Emendamenti di Commissione relativi al DDL n. 1829
Azioni disponibili
G/1829/1/6
Il Senato,
esaminato il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali (A.S. 1829);
Premesso che,
nel corso dell'esame del provvedimento in prima lettura alla Camera dei deputati sono state approvate importanti misure finalizzate a consentire un più facile e rapido accesso delle imprese a nuovi finanziamenti bancari coperti da garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;
fra gli altri interventi, si segnalano in particolare:
- l'accesso gratuito e automatico al Fondo per i nuovi finanziamenti di importo limitato concessi in favore di PMI e persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni - nonché, secondo quanto una modifica approvata dalla Camera dei deputati - associazioni professionali e società tra professionisti, di agenti e subagenti di assicurazione e broker iscritti alla rispettiva sezione del Registro unico degli intermediari finanziari e assicurativi - la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19. Per tali soggetti, l'intervento del Fondo è potenziato: la copertura è del 100 percento sia in garanzia diretta che in riassicurazione. L'importo di tali finanziamenti è fino a 30 mila euro, e non più 25 mila, come previsto dal testo originario, prima dell'esame presso la Camera;
- l'estensione da 6 a 10 anni la durata dei finanziamenti garantiti e anche rideterminato il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti garantiti. Si consente in proposito un adeguamento, su richiesta, dei finanziamenti già concessi, alle nuove condizioni introdotte in sede di conversione del decreto-legge;
impegna il Governo
a prevedere che le misure di cui in premessa relative a nuovi finanziamenti di importo limitato concessi a favore di PMI, persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, associazioni professionali e società tra professionisti, agenti e subagenti di assicurazione e broker, si applichino retroattivamente a tutti i predetti soggetti che in conseguenza dei provvedimenti adottati per far fronte all'emergenza da Covid-19, hanno stipulato nuovi finanziamenti bancari garantiti dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, riconoscendo agli stessi l'innalzamento dell'importo del finanziamento a 30.000 euro e l'innalzamento della durata del finanziamento a 10 anni.
G/1829/2/6 (testo 2)
Il Senato,
premesso che:
il provvedimento in titolo disciplina una complessa operazione finanziaria che si innesta nell'azione di rilancio e ricapitalizzazione della Banca popolare di Bari (BPB) che rappresenta, con le sue oltre 350 filiali, 9 miliardi di raccolta, 14 di attivo e 3.300 dipendenti, 70.000 soci, la più grande popolare rimasta in Italia, dopo quella, di Sondrio e la banca di sistema più importante del Mezzogiorno;
in buona sostanza, vengono attribuiti a Invitalia (l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, una società per azioni quotata integralmente partecipata dallo Stato) uno o più contributi in conto capitale, fino a 900 milioni di euro nel 2020, interamente finalizzati al rafforzamento patrimoniale
della società Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale - MCC che a sua volta potrà promuovere attività finanziarie e di investimento, anche a sostegno delle imprese nel Mezzogiorno, anche mediante
l'acquisizione di partecipazioni al capitale di banche e società finanziarie;
dopo queste operazioni realizzate da MCC, è prevista a possibilità di scindere MCC e costituire una nuova società, a cui sono assegnate attività finanziarie e di investimento e partecipazioni acquisite da
banche e società finanziarie. Le azioni rappresentative dell'intero capitale sodale della società così costituita sono attribuite, senza corrispettivo, al Ministero dell'economia e delle finanze;
considerato che:
appare necessario tutelare il valore patrimoniale delle esistenti interessenze azionarie nel caso di ricorso all'acquisizione di partecipazioni di cui al comma 1 del provvedimento in esame;
il Governo ha in più occasioni affermato che detto provvedimento è anche adottato per garantire la piena operatività sul territorio di alcune banche nel Mezzogiorno, in particolare la Banca Popolare di Bari;
aumenti di capitale fortemente diluitivi si sono dimostrati, anche nel recente passato, fortemente penalizzanti nei confronti dei piccoli azionisti;
considerato infine che, da sempre, detti piccoli azionisti rappresentano i clienti più fidelizzati delle banche popolari nei territori di riferimento e che di conseguenza la penalizzazione dei relativi diritti
patrimoniali si è sempre riflessa in un grave danno per la credibilità commerciale degli istituti comportando di conseguenza distruzione di valore,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di dare puntuali disposizioni a Invitalia affinché i termini e le modalità degli eventuali aumenti di capitale che verranno sottoscritti dalla Banca del Mezzogiorno non pregiudichino in maniera significativa le esistenti compagini azionarie.
G/1829/2/6
Il Senato,
premesso che:
il provvedimento in titolo disciplina una complessa operazione finanziaria che si innesta nell'azione di rilancio e ricapitalizzazione della Banca popolare di Bari (BPB) che rappresenta, con le sue oltre 350 filiali, 9 miliardi di raccolta, 14 di attivo e 3.300 dipendenti, 70.000 soci, la più grande popolare rimasta in Italia, dopo quella, di Sondrio e la banca di sistema più importante del Mezzogiorno;
in buona sostanza, vengono attribuiti a Invitalia (l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, una società per azioni quotata integralmente partecipata dallo Stato) uno o più contributi in conto capitale, fino a 900 milioni di euro nel 2020, interamente finalizzati al rafforzamento patrimoniale
della società Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale - MCC che a sua volta potrà promuovere attività finanziarie e di investimento, anche a sostegno delle imprese nel Mezzogiorno, anche mediante
l'acquisizione di partecipazioni al capitale di banche e società finanziarie;
dopo queste operazioni realizzate da MCC, è prevista a possibilità di scindere MCC e costituire una nuova società, a cui sono assegnate attività finanziarie e di investimento e partecipazioni acquisite da
banche e società finanziarie. Le azioni rappresentative dell'intero capitale sodale della società così costituita sono attribuite, senza corrispettivo, al Ministero dell'economia e delle finanze;
considerato che:
appare necessario tutelare il valore patrimoniale delle esistenti interessenze azionarie nel caso di ricorso all'acquisizione di partecipazioni di cui al comma 1 del provvedimento in esame;
il Governo ha in più occasioni affermato che detto provvedimento è anche adottato per garantire la piena operatività sul territorio di alcune banche nel Mezzogiorno, in particolare la Banca Popolare di Bari;
aumenti di capitale fortemente diluitivi si sono dimostrati, anche nel recente passato, fortemente penalizzanti nei confronti dei piccoli azionisti;
considerato infine che, da sempre, detti piccoli azionisti rappresentano i clienti più fidelizzati delle banche popolari nei territori di riferimento e che di conseguenza la penalizzazione dei relativi diritti
patrimoniali si è sempre riflessa in un grave danno per la credibilità commerciale degli istituti comportando di conseguenza distruzione di valore,
impegna il Governo:
a dare puntuali disposizioni a Invitalia affinché i termini e le modalità degli eventuali aumenti di capitale che verranno sottoscritti dalla Banca del Mezzogiorno non pregiudichino in maniera significativa le esistenti compagini azionarie e siano pertanto effettuati, nel limite possibile, in misura non inferiore al valore nominale delle azioni in circolazione.
G/1829/3/6 (testo 2)
Ferro, Pichetto Fratin, Damiani, Fantetti, Saccone, Perosino
Il Senato,
in sede di discussione dell'A.S. 1829, la diffusione dell'epidemia da Covid-19 ha causato un forte e progressivo indebolimento economico di imprese e famiglie, registrando una sensibile contrazione della capacità di spese di queste ultime,
impegna il Governo:
a considerare l'adozione di misure volte ad adottare norme ad hoc per mettere al centro la maternità e la paternità in tutte le fasi della vita agevolando i nuclei famigliari, duramente colpiti dal Covid -19, nell'affrontare le difficoltà di generare, crescere ed educare i figli;
a prevedere un assegno di natalità per le future mamme, già dai primi mesi di gravidanza, a introdurre la gratuità dei servizi di nido per le coppie meno abbienti:
a prevedere sostegni alle famiglie monogenitoriali, le famiglie con orfani, quelle numerose, e sussidi pubblici per il diritto allo studio;
ad inserire in ogni struttura scolastica, almeno per il prossimo anno un sostegno psicologico che supporti gli studenti della scuola dell'obbligo, nel superare numerose ansie e paure causate dal Covid-19;
a prevedere riduzioni se non sospensione dei biglietti d'ingresso a giardini zoologici, parchi giochi, stabilimenti, musei, gallerie, nella stagione estiva 2020;
a prevedere l'aumento del congedo parentale dai 30 ai 40 giorni e che la speciale retribuzione a cui si ha diritto nei giorni di congedo, sia aumentato al 75 per cento
a rendere compatibili il bonus baby-sitting con il congedo parentale;
ad aumentare il contributo alle famiglie per il pagamento di vacanze in Italia nella misura di 150 euro per ciascun componente del nucleo familiare.
G/1829/3/6
Ferro, Pichetto Fratin, Damiani, Fantetti, Saccone
Il Senato,
in sede di discussione dell'A.S. 1829, la diffusione dell'epidemia da Covid-19 ha causato un forte e progressivo indebolimento economico di imprese e famiglie, registrando una sensibile contrazione della capacità di spese di queste ultime,
impegna il Governo:
ad adottare il cosiddetto "fattore famiglia" ovvero norme ad hoc per mettere al centro la maternità e la paternità in tutte le fasi della vita agevolando i nuclei famigliari, duramente colpiti dal Covid -19, nell'affrontare le difficoltà di generare, crescere ed educare i figli;
a prevedere un assegno di natalità per le future mamme, già dai primi mesi di gravidanza, a introdurre la gratuità dei servizi di nido per le coppie meno abbienti:
a prevedere sostegni alle famiglie monogenitoriali, le famiglie con orfani, quelle numerose, e sussidi pubblici per il diritto allo studio;
ad inserire in ogni struttura scolastica, almeno per il prossimo anno un sostegno psicologico che supporti gli studenti della scuola dell'obbligo, nel superare numerose ansie e paure causate dal Covid-19;
a prevedere riduzioni se non sospensione dei biglietti d'ingresso a giardini zoologici, parchi giochi, stabilimenti, musei, gallerie, nella stagione estiva 2020;
a prevedere l'aumento del congedo parentale dai 30 ai 40 giorni e che la speciale retribuzione a cui si ha diritto nei giorni di congedo, sia aumentato al 75 per cento
a rendere compatibili il bonus baby-sitting con il congedo parentale;
ad aumentare il contributo alle famiglie per il pagamento di vacanze in Italia nella misura di 150 euro per ciascun componente del nucleo familiare.
G/1829/4/6 (testo 2)
Ferro, Pichetto Fratin, Damiani, Fantetti, Saccone, Perosino, de Bertoldi, Montani, Bagnai
Il Senato in sede di discussione dell'A.S. 1829,
il decreto in esame non contiene sufficienti misure di liquidità per alcune realtà e settori, come quello dello spettacolo, che per i costi di gestione che sono chiamati a sostenere, rischiano il collasso, e tra questi l'Arena di Verona,
impegna il Governo:
, ferme restando le prioritarie esigenze di salute e ove le condizioni sanitarie lo consentono, a prevedere per l'Arena di Verona la capienza di 3.000 spettatori massimi e non 1.000 attualmente previsti, in quanto la capienza normale è di 13.500 spettatori, dispone di 20 cancelli per l'afflusso ed il deflusso e ha già approntato uno specifico, analitico e dettagliato protocollo sanitario;
ad evitare la decurtazione del 40% del Fondo Unico per lo spettacolo, almeno per il 2020;
a rivedere la ripartizione del fondo per le emergenze di 245 milioni di euro creato dal MIBACT destinando una quota maggiore alla Fondazione Arena, la maggiormente colpita dalla pandemia. Infatti la cancellazione del Festival estivo ha determinato una perdita di circa 27,7 milioni di euro di incassi e la perdita di circa 5 milioni di euro di marginalità.
G/1829/4/6
Ferro, Pichetto Fratin, Damiani, Fantetti, Saccone
Il Senato in sede di discussione dell'A.S. 1829,
il decreto in esame non contiene sufficienti misure di liquidità per alcune realtà e settori, come quello dello spettacolo, che per i costi di gestione che sono chiamati a sostenere, rischiano il collasso, e tra questi l'Arena di Verona,
impegna il Governo:
a prevedere per l'Arena di Verona la capienza di 3.000 spettatori massimi e non 1.000 attualmente previsti, in quanto la capienza normale è di 13.500 spettatori, dispone di 20 cancelli per l'afflusso ed il deflusso e ha già approntato uno specifico, analitico e dettagliato protocollo sanitario;
ad evitare la decurtazione del 40% del Fondo Unico per lo spettacolo, almeno per il 2020;
a rivedere la ripartizione del fondo per le emergenze di 245 milioni di euro creato dal MIBACT destinando una quota maggiore alla Fondazione Arena, la maggiormente colpita dalla pandemia. Infatti la cancellazione del Festival estivo ha determinato una perdita di circa 27,7 milioni di euro di incassi e la perdita di circa 5 milioni di euro di marginalità.
G/1829/5/6 (testo 2)
Ferro, Pichetto Fratin, Damiani, Fantetti, Saccone, Perosino
Il Senato in sede di discussione dell'A.S. 1829,
nonostante il titolo del decreto in esame preveda misure in materia di "accesso al credito", per parrocchie, associazioni e una parte del terzo settore, infatti, non sono previsti specifici interventi di natura fiscale;
impegna il Governo:
a considerare l'adozione di misure volte ad estendere gli interventi previsti dal decreto legge 19 maggio 2020, Titolo VI misure fiscali n. 119, anche alle Parrocchie, alle associazioni e agli enti del Terzo settore.
G/1829/5/6
Ferro, Pichetto Fratin, Damiani, Fantetti, Saccone
Il Senato in sede di discussione dell'A.S. 1829,
nonostante il titolo del decreto in esame preveda misure in materia di "accesso al credito", per parrocchie, associazioni e una parte del terzo settore, infatti, non sono previsti specifici interventi di natura fiscale;
impegna il Governo:
ad estendere gli interventi previsti dal decreto legge 19 maggio 2020, Titolo VI misure fiscali n. 119, anche alle Parrocchie, alle associazioni e agli enti del Terzo settore.
G/1829/6/6 (testo 2)
Conzatti, de Bertoldi, D'Alfonso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali»,
premesso che:
l'epidemia da COVID-19 ha avuto e sta avendo forti ripercussioni non solo sulla salute dei cittadini, ma anche e soprattutto sul tessuto economico-produttivo del Paese, anche a causa delle misure restrittive che si è reso necessario adottare per contrastare la diffusione dei contagi;
un recente rapporto stilato da Cerved mostra che alla fine dell'anno un significativo numero di imprese nel nostro Paese, al netto delle differenti caratteristiche dei singoli settori economici e con speciale riguardo al comparto del turismo, dell'automotive e dei trasporti, si troverà ad avere un patrimonio netto negativo, e ciò comporterà riflessi inevitabilmente anche sulla classificazione dei prestiti concessi ad esse dalle banche;
le perdite causate dalla contrazione economica avranno riflessi trasversali in quasi tutti i settori, registrandosi altresì in tutte le regioni, ponendo così forti dubbi sulla solidità della ripresa futura e sulla possibilità di recuperare i livelli di fatturato a partire dal 2021,
considerato che:
nonostante le preziose misure adottate dal Governo al fine di garantire la liquidità indispensabile alle imprese per poter mettere in piedi una vera ripartenza, ancora molto dovranno fare le istituzioni per assorbire le conseguenze negative della crisi e supportare i settori che più ne hanno risentito;
come indicato anche nel rapporto sopra citato, una delle più grandi sfide che il Governo e la politica nel suo complesso si trovano davanti è quella di evitare il più possibile che le nostre imprese falliscano, scongiurando così i rischi di ampliare gli effetti negativi scatenati dall'epidemia, di prolungare la durata dello shock e di coinvolgere anche quei settori che hanno reagito meglio alla crisi,
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di adottare tutte le misure necessarie al fine di consentire alle imprese, che hanno subito una riduzione dei ricavi superiore al 20 per cento a causa dell'eccezionale situazione economica venutasi a creare a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, di poter iscrivere i costi, correlati ai mancati ricavi dipendenti dalle circostanze emergenziali e che hanno generato tali perdite, al 31 dicembre 2020, in un apposito conto dell'attivo, quale onere pluriennale da ammortizzare.
G/1829/6/6
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali»,
premesso che:
l'epidemia da COVID-19 ha avuto e sta avendo forti ripercussioni non solo sulla salute dei cittadini, ma anche e soprattutto sul tessuto economico-produttivo del Paese, anche a causa delle misure restrittive che si è reso necessario adottare per contrastare la diffusione dei contagi;
un recente rapporto stilato da Cerved mostra che alla fine dell'anno un significativo numero di imprese nel nostro Paese, al netto delle differenti caratteristiche dei singoli settori economici e con speciale riguardo al comparto del turismo, dell'automotive e dei trasporti, si troverà ad avere un patrimonio netto negativo, e ciò comporterà riflessi inevitabilmente anche sulla classificazione dei prestiti concessi ad esse dalle banche;
le perdite causate dalla contrazione economica avranno riflessi trasversali in quasi tutti i settori, registrandosi altresì in tutte le regioni, ponendo così forti dubbi sulla solidità della ripresa futura e sulla possibilità di recuperare i livelli di fatturato a partire dal 2021,
considerato che:
nonostante le preziose misure adottate dal Governo al fine di garantire la liquidità indispensabile alle imprese per poter mettere in piedi una vera ripartenza, ancora molto dovranno fare le istituzioni per assorbire le conseguenze negative della crisi e supportare i settori che più ne hanno risentito;
come indicato anche nel rapporto sopra citato, una delle più grandi sfide che il Governo e la politica nel suo complesso si trovano davanti è quella di evitare il più possibile che le nostre imprese falliscano, scongiurando così i rischi di ampliare gli effetti negativi scatenati dall'epidemia, di prolungare la durata dello shock e di coinvolgere anche quei settori che hanno reagito meglio alla crisi,
impegna il Governo:
ad adottare tutte le misure necessarie al fine di consentire alle imprese, che hanno subito una riduzione dei ricavi superiore al 20 per cento a causa dell'eccezionale situazione economica venutasi a creare a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, di poter iscrivere i costi, correlati ai mancati ricavi dipendenti dalle circostanze emergenziali e che hanno generato tali perdite, al 31 dicembre 2020, in un apposito conto dell'attivo, quale onere pluriennale da ammortizzare.
G/1829/7/6 (testo 2)
Conzatti, D'Alfonso, de Bertoldi
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali»,
premesso che:
l'epidemia da COVID-19 sta seriamente mettendo a dura prova la tenuta del tessuto produttivo, industriale e commerciale dell'Italia, e non sono ancora scongiurati i rischi di un fallimento sistemico che sarebbe in grado di colpire trasversalmente le imprese e di porre a repentaglio la stabilità del complessivo sistema Paese;
considerato che:
recentemente il Legislatore è intervenuto per differire l'entrata in vigore del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, al 1 settembre 2021, al fine di consentire una maggiore cornice temporale ai cittadini e alle imprese per adeguarsi alle novità normative introdotte;
è tuttavia palese che l'attuale impianto del diritto concorsuale non è idoneo a gestire una crisi sistemica della portata di quella a cui stiamo assistendo, rendendosi necessari allora interventi ad hoc per supportare meglio non solo le imprese ma anche i cittadini in difficoltà, e garantire loro più stabilità possibile pur in un momento di estrema precarietà come questo;
a tal proposito, è urgente predisporre interventi che prevedano, tra l'altro, l'incentivo a potenziare istituti come quelli attinenti al sovraindebitamento, allo scopo di concentrare il più possibile in un'unica procedura tutte le controversie generate dalla situazione emergenziale, evitando così il proliferare dei tempi e dei costi del contenzioso ed agevolando altresì una più pronta ripartenza al debitore,
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di adottare tutti gli interventi necessari per estendere e agevolare l'applicazione dello strumento della gestione della crisi da sovraindebitamento, di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, anche al fine di supportare maggiormente i cittadini che si troveranno a far fronte alle difficoltà debitorie create o alimentate dalla crisi economica scaturita dall'emergenza epidemiologica da COVID-19
G/1829/7/6
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali»,
premesso che:
l'epidemia da COVID-19 sta seriamente mettendo a dura prova la tenuta del tessuto produttivo, industriale e commerciale dell'Italia, e non sono ancora scongiurati i rischi di un fallimento sistemico che sarebbe in grado di colpire trasversalmente le imprese e di porre a repentaglio la stabilità del complessivo sistema Paese;
considerato che:
recentemente il Legislatore è intervenuto per differire l'entrata in vigore del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, al 1 settembre 2021, al fine di consentire una maggiore cornice temporale ai cittadini e alle imprese per adeguarsi alle novità normative introdotte;
è tuttavia palese che l'attuale impianto del diritto concorsuale non è idoneo a gestire una crisi sistemica della portata di quella a cui stiamo assistendo, rendendosi necessari allora interventi ad hoc per supportare meglio non solo le imprese ma anche i cittadini in difficoltà, e garantire loro più stabilità possibile pur in un momento di estrema precarietà come questo;
a tal proposito, è urgente predisporre interventi che prevedano, tra l'altro, l'incentivo a potenziare istituti come quelli attinenti al sovraindebitamento, allo scopo di concentrare il più possibile in un'unica procedura tutte le controversie generate dalla situazione emergenziale, evitando così il proliferare dei tempi e dei costi del contenzioso ed agevolando altresì una più pronta ripartenza al debitore,
impegna il Governo:
ad adottare tutti gli interventi necessari per estendere e agevolare l'applicazione dello strumento della gestione della crisi da sovraindebitamento, di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, anche al fine di supportare maggiormente i cittadini che si troveranno a far fronte alle difficoltà debitorie create o alimentate dalla crisi economica scaturita dall'emergenza epidemiologica da COVID-19
G/1829/8/6
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali»,
premesso che:
l'articolo 9 del presente decreto, così come modificato in occasione dell'esame in prima lettura alla Camera dei deputati, proroga di 6 mesi i termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione che abbiano già conseguito l'omologa da parte del Tribunale, nonché degli accordi di composizione della crisi e dei piani del consumatore;
con riguardo ai procedimenti dei concordati preventivi e per l'omologa degli accordi di ristrutturazione pendenti alla data del 23 febbraio 2020, invece, è riconosciuta al debitore la possibilità di ottenere dal Tribunale un ulteriore termine per elaborare un nuovo piano o una nuova proposta di concordato o un nuovo accordo di ristrutturazione (comma 2), ovvero di presentare documentazione idonea a modificare unilateralmente i termini di adempimento originariamente prospettati nella proposta e nell'accordo (comma 3);
nei concordati in bianco sono concesse ulteriori proroghe dei termini di deposito delle proposte, motivate espressamente con riferimento all'emergenza (commi 4 e 5), non trovando così applicazione i termini ordinari normalmente vigenti (comma 5-ter);
le modifiche introdotte alla Camera hanno inoltre previsto la possibilità per il debitore di rinunciare alle procedure già avviate, sostituendole con la predisposizione di piani attestati di risanamento (comma 5-bis),
considerato che:
resta preclusa alle imprese la rimodulazione delle scadenze del debito fiscale già definito in concordato e oggetto della c.d. rottamazione fiscale-ter (sgravio di penalità ed interessi e rimodulazione dei termini di pagamento ai sensi dell'articolo 3 del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119), e ciò anche per le imprese ammesse al concordato in continuità aziendale ai sensi dell'art. 186-bis della legge fallimentare;
le imprese, anche in relazione alla sospensione dei cantieri provocata dalle misure adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica, non hanno liquidità e conseguentemente non possono far fronte agli adempimenti già previsti dal concordato;
la dilazione di 6 mesi di cui al comma 1 del suddetto articolo 9 per gli adempimenti previsti dal concordato preventivo non appare assolutamente sufficiente ad evitare il rischio fallimento di aziende che prima della crisi erano in ripresa e dunque lasciavano prevedere un tendenziale equilibrio gestionale;
si tratta di agire per preservare, contemporaneamente, da una parte la ricchezza nazionale costituita dal patrimonio delle aziende che verrebbe svalutato con il fallimento e, dall'altra, l'effettività delle entrate fiscali dovute da queste medesime aziende e dall'indotto,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di impartire direttive alla Agenzia delle entrate ed alla Agenzia delle entrate-Riscossione affinché le imprese ammesse al concordato in continuità aziendale abbiano la possibilità, invariato il privilegio, di accedere ad una rimodulazione del debito fiscale, in attesa di uno specifico intervento normativo.
G/1829/9/6
Il Senato,
premesso che:
il provvedimento in titolo, al Capo IV, contiene speciali disposizioni fiscali e contabili per garantire la continuità delle imprese colpite dall'emergenza pandemica da COVID-19;
a seguito delle necessarie misure di contenimento migliaia di imprese, liberi professionisti e lavoratori autonomi hanno registrato una considerevole carenza di liquidità, nonché un'inevitabile e drastica riduzione dei loro proventi;
sebbene discutibile nel merito, la semplice proroga di taluni versamenti e adempimenti fiscali appare non sufficiente e risolutiva per una categoria di professionisti che ha visto crescere esponenzialmente la tassazione a loro carico nell'ultimo anno;
in particolare, a seguito delle innovazioni normative della Legge di Bilancio 2020 (articolo 1, comma 692, legge n. 160 del 2019) che, pur mantenendo in vigore la tassa unica (cosiddetta flat tax) al 15 per cento per le partite Iva il cui fatturato non superi i 65 mila euro annui, ha di fatto provocato due evidenti circostanze, ovvero la riduzione dei beneficiari dal regime agevolativo, e scoraggiato altrettanti dalla fruizione della tassa unica;
ancor più grave, è la decisione del Governo di aver abolito la disposizione introdotta con la Legge di Bilancio 2019 che istituiva, a decorrere da quest'anno, un regime di favore per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, con redditi compresi tra 65.001 euro e 100 mila euro, un'imposta sostitutiva di Irpef, addizionali regionale e comunale e Irap, con l'aliquota del 20 per cento;
a riprova della miope e mancata scelta in ordine economico, fiscale e tributario presa da questo Governo, è la diffusione in questi giorni dei dati sulle nuove aperture di partite Iva, una contrazione palese e allarmante dei numeri; infatti, nei primi tre mesi del 2020 sono state aperte 158.740 nuove partite Iva ed il confronto con il corrispondente periodo dello scorso anno registra una flessione del 19,7 per cento. Per gennaio e febbraio, quindi prima dell'emergenza epidemiologica, la diminuzione di nuove aperture pari all'8 per cento, è imputabile alle restrizioni del governo sul regime della flat tax al 15 per cento,
impegna il Governo:
a riconsiderare, al netto delle posizioni ideologiche che hanno ispirato le scelte testé descritte, la reintroduzione nel primo provvedimento d'urgenza utile dell'estensione del regime agevolativo per le partite IVA con fatturato fino a 100.000 euro prevedendo, al contempo, un'aliquota del 20 per cento sulla parte eccedente, e l'estensione ai redditi da lavoro dipendente (cosiddetta «flat tax per le famiglie»), proponendo un'imposta con aliquota al 15 per cento, al fine di garantire maggiore liquidità anche attraverso la riduzione della pressione fiscale.
G/1829/10/6 (testo 2)
Il Senato,
premesso che:
il sostegno alle esportazioni italiane, di per sé strategico in tempi ordinari, è divenuto una componente essenziale del processo di rilancio dell'economia del nostro Paese, alle prese con uno shock complesso di origine esogena, che si è abbattuto tanto sulla domanda quanto sull'offerta aggregata;
in questo contesto, il provvedimento al vaglio del Parlamento assegna alla SACE una delicatissima funzione, dilatandone fortemente la facoltà di offrire garanzie alle aziende che fanno credito agli esportatori, con alle spalle la copertura dello Stato;
a fronte della maggiore ampiezza finanziaria del montante massimo dei crediti all'esportazione assicurati da SACE con la copertura dello Stato, non è chiaro in che modo e con quali risorse l'erario provvederebbe all'eventuale ripiano delle perdite subite dalle aziende che erogheranno il credito agli esportatori;
è conseguentemente della massima importanza che il Parlamento venga aggiornato sull'esito dell'applicazione di queste misure di sostegno, al fine di poterne valutare tempestivamente l'eventuale adeguamento qualora si rivelino insufficienti, inefficaci o finanziariamente insostenibili,
impegna il Governo:
a favorire la massima trasparenza con la pubblicazione sul sito istituzionale del rendiconto contabile completo delle operazioni di assicurazione dei crediti all'esportazione effettuate sulla base delle disposizioni del provvedimento in esame e ad inviare alle Camere, ove richiesto, la stessa documentazione.
G/1829/10/6
Il Senato,
premesso che:
il sostegno alle esportazioni italiane, di per sé strategico in tempi ordinari, è divenuto una componente essenziale del processo di rilancio dell'economia del nostro Paese, alle prese con uno shock complesso di origine esogena, che si è abbattuto tanto sulla domanda quanto sull'offerta aggregata;
in questo contesto, il provvedimento al vaglio del Parlamento assegna alla SACE una delicatissima funzione, dilatandone fortemente la facoltà di offrire garanzie alle aziende che fanno credito agli esportatori, con alle spalle la copertura dello Stato;
a fronte della maggiore ampiezza finanziaria del montante massimo dei crediti all'esportazione assicurati da SACE con la copertura dello Stato, non è chiaro in che modo e con quali risorse l'erario provvederebbe all'eventuale ripiano delle perdite subite dalle aziende che erogheranno il credito agli esportatori;
è conseguentemente della massima importanza che il Parlamento venga aggiornato sull'esito dell'applicazione di queste misure di sostegno, al fine di poterne valutare tempestivamente l'eventuale adeguamento qualora si rivelino insufficienti, inefficaci o finanziariamente insostenibili,
impegna il Governo:
ad inviare alle Camere con cadenza bimestrale il rendiconto contabile completo delle operazioni di assicurazione dei crediti all'esportazione effettuate sulla base delle disposizioni del provvedimento in esame.
G/1829/11/6 (testo 2)
Il Senato,
premesso che:
in conseguenza delle misure emergenziali che è stato necessario adottare per il contenimento ed il contrasto del diffondersi del virus COVID-19, le imprese dei vari settori produttivi accusano eccezionali difficoltà finanziarie, in primo luogo di liquidità;
per supportare le imprese del territorio sarebbe opportuno realizzare una specifica modalità di adeguamento ai principi contabili dell'armonizzazione dei bilanci pubblici limitatamente alla concessione di anticipazioni agli strumenti finanziari regionali costituiti attraverso gestioni fuori bilancio, visto che questi ultimi rappresentano una modalità molto efficace con cui le Regioni possono intervenire a supporto del sistema economico nell'attuale situazione di difficoltà conseguente all'emergenza COVID-19.
l'eccezionalità dell'emergenza richiede, infatti, soluzioni conformi e coerenti per tipologia e dimensioni e giustifica l'adeguamento dei principi contabili per consentire alle Regioni di utilizzare in maniera proficua la propria liquidità;
si dovrebbe consentire la messa a disposizione degli strumenti finanziari di anticipazioni per le quali è prevista la restituzione al bilancio regionale, prevedendo che l'accertamento della restituzione delle anticipazioni avvenga nell'esercizio stesso in cui le stesse sono state concesse e derogando, quindi, alla necessità di individuare una copertura «per competenza» all'operazione; in tal modo sarebbe possibile incrementare le dotazioni finanziarie degli strumenti finanziari in misura più adeguata alle tipologie di richieste di intervento che arrivano dal sistema produttivo e che riguardano principalmente le esigenze di liquidità del sistema stesso;
a normativa vigente il bilancio regionale è già nelle condizioni di «anticipare» somme agli strumenti finanziari (Fondo di rotazione in agricoltura, FRIE...) in modo che le stesse siano immesse velocemente nella liquidità delle imprese. L'operazione è realizzata all'origine «in pareggio di bilancio», senza aspettare cioè l'effettiva restituzione dell'anticipazione, a condizione tuttavia sia previsto che gli strumenti restituiscano l'anticipazione al bilancio entro l'anno,
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di prevedere, limitatamente alle gestioni fuori bilancio, in via straordinaria e temporanea e al fine di far fronte alle conseguenze dell'emergenza sanitaria in corso, la sopramenzionata deroga ai principi contabili di armonizzazione dei bilanci pubblici, in materia di accertamenti ed impegni che, allo stato attuale, inibiscono l'impiego delle liquidità delle Regioni, per realizzare in tal modo anticipazioni finanziarie a favore degli strumenti finanziari con salvaguardia del pareggio di bilancio, pur prevedendo che il rientro delle anticipazioni avvenga in esercizi successivi. Questo permetterebbe di «liberare» l'impiego liquidità di cassa delle Regioni altrimenti ingessate e di alimentare conseguentemente strumenti per il sostegno delle necessità di liquidità delle aziende, anche del settore agricolo, supportando efficacemente il sistema produttivo nell'attuale emergenza epidemiologica.
G/1829/11/6
Il Senato,
premesso che:
in conseguenza delle misure emergenziali che è stato necessario adottare per il contenimento ed il contrasto del diffondersi del virus COVID-19, le imprese dei vari settori produttivi accusano eccezionali difficoltà finanziarie, in primo luogo di liquidità;
nonostante la denominazione «Decreto Liquidità» questa non corrisponde all'effettivo contenuto del provvedimento, che infatti non reca contributi e sostegni diretti alle varie attività imprenditoriali in crisi, soprattutto per quanto riguarda l'agricoltura; in questo provvedimento non abbiamo visto interventi volti a rafforzare il nostro sistema produttivo per renderlo più resiliente ed efficiente nell'affrontare ulteriori crisi;
per supportare le imprese del territorio sarebbe opportuno realizzare una specifica modalità di adeguamento ai principi contabili dell'armonizzazione dei bilanci pubblici limitatamente alla concessione di anticipazioni agli strumenti finanziari regionali costituiti attraverso gestioni fuori bilancio, visto che questi ultimi rappresentano una modalità molto efficace con cui le Regioni possono intervenire a supporto del sistema economico nell'attuale situazione di difficoltà conseguente all'emergenza COVID-19.
l'eccezionalità dell'emergenza richiede, infatti, soluzioni conformi e coerenti per tipologia e dimensioni e giustifica l'adeguamento dei principi contabili per consentire alle Regioni di utilizzare in maniera proficua la propria liquidità;
si dovrebbe consentire la messa a disposizione degli strumenti finanziari di anticipazioni per le quali è prevista la restituzione al bilancio regionale, prevedendo che l'accertamento della restituzione delle anticipazioni avvenga nell'esercizio stesso in cui le stesse sono state concesse e derogando, quindi, alla necessità di individuare una copertura «per competenza» all'operazione; in tal modo sarebbe possibile incrementare le dotazioni finanziarie degli strumenti finanziari in misura più adeguata alle tipologie di richieste di intervento che arrivano dal sistema produttivo e che riguardano principalmente le esigenze di liquidità del sistema stesso;
a normativa vigente il bilancio regionale è già nelle condizioni di «anticipare» somme agli strumenti finanziari (Fondo di rotazione in agricoltura, FRIE...) in modo che le stesse siano immesse velocemente nella liquidità delle imprese. L'operazione è realizzata all'origine «in pareggio di bilancio», senza aspettare cioè l'effettiva restituzione dell'anticipazione, a condizione tuttavia sia previsto che gli strumenti restituiscano l'anticipazione al bilancio entro l'anno,
impegna il Governo:
a prevedere, limitatamente alle gestioni fuori bilancio, in via straordinaria e temporanea e al fine di far fronte alle conseguenze dell'emergenza sanitaria in corso, la sopramenzionata deroga ai principi contabili di armonizzazione dei bilanci pubblici, in materia di accertamenti ed impegni che, allo stato attuale, inibiscono l'impiego delle liquidità delle Regioni, per realizzare in tal modo anticipazioni finanziarie a favore degli strumenti finanziari con salvaguardia del pareggio di bilancio, pur prevedendo che il rientro delle anticipazioni avvenga in esercizi successivi. Questo permetterebbe di «liberare» l'impiego liquidità di cassa delle Regioni altrimenti ingessate e di alimentare conseguentemente strumenti per il sostegno delle necessità di liquidità delle aziende, anche del settore agricolo, supportando efficacemente il sistema produttivo nell'attuale emergenza epidemiologica.
G/1829/12/6 (testo 2)
Montani, Siri, Saviane, de Bertoldi
Il Senato,
premesso che:
la crisi economica connessa alle misure restrittive adottate dal Governo per contrastare e contenere la diffusione del COVID-19 ha colpito sostanzialmente tutti i settori economici e produttivi del nostro Paese, e le professioni ordinistiche non ne fanno eccezione;
il comparto degli studi professionali coinvolge più di due milioni di professionisti, impiega circa 900.000 lavoratori, tra collaboratori e dipendenti, e produce un volume d'affari di circa 210 miliardi di euro. Molti hanno visto in questi giorni incrementare drasticamente il loro carico di lavoro, soprattutto nel settore di assistenza fiscale ai contribuenti, al fine di orientarli al meglio nei confronti delle numerose misure adottate dal Governo come prima risposta alle conseguenze economiche dell'emergenza sanitaria;
già con il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si è assistito, nella predisposizione degli strumenti di sostegno economico e fiscale, ad una differenza di trattamento, seppur in alcuni casi coerente, delle categorie in questione;
nello stesso decreto oggetto di conversione, l'iter parlamentare ha consentito di rimuovere alcune incongruenze legate all'accesso dei professionisti, anche in forma associata, alle ulteriori misure adottate;
considerato che:
l'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, esclude espressamente i «professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria» dall'accesso al contributo a fondo perduto riconosciuto a soggetti esercenti attività di impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA e che nel mese di aprile abbiano registrato un calo del fatturato di oltre un terzo rispetto a quello di aprile 2019;
le rimostranze nei confronti di quest'ultima esclusione si sono sollevate da tutti gli organi di rappresentanza degli ordini professionali, al punto che i rappresentanti dei Consigli nazionali dei commercialisti e dei consulenti del lavoro hanno disertato, per dimostrare il loro dissenso, l'importante riunione indetta dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate avente ad oggetto proprio le modalità di attuazione della disposizione sui contributi a fondo perduto,
impegna il Governo
a considerare l'adozione di misure volte a provvedere tempestivamente, nell'iter di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ad estendere anche alle professioni ordinistiche le tutele approntate per gli esercenti attività di impresa e lavoratori autonomi.
G/1829/12/6
Il Senato,
premesso che:
la crisi economica connessa alle misure restrittive adottate dal Governo per contrastare e contenere la diffusione del COVID-19 ha colpito sostanzialmente tutti i settori economici e produttivi del nostro Paese, e le professioni ordinistiche non ne fanno eccezione;
il comparto degli studi professionali coinvolge più di due milioni di professionisti, impiega circa 900.000 lavoratori, tra collaboratori e dipendenti, e produce un volume d'affari di circa 210 miliardi di euro. Molti hanno visto in questi giorni incrementare drasticamente il loro carico di lavoro, soprattutto nel settore di assistenza fiscale ai contribuenti, al fine di orientarli al meglio nei confronti delle numerose misure adottate dal Governo come prima risposta alle conseguenze economiche dell'emergenza sanitaria;
già con il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si è assistito, nella predisposizione degli strumenti di sostegno economico e fiscale, ad una differenza di trattamento, seppur in alcuni casi coerente, delle categorie in questione;
nello stesso decreto oggetto di conversione, l'iter parlamentare ha consentito di rimuovere alcune incongruenze legate all'accesso dei professionisti, anche in forma associata, alle ulteriori misure adottate;
considerato che:
l'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, esclude espressamente i «professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria» dall'accesso al contributo a fondo perduto riconosciuto a soggetti esercenti attività di impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA e che nel mese di aprile abbiano registrato un calo del fatturato di oltre un terzo rispetto a quello di aprile 2019;
le rimostranze nei confronti di quest'ultima esclusione si sono sollevate da tutti gli organi di rappresentanza degli ordini professionali, al punto che i rappresentanti dei Consigli nazionali dei commercialisti e dei consulenti del lavoro hanno disertato, per dimostrare il loro dissenso, l'importante riunione indetta dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate avente ad oggetto proprio le modalità di attuazione della disposizione sui contributi a fondo perduto,
impegna il Governo
a provvedere tempestivamente, nell'iter di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ad estendere anche alle professioni ordinistiche le tutele approntate per gli esercenti attività di impresa e lavoratori autonomi, sì da non incorrere in discriminazioni ingiustificate che possano originare tensioni sociali assolutamente da scongiurare.
G/1829/13/6 (testo 2)
Montani, Siri, Saviane, Bagnai
Il Senato,
premesso che:
secondo il questionario condotto dalla Commissione d'inchiesta parlamentare sul sistema creditizio non hanno avuto alcun esito la metà dei finanziamenti alle imprese fino a 25 mila euro (ora elevati a 30 mila dopo l'esame in sede referente) ed il 75 per cento di quelli fino a 800 mila;
tra questi, si evidenzia il caso dell'Arena di Verona, teatro all'aperto dalla capienza di 13.500 persone, limitato, per effetto dell'ultimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio scorso, ad accogliere il numero massimo di 1.000 spettatori;
il teatro si era già attivato per assicurare, con protocolli sanitari e misure di distanziamento sociale, una capienza di 3 mila persone, il limite posto dall'ultimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri rischia di trasformarsi per l'Arena - che si ricorda rappresenta per il territorio una fetta sostanziosa della propria economia con quasi 500 milioni di euro di indotto annuale - in un vero e proprio default,
impegna il Governo:
, fermo restando le prioritarie esigenze di salute dei cittadini e ove le condizioni sanitarie lo consentono, ad adottare ogni utile iniziativa anche di carattere finanziario al fine di superare le criticità esposte in premessa.
G/1829/13/6
Il Senato,
premesso che:
secondo il questionario condotto dalla Commissione d'inchiesta parlamentare sul sistema creditizio non hanno avuto alcun esito la metà dei finanziamenti alle imprese fino a 25 mila euro (ora elevati a 30 mila dopo l'esame in sede referente) ed il 75 per cento di quelli fino a 800 mila;
se dunque il decreto in esame sembra aver fallito il suo principale obiettivo, si teme ancor di più per tutte quelle realtà e quei settori che ancora non sono stati contemplati nella iniezione di liquidità e che, per i costi di gestione da sostenere e le misure di contenimento, rischiano il collasso;
tra questi, si evidenzia il caso dell'Arena di Verona, teatro all'aperto dalla capienza di 13.500 persone, limitato, per effetto dell'ultimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio scorso, ad accogliere il numero massimo di 1.000 spettatori;
il teatro si era già attivato per assicurare, con protocolli sanitari e misure di distanziamento sociale, una capienza di 3 mila persone, il limite posto dall'ultimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri rischia di trasformarsi per l'Arena - che si ricorda rappresenta per il territorio una fetta sostanziosa della propria economia con quasi 500 milioni di euro di indotto annuale - in un vero e proprio default,
impegna il Governo:
ad adottare ogni utile iniziativa anche di carattere finanziario al fine di superare le criticità esposte in premessa.
G/1829/14/6 (testo 2)
Il Senato,
premesso che:
il provvedimento in esame, nel fronteggiare una crisi epidemiologica senza precedenti, prevede all'articolo 1 delle misure temporanee per assicurare la necessaria liquidità alle imprese, con sede in Italia, colpite dall'epidemia COVID-19;
le norme contenute nel Decreto Liquidità prevedono per i prestiti concessi alle PMI e garantiti da SACE S.p.A. commissioni agevolate e interessi inferiori a quelli previsti per finanziamenti non coperti da garanzia, ma in un momento in cui alcune realtà produttive lottano per la sopravvivenza anche questi costi, seppur più favorevoli rispetto alle normali condizioni bancarie, possono creare delle difficoltà;
come evidenziato da Bankitalia le risorse che il Paese prenderà in prestito dovrebbero essere utilizzate in modo efficiente per affrontare l'emergenza e avviare la ripresa, e dovrebbero essere concentrate sui soggetti più colpiti, con misure di carattere temporaneo. Questo perché oltre al rischio di mancata restituzione dei prestiti, con il conseguente intervento dello Stato per coprire gli insolventi, i conti pubblici relativi al 2020 potrebbero risentire dell'eventuale illiquidità dei contribuenti al momento di compensare quanto non versato in questi mesi per lo stop delle contribuzioni in scadenza durante il periodo di lockdown. Una «parte delle perdite subite dalle imprese» non sarà «recuperabile» e non tutti i debiti (assistiti da garanzie pubbliche) accesi saranno immediatamente ripagati al termine dell'emergenza sanitaria. Pertanto, compatibilmente con le condizioni generali dei conti pubblici, Bankitalia ha suggerito che alla concessione di garanzie vengano affiancati trasferimenti diretti alle imprese da parte dello Stato. Questo tipo di intervento finora non è purtroppo stato attivato e l'imposizione di costi anche sull'erogazione di una liquidità a «debito» non consentirà alle imprese di risollevarsi, con l'inevitabile conseguenza che, ove l'azienda non riuscirà a pagare le rate del prestito garantito da SACE S.p.A. verrà messa in sofferenza con l'immediata chiusura di tutte le altre linee di credito attivate dalla banca: in poco tempo, quindi, un'azienda verrebbe rincorsa contemporaneamente dai creditori privati e dallo Stato, con quest'ultimo che giuridicamente e contrattualmente avrà la precedenza, anche a danno delle stesse banche che vedrebbero così aumentate le proprie sofferenze. Lo Stato iscriverà ruolo quei debiti e le conseguenti azioni saranno molto più invasive poiché verranno messe in campo le agenzie per la riscossione,
impegna il Governo:
a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame, al fine di adottare, compatibilmente con le condizioni generali dei conti pubblici, ulteriori iniziative normative volte a continuare a tutelare le esigenze illustrate in premessa e perlomeno le imprese con meno di 5000 dipendenti in Italia e con valore del fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro beneficiarie del citato finanziamento, l'esonero dal pagamento degli interessi e di ogni altro onere accessorio, incluse le commissioni annuali per il rilascio della garanzia da parte di SACE S.p.A.
G/1829/14/6
Il Senato,
premesso che:
il provvedimento in esame, nel fronteggiare una crisi epidemiologica senza precedenti, prevede all'articolo 1 delle misure temporanee per assicurare la necessaria liquidità alle imprese, con sede in Italia, colpite dall'epidemia COVID-19;
le norme contenute nel Decreto Liquidità prevedono per i prestiti concessi alle PMI e garantiti da SACE S.p.A. commissioni agevolate e interessi inferiori a quelli previsti per finanziamenti non coperti da garanzia, ma in un momento in cui alcune realtà produttive lottano per la sopravvivenza anche questi costi, seppur più favorevoli rispetto alle normali condizioni bancarie, possono creare delle difficoltà;
come evidenziato da Bankitalia le risorse che il Paese prenderà in prestito dovrebbero essere utilizzate in modo efficiente per affrontare l'emergenza e avviare la ripresa, e dovrebbero essere concentrate sui soggetti più colpiti, con misure di carattere temporaneo. Questo perché oltre al rischio di mancata restituzione dei prestiti, con il conseguente intervento dello Stato per coprire gli insolventi, i conti pubblici relativi al 2020 potrebbero risentire dell'eventuale illiquidità dei contribuenti al momento di compensare quanto non versato in questi mesi per lo stop delle contribuzioni in scadenza durante il periodo di lockdown. Una «parte delle perdite subite dalle imprese» non sarà «recuperabile» e non tutti i debiti (assistiti da garanzie pubbliche) accesi saranno immediatamente ripagati al termine dell'emergenza sanitaria. Pertanto, compatibilmente con le condizioni generali dei conti pubblici, Bankitalia ha suggerito che alla concessione di garanzie vengano affiancati trasferimenti diretti alle imprese da parte dello Stato. Questo tipo di intervento finora non è purtroppo stato attivato e l'imposizione di costi anche sull'erogazione di una liquidità a «debito» non consentirà alle imprese di risollevarsi, con l'inevitabile conseguenza che, ove l'azienda non riuscirà a pagare le rate del prestito garantito da SACE S.p.A. verrà messa in sofferenza con l'immediata chiusura di tutte le altre linee di credito attivate dalla banca: in poco tempo, quindi, un'azienda verrebbe rincorsa contemporaneamente dai creditori privati e dallo Stato, con quest'ultimo che giuridicamente e contrattualmente avrà la precedenza, anche a danno delle stesse banche che vedrebbero così aumentate le proprie sofferenze. Lo Stato iscriverà ruolo quei debiti e le conseguenti azioni saranno molto più invasive poiché verranno messe in campo le agenzie per la riscossione,
impegna il Governo:
a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere, per le esigenze illustrate in premessa e perlomeno le imprese con meno di 5000 dipendenti in Italia e con valore del fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro beneficiarie del citato finanziamento, l'esonero dal pagamento degli interessi e di ogni altro onere accessorio, incluse le commissioni annuali per il rilascio della garanzia da parte di SACE S.pA.
G/1829/15/6
Il Senato,
premesso che:
il decreto-legge all'esame, di conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, reca misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali;
tuttavia il provvedimento in esame non contempla effettive ed adeguate misure volte al rilancio dell'economia del Paese, in particolare relativamente al ricollocamento lavorativo dei soggetti che hanno già perso la propria occupazione negli ultimi mesi durante l'emergenza da COVID-19 o comunque a rischio di perdita del proprio posto di lavoro;
ormai drammatica è la situazione in cui versano da mesi migliaia di cittadini, le loro famiglie, moltissime imprese ed altrettanti esercenti che hanno già chiuso la propria attività o sono prossimi alla chiusura definitiva e al fallimento per mancanza di adeguate misure di sostegno economico, ossia di quella «liquidità» con cui il provvedimento in esame è stato solo rinominato;
nonostante l'attuale gravissima situazione economica in Italia e il tasso di disoccupazione in preoccupante crescita, il Governo ha invece deciso di concedere a migliaia di immigrati irregolari in Italia un permesso di soggiorno temporaneo per cercare una occupazione lavorativa nel nostro Paese, anziché prevedere misure di ricollocamento lavorativo per quei cittadini che hanno perso la propria attività in questi ultimi mesi o sono a rischio di perdita del proprio posto di lavoro,
impegna il Governo:
ad adottare ogni utile iniziativa, anche di carattere normativo, vista la grave situazione occupazionale del nostro Paese, per garantire prioritariamente il ricollocamento lavorativo dei cittadini che hanno perso la propria attività in questi ultimi mesi o sono a rischio di perdita del proprio posto di lavoro rispetto ad interventi di sanatorie a favore di immigrati irregolari presenti sul nostro territorio.
G/1829/16/6 (testo 2)
Il Senato,
premesso che:
l'articolo 41 del provvedimento reca disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale, estendendo la possibilità di riconoscimento di CIGO e CIGD, nonché di assegno ordinario, concessi in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, ai lavoratori assunti prima dell'entrata in vigore del cosiddetto decreto Cura Italia, ovvero nel periodo dal 24 febbraio al 17 marzo 2020;
ad oggi oltre 2 milioni di lavoratori devono ancora percepire il trattamento di integrazione salariale ed è allarme sul rischio che le risorse stanziate dal Governo per la cassa integrazione siano insufficienti a coprire le reali necessità, con molte imprese che potrebbero esaurirla a breve dovendo attendere a settembre per riattivarla;
una soluzione potrebbe essere quella di ripensare alla modalità di utilizzo delle settimane autorizzate, prevedendo che le settimane di tutela richieste dal datore di lavoro da utilizzare in un determinato periodo di tempo, pur se attribuite a ciascuna unità produttiva, in sede di consuntivazione devono essere attribuite a ciascun lavoratore;
in tal modo, laddove al termine del periodo non dovessero essere fruite le settimane autorizzate per tutti i lavoratori, si consente al datore di lavoro il diritto a richiedere una proroga per consentire la fruizione dell'intero sostegno al reddito per tutti i lavoratori, significa anche fugare ogni dubbio di iniquità tra lavoratori, atteso che, anche in applicazione delle disposizioni governative (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri), la sospensione o la riduzione oraria dei lavoratori è avvenuta con tempi diversi in ragione dei reparti o settori aziendali ovvero in relazione all'utilizzo di altri strumenti individuali di origine contrattuale come le ferie o permessi;
peraltro, l'interpretazione che la tutela debba riguardare il singolo lavoratore è nella stessa ratio della disposizione che, a differenza di motivi di crisi economica o di riorganizzazione aziendale derivante da fattori produttivi o finanziari dell'impresa, introduce nella fase dell'emergenza sanitaria uno strumento specifico di sostegno al reddito dei lavoratori per i quali, per effetto del lockdown, si configura l'impossibilità sopravvenuta a ricevere la prestazione con conseguente sospensione delle reciproche obbligazioni inerenti il rapporto di lavoro,
considerato che:
tale interpretazione non genera ulteriori spese per la finanza pubblica, giacché l'intero periodo Indicato in relazione alle domande presentate è già finanziato e si tratterebbe di ridistribuire tutele già riconosciute ai lavoratori all'interno di uno stanziamento già previsto,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di adottare ogni utile iniziativa per l'attuazione di quanto esposto in premessa.
G/1829/16/6
Il Senato,
premesso che:
l'articolo 41 del provvedimento reca disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale, estendendo la possibilità di riconoscimento di CIGO e CIGD, nonché di assegno ordinario, concessi in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, ai lavoratori assunti prima dell'entrata in vigore del cosiddetto decreto Cura Italia, ovvero nel periodo dal 24 febbraio al 17 marzo 2020;
ad oggi oltre 2 milioni di lavoratori devono ancora percepire il trattamento di integrazione salariale ed è allarme sul rischio che le risorse stanziate dal Governo per la cassa integrazione siano insufficienti a coprire le reali necessità, con molte imprese che potrebbero esaurirla a breve dovendo attendere a settembre per riattivarla;
una soluzione potrebbe essere quella di ripensare alla modalità di utilizzo delle settimane autorizzate, prevedendo che le settimane di tutela richieste dal datore di lavoro da utilizzare in un determinato periodo di tempo, pur se attribuite a ciascuna unità produttiva, in sede di consuntivazione devono essere attribuite a ciascun lavoratore;
in tal modo, laddove al termine del periodo non dovessero essere fruite le settimane autorizzate per tutti i lavoratori, si consente al datore di lavoro il diritto a richiedere una proroga per consentire la fruizione dell'intero sostegno al reddito per tutti i lavoratori, significa anche fugare ogni dubbio di iniquità tra lavoratori, atteso che, anche in applicazione delle disposizioni governative (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri), la sospensione o la riduzione oraria dei lavoratori è avvenuta con tempi diversi in ragione dei reparti o settori aziendali ovvero in relazione all'utilizzo di altri strumenti individuali di origine contrattuale come le ferie o permessi;
peraltro, l'interpretazione che la tutela debba riguardare il singolo lavoratore è nella stessa ratio della disposizione che, a differenza di motivi di crisi economica o di riorganizzazione aziendale derivante da fattori produttivi o finanziari dell'impresa, introduce nella fase dell'emergenza sanitaria uno strumento specifico di sostegno al reddito dei lavoratori per i quali, per effetto del lockdown, si configura l'impossibilità sopravvenuta a ricevere la prestazione con conseguente sospensione delle reciproche obbligazioni inerenti il rapporto di lavoro,
considerato che:
tale interpretazione non genera ulteriori spese per la finanza pubblica, giacché l'intero periodo Indicato in relazione alle domande presentate è già finanziato e si tratterebbe di ridistribuire tutele già riconosciute ai lavoratori all'interno di uno stanziamento già previsto,
impegna il Governo:
ad adottare ogni utile iniziativa per l'attuazione di quanto esposto in premessa.
G/1829/17/6 (testo 2)
Il Senato,
premesso che:
il provvedimento si propone di potenziare il sostegno all'esportazione, all'internazionalizzazione e agli investimenti delle imprese, attraverso un sistema di regole e di procedure volte a garantire maggiore incisività e tempestività dell'intervento statale. A tal proposito, l'articolo 2, riformando il sistema della garanzia dello Stato sugli impegni assicurativi assunti dalla SACE e intervenendo sui compiti della stessa Società, che vengono estesi e potenziati, reca diverse disposizioni di interesse per il comparto della Difesa. Infatti, si attribuisce alla SACE S.p.A. - fermo restandone il ruolo di agenzia italiana per il credito all'esportazione - la funzione di concedere garanzie, assistite dalla controgaranzia dello Stato, sui finanziamenti alle imprese italiane, diverse da quelle sui rischi definiti di mercato, relative al settore dell'esportazione, privilegiando gli impegni nei settori strategici per l'economia italiana, nonché gli impegni per operazioni destinate a Paesi strategici per l'Italia;
in particolare, con riferimento al settore della Difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze, è autorizzato per l'anno 2020 a rilasciare la garanzia dello Stato in favore di SACE S.p.A., su nuove operazioni deliberate nel corso del 2020, esclusivamente con controparte sovrana, nei limiti di cinque miliardi di euro in termini di flusso;
al riguardo, si rammenta che il decreto-legge n. 69 del 2013 ha inserito, nel Codice dell'ordinamento militare, l'articolo 537-ter, rubricato «Cooperazione con altri Stati per i materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale», in cui per la prima volta è stata introdotta nell'ordinamento italiano la previsione di una forma di attività Government to Government svolta dallo Stato italiano nei confronti di altri Stati in materia di fornitura di materiali d'armamento. L'attuale formulazione dell'articolo 537-ter, come recentemente modificata dal decreto-legge n. 124 del 2019, consente al Ministero della difesa, nel rispetto della legge n. 185 del 1990, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e il Ministero dell'economia e delle finanze, di svolgere, per conto di altri Stati esteri con i quali sussistono accordi di cooperazione o di reciproca assistenza tecnico-militare e tramite proprie articolazioni, attività contrattuale e di supporto tecnico-amministrativo per l'acquisizione di materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale e per le correlate esigenze di sostegno logistico e assistenza tecnica, richiesti dai citati Stati;
le imprese italiane coinvolte nella produzione e nella fornitura a Paesi esteri sono a loro volta assistite sia dall'assicurazione, fornita dalla SACE, dei crediti che esse maturano nei confronti dello Stato estero acquirente, sia da prestiti per gli investimenti produttivi che devono sostenere (tali risorse sono avanzate dalla Cassa depositi e prestiti),
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di adoperarsi per garantire la tempistica di realizzazione degli investimenti, programmati nel corso del 2020, necessari per il mantenimento dell'efficienza dello strumento militare e la prosecuzione degli impegni internazionali assunti dalla Difesa, al fine di tutelare nella produzione e nella fornitura a Paesi esteri, le imprese italiane coinvolte, che rappresentano un volano per la crescita dei Paese.
G/1829/17/6
Il Senato,
premesso che:
il provvedimento si propone di potenziare il sostegno all'esportazione, all'internazionalizzazione e agli investimenti delle imprese, attraverso un sistema di regole e di procedure volte a garantire maggiore incisività e tempestività dell'intervento statale. A tal proposito, l'articolo 2, riformando il sistema della garanzia dello Stato sugli impegni assicurativi assunti dalla SACE e intervenendo sui compiti della stessa Società, che vengono estesi e potenziati, reca diverse disposizioni di interesse per il comparto della Difesa. Infatti, si attribuisce alla SACE S.p.A. - fermo restandone il ruolo di agenzia italiana per il credito all'esportazione - la funzione di concedere garanzie, assistite dalla controgaranzia dello Stato, sui finanziamenti alle imprese italiane, diverse da quelle sui rischi definiti di mercato, relative al settore dell'esportazione, privilegiando gli impegni nei settori strategici per l'economia italiana, nonché gli impegni per operazioni destinate a Paesi strategici per l'Italia;
in particolare, con riferimento al settore della Difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze, è autorizzato per l'anno 2020 a rilasciare la garanzia dello Stato in favore di SACE S.p.A., su nuove operazioni deliberate nel corso del 2020, esclusivamente con controparte sovrana, nei limiti di cinque miliardi di euro in termini di flusso;
al riguardo, si rammenta che il decreto-legge n. 69 del 2013 ha inserito, nel Codice dell'ordinamento militare, l'articolo 537-ter, rubricato «Cooperazione con altri Stati per i materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale», in cui per la prima volta è stata introdotta nell'ordinamento italiano la previsione di una forma di attività Government to Government svolta dallo Stato italiano nei confronti di altri Stati in materia di fornitura di materiali d'armamento. L'attuale formulazione dell'articolo 537-ter, come recentemente modificata dal decreto-legge n. 124 del 2019, consente al Ministero della difesa, nel rispetto della legge n. 185 del 1990, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e il Ministero dell'economia e delle finanze, di svolgere, per conto di altri Stati esteri con i quali sussistono accordi di cooperazione o di reciproca assistenza tecnico-militare e tramite proprie articolazioni, attività contrattuale e di supporto tecnico-amministrativo per l'acquisizione di materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale e per le correlate esigenze di sostegno logistico e assistenza tecnica, richiesti dai citati Stati;
le imprese italiane coinvolte nella produzione e nella fornitura a Paesi esteri sono a loro volta assistite sia dall'assicurazione, fornita dalla SACE, dei crediti che esse maturano nei confronti dello Stato estero acquirente, sia da prestiti per gli investimenti produttivi che devono sostenere (tali risorse sono avanzate dalla Cassa depositi e prestiti),
impegna il Governo:
ad adoperarsi per garantire la tempistica di realizzazione degli investimenti, programmati nel corso del 2020, necessari per il mantenimento dell'efficienza dello strumento militare e la prosecuzione degli impegni internazionali assunti dalla Difesa, al fine di tutelare nella produzione e nella fornitura a Paesi esteri, le imprese italiane coinvolte, che rappresentano un volano per la crescita dei Paese.
G/1829/18/6 (testo 2)
Il Senato,
esaminato il decreto-legge n. 23 del 2020, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali;
premesso che:
Venezia è patrimonio dell'umanità ed è stata da sempre legata al suo porto; il porto di Venezia, infatti, occupa, fra diretto e indotto, oltre 92.000 persone di cui 21.000 dirette in porto, genera un fatturato di 21 miliardi di euro ed è il porto strategico di uno dei più importanti poli produttivi e industriali d'Europa, quello veneto e in parte quello lombardo, che assegna a Venezia un ruolo strategico determinante;
tuttavia, a causa della mancata approvazione del protocollo fanghi, il mancato dragaggio manutentivo dei canali della città e della laguna, rischia di bloccare le attività portuali e industriali, mettendo a rischio il futuro dei lavoratori;
nei primi giorni di febbraio scorso, il Governo annunciava che, dopo un lungo percorso durato più di tre anni, il protocollo fanghi era pronto, che l'istituto superiore della Sanità aveva dato l'ultimo parere e che mancava solo il decreto interministeriale con le firme dei Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
a tre mesi dall'annuncio non è stato ancora firmato il decreto interministeriale per poter avviare il piano di scavo per i fanghi presenti sui fondali di Venezia; il danno economico per Venezia per la mancata possibilità di attracco delle navi porta-contenitori ammonta a circa 50 milioni di euro annui;
le categorie sindacali dei lavoratori sono pronte a indire uno sciopero;
necessitano immediatamente le autorizzazioni per i dragaggi e per l'individuazione dei siti di conferimento dei sedimenti dragati; occorre intervenire tempestivamente per la manutenzione del canale dei Petroli e per lo scavo e ampliamento del canale Vittorio Emanuele III; tutto resta bloccato dalla mancata approvazione del protocollo fanghi presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
in questo momento di stasi di tutte le attività legate con il turismo, a causa della pandemia da COVID-19, il porto di Venezia e le attività delle imprese portuali rappresentano una risorsa indispensabile per la sopravvivenza della città di Venezia,
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di adottare immediatamente le iniziative di competenza per completare l'iter di approvazione del protocollo fanghi e risolvere la questione dei dragaggi del porto di Venezia, e del conferimento dei sedimenti da dragare in idonei siti di recapito.
G/1829/18/6
Il Senato,
esaminato il decreto-legge n. 23 del 2020, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali;
premesso che:
Venezia è patrimonio dell'umanità ed è stata da sempre legata al suo porto; il porto di Venezia, infatti, occupa, fra diretto e indotto, oltre 92.000 persone di cui 21.000 dirette in porto, genera un fatturato di 21 miliardi di euro ed è il porto strategico di uno dei più importanti poli produttivi e industriali d'Europa, quello veneto e in parte quello lombardo, che assegna a Venezia un ruolo strategico determinante;
tuttavia, a causa della mancata approvazione del protocollo fanghi, il mancato dragaggio manutentivo dei canali della città e della laguna, rischia di bloccare le attività portuali e industriali, mettendo a rischio il futuro dei lavoratori;
nei primi giorni di febbraio scorso, il Governo annunciava che, dopo un lungo percorso durato più di tre anni, il protocollo fanghi era pronto, che l'istituto superiore della Sanità aveva dato l'ultimo parere e che mancava solo il decreto interministeriale con le firme dei Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
a tre mesi dall'annuncio non è stato ancora firmato il decreto interministeriale per poter avviare il piano di scavo per i fanghi presenti sui fondali di Venezia; il danno economico per Venezia per la mancata possibilità di attracco delle navi porta-contenitori ammonta a circa 50 milioni di euro annui;
le categorie sindacali dei lavoratori sono pronte a indire uno sciopero;
necessitano immediatamente le autorizzazioni per i dragaggi e per l'individuazione dei siti di conferimento dei sedimenti dragati; occorre intervenire tempestivamente per la manutenzione del canale dei Petroli e per lo scavo e ampliamento del canale Vittorio Emanuele III; tutto resta bloccato dalla mancata approvazione del protocollo fanghi presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
in questo momento di stasi di tutte le attività legate con il turismo, a causa della pandemia da COVID-19, il porto di Venezia e le attività delle imprese portuali rappresentano una risorsa indispensabile per la sopravvivenza della città di Venezia,
impegna il Governo:
ad adottare immediatamente le iniziative di competenza per completare l'iter di approvazione del protocollo fanghi e risolvere la questione dei dragaggi del porto di Venezia, e del conferimento dei sedimenti da dragare in idonei siti di recapito.
G/1829/19/6 (testo 2)
Il Senato,
premesso che:
il provvedimento in esame, nel fronteggiare una crisi epidemiologica senza precedenti, si ripropone di sostenere il sistema produttivo del Paese e a tal fine il Capo II del decreto reca «Misure urgenti per garantire la continuità delle imprese colpite dall'emergenza COVID-19» e il successivo Capo IV prevede «Misure fiscali e contabili» a sostegno di quei soggetti per i quali le vigenti misure di contenimento della diffusione del COVID-19 hanno inciso sulla liquidità;
la regione Veneto è stata fortemente colpita dall'emergenza COVID-19, e oggi il settore produttivo di quei territori, da sempre locomotiva del Paese, chiede un piano straordinario per ripartire attraverso sgravi fiscali, investimenti e un taglio netto alla burocrazia;
Confindustria ha inquadrato lo stato dell'arte di 546 aziende venete alle prese con i pesanti effetti collaterali dell'epidemia da nuovo coronavirus, tra smart working, crollo dei fatturati, timori per il futuro e condizioni minime per pensare alla ripartenza: circa l'86 per cento delle imprese consultate ha registrato un rallentamento della domanda di beni e servizi dall'inizio dell'emergenza COVID-19, oltre il 67 per cento a causa del lockdown ha registrato un calo del fatturato del 30 per cento per metà delle imprese e più del 50 per cento per un quarto delle aziende monitorate (https://mattinopadova.gelocal.it/regione/2020/04/21/news/covid-19-e-aziende-credito-e-liquidita-unici- antidoti-alla-sfiducia-1.38745397) così come si registra a Venezia e Rovigo un crollo del 30 per cento per il distretto calzaturiero e del 25 per cento per quello agroalimentare (https://www.rainews.it/tgr/veneto/video/2020/05/ven-Coronavirus-crisi-imprese-industrie-Confindustria-Venezia-Rovigo-Marinese-75fe26e9-fe96-4f93-954c- 101fbfed73bc.html);
l'istituzione di una Zona Economica Speciale nella regione Veneto, che ricomprenda tutta l'area industriale e portuale veneziana fino alla provincia di Rovigo, oltre a favorire una rapida ripresa del settore produttivo dell'intero territorio consentirebbe il recupero di 385 ettari di ex fabbriche oggi quasi in stato di abbandono, con enormi vantaggi anche per le entrate dello Stato;
in Italia un'accelerazione alla realizzazione delle ZES si è registrata con l'emanazione del decreto-legge n. 91 del 20 giugno 2017, il cosiddetto «Decreto Mezzogiorno », che ha previsto l'istituzione di Zone Economiche Speciali (ZES) connettendo zone a vocazione industriale/logistica con aree portuali di rilevanza nazionale ed internazionale, dislocate esclusivamente nelle regioni del Mezzogiorno. In particolare, la nuova legge ha introdotto regimi fiscali agevolati e misure di semplificazione burocratica e amministrativa per le aree del Paese meno sviluppate e in transizione - come definite dalla normativa europea - e, con l'entrata in vigore del successivo Regolamento attuativo del 5 gennaio 2018, n. 12, recante istituzione di Zone economiche speciali, si prevede l'applicazione di tali misure in favore delle sole regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia con l'obiettivo di rilanciare la competitività dei porti di tali regioni, attraendo nuovi investimenti anche alla luce dell'aumento del traffico marittimo nel Mediterraneo; sul punto giova evidenziare che il trasporto per mare è considerato, in primis dall'Unione europea, come un settore peculiare per lo sviluppo dell'economia degli Stati membri e di conseguenza capace di contribuire alla crescita delle varie aree regionali e non solo di quelle maggiormente depresse. L'Italia data la sua configurazione geografia e i suoi numerosi porti si appresta, o comunque ha le potenzialità per diventare un polo importante nel mezzo dell'Europa, e tra i diversi programmi previsti per lo sviluppo di determinate aree geografiche, le ZES costituiscono una occasione da non lasciarsi sfuggire, una misura che si concentra proprio sulle aree portuali volendone potenziare lo sviluppo e l'attrattività degli investimenti;
negli ultimi 10 anni, la politica di coesione europea ha aiutato le regioni a riprendersi dallo shock della crisi economica, ma le disparità territoriali in campi come la disoccupazione e l'innovazione industriale sono aumentate invece di assottigliarsi. Anche per questo motivo, nel corso della quarantacinquesima Assemblea generale della Conference Peripherical Maritime Regions (CPMR) - tenutasi a Helsinki il 18-20 ottobre 2017 - e successivamente nel Consiglio dell'Unione europea su «Sinergie e semplificazione per la politica di coesione post-2020» del 15 novembre 2017, è emersa l'esigenza di sostenere con ogni mezzo la strategia UE per la crescita e l'occupazione. In particolare, al riguardo, si è osservato che le priorità della politica di coesione dovrebbero interessare prevalentemente o le aree dove aggiungono più valore o quelle dove sono più efficienti: proprio in base a questa linea è utile sostenere con forza la creazione di una ZES in un'area con solide strutture e grandi potenzialità industriali come quella della regione Veneto;
la finalità delle misure incentivanti è, infatti, quella di rilanciare gli investimenti strategici nelle aree portuali e retro-portuali del territorio veneto, per aumentare il livello occupazionale, incrementare l'attrattività delle zone interessate, creare nuovi modelli di produzione, anche attraverso una diversificazione economica, e, più in generale, un sistema che possa fungere da vera e propria leva per l'economia non solo di quel territorio ma di tutto il Paese;
l'articolo 1, comma 314, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020) prevede un incremento di autorizzazione di spesa al fine di rafforzare ed ampliare la strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese e il successivo comma 316 della medesima norma introduce alcune misure volte a rafforzare la disciplina sulle Zone economiche speciali (ZES);
l'istituzione di una ZES nella regione Veneto si ripropone in definitiva di avviare una nuova forma di governo economico in quella specifica area geografica, consentendo che le procedure amministrative e di accesso alle infrastrutture per le imprese che si insediano o già operano nel territorio, siano coordinate da un soggetto gestore in rappresentanza dell'Amministrazione centrale, della regione interessata e della relativa Autorità portuale, al fine di consentire una progettualità integrata di sviluppo e parallelamente di rilanciare la competitività dell'intera area portuale già oggi strategica per l'economia nazionale,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità, compatibilmente con le risorse disponibili, di prevedere l'istituzione, eventualmente anche solo limitatamente alla durata dell'emergenza sanitaria in atto e per l'anno successivo, di una zona economica speciale nella regione Veneto, cui si applichi la disciplina contenuta nel decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, al fine di creare condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano il rilancio occupazionale e lo sviluppo delle imprese già operanti in quell'area, nonché l'insediamento nel medesimo territorio veneto di nuove realtà produttive che oggi più che mai possono fungere da volano, grazie anche alla presenza di un'area portuale strategica, per la ripresa economica dell'intero Paese.
G/1829/19/6
Il Senato,
premesso che:
il provvedimento in esame, nel fronteggiare una crisi epidemiologica senza precedenti, si ripropone di sostenere il sistema produttivo del Paese e a tal fine il Capo II del decreto reca «Misure urgenti per garantire la continuità delle imprese colpite dall'emergenza COVID-19» e il successivo Capo IV prevede «Misure fiscali e contabili» a sostegno di quei soggetti per i quali le vigenti misure di contenimento della diffusione del COVID-19 hanno inciso sulla liquidità;
la regione Veneto è stata fortemente colpita dall'emergenza COVID-19, e oggi il settore produttivo di quei territori, da sempre locomotiva del Paese, chiede un piano straordinario per ripartire attraverso sgravi fiscali, investimenti e un taglio netto alla burocrazia;
Confindustria ha inquadrato lo stato dell'arte di 546 aziende venete alle prese con i pesanti effetti collaterali dell'epidemia da nuovo coronavirus, tra smart working, crollo dei fatturati, timori per il futuro e condizioni minime per pensare alla ripartenza: circa l'86 per cento delle imprese consultate ha registrato un rallentamento della domanda di beni e servizi dall'inizio dell'emergenza COVID-19, oltre il 67 per cento a causa del lockdown ha registrato un calo del fatturato del 30 per cento per metà delle imprese e più del 50 per cento per un quarto delle aziende monitorate (https://mattinopadova.gelocal.it/regione/2020/04/21/news/covid-19-e-aziende-credito-e-liquidita-unici- antidoti-alla-sfiducia-1.38745397) così come si registra a Venezia e Rovigo un crollo del 30 per cento per il distretto calzaturiero e del 25 per cento per quello agroalimentare (https://www.rainews.it/tgr/veneto/video/2020/05/ven-Coronavirus-crisi-imprese-industrie-Confindustria-Venezia-Rovigo-Marinese-75fe26e9-fe96-4f93-954c- 101fbfed73bc.html);
l'istituzione di una Zona Economica Speciale nella regione Veneto, che ricomprenda tutta l'area industriale e portuale veneziana fino alla provincia di Rovigo, oltre a favorire una rapida ripresa del settore produttivo dell'intero territorio consentirebbe il recupero di 385 ettari di ex fabbriche oggi quasi in stato di abbandono, con enormi vantaggi anche per le entrate dello Stato;
in Italia un'accelerazione alla realizzazione delle ZES si è registrata con l'emanazione del decreto-legge n. 91 del 20 giugno 2017, il cosiddetto «Decreto Mezzogiorno », che ha previsto l'istituzione di Zone Economiche Speciali (ZES) connettendo zone a vocazione industriale/logistica con aree portuali di rilevanza nazionale ed internazionale, dislocate esclusivamente nelle regioni del Mezzogiorno. In particolare, la nuova legge ha introdotto regimi fiscali agevolati e misure di semplificazione burocratica e amministrativa per le aree del Paese meno sviluppate e in transizione - come definite dalla normativa europea - e, con l'entrata in vigore del successivo Regolamento attuativo del 5 gennaio 2018, n. 12, recante istituzione di Zone economiche speciali, si prevede l'applicazione di tali misure in favore delle sole regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia con l'obiettivo di rilanciare la competitività dei porti di tali regioni, attraendo nuovi investimenti anche alla luce dell'aumento del traffico marittimo nel Mediterraneo; sul punto giova evidenziare che il trasporto per mare è considerato, in primis dall'Unione europea, come un settore peculiare per lo sviluppo dell'economia degli Stati membri e di conseguenza capace di contribuire alla crescita delle varie aree regionali e non solo di quelle maggiormente depresse. L'Italia data la sua configurazione geografia e i suoi numerosi porti si appresta, o comunque ha le potenzialità per diventare un polo importante nel mezzo dell'Europa, e tra i diversi programmi previsti per lo sviluppo di determinate aree geografiche, le ZES costituiscono una occasione da non lasciarsi sfuggire, una misura che si concentra proprio sulle aree portuali volendone potenziare lo sviluppo e l'attrattività degli investimenti;
negli ultimi 10 anni, la politica di coesione europea ha aiutato le regioni a riprendersi dallo shock della crisi economica, ma le disparità territoriali in campi come la disoccupazione e l'innovazione industriale sono aumentate invece di assottigliarsi. Anche per questo motivo, nel corso della quarantacinquesima Assemblea generale della Conference Peripherical Maritime Regions (CPMR) - tenutasi a Helsinki il 18-20 ottobre 2017 - e successivamente nel Consiglio dell'Unione europea su «Sinergie e semplificazione per la politica di coesione post-2020» del 15 novembre 2017, è emersa l'esigenza di sostenere con ogni mezzo la strategia UE per la crescita e l'occupazione. In particolare, al riguardo, si è osservato che le priorità della politica di coesione dovrebbero interessare prevalentemente o le aree dove aggiungono più valore o quelle dove sono più efficienti: proprio in base a questa linea è utile sostenere con forza la creazione di una ZES in un'area con solide strutture e grandi potenzialità industriali come quella della regione Veneto;
la finalità delle misure incentivanti è, infatti, quella di rilanciare gli investimenti strategici nelle aree portuali e retro-portuali del territorio veneto, per aumentare il livello occupazionale, incrementare l'attrattività delle zone interessate, creare nuovi modelli di produzione, anche attraverso una diversificazione economica, e, più in generale, un sistema che possa fungere da vera e propria leva per l'economia non solo di quel territorio ma di tutto il Paese;
l'articolo 1, comma 314, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020) prevede un incremento di autorizzazione di spesa al fine di rafforzare ed ampliare la strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese e il successivo comma 316 della medesima norma introduce alcune misure volte a rafforzare la disciplina sulle Zone economiche speciali (ZES);
l'istituzione di una ZES nella regione Veneto si ripropone in definitiva di avviare una nuova forma di governo economico in quella specifica area geografica, consentendo che le procedure amministrative e di accesso alle infrastrutture per le imprese che si insediano o già operano nel territorio, siano coordinate da un soggetto gestore in rappresentanza dell'Amministrazione centrale, della regione interessata e della relativa Autorità portuale, al fine di consentire una progettualità integrata di sviluppo e parallelamente di rilanciare la competitività dell'intera area portuale già oggi strategica per l'economia nazionale,
impegna il Governo:
a prevedere l'istituzione, eventualmente anche solo limitatamente alla durata dell'emergenza sanitaria in atto e per l'anno successivo, di una zona economica speciale nella regione Veneto, cui si applichi la disciplina contenuta nel decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, al fine di creare condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano il rilancio occupazionale e lo sviluppo delle imprese già operanti in quell'area, nonché l'insediamento nel medesimo territorio veneto di nuove realtà produttive che oggi più che mai possono fungere da volano, grazie anche alla presenza di un'area portuale strategica, per la ripresa economica dell'intero Paese.
G/1829/20/6 (testo 2)
Il Senato,
premesso che:
l'emergenza COVID-19 impone una rivalutazione degli istituti che ritardano, ingiustificatamente, l'entrata dei professionisti sanitari nel mondo del lavoro;
in tale prospettiva, il Parlamento ha già approvato il superamento dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, stabilendo all'articolo 102 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che «il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia - Classe LM/41 abilita all'esercizio della professione di medico-chirurgo»;
ad avviso degli scriventi, un provvedimento di analogo contenuto dovrebbe essere considerato anche nei riguardi degli altri professionisti sanitari e, sicuramente, per i veterinari e i farmacisti, per i quali le modalità con le quali vengono svolti gli esami di abilitazione non garantiscono un apporto significativo alla preparazione e non trovano conseguentemente una valida giustificazione sul piano sanitario e giuridico,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di adottare iniziative normative volte a rendere abilitante all'esercizio delle professioni di veterinario e di farmacista il conseguimento delle lauree magistrali, rispettivamente, in medicina veterinaria e in farmacia e farmacia industriale;
a valutare l'opportunità di estendere il superamento dell'esame in questione anche per le altre professioni sanitarie, tenuto conto dell'esigenza di evitare distinzioni e rafforzare la sinergia tra le professioni stesse nel superiore interesse alla tutela della salute pubblica.
G/1829/20/6
Il Senato,
premesso che:
l'emergenza COVID-19 impone una rivalutazione degli istituti che ritardano, ingiustificatamente, l'entrata dei professionisti sanitari nel mondo del lavoro;
in tale prospettiva, il Parlamento ha già approvato il superamento dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, stabilendo all'articolo 102 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che «il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia - Classe LM/41 abilita all'esercizio della professione di medico-chirurgo»;
ad avviso degli scriventi, un provvedimento di analogo contenuto dovrebbe essere considerato anche nei riguardi degli altri professionisti sanitari e, sicuramente, per i veterinari e i farmacisti, per i quali le modalità con le quali vengono svolti gli esami di abilitazione non garantiscono un apporto significativo alla preparazione e non trovano conseguentemente una valida giustificazione sul piano sanitario e giuridico,
impegna il Governo:
ad adottare iniziative normative volte a rendere abilitante all'esercizio delle professioni di veterinario e di farmacista il conseguimento delle lauree magistrali, rispettivamente, in medicina veterinaria e in farmacia e farmacia industriale;
a valutare l'opportunità di estendere il superamento dell'esame in questione anche per le altre professioni sanitarie, tenuto conto dell'esigenza di evitare distinzioni e rafforzare la sinergia tra le professioni stesse nel superiore interesse alla tutela della salute pubblica.
G/1829/21/6
Il Senato,
premesso che:
valutate la finalità che il provvedimento intende perseguire con le misure di accesso al credito, vale a dire quelle di dare una iniezione di liquidità alle nostre imprese, duramente colpite in termini economici dalle decisioni del lockdown per contenimento dell'epidemia da COVID-19;
evidenziato che le pmi rappresentano circa l'80 per cento del tessuto produttivo italiano e che, a fronte di circa 4,3 milioni di imprese registrate dall'Istat, le richieste per operazioni di accesso al credito fino a 25.000 euro - ampliato a 30.00 euro nel corso dell'esame nelle Commissioni di merito - erano al 16 maggio scorso 184 mila euro;
riconosciuto che le misure recate dal decreto in esame sono indubbiamente insufficienti a sostenere la ripresa economica-produttiva delle nostre imprese, in primis perché si tratta di indebitamento e non già di crediti a fondo perduto;
ricordato che il Governo, con l'articolo 3 del decreto fiscale n. 129 del 2019, ha introdotto nuove norme contro le indebite compensazioni, prevedendo che la compensazione del credito d'imposta per importi superiori ai cinquemila euro sia possibile solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione;
ritenuto che, in tale contesto di crisi del settore produttivo e di necessità per le imprese di liquidità reale a costo zero, la fruizione ritardata del credito d'imposta è oltremisura penalizzante,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di sospendere, con successivi propri provvedimenti di natura economica, l'efficacia della disposizione di cui all'articolo 3 del decreto-legge fiscale n. 124 del 2019, richiamata in premessa, per tutto l'anno 2020.
G/1829/22/6
Il Senato,
premesso che:
il decreto-legge all'esame, di conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, reca misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali;
il provvedimento dovrebbe recare disposizioni in materia di salute e di sostegno alle imprese colpite dall'emergenza da COVID-19, sebbene nei fatti non siano state previste adeguate misure a consentire l'effettivo rilancio dell'economia e molte imprese sono a rischio di chiusura definitiva e di fallimento;
nonostante la crisi epidemiologica, negli ultimi mesi gli sbarchi nel nostro Paese sono quadruplicati rispetto allo scorso anno ed infatti, secondo i dati ufficiali del Ministero dell'interno pubblicati sul sito istituzionale del medesimo, dal 1° gennaio al 22 maggio 2020 gli ingressi irregolari via mare sono stati 4.445, rispetto ai 1.361 dello stesso periodo del 2019;
nonostante i dichiarati risultati raggiunti con altri Paesi a livello comunitario e internazionale di disponibilità e collaborazione sul tema immigratorio, tra cui l'Accordo sottoscritto a Malta nel settembre 2019, e sebbene il decreto interministeriale del 7 aprile scorso, c.d. Porti Chiusi, abbia definito i porti italiani non Place of Safety («luogo sicuro»), tuttavia gli arrivi illegali nel nostro Paese sono continuati senza sosta, intensificandosi soprattutto negli ultimi mesi, come hanno evidenziato diverse inchieste giornalistiche e alcuni Sindaci siciliani maggiormente interessati dagli sbarchi che hanno lamentato gravissime problematiche di carattere sanitario e di sicurezza sul loro territorio in conseguenza di tali ingressi;
le medesime problematiche dovute al numero crescente degli immigrati irregolari che entrano illegalmente nel nostro Paese sono state evidenziate altresì in altre Regioni di confine, interessate più da flussi di ingresso dalle frontiere terrestri;
quanto sopra comporta evidentemente gravissime conseguenze per le zone interessate non solo dal punto di vista sanitario e di sicurezza ma anche economico e ciò soprattutto in vista della prossima stagione turistica già fortemente penalizzata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19;
indubbiamente misure di sostegno alle imprese e di rilancio dell'economia e della produzione non possono prescindere da politiche coordinate di gestione dei flussi migratori,
impegna il Governo:
ad adottare nell'immediato le misure più opportune per impedire gli ingressi illegali di immigrati nel nostro Paese sia dalle rotte terrestri che marittime, in particolare per garantire adeguate condizioni di sicurezza dal punto di vista sanitario e di rilancio economico alle Regioni di confine ed anche per contrastare l'immigrazione clandestina e il traffico di esseri umani, ad esso notoriamente e strettamente connesso.
G/1829/23/6 (testo 2)
Il Senato,
premesso che:
le misure previste dal decreto-legge in titolo sono finalizzate ad assicurare la necessaria liquidità ai soggetti più duramente colpiti dalla crisi pandemica,
impegna il Governo:
a considerare l'adozione di misure volte ad incrementare gli importi delle pensioni di inabilità civile e dell'assegno di invalidità civile, al fine di garantire la necessaria liquidità alle persone con disabilità ed evitare che le stesse possano rimanere isolate e prive di adeguata tutela nell'ambito dell'attuale situazione di crisi.
G/1829/23/6
Il Senato,
premesso che:
le misure previste dal decreto-legge in titolo sono finalizzate ad assicurare la necessaria liquidità ai soggetti più duramente colpiti dalla crisi pandemica;
le persone con disabilità, pur rientrando a pieno titolo tra i soggetti in questione, sono state completamente ignorate dal provvedimento in esame;
non sono stati tenuti in alcun conto gli appelli delle associazioni di categoria che hanno richiesto interventi solidi e strutturali, a partire dall'aumento degli importi della pensione/assegno di inabilità civile, il cui ammontare per l'anno 2020 è pari a 286,81 euro mensili;
con l'interpellanza urgente n. 2-00526 e con l'interrogazione a risposta immediata n. 5- 03498 il Gruppo Lega ha già sottoposto la questione all'attenzione del Governo, senza peraltro ricevere, in entrambe le occasioni, una risposta puntuale sul punto;
analoga sorte ha avuto l'ordine del giorno n. 9/2447-A/26, a prima firma dell'Onorevole Locatelli, sul quale il Governo ha reso sì un parere favorevole, ma con riformulazione: «a valutare l'opportunità di», che chiaramente non è stata accettata perché dinanzi all'esigenza di dare tutelare i diritti delle persone più fragili non c'è alcuna valutazione che tenga, né sotto il profilo economico, né men che meno sotto il profilo dell'opportunità;
l'importo di 286,81 euro è chiaramente incompatibile con la funzione assistenziale che il legislatore ha attribuito alle prestazioni sopra citate; è un importo irrisorio e irrispettoso che non garantisce un'adeguata tutela dei diritti delle persone con disabilità, e non assicura loro una vita dignitosa né in condizioni ordinarie, né men che meno nell'ambito di una crisi devastante come quella determinata dalla diffusione del virus COVID-19,
impegna il Governo:
ad incrementare gli importi delle pensioni di inabilità civile e dell'assegno di invalidità civile, al fine di garantire la necessaria liquidità alle persone con disabilità ed evitare che le stesse possano rimanere isolate e prive di adeguata tutela nell'ambito dell'attuale situazione di crisi.
G/1829/24/6
Il Senato,
premesso che:
il decreto-legge all'esame, di conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, reca misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, nonché di proroga di termini amministrativi e processuali;
in particolare, gli articoli 36 e 37 del provvedimento all'esame recano misure di sospensione dei termini processuali e dei termini dei procedimenti amministrativi e disciplinari, rispettivamente all'11 ed al 15 maggio;
tuttavia, nella comunicazione della Commissione Ue del 17 aprile 2020 indirizzata alle autorità nazionali per garantire la continuità e la sicurezza delle procedure di rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi nei paesi di origine e transito nel contesto dell'attuale pandemia di Covid-19, viene in ogni caso specificato che le procedure di rimpatrio debbano continuare nella misura del possibile;
ancora la medesima comunicazione precisa che «occorre proseguire i lavori per il rimpatrio», «mantenere un'attiva cooperazione e stretti contatti con i paesi terzi in relazione all'identificazione, al rilascio di nuovi documenti e al rimpatrio dei loro cittadini» e che «i Paesi terzi continuano ad avere l'obbligo, a norma del diritto internazionale, di riammettere i propri cittadini»;
tuttavia, «o causa delle misure restrittive; si è ridotta anche la disponibilità del personale consolare di molti paesi terzi per le procedure di identificazione e di rilascio di nuovi documenti»;
l'articolo 15 della Direttiva 2008/115/CE del 16 dicembre 2008 stabilisce che il trattenimento è disposto per preparare il rimpatrio e/o effettuare l'allontanamento e debba essere mantenuto per il tempo necessario all'espletamento delle modalità di rimpatrio;
ai sensi del paragrafo 5 del suddetto articolo il trattenimento deve essere mantenuto per il periodo necessario ad assicurare che l'allontanamento sia perseguito e non oltre i sei mesi, salvo, ai sensi del successivo paragrafo 6, che l'operazione di allontanamento rischi di durare di più a lungo a causa dei ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai paesi terzi, nel qual caso il trattenimento può essere prolungato di ulteriori 12 mesi;
l'articolo 14, comma 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero fissa il termine massimo di trattenimento dello straniero all'interno del centro di permanenza per i rimpatri in 180 giorni, così come modificato dall'articolo 2 del decreto legge 113/2018, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2018 n. 132;
nonostante la crisi epidemiologica, negli ultimi mesi gli sbarchi nel nostro Paese sono quadruplicati rispetto allo scorso anno ed infatti, secondo i dati ufficiali del Ministero dell'interno pubblicati sul sito istituzionale del medesimo, dal 1 gennaio al 22 maggio 2020 gli ingressi irregolari via mare sono stati 4.445, rispetto ai 1.361 dello stesso periodo del 2019;
invece, secondo un recente rapporto del Garante delle persone private della libertà personale nei sette Centri di permanenza per i rimpatri (Cpr) continua a diminuire il numero delle presenze, che nell'ultima settimana;
sarebbero 195 contro le 204 della scorsa. Una tendenza che si conferma, «dovuta sia al minor numero di ingressi, sia alle mancate proroghe del trattenimento»,
impegna il Governo:
ad adottare ogni provvedimento ritenga più opportuno per prorogare i termini del trattenimento dei cittadini di paesi terzi irregolari presenti nel nostro Paese nei CPR ai fini dell'effettivo allontanamento onde assicurare l'espletamento delle procedure di identificazione e di rilascio di nuovi documenti per il rimpatrio ed una più efficace esecuzione dei provvedimenti di espulsione dello straniero.
G/1829/25/6 (testo 2)
Il Senato,
premesso che:
il credito commerciale è una forma di credito che, al contrario di quelle tradizionali, non viene erogata da un soggetto specializzato (banche o società finanziarie) ma da aziende commerciali: si tratta di una dilazione di pagamento che l'azienda fornitrice concede all'azienda cliente. Di fatto, attraverso una dilazione di pagamento, il fornitore rinuncia alla disponibilità immediata di liquidità sostenendo quindi un costo che può configurarsi come un costo effettivo (ricorso al credito e conseguente pagamento degli interessi) o come un costo opportunità (impossibilità di utilizzare la liquidità per investimenti). L'azienda accetta di offrire una dilazione di pagamento, sostenendo di fatto un rischio, al fine di conseguire un vantaggio competitivo sui competitor;
la gestione dei crediti commerciali è un'attività tanto importante quanto complessa per la maggior parte delle aziende italiane. Infatti, i crediti commerciali rappresentano il 23 per cento del loro fatturato complessivo ed il 43 per cento delle vendite viene fatto a credito;
il credito commerciale è un tipo di credito che, al contrario di quelli tradizionali, non viene erogato da un soggetto specializzato (banche o società finanziarie) ma da aziende commerciali/industriali. Si tratta di una dilazione di pagamento che l'azienda fornitrice concede ad un'azienda cliente;
le aziende fornitrici offrono questo servizio, pur esponendosi al rischio di un mancato pagamento, per diverse ragioni. Prima tra tutte, il pagamento differito è una forma di garanzia nei confronti del compratore che, nel caso di prodotti difettosi, non pagherà una parte del debito.
Inoltre, in un contesto dove il canale bancario concede sempre meno prestiti, i crediti commerciali permettono di incrementare i ricavi limitando la propria esposizione finanziaria;
il 77,6 per cento dei fornitori italiani intervistati ha segnalato che spesso ci sono ritardi nel pagamento causati dalla carenza di liquidità. Si tratta di una percentuale ben al di sopra della media dell'Europa Occidentale (52,6 per cento),
impegna il Governo:
a valutare la possibilità, nel rispetto della normativa europea, di adottare iniziative di propria competenza al fine di potenziare ed estendere le possibilità di intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese con l'incremento della percentuale di copertura della garanzia diretta dall'80 al 90 per cento su operazioni finanziarie che includano anche dilazioni concesse su crediti commerciali, al fine di sostenere il tessuto imprenditoriale del Paese.
G/1829/25/6
Il Senato,
premesso che:
il credito commerciale è una forma di credito che, al contrario di quelle tradizionali, non viene erogata da un soggetto specializzato (banche o società finanziarie) ma da aziende commerciali: si tratta di una dilazione di pagamento che l'azienda fornitrice concede all'azienda cliente. Di fatto, attraverso una dilazione di pagamento, il fornitore rinuncia alla disponibilità immediata di liquidità sostenendo quindi un costo che può configurarsi come un costo effettivo (ricorso al credito e conseguente pagamento degli interessi) o come un costo opportunità (impossibilità di utilizzare la liquidità per investimenti). L'azienda accetta di offrire una dilazione di pagamento, sostenendo di fatto un rischio, al fine di conseguire un vantaggio competitivo sui competitor;
la gestione dei crediti commerciali è un'attività tanto importante quanto complessa per la maggior parte delle aziende italiane. Infatti, i crediti commerciali rappresentano il 23 per cento del loro fatturato complessivo ed il 43 per cento delle vendite viene fatto a credito;
il credito commerciale è un tipo di credito che, al contrario di quelli tradizionali, non viene erogato da un soggetto specializzato (banche o società finanziarie) ma da aziende commerciali/industriali. Si tratta di una dilazione di pagamento che l'azienda fornitrice concede ad un'azienda cliente;
le aziende fornitrici offrono questo servizio, pur esponendosi al rischio di un mancato pagamento, per diverse ragioni. Prima tra tutte, il pagamento differito è una forma di garanzia nei confronti del compratore che, nel caso di prodotti difettosi, non pagherà una parte del debito.
Inoltre, in un contesto dove il canale bancario concede sempre meno prestiti, i crediti commerciali permettono di incrementare i ricavi limitando la propria esposizione finanziaria;
il 77,6 per cento dei fornitori italiani intervistati ha segnalato che spesso ci sono ritardi nel pagamento causati dalla carenza di liquidità. Si tratta di una percentuale ben al di sopra della media dell'Europa Occidentale (52,6 per cento),
impegna il Governo:
ad adottare iniziative di propria competenza al fine di potenziare ed estendere le possibilità di intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese con l'incremento della percentuale di copertura della garanzia diretta dall'80 al 90 per cento su operazioni finanziarie che includano anche dilazioni concesse su crediti commerciali, al fine di sostenere il tessuto imprenditoriale del Paese.
G/1829/26/6
Il Senato,
premesso che:
la massiccia iniezione di liquidità tanto declamata ad oggi ancora non sembra aver prodotto i suoi effetti;
interventi di minor entità ma comunque significativi avrebbero potuto essere previsti nel provvedimento in esame, come ad esempio la sospensione temporanea della ritenuta d'acconto dell'8 per cento;
si ricorda in proposito, che l'art. 25 Dl 78/2010 convertito con legge 122 del 30 luglio imponeva la ritenuta d'acconto del 10 per cento ai beneficiari dei bonifici effettuati dai contribuenti per ottenere le detrazioni d'imposta per il risparmio energetico o per gli interventi di ristrutturazione edilizia. Tale aliquota è stata prima ridotta al 4 per cento grazie alla Manovra 2011, per essere poi rialzata - portandola all'8 per cento - con la Legge di Stabilità 2015. Quindi, a partire dal 1° gennaio 2015, la ritenuta d'acconto è pari all'8 per cento;
il «sostituto di imposta», cioè il soggetto che opera la ritenuta e la versa all'erario non è però il committente dei lavori, ma le banche o le Poste alle quali arrivano i bonifici in accredito. Saranno dunque questi soggetti a dover rilasciare, a chiusura dell'anno fiscale, la certificazione della ritenuta effettuata;
in forza di tale normativa, nel momento in cui vengono accreditate le somme nelle banche o alle Poste italiane S.p.A. viene trattenuto un ammontare pari all'8 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa. L'introduzione vincolante ed erga omnes della fatturazione elettronica fa venire meno una delle principali motivazioni della ritenuta, rimanendo solo quella di anticipo di cassa a favore dello Stato sui futuri ricavi delle imprese. In definitiva, il permanere di meccanismi quali la ritenuta d'acconto sull'8 per cento in presenza della fatturazione elettronica configurerebbe la mera ed unica volontà da parte dello Stato di incamerare anticipazioni sulle legittime e costituzionalmente protette attività aziendali, disinteressandosi di ogni altra conseguenza, essendo venuta appunto meno la ragione principale alla base delle misure in parola; è opportuno, pertanto, al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, mettere in campo tutte le misure utili e attuabili nel breve periodo,
impegna il Governo:
a prevedere, attraverso l'adozione di ulteriori iniziative normative, la sospensione per gli anni 2020 e 2021 della ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari di cui all'articolo 25 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
G/1829/27/6 (testo 2)
Il Senato,
premesso che:
il decreto-legge interviene a sostegno delle imprese in difficoltà a seguito dell'emergenza Coronavirus, con misure specifiche su quattro principali ambiti: accesso al credito, sostegno alla liquidità, all'esportazione, all'internazionalizzazione e agli investimenti; misure finalizzate ad assicurare la continuità delle imprese; rafforzamento dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica e degli obblighi di trasparenza in materia finanziaria; norme urgenti per il rinvio di adempimenti fiscali e tributari da parte di lavoratori e imprese;
premesso che nella fase più acuta dell'epidemia di coronavirus e all'apice della tempesta sui mercati finanziari le famiglie del nostro Paese hanno infatti depositato ben 16,8 miliardi di euro sui propri conti: una cifra più che triplicata (+254 per cento) rispetto ai 6,6 miliardi che avevano preso la stessa direzione nel marzo del 2019 e oltre quattro volte (+346 per cento) la media mensile registrata l'anno precedente;
il 21 maggio, ultimo scorso è stato segnato un record per il Btp Italia: 22,3 miliardi di collocazioni. L'asta più grande di sempre, anche per quota acquistata dal retail (72 per cento) e per richiesta degli istituzionali (19,6 miliardi). Agli occhi dei risparmiatori parrebbe esistere un rischioItalia post Covid-19 ed i piccoli investitori italiani hanno sottoscritto 383.966 firme ai contratti di acquisto, raccogliendo nel proprio conto titoli 13,998 miliardi di euro;
vi è però un'altra Italia, a cui è indispensabile garantire un salvagente per evitare che la situazione precipiti. Per chi ha infatti la necessità di avvalersi anche della più contenuta delle opportunità offerte dal sistema delle erogazioni dei finanziamenti, l'intenzione della maggioranza pare quella di velocizzare le procedure per i richiedenti in difficoltà attraverso l'autocertificazione, arrivando ad un importo massimo di 30.000 euro, con durata che passerà dagli attuali 6 anni massimo a 10 anni massimo;
per le posizioni che al 29 febbraio 2020 erano qualificate come esposizioni deteriorate tuttavia, i limiti all'accesso al finanziamento appaiono condizionati dalla qualunque pregressa segnalazione di rischio di cui alle banche dati dei sistemi creditizi Cerved, Crif, CAI. Considerato che gli effetti della crisi saranno lunghi e che per i finanziamenti in oggetto le garanzie offerte dallo Stato coprono il 100 per cento dell'importo erogato, parrebbe opportuno prevedere che per un certo periodo di tempo i finanziamenti concessi nell'ambito del c.d. «Decreto Liquidità» fossero «trattati» con eccezione rispetto agli indicatori di insolvenza, in modo tale da sterilizzare, fino alla scadenza della linea di credito concessa, le relative posizioni,
impegna il Governo:
a valutare nel rispetto della normativa europea l'opportunità di disporre ogni idonea soluzione che permetta di sensibilizzare il sistema bancario a garantire l'immediata erogazione di finanziamenti previsti dal Decreto Liquidità anche in presenza di alcuni dei parametri ritenuti inidonei, eventualmente utilizzando le banche dati disponibili tramite Cerved.
G/1829/27/6
Il Senato,
premesso che:
il decreto-legge interviene a sostegno delle imprese in difficoltà a seguito dell'emergenza Coronavirus, con misure specifiche su quattro principali ambiti: accesso al credito, sostegno alla liquidità, all'esportazione, all'internazionalizzazione e agli investimenti; misure finalizzate ad assicurare la continuità delle imprese; rafforzamento dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica e degli obblighi di trasparenza in materia finanziaria; norme urgenti per il rinvio di adempimenti fiscali e tributari da parte di lavoratori e imprese;
premesso che nella fase più acuta dell'epidemia di coronavirus e all'apice della tempesta sui mercati finanziari le famiglie del nostro Paese hanno infatti depositato ben 16,8 miliardi di euro sui propri conti: una cifra più che triplicata (+254 per cento) rispetto ai 6,6 miliardi che avevano preso la stessa direzione nel marzo del 2019 e oltre quattro volte (+346 per cento) la media mensile registrata l'anno precedente;
il 21 maggio, ultimo scorso è stato segnato un record per il Btp Italia: 22,3 miliardi di collocazioni. L'asta più grande di sempre, anche per quota acquistata dal retail (72 per cento) e per richiesta degli istituzionali (19,6 miliardi). Agli occhi dei risparmiatori parrebbe esistere un rischioItalia post Covid-19 ed i piccoli investitori italiani hanno sottoscritto 383.966 firme ai contratti di acquisto, raccogliendo nel proprio conto titoli 13,998 miliardi di euro;
vi è però un'altra Italia, a cui è indispensabile garantire un salvagente per evitare che la situazione precipiti. Per chi ha infatti la necessità di avvalersi anche della più contenuta delle opportunità offerte dal sistema delle erogazioni dei finanziamenti, l'intenzione della maggioranza pare quella di velocizzare le procedure per i richiedenti in difficoltà attraverso l'autocertificazione, arrivando ad un importo massimo di 30.000 euro, con durata che passerà dagli attuali 6 anni massimo a 10 anni massimo;
per le posizioni che al 29 febbraio 2020 erano qualificate come esposizioni deteriorate tuttavia, i limiti all'accesso al finanziamento appaiono condizionati dalla qualunque pregressa segnalazione di rischio di cui alle banche dati dei sistemi creditizi Cerved, Crif, CAI. Considerato che gli effetti della crisi saranno lunghi e che per i finanziamenti in oggetto le garanzie offerte dallo Stato coprono il 100 per cento dell'importo erogato, parrebbe opportuno prevedere che per un certo periodo di tempo i finanziamenti concessi nell'ambito del c.d. «Decreto Liquidità» fossero «trattati» con eccezione rispetto agli indicatori di insolvenza, in modo tale da sterilizzare, fino alla scadenza della linea di credito concessa, le relative posizioni,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di disporre ogni idonea soluzione che permetta di sensibilizzare il sistema bancario a garantire l'immediata erogazione di finanziamenti previsti dal Decreto Liquidità anche in presenza di alcuni dei parametri ritenuti inidonei, eventualmente utilizzando le banche dati disponibili tramite Cerved.
G/1829/28/6
Il Senato,
premesso che:
l'articolo 36 dispone la proroga dei termini processuali in materia di giustizia civile, penale amministrativa, contabile e militare;
il legislatore europeo, per mezzo del Regolamento Ue 2016/679 (c.d. GDPR), oltre ad introdurre nuovi principi, adempimenti e meccanismi di gestione in merito al trattamento dei dati personali applicabili su tutto il territorio dell'Unione europea, ha previsto, a carico delle imprese che pongano in essere violazioni del Regolamento stesso a vario titolo, ingenti sanzioni di natura amministrativa; Se per la fase successiva all'entrata in vigore del GDPR, non sussistono particolari dubbi interpretativi in merito all'applicabilità delle sanzioni, il discorso muta considerevolmente con riferimento alle violazioni del «vecchio» Codice della privacy (il decreto legislativo. n. 196 del 2003 nella sua originaria formulazione) poste in essere prima del 25 maggio 2018. A tal proposito, lo stesso legislatore italiano si è preoccupato di prevedere una disposizione specifica riservata ai procedimenti già instaurati e di configurare, con ciò, un meccanismo di definizione agevolata degli stessi. A norma dell'articolo 18, comma 1, decreto legislativo n. 101 del 2018, infatti, in deroga a quanto previsto dall'articolo 16, legge 24 novembre 1981, n. 689 (che, per i pagamenti di sanzioni in misura ridotta prescrive una riduzione «pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa»), per i procedimenti sanzionatori non ancora definiti «è ammesso il pagamento in misura ridotta di una somma pari ai due quinti del minimo edittale» da effettuarsi entro novanta giorni. Si tratta, nello specifico, di una vera e propria oblazione amministrativa - che consente al soggetto interessato, su base esclusivamente volontaristica, di bloccare in itinere il procedimento sanzionatorio;
a legittimazione attiva ad usufruire della procedura in questione riguarderebbe, quindi per l'Autorità Garante, i soli contravventori che abbiano ricevuto, prima del 25 maggio 2018, l'atto con il quale sono stati notificati gli estremi della violazione o l'atto di contestazione immediata ex articolo 18 della legge n. 689 del 1981;
appare evidente la necessità che la norma prevedesse in origine un qualche avviso ai soggetti destinatari della sanzione, in modo da avvisarli che, in mancanza di una loro opposizione alla stessa, ne sarebbe conseguita l'ordinanza ingiunzione,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di consentire fino al 31/12/2020 la facoltà di definizione agevolata delle violazioni in materia di protezione dei dati personali prevista dall'articolo 18, comma 1 del decreto legislativo n. 101 del 2018 anche per i procedimenti in corso dalla data di pubblicazione del decreto legislativo n. 101 del 2018, dandone opportuna comunicazione ai soggetti nei cui confronti è pendente il procedimento amministrativo sanzionatorio.
G/1829/29/6 (testo 2)
Il Senato,
premesso che:
il provvedimento, al fine contenere le ricadute economiche e sociali determinatesi a causa dell'emergenza epidemiologica COVID-19, dedica l'intero Titolo IV ad una serie di misure fiscali a sostegno della liquidità di famiglie ed imprese prevedendo, tra l'altro, la sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria, e del relativo versamento dell'Iva, oltre alla sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi a carico dei contribuenti;
in particolare, fortissime preoccupazioni sono state manifestate dal comparto dello spettacolo, iscritti alla Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE), molti dei quali con redditi annuali che non superano i 10.000 euro e che fanno dei proventi dell'utilizzazione delle proprie opere il loro unico mezzo di sostentamento;
oltretutto, visto che la qualificazione giuridica di tali proventi non pare esservi un orientamento consolidato e univoco in materia: ovvero, se da un lato, in quanto crediti pecuniari, non appaiono configurabili alla stregua di stipendi, salari o altre indennità da rapporto di lavoro o di impiego, con conseguente esclusione delle limitazioni di pignorabilità previste per legge, restano perfettamente e interamente pignorabili presso terzi ai sensi dell'articolo 111, comma 2, della legge 22 aprile 1941, n. 633 in materia di diritto d'autore;
il serio e concreto rischio che l'attivazione delle procedure esecutive nei confronti di suddetti soggetti rischierebbe di far trovare molti giovani professionisti in difficoltà economiche di sostentamento da beni di prima necessità,
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di adottare, già nel prossimo provvedimento utile, disposizioni urgenti e derogatorie che dispongano l'impignorabilità dei crediti pecuniari, quantomeno con riferimento alle posizioni debitorie che i soggetti in questione assumono nei confronti della Pubblica Amministrazione e affidate all'Agenzia delle entrate, così da poter limitare gli eventuali pignoramenti e consentire la sopravvivenza.
G/1829/29/6
Il Senato,
premesso che:
il provvedimento, al fine contenere le ricadute economiche e sociali determinatesi a causa dell'emergenza epidemiologica COVID-19, dedica l'intero Titolo IV ad una serie di misure fiscali a sostegno della liquidità di famiglie ed imprese prevedendo, tra l'altro, la sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria, e del relativo versamento dell'Iva, oltre alla sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi a carico dei contribuenti;
pur apprezzando lo sforzo di intraprendere specifiche disposizioni per aiutare le imprese in carenza di liquidità, ha tralasciato di approfondimento numerosi e consequenziali effetti generati dalle misure contenitive delle attività quotidiane lavorative di molti professionisti;
in particolare, fortissime preoccupazioni sono state manifestate dal comparto dello spettacolo, iscritti alla Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE), molti dei quali con redditi annuali che non superano i 10.000 euro e che fanno dei proventi dell'utilizzazione delle proprie opere il loro unico mezzo di sostentamento;
oltretutto, visto che la qualificazione giuridica di tali proventi non pare esservi un orientamento consolidato e univoco in materia: ovvero, se da un lato, in quanto crediti pecuniari, non appaiono configurabili alla stregua di stipendi, salari o altre indennità da rapporto di lavoro o di impiego, con conseguente esclusione delle limitazioni di pignorabilità previste per legge, restano perfettamente e interamente pignorabili presso terzi ai sensi dell'articolo 111, comma 2, della legge 22 aprile 1941, n. 633 in materia di diritto d'autore;
il serio e concreto rischio che l'attivazione delle procedure esecutive nei confronti di suddetti soggetti rischierebbe di far trovare molti giovani professionisti in difficoltà economiche di sostentamento da beni di prima necessità,
impegna il Governo:
ad adottare, già nel prossimo provvedimento utile, disposizioni urgenti e derogatorie che dispongano l'impignorabilità dei crediti pecuniari, quantomeno con riferimento alle posizioni debitorie che i soggetti in questione assumono nei confronti della Pubblica Amministrazione e affidate all'Agenzia delle entrate, così da poter limitare gli eventuali pignoramenti e consentire la sopravvivenza di una categoria troppo spesso dimenticata dalle strategie di intervento pubblico.
G/1829/30/6 (testo 2)
Il Senato,
premesso che:
in sede di esame referente dei provvedimenti è stata ampliata la portata finanziaria del sostegno che Sace è incaricata di fornire agli esportatori italiani, sia pure con la copertura dello Stato,
impegna il Governo:
a garantire il rapido accesso al credito per le imprese richiedenti, in presenza delle condizioni previste dalla legge.
G/1829/30/6
Il Senato,
premesso che:
in sede di esame referente dei provvedimenti è stata ampliata la portata finanziaria del sostegno che Sace è incaricata di fornire agli esportatori italiani, sia pure con la copertura dello Stato;
il trasferimento al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale delle competenze in materia di internazionalizzazione dell'economia italiana e sostegno alle esportazioni prima spettanti al Ministero dello sviluppo economico ha comportato la definizione di nuovi equilibri tra le diverse amministrazioni dello Stato coinvolte;
se costituisce un vantaggio l'integrazione tra la rete diplomatico-consolare e i servizi di sostegno agli esportatori italiani garantita dalla nuova ripartizione delle funzioni, dall'altro deve essere ancora verificata la capacità del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di pianificare politiche di sostegno che soddisfino i criteri di compatibilità finanziaria;
una delle cause nel ritardo della emanazione del decreto Liquidità all'esame è stato, secondo quanto riportato a mezzo stampa, un braccio di ferro tra Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e Ministero dell'economia e delle finanze, conclusosi col compromesso di lasciar gestire a Sace, che resta in Cdp ma passa sotto l'indirizzo ed il coordinamento del Tesoro, l'operazione prestiti, in cambio di un rafforzamento di Sace nel campo dell'export e del sostegno alla internazionalizzazione delle imprese;
tale equilibrio stava per saltare durante la conclusione dei lavori in sede referente, con un emendamento che intendeva spostare dal Ministero dell'economia e delle finanze al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale una quota degli apporti in titoli che costituiscono i 44 miliardi del patrimonio destinato di Cdp;
gli equilibri interni alla maggioranza non possono e non devono pregiudicare l'obiettivo principale del provvedimento, vale a dire far ottenere in tempi celeri liquidità alle imprese,
impegna il Governo:
a garantire il rapido accesso al credito per le imprese richiedenti senza rischiare una compromissione nella valutazione del credito medesimo a causa di accavallamento di funzioni e competenze tra diversi Ministeri, soprattutto alla luce della fase storica e congiunturale tanto delicata sia per il Paese che per le finanze dello Stato come quella attuale.
G/1829/31/6
Il Senato,
premesso che:
il decreto-legge all'esame, di conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, reca misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali;
il provvedimento dovrebbe recare disposizioni in materia di salute e di sostegno alle imprese colpite dall'emergenza da COVID-19, sebbene nei fatti non siano state previste adeguate misure a consentire l'effettivo rilancio dell'economia del Paese, che tuttora versa in una gravissima crisi, aggravata, sia dal punto di vista sanitario che della sicurezza, anche dalla crescita esponenziale e senza controllo degli ingressi illegali attraverso i nostri confini terrestri e marittimi;
difatti, nonostante la crisi epidemiologica, negli ultimi mesi gli sbarchi nel nostro Paese sono quadruplicati rispetto allo scorso anno ed infatti, secondo i dati ufficiali del Ministero dell'interno pubblicati sul sito istituzionale del medesimo, dal 1° gennaio al 22 maggio 2020 gli ingressi irregolari via mare sono stati 4.445, rispetto ai 1.361 dello stesso periodo del 2019;
invece, secondo un recente rapporto del Garante delle persone private della libertà personale nei sette Centri di permanenza per i rimpatri (Cpr) continua a diminuire il numero delle presenze, che nell'ultima settimana sarebbero 195 contro le 204 della scorsa;
sono di tutta evidenza le gravissime conseguenze per le zone interessate da tali ingressi sia marittimi che terrestri ma in generale per tutto il Paese, non solo dal punto di vista sanitario e di sicurezza ma anche economico e ciò soprattutto per la sua promozione turistica in vista della prossima stagione estiva, già fortemente penalizzata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19,
impegna il Governo:
ad adottare politiche di coordinamento tra il sostegno ed il supporto alla ripresa economica del Paese e le criticità derivanti da un aumento esponenziale degli sbarchi, anche implementando la disponibilità e il numero dei Centri di permanenza per i rimpatri per garantire il trattenimento nelle medesime strutture dei cittadini extracomunitari il cui soggiorno o ingresso siano irregolari.
G/1829/32/6
Il Senato,
premesso che:
- l'articolo 9 del provvedimento al nostro esame proroga di sei mesi i termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione che abbiano già conseguito l'omologa da parte del Tribunale, nonché degli accordi di composizione della crisi e dei piani di ristrutturazione;
- con riguardo ai procedimenti di omologa dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione ancora pendenti alla data del 23 febbraio 2020, è invece riconosciuta al debitore la possibilità di ottenere dal Tribunale un nuovo termine per elaborare ex novo una proposta di concordato o un accordo di ristrutturazione (comma 2), ovvero di optare per la modifica unilaterale dei termini di adempimento originariamente prospettati nella proposta e nell'accordo (comma 3);
- nei concordati in bianco e negli accordi di ristrutturazione dei debiti sono concesse ulteriori proroghe dei termini di deposito delle proposte, motivate espressamente con riferimento all'emergenza (commi 4 e 5); termini che, in relazione al concordato in bianco, sono stati ulteriormente allungati con una modifica introdotta dalla Camera;
- un'altra modifica introdotta dalla Camera ha previsto la possibilità per il debitore di rinunciare a tali procedure già avviate sostituendole con la predisposizione di piani attestati di risanamento (comma 5-bis);
considerato che:
- resta preclusa alle imprese la rimodulazione delle scadenze del debito fiscale già definito in concordato e oggetto della cd. rottamazione fiscale ter (sgravio di penalità e interessi e rimodulazione dei termini di pagamento ai sensi dell'articolo 3 del decreto legge n. 119 del 2018), e ciò anche per le imprese ammesse al concordato in continuità aziendale ai sensi dell'articolo 186-bis della legge fallimentare;
- le imprese, anche in relazione alla sospensione dei cantieri provocata dalle misure adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica, non hanno liquidità e conseguentemente non possono far fronte agli adempimenti già previsti dal concordato;
- la dilazione di 6 mesi di cui al comma 1 dell'articolo 9, del provvedimento al nostro esame, per gli adempimenti previsti dal concordato preventivo non appare assolutamente sufficiente ad evitare il rischio fallimento di aziende che prima della crisi erano in ripresa e dunque lasciavano prevedere un tendenziale equilibrio gestionale;
- occorre, dunque, agire per preservare, contemporaneamente, da una parte la ricchezza nazionale costituita dal patrimonio delle aziende che verrebbe svalutato con il fallimento e, dall'altra, l'effettività delle entrate fiscali dovute da queste medesime aziende e da quelle del rispettivo indotto;
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di impartire direttive all'Agenzia delle entrate ed all'Agenzia delle riscossioni affinché le imprese ammesse al concordato in continuità aziendale abbiano la possibilità, invariato il privilegio, di accedere ad una rimodulazione del debito fiscale, in attesa di uno specifico intervento normativo.
G/1829/33/6
Il RELATORE
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga dei termini amministrativi e processuali,
premesso che:
l'articolo 1 del decreto-legge, modificato nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, dispone che SACE S.p.A., al fine assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia, colpite dall'epidemia Covid-19, conceda - fino al 31 dicembre 2020 - garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle suddette imprese;
considerato che:
il comma 2 dell'articolo 1, alla lettera n), prevede come condizioni della garanzia SACE che il finanziamento coperto dalla garanzia "deve essere destinato a sostenere i costi", tra l'altro, dei "canoni di locazione o di affitto di ramo di azienda", secondo la modifica introdotta in sede di conversione presso la Camera dei deputati;
l'articolo 1-bis, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, prevede che le richieste di nuovi finanziamenti garantiti da SACE, di cui all'articolo 1 del decreto legge in esame, siano integrate da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000, ma alla lettera c) del comma 1 del citato articolo 1-bis, nonostante il richiamo alla citata lettera n) dell'articolo 1, non sono previsti i finanziamenti per canoni di locazione e affitto di ramo di azienda, né si fa riferimento alla lettera n-bis) che introduce un'ulteriore condizione per la garanza,
impegna il Governo:
nella predisposizione delle norme secondarie attuative dei due articoli citati, a chiarire che la dichiarazione sostitutiva potrà contenere indicazioni e informazioni circa la sussistenza delle condizioni previste dalla lettera n) e n-bis) dell'articolo 1, comma 2, come modificato nel corso dell'esame parlamentare.
G/1829/34/6
Il RELATORE
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga dei termini amministrativi e processuali,
premesso che:
l'articolo 13 - modificato nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati - introduce, fino al 31 dicembre 2020, un potenziamento e un'estensione dell'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, in deroga alla disciplina ordinaria;
considerato che:
l'articolo 13, al comma 1, lettera l), reca disposizioni in materia di garanzia su portafogli di finanziamento destinati ad imprese appartenenti a settori e filiere colpiti dall'epidemia, definendo la quota della tranche junior coperta dal Fondo di garanzia;
il medesimo articolo, al comma 2, come modificato dalla Camera dei deputati, contiene norme che disciplinano la materia della garanzia su portafogli di investimento, prevedendo una disciplina più analitica, sempre riferita alle quote di tranche junior coperta dalla garanzia,
impegna il Governo:
a chiarire che, in caso di difforme applicazione, sarà data prevalenza alle norme che ampliano la portata della garanzia e sostengano in maniera più solida gli investimenti oggetto di finanziamento.
G/1829/35/6 (testo 2)
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n.23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali (Atto Senato 1829);
premesso che:
- l'articolo 1, del decreto-legge in esame prevede la concessione di garanzie da parte di SACE S.pA. in favore di banche, istituzioni finanziarie e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese, in modo da garantire loro la necessaria liquidità;
- Tale misure prevedono alcuni limiti: che l'azienda che ne beneficia non distribuisca dividendi nel corso del 2020, che il prestito sia vincolato a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia. La condizione concernente i dividendi non riguarda tuttavia il 2021: in questo modo, aziende con fatturati importanti potrebbero giovarsi del prestito dello Stato e, contestualmente, distribuire ingenti dividendi ai propri azionisti;
- È necessario che, soprattutto per le aziende di grandi dimensioni, la concessione di prestiti e garanzie dello Stato sia quantomeno bilanciata da una piena trasparenza della gestione dei bilanci, per evitare gestioni poco chiare nell'utilizzo di risorse pubbliche;
impegna il governo:
a valutare l'opportunità di prevedere, con futuri interventi normativi, una norma che imponga alle imprese che beneficino della garanzia di cui all'articolo 1 del presente decreto, se parte di un gruppo di imprese con ricavi superiori a 750 milioni di euro, di rendere pubblica la rendicontazione paese per paese del gruppo di appartenenza per gli anni coperti da garanzie, nonché per quelli immediatamente precedenti, per quanto concerne tutte le informazioni di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto 23 febbraio 2017 del Ministero dell'economia e delle finanze.
G/1829/35/6
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n.23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali (Atto Senato 1829);
premesso che:
- l'articolo 1, del decreto-legge in esame prevede la concessione di garanzie da parte di SACE S.pA. in favore di banche, istituzioni finanziarie e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese, in modo da garantire loro la necessaria liquidità;
- Tale misure prevedono alcuni limiti: che l'azienda che ne beneficia non distribuisca dividendi nel corso del 2020, che il prestito sia vincolato a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia. La condizione concernente i dividendi non riguarda tuttavia il 2021: in questo modo, aziende con fatturati importanti potrebbero giovarsi del prestito dello Stato e, contestualmente, distribuire ingenti dividendi ai propri azionisti;
- È necessario che, soprattutto per le aziende di grandi dimensioni, la concessione di prestiti e garanzie dello Stato sia quantomeno bilanciata da una piena trasparenza della gestione dei bilanci, per evitare gestioni poco chiare nell'utilizzo di risorse pubbliche;
impegna il governo:
A prevedere, con futuri interventi normativi, una norma che imponga alle imprese che beneficino della garanzia di cui all'articolo 1 del presente decreto, se parte di un gruppo di imprese con ricavi superiori a 750 milioni di euro, di rendere pubblica la rendicontazione paese per paese del gruppo di appartenenza per gli anni coperti da garanzie, nonché per quelli immediatamente precedenti, per quanto concerne tutte le informazioni di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto 23 febbraio 2017 del Ministero dell'economia e delle finanze.
G/1829/36/6 (già em. 1.25)
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali;
in relazione all'emendamento 1.25, impegna il Governo a considerare l'adozione di misure volte a dare attuazione all'emendamento 1.25.
G/1829/37/6 (già em. 1.0.1)
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali;
in relazione all'emendamento 1.0.1, impegna il Governo a considerare l'adozione di misure, compatibilmente con i vincoli di bilancio, come previsto dall'emendamento 1.0.1.
G/1829/38/6 (già 1-ter.1)
Bergesio, Centinaio, Vallardi, Sbrana, Montani, Siri, Saviane
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali;
in relazione all'emendamento 1-ter.1, impegna il Governo a valutare la possibilità di introdurre norme come previste dalle lettere a e c dell'emendamento 1-ter.1.
G/1829/39/6 (già 1-ter.0.5)
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali;
in relazione all'emendamento 1-ter.0.5, impegna il Governo a considerare l'adozione di misure volte ad attuare quanto previsto nell'emendamento 1-ter.0.5.
G/1829/40/6 (già 2.0.1)
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali;
in relazione all'emendamento 2.0.1, impegna il Governo a considerare l'adozione di misure per favorire la ripresa economica delle imprese del settore turistico che hanno domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.
G/1829/41/6 (già em. 6-bis.0.2)
Perosino, Pichetto Fratin, Damiani
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali;
in relazione all'emendamento 6-bis.0.2, impegna il Governo a sostenere le imprese facenti parte della filiera turistica e, nello specifico, i titolari di attività operanti nella ricettività alberghiera ed extra alberghiera, i titolari di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di agenzie di viaggio, i tour operator, i titolari di stabilimenti balneari, le guide e gli accompagnatori turistici, i noleggiatori di bus e autovetture, che hanno cessato, ridotto o sospeso la propria attività in conseguenza dell'emergenza epidemiologica.
G/1829/42/6 (già em. 7.4)
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali;
in relazione all'emendamento 7.4, impegna il Governo ad attuare le misure previste nell'emendamento 7.4.
G/1829/43/6 (già em. 9.1)
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali;
in relazione all'emendamento 9.1, impegna il Governo a considerare l'adozione di misure, compatibilmente con la normativa europea, volte a dare attuazione all'emendamento 9.1.
G/1829/44/6 (già em. 13-ter.0.3)
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali;
in relazione all'emendamento 13-ter.0.3, impegna il Governo a considerare l'adozione di misure volte a dare attuazione all'emendamento 13-ter.0.3, limitatamente al comma 1.
G/1829/45/6 (già em. 13-ter.0.7)
La Pietra, de Bertoldi, Ciriani
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali;
in relazione all'emendamento 13-ter.0.7, impegna il Governo all'adozione di misure finalizzate volte a sostenere le strutture turistiche o ricettive e contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 ai titolari delle strutture turistiche o ricettive che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, anche ampliando le misure agevolative previste per i canoni di locazione.
G/1829/46/6 (già em. 18-bis.0.1)
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali;
in relazione all'emendamento 18-bis.0.1, impegna il Governo a valutare la possibilità di adottare misure previste al comma 1 dell'emendamento aggiuntivo 18-bis.0.1.
G/1829/47/6 (già em. 18-bis.0.23)
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali;
in relazione all'emendamento 18-bis.0.23, impegna il Governo a considerare l'adozione di misure di proroga di versamento a saldo per esercenti imprese, arti e professioni compatibilmente con le esigenze del bilancio di cassa.
G/1829/48/6 (già em. 18-bis.0.26)
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali;
in relazione all'emendamento 18-bis.0.26, impegna il Governo a considerare l'adozione di misure volte alla riduzione dei contributi previdenziali a favore degli enti del terzo settore compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.
G/1829/49/6 (già em. 30-bis.0.2)
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali;
in relazione all'emendamento 30-bis.0.2, impegna il Governo a considerare l'adozione di misure di sostegno per le scuole paritarie.
G/1829/50/6 (già em. 38.0.2)
Perosino, Pichetto Fratin, Damiani
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali;
in relazione all'emendamento 38.0.2, impegna il Governo a valutare l'opportunità di dare attuazione a quanto previsto nell'emendamento 38.0.2.
G/1829/51/6 (già em. 18-bis.0.6)
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali;
in relazione all'emendamento 18-bis.0.6, impegna il Governo a dare attuazione a quanto previsto nell'emendamento 18-bis.0.6.
G/1829/52/6 (già em. 1.33 e 1.35)
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali;
in relazione agli emendamenti 1.33 e 1.35, impegna il Governo a valutare l'opportunità che le valutazioni dei soggetti finanziatori ai fini delle delibere delle erogazioni dei finanziamenti siano effettuate con procedure semplificate coerenti con le esigenze di celerità funzionali all'effettivo sostegno alle imprese beneficiarie, prevedendo che i soggetti finanziatori facciano affidamento sulle dichiarazioni dei soggetti finanziati e non ne rispondano della eventuale inesattezza o non correttezza.
G/1829/53/6 (già em. 13.24)
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali;
in relazione all'emendamento 13.24, impegna il Governo a dare attuazione a quanto previsto nell'emendamento 13.24.
1.1
Perosino, Pichetto Fratin, Damiani
Apportare le seguenti modifiche:
a) sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia, colpite dall'epidemia Covid-19, diverse dalle banche e altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, SACE S.p.A. concede fino al 31 dicembre 2020 garanzie, in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato e nel rispetto dei criteri e delle condizioni previste dai commi da 2 a 11, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle suddette imprese. Gli impegni assunti dalla SACE S.p.A. ai sensi del presente comma non superano l'importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi sono destinati a supporto di piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, che abbiano pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996. n. 662 e ai lavoratori autonomi o liberi professionisti titolari di partita IVA che non abbiano fatto richiesta di accesso al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662»;
b) al comma 2 sostituire la lettera d) con la seguente:
« d) la garanzia, in concorso paritetico e proporzionale tra garante e garantito nelle perdite per mancato rimborso del finanziamento, copre il:
1) 90 per cento dell'importo del finanziamento per imprese con meno di 5000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;
2) 80 per cento dell'importo del finanziamento per imprese con valore del fatturato tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di euro o con più di 5000 dipendenti in Italia e per i lavoratori autonomi o liberi professionisti titolari di partita IVA che non abbiano fatto richiesta di accesso al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
3) 70 per cento le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi.
Le suddette percentuali si applicano sull'importo residuo dovuto, in caso di ammortamento progressivo del finanziamento.»;
c) dopo il comma 14 aggiungere il seguente:
«14-bis. Ferme restando le vigenti disposizioni del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, così come derogate dall'articolo 49 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA che non abbiano fatto richiesta di accesso a tale Fondo, possono in alternativa accedere direttamente alle garanzie di cui al comma 1, anche nel caso di finanziamenti erogati nell'ambito della disciplina del credito al consumo, secondo la seguente procedura semplificata, come ulteriormente specificata sul piano procedurale e documentale da SACE S.p.A., fermo quanto previsto dal comma 9 del presente articolo:
a) il lavoratore autonomo o titolare di partita IVA interessato all'erogazione di un finanziamento garantito da SACE S.p.A. presenta a un soggetto finanziatore, la domanda di finanziamento garantito dallo Stato;
b) la domanda è corredata della dichiarazione con la quale il lavoratore autonomo o titolare di partita IVA autocertifica ai sensi dell'articolo 47 decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19;
c) il soggetto finanziatore, verificati i presupposti per il rilascio del finanziamento e ad esito positivo della delibera di erogazione, trasmette la richiesta di emissione della garanzia a SACE S.p.A. che emette un codice unico identificativo del finanziamento e della garanzia;
d) il soggetto finanziatore procede al rilascio del finanziamento assistito dalla garanzia concessa dalla SACE S.p.A;
e) SACE S.p.A., si riserva di valutare nei 24 mesi successivi l'effettivo utilizzo degli importi garantiti nell'ambito dell'attività imprenditoriale dichiarata dal lavoratore autonomo o titolare di partita IVA oltre che la sussistenza dei requisiti e la verifica del processo deliberativo del soggetto finanziatore.».
1.2
All'articolo 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: "ivi inclusi" con le seguenti: "ivi incluse le start-up innovative di cui agli articoli 25 e seguenti del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,";
b) al comma 2, lettera e), punto 1), dopo le parole "di piccole e medie imprese" sono aggiunte le seguenti: "e di start-up innovative".
1.3
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "lavoratori autonomi" sono aggiunte le seguenti: ", gli intermediari assicurativi iscritti al Registro Unico degli intermediari«.
1.4
All'articolo 1, comma 1, dopo le parole «liberi professionisti» sono inserite le seguenti: «esercenti l'attività in forma individuale o associata».
1.5
Perosino, Pichetto Fratin, Damiani
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«Le piccole e medie imprese, come definite dal periodo precedente, possono accedere direttamente alla garanzia del presente articolo qualora i finanziamenti loro concessi non possano essere coperti dal Fondo di cui al periodo precedente con le percentuali di copertura massime e per l'importo garantito massimo previsti dall'articolo 13 del presente decreto.»
1.6
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
"Le piccole e medie imprese, come definite dal periodo precedente, possono accedere direttamente alla garanzia del presente articolo qualora i finanziamenti loro concessi non possano essere coperti dal Fondo di cui al periodo precedente con le percentuali di copertura massime e per l'importo garantito massimo previsti dall'articolo 13 del presente decreto".
1.7
Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Ai fini del presente articolo, non trova applicazione l'articolo 3, comma 4, dell'Allegato alla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE.".
1.8
Al comma 2, lettera a), sostituire la parola: "sei" con la seguente: "venti".
1.9
Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: "6 anni" con le seguenti: "15 anni".
1.10
Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «non superiore a 6 anni» con le seguenti parole: «non superiore a 15 anni».
1.11
Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:
«i finanziamenti possono avere una durata massima di dieci anni per le imprese che hanno sede legale e operativa nei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016».
1.12
Al comma 2, lettera b) sopprimere le seguenti parole "non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n.651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n.702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n.1388/2014 del 16 dicembre 2014," e sostituire la parola "e" con "che".
1.13
Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b) sopprimere le parole: "e alla data del 29 febbraio 2020 non risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come rilevabili dal soggetto finanziatore";
b) alla lettera d) al numero 1 sostituire le parole: "90 per cento dell'importo" con le seguenti: "100 per cento dell'importo".
1.14
Al comma 2, lettera b), le parole "alla data del 29 febbraio 2020" sono sostituite dalle parole "alla data del 31 gennaio 2020".
1.15
All'articolo 1, comma 2, lettera c):
a) il numero 1) è sostituito dal seguente: "1) 25 per cento dei ricavi o compensi del soggetto beneficiario, come risultanti dall'ultimo bilancio depositato ovvero dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata";
b) al numero 2) le parole "dell'impresa relativi al 2019" sono sostituite dalle seguenti: "del soggetto beneficiario relativi all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019".
1.16
Apportate le seguenti modifiche:
1. Al comma 2, lettera c) punto 1) aggiungere, in fine, le seguenti le parole: "per le imprese caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali, si considera il valore della produzione 2019";
2. Al comma 2, lettera d) punto 1) aggiungere, in fine, le seguenti le parole: "per le imprese caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali, si considera il valore della produzione 2019";
3. Al comma 2, lettera d) punto 2) aggiungere, in fine, le seguenti le parole: "per le imprese caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali, si considera il valore della produzione 2019";
4. Al comma 2, lettera d) punto 3) aggiungere, in fine, le seguenti le parole: "per le imprese caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali, si considera il valore della produzione 2019";
5. Al comma 6, primo periodo, dopo le parole "valore del fatturato", aggiungere le parole ",
o del valore della produzione per le imprese caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali,".
1.17
La Pietra, de Bertoldi, Ciriani
Al comma 2, lettera c), numero 2) dopo le parole: se l'impresa non ha ancora approvato il bilancio, aggiungere la seguente: o dalle denunce contributive INPS (DIMAG e UNIEMENS) per le imprese agricole.
1.18
Al comma 2, dopo la lettera c) inserire la seguente:
«c-bis) Al fine di garantire maggiore liquidità alle realtà produttive colpite dall'emergenza Covid-19 e già fortemente penalizzate dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 26 e del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017, per le imprese che hanno sede nel territorio dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con la legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, l'importo del prestito assistito da garanzia di cui alla lettera c) del presente comma, deve essere calcolato sulla base del maggiore degli importi tra i valori relativi all'anno fiscale 2015 e all'anno fiscale 2019. Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano anche alle garanzie dirette richieste ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera c).».
1.19
All'articolo 1, comma 2, lettera i):
dopo la parola "medesima" sono aggiunte le parole "impresa controllante"
e in fine, sono aggiunte le parole: "è comunque consentita la distribuzione di dividendi da parte delle imprese controllate, direttamente o indirettamente, dall'impresa che beneficia della garanzia".
1.20
Al comma 2, sopprimere la lettera l).
1.21
Perosino, Pichetto Fratin, Damiani
Al comma 2, sopprimere la lettera l).
1.22
All'articolo 1, comma 2, la lettera m) è sostituita dalla seguente:
m) il soggetto finanziatore deve dimostrare che ad esito del rilascio del finanziamento coperto da garanzia l'ammontare complessivo delle esposizioni nei confronti del soggetto finanziato risulta superiore, in misura superiore ad almeno il 30% del debito accordato, all'ammontare di esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima dell'entrata in vigore del presente decreto; il soggetto finanziatore deve altresì dichiarare che l'ammontare complessivo del debito accordato al soggetto finanziato alla data del rilascio del finanziamento non subirà alcuna riduzione almeno fino al 31 dicembre 2020;
1.23
All'articolo 1, comma 2, lettera n-bis) la parola "deve" è sostituita dalla parola "può".
1.24
Al comma 2, dopo la lettera n-bis), è aggiunta la seguente:
«n-ter) Il finanziamento coperto della garanzia può essere destinato per sostenere un'anticipazione di liquidità a favore delle attività imprenditoriali ai fini richiesta di rimborso Iva in via prioritaria ai sensi dell'articolo 1, comma 630, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
1.25
Al comma 2, dopo la lettera n-bis), aggiungere la seguente:
n-ter) i crediti certificati vantati dalle imprese verso la pubblica amministrazione, risultanti dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno
2013, n. 64, possono essere utilizzati dai medesimi per la restituzione del prestito previsto dal presente articolo. La garanzia copre nella misura indicata dal decreto di cui al comma 2 lettera d), fino ad un importo massimo garantito di euro 2.500.000.
1.26
All'articolo 1, comma 2, dopo la lettera n-bis è aggiunta la seguente lettera n-ter:
"In caso di perdite superiori ai limiti previsti dall'articolo 2446 del codice civile, o di insostenibilità degli oneri finanziari, l'impresa che beneficia della garanzia di cui al comma 1, ha diritto di inviare al soggetto finanziatore richiesta di conversione dell'ammontare garantito del finanziamento in strumenti di capitale. La richiesta di conversione comporta l'automatica escussione da parte del soggetto finanziatore della garanzia rilasciata da SACE che subentra nei diritti di credito del soggetto finanziatore. I diritti di credito di SACE sono automaticamente convertiti in strumenti finanziari o azioni o quote speciali dell'impresa beneficiaria della garanzia ("Strumenti Finanziari"). Gli Strumenti Finanziari sono privi di diritti di voto e danno diritto a un rendimento annuo figurativo di ammontare superiore di 100 punti base al costo del finanziamento garantito. Il rendimento è dovuto dall'impresa solo in caso di distribuzione di utili o di riserve o di liquidazione. Gli Strumenti Finanziari sono riscattabili in qualsiasi momento, in tutto o in parte, da parte dell'impresa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità attuative e operative del meccanismo di conversione di cui al presente comma con riguardo ai diversi tipi di società".
1.27
All'articolo 1, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
« 2-bis. L'impresa che beneficia della garanzia, se parte di un gruppo di imprese con ricavi consolidati nel periodo d'imposta 2018 o 2019 superiori a 750 milioni di euro, assume l'impegno di rendere pubblica entro il 31 dicembre 2020 la rendicontazione paese per paese del gruppo di appartenenza relativa al periodo d'imposta 2018 e 2019; assume altresì l'impegno di rendere pubblica la rendicontazione paese per paese del gruppo di appartenenza relativa a ogni periodo d'imposta coperto anche in parte da garanzie entro la fine dell'anno successivo. Le rendicontazioni devono contenere tutte le informazioni di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto 23 febbraio 2017 del Ministero dell'economia e delle finanze.»
1.28
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Le imprese che effettuano aumenti di capitale, entro 12 mesi dalla crisi emergenziale Covid-19, potranno ottenere dalle banche un finanziamento di durata complessiva di 10 anni e di importo pari a 5 volte l'aumento di capitale stesso, garantito al 100% da SACE Spa e senza ulteriori oneri e costi aggiuntivi a carico dell'imprese richiedenti.
1.29
Al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: "Ai fini dell'individuazione della percentuale di garanzia indicata dal comma 2, lettera d), si fa riferimento al valore del fatturato in Italia e del personale in Italia, qualora l'impresa beneficiaria sia parte di un gruppo.".
1.30
Al comma 6, lettera a) dopo le parole "garantito dallo Stato" aggiungere infine i seguenti periodi:
Il soggetto finanziatore deve rendere conoscibile dal proprio sito web, l'elenco analitico della documentazione richiesta per la valutazione. La domanda, con allegata la documentazione richiesta, deve essere inviata a mezzo posta elettronica certificata. Il finanziamento, ove ne sussistano le condizioni, deve essere erogato entro 30 giorni dalla domanda.
1.31
Al comma 6, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:
«b-bis) il silenzio del soggetto finanziatore protratto oltre il settimo giorno lavorativo dalla data di presentazione della domanda di finanziamento di cui alla precedente lettera a) equivale, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, ad un esito positivo della delibera di erogazione del finanziamento da parte del soggetto finanziatore il quale procede alla trasmissione della richiesta di emissione della garanzia a SACE S.p.a. ai sensi della precedente lettera b);».
1.32
Dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
«6-bis) Per i finanziamenti di cui al comma 6 il pagamento degli interessi e di ogni altro onere accessorio, incluse le commissioni ricevute per le medesime garanzie è a carico dello Stato.
6-ter) Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 250 milioni euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.».
1.33
Ferro, Pichetto Fratin, Damiani, Fantetti, Saccone
Al comma 6, alla lettera c) aggiungere in fine il seguente periodo:
«Le valutazioni dei soggetti finanziatori ai fini delle delibere di erogazione dei finanziamenti sono effettuate con procedure semplificate coerenti con le esigenze di celerità funzionali all'effettivo sostegno alle imprese beneficiarie, basate sulla documentazione e le dichiarazioni rese dal soggetto finanziato nonché sul rispetto dei parametri indicati da SACE S.p.A.»
1.34
Dopo il comma 8, è inserito il seguente:
«8-bis. Le banche finanziatrici sono autorizzate ad erogare nuovi finanziamenti anche sulla base della provvista ricevuta da fondi di investimento esteri attraverso la struttura c.d. fronting ».
1.35
Ferro, Pichetto Fratin, Damiani, Fantetti, Saccone
Al comma 9, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:
«A tal fine, nonché ai fini dell'istruttoria creditizia, i soggetti finanziatori fanno affidamento sulle dichiarazioni e i dati ricevuti dai soggetti finanziati e non rispondono dell'eventuale inesattezza o non correttezza di tali dichiarazioni e dati così come del rispetto degli impegni assunti dai soggetti finanziati, salvo che in caso di dolo dello stesso soggetto finanziatore.»
1.36
Dopo il comma 12 è inserito il seguente: "12-bis. Sulle garanzie rilasciate da SACE S.p.A. ai sensi del presente articolo, non si applica l'articolo 8-bis del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.".
1.37
Al comma 13 dopo le parole "per effetto delle garanzie stesse." è aggiunto il seguente periodo: "La garanzia è sempre concessa previo consenso dell'impresa interessata e non può contenere condizioni o clausole meno vantaggiose per il beneficiario rispetto a quelle previste dal finanziamento originariamente contratto con la banca e con altro soggetto abilitato all'esercizio del credito in Italia.".
1.38
Tiraboschi, Perosino, Rizzotti
Dopo il comma 13 inserire il seguente:
«13-bis. Per gli anni 2020 e 2021, le esenzioni di cui all'articolo 217-bis, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, si applicano alle operazioni di finanziamento con garanzia statale di cui al presente decreto legge.»
1.39
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente
13-bis Nel caso di operazioni di anticipo su crediti ovvero cessione di crediti, la garanzia di cui al presente articolo copre le concessioni al debitore ceduto di dilazioni dei termini di pagamento dei crediti rilasciate da banche, intermediari finanziari ex art. 106 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico bancario) e da altri soggetti abilitati alla concessione di credito su richiesta dei debitori ceduti a condizione che vi sia il riconoscimento incondizionato dell'ammontare del credito. Alle operazioni di dilazione di cui al presente comma non si applicano le previsioni di cui al comma 2, lettere a) e m). Qualora al termine della dilazione, su istanza dell'impresa debitrice, il cessionario accordi a quest'ultima un piano di rientro dell'esposizione debitoria, tale garanzia si estende automaticamente per la durata del piano di rientro nei limiti temporali di cui al comma 2, lettera a).
1.40
Dopo il comma 14-sexies, inserire il seguente
14-septies. La garanzia di cui al comma 1 può essere utilizzata anche in favore delle imprese che non superano soglia di cui al comma 6, per aumenti di capitale secondo le modalità previste dall'articolo 35 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 in materia di prestito partecipativo. In tal caso, la percentuale di garanzia di cui al comma 2, lettera d) è elevato al 100 per cento.
1.41
Dopo il comma 14-sexies, inserire i seguenti:
«14- septies. Tutti i crediti di impresa con scadenza dal 29 febbraio 2020 rimasti insoluti possono essere ceduti, senza che il cedente garantisca della solvenza e con notifica al debitore, a società di factor, con liquidazione a pronti di una percentuale pari al 90 per cento del valore nominale dei crediti ceduti».
«14-octies. Tutti i crediti di impresa maturati dal giorno di ripresa delle attività produttive possono essere ceduti, senza che il cedente garantisca della solvenza e con comunicazione al debitore, a società di factor».
1.42
Dopo il comma 14-sexies, aggiungere, in fine i seguenti commi:
"14-septies. Al fine di sostenere il settore turistico-termale, i soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, operanti nel settore turistico e termale ed alberghiero collegato al medesimo settore che non adottano i princìpi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.
14-octies. La rivalutazione deve essere eseguita in uno od entrambi i bilanci o rendiconti relativi ai due esercizi successivi a quello di cui al comma 1-bis, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.
14-novies. Sui maggiori valori dei beni e delle partecipazioni iscritti in bilancio di cui al comma 1-ter non è dovuta alcuna imposta sostitutiva od altra imposta. Il maggior valore attribuito ai beni ed alle partecipazioni si considera riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, a decorrere dall'esercizio nel cui bilancio la rivalutazione è eseguita.
14-decies. Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento alla presente previsione normativa, con esclusione di ogni diversa utilizzazione.
14-undecies. Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento, da versare con le modalità indicate all'art. 1, comma 701 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.
14-duodecies. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.
14-ter decies. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, nonché quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86, e dei commi 475, 477 e 478 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
14-quater decies. Le previsioni di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, anche con riferimento alle partecipazioni, in società ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per tali soggetti, per l'importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento è vincolata una riserva in sospensione d'imposta ai fini fiscali che può essere affrancata ai sensi del comma 1-sexies.
14-quindecies. Nel caso in cui i soggetti individuati al comma 1-bis abbiano esercitato la facoltà di cui all'articolo 1, commi 696 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160, gli effetti della rivalutazione e dell'eventuale affrancamento del saldo attivo ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive si producono a decorrere dall'ultimo bilancio o rendiconto dell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020.
14-sedecies. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi da 14-septies a 14-sedecies, valutati in 10 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'art. 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.«
1.43
Dopo il comma 14-sexies., aggiungere i seguenti:
«14-septies. Per le imprese commerciali che esercitino l'attività nel territorio dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con la legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, che, a seguito degli eventi calamitosi, abbiano trasferito la loro sede in locali di metratura inferiore e che conseguentemente subiranno ulteriori danni a seguito dei protocolli di distanziamento sociale previsti per le riaperture nelle fasi successive all'emergenza sanitaria da COVID-19, è costituito, a titolo di ristoro, presso il Ministero delle Attività produttive, un fondo con dotazione di euro 20 milioni per l'anno 2020.
14-octies. Le modalità e i criteri di ripartizione del fondo tra le imprese di cui al comma 14-septies, sono stabilite con decreto del Ministero dello sviluppo economico da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
14-novies. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 14-septies e 14-octies, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.».
1.44
Dopo il comma 14-sexies, aggiungere il seguente:
«14-septies. "Gli atti posti in essere dal debitore e dal creditore relativi e nel rispetto delle disposizioni del presente decreto non sono rilevanti ai fini del reato e al concorso di bancarotta fraudolenza preferenziale di cui agli articoli agli art. 216 e dell'art. 224 della L.F. Per gli atti di cui al presente decreto non sono altresì soggetti alle disposizioni di cui all'art. 218 e dell'art. 225 della L. F."
1.0.1
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art.1-bis (Disposizioni in materia di istituzione di zone economiche speciali nelle Province più colpite dall'emergenza Covid-19 della Regione Lombardia ed Emilia Romagna)
1. Al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti dopo l'emergenza Covid-19, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa con la Regione Lombardia ed Emilia Romagna, è istituita una Zona economica speciale per le zone della Provincia di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, e Piacenza.
1-bis.0.1
Ferro, Pichetto Fratin, Damiani, Fantetti, Saccone
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«ART. 1-bis.1
1. Per l'anno 2020, in considerazione dell'eccezionalità delle condizioni finanziarie connesse alla diffusione del fenomeno coronavirus, gli istituti di credito nella concessione di mutui, prestiti e qualsiasi tipo di finanziamento non tengono conto dei giudizi espressi dalle agenzie di rating. Conseguentemente gli istituti di credito sono autorizzati a valutare i relativi crediti nella migliore categoria ai fini del calcolo dei coefficienti patrimoniali richiesti per la stabilità del sistema bancario e non rispondono per il relativo rischio sotto il profilo civilistico e penale.»
1-bis.0.2
Ferro, Pichetto Fratin, Damiani, Fantetti, Saccone
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«ART. 1-bis.1
1. Gli istituti di credito ai fini della valutazione di imprese che necessitano di mutui, prestiti e altre forme di finanziamento tengono conto dei giudizi espressi dalle agenzie di rating espressi fino al gennaio 2020.»
1-ter.1
Bergesio, Centinaio, Vallardi, Sbrana, Montani, Siri, Saviane
All'articolo, apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La Direzione generale competente del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è autorizzata a procedere senza indugio oltre i termini di cui al precedente periodo al fine di concludere le istruttorie delle istanze che, allo scadere dei suddetti termini, risultassero ancora pendenti;
b) il comma 2, è sostituito dal seguente:
»2. La presenza all'interno della graduatoria adottata con provvedimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali dei soggetti ammessi dà diritto al beneficiario di ricevere da ISMEA la liquidazione dell'aiuto concesso. «;
c) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: »potendo procedere alle relative liquidazioni anche oltre il 31 dicembre 2020, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 34, comma 2, della legge n. 196 del 31 dicembre 2009«.
1-ter.6
dopo l'articolo 1-ter è aggiunto il seguente articolo
1-quater Le operazioni di finanziamento concluse in conformità ai commi 1 e 1-bis, e i pagamenti effettuati in esecuzione di tali operazioni, non sono soggetti ad azione revocatoria. A tali operazioni e pagamenti non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 216, terzo comma, 217 e 218 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, salvo il caso di dolo. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle dichiarazioni sostitutive allegate alle richieste di finanziamento e di garanzia effettuate ai sensi dell'articolo 13.
1-ter.0.1
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Articolo 1-quater. (Anticipazione da parte di Cassa depositi e prestiti dei debiti della Pubblica Amministrazione nei confronti delle imprese)
1. Cassa depositi e prestiti anticipa a favore delle imprese le somme derivanti da crediti certificati e vantati verso la pubblica amministrazione, risultanti dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.
2. Le anticipazioni finanziarie di cui al comma 1 sono erogati tramite istituti bancari ed intermediari finanziari secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e finanze.».
1-ter.0.2
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Articolo 1-quater.
(Sospensione split payment)
1. Le disposizioni di cui articolo 17 ter del DPR 26 ottobre 1972 n. 633 non si applicano per l'anno 2020 alle prestazioni rese dalle imprese e i consorzi che forniscono opere, lavoro e servizi alla pubblica amministrazione.».
1-ter.0.3
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 1-quater. - (Fondo a sostegno della catena delle forniture)
1. Al fine di assicurare l'equilibrio finanziario delle imprese con sede in Italia, colpite dall'epidemia Covid-19, diverse dalle banche e da altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, è istituito un fondo denominato "Fondo a sostegno della catena della forniture", presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con dotazione iniziale pari a 99 milioni di euro, finalizzato all'erogazione di liquidità da utilizzare esclusivamente per i pagamenti ai fornitori e per la corresponsione degli emolumenti al personale dipendente. L'erogazione è effettuata in tranches, tramite anticipo bancario vincolato al pagamento dei fornitori e del personale dipendente, previa presentazione di un piano dei pagamenti trimestrale che certifichi i pagamenti che l'azienda si appresta ad effettuare. Alla presentazione del successivo piano trimestrale la banca provvede ad anticipare la tranche successiva.
2. Per i finanziamenti di cui al comma 1 del presente articolo, è consentito un periodo di preammortamento di due anni dall'erogazione.
3. Con decreto di natura non regolamentare il Ministero dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei principi enunciati al comma precedente, definisce i documenti per l'erogazione dei finanziamenti di cui al comma 1 del presente articolo e gli ulteriori termini e condizioni.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 99 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
1-ter.0.4
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
Articolo 1-quater
(Misure temporanee per il sostegno delle imprese sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata)
1. Le aziende sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata, anche se destinatarie delle misure di sostegno economico e finanziario di cui all'articolo 1, comma 195, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) e al Decreto interministeriale 4 novembre 2016, possono accedere a forme di finanziamento agevolato con procedure semplificate di accesso, a valere sui fondi già stanziati per le misure di sostegno, al fine di garantire la copertura delle temporanee carenze di liquidità generate direttamente o indirettamente dalla diffusione dell'epidemia COVID-19.
2. Con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono disciplinate le forme di finanziamento agevolato e le procedure semplificate di accesso di cui al comma 1.».
1-ter.0.5
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
Articolo 1-quater
(Cassa Depositi e Prestiti)
1. Cassa depositi e prestiti anticipa a favore delle imprese le somme derivanti da crediti certificati e vantati verso la pubblica amministrazione, risultanti dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.
2. Le anticipazioni finanziarie di cui al comma 1 sono erogate tramite istituti bancari ed intermediari finanziari secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e finanze.
2.1
Al comma 5, lettera b), sostituire le parole: «5 miliardi» con le seguenti: «10 miliardi».
2.2
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«11-bis. All'articolo 78 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. In relazione all'aggravamento della situazione di crisi determinata dall'emergenza da COVID-19, all'articolo 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n.27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
"4-bis. Per l'anno 2020, l'anticipazione di cui al presente articolo è concessa in misura pari al 70 per cento del valore del rispettivo portafoglio titoli 2019 nonché del valore del pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui art. 43, paragrafo 9, terzo e quarto comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013 corrispondente a detti titoli, agli agricoltori che conducono superfici agricole alla data del 15 maggio 2020 e che abbiano presentato o si impegnino a presentare, entro i termini stabiliti dalla pertinente normativa europea e nazionale, una domanda unica per la campagna 2020 per il regime di base di cui al titolo III del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013. La presentazione della richiesta dell'anticipazione non consente di cedere titoli a valere sulla campagna 2020 e successive sino a compensazione dell'anticipazione».
"4-ter. L'organismo pagatore AGEA è autorizzato al pagamento dei saldi di tutte le domande per superficie del primo e secondo pilastro per le annualità precedenti al 2020 anche per le domande estratte a campione per le quali non sia ancora definito un esito del controllo in loco o di condizionalità, rimandandone la chiusura in fase successiva al pagamento.".»
2.0.1
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
Articolo 2-bis
(Incentivi a sostegno del settore turistico)
1. Al fine assicurare adeguati livelli di liquidità per favorire la ripresa economica, alle imprese del settore turistico che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, è istituito presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo il Fondo a sostegno del turismo, con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2020, per contributi a fondo perduto, secondo modalità compatibili con la normativa europea.
2. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo Ministro, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge, sono definite le modalità attuative del comma 1 e i criteri e le modalità di riparto del Fondo di cui al presente articolo.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
2.0.2
Dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente:
"Articolo 2-bis
1. Gli atti dei rimborsi dei finanziamenti concessi alle imprese ai sensi e per gli effetti del presente decreto sono esenti della azione revocatoria di cui all'art. 67 Legge Fallimentare e non sono soggetti all'azione di cui agli art. 2901, 2902 e 2903 del codice civile."
2.0.3
Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:
« Art. 2-bis. - (Proroga contratti a tempo determinato) -
1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle start up innovative di cui all'art. 25 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 e alle PMI innovativa di cui all'art. 4 del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3., è data facoltà di prorogare, anche a più riprese purché entro una durata massima di 1 anno dalla relativa scadenza, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato il cui termine scada durante il periodo emergenziale di cui all'art. 1 della Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 ovvero che, nel medesimo periodo, abbiano avuto vigenza per un tempo pari o superiore al 50% della durata contrattualmente pattuita.
2. Le proroghe di cui al precedente comma 1 non sono conteggiate ai fini del computo dei limiti alla durata massima del rapporto a tempo determinato ed al numero massimo di proroghe, da qualsivoglia fonte previsti e disciplinati, e sono altresì neutralizzati ai fini del computo dei periodi di cui all'art. 21, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
3. La durata del patto di prova ex art. 2096 c.c., sottoscritto dai soggetti di cui al precedente comma 1, è sospesa di diritto per tutta la durata del periodo emergenziale di cui all'art. 1 della Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, anche in deroga al disposto dell'art. 10 della Legge 15 luglio 1966, n. 604. ».
2.0.4
Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:
«Art. 2-bis. - (Misure a sostegno degli Istituti Tecnici Superiori e del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e professionale) -
1. All'articolo 77 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. - Le attività di cui al comma 1 sono estese anche alla formazione tecnica professionalizzante delle Fondazioni ITS per ulteriori 200.000,00 euro, e saranno ripartiti tra le Fondazioni ITS con decreto del Ministero dell'Istruzione".
2. All'articolo 100 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. - Al fine di far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, è istituito per l'anno 2020 un fondo denominato "Fondo per le esigenze emergenziali del sistema ITS" con una dotazione pari a 1 milione di euro da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione. Con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione sono individuati i criteri di riparto. Anche per gli oneri previsti dal presente comma si provvede ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 126.
3. All'articolo 120 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: "1-bis. - 1bis. Il Fondo, di cui all'art. 1, è ulteriormente incrementato di 2 milioni di euro "e "- 2-bis. L'importo di 2 milioni di euro di cui all'incremento del precedente art. 1bis è destinato a consentire alle Fondazioni ITS di dotarsi di piattaforme e di strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza, o di potenziare quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità e per la formazione dei formatori. Le suddette somme verranno equamente ripartite tra tutte le Fondazioni ITS."
4. Dopo l'articolo 120 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27, è inserito il seguente: "Art. 121-bis. (Conservazione validità anno formativo)
1. In considerazione della situazione di emergenza e dei provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e di quelli emanati dalle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, con particolare riferimento alla sospensione delle attività didattiche e formative, l'anno formativo 2019/2020 relativo ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, nonché ai percorsi formativi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore e ai percorsi degli Istituti Tecnici Superiori di cui ai Capi II e III del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, conserva validità anche in deroga all'articolo 20 comma 2 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e all'articolo 1 comma 2 del Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 16 settembre 2016, n. 713. La eventuale diminuzione del numero di ore di formazioni erogate e frequentate da ciascun allievo non comporta una decurtazione del finanziamento in base a UCS. Parimenti per l'abbandono del percorso da parte di uno o più allievi nell'ambito dell'emergenza Covid-19 si derogherà al ricalcolo UCS del finanziamento spettante alle Fondazioni ITS. 2. Per tutti i percorsi ITS è riconosciuta la rimodulazione del calendario senza penalizzazioni nel finanziamento anche in deroga al sistema UCS. Per quelli avviati nel corso dell'anno 2018, viene riconosciuto il valore complessivo del percorso anche con minori esiti formativi positivi; l'accesso all'Esame finale ITS è in ogni caso assicurato in analogia a quanto disposto a livello nazionale per gli studenti dell'ultimo anno dell'istruzione secondaria di secondo grado. In caso di necessità, soprattutto in relazione alle difficoltà riguardanti lo stage e le attività laboratoriali, ciascuna Fondazione ha la facoltà di chiedere la proroga del termine di conclusione del corso sia per i percorsi il cui termine era fissato nel 2020 sia per i percorsi che dovevano concludersi nel 2021. 3. In deroga alle normative previste, a causa della ridotta possibilità di svolgere attività di orientamento, il nuovo biennio formativo potrà iniziare anche dopo il 30 ottobre 2020. 4. Con decreto del Ministro della Istruzione da emanarsi entro 60 giorni, è disposta una moratoria nei criteri di valutazione Indire per i percorsi avviati negli anni 2018 e 2019." ».
2.0.5
Dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente:
«Articolo 2-bis. (Modifica all'articolo 72 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 in materia di internazionalizzazione del sistema Paese)
1. All'articolo 72, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 dopo la lettera de) sono aggiunte le seguenti:
d-bis) potenziamento degli investimenti nelle manifestazioni fieristiche attraverso progetti di digitalizzazione dell'esposizione volti anche ad incrementare le presenze di buyers qualificati agli eventi in programmazione;
d-ter) semplificazione dell'accesso ai mercati internazionali attraverso l'istituzione di programmi gratuiti per l'accompagnamento delle imprese nei percorsi di acquisizione delle certificazioni di prodotto;
d-quater) potenziamento di nuovi canali di vendita on-line per la progettazione da remoto al fine di raggiungere un numero sempre maggiore di mercati stranieri su cui distribuire prodotti made in Italy.»
3.1
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis) Le lettere a) e b) del comma 1, articolo 72 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, sono sostituite dalle seguenti:
a) realizzazione di una campagna straordinaria di comunicazione volta a sostenere le esportazioni italiane e l'internazionalizzazione del sistema economico nazionale nel settore agroalimentare e negli altri settori colpiti dall'emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19, anche avvalendosi di ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane nonché delle Camere di commercio italiane all'estero (CCIE);
b) potenziamento delle attività di promozione del sistema Paese realizzate, anche mediante la rete all'estero, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e da ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane nonché mediante le Camere di commercio italiane all'estero (CCIE);
3.2
Dopo il comma 3-bis, è aggiunto il seguente:
«3-ter. Alla lettera a), comma 1, dell'articolo 72, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "e dell'ENIT per la promozione del Paese in chiave turistica e attrattiva attraverso la valorizzazione dell'offerta esperienziale dei territori legata alla loro storia, cultura e tradizioni".».
3.0.1
Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:
"Articolo 3-bis
1. Ai fini dell'erogazione delle misure finanziarie di aiuto alle imprese e professionisti e conseguenti agli effetti dell'emergenza Covid-19 e di cui alla dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili e di cui alla "Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 si prevede:
1. le informazioni richieste ad imprese e professionisti per attestare la sussistenza dei requisiti per l'accesso a tutte le misure economico-finanziario attivate a loro supporto per l'emergenza Covid-19 possono sempre essere rilasciate con dichiarazione propria del richiedente o del legale rappresentante del soggetto giuridico richiedente, ai sensi e nei modi di cui alla legge 445/2000.
2. Ferme le conseguenze penali derivanti dall'indebito utilizzo della disciplina in tema di autocertificazioni, in caso di utilizzo di dichiarazioni rivelatesi false, è sempre applicata la sanzione di cui all'art 9 del D.L.vo 31 marzo 1998, n. 123. Qualora sia accertata la oggettiva idoneità probatoria delle false dichiarazioni rispetto alla erogazione delle misure l'importo della sanzione pecuniaria amministrativa è raddoppiata.
3. Ai finanziamenti attivati a supporto privato per l'emergenza Covid-19 e garantiti anche in parte dallo Stato od altri organi pubblici si applicano gli artt. 640 bis e 316 bis, ed in caso di condanna penale la pena è aumentata di 1/3."
3.0.2
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
Articolo 3-bis
(Istituzione del Fondo nazionale per il sostegno al Sistema Fieristico Nazionale quale piattaforma di internazionalizzazione del sistema produttivo italiano)
1. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un fondo per il sostegno agli operatori del sistema fieristico nazionale colpiti dagli effetti economici derivanti dall'epidemia Covid-19. Ai fini del presente articolo per operatori del sistema fieristico nazionale si intendono i soggetti organizzatori, presso quartieri fieristici di proprietà o di terzi, di eventi a carattere almeno nazionale e i soggetti aventi la gestione dei quartieri fieristici presso quali si svolgono eventi a carattere almeno nazionale.
2. All'onere pari a 800 milioni di euro, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dalla maggiore flessibilità in termini di indebitamento netto e di saldo netto da finanziare sul piano di rientro verso l'obiettivo di medio termine (OMT) presentato dall'Unione Europea.
3.0.3
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
Articolo 3-bis
1. Al fine di supportare la liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli istituti bancari concedono alle aziende nuove linee di fido di cassa nella misura del 20 per cento rispetto a quelle già attive, allocando tali risorse su un conto corrente transitorio, che le medesime imprese potranno utilizzare esclusivamente per il pagamento di dipendenti e fornitori, con scadenza al 30 giugno 2021. Parimenti per le aziende non affidate ma con credibilità dimostrabile attraverso bilanci in positivo e regolarità contributiva si provvede all'affidamento pari ad un dodicesimo del fatturato riferito all'ultimo bilancio depositato.
2. Sono da considerare rinnovate in automatico, quindi da non ritenersi insolute, le ricevute bancarie dei mesi di marzo e aprile 2020 per le quali vi è stato il mancato pagamento.
3. Lo Stato, anche per mezzo di enti dallo stesso partecipati, presta garanzia totale e sovrana agli istituti di credito.
4. Al fine della classificazione da parte degli istituti di credito dei requisiti delle aziende si opera mediante autocertificazione senza ulteriori procedure di accertamento restando valide le istruttorie precedenti. Per le società non affidate, la autocertificazione è sostituita dalla presentazione dell'ultimo bilancio depositato nonché della regolarità contributiva. Le dichiarazioni mendaci sono soggette alle normali fattispecie di punibilità.
4.1
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385", inserire le seguenti: "e dell'art. 23 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58," e dopo le parole: "in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari" inserire le seguenti: "e, rispettivamente, come definita dalle disposizioni della Consob relative alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento e dei servizi accessori,"
4-ter.0.1
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
«Art. 4-quater.
"4-quater: In deroga all'articolo 106, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, tutti i contratti ad esecuzione periodica e continuativa derivanti da appalti di servizi e forniture con la Pubblica Amministrazione, per i quali, a causa dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sono stati sospesi i servizi e le forniture, sono prorogati per 6 mesi al fine di recuperare i periodi di inattività dovuti all'emergenza sanitaria". »
4-ter.0.2
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 4-quater
(Proroghe degli adempimenti in materia ambientale ed energetica)
1. Tutti i termini per adempimenti in scadenza dal 31 gennaio 2020 previsti a carico dei gestori di attività industriali da disposizioni legislative o regolamentari o da provvedimenti amministrativi o autorizzativi in materia ambientale ed energetica, ivi compresi, gli autocontrolli, le verifiche, le prove e i monitoraggi, l'esecuzione di controlli periodici, l'ottemperanza a prescrizioni, l'invio dei dati, relazioni e comunicazioni previsti nelle prescrizioni di provvedimenti autorizzativi, sono prorogati fino ai 180 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
2. La scadenza del termine previsto per il riesame ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è prorogata di sei mesi. I termini di cui all'articolo 29 quater comma 10 del D.Lgs. 152/06, in corso alla data di entrata in vigore del presente atto, sono prorogati di 180 giorni. Per la presentazione di integrazioni alle istanze di autorizzazione integrata ambientale, in scadenza entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente atto, su motivata richiesta del gestore, l'autorità competente può concedere proroghe dei relativi termini fino a 180 giorni, acquisendo se del caso il parere dell'autorità di controllo. L' autorità di controllo di cui all'articolo 29-decies, comma 3, del D.Lgs. 152/06, previa motivata richiesta del gestore dell'impianto accorda proroghe fino a 180 giorni nell'attuazione degli adempimenti stabiliti nel piano di monitoraggio e controllo incluso nell'Autorizzazione Integrata Ambientale vigente. Le autorità di controllo di cui all'articolo 29-decies, comma 3, del D.Lgs. 152/06, provvedono a riorganizzare, riprogrammandole, le ispezioni già previste nell'anno 2020, anche in deroga ai piani di ispezione di cui all'articolo 29-decies, comma 11, del D. Lgs. 152/06.»
4-ter.0.3
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 4-quater
(Disposizioni in materia di sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra)
1. Per il solo anno 2020, non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 36, comma 5 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, al trasgressore che procede alla comunicazione secondo le modalità ivi previste entro il 30 maggio 2020.
2. Per il solo anno 2020, non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 36, comma 6 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, al trasgressore che procede alla restituzione di quote di emissione ai sensi del medesimo decreto entro il 30 ottobre 2020.
3. Per il solo anno 2020, non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 36, comma 10-ter del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, al trasgressore che procede alla comunicazione ai sensi del medesimo decreto entro il 31 luglio 2020.»
4-ter.0.4
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 4-quater
1. Sono prorogati al 30 giugno 2020 i termini per la commercializzazione sul territorio nazionale di benzina di qualità estiva in conformità all'articolo 3 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66 e successive modificazioni e integrazioni, con tensione di vapore massima di 60 kPa.»
5.1
Al comma 1, sostituire le parole: "1° settembre 2021" con le seguenti: "1° settembre 2022".
5.2
Al comma 1, capoverso "1.", aggiungere infine le seguenti parole: fatta eccezione per gli articoli 2 comma 1, lett. c), 27, commi 2 e 3, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, commi 1, 2 e 3, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 282, 283 del presente decreto che entrano in vigore il 15 agosto 2020.".
6.1
Al comma 1, sono apportate le modifiche:
a) Al primo periodo, le parole "per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data" sono sostituite con le seguenti: "qualora le perdite dipendano dalla situazione correlata all'epidemia da Covid-19 e si siano verificate nel corso dell'esercizio chiuso entro la predetta data";
b) all'ultimo periodo, dopo le parole "per lo stesso periodo" aggiungere le seguenti: "e negli stessi casi".
6.2
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Per il periodo di cui al comma 1, non si applica il dovere di cui all'articolo 2086, comma 2, del codice civile, di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.».
Conseguentemente, nella rubrica sono inserite, infine, le seguenti parole: «e gestione dell'impresa»
6-bis.1
Al comma 1, dopo le parole "settori alberghiero e termale" aggiungere le seguenti:
"nonché gli operatori del settore turistico all'aria aperta (campeggi e villaggi)"
6-bis.2
Centinaio, Ripamonti, Montani, Siri, Saviane
Dopo il comma 9, è inserito il seguente:
«9-bis. Le disposizioni, di cui ai commi da 1 a 9 del presente articolo, si applicano anche ai soggetti operanti nel settore dei campeggi e villaggi turistici».
Conseguentemente, alla copertura degli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 0,50 milioni di euro per l'anno 2021, in 1,50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
6-bis.0.1
Ferro, Pichetto Fratin, Damiani, Fantetti, Saccone
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«ART. 6-ter
1. All'articolo 14 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 convertito dalla legge 3 agosto 2013, n.90 dopo il comma 2-septies, è aggiunto il seguente: "2-octies. Le detrazioni di cui al presente articolo sono infine usufruibili anche dagli alberghi, villaggi vacanze e campeggi. Al fine di agevolare l'esecuzione dei lavori di efficienza energetica di cui al presente comma, il Fondo di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n.102 è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2020.»
Conseguentemente, ridurre del medesimo importo il fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014.
6-bis.0.2
Perosino, Pichetto Fratin, Damiani
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 6-ter (Fondo emergenza turismo).
1. Al fine di sostenere le imprese facenti parte della filiera turistica e, nello specifico, i titolari di attività operanti nella ricettività alberghiera ed extralberghiera, i titolari di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di agenzie di viaggi, i tour operator, i titolari di stabilimenti balneari, le guide e gli accompagnatori turistici, i noleggiatori di bus e autovetture, che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la propria attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, un fondo denominato ''Fondo emergenza turismo'', volto a garantire il riconoscimento ai medesimi soggetti di un'indennità. Il Fondo ha una dotazione complessiva di 2,5 miliardi di euro per l'anno 2020.
2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori dei settori sopra menzionati ed il limite dell'indennità per ciascuna impresa avente diritto, tenendo conto dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-l9.
3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede, per il 2020, mediante anticipazione da coprire, a valere dal 2021, mediante prelievo in percentuale da operare sull'imposta di soggiorno, di assicurazione di responsabilità civile versato dai soggetti della filiera e sulle transazioni relative a prenotazioni online effettuate mediante OTA».
7.1
Sopprimere il comma 2.
7.2
Dopo il comma 2-bis sono inseriti i seguenti commi:
"2-ter. I soggetti che nell'esercizio in corso al 31 marzo 2020 hanno conseguito una riduzione dei ricavi caratteristici, e che abbiano stimato rimanenze finali ai sensi dell'articolo 2426 del codice civile e dell'articolo 92, comma 1 e seguenti, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, superiore al 20 per cento, rispetto alla media della corrispondente voce dei tre bilanci di esercizio precedenti, possono iscrivere la perdita dell'esercizio in corso al 31 marzo 2020, nel primo bilancio successivo, in un apposito conto dell'attivo, quale onere pluriennale da ammortizzare. Per le società di più recente costituzione, il calcolo della media è fatto avendo riguardo agli esercizi precedenti effettivi, ragguagliando ad anno il dato dei ricavi caratteristici con riguardo agli esercizi di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Se l'esercizio in corso al 31 marzo 2020 è il primo, la condizione di cui al primo periodo si considera sempre realizzata.
2-quater. I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al comma 2-ter:
a) devono procedere all'ammortamento della perdita iscritta tra gli oneri pluriennali dell'attivo in venti rate annuali di pari importo;
b) non possono dare luogo a distribuzioni di utili, se non in misura tale per cui, dopo la delibera di distribuzione, residuino riserve disponibili nel patrimonio netto della società in misura superiore all'ammontare non ancora ammortizzato che residua iscritto nell'attivo ai sensi del comma 2-bis;
c) fino a quando residuano nell'attivo perdite iscritte ai sensi del comma 2-bis, devono evidenziare nella nota integrativa del bilancio di esercizio quale sarebbe l'ammontare del patrimonio netto, ove detto ammontare fossero posti a diretto decremento del medesimo.
2-quinquies. La decisione di avvalersi della facoltà di cui al comma 2-ter presuppone il consenso del collegio sindacale, ove presente, ed è di competenza dell'assemblea dei soci che delibera l'approvazione del bilancio di esercizio in corso al 31 marzo 2020.
7.3
All'articolo 7, dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:
«2-ter. All'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "1-bis. Il termine di approvazione del bilancio consolidato 2019 degli enti destinatari delle disposizioni del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011 è rinviato al 30 novembre 2020"».
7.4
Dopo il comma 2-bis, sono inseriti i seguenti commi:
«3. I soggetti che nell'esercizio in corso al 31 marzo 2020 hanno conseguito una riduzione dei ricavi caratteristici, di cui al primo comma, lettera A), n. 1 dell'articolo 2425 del codice civile, superiore al 20 per cento, rispetto alla media della corrispondente voce dei tre bilanci di esercizio precedenti, possono iscrivere la perdita dell'esercizio in corso al 31 marzo 2020, nel primo bilancio successivo, in un apposito conto dell'attivo, quale onere pluriennale da ammortizzare. Per le società di più recente costituzione, il calcolo della media è fatto avendo riguardo agli esercizi precedenti effettivi, ragguagliando ad anno il dato dei ricavi caratteristici con riguardo agli esercizi di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Se l'esercizio in corso al 31 marzo 2020 è il primo, la condizione di cui al primo periodo si considera sempre realizzata.
4. I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al comma 3:
a) devono procedere all'ammortamento della perdita iscritta tra gli oneri pluriennali dell'attivo in venti rate annuali di pari importo;
b) non possono dare luogo a distribuzioni di utili, se non in misura tale per cui, dopo la delibera di distribuzione, residuino riserve disponibili nel patrimonio netto della società in misura superiore all'ammontare non ancora ammortizzato che residua iscritto nell'attivo ai sensi del comma 3;
c) fino a quando residuano nell'attivo perdite iscritte ai sensi del comma 3, devono evidenziare nella nota integrativa del bilancio di esercizio quale sarebbe l'ammontare del patrimonio netto, ove detti ammontari fossero posti a diretto decremento del medesimo.
5. La decisione di avvalersi della facoltà di cui al comma 3 presuppone il consenso del collegio sindacale, ove presente, ed è di competenza dell'assemblea dei soci che delibera l'approvazione del bilancio di esercizio in corso al 31 marzo 2020.».
7.0.1
Dopo l'articolo è aggiunto il seguente:
«Articolo 7-bis. (Recuperabilità differita dei costi derivanti dall'emergenza)
1. Al fine di ovviare ai danni arrecati dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, le società di capitali che adottano i principi contabili del Codice civile e che sono tenute alla redazione del bilancio, sottoposte a revisione ai sensi dell'articolo 2477 del medesimo Codice, possono iscrivere i costi relativi a servizi, contratti che regolano il godimento di beni di terzi, gli investimenti in immobilizzazioni materiali ed immateriali, il lavoro ed il deperimento di materie o merci sostenuti nel periodo che va dal 23 febbraio 2020 fino al 31 luglio 2020 e per i quali non è stato possibile generare ricavi in normali condizioni di operatività, in una apposita voce dello stato patrimoniale tra le immobilizzazioni immateriali. È ammessa la capitalizzazione dei costi per gli interessi passivi sostenuti fino alla data del 31 luglio 2020.
2. All'articolo 2424 del Codice civile è alla voce B, I (Immobilizzazioni immateriali), è aggiunto il punto "1-bis) costi a recuperabilità differita;".
3. La Nota Integrativa indica in maniera puntuale i criteri di stima ed il dettaglio dei costi per i quali si è proceduto alla capitalizzazione.
4. L'iscrizione non può essere effettuata se non espressamente autorizzata dal soggetto incaricato della revisione contabile ai sensi dell'articolo 2477 del Codice civile, che deve utilizzare per la verifica i medesimi principi di cui alla Comunicazione Consob n. DEM/1061609 del 9-8-2001 per verificare la corretta iscrizione e le possibilità di recupero future.
5. I "costi a recuperabilità differita" di cui al comma 2 devono essere ripartiti sistematicamente in un periodo massimo di cinque esercizi e la prima quota di iscrizione al conto economico non può essere inferiore a un quinto rispetto a quanto iscritto nell'attivo. è consentita l'imputazione del costo al conto economico a partire dall'esercizio 2021.
6. Non può farsi luogo a distribuzione di utili o riserve né alla restituzione di finanziamenti ai soci, fruttiferi o infruttiferi, fino a quando tale voce dell'attivo non sia stata completamente recuperata.
7. L'organo incaricato della revisione contabile esprime nella propria relazione un fondato giudizio sulla correttezza e sulla recuperabilità dei costi iscritti nell'attivo, sulla base di un piano industriale prodotto dalla società.
8. Per le società che non sono tenute alla revisione ai sensi dell'articolo 2477 del Codice civile, l'iscrizione della suddetta posta è condizionata al rilascio di una relazione da parte di un revisore o di una società di revisione iscritte nel registro tenuto presso il MEF, nella quale si attesti la corretta iscrizione dei costi, nonché la ragionevolezza delle ipotesi riportate nel piano e le possibilità di recupero dei costi iscritti in deroga. Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di revisione previsto dal presente comma danno diritto ad un credito d'imposta pari all'ammontare di dette spese e per un importo comunque non superiore a 5.000 euro. Detto credito, utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, va indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.
9. Le società che ricorrono alla deroga, indipendentemente dalla dimensione, sono comunque tenute alla redazione del rendiconto finanziario e della relazione sulla gestione.
10. Non possono accedere alla deroga di cui al comma 1 le società che abbiano in corso un procedimento di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali.».
7.0.2
Dopo l'articolo è inserito il seguente:
«Art. 7-bis. (Strumenti finanziari regionali nei settori produttivi)
1. In considerazione della necessità di intervenire con la massima urgenza nell'attuale situazione di difficoltà economica e finanziaria dei sistemi produttivi conseguente all'emergenza da COVID-19, è favorito l'utilizzo da parte delle Regioni di strumenti finanziari che operano nella forma di organismi strumentali fuori bilancio per risultare maggiormente efficaci e tempestivi nell'attuazione delle misure di sostegno a favore dalle imprese.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'accertamento dei rientri di anticipazioni disposte a favore degli strumenti finanziari nello stesso esercizio di concessione delle medesime, seppure esigibile negli esercizi successivi, è considerato conforme alle previsioni del decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011.".
8.0.1
Dopo l'articolo è inserito il seguente:
"Articolo 8-bis.
(Disposizioni in materia di responsabilità di amministratori e sindaci di società)
1. Sono esenti da responsabilità gli amministratori e i sindaci per i danni e le conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla diffusione della Pandemia da Covid-19, quando abbiano adempiuto i doveri ad essi imposti dalla legge con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico."
9.1
Il comma 1 è sostituito dal seguente:
«Nell'ambito dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione omologati in esecuzione alla data del 23 febbraio 2020, tutti i termini di adempimento e di pagamento, sia intermedi che finali, aventi scadenza nel periodo tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 dicembre 2021 sono prorogati di 12 mesi, a discrezione della società concordante o ristrutturata. Si intendono altresì prorogati di 12 mesi i termini di adempimento finali con scadenza oltre tale ultima data».
9.2
All'articolo 9, dopo il comma 3, inserire i seguenti:
«3-bis. La disposizione di cui al comma 3, primo periodo, si applica anche ai casi di concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis della legge fallimentare, già operativa alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I termini di pagamento dilazionabili comprendono le rate previste ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e non si applica il limite di sei mesi di cui al secondo periodo.
3-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 3-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»
9.0.1
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Articolo 9-bis. (Disposizioni in materia di sovraindebitamento)
1. All'articolo 12-bis della legge 27 gennaio 2012, n. 3, il comma 2 è sostituito con il seguente: "2. Quando, nelle more della convocazione dei creditori, la prosecuzione di specifici procedimenti di esecuzione forzata potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano, il giudice, con lo stesso decreto, può disporre la sospensione degli stessi sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo. La sospensione è sempre disposta qualora il sovraindebitamento sia causato da forza maggiore e trattasi di abitazione principale.".
2. All'articolo 13 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4-ter è sostituito con il seguente: "4-ter. L'organismo di composizione della crisi vigila sull'esatto adempimento dell'accordo o del piano del consumatore, risolve le eventuali difficoltà e le sottopone al giudice, se necessario. Il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione all'accordo o al piano omologato. Quando l'esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore questi può chiederne la modifica secondo quanto previsto dal successivo comma 4- quater.".
b) dopo il comma 4-ter, è aggiunto il seguente:
"4-quater. Il debitore, con l'ausilio dell'organismo di composizione della crisi, nell'ipotesi di cui al comma 4-ter propone istanza contenente la proposta modificata al giudice, indicando le ragioni ad esso non imputabili che rendono impossibile l'esecuzione dell'accordo o del piano omologati. Il Giudice, qualora ritenga che l'istanza si basi su concreti e giustificati motivi, sentito il parere dell'organismo di composizione della crisi se non già espresso, fissa immediatamente l'udienza in cui si discute della proposta di modifica e, ricorrendo motivi di urgenza, può medio tempore sospendere l'esecuzione dell'accordo o del piano. Il decreto di fissazione dell'udienza è comunicato ai creditori almeno 15 giorni prima della data dell'udienza. Nel caso in cui l'istanza è rivolta solo ad uno slittamento dei termini dell'adempimento dell'accordo o del piano il Giudice, sentito il parere dell'organismo di composizione della crisi se non già espresso, valutata la sussistenza di concreti e giustificati motivi nonché la fattibilità dell'accordo e del piano come modificati, vi provvede senza fissare l'udienza rimodulando i termini dell'adempimento. In questo ultimo caso è possibile proporre istanza di sospensione dell'esecuzione dell'accordo e del piano.".
10.1
Sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. Quando alla dichiarazione di improcedibilità dei ricorsi presentati nel periodo di cui al comma 1 fa seguito la dichiarazione di fallimento, il periodo di cui al comma 1 non viene computato nei termini di cui agli articoli 10, 69-bis e 147, secondo comma, del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267."
10.2
Aggiungere, in fine, il seguente comma
«3-bis. Decorso il periodo di improcedibilità di cui al comma 1, la parte che vi abbia interesse e che abbia depositato il ricorso dichiarato improcedibile in data antecedente l'8 aprile 2020, può depositare entro i successivi trenta giorni istanza di prosecuzione del procedimento, altrimenti questo si estingue. In caso di prosecuzione restano salvi le attività compiute, le notifiche già perfezionatesi, nonché i provvedimenti emanati fino al decreto che abbia dichiarata l'improcedibilità a norma del presente articolo."
10.0.1
Dopo l'articolo 10 inserire il seguente articolo
«Art. 10 bis
(Disposizioni temporanee in materia di risoluzione per inadempimento dei contratti di locazione di immobili ad uso diverso da quello di abitazione)
1. Le azioni di risoluzione per inadempimento dei contratti di locazione di immobili ad uso non abitativo notificate nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 30 settembre 2020 dai proprietari di immobili ad uso non abitativo che rivestano la qualifica di Imprese ai sensi dell'art. 56, comma 5, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020 e che abbiano beneficiato delle misure di sostegno finanziario di cui all'art. 56 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020 sono sospese fino alla scadenza del periodo in moratoria.»
.
10.0.2
Dopo l'articolo 10 inserire il seguente articolo
«Art. 10 bis
(Disposizioni temporanee in materia di risoluzione per inadempimento dei contratti di locazione di immobili ad uso diverso da quello di abitazione)
1. Le azioni di risoluzione per inadempimento dei contratti di locazione di immobili ad uso non abitativo notificate nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 30 settembre 2020 dai proprietari di immobili ad uso non abitativo che rivestano la qualifica di Imprese ai sensi dell'art. 56, comma 5, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020 e che abbiano beneficiato delle misure di sostegno finanziario di cui all'art. 56 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020 sono sospese fino alla scadenza del periodo in moratoria.»
11.1
Al comma 1, sostituire le parole «31 agosto 2020» con le seguenti: «31 dicembre 2020».
11.0.1
Dopo l'articolo è inserito il seguente:
«Art. 11-bis. - (Proroga dei termini per finanziamenti di start-up e PMI innovative)
1.Le start-up innovative cui all'articolo 25 del dl 18 ottobre 2012, n.179 e le PMI innovative di cui all'articolo 4 del decreto legge 24 gennaio 2015, n.3, che abbiano in essere esposizioni debitorie nei confronti di banche, intermediari finanziari previsti dall'art.106 del d.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo Unico Bancario) e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia, possono avvalersi, previa comunicazione di cui al seguente comma 2, delle seguenti misure di sostegno in relazione all'epidemia da COVID-19:
a) le aperture di credito a revoca non possono essere revocate o cancellate, in tutto o in parte, sia per la parte utilizzata che per quella accordata, per 12 mesi dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 2;
b) i prestiti non rateali con scadenza entro il 30 settembre 2020 sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori, per un massimo di 12 mesi dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 2;
c) il pagamento delle rate, sia in linea capitale che interessi, dei mutui e degli altri finanziamenti (inclusi i canoni di leasing) a rimborso rateale è sospeso per un massimo di 12 mesi dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 2 e le rate oggetto di sospensione sono dilazionate alla fine del piano di ammortamento in corso, salvo diverso accordo tra le parti. Il creditore, per il medesimo termine massimo di 12 mesi, non potrà attivare alcun diverso rimedio contrattuale che gli consenta di richiedere anticipatamente il pagamento di tutto o parte dell'importo dovuto.
2. La comunicazione prevista dal comma 2 deve avere le caratteristiche indicate all'articolo 56, comma 3, del D.L. 18 del 17 marzo 2020.
3. Alle operazioni oggetto delle misure di sostegno di cui al comma 1 si applica quanto previsto dall'articolo 56, commi 6 e seguenti, del D.L. 18 del 17 marzo 2020.».
11.0.2
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Articolo 11-bis
(Moratoria e credito creditizio)
1. "All'art. 56 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n.27, dopo il comma 4, inserire il seguente:
4-bis. L'attuazione delle misure di cui al comma 2 non comporta variazioni nella classificazione, da parte di banche ed intermediari finanziari, della qualità del credito dei soggetti richiedenti".
11.0.3
Dopo l'articolo è aggiunto il seguente:
«Articolo 11-bis.
(Sospensione termini per la realizzazione dei progetti già ammessi alla misura "Resto al sud")
1. Al fine di ovviare ai danni arrecati dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, per un periodo di 4 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legge, in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo di cui all'articolo 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono sospesi i termini per la realizzazione dei progetti già ammessi ai benefici, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto 9 novembre 2017, n. 174 del Ministero per la coesione territoriale e il Mezzogiorno.».
11.0.4
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Articolo 11-bis.
(Sospensione rate dei finanziamenti bancari per i beneficiari della misura "Resto al sud")
1. Al fine di ovviare ai danni arrecati dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, per un periodo di 4 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legge, in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo di cui all'articolo 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono sospesi i pagamenti delle rate del finanziamento bancario di cui all'articolo 7, comma 3, lettera b), del medesimo decreto.».
11.0.5
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
«Art. 11-bis.
(Ulteriori modifiche al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)
1. All'articolo 83 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 2, inserire il seguente comma "2-bis. I termini di sospensione relativi alla procedura di accertamento con adesione di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 si intendono sempre cumulabili con il periodo di sospensione dei termini di cui al precedente comma 2 nonché con qualunque periodo di sospensione dei termini aventi natura giudiziale o amministrativa, ivi inclusa la sospensione dei termini disciplinata dalla Legge 7 ottobre 1969, n. 742".»
12.1
Dopo il comma 2-quater inserire i seguenti:
« 2-quinquies All'articolo 1, comma 48, lettera c-bis) della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, la parola: "50" è sostituita dalla seguente: "80" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e messa in sicurezza sismica";
b) al terzo periodo, le parole: "10 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "20 milioni di euro" e le parole: "20 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "40 milioni di euro".
2-sexies. I maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 2-bis non coperti nell'ambito delle disponibilità finanziarie del Fondo di garanzia per la prima casa di cui alla lettera c) dell'articolo 1, comma 48, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono posti a carico del fondo di cui al comma 14 dell'articolo 1 del presente decreto.».
12.0.1
Pichetto Fratin, Damiani, Ferro, Saccone
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
«Art. 12-bis.
(Merito di credito)
1. Gli istituti bancari e di credito, ai fini della valutazione di imprese che necessitano di mutui, prestiti e altre forme di finanziamento previsti ai sensi della presente legge, non tengono conto della valutazione del merito di credito sino alla data del 31 dicembre 2020, né considerano tra i crediti deteriorati le eventuali future insolvenze derivanti dai crediti concessi ai sensi della presente legge.
2. In virtù di quanto previsto dal comma 1, in caso di successivo fallimento dell'impresa, non operano le disposizioni vigenti in materia di revocatoria fallimentare, nonché le disposizioni vigenti in materia penale e fallimentare di bancarotta con riferimento alle fattispecie di coinvolgimento a titolo di concorso degli istituti di credito nei reati fallimentari dell'imprenditore nei reati di bancarotta fraudolenta preferenziale, di bancarotta semplice per operazioni di grave imprudenza o per ritardata richiesta di fallimento, nonché nelle ipotesi di ricorso abusivo al credito ovvero di concessione abusiva del credito ai sensi dell'articolo 217 della legge fallimentare.»
12-quater.0.1
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 12-quater.1.
(Modifiche ed estensione dei beneficiari del Fondo solidarietà mutui «prima casa»)
1. All'articolo 54 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, apportare le seguenti modifiche:
a) Al comma 1, sostituire le parole: «Per un periodo di 9 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legge,» con le seguenti: «Per un periodo di 21 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legge.»
b) Dopo la lettera a) aggiungere la seguente: «a-bis) i benefici del Fondo sono estesi a tutti i contratti di finanziamento o di mutuo che prevedono il rimborso mediante un piano rateale già concordato e approvato dalla banca o dall'istituto di credito. I versamenti di rimborso, senza applicazione di sanzioni e interessi, possono avvenire mediante rateizzazione per l'intero importo residuo del mutuo fino per un massimo di dieci anni successivi.»
2. Agli oneri derivanti presente comma, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»
12-quater.0.2
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 12-quater.1.
(Integrazione ed estensione dei beneficiari del Fondo solidarietà mutui «prima casa»)
1. All'articolo 54 del decreto legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) l'ammissione ai benefìci del Fondo è altresì estesa ai percettori di trattamenti pensionistici diretti, indiretti o di reversibilità le cui singole rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale risultano pagate alla data di emanazione dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente.»
13.1
Al comma 1, alla lettera c), dopo le parole: «operazione finanziaria» inserire le seguenti: «, ivi incluse le dilazioni concesse su crediti commerciali ceduti ai sensi della Legge 21 febbraio 1991, n. 52 a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e sino al 31 dicembre 2020 da parte di banche, intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 e altri soggetti abilitati alla concessione del credito in Italia».
13.2
Al comma 1, lettera c), le parole: "72" sono sostituite dalle parole: 180 mesi, con l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione del finanziamento.»
13.3
Al comma 1, lettera c), sostituire il secondo periodo con il seguente: "L'importo totale delle predette operazioni finanziarie non può superare, alternativamente: 1) il 25 per cento dei ricavi o compensi del soggetto beneficiario, come risultanti dall'ultimo bilancio depositato ovvero dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata. Nel caso di soggetti beneficiari costituiti a partire dal 1° gennaio 2019, l'importo massimo del prestito non può superare il 25 per cento dei ricavi o compensi del soggetto beneficiario per l'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, ragguagliati su base annua, quali risultanti dal relativo bilancio depositato o dichiarazione dei redditi presentata o, in mancanza, da apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445; 2) il doppio dei costi del personale del soggetto beneficiario per il periodo in corso all'1 gennaio 2019 o per l'ultimo anno disponibile. Nel caso di soggetti beneficiari costituiti a partire dal 1° gennaio 2019, l'importo massimo del prestito non può superare i costi del personale previsti per i primi due anni di attività, quali risultanti da apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.".
13.4
Al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera c), punto 3), dopo le parole "di piccole e medie imprese" sono aggiunte le seguenti: "e di start-up innovative";
b) alla lettera m), primo periodo, dopo le parole "di piccole e medie imprese" sono aggiunte le seguenti: ", di start-up innovative".
13.5
Al comma 1, lettera e) le parole «ovvero, per i finanziamenti deliberati dal soggetto finanziatore in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in misura pari ad almeno il 25 per cento dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione» sono sostituite dalle seguenti «ovvero, per i finanziamenti deliberati dal soggetto finanziatore in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in misura pari ad almeno il 30 per cento dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione».
13.6
Al comma 1, lettera f), aggiungere in fine il seguente periodo: "gli impegni o l'erogazione, ovvero le condizioni pattuite, derivanti dai relativi contratti di apertura di credito o affidamento alla data del 29 febbraio 2020, rimangono invariati alle stesse condizioni fino al 31 dicembre 2020."
13.7
Ferro, Pichetto Fratin, Damiani, Fantetti, Saccone
Al comma 1, alla lettera g), aggiungere in fine il seguente periodo:
« Le valutazioni dei soggetti finanziatori ai fini delle delibere di erogazione dei finanziamenti sono effettuate con procedure semplificate coerenti con le esigenze di celerità funzionali all'effettivo sostegno alle imprese beneficiarie, basate sulla documentazione e le dichiarazioni rese dal soggetto finanziato nonché sul rispetto di parametri indicati dal soggetto gestore del Fondo Centrale di Garanzia. A tali fini, i soggetti finanziatori fanno affidamento sulle dichiarazioni e i dati ricevuti dai soggetti finanziati e non rispondono dell'eventuale inesattezza o non correttezza di tali dichiarazioni e dati così come del rispetto degli impegni assunti dai soggetti finanziati, salvo che in caso di dolo dello stesso soggetto finanziatore;»
13.8
Al comma 1 dopo la lettera "i", aggiungere le seguenti:
«i-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 2135 del Codice Civile che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, i mutui e i finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, e successive modificazioni, e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., a partire dal termine dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili di cui la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, sono rinegoziati per consentire un ammortamento a lungo termine ovvero con durata non inferiore a 25 anni.
i-ter. Per le finalità di cui alla lettera i-bis, il Ministro dell'economia e delle finanze stipula un'apposita convenzione con l'Associazione Bancaria Italiana, e istituisce un apposito plafond presso la Cassa depositi e prestiti S.p.A. per la concessione della garanzia fideiussoria all'atto della rinegoziazione del debito.».
13.9
Al comma 1, lettera l), le parole "imprese danneggiate" sono sostituite dalle seguenti: "soggetti beneficiari danneggiati".
13.10
Al comma 1, alla lettera m) le parole «30.000,00 euro» sono sostituite da «100.000,00 euro».
13.11
Al comma 1, lettera m), primo periodo sostituire le parole "30.000,00 euro." con le seguenti: "50.000,00 euro.".
13.12
Al comma 1, lettera m), dopo il primo periodo, inserire il seguente:
«Nel caso di professionisti associati, non superiore a 3, l'importo massimo di finanziamento di cui al precedente periodo è elevato a 60.000,00 euro e viene concesso sulla base del numero dei professionisti associati e dei ricavi prodotti da ciascuno di essi, secondo i seguenti parametri:
a) fatturato fino a euro 170.000: contributo massimo euro 25.000;
b) fatturato fino a euro 80.000: contributo massimo euro 20.000;
c) fatturato fino a 50.000: contributo massimo 12.500.»
13.13
Al comma 1, lettera m), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano, in quanto compatibili, anche alle imprese titolari di un Conto Bancoposta.»
13.14
Perosino, Pichetto Fratin, Damiani
Al comma 1, dopo la lettera m),aggiungere la seguente:
m-bis) per le operazioni finanziarie con Importo garantito fino a euro 800.000 per impresa, la garanzia del Fondo è concessa, sulla base dell'applicazione integrale del vigente modello di valutazione delle imprese di cui alla precedente lettera g), nella misura del 100 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria stessa, a condizione che le operazioni garantite abbiano le stesse caratteristiche previste alla precedente lettera m).
13.15
Al comma 1, lettera n), primo periodo, dopo le parole "di ricavi" sono inserite le seguenti: "o compensi" e, dopo le parole: "attività di impresa" sono inserite le seguenti ", arte o professione
13.16
Al comma 1, dopo la lettera p), è inserita la seguente: « p-bis.1) la garanzia di cui alla lettera c) è concessa in favore di piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attività di impresa nel settore tessile, alimentare e della ristorazione la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e che abbiano stimato rimanenze finali ai sensi dell'articolo 2426 del codice civile e dell'articolo 92, comma 1 e seguenti, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, purché tali finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione e abbiano una durata fino a 72 mesi e un importo non superiore al 50 per cento dell'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia, ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 200, n. 445, e comunque, non superiore a 50.000,00 euro »;
Al comma 13, la parola: «249 » è sostituita dalla seguente: « 349 »
13.17
Al comma 1, dopo la lettera p-bis), aggiungere la seguente:
«p-ter) Per le operazioni finanziarie di garanzia avvenute mediante il concorso delle sezioni speciali del Fondo, ovvero al 100 per cento dell'importo garantito dai Confidi o da altro fondo di garanzia, i finanziamenti concessi dalle banche o dagli intermediari finanziari non potranno essere impiegati a riduzione degli affidamenti e delle erogazioni già concessi dagli istituti stessi.»
13.18
Al comma 1, dopo la lettera p-bis), aggiungere la seguente:
«q) la garanzia di cui alle precedenti lettere c) ed n) può essere utilizzata dall'impresa, a sua scelta, per operazioni di aumento del capitale sociale secondo le modalità previste dall'articolo 35 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 in materia di prestito partecipativo. In tal caso, la percentuale di garanzia di cui alle lettere c) ed n) è elevata al 100 per cento senza necessità di intervento di Confidi».
13.19
Dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Sulle garanzie rilasciate dal Fondo ai sensi del comma 1 del presente articolo, non si applica l'articolo 8-bis del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.".
13.20
Al comma 4 apportare le seguenti modifiche:
1) dopo le parole: "a valere sulle risorse dei fondi rischi di natura comunitaria, nazionale, regionale e camerale," aggiungere le seguenti: "ovvero a valere su risorse proprie riassicurate da fondi di natura pubblica";
2) alla fine, aggiungere le parole: "o privata".
13.21
Al comma 5, primo periodo, dopo le parole "Per le imprese che accedono al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662," sono aggiunte le seguenti "o ad altri strumenti finanziari atti a fronteggiare l'Emergenza Covid-19 promossi da Regioni e Comuni, anche per il tramite delle proprie società finanziarie regionali,"»
13.22
Al comma 5, dopo le parole "documentazione medesima" inserire le seguenti: "previa allegazione di dichiarazione di cui all'art. 47 dpr. 28.12.2000 n. 445, con la quale il titolare o legale rappresentante dell'impresa richiedente dichiari, sotto la propria responsabilità, che nei suoi confronti non sussistono le cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del predetto Decreto Legislativo".»
Conseguentemente all'art. 483 codice penale, dopo il comma primo, aggiungere il seguente: " Se le false attestazioni sono finalizzate a conseguire indebitamente finanziamenti assistiti dalla garanzia dello stato, e salvo che il fatto costituisca più grave reato, la pena di cui al comma 1 è aumentata di un terzo."
13.23
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
«9-bis) Sono ammissibili alla garanzia del Fondo i finanziamenti fino a 5.000 euro, non assistiti da garanzia reale, con garanzia diretta e percentuale di copertura pari all'80 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento erogati da banche, intermediari finanziari ed altri soggetti abilitati alla concessione di credito, concessi ad un solo soggetto per nucleo familiare per il soddisfacimento di bisogni primari, ovvero per l'approvvigionamento di beni per il consumo alimentare, propri o del nucleo familiare. L'Ente Nazionale per il Microcredito coordina gli interventi e l'affiancamento dei servizi ausiliari, istruttori e di monitoraggio previsti dall'articolo 5, comma 5 e 6 del Decreto 17 Ottobre 2014, n. 176.»
13.24
Al comma 11 aggiungere in fine il seguente periodo: "Le disposizioni di cui all'articolo 216, terzo comma, e 217 della Legge Fallimentare non si applicano ai pagamenti e alle operazioni compiuti in operazioni di finanziamento effettuate ai sensi del presente articolo, nonché ai pagamenti ed alle operazioni compiuti, per le finalità di cui alla medesima disposizione, con impiego delle somme provenienti da tali finanziamenti".»
13.25
Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
«11-bis) Per le finalità di cui al presente articolo e per le operazioni finanziarie di garanzia avvenute mediante il concorso delle sezioni speciali del Fondo, le operazioni attuative ed istruttorie delle banche o degli intermediari finanziari sono determinate con procedure semplificate e uniformi tra i vari istituti. I beneficiari sono ammessi senza la valutazione del merito al credito da parte della banca concedente, la quale non potrà rivalersi per la riduzione degli affidamenti e delle erogazioni già concessi dagli istituti stessi.
11-ter) Il Ministero della dell'economia e finanze, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adotta delle linee guida per la gestione e la semplificazione degli adempimenti di cui al comma precedente.»
13.26
Dopo il comma 12-bis, è inserito il seguente:
«12-ter. Accedono alle prestazioni del Fondo di garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, anche le imprese del comparto florovivaistico.»
13.0.1
Perosino, Pichetto Fratin, Damiani
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
«Art. 13-bis.
(PIR complementari «Anti COVID-19» - Piani di investimento per la ripresa)
1. Al fine di sostenere le piccole e medie imprese colpite dalla crisi connessa all'emergenza sanitaria ed economica derivante dalla diffusione del COVID-19, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze, sentiti il Ministero dello sviluppo economico, la Banca d'Italia, la Consob, l'Assogestioni e l'ABI (Associazione Bancaria Italiana) sono definite le linee di indirizzo per implementare una nuova tipologia di piani di risparmio complementari, denominati «PIR Anti-Covid o Piani di investimento per la ripresa», di seguito PIR, che, attraverso un contenitore chiuso, con investimenti in fondi chiusi e aperti, fondi di capitale e di debito, investimenti diretti in strumenti di capitale e di debito liquidi e illiquidi, possa raccogliere i risparmi degli investitori istituzionali, di quelli professionali e dei contribuenti italiani orientandoli verso le piccole e medie imprese, con la possibilità di ricomprendere nella componente qualificante del 70 per cento anche titoli governativi di stati aderenti all'Unione europea, preferibilmente indicizzati al prodotto interno lordo, nonché verso titoli di Stato italiani di lunga durata, tra cui i nuovi BTP Italia legati alla crescita del prodotto interno lordo di cui al comma successivo.
2. I PIR illiquidi sono da intendersi come aggiuntivi ai PIR liquidi e con una durata almeno decennale. L'ammontare delle somme da investire in tale strumento si sommano agli investimenti nei PIR liquidi e possono arrivare fino a 150.000 euro annui per codice fiscale, per un totale complessivo di 1.500.000 euro per codice fiscale, mentre per casse di previdenza e fondi pensione l'importo sarà determinativo nell'ambito di una percentuale del patrimonio da loro amministrato. Per le somme investite è prevista una deducibilità fiscale oltre all'esenzione integrale di ogni forma di tassazione, dall'esenzione sui capital gain, all'imposta di successione.
3. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 possono essere, altresì, definite le linee di indirizzo per l'emissione di un nuovo Btp Italia Covid 19 legato alla crescita del prodotto interno lordo e integralmente dedicato a finanziare le spese del sistema sanitario, per la salvaguardia del lavoro e a sostegno dell'economia nazionale. Per stimolare i contribuenti a sottoscriverli si prevedono le stesse agevolazioni fiscali previste per PIR Anti-Covid o Piani di investimento per la ripresa di cui al comma 1.»
13.0.2
Perosino, Pichetto Fratin, Damiani
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
«Art. 13-bis.
1. All'articolo 56, comma 2, lettera c), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La sospensione include anche le rate scadute e non pagate nei 90 giorni precedenti al 17 marzo 2020».
13.0.3
Perosino, Pichetto Fratin, Damiani
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
«Art. 13-bis.
(Moratoria dei debiti)
1. All'articolo 56, comma 2, lettere b) e c), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, le parole: «30 settembre 2020», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2021».
13-ter.0.1
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Articolo 13-quater
(Digital Art Bonus)
1. Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative per il settore degli spettacoli dal vivo di musica popolare contemporanea a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nel perseguire il rispetto delle stesse, per l'anno 2020, sono assegnati ai comuni contributi per investimenti nella realizzazione di concerti e festival musicali attraverso gli strumenti di condivisione digitale, nel limite complessivo di 400 milioni di euro.
2. Con apposito decreto del Ministero per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di condivisione digitale ammesse e le relative caratteristiche tecniche necessarie per accedere al contributo di cui al comma 1.
3. I contributi di cui al comma 1 sono assegnati, entro il 31 maggio 2020, con decreto del Ministero dell'interno, ai comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti nella misura di 20.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 2.000 e 5.000 abitanti nella misura di 25.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti nella misura di 35.000 euro ciascuno e ai comuni con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti nella misura di 50.000 euro ciascuno.
4. Entro il 5 giugno 2020, il Ministero dell'interno dà comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante.
Conseguentemente, alla copertura degli oneri, pari a 400 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»
13-ter.0.2
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Articolo 13-quater.
(Accesso delle imprese alla finanza alternativa)
1. La garanzia del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può essere concessa, a valere sulle ordinarie disponibilità del predetto Fondo, in favore di società di cartolarizzazione dei crediti di cui all'articolo 3 della Legge 30 aprile 1999, n. 130 che concedano finanziamenti a piccole e medie imprese, come definite dalla normativa dell'Unione europea, operanti nei settori di attività ammissibili all'intervento del Fondo, ovvero che sottoscrivano titoli di debito delle medesime imprese.
2. Al comma 6-bis, primo periodo, dell'articolo 12 del decreto legge 23 dicembre 2013 n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, dopo le parole "emessi da piccole medie imprese" sono aggiunte le seguenti: ", nonché in favore di società di cartolarizzazione dei crediti di cui all'articolo 3 della Legge 30 aprile 1999, n. 130 che realizzino, ai sensi della medesima legge 30 aprile 1999, n. 130, operazioni di cartolarizzazione di una pluralità di obbligazioni emesse da imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499, operanti nei settori di attività ammissibili all'intervento del Fondo".
3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma 2, con particolare riguardo alle condizioni per la concessione della garanzia, alle caratteristiche dei programmi di sviluppo finanziabili e delle operazioni di cartolarizzazione ammissibili, ai criteri di loro selezione, alle modalità di coinvolgimento nell'operazione degli investitori istituzionali o professionali nonché l'ammontare massimo delle disponibilità finanziarie del Fondo da destinare alla copertura degli interventi.
4. Al fine di favorire l'accesso al credito sotto qualsiasi forma da parte delle imprese, la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può essere concessa anche in favore delle istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti concessi alle suddette imprese.».
13-ter.0.3
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Articolo 13-quater
(Disposizioni in materia di liquidazione delle spese di giustizia)
1. Lo Stato provvederà entro dieci giorni al saldo di tutti i crediti, già liquidati, vantati dagli avvocati per l'attività svolta a titolo di patrocinio a spese dello Stato, sia nel settore penale sia nel settore civile, nonché di tutti i crediti vantati dagli ausiliari del magistrato, come individuati all'articolo 3, lettera n) del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, le Città Metropolitane e gli altri Enti locali, devono provvedere all'immediata liquidazione dei crediti maturati dai Professionisti nei confronti delle medesime e riconosciuti da sentenze, da contratti e/o da accordi stragiudiziali.
2. Per tutti i liberi professionisti, iscritti in albi o registri, viene disposto la sospensione dei versamenti da effettuare a titolo di tasse e imposte ancora da versare per l'anno 2019 e per quelle che dovranno essere versate per l'anno 2020. Tali somme saranno versate in numero 120 rate mensili a decorrere dal 1° ottobre 2021 senza aggiunta di interessi. Cassa Depositi e Prestiti provvederà al pagamento di quanto dovuto dai medesimi Professionisti a titolo di canone di locazioni ed utenze relativi agli studi professionali per il periodo intercorrente dal 1° marzo 2020 al 31 ottobre 2020, salvo prorogarsi della situazione emergenziale, con obbligo di restituzione da parte del Professionista beneficiario in n. 60 rate con cadenza mensile a decorrere dal mese di gennaio 2021. Qualora il Professionista decidesse di non avvalersi di tale possibilità sarà comunque al medesimo garantito il credito d'imposta già previsto dal presente decreto. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2020, n. 21.»
13-ter.0.4
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
«Articolo 13-quater.
(Sostegno alla partecipazione di buyers stranieri ad eventi fieristici nazionali)
1. Al fine garantire l'erogazione di un contributo necessario a rilanciare l'internazionalizzazione del sistema Made in Italy agroalimentare con particolare riferimento alla partecipazione di buyers stranieri ad eventi e manifestazioni fieristiche settoriali e diffusi sul territorio nazionale, nello stato di previsione del Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale è istituito il Fondo per il sostegno all'acquisto di coupon fieristici con una dotazione di 10 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021.
2. La dotazione finanziaria di cui al primo comma, è da utilizzare, fino all'importo massimo di euro 200 euro per buyers, a copertura parziale della spesa sostenuta per la partecipazione agli eventi e alle manifestazioni di cui al comma precedente.
3. Con decreto del Ministro degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per i beni e per le attività culturali e per il turismo, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»
13-ter.0.5
Dopo l'articolo è aggiunto il seguente:
«Articolo 13-quater.
(Indennizzo per le imprese di distribuzione delle forniture per il settore turistico-ricettivo e della ristorazione)
1. Al fine di ovviare ai danni arrecati dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, alle imprese di distribuzione delle forniture per il comparto turistico-ricettivo e della ristorazione con il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, è concesso, per ciascun mese del periodo d'imposta 2020 in cui presentano una riduzione dell'ammontare complessivo delle operazioni attive, cessioni di beni e prestazioni di servizi di almeno il 25 per cento rispetto al corrispondente mese del precedente periodo d'imposta, un indennizzo pari al 50 per cento della riduzione dell'ammontare complessivo delle operazioni attive, cessioni di beni e prestazioni di servizi, registrate in ciascuno dei mesi di riferimento rispetto alle stesse relative ai corrispondenti mesi dell'anno precedente.
2. I soggetti beneficiari di cui al comma 1 possono accedere al contributo in considerazione della situazione di grave crisi di liquidità ed in base all'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), e paragrafo 3, lettera b), del Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e alla Comunicazione della Commissione Europea n. 2020/C 91 I/01 del 20 marzo 2020 recante il Quadro Temporaneo per le misure di aiuti di stato a sostegno dell'economia nell'attuale epidemia di Covid-19. L'indennizzo non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge sono definite le modalità di concessione e di erogazione dell'indennizzo di cui al comma 1.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 250 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»
13-ter.0.7
La Pietra, de Bertoldi, Ciriani
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Articolo 13-quater
(Credito d'imposta per le strutture turistico-ricettive)
1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 ai titolari delle strutture turistico-ricettive che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, è riconosciuto un credito d'imposta, per l'anno 2020, nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo ai mesi di sospensione dell'attività, di immobili rientranti nella categoria catastale D/2.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».
13-ter.0.8
Dopo l'articolo è aggiunto il seguente:
«Articolo 13-quater.
(Misure per garantire la liquidità delle aziende termali)
1. Al fine di assicurare nell'immediato liquidità alle aziende termali, le aziende sanitarie locali sono autorizzate ad erogare entro il 30 aprile 2020 un'anticipazione pari al settanta per cento del fatturato sviluppato nell'anno 2019 per prestazioni termali rese in regime di accreditamento. L'importo così erogato sarà recuperato dall'azienda sanitaria locale nei sette esercizi successivi secondo modalità definite negli accordi di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323."»
13-ter.0.9
Dopo l'articolo, inserire il seguente
«Art. 13- quater
(Disposizioni in materia di locazioni di immobili ad uso professionale)
All'articolo 34 comma 1, legge 392 del 27 luglio 1978 dopo le parole ".ai numeri 1 e 2 dell'art. 27" inserire le seguenti:
"nonché per quelle libero professionali,"
Conseguentemente, all'articolo 35, legge 392 del 27 luglio 1978, le parole "nonché destinati all'esercizio di attività professionali" sono soppresse».
13-ter.0.10
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Articolo 13-quater
(Credito di imposta per canone di locazione)
1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 100 per cento dell'ammontare del canone di locazione degli immobili, relativo ai mesi da marzo a maggio 2020.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 65, commi da 2-bis a 3, del decreto-legge 17 febbraio 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.».
13-ter.0.11
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
«Articolo 13-quater.
(Incentivi alla partecipazione di eventi e manifestazioni fieristiche)
1. Le imprese agricole singole o associate, iscritte al Registro delle imprese, che partecipano ad eventi e fiere al di fuori del territorio nazionale per promuovere i prodotti agricoli e dell'agroalimentare italiano, possono beneficiare di un rimborso relativamente alle spese sostenute e documentate per le predette attività fino al prossimo 31 dicembre 2021, fino ad un massimo complessivo di 2.000 euro.
2. Il rimborso di cui al comma 1, avviene attraverso il riconoscimento di un credito d'imposta di pari importo da indicare nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui le spese sono state sostenute. Il credito d'imposta è rateizzato in tre rate annuali di pari importo ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta successivo.
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.»
13-ter.0.12
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 13-quater
1. Al fine di rilanciare il settore turistico a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19, per gli anni 2020 e 2021:
a) dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 50 per cento delle spese turistiche sostenute dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi, che concorrono a formare il reddito complessivo, purché effettuate su territorio italiano e in strutture che hanno sede legale in Italia;
b) dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 50 per cento delle spese per l'acquisto di beni e servizi culturali, purché fruiti su territorio italiano, sostenute dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi, che concorrono a formare il reddito complessivo.»
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole "3 per cento" sono sostituite dalle seguenti "15 per cento"
13-ter.0.13
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Articolo 13-quater.
(Misure a tutela delle imprese del comparto agricolo)
1. Al fine di garantire la continuità produttiva delle imprese agricole favorendo forme semplificate di utilizzo delle prestazioni di lavoro accessorio in agricoltura, per il periodo di validità della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, che ha dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti dal COVID-19, trovano applicazione le disposizioni di cui ai successivi commi.
2. Per prestazioni agricole di lavoro accessorio in agricoltura si intendono attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. Le prestazioni agricole di lavoro accessorio possono essere altresì rese da percettori di prestazioni integrative del salario, cassa integrazione di qualunque genere o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.
3. Il prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali secondo quanto previsto agli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Ai fini della tutela della salute e della sicurezza del prestatore, si applica l'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
4. È vietato il ricorso a prestazioni agricole di lavoro accessorio nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio agricolo, i committenti imprenditori agricoli sono tenuti, prima dell'inizio della prestazione, all'inoltro al competente Centro per l'Impiego della comunicazione obbligatoria di cui articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. Nella comunicazione di cui alla presente lettera potrà essere indicata una prestazione, anche non consecutiva, della durata non superiore all'arco temporale di trenta giorni successivi.
6. Il prestatore agricolo di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso sulla base della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo di lavoro stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, direttamente dal committente con le modalità previste dall'art. 1, commi 910 - 913, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205.
7. Il prestatore ha diritto all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
8. Sono interamente a carico dell'utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nella misura del 33 per cento del compenso, e il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nella misura del 3,5 per cento del compenso.
9. Il committente imprenditore agricolo effettua il versamento della contribuzione alla Gestione separata e del premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali entro il giorno 16 del mese successivo al termine della prestazione secondo le modalità che verranno stabilite di concerto dall'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale e dall'Istituto Nazionale per gli Infortuni sul Lavoro. In sede di prima applicazione, tale versamento avverrà entro il 16 del quarto mese successivo alla prestazione.
10. I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.
11. Al fine di verificare, mediante apposita banca dati informativa, l'andamento delle prestazioni di carattere previdenziale e delle relative entrate contributive, conseguenti allo sviluppo delle attività di lavoro accessorio agricolo disciplinate dal presente decreto, anche al fine di formulare proposte per adeguamenti normativi delle disposizioni di contenuto economico, l'INPS e l'INAIL stipulano apposita convenzione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.»
13-ter.0.15
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
«Articolo 13-quater.
(Campagne promozionali internazionali settori agricoli in crisi)
1. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito il "Fondo nazionale Campagne promozionali internazionali settori agricoli in crisi" al fine sostenere, attraverso campagne promozionali internazionali i settori agricoli in crisi a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
2. Le risorse di cui al comma 1 possono essere destinate a interventi volti a potenziare le attività di informazione e di promozione sui mercati esteri dei prodotti agricoli presso i consumatori e a migliorare la qualità dei medesimi prodotti in un'ottica di sistema Paese che punti sul modello Italia caratterizzato da elementi di salubrità dei cibi, dieta mediterranea, paesaggio, ruralità.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo, nell'ambito di un apposito piano di interventi.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»
13-ter.0.16
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
Articolo 13-quater.
(Interventi in favore dei giovani imprenditori agricoli)
1. Per contrastare la perdita di liquidità delle imprese dovuta alla diffusione del virus da COVID-19, all'articolo 10 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 e successive modificazioni e integrazioni, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Ai soggetti ammessi alle agevolazioni di cui al presente capo possono essere concessi mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di dieci anni comprensiva del periodo di preammortamento, e di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile, nonché un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile. Per le iniziative nel settore della produzione agricola il mutuo agevolato ha una durata, comprensiva del periodo di preammortamento, non superiore a quindici anni."
2. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le misure di attuazione del presente articolo al fine di assicurare, in particolare, la compatibilità delle disposizioni di cui al comma 1 con le agevolazioni previste a legislazione vigente dall'articolo 10 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 e successive modificazioni e integrazioni, in modo da garantire l'assenza di oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
3. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.»
13-ter.0.17
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Articolo 13-quater.
(Sostegno al comparto suinicolo)
1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, ed assicurare la necessaria liquidità alle imprese che operano nel comparto suinicolo, le risorse del Fondo di cui all'articolo 11-bis del decreto legge 29 marzo 2019, n. 27 sono incrementate di ulteriori 5 milioni di euro per l'anno 2020.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»
13-ter.0.18
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Articolo 13-quater.
(Accordo di filiera per l'agroalimentare made in Italy)
1. Al fine di porre rimedio ai gravi turbamenti dell'economia indotti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in via eccezionale per l'anno 2020, è riconosciuto un contributo 5 milioni di euro per il finanziamento per la sottoscrizione di accordi e impegni comuni fra gli operatori della filiera agroalimentare per la tutela e la promozione sul mercato interno di prodotti agroalimentari "made in Italy" di alto valore qualitativo.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»
13-ter.0.19
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Articolo 13-quater.
(Misure a sostegno del reddito delle imprese che operano nel comparto lattiero-caseario)
1.Al fine di assicurare liquidità alle imprese che operano nel comparto lattiero-caseario, per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 i soggetti che a vario titolo acquistano e trasformano latte su territorio nazionale sono obbligati ad acquistare ed utilizzare latte proveniente dagli allevatori italiani. Solamente qualora la quantità di latte non risultasse sufficiente per il fabbisogno dei consumatori italiani, acquirenti e trasformatori del latte saranno autorizzati ad acquistare o utilizzare latte proveniente da Paesi della Unione europea.
2. I contravventori di quanto stabilito nel comma 1 sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000,00 a euro 100.000,00.
3. L'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è incaricato della vigilanza, dell'accertamento delle violazioni d'ufficio o su segnalazione di qualunque soggetto interessato e dell'erogazione delle sanzioni di cui al comma 2, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Gli introiti sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ragioniere Generale dello Stato, allo stato di previsione del Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali per il finanziamento di iniziative per il superamento dell'emergenza nel settore agroalimentare e per compensare la riduzione della produzione nell'ambito lattiero-caseario.
5. All'articolo 3, del decreto legge 29 marzo 2019, n.27, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
"2-bis. Al fine di consentire una maggiore trasparenza sulle importazioni di latte bovino dall'estero, sono resi pubblici i dati e i documenti, con specifico riguardo ai nomi dei soggetti importatori, a qualsiasi titolo detenuti dal Ministero della salute, relativi ai flussi commerciali di latte e dei prodotti lattiero-caseari provenienti da Paesi non aderenti all'Unione europea ovvero oggetto di scambio intracomunitario.»
13-ter.0.20
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Articolo 13-quater.
(Misure a sostegno del comparto vitivinicolo)
1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, ed assicurare la necessaria liquidità alle imprese che operano nel comparto vitivinicolo, la dotazione finanziaria destinata alla programmazione nazionale di sostegno al settore relativa alla campagna 2019/2020, è incrementata di 10 milioni di euro a favore dell'attivazione dello strumento di "vendemmia verde" su tutto il territorio nazionale.
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentiti il Ministero delle attività produttive, le Regioni e le Province di Trento e Bolzano, può disporre l'utilizzo delle eccedenze di vino e di distillati di vino e vinacce per la produzione di igienizzanti e disinfettati a base alcolica destinati ad uso sanitario, domestico e personale.
3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»
13-ter.0.21
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Articolo 13-quater.
(Incentivo all'organizzazione di eventi promozionali presso le aziende agricole)
1. Al fine di fronteggiare le ricadute della crisi determinata dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 sul sistema agricolo e sul suo rapporto con il turismo internazionale, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un Fondo nazionale per rilanciare, attraverso eventi promozionali ed informativi, le produzioni agroalimentari, con una dotazione di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate alle spese sostenute dalle imprese agricole, organizzate in forma singola o associata, per la progettazione e l'organizzazione di eventi ed incontri promozionali ed informativi, anche di piccola entità, rivolti a turisti ed aventi ad oggetto le produzioni agricole aziendali.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per i beni e per le attività culturali e per il turismo, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»
13-ter.0.22
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Articolo 13-quater.
(Misure a sostegno del settore florovivaistico)
1. Per far fronte al danno di mancato reddito dovuto all'impossibilità di vendita dei prodotti deperibili derivanti dall'emergenza COVID-19 e per assicurare la continuità aziendale delle imprese floricole e florovivaistiche, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un Fondo con una dotazione di 1 miliardo di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti le modalità e i criteri di attuazione del Fondo, nel rispetto delle disposizioni stabilite del Regolamento (UE) n.2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il Regolamento (UE) n. 1408/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.
2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»
13-ter.0.23
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
«Articolo 13-quater.
(Credito d'imposta formazione manager internazionalizzazione)
1. Alle imprese agricole, singole e associate, che sostengono spese in attività di formazione finalizzate ad accrescere le proprie conoscenze e competenze sui temi dell'internazionalizzazione, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, è concesso un credito d'imposta secondo le modalità richiamate nei successivi commi.
2. Il credito d'imposta di cui al primo comma, è attribuito nella misura del 40 per cento, fino ad un importo massimo di euro 1.000, delle spese sostenute e documentate da ciascun beneficiario per le attività di formazione di cui al comma 3.
3. Sono ammissibili al credito d'imposta le attività di formazione svolte per acquisire e consolidare le conoscenze degli imprenditori agricoli riguardanti percorsi di internazionalizzazione d'impresa che includano attività e competenze in ambito organizzativo, legale, fiscale e contrattuale necessarie ad analizzare e individuare nuovi mercati e clienti stranieri.
4. Il credito d'imposta di cui al presente articolo deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese di cui al comma 2 ed è utilizzabile a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui i costi sono sostenuti esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono adottate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.»
13-ter.0.24
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
«Articolo 13-quater.
(Moratoria debiti)
All'articolo 56, comma 2, lettere b) e c), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n.27, le parole: "30 settembre 2020", ovunque ricorrano, sono sostituite con le parole: "28 febbraio 2021".»
13-ter.0.25
Dopo l'articolo è inserito il seguente:
«Articolo 13-quanter.
(Gestione di fondi Confidi vigilati)
1. Al fine di ovviare ai danni arrecati dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, i Confidi iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono ammessi all'assegnazione e alla gestione di fondi pubblici di agevolazione creditizia volti a dare supporto alla liquidità delle piccole e medie imprese colpite dall'emergenza Covid-19.
2. Con modalità stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i Confidi sono ammessi a gestire per la finalità indicata al comma 1 fondi costituiti a livello comunitario, nazionale, regionale e camerale utilizzando risorse anche derivanti dai fondi strutturali europei nel rispetto dei nuovi obiettivi indicati dall'Unione europea.».
13-ter.0.26
Dopo l'articolo è inserito il seguente:
«Articolo 13-quater.
(Ampliamento dell'operatività dei Confidi)
1. Al fine di assicurare maggiore liquidità alle imprese con sede in Italia, colpite dall'epidemia COVID-19, all'articolo 112, comma 6, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole: "in via residuale" sono sostituite dalle seguenti parole: "in via non prevalente".».
13-ter.0.27
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
«Articolo 13-quater.
(Ulteriori misure di sostegno finanziario)
All'articolo 56, comma 2, alinea, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole: «le imprese come definite dal comma 5» inserire le seguenti: «gli organismi di investimento collettivo del risparmio, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, il cui patrimonio sia direttamente o indirettamente investito in beni immobili aventi destinazione d'uso non residenziale oggetto delle misure di contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,».
Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: «Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese e organismi di investimento collettivo del risparmio colpite dall'epidemia di COVID- 19».
13-ter.0.28
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Articolo 13-quater
(Carta elettronica, prevista dall'articolo 1, comma 604, della legge 30 dicembre 2018, n. 145)
1) Al comma 357 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole «nel 2020» sono sostitute dalle seguenti: «a partire dal 2020» e le parole «160 milioni» dalle seguenti «240 milioni».
Conseguentemente, alla copertura degli oneri, pari a 80 milioni di euro per il 2020 e 240 a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
2) al comma 357 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, dopo le parole "anche in formato digitale inserire le seguenti: "ebook reader, personal computer, notebook, stampanti";»
13-ter.0.29
La Pietra, de Bertoldi, Ciriani
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Articolo 13-quater
1. Le disposizioni di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano, in quanto compatibili, ai pescatori autonomi, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 126, comma 4.»
13-ter.0.30
La Pietra, de Bertoldi, Ciriani
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Articolo 13-quater
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'AGEA, nonché tutti gli altri organismi pagatori regionali, sono autorizzati al pagamento, nella misura massima del 60 per cento, di tutti i premi connessi alle misure a superficie, ivi compresi quelli relativi alle annualità 2017-2018-2019, anche in deroga agli eventuali codici ostativi eventualmente riscontrati nell'elaborazione di ogni singola richiesta.»
13-ter.0.31
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
Articolo 13-quater
(Credito d'imposta a sostegno del rilancio delle iniziative sportive)
1. Allo scopo di rilanciare le iniziative in ambito sportivo e di qualificare maggiormente l'offerta, è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta, nella misura del 60 per cento delle spese di investimento, nel limite complessivo massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2020.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3 convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2020, n. 21.».
13-ter.0.32
Dopo l'articolo 13-ter, inserire il seguente articolo:
Articolo 13-quater
(Misure in favore dell'abbattimento dei canoni di locazione e di affitto commerciale per il recupero di liquidità)
1. L'articolo 65 del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, in legge 24 aprile 2020, n. 27, è sostituito dal seguente:
"Articolo 65
Abbattimento dei canoni di locazione e di affitto commerciale per il recupero di liquidità
1. Al fine di favorire la ripresa economica ed un recupero di liquidità per le famiglie e le categorie imprenditoriali maggiormente colpite dalla crisi sanitaria, i proprietari di immobili e fabbricati locati ad uso abitativo che abbiano optato per il regime della cedolare secca, che applicano una riduzione di almeno il 50% del canone indicato nel contratto, per le mensilità a decorrere da aprile 2020 compreso e non oltre dicembre 2020, hanno diritto all'abbattimento del 40% dell'importo dovuto a titolo di imposta sull'ammontare relativo al canone effettivamente percepito. I proprietari di immobili e fabbricati concessi in affitto ad uso commerciale, anche locati con contratti di affitto di ramo d'azienda o leasing, che abbiano optato per il regime della cedolare secca, che applicano una riduzione di almeno il 50% del canone indicato nel contratto, per le mensilità a decorrere da aprile 2020 compreso e non oltre dicembre 2020, per controbilanciare le mancate entrate derivanti dalla rinuncia al canone o a parte di esso, possono dedurre dall'imponibile una quota pari al 60% dell'importo rinunciato, che non concorre alla formazione della base imponibile.
2. La presente agevolazione può essere cumulata con le altre agevolazioni eventualmente previste per le spese sostenute per l'amministrazione straordinaria dell'immobile o del fabbricato nello stesso periodo.
3. L'importo del canone o dei canoni oggetto di rinuncia in ogni caso non concorre alla formazione della base imponibile ai fini IRPEF, IRES e IRAP.
4. Al conduttore, o al genitore o ascendente che abbia assunto la garanzia o che adempia al pagamento dei canoni mensili in luogo del conduttore nelle locazioni ad uso abitativo, spetta una deduzione dell'intero importo del canone effettivamente pagato dall'imponibile riferito al periodo compreso tra i mesi da aprile a dicembre 2020.
5. L'agevolazione di cui al presente articolo si applica anche nelle ipotesi di rapporto periodico, continuativo o reiterato con operatori del settore turistico, finalizzato alla frequenza universitaria o allo svolgimento della propria attività lavorativa stagionale, con contratto a termine o come docente fuori sede, che sia risultante da accordi redatti e sottoscritti in forma scritta, il fruitore del servizio, periodico, continuativo o reiterato che effettua il pagamento del servizio su base periodica predefinita nel contratto, o il genitore o l'ascendente dello studente universitari che effettua il pagamento del servizio su base periodica predefinita nel contratto quando il fruitore sia iscritto presso una delle Università locate nello stesso Comune o nella stessa area di Città metropolitana in cui si trova l'immobile che non coincida con il luogo di residenza del conduttore e del genitore o ascendente obbligato o garante. Il beneficio si applica sia all'operatore del settore turistico che al fruitore del servizio o al genitore o ascendente del fruitore studente universitario.
6. Il beneficio applicabile ai contratti di locazione ad uso abitativo previsto dal presente articolo viene concesso previa presentazione all'Agenzia delle entrate di apposita istanza, in carta libera o con modulo messo a disposizione dalla medesima e reso disponibile anche per la presentazione online, in cui devono essere indicati: le parti del contratto; l'immobile o la porzione di esso oggetto del contratto di locazione e della relativa rinuncia temporanea e parziale al canone; il numero di registrazione del contratto; la quota di locazione mensile e la suddivisione tra i diversi conduttori, ove ce ne siano più d'uno; l'importo mensile al quale il locatore rinunzia; le modalità con cui viene effettuato il pagamento da parte del conduttore; la certificazione di iscrizione e frequenza all'Università per l'A.A. 2019/2020, il contratto di lavoro stagionale o a termine o l'atto di conferimento dell'incarico da docente, fuori dal Comune o dall'area metropolitana di residenza. Il conduttore ed il locatore conservano copia dei pagamenti effettuati dai quali si evinca la riduzione dei canoni per il periodo concordato.
7. Per il beneficio applicabile ai contratti di affitto commerciale la rinuncia ai canoni deve essere formalizzata con scambio di corrispondenza tra le parti avente data certa, preferibilmente via posta elettronica certificata, e da cui possa desumersi l'identità del rinunciante a decorrere dai canoni di competenza del mese di aprile 2020 sino a dicembre 2020. La documentazione comprovante la rinuncia e la conseguente mancata entrata per il proprietario dovrà essere conservata dalle parti e messa a disposizione di eventuali ulteriori chiarimenti su richiesta dell'Agenzia delle Entrate.
8. L'agevolazione si applica a decorrere dal canone relativo al mese in cui viene raggiunto l'accordo tra le parti.
9. Per le unità immobiliari messe gratuitamente a disposizione di Enti o privati allo scopo di agevolare le operazioni sanitarie connesse all'emergenza COVID-19 si applica l'esenzione totale dal reddito per i fabbricati e gli immobili destinati a tali finalità, per tutto il periodo di messa a disposizione e in ogni caso per un periodo non inferiore a sei mesi. Per il periodo di sei mesi, o per quello superiore di effettiva messa a disposizione del fabbricato o dell'immobile per fronteggiare la crisi sanitaria, al proprietario del fabbricato o dell'immobile spetta la deduzione dei costi di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché degli importi versati per le utenze domestiche. La messa a disposizione deve essere formalizzata con autocertificazione sottoscritta da entrambe le parti, comprovata con documentazione in forma libera da cui possa desumersi l'effettivo utilizzo secondo la finalità di contribuire a fronteggiare l'emergenza sanitaria dovuta al COVID-19. La relative documentazione deve essere conservata dalle parti e messa a disposizione di eventuali ulteriori chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate".
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte con le disposizioni dell'articolo 43.
13-ter.0.33
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Articolo 13-quater
(Istituzione della Carta dello studente)
1. Al fine di sostenere la formazione degli studenti per mezzo di contenuti digitali e per agevolare la didattica a distanza, è istituita, per l'anno 2021 e nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 4, la Carta dello studente. La Carta, dell'importo nominale di euro 200, può essere utilizzata esclusivamente per l'acquisto di personal computer, tablet e notebook, nonché altro dispositivo utile per l'insegnamento a distanza. La somma di cui alla Carta dello studente non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.
2. Il contributo è riconosciuto a tutti gli studenti della scuola secondaria di secondo grado, residenti nel territorio dello Stato e appartenenti a nuclei familiari per i quali il valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), risultante da una dichiarazione sostitutiva unica (DSU) in corso di validità, non è superiore a 20.000 euro.
3. Il produttore ed il distributore del bene acquistato per mezzo della Carta di cui al comma 1, sono tenuti ad apportare allo stesso uno sconto, equamente distribuito tra le parti, pari al 20 per cento del prezzo di vendita finale.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui ai commi 1 e 2, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 5, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima.
5. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 400 milioni per l'anno 2021. Conseguentemente, alla copertura degli oneri, pari a 400 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»
14.1
Dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. - La possibilità per le Regioni, i Comuni, gli enti locali, le Camere di Commercio, anche per il tramite di Unioncamere, le Amministrazioni di settore, anche unitamente alle associazioni e gli enti di riferimento, di conferire risorse al Fondo centrale di garanzia PMI ai fini della costituzione di sezioni speciali finalizzate a sostenere l'accesso al credito, anche a favore di determinati settori economici o filiere d'impresa, prevista dall'articolo 13, comma 1, lettera n), del presente provvedimento, è estesa al Fondo di cui al comma 1 del presente articolo.».
14.2
Dopo il comma 1, è inserito il seguente:
1-bis. - Ai finanziamenti di cui al primo comma del presente articolo, che superano l'importo di 100.000 euro, si applica un tasso di interesse non superiore all'1 per cento.»
14.3
Dopo il comma 3, è inserito il seguente:
3-bis. "Ai soggetti di cui al comma 1 si applicano le misure temporanee di cui all'articolo 1, nonché, se compatibili, le altre misure previste dal presente decreto. I benefici di cui agli articoli 1 e 14 non sono tra loro cumulabili".
14.0.1
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 14-bis.1
1. All'articolo 2-bis del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, il comma 1-ter è sostituito con il seguente:
«1-ter. In ogni caso di intervento di demolizione e ricostruzione, quest'ultima è comunque consentita anche con una diversa sistemazione piano-volumetrica, ovvero con diversa dislocazione del volume massimo consentito all'interno dell'area di pertinenza assicurando la coincidenza dell'area di sedime e del volume dell'edificio ricostruito con quello demolito, nei limiti dell'altezza massima di quest'ultimo.»
14-bis.0.1
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 14-bis.1
1. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono rese esigibili in favore della Regione Basilicata le risorse da royalties previste per il 2016 e relative alle produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi dell'anno 2015, stabilizzate in bilancio sul capitolo 3593/MISE."»
14-ter.0.1
Dopo l'articolo è inserito il seguente:
«Art. 14-quater.
(Modifiche al decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16)
Al Capo I del Decreto-Legge recante "Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle Finali ATP Torino 2021 - 2025, nonché in materia di divieto di pubblicizzazione parassitaria", sono apportate le seguenti modifiche:
. a) all'art. 3, comma 2 le parole "all'articolo 4, comma 3 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55." sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 1, comma 5 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 16 novembre 2018, n. 130.";
. b) dopo l'articolo 3 sono aggiunti i seguenti:
Art. 3 bis - (Piano degli interventi) -
1. Il Piano degli interventi di cui all'art. 3, comma 2, predisposto dalla Società, individua gli obiettivi per lo svolgimento dei XXV Giochi Olimpici invernali e dei XIV Giochi paraolimpici invernali "Milano Cortina 2026" nonché le azioni e gli interventi per ciascuno dei territori delle Regioni e Province autonome coinvolte e costituisce il quadro di riferimento per l'insieme delle opere, delle infrastrutture, degli impianti e delle attività previste nel dossier di candidatura.
2. Il Piano degli interventi, di cui al precedente comma 1, pur nella sua configurazione unitaria, è approvato, per le parti di rispettiva competenza, da ciascuna delle Regioni Lombardia e Veneto e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano.
3. Al fine di contribuire alle condizioni per uno sviluppo sostenibile, il Piano degli interventi è sottoposto a valutazione ambientale strategica (VAS) ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, condotta da ciascuna delle Regioni e Province interessate, prendendo in considerazione le azioni e gli interventi ricadenti sul territorio di propria competenza. Il parere motivato VAS è espresso da ciascuna delle Autorità competenti per la VAS delle Regioni e delle Province autonome.
4. A tal fine si intendono:
. "Proponente": la Società, di cui all'articolo 3, che elabora la documentazione di Piano, di VAS e di VIncA.
. "Autorità procedente": le autorità individuate all'interno delle Regioni e delle Province autonome che approvano il Piano degli interventi.
. "Autorità competente per la VAS": le autorità individuate all'interno delle Regioni e delle Province autonome che esprimono il parere motivato VAS.
. "Autorità competente per la VIncA": le autorità individuate all'interno delle Regioni e delle Provincie autonome che esprimono la Valutazione di Incidenza.
5. È istituita, presso la Società, una Cabina di regia composta da un rappresentante della Società, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, della Regione Lombardia, della Regione Veneto, della Provincia Autonoma di Trento e della Provincia Autonoma di Bolzano. La Cabina di regia assicura l'unitarietà, il coordinamento e la celerità dell'azione amministrativa in relazione agli adempimenti connessi ai precedenti commi 1, 2 e 3. Dall'istituzione e dal funzionamento della cabina di regia non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. Le Regioni Lombardia e Veneto e le Province autonome di Trento e di Bolzano assicurano adeguate forme di partecipazione degli enti territoriali, dei soggetti con competenza ambientale e del pubblico.
7. Per il controllo di eventuali impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione delle opere e dallo svolgimento della manifestazione olimpica e paraolimpica invernale 2026 è istituito, senza oneri a carico della finanza pubblica, un Osservatorio Ambientale, composto da quattro membri di cui un rappresentante della Regione Lombardia, uno della Regione Veneto, uno della Provincia autonoma di Bolzano e uno della Provincia autonoma di Trento".
Art. 3 ter - (Valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza) -
1. Il presente articolo, in deroga da quanto previsto dal D.Lgs.152/2006, disciplina la procedura per la valutazione di impatto ambientale (VIA) limitatamente alle opere di cui all'articolo 3, comma 2, nel rispetto delle disposizioni della Direttiva 2011/92/UE così come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE.
2. Per quanto non espressamente previsto si applica la normativa statale e dell'Unione europea in materia ambientale.
3. Qualora le singole opere di cui al comma 1 siano da assoggettare a procedura di Verifica di Assoggettabilità nonchè a Valutazione di Impatto Ambientale, l'autorità competente è la Regione o la Provincia autonoma territorialmente interessata.
4. Sono fatte salve le procedure già avviate secondo le leggi e le disposizioni vigenti all'entrata in vigore della presente legge fatta salva la facoltà del proponente di ritirare l'istanza presentata e ripresentarla ai sensi del presente articolo.
5. Sono fatti salvi i coordinamenti procedurali di cui all'articolo 10, comma 3, del D.Lgs.152/2006 e le disposizioni regionali vigenti in tal senso in materia.
6. La valutazione di incidenza (VIncA) è effettuata, ove necessaria, dall'autorità competente nel territorio interessato dalla singola opera, secondo la normativa vigente nel territorio stesso. L'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo e le Regioni sulle Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA) - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4 (Rep. atti n. 195/CSR), sancita il 28.11.2019 e pubblicata in Gazz. Uff. 28 dicembre 2019, n. 303 sarà applicata una volta recepita e nei termini di cui al recepimento da parte della Regione.
7. Ai fini della verifica di assoggettabilità del progetto a valutazione di impatto ambientale, il proponente presenta all'autorità competente apposita istanza, in conformità alle modalità previste dall'articolo 19 del D.Lgs. 152/2006. L'autorità competente, con il procedimento e le modalità previste dal medesimo articolo 19 si pronuncia disponendo l'assoggettamento alla procedura di VIA o l'esclusione dalla procedura di VIA eventualmente condizionata alla osservanza di prescrizioni per la mitigazione degli impatti. Il provvedimento di verifica di assoggettabilità è adottato dal dirigente responsabile della struttura della Regione o della Provincia autonoma competente per la VIA.
8. Ai fini della valutazione di impatto ambientale del progetto il proponente presenta all'autorità competente istanza con le modalità previste dall'articolo 23 del D.Lgs.152/2006 dando specifico avviso al pubblico e garantendo la partecipazione al procedimento secondo le modalità previste dall'articolo 24 del medesimo decreto legislativo. Tutti i termini temporali indicati nel citato articolo 24 sono da intendersi ridotti della metà.
9. L'autorità competente può esprimersi previa acquisizione di parere da parte di Commissioni o Comitati già istituiti presso la Regione quali organismi tecnico-istruttori per le ordinarie procedure di VIA regionali.
10. La valutazione degli impatti ambientali è effettuata secondo le modalità di cui all'articolo 25, comma 1, del D.Lgs.152/2006.
11. Il provvedimento di VIA è adottato dal dirigente responsabile della struttura regionale competente per la VIA con le modalità di cui all'articolo 25, commi 3 e seguenti, del D.Lgs.152/2006 entro 120 giorni dalla presentazione dell'istanza e concorre all'approvazione del progetto nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'articolo 3 quinquies.
12. In caso di provvedimento di VIA negativo il progetto non può essere approvato. 13. Non sono dovuti contributi, oneri o tariffe per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie delle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA, di VIA e di VAS.
Art. 3 quater - (Terre e rocce da scavo) -
1. Per le opere di cui all'art. 3 comma 2, l'Autorità di cui all'articolo 2 comma 1, lettera d) del d.p.r. 120/2017 "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164" è la Regione o la Provincia autonoma territorialmente competente.
Art. 3 quinquies - (Disposizioni per la puntuale realizzazione di infrastrutture e impianti) -
1. La Società, ove necessario, declina in singoli interventi funzionali le opere di cui all'art. 3 comma 2.
2. L'approvazione dei progetti delle opere di cui al comma precedente è disposta dalla Società, la quale convoca una o più conferenze di servizi per l'acquisizione dei necessari pareri, nulla osta ed autorizzazioni. Alle stesse partecipano tutti i rappresentanti delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti tenuti ad adottare atti di intesa o di concerto, nonché a rilasciare pareri, autorizzazioni, concessioni, approvazioni e nulla osta previsti dalle leggi statali e regionali. Ogni conferenza si svolge in forma simultanea e in modalità sincrona.
3. All'esito della conferenza di servizi la Società assume la determinazione conclusiva in riferimento al singolo progetto, con cui dichiara altresì la pubblica utilità. L'approvazione dei progetti determina la variazione di strumenti urbanistici e piani territoriali, con apposizione di vincolo espropriativo, qualora necessario.
4. La determinazione conclusiva di approvazione del progetto da parte della Società costituisce inoltre espressione del parere dello Stato e della Regione ai fini della formalizzazione dell'intesa Stato- Regione, quando necessaria, circa la localizzazione dell'opera ai sensi del D.P.R.383/1994.
5. La Società opera in deroga a:
a. artt. da 14 a 14 quinquies della Legge 241/90;
b. art 27 bis del D.Lgs 152/2006 in caso di valutazione di impatto ambientale regionale;
c. artt. 2 e 3 del D.P.R. n. 383/1994.
d. Art. 3 del D.P.R. 753/80, relativamente alla realizzazione degli impianti di risalita.
6. Per le opere di cui all'art. 3 comma 2, non è dovuto il parere previsto dall'articolo 215, comma 3, del D.Lgs. 50/2016.
7. Nel rispetto della normativa dell'Unione europea, degli obblighi internazionali assunti dall'Italia e dei principi generali dell'ordinamento nazionale, la Società esercita i poteri sostitutivi per risolvere eventuali situazioni o eventi ostativi alla tempestiva realizzazione delle opere ricomprese nel piano degli interventi di cui all'art. 3 comma 2, anche mediante ordinanza contingibile e urgente analiticamente motivata. Il potere è esercitato nei limiti di quanto strettamente necessario e negli ulteriori limiti previamente indicati con delibera del Consiglio dei Ministri, sentiti i Presidenti delle Regioni Lombardia e Veneto e gli Enti territoriali interessati. Tali ordinanze sono immediatamente efficaci.
8. La Regione territorialmente interessata, in riferimento alle opere di cui all'art. 3 comma 2, esercita, in via esclusiva e in deroga a quanto previsto dal D.Lgs. 42/2004, le competenze amministrative relative al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e per l'esecuzione degli interventi su beni culturali.
9. Ai fini della realizzazione delle opere di cui all'art. 3 comma 2, la Società e gli ulteriori soggetti attuatori sono autorizzati a:
a. operare le riduzioni dei termini come stabilite dagli artt. 60, 61, 62, 74 e 79 del D.Lgs. 50/2016;
b. ridurre fino a un terzo i termini stabiliti dagli artt. 97, 183, 188 e 189 del D.lgs. 50/2016;
c. ridurre fino a 10 giorni in conformità alla Direttiva 2007/66/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio europeo dell'11 dicembre 2007 il termine di cui all'art 32, comma 9 del D.lgs. 50/2016;
d. verificare il possesso dei requisiti di cui all'art. 83 del D.Lgs. n. 50/16 eventualmente richiesti dai documenti di gara e dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/16 solo relativamente al concorrente individuato quale aggiudicatario della gara, indipendentemente dalla tipologia di procedura di affidamento;
e. avvalersi dell'esecuzione anticipata in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs. n. 50/16, nelle more dell'accertamento dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/16 e della documentazione antimafia dell'art. 84 del D.Lgs. n. 159/2011 ove applicabile, fermo restando che laddove in esito alle verifiche emergesse la sussistenza di cause di esclusione ai sensi delle suddette norme si provvederà alla revoca dei provvedimenti di aggiudicazione e di esecuzione anticipata;
f. procedere, dopo l'accertamento dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/16, alla stipula del contratto, sotto condizione risolutiva, anche in assenza di comunicazione antimafia e di informazione antimafia di cui all'art. 84 commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 59/11 senza attendere i termini di cui rispettivamente agli artt. 88 comma 4bis e 92 comma 3 del suddetto Decreto Legislativo, nel rispetto del termine in deroga di cui alla precedente lett. a;
g. fare ricorso, per gli appalti pubblici di lavori, servizi e di forniture, all'art 63 del D.lgs. 50/2016 anche in deroga ai casi e alle circostanze ivi indicati; in questo caso, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, l'invito, contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione, è rivolto ad almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei;
h. applicare l'art. 133 comma 8, del D.lgs. 50/2016 fino al 31 dicembre 2026 o comunque sino alla conclusione dei procedimenti amministrativi in corso, relativi alla realizzazione delle opere;
i. ridurre i livelli di progettazione di cui all'art. 23 d.lgs. 50/16.
10. La Società e gli ulteriori soggetti attuatori, in quanto stazioni appaltanti, sono competenti per le procedure espropriative e di occupazione d'urgenza degli immobili di proprietà privata necessari alla realizzazione delle opere di cui all'art. 3 comma 2. In tal caso possono essere autorizzati dalla Società a derogare agli articoli 15, commi 2, 3 e 8, 20, 21, 22 e 22-bis del D.P.R. 327/2001, limitatamente ai termini ivi indicati, che sono dimezzati.
11. A tutte le controversie relative agli atti adottati dalla Società si applica l'art. 125 del codice del processo amministrativo, nonché alle procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per la realizzazione delle opere di cui all'art. 1, comma 20, L. n. 160/2019, ivi compresi gli affidamenti a terzi esterni a supporto delle attività che devono essere espletate dai Soggetti Attuatori.
12. Al fine di garantire nei tempi previsti la realizzazione del Villaggio Olimpico di Milano e delle infrastrutture di urbanizzazione ad esso accessorie e qualora, entro il 31 luglio 2021, non sia stato adottato il piano attuativo per la Zona Speciale Porta Romana o alternativo strumento urbanistico unitario, come previsto dall'"Accordo di Programma per la trasformazione urbanistica delle aree ferroviarie dismesse e in dismissione site in Comune di Milano correlata al potenziamento del sistema ferroviario milanese", sarà obbligo per il soggetto proprietario dell'area di procedere per la sola area identificata dal Masterplan previsto dall'Accordo di Programma quale sede del Villaggio Olimpico di Milano, alla presentazione entro il 31 ottobre 2021 di idoneo Permesso di Costruire Convenzionato autonomo, previo assenso del Collegio di Vigilanza del suddetto Accordo. In caso di ingiustificata inerzia da parte della proprietà, si potrà procedere all'esproprio dell'area stessa per fini di interesse pubblico".
13. Al fine di garantire nei tempi previsti la realizzazione del Pala Italia Santa Giulia con le connesse infrastrutture e urbanizzazioni, qualora entro il 31 luglio 2021 non sia stata approvata la variante al PII Montecity Rogoredo, come previsto dall'atto integrativo all'Accordo di Programma per la trasformazione urbanistica delle aree, sarà obbligo per il soggetto proprietario dell'area di procedere per la sola area identificata dal suddetto atto integrativo quale sede del Pala Italia Santa Giulia e delle infrastrutture necessarie per lo svolgimento dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali del 2026, alla presentazione entro il 31 ottobre 2021 di idoneo Permesso di Costruire Convenzionato anche in variante al PII vigente esclusivamente per gli aspetti riguardanti la realizzazione delle opere sopra indicate, previo assenso del Collegio di Vigilanza del suddetto Accordo. In caso di inerzia ingiustificata da parte della proprietà, si potrà procedere all'esproprio delle aree stesse per fini di interesse pubblico.
14. ANAS e le Regioni Veneto e Lombardia possono avvalersi delle società costituite rispettivamente ai sensi dell'art. 2, comma 290, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e ai sensi dell'articolo 1, comma 979, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per le funzioni di progettazione, costruzione, manutenzione, gestione, nonché per i compiti e i poteri di cui all'articolo 14 e all'articolo 176, comma 11, del decreto legislativo n. 285 del 1992, relativamente a strade e autostrade ubicate in Veneto e in Lombardia e dalle stesse Regioni specificamente individuate. ».
14-ter.0.2
Dopo l'articolo è inserito il seguente:
«Art. 14-quater.
(Disposizioni urgenti per assicurare liquidità alle imprese e continuità alle attività di gestione dei rifiuti)
1. Fino al 31 marzo 2021, si attuano le seguenti disposizioni:
a) i produttori e i nuovi produttori di rifiuti urbani, sentite le Regioni e le autorità d'ambito ove costituite, che certificano l'indisponibilità di impianti a ricevere rifiuti nel territorio di riferimento, conferiscono i rifiuti in impianti di destinazione autorizzati allo stoccaggio e al trattamento dei rifiuti posti sul territorio nazionale anche oltre il limite dell'ambito o confine regionale, in deroga del principio di autosufficienza ma nel rispetto del principio di prossimità tra gli impianti di destinazione disponibili;
b) le singole Regioni, in deroga ai titoli abilitativi esistenti, possono autorizzare gli impianti di stoccaggio, di recupero e smaltimento definitivo di rifiuti urbani e speciali a ricevere rifiuti per cui sono autorizzati, in misura superiore a quella consentita dall'autorizzazione dell'impianto e nei limiti della durata dell'emergenza. Le Regioni possono autorizzare gli impianti di recupero e smaltimento finale a ricevere rifiuti diversi da quelli autorizzati nei limiti degli stessi capitoli e famiglie EER dell'Allegato D del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n 152;
c) i rifiuti urbani prodotti nelle abitazioni dove soggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria sono considerati indifferenziati e pertanto sono conferiti e raccolti insieme. Il successivo trattamento seguirà le regole previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 254/2003 per i rifiuti sanitari a rischio infettivo;
d) la raccolta dei rifiuti proveniente da soggetti infetti da Covid-19 può avvenire in deroga alle autorizzazioni in appositi scarrabili collocati all'interno di aree recintate nella disponibilità dei gestori competenti, che devono essere adeguatamente attrezzate e presidiate e comunicate alla Regione, alla Provincia, alla ASL, all'ARPA e all'Autorità d'ambito territorialmente competenti.
e) i rifiuti da Covid-19 destinati a trattamento termico o a discarica dovranno essere conservati in appositi contenitori nel rispetto delle norme di sicurezza indicate dall'Istituto Superiore di Sanità e possono essere conferiti a recupero o smaltimento senza alcun trattamento preliminare decorsi dieci giorni dalla raccolta;
f) il conferimento dei rifiuti ai singoli impianti è comunicato giornalmente, il giorno prima per il giorno successivo, di concerto tra i gestori del servizio e i gestori degli impianti prevedendo apposita comunicazione all'Autorità d'ambito ove esistente, all'ASL, all'ARPA e alla Regione territorialmente competente;
g) nel caso di indisponibilità degli impianti, le Regioni, sentite le Autorità d'ambito, dispongono, all'occorrenza, la redistribuzione dei flussi di rifiuti urbani da gestire nei territori di competenza, al fine di assicurare il conferimento e la corretta gestione dei rifiuti in oggetto;
h) al fine di assicurare le condizioni igieniche essenziali per gli operatori ecologici e altri addetti raccoglitori e separatori di rifiuti nello svolgimento delle proprie mansioni, è assicurata la messa a disposizione di dispositivi di protezione individuali essenziali, quali mascherine per la protezione delle vie respiratorie e i guanti per la protezione da rischi chimici e biologici.
2. Fino al 30 settembre 2020 è consentito l'uso di registri di carico e scarico dei rifiuti e di formulari di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, non vidimati, previo invio di apposita comunicazione alla Camera di commercio competente per territorio con i riferimenti dell'impresa e dei registri o formulari in uso.
3. Fino al 30 settembre 2020 si applicano le seguenti tempistiche di annotazione sul registro di carico e scarico di cui all'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152:
a) per i produttori, almeno entro trenta giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;
b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto, almeno entro trenta giorni lavorativi dal compimento del trasporto;
c) per i commercianti, gli intermediari e i consorzi, almeno entro trenta giorni lavorativi dalla effettuazione della transazione relativa;
d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento, entro dieci giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti.
4. Al fine di consentire la continuità dei servizi essenziali da parte di aziende che operano nel settore dei servizi di pubblica utilità nel campo delle bonifiche, di recupero di materia da rifiuto e di produzione di energia elettrica da biomassa, è assicurato il recupero di liquidità immediata attraverso il riconoscimento dei crediti maturati da parte delle imprese verso la Pubblica Amministrazione per mezzo di un canale di prestito a tasso zero erogato dagli istituti di credito a fronte delle garanzie dei contratti in essere con le PA. A tal fine:
a) gli istituti di credito garantiscono l'immediata erogazione del prestito, inclusa la possibilità di compensazione dei crediti certificati ed accumulati nei confronti di Pubbliche Amministrazioni per le spese correnti e gli investimenti;
b) i soggetti interessati all'erogazione di un finanziamento devono presentare specifica istanza entro il 31 agosto 2020, correlata della dimostrazione del contratto in essere e del bilancio in positivo dell'azienda, come forma di garanzia; il diniego, anche parziale, da parte dell'istituto di credito deve essere puntualmente motivato entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza.".
14-ter.0.3
Dopo l'articolo è inserito il seguente:
«Art. 14-quater.
(Misure di sostegno finanziario)
1. Al fine di sostenere le attività economiche danneggiate dall'epidemia di COVID-19, le misure di sostegno finanziario di cui alla lettera c), articolo 56, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano altresì alle categorie di imprese rientranti nei codici ateco 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03.
2. Per le categorie di cui al comma 1, le misure di cui alla lettera c), articolo 56, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono sospese sino al 30 aprile 2021.
3. La dotazione della sezione speciale istituita dall'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 1.500 milioni di euro, cui si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.»
14-ter.0.4
Dopo l'articolo è inserito il seguente:
«Art. 14-quater.
(Misure di sostegno finanziario)
1. Al fine di sostenere le attività economiche danneggiate dall'epidemia di COVID-19, le misure di sostegno finanziario di cui alla lettera c), articolo 56, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano altresì alle categorie di imprese rientranti nel codice ateco 56.
2. Per le categorie di cui al comma 1, le misure di cui alla lettera c), articolo 56, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono sospese sino al 31 dicembre 2020.
3. La dotazione della sezione speciale istituita dall'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 1.000 milioni di euro, cui si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
14-ter.0.5
Dopo l'articolo è inserito il seguente:
«Art. 14-quater.
(Inter Rail Italia)
1. Al fine di promuovere ed incentivare il settore culturale e didattico-museale, agli studenti iscritti a corsi per il conseguimento di laurea, master universitari e dottorati di ricerca presso università ed istituzioni di alta formazione è riconosciuta la possibilità di beneficiare della gratuità del viaggio sull'intera rete ferroviaria italiana per un mese a scelta, nel corso del triennio 2020/2022, e dell'accesso gratuito per la visita di esposizioni museali ovvero mostre didattiche in corso nelle città del territorio nazionale.
2. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione dell'incentivo di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 20 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.».
14-ter.0.6
Dopo l'articolo 14-ter, è aggiunto il seguente articolo
«Articolo 14-quater
(Proroga dei termini di pagamento relativi a crediti commerciali a seguito delle misure di contrasto e contenimento dei rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19.)
1. I termini di adempimento delle obbligazioni di pagamento relative a crediti commerciali non scaduti da oltre 60 giorni alla data di entrata in vigore del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e che entro la data del 30 giugno 2020 hanno costituito oggetto di anticipazione da parte di una banca o altro soggetto autorizzato a concedere finanziamenti nei confronti del pubblico ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 o di altro soggetto abilitato alla concessione di credito in Italia sono prorogati, su istanza del debitore, di giorni novanta.»
15.1
Al comma 1, capoverso 3-bis, lettera b) sopprimere le parole da « di rilevanza tale da determinare» fino a « da parte di soggetti esteri non appartenenti all'Unione europea» e sostituire il capoverso 3 ter. con il seguente: «3 ter. Gli acquisti notificati ai sensi del comma 3 bis del presente articolo, anche ai fini dell'iscrizione al libro soci, sono soggetti al parere preventivo del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero competente per settore di attività, sentita l'impresa le cui azioni sono oggetto di acquisto, entro quindici giorni dalla notifica. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 , comma 6 del decreto-legge n. 21 del 2012, come modificato dal presente articolo, tranne le disposizioni di cui all'ultimo periodo che non si applicano fino al 31 dicembre 2020».
15.2
Pizzol, Montani, Siri, Saviane
Al comma 1, dopo il capoverso 3-bis, è inserito il seguente:
«3-bis.1. Al fine di contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sul tessuto sociale ed economico, nonché su settori altamente strategici per l'economia nazionale, fino al 31 dicembre 2021 sono soggetti all'obbligo di notifica di cui al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012, anche le delibere, gli atti o le operazioni, adottati da un'impresa, anche rientrante nella definizione di micro, piccole e medie imprese di cui all'articolo 2 della Raccomandazione della Commissione Europea 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE, che detiene beni e rapporti nei settori del turismo e della ristorazione, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 del Regolamento (UE) 2019/452, che abbiano per effetto modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità di detti attivi o il cambiamento della loro destinazione.»
16.0.1
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 16-bis
(Ricorso a volontari di comprovata competenza al fine di garantire la continuità delle strutture ritenute strategiche per l'interesse nazionale).
1. Si autorizza ogni articolazione della Pubblica Amministrazione, comprese le province Autonome di Trento e Bolzano, qualora si trovino in organico non sufficiente a coprire le esigenze causate dalla situazione emergenziale dovuta alla pandemia "Covid-19", a fare ricorso a specifiche professionalità, compresi i lavoratori in pensione che non abbiano compiuto il settantacinquesimo anno di età, e a qualsiasi altro soggetto in possesso di comprovata competenza al fine di preservare le strutture ritenute strategiche per l'interesse nazionale.
2. Ai fini di affrontare esigenze che non possono essere soddisfatte con il personale in servizio, a causa di contagio o quarantena da "Covid-19", si autorizza il Ministero della Difesa, con proprio Decreto, a ricorrere a personale volontario, senza assegno, attualmente in congedo in posizione amministrativa di riserva, ausiliaria o di complemento di tutte le Forze Armate.
3. Il presente articolo non deve comportare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.»
16.0.2
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Articolo 16-bis
(Modifiche al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27)
1. Allo scopo di permettere la valutazione degli effetti sulla sicurezza nazionale determinati dall'eventuale adozione di nuove tecnologie suscettibili di applicazioni nel campo del potenziamento delle reti e dei servizi di comunicazione elettroniche, l'articolo 82 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è soppresso. Sono altresì revocati gli atti discendenti già emanati.»
16.0.3
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Articolo 16-bis
(Modifiche al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27)
1. Allo scopo di permettere la valutazione degli effetti sulla sicurezza nazionale determinati dall'eventuale adozione di nuove tecnologie suscettibili di applicazioni nel campo del potenziamento delle reti e dei servizi di comunicazione elettroniche, l'efficacia dell'articolo 82 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è sospesa fino al 31 dicembre 2020 insieme a quella degli atti discendenti già emanati.»
17.0.1
Perosino, Pichetto Fratin, Damiani
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
«Art. 17-bis.
(Innalzamento del limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili. Regime di applicabilità per l'anno 2020)
1. Al comma 1, ultimo periodo dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «fino a 700.000 euro» sono sostituite dalle parole: «fino a 1 milione di euro».
2. Al fine di incrementare la liquidità delle imprese favorendo le compensazioni fiscali di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per l'anno 2020 la disposizione di cui al comma 1, ultimo periodo dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificata dal comma 1 del presente articolo, si applica, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, anche in assenza del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ivi previsto.»
18.1
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole: "nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020" con le seguenti: "nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di maggio 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile, maggio e di giugno 2020";
b) al comma 2, sostituire le parole: "per i mesi di aprile e di maggio 2020" con le seguenti: "per i mesi di aprile, maggio e giugno 2020";
c) al comma 3, sostituire le parole: "nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020" con le seguenti: "nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di maggio 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile, maggio e di giugno 2020";
d) al comma 4, sostituire le parole: "per i mesi di aprile e di maggio 2020" con le seguenti: "per i mesi di aprile, maggio e giugno 2020";
e) dopo il comma 4 inserire il seguente: "4-bis. Per i soggetti di cui ai commi 1 e 3 è altresì sospeso il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria (IMU), in scadenza a giugno 2020, limitatamente agli immobili strumentali all'attività dell'impresa o all'esercizio di arti e professioni. La sospensione si applica anche all'Im-posta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento di cui alla legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, e all'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano di cui alla legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3. Il versamento sospeso della prima rata IMU è effettuato entro il 16 dicembre 2020.";
f) al comma 6, sostituire le parole: "per i mesi di aprile e maggio 2020" con le seguenti: "per i mesi di aprile, maggio e giugno 2020" e sostituire le parole: "una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta" con le seguenti: "una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di maggio rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta";
g) al comma 7, sostituire le parole: «entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fi-no a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020" con le seguenti: "entro il 31 agosto 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 12 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di agosto 2020";
h) al comma 8, sostituire il secondo periodo con il seguente: "La ripresa della riscossione dei versamenti sospesi ai sensi dell'articolo 61, commi 4 e 5, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, è effettuata, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 agosto 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 12 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di agosto 2020".;
i) dopo il comma 8-bis inserire il seguente: "8-ter. All'articolo 62, comma 5, decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, le parole: "entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 agosto 2020 o mediante rateizza-zione fino a un massimo di 12 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di agosto 2020"."
18.2
Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, 2, 3, 4 e 5 le parole: «sono sospesi», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «sono scontati, ovvero sono estinti dalla propria posizione debitoria»;
b) al comma 6, sostituire le parole: «La sospensione dei versamenti,» con le seguenti: «La cancellazione dei versamenti,»;
c) il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. I versamenti estinti automaticamente ai sensi dei commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 sono trasmessi agli enti impositori i quali provvedono a validare, ovvero sanare la posizione debitoria dei soggetti richiedenti, senza obbligo di restituzione.»;
d) il comma 8 è soppresso;
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Estinzione dei versamenti tributari e contributivi»
Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
18.3
Ai commi 1 e 3, sostituire le parole: «nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta,» con le seguenti: «rispettivamente nei mesi di marzo ed aprile 2020 rispetto al fatturato medio mensile registrato nel periodo d'imposta precedente, calcolato come media aritmetica del fatturato complessivo annuo ottenuto nel medesimo periodo,».
18.4
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
"2-bis. Per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione non si dà luogo alla verifica di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602.".».
Conseguentemente, alla rubrica dopo le parole "contributivi" sono inserite le seguenti "e della verifica di cui all'articolo 48-bis del DPR 602/1973";
18.5
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633 e all'articolo 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 462.»
Conseguentemente, alla rubrica dopo le parole "contributivi" sono inserite le seguenti "e dei termini relativi agli "avvisi bonari"".
18.6
Dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
«5-bis. All'articolo 88, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, Codice del Terzo settore, al comma 1, dopo le parole "regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»," inserire le seguenti: "del regolamento (UE) n. 360/2012 del 25 aprile 2012 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis») concessi alle imprese che forniscono servizi di interesse economico generale.».
18.7
Dopo il comma 9, inserire il seguente:
"9-bis. È sospeso fino al 31 dicembre 2021 il versamento dei canoni di concessione e/o subconcessione mineraria o comunque denominati, per le acque minerali destinate all'utilizzo da parte delle aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323, previsti dalle leggi regionali in materia, nonché ogni altro pagamento direttamente o indirettamente connesso all'utilizzo delle stesse acque."
18.8
Perosino, Pichetto Fratin, Damiani
Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
9-bis. L'imposta comunale sulla pubblicità di cui al decreto legislativo n. 507 del 1993, la tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al decreto legislativo n. 507 del 1993 ed il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari di cui all'articolo 62 del decreto legislativo n. 446 del 1997 non trovano applicazione per assenza del presupposto impositivo per tutto il periodo in cui sono state e saranno in vigore limitazioni alla circolazione delle persone o all'esercizio delle attività economiche imposte dall'Autorità a seguito della diffusione del virus COVID-19. Agli oneri derivati dal presente comma si provvede a valere ai sensi dell'articolo 43.
18.9
Borgonzoni, Montani, Siri, Saviane
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
«9-bis. Al fine di definire strumenti operativi e protocolli efficaci per le produzioni teatrali, è istituito un Fondo pari a 50 milioni di euro, affinché nel periodo di epidemia da Covid-19, le produzioni possano riprendere in situazioni di sicurezza.
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 50 milioni di euro, per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
18.10
Borgonzoni, Montani, Siri, Saviane
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
«9-bis. Al fine di definire strumenti operativi e protocolli efficaci per le piccole e medie imprese italiane di produzione audiovisiva, nonché di noleggio, filmakers e per tutte le professionalità che danno un contributo all'organizzazione cinematografica, è istituito un Fondo pari a 100 milioni di euro, affinché nel periodo di epidemia da Covid-19, le produzioni audiovisive possano riprendere ad operare in situazioni di sicurezza.
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro, per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»
18.11
Borgonzoni, Montani, Siri, Saviane
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
«9-bis
Dopo l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (testo unico delle imposte sui redditi), è inserito il seguente:
''Art. 15-bis. (Detrazione delle spese sostenute per la frequenza, durante la stagione estiva 2020, in Italia, per la fruizione degli spettacoli in situazione di distanziamento sociale)
1. Al fine di ovviare ai danni arrecati dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 e di porre rimedio ai conseguenti gravi turbamenti dell'economia, limitatamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, dall'imposta lorda si detraggono interamente le spese per persona sostenute per l'acquisto di biglietti per la fruizione degli spettacoli in situazione di distanziamento sociale, durante la stagione estiva 2020, in Italia, nel limite di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2020. Analoga detrazione spetta in relazione alle spese sostenute nell'interesse di ciascuna delle persone indicate nell'articolo 12.
2. Ai fini dell'applicazione della detrazione di cui al comma 1, bisogna essere in possesso del titolo d'acquisto rilasciato dall'esercente.
3. Il lavoratore dipendente può chiedere, che la detrazione di cui al comma 1, venga applicata dal sostituto d'imposta, che vi provvede fino a concorrenza dell'imposta lorda, a decorrere dal mese successivo alla presentazione della richiesta.
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
18.12
Borgonzoni, Montani, Siri, Saviane
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
«9-bis. I contributi erogati dallo Stato, dalle Regioni e dai Comuni attraverso bandi o avvisi pubblici per essere utilizzati, entro l'anno 2020, da organismi privati che svolgono attività di spettacolo di carattere culturale indicate nella Tabella C del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono essere utilizzati dai beneficiari entro il primo trimestre del 2021.»
18.13
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
«9-bis. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, le parole "1° gennaio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2021 e, comunque, solo ai contratti stipulati a decorrere dalla medesima data"».
18.14
Borgonzoni, Montani, Siri, Saviane
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
«9-bis. Per gli anni 2020 e 2021, il credito di imposta di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, spetta anche per le erogazioni liberali effettuate, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, a favore di organismi privati che svolgono attività di spettacolo e che negli ultimi tre anni abbiano ricevuto contributi dallo Stato, dalle Regioni e dai Comuni, attraverso bandi o avvisi pubblici»
Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
18.15
Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
«9-bis. All'articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole "ad uso abitativo" sono soppresse.
Al comma 2, dell'articolo 3-quinquies, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 le parole "Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto per i contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020" sono soppresse».
18.16
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
«9-bis. Per l'anno 2020, il termine di versamento del 16 giugno di cui ai commi 762 e 763, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è differito al 30 settembre, senza applicazione di sanzioni ed interessi.».
18.17
Borgonzoni, Montani, Siri, Saviane
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
«9-bis. All'articolo 56, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020 convertito nella legge n. 27 del 24 aprile 2020, aggiungere in fine le seguenti parole:
« Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle attività indicate nella -Tabella C del DPR 633/72.». Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
18.18
Borgonzoni, Montani, Siri, Saviane
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
«9-bis. All'articolo 65, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020 convertito nella legge n. 27 del 24 aprile 2020, dopo le parole: « categoria catastale C/1. », aggiungere le seguenti parole: « Ai soggetti esercenti attività svolta in immobili rientranti nella categoria catastale D/3 e altri luoghi della cultura è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 100 per cento dell'ammontare del canone di locazione o di leasing, relativo al mese di marzo 2020.». Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 80 milioni euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
18.19
Borgonzoni, Montani, Siri, Saviane
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
«9-bis. All'articolo 90 del D.L. 17 marzo 2020 convertito nella legge n. 27 del 24 aprile 2020, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, dopo le parole "attività nello spettacolo" aggiungere le seguenti: « e per le erogazioni a favore tutti gli altri soggetti finanziati dal Fondo Unico dello Spettacolo FUS»
Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
18.20
Borgonzoni, Montani, Siri, Saviane
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
«9-bis. All'articolo 95, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020 convertito nella legge n. 27 del 24 aprile 2020, dopo le parole: « professionistiche e dilettantistiche », aggiungere le seguenti parole: « e per gli enti di pubblico spettacolo».
Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Conseguentemente la rubrica dell'articolo è così modificata:
(Sospensione versamenti canoni per il settore sportivo e dello spettacolo)
18.21
Borgonzoni, Montani, Siri, Saviane
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
« 9-bis
Per l'anno 2020, per i redditi fino a 15.000 euro, i compensi derivanti da diritto d'autore non sono soggetti a tassazione.
Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
18.22
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
«9-bis. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono prorogati di 150 giorni i termini dei versamenti, relativi agli atti di accertamento e riscossione di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, emessi nel periodo compreso tra il 1 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020. La proroga di cui al periodo precedente è riconosciuta ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 rispetto agli stessi mese del precedente periodo d'imposta. Ai maggiori oneri, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. »
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: "Sospensione di versamenti tributari e contributivi, nonché disposizioni in materia di accertamento e riscossione."
18.23
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
«9-bis. Non si dà luogo ad interessi e sanzioni per l'adempimento tardivo dei versamenti, che scadono entro il 31 dicembre 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti, avvisi ed ingiunzioni previsti dall'articolo 68 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.»
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: "Sospensione di versamenti tributari e contributivi, nonché disposizioni in materia di accertamento e riscossione."
18.24
Borgonzoni, Montani, Siri, Saviane
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
«9-bis. 1. È istituito un "Fondo per la liquidità degli operatori dello spettacolo" per le piccole e medie imprese operanti nel settore, con dotazione di circa 800 milioni di euro per l'anno 2020, la cui erogazione è assicurata tramite accredito su conto corrente.
2.Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico saranno stabiliti criteri e modalità per l'erogazione del Fondo di cui al comma 1.
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 800 milioni di euro, per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
18.25
Borgonzoni, Montani, Siri, Saviane
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
«9-bis. È istituito il "Fondo per la cultura" pari a 1000 milioni di euro per il 2020, per garantire liquidità, tramite prestiti agevolati e contributi a fondo perduto da parte dello Stato per interventi di promozione di investimenti nei settori delle imprese culturali.
Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono definiti i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo di cui al comma 1.
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1000 milioni di euro, per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
18.26
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
«9-bis. Al comma 59, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole:" stipulati nell'anno 2019," sono soppresse.».
Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 600 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».
18.27
Dopo il comma 9, aggiungere in fine i seguenti commi:
«9-bis. Relativamente ai piani di rateizzazione dei carichi previsti dalla normativa vigente, e relativamente alle procedure agevolate di cui all'articolo 3, commi 2, lettera b), e 23, e all'articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, nonché di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e di cui all'articolo 1, comma 190, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e di cui all'articolo 1, comma 796 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i termini di versamento delle rate che scadono durante il periodo di vigenza dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 sono differiti alla data di scadenza dell'ultima rata dei relativi piani. Ai maggiori oneri derivanti dal precedente periodo, pari 300 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
9-ter. 2. Il comma 3, dell'articolo 68, decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 è abrogato.»
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: "Sospensione di versamenti tributari e contributivi, nonché disposizioni in materia di accertamento e riscossione."
18.28
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
«9-bis. All'articolo 62 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sostituire il primo comma con il seguente: "1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa ed agli enti non commerciali è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili.".»
18-bis.0.1
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 18-ter.
1. Ai titolari di strutture ricettive di qualsiasi grandezza, compresi quelli che esercitano l'attività non professionale, tenuti al pagamento del canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo di cui dall'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è riconosciuto un credito di imposta pari all'importo del canone versato relativo all'anno 2020.
2. Il credito di imposta di cui al comma 1 è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. All'onere derivante dal presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti e i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.
18-bis.0.2
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
«Art. 18-ter.
(Credito d'imposta sul costo di magazzino)
1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi non superiori a 10 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, che hanno subito una diminuzione del fatturato e dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del precedente periodo d'imposta, per l'anno 2020 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare degli acquisti di beni destinati alla rivendita annotati contabilmente nel periodo compreso dal 1° giugno 2019 al 12 marzo 2020.
2. Le imprese di cui al comma 1 possono acquisire il credito d'imposta in considerazione della situazione di grave crisi di liquidità, ed in base all'art. 107, par.2 lett. b) e par.3 lett.b) del Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e alla Comunicazione della Commissione Europea 2020/C 91 I/011863 del 20 marzo 2020 riguardante il Quadro Temporaneo per le misure di aiuti di stato a sostegno dell'economia nell'attuale epidemia di Covid-19. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni.
3. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e può essere ceduto ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.
18-bis.0.3
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
«Art. 18-ter.
(Modifiche all'articolo 17 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 435 del 2001)
1. All'articolo 17 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole: «entro il 20 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 16 luglio» e le parole: «entro l'ultimo giorno», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «entro il giorno 16»;
b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018.
18-bis.0.4
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
«Art. 18-ter.
(Anticipazione della integrale deducibilità dell'IMU sugli immobili strumentali)
1.Il comma 773 dell'art. 1, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, è sostituito dal seguente:
"773. Le disposizioni di cui al comma 772 relative alla deducibilità ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni dell'IMU, dell'IMI e dell'IMIS hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019"."
18-bis.0.5
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
«Art. 18-ter.
(Proroga adeguamento a sentenza della Corte di Giustizia UE del 14 marzo 2019, causa C-449/17)
All'articolo 32 del decreto-Legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis: la parola "2020" ovunque essa ricorra è sostituita dalla seguente: "2021".
b) al comma 5, la parola "2020" è sostituita dalla seguente: "2021". »
18-bis.0.6
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
«Art. 18-ter.
(Sgravio dell'imposta sul valore aggiunto per i soggetti domiciliati e residenti fuori della Comunità europea).
1. Al fine di ovviare ai danni arrecati dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, all'articolo 38-quater, del Decreto del Presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, prima delle parole «Le cessioni a soggetti domiciliari o residenti fuori dall'Unione Europea» sono premesse le seguenti «A partire dal 1° gennaio 2020»;
b) al primo periodo sostituire le parole «a lire 300 mila» con le seguenti «70 euro».
2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.».
18-bis.0.7
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
«Art. 18-ter.
(Misure per il sostegno delle Agenzie di Viaggio)
1. Al fine di garantire misure di sostegno per fronteggiare l'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, la disciplina di cui l'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 si applica anche agli acquisti effettuati presso le Agenzie di viaggio all'interno dell'Unione Europea.
18-bis.0.8
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
«Art. 18-ter.
(Esenzione dal pagamento della TARI per le imprese turistico ricettive e termali)
1. Al fine di ovviare ai danni arrecati dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, a decorrere dalla data di adozione della delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 di dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, e fino al 30 settembre 2020, le imprese turistico-ricettive e termali sono esonerate, a richiesta dell'interessato e nel limite di spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2020, dal pagamento della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, commi 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.».
18-bis.0.9
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
«Art. 18-ter.
(Esenzione tassa sui rifiuti per le imprese interessate dai provvedimenti di chiusura connessi all'emergenza epidemiologica da Covid-19)
1. Al fine di ovviare ai danni arrecati dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, per l'anno 2020, non è dovuto il pagamento della tassa sui rifiuti di cui al comma 639, legge 27 dicembre 2013 n. 147 dalle imprese detentrici a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti e suscettibili di produrre rifiuti urbani che siano state interessate dai provvedimenti di chiusura connessi all'emergenza epidemiologica da Covid-19.
2. Sono escluse dalle previsioni di cui al comma 1 le imprese di cui agli allegati 1 e 2 del DPCM 11 marzo 2020.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è costituito presso il Ministero dell'Interno un fondo con dotazione di un miliardo di euro destinato a compensare il minor gettito delle entrate locali determinato dall'esenzione della tassa sui rifiuti per l'anno 2020.
4. La ripartizione delle disponibilità del fondo a favore degli enti locali avviene sulla base di uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali.
5. Agli oneri di cui al presente articolo valutati in mille milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.».
18-bis.0.10
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
«Art. 18-ter.
(Incentivi per nuove assunzioni nel settore dei servizi dei parrucchieri e di altri trattamenti estetici)
1. Al fine di ovviare ai danni arrecati dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 e favorire la ripresa del settore dei servizi dei parrucchieri e di altri trattamenti estetici e la ricostituzione delle relative posizioni lavorative, alle imprese che svolgono tali attività con il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa sul territorio nazionale è riconosciuta, sino al 31 dicembre 2020, una riduzione del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di 600 euro mensili per ciascun lavoratore assunto dopo il 23 febbraio 2020, anche a tempo determinato. La riduzione non è dovuta per i periodi in cui il lavoratore è ammesso alle prestazioni di integrazione salariale.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
18-bis.0.11
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
«Art. 18-ter.
(Incentivi per la riassunzione dei lavoratori delle aree a vocazione turistica stagionale)
1. Al fine di favorire la ripresa del settore turistico stagionale, fortemente penalizzato dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, e la ricostituzione delle relative posizioni lavorative, alle imprese che svolgono un'attività in aree a vocazione turistica stagionale con il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa sul territorio nazionale è riconosciuta, sino al 31 dicembre 2020, una riduzione del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di 600 euro mensili per ciascun lavoratore assunto dopo il 23 febbraio 2020, anche a tempo determinato. La riduzione non è dovuta per i periodi in cui il lavoratore è ammesso alle prestazioni di integrazione salariale.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
18-bis.0.12
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
«Art. 18-ter.
(Sospensione dei pagamenti delle utenze per imprese turistico-ricettive, alberghiere ed extra alberghiere, aziende termali, bed and breakfast e affittacamere)
1. Al fine di ovviare ai danni arrecati dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, e al ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani, con propri provvedimenti, prevede la sospensione temporanea, fino al 31 dicembre 2020, dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento emessi o da emettere, per tutte le imprese turistico-ricettive, aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, bed and breakfast e affittacamere che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.».
18-bis.0.13
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
«Art. 18-ter.
(Compensazione dei crediti di imposta relativi alle imposte dirette)
1. In deroga all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, la compensazione dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, maturati nel periodo precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto può essere effettuata anche prima della presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge.".
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
18-bis.0.14
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
«Art. 18-ter.
(Preclusione alla compensazione dei crediti di imposta in presenza di debito su ruoli definitivi)
1. Per l'anno 2020, non trova applicazione la preclusione alla autocompensazione in presenza di debito su ruoli definitivi di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.".
18-bis.0.15
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
«Art. 18-ter.
(Proroga versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni)
1. All'articolo 60, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sostituire le parole: " sono prorogati al 20 marzo 2020" con le seguenti: " sono prorogati al 30 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di settembre 2020 ".
2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni pe l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»
18-bis.0.16
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
«Art. 18-ter.
(Mini-IRES sperimentale)
1.A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, il reddito d'impresa dichiarato dalle società e dagli enti di cui all'articolo 73, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che rientrino nella definizione di piccola impresa contenuta nella Raccomandazione UE 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE, fino a concorrenza dell'importo corrispondente agli utili di esercizio accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell'incremento di patrimonio netto, è assoggettato all'aliquota di cui all'articolo 77 del predetto testo unico ridotta di 4 punti percentuali.
2.Ai fini del comma 1:
a) si considerano riserve di utili non disponibili le riserve formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti ai sensi dell'articolo 2433 del codice civile in quanto derivanti da processi di valutazione. Rilevano gli utili realizzati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili;
b) l'incremento di patrimonio netto è dato dalla differenza tra il patrimonio netto risultante dal bilancio d'esercizio del periodo d'imposta di riferimento, senza considerare il risultato del medesimo esercizio, al netto degli utili accantonati a riserva, agevolati nei periodi di imposta precedenti, e il patrimonio netto risultante dal bilancio d'esercizio del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, senza considerare il risultato del medesimo esercizio.
3.Per ciascun periodo d'imposta, la parte degli utili accantonati a riserva agevolabili che eccede l'ammontare del reddito complessivo netto dichiarato è computata in aumento degli utili accantonati a riserva agevolabili dell'esercizio successivo.
4. Per le società e per gli enti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, che partecipano al consolidato nazionale di cui agli articoli da 117 a 129 del medesimo testo unico, l'importo su cui spetta l'aliquota ridotta, determinato ai sensi del comma 1 da ciascun soggetto partecipante al consolidato, è utilizzato dalla società o ente controllante, ai fini della liquidazione dell'imposta dovuta, fino a concorrenza del reddito eccedente le perdite computate in diminuzione. Le disposizioni del presente comma si applicano anche all'importo determinato dalle società e dagli enti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico che esercitano l'opzione per il consolidato mondiale di cui ai successivi articoli da 130 a 142 del medesimo testo unico.
5. In caso di opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi, l'importo su cui spetta l'aliquota ridotta determinato dalla società partecipata ai sensi del comma 1 è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili. La quota attribuita non utilizzata dal socio è computata in aumento dell'importo su cui spetta l'aliquota ridotta dell'esercizio successivo, determinato ai sensi del presente comma.
6. Le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4, 5 sono applicabili anche ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al reddito d'impresa dichiarato dagli imprenditori individuali e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria.
7. L'agevolazione di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 è cumulabile con altri benefìci eventualmente concessi, ad eccezione di quelli che prevedono regimi forfetari di determinazione del reddito e di quelli di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
8. I soggetti di cui al comma 1 sono esonerati dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, di cui all'articolo 9-bis del decreto- legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, altresì il pagamento dell'acconto non può essere superiore a quello versato nell'anno precedente.
9. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo.
10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2.520.000.000 euro per gli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico. »
18-bis.0.17
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
«Art. 18-ter.
(Proroga affidamento accertamento e riscossione tributi degli enti locali)
1. All'articolo 107 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. Salvo diversa pattuizione fra l'ente locale e gli affidatari dei servizi di accertamento e riscossione, e salvo che non sia stata già indetta una gara per l'affidamento del servizio alla data del 28 febbraio 2020, i contratti stipulati con i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 in corso alla medesima data, e con scadenza entro il 31 dicembre 2020, sono prorogati di un anno dalla loro scadenza.»
18-bis.0.18
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
«Art. 18-ter.
(Esenzioni per il pagamento della Tari)
1. All'articolo 107 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. Per il solo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, nella determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, i comuni possono deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni nei confronti dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 rispetto agli stessi mese del precedente periodo d'imposta, in relazione alla sospensione delle rispettive attività. Le ulteriori riduzioni sono stabilite nel limite massimo di spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2020, da ripartire fra i singoli comuni secondo gli stanziamenti previsti con un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno e di intesa con la Conferenza Città Stato ed autonomie locali di cui al decreto legislativo n. 28 agosto 1997, n. 281, in proporzione alla popolazione e al reddito medio pro-capite comunale. È istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze un Fondo con una dotazione di 200 milioni per l'anno 2020 per il ristoro ai Comuni delle maggiori riduzioni previste ai periodi precedenti. De erogare a ciascun comune entro il 30 settembre 2020 secondo le modalità stabilite dal medesimo regolamento di cui al secondo periodo. Non si applica il secondo periodo del comma 660 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.»
2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni pe l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»
18-bis.0.19
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
«Art. 18-ter.
(Disposizioni in materia di agevolazioni per scuole paritarie)
1. Al fine di garantire l'effettività e l'integrità del diritto all'istruzione, come sancito dagli articoli 33 e 34 della Costituzione, presso il Ministero dell'istruzione è istituito un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato alla concessione di garanzie fino al 31 dicembre 2020, in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma a sostegno delle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62.
2. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: «i-bis) gli immobili con destinazione mista, relativamente alla frazione di unità immobiliare destinata esclusivamente allo svolgimento di attività didattiche con modalità non commerciali ai sensi dell'articolo 1, comma 8, secondo periodo, della legge 10 marzo 2000, n. 62».
3. All'articolo 1, comma 8, della legge 10 marzo 2000, n. 62, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fermo restando quanto previsto dal primo periodo, alle scuole paritarie è riconosciuta l'esenzione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i-bis), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, qualora la scuola paritaria, di qualsiasi ordine e grado, svolga le attività didattiche con modalità non commerciali, secondo i seguenti criteri, riportati nello statuto o atto costitutivo, redatto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata:
a) divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente;
b) obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale;
c) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente non commerciale che svolga un'analoga attività istituzionale, salva diversa destinazione imposta dalla legge;
d) svolgimento dell'attività dietro il versamento di corrispettivi tali da consentire il pareggio di bilancio dell'ente, qualora il corrispettivo medio percepito dalla scuola paritaria sia inferiore al costo medio per studente pubblicato periodicamente dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai fini della verifica del rispetto del requisito previsto dall'articolo 4, comma 3, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200».
4. A decorrere dall'anno finanziario 2020, fermo restando quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), una quota pari al dieci per mille dell'imposta stessa è destinata in base alla scelta del contribuente al sostegno delle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e degli asili nido privati.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, su proposta del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per l'attuazione del presente articolo. Le disposizioni ivi contenute entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della medesima legge nella Gazzetta Ufficiale.
6. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1,5 miliardi di euro per l'anno 2020, e a 1,4 miliardi di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede:
- quanto a 1,5 miliardi di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
- quanto a 1,4 miliardi di euro a decorrere dal 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
18-bis.0.20
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
«Art. 18-ter.
(Interventi fiscali e contributivi per la pesca professionale)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 e fino al 31 dicembre 2020, per assicurare la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare, nonché dei pescatori che operano nelle acque interne e lagunari, i benefici di cui agli articoli 4 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono riconosciuti nel limite del 90 per cento alle imprese che esercitano la pesca costiera, nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 26 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
18-bis.0.21
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
«Art. 18-ter.
(Misure in favore del settore della pesca in acque marittime, interne e lagunari e dell'acquacoltura)
1. In favore delle imprese di pesca delle acque marine, interne e lagunari nonché dell'acquacoltura, gravemente danneggiate dall'emergenza epidemiologica COVID-19 e per assicurare la continuità aziendale delle imprese del medesimo comparto produttivo, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello politiche agricole alimentari e forestali un fondo denominato «Fondo per il sostegno al settore della pesca in acque marittime, interne e lagunari e dell'acquacoltura», con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2020, le cui risorse sono destinate a interventi volti a fare fronte ai danni diretti e indiretti e alla perdita di reddito causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.
2. Con uno o più decreti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione dell'indennità di cui al comma 1.
3. Agli oneri previsti dal presente articolo, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88. »
18-bis.0.22
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
«Art. 18-ter.
(Bonus per i pescatori)
1. Ai lavoratori imbarcati del settore della pesca e dell'acquacoltura, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, operanti nelle acque marittime, interne e lagunari, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, inclusi quelli titolari di partita IVA, non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e che nel 2019 hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro e hanno svolto almeno 30 giornate effettive di attività di lavoro, è riconosciuta un'indennità per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 pari a 30 euro al giorno. Sono esclusi i soggetti che percepiscono altre indennità e percettori di forme pensionistiche.»
Conseguentemente Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
18-bis.0.23
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
Articolo 18-ter
(Proroga del versamento a saldo per esercenti imprese, arti e professioni)
1. Per i soggetti esercenti imprese, arti e professioni, il termine del 30 giugno 2020 per il versamento a saldo delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovute per l'anno 2019 è prorogato al 30 novembre 2020.»
18-bis.0.24
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
Articolo 18-ter
1. I versamenti relativi all'anno 2020 dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, cui sono tenuti i gestori delle strutture ricettive o dell'immobile destinato alle locazioni brevi, ivi compresi i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, sono sospesi sino alla data del 31 dicembre 2020.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
18-bis.0.25
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Articolo 18-ter
1. Per l'anno 2020, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie realizzate tramite impianti e mezzi pubblicitari collocati in luogo pubblico, aperto al pubblico o da tali luoghi percepibili, è attribuito un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 30 per cento degli investimenti effettuati, nel limite massimo di spesa di complessivi 50 milioni di euro, al fine di assicurare il mantenimento dell'occupazione del settore, garantire la prosecuzione delle attività delle imprese, la continuità dei contratti con le pubbliche amministrazioni e garantire una piena ripresa dei consumi dopo la pandemia da COVID-19.
2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988 entro sessanta giorni dalla data di conversione del presente decreto, sono stabiliti, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, le modalità e i criteri di attuazione della misura, con particolare riguardo agli investimenti che danno accesso al beneficio, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al precedente comma.
3. Le Amministrazioni interessate provvedono allo svolgimento delle attività amministrative inerenti alle disposizioni di cui al presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»
18-bis.0.26
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
Articolo 18-ter
(Riduzione dei contributi previdenziali a favore degli Enti del Terzo Settore)
1. Agli Enti del Terzo Settore, comprese le Cooperative Sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società, che svolgono attività in modalità residenziale e semiresidenziale comprese tra quelle indicate alle lettere a), b) e c) del 1° comma dell'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, si applica, sino al 1° giugno 2020, il beneficio della riduzione del 50% dei contributi previdenziali a carico datoriale per tutti i lavoratori dipendenti.».
18-bis.0.27
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
«Art. 18-ter.
(Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e di premi di assicurazione obbligatoria Start-up e PMI innovative)
1. All'articolo 61, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, dopo la lettera a), è aggiunta la seguente:
"a-bis). Piccole e medie imprese innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2015, n. 33, nonché start-up innovative di cui alla Sezione IX del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 2012, n. 221.
18-bis.0.28
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
«Art. 18-ter.
Sospensione provvedimenti esecutivi proventi dell'utilizzazione e gli esemplari dell'opera)
1. Al fine di garantire misure di sostegno in seguito all'emergenza epidemiologica da Covid-19, in deroga articolo 111, comma 2, della Legge 22 aprile 1941, n. 633, i proventi dell'utilizzazione e gli esemplari dell'opera non possono essere dati in pegno o essere pignorati ovvero essere sequestrati secondo la norma del Codice di procedura civile fino al 31 dicembre 2020.
2. Decorso il termine di cui al comma 1, i pagamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione in cinque anni con rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2021.»
18-bis.0.29
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
«Art. 18-ter.
(Sospensione dei termini di pagamento)
1. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, e al ciclo integrato di gestione, dei rifiuti urbani, con propri provvedimenti, prevede la sospensione temporanea, fino al 31 dicembre 2020, dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento emessi o da emettere, per i comuni di tutto il territorio nazionale. I pagamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione in dieci anni con rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2021».
18-bis.0.30
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
«Art. 18-ter.
(Sospensione dei pagamenti dei costi fissi delle utenze per gli impianti sportivi)
1. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, e al ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani, con propri provvedimenti, prevede la sospensione temporanea, fino all'8 marzo 2021, dei termini di pagamento dei costi fissi delle fatture e degli avvisi di pagamento emessi o da emettere, per gli impianti sportivi situati su tutto il territorio nazionale.
2. Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente decreto-legge, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con propri provvedimenti, disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture e degli avvisi di pagamento i cui termini di pagamento sono stati sospesi ai sensi del comma 1, individuando, ove opportuno, anche le modalità per la relativa copertura nell'ambito delle componenti tariffarie, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il versamento delle somme oggetto di sospensione relative al pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, avviene, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica rata con la prima fattura dell'energia elettrica successiva al termine del periodo di sospensione.»
18-bis.0.31
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
«Art. 18-ter.
(Esonero di versamenti tributari e contributivi)
1. In seguito all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e alla persistente grave crisi di mercato, coloro che esercitano l'attività professionale rientrante nei codici ateco 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020, sono esonerati dai versamenti in autoliquidazione relativi:
a) alle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
b) all'imposta sul valore aggiunto;
c) ai contributi previdenziali e assistenziali;
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2.200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:
a) quanto a 1.500 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico;
b) quanto a 700 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
18-bis.0.32
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
«Art. 18-ter.
(Disposizioni in materia di tributi locali)
1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 sono disposte le seguenti misure:
a) per il 2020, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, CAPO II, ovvero il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono, su richiesta, essere sostenuti per l'80 per cento da contributo statale tramite l'accesso al fondo di cui al comma 2.
b) per il 2021, il canone per l'occupazione delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico di cui all'articolo 1, comma 819, lettera a), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, può, su richiesta, essere sostenuto per l'80 per cento, da contributo statale tramite l'accesso al fondo di cui al comma 2.
c) Per gli anni 2020 e 2021 le occupazioni di cui alle lettere a) e b), possono essere concesse fino a un massimo di due volte la superficie intera.
2. Per l'attuazione della presente disposizione, è istituito un fondo presso il Ministero dell'interno con una dotazione di 250 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021.
3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentiti l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), l'Associazione Nazionale Piccoli Comuni D'Italia A.N.P.C.I. e l'Unione delle Province d'Italia, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.
4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
18-bis.0.33
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
«Art. 18-ter.
(Credito di imposta sui versamenti fiscali e previdenziali)
1. Ai contribuenti i quali, non avvalendosi delle sospensioni dei versamenti previste dal presente decreto-legge, nonché dagli articoli 61 e 62 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, effettuino tutti versamenti sospesi, è riconosciuto, nel limite di spesa complessivo di 5.000 milioni di euro per l'anno 2021, un credito di imposta pari al 10 per cento dei versamenti tributari e contributivi effettuati nell'anno 2020.
2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 5.000 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:
a) quanto a 1.500 milioni di euro mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico;
b) quanto a 3.000 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n.160;
c) quanto a 500 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
18-bis.0.34
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
«Art. 18-ter.
(Modifiche alla legge 23 febbraio 1999, n. 44)
1. Al fine di evitare che gli effetti economici negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 aggravino ulteriormente la situazione delle vittime delle richieste estorsive e dell'usura, all'articolo 20, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, dopo il comma 7-ter è aggiunto il seguente:
"7-quater. La decorrenza dei termini per la riscossione dei tributi non versati per effetto delle sospensioni e delle proroghe previste dal presente articolo riprende contestualmente all'attività di corresponsione dell'elargizione. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione o mediante rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili.".
2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
18-bis.0.35
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
«Art. 18-ter.
(Fondo a sostegno della rideterminazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche)
1. Al fine di contrastare gli effetti economici negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 sugli esercizi commerciali e i pubblici esercizi, per l'anno 2020 e 2021 gli enti locali che amplino di almeno il 50 per cento la superficie degli spazi e aree pubbliche oggetto di occupazione senza corrispettivamente elevare l'importo del relativo canone (COSAP) per gli esercizi commerciali e i pubblici esercizi hanno diritto ad un contributo premiale assegnato con le modalità di cui al comma 2.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito un fondo presso il Ministero dell'Interno con dotazione di un miliardo di euro. Con decreto del Ministero dell'Interno sono stabilite le modalità di attribuzione del contributo di cui al comma 1 e i criteri di ripartizione del fondo.
3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari ad un miliardo di euro si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2020 e 2021, del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
18-bis.0.36
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
«Art. 18-ter.
(Abrogazione della disciplina delle ritenute in materia di appalti)
1. L'articolo 17-bis del Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è abrogato.
2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in 127 milioni annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»
18-bis.0.37
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
«Art. 18-ter.
(Differimento dell'entrata in vigore della disciplina delle ritenute in materia di appalti)
1. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole "dal 1° gennaio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2021 e solo ai contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2021.
2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in 127 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.».
19.1
Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:
a) sostituire il secondo periodo con il seguente: «I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione. L'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto sono estinte, ovvero non corrisposte né risultanti alla posizione debitoria dei soggetti richiedenti.»
b) Conseguentemente, aggiungere dopo al comma 1, il seguente: 1-bis.
Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, quantificati in 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.".
19.2
Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:
a) al primo periodo, le parole: "31 maggio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2020" e le parole: ", a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato" sono soppresse;
b) al secondo periodo le parole: "e provvedono a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi" sono soppresse.
19.3
Al comma 1, nel primo periodo, le parole: ", a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato" sono sostituite dalle seguenti: ", a condizione che nel mese precedente abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente ed assimilato non superiori a 1.400 euro."
19.0.1
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«19-bis. Fino al 31 dicembre 2022, la percentuale delle provvigioni da parte delle agenzie immobiliari per l'esercizio di attività di mediazione cosi come definita dall'articolo 1754 del codice civile, non può essere superiore all'1,5 per cento. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»
19.0.2
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«19-bis. Fino al 31 dicembre 2022, l'importo degli onorari notarili per gli atti di cui alla tabella A del D.M. 20 luglio 2012, n. 140, come modificata dal D.M. 2 agosto 2013, n. 106, aventi ad oggetto immobili con un valore non eccedente i 400 mila euro, è fissato in euro 1.000. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»
19.0.3
Dopo l'articolo 19, inserire il seguente.
(Disposizioni in materia di permessi retribuiti)
Dopo l'art. 24 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, in legge 24 aprile 2020, n. 27, è inserito il seguente articolo:
"Art. 24-bis
1. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 23 e 24 del presente decreto, i dipendenti delle imprese che occupano fino a quindici addetti hanno diritto di fruire, entro il 30 giugno 2021 e anche in maniera non continuativa, di trenta giorni di permesso retribuito. Tali giornate sono preventivamente concordate per iscritto, anche in via telematica, tra il lavoratore e il datore di lavoro.
2. Per le giornate di permesso di cui al comma precedente è dovuta un'indennità pari alla retribuzione giornaliera calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo. Le medesime giornate sono coperte da contribuzione figurativa.
3. L'indennità spettante ai sensi del comma 2 è anticipata dal datore di lavoro e, dal secondo mese successivo al periodo di paga durante il quale sono state fruite le giornate di permesso, è posta in compensazione con i contributi previdenziali e assistenziali da questi dovuti. Nel caso in cui dalla denuncia contributiva risulti un saldo attivo a favore del datore di lavoro, l'INPS è tenuto a rimborsare l'importo del saldo a credito del datore di lavoro entro 45 giorni dalla presentazione della denuncia stessa.
4. La violazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti comporta la perdita del diritto al rimborso cui al secondo comma.
19.0.4
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 19-bis.
1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, a partire dal mese di maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, il contributo di solidarietà erogato dall' Enpam ai medici che abbiano avuto cali di almeno il 20 per cento del proprio reddito rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, non è soggetto a ritenuta fiscale.»
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 120 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.«
19.0.5
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Articolo 19-bis
(Sospensione canoni concessioni demaniali per finalità di pesca e acquacoltura)
1. Per l'anno 2020 è sospeso il pagamento dei canoni delle concessioni demaniali, sia marittime che di altra natura, dovuti a qualunque titolo, per le attività di pesca e acquacoltura da parte di imprese, cooperative e loro consorzi.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2021, alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale richieste da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 2511 del codice civile per attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto, si applica il canone meramente ricognitorio previsto dall'articolo 48, lettera e), del testo unico delle leggi sulla pesca, di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n1604.
3. Alle concessioni di specchi acquei demaniali, rilasciate o rinnovate, ai sensi del comma 2, per le aree non occupate da strutture produttive, si applica il canone annuo pari a un decimo di quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 novembre 1995, n. 595 e successive modificazioni.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro per il 2020 e a 3 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
19.0.6
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Articolo 19-bis
(Regime forfetario per l'avvio di nuove attività)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2022, al fine di favorire l'avvio di nuove attività per i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni e per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni che partecipino, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero che controllino direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni, nonché per le società di cui al decreto legislativo 12 dicembre 2019, n. 14, l'applicazione dell'aliquota di imposta sostitutiva è stabilita nella misura del 5 per cento, a condizione che:
a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;
b) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
c) qualora venga proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore al limite di 65.000 euro.
2. I ricavi conseguiti e i compensi percepiti dai soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta. A tale fine, i contribuenti rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto all'imposta sostitutiva.
3. I soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 sono esonerati dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, dall'obbligo di fatturazione elettronica previsto dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, di cui all'articolo 9-bis del decreto- legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 350.000.000 euro per l'anno 2020, a 2.500.000.000 euro per l'anno 2021 e pari a 1.570.000.000 euro per l'anno 2022, si provvede:
a) quanto a 350.000.000 euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico;
b) quanto a 2.500.000.000 euro per l'anno 2021 e a 1.570.000.000 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88."
19.0.7
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Articolo 19-bis
(Regime forfetario sperimentale)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2022, le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni e gli esercenti attività di impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni, che nel periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione hanno conseguito ricavi o percepito compensi fino a 100.000 euro ragguagliati ad anno, possono applicare al reddito d'impresa o di lavoro autonomo, un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, con l'aliquota del 15 per cento.
2.Ai fini dell'individuazione del limite dei ricavi e dei compensi di cui al comma 1:
a) non rilevano gli ulteriori componenti positivi indicati nelle dichiarazioni fiscali ai sensi del comma 9 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
b) nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.
3.I soggetti di cui al comma 1, determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività nella misura indicata nell'allegato n. 4, di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, diversificata a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata.
4. I ricavi conseguiti e i compensi percepiti dai soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta. A tale fine, i contribuenti rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto all'imposta sostitutiva.
5.I soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti persone fisiche indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi.
6.I soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 sono esonerati dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, dall'obbligo di fatturazione elettronica previsto dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, di cui all'articolo 9-bis del decreto- legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dal versamento degli acconti dell'imposta , per l'anno 2020, ai sensi del D.P.R 22 dicembre 1986, n. 917, altresì il pagamento dell'acconto non può essere superiore a quello versato nell'anno precedente.
7.Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 240.000.000 euro per l'anno 2020, a 2.350.000.000 euro per l'anno 2021 e pari a 1.670.000.000 euro per l'anno 2022, si provvede:
a) quanto a 240.000.000 euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico;
b) quanto a 2.350.000.000 euro per l'anno 2021 e a 1.670.000.000 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
20.0.1
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 20-bis.
(Pagamento debiti PA e misure di vantaggio per le imprese)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e fino al termine del 31 dicembre 2022 compreso, anche in deroga ad ogni altra disposizione di legge in contrasto con il presente articolo, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e appositamente certificati da parte delle stesse amministrazioni pubbliche debitrici, possono essere indennizzati, rimborsati, ovvero liquidati ai soggetti debitori con trasferimento del corrispondente importo con le modalità cui al comma 2.
2. Per le finalità di cui al precedente comma, gli istituti di credito o gli intermediari finanziari interessati al trasferimento dei rimborsi, avvalendosi della garanzia della Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDP S.p.A.), possono liquidare le dovute spettanze attivando strumenti volti alla compensazione del credito, giroconto del debito, cessione del corrispondente credito a coloro che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze può essere concessa, in conformità con la normativa dell'Unione europea, la garanzia di Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDP S.p.A.) su esposizioni assunte o da assumere dalle banche e da altri soggetti abilitati all'esercizio del trasferimento del credito di cui al comma precedente, alle imprese con sede in Italia che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa dell'emergenza epidemiologica da « COVID-19 » e che hanno maturato crediti nei confronti della pubblica amministrazione.
4. Le modalità di attuazione delle disposizioni per acquisire il rimborso del credito, ovvero trasformarlo in giroconto di debito sono definite con provvedimento del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della norma sulla base di una convenzione quadro stipulata dalla stessa Cassa depositi e prestiti' con l'Associazione bancaria italiana (ABI), previa richiesta favorevole di autorizzazione congiunta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico''.
5. Presso la Cassa Depositi e Prestiti è istituita un'apposita sezione del fondo, con dotazione pari a 5 milioni di euro per gli anni 2020, 2021 e 2022, finalizzata all'attivazione di garanzie dirette ad agevolare i soggetti beneficiari del trasferimento del credito, ovvero alla cessione del corrispondente stesso credito verso altri fornitori oppure soggetti privati, con la facoltà di successiva e ulteriore cessione del credito.
6. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 500 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
20.0.2
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 20-bis.
(Misure in materia di compensazione)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al termine del 31 dicembre 2021 compreso, anche in deroga ad ogni altra disposizione di legge in contrasto con la presente previsione, il limite massimo dei crediti di imposta nonché dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 è fissato in euro 3.500.000,00 per ciascun anno solare.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.
3. Ai fini dell'applicazione del comma 1, non operano, fino alla data del 31 dicembre 2021 compresa, le disposizioni attualmente in vigore che subordinano il diritto alla compensazione alla presentazione della dichiarazione o della istanza da cui emerge il credito e al decorso dei termini ex lege previsti dopo tale data. Conseguentemente i crediti per l'imposta sul valore aggiunto, i crediti relativi alle imposte sui redditi ed alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'Imposta Regionale Attività Produttive, nonché i crediti nei confronti degli enti previdenziali già maturati alla data di entrata in vigore del presente decreto sono da intendersi immediatamente utilizzabili in compensazione secondo le ordinarie modalità previste. Il contribuente ha comunque l'onere di redigere appositi prospetti di autoliquidazione attribuendovi data certa e l'onere di conservarli fino allo spirare dei termini di decadenza per l'accertamento in base alle norme vigenti.
4. Resta fermo il divieto di compensare crediti disconosciuti con atto della pubblica amministrazione divenuto definitivo per mancata impugnazione o per effetto di pronuncia dell'autorità giudiziaria passata in giudicato.
5. I crediti eccedenti il limite per ciascun anno solare di euro 3.500.000,00 di cui al comma 1 possono essere portati in compensazione nei periodi di imposta successivi senza limitazioni di tempo, ovvero possono essere chiesti a rimborso in base alle normative attualmente in vigore. In tale ultimo caso, anche in deroga ad ogni altra disposizione di legge vigente, l'amministrazione finanziaria, in caso di presenza di contestazioni tributarie a carico della impresa contribuente, ha la possibilità di negare i rimborsi soltanto ed esclusivamente qualora le contestazioni medesime siano divenute definitive per mancata impugnazione dell'atto impositivo o per pronuncia dell'autorità giudiziaria passata in giudicato. In ogni caso il diniego non può eccedere il debito tributario contestato e divenuto definitivo. Non è consentito all'amministrazione finanziaria sospendere in tutto o in parte i rimborsi in presenza di contestazioni tributarie di qualsiasi natura e riferite a qualsiasi periodo di imposta ma non ancora definitive ove impugnate dal contribuente presso l'autorità giudiziaria ovvero di cui sono pendenti i termini per il ricorso o per l'impugnazione in ogni grado del giudizio.
6. I soggetti che, avvalendosi della disposizione di cui al precedente comma 1 utilizzano in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 crediti di imposta e contributi per un importo superiore, in ciascun anno solare, al limite previsto ai sensi dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 non possono beneficiare delle misure a sostegno della liquidità delle imprese di cui agli articoli 1 e 13 del presente decreto.
21.1
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. All'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 2020, n. 8, sostituire, ovunque ricorrano, le parole «30 giugno 2020» con le seguenti «31 dicembre 2020».
21.0.1
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 21-bis.
(Definizione agevolata delle controversie tributarie)
1. All'articolo 6 del decreto legge 23 ottobre 2018, n.119, convertito, con modificazioni, dalla legge dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 6 è sostituito dal seguente: ''6. La definizione si perfeziona con la presentazione, entro il 30 giugno di ciascun anno a decorrere dal 2020, della domanda di cui al comma 8 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata; nel caso in cui gli importi dovuti superano mille euro è ammesso il pagamento rateale, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in un massimo di venti rate trimestrali. Il termine di pagamento delle rate successive alla prima scade il 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2020. Sulle rate successive alla prima, si applicano gli interessi legali calcolati dal 1º giugno 2020 alla data del versamento. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda''.
b) al comma 8, le parole: ''Entro il 31 maggio 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''Entro il 31 maggio di ciascun anno a decorrere dal 2020''».
21.0.2
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 21-bis.
(Disposizioni in materia di Fondo indennizzo risparmiatori (FIR))
Ai commi 495 e 496 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sostituire le parole "può essere incrementata" con le seguenti: "è incrementata".»
21.0.3
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 21-bis.
(Modifiche alla legge 20 febbraio 2006, n. 96)
1. All'articolo 2, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 96, dopo le parole: "assicurativa e fiscale" inserire le seguenti: "e le prestazioni di lavoro svolte dagli stessi nell'ambito dell'attività agrituristica sono considerate agricole ai fini della valutazione del rapporto di connessione".».
21.0.4
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 21-bis.
(Disposizioni in materia di split payment per le cessioni dei prodotti della filiera ittica verso Pubbliche Amministrazioni o società da esse controllate)
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 17-ter, comma 1-quinquies, è aggiunto alla fine il seguente capoverso: ", nonché, al fine di incentivare la commercializzazione attraverso strutture di mercato organizzate, alle cessioni di prodotti ittici effettuate nei confronti di mercati ittici gestiti da amministrazioni pubbliche o da società da esse controllate".
21.0.5
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 21-bis.
(Riapertura dei termini per la definizione agevolata per le persone fisiche che versano in situazioni di difficoltà economica)
1. Sono riaperti i termini per la definizione agevolata per le persone fisiche che versano in situazioni di difficoltà economica di cui al comma 184 e seguenti dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
2. Ai fini del presente articolo possono essere estinti i debiti di cui ai commi 184, 185, 185-bis della legge 30 dicembre 2018, n. 145, affidati all'agente della riscossione dal 1º gennaio 2000 alla data del 31 dicembre 2018.
3. Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 184 e al comma 185 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, rendendo, entro il 30 luglio 2020, apposita dichiarazione, secondo quanto prescritto dal comma 189 della stessa legge.
4. Il versamento delle somme di cui al comma 187, lettere a) e b) della legge 30 dicembre 2018, n. 145, può essere effettuato in unica soluzione entro il 30 novembre 2020, o in rate pari al 35 per cento con scadenza il 30 novembre 2020, il 20 per cento con scadenza il 31 marzo 2021, il 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2021, il 15 per cento con scadenza il 31 marzo 2022 e il restante 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2022.
5. In caso di pagamento rateale ai sensi del precedente comma, si applicano, a decorrere dal 1º dicembre 2020, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
6. Entro il 31 ottobre 2020, l'agente della riscossione effettua ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 3, le comunicazioni di cui al comma 192 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
7. Si applicano i commi dal 194 al 197 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
8. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, i commi 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 14-bis, 18, 19 e 20 dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni; dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.
9. Ai soli fini del presente articolo:
a) la locuzione 'alla data del 31 luglio 2019' contenuta nell'articolo 3, comma 13, lettera a), del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, è sostituita con: 'alla data del 31 luglio 2020';
b) la parola: '2017' contenuta nell'articolo 1, comma 684, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è sempre sostituita con '2018'.
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede: Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.».
24.0.1
Perosino, Pichetto Fratin, Damiani
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
Art. 24-bis.
(Nuove disposizioni in materia di cedolare secca sugli affitti commerciali)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 il comma 59 è sostituito dal seguente:
«Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati nell'anno 2020, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, applicata nell'anno 2020 si applica in ragione di un'aliquota del 10 per cento. Tale regime non è applicabile ai contratti stipulati nell'anno 2020, qualora alla data del 15 ottobre 2019 risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede entro il limite massimo di spesa di 3.000 milioni di euro mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 Pag. 265marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.»
24.0.2
Perosino, Pichetto Fratin, Damiani
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 24-bis.
(Imposte sugli immobili destinati allo svolgimento dell'attività imprenditoriale)
1. Per gli immobili destinati allo svolgimento dell'attività imprenditoriale di cui risulti accertata la chiusura a seguito dell'emanazione dei provvedimenti connessi all'emergenza derivante dalla diffusione sul territorio nazionale del virus COVID-19, non sono dovuti i pagamenti da effettuare alle scadenze del 16 giugno e dei 16 dicembre 2020 a titolo di:
a) imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e successive modifiche ed integrazioni;
b) imposta municipale immobiliare (IMI) di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano 23 aprile 2014, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni;
c) imposta immobiliare semplice (IMIS) di cui alla legge della provincia autonoma di Trento 30 dicembre 2014, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni.
2. I pagamenti di cui al comma 1 sono dovuti nella misura del 30 per cento del valore normale per le scadenze 16 giugno e del 16 dicembre 2021 e del 60 per cento del valore normale per le scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre 2022.
3. Nel caso in cui il soggetto obbligato al pagamento dell'imposta di cui al comma 1 non sia il medesimo soggetto che gestisce l'impresa turistico ricettiva, l'agevolazione è subordinata alla rinegoziazione del contratto di locazione o del contratto di affitto d'azienda o altro contratto similare, al fine di assicurare una corrispondente riduzione del canone o del corrispettivo dovuto dal soggetto che gestisce l'impresa turistico ricettiva.
4. All'onere derivante dal presente articolo pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede:
a) quanto a 70 milioni di euro mediante la riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014;
b) quanto a 30 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
c) quanto a 100 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 28, comma 1, della legge n. 196 del 2009;
d) quanto a 100 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27, comma 1, della legge n. 196 del 2009;
e) quanto a 700 milioni di euro mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
24.0.3
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 24-bis.
1. In deroga alla disciplina vigente e fino al 31 dicembre 2022, per la compravendita degli immobili facenti parte delle categorie catastali A e C, l'Imposta di registro di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n.131 è ridotta del 50 per cento.
Conseguentemente
all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le paro-le: "3 per cento", con le seguenti: "15 per cento".»
24.0.4
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art.24-bis
1. In deroga a quanto stabilito dai commi 1 e 2 dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.601, fino al 31 dicembre 2022, l'imposta sostitutiva sui mutui si applica in ragione dello 0,10 per cento dell'ammontare complessivo dei finanziamenti.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo paria a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede:
a) quanto a 100 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi pre-cedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»
24.0.5
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 24-bis.
(Agevolazioni alloggi sociali)
1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 741, Il punto 3) della lettera c) è sostituito dal seguente: 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008 e dall'articolo 10, comma 3, del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, ivi compresi gli alloggi degli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o degli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;"
b) l'ultimo periodo del comma 749 è soppresso.
2. Ai maggiori oneri provenienti dall'attuazione della presente disposizione, stimati in 400 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88. ».
24.0.6
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 24-bis.
1. Fino al 31 dicembre 2022 l'aliquota del 2 per cento prevista dall'articolo 1 e relative note della Tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni e integrazioni, è ridotta all'1 per cento.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede:
a) quanto a 800 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a 800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»
24.0.7
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 24-bis.
1. Fino al 31 dicembre 2022, in caso di acquisto di un'abitazione diversa da quella principale, l'aliquota del 9 per cento prevista dall'articolo 1 e relative note della Tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni e integrazioni, è ridotta al 4,5% per cento, anche in caso di cessioni soggette ad imposta sul valore aggiunto. E' sospeso fino alla predetta data ogni controllo da parte dell'Agenzia delle Entrate sulle operazioni di acquisto di cui al periodo precedente effettuate da persone fisiche o giuridiche.»
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma 3.
3. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: «3 per cento», con le seguenti: «8 per cento».»
24.0.8
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 24-bis.
(Sostegno in materia di locazione di immobili)
1. I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso non abitativo, se non percepiti a far data dal 1° febbraio 2020, non concorrono a formare il reddito a partire dalla stessa data, purché la mancata percezione sia comprovata da costituzione in mora ai sensi dell'articolo 1219 del codice civile tramite lettera raccomandata o altro mezzo equipollente.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 900 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
24.0.9
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 24-bis.
(Disposizioni in materia di IMU per le dimore storiche)
1. Per tutto l'anno 2020 sono esentati dall'imposta municipale propria gli immobili di interesse rilevante per motivi storici e sottoposti a Vincolo Ministeriale ex D.Lgs. 42/2004 (già L.1089/39)".
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
24.0.10
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 24-bis.
(Disposizioni in materia di IMU per le dimore storiche)
1. All'articolo 9, comma 8, del Decreto legislativo 14 marzo 2011, n° 23 è aggiunto in fine, il seguente: "Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili di interesse rilevante per motivi storici e sottoposti a Vincolo Ministeriale ex D.Lgs. 42/2004 (già L.1089/39)". »
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
24.0.11
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 24-bis.
(Misure di sostegno finanziario per gli organismi di investimento collettivo del risparmio investiti in beni immobili colpiti dall'epidemia di Covid-19)
1. Le disposizioni di cui all'art. 56 comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano altresì alle operazioni finanziarie che abbiano quali beneficiari gli organismi di investimento collettivo del risparmio, così come definiti ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera k) del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, il cui patrimonio sia direttamente o indirettamente investito in beni immobili che siano oggetto delle misure di contenimento di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e successive modificazioni, e alle relative disposizioni di esecuzione e attuazione ovvero ad altre disposizioni aventi medesima finalità e volte a contrastare l'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del Covid-19. Nel caso di impresa partecipata direttamente o indirettamente da un organismo di investimento collettivo del risparmio di cui all'art. 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ai fini del calcolo dei parametri dimensionali che definiscono le categorie di microimprese e piccole e medie imprese non si tiene comunque conto degli occupati, del fatturato e del totale dell'attivo della società di gestione del risparmio e degli altri organismi di investimento collettivo del risparmio gestiti dalla medesima società di gestione del risparmio.
2. Le previsioni di cui all'art. 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, trovano altresì applicazione anche agli organismi di investimento collettivo del risparmio il cui patrimonio sia direttamente o indirettamente investito in diritti reali immobiliari, inclusi quelli derivanti da contratti di leasing con natura traslativa e da rapporti concessori, relativi ad immobili affetti dalle suddette misure contenitive.
26.0.1
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 26-bis.
(Ulteriori misure fiscali)
1. L'articolo 3, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n.157, è abrogato.
2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1.084.000.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come ''reddito di cittadinanza'' di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.»
26.0.2
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
Art. 26-bis.
(Imposta di bollo su conti correnti bancari)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, non è dovuta l'imposta di bollo per tutte le tipologie di conti correnti bancari, vincolati ovvero non vincolati, per i conti correnti postali e per i libretti di risparmio di cui all'articolo 13, comma 2-bis, della Tariffa, parte 1, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.».
27.0.1
Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:
«Art. 27-bis
(Disposizioni in materia di riduzione dell'aliquota IVA su strumenti sanitari per la cura e il contrasto al Covid-19)
1. Alla tabella A, parte II bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 1- quinquies aggiungere il seguente:
"1- sexies) Ventilatori polmonari, caschi CPAP, pompe infusionali, dispositivi per intubazione oro-tracheale, nonché ogni altro dispositivo di protezione individuale che risulti necessario in relazione alle patologie legate al Covid-19.»
Illustrazione
L'emendamento è finalizzato a ridurre al 5% l'imposta sul valore aggiunto per l'acquisto di beni sanitari fondamentali per l'assistenza dei pazienti con problematiche respiratorie e di dispositivi di protezione individuale, particolarmente richiesti per il contrasto all'emergenza da Covid-19.
27-bis.0.1
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 27-ter.
(Applicazione del regime di esenzione dall'imposta sul valore aggiunto per servizi di consulenza e ricerca finanziaria)
1. All'art.10, comma 1, n. 4), del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'articolo 32 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, dopo le parole "le opzioni su valute, su tassi di interesse o su indici finanziari comunque regolate" sono inserite le seguenti: ", le prestazioni di consulenza in materia di investimenti di cui all'articolo 1, comma 5, lett. f), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e di ricerca in materia di investimenti, di cui all'articolo 36 del Regolamento delegato UE 2017/565 e successive modifiche e integrazioni ».
28.0.1
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art.28-bis
1. In deroga a quanto stabilito dai commi 2, 3, 4 e 6 dall'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, e fino al 31 dicembre 2022, per i fabbricati del gruppo catastale A, l'aliquota di base dell'Imposta Municipale Unica è fissata allo 0.38 per cento e sono altresì ridotti del 50 per cento i moltiplicatori catastali di cui al comma 4, lettera a) del predetto decreto.
Conseguentemente
all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: "3 per cento", con le seguenti: "20 per cento".»
28.0.2
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art.28-bis
1. Fino al 31 dicembre 2022, la percentuale delle provvigioni da parte delle agenzie immobiliari per l'esercizio dell'attività di mediazione cosi come definita dall'articolo 1754 del codice civile, non può essere superiore all'1,5 per cento. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Fino al 31 dicembre 2022, in deroga a quanto stabilito dalla disciplina vigente, il regime IVA di cui alla Tabella A parte III, si applica anche al pagamento delle provvigioni riservate agli intermediari immobiliari.
3. Agli oneri derivanti dal comma 2 valutati in 230 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede:
a) quanto a 230 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a 230 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»
28.0.3
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 28-bis
1. Fino al 31 dicembre 2022, in deroga a quanto stabilito dalla disciplina vigente, il regime IVA di cui alla Tabella A parte III, si applica anche al pagamento delle provvigioni riservate agli intermediari immobiliari.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 230 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede:
a) quanto a 230 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a 230 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegna-zione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»
28.0.4
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 28-bis.
1. Fino al 31 dicembre 2022, il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto unità immobiliari ad uso diverso dall'abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 10,5 per cento. Ai contratti di cui al comma 1 si applica l'esenzione dell'imposta di bollo di cui al D.P.R. 642/1972, e l'imposta di registro di cui alla Tariffa - Parte prima - Articolo 5 allegata al D.P.R. 26/04/1986, n. 131, in misura pari all'0,5%.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma 3.
3. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: »3 per cento«, con le seguenti: »7 per cento«.»
28.0.5
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 28-bis
(Modifiche all'articolo 5 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58)
1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2-bis - I soggetti che hanno già trasferito la residenza prima del 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera c) del presente articolo. Le modalità di esercizio dell'opzione sono definite tramite provvedimento dell'Agenzia dell'Entrate da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione".
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali» della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.»
28.0.6
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 28-bis
1. All'articolo 15, comma 1, lettera d), del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "euro 1.550", sono sostituite con le seguenti: "euro 4.500".»
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole "3 per cento" sono sostituite dalle seguenti "15 per cento"
29-bis.0.1
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
Articolo 29-ter.
(Speditezza nell'esecuzione dei riparti nelle procedure esecutive immobiliari e rinnovazione degli avvisi di vendita immobiliare)
1. In deroga alla sospensione di cui all'art. 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per quanto riguarda le procedure esecutive immobiliari pendenti alla data del 23 marzo 2020,
(i) entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il professionista delegato alle operazioni di vendita, ove nominato ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 591-bis del Codice di procedura civile, provvede alla presentazione di un prospetto delle somme disponibili e un progetto di ripartizione, anche parziale, delle medesime nonché alla sua trasmissione al giudice dell'esecuzione;
(ii) non più tardi di quindici giorni dalla ricezione del progetto di ripartizione predisposto dal professionista delegato, ove nominato, ovvero non più tardi di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il giudice dell'esecuzione, nel caso in cui non abbia disposto la delega delle operazioni di vendita ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 591-bis e 591-ter del codice di procedura civile, provvede a formare un progetto di distribuzione, anche parziale, delle somme disponibili, contenente la graduazione dei creditori che vi partecipano, e ordina il deposito del progetto di ripartizione in cancelleria, disponendo che a tutti i creditori, compresi i creditori aventi diritto all'accantonamento a norma dell'art. 510, terzo comma, del codice di procedura civile ovvero di creditori i cui crediti costituiscano oggetto di controversia a norma dell'art. 512 del codice di procedura civile, ne sia data comunicazione mediante l'invio di copia a mezzo posta elettronica. Il progetto di distribuzione parziale non può essere inferiore al settantacinque per cento delle somme da ripartire.
2. I creditori, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, numero (ii), possono formulare eventuali osservazioni.
3. Decorso tale termine, il giudice dell'esecuzione o il professionista delegato a norma dell'art. 591-bis del Codice di procedura civile, ove nominato, ordina il pagamento delle singole quote, altrimenti si applica la disposizione dell'art. 512 del Codice di procedura civile.
4. Ove il progetto di distribuzione, anche parziale, preveda la ripartizione delle somme disponibili in favore di creditori aventi diritto all'accantonamento a norma dell'art. 510, terzo comma, del Codice di procedura civile ovvero di creditori i cui crediti costituiscano oggetto di controversia a norma dell'art. 512 del Codice di procedura civile, si applica l'art. 596, comma 3, del Codice di procedura civile.
5. Con riferimento ai tentativi di vendita immobiliare fissati nel periodo di sospensione straordinaria dei termini processuali di cui all'art. 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, gli stessi dovranno essere rinnovati, alle stesse condizioni, al termine del periodo di sospensione.
6. Della rinnovazione del tentativo di vendita di cui al precedente comma verrà dato avviso al pubblico secondo le modalità previste dall'art. 490 del Codice di procedura civile, con esclusione delle forme di pubblicità straordinaria previste all'ultimo comma del predetto articolo.
29-bis.0.2
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
Articolo 29-ter
(Esonero da responsabilità per eventuale contagio)
1. L'impresa che si attiene ai contenuti del Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020, allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020, nonché agli specifici protocolli di settore, è esonerata da ogni responsabilità connessa ad eventuali contagi contratti da lavoratori, clienti o altre persone all'interno delle aree aziendali.
30.0.1
Perosino, Saccone, Pichetto Fratin, Damiani
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art.30-bis
1. In considerazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019 che ha accelerato in modo esponenziale l'utilizzo dello Smart-Working e dell'e-learnig, mettendo in notevole difficoltà moltissime persone e tenuto conto dell'arretratezza digitale e della non disponibilità da parte delle stesse di idonei strumenti informatici,per l'anno 2020 le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 604 della legge 30 dicembre 2018, n.145 sono estese, nei limiti di spesa previsti dalle norme vigenti all'acquisto anche di Pc, Tablet e Stampanti quali strumenti indispensabili per il lavoro da svolgere da casa.
30.0.2
Perosino, Pichetto Fratin, Damiani
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 30-bis.
(Sostegno al ricambio del parco dei veicoli per il trasporto merci)
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 185 le parole: «fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2025 ovvero entro il 30 giugno 2026 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione»;
b) al comma 188 le parole: «6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12 per cento» e le parole «2 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «10 milioni di euro»;
c) al comma 189, le parole: «40 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, e nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento del costo» e le parole «10 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «50 milioni»;
d) al comma 191, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: «in cinque quote annuali di pari importo ridotte a tre per gli investimenti di cui al comma 190» sono sostituite dalle seguenti: «in unica soluzione»;
b) l'ultimo periodo, è sostituito dal seguente: «Il credito d'imposta può formare oggetto di cessione ai sensi dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602».
2. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, relativamente ai soli beni strumentali rappresentati dai veicoli per il trasporto merci di categoria N1 e N2, pari a 500 milioni di euro, si provvede, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
30-bis.0.1
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 30-ter
1. Fatte salve le misure già adottate dalle Regioni per far fronte all'emergenza dovuta alla diffusione del Covid-19, ai sensi dell'articolo 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti costituiti da Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), utilizzati all'interno di attività economiche-produttive e di servizio come presidi di prevenzione dal contagio, quali mascherine e guanti, sono assimilati ai rifiuti urbani e conferiti al gestore del servizio nella frazione di rifiuti indifferenziati, nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Istituto Superiore della Sanità.
2. La presente disposizione trova applicazione fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e comunque per i successivi trenta giorni necessari al corretto e ordinario ripristino del servizio pubblico di gestione dei rifiuti.»
30-bis.0.2
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
Articolo 30-ter
(Credito d'imposta per le scuole paritarie)
1. In relazione all'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, alle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62 è riconosciuto per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020, di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1 e B/5.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti altresì i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui al presente articolo.
30-bis.0.3
La Pietra, de Bertoldi, Ciriani
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
Articolo 30-ter
(Disposizioni a sostegno dei prodotti vitivinicoli italiani)
1. Agli imprenditori agricoli operanti nel settore vitivinicolo è riconosciuto un contributo economico a fondo perduto per i quantitativi di vino ceduto alle distillerie per un massimo di 1,50 euro per grado/ettolitro di prodotto ceduto. Il contributo è riconosciuto a condizione che i prodotti oggetto di cessione siano detenuti in cantina alla data del 28 febbraio 2020 e che il prezzo di acquisto minimo da parte delle distillerie sia pari all'importo del contributo.
2. Per le finalità di cui al presente articolo sono destinate risorse nel limite di 60 milioni di euro per il 2020. Al relativo onere si provvede ai sensi del successivo articolo 43.
3. I criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al presente articolo sono stabiliti, nel limite delle risorse di cui al comma 2, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
31.0.1
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
Art. 31-bis
(Proroga agevolazioni gasolio commerciale)
1. Al fine di sostenere le imprese dell'autotrasporto nella situazione di emergenza sanitaria da Covid-19, all'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole "A decorrere dal 1° ottobre 2020" sono sostituite dalle parole "A decorrere dal 1° gennaio 2022", e le parole "a decorrere dal 1° gennaio 2021" sono sostituite dalle parole "a decorrere dal 1° gennaio 2023".
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati complessivamente in 117 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»
33.1
Il comma 1 è sostituito dai seguenti:
«1. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia COVID-19, gli enti e organismi pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché quelli a base associativa, con esclusione delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, delle Città metropolitane, delle Province, dei Comuni, delle Comunità montane e dei loro consorzi e associazioni, ed altresì con esclusione delle Società, che, nel periodo dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, ove le procedure di rinnovo non siano esperibili in piena sicurezza e nel rispetto delle distanze e delle prescrizioni prese per fronteggiare l'emergenza sanitaria, possono sospendere le procedure di rinnovo ed elettorali, anche in corso, con contestuale proroga degli organi.
1-bis. Nel caso della sospensione delle procedure di rinnovo ed elettorali di cui al comma precedente, i termini di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, sono ulteriormente prorogati fino al termine dello stato di emergenza e comunque, fino alla loro ricomposizione.».
33.2
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall'emergenza COVID-19 e per assicurare la ripresa economica delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, all'articolo 1, comma 98, della legge 27 dicembre 2019, n°160, le parole "2021" e "2030" sono sostituite con "2023" e "2032".»
33.0.1
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 33-bis.
(Salvaguardia degli equilibri dei bilanci delle regioni e delle autonomie speciali)
1. Al fine di monitorare gli effetti dell'emergenza Covid-19 con riferimento alla tenuta delle entrate delle Regioni e delle Province autonome rispetto ai fabbisogni di spesa, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, è istituito un tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presieduto dal Ragioniere generale dello Stato o da un suo delegato, composto da tre rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze e da tre rappresentanti della Conferenza delle regioni e province autonome. Il tavolo esamina le conseguenze connesse all'emergenza Covid-19, con riferimento alla possibile perdita di gettito relativa alle entrate regionali con l'obiettivo della salvaguardia degli equilibri dei bilanci stessi.»
33.0.2
Mangialavori, Perosino, Rizzotti
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 33-bis.
1. Il comma 3 dell'articolo 35 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è sostituito con il seguente:
"3. Per l'anno 2020, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, nonché le persone giuridiche private non aventi scopo di lucro, per le quali la scadenza del termine di approvazione dei bilanci o per il rinnovo degli organi sociali ricade all'interno del periodo emergenziale, come stabilito dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, possono approvare i propri bilanci o procedere al rinnovo degli organi sociali entro la medesima data di cui ai commi 1 e 2, anche in deroga alle previsioni di legge, regolamento o statuto. Fino a quella data, gli organi sociali sono prorogati di diritto nello svolgimento delle loro funzioni".»
35.0.1
Mangialavori, Perosino, Rizzotti
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 35-bis.
(Misure di prevenzione e sostegno alle crisi finanziarie degli enti locali)
1. I Comuni che hanno dichiarato dopo il 1° gennaio 2012 lo stato di dissesto finanziario di cui all'articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni e che successivamente hanno deliberato la procedura di riequilibrio pluriennale ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, al fine di assicurare la realizzazione di iniziative prioritarie, possono contrarre mutui coperti da garanzia statale attraverso Cassa depositi e prestiti, nel limite di spesa pari a 2.400 milioni di euro».
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: «3 per cento», con le seguenti: «15 per cento».
35.0.2
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 35-bis.
1. Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul tessuto sociale nazionale, per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e ai provvedimenti attuativi, l'importo minimo della pensione di inabilità e dell'assegno mensile di cui agli articoli 12 e 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è determinato in euro 600.
Conseguentemente, all'articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, la parola "venticinque" è sostituita dalla parola "quaranta".
35.0.3
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 35-bis
1. La validità delle patenti nautiche con scadenza dal 31 gennaio 2020, già prorogata ai sensi dell'articolo 104, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è ulteriormente prorogata al 30 settembre 2020.»
35.0.4
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Articolo 35-bis
(Contratti a tempo determinato)
1. Al decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, dopo l'articolo 1-bis è aggiunto il seguente:
1-ter) In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, in ragione dell'emergenza epidemiologica legata al Covid-19, i contratti di lavoro subordinato a termine, in scadenza entro il 31 dicembre 2020, potranno essere prorogati dal datore di lavoro per ulteriori 12 mesi senza apposizioni delle causali e senza le penalità di cui al vigente articolo 19 del decreto legislativo n. 81 del 15 giugno 2015.»
35.0.5
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Articolo 35-bis
(Funzioni degli intermediari abilitati agli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti)
1. I professionisti abilitati agli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono abilitati a inoltrare, per conto dei beneficiari assistiti, la domanda telematica all'INPS per le indennità di cui agli articoli 27, 28 e 29 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27".
35.0.6
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Articolo 35-bis
(Potenziamento della disciplina di rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni)
1. La rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni di cui all'art. 1, commi 696 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160, può avere rilevanza solo civilistica e contabile, a partire dal bilancio di esercizio in cui viene eseguita, qualora la società non eserciti la relativa opzione e non provveda al versamento dell'imposta sostitutiva di cui al comma 699. La riserva di rivalutazione è distribuibile alle condizioni previste dall'art. 13, della legge 21 novembre 2000, n. 342.
2. Le disposizioni di cui al comma precedente anche all'esercizio successivo a quello cui si applica la rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni ai sensi dell'articolo 1, commi 696 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
35.0.7
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Articolo 35-bis
(Disposizioni inerenti la ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito)
1. Al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, la ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari di cui all'articolo 25 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applica per gli anni 2020 e 2021.
2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1.840 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, si provvede:
a) quanto a 1.500 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico;
b) quanto a 340 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
c) quanto a 1.840 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n.160.
35.0.8
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Articolo 35-bis.
(Disapplicazione della disciplina sulle società di comodo)
1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, considerato il verificarsi dei presupposti di cui al comma 4-bis dell'art. 30 della legge 23 dicembre 1994 n. 724, per il periodo di imposta in corso alla data del 23 febbraio 2020, la disciplina in materia di società di comodo di cui all'art. 30 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 e la disciplina in materia di società in perdita sistematica di cui all'art. 2, commi 36-decies e seguenti del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, non sono applicabili alle società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare. Si considerano società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare, le società il cui valore dell'attivo patrimoniale è costituito per la maggior parte dal valore normale degli immobili destinati alla locazione e i cui ricavi sono rappresentati per almeno i due terzi da canoni di locazione o affitto di aziende il cui valore complessivo sia prevalentemente costituito dal valore normale di fabbricati, facendo riferimento all'esercizio in corso alla data del 23 febbraio 2020.
2. Per le società di cui al comma 1, per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 23 febbraio 2020, le percentuali di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 30 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 sono ridotte del 70 per cento.
3. Per le società di cui al comma 1, per il secondo periodo di imposta successivo a quello in corso al 23 febbraio 2020, le percentuali di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 30 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 sono ridotte del 50 per cento.
4. Il periodo di imposta interessati dalle disposizioni del presente articolo non rilevano ai fini della determinazione delle risultanze medie di cui al comma 2 dell'art. 30.
5.La disposizione del presente articolo non si applica alle società che nel periodo d'imposta precedente rispetto a quello di prima applicazione del presente articolo si qualificano di comodo ai sensi delle rispettive normative.
35.0.9
Fregolent, Montani, Siri, Saviane
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Articolo 35-bis.
(Modifiche all'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90)
1. All'articolo 16, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis, le parole: «al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2025»;
b) al comma 1-ter, le parole: «al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2025»;
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 17 milioni di euro per l'anno 2022, 290 milioni di euro per l'anno 2023, 560 milioni di euro per l'anno 2024, 786 milioni di euro per l'anno 2025, 1.015 milioni di euro per l'anno 2026, 1.228 milioni di euro per l'anno 2027, 735 milioni di euro per l'anno 2028, 437 milioni di euro per l'anno 2029, 180 milioni di euro per l' anno 2030 e 18 milioni di euro per l'anno 2037, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
35.0.10
Fregolent, Montani, Siri, Saviane
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Articolo 35-bis.
(Modifiche agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90)
1. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 14:
1) ai commi 1 e 2, lettera b), le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;
2) al comma 2, lettera a), le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;
3) al comma 2, lettera b-bis), al primo periodo, le parole: «sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2025»;
4) al comma 2-bis, le parole: «sostenute nell'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «sostenute negli anni 2020, 2021,2022,2023,2024 e 2025»;
5) al comma 2-quater, le parole: «al 31 dicembre 2021», sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2025».
b) all'articolo 16:
1) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;
2) al comma 2, primo periodo, le parole: «nell'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2020,2021,2022,2023,2024 e 2025»;
3) al comma 2, secondo periodo, le parole: «nell'anno 2019 ovvero per quelli iniziati nel medesimo anno e proseguiti nel 2020» sono sostituite dalle seguenti: " negli anni 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025»
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2021, 95 milioni di euro per l'anno 2022, 401 milioni di euro per l'anno 2023, 593 milioni di euro per l'anno 2024, 948 milioni di euro per l'anno 2025, 1.219 milioni di euro per l'anno 2026, 1.376 milioni di euro per l'anno 2027, 1.324 milioni di euro per l'anno 2028, 1.297 milioni di euro per gli anni 2029, 2030 e 2031, 962 milioni di euro per l'anno 2032, 658 milioni di euro per l'anno 2033, 397 milioni di euro per l'anno 2034 e 138 milioni di euro per l'anno 2035, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
35.0.11
La Pietra, de Bertoldi, Ciriani
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
Articolo 35-bis.
(Differimento dell'entrata in vigore delle imposte «plastic tax» e «sugar tax» di cui alla legge 27 dicembre 2019 n. 160)
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma 652 è sostituito dal seguente: «652. Le disposizioni di cui ai commi da 634 a 650 hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2021».
2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma 676 è sostituito dal seguente: «676. Le disposizioni di cui ai commi da 661 a 674 hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2021».
35.0.12
Perosino, Pichetto Fratin, Damiani
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 35-bis.
1. Il comma 484 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito con il seguente:
«484. Fino al 30 novembre 2020, i procedimenti di riscossione coattiva dei canoni demaniali, anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e i procedimenti amministrativi per il rilascio, la sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative, con esclusivo riferimento a quelle inerenti alla conduzione delle pertinenze demaniali, derivanti da contenzioso pendente alla data del 31 dicembre 2019 e connesso all'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni di cui all'articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono sospesi. Fino al 30 novembre 2020 sono altresì privi di effetto i provvedimenti già emessi a conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione».
36.1
Dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Il periodo di sospensione di novanta giorni del termine di impugnazione previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 si intende cumulabile con il periodo di sospensione dei termini previsto dall'articolo 83, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e suoi successivi prolungamenti, proroghe o differimenti.".
36.2
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. I termini di sospensione previsti dal precedente comma si applicano altresì ai giudizi avanti il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.
36.3
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 84 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n.27, al comma 2, dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti:
2-bis. Nel rito degli appalti e negli altri riti abbreviati le brevi note sono depositate nel termine perentorio di un giorno libero prima dell'udienza.
2-ter. In tutti i casi, alla controparte è riservata facoltà di deposito di una breve replica scritta, nelle dodici ore successive alla mezzanotte del giorno di coi al periodo precedente.
36.4
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'art. 84 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n.27, apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 4, lett. d) dopo le parole "trattazione delle udienze" aggiungere le seguenti: "avvalendosi di collegamento da remoto con gli avvocati":
b) al comma 5, primo periodo, sostituire le parole "senza discussione orale" con le seguenti: "avvalendosi di collegamento da remoto con gli avvocati" e sopprimere le seguenti parole: "omesso ogni avviso".
36.5
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
5. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, il deposito di atti penali che non vengono depositati in udienza, può essere effettuato dai difensori anche tramite posta elettronica certificata (pec).
36.6
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
5. Sino al dicembre 2021, nelle procedure di cui all'art. 495 C.p.c. il debitore, se ricorrono motivi riconducibili alle conseguenze economiche dell'epidemia Covid-19 e previa verifica da parte del Giudice, è ammesso a versare la somma determinata a norma del terzo comma dell'art. 495 C.p.c, con rateizzazioni mensili entro il termine massimo di settantadue mesi.
Nelle procedure di cui all'art 495 Cpc pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione, ove il debitore abbia omesso o ritardato il versamento anche di una sola delle rate previste nel quarto comma per i mesi di marzo, aprile o maggio 2020, è sempre ammesso a riprendere la rateazione già disposta. Anche per le procedure pendenti, ove sia già disposta una rateazione, è sempre applicabile la previsione di cui al primo comma.
36.7
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
5. La proroga del termine di cui al comma 1, primo periodo, non si applica al progetto di ripartizione dell'attivo fallimentare di cui all'art. 110 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni.
6. La proroga del termine di cui al comma 1, primo periodo, non si applica avverso il reclamo contro gli atti del curatore e del comitato dei creditori di cui all'art. 36 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni.
7. Per far fronte all'emergenza epidemiologica COVID-19, limitatamente al periodo dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, il Curatore fallimentare di cui all'art. 27 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni quando ci siano sufficienti liquidità, può valutare l'opportunità di predisporre un progetto di riparto parziale. Con tale progetto, il curatore procede alla distribuzione delle somme ottenute in favore di alcuni creditori, anche solo per parte del loro credito, seguendo l'ordine di prelazione.
8. Ai sensi dell'art. 110 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, sia il reclamo ex art. 36 avverso il progetto - predisposto dal curatore - di riparto, anche parziale, delle somme disponibili, sia quello ex art. 26 contro il decreto del Giudice delegato che abbia deciso il primo reclamo, possono essere proposti da qualunque controinteressato, inteso quale creditore, che, in qualche modo, sarebbe potenzialmente pregiudicato dalla diversa ripartizione auspicata dal reclamante, ed in entrambe le impugnazioni il ricorso va notificato a tutti i restanti creditori ammessi al riparto anche parziale.
36.0.1
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
Articolo 36-bis.
(Formazione Continua Ordini Professionali)
1. Considerato che l'emergenza COVID 19 rende necessario che la formazione degli ordini professionali avvenga osservando standard di sicurezza per la salvaguardia della salute l'anno formativo intercorrente tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2020 non verrà conteggiato ai fini del triennio formativo conseguentemente gli ordini professionali di ogni ordine e grado aggiornano i propri statuti.
2. Dopo il comma 10 dell'articolo 21 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, è aggiunto il seguente: «10-bis. Gli avvocati genitori di bambini fino al compimento del terzo anno di età, gli avvocati eletti membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo o di assemblea regionale ovvero nominati a ricoprire funzioni pubbliche sono esclusi dalle verifiche di cui al comma 2 del presente articolo.
3. Al comma 1 dell'art. 21 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247, le parole "ogni tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "ogni cinque anni".
36.0.2
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
Articolo 36-bis.
(Abilitazione all'esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori)
1. Al comma 4, dell'articolo 22 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: «sette» è sostituita dalla seguente: «nove»
36.0.3
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Articolo 36-bis.
(Definizione dei procedimenti giudiziari e amministrativi concernenti il pagamento dei canoni e degli indennizzi per l'utilizzo dei beni demaniali marittimi e delle relative pertinenze)
1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, nelle more della revisione e dell'aggiornamento dei canoni demaniali marittimi ai sensi dell'articolo 1, comma 677, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, alla lettera b), punto 1.3, dopo le parole «difficile rimozione» sono aggiunte le seguenti: «e pertinenze» e i punti 2 e 2.1 sono soppressi;
b) all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 732, le parole: «15 ottobre 2014» sono sostituite dalle parole «30 settembre 2021»;
2) al comma 732 dopo le parole «i procedimenti giudiziari» aggiungere: «o amministrativi»;
3) al comma 732 le parole: «30 settembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019»;
4) al comma 732 lettera a) dopo «somme» la parola «dovute» è sostituita dalle seguenti: «richieste a titolo di canoni maturati, dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo»;
5) al comma 732 lettera b) dopo «somme» la parola «dovute» è sostituita dalle seguenti «richieste a titolo di canoni maturati, dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo»;
6) al comma 732 dopo la lettera b) aggiungere «La liquidazione degli importi ai sensi delle lettere a) e b) costituirà a ogni effetto rideterminazione dei canoni dovuti per le annualità considerate»;
7) al comma 733, le parole: «28 febbraio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2020»;
8) al comma 733 dopo «importo» la parola «dovuto» è sostituita dalle seguenti: «dei canoni come rideterminati ai sensi del comma 732»;
9) al comma 733 le parole «termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di definizione» sono sostituite dalle seguenti «30 settembre 2021»;
10) al comma 733 dopo le parole: «decadenza dal beneficio.» aggiungere le parole: «la presentazione della domanda di definizione determina la sospensione delle esecuzioni coattive dei canoni demaniali disposte anche ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e degli eventuali procedimenti e/o provvedimenti amministrativi, nonché dei relativi effetti, avviati o emessi dalle amministrazioni competenti, concernenti il rilascio nonché la sospensione, la revoca o la decadenza della concessione demaniale marittima derivanti dal mancato versamento del canone»;
11) al comma 733 dopo le parole «mancato versamento del canone» aggiungere le parole: «L'integrale pagamento degli importi calcolati ai sensi del comma 732 lettere a) e b) comporta il venir meno di qualsiasi provvedimento o procedura, anche esecutiva originato dal mancato pagamento dei canoni.».
36.0.4
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Articolo 36-bis.
(Sospensione dei procedimenti amministrativi per il rilascio, la sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative)
1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, articolo 1, il comma 484 è sostituito con il seguente:
"1. Fino al 30 novembre 2020, i procedimenti di riscossione coattiva dei canoni demaniali, anche ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e i procedimenti amministrativi per il rilascio, la sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, con esclusivo riferimento a quelle inerenti alla conduzione delle pertinenze demaniali, derivanti da contenzioso pendente alla data del 31 dicembre 2019 e connesso all'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni di cui all'articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono sospesi. Fino al 30 novembre 2020 sono altresì privi di effetto i provvedimenti già emessi a conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione".».
36.0.5
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
Articolo 36-bis
(Indennità per i magistrati onorari in servizio)
1. In favore dei magistrati onorari di cui agli articoli 1 e 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto è corrisposta un'indennità mensile parametrata all'importo annuo di Euro 66.000, rivalutata annualmente, ed al netto degli oneri previdenziali ed assistenziali.
2. I magistrati onorari di cui al comma 1 permangono nell'esercizio delle rispettive funzioni fino al raggiungimento del limite di età individuato nell'articolo 2 del Regolamento per le prestazioni previdenziali della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense.
3. Le dotazioni organiche, di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del Ministro della giustizia 22 febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2018 relative ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari, sono rideterminate, rispettivamente in «3.300» e «1.800» unità.
4. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
37.1
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
"1-bis. Il documento unico di regolarità contributiva (DURC) valido al 23 febbraio 2020, mantiene la sua validità fino al 31 dicembre 2020, per tutti i settori in cui è richiesto tale documento."
37.2
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-bis. Il comma 1-ter dell'articolo 2-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, aggiunto dall' art. 5, comma 1, lett. b), D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 giugno 2019, n. 55, è sostituito dal seguente:
"1-ter. In ogni caso di intervento di demolizione e ricostruzione, anche in caso di sopraelevazione, la ricostruzione è comunque consentita nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti, compresa quella tra le pareri finestrate e le pareti di edifici antistanti, purché sia effettuata assicurando la coincidenza dei limiti dell'area del sedime e nei limiti dell'altezza massima degli edifici circostanti."»
37.3
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le pratiche delle Soprintendenze rimangono vincolate al solo silenzio assenso e i termini decorrono dal momento della presentazione della domanda.
37.4
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Al fine di risolvere le problematiche connesse all'incremento di domanda dei servizi erogati dagli uffici periferici delle Motorizzazioni civili successivamente alla scadenza dei termini indicati nell'articolo 92, comma 4 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per la sostituzione decennale dei serbatoi dei veicoli equipaggiati con sistema di alimentazione a GPL non si applicano le prescrizioni relative alla visita e prova di cui all'articolo 78 comma 1 del Codice della Strada. Con apposito decreto direttoriale, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto legge, il Ministero dei Trasporti stabilisce le procedure operative per l'attuazione di quanto indicato nel paragrafo precedente e per l'attribuzione alle officine, appositamente formate ed adeguatamente equipaggiate, del compito di procedere all'aggiornamento della carta di circolazione, all'uopo utilizzando anche le imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.».
37.5
Dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 ed alle problematiche connesse all'incremento di domanda dei servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni o dai soggetti abilitati successivamente alla scadenza dei termini indicati nell'articolo 103, comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in via transitoria ed in deroga alle periodicità dei controlli di cui al decreto del Ministero delle attività produttive del 1° dicembre 2004, n° 329, i proprietari dei serbatoi di GPL di qualsiasi capacità comunicano ad INAIL entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i dati delle attrezzature ancora da sottoporre a verifica tramite la tecnica di controllo basata sull'emissione acustica alla data della dichiarazione dello stato di emergenza e fino a non oltre 120 giorni dalla data di cessazione dello stato di emergenza.
1-ter. Al fine di garantire la pronta effettuazione delle procedure di verifica di cui al precedente comma 1, le disposizioni di cui al decreto del Ministero delle attività produttive del 23 settembre 2004 e del decreto del 17 gennaio 2005 si applicano anche ai recipienti a pressione fissi interrati, tumulati e fuori terra con capacità complessiva superiore a 13 mc.
1-quater. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'INAIL definisce la procedura operativa per l'effettuazione delle verifiche di integrità dei serbatoi di cui al precedente comma 2 con il sistema di controllo basato sulla tecnica delle emissioni acustiche, nonché i requisiti dei soggetti abilitati ad effettuare le verifiche ed invia al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero del Lavoro e al Ministero della salute una apposita relazione tecnica relativa all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti.».
37-bis.0.1
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Articolo 37-ter.
(Nautica da diporto e pertinenze demaniali marittime con finalità turistico-ricreative)
1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, ferma restando la disciplina relativa all'attribuzione di beni a regioni ed enti locali, in base alla legge 5 maggio 2009, n. 42 e alle rispettive norme di attuazione, nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali, da realizzarsi, quanto ai criteri e alle modalità di affidamento di tali concessioni, secondo quanto stabilito dai commi da 675 a 684 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.145, le concessioni sul demanio delle acque interne, con finalità turistico-ricreative e residenziali-abitative, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno una durata di quindici anni, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto.».
38.1
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
"6-bis. Al fine di fronteggiare le straordinarie esigenze correlate all'emergenza epidemiologica da COVID-19, fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, i medici convenzionati di medicina generale e i pediatri di libera scelta possono prorogare, a domanda, il rapporto convenzionato con il Servizio sanitario nazionale anche oltre il settantesimo anno di età, in deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente per la cessazione del rapporto medesimo.".
38.2
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
"6-bis. Allo scopo di favorire e la ripresa delle attività nel settore termale ed il potenziamento del relativo sistema riabilitativo, si prevede quanto segue:
a) ai fini dell'abbattimento delle liste d'attesa e del contenimento della spesa sanitaria, nell'ambito degli specifici limiti di spesa annualmente previsti dalle Regioni, agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale sono garantiti i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria e cardiorespiratoria già riconosciuti agli assicurati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per ciascuna delle patologie per gli stessi previste, secondo quanto previsto dall'allegato 9 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 che individua i Livelli Essenziali di Assistenza. Gli stessi cicli di riabilitazione possono essere erogati altresì agli assistiti che presentano postumi riconducibili all'infezione da COVID - 19, anche in assenza degli accordi di cui al successivo punto b);
b) ai fini dell'attuazione di quanto previsto alla precedente lettera a) ed all'articolo 15, comma 13, lettera c-bis), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, le regioni destinano le risorse non utilizzate per il mancato raggiungimento dei limiti di spesa regionali nel triennio 2019-2021 per la stipulazione dei relativi accordi tra strutture sanitarie pubbliche e aziende termali, i cui contenuti minimi sono definiti con l'accordo nazionale di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323."
38.0.1
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art.38-bis
1. Il Ministero della salute, al fine di assicurare le terapie necessarie ai soggetti disabili affetti da patologie motorie può stipulare accordi con aziende private, aziende farmaceutiche e altri soggetti ritenuti idonei per l'erogazione di prestazioni di assistenza domiciliare. La richiesta di »home therapy« deve essere effettuata dal paziente presso la propria ASL di riferimento e deve essere supportata da adeguata documentazione. ai relativi adempimenti si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»
38.0.2
Perosino, Pichetto Fratin, Damiani
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art.38-bis.
1. All'articolo 42 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica dopo la parola "INAIL" sono aggiunte le seguenti: "e INPS";
b) il comma 2 è sostituito con il seguente:
"2. Nei casi di infezione da coronavirus (Sars - Cov-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di malattia e lo invia telematicamente all'INPS che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela del malato. Le prestazioni INPS nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria del malato con la conseguente astensione dal lavoro.»
38.0.3
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 38-bis
(Estensione categoria vittime del dovere)
1. Al fine di riconoscere l'impegno profuso e il sacrificio sostenuto nel contrasto all'emergenza epidemiologica da Covid-19, al personale medico e sanitario, appartenente alle aree di contrattazione pubblica ovvero convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, impegnato in strutture pubbliche e private, e che sia deceduto o che abbia subito un'invalidità permanente nell'attività di contrasto al Covid-19, è esteso l'ambito di applicazione dei benefici previsti dall'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466 e dal decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243.
2. Per le finalità di cui al comma precedente è autorizzata una spesa di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
38.0.4
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 38-bis.
(Valorizzazione del personale sanitario)
1. Al fine di valorizzare il servizio prestato dal personale sanitario dipendente dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale direttamente impiegato nelle attività di contrasto all'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, per l'anno 2020 le regioni e le province autonome possono incrementare, in deroga alla normativa vigente in materia di spesa di personale, ivi incluso l'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nei limiti delle risorse disponibili e fermo restando l'equilibrio economico del sistema sanitario, i fondi della contrattazione integrativa per riconoscere un premio, sino a 1.000 euro e comunque per una spesa complessiva non superiore al doppio dell'ammontare indicato nella tabella di cui all'allegato A per singola regione, al predetto personale commisurato al servizio effettivamente prestato nel corso dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020.».
38.0.5
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 38-bis.
(Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell'Alto Adige)
1. All'articolo 19 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27, sostituire il comma 7 con il seguente: "7. I fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell'Alto Adige, costituiti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.148, garantiscono l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 1 secondo la disciplina dettata dal presente articolo a valere sulle risorse di cui al comma 9 e nel limite delle somme assegnate per tale scopo con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'assegno ordinario di cui al comma 1 è concesso con riferimento a tutti i datori di lavoro aderenti ai fondi medesimi alla data del 23 febbraio 2020."».
38.0.6
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Articolo 38-bis.
(Aumento dei posti disponibili per l'accesso dei medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria)
1. All'articolo 2-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:
"5-bis. Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici, di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 521, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificata dall'articolo 1, comma 271, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è ulteriormente incrementata di 200 milioni di euro per l'anno 2020, 250 milioni di euro per l'anno 2021 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
5-ter. All'onere derivante dal comma 5-bis, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020, 250 milioni di euro per l'anno 2021 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.".
38.0.7
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Articolo 38-bis
(Durata massima dei corsi di specializzazione)
1. All'articolo 20 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, dopo il comma 3-ter, sono aggiunti i seguenti:
3-quater. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro della salute, da emanare entro il 30 giugno 2020, la durata dei corsi di formazione specialistica viene equiparata a quella indicata, per ciascuno di tali corsi, nell'allegato C. Per i corsi di formazione specialistica per i quali l'allegato C e la normativa europea vigente in materia non prevedono una durata minima, la durata del corso è stabilita in tre anni.
3-quinquies. La durata dei corsi di formazione specialistica, come definita dal decreto di cui al comma 3-quater, si applica a decorrere dall'anno accademico 2020/2021. Gli specializzandi in corso nell'anno accademico 2019/2020, eccettuati coloro che iniziano l'ultimo anno di specialità nell'anno accademico 2020/2021, per i quali rimane in vigore l'ordinamento previgente, possono optare tra il nuovo ordinamento e l'ordinamento previgente, con le modalità determinate dal medesimo decreto di cui al comma 3-quater, il quale determina altresì il regime applicabile in caso di mancata opzione.".
38.0.8
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Articolo 38-bis
(Contratti di formazione medica specialistica finanziati dalla Sanità militare)
All'articolo 9 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
1-bis. La Sanità militare eroga annualmente borse di studio al fine di incrementare il numero di medici specialisti disponibili presso le proprie strutture e soddisfare le esigenze di tutela della salute del personale militare. A tale scopo, le Forze armate possono stipulare convenzioni con le università e con le relative scuole di specializzazione per le proprie strutture cliniche e ambulatoriali.
1-ter. Ciascuna università comunica al Ministero dell'istruzione il numero dei contratti di formazione medica specialistica finanziati dalla Sanità militare, che sono messi a concorso ai sensi della normativa vigente e assegnati in base a una distinta graduatoria nazionale.
1-ter. Il percorso di formazione medica specialistica di cui al presente articolo è equipollente a quello previsto dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e si svolge presso la struttura militare, per la parte pratica di base, e presso le strutture della scuola di specializzazione, accreditate ai sensi dell'articolo 43 del medesimo decreto legislativo n. 368 del 1999, per la parte teorica, secondo le modalità previste dalle convenzioni stipulate tra gli enti militari, le università e le relative scuole di specializzazione.«.
38.0.9
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Articolo 38-bis
(Contratti di formazione medica specialistica finanziati da strutture sanitarie private accreditate)
1. Le strutture sanitarie private accreditate e stipulatrici di accordi contrattuali ai sensi degli articoli 8-quater e 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, che erogano assistenza ospedaliera a carico del Servizio sanitario nazionale, concorrono, alle condizioni stabilite dal presente articolo, al finanziamento dei contratti di formazione medica specialistica. Il medico specializzando che fruisce del contratto finanziato ai sensi del presente articolo, al termine della formazione, è tenuto a prestare servizio nella struttura ospedaliera privata finanziatrice per almeno un anno.
2. Il finanziamento dei contratti di formazione medica specialistica è obbligatorio per le strutture ospedaliere private di cui al comma 1 aventi un numero di posti letto pari o superiore a 200. Il numero minimo annuo di contratti di formazione medica specialistica che ciascuna struttura privata di cui al primo periodo è tenuta a finanziare è determinato con il decreto di cui all'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, acquisito il parere del Ministro della salute e sentite le associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale delle strutture ospedaliere private accreditate.
3. Il finanziamento dei contratti di formazione medica specialistica è facoltativo per le strutture ospedaliere private di cui al comma 1 aventi un numero di posti letto inferiore a 200. Alle predette strutture, per ciascun contratto finanziato, è riconosciuto dalla regione o dalla provincia autonoma competente un aumento del limite massimo di remunerazione stabilito negli accordi contrattuali stipulati ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in misura pari al 50 per cento dell'importo erogato dalla struttura a titolo di finanziamento dei contratti di formazione medica specialistica.
4. Ai fini del finanziamento del contratto di formazione medica specialistica, la struttura ospedaliera privata di cui al comma 1, previ accordi con le autorità accademiche, invia una comunicazione formale all'università.
5. Le procedure amministrative per il finanziamento sono definite in accordo con l'università e devono comprendere il rilascio di un'apposita fideiussione, da parte della struttura privata accreditata, a garanzia dei pagamenti per gli anni successivi al primo.
6. Ciascuna università comunica al Ministero dell'istruzione il numero dei contratti di formazione medica specialistica finanziati dalle strutture ospedaliere private di cui al comma 1, che sono messi a concorso ai sensi della normativa vigente e assegnati in base a una distinta graduatoria nazionale. Una quota non inferiore al 10 per cento di tali contratti è destinata ai corsi di specializzazione in medicina di emergenza e urgenza e in anestesia e rianimazione.
7. Il percorso di formazione medica specialistica di cui al presente articolo è equipollente a quello previsto dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e si svolge presso la struttura ospedaliera privata finanziatrice, per la parte pratica di base, e presso le strutture della scuola di specializzazione, accreditate ai sensi dell'articolo 43 del medesimo decreto legislativo n. 368 del 1999, per la parte teorica, secondo le modalità previste dalle convenzioni stipulate tra le strutture private finanziatrici, le università e le relative scuole di specializzazione.
8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.".
39.0.1
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 39-bis.
(Procedure semplificate per procedimenti concorsuali)
1. All'articolo 87 del decreto legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis). Anche in deroga alle disposizioni vigenti, la prova valutativa per l'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari di cui all'articolo 31, comma 4 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58 può svolgersi con modalità a distanza.
40.1
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
"8-bis. L'articolo 6, comma 1, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, è sostituito dal seguente: 'Il Ministro della salute, il Ministro dell'università e della ricerca e le regioni prioritariamente promuovono il coinvolgimento e la collaborazione della Fondazione per la ricerca scientifica termale e delle aziende termali che la finanziano per la realizzazione di programmi di ricerca scientifica, di rilevazione statistico-epidemiologica e di educazione sanitaria, mirati anche ad obiettivi di interesse sanitario generale, ivi inclusa la prevenzione ed il controllo dei rischi epidemiologici attraverso l'utilizzo delle acque minerali e termali, ed alla formazione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, ferme restando le competenze del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.'".
40.0.1
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Articolo 40-bis.
(Proroga della scadenza degli adempimenti e delle visite mediche dei pescatori professionali)
1. Tutti gli adempimenti, comprese le visite mediche, dei pescatori esercenti la pesca professionale in acque marittime, interne e lagunari, scaduti da non oltre dodici mesi o in scadenza alla data di entrata in vigore del presente decreto- legge e fino al 30 settembre 2020, sono prorogati al 31 dicembre 2020.».
40.0.2
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Articolo 40-bis.
(Credito di imposta per prestazioni di lavoro agile)
1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in favore dei datori di lavoro che attivano a decorrere dal 23 febbraio 2020 modalità di prestazione di lavoro agile ai sensi degli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio2017, n. 81 è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito di imposta nella misura massima di 500 euro per dipendente a fronte delle spese sostenute per l'acquisto di beni e servizi necessari all'esecuzione del lavoro in modalità agile.
2. Il credito di imposta è riconosciuto fino a un massimo di cinque dipendenti ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 80.000.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come ''reddito di cittadinanza'' di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.".»
41.1
Ai commi 1 e 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e per una durata massima di 9 mesi e comunque entro il mese di dicembre 2020».
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento»
41.2
Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano anche ai lavoratori delle imprese turistico-ricettive e delle aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, assunti dopo il 23 febbraio 2020, sino a concorrenza con il numero di dipendenti in forza presso la stessa azienda nel corrispondente mese del 2019.».
41.0.1
Tiraboschi, Perosino, Rizzotti
Dopo l'articolo, inserire i seguenti:
«Art. 41-bis.
1. Al fine di garantire la continuità aziendale e la compensazione dei mancati ricavi generati dalle misure di contenimento del contagio da Covid-19, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alle micro, piccole e medie imprese beneficiarie delle misure in materia di cassa integrazione in deroga, di cui agli articoli da 19 a 22 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalle legge 24 aprile 2020, n. 27, è concesso per l'anno 2020 e per l'anno 2021, in luogo delle stesse, un contributo a fondo perduto in misura pari al 30% del fatturato medio dell'ultimo triennio.
2. L'erogazione del contributo di cui al comma 1 è condizionato al mantenimento dei livelli occupazionali vigenti alla data del 23 febbraio 2020.
3. Ai fini del presente articolo è istituito un apposito Fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione pari a 5.000 milioni di euro per il 2020 e di 4.500 milioni di euro per il 2021.
4. Gli articoli da 19 a 22 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 sono soppressi.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede:
a) quanto a 5.000 milioni di euro per il 2020, mediante utilizzo delle minori spese derivanti dalla cessazione delle misure di cui agli articoli da 19 a 22, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
b) quanto a 4.500 milioni di euro per il 2021, a valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma 6.
6. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le paro-le: "3 per cento", con le seguenti: "20 per cento".»
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, per l'anno finanziario 2020, le variazioni di bilancio connesse con all'attuazione del presente articolo.»
Art. 41-ter
1. Al fine di incentivare piani di reskiling delle professionalità che sempre più non rispondono alle esigenze del mercato del lavoro è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito fondo con una dotazione iniziale pari a 500 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro trenta giorni dalla legge di conversione del presente decreto sono definiti criteri, modalità e condizioni per il rilascio dell'incentivo di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo per gli anni 2020 e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185».
41.0.3
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 41-bis
(Misure urgenti per il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo)
1. In considerazione dei danni subiti dall'intero settore del turismo a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID 19, considerata la necessità ed urgenza di porre in atto misure a salvaguardia del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, con il relativo livello occupazionale, al fine di agevolare la promozione della cultura italiana, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche attraverso la rete della International Youth Hostel Federation, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale si avvalgono dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli interni, dall'Ente Nazionale Industrie Turistiche, dalla Direzione Generale del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Gioventù Italiana.
2. Con Decreto di natura non regolamentare del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, è nominato un commissario straordinario per l'adeguamento statutario, per consentire la presa in carico del personale, dei beni e l'eventuale riorganizzazione delle funzioni all'Ente, oltre che per la definizione dei rapporti pendenti in capo all'AIG. Il medesimo decreto determina la durata e le funzioni del commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente; definisce altresì i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio dell'AIG, anche ai fini della ristrutturazione del debito, e per determinare modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili in proprietà o in uso.
3. Ai fini di cui al comma 1, al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, recante ''Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente'', dopo le parole: ''Ente nazionale italiano turismo (ENIT).'', sono inserite le seguenti: Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù (AIG)''.
4. Al fine di incentivare il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, su scala nazionale e internazionale, gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con le modalità da definirsi con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, dell'AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 425.000 euro per l'anno 2020 e 850.000 euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
6. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 5.»
41.0.4
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 41-bis
(Indennità lavoratori stagionali aeroportuali)
1. Ai lavoratori dipendenti stagionali delle società di gestione aeroportuale e delle imprese di trasporto aereo, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un'indennità per il mese di aprile pari a 600 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica22 dicembre 1986, n. 917.
2. L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 2,5 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite dispesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non possono essere adottati altri provvedimenti concessori.»
41.0.5
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 41-bis
(Modifiche all'articolo 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)
L'articolo 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella legge 24 aprile 2020, n. 27, è sostituito dal seguente:
"Art. 96 (Indennità collaboratori sportivi)
1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, l'indennità di cui al predetto articolo è riconosciuta da Sport e Salute S.p.A., per un importo pari a 1.500 euro mensili sino alla conclusione del periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19 e nel limite massimo di 300 milioni di euro per l'anno 2020, anche in relazione ai rapporti di collaborazione presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'art. 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, già in essere alla data del 23 febbraio 2020. Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. Per le finalità di cui al comma 1 le risorse trasferite a Sport e Salute s.p.a. sono incrementate di 300 milioni di euro per l'anno 2020.
3. Le domande degli interessati, unitamente all'autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro, sono presentate alla società Sport e Salute s.p.a. che, sulla base del registro di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito in legge 27 luglio 2004, n. 186, acquisito dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) sulla base di apposite intese, le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione.
4. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con l'Autorità delegata in materia di sport, da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità di presentazione delle domande di cui al comma 3, e definiti i criteri di gestione del fondo di cui al comma 2 nonché le forme di monitoraggio della spesa e del relativo controllo.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico. »
41.0.6
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
«Art. 41 bis
(Disposizioni transitorie in materia di integrazioni salariali e decontribuzione a sostegno della ripartenza economica)
Dopo l'art. 22 del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n.27, inserire i seguenti:
"Art. 22 bis 1.I lavoratori che usufruiscono dei trattamenti di integrazione salariale di cui ai precedenti articoli 19, 20, 21 e 22 possono essere impiegati dai propri datori di lavoro alla riapertura di unità produttive precedentemente sospese ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati in attuazione del decreto legge 23 febbraio 2020, n.6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n.13, continuando ad usufruire dell'indennità percepita a titolo di assegno ordinario o di cassa integrazione in deroga, per un periodo massimo di quattro settimane, con integrazione al 100% a carico del datore di lavoro.
Art. 22 ter 1. Per il personale già in forza e/o di nuova assunzione che, presso punti vendita della distribuzione commerciale al dettaglio e/o presso i pubblici esercizi, venga destinato, in via esclusiva o prevalente, a compiti concernenti l'erogazione del servizio a domicilio, è riconosciuto un esonero contributivo del 100 per cento a partire, rispettivamente, dal momento della comunicazione delle nuove mansioni o dal momento dell'assunzione, fino al 31 dicembre 2021".»
41.0.7
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
Art. 41-bis.
(Fondo per la tutela dei diritti delle persone anziane)
1. Gli enti locali promuovono iniziative per la tutela dei diritti delle persone anziane nell'ambito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, assicurando nei loro riguardi una corretta informazione, la produzione di materiale formativo sulla sicurezza sanitaria, la fornitura dei dispositivi di protezione individuale, nonché la divulgazione di raccomandazioni utili a prevenire il rischio di truffe e raggiri ricollegabili all'emergenza stessa. Per le finalità di cui al presente comma, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo con dotazione pari a 30 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro con delega alla famiglia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo di cui al presente comma.
2. In sede di definizione delle iniziative di cui al comma 1, gli enti locali assicurano il coinvolgimento delle associazioni maggiormente rappresentative delle persone anziane e della famiglia, nonché dei rappresentanti delle Forze di polizia e del personale dei corpi di polizia municipale.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, quantificati in 30 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".
41.0.8
Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:
«Art. 41-bis.
1. Al fine di promuovere il rilancio dei consumi, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge e fino al 31 dicembre 2020, ai redditi da lavoro derivanti dai rapporti di lavoro a tempo indeterminato, le aliquote IRPEF stabilite dall'articolo 11, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono applicate con le seguenti riduzioni:
a) cinquanta per cento per la durata dei primi dodici mesi di rapporto lavorativo;
b) trenta per cento per la durata dodici mesi di rapporto lavorativo successivi al periodo di cui alla lettera a);
c) venti per cento per la durata dei trentasei mesi di rapporto lavorativo successivi al periodo di cui alla lettera b).».
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole "3 per cento" sono sostituite dalle seguenti "15 per cento"
41.0.9
Perosino, Pichetto Fratin, Damiani
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 41-bis.
(Disposizioni in materia di DURC per le PMI)
1. Tenuto conto delle difficoltà all'esercizio delle attività imprenditoriali derivanti dalla diffusione del contagio da coronavirus, le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, non si applicano alle PMI fino al 31 dicembre 2020.»
41.0.10
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
«Art. 41-bis
(Disposizioni in materia di contratti a tempo determinato)
1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVlD-19 è consentito stipulare, rinnovare e prorogare contratti a tempo determinato in assenza delle condizioni di cui all'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Qualora il lavoratore sia riassunto a tempo determinato non si applica quanto previsto dall'art. 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.».
41.0.11
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
«Articolo 41-bis.
(Modifiche all'articolo 54-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96)
1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, al comma 14, lettera a), dell'articolo 54-bis, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo le parole "delle strutture ricettive " sono inserite le seguenti: ", delle imprese turistiche e della ristorazione";
b) le parole: "di cui al comma 8, e che hanno alle proprie dipendenze fino a otto lavoratori" sono sostituite dalle seguenti: "che hanno alle proprie dipendenze fino a quindici lavoratori.».
41.0.12
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«41-bis.
(Bonus lavoro agile o smart working)
1. Al fine di massimizzare l'utilizzo del lavoro agile durante il periodo di emergenza Covid-19, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 12 marzo 2020, applicano ai lavoratori con contratto di lavoro subordinato le modalità di lavoro agile di cui al decreto legislativo 22 maggio 2017, n. 81, è riconosciuto, fino al termine dell'emergenza sanitaria, una riduzione del versamento del 50 % per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). È comunque riconosciuta la contribuzione figurativa.
2. Ai costi derivanti dal presente articolo, stimati in 50 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.».
41.0.13
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
«Art 41-bis
(Lavoro agile e buono pasto)
1. In caso di esecuzione della prestazione lavorativa mediante la modalità di lavoro agile, disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, per ragioni riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, il datore di lavoro deve riconoscere ai propri dipendenti le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto di cui all'articolo 51, comma 2, lett. c) del D.P.R. 22 dicembre 1986.»
41.0.14
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
«Art. 41 bis
(Disposizioni transitorie in materia di Reddito di cittadinanza)
1. All'articolo 4, comma 9, del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, dopo la lettera a) aggiungere la seguente lettera: "a-bis) fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, è altresì congrua l'offerta rivolta da imprese già sottoposte a provvedimenti di sospensione dell'attività ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati in attuazione del decreto legge 23 febbraio 2020, n.6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n.13 e del decreto legge 25 marzo 2020, n.19, per lo svolgimento di attività non colmabili attraverso il ricorso al normale organico."
41.0.15
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
"Art. 41-bis
(Integrazione salariale lavoratori frontalieri)
«1. Al fine di limitare gli impatti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai lavoratori frontalieri coinvolti in procedimenti di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza, è riconosciuta un'indennità di integrazione salariale pari all'ottanta per cento della retribuzione spettante, fermo restando il limite di cui alla circolare INPS n. 20/2020 relativo ai trattamenti di integrazione salariale. L'indennità di cui al presente comma è riconosciuta per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 e per una durata massima di nove settimane, comunque entro il mese di agosto 2020.
2.Le prestazioni di sostegno al reddito di cui al presente articolo sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 337,5 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS disciplina le modalità operative di richiesta della prestazione da parte dei lavoratori e di erogazione della stessa. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, non sono prese in considerazione ulteriori domande.
3. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, come rifinanziato dal comma 3 dell'art.18 del decreto legge 17 marzo n.18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile n.27.»
41.0.16
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
"Art. 41-bis
(Detassazione lavoro straordinario)
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVlD-19, non sono soggette a imposta sul reddito delle persone fisiche e alle addizionali regionali e comunali le somme erogate per prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuate nel periodo suddetto presso la sede di lavoro dai titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell'anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro.".
41.0.17
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Articolo 41-bis.
"1. Per un periodo pari a 12 mesi dalla ripresa dell'attività, i contratti a tempo determinato sono stipulati in deroga alle previsioni di cui agli articoli da 19 a 29 del D.Lgs n. 81/2015, nonché in deroga ai limiti quantitativi previsti dai contratti collettivi di lavoro.
Per il medesimo periodo sono, altresì, sospese le previsioni di cui all'art. 2, comma 28 della L. n. 92/2012".»
42.0.1
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 42-bis
1. Al fine di ridurre il rischio di diffusione di infezioni da Covid-19, all'articolo 1 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti:
" Allo scopo di evitare assembramenti di persone, per gli anni 2020 e 2021, l'esame di tutti i concorsi sarà tenuto esclusivamente in forma orale, secondo un calendario che sarà redatto dalla Commissione di esame.
Per gli anni 2020 e 2021, in deroga al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166, la commissione esaminatrice del concorso per notaio di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 6 agosto 1926, n. 1365, da nominarsi almeno dieci giorni prima dell'inizio della prova con decreto del Ministro della Giustizia, è unica ed è composta da:
a) un magistrato di cassazione dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori, con funzioni di legittimità, che la presiede;
b) tre magistrati di qualifica non inferiore a quella di magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione con funzioni di vice presidenti;
c) dodici magistrati con qualifica di magistrato di appello;
d) nove professori universitari, ordinari o associati, che insegnino materie giuridiche;
e) quindici notai, anche se cessati dall'esercizio, che abbiano almeno dieci anni di anzianità nella professione.
La Commissione dovrà esaminare, anche attraverso sottocommissioni, almeno, 20 candidati al giorno.
Al fine di coprire le sedi vacanti, nel rispetto della normativa vigente, per gli anni 2020 e 2021 il Governo è obbligato all' emanazione ed all'espletamento di un concorso relativo a 500 posti di notaio per ciascun anno solare, in aggiunta ai 300 posti messi a concorso con Decreto Ministeriale del 3 dicembre 2019, pubblicato nella G.U. n. 97 del 10 dicembre 2019 - 4a serie speciale - concorsi;
b) al terzo comma:
1) alla lettera b), la parola: "cinquanta" è sostituita con la seguente: "quarantacinque";
2) la lettera b-bis) è soppressa.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»
42-ter.0.1
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Articolo 42-quater.
(Assegno unico universale per i figli minorenni a carico)
1. Al fine di sostenere la genitorialità, favorire la natalità, e contrastare l'impatto negativo conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è riconosciuto un assegno universale unico per ciascun figlio minorenne a carico per un importo pari a 250 euro mensili, a prescindere dalle condizioni reddituali e occupazionali dei genitori. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della famiglia e delle pari opportunità e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le maggiorazioni dell'assegno di cui al primo periodo del presente comma per ciascun figlio con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché le modalità di erogazione e di ripartizione tra i genitori dell'assegno medesimo, nei limiti delle risorse di cui al comma 3. Il medesimo decreto definisce altresì i criteri e le modalità per l'integrazione dell'assegno universale unico, nel caso in cui il suo importo annuo risulti inferiore a quello dei benefici che spetterebbero ai sensi delle disposizioni indicate al comma 2. L'importo dell'assegno, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, non è computato ai fini della determinazione del reddito complessivo e ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente.
2. Ai beneficiari dell'assegno di cui al comma 1, non si applicano:
a) le detrazioni fiscali previste dall'articolo 12, comma 1, lettera c), e comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
b) l'assegno per il nucleo familiare previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, gli assegni familiari previsti dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e l'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori di cui all'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
c) l'assegno di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive proroghe;
d) il premio alla natalità di cui all'articolo 1, comma 353, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
3. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì previste forme di coordinamento dell'assegno universale unico con i benefici previsti dall'articolo 13, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e i commi 13 e 15 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, assicurando l'equilibrio e l'integrazione nell'applicazione tra le misure.
4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 13.000 milioni di euro per l'anno 2020, 26.000 milioni di euro per l'anno 2021 e 26.400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 si provvede:
a) quanto a 11.000 milioni di euro per l'anno 2020 e a 22.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 mediante le risorse derivanti dall'applicazione dei commi 2 e 3;
b) quanto a 1.000 milioni di euro per l'anno 2020 e 2.400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione sociale di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
c) quanto a 600 milioni di euro per l'anno 2021 e 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 mediante le risorse del Fondo per l'assegno universale e servizi alla famiglia di cui all'articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
d) quanto a 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.".
42-ter.0.2
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Articolo 42-quater.
(Disposizioni in materia di pensioni di inabilità civile e assegno di invalidità civile)
1. Al fine di garantire un adeguato sostegno alle persone con invalidità e di contrastare gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica ha determinato sul piano della loro inclusione nel tessuto sociale, l'importo della pensione e dell'assegno di invalidità previsti a favore degli invalidi civili, dei ciechi civili e delle persone affette da sordità è incrementato di 300 euro mensili a decorrere dal 1° giugno 2020.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.350 milioni di euro per l'anno 2020 e 2.700 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede:
a) quanto a 1.350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
b) quanto a 1.350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.".
42-ter.0.3
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Articolo 42-quater.
(Incremento del Fondo per la non autosufficienza)
1. Al fine di prevenire il rischio di isolamento delle persone con disabilità e dei loro familiari nella fase di emergenza COVID-19, il Fondo per la non autosufficienza di cui al art. 1, comma 1265, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aumentato di 250 milioni di euro per l'annualità in corso, per rafforzare l'assistenza alle persone con disabilità e il supporto ai loro caregiver familiari, attraverso l'assistenza domiciliare diretta, l'assistenza autogestita in modalità indiretta, sia mediante trasferimenti monetari sostitutivi di servizi, anche ad integrazione di contributi economici già attivati, sia per il supporto ai caregiver familiari, anche con una indennità una tantum. Nei progetti già in essere di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 26 settembre 2016, è autorizzata anche l'assistenza a distanza di emergenza. Con apposito decreto il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si provvede al tempestivo riparto fra le regioni della somma integrativa stanziata dal presente comma applicando i medesimi criteri dell'ultima ripartizione dello stesso Fondo adottata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 novembre 2019.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88."
42-ter.0.4
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Articolo 42-quater.
(Misure di sostegno in favore dei lavoratori che assistono persone con disabilità)
All'articolo 24 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di ulteriori complessive venti giornate usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020»;
b) dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
«3-bis. Il congedo previsto dall'articolo 23, comma 3, si applica anche nei riguardi dei lavoratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata e dei lavoratori autonomi iscritti all'INPS che assistono e si prendono cura stabilmente di uno dei soggetti indicati all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, a condizione che non vi siano altri parenti che già si avvalgono per il medesimo assistito di analoghe agevolazioni ovvero dei benefici previsti dalla legge 5 febbraio 1992, 104.
3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-bis, nel limite complessivo di 30 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.".
42-ter.0.5
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Articolo 42-quater.
(Disposizioni in materia di congedo retribuito per i genitori con figli con disabilità)
1. All'articolo 23 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. il limite di età di cui ai commi 1 e 2 non si applica in riferimento ai figli con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, indipendentemente dal riconoscimento della connotazione di gravità, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale".
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.".
42-ter.0.6
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Articolo 42-quater.
(Misure fiscali in favore del welfare aziendale)
1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, fino al 31 dicembre 2020, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è incrementato sino ad un importo complessivo non superiore ad euro 1000 al mese.».
42-ter.0.7
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Articolo 42-quater.
(Fondo per il sostegno delle persone anziane e con disabilità)
1. Le regioni promuovono una ricognizione sistematica delle condizioni e dei bisogni delle persone anziane o con disabilità e avviano eventuali azioni di supporto nei loro confronti in forma diretta e indiretta, attivando i servizi sanitari e sociali, anche di pronto intervento sociale e di assistenza domiciliare. Per le finalità di cui al presente comma è istituito un apposito Fondo con una dotazione pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede con proprio decreto al tempestivo riparto fra le regioni delle risorse del Fondo di cui al precedente periodo applicando i criteri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2019.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.".
43.0.1
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
Articolo 43-bis.
(Fornitura gratuita dei libri di testo)
Dopo l'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 aggiungere il seguente:
Art 27-bis
1. In considerazione della decretata chiusura anticipata dell'anno scolastico 2019/2020, i Comuni provvedono a garantire la gratuità totale dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono la scuola dell'obbligo.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»
43.0.2
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
Articolo 43-bis.
«All'articolo 48 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n.27, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-192, convertito con modificazioni nella legge 24 Aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis" Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici e dei servizi sociosanitari e socioassistenziali di cui al comma 1 del presente articolo, le pubbliche amministrazioni sono autorizzate al pagamento dei gestori privati dei suddetti servizi per il periodo della sospensione, sulla base di quanto iscritto nel bilancio preventivo. Le prestazioni convertite in altra forma, previo accordo tra le parti secondo le modalità indicate al comma 1 del presente articolo, saranno retribuite ai gestori con quota parte dell'importo dovuto per l'erogazione del servizio secondo le modalità attuate precedentemente alla sospensione e subordinatamente alla verifica dell'effettivo svolgimento dei servizi. Sarà inoltre corrisposta un'ulteriore quota, determinata, pari al costo delle spese incomprimibili dei servizi sospesi, compresi i costi di mantenimento delle strutture attualmente interdette che sarà ad esclusiva cura degli affidatari di tali attività, tramite il personale a ciò preposto, fermo restando che le stesse dovranno risultare immediatamente disponibili e in regola con tutte le disposizioni vigenti, con particolare riferimento a quelle emanate ai fini del contenimento del contagio da Covid-19, all'atto della ripresa della normale attività. Il totale delle due quote corrisponderà e non potrà in alcun caso superare la somma complessiva iscritta a bilancio per l'erogazione del servizio standard».