Emendamenti di Commissione relativi al DDL n. 1774

G/1774/1/7 (testo 2)

Russo, Granato, Corrado, De Lucia, Montevecchi, Vanin

Accolto

Il Senato,

        in sede di esame dell'A.S. 1774 recante "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato",

   premesso che:

           il comma 1 dell'articolo 1 del provvedimento in titolo stabilisce che «Con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione possono essere adottate, per l'anno scolastico 2019/2020, specifiche misure sulla valutazione degli alunni e sullo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, nei casi e con i limiti indicati ai commi successivi»;

            tali ordinanze, ai sensi del comma 4, lettera c) disciplinano in particolare «l'eliminazione delle prove scritte e la sostituzione con un unico colloquio, articolandone contenuti, modalità anche telematiche e punteggio per garantire la completezza e la congruità della valutazione, e dettando specifiche previsioni per i candidati esterni, per l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, in deroga agli articoli 17 e 18 del decreto legislativo n. 62 del 2017»;

            valutato che:

            di là dalle misure che sono state adottate per l'emergenza epidemiologica, è da tempo esigenza fortemente avvertita - nello specifico dei licei musicali - quella di rinnovare, aggiornandole, le modalità di valutazione finale degli alunni, come già evidenziato nella risoluzione n.17 della 7a Commissione permanente, adottata a conclusione dell'esame dell'affare assegnato in materia di esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione;

        considerato che

            a causa dell'emergenza epidemiologica in atto non sarà svolta la prova pratica e pertanto appare opportuno prevedere modalità di svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, che preveda che alla «materia caratterizzante» sia dedicata parte significativa del colloquio, prevedendo a tal fine che, nella commissione d'esame, entrino a far parte anche i docenti di strumento, analogamente a come già avviene per i docenti di danza nei licei coreutici;

        impegna il Governo:

            a considerare l'opportunità, con provvedimenti anche di carattere normativo, di porre in atto tempestivamente specifiche modalità di valutazione finale degli alunni e di svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per i licei coreutici e musicali, dedicando parte del colloquio alla materia caratterizzante, in mancanza della relativa prova pratica e, conseguentemente, inserendo nella commissione d'esame, per detta finalità, anche il docente di strumento, analogamente a quanto avviene per i docenti di danza nei licei coreutici.


G/1774/1/7

Russo, Granato, Corrado, De Lucia, Montevecchi, Vanin, Romano

Ritirato

Il Senato,

        in sede di esame dell'A.S. 1774 recante "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato",

   premesso che:

            il comma 1 dell'articolo 1 del provvedimento in titolo stabilisce che «Con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione possono essere adottate, per l'anno scolastico 2019/2020, specifiche misure sulla valutazione degli alunni e sullo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, nei casi e con i limiti indicati ai commi successivi»;

            tali ordinanze, ai sensi del comma 4, lettera c) disciplinano in particolare «l'eliminazione delle prove scritte e la sostituzione con un unico colloquio, articolandone contenuti, modalità anche telematiche e punteggio per garantire la completezza e la congruità della valutazione, e dettando specifiche previsioni per i candidati esterni, per l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, in deroga agli articoli 17 e 18 del decreto legislativo n. 62 del 2017»;

            valutato che:

            di là dalle misure che sono state adottate per l'emergenza epidemiologica, è da tempo esigenza fortemente avvertita - nello specifico dei licei coreutici e musicali - quella di rinnovare, aggiornandole, le modalità di valutazione finale degli alunni e di svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, con particolare riferimento alla «materia caratterizzante» cui dovrebbe essere dedicata parte significativa del colloquio prevedendo a tal fine che, nella commissione d'esame, entrino a far parte anche i docenti di strumento o di danza;

        impegna il Governo:

            a considerare l'opportunità, con provvedimenti anche di carattere normativo, di porre in atto tempestivamente specifiche modalità di valutazione finale degli alunni e di svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per i licei coreutici e musicali, dedicando parte del colloquio alla materia caratterizzante e, conseguentemente, inserendo nella commissione d'esame, per detta finalità, anche il docente di strumento o di danza.


G/1774/2/7 (testo 2)

Lanzi, Granato, Corrado, De Lucia, Montevecchi, Russo, Vanin, Marilotti, Trentacoste, Quarto, Romano, Mantovani

Accolto

Il Senato,

        in sede di esame del disegno di legge A.S. 1774, recante Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato,

   premesso che:

            classificati per lo Stato come 'microimpresa', gli asili nido rientrano tra le attività produttive e costituiscono un servizio fondamentale per il sostegno delle famiglie nelle quali ci sono entrambi i genitori lavoratori: nelle graduatorie annuali per l'accesso alle suddette strutture, infatti, viene concesso un punteggio maggiore ai nuclei familiari con i genitori lavoratori a conferma dell'importanza di questi presìdi scolastici;

            l'offerta di asili nido in Italia ammonta - secondo l'ultimo rapporto ISTAT disponibile - a 13.145 strutture, di cui una metà private;

            da ultimo, a causa dell'emergenza sanitaria Covid-19, il rischio fallimento per gran parte di tali strutture è divenuto sempre più concreto, tanto che i Comuni e le famiglie a settembre si potrebbero trovare a dover fronteggiare una situazione drammatica, con una offerta di posti-nido ridotta sensibilmente;

            valutato che:

            le scuole materne non seguono il calendario scolastico della scuola pubblica. Il termine delle lezioni è fissato a fine giugno ma le attività generalmente proseguono anche per l'intero mese di luglio al fine di supportare l'attività lavorativa dei genitori fino alle vacanze estive, tradizionalmente previste nel mese di agosto;

            l'andamento dell'epidemia per il contagio del virus Covid-19 è entrato nella sua fase discendente: scenari e proiezioni sulle prossime settimane evidenziano come - con ogni probabilità - la maggior parte delle Regioni italiane saranno a casi 0 entro la metà del mese di maggio;

            considerato infine che:

            nel mese di giugno, con un rischio di contagio praticamente azzerato in molte Regioni, una riapertura, anche parziale, di asili nido e scuole dell'infanzia permetterebbe allo Stato di risparmiare una cifra ingente che altrimenti dovrebbe essere destinata al supporto delle famiglie, con voucher baby sitting, e nel contempo, al sostegno economico delle strutture, con detrazioni fiscali e finanziamenti per liquidità;

        impegna il Governo:

            a valutare l'opportunità di procedere, qualora la situazione sanitaria lo permetta, con una riapertura ragionata, anche parziale, di campi estivi, per i mesi di giugno e luglio 2020, visto il loro ruolo fondamentale di supporto all'attività lavorativa dei genitori.


G/1774/2/7

Lanzi, Granato, Corrado, De Lucia, Montevecchi, Russo, Vanin, Marilotti, Trentacoste, Quarto, Romano, Mantovani

Ritirato

Il Senato,

        in sede di esame del disegno di legge A.S. 1774, recante Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato,

   premesso che:

            classificati per lo Stato come 'microimpresa', gli asili nido rientrano tra le attività produttive e costituiscono un servizio fondamentale per il sostegno delle famiglie nelle quali ci sono entrambi i genitori lavoratori: nelle graduatorie annuali per l'accesso alle suddette strutture, infatti, viene concesso un punteggio maggiore ai nuclei familiari con i genitori lavoratori a conferma dell'importanza di questi presìdi scolastici;

            l'offerta di asili nido in Italia ammonta - secondo l'ultimo rapporto ISTAT disponibile - a 13.145 strutture, di cui una metà private;

            da ultimo, a causa dell'emergenza sanitaria Covid-19, il rischio fallimento per gran parte di tali strutture è divenuto sempre più concreto, tanto che i Comuni e le famiglie a settembre si potrebbero trovare a dover fronteggiare una situazione drammatica, con una offerta di posti-nido ridotta sensibilmente;

            valutato che:

            le scuole materne non seguono il calendario scolastico della scuola pubblica. Il termine delle lezioni è fissato a fine giugno ma le attività generalmente proseguono anche per l'intero mese di luglio al fine di supportare l'attività lavorativa dei genitori fino alle vacanze estive, tradizionalmente previste nel mese di agosto;

            l'andamento dell'epidemia per il contagio del virus Covid-19 è entrato nella sua fase discendente: scenari e proiezioni sulle prossime settimane evidenziano come - con ogni probabilità - la maggior parte delle Regioni italiane saranno a casi 0 entro la metà del mese di maggio;

            considerato infine che:

            nel mese di giugno, con un rischio di contagio praticamente azzerato in molte Regioni, una riapertura, anche parziale, di asili nido e scuole dell'infanzia permetterebbe allo Stato di risparmiare una cifra ingente che altrimenti dovrebbe essere destinata al supporto delle famiglie, con voucher baby sitting, e nel contempo, al sostegno economico delle strutture, con detrazioni fiscali e finanziamenti per liquidità;

        impegna il Governo:

            a valutare, qualora la situazione sanitaria lo permetta, una riapertura ragionata, anche parziale, di scuole materne, asili nido e campi estivi, per i mesi di giugno e luglio 2020, visto il loro ruolo fondamentale di supporto all'attività lavorativa dei genitori, eventualmente limitando l'accesso alle sole famiglie con entrambi i genitori lavoratori per ridurre il numero di frequentazioni.


G/1774/3/7 (testo 2)

Iannone

Accolto

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge n. 1774, di conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato,

        premesso che:

            a seguito della sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, stabilisce che per il 2020, a decorrere dal 5 marzo, ai lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato, ai lavoratori autonomi nonché agli iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS con figli fino a 12 anni di età viene riconosciuto - alternativamente ad entrambi i genitori - uno specifico congedo parentale per un periodo (continuativo o frazionato) non superiore, complessivamente, a 15 giorni;

            ai lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione, ai lavoratori autonomi l'indennità è pari a al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto, agli iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS l'indennità giornaliera è pari al 50 per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità;

            lo stesso prevede in alternativa alla prestazione di cui sopra, la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro;

            nella prospettiva di un graduale riavvio delle attività produttive non accompagnato da una riaperture delle scuole, per i genitori che sono chiamati a ritornare a lavorare, la gestione, specie per chi ha bambini più piccoli, rischia di diventare un problema serio;

            da quando è esplosa l'emergenza coronavirus, c'è stata la corsa alle baby sitter, sempre più difficile da trovare, ma soprattutto si registra un rialzo vertiginoso delle tariffe rispetto alle prestazioni erogate;

            nel caso in cui non riapriranno neanche i centri estivi, che tanto sono di aiuto per i genitori che lavorano, diventa essenziale per le famiglie prevedere il potenziamento del congedo parentale e dei servizi di baby-sitting;

        impegna il Governo a valutare l'opportunità di prevedere, nei limiti di finanza pubblica a legislazione vigente:

            1) la proroga del congedo parentale previsto, fino all'apertura delle scuole per il prossimo anno scolastico con una integrazione all'80% della retribuzione del lavoratore che resta a casa a curare i figli;

            2) ad estendere le misure di cui all'articolo 25, comma 3, del citato decreto legge, inerenti il bonus pari a 1000 euro per l'acquisto di servizi di baby-sitting per l'assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di età, anche ai lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato, ai lavoratori autonomi nonché agli iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS.


G/1774/3/7

Iannone

Ritirato

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge n. 1774, di conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato,

        premesso che:

            a seguito della sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, stabilisce che per il 2020, a decorrere dal 5 marzo, ai lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato, ai lavoratori autonomi nonché agli iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS con figli fino a 12 anni di età viene riconosciuto - alternativamente ad entrambi i genitori - uno specifico congedo parentale per un periodo (continuativo o frazionato) non superiore, complessivamente, a 15 giorni;

            ai lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione, ai lavoratori autonomi l'indennità è pari a al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto, agli iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS l'indennità giornaliera è pari al 50 per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità;

            lo stesso prevede in alternativa alla prestazione di cui sopra, la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro;

            nella prospettiva di un graduale riavvio delle attività produttive non accompagnato da una riaperture delle scuole, per i genitori che sono chiamati a ritornare a lavorare, la gestione, specie per chi ha bambini più piccoli, rischia di diventare un problema serio;

            da quando è esplosa l'emergenza coronavirus, c'è stata la corsa alle baby sitter, sempre più difficile da trovare, ma soprattutto si registra un rialzo vertiginoso delle tariffe rispetto alle prestazioni erogate;

            nel caso in cui non riapriranno neanche i centri estivi, che tanto sono di aiuto per i genitori che lavorano, diventa essenziale per le famiglie prevedere il potenziamento del congedo parentale e dei servizi di baby-sitting;

        impegna il Governo a valutare l'opportunità di prevedere:

            1) la proroga del congedo parentale previsto, fino all'apertura delle scuole per il prossimo anno scolastico con una integrazione all'80% della retribuzione del lavoratore che resta a casa a curare i figli;

            2) ad estendere le misure di cui all'articolo 25, comma 3, del citato decreto legge, inerenti il bonus pari a 1000 euro per l'acquisto di servizi di baby-sitting per l'assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di età, anche ai lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato, ai lavoratori autonomi nonché agli iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS.


G/1774/4/7 (testo 2)

Sbrollini, Conzatti

Accolto

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato" (A.S. 1774),

        premesso che:

            fin dal primo giorno in cui è stata disposta la chiusura delle scuole, famiglie, istituzioni ed enti territoriali si sono confrontati sulle modalità per garantire lo svolgimento delle lezioni in maniera di garantire la tutela della salute di alunni ed insegnanti;

            la didattica a distanza, messa finora in atto per assicurare nel miglior modo possibile la continuità didattica, non può essere concepita come l'unico modo attraverso cui sarà permesso alle scuole effettuare le lezioni;

            ulteriori modalità su cui le organizzazioni della società civile, nonché le istituzioni e le forze politiche, stanno riflettendo in vista della riapertura delle scuole comprendono, a titolo di esempio, la predisposizione di presidi sanitari e l'introduzione di mezzi che assicurino di mantenere la distanza di sicurezza tra le persone all'interno degli edifici scolastici, prevedendo altresì meccanismi di turnazione degli studenti per alternare le ore di didattica online a quelle di lezione frontale;

            tra queste modalità, si è fatta progressivamente più convincente l'ipotesi di prevedere anche forme di didattica da svolgersi all'aperto, in considerazione delle migliori condizioni spaziali e ambientali per assicurare le distanze di sicurezza e non affollare, al contempo, gli edifici scolastici;

            allo stesso tempo, è ragionevole prendere in considerazione l'esigenza che le famiglie si troveranno a manifestare, non solo quando si potrà riprendere il normale svolgimento delle lezioni ma fino dal momento in cui sarà consentito tornare alla abituale condizione lavorativa per le varie categorie di lavoratori e professionisti, in relazione alla necessità di poter avere disponibilità di locali e spazi attrezzati e aperti al pubblico all'interno dei quali poter accogliere i propri figli che non possono stare a casa e che, nondimeno, hanno necessità di seguire la didattica online,

        considerato che:

            nell'ultimo mese sono stati frequentemente presentati appelli e lettere che i gruppi di genitori diffusi su tutto il territorio italiano hanno indirizzato alle diverse autorità locali affinché venga trovato un modo per rispondere alle suddette questioni che investono, inevitabilmente, la vita quotidiana delle famiglie in relazione al percorso scolastico dei figli,

        impegna il Governo:

           a valutare l'opportunità di promuovere, in collaborazione con gli enti territoriali e gli istituti scolastici, lo sviluppo di forme di didattica all'aperto che le scuole possono offrire anche in alternativa alle altre modalità di didattica al fine di poter consentire la progressiva riapertura delle scuole a partire dal mese di settembre e la migliore ripresa delle attività scolastiche, scongiurando il più possibile la diffusione dei contagi all'interno degli edifici scolastici;

di mettere in atto, in collaborazione con gli enti locali e gli istituti scolastici, tutte le misure volte a individuare e valutare la disponibilità di adeguati spazi pubblici nell'ambito dei quali gli alunni possano seguire le lezioni online, nel caso in cui non possano fisicamente rimanere nella propria abitazione a causa degli impegni lavorativi dei genitori.


G/1774/4/7

Sbrollini, Conzatti

Ritirato

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato" (A.S. 1774),

        premesso che:

            fin dal primo giorno in cui è stata disposta la chiusura delle scuole, famiglie, istituzioni ed enti territoriali si sono confrontati sulle modalità per garantire lo svolgimento delle lezioni in maniera di garantire la tutela della salute di alunni ed insegnanti;

            la didattica a distanza, messa finora in atto per assicurare nel miglior modo possibile la continuità didattica, non può essere concepita come l'unico modo attraverso cui sarà permesso alle scuole effettuare le lezioni;

            ulteriori modalità su cui le organizzazioni della società civile, nonché le istituzioni e le forze politiche, stanno riflettendo in vista della riapertura delle scuole comprendono, a titolo di esempio, la predisposizione di presidi sanitari e l'introduzione di mezzi che assicurino di mantenere la distanza di sicurezza tra le persone all'interno degli edifici scolastici, prevedendo altresì meccanismi di turnazione degli studenti per alternare le ore di didattica online a quelle di lezione frontale;

            tra queste modalità, si è fatta progressivamente più convincente l'ipotesi di prevedere anche forme di didattica da svolgersi all'aperto, in considerazione delle migliori condizioni spaziali e ambientali per assicurare le distanze di sicurezza e non affollare, al contempo, gli edifici scolastici;

            allo stesso tempo, è ragionevole prendere in considerazione l'esigenza che le famiglie si troveranno a manifestare, non solo quando si potrà riprendere il normale svolgimento delle lezioni ma fino dal momento in cui sarà consentito tornare alla abituale condizione lavorativa per le varie categorie di lavoratori e professionisti, in relazione alla necessità di poter avere disponibilità di locali e spazi attrezzati e aperti al pubblico all'interno dei quali poter accogliere i propri figli che non possono stare a casa e che, nondimeno, hanno necessità di seguire la didattica online,

        considerato che:

            nell'ultimo mese sono stati frequentemente presentati appelli e lettere che i gruppi di genitori diffusi su tutto il territorio italiano hanno indirizzato alle diverse autorità locali affinché venga trovato un modo per rispondere alle suddette questioni che investono, inevitabilmente, la vita quotidiana delle famiglie in relazione al percorso scolastico dei figli,

        impegna il Governo:

            a promuovere, in collaborazione con gli enti territoriali e gli istituti scolastici, lo sviluppo di forme di didattica all'aperto che le scuole possono offrire anche in alternativa alle altre modalità di didattica al fine di poter consentire la progressiva riapertura delle scuole e la migliore ripresa delle attività scolastiche, scongiurando il più possibile la diffusione dei contagi all'interno degli edifici scolastici;

            a mettere in atto, in collaborazione con gli enti locali e gli istituti scolastici, tutte le misure volte a individuare e valutare la disponibilità di adeguati spazi pubblici nell'ambito dei quali gli alunni possano seguire le lezioni online, nel caso in cui non possano fisicamente rimanere nella propria abitazione a causa degli impegni lavorativi dei genitori.


G/1774/5/7

Rampi, Iori

Accolto

Il Senato,

        in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato (A.S. 1774),

         premesso che:

            il comma 2 dell'articolo 1 stabilisce che le ordinanze del Ministro dell'istruzione dispongono che l'eventuale integrazione e l'eventuale recupero degli apprendimenti relativi all'a.s. 2019/2020 debba avvenire nel corso dell'attività didattica ordinaria dell'a.s. 2020/2021, a decorrere dal 1° settembre 2020 e che l'integrazione e il recupero debbano tenere conto delle specifiche necessità degli alunni e degli studenti delle classi prime e intermedie di tutti i cicli di istruzione, avendo come riferimento il raggiungimento delle competenze previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, dalle Indicazioni nazionali per i licei, dalle Linee guida per gli istituti tecnici e dalle Linee guida per gli istituti professionali;

            è pienamente condivisibile l'esigenza di recuperare gli apprendimenti relativi all'anno scolastico in corso e il fatto che il recupero venga considerato attività didattica ordinaria;

            impegna il Governo:

            a valutare l'opportunità, con riferimento a quei percorsi di istruzione che vedono al loro termine l'ingresso nel mondo del lavoro, di estendere le disposizioni in materia di recupero, anche in forma facoltativa, alle classi terminali del secondo ciclo di istruzione ovvero alle classi che prevedano l'ottenimento di una qualifica professionale, considerata altresì la necessità, in taluni casi, di poter recuperare in forma gratuita eventuali percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e tirocini.


G/1774/6/7 (testo 2)

Russo, Granato, Corrado, De Lucia, Montevecchi, Vanin, Romano

Accolto

Il Senato,

        in sede di esame dell'A.S. 1774 recante Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato,

   premesso che:

            il comma 5 dell'articolo 1 del provvedimento in titolo stabilisce che, con riferimento alla didattica a distanza e nell'ambito di specifiche misure emergenziali da adottare, si «prevedono specifiche modalità per l'adattamento agli studenti con disabilità e disturbi specifici di apprendimento, nonché con altri bisogni educativi speciali»;

        considerato che:

            una tra le maggiori criticità evidenziate dalla situazione emergenziale, all'interno del sistema scolastico nazionale, è legata agli effetti generati dalla «povertà educativa»: gli anelli più deboli, infatti, sono senza dubbio alcune sacche disagiate, caratterizzate da indigenza e insufficiente disponibilità di mezzi, con una aggravante per tutti coloro che fruiscono, o dovrebbero fruire del sostegno in quanto portatori di disabilità;

            con riferimento alle diverse forme di disabilità intellettiva e relazionale, e ai piani educativi individualizzati, la sospensione dell'attività didattica in presenza non deve interrompere, per quanto possibile, il processo di inclusione, anche grazie al sostegno nella fruizione delle attività didattiche a distanza;

            valutato che:

            la cura educativa degli studenti con disabilità rappresenta, con ogni probabilità, l'obiettivo più difficile da conseguire nella attuale situazione di emergenza epidemiologica;

        impegna il Governo:

           al fine di rendere più efficace l'applicazione delle linee-guida nella didattica a distanza per gli alunni disabili, a valutare l'opportunità di elaborare specifiche misure e modalità da adottare per l'adattamento degli studenti con disabilità e disturbi specifici di apprendimento, e con altri bisogni educativi speciali, di cui al comma 5 dell'articolo 1 del provvedimento in titolo, coinvolgendo le Federazioni e Associazioni nazionali di persone con disabilità nonché con le Associazioni dei docenti di sostegno.


G/1774/6/7

Russo, Granato, Corrado, De Lucia, Montevecchi, Vanin, Romano

Ritirato

Il Senato,

        in sede di esame dell'A.S. 1774 recante Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato,

   premesso che:

            il comma 5 dell'articolo 1 del provvedimento in titolo stabilisce che, con riferimento alla didattica a distanza e nell'ambito di specifiche misure emergenziali da adottare, si «prevedono specifiche modalità per l'adattamento agli studenti con disabilità e disturbi specifici di apprendimento, nonché con altri bisogni educativi speciali»;

        considerato che:

            una tra le maggiori criticità evidenziate dalla situazione emergenziale, all'interno del sistema scolastico nazionale, è legata agli effetti generati dalla «povertà educativa»: gli anelli più deboli, infatti, sono senza dubbio alcune sacche disagiate, caratterizzate da indigenza e insufficiente disponibilità di mezzi, con una aggravante per tutti coloro che fruiscono, o dovrebbero fruire del sostegno in quanto portatori di disabilità;

            con riferimento alle diverse forme di disabilità intellettiva e relazionale, e ai piani educativi individualizzati, la sospensione dell'attività didattica in presenza non deve interrompere, per quanto possibile, il processo di inclusione, anche grazie al sostegno nella fruizione delle attività didattiche a distanza;

            valutato che:

            la cura educativa degli studenti con disabilità rappresenta, con ogni probabilità, l'obiettivo più difficile da conseguire nella attuale situazione di emergenza epidemiologica;

        impegna il Governo:

            al fine di rendere più efficace l'applicazione delle linee-guida nella didattica a distanza per gli alunni disabili, a valutare l'opportunità di concertare le misure e le modalità specifiche da adottare per l'adattamento degli studenti con disabilità e disturbi specifici di apprendimento, e con altri bisogni educativi speciali, di cui al comma 5 dell'articolo 1 del provvedimento in titolo, di concerto con le Federazioni e Associazioni nazionali di persone con disabilità nonché con le Associazioni dei docenti di sostegno.


G/1774/7/7 (testo 2)

Sbrollini, Conzatti, Vono

Accolto

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato" (A.S. 1774),

        premesso che:

            dall'inizio dell'emergenza epidemiologica è cresciuto esponenzialmente il numero dei casi di femminicidio e violenza di genere;

            secondo quanto si apprende da fonti stampa, tra il 2 marzo e il 5 aprile 2020 sono aumentati del 75% i casi di richieste di aiuto ai centri antiviolenza della rete D.i.Re;

            la stessa OMS, riferendosi ai dati elaborati da Axios, ha appurato che gli episodi di violenza di genere siano triplicati durante l'emergenza Covid-19 rispetto all'anno scorso,

        considerato che:

            la grandissima parte degli episodi di violenza di genere si consuma all'interno delle mura domestiche;

            la situazione di convivenza forzata determinata dall'attuale crisi epidemiologica sta portando ad esasperare circostanze di abusi e maltrattamenti che avvengono all'interno delle famiglie costrette a trascorrere molto più tempo all'interno delle proprie case;

            nel corso dell'iter di esame in Senato del decreto legge "Cura Italia" è stato altresì approvato un emendamento finalizzato ad allontanare dall'abitazione i colpevoli di maltrattamenti;

            il Ministro della famiglia e delle pari opportunità ha promosso azioni di sostegno alle vittime di violenza, compresa la campagna di informazione e sensibilizzazione all'utilizzo dell'app 1522 nonché il protocollo di intesa con le associazioni di categoria delle farmacie per promuovere la prevenzione e il contrasto ai comportamenti violenti;

            la questione della violenza di genere affligge il nostro Paese da tempo, e si rendono perciò necessari ulteriori interventi che potenzino le misure intraprese durante l'epidemia nonché più consistenti forme di supporto che prescindano dalla eccezionale situazione in cui ci troviamo attualmente;

            è noto che l'apprendimento dell'educazione alla nonviolenza e al rispetto di genere, nonché alla convivenza e alla parità di genere, necessita di essere promosso con continuità a partire sin dai gradi di istruzione inferiori,

        impegna il Governo:

           a valutare l'opportunità di  attuare misure volte a potenziare l'insegnamento nelle scuole, anche attraverso forme di didattica a distanza, dell'educazione al rispetto di genere;

a valutare l'opportunità di  promuovere la migliore fruizione da parte di tutti i cittadini di corsi online in materia di educazione al rispetto di genere


G/1774/7/7

Sbrollini, Conzatti, Vono

Ritirato

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato" (A.S. 1774),

        premesso che:

            dall'inizio dell'emergenza epidemiologica è cresciuto esponenzialmente il numero dei casi di femminicidio e violenza di genere;

            secondo quanto si apprende da fonti stampa, tra il 2 marzo e il 5 aprile 2020 sono aumentati del 75% i casi di richieste di aiuto ai centri antiviolenza della rete D.i.Re;

            la stessa OMS, riferendosi ai dati elaborati da Axios, ha appurato che gli episodi di violenza di genere siano triplicati durante l'emergenza Covid-19 rispetto all'anno scorso,

        considerato che:

            la grandissima parte degli episodi di violenza di genere si consuma all'interno delle mura domestiche;

            la situazione di convivenza forzata determinata dall'attuale crisi epidemiologica sta portando ad esasperare circostanze di abusi e maltrattamenti che avvengono all'interno delle famiglie costrette a trascorrere molto più tempo all'interno delle proprie case;

            nel corso dell'iter di esame in Senato del decreto legge "Cura Italia" è stato altresì approvato un emendamento finalizzato ad allontanare dall'abitazione i colpevoli di maltrattamenti;

            il Ministro della famiglia e delle pari opportunità ha promosso azioni di sostegno alle vittime di violenza, compresa la campagna di informazione e sensibilizzazione all'utilizzo dell'app 1522 nonché il protocollo di intesa con le associazioni di categoria delle farmacie per promuovere la prevenzione e il contrasto ai comportamenti violenti;

            la questione della violenza di genere affligge il nostro Paese da tempo, e si rendono perciò necessari ulteriori interventi che potenzino le misure intraprese durante l'epidemia nonché più consistenti forme di supporto che prescindano dalla eccezionale situazione in cui ci troviamo attualmente;

            è noto che l'apprendimento dell'educazione alla nonviolenza e al rispetto di genere, nonché alla convivenza e alla parità di genere, necessita di essere promosso con continuità a partire sin dai gradi di istruzione inferiori,

        impegna il Governo:

            ad attuare misure volte a potenziare l'insegnamento nelle scuole, anche attraverso forme di didattica a distanza, dell'educazione al rispetto di genere;

            a promuovere la migliore fruizione da parte di tutti i cittadini di corsi online in materia di educazione al rispetto di genere.


G/1774/8/7 (testo 2)

Sbrollini, Conzatti

Accolto

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato" (A.S. 1774),

        premesso che:

            si apprende da plurime fonti stampa che il Ministro dell'istruzione sarebbe intenzionata a procedere all'apertura delle scuole a partire dal mese di settembre, consentendo ai soli maturandi di accedere fisicamente ai locali scolastici per lo svolgimento dell'esame orale da tenersi a giugno;

            alcuni Stati europei, come Svezia ed Islanda, non hanno mai chiuso le scuole elementari, mentre la maggior parte di essi stanno procedendo o ne hanno previsto la graduale riapertura;

            è il caso, a titolo di esempio, della Danimarca e della Norvegia, che hanno stabilito la riapertura già a partire da questo mese;

            allo stesso modo, in Germania e in Francia le frequenze scolastiche dovrebbero riprendere a partire dalla prima metà di maggio,

        considerato che:

            è senza dubbio indispensabile che gli studenti che dovranno affrontare l'esame di Stato possano rientrare a scuola prima dello svolgimento delle prove, in modo da poter dedicare gli ultimi giorni dell'anno scolastico alla preparazione degli esami che si troveranno ad affrontare,

        impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di attuare iniziative finalizzate a garantire la possibilità di svolgere l'esame di Stato in presenza, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza per la prevenzione di ulteriori contagi.


G/1774/8/7

Sbrollini, Conzatti

Ritirato

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato" (A.S. 1774),

        premesso che:

            si apprende da plurime fonti stampa che il Ministro dell'istruzione sarebbe intenzionata a procedere all'apertura delle scuole a partire dal mese di settembre, consentendo ai soli maturandi di accedere fisicamente ai locali scolastici per lo svolgimento dell'esame orale da tenersi a giugno;

            alcuni Stati europei, come Svezia ed Islanda, non hanno mai chiuso le scuole elementari, mentre la maggior parte di essi stanno procedendo o ne hanno previsto la graduale riapertura;

            è il caso, a titolo di esempio, della Danimarca e della Norvegia, che hanno stabilito la riapertura già a partire da questo mese;

            allo stesso modo, in Germania e in Francia le frequenze scolastiche dovrebbero riprendere a partire dalla prima metà di maggio,

        considerato che:

            è senza dubbio indispensabile che gli studenti che dovranno affrontare l'esame di Stato possano rientrare a scuola prima dello svolgimento delle prove, in modo da poter dedicare gli ultimi giorni dell'anno scolastico alla preparazione degli esami che si troveranno ad affrontare,

        impegna il Governo:

            ad attuare iniziative finalizzate a garantire la possibilità, per tutti gli studenti che si troveranno a dover sostenere esami di Stato nel presente anno scolastico, ad accedere di nuovo agli edifici scolastici a partire dalla data del 18 maggio 2020, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza per la prevenzione di ulteriori contagi, al fine di consentire loro un'adeguata preparazione in vista dello svolgimento delle prove di esame.


G/1774/9/7 (testo 3)

Augussori, Saponara, De Vecchis, Rufa, Pucciarelli, Pergreffi, Zuliani, Pillon, Bergesio, Simone Bossi, Briziarelli, Saviane, Borghesi, Lucidi, Iwobi, Stefani, Corti, Borgonzoni, Arrigoni, Casolati, Pianasso, Nisini, Campari, Rivolta, Vallardi, Emanuele Pellegrini, Fusco, Lunesu, Tosato, Ostellari, Marti, Faggi, Pazzaglini, Candura, Sbrana, Montani, Ferrero, Fregolent, Alessandrini, Pittoni, Grassi, Ripamonti, Pepe

Accolto

Il Senato,

        in sede di esame dell'A.S. 1774 recante "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato",

   premesso che:

            l'Ordinanza ministeriale sull'esame di Stato II ciclo 2019/20 pubblicata il 16 maggio 2020  fissa al 17 giugno p.v.  l'inizio delle sessioni d'esame per i candidati interni  con l'avvio dei colloqui;

            l'ordinanza prevede inoltre che i candidati esterni svolgeranno, in presenza, gli esami preliminari per l'ammissione il 10 luglio p.v, mentre l'esame di Stato sarà disciplinato da successiva ordinanza, fermo restando che dovrà avvenire nell'ambito della sessione straordinaria di cui all'articolo 17, comma 11, del decreto legislativo n. 62 del 2017,

        impegna il Governo:

        a valutare l'opportunità di trovare una soluzione per garantire agli studenti privatisti la possibilità di partecipare ai test di accesso ai corsi universitari, visto che il decreto-legge 22/2020 prevede lo svolgimento degli esami di maturità in sessione straordinaria a settembre.


G/1774/9/7 (testo 2)

Augussori, Saponara, De Vecchis, Rufa, Pucciarelli, Pergreffi, Zuliani, Pillon, Bergesio, Simone Bossi, Briziarelli, Saviane, Borghesi, Lucidi, Iwobi, Stefani, Corti, Borgonzoni, Arrigoni, Casolati, Pianasso, Nisini, Campari, Rivolta, Vallardi, Emanuele Pellegrini, Fusco, Lunesu, Tosato, Ostellari, Marti, Faggi, Pazzaglini, Candura, Sbrana, Montani, Ferrero, Fregolent, Alessandrini, Pittoni, Grassi, Ripamonti, Pepe

Ritirato

Il Senato,

        in sede di esame dell'A.S. 1774 recante "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato",

   premesso che:

            l'Ordinanza ministeriale sull'esame di Stato II ciclo 2019/20 pubblicata il 16 maggio 2020  fissa al 17 giugno p.v.  l'inizio delle sessioni d'esame per i candidati interni  con l'avvio dei colloqui;

            l'ordinanza prevede inoltre che i candidati esterni svolgeranno, in presenza, gli esami preliminari per l'ammissione il 10 luglio p.v, mentre l'esame di Stato sarà disciplinato da successiva ordinanza, fermo restando che dovrà avvenire nell'ambito della sessione straordinaria di cui all'articolo 17, comma 11, del decreto legislativo n. 62 del 2017,

        impegna il Governo:

            a trovare una soluzione per garantire agli studenti privatisti la possibilità  di partecipare ai test di accesso ai corsi universitari ad accesso programmato, qualora le sessioni d'esame di Stato non si svolgano entro il 31 luglio 2020, considerato che le date di effettuazione delle prove di ammissione relative ai corsi di laurea e di laurea magistrale ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2020/2021, sono state già fissate per settembre e comunicate con avviso del Ministero dell'università e della ricerca il 10 marzo 2020


G/1774/9/7

Augussori, Saponara, De Vecchis, Rufa, Pucciarelli, Pergreffi, Zuliani, Pillon, Bergesio, Simone Bossi, Briziarelli, Saviane, Borghesi, Lucidi, Iwobi, Stefani, Corti, Borgonzoni, Arrigoni, Casolati, Pianasso, Nisini, Campari, Rivolta, Vallardi, Emanuele Pellegrini, Fusco, Lunesu, Tosato, Ostellari, Marti, Faggi, Pazzaglini, Candura, Sbrana, Montani, Ferrero, Fregolent, Alessandrini, Pittoni, Grassi, Ripamonti, Pepe

Ritirato

Il Senato,

           in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato" (A.S. 1774),

        premesso che:

            l'art. 1 del decreto legge n. 22/2020, al comma 7, per la Maturità prevede che i candidati esterni svolgeranno, in presenza, gli esami preliminari al termine dell'emergenza epidemiologica e sosterranno l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo nel corso della sessione straordinaria, che si svolge normalmente a settembre;

            per gli studenti interni invece prevede che, se il rientro a scuola sarà dopo il 18 maggio, l'Ordinanza ministeriale successivamente emanata disporrà l'eliminazione delle prove scritte e la sostituzione con un unico colloquio in via telematica in modo da garantire il più possibile la completezza e la congruità della valutazione finale;

            il fatto di spostare gli esami per i privatisti nella sessione straordinaria a settembre produrrà, inevitabilmente, delle conseguenze negative sulle iscrizioni alle Università da parte di questa tipologia di studenti, considerato che le date di effettuazione delle prove di ammissione relative ai corsi di laurea e di laurea magistrale ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2020/2021,  sono state già fissate per settembre e comunicate con avviso del Ministero dell'università e della ricerca  il 10 marzo 2020,

             impegna il Governo:

            a trovare una soluzione per garantire agli studenti privatisti la possibilità di partecipare ai test di accesso ai corsi universitari, visto che il decreto-legge 22/2020 prevede lo svolgimento degli esami di maturità in sessione straordinaria a settembre.


G/1774/10/7 (testo 2)

Sbrollini, Conzatti, Vono

Accolto

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato" (A.S. 1774),

        premesso che:

            da quanto si apprende, il Governo non sarebbe intenzionato a riaprire le scuole prima del mese di settembre, ferme restando le deroghe per far sì che gli studenti di terza media ed i maturandi possano svolgere i rispettivi esami di Stato;

            al fine di garantire una pronta ripartenza dell'attività scolastica ed un corretto svolgimento delle lezioni in condizioni igienico-sanitarie adeguate, è necessario procedere alla massiccia sanificazione degli ambienti e garantire il rispetto delle distanze di sicurezza;

            numerosi studi pubblicati recentemente dimostrano la vetustà degli edifici scolastici italiani nonché l'inadeguatezza delle strutture scolastiche in relazione alla prevenzione contro i rischi per la salvaguardia della vita e la salute di alunni, insegnanti, e di tutto il personale scolastico;

            alcuni di questi studi indicano come indispensabile un aumento degli investimenti statali in rinnovamento e costruzione di strutture sicure, nonché in manutenzione, controlli, adeguamento e prevenzione delle strutture esistenti,

        considerato che:

            il periodo di sospensione delle attività didattiche, nonché i mesi estivi, sono considerati un'occasione preziosa per poter approntare non solo le misure igienico-sanitarie richieste dall'emergenza epidemiologica in corso, ma anche gli interventi ed i miglioramenti in materia di edilizia scolastica che gli istituti del Paese richiedono affinché si possa ripartire con il nuovo anno scolastico nelle migliori condizioni di sicurezza,

        impegna il Governo:

            a valutare l'opportunità di mettere  in atto i necessari interventi igienico-sanitari tali da assicurare la presenza degli adeguati presidi di sicurezza sanitaria nelle scuole, nonché le necessarie misure per effettuare la pulizia e la sanificazione degli ambienti scolastici, anche al fine di garantire il rispetto delle distanze di sicurezza all'interno delle scuole, nonché la ristrutturazione edilizia e l'adeguamento antisismico delle strutture, sia durante il periodo di sospensione dell'attività didattica determinata dall'emergenza epidemiologica sia durante i mesi estivi di pausa delle lezioni.


G/1774/10/7

Sbrollini, Conzatti, Vono

Ritirato

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato" (A.S. 1774),

        premesso che:

            da quanto si apprende, il Governo non sarebbe intenzionato a riaprire le scuole prima del mese di settembre, ferme restando le deroghe per far sì che gli studenti di terza media ed i maturandi possano svolgere i rispettivi esami di Stato;

            al fine di garantire una pronta ripartenza dell'attività scolastica ed un corretto svolgimento delle lezioni in condizioni igienico-sanitarie adeguate, è necessario procedere alla massiccia sanificazione degli ambienti e garantire il rispetto delle distanze di sicurezza;

            numerosi studi pubblicati recentemente dimostrano la vetustà degli edifici scolastici italiani nonché l'inadeguatezza delle strutture scolastiche in relazione alla prevenzione contro i rischi per la salvaguardia della vita e la salute di alunni, insegnanti, e di tutto il personale scolastico;

            alcuni di questi studi indicano come indispensabile un aumento degli investimenti statali in rinnovamento e costruzione di strutture sicure, nonché in manutenzione, controlli, adeguamento e prevenzione delle strutture esistenti,

        considerato che:

            il periodo di sospensione delle attività didattiche, nonché i mesi estivi, sono considerati un'occasione preziosa per poter approntare non solo le misure igienico-sanitarie richieste dall'emergenza epidemiologica in corso, ma anche gli interventi ed i miglioramenti in materia di edilizia scolastica che gli istituti del Paese richiedono affinché si possa ripartire con il nuovo anno scolastico nelle migliori condizioni di sicurezza,

        impegna il Governo:

            a nominare un Commissario ad hoc affinché vengano messi in atto i necessari interventi igienico-sanitari tali da assicurare la presenza degli adeguati presidi di sicurezza sanitaria nelle scuole, nonché le necessarie misure per effettuare la pulizia e la sanificazione degli ambienti scolastici, anche al fine di garantire il rispetto delle distanze di sicurezza all'interno delle scuole, nonché la ristrutturazione edilizia e l'adeguamento antisismico delle strutture, sia durante il periodo di sospensione dell'attività didattica determinata dall'emergenza epidemiologica sia durante i mesi estivi di pausa dalle lezioni.


G/1774/11/7

Iannone

Non accolto

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge n. 1774, di conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato,

        premesso che:

            con la sospensione della didattica dovuta a questa situazione di emergenza sanitaria nelle scuole di ogni ordine e grado di tutta Italia si è sentita la necessità di mantenere il contatto tra insegnanti e studenti anche «da remoto», iniziando, laddove possibile, ad attivare la didattica a distanza (Dad). Uno dei problemi più seri dovuti all'introduzione di questo meccanismo è la difficoltà a valutare l'operato degli studenti;

            la valutazione dovrà essere fatta a distanza e, pertanto, appare improbabile pensare ad una valutazione oggettiva delle prove assegnate agli studenti mediante l'utilizzo della Dad, in quanto numerosi possono essere i fattori esterni tali da inficiare la validità delle stesse; a ciò bisogna aggiungere le difficoltà che hanno tanti studenti nel seguire la Dad per svariati motivi, tra i quali la mancanza di un computer, l'assenza o difficoltà di connessione o la presenza di contesti familiari con situazioni di grande difficoltà economica e sociale;

            in un quadro del genere l'ipotesi di procedere a una valutazione della Dad in base ai riscontri ottenuti in questo periodo risulterebbe quantomeno discriminatoria e soggettiva;

            i firmatari del presente atto ritengono, quindi, che sia necessaria una valutazione seria e approfondita effettuata anche e soprattutto sulla base degli esiti dei corsi di recupero e potenziamento nell'ambito dei quali si potrà in concreto stabilire eventualmente il recepimento delle lezioni effettuate attraverso la Dad;

            occorre, infatti, che ci sia la possibilità di stilare giudizi seri e ponderati che garantiscano il rispetto delle differenze meritocratiche per non lasciare, in futuro, alcun spazio a eventuali dubbi sulla carriera scolastica dei discenti dell'anno 2019/2020;

            pertanto, per superare queste difficoltà è necessario considerare l'anno in corso come il primo di un percorso biennale unico al termine del quale si procederà a una valutazione complessiva;

            tale percorso non si attuerà per le classi terminali di ogni ordine e grado dove sono previste specifiche prove d'esame,

        impegna il Governo:

            ad adottare iniziative per prevedere che l'anno scolastico 2019-2020 diventi il primo anno di un percorso biennale collegato a quello successivo;

            ad adottare iniziative per prevedere che le due annualità siano considerate un biennio unitario solo al termine del quale verrà effettuata la valutazione complessiva del percorso;

            ad assumere iniziative per stabilire che gli scrutini finali ai fini della valutazione si tengano alla fine dell'anno scolastico 2020/2021, verificando le conoscenze complessive del biennio e prevedendo che in quell'occasione siano assegnati i voti inerenti al biennio, e, se del caso, sia sospeso il giudizio fino al saldo degli eventuali debiti assegnati, secondo i criteri che delibereranno i collegi dei docenti;

            ad adottare iniziative per prevedere che i docenti rilascino considerazioni, schede, valutazioni del lavoro svolto a distanza, con relativo «pagellino» declinato secondo quanto stabiliranno i collegi dei docenti, affinché le attività svolte con la didattica a distanza, in questo periodo, possano essere tenute in considerazione;

            ad adottare iniziative per prevedere che per tutte le classi non terminali nel mese di settembre e ottobre dell'anno scolastico 2020/2021 si svolga prevalentemente attività di recupero e potenziamento, iniziando la didattica relativa al nuovo anno a partire dal mese di novembre 2020;

            ad adottare iniziative per stabilire che per le scuole medie inferiori e superiori sin dall'inizio dell'anno scolastico 2020/2021 ogni consiglio di classe dovrà predisporre l'attivazione di appositi interventi di recupero specialmente per gli alunni che hanno riportato insufficienze in una o più materie nello scrutinio del primo trimestre (o quadrimestre) dell'anno scolastico 2019/2020, prevedendo altresì che tale percorso non sia attuato per le classi terminali di ogni ordine e grado dove sono previste specifiche prove d'esame.


G/1774/12/7 (testo 2)

Ciampolillo, Martelli, De Petris

Accolto

Il Senato,

 in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato" (A.S. 1774),

        premesso che:

            - il disegno di di conversione in legge del decreto-legge n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, si inserisce nel quadro delle misure disposte dai Ministeri dell'Istruzione e dell'Università volte a fronteggiare la chiusura delle istituzioni scolastiche dovuta alla pandemia da Covid-19;

            - Tale chiusura si prolungherà quasi certamente sino al mese di settembre. Anche allora, tuttavia, non è certo che l'attività didattica potrà riprendere con le regolari modalità, dato il protrarsi della necessità di adottare misure di contenimento, suppur parziali, sino alla fine dell'epidemia globale;

            - In questo contento, milioni di studenti stanno attualmente seguendo la didattica attraverso le modalità telematiche, la cosiddetta "didattica a distanza". Tali strumenti, tuttavia, seppur di indubbia utilità in un contesto come quello attuale, oltre a non poter sopperire pienamente alla funzione sociale delle istituzioni scolastiche, rischiano di aumentare le diseguaglianze sociali tra gli studenti, creando un vulnus senza precedenti al diritto materiale all'istruzione tutelato dall'articolo 34 della Costituzione, che recita "La scuola è aperta a tutti.L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.";

            - Sono moltissimi gli studenti, infatti, che non possono permettersi una connessione ad internet, o che non hanno la possibilità di usufruire di dispositivi digitali necessari alla didattica a distanza, soprattutto nelle famiglie con più figli;

            - In tal senso, le risorse stanziate sinora dal decreto Cura Italia non appaiono sufficienti, dovendo essere ripartire tra istituzioni scolastiche e studenti. Sembra inoltre non esserci alcuna risposta circa l'indisponibilità della connessione ad internet, per questioni economiche o per scarsa copertura;

        impegna il Governo:

        a valutare l'opportunità di prevedere, con successivi interventi normativi, ulteriori contributi economici per gli studenti meno abbienti, sia per favorire la connessione ad internet che per l'acquisto di Device elettronici volti a consentire i collegamenti per la didattica a distanza, velocizzando altresì le procedure volte a garantire una piena copertura internet in tutto il territorio nazionale.


G/1774/12/7

Ciampolillo, Martelli

Ritirato

Il Senato,

 in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato" (A.S. 1774),

        premesso che:

            - il disegno di di conversione in legge del decreto-legge n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, si inserisce nel quadro delle misure disposte dai Ministeri dell'Istruzione e dell'Università volte a fronteggiare la chiusura delle istituzioni scolastiche dovuta alla pandemia da Covid-19;

            - Tale chiusura si prolungherà quasi certamente sino al mese di settembre. Anche allora, tuttavia, non è certo che l'attività didattica potrà riprendere con le regolari modalità, dato il protrarsi della necessità di adottare misure di contenimento, suppur parziali, sino alla fine dell'epidemia globale;

            - In questo contento, milioni di studenti stanno attualmente seguendo la didattica attraverso le modalità telematiche, la cosiddetta "didattica a distanza". Tali strumenti, tuttavia, seppur di indubbia utilità in un contesto come quello attuale, oltre a non poter sopperire pienamente alla funzione sociale delle istituzioni scolastiche, rischiano di aumentare le diseguaglianze sociali tra gli studenti, creando un vulnus senza precedenti al diritto materiale all'istruzione tutelato dall'articolo 34 della Costituzione, che recita "La scuola è aperta a tutti.L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.";

            - Sono moltissimi gli studenti, infatti, che non possono permettersi una connessione ad internet, o che non hanno la possibilità di usufruire di dispositivi digitali necessari alla didattica a distanza, soprattutto nelle famiglie con più figli;

            - In tal senso, le risorse stanziate sinora dal decreto Cura Italia non appaiono sufficienti, dovendo essere ripartire tra istituzioni scolastiche e studenti. Sembra inoltre non esserci alcuna risposta circa l'indisponibilità della connessione ad internet, per questioni economiche o per scarsa copertura;

        Impegna il Governo:

            A prevedere, con successivi interventi normativi, ulteriori contributi economici per gli studenti meno abbienti, sia per favorire la connessione ad internet che per l'acquisto di Device elettronici volti a consentire i collegamenti per la didattica a distanza, velocizzando altresì le procedure volte a garantire una piena copertura internet in tutto il territorio nazionale.


G/1774/13/7 (testo 2)

Montevecchi, Granato, Corrado, De Lucia, Russo, Vanin, Marilotti, Mantovani

Accolto

Il Senato,

        in sede di esame del disegno di legge A.S. n. 1774, recante Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato,

  premesso che:

            l'articolo 2, prevede che siano adottate misure, anche in deroga alle disposizioni vigenti, con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione, per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021;

            l'articolo 34 della Costituzione della Repubblica Italiana promuove e tutela il diritto allo studio;

            la sospensione delle attività didattiche nelle Scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore sta determinando un radicale ripensamento e riorganizzazione delle modalità di svolgimento della didattica;

            tale riorganizzazione richiede necessariamente la disponibilità e l'utilizzo di dispositivi digitali e della connessione ad internet, al fine di garantire la copertura totale degli studenti e delle studentesse e dunque il diritto allo studio per tutti;

        considerato che:

            la situazione emergenziale ha evidenziato ancora una volta gravi carenze di risorse finanziarie e disuguaglianze sia nell'accesso alla rete sia nella capacità di reperire risorse digitali strumentali, necessarie a garantire a tutti gli studenti l'effettiva partecipazione alla didattica e quindi la tutela del diritto allo studio;

            in riferimento alle carenze di cui sopra è elevato, per tutti gli studenti, il rischio di esclusione nonché di abbandono scolastico;

        considerato inoltre che:

            occorre riorganizzare in vista del prossimo anno scolastico la didattica ponendo anche un'attenzione particolare al recupero delle attività e degli apprendimenti dell'anno scolastico in corso differenziati in base anche alle particolari esigenze dello studente attivando corsi e lezioni di recupero;

            inoltre è necessario attivare un supporto per la prevenzione e il contrasto alla dispersione scolastica, attivabile dai docenti e rivolto a quegli studenti più a rischio con il coinvolgimento e l'affiancamento dei competenti servizi territoriali e regionali;

            valutato che:

            per consentire un recupero effettivo e un riavvio del prossimo anno scolastico con l'adozione delle necessarie misure di prevenzione, si rende necessario un maggiore investimento sia in termini economici sia di personale;

            sarebbe necessario attivare un supporto per la prevenzione e il contrasto alla dispersione scolastica, attivabile dai docenti e rivolto a quegli studenti più a rischio con il coinvolgimento e l'affiancamento dei competenti servizi territoriali e regionali;

        impegna il Governo:

   a valutare la possibilità di prevedere risorse specifiche per uno svolgimento in condizioni di sicurezza dell'esame finale del secondo ciclo di istruzione, per lo svolgimento effettivo delle attività e dei percorsi di recupero degli apprendimenti, per la fornitura di dispositivi digitali e il potenziamento della connessione, nonché per il contrasto alla dispersione e all'abbandono scolastico.


G/1774/13/7

Montevecchi, Granato, Corrado, De Lucia, Russo, Vanin, Marilotti, Mantovani

Ritirato

Il Senato,

        in sede di esame del disegno di legge A.S. n. 1774, recante Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato,

  premesso che:

            l'articolo 2, prevede che siano adottate misure, anche in deroga alle disposizioni vigenti, con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione, per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021;

            l'art. 34 della Costituzione della Repubblica Italiana promuove e tutela il diritto allo studio;

            la sospensione delle attività didattiche nelle Scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore sta determinando un radicale ripensamento e riorganizzazione delle modalità di svolgimento della didattica;

            tale riorganizzazione richiede necessariamente la disponibilità e l'utilizzo di dispositivi digitali e della connessione ad internet, al fine di garantire la copertura totale degli studenti e delle studentesse e dunque il diritto allo studio per tutti;

        considerato che:

            la situazione emergenziale ha evidenziato ancora una volta gravi carenze di risorse finanziarie e disuguaglianze sia nell'accesso alla rete sia nella capacità di reperire risorse digitali strumentali, necessarie a garantire a tutti gli studenti l'effettiva partecipazione alla didattica e quindi la tutela del diritto allo studio;

            in riferimento alle carenze di cui sopra è elevato, per tutti gli studenti, il rischio di esclusione nonché di abbandono scolastico;

        considerato inoltre che:

            occorre riorganizzare in vista del prossimo anno scolastico la didattica ponendo anche un'attenzione particolare al recupero delle attività e degli apprendimenti dell'anno scolastico in corso differenziati in base anche alle particolari esigenze dello studente attivando corsi e lezioni di recupero;

            inoltre è necessario attivare un supporto per la prevenzione e il contrasto alla dispersione scolastica, attivabile dai docenti e rivolto a quegli studenti più a rischio con il coinvolgimento e l'affiancamento dei competenti servizi territoriali e regionali;

            valutato che:

            per consentire un recupero effettivo e un riavvio del prossimo anno scolastico con l'adozione delle necessarie misure di prevenzione, si rende necessario un maggiore investimento sia in termini economici sia di personale;

            sarebbe necessario attivare un supporto per la prevenzione e il contrasto alla dispersione scolastica, attivabile dai docenti e rivolto a quegli studenti più a rischio con il coinvolgimento e l'affiancamento dei competenti servizi territoriali e regionali;

        impegna il Governo:

            a valutare la possibilità di istituire un Fondo speciale per il potenziamento del diritto allo studio finalizzato a garantire tutti gli strumenti e le risorse necessarie per un corretto ed efficace svolgimento di esami finali conclusivi dei cicli di studio in modalità a distanza e delle attività della didattica a distanza, per lo svolgimento effettivo delle attività e dei corsi di recupero delle insufficienze, per la fornitura di dispositivi digitali e il potenziamento della connessione, nonché per il contrasto alla dispersione e all'abbandono scolastico.


G/1774/14/7

Iori, Verducci, Rampi, Assuntela Messina

Accolto

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato (A.S. 1774),

        premesso che:

            l'articolo 2 prevede che siano adottate misure, anche in deroga alle disposizioni vigenti, con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione, per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021;

        considerato che:

            tra le misure previste per l'avvio del prossimo anno scolastico mancano specifiche disposizioni volte a tutelare gli studenti con patologie gravi o immunodepressi, questi ultimi categoria maggiormente esposta al rischio di contagio e ricadute psicologiche;

            specifiche disposizioni sono state previste nel decreto-legge recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, cosiddetto "Cura Italia", per i lavoratori con patologie gravi o in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche;

        impegna il Governo:

            a valutare l'opportunità di prevedere, in vista dell'avvio dell'anno scolastico 2020/2021, l'adozione di specifiche misure di tutela che tengano conto delle necessità degli studenti con patologie gravi o immunodepressi tali da consentire loro di poter seguire in totale sicurezza la programmazione scolastica avvalendosi anche della didattica a distanza e sostegno psicologico.


G/1774/15/7 (testo 2)

Iori, Verducci, Rampi, Assuntela Messina

Accolto

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato (A.S. 1774),

        premesso che:

            il D.P.C.M. 4 marzo 2020 e i vari D.P.C.M. che si sono succeduti hanno previsto l'attivazione, da parte dei dirigenti scolastici, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, di modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;

            l'articolo 120 del c.d. decreto-legge "cura Italia" ha incrementato, di 85 milioni di euro per l'anno 2020, le risorse destinate all'innovazione digitale e la didattica laboratoriale finalizzate all'acquisto di piattaforme e strumenti digitali da parte delle scuole statali, alla messa a disposizione di dispositivi digitali individuali in comodato d'uso per gli studenti meno abbienti e alla formazione del personale;

            altri 80 milioni di euro, di risorse PON, sono destinati all'acquisto di personal computer, tablet e dispostivi per la connessione Internet;

            nonostante queste misure, ad oggi molti studenti non possono partecipare alla didattica a distanza per l'assenza nella propria abitazione della connessione Internet il cui costo mensile non tutte le famiglie sono in grado di sostenere;

            nella situazione di emergenza epidemiologica che il Paese sta vivendo la didattica a distanza è una necessità, non è una scelta;

        impegna il Governo:

          a valutare l'opportunità di adottare le iniziative necessarie a dare piena attuazione alla didattica a distanza al fine di garantire a tutti studenti il medesimo diritto di accesso allo studio.


G/1774/15/7

Iori, Verducci, Rampi, Assuntela Messina

Ritirato

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato (A.S. 1774),

        premesso che:

            il D.P.C.M. 4 marzo 2020 e i vari D.P.C.M. che si sono succeduti hanno previsto l'attivazione, da parte dei dirigenti scolastici, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, di modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;

            l'articolo 120 del c.d. decreto-legge "cura Italia" ha incrementato, di 85 milioni di euro per l'anno 2020, le risorse destinate all'innovazione digitale e la didattica laboratoriale finalizzate all'acquisto di piattaforme e strumenti digitali da parte delle scuole statali, alla messa a disposizione di dispositivi digitali individuali in comodato d'uso per gli studenti meno abbienti e alla formazione del personale;

            altri 80 milioni di euro, di risorse PON, sono destinati all'acquisto di personal computer, tablet e dispostivi per la connessione Internet;

            nonostante queste misure, ad oggi molti studenti non possono partecipare alla didattica a distanza per l'assenza nella propria abitazione della connessione Internet il cui costo mensile non tutte le famiglie sono in grado di sostenere;

            nella situazione di emergenza epidemiologica che il Paese sta vivendo la didattica a distanza è una necessità, non è una scelta;

        impegna il Governo:

            ad adottare le iniziative necessarie a dare piena attuazione alla didattica a distanza al fine di garantire a tutti studenti il medesimo diritto di accesso allo studio.


G/1774/16/7

Mantovani, Granato, Corrado, De Lucia, Montevecchi, Russo, Vanin, Marilotti, Trentacoste, L'Abbate, Romano

Accolto

Il Senato,

        in sede di esame del disegno di legge A.S. 1744, recante Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato,

        premesso che:

            l'articolo 2, comma 1 del provvedimento in titolo, in relazione al protrarsi dello stato di emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, consente a una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione di adottare, anche derogando a disposizioni vigenti, misure urgenti per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020-2021;

            la lettera d) del comma 1 del suddetto articolo prevede l'eventuale conferma, nel caso in cui l'attività didattica in presenza non riprenda il 18 maggio, per l'anno scolastico 2020/2021, dei libri di testo adottati per il corrente anno scolastico;

        considerato che:

            sarebbero ancora numerose le famiglie e gli studenti prive di dispositivi tecnologici (computer, tablet e altri) o di una connessione internet in grado di permettere loro di seguire le lezioni svolte con modalità a distanza;

            il risparmio per l'acquisto di nuovi testi scolastici potrebbe consentire l'acquisto di tali strumenti e servizi, indispensabili per permettere l'apprendimento a distanza in questo periodo di sospensione delle attività didattiche nelle scuole;

        impegna il Governo:

            a valutare l'opportunità di prevedere la conferma, per l'anno scolastico 2020-2021, dei libri di testo già adottati per il corrente anno scolastico, agevolando e incrementando, con atti e misure, anche di carattere normativo, l'acquisto da parte delle famiglie degli studenti di strumenti tecnologici e di servizi di collegamento alla rete internet per lo svolgimento delle attività didattiche a distanza.


G/1774/17/7

Mantovani, Drago, Granato, De Lucia, Trentacoste

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato" (A.S. 1774),

        premesso che:

            l'articolo 2, comma 3, dell'A.S. 1774 prevede che in corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione;

            è opportuno tutelare, in tale modalità didattica, la privacy di studenti e personale docente e non docente e la loro reputazione;

        impegna il Governo a:

            valutare l'opportunità di istituire, mediante atti di propria competenza, una infrastruttura nazionale dedicata all'erogazione della didattica a distanza e le relative piattaforme, per ogni ordine e grado di istruzione, ai sensi dell'art. 68 del Codice dell'amministrazione digitale, al fine di garantire la privacy di tutti i soggetti coinvolti nella didattica ed evitare la profilazione e l'analisi predittiva di comportamenti, specialmente dei minori.


G/1774/18/7 (testo 2)

Drago, Granato, Corrado, De Lucia, Montevecchi, Russo, Vanin, Trentacoste, Matrisciano, Mantovani

Accolto

Il Senato,

        in sede di esame dell'A.S. 1774 recante Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato,

        premesso che:

            l'articolo 2 reca misure urgenti per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021;

            la chiusura prolungata delle scuole, quale conseguenza dell'emergenza epidemiologica derivata dal contagio da Covid-19, e il conseguente ricorso alla didattica a distanza (DaD), rischia di protrarsi ben oltre il presente anno scolastico, ormai quasi giunto a conclusione, per caratterizzare e informare di sé il principio del prossimo;

        considerato che:

            nella didattica a distanza si configura un alto rischio di dispersione scolastica, in particolare fra le fasce più deboli della popolazione. Difficoltà educative e fragilità si coniugano, infatti, frequentemente a condizioni di indigenza, allargando il bacino dei minori che versano in condizioni di «povertà educativa»;

        impegna il Governo:

       a valutare l'opportunità di adottare provvedimenti, anche di carattere normativo, affinché la Didattica a distanza possa essere regolamentata e disciplinata con riferimento a diritti e doveri di tutti gli attori coinvolti nonché al fine di tutelare e garantire la sicurezza dei minori, con particolare attenzione a coloro che versano in condizioni di maggiore fragilità socio economica e povertà educativa.


G/1774/18/7

Drago, Granato, Corrado, De Lucia, Montevecchi, Russo, Vanin, Trentacoste, Matrisciano, Mantovani

Ritirato

Il Senato,

        in sede di esame dell'A.S. 1774 recante Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato,

        premesso che:

            l'articolo 2 reca misure urgenti per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021;

            la chiusura prolungata delle scuole, quale conseguenza dell'emergenza epidemiologica derivata dal contagio da Covid-19, e il conseguente ricorso alla didattica a distanza (DaD), rischia di protrarsi ben oltre il presente anno scolastico, ormai quasi giunto a conclusione, per caratterizzare e informare di sé il principio del prossimo;

        considerato che:

            nella didattica a distanza si configura un alto rischio di dispersione scolastica, in particolare fra le fasce più deboli della popolazione. Difficoltà educative e fragilità si coniugano, infatti, frequentemente a condizioni di indigenza, allargando il bacino dei minori che versano in condizioni di «povertà educativa»;

        impegna il Governo:

            ad adottare provvedimenti, anche di carattere normativo, affinché la Didattica a distanza possa essere regolamentata e disciplinata con riferimento a diritti e doveri di tutti gli attori coinvolti nonché al fine di tutelare e garantire la sicurezza dei minori, con particolare attenzione a coloro che versano in condizioni di maggiore fragilità socio economica e povertà educativa.


G/1774/19/7

Russo, Granato, Corrado, De Lucia, Montevecchi, Vanin, Trentacoste, Mantovani

Accolto

Il Senato,

        in sede di esame dell'A.S. 1774 recante Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato,

        premesso che:

            l'articolo 2 reca Misure urgenti per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021;

        considerato che:

            nella didattica a distanza si configura un alto rischio di dispersione scolastica, in particolare fra le fasce più deboli della popolazione;

            i minori che si trovano in condizioni di «povertà educativa» necessitano di un supporto ulteriore nella fruizione della didattica a distanza;

        impegna il Governo;

            a valutare l'opportunità di attuare misure, per contenere e contrastare la dispersione scolastica, in collaborazione con associazioni ed enti del Terzo Settore già operanti in convenzione con le istituzioni scolastiche.


G/1774/20/7

Russo, Granato, Corrado, De Lucia, Montevecchi, Vanin, Trentacoste

Accolto

Il Senato,

        in sede di esame dell'A.S. 1774 recante Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato,

        premesso che:

            l'articolo 120, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, stabilisce che «Limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, al fine di assicurare anche nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo grado la funzionalità della strumentazione informatica, nonché per il supporto all'utilizzo delle piattaforme di didattica a distanza, le predette istituzioni scolastiche sono autorizzate a sottoscrivere contratti sino al termine delle attività didattiche con assistenti tecnici, nel limite complessivo di 1.000 unità, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

            tale previsione si è resa necessaria in quanto, per ragioni storiche, nelle scuole del primo ciclo non erano disponibili assistenti tecnici informatici, proprio in quanto, in questo genere di scuole, in passato non erano presenti laboratori informatici;

            pertanto, per assicurare anche nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo grado la funzionalità della strumentazione informatica, nonché per il supporto all'utilizzo delle piattaforme di didattica a distanza, è stata prevista la temporanea assunzione di 1.000 unità di personale tecnico amministrativo;

        considerato che:

            l'evoluzione della società verso il digitale ha determinato la necessità di dotarsi di laboratori informatici, già da alcuni anni, anche per le scuole del primo ciclo, mentre, nel contempo, l'assenza di assistenti tecnici è causa di particolari difficoltà non solo nella gestione contingente della didattica a distanza, ma anche in quella ordinaria dei laboratori informatici presenti ormai in tutte le istituzioni scolastiche;

            l'articolo 2, comma 3, del provvedimento in oggetto prevede, relativamente all'avvio dell'anno scolastico 2020/2021 che «in corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione»;

            appare necessario non interrompere il processo di digitalizzazione già avviato;

        impegna il Governo:

            a valutare l'opportunità, con provvedimenti anche di carattere normativo, di reclutare stabilmente in pianta organica, nei limiti delle risorse disponibili, l'intera quota di assistenti tecnici di cui all'articolo 120 del provvedimento in esame, già dal prossimo anno scolastico 2020-2021.


G/1774/21/7

Bottici, Granato, Corrado, De Lucia, Montevecchi, Russo, Vanin, Marilotti, Trentacoste, Romano

Accolto

Il Senato,

        in sede di esame del disegno di legge A.S. 1774, recante Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato,

  premesso che:

            l'articolo 4 del decreto in titolo prevede la sospensione delle prove concorsuali per l'accesso al pubblico impiego;

            l'articolo 5 sancisce la sospensione delle procedure concorsuali e degli esami di abilitazione per l'accesso alle professioni vigilate dal Ministero della Giustizia;

        considerato che:

            nell'ambito dell'emergenza epidemiologica e al fine di garantire il distanziamento sociale, a partire dall'ultima settimana del mese di febbraio sono state adottate in ambito universitario misure precauzionali volte a limitare la diffusione del contagio da Covid-19, prevedendo in particolare, per gli Atenei, la sospensione di tutte le attività didattiche e di ricerca in presenza e l'inibizione all'accesso di tutte le aree a quest'ultime destinate, come, nello specifico, aule, biblioteche, archivi e laboratori;

            la prospettata futura ripresa di alcune delle suddette attività in presenza dovrà necessariamente essere contemperata con la perdurante esigenza di mantenere il distanziamento sociale, limitando gli spostamenti individuali non necessari;

            tale situazione comporterà, dunque, il perdurare di inevitabili difficoltà di spostamento, e quindi di accesso agli Atenei, soprattutto per gli studenti e dottorandi che non risiedono nelle aree urbane ove sono situate le sedi universitarie;

        impegna il Governo:

            a valutare l'opportunità - con particolare riferimento ai dottorati in corso e in conclusione di ciclo - di adottare provvedimenti, anche di carattere normativo, finalizzati a consentire congrue proroghe e opportune rimodulazioni dei termini di scadenza per la consegna e discussione delle tesi di dottorato e dei progetti di ricerca, che tengano conto, non solo del periodo di chiusura degli Atenei già trascorso, ma altresì delle difficoltà di spostamento e di accesso agli Stessi che realisticamente perdureranno, perlomeno, nel primo periodo della cd. "fase 2".


G/1774/22/7

Berardi, Gallone

Non accolto

Il Senato,

        premesso che:

            il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica», all'articolo 6 reca proroga termini in materia di istruzione, università e ricerca;

            a seguito della pubblicazione e della notifica di parecchie sentenze definitive in merito all'esclusione dei diplomati magistrali ante 2001/2002 dalle GAE, molti insegnanti in servizio di ruolo da alcuni anni o in servizio con contratti a tempo determinato vengono licenziati e si trovano all'improvviso nella condizione di non poter più insegnare, oltretutto con l'onere di non percepire alcuna indennità di disoccupazione, non ricorrendone le condizioni di legge;

            gli stessi, quando in possesso dei requisiti di servizio previsti all'articolo 4, comma 1 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito in legge 9 agosto 2018, n. 96 recante: «Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese», hanno partecipato al concorso straordinario e sono in attesa della nomina in ruolo che, in base alle realtà territoriali, potrebbe arrivare non prima di alcuni anni;

            questi insegnanti rischiano di uscire anche per lungo tempo dal circuito scolastico, continuando a rappresentare una delle tante criticità che affliggono settore scolastico;

        considerato inoltre che:

            è necessario salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni per tutta la durata dell'anno scolastico 2019/2020;

            l'articolo 4 del decreto-legge n. 22 dell'8 aprile 2020 prevede la sospensione delle prove concorsuali per l'accesso al pubblico impiego,

        impegna il Governo

            a valutare l'opportunità di riaprire le graduatorie GAE fino al completo esaurimento.


G/1774/23/7

Berardi, Gallone

Non accolto

Il Senato,

        premesso che:

            il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica», all'articolo 6 reca la proroga di termini in materia di istruzione, università e ricerca;

            a seguito della pubblicazione e della notifica di parecchie sentenze definitive in merito all'esclusione dei diplomati magistrali ante 2001/2002 dalle GAE, molti insegnanti in servizio di ruolo da alcuni anni o in servizio con contratti a tempo determinato vengono licenziati e si trovano all'improvviso nella condizione di non poter più insegnare, oltretutto con l'onere di non percepire alcuna indennità di disoccupazione, non ricorrendone le condizioni di legge;

            gli stessi, quando in possesso dei requisiti di servizio previsti all'articolo 4, comma 1 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito in legge 9 agosto 2018, n. 96 recante: «Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese», hanno partecipato al concorso straordinario e sono in attesa della nomina in ruolo che, in base alle realtà territoriali, potrebbe arrivare non prima di alcuni anni;

            questi insegnanti rischiano di uscire anche per lungo tempo dal circuito scolastico, continuando a rappresentare una delle tante criticità che affliggono settore scolastico;

        considerato inoltre che:

            è necessario salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni per tutta la durata dell'anno scolastico 2019/2020;

            l'articolo 4 del decreto-legge n. 22 dell'8 aprile 2020 prevede la sospensione delle prove concorsuali per l'accesso al pubblico impiego,

        impegna il Governo

            a confermare nei ruoli il personale che ha superato positivamente con giudizio collegiale l'anno di prova;

            a valutare l'opportunità di trovare soluzioni anche di tipo legislativo per la salvaguardia della continuità didattica e del diritto di studio.


G/1774/24/7

Mantovani, Granato, Corrado, De Lucia, Montevecchi, Russo, Vanin, Drago

Accolto

Il Senato,

        in sede di esame dell'A.S. 1774 recante "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato",

        premesso che:

            l'articolo 2, comma 3, dell'A.S. 1774 prevede che in corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione;

            per l'efficienza dei servizi amministrativi, il miglioramento dei servizi per la didattica e per la tutela dei dati personali di studenti, insegnanti, genitori e del personale, si reputa necessaria l'istituzione di una rete di telecomunicazione unica nazionale dell'istruzione;

            attraverso di essa, all'occorrenza, si erogano tutte le attività di didattica a distanza comprese la configurazione di "classi virtuali", la pubblicazione di materiali didattici, la trasmissione e lo svolgimento on line di video-lezioni, l'assegnazione di compiti, la realizzazione di "laboratori virtuali informatici" per gli apprendimenti digitali a tutti i livelli, di base e avanzati;

        impegna il Governo a:

            valutare l'opportunità di realizzare la rete di telecomunicazione unica nazionale dell'istruzione, per l'efficientamento delle attività amministrative e didattiche delle scuole italiane e per la tutela della privacy di tutti i soggetti coinvolti.


G/1774/25/7 (testo 2)

Faraone, Sbrollini

Accolto

Il Senato,

        in sede di esame dell'A.S. 1774 recante "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato",

        premesso che:

al fine di consentire un ordinato avvio del prossimo anno scolastico, risultano fondamentali i corsi di recupero e potenziamento delle attività didattiche che inevitabilmente hanno risentito dell'emergenza epidemiologica e della conseguente riorganizzazione delle attività scolastiche durante questi ultimi mesi,

impegna il Governo:

ad adottare misure volte ad attribuire agli organi collegiali degli istituti scolastici la definizione delle strategie e dei criteri delle attività di recupero e potenziamento degli apprendimenti dell'anno scolastico 2019/2020, nel corso dell'anno scolastico successivo, a far data dal 1° settembre 2020; a prevedere che dette attività di recupero e potenziamento, nel superiore interesse degli alunni, finalizzate alla garanzia di inclusione e al successo formativo, tengano conto dei traguardi e dei livelli di competenze previsti dalle indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, dalle indicazioni nazionali per i licei e dalle linee guida per gli istituti tecnici e professionali.


G/1774/25/7

Faraone, Sbrollini

Ritirato

Il Senato,

        in sede di esame dell'A.S. 1774 recante "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato",

        premesso che:

al fine di consentire un ordinato avvio del prossimo anno scolastico, risultano fondamentali i corsi di recupero e potenziamento delle attività didattiche che inevitabilmente hanno risentito dell'emergenza epidemiologica e della conseguente riorganizzazione delle attività scolastiche durante questi ultimi mesi,

impegna il Governo:

ad adottare misure volte ad attribuire agli organi collegiali degli istituti scolastici la definizione delle attività di recupero e potenziamento degli apprendimenti dell'anno scolastico 2019/2020, nel corso dell'anno scolastico successivo, a far data dal 1° settembre 2020;

a prevedere che dette attività di recupero e potenziamento, nel superiore interesse degli alunni, finalizzate alla garanzia di inclusione e al successo formativo, tengano conto dei traguardi e dei livelli di competenze previsti dalle indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, dalle indicazioni nazionali per i licei e dalle linee guida per gli istituti tecnici e professionali. 


G/1774/26/7 (testo 2)

Conzatti, Sbrollini

Accolto

Il Senato,

        in sede di esame dell'A.S. 1774 recante Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato,

   premesso che:

la didattica a distanza non si è rivelata unicamente una preziosa modalità per concludere l'anno scolastico in corso, ma sarà anche una forma imprescindibile di insegnamento attraverso cui, verosimilmente, le scuole potranno riprogrammare la ripresa delle attività garantendo i livelli consoni di sicurezza e di tutela della salute per gli alunni e tutto il personale scolastico;

la didattica a distanza, infatti, consente agli alunni di poter seguire da casa lo svolgimento delle lezioni, evitando altresì rischiosi assembramenti all'interno degli edifici scolastici,

considerato che:

al fine di garantire l'utilizzo di piattaforme informatiche per l'esercizio e l'utilizzo della didattica a distanza, tuttavia, è necessario non solo che le famiglie possano avere a disposizione strumenti e software specifici che consentano la fruizione delle lezioni, ma anche che la connessione internet raggiunga adeguatamente le abitazioni degli studenti, senza che tuttavia questo possa diventare un aggravio per le famiglie italiane,

impegna il Governo:

 a valutare l'opportunità di individuare, insieme agli altri dicasteri competenti, misure volte ad attribuire a titolo gratuito, ai nuclei familiari con figli frequentanti i cicli scolastici di istruzione obbligatoria, pacchetti informatici per il traffico online utilizzabili nelle fasce orarie destinate alla frequenza scolastica per i mesi in cui l'offerta didattica verrà impartita anche attraverso forme di didattica a distanza.


G/1774/26/7

Conzatti, Sbrollini

Ritirato

Il Senato,

        in sede di esame dell'A.S. 1774 recante Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato,

   premesso che:

la didattica a distanza non si è rivelata unicamente una preziosa modalità per concludere l'anno scolastico in corso, ma sarà anche una forma imprescindibile di insegnamento attraverso cui, verosimilmente, le scuole potranno riprogrammare la ripresa delle attività garantendo i livelli consoni di sicurezza e di tutela della salute per gli alunni e tutto il personale scolastico;

la didattica a distanza, infatti, consente agli alunni di poter seguire da casa lo svolgimento delle lezioni, evitando altresì rischiosi assembramenti all'interno degli edifici scolastici,

considerato che:

al fine di garantire l'utilizzo di piattaforme informatiche per l'esercizio e l'utilizzo della didattica a distanza, tuttavia, è necessario non solo che le famiglie possano avere a disposizione strumenti e software specifici che consentano la fruizione delle lezioni, ma anche che la connessione internet raggiunga adeguatamente le abitazioni degli studenti, senza che tuttavia questo possa diventare un aggravio per le famiglie italiane,

impegna il Governo:

ad attuare misure volte ad attribuire a titolo gratuito, ai nuclei familiari con figli frequentanti i cicli scolastici di istruzione obbligatoria, pacchetti informatici per il traffico online utilizzabili nelle fasce orarie destinate alla frequenza scolastica per i mesi in cui l'offerta didattica verrà impartita anche attraverso forme di didattica a distanza.  


G/1774/27/7 (testo 2)

Saponara, Pittoni, Alessandrini, Barbaro, Borgonzoni

Accolto

Il Senato,

        in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato (A.S. 1774),

         premesso che:

il perdurare dello svolgimento della didattica a distanza dato dall'emergenza da Covid-19,  sta causando molti problemi psicologici soprattutto agli alunni della scuola primaria quali episodi di regressione a comportamenti infantili, irascibilità, difficoltà a prendere sonno e a concentrarsi, ma anche ai ragazzi più grandi soprattutto la ribellione alle regole che impongono una drastica riduzione della socializzazione e l'insofferenza nei confronti dei genitori molto più presenti in casa in questo periodo;

            si sta manifestando perciò l'esigenza di avere  il supporto professionale della  figura dello psicologo, al fine di aiutare gli alunni, le famiglie e il personale scolastico nelle eventuali problematiche di tipo psicologico, generate dall' apprendimento a distanza tramite supporti tecnologici e per fornire indicazioni precise  per l'esercizio della metodica nel rispetto della salute psico-fisica dei minori,

            impegna Governo:

a valutare l'opportunità di  rendere effettiva la possibilità per i dirigenti scolastici degli istituti di ogni ordine e grado di avvalersi, in via sperimentale, di un supporto psicologico specializzato presso le istituzioni scolastiche, tramite figure professionali dotate delle necessarie competenze.


G/1774/27/7

Saponara, Pittoni, Alessandrini, Barbaro, Borgonzoni

Ritirato

Il Senato,

        in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato (A.S. 1774),

         premesso che:

il perdurare dello svolgimento della didattica a distanza dato dall'emergenza da Covid-19,  sta causando molti problemi psicologici soprattutto agli alunni della scuola primaria quali episodi di regressione a comportamenti infantili, irascibilità, difficoltà a prendere sonno e a concentrarsi, ma anche ai ragazzi più grandi soprattutto la ribellione alle regole che impongono una drastica riduzione della socializzazione e l'insofferenza nei confronti dei genitori molto più presenti in casa in questo periodo;

            si sta manifestando perciò l'esigenza di avere  il supporto professionale della  figura dello psicologo, al fine di aiutare gli alunni, le famiglie e il personale scolastico nelle eventuali problematiche di tipo psicologico, generate dall' apprendimento a distanza tramite supporti tecnologici e per fornire indicazioni precise  per l'esercizio della metodica nel rispetto della salute psico-fisica dei minori,

            impegna Governo:

            a rendere effettiva la possibilità per i  dirigenti scolastici degli istituti di ogni ordine e grado di  avvalersi, in via sperimentale, della figura professionale dello psicologo scolastico, scelta tra  gli iscritti all'ordine, in possesso di laurea magistrale in psicologia, con specializzazione quadriennale nello specifico settore dell'età evolutiva.


G/1774/28/7

Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

Non accolto

Il Senato,

        in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato (A.S. 1774),

         premesso che:

            l'articolo 1-quinquies della legge 20 dicembre 2019, n. 159, conversione del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, detta disposizioni in materia di contenzioso concernente il personale docente e per la copertura di posti vacanti e disponibili nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria;

            il medesimo articolo prevede, al comma 1, che al fine di contemperare la tutela dei diritti dei docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie concorsuali, a esaurimento o di istituto e le esigenze di continuità didattica, le decisioni giurisdizionali in sede civile o amministrativa relative all'inserimento nelle predette graduatorie, che comportino la decadenza dei contratti di lavoro di docente a tempo determinato o indeterminato stipulati presso le istituzioni scolastiche statali, sono eseguite entro quindici giorni dalla data di notificazione del provvedimento giurisdizionale al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

            il successivo comma 1-bis prevede che al fine di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, nell'ambito e nei limiti dei posti vacanti e disponibili, a dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali di cui al comma 1, quando notificate successivamente al ventesimo giorno dall'inizio delle lezioni nella regione di riferimento, trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i docenti di cui al comma 1 in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno di ciacun anno scolatisco, nonché modificando i contratti a tempo determinato stipulati con i docenti di cui al comma 1, in modo tale che il relativo termine non sia posteriore al 30 giugno di ciascun anno scolastico;

            molti docenti ammessi a partecipare al concorso ordinario bandito nel 2016 a seguito di provvedimento cautelare, confermato in sede di sentenza nel primo grado di giudizio, sono poi risultati vincitori e nominati in ruolo;

            con sentenza di II grado è stato invece disconosciuto il loro diritto a partecipare alla predetta tornata concorsuale e conseguentemente, per ottemperanza, l'amministrazione deve procedere alla rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato precedentemente stipulato;

            ravvisandosi una coincidente omogeneità di condizione rispetto ai docenti della scuola primaria e dell'infanzia, di sui al citato articolo 1-quinquies,

        impegna il Governo a trovare per i suddetti docenti, già vincitori di concorso, una soluzione che ne parifichi il trattamento a quello posto in essere per i colleghi della primaria e dell'infanzia.


G/1774/29/7 (testo 2)

Corrado, Granato, De Lucia, Montevecchi, Russo, Vanin, Mantovani

Accolto

Il Senato,

        in sede di esame del disegno di legge A.S. n. 1774, recante Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato,

  premesso che:

            il comma 1 dell'articolo 2 del provvedimento in titolo, in relazione al protrarsi dello stato di emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, consente a una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione di adottare, anche derogando a disposizioni vigenti, misure urgenti per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020-2021;

            la lettera a) del citato comma 1 - tra le misure d'urgenza da adottare - ne prevede una specifica finalizzata, in particolare, «alla definizione della data di inizio delle lezioni per l'anno scolastico 2020/2021, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, anche tenendo conto dell'eventuale necessità di recupero degli apprendimenti quale ordinaria attività didattica e della conclusione delle procedure di avvio dell'anno scolastico»;

        considerato che:

            il protrarsi dell'emergenza epidemiologica e l'insistita necessità di doversi conformare a misure di distanziamento sociale hanno procrastinato, senza un termine ad quem, le nuove modalità di insegnamento on line, letteralmente inventate e regolate con la disponibilità dei professori attraverso la didattica a distanza (DaD);

            valutato che:

            è stata la stessa ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina ad additare responsabilmente le criticità che la didattica dell'emergenza ha portato alla luce con ancor maggiore evidenza, sia per bambini e ragazzi che non sono stati raggiunti da alcuna forma di didattica, sia da coloro che - pur raggiunti - non riescono a seguire le lezioni per via di connessioni troppo costose o altalenanti, o altro genere di difficoltà, in particolare di tipo socio-economico;

        impegna il Governo:

         a valutare l'opportunità di individuare ogni misura finalizzata a prevedere il recupero e il potenziamento degli apprendimenti per gli studenti che non hanno raggiunto la piena acquisizione dei livelli di competenza in uscita, stabiliti dai consigli di classe, in quanto determinante per l'acquisizione di conoscenze e lo sviluppo di competenze per gli studenti di tutte le scuole di ogni ordine e grado.


G/1774/29/7

Corrado, Granato, De Lucia, Montevecchi, Russo, Vanin, Mantovani

Ritirato

Il Senato,

        in sede di esame del disegno di legge A.S. n. 1774, recante Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato,

  premesso che:

            il comma 1 dell'articolo 2 del provvedimento in titolo, in relazione al protrarsi dello stato di emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, consente a una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione di adottare, anche derogando a disposizioni vigenti, misure urgenti per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020-2021;

            la lettera a) del citato comma 1 - tra le misure d'urgenza da adottare - ne prevede una specifica finalizzata, in particolare, «alla definizione della data di inizio delle lezioni per l'anno scolastico 2020/2021, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, anche tenendo conto dell'eventuale necessità di recupero degli apprendimenti quale ordinaria attività didattica e della conclusione delle procedure di avvio dell'anno scolastico»;

        considerato che:

            il protrarsi dell'emergenza epidemiologica e l'insistita necessità di doversi conformare a misure di distanziamento sociale hanno procrastinato, senza un termine ad quem, le nuove modalità di insegnamento on line, letteralmente inventate e regolate con la disponibilità dei professori attraverso la didattica a distanza (DaD);

            valutato che:

            è stata la stessa ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina ad additare responsabilmente le criticità che la didattica dell'emergenza ha portato alla luce con ancor maggiore evidenza, sia per bambini e ragazzi che non sono stati raggiunti da alcuna forma di didattica, sia da coloro che - pur raggiunti - non riescono a seguire le lezioni per via di connessioni troppo costose o altalenanti, o altro genere di difficoltà, in particolare di tipo socio-economico;

        impegna il Governo:

            ad adottare provvedimenti, anche di carattere normativo, finalizzati a prevedere il recupero e il consolidamento per gli studenti che non hanno raggiunto la piena acquisizione dei livelli di competenza in uscita, stabiliti dai consigli di classe, favorendo il recupero delle attività didattiche quale parte integrante della programmazione dell'anno scolastico 2020/2021, in quanto determinante per l'acquisizione di conoscenze e lo sviluppo di competenze per gli studenti di tutte le scuole di ogni ordine e grado non adeguatamente raggiunti dalle attività di didattica a distanza durante l'a.s. 2019/2020.


G/1774/30/7 (testo 2)

Vanin, Granato, Corrado, De Lucia, Montevecchi, Russo, Mantovani

Accolto

Il Senato,

        in sede di esame del disegno di legge A.S. n. 1774, recante Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato,

  premesso che:

il comma 1 dell'articolo 2 del provvedimento in titolo, in relazione al protrarsi dello stato di emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, consente a una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione di adottare, anche derogando a disposizioni vigenti, misure urgenti per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020-2021;

        considerato che:

            la riduzione del numero di alunni per classi si profila come misura non solo auspicabile ma necessaria per facilitare il rispetto delle indicazioni di distanziamento sociale e per la salvaguardia delle condizioni igienico-sanitarie degli ambienti;

            soprattutto in presenza di alunni con disabilità certificata, e nelle zone maggiormente colpite dall'emergenza, tale misura appare indispensabile per facilitare la condivisione delle aree in sicurezza;

            valutato inoltre che:

            la riduzione del numero di alunni per classe può rivelarsi utile, inoltre, sotto il profilo didattico e sotto il profilo socio-relazionale, in quanto può facilitare i processi di apprendimento, la personalizzazione dei percorsi e favorire l'inclusione degli alunni nel gruppo-classe;

        impegna il Governo:

  a valutare l'opportunità di adottare misure, anche di carattere normativo, affinché, nel pieno rispetto dell'autonomia scolastica e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le singole istituzioni scolastiche possano provvedere ad una organizzazione efficace, razionale, adattando gli spazi interni ed esterni, dell'attività didattica, anche con modalità parzialmente a distanza, ai fini del corretto avvio dell'anno scolastico 2020/2021.


G/1774/30/7

Vanin, Granato, Corrado, De Lucia, Montevecchi, Russo, Mantovani

Ritirato

Il Senato,

        in sede di esame del disegno di legge A.S. n. 1774, recante Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato,

  premesso che:

il comma 1 dell'articolo 2 del provvedimento in titolo, in relazione al protrarsi dello stato di emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, consente a una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione di adottare, anche derogando a disposizioni vigenti, misure urgenti per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020-2021;

        considerato che:

            la riduzione del numero di alunni per classi si profila come misura non solo auspicabile ma necessaria per facilitare il rispetto delle indicazioni di distanziamento sociale e per la salvaguardia delle condizioni igienico-sanitarie degli ambienti;

            soprattutto in presenza di alunni con disabilità certificata, e nelle zone maggiormente colpite dall'emergenza, tale misura appare indispensabile per facilitare la condivisione delle aree in sicurezza;

            valutato inoltre che:

            la riduzione del numero di alunni per classe può rivelarsi utile, inoltre, sotto il profilo didattico e sotto il profilo socio-relazionale, in quanto può facilitare i processi di apprendimento, la personalizzazione dei percorsi e favorire l'inclusione degli alunni nel gruppo-classe;

        impegna il Governo:

            ad adottare tempestivamente provvedimenti, anche di carattere normativo, affinché, nel pieno rispetto dell'autonomia scolastica e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le singole istituzioni scolastiche possano redigere un Piano didattico-organizzativo finalizzato alla revisione dei criteri per la formazione delle classi e la conseguente razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi orari, per l'anno scolastico 2020/2021, in deroga a quanto previsto dall'articolo 64, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, prevedendo, altresì, laddove si valutasse indispensabile, la possibilità di adottare modalità di didattica a distanza e svolgere attività didattiche all'aperto.


G/1774/31/7 (testo 2)

Granato, Corrado, De Lucia, Montevecchi, Russo, Vanin, Mantovani

Accolto

 

        Il Senato,

        in sede di esame del disegno di legge A.S. n. 1774, recante Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato,

  premesso che:

            il comma 3 dell'articolo 2 del provvedimento in esame prevede che: «In corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione»;

        considerato che:

            il protrarsi dell'emergenza epidemiologica e la necessità di doversi conformare a misure di distanziamento sociale hanno procrastinato le nuove modalità adottate di didattica a distanza;

            con la chiusura prolungata delle scuole, per molti bambini e ragazzi, in specie svantaggiati dalle condizioni socio-economiche, è stata pregiudicata l'unica opportunità educativa e ricreativa di cui dispongono, provocando una perdita di apprendimento difficilmente recuperabile se si considera l'ulteriore chiusura estiva degli istituti scolastici;

            bambini e ragazzi con famiglie a basso reddito risultano, inoltre e senza dubbio, i più penalizzati per l'accesso alla didattica digitale, che molte istituzioni scolastiche hanno posto in atto per concludere l'anno scolastico;

            valutato inoltre che:

            da ultimo, pubblicata nella Stampa del 18 maggio u.s., è apparsa una lettera-appello firmata da 16 intellettuali in cui - nella condivisa e crescente preoccupazione per la possibile liquidazione della scuola nella sua configurazione tradizionale: il «gruppo classe» come sistema di rapporti sostituito da un'ancor più pervasiva estensione delle modalità telematiche di insegnamento - è stata ribadita la funzione primaria delle istituzioni scolastiche che deve essere intesa come «socialità, in senso orizzontale (fra allievi) e verticale (con i docenti)», nel solco di dinamiche di formazione e crescita intellettuale e morale, e della maturazione di una coscienza civile e politica;

        impegna il Governo:

          a valutare l'opportunità di prevedere, anche con provvedimenti di carattere normativo, una regolamentazione efficace delle  modalità di «lavoro agile» e di didattica a distanza, resesi indispensabili e attualmente in vigore - pur senza mettere a repentaglio la salute degli alunni e del personale scolastico e in conformità all'aggiornamento dei protocolli sanitari - in correlazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica, secondo criteri di tutela e sviluppo della svolgimento della funzione docente e dell'insegnamento.


G/1774/31/7

Granato, Corrado, De Lucia, Montevecchi, Russo, Vanin, Mantovani

Ritirato

 

        Il Senato,

        in sede di esame del disegno di legge A.S. n. 1774, recante Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato,

  premesso che:

            il comma 3 dell'articolo 2 del provvedimento in esame prevede che: «In corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione»;

        considerato che:

            il protrarsi dell'emergenza epidemiologica e la necessità di doversi conformare a misure di distanziamento sociale hanno procrastinato le nuove modalità adottate di didattica a distanza;

            con la chiusura prolungata delle scuole, per molti bambini e ragazzi, in specie svantaggiati dalle condizioni socio-economiche, è stata pregiudicata l'unica opportunità educativa e ricreativa di cui dispongono, provocando una perdita di apprendimento difficilmente recuperabile se si considera l'ulteriore chiusura estiva degli istituti scolastici;

            bambini e ragazzi con famiglie a basso reddito risultano, inoltre e senza dubbio, i più penalizzati per l'accesso alla didattica digitale, che molte istituzioni scolastiche hanno posto in atto per concludere l'anno scolastico;

            valutato inoltre che:

            da ultimo, pubblicata nella Stampa del 18 maggio u.s., è apparsa una lettera-appello firmata da 16 intellettuali in cui - nella condivisa e crescente preoccupazione per la possibile liquidazione della scuola nella sua configurazione tradizionale: il «gruppo classe» come sistema di rapporti sostituito da un'ancor più pervasiva estensione delle modalità telematiche di insegnamento - è stata ribadita la funzione primaria delle istituzioni scolastiche che deve essere intesa come «socialità, in senso orizzontale (fra allievi) e verticale (con i docenti)», nel solco di dinamiche di formazione e crescita intellettuale e morale, e della maturazione di una coscienza civile e politica;

        impegna il Governo:

            a valutare l'opportunità di prevedere, anche con provvedimenti di carattere normativo, che le modalità di «lavoro agile» e di didattica a distanza, resesi indispensabili e attualmente in vigore - pur senza mettere a repentaglio la salute degli alunni e del personale scolastico e in conformità all'aggiornamento dei protocolli sanitari - restino in vigore per il tempo strettamente necessario in relazione all'emergenza epidemiologica, anche in quanto modalità non pienamente confacenti allo svolgimento della funzione docente e dell'insegnamento.


G/1774/32/7 (testo 2)

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Fattori, Nugnes

Accolto

        Il Senato,

        in sede di esame del disegno di legge A.S. n. 1774, recante Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato,

  premesso che:

l'assistente tecnico di laboratorio è uno dei profili professionali del personale ATA che opera all'interno di scuole secondarie di secondo grado;

si tratta di una delle figure che esiste da sempre all'interno degli istituti scolatici e, anche se inizialmente il suo ruolo era piuttosto marginale, con il passare del tempo e con l'aumento dell'utilizzo di tecnologie avanzate e di applicazioni innovative nel campo della didattica, la sua rilevanza è cambiata radicalmente;

considerato che:

oggi l'assitente tecnico, è un lavoratore in possesso di competenze sempre più specifiche, in grado di assistere egregiamente i docenti in veste di figura professionale qualificata all'interno dei laboratori scolastici;

impegna il Governo,

a perseguire l'obiettivo di prevedere in organico di diritto, in ogni istituto comprensivo l'inserimento di un assistente tecnico, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.


G/1774/32/7

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Fattori, Nugnes

Ritirato

        Il Senato,

        in sede di esame del disegno di legge A.S. n. 1774, recante Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato,

  premesso che:

l'assistente tecnico di laboratorio è uno dei profili professionali del personale ATA che opera all'interno di scuole secondarie di secondo grado;

si tratta di una delle figure che esiste da sempre all'interno degli istituti scolatici e, anche se inizialmente il suo ruolo era piuttosto marginale, con il passare del tempo e con l'aumento dell'utilizzo di tecnologie avanzate e di applicazioni innovative nel campo della didattica, la sua rilevanza è cambiata radicalmente;

considerato che:

oggi l'assitente tecnico, è un lavoratore in possesso di competenze sempre più specifiche, in grado di assistere egregiamente i docenti in veste di figura professionale qualificata all'interno dei laboratori scolastici;

impegna il Governo,

a prevedere, nella previsione in organico di diritto, a partire dall'anno scolastico 2020/2021, in ogni istituto comprensivo l'inserimento di un assistente tecnico, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.


G/1774/33/7

Montevecchi, Mantovani

Accolto

Il Senato,

        in sede di esame del disegno di legge A.S. n. 1774, recante Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato,

  premesso che:

            l'articolo 2 reca misure urgenti per l'avvio dell'anno scolastico 2020/2021;

        considerato che:

            data la situazione emergenziale da COVID - 19, sarebbe opportuno permettere l'integrazione salariale del personale titolare di un contratto di lavoro a tempo parziale con un monte orario uguale o inferiore alle 18 ore settimanali, vincitore della procedura selettiva di cui all'articolo 58, comma 5-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

        impegna il governo:

a valutare l'opportunità, nel primo provvedimento utile, di attribuire in via prioritaria incarichi aggiuntivi al suddetto personale ATA, per tutte quelle attività che prevedono aperture straordinarie pomeridiane.


G/1774/34/7

Granato, Corrado, De Lucia, Montevecchi, Russo, Vanin

Accolto

 

        Il Senato,

        in sede di esame del disegno di legge A.S. n. 1774, recante Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato,

  premesso che:

        il comma 6  dell'articolo 1 del provvedimento in esame prevede che limitatamente all'anno scolastico 2019/2020 per l'ammissione agli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione si prescinda per i candidati interni da tutti i requisiti di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n. 62 del 2017 e per i candidati privatisti dalla partecipazione alla prova INVALSI e dallo svolgimento di attivita` assimilabili all'alternanza scuola-lavoro, ordinariamente previste dall'articolo 14, comma 3, del medesimo decreto;

            valutato che:

        appare opportuno, in via generale, garantire una maggiore funzionalità ai risultati dei test predisposti dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), anche per ri-orientare le politiche pubbliche in materia scolastica in modo da perseguire obiettivi di miglioramento del funzionamento complessivo del sistema di istruzione nonché funzioni solidaristiche e perequative, resesi assolutamente indispensabili a seguito dell'emergenza sanitaria;

        impegna il Governo:

        a valutare l'opportunità di istituire un tavolo tecnico volto a rivalutare gli obiettivi delle metodologie di monitoraggio dei livelli di apprendimento degli studenti, con particolare riferimento alle prove INVALSI, anche nell'ottica di renderle funzionali alla rilevazione degli interventi necessari per l'attuazione di misure perequative e solidaristiche, in primo luogo in ragione della necessità di definire i livelli essenziali delle prestazioni in materia scolastica che devono essere garantiti sull'intero territorio nazionale.


G/1774/35/7 (testo 2)

Nencini, Sbrollini

Accolto

Il Senato,

        in sede di esame dell'A.S. 1774 recante "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato",

        premesso che:

        le valutazioni finali degli alunni per quanto riguarda l'anno scolastico in corso avranno necessariamente una connotazione peculiare, in considerazione degli ultimi mesi svolti tramite la modalità di didattica a distanza, e dovranno così contemplare anche i progressi fatti dagli studenti proprio nell'utilizzo degli strumenti informatici e dell'acquisizione e del potenziamento delle soft skills,

        impegna il Governo:

       a valutare l'opportunità di approfondire, per i successivi anni scolastici, la possibilità che le valutazioni finali degli alunni abbiano ad oggetto anche lo sviluppo delle soft skills apprese durante l'ultimo anno di studi, nonché poste in essere nel periodo di didattica a distanza offerta in relazione all'emergenza sanitaria.


G/1774/35/7

Nencini, Sbrollini

Ritirato

Il Senato,

        in sede di esame dell'A.S. 1774 recante "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato",

        premesso che:

        le valutazioni finali degli alunni per quanto riguarda l'anno scolastico in corso avranno necessariamente una connotazione peculiare, in considerazione degli ultimi mesi svolti tramite la modalità di didattica a distanza, e dovranno così contemplare anche i progressi fatti dagli studenti proprio nell'utilizzo degli strumenti informatici e dell'acquisizione e del potenziamento delle soft skills,

        impegna il Governo:

        a prevedere che le valutazioni finali degli alunni abbiano ad oggetto anche lo sviluppo delle soft skills apprese durante l'ultimo anno di studi, nonché poste in essere nel periodo di didattica a distanza offerta in relazione all'emergenza sanitaria


G/1774/36/7 (testo 2)

Garavini, Nencini, Sbrollini

Accolto

Il Senato,

        in sede di esame dell'A.S. 1774 recante "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato",

        premesso che:

        tra le categorie di lavoratori che hanno risentito delle conseguenze negative dell'epidemia e delle misure atte a contenerne i contagi, vi è anche quella dei docenti italiani assegnati alle istituzioni scolastiche all'estero;

            è opportuno a tal proposito ricordare, a titolo di esempio, gli episodi di vero e proprio impedimento all'insegnamento che hanno coinvolto alcuni insegnanti italiani, che sono stati invitati o ai quali è stato espressamente richiesto dalle istituzioni scolastiche o dalle altre autorità locali di evitare l'accesso alle classi;

            in altri casi, invece, i docenti rientrati in Italia sono stati costretti a rimanere a casa, non potendo rientrare nei Paesi esteri, a causa delle limitazioni degli spostamenti e alla riduzione dell'offerta di trasporti;

            non è mancato il sostegno delle associazioni di settore, le quali hanno denunciato tali accadimenti, manifestando altresì l'esigenza di un intervento dell'esecutivo non solo per far fronte alla tutela della salute degli insegnanti assegnati all'estero, ma anche per regolarizzarne le suddette situazioni di criticità,

        considerato che:

        l'emergenza epidemiologica ha costretto ogni Paese ad adottare misure ad hoc per lo svolgimento delle attività didattiche e scolastiche, seppur nell'ottica di garantire la tutela della salute al personale e agli studenti e di ridurre al minimo i rischi per ulteriori contagi;

            il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, ha esteso da nove a dodici anni la durata massima del mandato che i docenti italiani possono svolgere all'estero, senza tuttavia prevedere una normativa transitoria che consentisse agli insegnanti già in servizio di poter usufruire di tale estensione, determinando così situazioni di disparità che necessitano di essere risolte,

        impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

   prevedere misure di sostegno per i docenti italiani all'estero e, in particolare, ad estendere il periodo di conservazione dell'indennità personale per tutti quegli insegnanti, assegnati alle istituzioni scolastiche all'estero, che tuttavia sono stati costretti a permanere in Italia a causa dell'emergenza epidemiologica;

            destinare all'estero, con priorità rispetto a tutte le altre assegnazioni, il personale scolastico nominato dalle graduatorie di cui al decreto del Ministero degli affari esteri 9 agosto 2013, n. 4055, che ha già svolto il servizio all'estero con un mandato temporale di quattro anni scolastici;

garantire la pianificazione delle attività scolastiche per l'avvio dell'anno scolastico 2020/2021 per le istituzioni scolastiche italiane all'estero, assicurando altresì al personale docente italiano presso le istituzioni scolastiche all'estero ogni possibile tutela sanitaria tale da permettere di svolgere le proprie funzioni in sicurezza e accelerare le operazioni di assunzione all'estero dei docenti anche adottando eventuali procedure semplificate al fine di garantire l'immissione in servizio in tempo utile per l'avvio dell'anno scolastico 2020/2021


G/1774/36/7

Garavini, Nencini, Sbrollini

Ritirato

Il Senato,

        in sede di esame dell'A.S. 1774 recante "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato",

        premesso che:

        tra le categorie di lavoratori che hanno risentito delle conseguenze negative dell'epidemia e delle misure atte a contenerne i contagi, vi è anche quella dei docenti italiani assegnati alle istituzioni scolastiche all'estero;

            è opportuno a tal proposito ricordare, a titolo di esempio, gli episodi di vero e proprio impedimento all'insegnamento che hanno coinvolto alcuni insegnanti italiani, che sono stati invitati o ai quali è stato espressamente richiesto dalle istituzioni scolastiche o dalle altre autorità locali di evitare l'accesso alle classi;

            in altri casi, invece, i docenti rientrati in Italia sono stati costretti a rimanere a casa, non potendo rientrare nei Paesi esteri, a causa delle limitazioni degli spostamenti e alla riduzione dell'offerta di trasporti;

            non è mancato il sostegno delle associazioni di settore, le quali hanno denunciato tali accadimenti, manifestando altresì l'esigenza di un intervento dell'esecutivo non solo per far fronte alla tutela della salute degli insegnanti assegnati all'estero, ma anche per regolarizzarne le suddette situazioni di criticità,

        considerato che:

        l'emergenza epidemiologica ha costretto ogni Paese ad adottare misure ad hoc per lo svolgimento delle attività didattiche e scolastiche, seppur nell'ottica di garantire la tutela della salute al personale e agli studenti e di ridurre al minimo i rischi per ulteriori contagi;

            il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, ha esteso da nove a dodici anni la durata massima del mandato che i docenti italiani possono svolgere all'estero, senza tuttavia prevedere una normativa transitoria che consentisse agli insegnanti già in servizio di poter usufruire di tale estensione, determinando così situazioni di disparità che necessitano di essere risolte,

        impegna il Governo:

        a prevedere misure di sostegno per i docenti italiani all'estero e, in particolare, ad estendere il periodo di conservazione dell'indennità personale per tutti quegli insegnanti, assegnati alle istituzioni scolastiche all'estero, che tuttavia sono stati costretti a permanere in Italia a causa dell'emergenza epidemiologica;

            a destinare all'estero, con priorità rispetto a tutte le altre assegnazioni, il personale scolastico nominato dalle graduatorie di cui al decreto del Ministero degli affari esteri 9 agosto 2013, n. 4055, che ha già svolto il servizio all'estero con un mandato temporale di quattro anni scolastici;

a garantire la pianificazione delle attività scolastiche per l'avvio dell'anno scolastico 2020/2021 per le istituzioni scolastiche italiane all'estero, assicurando altresì al personale docente italiano presso le istituzioni scolastiche all'estero ogni possibile tutela sanitaria tale da permettere di svolgere le proprie funzioni in sicurezza e  accelerare le operazioni di assunzione all'estero dei docenti anche adottando eventuali procedure semplificate al fine di garantire l'immissione in servizio in tempo utile per l'avvio dell'anno scolastico 2020/2021.


G/1774/37/7 (testo 2)

Nencini, Sbrollini

Accolto

Il Senato,

        in sede di esame dell'A.S. 1774 recante "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato",

        premesso che:

        la didattica a distanza offerta dalle diverse istituzioni scolastiche italiane in concomitanza con l'emergenza epidemiologica e in alternativa alla didattica in classe ha dovuto scontare alcune criticità, prime fra tutte l'improvviso utilizzo di tecnologie prima poco o affatto sperimentate e la mancata uniformità con cui le scuole si sono impegnate ad offrire i propri servizi;

            dette criticità, per certi versi inevitabili, dovranno essere superate in vista della prosecuzione dell'offerta formativa tramite modalità di didattica a distanza che, verosimilmente, potrebbero essere mantenute anche all'avvio del prossimo anno scolastico nel caso fosse necessario scongiurare un'ulteriore diffusione dei contagi,

        impegna il Governo:

        a valutare l'opportunità di approfondire, con il coinvolgimento del Garante per la protezione dei dati personali, nel rispetto dell'autonomia scolastica, una piattaforma unica per l'insegnamento a distanza, prevendendo altresì l'affidamento del suddetto servizio tramite bando di gara, in maniera da agevolare l'offerta e la fruizione della didattica a distanza e garantire altresì il rispetto della privacy degli utenti.»


G/1774/37/7

Nencini, Sbrollini

Ritirato

Il Senato,

        in sede di esame dell'A.S. 1774 recante "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato",

        premesso che:

        la didattica a distanza offerta dalle diverse istituzioni scolastiche italiane in concomitanza con l'emergenza epidemiologica e in alternativa alla didattica in classe ha dovuto scontare alcune criticità, prime fra tutte l'improvviso utilizzo di tecnologie prima poco o affatto sperimentate e la mancata uniformità con cui le scuole si sono impegnate ad offrire i propri servizi;

            dette criticità, per certi versi inevitabili, dovranno essere superate in vista della prosecuzione dell'offerta formativa tramite modalità di didattica a distanza che, verosimilmente, potrebbero essere mantenute anche all'avvio del prossimo anno scolastico nel caso fosse necessario scongiurare un'ulteriore diffusione dei contagi,

        impegna il Governo:

        a predisporre, con il coinvolgimento del Garante per la protezione dei dati personali, una piattaforma unica per l'insegnamento a distanza, prevendendo altresì l'affidamento del suddetto servizio tramite bando di gara, in maniera da agevolare l'offerta e la fruizione della didattica a distanza e garantire altresì il rispetto della privacy degli utenti.


G/1774/38/7 (testo 2)

Nencini, Sbrollini

Accolto

Il Senato,

        in sede di esame dell'A.S. 1774 recante "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato",

        premesso che:

        la carta del docente è uno degli strumenti maggiormente innovativi introdotti con la riforma cosiddetta "Buona scuola" del 2015 e destinati ad incentivare l'aggiornamento professionale dei docenti italiani;

            la carta, infatti, dà diritto agli insegnanti di ruolo di acquistare, per un totale annuo di 500 euro, prodotti come, a titolo di esempio, libri e testi anche in formato digitale, nonché materiale utile all'aggiornamento professionale come hardware e software e iscrizioni a corsi e attività di aggiornamento;

            nel corso degli anni, lo strumento è stato potenziato, e secondo i dati del Sole 24 ore gli insegnanti hanno impiegato il bonus soprattutto per l'acquisto di Pc e tablet (circa il 70 per cento degli acquisti totali);

        considerato che:

        il Ministero dell'istruzione ha negli scorsi mesi prorogato al 31 luglio il termine per l'acquisto di materiali ed esteso il novero di prodotti acquistabili con la carta, facendovi rientrare anche dispositivi hardware e programmi di software impiegabili nella didattica a distanza;

            la carta tuttavia non è destinata agli insegnanti che non sono ancora di ruolo e lavorano con contratto a tempo determinato, i quali vengono posti in una situazione di disparità non più tollerabile adesso che la didattica a distanza ha coinvolto e continuerà a coinvolgere tutto quanto il personale docente, compreso anche chi non è ancora in ruolo,

        impegna il Governo:

 a valutare l'opportunità, ove possibile sulla base delle risorse disponibili a legislazione vigente, di estendere carta elettronica a tutto il personale docente, anche con contratto a tempo determinato, al fine di agevolare lo sviluppo della didattica a distanza e del lavoro agile tra gli insegnanti.


G/1774/38/7

Nencini, Sbrollini

Ritirato

Il Senato,

        in sede di esame dell'A.S. 1774 recante "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato",

        premesso che:

        la carta del docente è uno degli strumenti maggiormente innovativi introdotti con la riforma cosiddetta "Buona scuola" del 2015 e destinati ad incentivare l'aggiornamento professionale dei docenti italiani;

            la carta, infatti, dà diritto agli insegnanti di ruolo di acquistare, per un totale annuo di 500 euro, prodotti come, a titolo di esempio, libri e testi anche in formato digitale, nonché materiale utile all'aggiornamento professionale come hardware e software e iscrizioni a corsi e attività di aggiornamento;

            nel corso degli anni, lo strumento è stato potenziato, e secondo i dati del Sole 24 ore gli insegnanti hanno impiegato il bonus soprattutto per l'acquisto di Pc e tablet (circa il 70 per cento degli acquisti totali);

        considerato che:

        il Ministero dell'istruzione ha negli scorsi mesi prorogato al 31 luglio il termine per l'acquisto di materiali ed esteso il novero di prodotti acquistabili con la carta, facendovi rientrare anche dispositivi hardware e programmi di software impiegabili nella didattica a distanza;

            la carta tuttavia non è destinata agli insegnanti che non sono ancora di ruolo e lavorano con contratto a tempo determinato, i quali vengono posti in una situazione di disparità non più tollerabile adesso che la didattica a distanza ha coinvolto e continuerà a coinvolgere tutto quanto il personale docente, compreso anche chi non è ancora in ruolo,

        impegna il Governo:

        ad estendere carta elettronica a tutto il personale docente, anche con contratto a tempo determinato, al fine di agevolare lo sviluppo della didattica a distanza e del lavoro agile tra gli insegnanti.


G/1774/39/7 (testo 2)

Sudano, Sbrollini

Accolto

Il Senato,

        in sede di esame dell'A.S. 1774 recante "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato",

        premesso che:

        in Italia il fenomeno delle cosiddette "reggenze" coinvolge attualmente un numero ingente di scuole, che si trovano a dover essere presiedute da dirigenti scolastici responsabili contemporaneamente di più di un istituto;

            le reggenze coinvolgono, in particolare, le istituzioni scolastiche con un numero ridotto di alunni e quelle situate nelle piccole isole, nei comuni montani o nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche;

            numerosi sono gli appelli delle associazioni di settore che denunciano da tempo la necessità di un cambio di rotta, al fine di garantire una più corretta gestione degli istituti scolastici,

        considerato che:

        tra le varie conseguenze dell'emergenza epidemiologica in corso vi è anche la necessità di garantire una solida direzione delle scuole che si trovano attualmente - e si troveranno anche nei prossimi mesi - ad offrire i consueti servizi scolastici attraverso forme didattiche innovative e a distanza;

            ciò comporta la necessità che il Governo valuti questo momento come un'occasione di investimento nel settore, e che faccia fronte alle inevitabili esigenze di stabilità gestionale che tutti i plessi scolastici diffusi su l'intero territorio italiano manifesteranno;

            a tal proposito, la nomina di un maggior numero di dirigenti scolastici, anche al fine di escludere ulteriori reggenze che potrebbero minare in un momento così delicato la stabilità delle scuole ed il corretto svolgimento dell'offerta formativa agli studenti, appare una delle soluzioni più adeguate per superare tali criticità,

        impegna il Governo:

            a valutare l'opportunità di ad adottare le misure necessarie al fine di implementare le nomine di dirigenti scolastici, con priorità di assegnazione di dette nomine nei confronti di quelle scuole site nelle piccole isole, nei comuni lontani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, anche al fine di ridurre il numero di reggenze attualmente previsto dalla legislazione vigente ed assicurare così una maggiore stabilità nella gestione dei servizi di istruzione.


G/1774/39/7

Sudano, Sbrollini

Ritirato

Il Senato,

        in sede di esame dell'A.S. 1774 recante "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato",

        premesso che:

        in Italia il fenomeno delle cosiddette "reggenze" coinvolge attualmente un numero ingente di scuole, che si trovano a dover essere presiedute da dirigenti scolastici responsabili contemporaneamente di più di un istituto;

            le reggenze coinvolgono, in particolare, le istituzioni scolastiche con un numero ridotto di alunni e quelle situate nelle piccole isole, nei comuni montani o nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche;

            numerosi sono gli appelli delle associazioni di settore che denunciano da tempo la necessità di un cambio di rotta, al fine di garantire una più corretta gestione degli istituti scolastici,

        considerato che:

        tra le varie conseguenze dell'emergenza epidemiologica in corso vi è anche la necessità di garantire una solida direzione delle scuole che si trovano attualmente - e si troveranno anche nei prossimi mesi - ad offrire i consueti servizi scolastici attraverso forme didattiche innovative e a distanza;

            ciò comporta la necessità che il Governo valuti questo momento come un'occasione di investimento nel settore, e che faccia fronte alle inevitabili esigenze di stabilità gestionale che tutti i plessi scolastici diffusi su l'intero territorio italiano manifesteranno;

            a tal proposito, la nomina di un maggior numero di dirigenti scolastici, anche al fine di escludere ulteriori reggenze che potrebbero minare in un momento così delicato la stabilità delle scuole ed il corretto svolgimento dell'offerta formativa agli studenti, appare una delle soluzioni più adeguate per superare tali criticità,

        impegna il Governo:

        ad adottare le misure necessarie al fine di implementare le nomine di dirigenti scolastici, con priorità di assegnazione di dette nomine nei confronti di quelle scuole site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, anche al fine di ridurre il numero di reggenze attualmente previsto dalla legislazione vigente ed assicurare così una maggiore stabilità nella gestione dei servizi di istruzione.


G/1774/40/7 (testo 2)

Conzatti, Sbrollini, Faraone

Accolto

Il Senato,

        in sede di esame dell'A.S. 1774 recante "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato",

        premesso che:

        in vista della ripresa delle attività produttive e commerciali, nonché dell'avvio dell'anno scolastico nei prossimi mesi, si renderà necessario garantire ai lavoratori di tutti i settori, ed in particolare a coloro che lavorano in luoghi pubblici e a stretto contatto con il pubblico, l'approvvigionamento e l'offerta di dispositivi di protezione individuale, nonché di strumenti indispensabili per assicurare il rispetto delle norme igienico-sanitarie all'interno dei luoghi di lavoro;

            le scuole rientrano senza dubbio nella categoria dei luoghi dove più ardua, ma allo stesso tempo imprescindibile, sarà l'opera di sanificazione e adeguamento degli ambienti e la sensibilizzazione del personale affinché non si creino situazioni di rischio,

        considerato che:

        l'efficace contrasto al virus Covid-19 si fonderà nondimeno sul capillare monitoraggio dei prossimi contagiati e delle persone ammalate, al fine di scongiurare di volta in volta l'eventuale scoppio di nuovi focolai e di evitare un'ulteriore diffusione della malattia;

            tale monitoraggio sarà possibile solo attraverso una profonda e consistente campagna di sensibilizzazione, informazione e sottoposizione di test sierologici e tamponi a favore dell'intera popolazione,

        impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

        riconoscere, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, nonché per garantire maggiori condizioni di sicurezza agli studenti, alle scuole di ogni ordine e grado impossibilitate al rispetto delle misure di distanziamento sociale un contributo. al fine di dotare i propri spazi di paratie divisorie atte a separare gli studenti, muniti dei necessari certificati di conformità, omologazione o analoga autorizzazione;

prevedere che il contributo suddetto sia altresì destinato all'acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI) per il personale scolastico e gli alunni.


G/1774/40/7

Conzatti, Sbrollini, Faraone

Ritirato

Il Senato,

        in sede di esame dell'A.S. 1774 recante "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato",

        premesso che:

        in vista della ripresa delle attività produttive e commerciali, nonché dell'avvio dell'anno scolastico nei prossimi mesi, si renderà necessario garantire ai lavoratori di tutti i settori, ed in particolare a coloro che lavorano in luoghi pubblici e a stretto contatto con il pubblico, l'approvvigionamento e l'offerta di dispositivi di protezione individuale, nonché di strumenti indispensabili per assicurare il rispetto delle norme igienico-sanitarie all'interno dei luoghi di lavoro;

            le scuole rientrano senza dubbio nella categoria dei luoghi dove più ardua, ma allo stesso tempo imprescindibile, sarà l'opera di sanificazione e adeguamento degli ambienti e la sensibilizzazione del personale affinché non si creino situazioni di rischio,

        considerato che:

        l'efficace contrasto al virus Covid-19 si fonderà nondimeno sul capillare monitoraggio dei prossimi contagiati e delle persone ammalate, al fine di scongiurare di volta in volta l'eventuale scoppio di nuovi focolai e di evitare un'ulteriore diffusione della malattia;

            tale monitoraggio sarà possibile solo attraverso una profonda e consistente campagna di sensibilizzazione, informazione e sottoposizione di test sierologici e tamponi a favore dell'intera popolazione,

        impegna il Governo:

        a riconoscere, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, nonché per garantire maggiori condizioni di sicurezza agli studenti, alle scuole di ogni ordine e grado impossibilitate al rispetto delle misure di distanziamento sociale un contributo. al fine di dotare i propri spazi di paratie divisorie atte a separare gli studenti, muniti dei necessari certificati di conformità, omologazione o analoga autorizzazione;

            a prevedere che il contributo suddetto sia altresì destinato all'acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI) per il personale scolastico e gli alunni;

            a promuovere, al fine di garantire la tutela della salute all'interno degli ambienti scolastici in relazione all'emergenza sanitaria assicurando altresì il corretto svolgimento dell'attività scolastica in condizioni di sicurezza, a favore di insegnanti, alunni, e tutto il personale scolastico, nonché il personale degli enti del terzo settore, misure di incentivo per la sottoposizione ai test sierologici in concomitanza con l'avvio dell'anno scolastico 2020-2021.


G/1774/41/7 (testo 2)

Sbrollini, Conzatti

Accolto

Il Senato,

        in sede di esame dell'A.S. 1774 recante "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato",

        premesso che:

        lo sviluppo della didattica a distanza, sperimentata in questi ultimi mesi durante l'emergenza epidemiologica, ha fatto emergere l'esigenza per le famiglie che hanno bambini in età scolastica di poter aver accesso in maniera agevolata all'acquisto di strumenti informatici,

        impegna il Governo:

        a valutare l'opportunità di estendere i benefici della Carta elettronica per le persone che compiono diciotto anni anche per l'acquisto, fino al 30 settembre 2020, di ebook reader, tablet e notebook.»


G/1774/41/7

Sbrollini, Conzatti

Ritirato

Il Senato,

        in sede di esame dell'A.S. 1774 recante "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato",

        premesso che:

        lo sviluppo della didattica a distanza, sperimentata in questi ultimi mesi durante l'emergenza epidemiologica, ha fatto emergere l'esigenza per le famiglie che hanno bambini in età scolastica di poter aver accesso in maniera agevolata all'acquisto di strumenti informatici,

        impegna il Governo:

        ad estendere i benefici della Carta elettronica per le persone che compiono diciotto anni anche per l'acquisto, fino al 30 settembre 2020, di ebook reader, tablet e notebook.


G/1774/42/7 (testo 2)

Conzatti, Sbrollini

Accolto

Il Senato,

        in sede di esame dell'A.S. 1774 recante "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato",

        premesso che:

        tra le misure che sono state intraprese per contrastare la diffusione dei contagi da Covid-19 vi è anche la sospensione delle attività formative e didattiche delle Università, con la conseguente attivazione di forme di didattica a distanza;

            nondimeno, gran parte degli studenti fuori sede, conduttori o coconduttori di unità immobiliari ad uso residenziale, hanno dovuto far fronte ai canoni mensili per le stanze o le case in affitto, pur trovandosi, nella maggior parte dei casi, ad affrontare il periodo di emergenza epidemiologica nelle abitazioni delle famiglie nei paesi o nelle città di provenienza,

        impegna il Governo a valutare la possibilità di:

        adottare misure finalizzate a supportare i nuclei familiari in cui siano presenti studenti fuorisede iscritti a corsi per il conseguimento di laurea, master universitari e dottorati di ricerca presso università ed istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, anche prevedendo un contributo straordinario forfettario una tantum a copertura degli oneri relativi agli alloggi locati per l'ospitalità;

            attuare misure volte a consentire agli studenti fuorisede, appartenenti a nuclei familiari indigenti o svantaggiati, che sono rientrati alle abitazioni nei paesi o città di provenienza, di recedere anticipatamente dai contratti di affitto, rendendosi a tal proposito sufficiente un solo mese di preavviso.


G/1774/42/7

Conzatti, Sbrollini

Ritirato

Il Senato,

        in sede di esame dell'A.S. 1774 recante "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato",

        premesso che:

        tra le misure che sono state intraprese per contrastare la diffusione dei contagi da Covid-19 vi è anche la sospensione delle attività formative e didattiche delle Università, con la conseguente attivazione di forme di didattica a distanza;

            nondimeno, gran parte degli studenti fuori sede, conduttori o coconduttori di unità immobiliari ad uso residenziale, hanno dovuto far fronte ai canoni mensili per le stanze o le case in affitto, pur trovandosi, nella maggior parte dei casi, ad affrontare il periodo di emergenza epidemiologica nelle abitazioni delle famiglie nei paesi o nelle città di provenienza,

        impegna il Governo:

        ad adottare misure finalizzate a supportare i nuclei familiari in cui siano presenti studenti fuorisede iscritti a corsi per il conseguimento di laurea, master universitari e dottorati di ricerca presso università ed istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, anche prevedendo un contributo straordinario forfettario una tantum a copertura degli oneri relativi agli alloggi locati per l'ospitalità;

            ad attuare misure volte a consentire agli studenti fuorisede, appartenenti a nuclei familiari indigenti o svantaggiati, che sono rientrati alle abitazioni nei paesi o città di provenienza, di recedere anticipatamente dai contratti di affitto, rendendosi a tal proposito sufficiente un solo mese di preavviso.


G/1774/43/7 (testo 2)

Sbrollini, Faraone

Accolto

Il Senato,

        in sede di esame dell'A.S. 1774 recante "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato",

        premesso che:

        l'articolo 77 del decreto Cura Italia ha stanziato risorse allo scopo di consentire alle istituzioni scolastiche ed educative pubbliche del sistema nazionale di istruzione, incluse le scuole paritarie, di dotarsi dei materiali per la pulizia straordinaria dei locali, nonché di dispositivi di protezione e igiene personali, sia per il personale sia per gli studenti;

            è necessario che nei prossimi mesi, in considerazione della pausa estiva, vengano fatti interventi di sanificazione e adeguamento degli edifici scolastici alle norme in materia igienico-sanitaria;

            parimenti, occorre che l'avvio del prossimo anno scolastico possa avvenire nel pieno rispetto dei livelli di sicurezza e delle norme igienico-sanitarie, al fine di scongiurare una nuova diffusione del virus Covid-19,

        impegna il Governo:

     a valutare l'opportunità di attuare misure volte ad incrementare le risorse stanziate per la pulizia straordinaria degli ambienti scolastici, estendendole, per quanto di competenza, altresì anche agli ambienti dedicati ai corsi di istruzione e formazione professionale, al fine di garantire la necessaria idoneità igienico-sanitaria delle strutture in relazione all'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, assicurando altresì il corretto svolgimento delle attività scolastica e formativa in condizioni di sicurezza.


G/1774/43/7

Sbrollini, Faraone

Ritirato

Il Senato,

        in sede di esame dell'A.S. 1774 recante "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato",

        premesso che:

        l'articolo 77 del decreto Cura Italia ha stanziato risorse allo scopo di consentire alle istituzioni scolastiche ed educative pubbliche del sistema nazionale di istruzione, incluse le scuole paritarie, di dotarsi dei materiali per la pulizia straordinaria dei locali, nonché di dispositivi di protezione e igiene personali, sia per il personale sia per gli studenti;

            è necessario che nei prossimi mesi, in considerazione della pausa estiva, vengano fatti interventi di sanificazione e adeguamento degli edifici scolastici alle norme in materia igienico-sanitaria;

            parimenti, occorre che l'avvio del prossimo anno scolastico possa avvenire nel pieno rispetto dei livelli di sicurezza e delle norme igienico-sanitarie, al fine di scongiurare una nuova diffusione del virus Covid-19,

        impegna il Governo:

        ad attuare misure volte ad incrementare le risorse stanziate per la pulizia straordinaria degli ambienti scolastici, estendendole altresì anche agli ambienti dedicati ai corsi di istruzione e formazione professionale, al fine di garantire la necessaria idoneità igienico-sanitaria delle strutture in relazione all'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, assicurando altresì il corretto svolgimento delle attività scolastica e formativa in condizioni di sicurezza.


G/1774/44/7 (testo 2)

Faraone, Sbrollini, Laniece

Accolto

Il Senato,

        in sede di esame dell'A.S. 1774 recante "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato",

        premesso che:

            nel corso delle ultime settimane di emergenza epidemiologica da COVID-19, dopo aver proceduto alla riapertura progressiva di alcune attività e aver constatato che, in base all'evoluzione dell'indice dei contagi, era possibile effettuare ulteriori aperture, anche in anticipo rispetto a quelle inizialmente previste quali la riapertura delle attività per la cura della persona e di ristorazione;

            dalle riaperture anticipate è stata comunque esclusa la riapertura delle istituzioni scolastiche, anche eventualmente in modalità e luoghi differenti rispetto a quelli usuali;

            il Governo ha già previsto nell'ambito del "Decreto Rilancio" forme di finanziamento dei  centri  estivi  2020  e  contrasto  alla  povertà educativa che hanno finalità analoghe a quelle della riapertura delle scuole;

            la riapertura delle scuole il prima possibile è un'esigenza primaria per lo sviluppo culturale e sociale del Paese;

            la riapertura delle scuole è altresì un'esigenza economica attesa la necessità della formazione e della sua qualità nel contesto attuale;

        impegna il Governo:

        a valutare l'opportunità di adottare tutte le iniziative finalizzate alla riapertura delle scuole, anche in forme diverse da quelle usuali, a settembre, garantendo il recupero degli apprendimenti dell'anno scolastico 2019/2020 nel corso dell'anno scolastico 2020/2021.


G/1774/44/7

Faraone, Sbrollini, Laniece

Ritirato

Il Senato,

        in sede di esame dell'A.S. 1774 recante "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato",

        premesso che:

            nel corso delle ultime settimane di emergenza epidemiologica da COVID-19, dopo aver proceduto alla riapertura progressiva di alcune attività e aver constatato che, in base all'evoluzione dell'indice dei contagi, era possibile effettuare ulteriori aperture, anche in anticipo rispetto a quelle inizialmente previste quali la riapertura delle attività per la cura della persona e di ristorazione;

            dalle riaperture anticipate è stata comunque esclusa la riapertura delle istituzioni scolastiche, anche eventualmente in modalità e luoghi differenti rispetto a quelli usuali;

            il Governo ha già previsto nell'ambito del "Decreto Rilancio" forme di finanziamento dei  centri  estivi  2020  e  contrasto  alla  povertà educativa che hanno finalità analoghe a quelle della riapertura delle scuole;

            la riapertura delle scuole il prima possibile è un'esigenza primaria per lo sviluppo culturale e sociale del Paese;

            la riapertura delle scuole è altresì un'esigenza economica attesa la necessità della formazione e della sua qualità nel contesto attuale;

        impegna il Governo:

            ad adottare urgentemente iniziative finalizzate alla riapertura delle scuole, anche in forme diverse da quelle usuali, con eventuale coordinamento con l'apertura dei centri estivi, per il recupero anche parziale dell'attività scolastica frontale andata persa a causa dell'emergenza epidemiologica.


G/1774/45/7 (testo 2)

Sbrollini

Accolto

Il Senato,

        in sede di esame dell'A.S. 1774 recante "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato",

        premesso che:

        tra le misure che sono state introdotte con il cd. Decreto Cura Italia, vi è anche l'incremento dei fondi destinati, tra le altre cose, alle piattaforme digitali delle scuole, nonché a fornire agli studenti meno abbienti gli strumenti per poter accedere alle modalità di didattica a distanza, e a formare il personale docente in merito,

        considerato che:

        la didattica a distanza sarà una modalità di insegnamento e apprendimento su cui si baserà l'offerta formativa scolastica anche in futuro, quantomeno fino a che non saranno scongiurati del tutto i rischi di una nuova diffusione dei contagi da Covid-19,

        impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

        attuare misure volte ad incrementare le risorse destinate a favorire la dotazione delle scuole di piattaforme e di strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza, potenziando altresì quelle già in dotazione, anche nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità;

stanziare ulteriori risorse economiche finalizzate a mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d'uso, dispositivi digitali individuali per la fruizione delle piattaforme suddette, nonché per la necessaria connettività di rete, nonché a formare il personale scolastico sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza.


G/1774/45/7

Sbrollini

Ritirato

Il Senato,

        in sede di esame dell'A.S. 1774 recante "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato",

        premesso che:

        tra le misure che sono state introdotte con il cd. Decreto Cura Italia, vi è anche l'incremento dei fondi destinati, tra le altre cose, alle piattaforme digitali delle scuole, nonché a fornire agli studenti meno abbienti gli strumenti per poter accedere alle modalità di didattica a distanza, e a formare il personale docente in merito,

        considerato che:

        la didattica a distanza sarà una modalità di insegnamento e apprendimento su cui si baserà l'offerta formativa scolastica anche in futuro, quantomeno fino a che non saranno scongiurati del tutto i rischi di una nuova diffusione dei contagi da Covid-19,

        impegna il Governo:

        ad attuare misure volte ad incrementare drasticamente e stabilmente le risorse destinate a favorire la dotazione delle scuole di piattaforme e di strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza, potenziando altresì quelle già in dotazione, anche nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità;

            a stanziare risorse economiche finalizzate a mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d'uso, dispositivi digitali individuali per la fruizione delle piattaforme suddette, nonché per la necessaria connettività di rete, nonché a formare il personale scolastico sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza.


G/1774/46/7 (testo 2)

Nencini, Sbrollini, Granato

Accolto

Il Senato,

        in sede di esame dell'A.S. 1774 recante "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato",

        premesso che:

        durante questi ultimi mesi connotati dall'emergenza epidemiologica e dalle misure fortemente restrittive per farvi fronte, è stato ammirevole l'impegno profuso quotidianamente da famiglie, studenti e tutto il personale scolastico per assicurare il proseguimento dei percorsi educativi, seppure con modalità di apprendimento innovative;

            nonostante gli sforzi compiuti dal Governo e dalle scuole di tutto il Paese per assicurare il corretto svolgimento delle attività scolastiche attraverso le forme di didattica a distanza, è indubbio che nei prossimi mesi la sfida dell'esecutivo sarà quella di migliorare e garantire l'adeguata fruizione delle modalità di lezione differenti dalla tradizionale lezione frontale, anche in vista della ripresa delle attività;

            a tal proposito, una peculiare attenzione dovrà essere riservata alle categorie di alunni che in questo periodo hanno risentito maggiormente dell'impossibilità di apprendere attraverso la didattica a distanza, come gli alunni diversamente abili, nei confronti dei quali è quasi del tutto imprescindibile la presenza fisica di insegnanti di sostegno;

            parimenti, le istituzioni nazionali e territoriali hanno il dovere di mettere in atto tutte le misure necessarie per approntare una profonda sanificazione degli edifici scolastici, allo scopo di assicurare una pronta ripartenza in linea con le fondamentali norme igienico-sanitarie finalizzate a scongiurare una nuova ondata di contagi;

            in questo senso, anche alla luce dell'auspicabile mantenimento di forme di didattica a distanza almeno per i primi mesi del prossimo scolastico, prezioso sarà l'apporto che potranno offrire gli assistenti tecnici presenti negli istituti comprensivi, preannunciandosi fondamentale un loro incremento negli organici del personale,

        considerato che:

        l'investimento in istruzione in Italia deve subire una forte inversione di marcia, e allinearsi agli altri Paesi europei non solo in termini di quantità di risorse stanziate, ma anche in termini di qualità della formazione offerta;

            in tal senso, rivedere il rapporto numerico tra studenti totali e composizione delle classi delle scuole da una parte garantirebbe il più puntuale rispetto delle norme sul distanziamento sociale che anche nei prossimi mesi investiranno gli spazi pubblici, e dall'altra consentirebbe una relazione più diretta tra alunni e insegnanti, fattore in grado di elevare la qualità dell'istruzione offerta,

        impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

        rivedere i criteri per la formazione delle classi per i prossimi anni scolastici, ai fini della costituzione delle classi nelle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, comprese le sezioni della scuola dell'infanzia, anche in deroga alle norme attualmente vigenti;

            ad inserire stabilmente, a partire dai prossimi anni scolastici, un assistente tecnico nell'organico di diritto di ogni istituto comprensivo, anche in deroga ai limiti attualmente vigenti;

            ad aumentare l'organico degli insegnanti di sostegno per due anni scolastici consecutivi, in deroga ai contingenti ad oggi autorizzati.


G/1774/46/7

Nencini, Sbrollini

Ritirato

Il Senato,

        in sede di esame dell'A.S. 1774 recante "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato",

        premesso che:

        durante questi ultimi mesi connotati dall'emergenza epidemiologica e dalle misure fortemente restrittive per farvi fronte, è stato ammirevole l'impegno profuso quotidianamente da famiglie, studenti e tutto il personale scolastico per assicurare il proseguimento dei percorsi educativi, seppure con modalità di apprendimento innovative;

            nonostante gli sforzi compiuti dal Governo e dalle scuole di tutto il Paese per assicurare il corretto svolgimento delle attività scolastiche attraverso le forme di didattica a distanza, è indubbio che nei prossimi mesi la sfida dell'esecutivo sarà quella di migliorare e garantire l'adeguata fruizione delle modalità di lezione differenti dalla tradizionale lezione frontale, anche in vista della ripresa delle attività;

            a tal proposito, una peculiare attenzione dovrà essere riservata alle categorie di alunni che in questo periodo hanno risentito maggiormente dell'impossibilità di apprendere attraverso la didattica a distanza, come gli alunni diversamente abili, nei confronti dei quali è quasi del tutto imprescindibile la presenza fisica di insegnanti di sostegno;

            parimenti, le istituzioni nazionali e territoriali hanno il dovere di mettere in atto tutte le misure necessarie per approntare una profonda sanificazione degli edifici scolastici, allo scopo di assicurare una pronta ripartenza in linea con le fondamentali norme igienico-sanitarie finalizzate a scongiurare una nuova ondata di contagi;

            in questo senso, anche alla luce dell'auspicabile mantenimento di forme di didattica a distanza almeno per i primi mesi del prossimo scolastico, prezioso sarà l'apporto che potranno offrire gli assistenti tecnici presenti negli istituti comprensivi, preannunciandosi fondamentale un loro incremento negli organici del personale,

        considerato che:

        l'investimento in istruzione in Italia deve subire una forte inversione di marcia, e allinearsi agli altri Paesi europei non solo in termini di quantità di risorse stanziate, ma anche in termini di qualità della formazione offerta;

            in tal senso, rivedere il rapporto numerico tra studenti totali e composizione delle classi delle scuole da una parte garantirebbe il più puntuale rispetto delle norme sul distanziamento sociale che anche nei prossimi mesi investiranno gli spazi pubblici, e dall'altra consentirebbe una relazione più diretta tra alunni e insegnanti, fattore in grado di elevare la qualità dell'istruzione offerta,

        impegna il Governo:

        a rivedere i criteri per la formazione delle classi per l'anno scolastico 2020/2021, ai fini della costituzione delle classi nelle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, comprese le sezioni della scuola dell'infanzia, anche in deroga alle norme attualmente vigenti, prevedendo un numero contingentato di alunni per classe;

            ad inserire stabilmente, a partire dall'anno scolastico 2020/2021, un assistente tecnico nell'organico di diritto di ogni istituto comprensivo, anche in deroga ai limiti attualmente vigenti;

            ad aumentare l'organico degli insegnanti di sostegno per due anni scolastici consecutivi, in deroga ai contingenti ad oggi autorizzati.


G/1774/47/7 (testo 2)

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Verducci, Nugnes, Fattori

Accolto

 

            Il Senato,

        in sede di esame dell'A.S. 1774 recante "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato",

        premesso che:

 gli strumenti di comunicazione a distanza in questo momento si rivelano un mezzo molto potente, non soltanto per mantenere il contatto con gli alunni e le loro famiglie, ma per consentire alla scuola di navigare in uno scenario pieno di incognite;

            la modalità di didattica a distanza è oggi lo strumento principale non tanto per una "scuola a distanza" quanto per una scuola in emergenza, che si pone l'obiettivo di mantenere forti i rapporti e la comunicazione, contribuendo così alla crescita non solo degli alunni, ma anche di tutti coloro che si rapportano con essa.

        considerato che,

            molti studenti non sono riusciti a seguire tutte le attività predisposte dalle scuole, perché sprovvisti da computer, stampante tablet o una connessione che funzionasse e per tali motivazioni rischiano di disperdersi e demotivarsi;

        impegna il Governo,

       a valutare l'opportunità di reperire ulteriori fondi, oltre a quelli previsti nella normativa vigente, a favore degli studenti e dei docenti per supportare la connettività digitale.


G/1774/47/7

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Verducci, Nugnes, Fattori

Ritirato

 

            Il Senato,

        in sede di esame dell'A.S. 1774 recante "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato",

        premesso che:

 gli strumenti di comunicazione a distanza in questo momento si rivelano un mezzo molto potente, non soltanto per mantenere il contatto con gli alunni e le loro famiglie, ma per consentire alla scuola di navigare in uno scenario pieno di incognite;

            la modalità di didattica a distanza è oggi lo strumento principale non tanto per una "scuola a distanza" quanto per una scuola in emergenza, che si pone l'obiettivo di mantenere forti i rapporti e la comunicazione, contribuendo così alla crescita non solo degli alunni, ma anche di tutti coloro che si rapportano con essa.

        considerato che,

            molti studenti non sono riusciti a seguire tutte le attività predisposte dalle scuole, perché sprovvisti da computer, stampante tablet o una connessione che funzionasse e per tali motivazioni rischiano di disperdersi e demotivarsi;

        impegna il Governo,

            a reperire ulteriori fondi, oltre a quelli previsti nella normativa vigente, a favore degli studenti e dei docenti per supportare la connettività digitale


G/1774/48/7 (testo 2)

Alessandrini, Pepe, Nisini, Rufa, Marin, Saponara, Pittoni

Accolto

Il Senato,

        in sede di esame dell'A.S. 1774 recante "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato",

        premesso che:

            la situazione emergenziale e straordinaria che stiamo vivendo richiede di poter agevolare le procedure abilitative per le professioni di psicologo, farmacista e biologo;

            la necessità del distanziamento sociale rende difficile l'organizzazione degli esami di Stato per il 2020;

            le difficoltà e i sacrifici economici, derivanti dalla situazione emergenziale, rendono particolarmente oneroso il pagamento della tassa di iscrizione agli esami di Stato per l'abilitazione alle professioni ordinistiche. Si tratterebbe di versare  di una somma fino ad un ammontare di 500 euro, in un momento di crisi economica come questo che graverebbe ulteriormente sui nuclei familiari;

            in attesa di una riconsiderazione dei suddetti corsi di laurea che possa portare a valutare la possibilità di un intervento normativo di più ampio respiro, che tenga conto della possibilità di istituire tirocini professionalizzanti all'interno dei corsi stessi, senza dover sostenere necessariamente l'esame di Stato, così come è stato di recente stabilito per le professioni mediche dall'articolo 102, del decreto-legge 17 marzo 2020,  n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24  aprile  2020,  n.  27  (Cura-Italia),

        impegna il Governo,

        a valutare l'opportunità di prevedere, per l'anno 2020, l'abolizione dell'esame di Stato per l'esercizio della professione di psicologo, farmacista e biologo rendendo abilitante alla professione il completamento e la certificazione del tirocinio professionalizzante post-lauream ad opera delle Università.


G/1774/48/7

Alessandrini, Pepe, Nisini, Rufa, Marin, Saponara, Pittoni

Ritirato

Il Senato,

        in sede di esame dell'A.S. 1774 recante "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato",

        premesso che:

            la situazione emergenziale e straordinaria che stiamo vivendo richiede di poter agevolare le procedure abilitative per le professioni di psicologo, farmacista e biologo;

            la necessità del distanziamento sociale rende difficile l'organizzazione degli esami di Stato per il 2020;

            le difficoltà e i sacrifici economici, derivanti dalla situazione emergenziale, rendono particolarmente oneroso il pagamento della tassa di iscrizione agli esami di Stato per l'abilitazione alle professioni ordinistiche. Si tratterebbe di versare  di una somma fino ad un ammontare di 500 euro, in un momento di crisi economica come questo che graverebbe ulteriormente sui nuclei familiari;

            in attesa di una riconsiderazione dei suddetti corsi di laurea che possa portare a valutare la possibilità di un intervento normativo di più ampio respiro, che tenga conto della possibilità di istituire tirocini professionalizzanti all'interno dei corsi stessi, senza dover sostenere necessariamente l'esame di Stato, così come è stato di recente stabilito per le professioni mediche dall'articolo 102, del decreto-legge 17 marzo 2020,  n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24  aprile  2020,  n.  27  (Cura-Italia),

        impegna il Governo,

            a prevedere, per l'anno 2020, l'abolizione dell'esame di Stato per l'esercizio della professione di psicologo, farmacista e biologo rendendo abilitante alla professione il completamento e la certificazione del tirocinio professionalizzante post-lauream ad opera delle Università.


G/1774/49/7 (testo 2)

Conzatti, Sbrollini

Accolto

Il Senato,

        in sede di esame dell'A.S. 1774 recante "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato",

        premesso che:

        con nota n. 388 del 17 marzo 2020 il Ministero dell'istruzione ha fornito indicazioni per la didattica a distanza, comprensive anche dei suggerimenti riguardanti l'apprendimento a distanza degli studenti diversamente abili;

            all'interno della stessa nota viene sottolineata l'importanza fondamentale che assume il possesso da parte delle famiglie delle strumentalità necessarie a garantire l'apprendimento a distanza per gli studenti diversamente abili;

            con successivo decreto del Ministro dell'istruzione è stato inoltre istituito un gruppo di lavoro con compiti di supporto alla gestione delle attività connesse con la pagina web denominata "L'Inclusione via web", realizzata appositamente per supportare le scuole durante questi mesi, nonché per mettere gratuitamente a disposizione piattaforme telematiche certificate per la didattica a distanza degli alunni diversamente abili,

        considerato che:

        l'emergenza epidemiologica ha messo a dura prova le scuole e il loro imprescindibile ruolo di istituzioni deputate alla formazione e alla crescita di alunni e studenti;

            tra le questioni che il Governo dovrà affrontare nei prossimi mesi in cui, verosimilmente, le forme di didattica a distanza non saranno abbandonate, vi è anche quella relativa alla uniformità dei livelli di istruzione dal Nord al Sud del Paese e al potenziamento dell'inclusione degli alunni diversamente abili,

        impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di recepire, nel primo provvedimento utile, il contenuto della proposta emendativa 1.0.6 (testo 2), relativa all'impiego di una parte delle risorse destinate al finanziamento delle piattaforme per la didattica a distanza, per l'acquisto di comunicatori dinamici, allo scopo di implementare le forme di didattica a distanza attraverso la comunicazione aumentativa e alternativa per gli studenti con disturbi dello spettro autistico o disturbi del linguaggio.


G/1774/49/7

Conzatti, Sbrollini

Ritirato

Il Senato,

        in sede di esame dell'A.S. 1774 recante "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato",

        premesso che:

        con nota n. 388 del 17 marzo 2020 il Ministero dell'istruzione ha fornito indicazioni per la didattica a distanza, comprensive anche dei suggerimenti riguardanti l'apprendimento a distanza degli studenti diversamente abili;

            all'interno della stessa nota viene sottolineata l'importanza fondamentale che assume il possesso da parte delle famiglie delle strumentalità necessarie a garantire l'apprendimento a distanza per gli studenti diversamente abili;

            con successivo decreto del Ministro dell'istruzione è stato inoltre istituito un gruppo di lavoro con compiti di supporto alla gestione delle attività connesse con la pagina web denominata "L'Inclusione via web", realizzata appositamente per supportare le scuole durante questi mesi, nonché per mettere gratuitamente a disposizione piattaforme telematiche certificate per la didattica a distanza degli alunni diversamente abili,

        considerato che:

        l'emergenza epidemiologica ha messo a dura prova le scuole e il loro imprescindibile ruolo di istituzioni deputate alla formazione e alla crescita di alunni e studenti;

            tra le questioni che il Governo dovrà affrontare nei prossimi mesi in cui, verosimilmente, le forme di didattica a distanza non saranno abbandonate, vi è anche quella relativa alla uniformità dei livelli di istruzione dal Nord al Sud del Paese e al potenziamento dell'inclusione degli alunni diversamente abili,

        impegna il Governo:

a recepire, già nella prossima lettura del provvedimento in esame ovvero nel primo provvedimento utile, il contenuto della proposta emendativa 1.0.6 (testo 2), relativa all'impiego di una parte delle risorse destinate al finanziamento delle piattaforme per la didattica a distanza, per l'acquisto di comunicatori dinamici, allo scopo di implementare le forme di didattica a distanza attraverso la comunicazione aumentativa e alternativa per gli studenti con disturbi dello spettro autistico o disturbi del linguaggio.


G/1774/50/7 (testo 2)

Granato, Corrado, De Lucia, Montevecchi, Russo, Vanin

Accolto

Il Senato,

        in sede di esame dell'A.S. 1774 recante Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato,

        premesso che:

        già con il decreto-legge cosiddetto "Cura Italia" sono state previste numerose misure volte al potenziamento degli strumenti atti a favorire la didattica a distanza, in vista della conclusione dell'anno scolastico 2019/2020, con particolare riferimento alla possibilità, per gli studenti meno abbienti, di poter avere in comodato d'uso gratuito dalle istituzioni scolastiche i dispositivi digitali individuali necessari per seguire le lezioni online;

            valutato che:

        appare, in ogni caso, necessario compiere ogni sforzo possibile volto a permettere agli studenti che vivono in condizioni economiche disagiate di non rimanere indietro negli apprendimenti;

        impegna il Governo:

      a valutare l'opportunità di intervenire al fine di garantire a tutti gli studenti il diritto all'istruzione attraverso le modalità previste per l'apprendimento a distanza, anche sostenendo misure volte ad aiutare le famiglie più bisognose attraverso un contributo alle spese per la connessione alla rete internet, in relazione alle mensilità nelle quali sia svolta o sia stata svolta la didattica a distanza.


G/1774/50/7

Granato, Corrado, De Lucia, Montevecchi, Russo, Vanin

Ritirato

Il Senato,

        in sede di esame dell'A.S. 1774 recante Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato,

        premesso che:

        già con il decreto-legge cosiddetto "Cura Italia" sono state previste numerose misure volte al potenziamento degli strumenti atti a favorire la didattica a distanza, in vista della conclusione dell'anno scolastico 2019/2020, con particolare riferimento alla possibilità, per gli studenti meno abbienti, di poter avere in comodato d'uso gratuito dalle istituzioni scolastiche i dispositivi digitali individuali necessari per seguire le lezioni online;

            valutato che:

        appare, in ogni caso, necessario compiere ogni sforzo possibile volto a permettere agli studenti che vivono in condizioni economiche disagiate di non rimanere indietro negli apprendimenti;

        impegna il Governo:

        ad intervenire al fine di garantire a tutti gli studenti il diritto all'istruzione attraverso le modalità previste per l'apprendimento a distanza, anche sostenendo misure volte ad aiutare le famiglie più bisognose attraverso un contributo alle spese per la connessione alla rete internet, in relazione alle mensilità nelle quali sia svolta o sia stata svolta la didattica a distanza.


G/1774/51/7 (testo 2)

Verducci

Accolto

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato (A.S. 1774),

 premesso che:

 il comma 3 dell'articolo 6 riduce a sedici mesi la durata del tirocinio professionale per i tirocinanti che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza nella sessione di cui all'articolo 101, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ovvero che conseguiranno il titolo entro il 15 giugno 2020;

 tenuto conto che:

 nonostante la presente disposizione, i laureati di giurisprudenza della sessione straordinaria, nonché di quella precedente di marzo, non riusciranno comunque a terminare il praticantato in tempo utile per svolgere l'esame di stato nel 2021;

        impegna il Governo:

            a valutare l'opportunità di ridurre ulteriormente e in via straordinaria il periodo di tirocinio professionale di cui al Capo I del Titolo IV della legge 31 dicembre 2012, n. 247, per i tirocinanti che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza nel periodo considerato.


G/1774/51/7

Verducci

Ritirato

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato (A.S. 1774),

 premesso che:

 il comma 3 dell'articolo 6 riduce a sedici mesi la durata del tirocinio professionale per i tirocinanti che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza nella sessione di cui all'articolo 101, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ovvero che conseguiranno il titolo entro il 15 giugno 2020;

 tenuto conto che:

 nonostante la presente disposizione, i laureati di giurisprudenza della sessione straordinaria, nonché di quella precedente di marzo, non riusciranno comunque a terminare il praticantato in tempo utile per svolgere l'esame di stato nel 2021;

        impegna il Governo:

            ad adottare le iniziative necessarie affinché la modifica introdotta dal presente decreto-legge non risulti inefficace, abbassando pertanto ulteriormente e in via straordinaria il periodo di tirocinio professionale di cui al Capo I del Titolo IV della legge 31 dicembre 2012, n. 247, per i tirocinanti che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza nel periodo considerato.


G/1774/52/7 (testo 2)

Sbrollini, Faraone, Vono, Corrado, De Lucia, Granato, Montevecchi, Russo, Vanin, Iori, Rampi, Verducci, De Petris, Laniece

Accolto

Il Senato,

           in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato" (A.S. 1774),

        premesso che:

            l'emergenza epidemiologica in corso ha messo a dura prova la stabilità finanziaria delle scuole paritarie, anche a causa di ripetuti episodi di famiglie che hanno richiesto il rimborso parziale delle rette scolastiche a seguito della sospensione dell'attività didattica, così come prevista dalle misure prese dal Governo per contrastare la diffusione dei contagi,

        considerato che:

        in occasione della stesura delle originarie bozze del cd. decreto rilancio, l'unico vero contributo che era inizialmente riconosciuto alle scuole paritarie riguardava quelle eroganti servizi per l'infanzia;

            nella versione finale del decreto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 19 maggio 2020, all'articolo 233 è sì contenuto un contributo anche alle scuole primarie e secondarie paritarie, ma tale contributo è erogato a titolo di sostegno economico in relazione alla riduzione o al mancato versamento delle rette o delle compartecipazioni comunque denominate, da parte dei fruitori fino ai sedici anni di età, risultando incomprensibile la disparità venutasi così a creare rispetto alle scuole statali, nei confronti delle quali i finanziamenti includerebbero anche il quinto ed ultimo anno di istruzione,

        impegna il Governo:

        a valutare l'opportunità di riconoscere alle scuole paritarie di ogni ordine e grado un contributo una tantum per il 2020, al fine di supportarne il servizio pubblico offerto e di sostenere tali istituzioni scolastiche a seguito delle criticità esposte in premessa che ne hanno minato la stabilità finanziaria durante il periodo di emergenza epidemiologica.


G/1774/52/7

Sbrollini, Faraone, Vono, Corrado, De Lucia, Granato, Montevecchi, Russo, Vanin, Iori, Rampi, Verducci, De Petris, Laniece

Ritirato

Il Senato,

           in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato" (A.S. 1774),

        premesso che:

            l'emergenza epidemiologica in corso ha messo a dura prova la stabilità finanziaria delle scuole paritarie, anche a causa di ripetuti episodi di famiglie che hanno richiesto il rimborso parziale delle rette scolastiche a seguito della sospensione dell'attività didattica, così come prevista dalle misure prese dal Governo per contrastare la diffusione dei contagi,

        considerato che:

        in occasione della stesura delle originarie bozze del cd. decreto rilancio, l'unico vero contributo che era inizialmente riconosciuto alle scuole paritarie riguardava quelle eroganti servizi per l'infanzia;

            nella versione finale del decreto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 19 maggio 2020, all'articolo 233 è sì contenuto un contributo anche alle scuole primarie e secondarie paritarie, ma tale contributo è erogato a titolo di sostegno economico in relazione alla riduzione o al mancato versamento delle rette o delle compartecipazioni comunque denominate, da parte dei fruitori fino ai sedici anni di età, risultando incomprensibile la disparità venutasi così a creare rispetto alle scuole statali, nei confronti delle quali i finanziamenti includerebbero anche il quinto ed ultimo anno di istruzione,

        impegna il Governo:

        a riconoscere alle scuole paritarie di ogni ordine e grado un contributo una tantum per il 2020, al fine di supportarne il servizio pubblico offerto e di sostenere tali istituzioni scolastiche a seguito delle criticità esposte in premessa che ne hanno minato la stabilità finanziaria durante il periodo di emergenza epidemiologica.


G/1774/53/7

De Petris

Accolto

 

        Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato" (A.S. 1774),

        premesso che:

        in considerazione del protrarsi dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, sarà necessario ridurre i numeri degli alunni per classe per effetto del distanziamento sociale, utile a combattere il contagio,

        considerato che,

            ad oggi il rapporto tra numero di alunni e superficie di una classe non garantisce il sopraccitato distanziamento,

        impegna il Governo,

            a valutare l'opportunità di aumentare, attraverso gli strumenti normativi più idonei, il numero di docenti in organico di diritto al fine di ridurre il numero di studenti per classe.


G/1774/54/7

Drago, Granato

Accolto

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato" (A.S. 1774),

        premesso che:

pare opportuno rendere stabili le funzioni di supporto all'attività dei dirigenti scolastici, ora svolte da personale individuato dal medesimo dirigente all'interno dell'organico dell'autonomia ai sensi dell'articolo 1, comma 83, della legge n. 107 del 2015;

 impegna il Governo:

        a valutare l'opportunità dell'istituzione, in aggiunta alle figure dell'organico dell'autonomia, della figura del middle manager, per lo svolgimento esclusivo, con esonero dall'insegnamento, di funzioni di supporto all'attività del dirigente scolastico, prevedendo altresì che il reclutamento di tali figure avvenga nelle forme di un concorso interno alle istituzioni scolastiche.


G/1774/55/7

De Petris

Accolto

            Il Senato,

        in sede di esame dell'A.S. 1774 recante "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato",

        premesso che:

         gli edifici scolastici italiani sono speso vecchi e con rilevanti problematiche interne ma anche esterne,  non costruiti seguendo criteri antisismici e spesso utilizzando materiali scadenti. Le scuole, inoltre, non sono sostenibili dal punto di vista energetico, con la mancanza di doppi vetri o dell'isolamento delle pareti esterne. Mancano i pannelli solari, presenti solo su un quarto delle strutture.

        Considerato che,

            in molte strutture, non sono state abbattute le barriere architettoniche in moltissimi casi e gli spazi per la didattica rispecchiano un approccio tradizionale, penalizzando eventuali innovazioni di qualsiasi tipo. Infine, è scarsa la manutenzione sia ordinaria che straordinaria.

        Impegna il Governo,

            a valutare l'opportunità, al fine di fare fronte alle problematiche connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, di incrementare le risorse destinate alla messa a punto interventi straordinari, durante la sospensione delle attività didattiche, finalizzati alla sanificazione, ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento e miglioramento antisismico degli

            edifici scolastici e di quelli utilizzati per attività educativa della prima infanzia.


G/1774/56/7 (testo 2)

Nencini, Sbrollini

Accolto

Il Senato,

        in sede di esame dell'A.S. 1774 recante "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato",

   premesso che:

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di assegnare a tempo determinato ai soggetti inseriti nelle graduatorie provinciali i posti del personale docente ed educativo rimasti vacanti e disponibili dopo le operazioni di immissione in ruolo disposte con legge.


G/1774/56/7

Nencini, Sbrollini

Ritirato

Il Senato,

        in sede di esame dell'A.S. 1774 recante "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato",

   premesso che:

impegna il Governo:

ad assegnare ai soggetti inseriti nelle graduatorie provinciali i posti del personale docente ed educativo rimasti vacanti e disponibili dopo le operazioni di immissione in ruolo disposte con legge.


G/1774/57/7

Nencini, Sbrollini

Non accolto

Il Senato,

        in sede di esame dell'A.S. 1774 recante "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato",

   premesso che:

        impegna il Governo:

        a convertire in rapporto contrattuale a tempo indeterminato i contratti di lavoro del personale docente, educativo ed ATA che abbiano complessivamente superato i trentasei mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione, al fine di assorbire il precariato e ridurre il ricorso a contratti a termine.


G/1774/58/7

Nencini, Sbrollini

Non accolto

Il Senato,

        in sede di esame dell'A.S. 1774 recante "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato",

   premesso che:

        impegna il Governo:

        a disporre l'istituzione di una graduatoria per titoli ai fini dell'assunzione di personale docente di ogni ordine e grado, anche in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2000/2001, del diploma tecnico professionale, dell'insegnamento di religione cattolica, di personale educativo e amministrativo con più di 36 mesi di servizio a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche del servizio nazionale d'istruzione, su tutti i posti vacanti e disponibili anche in organico di fatto costituiti dopo il mese di settembre 2020, per l'anno scolastico 2020-2021.


G/1774/59/7 (testo 2)

Nencini, Sbrollini

Accolto

Il Senato,

        in sede di esame dell'A.S. 1774 recante "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato",

   premesso che:

        impegna il Governo:

        a bandire il concorso ordinario di cui al decreto n. 126 del 2019 ai fini dell'assunzione di un numero consistente di insegnanti di religione cattolica su posti vacanti e disponibili.


G/1774/59/7

Nencini, Sbrollini

Ritirato

Il Senato,

        in sede di esame dell'A.S. 1774 recante "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato",

   premesso che:

        impegna il Governo:

        ad autorizzare l'istituzione di una graduatoria per titoli ai fini dell'assunzione di un numero consistente di insegnanti di religione cattolica su posti vacanti e disponibili con più di trentasei mesi di servizio a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche del servizio nazionale d'istruzione.


G/1774/60/7

Nencini, Sbrollini

Non accolto

Il Senato,

        in sede di esame dell'A.S. 1774 recante "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato",

   premesso che:

        impegna il Governo:

        a dare attuazione alle disposizioni contenute all'interno dell'emendamento 4.7, presentato nell'ambito dell'esame del presente provvedimento, in materia di copertura dei posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA.


G/1774/61/7 (testo 2)

Nencini, Sbrollini

Accolto

Il Senato,

        in sede di esame dell'A.S. 1774 recante "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato",

   premesso che:

        impegna il Governo:

        a valutare l'opportunità di prevedere interventi in materia di reclutamento di personale docente nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria.


G/1774/61/7

Nencini, Sbrollini

Ritirato

Il Senato,

        in sede di esame dell'A.S. 1774 recante "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato",

   premesso che:

        impegna il Governo:

        a dare attuazione alle disposizioni contenute all'interno dell'emendamento 4.15, presentato nell'ambito dell'esame del presente provvedimento, in materia di reclutamento di personale docente nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria.


G/1774/62/7 (testo 2)

Nencini, Sbrollini

Accolto

Il Senato,

        in sede di esame dell'A.S. 1774 recante "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato",

   premesso che:

        impegna il Governo:

        a valutare l'opportunità di autorizzare il Ministero dell'istruzione a bandire procedure concorsuali per il reclutamento di dirigenti di seconda fascia, già in possesso di determinati e specifici requisiti, da stabilirsi nel medesimo bando.


G/1774/62/7

Nencini, Sbrollini

Ritirato

Il Senato,

        in sede di esame dell'A.S. 1774 recante "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato",

   premesso che:

        impegna il Governo:

        a dare attuazione alle disposizioni contenute all'interno dell'emendamento 4.17, presentato nell'ambito dell'esame del presente provvedimento, in materia di autorizzazione al Ministero dell'istruzione per la redazione di un bando di procedura selettiva straordinaria finalizzata all'inquadramento nel ruolo dei dirigenti di seconda fascia, del personale, già appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione, già in possesso di determinati e specifici requisiti, che sono stabiliti all'interno del medesimo bando.


G/1774/63/7 (testo 2)

Nencini, Sbrollini

Accolto

Il Senato,

        in sede di esame dell'A.S. 1774 recante "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato",

   premesso che:

        impegna il Governo:

        a valutare l'opportunità di disciplinare le modalità per favorire un maggior reclutamento di dirigenti scolastici, al fine di garantire l'ordinato avvio dell'anno scolastico.


G/1774/63/7

Nencini, Sbrollini

Ritirato

Il Senato,

        in sede di esame dell'A.S. 1774 recante "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato",

   premesso che:

        impegna il Governo:

        a dare attuazione alle disposizioni contenute all'interno dell'emendamento 4.0.10, presentato nell'ambito dell'esame del presente provvedimento, in materia di reclutamento dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali al fine di garantire l'ordinato avvio dell'anno scolastico.


G/1774/64/7 (testo 2)

Nencini, Sbrollini

Accolto

Il Senato,

        in sede di esame dell'A.S. 1774 recante "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato",

   premesso che:

        il comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 autorizza il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a bandire, nell'ambito della vigente dotazione organica, un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento, a decorrere da gennaio 2021, di cinquantanove dirigenti tecnici, nonché, a decorrere dal 2023, di ulteriori ottantasette dirigenti tecnici;

        impegna il Governo

           a valutare l'opportunità di riservare una quota del 10 per cento dei posti del concorso di cui in premessa per coloro che, avendo i requisiti per partecipare, abbiano ottenuto l'incarico e svolto le funzioni di dirigente tecnico, per almeno un triennio entro l'a.s. 2019/2020, presso gli uffici dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca."


G/1774/64/7

Nencini, Sbrollini

Ritirato

Il Senato,

        in sede di esame dell'A.S. 1774 recante "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato",

   premesso che:

        il comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 autorizza il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a bandire, nell'ambito della vigente dotazione organica, un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento, a decorrere da gennaio 2021, di cinquantanove dirigenti tecnici, nonché, a decorrere dal 2023, di ulteriori ottantasette dirigenti tecnici;

        impegna il Governo

            a riservare una quota del 30% dei posti del concorso di cui in premessa per coloro che, avendo i requisiti per partecipare, abbiano ottenuto l'incarico e svolto le funzioni di dirigente tecnico, per almeno un triennio entro l'a.s. 2019/2020, presso gli uffici dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca."


G/1774/65/7

De Petris, Montevecchi, Moles, Rampi

Accolto

Il Senato,

        in sede di esame dell'A.S. 1774 recante "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato",

   premesso che:

        la normativa scolastica degli ultimi decenni ha visto una importante stratificazione legislativa in particolare sul reclutamento e la stabilizzazione del personale;

Considerato che,
si ha notizia di migliaia di ricorsi pendenti presso la sede centrale del Ministero dell'istruzione, gli Uffici Scolastici Regionali e gli Ambiti Territoriali;

Vista
l'urgenza di porre ordine per le diverse tipologie di ricorrenti, dal personale docente al personale amministrativo tecnico e ausiliario, fino ai dirigenti scolastici,

Impegna il Governo 
a valutare l'opportunità di istituire una Commissione di esperti che possa effettuare una puntuale ricognizione di tutti i contenziosi in atto al fine di semplificare le procedure atte a superarli. 


1.1

Cangini, Moles

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. Con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione, da emanare entro il termine di cui all'alinea del comma 3,  sono adottate, previa consultazione delle Associazioni delle persone con disabilità e delle loro famiglie, comparativamente più rappresentative nel rispetto dell'articolo 4, comma 3, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con legge 3 marzo 2009, n.18, per l'anno scolastico 2019/2020, specifiche misure sulla valutazione degli alunni e sullo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, nei casi e con i limiti indicati ai commi successivi.»


1.2

Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: "specifiche misure", inserire le seguenti: "sulla regolare prosecuzione e conclusione dell'anno scolastico,"

        Conseguentemente, nel comma 2, dopo le parole: "le strategie e le modalità" inserire le seguenti: "di prosecuzione dell'anno scolastico 2019/2020"


1.3

Stabile, Galliani, Moles, Gallone, Cangini, Rizzotti

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1 dopo le parole: "e sullo svolgimento" inserire le seguenti: "degli esami di idoneità e";

            b) al comma 4, lettera c), sopprimere le parole: ", e dettando specifiche previsioni per i candidati esterni";

            c)  sostituire il comma 7 con il seguente:

            "7. I candidati esterni svolgono gli esami preliminari di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 62 del 2017 secondo le modalità telematiche stabilite ai sensi del comma 4 del presente articolo e sostengono l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo le modalità stabilite dalla lettera c) del citato comma 4."


1.4

Cangini, Alderisi, Giro, Moles, Gallone, Lonardo

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1, dopo le parole: "secondo ciclo di istruzione" inserire le seguenti: "e sugli esami di idoneità"

            b) al comma 3, dopo la lettera c) inserire la seguente: "c bis) le modalità di svolgimento degli esami preliminari, anche in modalità a distanza, davanti al consiglio della classe dell'istituto collegato alla commissione alla quale il candidato è assegnato";

        conseguentemente,

            al comma 4, lettera c) sopprimere le parole: "dettando specifiche previsioni per i candidati esterni, per l'esame di stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, in deroga agli articoli 17 e 18 del decreto legislativo n.62 del 2017;

            c) sostituire il comma 7 con il seguente:

            «7. I candidati esterni svolgono presso le sedi scolastiche loro assegnate come sede di esame, in presenza, gli esami preliminari di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 62 del 2017, in data utile per permettere di sostenere, in caso di ammissione, l'esame di Stato nella sessione di giugno. La configurazione dell'esame di Stato per i candidati esterni corrisponde a quella prevista per i candidati interni dalle ordinanze di cui al comma 1.»


1.5

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Fattori

Ritirato

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        1-bis) "All'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. Con decreto del Ministro dell'istruzione è disposto altresì un bando per un concorso straordinario destinato al personale Educativo che abbia svolto almeno tre annualità di servizio, tra l'anno scolastico 2008/2009 e l'anno scolastico 2019/2020 nelle Istituzioni Educative del sistema nazionale di istruzione.»


1.6 (testo 3)

Saponara, Pittoni, Alessandrini, Barbaro, Borgonzoni

Approvato

Sostituire il comma 2 con il seguente:

            2. Le ordinanze di cui al comma 1 definiscono i criteri generali dell'eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti relativi all'anno scolastico 2019/2020 nel corso dell'anno scolastico successivo, a decorrere dal 1° settembre 2020, quale attivita' didattica ordinaria. Le  strategie e le modalità di attuazione delle predette attività  sono definite, programmate e organizzate dagli organi collegiali delle istituzioni scolastiche. L'eventuale  integrazione  e  recupero   degli apprendimenti di cui al primo periodo tiene  conto  delle  specifiche necessità degli alunni delle classi prime e intermedie  di  tutti  i cicli di istruzione, avendo come riferimento il raggiungimento  delle competenze di cui alle indicazioni nazionali per il  curricolo  della scuola  dell'infanzia  e  del  primo  ciclo   di   istruzione,   alle indicazioni nazionali per i licei e alle linee guida per gli istituti tecnici e professionali.

        Conseguentemente

            All'articolo 1 comma 9, dopo le parole: "riassegnati", inserire le seguenti: "per la metà" e dopo le parole "legge 26 dicembre 2006, n, 296" inserire le seguenti: "e per la restante metà del recupero degli apprendimenti relativi all'anno scolastico 2019/2020 nel corso dell'anno scolastico 2020/2021 presso le istituzioni scolastiche,"


1.6 (testo 2)

Saponara, Pittoni, Alessandrini, Barbaro, Borgonzoni

Ritirato

Sostituire il comma 2 con il seguente:

 2. Le ordinanze di cui al comma 1 definiscono i criteri generali dell'eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti relativi all'anno scolastico 2019/2020 nel corso dell'anno scolastico successivo, a decorrere dal 1° settembre 2020, quale attivita' didattica ordinaria. Le  strategie e le modalità di attuazione delle predette attività  sono definite, programmate e organizzate dagli organi collegiali delle istituzioni scolastiche. L'eventuale  integrazione  e  recupero   degli apprendimenti di cui al primo periodo tiene  conto  delle  specifiche necessità degli alunni delle classi prime e intermedie  di  tutti  i cicli di istruzione, avendo come riferimento il raggiungimento  delle competenze di cui alle indicazioni nazionali per il  curricolo  della scuola  dell'infanzia  e  del  primo  ciclo   di   istruzione,   alle indicazioni nazionali per i licei e alle linee guida per gli istituti tecnici e professionali. I risparmi di spesa eventualmente realizzati nell'anno scolastico  2019/2020, in ragione della diversa composizione delle commissioni dell'esame conclusivo dei corsi di studio della scuola secondaria di secondo grado, sono versati alle entrate dello Stato, per essere riassegnati nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, nel rispetto dell'invarianza di tutti i saldi della finanza pubblica, con la finalità del recupero degli apprendimenti relativi all'anno scolastico 2019/2020 nel corso dell'anno scolastico 2020/2021 presso le istituzioni scolastiche. A tal fine, con decreto del Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze è determinato, al termine degli esami di Stato, l'effettivo ammontare dei risparmi di spesa, per consentirne il successivo versamento alle entrate.


1.6

Saponara, Pittoni, Alessandrini, Barbaro, Borgonzoni

Ritirato

Sostituire il comma 2 con il seguente:

        
«2. Le strategie e le modalità dell'eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti e del recupero dei percorsi svolti in modalità didattica a distanza, a conclusione dell'anno scolastico 2019/2020, sono demandate agli organi collegiali delle singole Istituzioni scolastiche. Sentito il collegio docenti, valutata la didattica a distanza svolta sulla base dei tempi, dei contenuti e delle valutazioni svolte e dei mezzi a disposizione dei discenti e dei docenti, il Dirigente Scolastico può disporre con l'avvio del nuovo anno scolastico 2020/2021 percorsi d'integrazione degli apprendimenti e di recupero per gli studenti meno meritevoli per le sole classi che lo necessitano, anche anticipando le lezioni al 1 settembre."


1.7 (testo 2)

Faraone, Sbrollini

Ritirato

Sostituire il comma 2 con il seguente: 

        "2. Le ordinanze di cui al comma 1 attribuiscono agli organi collegiali degli istituti scolastici la definizione delle attività di recupero e potenziamento degli apprendimenti dell'anno scolastico 2019/2020, nel corso dell'anno scolastico successivo, a far data dal 1° settembre 2020. Tali attività di recupero e potenziamento, nel superiore interesse degli alunni, finalizzate alla garanzia di inclusione e al successo formativo, tengono conto dei traguardi e livelli di competenze previsti dalle indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, dalle indicazioni nazionali per i licei e dalle linee guida per gli istituti tecnici e professionali. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il Ministero dell'istruzione provvede agli adempimenti previsti dal presente comma con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente."      


1.7

Faraone, Sbrollini

Ritirato

Sostituire il comma 2 con il seguente:

        "2. Le ordinanze di cui al comma 1 attribuiscono agli organi collegiali degli istituti scolastici la definizione delle attività di recupero e potenziamento degli apprendimenti dell'anno scolastico 2019/2020, nel corso dell'anno scolastico successivo, a far data dal 1° settembre 2020. Tali attività di recupero e potenziamento, nel superiore interesse degli alunni, finalizzate alla garanzia di inclusione e al successo formativo, tengono conto dei traguardi e livelli di competenze previsti dalle indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, dalle indicazioni nazionali per i licei e dalle linee guida per gli istituti tecnici e professionali."


1.8

Verducci, Iori, Rampi

Precluso

Sostituire il comma 2 con il seguente:

        "2. Le ordinanze di cui al comma 1 definiscono i criteri generali dell'eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti relativi all'anno scolastico 2019/2020 nel corso dell'anno scolastico successivo, a decorrere dal 1° settembre 2020, quale attività didattica ordinaria. Le strategie e le modalità sono rimesse alle autonomie scolastiche.".


1.9

Cangini, Moles

Precluso

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

        a) sostituire le parole: "dell'eventuale integrazione e recupero" con le seguenti: "dell'integrazione e recupero";

            b) dopo le parole: "all'anno scolastico 2019/2020" inserire la seguente: "e ";

            c) sostituire la parola: "settembre" con la seguente: "giugno";

            d) sostituire le parole: "L'eventuale integrazione" con le seguenti: "L' integrazione";

            e) dopo le parole: "specifiche necessità degli alunni" inserire le seguenti: ", anche con disabilità,";

            f) dopo le parole: "istituti tecnici e professionali" inserire le seguenti: ", garantendo la piena realizzazione del piano educativo individualizzato predisposto".


1.10

La Relatrice

Assorbito

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «1° di settembre 2020» con le seguenti: «1° settembre 2020».


1.11 (testo 3)

Cangini, Alderisi, Giro, Moles, Gallone, Lonardo

Approvato

Sostituire il comma 2 con il seguente:

            2. Le ordinanze di cui al comma 1 definiscono i criteri generali dell'eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti relativi all'anno scolastico 2019/2020 nel corso dell'anno scolastico successivo, a decorrere dal 1° settembre 2020, quale attivita' didattica ordinaria. Le  strategie e le modalità di attuazione delle predette attività  sono definite, programmate e organizzate dagli organi collegiali delle istituzioni scolastiche. L'eventuale  integrazione  e  recupero   degli apprendimenti di cui al primo periodo tiene  conto  delle  specifiche necessità degli alunni delle classi prime e intermedie  di  tutti  i cicli di istruzione, avendo come riferimento il raggiungimento  delle competenze di cui alle indicazioni nazionali per il  curricolo  della scuola  dell'infanzia  e  del  primo  ciclo   di   istruzione,   alle indicazioni nazionali per i licei e alle linee guida per gli istituti tecnici e professionali.

        Conseguentemente

            All'articolo 1 comma 9, dopo le parole: "riassegnati", inserire le seguenti: "per la metà" e dopo le parole "legge 26 dicembre 2006, n, 296" inserire le seguenti: "e per la restante metà del recupero degli apprendimenti relativi all'anno scolastico 2019/2020 nel corso dell'anno scolastico 2020/2021 presso le istituzioni scolastiche,"


1.11 (testo 2)

Cangini, Alderisi, Giro, Moles, Gallone, Lonardo

Ritirato

Sostituire il comma 2 con il seguente:

 2. Le ordinanze di cui al comma 1 definiscono i criteri generali dell'eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti relativi all'anno scolastico 2019/2020 nel corso dell'anno scolastico successivo, a decorrere dal 1° settembre 2020, quale attivita' didattica ordinaria. Le  strategie e le modalità di attuazione delle predette attività  sono definite, programmate e organizzate dagli organi collegiali delle istituzioni scolastiche. L'eventuale  integrazione  e  recupero   degli apprendimenti di cui al primo periodo tiene  conto  delle  specifiche necessità degli alunni delle classi prime e intermedie  di  tutti  i cicli di istruzione, avendo come riferimento il raggiungimento  delle competenze di cui alle indicazioni nazionali per il  curricolo  della scuola  dell'infanzia  e  del  primo  ciclo   di   istruzione,   alle indicazioni nazionali per i licei e alle linee guida per gli istituti tecnici e professionali. I risparmi di spesa eventualmente realizzati nell'anno scolastico  2019/2020, in ragione della diversa composizione delle commissioni dell'esame conclusivo dei corsi di studio della scuola secondaria di secondo grado, sono versati alle entrate dello Stato, per essere riassegnati nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, nel rispetto dell'invarianza di tutti i saldi della finanza pubblica, con la finalità del recupero degli apprendimenti relativi all'anno scolastico 2019/2020 nel corso dell'anno scolastico 2020/2021 presso le istituzioni scolastiche. A tal fine, con decreto del Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze è determinato, al termine degli esami di Stato, l'effettivo ammontare dei risparmi di spesa, per consentirne il successivo versamento alle entrate.


1.11

Cangini, Alderisi, Giro, Moles, Gallone, Lonardo

Ritirato

Al comma 2 sopprimere le parole: "quale attività didattica ordinaria". Conseguentemente, dopo il primo periodo inserire i seguenti: «Le attività di integrazione e recupero degli apprendimenti relativi all'anno scolastico 2019/2020 si svolgono quale attività didattica straordinaria individuata sulla base di un piano di studio personalizzato per studente sulla base della valutazione e della certificazione dei livelli di apprendimento raggiunti. A tal fine le istituzioni scolastiche avviano la pianificazione dell'offerta didattica e l'organizzazione degli ambienti di apprendimento per gruppi omogenei di studenti.»


1.12 (testo 4)

De Petris

Approvato

Sostituire il comma 2 con il seguente:

            2. Le ordinanze di cui al comma 1 definiscono i criteri generali dell'eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti relativi all'anno scolastico 2019/2020 nel corso dell'anno scolastico successivo, a decorrere dal 1° settembre 2020, quale attivita' didattica ordinaria. Le  strategie e le modalità di attuazione delle predette attività  sono definite, programmate e organizzate dagli organi collegiali delle istituzioni scolastiche. L'eventuale  integrazione  e  recupero   degli apprendimenti di cui al primo periodo tiene  conto  delle  specifiche necessità degli alunni delle classi prime e intermedie  di  tutti  i cicli di istruzione, avendo come riferimento il raggiungimento  delle competenze di cui alle indicazioni nazionali per il  curricolo  della scuola  dell'infanzia  e  del  primo  ciclo   di   istruzione,   alle indicazioni nazionali per i licei e alle linee guida per gli istituti tecnici e professionali.

        Conseguentemente

            All'articolo 1 comma 9, dopo le parole: "riassegnati", inserire le seguenti: "per la metà" e dopo le parole "legge 26 dicembre 2006, n, 296" inserire le seguenti: "e per la restante metà del recupero degli apprendimenti relativi all'anno scolastico 2019/2020 nel corso dell'anno scolastico 2020/2021 presso le istituzioni scolastiche,"


1.12 (testo 3)

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Verducci, Fattori, Nugnes

Ritirato

Sostituire il comma 2 con il seguente:

 2. Le ordinanze di cui al comma 1 definiscono i criteri generali dell'eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti relativi all'anno scolastico 2019/2020 nel corso dell'anno scolastico successivo, a decorrere dal 1° settembre 2020, quale attivita' didattica ordinaria. Le  strategie e le modalità di attuazione delle predette attività  sono definite, programmate e organizzate dagli organi collegiali delle istituzioni scolastiche. L'eventuale  integrazione  e  recupero   degli apprendimenti di cui al primo periodo tiene  conto  delle  specifiche necessità degli alunni delle classi prime e intermedie  di  tutti  i cicli di istruzione, avendo come riferimento il raggiungimento  delle competenze di cui alle indicazioni nazionali per il  curricolo  della scuola  dell'infanzia  e  del  primo  ciclo   di   istruzione,   alle indicazioni nazionali per i licei e alle linee guida per gli istituti tecnici e professionali. I risparmi di spesa eventualmente realizzati nell'anno scolastico  2019/2020, in ragione della diversa composizione delle commissioni dell'esame conclusivo dei corsi di studio della scuola secondaria di secondo grado, sono versati alle entrate dello Stato, per essere riassegnati nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, nel rispetto dell'invarianza di tutti i saldi della finanza pubblica, con la finalità del recupero degli apprendimenti relativi all'anno scolastico 2019/2020 nel corso dell'anno scolastico 2020/2021 presso le istituzioni scolastiche. A tal fine, con decreto del Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze è determinato, al termine degli esami di Stato, l'effettivo ammontare dei risparmi di spesa, per consentirne il successivo versamento alle entrate.


1.12 (testo 2)

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Verducci, Fattori, Nugnes

Ritirato

      Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

  1. primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: ", secondo le esigenze rilevate dagli organi collegiali delle singole istituzioni scolastiche";
  2. aggiungere in fine il seguente periodo: "I risparmi derivanti dai compensi non corrisposti ai commissari esterni, limitatamente all'a.s. 2019/2020,  disciplinati ai sensi decreto del 24 maggio 2007 e dalla nota del 2 luglio 2007, nel limite massimo di 10 milioni di euro, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono assegnati proporzionalmente alle scuole per lo svolgimento dei recuperi degli apprendimenti relativi all'anno scolastico 2019/2020 nel corso dell'anno scolastico 2020/21".

        Conseguentemente, all'articolo 8, comma 2, dopo le parole. "oneri per la finanza pubblica" aggiungere le seguenti: "salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 1".


1.12

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Verducci, Nugnes, Fattori

Ritirato

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

        a) al primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: ", secondo le esigenze rilevate dagli organi collegiali delle singole istituzioni scolastiche";

            b) aggiungere in fine il seguente periodo: "I risparmi derivanti dai compensi non corrisposti ai commissari esterni, limitatamente all'a.s. 2019/2020,  disciplinati ai sensi decreto del 24 maggio 2007 e dalla nota del 2 luglio 2007, sono assegnati proporzionalmente alle scuole per lo svolgimento dei recuperi degli apprendimenti relativi all'anno scolastico 2019/2020 nel corso dell'anno scolastico 2020/21".

        Conseguentemente, all'articolo 8, comma 2, dopo le parole: «oneri per la finanza pubblica» aggiungere le seguenti: «salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 1».


1.13 (testo 2)

Nencini, Sbrollini

Approvato

Sostituire il comma 2 con il seguente:

            2. Le ordinanze di cui al comma 1 definiscono i criteri generali dell'eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti relativi all'anno scolastico 2019/2020 nel corso dell'anno scolastico successivo, a decorrere dal 1° settembre 2020, quale attivita' didattica ordinaria. Le  strategie e le modalità di attuazione delle predette attività  sono definite, programmate e organizzate dagli organi collegiali delle istituzioni scolastiche. L'eventuale  integrazione  e  recupero   degli apprendimenti di cui al primo periodo tiene  conto  delle  specifiche necessità degli alunni delle classi prime e intermedie  di  tutti  i cicli di istruzione, avendo come riferimento il raggiungimento  delle competenze di cui alle indicazioni nazionali per il  curricolo  della scuola  dell'infanzia  e  del  primo  ciclo   di   istruzione,   alle indicazioni nazionali per i licei e alle linee guida per gli istituti tecnici e professionali.

        Conseguentemente

            All'articolo 1 comma 9, dopo le parole: "riassegnati", inserire le seguenti: "per la metà" e dopo le parole "legge 26 dicembre 2006, n, 296" inserire le seguenti: "e per la restante metà del recupero degli apprendimenti relativi all'anno scolastico 2019/2020 nel corso dell'anno scolastico 2020/2021 presso le istituzioni scolastiche,"


1.13

Nencini, Sbrollini

Ritirato

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, secondo le esigenze rilevate dagli organi collegiali delle singole istituzioni scolastiche».


1.14

Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

Assorbito

Al comma 2, secondo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

        a) dopo le parole: "di tutti i cicli di istruzione", inserire le seguenti : "inclusi quelli con disabilità,";

            b) dopo le parole: "gli istituti tecnici e professionali" aggiungere le seguenti: "e del piano educativo individualizzato predisposto per quelli con disabilità".


1.15

De Lucia, Granato, Corrado, Montevecchi, Russo, Vanin, Marilotti

Ritirato

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, secondo le esigenze rilevate dagli organi collegiali delle singole istituzioni scolastiche».


1.16 (testo 2)

Verducci, Iori, Rampi

Approvato

      Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 

        «2-bis. In deroga all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.62, dall'anno scolastico 2020/2021, la valutazione finale degli apprendimenti degli alunni delle classi della scuola primaria, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo è espressa attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento, secondo termini e modalità definiti con ordinanza del Ministro dell'istruzione;».


1.16

Verducci, Iori, Rampi

Ritirato

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In deroga all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.62, e limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, la valutazione finale degli apprendimenti degli alunni delle classi della scuola primaria, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curriculum, è espressa attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento, successivamente definiti dalle ordinanze di cui al comma 1;».


1.17

Saponara, Pittoni, Alessandrini, Barbaro, Borgonzoni

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

        «2-bis. Al fine di garantire l'effettivo svolgimento delle attività di recupero degli apprendimenti all'inizio dell'anno scolastico 2020/2021 di cui all'articolo 1, comma 2  e all'articolo 2, comma 1, lettera a), è istituito un Fondo per le attività di recupero del valore di 10 milioni di euro.»

        Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a  10 milioni di euro, per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.


1.18 (testo 2)

Saponara, Pittoni, Alessandrini, Barbaro, Borgonzoni

Respinto

Al comma 3 e ovunque ricorra, sopprimere le parole:

        << 18 maggio >>.


1.18

Saponara, Pittoni, Alessandrini, Barbaro, Borgonzoni

Ritirato

Sopprimere il comma 3.


1.19

Cangini, Alderisi, Giro, Moles, Gallone, Lonardo

Respinto

Al comma 3 e ovunque ricorrano sopprimere le parole: «18 maggio». 


1.20 (testo 2)

Cangini, Moles

Approvato

     Al comma 3, lettera d), dopo le parole: "n. 62 del 2017" aggiungere le seguenti: ", comunque garantendo alle studentesse ed agli studenti con disabilità le previsioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 13 aprile 2017, n. 62, incluse le indicazioni che il consiglio di classe deve fornire per le tipologie delle prove d'esame e l'equipollenza delle stesse all'interno del piano educativo individualizzato;"


1.20

Cangini, Moles

Ritirato

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

           a) alla lettera a) premettere le seguenti:

            "0a) i casi di alunni con disabilità che non possono riprendere a frequentare in presenza le lezioni scolastiche e sostenere in presenza le prove di esame conclusive del primo e del secondo ciclo, anche in sessioni successive, nel rispetto della libera scelta dell'alunno o di chi esercita la potestà genitoriale;

            0a-bis) le modalità della didattica anche distanza con cui garantire pari opportunità agli studenti, anche con disabilità, sia nel periodo di sospensione delle lezioni in presenza sia per i casi di cui alla lettera a), attraverso il continuo intervento dei docenti curriculari e dell'insegnante di sostegno, durante le lezioni in classe virtuale purchè lo studente con disabilità sia accompagnato in presenza diretta da chi presta l'attività di cui all'articolo 3, comma 5, lett. a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, in raccordo e coordinamento con la famiglia e nel rispetto del Piano educativo individualizzato;"

            b) alla lettera a) sopprimere la parola :"possibile";

            c) alla lettera b), dopo le parole: "articoli 8 e 10 del decreto legislativo n. 62 del 2017" inserire le seguenti: ", garantendo ai sensi  dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 13 aprile 2017, n. 62, incluse le adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, la predisposizione di specifici adattamenti della prova o il suo rinvio entro il 31 dicembre 2020. Agli alunni con ulteriori BES riconosciuti con delibera dei singoli consigli di classe sono comunque garantiti gli strumenti compensativi di cui alla legge n° 170/2010, richiamata nella Direttiva ministeriale del 27/12/2012";

           d) alla lettera d) dopo le parole: "17 e 18 del decreto legislativo n. 62 del 2017" inserire le seguenti: ", avuto riguardo alle previsioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 13 aprile 2017, n. 62, tenuto conto del possibile rinvio delle prove di esame da svolgersi entro il 31 dicembre 2020".


1.21

Cangini, Alderisi, Giro, Moles, Gallone, Lonardo

Respinto

Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:

        «a) i requisiti di ammissione alla classe successiva per le scuole secondarie, prevedendo l'eventuale ammissione con riserva degli studenti la cui valutazione finale certifica la necessità della frequenza delle attività di consolidamento e recupero degli apprendimenti di cui al comma 2; la durata di tali attività è definita per ciascun studente sulla base della valutazione e della certificazione dei livelli di apprendimento raggiunti e sono oggetto di verifiche periodiche;»


1.22

Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

Approvato

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: "per le scuole secondarie" aggiungere le seguenti:"e all'esame conclusivo del primo e del secondo ciclo"


1.23 (testo 3)

Faraone, Sbrollini, Russo

Approvato

Al comma 4, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:

            "a-bis) Limitatamente all'a.s. 2019-2020, per sopravvenute condizioni correlate alla situazione epidemiologica da COVID-19 i dirigenti scolastici, sulla base di specifiche e motivate richieste da parte delle famiglie degli alunni con disabilità, sentiti i consigli di classe e acquisito il parere del gruppo di lavoro per l'inclusione a livello di istituzione scolastica, valuta l'opportunità di consentire la reiscrizione dell'alunno al medesimo anno di corso frequentato nell' a.s. 2019-2020 ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera c) della legge n. 104 del 1992, limitatamente ai casi in cui sia stato accertato e verbalizzato il mancato conseguimento degli obiettivi didattici e inclusivi per l'autonomia, stabiliti nel Piano educativo individualizzato."


1.23 (testo 2)

Sbrollini

Ritirato

     Al comma 4, dopo la lettera lettera a) è aggiunta la seguente:

            "a-bis) ai fini della definizione dei requisiti di cui alla lettera a), nei casi in cui i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo relativo all'alunno, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche nonché nei casi di accertate gravissime lacune, già perduranti e opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico, il consiglio di classe, con motivazione espressa all'unanimità, può non ammettere l'alunno alla classe successiva;"


1.23

Sbrollini

Ritirato

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: "programmazione svolta," inserire le seguenti: "eventualmente anche"


1.24 (testo 2)

De Lucia, Granato, Corrado, Montevecchi, Russo, Vanin, Marilotti, Trentacoste

Approvato

All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:

     a) al comma 3, lettera a):

  1. dopo le parole: «in deroga agli articoli 5, comma 1, e 6», inserire le seguenti: «commi 2, 3, 4 e 5»;
  2. sostituire le parole da «e all'articolo 4, commi 5 e 6,» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «e agli articoli 4, commi 5 e 6, e 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122;»;

            b) al comma 4, lettera a), sostituire le parole: «ivi compresi gli», con le parole «in sede di»;

            c) al comma 4, lettera b), sostituire la parola: «sostituzione», con la seguente: «rimodulazione»;

            d) al comma 6, dopo le parole: «articoli 5, comma 1, 6,», inserire le seguenti: «commi 2,3,4 e 5, articolo».


1.24

De Lucia, Granato, Corrado, Montevecchi, Russo, Vanin, Marilotti, Trentacoste

Ritirato

All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 3, lettera a):

            1)  dopo le parole: «in deroga agli articoli 5, comma 1, e 6», inserire le seguenti: «commi 2, 3, 4 e 5»;

            2)  sostituire le parole da «e all'articolo 4, commi 5 e 6,» fino alla fine della lettera,con le seguenti: «e agli articoli 4, commi 5 e 6, e 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122; »;

            b) al comma 4, lettera a), sopprimere le parole da: «in deroga», fino alla fine del periodo;

            c) al comma 4, lettera b), sostituire la parola: «sostituzione», con la seguente: «rimodulazione»;

            d) al comma 6, dopo le parole: «articoli 5, comma 1, 6,», inserire le seguenti: «commi 2,3,4 e 5, articolo».


1.25

Vanin, Granato, Corrado, De Lucia, Montevecchi

Approvato

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122;», aggiungere le seguenti: «per la scuola secondaria di secondo grado, esclusivamente per l'a.s. 2019/2020, non si tiene conto del requisito di frequenza minima così come disposto dall'articolo 14, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 122/2009».


1.26

Faraone, Sbrollini

Ritirato

Apportate le seguenti modificazioni:

        a) al comma 3, dopo la lettera a) inserire la seguente: "a-bis) le modalità della didattica a distanza con cui garantire pari opportunità alle bambine ed ai bambini, alle alunne ed agli alunni, alle studentesse ed agli studenti con disabilità, sia nel periodo di sospensione per tutti delle lezioni in presenza, sia relativamente ai requisiti di cui alla lettera a), attraverso il continuo intervento di tutti i docenti curriculari e dell'insegnante di sostegno, sia durante le lezioni in classe virtuale sia con ulteriori azioni specifiche dirette, curando altresì momenti di raccordo e di coordinamento tra loro, con la famiglia e con chi attiva l'attività di cui all'articolo 3, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, a domicilio o, in casi di comprovate eccezionali esigenze previste dal Piano educativo individualizzato appositamente modificato anche in via telematica, da remoto;";

            b) al comma 4, dopo la lettera a) inserire la seguente lettera: "a-bis) le modalità della didattica a distanza con cui garantire pari opportunità alle bambine ed ai bambini, alle alunne ed agli alunni, alle studentesse ed agli studenti con disabilità, attraverso il continuo intervento di tutti i docenti curriculari e dell'insegnante di sostegno, sia durante le lezioni in classe virtuale sia con ulteriori azioni specifiche dirette, curando altresì momenti di raccordo e di coordinamento tra loro, con la famiglia e con chi attiva l'attività di cui all'articolo 3, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, a domicilio o, in casi di comprovate eccezionali esigenze previste dal Piano educativo individualizzato appositamente modificato anche in via telematica, da remoto;"

            c) dopo il comma 7 inserire il seguente:

            "7-bis. Gli Enti territoriali, d'intesa con gli Uffici Scolastici Regionali e le istituzioni scolastiche del territorio di competenza, avvalendosi del personale disponibile già impiegato nei servizi sospesi dipendente da soggetti privati che operano nei servizi in convenzione, concessione o appalto, assicurano gli  interventi  necessari  per  garantire  l'assistenza  per l'autonomia e per la comunicazione personale  attraverso prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza o resi nel rispetto delle direttive sanitarie presso le scuole stesse, mediante conversione temporanea dei servizi fruiti da alunni e studenti con disabilità certificata"


1.27

Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

Approvato

Al comma 3, dopo la lettera a)  inserire la seguente:

        "a-bis) le modalità della didattica a distanza con cui garantire pari opportunità alle bambine ed ai bambini, alle alunne ed agli alunni, alle studentesse ed agli studenti con disabilità, sia nel periodo di sospensione per tutti delle lezioni in presenza sia per i casi di cui alla lettera a), attraverso il continuo intervento di tutti i docenti curriculari e dell'insegnante di sostegno, sia durante le lezioni in classe virtuale sia con ulteriori azioni specifiche dirette, curando altresì momenti di raccordo e di coordinamento tra loro, con la famiglia e con chi presta l'attività di cui all'articolo 3, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, a domicilio o, in casi di comprovate eccezionali esigenze previste dal Piano educativo individualizzato appositamente modificato anche in via telematica, da remoto;".


1.28

Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

Approvato

Al comma 3, dopo la lettera a) inserire la seguente:

        «a-bis) i casi in cui gli alunni che per la loro specifica condizione di salute, in specie di immunodepressione, non possano riprendere a frequentare in presenza le lezioni scolastiche e sostenere in presenza le prove di esame conclusive del primo e del secondo ciclo, senza incorrere nel rischio molto elevato rispetto ad altri di contagio,»


1.29

Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

Respinto

Al comma 3, lettera b) apportare le seguenti modificaizoni:

        a) dopo le parole: "primo ciclo di istruzione," inserire le seguenti: "incluse quelle per i casi di cui alla lettera a),"

        b) dopo le parole: "n. 62 del 2017" inserire le seguenti:", comunque garantendo alle alunne ed agli alunni con disabilità le previsioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 13 aprile 2017, n. 62, incluse le adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, la predisposizione di specifici adattamenti della prova o l'esonero dalla prova stessa. Agli alunni con ulteriori BES riconosciuti con delibera dei singoli consigli di classe sono comunque garantiti gli strumenti compensativi di cui alla legge n° 170/2010, richiamata nella Direttiva ministeriale del 27/12/2012."


1.30

La Relatrice

Approvato

Al comma 3, lettera c), dopo le parole: «nomina delle commissioni» inserire le seguenti: «di esame».


1.31

Sbrollini

Ritirato

Al comma 3, lettera c) dopo le parole: "con presidente esterno" inserire le seguenti: "per istituzione scolastica"


1.32

La Relatrice

Approvato

Al comma 3, lettera d), dopo le parole: «del secondo ciclo» inserire le seguenti: «di istruzione».


1.33 (testo 2)

Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

Approvato

    Al comma 3, lettera d), dopo le parole: "n. 62 del 2017" aggiungere le seguenti: ", comunque garantendo alle studentesse ed agli studenti con disabilità le previsioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 13 aprile 2017, n. 62, incluse le indicazioni che il consiglio di classe deve fornire per le tipologie delle prove d'esame e l'equipollenza delle stesse all'interno del piano educativo individualizzato;"


1.33

Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

Ritirato

Al comma 3, lettera d) apportare le seguenti modificazioni:

        a) dopo le parole: "secondo ciclo," inserire le seguenti:"di istruzione incluse quelle per i casi di cui alla lettera a),";

            b) dopo le parole: "n. 62 del 2017" aggiungere le seguenti: ", comunque garantendo alle studentesse ed agli studenti con disabilità le previsioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 13 aprile 2017, n. 62, incluse le indicazioni che il consiglio di classe deve fornire per le tipologie delle prove d'esame e l'equipollenza delle stesse all'interno del piano educativo individualizzato;"


1.34

Cangini, Alderisi, Giro, Moles, Gallone, Lonardo, Durnwalder

Respinto

Al comma 3, aggiungere in fine la seguente lettera:

        «d-bis) le prove d'esame di cui alle lettere b) e d) del presente comma si svolgono in ogni caso nella modalità in presenza; a tal fine le scuole adottano tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza degli studenti e il rispetto delle norme in materia di distanziamento e uso dei dispositivi di protezione individuale quali mascherine, guanti e soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani che sono messi a disposizione di tutti coloro che accedono ai locali dell'istituzione scolastica»


1.35

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Fattori

Ritirato

Al comma 3, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

        "d-bis) alla previsione in organico di diritto, a partire dall'anno scolastico 2020/2021, in ogni istituto comprensivo di un assistente tecnico, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111".


1.36

Cangini, Alderisi, Giro, Moles, Gallone, Lonardo, Durnwalder

Respinto

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

        a) all'alinea, sopprimere le parole: "ovvero per ragioni sanitarie non possano svolgersi esami in presenza";

            b) alla lettera b) sostituire le parole: "la sostituzione dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione con la valutazione finale da parte del consiglio di classe che tiene conto altresì" con le seguenti: "l'eliminazione delle prove scritte e la sostituzione con un unico colloquio da svolgere in presenza anche sulla base";

            c) alla lettera c), dopo le parole: "unico colloquio" inserire le seguenti "che in ogni caso deve svolgersi nella modalità in presenza";

            d) dopo la lettera c) inserire la seguente: «c- bis) per lo svolgimento delle prove di cui alle precedenti lettere b) e c) è assicurata agli studenti e al personale scolastico presente l'adozione delle misure necessarie per garantire la sicurezza e il rispetto delle norme in materia di distanziamento e uso dei dispositivi  di protezione individuale quali mascherine, guanti e soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani, che le scuole devono mettere a disposizione di tutti coloro che accedono ai locali dell'istituzione scolastica».


1.37 (testo 2)

Cangini, Moles

Approvato

    Al comma 3, lettera d), dopo le parole: "n. 62 del 2017" aggiungere le seguenti: ", comunque garantendo alle studentesse ed agli studenti con disabilità le previsioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 13 aprile 2017, n. 62, incluse le indicazioni che il consiglio di classe deve fornire per le tipologie delle prove d'esame e l'equipollenza delle stesse all'interno del piano educativo individualizzato;"


1.37

Cangini, Moles

Ritirato

Al comma 4, apportare le seguenti modifiche:

        a) alla lettera a) premettere le seguenti:

            "0a) le modalità della didattica anche distanza con cui garantire pari opportunità agli studenti, anche con disabilità, sia nel periodo di sospensione delle lezioni in presenza sia per i casi di cui alla lettera a), attraverso il continuo intervento dei docenti curriculari e dell'insegnante di sostegno, durante le lezioni in classe virtuale purchè lo studente con disabilità sia accompagnato in presenza diretta da chi presta l'attività di cui all'articolo 3, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, in raccordo e coordinamento con la famiglia e nel rispetto del Piano educativo individualizzato;

            0a-bis) le modalità, anche telematiche delle sedute del gruppo di lavoro operativo per l'inclusione di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, con cui verificare il processo di inclusione e di attuazione del piano educativo individualizzato per l' anno scolastico 2019/2020 con il raggiungimento degli obiettivi in esso prefissati, anche al fine di redigere il piano educativo individualizzato per l'anno scolastico 2020/2021 nei termini di cui all'articolo 7, comma 2, lett. g) del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 e considerato quanto previsto dall'articolo 2 comma1, lett. a) del presente decreto;";

            b) alla lettera b), prima delle parole: "sostituzione dell'esame di Stato conclusive" inserire le seguenti: "l'eventuale", dopo le parole: "primo ciclo di istruzione" inserire le seguenti:  ",  avuto riguardo alla condizione di disabilità del discente, dell'eventuale posticipazione delle prove in ragione del necessario recupero , purché detto recupero avvenga in caso di discente con disabilità prevedendo la presenza diretta, in caso di didattica a distanza, di chi presta l'attività di cui all'articolo 3, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66,", e dopo le parole "conto altresì di un" inserire la parola "eventuale".

        c) alla lettera c) sostituire la parola: "l'eliminazione" con le seguenti: "l'eventuale eliminazione" e aggiungere infine il seguente periodo: "avuto riguardo alla condizione di disabilità del discente, dell'eventuale posticipazione delle prove in ragione del necessario recupero , purché  detto recupero avvenga in caso di discente con disabilità prevedendo la presenza diretta, in caso di didattica a distanza, di chi presta l'attività di cui all'articolo 3, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66;"


1.38

Faraone, Sbrollini

Ritirato

Al comma 4, lettera a), dopo le parole :"scrutini finali," inserire le seguenti:"nel rispetto dei criteri stabiliti dagli organi collegiali,".


1.39

Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

Respinto

Al  comma 4, dopo la lettera a) inserire la seguente:

        a-bis) le modalità della didattica a distanza con cui garantire pari opportunità alle bambine ed ai bambini, alle alunne ed agli alunni, alle studentesse ed agli studenti con disabilità, attraverso il continuo intervento di tutti i docenti curriculari e dell'insegnante di sostegno, sia durante le lezioni in classe virtuale sia con ulteriori azioni specifiche dirette, curando altresì momenti di raccordo e di coordinamento tra loro, con la famiglia e con chi presta l'attività di cui all'articolo 3, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, a domicilio o, in casi di comprovate eccezionali esigenze previste dal Piano educativo individualizzato appositamente modificato anche in via telematica, da remoto;"


1.40 (testo 2)

Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

Approvato

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

        4-bis) E' garantita la possibilità, fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, dovuto al diffondersi del virus COVID-19, di effettuare in videoconferenza le sedute del gruppo di lavoro operativo per l'inclusione di cui all'articolo 15, comma 10, della legge 104 del 1992, per lo svolgimento delle funzioni attribuite a tale organo dalla normativa vigente."


1.40

Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

Ritirato

Al comma 4, dopo la lettera a) inserire la seguente:

        a-bis) le modalità, anche telematiche delle sedute del gruppo di lavoro operativo per l'inclusione di cui all'articolo 9, comma 4 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 con cui verificare il processo di inclusione e di attuazione del piano educativo individualizzato per l'anno scolastico 2019/2020 con il raggiungimento degli obiettivi in esso prefissati, anche al fine di redigere il piano educativo individualizzato per l'anno scolastico 2020/2021 nei termini di cui all'articolo 7, comma 2, lettera g) del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 e considerato quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera a) del presente decreto;"


1.41

Iori, Verducci, Rampi, Assuntela Messina

Precluso

Al comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente:

        «b) l'eliminazione delle prove e la sostituzione delle stesse, per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, con la discussione, in presenza o in modalità telematica, di un elaborato predisposto dal candidato, coerente con il profilo finale dello studente previsto dalle indicazioni nazionali per il curricolo, definendo le modalità e i criteri per l'attribuzione del voto finale, con specifiche disposizioni per i candidati privatisti, salvaguardando l'omogeneità di svolgimento rispetto all'esame dei candidati interni, in deroga agli articoli 8 e 10 del decreto legislativo n. 62 del 2017;»


1.42

Sbrollini

Precluso

Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: «la sostituzione dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione con la valutazione finale da parte del consiglio di classe che tiene conto altresì di un elaborato del candidato, come definito dalla stessa ordinanza» con le seguenti: «lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo attraverso la modalità della valutazione finale da parte del consiglio di classe, in sostituzione delle prescritte prove scritte e orali, che tiene conto altresì di un elaborato finale del candidato, come definito dalla stessa ordinanza, e di un colloquio orale tramite la predisposizione di un calendario che consenta una gestione degli spazi compatibile con la situazione emergenziale,».


1.43

Sbrollini

Precluso

Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: "la sostituzione dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione con la valutazione finale da parte del consiglio di classe che tiene conto altresì di un elaborato del candidato" con le seguenti: "lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo attraverso la modalità della valutazione finale da parte del consiglio di classe, in sostituzione delle prescritte prove scritte e orali, che tiene conto altresì di un elaborato finale del candidato e di un colloquio".


1.44

Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

Respinto

Al comma 4, lettera b) apportare le seguenti modificazioni:

        a)  dopo le parole: "dalla stessa ordinanza" inserire le seguenti: "comunque garantendo alle alunne ed agli alunni con disabilità le adeguate misure compensative per l'elaborato e, ove non fossero sufficienti, la predisposizione di specifici adattamenti dell'elaborato o l'esonero dallo stesso con previsione di altra prova alternativa,"

            b) dopo le parole: "n. 62 del 2017" aggiungere le seguenti: "garantendo alle alunne ed agli alunni con disabilità le previsioni, in quanto compatibili di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62. Agli alunni con ulteriori BES riconosciuti con delibera dei singoli consigli di classe sono comunque garantiti gli strumenti compensativi di cui alla legge n. 170 del 2010, richiamata nella Direttiva ministeriale del 27/12/2012."


1.45 (testo 2)

Iannone, Alderisi, Cangini, Giro, Moles, Alessandrini, Barbaro, Borgonzoni, Pittoni, Saponara, Rufa, Augussori

Approvato

Al comma 4, lettera b), dopo le parole: «specifiche disposizioni per i candidati privatisti», inserire le seguenti: «o per i candidati esterni provenienti da percorsi di istruzione parentale»;


1.45

Iannone

Ritirato

Al comma 4, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

        a)  dopo le parole: «specifiche disposizioni per i candidati privatisti», inserire le seguenti: «o per i candidati esterni provenienti da percorsi di istruzione parentale»;

            b) dopo le parole: «decreto legislativo n. 62 del 2017», aggiungere le seguenti: «e avendo riguardo altresì alla salvaguardia dell'equità e parità di trattamento tra i candidati interni ed i candidati esterni, siano essi privatisti o provenienti da percorsi di istruzione parentale».


1.46

Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

Respinto


Al comma 4 sostituire la lettera c) con la seguente:

        «c) l'eliminazione delle prove scritte e la sostituzione con un unico colloquio, da svolgersi in modalità telematica in collegamento diretto con la commissione esaminatrice,   articolandone i contenuti in modo che sia tenuto in debito conto un elaborato originale del candidato precedentemente inviato alla commissione in modalità telematica; ciò consentirà di attribuire il voto finale con completezza e congruità di valutazione, specifiche previsioni dovranno altresì essere disposte per i candidati esterni, in deroga agli articoli 17 e 18 del decreto legislativo n. 62 del 2017 allo scopo di garantire la parità di trattamento con i candidati interni e di assicurare il pieno rispetto delle norme sul distanziamento sociale nonché il più corretto svolgimento dei processi valutativi;»


1.47

Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

Respinto


Al comma 4, lettera c),dopo la parola:« contenuti», inserire le seguenti: « che tengano conto altresì di un elaborato del candidato».


1.48

Iannone

Respinto

Al comma 4, lettera c), sopprimere le parole: «e dettando specifiche previsioni per i candidati esterni».

                 Conseguentemente, al medesimo articolo 1, sopprimere il comma 7.


1.49 (testo 2)

Iannone, Alderisi, Cangini, Giro, Moles, Alessandrini, Barbaro, Borgonzoni, Pittoni, Saponara, Rufa, Augussori

Approvato

Al comma 4, lettera c), dopo le parole: «specifiche disposizioni per i candidati esterni», inserire le seguenti: «siano essi privatisti o provenienti da percorsi di istruzione parentale»;


1.49

Iannone

Ritirato

Al comma 4, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:

        a)  dopo le parole: «specifiche disposizioni per i candidati esterni», inserire le seguenti: «siano essi privatisti o provenienti da percorsi di istruzione parentale»;

            b) dopo le parole: «decreto legislativo n. 62 del 2017», aggiungere le seguenti: «e avendo riguardo altresì alla salvaguardia dell'equità e parità di trattamento tra i candidati interni ed i candidati esterni, siano essi privatisti o provenienti da percorsi di istruzione parentale».


1.50

Faraone, Sbrollini

Ritirato

Al comma 4, lettera c) aggiungere in fine i seguenti periodi:

        "il colloquio in presenza, di cui al precedente periodo, sostitutivo di tutte le prove di esame, ha ad oggetto la presentazione di un elaborato pluridisciplinare e interdisciplinare nonché l'esperienza dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, la verifica della preparazione su tutte le discipline, la lettura, la spiegazione in lingua e la comprensione tramite traduzione di un breve testo in lingua straniera. Il colloquio, deve avere inoltre ad oggetto aspetti peculiari correlati alla modalità della didattica a distanza. È garantita l'interazione con il candidato, finalizzata, tra l'altro, all'accertamento della consapevolezza del portato dell'esperienza complessivamente vissuta a livello formativo. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al precedente periodo sono adottate, nell'abito delle ordinanze, specifiche disposizioni modalità di attribuzione dei punteggi di esame in deroga alle previsioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e i criteri di attribuzione dell'eccellenza agli alunni, e del relativo premio in deroga alle previsioni di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 262;".


1.51 (testo 2)

Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

Approvato

    Al comma 4, lettera c) dopo le parole: "n. 62 del 2017" aggiungere le seguenti: "comunque tenendo conto, in quanto compatibili, per le studentesse e gli studenti con disabilità delle previsioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62;".


1.51

Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

Ritirato

Al comma 4, lettera c) dopo le parole: "n. 62 del 2017" aggiungere le seguenti: "comunque garantendo alle studentesse ed agli studenti con disabilità le previsioni, in quanto compatibili, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62;".


1.52

La Relatrice

Approvato

Al comma 4, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «del presente articolo».


1.53

Iannone

Respinto

Al comma 4, dopo la lettera d), aggiungere la seguente :

        «d-bis) in caso di istruzione parentale, in deroga all'articolo 23 del decreto legislativo n. 62 del 2017, la sostituzione dell'esame di idoneità annuale in presenza per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, con un colloquio, in modalità telematiche, entro la prima metà del mese di giugno, per la valutazione delle competenze raggiunte.».


1.54

Iannone

Respinto

Al comma 4, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

       «d-bis) in caso di istruzione parentale, in deroga all'articolo 23 del decreto legislativo n. 62 del 2017, l'eliminazione dell'esame di idoneità annuale per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, e l'ammissione alla classe successiva con la garanzia, da rendere mediante autocertificazione, di verifiche in itinere nel corso del successivo anno scolastico.»


1.55

Sbrollini

Ritirato

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

        "4-bis. Le ordinanze di cui al comma 1 disciplinano la valutazione finale degli alunni in relazione altresì al rispetto della frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato, di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e successive modificazioni e all'articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122. Ferma restando la possibilità per le istituzioni scolastiche di derogare al suddetto limite nei casi previsti dalle norme vigenti, il mancato rispetto della suddetta frequenza alla data del 20 febbraio 2020, ovvero alla data della precedete interruzione prevista in seguito all'emergenza Covid-19, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo».


1.56

Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

Respinto

Al comma 5, dopo le parole: "al presente articolo prevedono" inserire le seguenti: "tutte le"


1.57 (testo 2)

Sbrollini

Approvato

Al comma 5, aggiungere infine le seguenti parole: "ovvero degenti in luoghi di cura od ospedali, detenuti o comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il Ministero dell'istruzione provvede agli adempimenti previsti dal presente comma con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente." 


1.57

Sbrollini

Ritirato

Al comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole: "ovvero degenti in luoghi di cura od ospedali, detenuti o comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio."


1.58

Cangini, Moles

Respinto

Al comma 5, dopo le parole: "educativi speciali"  aggiungere le seguenti: ",  avuto riguardo dell'eventuale ritardo per l'esecuzione dei piani educativi individualizzati, della  loro rimodulazione, e delle modalità operative e strategie messe in campo per il loro raggiungimento durante il periodo di sospensione delle attività scolastiche in presenza."


1.59

Verducci, Iori

Ritirato

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

        "5-bis. Le disposizioni di cui al comma 784 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e gli obblighi formativi e valutativi nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento previsti dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, sono sospesi.".


1.60

Drago, Granato

Ritirato

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

        «5- bis. Data la condizione di emergenza epidemiologica, al fine di salvaguardare il diritto allo studio degli alunni con disabilità, disturbi specifici di apprendimento, nonché con altri bisogni educativi speciali, è consentito, ove necessario,  lo svolgimento della lezione in presenza, presso il domicilio dell'alunno, da parte dell'insegnante di sostegno, personale OSA, tutor didattico specializzato, mediatore linguistico culturale, assistente igienico-sanitario, purché domiciliati entro un raggio di 100 km dal  domicilio della famiglia che ne fa espressa richiesta all'istituzione scolastica.»


1.61 (testo 2)

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Fattori

Approvato

      Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 

        «2-bis. In deroga all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.62, dall'anno scolastico 2020/2021, la valutazione finale degli apprendimenti degli alunni delle classi della scuola primaria, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo è espressa attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento, secondo termini e modalità definiti con ordinanza del Ministro dell'istruzione;».


1.61

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Fattori

Ritirato

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

        «5-bis) In deroga all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 62 del 2017, limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, la valutazione finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo, è espressa attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento che saranno definiti dalle ordinanze di cui al comma 1.»


1.62

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Fattori

Ritirato

       Dopo il comma 5, inserire il seguente:

       «5-bis) In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 784, legge 30 dicembre 2018, n. 145, limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, per i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO), non è necessario raggiungere la durata complessiva, indicata come: 

            a) non inferiore a 210 ore nel triennio terminale del percorso di studi degli istituti professionali;     

            b) non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi degli istituti tecnici;     

            c) non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei.»


1.63

Granato, Corrado, De Lucia, Montevecchi, Russo, Vanin, Marilotti

Improponibile limiitatamente alla lettera b); Ritirato

Al comma 6, apportare le seguenti modificazioni:

        a) al primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, 13, comma 2, e 14, comma 3, ultimo periodo,»;

            b) dopo il primo periodo, inserire il seguente: «A partire dall'anno scolastico 2019-2020, ai fini dell'ammissione dei candidati agli esami di Stato, si prescinde dal possesso dei requisiti di cui agli articoli 13, comma 2, lettere b) e c), e 14, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 62 del 2017.».


1.64

Sbrollini

Ritirato

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

        «6-bis. Le ordinanze di cui al comma 1 prevedono che la valutazione degli alunni ammessi agli esami di Stato e le relative prove abbiano ad oggetto anche lo sviluppo delle soft skills apprese durante l'ultimo triennio di studi, nonché poste in essere nel periodo di didattica a distanza offerta in relazione all'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19.»


1.65

Moles, Iannone

Respinto

Sostituire il comma 7 con il seguente:

        «7. Per i candidati esterni che devono svolgere gli esami preliminari di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, la configurazione dell'esame di Stato corrisponde a quella prevista per i candidati interni dalle ordinanze di cui al comma 1, che dovranno altresì prevedere, per i medesimi candidati esterni, modalità di svolgimento dell'esame preliminare non in presenza e in tempo utile per consentire loro di affrontare la sessione ordinaria dell'esame di Stato al pari di tutti gli altri candidati.»


1.66

Moles, Alderisi, Cangini, Giro

Respinto

Sostituire il comma 7 con il seguente:

        «7. La configurazione dell'esame di Stato per i candidati esterni corrisponde alla medesima prevista per i candidati interni dalle ordinanze di cui al comma 1.»


1.67 (testo 2)

Sbrollini

Approvato

     Al comma 7, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Qualora le prove di cui al presente comma non si concludano in tempo utile, limitatamente all'anno accademico 2020/2021, i soggetti di cui al presente comma partecipano alle prove di ammissione ai corsi di laurea a numero programmato nonché ad altre prove previste dalle università, istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica e altre istituzioni di formazione superiore post diploma, con riserva del superamento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche ai candidati provenienti da un sistema di studio estero che non abbiano conseguito idoneo titolo di accesso alla formazione superiore in tempo utile per la partecipazione alle relative prove di accesso, laddove previste. Nel periodo intercorrente tra la sessione ordinaria degli esami di Stato e la conclusione della sessione straordinaria di cui al primo periodo, i candidati esterni all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, possono altresì partecipare a procedure concorsuali pubbliche, selezioni e procedure di abilitazione, comunque denominate, per le quali sia richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado, con riserva di superamento del predetto esame di Stato, fermo il disposto dell'articolo 3, comma 6, del  decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.»


1.67

Sbrollini

Ritirato

Sostituire il comma 7 con il seguente:

        "7. Con le ordinanze di cui al comma 1, sono stabilite le modalità di esame anche per i candidati esterni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 62 del 2017 con modalità non discriminanti rispetto a quelle previste per i candidati interni, garantendo la possibilità di iscrizione all'Università."


1.68 (testo 2)

Augussori, Saponara, De Vecchis, Rufa, Pucciarelli, Pergreffi, Zuliani, Pillon, Bergesio, Simone Bossi, Briziarelli, Saviane, Borghesi, Lucidi, Iwobi, Stefani, Corti, Borgonzoni, Arrigoni, Casolati, Pianasso, Nisini, Campari, Rivolta, Vallardi, Emanuele Pellegrini, Fusco, Lunesu, Tosato, Ostellari, Marti, Faggi, Pazzaglini, Candura, Sbrana, Montani, Ferrero, Fregolent, Alessandrini, Pittoni, Grassi, Ripamonti, Pepe

Respinto

 1. Al comma 4, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

        a)  dopo le parole: «specifiche disposizioni per i candidati privatisti», inserire le seguenti: «o per i candidati esterni che hanno optato per percorsi di istruzione parentale»;

       b) dopo le parole: «decreto legislativo n. 62 del 2017», aggiungere le seguenti: «e avendo riguardo altresì alla salvaguardia dell'equità e parità di trattamento tra i candidati interni ed i candidati esterni, siano essi privatisti o provenienti da percorsi di istruzione parentale».

        2. Al comma 4, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:

        a)  dopo le parole: «specifiche disposizioni per i candidati esterni», inserire le seguenti: «siano essi privatisti o siano essi candidati che hanno seguito percorsi di istruzione parentale»;

       b) dopo le parole: «decreto legislativo n. 62 del 2017», aggiungere le seguenti: «e avendo riguardo altresì alla salvaguardia dell'equità e parità di trattamento tra i candidati interni ed i candidati esterni, siano essi privatisti o provenienti da percorsi di istruzione parentale».

        3. Al comma 4, dopo la lettera d), aggiungere la seguente :

        «d-bis) in caso di istruzione parentale, in deroga all'articolo 23 del decreto legislativo n. 62 del 2017, l'espletamento dell'esame di idoneità annuale in presenza per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, con un esame consistente in un colloquio, in modalità telematiche, entro la prima metà del mese di giugno, per la valutazione delle competenze raggiunte.».

        4. Sostituire il comma 7 con il seguente:

            «I candidati esterni, siano essi privatisti o candidati che provengano da percorsi di istruzione parentale, svolgono gli esami preliminari di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 62 del 2017 a ridosso o in concomitanza con le date stabilite per lo svolgimento dell'esame di maturità, per il quale è stato, nei tempi e nelle modalità di legge, presentata domanda e l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo con le stesse modalità previste dal comma 4 per i candidati interni.».


1.68

Augussori, Saponara, De Vecchis, Rufa, Pucciarelli, Pergreffi, Zuliani, Pillon, Bergesio, Simone Bossi, Briziarelli, Saviane, Borghesi, Lucidi, Iwobi, Stefani, Corti, Borgonzoni, Arrigoni, Casolati, Pianasso, Nisini, Campari, Rivolta, Vallardi, Emanuele Pellegrini, Fusco, Lunesu, Tosato, Ostellari, Marti, Faggi, Pazzaglini, Candura, Sbrana, Montani, Ferrero, Fregolent, Alessandrini, Pittoni, Grassi, Ripamonti, Pepe

Ritirato

Sostituire il comma 7 con il seguente:

        «7. I candidati esterni  svolgono gli esami preliminari di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 62 del 2017 e sostengono l'esame  di stato conclusivo del secondo ciclo, con le stesse modalità previste dal comma 4 per i candidati interni. »


1.69

Iannone

Respinto

Al comma 7, sostituire il primo periodo con il seguente:

        «I candidati esterni, siano essi privatisti o provenienti da percorsi di istruzione parentale, svolgono gli esami preliminari di cui all'articolo 14, comma 2 del decreto legislativo n. 62 del 2017 e l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo in modalità telematiche, a ridosso o in concomitanza con le date stabilite per lo svolgimento dell'esame di maturità, per il quale è stato, nei tempi e nelle modalità di legge, presentata domanda.».


1.70 (testo 2)

La Relatrice

Approvato

  Al comma 7, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Qualora le prove di cui al presente comma non si concludano in tempo utile, limitatamente all'anno accademico 2020/2021, i soggetti di cui al presente comma partecipano alle prove di ammissione ai corsi di laurea a numero programmato nonché ad altre prove previste dalle università, istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica e altre istituzioni di formazione superiore post diploma, con riserva del superamento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche ai candidati provenienti da un sistema di studio estero che non abbiano conseguito idoneo titolo di accesso alla formazione superiore in tempo utile per la partecipazione alle relative prove di accesso, laddove previste. Nel periodo intercorrente tra la sessione ordinaria degli esami di Stato e la conclusione della sessione straordinaria di cui al primo periodo, i candidati esterni all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, possono altresì partecipare a procedure concorsuali pubbliche, selezioni e procedure di abilitazione, comunque denominate, per le quali sia richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado, con riserva di superamento del predetto esame di Stato, fermo il disposto dell'articolo 3, comma 6, del  decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.»


1.70

LA RELATRICE

Ritirato

      Al comma 7, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Qualora le prove di cui al presente comma non si concludano in tempo utile, limitatamente all'anno accademico 2020/2021, i soggetti di cui al presente comma partecipano alle prove di ammissione ai corsi di laurea a numero programmato nonché ad altre prove previste dalle università, istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e altre istituzioni di formazione superiore post diploma, con riserva del superamento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche ai candidati provenienti da un sistema di studio estero che non abbiano conseguito idoneo titolo di accesso alla formazione superiore in tempo utile per la partecipazione alle relative prove di accesso, laddove previste. Nel periodo intercorrente tra la sessione ordinaria degli esami di Stato e la conclusione della sessione straordinaria di cui al primo periodo, i candidati esterni all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione possono altresì partecipare a procedure concorsuali pubbliche, selezioni e procedure di abilitazione, comunque denominate, per le quali sia richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado, con riserva di superamento del predetto esame di Stato.»


1.71 (testo 2)

Iori, Verducci, Rampi, Assuntela Messina

Approvato

    Al comma 7, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Qualora le prove di cui al presente comma non si concludano in tempo utile, limitatamente all'anno accademico 2020/2021, i soggetti di cui al presente comma partecipano alle prove di ammissione ai corsi di laurea a numero programmato nonché ad altre prove previste dalle università, istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica e altre istituzioni di formazione superiore post diploma, con riserva del superamento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche ai candidati provenienti da un sistema di studio estero che non abbiano conseguito idoneo titolo di accesso alla formazione superiore in tempo utile per la partecipazione alle relative prove di accesso, laddove previste. Nel periodo intercorrente tra la sessione ordinaria degli esami di Stato e la conclusione della sessione straordinaria di cui al primo periodo, i candidati esterni all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, possono altresì partecipare a procedure concorsuali pubbliche, selezioni e procedure di abilitazione, comunque denominate, per le quali sia richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado, con riserva di superamento del predetto esame di Stato, fermo il disposto dell'articolo 3, comma 6, del  decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.»


1.71

Iori, Verducci, Rampi, Assuntela Messina

Ritirato

                  Al comma 7, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Qualora le prove di cui al presente comma non si concludano in tempo utile, limitatamente all'anno accademico 2020/2021, i soggetti di cui al presente comma partecipano alle prove di ammissione ai corsi di laurea a numero programmato, nonché ad altre prove previste dalle università e istituzioni di formazione superiore post diploma, con riserva del superamento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel periodo intercorrente tra la sessione ordinaria degli esami di Stato e la conclusione della sessione straordinaria di cui al primo periodo, i candidati esterni all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, possono altresì partecipare a procedure concorsuali pubbliche, selezioni e procedure di abilitazione, comunque denominate, per le quali sia richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado, con riserva di superamento del predetto esame di Stato.»


1.72 (testo 5)

Faraone, Sbrollini

Approvato

Dopo il comma 7 inserire i seguenti:

        «7-bis. Fino al termine dell'anno scolastico 2020/2021, nell'ambito delle azioni individuate dalle istituzioni scolastiche, in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale, gli Enti locali e le aziende sanitarie locali, per garantire il diritto all'istruzione alle bambine e ai bambini, alle alunne e agli alunni, alle studentesse e agli studenti per i quali sia accertata l'impossibilità della frequenza scolastica di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, l'attività di istruzione domiciliare in presenza può essere programmata in riferimento a quanto previso dal piano educativo individualizzato, presso il domicilio dell'alunno, qualora le famiglie ne facciano richiesta e ricorrano

            condizioni di contesto idonee a contemperare il diritto all'istruzione dell'alunno in istruzione domiciliare anche nel rispetto delle misure idonee a garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 16, comma 2-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 e successive modificazioni, assicurando tutte le prescrizioni previste dalle disposizioni in materia di contrasto alla diffusione dell'epidemia da Covid-19.

        7-ter. L'attività di cui al comma 7-bis non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»


1.72 (testo 4)

Faraone

Ritirato

Dopo il comma 7 inserire i seguenti:

«7-bis. Fino al termine dell'anno scolastico 2019/2020, nell'ambito delle azioni individuate dalle istituzioni scolastiche, in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale, gli Enti locali e le aziende sanitarie locali, per garantire il diritto all'istruzione alle bambine e ai bambini, alle alunne e agli alunni, alle studentesse e agli studenti per i quali sia accertata l'impossibilità della frequenza scolastica di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, l'attività di istruzione domiciliare in presenza può essere programmata in riferimento a quanto previso dal piano educativo individualizzato, presso il domicilio dell'alunno, qualora le famiglie ne facciano richiesta e ricorrano condizioni di contesto idonee a contemperare il diritto all'istruzione dell'alunno in istruzione domiciliare anche nel rispetto delle misure idonee a garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 16, comma 2-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 e successive modificazioni, assicurando tutte le prescrizioni previste dalle disposizioni in materia di contrasto alla diffusione dell'epidemia da Covid-19.
7-ter. L'attività di cui al comma 7-bis non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»


1.72 (testo 3)

Faraone, Sbrollini, Russo

Ritirato

Dopo il comma 7 inserire i seguenti:

            «7-bis. Nell'ambito delle azioni individuate dalle istituzioni scolastiche, in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale, gli Enti locali e le aziende sanitarie locali, per garantire il diritto all'istruzione alle bambine e ai bambini, alle alunne e agli alunni, alle studentesse e agli studenti per i quali sia accertata l'impossibilità della frequenza scolastica di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, l'attività di istruzione domiciliare in presenza può essere programmata in riferimento a quanto previso dal piano educativo individualizzato, presso il domicilio dell'alunno, qualora le famiglie ne facciano richiesta e ricorrano condizioni di contesto idonee a contemperare il diritto all'istruzione dell'alunno in istruzione domiciliare con quello degli altri alunni inseriti nelle classi di titolarità del medesimo insegnante di sostegno, anche nel rispetto degli orari di servizio del docente specializzato e delle misure idonee a garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 16, comma 2-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 e successive modificazioni, assicurando tutte le prescrizioni previste dalle disposizioni in materia di contrasto alla diffusione dell'epidemia da Covid-19.

        7-ter. L'attività di cui al comma 7-bis non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»


1.72 (testo 2)

Faraone, Sbrollini

Ritirato

Dopo il comma 7 inserire i seguenti: 

        «7-bis. Per i periodi di sospensione dell'attività didattica in presenza, le attività di istruzione domiciliare di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 vengono attivate anche qualora gli studenti con disabilità che non possano seguire in autonomia le lezioni a distanza ne facciano richiesta. Per queste attività possono essere impiegati i docenti in possesso di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilita nel limite delle ore settimanali ad essi assegnate e se non impegnati in altra attività didattica.

        7-ter. Nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'attività di cui al comma 7-bis costituisce criterio prioritario per l'attribuzione delle risorse utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore del personale scolastico di cui all'articolo 1, comma 249, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, iscritte nel fondo di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107.» 


1.72 (testo corretto)

Faraone, Sbrollini

Ritirato

Dopo il comma 7 inserire i seguenti:

        «7-bis. Nell'ambito delle azioni individuate dalle istituzioni scolastiche, in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale, gli Enti locali e le aziende sanitarie locali, per garantire il diritto all'istruzione alle bambine e ai bambini, alle alunne e agli alunni, alle studentesse e agli studenti per i quali sia accertata l'impossibilità della frequenza scolastica di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, gli insegnanti con specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilita prestano prioritariamente l'attività presso il domicilio degli alunni aventi diritto al maggior numero di ore settimanali di istruzione domiciliare che ne facciano richiesta. Gli insegnanti di cui al presente articolo svolgono la propria attività domiciliare con dotazione di dispositivi di protezione individuale e assicurando tutte le prescrizioni previste dalle disposizioni in materia di contrasto alla diffusione dell'epidemia da Covid-19.

        7-ter. L'attività di cui al comma 7-bis costituisce criterio prioritario per l'attribuzione delle risorse utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore del personale scolastico di cui all'articolo 1, comma 249, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, iscritte nel fondo di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107.»


1.73 (testo 3)

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Approvato

        Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

        «7-bis. In deroga a quanto stabilito dal comma 7, gli studenti frequentanti i corsi per adulti della scuola secondaria di secondo grado di cui all'articolo 6 della legge provinciale 24 settembre 2010, n. 11, che nell'anno scolastico 2019/2020 intendono sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, sostengono l'esame preliminare di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, con modalità definite con provvedimento dell'Intendenza scolastica. L'esame preliminare è sostenuto davanti al consiglio della classe dell'istituto collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato. In caso di esito positivo dell'esame preliminare, tali studenti sostengono le prove dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione dinnanzi alla commissione d'esame loro assegnata secondo le modalità definite dalle ordinanze di cui al comma 1.

        7-ter. Gli studenti frequentanti i corsi per adulti della scuola secondaria di secondo grado di cui all'articolo 6 della legge provinciale 24 settembre 2010, n. 11, limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, sostengono gli esami di idoneità previsti al termine di ogni classe con modalità definite con provvedimento dell'Intendenza scolastica.»


1.73 (testo 2)

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Ritirato

        Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

        «7-bis. In deroga a quanto stabilito dal comma 7, gli studenti frequentanti i corsi per adulti della scuola secondaria di secondo grado di cui all'articolo 6 della legge provinciale 24 settembre 2010, n. 11, che nell'anno scolastico 2019/2020 intendono sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, sostengono l'esame preliminare di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, con modalità definite con provvedimento dell'Intendenza scolastica. L'esame preliminare è sostenuto a decorrere dall'8 giugno davanti al consiglio della classe dell'istituto collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato. In caso di esito positivo dell'esame preliminare, tali studenti sostengono le prove dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione dinnanzi alla commissione d'esame loro assegnata secondo le modalità definite dalle ordinanze di cui al comma 1.

        7-ter. Gli studenti frequentanti i corsi per adulti della scuola secondaria di secondo grado di cui all'articolo 6 della legge provinciale 24 settembre 2010, n. 11, limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, sostengono gli esami di idoneità previsti al termine di ogni classe con modalità definite con provvedimento dell'Intendenza scolastica.»


1.73

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Ritirato

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

        «7-bis. In deroga a quanto stabilito dal comma 7, gli studenti frequentanti i corsi per adulti della scuola secondaria di secondo grado di cui all'articolo 6 della legge provinciale 24 settembre 2010, n. 11, che nell'anno scolastico 2019/2020 intendono sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, sostengono l'esame preliminare di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, con modalità, anche telematiche, definite con provvedimento dell'Intendenza scolastica. L'esame preliminare è sostenuto nel mese di giugno e, comunque, non oltre il termine delle lezioni, davanti al consiglio della classe dell'istituto collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato. In caso di esito positivo dell'esame preliminare, tali studenti sostengono le prove dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione dinnanzi alla commissione d'esame loro assegnata secondo le modalità definite dalle ordinanze di cui al comma 1.

        7-ter. Gli studenti frequentanti i corsi per adulti della scuola secondaria di secondo grado di cui all'articolo 6 della legge provinciale 24 settembre 2010, n. 11, limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, sostengono gli esami di idoneità previsti al termine di ogni classe con modalità, anche telematiche, definite con provvedimento dell'Intendenza scolastica.»


1.74

Saponara, Pittoni, Alessandrini, Barbaro, Borgonzoni

Respinto

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

        «7-bis. In considerazione della situazione di emergenza e dei provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, e di quelli emanati dalle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, con particolare riferimento alla sospensione delle attività didattiche e formative, l'anno formativo 2019/2020 relativo ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, nonché ai percorsi formativi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore e ai percorsi degli Istituti Tecnici Superiori di cui ai Capi II e III del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, conserva validità anche in deroga all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e all'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 16 settembre 2016, n. 713.

        7-ter. In conformità a quanto disposto in ordine all'ammissibilità delle spese degli articoli 65 e 67 del Reg. UE 1303/2013, in caso di interruzione delle attività a seguito di provvedimenti del Governo finalizzati al contenimento del Covid-19 che comportino riduzioni dei livelli qualitativi e quantitativi delle attività, non si applicano i meccanismi di riduzione del contributo previsti dall'articolo 4, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica  5 febbraio 2018, n. 22, limitatamente alla durata dell'interruzione.»


1.75 (testo 2)

Augussori, Saponara, De Vecchis, Rufa, Pucciarelli, Pergreffi, Zuliani, Pillon, Bergesio, Simone Bossi, Briziarelli, Saviane, Borghesi, Lucidi, Iwobi, Stefani, Corti, Borgonzoni, Arrigoni, Casolati, Pianasso, Nisini, Campari, Rivolta, Vallardi, Emanuele Pellegrini, Fusco, Lunesu, Tosato, Ostellari, Marti, Faggi, Pazzaglini, Candura, Sbrana, Montani, Ferrero, Fregolent, Alessandrini, Pittoni, Grassi, Ripamonti, Pepe

Respinto

       Dopo il comma 7, inserire il seguente:

        « 7-bis. Qualora la sessione straordinaria di cui al precedente comma si svolga oltre il 31 luglio 2020, le date di svolgimento delle prove di ammissione relative ai corsi di laurea e di laurea magistrale ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2020/2021, comunicate con avviso del Ministero dell'università e della ricerca il 10 marzo 2020, sono prorogate di sessanta giorni, al fine di consentire la partecipazione dei candidati esterni che hanno sostenuto l'esame di stato conclusivo del secondo ciclo nel corso della sessione straordinaria.»


1.75

Augussori, Saponara, De Vecchis, Rufa, Pucciarelli, Pergreffi, Zuliani, Pillon, Bergesio, Simone Bossi, Briziarelli, Saviane, Borghesi, Lucidi, Iwobi, Stefani, Corti, Borgonzoni, Arrigoni, Casolati, Pianasso, Nisini, Campari, Rivolta, Vallardi, Emanuele Pellegrini, Fusco, Lunesu, Tosato, Ostellari, Marti, Faggi, Pazzaglini, Candura, Sbrana, Montani, Ferrero, Fregolent, Alessandrini, Pittoni, Grassi, Ripamonti, Pepe

Ritirato

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

        « 7-bis.   In relazione a quanto disposto dal comma 7,  le date di effettuazione delle prove di ammissione relative ai corsi di laurea e di laurea magistrale ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2020/2021, comunicate con avviso del Ministero dell'università e della ricerca il 10 marzo 2020, sono prorogate di sessanta  giorni, al fine di consentire la partecipazione di coloro che hanno sostenuto l'esame di stato conclusivo del secondo ciclo nel corso della sessione straordinaria di cui all'articolo 17, comma 11, del decreto legislativo n. 62 del 2017.»


1.76

Iori, Verducci, Rampi, Assuntela Messina

Ritirato

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

        «7-bis. I provvedimenti di cui al presente comma dispongono la validità dell'anno formativo 2019-2020, qualora, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, i sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale (IeF.P.), i sistemi regionali che realizzano i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.) e gli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.) non realizzino il numero minimo di ore previsto dalla vigente normativa per il percorso formativo. Qualora si determini una riduzione dei livelli qualitativi e quantitativi di formazione delle attività svolte, sono altresì derogate le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22.»


1.77 (testo 3)

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia

Ritirato

        Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

«8-bis. Limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, il personale docente ed ATA rientrato in Italia per l'insorgere della crisi pandemica, con approvazione delle rispettive sedi consolari e assunto in comando al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale secondo l'articolo 186 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, trascorsi 20 giorni dal rientro in comando continuerà a percepire l'indennità personale al 50 per cento per tutto il periodo necessario in deroga al limite dei 50 giorni stabilito dal comma 1 del predetto articolo 186 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18, e fino al termine della crisi sanitaria.

8-ter. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentite le sedi consolari, provvederà a comunicare al personale in comando il termine di cessazione dello stesso e la restituzione in servizio all'estero con almeno 7 giorni di anticipo, per permettere il rientro nelle sedi all'estero del personale in Italia.

8-quater. Il periodo di quarantena domiciliare precauzionale in Italia, corrispondente al ricovero ospedaliero, là dove utilizzato per attività di didattica a distanza e per altra attività di lavoro agile, non rientra nel limite previsto dall'articolo 183 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, dal momento che trattasi di attività lavorativa.

8-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 8-bis, 8-ter e 8-quater non determinano oneri economici aggiuntivi.»

           Conseguentemente, all'articolo 8, comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «salvo quanto previsto dall'articolo 1, commi 8-bis, 8-ter, 8-quater e 8-quinquies».


1.77 (testo 2)

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia

Ritirato

         Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

            8-bis. Limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, in deroga a quanto previsto dal comma 1, articolo 186 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, il limite di 50 giorni per il pagamento della metà dell'indennità personale di docenti e ATA italiani rientrati in Italia e assunti in comando al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, è sospeso per tutto il periodo di crisi sanitaria. Pertanto superati i primi 20 giorni con indennità piena, il personale assunto in base a quanto previsto dall'articolo 186 continuerà a percepire l'indennità personale al 50 per cento per tutto il periodo necessario anche oltre il limite dei 50 giorni e fino al termine della crisi sanitaria.

        8-ter. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentite le sedi consolari, provvederà a comunicare al personale in comando il termine di cessazione dello stesso e la restituzione in servizio all'estero con almeno 7 giorni di anticipo, per permettere il rientro nelle sedi all'estero del personale in Italia.

        8-quater. Il periodo di quarantena domiciliare precauzionale in Italia, corrispondente al ricovero ospedaliero, là dove utilizzato per attività di didattica a distanza e per altra attività di lavoro agile, non rientra nel limite previsto dall'articolo 183 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18

            8-quinquies. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 8-bis, 8-ter e 8-quater, nel limite massimo di 10 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse delle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".

              e, di conseguenza, all'articolo 8, comma 2, alla fine aggiungere: "salvo quanto previsto dall'articolo 1, commi 8-bis, 8-ter, 8-quater e 8-quinquies"


1.77

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Fattori

Ritirato

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

        «8-bis. Limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, in deroga a quanto previsto dall'articolo 186, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, il limite di 50 giorni per il pagamento della metà dell'indennità personale di docenti e ATA italiani rientrati in Italia e assunti in comando al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, è sospeso per tutto il periodo di crisi sanitaria. Pertanto superati i primi 20 giorni con indennità piena, il personale assunto in base a quanto previsto dall'articolo 186 continuerà a percepire l'indennità personale al 50 per cento per tutto il periodo necessario anche oltre il limite dei 50 giorni e fino al termine della crisi sanitaria.

        8-ter. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentite le sedi consolari, provvederà a comunicare al personale in comando il termine di cessazione dello stesso e la restituzione in servizio all'estero con almeno 7 giorni di anticipo, per permettere il rientro nelle sedi all'estero del personale in Italia.

        8-quater. Il periodo di quarantena domiciliare precauzionale in Italia, corrispondente al ricovero ospedaliero, là dove utilizzato per attività di didattica a distanza e per altra attività di lavoro agile, non rientra nel limite previsto dall'articolo 183 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.»


1.78

La Relatrice

Approvato

Al comma 9, sostituire le parole: «il limite di spesa» con le seguenti: «il rispetto del limite di spesa»,  le parole: «sono versati alle entrate dello Stato» con le seguenti: «sono versati all'entrata del bilancio dello Stato», le parole: «fondo per il funzionamento» con le seguenti: «Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche» e le parole: «legge 26 dicembre 2006» con le seguenti: «legge 27 dicembre 2006».


1.79

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Fattori

Respinto

Al comma 9, sostituire il terzo periodo con il seguente:

        «I predetti risparmi sono versati alle entrate dello Stato per essere successivamente riassegnati al fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche del primo e secondo ciclo di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 26 dicembre 2006, n. 296, per la quota destinata al riconoscimento di componenti retributive accessorie del personale docente e Ata nel rispetto del saldo dell'indebitamento netto. A questo fondo sono inoltre destinati i risparmi di spesa derivanti dalla riduzione del numero di studenti che ripeteranno l'anno per effetto delle previsioni di cui al comma 3, lettere a), b) e d) del presente articolo».


1.80

Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

Respinto

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Le pubbliche amministrazioni sono autorizzate e tenute ad utilizzare l'intera spesa prevista dal bilancio preventivo per le figure di cui all'articolo 3, comma 5, lettera  a) del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, anche utilizzando la minore spesa per il servizio di trasporto di cui all'articolo 3, comma 5, lettera b) del citato decreto."


1.0.1

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Verducci, Nugnes, Fattori

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

        «Art. 1-bis

(Ulteriori misure a sostegno della connettività digitale)

            1. I risparmi derivanti dai compensi non corrisposti ai commissari esterni, limitatamente all'a.s. 2019/2020, disciplinati ai sensi decreto del 24 maggio 2007 e dalla nota del 2 luglio 2007, sono assegnati proporzionalmente alle Istituzioni scolastiche per l'acquisto di dispositivi digitali e per garantire la connettività di rete, di docenti e studenti, in aggiunta a quanto già previsto dalla normativa vigente.» 

        Conseguentemente, all'articolo 8, comma 2, dopo le parole: «oneri per la finanza pubblica» inserire le seguenti: «salvo quanto previsto dall'articolo 1- bis».


1.0.2

Cangini, Alderisi, Giro, Moles, Gallone, Lonardo

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Dotazione device studenti delle scuole di ogni ordine e grado)

        1. Per l'implementazione della metodologia della didattica digitale e della didattica a distanza nelle scuole di ogni ordine e grado, a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021 le istituzioni scolastiche del servizio nazionale di istruzione mettono a disposizione degli studenti, in comodato d'uso, dispositivi digitali individuali per la didattica a distanza e digitale, per la fruizione delle piattaforme, nonché per la necessaria connettività di rete.

        2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 1.000 milioni di euro da destinare alle istituzioni scolastiche statali e paritarie per l'acquisto di dispositivi digitali individuali, strumenti tecnologici e per l'accesso alle piattaforme digitali finalizzate alla didattica a distanza.

        3. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.»


1.0.3 (testo 2)

Conzatti, Sbrollini, Vono

Ritirato

         Dopo l'articolo inserire il seguente: 

"Art. 1-bis

(Traffico digitale gratuito per didattica a distanza)

  1. Al fine di garantire l'utilizzo di piattaforme informatiche per l'esercizio e l'utilizzo della didattica a distanza, per l'anno 2020, con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e con il Ministero dello sviluppo economico, sono definiti i criteri di attribuzione a titolo gratuito ai nuclei familiari con figli frequentanti i cicli scolastici di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di pacchetti informatici per il traffico on line utilizzabili nelle fasce orarie destinate alla frequenza scolastica per i mesi di maggio 2020 e giugno 2020". 

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a  10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 


1.0.3

Conzatti, Sbrollini

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Traffico digitale gratuito per didattica a distanza)

            Al fine di garantire l'utilizzo di piattaforme informatiche per l'esercizio e l'utilizzo della didattica a distanza, per l'anno 2020, con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e con il Ministero dello sviluppo economico, sono definiti i criteri di attribuzione a titolo gratuito ai nuclei familiari con figli frequentanti i cicli scolastici di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di pacchetti informatici per il traffico on line utilizzabili nelle fasce orarie destinate alla frequenza scolastica per i mesi di maggio 2020 e giugno 2020.».


1.0.4

Cangini, Alderisi, Giro, Moles, Gallone, Lonardo

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Superamento digital divide attraverso la formazione docenti didattica digitale)

        1. In considerazione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del Covid-19 e delle norme di contenimento ad essa collegate, il Ministero dell'istruzione predispone un piano straordinario di formazione obbligatoria del personale educativo e docente finalizzato all'introduzione dell'insegnamento della programmazione informatica (coding) e dell'adozione della metodologia della didattica digitale nelle scuole di ogni ordine e grado.

        2. Per gli obiettivi di cui al presente articolo, gli educatori e i docenti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, operano con contratto a tempo determinato o a tempo indeterminato in istituti scolastici del sistema nazionale di istruzione di ogni ordine e grado, nonché gli educatori della scuola dell'infanzia, partecipano alla formazione obbligatoria di cui al comma 1.

        3. La formazione dei docenti di cui al presente articolo può essere effettuata esclusivamente da enti e soggetti in possesso di specifiche e comprovate competenze in materia di metodologia didattica digitale. A tal fine il Ministro dell'istruzione, con proprio decreto adotta, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un regolamento volto a definire i titoli e i requisiti necessari per l'accreditamento degli enti e dei soggetti per la somministrazione delle attività di formazione che verranno indicati in un albo nazionale dal quale le istituzioni scolastiche potranno attingere i formatori sulla base della quota di finanziamento assegnata a ciascuno istituto. Tale formazione può essere svolta dai docenti a distanza in modalità di lavoro agile.

        4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa fino 1.000 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023. Ai relativi oneri si si provvede mediante  utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.»


1.0.5

Cangini, Alderisi, Giro, Moles, Gallone, Lonardo

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Introduzione dell'insegnamento obbligatorio del coding)

        1. Al fine di adeguare i contenuti e le metodologie didattiche allo sviluppo delle nuove tecnologie, alla richiesta di nuovi saperi e al fine di costruire scuole innovative 5.0, a  decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, l'insegnamento della programmazione informatica (coding) e della didattica digitale è introdotto nei programmi didattici della scuola dell'infanzia e della scuola primaria, con le modalità e i tempi definiti, nel rispetto dell'autonomia scolastica, dalle singole istituzioni scolastiche, garantendo che l'insegnamento abbia caratteristiche interdisciplinari e multidisciplinari. A decorrere dall'anno scolastico 2022/2023 l'insegnamento del coding è introdotto nelle scuole di ogni ordine e grado.

        2. Per le finalità di cui al presente articolo il Ministero dell'istruzione predispone, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un piano programmatico di interventi volti ad adeguare gli ambienti di apprendimento all'adozione delle nuove metodologie didattiche.

        3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione un fondo denominato "Fondo per la didattica digitale e il coding", con durata triennale, con una dotazione di 1.000 milioni di euro annui. Ai relativi oneri si si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.»


1.0.6 (testo 2)

Conzatti, Sbrollini, Vono

Ritirato

       Dopo l'articolo, inserire il seguente: 

"Art. 1-bis 

(Fondo per la comunicazione aumentativa e alternativa) 

 1. All'articolo 120, comma 2, lettera a) del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020 dopo le parole "criteri di accessibilità per le persone con disabilità" sono aggiunte le seguenti: "anche attraverso l'acquisto di comunicatori dinamici per la comunicazione aumentativa e alternativa.". 


1.0.6

Conzatti, Sbrollini

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

        «Art. 1-bis

(Fondo per la comunicazione aumentativa e alternativa)

            1. Al fine di favorire la didattica a distanza attraverso la comunicazione aumentativa e alternativa per gli studenti con disturbi dello spettro autistico o disturbi del linguaggio, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione è istituito un Fondo con una dotazione iniziale pari a dieci milioni di euro per il 2020, destinato all'acquisto di comunicatori dinamici per la comunicazione aumentativa e alternativa.

        2. Nei limiti di spesa di cui al presente articolo, le istituzioni scolastiche accedono al finanziamento da parte del Ministero dell'istruzione per le spese relative alle finalità di cui al comma 1. A tal fine, entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero dell'istruzione provvede all'emanazione di un avviso pubblico rivolto alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 consentendo la rendicontazione delle spese effettuate dall'avvio della sospensione delle attività didattiche.

        3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.»


1.0.7 (testo 2)

Conzatti, Sbrollini

Approvato

        Dopo l'articolo, inserire il seguente: 

«Art. 1-bis  

(Applicazioni accreditate per studenti diversamente abili) 

  1. All'articolo 120, comma 2, lettera a) del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020 dopo le parole "criteri di accessibilità per le persone con disabilità. sono aggiunte le seguenti: "Al riguardo, delle risorse di cui al primo periodo, 3 milioni sono destinati all'acquisto di strumenti informatici, o al potenziamento di quelli già in dotazione, per l'apprendimento a distanza per studenti diversamente abili, nonché per la necessaria connettività di rete dei medesimi soggetti;» 

1.0.7

Conzatti, Sbrollini

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

        «Art. 1-bis.

(Applicazioni accreditate per studenti diversamente abili)

            1. Al fine di favorire la didattica a distanza per gli studenti diversamente abili, nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione è istituito un Fondo con una dotazione iniziale pari a dieci milioni di euro per il 2020.

        2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate:

            a) a consentire alle istituzioni scolastiche di dotarsi degli strumenti informatici per l'apprendimento a distanza per studenti diversamente abili, o di potenziare quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità;

            b) a mettere a disposizione degli studenti diversamente abili gli strumenti per l'apprendimento di cui alla lettera a), nonché per la necessaria connettività di rete;

            c) a formare il personale sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza specificamente previste per l'apprendimento degli studenti diversamente abili.

        3. Nei limiti di spesa di cui al presente articolo, le istituzioni scolastiche accedono al finanziamento da parte del Ministero dell'istruzione per le spese relative alle finalità di cui al comma 2. A tal fine, entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero dell'istruzione provvede all'emanazione di un avviso pubblico rivolto alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 consentendo la rendicontazione delle spese effettuate dall'avvio della sospensione delle attività didattiche.»


1.0.8

Conzatti, Sbrollini, Vono

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 1-bis

(Prestazioni di lavoro accessorio per servizi di assistenza domiciliare ai bambini)

        1. Nel caso in cui l'attività didattica in presenza delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione non riprenda entro il 18 maggio 2020, al fine di agevolare le famiglie nell'assistenza domiciliare ai bambini per l'anno 2020, le famiglie residenti su tutto il territorio nazionale possono usufruire di prestazioni di lavoro accessorio riguardanti servizi di assistenza domiciliare ai bambini.

        2. Per prestazioni di lavoro accessorio, ai sensi del comma 1, si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Fermo restando il limite complessivo di 5.000 euro, nei confronti dei committenti imprenditori o professionisti, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 3.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi del presente comma.

        3. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità di cui al presente articolo sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

        4. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, le famiglie acquistano attraverso modalità telematiche ovvero presso le rivendite autorizzate uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato in 10 euro.

        5. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma 7, successivamente all'accreditamento dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

        6. Fermo restando quanto disposto dal comma 5, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.

        7. I concessionari del servizio sono individuati nell'INPS e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere a) e c) e 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo n. 276 del 2003.»


1.0.9

Gallone, Moles, Cangini, Lonardo, Berardi, Toffanin

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

        1. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è prevista la corresponsione di un bonus pari alla somma delle spese scolastiche rimaste effettivamente a carico delle famiglie durante il periodo di sospensione dell'attività didattica delle scuole appartenenti al Sistema scolastico nazionale frequentate dai loro figli, da utilizzare a decurtazione delle imposte a valere sulla dichiarazione dei redditi per l'anno 2019.

         2.     Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutato in 200 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.»


1.0.10

Gallone, Cangini, Moles, Lonardo, Binetti, Berardi, Caligiuri, Toffanin, Rizzotti

Respinto

Dopo l'articolo, inserire, il seguente:

«Art. 1-bis

(Misure straordinarie a sostegno del servizio pubblico svolto dalle scuole paritarie)

        1. Per l'anno scolastico 2019/2020 è previsto un contributo straordinario una tantum a sostegno del servizio pubblico svolto dalle scuole paritarie private di ogni ordine e grado, facenti parte del Sistema Nazionale di Istruzione ex articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, pari ad euro 270 milioni.

        2. Con decreto del Ministro dell'Istruzione le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le scuole paritarie private tenendo conto del numero degli alunni iscritti a ciascuna istituzione scolastica.

        3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 270 milioni per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.»


1.0.11

Gallone, Moles, Cangini, Lonardo, Binetti, Berardi, Caligiuri, Toffanin, Rizzotti

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Detraibilità rette scolastiche)

        1. Le spese sostenute nell'interesse delle persone di cui all'articolo 12 del DPR n. 917/1986 per il servizio scolastico fruito nell'anno 2020 presso scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione, ex art. 1 legge n. 62/2000, sono detraibili dall'imposta lorda per un importo non superiore al costo standard di sostenibilità per allievo pari a 5.500,00 euro ad alunno.

        2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutato in 150 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.»


1.0.12

Gallone, Cangini, Moles, Lonardo, Caligiuri, Toffanin, Rizzotti

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

        1. I soggetti pubblici e privati, tra cui le scuole paritarie comunali o private, che svolgono in via continuativa i servizi educativi e scolastici di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 beneficiano, a copertura del mancato versamento delle rette da parte dei fruitori determinato dalla sospensione del servizio, di un contributo forfettario mensile pari a euro 120 per ogni bambino con età da zero a tre anni e pari a euro 45 per ogni bambino di età superiore. Le rette eventualmente incassate sono restituite ai fruitori, limitatamente alla quota relativa al periodo di sospensione del servizio.

        2.      Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutato in 150 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.»


1.0.13

Gallone, Moles, Cangini, Lonardo, Berardi, Caligiuri, Toffanin, Rizzotti

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

        1. E' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, un fondo con una dotazione finanziaria di 18 milioni di euro per il 2020, così ripartito:

            a) 10 milioni di euro da riconoscere alle istituzioni scolastiche paritarie da ripartire fra le stesse in base al numero degli studenti di ciascuna;

            b) 8 milioni da riconoscere alle istituzioni scolastiche paritarie per mettere a disposizione degli studenti meno abbienti frequentanti le istituzioni scolastiche paritarie, in comodato d'uso, dispositivi digitali individuali per la fruizione delle piattaforme e di strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza, nonché per la necessaria connettività di rete.

        2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 18 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»


1.0.14

Gallone, Moles, Cangini, Lonardo, Binetti, Caligiuri, Toffanin, Rizzotti

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure in favore delle istituzioni scolastiche paritarie per la didattica a distanza)

        1. Al fine di consentire alle istituzioni scolastiche paritarie di dotarsi immediatamente di piattaforme e di strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza, o di potenziare quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità e di mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d'uso, dispositivi digitali individuali per la fruizione delle suddette piattaforme, nonché per la necessaria connettività di rete, è stanziata in loro favore la somma di 5 milioni di euro per il 2020.

        2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.»


1.0.15

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Assorbito

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

        «Art. 1-bis.

        (Disposizioni in materia di corsi per adulti di cui all'articolo 6 della legge della Provincia autonoma di Bolzano del 24 settembre 2010, n. 11)

        1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 7, gli studenti frequentanti i corsi per adulti della scuola secondaria di secondo grado di cui all'articolo 6 della legge provinciale 24 settembre 2010, n. 11, che nell'anno scolastico 2019/2020 intendono sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, sostengono l'esame preliminare di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, con modalità, anche telematiche, definite con provvedimento dell'Intendenza scolastica. L'esame preliminare è sostenuto nel mese di giugno e, comunque, non oltre il termine delle lezioni, davanti al consiglio della classe dell'istituto collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato. In caso di esito positivo dell'esame preliminare, tali studenti sostengono le prove dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione dinnanzi alla commissione d'esame loro assegnata secondo le modalità definite dalle ordinanze di cui all'articolo 1, comma 1.

        2. Gli studenti frequentanti i corsi per adulti della scuola secondaria di secondo grado di cui all'articolo 6 della legge provinciale 24 settembre 2010, n. 11, limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, sostengono gli esami di idoneità previsti al termine di ogni classe con modalità, anche telematiche, definite con provvedimento dell'Intendenza scolastica.»


1.0.16 (testo 2)

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Fattori

Approvato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 1-bis

(Misure per favorire la continuità occupazionale per i docenti e gli ATA)

        1. L'articolo 121 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 è sostituito dal seguente:

 1. Articolo 121. 1. Per tutto il periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ferma restando la possibilità per le istituzioni scolastiche ed educative statali di poter stipulare contratti di supplenza su posti vacanti o per la sostituzione del personale assente nel rispetto della normativa vigente, il Ministero dell'istruzione verifica costantemente l'eventuale riduzione della spesa per supplenze brevi e saltuarie rispetto a quella storica registrata nei tre precedenti anni scolastici. La somma corrispondente alla predetta eventuale riduzione è assegnata alle istituzioni scolastiche ed educative statali, in proporzione al relativo organico e nel limite dello stanziamento iscritto in bilancio, e concorre al fine della sottoscrizione di contratti di lavoro a tempo determinato, a personale provvisto di propria dotazione strumentale per lo svolgimento dell'attività lavorativa, per il potenziamento dell'offerta formativa a distanza e delle attività amministrative.

        2. È stanziata la somma di euro 6.400.000,00 per il pagamento delle prestazioni di lavoro rese dal personale destinatario di supplenze brevi e saltuarie conferite dalle istituzioni scolastiche, al rientro del titolare, sulla base di contratti stipulati nel periodo compreso tra il 17 marzo e il 3 aprile 2020.

        3. All'onere derivante dal comma 2, pari ad euro 6,4 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante la riduzione degli stanziamenti di bilancio di cui all'articolo 1, comma 601  della legge 27 dicembre 2006, n. 296.


1.0.16

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Fattori

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

       «Art. 1-bis

(Misure per favorire la continuità occupazionale per i docenti e gli ATA)

            1. Al fine di favorire la continuità occupazionale dei docenti e del personale amministrativo tecnico ausiliario, già titolari di contratti di supplenza breve e saltuaria, nei periodi di chiusura o di sospensione delle attività didattiche disposti in relazione all'emergenza sanitaria da COVID-19,  il Ministero dell'istruzione assegna comunque alle istituzioni scolastiche statali le risorse finanziarie per i contratti di supplenza breve e saltuaria, in base all'andamento storico della spesa e nel limite delle risorse iscritte a tal fine nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Ove al periodo di assenza del titolare, no ne consegua un altro, la supplenza temporanea, viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo fino al termine delle attività didattiche, al fine di potenziare l'attività formativa e amministrativa dell'Istituzione scolastica. Le istituzioni scolastiche statali stipulano contratti a tempo determinato al personale amministrativo tecnico ausiliario e docente provvisto di propria dotazione strumentale per lo svolgimento dell'attività lavorativa, nel limite delle risorse assegnate ai sensi del primo periodo, al fine di potenziare le attività didattiche a distanza presso le istituzioni scolastiche statali, anche in deroga a disposizioni vigenti in materia.

            2. Agli oneri derivanti dal comma 1, nel limite massimo di 50 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse delle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

        Conseguentemente, all'articolo 8, comma 2, dopo le parole: «oneri per la finanza pubblica» aggiungere le parole: «salvo quanto previsto dall'articolo 1-bis)».


1.0.17 (testo 4)

Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

Respinto

       Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 1-bis

(Piano straordinario di assunzione del personale precario della scuola)

            1. In considerazione della particolare situazione emergenziale determinatasi a causa della pandemia COVID19 e nella conseguente ineluttabile necessità si assegnare a tutte le scuole della Repubblica docenti con rapporto di lavoro stabile fin dal primo giorno di scuola, una volta terminate le operazioni di nomina in ruolo del personale avente titolo in forza dell'inserimento nelle graduatorie definitive dei concorsi ordinari e straordinari banditi negli anni precedenti a quello di pubblicazione della presente legge o dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e una volta esaurite le operazioni previste dall'articolo 1, commi da 17-bis a 17-septies, che, limitatamente alle nomine previste per l'anno scolastico 2020/2021, dovranno terminare entro il 31 di agosto del 2020 o avranno effetto giuridico a decorrere dal 1° settembre 2020 e raggiungimento della sede a decorrere dal 1° settembre 2021, gli uffici territoriali periferici del Ministero dell'istruzione procedono, stante la situazione di necessità e urgenza; al conferimento della nomina in ruolo, sul residuo dei posti di organico rimasti disponibili ai soggetti di seguito indicati:

            1) docenti di ruolo, forniti della specifica abilitazione, che siano stati utilizzati o che abbiano stipulato un contratto a t.d. ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del CCNL 29 novembre 2017 per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

            2) docenti di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso di valido titolo di studio per l'accesso alla specifica classe di concorso, che siano stati utilizzati o che abbiano stipulato un contratto a t.d. ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del CCNL 29 novembre 2017 per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

            3) docenti non di ruolo, forniti della specifica abilitazione, inseriti nella II fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato servizio nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

            4) docenti non di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso di titolo di studio idoneo per l'accesso alla specifica classe di concorso, inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato servizio nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009.

            2. I docenti di cui al punto 2) e al punto 4) sono tenuti a frequentare, durante l'anno di prova, uno specifico percorso accademico al termine del quale, dopo il superamento delle prove previste, conseguiranno il titolo di abilitazione. Il mancato conseguimento dell'abilitazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato. Ai suddetti corsi sono altresì ammessi, con oneri a proprio carico, senza l'espletamento di alcuna procedura selettiva ed al solo fine di conseguire l'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di I e di II grado, tutti coloro che abbiano prestato almeno 3 anni di servizio anche non continuativi nelle scuole del sistema pubblico italiano di istruzione e formazione, ivi compresi i docenti del sistema di IeFP, purché gli insegnamenti svolti siano ricompresi nelle classi di concorso previste dalle disposizioni vigenti, e che siano in possesso di idoneo titolo di studio, nonché tutti coloro che siano risultati idonei in precedenti procedure selettive per l'accesso a corsi di specializzazione all'insegnamento nella scuola secondaria; ai percorsi di specializzazione sono altresì ammessi tutti i docenti in servizio nelle scuole statali con contratto a tempo indeterminato e in possesso dei requisiti di accesso previsti per la classe di concorso prescelta e ai dottori e dottorandi di ricerca che siano inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto e siano in possesso, oltre che dell'idoneo titolo di studio, anche dei 24 CFU previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59.

        3. I docenti di cui al punto 3) e al punto 4) sono, inoltre tenuti a conseguire, laddove già non posseduti, i CFU/CFA previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 22, comma 2, dello stesso decreto.

        4. Relativamente ai posti di sostegno, una volta terminate le operazioni di nomina in ruolo del personale avente titolo in forza dell' inserimento nelle graduatorie definitive dei concorsi ordinari e straordinari banditi negli anni precedenti a quello di pubblicazione della presente legge o dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed una volta esaurite le operazioni previste dall'articolo 1, commi da 17-bis a 17-septies,  che, limitatamente alle nomine previste per l'anno scolastico 2020/2021, dovranno terminare entro il 31 di agosto del 2020 o avranno effetto giuridico a decorrere dal 1° settembre 2020 e raggiungimento della sede a decorrere dal 1° settembre 2021, gli uffici territoriali periferici del Ministero dell'istruzione procedono, stante la particolare situazione di necessità ed urgenza volta ad assicurare il più qualificato supporto sociale e didattico alle alunne ed agli alunni diversamente abili, al conferimento della nomina in ruolo, sul residuo dei posti di organico rimasti disponibili ai soggetti di seguito indicati:

            1) docenti di ruolo, forniti della specifica abilitazione e del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, che siano stati utilizzati, o che abbiano stipulato un contratto a t.d. ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del CCNL di comparto, su posto di sostegno per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

            2) docenti non di ruolo, forniti della specifica abilitazione e del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, inseriti nella II fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato servizio nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

            3) docenti di ruolo, forniti della specifica abilitazione ma sforniti del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, che siano stati utilizzati, o che abbiano stipulato un contratto a t.d. ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del CCNL 29 novembre 2017, su posto di sostegno per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

            4) docenti di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso di valido titolo di studio per l'accesso alla specifica classe di concorso, sforniti del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, che siano stati utilizzati, o che abbiano stipulato un contratto a t.d. ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del CCNL 29 novembre 2017, su posto di sostegno per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

            5) docenti non di ruolo, forniti della specifica abilitazione ma non del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, inseriti nella II fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato servizio su posto di sostegno nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

            6) docenti non di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso di titolo di studio idoneo per l'accesso alla specifica classe di concorso, forniti del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato servizio su posto di sostegno nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

            7) docenti non di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso di titolo di studio idoneo per l'accesso alla specifica classe di concorso, sforniti del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato servizio su posto di sostegno nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

            8) docenti non di ruolo, forniti della specifica abilitazione e del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, (o che siano in via di conseguimento del medesimo) inseriti nella II fascia delle graduatorie di istituto ed in possesso dei 24 CFU previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;

            9) docenti non di ruolo, sforniti della specifica abilitazione, in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, (o che siano in via di conseguimento del medesimo) inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto ed in possesso dei 24 CFU previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59.

        5. I docenti di cui ai punti 4), 6), 7) e 9) sono tenuti a frequentare, durante l'anno di prova, uno specifico percorso accademico al termine del quale, dopo il superamento delle prove previste, conseguiranno il titolo di abilitazione. Il mancato conseguimento dell'abilitazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato.

        6. I docenti di cui ai punti 3) e 5) sono tenuti a frequentare, durante l'anno di prova, uno specifico percorso accademico al termine del quale, dopo il superamento delle prove previste, conseguiranno il titolo di specializzazione per l'insegnamento su posto di sostegno. Il mancato conseguimento della specializzazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato.

        7. I docenti di cui ai punti 4) e 7) sono tenuti a frequentare, durante l'anno successivo a quello di prova, uno specifico percorso accademico al termine del quale, dopo il superamento delle prove previste, conseguiranno il titolo di specializzazione per l'insegnamento su posto di sostegno. Il mancato conseguimento della specializzazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato.

        8. I docenti di cui ai punti 6) e 7) sono, inoltre, tenuti a conseguire, laddove già non posseduti, i CFU/CFA previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 22 comma 2 dello stesso decreto.

       9 - I docenti sono graduati in appositi elenchi provinciali costituiti secondo il punteggio rispettivamente attribuito nelle graduatorie interne di istituto, a riguardo dei docenti di ruolo utilizzati, e nelle graduatorie di II e III fascia, a riguardo dei docenti che risultano inclusi nelle stesse.

       10 - Quota pari al numero di posti conferiti ai destinatari delle disposizioni del presente articolo per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 sarà accantonata negli organici degli anni scolastici a partire dal 2022/2023 e destinata alle procedure concorsuali ordinarie da bandirsi entro il 31 dicembre 2021.


1.0.17 (testo 3)

Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

Ritirato

       Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 1-bis

(Piano straordinario di assunzione del personale precario della scuola)

            1. In considerazione della particolare situazione emergenziale determinatasi a causa della pandemia COVID19 e nella conseguente ineluttabile necessità si assegnare a tutte le scuole della Repubblica docenti con rapporto di lavoro stabile fin dal primo giorno di scuola, una volta terminate le operazioni di nomina in ruolo del personale avente titolo in forza dell'inserimento nelle graduatorie definitive dei concorsi ordinari e straordinari banditi negli anni precedenti a quello di pubblicazione della presente legge o dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e una volta esaurite le operazioni previste dall'articolo 1, commi da 17-bis a 17-septies, che, limitatamente alle nomine previste per l'anno scolastico 2020/2021, dovranno terminare entro il 31 di agosto del 2020 o avranno effetto giuridico a decorrere dal 1° settembre 2020 e raggiungimento della sede a decorrere dal 1° settembre 2021, gli uffici territoriali periferici del Ministero dell'istruzione procedono, stante la situazione di necessità e urgenza; al conferimento della nomina in ruolo, sul residuo dei posti di organico rimasti disponibili ai soggetti di seguito indicati:

            1) docenti di ruolo, forniti della specifica abilitazione, che siano stati utilizzati o che abbiano stipulato un contratto a t.d. ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del CCNL 29 novembre 2017 per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

            2) docenti di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso di valido titolo di studio per l'accesso alla specifica classe di concorso, che siano stati utilizzati o che abbiano stipulato un contratto a t.d. ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del CCNL 29 novembre 2017 per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

            3) docenti non di ruolo, forniti della specifica abilitazione, inseriti nella II fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato servizio nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

            4) docenti non di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso di titolo di studio idoneo per l'accesso alla specifica classe di concorso, inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato servizio nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009.

            2. I docenti di cui al punto 2) e al punto 4) sono tenuti a frequentare, durante l'anno di prova, uno specifico percorso accademico al termine del quale, dopo il superamento delle prove previste, conseguiranno il titolo di abilitazione. Il mancato conseguimento dell'abilitazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato.

        3. I docenti di cui al punto 3) e al punto 4) sono, inoltre tenuti a conseguire, laddove già non posseduti, i CFU/CFA previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 22, comma 2, dello stesso decreto.

        4. Relativamente ai posti di sostegno, una volta terminate le operazioni di nomina in ruolo del personale avente titolo in forza dell' inserimento nelle graduatorie definitive dei concorsi ordinari e straordinari banditi negli anni precedenti a quello di pubblicazione della presente legge o dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed una volta esaurite le operazioni previste dall'articolo 1, commi da 17-bis a 17-septies,  che, limitatamente alle nomine previste per l'anno scolastico 2020/2021, dovranno terminare entro il 31 di agosto del 2020 o avranno effetto giuridico a decorrere dal 1° settembre 2020 e raggiungimento della sede a decorrere dal 1° settembre 2021, gli uffici territoriali periferici del Ministero dell'istruzione procedono, stante la particolare situazione di necessità ed urgenza volta ad assicurare il più qualificato supporto sociale e didattico alle alunne ed agli alunni diversamente abili, al conferimento della nomina in ruolo, sul residuo dei posti di organico rimasti disponibili ai soggetti di seguito indicati:

            1) docenti di ruolo, forniti della specifica abilitazione e del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, che siano stati utilizzati, o che abbiano stipulato un contratto a t.d. ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del CCNL di comparto, su posto di sostegno per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

            2) docenti non di ruolo, forniti della specifica abilitazione e del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, inseriti nella II fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato servizio nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

            3) docenti di ruolo, forniti della specifica abilitazione ma sforniti del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, che siano stati utilizzati, o che abbiano stipulato un contratto a t.d. ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del CCNL 29 novembre 2017, su posto di sostegno per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

            4) docenti di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso di valido titolo di studio per l'accesso alla specifica classe di concorso, sforniti del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, che siano stati utilizzati, o che abbiano stipulato un contratto a t.d. ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del CCNL 29 novembre 2017, su posto di sostegno per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

            5) docenti non di ruolo, forniti della specifica abilitazione ma non del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, inseriti nella II fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato servizio su posto di sostegno nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

            6) docenti non di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso di titolo di studio idoneo per l'accesso alla specifica classe di concorso, forniti del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato servizio su posto di sostegno nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

            7) docenti non di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso di titolo di studio idoneo per l'accesso alla specifica classe di concorso, sforniti del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato servizio su posto di sostegno nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

           8) docenti non di ruolo, forniti della specifica abilitazione e del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, (o che siano in via di conseguimento del medesimo) inseriti nella II fascia delle graduatorie di istituto ed in possesso dei 24 CFU previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;

            9) docenti non di ruolo, sforniti della specifica abilitazione, in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, (o che siano in via di conseguimento del medesimo) inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto ed in possesso dei 24 CFU previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59.

        5. I docenti di cui ai punti 4), 6), 7) e 9) sono tenuti a frequentare, durante l'anno di prova, uno specifico percorso accademico al termine del quale, dopo il superamento delle prove previste, conseguiranno il titolo di abilitazione. Il mancato conseguimento dell'abilitazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato.

        6. I docenti di cui ai punti 3) e 5) sono tenuti a frequentare, durante l'anno di prova, uno specifico percorso accademico al termine del quale, dopo il superamento delle prove previste, conseguiranno il titolo di specializzazione per l'insegnamento su posto di sostegno. Il mancato conseguimento della specializzazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato.

        7. I docenti di cui ai punti 4) e 7) sono tenuti a frequentare, durante l'anno successivo a quello di prova, uno specifico percorso accademico al termine del quale, dopo il superamento delle prove previste, conseguiranno il titolo di specializzazione per l'insegnamento su posto di sostegno. Il mancato conseguimento della specializzazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato.

        8. I docenti di cui ai punti 6) e 7) sono, inoltre, tenuti a conseguire, laddove già non posseduti, i CFU/CFA previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 22 comma 2 dello stesso decreto.

       9 - I docenti sono graduati in appositi elenchi provinciali costituiti secondo il punteggio rispettivamente attribuito nelle graduatorie interne di istituto, a riguardo dei docenti di ruolo utilizzati, e nelle graduatorie di II e III fascia, a riguardo dei docenti che risultano inclusi nelle stesse dopo aver superato un colloquio selettivo finalizzato all'accertamento del possesso delle competenze didattico-metodologiche indispensabili per l'esercizio della funzione docente. Non sostengono la suddetta prova i docenti già in servizio di ruolo e i docenti già inclusi in graduatorie di merito concorsuali o nelle graduatorie ad esaurimento o siano già in possesso dell'abilitazione all'insegnamento richiesto. Il colloquio è sostenuto davanti ad una commissione presieduta da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico e da due docenti con anzianità di servizio di almeno cinque anni.

       10 - Quota pari dei posti conferiti ai destinatari delle disposizioni del presente articolo per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 sarà accantonata negli organici degli anni scolastici a partire dal 2022/2023 e destinata alle procedure concorsuali ordinarie.


1.0.17 (testo 2)

Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

Ritirato

       Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 1-bis

 (Piano straordinario di assunzione del personale precario della scuola)

            1. In considerazione della particolare situazione emergenziale determinatasi a causa della pandemia COVID19 e nella conseguente ineluttabile necessità si assegnare a tutte le scuole della Repubblica docenti con rapporto di lavoro stabile fin dal primo giorno di scuola, una volta terminate le operazioni di nomina in ruolo del personale avente titolo in forza dell'inserimento nelle graduatorie definitive dei concorsi ordinari e straordinari banditi negli anni precedenti a quello di pubblicazione della presente legge o dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e una volta esaurite le operazioni previste dall'articolo 1, commi da 17-bis a 17-septies, che, limitatamente alle nomine previste per l'anno scolastico 2020/2021, dovranno terminare entro il 31 di agosto del 2020 o avranno effetto giuridico a decorrere dal 1° settembre 2020 e raggiungimento della sede a decorrere dal 1° settembre 2021, gli uffici territoriali periferici del Ministero dell'istruzione procedono, stante la situazione di necessità e urgenza; al conferimento della nomina in ruolo, sul residuo dei posti di organico rimasti disponibili ai soggetti di seguito indicati:
 

            1) docenti di ruolo, forniti della specifica abilitazione, che siano stati utilizzati o che abbiano stipulato un contratto a t.d. ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del CCNL 29 novembre 2017 per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

            2) docenti di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso di valido titolo di studio per l'accesso alla specifica classe di concorso, che siano stati utilizzati o che abbiano stipulato un contratto a t.d. ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del CCNL 29 novembre 2017 per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

            3) docenti non di ruolo, forniti della specifica abilitazione, inseriti nella II fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato servizio nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

            4) docenti non di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso di titolo di studio idoneo per l'accesso alla specifica classe di concorso, inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato servizio nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009.

            2. I docenti di cui al punto 2) e al punto 4) sono tenuti a frequentare, durante l'anno di prova, uno specifico percorso accademico al termine del quale, dopo il superamento delle prove previste, conseguiranno il titolo di abilitazione. Il mancato conseguimento dell'abilitazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato.

        3. I docenti di cui al punto 3) e al punto 4) sono, inoltre tenuti a conseguire, laddove già non posseduti, i CFU/CFA previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 22, comma 2, dello stesso decreto.

        4. Relativamente ai posti di sostegno, una volta terminate le operazioni di nomina in ruolo del personale avente titolo in forza dell' inserimento nelle graduatorie definitive dei concorsi ordinari e straordinari banditi negli anni precedenti a quello di pubblicazione della presente legge o dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed una volta esaurite le operazioni previste dall'articolo 1, commi da 17-bis a 17-septies,  che, limitatamente alle nomine previste per l'anno scolastico 2020/2021, dovranno terminare entro il 31 di agosto del 2020 o avranno effetto giuridico a decorrere dal 1° settembre 2020 e raggiungimento della sede a decorrere dal 1° settembre 2021, gli uffici territoriali periferici del Ministero dell'istruzione procedono, stante la particolare situazione di necessità ed urgenza volta ad assicurare il più qualificato supporto sociale e didattico alle alunne ed agli alunni diversamente abili, al conferimento della nomina in ruolo, sul residuo dei posti di organico rimasti disponibili ai soggetti di seguito indicati:

            1) docenti di ruolo, forniti della specifica abilitazione e del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, che siano stati utilizzati, o che abbiano stipulato un contratto a t.d. ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del CCNL di comparto, su posto di sostegno per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

            2) docenti non di ruolo, forniti della specifica abilitazione e del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, inseriti nella II fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato servizio nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

            3) docenti di ruolo, forniti della specifica abilitazione ma sforniti del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, che siano stati utilizzati, o che abbiano stipulato un contratto a t.d. ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del CCNL 29 novembre 2017, su posto di sostegno per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

            4) docenti di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso di valido titolo di studio per l'accesso alla specifica classe di concorso, sforniti del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, che siano stati utilizzati, o che abbiano stipulato un contratto a t.d. ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del CCNL 29 novembre 2017, su posto di sostegno per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

            5) docenti non di ruolo, forniti della specifica abilitazione ma non del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, inseriti nella II fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato servizio su posto di sostegno nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

            6) docenti non di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso di titolo di studio idoneo per l'accesso alla specifica classe di concorso, forniti del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato servizio su posto di sostegno nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

            7) docenti non di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso di titolo di studio idoneo per l'accesso alla specifica classe di concorso, sforniti del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato servizio su posto di sostegno nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

            8) docenti non di ruolo, forniti della specifica abilitazione e del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, (o che siano in via di conseguimento del medesimo) inseriti nella II fascia delle graduatorie di istituto ed in possesso dei 24 CFU previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;

            9) docenti non di ruolo, sforniti della specifica abilitazione, in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, (o che siano in via di conseguimento del medesimo) inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto ed in possesso dei 24 CFU previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59.

        5. I docenti di cui ai punti 4), 6), 7) e 9) sono tenuti a frequentare, durante l'anno di prova, uno specifico percorso accademico al termine del quale, dopo il superamento delle prove previste, conseguiranno il titolo di abilitazione. Il mancato conseguimento dell'abilitazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato.

        6. I docenti di cui ai punti 3) e 5) sono tenuti a frequentare, durante l'anno di prova, uno specifico percorso accademico al termine del quale, dopo il superamento delle prove previste, conseguiranno il titolo di specializzazione per l'insegnamento su posto di sostegno. Il mancato conseguimento della specializzazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato.

        7. I docenti di cui ai punti 4) e 7) sono tenuti a frequentare, durante l'anno successivo a quello di prova, uno specifico percorso accademico al termine del quale, dopo il superamento delle prove previste, conseguiranno il titolo di specializzazione per l'insegnamento su posto di sostegno. Il mancato conseguimento della specializzazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato.

        8. I docenti di cui ai punti 6) e 7) sono, inoltre, tenuti a conseguire, laddove già non posseduti, i CFU/CFA previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 22 comma 2 dello stesso decreto.

        9. I docenti sono graduati in appositi elenchi provinciali costituiti secondo il punteggio rispettivamente attribuito nelle graduatorie interne di istituto, a riguardo dei docenti di ruolo utilizzati, e nelle graduatorie di II e III fascia, a riguardo dei docenti che risultano inclusi nelle stesse.

        10. Quota pari dei posti conferiti ai destinatari delle disposizioni del presente articolo per l'anno scolastico 2020/2021 sarà accantonata negli organici degli anni scolastici a partire dal 2021/2022 e destinata procedure concorsuali ordinarie.


1.0.17

Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Piano straordinario di assunzione del personale precario della scuola)

        1. Una volta terminate le operazioni di nomina in ruolo del personale avente titolo in forza dell'inserimento nelle graduatorie definitive dei concorsi ordinari e straordinari banditi negli anni precedenti a quello di pubblicazione della presente legge o dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1,  comma 605, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, e una volta esaurite le operazioni previste dall'articolo 1, commi da 17-bis a 17-septies, che, limitatamente alle nomine previste per l'anno scolastico 2020/2021, dovranno terminare entro il 31 di agosto del 2020 o avranno effetto giuridico a decorrere dal 1° settembre 2020 e raggiungimento della sede a decorrere dal 1° settembre 2021, gli uffici territoriali periferici del Ministero dell'istruzione procedono, stante la situazione di necessità e urgenza; al conferimento della nomina in ruolo, sul residuo dei posti di organico rimasti disponibili ai soggetti di seguito indicati:

            1) docenti di ruolo, forniti della specifica abilitazione, che siano stati utilizzati o che abbiano stipulato un contratto a t.d. ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del CCNL 29 novembre 2017 per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

            2) docenti di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso di valido titolo di studio per l'accesso alla specifica classe di concorso, che siano stati utilizzati o che abbiano stipulato un contratto a t.d. ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del CCNL 29 novembre 2017 per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

            3) docenti non di ruolo, forniti della specifica abilitazione, inseriti nella II fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato servizio nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

            4) docenti non di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso di titolo di studio idoneo per l'accesso alla specifica classe di concorso, inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato servizio nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009.

        2. I docenti di cui al punto 2) e al punto 4) sono tenuti a frequentare, durante l'anno di prova, uno specifico percorso accademico al termine del quale, dopo il superamento delle prove previste, conseguiranno il titolo di abilitazione. Il mancato conseguimento dell'abilitazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato.

        3. I docenti di cui al punto 3) e al punto 4) sono, inoltre tenuti a conseguire, laddove già non posseduti, i CFU/CFA previsti dall'articolo 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 22, comma 2 dello stesso decreto.

        4. Relativamente ai posti di sostegno, una volta terminate le operazioni di nomina in ruolo del personale avente titolo in forza dell' inserimento nelle graduatorie definitive dei concorsi ordinari e straordinari banditi negli anni precedenti a quello di pubblicazione della presente legge o dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed una volta esaurite le operazioni previste dall'articolo 1, commi da 17-bis a 17-septies, che, limitatamente alle nomine previste per l'anno scolastico 2020/2021, dovranno terminare entro il 31 di agosto del 2020 o avranno effetto giuridico a decorrere dal 1° settembre 2020 e raggiungimento della sede a decorrere dal 1° settembre 2021, gli uffici territoriali periferici del Ministero dell'istruzione procedono, stante la particolare situazione di necessità ed urgenza volta ad assicurare il più qualificato supporto sociale e didattico alle alunne ed agli alunni diversamente abili, al conferimento della nomina in ruolo, sul residuo dei posti di organico rimasti disponibili ai soggetti di seguito indicati:

            1) docenti di ruolo, forniti della specifica abilitazione e del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, che siano stati utilizzati, o che abbiano stipulato un contratto a t.d. ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del CCNL di comparto, su posto di sostegno per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

            2) docenti non di ruolo, forniti della specifica abilitazione e del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, inseriti nella II fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato servizio nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

            3) docenti di ruolo, forniti della specifica abilitazione ma sforniti del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, che siano stati utilizzati, o che abbiano stipulato un contratto a t.d. ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del CCNL 29 novembre 2017, su posto di sostegno per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

            4) docenti di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso di valido titolo di studio per l'accesso alla specifica classe di concorso, sforniti del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, che siano stati utilizzati, o che abbiano stipulato un contratto a t.d. ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del CCNL 29 novembre 2017, su posto di sostegno per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

            5) docenti non di ruolo, forniti della specifica abilitazione ma non del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, inseriti nella II fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato servizio su posto di sostegno nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

            6) docenti non di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso di titolo di studio idoneo per l'accesso alla specifica classe di concorso, forniti del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato servizio su posto di sostegno nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009.

            7) docenti non di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso di titolo di studio idoneo per l'accesso alla specifica classe di concorso, sforniti del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato servizio su posto di sostegno nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009.

            8) docenti non di ruolo, forniti della specifica abilitazione e del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, (o che siano in via di conseguimento del medesimo) inseriti nella II fascia delle graduatorie di istituto ed in possesso dei 24 CFU previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;

            9) docenti non di ruolo, sforniti della specifica abilitazione, in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, (o che siano in via di conseguimento del medesimo) inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto ed in possesso dei 24 CFU previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59.

        5. I docenti di cui ai punti 4), 6), 7) e 9) sono tenuti a frequentare, durante l'anno di prova, uno specifico percorso accademico al termine del quale, dopo il superamento delle prove previste, conseguiranno il titolo di abilitazione. Il mancato conseguimento dell'abilitazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato.

        6. I docenti di cui ai punti 3) e 5) sono tenuti a frequentare, durante l'anno di prova, uno specifico percorso accademico al termine del quale, dopo il superamento delle prove previste, conseguiranno il titolo di specializzazione per l'insegnamento su posto di sostegno. Il mancato conseguimento della specializzazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato.

        7. I docenti di cui ai punti 4) e 7) sono tenuti a frequentare, durante l'anno successivo a quello di prova, uno specifico percorso accademico al termine del quale, dopo il superamento delle prove previste, conseguiranno il titolo di specializzazione per l'insegnamento su posto di sostegno. Il mancato conseguimento della specializzazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato.

        8. I docenti di cui ai punti 6) e 7) sono, inoltre, tenuti a conseguire, laddove già non posseduti, i CFU/CFA previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 22, comma 2, dello stesso decreto.

        9. I docenti sono graduati in appositi elenchi provinciali costituiti secondo il punteggio rispettivamente attribuito nelle graduatorie interne di istituto, a riguardo dei docenti di ruolo utilizzati, e nelle graduatorie di II e III fascia, a riguardo dei docenti che risultano inclusi nelle stesse.

        10. Quota pari dei posti conferiti ai destinatari delle disposizioni del presente articolo per l'anno scolastico 2020/2021 sarà accantonata negli organici degli anni scolastici a partire dal 2021/2022 e destinata procedure concorsuali ordinarie.


1.0.18 (testo 2)

Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

Respinto

        Dopo l'articolo, inserire il seguente:

        «Art. 1-bis

(Incremento posti in organico di diritto)

 1.   A  decorrere  dall'anno  scolastico  2020/2021, e conseguentemente in riferimento a tutte le operazioni di mobilità e di stipula di contratti a tempo indeterminato relative al medesimo anno,  la  dotazione organica  complessiva  di   personale   docente   delle   istituzioni scolastiche statali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015 n. 107 e fermi restando i limiti di spesa delle norme ivi richiamate, è incrementata nel limite di euro 785 milioni nell'anno 2020, 2.355  milioni  nell'anno  2021,  2.400  milioni nell'anno 2022, 2.450 milioni  nell'anno  2023,  2.500  milioni nell'anno 2024, 2.550 milioni  nell'anno  2025,  2.600  milioni nell'anno 2026, 2.650 milioni  nell'anno  2027,  2.700  milioni nell'anno 2028, 2.750 milioni nell'anno 2029  e  2.800  milioni annui a decorrere dall'anno 2030. Il suddetto incremento di organico comporta la trasformazione in organico di diritto di 50.000 posti di sostegno attualmente funzionanti in deroga in via di mero fatto e la costituzione in organico di 10.000 posti di potenziamento di cui almeno 4.000 dedicati alla scuola per l'infanzia, finalizzati alla eliminazione delle liste di attesa ed alla progressiva riduzione delle sezioni ad orario ridotto, almeno 2.000 destinati all'incremento del tempo pieno nella scuola primaria e almeno 3.000 destinati alla scuola secondaria di II° grado per incrementare la funzionalità della didattica a distanza e per attivare nelle scuole di ogni grado della scuola secondaria l'insegnamento dell'educazione civica e dei principi di cittadinanza e costituzione, con particolare riguardo alla lotta contro la violenza di genere.

        2. Conseguentemente, lo stanziamento in bilancio del Ministero dell'istruzione per il pagamento delle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche per l'anno 2020 e' ridotto nella misura di 654 milioni e per l' anno 2021 e' ridotto nella misura di 1.962,50 milioni. Per gli anni successivi, lo stanziamento in bilancio suddetto non potrà superare quello rideterminato per l'anno 2021 ai sensi del precedente periodo.

        3. I risparmi conseguiti dall'INPS per la riduzione delle NASPI che annualmente vengono erogate nei confronti dei supplenti con nomina fino al termine delle lezioni, costituiranno un fondo a favore dello stesso ente da utilizzarsi per la tutela di tutti i lavoratori precari o posti in cassa integrazione.


1.0.18

Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

        «Art. 1-bis

            (Incremento posti in organico di diritto)

        1.   A  decorrere  dall'anno  scolastico  2020/2021,  la  dotazione organica  complessiva  di   personale   docente   delle   istituzioni scolastiche statali è incrementata, rispetto a quanto previsto dall'articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015 n. 107 nonché dalle norme ivi richiamate, nel limite di euro 785 milioni nell'anno 2020, 2.355  milioni  nell'anno  2021,  2.400  milioni nell'anno 2022, 2.450 milioni  nell'anno  2023,  2.500  milioni nell'anno 2024, 2.550 milioni  nell'anno  2025,  2.600  milioni nell'anno 2026, 2.650 milioni  nell'anno  2027,  2.700  milioni nell'anno 2028, 2.750 milioni nell'anno 2029  e  2.800  milioni annui a decorrere dall'anno 2030. Il suddetto incremento di organico comporta la trasformazione in organico di diritto di 50.000 posti di sostegno attualmente funzionanti in deroga in via di mero fatto e la costituzione in organico di 10.000 posti di potenziamento di cui almeno 4.000 dedicati alla scuola per l'infanzia, almeno 2.000 destinati all'incremento del tempo pieno nella scuola primaria e almeno 3.000 destinati alla scuola secondaria di II° grado per incrementare la funzionalità della didattica a distanza e per attivare l'insegnamento nelle scuole di ogni grado della scuola secondaria l'insegnamento dell'educazione civica.

        2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede:

            a) quanto a 654 milioni di euro per l'anno 2020 e 1.962,50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, mediante riduzione del fondo a disposizione del ministero dell'istruzione per il pagamento delle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche;

            b) quanto a 135,00 milioni di euro per l'anno 2020, 392,50 milioni di euro per l'anno 2021, 437,50 milioni di euro per l'anno 2022, 487,50 milioni di euro per l'anno 2023, 537,50 milioni di euro per l'anno 2024, 587,50 milioni di euro per l'anno 2025, 637,50 milioni di euro per l'anno 2026, 687,50 milioni di euro per l'anno 2027, 737,50 milioni di euro per l'anno 2028, 787,50 milioni di euro per l'anno 2029 e 837,50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2030 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289»


1.0.19

Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Differimento termine di emanazione dei concorsi)

        «1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, così come modificato dall'articolo 7, comma 10-quaterdecies, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito in legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: "entro il 30 aprile 2020" sono sostituite dalle seguenti "entro il 31 dicembre 2021"»


1.0.20

Saponara, Pittoni, Alessandrini, Barbaro, Borgonzoni

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

        «Art.1-bis.

        1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino a dicembre 2020 viene corrisposto alle famiglie per ogni figlio minore di 14 anni un assegno mensile sulla base del reddito ISEE:

            300 euro al mese per redditi fino a 7.000 euro

            250 euro al mese per redditi fino tra 7.000 euro e 40.000 euro

            100 euro mese per redditi sopra 40.000 euro

        2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato il 500 milioni di euro per l'anno2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.


2.1

Moles, Cangini, Gallone, Lonardo, Modena

Precluso dal 2.300 (testo corretto)

Anteporre al comma 1 il seguente:

        "01. Al fine di garantire l'ordinato avvio dell'anno scolastico, in deroga alle vigenti disposizioni, per tutto il periodo dell'emergenza si potrà procedere al reclutamento del personale della scuola con procedure semplificate per titoli e valorizzando il servizio pregresso. Per tali finalità, la prova computer based di cui all'articolo 1, comma 9 lettera a) e lettera d) del decreto-legge n. 126 del 2019 è sostituita da una graduatoria per titoli che consente l'accesso alle fasi successive del percorso come previsto dal medesimo decreto-legge. Per garantire la funzionalità delle segreterie scolastiche, è previsto l'accesso al profilo di DSGA per gli assistenti amministrativi facenti funzione da almeno tre anni attraverso una graduatoria per soli titoli, come previsto per tutto il restante personale ATA".


2.2

Cangini, Alderisi, Giro, Moles, Gallone, Lonardo

Respinto

Al comma 1, premettere alla lettera a) la seguente:

        «0a) in considerazione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del Covid-19 e delle norme di contenimento ad essa collegate, alla rimodulazione dei piani di studio e dei relativi quadri orari affinché siano garantiti agli studenti:

            1) il rispetto della distanza interpersonale durante l'intera permanenza all'interno degli ambienti dell'istituto scolastico prevedendo anche interventi straordinari di natura edilizia volti a riorganizzare e ad adeguare gli ambienti di apprendimento alle disposizioni in materia di sicurezza e di distanziamento, sulla base del numero e della densità per classe degli studenti frequentanti l'istituzione scolastica, anche attraverso la sperimentazione di nuovi ambienti e modelli di apprendimento;

            2) la fornitura quotidiana di dispositivi di protezione individuale quali mascherine, guanti e soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani che la scuola deve rendere disponibile e accessibile a tutti coloro che accedono ai locali dell'istituzione scolastica;

            3) l'istallazione agli ingressi di sistemi di rilevamento della temperatura corporea (termoscanner) al fine di operare il monitoraggio e la prevenzione del rischio di diffusione del contagio;

            4) la sanificazione degli ambienti scolastici;

            5) piani di investimento nella banda ultra larga per la copertura totale dell'intero territorio ai fini di una efficiente ed efficace digitalizzazione posta a disposizione di tutti gli operatori per lo svolgimento di attività didattica digitale e a distanza nel caso di sospensione delle attività didattiche in presenza;»

        Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. All'onere derivante dall'attuazione della lettera 0a) del comma 1, valutato in 1.000 milioni di euro annui per gli anni 2020 e 2021, si provvede, a valere sulle disponibilità del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.»


2.3

Cangini, Moles

Respinto

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

        "0a) modalità di individuazione nel piano educativo individualizzato dei discenti con disabilità dei sostegni e supporti, nonché delle strategie, modalità didattiche e degli obiettivi per l'inclusione scolastica da garantire per l'anno scolastico 2020/2021, anche in assenza di prima certificazione ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o della conseguente diagnosi funzionale, che possono essere sostituite da autocertificazione da parte di chi esercita la potestà genitoriale, da verificare successivamente ai sensi della normativa vigente , al termine del periodo di emergenza sanitaria Covid-19."


2.4

Cangini, Alderisi, Giro, Moles, Gallone, Lonardo

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:

        «a) alla definizione della data di inizio delle lezioni per l'anno scolastico 2020/2021, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, anche tenendo conto dell'eventuale necessità di recupero degli apprendimenti per gli studenti intesa quale attività didattica straordinaria che deve essere svolta sulla base di un piano di studio personalizzato;

            a-bis) in considerazione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del Covid-19 e delle norme di contenimento ad essa collegate che hanno determinato la sospensione delle lezioni in presenza a decorrere dal mese di marzo 2020, e tenendo conto dell'eventuale necessità di recupero degli apprendimenti di cui alla lettera a), a prevedere che nell'anno scolastico 2020/2021 la valutazione finale  avviene su base biennale al fine di confermare i livelli di apprendimento raggiunti dallo studente e l'adeguata acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze relative agli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021; a tal fine le istituzioni scolastiche sono chiamate a riorganizzare i moduli orari e le unità di apprendimenti per l'anno scolastico 2020-2021.»


2.5

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Fattori

Ritirato

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole «ordinaria attività», con le seguenti: «straordinaria attività».


2.6

Corrado, Granato, De Lucia, Montevecchi, Russo, Vanin, Trentacoste, L'Abbate

Ritirato

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «ordinaria attività didattica», inserire le seguenti: «che deve essere garantita per gli studenti di tutte le scuole di ogni ordine e grado non adeguatamente raggiunti dalle attività di didattica a distanza durante l'a.s. 2019/2020».


2.7

Cangini, Moles

Respinto

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", garantendo per gli studenti con disabilità, misure idonee ad un regolare svolgimento della didattica in presenza nella medesima fascia oraria, loro assegnata in accordo con la famiglia che resta valida per l'intero anno scolastico, nonchè misure per garantire l'incremento delle ore di sostegno fino alla completa copertura dell'orario scolastico e assicurare la continuità educativa e didattica  di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, nonché l'incremento delle ore prestate ai sensi dall'articolo 3, comma 5, lett. a) del decreto legislativo 13 aprile 2017, anche in compensazione delle ore non erogate nel periodo di sospensione scolastica;"


2.8

Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

Respinto

All'articolo 2, comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Nel caso di ripresa delle lezioni per gruppi di alunni, in parte con didattica in presenza e in parte con didattica a distanza, gli alunni con disabilità debbono permanere sempre nel gruppo di didattica in presenza; nel caso di frequenza a scuola di gruppi di alunni della stessa classe ad orari alterni, gli alunni con disabilità frequentano sempre allo stesso orario"


2.9

Saponara, Pittoni, Alessandrini, Barbaro, Borgonzoni

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

        « a-bis) alla definizione, dalla data d'inizio dell'anno scolastico 2020-2021, di un sistema di didattica mista in presenza e a distanza con alternanza degli alunni, che preveda la partecipazione alle lezioni di ogni alunno un giorno in presenza e il giorno successivo a distanza, prevedendo la presenza in classe di un massimo di 10 alunni, adeguatamente distanziati e protetti con i necessari dispositivi individuali»


2.10

Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

Respinto

All'articolo 2, comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente :

         «a-bis.) alle modalità di individuazione nel piano educativo individualizzato delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti con disabilità dei sostegni e supporti, nonché delle strategie, modalità didattiche e degli obiettivi per l'inclusione scolastica da garantire per l'anno scolastico 2020/2021, anche in assenza di prima certificazione ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e/o della conseguente diagnosi funzionale, sostituite da un certificato del medico specialistica nella patologia segnalata o del medico di famiglia o da autocertificazione da parte di chi esercita la potestà genitoriale, tutti da verificare ai sensi della normativa attualmente vigente al termine della pandemia, ovvero anche in caso di loro scadenza nel periodo di emergenza da contagio COVID-19;»


2.11

Cangini, Alderisi, Giro, Moles, Gallone, Lonardo

Respinto

Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modifiche:

        1) sostituire le parole «15 settembre 2020» con le seguenti: «31 agosto 2020»;

        2) dopo le parole «a tempo determinato» inserire le seguenti: «prevedendo, ai sensi delle norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche di cui al DPR 8 marzo 1999, n. 275, l'assegnazione dei docenti alle scuole per gruppi interdisciplinari, di livello, di progetto, ed elettivi, per il numero complessivo di ore di lezione previsto dal curricolo per le scuole di ogni ordine e grado»;

        3) sopprimere le parole: «anche in deroga al termine di conclusione delle stesse previsto dall'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge3 luglio 2001, n.255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333,»

        Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

            «1-bis. Per gli obiettivi di cui al comma 1, la lettera b), anche in considerazione dei vincoli imposti dallo stato di emergenza sanitaria per Covid-19, a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021 l'attività didattica è organizzata sulla base della didattica per competenze volta ad attuare la personalizzazione del percorso formativo per ogni singolo studente. A tal fine le lezioni sono organizzate in modo da prevedere il percorso di apprendimento strutturato per piccoli gruppi di alunni. L'apprendimento è assicurato mediante la mobilità degli studenti all'interno dell'istituzione scolastica sulla base dei singoli corsi individuati nel piano di studio personalizzato. Conseguentemente, a partire dall'anno scolastico 2020/2021, alla fine del percorso formativo la scuola rilascia a ciascuno studente un documento di valutazione e certificazione delle competenze anche sulla base dei risultati conseguiti nei test INVALSI. Sono progressivamente aboliti gli esami di Stato finali del primo e del secondo ciclo scolastico. Il valore legale del titolo di studio è abrogato per le scuole di ogni ordine e grado.

            1-ter. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, lettera b-bis), le scuole, fatto salvo il rispetto delle norme in materia di edilizia scolastica, avviano una pianificazione dell'offerta didattica e degli ambienti di apprendimento per favorire la mobilità interna degli studenti. Il Ministro dell'istruzione predispone, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un piano programmatico di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili nonché all'adeguamento degli ambienti di apprendimento all'adozione delle nuove metodologie didattiche. Per le finalità di cui ai commi 1-bis e 1-ter è autorizzata la spesa fino a 1.000 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023. Ai relativi oneri si si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.»


2.12 (testo 2)

Sbrollini

Approvato

"font-size:medium">Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: « 15 settembre» con le seguenti: «20 settembre»


2.12

Sbrollini

Ritirato

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «15 settembre» con le seguenti: «30 settembre».


2.13 (testo 2)

Moles, Cangini

Approvato

"font-size:medium">Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: « 15 settembre» con le seguenti:«20 settembre»


2.13

Moles, Cangini

Ritirato

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: « 15 settembre» con le seguenti: «30 settembre»


2.14

Nencini, Vono, Sbrollini

Ritirato

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: "15 settembre 2020", inserire le seguenti: "anche attraverso l'utilizzo delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui al comma 6-bis dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124".

        Conseguentemente, sopprimere il comma 4.


2.15

Moles, Cangini

Respinto

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «15 settembre 2020» inserire le seguenti: "anche attraverso l'utilizzo delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui al comma 6-bis dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124".

        Conseguentemente, sopprimere il comma 4.


2.16

Nencini, Vono, Sbrollini

Ritirato

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: "fermo restando il rispetto dei vincoli di permanenza sulla sede previsti dalle disposizioni vigenti e delle facoltà assunzionali disponibili" con le seguenti: "in deroga ai vincoli di permanenza sulla sede previsti dalle disposizioni vigenti e nel rispetto delle facoltà assunzionali disponibili".


2.17

Cangini, Alderisi, Giro, Moles, Gallone, Lonardo

Respinto

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «è assicurata in via prioritaria la continuità didattica per gli alunni. A tal fine il personale docente già titolare di contratti con istituzioni scolastiche alla data della dichiarazione dello stato d'emergenza connesso alla diffusione del Covid19 è ulteriormente mantenuto in servizio e confermato sul posto assegnato per l'anno scolastico 2020/2021; per l'anno scolastico 2020/2021, alle istituzioni scolastiche, anche in relazione alle attività didattiche di consolidamento e recupero degli apprendimenti, è demandato il compito di rimodulare orari e unità di apprendimento»


2.18

Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

Respinto

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e della continuità didattica prevista dall'articolo 14 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66. In attesa dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo n. 66 del 2017, a richiesta delle famiglie i docenti per il sostegno con incarico a tempo determinato per l'anno scolastico 2019-2020 sono riconfermati sulla stessa classe per il successivo anno scolastico, purché in possesso dei requisiti per ottenere la nomina anche in detto anno. Per i docenti per il sostegno a tempo indeterminato in servizio durante il corrente anno scolastico, a richiesta della famiglia dell'alunno sono sospese di norma le operazioni di mobilità relative al successivo anno scolastico".


2.19 (testo 2)

Verducci, Marcucci, De Petris, Laniece, Iori, Assuntela Messina

Precluso dal 2.300 (testo corretto)

     Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

        «b-bis) alla modifica delle modalità di svolgimento della procedura straordinaria di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, ai sensi di quanto previsto dal comma 1-bis, considerata l'emergenza epidemiologica da COVID 19 e la necessità di assicurare in tempi certi le immissioni in ruolo dei docenti;»

       Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

            «1-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 9:

    1) le lettere a) e d) sono soppresse;

    2) alla lettera b), le parole» del punteggio riportato nella prova di cui alla lettera a) e «sono soppresse;

    3) alla lettera e), le parole», avendo conseguito nelle prove di cui alle lettere a) e d) il punteggio minimo previsto dal comma 10 «sono sostituite dalle seguenti» sono in possesso dei requisiti di cui al comma 5 e che non risultano in posizione utile ai fini delle assunzioni in ruolo e di cui al comma 7;»;

            b) il comma 10 è abrogato;

            c) al comma 11, le lettere b) ed e) sono soppresse.»


2.19

Verducci, Marcucci, De Petris, Laniece, Iori, Assuntela Messina

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

        «b-bis) alla modifica delle modalità di svolgimento della procedura straordinaria di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, ai sensi di quanto previsto dal comma 1-bis

        Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

            «1-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 9:

            1) le lettere a) e d) sono soppresse;

            2) alla lettera b), le parole »del punteggio riportato nella prova di cui alla lettera a) e« sono soppresse;

            3) alla lettera e), le parole », avendo conseguito nelle prove di cui alle lettere a) e d) il punteggio minimo previsto dal comma 10« sono sostituite dalle seguenti »sono in possesso dei requisiti di cui al comma 5 e che non risultano in posizione utile ai fini delle assunzioni in ruolo e di cui al comma 7;«;

            b) il comma 10 è abrogato;

            c) al comma 11, le lettere b) ed e) sono soppresse.»


2.20 (testo 2)

Moles, Cangini

Approvato

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

        «b-bis) a prevedere, nelle stesse modalità e con i medesimi criteri indicati all'articolo 1, comma 2, della presente legge, che a partire dal 1° settembre 2020 siano attivati, quale attività didattica ordinaria, l'eventuale integrazione e il recupero degli apprendimenti.»


2.20

Moles, Cangini

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

        «b-bis) a prevedere che il mese di settembre 2020 è destinato al recupero dei debiti formativi in sede di scrutinio finale;»


2.21

Iannone

Respinto

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: "alla previsione", inserire le seguenti: "della proroga, a domanda, per l'anno scolastico 2020/2021 degli incarichi dei dirigenti scolastici già in servizio all'estero con contratto in scadenza durante il presente anno scolastico,".


2.22

Moles, Cangini

Respinto

Al comma 1, lettera c), dopo le parole "alla previsione", inserire le seguenti: "della proroga, a domanda, per l'anno scolastico 2020/2021 degli incarichi dei dirigenti scolastici già in servizio all'estero con contratto in scadenza durante il presente anno scolastico,".


2.23

La Relatrice

Approvato

     Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «sistema di formazione italiana nel mondo» con le seguenti: «sistema della formazione italiana nel mondo» e le parole: «alla suddette graduatorie» con le seguenti: «alle suddette graduatorie»


2.24

Saponara, Pittoni, Alessandrini, Barbaro, Borgonzoni

Respinto

Al comma 1, nella lettera d) aggiungere in fine le seguenti parole: «Il Ministero dell'istruzione, entro il 30 giugno, al fine di rispondere adeguatamente alle perduranti esigenze dettate dalla didattica a distanza, fornisce indicazioni alle scuole di ogni ordine e grado circa l'utilizzo di libri di testo con contenuti digitali interattivi e che soddisfino le esigenze relative all'inclusione scolastica.»


2.25

Vanin, Granato, Corrado, De Lucia, Montevecchi, Russo, Marilotti, L'Abbate

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

        «d-bis) alla redazione di un Piano didattico-organizzativo per la revisione dei criteri per la formazione delle classi e per il conseguente adeguamento dei piani di studio e dei relativi orari, per l'anno scolastico 2020/2021, in deroga a quanto previsto dall'articolo 64, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ai fini della costituzione di classi nelle scuole e negli istituti di ogni ordine e grado, comprese le sezioni della scuola dell'infanzia, con un numero di alunni inferiore a quanto ivi previsto in particolar modo nelle zone maggiormente colpite dal COVID-19 e nelle classi in cui sono presenti alunni con disabilità, con lo scopo di garantire il rispetto delle misure di distanziamento sociale. Le misure previste dal Piano didattico-organizzativo possono essere integrate da modalità di didattica a distanza e attività didattiche da svolgere all'aperto, in spazi sia interni diversi dall'aula, sia esterni alla scuola. Il Piano didattico-organizzativo è elaborato dal Collegio dei docenti e adottato dal Consiglio di istituto entro e non oltre la data di inizio delle lezioni per l'anno scolastico 2020/2021. All'attuazione delle disposizioni di cui alla presente lettera, si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica né incrementi di dotazioni organiche.»


2.26

Iannone

Ritirato

Al comma 1, aggiungere in fine la seguente lettera:

        "d-bis) alla revisione dei criteri per la formazione delle classi, per l'anno scolastico 2020/2021, in deroga a quanto previsto dall'articolo 64, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ai fini della costituzione di classi nelle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, comprese le sezioni della scuola dell'infanzia, con un numero di alunni non superiore a 20, da ridurre a 15 nelle zone più colpite dal contagio da COVID-19. Ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 212/2002, i dirigenti scolastici, nel caso di diminuzione del numero degli alunni rispetto alla previsione, procederanno all'accorpamento delle classi a norma delle disposizioni vigenti, con esclusione, per l'anno scolastico 2020/2021, delle articolate che comportano, notoriamente, maggior senso di adattamento."


2.27

Nencini, Vono, Sbrollini

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

        "e) alla revisione dei criteri per la formazione delle classi, per l'anno scolastico 2020/2021, in deroga a quanto previsto dall'articolo 64, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ai fini della costituzione di nelle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, comprese le sezioni della scuola dell'infanzia, con un numero di alunni non superiore a 15."


2.28

Garavini, Nencini, Sbrollini

Ritirato

Al comma 1, dopo la la lettera d), aggiungere la seguente:

        "d-bis) garantire la pianificazione delle attività scolastiche per l'avvio dell'anno scolastico 2020/2021 per le istituzioni scolastiche italiane all'estero, garantire al personale docente italiano presso le istituzioni scolastiche all'estero ogni possibile tutela sanitaria tale da permettere di svolgere le proprie funzioni in sicurezza e  accelerare le operazioni di assunzione all'estero  dei docenti anche adottando eventuali procedure semplificate al fine di garantire l'immissione in servizio in tempo utile per l'avvio dell'anno scolastico 2020/2021."


2.29 (testo 2)

Cangini, Moles

Approvato

"font-size:medium">Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

     «d-bis) a tenere conto delle necessità degli studenti con patologie gravi o immunodepressi, in possesso di certificati rilasciati dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, tali da consentire loro di poter seguire la programmazione scolastica avvalendosi anche eventualmente della didattica a distanza.»


2.29

Cangini, Moles

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

     «d-bis) a tenere conto delle necessità degli studenti con patologie gravi o immunodepressi, in possesso di certificati rilasciati dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, tali da consentire loro di poter seguire la programmazione scolastica avvalendosi della didattica a distanza.»


2.30 (testo 2)

Sbrollini

Approvato

"font-size:medium">Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

     «d-bis) a tenere conto delle necessità degli studenti con patologie gravi o immunodepressi, in possesso di certificati rilasciati dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, tali da consentire loro di poter seguire la programmazione scolastica avvalendosi anche eventualmente della didattica a distanza.»


2.30

Sbrollini, Faraone

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

        «d-bis) alla definizione di specifiche misure che tengano conto delle necessità degli studenti con patologie gravi o immunodepressi, in possesso di certificati rilasciati dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, tali da consentire loro di poter seguire la programmazione scolastica avvalendosi della didattica a distanza.»


2.31

Nencini, Sbrollini, Faraone, Rizzotti

Ritirato

Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:

        "d-bis) alla previsione in organico di diritto, a partire dall'anno scolastico 2020/2021, in ogni istituto comprensivo di un assistente tecnico, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111".


2.32

Nencini, Sbrollini, Faraone

Ritirato

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

        "d-bis) alla revisione dei criteri per la formazione dell'organico di sostegno di cui all'articolo 15, comma 2 della legge 8 novembre 2013, n. 128, con la trasformazione dei posti in deroga attivati ai sensi dell'articolo 9, comma 15 della legge 30 luglio 2010, n. 122, per due anni scolastici consecutivi, in organico di diritto, in deroga ai contingenti autorizzati di cui all'articolo 1, comma 201 della legge 13 luglio 2015, n. 107."

 


2.33

Moles, Cangini

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente :

        "d-bis) alla revisione dei criteri per la formazione dell'organico di sostegno di cui all'articolo 15, comma 2 della legge 8 novembre 2013, n. 128, con la trasformazione dei posti in deroga attivati ai sensi dell'articolo 9, comma 15 della legge 30 luglio 2010, n. 122, per due anni scolastici consecutivi, in organico di diritto, in deroga ai contingenti autorizzati di cui all'articolo 1, comma 201 della legge 13 luglio 2015, n. 107."


2.34

Moles, Cangini

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

        "d-bis) alla conferma dei ruoli per il personale docente assunto a tempo indeterminato con riserva, in esecuzione di provvedimenti cautelari giurisdizionali, nel caso di superamento dell'anno di prova di cui ai commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, con decorrenza giuridica dal 1° settembre dell'anno svolto. Conseguentemente, è disposto l'annullamento dei provvedimenti di licenziamento notificati dall'amministrazione nell'a. s. 2019/2020. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal predetto personale di cui al presente comma."


2.35

Nencini

Ritirato

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente :

        "d-bis) alla conferma dei ruoli per il personale docente assunto a tempo indeterminato con riserva, in esecuzione di provvedimenti cautelari giurisdizionali, nel caso di superamento dell'anno di prova di cui ai commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, con decorrenza giuridica dal 1° settembre dell'anno svolto. Conseguentemente, è disposto l'annullamento dei provvedimenti di licenziamento notificati dall'amministrazione nell'a. s. 2019/2020. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal predetto personale di cui al presente comma."


2.36

Iannone

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

        "d-bis) per garantire la continuità didattica, alla conferma in ruolo nella stessa istituzione scolastica dove ha prestato l'ultimo servizio, del personale docente vincitore del concorso ordinario per titoli ed esami del 2016, assunto, a tempo indeterminato, con riserva in esecuzione di provvedimenti cautelari giurisdizionali, e che si trova in posizione utile per essere convocato per le immissioni in ruolo del prossimo anno scolastico 2020/2021 nelle graduatorie del concorso di cui al DDG 106 del 23 febbraio 2016, e che abbiano superato il periodo di formazione e di prova, di cui ai commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, con decorrenza giuridica dal 1° settembre dell'anno svolto. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal personale docente di cui al presente comma."


2.37

Moles

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

        "d-bis) alla conferma per il personale docente, educativo, ATA nell'anno scolastico 2020/2021 di tutti i contratti a tempo determinato, attivati nell'anno scolastico precedente durante la sospensione delle attività didattiche, fino al rientro del personale titolare."


2.38

Moles, Cangini

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

        "d-bis) alla conferma dei contratti al 30 giugno 2021, relativamente al termine fissato dall'articolo 4, comma 1-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, al fine di salvaguardare la continuità didattica nell'anno scolastico 2020/2021, nel caso in cui le decisioni giurisdizionali siano state notificate nell'anno scolastico precedente."


2.39

Nencini, Sbrollini

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

        "d-bis) alla conferma dei contratti al 30 giugno 2021, relativamente al termine fissato dall'articolo 4, comma 1-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n.  87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, al fine di salvaguardare la continuità didattica nell'anno scolastico 2020/2021, nel caso in cui le decisioni giurisdizionali siano state notificate nell'anno scolastico precedente."


2.40

Iannone, Rizzotti

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

         «d-bis) al rinvio delle date di presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura straordinaria, per esami, finalizzata all'accesso ai percorsi di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune, prevista dall'art. 3, comma 3, del decreto del Ministero dell'istruzione n. 497 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 34 del 28 aprile 2020 dalle ore 9,00 del 28 maggio 2020 fino alle ore 23,59 del 3 luglio 2020, a data da individuare successivamente tenendo conto dell'evoluzione dell'emergenza epidemiologica in atto e, in ogni caso, non prima del termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, al fine di assicurare lo svolgimento delle procedure nella massima sicurezza.»


2.41

Nencini, Vono, Sbrollini

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

        "d-bis) all'attivazione di un nuovo corso concorso, come già disciplinato dal comma 88 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, riservato ai soggetti destinatari di una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero che non siano destinatari di alcuna sentenza definitiva, nell'ambito del contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, o il Decreto direttoriale del 20 luglio 2015, n. 499 o il Decreto Direttoriale del 23 novembre 2017, 4ª serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, rispettivamente alla data di entrata in vigore della suddetta legge e della presente legge, unitamente a tutti i soggetti non in quiescenza che abbiano svolto la funzione di Dirigente Scolastico per almeno un triennio a seguito di conferma degli incarichi di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43."


2.42

Moles, Cangini, Gallone, Lonardo

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine,  la seguente lettera:

        "d-bis) all'attivazione di un nuovo corso intensivo di formazione, come già disciplinato dal comma 88 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, riservato ai soggetti già ricorrenti avverso gli esiti della prova orale che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alcuna sentenza definitiva, nell'ambito del contenzioso riferito alle prove orali dei concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, o il Decreto direttoriale del 20 luglio 2015, n. 499 o il Decreto Direttoriale del 23 novembre 2017, 4ª serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, rispettivamente alla data di entrata in vigore della suddetta legge e della presente, unitamente a tutti i soggetti non in quiescenza che abbiano svolto la funzione di Dirigente Scolastico per almeno un triennio a seguito di conferma degli incarichi di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43."


2.43

Iannone

Respinto

Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:

        "d-bis) all'attivazione di un nuovo corso-concorso, come già disciplinato dal comma 88 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, riservato ai soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto alcuna sentenza definitiva, nell'ambito del contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011 o al decreto direttoriale del 20 luglio 2015, n. 499 o al decreto direttoriale del 23 novembre 2017, 4a serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, rispettivamente alla data di entrata in vigore della suddetta legge e della legge di conversione del presente decreto, unitamente a tutti i soggetti non in quiescenza che abbiano svolto la funzione di Dirigente Scolastico per almeno un triennio a seguito di conferma degli incarichi di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43."


2.44 (testo 2)

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Fattori

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

            "d-bis) al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti relativi al concorso per dirigente scolastico di cui al Decreto Direttoriale del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione con prova finale, come già disciplinato dal comma 88 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, e con punteggio d'inserimento, da computarsi nella graduatoria finale, corrispondente al voto ottenuto nella prova scritta del concorso impugnato, riservato ai soggetti che abbiano superato la prova preselettiva ed effettuata la prova scritta e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già ricevuto una sentenza favorevole in primo grado o abbiano, comunque, un contenzioso giurisdizionale in atto avverso il succitato decreto per mancato superamento della prova scritta o di quella orale nonché dei soggetti che hanno superato le prove scritte ed orali del corso- concorso selettivo per il reclutamento dei dirigenti 93 scolastici delle scuole primarie e secondarie di I e II grado a carattere statale in lingua italiana nella Provincia Autonoma di Bolzano indetto con decreto della Sovrintendente Scolastica n. 1828 del 6 febbraio 2018 e del corso - concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici nella Provincia Autonoma di Trento indetto con delibera della Giunta Provinciale n.1921 del 2017 del 16 novembre 2017 e che non sono stati ammessi al corso di formazione perché in esubero rispetto ai posti messi a concorso;

        "d-ter) all'onere derivante dall'attuazione della lettera d-bis), si provvede mediante corrispondente   riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero".


2.44

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Fattori

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

        «d-bis) al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti relativi al concorso per dirigente scolastico di cui al Decreto Direttoriale del 23 novembre 2017, con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione con prova finale, come già disciplinato dal comma 88 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, e con punteggio d'inserimento, da computarsi nella graduatoria finale, corrispondente al voto ottenuto nella prova scritta del concorso impugnato, riservato ai soggetti che non abbiano avuto alcuna sentenza definitiva nell'ambito del contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico di cui al Decreto Direttoriale del 23 novembre 2017, 4ª serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, rispettivamente alla data di entrata in vigore della  legge di conversione del   presente decreto.;

            d-ter) all'onere derivante dall'attuazione della lettera d-bis), si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».


2.45

Cangini, Moles

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

        "d-bis) alla conferma per il personale docente, educativo, ATA nell'anno scolastico 2020/2021 di tutti i contratti a tempo determinato, attivati nell'anno scolastico precedente durante la sospensione delle attività didattiche, fino al rientro del personale titolare."


2.46

Moles, Cangini

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

        «d-bis) dal 1° settembre 2020 sono prorogati i contratti del personale ATA in servizio alla data del 30 giugno o 31 agosto in attesa dell'espletamento delle varie procedure.».


2.47

Damiani, Moles, Modena

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

        «d-bis) a prevedere che nelle graduatorie risultanti dal concorso di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativo alla selezione di 2004 Direttori SGA, la percentuale di idonei è elevata al 100 per cento dei posti messi a concorso per la singola regione, con arrotondamento all'unità superiore.»


2.48

Damiani, Moles, Modena

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

        «d-bis) a prevedere che nelle graduatorie risultanti dal concorso di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativo alla selezione di 2004 Direttori SGA, la percentuale di idonei è elevata all'80 per cento dei posti messi a concorso per la singola regione, con arrotondamento all'unità superiore.»


2.49

Moles, Cangini, Damiani

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

        «d-bis) a prevedere che nelle graduatorie risultanti dal concorso di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativo alla selezione di 2004 Direttori SGA, la percentuale di idonei è elevata fino a comprendere tutti i candidati ritenuti idonei all'esito delle prove concorsuali.»


2.50

Cangini, Moles

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

        "d-bis) all'attivazione, a partire dall'a. s. 2020/2021, in organico di diritto dei posti relativi al profilo C professionale dei coordinatori amministrativi e tecnici e al profilo AS dei coordinatori dei collaboratori scolastici, al fine dell'indizione delle procedure per la mobilita` professionale e dei passaggi verticali di cui all'art. 4, comma 3 del CCNI del Comparto Scuola del 3 dicembre 2009, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111."


2.51

Nencini, Vono, Sbrollini

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

        "d-bis) all'attivazione, a partire dall'anno scolastico 2020/2021, in organico di diritto dei posti relativi al profilo C professionale dei coordinatori amministrativi e tecnici e al profilo AS dei coordinatori dei collaboratori scolastici, al fine dell'indizione delle procedure per la mobilita` professionale e dei passaggi verticali di cui all'articolo 4, comma 3 del CCNI del Comparto Scuola del 3 dicembre 2009, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111."


2.52 (testo 2)

Garavini, Nencini, Sbrollini

Ritirato

         Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: 

        "d-bis) in considerazione dell'emergenza epidemiologica e delle restrizioni conseguenti, per la durata dell'emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, per i docenti per le istituzioni scolastiche all'estero, con riferimento al trattamento di cui all'articolo 186 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967 n. 18, il periodo massimo di 10 giorni oltre a quelli previsti per il viaggio, in cui è conservata l'intera indennità personale è elevato a 20 giorni. Tale trattamento può essere attribuito per un ulteriore periodo di 20 giorni con decreto motivato del Ministro. L'indennità personale è ridotta della metà per un periodo successivo che non può superare in ogni caso i 60 giorni. Agli oneri di cui alla presente lettera, valutati in 1,5 milioni di euro, si provvede mediante si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale". 


2.52

Garavini, Nencini, Sbrollini

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

        "d-bis) in considerazione dell'emergenza epidemiologica e delle restrizioni conseguenti, per la durata dell'emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, per i docenti per le istituzioni scolastiche all'estero, con riferimento al trattamento di cui all'articolo 186 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967 n. 18, il periodo massimo di 10 giorni oltre a quelli previsti per il viaggio, in cui è conservata l'intera indennità personale è elevato a 20 giorni. Tale trattamento può essere attribuito per un ulteriore periodo di 20 giorni con decreto motivato del Ministro. L'indennità personale è ridotta della metà per un periodo successivo che non può superare in ogni caso i 60 giorni.".

 


2.53

Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. (Contenzioso concorso dirigenti scolastici 2017)- Al fine di tutelare la continuità e la regolarità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti negativi dei contenziosi pendenti relativi al concorso per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione su base regionale di 120 ore con relativa prova finale, valutata in centesimi, consistente in un colloquio esperienziale e multidisciplinare, finalizzato alla collocazione in coda alla graduatoria compilata ai sensi del sopra nominato decreto direttoriale del 23 novembre 2017 dei soggetti che abbiano superato la prova preselettiva ed effettuata la prova scritta e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già ricevuto una sentenza favorevole in primo grado o abbiano, comunque, un contenzioso giurisdizionale in atto avverso il succitato decreto per mancato superamento della prova scritta o di quella orale nonché dei soggetti che hanno superato le prove scritte ed orali del corso- concorso  selettivo per il reclutamento dei dirigenti scolastici delle scuole primarie e secondarie di I e II grado a carattere statale in lingua italiana nella Provincia Autonoma di Bolzano indetto con decreto della Sovrintendente Scolastica n. 1828 del 6.02.2018  e del corso - concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici nella Provincia Autonoma di Trento indetto con delibera della Giunta Provinciale n.1921/2017 del 16.11.2017 e che non sono stati ammessi al corso di formazione perché in esubero rispetto ai posti messi a concorso . La prova finale di cui sopra si intenderà superata con il raggiungimento della votazione minima di settanta centesimi. Alla copertura delle attività di formazione, che non devono, comunque, comportare ulteriori spese rispetto a quelle già programmate, si provvede, mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei dirigenti scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205.


2.54

Damiani, Moles

Respinto

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

        "1-bis. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente  decreto legge, è indetto  un corso intensivo per accesso al ruolo di dirigente scolastico riservato ai soggetti che non hanno avuto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, alcuna sentenza definitiva avverso gli atti del concorso per dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011.

        1-ter. Alle attività di formazione e alle immissioni in ruolo si provvede, rispettivamente, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e a valere sulle assunzioni autorizzate per effetto dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

        1-quater. Le immissioni in ruolo degli ammessi al corso intensivo di cui alla presente disposizione, avverranno mediante inserimento in coda alla graduatoria nazionale del  concorso D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi  ed esami» - n. 90 del  24  novembre  2017" o  secondo altra modalità stabilita con successivo regolamento dal Ministero."


2.55

Iannone

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        "1-bis. A causa dell'emergenza connessa alla diffusione del COVID-19 e in considerazione della necessità di procedere al reclutamento  di personale docente per l'ordinato avvio e svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021, al fine di ridurre il ricorso alle attribuzioni di contratti a tempo determinato, è disposto - con successivo decreto del Ministero dell'Istruzione da emanare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto - il reintegro, nelle cattedre in cui prestavano servizio al momento delle immissioni in ruolo, dei vincitori del concorso ordinario per titoli ed esami di cui ai DD.DD.GG. n. 105, n. 106 e n. 107 del 23 febbraio 2016, esclusi a seguito dei contenziosi amministrativi."


2.56

Iannone

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. All'articolo 1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, dopo il comma 3, è inserito il seguente comma: "3-bis Con decreto del Ministro dell'Istruzione è disposto il bando per un concorso straordinario di cui all'articolo 1 anche al personale docente di religione cattolica, in possesso del riconoscimento di idoneità rilasciato dall'ordinario diocesano, che abbia svolto almeno due annualità di servizio, anche non consecutive, nelle scuole del sistema nazionale di istruzione."»


2.57

Iannone

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        "1-bis. E' autorizzata l'istituzione, con decreto del Ministero dell'Istruzione, di una graduatoria per titoli ai fini dell'assunzione di 7.000 insegnanti di religione cattolica su posti vacanti e disponibili con più di 24 mesi di servizio a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche del servizio nazionale d'istruzione."


2.58

Iannone

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        "1-bis. In considerazione della sospensione del concorso pubblico, per esami e titoli, per la copertura di 2004 posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 102 del 28 dicembre 2018, il personale ATA con incarico di facente funzione nell'ultimo triennio dei Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi transita in tale profilo dal 1° settembre 2020."


2.59

Iannone

Precluso dal 2.300 (testo corretto)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

         «1-bis. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, le parole "unicamente ai fini dell'abilitazione all'insegnamento" sono soppresse.».


2.60 (testo 2)

Conzatti

Approvato

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

        «2-bis. Limitatamente all'anno scolastico 2020/2021, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, all'interno dei corsi di formazione per la sicurezza a scuola, obbligatori ai sensi del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, nel modulo dedicato alla parte dei rischi specifici, almeno un'ora dovrà essere dedicata alle misure di prevenzione igienico sanitarie al fine di prevenire il contagio e limitare il rischio di diffusione del COVID-19.»


2.60

Conzatti, Sbrollini, Faraone

Ritirato

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

        «2-bis. All'interno dei corsi di formazione per la sicurezza a scuola, obbligatori ai sensi del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, nel modulo dedicato alla parte dei rischi specifici, almeno un'ora dovrà essere dedicata alle misure di prevenzione igienico sanitarie al fine prevenire il contagio e limitare il rischio di diffusione del COVID-19.»

 


2.61

Cangini, Moles

Respinto

Sostituire il comma 3 con il seguente:

        "3. In corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, purchè lo studente con disabilità sia accompagnato in presenza diretta da chi presta l'attività di cui all'articolo 3, comma 5, lett. a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, in raccordo e coordinamento con la famiglia e nel rispetto del Piano educativo individualizzato, rendendo disponibili in forma gratuita, a disposizione del corpo docente  e degli alunni, strumenti informatici o tecnologici dotati nativamente dei software didattici atti a garantire la piena accessibilità secondo gli standard internazionali, ivi compresi i collegamenti internet necessari al regolare svolgimento della didattica a distanza. Le prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi dei dirigenti scolastici nonché del personale scolastico, come determinati dal quadro contrattuale e normativo vigente, fermo restando quanto stabilito al primo periodo e all'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, possono svolgersi nelle modalità del lavoro agile anche attraverso apparecchiature informatiche e collegamenti telefonici e telematici, per contenere ogni diffusione del contagio."


2.62

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Fattori

Ritirato

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: "assicura comunque", con le seguenti "assicura ove possibile" e aggiungere in fine le seguenti parole: ", fermo restando l'attivazione di una specifica sessione contrattuale e nel rispetto delle decisioni assunte dagli organi collegiali."


2.63

Nencini, Sbrollini

Ritirato

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola "comunque" con le seguenti: "ove possibile"  e aggiungere infine il seguente periodo: ", fermo restando l'attivazione di una specifica sessione contrattuale e nel rispetto delle decisioni assunte dagli organi collegiali."


2.64

Pesco, Granato, Corrado, De Lucia, Montevecchi, Russo, Vanin, Trentacoste, L'Abbate

Approvato

Al comma 3, primo periodo, aggiungere in fine, le seguenti parole: «, potendo anche disporre per l'acquisto di servizi di connettività delle risorse di cui alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107».


2.65

Moles, Cangini

Respinto

Al comma 3, dopo il primo periodo, inserire i seguenti:

        "La didattica a distanza non è una modalità di prestazione del servizio ordinamentale, ma limitata ai periodi di sospensione delle lezioni a causa dell'emergenza sanitaria da COVID-19. L'organizzazione delle prestazioni legate alla didattica nella modalità a distanza è oggetto di confronto e contrattazione con le OO.SS.. La gestione della didattica a distanza nelle scuole è deliberata dal Collegio dei docenti e organizzata dai Consigli di classe. La Repubblica Italiana si impegna a investire risorse strutturali finalizzate ad agevolare l'accesso alla Rete e all'utilizzo e all'acquisto di strumenti informatici adeguati al sostegno della didattica a distanza per le famiglie e gli studenti che ne risultano sprovvisti";


2.66

Moles, Cangini

Respinto

Al comma 3, aggiungere in fine, i seguenti periodi:

        «Al fine di realizzare la didattica a distanza e il lavoro agile del personale docente, educativo, amministrativo, la carta elettronica di cui all'articolo 1, comma 121 della legge 13 luglio 2015, n. 107 è estesa a tutto il personale scolastico, anche con contratto a tempo determinato. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementata di 300 milioni di euro a decorrere dal 2020. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 300 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.»


2.67

Granato, Corrado, De Lucia, Montevecchi, Russo, Vanin, Trentacoste

Ritirato

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole «lavoro agile», inserire le seguenti: «per il tempo strettamente necessario in relazione all'emergenza epidemiologica».


2.68

Nencini, Sbrollini

Ritirato

Al comma 3 aggiungere in fine, il seguente periodo:

        "Al fine di realizzare la didattica a distanza e il lavoro agile del personale docente, la carta elettronica di cui all'articolo 1, comma 121 della legge 13 luglio 2015, n. 107 è estesa a tutto il personale docente, anche con contratto a tempo determinato. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo a tutti i Ministeri ."


2.69

Moles, Cangini

Respinto

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Ai docenti a tempo determinato e al personale educativo è concesso di accedere alle risorse della Carta del docente istituita dalla legge n. 107 del 2015, articolo 1, comma 121".


2.70

Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

Respinto

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo:

         "Deve essere garantito quanto previsto per le bambine e i bambini, per le alunne e gli alunni, per le studentesse e gli studenti per gli studenti con disabilità all'articolo 1, commi 3 lett. b) e 4 lett. a) del presente decreto con interventi da parte di chi presta l'attività di cui all'articolo 3, comma 5, lett. a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, o, in casi di comprovate eccezionali esigenze previste dal Piano educativo individualizzato appositamente modificato anche in via telematica, da remoto.


2.71

Moles, Cangini

Improponibile

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

        «3-bis. Considerato il protrarsi della sospensione delle attività didattiche in presenza, per tutto il periodo della stessa, sono sospesi i contratti di locazione stipulati da studenti universitari residenti in luogo diverso da quello ove è ubicato l'immobile locato.

        3-ter. Per il medesimo periodo, ai proprietari dei suddetti immobili locati è riconosciuto un credito di imposta pari al 45 per cento dell'importo del canone, utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

        3-quater. All'onere derivante dal comma 3-ter, valutato in 81 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»


2.72

Moles, Cangini

Improponibile

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

        «3-bis. Considerato il protrarsi della sospensione delle attività didattiche in presenza, per tutto il periodo della stessa, sono sospesi i contratti di locazione stipulati da studenti universitari residenti in luogo diverso da quello ove è ubicato l'immobile locato.

        3-ter. Per il medesimo periodo, ai proprietari dei suddetti immobili locati è riconosciuto un credito di imposta pari al 50 per cento dell'importo del canone, utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

        3-quater. All'onere derivanti dal comma 3-ter, valutato in 90 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»


2.73

Moles, Cangini

Improponibile

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

        «3-bis. Considerato il protrarsi della sospensione delle attività didattiche in presenza, per tutto il periodo della stessa, sono sospesi i contratti di locazione stipulati da studenti universitari residenti in luogo diverso da quello ove è ubicato l'immobile locato.

        3-ter. Per il medesimo periodo, ai proprietari dei suddetti immobili locati è riconosciuto un credito di imposta pari al 60 per cento dell'importo del canone, utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

        3-quater. All'onere derivanti dal comma 3-ter, valutato in 118 milioni di euro per il 2020, si provvede quanto a 99 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto a 19 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.


2.74

Moles, Cangini, Gallone, Lonardo

Respinto

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

        «3-bis. Considerato il perdurare della sospensione delle attività didattiche in presenza e al fine di permettere il reale funzionamento delle prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, destinate alle piattaforme per la didattica a distanza, sono ulteriormente incrementate di 90 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 80 milioni di euro per permettere agli studenti meno abbienti, l'utilizzo in comodato d'uso di strumenti informatici indispensabili per il lavoro da svolgere da casa.

        3-ter. All'onere derivante dal comma 3-bis, pari a 90 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»


2.75

Saponara, Pittoni, Alessandrini, Barbaro, Borgonzoni

Respinto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

        « 3-bis. Il fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato di  ulteriori 70 milioni di euro per l'anno 2020 .

        Conseguentemente al comma 1, dell'articolo 120 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 apportare le seguenti modifiche:

            a) alla lettera a) sostituire le parole: «10 milioni» con «20 milioni»;

            b) alla lettera b) sostituire le parole : «70 milioni» con «125 milioni»

            c) alla lettera c) sostituire le parole : «5 milioni» con «10 milioni»

            Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a  70 milioni di euro, per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.


2.76

Iori, Verducci, Rampi, Assuntela Messina

Approvato

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

        «3-bis. Al fine di contrastare, soprattutto nelle aree a maggiore rischio sociale, le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica, in corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il fondo di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2020. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»


2.77 (testo 3)

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia

Approvato


Dopo il comma 3, inserire il seguente:
        «3-bis. Fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, dovuto al diffondersi del virus COVID 19, le modalità e i criteri sulla base dei quali erogare le prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi resi dal personale docente del comparto "Istruzione e ricerca", nella modalità a distanza, sono regolati mediante un apposito accordo contrattuale collettivo integrativo stipulato con le associazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale per il comparto "Istruzione e ricerca", fermo restando quanto stabilito al comma 3 dell'art. 2 della presente legge e dalle disposizioni normative vigenti in tema di lavoro agile nelle amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

 


2.77 (testo 2)

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Verducci, Nugnes, Fattori

Ritirato

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

        «3-bis. Fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, dovuto al diffondersi del virus COVID 19, le modalità e i criteri sulla base dei quali erogare le prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi resi dal personale del comparto "Istruzione e Ricerca" nella modalità a distanza, sono regolati mediante un apposito accordo contrattuale collettivo integrativo stipulato con le associazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale per il comparto "Istruzione e Ricerca", fermo restando quanto stabilito al comma 3 dell'articolo 2 della presente legge e dalle disposizioni normative vigenti in tema di lavoro agile nelle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».


2.77

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Verducci, Nugnes, Fattori

Ritirato

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

        «3-bis. Le prestazioni lavorative nella modalità a distanza per il personale docente nonché per il personale ATA dovranno essere regolate mediante un apposito accordo contrattuale collettivo stipulato con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, per tutti gli aspetti inerenti il rapporto di lavoro ai sensi del D.Lgs 165/2001 e successive modifiche.».


2.78

Saponara, Pittoni, Alessandrini, Barbaro, Borgonzoni

Respinto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

        «3-bis. Le prestazioni previste dal comma 3 hanno natura strettamente emergenziale e non costituiscono attività strutturalmente connesse all'abituale attività didattica.


2.79

Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

Respinto

Sopprimere il comma 4.

        Conseguentemente:

            1 All'articolo 1-quater del decreto legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito in legge 20 dicembre 2019 n. 159 al comma 1, lettera a), l'espressione "2020/2021" è sostituita con l'espressione "2023/2024";

            2 L'articolo 1, comma 107, della legge 13 luglio 2015, n. 107 è abrogato e sostituito dal seguente: 

            "A decorrere dall'aggiornamento   previsto   nell'anno    scolastico    2022/2023, l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie d'istituto per  posto  comune nella scuola secondaria  è  riservato  ai  soggetti  precedentemente inseriti nella medesima terza fascia nonché ai soggetti in  possesso dei titoli di cui all'articolo 5, commi 1, lettere a) e b), e  2,  lettere a) e b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, fatto salvo quanto previsto dall'art, 22, comma 2 del medesimo decreto legislativo«.


2.80

Iannone

Respinto

Sopprimere il comma 4


2.81

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Fattori

Ritirato

Sopprimere il comma 4


2.82

Nencini, Sbrollini

Ritirato

Sopprimere il comma 4.


2.83

Moles, Cangini

Respinto

Sopprimere il comma 4.


2.84 (testo 2)

Iori, Assuntela Messina, Laniece

Approvato

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

            «4. All'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n.124,

            Sostituire il comma 4 con i seguenti:

            «4. All'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n.124, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 6-bis, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Una specifica graduatoria provinciale, finalizzata all'attribuzione dei relativi incarichi di supplenza, è destinata ai soggetti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno.»;

            b) dopo il comma 6-bis, è inserito il seguente:

            "6-ter. I soggetti inseriti nelle graduatorie provinciali di cui al comma 6-bis indicano, ai fini della costituzione delle graduatorie di istituto per la copertura delle supplenze temporanee di cui al comma 3, sino a venti istituzioni scolastiche della provincia nella quale hanno presentato domanda di inserimento per ciascuno dei posti o classi di concorso cui abbiano titolo."

            4-bis. I commi 2 e 3 dell'articolo 1-quater del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono abrogati.

        4-ter. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le procedure di istituzione delle graduatorie di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n.124, come novellati dal presente provvedimento e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo sono disciplinate, in prima applicazione e per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, anche in deroga all'articolo 4, comma 5, della predetta legge, attraverso ordinanza del Ministro dell'istruzione ai sensi del comma 1. Detta Ordinanza del Ministro dell'istruzione è adottata, sentito il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione - CSPI entro i termini previsti dall'articolo 3 del presente decreto-legge. I termini per i controlli, di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e al comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, relativi alla predetta ordinanza, sono ridotti a cinque giorni. La valutazione delle istanze per la costituzione delle graduatorie di cui al comma 6-bis dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, è effettuata dagli uffici scolastici territoriali, che possono a tal fine avvalersi delle istituzioni scolastiche della provincia di riferimento per attività di supporto alla valutazione di istanze afferenti a distinti posti o classi di concorso, ferma restando l'approvazione di dette graduatorie da parte dell'ufficio scolastico provinciale territoriale competente. La presentazione delle istanze, la loro valutazione e la definizione delle graduatorie avvengono con procedura informatizzata che prevede la creazione di una banca dati a sistema, anche ai fini dell'anagrafe nazionale docenti.»


2.84

Iori, Assuntela Messina

Ritirato

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

        «4. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la disciplina del conferimento delle supplenze annuali, sino al termine delle attività didattiche e temporanee di cui al presente articolo è definita, per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, con l'ordinanza di cui al comma 1, lettera b), sentito il parere del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione - CSPI, da rendere entro i termini previsti dall'articolo 3 della presente legge.  I termini per i controlli, di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e all'articolo 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, relativi alla predetta ordinanza, sono ridotti a cinque giorni. Le graduatorie costituite in applicazione della predetta ordinanza mantengono efficacia per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022. La valutazione delle istanze per la costituzione delle graduatorie di cui al comma 6-bis dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124 è effettuata dalle istituzioni scolastiche della provincia di riferimento, ferma restando l'adozione di dette graduatorie da parte dell'ufficio scolastico provinciale competente. La presentazione delle istanze, la loro valutazione e la definizione delle graduatorie avvengono con procedura informatizzata che preveda la creazione di una banca dati a sistema.

        4-bis. All'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 6-bis, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Una specifica graduatoria provinciale, finalizzata all'attribuzione dei relativi incarichi di supplenza, è destinata ai soggetti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno. Le graduatorie di cui al presente comma mantengono validità per due anni scolastici.»;

            b) dopo il comma 6-bis, è inserito il seguente:

            "6-ter. I soggetti inseriti nelle graduatorie provinciali di cui al comma 6-bis indicano, ai fini della costituzione delle graduatorie di circolo o di istituto per la copertura delle supplenze temporanee di cui al comma 3, sino a venti istituzioni scolastiche della provincia nella quale hanno presentato domanda di inserimento per ciascuno dei posti o classi di concorso cui abbiano titolo."

            4-ter. I commi 2 e 3 dell'articolo 1-quater del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono abrogati.»


2.85 (testo 3)

De Petris, Verducci, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Fattori

Approvato

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

            «4. All'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n.124,

            Sostituire il comma 4 con i seguenti:

            «4. All'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n.124, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 6-bis, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Una specifica graduatoria provinciale, finalizzata all'attribuzione dei relativi incarichi di supplenza, è destinata ai soggetti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno.»;

            b) dopo il comma 6-bis, è inserito il seguente:

            "6-ter. I soggetti inseriti nelle graduatorie provinciali di cui al comma 6-bis indicano, ai fini della costituzione delle graduatorie di istituto per la copertura delle supplenze temporanee di cui al comma 3, sino a venti istituzioni scolastiche della provincia nella quale hanno presentato domanda di inserimento per ciascuno dei posti o classi di concorso cui abbiano titolo."

            4-bis. I commi 2 e 3 dell'articolo 1-quater del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono abrogati.

        4-ter. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le procedure di istituzione delle graduatorie di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n.124, come novellati dal presente provvedimento e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo sono disciplinate, in prima applicazione e per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, anche in deroga all'articolo 4, comma 5, della predetta legge, attraverso ordinanza del Ministro dell'istruzione ai sensi del comma 1. Detta Ordinanza del Ministro dell'istruzione è adottata, sentito il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione - CSPI entro i termini previsti dall'articolo 3 del presente decreto-legge. I termini per i controlli, di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e al comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, relativi alla predetta ordinanza, sono ridotti a cinque giorni. La valutazione delle istanze per la costituzione delle graduatorie di cui al comma 6-bis dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, è effettuata dagli uffici scolastici territoriali, che possono a tal fine avvalersi delle istituzioni scolastiche della provincia di riferimento per attività di supporto alla valutazione di istanze afferenti a distinti posti o classi di concorso, ferma restando l'approvazione di dette graduatorie da parte dell'ufficio scolastico provinciale territoriale competente. La presentazione delle istanze, la loro valutazione e la definizione delle graduatorie avvengono con procedura informatizzata che prevede la creazione di una banca dati a sistema, anche ai fini dell'anagrafe nazionale docenti.»


2.85 (testo 2)

De Petris, Verducci, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Fattori

Ritirato

          Sostituire il comma 4, con il seguente:

        4. Le procedure di istituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui al comma 6-bis dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di costituzione delle graduatorie di istituto di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della medesima legge, sono attuate a decorrere dall'anno scolastico 2020/21 secondo modalità telematiche e semplificate. A tal fine ed esclusivamente per il periodo di vigenza dello stato di emergenza da COVID - 19, il Ministro dell'Istruzione con proprio decreto di natura non regolamentare, da emanare entro il 15 giugno 2020, apporta le modifiche al vigente Regolamento recante norme per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo, ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, adottato con decreto ministeriale 13 giugno 2007 n. 131, esclusivamente sulle seguenti materie e i relativi principi e i criteri direttivi:

            a. Semplificazione dei titoli valutabili, limitandoli esclusivamente

            1. ai titoli di servizio di insegnamento prestati nei percorsi ordinamentali nella scuola statale, nella scuola paritaria, nonché nell'ambito dei percorsi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, relativi al sistema di istruzione e formazione professionale, purché, nel caso dei predetti percorsi, il relativo servizio sia stato svolto per la tipologia di posto o per gli insegnamenti riconducibili alle classi di concorso compresa tra quelle di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, e successive modificazioni, incluse le classi di concorso ad esse corrispondenti ai sensi del medesimo articolo 2

            2. ai titoli di studio rilasciati dalle Università, dalle Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, dalle Istituzioni scolastiche, nonché ai titoli di certificazione linguistica e informatica rilascianti dagli Enti accreditati al Ministero dell'istruzione

            3. ai titoli di abilitazione all'insegnamento nella scuola e di specializzazione per il sostegno

            b. presentazione delle istanze da parte dei candidati in modalità telematiche che prevedano dopo l'inoltro, l'immediata visualizzazione sulla piattaforma informatica del punteggio assegnato. L'accettazione o la mancata accettazione da parte dell'aspirante con eventuale istanza di reclamo, devono inoltrate, sempre in modalità telematica, entro tre giorni dalla data di scadenza della domanda di inserimento in graduatoria;

            c. ricalcolo automatico da parte del sistema informativo dei punteggi di coloro che siano già inseriti nelle graduatorie di istituto per il triennio 2017-2020 sulla base dei criteri direttivi definiti alla lettera a), del presente comma;

            d. indicazione da parte degli aspiranti di un numero di scuole pari a quello attualmente previsto per le supplenze brevi e temporanee;

            e. mantenimento sia a livello provinciale che di istituto dell'attuale struttura delle graduatorie in fasce;

            f. nella scuola secondaria, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 4 commi 1 e 2 della legge 3 maggio 1999 n. 124, sono prioritariamente conferite a livello provinciale le ore di insegnamento pari o inferiori a sei ore settimanali se aggregabili in ore di insegnamento superiori alle sei ore settimanali

        Conseguentemente dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

            4-bis. Il Ministro emana gli atti successivi e applicativi di quanto previsto dal comma 4 in tempo utile per l'entrata in vigore delle nuove graduatorie provinciali e di istituto entro l'inizio dell'anno scolastico 2020/21.


2.85

De Petris, Verducci, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Fattori

Ritirato

Sostituire il comma 4 con il seguente:

        «4. Le procedure di istituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui al comma 6-bis dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di costituzione delle graduatorie di istituto di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della medesima legge, sono attuate a decorrere dall'anno scolastico 2020/21 secondo modalità telematiche e semplificate. A tal fine ed esclusivamente per il periodo di vigenza dello stato di emergenza da COVID - 19, il Ministro dell'istruzione con proprio decreto di natura non regolamentare, da emanare entro il 15 giugno 2020, apporta le modifiche al vigente Regolamento recante norme per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo, ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, adottato con decreto ministeriale 13 giugno 2007 n. 131, esclusivamente sulle seguenti materie e i relativi principi e i criteri direttivi:

            a. Semplificazione dei titoli valutabili, limitandoli esclusivamente

            1. ai titoli di servizio di insegnamento prestati nei percorsi ordinamentali nella scuola statale, nella scuola paritaria, nonché nell'ambito dei percorsi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, relativi al sistema di istruzione e formazione professionale, purché, nel caso dei predetti percorsi, il relativo servizio sia stato svolto per la tipologia di posto o per gli insegnamenti riconducibili alle classi di concorso compresa tra quelle di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, e successive modificazioni, incluse le classi di concorso ad esse corrispondenti ai sensi del medesimo articolo 2

            2. ai titoli di studio rilasciati dalle Università, dalle Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, dalle Istituzioni scolastiche

            3. ai titoli di abilitazione all'insegnamento nella scuola e di specializzazione per il sostegno

            b. presentazione delle istanze da parte dei candidati in modalità telematiche che prevedano dopo l'inoltro, l'immediata visualizzazione sulla piattaforma informatica del punteggio assegnato. L'accettazione o la mancata accettazione da parte dell'aspirante con eventuale istanza di reclamo, devono inoltrate, sempre in modalità telematica, entro tre giorni dalla data di scadenza della domanda di inserimento in graduatoria;

            c. ricalcolo automatico da parte del sistema informativo dei punteggi di coloro che siano già inseriti nelle graduatorie di istituto per il triennio 2017-2020 sulla base dei criteri direttivi definiti alla lettera a), del presente comma;

            d. indicazione da parte degli aspiranti di un numero di scuole pari a quello attualmente previsto per le supplenze brevi e temporanee;

            e. mantenimento sia a livello provinciale che di istituto dell'attuale struttura delle graduatorie in fasce;

            f. nella scuola secondaria, in aggiunta a quanto previsto dall'art. 4 commi 1 e 2 della legge 3 maggio 1999 n. 124, sono prioritariamente conferite a livello provinciale le ore di insegnamento pari o inferiori a sei ore settimanali se aggregabili in ore di insegnamento superiori alle sei ore settimanali».

        Conseguentemente dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

            «4-bis. Il Ministro emana gli atti successivi e applicativi di quanto previsto dal comma 4 in tempo utile per l'entrata in vigore delle nuove graduatorie provinciali e di istituto entro l'inizio dell'anno scolastico 2020/21.»


2.86 (testo 2)

Granato, Marilotti, Trentacoste, Corrado, De Lucia, Montevecchi, Russo, Vanin

Approvato

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

            «4. All'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n.124,

            Sostituire il comma 4 con i seguenti:

            «4. All'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n.124, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 6-bis, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Una specifica graduatoria provinciale, finalizzata all'attribuzione dei relativi incarichi di supplenza, è destinata ai soggetti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno.»;

            b) dopo il comma 6-bis, è inserito il seguente:

            "6-ter. I soggetti inseriti nelle graduatorie provinciali di cui al comma 6-bis indicano, ai fini della costituzione delle graduatorie di istituto per la copertura delle supplenze temporanee di cui al comma 3, sino a venti istituzioni scolastiche della provincia nella quale hanno presentato domanda di inserimento per ciascuno dei posti o classi di concorso cui abbiano titolo."

            4-bis. I commi 2 e 3 dell'articolo 1-quater del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono abrogati.

        4-ter. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le procedure di istituzione delle graduatorie di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n.124, come novellati dal presente provvedimento e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo sono disciplinate, in prima applicazione e per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, anche in deroga all'articolo 4, comma 5, della predetta legge, attraverso ordinanza del Ministro dell'istruzione ai sensi del comma 1. Detta Ordinanza del Ministro dell'istruzione è adottata, sentito il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione - CSPI entro i termini previsti dall'articolo 3 del presente decreto-legge. I termini per i controlli, di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e al comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, relativi alla predetta ordinanza, sono ridotti a cinque giorni. La valutazione delle istanze per la costituzione delle graduatorie di cui al comma 6-bis dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, è effettuata dagli uffici scolastici territoriali, che possono a tal fine avvalersi delle istituzioni scolastiche della provincia di riferimento per attività di supporto alla valutazione di istanze afferenti a distinti posti o classi di concorso, ferma restando l'approvazione di dette graduatorie da parte dell'ufficio scolastico provinciale territoriale competente. La presentazione delle istanze, la loro valutazione e la definizione delle graduatorie avvengono con procedura informatizzata che prevede la creazione di una banca dati a sistema, anche ai fini dell'anagrafe nazionale docenti.»


2.86

Granato, Marilotti, Trentacoste

Ritirato

Sostituire il comma 4 con il  seguente:

        «4. Le procedure di istituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui al comma 6-bis dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, in attuazione delle disposizioni di cui di cui all'articolo 1-quater del decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni con legge 20 dicembre 2019, n. 159, si articolano tramite l'utilizzo di sistemi informatici per la presentazione delle domande e la graduazione dei soggetti interessati. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione sono disciplinati contenuti, tempi e modalità di attuazione delle procedure di cui al primo periodo. Le predette graduatorie sono utili ai fini del conferimento delle supplenze, per il personale docente ed educativo, per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022.»


2.87

Iannone

Precluso

Sostituire il comma 4 con il seguente: "4. Le procedure di istituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui al comma 6-bis dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di costituzione delle graduatorie di istituto di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della medesima legge, sono attuate nell'anno scolastico 2019/2020 per spiegare efficacia per il conferimento delle supplenze a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021. L'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, avviene nell'anno scolastico 2020/2021, per spiegare efficacia per il triennio successivo, a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022."


2.88 (testo 2)

Verducci

Approvato

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

            «4. All'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n.124,

            Sostituire il comma 4 con i seguenti:

            «4. All'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n.124, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 6-bis, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Una specifica graduatoria provinciale, finalizzata all'attribuzione dei relativi incarichi di supplenza, è destinata ai soggetti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno.»;

            b) dopo il comma 6-bis, è inserito il seguente:

            "6-ter. I soggetti inseriti nelle graduatorie provinciali di cui al comma 6-bis indicano, ai fini della costituzione delle graduatorie di istituto per la copertura delle supplenze temporanee di cui al comma 3, sino a venti istituzioni scolastiche della provincia nella quale hanno presentato domanda di inserimento per ciascuno dei posti o classi di concorso cui abbiano titolo."

            4-bis. I commi 2 e 3 dell'articolo 1-quater del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono abrogati.

        4-ter. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le procedure di istituzione delle graduatorie di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n.124, come novellati dal presente provvedimento e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo sono disciplinate, in prima applicazione e per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, anche in deroga all'articolo 4, comma 5, della predetta legge, attraverso ordinanza del Ministro dell'istruzione ai sensi del comma 1. Detta Ordinanza del Ministro dell'istruzione è adottata, sentito il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione - CSPI entro i termini previsti dall'articolo 3 del presente decreto-legge. I termini per i controlli, di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e al comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, relativi alla predetta ordinanza, sono ridotti a cinque giorni. La valutazione delle istanze per la costituzione delle graduatorie di cui al comma 6-bis dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, è effettuata dagli uffici scolastici territoriali, che possono a tal fine avvalersi delle istituzioni scolastiche della provincia di riferimento per attività di supporto alla valutazione di istanze afferenti a distinti posti o classi di concorso, ferma restando l'approvazione di dette graduatorie da parte dell'ufficio scolastico provinciale territoriale competente. La presentazione delle istanze, la loro valutazione e la definizione delle graduatorie avvengono con procedura informatizzata che prevede la creazione di una banca dati a sistema, anche ai fini dell'anagrafe nazionale docenti.»


2.88

Verducci

Ritirato

Sostituire il comma 4 con il seguente:

        "4. Ai fini dell'applicazione delle procedure di cui all'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, e all'articolo 1-quater del decreto-legge 29 ottobre 2019, n.126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, il Ministero dell'istruzione predispone le modalità per la trasmissione telematica delle domande.".


2.89

Nencini, Sbrollini

Ritirato

Sostituire il comma 4 con il seguente:

        «4. In considerazione della sospensione di tutte le procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego di cui all'articolo 87, comma 5 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, i posti del personale docente ed educativo rimasti vacanti e disponibili dopo le operazioni di immissione in ruolo disposte ai sensi del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, della legge 9 agosto 2018, n. 96, e della legge 20 dicembre 2019 n. 196, sono assegnati ai soggetti inseriti nelle graduatorie provinciali di cui al comma 6-bis dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124.»


2.90

Moles, Cangini

Precluso dal 2.200 (testo corretto)

Sostituire il comma 4 con il seguente:

        «4. In considerazione della sospensione di tutte le procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego di cui all'articolo 87, comma 5 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, i posti del personale docente ed educativo rimasti vacanti e disponibili dopo le operazioni di immissione in ruolo disposte ai sensi del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, della legge 9 agosto 2018, n. 96, e della legge 20 dicembre 2019 n. 196, sono assegnati ai soggetti inseriti nelle graduatorie provinciali di cui al comma 6-bis dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124.»


2.91

Moles, Cangini

Precluso dal 2.200 (testo corretto)

Sostituire il comma 4 con il seguente:

        "4. L'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, avviene nell'anno scolastico 2020/2021, per spiegare efficacia per il triennio successivo, a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, con l'inserimento, a domanda, di tutto il personale in possesso dell'abilitazione all'insegnamento, ivi incluso se in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2000-2001 e del diploma tecnico professionale."


2.92

Nencini, Sbrollini

Ritirato

Sostituire il comma con il seguente:

        "4. L'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, avviene nell'anno scolastico 2020/2021, per spiegare efficacia per il triennio successivo, a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, con l'inserimento, a domanda, di tutto il personale in possesso dell'abilitazione all'insegnamento, ivi incluso se in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2000-2001 e del diploma tecnico professionale."


2.93

Nencini

Precluso dal 2.200 (testo corretto)

Sostituire il comma 4 con il seguente:

        "4. Al fine di garantire la continuità didattica nell'anno scolastico 2020/21 sono confermati gli incarichi di supplenza al termine delle attività didattiche, annuali, anche brevi e saltuarie, in essere alla data di conversione in legge del presente decreto, su posti vacanti e disponibili, in attesa del rientro del personale titolare."


2.94

Moles, Cangini

Precluso dal 2.200 (testo corretto)

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: «per spiegare efficacia per il conferimento delle supplenze a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022» e al terzo periodo, sopprimere le parole: «per spiegare efficacia per il triennio successivo, a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022».


2.95

Iannone

Respinto

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

        "4-bis. Al fine di garantire la continuità didattica nell'anno scolastico 2020/21, sono confermati gli incarichi di supplenza annuale e di supplenza temporanea fino al termine delle attività didattiche, in essere alla data di conversione in legge del presente decreto, su posti vacanti e disponibili, in attesa del rientro del personale titolare."


2.96

Sbrollini

Ritirato

Al comma 5, sostituire le parole: "reso dal dirigente tecnico in sede di" con le parole: "fatto pervenire anche in forma scritta dal dirigente tecnico al"


2.97

Iannone

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti :

        «6-bis. In considerazione della dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di pandemia da Covid-19 e delle misure eccezionali varate dalle autorità nazionali e internazionali per contenere il diffondersi del virus, sono sospesi i programmi di mobilità studentesca internazionale individuale - trimestrali, semestrali o annuali - previsti per studenti delle scuole superiori di secondo grado ed è altresì sospesa, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, ogni attività di programmazione, di organizzazione e di definizione ad essi relativa, ivi compresi gli atti di conclusione e di perfezionamento dei contratti e i pagamenti rateali degli acconti e dei saldi previsti, a causa dell'impossibilità da parte dei soggetti terzi, organizzatori e fornitori, di assicurare - nella situazione attuale, e in mancanza, peraltro, di linee guida operative omogenee nonché di elementi certi sull'evoluzione dell'emergenza sanitaria per i prossimi mesi - condizioni di partenza e di successiva permanenza degli studenti in totale sicurezza e benessere. Le parti contraenti - in deroga ad ogni termine e condizione previsti dalla normativa vigente in materia - hanno diritto alla restituzione integrale delle somme già versate, senza la corresponsione di alcuna penale e detratte esclusivamente le spese - adeguate, giustificabili e documentate - sostenute dall'organizzatore. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, altresì, per i contratti stipulati antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto per i quali siano scaduti o in scadenza i termini di pagamento rateale degli acconti e dei saldi per i servizi da fornire anche oltre il termine dello stato di emergenza di cui alla citata delibera.

        6-ter. Al fine di assicurare un adeguato supporto economico alle famiglie e ai soggetti terzi, organizzatori e fornitori dei servizi di cui al comma 6-bis, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, il «Fondo nazionale di garanzia - Rimborsi programmi di mobilità studentesca internazionale individuale -» - di seguito denominato fondo, con una dotazione finanziaria pari a 500.000 euro per l'anno 2020. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

        6-quater. Possono accedere alle risorse del fondo di cui al comma 6-ter:

            a) i soggetti terzi organizzatori e fornitori dei servizi di cui al comma 6-bis;

            b) le famiglie interessate, solo qualora non abbiano già ottenuto il rimborso integrale delle somme versate ovvero solo per la quota parte loro spettante e non rimborsata.

        6-quinquies. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati i criteri e le modalità di gestione e di funzionamento del predetto fondo, ivi compresi i requisiti per l'accesso alle relative risorse e le modalità di individuazione, riparto ed erogazione degli importi da corrispondere ai singoli beneficiari.»


2.98

Iannone, Rizzotti

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

        «6-bis. 1. In considerazione della dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di pandemia da Covid-19 e delle misure eccezionali varate dalle autorità nazionali e internazionali per contenere il diffondersi del virus e dell'impossibilità da parte dei soggetti terzi, organizzatori e fornitori, di assicurare - nella situazione attuale, e in mancanza, peraltro, di linee guida operative omogenee nonché di elementi certi sull'evoluzione dell'emergenza sanitaria per i prossimi mesi - condizioni di partenza e di successiva permanenza degli studenti in totale sicurezza e benessere, le parti contraenti aderenti ai programmi di mobilità studentesca internazionale individuale - trimestrali, semestrali o annuali - previsti per studenti delle scuole superiori di secondo grado possono esercitare il diritto di recesso dai contratti relativi all'anno scolastico 2020-2021. In deroga ad ogni termine e condizione previsti dalla normativa vigente in materia, le parti contraenti hanno diritto alla restituzione integrale delle somme già versate, senza la corresponsione di alcuna penale e detratte esclusivamente le spese - adeguate, giustificabili e documentate - sostenute dall'organizzatore.

        6-ter. Al fine di assicurare un adeguato supporto economico alle famiglie e ai soggetti terzi, organizzatori e fornitori dei servizi di cui al comma 6-bis, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, il «Fondo nazionale di garanzia - Rimborsi programmi di mobilità studentesca internazionale individuale -» - di seguito denominato fondo, con una dotazione finanziaria pari a 500.000 euro per l'anno 2020. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

        6-quater. Possono accedere alle risorse del fondo di cui al comma 6-ter:

            a) i soggetti terzi organizzatori e fornitori dei servizi di cui al comma 6-bis;

            b) le famiglie interessate, solo qualora non abbiano già ottenuto il rimborso integrale delle somme versate ovvero solo per la quota parte loro spettante e non rimborsata.

        6-quinquies. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati i criteri e le modalità di gestione e di funzionamento del predetto fondo, ivi compresi i requisiti per l'accesso alle relative risorse e le modalità di individuazione, riparto ed erogazione degli importi da corrispondere ai singoli beneficiari.»


2.99

Nencini, Vono, Sbrollini

Ritirato

        Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

            "6-bis. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti relativi al concorso per dirigente scolastico di cui al Decreto Direttoriale del 23 novembre 2017, con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale della durata di n. 120 ore, per i soggetti che non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto alcuna sentenza definitiva".

        "6-ter. Alle attività relative al corso intensivo di formazione, di cui al comma 6-bis e alle successive immissioni in ruolo si provvede, rispettivamente, con una quota a carico dei soggetti ammessi al corso-concorso anche attraverso l'utilizzo della carta docente di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n.107 e il rimanente importo mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021 e sue proiezioni, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".


2.100

Cangini, Moles

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

        "6-bis. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti relativi al concorso per dirigente scolastico di cui al Decreto Direttoriale del 23 novembre 2017, con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale della durata di n. 80 ore, per i soggetti che non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto alcuna sentenza definitiva.

        "6-ter. Alle attività relative al corso intensivo di formazione, di cui al comma 6-bis e alle successive immissioni in ruolo si provvede, rispettivamente, con una quota a carico dei soggetti ammessi al corso-concorso attraverso l'utilizzo della carta docente di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n.107 e il rimanente importo mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021 e sue proiezioni, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".


2.101

Moles, Cangini, Damiani

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

        "6-bis. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti relativi al concorso per dirigente scolastico di cui al Decreto Direttoriale del 23 novembre 2017, con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di svolgimento di un corso-concorso riservato per i soggetti che non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto alcuna sentenza definitiva".

        "6-ter. Alle attività relative al corso-concorso di cui al comma 6-bis e alle successive immissioni in ruolo si provvede, rispettivamente, con una quota a carico del soggetti ammessi al corso-concorso attraverso l'utilizzo della carta docente di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n.107 e il rimanente importo mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021 e sue proiezioni, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'Istruzione. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".


2.102

De Petris, Marcucci, Errani, Grasso, Laforgia, Verducci, Nugnes, Fattori

Ritirato

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

         «6-bis) In considerazione del protrarsi dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 1, della legge 20 dicembre 2019, n. 159, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti, è apportata la seguente modificazione: A) al comma 2, le parole "ventiquattromila posti", sono sostituite con le seguenti: "quarantamila posti";

         6-ter. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 6-bis), ovvero delle spese occorrenti, nel limite massimo di 10 milioni di euro, per assicurare che tutti i neo immessi in ruolo acquisiscano i crediti formativi universitari, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse delle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

            Conseguentemente, all'articolo 8, comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «salvo quanto previsto dall'articolo 2, commi 6-bis e 6-ter»


2.103

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Fattori

Respinto

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

        «6-bis) Il fondo di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n.107, è incrementato di euro 40 milioni limitatamente per l'anno 2020.

        6-ter) Le risorse di cui al comma 6-bis) sono destinate a istituire la carta elettronica per sostenere l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, che possiede un contratto a tempo determinato con termine finale non anteriore al 30 giugno 2020. La Carta, dell'importo nominale di euro 300 annui, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis), nel limite massimo di 40 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse delle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

        Conseguentemente, all'articolo 8, comma 2, dopo le parole. «oneri per la finanza pubblica» aggiungere le parole: «salvo quanto previsto dai commi 6-bis e 6-ter dell'articolo 2».


2.104

De Petris, Verducci, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Fattori

Precluso dal 2.300 (testo corretto)

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

        «6-bis. All'articolo 1, della legge 20 dicembre 2019, n. 159, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti, apportare le seguenti modificazioni:

            a) al comma 5, lettera a) secondo periodo, le seguenti parole ", fermo restando quanto previsto alla lettera b)" sono soppresse;

            b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

            "5-bis) possono partecipare altresì alla procedura coloro che siano in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno e, in subordine coloro che abbiano maturato tre anni di servizio  su posti di sostegno privi del titolo di specializzazione.  L'immissione in ruolo dei soggetti di cui al periodo precedente, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione sul sostegno in esito allo specifico percorso di cui all'articolo 13 del Decreto ministeriale 10 settembre 2010 n. 249 concernente: "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244". Pertanto il loro inserimento nella graduatoria è da intendersi con riserva, che verrà sciolta all'atto del conseguimento del titolo di specializzazione".».


2.105

Drago, Granato

Ritirato

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

        «6-bis. Viene istituita, in aggiunta alle figure dell'organico dell'autonomia, quella del middle manager, per svolgere in via esclusiva, con esonero dall'insegnamento, funzioni di supporto all'attività del dirigente scolastico. I middle manager vengono reclutati su concorso interno all'istituzione scolastica per titoli ed esami. Viene demandata a una o più ordinanze del Ministro dell'Istruzione la definizione del numero di tali figure per istituto e le funzioni da ottemperare all'interno di esso. La copertura finanziaria è affidata alle risorse del MOF, di cui all'articolo 40 del CCNL 2016-18.  

          6-ter. La copertura delle cattedre resesi vacanti dalla ottemperanza della lettera a del presente comma, si provvederà alla loro copertura con procedura di mobilità ed in ottemperanza del decreto legislativo n. 165 del 2001 nonché dell'articolo 470, comma 1, del decreto legislativo n. 297 del 1994.»


2.106 (testo 3)

Saponara, Pittoni, Alessandrini, Barbaro, Borgonzoni

Ritirato

        Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

        «6-bis. Dall'inizio dell'anno scolastico 2020-2021, nel perdurare dell'emergenza da Covid-19, presso le scuole di ogni ordine e grado, il dirigente scolastico può istituire, in via sperimentale, la figura professionale dello psicologo scolastico, al fine di supportare gli alunni, le famiglie e il personale scolastico nelle eventuali problematiche di tipo psicologico generate dall'apprendimento a distanza tramite supporti tecnologici e per fornire indicazioni per l'esercizio della metodica nel rispetto della salute psico-fisica dei minori. Possono accedere al ruolo di psicologo scolastico, con contratto di prestazione di lavoro autonomo, gli psicologi iscritti all'ordine in possesso di laurea magistrale in psicologia, con specializzazione quadriennale nello specifico settore dell'età evolutiva. 6-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2020 e a 15 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».   


2.106 (testo 2)

Saponara, Pittoni, Alessandrini, Barbaro, Borgonzoni

Ritirato

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

        «6-bis. Dall'inizio dell'anno scolastico 2020-2021, nel perdurare dell'emergenza da Covid-19, presso le scuole di ogni ordine e grado, il dirigente scolastico può istituire, in via sperimentale, la figura professionale dello psicologo scolastico, al fine di supportare gli alunni, le famiglie e il personale scolastico nelle eventuali problematiche di tipo psicologico generate dall' apprendimento a distanza tramite supporti tecnologici e per fornire indicazioni per l'esercizio della metodica nel rispetto della salute psico-fisica dei minori. Possono accedere al ruolo di psicologo scolastico, con contratto di prestazione di lavoro autonomo, gli psicologi iscritti all'ordine in possesso di laurea magistrale in psicologia, con specializzazione quadriennale nello specifico settore dell'età evolutiva. 6-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e a 15 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».


2.106

Saponara, Pittoni, Alessandrini, Barbaro, Borgonzoni

Ritirato

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

        « 6-bis. Dall'inizio dell'anno scolastico 2020-2021, nel perdurare dell'emergenza da Covid-19, presso le scuole di ogni ordine e grado, il dirigente scolastico può istituire, in via sperimentale, la figura professionale dello psicologo scolastico, al fine di supportare gli alunni, le famiglie e il personale scolastico nelle eventuali problematiche di tipo psicologico generate dall' apprendimento a distanza tramite supporti tecnologici e per fornire indicazioni per l'esercizio della metodica nel rispetto della salute psico-fisica dei minori. Possono accedere al ruolo di psicologo scolastico, con contratto di prestazione di lavoro autonomo, gli psicologi iscritti all'ordine in possesso di laurea magistrale in psicologia, con specializzazione quadriennale nello specifico settore dell'età evolutiva. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, determinati in 4 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.


2.107 (testo 2)

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Fattori

Ritirato

             Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

            6-bis. In relazione ai concorsi per titoli ed esami finalizzati al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado, indetti con decreti direttoriali del Ministero dell'istruzione n. 105, 106 e 107 del 23 febbraio 2016, i soggetti ammessi con riserva in virtù di un provvedimento cautelare reso in sede giurisdizionale o amministrativa che abbiano completato la procedura concorsuale, risultando vincitori o idonei a seguito del superamento della prova preselettiva, delle prove scritte, grafiche o pratiche e della prova orale, sono inseriti nelle graduatorie definitive in coda rispetto ai candidati ammessi pleno iure.

        6-ter. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 6 bis), nel limite massimo di 10 milioni di euro per il 2020 e di 30 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse delle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".

            Conseguentemente, all'articolo 8, comma 2, alla fine aggiungere: "salvo quanto previsto dall'articolo 2, commi 6-bis e 6-ter".


2.107

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Fattori

Ritirato

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

        «6-bis) In relazione ai concorsi per titoli ed esami finalizzati al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado, indetti con decreti direttoriali del Ministero dell'istruzione n. 105, 106 e 107 del 23 febbraio 2016, i soggetti ammessi con riserva in virtù di un provvedimento cautelare reso in sede giurisdizionale o amministrativa che abbiano completato la procedura concorsuale, risultando vincitori o idonei a seguito del superamento della prova preselettiva, delle prove scritte, grafiche o pratiche e della prova orale, sono inseriti nelle graduatorie definitive in coda rispetto ai candidati ammessi pleno iure


2.108

Verducci, Iori

Ritirato

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

        "6-bis. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Fermi restando i requisiti di servizio di cui al primo periodo, i titoli per la partecipazione al concorso sono i medesimi già previsti per il concorso ordinario per titoli ed esami bandito ai sensi dell'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205»".


2.109 (testo 2)

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia

Ritirato

       Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

        "6-bis. In ragione delle attività di recupero formative e delle necessarie precauzioni sanitarie da adottare a partire dal 1' settembre 2020, in occasione dell'avvio dell'anno scolastico, il limite per l'adeguamento dell'organico docenti alle situazioni di fatto definito dall'OM 487/2020 del Ministero dell'istruzione è stabilito per l'a.s. 2020-21 in 20.000 unità di posto comune. Conseguentemente il Ministero dell'istruzione provvede alla distribuzione dei posti in modo proporzionale secondo i criteri vigenti. Agli oneri derivanti dalla disposizione del presente comma si provvede con le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2-bis.

        Conseguentemente:

            - all'articolo 8, comma 2, alla fine, aggiungere: "salvo quanto previsto per la copertura degli oneri derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 2, comma 6-bis, dal comma 2-bis del presente articolo";

            - all'articolo 8, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

            "2-bis. Agli oneri derivanti dalla disposizione dell'articolo 2, comma 6-bis, pari a 270 milioni di euro per l'anno 2020 ed a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondenti riduzioni delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289."


2.109

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Fattori

Ritirato

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

        «6-bis. In ragione delle attività di recupero formative e delle necessarie precauzioni sanitarie da adottare a partire dal 1° settembre 2020, in occasione dell'avvio dell'anno scolastico, il limite per l'adeguamento dell'organico docenti alle situazioni di fatto definito dall'OM 487/2020 del Ministero dell'istruzione è stabilito per l'a.s. 2020-21 in 20.000 unità di posto comune. Conseguentemente il Ministero dell'istruzione provvede alla distribuzione dei posti in modo proporzionale secondo i criteri vigenti».


2.110

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Fattori

Ritirato

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

        «6-bis) Per il personale docente, relativamente all'anno scolastico 2020-2021, sono sospese le condizioni di cui all'articolo 13 comma 3, del decreto legislativo del 13 aprile 2017, n.59 come modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n.145, articolo 1, comma 792, lettera m). Detto personale potrà presentare istanza di trasferimento anche oltre il termine del 21 aprile stabilito dall'OM 182/2020 del Ministero dell'istruzione, in un lasso di tempo che sarà determinato da un'ulteriore ordinanza ministeriale, e comunque non oltre il 30 maggio 2020.»


2.111 (testo 2)

Montevecchi, Granato, Corrado, De Lucia, Russo, Vanin

Ritirato

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

        «6-bis. Tutte le attività che prevedono aperture straordinarie pomeridiane, a valere sui fondi PON delle istituzioni scolastiche, sono attribuite, per gli anni 2020, 2021 e 2022, prioritariamente ai soggetti vincitori della procedura selettiva di cui all'articolo 58, comma 5-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che siano titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale con un monte orario uguale o inferiore alle 18 ore settimanali».


2.111

Montevecchi, Granato, De Lucia, Russo, Vanin, Marilotti, Trentacoste, L'Abbate

Ritirato

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

        «6-bis. Tutte le attività che prevedono aperture straordinarie pomeridiane, a valere sui fondi PON delle istituzioni scolastiche, sono attribuite, per gli anni 2020, 2021 e 2022, prioritariamente ai soggetti vincitori della procedura selettiva di cui al comma 1, che siano titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale con un monte orario uguale o inferiore alle 18 ore settimanali.».


2.112

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Fattori

Ritirato

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

        6-bis) In considerazione del protrarsi dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 2, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, converito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. L'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si applica anche alla progressione all'area dei direttori dei servizi generali e amministrativi del personale assistente amministrativo di ruolo che abbia svolto a tempo pieno le funzioni dell'area di destinazione per almeno tre interi anni scolastici a decorrere dal 2011/2012, anche in mancanza del requisito culturale di cui alla tabella B allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto scuola sottoscritto in  data  29  novembre   2007,   e  successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Alle graduatorie risultanti dalla procedura, di cui al primo periodo, sono riservati, nel triennio 2019-21, 803 posti. L'esame dovrà essere svolto esclusivamente in modalità telematica e verterà in un colloquio orale in forma semplificata».


2.113

Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

        «6-bis. A causa del protrarsi dello stato di emergenza determinato dall'epidemia di COVID19 e al fine di garantire adeguato supporto, attraverso le funzioni proprie del ruolo dei dirigenti tecnici, alle istituzioni scolastiche per l'avvio dell'anno scolastico 2020/2021, allorché sarà necessario porre in essere tutte le strategie utili al recupero delle attività formative perse, gli incarichi di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126 convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019 n. 159, nelle more dell'espletamento del concorso a dirigente tecnico di cui al comma 2 del medesimo articolo, sono attribuiti a decorrere dal 1° settembre 2020 e hanno termine all'atto dell'immissione in ruolo dei dirigenti tecnici di cui al Concorso medesimo.»


2.114

Verducci, Iori

Riformulato v. 1.0.21

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

        "6-bis. All'articolo 121 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «A tal fine, i contratti per supplenza breve del personale docente ed ATA mantengono efficacia fino al termine indicato nel contratto stesso. In caso di prosecuzione dell'assenza del titolare, il contratto è prorogato per tutta la durata dell'assenza. I contratti di docenza in supplenza in essere proseguono fino al termine dell'emergenza anche nel caso di rientro del titolare.»".


2.115

Iannone

Approvato

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

        «6-bis. All'articolo 121 del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, secondo periodo, dopo le parole "tecnico ausiliario e docente", eliminare le parole "provvisto di propria dotazione strumentale per lo svolgimento dell'attività lavorativa,"».


2.116

Vanin, Granato, Corrado, De Lucia, Montevecchi, Russo, Trentacoste

Ritirato

   Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

            «6-bis. Qualora, a seguito di provvedimenti del Governo finalizzati al contenimento del COVID-19, i sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale (IeF.P.), i sistemi regionali che realizzano i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.), le attività formative non ordinamentali e gli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.) non possano realizzare il numero minimo di ore previsto dalla vigente normativa per il percorso formativo, l'anno formativo 2019-2020 conserva comunque validità, anche ai fini del riconoscimento economico agli enti erogatori. Dagli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede  mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».


2.117 (testo 2)

Sbrollini

Ritirato

        Dopo il comma 6, aggiungere il seguente: 

        «6-bis. Al fine di predisporre una piattaforma unica per l'insegnamento a distanza, con decreto del Ministro dell'istruzione, sentito il Garante della protezione dei dati personali, da emanarsi entro 30 giorni dalla conversione della presente legge, è previsto l'affidamento del suddetto servizio tramite bando di gara da esperirsi entro 60 giorni dalla conversione della presente legge. Con il decreto di cui al presente comma sono stabiliti i requisiti del servizio e la previsione di misure atte a garantire la privacy dei flussi di informazione. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il Ministero dell'istruzione provvede agli adempimenti previsti dal presente comma con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente."


2.117

Sbrollini

Ritirato

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

        «6-bis. Al fine di predisporre una piattaforma unica per l'insegnamento a distanza, con decreto del Ministro dell'Istruzione, sentito il Garante della protezione dei dati personali, da emanarsi entro 30 giorni dalla conversione della presente legge, è previsto l'affidamento del suddetto servizio tramite bando di gara da esperirsi entro 60 giorni dalla conversione della presente legge. Con il decreto di cui al presente comma sono stabiliti i requisiti del servizio e la previsione di misure atte a garantire la privacy dei flussi di informazione."


2.118

Iannone

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

        «6-bis. All'articolo 120, comma 1, lettera a) del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, dopo le parole: "strumenti digitali", aggiungere le seguenti: ",da mettere a disposizione prioritariamente dei docenti con contratti annuali o titolari di contratti di supplenza breve o saltuaria,"».


2.119

Drago, Granato

Ritirato

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

         6-bis. Al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, all'articolo 120, comma 2, lettera b), prima della parola "dispositiva" sono inserite le parole: la locuzione "oltre che per"; dopo la parola "rete" è aggiunto il seguente periodo: «anche per stampanti e altre attrezzature di supporto all'attività didattica a distanza in favore degli studenti meno abbienti con disabilità e disturbi specifici di apprendimento, nonché con altri bisogni educativi speciali; sostituire le parole: "70 milioni di euro" con le parole "120 milioni di euro".


2.120

Iori, Verducci

Ritirato

       Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

            6-bis. Nell'anno scolastico 2019/2020 e 2020/2021 sono sospesi, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, i viaggi e le iniziative di istruzione riferiti ai programmi scolastici turistico culturali, per i quali è corrisposto il rimborso, senza emissione di voucher, con restituzione della somma versata.


2.121

Drago, Marilotti

Improponibile

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

        6-bis. Al fine di potenziare l'offerta formativa, il tempo scuola e le cattedre disponibili e tenuto conto del fatto che i servizi di ristorazione scolastica sono parte integrante delle attività formative ed educative erogate dalle istituzioni scolastiche, all'interno delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia viene destinato il 6 per cento del contributo annuo di 75 milioni stanziati per il fondo sviluppo e coesione sociale e programmazione 2014-2022, per l'implementazione delle mense scolastiche nelle scuole per l'infanzia, circoli didattici, istituti comprensivi che ne risultino sprovvisti.


2.122

Iannone

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente comma:

        «6-bis. Alle scuole paritarie private, che svolgono in via continuativa i servizi educativi e scolastici di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, che, a seguito della sospensione disposta in via di urgenza per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di dare sostegno economico e finanziario, è riconosciuto, a copertura del mancato versamento delle rette da parte dei fruitori, un contributo straordinario una tantum per il 2020 pari a 250 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'istruzione le risorse di cui al precedente periodo sono ripartite tenendo conto del numero di studenti di ciascuna istituzione scolastica. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le integrazioni delle autorizzazioni di cassa, di cui all'articolo 29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»


2.123

Verducci, Iori

Ritirato

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

        «6-bis. All'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, al primo periodo le parole ", di norma," sono soppresse.»


2.124

Cangini

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

            6-bis. Con riferimento ai viaggi di istruzione e alle gite scolastiche organizzate dalle istituzioni scolastiche, sospesi a causa dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, si applica la disciplina in materia di impossibilità totale della prestazione recata dall'articolo 1463 del codice civile.

        6-ter.  I soggetti interessati comunicano al vettore o alla struttura ricettiva o all'organizzatore di pacchetti turistici la sopravvenuta impossibilità della prestazione allegando la documentazione comprovante il titolo di viaggio o la prenotazione di soggiorno o il contratto di pacchetto turistico.

        6-quater. Il vettore o la struttura ricettiva o l'organizzatore di pacchetti turistici, procedono al rimborso, entro 60 giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, del corrispettivo versato per il titolo di viaggio e per il soggiorno.»


2.125

Moles, Cangini

Precluso dal 2.300 (testo corretto)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. All'articolo 1, comma 7, del decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, le parole "unicamente ai fini dell'abilitazione all'insegnamento" sono soppresse»


2.126 (già 2.0.43 testo 2)

Rampi, Iori, Verducci, Assuntela Messina

Approvato

All'articolo 2, comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

        «a-bis) Alla definizione di misure concernenti l'ordinato avvio dell'anno scolastico, finalizzate anche all' eventuale osservanza delle disposizioni in materia di distanziamento fisico, tenendo conto dell'età degli studenti, delle caratteristiche di ogni ciclo di istruzione nonché della capienza delle strutture scolastiche.»


2.200 (testo corretto)

La Relatrice

Approvato

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

            «4. All'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n.124,

            Sostituire il comma 4 con i seguenti:

            «4. All'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n.124, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 6-bis, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Una specifica graduatoria provinciale, finalizzata all'attribuzione dei relativi incarichi di supplenza, è destinata ai soggetti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno.»;

            b) dopo il comma 6-bis, è inserito il seguente:

            "6-ter. I soggetti inseriti nelle graduatorie provinciali di cui al comma 6-bis indicano, ai fini della costituzione delle graduatorie di istituto per la copertura delle supplenze temporanee di cui al comma 3, sino a venti istituzioni scolastiche della provincia nella quale hanno presentato domanda di inserimento per ciascuno dei posti o classi di concorso cui abbiano titolo."

            4-bis. I commi 2 e 3 dell'articolo 1-quater del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono abrogati.

        4-ter. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le procedure di istituzione delle graduatorie di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n.124, come novellati dal presente provvedimento e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo sono disciplinate, in prima applicazione e per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, anche in deroga all'articolo 4, comma 5, della predetta legge, attraverso ordinanza del Ministro dell'istruzione ai sensi del comma 1. Detta Ordinanza del Ministro dell'istruzione è adottata, sentito il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione - CSPI entro i termini previsti dall'articolo 3 del presente decreto-legge. I termini per i controlli, di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e al comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, relativi alla predetta ordinanza, sono ridotti a cinque giorni. La valutazione delle istanze per la costituzione delle graduatorie di cui al comma 6-bis dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, è effettuata dagli uffici scolastici territoriali, che possono a tal fine avvalersi delle istituzioni scolastiche della provincia di riferimento per attività di supporto alla valutazione di istanze afferenti a distinti posti o classi di concorso, ferma restando l'approvazione di dette graduatorie da parte dell'ufficio scolastico provinciale territoriale competente. La presentazione delle istanze, la loro valutazione e la definizione delle graduatorie avvengono con procedura informatizzata che prevede la creazione di una banca dati a sistema, anche ai fini dell'anagrafe nazionale docenti.»


2.300 (testo corretto)/1

Moles, Cangini, Gallone, Lonardo, Modena

Respinto

All'emendamento 2.300, all'alinea sostituire le parole «i seguenti» con le seguenti: «il seguente» e aggiungere il seguente comma:

        «01. Al fine di garantire l'ordinato avvio dell'anno scolastico, in deroga alle vigenti disposizioni, per tutto il periodo dell'emergenza si potrà procedere al reclutamento del personale della scuola con procedure semplificate per titoli e valorizzando il servizio pregresso. Per tali finalità, la prova computer based di cui all'articolo 1, comma 9 lettera a) e lettera d) del decreto-legge n. 126 del 2019 è sostituita da una graduatoria per titoli che consente l'accesso alle fasi successive del percorso come previsto dal medesimo decreto-legge. Per garantire la funzionalità delle segreterie scolastiche, è previsto l'accesso al profilo di DSGA per gli assistenti amministrativi facenti funzione da almeno tre anni attraverso una graduatoria per soli titoli, come previsto per tutto il restante personale ATA».

        Conseguentemente, sopprimere i commi da 01 a 08.


2.300 (testo corretto)/2

Moles, Cangini, Gallone, Lonardo, Modena

Respinto

All'emendamento 2.300, all'alinea sostituire le parole «i seguenti» con le seguenti «il seguente» e aggiungere il seguente comma:

        «01. Al fine di eliminare il precariato, il Ministro dell'istruzione, con proprio decreto da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dispone l'istituzione di una graduatoria per titoli e servizio ai fini dell'assunzione di personale docente di ogni ordine e grado, anche in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2000/2001, del diploma tecnico-professionale, dell'insegnamento di religione cattolica, di personale educativo e amministrativo con più di 36 mesi di servizio a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche del servizio nazionale d'istruzione, ivi incluse le scuole paritarie, su tutti i posti vacanti e disponibili anche in organico di fatto costituiti dopo il 15 settembre 2020, per l'anno scolastico 2020-2021.»

        Conseguentemente, sopprimere i commi da 01 a 08.


2.300 (testo corretto)/3

Moles, Cangini, Gallone, Lonardo

Respinto

All'emendamento 2.300, all'alinea sostituire le parole «i seguenti» con le seguenti «il seguente» e aggiungere il seguente comma:

        «01. Per assorbire il precariato, il Ministro dell'istruzione dispone con successivo decreto l'istituzione di una graduatoria per titoli ai fini dell'assunzione di personale docente di ogni ordine e grado, anche in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2000/2001, del diploma tecnico professionale, dell'insegnamento di religione cattolica, di personale educativo e amministrativo con più di 36 mesi di servizio a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche del servizio nazionale d'istruzione, su tutti i posti vacanti e disponibili anche in organico di fatto costituiti dopo il 15 settembre 2020, per l'anno scolastico 2020-2021.»

        Conseguentemente, sopprimere i commi da 01 a 08.


2.300 (testo corretto)/4

Moles, Cangini, Gallone, Lonardo, Modena

Respinto

All'emendamento 2.300, all'alinea sostituire le parole «i seguenti» con le seguenti «il seguente» e aggiungere il seguente comma:

        «01. In considerazione della sospensione di tutte le procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego di cui all'articolo 87, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, i posti del personale docente ed educativo rimasti vacanti e disponibili dopo le operazioni di immissione in ruolo disposte ai sensi del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, della legge 9 agosto 2018, n. 96, e della legge 20 dicembre 2019 n. 196, sono assegnati ai soggetti inseriti nelle graduatorie provinciali di cui al comma 6-bis dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124.»

        Conseguentemente, sopprimere i commi da 01 a 08.


2.300 (testo corretto)/5

Moles, Cangini, Gallone, Lonardo

Respinto

All'emendamento 2.300, all'alinea sostituire le parole «i seguenti» con le seguenti «il seguente» e aggiungere il seguente comma:

        «01. Per assorbire il precariato, è autorizzata con successivo decreto del Ministero dell'istruzione l'istituzione di una graduatoria per titoli ai fini dell'assunzione di 7.000 insegnanti di religione cattolica su posti vacanti e disponibili con più di 36 mesi di servizio a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche del servizio nazionale d'istruzione.

        Conseguentemente, sopprimere i commi da 01 a 08.


2.300 (testo corretto)/6

Gallone, Lonardo, Berardi

Respinto

All'emendamento 2.300, all'alinea sostituire le parole «i seguenti» con le seguenti «il seguente» e aggiungere il seguente comma:

        «01.Al fine di garantire il raggiungimento urgente degli obiettivi di cui al presente decreto, con particolare riferimento alla realizzazione delle misure straordinarie in materia di conclusione dell'anno scolastico 2019/2020 e  di  ordinato avvio  dell'anno  scolastico   2020/2021, nonché   di   accelerazione e semplificazione dell'iter procedurale dei provvedimenti di competenza del Ministro dell'istruzione, vista la necessità e urgenza di dotare di personale dirigenziale tecnico l'amministrazione centrale e periferica, il Ministero dell'istruzione è autorizzato ad adottare un programma straordinario di reclutamento di personale con elevata professionalità, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 18 e all'articolo 24 del decreto legislativo del 27 ottobre 2009 n.150. In via eccezionale, ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti  negativi  che  l'emergenza   epidemiologica COVID-19 sta producendo sul sistema scolastico, le modalità di svolgimento delle relative procedure selettive sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione del presente decreto.

        Conseguentemente sostituire i commi da 01 a 08.


2.300 (testo corretto)/7

Moles, Cangini, Gallone, Lonardo, Modena

Respinto

All'emendamento 2.300, all'alinea sostituire le parole «i seguenti» con le seguenti «il seguente» e aggiungere il seguente comma:

        «01. Con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione sono adottate, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure volte all'attivazione di un nuovo corso intensivo di formazione, come già disciplinato dal comma 88 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, riservato ai soggetti già ricorrenti avverso gli esiti della prova orale che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alcuna sentenza definitiva, nell'ambito del contenzioso riferito alle prove orali dei concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, o il decreto direttoriale del 20 luglio 2015, n. 499 o il decreto direttoriale del 23 novembre 2017, 4ª serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, rispettivamente alla data di entrata in vigore della suddetta legge e della legge di conversione del presente decreto unitamente a tutti i soggetti non in quiescenza che abbiano svolto la funzione di dirigente scolastico per almeno un triennio a seguito di conferma degli incarichi di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.»

        Conseguentemente, sopprimere i commi da 01 a 08.


2.300 (testo corretto)/8

Moles, Cangini, Gallone, Lonardo, Modena

Respinto

All'emendamento 2.300, all'alinea sostituire le parole «i seguenti» con le seguenti «il seguente» e aggiungere il seguente comma:

        «01. Con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione sono adottate, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure volte alla conferma dei ruoli per il personale docente assunto a tempo indeterminato con riserva, in esecuzione di provvedimenti cautelari giurisdizionali, nel caso di superamento dell'anno di prova di cui ai commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, con decorrenza giuridica dal 1° settembre dell'anno svolto. Conseguentemente, è disposto l'annullamento dei provvedimenti di licenziamento notificati dall'amministrazione nell'a. s. 2019/2020. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal predetto personale di cui al presente comma.»

        Conseguentemente, sopprimere i commi da 01 a 08.


2.300 (testo corretto)/9

Moles, Cangini, Gallone, Lonardo, Modena

Respinto

All'emendamento 2.300, all'alinea sostituire le parole «i seguenti» con le seguenti «il seguente» e aggiungere il seguente comma:

        «01. Con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione sono adottate, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure volte alla conferma dei contratti al 30 giugno 2021, relativamente al termine fissato dall'articolo 4, comma 1-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, al fine di salvaguardare la continuità didattica nell'anno scolastico 2020/2021, nel caso in cui le decisioni giurisdizionali siano state notificate nell'anno scolastico precedente.»

        Conseguentemente, sopprimere i commi da 01 a 08.


2.300 (testo corretto)/10

Moles, Cangini, Gallone, Lonardo, Modena

Respinto

All'emendamento 2.300, all'alinea sostituire le parole «i seguenti» con le seguenti «il seguente» e aggiungere il seguente comma:

        «01. L'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, avviene nell'anno scolastico 2020/2021, per spiegare efficacia per il triennio successivo, a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, con l'inserimento, a domanda, di tutto il personale in possesso dell'abilitazione all'insegnamento, ivi incluso se in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2000-2001 e del diploma tecnico professionale.»

        Conseguentemente, sopprimere i commi da 01 a 08.


2.300 (testo corretto)/11

Moles, Cangini, Damiani, Gallone

Respinto

All'emendamento 2.300, sostituire i commi da 01 e 07 con i seguenti:

        «01. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure straordinarie adottate per il contenimento e la gestione della stessa, è disposta la sospensione delle procedure concorsuali di cui ai decreti del Ministero dell'istruzione n. 497 e n. 510, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 34 del 28 aprile 2020, per tutta la durata dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020. I termini previsti per la presentazione delle istanze di partecipazione alle relative procedure sono, pertanto, rinviati ad una data successiva, da individuare tenendo conto dell'evoluzione dell'emergenza sanitaria in atto e dell'esigenza prioritaria di assicurare lo svolgimento delle procedure in condizioni di massima sicurezza.

          02. Con successivo decreto del Ministero dell'istruzione, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è autorizzata l'istituzione di una graduatoria ad esaurimento per titoli e servizio ai fini dell'assunzione di personale docente ed educativo, con almeno 36 mesi di servizio continuativi nelle istituzioni scolastiche statali, sui posti vacanti e disponibili al termine delle immissioni in ruolo di tutti gli aventi diritto inseriti nelle graduatorie definitive dei concorsi ordinari e straordinari banditi nel 2016 e nel 2018 e nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2006 n. 296.

          03. Il personale docente ed educativo immesso in ruolo ai sensi del comma 1-ter è tenuto a frequentare, durante l'anno di prova, un percorso formativo abbreviato abilitante da definire con provvedimento ministeriale. Il personale docente ed educativo inserito nella graduatoria di cui al comma 1-ter e non immesso in ruolo per carenza di posti vacanti e disponibili può partecipare - con oneri a proprio carico - al percorso formativo di cui periodo precedente o, in opzione, presentare domanda per l'inserimento in coda nella stessa graduatoria di un'altra regione, in applicazione di quanto previsto dal decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159.

          04. Al percorso formativo abbreviato di cui al comma 1-quater può altresì partecipare, con oneri a proprio carico, il personale docente che  ha prestato 36 mesi servizio nelle istituzioni scolastiche paritarie.

          05. Sui posti vacanti e disponibili di sostegno si procede prioritariamente all'immissione in ruolo del personale docente in possesso di specifica abilitazione, di titolo di specializzazione e con 36 sei mesi di servizio nelle istituzioni scolastiche statali.  Sui posti residui si procede all'immissione in ruolo del personale docente non abilitato, in possesso del titolo di specializzazione e con tre anni di servizio nelle istituzioni scolastiche statali, e, in subordine, del personale docente abilitato, non in possesso del titolo di specializzazione e con tre anni di servizio nelle istituzioni scolastiche statali, di cui almeno uno su posti di sostegno.

         06. Il personale docente immesso in ruolo sui posti di sostegno ai sensi del comma 1-sexies è tenuto a frequentare, durante l'anno di prova:

            appositi corsi abbreviati finalizzati al conseguimento dell'abilitazione, se in  possesso del titolo di specializzazione;

                 un percorso formativo abbreviato finalizzato al conseguimento del titolo di specializzazione, se in possesso di specifica abilitazione.

         07. A decorrere dall'anno  scolastico 2020/2021,  la  dotazione organica  complessiva  di   personale   docente   delle   istituzioni scolastiche statali è incrementata, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015 n. 107, nel limite di euro 785 milioni nell'anno 2020, 2.355  milioni  nell'anno  2021,  2.400  milioni nell'anno 2022, 2.450 milioni  nell'anno  2023,  2.500  milioni nell'anno 2024, 2.550 milioni  nell'anno  2025,  2.600  milioni nell'anno 2026, 2.650 milioni  nell'anno  2027,  2.700  milioni nell'anno 2028, 2.750 milioni nell'anno 2029  e  2.800  milioni annui a decorrere dall'anno 2030. Il suddetto incremento di organico comporta la trasformazione in organico di diritto di 50.000 posti di sostegno attualmente funzionanti in deroga in via di mero fatto e la costituzione in organico di 10.000 posti di potenziamento di cui almeno 4.000 dedicati alla scuola per l'infanzia, almeno 2.000 destinati all'incremento del tempo pieno nella scuola primaria e almeno 3.000 destinati alla scuola secondaria di II° grado per incrementare la funzionalità della didattica a distanza e per attivare nelle scuole di ogni grado della scuola secondaria l'insegnamento dell'educazione civica e dei principi di cittadinanza e costituzione. Agli oneri  derivanti dalla presente disposizione si provvede quanto a 654 milioni di euro per l'anno 2020 e 1.962,50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo a disposizione del Ministero dell'istruzione per il pagamento delle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche; quanto a 135,00 milioni di euro per l'anno 2020, 392,50 milioni di euro per l'anno 2021, 437,50 milioni di euro per l'anno 2022, 487,50 milioni di euro per l'anno 2023, 537,50 milioni di euro per l'anno 2024, 587,50 milioni di euro per l'anno 2025, 637,50 milioni di euro per l'anno 2026, 687,50 milioni di euro per l'anno 2027, 737,50 milioni di euro per l'anno 2028, 787,50 milioni di euro per l'anno 2029 e 837,50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2030 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.»

        Conseguentemente sopprimere il comma 08.


2.300 (testo corretto)/12

Moles, Cangini, Damiani

Respinto

All'emendamento 2.300, sostituire i commi 01 e 02 con i seguenti:

        "01. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti relativi al concorso per dirigente scolastico di cui al Decreto Direttoriale del 23 novembre 2017, con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di svolgimento di un corso-concorso riservato per i soggetti che non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto alcuna sentenza definitiva".

         02. Alle attività relative al corso-concorso di cui al comma 6-bis e alle successive immissioni in ruolo si provvede, rispettivamente, con una quota a carico del soggetti ammessi al corso-concorso attraverso l'utilizzo della carta docente di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n.107 e il rimanente importo mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021 e sue proiezioni, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'Istruzione. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".

        Conseguentemente, sopprimere i commi da 03 a 08.


2.300 (testo corretto)/13

Verducci, Moles, Saponara, Pittoni, Alderisi, Alessandrini, Iannone, Gallone, Iwobi, Sbrana

Respinto

All'emendamento 2.300, sostituire il comma 01 con il seguente:

        "01. All'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al comma 9:

        1) le lettere a) e d) sono soppresse;

            2) alla lettera b), le parole "del punteggio riportato nella prova di cui alla lettera a) e" sono soppresse;

            3) alla lettera e), le parole ", avendo conseguito nelle prove di cui alle lettere a) e d) il punteggio minimo previsto dal comma 10" sono sostituite dalle seguenti "sono in possesso dei requisiti di cui al comma 5 e che non risultano in posizione utile ai fini delle assunzioni in ruolo e di cui al comma 7;";

            b) il comma 10 è abrogato;

            c) al comma 11, le lettere b) ed e) sono soppresse;

            d) comma 13, le parole "Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca,

            da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Ministro dell'istruzione, avente natura non regolamentare"."

        Conseguentemente, sopprimere i commi 02, 03, 04, 05, 06 e 07.


2.300 (testo corretto)/14

Verducci

Respinto

All'emendamento 2.300, apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 02, alinea, sostituire il secondo periodo con il seguente: «La prova scritta, secondo la distinzione di cui al precedente periodo, è inerente:»;

            b) al comma 02, lettera a), sopprimere le parole «delle conoscenze e»;

            c) al comma 03, sostituire il primo periodo con il seguente: «La prova scritta per le classi di concorso di lingua inglese è svolta interamente in inglese ed è rivolta alla valutazione delle relative competenze disciplinari e didattico-metodologiche.».


2.300 (testo corretto)/15

Verducci

Respinto

All'emendamento 2.300, dopo il comma 06 inserire il seguente:

        «06-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, il comma 10 è sostituito dal seguente:

        »10. La procedura di cui al presente articolo è superata, ai fini dell'immissione in ruolo, dai candidati che conseguano il punteggio minimo di sette decimi o equivalente, calcolato complessivamente su titoli, servizio e prove di cui al comma 9, lettere a) e d) e, ai fini dell'abilitazione all'esercizio della professione docente di cui alla lettera g), le prove di cui al comma 9, lettere a) e d) sono superate dai candidati che superano il punteggio minimo di sei decimi o equivalente.«


2.300 (testo corretto)

La Relatrice

Approvato

All'articolo 2, prima del comma 1, premettere i seguenti:

            01. La prova scritta relativa alla procedura concorsuale straordinaria di cui all'articolo 1, comma 9, lettera a), del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, bandita con decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020, è disciplinata ai sensi dei commi 02 e 03 e svolta nel corso dell'anno scolastico 2020/2021.

            02. La prova scritta di cui al comma 01, da superarsi con il punteggio minimo di sette decimi o equivalente e da svolgersi con sistema informatizzato secondo il programma di esame previsto dal bando, è distinta per classe di concorso e tipologia di posto. La prova scritta, secondo la distinzione di cui al precedente periodo, è articolata in quesiti a risposta aperta, in numero coerente alla proporzione di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020, che sono inerenti:

        a) per i posti comuni, alla valutazione delle conoscenze e delle competenze disciplinari e didattico-metodologiche, nonché della capacità di comprensione del testo in lingua inglese;

            b) per i posti di sostegno, alle metodologie didattiche da applicarsi alle diverse tipologie di disabilità, nonché finalizzati a valutare le conoscenze dei contenuti e delle procedure volte all'inclusione scolastica degli alunni con disabilità, oltre che la capacità di comprensione del testo in lingua inglese.

            03. La prova scritta per le classi di concorso di lingua inglese è svolta interamente in inglese ed è composta da quesiti a risposta aperta rivolti alla valutazione delle relative conoscenze e competenze disciplinari e didattico-metodologiche. I quesiti di cui al comma 02 delle classi di concorso relative alle restanti lingue straniere sono svolti nelle rispettive lingue, ferma restando la valutazione della capacità di comprensione del testo in lingua inglese.

            04. Il decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020 mantiene i propri effetti ed è integrato e adeguato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, in attuazione di quanto previsto ai commi 02 e 03, nonché per consentire, qualora le condizioni generali epidemiologiche lo suggeriscano, lo svolgimento della prova scritta in una regione diversa rispetto a quella corrispondente al posto per il quale il candidato ha presentato la propria domanda. L'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 avviene nel corso della prova di cui all'articolo 1, comma 13, lettera b, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159.

            05. All'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, le parole «Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Ministro dell'istruzione, avente natura non regolamentare da adottare».

        06. Ai vincitori della procedura concorsuale straordinaria di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, immessi in ruolo nell'anno scolastico 2021/2022 che rientrano nella quota dei posti destinati alla procedura per l'anno scolastico 2020/2021 ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del predetto decreto, è riconosciuta la decorrenza giuridica del rapporto di lavoro dal 1° settembre 2020.

        07. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 06, pari ad euro 2,16 milioni, per l'anno 2023  e di euro 1,08 milioni annui, a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 202 della legge n. 107 / 2015 denominato "Fondo "La buona scuola per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica".

        08. Ai fini dell'accesso ai percorsi per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno di cui al decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 in riconoscimento dell'esperienza specifica maturata, a decorrere dal V ciclo i soggetti che nei dieci anni scolastici precedenti hanno svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, sullo specifico posto di sostegno del grado cui si riferisce la procedura, accedono direttamente alle prove scritte.


2.300

La Relatrice

Ritirato

All'articolo 2, prima del comma 1, premettere i seguenti:

            01. La prova scritta relativa alla procedura concorsuale straordinaria di cui all'articolo 1, comma 9, lettera a), del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, bandita con decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020, è disciplinata ai sensi del comma 02 e svolta nel corso dell'anno scolastico 2020/2021.

            02. La prova scritta di cui al comma 01, da superarsi con il punteggio minimo di sette decimi o equivalente e da svolgersi con sistema informatizzato secondo il programma di esame previsto dal bando, è distinta per classe di concorso e tipologia di posto. La prova scritta, secondo la distinzione di cui al precedente periodo, è articolata in quesiti a risposta aperta, in numero coerente alla proporzione di cui all'articolo 12 del decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020, che sono inerenti:

        a) per i posti comuni, alla valutazione delle conoscenze e delle competenze disciplinari e didattico-metodologiche, nonché della capacità di comprensione del testo in lingua inglese;

            b) per i posti di sostegno, alle metodologie didattiche da applicarsi alle diverse tipologie di disabilità, nonché finalizzati a valutare le conoscenze dei contenuti e delle procedure volte all'inclusione scolastica degli alunni con disabilità, oltre che la capacità di comprensione del testo in lingua inglese.

            03. La prova scritta per le classi di concorso di lingua inglese è svolta interamente in inglese ed è composta da quesiti a risposta aperta rivolti alla valutazione delle relative conoscenze e competenze disciplinari e didattico-metodologiche. I quesiti di cui al comma 02 delle classi di concorso relative alle restanti lingue straniere sono svolti nelle rispettive lingue, ferma restando la valutazione della capacità di comprensione del testo in lingua inglese.

            04. Il decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020 mantiene i propri effetti ed è integrato e adeguato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, in attuazione di quanto previsto al comma 02, nonché per consentire, qualora le condizioni generali epidemiologiche lo suggeriscano, lo svolgimento della prova scritta in una regione diversa rispetto a quella corrispondente al posto per il quale il candidato ha presentato la propria domanda. L'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 avviene nel corso della prova di cui all'articolo 1, comma 13, lettera b, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159.

            05. All'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, le parole «Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Ministro dell'istruzione, avente natura non regolamentare».

        06. Ai vincitori della procedura concorsuale straordinaria di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, immessi in ruolo nell'anno scolastico 2021/2022 che rientrano nella quota dei posti destinati alla procedura per l'anno scolastico 2020/2021 ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del predetto decreto, è riconosciuta la decorrenza giuridica del rapporto di lavoro dal 1° settembre 2020.

        07. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 06, pari ad euro 2,16 milioni, per l'anno 2023  e di euro 1,08, a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 202 della legge n. 107 / 2015 denominato "Fondo "La buona scuola per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica".

        08. Ai fini dell'accesso ai percorsi per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno di cui al decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 in riconoscimento dell'esperienza specifica maturata, a decorrere dal V ciclo, i soggetti che nei dieci anni scolastici precedenti hanno svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, sullo specifico posto di sostegno del grado cui si riferisce la procedura, accedono direttamente alle prove scritte.


2.0.1

Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

Precluso dal 2.300 (testo corretto)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Subordinazione del conseguimento dell'abilitazione alla effettiva prestazione di servizio con contratto a tempo determinato)

       1. L'articolo 1, comma 9, lettera g), numero 1) del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 è soppresso.»


2.0.2

Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Slittamento percentuali concorso transitorio secondaria)

        1. Dopo l'articolo 1 della legge 20 dicembre 2019 n.159 è inserito il seguente:

            "Art. 1-bis

            1. All'art. 17 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, così come integrato e modificato dalla legge 30 dicembre 2018 n. 145, il disposto di cui alla lettera b) del comma 2 è così sostituito:

            "b) concorso bandito, in ciascuna regione, ai sensi del comma 3, al quale, al netto dei posti utilizzati per la procedura di cui alla lettera a), è' destinato il 100 per cento dei posti di cui all'alinea per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, nonché l'80 per cento per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, il 60 per cento per gli anni 2023/2024 e 2024/2025, il 40 per cento per gli anni 2025/2026 e 2026/2027, il 30 per cento  per gli anni 2027/2028 e 2028/2029 e il 20 per cento per i bienni successivi, sino a integrale scorrimento di ciascuna graduatoria di merito regionale. Le frazioni di posto sono arrotondate per difetto;"»


2.0.3 (testo 2)

Marcucci, De Petris, Laniece, Verducci, Iori, Rampi, Assuntela Messina

Ritirato

       Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, in materia di reclutamento e abilitazione del personale docente nella scuola secondaria)

            1. Al decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 1, comma 2, le parole "ventiquattromila" sono sostituite dalle seguenti "quarantamila";

            b) all'articolo 1, comma 19, le parole "4 milioni" sono sostituite dalle seguenti "6,7 milioni.";

            c) all'articolo 9, comma 1, alinea, sostituire le parole "12,080 milioni di euro" con le seguenti "14,78 milioni di euro", le parole "16,086 milioni di euro" con le seguenti "18,786 milioni di euro" e dopo la lettera e-bis) aggiungere la seguente:

            «e-ter) quanto a euro 2,7 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».".


2.0.3

Marcucci, De Petris, Laniece, Verducci, Iori, Rampi, Assuntela Messina

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, in materia di reclutamento e abilitazione del personale docente nella scuola secondaria)

        1. All'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 2, le parole «ventiquattromila» sono sostituite dalle seguenti «quarantamila»;

            b) al comma 19, le parole «4 milioni» sono sostituite dalle seguenti «6,7 milioni.»


2.0.4 (testo 3)

Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

Respinto

      Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Concorso straordinario bis per docenti di scuola primaria diplomati magistrali licenziati a seguito di giudizi definitivi)

        1. Dopo l'articolo 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019 n. 159 è inserito il seguente:

"Articolo 1 - bis

            (Modifica all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 recante: «Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese»)

        1. All' articolo 4, comma 1-undecies sono aggiunti i seguenti commi:

            1.duodecies - Successivamente alla pubblicazione delle graduatorie di cui al comma 1-octies, è bandito un nuovo concorso straordinario riservato ai docenti che siano forniti del titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o di analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, oppure diploma magistrale con valore di abilitazione o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l'anno scolastico 2001/2002, purché i docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto, a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, almeno una annualità di servizio specifico, anche non continuativo, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124 oppure abbiano prestato servizio per almeno un anno scolastico, a qualunque titolo, nelle sezioni sperimentali previste dall'articolo 1, comma 630 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) attivate presso istituzioni scolastiche statali». I suddetti sono inclusi in una graduatoria di merito compilata con i medesimi criteri previsti dal successivo comma 1-octies. Alla suddetta graduatoria sono attribuiti i posti residui allo scorrimento delle graduatorie relative al concorso previsto alla lettera b) del comma 1-quater.

        1-terdecies - Ai soggetti che hanno partecipato al concorso straordinario bandito ai sensi dell'articolo 4 comma 1 del decreto-legge 12 luglio 2018 n. 87 convertito in legge 9 agosto 2018 n. 96 nonché a coloro che hanno titolo alla partecipazione al concorso di cui al precedente periodo spetta la precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze dalle graduatorie di istituto di II fascia.

        1-quaterdecies - Al fine di assicurare l'ordinato svolgimento dell'anno scolastico 2019/2020 e di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni, all'esecuzione delle decisioni giurisdizionali che comportano la decadenza dei contratti, a tempo determinato o indeterminato, stipulati, presso le istituzioni scolastiche statali, con i docenti in possesso del titolo di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, si applica, anche a fronte dell'elevato numero dei destinatari delle predette decisioni, il termine di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30; conseguentemente, le predette decisioni sono eseguite entro centoventi giorni decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento giurisdizionale al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

        1-quinquiesdecies - Al fine di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni per tutta la durata dell'anno scolastico 2019/2020, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, nell'ambito e nei limiti dei posti vacanti e disponibili, a dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali di cui al comma 1:

            a) trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i docenti di cui al comma 1 in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno 2020;

            b) stipulando con i docenti di cui al comma 1, in luogo della supplenza annuale in precedenza conferita, un contratto a tempo determinato con termine finale non posteriore al 30 giugno 2020."

            2. Agli oneri derivanti dalla procedura concorsuale straordinaria di cui al comma precedente, pari a 3,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»


2.0.4 (testo 2)

Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Concorso straordinario bis per docenti di scuola primaria diplomati magistrali licenziati a seguito di giudizi definitivi)

        1. Dopo l'articolo 1 della legge 20 dicembre 2019 n. 159 è inserito il seguente:

            "Articolo 1 - bis

            (Modifica all'art. 4, comma 1 del Decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito in legge 9 agosto 2018, n. 96 recante: «Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese»)

        1. «All' articolo 4, comma 1-undecies sono aggiunti i seguenti commi:

            1-duodecies - Successivamente alla pubblicazione delle graduatorie di cui al comma 1-octies, è bandito un nuovo concorso straordinario riservato ai docenti che siano forniti del titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o di analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, oppure diploma magistrale con valore di abilitazione o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l'anno scolastico 2001/2002, purché i docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto, a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, almeno una annualità di servizio specifico, anche non continuativo, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124 oppure abbiano prestato servizio per almeno un anno scolastico, a qualunque titolo, nelle sezioni sperimentali previste dall'art. 1, comma 630 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) attivate presso istituzioni scolastiche statali». I suddetti sono inclusi in una graduatoria di merito compilata con i medesimi criteri previsti dal successivo comma 1-octies. Alla suddetta graduatoria sono attribuiti i posti residui allo scorrimento delle graduatorie relative al concorso previsto alla lettera b) del comma1-quater.

        1-terdecies. La procedura concorsuale straordinaria di cui al comma precedente è bandita con uno o più decreti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, i quali ne definiscono termini e modalità di iscrizione e svolgimento, nonché l'ammontare dei diritti di segreteria dovuti per la partecipazione, determinato in maniera da coprire integralmente ogni onere derivante dall'organizzazione della medesima procedura. Le somme riscosse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

        1-quaterdecies - Ai soggetti che hanno partecipato al concorso straordinario bandito ai sensi dell'articolo 4 comma 1 del decreto-legge 12 luglio 2018 n. 87 convertito in legge 9 agosto 2018 n. 96 nonché a coloro che hanno titolo alla partecipazione al concorso di cui al precedente periodo spetta la precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze dalle graduatorie di istituto di II^ fascia.

        1-quinquiesdecies - Al fine di assicurare l'ordinato svolgimento dell'anno scolastico 2019/2020 e di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni, all'esecuzione delle decisioni giurisdizionali che comportano la decadenza dei contratti, a tempo determinato o indeterminato, stipulati, presso le istituzioni scolastiche statali, con i docenti in possesso del titolo di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, si applica, anche a fronte dell'elevato numero dei destinatari delle predette decisioni, il termine di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30; conseguentemente, le predette decisioni sono eseguite entro centoventi giorni decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento giurisdizionale al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

        1-sexiesdecies - Al fine di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni per tutta la durata dell'anno scolastico 2019/2020, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, nell'ambito e nei limiti dei posti vacanti e disponibili, a dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali di cui al comma 1:

            a) trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i docenti di cui al comma 1 in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno 2020;

            b) stipulando con i docenti di cui al comma 1, in luogo della supplenza annuale in precedenza conferita, un contratto a tempo determinato con termine finale non posteriore al 30 giugno 2020."»


2.0.4

Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Concorso straordinario bis per docenti di scuola primaria diplomati magistrali licenziati a seguito di giudizi definitivi)

        1. Dopo l'articolo 1 della legge 20 dicembre 2019 n. 159 è inserito il seguente:

"Art. 1-bis

           (Modifica all'art. 4, comma 1 del Decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito in legge 9 agosto 2018, n. 96 recante: «Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese»)

            1. All' articolo 4, comma 1-undecies sono aggiunti i seguenti commi:

             "1-duodecies - Successivamente alla pubblicazione delle graduatorie di cui al comma 1-octies, è bandito un nuovo concorso straordinario riservato ai docenti che siano forniti del titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o di analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, oppurediploma magistrale con valore di abilitazione o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l'anno scolastico 2001/2002, purché i docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto, a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, almeno una annualità di servizio specifico, anche non continuativo, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell'aricolo. 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124 oppure abbiano prestato servizio per almeno un anno scolastico, a qualunque titolo, nelle sezioni sperimentali previste dall'articolo 1, comma 630 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) attivate presso istituzioni scolastiche statali». I suddetti sono inclusi in una graduatoria di merito compilata con i medesimi criteri previsti dal successivo comma 1-octies. Alla suddetta graduatoria sono attribuiti i posti residui allo scorrimento delle graduatorie relative al concorso previsto alla lettera b) del comma 1-quater

        1-terdecies - Ai soggetti che hanno partecipato al concorso straordinario bandito ai sensi dell'articolo 4 comma 1 del decreto-legge 12 luglio 2018 n. 87 convertito in legge 9 agosto 2018 n. 96 nonché a coloro che hanno titolo alla partecipazione al concorso di cui al precedente periodo spetta la precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze dalle graduatorie di istituto di II^ fascia.  

        1-quaterdecies - Al fine di assicurare l'ordinato svolgimento dell'anno scolastico 2019/2020 e di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni, all'esecuzione delle decisioni giurisdizionali che comportano la decadenza dei contratti, a tempo determinato o indeterminato, stipulati, presso le istituzioni scolastiche statali, con i docenti in possesso del titolo di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, si applica, anche a fronte dell'elevato numero dei destinatari delle predette decisioni, il termine di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30; conseguentemente, le predette decisioni sono eseguite entro centoventi giorni decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento giurisdizionale al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. 

        1-quindecim - Al fine di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni per tutta la durata dell'anno scolastico 2019/2020, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, nell'ambito e nei limiti dei posti vacanti e disponibili, a dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali di cui al comma 1:

                a) trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i docenti di cui al comma 1 in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno 2020;

                b) stipulando con i docenti di cui al comma 1, in luogo della supplenza annuale in precedenza conferita, un contratto a tempo determinato con termine finale non posteriore al 30 giugno 2020."»


2.0.5

Rampi, Verducci

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

        1. All'articolo 1, comma 655, primo periodo, della legge 27 dicembre 2017 n. 205, le parole: «nelle istituzioni di cui al comma 653» sono sostituite dalle seguenti: «nelle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica e Musicale di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508.»


2.0.6 (testo 2)

Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

Precluso dal 2.300 (testo corretto)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Corso di specializzazione per l'insegnamento di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado dedicato specificamente a coloro che sono in servizio a qualunque titolo su posti di sostegno della scuola primaria, secondaria e dell'infanzia senza essere in possesso del titolo di specializzazione previsto dalla legge)

       1. Dopo l'articolo 1della legge 20 dicembre 2019 n. 159 è inserito il seguente:

           "Art. 1-bis

           1. All'articolo 4 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, così come integrato e modificato dalla legge 30 dicembre 2018 n. 145, è aggiunto, di seguito al comma 3, il seguente comma 4:

           «In sede di prima applicazione della presente legge il corso di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno nelle scuole del sistema pubblico di istruzione di ogni ordine e grado è riservato, con tutti gli oneri a completo carico dei partecipanti e senza l'espletamento di alcuna procedura selettiva (in ingresso), a tutti coloro, ivi compresi i docenti con contratto a tempo indeterminato nelle scuole statali, che abbiano prestato almeno due anni di servizio anche non continuativi su posto di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado del sistema pubblico italiano di istruzione e formazione e che siano in possesso dell'abilitazione all'insegnamento, nonché a tutti coloro che siano risultati idonei in precedenti procedure selettive per l'accesso ai corsi di specializzazione per l'insegnamento di sostegno. Qualora il numero dei candidati sia eccedente rispetto alla programmazione delle attività didattiche delle Università o delle Istituzioni AFAM e possa di conseguenza incidere sulla spesa programmata da ciascun ateneo, il Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, determina con proprio atto la ripartizione, a domanda, dei candidati tra le varie sedi accademiche di tutto il territorio nazionale o, in via alternativa, lo svolgimento dei corsi in annualità diverse, ripartendo i contingenti dei candidati secondo criteri che rispettino l'esperienza lavorativa specifica e il merito.»


2.0.6

Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Corso di specializzazione per l'insegnamento di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado dedicato specificamente a coloro che sono in servizio a qualunque titolo su posti di sostegno della scuola primaria, secondaria e dell'infanzia senza essere in possesso del titolo di specializzazione previsto dalla legge)

        1. Dopo l'articolo 1della legge 20 dicembre 2019 n. 159 è inserito il seguente:

            "Articolo 1 - bis

            1. All'articolo 4 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, così come integrato e modificato dalla legge 30 dicembre 2018 n. 145, è aggiunto, di seguito al comma 3, il seguente comma 4:

            «In sede di prima applicazione della presente legge il corso di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno nelle scuole del sistema pubblico di istruzione di ogni ordine e grado è riservato, senza l'espletamento di alcuna procedura selettiva (in ingresso), a tutti coloro, ivi compresi i docenti con contratto a tempo indeterminato nelle scuole statali, che abbiano prestato almeno due anni di servizio anche non continuativi su posto di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado del sistema pubblico italiano di istruzione e formazione e che siano in possesso dell'abilitazione all'insegnamento, nonché a tutti coloro che siano risultati idonei in precedenti procedure selettive per l'accesso ai corsi di specializzazione per l'insegnamento di sostegno. Qualora il numero dei candidati sia eccedente rispetto alla programmazione delle attività didattiche delle Università o delle Istituzioni AFAM, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca determina con proprio atto la ripartizione, a domanda, dei candidati tra le varie sedi accademiche di tutto il territorio nazionale o, in via alternativa, lo svolgimento dei corsi in annualità diverse, ripartendo i contingenti dei candidati secondo criteri che rispettino l'esperienza lavorativa specifica e il merito.»


2.0.7 (testo 2)

Verducci, Iori, Rampi, Assuntela Messina, Moles, Gallone, Saponara, Iannone

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 2-bis

(Misure urgenti in materia di docenti specializzati sul sostegno)

            1.Il Ministero dell'istruzione è autorizzato a bandire, in deroga alle ordinarie procedure autorizzatorie, che rimangono ferme per le successive immissioni in ruolo, una procedura in ciascuna regione distintamente per la scuola dell'infanzia, per quella primaria e per la scuola secondaria di I e II grado per le assunzioni a tempo indeterminato sui posti di sostegno che risultano vacanti e disponibili all'esito delle procedure previste dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione di cui al decreto legislativo 16 aprile 1999, n. 297, al decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, e dal decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159.

            2.Alla procedura partecipano, a domanda, gli insegnanti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno inseriti nelle graduatorie provinciali di cui all'art.1-quater, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159. 

            3. La graduatoria di merito regionale della procedura di cui al comma 1 comprende tutti coloro che propongono istanza di partecipazione ed è predisposta sulla base dei titoli posseduti e della valutazione conseguita in un'apposita prova orale non selettiva di natura didattico-metodologica. Alla prova orale, che non prevede un punteggio minimo, è riservato il 30 per cento del punteggio complessivo attribuibile. Tra i titoli valutabili rientrano il superamento di tutte le prove di precedenti concorsi per il ruolo docente, il titolo di dottore di ricerca ed è particolarmente valorizzato il servizio svolto su posti di sostegno presso le istituzioni scolastiche statali.

            4. Il contenuto della procedura, i termini e le modalità di presentazione delle istanze, le modalità di espletamento della prova orale con la relativa griglia di valutazione, i titoli valutabili, nonché la composizione della commissione di valutazione sono disciplinati con ordinanza del Ministro dell'istruzione. L'ordinanza fissa, altresì, il contributo di segreteria per coprire l'intera spesa di svolgimento della procedura.

            5. La procedura regionale è integrata ogni due anni a seguito di una nuova procedura bandita ai sensi del comma 1, cui possono partecipare i docenti di cui al comma 2, non inseriti nelle predette graduatorie di merito regionali."


2.0.7

Verducci, Iori, Rampi, Assuntela Messina

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Misure urgenti in materia di docenti specializzati sul sostegno)

        1. Le graduatorie provinciali di cui all'articolo 1-quater, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono utilizzate per le assunzioni in ruolo dei docenti specializzati sul sostegno, sui posti vacanti e disponibili di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado all'esito delle operazioni di immissione in ruolo previste dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dal decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87,  convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, e dal decreto-legge  29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159.»


2.0.8 (testo 2)

Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

Respinto

            Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Percorso specifico per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento dedicato a docenti in possesso di adeguata esperienza professionale)

        1. Dopo l'articolo 1 della legge 20 dicembre 2019, n. 159 inserire il seguente:

            "Articolo 1- bis

            1. All'articolo 4 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, così come integrato e modificato dalla legge 30 dicembre 2018 n. 145, è aggiunto il seguente comma 3: «In sede di prima applicazione del presente decreto legislativo e nelle more dell'espletamento dei concorsi ordinari di cui all' art. 2 sono istituiti presso le Università e presso gli Istituti del sistema AFAM percorsi annuali di specializzazione finalizzati al rilascio dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria. I suddetti corsi sono riservati, con oneri a completo carico degli interessati, senza l'espletamento di alcuna procedura selettiva, a tutti coloro che abbiano prestato almeno 3 anni di servizio anche non continuativi nelle scuole del sistema pubblico italiano di istruzione e formazione, ivi compresi i docenti del sistema di IeFP purché gli insegnamenti svolti siano ricompresi nelle classi di concorso previste dalle disposizioni vigenti, e che siano in possesso di idoneo titolo di studio, nonché a tutti coloro che siano risultati idonei in precedenti procedure selettive per l'accesso a corsi di specializzazione all'insegnamento nella scuola secondaria; i percorsi di specializzazione sono altresì riservati a tutto il personale docente in servizio nelle scuole statali con contratto a tempo indeterminato e in possesso dei requisiti di accesso previsti per la classe di concorso prescelta e ai dottori e dottorandi di ricerca che siano inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto e siano in possesso, oltre che dell'idoneo titolo di studio, anche dei 24 CFU previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59. Qualora il numero dei candidati sia eccedente rispetto alla programmazione delle attività didattiche delle Università o delle Istituzioni AFAM, allo scopo di non incrementare in alcun modo gli stanziamenti di spesa già previsti, il Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, determina con proprio atto la ripartizione, a domanda, dei candidati tra le varie sedi accademiche di tutto il territorio nazionale o, in via alternativa, lo svolgimento dei corsi in annualità diverse, ripartendo i contingenti dei candidati secondo criteri che rispettino l'esperienza lavorativa specifica ed il merito.»


2.0.8

Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Percorso specifico per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento dedicato a docenti in possesso di adeguata esperienza professionale)

        1. Dopo l'articolo 1 della legge 20 dicembre 2019, n. 159 inserire il seguente:

            "Articolo 1- bis

            1. All'articolo 4 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, così come integrato e modificato dalla legge 30 dicembre 2018 n. 145, è aggiunto il seguente comma 3: «In sede di prima applicazione del presente decreto legislativo e nelle more dell'espletamento dei concorsi ordinari di cui all' art. 2 sono istituiti presso le Università e presso gli Istituti del sistema AFAM percorsi annuali di specializzazione finalizzati al rilascio dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria. I suddetti corsi sono riservati, senza l'espletamento di alcuna procedura selettiva, a tutti coloro che abbiano prestato almeno 3 anni di servizio anche non continuativi nelle scuole del sistema pubblico italiano di istruzione e formazione, ivi compresi i docenti del sistema di IeFP purché gli insegnamenti svolti siano ricompresi nelle classi di concorso previste dalle disposizioni vigenti, e che siano in possesso di idoneo titolo di studio, nonché a tutti coloro che siano risultati idonei in precedenti procedure selettive per l'accesso a corsi di specializzazione all'insegnamento nella scuola secondaria; i percorsi di specializzazione sono altresì riservati a tutto il personale docente in servizio nelle scuole statali con contratto a tempo indeterminato e in possesso dei requisiti di accesso previsti per la classe di concorso prescelta e ai dottori e dottorandi di ricerca che siano inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto e siano in possesso, oltre che dell'idoneo titolo di studio, anche dei 24 CFU previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59. Qualora il numero dei candidati sia eccedente rispetto alla programmazione delle attività didattiche delle Università o delle Istituzioni AFAM, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca determina con proprio atto la ripartizione, a domanda, dei candidati tra le varie sedi accademiche di tutto il territorio nazionale o, in via alternativa, lo svolgimento dei corsi in annualità diverse, ripartendo i contingenti dei candidati secondo criteri che rispettino l'esperienza lavorativa specifica ed il merito.»


2.0.9

De Petris, Verducci, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Fattori

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

        «Art. 2-bis

            (Istituzione tavolo percorsi abilitanti)

        1. È istituito presso il Ministero dell'Istruzione un «Tavolo di confronto per avviare con periodicità percorsi abilitanti», di seguito definito «Tavolo», in modo da garantire anche in futuro ai neo-laureati un percorso di accesso all'insegnamento caratterizzato da una formazione adeguata.

        2. Il Tavolo di cui al comma 1, è presieduto  dal  Ministro dell'istruzione o  da  un  suo delegato, ed è composto dai rappresentanti della Conferenza universitaria nazionale dei Dipartimenti e delle Facoltà di Scienze della formazione (Cunsf) e  delle Associazioni  professionali dei Docenti e dei Dirigenti Scolastici, nominati dal Ministro dell'istruzione.

        3. Al Tavolo di cui al comma 1, partecipano anche i rappresentati delle associazioni di categoria maggiormente rappresentativi. 

        4. Con decreto del  Ministro  dell'istruzione, da emanare entro 60 giorni dalla data  di  entrata  in vigore  del  presente  decreto,  sono  determinate  le  modalità  di funzionamento,  incluse  le  modalità  di  espressione  dei   pareri,  nonché la  durata del Tavolo. 

       5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»


2.0.10

Drago, Marilotti

Improponibile

        Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Misure a tutela del personale docente e del precariato)

        1. Per il personale docente precario, iscritto nelle GAE, si deve attivare un Piano d'Assunzione Regionale, nella scuola dell'infanzia, per favorire l'esaurimento delle stesse.»


2.0.11

Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Salvaguardia per la continuità didattica del personale già di ruolo destinatario di sentenza sfavorevole)

        1. La rubrica dell'articolo 1-quinquies  del decreto-legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019 n. 159, è così modificata :

            "Disposizioni in materia di contenzioso concernente il personale docente e per la copertura di posti vacanti e disponibili nelle scuole di ogni ordine e grado."

        2. E' soppressa la lettera b) del comma 1 del medesimo articolo.»


2.0.12

Drago, Marilotti

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

        «Art. 2-bis.

        (Misure a tutela del personale docente e del precariato)

1. In considerazione dell'emergenza sanitaria e della pandemia da Covid-19 in atto, dato l'elevato numero di docenti titolari fuori dalle proprie province di residenza, al fine di  evitare ingenti spostamenti di persone, sussistendo dunque le condizioni di eccezionali motivi di sicurezza previste dell'articolo 3, comma 3, del CCNI del 6 aprile 2018, la mobilità interprovinciale del personale docente per l'a.s. 2020/2021 di cui al D.M. n. 182 del 23 marzo 2020 sarà effettuata su tutti i posti disponibili dell'organico dell'autonomia, ai sensi dell'articolo 470, comma 1, decreto legislativo n. 297 del 1994. I posti che residueranno dalle operazioni di mobilità saranno destinati alle nuove assunzioni.

2. Qualora non venisse assicurato quanto indicato nel comma 1 del presente articolo, il Ministero dell'istruzione dovrà garantire un rimborso pari a 400 euro mensili per ogni docente a titolo di rimborso per vitto, alloggio, trasporto.»


2.0.13

Drago

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

        «Art. 2-bis.

        (Misure a tutela del personale docente e del precariato)

        1. In considerazione dell'emergenza sanitaria e della pandemia da Covid-19 in atto, dato l'elevato numero di docenti titolari fuori dalle proprie province di residenza, al fine di  evitare ingenti spostamenti di persone, sussistendo dunque le condizioni di eccezionali motivi di sicurezza previste dell'articolo 3 comma 3, del CCNI del 6 aprile 2018, la mobilità interprovinciale del personale docente per l'a.s. 2020/2021 di cui al D.M. n. 182 del 23 marzo 2020 sarà effettuata su tutti i posti disponibili dell'organico dell'autonomia, ai sensi dell'articolo 470, comma 1, decreto legislativo n. 297 del 1994. I posti che residueranno dalle operazioni di mobilità saranno destinati alle nuove assunzioni.»


2.0.14 (testo 2)

Drago

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

        «Art. 2-bis.

        (Misure a tutela del personale docente e del precariato)

        1. In deroga all'articolo 17-octies del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, si prevede che, a decorrere dalle immissioni in  ruolo  disposte  per  l'anno scolastico 2019/2020, i docenti a  qualunque  titolo  destinatari  di nomina a  tempo  indeterminato  possono  chiedere  trasferimento provinciale e interprovinciale anche senza il vincolo di prestazione cinque anni di effettivo servizio nell'istituzione scolastica di titolarità.»


2.0.14

Drago

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

        «Art. 2-bis.

        (Misure a tutela del personale docente e del precariato)

        1. In deroga all'articolo 17-octies del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, si prevede che, a decorrere dalle immissioni in  ruolo  disposte  per  l'anno scolastico 2020/2021, i docenti a  qualunque  titolo  destinatari  di nomina a  tempo  indeterminato  possono  chiedere  trasferimento provinciale e interprovinciale anche senza il vincolo di prestazione cinque anni di effettivo servizio nell'istituzione scolastica di titolarità.»


2.0.15

Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Rimodulazione del vincolo di permanenza)

        Dopo l'articolo 1 della legge 20 dicembre 2019 n. 159 inserire il seguente:

            "Articolo 1 - bis

            1. Il vincolo di cui all'art. 13, comma 3, terzo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, come modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, è fissato in tre anni a decorrere dal 1° settembre 2019 in relazione a coloro che conseguono la nomina in ruolo e sono assegnati all'organico di una istituzione scolastica a decorrere da tale data; il suddetto vincolo si applica al personale docente ed educativo di ogni ordine e grado di istruzione, qualunque sia la procedura utilizzata per il reclutamento. Ugualmente rimane sottoposto al vincolo di tre anni nella stessa istituzione scolastica assegnata in sede definitiva tutto il personale docente e educativo che abbia conseguito la nomina in ruolo negli anni precedenti. Resto fermo l'obbligo di permanenza di cinque anni su posto di sostegno per i docenti che abbiano conseguito il ruolo nella suddetta tipologia di insegnamento. In sede di contrattazione collettiva verranno determinate le modalità di permanenza nella sede ottenuta per trasferimento allo scadere del vincolo triennale di cui sopra.

        2. L'art. 1 comma 17 - octies della medesima legge è abrogato"».


2.0.16

Garavini, Sbrollini

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

        1. Con riferimento all'ordinata prosecuzione dell'attività del sistema di formazione italiana nel mondo di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, con precedenza rispetto a tutte le altre assegnazioni, è destinato all'estero il personale scolastico, nominato dalle graduatorie di cui al decreto del Ministero degli affari esteri 9 agosto 2013, n. 4055, e successive modificazioni e integrazioni, che alla data del 31 maggio 2017 si trovava in servizio all'estero con un mandato della durata di 4 anni scolastici.

        2. Il personale interessato è riassegnato alla sede di servizio estera presso la quale prestava servizio alla data del 31 maggio 2017, per un periodo che consenta loro di raggiungere il periodo massimo di dodici anni di servizio all'estero previsto dall'articolo 21, comma 1, del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64.

        3. Qualora la sede di servizio presso la quale detto personale prestava servizio alla data del 31 maggio 2017 non fosse disponibile, detto personale è assegnato ad una delle sedi disponibili delle aree linguistiche per le quali ha conseguito l'idoneità nelle prove di accertamento linguistico, bandite dal Ministero degli Affari esteri di concerto con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con Decreto Interministeriale 7 ottobre 2011, n. 4377."


2.0.17 (testo 2)

Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Modifica dell'articolo 5 della legge 18 luglio 2003, n.186 recante "Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado ", in materia di concorsi per insegnanti di religione)

            L'articolo 1-bis della legge 20 dicembre 2019 n. 159 è sostituito dal seguente:

        Articolo 1

            1. - In considerazione della grave situazione derivante dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, all'articolo 5 della legge 18 luglio 2003, n.186 recante "Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado" sono apportate le seguenti modifiche:

        a) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

        "1-bis. Ai concorsi per titoli e per esami successivi al primo è attribuito il cinquanta per cento dei posti disponibili, fatta salva la quota di posti eventualmente da accantonarsi ai sensi del comma 2-bis. La restante quota del cinquanta per cento è assegnata al concorso straordinario riservato ai docenti che alla data di pubblicazione del bando di concorso abbiano prestato servizio, in possesso della prescritta idoneità diocesana, che ha valore di abilitazione per l'insegnamento di religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado, per almeno 3 anni anche non consecutivi nell'arco dell'ultimo decennio.

            1-ter. Le graduatorie di merito regionali, articolate su ambiti diocesani, sono predisposte a seguito della presentazione dei titoli in possesso degli interessati e della valutazione in un'apposita prova orale di natura didattico metodologica. Le predette graduatorie di merito regionali sono predisposte attribuendo fino a un massimo di 100 punti. La valutazione dei titoli, fino a un massimo di 70 punti, comprende anche la valorizzazione del servizio prestato nell'insegnamento della religione cattolica, dei titoli di studio previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 2012 e di ulteriori titoli universitari, il superamento di precedenti concorsi  per il ruolo docente. Al servizio prestato presso le istituzioni scolastiche  del sistema nazionale di istruzione sono riservati sino a 50 dei 70 punti complessivamente attribuibili ai titoli. Alla prova orale di cui al presente  comma, che non prevede un punteggio minimo, è riservato il 30 per cento del  punteggio complessivo attribuibile. La prova orale verte esclusivamente  sui contenuti previsti dall'art. 3, comma 5".

        b) al comma 2, le parole: "del primo concorso" sono soppresse;

            c) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

        "2-bis. Le graduatorie di merito del concorso riservato di cui al comma 1, già espletato in applicazione del decreto del direttore generale per il personale della scuola - Dipartimento per l'istruzione del Ministero dell'istruzione,

dell'università e della ricerca del 2 febbraio 2004, di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, la serie speciale, n. 10 del 6 febbraio 2004, conservano la loro validità non essendo stati banditi ulteriori concorsi ai sensi dell'articolo 3, comma 2 della medesima legge fino al loro esaurimento. Agli idonei che vi risultano inseriti è assegnato ogni anno il cinquanta per cento dei posti vacanti e disponibili in ciascuna regione e avuto riguardo alla loro suddivisione per diocesi. Il restante cinquanta per cento dei posti è attribuito ai vincitori dei concorsi banditi successivamente. Qualora le graduatorie di cui al predetto decreto del direttore generale per il personale della scuola del 2 febbraio 2004 siano esaurite, i posti sono interamente assegnati alle procedure concorsuali".

        2. - Il contenuto del bando, i termini e le modalità di presentazione delle domande, di espletamento della prova orale e di valutazione della prova e dei titoli, i titoli valutabili, nonché la composizione della commissione di valutazione sono regolamentati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.»


2.0.17

Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Modifica dell'articolo 5 della legge 18 luglio 2003, n.186 recante "Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado ", in materia di concorsi per insegnanti di religione)

        L'articolo 1-bis della legge 20 dicembre 2019 n. 159 è sostituito dal seguente:

"Art. 1 

            1. All'art. 5 della legge 18 luglio 2003, n.186 recante "Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado" sono apportate le seguenti modifiche:

            a) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

            "1-bis. Ai concorsi per titoli e per esami successivi al primo è attribuito il cinquanta per cento dei posti disponibili, fatta salva la quota di posti eventualmente da accantonarsi ai sensi del comma 2-bis. La restante quota del cinquanta per cento è assegnata al concorso straordinario riservato ai docenti che alla data di pubblicazione del bando di concorso abbiano prestato servizio, in possesso della prescritta idoneità diocesana, che ha valore di abilitazione per l'insegnamento di religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado, per almeno 3 anni anche non consecutivi nell'arco dell'ultimo decennio.

            1-ter. Le graduatorie di merito regionali, articolate su ambiti diocesani, sono predisposte a seguito della presentazione dei titoli in possesso degli interessati e della valutazione in un'apposita prova orale di natura didattico metodologica. Le predette graduatorie di merito regionali sono predisposte attribuendo fino a un massimo di 100 punti. La valutazione dei titoli, fino a un massimo di 70 punti, comprende anche la valorizzazione del servizio prestato nell'insegnamento della religione cattolica, dei titoli di studio previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 2012 e di ulteriori titoli universitari, il superamento di precedenti concorsi per il ruolo docente. Al servizio prestato presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione sono riservati sino a 50 dei 70 punti complessivamente attribuibili ai titoli. Alla prova orale di cui al presente comma, che non prevede un punteggio minimo, è riservato il 30 per cento del punteggio complessivo attribuibile. La prova orale verte esclusivamente sui contenuti previsti dall'art. 3, comma 5".

        b) al comma 2, le parole: "del primo concorso" sono soppresse;

        c) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

            "2-bis. Le graduatorie di merito del concorso riservato di cui al comma 1, già espletato in applicazione del decreto del direttore generale per il personale della scuola - Dipartimento per l'istruzione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 2 febbraio 2004, di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, la serie speciale, n. 10 del 6 febbraio 2004, conservano la loro validità non essendo stati banditi ulteriori concorsi ai sensi dell'articolo 3, comma 2 della medesima legge fino al loro esaurimento. Agli idonei che vi risultano inseriti è assegnato ogni anno il cinquanta per cento dei posti vacanti e disponibili in ciascuna regione e avuto riguardo alla loro suddivisione per diocesi. Il restante cinquanta per cento dei posti è attribuito ai vincitori dei concorsi banditi successivamente. Qualora le graduatorie di cui al predetto decreto del direttore generale per il personale della scuola del 2 febbraio 2004 siano esaurite, i posti sono interamente assegnati alle procedure concorsuali".

        2. Il contenuto del bando, i termini e le modalità di presentazione delle domande, di espletamento della prova orale e di valutazione della prova e dei titoli, i titoli valutabili, nonché la composizione della commissione di valutazione sono regolamentati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.»


2.0.18

Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Provvedimento d'urgenza per il superamento del contenzioso relativo ai concorsi a posti di dirigente scolastico banditi anteriormente al 2017)

        All' articolo 2 della legge 2019 n. 159, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

           «1-bis. "All'articolo 1, comma 88 della legge 13 luglio 2015 n. 107 è aggiunta la seguente lettera:

           c)  - i soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della presente disposizione di legge, alcuna sentenza definitiva  ovvero abbiano concluso l'intera procedura selettiva in forza di provvedimenti giurisdizionali cautelari, nell'ambito del contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella gazzetta ufficiale, 4^ serie speciale, n. 56 del 15/07/2011, ovvero al decreto direttoriale n. 499 del 20 luglio 2015 per l'accesso al corso intensivo per accesso al ruolo di Dirigente scolastico ai sensi dei commi 87 e ss dell'art. 1 della presente legge. I soggetti che superano la procedura prevista al precedente comma 87 sono inclusi in coda alle   graduatorie regionali, di cui al comma 1-bis dell'art. 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e successive modificazioni."»


2.0.19

Verducci, Stefano, Iori, Assuntela Messina

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Disposizioni per il reclutamento dei dirigenti scolastici)

            1. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti relativi al concorso per dirigente scolastico di cui al Decreto Direttoriale del 23 novembre 2017, con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione con prova finale, come già disciplinato dal comma 88 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, e con punteggio d'inserimento, da computarsi nella graduatoria finale, corrispondente al voto ottenuto nella prova scritta del concorso impugnato, riservato ai soggetti che non abbiano avuto alcuna sentenza definitiva nell'ambito del contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico di cui al Decreto Direttoriale del 23 novembre 2017, 4ª serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, rispettivamente alla data di entrata in vigore della  legge di conversione del   presente decreto.

        2. All'onere derivante dall'attuazione della suddetta disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».


2.0.20

Caligiuri, Moles, Cangini

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

        1. Il corso intensivo di cui all'art. 1, comma 87, della legge 13 luglio 2015, n. 107 è prorogato per coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 1, comma 88, della citata legge in relazione al contenzioso avverso il decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 23 novembre 2017, 4 serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017. Alla copertura si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei Dirigenti Scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205.»


2.0.21

Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Estensione delle disposizioni in materia di nomina dei dirigenti scolastici, di cui all'art.2 comma 2 bis D.L. 29 ottobre 2019 n.126 convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019 ai candidati che hanno superato le prove scritte ed orali dei concorsi per l'ammissione al corso di formazione per dirigenti scolastici nelle Province Autonome di Trento e Bolzano)

      1. L'articolo 2, comma 2-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019 n.126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, si applica, a domanda, anche ai candidati che hanno partecipato alle prove del corso-concorso per Dirigente Scolastico indetto con deliberazione della Giunta provinciale  del 16.11.2017 n.1921 nella Provincia Autonoma di Trento, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige  del 20 novembre 2017 n.47  e del corso - concorso per dirigente scolastico  nelle scuole in lingua italiana  nella Provincia Autonoma di Bolzano indetto  con decreto della Sovrintendente Scolastica  n. 1828 del 6.02.2018,pubblicato nel  Supplemento n.1  al Bollettino Ufficiale  della Regione Trentino -Alto Adige del 7 febbraio 2018 n.6  e che hanno superato le prove, sia scritta che orale, del concorso per l'ammissione al corso di formazione dei suddetti concorsi ma che non vi sono stati ammessi perché non collocati in posizione utile nelle relative graduatorie.  La nomina di tali candidati avverrà successivamente all'assunzione degli idonei del concorso a dirigente scolastico indetto con decreto del Direttore generale del Ministero dell'Università, dell'Istruzione e della Ricerca n.1259 del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale n. 90 del 24 novembre 2017, nel territorio nazionale e nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili.


2.0.22

Sudano, Sbrollini

Ritirato

Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

        «Art. 2-bis

(Misure urgenti per l'ordinato funzionamento delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione all'avvio dell'anno scolastico 2020/2021)

            1. Al fine di garantire un migliore funzionamento delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione ed una più efficace gestione della didattica a distanza a causa della perdurante emergenza epidemiologica da Covid19, alle istituzioni scolastiche autonome di ogni ordine e grado, all'articolo 19 comma 5 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 la parola "600" e sostituita con la parola "500" e la parola "400" è sostituita con la parola "300".

        2. A decorrere dall'anno scolastico 2020/21, i nuovi incarichi di dirigenti scolastici resi disponibili in conseguenza delle modifiche di cui al comma precedente sono assunti secondo i criteri previsti dall'art 6 bis della Legge 28 febbraio 2020 n. 8, nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili, fatta salva la disciplina autorizzatoria di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449».


2.0.23

De Petris, Verducci, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Fattori

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Deroga dimensionamento scolastico)

            1. Il comma 5, dell'articolo 19 della legge 15 luglio 2011, n.111, come modificato dall'articolo 4, comma 69, della legge n. 183 del 2011, e dall'articolo 12, comma 1, della legge n. 128 del 2013, è sostituito dal seguente: "5. Negli anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014 alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unità non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato. Le stesse sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome. Per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, tale limite è eliminato".

          2. Agli oneri derivanti dal comma 1, nel limite massimo di 40 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse delle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

        Conseguentemente, all'articolo 8, comma 2, dopo le parole. «oneri per la finanza pubblica» aggiungere le parole: «salvo quanto previsto dall'art. 2 bis)».


2.0.24 (testo 3)

Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

Respinto

      Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Progressione carriera DSGA facenti funzione)

            1. L'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, è sostituito dai seguenti:

            «6. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 e di salvaguardare e valorizzare la professionalità acquisita negli anni dal personale Assistente Amministrativo utilizzato nel profilo di Direttore Servizi Generali e Amministrativi, ai sensi delle disposizioni vigenti sulla sostituzione dei personale del medesimo profilo professionale, con l'obiettivo anche di contribuire a superare e limitare i numerosi contenziosi con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché di contemperare le esigenze dei soggetti portatori di interessi come sopra individuati e quelli dei candidati alla procedura concorsuale di cui all'articolo 1, comma 605 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (concorso ordinario per Direttore Servizi Generali e Amministrativi), l'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si applica anche alla progressione all'area dei direttori dei servizi generali e amministrativi del personale assistente amministrativo di ruolo che abbia svolto le funzioni dell'area di destinazione per almeno tre anni scolastici a decorrere dall'anno scolastico 2000/2001. A tal fine si procede anche in deroga al requisito del possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno.

        6-bis. Le graduatorie risultanti dal relativo concorso sono utilizzate, ferma restando la priorità di assicurare alle graduatorie del concorso di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 il numero di posti specificamente previsto dal bando, vale a dire il 70 per cento dei posti disponibili per ciascuna regione, sul restante 30 per cento, già riservato ai Direttori S.G.A. facenti funzione dal bando stesso, nonché su tutti gli altri posti vacanti e disponibili che risultino comunque disponibili. A tal fine saranno considerati utili per lo scorrimento delle graduatorie del concorso ordinario e per quelle della procedura selettiva di cui sopra anche i posti vacanti dell'organico relativo all'anno scolastico 2021/2022.

        6-ter. Con decreto da adottare entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca stabilirà i punteggi da attribuire a ciascun candidato avendo particolare alla valorizzazione del servizio da responsabile amministrativo e da Direttore Servizi Generali Amministrativi, alla valorizzazione del possesso di laurea, con particolare riguardo a quella specifica prevista per l'accesso al profilo, alla partecipazione ad attività di formazione specifica per il profilo di Direttore S.G.A, al superamento del test di ammissione e relativa formazione procedura selettiva mobilità verticale di cui al decreto ministeriale 9 febbraio 2012, n. 17, al possesso della 2A posizione economica, al possesso della 1A posizione economica.

        6-quater. Le medesime graduatorie verranno utilizzate, con decorrenza immediata, anche per le operazioni di sostituzione del Direttore SGA che dovessero rendersi necessarie per sopraggiunte disponibilità in organico di diritto e di fatto."

            2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 2 milioni di euro per l'anno 2020, e 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».


2.0.24 (testo 2)

Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Progressione carriera DSGA facenti funzione)

            1. L'articolo 2, comma 6 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, è sostituito dai seguenti:

            «6. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 e di salvaguardare e valorizzare la professionalità acquisita negli anni dal personale Assistente Amministrativo utilizzato nel profilo di Direttore Servizi Generali e Amministrativi, ai sensi delle disposizioni vigenti sulla sostituzione dei personale del medesimo profilo professionale, con l'obiettivo anche di contribuire a superare e limitare i numerosi contenziosi con il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, nonché di contemperare le esigenze dei soggetti portatori di interessi come sopra individuati e quelli dei candidati alla procedura concorsuale di cui all'articolo 1, comma 605 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (concorso ordinario per Direttore Servizi Generali e Amministrativi), l'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si applica anche alla progressione all'area dei direttori dei servizi generali e amministrativi del personale assistente amministrativo di ruolo che abbia svolto le funzioni dell'area di destinazione per almeno tre anni scolastici a decorrere dall'anno scolastico 2000/2001. A tal fine si procede anche in deroga al requisito del possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno.

        6-bis. Le graduatorie risultanti dal relativo concorso sono utilizzate, ferma restando la priorità di assicurare alle graduatorie del concorso di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 il numero di posti specificamente previsto dal bando, vale a dire il 7 per cento dei posti disponibili per ciascuna regione, sul restante 30 per cento, già riservato ai DSGA facenti funzione dal bando stesso, nonché su tutti gli altri posti vacanti e disponibili che risultino comunque disponibili. A tal fine saranno considerati utili per lo scorrimento delle graduatorie del concorso ordinario e per quelle della procedura selettiva di cui sopra anche i posti vacanti dell'organico relativo all'anno scolastico 2021/2022.

        6-ter. Con decreto da adottare entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca stabilirà i punteggi da attribuire a ciascun candidato avendo particolare alla valorizzazione del servizio da responsabile amministrativo e da Direttore Servizi Generali Amministrativi, alla valorizzazione del possesso di laurea, con particolare riguardo a quella specifica prevista per l'accesso al profilo, alla partecipazione ad attività di formazione specifica per il profilo di DSGA, al superamento del test di ammissione e relativa formazione procedura selettiva mobilità verticale di cui al Decreto ministeriale 9 febbraio 2012, n. 17, al possesso della 2A posizione economica, al possesso della 1A posizione economica.

        6-quater. Le medesime graduatorie verranno utilizzate, con decorrenza immediata, anche per le operazioni di sostituzione del Direttore SGA che dovessero rendersi necessarie per sopraggiunte disponibilità in organico di diritto e di fatto."

            2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, e 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»


2.0.24

Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

( Progressione carriera DSGA facenti funzione)

        L'articolo 2, comma 6 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, è sostituito dai seguenti:

        "6. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 e di salvaguardare e valorizzare la professionalità acquisita negli anni dal personale Assistente Amministrativo utilizzato nel profilo di Direttore Servizi Generali e Amministrativi, ai sensi delle disposizioni vigenti sulla sostituzione dei personale del medesimo profilo professionale, con l'obiettivo anche di contribuire a superare e limitare i numerosi contenziosi con il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, nonché di contemperare le esigenze dei soggetti portatori di interessi come sopra individuati e quelli dei candidati alla procedura concorsuale di cui all'art. 1, comma 605 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (concorso ordinario per Direttore Servizi Generali e Amministrativi), l'art. 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si applica anche alla progressione all'area dei direttori dei servizi generali e amministrativi del personale assistente amministrativo di ruolo che abbia svolto le funzioni dell'area di destinazione per almeno tre anni scolastici a decorrere dall'anno scolastico 2000/2001. A tal fine si procede anche in deroga al requisito del possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno. 

          6-bis. Le graduatorie risultanti dal relativo concorso sono utilizzate, ferma restando la priorità di assicurare alle graduatorie del concorso di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 il numero di posti specificamente previsto dal bando, vale a dire il 7 per cento dei posti disponibili per ciascuna regione, sul restante 30%, già riservato ai Direttori S.G.A. facenti funzione dal bando stesso, nonché su tutti gli altri posti vacanti e disponibili che risultino comunque disponibili. A tal fine saranno considerati utili per lo scorrimento delle graduatorie del concorso ordinario e per quelle della procedura selettiva di cui sopra anche i posti vacanti dell'organico relativo all'anno scolastico 2021/2022.

         6-ter. Con decreto da adottare entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca stabilirà i punteggi da attribuire a ciascun candidato avendo particolare alla valorizzazione del servizio da responsabile amministrativo e da Direttore Servizi Generali Amministrativi, alla valorizzazione del possesso di laurea, con particolare riguardo a quella specifica prevista per l'accesso al profilo, alla partecipazione ad attività di formazione specifica per il profilo di Direttore S.G.A, al superamento  del test di ammissione e relativa formazione procedura selettiva mobilità verticale di cui al Decreto Ministeriale 9 febbraio 2012, n. 17, al possesso della 2A posizione economica, al possesso della 1A posizione economica.

         6-quater. Le medesime graduatorie verranno utilizzate, con decorrenza immediata, anche per le operazioni di sostituzione del Direttore SGA che dovessero rendersi necessarie per sopraggiunte disponibilità in organico di diritto e di fatto."»


2.0.25

Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis. 

(Agevolazioni al personale precario della scuola, docente ed educativo, ed al personale ATA, di ruolo e non di ruolo, per la diffusione della didattica da casa così da consentire chiusura istituti e costituzione di contratti a tempo determinato e digitalizzazione contratti supplenza)

        1. Dopo l'articolo 121 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è inserito il seguente:

"Art. 121-bis.

        1. A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 luglio 2020 le disposizioni previste dall'articolo 1 comma 121 della legge 13 luglio 2015 n. 107 sono applicate anche nei confronti del personale docente ed educativo della scuola che sia in servizio nell'anno scolastico 2019/2020 con contratto a tempo determinato per la copertura di supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche, nonché al personale ATA che sia in servizio a qualsiasi titolo.

        2. Nel caso di assenza dei docenti titolari durante della sospensione delle attività didattiche in presenza e al fine di garantire la didattica a distanza, i dirigenti scolastici che si avvalgono di supplenti attivano il contratto di lavoro a tempo determinato in modalità digitale, anche da remoto, avvalendosi del personale amministrativo dell'istituto scolastico posto in smart-working

        3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190"»


2.0.26

Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Agevolazioni al personale docente precario della scuola per la diffusione della didattica da casa)

        1. Dopo l'articolo 121 del decreto legge n. 18 del 2020, è aggiunto il seguente:

            «Art. 121-bis. (Agevolazioni al personale docente precario della scuola per la diffusione della didattica da casa così da consentire chiusura istituti e costituzione di contratti a tempo determinato e digitalizzazione contratti supplenza)

            1. A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31.07.2020 le disposizioni previste dall'art. 1 comma 121 della legge 13 luglio 2015 n. 107 sono applicate anche nei confronti del personale docente della scuola che sia in servizio nell'anno scolastico 2019/2020 con contratto a tempo determinato per la copertura di supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche.

        2.Nel caso di assenza dei docenti titolari durante della sospensione delle attività didattiche in presenza e al fine di garantire la didattica a distanza, i dirigenti scolastici che si avvalgono di supplenti attivano il contratto di lavoro a tempo determinato in modalità digitale, anche da remoto, avvalendosi del personale amministrativo dell'istituto scolastico posto in smart-working.

        3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».


2.0.27 (testo 2)

Vanin, Granato, Corrado, De Lucia, Montevecchi, Russo, Trentacoste

Approvato

     Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie)

            1. Per garantire il regolare svolgimento delle attività nelle scuole dell'infanzia paritarie comunali qualora si verifichi l'impossibilità di reperire, per le sostituzioni, personale docente con il prescritto titolo di abilitazione, è possibile, in via del tutto straordinaria, per l'anno scolastico 2020/21, al fine di garantire l'erogazione del servizio educativo, prevedere incarichi temporanei attingendo anche dalle graduatorie comunali degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia in possesso di titolo idoneo, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo n. 65 del 2017. Il servizio prestato a seguito dei suddetti incarichi temporanei non è valido per gli aggiornamenti delle graduatorie di istituto delle scuole statali».


2.0.27

Vanin, Granato, Corrado, De Lucia, Montevecchi, Russo, Trentacoste

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie)

        1. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività nelle scuole dell'infanzia paritarie, qualora si verifichi l'impossibilità di reperire personale docente con il prescritto titolo di abilitazione per le sostituzioni, per l'anno scolastico 2020-2021, al fine di garantire l'erogazione del servizio educativo, è possibile prevedere incarichi temporanei attingendo alle graduatorie comunali degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia in possesso di titolo idoneo a operare nei servizi per l'infanzia.

        2. Il servizio prestato per incarichi temporanei, di cui al comma 1, non è valevole per gli aggiornamenti delle graduatorie di istituto delle scuole statali.».


2.0.28 (testo 2)

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Fattori

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie)

       1. Per garantire il regolare svolgimento delle attività nelle scuole dell'infanzia paritarie comunali qualora si verifichi l'impossibilità di reperire, per le sostituzioni, personale docente con il prescritto titolo di abilitazione, è possibile, in via del tutto straordinaria, per l'anno scolastico 2020/21, al fine di garantire l'erogazione del servizio educativo, prevedere incarichi temporanei attingendo anche dalle graduatorie comunali degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia in possesso di titolo idoneo, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo n. 65 del 2017. Il servizio prestato a seguito dei suddetti incarichi temporanei non è valido per gli aggiornamenti delle graduatorie di istituto delle scuole statali.


2.0.28

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Fattori

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

        «Art. 2-bis.

(Incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie)

        1. Per garantire il regolare svolgimento delle attività nelle scuole dell'infanzia paritarie, qualora si verifichi l'impossibilità di reperire personale docente con il prescritto titolo di abilitazione per le sostituzioni, è possibile, per l'anno scolastico 2020/21, al fine di garantire l'erogazione del servizio educativo, prevedere incarichi temporanei attingendo alle graduatorie comunali degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia in possesso di titolo idoneo a operare nei servizi per l'infanzia. Il servizio prestato per incarichi temporanei non è valido per gli aggiornamenti delle graduatorie di istituto delle scuole statali.»


2.0.29 (testo 2)

Iannone

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

            «Art. 2bis

            (Incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie)

            1. Per garantire il regolare svolgimento delle attività nelle scuole dell'infanzia paritarie comunali qualora si verifichi l'impossibilità di reperire, per le sostituzioni, personale docente con il prescritto titolo di abilitazione, è possibile, in via del tutto straordinaria, per l'anno scolastico 2020/21, al fine di garantire l'erogazione del servizio educativo, prevedere incarichi temporanei attingendo anche dalle graduatorie comunali degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia in possesso di titolo idoneo, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo n. 65 del 2017. Il servizio prestato a seguito dei suddetti incarichi temporanei non è valido per gli aggiornamenti delle graduatorie di istituto delle scuole statali».


2.0.29

Iannone

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

        «Art. 2-bis

            (Incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie)

            1. Per garantire il regolare svolgimento delle attività nelle scuole dell'infanzia paritarie, qualora si verifichi l'impossibilità di reperire personale docente con il prescritto titolo di abilitazione per le sostituzioni, è possibile, per l'anno scolastico 2020/21, al fine di garantire l'erogazione del servizio educativo, prevedere incarichi temporanei attingendo alle graduatorie comunali degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia in possesso di titolo idoneo a operare nei servizi per l'infanzia. Il servizio prestato per incarichi temporanei non è valido per gli aggiornamenti delle graduatorie di istituto delle scuole statali.»


2.0.30

Iori, Assuntela Messina

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie)

       1. Per garantire il regolare svolgimento delle attività nelle scuole dell'infanzia paritarie comunali qualora si verifichi l'impossibilità di reperire, per le sostituzioni, personale docente con il prescritto titolo di abilitazione, è possibile, in via del tutto straordinaria, per l'anno scolastico 2020/21, al fine di garantire l'erogazione del servizio educativo, prevedere incarichi temporanei attingendo anche dalle graduatorie comunali degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia in possesso di titolo idoneo, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo n. 65 del 2017. Il servizio prestato a seguito dei suddetti incarichi temporanei non è valido per gli aggiornamenti delle graduatorie di istituto delle scuole statali.


2.0.31 (testo 2)

Moles, Cangini, Gallone, Lonardo, Caligiuri

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie)

       1. Per garantire il regolare svolgimento delle attività nelle scuole dell'infanzia paritarie comunali qualora si verifichi l'impossibilità di reperire, per le sostituzioni, personale docente con il prescritto titolo di abilitazione, è possibile, in via del tutto straordinaria, per l'anno scolastico 2020/21, al fine di garantire l'erogazione del servizio educativo, prevedere incarichi temporanei attingendo anche dalle graduatorie comunali degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia in possesso di titolo idoneo, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo n. 65 del 2017. Il servizio prestato a seguito dei suddetti incarichi temporanei non è valido per gli aggiornamenti delle graduatorie di istituto delle scuole statali.


2.0.31

Moles, Cangini, Gallone, Lonardo, Caligiuri

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

        «Art. 2-bis

            (Incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie)

       1. Per garantire il regolare svolgimento delle attività nelle scuole dell'infanzia paritarie, qualora si verifichi l'impossibilità di reperire personale docente con il prescritto titolo di abilitazione per le sostituzioni, è possibile, per l'anno scolastico 2020/2021, al fine di garantire l'erogazione del servizio educativo, prevedere incarichi temporanei attingendo alle graduatorie comunali degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia in possesso di titolo idoneo a operare nei servizi per l'infanzia. Il servizio prestato per incarichi temporanei non è valido per gli aggiornamenti delle graduatorie di istituto delle scuole statali.»


2.0.32

Iannone

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Fondo a sostegno delle scuole paritarie.)

         1. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione è istituito il fondo denominato «Fondo per la parità scolastica», con una dotazione iniziale di 800 milioni di euro per l'anno 2020, volto alla erogazione di contributi aggiuntivi alle scuole pubbliche paritarie del sistema nazionale di istruzione, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 62 del 2000, per l'anno scolastico 2019/2020, a tutela del servizio pubblico che erogano.

        2. Con decreto del Ministro dell'istruzione le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le scuole paritarie in proporzione al numero degli alunni iscritti a ciascuna istituzione scolastica.

        3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari ad 800 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le integrazioni delle autorizzazioni di cassa, di cui all'articolo 29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»


2.0.33 (testo 2)

Romeo, Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini, Pillon

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Istituzione di un fondo per le scuole paritarie e per la destinazione di una quota del 10 per mille al finanziamento delle scuole paritarie e degli asili nido privati)

            1. Dopo l'articolo 120 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è inserito il seguente:

«Articolo 120-bis

(Istituzione di un fondo per le scuole paritarie e per la destinazione di una quota del 10 per mille al finanziamento delle scuole paritarie e degli asili nido privati)

        1. Al fine di garantire l'effettività e l'integrità del diritto all'istruzione, come sancito dagli articoli 33 e 34 della Costituzione, presso il Ministero dell'istruzione è istituito un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato alla concessione di garanzie fino al 31 dicembre 2020, in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma a sostegno delle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62.

        2.A decorrere dall'anno finanziario 2020, fermo restando quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), una quota pari al dieci per mille dell'imposta stessa è destinata in base alla scelta del contribuente al sostegno delle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e degli asili nido privati.

        3.Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per l'attuazione del presente articolo.

        4. Agli oneri derivanti presente articolo, pari a 1,1 miliardi di euro per l'anno 2020, e a 1 miliardo di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.»


2.0.33

Romeo, Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini, Pillon

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis

  (Istituzione di un fondo per le scuole paritarie e per la destinazione di una quota del 10 per mille al finanziamento delle scuole paritarie e degli asili nido privati)

        1. Dopo l'articolo 120 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è inserito il seguente:

"Art. 120-bis

(Istituzione di un fondo per le scuole paritarie e per la destinazione di una quota del 10 per mille al finanziamento delle scuole paritarie e degli asili nido privati)

        1. Al fine di garantire l'effettività e l'integrità del diritto all'istruzione, come sancito dagli articoli 33 e 34 della Costituzione, presso il Ministero dell'istruzione è istituito un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato alla concessione  di garanzie fino al 31 dicembre 2020, in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma  a sostegno delle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62.

        2. A decorrere dall'anno finanziario 2020, fermo restando quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), una quota pari al dieci per mille dell'imposta stessa è destinata in base alla scelta del contribuente al sostegno delle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e degli asili nido privati.

        3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per l'attuazione del presente articolo

            Agli oneri derivanti presente articolo, pari a 1,1 miliardi di euro per l'anno 2020, e a 1 miliardo di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.»


2.0.34

Iannone

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Credito d'imposta per le scuole paritarie)

        1. In relazione all'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, alle scuole paritarie private di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, è riconosciuto per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1 e B/5.

        2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le integrazioni delle autorizzazioni di cassa, di cui all'articolo 29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»


2.0.35

Iannone

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis

        1. All'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 2, alinea, dopo le parole: "dall'epidemia di COVID-19 le Imprese, come definite al comma 5", sono inserite le seguenti: "e le scuole paritarie";

            b) la rubrica è sostituita con la seguente: "(Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese e alle scuole paritarie colpite dall'epidemia di COVID-19)."»


2.0.36

Iannone

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Rimborso rette scolastiche)

            1. In considerazione della sospensione dei servizi educativi per l'infanzia nonché delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado - a seguito della situazione di emergenza sul territorio nazionale relativa al rischio del diffondersi del virus COVID-19 - alle famiglie è riconosciuto il rimborso delle rette già versate, secondo quanto stabilito al comma 2 del presente articolo.

           2. Nel caso di pagamenti a cadenza periodica ovvero di pagamenti anticipati in un'unica soluzione già effettuati, ai nuclei familiari interessati è corrisposto, in proporzione ai giorni di mancato svolgimento ovvero di mancata fruizione dei singoli servizi e delle singole attività nei periodi di sospensione:

            a) il rimborso integrale di quanto versato agli asili nido e alle scuole dell'infanzia statali, comunali e paritarie;

            b) il rimborso di quanto versato agli asili nido e alle scuole dell'infanzia privati, a condizione che abbiano un indicatore economico equivalente ISEE non superiore all'importo di euro 60.000, e per un importo massimo non superiore a 500 euro su base mensile;

            c) il rimborso integrale di quanto versato alle scuole di ogni ordine e grado statali, comunali e paritarie, a condizione che abbiano un indicatore economico equivalente ISEE non superiore all'importo di euro 60.000;

            d) il rimborso di quanto versato alle scuole di ogni ordine e grado private, a condizione che abbiano un indicatore economico equivalente ISEE non superiore all'importo di euro 60.000, e per un importo massimo non superiore a 300 euro su base mensile.

        3. Con successivo decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare, di concerto con il Ministro dell'economia e della finanze, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati i requisiti e le modalità per l'accesso ai rimborsi di cui al comma 2, ivi compresi i criteri per l'individuazione degli importi da corrispondere ai singoli nuclei familiari beneficiari.

        4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di euro 200 milioni per l'anno 2020. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili connesse a interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3.»


2.0.37

Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini, Pillon

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Rimborsi per diminuzione servizi erogati da scuole paritarie)

        1. Dopo il comma 7 dell'art. 120 del decreto legge n. 18 del 2020, sono aggiunti i seguenti:

            «7-bis. In considerazione della diminuzione dei servizi resi agli studenti dalle scuole paritarie a causa del perdurare stato di emergenza epidemica Covid-19, l'ammontare delle quote per il doposcuola, la mensa ed eventuali altri servizi accessori non erogati nell'anno scolastico 2019/2020 deve essere 1073 restituito o, a scelta delle famiglie, scontato dai pagamenti previsti per la frequenza del prossimo anno scolastico quali rette o servizi accessori. Nel caso di rette onnicomprensive, il rimborso sarà pari al 30 per cento dell'importo annuale. Lo Stato provvede a ristorare le singole scuole delle somme restituite.

         7-ter. Allo scopo di consentire agli asili-nido e a tutte le strutture pubbliche e private che si occupano dei servizi per l'infanzia di fronteggiare le complesse problematiche connesse all'emergenza dell'epidemia COVID19 è istituito presso il Ministero della salute un apposito fondo di 80 ml di euro destinato a finanziare le regioni e gli enti locali che ne facciano specifica richiesta.

        7-quater. Il suddetto fondo è finalizzato prioritariamente a garantire i servizi alle famiglie e a fornire agli educatori professionali tutti gli strumenti idonei per lo svolgimento in regime di massima sicurezza dei servizi erogabili in regime di emergenza epidemica.». Agli oneri derivanti dal comma 7-bis, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

         Agli oneri derivanti dal comma 7-ter, pari a 80 milioni di euro, per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.


2.0.38

Sbrollini

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

        «Art. 2-bis

             (Conservazione validità anno formativo)

            1. In considerazione della situazione di emergenza e dei provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 3 del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, e di quelli emanati dalle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, con particolare riferimento alla sospensione delle attività didattiche e formative, il Ministero dell'Istruzione di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza Stato-Regione, adotta entro 30 giorni dalla data di conversione del presente decreto legge, un decreto finalizzato alla conservazione della validità dell'anno formativo 2019/2020 relativo ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, nonché dei percorsi formativi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore e dei percorsi degli Istituti Tecnici Superiori di cui ai Capi II e III del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, anche in deroga all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e all'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca  del 16 settembre 2016, n. 713».


2.0.39

Iannone

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Validità anno formativo 2019-2020.)

        1. Qualora, a seguito di provvedimenti del Governo finalizzati al contenimento del COVID-19, i sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale (IeF.P.), i sistemi regionali che realizzano i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.) e gli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.) non realizzino il numero minimo di ore previsto dalla vigente normativa per il percorso formativo, l'anno formativo 2019-2020 conserva comunque validità.»


2.0.40

Cangini, Alderisi, Giro, Moles, Gallone, Lonardo, Caligiuri, Toffanin

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

        «Art. 2-bis

            (Riapertura dei locali scolastici al termine delle lezioni per attività ludiche e di recupero)

        1. Tenuto conto delle gravi difficoltà economiche ed organizzative che hanno colpito le famiglie a causa della sospensione delle attività produttive e in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi incluse quelle paritarie, per la durata dello stato di emergenza da Covid-19, al fine di sostenere i genitori alla ripresa delle attività lavorative, di continuare a garantire il distanziamento sociale dei bambini e dei ragazzi dalla popolazione anziana, nonché di tutelare il benessere psico-fisico dei minori e di adottare misure volte al consolidamento e recupero delle conoscenze, abilità e competenze degli studenti di ogni ordine e grado, il Ministero dell'istruzione, d'intesa con gli enti territoriali competenti, dispone la riapertura degli edifici scolastici al termine delle lezioni con finalità scolastiche ed extrascolastiche. A tal fine particolare attenzione viene posta all'utilizzo degli spazi aperti.

        2. Per le finalità di cui al comma precedente il Ministero adotta misure per l'utilizzo di personale docente ed educativo che aderisce su base volontaria previa remunerazione. D'intesa con i Comuni le istituzioni scolastiche possono avvalersi della collaborazione di associazioni del Terzo Settore con comprovata esperienza nel campo pedagogico ed educativo nonché utilizzare volontari del Servizio Civile. Le famiglie aderiscono ai programmi estivi di cui ai commi precedenti su base volontaria.

        3. Le attività sia ricreative che di recupero della didattica si svolgono garantendo agli studenti il rispetto delle norme di sicurezza in materia di sanificazione degli ambienti, distanziamento interpersonale, fornitura quotidiana di dispositivi di protezione individuale quali mascherine, guanti e soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani che la scuola deve rendere disponibile e accessibile a tutti coloro che accedono ai locali dell'istituzione scolastica.

        4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 400 milioni di euro per il 2020, si provvede, a valere sulle disponibilità del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.»


2.0.41 (testo 2)

Iannone

Respinto

 

       Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

1. Per garantire l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021 e la riapertura delle scuole in condizioni di piena sicurezza in linea con le indicazioni fornite dalle autorità competenti, e assicurare il necessario distanziamento sociale attraverso la riorganizzazione degli spazi esistenti e la realizzazione di nuovi nonché l'adeguamento degli arredi e delle dotazioni, anche al fine di favorire e implementare le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, è autorizzata la spesa complessiva di euro 1.500.000.000 per gli anni 2020 e 2021, per l'attuazione di un «Piano nazionale di messa in sicurezza, manutenzione, modernizzazione e potenziamento della connettività degli edifici scolastici di ogni ordine e grado».

2. Ai fini di cui al comma 1, sono istituite presso gli Uffici Scolastici Regionali apposite 'Commissioni tecnico ispettive' che, di concerto con i Comitati paritetici per la sicurezza operanti presso gli U.S.R., definiscono le linee guida regionali per la riapertura delle scuole ed i protocolli operativi per l'adozione, da parte delle singole istituzioni scolastiche, delle misure organizzative per la prevenzione ed il contenimento della epidemia da COVID-19, tenuto altresì conto dell'esigenza di  garantire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche e la piena accessibilità degli edifici stessi ai diversamente abili.

3. Ai fini del reperimento ed utilizzo di spazi per lo svolgimento della didattica in presenza che rispondano ai requisiti minimi di distanziamento per ragioni di profilassi, le Commissioni di cui al comma 2 hanno il compito di effettuare sopralluoghi in tutte le scuole del territorio regionale e di certificare sia l'adeguatezza delle strutture scolastiche all'utilizzo e sia l'adeguatezza del protocollo operativo di sicurezza adottato, anche con riferimento alle misure volte a garantire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche e la piena accessibilità degli edifici stessi ai diversamente abili.

4. Per quanto concerne la responsabilità dei datori di lavoro nel sistema di istruzione durante l'emergenza COVID-19:

a) le condotte dei dirigenti scolastici e degli operatori con qualifica di dirigente e preposto alla sicurezza nel sistema scolastico (ai sensi degli artticoli 18 e 19 del decreto legislativo n. 81 del 2008) che operano all'interno della Linea Gestionale e Operativa dell'Istituzione Scolastica, nonché le condotte degli altri soggetti della Linea Consultiva dedicati al Servizio di Prevenzione e Protezione degli Istituti scolastici (Datore di Lavoro, RSPP, Medico Competente, DSGA, RLS) non determinano, in caso di danni biologici agli stessi operatori o a terzi, responsabilità personale di ordine penale, civile, contabile e da rivalsa, qualora abbiano adottato in modo corretto ed adeguato il protocollo operativo di sicurezza, come accertato dalla Commissione Paritetica dell'U.S.R. o dell'U.S.P.;

b) dei danni accertati in relazione alle condotte di cui alla lettera a), compresi quelli derivanti dal mancato sopralluogo e/o dall'insufficienza o inadeguatezza dei dispositivi di protezione individuale, risponde civilmente il solo Ente di appartenenza (U.S.R./U.S.P.), che ha titolo e dovere specifico di individuare e fornire alle Istituzioni Scolastiche, presenti nel territorio di riferimento, i sopracitati DPI adeguati sia per tipologia e sia per quantità;

c) ai fini della copertura della responsabilità civile dei danni accertati in relazione alle condotte di cui alle lettere a) e b), l'Ente di appartenenza ha la facoltà di stipulare un'assicurazione o di coprire l'integrazione dell'assicurazione delle Istituzioni scolastiche presenti nel territorio di competenza.

      5. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare - di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata Stato - città ed autonomie locali, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tenuto anche conto del "Piano nazionale del fabbisogno delle scuole secondarie superiori per il 2020-2021" redatto dall'Unione delle Province d'Italia - entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati:

a) i progetti finanziabili ai sensi del presente articolo, e le misure di semplificazione che permettano di accelerare le procedure e consentire di aprire i cantieri in tempi rapidi;

b) l'assegnazione delle risorse stanziate su base regionale, con articolazione a livello provinciale, sulla base dei singoli fabbisogni;

c) i requisiti per l'accesso alle risorse di cui al comma 1, ivi compresi i criteri generali per l'individuazione degli importi da corrispondere alle singole istituzioni scolastiche beneficiarie che tengano, altresì conto del numero degli studenti, del numero complessivo di edifici scolastici, della tipologia delle singole scuole, della percentuale di affollamento delle strutture medesime nonché della realizzazione di interventi specifici volti a garantire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche e la piena accessibilità degli edifici stessi ai diversamente abili;

d) i criteri generali concernenti le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1 alle singole istituzioni scolastiche beneficiarie, secondo modalità semplificate e tempestive.

     6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a complessivi euro 1.500.000.000 per il biennio 2020-2021, si provvede mediante del Fondo per esigenze indifferibili connesse a interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3.»


2.0.41

Iannone

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Piano nazionale di messa in sicurezza , manutenzione, modernizzazione e potenziamento della connettività degli edifici scolastici delle scuole secondarie superiori)

        1. Per garantire l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021 e la riapertura delle scuole in condizioni di piena sicurezza in linea con le indicazioni fornite dalle autorità competenti, e assicurare il necessario distanziamento sociale attraverso la riorganizzazione degli spazi esistenti e la realizzazione di nuovi nonché l'adeguamento degli arredi e delle dotazioni, anche al fine di favorire e implementare le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, è autorizzata la spesa complessiva di euro 1.500.000.000 per gli anni 2020 e 2021, per l'attuazione di un «Piano  nazionale di messa in sicurezza, manutenzione, modernizzazione e potenziamento della connettività degli edifici scolastici delle scuole secondarie superiori».

        2. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, da emanare - di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata Stato - città ed autonomie locali, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tenuto conto del "Pianonazionale del fabbisogno delle scuole secondarie superiori per il 2020-2021" redatto dall' l'Unione delle Province d'Italia - entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati:

            a) i progetti finanziabili con le risorse di cui al comma 1, e le misure di semplificazione che permettano di accelerare le procedure e consentire di aprire i cantieri in tempirapidi;

            b) l'assegnazione delle risorse stanziate su base regionale, con articolazione a livello provinciale, sulla base dei singoli fabbisogni;

            c) i requisiti per l'accesso alle risorse di cui al comma 1, ivi compresi i criteri generali per l'individuazione degli importi da corrispondere alle singole istituzioni scolastiche beneficiarie;

            d) i criteri generali concernenti le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1 alle singole istituzioni scolastiche beneficiarie, secondo modalità semplificate e tempestive.

        3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a complessivi euro 1.500.000.000 per il biennio 2020-2021, si provvede mediante del Fondo per esigenze indifferibili connesse a interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3.»


2.0.42

Cangini, Alderisi, Giro, Moles, Gallone, Lonardo, Toffanin

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

        «Art. 2-bis

            (Interventi di edilizia scolastica e di adeguamento degli ambienti scolastici ai fini del distanziamento)

        1. In considerazione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del Covid-19 e delle norme di contenimento ad essa collegate al fine di garantire il regolare svolgimento dell'anno scolastico nonché la qualità della didattica, entro 30 giorni dalla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto legge il Ministero dell'istruzione, sentito l'Osservatorio per l'edilizia scolastica, adotta un piano straordinario di interventi di edilizia scolastica volto a riorganizzare e ad adeguare gli ambienti di apprendimento alle disposizioni in materia di sicurezza e di distanziamento, sulla base del numero e della densità per classe degli studenti frequentanti l'istituzione scolastica, anche attraverso la sperimentazione di nuovi ambienti e modelli di apprendimento.

        2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 800 milioni di euro annui per gli anni 2020 e 2021, si provvede, a valere sulle disponibilità del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.»


2.0.43

Rampi, Iori, Verducci, Assuntela Messina

Riformulato come 2.126

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Misure urgenti per lo svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021)

        1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e della conseguente situazione di straordinarietà, al fine di consentire lo svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021, con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione sono adottate, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure volte alla definizione di modalità di insegnamento finalizzate all'osservanza delle disposizioni in materia di distanziamento sociale, tenendo conto dell'età degli studenti e delle caratteristiche di ogni ciclo di istruzione.

        2. Ai fini di cui al comma 1, le ordinanze del Ministro dell'istruzione prevedono misure volte:

            a) a stabilire, nel rispetto dell'autonomia scolastica, la costituzione di un numero di classi superiore a quello previsto nell'anno scolastico 2019/2020 composte da un numero di studenti adeguato a garantire il distanziamento di almeno un metro;

            b) la distribuzione, laddove possibile, delle classi costituite ai sensi della lettera a) in più edifici scolastici o in edifici ulteriori messi a disposizione dai Comuni;

            c) un'articolazione temporale del monte orario di ciascuna disciplina che tenga conto di quanto stabilito dalle lettere a) e b).»


2.0.44

Conzatti, Sbrollini, Faraone, Vono

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Disposizioni per il contrasto e il contenimento del virus COVID-19 nelle istituzioni scolastiche)

        1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, nonché per garantire maggiori condizioni di sicurezza agli studenti, alle scuole di ogni ordine e grado impossibilitate al rispetto delle misure di distanziamento sociale, è riconosciuto un contributo al fine di dotare i propri spazi di paratie divisorie atte a separare gli studenti, muniti dei necessari certificati di conformità, omologazione o analoga autorizzazione. Il contributo è altresì riconosciuto per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI). A tal fine è istituito presso il Ministero dell'istruzione un apposito fondo con la dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020. Le agevolazioni consistono nel riconoscimento di un contributo, fino ad esaurimento delle risorse di cui al precedente periodo, nella misura indicata nel decreto di cui al comma 2.

        2. Con decreto del Ministero dell'Istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, viene determinata l'entità massima del contributo riconoscibile e sono disciplinate le modalità di presentazione delle domande di contributo e di erogazione dello stesso.

        3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'Istruzione per 10 milioni di euro.


2.0.45

Saponara, Pittoni, Alessandrini, Barbaro, Borgonzoni

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

        «Art. 2-bis

        (Piattaforme per la didattica a distanza per le istituzioni formative) 

        1. Al fine di favorire la didattica a distanza e la digitalizzazione delle istituzioni formative accreditate dalle Regioni per l'erogazione dei percorsi di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è istituto un Fondo con una dotazione pari a 11.137 milioni di euro per il 2020.

        2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate:

            a) a consentire alle istituzioni formative di cui al comma 1 di dotarsi di piattaforme e di strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza, o di potenziare quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità;

            b) a mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d'uso, dispositivi digitali individuali per la fruizione delle piattaforme di cui alla lettera a), nonché per la necessaria connettività di rete;

            c) a formare il personale sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza.

        3. Nei limiti di spesa di cui al presente articolo, le istituzioni formative di cui al comma 1 accedono al finanziamento da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per le spese relative alle finalità di cui al comma 2. A tal fine, entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto legge, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali provvede alla emanazione di un avviso pubblico rivolto alle istituzioni formative accreditate di cui al comma 1, consentendo anche la rendicontazione delle spese effettuate dall'avvio della sospensione delle attività didattiche.

        4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a  11.137 milioni di euro, per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.»


2.0.46

Mantovani, Granato, Drago, Corrado, De Lucia, Montevecchi, Russo, Vanin, Trentacoste

Ritirato

Dopo l'articolo inserire  il seguente:

«Art. 2-bis.

(Rete di interconnessione unica nazionale dell'istruzione per il supporto delle attività didattiche e amministrative)

        1. Nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, e dell'autonomia dell'organizzazione interna delle funzioni informative delle Regioni e delle autonomie locali, è istituita la Rete di telecomunicazione unica nazionale dell'istruzione (di seguito "Rete").

        2. La "Rete" è l'insieme di installazioni tecnologiche e di regole tecniche, per lo sviluppo, la condivisione, l'integrazione, la trasmissione e la conservazione del patrimonio informativo e dei dati delle scuole. La "Rete" è costituita da sistemi di infrastrutture di elaborazione e memorizzazione dedicati al sistema educativo e sistemi di interconnessione tra questi e le scuole.

        3 Attraverso la "Rete", si erogano all'occorrenza tutte le attività di didattica a distanza (DaD) comprese la configurazione di "classi virtuali", la pubblicazione di materiali didattici, la trasmissione e lo svolgimento on line di video-lezioni, l'assegnazione di compiti, la realizzazione di "laboratori virtuali informatici" per gli apprendimenti digitali a tutti i livelli, di base e avanzati.

        3. Al fine di garantire la tutela dei dati personali di studenti, insegnanti e genitori ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, il Ministero dell'istruzione e gli istituti scolastici, nell'ambito della loro autonomia e delle loro prerogative, garantiscono che i dati trattati attraverso la "Rete" siano utilizzati solo nell'ambito delle attività didattiche a distanza come previste nel comma 2.

        4. Agli oneri derivati dall'attuazione del presente articolo, si provvede:

            a) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

            b) quanto a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»


2.0.47

Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Agevolazioni per implementare la didattica on line nelle scuole e univerità e nelle scuole paritarie)

        1. Dopo l'articolo 120 del decreto legge n. 18 del 2020, aggiungere il seguente:

"Art. 120-bis.

        1. A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31.07.2020 le Scuole di ogni ordine e grado, le Università e le Istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica, fatto salvo, riguardo a queste ultime, quanto previsto dall'art. 100, comma 1 della presente legge, per l'acquisto di beni - anche a utilità pluriennale - e di servizi, compresi i software, finalizzati all'erogazione della didattica a distanza e all'erogazione di servizi a distanza per gli studenti, sono autorizzate a procedere attraverso affidamenti diretti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 50 del 2016 fino all'importo di ' 150.000, al fine di garantire l'efficace svolgimento di tutte le attività didattiche e di servizi agli studenti. Tali acquisti di beni e servizi non rientrano nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il contenimento della spesa. Le istituzioni scolastiche autonome sono autorizzate a prelevare i finanziamenti occorrenti dall'avanzo di amministrazione accertato per l'esercizio finanziario precedente. 1086

             2. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato ulteriormente di euro 25 milioni per l'anno 2020. Le risorse sono destinate a consentire alle istituzioni scolastiche paritarie di dotarsi immediatamente di piattaforme e di strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza, o di potenziare quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità e a mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d'uso, dispositivi digitali individuali per la fruizione delle piattaforme di cui sopra nonché per la necessaria connettività di rete. Le istituzioni scolastiche paritarie acquistano le piattaforme e i dispositivi di cui al comma 2 al prezzo medio di mercato e rendicontano la spesa ai competenti uffici territoriali del Ministero dell'istruzione.

        3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 160 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come ''reddito di cittadinanza'' di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico".».


2.0.48

Sbrollini, Conzatti

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

        1. Al fine di rafforzare la diffusione degli strumenti per la didattica a distanza, al comma 357 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «lingua straniera» inserire infine le seguenti: ''nonché, fino al 30 settembre 2020, ebook reader, tablet, notebook,''.».


2.0.49 (testo 2)

Conzatti, Sbrollini

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente: 

«Art. 2-bis 

(Contributi a sostegno dei nuclei familiari con studenti fuorisede) 

        1. Per sostenere i nuclei familiari in cui siano presenti studenti iscritti a corsi per il conseguimento di laurea, master universitari e dottorati di ricerca presso università ed istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a copertura degli oneri relativi agli alloggi locati per l'ospitalità 

            degli stessi, è concesso un contributo straordinario una tantum, nella misura forfettaria di 250 euro per ciascuno studente. 

        2. Accedono a domanda al contributo straordinario di cui al comma 1 gli studenti conduttori o co-conduttori di unità immobiliari ad uso residenziale, fiscalmente a carico dei nuclei familiari di provenienza, individuati come fuorisede ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2001, con contratto di locazione regolarmente registrato alla data del 28 febbraio 2020, che non risultino fruitori alla stessa data di servizi abitativi erogati dai competenti enti ed organismi per il diritto allo studio delle regioni e delle province autonome. 

        3. I benefici di cui al presente articolo sono erogati dalle università e dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica fino a concorrenza delle risorse disponibili. 

        4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa per l'anno 2020 di 40 milioni di euro. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 

        5. Le predette risorse sono ripartite fra le università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.» 


2.0.49

Conzatti, Sbrollini

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

        «Art. 2-bis

(Contributi a sostegno dei nuclei familiari con studenti fuorisede)

         1. Per sostenere i nuclei familiari in cui siano presenti studenti iscritti a corsi per il conseguimento di laurea, master universitari e dottorati di ricerca presso università ed istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a copertura degli oneri relativi agli alloggi locati per l'ospitalità degli stessi, è concesso un contributo straordinario una tantum, nella misura forfettaria di 250 euro per ciascuno studente.

        2. Accedono a domanda al contributo straordinario di cui al comma 1 gli studenti conduttori o co-conduttori di unità immobiliari ad uso residenziale, fiscalmente a carico dei nuclei familiari di provenienza, individuati come fuorisede ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2001, con contratto di locazione regolarmente registrato alla data del 28 febbraio 2020, che non risultino fruitori alla stessa data di servizi abitativi erogati dai competenti enti ed organismi per il diritto allo studio delle regioni e delle province autonome.

        3. I benefici di cui al presente articolo sono erogati dalle università e dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica fino a concorrenza delle risorse disponibili.

        4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa per l'anno 2020 di 40 milioni di euro. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

        5. Le predette risorse sono ripartite fra le università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.»


2.0.50

Conzatti, Sbrollini, Vono

Improponibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis

(Recesso dal contratto di locazione per esigenze abitative di studenti universitari)

          1. In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, in deroga alle disposizioni vigenti, nell'ambito dei contratti di locazione per esigenze abitative di studenti universitari di cui all'allegato f) del Decreto ministeriale 30 dicembre 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l'allontanamento del conduttore dall'abitazione e il mancato utilizzo della medesima dal 23 febbraio alla cessazione dello stato di emergenza di sanità pubblica di interesse internazionale disposto con delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 costituiscono presupposto per la risoluzione anticipata del contratto di locazione di cui all'allegato f) del Decreto ministeriale 30 dicembre 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e giusta causa di recesso. La predetta risoluzione si realizza a seguito preavviso notificato secondo le modalità previste dal contratto ovvero tramite lettera raccomandata al locatore con termine non inferiore a 30 giorni prima della risoluzione medesima. La presente disposizione è applicabile unicamente nel caso l'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare del conduttore sia inferiore a 13.000 euro nell'anno 2019.»


2.0.51 (testo 2)

De Petris, Verducci, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Fattori, Russo

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis
            1. All'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, come ulteriormente modificato dall'articolo 1, comma 760 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dall'articolo 2, comma 5 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 5 ter, le parole: «per 11.263 posti di collaboratore scolastico» sono sostituite dalle seguenti: «per 11.328 posti di collaboratore scolastico»;
            b) al comma 5 quater, le parole:
«nell'ambito del numero complessivo di 11.263» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ambito del numero complessivo di 11.328»;
            c) al comma 5 quinquies, le parole:
«nell'ambito del numero complessivo di 11.263» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ambito del numero complessivo di 11.328».
       
2. Al fine di assicurare la piena occupazione del personale inserito nelle graduatorie provinciali all'esito della procedura selettiva di cui al richiamato articolo 58, comma 5 ter del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 e successive modificazioni, il Ministero dell'istruzione è autorizzato alla rimodulazione su base provinciale di 65 posti resi disponibili a seguito delle modifiche contenute nel precedente comma 1, procedendo allo scorrimento delle relative graduatorie formulate all'esito della procedura selettiva, mediante immissione in ruolo, con contratto a tempo parziale, di coloro che siano risultati in sovrannumero nella provincia in virtù della propria posizione in graduatoria sino ad un numero massimo di 128 unità anche aumentando le relative dotazioni organiche provinciali nei limiti anzidetti.
3. Al fine di consentire il regolare funzionamento del servizio scolastico, il personale ATA transitato dagli enti locali ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124 e inquadrato nel profilo professionale di assistente tecnico in ottemperanza alle sentenze della Corte di Appello di Palermo, in servizio alla data del 1° settembre 2020, è inserito in un'apposita area a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021. Dal medesimo anno scolastico la dotazione organica degli assistenti tecnici per la provincia di Palermo è  aumentata di 100 posti.
4. I contingenti di cui ai commi precedenti sono aggiuntivi rispetto alla dotazione organica del personale ATA di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e sono progressivamente ridotti a seguito della cessazione dal servizio del personale interessato.
        5. All'onere derivante dai commi 2 e 3, pari ad euro 1,978 milioni per l'anno 2020 ed euro 4,342 milioni per l'anno 2021 e per gli anni seguenti, si provvede mediante una riduzione degli stanziamenti di bilancio di cui all'articolo 1, comma 123 della legge n. 107/2015.»


2.0.51

De Petris, Verducci, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Fattori

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Stabilizzazione LSU soprannumerari)

            1. All'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, come ulteriormente modificato dall'articolo 1, comma 760 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dall'articolo 2, comma 5 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 5 ter, le parole: «per 11.263 posti di collaboratore scolastico» sono sostituite dalle seguenti: «per 11.328 posti di collaboratore scolastico»;

            b) al comma 5 quater, le parole: «nell'ambito del numero complessivo di 11.263» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ambito del numero complessivo di 11.328»;

            c) al comma 5 quinquies, le parole: «nell'ambito del numero complessivo di 11.263» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ambito del numero complessivo di 11.328».

        2. Al fine di assicurare la piena occupazione del personale inserito nelle graduatorie provinciali all'esito della procedura selettiva di cui al richiamato articolo 58, comma 5 ter del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 e successive modificazioni, il Ministero dell'istruzione è autorizzato alla rimodulazione su base provinciale dei posti resi disponibili a seguito delle modifiche contenute nel precedente comma 1, procedendo allo scorrimento delle relative graduatorie formulate all'esito della procedura selettiva, mediante immissione in ruolo, con contratto a tempo parziale, di coloro che siano risultati in sovrannumero nella provincia in virtù della propria posizione in graduatoria sino ad un numero massimo di 128 unità anche aumentando le relative dotazioni organiche provinciali nei limiti anzidetti. Il contingente di 65 posti previsto al periodo precedente è aggiuntivo rispetto alla dotazione organica del personale ATA di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ed è progressivamente ridotto a seguito della cessazione dal servizio del personale interessato.

        3. All'onere derivante dal comma 2, pari ad euro 1,061 milioni per l'anno 2020 ed euro 1,592 milioni per l'anno 2021 e per gli anni seguenti, si provvede mediante una riduzione degli stanziamenti di bilancio di cui all'articolo 1, comma 123 della legge n. 107/2015.»


2.0.52 (testo 2)

Sbrollini, Laniece

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis
            1. All'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, come ulteriormente modificato dall'articolo 1, comma 760 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dall'articolo 2, comma 5 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 5 ter, le parole: «per 11.263 posti di collaboratore scolastico» sono sostituite dalle seguenti: «per 11.328 posti di collaboratore scolastico»;
            b) al comma 5 quater, le parole:
«nell'ambito del numero complessivo di 11.263» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ambito del numero complessivo di 11.328»;
            c) al comma 5 quinquies, le parole:
«nell'ambito del numero complessivo di 11.263» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ambito del numero complessivo di 11.328».
       
2. Al fine di assicurare la piena occupazione del personale inserito nelle graduatorie provinciali all'esito della procedura selettiva di cui al richiamato articolo 58, comma 5 ter del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 e successive modificazioni, il Ministero dell'istruzione è autorizzato alla rimodulazione su base provinciale di 65 posti resi disponibili a seguito delle modifiche contenute nel precedente comma 1, procedendo allo scorrimento delle relative graduatorie formulate all'esito della procedura selettiva, mediante immissione in ruolo, con contratto a tempo parziale, di coloro che siano risultati in sovrannumero nella provincia in virtù della propria posizione in graduatoria sino ad un numero massimo di 128 unità anche aumentando le relative dotazioni organiche provinciali nei limiti anzidetti.
3. Al fine di consentire il regolare funzionamento del servizio scolastico, il personale ATA transitato dagli enti locali ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124 e inquadrato nel profilo professionale di assistente tecnico in ottemperanza alle sentenze della Corte di Appello di Palermo, in servizio alla data del 1° settembre 2020, è inserito in un'apposita area a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021. Dal medesimo anno scolastico la dotazione organica degli assistenti tecnici per la provincia di Palermo è  aumentata di 100 posti.
4. I contingenti di cui ai commi precedenti sono aggiuntivi rispetto alla dotazione organica del personale ATA di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e sono progressivamente ridotti a seguito della cessazione dal servizio del personale interessato.
        5. All'onere derivante dai commi 2 e 3, pari ad euro 1,978 milioni per l'anno 2020 ed euro 4,342 milioni per l'anno 2021 e per gli anni seguenti, si provvede mediante una riduzione degli stanziamenti di bilancio di cui all'articolo 1, comma 123 della legge n. 107/2015.»


2.0.52

Sbrollini

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 2-bis.

        1. All'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, come ulteriormente modificato dall'articolo 1, comma 760 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dall'articolo 2, comma 5 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 5 ter, le parole: «per 11.263 posti di collaboratore scolastico» sono sostituite dalle seguenti: «per 11.328 posti di collaboratore scolastico»;

            b) al comma 5 quater, le parole: «nell'ambito del numero complessivo di 11.263» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ambito del numero complessivo di 11.328»;

            c) al comma 5 quinquies, le parole: «nell'ambito del numero complessivo di 11.263» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ambito del numero complessivo di 11.328».

        2. Al fine di assicurare la piena occupazione del personale inserito nelle graduatorie provinciali all'esito della procedura selettiva di cui al richiamato articolo 58, comma 5 ter del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 e successive modificazioni, il Ministero dell'istruzione è autorizzato alla rimodulazione su base provinciale dei posti resi disponibili a seguito delle modifiche contenute nel precedente comma 1, procedendo allo scorrimento delle relative graduatorie formulate all'esito della procedura selettiva, mediante immissione in ruolo, con contratto a tempo parziale, di coloro che siano risultati in sovrannumero nella provincia in virtù della propria posizione in graduatoria sino ad un numero massimo di 128 unità anche aumentando le relative dotazioni organiche provinciali nei limiti anzidetti. Il contingente di 65 posti previsto al periodo precedente è aggiuntivo rispetto alla dotazione organica del personale ATA di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ed è progressivamente ridotto a seguito della cessazione dal servizio del personale interessato.

        3. All'onere derivante dal comma 2, pari ad euro 1,061 milioni per l'anno 2020 ed euro 1,592 milioni per l'anno 2021 e per gli anni seguenti, si provvede mediante una riduzione degli stanziamenti di bilancio di cui all'articolo 1, comma 123 della legge n. 107/2015.


3.1

La Relatrice

Approvato

     Al comma 1, sostituire le parole: «deliberato dal Consiglio» con le seguenti: «di cui alla deliberazione del Consiglio»


3.2

Iannone

Respinto

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.


3.3

La Relatrice

Approvato

Al comma 2, sostituire le parole: «a decorrere dalla deliberazione» con le seguenti: «successivamente alla deliberazione».


3.4

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Fattori

Approvato

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

        «2-bis. Allo scopo di garantire la continuità delle funzioni del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI) e la regolarità dei provvedimenti ministeriali sottoposti al parere obbligatorio del suddetto organo consultivo, la componente elettiva del CSPI è prorogata al 31 agosto 2021, in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1999 n. 233.»


3.5

Russo, Granato, Corrado, De Lucia, Montevecchi, Vanin

Approvato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. All'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) la parola: "quarantacinque", è sostituita con la seguente: "venti";

            b) la parola: "quindici" è sostituita con la seguente "dieci"».


3.6

Pittella, Iori, Fedeli

Improponibile

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        «3-bis. All'articolo 1, comma 12, della legge 4 novembre 2005, n. 230, le parole: "non superiori a sei anni," sono sostituite dalle seguenti: "non superiori a nove anni,".»


3.0.1

Granato, Corrado, De Lucia, Montevecchi, Russo, Vanin, Marilotti, Trentacoste, Quarto, Romano

Ritirato

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Pagamento delle spese di connessione alla rete Internet per favorire la didattica a distanza)

        1. Al fine di garantire il diritto all'istruzione anche attraverso le modalità previste per l'apprendimento a distanza, è autorizzata una spesa pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, vòlta a sostenere integralmente le spese per la connessione alla rete internet, relativamente alle sole mensilità nelle quali sia svolta la didattica a distanza, dei nuclei familiari, come definiti ai sensi degli articoli 3 e 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, in cui siano presenti studenti regolarmente iscritti presso un'istituzione del sistema nazionale d'istruzione nell'anno scolastico 2019-2020 o, laddove il ricorso alla didattica a distanza si renda necessario oltre il termine del 1° settembre 2020, nell'anno scolastico 2020-2021.

        2. Possono accedere al contributo di cui al comma 1, i nuclei familiari degli studenti il cui valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, sia pari o inferiore a 20.000 euro annui.

        3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro 10 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti le modalità e i termini per l'accesso alle risorse di cui al presente articolo.

        4. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».


3.0.2 (testo 2)

De Petris, Verducci, Errani, Grasso, Laforgia

Ritirato

         Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 3-bis

(Fondo per la messa in sicurezza degli edifici scolastici)

  1. Al fine di fare fronte alle problematiche connesse  all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per interventi finalizzati alla sanificazione, ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento e miglioramento antisismico e bonifica da amianto degli immobili di proprietà pubblica, con particolare riferimento agli edifici scolastici o utilizzati per attività educativa della prima infanzia, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo, denominato "Fondo per la messa in sicurezza degli edifici scolastici in conseguenza dell'emergenza epidemiologica COVID- 19" di seguito denominato «Fondo» con risorse pari a 500 milioni di euro annui per l'anno 2020.
  2. Per definire le modalità di attuazione del Piano di cui al precedente comma, il Governo adotta, su proposta dei Ministri della economia e delle finanze, e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988. n. 400.
  3. Gli interventi del Piano di cui al comma 1, vengono realizzati durante la sospensione delle attività didattiche.
  4. Agli oneri del presente articolo si provvede con quote parte delle maggiori entrare derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 8- bis

 
               Conseguentemente, all'articolo 8, comma 2, dopo le parole. "oneri per la finanza pubblica" aggiungere le seguenti: "salvo quanto previsto dall'articolo 3-bis".
 
        e, dopo l'articolo 8, inserire il seguente:  

"Art. 8-bis

(Disposizioni finanziarie)

        
1. Agli oneri di cui all'articolo 3-bis si provvede per quota parte mediante corrispondenti riduzioni degli stanziamenti del fondo speciale di conto capitale e del fondo speciale di parte corrente iscritti, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo, parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al medesimo Ministero, e per la restante parte con le risorse derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 2, 3, e 4 del presente articolo.
2. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta, sopprimere la voce 3 (Impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto, e impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per il dragaggio di vie navigabili e porti) con l'esclusione degli impieghi per la pesca.
3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», il numero 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua è soppresso.
4. Agli oneri derivanti dall'articolo 3-bis per la quota parte non coperta dalle risorse di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, si provvede altresì mediante corrispondenti riduzioni delle dotazioni per l'anno 2020:
a) del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) del Fondo per il finanziamento delle esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
c) del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

        5. A decorrere dall'anno 2021 le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, e quelle non utilizzate ai fini della copertura degli oneri di cui all'articolo 3-bis per l'anno 2020, confluiscono nel Fondo per il green new deal di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.


3.0.2

De Petris, Verducci, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Fattori

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Fondo per la messa in sicurezza degli edifici scolastici)

            1. Al fine di fare fronte alle problematiche connesse  all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per interventi finalizzati alla sanificazione, ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento e miglioramento antisismico e bonifica da amianto degli immobili di proprietà pubblica, con particolare riferimento agli edifici scolastici o utilizzati per attività educativa della prima infanzia, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo, denominato "Fondo per la messa in sicurezza degli edifici scolastici in conseguenza dell'emergenza epidemiologica COVID- 19" di seguito denominato «Fondo» con risorse pari a 500 milioni di euro annui per l'anno 2020.

           2. Per definire le modalità di attuazione del Piano di cui al precedente comma, il Governo adotta, su proposta dei Ministri della economia e delle finanze, e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988. n. 400.

           3. Gli interventi del Piano di cui al comma 1, vengono realizzati durante la sospensione delle attività didattiche.

           4. Agli oneri del presente articolo si provvede con quote parte delle maggiori entrare derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 8-bis.»

        Conseguentemente, all'articolo 8, comma 2, dopo le parole: «oneri per la finanza pubblica» aggiungere le parole: «salvo quanto previsto dall'art. 3-bis)».

        e, dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis

(Disposizioni finanziarie)

            1. Agli oneri di cui all'articolo 3-bis si provvede per quota parte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, e per la restante parte con le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.

          2. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta, sopprimere la voce 3 (Impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto, e impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per il dragaggio di vie navigabili e porti) con l'esclusione degli impieghi per la pesca.

          3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», il numero 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua è soppresso."

          4. A decorrere dall'anno 2021 le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, e quelle non utilizzate ai fini della copertura degli oneri di cui all'articolo 3-bis per l'anno 2020, confluiscono nel Fondo per il green new deal di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.»


3.0.3

Cangini, Alderisi, Giro, Moles, Gallone, Lonardo, Binetti, Caligiuri, Toffanin, Rizzotti

Respinto

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Fondo per le esigenze emergenziali delle scuole paritarie)

        1. Al fine di far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, è istituito per l'anno 2020 un fondo denominato "Fondo per le esigenze emergenziali delle scuole paritarie" con una dotazione pari a 500 milioni di euro da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione. Con decreto del Ministro dell'istruzione sono individuati i criteri e le modalità per l'accesso e il riparto delle risorse di cui al precedente periodo tra le istituzioni scolastiche ed educative.

        2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.»


3.0.4

Cangini, Alderisi, Giro, Moles, Gallone, Lonardo, Binetti, Toffanin

Respinto

Dopo l'articolo 3aggiungere il seguente:

        «Art. 3-bis.

        1. Alle scuole paritarie che operano senza fini di lucro, che abbiano i requisiti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997, è riconosciuto l'esonero totale dal pagamento di qualsiasi tipologia di imposta e tributo locale dovuto relativi al periodo dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020 per fronteggiare la diffusione del virus COVID-19.

        2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 300 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.»


3.0.5

Binetti, Caligiuri, Rizzotti

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure per le scuole paritarie)

        1. In relazione all'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, al fine di assicurare la qualità e la continuità del servizio scolastico ed educativo offerto dalle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, è prevista la detraibilità integrale del costo delle rette versate alle scuole pubbliche paritarie dalle famiglie nei mesi di sospensione della didattica tenendo conto del ''costo standard di sostenibilità per allievo'' come definito dal Ministero dell'economia e delle finanze.

        2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.500 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi del comma 3.

        3. All'articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, la parola "venticinque" è sostituita dalla parola "cinquanta".»


3.0.6

Cangini, Alderisi, Giro, Moles, Gallone, Lonardo, Binetti, Caligiuri, Toffanin, Rizzotti

Respinto

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure a sostegno della libertà di scelta educativa delle famiglie)

        1. Per l'anno 2020 in relazione all'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, al fine di assicurare la qualità e la continuità del servizio scolastico ed educativo offerto dalle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, è prevista la detraibilità integrale del costo delle rette versate per alunno o per studente alle scuole pubbliche paritarie dalle famiglie nei mesi di sospensione della didattica tenendo conto del "costo medio per studente" come definito dal Ministero dell'economia e delle finanze.   Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede entro i limiti di spesa di 500 milioni di euro annui per gli anni 2020 e 2021, a valere sulle disponibilità del Fondo per il finanziamento degli investimentI e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.»


3.0.7 (testo corretto)

Iannone, Zaffini

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

        "1. Con il Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione da adottare, secondo le previsioni del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, entro il 30 giugno 2020, poi prorogato di tre mesi dall'articolo 116 del decreto-legge del 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, fra le 25 posizioni dirigenziali di prima fascia di cui alla Tabella A allegata alla predetta legge n. 12 n. 2 posti vanno assegnati agli U.U.S.S.R.R. della Basilicata e dell'Umbria"


3.0.9

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Fattori

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di reclutamento di giovani ricercatori nelle Università)

                1. In considerazione del protrarsi dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, e al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello internazionale, il fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n.  537, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, per l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n.  240, e per il conseguente eventuale consolidamento nella posizione di professore di seconda fascia.

                2. L'assegnazione dei fondi di cui al comma 1 è effettuata con decreto del Ministro dell'università e della ricerca con gli obiettivi, di pari importanza, di riequilibrare la presenza di giovani ricercatori nei vari territori, nonché di valorizzare la qualità dei livelli di ricerca delle diverse aree disciplinari e di individuare specifiche aree strategiche della ricerca scientifica e tecnologica. Ai fini del riparto dei fondi alle singole istituzioni si fa riferimento, in relazione all'obiettivo del riequilibrio della presenza di giovani ricercatori nei vari territori, al numero dei ricercatori in servizio rispetto al numero delle altre figure del personale docente e ricercatore e, in relazione all'obiettivo del sostegno ai livelli di maggiore qualità della ricerca, per le università, ai risultati della valutazione della qualità della ricerca (VQR). La quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata per le finalità di cui ai periodi precedenti rimane a disposizione, nel medesimo esercizio finanziario, per le altre finalità del fondo per il finanziamento ordinario delle università.

               3. Agli oneri derivanti dai commi precedenti, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse delle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

        Conseguentemente, all'articolo 8, comma 2, dopo le parole: «oneri per la finanza pubblica» aggiungere le parole: «salvo quanto previsto dall'art. 3-bis)».


3.0.10

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Fattori

Riformulato v. 7.0.31

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Istituzione sessione straordinaria ASN)

            1. A causa dell'emergenza connessa al contenimento della diffusione del COVID-19, è straordinariamente istituita un'ulteriore sessione per la tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2018-2020, alle funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia, con inizio della presentazione delle domande all'11 luglio 2020 e conclusione all'11 novembre 2020. I lavori delle Commissioni per il sesto straordinario quadrimestre della tornata 2018-2020 si dovranno quindi concludere entro l'11 marzo 2021»


3.0.11

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Fattori

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Istituzione sessione straordinaria ASN)

            1. A causa dell'emergenza connessa al contenimento della diffusione del COVID-19, è straordinariamente istituita un'ulteriore sessione per la tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2018-2020, alle funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia, con inizio della presentazione delle domande all'11 novembre 2020 e conclusione all'11 marzo 2021. I lavori delle Commissioni per il sesto straordinario quadrimestre della tornata 2018-2020 si dovranno quindi concludere entro l'11 luglio 2021.»


3.0.12

Iannone

Improponibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

        "Art. 3-bis. 1. All'articolo 1, comma 12, della legge 4 novembre 2005, n. 230, le parole: «non superiori a sei anni,» sono sostituite con le seguenti: «non superiore a nove anni,»."


4.1

Nencini

Ritirato

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

        "Conseguentemente, per assorbire il precariato, i posti del personale docente ed educativo rimasti vacanti e disponibili dopo le operazioni di immissione in ruolo disposte ai sensi del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, della legge 9 agosto 2018, n. 96, e della legge 20 dicembre 2019 n. 196, sono assegnati ai soggetti inseriti nelle graduatorie provinciali di cui al comma 6-bis dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124."


4.2 (testo 2)

Moles, Cangini

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

        "Conseguentemente, per assorbire il precariato e ridurre il ricorso a contratti a termine, qualora per effetto della successione di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo ed ATA per la copertura di posti vacanti e disponibili, il rapporto di lavoro abbia complessivamente superato i 36 mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione, si dà luogo alla conversione a tempo indeterminato dal 1° settembre 2020."


4.2

Moles, Cangini

Ritirato

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

        "Conseguentemente, per assorbire il precariato e ridurre il ricorso a contratti a termine, qualora per effetto della successione di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo ed ATA per la copertura di posti vacanti e disponibili, il rapporto di lavoro abbia complessivamente superato i ventiquattro mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione, si dà luogo alla conversione a tempo indeterminato dal 1° settembre 2020."


4.3

Nencini

Ritirato

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

        "Conseguentemente, per assorbire il precariato e ridurre il ricorso a contratti a termine, qualora per effetto della successione di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo ed ATA per la copertura di posti vacanti e disponibili, il rapporto di lavoro abbia complessivamente superato i trentasei mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione, si dà luogo alla conversione a tempo indeterminato dal 1° settembre 2020."


4.4

Nencini

Ritirato

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

        "Conseguentemente, per assorbire il precariato, è autorizzata con successivo decreto del Ministero dell'istruzione l'istituzione di una graduatoria per titoli ai fini dell'assunzione di 7.000 insegnanti di religione cattolica su posti vacanti e disponibili con più di trentasei mesi di servizio a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche del servizio nazionale d'istruzione."


4.5

Nencini

Ritirato

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

        "Conseguentemente, per assorbire il precariato, il Ministro dell'istruzione dispone con successivo decreto l'istituzione di una graduatoria per titoli ai fini dell'assunzione di personale docente di ogni ordine e grado, anche in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2000/2001, del diploma tecnico professionale, dell'insegnamento di religione cattolica, di personale educativo e amministrativo con più di 36 mesi di servizio a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche del servizio nazionale d'istruzione, su tutti i posti vacanti e disponibili anche in organico di fatto costituiti dopo il 15 settembre 2020, per l'anno scolastico 2020-2021."


4.6 (testo 2)

Moles, Cangini, Gallone, Lonardo

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

        "Conseguentemente, per assorbire il precariato, il Ministro dell'istruzione dispone con successivo decreto l'istituzione di una graduatoria per titoli ai fini dell'assunzione di personale docente di ogni ordine e grado, anche in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2000/2001, del diploma tecnico professionale, dell'insegnamento di religione cattolica, di personale educativo e amministrativo con più di 36 mesi di servizio a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche del servizio nazionale d'istruzione, su tutti i posti vacanti e disponibili anche in organico di fatto costituiti dopo il 15 settembre 2020, per l'anno scolastico 2020-2021."


4.6

Moles, Cangini, Gallone, Lonardo

Ritirato

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

        "Conseguentemente, per assorbire il precariato, il Ministro dell'istruzione dispone con successivo decreto l'istituzione di una graduatoria per titoli ai fini dell'assunzione di personale docente di ogni ordine e grado, anche in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'a. s. 2000/2001, del diploma tecnico professionale, dell'insegnamento di religione cattolica, di personale educativo e amministrativo con più di 24 mesi di servizio a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche del servizio nazionale d'istruzione, su tutti i posti vacanti e disponibili anche in organico di fatto costituiti dopo il 15 settembre 2020, per l'anno scolastico 2020-2021."


4.7

Nencini

Ritirato

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

        "Conseguentemente, in considerazione della sospensione del concorso pubblico, per esami e titoli, per la copertura di 2004 posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 102 del 28 dicembre 2018, il personale ATA con incarico di facente funzione nell'ultimo triennio dei Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi transita in tale profilo dal 1° settembre 2020."


4.8 (testo 2)

Gallone, Moles, Cangini, Lonardo

Respinto

Al comma 1,aggiungere, in fine, il seguente periodo:

        "Conseguentemente, per assorbire il precariato, è autorizzata con successivo decreto del Ministero dell'istruzione l'istituzione di una graduatoria per titoli ai fini dell'assunzione di 7.000 insegnanti di religione cattolica su posti vacanti e disponibili con più di 36 mesi di servizio a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche del servizio nazionale d'istruzione.»


4.8

Gallone, Moles, Cangini, Lonardo

Ritirato

Al comma 1,aggiungere, in fine, il seguente periodo:

        "Conseguentemente, per assorbire il precariato, è autorizzata con successivo decreto del Ministero dell'Istruzione l'istituzione di una graduatoria per titoli ai fini dell'assunzione di 7.000 insegnanti di religione cattolica su posti vacanti e disponibili con più di 24 mesi di servizio a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche del servizio nazionale d'istruzione.»


4.10 (testo 2)

Gallone, Lonardo, Berardi

Respinto

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

        "1-bis. Al fine di garantire il raggiungimento urgente degli obiettivi di cui al presente decreto legge , con particolare riferimento alla realizzazione delle misure straordinarie in materia di conclusione dell'anno scolastico 2019/2020 e  di  ordinato avvio  dell'anno  scolastico   2020/2021, nonché   di   accelerazione e semplificazione dell'iter procedurale dei provvedimenti di competenza del Ministro dell'istruzione, vista la necessità e urgenza di dotare di personale dirigenziale tecnico l'Amministrazione centrale e periferica, il Ministero dell'Istruzione è autorizzato ad adottare un programma straordinario di reclutamento di personale con elevata professionalità, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 18 e all'articolo 24 del decreto legislativo del 27 ottobre 2009 n.150. In via eccezionale, ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti  negativi  che  l'emergenza   epidemiologica COVID-19 sta producendo sul sistema scolastico, le modalità di svolgimento delle relative procedure selettive sono definite con Decreto del Ministro dell'Istruzione, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge."


4.10

Gallone, Lonardo, Berardi

Improponibile limitatamente ai commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

        "1-bis. Al fine di garantire il raggiungimento urgente degli obiettivi di cui al presente decreto legge , con particolare riferimento alla realizzazione delle misure straordinarie in materia di conclusione dell'anno scolastico 2019/2020 e  di  ordinato avvio  dell'anno  scolastico   2020/2021, nonché   di   accelerazione e semplificazione dell'iter procedurale dei provvedimenti di competenza del Ministro dell'istruzione, vista la necessità e urgenza di dotare di personale dirigenziale tecnico l'Amministrazione centrale e periferica, il Ministero dell'Istruzione è autorizzato ad adottare un programma straordinario di reclutamento di personale con elevata professionalità, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 18 e all'articolo 24 del decreto legislativo del 27 ottobre 2009 n.150. In via eccezionale, ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti  negativi  che  l'emergenza   epidemiologica COVID-19 sta producendo sul sistema scolastico, le modalità di svolgimento delle relative procedure selettive sono definite con Decreto del Ministro dell'Istruzione, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente Legge.

        1-ter. Al fine di assolvere all'interesse pubblico di assicurare il buon andamento del sistema nazionale di istruzione, considerato che le dotazioni organiche del personale dirigenziale tecnico del Ministero dell'Istruzione risultano scoperte per il 79 per cento e che la peculiarità delle funzioni dirigenziali da ricoprire rende necessario ricorrere in via prioritaria ad esperienze professionali già consolidate, maturate all'interno dell'Amministrazione, il Ministero dell'Istruzione è autorizzato ad effettuare, nell'anno 2020, il piano straordinario di reclutamento, di cui al comma precedente, mediante apposita procedura selettiva, finalizzata all'inquadramento, su richiesta degli interessati, nel ruolo dei dirigenti di seconda fascia di coloro che, alla data di indizione della procedura:

            a) siano già titolari di incarichi dirigenziali da almeno tre anni, conferiti ai sensi dell' articolo 19, commi 5bis e  6 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, presso il Ministero  dell'Istruzione;

            b) siano entrati per concorso nei ruoli della pubblica amministrazione;

            c) abbiano conseguito costanti risultati positivi nel raggiungimento degli obiettivi loro affidati, valutati con i sistemi e le garanzie di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e successive modifiche e integrazioni;

            d) abbiano ricevuto almeno un rinnovo dell'incarico dirigenziale precedentemente conferito, o siano stati destinatari di un nuovo contratto, successivo a quello precedentemente assegnato, sempre dal Ministero dell'Istruzione ovvero dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

        1 - quater. I titolari di contratti ai sensi dell'articolo 19, commi 5bis e 6, del Decreto Legislativo del 30 marzo 2001 n.165, con incarichi su posti vacanti e disponibili della dotazione organica del Ministero dell'istruzione, per un periodo superiore ai trentasei mesi, e con i requisiti di cui al comma precedente, transitano definitivamente nei ruoli dei dirigenti tecnici del medesimo Ministero nei limiti dell'ampliamento delle facoltà assunzionali previsto dall'articolo 2, comma 3, del Decreto Legge del 29 ottobre 2019 n.126, convertito con modificazioni dalla Legge 20 dicembre 2019 n. 159. Ai fini della effettiva immissione in ruolo, coloro i quali siano in possesso dei requisiti previsti accedono ad una selezione attraverso una sessione speciale di esame consistente nell'espletamento di una prova orale sull'esperienza maturata, anche in ordine alla valutazione sostenuta, nel corso del servizio prestato. A seguito del superamento di tale prova, sono confermati i rapporti di lavoro instaurati con i predetti dirigenti, che saranno tenuti alla frequenza, con esito positivo, di un corso di alta formazione, previsto per l'accesso alla dirigenza ai sensi dell'articolo 19, comma 14, della Legge 28 dicembre 2001 n. 448.  Le amministrazioni continuano ad avvalersi del personale che abbia superato la selezione, in servizio al 30 aprile 2020, nelle more della conclusione delle procedure di stabilizzazione.

        1-quinques. Al personale dirigenziale immesso in ruolo in base alle disposizioni del comma precedente, anche sulla base di pregressa esperienza nella conduzione di uffici dell'Amministrazione Pubblica, potrà essere assegnato l'incarico di direzione di uno degli uffici rimasti vacanti e disponibili all'esito delle procedure di assegnazione degli incarichi agli attuali idonei al ruolo.


4.11

Nencini

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        "1-bis. All'articolo 1-bis del decreto-legge  29 ottobre 2019, n. 126 , convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, aggiungere il seguente comma:

            "3-bis. Con decreto del Ministro dell'istruzione è disposto il bando per un concorso straordinario di cui all'articolo 1 anche al personale docente di religione cattolica, in  possesso  del  riconoscimento  di  idoneità rilasciato dall'ordinario diocesano,  che  abbia  svolto  almeno  tre annualità di servizio,  anche  non  consecutive,  nelle  scuole  del sistema nazionale di istruzione."


4.12 (testo 2)

Moles, Cangini, Gallone, Lonardo, Caligiuri, Toffanin, Rizzotti

Respinto

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

        «1-bis. Al fine di eliminare il precariato, il Ministro dell'istruzione, con proprio decreto da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dispone l'istituzione di una graduatoria per titoli e servizio ai fini dell'assunzione di personale docente di ogni ordine e grado, anche in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2000/2001, del diploma tecnico professionale, dell'insegnamento di religione cattolica, di personale educativo e amministrativo con più di 36 mesi di servizio a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche del servizio nazionale d'istruzione, ivi incluse le scuole paritarie, su tutti i posti vacanti e disponibili anche in organico di fatto costituiti dopo il 15 settembre 2020, per l'anno scolastico 2020-2021.»


4.12

Moles, Cangini, Gallone, Lonardo, Caligiuri, Toffanin, Rizzotti

Ritirato

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

        «1-bis. Al fine di eliminare il precariato, il Ministro dell'istruzione, con proprio decreto da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dispone l'istituzione di una graduatoria per titoli e servizio ai fini dell'assunzione di personale docente di ogni ordine e grado, anche in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2000/2001, del diploma tecnico professionale, dell'insegnamento di religione cattolica, di personale educativo e amministrativo con più di 24 mesi di servizio a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche del servizio nazionale d'istruzione, ivi incluse le scuole paritarie, su tutti i posti vacanti e disponibili anche in organico di fatto costituiti dopo il 15 settembre 2020, per l'anno scolastico 2020-2021.»


4.13 (testo 2)

Iannone

Respinto

        Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

        «1-bis. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure straordinarie adottate per il contenimento e la gestione della stessa, è disposta la sospensione delle procedure concorsuali di cui ai decreti del Ministero dell'istruzione n. 497 e n. 510, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 34 del 28 aprile 2020, per tutta la durata dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020. I termini previsti per la presentazione delle istanze di partecipazione alle relative procedure sono, pertanto, rinviati ad una data successiva, da individuare tenendo conto dell'evoluzione dell'emergenza sanitaria in atto e dell'esigenza prioritaria di assicurare lo svolgimento delle procedure in condizioni di massima sicurezza.

        1-ter. Con successivo decreto del Ministero dell'istruzione, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è autorizzata l'istituzione di una graduatoria ad esaurimento per titoli e servizio ai fini dell'assunzione di personale docente ed educativo, con almeno 36 mesi di servizio continuativi nelle istituzioni scolastiche statali, sui posti vacanti e disponibili al termine delle immissioni in ruolo di tutti gli aventi diritto inseriti nelle graduatorie definitive dei concorsi ordinari e straordinari banditi nel 2016 e nel 2018 e nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2006 n. 296.

        1-quater. Il personale docente ed educativo immesso in ruolo ai sensi del comma 1-ter è tenuto a frequentare, durante l'anno di prova, un percorso formativo abbreviato abilitante da definire con provvedimento ministeriale. Il personale docente ed educativo inserito nella graduatoria di cui al comma 1-ter e non immesso in ruolo per carenza di posti vacanti e disponibili può partecipare - con oneri a proprio carico - al percorso formativo di cui periodo precedente o, in opzione, presentare domanda per l'inserimento in coda nella stessa graduatoria di un'altra regione, in applicazione di quanto previsto dal decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159.

        1-quinquies. Al percorso formativo abbreviato di cui al comma 1-quater può altresì partecipare, con oneri a proprio carico, il personale docente che  ha prestato 36 mesi servizio nelle istituzioni scolastiche paritarie.

        1-sexies. Sui posti vacanti e disponibili di sostegno si procede prioritariamente all'immissione in ruolo del personale docente in possesso di specifica abilitazione, di titolo di specializzazione e con 36 sei mesi di servizio nelle istituzioni scolastiche statali.  Sui posti residui si procede all'immissione in ruolo del personale docente non abilitato, in possesso del titolo di specializzazione e con tre anni di servizio nelle istituzioni scolastiche statali, e, in subordine, del personale docente abilitato, non in possesso del titolo di specializzazione e con tre anni di servizio nelle istituzioni scolastiche statali, di cui almeno uno su posti di sostegno.

        1-septies. Il personale docente immesso in ruolo sui posti di sostegno ai sensi del comma 1-sexies è tenuto a frequentare, durante l'anno di prova:

  1. appositi corsi abbreviati finalizzati al conseguimento dell'abilitazione, se in  possesso del titolo di specializzazione;
  2.  un percorso formativo abbreviato finalizzato al conseguimento del titolo di specializzazione, se in possesso di specifica abilitazione.

            1-octies. A decorrere dall'anno  scolastico 2020/2021,  la  dotazione organica  complessiva  di   personale   docente   delle   istituzioni scolastiche statali è incrementata, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015 n. 107, nel limite di euro 785 milioni nell'anno 2020, 2.355  milioni  nell'anno  2021,  2.400  milioni nell'anno 2022, 2.450 milioni  nell'anno  2023,  2.500  milioni nell'anno 2024, 2.550 milioni  nell'anno  2025,  2.600  milioni nell'anno 2026, 2.650 milioni  nell'anno  2027,  2.700  milioni nell'anno 2028, 2.750 milioni nell'anno 2029  e  2.800  milioni annui a decorrere dall'anno 2030. Il suddetto incremento di organico comporta la trasformazione in organico di diritto di 50.000 posti di sostegno attualmente funzionanti in deroga in via di mero fatto e la costituzione in organico di 10.000 posti di potenziamento di cui almeno 4.000 dedicati alla scuola per l'infanzia, almeno 2.000 destinati all'incremento del tempo pieno nella scuola primaria e almeno 3.000 destinati alla scuola secondaria di II° grado per incrementare la funzionalità della didattica a distanza e per attivare nelle scuole di ogni grado della scuola secondaria l'insegnamento dell'educazione civica e dei principi di cittadinanza e costituzione. Agli oneri  derivanti dalla presente disposizione si provvede quanto a 654 milioni di euro per l'anno 2020 e 1.962,50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo a disposizione del Ministero dell'istruzione per il pagamento delle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche; quanto a 135,00 milioni di euro per l'anno 2020, 392,50 milioni di euro per l'anno 2021, 437,50 milioni di euro per l'anno 2022, 487,50 milioni di euro per l'anno 2023, 537,50 milioni di euro per l'anno 2024, 587,50 milioni di euro per l'anno 2025, 637,50 milioni di euro per l'anno 2026, 687,50 milioni di euro per l'anno 2027, 737,50 milioni di euro per l'anno 2028, 787,50 milioni di euro per l'anno 2029 e 837,50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2030 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.»


4.13

Iannone

Ritirato

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

        "1-bis. Il Ministro dell'istruzione dispone con proprio decreto l'istituzione di una graduatoria per titoli e servizio ai fini dell'assunzione di personale docente nelle istituzioni di ogni ordine e grado, programmando le assunzioni anche in più anni scolastici in base alle disponibilità. Interessati alla procedura saranno anche i docenti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, del diploma di istruzione tecnica e di istruzione professionale (secondo i titoli di accesso richiesti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 19 2016 e successive modifiche ed integrazioni), dell'insegnamento di religione cattolica, di personale educativo e amministrativo con più di 36 mesi di servizio a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche del servizio nazionale d'istruzione, Scuole Statali, IeFP e Paritarie, su tutti i posti vacanti e disponibili."


4.14

Nencini

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        "1-bis. Al comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 59 è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Al corso concorso è riservata una quota del 30% dei posti per coloro che, avendo i requisiti per partecipare al corso concorso, abbiano, ai sensi dell'articolo 19 comma 5 bis del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive integrazioni e modifiche, ottenuto l'incarico e svolto le funzioni di dirigente tecnico, per almeno un triennio entro l'a.s. 2019/2020, presso gli uffici dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca."."


4.15 (testo corretto)

Nencini

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        "1-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 sono apportate le seguenti modificazioni:

            -        la rubrica è sostituita dalla seguente: "Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e abilitazione del personale docente nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria."

            -        al comma 1, nel primo periodo prima delle parole "secondaria di primo e secondo grado" inserire le parole ", dell'infanzia, primaria,";

            -        al comma 2, prima della parola "secondaria" sono inserite le parole "dell'infanzia, primaria e";

            -        al comma 2, sostituire le parole "ventiquattromila posti" con le seguenti: "trentaduemila posti di cui ottomila nella scuola dell'infanzia e primaria, e ventiquattromila nella scuola secondaria."

            -        al comma 5, primo periodo "sostituire" tre con "due"

            - al comma 5, lettera c), alla fine del primo periodo, inserire le seguenti parole: ", e di cui al comma 1-quinquies dell'articolo 4 della legge 9 agosto 2018, n. 96."

            -        al comma 6, eliminare la parola "secondarie", e aggiungere alla fine del periodo le seguenti parole: "incluso, quello prestato dal personale educativo e di religione."


4.16 (testo corretto)

Moles, Cangini

Precluso dal 2.300 (testo corretto)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        "1-bis. All'articolo 1 del decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e abilitazione del personale docente nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria.";

            b) al comma 1, nel primo periodo prima delle parole "secondaria di primo e secondo grado" inserire le parole ", dell'infanzia, primaria,";

            c) al comma 2, prima della parola "secondaria" sono inserite le parole "dell'infanzia, primaria e";

            d) al comma 2, sostituire le parole "ventiquattromila posti" con le seguenti: "trentaduemila posti di cui ottomila nella scuola dell'infanzia e primaria, e ventiquattromila nella scuola secondaria.";

            e) al comma 5, primo periodo "sostituire" tre con "due";

            f) al comma 5, lettera c), alla fine del primo periodo, inserire le seguenti parole: ", e di cui al comma 1-quinquies dell'articolo 4 della legge 9 agosto 2018, n. 96.";

            g) al comma 6, eliminare la parola "secondarie", e aggiungere alla fine del periodo le seguenti parole: "incluso, quello prestato dal personale educativo e di religione."


4.17

Sbrollini

Ritirato

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

        "1-bis. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi connessi alle misure straordinarie per la conclusione dell'anno scolastico 2019/2020 e l'ordinato avvio dell'anno scolastico  2020/2021, in considerazione della necessità e urgenza di colmare le attuali scoperture della dotazione organica nei ruoli amministrativi e di funzione tecnico-ispettiva della dirigenza di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'Istruzione, garantendo stabilità nella direzione e coordinamento dei relativi Uffici dell'amministrazione centrale e periferica, attualmente privi di titolare e affidati in reggenza, nonché la maggiore efficacia del supporto tecnico alle istituzioni scolastiche autonome da parte del  Corpo Ispettivo, il Ministero dell'Istruzione è autorizzato a bandire, entro i limiti della facoltà assunzionali, una procedura selettiva straordinaria, per titoli e colloquio, da concludersi entro 60 giorni dalla pubblicazione del relativo bando, finalizzata all'inquadramento nel ruolo dei dirigenti di seconda fascia, del personale, già appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione, che alla data di indizione della medesima procedura è in possesso dei seguenti requisiti:

            a) ha svolto, per almeno trentasei mesi nell'ultimo quinquennio, presso l'Amministrazione centrale e periferica dell'ex Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, incarichi dirigenziali conferiti ai sensi dell'art. 19 commi 5 bis e 6 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

            b) ha conseguito nello svolgimento dei predetti incarichi dirigenziali valutazioni positive in ordine al raggiungimento degli obiettivi affidati, misurati con i sistemi e le garanzie di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modifiche e integrazioni.

        1-ter. Il colloquio di cui al comma precedente, si svolge in via telematica e ha ad oggetto la verifica delle competenze professionali effettivamente acquisite dai candidati nel corso della pregressa esperienza di direzione degli uffici dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero, ovvero nello svolgimento dei compiti afferenti la funzione tecnico-ispettiva.

        1-quater. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, sono disciplinate le modalità della selezione, la composizione della commissione esaminatrice ed è definito  il contingente di posti da destinare alla procedura straordinaria di cui al comma 1-bis, nel limite massimo del venti per cento della scopertura della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia, amministrativi e tecnici, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 ottobre 2019, n. 140, rilevata al 31 dicembre 2019.

        1-quinquies. A seguito del superamento della procedura selettiva straordinaria, i candidati sono assunti a tempo indeterminato nei ruoli della dirigenza amministrativa e con funzione tecnico-ispettiva del Ministero dell'Istruzione, secondo l'ordine della graduatoria di merito e la tipologia di incarico principale ricoperto ai sensi del comma 1-bis. I candidati sono esentati dalla frequenza del corso di alta formazione previsto per l'accesso alla dirigenza dall'art. 6 del decreto del Presidente del Repubblica 24 settembre 2004, n. 272.

        1-sexies. Nelle more della conclusione della procedura selettiva straordinaria, i candidati continuano a svolgere gli incarichi dirigenziali, già conferiti ai sensi dell'art. 19 commi 5bis e 6, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I nuovi incarichi sono conferiti di massima sugli uffici o per le funzioni anteriormente ricoperte, fatti salvi gli esiti delle procedure di conferimento degli incarichi  ai vincitori del concorso pubblico per esami, a cinque posti per l'accesso al profilo professionale di dirigente amministrativo di seconda fascia nel ruolo del personale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca", di cui al decreto direttoriale generale  19 marzo 2018, n. 283, qualora gli stessi concludano il ciclo di attività formative previste dall'art. 6 del decreto del Presidente del Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, come richiamato dall'art. 15, comma 3, del citato decreto direttoriale generale 19 marzo 2018, n. 283."


4.18

Briziarelli, Pittoni, Alessandrini, Barbaro, Borgonzoni, Saponara, Pillon

Approvato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        « 1-bis. Le Regioni e Province autonome, con riferimento alle scuole paritarie in forma di Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (A.S.P.- ex IPAB) per le quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga di cui all'art. 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per la durata della riduzione o sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane. Per i lavoratori sono riconosciuti la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori. »


4.100 (testo corretto)

La Relatrice

Approvato

          Al comma 1, dopo le parole: "del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18," inserire le seguenti: "convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27"

        Conseguentemente, nel testo del decreto-legge, dopo le parole: "del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18," inserire ovunque ricorrano le seguenti: "convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27"


4.0.1

Cangini, Alderisi, Giro, Moles, Gallone, Lonardo

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

        1. Le prove del concorso di cui al DDG 2015/2018, per titoli e esami, a 2.004 posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi, si concludono entro il 31 luglio 2020.  Ove In considerazione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del Covid-19 e delle norme di contenimento ad essa collegate, lo svolgimento delle prove orali non possono essere effettuate in presenza, con ordinanza del Ministro dell'istruzione da emanare entro il 31 maggio 2020, sono adottate le misure necessarie per lo svolgimento delle stesse con modalità telematiche, se non è possibile effettuarle in presenza.

        2. I candidati del concorso di cui al comma precedente che sono risultati idonei sono inseriti nelle graduatorie di merito e assunti a tempo indeterminato a decorrere dall'1/9/2020 su tutti i posti vacanti e disponibili.

        3. Gli Assistenti Amministrativi che hanno superato le prove selettive del passaggio dall'area B all'area D, svoltesi nel 2010, ancora presenti nelle graduatorie provinciali definitive sono assunti a tempo indeterminato nel profilo professionale di DSGA sui posti vacanti e disponibili.

            4. Gli Assistenti Amministrativi che hanno svolto per almeno tre anni scolastici, e senza demerito, le funzioni di DSGA confluiscono a domanda in una graduatoria regionale permanente. Tali graduatorie sono utilizzate ai fini dell'assegnazione degli incarichi di sostituzione dei DSGA su tutti i posti vacanti e/o disponibili. Tali graduatorie costituiscono un canale di reclutamento a tempo indeterminato in subordine al concorso ordinario e al passaggio dall'area B all'area D, a partire dall'a.s. 2020/2021.»


4.0.3

Sbrollini, Cucca

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Modifiche al decreto legge 9 gennaio 2020, n. 1, come convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12)

        1. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, è sostituita dalla seguente:

            "f) previsione di una quota riservata fino al 40 per cento del concorso per i soggetti che, avendo i requisiti per partecipare al concorso, abbiano ottenuto l'incarico e svolto le funzioni di dirigente tecnico, ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per almeno tre anni, entro il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, presso gli uffici dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché del Ministero dell'istruzione. Il concorso per il reclutamento, a decorrere da gennaio 2021, di cinquantanove dirigenti tecnici, nonché, a decorrere dal 2023, di ulteriori ottantasette dirigenti tecnici, di cui all'art. 2 comma 3 del Decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126 come convertito con Legge 20 dicembre 2019, n. 159, è, senza alcuna prova preselettiva e nelle forme di corso-concorso formazione, riservato fino al 40% del totale dei posti messi a concorso e con priorità su quelli per i quali il reclutamento decorre da gennaio 2021, a coloro che, avendo i requisiti per partecipare al concorso, abbiano, ai sensi dell'articolo 19, commi 5 bis e 6, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive integrazioni e modifiche, ottenuto l'incarico e svolto le funzioni di dirigente tecnico, per almeno un triennio entro il 2019, presso gli uffici dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero della istruzione, dell'università e della ricerca.»

 


4.0.4

Iannone

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 4-bis

        1. In considerazione della sospensione di tutte le procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego e per ridurre il ricorso a contratti a tempo determinato, per l'anno scolastico 2020/2021 è autorizzato, con successivo decreto del Ministero dell'Istruzione, un percorso telematico abilitante con graduatoria per titoli, riservato ai docenti e al personale educativo con almeno 36 mesi di servizio, ai fini dell'immissione in ruolo sui posti rimasti vacanti e disponibili dopo le operazioni di assunzione dalle graduatorie dei concorsi vigenti del 2016 e del 2018."


4.0.5

Cangini, Alderisi, Giro, Moles, Gallone, Lonardo

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Concorso per soli titoli)

        1. Per tutti gli ordini e i gradi di scuola sono indetti concorsi per soli titoli per la copertura limitatamente ai posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili per l'a.s. 2020-2021.

        2. Saranno utilizzate nell'ordine le graduatorie di merito dei concorsi tuttora attive, le graduatorie provinciale ad esaurimento anche in deroga al limite di utilizzo del 50% e le graduatorie d'istituto di terza fascia.

        3. Per i docenti nominati dalle graduatorie di terza fascia è richiesto il requisito di anzianità di servizio comunque prestato per non meno di tre anni, e il possesso di 24 CFU nellediscipline antropo-psico-pedagogiche e metodologie e tecnologie didattiche, come previsto dal Decreto Legislativo n. 59/2017, da conseguire nel corso dell'anno di prova.

        4. I concorsi straordinari e ordinari per titoli ed esami sono banditi per la copertura dei posti vacanti e disponibili negli anni successivi al 2020-2021.»


4.0.6

De Lucia, Granato, Corrado, Montevecchi, Russo, Vanin, Marilotti

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

        «Art.4-bis

            (Modifiche al decreto legge 29 ottobre 2019, n.126, convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n.159)

        1. All'articolo 1, comma 18-bis, del decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) le parole: "lettera a)", sono sostituite con le seguenti: "lettera b)";

            b) le parole: "anche in regioni diverse", sono sostituite dalle seguenti: "anche in una regione diversa".»


4.0.7

Lonardo

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

        1. Il conseguimento della laurea in giurisprudenza, nonché il compimento del periodo di tirocinio con il relativo rilascio del relativo certificato di compiuta pratica di cui all'art 45 della legge  31 dicembre 2012, n. 247 abilita all'esercizio della professione forense tutti i candidati che hanno superato la prova scritta sostenuta nella sessione 2018 e che attendono di svolgere la prova orale, nonché tutti i candidati che hanno sostenuto gli scritti nell'anno 2019 con le modalità come pubblicato al bando di esame di abilitazione all'esercizio della professione forense - sessione 2019 pubblicato in gazzetta ufficiale (GU n.51 del 28-6-2019).

        2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto.»


4.0.8

Lonardo

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

        1. Il conseguimento della laurea in giurisprudenza, nonché il compimento del periodo di tirocinio con il relativo rilascio del relativo certificato di compiuta pratica di cui all'art 45 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 abilita all'esercizio della professione forense tutti i candidati che hanno superato la prova scritta sostenuta nella sessione 2018 e che attendono di svolgere la prova orale, nonché tutti i candidati che hanno sostenuto gli scritti nell'anno 2019 con le modalità come pubblicato al bando di esame di abilitazione all'esercizio della professione forense - sessione 2019 pubblicato in gazzetta ufficiale (GU n.51 del 28-6-2019).

        2. Limitatamente alla sola sessione dell'anno 2020, si abilitano all'esercizio della professione forense tutti i praticanti avvocato che alla data del 30.11.2020 hanno ultimato la pratica e che l'abbiano iniziata nei 24 mesi precedenti.

        3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto.»


4.0.9

Iannone

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

        "Art. 4-bis. In considerazione della sospensione di tutte le procedure concorsuali nell'amministrazione scolastica, al fine di assicurare il regolare inizio dell'anno scolastico 2020/2021, per il personale docente assunto a tempo indeterminato con riserva, in esecuzione di provvedimenti cautelari giurisdizionali, nel caso di superamento dell'anno di prova di cui ai commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, il Ministro dell'Istruzione procede alla conferma dei ruoli, con decorrenza giuridica dal 1° settembre dell'anno svolto. Si dispone di conseguenza l'annullamento dei provvedimenti di licenziamento notificati dall'amministrazione nell'a.s. 2019/2020. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal predetto personale di cui al presente comma."


4.0.10

Nencini

Ritirato

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

        "4-bis. Al fine di garantire l'ordinato avvio dell'anno scolastico e a seguito delle condizioni per il reclutamento dei dirigenti scolastici determinatasi a emergenza epidemiologica in relazione al corso-concorso per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali di cui al decreto direttoriale 23 novembre 2017 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca:

            1)      i candidati che sono nella condizione di ricorrenti avverso il bando di cui al predetto decreto direttoriale che abbiano superato la prova preselettiva siano ammessi ad un corso intensivo di formazione a carico della Scuola Nazionale dell'Amministrazione, al termine del quale siano tenuti a produrre una relazione scritta sul percorso formativo effettuato.

        2)      la relazione scritta di cui al precedente n. 1) è oggetto di successiva prova orale, il cui superamento sia fissato in ordine al punteggio minimo di settanta centesimi.

        3)      ai candidati di cui al precedente n. 1) è riconosciuto il punteggio ottenuto in esito alla prova preselettiva, svoltasi in data 23 luglio 2018;

            4)      all'esito della prova orale di cui al precedente n. 2) è predisposta una graduatoria tra tutti i candidati che abbiano superato la prova orale, il cui punteggio è determinato dalla somma del punteggio della prova preselettiva, del punteggio della prova orale di cui al n. 2) e il punteggio dei titoli aggiornati alla data di ammissione al corso di cui al n. 1).

        5)      i soggetti selezionati con la presente procedura sono successivamente immessi in ruolo a seguito dello scorrimento dell'attuale graduatoria di merito del concorso di cui al predetto decreto direttoriale.


4.0.11

Damiani, Moles

Respinto

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Articolo 4-bis

            1. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti di contenziosi pendenti, nonché al fine di evitare che si producano situazioni di disparità di trattamento tra ricorrenti con ricorsi pendenti relativi a procedure concorsuali di anni diversi, per  i soggetti che non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, alcuna sentenza definitiva, o che ancora abbiano in corso un contenzioso avverso il decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011,  è avviata una nuova sessione speciale del corso intensivo di durata di 80 ore complessive di cui al comma 88 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di svolgimento del corso e della relativa prova scritta finale. Alle attività di formazione e alle immissioni in ruolo si provvede, rispettivamente, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e a valere sulle assunzioni autorizzate per effetto dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

        2. Le graduatorie regionali, di cui al comma 1-bis dell'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e successive modificazioni, nelle regioni in cui, alla data di entrata in vigore della legge n. 107 del 2015, erano in atto i contenziosi di cui al comma 1 relativi al concorso ordinario per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, rimangono aperte anche in funzione degli esiti dei percorsi formativi di cui al medesimo comma 1».


4.0.12

Iannone

Respinto

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

        "Art. 4-bis. In considerazione della sospensione del concorso pubblico, per esami e titoli, per la copertura di 2004 posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 102 del 28 dicembre 2018, dal 1° settembre 2020 i posti vacanti e disponibili sono assegnati, dopo le operazioni di assunzione del personale idoneo inserito nelle graduatorie della mobilità professionale dall'Area B all'Area D, profilo professionale direttore dei servizi generali e amministrativi, ai sensi del D.D. n. 979 del 28 gennaio 2010, agli assistenti amministrativi facenti funzione con 36 mesi di servizio."


4.0.13

Iannone

Respinto

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

        "Art. 4-bis. In considerazione della sospensione del concorso pubblico, per esami e titoli, per la copertura di 2004 posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 102 del 28 dicembre 2018, dal 1° settembre 2020 i posti vacanti e disponibili sono assegnati al personale idoneo inserito nelle graduatorie della mobilità professionale dall'Area B all'Area D, profilo professionale direttore dei servizi generali e amministrativi, ai sensi del D.D. n. 979 del 28 gennaio 2010."


4.0.14

Cangini, Alderisi, Giro, Moles, Gallone, Lonardo

Respinto

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

        1. In considerazione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del Covid-19 e delle norme di contenimento ad essa collegate, all'articolo 19 del decreto legge 6 giugno 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) dopo il comma 5-ter è inserito il seguente: «5-quater. Il numero minimo di alunni per l'assegnazione di dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato e per l'assegnazione in via esclusiva di un posto di direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) di cui, rispettivamente, ai precedenti commi 5 e 5-bis, è ridotto a 300 unità.»


4.0.15

Iannone

Respinto

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

        "Art. 4-bis. Per sopperire agli effetti del differimento delle procedure concorsuali e ridurre il ricorso ai contratti a tempo determinato per l'a.s. 2020/2021, è autorizzata, con successivo decreto del Ministero dell'Istruzione, la costituzione di una graduatoria per titoli, riservata all'immissione in ruolo di insegnanti di religione cattolica con almeno 36 mesi di servizio a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche del servizio nazionale d'istruzione, sui posti vacanti e disponibili, nelle more delle assunzioni di cui alla legge 20 dicembre 2019, n. 159."


4.0.16

Lonardo, Cangini, Moles

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifica all'articolo 4, comma 1 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito in legge 9 agosto 2018, n. 96)

        1. All' articolo 4, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito in legge 9 agosto 2018, n. 96, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

            
"1-duodecies. E' bandito un nuovo concorso straordinario per titoli e servizi riservato ai docenti che siano forniti del titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o di analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, oppure diploma magistrale con valore di abilitazione o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l'anno scolastico 2001/2002, purché i docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto, a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, almeno tre annualità di servizio, anche non continuativo, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell'art. 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124 oppure abbiano prestato servizio per almeno tre anni scolastici, a qualunque titolo, nelle sezioni sperimentali previste dall'art. 1, comma 630 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante attivate presso istituzioni scolastiche statali. I suddetti sono inclusi in una graduatoria per titoli e servizio. Alla suddetta graduatoria sono attribuiti i posti residui allo scorrimento delle graduatorie relative al concorso previsto alla lettera b) del comma1-quater.

        1-terdecies. Ai soggetti che hanno partecipato al concorso straordinario bandito ai sensi del comma 1 del presente articolo nonché a coloro che hanno titolo alla partecipazione al concorso di cui al precedente periodo spetta la precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze dalle graduatorie di istituto di II^ fascia."


4.0.17 (testo 2)

Auddino

Improponibile

     Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche alla legge 28 dicembre 2015, n. 208)

            1. Al comma 257 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al primo periodo, sostituire le parole «Al fine di» con le seguenti: «Sino all'anno scolastico 2020/2021, al fine di».


4.0.17

Auddino, Granato, Corrado, De Lucia, Montevecchi, Russo, Vanin

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche alla legge 28 dicembre 2015, n. 208)

        1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 257 è soppresso.».


4.0.100

La Relatrice

Approvato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art.4-bis

            (Modifica al decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, dopo il comma 18-octies, sono aggiunti i seguenti:

18-nonies. Il Ministero dell'istruzione è autorizzato a bandire, in deroga alle ordinarie procedure autorizzatorie di cui all'articolo 39 e 39-bis della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che rimangono ferme per le successive immissioni in ruolo, procedure per titoli ed esame orale, su base regionale, finalizzate all'accesso in ruolo su posto di sostegno dei soggetti in possesso del relativo titolo di specializzazione conseguito in Italia ai sensi della normativa vigente. La validità dei titoli conseguiti all'estero è subordinata alla piena validità del titolo nei paesi ove è stato conseguito e al riconoscimento in Italia ai sensi della normativa vigente. I candidati sono graduati sulla base della valutazione dei titoli e di una prova orale selettiva, superata dai candidati che conseguono il punteggio minimo di sette decimi o equivalente, avente per oggetto i programmi vigenti dei corrispondenti concorsi ordinari per titoli ed esami. La prova orale consiste in una parte teorica sul predetto programma in una parte pratica relativa alla trattazione di un caso concreto. Alle predette procedure possono presentare domanda di partecipazione i soggetti che non risultano già collocati, per i posti di sostegno, in graduatorie preordinate alle immissioni in ruolo. Ciascun soggetto può presentare domanda di partecipazione in una sola regione e per tutte le procedure per cui possiede il relativo titolo di specializzazione.

18-decies. Le graduatorie di cui al comma 18-nonies sono integrate ogni due anni a seguito di nuova procedura ai sensi del comma 18-nonies a cui possono partecipare solo i soggetti aventi titolo ai sensi del predetto comma. Ogni due anni, inoltre, per i candidati già collocati nelle predette graduatorie è previsto l'aggiornamento del punteggio sulla base dei titoli conseguiti tra la data di partecipazione alla procedura e la data dell'aggiornamento. Alle predette graduatorie si attinge, ai fini dell'immissione in ruolo, in caso di esaurimento delle corrispondenti graduatorie vigenti per le immissioni in ruolo e in esito alle procedure di cui al comma 17-ter.

18-undecies. Il contenuto del bando, i termini e le modalità di presentazione delle domande, la configurazione della prova orale e la relativa griglia di valutazione, i titoli valutabili, la composizione delle commissioni giudicatrici e modalità e titoli per l'aggiornamento delle graduatorie, sono disciplinati con Ordinanza del Ministro dell'istruzione. L'Ordinanza fissa altresì il contributo di segreteria, in maniera tale da coprire l'intera spesa di svolgimento della procedura."


5.0.1 (testo 2)

Ostellari, Pillon, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro, Pittoni

Respinto

         Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

            (Modalità telematica per l'esame di abilitazione per l'esercizio della professione di avvocato)

            1. Le riunioni e le sessioni volte alla correzione degli elaborati scritti delle commissioni di esame di abilitazione per l'esercizio della professione di avvocato, e di ogni altra professione sottoposta alla vigilanza del Ministero della giustizia, possono svolgersi in modalità telematica. Le commissioni possono procedere alla correzione degli elaborati anche lavorando in sottocommissioni. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente disposizione con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»


5.0.1

Ostellari, Pillon, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro, Pittoni

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modalità telematica per l'esame di abilitazione per l'esercizio della professione di avvocato)

        1. Le riunioni e le sessioni volte alla correzione degli elaborati scritti delle commissioni di esame di abilitazione per l'esercizio della professione di avvocato, e di ogni altra professione sottoposta alla vigilanza del Ministero della giustizia, possono svolgersi in modalità telematica. Le commissioni possono procedere alla correzione degli elaborati anche lavorando in sottocommissioni.»


5.0.2

Modena, Caliendo, Dal Mas, Cangini, Moles

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

        «Art. 5-bis 

            1. Fino al perdurare della vigenza dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 le riunioni delle commissioni di esame di abilitazione per l'esercizio della professione di avvocato e di ogni altra professione sottoposta alla vigilanza del Ministero della giustizia possono svolgersi in modalità telematica.

        2. La disposizione di cui al comma precedente si applica ad ogni riunione ivi comprese quelle aventi ad oggetto la valutazione delle prove scritte.»


5.0.100

La Relatrice

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Misure urgenti in tema di concorso per magistrato ordinario, di concorso notarile e di esame di abilitazione all'esercizio della professione forense)

1. Nel rispetto delle prescrizioni sanitarie relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19 a tutela della salute dei candidati, dei commissari e del personale amministrativo, fino al 31 luglio 2020, anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 12 e 13 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, la commissione esaminatrice per il concorso per magistrato ordinario effettua le operazioni di correzione degli elaborati scritti con la presenza presso gli uffici del Ministero della giustizia dei presidenti delle sottocommissioni formate ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 e dei segretari e con gli altri componenti collegati da remoto mediante collegamenti individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia.

2. Il termine del 31 luglio può essere prorogato con provvedimento motivato del presidente della commissione, ove necessario, per la tutela della salute dei candidati, dei commissari e del personale amministrativo.

3. Con le medesime modalità di cui al comma 1 si svolgono le riunioni riservate dei componenti della commissione.

4. Fino al 30 settembre 2020, il presidente della commissione esaminatrice, con provvedimento motivato, può autorizzare lo svolgimento delle prove orali del concorso per magistrato ordinario mediante collegamento da remoto, le cui modalità sono individuate e regolate con provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, ferma restando la presenza presso gli uffici del Ministero della giustizia del presidente della commissione, o di altro componente da questo delegato, del segretario e del candidato da esaminare, nel rispetto delle prescrizioni sanitarie relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19 a tutela della salute dei candidati, dei commissari e del personale amministrativo.

5. Nel caso di svolgimento con modalità da remoto delle prove orali, il presidente della commissione impartisce, ove necessario, disposizioni vòlte a garantire la pubblicità della seduta.

6. Il mancato rispetto delle cadenze e dei termini di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 7, del decreto legislativo n. 160 del 2006 dovuto alla necessità di rispettare le norme e le prescrizioni sanitarie relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19 a tutela della salute dei candidati, dei commissari e del personale amministrativo non è valutabile ai fini dell'applicazione del comma 8 dello stesso articolo 6.

7. Ai fini del completamento delle procedure e delle attività relative al concorso per esame a 300 posti per notaio bandito con decreto dirigenziale 16 novembre 2018 e all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato bandito con decreto del Ministro della giustizia 11 giugno 2019, è consentita la correzione degli elaborati scritti con modalità di collegamento a distanza, secondo quanto stabilito ai successivi commi 8 e 9.

8. Il presidente della commissione notarile nominata a norma dell'articolo 5 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166, e, su richiesta motivata dei presidenti delle sottocommissioni del distretto di Corte d'appello nominate a norma dell'articolo 22, commi 4 e 7, del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578, il presidente della commissione centrale di cui all'articolo 22, comma 3, del medesimo regio decreto possono autorizzare la correzione da remoto degli elaborati scritti, purché siano mantenuti i medesimi criteri di correzione già adottati dalle commissioni d'esame. Ove si proceda ai sensi del periodo precedente, il presidente della commissione notarile e i presidenti delle sottocommissioni per l'esame di abilitazione alla professione di avvocato fissano il calendario delle sedute, stabiliscono le modalità telematiche con le quali effettuare il collegamento a distanza e dettano le disposizioni organizzative vòlte a garantire la trasparenza, la collegialità, la correttezza e la riservatezza delle sedute, nonché a rispettare le prescrizioni sanitarie relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19 a tutela della salute dei commissari e del personale amministrativo. I presidenti delle sottocommissioni per l'esame di abilitazione alla professione di avvocato provvedono ai sensi del periodo precedente in conformità ai criteri organizzativi uniformi stabiliti dalla commissione centrale.

9. Ai fini della validità della seduta è comunque necessaria la presenza, presso la sede ove sono conservati gli elaborati scritti, del presidente della commissione, o altro componente da questo delegato per ciascuna delle tre sottocommissioni per l'esame notarile, e dei presidenti delle sottocommissioni per l'esame di abilitazione alla professione forense, nonché del segretario incaricato della verbalizzazione.

10. Il presidente della commissione nominata a norma dell'articolo 5 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166, per il concorso notarile e, su richiesta motivata dei presidenti delle sottocommissioni del distretto di Corte d'appello, il presidente della commissione centrale di cui all'articolo 22, comma 3, del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578, per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato possono autorizzare, per gli esami orali delle procedure di cui al comma 7 programmati sino al 30 settembre 2020, lo svolgimento con modalità di collegamento da remoto, secondo le disposizioni di cui ai commi 8 e 9, ferma restando la presenza, presso la sede della prova di esame, del presidente della commissione notarile o di altro componente da questo delegato, del presidente della sottocommissione per l'esame di abilitazione alla professione di avvocato, nonché del segretario della seduta e del candidato da esaminare, nel rispetto delle prescrizioni sanitarie relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19 a tutela della salute dei candidati, dei commissari e del personale amministrativo. I presidenti delle sottocommissioni per l'esame di abilitazione alla professione di avvocato procedono allo svolgimento delle prove in conformità ai criteri organizzativi uniformi stabiliti dalla Commissione centrale.

11. Nel caso di adozione di modalità telematiche per l'esame orale, il presidente impartisce, ove necessario, disposizioni vòlte a disciplinare l'accesso del pubblico all'aula di esame.

12. Le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 si applicano anche alle prove orali dell'esame per l'iscrizione all'albo speciale per il patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori bandito con decreto dirigenziale 10 aprile 2019.

13. All'articolo 47, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le parole "professori universitari o ricercatori confermati in materie giuridiche" sono sostituite dalle seguenti: "prioritariamente professori universitari in pensione e solo in seconda istanza professori in servizio o ricercatori confermati in materie giuridiche".».


6.1

LA RELATRICE

Approvato

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5,"


6.2

La Relatrice

Approvato

Al comma 1, sostituire le parole: «decreto legislativo 6 novembre 2007» con le seguenti: «decreto legislativo 9 novembre 2007».


6.3

Verducci, Iori, Rampi

Ritirato

Al comma 2, dopo le parole «individuate modalità» inserire le seguenti: «e tempistiche», e dopo le parole «ivi comprese» inserire le seguenti: «riduzione del monte ore e».


6.4

LA RELATRICE

Ritirato

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

        «2-bis. In relazione agli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di cui al comma 1, le cui prove siano in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'università e della ricerca può disporre, con proprio decreto, sentiti i consigli o gli organi nazionali, comunque denominati, degli ordini, dei collegi e delle federazioni delle professioni interessate, modalità di svolgimento di tali prove diverse da quelle indicate dalle vigenti disposizioni normative.

        2-ter. Nel caso in cui venga disposta l'eliminazione di una prova, il decreto di cui al comma 2-bis individua le modalità e i criteri per la valutazione finale, salvaguardando criteri di uniformità sul territorio nazionale per lo svolgimento degli esami relativi a ciascuna professione, nonché il rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali».


6.5

Campari, Pittoni, Alessandrini, Barbaro, Borgonzoni, Saponara

Respinto

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

        2-bis.I medici in possesso dei requisiti previsti dall'ordinamento per l'accesso alla dirigenza medica che, in occasione dell'emergenza da Covid-19, abbiano prestato la loro opera, in qualsiasi forma contrattuale, presso una struttura sanitaria in Italia, acquisiscono 3 punti utili per la valutazione nei concorsi pubblici per titoli ed esami, al pari di quanto previsto per le pubblicazioni scientifiche.

        2-ter. I punti premiali di cui al comma 2-bis, sono attribuiti anche ai medici specializzandi iscritti all'ultimo e penultimo anno di specializzazione che, in occasione dell'emergenza da Covid-19, abbiano prestato la loro opera, in qualsiasi forma contrattuale, presso una struttura sanitaria in Italia e che, una volta specializzati, intendano partecipare ai concorsi pubblici per titoli ed esami.

        2-quater. Gli infermieri che, in occasione dell'emergenza da Covid-19, abbiano prestato la loro opera, in qualsiasi forma contrattuale, presso una struttura sanitaria in Italia, acquisiscono 4 punti utili per la valutazione nei concorsi pubblici per titoli ed esami, al pari di quanto previsto per le pubblicazioni scientifiche. »


6.6

Campari, Pittoni, Alessandrini, Barbaro, Borgonzoni, Saponara

Respinto

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

        « 2-bis.  Ai laureati nel corso di scienze infermieristiche ed ostetriche di durata triennale, o in possesso di titoli equipollenti ai sensi delle leggi 42/1999 , 251/2000 e 1/2002 , che in occasione dell'emergenza da Covid-19 abbiano prestato la loro opera, in qualsiasi forma contrattuale, presso una struttura sanitaria in Italia , sono riconosciuti  5 punti utili per l'accesso al corso di laurea magistrale di durata biennale a numero programmato, previsto dalla Legge 264/1999.

        2-ter. I laureati nel corso di scienze infermieristiche ed ostetriche di durata triennale, che in occasione dell'emergenza da Covid-19 abbiano prestato la loro opera, in qualsiasi forma contrattuale, presso una struttura sanitaria in Italia, hanno diritto a conseguire 30 crediti formativi universitari (CFU) dei 120 necessari al conseguimento della laurea magistrale.

        2-quater. I titolari di laurea magistrale in scienze infermieristiche ed ostetriche, oppure di titolo equivalente conseguito all'estero e riconosciuto in Italia, che in occasione dell'emergenza da Covid-19 abbiano prestato la loro opera, in qualsiasi forma contrattuale, presso una struttura sanitaria in Italia e che intendano accedere al  Dottorato, di durata triennale, tramite un concorso a numero chiuso di carattere internazionale indetto dalle singole università, acquisiscono 50 crediti formativi universitari (CFU) dei 180 necessari al conseguimento del dottorato stesso.»


6.7 (testo 4)

Campari, Pittoni, Alessandrini, Barbaro, Borgonzoni, Saponara, Alderisi, Cangini, Giro, Moles

Approvato

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

        « 2-bis. I 50 crediti da acquisire, per l'anno 2020, attraverso l'attivita' di formazione continua in medicina (ECM), da medici, odontoiatri, infermieri e farmacisti in qualita' di dipendenti delle aziende ospedaliere, delle universita', delle unita' sanitarie locali, delle strutture sanitarie private accreditate o come liberi professionisti, formazione che costituisce requisito indispensabile per svolgere attivita' professionale, come disposto dall'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo n. 229 del 1999 e dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, si intendono già maturati da coloro che,in occasione dell'emergenza da Covid-19,abbiano continuato a svolgere la propria attività professionale


6.7 (testo 3)

Campari, Pittoni, Alessandrini, Barbaro, Borgonzoni, Saponara, Pepe, Nisini, Rufa, Marin

Ritirato

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

        « 2-bis. I 150 crediti da acquisire, per l'anno 2020, attraverso l'attivita'  di   formazione   continua in medicina (ECM), da medici, odontoiatri, infermieri e farmacisti in qualita' di dipendenti delle aziende  ospedaliere,  delle universita', delle unita' sanitarie locali, delle strutture sanitarie private accreditate o come  liberi professionisti, formazione che costituisce requisito   indispensabile   per   svolgere attivita' professionale, come disposto dall'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo n.  229 del 1999 e dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, si intendono già maturati da coloro che,in occasione dell'emergenza da Covid-19,abbiano continuato a svolgere la propria attività professionale.


6.7 (testo 2)

Campari, Pittoni, Alessandrini, Barbaro, Borgonzoni, Saponara, Pepe, Nisini, Rufa, Marin, De Vecchis, Gallone

Ritirato

     Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

« 2-bis. I 150 crediti da acquisire, per il triennio 2020-2022, attraverso l'attivita' di formazione continua in medicina (ECM), da medici, odontoiatri, infermieri e farmacisti in qualita' di dipendenti delle aziende ospedaliere, delle universita', delle unita' sanitarie locali, delle strutture sanitarie private accreditate o come liberi professionisti, formazione che costituisce requisito indispensabile per svolgere attivita' professionale, come disposto dall'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo n. 229 del 1999 e dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, si intendono già maturati da coloro che,in occasione dell'emergenza da Covid-19, abbiano continuato a svolgere la propria attività professionale.

2-ter. In relazione all'emergenza sanitaria COVID-19, i candidati delle sessioni previste per l'anno 2020 degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di psicologo, farmacista e biologo che abbiano già conseguito la valutazione sui tirocini professionalizzanti, redatta dai rispettivi Ordini professionali, sono abilitati all'esercizio della professione.

2-quater. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca di concerto con i Ministri della salute, del lavoro e delle polticihe sociali, sentita la Conferenza dei Rettori e i rispettivi ordini professionali vengono fissati i criteri e le modalità di attuazione del comma 2-ter.


6.7

Campari, Pittoni, Alessandrini, Barbaro, Borgonzoni, Saponara

Ritirato

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

        « 2-bis. I 150 crediti da acquisire, per il triennio 2020-2022, attraverso l'attivita'  di   formazione   continua in medicina (ECM), da medici, odontoiatri, infermieri e farmacisti in qualita' di dipendenti delle aziende  ospedaliere,  delle universita', delle unita' sanitarie locali, delle strutture sanitarie private accreditate o come  liberi professionisti, formazione che costituisce requisito   indispensabile   per   svolgere attivita' professionale, come disposto dall'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal DLgs 229/1999 e dalla Legge 24 dicembre 2007, n. 244, si intendono già maturati da coloro che,in occasione dell'emergenza da Covid-19,abbiano continuato a svolgere la propria attività professionale.


6.8

Verducci, Iori, Rampi

Ritirato

Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola «sedici» con la seguente: «quattordici» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, e in quella precedente».


6.9

Valente, Rossomando, Mirabelli, Cirinnà

Approvato

 

 Al comma 3, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: "indipendentemente dalla data in cui si sia svolta la seduta di laurea."


6.10

Valente, Rossomando, Mirabelli, Cirinnà, Iori

Ritirato

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

        «3-bis. In considerazione del protrarsi dell'emergenza sanitaria e al fine di consentire il regolare svolgimento delle operazioni di correzione delle prove scritte dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense e il tempestivo svolgimento delle prove orali relative alla sessione dell'anno 2019, il Ministro della giustizia con proprio decreto nomina un numero di sottocommissioni pari a quelle già nominati, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 47, commi 1, 5 e 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. La nomina delle ulteriori sottocommissioni può essere limitata ai soli distretti di Corte di appello in cui ciò sia necessario in considerazione dell'elevato numero dei candidati o del ritardo accumulato nelle operazioni di correzione degli elaborati scritti.

        3-ter. Con il medesimo decreto, il Ministro della giustizia individua anche in deroga alle norme vigenti, modalità alternative di svolgimento delle operazioni di correzione delle prove scritte, se del caso anche in via telematica, e delle prove orali al fine di consentirne il regolare e tempestivo svolgimento.».


6.11

Santillo, Trentacoste

Assorbito

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

        «4-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al perdurare della vigenza dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, ferma restando la normativa vigente sull'educazione continua in medicina (ECM), è sospeso l'obbligo per i professionisti di seguire percorsi di formazione continua di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. I Ministri vigilanti, sentiti i consigli nazionali degli ordini o collegi, possono adottare con proprio decreto tutti gli strumenti necessari allo svolgimento delle attività formative a distanza durante il suddetto periodo di sospensione».

        Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché della formazione continua».


6.100/1

Romano

Improponibile

All'emendamento 6.100, dopo il capoverso "2-bis", aggiungere il seguente:

        «2-ter. Per le finalità legate al protrarsi dello stato di emergenza legato al Covid-19, al fine di assicurare lo svolgimento delle procedure di conciliazione di cui all'articolo 410 del codice di procedura civile e agli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, gli Ispettorati territoriali del lavoro possono utilizzare piattaforme informatiche per lo svolgimento da remoto delle riunioni. Il verbale, sottoscritto esclusivamente dal funzionario conciliatore in qualità di pubblico ufficiale, fa piena prova del consenso delle parti e del contenuto dell'accordo anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 2113, comma 4, del codice civile e dell'articolo 11, comma 3-bis, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, nonché, in caso di mancato accordo, di quanto previsto dall'articolo 411, comma 2, del codice di procedura civile e dall'articolo 7, comma 8, della legge 15 luglio 1966, n. 604.»


6.100/2

Romano

Improponibile

All'emendamento 6.100, dopo il capoverso "2-bis", aggiungere il seguente:

        «2-ter. Al fine di potenziare nell'immediato le attività di prevenzione e promozione, nonché i controlli connessi all'emergenza epidemiologica da Covid-19, l'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato a bandire una procedura di concorso e conseguentemente ad assumere a tempo indeterminato il personale delle aree funzionali a valere sul budget assunzionale relativo ai cessati dell'anno 2019. Le procedure concorsuali di cui al presente comma, nonché quelle ancora da attivare a seguito delle autorizzazioni già concesse, sono svolte con modalità semplificate per titoli e colloquio da effettuare anche a distanza, secondo modalità di selezione stabilite con provvedimento del Direttore dell'Ispettorato. L'Ispettorato comunica al Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze il numero delle unità di personale per le quali sono attivate le procedure concorsuali.».


6.100 (testo 2)

La Relatrice

Approvato

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

            «2-bis. Per le finalità di cui al comma 1 connesse al protrarsi dello stato di emergenza, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della salute, possono essere definite, per la sessione 2020, anche in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, l'organizzazione e le modalità, ivi comprese quelle a distanza, per lo svolgimento degli esami di abilitazione per l'iscrizione negli elenchi nominativi degli esperti qualificati e dei medici autorizzati, nonché, anche in deroga alle disposizioni di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, l'organizzazione e le modalità, ivi comprese quelle a distanza, degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro».


6.100

La Relatrice

Ritirato

        Dopo il comma 2, inserire il seguente:

            «2-bis. Per le finalità di cui al comma 1 connesse al protrarsi dello stato di emergenza, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali possono essere definite, per la sessione 2020, anche in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, l'organizzazione e le modalità, ivi comprese quelle a distanza, per lo svolgimento degli esami di abilitazione per l'iscrizione negli elenchi nominativi degli esperti qualificati e dei medici autorizzati, nonché, anche in deroga alle disposizioni di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, l'organizzazione e le modalità, ivi comprese quelle a distanza, degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro».


6.0.1

Iori, Verducci, Stefano, Assuntela Messina

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis

        1. Coloro che, a qualunque titolo, abbiano sostenuto e superato le prove scritte ed orali e che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della presente disposizione di legge, alcuna sentenza definitiva  relativa al concorso nazionale per il reclutamento di dirigenti scolastici bandito con concorso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale IV serie speciale n. 56 del 15 luglio 2011 con D.D.G. del 13 luglio 2011, sono ammessi a partecipare al corso intensivo di 80 ore, al termine del quale i soggetti stessi sono inclusi in coda alle   graduatorie regionali, di cui al comma 1-bis dell'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e successive modificazioni.»


6.0.2 (testo 2)

Moles, Cangini

Respinto

     Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

        1. Al corso universitario per il conseguimento dell'abilitazione alla professione docente di cui all'articolo 1 del decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono ammessi in sovrannumero gli insegnanti che abbiano prestato più di 36 mesi di servizio nel sistema nazionale di istruzione con contratto a tempo determinato e con contratto a tempo indeterminato al fine di favorire il passaggio di ruolo. Il corso può essere svolto anche in modalità telematica come disposto con decreto del Ministro dell'università anche per le attività pratiche o di tirocinio da svolgere a distanza.»


6.0.2

Moles, Cangini

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

        1. Al corso universitario per il conseguimento dell'abilitazione alla professione docente di cui all'articolo 1 del decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono ammessi in sovrannumero gli insegnanti che abbiano prestato più di 24 mesi di servizio nel sistema nazionale di istruzione con contratto a tempo determinato e con contratto a tempo indeterminato al fine di favorire il passaggio di ruolo. Il corso può essere svolto anche in modalità telematica come disposto con decreto del Ministro dell'Università anche per le attività pratiche o di tirocinio da svolgere a distanza.»


6.0.3

Nencini, Sbrollini

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

        1. Al corso universitario per il conseguimento dell'abilitazione alla professione docente di cui all'articolo 1 della legge 20 dicembre 2019, n. 59 sono ammessi in sovrannumero gli insegnanti che abbiano prestato più di 36 mesi di servizio nel sistema nazionale di istruzione con contratto a tempo determinato e con contratto a tempo indeterminato al fine di favorire il passaggio di ruolo. Il corso può essere svolto anche in modalità telematica come disposto con decreto del Ministro dell'Università anche per le attività pratiche o di tirocinio da svolgere a distanza.»


6.0.4

Nencini

Precluso dal 2.300 (testo corretto)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

        "6-bis. Con decreto del Ministro dell'istruzione sono organizzati corsi di qualificazione professionale gratuiti per il personale docente di ruolo, di cui all'articolo 473 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 per conseguire ulteriore abilitazione o specializzazione su posti di sostegno da conseguire entro il 31 gennaio 2021, e corsi per consentire il passaggio verticale nei profili per il personale ATA.»


6.0.5

Rizzotti, Stabile, Moles

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Contratti di formazione specialistica dei medici)

        1. Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è autorizzata l'ulteriore spesa di 125 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 130 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024."

            2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 125 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e a 130 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.»


6.0.6

Moles, Cangini, Gallone

Precluso dal 2.300 (testo corretto)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

        1. Al corso universitario per il conseguimento della specializzazione su sostegno di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'Università 12 febbraio 2020, n. 95, sono ammessi in sovrannumero tutti i soggetti idonei alle precedenti selezioni o in possesso del servizio di almeno 24 mesi svolto su posto di sostegno nel sistema nazionale di istruzione. Il corso può essere svolto anche in modalità telematica come disposto con decreto del Ministro dell'Università anche per le attività pratiche o di tirocinio da svolgere a distanza.»


6.0.7

Nencini

Precluso dal 2.300 (testo corretto)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

        1. Al corso universitario per il conseguimento della specializzazione su sostegno di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'Università 12 febbraio 2020, n. 95 sono ammessi in sovrannumero tutti i soggetti idonei alle precedenti selezioni o in possesso del servizio di almeno 36 mesi svolto su posto di sostegno nel sistema nazionale di istruzione. Il corso può essere svolto anche in modalità telematica come disposto con decreto del Ministro dell'Università anche per le attività pratiche o di tirocinio da svolgere a distanza.»


7.01

LA RELATRICE

Approvato

Sostituire l'articolo 7 con il seguente:

«Articolo 7

(Misure urgenti per assicurare la continuità della gestione delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica)

        1. In deroga alle disposizioni previste dagli statuti degli atenei e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, le procedure elettorali per il rinnovo degli organi collegiali e monocratici dei predetti enti, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero da svolgersi durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sono sospese fino al 30 giugno 2020. Fino a tale data, gli enti di cui al primo periodo, nell'esercizio della loro autonomia, possono adottare gli atti del procedimento propedeutici alle elezioni, previsti dagli statuti e dai regolamenti interni, con modalità anche telematiche, che assicurino il rispetto delle misure di prevenzione sanitaria disposte in relazione al contenimento del contagio da COVID-19. Per la durata dello stato di emergenza, nei casi di impossibilità a proseguire l'incarico da parte degli organi monocratici, intervenuta successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, subentra nell'incarico il sostituto individuato dalla legge o dallo statuto, ovvero, in mancanza, il decano dei docenti di prima fascia delle strutture interessate. I soggetti che, a qualsiasi titolo, svolgono, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le funzioni degli organi di cui al primo periodo, ovvero quelli subentrati ai sensi del terzo periodo, proseguono nell'incarico fino al subentro dei nuovi organi, anche eventualmente in deroga alle durate previste per i singoli mandati dall'articolo 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, nonché alle disposizioni di legge o statutarie che prevedano limitazioni alle relative funzioni. Dal 1° luglio 2020, gli enti di cui al primo periodo, nell'esercizio della loro autonomia, possono proseguire le procedure elettorali, nei termini indicati dallo statuto e dai regolamenti interni, assicurando la più ampia partecipazione al procedimento elettorale in condizioni di piena sicurezza ed in conformità alle misure di prevenzione sanitaria disposte in relazione al contenimento del contagio da COVID-19».


7.1

La Relatrice

Assorbito

Al comma 1, sostituire le parole: «fino al perdurare» con le seguenti: «per la durata»


7.2

Giro

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. All'articolo 1, comma 655, della legge 27 legge 27 dicembre 2017, n. 205, primo periodo, le parole 'nelle istituzioni di cui al comma 653' sono sostituite dalle seguenti: 'nelle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica e Musicale di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508.»


7.3 (testo 2)

Verducci, Iori, Rampi, Laniece

Approvato

Sostituire l'articolo 7 con il seguente:

«Articolo 7

(Misure urgenti per assicurare la continuità della gestione delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica)

        1. In deroga alle disposizioni previste dagli statuti degli atenei e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, le procedure elettorali per il rinnovo degli organi collegiali e monocratici dei predetti enti, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero da svolgersi durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sono sospese fino al 30 giugno 2020. Fino a tale data, gli enti di cui al primo periodo, nell'esercizio della loro autonomia, possono adottare gli atti del procedimento propedeutici alle elezioni, previsti dagli statuti e dai regolamenti interni, con modalità anche telematiche, che assicurino il rispetto delle misure di prevenzione sanitaria disposte in relazione al contenimento del contagio da COVID-19. Per la durata dello stato di emergenza, nei casi di impossibilità a proseguire l'incarico da parte degli organi monocratici, intervenuta successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, subentra nell'incarico il sostituto individuato dalla legge o dallo statuto, ovvero, in mancanza, il decano dei docenti di prima fascia delle strutture interessate. I soggetti che, a qualsiasi titolo, svolgono, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le funzioni degli organi di cui al primo periodo, ovvero quelli subentrati ai sensi del terzo periodo, proseguono nell'incarico fino al subentro dei nuovi organi, anche eventualmente in deroga alle durate previste per i singoli mandati dall'articolo 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, nonché alle disposizioni di legge o statutarie che prevedano limitazioni alle relative funzioni. Dal 1° luglio 2020, gli enti di cui al primo periodo, nell'esercizio della loro autonomia, possono proseguire le procedure elettorali, nei termini indicati dallo statuto e dai regolamenti interni, assicurando la più ampia partecipazione al procedimento elettorale in condizioni di piena sicurezza ed in conformità alle misure di prevenzione sanitaria disposte in relazione al contenimento del contagio da COVID-19».


7.3

Verducci, Iori, Rampi

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        "1-bis. All'articolo 101, comma 1 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, le parole «15 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2020».".

        Conseguentemente, modificare la rubrica dell'articolo con la seguente: "Misure urgenti per la continuità formativa e per la gestione delle Università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica".


7.4

Borgonzoni, Corti, Campari, Saponara

Improponibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        1-bis. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i Commissari liquidatori dell'IMAIE in liquidazione, di cui all'articolo 7, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, depositano il bilancio finale di liquidazione. Nel bilancio finale di liquidazione è indicata, come voce distinta del residuo attivo, l'entità dei crediti vantati da artisti, interpreti ed esecutori e sono altresì indicati i nominativi dei creditori dell'ente e i crediti complessivamente riferibili ad artisti, interpreti, esecutori dell'area musicale e quelli riferibili ad artisti, interpreti, esecutori dell'area audiovisiva, come risultanti dagli stati passivi esecutivi per i quali sia stato autorizzato il pagamento dei creditori. I termini di prescrizione dei crediti di cui al presente comma, come stabiliti dall'articolo 5, commi 3 e 4, della legge 5 febbraio 1992, n. 93, decorrono dalla pubblicazione ufficiale dei nominativi dei creditori sul sito istituzionale di IMAIE in liquidazione, di cui all'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Parte Seconda, n. 130 del 3 novembre 2016. Approvato il bilancio finale, le somme corrispondenti alla voce di residuo attivo di cui al secondo periodo sono trasferite al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e ripartite in favore degli artisti, interpreti ed esecutori, secondo le modalità definite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, anche tenendo conto dell'impatto economico conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19. Al termine della procedura di esecuzione dell'ultimo piano di riparto, l'eventuale ulteriore residuo attivo è trasferito al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e ripartito in favore dei medesimi soggetti secondo le modalità definite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo adottato ai sensi del quarto periodo. È abrogato il comma 2 dell'articolo 47 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.


7.5

Borgonzoni, Pittoni, Alessandrini, Barbaro, Saponara

Improponibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente :

        «1-bis. Per gli anni 2020 e 2021, il credito di imposta di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, spetta anche per le erogazioni liberali effettuate, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, a favore di organismi privati che svolgono attività di spettacolo e che negli ultimi tre anni abbiano ricevuto contributi dallo Stato, dalle Regioni e dai Comuni, attraverso bandi o avvisi pubblici». Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.


7.6

Borgonzoni, Pittoni, Alessandrini, Barbaro, Saponara

Improponibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente :

        1-bis. I contributi erogati dallo Stato, dalle Regioni e dai Comuni attraverso bandi o avvisi pubblici per essere utilizzati, entro l'anno 2020, da organismi privati che svolgono attività di spettacolo di carattere culturale indicate nella Tabella C del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono essere utilizzati dai beneficiari entro il primo trimestre del 2021.


7.7

Borgonzoni, Corti, Campari, Saponara

Improponibile

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

        1-bis. La quota del Fondo unico dello spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche per l'anno 2020 e per l'anno 2021 è ripartita sulla base della media dei punteggi assegnati nel triennio 2017-2019, in deroga ai criteri generali e alle percentuali di ripartizione previsti dall'articolo 1 del decreto ministeriale 3 febbraio 2014 che, per l'anno 2022, sono adeguati in ragione dell'attività svolta a fronte dell'emergenza sanitaria da COVID-19, delle esigenze di tutela dell'occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli. Per l'anno 2020, agli organismi finanziati a valere sul Fondo unico per lo spettacolo per il triennio 2018-2020, diversi dalle fondazioni lirico-sinfoniche, è erogato un anticipo del contributo pari al 70 per cento dell'importo riconosciuto per l'anno 2019. Con uno o più decreti del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sono stabilite le modalità per l'erogazione della restante quota, tenendo conto dell'attività svolta a fronte dell'emergenza sanitaria da COVID-19, della tutela dell'occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli, nonché, in deroga alla durata triennale della programmazione, le modalità per l'erogazione dei contributi per l'anno 2021, anche sulla base delle attività effettivamente svolte e rendicontate nell'intero anno 2020. Decorso il primo periodo di applicazione pari a nove settimane previsto dall'articolo 19, gli organismi dello spettacolo dal vivo possono utilizzare le risorse loro erogate per l'anno 2020 a valere sul Fondo unico dello spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, anche per integrare le misure di sostegno del reddito dei propri dipendenti, in misura comunque non superiore alla parte fissa della retribuzione continuativamente erogata prevista dalla contrattazione collettiva nazionale.

        1-ter. Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo può adottare, limitatamente agli stanziamenti relativi all'anno 2020, uno o più decreti ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della legge 14 novembre 2016, n. 220, anche in deroga alle percentuali previste per i crediti di imposta di cui alla Sezione II del Capo III della suddetta legge e al limite massimo stabilito dall'articolo 21, comma 1, della medesima legge. Nel caso in cui dall'attuazione del primo periodo derivino nuovi o maggiori oneri alla relativa copertura si provvede nei limiti delle risorse disponibili del Fondo di conto capitale di cui all'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 secondo periodo. Alle finalità di mitigazione degli effetti subiti dal settore cinematografico possono essere finalizzati anche i contributi previsti dalle Sezioni III, IV e V del Capo III della legge di 14 novembre 2016, n. 220.

        1-quater. Il titolo di «capitale italiana della cultura» conferito alla città di Parma per l'anno 2020 è riferito anche all'anno 2021. La procedura di selezione relativa al conferimento del titolo di «Capitale italiana della cultura» per l'anno 2021, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intende riferita all'anno 2022.

        1-quinquies. Il credito di imposta di cui all'articolo 65, comma 1 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 si applica ai soggetti esercenti in via esclusiva o prevalente attività di commercio al dettaglio di libri, anche in deroga a quanto stabilito dal comma 2 del medesimo articolo.

        1-sexies. La quota relativa all'annualità 2018 del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alla scelta del contribuente, di cui all'articolo 1 comma 154 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è erogata ai soggetti beneficiari entro il primo semestre del 2020.

        1-septies. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i Commissari liquidatori dell'IMAIE in liquidazione, di cui all'articolo 7, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, depositano il bilancio finale di liquidazione. Nel bilancio finale di liquidazione è indicata, come voce distinta del residuo attivo, l'entità dei crediti vantati da artisti, interpreti ed esecutori e sono altresì indicati i nominativi dei creditori dell'ente e i crediti complessivamente riferibili ad artisti, interpreti, esecutori dell'area musicale e quelli riferibili ad artisti, interpreti, esecutori dell'area audiovisiva, come risultanti dagli stati passivi esecutivi per i quali sia stato autorizzato il pagamento dei creditori. I termini di prescrizione dei crediti di cui al presente comma, come stabiliti dall'articolo 5, commi 3 e 4, della legge 5 febbraio 1992, n. 93, decorrono dalla pubblicazione ufficiale dei nominativi dei creditori sul sito istituzionale di IMAIE in liquidazione, di cui all'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Parte Seconda, n. 130 del 3 novembre 2016. Approvato il bilancio finale, le somme corrispondenti alla voce di residuo attivo di cui al secondo periodo sono trasferite al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e ripartite in favore degli artisti, interpreti ed esecutori, secondo le modalità definite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, anche tenendo conto dell'impatto economico conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19. Al termine della procedura di esecuzione dell'ultimo piano di riparto, l'eventuale ulteriore residuo attivo è trasferito al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e ripartito in favore dei medesimi soggetti secondo le modalità definite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo adottato ai sensi del quarto periodo. È abrogato il comma 2 dell'articolo 47 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.


7.8

Borgonzoni, Corti, Campari, Saponara, Lucidi

Improponibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        1-bis. La quota del Fondo unico dello spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche per l'anno 2020 e per l'anno 2021 è ripartita sulla base della media dei punteggi assegnati nel triennio 2017-2019, in deroga ai criteri generali e alle percentuali di ripartizione previsti dall'articolo 1 del decreto ministeriale 3 febbraio 2014 che, per l'anno 2022, sono adeguati in ragione dell'attività svolta a fronte dell'emergenza sanitaria da COVID-19, delle esigenze di tutela dell'occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli. Per l'anno 2020, agli organismi finanziati a valere sul Fondo unico per lo spettacolo per il triennio 2018-2020, diversi dalle fondazioni lirico-sinfoniche, è erogato un anticipo del contributo pari al 70 per cento dell'importo riconosciuto per l'anno 2019. Con uno o più decreti del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sono stabilite le modalità per l'erogazione della restante quota, tenendo conto dell'attività svolta a fronte dell'emergenza sanitaria da COVID-19, della tutela dell'occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli, nonché, in deroga alla durata triennale della programmazione, le modalità per l'erogazione dei contributi per l'anno 2021, anche sulla base delle attività effettivamente svolte e rendicontate nell'intero anno 2020. Decorso il primo periodo di applicazione pari a nove settimane previsto dall'articolo 19, gli organismi dello spettacolo dal vivo possono utilizzare le risorse loro erogate per l'anno 2020 a valere sul Fondo unico dello spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, anche per integrare le misure di sostegno del reddito dei propri dipendenti, in misura comunque non superiore alla parte fissa della retribuzione continuativamente erogata prevista dalla contrattazione collettiva nazionale.


7.9

Saponara, Campari, Borgonzoni, Corti

Improponibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        1-bis. Il titolo di «Capitale italiana della Cultura» conferito alla città di Parma per l'anno 2020 è riferito anche all'anno 2021. La procedura di selezione relativa al conferimento del titolo di «Capitale italiana della cultura» per l'anno 2021, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intende riferita all'anno 2022.

        .


7.10

Borgonzoni, Corti, Campari, Saponara

Improponibile

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

        1-bis. Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo può adottare, limitatamente agli stanziamenti relativi all'anno 2020, uno o più decreti ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della legge 14 novembre 2016, n. 220, anche in deroga alle percentuali previste per i crediti di imposta di cui alla Sezione II del Capo III della suddetta legge e al limite massimo stabilito dall'articolo 21, comma 1, della medesima legge. Nel caso in cui dall'attuazione del primo periodo derivino nuovi o maggiori oneri alla relativa copertura si provvede nei limiti delle risorse disponibili del Fondo di conto capitale di cui all'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 secondo periodo. Alle finalità di mitigazione degli effetti subiti dal settore cinematografico possono essere finalizzati anche i contributi previsti dalle Sezioni III, IV e V del Capo III della legge di 14 novembre 2016, n. 220.

        1-ter. La quota relativa all'annualità 2018 del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alla scelta del contribuente, di cui all'articolo 1 comma 154 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è erogata ai soggetti beneficiari entro il primo semestre del 2020.


7.11 (testo 2)

Russo

Approvato

Sostituire l'articolo 7 con il seguente:

«Articolo 7

(Misure urgenti per assicurare la continuità della gestione delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica)

        1. In deroga alle disposizioni previste dagli statuti degli atenei e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, le procedure elettorali per il rinnovo degli organi collegiali e monocratici dei predetti enti, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero da svolgersi durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sono sospese fino al 30 giugno 2020. Fino a tale data, gli enti di cui al primo periodo, nell'esercizio della loro autonomia, possono adottare gli atti del procedimento propedeutici alle elezioni, previsti dagli statuti e dai regolamenti interni, con modalità anche telematiche, che assicurino il rispetto delle misure di prevenzione sanitaria disposte in relazione al contenimento del contagio da COVID-19. Per la durata dello stato di emergenza, nei casi di impossibilità a proseguire l'incarico da parte degli organi monocratici, intervenuta successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, subentra nell'incarico il sostituto individuato dalla legge o dallo statuto, ovvero, in mancanza, il decano dei docenti di prima fascia delle strutture interessate. I soggetti che, a qualsiasi titolo, svolgono, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le funzioni degli organi di cui al primo periodo, ovvero quelli subentrati ai sensi del terzo periodo, proseguono nell'incarico fino al subentro dei nuovi organi, anche eventualmente in deroga alle durate previste per i singoli mandati dall'articolo 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, nonché alle disposizioni di legge o statutarie che prevedano limitazioni alle relative funzioni. Dal 1° luglio 2020, gli enti di cui al primo periodo, nell'esercizio della loro autonomia, possono proseguire le procedure elettorali, nei termini indicati dallo statuto e dai regolamenti interni, assicurando la più ampia partecipazione al procedimento elettorale in condizioni di piena sicurezza ed in conformità alle misure di prevenzione sanitaria disposte in relazione al contenimento del contagio da COVID-19».


7.11

Russo, Granato, Corrado, De Lucia, Montevecchi, Vanin, Trentacoste

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Nel pieno rispetto dell'autonomia scolastica e universitaria, le istituzioni dell'Alta Formazione artistica e musicale (AFAM), qualora lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 sia ulteriormente prorogato, possono affidarsi a procedure elettorali gestite attraverso l'impiego di piattaforme certificate per il voto on line che garantiscano la regolarità, l'adeguatezza e l'anonimato nelle operazioni di voto, in conformità alle procedure medesime. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Istituzioni interessate provvedono con oneri a carico del proprio bilancio.».


7.12

Russo, Granato, Corrado, De Lucia, Montevecchi, Vanin, Trentacoste

Riformulato v. 7.0.30

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. In deroga alle disposizioni statutarie o regolamentari delle istituzioni dell'Alta Formazione artistica musicale e coreutica, l'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2018-2019 e` prorogata al 31 luglio 2020. È conseguentemente prorogato ogni altro termine connesso all'adempimento di scadenze didattiche o amministrative funzionali allo svolgimento delle predette prove».


7.13

Moles, Cangini, Gallone, Lonardo

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        "1-bis. All'articolo 1, comma 655, della legge 27 legge 27 dicembre  2017, n. 205, primo periodo, le parole 'nelle istituzioni di cui al comma 653' sono sostituite dalle seguenti: 'nelle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica e Musicale di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508'"


7.14

Iannone

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        "1-bis. A causa dell'emergenza connessa alla diffusione del COVID-19, al fine di assicurare la continuità didattica e di non aggravare la situazione dei docenti precari, per i Conservatori e gli Istituti superiori di studi musicali non statali, si dispone - con successivo decreto del Ministero dell'università e della ricerca - l'inserimento entro l'inizio dell'anno accademico 2020/2021, in coda alle vigenti graduatorie nazionali per titoli utili per l'attribuzione di incarichi d'insegnamento a tempo indeterminato e determinato, di tutti i docenti che abbiano superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di Istituto e abbiano maturato, almeno 3 anni accademici d'insegnamento, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, in una delle predette Istituzioni nei corsi di formazione musicale e coreutica di primo, e/o secondo livello e/o di base o preaccademici."


7.15

Borgonzoni, Corti, Campari, Saponara

Improponibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        1-bis. Il credito di imposta di cui all'articolo 65, comma 1 , del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 si applica ai soggetti esercenti in via esclusiva o prevalente attività di commercio al dettaglio di libri, anche in deroga a quanto stabilito dal comma 2 del medesimo articolo.


7.0.1

Borgonzoni, Pittoni, Alessandrini, Barbaro, Saponara

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

        1. Al fine di definire strumenti operativi e protocolli efficaci per le piccole e medie imprese italiane di produzione audiovisiva, nonché di noleggio, filmakers e per  tutte le professionalità che danno un contributo all'organizzazione cinematografica, è istituito un Fondo pari a 100 milioni di euro, affinché nel periodo di epidemia da Covid-19, le produzioni  audiovisive possano riprendere ad operare in situazioni di sicurezza.

        2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a  100 milioni di euro, per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.


7.0.2

Moles, Cangini, Gallone, Lonardo

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente

        «Art. 7-bis

            1. La corresponsione del bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting previsto per l'emergenza COVID-19,di cui agli articoli 23, comma 8 e 25, comma 3, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, è prorogata per tutto il periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza.»

        Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: "3 per cento", con le seguenti: "7 per cento".


7.0.3

Sbrollini

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

        «Art.7-bis

            (Potenziamento misure di pulizia straordinaria degli ambienti scolastici)

        1. Al fine di garantire la necessaria idoneità igienico-sanitaria degli ambienti scolastici in relazione all'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, assicurando altresì il corretto svolgimento dell'attività scolastica in condizioni di sicurezza, l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 77, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, è incrementata di 100 milioni per l'anno 2020.

        2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni per l'anno 2020, si provvede:

            a) quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;

            b) quanto a 50 milioni mediante corrispondente riduzione mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»


7.0.4

Sbrollini, Faraone

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Pulizia straordinaria degli ambienti destinati ai corsi di istruzione e formazione professionale)

        1. All'articolo 77, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 dopo le parole «ivi incluse le scuole paritarie» sono aggiunte le seguenti: «e gli spazi destinati ai corsi di istruzione e formazione professionale di cui alla legge 28 marzo 2003, n.53».


7.0.5

Sbrollini, Faraone

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Sostegno alle famiglie per la frequenza di centri estivi)

        1. È istituito un fondo a sostegno delle famiglie degli alunni della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado per la frequenza ai servizi/centri estivi attivati nei territori, attraverso l'abbattimento delle rette di frequenza.

        2. Destinatari degli interventi di cui al comma 1 sono gli alunni delle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado appartenenti a famiglie con reddito ISEE fino a 28.000 euro, in cui entrambi i genitori o uno solo (in caso di famiglie mono genitoriali) siano occupati ovvero lavoratori dipendenti, parasubordinati, autonomi o associati, comprese le famiglie nelle quali anche un solo genitore sia in cassa integrazione, mobilità oppure disoccupato che partecipi alle misure di politica attiva del lavoro.

        3. Il contributo alla singola famiglia per bambino è determinato come contributo per la copertura del costo di iscrizione e sarà pari a 100 euro settimanale e per un massimo di tre settimane di partecipazione ai centri estivi. In ogni caso il contributo dovrà essere pari al costo di iscrizione se lo stesso è inferiore o uguale a 100 euro e non potrà essere superiore al costo di iscrizione previsto dal soggetto erogatore.

        4. Non è possibile accedere al contributo di cui al presente articolo nel caso l'alunno benefici di contributi da altri soggetti pubblici per la stessa tipologia di servizio nell'estate 2020.

        5. Con decreto del Ministero della Famiglia e delle pari opportunità, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di richiesta del contributo nonché le verifiche relative all'effettiva frequenza degli alunni al centro estivo.

        6. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 28 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196.


7.0.7

Borgonzoni, Pittoni, Alessandrini, Barbaro, Saponara

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

        Al fine di definire strumenti operativi e protocolli efficaci per le produzioni teatrali, è istituito un Fondo pari a 50 milioni di euro, affinché nel periodo di epidemia da Covid-19, le produzioni possano riprendere in situazioni di sicurezza.

        Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a  50 milioni di euro, per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.


7.0.8

Vanin

Improponibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei)

        1. Alle spese che rientrano in programmi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei, a seguito di provvedimenti del Governo finalizzati al contenimento del COVID-19 che comportino il mancato raggiungimento dei livelli qualitativi e quantitativi previsti, non si applicano i meccanismi di riduzione del contributo di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22, limitatamente alla durata dell'interruzione delle attività».


7.0.9

Russo, Granato, Corrado, De Lucia, Montevecchi, Vanin

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Modificazioni al comma 655 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205)

        1. All'articolo 1, comma 655, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, primo periodo, le parole: "nelle istituzioni di cui al comma 653", sono sostituite con le seguenti: "nelle istituzioni dell'Alta Formazione artistica e musicale di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508".»


7.0.10

Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Stabilità e continuità nel sistema AFAM)

        1. All'articolo 1, comma 655, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, primo periodo, le parole "nelle istituzioni di cui al comma 653" sono sostituite dalle seguenti: "nelle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica e Musicale di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508"»
 


7.0.11

Borgonzoni, Pittoni, Alessandrini, Barbaro, Saponara

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

        1. E' istituito il "Fondo per la cultura" pari a 500 milioni di euro per il 2020,  per garantire liquidità, tramite prestiti agevolati e contributi a fondo perduto da parte dello Stato per  interventi di promozione di investimenti nei settori delle imprese culturali.

        2. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono definiti i  criteri e le modalità di utilizzo del Fondo di cui al comma 1.

       3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a  500 milioni di euro, per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.


7.0.12

Borgonzoni, Pittoni, Alessandrini, Barbaro, Saponara

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

        1. E' istituito un "Fondo per la liquidità degli operatori dello spettacolo" per le piccole e medie imprese operanti nel settore, con dotazione di circa 800 milioni di euro per l'anno 2020, la cui erogazione è assicurata tramite accredito su conto corrente.

        2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico saranno stabiliti criteri e modalità per l'erogazione del Fondo di cui al comma 1.

        3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a  800 milioni di euro, per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.


7.0.13 (testo 3)

Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

Rtirato

Dopo l'articolo, aggiungere i seguenti:

«Art. 7-bis

            (Disposizioni conseguenti alla diminuzione dei servizi agli studenti)

        Dopo il comma 5 dell'articolo 101 del decreto legge n. 18 del 2020 aggiungere i seguenti:

     «5-bis. In conseguenza della sospensione delle attività didattiche e degli esami di profitto nelle Università, i CFU necessari a mantenere la borsa di studio, il posto alloggio e tutti i servizi connessi al diritto allo studio sono ridotti in base a quanto stabilito con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da emanarsi entro il 30 maggio 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

            5-ter. In considerazione della diminuzione dei servizi agli studenti che le università erogano nello stato di emergenza epidemica l'ammontare delle tasse universitarie dovute per l'iscrizione ai corsi universitari per l'anno accademico 2019/2020 è ridotto del 30 per 100». Conseguentemente, coloro che procedono al pagamento delle rate residue, dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto, riducono i versamenti dovuti del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle tasse relative all'anno accademico in corso. Coloro che hanno già provveduto al pagamento dell'intero ammontare delle rette possono richiedere all'Università, presso la quale sono iscritti, la restituzione della percentuale di riduzione di cui al periodo precedente.

        Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

Art. 7-ter

(Aumento dei posti disponibili per l'accesso dei medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria)

        In relazione alle conseguenze dell'emergenza Covid-19, il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, per gli anni 2020, 2021 e 2022, è incrementato di ulteriori 5.000 borse di studio per ciascun anno, tenuto conto dell'obiettivo di garantire progressivamente l'accesso alla formazione specialistica a tutti i medici chirurghi abilitati, nonché del quadro epidemiologico, dei flussi previsti per i pensionamenti e delle esigenze di programmazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano con riferimento alle attività del Servizio sanitario nazionale.

        2-quater. Il Ministro dell'università e della ricerca, entro il 30 giugno, acquisito il parere del Ministro della salute, determina con proprio decreto il numero dei posti da assegnare a ciascuna scuola di specializzazione accreditata, tenuto conto dei requisiti di idoneità verificati dall'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, nonché della capacità ricettiva e del volume assistenziale delle strutture sanitarie inserite nella rete formativa della scuola stessa.

        Agli oneri derivanti dal comma 2-ter, valutati in 125 milioni di euro per l'anno 2020, 125 milioni di euro per l'anno 2021 e 125 milioni di euro per l'anno 2022,  si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».


7.0.13 (testo 2)

Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

Ritirato

      Dopo l'articolo 7, aggiungere i seguenti:

 «Art. 7-bis

(Disposizioni conseguenti alla diminuzione dei servizi agli studenti)

Dopo il comma 5 dell'articolo 101 del decreto legge n. 18 del 2020 aggiungere i seguenti:

«5-bis. In conseguenza della sospensione delle attività didattiche e degli esami di profitto nelle Università, i CFU necessari a mantenere la borsa di studio, il posto alloggio e tutti i servizi connessi al diritto allo studio sono ridotti in base a quanto stabilito con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da emanarsi entro il 30 maggio 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5-ter. In considerazione della diminuzione dei servizi agli studenti che le università erogano nello stato di emergenza epidemica l'ammontare delle tasse universitarie dovute per l'iscrizione ai corsi universitari per l'anno accademico 2019/2020 è ridotto del 30 per 100». Conseguentemente, coloro che procedono al pagamento delle rate residue, dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto, riducono i versamenti dovuti del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle tasse relative all'anno accademico in corso. Coloro che hanno già provveduto al pagamento dell'intero ammontare delle rette possono richiedere all'Università, presso la quale sono iscritti, la restituzione della percentuale di riduzione di cui al periodo precedente.

Agli oneri previsti dal presente comma, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui

risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

Art. 7-ter

 (Aumento dei posti disponibili per l'accesso dei medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria)

 In relazione alle conseguenze dell'emergenza Covid-19, il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, per gli anni 2020, 2021 e 2022, è incrementato di ulteriori 5.000 borse di studio per ciascun anno, tenuto conto dell'obiettivo di garantire progressivamente l'accesso alla formazione specialistica a tutti i medici chirurghi abilitati, nonché del quadro epidemiologico, dei flussi previsti per i pensionamenti e delle esigenze di programmazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano con riferimento alle attività del Servizio sanitario nazionale.

2-quater. Il Ministro dell'università e della ricerca, entro il 30 giugno, acquisito il parere del Ministro della salute, determina con proprio decreto il numero dei posti da assegnare a ciascuna scuola di specializzazione accreditata, tenuto conto dei requisiti di idoneità verificati dall'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, nonché della capacità ricettiva e del volume assistenziale delle strutture sanitarie inserite nella rete formativa della scuola stessa.

Agli oneri derivanti dal comma 2-ter, valutati in 125 milioni di euro per l'anno 2020, 125 milioni di euro per l'anno 2021 e 125 milioni di euro per l'anno 2022,  si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».


7.0.13

Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni  conseguenti alla diminuzione dei servizi agli studenti)

        Dopo il comma 5 dell'art. 101 del decreto legge n. 18 del 2020 aggiungere i seguenti:

            «5-bis. In conseguenza della sospensione delle attività didattiche e degli esami di profitto nelle Università, i CFU necessari a mantenere la borsa di studio, il posto alloggio e tutti i servizi connessi al diritto allo studio sono ridotti in base a quanto stabilito con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da emanarsi entro il 30 maggio 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

        5-ter. In considerazione della diminuzione dei servizi agli studenti che le università erogano nello stato di emergenza epidemica l'ammontare delle tasse universitarie dovute per l'iscrizione ai corsi universitari per l'anno accademico 2019/2020 è ridotto del 30 per 100». Conseguentemente, coloro che procedono al pagamento delle rate residue, dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto, riducono i versamenti dovuti del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle tasse relative all'anno accademico in corso. Coloro che hanno già provveduto al pagamento dell'intero ammontare delle rette possono richiedere all'Università, presso la quale sono iscritti, la restituzione della percentuale di riduzione di cui al periodo precedente. Agli oneri previsti dal presente comma, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.


7.0.14

Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini, Pillon

Improponibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Canoni locazione "studenti fuori sede")

        Dopo il comma 3 dell'art. 100 del decreto legge n. 18 del 2020, aggiungere il seguente:

            «3-bis. Per tutti gli studenti universitari fuori sede che sono dovuti rientrare nelle loro città di origine, a causa del grave stato di emergenza Covid-19, i canoni di locazione degli alloggi sono sospesi, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a tutta la durata dell'emergenza.

        Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».


7.0.15 (testo 2)

Perosino, Moles, Cangini

Improponibile

     Dopo l'articolo inserire il seguente

        «Art. 7-bis

            (Misure in favore degli studenti fuori sede)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per il periodo dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1256 e 1463 del codice civile, ricorre l'impossibilità della prestazione in relazione ai contratti di locazione stipulati da studenti universitari residenti in luogo diverso da quello ove è ubicato l'immobile locato.»
  2. Per il medesimo periodo, ai proprietari dei suddetti immobili locati è riconosciuto un credito di imposta pari al totale dell'importo del canone, utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  3. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 180 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.»

7.0.15

Perosino, Moles, Cangini

Improponibile

Dopo l'articolo inserire il seguente

        «Art. 7 bis

            (Misure in favore degli studenti fuori sede)

        1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per il periodo dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1256 e 1463 del codice civile, ricorre l'impossibilità della prestazione in relazione ai contratti di locazione stipulati da studenti universitari residenti in luogo diverso da quello ove è ubicato l'immobile locato.»


7.0.16

Sbrollini

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

       «Art. 7-bis

            (Misure a tutela della salute)

        1. Al fine di garantire la tutela della salute all'interno degli ambienti scolastici in relazione all'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, assicurando altresì il corretto svolgimento dell'attività scolastica in condizioni di sicurezza, è fatto obbligo ad insegnanti, alunni, e a tutto il personale scolastico, compresi gli enti di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, di sottoporsi ai test sierologici in concomitanza con l'avvio dell'anno scolastico 2020-2021.

        2. Con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'istruzione, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per la concreta effettuazione dei test di cui al comma precedente.


7.0.17

Gallone, Cangini, Moles, Lonardo, Berardi, Caligiuri, Rizzotti

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

        1. Le misure di cui all'articolo 56, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, si applicano anche agli enti no profit comprese le associazioni, fondazioni, gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono l'attività dei servizi educativi per l'infanzia e scolastici di cui all'art 48, 1 comma e delle scuole paritarie".»


7.0.18 (testo 3)

Borgonzoni, Pittoni, Alessandrini, Barbaro, Saponara

Improponibile

     Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Detrazione delle spese sostenute per la frequenza, durante la stagione estiva 2020, in Italia, per la fruizione degli spettacoli in situazione di distanziamento sociale)

            1. Al fine di ovviare ai danni arrecati dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 e di porre rimedio ai conseguenti gravi turbamenti dell'economia, limitatamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, le spese sostenute per l'acquisto di biglietti per la fruizione degli spettacoli cinematografici, teatrali e musicali, in situazione di distanziamento sociale, nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2020, in Italia, sono interamente detratte dall'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Analoga detrazione spetta in relazione alle spese sostenute nell'interesse di ciascuna delle persone indicate nell'articolo 12 di cui al suddetto decreto.

        2. Ai fini della detrazione di cui al comma 1, la spesa deve essere certificata attraverso il possesso del titolo d'acquisto rilasciato dall'esercente.

        3. Il lavoratore dipendente può chiedere che la detrazione di cui al comma 1 venga applicata dal sostituto d'imposta, che vi provvede fino a concorrenza dell'imposta lorda, a decorrere dal mese successivo alla presentazione della richiesta.

        4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 250 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.».


7.0.18 (testo 2)

Borgonzoni, Pittoni, Alessandrini, Barbaro, Saponara

Improponibile

        Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Detrazione delle spese sostenute per la frequenza, durante la stagione estiva 2020, in Italia, per la fruizione degli spettacoli in situazione di distanziamento sociale)

            1. Al fine di ovviare ai danni arrecati dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 e di porre rimedio ai conseguenti gravi turbamenti dell'economia, limitatamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, le spese sostenute per l'acquisto di biglietti per la fruizione degli spettacoli cinematografici, teatrali e musicali, in situazione di distanziamento sociale, nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2020, in Italia, sono interamente detratte dall'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Analoga detrazione spetta in relazione alle spese sostenute nell'interesse di ciascuna delle persone indicate nell'articolo 12 di cui al suddetto decreto.

        2. Ai fini della detrazione di cui al comma 1, la spesa deve essere certificata attraverso il possesso del titolo d'acquisto rilasciato dall'esercente.

        3. Il lavoratore dipendente può chiedere che la detrazione di cui al comma 1 venga applicata dal sostituto d'imposta, che vi provvede fino a concorrenza dell'imposta lorda, a decorrere dal mese successivo alla presentazione della richiesta.

        4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.».


7.0.18

Borgonzoni, Pittoni, Alessandrini, Barbaro, Saponara

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 recante Testo unico delle imposte sui redditi)

       1.  Dopo l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (testo unico delle imposte sui redditi), è inserito il seguente:

             ''Art. 15-bis. (Detrazione delle spese sostenute  per  la frequenza, durante la stagione estiva 2020, in Italia,  per la fruizione degli spettacoli in situazione di distanziamento sociale)

            1. Al fine di ovviare ai danni arrecati dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 e di porre rimedio ai conseguenti gravi turbamenti dell'economia, limitatamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, dall'imposta lorda si detraggono interamente le spese per persona sostenute per l'acquisto di biglietti per la fruizione degli spettacoli in situazione di distanziamento sociale,  durante la stagione estiva 2020, in Italia, nel limite di  spesa di  100 milioni di euro per l'anno 2020. Analoga detrazione spetta in relazione alle spese sostenute nell'interesse di ciascuna delle persone indicate nell'articolo 12.

        2. Ai fini dell'applicazione della detrazione di cui al comma 1, bisogna  essere in possesso del titolo d'acquisto rilasciato dall'esercente .

        3. Il lavoratore dipendente può chiedere, che la detrazione di cui al comma 1, venga applicata dal sostituto d'imposta, che vi provvede fino a concorrenza dell'imposta lorda, a decorrere dal mese successivo alla presentazione della richiesta.

        4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a  100 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.»


7.0.19

Sbrollini, Vono

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

        «Art. 7-bis

            (Potenziamento piattaforme didattiche a distanza)

        1. All'articolo 120 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) comma 1, le parole "85 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "185 milioni".

        b) il comma 2 è sostituito con il seguente:

            "2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate:

                      a) per 22 milioni di euro nel 2020, a consentire alle istituzioni scolastiche statali di dotarsi immediatamente di piattaforme e di strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza, o di potenziare quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità;

                     b) per 152 milioni di euro nel 2020, a mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d'uso, dispositivi digitali individuali per la fruizione delle piattaforme di cui alla lettera a), nonché per la necessaria connettività di rete;

                     c) per 11 milioni di euro nel 2020, a formare il personale scolastico sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza. A tal fine, può essere utilizzato anche il fondo di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107.»"

            c) al comma 6-bis, le parole «la somma di 2 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «la somma di 7 milioni di euro».

        2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo a tutti i Ministeri.»


7.0.20

Verducci, Iori, Rampi, Assuntela Messina

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 7-bis

(Disposizioni per garantire la continuità delle borse relative al diritto allo studio universitario)

        1. In deroga alle disposizioni di cui ai commi 4, 5, 7 e 9 dell'articolo 6 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001, recante Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, a norma dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, per l'anno accademico 2019/2020, fermo restando il possesso dei requisiti relativi alla condizione economica, hanno diritto alla borsa di studio tutti gli studenti che non abbiano potuto acquisire, alla data del 10 agosto 2020, i CFU necessari per conseguire i requisiti di merito per l'accesso e il mantenimento dei benefici relativi al diritto allo studio. Il numero dei CFU computati nell'anno accademico 2019/2020, di cui al periodo precedente, saranno decurtati dal computo dei CFU richiesti per gli anni successivi, ai fini del conseguimento dei requisiti di merito per l'accesso alla borsa di studio.

        2. Limitatamente all'anno accademico 2019/2020, la lettera c) del comma 255, articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è sostituita dalla seguente:

            «c) nel caso di iscrizione al secondo anno accademico abbiano conseguito, entro la data del 10 agosto del primo anno, almeno 10 crediti formativi universitari; nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo abbiano conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 15 crediti formativi.".


7.0.21

Verducci, Iori

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 7-bis

(Misure urgenti per gli accreditamenti Scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici)

        1. Nelle more della ricostituzione dell'Osservatorio nazionale di cui all'art. 43 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, l'accreditamento definitivo o provvisorio concesso, ai sensi del decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della Salute, 13 giugno 2017, n. 402, per l'anno accademico 2018/2019 alle Scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici è prorogato per l'anno accademico 2019/2020. Le Scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici che non hanno superato l'accreditamento ministeriale per l'anno accademico 2018/2019, nonché quelle che hanno ottenuto il solo accreditamento provvisorio, possono ripresentare istanza di accreditamento per l'anno accademico 2019/2020 secondo le modalità ed i tempi comunicati dal Ministero dell'Università e della ricerca. Le istanze sono sottoposte ad una Commissione di esperti, formata da sette componenti, con il compito di verificare standard e requisiti di idoneità delle Scuole, delle loro reti formative e delle singole strutture che le compongono, e di formulare le conseguenti proposte di accreditamento. I componenti della commissione sono nominati dal Ministro dell'università e della ricerca tra i membri dell'Osservatorio nazionale di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 24 marzo 2015, prot. n.195, come da ultimo integrato dal Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 4 settembre 2018, prot. n. 608, sulla base delle designazioni previste dall'articolo 43, comma 3 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.368, in modo tale che vi sia un componente per ciascuna categoria di cui alle lettere a), b), c) e d), del citato comma 3 e due componenti per la categoria di cui alla lettera e). Il coordinatore del comitato è nominato d'intesa fra il Ministro della salute ed il Ministro dell'università e della ricerca. Per la partecipazione al comitato, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.".


7.0.22

Verducci, Errani, Iori

Approvato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

        "Articolo 7-bis

            (Disposizioni urgenti in materia di abilitazione scientifica nazionale)

        1. Fermo restando quanto disposto all'articolo 101, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, nell'ambito della tornata di abilitazione scientifica nazionale 2018-2020 è istituito un sesto quadrimestre, successivo a quello previsto all'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto direttoriale 9 agosto 2018, n. 2175. A tal fine la domanda di partecipazione alla procedura di cui all'articolo 1 del citato decreto direttoriale, a pena di esclusione, è presentata, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 del D.P.R. n. 95/2016, a decorrere dal 12 luglio 2020 ed entro e non oltre il 12 novembre 2020. I lavori riferiti al sesto quadrimestre si concludono entro il 15 marzo 2021. Le Commissioni nazionali formate sulla base del decreto direttoriale 1052 del 30 aprile 2018, come modificato dal decreto direttoriale 2119 del 8 agosto 2018, in deroga a quanto disposto dall'articolo 16, comma 3, lettera f) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dall'articolo 101, comma 6, terzo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, restano in carica fino al 30 giugno 2021. In deroga all'articolo 6, comma 1 del D.P.R. n. 95 del 2016, e all'articolo 101, comma 6, quarto periodo del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, il procedimento di formazione delle nuove Commissioni nazionali di durata biennale per la tornata di abilitazione scientifica nazionale 2020-2022 è avviato entro il 31 gennaio 2021.".


7.0.23

Gallone, Moles, Cangini, Lonardo, Berardi, Caligiuri, Rizzotti

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

        1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, agli enti no profit comprese le associazioni, le fondazioni, gli enti religiosi civilmente riconosciuti e le cooperative sociali, che svolgono l'attività dei servizi educativi per l'infanzia e scolastici delle scuole statali e paritarie è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione degli immobili scolastici.

        2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 330 milioni per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.


7.0.24

Sbrollini, Faraone, Vono

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente

«Art. 7-bis.

(Misure straordinarie a sostegno del servizio pubblico svolto dalle scuole paritarie)

        1. Per l'anno scolastico 2019/2020 è previsto un contributo straordinario una tantum a sostegno del servizio pubblico svolto dalle scuole paritarie private di ogni ordine e grado, facenti parte del Sistema nazionale di istruzione ex articolo 1 legge n. 62 del 2000, pari ad euro 200 milioni.

        2. Con decreto del Ministro dell'Istruzione le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le scuole paritarie private tenendo conto del numero degli alunni iscritti a ciascuna istituzione scolastica.

        3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a  200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche.


7.0.25

Gallone, Moles, Cangini, Lonardo, Berardi, Caligiuri, Rizzotti

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

        1.Possono usufruire delle garanzie e delle misure di potenziamento e di estensione dell'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 49 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, anche gli enti del terzo settore comprese le associazioni, le fondazioni e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono l'attività dei servizi educativi per l'infanzia e scolastici di cui all'articolo 48, comma 1, e delle scuole paritarie."


7.0.26 (testo 7)

Faraone, Sbrollini

Approvato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 7-bis

(Misure urgenti per interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica)

            1. Al fine di garantire la rapida esecuzione di interventi di edilizia scolastica, anche in relazione all'emergenza COVID-19, fino al 31 dicembre 2020 i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane operano, nel rispetto dei principi derivanti dall'ordinamento comunitario, con i poteri dei commissari di cui all'articolo 4, commi 2 e 3,  del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, ivi inclusa la deroga alle seguenti disposizioni normative: 

        a)     articolo 32, commi 8, 9, 11 e 12, articoli 33, comma 1, 37, 77, 78 e 95, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

            b)     l'articolo 60, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 con riferimento al termine minimo per la ricezione delle offerte per tutte le procedure sino alle soglie di cui all'articolo 35, comma 1, che è di dieci giorni dalla data di trasmissione del bando di gara.

 2. I contratti stipulati ai sensi del comma 1 sono sottoposti a condizione risolutiva ove sopravvenga  documentazione interdittiva.

 3. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi di edilizia scolastica, i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane, con proprio decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento. Il medesimo decreto vale come atto impositivo del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarativo della pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'intervento.

 4. I sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane:

        a) vigilano sulla realizzazione dell'opera e sul rispetto della tempistica programmata;

            b) possono promuovere o partecipare agli accordi di programma e alle conferenze di servizi anche attraverso un proprio delegato;

            c) possono invitare alle conferenze di servizi tra le amministrazioni interessate, anche soggetti privati, qualora ne ravvisi la necessità;

            d) promuovono l'attivazione degli strumenti necessari per il reperimento delle risorse.


7.0.26 (testo 6)

Faraone, Sbrollini

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 7-bis

(Misure urgenti per interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica)

            1. Al fine di garantire la rapida esecuzione di interventi di edilizia scolastica, anche in relazione all'emergenza COVID-19, fino al 31 dicembre 2020 i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane operano, nel rispetto dei principi derivanti dall'ordinamento comunitario, con i poteri dei commissari di cui all'articolo 4, commi 2 e 3,  del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, ivi inclusa la deroga alle seguenti disposizioni normative: 

        a)     articolo 32, commi 8, 9, 11 e 12, articoli 33, comma 1, 37, 77, 78 e 95, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

            b)     l'articolo 60, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 con riferimento al termine minimo per la ricezione delle offerte per tutte le procedure sino alle soglie di cui all'articolo 35, comma 1, che è di dieci giorni dalla data di trasmissione del bando di gara.

 2. I contratti stipulati ai sensi del comma 1 sono sottoposti a condizione risolutiva ove sopravvenga  documentazione interdittiva.

 3. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi di edilizia scolastica, i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane, con proprio decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento. Il medesimo decreto vale come atto impositivo del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarativo della pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'intervento.

 4. I sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane:

        a) vigilano sulla realizzazione dell'opera e sul rispetto della tempistica programmata;

            b) possono promuovere o partecipare agli accordi di programma e alle conferenze di servizi anche attraverso un proprio delegato;

            c) possono invitare alle conferenze di servizi tra le amministrazioni interessate, anche soggetti privati, qualora ne ravvisi la necessità;

            d) promuovono l'attivazione degli strumenti necessari per il reperimento delle risorse;

            e) nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e della normativa comunitaria, degli obblighi internazionali assunti dall'Italia e nei limiti delle risorse stanziate ai sensi della vigente legislazione, esercitano poteri di impulso, nonché poteri sostitutivi per risolvere situazioni o eventi ostativi alla realizzazione delle opere, ivi comprese quelle essenziali e connesse a quella per la quale operano ai sensi del presente articolo.


7.0.26 (testo 5)

Faraone, Sbrollini

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 7-bis

(Misure urgenti per interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica)

            1. Al fine di garantire la rapida esecuzione di interventi di edilizia scolastica, anche in relazione all'emergenza COVID-19,  fino al 31 dicembre 2020 i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane operano, nel rispetto dei principi derivanti dall'ordinamento comunitario e fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, con i poteri dei commissari di cui all'articolo 4, commi 2 e 3 del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32,  convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, anche assumendo direttamente le funzioni di stazione appaltante, ivi inclusa la deroga alle seguenti disposizioni normative:

        a)      articolo 32, commi 8, 9, 11 e 12, articoli 33, comma 1, 37, 77, 78 e 95, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

            b)      il termine minimo di cui all'articolo 60, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 per la ricezione delle offerte per tutte le procedure sino alla soglia di cui all'articolo 35, comma 1, è di dieci giorni dalla data di trasmissione del bando di gara.

            2. La stipula del contatto è sottoposta a condizione risolutiva ove sopravvenga documentazione interdittiva.

            3. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi di edilizia scolastica, i sindaci e i presidenti delle province, con proprio decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento. Il medesimo decreto vale come atto impositivo del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarativo della pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'intervento.

            4. I sindaci e i presidenti delle province:

        a) vigilano sulla realizzazione dei lavori di edilizia scolastica e sul rispetto della tempistica programmata;

            b) possono promuovere o partecipare agli accordi di programma e alle conferenze di servizi anche attraverso un proprio delegato;

            c) possono invitare alle conferenze di servizi tra le amministrazioni interessate, anche soggetti privati, qualora ne ravvisi la necessità;

            d) promuovono l'attivazione degli strumenti necessari per il reperimento delle risorse;

            e) nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e della normativa comunitaria, degli obblighi internazionali assunti dall'Italia e nei limiti delle risorse stanziate ai sensi della vigente legislazione, esercitano poteri di impulso, nonché poteri sostitutivi per risolvere situazioni o eventi ostativi alla realizzazione delle opere, ivi comprese quelle essenziali e connesse a quella per la quale è stato nominato


7.0.26 (testo 4)

Faraone, Sbrollini

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 7-bis

(Misure urgenti per interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica)

            1. Al fine di garantire la rapida esecuzione di interventi di edilizia scolastica, anche in relazione all'emergenza COVID-19,  fino al 31 dicembre 2020 i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane operano, nel rispetto dei principi derivanti dall'ordinamento comunitario e fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, con i poteri dei commissari di cui all'articolo 4 del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32,  convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, anche assumendo direttamente le funzioni di stazione appaltante, ivi inclusa la deroga alle seguenti disposizioni normative:

        a)      articolo 32, commi 8, 9, 11 e 12, articoli 33, comma 1, 37, 77, 78 e 95, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

            b)      il termine minimo di cui all'articolo 60, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 per la ricezione delle offerte per tutte le procedure sino alla soglia di cui all'articolo 35, comma 1, è di dieci giorni dalla data di trasmissione del bando di gara.

            2. La stipula del contatto è sottoposta a condizione risolutiva ove sopravvenga documentazione interdittiva.

            3. Ove per gli interventi di edilizia scolastica di cui al comma 1 sia necessario acquisire autorizzazioni, visti o nulla osta per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, i sindaci e i presidenti delle province possono convocare la Conferenza dei servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il verbale conclusivo della Conferenza sostituisce ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta per la realizzazione dell'intervento o delle attività allo stesso strumentali. Ove sorga l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura tecnica, l'autorità competente ne dà preventiva comunicazione ai sindaci e ai presidenti delle province che agiscono con i poteri commissariali e il procedimento è sospeso fino ad un massimo di sessanta giorni per l'acquisizione delle risultanze degli accertamenti, decorsi i quali si procede comunque all'iter autorizzativo.

            4. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi di edilizia scolastica, i sindaci e i presidenti delle province, con proprio decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento. Il medesimo decreto vale come atto impositivo del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarativo della pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'intervento.

            5. I sindaci e i presidenti delle province:

        a) vigilano sulla realizzazione dei lavori di edilizia scolastica e sul rispetto della tempistica programmata;

            b) possono promuovere o partecipare agli accordi di programma e alle conferenze di servizi anche attraverso un proprio delegato;

            c) possono invitare alle conferenze di servizi tra le amministrazioni interessate, anche soggetti privati, qualora ne ravvisi la necessità;

            d) promuovono l'attivazione degli strumenti necessari per il reperimento delle risorse;

            e) nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e della normativa comunitaria, degli obblighi internazionali assunti dall'Italia e nei limiti delle risorse stanziate ai sensi della vigente legislazione, esercitano poteri di impulso, nonché poteri sostitutivi per risolvere situazioni o eventi ostativi alla realizzazione delle opere, ivi comprese quelle essenziali e connesse a quella per la quale è stato nominato.


7.0.26 (testo 3)

Faraone, Sbrollini

Ritirato

         Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 7-bis

(Misure urgenti per interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica)

            1. Al fine di garantire la rapida esecuzione di interventi di edilizia scolastica, anche in relazione all'emergenza COVID-19,  fino al 31 dicembre 2020 i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane operano, nel rispetto dei principi derivanti dall'ordinamento comunitario, con i poteri dei commissari di cui all'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,  convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, ivi inclusa la deroga alle seguenti disposizioni normative:

        a) articolo 32, commi 8, 9, 11 e 12, articoli 33, comma 1, 37, 77, 78 e 95, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

            b) il termine minimo di cui all'articolo 60, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 per la ricezione delle offerte per tutte le procedure sino alla soglia di cui all'articolo 35, comma 1, è di dieci giorni dalla data di trasmissione del bando di gara.

        2. La stipula del contatto è sottoposta a condizione risolutiva ove sopravvenga documentazione interdittiva.

        3. Ove sia necessario acquisire autorizzazioni, visti o nulla osta per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, il Commissario convoca la Conferenza dei servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, con la presenza necessaria del Presidente della Regione  territorialmente competente o di suo delegato. Il verbale conclusivo della Conferenza sostituisce ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta per la realizzazione dell'intervento o delle attività allo stesso strumentali. Ove sorga l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura tecnica, l'autorità competente ne dà preventiva comunicazione al Commissario straordinario e il procedimento è sospeso fino ad un massimo di sessanta giorni per l'acquisizione delle risultanze degli accertamenti, decorsi i quali si procede comunque all'iter autorizzativo.

 4. Per l'esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari possono assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operare in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

 5. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari, con proprio decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento. Il medesimo decreto vale come atto impositivo del vincolo preordinato all'esproprio  e dichiarativo della pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'intervento.

 6. I Commissari straordinari:
a) vigilano sulla realizzazione dell'opera e sul rispetto della tempistica programmata;
b) possono promuovere o partecipare agli accordi di programma e alle conferenze di servizi anche attraverso un proprio delegato;
c) possono invitare alle conferenze di servizi tra le amministrazioni interessate, anche soggetti privati, qualora ne ravvisi la necessità;
d) promuovono l'attivazione degli strumenti necessari per il reperimento delle risorse;

            e) nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e della normativa comunitaria, degli obblighi internazionali assunti dall'Italia e nei limiti delle risorse stanziate ai sensi della vigente legislazione, esercitano poteri di impulso, nonché poteri sostitutivi per risolvere situazioni o eventi ostativi alla realizzazione delle opere, ivi comprese quelle essenziali e connesse a quella per la quale è stato nominato".


7.0.26 (testo 2)

Faraone, Sbrollini

Ritirato

      Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Misure urgenti per interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica)

        1. Al fine di permettere il rapido riavvio di interventi di coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica dei Comuni italiani, il Governo entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale, istituisce la "Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica", posta alle dirette dipendenze del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretario del Consiglio dei Ministri, in raccordo con il Ministro dell'Istruzione, avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente e senza nuovi e ulteriori oneri per la finanza pubblica.

        2. La struttura di cui al comma 1 individua gli interventi infrastrutturali prioritari e, con decreto del Presidente del Consiglio da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sulla base delle priorità individuate, sono attribuite le funzioni di Commissario straordinario ai Presidenti di Provincia o ai Sindaci, rispettivamente, delle Province o dei Comuni in cui ricadono gli interventi di cui al comma 1.

        3. I Commissari straordinari provvedono alla rielaborazione, ove necessaria, e alla approvazione dei progetti non ancora appaltati, operando in raccordo con i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, privilegiando l'utilizzo dei contratti di locazione finanziaria di cui all'articolo 187 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Per ciascuno dei progetti, corredati di un piano di fattibilità economica, con successivo decreto, da adottare entro il termine di 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sentiti il Ministro dell'Istruzione e il Ministro dell'economia e delle finanze, il Commissario stabilisce i termini, le modalità, le tempistiche, l'eventuale supporto tecnico, nonché le attività connesse alla realizzazione dell'opera.

        4. Ove sia necessario acquisire autorizzazioni, visti o nulla osta per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, il Commissario convoca la Conferenza dei servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, con la presenza necessaria del Presidente della Regione territorialmente competente o di suo delegato. Il verbale conclusivo della Conferenza sostituisce ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta per la realizzazione dell'intervento o delle attività allo stesso strumentali. Ove sorga l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura tecnica, l'autorità competente ne dà preventiva comunicazione al Commissario straordinario e il procedimento è sospeso fino ad un massimo di sessanta giorni per l'acquisizione delle risultanze degli accertamenti, decorsi i quali si procede comunque all'iter autorizzativo.

        5. Per l'esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari possono assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operare in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. In tali ipotesi, essi provvedono a mezzo di ordinanza, immediatamente efficace e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

        6. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari, con proprio decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento. Il medesimo decreto vale come atto impositivo del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarativo della pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'intervento.

        7.  I Commissari straordinari:

            a) vigilano sulla realizzazione dell'opera e sul rispetto della tempistica programmata;

            b) partecipano, formulando eventuali proposte, alle riunioni del CIPE riguardanti le decisioni strategiche inerenti l'opera e riferisce allo stesso comitato trimestralmente;

            c) riferiscono periodicamente al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Presidente della Regione interessata, sullo stato di attuazione;            

            d) possono promuovere o partecipare agli accordi di programma e alle conferenze di servizi anche attraverso un proprio delegato;

            e) possono invitare alle conferenze di servizi tra le amministrazioni interessate, anche soggetti privati, qualora ne ravvisi la necessità;

            f) promuovono l'attivazione degli strumenti necessari per il reperimento delle risorse;

            g) nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e della normativa comunitaria, degli   obblighi   internazionali   assunti dall'Italia e nei limiti delle risorse stanziate ai sensi della vigente legislazione, esercita poteri di impulso, nonché poteri sostitutivi per risolvere situazioni o eventi ostativi alla realizzazione delle opere, ivi comprese quelle essenziali e connesse a quella per la quale è stato nominato;

            h) si avvale dei poteri e delle funzioni previsti nelle ordinanze di protezione civile ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ove ciò si renda necessario per le criticità riscontrate, previa delibera del Consiglio dei Ministri, sentito il Presidente della Regione o della Provincia autonoma interessata.

        8. Ai fini di cui alla lettera b) del comma precedente, trasmettono al Comitato interministeriale per la programmazione economica i progetti approvati, il cronoprogramma dei lavori e il relativo stato di avanzamento, segnalando semestralmente eventuali anomalie e significativi scostamenti rispetto ai termini fissati nel cronoprogramma di realizzazione delle opere, anche ai fini della valutazione di de-finanziamento degli interventi.

        9. Il progetto, il piano economico e le informative periodiche sullo stato di attuazione dei lavori, con l'indicazione dei provvedimenti adottati ai sensi dei commi precedenti, devono essere trasmessi anche all'Autorità Nazionale Anti Corruzione. Il Presidente dell'Autorità può formulare proposte ai Commissari per la corretta gestione delle procedure d'appalto per la realizzazione dell'opera ed esercita i poteri di controllo sugli adempimenti in materia di comunicazione delle informazioni e dei dati e di pubblicazione previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

        10. Tutti i provvedimenti concernenti le procedure di affidamento dei lavori pubblici, ovvero prodromici alle stesse, adottati dai Commissari devono essere pubblicati e aggiornati sull'apposito profilo del committente, nonché, per gli atti antecedenti l'avvio della gara, su quello comunque istituito per ciascun intervento infrastrutturale, con l'applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

        11. La struttura di cui al comma 1, collabora con il Ministero dell'Istruzione ai fini delle attività di completamento della Anagrafe degli edifici scolastici, di cui al comma 137 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107».


7.0.26

Faraone, Sbrollini, Vono

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Misure urgenti per interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica)

        1. Al fine di permettere il rapido riavvio di interventi di coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica dei Comuni italiani, il Governo entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale, istituisce la "Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica", posta alle dirette dipendenze del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretario del Consiglio dei Ministri, in raccordo con il Ministro dell'Istruzione.

        2. La struttura di cui al comma 1 individua gli interventi infrastrutturali prioritari e, con decreto del Presidente del Consiglio da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sulla base delle priorità individuate, ai Presidenti di Provincia o ai Sindaci, rispettivamente, delle Province o dei Comuni in cui ricadono gli interventi di cui al comma 1, sono attribuite le funzioni di Commissario straordinario.

        3. I Commissari straordinari provvedono alla rielaborazione, ove necessaria, e alla approvazione dei progetti non ancora appaltati, operando in raccordo con i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, privilegiando l'utilizzo dei contratti di locazione finanziaria di cui all'articolo 187 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Per ciascuno dei progetti, corredati di un piano di fattibilità economica, con successivo decreto, da adottare entro il termine di 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sentiti il Ministro dell'Istruzione e il Ministro dell'economia e delle finanze, il Commissario stabilisce i termini, le modalità, le tempistiche, l'eventuale supporto tecnico, nonché le attività connesse alla realizzazione dell'opera.

        4. Ove sia necessario acquisire autorizzazioni, visti o nulla osta per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, il Commissario convoca la Conferenza dei servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, con la presenza necessaria del Presidente della Regione territorialmente competente o di suo delegato. Il verbale conclusivo della Conferenza sostituisce ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta per la realizzazione dell'intervento o delle attività allo stesso strumentali. Ove sorga l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura tecnica, l'autorità competente ne dà preventiva comunicazione al Commissario straordinario e il procedimento è sospeso fino ad un massimo di sessanta giorni per l'acquisizione delle risultanze degli accertamenti, decorsi i quali si procede comunque all'iter autorizzativo.

        5. Per l'esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari possono assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operare in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. In tali ipotesi, essi provvedono a mezzo di ordinanza, immediatamente efficace e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

        6. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari, con proprio decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento. Il medesimo decreto vale come atto impositivo del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarativo della pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'intervento.

        7.  I Commissari straordinari:

            a) vigilano sulla realizzazione dell'opera e sul rispetto della tempistica programmata;

            b) partecipano, formulando eventuali proposte, alle riunioni del CIPE riguardanti le decisioni strategiche inerenti l'opera e riferisce allo stesso comitato trimestralmente;

            c) riferiscono periodicamente al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Presidente della Regione interessata, sullo stato di attuazione;            

            d) possono promuovere o partecipare agli accordi di programma e alle conferenze di servizi anche attraverso un proprio delegato;

            e) possono invitare alle conferenze di servizi tra le amministrazioni interessate, anche soggetti privati, qualora ne ravvisi la necessità;

            f) promuovono l'attivazione degli strumenti necessari per il reperimento delle risorse;

            g) nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e della normativa comunitaria, degli   obblighi   internazionali   assunti dall'Italia e nei limiti delle risorse stanziate ai sensi della vigente legislazione, esercita poteri di impulso, nonché poteri sostitutivi per risolvere situazioni o eventi ostativi alla realizzazione delle opere, ivi comprese quelle essenziali e connesse a quella per la quale è stato nominato;

            h) si avvale dei poteri e delle funzioni previsti nelle ordinanze di protezione civile ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ove ciò si renda necessario per le criticità riscontrate, previa delibera del Consiglio dei Ministri, sentito il Presidente della Regione o della Provincia autonoma interessata.

        8. Ai fini di cui alla lettera b) del comma precedente, trasmettono al Comitato interministeriale per la programmazione economica i progetti approvati, il cronoprogramma dei lavori e il relativo stato di avanzamento, segnalando semestralmente eventuali anomalie e significativi scostamenti rispetto ai termini fissati nel cronoprogramma di realizzazione delle opere, anche ai fini della valutazione di de-finanziamento degli interventi.

        9. Il progetto, il piano economico e le informative periodiche sullo stato di attuazione dei lavori, con l'indicazione dei provvedimenti adottati ai sensi dei commi precedenti, devono essere trasmessi anche all'Autorità Nazionale Anti Corruzione. Il Presidente dell'Autorità può formulare proposte ai Commissari per la corretta gestione delle procedure d'appalto per la realizzazione dell'opera ed esercita i poteri di controllo sugli adempimenti in materia di comunicazione delle informazioni e dei dati e di pubblicazione previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

        10. Tutti i provvedimenti concernenti le procedure di affidamento dei lavori pubblici, ovvero prodromici alle stesse, adottati dai Commissari devono essere pubblicati e aggiornati sull'apposito profilo del committente, nonché, per gli atti antecedenti l'avvio della gara, su quello comunque istituito per ciascun intervento infrastrutturale, con l'applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

        11. La struttura di cui al comma 1, collabora con il Ministero dell'Istruzione ai fini delle attività di completamento della Anagrafe degli edifici scolastici, di cui al comma 137 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107.

        12. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo da ripartire con una dotazione di 500 milioni per l'anno 2020, di 700 milioni per l'anno 2021 e 900 milioni per l'anno 2022. Agli oneri di cui al precedente periodo si provvede:

            a) quanto a 200 milioni per l'anno 2020, 400 milioni per l'anno 2021 e a 500 milioni per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2020, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo a tutti i Ministeri;

            b) quanto a 300 milioni per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 28 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196;

            c) quanto a 300 milioni per l'anno 2021 e 400 milioni per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».


7.0.27

Boldrini

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 7-bis

(Misure in materia di trasferimento del medico in formazione specialistica)

        1. All'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:

            «6-bis. Al medico in formazione specialistica, per gravi motivi familiari, è riconosciuto il trasferimento, anche in corso d'anno, presso una scuola di specializzazione della stessa tipologia di quella di provenienza avente sede legale nella regione in cui i seguenti soggetti esercitano l'attività lavorativa o in cui risiedono: i membri della propria famiglia anagrafica; i soggetti con cui il medesimo medico in formazione specialistica costituisca unione civile o convivenza di fatto ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76; i soggetti di cui all'articolo 433 del codice civile, anche se non conviventi; i parenti o affini entro il terzo grado con disabilità, anche se non conviventi, che necessitano della presenza del medico in formazione specialistica. Per gravi motivi familiari si intendono:

            a) le necessità familiari derivanti dal decesso di una delle persone di cui al presente comma;

            b) le situazioni che comportano un impegno particolare del medico in formazione specialistica o della propria famiglia nella cura o nell'assistenza delle persone di cui al presente comma;

            c) le situazioni di grave disagio personale, ad esclusione della malattia, nelle quali incorra il medico in formazione specialistica medesimo;

            d) le situazioni, riferite ai soggetti di cui al presente comma, ad esclusione del medico in formazione specialistica richiedente il trasferimento, derivanti dalle seguenti patologie: 1) patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell'autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche; 2) patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali; 3) patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario; 4) patologie dell'infanzia e dell'età evolutiva aventi le caratteristiche di cui ai precedenti numeri 1, 2, e 3 o per le quali il programma terapeutico e riabilitativo richiede il coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la potestà.

        6-ter. Al medico in formazione specialistica, per una delle patologie previste dalla lettera d) del comma 6-bis, è riconosciuto il trasferimento, anche in corso d'anno, presso una scuola di specializzazione della stessa tipologia di quella di provenienza avente sede legale nella regione in cui i soggetti di cui allo stesso comma 6-bis esercitano l'attività lavorativa o in cui risiedono.

        6-quater. Al medico in formazione specialistica, genitore di un figlio minore fino a tre anni di età, è sempre riconosciuto il trasferimento, anche in corso d'anno, presso una scuola di specializzazione della stessa tipologia di quella di provenienza avente sede legale nella regione in cui l'altro genitore esercita l'attività lavorativa o comunque risiede.

        6-quinquies. I trasferimenti del medico in formazione specialistica presso una scuola di specializzazione della stessa tipologia di quella di provenienza sono in ogni caso subordinati alla sussistenza della capacità formativa della scuola di specializzazione ricevente.»."


7.0.28

Cangini, Alderisi, Giro, Moles, Gallone, Lonardo

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 7-bis

        1. Ai Collegi universitari di merito accreditati, compartecipati dalle Università, con sede in Milano, che hanno continuato ad operare per tutta la durata dell'emergenza sanitaria offrendo servizi aggiuntivi ed agevolazioni agli studenti universitari fuori sede e alle loro famiglie è riconosciuto, per l'anno 2020, un finanziamento straordinario di 1.000.000 di euro a sostegno delle spese sostenute.

        2.  All'onere derivanti valutato in 1.000.000 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»


7.0.29

Sbrollini, Faraone

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Misure urgenti per assicurare la continuità dell'attività e della gestione degli Istituti Tecnici Superiori)

        1. In considerazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e dei conseguenti provvedimenti che hanno comportato la sospensione delle attività didattiche e formative, l'anno formativo 2019/2020 relativo ai percorsi formativi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore e ai percorsi degli Istituti Tecnici Superiori di cui ai Capi II e III del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, conserva validità anche in deroga all'articolo 1 comma 2 del Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 16 settembre 2016, n. 713.

        2.  L'eventuale diminuzione del numero di ore di formazione erogate e frequentate da ciascun allievo o la rimodulazione del calendario delle annualità in corso non comporta una decurtazione del finanziamento pubblico ricevuto per l'erogazione del percorso anche in deroga alla disciplina vigente. Nel caso di abbandono del percorso da parte di uno o più allievi nell'ambito dell'emergenza Covid-19 non si provvede al ricalcolo del finanziamento spettante alle Fondazioni ITS. L'accesso all'esame finale del percorso ITS per il conseguimento del diploma è in ogni caso assicurato anche a fronte di una riduzione del monte ore annuo.

        3.  Considerata la sospensione di diverse attività economiche e la conseguente difficoltà di svolgimento delle attività di tirocinio curriculare, non sempre realizzabili con la modalità in presenza o di lavoro agile, le attività formative svolte nell'annualità 2019/2020, possono essere terminate entro il 31 dicembre 2020, salvo ulteriori rinvii adottati con disposizioni regionali per motivi territoriali specifici per l'eventuale protrarsi dello stato di emergenza.

        4.  Le prove di valutazione e gli esami di diploma potranno essere svolti alternativamente con modalità telematica, ovvero in presenza laddove la Fondazione ITS valuti di rinviare il loro svolgimento; gli esami dovranno comunque terminare entro l'anno 2020, salvo ulteriori rinvii previsti da disposizioni regionali per motivi territoriali specifici per l'eventuale protrarsi dello stato di emergenza.

        5.  In deroga a quanto previsto nell'art. 1 Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca n. 762 del 4 ottobre 2016, nell'ipotesi in cui il periodo emergenziale non consentisse alle Capitanerie di Porto di convocare le regolari sessioni di esame, è disposta la sospensione temporanea dell'obbligatorietà dell'esame unificato dei percorsi ITS con le prove d'esame per il conseguimento delle abilitazioni professionali di Ufficiale di coperta e di Ufficiale di macchina, ed è quindi possibile provvisoriamente svolgere i due esami in tempi diversi.

        6.  In deroga alle disposizioni vigenti, le commissioni per gli esami di diploma potranno essere composte con membri interni mantenendo il solo presidente esterno. Limitatamente agli esami sostenuti attraverso la modalità telematica, è possibile prevedere anche solo prove orali.

        7.  In deroga alle normative previste, a causa della ridotta possibilità di svolgere attività di orientamento, il nuovo biennio formativo 2020/2022 potrà iniziare entro il 31 dicembre 2020.

        8.  Con decreto del Ministro della Istruzione da emanarsi entro 60 giorni dalla conversione del presente decreto, previo accordo con la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, sono definiti i criteri per la valutazione delle Fondazioni a cura dell'Indire per i percorsi avviati negli anni 2018 e 2019. È fatta salva la possibilità di prevedere dei diversi criteri rispetto a quelli vigenti anche per le annualità formative successive.

        9.  Le attività formative potranno essere realizzate in modalità telematica anche oltre il periodo dello stato di emergenza laddove di ausilio ai fini didattici, anche per rispondere alle esigenze di distanziamento necessarie. »


7.0.100/1

Moles

Improponibile

All'emendamento 7.0.100, al capoverso «Art. 7-bis», aggiungere, in fine, i seguenti commi:

        «6-bis. L'articolo 6, comma 10, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si interpreta nel senso che ai professori ed ai ricercatori a tempo pieno, nel rispetto degli obblighi istituzionali, è liberamente consentito, indipendentemente dalla retribuzione, lo svolgimento di attività di consulenza extraistituzionali realizzate in favore di privati, enti pubblici ovvero per fini di giustizia, anche come membri di consigli di amministrazione di società private, senza deleghe e/o poteri esecutivi, come indipendenti.

        6-ter. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo svolgimento delle attività di cui al comma 6-bis deve essere preventivamente comunicato al direttore del dipartimento di afferenza del docente e al rettore. Tali attività possono essere svolte anche in regime di partita IVA, senza necessità di iscrizione ad albi professionali, fatta eccezione per le professioni sanitarie e, in ogni caso, in mancanza di un'organizzazione di mezzi e di persone preordinata allo svolgimento di attività libero-professionale.

        6-quater. Una quota pari al 10 per cento del compenso lordo percepito dai professori e ricercatori a tempo pieno per lo svolgimento delle attività di cui al comma 6-bis è destinato, senza oneri fiscali, all'attivazione di posti di ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240 del 2010, nonché di borse di dottorato, di assegni di ricerca e di borse di studio per studenti universitari e fondi di ricerca istituzionali. Il Senato accademico delibera la ripartizione del contributo alle diverse destinazioni.»


7.0.100 (testo 2)

La Relatrice

Approvato

"font-size:medium">Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 7-bis

            (Semplificazione della disciplina in materia di Scuola Superiore Meridionale)

            1. Alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) all'articolo 1, comma 411, primo periodo, dopo le parole: "apposito comitato ordinatore," aggiungere le seguenti: "nominato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca e";

            b) all'articolo 1, comma 411, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Il comitato ordinatore cura altresì l'attuazione del piano, ne coordina tutte le attività discendenti e formula, ai competenti organi dell'Università degli studi di Napoli Federico II, le proposte e i pareri, prescritti dalla normativa vigente, in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti.";

            c) all'articolo 1, comma 413, al primo periodo le parole: "Allo scadere del triennio di operatività" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal secondo anno di operatività e comunque non oltre lo scadere del triennio sperimentale di cui al comma 409".

        2. In applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 413, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di istituzione, funzionamento ed organizzazione della Scuola superiore meridionale, nel caso di positiva valutazione da parte dell'Agenzia nazionale per la valutazione delle università e della ricerca. Nelle more dell'insediamento dei nuovi organi statutari, il comitato ordinatore di cui all'articolo 1, coma 411, della legge n. 145 del 2018, svolge tutte le funzioni necessarie all'attuazione del decreto di cui al primo periodo".


7.0.100

La Relatrice

Rtirato

      Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Misure urgenti per la promozione delle Scuole superiori a ordinamento speciale)

        1. Al fine di valorizzare e integrare il sistema della formazione universitaria, postuniversitaria e della ricerca attraverso l'offerta di percorsi formativi di alta qualificazione e di ricerca nel campo delle scienze della difesa e della sicurezza, il Centro alti studi per la difesa si riconfigura, in via sperimentale per il periodo riferito agli anni accademici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, quale Scuola superiore ad ordinamento speciale della Difesa.

        2. L'offerta formativa della Scuola di cui al comma 1 è attivata sulla base di un piano strategico predisposto da un comitato ordinatore, composto da due membri designati dal Ministro della difesa e da tre esperti di elevata professionalità scelti dal Ministro dell'università e della ricerca. Il comitato ordinatore cura l'attuazione del piano, ne coordina tutte le attività discendenti e formula le proposte e i pareri, prescritti dalla normativa vigente, in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti. Ai componenti del comitato non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati.

        3. Al termine del periodo sperimentale di cui al comma 1, la riconfigurazione può assumere carattere di stabilità, con conseguente riconoscimento di autonomia statutaria e regolamentare, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della difesa, previa valutazione positiva dei risultati da parte dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca.

        4. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della difesa sono individuate le modalità per l'approvazione dello statuto e dei regolamenti interni della Scuola di cui al comma 1.

        5.  All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a)        al comma 411, primo periodo, dopo le parole: "apposito comitato ordinatore," sono inserite le seguenti: "nominato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca e";

            b)       al comma 411, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Il comitato ordinatore cura altresì l'attuazione del piano, ne coordina tutte le attività discendenti e formula, ai competenti organi dell'Università degli studi di Napoli Federico II, le proposte e i pareri, prescritti dalla normativa vigente, in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti.";

            c)         al comma 413, primo periodo, le parole: "Allo scadere del triennio di operatività" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal secondo anno di operatività e comunque non oltre lo scadere del triennio sperimentale di cui al comma 409".

        6. In applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 413, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di istituzione, funzionamento e organizzazione della Scuola superiore meridionale, nel caso di positiva valutazione da parte dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca. Nelle more dell'insediamento dei nuovi organi statutari, il comitato ordinatore di cui all'articolo 1, comma 411, della legge n. 145 del 2018 svolge tutte le funzioni necessarie all'attuazione del decreto di cui al primo periodo».


Coord. 1

La Relatrice

Approvato

Art. 1

            Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole da: «per la scuola secondaria di secondo grado» fino alla fine della lettera, come introdotte dall'emendamento 1.25.

 Al comma 1, sostituire la lettera a-bis), introdotta dall'emendamento 1.28, con la seguente:

        «a-bis) i casi in cui gli alunni, per la loro specifica condizione di salute con particolare riferimento alla condizione di immunodepressione, e per il conseguente rischio di contagio particolarmente elevato, non possano riprendere a frequentare le lezioni scolastiche in presenza né sostenere in presenza le prove dell'esame conclusivo del primo e del secondo ciclo di istruzione»

Art. 2

            Al comma 3-bis, introdotto dall'emendamento 2.76, al primo periodo, sostituire le parole: «il fondo di cui all'articolo 1» con le seguenti: «l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1» e le parole: «è incrementato» con le seguenti: «è incrementata»

            All'articolo 2-bis, introdotto dall'emendamento 2.0.27 (testo 2), al comma 1, sostituire le parole da: «Per garantire» fino a «l'erogazione del servizio educativo» con le seguenti: «Per garantire il regolare svolgimento delle attività nonché l'erogazione del servizio educativo nelle scuole dell'infanzia paritarie comunali qualora si verifichi l'impossibilità di reperire, per i relativi incarichi in sostituzione, personale docente con il prescritto titolo di abilitazione, è consentito, in via straordinaria, per l'anno scolastico 2020/2021»

            Al comma 6-ter, introdotto dall'emendamento 2.103, al secondo periodo, sostituire le parole: «euro 300 annui» con le seguenti: «euro 300 per l'anno 2020» e, al terzo periodo, dopo le parole: «40 milioni di euro» inserire le seguenti: «per l'anno 2020».

            Al titolo del decreto-legge aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica».


1.0.21 già 2.114

Verducci, Iori

Approvato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 1-bis

(Misure per favorire la continuità occupazionale per i docenti e gli ATA)

        1. L'articolo 121 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 è sostituito dal seguente:

 1. Articolo 121. 1. Per tutto il periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ferma restando la possibilità per le istituzioni scolastiche ed educative statali di poter stipulare contratti di supplenza su posti vacanti o per la sostituzione del personale assente nel rispetto della normativa vigente, il Ministero dell'istruzione verifica costantemente l'eventuale riduzione della spesa per supplenze brevi e saltuarie rispetto a quella storica registrata nei tre precedenti anni scolastici. La somma corrispondente alla predetta eventuale riduzione è assegnata alle istituzioni scolastiche ed educative statali, in proporzione al relativo organico e nel limite dello stanziamento iscritto in bilancio, e concorre al fine della sottoscrizione di contratti di lavoro a tempo determinato, a personale provvisto di propria dotazione strumentale per lo svolgimento dell'attività lavorativa, per il potenziamento dell'offerta formativa a distanza e delle attività amministrative.

        2. È stanziata la somma di euro 6.400.000,00 per il pagamento delle prestazioni di lavoro rese dal personale destinatario di supplenze brevi e saltuarie conferite dalle istituzioni scolastiche, al rientro del titolare, sulla base di contratti stipulati nel periodo compreso tra il 17 marzo e il 3 aprile 2020.

        3. All'onere derivante dal comma 2, pari ad euro 6,4 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante la riduzione degli stanziamenti di bilancio di cui all'articolo 1, comma 601  della legge 27 dicembre 2006, n. 296.


7.0.30 già 7.12

Russo, Granato, Corrado, De Lucia, Montevecchi, Vanin, Trentacoste, Laniece, De Petris, Iori

Approvato

       Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Articolo 7-bis

            (Disposizioni in materia di continuità dell'anno accademico per le istituzioni dell'alta Formazione artistica musicale e coreutica)

        «1. In deroga alle disposizioni statutarie o regolamentari delle istituzioni dell'Alta Formazione artistica musicale e coreutica, l'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2018-2019 e` prorogata al 31 luglio 2020. È conseguentemente prorogato ogni altro termine connesso all'adempimento di scadenze didattiche o amministrative funzionali allo svolgimento delle predette prove».


7.0.31 già 3.0.10

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Fattori

Approvato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

        "Articolo 7-bis

            (Disposizioni urgenti in materia di abilitazione scientifica nazionale)

        1. Fermo restando quanto disposto all'articolo 101, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, nell'ambito della tornata di abilitazione scientifica nazionale 2018-2020 è istituito un sesto quadrimestre, successivo a quello previsto all'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto direttoriale 9 agosto 2018, n. 2175. A tal fine la domanda di partecipazione alla procedura di cui all'articolo 1 del citato decreto direttoriale, a pena di esclusione, è presentata, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 del D.P.R. n. 95/2016, a decorrere dal 12 luglio 2020 ed entro e non oltre il 12 novembre 2020. I lavori riferiti al sesto quadrimestre si concludono entro il 15 marzo 2021. Le Commissioni nazionali formate sulla base del decreto direttoriale 1052 del 30 aprile 2018, come modificato dal decreto direttoriale 2119 del 8 agosto 2018, in deroga a quanto disposto dall'articolo 16, comma 3, lettera f) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dall'articolo 101, comma 6, terzo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, restano in carica fino al 30 giugno 2021. In deroga all'articolo 6, comma 1 del D.P.R. n. 95 del 2016, e all'articolo 101, comma 6, quarto periodo del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, il procedimento di formazione delle nuove Commissioni nazionali di durata biennale per la tornata di abilitazione scientifica nazionale 2020-2022 è avviato entro il 31 gennaio 2021.".