applicazione delle nuove normative, sono sorti numerosi dubbi interpretativi principalmente nel caso di eventi minori, spesso equiparati ad eventi di grandi dimensioni, comportando enormi sacrifici economici soprattutto per le piccole realtà associative che, nella maggior parte dei casi, hanno interrotto le proprie attività di animazione nei territori con oggettive ricadute negative, in ambito sia sociale che economico;

il Ministero dell'interno, per cercare di rendere più flessibile la normativa in vigore, ha emanato la circolare 18 luglio 2018, recante "Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche" con allegate le nuove "Linea guida per l'individuazione delle misure di contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità";

tra gli obiettivi della circolare, così come dichiarato alla stampa dal sottosegretario di Stato per l'interno, Stefano Candiani, vi era quello di "assicurare un approccio più flessibile alla gestione del rischio, parametrando le misure cautelari rispetto alla vulnerabilità legata a ciascun evento" e che, quindi, l'obiettivo era "quello di superare le criticità operative delle precedenti direttive rendendo le prescrizioni maggiormente conformi alle peculiarità del territorio e delle manifestazioni programmate a livello locale";

nonostante l'intento migliorativo che il Ministero si era prefisso con la nuova circolare, a livello locale, soprattutto nei piccoli comuni, continuano a persistere notevoli difficoltà legate all'organizzazione di iniziative di piccola o media dimensione;

tali iniziative, soprattutto nei territori e nei piccoli comuni, sono fondamentali per garantire la vitalità delle comunità di riferimento e, talvolta, per le ricadute in termini economici;

sempre più organizzazioni, soprattutto associazioni di volontariato dotate di poche risorse, sono costrette a rinunciare all'organizzazione di queste iniziative, a causa degli eccessivi sforzi in termini di risorse umane ed economiche;

molti enti locali interpretano in maniera troppo restrittiva le norme in vigore a causa di un sentimento di paura che si è, purtroppo, ingenerato nel nostro Paese;

si rende necessario garantire la sicurezza dei luoghi in cui si svolgono manifestazioni ed eventi e l'incolumità delle persone,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo stia effettuando un monitoraggio sull'applicazione della nuova circolare e se abbia notizia da parte del mondo dell'associazionismo e degli enti locali di difficoltà nell'applicazione della normativa attualmente in vigore;

se intenda avviare una nuova riflessione che porti ad ulteriori modifiche delle direttive in vigore, al fine di snellire e semplificare le procedure per l'organizzazione di iniziative, soprattutto nei piccoli comuni;

se, nell'ambito delle auspicate modifiche, intenda concedere spazi di discrezionalità alle singole amministrazioni comunali che hanno il compito di autorizzare le manifestazioni, almeno quelle di minori entità.

(4-00695)

LAFORGIA, DE PETRIS, GRASSO, ERRANI - Ai Ministri dell'interno e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Premesso che:

domenica 14 ottobre 2018, alle ore 20.30 circa, nell'area nord di Milano, e precisamente in via Dante Chiasserini, zona Bovisasca, è scoppiato un incendio di grandi dimensioni, che ha coinvolto un'area di 2.500 metri quadrati;

il rogo ha coinvolto un capannone della Ipb, azienda che si occupa di stoccaggio di rifiuti e lavorazione di inerti;

la stessa notte, alle ore 4.30, è scoppiato un altro incendio. Quest'ultimo rogo è divampato a Novate Milanese (5 chilometri di distanza da Quarto Oggiaro). Le fiamme hanno coinvolto la ditta RiEco la quale si occupa di lavorazione di plastica e carta; in particolare, ad andare a fuoco è stata soprattutto la carta da macero stoccata;

l'incendio ha creato un'enorme nube tossica, visibile da più parti della città di Milano, e le sostanze nocive generate dalla combustione rimarranno per giorni nell'atmosfera recando grave nocumento alla salute dei cittadini;

il 28 giugno 2018 nella stessa ditta RiEco di Novate si era registrato un altro incendio;

considerato che, a quanto risulta agli interroganti;

pochi giorni prima dell'incendio, giovedì 11 ottobre, all'interno della società Ipb c'era stato un sopralluogo della Polizia locale per verificare lo stato dei locali dove venivano stoccati i rifiuti;

i rifiuti non dovevano assolutamente trovarsi nei capannoni andati a fuoco, visto che alla Ipb Italia, subentrata alla Ipb srl in seguito ad una cessione di ramo d'azienda, quando aveva chiesto il permesso all'autorità metropolitana per le volture nelle autorizzazioni per lo smaltimento, tale autorizzazione era stata negata per mancanza di una fideiussione necessaria proprio a coprire possibili danni ambientali;

anche nella ditta RiEco la settimana precedente all'incendio erano stati effettuati dei controlli;

la concatenazione e la successione degli eventi lascia evidentemente pensare a condotte dolose, tanto che la Procura ha aperto un'inchiesta per incendio doloso e smaltimento illecito di rifiuti;

tenuto conto che:

solo nel 2018 si sono verificati ben 11 roghi in Lombardia. L'hinterland di Milano e il pavese sembrano essere le zone più interessate;

il 5,5 per cento del totale degli illeciti nazionali nella gestione dei rifiuti avviene in Lombardia, che dunque sembra si stia avviando a diventare la nuova "terra dei fuochi",

si chiede di sapere quali misure i Ministri in indirizzo ritengano opportuno adottare per approfondire le condotte criminose e i business illeciti che stanno dietro agli incendi nel territorio lombardo.

(4-00696)

MARSILIO - Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

negli ultimi mesi, su tutto il territorio nazionale, si è innestato e notevolmente diffuso un sistema di dumping sociale determinato da alcune cooperative che ormai sono titolari di almeno 10 sedi in tutta Italia;

con l'obiettivo e la dichiarata finalità di ridurre il costo del lavoro (pubblicizzano una riduzione che si aggira intorno al 40 per cento) e con la copertura di un'autorizzazione ministeriale per la somministrazione, queste cooperative hanno sviluppato un efficace sistema di pubblicità rivolto in primo luogo alle imprese, cogliendo l'attenzione delle stesse con degli spot pubblicitari che, oltre ad essere lesivi della categoria professionale del consulente del lavoro, sono messaggi incentivanti ad aggirare in modo fraudolento gli obblighi di legge (le frasi in questione sono del seguente tenore: «Hai un'azienda? Scopri come risparmiare fino al 40 per cento del costo del lavoro! Inizia subito!», oppure «Affidarsi alla cooperativa per generare flessibilità di esercizio delle attività (essendo una società che assume la responsabilità della gestione dello stesso)», o ancora «i vantaggi sono così riassumibili: esatta valutazione dei costi di servizio (precisione del budget di spesa); riduzione del costo del personale; riduzione o totale eliminazione del costo del consulente del lavoro»);

le cooperative propongono alle aziende di far licenziare tutti i lavoratori, di procedere loro stesse, in prima persona, a riassumerli ed a gestire le prestazioni lavorative attraverso una prestazione di servizi al precedente datore di lavoro incardinata in una sorta di terziarizzazione e gestione delle attività aziendali;

il presunto risparmio del costo del lavoro si ottiene mortificando i diritti dei lavoratori, in quanto gli stessi possono continuare a prestare attività lavorativa solo se diventano soci della cooperativa e di conseguenza accettano una riduzione dei compensi operata direttamente sul netto con incomprensibili trattenute che determinano una minore erogazione della retribuzione, subendo un nocumento anche sotto il profilo contributivo;

quanto descritto viene articolato nell'ambito di sconosciuti contratti collettivi di lavoro e di irrintracciabili livelli di inquadramento professionale e conseguenti retribuzioni;

nell'attuale contesto storico, la strada della mortificazione ingiustificata dei diritti dei lavoratori per ricercare migliori elementi di competizione sul mercato oltre ad essere avvilente risulta anche errata e, per le modalità con cui viene proposta, sostanzialmente illecita;

l'azione di comunicazione e convincimento è tesa a fare leva sulle difficoltà delle imprese, anche se non particolarmente forti, costringendo i lavoratori ad accettare qualsiasi compromesso e mortificazione con il solo obiettivo di conservare l'opportunità lavorativa ed un minimo flusso reddituale;

tale comportamento immorale risulta un salto nel buio e nel passato e rischia di collocare il nostro sistema produttivo in ambiti che non appartengono ai Paesi industrializzati,

si chiede di sapere:

se i Ministri di indirizzo siano a conoscenza dei fatti riportati;

se gli organi deputati al controllo (Ispettorato nazionale del lavoro, INPS, INAIL, ANPAL) si stiano attivando o si siano già attivati per promuovere adeguate iniziative tese a far cessare gli abusi;

in particolare, quali misure urgenti intendano adottare affinché venga posto rimedio a questa situazione, che rischia di danneggiare ulteriormente le aziende e i lavoratori, i quali non potranno reggere una concorrenza basata sul dumping contrattuale, che mortifica ancora oggi la dignità dei cittadini-lavoratori;

se non ritengano opportuno rendere nuovamente operative le disposizioni e le condizioni previste dal comma 5-bis dell'art. 18 del decreto legislativo n. 276 del 2003, come modificato dal decreto legislativo n. 251 del 2004, al fine di scongiurare dilaganti fenomeni di dumping contrattuale (si veda l'art. 18, comma 5-bis , del decreto legislativo n. 252 del 2005 riformulato: «Nei casi di appalto privo dei requisiti di cui all'articolo 29, comma 1, e di distacco privo dei requisiti di cui all'articolo 30, comma 1, l'utilizzatore e il somministratore sono puniti con la pena della ammenda di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione, nonché con l'arresto fino a diciotto mesi. Se vi è sfruttamento dei minori, la pena dell'arresto è aumentata fino a due anni e l'ammenda è aumentata fino al sestuplo»).

(4-00697)

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA - Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali -

(4-00698)

(Già 3-00197)

RICCARDI, CORBETTA, CORRADO, TRENTACOSTE, PARAGONE, EVANGELISTA, VANIN, PIARULLI, D'ANGELO, DRAGO - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

la variante al vigente piano integrato di intervento inerente all'ambito territoriale denominato "Bettola", compreso tra la tangenziale nord A52, la strada statale 36, l'autostrada A4 e la strada provinciale 58 via Valtellina, sita nel comune di Cinisello Balsamo (Milano), è stata definitivamente approvata con delibera di Giunta comunale n. 216 del 28 settembre 2017;

l'intervento oggetto della variante prevede nuove superfici e un aumento esponenziale delle cubature a destinazione commerciale e terziario, la realizzazione all'interno del comparto del capolinea della metropolitana M1, prolungamento dell'attuale capolinea presso Sesto San Giovanni, nonché la previsione di un ulteriore prolungamento della linea M5, da ubicare lateralmente al centro commerciale. Quanto illustrato comporterebbe un considerevole aumento del flusso di traffico veicolare nel quadrante, già caratterizzato da un transito giornaliero di oltre 300.000 veicoli, e conseguenti ripercussioni anche sulla viabilità nazionale in prossimità dello svincolo di Sesto S. Giovanni-Cinisello Balsamo;

le criticità indotte dalla realizzazione dell'intervento, ripetutamente segnalate dalla cittadinanza nelle fasi procedimentali di approvazione della variante, sono state, da ultimo, confermate da Autostrade per l'Italia SpA con nota ASPI/RM/2017/0013980/EU del 18 luglio 2017. In riferimento al potenziamento della quarta corsia dinamica della A4 Torino-Trieste, nella nota si afferma che «a seguito degli approfondimenti trasportistici dello svincolo autostradale di Sesto S. Giovanni, oggetto peraltro di specifica riunione presso la Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità della Regione Lombardia, è emerso che la configurazione prevista nel PII pubblicato, potrebbe essere causa della crisi del sistema viabilistico dello svincolo autostradale e dell'area urbana circostante, con particolare gravità a riguardo dell'innesto sulla SS36 in direzione Lecco»;

la configurazione del sistema viabilistico recepito nella variante approvata, formata dall'autostrada A4 Torino-Trieste, dalla tangenziale nord A52, dalla strada statale 36 e dalla strada provinciale 58 rappresenta, pertanto, un aggravio per la viabilità nazionale in ragione dei flussi traffico coinvolti;

considerato che, a quanto risulta agli interroganti:

le inevitabili ripercussioni sul traffico determinate dal centro commerciale "Auchan" di Cinisello Balsamo sono destinate a peggiorare, una volta conclusi i lavori previsti per l'implementazione della cubatura del centro;

tali problematiche al momento risultano prive di qualsivoglia piano volto a superarne le criticità. Ed invero, in fase di progetto non è stato predisposto alcuno studio finalizzato ad ovviare al collasso del sistema viabilistico dell'area di Bettola, dell'autostrada A4, della tangenziale nord A52 e della strada statale 36, configurando la paradossale condizione per la quale non sono più le opere ad adattarsi al contesto territoriale, bensì il territorio costretto ad adattarsi a progetti poco virtuosi;

considerato inoltre che:

stando alle statistiche, tra Milano e Brianza si muovo ogni giorno circa 940.000 persone, l'84 per cento delle quali predilige lo spostamento in auto. L'area di Bettola interessa 6.000 passeggeri in media all'ora. «Altre migliaia convergeranno sul centro commerciale più grande d'Europa: M1 e nuovo Auchan trasformeranno Bettola in un attrattore formidabile di persone, determinando uno stravolgimento della mobilità in uno snodo cruciale che vede tra l'altro gli svincoli autostradali della A4 Milano-Venezia e della A52 Tangenziale Nord, nonché l'intersezione con la SS36 Valassina, la statale più trafficata d'Italia dopo la Salerno-Reggio Calabria», secondo quanto dichiarato da "HQ Monza";

le simulazioni realizzate dall'associazione indicano, inoltre, «svincoli di Cinisello ingolfati, fino a 60 minuti di tempo per allontanarsi nelle varie direzioni, una quasi-paralisi della A4 e della A52, con riflessi pesantissimi alle barriere di Cinisello di queste due autostrade, nelle quali dal 7 al 10 percento degli interessati non riuscirà ad entrare. E code a passo d'uomo sulle vie Borgazzi e viale Lombardia di Monza, con riflessi in tutta la città. Nemmeno i lavori già iniziati per aumentare le corsie sulla A4 potranno risolvere il problema, anche se un po' lo alleggeriranno. E anche volendo, non c'è più spazio fisico per migliorare svincoli e viabilità ordinaria»,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se intenda assumere iniziative di competenza affinché sia scongiurata l'eventuale crisi del sistema viabilistico dello svincolo autostradale e dell'autostrada A4, della tangenziale nord A52 e della strada statale 36.

(4-00699)

NENCINI - Al Ministro dell'interno - Premesso che, secondo quanto risulta all'interrogante:

la consigliera comunale PSI PSE di Cascina, Paola Viegi, già candidata al Senato alle elezioni del 4 marzo 2018 nel collegio senatoriale di Pisa, è stata recentemente fatta oggetto di un gravissimo atto intimidatorio, che si inserisce in una lunga serie di insulti e avvertimenti per il suo impegno politico, ma che stavolta coinvolge, attraverso volgari insinuazioni, anche il figlio;

si tratta di un ulteriore, vergognoso e reiterato attacco a danno di personaggi pubblici nella provincia di Pisa, che, in quanto impegnati politicamente, possono mettere nel conto rischi di tale natura, ma ad aggravare la situazione è da rilevare la vigliaccheria estrema di violare la privacy di una famiglia, essendo l'atto denigratorio esteso anche al figlio;

non si comprende fino in fondo l'obiettivo di tale vile attacco su "Facebook", perché se si trattasse, come è abbastanza probabile vista la reiterazione di attacchi a politici locali, di un attacco collegato all'impegno in quanto consigliera comunale a Cascina, sarebbero da ritenere molto preoccupanti l'uso di piattaforme informatiche e l'uso e l'abuso che si fa di tali strumenti in nome di un nuovo e più moderno modo di fare politica;

"Facebook" e gli altri social network similari sono diventati sempre più un palcoscenico privilegiato per le scorrerie di personaggi equivoci e per di più vigliacchi, in assenza quasi totale di norme che possano impedire a tali squallide persone di commettere reati, tanto spregevoli al riparo dell'anonimato e senza incorrere in alcun tipo di sanzione penale ovvero amministrativa,

si chiede di sapere, nelle more del procedimento giudiziario avviato a seguito delle denunce presentate, quali misure il Ministro in indirizzo ritenga che vadano adottate a tutela oltre che della vita pubblica anche della vita privata delle persone, specie in presenza di gravi insulti in forma manifestamente violenta, e se non ritenga opportuno intervenire con iniziative volte ad introdurre norme che regolino l'uso corretto dei social network.

(4-00700)

PAPATHEU - Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico e delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo - Premesso che:

nelle recenti settimane la regione Sicilia, ed in particolare le province di Catania e Messina, sono state pesantemente colpite da un'eccezionale ondata di maltempo a carattere alluvionale. Sono caduti quantitativi di pioggia superiori rispetto alle medie stagionali e le precipitazioni hanno interessato a più riprese il territorio con violenti nubifragi che hanno causato danni ingenti;

gli eventi calamitosi, consistenti anche in forti mareggiate, con piogge e raffiche di vento, hanno provocato gravi conseguenze il 28 settembre 2018, colpendo in particolare la città di Catania, messa in ginocchio da allagamenti nelle principali aree del centro urbano e nelle zone periferiche, con danneggiamenti alle strutture e infrastrutture a servizio della balneazione, pubblica e privata, dalla Plaia fino alla Scogliera del capoluogo etneo;

per le stesse cause si sono registrati ingenti danni anche all'agricoltura e alle infrastrutture;

a seguito di tali accadimenti, la Giunta comunale di Catania ha deliberato la richiesta dello stato di calamità con apposita iniziativa assunta dall'Assessorato comunale alla protezione civile, finalizzata a sollecitare presso gli organi competenti il riconoscimento dei danni verificatisi sull'intero territorio comunale;

di tali fatti sono stati, altresì, informati la presidenza della Regione Siciliana, la Prefettura, il Dipartimento regionale di protezione civile, l'ufficio di Catania dell'Agenzia dell'entrate e l'Ufficio tecnico erariale, la Capitaneria di porto, l'Ufficio territorio ambiente ed Assessorato del territorio e dell'ambiente di Palermo;

gli amministratori locali, con dedizione ed impegno, ma di fatto privi di adeguate risorse finanziarie per via delle ben note problematiche economiche che affliggono gli enti locali, da giorni stanno affrontando le molteplici emergenze determinate dalle avverse condizioni atmosferiche, procedendo intanto alla quantificazione completa dei danni, che sono apparsi, sin da subito, molto ingenti e ulteriormente aggravati dalle forti piogge verificatesi successivamente, il 3 ottobre e nei giorni del 12, 13 e 14 ottobre;

le competenti unità territoriali tecniche e dell'area di vigilanza stanno effettuando la verifica complessiva e aggiornata dello stato di efficienza e di utilizzo delle strutture pubbliche, del verde e delle strade comunali, con particolare riguardo all'accertamento dei danni subiti dalle abitazioni e degli edifici sedi di attività commerciali;

il reiterarsi delle condizioni climatiche avverse, in particolare le forti piogge che stanno continuando a flagellare il territorio delle province di Catania e Messina, richiede l'adozione di un immediato sostegno economico-finanziario alle popolazioni residenti e alle istituzioni locali, al fine di approntare le misure di intervento più idonee alla tutela della pubblica incolumità e per creare le condizioni ambientali e strutturali propedeutiche alla ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite da calamità,

si chiede di sapere:

se i fatti descritti siano a conoscenza dei Ministri in indirizzo;

se essi corrispondano al vero e, nell'eventualità positiva, se ritengano opportuno riconoscere lo stato di calamità nelle aree interessate dai citati fenomeni alluvionali, stanziando adeguate risorse economiche in favore delle amministrazioni comunali più colpite e dei soggetti privati danneggiati, con il primo provvedimento utile, a partire dal redigendo disegno di legge di bilancio per il 2019;

se intendano, altresì, provvedere, anche con iniziative di carattere normativo, per garantire agli enti locali coinvolti un'apposita deroga alla disciplina ordinariamente vigente per le spese per investimenti, al fine di permettere agli amministratori, di concerto con i preposti uffici della protezione civile ed altri enti competenti, di pianificare nel proprio bilancio misure finalizzate ad approntare autonomi interventi di risanamento dei territori interessati.

(4-00701)

PAPATHEU - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Premesso che:

le previsioni meteorologiche a fini di protezione civile hanno finalità di evidenziare situazioni potenzialmente dannose per persone o cose. Vengono elaborate dal Dipartimento nazionale della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e dalle Regioni, e vengono sintetizzate quotidianamente nel bollettino di vigilanza meteorologica nazionale;

sulla base degli eventi meteo previsti, ciascuna Regione e Provincia autonoma valuta le situazioni di criticità idrauliche e idrogeologiche (come ad esempio allagamenti, frane, alluvioni) che si potrebbero verificare sul territorio. Queste valutazioni confluiscono nel citato bollettino di vigilanza meteorologica pubblicato a cura del Dipartimento. È compito poi delle Regioni e delle Province autonome diramare le situazioni di allerta per i sistemi locali di protezione civile, mentre spetta ai sindaci attivare i piani di emergenza, informare i cittadini sulle situazioni di rischio e decidere le azioni da intraprendere per tutelare la popolazione;

il Dipartimento nazionale, mediante apposite comunicazioni di criticità ed allerta, consente di conoscere quali siano i luoghi dove sono previste criticità e se sia necessario attivare l'allerta legata a fenomeni meteo-idrogeologici e idraulici al fine di prevenire danni a persone e cose. Per conoscere preventivamente quali siano i potenziali effetti e i danni previsti collegati ai diversi livelli di criticità e allerta è pubblicata, inoltre, un'apposita tabella degli scenari, ed in questi casi viene emesso un comunicato stampa del Dipartimento con la quale informa delle criticità possibili in modo da allertare le istituzioni e la cittadinanza per scongiurare i danni possibili grazie alla previsione degli eventi meteorologici in arrivo sulle zone specificamente individuate;

il bollettino di vigilanza meteorologica nazionale è quotidianamente pubblicato alle ore 15 sul sito del Dipartimento della protezione civile e contiene le previsioni meteo per i giorni successivi. Le criticità e le situazioni di allerta previste per la giornata in corso sono invece contenute nel bollettino di criticità nazionale e allerta, pubblicato ogni giorno, di norma, alle ore 16, e tale comunicazione comprende le criticità e le situazioni di allerta previste per il giorno successivo;

il quadro meteorologico e delle criticità previste sull'Italia viene aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all'evolversi dei fenomeni, ed è pubblicato sul sito del Dipartimento, insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono invece gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento segue l'evolversi della situazione;

l'utilizzo del sistema di "allerta meteo" ha consentito, sin da quando posto in essere, un intensificarsi delle azioni di prevenzione di rischi e danni a persone e cose nei centri abitati, mediante comunicazioni antecedenti in media anche 24-36 ore ai fenomeni meteorologici avversi attesi. Ciò ha determinato riflessi positivi ma anche problematiche gestionali ed operative che ad oggi rimangono irrisolte e rappresentano un vulnus nel sistema generale di valutazione della portata dei fenomeni atmosferici e nelle relative comunicazioni da dare alle istituzioni del territorio ed ai cittadini delle comunità interessate;

infatti, il sistema in uso demanda, in particolare, ai sindaci, il compito di emanare ordinanze di chiusura o apertura dei plessi scolastici e di altri luoghi di pubblico interesse, a fronte delle comunicazioni di allerta meteo che rilevano criticità idrogeologiche e idrauliche. In diverse circostanze si sono verificati casi di Comuni e centri abitati che hanno adottato misure difformi. Ad esempio, in centri a distanza di pochi chilometri tra loro, se non addirittura confinanti, alcuni amministratori hanno deciso di chiudere le scuole per allerta meteo ed altri hanno ritenuto opportuno tenere aperte le strutture pubbliche. Risolvere casi come quelli citati, caratterizzati da un'identica informazione di allerta meteo, con una disomogeneità nelle valutazioni istituzionali può persino far correre il rischio, a seconda dei casi, di mettere in pericolo la popolazione o di determinare invece uno zelo eccessivo nell'adozione preventiva di cautele per evitare i rischi segnalati dal sistema. Si ritiene, inoltre, che tale situazione possa contribuire a creare sfiducia nei cittadini verso l'attendibilità e la credibilità del sistema di allerta meteo, con il rischio che il cittadino possa poi sottovalutarle e non attenersi alle disposizioni di protezione civile;

ad avviso dell'interrogante, appare necessario riformare il sistema di gestione delle procedure di allerta meteo, individuando una cabina di regia che possa far interagire al meglio tutti gli organi istituzionali e le strutture competenti, valutando la necessità di una rimodulazione dei criteri e delle modalità di attivazione del sistema, valutando l'opportunità di adozione di ulteriori protocolli operativi e di governance per la protezione civile regionale, per le Prefetture, per i Comuni e per tutti gli enti interessati. In questo ambito, peraltro, tenendo conto in alcuni casi dell'oggettiva imprevedibilità delle condizioni meteorologiche che spesso non registrano inattesi rovesci temporaleschi, eventi quindi non adeguatamente segnalati per la loro effettiva pericolosità ma in grado di inondare la superficie del suolo con decine e centinaia di millimetri di acqua in qualche ora, si potrebbe avviare una migliore azione di prevenzione a contrasto dei fenomeni alluvionali, mediante la specifica adozione di una moderna rete pluviometrica, la quale, mediante appositi sistemi, consentirebbe agli organi preposti di allertare le aree urbanizzate con almeno alcune preziosissime decine di minuti di anticipo sull'eventuale arrivo di flussi d'acqua, fango e detriti. Un arco di tempo breve ma utile a liberare le arterie stradali a rischio, preventivamente individuate e tracciate, dalle persone in transito, mediante l'adozione di misure complementari contenute nei piani locali di protezione civile,

si chiede di sapere:

se il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro in indirizzo non ritengano opportuno avviare un'opera di verifica tecnica per approntare un aggiornamento strategico dei livelli di funzionalità delle vigenti procedure di sistema di allertamento meteo-idrogeologico e idraulico, al fine di eliminare eventuali inefficienze, discrasie e anomalie procedurali, in modo tale che i territori possano rispondere in termini maggiormente efficaci;

se abbiano già preso in considerazione l'opportunità e la necessità di adottare nuove procedure per ottimizzare le attività di prevenzione dei rischi connessi ai fenomeni alluvionali anche mediante l'utilizzo delle ulteriori strumentazioni necessarie e idonee a rendere più efficaci le misure poste a difesa della popolazione.

(4-00702)

TOTARO - Al Ministro dell'economia e delle finanze - Premesso che a quanto risulta all'interrogante un fondo della società Invimit Sgr, interamente detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze, ha acquistato degli immobili di proprietà del Comune di Firenze, tra cui un condominio sito in via B. Umiliana 23-31;

considerato che nella riunione per definire il nuovo amministratore condominiale del 2 ottobre 2018 la delegata di Invimit, geometra Elisa Bacci, ha nominato un amministratore da lei sostenuto, poiché deteneva la maggioranza,

si chiede di sapere:

se sia possibile che un ente pubblico durante un'assemblea condominiale eserciti il diritto di maggioranza;

se la nomina del nuovo amministratore sia conforme ai dettami della legge, ovvero ai requisiti previsti dalla legge n. 220 del 2012;

quale natura abbiano le attività lavorative già svolte dal nuovo amministratore di un condominio in gran parte di proprietà dello Stato attraverso un suo fondo di investimento.

(4-00703)

IANNONE - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Premesso che:

in data 17 ottobre 2018 i militari della stazione Carabinieri forestali di Padula (Salerno), nel corso di un mirato servizio di controllo del territorio, hanno accertato una gestione illecita di rifiuti nella località "San Vito" del comune di Monte San Giacomo (Salerno), all'interno di una cava dismessa;

i militari hanno rinvenuto un deposito di rifiuti speciali;

dagli accertamenti e riscontri documentali esperiti nell'immediatezza è emerso che su una superficie di forma triangolare, che ha un'estensione di circa 500 metri quadrati, giace una quantità stimata di rifiuti di circa 300 metri cubi spianati con mezzi meccanici, costituiti a vista da materiale proveniente da lavorazioni e demolizioni edili;

l'area risulta di proprietà del Comune e non vi sono titoli che vi autorizzino il deposito e la gestione di rifiuti;

i militari hanno quindi posto sotto sequestro l'area sulla quale sono depositati i rifiuti e deferito all'autorità giudiziaria la persona individuata quale responsabile della gestione illecita di rifiuti e di occupazione abusiva di suolo pubblico,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di questo grave fatto e se ritenga di mettere in campo azioni finalizzate a combattere il fenomeno, purtroppo molto diffuso in Campania, dell'illecito smaltimento dei rifiuti.

(4-00704)

MAIORINO, QUARTO - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

in data 21 agosto 2018 veniva riportata a mezzo stampa la notizia del grave inquinamento in cui versano i fiumi della Tuscia e, nello specifico, si evidenziavano i superamenti dei limiti per il mercurio nel rio Vicano emissario del lago di Vico, come attestato dai dati riportati dall'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) Lazio per il triennio 2015-2017 ("tusciaweb");

le analisi di ARPA Lazio per il triennio, riferite alle due stazioni del rio Vicano, indicano un LIMeco (livello di inquinamento da macrodescrittori) "scarso", "sufficiente" e anche "cattivo" per il sito 1 di campionamento del rio Vicano per il 2017;

lo stesso rio Vicano presenta valori sugli indicatori biologici monitorati nelle due stazioni di campionamento che mai raggiungono l'obiettivo di qualità fissato dalla normativa (buono stato ecologico e chimico) con una classe di qualità per l'elemento "macrobenthos" in stato "cattivo" e per l'elemento diatomee "scarso";

sul lago di Vico insiste l'area denominata Chemical City, sito di produzione e stoccaggio di armi chimiche, in funzione fino agli anni '80 e interessata da operazioni di bonifica dal 2010;

il rio Vicano nel 2017, in riferimento allo stato chimico, viene declassato allo stato "non buono" per il superamento dell'SQA-CMA (standard di qualità ambientale-concentrazione massima ammissibile) per il parametro "mercurio disciolto" per entrambe le stazioni di monitoraggio;

considerato che:

il rio Vicano è l'unico emissario del lago di Vico, lago inserito in un'area protetta e sito di importanza comunitaria e zona di protezione speciale;

le acque del lago alimentano anche la falda idrica presente nel sottosuolo circostante, captata da numerosi pozzi pubblici e privati, utilizzati anche per l'approvvigionamento di acque potabili;

il lago di Vico rappresenta un'area di attrazione turistica del territorio su cui insistono attività commerciali ed è utilizzato a scopo idropotabile dai comuni di Ronciglione e Caprarola;

nel "Piano della Caratterizzazione ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i - Bacino del Lago di Vico (VT)", approvato dalla Regione Lazio il 3 maggio 2012, si indica già come la concentrazione del parametro mercurio risultasse in 4 campioni superficiali (prelevati nel periodo estivo da altrettante stazioni) superiore ai limiti di rilevabilità strumentale; e, in 2 casi (2 milligrammi per litro presso la stazione 2A l'8 giugno; 1,2 milligrammi per litro in 4D il 28 settembre), la concentrazione era superiore alla CSC (concentrazione soglia di contaminazione) per le acque sotterranee, prevista dal decreto legislativo n. 152 del 1999 (un milligrammo per litro). Nella campagna del gennaio 2010 non si riscontravano anomalie di concentrazione;

il mercurio è considerato dall'Organizzazione mondiale della sanità tossico per l'uomo e particolarmente nocivo per lo sviluppo fetale e dei bambini,

si chiede di sapere:

se e come il Ministro in indirizzo intenda procedere per individuare la fonte dell'inquinamento;

se sia a conoscenza dei risultati dei monitoraggi effettuati, nonché in corso, da parte dell'ARPA Lazio per il 2018, in particolare se sia stato riscontrato ancora il superamento dei limiti di legge per il mercurio e se tra i monitoraggi siano compresi quelli sulle acque dei pozzi esistenti nei pressi del lago.

(4-00705)

QUAGLIARIELLO - Ai Ministri delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e della difesa - Premesso che:

il decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1999, n. 201, recante "Regolamento recante disciplina in materia di ricompense al personale del Corpo forestale dello Stato", prevedeva diversi gradi di ricompense e riconoscimenti per il personale del Corpo forestale dello Stato;

all'esame delle proposte di ricompensa e riconoscimento era preposta un'apposita commissione, la cui composizione era stabilita ai sensi dell'articolo 26, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395;

preso atto che:

come noto, il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, ha disposto, a decorrere da gennaio 2017, l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei Carabinieri e il transito del relativo personale per circa l'80 per cento nella stessa Arma e per la restante quota nella Polizia, nella Guardia di finanza, nei Vigili del fuoco e nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

il medesimo decreto, all'articolo 18, comma 12-sexies, recita: "I procedimenti non definiti alla data del 31 dicembre 2016, concernenti l'attribuzione al personale del Corpo forestale dello Stato delle ricompense per lodevole comportamento o per particolare rendimento antecedenti al transito nell'Arma dei carabinieri nel Corpo della guardia di finanza, sono istruiti e definiti, secondo le disposizioni in vigore per il personale dell'Arma dei carabinieri e del predetto Corpo, entro il 31 dicembre 2018";

considerato che, nel novembre 2016, l'apposita commissione aveva decretato, previo visto dei sindacati, e con la controfirma del capo pro tempore del Corpo forestale dello Stato, Cesare Patrone, il riconoscimento di ricompense di vario livello per parte del personale del Corpo;

considerato, inoltre, che il conferimento non è mai avvenuto, a causa dell'omissione formale della controfirma da parte del Ministro pro tempore delle politiche agricole Maurizio Martina,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano doveroso, anche alla luce degli squilibri e delle difficoltà create dalla "fusione a freddo" di Corpi provenienti da storie e organizzazioni profondamente differenti, ma ugualmente degni di riconoscimento, assumere le iniziative e le azioni necessarie al fine di superare eventuali vizi di forma, nonché al fine di evitare di sminuire la rilevanza, anche simbolica, di tali riconoscimenti e di garantirne adeguata attribuzione.

(4-00706)

DAL MAS - Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e della salute - Premesso che:

il centro di riferimento oncologico (CRO) di Aviano (Pordenone) è uno degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) per il trattamento delle patologie oncologiche e si caratterizza come centro di ricerca sanitaria traslazionale e ospedale di alta specializzazione e di rilievo nazionale nel settore oncologico;

nonostante le autorevoli rassicurazioni espresse in questi ultimi mesi, la situazione dei precari del centro torna ad essere problematica, posto che il 31 dicembre 2018 scadranno i contratti precari che sono stati prorogati in extremis il 29 dicembre 2017 e che, in forza della contestata riforma dei contratti dei ricercatori, la pubblica amministrazione non potrà più avvalersi di questa tipologia contrattuale per assumere i ricercatori;

nell'estate 2018, alcune sigle sindacali come Anaao, Assomed, Cgil FP e Cisl FP avevano inoltrato una richiesta di soluzione del problema ed erano pervenute numerose rassicurazioni da parte del Ministero della salute e della direzione del centro avianese;

nella giornata del 16 ottobre, i ricercatori del CRO di Aviano, sostenuti dalle stesse sigle sindacali, hanno organizzato un presidio all'ingresso della struttura per manifestare la preoccupazione per il loro futuro, ancora una volta confuso e privo di certezze, e protestare contro il nuovo regolamento delle borse di studio appena deliberato dalla direzione del CRO;

proprio ad Aviano, nel gennaio 2018, il direttore generale della ricerca e dell'innovazione del Ministero della salute aveva assicurato che non esistevano problemi sulle coperture finanziarie per la stabilizzazione dei precari della ricerca. Aveva garantito, in particolare, che "sotto il profilo delle coperture finanziarie non vi saranno sorprese poiché la dotazione integrativa ai fondi di ricerca richiesta al Mef, originariamente pari a 47 milioni di euro, è stata portata agli attuali 90". Peraltro, la legge di bilancio per il 2018 ha allocato risorse per prorogare i contratti in essere, stanziando 19 milioni di euro per il 2018, 50 per il 2019, 70 milioni per il 2020 e 90 milioni di euro per il 2021;

la legge di bilancio per il 2018 è intervenuta sull'annosa questione dei precari della ricerca sanitaria, con i commi da 422 a 434 dell'art. 1, definendo un percorso chiamato "piramide dei ricercatori", nel quale si prevede un contratto a tempo determinato per ricercatori e per le figure professionali di supporto della ricerca della durata di 5 anni rinnovabili una sola volta per altri 5 e, successivamente, un possibile passaggio a tempo indeterminato. Peraltro il coordinamento dei precari aveva proposto una propria diversa soluzione già nell'autunno 2017;

anche nel caso di applicazione della riforma "a piramide", però, la situazione dei precari sarebbe tutt'altro che rassicurante. Infatti, martedì 9 ottobre, la direzione amministrativa del CRO ha dichiarato che non intende prorogare i contratti in scadenza fino a quando non sarà firmato il nuovo contratto del comparto e non saranno contestualmente promulgati i decreti attuativi ministeriali che stabiliscono le procedure dei concorsi e i sistemi di valutazione dei lavoratori;

il coordinamento dei precari ha elaborato un possibile scenario sulla base dei criteri previsti dalla legge per la fase transitoria, cioè il passaggio dei precari attualmente impiegati negli IRCCS e negli Istituti zooprofilattici sperimentali nel percorso della "piramide": secondo le proiezioni dei precari, potranno accedere al percorso con contratto a tempo determinato solamente coloro che il 31 dicembre 2017 avevano un contratto di contratto di collaborazione coordinata e continuativa attivo, ottenuto dopo aver superato una selezione pubblica, e con almeno 3 anni di contratti atipici negli IRCCS nei precedenti 5 anni;

nonostante il Ministero abbia più volte ribadito la volontà di allargare il più possibile l'accesso alla piramide per gli attuali precari, il censimento rivela che al CRO solamente il 21 per cento (28 contratti di collaborazione e 2 liberi professionisti) dei 141 precari con rapporto di lavoro atipico a luglio 2018 avrebbero i criteri previsti dalla legge per entrare nella riforma contrattuale;

nell'agosto 2018 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha emanato un decreto per stabilizzare oltre 2.000 ricercatori precari negli enti pubblici di ricerca in Italia per sanare la situazione di "persone che dopo 10-15 anni ancora sono con contratti a tempo determinato",

si chiede di sapere quali iniziative urgenti i Ministri in indirizzo intendano adottare al fine sanare la situazione dei precari del centro di ricerca oncologico di Aviano, e più in generale di tutti i precari del sistema della ricerca.

(4-00707)

IANNONE - Al Ministro dell'interno - Premesso che:

in data 17 ottobre 2018 i carabinieri della stazione di Santa Cecilia, coordinati dalla compagnia di Eboli (Salerno) agli ordini del capitano Geminale, hanno arrestato un marocchino di 37 anni trovato in possesso di circa 2 chilogrammi di hashish;

l'extracomunitario, finito ai domiciliari in attesa di convalida dell'arresto, è stato intercettato dai Carabinieri tra Capaccio ed Eboli;

la notte tra il 16 e il 17 ottobre, invece, è stata una notte di paura a Matinella di Albanella (Salerno), dove un uomo di nazionalità marocchina, probabilmente in stato di ebbrezza, ha devastato un bar e aggredito i passanti con lanci di bottiglie, sedie e cassonetti;

a cercare di riportare la calma vi erano una guardia giurata in servizio di pattugliamento ed un carabiniere in borghese, ma anche loro sono stati aggrediti dalla furia dell'uomo, non nuovo ad atteggiamenti simili;

la guardia giurata ha riportato una ferita alla testa, mentre il carabiniere una lieve contusione;

sul posto si è reso necessario l'intervento di una pattuglia dei carabinieri di Capaccio ed una di Matinella, che hanno arrestato il marocchino,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di fatti di cronaca come questi che si consumano con quotidiana frequenza in quest'area della provincia di Salerno, la piana del Sele, che è ormai storicamente un territorio funestato dall'immigrazione clandestina;

se intenda porre un'attenzione particolare affinché in questo territorio vengano rafforzati dotazioni e mezzi dei presidi di legalità delle forze dell'ordine;

se ritenga necessario realizzare un'azione di "bonifica sociale" della piana del Sele, liberando il territorio da questa massiccia presenza di extracomunitari che vive sempre più in dispregio alle leggi dello Stato.

(4-00708)

SACCONE - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali - Premesso che:

sono passati circa 80 anni dalla promulgazione del complesso delle leggi razziali, ed in questo periodo si susseguono numerose iniziative, dibattiti, convegni, proiezioni di film e trasmissioni, per riflettere e far sì che non si dimentichi, perché il tempo rischia di cancellare nella memoria una delle più tristi pagine della nostra storia;

soprattutto, queste e altre iniziative, rappresentano la più valida testimonianza contro chi cerca di distorcere un passato che rischia di tornare drammaticamente nel presente;

lo storico Amedeo Osti Guerrazzi, in un suo intervento pubblicato dal quotidiano "La Stampa", ha reso noto il caso di Aldo Fuà, allora alto dirigente cacciato dall'istituto INAIL proprio a seguito dell'entrata in vigore delle vergognose leggi razziali;

ad oggi, non risulta che l'istituto abbia mai proposto momenti di dibattiti in merito, sebbene il Presidente delle Unioni ebraiche in Italia abbia sollecitato più volte la presidenza dell'INAIL, così come del nipote dell'avvocato Fuà, Dario Coen, ad una riflessione e ad un ricordo di questa vicenda per non dimenticare, senza tuttavia alcun riscontro,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione, se intenda attivarsi e quali iniziative intenda assumere, nei limiti delle proprie attribuzioni, presso l'INAIL, al fine di consentire un approfondimento sulla vicenda del caso Fuà;

se ritenga di appurare le ragioni della mancata considerazione, da parte dell'ente interessato, di quanto esposto.

(4-00709)

Interrogazioni, ritiro

È stata ritirata l'interrogazione 3-00048 del senatore Alfieri ed altri.

Avviso di rettifica

Nel resoconto stenografico della 47ª seduta pubblica del 16 ottobre 2018, a pagina 76, alla quinta riga, sostituire la parola: "PRESIDENTE." con la seguente: "BRUZZONE (L-SP-PSd'Az).".