Emendamenti di Commissione relativi al DDL n. 989

G/989/1/1 e 8

FAZZOLARI, RUSPANDINI, URSO

RITIRATO

Il Senato,

            in sede di esame dell'A.S. 989 di conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione,

        premesso che:

            in sede di esame del disegno di legge n, 989, di conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione, l'articolo 2 proroga il termine per la restituzione del finanziamento a titolo oneroso concesso ad Alitalia per cui i complessivi 900 milioni di euro dovranno essere restituiti entro trenta giorni dall'intervenuta efficacia della cessione dei complessi aziendali e comunque non oltre il 30 giugno 2019;

            l'originario finanziamento a titolo oneroso di 600 milioni di euro disposto dall'articolo 50 del decreto-legge n. 50 del 2017 per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia SAI S.p.A aveva una durata di sei mesi;

            successivamente l'articolo 12 del decreto-legge n. 148 del 2017 ha differito al 30 aprile 2018 il termine per l'espletamento delle procedure di cessione di Alitalia, previste dal decreto legge n. 50 del 2017, ed ha incrementato di 300 milioni di euro, da erogare nel 2018, il finanziamento oneroso già concesso nelle more dell'esecuzione della procedura di amministrazione straordinaria;

            la medesima disposizione aveva altresì stabilito che la durata del finanziamento, per la quota erogata nel 2017, fosse prorogata fino al 30 settembre 2018 e che la quota di finanziamento erogata nel 2018 dovesse essere restituita entro il termine dell'esercizio;

            con il decreto-legge n. 38 del 2018 si è, infine, disposto che il termine per la conclusione delle procedure di cessione fosse ulteriormente differito dal 30 aprile al 31 ottobre 2018 e che il termine per la restituzione delle somme erogate fosse fissato in via unitaria, per le due tranche di finanziamento erogate, al 15 dicembre 2018;

            i continui slittamenti dei termini non possono più trovare giustificazione se non nel fatto che è in corso un piano di nuovo piano industriale che vede in prima linea Ferrovie dello Stato, il cui amministratore delegato, lo scorso novembre, ha dichiarato di aver presentato un'offerta vincolante per l'acquisizione di Alitalia con l'obiettivo di garantire l'intermodalità nel trasporto in Italia;

            per il decollo di quello che è stato ribattezzato «Progetto Az» con l'obiettivo di arrivare a un accordo di partnership nell'ambito dell'operazione di rilancio di Alitalia sono in corso trattative che coinvolgono colossi e partner intemazionali, quali Delta Airlines, Lufthansa, EasyJet;

            verosimilmente, i tempi per la presentazione del nuovo piano industriale di Fs non sono immediati e l'orizzonte potrà essere definito solo entro i prossimi mesi;

        impegna il Governo:

            a presentare il piano complessivo nazionale trasporti, e – nello specifico – il piano nazionale del trasporto aereo, nel quale venga chiarito il ruolo di Alitalia e l'eventuale utilità di un vettore nazionale a capitale pubblico, entro e non oltre il termine previsto del 30 giugno 2019.


G/989/2/1 e 8

FAZZOLARI, RUSPANDINI

RITIRATO

Il Senato,

            in sede di esame dell'A.S. 989 di conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione

        premesso che:

            in sede di esame del disegno di legge n. 989, di conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione, l'articolo 2 proroga il termine per la restituzione del finanziamento a titolo oneroso concesso ad Alitalia;

            i complessivi 900 milioni di euro dovranno essere restituiti entro trenta giorni dall'intervenuta efficacia della cessione dei complessi aziendali e comunque non oltre il 30 giugno 2019;

            il valore dell'Alitalia e la sua stessa esistenza come vettore nazionale dipende anche dalla competitività del sistema aeroportuale italiano, in modo particolare da quello di Roma e del Lazio, naturale hub dell'intero Paese;

            nel febbraio del 2012 l'ENAC ha presentato un documento, elaborato sulla base dello studio KPMG-Onework-Nomisma del 2010, di riordino del sistema aeroportuale italiano che prevedeva, per il centro Italia, un assetto basato sull'aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino, l'aeroporto G.B Pastine di Ciampino, più un terzo aeroporto da realizzarsi a Viterbo;

            il ridimensionamento di Ciampino e l'apertura di uno scalo come quello di Viterbo, a due ore di distanza dalla Capitale, avrebbe costituito un assist ad Alitalia, che avrebbe superato la concorrenza dei vettori low cost che trasportano circa cinque milioni di passeggeri su Roma Ciampino;

            in data 29 gennaio 2013, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti presentava un «Atto di indirizzo per la definizione del Piano Nazionale per lo Sviluppo Aeroportuale» (il cosiddetto «Piano Passera») che invece non contemplava più il terzo aeroporto del Lazio;

            a luglio del 2013, il Governo superava il Piano Passera presentando in sede di conferenza Stato-regioni, nuovamente il Piano ENAC 2012 per lo sviluppo aeroportuale futuro dell'Italia; in tale Piano si concepisce il terzo aeroporto del Lazio come aeroporto di riferimento delle compagnie low cost e quale necessario aeroporto di supporto all'aeroporto di Fiumicino, anche in considerazione del depotenziamento dell'aeroporto di Ciampino per ragioni di inquinamento acustico in zona urbana;

            a distanza di poco più di un anno, però, senza alcun nuovo studio, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti produce un nuovo «Atto di pianificazione concernente la rete aeroportuale di interesse nazionale», trasmesso con nota del 17 novembre 2014 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segreteria della Conferenza Permanente Stato, Regioni e Province Autonome, contestualmente allo schema di DPR recante l'individuazione degli aeroporti di interesse nazionale ai sensi dell'art. 698 del Codice della Navigazione; tale nuovo atto di indirizzo cancella nuovamente il terzo aeroporto del Lazio, creando le condizioni per trasformare l'Aeroporto di Fiumicino da HUB intemazionale a aeroporto di riferimento per tutti i voli sul centro Italia, low cost comprese, arrecando grande danno ad Alitalia e creando pretestuosamente le condizioni per sostenere la necessità del raddoppio dello scalo di Fiumicino;

            tale nuovo Piano prevede, per il 2030, un assetto per il centro Italia composto dall'aeroporto di Fiumicino con un traffico passeggeri di 70 milioni di passeggeri annui, senza alcun aeroporto di servizio e di supporto al principale hub nazionale, visto il depotenziamento di Ciampino;

            un tale assetto, come esplicitato dal Piano stesso, «non trova riscontro nelle altre realtà europee assimilabili» e presenta evidenti criticità di assetto e di sicurezza,

        impegna il Governo:

            a ridefinire il Piano nazionale aeroporti, sulla base del Piano ENAC 2012 – studio KPMG-Onework-Nomisma, e prevedere la realizzazione di un terzo aeroporto del Lazio da destinare a voli low cost e con funzioni di aeroporto di servizio e di supporto al principale hub nazionale.


G/989/3/1 e 8

SICLARI

RITIRATO

Il Senato,

            in sede di discussione del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione»,

        premesso che:

            l'aeroporto di Reggio Calabria, con una movimentazione di circa 500 mila passeggeri annui, rappresenta uno snodo fondamentale e strategico per lo sviluppo, turistico e commerciale, di tutta l'area metropolitana di Reggio e di Messina;

            attualmente il comma 2 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2015, n. 201, che elenca gli aeroporti di carattere strategico del Sud Italia, contempla solo, per la regione Calabria quello di Lamezia Terme e non quello di Reggio Calabria;

            sarebbe opportuno avviare un'intesa tra il Ministero dei Trasporti ed Infrastrutture e la Conferenza Stato Regioni per ricomprendere anche l'Aeroporto di Reggio Calabria tra quelli di carattere «strategico»,

        impegna il Governo:

            ad avviare un percorso di confronto con la conferenza Stato-Regioni per addivenire quanto prima ad un accordo che contempli anche l'aeroporto di Reggio Calabria tra quelli ritenuti di carattere «strategico».


G/989/4/1 e 8

PARENTE

RITIRATO

Il Senato,

            in sede di esame dell'A.S. n. 989 di Conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione;

        premesso che:

            l'articolo 3 abroga l'articolo 15 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, e successive modificazioni, il quale prevedeva che, a decorrere dal 1º gennaio 2019, il libro unico del lavoro dovesse essere tenuto in modalità telematica presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

        considerato che:

            nell'attuale sistema si ritiene opportuno regolare le modalità di accesso ai dati relativi al LUL sia da parte degli organi ispettivi che dei soggetti interessati, raccordando le disposizioni previste alla normativa in materia di privacy;

        impegna il Governo:

            a prevedere, attraverso atti di propria competenza, misure volte ad approfondire e valutare l'efficacia dell'attuale sistema di gestione dei libro unico del lavoro.


G/989/5/1 e 8

DE BONIS

RITIRATO

Il Senato,

            in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione,

        premesso che:

            l'agricoltura italiana sta vivendo uno dei periodi più difficili degli ultimi trenta anni. I costi produttivi, contributivi e burocratici hanno raggiunto livelli insostenibili, mentre i prezzi praticati sui campi non sono affatto remunerativi e così i redditi degli agricoltori si sono praticamente dimezzati. Su un'annosa situazione di grave disagio economico di numerosi settori agricoli si abbattono ora tassazioni e imposizioni fiscali che rischiano di far chiudere un numero considerevole di aziende agricole, con tutti i drammatici effetti collaterali che un evento del genere comporterebbe;

            purtroppo, tra gli effetti collaterali vanno menzionati anche i suicidi degli agricoltori. Non a caso nell'ottobre di un anno fa si è svolta presso il santuario di Sainte-Anne-d'Auray nel Morbihan (dipartimento della Bretagna) la terza edizione della giornata di commemorazione delle centinaia di agricoltori che ogni anno in Francia si tolgono la vita. Sono circa 300 i contadini francesi che ogni anno si suicidano e il fenomeno pare non essere confinato alle campagne francesi: anche in Gran Bretagna, Australia, Canada, Svizzera e Corea del Sud i suicidi fra la popolazione rurale risultano percentualmente superiori a quelli della popolazione generale e in aumento. Le cause sono da ricercare soprattutto nella diminuzione delle entrate, l'aumento delle tasse e l'introduzione di nuovi vincoli amministrativi e burocratici che accentuano la difficoltà del mestiere. Anche in Italia, in maniera più lieve, per fortuna, si verificano suicidi di contadini;

            la fase di emergenza dei mercati agricoli e la conseguente diffusa volatilità dei prezzi, derivante dall'assenza di regolamentazione globale del mercato delle merci che ha caratterizzato il settore nell'ultimo decennio, continuano a manifestare i propri segnali;

        considerato che:

            altri Paesi europei hanno da sempre adottato provvedimenti in favore del settore, al fine dare una risposta nazionale in attesa di misure europee anticrisi. La situazione del credito agricolo, anche a seguito degli andamenti dello spread, è molto difficile sia per le aziende che non hanno problemi di insolvenza, ma che iniziano ad accusare deficit di liquidità, sia per quelle colpite da procedure di pignoramento e di ingiunzioni di pagamento, per le quali le procedure di esdebitazione sono ancora incerte, o insufficienti;

            a causa delle ricorrenti crisi le aziende non sono riuscite a ristrutturare le passività accumulate e molte, per questa ragione, sono già state costrette a chiudere l'attività. Inoltre, a causa dei ritardi nella realizzazione delle misure anticrisi le aziende sopravvissute (molte delle quali non più in bonis) incontrano sempre più difficoltà a consolidare le passività accumulate;

            le misure attualmente in vigore riguardanti la sospensione e l'allungamento dei debiti a medio e lungo termine assunti dalle piccole e medie imprese verso il sistema bancario prevedono dei requisiti oggettivi quali, per esempio, la verifica della presenza di condizioni di continuità aziendale dai dati contabili ed extracontabili ricevuti e vi è l'impegno, da parte delle banche e degli intermediari finanziari di non ridurre contestualmente gli affidamenti concessi. Il requisito soggettivo, invece, consiste nel non avere posizioni debitorie classificate dall'istituto bancario come sofferenze, partite incagliate, esposizioni ristrutturate o esposizioni scadute/sconfinanti da oltre 90 giorni, né procedure esecutive in corso. Tali condizioni riguardano la situazione dell'impresa nei confronti del sistema bancario alla data di presentazione della domanda di «moratoria» di un contratto di mutuo o di leasing o della richiesta di allungamento di un finanziamento chirografario o ipotecario;

            le suddette condizioni valgono solo per le aziende e/o imprese in bonis e tale limitazione non contribuisce certamente a sollevare il settore dalla crisi;

        considerato inoltre che:

            diversamente dagli altri settori economici, per l'agricoltura l'evoluzione del numero delle imprese attive nel settore risente del fattore limitante costituito dal suolo coltivato (SAU – Superficie Agricola Utilizzata), che tende comunque a diminuire in conseguenza della cessata coltivazione dei terreni più «difficili» e della crescente urbanizzazione;

            non sono più procrastinabili, pertanto, misure che prevedano una sorta di moratoria dei debiti per le aziende agricole, per gli imprenditori agricoli, per gli allevatori e per i pescatori in difficoltà nei confronti dell'amministrazione finanziaria, dell'INPS e degli istituti di credito, nonché misure volte al salvataggio e alla ristrutturazione delle aziende agricole e degli imprenditori, includendo anche le aziende, gli imprenditori, gli allevatori ed i pescatori in stato di sofferenza bancaria e di insolvenza, al fine di assicurare alle stesse maggiore certezza nel prossimo futuro,

        impegna il Governo:

            a prevedere per le aziende agricole, per gli imprenditori agricoli, per gli allevatori e per i pescatori, includendo anche coloro che versano in stato di sofferenza bancaria e di insolvenza, la sospensione, almeno per 24 mesi, di ogni azione di recupero per mancati versamenti dei contributi dovuti all'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nonché dei pagamenti di imposte, di tasse e di sanzioni dovuti alle banche, allo Stato, alle regioni e agli enti locali e all'istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA);

            al fine di agevolare il rilancio dell'economia agricola e di sostenere le imprese in difficoltà, specie nei casi in cui le pretese degli istituti di credito sono basate su rapporti controversi quali clausole vessatorie nei mutui e anatocismo nei rapporti di conto corrente, a prevedere la sospensione, almeno per 24 mesi, delle procedure fallimentari e ogni procedura esecutiva per espropriazione immobiliare promosse nei confronti di aziende agricole, di imprenditori agricoli, di allevatori e di pescatori da applicarsi a tutte le procedure pendenti, per le quali non è stato ancora emesso dal giudice il decreto di trasferimento all'aggiudicatario;

            a prevedere l'istituzione di un programma di interventi rivolti al salvataggio e alla ristrutturazione delle imprese agricole (compresi allevamento e pesca) danneggiate da eventi eccezionali conseguenti a gravi crisi di mercato o che si trovano comunque in difficoltà. Tra le forme di intervento per la ristrutturazione di tali imprese devono essere previsti conferimenti di capitale, cancellazione di esposizioni debitorie, erogazione di crediti o concessione di garanzie su operazioni creditizie, una riduzione della base imponibile nella misura del 30 per cento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società.


G/989/6/1 e 8

DE BONIS

RITIRATO

Il Senato,

            in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione,

        premesso che:

            il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante: «Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione», così come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, fissa le norme destinate alla prevenzione e contrasto dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo;

            l'articolo 3 del citato provvedimento individua le categorie di soggetti cui si applicano le disposizioni antiriciclaggio, siano esse persone fisiche ovvero persone giuridiche;

            è bene specificare che le disposizioni di cui al Titolo II, Capo I, del citato decreto legislativo, reca «obblighi di adeguata verifica della clientela»;

            ciò nonostante risulta al primo firmatario del presente atto di indirizzo uno smodato uso del contante al fine della aggiudicazione, a mezzo aste giudiziarie, di imprese agricole;

        impegna il Governo:

            a valutare l'opportunità di verificare che l'applicazione delle disposizioni in materia di antiriciclaggio, con specifico riferimento alle attività professionali svolte su incarico dell'autorità giudiziaria, compresa l'adeguata verifica, contrasti efficacemente le attività illecite, anche nell'ambito delle procedure di aggiudicazione di beni e attività relativi alle imprese agricole;

           a valutare altresì l'opportunità di promuovere l'adozione di provvedimenti volti a rendere più stringente la normativa di riferimento, con conseguente significativa riduzione dell'uso del contante nelle aste giudiziarie riguardanti l'acquisizione di aziende agricole.


G/989/7/1 e 8

DE BONIS

RITIRATO

Il Senato,

            in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione,

        premesso che:

            il via libera alle trivellazioni, alle ricerche e alla coltivazione di idrocarburi ha innescato una serie di reazioni specie per i tre permessi nel mar Ionio. Una al largo della costa calabra e due al largo delle coste pugliesi;

            per le ricerche è previsto l'uso di Air Gun, una tecnica molto discussa: una nave sismica spara violente raffiche d'aria compressa per ispezionare i fondali. Tale tecnica di sondaggio danneggia sia i fondali sia la fauna ittica (si pensi ai cetacei!) in quanto l'esplosione d'aria compressa è continua per giorni o settimane ed è rilevabile a migliaia di km di distanza;

            il tema dell'ambiente, pertanto, non può essere utilizzato come strumento di propaganda elettorale. La coerenza impone di non riempire l'Italia di trivelle, favorendo così una politica energetica fossile;

            allo stato dei fatti, se da un lato si è annunciato di aver avviato l'iter di rigetto per 7 permessi in Adriatico e nel canale di Sicilia (senza pronunciarsi sul mar Ionio), dall'altro lato occorre comprendere se vige davvero la volontà politica di voler porre rimedio;

            la soluzione esige di intervenire sulla legge che attua il nuovo Piano energetico nazionale, nella parte in cui regola permessi e concessioni (legge 9 gennaio 1991, n. 9);

            occorrerebbe una «moratoria generale» seguendo l'esempio dei francesi sulle trivellazioni nel Mediterraneo che dal 2016 hanno posto in essere un piano di progressive dismissioni delle piattaforme già autorizzate e fermate quelle nuove. L'allora ministro francese dell'Ambiente e dell'Energia, Ségolène Royal, annunciò l'introduzione di una moratoria «immediata» sui permessi per le trivellazioni alla ricerca di idrocarburi nel Mediterraneo in ragione dei rischi ambientali elevatissimi che esse comportano;

        considerato che:

            la Convenzione di Barcellona mira a proteggere l'ambiente marino e costiero del Mediterraneo incoraggiando i piani regionali e nazionali che contribuiscono allo sviluppo sostenibile, per una vera transizione ecologica verso le fonti rinnovabili;

            poiché l'Italia si trova nel centro del Mediterraneo, si dovrebbero immediatamente annunciare le stesse parole ed estendere la moratoria a tutto il Mediterraneo nel quadro della Convenzione di Barcellona per la protezione del bacino e del litorale,

        impegna il Governo:

            a valorizzare tutti i giacimenti di petrolio e gas, utilizzandoli come «collaterale di garanzia» per emettere obbligazioni internazionali e ridurre drasticamente il debito pubblico nazionale, liberando così nuove risorse. Con una sola mossa si direbbe basta all'energia fossile, si ridurrebbe il debito pubblico e si rilancerebbero con nuovi investimenti le infrastrutture al Sud, l'occupazione e l'intera economia nazionale.


G/989/8/1 e 8

ANASTASI

RITIRATO

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge n. 989, di conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione;

        premesso che:

            il provvedimento in esame reca norme in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione;

            la direttiva (Ue) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, impone agli Stati membri di prendere in considerazione le questioni della sicurezza in caso di incendi stabilendo che: «per quanto concerne gli edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti, gli Stati membri incoraggiano sistemi alternativi ad alta efficienza, nella misura in cui è tecnicamente, funzionalmente ed economicamente fattibile, e prendono in considerazione le questioni del benessere termoigrometrico degli ambienti interni, della sicurezza in caso di incendi e dei rischi connessi all'intensa attività sismica.», articolo 1.4;

            in Italia la necessità di rendere gli edifici sempre più efficienti dal punto di vista energetico ha prodotto un aumento dell'uso di materiali da costruzione di varia natura, necessari a garantirne l'isolamento termico. Alcuni, tuttavia, pur essendo in grado di migliorare la coibentazione termica, possono peggiorare altre importanti prestazioni dell'edificio stesso, primo tra tutti il comportamento al fuoco, mancando, peraltro, disposizioni nazionali che determinino un maggiore stimolo all'utilizzo di isolanti incombustibili, tantomeno negli edifici elevati;

            sarebbe necessario, pertanto, un intervento urgente che nel breve termine consenta, nell'ambito della riqualificazione dello stock edilizio esistente, di rendere gli edifici meno energivori e, al contempo, più sicuri dal punto di vista della protezione antincendio;

        impegna il Governo:

            nel caso di interventi su facciate di edifici aventi altezza antincendio superiore a 12 metri, a valutare l'opportunità di rendere obbligatorio l'utilizzo di soli prodotti isolanti o di kit aventi Euroclasse Al o A2-s1,d0 di reazione al fuoco, al fine di garantire migliori livelli di sicurezza e di protezione dal fuoco degli involucri edilizi.


G/989/9/1 e 8

PUGLIA

RITIRATO

Il Senato,

        premesso che:

            il provvedimento in esame reca norme in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione;

            il fenomeno delle frodi assicurative risulta essere particolarmente diffuso su tutto il territorio nazionale, con effetti dirompenti a carico degli assicurati;

            la diffusione delle condotte fraudolente comporta una ricaduta inevitabile sui già alti livelli dei premi che gli italiani devono pagare per la copertura Re-auto, obbligatoria per tutti i veicoli;

            le frodi trovano attuazione soprattutto attraverso false dichiarazioni d'incidenti simulati e/o falsamente gravati e a falsi certificati, con la complicità di testimoni, professionisti, medici e, delle volte, anche dei liquidatori stessi;

            le compagnie assicurative presentano, talvolta, un sistema di liquidazione dei sinistri senza una rilevazione dettagliata e risulta che, anche a causa della scarsa concorrenza sul mercato, esse non sono incentivate a combattere le frodi, potendo recuperare le liquidazioni dei sinistri attraverso l'aumento dei premi assicurativi;

        considerato che:

            presso l'Ivass è stato istituito, con decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 maggio 2015, n. 108, un sistema centralizzato denominato Aia (Archivio integrato informatico antifrode) che rappresenta un importante strumento nella strategia di contrasto e repressione;

            l'ente si avvale di tale sistema per fornire alle imprese informazioni utili all'individuazione e al contrasto delle frodi assicurative nella fase di liquidazione dei sinistri da responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore;

        considerato, in fine, che:

            allo scopo di semplificare le attività investigative degli organi inquirenti, di snellire il processo volto all'accesso ai dati sensibili attinenti ai sinistri automobilistici e all'individuazione delle truffe assicurative, è opportuno e auspicabile che i dati di cui l'Aia è in possesso vengano inviati a un apposito Ente, che potrebbe essere denominato «Ufficio Nazionale Antifrode assicurativa», che possa inquadrare i fenomeni organizzati, sia perché numericamente più importanti, sia - ed ancor di più - perché economicamente più rilevanti;

            il detto nuovo Ente dovrebbe avere, inoltre, l'autorità di poter richiedere ed ottenere dalle singole Compagnie assicuratrici, senza alcun ostacolo, tutti i dati dei sinistri e tutti gli elementi necessari per gli approfondimenti investigativi, così come risultano individuati dalle ricorrenze della banca dati IVASS-AIA;

            dalla lettura incrociata dei dati si potrebbero individuare le aree di maggior rischio su cui è necessario svolgere l'approfondimento investigativo da parte del medesimo Ufficio Nazionale Antifrode Assicurativa, al fine di avere elementi univoci di prova circa l'esistenza del fenomeno organizzato di truffa sistematica alle assicurazioni;

        impegna il Governo:

            a valutare l'opportunità di provvedere alla costituzione di un'agenzia nazionale indipendente dedicata alla repressione delle frodi assicurative in coordinamento con l'Ivass e le Procure della Repubblica di tutto il territorio nazionale, anche allo scopo di semplificare e rendere maggiormente efficiente l'attività di tutti gli enti interessati al contrasto del fenomeno indicato.


G/989/10/1 e 8

MALAN

RITIRATO

Il Senato,

            nel corso dell'esame del disegno di legge A.S. 989, e specificamente dell'articolo 5 del decreto-legge,

                a) per le concessioni autostradali che, alla data di entrata in vigore di tale codice, erano scadute, il concedente, doveva procedere alla predisposizione del bando di gara per l'affidamento della concessione, nel termine perentorio di sei mesi dalla predetta data, ferma restando la possibilità di affidamento in house, le cui procedure devono concludersi entro trentasei mesi dall'entrata in vigore di tale codice;

                b) il concedente avvia le procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento della nuova concessione autostradale entro il termine di ventiquattro mesi antecedente la scadenza della concessione in essere, ferma restando la possibilità di affidamento in house;

                c) è vietata la proroga delle concessioni autostradali;

            l'articolo 192, comma 2, del citato Codice prescrive tassativamente che, in caso di affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento, delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefìci per la collettività della forma di gestione prescelta;

        considerato che:

            la concessione dell'Autostrada Ligure-Toscana scadrà il 31 luglio 2019, dunque la gara andava avviata almeno un anno e mezzo fa; quella dell'Autostrada Torino-Piacenza è scaduta il 30 giugno 2017, quella delle Autovie Venete il 31 marzo dello stesso anno, quella dell'Ativa il 31 agosto 2016, il lontano 30 aprile 2014 è scaduta la concessione dell'Autostrada del Brennero, per la quale la gara fu avviata dal Governo Berlusconi nel 2011, ma in seguito fu bloccata;

            tali concessioni nei soli ultimi sette mesi hanno incassato pedaggi per oltre seicento milioni di euro;

            il tempo necessario per la conclusione delle procedure di gara è comunque di fatto superiore, spesso di molto, ai due anni, e la concessione dell'Autostrada dei Fiori scadrà il 30 novembre 2021;

        impegna il Governo:

            a comunicare nel più breve tempo possibile, e comunque entro il 28 febbraio 2019, i tempi entro i quali, ai sensi dell'articolo 178 del citato codice dei contratti pubblici, pubblicherà i bandi di gara per l'affidamento delle concessioni scadute o in scadenza nei successivi tre anni ovvero i tempi, i modi con i quali e le motivazioni – ai sensi dell'articolo 192, comma 2 dello stesso codice – per le quali seguirà procedure diverse dalla gara.


G/989/11/1 e 8

MALAN

RITIRATO

Il Senato,

        rilevato che:

            nel corso dell'esame del disegno di legge A.S. 989, e specificamente dell'articolo 5 del decreto-legge, non risulta ancora pubblicata la relazione della Direzione Generale per la Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali per il 2017; quella per il 2016 fu pubblicata il 7 settembre 2017 cioè oltre quattro mesi prima della data odierna;

            tale relazione è uno strumento indispensabile alla trasparenza nel settore delle concessioni autostradali e la pubblicazione di dati vecchi diminuisce fortemente la trasparenza stessa;

        impegna il Governo:

            a pubblicare nel più breve tempo possibile, e comunque entro il 28 febbraio 2019, la relazione della Direzione Generale per la Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali per il 2017 nonché la data entro la quale pubblicherà quella per il 2018.


G/989/12/1 e 8

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO

RITIRATO

Il Senato,

        premesso che:

            il sistema di controllo della tracciabilità di rifiuti (SISTRI) istituito con D.M. 17 dicembre 2009 (come previsto dall'art. 14-bis del D.L. 78/2009) viene definitivamente soppresso dall'articolo 6 del presente decreto;

            la storia del SISTRI si è evoluta nel corso degli anni in senso tragicomico, dopo che il suddetto D.L. 78/2009 ne aveva attribuito al Ministero dell'ambiente la definizione dei tempi e delle modalità di attivazione. Il SISTRI non è, infatti, mai stato realmente operativo, nonostante il suo inserimento nel cosiddetto Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006) mediante gli articoli all'iscrizione;

            le numerose criticità in merito alla sua applicazione, verificatesi sin dall'avvio del sistema, hanno condotto a un susseguirsi di proroghe sia per la sua entrata in operatività è (D.L. 83/2012, D.M. 20 marzo 2013, D.L. 101/2013) che per l'applicazione delle sanzioni (D.L. 150/2013, 192/2014, 210/2015, 244/2016). Inoltre, è stato prorogato numerose volte il cosiddetto doppio binario, che ha imposto ai soggetti obbligati al controllo telematico anche il tracciamento tradizionale dei rifiuti antecedente al SISTRI (responsabilità della gestione dei rifiuti, catasto dei rifiuti, registri di carico e scarico, trasporto dei rifiuti). La legge 205/2017, (legge di bilancio 2018) ha previsto per il doppio binario una scadenza al 31 dicembre 2018 o, in alternativa, la data di subentro del nuovo concessionario per la gestione del servizio: un subentro anch'esso prorogato più volte;

            il comma 2 dell'articolo 6 del presente Decreto prevede l'istituzione di un nuovo sistema di tracciabilità gestito direttamente del Ministero dell'ambiente, sino alla definizione del quale sarà applicabile una disciplina transitoria con i tradizionali adempimenti (registi, formulari e Mud di carta) previsti dagli articoli 188-190 e 193 del Codice dell'ambiente, nel testo precedente le modifiche apportate dal D.Lgs 205/2010. Medesimo destino per le sanzioni;

            si torna dunque al punto di partenza: l'obiettivo dovrà essere, a questo punto, quello di istituire un sistema efficace, di granzia per la salute dell'ambiente e dei cittadini e di fattibile attuazione per i soggetti che debbano accedervi;

            ciò anche in considerazione di come la gestione dei rifiuti sia, come tutti i settori inerenti la materia ambientale, un ambito in perenne evoluzione, che non può rischiare di avere una legislazione statica e anchilosata, ostacolante processi quali l'economia circolare e la progressiva diminuzione dei rifiuti. Di fondamentale rilievo, in questo caso, è la previsione di un adeguato ed efficace sistema di controlli;

            la superficialità in materia è registrabile anche nella mancata attuazione della legge sulle Agenzie Ambientali (L. 132/2016), che prevedeva una serie di provvedimenti attuativi non ancora definiti;

            in particolare, non si registra ancora il regolamento previsto all'articolo 14 della suddetta legge, necessario a definire sia le modalità di individuazione del personale incaricato degli interventi ispettivi nell'ambito delle funzioni di controllo svolte dal Sistema nazionale ivi istituito, che il codice etico, le competenze del personale ispettivo e i criteri generali per lo svolgimento delle attività ispettive;

        impegna il Governo:

            a garantire la definizione di un sistema di controlli realmente efficace con un adeguato apparato sanzionatorio, che assicuri una tracciabilità dei rifiuti certa in luogo dell'attuale, confuso, sistema, che favorisce una mole di illeciti ancora preoccupante;

            a definire quanto prima il Regolamento previsto dall'articolo 14 della legge n. 132 del 2016, in modo da rafforzare le funzioni di controllo del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente.


G/989/13/1 e 8

FAZZOLARI

RITIRATO

Il Senato,

            in sede di esame dell'A.S. 989 di conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione,

        premesso che:

            l'articolo 7 reca misure urgenti in materia di edilizia penitenziaria volte a far fronte all'emergenza determinata dal progressivo sovraffollamento delle strutture carcerarie e a consentire una più celere attuazione del piano di edilizia penitenziaria in corso;

        considerato che:

            nelle case circondariali d'Italia sono detenute e/o ristrette circa 58.745 persone, secondo i dati forniti dal Ministro di grazia e giustizia;

            la popolazione carceraria straniera è costituita da circa 19.860 persone, secondo il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;

            nel nostro sistema carcerario si contano, infatti, detenuti provenienti da più di cento Paesi; i Paesi più rappresentati sono, in ordine decrescente, il Marocco (18,6 percento dei detenuti stranieri), la Romania (13,7 per cento), l'Albania (12,8 per cento), la Tunisia (10,5 per cento), la Nigeria (5,6 per cento) e l'Egitto (3,4 per cento);

            il costo medio giornaliero per ogni detenuto è indicato dallo stesso dipartimento dell'amministrazione penitenziaria in 137,02 euro;

            il costo annuale per i detenuti stranieri sostenuto dallo Stato italiano è dunque superiore a novecento milioni di euro;

            lo Stato italiano ha sottoscritto un accordo con la Romania in data 13 settembre 2003 che prevede il trasferimento di detenuti condannati anche senza il loro consenso;

            appare dunque opportuno intraprendere percorsi volti a sottoscrivere trattati bilaterali con Paesi dell'Unione europea ed extraeuropei per consentire il trasferimento dei detenuti per la esecuzione in Patria delle sentenze penali italiane, anche senza il preventivo consenso del detenuto stesso,

        impegna il Governo:

            ad avviare e proseguire percorsi volti a sottoscrivere trattati e/o accordi bilaterali con il Marocco, l'Albania, la Tunisia e la Nigeria, nonché con ulteriori Stati, per agevolare e semplificare il trasferimento dei detenuti al fine dell'esecuzione penale nello Stato di provenienza, attraverso strumenti e clausole che comprendano anche l'eliminazione della mancanza di consenso del detenuto dalle condizioni ostative.


G/989/14/1 e 8

ENDRIZZI

RITIRATO

Il Senato,

        premesso che:

            le cure odontoiatriche hanno un notevole impatto sulla salute del cittadino, innanzitutto sul piano organico, poiché la corretta masticazione influisce sull'equilibrio muscoloscheletrico e posturale, nonché sulla digestione e assimilazione dei cibi. Il mantenimento della salute dei tessuti dell'apparato masticatorio previene lo sviluppo di infezioni anche sistemiche e infine incide in modo sempre più rilevante sulla qualità della vita di relazione dei cittadini;

            le cure odontoiatriche costituiscono a tutti gli effetti cure sanitarie e debbono pertanto essere garantite per livello di sicurezza e qualità delle prestazioni dall'ordinamento nazionale e dell'Unione europea ed è compito dello Stato e degli enti preposti vigilare affinchè questo diritto sia garantito;

            l'esercizio dell'attività odontoiatrica è consentito esclusivamente a soggetti in possesso di titoli abilitanti. La legge 4 agosto 2017, n. 124, all'articolo 1, comma 153, ha consentito l'esercizio dell'attività odontoiatrica anche alle società le cui strutture siano dotate di un direttore sanitario iscritto all'Albo degli Odontoiatri e a condizione che le prestazioni siano erogate da soggetti in possesso dei titoli abilitanti. Tali condizioni non appaiono tuttavia sufficienti a garantire i cittadini sulla correttezza commerciale, tecnica e deontologica e fiscale delle attività in oggetto e numerose e gravi violazioni sono state riportate dagli organi di stampa, quali: ricorso obbligato a società finanziarie per i pagamenti, impedendo così al paziente l'esercizio di rivalsa in caso di malasanità; diagnosi di patologie non sussistenti e trattamenti non necessari; utilizzo di materiali non biocompatibili o comunque non regolarmente certificati; omissione dell'applicazione dell'IVA quantomeno sui servizi non sanitari offerti;

            in caso di violazioni, l'ordine professionale ha difficoltà a svolgere la propria azione ispettiva e disciplinare, potendo agire unicamente verso soggetti iscritti nel territorio di appartenenza, mentre accade che il ruolo di direttore sanitario sia ricoperto spesso da soggetti residenti in territori diversi. Nessun limite minimo di esperienza e competenza è posto per il conferimento dell'incarico di direttore sanitario, cioè della figura che deve garantire, nell'espletamento della sua attività, il rispetto delle norme del Codice di Deontologia Medica e la difesa dell'autonomia e della dignità professionale all'interno della struttura in cui opera. Egli comunica all'Ordine il proprio incarico e collabora con l'ordine professionale, competente per territorio, nei compiti di vigilanza sulla collegialità nei rapporti con e tra medici per la correttezza delle prestazioni professionali nell'interesse dei cittadini. Egli, altresì, deve vigilare sulla correttezza del materiale informativo attinente alla organizzazione e alle prestazioni erogate dalla struttura. Egli, infine vigila perché nelle strutture sanitarie non si manifestino atteggiamenti vessatori nei confronti dei colleghi e assume su di sé le funzioni di garanzia per il paziente/cliente. Non esiste attualmente un registro pubblico delle persone che di fatto assumono tale ruolo; sono segnalate altresì frequenti assunzioni di incarichi multipli da parte di professionisti con limitata esperienza e residenti in territori anche lontani dalle strutture dove dovrebbero operare;

        considerato che,

            le società di capitali operanti nel settore odontoiatrico hanno rapidamente e ampiamente sostituito il tessuto di piccole imprese professionali, assumendo un indebito vantaggio concorrenziale nei loro confronti con impatti sull'erario da valutare attentamente, poiché tali società hanno spesso sede all'estero consentendo loro di ridurre formalmente il margine tassabile, deducendo dall'IRES le royalties versate alla casa madre; inoltre l'IRES applicata alle società, a differenza dell'IRPEF ha una aliquota fissa del 24 per cento, mentre le imposte sui redditi, IRPEF, applicata agli odontoiatri ha una aliquota progressiva, più coerente col dettato costituzionale e vantaggiosa per l'erario, potendo raggiungere il 43 per cento;

            l'esercizio dell'attività professionale di odontoiatra in via societaria avente la veste, forma e denominazione di società tra professionisti tutela e garantisce la personalità della prestazione e quindi i diritti del paziente. Per i cittadini il diritto alla qualità delle cure da parte di società in forme diverse dalla STP non appare adeguatamente tutelato, né vale la considerazione che tali società consentano l'accesso alle cure a più ampie fasce di popolazione, innanzitutto poiché le pratiche denunciate rappresentano troppo spesso aggravi di costi, nonché danni economici e biologici ingenti a carico dei pazienti/clienti. Inoltre, va considerato che esiste una ampia fascia di popolazione che non ha comunque accesso alle cure, non potendo in alcun modo affrontare i costi relativi. Appare necessario dunque ricavare risorse per redistribuire l'accesso alle cure alle fasce di popolazione con redditi inferiori, attraverso prestazioni gratuite;

        impegna il Governo:

           a vincolare l'incarico di direttore sanitario responsabile per i servizi odontoiatrici ai professionisti iscritti all'albo degli odontoiatri dell'ordine territoriale ove ha sede operativa la struttura nella quale esercita con indipendenza ed autonomia funzioni di controllo e garanzia del corretto esercizio gestionale e prestazionale dell'attività sanitaria ivi erogata, vietando altresì l'assunzione di incarichi plurimi in territori diversi e prevedendo una anzianità minima di iscrizione all'albo quale garanzie dell'esperienza necessaria a ricoprire il ruolo;

        a  istituire un registro consultabile pubblicamente riportante i nominativi di tutti i soggetti che rivestono il ruolo di direttore sanitario, nonché gli incarichi pregressi ricoperti, la loro durata, ed ogni dato utile alla trasparenza e garanzie per i cittadini;

          a  riservare l'esercizio dell'attività odontoiatrica a soggetti abilitati iscritti al relativo Albo professionale ovvero a società che assumano la connotazione di STP (società tra professionisti) ai sensi dell'art. 10 della legge 12 novembre 2011 n. 183, consentendo un periodo transitorio per l'adeguamento degli assetti alle società che non rispettino tali requisiti;

            valutare l'impatto positivo per l'erario derivante dalla trasformazione delle società operanti nel settore odontoiatrico in società tra professionisti e destinare tali risorse ad un Fondo da definire per l'accesso alle terapie rivolto prioritariamente a bambini e famiglie senza reddito o con redditi pro capite inferiori.


G/989/15/1 e 8

GRANATO, MONTEVECCHI

RITIRATO

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge n. 989, di conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione;

        premesso che;

            l'articolo 10 stabilisce semplificazioni amministrative in materia di istruzione scolastica, università e ricerca;

            l'articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha stabilito, a decorrere dal 2016 qualora non disposto diversamente da provvedimenti regionali, il trasferimento alle Regioni della competenza sulle funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali e un contributo aggiuntivo statale da ripartire in favore degli enti territoriali competenti;

            tale comma, modificato in seguito dall'articolo 3, comma 4, lettera l), del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, prevede che al riparto del contributo erariale si provveda con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro delegato per la famiglia e le disabilità, il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata;

            in riferimento agli anni 2016 e 2017 il trasferimento delle risorse, che ammontavano rispettivamente a 70 e 75 milioni di euro, è avvenuto, rispettivamente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 agosto 2016 e 28 settembre 2017;

        valutato che:

            l'articolo 1, commi 561 e 562, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha previsto un aumento di 25 milioni di euro annui del contributo, che arriverà ad un importo pari a 100 milioni di euro all'anno nel triennio 2019-2021, allocato presso il «Fondo da assegnare alle regioni per fronteggiare le spese relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriale», iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

        considerato che:

            per l'anno 2018, l'articolo 1, comma 70, della legge 205 del 2017 aveva già previsto un rifinanziamento per un importo complessivo di 75 milioni di euro;

            nonostante l'avvenuta approvazione dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per l'erogazione del contributo nel 2018, in seguito alla mancata intesa in sede di Conferenza unificata, nel Consiglio dei ministri n. 20 del 24 settembre 2018, si è registrato un forte ritardo nel trasferimento delle risorse;

            per tale ragione, onde evitare episodi analoghi, si ritiene opportuno stabilire un timing più certo per i trasferimenti, che contribuiscono in modo fondamentale ad assicurare l'effettività di alcuni servizi, quale il trasporto scolastico dei disabili, anche in considerazione dei tempi lunghi per alcune procedure, quali l'intesa in Conferenza unificata, la trasmissione alla Corte dei conti del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la registrazione e la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana;

        impegna il Governo:

            a provvedere affinché lo schema di decreto, per il triennio 2019-2021, sia approvato entro termini congrui, e comunque entro la prima metà di ciascun anno, con l'obiettivo di assicurare che il trasferimento alle Regioni del contributo statale, anche ai fini dei successivi trasferimenti delle risorse agli Enti territoriali che esercitano le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali, avvenga entro e non oltre la data di avvio di ogni anno scolastico.


G/989/16/1 e 8

BOTTICI

RITIRATO

Il Senato,

            in sede di esame in Commissione del disegno di legge di «conversione in legge del decreto-legge 1 dicembre 2018, n. 135 recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione»,

        premesso che;

            l'articolo 11 disciplina l'adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio al personale dipendente della pubblica amministrazione;

            l'articolo 25 comma 4 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante Testo Unico in materia di Società a Partecipazione pubblica, fa espresso divieto per le Società a controllo pubblico di procedere a nuove forme di assunzione a tempo indeterminato fino alla data del 30 giugno 2018 fatta salva la possibilità di attingere agli elenchi dei lavoratori dichiarati eccedenti disciplinati dalla norma de qua ai commi 2 e 3;

            tutto ciò premesso consta una vacatio legis per quanto concerne l'arco temporale successivo al 30 giugno 2018,

        impegna il Governo:

            a porre in essere una norma di interpretazione autentica in materia di assunzione del personale nelle società a controllo pubblico affinché il comma 4 dell'articolo 25 del decreto legislativo 19 Agosto 2016, n.175 si interpreti nel senso che dal 1º luglio 2018 le società a controllo pubblico, che intendano procedere a nuove assunzioni, possono liberamente scegliere se attingere o meno agli elenchi di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 25.


G/989/17/1 e 8

ROMEO, AUGUSSORI

RITIRATO

Il Senato,

        premesso che:

            la non completa applicazione del CCNL comparto enti locali per il triennio 2016-2018 per via del contenzioso in essere lascia tuttora irrisolta la questione riguardante i profili professionali dei giornalisti operanti presso le medesime amministrazioni;

            tali figure, infatti, verrebbero indubbiamente penalizzate dall'applicazione delle specifiche disposizioni contrattuali previste dall'articolo 18-bis del CCNL del comparto funzioni locali relativo al triennio 2016-2018, specie con riguardo alla eventuale esclusione della possibilità di riallineamento degli stipendi del personale cui è attualmente applicato il CNLG ai minimi contrattuali stabiliti nella contrattazione collettiva del settore privato;

            l'ipotesi di un inquadramento giuridico ed economico più sfavorevole rischia di dar luogo a contenzioso, con maggiori oneri a carico delle amministrazioni;

            le criticità potrebbero essere superate prefigurando una sorta di ruolo ad esaurimento per i giornalisti già in servizio presso gli uffici stampa delle amministrazioni medesime alla data di entrata in vigore del predetto CCNL,

        impegna il Governo:

            a valutare l'opportunità di dare seguito a quanto esposto in premessa.


G/989/18/1 e 8

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, BRESSA, LANIECE

RITIRATO

Il Senato,

            in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione AS 989,

        premesso che:

            il canone di abbonamento alla televisione è dovuto da chiunque abbia un apparecchio televisivo e si paga una sola volta all'anno e una sola volta a famiglia, a condizione che i familiari abbiano la residenza nella stessa abitazione;

            dal 2016 (articolo 1, commi da 152 a 159, della legge n. 208 del 2015) è stata introdotta la presunzione di detenzione dell'apparecchio televisivo nel caso in cui esista un'utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui una persona ha la propria residenza anagrafica;

            qualora i contribuenti titolari di un'utenza elettrica per uso domestico residenziale non detengano un apparecchio televisivo, per evitare l'addebito del canone TV in bolletta, possono dichiarare che in nessuna delle abitazioni dove è attivata l'utenza elettrica a loro intestata è presente un apparecchio tv, presentando la dichiarazione sostitutiva con l'apposito modello;

            la richiesta di esenzione del canone Rai avviene mediante il modello di dichiarazione sostitutiva che deve essere presentato annualmente direttamente dal contribuente tramite l'applicazione web sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, utilizzando le credenziali Fisconline o Entratel oppure tramite gli intermediari abilitati. Nei casi in cui non sia possibile l'invio telematico, il modello, unito ad un valido documento di riconoscimento, può essere inviato, tramite raccomandata all'Agenzia delle Entrate,

        considerato che

            la sopradescritta procedura per la richiesta per l'esenzione del pagamento del canone TV comporta un onere finanziario e burocratico notevole come anche la durata della validità di un solo anno della dichiarazione sostitutiva di fatto non rappresenta una procedura semplificata e snella per l'utente,

        impegna il Governo:

            a valutare la possibilità di estendere la validità della dichiarazione sostitutiva al canone di abbonamento alla televisione per uso privato a tutta la durata della non detenzione dell'apparecchio televisivo.


G/989/19/1 e 8

BOTTICI, ORTIS

RITIRATO

Il Senato,

            in sede di esame in Commissione del disegno di legge di «conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione»,

        premesso che:

            numerose sono le norme di carattere ordinamentale rivolte ad agevolare forme di semplificazione anche tributaria,

        impegna il Governo:

         a  valutare la possibilità ad assumere iniziative normative volte ad abolire, in ambito fiscale e tributario, il principio giuridico dell'inversione dell'onere della prova, affinché sia posta sempre a carico dell'amministrazione finanziaria e quindi non più del contribuente, con l'esclusione del ricorso a strumenti presuntivi di determinazione del reddito nei casi di attiva e comprovata regolarità fiscale del contribuente.


G/989/20/1 e 8

BOTTICI

RITIRATO

Il Senato,

            in sede di esame in Commissione del disegno di legge di «conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione,

        premesso che:

            l'articolo 1 è volto a istituire, nell'ambito del Fondo di garanzia per le PMI una sezione speciale dedicata a interventi di garanzia, a condizioni di mercato, in favore delle PMI, che sono in difficoltà nella restituzione delle rate di finanziamenti già contratti con banche ed intermediari finanziari e sono titolari di crediti certificati nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni;

            il comma 3 dell'articolo 111 del Testo Unico Bancario prevede che «i soggetti di cui al comma 1 possono erogare in via non prevalente finanziamenti anche a favore di persone fisiche in condizioni di particolare vulnerabilità economica o sociale, purché i finanziamenti concessi siano di importo massimo di euro 10.000, non siano assistiti da garanzie reali, siano accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di bilancio familiare, abbiano lo scopo dì consentire l'inclusione sociale e finanziaria del beneficiario e siano prestati a condizioni più favorevoli di quelle prevalenti sul mercato»;

il comma 100 della lettera a) dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 62 prevede che il CIPE può destinare, come recita la norma «una somma fino a un massimo di 400 miliardi di lire per il finanziamento di un fondo di garanzia costituito presso il Microcredito Spa allo scopo di assicurare ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore» solo «di piccole e medie imprese»;

            il disegno di legge in esame risulta particolarmente attento alle politiche di sostegno sociale e alle famiglie, quali, fra gli altri, i commi dal 251 al 255 disciplinanti disposizioni in materia di politiche per la famiglia e misure di conciliazione vita-lavoro;

        impegna il Governo:

            a valutare la possibilità di assumere iniziative normative volte ad estendere la possibilità di accesso nonché ricorso al microcredito, richiamando il comma 3 dell'articolo 111 del Testo Unico Bancario, anche alle persone fisiche in condizioni di particolare vulnerabilità economica e sociale, definendone altresì le modalità e le condizioni semplificate e di maggior favore per l'accesso al fondo de quo con concessione di garanzia pubblica.


G/989/21/1 e 8

SANTILLO, GARRUTI, DESSÌ, PUGLIA

RITIRATO

Il Senato,

            in sede di esame in Commissione del disegno di legge di «conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione,

premesso che:

l'applicazione delle tariffe agevolate per la spedizione dei prodotti editoriali costringe gli operatori postali privati ad abbandonare tale segmento di mercato poiché l'abbassamento delle tariffe a livelli non concorrenziali non risulta economicamente sostenibile;

considerato che:

la fissazione dei prezzi stabiliti per legge rispetto ad un segmento di mercato ormai liberalizzato si pone in contrasto con il diritto dell'Unione europea, in quanto determina un rafforzamento fattuale del solo operatore Poste italiane S.p.a., ovvero impone un pricing ed un sistema di rimborso nel settore del direct mailing già liberalizzato e non sottoposto a servizio universale;

la Commissione europea, pronunciandosi in materia di aiuti di Stato, nella decisione C(2012) 8230 final del 20 novembre 2012, ha affermato che le spedizioni editoriali si differenziano dalla missione di servizio universale postale e che, di conseguenza, il servizio di recapito di prodotti editoriali svolto da Poste italiane S.p.a. soggetto a tariffazione agevolata non può essere qualificato come servizio universale postale;

l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nel 2017, ha altresì evidenziato la palese violazione della normativa italiana con riguardo ai principi della libera concorrenza di cui all'articolo 102 TFUE, lettera c), in base al quale non possono essere applicate condizioni dissimili per prestazioni equivalenti nei rapporti commerciali con gli altri contraenti;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di estendere anche agli operatori titolari di licenza individuale o autorizzazione generale di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, la somma corrispondente all'ammontare delle riduzioni complessivamente applicate, nel limite dei fondi stanziati sugli appositi capitoli del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri;

a valutare l'opportunità di provvedere al rimborso a Poste italiane S.p.A, ovvero agli operatori titolari di licenza individuale o autorizzazione generale per i servizi resi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del citato decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, nei limiti delle risorse, appositamente stanziate, disponibili a legislazione vigente.


G/989/22/1 e 8

SANTILLO, CASTALDI, GARRUTI, DESSÌ, CATALFO, MATRISCIANO, AUDDINO, BOTTO, CAMPAGNA, NOCERINO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, PUGLIA

RITIRATO

Il Senato,

            in sede di esame in Commissione del disegno di legge di «conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione,

premesso che:

il contrasto al fenomeno dell'evasione fiscale rappresenta un cardine dell'azione di questo Governo. L'evasione fiscale, infatti, è fortemente destabilizzante per l'economia e la giustizia sociale del Paese ed è purtroppo presente nel settore delle libere professioni e dell'edilizia, aggravando il periodo di crisi che ha visto ridurre drasticamente i redditi dei professionisti intellettuali;

premesso ulteriormente che:

l'equo compenso è espressione del precetto costituzionale di cui all'articolo 36 della Costituzione;

considerato che:

l'equo compenso è stato introdotto nel nostro ordinamento, con riferimento ai rapporti dei liberi professionisti con i grandi committenti e la pubblica amministrazione, dall'articolo 19-quaterdecies del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148. Inoltre, è intervenuta in materia anche la legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale sulla concorrenza) che ha novellato l'articolo 9, comma 4 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 stabilendo in capo al professionista l'obbligo di rendere previamente nota al cliente, in forma scritta o digitale, con un preventivo di massima, la misura del compenso, specificando che la stessa deve essere adeguata all'importanza dell'opera e che deve essere pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi;

considerato ancora che:

il mercato privato andrebbe allineato a quanto il decreto legislativo 56 del 2017 (cosiddetto "correttivo appalti") ha previsto per il settore dei lavori pubblici, laddove ha cristallizzato in una fonte di rango primario la posizione già espressa da ANAC nelle proprie linee guida attuative del nuovo codice dei contratti pubblici, disponendo l'obbligatorietà per le stazioni appaltanti dell'utilizzo di parametri al fine di calcolare gli importi da porre a base di gare degli affidamenti;

impegna il Governo a:

a valutare l'opportunità di garantire ai liberi professionisti di incassare il compenso pattuito per le prestazioni professionali rese alla committenza privata, per tutti gli interventi regolamentati dal testo unico sull'edilizia (decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380).


G/989/23/1 e 8

VONO, GARRUTI, DESSÌ

RITIRATO

Il Senato,

            in sede di esame in Commissione del disegno di legge di «conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione,

premesso che:

la situazione di particolare criticità degli enti locali in dissesto provoca non solo delle ripercussioni negative a livello finanziario, ma impone un ripensamento di carattere generale del sistema delle autonomie territoriali;

considerato che:

il processo riformatore avviato dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, concernente disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni, sarebbe stato pienamente attuato solo con l'approvazione finale della riforma costituzionale redatta nella XVII Legislatura;

la mancata approvazione della riforma costituzionale in sede referendaria ha di fatto comportato un vero e proprio arresto del processo di riordino istituzionale delle province, le quali in molti casi hanno sospeso i relativi adempimenti previsti per legge in attesa di una definizione precisa delle relative funzioni e risorse disponibili.

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di estendere il termine per il raggiungimento dell'equilibrio di bilancio di cui al comma 1-ter dell'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a dieci anni, per le province che presentano o ripropongono l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato nell'anno 2019.


G/989/24/1 e 8

GUIDOLIN, ENDRIZZI, NOCERINO, CAMPAGNA, AUDDINO, MATRISCIANO, ROMAGNOLI, GARRUTI, DESSÌ

RITIRATO

Il Senato,

            in sede di esame in Commissione del disegno di legge di «conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione,

premesso che:

l'articolo 9 del decreto-legge in esame reca disposizioni in materia di sanità;

considerato che:

l'articolo 5 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, cosiddetta Legge Lorenzin, ha istituito una specifica area delle professioni socio-sanitarie, rinnovando quanto già previsto dall'articolo 3-octies del decreto legislativo n. 502 del 1992, e prevedendo che nell'immediato confluiscano in detta area i preesistenti profili professionali, ovvero quelli di: operatore socio-sanitario, assistente sociale, sociologo ed educatore professionale;

il citato articolo 5 della legge 3 del 2018, in sede di contrattazione collettiva (CCNL relativo al personale del comparto sanità, triennio 2016-2018, sottoscritto in data 21.05.2018) non è sembrato sufficiente a dar corso ad una specifica area delle professioni socio-sanitarie, rinviando l'individuazione della soluzione ad una specifica Commissione Paritetica composta da Aran e dalle Parti firmatarie, che avrebbe dovuto concludere i lavori entro il mese di luglio 2018, ma che, ad oggi, non si è ancora insediata;

tale evento ha creato contrarietà tra il personale interessato. In particolare, tra operatori socio-sanitari e assistenti sociali attualmente -ingiustamente- inquadrati nel ruolo tecnico, secondo l'articolo 47 della legge 833 del 1978, nonostante i contenuti propriamente socio-sanitari dei loro profili, come espressamente enunciato e previsto dall'articolo 5 della legge 3 del 2018;

impegna il Governo:

ad istituire uno specifico tavolo tecnico al fine di procedere alla revisione delle competenze e della formazione dell'operatore sociosanitario espressamente stabilite dell'Accordo tra il Ministro della sanità, il Ministro per la solidarietà sociale e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, per la individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'operatore socio-sanitario e per la definizione dell'ordinamento didattico dei corsi di formazione del 22 febbraio 2001 e successive modificazioni, adeguandole alla collocazione nell'area sociosanitaria di cui all'articolo 5, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, omogenizzando, così, la figura dell'operatore sociosanitario alle esperienze più avanzate degli altri Paesi europei.


G/989/25/1 e 8 (già em. 5.18)

SANTILLO, PATUANELLI, GRASSI, PUGLIA

RITIRATO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione,

premesso che:

l'articolo 5 del provvedimento reca norme in materia di semplificazione e accelerazione delle procedure negli appalti pubblici sotto soglia comunitaria, intervenendo sull'articolo 80 del codice dei contratti pubblici in materia di motivi di esclusione;

considerato che:

il nuovo Codice dei Contratti Pubblici è entrato in vigore ad aprile 2016, con l'obiettivo di definire un quadro normativo in linea con l'Europa, capace di garantire a tutti gli attori del mercato regole chiare ed efficaci, in chiave di crescita del Paese e di rilancio degli investimenti. La riforma operata con il nuovo Codice, dopo più di due anni dalla sua entrata in vigore, appare ancora lontana da un suo definitivo compimento. In questo contesto, il decreto correttivo n. 56 del 2017, non ha sciolto tutti quei “nodi” che impediscono il pieno raggiungimento delle finalità di rilancio del settore;

il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato a fine 2018 gli esiti della consultazione pubblica per la modifica al Codice degli Appalti avviata lo scorso 10 agosto e conclusasi il 10 settembre. Le istanze degli operatori sono finalizzate a garantire: efficienza del sistema dei contratti pubblici, semplificazione del quadro normativo, eliminazione delle criticità nella fase applicativa. In particolare, i temi predefiniti sui quali si è concentrato il maggior numero di richieste di modifica, sono stati: il subappalto; i criteri di aggiudicazione; la disciplina dell'anomalia; i dati oggetto di pubblicazione e i termini di decorrenza anche ai fini dell'impugnativa; la nomina e i requisiti del RUP; i motivi di esclusione; gli incentivi per le funzioni tecniche;

anche alla luce di quanto già emerso nell'ambito dell'Indagine conoscitiva deliberata dalla 8° Commissione del Senato, è evidente che si continua a registrare una diffusa tendenza a disapplicare il Codice in particolare in occasione di accadimenti straordinari, nonché un costante allungamento dei tempi per l'avvio dei progetti e dei lavori da affidare;

appare necessario provvedere ad avviare una riforma volta a garantire la correzione delle imprecisioni ancora presenti nel Codice, l'effettiva applicazione delle norme esistenti e il relativo consolidamento nella prassi applicativa,

impegna il Governo:

ad adottare ogni opportuna iniziativa volta a garantire una riforma condivisa del Codice dei contratti pubblici, finalizzata a promuovere l'efficienza del sistema dei contratti pubblici, a favorire la semplificazione del quadro normativo, assicurandone la chiarezza, nonché a superare le criticità sul piano applicativo.


G/989/26/1 e 8 (già em. 6.0.27)

SANTILLO, NATURALE, FEDE, ROMAGNOLI, ACCOTO

RITIRATO

Il Senato

in sede di esame del disegno di legge n. 989, di conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione;

premesso che:

l'articolo 6 del provvedimento in esame reca misure in materia ambientale;

i consorzi di bonifica, con compiti di presidio e di tutela territoriale, svolsero un ruolo cardine nel contesto socio-economico degli anni '30. Nei decenni successivi, a seguito di un repentino sviluppo economico del Paese, il loro ruolo, forte nel periodo in cui vennero istituiti, andò lentamente a venir meno;

tale condizione, invece di essere affrontata in maniera risolutiva da parte del legislatore nazionale, veniva spesso gestita con atti normativi che rendevano, da un lato, la funzione operativa dei consorzi sempre più generica e non definita, dando così luogo a eccessive interpretazioni e, dall'altro, a un indebitamento economico degli stessi sempre più consistente, affrontato con continui contributi pubblici elargiti ‘a pioggia' e con la massima libertà emissiva concessa, di fatto, ai consorzi nel richiedere contributi ai presunti consorziati;

a quanto descritto si va ad aggiungere: la stortura con cui le Regioni, nel provvedere all'accorpamento dei vecchi consorzi, andavano - di fatto - a generare nuovi enti con una situazione finanziaria già provata in partenza, frutto dei vecchi debiti ereditati dai consorzi originari; l'emissione di decine di migliaia di richieste di contributi consortili, che solitamente si trasformavano in cartelle esattoriali, che andavano oltre la parte legata all'irriguo o al provato miglioramento fondiario e che venivano percepite come mera richiesta di un tributo che nulla aveva a che vedere con un reale e provato beneficio fondiario del proprio immobile; l'assenza, in diverse Regioni, di un piano di bonifica generale approvato dagli enti delegati, quali le amministrazioni regionali, che ha causato ricorsi sistematici di cittadini e associazioni di categoria nelle varie commissioni tributarie, con costi ricadenti sui cittadini ricorrenti e sugli stessi consorzi chiamati a difendersi in giro per l'Italia e che li vedevano spesso soccombenti;

si riporta il caso della Regione Marche, in cui la giunta regionale ha attributo al consorzio di bonifica le urbanizzazioni delle stalle per gli allevatori terremotati, alcune attività riguardanti la ricostruzione degli edifici sanitari colpiti dagli eventi sismici e ha individuato lo stesso come soggetto attuatore per le attività legate alla mitigazione del rischio idrogeologico (opere idrauliche nei corsi d'acqua) e per la ricognizione dello stato di fatto di tutti i ponti esistenti sui fiumi e torrenti principali della Regione; attribuzione che, sostanzialmente, ha generato un accavallamento di funzioni tra vari enti, esautorando gli uffici del Genio Civile Regionali di funzioni che da sempre hanno esercitato e in cui hanno, oltre la memoria storica, anche la massima specializzazione;

numerosi sono, poi, ricorsi dei cittadini alle varie commissioni tributarie e diverse sono le sentenze degli enti giudiziari o addirittura della Corte Costituzionale, che si trova sovente chiamata ad esprimersi sulla legittimità di leggi regionali riguardanti i consorzi di bonifica;

diverse poi sono le criticità riguardanti le elezioni degli organi gestionali, soprattutto per ciò che riguarda la trasparenza e l'effettiva partecipazione democratica dei consorziati, elezioni che risultano essere fondamentale per la gestione amministrativa e direttiva dell'ente.

impegna il Governo:

attraverso precipui interventi e nel rispetto delle competenze ed attribuzioni costituzionali, a:

a) favorire l'approvazione, da parte delle Regioni, di un reale piano generale di bonifica, propedeutico all'individuazione dei consorziati chiamati a votare gli organi di rappresentanza per la gestione delle attività e delle risorse economiche consortili;

b) porre in essere ogni azione utile volta a disincentivare la delega, da parte delle Regioni nei confronti dei consorzi di bonifica competenti, di funzioni estranee ai consorzi di bonifica stessi, stante altresì la penuria di mezzi e personale interno specializzato;

c) sanare la problematica relativa alle numerose azioni di tutela dei propri diritti, poste in essere da parte dei cittadini nelle opportune sedi giudiziali, con riferimento all'attività dei consorzi di bonifica, ai connessi servizi resi e ai tributi richiesti.


G/989/27/1 e 8 (già em. 6.0.34)

CAMPARI, FAGGI, PEPE, PERGREFFI, AUGUSSORI, SAPONARA

RITIRATO

Il Senato,

          in sede di esame dell'A.S. 989 di conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione

       premesso che:

l'articolo 6 del decreto legge contiene misure di semplificazione in materia ambientale;

in materia di vincoli ambientali sui corsi d'acqua, prima il decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni dalla legge, 8 agosto 1985, n. 431, nota come “legge Galasso”, e poi le norme sulla tutela dei beni culturali e del paesaggio, e da ultimo, in particolare, l'articolo 142, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “codice dei beni culturali e del paesaggio” hanno sottoposto ad una disciplina restrittiva l'utilizzo dei “fiumi,  torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, (…), e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna”;

lo scopo della norma è chiaramente quello di tutelare il paesaggio garantendo nel contempo la sicurezza e la pubblica incolumità in caso di esondazioni;

esempi storici di grande qualità architettonica come il ponte Vecchio a Firenze e quello di Rialto a Venezia testimoniano la felice ambientalizzazione nel paesaggio urbano del nostro Paese di ponti coperti e abitati;

nel 2012 è stato inaugurato a Parma un ponte coperto, denominato “Ponte Nord”; ovviamente il relativo permesso a costruire ha regolarmente superato le questioni paesaggistiche, essendo la costruzione regolarmente autorizzata dalle autorità competenti;

tuttavia gli edifici sopra il ponte non hanno ancora potuto essere utilizzati permanentemente, proprio a causa del sopraccitato vincolo Galasso e ciò nonostante le casse di espansione presenti sul corso d'acqua e le altre opere idrauliche a monte del manufatto garantiscano l'incolumità delle persone, addirittura con un franco di sicurezza adeguato rispetto al livello delle piene;

l'impossibilità di utilizzare il ponte crea un grave degrado per la città di Parma e una situazione urbanistica paradossale che richiede una immediata soluzione con impegno proficuo del Governo, anche in funzione di Parma 2020 capitale della cultura;

        impegna il Governo

ad assumere le opportune iniziative affinché i volumi edilizi autorizzati e costruiti su infrastrutture a scavalco di corpi idrici, con particolare riferimento al Ponte Nord di Parma e in funzione dell'avvicinarsi di Parma 2020 capitale della cultura, possano essere utilizzati permanentemente, qualora si riscontri la presenza sul corso d'acqua principale di casse di espansione o altre opere idrauliche a monte del manufatto, idonee a garantire un franco di sicurezza adeguato rispetto al livello delle piene, fatta salva la possibilità per il sindaco territorialmente competente di chiudere l'infrastruttura in caso di previsione di pericolo, anche come misura di prevenzione.


G/989/28/1 e 8 (già subemd. 10.500/17 e 10.500/18)

TESTOR, CONZATTI, GIRO, VITALI, MOLES

RITIRATO

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 989 di conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione

       premesso che:

       la presenza di bande musicali in Italia è stimata in circa 6.000 gruppi e in media un organico strumentale è formato da 30 elementi, il che vuol dire circa 180.000 strumentisti;

       la sopravvivenza della banda musicale in Italia, inquadrata come "associazione legalmente costituita non riconosciuta", è a rischio. Infatti, i soci allievi delle bande, a differenza di quanto avviene per associazioni sportive dilettantistiche, non possono detrarre dalla dichiarazione dei redditi i contributi che versano per i corsi di formazione e i sostenitori non possono dedurre dal reddito le erogazioni liberali nei loro confronti, a differenza di altre realtà;

       l'unica agevolazione prevista per le bande musicali è contenuta nell'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni e integrazioni, che permette di usufruire della collaborazione di direttori artistici e collaboratori tecnici con un tetto esentasse di 10.000 euro annui, ma che in realtà si sta tentando, a vari livelli, di eliminare, con conseguente aggravio delle spese di gestione e, quindi, con il grave rischio di chiusura delle bande. Basti pensare che un medio strumento musicale da acquistare costa in media sui 1.500 euro (clarinetto 1.000, trombone 1.800, oboe 2.500, fagotto 4-5.000 euro, timpani 5.000, ecc.): rispetto a un bilancio economico annuo di 20.000 euro (media italiana) e alla mole di attività svolte si capisce immediatamente quanto il volontariato sia la sola risorsa che permette alle bande di andare avanti;

       il decreto legislativo n. 117 del 2017 - Codice del terzo settore - ha disposto l'esclusione delle associazioni culturali dalla futura applicazione dell'articolo 148 del testo unico delle imposte sui redditi, nonché la decommercializzazione dei corrispettivi specifici versati da associati e tesserati per la partecipazione alle attività istituzionali,

       impegna il Governo:

       ad adottare disposizioni volte a ripristinare il regime fiscale dell'articolo 148, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 del quale potevano godere le bande musicali prima dell'esclusione avvenuta a seguito dell'approvazione del Codice del terzo settore di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017.


G/989/29/1 e 8 (già subemd. 11.0.500/17 e 11.0.700/6)

D'ARIENZO, CONZATTI

RITIRATO

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 989 di conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere che le società in house di cui si possono avvalere le regioni e gli enti locali che hanno sottoscritto i protocolli d'intesa del 14 gennaio 2016, operino in conformità alle previsioni della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 in tema di concessioni.


G/989/29/1 e 8 (già subemd. 11.0.700/6)

D'ARIENZO, CONZATTI

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 989 di conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere che le società in house di cui si possono avvalere le regioni e gli enti locali che hanno sottoscritto i protocolli d'intesa del 14 gennaio 2016, operino in conformità alle previsioni della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 in tema di concessioni.


1.1

BERNINI, VITALI, MALLEGNI, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, SCHIFANI, DE SIANO, BARACHINI, BARBONI, AIMI, ALDERISI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CONZATTI, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, FANTETTI, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALAN, MANGIALAVORI, MASINI, ALFREDO MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAPATHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONE, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

RESPINTO

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

        a) alla rubrica, dopo le parole: «pubbliche amministrazioni» inserire le seguenti: «e del settore dell'edilizia»;

        b) al comma 1, sopprimere le parole: «delle rate»;

        c) al comma 2, sopprimere le parole: «ed anche assistiti da ipoteca sugli immobili aziendali» e dopo le parole: «classificati dalla stessa banca o intermediario finanziario come» inserire le seguenti: «sofferenze o»;

        d) al comma 6 sostituire le parole: «in misura non superiore a un quarto del suo importo» con le parole: «in misura massima determinata dal decreto di cui al comma 7 e comunque non superiore a un quarto del suo importo»;

        e) dopo il comma 6, inserire i seguenti:

        «6-bis. La garanzia della sezione speciale di cui al comma 1 è rilasciata anche in favore delle piccole e medie imprese di cui ai codici ATECO F41 F42 e F43 che sono in difficoltà nella restituzione dei finanziamenti ipotecari già contratti con banche e intermediari finanziari e classificati come ''sofferenze'' o ''inadempienze probabili'';

        6-ter. Alla garanzia di cui al comma 6-bis si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 ad esclusione della lettera b), 4, 5 primo e secondo periodo, 6.».


1.2

ARRIGONI, FAGGI, CAMPARI, PEPE, PERGREFFI, AUGUSSORI, SAPONARA

RITIRATO

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

        a) alla rubrica, dopo le parole: «pubbliche amministrazioni» aggiungere le seguenti: «e del settore dell'edilizia»;

        b) al comma 1, sopprimere le parole: «delle rate»;

        c) al comma 2, sopprimere le parole: «ed anche assistiti da ipoteca sugli immobili aziendali» e dopo le parole: «classificati dalla stessa banca o intermediario finanziario come» inserire le seguenti: «sofferenze o»;

        d) al comma 6 sostituire le parole: «in misura non superiore a un quarto del suo importo» con le seguenti: «in misura massima determinata dal decreto di cui al comma 7 e comunque non superiore a un quarto del suo importo»;

        e) dopo il comma 6, inserire i seguenti:

        «6-bis. La garanzia della sezione speciale di cui al comma 1 è rilasciata anche in favore delle piccole e medie imprese di cui ai codici ATECO F41 F42 e F43 che sono in difficoltà nella restituzione dei finanziamenti ipotecari già contratti con banche e intermediari finanziari e classificati come ''sofferenze'' o ''inadempienze probabili'';

        6-ter. Alla garanzia di cui al comma 6-bis si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 ad esclusione della lettera b), 4, 5 primo e secondo periodo, 6.».


1.3

MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, NENCINI

RESPINTO

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

        alla rubrica, dopo le parole: «pubbliche amministrazioni» aggiungere le seguenti: «e del settore dell'edilizia»;

        al comma 1, sopprimere le parole: «delle rate»;

        al comma 2, sopprimere le parole: «ed anche assistiti da ipoteca sugli immobili aziendali» e dopo le parole: «classificati dalla stessa banca o intermediario finanziario come» inserire le seguenti parole: «''sofferenze'' o»;

        al comma 6 sostituire le parole: «in misura non superiore a un quarto del suo importo» con le seguenti: «in misura massima determinata dal comma 7 e comunque non superiore a un quarto del suo importo»;

        dopo il comma 6, inserire i seguenti:

        «6-bis. La garanzia della sezione speciale di cui al comma 1 è rilasciata anche in favore delle piccole e medie imprese di cui ai codici ATECO F41 F42 e F43 che sono in difficoltà nella restituzione dei finanziamenti ipotecari già contratti con banche e intermediari finanziari e classificati come ''sofferenze'' o ''inadempienze probabili'';

        6-ter. Alla garanzia di cui al comma 6-bis si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 ad esclusione della lettera b), 4, 5 primo e secondo periodo, 6.».


1.4

BELLANOVA, MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, NENCINI

RESPINTO

Al comma 1, sostituire le parole: «di euro 50.000.000» con le seguenti: «di euro 75.000.000» e le parole: «in favore delle piccole e medie imprese (PMI)» con le seguenti: «in favore delle micro, piccole e medie imprese (MPMI) iscritte al registro delle imprese e i professionisti iscritti agli ordini professionali o aderenti ad associazioni professionali iscritte nell'apposito elenco del Ministero dello sviluppo economico».

        Conseguentemente:

        al comma 2, sostituire le parole: «alla PMI» con le seguenti: «a micro, piccole e medie imprese (MPMI) iscritte al registro delle imprese e a professionisti iscritti agli ordini professionali o aderenti ad associazioni professionali iscritte nell'apposito elenco del Ministero dello sviluppo economico»;

        al comma 4, sostituire le parole: «la PMI beneficiaria» con le seguenti: «la MPMI iscritta al registro delle imprese o il professionista iscritto agli ordini professionali o aderente ad associazioni professionali iscritte nell'apposito elenco del Ministero dello sviluppo economico»;

        al comma 5, sostituire le parole: «da parte della PMI beneficiaria» con le seguenti: «da parte della MPMI iscritta al registro delle imprese o del professionista iscritto agli ordini professionali o aderente ad associazioni professionali iscritte nell'apposito elenco del Ministero dello sviluppo economico»;

        al comma 6, sostituire le parole: «della PMI beneficiaria» con le seguenti: «della MPMI iscritta al registro delle imprese o del professionista iscritto agli ordini professionali o aderente ad associazioni professionali iscritte nell'apposito elenco del Ministero dello sviluppo economico»;

        dopo il comma 8, aggiungere il seguente: «8-bis. Le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, sono ridotte di 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019».


1.5

RUSPANDINI

RESPINTO

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «di euro 50.000.000, a valere sulle disponibilità del medesimo Fondo,» con le seguenti: «di euro 100.000.000»;

b) dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente comma: «8-bis. Al comma 255, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: ''con una dotazione pari a 7.100 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.055 milioni di euro per l'anno 2020 e a 8.317 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021'' sono sostiutite dalle seguenti: ''con una dotazione pari a 7.000 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.955 milioni di euro per l'anno 2020 e a 8.217 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021''».


1.6

BELLANOVA, MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, NENCINI

RESPINTO

Al comma 1, sostituire le parole: «di euro 50.000.000» con le seguenti: «di euro 75.000.000».

        Conseguentemente, dopo il comma 8, aggiungere il seguente: «8-bis. Le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, sono ridotte di 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019».


1.7

RUSPANDINI

RESPINTO

Al comma 1, sostituire le parole: «euro 50.000.000» con le seguenti: «euro 100.000.000».


1.8

BELLANOVA, MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO

RESPINTO

All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1 sopprimere le parole: «a valere sulle disponibilità del medesimo fondo,» e sostituire le parole: «e sono» con le seguenti: «anche»;

        b) al comma 2 sopprimere la parola: «aziendali» e dopo le parole: «inadempienze probabili» inserire le seguenti: «o sofferenze»;

        c) sostituire il comma 3 con il seguente:

        «3. La garanzia della sezione speciale copre, nella misura indicata dal decreto di cui al comma 7, comunque non superiore all'80 per cento e fino a un importo massimo garantito di euro 2.500.000 l'importo del finanziamento, di cui al comma 2, non rimborsato dalla PMI beneficiaria alla data di presentazione della richiesta di garanzia, maggiorato degli interessi contrattuali maturati sino alla predetta data.»;

        d) al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: «alla lettera b) del comma 3» con le seguenti: «al comma 1».

        e) dopo il comma 7, inserire il seguente:

        «7-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, valutati nel limite massimo di 50 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede:

            a) quanto a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

            b) quanto a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

            c) quanto a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

        Conseguentemente nella rubrica sopprimere le seguenti parole: «creditrici delle pubbliche amministrazioni».


1.9

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO

RESPINTO

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, sopprimere le parole: «a valere sulle disponibilità del medesimo fondo,»;

dopo il comma 7, inserire il seguente:

        «7-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019».


1.10

BELLANOVA, MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO

RESPINTO

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni

        a) al comma 1, dopo le parole: «in favore delle piccole e medie imprese (PMI)», inserire le seguenti: «e dei professionisti, anche non organizzati in ordini o collegi, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4»;

        b) ai commi 2, 3, 4, 5, 6, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «alla PMI beneficiaria», con le seguenti: «alla PMI e al professionista beneficiari».

        Conseguentemente, dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

        «8-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, valutati nel limite massimo di 50 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede:

            a) quanto a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

            b) quanto a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

            c) quanto a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».


1.11

MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, BELLANOVA, NENCINI

RESPINTO

Al comma 1, sostituire le parole: «in favore delle piccole e medie imprese (PMI)» con le seguenti: «in favore delle micro, piccole e medie imprese (MPMI) iscritte al registro delle imprese e i professionisti iscritti agli ordini professionali o aderenti ad associazioni professionali iscritte nell'apposito elenco del Ministero dello sviluppo economico».


1.12

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO

RESPINTO

Al comma 1, dopo le parole: «in favore delle piccole e medie imprese (PMI)», inserire le seguenti: «e dei professionisti, anche non organizzati in ordini o collegi, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4».

        Conseguentemente, ai commi 2, 3, 4, 5, 6, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «alla PMI beneficiaria», con le seguenti: «alla PMI e al professionista beneficiari».


1.13

VITALI, MALLEGNI, PAGANO

RESPINTO

Al comma 1, dopo le parole: «in favore delle piccole e medie imprese (PMI)», inserire le seguenti: «e dei professionisti anche non organizzati in ordini o collegi, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4»;

        Conseguentemente, ai commi 2, 3, 4, 5, 6, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «alla PMI beneficiaria» con le seguenti: «alla PMI e al professionista beneficiari».


1.14

BELLANOVA, MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, NENCINI

RESPINTO

Al comma 1, sostituire le parole: «che sono in difficoltà» con le seguenti: «che si trovino in una situazione documentata di obiettiva difficoltà economica e finanziaria».


1.15

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO

RESPINTO

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

        1) Al comma 1, sostituire le parole: «delle rate di finanziamenti già contratti con banche e intermediari finanziari e sono» con le seguenti: « di finanziamenti ipotecari già contratti con banche e intermediari finanziari ovvero»;

        2) Al comma 2, sostituire le parole: «ed anche assistiti da ipoteca sugli immobili aziendali classificati dalla stessa banca o intermediario finanziario come ''inadempienze probabili''» con le seguenti: « assistiti da ipoteca su immobili classificati dalla stessa banca o intermediario finanziario come ''inadempienze probabili'' o ''sofferenze''»;

        3) Al comma 5, sostituire le parole: «in ogni caso, la sua efficacia con l'avvenuto pagamento da parte della Pubblica Amministrazione dei crediti di cui alla lettera b) del comma 3» con le seguenti: « la sua efficacia con l'avvenuto pagamento da parte della Pubblica Amministrazione dei crediti di cui al comma 1».


1.16

MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, BELLANOVA, NENCINI

RESPINTO

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «o titolari di crediti nei confronti del soggetto appaltatore per mancato pagamento dei lavori eseguiti».


1.17

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO

RESPINTO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. Gli interventi di garanzia, a condizioni di mercato, di cui al comma 1, sono riconosciuti anche al limite percentuale del sub-appalto e il pagamento alle PMI sub appaltatrici avviene in modo diretto».


1.18

DI PIAZZA, BOTTICI, GARRUTI, DESSÌ, GALLICCHIO, MARCO PELLEGRINI, TURCO

RITIRATO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. Qualora le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, non provvedano alla certificazione dei crediti dovuti per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, le piccole e medie imprese possono attestare la sussistenza del credito certo, liquido ed esigibile mediante autocertificazione o dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio».


1.20

MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, BELLANOVA, NENCINI

RESPINTO

Al comma 2, sostituire le parole: «alla PMI» con le seguenti: «a micro, piccole e medie imprese (MPMI) iscritte al registro delle imprese e a professionisti iscritti agli ordini professionali o aderenti ad associazioni professionali iscritte nell'apposito elenco del Ministero dello sviluppo economico».


1.21

BELLANOVA, MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO

RESPINTO

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 2, sopprimere le parole: «ed anche assistiti da ipoteca sugli immobili aziendali» e dopo le parole: «classificati dalla stessa banca o intermediario finanziario come» inserire le seguenti: «''sofferenze'' o »;

        b) al comma 6, sostituire le parole: «in misura non superiore a un quarto del suo importo» con le seguenti: «in misura massima determinata dal decreto adottato ai sensi del comma 7 e, comunque, non superiore a un quarto del suo importo»;

        c) dopo il comma 6, inserire i seguenti:

        «6-bis. La garanzia della sezione speciale di cui al comma 1 è rilasciata anche in favore delle piccole e medie imprese di cui ai codici ATECO F41 e F42 che sono in difficoltà nella restituzione dei finanziamenti ipotecari già contratti con banche e intermediari finanziari e classificati come ''sofferenze'' o ''inadempienze probabili'';

        6-ter. Alla garanzia di cui al comma 6-bis si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 lettera a), 4, 5 primo e secondo periodo, 6».

        Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 1, dopo le parole: «pubbliche amministrazioni» aggiungere le seguenti: «e del settore dell'edilizia».


1.22

BELLANOVA, MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, NENCINI

RESPINTO

Sostituire il comma 3, con il seguente:

        «3. crediti certificati vantati dai soggetti di cui al comma 1 verso la pubblica amministrazione, risultanti dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, possono essere utilizzati dai medesimi per la restituzione delle rate non rimborsate dei finanziamenti contratti con banche e intermediari. La garanzia della sezione speciale copre nella misura indicata dal decreto di cui al comma 7, comunque non superiore all'80 per cento e fino ad un importo massimo garantito di 2.500.000, l'importo residuo delle rate non rimborsate del finanziamento di cui al comma 2, alla data di presentazione da parte dei soggetti di cui al comma 1 della richiesta di garanzia, maggiorato degli interessi, contrattuali e di mora, maturati sino alla predetta data».


1.23

D'ARIENZO

RESPINTO

Al comma 3, sopprimere le parole da: «il minore tra:» fino a: «data e b)».

        Conseguentemente, sopprimere i commi 4, 5, 6 e 8.


1.24

MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, BELLANOVA, NENCINI

RESPINTO

Al comma 4, sostituire le parole: «la PMI beneficiaria» con le seguenti: «la MPMI iscritta al registro delle imprese o il professionista iscritto agli ordini professionali o aderente ad associazioni professionali iscritte nell'apposito elenco del Ministero dello sviluppo economico».


1.25

MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, BELLANOVA, NENCINI

RESPINTO

Al comma 4, sostituire le parole: «20 anni», con le seguenti: «30 anni».


1.26

MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, BELLANOVA, NENCINI

RESPINTO

Al comma 5, sostituire le parole: «da parte della PMI beneficiaria» con le seguenti: «da parte della MPMI iscritta al registro delle imprese o del professionista iscritto agli ordini professionali o aderente ad associazioni professionali iscritte nell'apposito elenco del Ministero dello sviluppo economico».


1.27

MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, BELLANOVA, NENCINI

RESPINTO

Al comma 6, sostituire le parole: «della PMI beneficiaria» con le seguenti: «della MPMI iscritta al registro delle imprese o del professionista iscritto agli ordini professionali o aderente ad associazioni professionali iscritte nell'apposito elenco del Ministero dello sviluppo economico».


1.28

BELLANOVA, MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO

RESPINTO

Al comma 7, dopo le parole: «da adottare», inserire le seguenti: «entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».


1.29 (testo corretto)

CIRIANI, RUSPANDINI, FAZZOLARI

RESPINTO

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

        «7-bis. Ai fine di garantire il rispetto dei termini di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 nelle transazioni commerciali tra enti locali e piccole e medie imprese, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un apposito fondo, denominato ''Fondo anticipazioni di liquidità per pagamento debiti enti locali'', con una dotazione di 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

        7-ter. Il fondo di cui al comma 7-bis, finalizzato al pagamento di debiti, certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data di entrata in vigore del presente decreto, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali, è destinato agli enti locali con popolazione inferiore a 15.000 abitanti che congiuntamente:

            a) non si trovino in condizioni strutturalmente deficitarie ai sensi dell'articolo 242 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

            b) non si trovino in dissesto economico-finanziario ai sensi dell'articolo 246 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e per i quali, comunque, non sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario;

            c) presentino residui attivi;

            d) si trovino in condizione di temporanea indisponibilità di cassa, certificata congiuntamente dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione.

       7-quater. Gli enti locali debitori effettuano il pagamento dei debiti per i quali hanno ottenuto l'anticipazione di liquidità ai sensi del comma 7-bis entro 20 giorni dalla data di effettiva erogazione della stessa.

        7-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri e le modalità di funzionamento e di ripartizione del fondo di cui al presente articolo, con particolare riferimento ai criteri per l'individuazione degli importi da destinare a ciascun beneficiario come anticipazioni di liquidità – che in ogni caso non costituiscono indebitamento – nonché alle modalità per la loro concessione e rimborso, entro un periodo massimo di 2 anni dalla data di effettiva erogazione o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità.

        7-sexies. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».


1.29

CIRIANI, RUSPANDINI, FAZZOLARI

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

        «7-bis. Ai fine di garantire il rispetto dei termini di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 nelle transazioni commerciali tra enti locali e piccole e medie imprese, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un apposito fondo, denominato ''Fondo anticipazioni di liquidità per pagamento debiti enti locali'', con una dotazione di 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

        7-ter. Il fondo di cui al comma 7-bis, finalizzato al pagamento di debiti, certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data di entrata in vigore del presente decreto, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali, è destinato agli enti locali con popolazione inferiore a 15.000 abitanti che congiuntamente:

            a) non si trovino in condizioni strutturalmente deficitarie ai sensi dell'articolo 242 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

            b) non si trovino in dissesto economico-finanziario ai sensi dell'articolo 246 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e per i quali, comunque, non sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario;

            c) presentino residui attivi;

            d) si trovino in condizione di temporanea indisponibilità di cassa, certificata congiuntamente dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione.

       7-quater. Gli enti locali debitori effettuano il pagamento dei debiti per i quali hanno ottenuto l'anticipazione di liquidità ai sensi del comma 7-bis entro 20 giorni dalla data di effettiva erogazione della stessa.

        7-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri e le modalità di funzionamento e di ripartizione del fondo di cui al presente articolo, con particolare riferimento ai criteri per l'individuazione degli importi da destinare a ciascun beneficiario come anticipazioni di liquidità – che in ogni caso non costituiscono indebitamento – nonché alle modalità per la loro concessione e rimborso, entro un periodo massimo di 2 anni dalla data di effettiva erogazione o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità.

        7-sexies. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui alla legge 30 dicembre 2018, n. 145».


1.30

VITALI

RESPINTO

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

        «7-bis. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 1 l'intervento del Fondo di garanzia in favore delle imprese titolari di crediti nei confronti dei comuni che hanno dichiarato dissesto ai sensi dell'articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, derivanti da prestazioni di cui all'articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328, ovvero dallo svolgimento di servizi locali indispensabili, è a titolo gratuito ed a priorità sugli altri interventi per un importo massimo garantito per singola impresa di cinquecentomila euro. Per gli interventi di garanzia diretta la percentuale massima di copertura è pari all'80 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento. Per gli interventi di controgaranzia la percentuale massima di copertura è pari al 90 per cento dell'importo garantito dal confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento.

        7-ter. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) all'articolo 159, comma 2, lettera c), dopo le parole: ''servizi indispensabili'', sono aggiunte le seguenti: '', comprese le prestazioni di cui all'articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328'';

            b) all'articolo 250, comma 2, dopo le parole: ''servizi locali indispensabili'', sono inserite le seguenti: ''comprese le prestazioni di cui all'articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328'';

            c) all'articolo 257, comma 3, secondo periodo, dopo le parole: ''lavoro subordinato'', sono inserite le seguenti: ''e per i debiti relativi alle prestazioni di cui all'articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328''».


1.31

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

RESPINTO

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

        «7-bis. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 1 l'intervento del Fondo di garanzia in favore delle imprese titolari di crediti nei confronti dei comuni che hanno dichiarato dissesto ai sensi dell'articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, derivanti da prestazioni di cui all'articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328, ovvero dallo svolgimento di servizi locali indispensabili, è a titolo gratuito ed ha priorità sugli altri interventi per un importo massimo garantito per singola impresa di cinquecentomila euro. Per gli interventi di garanzia diretta la percentuale massima di copertura è pari all'80 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento. Per gli interventi di controgaranzia la percentuale massima di copertura è pari al 90 per cento dell'importo garantito dal confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento.

        7-ter. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) all'articolo 159, comma 2, lettera c), dopo le parole: ''servizi indispensabili'', sono aggiunte le seguenti: '', comprese le prestazioni di cui all'articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328'';

            b) all'articolo 250, comma 2, dopo le parole: ''servizi locali indispensabili'', sono inserite le seguenti: ''comprese le prestazioni di cui all'articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328'';

            c) all'articolo 257, comma 3, secondo periodo, dopo le parole: ''lavoro subordinato'', sono inserite le seguenti: ''e per i debiti relativi alle prestazioni di cui all'articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328''».


1.32

MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, NENCINI, BELLANOVA

RESPINTO

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

        «7-bis. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 1 l'intervento del Fondo di garanzia in favore delle imprese titolari di crediti nei confronti dei comuni che hanno dichiarato dissesto ai sensi dell'articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, derivanti da prestazioni di cui all'articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328, ovvero dallo svolgimento di servizi locali indispensabili, è a titolo gratuito ed ha priorità sugli altri interventi per un importo massimo garantito per singola impresa di cinquecentomila euro. Per gli interventi di garanzia diretta la percentuale massima di copertura è pari all'80 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento. Per gli interventi di controgaranzia la percentuale massima di copertura è pari al 90 per cento dell'importo garantito dal confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento».


1.33 (testo 3)

DRAGO, BOTTICI, GARRUTI, DESSÌ, GALLICCHIO, MARCO PELLEGRINI

APPROVATO

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

        «8-bis. I benefici di cui al presente articolo non operano nei confronti delle imprese i cui membri degli organi amministrativi o i soci illimitatamente responsabili siano stati condannati con sentenza definitiva per uno dei seguenti delitti:

di cui agli articoli 338, 346-bis, 347, 353, 355, 356, 514, 515 e 640 del codice penale, nonché agli articoli di cui al libro II, titolo sesto, capo II del medesimo codice;

di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

di cui agli articoli 2621, 2621-bis, 2621-ter, 2622 del codice civile;

di cui agli articoli 216 e 217 della legge 16 marzo 1942, n. 267;

di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

8-ter. L'esclusione dai benefici di cui al presente articolo opera anche nei confronti dei soggetti di cui al comma 8-bis, destinatari di misure di prevenzione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159».


1.33 (testo 2)

DRAGO, BOTTICI, GARRUTI, DESSÌ, GALLICCHIO, MARCO PELLEGRINI

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

        «8-bis. I benefici di cui al presente articolo non operano nei confronti delle imprese i cui membri degli organi amministrativi, i soci illimitatamente responsabili o titolari di partecipazioni qualificate, siano stati condannati con sentenza definitiva per uno dei seguenti delitti:

di cui agli articoli 338, 346, 346-bis, 347, 350, 353, 355, 356, 514, 515 e 640 del codice penale, nonché agli articoli di cui al libro II, titolo sesto, capo II del medesimo codice;

di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

di cui agli articoli 2621, 2621-bis, 2621-ter, 2622 del codice civile;

di cui agli articoli 216 e 217 della legge 16 marzo 1942, n. 267;

di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

8-ter. L'esclusione dai benefici di cui al presente articolo opera anche nei confronti dei soggetti di cui al comma 8-bis, destinatari di misure di prevenzione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159».

 


1.33

DRAGO, BOTTICI, GARRUTI, DESSÌ, GALLICCHIO, MARCO PELLEGRINI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

        «8-bis. I benefici di cui al presente articolo non operano nei confronti delle imprese i cui membri degli organi amministrativi, i soci illimitatamente responsabili o titolari di partecipazioni qualificate, siano stati condannati con sentenza definitiva per uno dei reati di cui al libro II del codice penale approvato con Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398 o dei reati di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74».


1.34 (testo 3)

MARCUCCI, MALPEZZI, MIRABELLI, VALENTE, COLLINA, FERRARI, BINI, CIRINNÀ, ALFIERI, ASTORRE, BELLANOVA, BITI, BOLDRINI, BONIFAZI, CERNO, COMINCINI, CUCCA, D'ALFONSO, D'ARIENZO, FARAONE, FEDELI, FERRAZZI, GARAVINI, GIACOBBE, GINETTI, GRIMANI, IORI, LAUS, MAGORNO, MANCA, MARGIOTTA, MARINO, ASSUNTELA MESSINA, MISIANI, NANNICINI, PARENTE, PARRINI, PATRIARCA, PINOTTI, PITTELLA, RAMPI, RENZI, RICHETTI, ROJC, ROSSOMANDO, SBROLLINI, STEFANO, SUDANO, TARICCO, VATTUONE, VERDUCCI, ZANDA, BRESSA, STEGER, DURNWALDER, UNTERBERGER, LANIECE, NENCINI, CASINI, DE SIANO, BARACHINI, BARBONI, MALLEGNI, SCHIFANI, VITALI, BERNINI, FAZZONE, PAGANO, QUAGLIARIELLO, DE PETRIS, PATUANELLI

APPROVATO

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

        «8-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 34 sono aggiunte le seguenti parole: "e di quelli di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601";

  b) il comma 52 è sostituito dai seguenti: "52. La disposizione di cui al comma 51 trova applicazione a decorrere dal periodo d'imposta di prima applicazione del regime agevolativo di cui al comma 52-bis.

            52-bis. Con successivi provvedimenti legislativi sono individuate misure di favore, compatibili con il diritto dell'Unione europea, nei confronti dei soggetti che svolgono con modalità non commerciali attività che realizzano finalità sociali nel rispetto dei princìpi di solidarietà e sussidiarietà. Sarà assicurato il necessario coordinamento con le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117".

            8-ter. Ai magiori oneri di cui al comma 8-bis, pari a 118,4 milioni di euro per l'anno 2019 e a 157,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 si provvede: quanto a 98,4 milioni di euro per l'anno 2019, a 131 milioni di euro per l'anno 2020 e a 77,9 milioni di euro a decorre dall'anno 2021, mediante corrispondete riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2019 e a 16,9 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145; quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».


1.34 (testo 2)

MARCUCCI, MALPEZZI, MIRABELLI, VALENTE, COLLINA, FERRARI, BINI, CIRINNÀ, ALFIERI, ASTORRE, BELLANOVA, BITI, BOLDRINI, BONIFAZI, CERNO, COMINCINI, CUCCA, D'ALFONSO, D'ARIENZO, FARAONE, FEDELI, FERRAZZI, GARAVINI, GIACOBBE, GINETTI, GRIMANI, IORI, LAUS, MAGORNO, MANCA, MARGIOTTA, MARINO, ASSUNTELA MESSINA, MISIANI, NANNICINI, PARENTE, PARRINI, PATRIARCA, PINOTTI, PITTELLA, RAMPI, RENZI, RICHETTI, ROJC, ROSSOMANDO, SBROLLINI, STEFANO, SUDANO, TARICCO, VATTUONE, VERDUCCI, ZANDA, BRESSA, STEGER, DURNWALDER, UNTERBERGER, LANIECE, NENCINI, CASINI

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

        «8-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, i commi 51 e 52 sono abrogati.

        8-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 8-bis, pari a 118,4 milioni per l'anno 2019 e a 157,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede:

a) per un ammontare pari a 40 milioni di euro per l'anno 2019, a 15 milioni di euro per l'anno 2020 e a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

b) per un ammontare pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, a 72,9 milioni di euro per l'anno 2021 e a 132,9 milioni a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) per un ammontare pari a 40 milioni per l'anno 2019, a 90 milioni di euro per l'anno 2020 e a 60 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

d) per un ammontare pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019 e a 20 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 183, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

e) per un ammontare pari a 23,4 milioni per l'anno 2019 e al 22,9 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 106, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.


1.34

MARCUCCI, MALPEZZI, MIRABELLI, VALENTE, COLLINA, FERRARI, BINI, CIRINNÀ, ALFIERI, ASTORRE, BELLANOVA, BITI, BOLDRINI, BONIFAZI, CERNO, COMINCINI, CUCCA, D'ALFONSO, D'ARIENZO, FARAONE, FEDELI, FERRAZZI, GARAVINI, GIACOBBE, GINETTI, GRIMANI, IORI, LAUS, MAGORNO, MANCA, MARGIOTTA, MARINO, ASSUNTELA MESSINA, MISIANI, NANNICINI, PARENTE, PARRINI, PATRIARCA, PINOTTI, PITTELLA, RAMPI, RENZI, RICHETTI, ROJC, ROSSOMANDO, SBROLLINI, STEFANO, SUDANO, TARICCO, VATTUONE, VERDUCCI, ZANDA, BRESSA, STEGER, DURNWALDER, UNTERBERGER, LANIECE, NENCINI, CASINI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

        «8-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) i commi 51 e 52 sono abrogati;

            b) al comma 255, le parole: ''7.100 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.055 milioni di euro per l'anno 2020 e a 8.317 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021'', sono sostituite dalle seguenti: ''7.040,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.976,05 milioni di euro per l'anno 2020 e a 8.238,05 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021'';

            c) al comma 256, le parole: ''pari a 3.968 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.336 milioni di euro per l'anno 2020, a 8.684 milioni di euro per l'anno 2021, a 8.153 milioni di euro per l'anno 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024'' sono sostituite dalle seguenti: ''pari a 3.908,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.257,05 milioni di euro per l'anno 2020, a 8.605,05 milioni di euro per l'anno 2021, a 8.074,05 milioni di euro per l'anno 2022, a 6.920,05 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6.921,05 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024''».


1.35

BERNINI, VITALI, MALLEGNI, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, SCHIFANI, DE SIANO, BARACHINI, BARBONI, AIMI, ALDERISI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CONZATTI, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, FANTETTI, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALAN, MANGIALAVORI, MASINI, ALFREDO MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAPATHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONE, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

RESPINTO

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

        «8-bis. Per i soggetti che effettuano operazioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni e altri enti e società, di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non opera il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previsto dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

        8-ter. Agli oneri derivanti dal comma 8-bis, si provvede, nel limite di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri».


1.36

MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, NENCINI

RESPINTO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

        «8-bis. Per i soggetti che effettuano operazioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni e altri enti e società, di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non opera il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previsto dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000 n. 388».


1.37

BELLANOVA, MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO

IMPROPONIBILE

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

        «8-bis. All'articolo 25, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: ''8 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''4 per cento''.

        8-ter. La disposizione di cui al comma 1 si applica in relazione ai bonifici effettuati a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».


1.38 (testo 2)

PERGREFFI, AUGUSSORI, SAPONARA, CAMPARI, FAGGI, PEPE

APPROVATO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

All'articolo 1, dopo il comma 8, è inserito il seguente: “8-bis. Tenuto conto del mancato utilizzo per la copertura dei maggiori oneri per interessi passivi conseguenti alle emissioni di titolo del debito pubblico realizzate nel 2017 in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 27, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre 2016, n.237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n.15:

a)      Le risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, sono disaccantonate e rese disponibili, in termini di competenza e cassa, per un importo di 77 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019;

b)     Le risorse di cui Fondo compensazione di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 sono disaccantonate e rese disponibili, in termini di cassa, per un importo di 37 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019”


1.38

PERGREFFI, AUGUSSORI, SAPONARA, CAMPARI, FAGGI, PEPE

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

        «8-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 dopo il comma 1126 è inserito il seguente:

        ''1126-bis. Tenuto conto del mancato utilizzo per la copertura dei maggiori oneri per interessi passivi conseguenti alle emissioni di titolo del debito pubblico realizzate nel 2017 in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 27, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15:

            a) le risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, sono disaccantonate e rese disponibili, in termini di competenza e cassa, per un importo di 77 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019;

            b) le risorse del Fondo compensazione di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 sono disaccantonate e rese disponibili, in termini di cassa, per un importo di 37 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019''».


1.39

NASTRI

IMPROPONIBILE

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

        «8-bis. Al fine di favorire lo sviluppo dei territori, garantendo piena attuazione alle disposizioni dell'articolo 39, comma 7-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'Ente nazionale per il microcredito è individuato quale centro nazionale di coordinamento delle attività degli enti locali per la promozione dello sviluppo economico mediante progetti di microcredito. Con decreto di natura non regolamentare emanato dal Ministro dello sviluppo economico, sentito l'Ente nazionale per il microcredito, sono stabilite le disposizioni per l'attuazione del presente comma».

        Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «pubbliche amministrazioni», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché disposizioni, in materia di microcredito».


1.40

DE BERTOLDI

RESPINTO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

        «8-bis. Al fine di promuovere la crescita del microcredito, come strumento di inclusione sociale, di supporto all'imprenditorialità e al lavoro e di contrasto all'esclusione finanziaria, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere finanziamenti in favore degli operatori del microcredito, individuati ai sensi dell'articolo 111 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, purché costituite da almeno un anno con un capitale sociale minimo di almeno 1 milione di euro, da destinare in favore delle micro, piccole e medie imprese, anche di nuova costituzione, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE. Lo statuto della Cassa depositi e prestiti recepisce le disposizioni previste, per le finalità del presente comma».

        Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e per il microcredito».


1.41

NASTRI

RESPINTO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

        «8-bis. L'articolo 112, comma 6, del decreto legislativo 30 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

        ''6. Fermo restando l'esercizio prevalente dell'attività di garanzia, i confidi iscritti nell'albo  degli intermediari finanziari possono concedere altre forme di finanziamento sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'articolo 106, comma 1''».

        Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «pubbliche amministrazioni», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché disposizioni, in materia di finanziamenti».


1.42

NASTRI

RESPINTO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

        «8-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo le parole: ''autorizzati all'esercizio dell'attività di leasing finanziario'' sono inserite le seguenti: ''nonché gli altri intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106, comma 1, del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 che statutariamente operano nei confronti delle piccole e medie imprese''».

        Conseguentemente, alla rubrica dopo le parole: «pubbliche amministrazioni», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché disposizioni in materia di intermediazione».


1.43

NASTRI

RESPINTO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

        «8-bis. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: ''L'erogazione del predetto contributo è effettuata in più quote determinate con il medesimo decreto.'' sono sostituite con le seguenti: ''L'erogazione del contributo è effettuata in un'unica soluzione per finanziamenti fino a 100.000 euro e in più quote per finanziamenti superiori a 100.000 euro, così come determinato nel predetto decreto''.

        Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «pubbliche amministrazioni», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché disposizioni in materia di finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature».


1.44 (testo 2)

PATUANELLI, SANTILLO, GRASSI, GALLICCHIO, PUGLIA, L'ABBATE, MARCO PELLEGRINI, TURCO, MARGIOTTA

APPROVATO

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1:

1) dopo le parole: "in favore delle piccole e medie imprese (PMI)" inserire le seguenti: "e dei professionisti, anche non organizzati in ordini o collegi, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4";

2) sopprimere le seguenti parole: "a valere sulle disponibilità del medesimo Fondo" e sostituire le parole: "e sono" con la seguente: "anche";

b) al comma 2, sopprimere la parola: "aziendali";

c) al comma 2, sostituire le parole: "alla PMI beneficiaria" con le seguenti: "alla PMI e al professionista beneficiari";

d) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "dalla PMI beneficiaria" con le seguenti: "dalla PMI e dal professionista beneficiari";

e) al comma 4, sostituire le parole: "PMI beneficiaria" con le seguenti: "PMI e il professionista beneficiari";

f) al comma 5 sostituire le parole: "della PMI beneficiaria" con le seguenti: "della PMI e del professionista beneficiari";

g) al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: "alla lettera b) del comma 3" con le seguenti: "al comma 1";

h) al comma 6, sostituire le parole: "della PMI beneficiaria" con le seguenti: "della PMI e del professionista beneficiari".

Conseguentemente, nella rubrica, sopprimere le seguenti parole: "creditrici delle pubbliche amministrazioni".

Conseguentemente, ancora, all'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 1956, n. 1526, i commi 6 e 7 sono abrogati.

1-ter. All'articolo 1-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, il comma 7 è abrogato.

1-quater. All'articolo 60 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 le parole: "i produttori, gli importatori e i grossisti" sono sostituite dalle seguenti: "i produttori e gli importatori";

2) il comma 2 è abrogato.

1-quinquies. All'articolo 2330 del codice civile le parole "entro venti giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro dieci giorni". La disposizione di cui al presente comma ha effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

1-sexies. All'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 14 è abrogato;

b) al comma 15, dopo le parole: "entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio," sono inserite le seguenti: "fatta salva l'ipotesi del maggior termine nei limiti e alle condizioni previsti dal secondo comma dell'articolo 2364 del codice civile, nel qual caso l'adempimento è effettuato entro sette mesi,";

c) dopo il comma 17 è inserito il seguente: "17-bis. La start-up innovativa di cui al comma 2 e l'incubatore certificato di cui al comma 5 inseriscono le informazioni di cui ai commi 12 e 13 nella piattaforma informatica startup.registroimprese.it in sede di iscrizione nella sezione speciale di cui al comma 8, aggiornandole o confermandole almeno una volta all'anno in corrispondenza dell'adempimento di cui al comma 15, anche ai fini di cui al comma 10.".

1-septies. All'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, dopo le parole "entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio," sono inserite le seguenti: "fatta salva l'ipotesi del maggior termine nei limiti e alle condizioni previsti dal secondo comma dell'articolo 2364 del codice civile, nel qual caso l'adempimento è effettuato entro sette mesi,";

b) dopo il comma 6 è inserito il seguente: "6-bis. La PMI innovativa di cui al comma 1 inserisce le informazioni di cui al comma 4 nella piattaforma informatica startup.registroimprese.it in sede di iscrizione nella sezione speciale di cui al comma 2, aggiornandole o confermandole almeno una volta all'anno in corrispondenza dell'adempimento di cui al comma 6, anche ai fini di cui al comma 2.".

1-octies. Alla legge 22 febbraio 2006, n. 84, articolo 2, comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) frequenza di corsi di qualificazione tecnico professionale della durata di 250 ore complessive da svolgersi nell'arco di un anno;".

1-nonies. All'articolo 12 del DPR 9 febbraio 2001, n. 187, il secondo periodo del comma 1 è soppresso e i commi 3 e 5 sono abrogati.

1-decies. L'articolo 1-bis, comma 6, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.116, i decreti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 17 dicembre 2013, recante “Disposizioni applicative dell'articolo 12 del DPR 187/2001”, e n. 10 dell'8 gennaio 2015, recante “Disposizioni relative alla dematerializzazione del registro di carico e scarico degli sfarinati e delle paste alimentari”, sono abrogati.».


1.44 (già 3.22)

PATUANELLI, SANTILLO, GRASSI, GALLICCHIO, PUGLIA, L'ABBATE, MARCO PELLEGRINI, TURCO

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: "in favore delle piccole e medie imprese (PMI)" inserire le seguenti: "e dei professionisti, anche non organizzati in ordini o collegi, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4" e sostituire le parole: "e sono" con la seguente: "anche";

b) al comma 2, sopprimere la parola: “aziendali”;

c) al comma 2, sostituire le parole: “alla PMI beneficiaria” con le seguenti: “alla PMI e al professionista beneficiari”;

d) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: “dalla PMI beneficiaria” con le seguenti: “dalla PMI e dal professionista beneficiari”;

e) al comma 4, le parole: “PMI beneficiaria” con le seguenti: “PMI e il professionista beneficiari”;

f) al comma 5 sostituire le parole: “della PMI beneficiaria” con le seguenti: “della PMI e del professionista beneficiari”;

g) al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: “alla lettera b) del comma 3” con le seguenti: “al comma 1”;

h) al comma 6 sostituire le parole: “della PMI beneficiaria” con le seguenti: “della PMI e del professionista beneficiari”.

Conseguentemente, nella rubrica, sopprimere le seguenti parole: “creditrici delle pubbliche amministrazioni”.

Conseguentemente, ancora, all'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 1956, n. 1526, i commi 6 e 7 sono abrogati.

1-ter. All'articolo 1-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, il comma 7 è abrogato.

1-quater. All'articolo 60 della legge 12 dicembre 2016 n. 238 sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 1 le parole “i produttori, gli importatori e i grossisti” sono sostituite dalle seguenti “i produttori e gli importatori” e il comma 2 è abrogato.

1-quinquies. All'articolo 2330 del codice civile le parole “entro venti giorni” sono sostituite dalle seguenti: “entro dieci giorni”. La disposizione di cui al presente comma ha effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

1-sexies. All'articolo 7, comma 3, della legge 9 luglio 1990, n. 188, le parole “dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'artigianato, su designazione del Consiglio Nazionale Ceramico” sono sostituite dalle seguenti: “con delibera del Consiglio Nazionale Ceramico”.

1-septies. All'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 14 è abrogato;

b) al comma 15, dopo le parole “entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio,” sono inserite le seguenti: “fatta salva l'ipotesi del maggior termine nei limiti e alle condizioni previsti dal secondo comma dell'articolo 2364 del codice civile, nel qual caso l'adempimento è effettuato entro sette mesi,”;

c) dopo il comma 17 inserito il seguente: “17-bis. La start-up innovativa di cui al comma 2 e l'incubatore certificato di cui al comma 5 inseriscono le informazioni di cui ai commi 12 e 13 nella piattaforma informatica startup.registroimprese.it in sede di iscrizione nella sezione speciale di cui al comma 8, aggiornandole o confermandole almeno una volta all'anno in corrispondenza dell'adempimento di cui al comma 15, anche ai fini di cui al comma 10”.

1-octies. All'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, dopo le parole “entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio,” sono inserite le seguenti: “fatta salva l'ipotesi del maggior termine nei limiti e alle condizioni previsti dal secondo comma dell'articolo 2364 del codice civile, nel qual caso l'adempimento è effettuato entro sette mesi,”; b) dopo il comma 6 è inserito il seguente: “6-bis. La PMI innovativa di cui al comma 1 inserisce le informazioni di cui al comma 4 nella piattaforma informatica startup.registroimprese.it in sede di iscrizione nella sezione speciale di cui al comma 2, aggiornandole o confermandole almeno una volta all'anno in corrispondenza dell'adempimento di cui al comma 6, anche ai fini di cui al comma 2”.

1-nonies. Le disposizioni di cui ai commi 1-septies e 1-octies hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2019.

1-decies. All'articolo 26 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modifiche, è aggiunto, dopo il comma 8, il seguente «8-bis. Le startup innovative sono esonerate, a partire dall'anno fiscale 2019, dal pagamento della tassa annuale di concessione governativa per la numerazione e bollatura dei libri e registri sociali».

1-undecies. Alla legge 22 febbraio 2006, n. 84, articolo 2, comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

“a) frequenza di corsi di qualificazione tecnico professionale della durata di 250 ore complessive da svolgersi nell'arco di un anno;”.


1.0.1

PAPATHEU

RESPINTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Autocertificazione del contribuente creditore delle Pubbliche Amministrazioni relativa all'inesistenza di debiti nei confronti delle Pubbliche amministrazioni alfine di ottenere il pagamento per beni e servizi forniti alle stesse e norme penali applicabili al contribuente in caso di dichiarazioni mendaci)

        All'articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente del Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo le parole: ''riscossione delle somme iscritte a ruolo'', inserire le seguenti: ''fatti salvi i casi di autocertificazione del beneficiario il quale incorre, nel caso di dichiarazioni mendaci, nelle sanzioni previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445''».


1.0.2

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO

RESPINTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure di semplificazione per le imprese artigiane di produzione e trasformazione alimentare)

        1. Alla legge 8 agosto 1985, n. 443, articolo 3, al comma 1 è inserito in fine il seguente periodo: ''Le attività di somministrazione di alimenti  e bevande rientrano tra quelle strumentali ed accessorie all'esercizio di impresa artigiana purché l'attività di produzione sia prevalente rispetto a quella di vendita, in base al positivo accertamento del maggior tempo impiegato nella preparazione e trasformazione degli alimenti, nonché del maggior reddito derivante dall'attività artigiana principale''.

        2. Al decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, articolo 4, il comma 2-bis è abrogato».


1.0.3

URSO

IMPROPONIBILE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Deducibilità fiscale delle perdite rilevate in bilancio su azioni di banche in risoluzione e liquidazione coatta amministrativa)

        1. All'articolo 101, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di atti aventi forza di legge che, nell'ambito di procedure di risoluzione bancaria e liquidazione coatta amministrativa, determinano l'azzeramento o la riduzione del valore dei beni indicati nell'articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e), anche se costituiscono immobilizzazioni finanziarie, per la valutazione si tiene conto, a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'atto avente forza di legge, del valore così azzerato o ridotto.

        2. La disposizione di cui all'articolo 101, comma 2, ultimo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come introdotta dal comma 1 del presente articolo, si applica anche agli azzeramenti o alle riduzioni di valore disposti da atti aventi forza di legge emanati prima della data di entrata in vigore del presente decreto».


1.0.4

GARRUTI, DESSÌ, GALLICCHIO, MARCO PELLEGRINI

RITIRATO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Sostegno alla liquidità delle imprese attraverso la cedibilità dei crediti Iva trimestrali)

        1. All'articolo 5, comma 4-ter del decreto legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, dopo le parole: ''cedente il credito'' sono aggiunte le seguenti: ''Le disposizioni del presente comma si applicano anche alla cessione dei crediti IVA chiesti a rimborso trimestralmente a norma dell'articolo 38-bis, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633''.

        2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».


1.0.5

BERNINI, VITALI, MALLEGNI, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, SCHIFANI, DE SIANO, BARACHINI, BARBONI, AIMI, ALDERISI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CONZATTI, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, FANTETTI, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALAN, MANGIALAVORI, MASINI, ALFREDO MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAPATHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONE, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

RESPINTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Sostegno alla liquidità delle imprese attraverso la cedibilità dei crediti IVA trimestrali)

        1. All'articolo 5, comma 4-ter del decreto legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, dopo le parole: «cedente il credito» sono aggiunte le seguenti: «Le disposizioni del presente comma si applicano anche alla cessione dei crediti IVA chiesti a rimborso trimestralmente a norma dell'articolo 38-bis, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».


1.0.6

CASTALDI, PUGLIA, GARRUTI, DESSÌ, GALLICCHIO, MARCO PELLEGRINI, ACCOTO, PIRRO, TURCO, PRESUTTO, DELL'OLIO

RITIRATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Possibilità per le PMI di utilizzare il crowdfunding per la raccolta di capitale di debito)

        1. Al fine di supportare le piccole e medie imprese nel reperimento di risorse finanziarie da cui dipende la creazione di nuovi posti di lavoro e il rafforzamento dell'economia nazionale, rimuovendo gli ostacoli alla promozione di un'offerta al pubblico avente ad oggetto strumenti finanziari rappresentativi del capitale di debito delle PMI italiane tramite portali online per la raccolta di capitali e, dunque, consentendo a tali imprese di sfruttare al meglio le applicazioni pratiche delle evoluzioni osservabili nel contesto Fintech, al Testo Unico della Finanza, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) all'articolo 1, il comma 5-novies, è sostituito dal seguente:

        ''5-novies. Per portale per la raccolta di capitali per le piccole e medie imprese e per le imprese sociali si intende una piattaforma online che abbia come finalità esclusiva la facilitazione della raccolta di capitale di rischio, ovvero di debito, da parte delle piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera f), primo alinea, del regolamento (UE) 2017/1129, delle imprese sociali e degli organismi di investimento collettivo del risparmio o di altre società che investono prevalentemente in piccole e medie imprese'';

             b) all'articolo 50-quinquies, comma 2, dopo le parole: ''a condizione che questi ultimi trasmettano'' e prima delle parole: ''esclusivamente a'', le parole: ''gli ordini riguardanti la sottoscrizione e la compravendita di strumenti finanziari rappresentativi di capitale'' sono sostituite dalle seguenti: ''gli ordini riguardanti la sottoscrizione e la compravendita di strumenti finanziari'';

            c) all'articolo 100-ter, il comma 1-ter è sostituito dal seguente:

        ''1-ter. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2483, secondo comma, del codice civile, i titoli di debito emessi da piccole e medie imprese costituite in forma di società a responsabilità limitata possono formare oggetto di un'offerta al pubblico rivolta al pubblico generale degli investitori promossa tramite i portali per la raccolta di capitali, nei limiti previsti dal presente decreto'';

            d) all'articolo 100-ter, dopo il comma 1-ter, sono inseriti i seguenti:

        1-quater. I commi primo e secondo dell'articolo 2412 del codice civile non si applicano alle emissioni di obbligazioni da parte di piccole e medie imprese destinate a formare oggetto di offerte al pubblico rivolte al pubblico generale degli investitori promosse tramite i portali per la raccolta di capitali, nei limiti previsti dal presente decreto;

        1-quinquies. La sottoscrizione di obbligazioni e di altri strumenti finanziari di debito promosse tramite i portali per la raccolta di capitali deve avvenire su una sezione separata rispetto a quella su cui si svolge la raccolta di capitale di rischio''».


1.0.7

PAPATHEU

RESPINTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Tutela del creditore nella certezza dei tempi di pagamento mediante emissione obbligatoria della fattura a garanzia del riconoscimento degli interessi di mora e modifiche al Codice civile relative alla verifica e pagamento dell'opera)

        1. All'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

        ''7-bis. Il creditore al fine di richiedere gli interessi moratori di cui al presente decreto deve emettere regolare fattura in regime di esclusione IVA ai sensi dell'articolo 15, DPR 633/1972. L'omissione è sanzionabile ai sensi della vigente normativa''.

        2. All'articolo 1665 del Codice civile, il comma 3 è sostituito dal seguente:

        ''3. Se, nonostante l'invito fattogli dall'appaltatore, il committente tralascia di procedere alla verifica senza giusti motivi, ovvero non ne comunica il risultato entro 30 giorni, l'opera si considera accettata''».


1.0.8

PAPATHEU

RESPINTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Tutela del creditore nella certezza dei tempi di pagamento mediante emissione obbligatoria della fattura a garanzia del riconoscimento degli interessi di mora)

        All'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

        ''7-bis. Il creditore al fine di richiedere gli interessi moratori di cui al presente decreto deve emettere regolare fattura in regime di esclusione IVA ai sensi dell'articolo 15, DPR 633/1972. L'omissione è sanzionabile ai sensi della vigente normativa''».


1.0.9

PAPATHEU

RESPINTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche al Codice civile relative alla verifica e pagamento dell'opera)

        All'articolo 1665 del Codice civile, il comma 3 è sostituito dal seguente:

        ''3. Se, nonostante l'invito fattogli dall'appaltatore, il committente tralascia di procedere alla verifica senza giusti motivi, ovvero non ne comunica il risultato entro 30 giorni, l'opera si considera accettata''».


1.0.10

MALLEGNI, VITALI

RESPINTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Semplificazioni in materia di tariffe postali agevolate)

        1. All'articolo 3 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, il comma 1 è sostituito dal seguente:

        ''1. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio del ministri provvede al rimborso in favore della società Poste italiane S.p.a. nonché degli operatori titolari di licenza individuale o autorizzazione generale di cui agli articolo 5 e 6 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, della somma corrispondente all'ammontare delle riduzioni complessivamente applicate, nel limiti dei fondi stanziati sugli appositi capitoli del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. I rimborsi sono effettuati sulla base di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, rilasciata dalla società Poste italiane S.p.a, attestante l'avvenuta puntuale applicazione delle riduzioni effettuate sulla base del presente decreto e corredata da un dettagliato elenco delle riduzioni applicate a favore di ogni soggetto avente titolo''.

        2. All'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, il comma 5 è sostituito dal seguente:

        ''5. Per quanto stabilito dal comma 4, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede al rimborso a Poste italiane S.p.A, ovvero agli operatori titolari di licenza individuale o autorizzazione generale per i servizi resi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del citato decreto-legge n. 353 del 2003, nei limiti delle risorse, appositamente stanziate, disponibili a legislazione vigente''.

        3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, l'autorità nazionale di regolamentazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera u-quater), del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, individua i criteri e i requisiti necessari per assegnare il rimborso agli operatori titolari di licenza o di autorizzazione generale, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46.

        4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri''».


1.0.11

SANTILLO, GARRUTI, DESSÌ, PUGLIA

RITIRATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Semplificazioni in materia di tariffe postali agevolate)

        1. All'articolo 3 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, il comma 1 è sostituito dal seguente:

        ''1. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio del Ministri provvede al rimborso in favore della società Poste italiane S.p.a. nonché degli operatori titolari di licenza individuale o autorizzazione generale di cui agli articolo 5 e 6 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, della somma corrispondente all'ammontare delle riduzioni complessivamente applicate, nel limiti dei fondi stanziati sugli appositi capitoli del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. I rimborsi sono effettuati sulla base di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, rilasciata dalla società Poste italiane S.p.a., attestante 'avvenuta puntuale applicazione delle riduzioni effettuate sulla base del presente decreto e corredata da un dettagliato elenco delle riduzioni applicate a favore di ogni soggetto avente titolo''.

        2. All'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, il comma 5 è sostituito dal seguente:

        ''5. Per quanto stabilito dal comma 4, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede al rimborso a Poste italiane S.p.A, ovvero agli operatori titolari di licenza individuale o autorizzazione generale per i servizi resi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del citato decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, nei limiti delle risorse, appositamente stanziate, disponibili a legislazione vigente''.

        3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'autorità nazionale di regolamentazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera u-quater), del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, individua i criteri e i requisiti necessari per assegnare il rimborso agli operatori titolari di licenza o di autorizzazione generale, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46''».


1.0.12

PAPATHEU

RESPINTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Cumulo e totalizzazione dei contributi in materia pensionistica per professionisti iscritti a ordini o collegi professionali, senza oneri aggiuntivi per il bilancio, per garantire la migliore efficienza amministrativa e contabile nell'erogazione delle prestazioni di welfare)

        1. Al decreto legislativo n. 42 del 2 febbraio 2006, articolo 5, comma 2 le parole: ''dalle singole gestioni è effettuato dall'INPS, che stipula con gli enti interessati apposite convenzioni'' sono sostituite dalle seguenti: ''in relazione alla rispettiva quota, è effettuato dagli Enti previdenziali interessati che sostengono direttamente i relativi oneri amministrativi contabili. Ciascun Ente, in relazione alla quota di propria competenza, procede agli adempimenti di cui all'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388''.

        2. Al fine di rafforzare la sostenibilità e l'adeguatezza, gli enti di previdenza di cui al d.lgs. 509/1994 e di cui al d.lgs. 103/1996 possono erogare prestazioni a sostegno del lavoro professionale nonché per la copertura dei rischi biometrici volte ad ampliare le platee di riferimento, anticipare l'ingresso nel mercato del lavoro e ridurre gli effetti sulla contribuzione delle interruzioni di lavoro e di reddito. Dell'impatto di dette misure si dà adeguata rappresentazione nei bilanci tecnici attuariali''».


1.0.13

SANTILLO, CASTALDI, GARRUTI, DESSÌ, CATALFO, MATRISCIANO, AUDDINO, BOTTO, CAMPAGNA, NOCERINO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, PUGLIA

RITIRATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Tutela prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e contrasto all'evasione fiscale)

        1. Dopo l'articolo 9-bis della legge 24 marzo 2012, n. 27, è aggiunto il seguente:

''Art 9-ter.

(Tutela prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e contrasto all'evasione fiscale)

        1. Le istanze e le segnalazioni certificate da presentare agli Uffici della pubblica amministrazione preposti al controllo dell'attività edilizia e al rilascio di titoli abilitativi, autorizzazioni, nulla-osta, certificati di agibilità e ad attestare il deposito di progetti ed atti derivanti da prestazioni professionali in applicazione del DPR 6 giugno 2001, n. 380 e successive modifiche, deve essere corredata, oltre che da tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente, da una copia del contratto di prestazione d'opera intellettuale, sottoscritto dal professionista incaricato e dal committente e redatto ai sensi dell'articolo 2222 e seguenti del codice civile, nonché nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 9, comma 4 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

        2. Nel contratto di cui al comma 1 è espressamente determinato l'oggetto dell'incarico professionale, con precisa individuazione delle prestazioni commissionate al professionista nonché la misura del compenso pattuito tra le parti, nel rispetto dell'articolo 2233, comma 2, del codice civile e delle altre disposizioni vigenti in materia di equo compenso.

        3. Il professionista incaricato, per ogni prestazione eseguita, trasmette all'ente o all'ufficio pubblico preposto una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, nelle forme di cui al DPR 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il pagamento da parte del committente dei compensi relativi alla prestazione resa, oggetto del contratto di cui al comma 1.

        4. Nella dichiarazione di cui al comma 1 devono essere riportati gli estremi del bonifico bancario, eseguito nel rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

        5. La mancata presentazione del contratto di cui ai precedenti commi le 2 e della dichiarazione di cui ai precedenti comma 3 e 4 costituisce motivo ostativo per il completamento del procedimento amministrativo fino all'avvenuta integrazione.

        6. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica''».


1.0.14

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO

RESPINTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Semplificazione nell'erogazione dei contributi della Nuova Sabatini)

        1. All'articolo 2, comma 4, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: ''L'erogazione del predetto contributo è effettuata in più quote determinate con il medesimo decreto'' sono sostituite con le seguenti: ''L'erogazione del contributo è effettuata in un'unica soluzione per finanziamenti fino a 100.000 euro e in più quote per finanziamenti superiori a 100.000 euro, così come determinato nel predetto decreto''.

        2. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 27 milioni di euro per l'anno 2019».


1.0.15

GIROTTO

RITIRATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri)

        1. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole: ''fino al 31 dicembre 2018'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino al 31 dicembre 2019''».


1.0.16

PICHETTO FRATIN, VITALI

RESPINTO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

        1. All'articolo 1, comma 449, lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) le parole: ''il 45 per cento per l'anno 2018, il 60 per cento per l'anno 2019, l'85 per cento per l'anno 2020 e il 100 per cento a decorrere dall'anno 2021'', sono sostituite dalle seguenti: ''il 45 per cento per gli anni 2018 e 2019, il 55 per cento per l'anno 2020, il 65 per cento per l'anno 2021, l'80 per cento per l'anno 2022, il 100 per cento dall'anno 2023'';

            b) è aggiunto in fine il seguente periodo: ''nelle more di una più approfondita valutazione degli effetti e del funzionamento del sistema perequativo, anche alla luce dello stato di attuazione della legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale, per l'anno 2019 il riparto del fondo di solidarietà comunale viene effettuato sulla base degli stessi coefficienti relativi alla capacità fiscale e ai fabbisogni standard adottati per il 2017, ferme restando le variazioni degli importi dovuti a ciascun comune per effetto delle rettifiche puntuali deliberate tra il 2017 e il 2018''.

        2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono allo svolgimento delle attività previste dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».


1.0.17 (testo 2)

AUGUSSORI, SAPONARA, CAMPARI, FAGGI, PEPE, PERGREFFI

APPROVATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Misure di semplificazioni in materia fiscale)

1. Al decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 1, comma 3, dopo la parola “entrate”, sono soppresse le seguenti: “tributarie o patrimoniali”;

b) nell'articolo 2, comma 2, le parole da “entrate” a “partecipate” sono sostituite dalle seguenti: “proprie entrate”.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7-sexies, comma 1, le lettere f) e g) sono soppresse;

b) dopo l'articolo 7-septies è inserito il seguente:

“Art. 7-octies (Territorialità - Disposizioni relative alle prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici rese a committenti non soggetti passivi).

1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 7-ter, comma 1, lettera b), si considerano effettuate nel territorio dello Stato se rese a committenti non soggetti passivi:

a)         le prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici, quando il committente è domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all'estero;

b)         le prestazioni di telecomunicazione e di teleradiodiffusione, quando il committente è domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all'estero e sempre che siano utilizzate nel territorio dell'Unione europea.

2. Qualora il prestatore sia un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea, la disposizione di cui al comma 1 non si applica, per i servizi resi a committenti stabiliti nel territorio dello Stato, ove concorrano unitariamente le seguenti condizioni:

a)         il prestatore non è stabilito anche in un altro Stato membro dell'Unione europea;

b)         l'ammontare complessivo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, delle prestazioni di servizi nei confronti di committenti non soggetti passivi stabiliti in Stati membri dell'Unione europea diversi da quello di stabilimento del prestatore, effettuate nell'anno solare precedente, non ha superato 10.000 euro e fino a quando, nell'anno in corso, tale limite non è superato;

c)         il prestatore non ha optato per l'applicazione dell'imposta nel territorio dello Stato.

3. Qualora il prestatore sia un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato, la disposizione di cui al comma 1 non si applica, per i servizi resi a committenti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea, ove concorrano unitariamente le seguenti condizioni:

a)         il prestatore non è stabilito anche in un altro Stato membro dell'Unione europea;

b)         l'ammontare complessivo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, delle prestazioni di servizi nei confronti di committenti non soggetti passivi stabiliti in Stati membri dell'Unione europea diversi dall'Italia, effettuate nell'anno solare precedente, non ha superato 10.000 euro e fino a quando, nell'anno in corso, tale limite non è superato;

c)         il prestatore non ha optato per l'applicazione dell'imposta nell'altro Stato membro.

4. L'opzione di cui al comma 3, valida per almeno un biennio, deve essere comunicata all'ufficio nella dichiarazione relativa all'anno in cui la medesima è stata esercitata e ha effetto fino a quando non sia revocata.”;

c) all'articolo 74-quinquies, comma 1, le parole ”né identificati” sono soppresse;

d) all'articolo 74-quinquies, il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. I soggetti che si avvalgono del regime previsto dal presente articolo sono dispensati dagli obblighi di cui al titolo II. Per le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici rese nei confronti di committenti domiciliati o residenti nel territorio dello Stato, non operanti in regime di impresa, arti e professioni, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 22”;

e) all'articolo 74-quinquies, al comma 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

“d) dichiarazione di non essere stabiliti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto all'interno dell'Unione europea”;

3. Le disposizioni di cui al comma 2 entrano in vigore il 1° gennaio 2019.

4. All'articolo 3, comma 10, del decreto legge 23 ottobre 2018 n. 119 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2018, n. 136, dopo la lettera f-bis) è aggiunta la seguente lettera: «f-ter) si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1-quater, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del certificato di regolarità fiscale».

5. Al comma 1-quater dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole “e nel limite di spesa di 510.000 euro per l'anno 2020 e di 290.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021” sono soppresse.

6. agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 mila euro a decorrere dall'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2019-2021 nell'ambito dello stanziamento del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.


1.0.17

AUGUSSORI, SAPONARA, CAMPARI, FAGGI, PEPE, PERGREFFI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure di semplificazioni in materia fiscale)

        1. Al decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) nell'articolo 1, comma 3, dopo la parola: ''entrate'', sono soppresse le seguenti: ''tributarie o patrimoniali'';

            b) nell'articolo 2, comma 2, le parole da: ''entrate'' a: ''partecipate'' sono sostituite dalle seguenti: ''proprie entrate''.

        2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 7-sexies, comma 1, le lettere f) e g) sono soppresse;

            b) dopo l'articolo 7-septies è inserito il seguente:

''Art. 7-octies

(Territorialità – Disposizioni relative alle prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici rese a committenti non soggetti passivi)

        1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 7-ter, comma 1, lettera b), si considerano effettuate nel territorio dello Stato se rese a committenti non soggetti passivi:

            a) le prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici, quando il committente è domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all'estero;

            b) le prestazioni di telecomunicazione e di teleradiodiffusione, quando il committente è domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all'estero e sempre che siano utilizzate nel territorio dell'Unione europea.

        2. Qualora il prestatore sia un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea, la disposizione di cui al comma 1 non si applica, per i servizi resi a committenti stabiliti nel territorio dello Stato, ove concorrano unitariamente le seguenti condizioni:

            a) il prestatore non è stabilito anche in un altro Stato membro dell'Unione europea;

            b) l'ammontare complessivo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, delle prestazioni di servizi nei confronti di committenti non soggetti passivi stabiliti in Stati membri dell'Unione europea diversi da quello di stabilimento del prestatore, effettuate nell'anno solare precedente, non ha superato 10.000 euro e fino a quando, nell'anno in corso, tale limite non è superato;

            c) il prestatore non ha optato per l'applicazione dell'imposta nel territorio dello Stato.

        3. Qualora il prestatore sia un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato, la disposizione di cui al comma 1 non si applica, per i servizi resi a committenti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea, ove concorrano unitariamente le seguenti condizioni:

            a) il prestatore non è stabilito anche in un altro Stato membro dell'Unione europea;

            b) l'ammontare complessivo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, delle prestazioni di servizi nei confronti di committenti non soggetti passivi stabiliti in Stati membri dell'Unione europea diversi dall'Italia, effettuate nell'anno solare precedente, non ha superato 10.000 euro e fino a quando, nell'anno in corso, tale limite non è superato;

            c) il prestatore non ha optato per l'applicazione dell'imposta nell'altro Stato membro.

        4. L'opzione di cui al comma 3, valida per almeno un biennio, deve essere comunicata all'ufficio nella dichiarazione relativa all'anno in cui la medesima è stata esercitata e ha effetto fino a quando non sia revocata.";

            c) all'articolo 74-quinquies, comma 1, le parole: ''né identificati'' sono soppresse;

            d) all'articolo 74-quinquies, il comma 2 è sostituito dal seguente:

        ''2.1 soggetti che si avvalgono del regime previsto dal presente articolo sono dispensati dagli obblighi di cui al titolo II. Per le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici rese nei confronti di committenti domiciliati o residenti nel territorio dello Stato, non operanti in regime di impresa, arti e professioni, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 22'';

            e) all'articolo 74-quinquies, al comma 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

        ''d) dichiarazione di non essere stabiliti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto all'interno dell'Unione europea'';

        3. Le disposizioni di cui al comma 2 entrano in vigore il 1º gennaio 2019.

        4. All'articolo 3, comma 10, del decreto legge 23 ottobre 2018 n. 119 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2018, n. 136, dopo la lettera f-bis), è aggiunta la seguente lettera:

        ''f-ter) si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1-quater, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del certificato di regolarità fiscale''.

        5. All'articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, dopo le parole: ''restanti rate'', sono inserite le seguenti: ''il 28 febbraio, il 31 maggio,''.

        6. All'articolo 1, comma 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: ''scadenti'', sono inserite le seguenti: ''il 28 febbraio, il 31 maggio,''.

        7. Al comma 1-quater dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: ''e nel limite di spesa di 510.000 euro per l'anno 2020 e di 290.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021'' sono soppresse».


1.0.18 (testo 2)

GRASSI, SANTILLO, PATUANELLI, GALLICCHIO, PUGLIA, L'ABBATE, MARCO PELLEGRINI

APPROVATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure di semplificazioni in materia fiscale)

1. Al decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 1, comma 3, dopo la parola “entrate”, sono soppresse le seguenti: “tributarie o patrimoniali”;

b) nell'articolo 2, comma 2, le parole da “entrate” a “partecipate” sono sostituite dalle seguenti: “proprie entrate”.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7-sexies, comma 1, le lettere f) e g) sono soppresse;

b) dopo l'articolo 7-septies è inserito il seguente:

“Art. 7-octies (Territorialità - Disposizioni relative alle prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici rese a committenti non soggetti passivi).

1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 7-ter, comma 1, lettera b), si considerano effettuate nel territorio dello Stato se rese a committenti non soggetti passivi:

a)         le prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici, quando il committente è domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all'estero;

b)         le prestazioni di telecomunicazione e di teleradiodiffusione, quando il committente è domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all'estero e sempre che siano utilizzate nel territorio dell'Unione europea.

2. Qualora il prestatore sia un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea, la disposizione di cui al comma 1 non si applica, per i servizi resi a committenti stabiliti nel territorio dello Stato, ove concorrano unitariamente le seguenti condizioni:

a)         il prestatore non è stabilito anche in un altro Stato membro dell'Unione europea;

b)         l'ammontare complessivo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, delle prestazioni di servizi nei confronti di committenti non soggetti passivi stabiliti in Stati membri dell'Unione europea diversi da quello di stabilimento del prestatore, effettuate nell'anno solare precedente, non ha superato 10.000 euro e fino a quando, nell'anno in corso, tale limite non è superato;

c)         il prestatore non ha optato per l'applicazione dell'imposta nel territorio dello Stato.

3. Qualora il prestatore sia un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato, la disposizione di cui al comma 1 non si applica, per i servizi resi a committenti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea, ove concorrano unitariamente le seguenti condizioni:

a)         il prestatore non è stabilito anche in un altro Stato membro dell'Unione europea;

b)         l'ammontare complessivo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, delle prestazioni di servizi nei confronti di committenti non soggetti passivi stabiliti in Stati membri dell'Unione europea diversi dall'Italia, effettuate nell'anno solare precedente, non ha superato 10.000 euro e fino a quando, nell'anno in corso, tale limite non è superato;

c)         il prestatore non ha optato per l'applicazione dell'imposta nell'altro Stato membro.

4. L'opzione di cui al comma 3, valida per almeno un biennio, deve essere comunicata all'ufficio nella dichiarazione relativa all'anno in cui la medesima è stata esercitata e ha effetto fino a quando non sia revocata.”;

c) all'articolo 74-quinquies, comma 1, le parole "né identificati” sono soppresse;

d) all'articolo 74-quinquies, il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. I soggetti che si avvalgono del regime previsto dal presente articolo sono dispensati dagli obblighi di cui al titolo II. Per le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici rese nei confronti di committenti domiciliati o residenti nel territorio dello Stato, non operanti in regime di impresa, arti e professioni, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 22”;

e) all'articolo 74-quinquies, al comma 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

“d) dichiarazione di non essere stabiliti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto all'interno dell'Unione europea”;

3. Le disposizioni di cui al comma 2 entrano in vigore il 1° gennaio 2019.

4. All'articolo 3, comma 10, del decreto legge 23 ottobre 2018 n. 119 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2018, n. 136, dopo la lettera f-bis) è aggiunta la seguente lettera: «f-ter) si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1-quater, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del certificato di regolarità fiscale».

5. Al comma 1-quater dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole “e nel limite di spesa di 510.000 euro per l'anno 2020 e di 290.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021” sono soppresse.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 200 mila euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2019-2021 nell'ambito dello stanziamento del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. ».


1.0.18

GRASSI, SANTILLO, PATUANELLI, GALLICCHIO, PUGLIA, L'ABBATE, MARCO PELLEGRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure di semplificazioni in materia fiscale)

        1. Al decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 1, comma 3, dopo la parola: ''entrate'', sono soppresse le seguenti: ''tributarie o patrimoniali'';

            b) all'articolo 2, comma 2, le parole da: ''entrate'' a: ''partecipate'' sono sostituite dalle seguenti: ''proprie entrate''.

        2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 7-sexies, comma 1, le lettere f) e g) sono soppresse;

            b) dopo l'articolo 7-septies è inserito il seguente:

''Art. 7-octies.

(Territorialità – Disposizioni relative alle prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici rese a committenti non soggetti passivi)

        1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 7-ter, comma 1, lettera b), si considerano effettuate nel territorio dello Stato se rese a committenti non soggetti passivi:

        ''a) le prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici, quando il committente è domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all'estero;

            b) le prestazioni di telecomunicazione e di teleradiodiffusione, quando il committente è domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all'estero e sempre che siano utilizzate nel territorio dell'Unione europea''.

        2. Qualora il prestatore sia un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea, la disposizione di cui al comma 1 non si applica, per i servizi resi a committenti stabiliti nel territorio dello Stato, ove concorrano unitariamente le seguenti condizioni:

            a) il prestatore non è stabilito anche in un altro Stato membro dell'Unione europea;

            b) l'ammontare complessivo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, delle prestazioni di servizi nei confronti di committenti non soggetti passivi stabiliti in Stati membri dell'Unione europea diversi da quello di stabilimento del prestatore, effettuate nell'anno solare precedente, non ha superato 10.000 euro e fino a quando, nell'anno in corso, tale limite non è superato;

            c) il prestatore non ha optato per l'applicazione dell'imposta nel territorio dello Stato.

        3. Qualora il prestatore sia un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato, la disposizione di cui al comma 1 non si applica, per i servizi resi a committenti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea, ove concorrano unitariamente le seguenti condizioni:

            a) il prestatore non è stabilito anche in un altro Stato membro dell'Unione europea;

            b) l'ammontare complessivo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, delle prestazioni di servizi nei confronti di committenti non soggetti passivi stabiliti in Stati membri dell'Unione europea diversi dall'Italia, effettuate nell'anno solare precedente, non ha superato 10.000 euro e fino a quando, nell'anno in corso, tale limite non è superato;

            c) il prestatore non ha optato per l'applicazione dell'imposta nell'altro Stato membro.

        4. L'opzione di cui al comma 3, valida per almeno un biennio, deve essere comunicata all'ufficio nella dichiarazione relativa all'anno in cui la medesima è stata esercitata e ha effetto fino a quando non sia revocata;

            c) all'articolo 74-quinquies, comma 1, le parole: ''né identificati'' sono soppresse;

            d) all'articolo 74-quinquies, il comma 2 è sostituito dal seguente:

        ''2. I soggetti che si avvalgono del regime previsto dal presente articolo sono dispensati dagli obblighi di cui al titolo II. Per le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici rese nei confronti di committenti domiciliati o residenti nel territorio dello Stato, non operanti in regime di impresa, arti e professioni, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 22'';

            e) all'articolo 74-quinquies, al comma 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

        ''d) dichiarazione di non essere stabiliti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto all'interno dell'Unione europea";

        3. Le disposizioni di cui al comma 2 entrano in vigore il 1° gennaio 2019.

        4. All'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2018, n. 136, dopo la lettera f-bis) è aggiunta la seguente lettera:

        ''f-ter) si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1-quater, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del certificato di regolarità fiscale''.

        5. All'articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, dopo le parole: ''restanti rate'', sono inserite le seguenti: ''il 28 febbraio, il 31 maggio,''.

        6. All'articolo 1, comma 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: ''scadenti'', sono inserite le seguenti: ''il 28 febbraio, il 31 maggio,''».


1.0.19

BERNINI, VITALI, MALLEGNI, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, SCHIFANI, DE SIANO, BARACHINI, BARBONI, AIMI, ALDERISI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CONZATTI, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, FANTETTI, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALAN, MANGIALAVORI, MASINI, ALFREDO MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAPATHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONE, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

RESPINTO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Norme in materia di semplificazione delle procedure in materia di contratti pubblici)

        1. All'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

            a) al comma 1, le parole: ''anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6'' sono soppresse;

            b) al comma 5, le parole: ''anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, sono soppresse''.

        2. Al comma 6 dell'articolo 105 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

            a) al primo periodo le parole: ''E' obbligatoria l'indicazione della'' sono sostituite dalle seguenti: ''Le stazioni appaltanti possono chiedere agli operatori economici di indicare una'';

            b) al secondo periodo le parole: ''la terna dei subappaltatori'' sono sostituite dalle seguenti: ''l'eventuale terna di subappaltatori'';

            c) al terzo periodo le parole: ''Nel bando o nell'avviso di gara'' sono sostituite dalle seguenti: ''Nel caso di richiesta di indicazione della terna, nel bando o nell'avviso di gara''.

        3. Al comma 2 dell'articolo 174 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la parola: ''indicano'' è sostituita dalle seguenti: ''può essere chiesto di indicare''».


1.0.20

BERNINI, VITALI, MALLEGNI, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, SCHIFANI, DE SIANO, BARACHINI, BARBONI, AIMI, ALDERISI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CONZATTI, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, FANTETTI, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALAN, MANGIALAVORI, MASINI, ALFREDO MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAPATHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONE, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

RESPINTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.1-bis.

(Semplificazione degli adempimenti relativi alle erogazioni pubbliche)

        1. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 125:

        1) le parole: ''e con società in partecipazione pubblica, ivi comprese quelle quotate in mercati regolamentati, e le società da loro partecipate'' sono sostituite dalle seguenti: ''e con società in partecipazione pubblica, ivi comprese quelle quotate in mercati regolamentati'';

        2) le parole: ''incarichi retribuiti'' sono soppresse;

        3) i periodi dal secondo all'ultimo sono sostituiti dal seguente: ''Per le imprese che ricevono vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al primo periodo, vale il regime di pubblicità del Registro nazionale degli aiuti di Stato, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico'';

            b) al comma 126 le parole: ''mediante pubblicazione nei propri documenti contabili annuali, nella nota integrativa del bilancio. L'inosservanza di tale obbligo comporta una sanzione pari alle somme erogate'' sono sostituite dalle seguenti: ''Le informazioni sono fornite in una dichiarazione distinta dal bilancio, redatta secondo una metodologia di rendicontazione autonoma e contrassegnata dal riferimento alla presente disciplina. Una volta approvata dall'organo di amministrazione, la dichiarazione è messa a disposizione dell'organo di controllo entro gli stessi termini previsti per la presentazione del progetto di bilancio, ed è oggetto di pubblicazione sul registro delle imprese a cura degli amministratori stessi. La responsabilità di garantire che la dichiarazione sia redatta e pubblicata in conformità a quanto previsto dal presente articolo compete agli amministratori, ai quali, se omettono di depositare la dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254'';

            c) al comma 127 le parole: ''degli incarichi retribuiti'' sono soppresse;

            d) dopo il comma 128 è aggiunto il seguente:

        ''128-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 125 a 128. Le sanzioni di cui ai commi 125 e 126 si applicano dall'esercizio successivo all'entrata in vigore del suddetto decreto''».


1.0.21

DE BERTOLDI

IMPROPONIBILE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Proroga d'interventi in materia fiscale)

        1. Al decreto legge 23 ottobre 2018, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n.136, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 21, le parole: ''7 dicembre 2018'', sono sostituite dalle seguenti: ''30 aprile 2019'';

            b) al comma 23, le parole: ''7 dicembre 2018'', sono sostituite dalle seguenti: ''30 aprile 2019''».


1.0.22

PESCO, LOMUTI, GALLICCHIO, TURCO, MARCO PELLEGRINI, ACCOTO, PIRRO, PRESUTTO, DELL'OLIO

RITIRATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Istituzione del Fondo per l'accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento per le persone incapienti)

        1. Al fine di dare piena attuazione alla legge 27 gennaio 2012, n. 3 detta salva suicidi e permettere alle persone sovraindebitale incapienti di accedere alle relative procedure e di sostenere le spese per il pagamento dei servizi resi dagli organismi di composizione della crisi di cui all'articolo 15 della medesima legge, nello stato di previsione del Ministero della giustizia è istituito un fondo denominato Fondo per l'accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento per le persone incapienti, con una dotazione pari a 500.000 euro per l'anno 2019 e a 1 milione di euro annui per l'anno 2020. Con appositi provvedimenti normativi il Ministero della giustizia in accordo con il Ministero dell'economia e delle finanze stabilisce criteri, metodi e requisiti per l'accesso al fondo, nei limiti delle risorse di cui al presente articolo, che costituiscono il relativo limite di spesa e provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti.

        2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 500.000 euro per l'anno 2019 e ad 1 milione di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190''».


1.0.23

URSO

IMPROPONIBILE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni volte ad agevolare le prospettive di recupero dei crediti in sofferenza e a favorire e accelerare il ritorno in bonis del debitore ceduto)

        1. Al fine di contribuire allo sviluppo e alla competitività del sistema economico produttivo nazionale - anche attraverso misure che favoriscano la ripresa dell'accesso al credito per le famiglie, i liberi professionisti e le piccole e medie imprese, nel rispetto della normativa europea in materia - le disposizioni del presente articolo si applicano alle cessioni di crediti, qualificati come deteriorati in base alle disposizioni dell'autorità competente e ceduti a terzi, di seguito denominati «società cessionarie», da banche e intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, di seguito denominati ''soggetti cedenti'', quando:

            a) il credito ceduto sia classificato come deteriorato tra il 1º gennaio 2015 e il 31 dicembre 2018, secondo quanto previsto dalla circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008, e relativi aggiornamenti;

            b) il titolare della posizione debitoria ceduta, di seguito denominato ''debitore'', sia una persona fisica o un'impresa rientrante nella categoria delle microimprese e delle piccole e medie imprese (PMI), ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che risultano essere debitrici nei confronti dei soggetti cedenti di una o più posizioni debitorie classificate ai sensi della lettera a);

            c) la posizione debitoria sia ceduta dal soggetto cedente alla società cessionaria nell'ambito di una cessione di portafoglio o di operazioni di cartolarizzazione, sia in sede volontaria che nel corso di procedure di risoluzione o di altra procedura concorsuale, entro il 31 dicembre 2019.

        2. Al ricorrere dei requisiti di cui al comma 1, il debitore ha il diritto di estinguere una o più delle proprie posizioni debitorie, di valore non superiore, singolarmente o complessivamente, a euro 25.000.000, in essere presso una singola società cessionaria, mediante pagamento, a saldo di quanto dovuto, di un importo pari al prezzo di acquisto della posizione da parte della società cessionaria, aumentato del 20 per cento.

        3. Ai fini di cui al comma 2:

            a) il valore delle posizioni debitorie è determinato dall'ammontare complessivo lordo e nominale della singola posizione, quale risultante dalle scritture contabili della società cessionaria all'atto dell'acquisto del credito, ovvero dall'ultimo saldo comunicato al debitore dalla società cessionaria;

            b) il prezzo di acquisto della posizione da parte della società cessionaria è determinato dal rapporto percentuale tra valore nominale lordo del credito e prezzo effettivamente pagato per il portafoglio dei crediti in cui rientra la posizione debitoria di cui si chiede l'estinzione.

        4. Il soggetto cedente e la società cessionaria sono tenuti a comunicare tempestivamente per iscritto al debitore l'avvenuta cessione della sua posizione debitoria, comunque non oltre dieci giorni dada stessa. La comunicazione deve contenere l'indicazione del prezzo di acquisto, come determinato ai sensi del comma 3, lettera b), e, in allegato, idonea documentazione atta a comprovare la completezza e la veridicità di quanto dichiarato. In mancanza della predetta comunicazione il soggetto cedente e la società cessionaria non possono, a pena di nullità, avviare azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore.

        5. L'esercizio del diritto di opzione deve essere comunicato per iscritto dal debitore alla società cessionaria, o ai suoi successivi aventi causa, entro trenta giorni dalla data della comunicazione di cui al comma 4. La comunicazione deve contenere l'impegno irrevocabile ad effettuare il pagamento di cui al comma 2, entro il termine massimo di novanta giorni, salvo diverso accordo tra le parti, nonché l'indicazione dell'indirizzo cui inviare le successive comunicazioni.

        6. Per le cessioni già effettuate alla data di entrata in vigore del presente decreto:

a) la comunicazione di cui al comma 4 deve essere effettuata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e il diritto di opzione può essere esercitato dal debitore nei successivi trenta giorni dalla comunicazione stessa; in assenza della comunicazione si applica il disposto di cui al citato comma 4, terzo periodo;

            b) qualora la società cessionaria, alia data di entrata in vigore dei presente decreto, abbia già notificato ai debitore un atto introduttivo del giudizio ovvero un primo atto stragiudiziale, il diritto di opzione può essere esercitato dai debitore entro trenta giorni dalla data della notifica;

            c) qualora il termine di cui alla lettera b) sia scaduto o il procedimento giudiziario o la procedura stragiudiziale siano già in corso, la maggiorazione di cui al comma 2 è del 40 per cento, salvo diverso accordo tra le parti.

        7. L'avvenuto pagamento del debito ai sensi del presente articolo comporta l'automatica cancellazione della posizione debitoria in sofferenza dalla Centrale dei rischi della Banca d'Italia».


1.0.24 (testo 2)

PEPE, AUGUSSORI, SAPONARA, CAMPARI, FAGGI, PERGREFFI, VITALI, BERNINI, FAZZONE, PAGANO, QUAGLIARIELLO, CERNO, FARAONE, PARRINI, ZANDA

APPROVATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Sospensione della riscossione per i territori di Lampedusa e Genova)

1. I soggetti di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, n. 3947, del 16 giugno 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 giugno 2011, n. 147, aventi alla data del 12 febbraio 2011 il domicilio fiscale o la sede operativa nel Comune di Lampedusa e di Linosa, che  hanno usufruito della sospensione dei termini dei versamenti tributari scadenti nel periodo  dal 16 giugno 2011 al 15 dicembre 2017, eseguono i predetti versamenti, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il mese di marzo 2019, ovvero, a decorrere dalla stessa data, mediante rateizzazione fino a un massimo di diciotto rate mensili di pari importo. In relazione ai versamenti tributari di cui al primo periodo sono conseguentemente sospesi dal 16 dicembre 2017 alla scadenza del periodo massimo di rateazione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, i termini di prescrizione e decadenza previsti in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori e degli agenti della riscossione.

2. I termini di prescrizione e decadenza relativi alla attività degli Uffici degli enti impositori e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori  di cui al comma 1, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa  nei territori di cui al comma 1 e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, scaduti nel periodo di sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3 della l. 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.

3. Il termine di scadenza della sospensione dei termini relativi ai versamenti e agli adempimenti tributari previsto dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 settembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 13 settembre 2018, è prorogato al 2 dicembre 2019. La ripresa della riscossione dei tributi non versati nel periodo di sospensione dal 14 agosto 2018 al 2 dicembre 2019 avviene, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 20 dicembre 2019, ovvero, mediante rateizzazione fino ad un massimo di diciotto rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 dicembre 2019. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della sospensione disposta dal citato decreto ministeriale 6 settembre 2018, sono effettuati entro il mese di dicembre 2019. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 748 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 è integrato per l'importo di 6,7 milioni di euro per l'anno 2020 e 2 milioni di euro per l'anno 2021.

4. agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 8,7 milioni di euro per l'anno 2019 si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2019-2021 nell'ambito dello stanziamento del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.  

5. All'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, alla fine, dopo le parole “30 luglio 2010, n. 122” aggiungere le seguenti: “, nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 11, comma 4 bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.”».


1.0.24

PEPE, AUGUSSORI, SAPONARA, CAMPARI, FAGGI, PERGREFFI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Sospensione della riscossione per i territori di Lampedusa e Genova)

        1. I soggetti di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, n. 3947, del 16 giugno 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 giugno 2011, n. 147, aventi alla data del 12 febbraio 2011 il domicilio fiscale o la sede operativa nel Comune di Lampedusa e di Linosa, che hanno usufruito della sospensione dei termini dei versamenti tributari scadenti nel periodo dal 16 giugno 2011 al 15 dicembre 2017, eseguono i predetti versamenti, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il mese di marzo 2019, ovvero, a decorrere dalla stessa data, mediante rateizzazione fino a un massimo di diciotto rate mensili di pari importo. In relazione ai versamenti tributari di cui al primo periodo sono conseguentemente sospesi dal 16 dicembre 2017 alla scadenza del periodo massimo di rateazione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, i termini di prescrizione e decadenza previsti in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori e degli agenti della riscossione.

        2. I termini di prescrizione e decadenza relativi alla attività degli Uffici degli enti impositori e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori di cui al comma 1, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di cui al comma 1 e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, scaduti nel periodo di sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3 della 1egge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.

        3. Il termine di scadenza della sospensione dei termini relativi ai versamenti e agli adempimenti tributari previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 settembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 13 settembre 2018, è prorogato al 2 dicembre 2019. La ripresa della riscossione dei tributi non versati nel periodo di sospensione dal 14 agosto 2018 al 2 dicembre 2019 avviene, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 20 dicembre 2019, ovvero, mediante rateizzazione fino ad un massimo di diciotto rate mensili di pari importo, a decorrere dal 20 dicembre 2019. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della sospensione disposta dal citato decreto ministeriale 6 settembre 2018, sono effettuati entro il mese di dicembre 2019. L'insufficiente, tardivo o omesso pagamento di una o più rate ovvero dell'unica rata, comporta l'iscrizione a ruolo degli importi scaduti e non versati nonché delle relative sanzioni e interessi e la cartella è notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza dell'unica rata o del periodo di rateazione. L'iscrizione a ruolo non è eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472».


1.0.25

PARAGONE, GARRUTI, DESSÌ

RITIRATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure urgenti in favore di Campione d'Italia)

        1. Le  startup operanti nel settore blockchain che eleggono sede legale e produttiva nel territorio del Comune di Campione d'Italia, possono usufruire di un credito di imposta di 25.000 euro annui a partire dall'anno di insediamento. Inoltre potranno usufruire di tutti gli ulteriori sgravi previsti per le startup.

        2. Sono esclusi dai benefici di cui al comma 1 le spese relative all'acquisto e/o alla locazione di beni immobili.

        3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono definite le modalità e i criteri di accesso ai benefìci di cui al comma 1.

        4. Alla copertura del relativo onere, pari a 750.000 euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021 nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».


1.0.26

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO

RESPINTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Definizione delle sofferenze bancarie a carico di famiglie ed imprese)

        1. Ai fini del presente articolo sono considerate posizioni a sofferenza i rapporti giuridici tra banche o intermediari finanziari individuati ai sensi dell'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e loro debitori, classificati a sofferenza, secondo le vigenti disposizioni della Banca d'Italia, e risultanti tali alla data del 31 dicembre 2018 presso la centrale dei rischi della Banca d'Italia.

        2. Entro il 31 dicembre 2019, i titolari delle posizioni a sofferenza possono richiedere in forma scritta alla banca o all'intermediario finanziario di cui sono debitori di concordare una transazione stragiudiziale per la restituzione, a saldo di quanto dovuto, di un importo non superiore al valore netto di bilancio delle loro singole esposizioni, come risultanti dal bilancio al 31 dicembre 2018 della banca o dell'intermediario finanziario destinatario dell'istanza.

        3. Entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma 2, la banca o l'intermediario finanziario sono tenuti a comunicare in forma scritta il valore contabile dei crediti vantati verso il debitore istante con l'indicazione dei relativi accantonamenti stanziati per le previsioni di perdita al 31 dicembre 2018. Inoltre la banca o l'intermediario finanziario non possono rifiutare la proposta trans attiva qualora l'importo offerto in pagamento dal debitore coincida con il valore netto di bilancio di ciascuno dei crediti.

        4. L'atto di transazione, a pena di nullità, deve essere sempre in forma scritta e prevedere l'espressa rinuncia del creditore al maggior credito ed a tutte le garanzie personali e reali costituite sui beni del debitore o di terzi garanti, con efficacia a decorrere dalla data dell'ultimo effettivo pagamento a saldo, previsto dall'accordo transattivo. Gli oneri per l'eventuale cancellazione di ipoteche, ai sensi del presente comma, sono totalmente a carico della banca o dell'intermediario finanziario creditori.

        5. Al debitore non è consentito, senza l'autorizzazione in forma scritta del creditore, di effettuare atti dispositivi del proprio patrimonio mobiliare o immobiliare dallo stesso detenuto alla data dell'istanza di cui al comma 2 e fino al momento in cui non ha ultimato i pagamenti previsti nell'accordo transattivo di cui al medesimo comma. Al creditore è consentito negare l'autorizzazione di cui al presente comma solo qualora l'atto dispositivo preannunciato dal debitore possa compromettere la sua capacità patrimoniale di onorare i pagamenti di cui all'accordo transattivo perfezionato. Il debitore, a sua volta, a fronte del diniego del creditore, può ricorrere al giudice ordinario con procedimento d'urgenza ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile.

        6. Qualora la banca o l'intermediario finanziario non ottemperino all'istanza avanzata dal proprio debitore ai sensi del comma 3, lo facciano in ritardo rispetto al termine ivi indicato, ovvero forniscano un'informazione non veritiera rispetto al dato di bilancio approvato, sono soggetti alle sanzioni stabilite, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalla Banca d'Italia con proprio provvedimento.

        7. Per tutti i crediti ipotecari classificati a sofferenza alla data del 31 dicembre 2018, per i quali era originariamente previsto un pagamento rateale con durata non inferiore a tre anni, la banca o l'intermediario finanziario e il debitore possono concordare, in alternativa alla transazione dì cui al comma 2, il ripristino non novativo del contratto di finanziamento ipotecario con rateizzazione concordata non superiore a venti anni, limitando il debito residuo in linea capitale a una somma non superiore al valore netto di bilancio di detto credito al 31 dicembre 2018. Il ripristino del contratto di finanziamento secondo quanto previsto dal presente comma comporta, a seconda dei casi e sempre che il creditore non vi rinunci espressamente, l'obbligatoria applicazione di quanto previsto dagli articoli 48-bis e 120-quinquiesdecies del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Si applicano in ogni caso gli articoli 15 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

        8. Qualora la banca o l'intermediario finanziario non aderiscano alla proposta del debitore di formalizzare la transazione ai sensi di quanto previsto dai commi da 2 a 5 e dal comma 7, le eventuali perdite future registrate sui relativi crediti nei quattro anni solari successivi non sono fiscalmente deducibili. In ogni caso, qualora il credito oggetto della proposta di transazione rigettata sia ceduto a terzi, non sono fiscalmente deducibili le perdite commisurate alla differenza tra il valore proposto dal debitore e l'eventuale minor prezzo di cessione realizzato sul relativo credito ceduto.

        9. Le maggiori perdite della banca o dell'intermediario finanziario derivanti dal perfezionamento degli accordi transattivi di cui ai commi da 2 a 5 ed al comma 7 sono interamente deducibili ai fini fiscali nell'esercizio in cui sono state effettivamente registrate, con una maggiorazione compresa tra un minimo dell'1 e un massimo del 10 per cento in funzione lineare crescente della differenza tra il valore netto di bilancio al 31 dicembre 2018 del credito oggetto di transazione e l'importo effettivamente versato dal debitore a seguito della transazione concordata.

        10. I crediti per i quali sia stata proposta da parte del debitore alla banca o all'intermediario finanziario una transazione ai sensi dei commi da 2 a 5 e dal comma 7, per i tre anni successivi alla stessa non possono essere ceduti a terzi a qualunque titolo, per un importo inferiore al loro valore netto di bilancio al 31 dicembre 2018.

        11. In tutti i casi in cui, in presenza di un accordo transattivo formalizzato tra banca o intermediario finanziario e debitore ai sensi della presente legge, il debitore non provvede al pagamento di quanto dovuto entro sessanta giorni dalle singole scadenze previste dall'accordo transattivo o dal ripristinato finanziamento ipotecario, la banca o l'intermediario finanziario hanno diritto di pretendere l'intero importo del debito originariamente dovuto dal debitore e non si applica il divieto di cessione di cui al comma 10.

        12. Qualora una banca o un intermediario finanziario intendano cedere a terzi in tutto o in parte un credito classificato a sofferenza ai sensi di quanto previsto dal comma 1, sono tenuti a informarne per iscritto in tempo utile il debitore comunicandogli il prezzo di cessione concordato con il cessionario. Il debitore ha diritto di pagare al creditore cedente l'equivalente del prezzo comunicatogli entro novanta giorni dalla comunicazione del medesimo. Il pagamento cosi avvenuto libera il debitore da tutte le sue obbligazioni verso il creditore.

        13. L'avvenuto pagamento del debito ai sensi del presente articolo comporta l'automatica cancellazione della posizione di sofferenza del debitore segnalata nella centrale dei rischi della Banca d'Italia».


1.0.27

TURCO, ROMANO, MININNO, L'ABBATE, GIUSEPPE PISANI

RITIRATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Enti in dissesto)

        1. Per gli Enti destinatari della procedura di dissesto e per i quali è stato approvato dal Ministero dell'interno il piano di estinzione è autorizzata, nel triennio successivo all'approvazione, l'assunzione di personale dipendente in relazione al fabbisogno dell'Ente, deliberato dalla Giunta comunale.

        2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, nel limite di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,».


1.0.28

STEFANO

RESPINTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

        1. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 82, comma 8, sono sostituite le parole: ''nei confronti degli enti di cui al comma 1'' con le seguenti: ''nei confronti degli enti del Terzo settore escluse le cooperative sociali'';

            b) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

        ''8-bis. Le regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano possono disporre nei confronti delle cooperative sociali la riduzione o l'esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446''».


1.0.29

VONO, GARRUTI, DESSÌ

RITIRATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art 1-bis.

(Disposizioni in favore degli enti locali)

        1. Per le province che presentano o ripropongono l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato nell'anno 2019, il termine di cui al comma 1-ter dell'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è esteso da cinque a dieci anni».


1.0.500/1

MARGIOTTA, PARRINI, D'ALFONSO

RESPINTO

All'emendamento 1.0.500, capoverso «Art. 1-bis», sopprimere il comma 1.


1.0.500/2

MARGIOTTA, PARRINI, D'ALFONSO

RESPINTO

All'emendamento 1.0.500, capoverso «Art. 1-bis», al comma 1, sopprimere la lettera a).


1.0.500/3

MARGIOTTA, PARRINI, D'ALFONSO

RESPINTO

All'emendamento 1.0.500, capoverso «Art. 1-bis», al comma 1, sopprimere la lettera b).


1.0.500/4

MARGIOTTA, PARRINI, D'ALFONSO

RESPINTO

All'emendamento 1.0.500, capoverso «Art. 1-bis», sopprimere il comma 2.


1.0.500/5

ZULIANI, RIVOLTA, FERRERO, SOLINAS, MONTANI, AUGUSSORI, SAPONARA, PERGREFFI, CAMPARI, PEPE, FAGGI

APPROVATO

All'emendamento 1.0.500, capoverso «Art. 1-bis», dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. All'articolo 1, comma 57, alla lettera d-bis) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: ''ad esclusione della attività a seguito di nuova iscrizione ad un ordine o ad un collegio professionale''».


1.0.500/6

SACCONE, VITALI, MALLEGNI

RITIRATO

All'emendamento 1.0.500, dopo il capoverso «Art. 1-bis», aggiungere il seguente:

        «Art. 1-ter. 1. All'articolo 216 del decreto legislativo 18 aprile 2017, n 50 e s.m.i., dopo il comma 14, è aggiunto il seguente:

        ''14-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 14, fino all'entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione di cui all'articolo 83, comma 2, le attestazioni in corso di validità possono essere utilizzate oltre i termini di scadenza di cui all'articolo 76, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, qualora su istanza dell'operatore economico qualificato la SOA accerti i seguenti requisiti:

            a) assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80;

            b) patrimonio netto, costituito dal totale della lettera A del passivo dello stato patrimoniale di cui all'articolo 2424 del codice civile dell'ultimo bilancio approvato, pari o superiore al dieci per cento della cifra di affari dell'ultimo anno, calcolata ai sensi dell'articolo 79, comma 2, letta b) del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

            c) differenza tra il valore ed i costi della produzione di cui all'articolo 2425 del codice civile, di valore positivo in almeno tre esercizi tra gli ultimi cinque;

            d) continuità nell'iscrizione in Cassa Edile laddove sia qualificato per l'esecuzione di lavorazioni merceologicamente riconducibili all'edilizia e per le quali sia prevista l'applicazione del contratto collettivo dell'edilizia;

            e) non sia stato ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale, ovvero non abbia depositato la relativa istanza, ovvero si trovi in stato di fallimento.

        In tal caso, il corrispettivo riconosciuto alla SOA è pari al venti per cento della tariffa di cui all'allegato C del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 in cui N e C sono rispettivamente il numero delle categorie e la sommatoria degli importi delle classifiche possedute dall'impresa indicate nella precedente attestazione.   Al momento della consegna dei lavori, l'affidatario che utilizza l'attestazione ai sensi del presente comma dichiara la disponibilità di personale e attrezzature per l'esecuzione dell'appalto''.».

        Conseguentemente, all'alinea, sostituire le parole: «il seguente», con le seguenti: «i seguenti».


1.0.500

I RELATORI

APPROVATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Semplificazione e riordino delle disposizioni relative a istituti agevolativi)

        1. Al decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) nell'articolo 3, comma 23, le parole da: ''non possono'' a: ''improcedibile'' sono sostituite dalle seguenti: ''possono essere definiti secondo le disposizioni del presente articolo versando le somme di cui al comma 1, in unica soluzione entro il 31 luglio 2019, ovvero, in deroga al comma 2 lettera b), nel numero massimo di dieci rate consecutive, ciascuna di pari importo, scadenti la prima il 31 luglio 2019, la seconda il 30 novembre 2019 e le restanti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2020 e 2021'';

            b) nell'articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, dopo le parole: ''restanti rate'', sono inserite le seguenti: ''il 28 febbraio, il 31 maggio''.

        2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 193 è sostituito dal seguente: ''193. Nei casi previsti dal secondo periodo del comma 192, l'agente della riscossione avverte il debitore che i debiti delle persone fisiche inseriti nella dichiarazione presentata ai sensi del comma 189, ove definibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, sono automaticamente inclusi nella definizione disciplinata dallo stesso articolo 3 e indica l'ammontare complessivo delle somme dovute a tal fine, ripartito in diciassette rate, e la scadenza di ciascuna di esse. La prima di tali rate, di ammontare pari al 30 per cento delle predette somme, scade il 30 novembre 2019; il restante 70 per cento è ripartito nelle rate successive, ciascuna di pari importo, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020; nei medesimi casi previsti dal secondo periodo del comma 192 del presente articolo, limitatamente ai debiti di cui all'articolo 3, comma 23, del decreto-legge n. 119 del 2018, l'ammontare complessivo delle somme dovute è ripartito in nove rate, la prima, di ammontare pari al 30 per cento, scadente il 30 novembre 2019 e le restanti, ciascuna di pari importo, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2020 e 2021. Si applicano, a partire dal l º dicembre 2019, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo''».


2.1000

IL GOVERNO

APPROVATO

Al comma 1, dopo le parole: «dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,», inserire le seguenti: «così come integrato ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172,».


2.0.1

PATUANELLI, GRASSI, SANTILLO, GALLICCHIO, PUGLIA, MARCO PELLEGRINI

RITIRATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Rifinanziamento fondo di cui all'articolo 2-bis
del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26)

        1. Al comma 2 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni, le parole: ''cinquecentocinquanta milioni di euro'' sono sostituite dalle seguenti: ''settecento milioni di euro''.

        2. Al fine dell'integrazione delle risorse iscritte nel bilancio dello Stato destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato per i debiti contratti da imprese in amministrazione straordinaria ai sensi del comma 1, è autorizzata la spesa di centocinquanta milioni di euro per l'anno 2019».


2.0.2

PERILLI, PATUANELLI

RITIRATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Misure di semplificazione in materia di pagamento
dell'imposta municipale propria)

        1. All'articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 12, è inserito il seguente:

        ''12-bis. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, il versamento dell'imposta può avvenire, altresì, mediante utilizzo di apposito bollettino postale precompilato dall'ente locale preposto alla riscossione. Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative del presente comma''».


2.0.3

PERGREFFI, AUGUSSORI, SAPONARA, CAMPARI, FAGGI, PEPE

APPROVATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38)

        1. All'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) alla lettera a) del comma 1, dopo le parole: ''di negoziazione'' sono inserite le seguenti: ''se risultanti dal bilancio'';

            b) alla lettera b) del comma 1, le parole: ''in contropartita diretta della valutazione al valore equo (fair value) di strumenti finanziari e attività'' sono sostituite dalle seguenti: ''a seguito della valutazione delle attività e passività al valore equo (fair value) rilevata nelle altre componenti del prospetto della redditività complessiva'';

            c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

        ''3-bis. Le riserve di cui al comma 1, lettera b), si riducono in maniera corrispondente all'importo delle plusvalenze e minusvalenze realizzate. Laddove le riserve di cui al comma 1, lettera b), assumano importo negativo, vengono considerate nella determinazione delle perdite ai fini dell'applicazione degli articoli 2446, primo comma, e 2447, primo comma, del codice civile''.

            d) al comma 4, le parole: ''2358, terzo comma'' sono sostituite dalle seguenti: ''2358, sesto comma'';

            e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

        ''5. Le riserve dì cui ai commi 1, lettera b), e 2 possono essere utilizzate per la copertura delle perdite di esercizio solo dopo aver utilizzato le riserve di utili disponibili e la riserva legale. In tale caso esse sono reintegrate accantonando gli utili degli esercizi successivi.''.

        2. Al comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, le parole: ''agli strumenti finanziari disponibili per la vendita e alle attività materiali e immateriali'' sono sostituite dalle seguenti: ''alle attività e passività'' e le parole: ''in contropartita del patrimonio netto'' sono sostituite dalle seguenti: ''nelle altre componenti del prospetto della redditività complessiva''.

        3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

        4. Le disposizioni del presente articolo si applicano al bilancio di esercizio e al bilancio consolidato a partire dal primo esercizio successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2017».


2.0.4

TARICCO

IMPROPONIBILE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Incremento delle risorse di cui all'articolo 15
del decreto legislativo n. 267 del 2000)

        1. La dotazione finanziaria dei contributi straordinari di cui all'articolo 15, comma 3, del Testo unico degli Enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è incrementata per l'anno 2019 di 10 milioni di euro.

        2. All'onere di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».


2.0.5

CIRIANI

IMPROPONIBILE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Misure per l'efficientamento delle attività di disattivazione
e smantellamento dei siti nucleari)

        1.Al fine di garantire maggiori prestazioni e celerità al raggiungimento degli obiettivi correlati alla disattivazione ed allo smantellamento dei siti nucleari nonché alla realizzazione e gestione del Parco Tecnologico comprendente il Deposito Nazionale di cui all'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si provvede alla riforma della società Sogin Spa, prevedendone modalità di funzionamento e criteri per la copertura dei costi connessi allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile nucleare ed alle attività connesse e conseguenti, basati specificamente sui principi di efficacia, economicità, efficienza, imparzialità, pubblicità e trasparenza. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, si provvede alla nomina di un commissario e di un vicecommissario per la società Sogin Spa i quali durano in carica fino alla completa riorganizzazione della stessa società. Il consiglio di amministrazione della società Sogin Spa in carica alla data di entrata in vigore della presente disposizione decade alla medesima data».


2.0.6 (testo 2)

CAMPARI, AUGUSSORI, SAPONARA, FAGGI, PEPE, PERGREFFI

APPROVATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Al fine di consentire la sostituzione del capitale della Banca Europea degli Investimenti (BEI) sottoscritto dal Regno Unito, garantendo in tal modo l'operatività, la solvibilità e il merito di credito della Banca stessa, è autorizzata la partecipazione italiana all'aumento di capitale della Banca nella forma di ulteriori azioni di capitale a chiamata.

2. La sottoscrizione dell'aumento di capitale di cui al comma 1 è pari a complessivi 6.855.963.864 euro e comporta un aumento della quota di capitale dell'Italia nella Banca dal 16,1 al 19,1 per cento.

3. La sottoscrizione di cui al comma 2 non comporta oneri per la finanza pubblica considerato che il relativo conferimento non è registrato nel sistema di contabilità nazionale.


2.0.6

CAMPARI, AUGUSSORI, SAPONARA, FAGGI, PEPE, PERGREFFI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

        1. Al fine di consentire la sostituzione del capitale della Banca Europea degli Investimenti (BEI) sottoscritto dal Regno Unito, garantendo in tal modo l'operatività, la solvibilità e il merito di credito della Banca stessa, è autorizzata la partecipazione italiana all'aumento di capitale della Banca nella forma di ulteriori azioni di capitale a chiamata.

        2. La sottoscrizione dell'aumento di capitale di cui al comma 1 è pari a complessivi 6.855.963.864 euro e comporta un aumento della quota di capitale dell'Italia nella Banca dal 16,1 al 19,1 per cento.

        3. La sottoscrizione di cui al comma 2 non comporta oneri per la finanza pubblica».

 


3.1 (testo 2)

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

RESPINTO

Dopo le parole: «è abrogato», aggiungere, in fine, le seguenti: «e, all'articolo 25, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

        "1-bis. Al comma 2-bis dell'articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 le parole da: 'Il rapporto tra l'INPS e i medici di medicina fiscale' fino a: 'disciplina delle incompatibilità in relazione alle funzioni di certificazione delle malattie' sono sostituite dai seguenti periodi: 'In continuità con la disciplina e la misura dei compensi e rimborsi emanate ai sensi dell'articolo 5, comma 13, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, il rapporto dei medici delle liste ad esaurimento, di cui all'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, prosegue senza soluzione di continuità fino ad esaurimento della lista, ed è disciplinato, ad invarianza di oneri rispetto alle risorse finanziarie stabilite dalla normativa vigente, da una convenzione del tutto conforme, in analogia con quanto previsto dall'articolo 48, legge 23 dicembre 1978, n. 833, ai contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulata tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione, il Ministero della salute e l'INPS e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della categoria. Al fine di incrementare tutte le funzioni di accertamento medico legali sulle assenze dal servizio per malattia, ivi comprese le attività ambulatoriali inerenti alle medesime funzioni, svolti, in via prioritaria, ai sensi dell'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dai medici inseriti nelle liste ad esaurimento, il numero di controlli domiciliari e ambulatoriali, da garantire a ciascun medico, non potrà essere inferiore a quello previsto all'articolo 7, comma 1, del decreto ministeriale 18 aprile 1996 e successive modifiche e integrazioni'.

Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai periodi precedenti, pari a 68,3 milioni di euro l'anno, l'INPS provvede a valere sulle risorse previste all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per 50 milioni di euro a decorrere dal 2019 e, per 18,3 milioni nell'ambito delle risorse finanziarie che l'INPS rende disponibili nel proprio bilancio destinate nel bilancio consuntivo 2017 all'attuazione delle visite mediche di controllo d'ufficio per il settore privato ai sensi dell'articolo 5, commi 12 e 13, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.

Restano a disposizione, altresì, per le finalità di cui al presente comma, i rimborsi spese riconosciuti all'INPS per visite mediche di controllo per conto dei datori di lavoro e enti previdenziali di cui al decreto-legge n. 463 del 1983, convertito dalla legge n. 638 del 1983.

Le disposizioni di cui al presente comma, si applicano senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con l'utilizzo delle sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.».


3.1

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Dopo le parole: «è abrogato», aggiungere, in fine, le seguenti: «e, all'articolo 25, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

        "1-bis. Al comma 2-bis dell'articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 le parole da: 'Il rapporto tra l'INPS e i medici di medicina fiscale' fino a: 'disciplina delle incompatibilità in relazione alle funzioni di certificazione delle malattie' sono sostituite dai seguenti periodi: 'In continuità con la disciplina e la misura dei compensi e rimborsi emanate ai sensi dell'articolo 5, comma 13, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, il rapporto dei medici delle liste ad esaurimento, di cui all'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, prosegue senza soluzione di continuità fino ad esaurimento della lista, ed è disciplinato, ad invarianza di oneri rispetto alla normativa vigente, da una convenzione del tutto conforme, in analogia con quanto previsto dall'articolo 48, legge 23 dicembre 1978, n. 833, ai contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulata tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione, il Ministero della salute e l'INPS e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della categoria. Al fine di incrementare tutte le funzioni di accertamento medico legali sulle assenze dal servizio per malattia, ivi comprese le attività ambulatoriali inerenti alle medesime funzioni, svolti, in via prioritaria, ai sensi dell'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dai medici inseriti nelle liste ad esaurimento, il numero di controlli domiciliari e ambulatoriali, da garantire a ciascun medico, non potrà essere inferiore a quello previsto all'articolo 7, comma 1, del decreto ministeriale 18 aprile 1996 e s.m.i.'.

        Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con l'utilizzo delle sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente"».


3.2 (testo 3)

SANTILLO, GRASSI, PATUANELLI, MATRISCIANO, CATALFO, AUDDINO, BOTTO, CAMPAGNA, NOCERINO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, PUGLIA

APPROVATO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, lettera b), le parole “almeno otto Paesi stranieri” sono sostituite dalle seguenti “almeno quattro Paesi stranieri”;

b) all'articolo 16, lettera c-bis), le parole “inferiore al 1,5 per cento” sono sostituite dalle seguenti "inferiore allo 0,75 per cento”;

c) all'articolo 16, la lettera c-ter), le parole “almeno otto Paesi stranieri” sono sostituite dalle seguenti “almeno quattro Paesi stranieri”»


3.2 (testo 2)

SANTILLO, GRASSI, PATUANELLI, MATRISCIANO, CATALFO, AUDDINO, BOTTO, CAMPAGNA, NOCERINO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, PUGLIA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 2, lettera b), le parole: "almeno otto Paesi stranieri", sono sostituite dalle seguenti: "almeno quattro Paesi stranieri";

            b) all'articolo 16, lettera c-bis), le parole: "inferiore al 1,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "inferiore allo 0,75 per cento";

            c) all'articolo 16, la lettera c-ter), è soppressa».


3.2

SANTILLO, GRASSI, PATUANELLI, MATRISCIANO, CATALFO, AUDDINO, BOTTO, CAMPAGNA, NOCERINO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, PUGLIA

Dopo il comma 1, agguingere il seguente:

        «1-bis. Alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 2, lettera b), le parole: "e che abbiano sedi di patronato in almeno otto Paesi stranieri", sono soppresse;

            b) all'articolo 16, lettera c-bis), le parole: "inferiore al 1,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "inferiore allo 0,75 per cento";

            c) all'articolo 16, la lettera c-ter), è soppressa».


3.3

MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, NENCINI

IMPROPONIBILE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. All'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, al primo periodo, sostituire le parole: "entro il limite di due anni" con le parole: "entro il limite di un anno"».


3.4

DAL MAS

IMPROPONIBILE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. All'articolo 29, comma 3-ter, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o un condominio".».


3.5

DE VECCHIS, AUGUSSORI, SAPONARA, CAMPARI, FAGGI, PEPE, PERGREFFI

APPROVATO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «1-bis. All'articolo 10, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, il numero 6) è sostituito dal seguente: "essere stata firmataria, nel corso degli ultimi dieci anni, di rinnovi del contratto collettivo nazionale di lavoro logista, trasporto merci e spedizione, ovvero, in alternativa, essere rappresentata in seno al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, direttamente o per il tramite delle confederazioni a cui aderisce"».

        Conseguentemente sopprimere il numero 7).


3.6

DE VECCHIS, AUGUSSORI, SAPONARA, CAMPARI, FAGGI, PEPE, PERGREFFI

RITIRATO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «1-bis. All'articolo 10, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, al numero 6) le parole: "del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro logista, trasporto merci e spedizione", sono sostituite dalle seguenti: "di un qualunque Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro afferente al trasporto"».


3.7

PUGLIA

RITIRATO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. L'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si interpreta nel senso che i datori di lavoro che regolarizzano integralmente, prima di un accesso ispettivo da parte di qualsiasi organo di vigilanza, la loro situazione debitoria, non perdono i benefici normativi e contributivi, previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale».


3.8

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, BRESSA, LANIECE

IMPROPONIBILE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. All'articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, il comma 1-bis è abrogato».


3.9

PERGREFFI, AUGUSSORI, SAPONARA, CAMPARI, FAGGI, PEPE

RITIRATO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

        «1-bis. All'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

        "9-bis. L'idoneità alla mansione permane efficace nel caso in cui il lavoratore, il cui rapporto sia per qualunque ragione cessato, ovvero si svolga presso più datori di lavoro nell'ambito della stessa giornata lavorativa, venga adibito a mansioni analoghe in altra azienda avente il medesimo codice ATECO di attività economica. In tali ipotesi non si applica il disposto del precedente comma 2, lettere a) ed e-bis). Il medico competente dell'azienda di provenienza mette tempestivamente a disposizione del lavoratore la cartella sanitaria e di rischio nonché ogni altra documentazione sanitaria disponibile. Resta ferma la facoltà per il datore di lavoro dell'azienda di destinazione del lavoratore di adibire il medesimo ad una visita medica preassuntiva, come previsto dal presente articolo"».


3.10

STEGER, UNTERBERGER, BRESSA, LANIECE

IMPROPONIBILE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. L'articolo 86 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, è abrogato».


3.11

MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, NENCINI

IMPROPONIBILE

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

        «1-bis. Al comma 1, dell'articolo 99, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo le parole: "direzione provinciale del lavoro", sono inserite le seguenti: "nonché alle Casse Edili"».


3.12

ARRIGONI, FAGGI, CAMPARI, PEPE, PERGREFFI, AUGUSSORI, SAPONARA

RITIRATO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Al comma 1, dell'articolo 99, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni dopo le parole: "Direzione Provinciale del Lavoro", sono inserite le seguenti: "nonché alle Casse Edili"».


3.13

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, BRESSA, LANIECE

IMPROPONIBILE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. All'articolo 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 28, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché nelle ipotesi di cui al comma 29";

            b) al comma 29, lettera b), le parole: "per i periodi contributivi maturati dal 1º gennaio 2013 al 31 dicembre 2015" e le parole: "stipulati entro il 31 dicembre 2011" sono soppresse;

            c) al comma 29, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: "d-bis) ai lavoratori di cui all'articolo 29, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81"».

        Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 8 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.


3.14

AUGUSSORI, SAPONARA, CAMPARI, FAGGI, PEPE, PERGREFFI

RITIRATO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. All'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

        "1-bis. A decorrere dal 1º Giugno 2019, il contrassegno SIAE di cui al comma 1 non si applica per i supporti contenenti musica registrata"».


3.15

PATUANELLI, SANTILLO, GRASSI, CATALFO, MATRISCIANO, AUDDINO, BOTTO, CAMPAGNA, GUIDOLIN, NOCERINO, ROMAGNOLI, PUGLIA, L'ABBATE

RITIRATO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «1-bis. Ai fini della corresponsione del trattamento pensionistico da cumulo dei periodi assicurativi di cui all'articolo 1, commi 239 e seguenti della legge 24 dicembre 2012, n. 228, fermo restando che le gestioni interessate, ivi compresi gli enti di cui al decreto legislativo n. 509/1994 e al decreto legislativo n. 103/1996, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano secondo i loro ordinamenti il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, l'INPS provvede, come unico ente pagatore della pensione da cumulo, sostenendo le relative spese amministrative».


3.16

CAMPARI, AUGUSSORI, SAPONARA, FAGGI, PEPE, PERGREFFI

RITIRATO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

        «1-bis. Al decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, articolo 54-bis, comma 17, lettera e) le parole: "della giornata", sono sostituite dalle seguenti: "delle ventiquattro ore"».


3.17

PIETRO PISANI, AUGUSSORI, SAPONARA, CAMPARI, FAGGI, PEPE, PERGREFFI

RITIRATO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Alla legge 22 maggio 2017, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 18, comma 2, le parole: "sicurezza e del buon funzionamento" sono sostituite dalle seguenti: "sicurezza, conformità, adeguatezza e buon funzionamento";

            b) all'articolo 22, comma 1, dopo le parole: "un'informativa scritta" sono inserite le seguenti: "e illustrata";

            c) all'articolo 22, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

        "2-bis. Con la consegna dell'informativa di cui al comma 1 non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 10, e all'articolo 174 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per le prestazioni svolte all'esterno dei locali aziendali indipendentemente dalla loro durata e frequenza. Le disposizioni di cui agli articoli 69, 70 e 71, commi 1 e 2 lettere a), c), d) e 72 del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81, continuano ad applicarsi in ogni caso"».


3.18

FAGGI, AUGUSSORI, SAPONARA, CAMPARI, PEPE, PERGREFFI

RITIRATO

Dopo il comma 1, aggungere il seguente:

        «1-bis. Alla legge 22 maggio 2017 n. 81 sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 2 dell'articolo 18 le parole: "sicurezza e del buon funzionamento" sono sostituite dalle seguenti: "sicurezza, conformità, adeguatezza e buon funzionamento";

            b) al comma 1 dell'articolo 22 dopo le parole: "un'informativa scritta" sono inserite le seguenti: "e illustrata";

            c) all'articolo 22, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

        "2-bis. Con la consegna dell'informativa di cui al precedente comma 1 non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 10 e all'articolo 174 del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 per le prestazioni svolte all'esterno dei locali aziendali indipendentemente dalla loro durata e frequenza. Le disposizioni di cui all'articolo 69, all'articolo 70, al comma 1 e alle lettere a), c), d) del comma 2 dell'articolo 71, all'articolo 72 del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 continuano ad applicarsi in ogni caso"».


3.19

GARRUTI, DESSÌ

RITIRATO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «1-bis. All'articolo 1, comma 913, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente:

        "Le medesime disposizioni non si applicano altresì agli anticipi della retribuzione corrisposti in favore del personale marittimo a bordo di navi impiegate in traffico internazionale secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro per il settore privato dell'industria armatoriale stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e in ogni caso in misura non superiore a 500 euro mensili"».


3.20 (testo 2)

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE, ASTORRE, D'ARIENZO, MARGIOTTA, CERNO, COLLINA, PARRINI, ZANDA, DE SIANO, BARACHINI, BARBONI, MALLEGNI, SCHIFANI, VITALI, BERNINI, FAZZONE, PAGANO, QUAGLIARIELLO

RESPINTO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

        «1-bis. All'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, al comma 6, lettera b-bis) dopo le parole: "di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91" sono aggiunte le seguenti: "e le associazioni sportive senza scopo di lucro esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali connesse all'organizzazione di manifestazioni sportive a carattere nazionale o internazionale".

            1-ter. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».


3.20

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. All'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, al comma 6, lettera b-bis) dopo le parole: "di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91" sono aggiunte le seguenti: "e le associazioni sportive senza scopo di lucro esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali connesse all'organizzazione di manifestazioni sportive a carattere nazionale o internazionale"».


3.21

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. All'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

        "7-bis. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche agli enti senza scopo di lucro esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali connesse all'organizzazione di manifestazioni sportive a carattere nazionale o internazionale"».


3.23

AUGUSSORI, SAPONARA, CAMPARI, FAGGI, PEPE, PERGREFFI

RITIRATO

Aggiungere, in fine, ii seguente comma:

        «2. Al comma 14 dell'articolo 25 del decreto-legge n. 179 del 2012, le parole: "con cadenza superiore a sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine previsto dal successivo comma 15"».


3.24

PUGLIA, GARRUTI, DESSÌ, GALLICCHIO, MARCO PELLEGRINI

RITIRATO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Al fine di migliorare i servizi amministrativi riguardanti le imprese e assicurare l'efficienza dell'attività amministrativa, con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione, sono apportate le necessarie modifiche alla normativa in materia di sportello unico per le attività produttive di cui all'articolo 38, comma 3-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al fine di garantire la standardizzazione dei servizi offerti su tutto il territorio nazionale e istituire la figura del garante dell'impresa volta ad assistere l'impresa in tutti i procedimenti amministrativi di competenza dello sportello unico».


3.25

BONFRISCO, FAGGI, CAMPARI, PEPE, PERGREFFI, AUGUSSORI, SAPONARA

RITIRATO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. All'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, dopo la lettera q-decies) è aggiunta la seguente:

            "q-undecies) soggetti auto-produttori: a tutti gli effetti di legge si intendono imprese che producono l'energia elettrica con un proprio impianto e che la consumano esse stesse (totalmente o in parte con cessione alla rete), compresi i consorzi e le società consortili costituiti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili utilizzata per uso proprio, per uso delle imprese ad esse l'associate e dei loro soci"».


3.26

MALLEGNI, VITALI, PAGANO

RESPINTO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Entro dieci giorni dall'adozione della modulistica regionale, le regioni la trasmettono al Dipartimento della Funzione Pubblica, che ne valuta la conformità agli accordi o intese. Il Dipartimento della Funzione Pubblica segnala alle regioni le correzioni necessarie ad assicurare la corrispondenza dei moduli adottati a quanto stabilito in sede di accordo o intesa"».


3.27

QUAGLIARIELLO

IMPROPONIBILE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. All'articolo 6 comma 1, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "È abrogato il comma 2-quater dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e al comma 2-quinquies le parole: ", 2-ter e 2-quater" sono sostituite dalle seguenti: "e 2-ter"».


3.28

AUGUSSORI, SAPONARA, CAMPARI, FAGGI, PEPE, PERGREFFI

RITIRATO

Dopo il comma ,1 aggiungere il seguente:

        «1-bis. All'articolo 6 comma 1, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "È abrogato il comma 2-quater dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287; conseguentemente al comma 2-quinquies le parole: '2-ter e 2-quater' sono sostituite dalle seguenti: 'e 2-ter"».


3.29

DE BERTOLDI

IMPROPONIBILE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. All'articolo 6 comma 1, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "È abrogato il comma 2-quater dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e al comma 2-quinquies le parole: ", 2-ter e 2-quater" sono sostituite dalle seguenti: "e 2-ter"».


3.30

AUGUSSORI, SAPONARA, CAMPARI, FAGGI, PEPE, PERGREFFI

IMPROPONIBILE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. All'articolo 16-quinquies della legge 3 agosto 2017, n. 123, dopo le parole: "nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica", sono aggiunte le seguenti: "Nelle more delle risultanze del tavolo di lavoro il comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285 è sostituito dal seguente: 'Nel caso di esercizio richiesto da una riunione di imprese, le condizioni di cui al comma 2, ad eccezione delle lettere g) e m), si intendono riferite alle singole imprese facenti parte della riunione di imprese. La condizione prevista alla lettera g) del comma 2 si intende riferita alla riunione di imprese. I soggetti autorizzati allo svolgimento di servizi automobilistici di competenza statale si adeguano alle previsioni del presente comma entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Ministero effettua le verifiche entro trenta giorni dalla data dì comunicazione e, in caso di mancato adeguamento, dichiara la decadenza delle autorizzazioni'"».


3.31

SAPONARA, AUGUSSORI, CAMPARI, FAGGI, PEPE, PERGREFFI

RITIRATO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «1-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92 sono apportate le seguenti modifiche:

            a) alla lettera b) sono soppresse le parole: "ovvero in via secondaria rispetto all'attività prevalente";

            b) alla lettera n) dopo le parole: "che esercita" sono aggiunte le seguenti: "in via esclusiva"».


3.32

COLLINA

RESPINTO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 3, comma 6, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Gli obblighi del presente articolo non si applicano alle imprese artigiane, nonché a quelle che svolgono attività di compro oro in via secondaria rispetto all'attività prevalente, il cui volume d'acquisto derivante dall'attività di compro oro è inferiore al venti per cento del totale del volume degli acquisti realizzato nell'anno solare.";

            b) all'articolo 4, comma 2, le parole: "500 euro" sono sostituite dalle seguenti: "1000 euro";

            c) all'articolo 5, comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano per le imprese artigiane e per quelle che svolgono attività di compro oro in via secondaria rispetto all'attività prevalente il cui volume d'acquisto derivante dall'attività di compro oro è inferiore al venti per cento del totale del volume degli acquisti realizzato nell'anno solare";

            d) all'articolo 10, comma 3, è aggiunto in fine il seguente periodo: "La sanzione è proporzionalmente ridotta per le imprese artigiane e per quelle che svolgono attività di compro oro in via secondaria rispetto all'attività prevalente in relazione al volume d'acquisto derivante dall'attività di compro oro"».


3.33

MALLEGNI, VITALI, PAGANO

RESPINTO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 3, comma 6, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Gli obblighi del presente articolo non si applicano per le imprese che svolgono attività di compro oro in via secondaria rispetto all'attività prevalente, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera i), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto dei Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 nonché per quelle iscritte all'albo delle imprese artigiane.";

            b) all'articolo 5, comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano per le imprese che svolgono attività di compro oro in via secondaria rispetto all'attività prevalente ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera i), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 nonché per quelle iscritte all'albo delle imprese artigiane"».


3.34

DE SIANO, CARBONE, CESARO, LONARDO

RITIRATO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. All'articolo 1, comma 1044, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modifiche:

            a) al primo periodo le parole: "1º giugno 2019" sono sostituite dalle parole: "1° giugno 2020";

            b) al secondo periodo, le parole: "1º gennaio 2020" sono sostituite dalle parole: "1º gennaio 2021"».


3.35

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI

RESPINTO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Il decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, recante: "Divieto di abbattimento di alberi di olivo" e successive modificazioni, è abrogato.».


3.36

BATTISTONI, BERUTTI, LONARDO, SERAFINI, MALLEGNI, VITALI, BERARDI

RESPINTO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. Il decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, recante: "Divieto di abbattimento di alberi di olivo" e successive modificazioni, è abrogato.».


3.37

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI

RESPINTO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Tutte le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia, beneficiano delle agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti. La presente disposizione ha carattere interpretativo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

        1-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».


3.38

BATTISTONI, BERUTTI, LONARDO, SERAFINI, MALLEGNI, VITALI, BERARDI

RESPINTO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Tutte le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia, beneficiano delle agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti. La presente disposizione ha carattere interpretativo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212».


3.39

PICHETTO FRATIN

RESPINTO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «2. Al terzo comma dell'articolo 23 della legge 11 febbraio 1971, n. 11 dopo le parole: "stipulati tra le parti stesse in materia di contratti agrari con l'assistenza" inserire le seguenti: ", oltreché dei professionisti abilitati dalle rispettive leggi,"».


3.40

MOLLAME, AGOSTINELLI, ABATE, FATTORI, PUGLIA, NATURALE, TRENTACOSTE, GARRUTI, DESSÌ

APPROVATO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. All'articolo 7, comma 2, numero 2-bis), della legge 14 agosto 1971, n. 817, dopo le parole: "all'imprenditore agricolo professionale", sono inserite le seguenti: ", di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99,"».


3.41

BATTISTONI, BERUTTI, LONARDO, SERAFINI, MALLEGNI, VITALI, BERARDI

APPROVATO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. All'articolo 7, secondo comma, numero 2-bis, della legge 14 agosto 1971, n. 817, dopo le parole: "all'imprenditore agricolo professionale", sono inserite le seguenti: ", di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99,"».


3.42

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI

APPROVATO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. All'articolo 1, secondo comma, numero 2-bis, della legge 14 agosto 1971, n. 817, dopo le parole: "all'imprenditore agricolo professionale", sono inserite le seguenti: ", di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99,"».


3.43

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI

IMPROPONIBILE

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

        «1-bis. All'articolo 2, comma 1, della legge 2 agosto 1990, n. 233, dopo le parole: "Il titolare dell'impresa", sono inserite le seguenti: "coltivatrice diretta".

        1-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».


3.44

BATTISTONI, BERUTTI, LONARDO, SERAFINI, MALLEGNI, VITALI, BERARDI

IMPROPONIBILE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. All'articolo 2, comma 1, della legge 2 agosto 1990, n. 233, dopo le parole: "Il titolare dell'impresa", sono inserite le seguenti: "coltivatrice diretta"».


3.45

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI

RESPINTO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

        «1-bis. All'articolo 111, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: "30 giugno 2016", sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2019".

        1-ter. La tabella in Allegato 1 al decreto 20 maggio 2015 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 149 del 30 giugno 2015, è sostituita dalla seguente:

Allegato 1

Categorie di macchine agricole di cui all'art. 1, comma 1, lettera a)

Tempi

Trattori agricoli immatricolati entro il 31 dicembre 1973

Revisione entro il 31 dicembre 2019

Trattori agricoli immatricolati dal 1º gennaio 1974 al 31 dicembre 1990

Revisione entro il 31 dicembre 2020

Trattori agricoli immatricolati dal 1º gennaio 1991 al 31 dicembre 2010

Revisione entro il 31 dicembre 2021

Trattori agricoli immatricolati dal 1º gennaio 2011 al 31 dicembre 2015

Revisione entro il 31 dicembre 2022

Trattori agricoli immatricolati dal 1º gennaio 2016 al 31 dicembre 2018

Revisione entro il 31 dicembre 2023

Trattori agricoli immatricolati dopo il 1º gennaio 2019

Revisione al 5º anno entro la fine del mese di prima immatricolazione

».


3.46

BATTISTONI, BERUTTI, LONARDO, SERAFINI, MALLEGNI, VITALI, BERARDI

RESPINTO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

        «1-bis. All'articolo 111, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: "30 giugno 2016", sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2019".

        1-ter. La tabella in Allegato 1 al decreto 20 maggio 2015 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 149 del 30 giugno 2015, è sostituita dalla seguente:

Allegato 1

Categorie di macchine agricole di cui all'art. 1, comma 1, lettera a)

Tempi

Trattori agricoli immatricolati entro il 31 dicembre 1973

Revisione entro il 31 dicembre 2019

Trattori agricoli immatricolati dal 1º gennaio 1974 al 31 dicembre 1990

Revisione entro il 31 dicembre 2020

Trattori agricoli immatricolati dal 1º gennaio 1991 al 31 dicembre 2010

Revisione entro il 31 dicembre 2021

Trattori agricoli immatricolati dal 1º gennaio 2011 al 31 dicembre 2015

Revisione entro il 31 dicembre 2022

Trattori agricoli immatricolati dal 1º gennaio 2016 al 31 dicembre 2018

Revisione entro il 31 dicembre 2023

Trattori agricoli immatricolati dopo il 1º gennaio 2019

Revisione al 5º anno entro la fine del mese di prima immatricolazione

».


3.47 (testo 2)

TRENTACOSTE, MOLLAME, AGOSTINELLI, BOTTICI, FATTORI, PUGLIA, NATURALE, ABATE, GARRUTI, DESSÌ

APPROVATO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. I dati della denuncia aziendale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), c) e d), del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375 possono essere acquisiti d'ufficio dall'INPS, dal fascicolo aziendale di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1º dicembre 1999, n. 503, istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende agricole, gestito dal Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN). Le imprese agricole indicano nella denuncia aziendale i dati di cui al presente comma nel caso in cui non hanno costituito o aggiornato il fascicolo aziendale».


3.47

TRENTACOSTE, MOLLAME, AGOSTINELLI, BOTTICI, FATTORI, PUGLIA, NATURALE, ABATE, GARRUTI, DESSÌ

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. I dati della denuncia aziendale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), c) e d), del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, sono acquisiti, d'ufficio dall'INPS, dal fascicolo aziendale di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1º dicembre 1999, n. 503, istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende agricole, gestito dal Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN). Le imprese agricole indicano nella denuncia aziendale i dati di cui al presente comma nel caso in cui non hanno costituito o aggiornato il fascicolo aziendale».


3.48 (testo 2)

BATTISTONI, BERUTTI, LONARDO, SERAFINI, MALLEGNI, VITALI, BERARDI

APPROVATO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. I dati della denuncia aziendale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), c) e d), del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375 possono essere acquisiti d'ufficio dall'INPS, dal fascicolo aziendale di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1º dicembre 1999, n. 503, istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende agricole, gestito dal Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN). Le imprese agricole indicano nella denuncia aziendale i dati di cui al presente comma nel caso in cui non hanno costituito o aggiornato il fascicolo aziendale».


3.48

BATTISTONI, BERUTTI, LONARDO, SERAFINI, MALLEGNI, VITALI, BERARDI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. I dati della denuncia aziendale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), c) e d), del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, sono acquisiti, d'ufficio dall'INPS, dal fascicolo aziendale di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1º dicembre 1999, n. 503, istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende agricole, gestito dal Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN). Le imprese agricole sono tenute ad indicare nella denuncia aziendale i dati di cui al presente comma solo nell'ipotesi in cui non abbiano costituito o aggiornato il fascicolo aziendale».


3.49 (testo 2)

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI

APPROVATO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. I dati della denuncia aziendale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), c) e d), del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375 possono essere acquisiti d'ufficio dall'INPS, dal fascicolo aziendale di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1º dicembre 1999, n. 503, istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende agricole, gestito dal Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN). Le imprese agricole indicano nella denuncia aziendale i dati di cui al presente comma nel caso in cui non hanno costituito o aggiornato il fascicolo aziendale».


3.49

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. I dati della denuncia aziendale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), c) e d), del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, sono acquisiti, d'ufficio dall'INPS, dal fascicolo aziendale di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1º dicembre 1999, n. 503, istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende agricole, gestito dal Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN). Le imprese agricole sono tenute ad indicare nella denuncia aziendale i dati di cui al presente comma solo nell'ipotesi in cui non abbiano costituito o aggiornato il fascicolo aziendale».


3.50

BATTISTONI, BERUTTI, LONARDO, SERAFINI, MALLEGNI, VITALI, BERARDI

IMPROPONIBILE

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

        «1-bis. Il campo di applicazione delle aliquote di accisa previste al punto 5 della Tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, comprende anche gli impieghi svolti dalle imprese agricole unite in rete di cui all'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

        1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, valutati in 10 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».


3.51

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI

IMPROPONIBILE

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

        «1-bis. Il campo di applicazione delle aliquote di accisa previste al punto 5 della Tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, comprende anche gli impieghi svolti dalle imprese agricole unite in rete di cui all'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

        1-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».


3.52

BATTISTONI, BERUTTI, LONARDO, SERAFINI, MALLEGNI, VITALI, BERARDI

RESPINTO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Per i terreni agricoli contraddistinti da particelle fondiarie di estensione inferiore a 3 ettari, i soggetti iscritti all'anagrafe delle aziende agricole di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1º dicembre 1999, n. 503, non sono tenuti a disporre del relativo titolo di conduzione ai fini della costituzione del fascicolo aziendale di cui all'articolo 9 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 1º dicembre 1999, n. 503».


3.53

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI

IMPROPONIBILE

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

        «1-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: "Sono iscrivibili nella gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura, in qualità di familiari coadiuvanti, i figli dell'imprenditore agricolo professionale (IAP) che prestino il proprio lavoro in maniera abituale e prevalente nell'impresa di cui risulta titolare il genitore, che dedichino alle attività agricole, di cui all'articolo 2135 del codice civile, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavino dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro. Sono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, nonché i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge.

        1-ter. Alle minori entrate di cui al comma 1-bis, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145"».


3.54

PUGLIA, MOLLAME, AGOSTINELLI, FATTORI, NATURALE, TRENTACOSTE, ABATE, GARRUTI, DESSÌ, GALLICCHIO, MARCO PELLEGRINI

RITIRATO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: "Possono iscriversi nella gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura, in qualità di familiari coadiuvanti, i figli dell'imprenditore agricolo professionale (IAP) che prestano il proprio lavoro in maniera abituale e prevalente nell'impresa di cui risulta titolare il genitore, che dedicano alle attività agricole, di cui all'articolo 2135 del codice civile, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavano dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro. Sono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, nonché i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge"».


3.55

BATTISTONI, BERUTTI, LONARDO, SERAFINI, MALLEGNI, VITALI, BERARDI

IMPROPONIBILE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: "Sono iscrivibili nella gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura, in qualità di familiari coadiuvanti, i figli dell'imprenditore agricolo professionale (IAP) che prestino il proprio lavoro in maniera abituale e prevalente nell'impresa di cui risulta titolare il genitore, che dedichino alle attività agricole, di cui all'articolo 2135 del codice civile, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavino dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro. Sono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, nonché i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge"».


3.56

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI

RESPINTO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

        «1-bis. Le agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, spettano anche alle società agricole di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo n. 99 del 2004, a condizione che un socio, per le società di persone, o un amministratore, per le società di capitali, sia iscritto nella previdenza agricola. La presente disposizione ha carattere interpretativo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

        1-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».


3.57

BATTISTONI, BERUTTI, LONARDO, SERAFINI, MALLEGNI, VITALI, BERARDI

RESPINTO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

        «1-bis. Le agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, spettano anche alle società agricole di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo n. 99 del 2004, a condizione che un socio, per le società di persone, o un amministratore, per le società di capitali, sia iscritto nella previdenza agricola. La presente disposizione ha carattere interpretativo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

        1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, valutati in 20 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito in legge, con modificazioni, dalia legge 27 dicembre 2004, n. 307».


3.58

NATURALE, MOLLAME, AGOSTINELLI, ABATE, FATTORI, PUGLIA, TRENTACOSTE, GARRUTI, DESSÌ

RITIRATO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al primo periodo, dopo le parole: "ad ogni effetto" sono aggiunte le seguenti: ", e mediante l'utilizzo di medesimi criteri e modalità,";

            b) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "L'accertamento del possesso dei requisiti di cui al comma 1 ha efficacia su tutto il territorio nazionale"».


3.59

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI

RESPINTO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, l'accertamento del possesso dei requisiti relativi alla qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) effettuato dalle Regioni esercita piena efficacia su tutto il territorio nazionale».-


3.60

BATTISTONI, BERUTTI, LONARDO, SERAFINI, MALLEGNI, VITALI, BERARDI

RESPINTO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, l'accertamento del possesso dei requisiti relativi alla qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) effettuato dalle Regioni esercita piena efficacia su tutto il territorio nazionale.».


3.61

MOLLAME, AGOSTINELLI, FATTORI, PUGLIA, NATURALE, TRENTACOSTE, ABATE, GARRUTI, DESSÌ

APPROVATO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. All'articolo 19 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n, 214, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

        "4-bis. A seguito di trasformazioni aziendali di qualsiasi natura, il nuovo soggetto costituito, comunque appartenente all'elenco dei soggetti di cui al comma 1, può subentrare nella titolarità della autorizzazione già rilasciata dai Servizi fitosanitari regionali"».


3.62 (testo 2)

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI

APPROVATO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. All'articolo 19 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n, 214, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

        "4-bis. A seguito di trasformazioni aziendali di qualsiasi natura, il nuovo soggetto costituito, comunque appartenente all'elenco dei soggetti di cui al comma 1, può subentrare nella titolarità della autorizzazione già rilasciata dai Servizi fitosanitari regionali"».


3.62

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. All'articolo 19 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

        "4-bis. Il nuovo soggetto determinatosi a seguito di trasformazioni aziendali di qualsiasi natura può subentrare nella titolarità della autorizzazione già rilasciata dai Servizi fitosanitari regionali"».


3.63 (testo 2)

BATTISTONI, BERUTTI, LONARDO, SERAFINI, MALLEGNI, VITALI, BERARDI

APPROVATO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. All'articolo 19 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n, 214, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

        "4-bis. A seguito di trasformazioni aziendali di qualsiasi natura, il nuovo soggetto costituito, comunque appartenente all'elenco dei soggetti di cui al comma 1, può subentrare nella titolarità della autorizzazione già rilasciata dai Servizi fitosanitari regionali"».


3.63

BATTISTONI, BERUTTI, LONARDO, SERAFINI, MALLEGNI, VITALI, BERARDI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. All'articolo 19 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

        "4-bis. Il nuovo soggetto determinatosi a seguito di trasformazioni aziendali di qualsiasi natura può subentrare nella titolarità della autorizzazione già rilasciata dai Servizi fitosanitari regionali"».


3.64

BATTISTONI, BERUTTI, LONARDO, SERAFINI, MALLEGNI, VITALI, BERARDI

RESPINTO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Alla lettera n-bis) dell'articolo 21 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tale comunicazione non è richiesta nel caso in cui non vi siano variazioni rispetto alla situazione dell'anno precedente"».


3.65

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI

RESPINTO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Alla lettera n-bis) dell'articolo 21 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tale comunicazione non è richiesta nel caso in cui non vi siano variazioni rispetto alla situazione dell'anno precedente"».


3.66

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI

RESPINTO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. All'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n.116, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La successiva cessione, tra i contraenti, della produzione agricola oggetto della divisione non costituisce alterazione della causa tipica del contratto"».


3.67

BATTISTONI, BERUTTI, LONARDO, SERAFINI, MALLEGNI, VITALI, BERARDI

RESPINTO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. All'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.116, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La successiva cessione, tra i contraenti, della produzione agricola oggetto della divisione non costituisce alterazione della causa tipica del contratto"».


3.68

BATTISTONI, BERUTTI, LONARDO, SERAFINI, MALLEGNI, VITALI, BERARDI

RESPINTO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

        «1-bis. All'articolo 4, comma 6, lettera a), capoverso 2, primo periodo, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", con esclusione dei distributori automatici per la vendita diretta di latte crudo".

        1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, valutati in 30 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».


3.69

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI

RESPINTO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. All'articolo 4, comma 6, lettera a), capoverso 2, primo periodo, del decreto-legge 28 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", con esclusione dei distributori automatici per la vendita diretta di latte crudo"».--


3.70

MOLLAME, AGOSTINELLI, FATTORI, PUGLIA, NATURALE, TRENTACOSTE, ABATE, GARRUTI, DESSÌ

RITIRATO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. All'articolo 10, comma 1, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, le parole: "1º agosto" sono sostituite dalle seguenti "15 luglio"».


3.71

AUGUSSORI, CAMPARI, SAPONARA, FAGGI, PEPE, PERGREFFI

RITIRATO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 29, le parole: "al consumatore finale" sono soppresse».


3.72

PICHETTO FRATIN

IMPROPONIBILE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. All'articolo 1, comma 15, della legge 27 dicembre 2017, n, 205, dopo le parole "delle operazioni" inserire le seguenti: "ed il progetto, nei casi di cui al comma 14, sia redatto da un tecnico iscritto in un albo professionale del settore agrario"».


3.73

VITALI, MALLEGNI, PAGANO

RESPINTO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 29, le parole: "al consumatore finale" sono soppresse"».


3.75

BATTISTONI, BERUTTI, LONARDO, SERAFINI, MALLEGNI, VITALI, BERARDI

RESPINTO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. L'attività enoturistica, di cui all'articolo 1, comma 502, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è considerata attività agricola connessa ai sensi del terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile ove svolta dall'imprenditore agricolo, singolo o associato, di cui al medesimo articolo 2135 del codice civile».


3.76

MOLLAME, AGOSTINELLI, FATTORI, PUGLIA, NATURALE, TRENTACOSTE, ABATE, GARRUTI, DESSI'

RITIRATO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. L'attività enoturistica, di cui all'articolo 1, comma 502, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è considerata attività agricola connessa ai sensi dell'articolo 2135, comma 3, del codice civile ove svolta dall'imprenditore agricolo, singolo o associato, di cui al medesimo articolo 2135 del codice civile.».


3.77

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI

RESPINTO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. L'attività enoturistica, di cui all'articolo 1, comma 502, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è considerata attività agricola connessa ai sensi del terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile ove svolta dall'imprenditore agricolo, singolo o associato, di cui al medesimo articolo 2135 del codice civile.».


3.78

BERGESIO, VALLARDI, AUGUSSORI, SAPONARA, CAMPARI, FAGGI, PEPE, PERGREFFI

RITIRATO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1. L'attività enoturistica, di cui all'articolo 1, comma 502, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è considerata attività agricola connessa ai sensi del terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile ove svolta dall'imprenditore agricolo, singolo o associato, di cui al medesimo articolo 2135 del codice civile.».


3.79

PATUANELLI, SANTILLO, GRASSI, DELL'OLIO, MARCO PELLEGRINI, GARRUTI, ACCOTO, GALLICCHIO, PIRRO, PESCO, PRESUTTO, PUGLIA, L'ABBATE

RITIRATO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. L'articolo 1, comma 661, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato».


3.80

MOLLAME, ABATE, AGOSTINELLI, PUGLIA, NATURALE, TRENTACOSTE, GARRUTI, DESSI'

RITIRATO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Le associazioni e le organizzazioni dei produttori agricoli, anche costituite in forma di società di capitali, che svolgono le attività di cui all'articolo 2135, terzo comma, del codice civile, si considerano imprenditori agricoli ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.».


3.81

MOLLAME, AGOSTINELLI, PUGLIA, NATURALE, TRENTACOSTE, ABATE, GARRUTI, DESSÌ, PIARULLI

RITIRATO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. I centri di giardinaggio che forniscono beni e servizi connessi all'attività agricola sono equiparati agli imprenditori agricoli. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono disciplinati i criteri, le modalità e le condizioni di equiparazione di cui al presente comma».


3.82

VALLARDI, BERGESIO, RIPAMONTI, SBRANA, FAGGI, CAMPARI, PEPE, PERGREFFI, AUGUSSORI, SAPONARA

RITIRATO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

        «1-bis. I centri di giardinaggio che forniscono beni e servizi connessi all'attività agricola sono equiparati agli imprenditori agricoli. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono disciplinate le condizioni di equiparazione di cui al presente comma».


3.83

MOLLAME, AGOSTINELLI, ABATE, FATTORI, PUGLIA, NATURALE, TRENTACOSTE, GARRUTI, DESSÌ, TURCO, PIARULLI

RITIRATO

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

        «1-bis. I finanziamenti erogati a favore delle imprese agricole, definite come piccole e medie imprese ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, tra loro collegate attraverso un contratto di rete, di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e all'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, per dare esecuzione al programma comune di rete, si avvalgono delle garanzie prestate dall'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA).»


3.84

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI

RESPINTO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. I finanziamenti erogati a favore delle imprese agricole, definite come piccole e medie imprese ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, tra loro collegate attraverso un contratto di rete, di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e all'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, per dare esecuzione al programma comune di rete, si avvalgono delle garanzie prestate da ISMEA.».


3.85

BATTISTONI, BERUTTI, LONARDO, SERAFINI, MALLEGNI, VITALI, BERARDI

RESPINTO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. I finanziamenti erogati a favore delle imprese agricole, definite come piccole e medie imprese ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, tra loro collegate attraverso un contratto di rete, di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e all'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n, 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, per dare esecuzione al programma comune di rete, si avvalgono delle garanzie prestate da ISMEA.».


3.86

STEFANO, ASSUNTELA MESSINA, BELLANOVA

RITIRATO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Le imprese agricole ubicate nei territori della regione Puglia che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al primo marzo 2018, e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3 lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 dei decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale. La regione Puglia può conseguentemente deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al presente comma entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».


3.87 (testo 2)

NATURALE, PIARULLI, ABATE, LOMUTI, MOLLAME, AGOSTINELLI, FATTORI, PUGLIA, TRENTACOSTE, MININNO, ROMANO, MARCO PELLEGRINI, L'ABBATE, GARRUTI, QUARTO, DELL'OLIO, DONNO, TURCO, PESCO, GALLICCHIO, PIRRO, ACCOTO, PRESUTTO, DESSÌ

RITIRATO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

        "1-bis. Le imprese agricole che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi nei territori della Regione Puglia dal 26 febbraio al primo marzo 2018, le imprese agricole che hanno subito danni dagli eccezionali avversi eventi meteorologici e alluvionali che hanno interessato l'intero territorio della Regione Calabria nei mesi di novembre e dicembre 2018, nonché le imprese agricole che hanno subito danni dalle gelate verificatesi nei territori della Provincia di Matera e di Potenza nel periodo compreso tra i giorni 27-28 febbraio e 22-23 marzo 2018, e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3 lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e  successive modificazioni e integrazioni, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale.

1-ter. Le regioni Puglia, Calabria e Basilicata possono conseguentemente deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al comma 1-bis entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.".


3.87

NATURALE, PIARULLI, MOLLAME, AGOSTINELLI, ABATE, FATTORI, PUGLIA, TRENTACOSTE, MININNO, ROMANO, MARCO PELLEGRINI, L'ABBATE, GARRUTI, QUARTO, DELL'OLIO, DONNO, TURCO, PESCO, GALLICCHIO, PIRRO, ACCOTO, PRESUTTO, DESSI'

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

        «1-bis. Le imprese agricole ubicate nei territori della Regione Puglia che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al primo marzo 2018, e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3 lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale.

        1-ter. La regione Puglia può conseguentemente deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al comma 1-bis entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».


3.88 (testo 2)

MARTI, BERGESIO, VALLARDI, AUGUSSORI, SAPONARA, CAMPARI, FAGGI, PEPE, PERGREFFI

RITIRATO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

        «1-bis. Le imprese agricole ubicate nei territori della Regione Puglia che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al primo marzo 2018, e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3 lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche e integrazioni, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche e integrazioni, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale.

        1-ter. La regione Puglia può conseguentemente deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al comma 1-bis entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

        1-quater. Dalle disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico delle finanze pubblica considerato che gli interventi ivi previsti vanno assicurati nell'ambito e nei limiti della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale.


3.88

MARTI, BERGESIO, VALLARDI, AUGUSSORI, SAPONARA, CAMPARI, FAGGI, PEPE, PERGREFFI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

        «1-bis. Le imprese agricole ubicate nei territori della Regione Puglia che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al primo marzo 2018, e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3 lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e s.m.i., possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e s.m.i., nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale.

        1-ter. La regione Puglia può conseguentemente deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al comma 1-bis entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.»


3.89

DAMIANI, VITALI, RONZULLI, BATTISTONI, MINUTO

RITIRATO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Le imprese agricole ubicate nei territori della regione Puglia che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al primo marzo 2018, e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 nel limite della disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale. La regione Puglia può conseguentemente deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al presente comma entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.»


3.90

ABATE, NATURALE, MOLLAME, AGOSTINELLI, FATTORI, PUGLIA, TRENTACOSTE, GRANATO, CORRADO, AUDDINO, MORRA, GARRUTI, DESSÌ, VONO

RITIRATO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Le imprese agricole ubicate nei territori della Regione Calabria che hanno subito danni dagli eccezionali avversi eventi meteorologici e alluvionali che hanno interessato l'intero territorio della regione Calabria nei mesi di novembre e dicembre 2018, e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale.».


3.91 (testo 2)

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI

RESPINTO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

        «1-bis. Alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze nonché di zone di mare territoriali aventi ad oggetto iniziative di piscicoltura, molluschicoltura, crostaceicoltura e alghicoltura, richieste da acquacoltori, si applica il canone ricognitorio.

        1-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-bis, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».


3.91

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

        «1-bis. Alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze nonché di zone di mare territoriali aventi ad oggetto iniziative di piscicoltura, molluschicoltura, crostaceicoltura e alghicoltura, richieste da acquacoltori, si applica il canone ricognitorio.

        1-ter. Alle minori entrate di cui al comma 1-bis, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»


3.92 (testo 2)

BATTISTONI, BERUTTI, LONARDO, SERAFINI, MALLEGNI, VITALI, BERARDI

RESPINTO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze nonché di zone di mare territoriali aventi ad oggetto iniziative di piscicoltura, molluschicoltura, crostaceicoltura e alghicoltura, richieste da acquacoltori, si applica il canone ricognitorio.».


3.92

BATTISTONI, BERUTTI, LONARDO, SERAFINI, MALLEGNI, VITALI, BERARDI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

        «1-bis. Alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze nonché di zone di mare territoriali aventi ad oggetto iniziative di piscicoltura, molluschicoltura, crostaceicoltura e alghicoltura, richieste da acquacoltori, si applica il canone ricognitorio.

        1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, valutati in 10 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».


3.93

AGOSTINELLI, MOLLAME, FATTORI, PUGLIA, NATURALE, TRENTACOSTE, ABATE, GARRUTI, DESSI'

RITIRATO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

        «1-bis. Alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze nonché di zone di mare territoriali aventi ad oggetto iniziative di piscicoltura, molluschicoltura, crostaceicoltura e alghicoltura, richieste da acquacoltori, si applica il canone ricognitorio.

        1-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-bis, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondete riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».


3.94

VITALI, MALLEGNI, PAGANO

ASSORBITO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

        «1-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 1956, n. 1526, i commi sesto e settimo sono abrogati.

        1-ter. All'articolo 1-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, il comma 7 è abrogato.».


3.95

MALLEGNI, VITALI, PAGANO

ASSORBITO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. All'articolo 60, comma 1, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, le parole: "I produttori, gli importatori e i grossisti" sono sostituite dalle seguenti: "I produttori e gli importatori"».


3.96

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE, BRESSA

RESPINTO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

        «1-bis. All'articolo 17, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le lettere a) e a-ter) sono soppresse.

        1-ter. La disposizione di cui al comma 1-bis si applica alle operazioni effettuate a decorrere dal 1º gennaio 2019».

        Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2004, n. 307.


3.97

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE, BRESSA

RESPINTO

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

        «1-bis. L'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è abrogato».

        Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.


3.98

BATTISTONI, BERUTTI, LONARDO, SERAFINI, MALLEGNI, VITALI, BERARDI

RESPINTO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

        «1-bis. Nel caso in cui il contribuente eserciti più attività gestite con contabilità separata, ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1972, n. 633, il presupposto per accedere al rimborso dell'IVA a credito, di cui all'articolo 30, terzo comma, lettera a) dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1972, n. 633, va verificato in riferimento all'attività per cui l'imposta è applicata nei modi ordinari.

        1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, valutati in 20 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».


3.99

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI

RESPINTO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

        «1-bis. Nel caso in cui il contribuente eserciti più attività gestite con contabilità separata, ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1972, n. 633, il presupposto per accedere al rimborso dell'IVA a credito, di cui all'articolo 30, terzo comma, lettera a) dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1972, n. 633, va verificato in riferimento all'attività per cui l'imposta è applicata nei modi ordinari.

        1-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».


3.100

AUDDINO, GARRUTI, DESSÌ

RITIRATO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, dopo l'articolo 7, è aggiunto il seguente: "Art. 7-bis. - (Sezione commercio) - 1. È istituita, nell'ambito dell'anagrafe tributaria, una specifica sezione denominata Sezione Commercio (AT-SC), atta alla raccolta dei dati relativi ai controlli amministrativi, fiscali e sanitari di tutte le attività alloggiative, commerciali e assimilabili, così come previsto dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, Tabella A – Sezione I.

        2. La Sezione Commercio (AT-SC) gestisce tutti i dati inerenti alle anagrafiche societarie e delle ditte individuali di cui al comma 1, comprensive di partita IVA e/o codice fiscale, matricole INPS del personale dipendente, nonché i relativi dati di tutte le licenze amministrative e sanitarie.

        3. Nella banca dati di cui al comma 2 le amministrazioni procedenti, nel giorno di avvio di attività ispettiva, riportano la materia del controllo, e, entro cinque giorni dalla conclusione, indicano il relativo esito.

        4. Alla Sezione Commercio accedono obbligatoriamente e in via preventiva tutti i soggetti che, per motivi di ufficio, possono disporre controlli nel luogo di effettivo esercizio al fine di verificare se altro soggetto pubblico o incaricato di pubblico servizio non abbia in corso ovvero abbia già compiuto attività ispettiva nei 30 giorni antecedenti. In caso positivo, si possono richiedere eventuali ulteriori dati non presenti in Sezione all'ente procedente o differire il controllo presso il luogo di esercizio nei successivi 45 giorni.

        5. L'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza, per le sole verifiche o controlli fiscali ai fini IVA o imposte dirette, continuano a consultare e implementare esclusivamente la Sezione accertamento e contenzioso dell'anagrafe tributaria, secondo le modalità vigenti, indicando nella Sezione Commercio (AT-SC) esclusivamente avvio, luogo di svolgimento e termine dell'intervento. Laddove, invece, i predetti soggetti procedano a verifiche o controlli per altre finalità istituzionali, escluse quelle di polizia giudiziaria, consultano e implementano la Sezione Commercio (AT-SC).

        6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate le prescrizioni tecniche e le modalità per l'accesso e l'alimentazione della Sezione Commercio (AT-SC).

        7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Alle disposizioni del presente articolo si provvede mediante il ricorso alle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente"».


3.101

CONZATTI

IMPROPONIBILE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Le disposizioni in materia di deducibilità degli interessi passivi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 novembre 2018, n. 142 entrano in vigore a partire dal 1º gennaio 2021».


3.102

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

RESPINTO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695, le parole: "superiori rispettivamente a dieci miliardi e a due miliardi di lire", sono sostituite dalle seguenti: "superiori rispettivamente a dieci milioni e a due milioni di euro"».


3.103 (testo 2)

GRASSI, SANTILLO, PATUANELLI, GALLICCHIO, PUGLIA, MARCO PELLEGRINI

APPROVATO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. L'articolo 39 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 è sostituito con il seguente:

        "Art. 39. – (Sanzioni) – 1. Salvo che il fatto costituisca reato e ferma restando l'irrogazione delle sanzioni per le violazioni di norme tributarie:

            a) ai soggetti indicati nell'articolo 35 che rilasciano, con dolo o colpa, il visto di conformità, ovvero l'asseverazione, infedele si applica, la sanzione amministrativa da euro 250 ad euro 2.500.

        Sempreché l'infedeltà del visto non sia già stata contestata con la comunicazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo del 18 dicembre 1997, n. 472, il Centro di assistenza fiscale o il professionista può trasmettere una dichiarazione rettificativa del contribuente, ovvero, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, può trasmettere una comunicazione dei dati relativi alla rettifica il cui contenuto è definito con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate. In tal caso l'importo della sanzione dovuto è pari ad un terzo del minimo indicato nel primo periodo della presente lettera.

        In caso di accertamento di ripetute violazioni è disposta a carico dei predetti soggetti la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l'asseverazione, per un periodo da uno a tre anni. In caso di ripetute violazioni commesse successivamente al periodo di sospensione, è disposta l'inibizione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l'asseverazione.

        Nell'ipotesi di dichiarazione rettificativa di cui al secondo periodo della presente lettera, il contribuente è tenuto al versamento della maggiore imposta dovuta e dei relativi interessi.

            b) al professionista che rilascia una certificazione tributaria di cui all'articolo 36 infedele, si applica la sanzione amministrativa da euro 258 ad euro 2.582. In caso di accertamento di tre distinte violazioni commesse nel corso di un biennio, è disposta la sospensione dalla facoltà di rilasciare la certificazione tributaria per un periodo da uno a tre anni. La medesima facoltà è inibita in caso di accertamento di ulteriori violazioni ovvero di violazioni di particolare gravità.

        2. Le violazioni previste alle lettere a) e b) e al comma 1 dell'articolo 7-bis sono contestate e le relative sanzioni sono irrogate dalla direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore anche sulla base delle segnalazioni inviate dagli uffici locali della medesima Agenzia. L'atto di contestazione è unico per ciascun anno solare di riferimento. I provvedimenti ivi previsti sono trasmessi agli ordini di appartenenza dei soggetti che hanno commesso la violazione per l'eventuale adozione di ulteriori provvedimenti.

        3. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 2 e 4, ai sostituti di imposta si applica la sanzione amministrativa da euro 258 a euro 2.582.

        4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale di cui all'articolo 33, comma 3, è sospesa, per un periodo da tre a dodici mesi, quando sono commesse gravi e ripetute violazioni di norme tributarie o contributive e delle disposizioni di cui agli articoli 34 e 35, nonché quando gli elementi forniti all'amministrazione finanziaria risultano falsi o incompleti rispetto alla documentazione fornita dal contribuente. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta la revoca dell'esercizio dell'attività di assistenza; nei casi di particolare gravità è disposta la sospensione cautelare.

        5. La definizione agevolata delle sanzioni ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non impedisce l'applicazione della sospensione.

        6. Il mancato rispetto di adeguati livelli di servizio comporta l'applicazione della sanzione da 516 a 5.165 euro.

        7. Le controversie derivanti dall'applicazione del presente articolo sono devolute alla competenza del Giudice Tributario"».


3.103

GRASSI, SANTILLO, PATUANELLI, GALLICCHIO, PUGLIA, MARCO PELLEGRINI

Dopo il comma 1, aggiungele il seguente:

        «1-bis. L'articolo 39, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 è sostituito con il seguente:

        "Art. 39. – (Sanzioni) – 1. Salvo che il fatto costituisca reato e ferma restando l'irrogazione delle sanzioni per le violazioni di norme tributarie:

            a) ai soggetti indicati nell'articolo 35 che rilasciano, con dolo o colpa, il visto di conformità, ovvero l'asseverazione, infedele si applica, la sanzione amministrativa da euro 250 ad euro 2.500.

        Sempreché l'infedeltà del visto non sia già stata contestata con la comunicazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo del 18 dicembre 1997, n. 472, il Centro di assistenza fiscale o il professionista può trasmettere una dichiarazione rettificativa del contribuente, ovvero, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, può trasmettere una comunicazione dei dati relativi alla rettifica il cui contenuto è definito con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate. In tal caso l'importo della sanzione dovuto è pari alla metà del minimo indicato nel primo comma della presente lettera.

        In caso di accertamento di ripetute violazioni è disposta a carico dei predetti soggetti la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l'asseverazione, per un periodo da uno a tre anni. In caso di ripetute violazioni commesse successivamente al periodo di sospensione, è disposta l'inibizione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l'asseverazione.

        Se il visto infedele è relativo alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità di cui all'articolo 13, del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, non si applica la sanzione amministrativa di cui al primo comma della presente lettera.

        Nell'ipotesi di dichiarazione rettificativa di cui al secondo periodo della presente lettera, il contribuente è tenuto al versamento della maggiore imposta dovuta e dei relativi interessi.

            b) al professionista che rilascia una certificazione tributaria di cui all'articolo 36 infedele, si applica la sanzione amministrativa da euro 258 ad euro 2.582. In caso di accertamento di tre distinte violazioni commesse nel corso di un biennio, è disposta la sospensione dalla facoltà di rilasciare la certificazione tributaria per un periodo da uno a tre anni. La medesima facoltà è inibita in caso di accertamento di ulteriori violazioni ovvero di violazioni di particolare gravità.

        2. Le violazioni previste alle lettere a) e b) e al comma 1 dell'articolo 7-bis sono contestate e le relative sanzioni sono irrogate dalla direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore anche sulla base delle segnalazioni inviate dagli uffici locali della medesima Agenzia. L'atto di contestazione è unico per ciascun anno solare di riferimento. I provvedimenti ivi previsti sono trasmessi agli ordini di appartenenza dei soggetti che hanno commesso la violazione per l'eventuale adozione di ulteriori provvedimenti.

        3. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 2 e 4, ai sostituti di imposta si applica la sanzione amministrativa da euro 258 a euro 2.582.

        4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale di cui all'articolo 33, comma 3, è sospesa, per un periodo da tre a dodici mesi, quando sono commesse gravi e ripetute violazioni di norme tributarie o contributive e delle disposizioni di cui agli articoli 34 e 35, nonché quando gli elementi forniti all'amministrazione finanziaria risultano falsi o incompleti rispetto alla documentazione fornita dal contribuente. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta la revoca dell'esercizio dell'attività di assistenza; nei casi di particolare gravità è disposta la sospensione cautelare.

        5. La definizione agevolata delle sanzioni ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non impedisce l'applicazione della sospensione.

        6. Il mancato rispetto di adeguati livelli di servizio comporta l'applicazione della sanzione da 516 a 5.165 euro.

        7. Le controversie derivanti dall'applicazione del presente articolo sono devolute alla competenza del Giudice Tributario"».


3.104

NOCERINO, MATRISCIANO, AUDDINO, BOTTO, CAMPAGNA, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, GRASSI, SANTILLO, PATUANELLI

APPROVATO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

        «1-bis. Al decreto del Ministero delle finanze n. 164 del 31 maggio 1999 sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il comma 2-ter dell'articolo 7 è abrogato;

            b) al comma 3, dell'articolo 10, sono apportate le seguenti modificazioni:

                1) le parole: "la mancanza di almeno uno dei requisiti" sono sostituite con le seguenti: "la mancanza del requisito";

                2) le parole: "e comma 2-ter," sono soppresse.

        1-ter. Il comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, è abrogato.

        1-quater. All'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 949, le lettere i) e l) sono soppresse;

            b) al comma 951, la lettera c) è soppressa».


3.105 (testo 2)

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE, BRESSA

RESPINTO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. All'articolo 16, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:

            "e-bis) il pagamento del canone di abbonamento speciale consente la detenzione del numero indicato di apparecchi televisivi da parte del titolare dell'esercizio nei luoghi adibiti alla propria attività. Il canone è unico anche qualora l'attività è svolta in edifici distinti comunque autorizzati con un unico provvedimento."».

        Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.


3.105

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE, BRESSA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. All'articolo 16, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:

            "e-bis) il pagamento del canone di abbonamento speciale consente la detenzione del numero indicato di apparecchi televisivi da parte del titolare dell'esercizio nei luoghi adibiti alla propria attività. Il canone è unico anche qualora l'attività è svolta in edifici distinti comunque autorizzati con un unico provvedimento."».

        Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.


3.106

FAZZOLARI

IMPROPONIBILE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportare le seguenti modificazioni:

            a) al comma 4, l'ultimo periodo è soppresso;

            b) al comma 4-bis gli ultimi due periodi sono soppressi».

        Conseguentemente, alla rubrica del medesimo articolo 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché di accesso all'archivio dei rapporti finanziari».


3.107

AUGUSSORI, SAPONARA, CAMPARI, FAGGI, PEPE, PERGREFFI

RITIRATO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Al fine di semplificare le disposizioni applicative necessarie per l'attuazione del credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, le imprese beneficiarie sono tenute alla conservazione, per quanto concerne i contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, ogni documentazione atta a comprovare l'effettività della spesa di ricerca commissionata in luogo della copia dei contratti e della relazione sottoscritta dai soggetti stipulanti concernente le attività svolte nel periodo d'imposta cui il costo sostenuto si riferisce».


3.108

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

RESPINTO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "A tal fine, a decorrere dal 1º gennaio 2019, tutte le fatture elettroniche che transitano attraverso il canale SDI si considerano archiviate a norma di legge senza necessità di richiesta alcuna presso l'Agenzia delle Entrate, salvo revoca esplicita da parte del contribuente ovvero fino alla cessazione della relativa partita IVA"».


3.109

FAZZOLARI

RESPINTO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. All'articolo 1, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo le parole: "per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi", sono inserite le seguenti: "di importo complessivo superiore a 10.000 euro"».


3.110

MALLEGNI

RESPINTO

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

        «1-bis. All'articolo 10 del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 2018, n. 136, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente: "1-ter. Per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 917, lettera b), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche in caso di emissione tardiva della fattura elettronica nel periodo 1º luglio 2018 – 31 dicembre 2018 e, in ogni caso, non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, qualora, nel medesimo periodo, la fattura sia stata emessa con modalità diverse da quelle previste dall'articolo 1, comma 3 del medesimo decreto legislativo, a condizione che l'imposta sia stata assolta".

        1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-ter dell'articolo 10 del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 2018, n. 136, si provvede, nel limite di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri».


3.111

ARRIGONI, FAGGI, CAMPARI, PEPE, PERGREFFI, AUGUSSORI, SAPONARA

RITIRATO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. All'articolo 10, del decreto legge 23 ottobre 2018, n.119, convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 2018, n. 136, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente: "1-ter. Per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 917, lettera b), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche in caso di emissione tardiva della fattura elettronica nel periodo 1º luglio 2018 – 31 dicembre 2018 e, in ogni caso, non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n.127, qualora, nel medesimo periodo, la fattura sia stata emessa con modalità diverse da quelle previste dall'articolo 1, comma 3 del medesimo decreto legislativo, a condizione che l'imposta sia stata assolta."».


3.112

MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, NENCINI

RESPINTO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

        «1-bis. All'articolo 10, del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente: "1-ter. Per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 917, lettera b), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche in caso di emissione tardiva della fattura elettronica nel periodo 1º luglio 2018 – 31 dicembre 2018 e, in ogni caso, non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n.127, qualora, nel medesimo periodo, la fattura sia stata emessa con modalità diverse da quelle previste dall'articolo 1, comma 3 del medesimo decreto legislativo, a condizione che l'imposta sia stata assolta."».


3.113

MALAN, CONZATTI

IMPROPONIBILE

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

        «1-bis. All'articolo 3, comma 21 del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, le parole: "7 dicembre 2018", sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2019".

        1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, valutato in 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri.».


3.114

MALAN, CONZATTI

IMPROPONIBILE

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

        «1-bis. All'articolo 3, comma 23 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, le parole: "7 dicembre 2018", sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2019".

        1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, valutato in 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri.».


3.115

BARBARO, EMANUELE PELLEGRINI, NISINI, RUFA, AUGUSSORI, SAPONARA, CAMPARI, FAGGI, PEPE, PERGREFFI

RITIRATO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. 1. Le attività sportive o motorie di base, relative alle discipline individuate e deliberate dagli organismi nazionali riconosciuti dal CONI e praticate dai medesimi e dalle associazioni o società sportive dilettantistiche loro affiliate ed iscritte al registro delle ASD/SSD presso il CONI, sono considerate comunque esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche».


3.116

BATTISTONI, BERUTTI, LONARDO, SERAFINI, MALLEGNI, VITALI, BERARDI

RESPINTO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

        "1-bis. Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di aggiornamento del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, gli impianti di biogas di potenza fino a 300 kW accedono ai meccanismi di incentivazione previsti dal medesimo decreto legislativo n. 28 del 2011 e dai successivi decreti di attuazione già emanati.

        1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, valutati in 10 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».


3.117

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI

RESPINTO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

        «1-bis. Al comma 3, dell'articolo 40, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al precedente periodo non si applicano agli impianti fotovoltaici parzialmente o totalmente integrati su strutture, agli impianti fotovoltaici per i quali il soggetto responsabile abbia stipulato garanzia a favore dell'ente autorizzante per la rimessa in pristino del sito al termine della vita dell'impianto e nel caso di impianti cui si applicano le disposizioni dell'articolo 26 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.".

        1-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».


3.118

BATTISTONI, BERUTTI, LONARDO, SERAFINI, MALLEGNI, VITALI, BERARDI

RESPINTO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Al comma 3, dell'articolo 40, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al precedente periodo non si applicano agli impianti fotovoltaici parzialmente o totalmente integrati su strutture, agli impianti fotovoltaici per i quali il soggetto responsabile abbia stipulato garanzia a favore dell'ente autorizzante per la rimessa in pristino del sito al termine della vita dell'impianto e nel caso di impianti cui si applicano le disposizioni dell'articolo 26 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116."».


3.119

BATTISTONI, BERUTTI, LONARDO, SERAFINI, MALLEGNI, VITALI, BERARDI

RESPINTO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

        «1-bis. Ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, gli imprenditori agricoli, che utilizzano contenitori-distributori di prodotti petroliferi di capienza non superiore a 6 metri cubi, sono esclusi dall'applicazione del decreto del Ministero dell'interno 22 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 dicembre 2017, n. 285.

        1-ter. Il decreto del Ministero dell'interno 22 novembre 2017, di cui al comma 1-bis, non trova altresì applicazione per gli imprenditori agricoli che utilizzano contenitori-distributori di prodotti petroliferi di capienza tra 6 metri cubi e 9 metri cubi qualora, entro il 30 giugno 2019, ottemperino agli adempimenti a loro riferibili previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1º agosto 2011, n. 151.».


3.120

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI

RESPINTO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

        «1-bis. Ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, gli imprenditori agricoli, che utilizzano contenitori distributori di prodotti petroliferi di capienza non superiore a 6 metri cubi, sono esclusi dall'applicazione del decreto del Ministero dell'interno 22 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 dicembre 2017, n. 285.

        1-ter. Il decreto 22 novembre 2017, di cui al comma 1-bis, non trova altresì applicazione per gli imprenditori agricoli che utilizzano contenitori-distributori di prodotti petroliferi di capienza tra 6 metri cubi e 9 metri cubi qualora, entro il 30 giugno 2019, ottemperino agli adempimenti a loro riferibili previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1º agosto 2011, n. 151».


3.121 (testo 2)

ARRIGONI, FAGGI, CAMPARI, PEPE, PERGREFFI, AUGUSSORI, SAPONARA

APPROVATO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

        «1-bis. Al fine di garantire la semplificazione e la pronta effettuazione delle procedure di verifica, le disposizioni di cui al decreto del Ministero delle attività produttive del 23 settembre 2004 e del decreto del 17 gennaio 2005 si applicano anche ai serbatoi interrati di capacità superiore a 13 mc.

        1-ter. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, l'Inail definisce la procedura operativa per l'effettuazione delle verifiche di integrità dei serbatoi di cui al precedente comma 1-bis con il sistema di controllo basato sulla tecnica delle emissioni acustiche.

        1-quater. In via transitoria ed in deroga alle periodicità dei controlli di cui al decreto del Ministero delle attività produttive del 1º dicembre 2004, n. 329, a tutela della sicurezza delle attività ed al fine di consentire l'effettuazione delle verifiche di integrità dei serbatoi di qualsiasi capacità tramite la tecnica di controllo basata sulla emissione acustica, i proprietari dei serbatoi comunicano a Inail, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto legge, i dati delle attrezzature ancora da sottoporre a verifica alla data del 31.12.2018.

        1-quinquies L'INAIL invia al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero del lavoro e al Ministero della salute una apposita relazione tecnica relativa all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti».


3.121

ARRIGONI, FAGGI, CAMPARI, PEPE, PERGREFFI, AUGUSSORI, SAPONARA

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

        «1-bis. Al fine di garantire la semplificazione e la pronta effettuazione delle procedure di verifica, le disposizioni di cui al decreto del Ministero delle attività produttive del 23 settembre 2004 e del decreto del 17 gennaio 2005 si applicano anche ai serbatoi interrati di capacità superiore a 13 mc.

        1-ter. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, l'Inail definisce la procedura operativa per l'effettuazione delle verifiche di integrità dei serbatoi di cui al precedente comma 1-bis con il sistema di controllo basato sulla tecnica delle emissioni acustiche.

        1-quater. In via transitoria ed in deroga alle periodicità dei controlli di cui al decreto del Ministero delle attività produttive del 1º dicembre 2004, n. 329, a tutela della sicurezza delle attività ed al fine di consentire l'effettuazione delle verifiche di integrità dei serbatoi di qualsiasi capacità tramite la tecnica di controllo basata sulla emissione acustica, le aziende distributrici di gas di petrolio liquefatto proprietarie dei serbatoi comunicano a Inail, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto legge, i dati delle attrezzature ancora da sottoporre a verifica alla data del 31.12.2018».


3.122

PATUANELLI, SANTILLO, GRASSI, PUGLIA

RITIRATO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. All'articolo 1, comma 958, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: "del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie" sono inserite le seguenti: "e del Dipartimento per le politiche di coesione"».


3.123

ROMANO, MININNO, TURCO, DONNO, GARRUTI, DESSÌ, GALLICCHIO, L'ABBATE, MARCO PELLEGRINI

RITIRATO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Al fine di completare la dotazione organica e di garantire una presenza continuativa dei responsabili di ciascuna struttura territoriale, le assunzioni di cui all'articolo 1, comma 445, lettera c) della legge 30 dicembre 2018, n. 145, possono essere effettuate anche attingendo dalla graduatoria del concorso bandito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con decreto direttoriale del 14 novembre 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, IVA Serie Speciale "Concorsi ed esami" n. 89 del 21 novembre 2006 e approvata con decreto direttoriale del 27 ottobre 2009, pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 10 del 28 ottobre 2009 dello stesso Ministero, la cui validità, a tal fine, è prorogata sino al 31 dicembre 2019 alle medesime condizioni di cui all'articolo 1, comma 362, lettera a) della medesima legge».


3.124

PICHETTO FRATIN

IMPROPONIBILE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. All'articolo 1, comma 235, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: "medesimi piani", inserire le seguenti: "anche tramite convenzioni stipulate con gli albi professionali nazionali le cui leggi ordinamentali prevedano lo svolgimento di rilevazioni statistiche"».


3.125 (testo 3)

SAPONARA, GRASSI, AUGUSSORI, CAMPARI, FAGGI, PEPE, PERGREFFI, BONFRISCO

RITIRATO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

             «1-bis. All'articolo 1, comma 1048, capoverso comma 1-bis, della legge 30 dicembre 2018, n 145, le parole: "sono assoggettati al pagamento della tassa automobilistica con una riduzione pari al 50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "il pagamento della tassa automobilistica non è dovuta" e al capoverso 1-ter la cifra: "2,05" è sostituita dalla seguente: "4,10".

            1-ter. All'onere derivante dal comma 1-bis, pari a 2,05 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 748 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

            1-quater. All'articolo 1, comma 1048, capoverso 1-bis, della legge 30 dicembre 2018, n 145, dopo le parole: “con anzianità di” è aggiunta la parola: “prima”

1-quinquies.All'articolo 93, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'immatricolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico è ammessa su presentazione di un titolo di proprietà e di un certificato attestante le caratteristiche tecniche rilasciato dalla casa costruttrice o di un Certificato di Rilevanza Storica rilasciato da uno degli Enti indicati dall'articolo 60 decreto legislativo 30/04/92 (C.d.S.). In caso di reimmatricolazione di veicoli che sono già stati precedentemente iscritti al P.R.A. e cancellati d'ufficio o su richiesta di un precedente proprietario, ad esclusione dei veicoli che risultano demoliti ai sensi della normativa vigente in materia di contributi statali alla rottamazione, è ammessa la facoltà del richiedente di ottenere le targhe della prima iscrizione al P.R.A., ovvero di ottenere una targa conforme, per dimensioni e caratteristiche, a quella di prima immatricolazione o del periodo storico di costruzione e/o circolazione del veicolo, purché la sigla alfa-numerica prescelta non sia già presente nel sistema meccanografico del CED della Motorizzazione, e riferita ad altro veicolo ancora circolante, indipendentemente dalla difformità di grafica e di formato di tali documenti da quelli attuali rispondenti allo standard europeo.

Tale possibilità è concessa anche retroattivamente per tutti quei veicoli che sono stati negli anni reimmatricolati, purché in regola con il pagamento degli oneri dovuti ovvero ai veicoli già circolanti, muniti di Certificato di Rilevanza Storica rilasciato da uno degli enti o associazioni abilitati indicati dall'articolo 60 decreto legislativo 30/04/92 (C.d.S), i cui proprietari intendano richiedere la reimmatricolazione con targhe del periodo storico di costruzione o commercializzazione dei medesimi, a condizione che la sigla alfa numerica prescelta non appartenga ad altro veicolo già circolante ».


3.125 (testo 2)

SAPONARA, GRASSI, AUGUSSORI, CAMPARI, FAGGI, PEPE, PERGREFFI, BONFRISCO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

        «1-bis. All'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, al comma 1048, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al capoverso "1-bis", la parola "immatricolazione" è sostituita dalla seguente: "fabbricazione" e le parole: "sono assoggettati al pagamento della tassa automobilistica con una riduzione pari al 50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "il pagamento della tassa automobilistica non è dovuto";

b) al capoverso "1-ter" la cifra: "2,05" è sostituita dalla seguente: "4,10".

        1-ter. All'onere derivante dal comma 1-bis, pari a 2,05 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 748 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».


3.125

SAPONARA, AUGUSSORI, CAMPARI, FAGGI, PEPE, PERGREFFI, BONFRISCO, GRASSI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

        «1-bis. All'articolo 1, comma 1048, capoverso comma 1-bis, le parole: "sono assoggettati al pagamento della tassa automobilistica con una riduzione pari al 50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "il pagamento della tassa automobilistica non è dovuta" e al capoverso 1-ter la cifra: "2,05" è sostituita dalla seguente: "4,10".

        1-ter. All'onere derivante dal comma 1-bis, pari a 2,05 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 748 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».


3.500/1

MARGIOTTA

RESPINTO

All'emendamento 3.500, al comma 1-ter, capoverso «4-bis», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Il presente comma si applica ai contratti stipulati successivamente alla sua entrata in vigore.».


3.500

I RELATORI

APPROVATO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

        «1-bis. All'articolo 2, comma 5-undecies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, dopo le parole: ''con rappresentanza diretta nel CNEL'' aggiungere le seguenti: ''e quelle stipulanti il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento nel settore''.

        1-ter. All'articolo 7 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: ''4-bis. Nelle transazioni commerciali in cui il creditore sia una PMI, come definita ai sensi del Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, si presume che sia gravemente iniqua la clausola che prevede termini di pagamento superiori a sessanta giorni. Il presente comma non si applica quando tutte le parti del contratto sono PMI''».


3.0.1 (testo 3)

PATUANELLI, SANTILLO, GALLICCHIO, PUGLIA, MARCO PELLEGRINI

RITIRATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Altre misure di deburocratizzazione per le imprese)

 

        1. All'articolo 3 della legge 27 gennaio 1968, n. 35, è abrogato il seguente periodo: "La decolorazione degli oli di semi dai pigmenti eventualmente presenti deve essere tale che gli assorbimenti spettrofotometrici a 420 e 453 millimicron, corrispondenti rispettivamente ai massimi di assorbimento della clorofilla e del betacarotene, non superino i valori di 0,20 e di 0,10 misurati sull'olio diluito con eguale volume di esano in vaschette da centimetri 1, con riferimento all'esano normale".

        2. All'articolo 24, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Entro dieci giorni dall'adozione, le Regioni trasmettono la modulistica al Dipartimento della Funzione Pubblica, che ne valuta la conformità agli accordi o intese. Il Dipartimento della Funzione Pubblica segnala alle Regioni le correzioni necessarie ad assicurare la corrispondenza dei moduli adottati a quanto stabilito in sede di accordo o intesa".

        3. Per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la registrazione degli aiuti individuali nel predetto sistema, con conseguente pubblicazione nella sezione trasparenza ivi prevista, operata dai soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti medesimi ai sensi della relativa disciplina, tiene luogo degli obblighi di pubblicazione posti a carico delle imprese beneficiarie previsti dall'articolo 1, comma 125, secondo periodo, della legge 4 agosto 2017, n. 124, a condizione che venga dichiarata nella nota integrativa del bilancio l'esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell'ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato.

        4. Al solo fine di garantire un'ulteriore riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese e nel contempo una più uniforme applicazione delle disposizioni in materia di società a responsabilità limitata semplificata, l'atto di scioglimento e messa in liquidazione, di cui all'articolo 2484 del Codice civile, delle società a responsabilità limitata semplificata di cui all'articolo 2463-bis del Codice civile, è redatto per atto pubblico ovvero per atto sottoscritto con le modalità previste dagli articoli 24 e 25 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L'atto privo delle formalità richieste per l'atto pubblico è redatto secondo un modello uniforme adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia, ed è trasmesso al competente ufficio del Registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni.

        5. Per gli interventi finalizzati all'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità di cui al decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, l'autorizzazione di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è rilasciata entro il termine di 90 giorni dalla ricezione della richiesta da parte della soprintendenza a condizione che detta richiesta sia corredata da idonea e completa documentazione tecnica. Agli interventi di cui al presente comma realizzati con metodologia di scavo con minitrincea, di cui all'articolo 8 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 1º ottobre 2013, non si applicano le disposizioni di cui alla Circolare del Ministero dei beni e delle attività culturali del 20 gennaio 2016, n. 1. Gli interventi di cui al presente comma possono essere autorizzati senza attivare la procedura di verifica dell'archeologia preventiva di cui all'articolo 25, commi 8 e seguenti, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a condizione che ricadano nelle fattispecie di seguito indicate: a) interventi realizzati mediante utilizzo delle infrastrutture fisiche esistenti senza alcuna operazione di scavo; b) interventi realizzati, al di fuori dei centri storici come perimetrati dagli strumenti urbanistici vigenti o di aree sottoposte a vincolo archeologico, con metodologia di scavo a minitrincea, di cui all'articolo 8 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 1º ottobre 2013, a profondità già impegnate da infrastrutture esistenti o tali da coinvolgere esclusivamente il manto stradale e il suo sottofondo. In ogni caso, per i lavori di scavo relativi ai manufatti per l'alloggiamento dei cavi, il soprintendente, fatte salve le valutazioni in fase progettuale sull'ubicazione dei medesimi, può prescrivere il controllo archeologico in corso d'opera. Per gli interventi di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 1º ottobre 2013.

6. Ai soli fini dell'applicazione della disciplina di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il costo agevolabile dei "magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica" di cui all'allegato A annesso alla suddetta legge, si intende comprensivo anche del costo attribuibile alla scaffalatura asservita dagli impianti automatici di movimentazione, che costituisce, al contempo, parte del sistema costruttivo dell'intero fabbricato; resta ferma la rilevanza di detta scaffalatura ai fini della determinazione della rendita catastale, in quanto elemento costruttivo dell'intero fabbricato».


3.0.1 (testo 2)

PATUANELLI, SANTILLO, GALLICCHIO, PUGLIA, MARCO PELLEGRINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Altre misure di deburocratizzazione per le imprese).

        1. Alla legge 11 aprile 1974, n. 138, gli articoli 2 e 3 sono abrogati e all'articolo 1-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 9 è abrogato;

b) al comma 10, le parole: "ai commi da 5 a 9" sono sostituite dalle seguenti: "al comma 5".

        2. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all'articolo 29, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

            "4-bis. Fatto salvo quanto previsto dal titolo V della legge 12 dicembre 2016, n. 238, le imprese che utilizzano alcool etilico a scopo alimentare ad accisa assolta sono escluse dall'obbligo di tenuta della contabilità specifica eseguita su registri cartacei e telematici”.

        3. All'articolo 3 della Legge 27 gennaio 1968, n. 35 è abrogato il seguente periodo: "La decolorazione degli oli di semi dai pigmenti eventualmente presenti deve essere tale che gli assorbimenti spettrofotometrici a 420 e 453 millimicron, corrispondenti rispettivamente ai massimi di assorbimento della clorofilla e del betacarotene, non superino i valori di 0,20 e di 0,10 misurati sull'olio diluito con eguale volume di esano in vaschette da centimetri 1, con riferimento all'esano normale.".

        4. All'articolo 24, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “Entro dieci giorni dall'adozione, le Regioni trasmettono la modulistica al Dipartimento della Funzione Pubblica, che ne valuta la conformità agli accordi o intese. Il Dipartimento della Funzione Pubblica segnala alle Regioni le correzioni necessarie ad assicurare la corrispondenza dei moduli adottati a quanto stabilito in sede di accordo o intesa”.

5. Al decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 29, al comma 3 dell'articolo 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quando la violazione è commessa da imprese aventi i parametri di micro-impresa, di cui alla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, la sanzione amministrativa è ridotta sino ad un terzo".

6. Per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la registrazione degli aiuti individuali nel predetto sistema, con conseguente pubblicazione nella sezione trasparenza ivi prevista, operata dai soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti medesimi ai sensi della relativa disciplina, tiene luogo degli obblighi di pubblicazione posti a carico delle imprese beneficiarie previsti dall'articolo 1, comma 125, secondo periodo, della legge 4 agosto 2017, n. 124, a condizione che venga dichiarata venga dichiarata nella nota integrativa del bilancio l'esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione  nell'ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato.

7. Al solo fine di garantire un'ulteriore riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese e nel contempo una più uniforme applicazione delle disposizioni in materia di società a responsabilità limitata semplificata, l'atto di scioglimento e messa in liquidazione, di cui all'articolo 2484 del Codice civile, delle società a responsabilità limitata semplificata di cui all'articolo 2463-bis del Codice civile, è redatto per atto pubblico ovvero per atto sottoscritto con le modalità previste dagli articoli 24 e 25 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L'atto è redatto secondo un modello uniforme adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico ed è trasmesso al competente ufficio del registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni.

 8. Per gli interventi finalizzati all'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità di cui al decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, l'autorizzazione di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è rilasciata entro il termine di 90 giorni dalla ricezione della richiesta da parte della soprintendenza a condizione che detta richiesta sia corredata da idonea e completa documentazione tecnica. Agli interventi di cui al presente comma realizzati con metodologia di scavo con minitrincea, di cui all'articolo 8 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 1º ottobre 2013, non si applicano le disposizioni di cui alla Circolare del Ministero dei beni e delle attività culturali del 20 gennaio 2016, n. 1. Gli interventi di cui al presente comma possono essere autorizzati senza attivare la procedura di verifica dell'archeologia preventiva di cui all'articolo 25, commi 8 e seguenti, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a condizione che ricadano nelle fattispecie di seguito indicate: a) interventi realizzati mediante utilizzo delle infrastrutture fisiche esistenti senza alcuna operazione di scavo; b) interventi realizzati, al di fuori dei centri storici come perimetrati dagli strumenti urbanistici vigenti o di aree sottoposte a vincolo archeologico, con metodologia di scavo a minitrincea, di cui all'articolo 8 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 1º ottobre 2013, a profondità già impegnate da infrastrutture esistenti o tali da coinvolgere esclusivamente il manto stradale e il suo sottofondo. In ogni caso, per i lavori di scavo relativi ai manufatti per l'alloggiamento dei cavi, il soprintendente, fatte salve le valutazioni in fase progettuale sull'ubicazione dei medesimi, può prescrivere il controllo archeologico in corso d'opera. Per gli interventi di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 1º ottobre 2013.

        9. Ai soli fini dell'applicazione della disciplina di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il costo agevolabile dei "magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica" di cui all'allegato A annesso alla suddetta legge, si intende comprensivo anche del costo attribuibile alla scaffalatura asservita dagli impianti automatici di movimentazione, che costituisce, al contempo, parte del sistema costruttivo dell'intero fabbricato; resta ferma la rilevanza di detta scaffalatura ai fini della determinazione della rendita catastale, in quanto elemento costruttivo dell'intero fabbricato.».


3.0.1

PATUANELLI, SANTILLO, GALLICCHIO, PUGLIA, MARCO PELLEGRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Altre misure di deburocratizzazione per le imprese)

        1. Alla legge 11 aprile 1974, n. 138, gli articoli 2 e 3 sono abrogati e al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. articolo 1-bis, il comma 9 è abrogato ed al comma 10 le parole: "ai commi da 5 a 9" sono sostituite con le parole: "al comma 5".

        2. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, articolo 29, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

            "a-bis. Le imprese che utilizzano alcool etilico a scopo alimentare ad accisa assolta, come disciplinato dal decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono escluse dall'obbligo di tenuta della contabilità specifica eseguita su registri cartacei e telematici".

        3. All'articolo 3 della Legge 27 gennaio 1968, n. 35 è abrogato il seguente periodo: "La decolorazione degli oli di semi dai pigmenti eventualmente presenti deve essere tale che gli assorbimenti spettrofotometrici a 420 e 453 millimicron, corrispondenti rispettivamente ai massimi di assorbimento della clorofilla e del betacarotene, non superino i valori di 0,20 e di 0,10 misurati sull'olio diluito con eguale volume di esano in vaschette da centimetri 1, con riferimento all'esano normale.".

        4. All'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 91, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

        "2-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai controlli ufficiali effettuati nei confronti delle imprese alimentari e mangimistiche di cui all'articolo 3, paragrafo 1, numeri 2 e 5, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002.".

        5. Al fine della riduzione degli oneri informativi a carico delle imprese nell'ambito di interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività imprenditoriali, le 'amministrazioni titolari e i soggetti gestori dei predetti interventi non possono richiedere all'impresa beneficiaria il rilascio di documenti, certificati o atti, ivi incluse le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, aventi ad oggetto informazioni o dati acquisibili d'ufficio, previa indicazione da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni dati richiesti. L'inosservanza del predetto divieto è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 1.000,00 euro a carico del responsabile della violazione. Per il procedimento di accertamento e di contestazione della violazione, nonché per quello di applicazione della relativa sanzione, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione è irrogata dall'Amministrazione titolare dell'intervento, anche su segnalazione dell'impresa interessata. Restano ferme le responsabilità già previste dalla vigente normativa. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la pubblica amministrazione, sono definiti i criteri e le modalità per l'applicazione delle sanzioni predette e individuati i casi di acquisizione delle dichiarazioni sostitutive in deroga al divieto di cui al presente comma.

        6. Qualora, per procedere all'acquisizione d'ufficio e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive previste dall'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, non sia disponibile la consultazione diretta da parte dei soggetti di cui al comma 1 degli archivi informatici detenuti da altre amministrazioni pubbliche, l'amministrazione interpellata riscontra le richieste di informazioni e dati, mediante strumenti telematici o informatici, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta medesima. Il mancato rispetto del predetto termine costituisce violazione dei doveri d'ufficio e viene in ogni caso considerato ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale del dipendente pubblico responsabile della violazione.

        7. Al decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 29, articolo 1, al comma 3 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Quando la violazione è commessa da imprese aventi i parametri di micro-impresa, di cui alla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, la sanzione amministrativa è ridotta sino ad un terzo".

        8. Per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la registrazione degli aiuti individuali nel predetto sistema, con conseguente pubblicazione nella sezione trasparenza ivi prevista, operata dai soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti medesimi ai sensi della relativa disciplina, tiene luogo degli obblighi di pubblicazione nelle note integrative del bilancio a carico delle imprese beneficiarie previsti dall'articolo 1, comma 125, secondo periodo, della legge 4 agosto 2017, n. 124.

        9. Al solo fine di garantire un'ulteriore riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese e nel contempo una più uniforme applicazione delle disposizioni in materia di società a responsabilità limitata semplificata, l'atto di scioglimento e messa in liquidazione, di cui all'articolo 2484 del Codice civile, delle società a responsabilità limitata semplificata di cui all'articolo 2463-bis del Codice civile, è redatto per atto pubblico ovvero per atto sottoscritto con le modalità previste dagli articoli 24 e 25 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L'atto è redatto secondo un modello uniforme adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico ed è trasmesso al competente ufficio del registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni.

        10. Per gli interventi finalizzati all'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità di cui al decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, l'autorizzazione di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è rilasciata entro il termine di 90 giorni dalla ricezione della richiesta da parte della soprintendenza a condizione che detta richiesta sia corredata da idonea e completa documentazione tecnica. Agli interventi di cui al presente comma realizzati con metodologia di scavo con minitrincea, di cui all'articolo 8 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 1º ottobre 2013, non si applicano le disposizioni di cui alla Circolare del ministero dei beni e delle attività culturali del 20 gennaio 2016, n. 1 Gli interventi di cui al presente comma possono essere autorizzati senza attivare la procedura di verifica dell'archeologia preventiva di cui all'art. 25, commi 8 e seguenti, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a condizione che ricadano nelle fattispecie di seguito indicate: a) interventi realizzati mediante utilizzo delle infrastrutture fisiche esistenti senza alcuna operazione di scavo; b) interventi realizzati, al di fuori dei centri storici come perimetrati dagli strumenti urbanistici vigenti o di aree sottoposte a vincolo archeologico, con metodologia di scavo a minitrincea, di cui all'articolo 8 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 1º ottobre 2013, a profondità già impegnate da infrastrutture esistenti o tali da coinvolgere esclusivamente il manto stradale e il suo sottofondo. In ogni caso, per i lavori di scavo relativi ai manufatti per l'alloggiamento dei cavi, il soprintendente, fatte salve le valutazioni in fase progettuale sull'ubicazione dei medesimi, può prescrivere il controllo archeologico in corso d'opera. Per gli interventi di cui al presente comma le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico.

        11. Ai soli fini dell'applicazione della disciplina di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il costo agevolabile dei "magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica" di cui all'allegato A annesso alla suddetta legge, si intende comprensivo anche del costo attribuibile alla scaffalatura asservita dagli impianti automatici di movimentazione, che costituisce, al contempo, parte del sistema costruttivo dell'intero fabbricato; resta ferma la rilevanza di detta scaffalatura ai fini della determinazione della rendita catastale, in quanto elemento costruttivo dell'intero fabbricato.».

        Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

        «1-bis. All'articolo 24, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Entro dieci giorni dall'adozione, le regioni trasmettono la modulistica al Dipartimento della Funzione Pubblica, che ne valuta la conformità agli accordi o intese. Il Dipartimento della Funzione Pubblica segnala alle regioni le correzioni necessarie ad assicurare la corrispondenza dei moduli adottati a quanto stabilito in sede di accordo o intesa"».


3.0.2

CASTALDI, PUGLIA, GARRUTI, DESSÌ, GALLICCHIO, TURCO, L'ABBATE, MARCO PELLEGRINI

RITIRATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Semplificazioni per startup, PMI innovative e incubatori certificati)

        1. Il comma 14 dell'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è abrogato.

        2. Al comma 15 dell'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo le parole: "entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio," sono aggiunte le seguenti: "fatta salva l'ipotesi del maggior termine nei limiti e alle condizioni previsti dal secondo comma dell'articolo 2364 del codice civile, nel qual caso l'adempimento è effettuato entro sette mesi,".

        3. All'articolo 25, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 17 è aggiunto il comma 18, il quale dispone: «A decorrere dal 1º gennaio 2019 le disposizioni di cui all'articolo 25, comma 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono applicate dalla start-up innovativa di cui al comma 2 e dall'incubatore certificato di cui al comma 5 esclusivamente tramite caricamento della attestazione di mantenimento dei requisiti, sottoscritta ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sulla piattaforma informatica startup.registroimprese.it. Tale piattaforma consente anche il caricamento e la pubblicazione delle informazioni di cui ai commi 12 e 13, che vanno aggiornate o confermate almeno una volta all'anno in corrispondenza all'adempimento di cui al comma 15.".

        4. Al comma 6 dell'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, dopo le parole: "entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio," sono aggiunte le seguenti: "fatta salva l'ipotesi del maggior termine nei limiti e alle condizioni previsti dal secondo comma dell'articolo 2364 del codice civile, nel qual caso l'adempimento è effettuato entro sette mesi,".

        5. All'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, dopo il comma 6 è aggiunto il comma 6-bis, il quale dispone: "A decorrere dal 1º gennaio 2019 le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 6 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, sono applicate dalla PMI innovativa di cui al comma 1 esclusivamente tramite caricamento della attestazione di mantenimento dei requisiti, sottoscritta ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sulla piattaforma informatica startup.registroimprese.it. Tale piattaforma consente anche di effettuare l'aggiornamento di cui al comma 4, che avviene non meno di una volta all'anno in corrispondenza, laddove possibile, all'adempimento di cui al comma 6.».


3.0.3

GARRUTI, DESSÌ, CATALFO, L'ABBATE

RITIRATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Sportello Unico per le Attività Produttive e Fascicolo Informatico di Impresa)

        1. Al fine di favorire la standardizzazione e la semplificazione dei procedimenti amministrativi, nonché la riduzione dei costi delle strutture informatiche dei Comuni, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, le funzioni degli sportelli unici delle attività produttive di cui all'articolo 38 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono esercitate da tutti i Comuni esclusivamente attraverso gli strumenti resi disponibili dalle Camere di commercio mediante il portale "www.impresainungiorno.gov.it".

        2. Le Camere di commercio formano e gestiscono il fascicolo informatico di impresa, contenente i dati relativi alla costituzione, all'avvio e all'esercizio delle attività della impresa registrata sul portale di cui al comma 1, allo scopo di garantire una maggiore efficienza e qualità nei controlli e nei servizi resi alle imprese.

        3. Per i Comuni che, entro il termine di cui al comma 1, non si adeguano a quanto prescritto dal presente articolo, si applica la disciplina di cui al decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, articolo 38, comma 3-bis.».


3.0.4

ARRIGONI, FAGGI, CAMPARI, PEPE, PERGREFFI, AUGUSSORI, SAPONARA

RITIRATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure di semplificazione per l'edilizia)

        1. Dopo l'articolo 23-ter del Decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380 è aggiunto il seguente:

"Art. 23-quater.

(Adempimenti per l'inizio dei lavori)

        1. Il soggetto titolare del permesso di costruire, della segnalazione certificata di inizio attività e della comunicazione di inizio lavori asseverata, è obbligato a trasmettere allo sportello unico o, in mancanza, all'ufficio comunale competente la comunicazione di inizio lavori.

        2. Contestualmente alla comunicazione di inizio lavori è fatto obbligo di esporre il cartello di cantiere che deve contenere, oltre alle indicazioni e modalità stabilite dal regolamento edilizio, gli estremi del titolo edilizio o dell'atto legittimante l'intervento, la data di inizio e fine lavori, la tipologia di intervento da realizzare, i nominativi di tutti i soggetti che interverranno nel cantiere completi di indicazione della posizione INAIL e della eventuale, se richiesta, iscrizione alla Cassa edile competente nonché i termini per l'eventuale impugnativa.

        3. La piena conoscenza del titolo edilizio o dell'atto legittimante l'intervento decorre dalla data di comunicazione di inizio lavori come indicata nel cartello di cantiere e da tale data decorrono i termini previsti dalla legge entro i quali i soggetti legittimati possono intraprendere le relative azioni giudiziarie.

        4. Il mancato invio della comunicazione di inizio lavori e dell'apposizione del cartello di cantiere comporta l'immediata sospensione dei lavori sino alla regolarizzazione della procedura."».


3.0.5

BERNINI, VITALI, MALLEGNI, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, SCHIFANI, DE SIANO, BARACHINI, BARBONI, AIMI, ALDERISI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CONZATTI, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, FANTETTI, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALAN, MANGIALAVORI, MASINI, ALFREDO MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAPATHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONE, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

RESPINTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure di semplificazione per l'edilizia)

        1. Dopo l'articolo 23-ter del Decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380 aggiungere il seguente:

"Art. 23-quater.

(Adempimenti per l'inizio dei lavori)

        1. Il soggetto titolare del permesso di costruire, della segnalazione certificata di inizio attività e della comunicazione di inizio lavori asseverata, è obbligato a trasmettere allo sportello unico o, in mancanza, all'ufficio comunale competente la comunicazione di inizio lavori.

        2. Contestualmente alla comunicazione di inizio lavori è fatto obbligo di esporre il cartello di cantiere che deve contenere, oltre alle indicazioni e modalità stabilite dal regolamento edilizio, gli estremi del titolo edilizio o dell'atto legittimante l'intervento, la data di inizio e fine lavori, la tipologia di intervento da realizzare, i nominativi di tutti i soggetti che interverranno nel cantiere completi di indicazione della posizione INAIL e della eventuale, se richiesta, iscrizione alla Cassa edile competente nonché i termini per l'eventuale impugnativa.

        3. La piena conoscenza del titolo edilizio o dell'atto legittimante l'intervento decorre dalla data di comunicazione di inizio lavori come indicata nel cartello di cantiere e da tale data decorre il termine di sessanta giorni entro cui possono essere intraprese le azioni dei soggetti terzi legittimati per la tutela dei loro diritti.

        4. Il mancato invio della comunicazione di inizio lavori e dell'apposizione del cartello di cantiere comporta l'immediata sospensione dei lavori sino alla regolarizzazione della procedura."».


3.0.6

MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, NENCINI

RESPINTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure di semplificazione per l'edilizia)

        1. Dopo l'articolo 23-ter del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380 aggiungere il seguente articolo:

"Art. 23-quater.

(Adempimenti per l'inizio dei lavori)

        1. Il soggetto titolare del permesso di costruire, della segnalazione certificata di inizio attività e della comunicazione di inizio lavori asseverata, è obbligato a trasmettere allo sportello unico o, in mancanza, all'ufficio comunale competente la comunicazione di inizio lavori.

        2. Contestualmente alla comunicazione di inizio lavori è fatto obbligo di esporre il cartello di cantiere che deve contenere, oltre alle indicazioni e modalità stabilite dal regolamento edilizio, gli estremi del titolo edilizio o dell'atto legittimante l'intervento, la data di inizio e fine lavori, la tipologia di intervento da realizzare, i nominativi di tutti i soggetti che interverranno nel cantiere completi di indicazione della posizione INAIL e della eventuale, se richiesta, iscrizione alla Cassa edile competente nonché i termini per l'eventuale impugnativa.

        3. La piena conoscenza del titolo edilizio o dell'atto legittimante l'intervento decorre dalla data di comunicazione di inizio lavori come indicata nel cartello di cantiere e da tale data decorrono i termini previsti dalla legge entro i quali i soggetti legittimati possono intraprendere le relative azioni giudiziarie.

        4. Il mancato invio della comunicazione di inizio lavori e dell'apposizione del cartello di cantiere comporta l'immediata sospensione dei lavori sino alla regolarizzazione della procedura."».


3.0.7

STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

RESPINTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Semplificazioni in materia di manutenzione e verifica periodica degli ascensori)

        1. Al comma 1 dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, le parole: "ogni due anni", sono sostituite dalle seguenti: "ogni 3 anni".

        2. Al comma 4 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, le parole: "almeno una volta ogni sei mesi per gli ascensori", sono sostituite dalle seguenti: "almeno una volta ogni dodici mesi per gli ascensori", e le parole: "una volta all'anno per i montacarichi", sono sostituite dalle seguenti: "una volta ogni due anni per i montacarichi"».


3.0.8

PATUANELLI, SANTILLO, GRASSI, CATALFO, MATRISCIANO, AUDDINO, BOTTO, CAMPAGNA, GUIDOLIN, NOCERINO, ROMAGNOLI, PUGLIA

APPROVATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

        1. Al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

        "Art. 6. – 1. Le imprese dell'esercizio teatrale, cinematografico e circense, i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelevisive e gli impianti sportivi non possono far agire nei locali di proprietà o di cui abbiano un diritto personale di godimento i lavoratori autonomi dello spettacolo, ivi compresi quelli con rapporti di collaborazione, appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al n. 14 dell'articolo 3, che non siano in possesso del certificato di agibilità. Per le prestazioni svolte dai lavoratori di cui al numero 23-bis) del primo comma dell'articolo 3 il certificato di agibilità viene richiesto dai lavoratori medesimi, salvo l'obbligo di custodia dello stesso che è posto a carico del committente.

        2. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1 le imprese sono soggette alla sanzione amministrativa di euro 129 per ogni giornata di lavoro prestata da ciascun lavoratore autonomo.".

            b) all'articolo 10, il comma 3 è abrogato».


3.0.9

RIPAMONTI, MARTI, AUGUSSORI, SAPONARA, CAMPARI, FAGGI, PEPE, PERGREFFI

RITIRATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

         1. Gli agenti immobiliari, di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 21 dicembre 1990, n. 452, hanno diritto alla provvigione, di cui all'articolo 1748 del Codice Civile, anche laddove l'affare intermediato dallo stesso venga perfezionato non con l'atto di vendita dell'immobile, ma con la cessione delle quote sociali della società proprietaria dell'immobile».


3.0.10

GIROTTO, PUGLIA, CASTALDI, GARRUTI, DESSÌ

RITIRATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Somministrazione di alimenti e bevande in strutture ricettive alberghiere).

        1. All'articolo 64, comma 2, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) le parole: "soggetti elencati alle lettere a), b), c), d), e), f), g) e h) del comma 6 dell'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287" sono sostituite dalle seguenti: "soggetti elencati alle lettere a), c), d), e), f), g) e h) del comma 6 dell'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287";

            b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

        "2-bis. Non è soggetta all'autorizzazione di cui al primo periodo del comma 1 né alla segnalazione certificata di inizio attività l'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico negli esercizi ricettivi alberghieri che somministrano alimenti e bevande agli alloggiati."».


3.0.11

LANZI, GARRUTI, DESSÌ

RITIRATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di investitori esteri)

        1. All'articolo 26-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1:

                1) dopo le parole: "agli stranieri che intendono effettuare" sono inserite le seguenti: ", in nome proprio o per conto della persona giuridica che legalmente rappresentano,";

                2) alla lettera c), dopo le parole: "euro un milione" sono inserite le seguenti: "o di almeno euro 500.000 nel solo caso di donazione effettuata da una persona fisica," e dopo le parole: "alla presente lettera" sono inserite le seguenti: ", ovvero di un importo pari a euro 500.000 nel caso di investimento in favore di una start up innovativa o di donazione effettuata da privato,";

            b) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

        "3-bis. Ferma restando l'esenzione dalla verifica della condizione di reciprocità nei confronti dell'investitore persona fisica titolare del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi del comma 5, qualora la richiesta di nulla osta sia presentata dal legale rappresentante della persona giuridica straniera, l'autorità amministrativa individuata con il decreto di cui al comma 2 del presente articolo richiede al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale la preliminare verifica sulla sussistenza della condizione di reciprocità.

        3-ter. Il rilascio del nulla osta ai sensi del comma 3-bis reca l'attestazione dell'avvenuta verifica della condizione di reciprocità.".

            c) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

        "5-bis. Il titolare del permesso di soggiorno per investitori esercita gli stessi diritti inerenti al permesso di soggiorno per lavoro autonomo di cui all'articolo 26, è esonerato dalla verifica della condizione di reciprocità di cui all'articolo 2 e, per la durata complessiva di cinque anni a decorrere dal primo rilascio, è esonerato dall'obbligo della sottoscrizione dell'accordo di integrazione di cui all'articolo 4-bis e dagli obblighi inerenti la continuità del soggiorno in Italia previsti dal regolamento di attuazione."».


3.0.12

PAPATHEU

RESPINTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Riforma dei codici ATECO per garantire identiche possibilità e condizioni di partecipazione ad imprenditori e liberi professionisti in gare e appalti pubblici)

        1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dello Sviluppo economico, sentito l'Istituto nazionale di statistica e l'Agenzia delle Entrate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, adotta la riforma dei codici Ateco, ovvero la classificazione delle attività economiche, al fine di garantire una migliore individuazione dell'attività economica svolta mediante nuova suddivisione in macro aree produttive. La partecipazione a gare pubbliche e appalti è consentita sia con riferimento all'attività professionale esercitata rilevata con riferimento ai codici, che mediante partita iva. È onere del Ministero della funzione pubblica dare informazione alle stazioni appaltanti che il riferimento alle attività professionale richiesta nel bando pubblico sia identificabile sia mediante i codici Ateco che la partita iva"».


3.0.13

PAPATHEU

IMPROPONIBILE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Inserimento delle associazioni professionali composte da iscritti in albi o elenchi nel Sistema nazionale di certificazione delle competenze)

        1. Le associazioni professionali incluse nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4 contenente "Disposizioni in materia di professioni non organizzate" fanno parte del sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13."».


3.0.14

GIROTTO, PUGLIA, GARRUTI, DESSÌ, TURCO

RITIRATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

        «Art. 3-bis.

(Misure di semplificazione in materia di fonti rinnovabili di energia)

        1. All'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

        "3. Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell'ambito dei controlli di cui ai commi 1 e 2 siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, il GSE dispone il rigetto dell'istanza ovvero la decadenza dagli incentivi, nonché il recupero delle somme già erogate, e trasmette all'Autorità l'esito degli accertamenti effettuati per l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481. In deroga al periodo precedente, al fine di salvaguardare la produzione di energia da fonti rinnovabili degli impianti che al momento dell'accertamento della violazione percepiscono incentivi, il GSE dispone la decurtazione dell'incentivo in misura ricompresa fra il 10 e il 50 per cento in ragione dell'entità della violazione. Nel caso in cui le violazioni siano spontaneamente denunciate dal soggetto responsabile al di fuori di un procedimento di verifica e controllo le decurtazioni sono ulteriormente ridotte della metà. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano agli impianti realizzati e in esercizio oggetto di procedimenti amministrativi in corso e, su richiesta dell'interessato, a quelli definiti con provvedimenti del GSE di decadenza o rigetto degli incentivi oggetto di procedimenti giurisdizionali pendenti, compresi i procedimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, e a quelli definiti con sentenza non definitiva o con decreto del Presidente della Repubblica impugnabile ai sensi di legge, previa rinuncia agli atti e all'azione giudiziaria. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano qualora la condotta dell'operatore che ha determinato il provvedimento di decadenza del GSE è oggetto di procedimento e processo penale in corso, ovvero concluso con sentenza di condanna.".

            b) al comma 3-quater:

                1) le parole: "del 30 per cento della tariffa incentivante" sono sostituite dalle seguenti: "del 10 per cento della tariffa incentivante";

                2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La decurtazione del 10 per cento della tariffa incentivante si applica favorevolmente anche agli impianti ai quali è stata precedentemente applicata la decurtazione del 30 per cento.".

            c) al comma 4-bis:

                1) le parole: "del 20 per cento della tariffa incentivante" sono sostituite dalle seguenti: "del 10 per cento della tariffa incentivante";

                2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La decurtazione del 10 per cento si applica anche alle decurtazioni già effettuate."».


3.0.15 (testo 2)

PATUANELLI, GRASSI, SANTILLO, PUGLIA, TURCO, GIROTTO

APPROVATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure di semplificazione in materia di fonti rinnovabili di energia).

1.         All'articolo 42, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: “fra il 20 e l'80 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “fra il 10 e il 50 per cento” e le parole: “ridotte di un terzo” sono sostituite da “ridotte della metà.”;

b) al comma 3-quater, le parole “del 30 per cento della tariffa incentivante” sono sostituite dalle seguenti: “del 10 per cento della tariffa incentivante”;

c) al comma 3-quater, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La decurtazione del 10 per cento della tariffa incentivante si applica anche agli impianti ai quali è stata precedentemente applicata la decurtazione del 30 per cento.”;

d) al comma 4-bis, le parole: “del 20 per cento della tariffa incentivante” sono sostituite dalle seguenti: “del 10 per cento della tariffa incentivante”;

e) al comma 4-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La decurtazione del 10 per cento della tariffa incentivante si applica anche agli impianti ai quali è stata precedentemente applicata la decurtazione del 20 per cento”.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), si applicano agli impianti realizzati e in esercizio oggetto di procedimenti amministrativi in corso e, su richiesta dell'interessato, a quelli definiti con provvedimenti del GSE di decadenza dagli incentivi, oggetto di procedimenti giurisdizionali pendenti nonché di quelli non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della presente disposizione, compresi i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica per i quali non è intervenuto il parere di cui all'articolo 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199. La richiesta dell'interessato equivale ad acquiescenza alla violazione contestata dal GSE nonché a rinuncia all'azione. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano qualora la condotta dell'operatore che ha determinato il provvedimento di decadenza del GSE è oggetto di procedimento e processo penale in corso, ovvero concluso con sentenza di condanna.»


3.0.15

PATUANELLI, GRASSI, SANTILLO, PUGLIA, TURCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure di semplificazione in materia di fonti rinnovabili di energia)

        1. All'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, il comma 3 è sostituito dal seguente:

        "3. Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell'ambito dei controlli di cui ai commi 1 e 2 siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, il GSE dispone il rigetto dell'istanza ovvero la decadenza dagli incentivi, nonché il recupero delle somme già erogate, e trasmette all'Autorità l'esito degli accertamenti effettuati per l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481. In deroga al periodo precedente, al fine di salvaguardare la produzione di energia da fonti rinnovabili degli impianti che al momento dell'accertamento della violazione percepiscono incentivi, il GSE dispone la decurtazione dell'incentivo in misura ricompresa fra il 10 e il 50 per cento in ragione dell'entità della violazione. Nel caso in cui le violazioni siano spontaneamente denunciate dal soggetto responsabile al di fuori di un procedimento di verifica e controllo le decurtazioni sono ulteriormente ridotte della metà. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano agli impianti realizzati e in esercizio oggetto di procedimenti amministrativi in corso e, su richiesta dell'interessato, a quelli definiti con provvedimenti del GSE di decadenza dagli incentivi oggetto di procedimenti giurisdizionali pendenti, compresi i procedimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 e a quelli definiti con sentenza non definitiva o con decreto del Presidente della Repubblica impugnabile ai sensi di legge, previa rinuncia agli atti e all'azione giudiziaria. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano qualora la condotta dell'operatore che ha determinato il provvedimento di decadenza del GSE è oggetto di procedimento e processo penale in corso, ovvero concluso con sentenza di condanna.

        2. All'articolo 42, comma 3-quater del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) le parole: "del 30 per cento della tariffa incentivante" sono sostituite dalle seguenti: "del 10 per cento della tariffa incentivante";

            b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "La decurtazione del 10 per cento della tariffa incentivante si applica favorevolmente anche agli impianti ai quali è stata precedentemente applicata la decurtazione del 30 per cento".».


3.0.16

GIROTTO, PUGLIA, GARRUTI, DESSÌ, TURCO, L'ABBATE

RITIRATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni di semplificazione in tema di sostegno alla micro-cogenerazione e alla produzione da fonte rinnovabile)

        1. All'articolo 52 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

            "a) prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza non superiore a 200 kW;";

            b) al comma 2, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

            "g-bis) prodotta con unità di micro-cogenerazione definite dall'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, e disciplinate dal comma 20 dell'articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99. Qualora il combustibile utilizzato in tali unità sia il gas naturale questo viene assoggettato alla pertinente accisa per la produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica prevista alla Tabella A allegata al presente testo unico.";

            c) al comma 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

            "b) prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza disponibile –superiore a 200 kW, consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni;"».


3.0.17 (testo 2)

ARRIGONI, CAMPARI, PERGREFFI

APPROVATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure di semplificazione nel settore della ricerca e della coltivazione a scopi energetici delle risorse geotermiche)

        1. All'articolo 10 del Decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

            "4-bis. Le piccole utilizzazioni locali di cui al comma 1 sono assoggettate alla procedura abilitativa semplificata stabilita all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, limitatamente al caso in cui il prelievo e la restituzione delle acque sotterranee restino confinati nell'ambito della falda superficiale, alle condizioni stabilite con il provvedimento di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, fermi restando gli oneri per l'utilizzo delle acque pubbliche stabiliti dalla normativa vigente, ove applicabili. La relazione e l'eventuale atto di assenso devono riportare la valutazione degli effetti sull'ambiente che possono generare gli scarichi delle acque reflue provenienti da impianti di scambio termico. I comuni trasmettono alla regione competente per territorio i dati relativi agli impianti, ai fini dell'istituzione e continuo aggiornamento da parte delle regioni di un registro regionale degli impianti di cui al presente comma, consultabile pubblicamente sul sito web di ciascuna regione";

            b) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

            "7-bis. Il comma 7 si estende alle piccole utilizzazioni locali di cui al comma 4-bis"».


3.0.17

ARRIGONI, CAMPARI, PERGREFFI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

        (Misure di semplificazione nel settore della ricerca e della coltivazione a scopi energetici delle risorse geotermiche)

        1. All'articolo 10 del Decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

        "4-bis. Le piccole utilizzazioni locali di cui al comma 1 sono assoggettate alla procedura abilitativa semplificata stabilita all'articolo 6 del Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, limitatamente al caso in cui il prelievo e la restituzione delle acque sotterranee restino confinati nell'ambito della falda superficiale, alle condizioni stabilite con il provvedimento di cui all'articolo 7, comma 4, del Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, fermi restando gli oneri per l'utilizzo delle acque pubbliche stabiliti dalla normativa vigente, ove applicabili,";

            b) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

        "7-bis. Il comma 7 si estende alle piccole utilizzazioni locali di cui al comma 4-bis"».


3.0.18

GASPARRI, BERUTTI, PAGANO

RITIRATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52)

        1. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, sono apportate le seguenti modifiche:

        a) alla lettera b), sopprimere le parole: "con articolazione territoriale che garantisca la raccolta dei dati in allevamento sull'intero territorio nazionale";

        b) sopprimere la lettera e)


3.0.19

LA PIETRA

RESPINTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52)

        1. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, sono apportate le seguenti modifiche:

        a) alla lettera b), sopprimere le parole: "con articolazione territoriale che garantisca la raccolta dei dati in allevamento sull'intero territorio nazionale";

        b) sopprimere la lettera e)


3.0.20

VALLARDI, BERGESIO, RIPAMONTI, SBRANA, AUGUSSORI, SAPONARA, CAMPARI, FAGGI, PEPE, PERGREFFI

RITIRATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di etichettatura)

        1. All'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) il comma 2 è abrogato;

        b) il comma 3 è sostituito dai seguenti:

        "3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari, sono definiti, per le finalità di cui alle lettere b), c) e d), paragrafo 1 dell'articolo 39 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, i casi in cui l'indicazione del luogo di provenienza ò obbligatoria.

        3-bis. Con il decreto di cui al comma 3 sono individuate le categorie specifiche di alimenti per le quali è stabilito l'obbligo dell'indicazione del luogo di provenienza. Ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 2 del regolamento (UE) 1169/2011, il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, in collaborazione con l'istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA), assicura la realizzazione di appositi studi diretti ad individuare la presenza di un nesso comprovato tra talune qualità degli alimenti e la relativa origine o provenienza nonché per valutare in quale misura sia percepita come significativa l'indicazione relativa al luogo di provenienza e quando la sua omissione sia riconosciuta ingannevole. I risultati delle consultazioni effettuate e degli studi eseguiti sono resi pubblici e trasmessi alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1169/2011. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

        3-ter. L'indicazione del luogo di provenienza è sempre obbligatoria ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2, lettera a), nel caso in cui il marchio d'impresa apposto sulla confezione possa indurre in errore il consumatore in merito al paese d'origine o al luogo di provenienza reali dell'alimento, in particolare se le informazioni che accompagnano l'alimento o contenute nell'etichetta del marchio nel loro insieme potrebbero altrimenti far pensare che l'alimento abbia un differente paese d'origine o luogo di provenienza.";

        c) il comma 4 è abrogato;

        d) ai commi 6, 10 e 12, le parole: "dei decreti" sono sostituiti dalle seguenti: "del decreto";

        e) al comma 11, le parole: "del primo dei decreti" sono sostituite dalle seguenti: "del decreto"».


3.0.21

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

RESPINTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Riduzione di oneri informativi per le imprese agricole)

        1. A decorrere dal 1º giugno 2019, l'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, è sostituito dal seguente:

        "Art. 5. - (Denuncia aziendale). – 1. I datori di lavoro agricolo sono tenuti ad iscriversi alla gestione agricola tramite il portale informatico dell'INPS entro 30 giorni dalla prima assunzione di un operaio agricolo. Completata l'iscrizione l'INPS assegna il Codice identificativo di denuncia aziendale (CIDA) all'interno dello stesso applicativo.

        2. Al fine dell'espletamento della pratica di cui al comma 1, e alla luce del principio costituzionale del buon andamento dell'azione amministrativa e ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'INPS acquisisce e aggiorna d'ufficio i seguenti dati:

            a) ubicazione, denominazione ed estensione dei terreni distintamente per titolo del possesso e per singole colture praticate;

            b) generalità, codice fiscale, residenza e domicilio fiscale del datore di lavoro;

            c) indicazione della ditta intestata in catasto e delle partite, fogli e particelle catastali dei terreni condotti;

            d) numero dei capi di bestiame allevati, distintamente per specie, e modalità di allevamento;

            e) attività complementari ed accessorie connesse con l'attività agricola;

            f) parco macchine ed ogni altra notizia utile sulle caratteristiche dell'azienda.

        3. I datori di lavoro agricoli che hanno presentato la denuncia aziendale prima dell'entrata in vigore del presente articolo sono esonerati dalle disposizioni di cui al comma 1.

        4. L'INPS provvede all'attuazione del presente articolo con l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente."».


3.0.22

DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO

RESPINTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure di semplificazione in materia agricola)

        1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, l'accertamento del possesso dei requisiti relativi alla qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) effettuato dalle Regioni esercita piena efficacia su tutto il territorio nazionale.

        2.All'articolo 4, comma 6, lettera a), capoverso 2, primo periodo, del decreto-legge 28 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 1º dicembre 2016, n, 225, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", con esclusione dei distributori automatici per la vendita diretta di latte crudo."».


3.0.23 (testo 2)

BERGESIO, VALLARDI, RIPAMONTI, SBRANA, AUGUSSORI, SAPONARA, CAMPARI, FAGGI, PEPE, PERGREFFI

APPROVATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Attenuazione dei vincoli in materia di proprietà coltivatrice)

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 sostituire il comma 5 con il seguente: “5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli atti di acquisto posti in essere in data antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto.”

Dalle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori onri per la finanza pubblica.

2. Conseguentemente al Titolo del disegno di legge sostituire le parole “e per la pubblica amministrazione” con le seguenti “, per la pubblica amministrazione nonché semplificazioni in materia di agricoltura”».


3.0.23

BERGESIO, VALLARDI, RIPAMONTI, SBRANA, AUGUSSORI, SAPONARA, CAMPARI, FAGGI, PEPE, PERGREFFI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Attenuazione dei vincoli in materia di proprietà coltivatrice)

        1. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 sostituire il comma 5 con il seguente: "5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli atti di acquisto posti in essere in data antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto."».

        Conseguentemente al Titolo dei disegno di legge sostituire le parole: «e per la pubblica amministrazione» con le seguenti: «, per la pubblica amministrazione nonché semplificazioni in materia di agricoltura».


3.0.24

BERGESIO, VALLARDI, RIPAMONTI, SBRANA, AUGUSSORI, SAPONARA, CAMPARI, FAGGI, PEPE, PERGREFFI

RITIRATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Agevolazioni IMU per le società agricole)

        1. Le agevolazione tributarie riconosciute ai coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, si intendono applicabili alle società agricole di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo, quando almeno la metà dei soci per le società di persone o almeno la metà degli amministratori per le società di capitali, sia iscritto nella previdenza agricola.

        2. La presente disposizione ha carattere interpretativo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212».

        Conseguentemente al Titolo del disegno di legge sostituire le parole: «e per la pubblica amministrazione» con le seguenti: «per la pubblica amministrazione nonché semplificazioni in materia di agricoltura».


3.0.25 (testo 2)

BERGESIO, VALLARDI, RIPAMONTI, SBRANA, AUGUSSORI, SAPONARA, CAMPARI, FAGGI, PEPE, PERGREFFI

RITIRATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di agevolazioni IMU per le società agricole)

        1. Le agevolazioni tributarie riconosciute ai coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, si intendono applicabili alle società agricole di cui all'articolo 2, comma 4, del medesimo decreto legislativo, qualora almeno la metà dei soci per [e società di persone o almeno la metà degli amministratori per le società di capitali sia iscritto nella previdenza agricola».


3.0.25

AUGUSSORI, SAPONARA, CAMPARI, FAGGI, PEPE, PERGREFFI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di agevolazioni IMU per le società agricole)

        1. Le agevolazioni tributarie riconosciute ai coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, si intendono applicabili alle società agricole di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo, qualora almeno la metà dei soci per [e società di persone o almeno la metà degli amministratori per le società di capitali sia iscritto nella previdenza agricola».


3.0.26

BERGESIO, VALLARDI, RIPAMONTI, SBRANA, AUGUSSORI, SAPONARA, CAMPARI, FAGGI, PEPE, PERGREFFI

RITIRATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Sgravio contributivo riguardante i giovani lavoratori autonomi agricoli)

        1. Al fine di promuovere forme di imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con età inferiore a quaranta anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. L'esonero di cui al primo periodo, decorsi i primi trentasei mesi, è riconosciuto per un periodo massimo di dodici mesi nel limite del 66 per cento e per un periodo massimo di ulteriori dodici mesi nel limite del 50 per cento e non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, al Ministero dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

        2. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.

        3. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, stimati in 24 milioni di euro per l'anno 2019, 27 milioni di euro per l'anno 2020 e 22 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

        Conseguentemente al Titolo del disegno di legge sostituire le parole: «e per la pubblica amministrazione» con le seguenti: «, per la pubblica amministrazione nonché semplificazioni in materia di agricoltura».


3.0.27 (testo 2)

BERGESIO, AUGUSSORI, SAPONARA, CAMPARI, FAGGI, PEPE, PERGREFFI

RITIRATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Semplificazione degli interventi in favore dei giovani imprenditori agricoli)

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 e successive modificazioni e integrazioni, sostituire il comma 1 con il seguente: “1. Ai soggetti ammessi alle agevolazioni di cui al presente capo possono essere concessi, nei limiti delle risorse disponibili, mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di dieci anni comprensiva del periodo di preammortamento, e di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile, nonché un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile. Per le iniziative nel settore della produzione agricola il mutuo agevolato ha una durata, comprensiva del periodo di preammortamento, non superiore a quindici anni.”

2. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da adottare di concerto con  il Ministero dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono dettate le misure di attuazione del presente articolo al fine di assicurare, in particolare, la compatibilità delle disposizioni di cui al comma 1 con le agevolazioni previste a legislazione vigente dall'articolo 10 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 e successive modificazioni e integrazioni, in modo da garantire l'assenza di oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

3. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. ».

Conseguentemente al Titolo del disegno di legge sostituire le parole “e per la pubblica amministrazione” con le seguenti “, per la pubblica amministrazione nonché semplificazioni in materia di agricoltura”.


3.0.27

BERGESIO, VALLARDI, RIPAMONTI, SBRANA, AUGUSSORI, SAPONARA, CAMPARI, FAGGI, PEPE, PERGREFFI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Semplificazione degli interventi in favore dei giovani imprenditori agricoli)

        1. All'articolo 10 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 e successive modificazioni e integrazioni, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Ai soggetti ammessi alle agevolazioni di cui al presente capo possono essere concessi mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di dieci armi comprensiva del periodo di preammortamento, e di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile, nonché un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile. Per le iniziative nel settore della produzione agricola il mutuo agevolato ha una durata, comprensiva del periodo di preammortamento, non superiore a quindici anni".

        2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.»

        Conseguentemente al Titolo del disegno di legge sostituire le parole: «e per la pubblica amministrazione» con le seguenti: «per la pubblica amministrazione nonché semplificazioni in materia di agricoltura».


3.0.28

MALAN, BATTISTONI, BERUTTI, LONARDO, SERAFINI, BERARDI

RESPINTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Semplificazioni in materia di controlli in agricoltura)

        1. Per le violazioni sanabili delle norme di legge o del contratto collettivo in materia di lavoro e legislazione sociale commesse dalle imprese agricole, dalle quali derivi l'irrogazione di sanzioni amministrative, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116».


3.0.29

MALAN, BATTISTONI, BERUTTI, LONARDO, SERAFINI, BERARDI

RESPINTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Semplificazione della denuncia aziendale)

        1. I datori di lavoro agricolo nonché i soggetti di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047 che, al 31 dicembre 2018, non hanno presentato, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375 e dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 476, la denuncia aziendale di variazione nei termini previsti, possono provvedervi entro e non oltre il 31 dicembre 2019.

        2. Le denunce di cui al comma 1 del presente articolo sono presentate esclusivamente con modalità telematiche e non determinano l'applicazione di sanzioni e recuperi contributivi.

        3. Per il periodo intercorrente tra il 1 gennaio 2019 e l'entrata in vigore della presente legge non si fa luogo all'applicazione di sanzioni per il ritardo nella presentazione della denuncia aziendale di variazione ovvero a recuperi di imposizione contributiva per gli anni pregressi.

        4. La procedura e le modalità di compilazione dei moduli appositamente predisposti per la presentazione delle denunce di variazione di cui al presente articolo sono definite dall'INPS entro trenta giorni dalla presente legge».


3.0.30

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI

RESPINTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Semplificazione della denuncia aziendale)

        1. I datori di lavoro agricolo nonché i soggetti di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047 che, al 31 dicembre 2018, non hanno presentato, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375 e dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 476, la denuncia aziendale di variazione nei termini previsti, possono provvedervi entro e non oltre il 31 dicembre 2019.

        2. Le denunce di cui ai comma 1 del presente articolo sono presentate esclusivamente con modalità telematiche e non determinano l'applicazione di sanzioni e recuperi contributivi.

        3. Per il periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2019 e l'entrata in vigore della presente legge non si fa luogo all'applicazione di sanzioni per il ritardo nella presentazione della denuncia aziendale di variazione ovvero a recuperi di imposizione contributiva per gli anni pregressi.

        4. La procedura e le modalità di compilazione dei moduli appositamente predisposti per la presentazione delle denunce di variazione di cui al presente articolo sono definite dall'INPS entro trenta giorni dalla presente legge».


3.0.33

LA PIETRA

IMPROPONIBILE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Delega al Governo in materia di semplificazione contributiva e amministrativa nel settore agricolo)

        1. Al fine di favorire la semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico dei datori di lavoro agricolo, con particolare riferimento all'occupazione degli operai agricoli a tempo determinato e al regime dei controlli dei settore, il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

        a) introdurre un regime amministrativo e contributivo semplificato e meno oneroso per i rapporti di lavoro stagionali e di breve durata;

        b) favorire un'applicazione sostenibile della legislazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro per le aziende del settore primario, ad oggi particolarmente complessa ed onerosa in relazione all'organizzazione del lavoro agricolo, con particolare riferimento alla valutazione dei rischi, alla normativa antincendio, all'abilitazione all'utilizzo delle macchine agricole e alle revisione obbligatoria delle macchine agricole;

        c) introdurre strumenti applicabili a tutto il settore agricolo che, tramite il versamento di sanzioni ridotte, possano agevolare processi di regolarizzazione spontanea nell'ambito di violazioni di norme per le quali sono previste sanzioni amministrative pecuniarie.»


3.0.34

GASPARRI, BERUTTI, PAGANO

RESPINTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)

        1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) all'articolo 83:

            1) al comma 3, lettera e), le parole: "gli atti ed i contratti" sono sostituite dalle seguenti: "gli atti, i contratti e le erogazioni";

            2) il comma 3-bis è abrogato;

        b) all'articolo 91, il comma 1-bis è abrogato».


3.0.35

LA PIETRA

RESPINTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)

        1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) all'articolo 83:

            1) al comma 3, lettera e), le parole: "gli atti ed i contratti" sono sostituite dalle seguenti: "gli atti, i contratti e le erogazioni";

            2) il comma 3-bis è abrogato;

        b) all'articolo 91, il comma 1-bis è abrogato».


3.0.36

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI

RESPINTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)

        1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 83, comma 3, lettera e), le parole: "per un importo superiore a 5.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "per un importo superiore a 25.000 euro".

            b) all'articolo 91, il comma 1-bis è abrogato».


3.0.37

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI

RESPINTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Parificazione delle agevolazioni tributarie previste per gli esercenti attività agricola)

        1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 705 aggiungere i seguenti:

        "705-bis. Le agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, ovunque ricorrano, si intendono spettanti anche alle società agricole di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo a condizione che almeno un socio per le società di persone o un amministratore per le società di capitali, sia iscritto nella previdenza agricola.

        705-ter. Le disposizioni di cui ai commi 705 e 705-bis hanno carattere interpretativo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212".

        2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».


3.0.38

GASPARRI, BERUTTI, PAGANO

RESPINTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Parificazione delle agevolazioni tributarie previste per gli esercenti attività agricola)

        1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 705 aggiungere i seguenti:

        "705-bis. Le agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, ovunque ricorrano, si intendono spettanti anche alle società agricole di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo a condizione che almeno un socio per le società di persone o un amministratore per le società di capitali, sia iscritto nella previdenza agricola.

        705-ter. Le disposizioni di cui ai commi 705 e 705-bis hanno carattere interpretativo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212".

        2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutato in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri».


3.0.39

LA PIETRA

RESPINTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Parificazione delle agevolazioni tributarie previste per gli esercenti attività agricola)

        1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 705 aggiungere i seguenti:

        "705-bis. Le agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, ovunque ricorrano, si intendono spettanti anche alle società agricole di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo a condizione che almeno un socio per le società di persone o un amministratore per le società di capitali, sia iscritto nella previdenza agricola.

        705-ter. Le disposizioni di cui ai commi 705 e 705-bis hanno carattere interpretativo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, delia legge 27 luglio 2000, n. 212"».


3.0.40

DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO

RESPINTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Parificazione delle agevolazioni tributarie previste per gli esercenti attività agricola)

        1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 705 aggiungere i seguenti:

        "705-bis. Le agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, ovunque ricorrano, si intendono spettanti anche alle società agricole di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo a condizione che almeno un socio per le società di persone o un amministratore per le società di capitali, sia iscritto nella previdenza agricola.

        705-ter. Le disposizioni di cui ai commi 705 e 705-bis hanno carattere interpretativo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212"».


3.0.41

DE BONIS

IMPROPONIBILE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Sostegno alle aziende agricole e agli imprenditori agricoli, nonché sospensione delle attività di riscossione coattiva)

        1. Alle aziende agricole e agli imprenditori agricoli, compresi gli allevatori ed i pescatori, anche in stato di sofferenza bancaria e/o di insolvenza, è sospesa, per 24 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo riconoscimento del debito, ogni azione di recupero per mancati versamenti dei contributi dovuti all'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nonché dei pagamenti di imposte, di tasse e di sanzioni dovuti alle banche, allo Stato, alle regioni e agli enti locali e all'istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).

        2. Trascorso il termine di cui al comma 1, i debiti di cui al medesimo comma 1 possono essere pagati, a richiesta del debitore, con una rateizzazione fino a un massimo di settantadue mesi al tasso legale e senza supporto di garanzia ipotecaria per l'intero importo dovuto e non oggetto di formale contestazione.

        3. È sospesa, per 24 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ogni procedura esecutiva per l'espropriazione immobiliare promossa nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, il cui titolo esecutivo è fondato su rapporti bancari oggetto di opposizione da parte del debitore.

        4. Fino alla data di cui al comma 3 del presente articolo è altresì sospeso il procedimento di cui all'articolo 15 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. La disposizione si applica nel caso in cui il diritto del creditore istante sia fondato su rapporti bancari e sia oggetto di opposizione da parte dell'imprenditore agricolo.

        5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si applicano a tutte le procedure pendenti, comprese quelle instaurate prima della data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non è stato ancora emesso dal giudice il decreto di trasferimento all'aggiudicatario.

        6. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, valutati in 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante incremento della percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nella misura necessaria ad assicurare maggiori entrate nette pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».


3.0.42

DE BONIS

RESPINTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 3-bis.

(Interventi per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese agricole in difficoltà)

        1. Al fine di garantire un adeguato sostegno alle imprese agricole, singole o associate, anche in forma di cooperativa, agli allevatori ed ai pescatori, nonché delle società agricole, iscritte nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni in difficoltà per cause conseguenti a gravi crisi di mercato, riferibili anche ai cambiamenti della Politica agricola comune, ovvero in stato di sofferenza bancaria e/o di insolvenza, è istituito un programma di interventi finanziari volti a favorire il ripristino del funzionamento, il miglioramento della redditività e l'incremento della produttività, in conformità con gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà di cui alla comunicazione n. 2012/C296/02 della Commissione del 2 ottobre 2012.

        2. Ai soggetti di cui al comma 1 è concesso il concorso nel pagamento degli interessi, nella misura massima del 3 per cento ed entro il limite di impegno di 100 milioni di euro per l'anno 2019, sui mutui di ammortamento a quindici anni, di cui tre di preammortamento, contratti per il salvataggio e per la ristrutturazione delle imprese medesime, anche in relazione ad esposizioni debitorie verso enti pubblici operanti nei settori dell'assistenza e della previdenza.

        3. I mutui di cui al comma 2 sono considerati operazioni di credito agrario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e possono essere assistiti, tramite l'istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), dalla garanzia prevista ai sensi dell'articolo 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, a integrazione delle garanzie ritenute idonee dalle banche mutuanti. La garanzia può essere concessa entro il limite dell'80 per cento del finanziamento.

        4. Per la concessione dei mutui il richiedente presenta alla banca un piano finalizzato al miglioramento della redditività dell'impresa, le cui produzioni siano di qualità e tengano anche conto della tutela e del miglioramento dell'ambiente naturale.

        5. L'importo dei mutui di cui al presente articolo può essere commisurato all'intera spesa ritenuta ammissibile dalla banca a seguito della compiuta istruttoria. Gli interessi di preammortamento sono capitalizzati e corrisposti unitamente alle singole rate di ammortamento.

        6. Gli interventi per il miglioramento della redditività e delle condizioni di funzionamento delle imprese agricole di cui al comma 1, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 2, possono assumere, oltre alla forma dei mutui di cui al presente articolo, le seguenti forme, finalizzate in ogni caso ad assicurare ai beneficiari prospettive di redditività a lungo termine:

            a) conferimenti di capitale, cancellazione di esposizioni debitorie, erogazione di crediti o concessione di garanzie su operazioni creditizie, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;

            b) riduzione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società nella misura del 30 per cento.

        7. Nei confronti delle imprese di cui al comma 1 sono sospesi, fino alla stipula dei mutui ovvero alla concessione delle altre misure agevolative, i termini di pagamento delle rate delle operazioni creditizie in scadenza entro il 31 dicembre 2017.

        8. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni da essa recate.

        9. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, valutati in 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante incremento della percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nella misura necessaria ad assicurare maggiori entrate nette pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».


3.0.43

BERGESIO, VALLARDI, RIPAMONTI, SBRANA, AUGUSSORI, SAPONARA, CAMPARI, FAGGI, PEPE, PERGREFFI

RITIRATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

        1. Dopo l'articolo 6-bis del decreto-legge 5 maggio 2015 n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, è aggiunto il seguente:

"Art. 6-ter.

(Attività di supporto tecnico)

        1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo può avvalersi, con le modalità previste dalla normativa vigente, del supporto tecnico della società di cui al comma 4 dell'art. 6-bis del decreto-legge 5 maggio 2015 n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, per l'attuazione degli interventi relativi ai contratti di filiera e di distretto di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, come modificato dalla legge 27 dicembre 2017, n.  205, nonché allo svolgimento delle attività previste dal decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 31 marzo 2017, n. 72, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 giugno 2017, n. 128. Le risorse non impegnate al 31 dicembre 2018, a valere sugli stanziamenti previsti dall'articolo 5 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono assegnate quali residui di stanziamento per essere destinati alle finalità di cui al presente articolo"».

        Conseguentemente al Titolo del disegno di legge sostituire le parole: «e per la pubblica amministrazione» con le seguenti: «per la pubblica amministrazione nonché semplificazioni in materia di agricoltura».


3.0.44

BERGESIO, VALLARDI, AUGUSSORI, SAPONARA, CAMPARI, FAGGI, PEPE, PERGREFFI

RITIRATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure urgenti per il completamento della liquidazione dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia)

        1. Al fine di completare il processo di liquidazione dell'EIPLI – Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia e accelerare la costituzione della società di cui all'articolo 21, comma 11, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al predetto comma 11 sono apportate le seguenti modifiche:

            a) dopo le parole: "ai trasferimenti idrici tra Regioni del distretto idrografico dell'Appennino Meridionale, di partecipare alla società di cui al presente comma.", sono inseriti i seguenti periodi: "I rapporti di lavoro a tempo determinato ed indeterminato già sorti con l'Ente proseguono, senza soluzione di continuità, con la società di cui al primo periodo del presente comma, con garanzia della posizione giuridica, economica e previdenziale maturata sino alla data del trasferimento delle funzioni di cui al predetto periodo. Gli utili di esercizio maturati dalla società di cui al primo periodo del presente comma sono accantonati ad un fondo di riserva di patrimonio netto, non distribuibile sino a concorrenza dell'importo pari alle passività di natura contributiva, previdenziale e assistenziale in capo all'Ente alla data del trasferimento delle funzioni alla società di nuova costituzione e dall'Ente stesso non eventualmente coperte. A decorrere dalla data del trasferimento delle funzioni di cui al primo periodo del presente comma, i diritti su beni demaniali già attribuiti all'Ente di cui al comma 10 del presente articolo in forza di provvedimenti concessori si intendono attribuiti alla società di nuova costituzione. Al fine di accelerare le procedure per la liquidazione dell'Ente e snellire il contenzioso in essere, agevolando il Commissario liquidatore nella definizione degli accordi transattivi di cui al comma 10 del presente articolo, i crediti e i debiti sorti in capo all'Ente, unitamente ai beni immobili diversi da quelli aventi natura strumentale all'esercizio delle relative funzioni sono esclusi dalle operazioni di trasferimento al patrimonio della società medesima. I rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, sorti in capo all'Ente, producono effetti esclusivamente nei confronti dell'Ente posto in liquidazione. Il Commissario liquidatore presenta il bilancio finale di liquidazione dell'Ente al Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali, che lo approva con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro delegato all'Autorità politica per le politiche di coesione e per il Mezzogiorno. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Commissario liquidatore e della società, sulla base del bilancio finale di liquidazione di cui al precedente periodo, sono individuati i beni, le attività e le passività eventualmente residue dalla liquidazione, che possono essere trasferite alla società nei limiti del mantenimento del suo equilibrio economico, patrimoniale e finanziario.";

            b) al penultimo periodo, le parole: "30 settembre 2014" sono sostituite con: "31 dicembre 2019";

            c) il penultimo periodo è soppresso».


3.0.45 (testo 3)

PEPE, FAGGI, CAMPARI, PERGREFFI, AUGUSSORI, SAPONARA

APPROVATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Misure urgenti per il completamento della liquidazione dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia)

 

1. Al fine di completare il processo di liquidazione dell'EIPLI – Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia e accelerare la costituzione della società di cui all'articolo 21, comma 11, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al predetto comma 11 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, le parole “e sottoposta alla vigilanza del Dipartimento delegato all'Autorità politica per le politiche di coesione e per il Mezzogiorno e del Ministero delle politiche agricole alimentari,  forestali e del turismo e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti” sono soppresse e sostituite dalle seguenti: “che esercita i diritti del socio di concerto, per quanto di rispettiva competenza, con il Dipartimento delegato all'Autorità politica per le politiche di coesione e per il Mezzogiorno, il Ministero per le politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”;

b) il quarto periodo è sostituito dai seguenti: “La tutela occupazionale è garantita con riferimento al personale titolare di rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l'Ente soppresso. Le passività di natura contributiva, previdenziale e assistenziale maturate sino alla data della costituzione della società di cui al primo periodo del presente comma sono estinte dall'Ente in liquidazione, che vi provvede con risorse proprie. A decorrere dalla data del trasferimento delle funzioni di cui al primo periodo del presente comma, i diritti su beni demaniali già attribuiti all'Ente di cui al comma 10 del presente articolo in forza di provvedimenti concessori si intendono attribuiti alla società di nuova costituzione. Al fine di accelerare le procedure per la liquidazione dell'Ente e snellire il contenzioso in essere, agevolando il Commissario liquidatore nella definizione degli accordi transattivi di cui al comma 10 del presente articolo, i crediti e i debiti sorti in capo all'Ente, unitamente ai beni immobili diversi da quelli aventi natura strumentale all'esercizio delle relative funzioni sono esclusi dalle operazioni di trasferimento al patrimonio della società medesima. I rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, sorti in capo all'Ente, producono effetti esclusivamente nei confronti dell'Ente posto in liquidazione. Il Commissario liquidatore presenta il bilancio finale di liquidazione dell'Ente al Ministero per le politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, che lo approva con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro delegato all'Autorità politica per le politiche di coesione e per il Mezzogiorno.”;

c) il penultimo periodo è soppresso.

 

2. Le procedure esecutive e le azioni giudiziarie nei confronti dell'EIPLI, pendenti alla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono sospese fino al 31 dicembre 2019.


3.0.45 (testo 2)

PEPE, FAGGI, CAMPARI, PERGREFFI, AUGUSSORI, SAPONARA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure urgenti per il completamento della liquidazione dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia)

        1. Al fine di completare il processo di liquidazione dell'EIPLI – Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia e accelerare la costituzione della società di cui all'articolo 21, comma 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al predetto comma 11 sono apportate le seguenti modifiche:

            a) al primo periodo, le parole "e sottoposta alla vigilanza del Dipartimento delegato all'Autorità politica per le politiche di coesione e per il Mezzogiorno e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti" sono soppresse e sostituite dalle seguenti: "che esercita i diritti del socio di concerto, per quanto di rispettiva competenza, con il Dipartimento delegato all'Autorità politica per le politiche di coesione e per il Mezzogiorno, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti";

            b) il quarto periodo è sostituito dai seguenti: "La tutela occupazionale è garantita con riferimento al personale titolare di rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l'Ente soppresso. Le passività di natura contributiva, previdenziale e assistenziale maturate sino alla data della costituzione della società di cui al primo periodo del presente comma sono estinte dall'Ente in liquidazione, che vi provvede con risorse proprie. A decorrere dalla data del trasferimento delle funzioni di cui al primo periodo del presente comma, i diritti su beni demaniali già attribuiti all'Ente di cui al comma 10 del presente articolo in forza di provvedimenti concessori si intendono attribuiti alla società di nuova costituzione. Al fine di accelerare le procedure per la liquidazione dell'Ente e snellire il contenzioso in essere, agevolando il Commissario liquidatore nella definizione degli accordi transattivi di cui al comma 10 del presente articolo, i crediti e i debiti sorti in capo all'Ente, unitamente ai beni immobili diversi da quelli aventi natura strumentale all'esercizio delle relative funzioni sono esclusi dalle operazioni di trasferimento al patrimonio della società medesima. I rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, sorti in capo all'Ente, unitamente ai beni immobili diversi da quelli aventi natura strumentale all'esercizio delle relative funzioni sono esclusi dalle operazioni di trasferimento al patrimonio della società medesima. I rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, sorti in capo all'Ente, producono effetti esclusivamente nei confronti dell'Ente posto in liquidazione. Il Commissario liquidatore presenta il bilancio finale di liquidazione dell'Ente al Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali, che lo approva con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, che lo approva con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro delegato all'Autorità politica per le politiche di coesione e per il Mezzogiorno.";

            c) al penultimo periodo, le parole: "30 settembre 2014" sono sostituite con: "31 dicembre 2019";

            d) il penultimo periodo è soppresso».


3.0.45

PEPE, FAGGI, CAMPARI, PERGREFFI, AUGUSSORI, SAPONARA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure urgenti per il completamento della liquidazione dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia)

        1. Al fine di completare il processo di liquidazione dell'EIPLI – Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia e accelerare la costituzione della società di cui all'articolo 21, comma 11, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al predetto comma 11 sono apportate le seguenti modifiche:

            a) dopo le parole: "ai trasferimenti idrici tra Regioni del distretto idrografico dell'Appennino Meridionale, di partecipare alla società di cui al presente comma.", sono inseriti i seguenti periodi: "I rapporti di lavoro a tempo determinato ed indeterminato già sorti con l'Ente proseguono, senza soluzione di continuità, con la società di cui al primo periodo del presente comma, con garanzia della posizione giuridica, economica e previdenziale maturata sino alla data del trasferimento delle funzioni di cui al predetto periodo. Gli utili di esercizio maturati dalla società di cui al primo periodo del presente comma sono accantonati ad un fondo di riserva di patrimonio netto, non distribuibile sino a concorrenza dell'importo pari alle passività di natura contributiva, previdenziale e assistenziale in capo all'Ente alla data del trasferimento delle funzioni alla società di nuova costituzione e dall'Ente stesso non eventualmente coperte. A decorrere dalla data del trasferimento delle funzioni di cui al primo periodo del presente comma, i diritti su beni demaniali già attribuiti all'Ente di cui al comma 10 del presente articolo in forza dì provvedimenti concessori si intendono attribuiti alla società di nuova costituzione. Al fine di accelerare le procedure per la liquidazione dell'Ente e snellire il contenzioso in essere, agevolando il Commissario liquidatore nella definizione degli accordi transattivi di cui al comma 10 del presente articolo, i crediti e i debiti sorti in capo all'Ente, unitamente ai beni immobili diversi da quelli aventi natura strumentale all'esercizio delle relative funzioni sono esclusi dalle operazioni di trasferimento al patrimonio della società medesima. I rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, sorti in capo all'Ente, producono effetti esclusivamente nei confronti dell'Ente posto in liquidazione. Il Commissario liquidatore presenta il bilancio finale di liquidazione dell'Ente al Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali, che lo approva con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro delegato all'Autorità politica per le politiche di coesione e per il Mezzogiorno. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Commissario liquidatore e della società, sulla base del bilancio finale di liquidazione di cui al precedente periodo, sono individuati i beni, le attività e le passività eventualmente residue dalla liquidazione, che possono essere trasferite alla società nei limiti del mantenimento del suo equilibrio economico, patrimoniale e finanziario.

            b) al penultimo periodo, le parole: "30 settembre 2014" sono sostituite con: "31 dicembre 2019";

            c) il penultimo periodo è soppresso».


3.0.46

BERGESIO, VALLARDI, AUGUSSORI, SAPONARA, CAMPARI, FAGGI, PEPE, PERGREFFI

RITIRATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche alle legge 12 dicembre 2016 n. 238)

        1. All'articolo 70, comma 7, ultimo periodo, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino, le parole: "76, comma 4", sono sostituite dalle seguenti: "78, comma 4"».


3.0.47

GASPARRI, BERUTTI, PAGANO

RESPINTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Norma interpretativa sull'articolo 23, comma 4 del Regio Decreto n. 2523 del 31 ottobre 1923)

        1. L'articolo 23, comma 4 del Regio Decreto n. 2523 del 31 ottobre 1923 si intende riferito alle industrie conserviere in ragione della propria capacità produttiva, ad esclusione degli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 c.c. relativamente alle attività connesse di trasformazione e conservazione di cui al medesimo articolo 2135, comma 3.

        2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutato in 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, sì provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri».


3.0.48

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI

RESPINTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Norma interpretativa sull'articolo 23, comma 4 del Regio Decreto
n. 2523 del 31 ottobre 1923)

        1. L'articolo 23, comma 4 del Regio Decreto n. 2523 del 31 ottobre 1923 si intende riferito alle industrie conserviere in ragione della propria capacità produttiva, ad esclusione degli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 c.c. relativamente alle attività connesse di trasformazione e conservazione di cui al medesimo articolo 2135, comma 3».


3.0.49

DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO

RESPINTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Norma interpretativa sull'articolo 23, comma 4 del Regio Decreto
n. 2523 del 31 ottobre 1923)

        1. L'articolo 23, comma 4 del Regio Decreto n. 2523 del 31 ottobre 1923 si intende riferito alle industrie conserviere in ragione delia propria capacità produttiva, ad esclusione degli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 c.c. relativamente alle attività connesse di trasformazione e conservazione di cui al medesimo articolo 2135, comma 3».


3.0.50

LA PIETRA

RESPINTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Norma interpretativa sull'articolo 23, comma 4 del Regio Decreto
n. 2523 del 31 ottobre 1923)

        1. L'articolo 23, comma 4, del Regio Decreto n. 2523 del 31 ottobre 1923 si intende riferito alle industrie conserviere in ragione della propria capacità produttiva, ad esclusione degli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 c.c. relativamente alle attività connesse di trasformazione e conservazione di cui al medesimo articolo 2135, comma 3».


3.0.51 (testo 2)

BERGESIO, VALLARDI, AUGUSSORI, SAPONARA, CAMPARI, FAGGI, PEPE, PERGREFFI

RITIRATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Norme di semplificazione per il settore florovivaistico)

 

1. All'articolo 56 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

“5.bis. Per le attività dirette alla commercializzazione di piante vive e prodotti della floricoltura acquistate da imprenditori agricoli florovivaistici di cui all'articolo 2135 del codice civile, nei limiti del 10 per cento del volume di affari, da altri imprenditori agricoli florovivaistici, il reddito è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto il coefficiente di redditività del cinque per cento.”.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2,8 milioni di euro per l'anno 2020 e 1,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 748 della legge 30 dicembre 2018 n. 145.».


3.0.51

BERGESIO, VALLARDI, AUGUSSORI, SAPONARA, CAMPARI, FAGGI, PEPE, PERGREFFI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Norme di semplificazione per il settore florovivaistico)

        1. All'articolo 56-bis, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

        "5-bis. Per le attività dirette alla commercializzazione di piante vive e prodotti della floricoltura acquistate da imprenditori agricoli florovivaistici di cui all'articolo 2135 del codice civile, nei limiti del 10 per cento del volume di affari, da altri imprenditori agricoli florovivaistici, il reddito è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto il coefficiente di redditività del cinque per cento"».


3.0.52

PIZZOL, MARTI, AUGUSSORI, SAPONARA, CAMPARI, FAGGI, PEPE, PERGREFFI

RITIRATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure di semplificazione in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche demaniali marittime)

        1. All'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, il comma 9 è sostituito dal seguente:

        "9. L'esercizio del commercio disciplinato dal presente articolo nelle aree demaniali marittime è soggetto al nulla osta quinquennale da parte delle competenti autorità marittime/demaniali che stabiliscono modalità e condizioni per l'accesso alle aree predette. Il primo nulla osta quinquennale ed i successivi rinnovi saranno rilasciati previa approvazione di una graduatoria che terrà conto esclusivamente della professionalità acquisita anche in modo discontinuo nell'esercizio del commercio di cui al presente articolo nell'area demaniale a cui si riferisce la selezione. In caso di non esercizio dell'attività per un periodo superiore a 2 anni consecutivi, la professionalità viene a decadere"».


3.0.53

CIRIANI, IANNONE

RESPINTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche al reggio decreto 30 marzo 1942 n. 327 e successive modificazioni – Codice delia Navigazione)

        1. All'articolo 35, comma 1, del R.D. 30 marzo 1942 n. 327 e ss.ii.mm. – Codice della Navigazione dopo la parola: "mare" e prima delle parole: "sono escluse" aggiungere le seguenti: "nonché quelle occupate da pertinenze e costruzioni regolarmente assentite destinate ad attività turistico ricreative".

        2. All'articolo 35 del R.D. 30 marzo 1942 n. 327 e ss.ii.mm. – Codice della Navigazione – dopo il primo comma aggiungere il seguente:

        "2. Ai beni esclusi dal demanio marittimo indicati al comma precedente si applica l'articolo 3 commi 3 e 3-bis del decreto legge 25 settembre 2001 n. 351 convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 410"».


3.0.54

CIRIANI, IANNONE

RESPINTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

        1. All'articolo 39 del R.D. 30 marzo 1942 n. 327 e ss.ii.mm. – Codice della Navigazione – aggiungere il seguente comma:

        "3. La determinazione del canone contenuta nei provvedimenti di concessione deve intendersi definitiva e senza facoltà di conguaglio"».


3.0.55

CIRIANI, IANNONE

RESPINTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

        1. Al primo comma dell'articolo 49 del R.D. 30 marzo 1942 n. 327 e ss.iimm. – Codice della Navigazione – sopprimere le seguenti parole: "senza alcun compenso o rimborso"».


3.0.56

CIRIANI, IANNONE

RESPINTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

        1. Dopo il comma 2 dell'articolo 49 del R.D. 30 marzo 1942 n. 327 e ss.ii.mm. – Codice della Navigazione, aggiungere i seguenti:

        "3. Sono assimilabili alle opere amovibili e definite come opere di facile sgombero quelle che, pur realizzate con strutture fisse e stabili, possono essere comunque demolite e rimosse con la restituzione dell'area demaniale concessa nel pristino stato in un periodo massimo di 90 giorni.

        4. Si considera cessata la concessione alla sua effettiva cessazione"».


3.0.57 (testo 2)

TOSATO, MARTI, AUGUSSORI, SAPONARA, CAMPARI, FAGGI, PEPE, PERGREFFI

APPROVATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"3-bis. Ferma restando la disciplina relativa all'attribuzione di beni a Regioni ed Enti Locali, in base alla legge 5 maggio 2009, n. 42 e alle rispettive norme di attuazione, nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali, da realizzarsi, quanto ai criteri e alle modalità di affidamento di tali concessioni, secondo quanto stabilito dai commi da 675 a 684 compresi dell'articolo 1 della legge 30/12/2018, n.145, le concessioni sul demanio delle acque interne, con finalità turistico-ricreative e residenziali-abitative, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno una durata di quindici anni, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge."


3.0.57

TOSATO, MARTI, AUGUSSORI, SAPONARA, CAMPARI, FAGGI, PEPE, PERGREFFI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

        1. Ferma restando la disciplina relativa all'attribuzione di beni a Regioni ed Enti Locali, in base alla legge 5 maggio 2009, n. 42 e alle rispettive norme di attuazione, nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali con finalità turistico-ricreative, da realizzarsi, quanto ai criteri e alle modalità di affidamento di tali concessioni, secondo quanto stabilito dai commi da 675 a 684 compresi dell'articolo 1 della Legge 30/12/2018, n. 145, le concessioni sul demanio lacuale, ricadente in zona portuale ed extra-portuale, e fluviale, anche con finalità diverse da quelle turistico-ricreative, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno una durata di quindici anni, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge».


3.0.58

MARTI, AUGUSSORI, SAPONARA, CAMPARI, FAGGI, PEPE, PERGREFFI

RITIRATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

        1. I procedimenti di riscossione coattiva dei canoni demaniali, anche ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e i procedimenti amministrativi per il rilascio, la sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, con esclusivo riferimento a quelle inerenti alla conduzione delle pertinenze demaniali, derivanti da contenzioso pendente alla data del 29 novembre 2018 e connesso all'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni di cui all'articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono sospesi sino al 29 novembre 2020. Fino alla medesima data sono altresì privi di effetto i provvedimenti già emessi a conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione. La disposizione di cui al presente comma non si applica per i beni pertinenziali che risultano comunque oggetto di procedimenti giudiziari di natura penale, nonché nei comuni e nei municipi sciolti o commissariati ai sensi degli articoli 143 e 146 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

        2. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, stimati in 72.000.000 per il 2019 e 12 milioni per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione:

            a) del Fondo di cui all'articolo 1, comma 748 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

            b) del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1116, della medesima legge;

            c) del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».


3.0.59

CROATTI, GARRUTI, DESSÌ

RITIRATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Sospensione procedimenti di riscossione coattiva dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative)

        1. Fino alla generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime, i procedimenti di riscossione coattiva dei canoni demaniali, anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e i procedimenti amministrativi per il rilascio, la sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, con esclusivo riferimento a quelle inerenti alla conduzione delle pertinenze demaniali, derivanti da contenzioso pendente alla data del 29 novembre 2018 e connesso all'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni di cui all'articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono sospesi. Fino alla generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime sono altresì privi di effetto i provvedimenti già emessi a conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione. La disposizione di cui al presente comma non si applica per i beni pertinenziali che risultano comunque oggetto di procedimenti giudiziari di natura penale, nonché nei comuni e nei municipi sciolti o commissariati ai sensi degli articoli 143 e 146 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

        2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 150».


3.0.60

CROATTI, GARRUTI, DESSÌ

RITIRATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Definizione procedimenti concernenti il pagamento dei canoni e degli indennizzi per l'utilizzo dei beni demaniali marittimi)

        1. Nelle more del riordino della materia, al fine di ridurre il contenzioso derivante dall'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni delle concessioni demaniali marittime ai sensi dell'articolo 03, comma 1, lettera b), numero 2.1), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, i procedimenti giudiziari pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, concernenti il pagamento in favore dello Stato dei canoni e degli indennizzi per l'utilizzo dei beni demaniali marittimi e delle relative pertinenze, possono essere integralmente definiti, previa domanda all'ente gestore e all'Agenzia del demanio da parte del soggetto interessato ovvero del destinatario della richiesta di pagamento, mediante il versamento:

            a) in un'unica soluzione, di un importo pari al 25 per cento delle somme richieste a titolo di canoni maturati, dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo;

            b) rateizzato fino a un massimo di sei rate annuali, secondo un piano approvato dall'ente gestore, di un importo pari al 60 per cento delle somme richieste a titolo di canoni maturati, dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo.

        La liquidazione degli importi ai sensi delle lettere a) e b) costituirà a ogni effetto rideterminazione dei canoni dovuti per le annualità considerate.

        2. La domanda di definizione, ai sensi del comma 1, nella quale il richiedente dichiara se intende avvalersi delle modalità di pagamento di cui alla lettera a) o di quelle di cui alla lettera b) del medesimo comma, è presentata entro il 14 marzo 2018. La definizione si perfeziona con il versamento dell'intero importo dei canoni come rideterminati ai sensi del comma 1, entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di definizione; in caso di versamento rateizzato, entro il predetto termine deve essere versata la prima rata, la definizione resta sospesa sino al completo versamento delle ulteriori rate e il mancato pagamento di una di queste, entro sessanta giorni dalla scadenza, comporta la decadenza dal benefìcio. La definizione del contenzioso con le modalità di cui al comma 1 e al presente comma sospende gli eventuali procedimenti amministrativi, nonché i relativi effetti, avviati dalle amministrazioni competenti, concernenti il rilascio nonché la sospensione, la revoca o la decadenza della concessione demaniale marittima derivanti dal mancato versamento del canone.

        3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 si provvede mediante corrispondete riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 150».


3.0.61 (testo 2)

MARTI, AUGUSSORI, SAPONARA, CAMPARI, FAGGI, PEPE, PERGREFFI

APPROVATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"3-bis. L'articolo 11, comma 6, della legge 15 dicembre 2011, n. 217, si interpreta nel senso che si considerano comunque accessorie e quindi consentite, indipendentemente dalla loro frequenza e dalle modalità di espletamento, le attività di somministrazione di alimenti e bevande e quelle di intrattenimento musicale e danzante, ivi incluse le feste, le animazioni e altre forme di intrattenimento ove queste siano effettuate durante il periodo di apertura stagionale dello stabilimento balneare cui sono funzionalmente e logisticamente collegate, nel rispetto dei limiti di orario e di attività applicati agli altri esercizi ubicati nel territorio comunale. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia di edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico."


3.0.61

MARTI, AUGUSSORI, SAPONARA, CAMPARI, FAGGI, PEPE, PERGREFFI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

        1. L'articolo 11, comma 6, della legge 15 dicembre 2011, n. 217 si interpreta nel senso che si considerano comunque accessorie e quindi consentite, indipendentemente dalla loro frequenza, dal fatturato generato e dalle modalità di espletamento, le attività di somministrazione di alimenti e bevande e quelle di intrattenimento musicale e danzante, ivi incluse le feste, le animazioni e altre forme di intrattenimento ove queste siano effettuate durante il periodo di apertura stagionale dello stabilimento balneare cui sono funzionalmente e logisticamente collegate. Le attività accessorie devono svolgersi nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia di edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico».


3.0.62

CIRIANI, IANNONE

RESPINTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

        1. All'articolo 1, comma 484 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 e successive modificazioni e integrazioni dopo la parola: "Fino" sostituire le parole: "al complessivo riordino della disciplina dei canoni demaniali marittimi" con le seguenti: "alla generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime, i procedimenti di riscossione coattiva dei canoni demaniali, anche ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602," e dopo la parola: "contenzioso" aggiungere le seguenti: "pendente alla data del 29 novembre 2018 e" e dopo le parole: "sono sospesi" aggiungere le seguenti: "Fino alla generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime sono altresì privi di effetto i provvedimenti già emessi a conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione"».


3.0.63

CIRIANI, IANNONE

RESPINTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

        1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 al comma 732 dopo la parola: "giudiziari" aggiungere le seguenti: "e amministrativi", dopo la parola: "data" sostituire le parole: "del 30 settembre 2013" con le seguenti: "del 23 ottobre 2018" e dopo le parole: "in favore dello Stato dei canoni" aggiungere la virgola e le parole: "imposte accessorie" nonché al comma 733 sostituire la parola: "2014" con la seguente: "2019".

        2. Nelle more del riordino della materia previsto dall'articolo 1, comma 18, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194 convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 fino al 31 dicembre 2016 è sospesa la riscossione coattiva ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 dei canoni dovuti per effetto del comma 1 lettera b) punto 2.1) dell'articolo 03 del decreto legge 5 ottobre 1993 n. 400 convertito con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 come modificato dall'articolo 1 comma 251 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 nonché sono sospesi gli eventuali procedimenti amministrativi e i relativi effetti, avviati dalle amministrazioni competenti, concernenti il rilascio, la sospensione, la revoca o la decadenza della concessione demaniale marittima derivanti dal mancato versamento del canone».


3.0.64

BERGESIO, VALLARDI, AUGUSSORI, SAPONARA, CAMPARI, FAGGI, PEPE, PERGREFFI

RITIRATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Determinazione dei canoni per le concessioni demaniali per la pesca e l'acquacoltura)

        1. Alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale richieste da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 2511 del codice civile per attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto, si applica il canone meramente ricognitorio previsto dall'articolo 48, lettera e) del Regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604.

        2. Alle concessioni di specchi acquei demaniali, rilasciate o rinnovate, ai sensi del comma 1, per le aree non occupate da strutture produttive, si applica il canone annuo pari ad un decimo di quanto previsto dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 novembre 1995, n. 595, e successive modificazioni.

        3. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, stimati in 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».


3.0.65

VALLARDI, BERGESIO, RIPAMONTI, SBRANA, AUGUSSORI, SAPONARA, CAMPARI, FAGGI, PEPE, PERGREFFI

RITIRATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Pesca lavoro usurante)

        1. Nell'ambito delle attività particolarmente usuranti individuate nella tabella A, allegata al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, sono considerate particolarmente usuranti le mansioni svolte dai pescatori della pesca costiera in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative, già inclusi nell'elenco delle attività gravose di cui alla Tabella B dell'articolo 1, comma 148, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205».

        Conseguentemente, al Titolo del disegno di legge sostituire le parole: «e per la pubblica amministrazione» con le seguenti: «, per la pubblica amministrazione nonché semplificazioni in materia di pesca ed acquacoltura».


3.0.66

VALLARDI, BERGESIO, RIPAMONTI, AUGUSSORI, SAPONARA, CAMPARI, FAGGI, PEPE, PERGREFFI

RITIRATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Delega al Governo in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale)

        1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, uno o più decreti legislativi per estendere al settore della pesca professionale a decorrere dal 1º gennaio 2020 le forme di integrazione salariale, comprensive delle relative coperture figurative, previste per i lavoratori agricoli dalla legge 8 agosto 1972, n. 457, in favore dei lavoratori imbarcati su navi adibite alla pesca marittima nonché in acque interne e lagunari, ivi compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nonché gli armatori e i proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

            a) sostenere il reddito dei lavoratori in tutti i casi di sospensione dell'attività di pesca derivante da misure di arresto temporaneo conseguente all'adozione di provvedimenti delle autorità pubbliche competenti, all'indisponibilità per malattia del comandante o di altri membri d'equipaggio, certificata dall'Autorità sanitaria marittima, tale da rendere l'imbarcazione inidonea alla navigazione, a periodi di fermo volontario disposti dalle organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della pertinente normativa europea in materia di pesca, ad avversità meteomarine o ad ogni altra circostanza connessa alla gestione delle risorse marine;

            b) garantire stabilità occupazionale per tutti i casi di sospensione dell'attività di pesca connessi ad interventi straordinari di manutenzione, ammodernamento e messa in sicurezza del peschereccio, a fenomeni di inquinamento ambientali, alla presenza di agenti patogeni che colpiscono la risorsa ittica compromettendone la commercializzazione, a crisi strutturali di mercato, a ristrutturazioni aziendali, cessazione dell'attività ed ogni altra causa, organizzativa o ambientale, non imputabile al datore di lavoro, prevista dagli accordi e contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni datoriali sindacali del settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

        2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, all'interno della "CISOA – Cassa Integrazione Salariale Operai dell'Agricoltura" di cui alla citata legge n. 457/72 è istituito il "Fondo Pesca CISOA" le cui modalità di funzionamento sono definite con i decreti di cui al comma 1. A decorrere dal 2020 le risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 346, legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dall'articolo 1, comma 135, legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono destinate al finanziamento del fondo pesca CISOA. Al medesimo fondo affluisce altresì la contribuzione ordinaria posta a carico delle imprese secondo termini e modalità definiti nei decreti di cui al comma 1.

        3. I decreti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, acquisito il parere del Consiglio di Stato e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

        4. Il Governo trasmette alle Camere gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, accompagnati dall'analisi tecnico-normativa e dall'analisi dell'impatto della regolamentazione, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli schemi dei decreti legislativi. Decorso inutilmente tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

        5. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1 possono essere emanate disposizioni correttive ed integrative nel rispetto di quanto previsto dai commi da 1 a 4.

        6. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 673 e 674, legge 30 dicembre 2018, n. 145, si applicano anche in favore degli armatori e dei proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, operante in acque marittime, interne e lagunari. Gli eventuali residui delle somme di cui ai citati commi 673 e 674, assegnate al pertinente capitolo di bilancio, impegnate nell'esercizio finanziario di competenza ma non erogate entro quello successivo, sono conservate nell'esercizio medesimo per la stesse finalità».

        Conseguentemente al Titolo del disegno di legge sostituire le parole: «e per la pubblica amministrazione» con le seguenti: «, per la pubblica amministrazione nonché semplificazioni in materia di pesca ed acquacoltura».


3.0.67

VALLARDI, BERGESIO, RIPAMONTI, AUGUSSORI, SAPONARA, CAMPARI, FAGGI, PEPE, PERGREFFI

RITIRATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura)

        1. Al fine di procedere alla semplificazione e al riassetto della normativa vigente in materia di pesca e acquacoltura, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, uno o più decreti legislativi con i quali provvede a raccogliere in un testo unico tutte le norme vigenti in materia, apportandovi le modifiche necessarie al perseguimento delle predette finalità, nell'osservanza dei princìpi e criteri direttivi indicati al comma 2.

        2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

            a) abrogazione espressa delle disposizioni superate per effetto dell'introduzione di nuove norme, nonché di quelle che siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete;

            b) coordinamento delle disposizioni, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

            c) eliminazione di duplicazioni e risoluzione di eventuali incongruenze e antinomie tenendo conto dei consolidati orientamenti giurisprudenziali;

            d) coordinamento, adeguamento e integrazione della normativa nazionale con quella internazionale e dell'Unione europea in materia di pesca e acquacoltura e di pesca non professionale, di tutela e protezione dell'ecosistema marino e delle forme di pesca e acquacoltura tradizionali;

            e) prevenzione, contrasto e repressione della pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, anche attraverso la revisione del sistema sanzionatorio di cui al capo II del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, in materia di pesca e di acquacoltura, al fine di assicurare un corretto bilanciamento tra precetto e sanzione per le fattispecie di illecito sia penale sia amministrativo, tenendo nel debito conto l'elemento psicologico del responsabile della violazione nonché delle peculiari dimensioni delle imprese nazionali;

            f) adeguamento dei tipi di pesca previsti dall'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, in funzione dell'evoluzione tecnologica e in coerenza con la normativa sovranazionale, con particolare riferimento alla possibilità di modificare o estendere l'operatività delle navi da pesca, nel rispetto delle esigenze di salvaguardia della salute e della sicurezza della vita umana in mare;

            g) adeguamento delle disposizioni degli articoli 138 e 140 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, alla normativa dell'Unione europea in materia di limiti alla strumentazione utilizzabile per l'esercizio della pesca sportiva;

            h) adeguamento delle disposizioni del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, con particolare riferimento al capo IV del titolo IV del libro primo, al fine di favorire il ricambio generazionale e l'arruolamento di pescatori a bordo della navi della pesca costiera.

        3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati, previa acquisizione dei pareri della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere di cui al precedente periodo cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. Le Commissioni parlamentari competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

        4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono corredati di relazione tecnica, la quale dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie».

        Conseguentemente, al Titolo del disegno di legge sostituire le parole: «e per la pubblica amministrazione» con le seguenti: «, per la pubblica amministrazione nonché semplificazioni in materia di pesca ed acquacoltura».


3.0.68

VALLARDI, BERGESIO, RIPAMONTI, AUGUSSORI, SAPONARA, CAMPARI, FAGGI, PEPE, PERGREFFI

RITIRATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Esenzione dall'imposta di bollo)

        1. All'articolo 21-bis dell'allegato B, annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, concernente gli atti, i documenti e i registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto, dopo le parole: "al settore agricolo" sono inserite le seguenti: "e ai settori della pesca e dell'acquacoltura".

        2. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a euro 250.000 annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

        Conseguentemente, al Titolo del disegno di legge sostituire le parole: «e per la pubblica amministrazione» con le seguenti: «, per la pubblica amministrazione nonché semplificazioni in materia di pesca ed acquacoltura».


3.0.69

BERGESIO, VALLARDI, RIPAMONTI, AUGUSSORI, SAPONARA, CAMPARI, FAGGI, PEPE, PERGREFFI

RITIRATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Semplificazione in materia di licenze di pesca)

        1. La tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 8 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, è dovuta ogni otto anni, indipendentemente dalla scadenza indicata nella licenza di pesca. È ammesso il pagamento tardivo oltre il termine di scadenza dell'ottavo anno, purché entro i sei mesi successivi alla scadenza stessa; in tal caso è applicata, a titolo di sanzione, una soprattassa pari al 5 per cento dell'importo della tassa ordinaria.

        2. La tassa di cui al comma 1 è altresì dovuta, prima della scadenza del termine di otto anni, soltanto nei casi di variazioni sostanziali della licenza di pesca che comportino l'adozione di un nuovo atto amministrativo. Nei casi indicati dal presente comma, la nuova licenza rilasciata ha efficacia per otto anni decorrenti dalla data del pagamento della medesima tassa.

        3. Ferma restando la data di scadenza prevista dalla licenza, la tassa di concessione governativa sulla licenza di pesca non è dovuta in caso di cambio di armatore, se il passaggio avviene tra la cooperativa di pesca e i suoi soci o viceversa ovvero tra soci appartenenti alla medesima cooperativa di pesca, durante il periodo di efficacia della licenza.

        4. Con regolamento adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti le modalità per il rilascio, le modifiche e i rinnovi delle licenze di pesca, i criteri di valutazione, le variazioni sostanziali di cui al comma 2 che comportano il rilascio di una nuova licenza, le procedure e i termini relativi.

        5. In tutti i casi di rilascio di una nuova licenza di pesca o di semplice rinnovo, nelle more della conclusione del relativo procedimento amministrativo, il soggetto che ha presentato l'istanza, redatta ai sensi delle pertinenti norme vigenti in materia, è temporaneamente abilitato all'esercizio dell'attività di pesca, in caso di attività di controllo da parte delle Autorità competenti, il possesso da parte dell'amatore o del comandante di copia dell'istanza presentata abilita l'imbarcazione alla navigazione e alla pesca. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite condizioni e modalità per garantire il pieno esercizio di tale facoltà in favore degli interessati, assicurando speditezza ed efficienza del procedimento amministrativo in un quadro di piena conformità rispetto alla disciplina unionale vigente».

        Conseguentemente al Titolo del disegno di legge sostituire le parole: «e per la pubblica amministrazione » con le seguenti: «per la pubblica amministrazione nonché semplificazioni in materia di pesca ed acquacoltura».


3.0.70

BERGESIO, VALLARDI, RIPAMONTI, AUGUSSORI, SAPONARA, CAMPARI, FAGGI, PEPE, PERGREFFI

RITIRATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Semplificazioni in materia di pesca e acquacoltura)

        1. Alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, dopo il comma 911 inserire il seguente:

        "911-bis. In relazione alla specifica tipologia del contratto di lavoro e alle pertinenti modalità di attuazione le disposizioni di cui ai commi 910 e 911 non si applicano ai lavoratori imbarcati su natanti armati da cooperative o imprese di pesca rientranti nella sfera di applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria".

        2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 17-ter, comma 1-quinquies, è aggiunto alla fine il seguente capoverso: "nonché, al fine di incentivare la commercializzazione attraverso strutture di mercato organizzate, alle cessioni di prodotti ittici effettuate nei confronti di mercati ittici gestiti da amministrazioni pubbliche o da società da esse controllate".

        3. All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole da: "e quelli che applicano" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "quelli che applicano il regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché quelli di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250."».

        Conseguentemente al Titolo del disegno di legge sostituire le parole: «e per la pubblica amministrazione» con le seguenti: «per la pubblica amministrazione nonché semplificazioni in materia di pesca ed acquacoltura».


3.0.71

BERGESIO, VALLARDI, RIPAMONTI, AUGUSSORI, SAPONARA, CAMPARI, FAGGI, PEPE, PERGREFFI

IMPROPONIBILE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura)

        1. Al fine di assicurare un corretto bilanciamento tra precetto e sanzione per le fattispecie di illecito sia penale sia amministrativo, al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 9, comma 3, le parole: "del certificato di iscrizione" sono sostituite dalle seguenti: "dell'iscrizione";

2) all'articolo 11 sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

        "1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola i divieti posti dall'articolo 10, comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), i), l), m), n), p), q), r), s), t), u) e v) ovvero non adempie agli obblighi di cui al comma 5 del medesimo articolo, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro. Le predette sanzioni sono aumentate di un terzo nel caso in cui le violazioni dei divieti posti dall'articolo 10, comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h),p), q), u) e v), abbiano a oggetto le specie ittiche tonno rosso (Thunnusthynnus) e pesce spada (Xiphiasgladius)";

        b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

        "3-bis. Chiunque viola il divieto posto dall'articolo 10, comma 1, lettera f), è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.000 euro";

        c) il comma 5 è sostituito dai seguenti:

        "5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque violale disposizioni dell'articolo 10, commi 2, lettere a) e b), 3, 4 e 6, è soggetto al pagamento delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

        a) fino a 5 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 100 euro e 600 euro;

        b) oltre 5 kg e fino a 25 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 250 euro e 1.500 euro;

        c) oltre 25 kg e fino a 100 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.000 euro e 12.000 euro;

        d) oltre 100 kg e fino a 200 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 5.000 euro e 30.000 euro;

        e) oltre 200 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 12.500 euro e 75.000 euro.

        5-bis. Le sanzioni di cui al comma 5 sono aumentate di un terzo qualora le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione siano il tonno rosso (Thunnusthynnus) o il pesce spada (Xiphiasgladius)";

        d) al comma 6, le parole: "al comma 5" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 5 e 5-bis";

        e) al comma 10, lettera a), il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Le predette sanzioni sono aumentate di un terzo nel caso in cui la violazione abbia ad oggetto le specie ittiche tonno rosso (Thunnusthynnus) e pesce spada (Xiphiasgladius)";

        f) il comma 12 è sostituito dal seguente:

        "12. Le sanzioni di cui al comma 11 sono aumentate di un terzo nel caso in cui le violazioni ivi richiamate abbiano come oggetto le specie ittiche tonno rosso (Thunnusthynnus) e pesce spada (Xiphiasgladius). Ai fini della determinazione della sanzione si applicano le disposizioni del comma 6".

        3. All'articolo 12 sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

        "3. Qualora le violazioni di cui all'articolo 10, commi 1, lettere b), c), d), e), f), g), h),p) e q), 2, 3, 4 e 5, abbiano ad oggetto le specie ittiche tonno rosso (Thunnusthynnus) e pesce spada (Xiphiasgladius), in caso di recidiva è disposta nei confronti del titolare dell'impresa di pesca, quale obbligato in solido, la sospensione della licenza di pesca per un periodo da tre mesi a sei mesi e, in caso di ulteriore violazione delle predette disposizioni, la revoca della medesima licenza anche ove non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione";

        b) al comma 4, le parole: "del certificato di iscrizione" sono sostituite dalle seguenti: "dell'iscrizione"».

        Conseguentemente al Titolo del disegno di legge sostituire le parole «e per la pubblica amministrazione » con le seguenti «per la pubblica amministrazione nonché semplificazioni in materia di pesca ed acquacoltura».


3.0.72

VALLARDI, BERGESIO, RIPAMONTI, AUGUSSORI, SAPONARA, CAMPARI, FAGGI, PEPE, PERGREFFI

RITIRATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Etichettatura dei prodotti ittici)

        1. Al fine di tutelare la trasparenza delle operazioni commerciali e il diritto alla piena informazione del consumatore, sui prodotti della pesca e dell'acquacoltura è indicata la data di cattura del pesce, se prodotti della pesca, o di raccolta, se prodotti dell'acquacoltura, con un contrassegno o un'etichetta chiari ed inequivocabili. Tale disposizione non si applica ai prodotti catturati o commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea.

        2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono definite le modalità di applicazione della presente norma».

        Conseguentemente al Titolo del disegno di legge sostituire le parole: «e per la pubblica amministrazione» con le seguenti «, per la pubblica amministrazione nonché semplificazioni in materia di pesca ed acquacoltura».


3.0.73

SIMONE BOSSI, CAMPARI, VALLARDI, BERGESIO, RIPAMONTI, AUGUSSORI, SAPONARA, FAGGI, PEPE, PERGREFFI

IMPROPONIBILE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

        1. Allo scopo di ridurre la pressione di pesca delle specie ittiche pregiate presenti nelle acque interne delle Regioni e delle Provincie Autonome di Trento e Bolzano, può essere consentita l'immissione nelle stesse di specie ittiche non locali e non invasive, provenienti quali i salmonidi d'acqua dolce (come la trota fario e la trota iridea) o altre specie di interesse alieutico, purché siano resi sterili o comunque incapaci di riprodursi in ambiente naturale e a condizione che non comportino pregiudizio agli habitat naturali ed alla fauna ittica selvatica presente. Le specie immesse sono utilizzate ai soli fini della pesca sportiva o al fine di ridurre lo sforzo di pesca gravante sulle popolazioni ittiche pregiate autoctone».

        Conseguentemente al Titolo del disegno di legge sostituire le parole «e per la pubblica amministrazione» con le seguenti «, per la pubblica amministrazione nonché semplificazioni in materia di pesca ed acquacoltura».


3.0.74

BERGESIO, VALLARDI, AUGUSSORI, SAPONARA, CAMPARI, FAGGI, PEPE, PERGREFFI, MALLEGNI

RITIRATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Attività faunistico-venatorie)

        1. Alla legge 11 febbraio 1992, n.157, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 12, al comma 12-bis, dopo le parole "subito dopo l'abbattimento" sono inserite le seguenti "e l'avvenuto recupero";

            b) all'articolo 16, al comma 1, lettera a), prima delle parole: "senza fini di lucro" è inserita la seguente: "anche";

            c) all'articolo 16, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

        "4-bis. Rientrano tra le attività connesse di cui all'articolo 2135, terzo comma, del codice civile, le attività di fornitura di beni e servizi faunistico venatori, svolte da imprese agricole, effettuate mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda."».


3.0.75

RIPAMONTI, BERGESIO, VALLARDI, FAGGI, CAMPARI, PEPE, PERGREFFI, AUGUSSORI, SAPONARA, MALLEGNI

RESPINTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni relative alla protezione della fauna selvatica omeoterma e al prelievo venatorio)

        1. Al comma 12-bis, dell'articolo 12, della Legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: "subito dopo l'abbattimento" sono inserite le seguenti: "e l'avvenuto recupero".»

        Conseguentemente al Titolo del disegno di legge sostituire le parole «e per la pubblica amministrazione» con le seguenti «per la pubblica amministrazione nonché semplificazioni in materia di protezione della fauna selvatica omeoterma e al prelievo venatorio».


3.0.76

RIPAMONTI, BERGESIO, VALLARDI, FAGGI, CAMPARI, PEPE, PERGREFFI, AUGUSSORI, SAPONARA, MALLEGNI

RESPINTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Semplificazione in materia di controllo della fauna selvatica)

        1. Al comma 2 dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 il quarto e il quinto periodo sono sostituiti dai seguenti: "Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni regionali o provinciali. Queste ultime possono altresì avvalersi delle guardie forestali e delle guardie comunali, dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi nonché di operatori abilitati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano previa frequenza di appositi corsi. Qualora per l'abbattimento sia previsto l'uso di arma da fuoco, tali soggetti devono essere muniti di licenza per l'esercizio venatorio".».

        Conseguentemente al Titolo del disegno di legge sostituire le parole «e per la pubblica amministrazione» con le seguenti «per la pubblica amministrazione nonché semplificazioni in materia di controllo della fauna selvatica».


3.0.77

RIPAMONTI, BERGESIO, VALLARDI, FAGGI, CAMPARI, PEPE, PERGREFFI, AUGUSSORI, SAPONARA

RITIRATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Semplificazione in materia di controllo della fauna selvatica)

        1. Al comma 2 dell'articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157 le parole "con atto amministrativo," sono soppresse.»

        Conseguentemente al Titolo del disegno di legge sostituire le parole «e per la pubblica amministrazione» con le seguenti «per la pubblica amministrazione nonché semplificazioni in materia di controllo della fauna selvatica».


3.0.78

RIPAMONTI, BERGESIO, VALLARDI, FAGGI, CAMPARI, PEPE, PERGREFFI, AUGUSSORI, SAPONARA

RITIRATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Semplificazione in materia di controllo della fauna selvatica)

        1. Alla Legge 11 febbraio 1992 n. 157 dopo l'articolo 20 è inserito il seguente:

"Art. 20-bis.

(Istituti e Osservatori faunistici venatori)

        1. Agli Istituti o agli Osservatori faunistici-venatori regionali, ovvero alle strutture di particolare interesse ed utilità per lo studio e la tutela del patrimonio faunistico regionale, nonché per la risoluzione delle problematiche tecniche connesse alla gestione della fauna selvatica ed a una corretta regolamentazione dell'attività faunistico-venatoria, ai quali le Regioni abbiano riconosciuto il ruolo di coordinamento su scala regionale tra i diversi enti competenti regionali e nazionali, ove istituiti, sono trasferite le competenze di cui agli articoli 18 e 19-bis della presente legge conferite ad ISPRA."».

        Conseguentemente al Titolo del disegno di legge sostituire le parole «e per la pubblica amministrazione» con le seguenti «per la pubblica amministrazione nonché semplificazioni in materia di protezione della fauna selvatica omeoterma e al prelievo venatorio».


3.0.79

BERGESIO, VALLARDI, AUGUSSORI, SAPONARA, CAMPARI, FAGGI, PEPE, PERGREFFI

RITIRATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Norme di semplificazione della comunicazione dell'Elenco specie vegetali)

        1. Alla lettera n-bis) dell'articolo 21, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tale comunicazione non è richiesta nel caso in cui non vi siano variazioni rispetto alla situazione dell'anno precedente."».


3.0.80

PATUANELLI, SANTILLO, GRASSI, CATALFO, MATRISCIANO, AUDDINO, BOTTO, CAMPAGNA, GUIDOLIN, NOCERINO, ROMAGNOLI, PUGLIA

RITIRATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

        1. L'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n, 198, è sostituito dal seguente:

        "Art. 46. - (Rapporto sulla situazione del personale). – 1. Le aziende pubbliche e private che occupano oltre cento dipendenti sono tenute a redigere, almeno ogni due anni, un rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile occupato nelle diverse aree professionali e che dia conto dello stato delle assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento degli ammortizzatori sociali, dei licenziamenti, dei pensionamenti e della retribuzione effettivamente corrisposta, nonché di ulteriori informazioni individuate con il decreto di cui al comma 3.

        2. Il rapporto è redatto esclusivamente con modalità telematiche, mediante appositi moduli resi disponibili dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali attraverso il sito internet istituzionale. Al fine di semplificare la redazione del rapporto, i moduli sono precompilati con le informazioni disponibili nelle banche dati del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'istituto nazionale per la previdenza sociale. L'adempimento di cui al presente articolo può essere assicurato anche per il tramite di tutti i professionisti richiamati all'articolo 1, comma 1, della legge 11 gennaio 1979, n. 12.

        3. Il rapporto di cui al comma 1 è messo a disposizione delle rappresentanze sindacali aziendali e della consigliera o del consigliere regionale di parità, che elaborano i relativi risultati trasmettendoli alla consigliera o al consigliere nazionale di parità, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, ove istituita, alla struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri competente in materia di pari opportunità.

        4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono stabiliti i termini e le modalità per la redazione e la trasmissione del rapporto e per l'utilizzo delle banche dati disponibili.

        5. Qualora, nei termini prescritti, le aziende di cui al comma 1 non trasmettano il rapporto l'ispettorato del lavoro territorialmente competente, previa segnalazione dei soggetti di cui al comma 3, invita le aziende a provvedere entro sessanta giorni. In caso di inottemperanza si applicano le sanzioni di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520. Nei casi più gravi può essere disposta la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall'azienda."».


3.0.81 (testo 3)

PATUANELLI, SANTILLO, GRASSI, CATALFO, MATRISCIANO, AUDDINO, BOTTO, CAMPAGNA, GUIDOLIN, NOCERINO, ROMAGNOLI, PUGLIA, MALLEGNI

APPROVATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifica alla disciplina del DURC)

1.All'articolo 2, comma 1-bis, terzo periodo del decreto legge 12 settembre 1983, n.463, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, le parole: "tre mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi".»


3.0.81 (testo 2)

PATUANELLI, SANTILLO, GRASSI, CATALFO, MATRISCIANO, AUDDINO, BOTTO, CAMPAGNA, GUIDOLIN, NOCERINO, ROMAGNOLI, PUGLIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifica alla disciplina del DURC)

        1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 1175 sono inseriti i seguenti:

“1175-bis. Il datore di lavoro e il lavoratore autonomo che, entro centottanta giorni dalla verifica negativa della regolarità contributiva, provvede a regolarizzare la propria posizione debitoria può recuperare i benefici normativi e contributivi di cui al comma 1175.

 

1175-ter. Il recupero dei benefici normativi e contributivi in ogni caso non può superare il maggiore importo tra il debito contributivo accertato e l'agevolazione goduta nel periodo di accertata irregolarità contributiva.”.

 

2. All'articolo 4 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° giugno 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis I termini di 15 e 30 giorni di cui al comma 2 sono rispettivamente estesi a 45 e 90 giorni nel caso di verifica della regolarità per il godimento dei benefici normativi e contributivi di cui all'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.”;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. La regolarizzazione entro i termini di cui ai commi 2 e 2-bis genera il Documento in formato «pdf» di cui all'articolo 7 e ripristina il godimento d'ogni beneficio normativo e contributivo subordinato al possesso del Documento predetto.

c) al comma 4, le parole “Decorso inutilmente il termine di 15 giorni di cui al comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “Decorsi inutilmente i termini di cui ai commi 2 e 2-bis”;

d) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

“4-bis. In ogni caso il recupero dei benefici contributivi e normativi non può superare il maggiore importo tra il debito contributivo accertato e l'agevolazione goduta nel periodo di accertata irregolarità contributiva.”

 

3.All'articolo 2, comma 1-bis, terzo periodo del decreto legge 12 settembre 1983, n.463, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, le parole: "tre mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi".


3.0.81

PATUANELLI, SANTILLO, GRASSI, CATALFO, MATRISCIANO, AUDDINO, BOTTO, CAMPAGNA, GUIDOLIN, NOCERINO, ROMAGNOLI, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifica alla disciplina del DURC)

        1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 1175 sono inseriti i seguenti: "1175-bis. Il datore di lavoro e il lavoratore autonomo che, entro centoventi giorni dalla verifica negativa della regolarità contributiva, provvede a regolarizzare la propria posizione debitoria può recuperare i benefici normativi e contributivi di cui al comma 1175.

        1175-ter. Il recupero dei benefici normativi e contributivi in ogni caso non può superare il maggiore importo tra il debito contributivo accertato e l'agevolazione goduta nel periodo di accertata irregolarità contributiva.".

        2. All'articolo 4 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1º giugno 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

        "2-bis I termini di 15 e 30 giorni di cui ai comma 2 sono rispettivamente estesi a 45 e 90 giorni nel caso di verifica della regolarità per il godimento dei benefici normativi e contributivi di cui all'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.";

            b) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. La regolarizzazione entro i termini di cui ai commi 2 e 2-bis genera il Documento in formato 'pdf' di cui all'articolo 7 e ripristina il godimento d'ogni beneficio normativo e contributivo subordinato al possesso del Documento predetto".

            c) al comma 4, le parole "Decorso inutilmente il termine di 15 giorni di cui al comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "Decorsi inutilmente i termini dì cui ai commi 2 e 2-bis";

            d) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

        "4-bis. In ogni caso il recupero dei benefici contributivi e normativi non può superare il maggiore importo tra il debito contributivo accertato e l'agevolazione goduta nel periodo di accertata irregolarità contributiva."».


3.0.82

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO

IMPROPONIBILE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

        1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, articolo 21, comma 1, alinea, dopo le parole: "società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani" sono aggiunte le parole: "e i soci delle società di persone artigiane,"».


3.0.83

PUGLIA, GARRUTI, DESSÌ

RITIRATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Semplificazione in materia di apprendistato presso le imprese artigiane).

        1. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, dopo la lettera a) è inserita la seguente: "a-bis) sono esentati dall'obbligo del piano formativo individuale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) gli artigiani in possesso dei seguenti requisiti:

            1) siano iscritti da almeno cinque anni presso l'Albo delle Imprese Artigiane. Nel caso l'iscrizione di cui al precedente periodo sia avvenuta da meno di cinque anni, sono computati gli eventuali periodi svolti come operaio qualificato presso un'impresa esercente attività similare;

            2) abbiano alle proprie dipendenze un numero di lavoratori non superiore al 70 per cento dei limiti dimensionali previsti dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1985 n. 443."».


3.0.84

MATRISCIANO, CATALFO, AUDDINO, BOTTO, CAMPAGNA, GUIDOLIN, NOCERINO, ROMAGNOLI, PUGLIA, GARRUTI, DESSÌ, GALLICCHIO, TURCO, MARCO PELLEGRINI

RITIRATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure di semplificazione in materia di accesso ai benefìci per i lavoratori esposti all'amianto)

        1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 276 è sostituito dai seguenti:

        "276. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente comma, nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali è istituito un Fondo perequativo con una dotazione pari a 10 milioni di euro destinato ai lavoratori che hanno contratto patologie asbesto-correlate accertate e riconosciute ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257 e successive modificazioni, e finalizzate al relativo accesso ai benefici previdenziali, a prescindere dallo stato di disoccupazione e dal perfezionamento dei medesimi requisiti pensionistici. Le risorse del Fondo sono ripartite tra i lavoratori di cui al primo periodo sulla base di criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro e non oltre il 30 gennaio 2019. A decorrere dalla data dall'entrata in vigore del presente comma, le disposizioni di cui al decreto interministeriale dei ministri del lavoro, dell'economia e delle finanze, del 29 aprile 2016, pubblicato nella G.U. n. 134 del 10 giugno 2016, nonché tutte le altre norme in contrasto con le disposizioni di cui al primo periodo, sono abrogate."».


3.0.85

RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, SOLINAS, AUGUSSORI, SAPONARA, FAGGI, CAMPARI, PEPE, PERGREFFI

RITIRATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Semplificazioni in materia di enti del Terzo settore)

        1. All'articolo 4, comma 3 del decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 112 dopo le parole "ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile" sono aggiunte le seguenti: ", ad eccezione delle associazioni o fondazioni di diritto privato ex Ipab derivanti dai processi di trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza o beneficienza, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16/02/1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23/02/1990, e del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, in quanto la nomina da parte della Pubblica Amministrazione degli amministratori di tali Enti si configura come mera designazione intesa come espressione della rappresentanza della cittadinanza e non si configura quindi mandato fiduciario con rappresentanza sicché è sempre esclusa qualsiasi norma di controllo da parte di quest'ultima,".

        2. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo del 3 luglio 2017, n, 117 è aggiunto infine il seguente periodo: "Sono altresì esclusi dall'ambito di applicazione del presente comma le associazioni o fondazioni di diritto privato ex Ipab derivanti dai processi di trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza o beneficienza, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16/02/1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23/02/1990, e del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, in quanto la nomina da parte della Pubblica Amministrazione degli amministratori di tali Enti si configura come mera designazione, intesa come espressione della rappresentanza della cittadinanza e non si configura quindi mandato fiduciario con rappresentanza sicché è sempre esclusa qualsiasi forma di controllo da parte di quest'ultima."».


3.0.86

RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, SOLINAS, AUGUSSORI, SAPONARA, FAGGI, CAMPARI, PEPE, PERGREFFI

IMPROPONIBILE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Semplificazioni in materia di Onlus)

        1. Alla lettera b-bis), comma 3, articolo 79, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dopo le parole: "assistenza e beneficenza" sono inserite le seguenti: "e da ex Onlus" e dopo le parole: "attività di natura" è inserita la seguente: "sociale"».


3.0.87

RUFA, AUGUSSORI, SAPONARA, CAMPARI, FAGGI, PEPE, PERGREFFI

RITIRATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Tutela delle attività sociali e assistenziali in materia di promozione del turismo giovanile)

        1. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù (AIG), ente morale e assistenziale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1948 e del decreto ministeriale 6 novembre 1959 n. 10, in virtù della sua natura giuridica e in considerazione dell'attività sociale di interesse pubblico da essa perseguita, è un ente pubblico non economico.

        2. L'AIG, nello svolgimento delle sue attività statutarie, è sottoposta alla vigilanza del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

        3. Alla tabella di cui all'art. 1 comma 3 della Legge 20 marzo 1975 n. 70, Parte V "Enti preposti ad attività sportive, turistiche e del tempo libero" è aggiunto in fine "Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù (AIG)"».


3.0.88

AUGUSSORI, SAPONARA, CAMPARI, FAGGI, PEPE, PERGREFFI

RITIRATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Incentivi per il rientro dei lavoratori)

        1. All'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

        "1. I redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente è i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza o il domicilio nel territorio dello Stato ai sensi del codice civile, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al trenta per cento del loro ammontare al ricorrere delle seguenti condizioni:

            a) i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei due periodi d'imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano a risiedere in Italia per almeno due anni; ,

            b) l'attività lavorativa è prestata prevalentemente nel territorio italiano.

        Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a partire dal periodo di imposta in corso al 1 gennaio 2019. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche a tutti i soggetti di cui al comma 4 del presente articolo, inclusi i dipendenti della pubblica amministrazione".

            b) il comma 1-bis, nella sua formulazione attuale, è abrogato;

            c) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

        "1-bis. Il regime di cui al comma 1 si applica anche ai redditi d'impresa prodotti dal soggetti identificati dal comma 1 o dal comma 2 che avviano un'attività d'impresa in Italia, a partire dal periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2019. In questo caso, la percentuale di cui al comma 1 è portata al sessanta per cento; I benefici di cui al comma 1 sono riconosciuti nel rispetto dei limiti fissati dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis)";

            d) al comma 3, le parole: "in cui è avvenuto il trasferimento della residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917", sono sostituite dalle seguenti: "in cui è avvenuto il trasferimento in Italia del domicilio o della residenza ai sensi del codice civile";

            e) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

        "3-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano per ulteriori cinque periodi di imposta, ai lavoratori con almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo. Le disposizioni del presente articolo si applicano per ulteriori cinque periodi d'imposta anche nel caso in cui i lavoratori diventino proprietari di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia del domicilio o della residenza ai sensi del codice civile o nei dodici mesi precedenti al trasferimento; l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal 'lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà. In entrambi i casi, i redditi di cui al comma 1, negli ulteriori cinque periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al cinquanta per cento del loro ammontare. Per i lavoratori che abbiano almeno due figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, i redditi di cui al comma 1, negli ulteriori cinque periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al trenta per cento del loro ammontare. Per i lavoratori che abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, i redditi di cui al comma 1, negli ulteriori cinque periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al dieci per cento del loro ammontare. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche a tutti i soggetti di cui al comma 4 del presente articolo e ai dipendenti della pubblica amministrazione".

            f) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

        "5-bis. La percentuale di cui al comma 1 è ridotta al cinque per cento per i soggetti che trasferiscono la residenza o il domicilio in un territorio montano o in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a partire dal periodo di imposta in corso al 1º gennaio 2019. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche a tutti i soggetti di cui al comma 4 del presente articolo e ai dipendenti della pubblica amministrazione"».


3.0.89

LANZI

RITIRATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia)

        1. L 'articolo 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 238, è sostituito dal seguente:

"Art. 2. - (Caratteristiche dei soggetti beneficiari) – 1. Hanno diritto alla concessione dei benefici fiscali di cui all'articolo 3:

            a) i cittadini dell'Unione europea, nati dopo il 1º gennaio 1968 che hanno risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia e che, sebbene residenti nel loro Paese d'origine, hanno svolto continuativamente un'attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori di tale Paese e dell'Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, i quali vengono assunti o avviano un'attività di impresa o di lavoro autonomo in Italia e trasferiscono il proprio domicilio, nonché la propria residenza, in Italia entro tre mesi dall'assunzione o dall'avvio dell'attività;

            b) i cittadini dell'Unione europea, nati dopo il 1º gennaio 1968, che hanno risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia e che, sebbene residenti nel loro Paese d'origine, hanno svolto continuativamente un'attività di studio fuori di tale Paese e dell'Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, i quali vengono assunti o avviano un'attività di impresa o di lavoro autonomo in Italia e trasferiscono il proprio domicilio, nonché la propria residenza, in Italia entro tre mesi dall'assunzione o dall'avvio dell'attività.

        2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le categorie dei soggetti di cui al comma 1."».


3.0.90 (testo 2)

PATUANELLI, SANTILLO, GRASSI, CATALFO, MATRISCIANO, AUDDINO, BOTTO, CAMPAGNA, GUIDOLIN, NOCERINO, ROMAGNOLI, PUGLIA

APPROVATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

        1. A decorrere dall'anno 2019, gli oneri relativi agli interventi in materia di politiche sociali di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui alle seguenti disposizioni, non sono più finanziati a valere sul Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, bensì mediante appositi capitoli iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

            a) articolo 3, comma 3, della legge 28 agosto 1997, n. 284, per l'ammontare ivi indicato;

            b) articolo 8 della legge 28 agosto 1997, n. 285, nel limite di 0,8 milioni di euro l'anno, per il funzionamento dei servizio di informazione, di promozione, di consulenza, di monitoraggio e di supporto tecnico;

            c) articolo 45 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per un ammontare di 6,5 milioni di euro, per gli interventi di competenza nazionale afferenti al Fondo nazionale per le politiche migratorie».


3.0.90

PATUANELLI, SANTILLO, GRASSI, CATALFO, MATRISCIANO, AUDDINO, BOTTO, CAMPAGNA, GUIDOLIN, NOCERINO, ROMAGNOLI, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

        1. A decorrere dall'anno 2019, gli oneri relativi agli interventi in materia di politiche sociali di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui alle seguenti disposizioni, non sono più finanziati a valere sul Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, bensì mediante appositi capitoli di spese obbligatorie iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

            a) articolo 3, comma 3, della legge 28 agosto 1997, n. 284, per l'ammontare ivi indicato;

            b) articolo 8 della legge 28 agosto 1997, n. 285, nel limite di 0,8 milioni di euro l'anno, per il funzionamento dei servizio di informazione, di promozione, di consulenza, di monitoraggio e di supporto tecnico;

            c) articolo 45 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per un ammontare di 6,5 milioni di euro, per gli interventi di competenza nazionale afferenti al Fondo nazionale per le politiche migratorie».


3.0.91

PATUANELLI, SANTILLO, GRASSI, CATALFO, MATRISCIANO, AUDDINO, BOTTO, CAMPAGNA, GUIDOLIN, NOCERINO, ROMAGNOLI, PUGLIA

RITIRATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

        1. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2019. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali si provvede alla destinazione di risorse finanziarie per far fronte alle specifiche esigenze emergenziali per il sostegno al reddito e la promozione dell'occupazione.

        2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, si fa fronte con corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, primo comma, numero 3) della legge 20 maggio 1975, n. 164».


3.0.92

ROMEO, RIPAMONTI, AUGUSSORI, SAPONARA, CAMPARI, FAGGI, PEPE, PERGREFFI, MALLEGNI

RESPINTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Lavoro stagionale – esclusione dalla contribuzione aggiuntiva)

        1. All'articolo 2, comma 29, della legge 28 giugno 2012 n. 92 sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) alla lettera b) è soppresso il seguente periodo: ", per i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015,";

            b) dopo la lettera d) è inserita la seguente:

            "d-bis) ai lavoratori di cui alla lettera b) comma 2 dell'articolo 29 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81".

Art. 3-ter.

(Lavoro a tempo determinato – causali di ricorso – ruolo della contrattazione collettiva)

        1. All'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 alle parole "Al contratto di-lavoro subordinato" sono anteposte le seguenti: "Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi".

Art. 3-quater.

(Lavoro a tempo determinato – disciplina delle proroghe e dei rinnovi – ruolo della contrattazione collettiva)

        1. All'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 alle parole: "Il contratto può essere rinnovato" sono anteposte le seguenti: "Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi".

        2. All'articolo 21, comma 01, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 dopo le parole: "solo in presenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1" sono inserite le seguenti: "salvo diversa disposizione dei contratti collettivi"».


3.0.93

MALLEGNI, VITALI

RESPINTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Lavoro stagionale – esclusione dalla contribuzione aggiuntiva)

        1. All'articolo 2, comma 29, della legge 28 giugno 2012 n. 92 sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) alla lettera b), le parole: ", per i periodi contributivi maturati dal 1º gennaio 2013 al 31 dicembre 2015," sono soppresse;

            b) dopo la lettera d) è inserita la seguente lettera:

            "d-bis) ai lavoratori di cui alla lettera b) comma 2 dell'articolo 29 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81".».


3.0.94

MALLEGNI, VITALI

RESPINTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Lavoro a tempo determinato – causali di ricorso – ruolo della contrattazione collettiva)

        1. All'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sostituire le parole: "Al contratto di lavoro subordinato", con le seguenti: "Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi, al contratto di lavoro subordinato".».


3.0.95

MALLEGNI

RESPINTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Lavoro a tempo determinato – disciplina delle proroghe e dei rinnovi – ruolo della contrattazione collettiva)

        1. All'articolo 21, comma 01, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole: "Il contratto può essere rinnovato", sono sostituite con le seguenti: "Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi, il contratto può essere rinnovato"».


3.0.96

PATUANELLI, SANTILLO, GRASSI, CATALFO, MATRISCIANO, AUDDINO, BOTTO, CAMPAGNA, GUIDOLIN, NOCERINO, ROMAGNOLI, PUGLIA

APPROVATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

        1. All'articolo 44 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 6-bis è inserito il seguente:

        "6-ter. Per i trattamenti di integrazione salariale in deroga di cui al comma 6-bis, in caso di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, il datore di lavoro deve inviare all'Istituto i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale, secondo le modalità stabilite dall'Istituto stesso, entro il termine di sei mesi previsto dal comma 6-bis per il conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori. Trascorso inutilmente tale termine, il pagamento delle prestazioni e gli oneri ad esse connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente. Per i trattamenti conclusi prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, i sei mesi decorrono da tale data."».


3.0.97

PATUANELLI, SANTILLO, GRASSI, CATALFO, MATRISCIANO, AUDDINO, BOTTO, CAMPAGNA, GUIDOLIN, NOCERINO, ROMAGNOLI, PUGLIA

RITIRATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifica all'articolo 1-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87)

        1. All'articolo 1-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato e non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi. L'esonero si applica anche nei 'essi di conversione successiva alla data di entrata in vigore della presente disposizione di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato.";

            b) al comma 2, dopo le parole: "L'esonero di cui al comma 1 spetta con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione per la quale si applica l'incentivo" sono inserite le seguenti: "o della conversione del rapporto in contratto a tempo indeterminato,";

            c) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

        "2-bis. Nelle ipotesi in cui il lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato è stato parzialmente fruito l'esonero di cui al comma 1, sia nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri datori di lavoro privati, il beneficio è riconosciuto agli stessi datori per il periodo residuo utile alla piena fruizione, indipendentemente dall'età anagrafica del lavoratore alla data delle nuove assunzioni. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto con l'esonero di cui al comma 1, effettuato nei sei mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito. Ai fini del computo del periodo residuo utile alla fruizione dell'esonero, la predetta revoca non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che assumono il medesimo lavoratore;

        2-ter. Fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione o la conversione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva."».


3.0.98

BERNINI, VITALI, MALLEGNI, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, SCHIFANI, DE SIANO, BARACHINI, BARBONI, AIMI, ALDERISI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CONZATTI, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, FANTETTI, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALAN, MANGIALAVORI, MASINI, ALFREDO MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAPATHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONE, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

RESPINTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche in materia di contratti a termine)

        1. All'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), capoverso 1), del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 convertito dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 apportare le seguenti modificazioni:

            a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

            "b) esigenze connesse ad incrementi temporanei dell'attività ordinaria";

            b) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

            "b-bis) esigenze individuate dai contratti collettivi ai sensi dell'articolo 51."».


3.0.99

FAZZOLARI

RESPINTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni per favorire il lavoratore nell'ambito delle prestazioni occasionali)

        1. L'articolo 2-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, è sostituito dal seguente:

        "Art. 2-bis. - L'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è sostituito dai seguenti:

        '54-bis. - 1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, nel corso di un anno civile e con riferimento alla totalità dei committenti, a più di dieci giornate lavorative al mese.

        2. Prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite complessivo di sette giornate per anno civile, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.

        3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in agricoltura: a) alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate anche da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università; b) alle attività agricole svolte a favore di soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non possono essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

        4. Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilità interno.

        5. Alle prestazioni di cui al presente articolo possono fare ricorso:

            a) le aziende che impiegano fino a quindici dipendenti;

            b) le aziende che impiegano più di quindici dipendenti esclusivamente in favore di soggetti disoccupati, percettori di trattamenti pensionistici o inoccupati.

        6. Le organizzazioni sindacali non possono ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio.

        7. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità di cui alla presente legge sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

        8. È vietato il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

        54-ter. 1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti imprenditori e professionisti acquistano esclusivamente attraverso modalità telematiche uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio. I committenti non imprenditori o professionisti possono acquistare i buoni orari anche presso le rivendite autorizzate.

        2. Per il valore nominale dei buoni orari di cui al comma 1 si fa riferimento alla retribuzione stabilita per prestazioni di natura analoga da parte dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro. In assenza di questi ultimi, il valore nominale è fissato in 8,50 euro per ogni ora lavorativa prestata. Nel settore agricolo il valore nominale del buono orario è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo di lavoro stipulato dalle associazioni sindacali.

        3. I committenti imprenditori o professionisti che ricorrono a prestazioni occasionali di tipo accessorio sono tenuti, prima dell'inizio della prestazione e per un arco temporale non superiore ai trenta giorni successivi, a comunicare alla direzione territoriale del lavoro competente e all'INPS, attraverso modalità telematiche, ivi compresi sms o posta elettronica, i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, l'orario di inizio e di termine del lavoro ed il luogo della prestazione.

        4. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma 7. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

        5. Fermo restando quanto disposto al comma 6, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene un importo, a titolo di rimborso spese, tale che il valore nominale di ogni buono lavoro emesso sia di euro 11,00 esclusivamente nei casi di mancanza o inapplicabilità dei contratti collettivi nazionali di lavoro. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.

        6. In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, impiegate nell'ambito di progetti promossi da pubbliche amministrazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, può stabilire specifiche condizioni, modalità e importi dei buoni orari.

        7. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con proprio decreto il concessionario del servizio e regolamenta i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 5 e delle relative coperture assicurative e previdenziali'"».


3.0.100

FAZZOLARI

RESPINTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni per favorire il lavoratore nell'ambito delle prestazioni occasionali)

        1. L'articolo 2-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, è sostituito dal seguente:

        "Art. 2-bis. L'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è sostituito dai seguenti:

        '54-bis. 1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative rese nei settori agricoli, del turismo e del lavoro domestico che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

        2. Prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese per i settori di cui al comma 1, nel limite complessivo di 3.000 euro di compenso per anno civile, rivalutati ai sensi del comma 1, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito.

        3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in agricoltura:

            a) alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate dai soggetti di cui al comma 2, nonché da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università;

            b) alle attività agricole svolte a favore di soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

        4. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

        5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono disciplinate le modalità di acquisto dei buoni'"».


3.0.101

FAZZOLARI

RESPINTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni per favorire il lavoratore nell'ambito delle prestazioni occasionali)

        1. All'articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) alla lettera a) è premessa la seguente:

            "0a) al comma 6, dopo la lettera b-bis) sono aggiunte le seguenti:

            'b-ter) le imprese agricole per lo svolgimento di attività di carattere stagionale ovvero delle attività agricole svolte in favore dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; b-quater) le imprese dei settori turisticoalberghiero e ricettivo, di ristorazione e pubblici esercizi, per prestazioni a carattere stagionale'";

            b) la lettera c) è soppressa».


3.0.102

FAZZOLARI

RESPINTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni per favorire il lavoratore nell'ambito delle prestazioni occasionali)

        1. All'articolo 2-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

        "0a) al comma 7, alinea, dopo le parole: "prestazione occasionale" sono inserite le seguenti: "nel limite massimo di spesa di 12.000 euro per anno civile"».


3.0.103

FAZZOLARI

RESPINTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni per favorire il lavoratore nell'ambito delle
prestazioni occasionali)

        1. All'articolo 2-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, comma 1, lettera c), dopo le parole: "delle aziende alberghiere" aggiungere le seguenti: ", della ristorazione e dei pubblici esercizi».


3.0.104

FAZZOLARI

RESPINTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni per favorire il lavoratore nell'ambito delle
prestazioni occasionali)

        1. All'articolo 2-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, comma 1, lettera c), la parola: "otto" è sostituita dalla seguente: "quindici"».


3.0.105

AUGUSSORI, SAPONARA, CAMPARI, FAGGI, PEPE, PERGREFFI

RITIRATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

        1. All'articolo 36, comma 7, del decreto legislativo n.165 del 2001, dopo le parole: "dei contratti di formazione e lavoro" inserire le seguenti: "per soggetti fino a 35 anni di età,"».


3.0.106

PUGLIA

RITIRATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifica della legge 9 marzo 1989, n. 88).

        1. All'articolo 49, della legge 9 marzo 1989, n. 88, dopo il comma 3, è inserito il seguente: "3-bis. L'Istituto fornisce a ciascun datore di lavoro il dato dell'aliquota contributiva applicata specificando anche le singole gestioni a cui i lavoratori sono assicurati"».


3.0.107

PUGLIA

RITIRATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Semplificazione e trasparenza in materia di trattamenti pensionistici)

        1. Ai pensionati all'atto del ritiro della pensione deve essere fornita precisa e puntuale informazione circa eventuali trattenute relative alle quote associative sindacali.

        2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotta un regolamento recante le modalità di comunicazione.».


3.0.108

PUGLIA

RITIRATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Accredito automatico di contributi figurativi)

        1. A decorrere dal 1º gennaio 2020, al fine di ridurre gli adempimenti a carico degli assicurati, 1ÌNPS procede in via automatica all'accredito sul conto pensionistico del lavoratore dei contributi figurativi relativi ai seguenti eventi:

            a) malattia, per eventi di durata non inferiore a sette giorni;

            b) infortunio, per eventi di durata non inferiore a sette giorni;

            c) periodi di congedo di maternità e paternità di cui agli articoli 16, 17, 20 e 28, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;

            d) periodi di congedo parentale di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;

            e) periodi di congedo per malattia del bambino di età inferiore a 3 anni, di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;

            f) permessi mensili per figli con handicap gravi, di cui all'articolo 42, commi 2 e 3, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;

            g) permessi mensili di cui all'articolo 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per lavoratore con handicap grave;

            h) permessi mensili per assistere parenti ed affini entro il terzo rado, portatori di handicap grave, di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

            i) congedo obbligatorio del padre di cui all'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92;

            l) congedo facoltativo del padre di cui all'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92;

            m) riposi giornalieri fino al primo anno di vita del bambino, di cui agli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;

            n) riposi giornalieri per figli con handicap gravi, di cui dall'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;

            o) congedi per malattia del bambino di età compresa fra i 3 e gli 8 anni, di cui all'articolo 47, comma 2, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.».


3.0.109

PUGLIA

RITIRATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Semplificazione in materia di assunzione)

        1. In caso di assunzione di un lavoratore, qualsiasi documentazione o dichiarazione del lavoratore o del datore di lavoro non soggetta a scadenza e relativa al rapporto di lavoro e a dati previdenziali o assistenziali che sia già disponibile presso un ente o gestore, deve essere acquisita d'ufficio dall'ente o gestore che ne faccia richiesta».


3.0.110

PUGLIA

RITIRATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Accesso dei cittadini ai dati previdenziali e pensionistici)

        1. È fatto obbligo a tutti gli enti che gestiscono forme di previdenza o assistenza, anche qualora costituiti sulla base di accordi o contratti collettivi, di comunicare, a richiesta esclusiva dell'interessato o di chi ne sia da questi legalmente delegato o ne abbia diritto ai sensi di legge, i dati richiesti relativi alla propria situazione previdenziale e pensionistica. La comunicazione da parte degli enti ha valore certificativo della situazione in essa descritta».


3.0.111

FAZZOLARI

RESPINTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disciplina del lavoro accessorio nel turismo).

        1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative nel settore del turismo che non danno luogo, nel corso di un anno civile e con riferimento alla totalità dei committenti, a più di dieci giornate lavorative al mese.

        2. Prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, nel settore di cui al comma 1, nel limite complessivo di sette giornate per anno civile, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.

        3. Alle prestazioni di cui al presente articolo possono fare ricorso:

            a) le aziende che impiegano fino a quindici dipendenti;

            b) le aziende che impiegano più di quindici dipendenti esclusivamente in favore di soggetti disoccupati, percettori di trattamenti pensionistici o inoccupati.

        4. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità di cui alla presente legge sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo esso di soggiorno.

        5. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti imprenditori e professionisti acquistano esclusivamente attraverso modalità telematiche uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio. I committenti non imprenditori o professionisti possono acquistare i buoni presso le rivendite autorizzate.

        6. Per il valore nominale dei buoni orari di cui al comma 1 si fa riferimento alla retribuzione stabilita per prestazioni di natura analoga da parte dei rispettivi contratti nazionali di lavoro. In assenza di questi ultimi, il valore nominale è fissato in per ogni ora lavorativa prestata.

        7. I committenti imprenditori o professionisti che ricorrono a prestazioni occasionali di tipo accessorio sono tenuti, prima dell'inizio della prestazione e per un arco temporale non superiore ai trenta giorni successivi, a comunicare alla direzione territoriale del lavoro competente e all'INPS, attraverso modalità telematiche, ivi compresi sms o posta elettronica, i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, l'orario di termine del lavoro ed il luogo delia prestazione.

        8. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma 11. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

        9. Fermo restando quanto disposto al comma 10, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene un importo, a titolo di rimborso spese, tale che il valore nominale di ogni buono lavoro emesso sia di euro 11,00 esclusivamente nei casi di mancanza o inapplicabilità dei contratti collettivi nazionali di lavoro. La percentuale relativa ai versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.

        10. In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione dì ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, impiegate nell'ambito di progetti promossi da pubbliche amministrazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, può stabilire specifiche condizioni, modalità e importi dei buoni orari.

        11. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con proprio decreto il concessionario del servizio e regolamenta i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 9 e delle relative coperture assicurative e previdenziali.».


3.0.112

FAZZOLARI

RESPINTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disciplina del lavoro accessorio)

        1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative nel settore del lavoro domestico che non danno luogo, nel corso di un anno civile e con riferimento alla totalità dei committenti, a più di dieci giornate lavorative al mese.

        2. Prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese per il settore di cui al comma 1, nel limite complessivo di sette giornate per anno civile, rivalutati ai sensi del comma 1, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito.

        3. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

        4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione dei presente decreto sono disciplinate le modalità di acquisto dei buoni.»


3.0.113

BERNINI, VITALI, MALLEGNI, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, SCHIFANI, DE SIANO, BARACHINI, BARBONI, AIMI, ALDERISI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CONZATTI, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, FANTETTI, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALAN, MANGIALAVORI, MASINI, ALFREDO MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAPATHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONE, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

IMPROPONIBILE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Componenti immobiliari oggetto di stima catastale per la determinazione della rendita degli immobili a destinazione produttiva)

        1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni in materia di determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, dettate dall'articolo 1, comma 21 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle stime catastali effettuate dal 1º gennaio 2016 rientranti nell'ambito della disciplina di cui all'articolo 1-quinquies del decreto legge 31 marzo 2005, n. 44, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, legge 31 maggio 2005, n. 88.».


3.0.114

D'ALFONSO

IMPROPONIBILE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Componenti immobiliari oggetto di stima catastale per la determinazione della rendita degli immobili a destinazione produttiva)

        1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni in materia di determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, dettate dall'articolo 1, comma 21 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle stime catastali effettuate dal 1º gennaio 2016 rientranti nell'ambito della disciplina di cui all'articolo 1-quinquies del decreto legge 31 marzo 2005, n. 44, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, legge 31 maggio 2005, n. 88.».


3.0.115

MALLEGNI

IMPROPONIBILE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

        1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto ministeriale 19 aprile 1994, n. 701, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 dicembre 1994, n. 300, deve essere inteso come un termine ordinatorio e non perentorio. La nuova rendita attribuita oltre il termine predetto, assume efficacia fiscale, solo dopo la notificazione della rettifica.

        2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutato in 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri.».


3.0.116

MALLEGNI, VITALI

IMPROPONIBILE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

        1 A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e nelle more dell'attuazione della revisione del Catasto dei fabbricati, al fine del perseguimento del principio di perequazione, la rendita degli immobili catastalmente individuati nella categoria D, all'interno della stessa zona censuaria, è rideterminata in aumento o in diminuzione del 15 per cento, qualora quella attribuita risulti maggiore o minore del 30 per cento della media dei valori ottenuti dal rapporto tra la rendita e la superficie lorda risultante in catasto.

        2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri.».


3.0.117

MALLEGNI

RITIRATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

        1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e nelle more dell'attuazione della revisione del Catasto dei fabbricati, la determinazione della rendita catastale dei fabbricati a destinazione produttiva, censibili nelle categorie catastali del gruppo D, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto della omogeneità delle aree censuarie ed equiparando i fabbricati presenti sulle stesse.

        2. A decorrere dalla medesima data, gli intestatari catastali degli immobili di cui al comma 1 possono presentare atti di aggiornamento per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti nel rispetto dei criteri di cui al medesimo comma 1.

        3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono allo svolgimento delle attività previste dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».


3.0.118

CONZATTI

IMPROPONIBILE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Esterometro)

        1. All'articolo 1, al comma 3-bis del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La trasmissione telematica è effettuata entro il 31 gennaio successivo all'anno d'imposta relativo alla data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione"».


3.0.119

CONZATTI

RESPINTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

        1. All'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sostituire il terzo ed il quarto periodo con i seguenti: "Sino al 31 dicembre 2018 non sono applicabili le sanzioni di cui ai periodi precedenti e le fatture si considerano regolarmente emesse anche se con modalità diverse da quelle previste al comma 3 sempreché l'imposta sia stata regolarmente assolta. Per il periodo d'imposta 2019 le sanzioni di cui ai periodi precedenti:

            a) non si applicano se la fattura è emessa con le modalità di cui al comma 3 entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100;

            b) si applicano con riduzione dell'80 per cento a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto del periodo successivo"».


3.0.120

BERNINI, VITALI, MALLEGNI, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, SCHIFANI, DE SIANO, BARACHINI, BARBONI, AIMI, ALDERISI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CONZATTI, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, FANTETTI, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALAN, MANGIALAVORI, MASINI, ALFREDO MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAPATHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONE, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

RESPINTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

        1. All'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

        "7. Per il 2019, le disposizioni di cui al presente decreto legislativo entrano in vigore con le seguenti tempistiche:

            a) dal 1º marzo 2019, per le società quotate in borsa e per gli altri soggetti con più di 250 dipendenti;

            b) dal 1º gennaio 2020, per gli altri soggetti con più di 50 dipendenti;

            c) dal 10 gennaio 2021, per gli altri soggetti con più di 10 dipendenti;

            d) dal 1º gennaio 2022, per tutti gli altri soggetti non esonerati da detto obbligo.

        È fatta salva la facoltà per i contribuenti di fatturare con modalità elettronica già a partire dal 1º gennaio 2019".

        2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.000 milioni di euro a decorrere dal primo marzo 2019 si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 3.

        3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, a copertura degli oneri derivanti dal comma 1. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».


3.0.121

D'ALFONSO

RESPINTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Rafforzamento del regime di adempimento collaborativo)

        1. All'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "È esclusa in ogni caso l'applicazione delle sanzioni penali di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74".

b) il comma 4 è abrogato.».


3.0.122

BERGESIO, VALLARDI, AUGUSSORI, SAPONARA, CAMPARI, FAGGI, PEPE, PERGREFFI

RITIRATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Assegnazione agevolata di beni ai soci)

        1. Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 115 a 120, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere successivamente al 1º gennaio 2019 ed entro il 30 settembre 2019, a condizione che tutti i soci, ove prescritto, risultino iscritti nel libro dei soci alla data del 30 settembre 2018, ovvero che vengano iscritti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1º ottobre 2018. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 120 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2019 ed entro il 16 giugno 2020.

        2. Nella trasformazione in società semplice, ai sensi del comma 1, di società il cui patrimonio è costituito prevalentemente da terreni agricoli, le riserve di utili, di cui all'articolo 170, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si considerano imponibili nella misura di un quinto. Sull'importo determinato ai sensi del periodo precedente si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all'articolo 1, comma 1006, della legge 27 dicembre 2017, n. 205».


3.0.123

FAZZOLARI

RESPINTO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

        «1-bis. I commi 909, 915, 916, 917 e 918 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono abrogati».


3.0.124

AIMI

RESPINTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

        1. L'obbligo di fatturazione elettronica di cui all'articolo 1, comma 916, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è abrogato».

        2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.000 milioni di euro a decorrere dal primo marzo 2019 si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 3.

        3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».


3.0.125

FAZZOLARI

RESPINTO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

        1. Il comma 916 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è sostituito dai seguenti:

        "916. Le disposizioni di cui ai commi 909, 915 e 917 si applicano:

            a) a partire dal 1º gennaio 2019, per le società quotate in borsa e per gli altri soggetti con più di duecentocinquanta dipendenti;

            b) dal 1º gennaio 2020, per gli altri soggetti con più di cinquanta dipendenti;

            c) dal 1º gennaio 2021, per gli altri soggetti con più di dieci dipendenti;

            d) dal 1º gennaio 2022, per tutti gli altri soggetti non esonerati.

        916-bis. A decorrere dalle medesime date di cui al comma 916 l'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato».


3.0.126

BERNINI, VITALI, MALLEGNI, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, SCHIFANI, DE SIANO, BARACHINI, BARBONI, AIMI, ALDERISI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CONZATTI, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, FANTETTI, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALAN, MANGIALAVORI, MASINI, ALFREDO MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAPATHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONE, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

RESPINTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

        1. All'articolo 1, comma 916, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sostituire il primo periodo con i seguenti: "Le disposizioni di cui ai commi da 909 a 928 si applicano alle fatture emesse a partire dal 1º gennaio 2020. In ogni caso, tali disposizioni si applicano solo in riferimento alle imprese con un fatturato superiore ai 30 milioni di euro".

        2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 500 milioni di euro a decorrere dal primo marzo 2019 si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 3.

        3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.».


3.0.127

MODENA, CALIENDO, DAL MAS

RESPINTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Abrogazione norme in materia di fatturazione elettronica)

        1. L'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è abrogato.

        2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.000 milioni di euro a decorrere dal primo marzo 2019 si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 3.

        3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».


3.0.128

FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, SOLINAS, PERGREFFI, BRIZIARELLI, FAGGI, PEPE, CAMPARI, SAPONARA, AUGUSSORI, MALLEGNI

RESPINTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Fatturazione elettronica asili nido e strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali)

        1. All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono altresì esonerati dalle predette disposizioni gli asili nido e le strutture socio-sanitarie e socioassistenziali per anziani e persone con disabilità, qualora tenuti all'invio dei dati ai Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata"».


3.0.129

D'ALFONSO

RESPINTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Risposta da parte dell'Amministrazione finanziaria alle istanze di autotutela)

        1. All'articolo 2-quater del Decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 novembre 1995, n. 656, dopo il comma 1-octies, aggiungere il seguente comma:

        "1-novies. L'Amministrazione finanziaria è tenuta a pronunciarsi, con atto motivato, entro 120 giorni dalia presentazione dell'istanza di autotutela. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze sono definite le modalità applicative della presente disposizione"».


3.0.130

CONZATTI

RESPINTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Regolamentazione dell'accollo del debito d'imposta altrui di cui all'articolo 8 dello Statuto del contribuente – legge n. 212 del 2000)

        1. La compensazione delle obbligazioni tributarie mediante accollo del debito d'imposta altrui ai sensi dell'articolo 8 commi 1 e 2 della legge 27 luglio 2000, n. 212 è ammessa secondo le modalità previste dal presente articolo.

        2. Con specifico contratto di accollo ai sensi dell'articolo 1273 del codice civile, il contribuente può farsi carico dei debiti di imposta altrui, senza liberazione del contribuente originario, e utilizzarli in compensazione con i propri crediti tributari, certi liquidi ed esigibili, sino a concorrenza degli stessi. L'accollante non assume la posizione di contribuente o di soggetto passivo del rapporto tributario, ma la qualità di coobbligato in forza dello specifico titolo negoziale autonomamente sottoscritto tra le parti su base volontaria.

        3. I contratti di accollo dei debiti di imposta altrui, anche nei casi in cui non si proceda alla compensazione, sono registrati a cura dell'accollante entro i termini di legge, presso l'Agenzia dell'entrate o presso l'ente impositore del luogo dove egli risiede o a ha sede, e notificati a tutti gli Enti impositori interessati. In sede di registrazione l'accollante è tenuto a presentare la documentazione comprovante il debito d'imposta dell'accollato e, se del caso, il credito d'imposta dell'accollante.

        4. È fatto obbligo all'accollante di apporre il visto di conformità di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 nel caso in cui per l'estinzione del debito altrui intenda utilizzare un proprio credito in compensazione, anche se l'importo è inferiore alla soglia di euro 5.000, prevista dal comma 1 dell'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, come modificato dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

        5. Nei casi di accollo il limite degli importi compensabili per anno solare di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 è ridotto a 500.000 euro.

        6. L'Agenzia delle entrate e gli altri enti impositori possono sospendere, fino a trenta giorni, l'esecuzione delle deleghe di pagamento emesse in esecuzione di contratti accollo contenenti compensazioni che presentano profili di rischio, al fine del controllo dell'utilizzo del credito, secondo le modalità previste dal comma 49-ter dell'articolo 37 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come introdotto dal comma 990 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Se all'esito del controllo il credito risulta correttamente utilizzabile, ovvero decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della delega di pagamento, la delega è eseguita e le compensazioni e i versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data stessa della loro. Se all'esito del controllo il credito non risulta utilizzabile l'ente impositore notifica al contribuente, avviso bonario al fine di sollecitare la regolazione del debito di imposta. Ove il contribuente provveda nel termine perentorio di quindici giorni alla richiesta di regolarizzazione, l'Amministrazione finanziaria non addebiterà alcuna sanzione, interesse o somma aggiuntiva.

        7. Le modalità tecniche applicative del presente articolo sono definite con provvedimento del direttore della medesima Agenzia delle entrate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il medesimo provvedimento sono individuate le forme societarie o associative o le modalità costitutive o operative delle stesse, nonché i parametri di rischio relativi alle persone fisiche, rispetto ai quali la compensazione per accollo non è ammessa, salvo che non si prestino adeguate garanzie fideiussorie».


3.0.131

D'ALFONSO

RESPINTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Introduzione dell'obbligo di invito al contraddittorio endoprocedimentale)

        1. Prima di emettere qualunque avviso di accertamento nei riguardi dei contribuenti, l'ufficio procedente dell'Agenzia delle entrate, a pena di nullità dell'atto impositivo, notifica un preventivo invito ai contribuente.

        2. Nell'invito di cui al comma 1, nella forma sia di avviso di avvio del procedimento che di avviso di conclusione della fase istruttoria svolta d'ufficio, sono comunque indicati:

            a) i periodi d'imposta ai quali si riferisce l'accertamento, ove si tratti di tributo periodico;

            b) gli elementi a disposizione dell'ufficio per la determinazione dei maggiori imponibili;

            c) il termine assegnato, non inferiore a quindici e non superiore a quarantacinque giorni, per la produzione di documenti e memorie scritte o per la comparizione presso la sede dell'ufficio al fine dell'instaurazione del contraddittorio orale.

        3. Il contribuente può partecipare ai procedimento instaurato, secondo i termini e le modalità indicati nell'invito di cui al comma 1, ferma restando la facoltà di esibire e di allegare qualsiasi elemento ritenuto utile ai fini della veritiera e corretta determinazione degli imponibili.

        4. Non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa, le notizie e i dati non addotti né, se puntualmente richiesti nell'invito di cui al comma 1, gli atti, i documenti, t libri e i registri non esibiti o non trasmessi all'ufficio dal contribuente medesimo a seguito dell'invito. È fatta salva la facoltà del contribuente di depositare, allegandoli all'atto introduttivo del giudizio di primo grado in sede contenziosa, gli atti, i documenti, i libri e i registri non esibiti o non trasmessi, fornendo prova di non aver potuto adempiere alle richieste dell'ufficio per causa a lui non imputabile.

        5. Decorsi sessanta giorni dalla data di notifica dell'invito di cui al comma 1 senza che il contribuente si sia attivato per fornire elementi di valutazione e di prova a proprio favore, comparendo presso l'ufficio o depositando documenti o memorie scritte, l'Ufficio può concludere l'attività istruttoria ed emettere l'atto impositivo.

        6. Decorso il termine di cui al comma 5, l'invito di cui al comma 1, se contenente l'indicazione delle maggiori imposte, ritenute, contributi, sanzioni e interessi dovuti nonché dei motivi che hanno dato luogo alla loro determinazione, produce gli effetti propri dell'avviso di accertamento esecutivo previsto dall'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dall'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dall'articolo 25 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Resta salva l'applicazione delle disposizioni in materia di ravvedimento, di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, fino alla scadenza dei termine di cui al primo periodo del presente comma.

        7. Nel caso di avvio della fase del contraddittorio si osservano le seguenti regole procedurali:

            a) l'ufficio dell'Agenzia delle entrate attesta, mediante la redazione di processi verbali, le deduzioni e i documenti prodotti dal contribuente nonché gli esiti degli incontri svolti in contraddittorio;

            b) il subprocedimento termina in ogni caso decorsi novanta giorni dalla data di notifica dell'invito di cui al comma 1, senza possibilità di proroga;

            c) durante il periodo previsto dal comma 5 sono sospesi tutti i termini di decadenza per ambedue le parti;

            d) se l'ufficio ritiene di disattendere, in tutto o in parte, le ragioni esposte da! contribuente, deve darne giustificazione nella motivazione del successivo avviso dì accertamento;

            e) è precluso al contribuente il ricorso all'istituto dell'accertamento con adesione disciplinato dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.».


3.0.132

GASPARRI, BERUTTI, PAGANO

RESPINTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Inversione contabile IVA filiera della carne)

        1. All'articolo 17 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 6, dopo la lettera: "d-quinquies)" è aggiunta la seguente: "d-sexies) alle prestazioni di servizi e alle cessioni di beni nel settore agroalimentare della lavorazione delle carni.";

            b) il comma 8 è sostituito dai seguenti: "8. Le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c), d-bis), d-ter), d-quater) e d-sexies),del presente articolo si applicano alle operazioni effettuate fino al 30 giugno 2022.».


3.0.133

LA PIETRA

RESPINTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Inversione contabile IVA filiera della carne)

        1. All'articolo 17 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 6, dopo la lettera: "d-quinquies)" è aggiunta la seguente: "d-sexies) alle prestazioni di servizi e alle cessioni di beni nel settore agroalimentare della lavorazione delle carni.";

            b) il comma 8 è sostituito dai seguenti: "8. Le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c), d-bis), d-ter), d-quater) e d-sexies),del presente articolo si applicano alle operazioni effettuate fino al 30 giugno 2022.».


3.0.134

CONZATTI

RESPINTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Abrogazione dello split payment)

        1. L'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è abrogato.

        2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.000 milioni di euro a decorrere dal primo marzo 2019 si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 3.

        3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 1,000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».


3.0.135

PAPATHEU

RESPINTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

        1. Il comma 516 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016 n. 232 è abrogato.»


3.0.136 (testo 2)

PATUANELLI, SANTILLO, GRASSI, CATALFO, PUGLIA, TURCO, L'ABBATE, VONO, PIARULLI, FLORIDIA

APPROVATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

“Art. 3-bis.

(Semplificazioni per le zone economiche speciale ZES e per le zone logistiche semplificate ZLS)

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, la lettera a) è sostituita dalle seguenti:

a) l'attività economica nelle zone economiche speciali (di seguito ZES) è libera, nel rispetto delle norme nazionali ed europee sull'esercizio dell'attività d'impresa. Al fine di semplificare ed accelerare l'insediamento, la realizzazione e lo svolgimento dell'attività economica nelle ZES sono disciplinati i seguenti criteri derogatori alla normativa vigente, le procedure semplificate e i regimi procedimentali speciali applicabili. Per la celere definizione dei procedimenti amministrativi, sono ridotti di un terzo i termini di cui agli articoli 2 e 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241; di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152  in materia di VIA, VAS e AIA; di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 in materia di AUA; di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 in materia di autorizzazione paesaggistica; di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 in materia edilizia; di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 in materia di concessioni demaniali portuali;

a-bis) eventuali autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni o nulla osta comunque dominati la cui adozione richiede l'acquisizione di pareri, intese, concerti o altri atti di assenso comunque denominati di competenza di più amministrazioni sono adottati ai sensi dell'articolo 14-bis della legge n. 241 del 1991. I termini ivi previsti sono ridotti della metà;

a-ter) il Comitato di indirizzo della ZES, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge del 14 dicembre 2018, n. 135, assicurano il raccordo tra gli sportelli unici istituiti ai sensi della normativa vigente e lo sportello unico di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84,che opera quale responsabile unico del procedimento ai sensi della legge n. 241 del 1990 per la fase di insediamento, di realizzazione e di svolgimento dell'attività economica nella ZES. Lo sportello unico è disponibile in formato digitale, in almeno una lingua diversa dall'italiano ed è organizzato sulla base di moduli e formulari standardizzati per la presentazione dell'istanza nei quali è, in particolare, indicata la presenza di eventuali vincoli ambientali, urbanistico/paesaggistici nonché di eventuali termini di conclusione del procedimento;

a-quater) presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita la Cabina di regia ZES presieduta dall'Autorità politica delegata per la coesione territoriale – Ministro per il sud e composta dal Ministro per gli affari regionali, dal Ministro per la pubblica amministrazione, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro dello sviluppo economico, dai Presidenti delle Regioni e delle province autonome, nonché dai Presidenti dei Comitati di indirizzo delle ZES istituite, nonché gli altri Ministri competenti in base all'ordine del giorno. Alle riunioni della Cabina di regia possono essere invitati come osservatori i rappresentanti di enti pubblici locali e nazionali e dei portatori di interesse collettivi o diffusi.  L'istruttoria tecnica delle riunioni della Cabina di regia, che si avvale a tal fine del Dipartimento per la coesione territoriale della Presidenza del Consiglio dei ministri, riguarda principalmente la verifica e il monitoraggio degli interventi nelle ZES, sulla base dei dati raccolti ai sensi del comma 6. Alla prima riunione della Cabina di regia è, altresì, approvata la delibera recante il regolamento di organizzazione dei lavori della stessa;

a-quinques) entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge del 14 dicembre 2018, n. 135, ogni Regione interessata può presentare all'Autorità politica delegata per la coesione territoriale -  Ministro per il sud una proposta di protocollo o convenzione per l'individuazione di ulteriori procedure semplificate e regimi procedimentali speciali. La proposta individua dettagliatamente le procedure oggetto di semplificazioni, le norme di riferimento e le amministrazioni locali e statali competenti ed è approvata dalla Cabina di regia di cui alla lettera a-quater. Sono parti dell'accordo o protocollo, la Regione proponente e le amministrazioni locali o nazionali competenti per ogni procedimento individuato;

a-sexies) nelle ZES sono istituite aree doganali intercluse ai sensi del Codice doganale europeo. Tali aree consentono di operare, per le merci importate e da esportare, in regime di sospensione dell'imposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 (IVA). La perimetrazione di dette aree doganali è proposta da ciascun Comitato di indirizzo o Regione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge del 14 dicembre 2018, n. 135, ed approvata con decreto direttoriale dell'Agenzia delle dogane territorialmente competente, adottato entro trenta giorni dalla proposta."

2. All'articolo 5, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Gli interventi relativi agli oneri di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, per le imprese beneficiarie delle agevolazioni che effettuano gli investimenti ammessi al credito di imposta di cui al comma 2, sono realizzati entro il termine perentorio di novanta giorni dalla presentazione della relativa istanza da parte delle imprese ai gestori dei servizi di pubblica utilità. In caso di ritardo si applica l'articolo 2-bis della legge n. 241 del 1990."

3. Il comma 64 dell' articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è sostituito dal seguente: “1. Le nuove imprese e quelle già esistenti che operano nella Zona logistica semplificata fruiscono delle procedure semplificate di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a, a-bis, a-ter, a-quater, a-quinques, a-sexies, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

4. L'attuazione del presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed è effettuata mediante le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.”


3.0.136

PATUANELLI, SANTILLO, GRASSI, CATALFO, PUGLIA, TURCO, L'ABBATE, VONO, PIARULLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Semplificazioni per le zone economiche speciali ZES e per le zone logistiche semplificate ZLS)

        1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, la lettera a) è sostituita dalle seguenti:

            a) fattività economica nelle zone economiche speciali (di seguito ZES) e nelle zone logistiche semplificate (di seguito ZLS) è libera, nel rispetto delle norme nazionali ed europee sull'esercizio dell'attività d'impresa. Al fine di semplificare ed accelerare l'insediamento, la realizzazione e lo svolgimento dell'attività economica nelle ZES e nelle ZLS sono disciplinati i seguenti criteri derogatori alla normativa vigente, le procedure semplificate e i regimi procedimentali speciali applicabili. Per la celere definizione dei procedimenti amministrativi, sono ridotti alla metà i termini di cui agli articoli 2 e 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241; di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in materia di VIA, VAS e AIA; di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 in materia di AUA; di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 in materia di autorizzazione paesaggistica; di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 in materia edilizia; di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 in materia di concessioni demaniali portuali;

            a-bis) eventuali autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni o nulla osta comunque dominati la cui adozione richiede l'acquisizione di pareri, intese, concerti o altri atti di assenso comunque denominati di competenza di più amministrazioni sono adottati ai sensi dell'articolo 14-bis della legge n. 241 del 1991.1 termini ivi previsti sono ridotti della metà;

            a-ter) il Comitato di indirizzo della ZES o la Regione o Regioni proponenti per la ZLS, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge del 14 dicembre 2018, n. 135, assicurano il raccordo tra gli sportelli unici istituiti ai sensi della normativa vigente e lo sportello unico di cui alla lettera b) che opera quale responsabile unico del procedimento ai sensi della legge n. 241 del 1990 per la fase di insediamento, di realizzazione e di svolgimento dell'attività economica nella ZES. Lo sportello unico è disponibile in formato digitale, in almeno una lingua diversa dall'italiano ed è organizzato sulla base di moduli e formulari standardizzati per la presentazione dell'istanza nei quali è, in particolare, indicata la presenza di eventuali vincoli ambientali, urbanistico/paesaggistici nonché di eventuali termini di conclusione del procedimento;

            a-quater) presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita la Cabina di regia ZES e ZLS presieduta dall'Autorità politica delegata per la coesione territoriale – Ministro per il sud e composta dal Ministro per gli affari regionali, dal Ministro per la funzione pubblica, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro dello sviluppo economico, dai Presidenti delle Regioni e delle province autonome, nonché dai Presidenti dei Comitati di indirizzo delle ZES istituite, nonché gli altri Ministri competenti in base all'ordine del giorno. Alle riunioni della Cabina di regia possono essere invitati come osservatori i rappresentanti di enti pubblici locali e nazionali e dei portatori di interesse collettivi o diffusi. L'istruttoria tecnica delle riunioni della Cabina di regia, che si avvale a tal fine del Dipartimento per la coesione territoriale della Presidenza del Consiglio dei ministri, riguarda principalmente la verifica e il monitoraggio degli interventi nelle ZES e ZLS, sulla base dei dati raccolti ai sensi del comma 6. Alla prima riunione della Cabina di regia è, altresì, approvata la delibera recante il regolamento di organizzazione dei lavori della stessa.

            a-quinquies) entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge del 14 dicembre 2018, n. 135, ogni Regione interessata può presentare all'Autorità politica delegata per la coesione territoriale – Ministro per il sud una proposta di protocollo o convenzione per l'individuazione di ulteriori procedure semplificate, e regimi procedimentali speciali. La proposta individua dettagliatamente le procedure oggetto di semplificazioni, le norme di riferimento e le amministrazioni locali e statali competenti ed è approvata dalla Cabina di regia di cui alla lettera a-quater. Sono parti dell'accordo o protocollo, la Regione proponente e le amministrazioni locali o nazionali competenti per ogni procedimento individuato;

            a-sexies) nelle ZES e ZLS sono istituite aree doganali intercluse ai sensi del Codice doganale europeo. Tali aree consentono di operare, per le merci importate e da esportare, in regime di sospensione dell'imposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 (IVA). La perimetrazione di dette aree doganali è proposta da ciascun Comitato di indirizzo o Regione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge del 14 dicembre 2018, n. 135, ed approvata con decreto direttoriale dell'Agenzia delle dogane territorialmente competente, adottato entro trenta giorni dalla proposta;

        2. All'articolo 5, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

            2-bis). Gli interventi relativi agli oneri di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, per le imprese beneficiane delle agevolazioni che effettuano gli investimenti ammessi al dedito di imposta, sono realizzati entro il termine perentorio di novanta giorni dalla presentazione della relativa istanza da parte delle imprese ai gestori dei servizi di pubblica utilità. In caso di ritardo si applica l'articolo 2-bis della legge n. 241 del 1990.

        3. L'attuazione del presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed è effettuata mediante le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente».


3.0.137

SAVIANE, AUGUSSORI, SAPONARA, CAMPARI, FAGGI, PEPE, PERGREFFI

RITIRATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

        1. Per il triennio 2019, 2020, 2021 al fine di contrastare i fenomeni di desertificazione e disagio sociale, nei comuni montani con popolazione fino a 3.000 abitanti, privi di esercizi commerciali ovvero con bassa densità dei medesimi, sono istituite zone franche urbane, ai sensi dei comma 340 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

        2. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese individuali ubicate all'interno della zona franca urbana di cui al comma 1, le quali:

            a) rispettano la definizione di micro imprese, ai sensi di quanto stabilito dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e dal decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, e hanno un reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche pari o inferiore a 25.000 euro;

            b) appartengono al settore di attività ATECO 47.2;

            c) sono già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge;

            d) svolgono la propria attività all'interno della zona franca urbana, ai sensi di quanto previsto dal comma 4.

        3. Gli aiuti di Stato corrispondenti all'ammontare delle agevolazioni di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.

        4. Per accedere alle agevolazioni di cui al presente articolo, i soggetti individuati ai sensi del comma 2 devono avere la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca urbana e rispettare i limiti e le procedure previsti dai regolamenti dell'Unione europea di cui al comma 3.

        5. I soggetti di cui ai presente articolo possono beneficiare delle seguenti agevolazioni:

            a) ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, esenzione dal pagamento dell'aliquota dei 27 per cento relativa alla quota di reddito imponibile eccedente 115.000 euro;

            b) ai fini dell'imposta sulle attività produttive, esenzione dal pagamento per un importo pari al 30 per cento dell'aliquota ordinaria;

            c) esenzione dall'imposta municipale propria per gli immobili siti nella zona franca urbana di cui al comma 1, di proprietà dei soggetti di cui al presente articolo, destinati all'esercizio dell'attività economica.

        6. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente comma, stimati in 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 748 della legge 30 dicembre 2018, n. 145».


3.0.138

BERGESIO, VALLARDI, AUGUSSORI, SAPONARA, CAMPARI, FAGGI, PEPE, PERGREFFI

RITIRATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Norme per il contrasto delle emergenze fitosanitarie)

        1. Al fine di proteggere i beni culturali, l'ambiente, il territorio, il paesaggio, l'agricoltura e le foreste dalla diffusione di organismi nocivi per le piante, le misure fitosanitarie ufficiali e ogni altra attività ad esse connessa, derivanti da provvedimenti di emergenza fitosanitaria, ivi compresa la distruzione delle piante e dei prodotti delle piante contaminate, si provvede in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e secondo i criteri indicati nel decreto di emergenza fitosanitaria.

        2. All'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunta la seguente lettera:

            "c-ter) i piani, i programmi e i provvedimenti di difesa fitosanitaria adottati dal Servizio fitosanitario nazionale che danno applicazione a misure fitosanitarie di emergenza.".

        3. Nei casi di misure fitosanitarie di urgenza derivanti da provvedimenti fitosanitari di emergenza, i Servizi fitosanitari competenti per territorio attuano o fanno attuare tutte le misure ufficiali ritenute necessarie ad evitare la possibile diffusione di una malattia, ivi compresa la distruzione delle piante e dei prodotti delle piante contaminate, sui materiali di imballaggio, sui recipienti, sui macchinari o su quant'altro possa essere veicolo di diffusione di organismi nocivi.

        4. La mancata attuazione delle misure ufficiali fitosanitarie di cui al comma 3, necessarie ad evitare la diffusione della malattia, è punibile ai sensi dell'articolo 500 del Codice penale.

        5. Nelle fattispecie riportate al comma 3, gli Ispettori fitosanitari ed il personale di supporto muniti di autorizzazione del Servizio fitosanitario e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere a tutti i luoghi in cui i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci elencate nel decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, oggetto di misure fitosanitarie si trovano, in qualsiasi fase della catena di produzione e di commercializzazione, compresi i mezzi utilizzati per il loro trasporto e i magazzini doganali, fatte salve le normative in materia di sicurezza nazionale ed internazionale.

        6. In caso di irreperibilità dei proprietari o dei conduttori a qualsiasi titolo e, nelle ipotesi di cui al comma 5 questi rifiutino l'accesso, gli Ispettori fitosanitari ed il personale di supporto muniti di autorizzazione del Servizio fitosanitario, nell'esercizio delle loro attribuzioni, al fine di attuare le misure fitosanitarie di urgenza di cui al comma 3, accedono alle aree e fondi privati con l'ausilio della forza pubblica».


3.0.139

RIPAMONTI, CAMPARI, FAGGI

APPROVATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

        1. Al comma 1025 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2018, n. 145, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Il Commissario straordinario, per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente comma, stipula apposito atto convenzionale con un soggetto dalle caratteristiche di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 28 novembre 2018 n. 109 avente esperienza pluriennale nella realizzazione e gestione di sistemi per la digitalizzazione della logistica"».


3.0.140

BERGESIO, VALLARDI, AUGUSSORI, SAPONARA, CAMPARI, FAGGI, PEPE, PERGREFFI

RITIRATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Ente Nazionale Risi)

        1. Al fine di assicurare la piena ed efficace realizzazione degli obiettivi istituzionali perseguiti, non si applicano all'Ente Nazionale Risi le norme di contenimento delle spese previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'istituto nazionale di statistica (ISTAT) delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni. All'attuazione della disposizione di cui al precedente periodo si provvede nell'ambito degli stanziamenti autorizzati a legislazione vigente».


3.0.141

SAVIANE, AUGUSSORI, SAPONARA, CAMPARI, FAGGI, PEPE, PERGREFFI

RITIRATO

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 3-bis.

(Ambito di applicazione)

        1. Il presente articolo disciplina la concessione di agevolazioni in favore dei soggetti esercenti attività nei settori di cui al comma 2 che procedono all'ampliamento di esercizi commerciali già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi, siti nei comuni montani, con popolazione fino a 3,000 abitanti.

        2. Sono ammesse a fruire delle agevolazioni previste dal presente capo le iniziative finalizzate alla riapertura di esercizi operanti nei seguenti settori: artigianato, turismo, fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale, alla fruizione di beni culturali e al tempo libero, nonché commercio al dettaglio, compresa fa somministrazione di alimenti e di bevande al pubblico.

        3. Sono comunque escluse dalle agevolazioni previste dal presente capo l'attività di compro oro, definita ai sensi del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, e l'attività di vendita di articoli sessuali ("sex shop"), nonché le sale per scommesse o che detengono al loro interno apparecchi da intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

        4. Sono inoltre esclusi dalie agevolazioni previste dal presente articolo i subentri, a qualunque titolo, in attività già esistenti precedentemente interrotte.

        5. Sono altresì escluse dalle agevolazioni previste dal presente capo le aperture di nuove attività e le riaperture, conseguenti a cessione di un'attività preesistente da parte del medesimo soggetto che la esercitava in precedenza o, comunque, di un soggetto, anche costituito in forma societaria, che sia ad esso direttamente o indirettamente riconducibile.

        6. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dall'entrata in vigore del provvedimento.

Art. 3-ter.

(Agevolazioni)

        1. Le agevolazioni previste dal presente articolo consistono nell'erogazione di contributi per l'anno nel quale avviene l'apertura o l'ampliamento degli esercizi di cui all'articolo 3-bis e per i tre anni successivi.

        2. La misura del contributo di cui al comma 1 è rapportata alla somma dei tributi comunali dovuti dall'esercente e regolarmente pagati nell'anno precedente a quello nel quale è presentata la richiesta di concessione, fino al 100 percento dell'importo, secondo quanto stabilito dall'articolo 3-quinquies.

        3. I comuni di cui all'articolo 3-bis, comma 1, istituiscono nell'ambito del proprio bilancio un fondo da destinare alla concessione dei contributi di cui al presente articolo, con oneri a carico del bilancio dello Stato. A tale fine, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con una dotazione annuale pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Il Fondo è ripartito tra i comuni beneficiari con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali.

        4. I contributi sono erogati a decorrere dalla data di effettivo inizio dell'attività dell'esercizio, attestata dalle comunicazioni previste dalla normativa vigente.

Art. 3-quater.

(Soggetti beneficiari)

        1. Possono beneficiare dei contributi di cui all'articolo 3-ter i soggetti esercenti, in possesso delle abilitazioni e delle autorizzazioni richieste per lo svolgimento delle attività nei settori di cui al comma 2 dell'articolo 3-bis, che, ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 3-bis, procedono all'ampliamento di esercizi già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi.

        2. Per gli esercizi il cui ampliamento comporta la riapertura di ingressi o di vetrine su strada pubblica chiusi da almeno sei mesi nell'anno per cui è chiesta l'agevolazione, il contributo è concesso per la sola parte relativa all'ampliamento medesimo.

Art. 3-quinquies.

(Procedure)

        1. I soggetti che intendono usufruire delle agevolazioni di cui al presente capo devono presentare al comune di residenza, dal 1º gennaio al 28 febbraio di ogni anno, la richiesta, redatta in base a un apposito modello, nonché la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti prescritti.

        2. Il comune, dopo aver effettuato i controlli sulla dichiarazione di cui al comma 1, determina la misura del contributo spettante, previo riscontro dei regolare avvio e mantenimento dell'attività. I contributi sono concessi, nell'ordine di presentazione delle richieste, fino all'esaurimento delle risorse iscritte nel bilancio comunale ai sensi dell'articolo 3-ter, comma 3.

        3. L'importo di ciascun contributo è determinato dai responsabile dell'ufficio comunale competente per i tributi in misura proporzionale al numero dei mesi di apertura dell'esercizio nel quadriennio considerato, che non può, comunque, essere inferiore a sei mesi.

Art. 3-sexies.

(Ulteriori condizioni)

        1. I contributi di cui al presente articolo sono erogati nell'ambito del regime de minimis di cui al regolamento (UE) n. 1407/ 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, nei limiti previsti dal medesimo regolamento per gli aiuti di Stato a ciascuna impresa.

        2. I contributi di cui al presente capo non sono cumulabili con altre agevolazioni previste dalla presente legge o da altre normative statali, regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 3-septies.

(Copertura finanziaria)

        Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente comma, stimati in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 748 della legge 30 dicembre 2018, n. 145».


3.0.142

BRIZIARELLI, ARRIGONI, MARIN, FAGGI, CAMPARI, PEPE, PERGREFFI, AUGUSSORI, SAPONARA

IMPROPONIBILE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni urgenti per la semplificazione della normativa sullo sviluppo di attività economiche e cooperazione internazionale)

        1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 19 (Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe) dopo le parole: "centrale e balcanica", le parole: "con l'Unione Sovietica", sono sostituite dalle parole: "con tutti i Paesi dell'ex Unione Sovietica", e successivamente sono inserite le seguenti: "e, in via residuale e non prevalente, con altri Paesi dei continenti europeo, asiatico e americano,".

        2. All'articolo 2 della legge n. 19/1991 sono apportate le seguenti modifiche:

            a) al comma 1 le parole: "e prevalente", sono soppresse e le parole: "nella regione Friuli-Venezia Giulia, nella regione Veneto e nella regione Trentino-Alto Adige", sono sostituite dalle seguenti: "nella regione Friuli Venezia Giulia, nella regione Veneto, nella regione Trentino-Alto Adige e nella regione Lombardia";

            b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

                "5. Le partecipazioni acquisite o sottoscritte dalla Società Finanziaria devono essere di minoranza e alla partecipata la Società Finanziaria può concedere finanziamenti soci. Le partecipazioni devono essere cedute di norma entro otto anni dalla prima acquisizione e i finanziamenti non possono superare di norma la durata di otto anni";

            c) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

                "5-bis. Gli interventi previsti dal comma 5 possono essere attuati nei territori delle regioni indicate al comma 2 qualora gli enti esponenziali dei relativi territori partecipino al capitale della Finest";

            d) al comma 6 le parole: "e prevalente", sono soppresse;

            e) dopo il comma 6 è inserito il seguente comma:

                "6-bis. Oltre al finanziamento o alla partecipazione a imprese o Società estere previsti ai commi precedenti, la società Finest, al fine di incrementare la competitività internazionale della singola impresa e la sua quota di fatturato export sui mercati internazionali, potrà partecipare a Società Italiane aventi stabile organizzazione nelle Regioni Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino Alto-Adige o Lombardia, nelle modalità stabilite nei commi 5 e 5-bis, con l'aggiunta della possibilità di sottoscrivere prestiti obbligazionari (o similari) emessi dalle società partecipate;

            f) al comma 7 le parole: "; in tal caso il limite di finanziamento complessivo è elevato al 40 per cento", sono soppresse».


3.0.143 (testo 2)

ARRIGONI, BRIZIARELLI, MARIN, FAGGI, CAMPARI, PEPE, PERGREFFI, AUGUSSORI, SAPONARA

RITIRATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-ter.

(Disposizioni urgenti per la semplificazione della normativa sul sostegno allo sviluppo locale)

1. Al comma 6 dell'articolo 4 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo le parole "dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013" sono inserite le seguenti: ", dell'articolo 42 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013".

2. All'articolo 51, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1 bis. All'articolo 26 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

"6 bis. Le disposizioni dell'articolo 20 non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'articolo 4, comma 6, del presente decreto" .

3. Dalle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».


3.0.143

ARRIGONI, BRIZIARELLI, MARIN, FAGGI, CAMPARI, PEPE, PERGREFFI, AUGUSSORI, SAPONARA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-ter.

(Disposizioni urgenti per la semplificazione della
normativa sul sostegno allo sviluppo locale)

        1. Al comma 6 dell'articolo 4 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo le parole: "dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013", sono inserite le seguenti: ", del l'artico io 42 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013".

        2. All'articolo 51, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. All'articolo 26 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo il comma 6, è inserito il seguente: '6-bis. Le disposizioni dell'articolo 20 non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'articolo 4, comma 6, del presente decreto'"».


3.0.144

FERRERO, ZULIANI, RIVOLTA, SOLINAS, AUGUSSORI, SAPONARA, CAMPARI, FAGGI, PEPE, PERGREFFI

RITIRATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Semplificazione in materia di dichiarazione dei redditi)

        1. Al comma 932 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "31 ottobre" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre"».


3.0.145

FERRERO, ZULIANI, RIVOLTA, SOLINAS, AUGUSSORI, SAPONARA, CAMPARI, FAGGI, PEPE, PERGREFFI

RITIRATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Semplificazione in materia di modelli dichiarativi)

        1. Con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno, sono apportate semplificazioni ai modelli dichiarativi, volte, in particolare, a sopprimere duplicazioni di dati e di informazioni già fomiti per il periodo d'imposta interessato.

        2. Nel Rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto dell'evasione fiscale e contributiva allegato alla nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza sono indicate le misure di semplificazione degli adempimenti tributari annualmente adottate.

        3. Nel primo provvedimento adottato dal direttore dell'Agenzia delle entrate ai sensi del comma 1:

            a) sono apportate semplificazioni ai modelli dichiarativi al fine di eliminare l'obbligo per i contribuenti di riportare dati e informazioni relativi a contratti di locazione, non necessari ai fini della liquidazione dell'imposta e già in possesso dell'amministrazione finanziaria;

            b) sono disposte la soppressione del modello dichiarativo 770».


3.0.146

ZULIANI, FERRERO, RIVOLTA, SOLINAS, AUGUSSORI, SAPONARA, CAMPARI, FAGGI, PEPE, PERGREFFI

APPROVATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Tenuta della contabilità in forma meccanizzata)

        1. Al comma 4-quater dell'articolo 7 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, le parole: "la tenuta dei registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con sistemi elettronici" sono sostituite dalle seguenti: "la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto"».


3.0.500/1

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI

RESPINTO

All'emendamento 3.0.500, capoverso «Art. 3-bis», sostituire le parole da: «alla modalità» fino alla fine del comma 1 con le seguenti: «al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601) – 1. All'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  601, è aggiunto in fine il seguente capoverso: ''Per favorire gli arrotondamenti ed accorpamenti di proprietà, gli atti di rogito che abbiano ad oggetto appezzamenti di terreno a destinazione urbanistica agricola, di superfice non superiore ai 2500 mq o con valore non superiore a 5000 euro, fruiscono delle medesime agevolazioni di cui al secondo comma dell'articolo 9 del presente decreto''».


3.0.500/2

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI

RESPINTO

All'emendamento 3.0.500, capoverso «Art. 3-bis», al comma 1, dopo le parole: «evoluzione del SIAN,» sopprimere la parola: «anche».


3.0.500/3

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI

RESPINTO

All'emendamento 3.0.500, capoverso «Art. 3-bis», al comma 1, dopo le parole: «Consip S.p.a.» inserire il seguente periodo: «La procedura ad evidenza pubblica è svolta attraverso modalità tali da garantire la salvaguardia dei livelli occupazionali della società di cui all'articolo 14, comma 10-bis, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99-SIN spa, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto».


3.0.500

I RELATORI

APPROVATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche alla modalità di gestione del Nuovo sistema informativo agricolo nazionale –SIAN)

        1. Limitatamente ai lotti non ancora assegnati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la procedura ad evidenza pubblica di cui all'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91 è interrotta. Fermi restando gli effetti e l'ulteriore corso dei lotti già assegnati alla predetta data, tra cui almeno il Lotto 1, Agea nei successivi 60 giorni, in coerenza con le intervenute disposizioni di cui al decreto legislativo 21 maggio 2018 n. 74, al regolamento di esecuzione UE 2018/746 del 18 maggio 2018 e agli indirizzi della nuova Politica agricola comune, avvia l'espletamento di una nuova procedura ad evidenza pubblica ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, con la pubblicazione del bando per l'affidamento, ad un unico fornitore, della gestione ed evoluzione del SIAN, anche avvalendosi di Consip S.p.a. La stazione appaltante organizza l'espletamento della gara affinché si concluda entro il termine del 31 dicembre 2019. Sino al termine della predetta procedura e comunque non oltre il 31 dicembre 2019, l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura AGEA provvede alla gestione e allo sviluppo del SIAN mediante la società di cui all'articolo 14, comma 10-bis del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99-SIN spa, mediante proroga dei rapporti contrattuali in essere, a costi congruenti e comunque non superiori a quelli attuali. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».


3.0.600/1

CIAMPOLILLO

RESPINTO

All'emendamento 3.0.600, capoverso «Art. 3-bis», sopprimere i commi da 1 a 6.


3.0.600/2

BUCCARELLA, DE PETRIS

RESPINTO

All'emendamento 3.0.600, capoverso «Art. 3-bis», sopprimere i commi da 1 a 6.


3.0.600/3

MARTELLI, DE PETRIS

RESPINTO

All'emendamento 3.0.600, capoverso «Art. 3-bis», sopprimere i commi da 1 a 6.


3.0.600/4

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

RESPINTO

All'emendamento 3.0.600, capoverso «Art. 3-bis», sopprimere il comma 1.


3.0.600/5

DE BONIS

RESPINTO

All'emendamento 3.0.600, capoverso «Art. 3-bis», apportare le seguenti modificazioni:

            1) ai commi 1 e 3 sopprimere le parole: «ivi compresa la distruzione delle piante e dei prodotti delle piante contaminate»;

            2) i commi 2 e 6 sono soppressi.


3.0.600/6

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI

RESPINTO

All'emendamento 3.0.600, capoverso «Art. 3-bis», al comma 1, sostituire le parole: «si provvede» con le seguenti: «il Servizio fitosanitario nazionale e i Servizi fitosanitari competenti per territorio, provvedono».


3.0.600/7

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

RESPINTO

All'emendamento 3.0.600, capoverso «Art. 3-bis», al comma 1, dopo le parole: «in deroga ad ogni disposizione vigente», inserire le seguenti: «fatta eccezione per le disposizioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,».


3.0.600/8

BUCCARELLA, DE PETRIS

RESPINTO

All'emendamento 3.0.600, capoverso «Art. 3-bis», sopprimere il comma 2.


3.0.600/9

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

RESPINTO

All'emendamento 3.0.600, capoverso «Art. 3-bis», sopprimere il comma 2.


3.0.600/10

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

RESPINTO

All'emendamento 3.0.600, capoverso «Art. 3-bis», sopprimere il comma 6.


3.0.600/11

STEFANO, TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI

RESPINTO

All'emendamento 3.0.600, capoverso «Art. 3-bis», sopprimere il comma 7.


3.0.600/12

BERNINI, AIMI, BARBONI

RESPINTO

All'emendamento 3.0.600, capoverso «Art. 3-bis», dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

        «7-bis Limitatamente agli eventi climatici avversi occorsi nella Regione Emilia-Romagna nell'anno 2018, le agevolazioni derivanti dal riconoscimento dello stato di calamità sono concesse alle imprese agricole, con effetto immediato, anche in assenza del decreto ministeriale di riconoscimento dello stato di calamità, a condizione che la Regione abbia certificato, per le imprese agricole danneggiate, la perdita di almeno il 50 per cento della produzione. In presenza delle condizioni di cui al precedente periodo è sempre riconosciuta la sospensione del pagamento delle rate di mutuo, per almeno 24 mesi, per le aziende agricole danneggiate. La Regione è autorizzata ad anticipare, fino a quattro mesi, i tempi di erogazione dei contributi del Piano di sviluppo rurale e ulteriori contributi di competenza regionale, per le aziende agricole che ne facciano richiesta e che siano beneficiarie dei contributi stessi, e per le quali la Regione abbia certificato la perdita di almeno il 50 per cento della produzione a seguito degli eventi calamitosi verificatisi nell'anno 2018».

        Conseguentemente agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 16 milioni per l'anno 2019, 12 milioni per l'anno 2020, e 8 milioni per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.


3.0.600/13

BERNINI, AIMI, BARBONI

RESPINTO

All'emendamento 3.0.600, capoverso «Art. 3-bis», dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

        «7-bis In deroga a quanto stabilito dal Piano assicurativo agricolo nazionale di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 28405 del 6 novembre 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21/12/2017, gli eventi avversi di "gelo e brina" sono ricompresi, ai fini del riconoscimento dei danni a colture agricole, nel Piano assicurativo stesso, limitatamente agli eventi avversi occorsi nella Regione Emilia-Romagna nell'anno 2018. La misura è riconosciuta nel limite di 5 milioni di euro».

        Conseguentemente, alla tabella a, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

            2019: – 5.000.000.


3.0.600

I RELATORI

APPROVATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Norme per il contrasto della Xylella fastidiosa)

        1. Al fine di proteggere i beni culturali, l'ambiente, il territorio, il paesaggio, l'agricoltura e le foreste dalla diffusione di organismi nocivi per le piante, le misure fitosanitarie ufficiali e ogni altra attività ad esse connessa, derivanti da provvedimenti di emergenza fitosanitaria, ivi compresa la distruzione delle piante e dei prodotti delle piante contaminate, si provvede in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e secondo i criteri indicati nel decreto di emergenza fitosanitaria e nel comma 2-bis, articolo 6 della decisione di esecuzione (UE) 2015/789.

        2. All'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunta la seguente lettera: ''c-ter. I piani, i programmi e i provvedimenti di difesa fitosanitaria adottati dal Servizio fitosanitario nazionale che danno applicazione a misure fitosanitarie di emergenza''.

        3. Nei casi di misure fitosanitarie di urgenza derivanti da provvedimenti fitosanitari di emergenza, i Servizi fitosanitari competenti per territorio attuano o fanno attuare tutte le misure ufficiali ritenute necessarie ad evitare la possibile diffusione di una malattia, ivi compresa la distruzione delle piante e dei prodotti delle piante contaminate, sui materiali di imballaggio, sui recipienti, sui macchinari o su quant'altro possa essere veicolo di diffusione di organismi nocivi.

        4. La mancata attuazione delle misure ufficiali fitosanitarie di cui al comma 3, necessarie ad evitare la diffusione della malattia, è punibile ai sensi dell'articolo 500 del Codice penale.

        5. Nelle fattispecie riportate al comma 3, gli Ispettori fitosanitari ed il personale di supporto muniti di autorizzazione del Servizio fitosanitario e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere a tutti i luoghi in cui i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci elencate nel decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, oggetto di misure fitosanitarie si trovano, in qualsiasi fase della catena di produzione e di commercializzazione, compresi i mezzi utilizzati per il loro trasporto e i magazzini doganali, fatte salve le normative in materia di sicurezza nazionale ed internazionale.

        6. In caso di irreperibilità dei proprietari o dei conduttori a qualsiasi titolo e, nelle ipotesi di cui al comma 5 questi rifiutino l'accesso, gli Ispettori fitosanitari ed il personale di supporto muniti di autorizzazione del Servizio fitosanitario, nell'esercizio delle loro attribuzioni, al fine di attuare le misure fitosanitarie di urgenza di cui al comma 3, accedono alle aree e fondi privati con l'ausilio della forza pubblica.

        7. L'articolo 1, comma 661, della legge 30 dicembre 2018, n.145, è abrogato».


3.0.700

I RELATORI

APPROVATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di etichettatura)

        1. All'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) I commi 1 e 2 sono abrogati;

            b) Il comma 3 è sostituito dai seguenti:

        ''3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di intesa con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale nei settori della produzione e della trasformazione agroalimentare e acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari, previo espletamento della procedura di notifica di cui all'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, sono definiti per le finalità di cui alle lettere b), c) e d), paragrafo 1 dell'articolo 39 del medesimo regolamento, i casi in cui l'indicazione del luogo di provenienza è obbligatoria. Sono fatte salve le prescrizioni previste dalla normativa europea relative agli obblighi di tracciabilità e di etichettatura dei prodotti contenenti organismi geneticamente modificati o da essi costituiti.

        3-bis Con il decreto di cui al comma 1 sono individuate le categorie specifiche di alimenti per le quali è stabilito l'obbligo dell'indicazione del luogo di provenienza. Ai sensi dell'articolo 39, par. 2 del regolamento (UE) n. 1169/2011, il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, in collaborazione con l'istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) assicura la realizzazione di appositi studi diretti ad individuare la presenza di un nesso comprovato tra talune qualità degli alimenti e la relativa provenienza nonché per valutare in quale misura sia percepita come significativa l'indicazione relativa al luogo di provenienza e quando la sua omissione sia riconosciuta ingannevole. I risultati delle consultazioni effettuate e degli studi eseguiti sono resi pubblici e trasmessi alla Commissione dell'Unione congiuntamente alla notifica del decreto di cui al comma 1.

        3-ter. L'indicazione del luogo di provenienza è sempre obbligatoria, ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2, lettera a), quando sussistano le condizioni di cui all'articolo 1 del regolamento (UE) n. 775 del 2018. La difformità fra il paese di origine o il luogo di provenienza reale dell'alimento e quello evocato dall'apposizione di informazioni di cui al predetto articolo 1 del regolamento (UE) n. 775 del 2018, anche qualora risultino ottemperate le disposizioni dell'articolo 26.3, si configura quale violazione di cui all'articolo 7 del medesimo regolamento in materia di pratiche leali d'informazione''.

            c) i commi 4 e 4-bis sono abrogati;

            d) ai commi 6 e 12, le parole: ''dei decreti'' sono sostituite dalle seguenti: ''del decreto'';

            e) Il comma 10 è sostituito dal seguente:

        ''10. Per le violazione delle disposizioni relative all'indicazione obbligatoria dell'origine e della provenienza previste dal presente articolo e dai decreti attuativi, si applicano le sanzioni previste dal decreto legislativo 15 dicembre 2017 n. 231 "Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 «Legge di delegazione europea 2015»." Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 febbraio 2018, n. 32''.

            f) al comma 11, le parole: ''del primo dei decreti'' sono sostituite dalle seguenti: ''del decreto''.

        2. Il presente articolo entra in vigore 3 mesi dopo la data di notifica di cui al paragrafo 1 dell'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, di cui viene data comunicazione con pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana».


4.1

BOTTICI, GARRUTI, DESSÌ

RITIRATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 4. – (Modifiche al codice di procedura civile in materia di esecuzione forzata) – 1. L'articolo 495 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

        "Art. 495 – In qualsiasi momento anteriore alla vendita o all'assegnazione, ai sensi dell'articolo 530 e seguenti, 552, e 569 e comunque fino al versamento del saldo del prezzo, il debitore può chiedere di sostituire le cose pignorate e i crediti pignorati con una somma di denaro pari oltre alle spese di esecuzione, all'importo dovuto al creditore pignorante e dei creditori intervenuti.

        Unitamente all'istanza deve essere depositata in cancelleria, a pena di inammissibilità, una somma corrispondente ad un sesto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati dai rispettivi atti di intervento, dedotte le somme già acquisite e giacenti nella procedura o quelle versate ai creditori successivamente al pignoramento cui deve esserne data prova documentale.

        La somma è depositata dal cancelliere presso un Istituto di credito indicato dal giudice.

        La somma da sostituire al bene pignorato è determinata con ordinanza del giudice dell'esecuzione, sentite le parti non oltre trenta giorni dal deposito dell'istanza di conversione.

        Con l'ordinanza che ammette la sostituzione, impugnabile ai sensi dell'articolo 617, comma 2, il giudice dispone che le cose pignorate siano liberate dal pignoramento con il versamento dell'intera somma cui al comma 1.

        Qualora le cose pignorate siano costituite da beni immobili o beni mobili registrati, il giudice con la stessa ordinanza può disporre, se ricorrono giustificati motivi, che il debitore versi con rateizzazioni mensili entro il massimo di trentasei mesi, la somma determinata a norma del terzo comma, maggiorata da interessi legali.

        Qualora il debitore ometta il versamento dell'importo determinato dal giudice ai sensi del terzo comma, ovvero ometta o ritardi fino a sei rate mensili, può rimettersi in termini per una sola volta per il piano di pagamento purché versi l'intero importo scaduto entro i 30 giorni successivi all'ultima rata. In difetto la somma versata unitamente alla presentazione dell'istanza forma parte dei beni pignorati.

        L'istanza può essere avanzata solo una volta, a pena di inammissibilità".

        2. All'articolo 569 del codice di procedura civile, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, primo periodo, dopo le parole: "per la comparizione delle parti e dei creditori di cui all'articolo 498 che non siano intervenuti" sono inserite le seguenti: "entro trenta giorni prima dell'udienza fissata ai sensi dell'articolo 567, il creditore pignorante nonché i creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo devono precisare l'entità del proprio credito attualizzato con gli interessi, nonché le spese sostenute, sino a tale udienza depositando il conteggio analitico e trasmettendone copia al debitore esecutato. In caso di inosservanza del termine di cui al comma precedente il credito è quello rilevato dall'atto di precetto o di intervento oltre gli interessi al tasto legale".

            b) al terzo comma, primo periodo, dopo le parole: "nel caso in cui il giudice disponga con ordinanza la vendita forzata," sono inserite le seguenti: "nella quale deve indicare l'entità del credito precisato ai sensi del comma precedente,".

        3. L'articolo 504 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

        "Art. 504. – Se la vendita è fatta in più volte o in più lotti, deve cessare quando il ricavato dalla procedura, raggiunge l'importo delle spese e dei crediti precisati ai sensi dell'art. 569".

        4. All'articolo 560 del codice di procedura civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) dopo il secondo comma è inserito il seguente:

        "2-bis. Il Giudice dell'esecuzione non può mai disporre la liberazione anticipata dell'immobile pignorato, prima dei 60 giorni successivi all'emanazione del decreto di trasferimento ai sensi dell'articolo 586, verificato l'avvenuto versamento del prezzo di aggiudicazione e accertati i presupposti formali".

            b) il terzo, quarto e quinto comma sono abrogati.

        5. L'articolo 532 del codice di procedura civile, è sostituito dal seguente:

        "Art. 532. – Il giudice dell'esecuzione dispone la vendita senza incanto o tramite commissionario dei beni pignorati. Le cose pignorate devo essere affidate all'istituto vendite giudiziarie ovvero, con provvedimento motivato, ad altro soggetto specializzato del settore di competenza purché iscritto nell'elenco di cui all'articolo 169-sexies delle disposizioni di attuazione del presente codice, affinché proceda alla vendita in qualità di commissionario. Il giudice fissa altresì il numero complessivo, non superiore a tre, degli esperimenti di vendita, all'esito infruttuoso dei quali, la vendita deve essere sospesa per un periodo non inferiore a 12 mesi prima di procedere ad ulteriori esperimenti d'asta. Il valore del bene pignorato, che è stato oggetto già di tre ribassi consecutivi e per il quale non sono pervenute offerte d'acquisto, resterà invariato negli ulteriori esperimenti sino alla dichiarazione di estinzione della procedura esecutiva per infruttuosità della stessa. Il giudice fissa inoltre, le modalità di deposito della somma ricavata dalla vendita e il termine finale, che non deve essere superiore a sei mesi, alla cui scadenza il soggetto incaricato alla vendita deve restituire gli atti in cancelleria.

        Il giudice individua altresì i criteri per determinare i ribassi per ogni vendita fissata, prevedendo che gli stessi non possono in ogni caso essere superiori al dieci per cento rispetto al valore del precedente esperimento d'asta. Quando gli atti sono restituiti in cancelleria, il giudice, se non vi sono istanze a norma dell'art. 540-bis, dispone la chiusura anticipata del processo esecutivo, anche quando non sussistono i presupposti di cui all'art. 164-bis delle disposizioni di attuazione del presente codice.

        Se il valore delle cose risulta dal listino di borsa o di mercato, la vendita non può essere fatta a prezzo inferiore al minimo ivi segnato".

        6. Le disposizioni introdotte nel presente articolo entrano in vigore il giorno successivo della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e si applicano alle procedure esecutive ivi pendenti.».


4.2

MODENA, CALIENDO, DAL MAS

RESPINTO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. All'art 495 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al secondo comma le parole: "non inferiore a un quinto" sono sostituite dalle seguenti: "non inferiore a un ventesimo";

            b) al quarto comma le parole: "di trentasei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "di 60 mesi";

            c) al quarto comma le parole "può disporre, se ricorrano giustificati motivi" sono sostituite con la seguente: "dispone";

            d) al quarto comma le parole: "maggiorata degli interessi scalari al tasso convenzionale pattuito ovvero, in difetto, al tasso legale" sono sostituite dalle seguenti: "maggiorata al tasso legale";

            e) al quinto comma le parole: "oltre 15 giorni" sono sostituite dalle seguenti: "oltre 60 giorni";

            f) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

        "6-bis. All'art. 495 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente comma:

        "Nei casi in cui il debitore è titolare di crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni certificati e risultanti dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, il debitore, ai sensi del primo comma, può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati la suddetta somma all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese"».


4.3 (testo 3)

PARAGONE, PATUANELLI, SANTILLO

APPROVATO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. L'articolo 560 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

  «Art. 560 (Modo della custodia) – Il debitore e il terzo nominato custode debbono rendere il conto a norma dell'articolo 593 del codice di procedura civile.

   Il custode nominato ha il dovere di vigilare, affinché il debitore e il nucleo familiare conservino il bene pignorato con la diligenza del buon padre di famiglia e ne mantengano e tutelino la sua integrità.

   Il debitore ed i familiari che con lui convivono, non perdono il possesso dell'immobile e delle sue pertinenze sino al decreto di trasferimento, salvo quanto previsto dal sesto comma.

   Il debitore, deve consentire, in accordo con il custode, che l'immobile sia visitato da potenziali acquirenti.

   Le modalità del diritto di visita sono contemplate e stabilite nell'ordinanza di cui all'articolo 569.

   Il giudice ordina, sentito il custode ed il debitore, la liberazione dell'immobile pignorato per lui ed il suo nucleo familiare, qualora sia ostacolato il diritto di visita di potenziali acquirenti, quando l'immobile non sia adeguatamente tutelato e mantenuto in uno stato di buona conservazione, per colpa o dolo del debitore e dei membri del suo nucleo familiare, quando il debitore viola gli altri obblighi che la legge pone a suo carico, ovvero quando l'immobile non è abitato dal debitore e dal suo nucleo familiare.

   Al debitore è fatto divieto di dare in locazione l'immobile pignorato se non è autorizzato dal giudice dell'esecuzione.

    Fermo quanto previsto dal sesto comma, quando l'immobile pignorato è abitato dal debitore e dai suoi familiari il giudice non può mai disporre il rilascio dell'immobile pignorato prima della pronuncia del decreto di trasferimento ai sensi dell'articolo 586.».

 


4.3 (testo 2)

PARAGONE, PATUANELLI, SANTILLO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

  "2. L'articolo 560 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

  «Art. 560 (Modo della custodia) – Il debitore e il terzo nominato custode debbono rendere il conto a norma dell'articolo 593 del codice di procedura civile.

   Il custode nominato ha il dovere di vigilare, affinché il debitore e il nucleo familiare conservino il bene pignorato con la diligenza del buon padre di famiglia e ne mantengano e tutelino la sua integrità.

   Il debitore ed i familiari che con lui convivono, non perdono il possesso dell'immobile e delle sue pertinenze sino al decreto di trasferimento, salvo quanto previsto dal sesto comma.

   Il debitore, deve consentire, in accordo con il custode, che l'immobile sia visitato da potenziali acquirenti.

   Le modalità del diritto di visita sono contemplate e stabilite nell'ordinanza di cui all'articolo 569.

   Il giudice ordina, sentito il custode ed il debitore, la liberazione dell'immobile pignorato per lui ed il suo nucleo familiare, qualora sia ostacolato il diritto di visita di potenziali acquirenti, quando l'immobile non sia adeguatamente tutelato e mantenuto in uno stato di buona conservazione, per colpa o dolo del debitore e dei membri del suo nucleo familiare, quando il debitore viola gli altri obblighi che la legge pone a suo carico, ovvero quando l'immobile non è abitato dal debitore e dal suo nucleo familiare.

   Al debitore è fatto divieto di dare in locazione l'immobile pignorato se non è autorizzato dal giudice dell'esecuzione.

    Fermo quanto previsto dal sesto comma, quando l'immobile pignorato è abitato dal debitore e dai suoi familiari il giudice non può mai disporre il rilascio dell'immobile pignorato prima che siano decorsi novanta giorni dalla pronuncia del decreto di trasferimento ai sensi dell'articolo 586.»."


4.3

PARAGONE, PATUANELLI, SANTILLO

All'articolo, sostituire il comma 2 con il seguente:

        «2. L'articolo 560 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

        "Art 560 – Il giudice dell'esecuzione, con ordinanza resa ai sensi dell'articolo 569, dispone la nomina di un custode diverso dal debitore.

        Il custode ha il dovere di vigilare, affinché il debitore ed il nucleo familiare conservino il bene pignorato con la diligenza del buon padre di famiglia e ne mantengano e tutelino la sua integrità.

        Il debitore ed i familiari che con lui convivono, non perdono il possesso dell'immobile e delle sue pertinenze sino al decreto di trasferimento.

        Il debitore deve consentire, in accordo con il custode, che l'immobile sia visitato da potenziali acquirenti.

        Le modalità del diritto di visita sono contemplate e stabilite nell'ordinanza di cui all'articolo 569.

        Il giudice ordina, sentito il custode ed il debitore, la liberazione dell'immobile pignorato per lui ed il suo nucleo familiare, qualora sia ostacolato il diritto di visita di potenziali acquirenti, ovvero l'immobile non sia adeguatamente tutelato e mantenuto in uno stato di buona conservazione, per colpa o dolo del debitore e dei membri del suo nucleo familiare.

        Al debitore è fatto divieto di dare in locazione l'immobile pignorato se non è autorizzato dal giudice dell'esecuzione.

        Il giudice non può mai disporre la liberazione dell'immobile pignorato prima dei 90 giorni successivi all'emanazione del decreto di trasferimento ai sensi dell'articolo 586"».


4.4

BUCCARELLA, MARTELLI

RESPINTO

Al comma 2, dopo la parola: «certificazioni» aggiungere le seguenti: «ovvero portati da sentenza passata in giudicato,».


4.5

BUCCARELLA, MARTELLI

RESPINTO

Sopprimere il comma 3.


4.6

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO, BUCCARELLA

RESPINTO

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

        «3-bis. Al codice di procedura civile, articolo 591, comma 2, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «rispetto al valore del bene, determinato sulla base delle disposizioni previste all'articolo 568».

        Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere le parole: «nei confronti dei soggetti creditori della pubblica amministrazione».


4.7

BUCCARELLA, MARTELLI, DE PETRIS

RESPINTO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

        «3-bis. Al primo periodo del secondo comma dell'articolo 591 del codice di procedura civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "rispetto al valore del bene, determinato a norma dell'articolo 568"».


4.8

MODENA, CALIENDO, DAL MAS

RESPINTO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

        «4. Le disposizioni introdotte con il presente articolo si applicano alle esecuzioni iniziate all'inizio della crisi economica, e comunque non oltre 10 anni dalla entrata in vigore della presente legge».


4.9 (testo 2)

CANDURA, AUGUSSORI, SAPONARA, CAMPARI, FAGGI, PEPE, PERGREFFI

APPROVATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente;

«Art. 4-bis.

(Modifiche al codice di procedura civile in materia di espropriazione presso terzi)

        1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 546, primo comma, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Ove l'importo del credito precettato sia inferiore ad euro cinquemila il terzo è soggetto agli obblighi di legge nei limiti del doppio del medesimo importo";

            b) all'articolo 553, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

        "L'ordinanza di assegnazione delle somme adottata a norma del presente articolo è notificata al terzo dal creditore procedente unitamente ai riferimenti identificativi della procedura, ivi inclusi il nome, il cognome e il codice fiscale del creditore procedente e, se diverso, anche del destinatario del pagamento e alle modalità di adempimento, ivi inclusi gli estremi per effettuare il pagamento e l'importo complessivo dovuto, comprensivo di ogni onere e spesa. Il terzo è tenuto ad adempiere l'obbligo risultante dall'ordinanza di assegnazione nel termine di sessanta giorni decorrente dalla data di notificazione della stessa ordinanza; prima che tale termine sia decorso o qualora al terzo non siano state fornite dal creditore procedente le informazioni dovute a norma del primo periodo non può intimarsi l'adempimento mediante precetto".

        2. All'articolo 164-ter, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Il creditore che non adempie l'obbligo di cui al primo periodo risponde dei danni cagionati al debitore e al terzo."».


4.9

CANDURA, AUGUSSORI, SAPONARA, CAMPARI, FAGGI, PEPE, PERGREFFI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

        «4-bis. Al fine di favorire il corretto adempimento da parte del terzo pignorato nonché la tutela della finanza pubblica, tenuto conto delle esigenze di semplificazione delle procedure esecutive per le società e le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, aventi sedi, strutture o uffici territoriali, al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modifiche:

            a) all'articolo 91, quarto comma, dopo le parole: "primo comma," sono inserite le seguenti: "e nei procedimenti di pignoramento presso terzi di cui agli articoli 543 e seguenti,";

            b) all'articolo 546, primo comma, dopo le parole: "della metà" sono inserite le seguenti: "e, comunque, per un importo non inferiore a euro duemila,";

            c) all'articolo 553, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

        "L'ordinanza di assegnazione delle somme di cui ai commi precedenti deve essere comunicata a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno al terzo dal creditore procedente unitamente ai riferimenti identificativi della procedura, ivi inclusi il nome, cognome e codice fiscale del creditore procedente e, ove diverso dal creditore procedente, anche del destinatario del pagamento e alle modalità di adempimento, ivi inclusi gli estremi per effettuare il pagamento e l'importo definitivo comprensivo di ogni onere e spesa. Il terzo adempie nel termine di novanta giorni decorrente dalla data di comunicazione dell'ordinanza, prima della scadenza di tale termine ed in mancanza dei suddetti dati, il creditore non può procedere alla notifica dell'atto di precetto."».

        Conseguentemente, all'articolo 4, rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e in materia di pignoramenti presso terzi».


4.10

ZULIANI, AUGUSSORI, SAPONARA, CAMPARI, FAGGI, PEPE, PERGREFFI

RITIRATO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

        «4-bis. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 504, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

        "La disposizione di cui al primo comma non si applica alla procedura di espropriazione immobiliare se il prezzo è inferiore ad un terzo del valore dell'immobile stimato dal perito";

            b) all'articolo 506, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

        "Nelle procedure di espropriazione immobiliare il valore dell'assegnazione non può essere inferiore od un terzo del valore dell'immobile, o degli immobili, stimato dal perito. Se l'assegnazione avviene ad un prezzo superiore a detto terzo, la differenza è versata al debitore esecutato dopo il pagamento delle spese e dei crediti menzionati nel primo comma dell'articolo 495";

            c) all'articolo 581, è aggiunto in fine il seguente comma:

        "Il giudice dell'esecuzione sospende per un anno le esecuzioni immobiliari quanto il prezzo del bene si sia ridotto di un terzo rispetto al valore stimato dal perito. Trascorso l'anno, se l'immobile non viene aggiudicato almeno al prezzo pari a un terzo rispetto al valore stimato dal perito, il giudice dell'esecuzione dispone l'estinzione della procedura e la restituzione del bene nella disponibilità del debitore"».


4.11

DAL MAS, MODENA

RESPINTO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

        «4-bis. Dopo il secondo comma dell'articolo 608 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente comma:

        "Ove l'esecuzione per rilascio abbia ad oggetto un immobile ad uso non abitativo e non sia stato possibile eseguire il rilascio ai sensi del secondo comma, l'ufficiale giudiziario fissa, non oltre trenta giorni, un nuovo accesso richiedendo l'intervento della forza pubblica. L'intervento della forza pubblica può essere negato solo per gravissime e motivate ragioni di ordine pubblico."».


4.12

DAL MAS

RESPINTO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente

        «4-bis. Dopo l'articolo 608-bis del codice di procedura civile è inserito il seguente articolo:

        "Art. 608-ter.

(Esecuzione attuata dall'avvocato del procedente)

        I titoli esecutivi di rilascio dei beni immobili destinati ad uso non abitativo sono attuati dall'avvocato del procedente che ne faccia richiesta, nelle forme di cui all'articolo 610, al giudice dell'esecuzione il quale fissa la data del rilascio con decreto non impugnabile da notificarsi all'esecutato.

        Nel caso del primo comma non si applicano le formalità di cui agli articoli 605 e seguenti. L'avvocato per l'esecuzione del titolo può avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell'articolo 68. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 609, primo e secondo comma."».


4.13

PEPE, AUGUSSORI, SAPONARA, CAMPARI, FAGGI, PERGREFFI

IMPROPONIBILE

All'articolo 4, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

        «4-bis. All'articolo 34, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Le spese di cui al comma 11 sono pagate dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato mediante titoli di spesa informatici"».


4.0.1 (testo 2)

OSTELLARI, AUGUSSORI, SAPONARA, FAGGI, CAMPARI, PEPE, PERGREFFI

RITIRATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche al codice civile in materia di donazioni)

1. Al fine di favorire il mercato e di semplificare l'accesso al credito ipotecario dei beni di provenienza donativa, al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 561 è sostituito dal seguente: 

“561 Restituzione degli immobili

Gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione sono liberi da ogni peso o ipoteca di cui il legatario può averli gravati, salvo il disposto del n. 8 dell'articolo 2652. I pesi e le ipoteche di cui il donatario ha gravato gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione restano efficaci e il donatario è obbligato a compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di riduzione. Le stesse disposizioni si applicano per i mobili iscritti in pubblici registri.

I frutti sono dovuti a decorrere dal giorno della domanda giudiziale.”;

b) l'articolo 562 è sostituito dal seguente:

Art. 562

(Insolvenza del donatario soggetto a riduzione)

“Se la cosa donata è perita per causa imputabile al donatario o ai suoi aventi causa o se ricorre uno dei casi di cui agli articoli 561, primo comma, secondo periodo, e 563 e il donatario è in tutto o in parte insolvente, il valore della donazione che non si può recuperare dal donatario si detrae dalla massa ereditaria, ma restano impregiudicate le ragioni di credito del legittimario e dei donatari antecedenti contro il donatario insolvente.”;

c) l'articolo 563 è sostituto dal seguente:

Art. 563

(Effetti della riduzione in caso di alienazione degli immobili donati)

“La riduzione della donazione, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di riduzione, non pregiudica i terzi ai quali il donatario contro cui è stata pronunziata la riduzione ha alienato gli immobili donati, fermo l'obbligo del donatario medesimo di compensare in denaro i legittimari nei limiti di quanto necessario per integrare la quota riservata. Tuttavia, se il donatario è insolvente, l'avente causa a titolo gratuito è tenuto a compensare in denaro i legittimari, nei limiti del vantaggio da lui conseguito. Le stesse disposizioni si applicano ai terzi acquirenti dei beni mobili, oggetto della donazione, salvi gli effetti del possesso di buona fede.”;

d) all'articolo 2652, primo comma, il numero 8 è sostituito dal seguente: “8) le domande di riduzione delle disposizioni testamentarie per lesione di legittima.

Se la trascrizione è eseguita dopo tre anni dall'apertura della successione, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti dall'erede o dal legatario in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda.”;

e) all'articolo 2653, primo comma, al numero 1), dopo le parole “domande dirette all'accertamento dei diritti stessi”, sono inserite le seguenti: “, nonché le domande di riduzione delle donazioni aventi a oggetto beni immobili”;

f) all'articolo 2690, primo comma, numero 5), le parole “delle donazioni e” sono soppresse e dopo le parole “i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti” sono inserite le seguenti: “dall'erede o dal legatario”.

2. Gli articoli 561, 562, 563, 2652, 2653 e 2690 del codice civile, come modificati dal comma 1, si applicano alle successioni aperte in data posteriore all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle successioni aperte in data anteriore all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi i suddetti articoli nel testo previgente e può essere proposta azione di restituzione degli immobili anche nei confronti degli aventi causa dai donatari a condizione che i legittimari, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, notifichino e trascrivano, nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa, un atto stragiudiziale  di opposizione alla donazione, a tali fini restando salvi gli effetti degli atti di opposizione già notificati e trascritti ai sensi dell'articolo 563, quarto comma, del codice civile, nel testo previgente e fermo quanto previsto dal medesimo comma. In difetto di tali atti, la disposizione di cui al primo periodo del presente comma si applica alle successioni aperte in data anteriore all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dopo il decorso di sei mesi dalla detta entrata in vigore.

3. All'articolo 804 del Codice Civile, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

“Quando la donazione ha ad oggetto beni immobili l'azione non può essere proposta decorsi venti anni dalla donazione medesima.”


4.0.1

OSTELLARI, AUGUSSORI, SAPONARA, FAGGI, CAMPARI, PEPE, PERGREFFI

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«4-bis.

(Semplificazione donazioni)

        1. Al fine di favorire il mercato e di semplificare l'accesso al credito ipotecario dei beni di provenienza donativa, al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) l'articolo 561 è sostituito dal seguente:

       "Art. 561 - Gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione sono liberi da ogni peso o ipoteca di cui il legatario può averli gravati, salvo il disposto del n. 8 dell'articolo 2652. I pesi e le ipoteche di cui il donatario ha gravato gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione restano efficaci e il donatario è obbligato a compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di riduzione. Le stesse disposizioni si applicano per i mobili iscritti in pubblici registri. I frutti sono dovuti a decorrere dal giorno della domanda giudiziale.";

            b) l'articolo 562 è sostituito dal seguente:

        "Art. 562 - Se la cosa donata è perita per causa imputabile al donatario o ai suoi aventi causa o se ricorre uno dei casi di cui agli articoli 561, primo comma, secondo periodo, e 563 e il donatario è in tutto o in parte insolvente, il-valore della donazione che non si può recuperare dal donatario si detrae dalla massa ereditaria, ma restano impregiudicate le ragioni di credito del legittimario e dei donatari antecedenti contro il donatario insolvente.";

            c) l'articolo 563 è sostituto dal seguente:

        "Art. 563 - La riduzione della donazione, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di riduzione, non pregiudica i terzi ai quali il donatario contro cui è stata pronunziata la riduzione ha alienato gli immobili donati, fermo l'obbligo del donatario medesimo di compensare in denaro i legittimari nei limiti di quanto necessario per integrare la quota riservata. Tuttavia, se il donatario è insolvente, l'avente causa a titolo gratuito è tenuto a compensare in denaro i legittimari, nei limiti del vantaggio da lui conseguito. Le stesse disposizioni si applicano ai terzi acquirenti dei beni mobili, oggetto della donazione, salvi gli effetti del possesso di buona fede.";

            d) all'articolo 2652, primo comma, il numero 8 è sostituito dal seguente:

        "8) le domande di riduzione delle disposizioni testamentarie per lesione di legittima. Se la trascrizione è eseguita dopo tre anni dall'apertura della successione, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti dall'erede o dal legatario in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda.";

            e) all'articolo 2653, primo comma, al numero 1), dopo le parole: "domande dirette all'accertamento dei diritti stessi", sono inserite le seguenti: ", nonché le domande di riduzione delle donazioni aventi a oggetto beni immobili";

            f) all'articolo 2690, primo comma, numero 5), le parole: "delle donazioni e" sono soppresse e dopo le parole: "i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti: "sono inserite le seguenti: "dall'erede o dal legatario".

        2. Gli articoli 561, 562, 563, 2652, 2653 e 2690 del codice civile, come modificati dal comma 1, si applicano alle successioni aperte in data posteriore all'entrata in vigore della presente legge. Alle successioni aperte in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi i suddetti articoli nel testo previgente e può essere proposta azione di restituzione degli immobili anche nei confronti degli aventi causa dai donatari a condizione che i legittimari, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, notifichino e trascrivano, nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa, un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione, a tali fini restando salvi gli effetti degli atti di opposizione già notificati-e trascritti ai sensi dell'articolo 563, quarto comma, del codice civile, nel testo previgente e fermo quanto previsto dal medesimo comma. In difetto di tali atti, la disposizione di cui al primo periodo del presente comma si applica alle successioni aperte in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge, dopo il decorso di sei mesi dalla detta entrata m vigore.

        3. All'art. 804 del codice civile, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

        "Quando la donazione ha ad oggetto beni immobili l'azione non può essere proposta decorsi venti anni dalla donazione medesima"».


4.0.2 (testo 2)

PATUANELLI, SANTILLO, GALLICCHIO, PUGLIA, MARCO PELLEGRINI, TURCO

RITIRATO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche al codice civile in materia di donazioni)

        1. Al fine di favorire il mercato e di semplificare l'accesso al credito ipotecario dei beni di provenienza donativa, al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) l'articolo 561 è sostituito dal seguente:

        "Art. 561 (Restituzione degli immobili) - Gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione sono liberi da ogni peso o ipoteca di cui il legatario può averli gravati, salvo il disposto del n. 8 dell'articolo 2652. I pesi e le ipoteche di cui il donatario ha gravato gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione restano efficaci e il donatario è obbligato a compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di riduzione. Le stesse disposizioni si applicano per i mobili iscritti in pubblici registri.

        I frutti sono dovuti a decorrere dal giorno della domanda giudiziale.";

            b) l'articolo 562 è sostituito dal seguente:

        "Art. 562 (In solvenza del donatario soggetto a riduzione) -Se la cosa donata è perita per causa imputabile al donatario o ai suoi aventi causa o se ricorre uno dei casi di cui agli articoli 561, primo comma, secondo periodo, e 563 e il donatario è in tutto o in parte insolvente, il valore della donazione che non si può recuperare dal donatario si detrae dalla massa ereditaria, ma restano impregiudicate le ragioni di credito del legittimario e dei donatari antecedenti contro il donatario insolvente.";

            c) l'articolo 563 è sostituto dal seguente:

        "Art. 563 (Effetti della riduzione in caso di alienazione degli immobili donati) - La riduzione della donazione, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di riduzione, non pregiudica i terzi ai quali il donatario contro cui è stata pronunziata la riduzione ha alienato gli immobili donati, fermo l'obbligo del donatario medesimo di compensare in denaro i legittimari nei limiti di quanto necessario per integrare la quota riservata. Tuttavia, se il donatario è insolvente, l'avente causa a titolo gratuito è tenuto a compensare in denaro i legittimari, nei limiti del vantaggio da lui conseguito. Le stesse disposizioni si applicano ai terzi acquirenti dei beni mobili, oggetto della donazione, salvi gli effetti del possesso di buona fede.";

            d) all'articolo 2652, primo comma, il numero 8 è sostituito dal seguente:

        "8) le domande di riduzione delle disposizioni testamentarie per lesione di legittima.

        Se la trascrizione è eseguita dopo tre anni dall'apertura della successione, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti dall'erede o dal legatario in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda.";

            e) all'articolo 2653, primo comma, al numero 1), dopo le parole: "domande dirette all'accertamento dei diritti stessi", "sono inserite le seguenti: ", nonché le domande di riduzione delle donazioni aventi a oggetto beni immobili";

            f) all'articolo 2690, primo comma, numero 5), le parole: "delle donazioni e" sono soppresse e dopo le parole: "i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti" sono inserite le seguenti: "dall'erede o dal legatario".

        2. Gli articoli 561, 562, 563, 2652, 2653 e 2690 del codice civile, come modificati dal comma 1, si applicano alle successioni aperte in data posteriore all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle successioni aperte in data anteriore all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi i suddetti articoli nel testo previgente e può essere proposta azione di restituzione degli immobili anche nei confronti degli aventi causa dai donatari a condizione che i legittimari, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, notifichino e trascrivano, nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa, un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione, a tali fini restando salvi gli effetti degli atti di opposizione già notificati e trascritti ai sensi dell'articolo 563, quarto comma, del codice civile, nel testo previgente e fermo quanto previsto dal medesimo comma. In difetto di tali atti, la disposizione di cui al primo periodo del presente comma si applica alle successioni aperte in data anteriore all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dopo il decorso di sei mesi dalla detta entrata in vigore.

        3. All'articolo 804 del codice civile, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

        "Quando la donazione ha ad oggetto beni immobili l'azione non può essere proposta decorsi venti anni dalla donazione medesima"».


4.0.2

PATUANELLI, SANTILLO, GRASSI, GALLICCHIO, PUGLIA, MARCO PELLEGRINI, TURCO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche al codice civile in materia di donazioni)

        1. Al fine di favorire il mercato e di semplificare l'accesso al credito ipotecario dei beni di provenienza donativa, al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) l'articolo 561 è sostituito dal seguente:

        "Art. 561 (Restituzione degli immobili) -  Gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione sono liberi da ogni peso o ipoteca di cui il legatario può averli gravati, salvo il disposto del n. 8 dell'articolo 2652. I pesi e le ipoteche di cui il donatario ha gravato gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione restano efficaci e il donatario è obbligato a compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di riduzione. Le stesse disposizioni si applicano per i mobili iscritti in pubblici registri.

        I frutti sono dovuti a decorrere dal giorno della domanda giudiziale.";

            b) l'articolo 562 è sostituito dal seguente:

        "Art. 562 - Se la cosa donata è perita per causa imputabile al donatario o ai suoi aventi causa o se ricorre uno dei casi di cui agli articoli 561, primo comma, secondo periodo, e 563 e il donatario è in tutto o in parte insolvente, il valore della donazione che non si può recuperare dal donatario si detrae dalla massa ereditaria, ma restano impregiudicate le ragioni di credito del legittimario e dei donatari antecedenti contro il donatario insolvente.";

            c) l'articolo 563 è sostituto dal seguente:

        "Art. 563 - La riduzione della donazione, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di riduzione, non pregiudica i terzi ai quali il donatario contro cui è stata pronunziata la riduzione ha alienato gli immobili donati, fermo l'obbligo del donatario medesimo di compensare in denaro i legittimari nei limiti di quanto necessario per integrare la quota riservata. Tuttavia, se il donatario è insolvente, l'avente causa a titolo gratuito è tenuto a compensare in denaro i legittimari, nei limiti del vantaggio da lui conseguito. Le stesse disposizioni si applicano ai terzi acquirenti dei beni mobili, oggetto della donazione, salvi gli effetti del possesso di buona fede.";

            d) all'articolo 2652, primo comma, il numero 8 è sostituito dal seguente:

        "8) le domande di riduzione delle disposizioni testamentarie per lesione di legittima.

        Se la trascrizione è eseguita dopo tre anni dall'apertura della successione, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti dall'erede o dal legatario in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda.";

            e) all'articolo 2653, primo comma, al numero 1), dopo le parole: "domande dirette all'accertamento dei diritti stessi", "sono inserite le seguenti: ", nonché le domande di riduzione delle donazioni aventi a oggetto beni immobili";

            f) all'articolo 2690, primo comma, numero 5), le parole: "delle donazioni e" sono soppresse e dopo le parole: "i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti" sono inserite le seguenti: "dall'erede o dal legatario".

        2. Gli articoli 561, 562, 563, 2652, 2653 e 2690 del codice civile, come modificati dal comma 1, si applicano alle successioni aperte in data posteriore all'entrata in vigore della presente legge. Alle successioni aperte in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi i suddetti articoli nel testo previgente e può essere proposta azione di restituzione degli immobili anche nei confronti degli aventi causa dai donatari a condizione che i legittimari, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, notifichino e trascrivano, nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa, un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione, a tali fini restando salvi gli effetti degli atti di opposizione già notificati e trascritti ai sensi dell'articolo 563, quarto comma, del codice civile, nel testo previgente e fermo quanto previsto dal medesimo comma. In difetto di tali atti, la disposizione di cui al primo periodo del presente comma si applica alle successioni aperte in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge, dopo il decorso di sei mesi dalla detta entrata m vigore.

        3. All'art. 804 del codice civile, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

        "Quando la donazione ha ad oggetto beni immobili l'azione non può essere proposta decorsi venti anni dalla donazione medesima"».


4.0.3

PESCO, GALLICCHIO, MARCO PELLEGRINI, ACCOTO, PIRRO, TURCO, PRESUTTO, DELL'OLIO

RITIRATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni in materia di aste)

        1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla data del 1º gennaio 2020, sono sospese le procedure esecutive immobiliari verso persone fisiche, qualora l'immobile oggetto di esecuzione rispetti tutti i seguenti requisiti:

            a) sia l'unico di proprietà del debitore;

            b) sia adibito ad uso abitativo;

            c) il debitore vi risieda anagraficamente;

            d) non sia un'abitazione di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969.».


4.0.4

PUGLIA

RITIRATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Semplificazione in materia di conciliazione)

        1. All'articolo 7, della legge 15 luglio 1966, n. 604, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

        "3-bis. Qualora l'incontro di cui al comma 3 non possa svolgersi a causa della mancanza del numero minimo dei componenti della commissione provinciale di conciliazione di cui all'articolo 410 del codice di procedura civile, la commissione si considera comunque validamente costituita in presenza di almeno un funzionario, anche con qualifica ispettiva, della direzione territoriale del lavoro e se il lavoratore ed il datore di lavoro sono assistiti da un rappresentante sindacale di un'organizzazione sindacale cui aderisce o abbia conferito mandato o da iscritto negli albi degli avvocati e procuratori legali o da uno dei professionisti che rispettano i requisiti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12. Per la medesima conciliazione la stessa persona non può assistere sia il lavoratore che il datore di lavoro"».


4.0.5 (testo 2)

CRUCIOLI, RICCARDI, D'ANGELO, EVANGELISTA, GARRUTI, DESSÌ, GALLICCHIO, MARCO PELLEGRINI

RITIRATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Soppressione dell'obbligo di deposito di copia cartacea del ricorso e degli scritti difensivi nel processo amministrativo telematico)

        1. All'articolo 7 del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, il comma 4 è abrogato.».


4.0.5

CRUCIOLI, RICCARDI, D'ANGELO, EVANGELISTA, GARRUTI, DESSÌ, GALLICCHIO, MARCO PELLEGRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Soppressione dell'obbligo di deposito di copia cartacea del ricorso e degli scritti difensivi nel processo amministrativo telematico)

        1. L'articolo 130-bis, comma 1-bis del decreto del Presidente della Replubblica 30 maggio 2002, n. 115, è abrogato».


4.0.6

SANTILLO, GARRUTI, DESSÌ, PUGLIA

RITIRATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art 4-bis.

(Misure in materia fallimentare)

        1. All'articolo 161 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, l'ultimo comma è soppresso».


4.0.7

RICCARDI, CRUCIOLI, D'ANGELO, PIARULLI, GARRUTI, DESSÌ

RITIRATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, recante testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia)

        1. All'articolo 41 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, il primo comma è sostituito dal seguente: "1. Nel procedimento di espropriazione relativo a crediti fondiari o ipotecari è fatto obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo"».


4.0.8

PATUANELLI, SANTILLO, GRASSI, PUGLIA, VONO

APPROVATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Misure urgenti per favorire la riscossione dei crediti di giustizia)

        1. Al fine di agevolare l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 471, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e di potenziare l'attività di riscossione dei crediti di giustizia ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia dì cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonché di incrementare il gettito per l'erario derivante dalle medesime attività, alla società di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni dalla legge 13 novembre 2008, n. 181 non si applicano le disposizioni concernenti divieti o limitazioni alle assunzioni di personale di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, fermo restando il concorso della società medesima agli obiettivi di finanza pubblica».


4.0.9

PATUANELLI, SANTILLO, GRASSI, PUGLIA, VONO

APPROVATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente;

«Art. 4-bis.

(Modifiche al codice di procedura civile in materia di espropriazione presso terzi)

        1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 546, primo comma, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Ove l'importo del credito precettato sia inferiore ad euro cinquemila il terzo è soggetto agli obblighi di legge nei limiti del doppio del medesimo importo";

            b) all'articolo 553, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

        "L'ordinanza di assegnazione delle somme adottata a norma del presente articolo è notificata al terzo dal creditore procedente unitamente ai riferimenti identificativi della procedura, ivi inclusi il nome, il cognome e il codice fiscale del creditore procedente e, se diverso, anche del destinatario del pagamento e alle modalità di adempimento, ivi inclusi gli estremi per effettuare il pagamento e l'importo complessivo dovuto, comprensivo di ogni onere e spesa. Il terzo è tenuto ad adempiere l'obbligo risultante dall'ordinanza di assegnazione nel termine di sessanta giorni decorrente dalla data di notificazione della stessa ordinanza; prima che tale termine sia decorso o qualora al terzo non siano state fornite dal creditore procedente le informazioni dovute a norma del primo periodo non può intimarsi l'adempimento mediante precetto".

        2. All'articolo 164-ter, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Il creditore che non adempie l'obbligo di cui al primo periodo risponde dei danni cagionati al debitore e al terzo."».


4.0.10

PAPATHEU

RESPINTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche alla legge 20 novembre 1982, n. 890 in materia di notificazioni a mezzo posta e alla legge 24 dicembre 2012, n. 228 in materia di ordinanze del giudice dell'esecuzione e dell'articolo 90 del codice di procedura civile in materia di pignoramento presso terzi)

        1. Alla legge 20 novembre 1982, n. 890, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

                1) al primo comma, le parole: "munito del bollo dell'ufficio postale", sono soppresse;

                2) al quarto comma, le parole: "dall'ufficio postale", sono sostituite dalle seguenti: "dal punto di accettazione dell'operatore postale";

            b) all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, le parole: "supporto analogico" sono sostituite dalle seguenti: "supporto digitale" e le parole: "tre giorni" sono sostituite dalle eseguenti: "cinque giorni";

            c) all'articolo 7, comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'operatore postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata. Il costo della raccomandata è a carico del mittente.";

            d) all'articolo 8, comma 1, le parole: "lo stesso giorno" sono sostituite dalle seguenti: "entro due giorni lavorativi dal giorno del tentativo di notifica".

        2. Al fine di consentire il completamento della disciplina regolatoria e la conclusione dei tempi di realizzazione da parte degli operatori postali, il termine di cui all'articolo 1, comma 97-quinquies, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n, 190, in materia di avviso di ricevimento digitale del piego raccomandato è differito al 1º giugno 2019. Sono fatti salvi i comportamenti tenuti dagli operatori postali sino alla data di entrata in vigore della presente legge.

        3. All'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo il numero 4), sono inseriti i seguenti:

            4-bis) all'articolo 553, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

        "L'ordinanza di assegnazione delle somme di cui ai commi precedenti deve essere comunicata a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno al terzo dal creditore procedente unitamente ai riferimenti identificativi della procedura, ivi inclusi il nome, cognome e codice fiscale del creditore procedente e, ove diverso dal creditore procedente, anche del destinatario del pagamento e alle modalità di adempimento, ivi inclusi gli estremi per effettuare il pagamento e l'importo definitivo comprensivo di ogni onere e spesa. Il terzo adempie nel termine di novanta giorni decorrente dalla data di comunicazione dell'ordinanza, prima della scadenza di tale termine ed in mancanza dei suddetti dati, il creditore non può procedere alla notifica dell'atto di precetto";

        4-ter) all'articolo 546, primo comma, dopo le parole: "della metà" sono inserite le seguenti: "e, comunque, per un importo non inferiore a euro duemila,".

        4. All'articolo 91 del codice di procedura civile, quarto comma, dopo le parole: "primo comma" sono inserite le seguenti: "e nei procedimenti di pignoramento presso terzi di cui agli articoli 543 e seguenti"».


4.0.11

PAPATHEU

RESPINTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche alla legge 20 novembre 1982, n. 890 in materia di notificazioni a mezzo posta)

        1. Alla legge 20 novembre 1982, n. 890, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

                1) al primo comma, le parole: "munito del bollo dell'ufficio postale" sono soppresse;

                2) al quarto comma, le parole: "dall'ufficio postale" sono sostituite dalle seguenti: "dal punto di accettazione dell'operatore postale";

            b) all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, le parole: "supporto analogico" sono sostituite dalle seguenti: "supporto digitale" e le parole: "tre giorni" sono sostituite dalle seguenti: "cinque giorni";

            c) all'articolo 7, comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'operatore postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata. Il costo della raccomandata è a carico del mittente";

            d) all'articolo 8, comma 1, le parole: "lo stesso giorno" sono sostituite dalle seguenti: "entro due giorni lavorativi dal giorno del tentativo di notifica".

        2. Al fine di consentire il completamento della disciplina regolatoria e la conclusione dei tempi di realizzazione da parte degli operatori postali, il termine di cui all'articolo 1, comma 97-quinquies, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n, 190, in materia di avviso di ricevimento digitale del piego raccomandato è differito al 1º giugno 2019. Sono fatti salvi i comportamenti tenuti dagli operatori postali sino alla data di entrata in vigore della presente legge"».


4.0.12

PAPATHEU

RESPINTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, in materia di ordinanze del giudice dell'esecuzione e dell'articolo 90 del codice di procedura civile in materia di pignoramento presso terzi)

        1. All'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 dopo il numero 4) sono inseriti i seguenti:

        "4-bis) all'articolo 553, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

        "L'ordinanza di assegnazione delle somme di cui ai commi precedenti deve essere comunicata a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno al terzo dal creditore procedente unitamente ai riferimenti identificativi della procedura, ivi inclusi il nome, cognome e codice fiscale del creditore procedente e, ove diverso dal creditore procedente, anche del destinatario del pagamento e alle modalità di adempimento, ivi inclusi gli estremi per effettuare il pagamento e l'importo definitivo comprensivo di ogni onere e spesa. Il terzo adempie nel termine di novanta giorni decorrente dalla data di comunicazione dell'ordinanza, prima della scadenza di tale termine ed in mancanza dei suddetti dati, il creditore non può procedere alla notifica dell'atto di precetto.";

        4-ter) all'articolo 546, primo comma, dopo le parole: "della metà" sono inserite le seguenti: "e, comunque, per un importo non inferiore a euro duemila,".

        327-ter) all'articolo 91 del codice di procedura civile, quarto comma, dopo le parole: "primo comma" sono inserite le seguenti: "e nei procedimenti di pignoramento presso terzi di cui agli articoli 543 e seguenti"».


4.0.13

RAUTI

RESPINTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche al codice di procedura civile per la deflazione del contenzioso)

        1. Al primo comma dell'articolo 696-bis del codice di procedura civile le parole: "Il consulente, prima di provvedere al deposito della relazione, tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti." sono sostituite dalle seguenti: "Dopo il deposito della relazione definitiva, il giudice, su istanza di parte, formula con ordinanza proposta transattiva o conciliativa".

        2. Al comma 3 dell'articolo 8 della legge 8 marzo 2017, n. 24, le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "un anno".

        3. Al comma 3 dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le parole: "sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovarsene, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione" sono sostituite dalle seguenti: "ove l'avvocato si accolli i rischi e gli oneri della procedura a favore del proprio cliente".

        4. All'articolo 13 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, il comma 4 è soppresso».


4.0.14

MALLEGNI

RESPINTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Potenziamento dell'attività di riscossione, accertamento e controllo degli enti locali)

        1. Al fine di facilitare le attività di riscossione degli enti locali, si applicano le disposizioni seguenti in materia di accesso ai dati, nel rispetto delle norme relative alla protezione dei dati personali:

            a) ai fini delle attività di controllo, accertamento e riscossione, anche coattiva, l'ente locale creditore, la società a capitale interamente pubblico locale e i soggetti da questi incaricati tra quelli individuati ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 691 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono autorizzati ad ottenere e ad accedere gratuitamente, anche in via telematica, a tutti i dati rilevanti ai predetti fini detenuti da uffici pubblici e da soggetti gestori di pubblici servizi, con facoltà di prenderne visione e di estrarre, anche in forma massiva, copia degli atti riguardanti i beni dei debitori ed eventuali coobbligati, nonché di ottenere le relative certificazioni;

            b) ai medesimi fini di cui alla lettera a), i soggetti ivi indicati accedono a titolo gratuito ai dati ed alle informazioni disponibili presso i sistemi informativi anagrafici del Ministero dell'interno, ivi compreso le denunce effettuate presso le questure dai gestori delle strutture ricettive delle persone alloggiate ai fini di pubblica sicurezza, istituzioni regionali o provinciali che si occupano di raccogliere i dati anche ai fini statistici, presso l'Agenzia delle entrate, presso l'anagrafe tributaria, ivi compreso l'archivio dei rapporti finanziari, presso gli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari, nonché presso i sistemi informativi degli altri soggetti pubblici o titolari di pubblici servizi, quali gli enti previdenziali, le camere di commercio, il pubblico registro automobilistico, i fornitori di energia elettrica, gas, acqua, salve le esigenze di tracciatura, riservatezza e segreto derivanti dalle vigenti disposizioni di legge, anche ai fini di consentire gli incroci di dati ed informazioni utili alla attivazione delle procedure di riscossione delle proprie entrate;

            c) l'accesso alle predette banche dati, che costituisce elencazione esemplificativa, deve essere consentito attraverso credenziali informatiche rilasciate dai rispettivi enti detentori entro 30 giorni dalla richiesta;

            d) i soggetti di cui alla lettera a) procedono al trattamento dei dati acquisiti ai sensi del presente comma senza obbligo di rendere l'informativa di cui all'articolo 13 del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni;

            e) ai fini del presente comma, i soggetti di cui alla lettera a), accedono gratuitamente al servizio di consultazione telematica della banca dati catastale e della banca dati della pubblicità immobiliare, in base alle medesime condizioni di accesso previste ai fini della riscossione delle entrate erariali per l'agente della riscossione, anche ai sensi dell'articolo 35, comma 25, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248, e del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 18 dicembre 2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 301, del 29 dicembre 2006;

            f) con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sono individuate le modalità di attuazione del presente comma ai sensi dell'articolo 35, comma 25, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con la legge 4 agosto 2006, n. 248, e del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 18 dicembre 2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 301, del 29 dicembre 2006. Trascorso tale termine l'accesso ai dati è, comunque, garantito».


4.0.15

MALLEGNI, VITALI

IMPROPONIBILE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Responsabile della riscossione negli enti locali)

        1. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, la lettera gg-sexies) è sostituita dalla seguente:

        "gg-sexies) il dirigente o, in assenza di questo, il responsabile apicale dell'ente, il soggetto affidatario dei servizi di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 con proprio provvedimento, nominano uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione, nonché quelle già attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del testo unico di cui al regio decreto n. 639 del 1910, in tutto il territorio nazionale in relazione al credito da escutere"».


4.0.16 (testo 3)

PATUANELLI, SANTILLO, GRASSI, PUGLIA

RITIRATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Misure di semplificazione delle procedure ereditarie e per la stipula di atti notarili in lingua straniera)

        1. Il notaio redige con atto pubblico il certificato di successione su richiesta di uno degli eredi, dei chiamati all'eredità, dei legatari, degli immessi nel possesso temporaneo dei beni dell'assente ovvero su richiesta di uno degli amministratori dell'eredità, dei curatori dell'eredità giacente o degli esecutori testamentari.

        2. Il certificato non può, in ogni caso, essere emesso quando:

            a) gli elementi da certificare sono oggetto di contestazione;

            b) il certificato non è conforme a una decisione riguardante gli stessi elementi.

        3. Il notaio adotta le misure necessarie per informare gli altri beneficiari della richiesta di rilascio di un certificato.

        4. Nel certificato di successione sono indicati la data ed il luogo di apertura della successione, le generalità del defunto, la devoluzione del patrimonio ereditario, le generalità di ciascun erede e legatario e i diritti loro spettanti, i poteri della persona designata per eseguire le disposizioni testamentarie o per amministrare la successione.

        5. Il certificato di successione può contenere dichiarazione di accettazione di eredità, anche con beneficio di inventario, o di rinuncia all'eredità o al legato, all'azione di riduzione per lesione di legittima, nonché accordi per l'integrazione dei diritti di legittimari lesi e di conferma di disposizioni testamentarie nulle.

        6. All'atto della richiesta di registrazione del certificato di successione il notaio, su richiesta dei soggetti indicati al comma 1, allega la dichiarazione di successione di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, compilando il modello dichiarativo definito con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. In tal caso il notaio, ove a ciò non si sia già provveduto, autoliquida e versa, ricevendo la provvista dal richiedente, le imposte ipotecaria e catastale, l'imposta di bollo, le tasse ipotecarie, i tributi speciali e, se richiesta dai soggetti indicati al comma 1, i tributi per la voltura catastale automatica. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti termini e modalità di attivazione dell'allegazione della dichiarazione di successione alla richiesta di registrazione del certificato di successione, nonché le altre disposizioni di attuazione necessarie.

        7. Il notaio incaricato della redazione del certificato di successione:

            a) è legittimato a richiedere all'ufficiale dello stato civile il rilascio dei certificati e degli estratti, anche in copia integrale, necessari per accertare l'effettiva titolarità dei diritti successori vantati dai richiedenti; il notaio è tenuto a corrispondere le somme dovute per il rilascio dei certificati e degli estratti di cui alla presente lettera;

            b) richiede all'ufficio del registro generale dei testamenti il rilascio di una certificazione comprovante l'eventuale esistenza di disposizioni testamentarie;

            c) verifica le informazioni e le dichiarazioni, nonché i documenti e gli elementi forniti dal richiedente o comunque assunti;

            d) ne cura l'iscrizione nel registro delle successioni entro 30 giorni.

        8. Si presume che gli elementi risultanti dal certificato siano esatti. Si presume altresì che la persona indicata nel certificato come erede, legatario, esecutore testamentario o amministratore dell'eredità possiede la qualità indicata nonché che sia titolare dei diritti o dei poteri in conformità a quanto enunciato nel certificato medesimo. È fatto salvo quanto previsto dal comma 13, secondo periodo.

        9. Chiunque, agendo sulla base delle informazioni attestate in un certificato di successione debitamente iscritto nel Registro delle successioni, in buona fede esegua pagamenti o consegni beni a persona o ente indicato nel certificato come legittimato a riceverli, è liberato dall'obbligazione.

        10. Il certificato di successione è soggetto a registrazione in termine fisso.

        11. Il notaio adotta le misure necessarie per informare gli altri beneficiari della emissione del certificato.

        12. Il certificato di successione è trascritto nei registri immobiliari del luogo ove si trovano gli immobili caduti in successione e nei registri delle imprese nella cui circoscrizione hanno sede le aziende o le società le cui partecipazioni sono cadute in successione, a cura del notaio rogante, entro trenta giorni. La trascrizione nei registri immobiliari, qualora il certificato contenga accettazione di eredità o legato, produce gli effetti previsti dall'articolo 2648 del codice civile.

        13. Il notaio rettifica il certificato in caso di errore materiale. Il notaio modifica o revoca il certificato, su richiesta di chiunque dimostri di avervi interesse, ove sia stato accertato che il certificato o singoli elementi di esso non corrispondano al vero.

        14. Il certificato può essere opposto da chiunque abbia diritto di richiederlo a norma del comma 1, mediante reclamo davanti al tribunale, in composizione collegiale, del luogo in cui è residente il notaio che lo ha emesso. Si applica l'articolo 739 del codice di procedura civile e il termine decorre dalla stipula dell'atto per i soggetti intervenuti e dalla notificazione per i soggetti non presenti. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai fini dell'opposizione avverso la rettifica, la modifica e la revoca adottate ai sensi del comma 12.

        15. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche nei territori nei quali si applica il regio decreto 28 marzo 1929, n. 499.

        16. Dopo l'articolo 55 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è inserito il seguente: "Art. 55-bis. 1. L'atto può essere rogato con le modalità di cui agli articoli 54 e 55 su richiesta di almeno una delle parti se essa, pur conoscendo la lingua italiana, dichiara di aver interesse alla spedizione dell'atto o di una sua copia all'estero."».


4.0.16 (testo 2)

PATUANELLI, SANTILLO, GRASSI, PUGLIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Misure di semplificazione delle procedure ereditarie e per la stipula di atti notarili in lingua straniera)

        1. Il notaio redige con atto pubblico il certificato di successione su richiesta di uno degli eredi, dei chiamati all'eredità, dei legatari, degli immessi nel possesso temporaneo dei beni dell'assente ovvero su richiesta di uno degli amministratori dell'eredità, dei curatori dell'eredità giacente o degli esecutori testamentari.

        2. Il certificato non può, in ogni caso, essere emesso quando:

            a) gli elementi da certificare sono oggetto di contestazione; o

            b) il certificato non è conforme a una decisione riguardante gli stessi elementi.

        3. Il notaio adotta le misure necessarie per informare gli altri beneficiari della richiesta di rilascio di un certificato.

        4. Nel certificato di successione sono indicati la data ed il luogo di apertura della successione, le generalità del defunto, la devoluzione del patrimonio ereditario, le generalità di ciascun erede e legatario e i diritti loro spettanti, i poteri della persona designata per eseguire le disposizioni testamentarie o per amministrare la successione.

        5. Il certificato di successione può contenere dichiarazione di accettazione di eredità, anche con beneficio di inventario, o di rinuncia all'eredità o al legato, all'azione di riduzione per lesione di legittima, nonché accordi per l'integrazione dei diritti di legittimari lesi e di conferma di disposizioni testamentarie nulle.

        6. All'atto della richiesta di registrazione del certificato di successione il notaio, su richiesta dei soggetti indicati al comma 1, allega la dichiarazione di successione di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, compilando il modello dichiarativo definito con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. In tal caso il notaio, ove a ciò non si sia già provveduto, autoliquida e versa, ricevendo la provvista dal richiedente, le imposte ipotecaria e catastale, l'imposta di bollo, le tasse ipotecarie, i tributi speciali e, se richiesta dai soggetti indicati al comma 1, i tributi per la voltura catastale automatica. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti termini e modalità di attivazione dell'allegazione della dichiarazione di successione alla richiesta di registrazione del certificato di successione, nonchè le altre disposizioni di attuazione necessarie.

        7. Il notaio incaricato della redazione del certificato di successione:

            a) è legittimato a richiedere all'ufficiale dello stato civile il rilascio dei certificati e degli estratti, anche in copia integrale, necessari per accertare l'effettiva titolarità dei diritti successori vantati dai richiedenti;

            b) richiede all'ufficio del registro generale dei testamenti il rilascio di una certificazione comprovante l'eventuale esistenza di disposizioni testamentarie;

            c) verifica le informazioni e le dichiarazioni, nonché i documenti e gli elementi forniti dal richiedente o comunque assunti;

            d) ne cura l'iscrizione nel registro delle successioni entro 30 giorni.

        8. Si presume che gli elementi risultanti dal certificato siano esatti. Si presume altresì che la persona indicata nel certificato come erede, legatario, esecutore testamentario o amministratore dell'eredità possiede la qualità indicata nonché che sia titolare dei diritti o dei poteri in conformità a quanto enunciato nel certificato medesimo. È fatto salvo quanto previsto dal comma 13, secondo periodo.

        9. Chiunque, agendo sulla base delle informazioni attestate in un certificato di successione debitamente iscritto nel Registro delle successioni, in buona fede esegua pagamenti o consegni beni a persona o ente indicato nel certificato come legittimato a riceverli, è liberato dall'obbligazione.

        10. Il certificato di successione è soggetto a registrazione in termine fisso. Salve le imposte di cui al comma 6, nonché le imposte di registro, ipotecaria e catastale dovute in relazione agli atti di cui al comma 5, il certificato di successione è esente da imposta di registro e dall'imposta ipotecaria. Per gli atti di cui al comma 5 soggetti ad imposta di registro in misura fissa, la stessa è dovuta una sola volta.

        11. Il notaio adotta le misure necessarie per informare gli altri beneficiari della emissione del certificato.

        12. Il certificato di successione è trascritto nei registri immobiliari del luogo ove si trovano gli immobili caduti in successione e nei registri delle imprese nella cui circoscrizione hanno sede le aziende o le società le cui partecipazioni sono cadute in successione, a cura del notaio rogante, entro trenta giorni. La trascrizione nei registri immobiliari, qualora il certificato contenga accettazione di eredità o legato, produce gli effetti previsti dall'articolo 2648 del codice civile.

        13. Il notaio rettifica il certificato in caso di errore materiale. Il notaio modifica o revoca il certificato, su richiesta di chiunque dimostri di avervi interesse, ove sia stato accertato che il certificato o singoli elementi di esso non corrispondano al vero.

        14. Il certificato può essere opposto da chiunque abbia diritto di richiederlo a norma del comma 1, mediante reclamo davanti al tribunale, in composizione collegiale, del luogo in cui è residente il notaio che lo ha emesso. Si applica l'articolo 739 del codice di procedura civile e il termine decorre dalla stipula dell'atto per i soggetti intervenuti e dalla notificazione per i soggetti non presenti. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai fini dell'opposizione avverso la rettifica, la modifica e la revoca adottate ai sensi del comma 12.

        15. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche nei territori nei quali si applica il regio decreto 28 marzo 1929, n. 499.

        16. Dopo l'articolo 55 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è inserito il seguente: "Art. 55-bis. 1. L'atto può essere rogato con le modalità di cui agli articoli 54 e 55 su richiesta di almeno una delle parti se essa, pur conoscendo la lingua italiana, dichiara di aver interesse alla spedizione dell'atto o di una sua copia all'estero."».


4.0.16

PATUANELLI, SANTILLO, GRASSI, PUGLIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Misure di semplificazione delle procedure ereditarie e per la stipula di atti notarili in lingua straniera)

        1. Il notaio redige con atto pubblico il certificato di successione su richiesta di uno degli eredi, dei chiamati all'eredità, dei legatari, degli immessi nel possesso temporaneo dei beni dell'assente ovvero su richiesta di uno degli amministratori dell'eredità, dei curatori dell'eredità giacente o degli esecutori testamentari.

        2. Il certificato non può, in ogni caso, essere emesso quando:

            a) gli elementi da certificare sono oggetto di contestazione;

            b) il certificato non è conforme a una decisione riguardante gli stessi elementi.

        3. Il notaio adotta le misure necessarie per informare gli altri beneficiari della richiesta di rilascio di un certificato.

        4. Nel certificato di successione sono indicati la data ed il luogo di apertura della successione, le generalità del defunto, la devoluzione del patrimonio ereditario, le generalità di ciascun erede e legatario e i diritti loro spettanti, i poteri della persona designata per eseguire le disposizioni testamentarie o per amministrare la successione.

        5. Il certificato di successione può contenere dichiarazione di accettazione di eredità, anche con beneficio di inventario, o di rinuncia all'eredità o al legato, all'azione di riduzione per lesione di legittima, nonché accordi per l'integrazione dei diritti di legittimari lesi e di conferma di disposizioni testamentarie nulle.

        6. Se redatto entro il termine indicato all'articolo 31 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, su richiesta dei soggetti indicati al comma 1 il certificato di successione sostituisce la dichiarazione di cui agli articoli 27 e seguenti del predetto decreto legislativo. In tal caso:

            a) gli elementi di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 sono inseriti in apposito documento allegato al certificato, redatto in conformità a specifico modello approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

            b) il notaio provvede, unitamente alla registrazione del certificato, anche alla autoliquidazione e al versamento delle imposte ipotecaria e catastale, della imposta di bollo e delle tasse ipotecarie, compresi i tributi per la voltura catastale automatica, nonché dell'imposta di successione, ricevendo la provvista dal richiedente, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate;

            c) i documenti indicati all'articolo 30, comma 1, lettere a), g), h) e i), del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, sono allegati al certificato;

            d) l'ufficio del registro, con le modalità e nei termini di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, provvede a correggere gli errori e le omissioni commessi in sede di autoliquidazione ai sensi della lettera b) e, in caso di omesso o insufficiente versamento, liquida la maggiore imposta che risulta dovuta.

        7. Il notaio incaricato della redazione del certificato di successione:

            a) è legittimato a richiedere all'ufficiale dello stato civile il rilascio dei certificati e degli estratti, anche in copia integrale, necessari per accertare l'effettiva titolarità dei diritti successori vantati dai richiedenti;

            b) richiede all'ufficio del registro generale dei testamenti il rilascio di una certificazione comprovante l'eventuale esistenza di disposizioni testamentarie;

            c) verifica le informazioni e le dichiarazioni, nonché i documenti e gli elementi fomiti dal richiedente o comunque assunti;

            d) ne cura l'iscrizione nel registro delle successioni entro 30 giorni.

        8. Si presume che gli elementi risultanti dal certificato siano esatti. Si presume altresì che la persona indicata nel certificato come erede, legatario, esecutore testamentario o amministratore dell'eredità possiede la qualità indicata nonché che sia titolare dei diritti o dei poteri in conformità a quanto enunciato nel certificato medesimo. È fatto salvo quanto previsto dal comma 13, secondo periodo.

        9. Chiunque, agendo sulla base delle informazioni attestate in un certificato di successione debitamente iscritto nel Registro delle successioni, in buona fede esegua pagamenti o consegni beni a persona o ente indicato nel certificato come legittimato a riceverli, è liberato dall'obbligazione.

        10. Il certificato di successione è soggetto a registrazione in temine fisso. Salve le imposte di cui al comma 46, nonché le imposte di registro, ipotecaria e catastale dovute in relazione agli atti di cui al comma 53, il certificato di successione è esente da imposta di registro e dall'imposta ipotecaria. Per gli atti di cui al comma 5 soggetti ad imposta di registro in misura fissa, la stessa è dovuta una sola volta.

        11. Il notaio adotta le misure necessarie per informare gli altri beneficiari della emissione del certificato.

        12. Il certificato di successione è trascritto nei registri immobiliari del luogo ove si trovano gli immobili caduti in successione e nei registri delle imprese nella cui circoscrizione hanno sede le aziende o le società le cui partecipazioni sono cadute in successione, a cura del notaio rogante, entro trenta giorni. La trascrizione nei registri immobiliari, qualora il certificato contenga accettazione di eredità o legato, produce gli effetti previsti dall'articolo 2648 del codice civile.

        13. Il notaio rettifica il certificato in caso di errore materiale. Il notaio modifica o revoca il certificato, su richiesta di chiunque dimostri di avervi interesse, ove sia stato accertato che il certificato o singoli elementi di esso non corrispondano al vero.

        14. Il certificato può essere opposto da chiunque abbia diritto di richiederlo a norma del comma 1, mediante reclamo davanti al tribunale, in composizione collegiale, del luogo in cui è residente il notaio che lo ha emesso. Si applica l'articolo 739 del codice di procedura civile e il termine decorre dalla stipula dell'atto per i soggetti intervenuti e dalla notificazione per i soggetti non presenti. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai fini dell'opposizione avverso la rettifica, la modifica e la revoca adottate ai sensi del comma 12.

        15. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche nei territori nei quali si applica il regio decreto 28 marzo 1929, n. 499.

        16. Dopo l'articolo 55 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è inserito il seguente:

"Art. 55-bis.

        1. L'atto può essere rogato con le modalità di cui agli articoli 54 e 55 su richiesta di almeno una delle parti se essa, pur conoscendo la lingua italiana, dichiara di aver interesse alla spedizione dell'atto o di una sua copia all'estero."».


4.0.17 (testo 2)

PATUANELLI, SANTILLO, GRASSI, VONO, PUGLIA, PARAGONE

RITIRATO

Dopo l'articolo, aggiungere i seguenti:

«Art. 4-bis.

(Obbligo di iscrizione delle pubbliche amministrazioni nell'elenco di cui all'articolo 16, comma 12, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179)

        1. All'articolo 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il comma 12 è sostituito dai seguenti:

"12. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 66, comma 6, del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, al fine di favorire le comunicazioni e notificazioni per via telematica alle pubbliche amministrazioni, fermo restando quanto previsto dal regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, in materia di rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che non vi abbiano già provveduto, comunicano al Ministero della giustizia, con le modalità previste dal provvedimento di cui al comma 12-quater e nel termine di quarantacinque giorni dalla relativa pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, il proprio domicilio digitale, inteso in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera n-ter, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, cui ricevere le comunicazioni e notificazioni. Le stesse amministrazioni pubbliche, ove determinati loro organi o articolazioni, anche territoriali, abbiano, in relazione a specifiche materie, autonoma capacità processuale ovvero sia previsto da specifiche disposizioni di legge che la notificazione di atti relativi o strumentali a procedimenti giudiziali sia eseguita presso di essi, comunicano al Ministero della giustizia, sotto la propria responsabilità e nel rispetto del termine di cui al primo periodo, i domicili digitali dei predetti organi e articolazioni. Il Ministero della giustizia provvede alla formazione di un elenco.

12-bis. Ai soli fini della costituzione nei procedimenti giudiziali con modalità telematiche tramite propri dipendenti, la pubblica amministrazione può altresì comunicare al Ministero della giustizia ulteriori domicili digitali, corrispondenti a specifiche unità organizzative omogenee; le comunicazioni relative al procedimento sono eseguite al domicilio digitale comunicato a norma del presente comma ed utilizzato dalla medesima pubblica amministrazione per la costituzione con modalità telematiche. I domicili digitali comunicati a norma del presente comma sono riportati in una specifica sezione dell'elenco denominata “sezione delle unità organizzative omogenee”.

12-ter. L'elenco formato dal Ministero della giustizia è consultabile esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, e dagli avvocati. Gli altri soggetti ai quali la legge riconosce poteri notificatori possono accedere alle informazioni di cui al primo periodo per il tramite degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti al solo fine di esercitare i predetti poteri. La specifica sezione di cui al comma 12-bis non è consultabile dagli avvocati e non costituisce pubblico elenco a norma dell'articolo 16-ter. Le notificazioni effettuate presso i domicili digitali riportati nella predetta sezione si considerano inesistenti.

12-quater. Con provvedimento del responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, sono adottate le specifiche tecniche per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 12, 12-bis e 12-ter. Tale provvedimento è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

12-quinquies. In caso di mancata comunicazione entro il termine di cui al comma 12, le notificazioni e comunicazioni si eseguono presso il domicilio digitale di protocollo o comunque presso uno dei domicili digitali riferibili alla pubblica amministrazione inadempiente, presenti nell'elenco di cui all'articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.”.

2. Sino alla scadenza del termine assegnato a norma dell'articolo 16, comma 12, primo periodo, come sostituito dal comma 1, continua ad applicarsi la disciplina previgente.».

«Art. 4-ter.

(Modifiche al codice del consumo).

1. All'articolo 139, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, dopo la lettera b-ter), è aggiunta la seguente:

“b-quater) Regolamento (UE) 2018/302 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 febbraio 2018, recante misure volte a impedire i blocchi geografici ingiustificati e altre forme di discriminazione basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti nell'ambito del mercato interno”.

2. All'articolo 144-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:

 “9-bis. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato è designata quale organismo responsabile ai sensi dell'art. 7, par. 1, del Regolamento (UE) 2018/302 del 28 febbraio 2018. In relazione al Regolamento (UE) 2018/302, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato svolge le funzioni di autorità competente ai sensi dell'articolo 3, lettera c), del Regolamento (CE) n. 2006/2004 del 27 ottobre 2004. In materia di accertamento e sanzione delle violazioni del medesimo Regolamento (UE) 2018/302, si applica l'articolo 27, commi da 2 a 15.

9-ter. Al fine di assicurare il rispetto del divieto di discriminazioni di cui al Regolamento (UE) 2018/302 il Centro nazionale della rete europea per i consumatori (ECC-NET) fornisce assistenza ai consumatori, ai sensi dell'art. 8 del medesimo Regolamento (UE) 2018/302. Per le finalità di cui al precedente periodo si applica la procedura di cui all'articolo 30, comma 1-bis del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.”.».

«Art. 4-quater.

(Equo compenso delle prestazioni professionali rese nei confronti della Pubblica Amministrazione).

1. Al comma 3 dell'art. 19-quaterdecies del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con legge 4 dicembre 2017, n. 172, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Fermo restando quanto previsto dalle leggi speciali, le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi professionali, il cui compenso pattuito non sia proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione, anche tenuto conto dei parametri per la liquidazione giudiziale dei compensi. Sono nulle le clausole dei contratti d'opera che determinano il compenso in violazione del presente comma.».


4.0.17

PATUANELLI, SANTILLO, GRASSI, VONO, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 4-bis.

(Obbligo di iscrizione delle pubbliche amministrazioni nell'elenco di cui all'articolo 16, comma 12, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179)

        1. All'articolo 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il comma 12 è sostituito dai seguenti:

        "12. Al fine di favorire le comunicazioni e notificazioni per via telematica alle pubbliche amministrazioni, fermo restando quanto previsto dal regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, in materia di rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che non vi abbiano già provveduto comunicano al Ministero della giustizia, con le modalità previste dal provvedimento di cui al comma 12-quater, e nel termine di tre mesi dalla relativa pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, il proprio domicilio digitale, inteso in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera n-ter), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, cui ricevere le comunicazioni e notificazioni. Le stesse amministrazioni pubbliche, ove determinati loro organi o articolazioni, anche territoriali, abbiano, in relazione a specifiche materie, autonoma capacità processuale ovvero sia previsto da specifiche disposizioni di legge che la notificazione di atti relativi o strumentali a procedimenti giudiziali sia eseguita presso di essi, comunicano al Ministero della giustizia, sotto la propria responsabilità e nel rispetto del termine di cui al primo periodo, i domicili digitali dei predetti organi e articolazioni. Il Ministero della giustizia provvede alla formazione di un elenco.

        12-bis. Ai soli fini della costituzione nei procedimenti giudiziali con modalità telematiche tramite propri dipendenti, la pubblica amministrazione può altresì comunicare al Ministero della giustizia ulteriori domicili digitali, corrispondenti a specifiche unità organizzative omogenee; le comunicazioni relative al procedimento sono eseguite al domicilio digitale comunicato a norma del presente comma ed utilizzato dalla medesima pubblica amministrazione per la costituzione con modalità telematiche. I domicili digitali comunicati a norma del presente comma sono riportati in una specifica sezione dell'elenco denominata sezione delle unità organizzative omogenee.

        12-ter. L'elenco formato dal Ministero della giustizia è consultabile esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, e dagli avvocati. Gli altri soggetti ai quali la legge riconosce poteri notificatori possono accedere alle informazioni di cui al primo periodo per il tramite degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti al solo fine di esercitare i predetti poteri. La specifica sezione di cui al comma 12-bis non è consultabile dagli avvocati e non costituisce pubblico elenco a norma dell'articolo 16-ter. Le notificazioni effettuate presso i domicili digitali riportati nella predetta sezione si considerano inesistenti.

        12-quater. Con provvedimento del responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, sono adottate le specifiche tecniche per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 12, 12-bis e 12-ter. Tale provvedimento è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

        12-quinquies. In caso di mancata comunicazione entro il termine di cui al comma 12, le notificazioni e comunicazioni da parte degli uffici giudiziari si eseguono, sino a quando un'iscrizione nell'elenco non abbia luogo anche a norma del comma 12-sexies, con invio presso il domicilio digitale di protocollo o comunque presso uno dei domicili digitali riferibili alla pubblica amministrazione inadempiente, presenti nell'elenco di cui all'articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

        12-sexies. In relazione alla pubblica amministrazione che non ha comunicato il proprio domicilio digitale entro il termine di cui al comma 12, primo periodo, AgID, entro sessanta giorni dalla scadenza di tale termine, comunica al Ministero della giustizia, ai fini dell'iscrizione nell'elenco, uno dei domicili digitali riferibili all'amministrazione inadempiente riportato nell'elenco di cui all'articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. AgID dà immediatamente notizia all'amministrazione inadempiente della comunicazione effettuata a norma del primo periodo. Ai fini del presente comma, AgID accede continuativamente all'elenco di cui al comma 12 per individuare le pubbliche amministrazioni inadempienti.".

        2. Sino alla scadenza del termine assegnato a norma dell'articolo 16, comma 12, primo periodo, come sostituito dal comma 1, continua ad applicarsi la disciplina previgente.

Art. 4-ter.

(Modifiche al codice del consumo)

        1. All'articolo 139, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n, 206, recante codice del consumo, dopo la lettera b-ter), è aggiunta la seguente:

        "b-quater) regolamento (UE) 2018/302 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 febbraio 2018, recante misure volte a impedire i blocchi geografici ingiustificati e altre forme di discriminazione basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo dì stabilimento dei clienti nell'ambito del mercato interno".

        2. All'articolo 144-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante codice del consumo, dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:

        "9-bis. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato è designata quale organismo responsabile ai sensi dell'articolo 7, par. 1, del Regolamento (UE) 2018/302 del 28 febbraio 2018. In relazione al Regolamento (UE) 2018/302, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato svolge le funzioni di autorità competente ai sensi dell'articolo 3, lettera c), del Regolamento (CE) n. 2006/2004 del 27 ottobre 2004. In materia di accertamento e sanzione delle violazioni del medesimo Regolamento (UE) 2018/302, si applica l'articolo 27, commi da 2 a 15.

        9-ter. Al fine di assicurare il rispetto del divieto di discriminazioni di cui al Regolamento (UE) 2018/302 il Centro nazionale della rete europea per i consumatori (ECC-NET) fornisce assistenza ai consumatori, ai sensi dell'articolo 8 del medesimo Regolamento (UE) 2018/302. Per le finalità di cui al precedente periodo si applica la procedura di cui all'articolo 30, comma 1-bis del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.".

Art. 4-quater.

(Equo compenso delle prestazioni professionali rese nei confronti della Pubblica Amministrazione)

        1. Al comma 3 dell'articolo 19-quaterdecies del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con legge 4 dicembre 2017, n. 172, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi professionali, né affidare opere pubbliche nell'ambito delle quali siano previsti incarichi professionali, il cui compenso pattuito non sia proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione, anche tenuto conto dei parametri per la liquidazione giudiziale dei compensi. Eventuali contratti d'opera stipulati in violazione del presente comma sono nulli, nei sensi e nei limiti di cui ai commi precedenti"».


4.0.18

PARAGONE, GARRUTI, DESSÌ, GALLICCHIO, MARCO PELLEGRINI

RITIRATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Norme in materia di semplificazione del processo telematico)

        1. All'articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il comma 9 è sostituito dal seguente:

        "Al di fuori dei casi di cui al comma 8, è fatto divieto di richiedere, in qualsiasi forma, copia cartacea degli atti depositati in modalità telematica. I dirigenti rispondono dell'osservanza ed attuazione delle disposizioni di cui al presente comma ai sensi e nei limiti degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferme restando le eventuali responsabilità penali, civili e contabili previste dalle norme vigenti. L'attuazione delle disposizioni del presente comma rileva ai fini della misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale dei dirigenti".

        2. All'articolo 7, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, il comma 4 è soppresso».


4.0.19

OSTELLARI, AUGUSSORI, SAPONARA, CAMPARI, FAGGI, PEPE, PERGREFFI, PILLON, RICCARDI

RITIRATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche in materia di sostituzione processuale)

        1. All'articolo 102 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

        "2-bis. Il sostituto può costituirsi parte civile se tale facoltà è espressamente conferita nella procura speciale rilasciata ai sensi dell'articolo 122 ovvero se il danneggiato è presente all'udienza di costituzione"».


4.0.20

OSTELLARI, AUGUSSORI, SAPONARA, CAMPARI, FAGGI, PEPE, PERGREFFI, PILLON, RICCARDI

RITIRATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Termine per la richiesta di giudizio abbreviato)

        1. All'articolo 458, comma 1, del codice di procedura penale le parole: "entro quindici giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro trenta giorni"».


4.0.21 (testo 2)

OSTELLARI, AUGUSSORI, SAPONARA, CAMPARI, FAGGI, PEPE, PERGREFFI, PILLON, RICCARDI

RITIRATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni in materia di razionalizzazione della spesa per le perizie strumentali e fisiche sulla persona offesa)

 

1. All'articolo 590-bis del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Il delitto, nei casi di lesioni gravi di cui al primo comma, è punibile a querela della persona offesa"».

2. Per i reati di cui all'articolo 590-bis, ultimo comma, del codice penale, come aggiunto dal comma 1, commessi prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il termine per presentare la querela decorre dalla data predetta, se la persona ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato.

3. Se è pendente il relativo procedimento, il giudice informa la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata".


4.0.21

OSTELLARI, AUGUSSORI, SAPONARA, CAMPARI, FAGGI, PEPE, PERGREFFI, PILLON, RICCARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni in materia di razionalizzazione della spesa per le perizie strumentali e fisiche sulla persona offesa)

        All'articolo 590-bis del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        "8-bis. Il delitto, nei casi di lesioni gravi di cui al primo comma, è punibile a querela della persona offesa"».


4.0.22

OSTELLARI, AUGUSSORI, SAPONARA, CAMPARI, FAGGI, PEPE, PERGREFFI, PILLON

RITIRATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche in tema di notificazioni a mezzo PEC)

        All'articolo 150 del codice di procedura penale, il comma 1 è sostituito dal seguente:

        "1. Il giudice può prescrivere, anche di ufficio, che la notificazione a persona diversa dall'imputato sia eseguita mediante l'impiego di mezzi tecnici che garantiscano la conoscenza dell'atto"».


4.0.23

OSTELLARI, AUGUSSORI, SAPONARA, CAMPARI, FAGGI, PEPE, PERGREFFI, PILLON

RITIRATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche in tema di notificazioni a mezzo PEC)

        L'articolo 152 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

        "Art. 152. – (Notificazioni richieste dalle parti private) – 1. Salvo che la legge disponga altrimenti, le notificazioni richieste dalle parti private possono essere sostituite dall'invio di copia dell'atto effettuata dal difensore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante l'impiego di mezzi tecnici che garantiscano la conoscenza dell'atto"».


4.0.24

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

IMPROPONIBILE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

        1. All'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e agenzie di prestito su pegno, di cui all'articolo 115 del regio decreto n.773 del 1931, iscritte nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993"».


4.0.25 (testo 2)

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

RESPINTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

        «1. All'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, dopo il comma 25, è aggiunto, in fine, il seguente:

        "25-bis. Con la stessa data in cui il debitore ha perfezionato la definizione con il tempestivo e integrale pagamento delle somme dovute agli agenti della riscossione, le ipoteche iscritte e la riscossione coattiva avviata, sono automaticamente cancellate. Lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente impositore interessato, l'integrale pagamento. A tal fine, senza alcun adempimento a carico dei debitori interessati, l'agente della riscossione determina automaticamente l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate"».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 500 mila euro annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.


4.0.25

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

        «1. All'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, dopo il comma 25, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        "25-bis. Con la stessa data in cuti il debitore ha perfezionato la definizione con il tempestivo e integrale pagamento delle somme dovute agli agenti della riscossione, le ipoteche iscritte e la riscossione coattiva avviata, sono automaticamente cancellate. Lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente impositore interessato, l'integrale pagamento. A tal fine, senza alcun adempimento a carico dei debitori interessati, l'agente della riscossione determina automaticamente l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate"».


4.0.26

PUGLIA

RITIRATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

        1. Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 43 del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109,  le parole: "purché il relativo credito non risulti già iscritto a ruolo ovvero non siano incardinati contenziosi per il recupero dello stesso" sono sostituite dalle seguenti: "ancorché il relativo credito risulti già iscritto a ruolo ovvero siano incardinati contenziosi per il recupero dello stesso"».


4.0.27

VITALI

RESPINTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

        1. All'interno del proprio sistema di recupero crediti l'Inps, prima di procedere alla iscrizione a ruolo ed alla conseguente riscossione coattiva a mezzo di cartella esattoriale, invia, in ogni caso, degli avvisi bonari, finalizzati a consentire il tempestivo accertamento delle omissioni contributive e la regolarizzazione da parte del contribuente».


4.0.28

CASTALDI, PUGLIA, GARRUTI, DESSÌ, DI NICOLA

RITIRATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni urgenti in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti della valanga che ha interessato la frazione di Rigopiano nel Comune di Farindola)

        1. Per l'anno 2019 è autorizzata la spesa di 10 milioni per speciali elargizioni in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti della valanga che ha interessato la frazione di Rigopiano nel Comune di Farindola (PE), verificatasi il 18 gennaio 2017, e in favore di coloro che a causa del disastro hanno riportato lesioni gravi e gravissime.

        2. Con decreto del Presidente del Consiglio, sentiti i sindaci dei comuni di residenza delle vittime e dei soggetti che hanno riportato lesioni gravi e gravissime, individua i soggetti beneficiari di cui al comma 1 e determina la somma spettante a ciascuno di essi. Per ciascuna vittima è attribuita ai familiari una somma complessiva non inferiore a euro 200.000, che è determinata tenuto conto anche dello stato di effettiva necessità. Ai soggetti che hanno riportato lesioni gravi e gravissime è attribuita una somma determinata, nell'ambito dell'importo complessivo stabilito dal comma 1, in proporzione alla gravità delle lesioni subite e tenuto conto dello stato di effettiva necessità. All'attribuzione delle speciali elargizioni di cui al presente articolo si provvede nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1.

        3. Le elargizioni di cui al comma 1 spettanti ai familiari delle vittime sono assegnate e corrisposte secondo il seguente ordine:

            a) al coniuge superstite, con esclusione del coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e del coniuge cui sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, e ai figli se a carico;

            b) ai figli, in mancanza del coniuge superstite o nel caso di coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di coniuge cui sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato;

            c) al convivente more uxorio;

            d) ai genitori;

            e) a fratelli e sorelle;

            f) a conviventi a carico negli ultimi tre anni precedenti l'evento.

        4. In presenza di figli a carico della vittima nati da rapporti di convivenza more uxorio, l'elargizione di cui al comma 3 è assegnata al convivente more uxorio con lo stesso ordine di priorità previsto per i beneficiari di cui al comma 3, lettera a).

        5. Le elargizioni di cui al comma 1 sono corrisposte con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri.

        6. Le elargizioni di cui al comma 1 sono esenti da ogni imposta o tassa e sono assegnate in aggiunta ad ogni altra somma cui i soggetti beneficiari abbiano diritto a qualsiasi titolo ai sensi della normativa vigente.

        7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

 


4.0.1000

IL GOVERNO

APPROVATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Disposizioni in favore dei familiari delle vittime e
dei superstiti del disastro di Rigopiano del 18.01.2017)

        1. È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2019 ai fini della corresponsione di speciali elargizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro di Rigopiano, avvenuto il 18.01.2017 e in favore di coloro che a causa del disastro hanno riportato lesioni gravi e gravissime.

        2. La Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con i sindaci dei comuni di residenza delle vittime e dei soggetti che hanno riportato lesioni gravi e gravissime, individua le famiglie beneficiarie delle elargizioni di cui al comma 1 e determina la somma spettante a ciascuna famiglia e a ciascun soggetto.

        3. A ciascuna delle famiglie delle vittime è attribuita una somma determinata tenuto conto anche dello stato di effettiva necessità.

        4. Ai soggetti che hanno riportato lesioni gravi e gravissime è attribuita una somma determinata, nell'ambito del limite di spesa complessivo stabilito dal comma 1, in proporzione alla gravità delle lesioni subite e tenuto conto dello stato di effettiva necessità. All'attribuzione delle speciali elargizioni di cui al presente articolo si provvede, ai sensi del comma 7, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1.

        5. Le elargizioni di cui al comma 1 spettanti alle famiglie delle vittime sono assegnate e corrisposte secondo il seguente ordine:

            a) al coniuge superstite, con esclusione del coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e del coniuge cui sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, e ai figli se a carico;

            b) ai figli, in mancanza del coniuge superstite o nel caso di coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di coniuge cui sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato;

            c) al convivente more uxorio;

            d) ai genitori;

            e) a fratelli e sorelle se conviventi e a carico;

            f) a conviventi a carico negli ultimi tre anni precedenti l'evento.

        6. In presenza di figli a carico della vittima nati da rapporti di convivenza more uxorio, l'elargizione di cui al comma 3 è assegnata al convivente more uxorio con lo stesso ordine di priorità previsto per i beneficiari di cui alla lettera a) del comma 5.

        7. Le elargizioni di cui al comma l sono corrisposte con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.

        8. Le medesime elargizioni sono esenti da ogni imposta o tassa e sono assegnate in aggiunta ad ogni altra somma cui i soggetti beneficiari abbiano diritto a qualsiasi titolo ai sensi della normativa vigente.

        9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante utilizzo delle risorse iscritte per l'anno 2019 nel Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente, di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59 dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

        10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».


5.1

DESSÌ, GARRUTI

RITIRATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 5. - (Norme in materia di semplificazione e accelerazione delle procedure negli appalti pubblici) – 1. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) L'articolo 40 è sostituito dal seguente:

        "Art. 40. - (Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione) – 1. Le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure, di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35, di cui al presente codice svolte da centrali di committenza sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale.

        2. A decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure, di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35, di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.";

            b) All'articolo 80, comma 5, la lettera c) è sostituita dalle seguenti:

            "c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;

            c-bis) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

            c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa;".

        2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b) del presente articolo si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indicono le gare, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.».


5.2

VITALI

RITIRATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 5. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 48, comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determinala loro responsabilità che, a qualsiasi titolo, siano intervenuti, in cantiere, per l'esecuzione dell'opera";

            b) all'articolo 80:

                1) al comma 1, le parole: "anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6," sono soppresse;

                2) al comma 5, le parole: "anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6" sono soppresse e la lettera c) è sostituita dalle seguenti: "c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità; c-bis) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un requisito sostanziale nel quadro di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, non contestate in giudizio, ovvero confermate all'esito di un giudizio; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa; c-ter) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione";

                3) la lettera f-bis è soppressa;

            c) all'articolo 105:

                1) al comma 4, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 80" e sopprimere la lettera d);

                2) al comma 6, primo periodo, le parole: "È obbligatoria l'indicazione della" sono sostitute dalle seguenti: "Le stazioni appaltanti possono chiedere agli operatori economici di indicare una", al secondo periodo, le parole: "la tema dei subappaltatori" sono sostituite dalle seguenti: "l'eventuale tema di subappaltatori", al terzo periodo, le parole: "Nel bando o nell'avviso di gara" sono sostituite dalle seguenti: "Nel caso di richiesta di indicazione della terna, nel bando o nell'avviso di gara";

            d) all'articolo 174:

                1) al comma 2, terzo periodo, le parole: "In sede di offerta gli operatori economici" sono sostituite dalle seguenti: "In sede di offerta agli operatori economici", e la parola: "indicano" è sostituita dalle seguenti: "può essere chiesto di indicare";

                2) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. L'affidatario, previa autorizzazione della stazione appaltante, può affidare in subappalto le prestazioni comprese nel contratto. L'affidatario provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.";

            e) all'articolo 151, il comma 3 è sostituito dal seguente: "Per assicurare la fruizione del patrimonio culturale della Nazione e favorire altresì la ricerca scientifica, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e gli enti pubblici possono attivare forme speciali di partenariato con altri enti e organismi pubblici e con soggetti privati, dirette a consentire il recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la gestione, l'apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione di beni culturali, attraverso procedure semplificate di individuazione del partner privato analoghe o ulteriori rispetto a quelle previste dal comma 1";

            f) all'articolo 177, comma 1, primo periodo, dopo le parole "articolo 7," inserire le seguenti: "e con esclusivo riferimento alle attività non svolte con personale o mezzi propri,".

        2. Le disposizioni di cui alle lettere b ), c ), d) ed e) del comma 1 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indicono le gare, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

        2-bis. Fatte salve le situazioni definite o esaurite sotto la disciplina precedentemente vigente, le modifiche di cui al comma 1, lettera a) si applicano anche ai contratti di lavori già sottoscritti e a quelli affidati prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di garantire la completa esecuzione delle opere».


5.3

DESSÌ, GARRUTI

RITIRATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 5. - (Norme in materia di semplificazione e accelerazione delle procedure negli appalti pubblici) – 1. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) All'articolo 77, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. I commissari esterni sono scelti fra gli esperti iscritti all'Albo di cui all'articolo 78 e, nel caso di procedure di aggiudicazione svolte da CONSIP S.p.a, INVITALIA – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. e dai soggetti aggregatori regionali di cui all'articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, tra gli esperti iscritti nell'apposita sezione speciale dell'Albo, non appartenenti alla stessa stazione appaltante e, solo se non disponibili in numero sufficiente, anche tra gli esperti della sezione speciale che prestano servizio presso la stessa stazione appaltante ovvero, se il numero risulti ancora insufficiente, ricorrendo anche agli altri esperti iscritti all'Albo al di fuori della sezione speciale. Essi sono individuati dalle stazioni appaltanti mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati costituita da un numero di nominativi almeno doppio rispetto a quello dei componenti da nominare e, comunque, nel rispetto del principio di rotazione. Tale lista è comunicata dall'ANAC alla stazione appaltante, entro cinque giorni dalla richiesta della stazione appaltante. La stazione appaltante può, in caso di affidamento di contratti per i servizi e le forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, per i lavori di importo inferiore a un milione di euro o per quelli che non presentano particolare complessità, nominare alcuni componenti interni alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione, escluso il Presidente. Sono considerate di non particolare complessità le procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi dell'articolo 58 o quelle che prevedano criteri di valutazione delle offerte, dal punto di vista tecnico ed economico, esclusivamente quantitativi o tabellari. Sono considerati interni i componenti individuati all'interno degli enti aderenti alle centrali di committenza o alle aggregazioni, previste all'articolo 37. Per gli egli enti locali, si applica l'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2008, n. 267. In caso di affidamento di contratti per i servizi e le forniture di elevato contenuto scientifico tecnologico o innovativo, effettuati nell'ambito di attività di ricerca e sviluppo, l'ANAC, previa richiesta e confronto con la stazione appaltante sulla specificità dei profili, può selezionare i componenti delle commissioni giudicatrici anche tra gli esperti interni alla medesima stazione appaltante.";

            b) All'articolo 80, comma 5, la lettera c) è sostituita dalle seguenti:

            "c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;

            c-bis) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

            c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa;".

        2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b) del presente articolo si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indicono le gare, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.».


5.4

DESSÌ, GARRUTI

RITIRATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 5. – (Norme in materia di semplificazione e accelerazione delle procedure negli appalti pubblici) – 1. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 80, comma 5, la lettera c) è sostituita dalle seguenti:

            "c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;

            c-bis) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

            c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa»;

            b) all'articolo 95, il comma 10 è sostituito dal seguente: "10. Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri devono in ogni caso ritenersi compresi i costi della manodopera e gli oneri aziendali, concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, propri dell'operatore economico, ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a). Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d)."

        2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indicono le gare, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.».


5.5

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, BRESSA, LANIECE

RESPINTO

Apportare le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, premettere i seguenti:

        «01. All'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", entro 5 giorni dalla data di adozione del provvedimento." e il secondo, il terzo e il quarto periodo sono soppressi;

        01-bis. All'articolo 120 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il comma 2-bis è soppresso.»

        Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «di cui al comma 1», con le seguenti: «di cui ai commi 01, 01-bis e 1» e la Rubrica con la seguente: «Norme in materia di semplificazione delle procedure negli appalti pubblici».


5.6

CAMPARI, FAGGI, PEPE, PERGREFFI, AUGUSSORI, SAPONARA

RITIRATO

Al comma 1, premettere il seguente:

        «01. All'articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

        "8-bis. Ai fini dell'acquisizione di beni, servizi o lavori da parte delle pubbliche amministrazioni dal valore stimato pari o inferiore a 5.000 euro, non è necessaria l'acquisizione del codice identificativo gara (CIG)."».


5.7

MALLEGNI, VITALI

RITIRATO

Al comma 1 premettere il seguente:

        «01. All'articolo 80, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tuttavia gli operatori economici che hanno risarcito integralmente il danno eventualmente derivato dalla violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro e che si sono dotate di misure di autodisciplina non sono esclusi dalla partecipazione alla procedura di appalto."».


5.8

MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, NENCINI

RITIRATO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

        – alla lettera c), sopprimere le parole «o affidabilità»;

        – alla lettera c-ter), dopo le parole «significative o persistenti carenze nell'esecuzione di», sono aggiunte le seguenti: «un requisito sostanziale nel quadro di».


5.9

ARRIGONI, FAGGI, CAMPARI, PEPE, PERGREFFI, AUGUSSORI, SAPONARA

RITIRATO

Apportare le seguenti modificazioni:

        – a) alla lettera c), dopo le parole «tali da rendere dubbia la sua integrità» sopprimere le seguenti: «o affidabilità»;

        – b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Il comma 10 dell'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è sostituito dal seguente: "10. Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata non supera i cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alia durata della pena principale; nei casi di cui al comma 5 il periodo di esclusione non supera i tre anni, decorrenti dalla data dell'accertamento definitivo del fatto in via amministrativa ovvero, in caso di sua contestazione in giudizio o di condanna, dalla data della sentenza non più soggetta ad impugnazione."».


5.10

MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO

RITIRATO

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «o affidabilità».


5.11

RUFA, FAGGI, CAMPARI, PEPE, PERGREFFI, AUGUSSORI, SAPONARA

RITIRATO

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

        «1-bis. All'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al comma 3, le parole: "nell'anno antecedente" sono sostituite dalle seguenti: "nei due anni antecedenti"; e dopo le parole: "la data di pubblicazione del bando di gara" sono inserite le seguenti: "ovvero del proprio coniuge e di parenti di primo grado"».

        Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «al comma 1» con le seguenti: «ai commi 1 e 1-bis».


5.12

MARGIOTTA, NENCINI

RITIRATO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Il comma 10 dell'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è sostituito dal seguente: "10. Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata non supera i cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale; nei casi di cui al comma 5 il periodo di esclusione non supera i tre anni, decorrenti dalla data dell'accertamento definitivo del fatto in via amministrativa ovvero, in caso di sua contestazione in giudizio o di condanna, dalla data della sentenza non più soggetta ad impugnazione."».


5.13

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, BRESSA, LANIECE

RESPINTO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. All'articolo 83, comma 10, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al quarto periodo, le parole: "al mancato utilizzo del soccorso istruttorio", sono soppresse».

        Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «di cui al comma 1», con le seguenti: «di cui ai commi 1 e 1-bis» e la Rubrica con la seguente: «Norme in materia di semplificazione delle procedure negli appalti pubblici».


5.14

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, BRESSA, LANIECE

RESPINTO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. All'articolo 95, comma 10-bis, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'affidamento di contratti relativi a servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti dall'articolo 50, comma 1, onde scoraggiare offerte con ribassi eccessivi, la stazione appaltante inserisce nei documenti di gara, ai fini dell'attribuzione del punteggio economico, formule non lineari che pongono in rapporto il ribasso offerto da ciascun concorrente con il ribasso massimo offerto in gara, elevato ad un coefficiente compreso tra 0,2 e 0,3; la stazione appaltante può prevedere una formula di attribuzione del punteggio economico diversa da quella indicata, dando conto delle ragioni di tale scelta con adeguata motivazione."».

        Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «di cui al comma 1 », con le seguenti: «di cui ai commi 1 e 1-bis» e la Rubrica con la seguente: «Norme in materia dì semplificazione delle procedure negli appalti pubblici».


5.15

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, BRESSA, LANIECE

RESPINTO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. All'articolo 97 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, dopo la parola: "realizzabilità", è inserita la seguente: "complessiva";

            b) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora più della metà delle offerte ammesse abbia ottenuto un punteggio sia tecnico che economico pari o superiore ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti nel bando, la stazione appaltante ha la facoltà di non procedere alla valutazione della congruità delle offerte, potendo considerare implicitamente congruo il prezzo proposto perché in linea con il prezzo di mercato";

            c) al comma 4, alinea, le parole: "Le spiegazioni di cui al comma 1 possono", sono sostituite dalle seguenti: "Le spiegazioni di cui al comma 1 devono tendere a fornire argomentazioni riguardo l'attendibilità e l'affidabilità dell'offerta nel suo complesso. Possono";

            d) al comma 6, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ove per tale voce le apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16, prevedano un valore minimo inderogabile."».

        Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «di cui al comma 1 », con le seguenti: «di cui ai commi 1 e 1-bis» e la Rubrica con la seguente: «Norme in materia di semplificazione delle procedure negli appalti pubblici».


5.16

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, BRESSA, LANIECE

RESPINTO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 105 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La stazione appaltante è tenuta ad indicare nel progetto e nel bando di gara le singole prestazioni e, per i lavori, la categoria prevalente con il relativo importo, nonché le ulteriori categorie, relative a tutte le altre lavorazioni previste in progetto, anch'esse con il relativo importo.";

            b) al comma 3, la lettera c-bis) è soppressa;

            c) al comma 6, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: "All'atto dell'offerta o, nel caso di variante in corso di esecuzione, al fatto dell'affidamento, è obbligatoria l'indicazione dei lavori o delle parti di opere ovvero dei servizi e delle forniture o parti di servizi e forniture che si intendono subappaltare o concedere in cottimo."».

        Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «di cui al comma 1», con le seguenti: «di cui ai commi 1 e 1-bis» e la Rubrica con la seguente: «Norme in materia di semplificazione delle procedure negli appalti pubblici».


5.17

PATUANELLI, SANTILLO, GRASSI, PUGLIA

RITIRATO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. All'articolo 1, comma 912, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: "fino al 31 dicembre 2019", aggiungere le seguenti: "e ai soli fini dell'attuazione di quanto previsto dal comma 107 al comma 114 della presente legge"».


5.18

SANTILLO, PATUANELLI, GRASSI, PUGLIA

RITIRATO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

        «2-bis. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 23:

                1) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

        "3-bis. I contratti di lavori di manutenzione ordinaria possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal presente codice, sulla base del progetto definitivo. L'esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo. Resta ferma la predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso.";

                2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

        "5. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica individua, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire. Per i lavori pubblici di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35 anche ai fini della programmazione di cui all'articolo 21, comma 3 nonché per l'espletamento delle procedure di dibattito pubblico di cui all'articolo 22 e per i concorsi di progettazione e di idee di cui all'articolo 152, il progetto di fattibilità è preceduto dal documento di fattibilità delle alternative progettuali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera ggggg-quater) nel rispetto dei contenuti di cui al decreto previsto all'articolo 23, comma 3. Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di richiedere la redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali anche per lavori pubblici di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35. Il progettista incaricato sviluppa, nel rispetto del quadro esigenziale e secondo le modalità indicate dal decreto di cui al comma 3, tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1, nonché elaborati grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche, ivi compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali. Il progetto di fattibilità deve consentire, ove necessario, l'avvio della procedura esecutiva";

            b) all'articolo 36, dopo il comma 6-bis è aggiunto il seguente:

        "6-ter. In luogo del DGUE, i soggetti che gestiscono mercati elettronici ovvero che istituiscono o gestiscono un sistema dinamico di acquisizione per lavori, servizi e forniture di importo inferiori alle soglie di cui all'articolo 35 possono predisporre formulari standard mediante i quali richiedere e verificare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 ed ogni eventuale ulteriore informazione necessaria all'abilitazione o all'ammissione. Nell'ambito della fase del confronto competitivo la stazione appaltante utilizza il DGUE per richiedere eventuali informazioni, afferenti la specifica procedura, ulteriori a quelle già acquisite in fase di abilitazione o ammissione.";

            c) all'articolo 80:

                1) al comma 1, le parole: "anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6," sono soppresse;

                2) al comma 5, le parole: "anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6" sono soppresse;

                3) il comma 10 è sostituito dal seguente:

        "10. Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale; nei casi di cui al comma 5, il periodo di esclusione è pari a tre anni, decorrenti dalla data dell'accertamento del fatto in via amministrativa ovvero, in caso di sua contestazione in giudizio o di condanna, dalla data della sentenza non più soggetta ad impugnazione. Nel tempo occorrente alla definizione del giudizio la stazione appaltante deve tenere conto di tale fatto ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla procedura l'operatore economico che l'abbia commesso";

            d) all'articolo 95, comma 4, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

                "a) fermo restando quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, lettera d), per i lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, quando l'affidamento dei lavori avviene con procedure ordinarie, sulla base del progetto esecutivo; in tali ipotesi, la stazione appaltante applica l'esclusione automatica ricorrendo alle procedure di cui all'articolo 97, commi 1 e 8. L'esclusione automatica, di cui al periodo precedente, può essere utilizzata dalla stazione appaltante se l'appalto non presenta carattere transfrontaliero. Hanno carattere transfrontaliero gli appalti alle cui procedure di gara siano state ammesse, in percentuale pari o superiore al 15 per cento, imprese aventi sede in nazioni dell'Unione europea diverse dall'Italia;";

            e) all'articolo 97, comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

                1) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

            "c) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata del quindici per cento della media";

                2) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

        "d) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata del dieci per cento della media";

                3) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

            "e) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del quindici per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso. Qualora la seconda cifra dopo la virgola della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi dopo il taglio delle ali sia dispari, la media verrà incrementata percentualmente di un valore pari alla prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi dopo il taglio delle ali; la gara si aggiudica all'offerta che eguaglia o che più si avvicina per difetto a tale soglia. Qualora la seconda cifra dopo la virgola della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi dopo il taglio delle ali sia pari, compreso lo zero, la media verrà decrementata percentualmente di un valore pari alla prima cifra dopo la virgola della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi dopo il taglio delle ali. La gara verrà aggiudicata all'offerta che eguaglia o che più si avvicina per eccesso a tale soglia. Le offerte espresse in cifra percentuale di ribasso sono ammesse fino a tre cifre decimali;".

            f) all'articolo 105:

                1) al comma 4, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 80";

                2) sopprimere la lettera d);

                3) il comma 6 è soppresso;

            g) all'articolo 174, al comma 2, il terzo periodo è soppresso;

            h) all'articolo 177, sono apportate le seguenti modificazioni:

                1) al comma 1:

                – le parole: "una quota pari all'80 per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni" sono sostituite dalle seguenti: "i contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni, non eseguiti m proprio,";

                – il secondo e il terzo periodo sono soppressi;

                2) al comma 2, la parola: "ventiquattro" è sostituita dalla seguente: "trentotto";

                3) il secondo e il terzo periodo sono soppressi;

            i) all'articolo 216, comma 4, il terzo e il quarto periodo sono soppressi.

        2-ter. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 912, la parola: "diretto" è soppressa;

            b) dopo le parole: "fino al 31 dicembre 2019" sono aggiunte le seguenti: "e ai soli fini dell'attuazione di quanto previsto dai commi da 107 a 114 della presente legge";

            c) dopo il comma 912, è aggiunto il seguente:

        "912-bis. Per le procedure di affidamento disciplinate dal comma 912, l'individuazione degli operatori economici avviene tramite indagini di mercato effettuate dalla stazione appaltante mediante avviso pubblicato sul proprio profilo del committente per un periodo non inferiore a quindici giorni, specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta, ovvero mediante selezione dai vigenti elenchi di operatori economici utilizzati dalle stazioni appaltanti".

        2-quater. Le disposizioni di cui al comma 2-bis si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte".

        2-quinquies. Al comma 19, dell'articolo 12, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è soppresso il primo periodo».

        Conseguentemente, nella rubrica, dopo le parole: «in materia di» sono inserite le seguenti: «sicurezza,».


5.19 (testo 2)

FAGGI, CAMPARI, PERGREFFI, PEPE, AUGUSSORI, SAPONARA

RITIRATO

1.Nella rubrica, dopo le parole: "in materia di", è inserita la seguente: "sicurezza,"

2. Dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

        «2-bis. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 23:

                1) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

        "3-bis. I contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal presente codice, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. L'esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo. Resta ferma la predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso.";

        2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

        "5. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica individua, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire. Per i lavori pubblici di importo 'pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35 anche ai fini della programmazione di cui all'articolo 21, comma 3 nonché per l'espletamento delle procedure di dibattito pubblico di cui all'articolo 22 e per i concorsi di progettazione e di idee di cui all'articolo 152, il progetto dì fattibilità è preceduto dal documento di fattibilità delle alternative progettuali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g-quater) nel rispetto dei contenuti di cui al decreto previsto all'articolo 23, comma 3. Resta ferma la facoltà della stazione appaltante dì richiedere la redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali anche per lavori pubblici di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35. 1l progettista incaricato sviluppa, nel rispetto del quadro esigenziale e secondo le modalità indicate dal decreto di cui al comma 3, tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1, nonché elaborati grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche, ivi compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali. Il progetto di fattibilità deve consentire, ove necessario, l'avvio della procedura 'esecutiva";

            b) all'articolo 34, comma 3 le parole: "di qualunque importo" sono sostituite dalle seguenti: "importo pan o superiore alle soglie di cui all'articolo 35";

         c) all'articolo 36:

                1) al comma 1 le parole: "nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42", sono sostituite dalle seguenti: "nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30 comma 1 e 42,";

                2) dopo i1 comma 5, è aggiunto il seguente:

        "5-bis. Le stazioni appaltanti possono decidere che le offerte siano esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti. Tale facoltà può essere esercitata se specificamente prevista nel bando di gara o nell'avviso. Se si avvalgono di tale facoltà, le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono che la verifica dell'assenza di motivi di esclusione e del rispetto dei criteri dì selezione sia effettuata in maniera imparziale e trasparente, indicando nei documenti di gara le modalità della verifica sugli offerenti, anche a campione, della documentazione relativa dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione. Nel caso di applicazione dell'articolo 97, comma 8, sulla base dell'esito di detta verifica, si procede a ricalcolare la soglia di anomalia.";

        3) dopo il comma 6-bis è aggiunto il seguente:

        "6-ter. In luogo del DGUE, i soggetti che gestiscono mercati elettronici ovvero che istituiscono o gestiscono un sistema dinamico di acquisizione per lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 possono predisporre formulari standard mediante i quali richiedere e verificare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 ed ogni eventuale ulteriore informazione necessaria all'abilitazione o all'ammissione. Nell'ambito della fase del confronto competitivo la stazione appaltante utilizza il DGUE per richiedere eventuali informazioni, afferenti la specifica procedura, ulteriori a quelle già acquisite in fase di abilitazione o ammissione.";

            d) all'articolo 80:

                1) al comma 1, le parole: "anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6," sono soppresse;

                2) al comma 5, le parole: "anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6" sono soppresse;

                3) la lettera f-bis) è sostituita dalla seguente:

            "f-bis). L'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazioni o dichiarazioni non veritiere su atti o fatti che possono costituire motivi di esclusione":

                4) il comma 10 è sostituito dal seguente:

        "10. Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale; nei casi di cui al comma 5 il periodo di esclusione è pari a tre anni, decorrenti dalla data dell'accertamento del fatto in via amministrativa ovvero, in caso di sua contestazione in giudizio o di condanna, dalla data della sentenza non più soggetta ad impugnazione. Nel tempo occorrente alla definizione del giudizio la stazione appaltante deve tenere conto di tale fatto ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla procedura l'operatore economico che l'abbia commesso";

            e) all'articolo 95, comma 4, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

            "a) per i lavori di importo inferiore a 3.400.000 euro, quando l'affidamento avviene sulla base del progetto esecutivo, e per i lavori di manutenzione ordinaria sino alla medesima soglia; in tali ipotesi, qualora la stazione appaltante applichi l'esclusione automatica, la stessa ha l'obbligo di ricorrere alle procedure di cui all'articolo 97, commi 2 e 8;";

            f) all'articolo 97:

                1) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

        "2. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a 15, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:

                    a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;

                    b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);

                    c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b);

                    d) la soglia calcolata al punto c) viene decrementata di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).

        2-bis. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e il numero delle offerte ammesse è inferiore a 15, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; ai fini della determinazione della congruità delle offerte, al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:

                    a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso: le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;

                    b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali, che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);

                    c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica di cui alla lettere a);

                    d) se il rapporto di cui alla lettera c) è pari o inferiore a 0,15, la soglia di anomalia è pari al valore della media aritmetica di cui alla lettera a) incrementata del 20 per cento della medesima media aritmetica;

                    e) se il rapporto di cui alla lettera c) è superiore a 0,15 la soglia di anomalia è calcolata come somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico di cui alla lettera b)".

                2) al comma 3, sono inseriti, in fine, i seguenti periodi: "Il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre. Si applica l'ultimo periodo del comma 6.";

                3) al comma 3-bis, le parole: "Il calcolo di cui al comma 2 è effettuato" sono sostituite dalle seguenti: "Il calcolo di cui ai commi 2 e 2-bis sono effettuati";

                4) al comma 8, dopo le parole: "individuata ai sensi del comma 2" sono aggiunte le seguenti: "e comma 2-bis" ;

            g) all'articolo 105:

                1) al comma 4, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 80" e sopprimere la lettera d);

                2) il comma 6 è soppresso;

            h) all'articolo 113, comma 2, primo periodo, le parole: "per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici" sono sostituite dalle seguenti: "per le attività di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, di verifica preventiva della progettazione,";

             i) all'articolo 133, comma 8, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", indicando nei documenti di gara le modalità della verifica sugli offerenti, anche a campione, della documentazione relativa dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione. Nel caso di applicazione dell'articolo 97, comma 8, sulla base dell'esito di detta verifica, si procede a ricalcolare la soglia di anomalia".

            l) all'articolo 174:

                1) al comma 2, il terzo periodo è soppresso;

                2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

                  "3. L'affidatario, previa autorizzazione della stazione appaltante, può affidare, in subappalto le prestazione comprese nel contratto. L'affidatario provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80";

            m) all'articolo 196, i commi 3 e 4 sono soppressi;

            n) all'articolo 216, comma 4, il terzo, il quarto e il quinto periodo sono soppressi.

        "2-ter. All'articolo l della legge 30 dicembre 2018, n. 145:

                    a) al comma 912, la parola: "diretto" è soppressa.

                    b) dopo il comma 912, è aggiunto il seguente:

        "912-bis. Per le procedure di affidamento disciplinate dal comma 912, l'individuazione degli operatori economici avviene tramite indagini di mercato effettuate dalla stazione appaltante mediante avviso pubblicato sul proprio profilo del committente per un periodo non inferiore a quindici giorni, specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta, ovvero mediante selezione dai vigenti elenchi di operatori economici utilizzati dalle stazioni appaltanti".


5.19

FAGGI, CAMPARI, PERGREFFI, PEPE, AUGUSSORI, SAPONARA

Dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

        «2-bis. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 23:

                1) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

        "3-bis. I contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal presente codice, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. L'esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo. Resta ferma la predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso.";

        2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

        "5. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica individua, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire. Per i lavori pubblici di importo 'pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35 anche ai fini della programmazione di cui all'articolo 21, comma 3 nonché per l'espletamento delle procedure di dibattito pubblico di cui all'articolo 22 e per i concorsi di progettazione e di idee di cui all'articolo 152, il progetto dì fattibilità è preceduto dal documento di fattibilità delle alternative progettuali di cui all'articolo 3, comma 1„ lettera ggggg-quater) nel rispetto dei contenuti di cui al decreto previsto all'articolo 23, comma 3. Resta ferma la facoltà della stazione appaltante dì richiedere la redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali anche per lavori pubblici di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35. 11 progettista incaricato sviluppa, nel rispetto del quadro esigenziale e secondo le modalità indicate dal decreto di cui al comma 3, tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1. nonché elaborati grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche, ivi compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali. Il progetto di fattibilità deve consentire, ove necessario, l'avvio della procedura 'esecutiva";

            b) all'articolo 34, comma 3 le parole: "di qualunque importo" sono sostituite dalle seguenti: "importo pan o superiore alle soglie di cui all'articolo 35";

         c) all'articolo 36:

                1) al comma 1 le parole: "nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42", sono sostituite dalle seguenti: "nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30 comma 1 e 42,";

                2) dopo i1 comma 5, è aggiunto il seguente:

        "5-bis. Le stazioni appaltanti possono decidere che le offerte siano esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti. Tale facoltà può essere esercitata se specificamente prevista nel bando di gara o nell'avviso. Se sì avvalgono di tale facoltà, le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono che la verifica dell'assenza di motivi di esclusione e del rispetto dei criteri dì selezione sia effettuata in maniera imparziale e trasparente, indicando nei documenti di gara le modalità della verifica sugli offerenti, anche a campione, della documentazione relativa dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione. Nel caso di applicazione dell'articolo 97, comma 8, sulla base dell'esito di detta verifica, si procede a ricalcolare la soglia di anomalia.";

        3) dopo il comma 6-bis è aggiunto il seguente:

        "6-ter. In luogo del DGUE, i soggetti che gestiscono mercati elettronici ovvero che istituiscono o gestiscono un sistema dinamico di acquisizione per lavori, servizi e forniture di importo inferiori alle soglie di cui all'articolo 35 possono predisporre formulari standard mediante i quali richiedere e verificare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 ed ogni eventuale ulteriore Informazione necessaria all'abilitazione o all'ammissione. Nell'ambito della fase del confronto competitivo la stazione appaltante utilizza il DGUE per richiedere eventuali informazioni, afferenti la specifica procedura, ulteriori a quelle già acquisite in fase di abilitazione o ammissione.";

            d) all'articolo 80:

                1) al comma 1, le parole: "anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6," sono soppresse;

                2) al comma 5, le parole: "anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6" sono soppresse;

                3) la lettera f-bis) è sostituita dalla seguente:

            "f-bis). L'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazioni o dichiarazioni non veritiere su atti o fatti che possono costituire motivi di esclusione":

                4) il comma 10 è sostituito dal seguente:

        "10. Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale; nei casi di cui al comma 5 il periodo di esclusione è pari a tre anni, decorrenti dalla data dell'accertamento del fatto in via amministrativa ovvero, in caso di sua contestazione in giudizio o di condanna, dalla data della sentenza non più soggetta ad impugnazione. Nel tempo occorrente alla definizione del giudizio la stazione appaltante deve tenere conto di tale fatto ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla procedura l'operatore economico che l'abbia commesso";

            e) all'articolo 95, comma 4, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

            "a) per i lavori di importo inferiore a 3.400.000 euro, quando l'affidamento avviene sulla base del progetto esecutivo, e per i lavori di manutenzione ordinaria sino alla medesima soglia; in tali ipotesi, qualora la stazione appaltante applichi l'esclusione automatica, la stessa ha l'obbligo di ricorrere alle procedure di cui all'articolo 97, commi 2 e 8;";

            f) all'articolo 97:

                1) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

        "2. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a 15, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:

                    a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali dì tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;

                    b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);

                    c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b);

                    d) la soglia calcolata al punto c) viene decrementata di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi'di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico dì cui alla lettera b).

        2-bis. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e il numero delle offerte ammesse è inferiore a 15, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; ai fini della determinazione della congruità delle offerte, al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:

                    a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso: le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;

                    b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali, che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);

                    c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica di cui alla lettere a);

                    d) se il rapporto di cui alla lettera c) è pari o inferiore a 0,15, la soglia di anomalia è pari al valore della media aritmetica di cui alla lettera a) incrementata del 20 per cento della medesima media aritmetica;

                    e) se il rapporto di cui alla lettera c) è superiore a 0,15 la soglia di anomalia è calcolata come somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico di cui alla lettera b)".

                2) al comma 3, sono inseriti, in fine, i seguenti periodi: "Il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre. Si applica l'ultimo periodo del comma 6.";

                3) al comma 3-bis, le parole: "Il calcolo di cui al comma 2 è effettuato" sono sostituite dalle seguenti: "Il calcolo di cui ai commi 2 e 2-bis sono effettuati";

                4) al comma 8, dopo le parole: "individuata ai sensi del comma 2" sono aggiunte le seguenti: "e comma 2-bis" ;

            g) all'articolo 105:

                1) al comma 4, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 80" e sopprimere la lettera d);

                2) il comma 6 è soppresso;

            h) all'articolo 113, comma 2, primo periodo, le parole: "per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici" sono sostituite dalle seguenti: "per le attività di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, di verifica preventiva della progettazione,";

             i) all'articolo 133, comma 8, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", indicando nei documenti di gara le modalità della verifica sugli offerenti, anche a campione, della documentazione relativa dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione. Nel caso di applicazione dell'articolo 97, comma 8, sulla base dell'esito di detta verifica, si procede a ricalcolare la soglia di anomalia".

            l) all'articolo 174:

                1) al comma 2, il terzo periodo è soppresso;

                2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

                  "3. L'affidatario, previa autorizzazione della stazione appaltante, può affidare, in subappalto le prestazione comprese nel contratto. L'affidatario provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80";

            m) all'articolo 196, i commi 3 e 4 sono soppressi;

            n) all'articolo 216, comma 4, il terzo, il quarto e il quinto periodo sono soppressi.

        "1-ter. All'articolo l della legge 30 dicembre 2018, n. 145:

                    a) al comma 912, la parola: "diretto" è soppressa.

                    b) dopo il comma 912, è aggiunto il seguente:

        "912-bis. Per le procedure di affidamento disciplinate dal comma 912, l'individuazione degli operatori economici avviene tramite indagini di mercato effettuate dalla stazione appaltante mediante avviso pubblicato sul proprio profilo del committente per un periodo non inferiore a quindici giorni, specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta, ovvero mediante selezione dai vigenti elenchi di operatori economici utilizzati dalle stazioni appaltanti".

        2-quater. Le disposizioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

        2-quinquies. Al comma 19, dell'articolo 12, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è soppresso il primo periodo.

        2-sexies. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A decorrere dal 1º gennaio 2019 la gestione commissariale è trasferita al Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per la Campania, Molise, Puglia e Basilicata che continua ad operare con i poteri di cui alla predetta ordinanza, potendosi avvalere in tutto o in parte della struttura commissariale già costituita"».

        Conseguentemente, nella rubrica, dopo le parole: «in materia di» sono inserite le seguenti: «sicurezza,».


5.20

MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO

RITIRATO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. All'articolo 23, comma 4 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 è aggiunto in fine il seguente periodo: "La facoltà di cui al periodo precedente si applica ad interventi di non elevata complessità e comporta comunque, a pena di nullità del contratto, la remunerazione al progettista dei corrispettivi relativi al o ai livelli progettuali soppressi, i cui contenuti sono inseriti nel livello successivo, calcolata ai sensi dell'articolo 24, comma 8"».


5.21

NENCINI

RESPINTO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. All'articolo 23, comma 4 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 aggiungere il seguente periodo: "La facoltà di cui al comma precedente si applica ad interventi di non elevata complessità e comporta comunque, a pena di nullità del contratto, la remunerazione al progettista dei corrispettivi relativi al o ai livelli progettuali soppressi, i cui contenuti sono inseriti nel livello successivo, calcolata ai sensi dell'articolo 24, comma 8"».


5.22

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, BRESSA, LANIECE

RESPINTO

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «2-bis. All'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: "definiti dalla contrattazione collettiva nazionale", sono sostituite dalle seguenti: "dai contratti collettivi nazionali di lavoro di ciascun comparto produttivo sottoscritti"».


5.23

MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO

RITIRATO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

        «2-bis. All'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è aggiunto alla fine del comma il seguente periodo: "Nei casi di cui alle lettere a), b) e c) i titolari degli incarichi inerenti le suddette prestazioni devono dimostrare una qualificazione tecnico-professionale rapportata alla tipologia e alla caratteristica del contratto e desumibile da analoghe esperienze pregresse".

        2-ter. All'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è aggiunto il seguente comma:

        "2-bis. L'incentivo per le attività di direzione dei lavori ovvero di direzione dell'esecuzione è riconosciuta ai tecnici in possesso degli stessi requisiti di capacità tecnico-professionali che sarebbero stati richiesti a soggetti terzi alla stazione appaltante in caso di affidamento esterno di tali attività"».


5.24

NENCINI

RESPINTO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. All'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, alla fine del comma aggiungere il seguente periodo: "Nei casi di cui alle lettere a), b) e c) i titolari degli incarichi inerenti le suddette prestazioni devono dimostrare una qualificazione tecnico-professionale rapportata alla tipologia e alla caratteristica del contratto e desumibile da analoghe esperienze pregresse"».


5.25

NENCINI

RESPINTO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

        «2-bis: All'articolo 24, comma 8 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 aggiungere alla fine del penultimo periodo il seguente: "Il calcolo dei predetti corrispettivi deve risultare da apposito allegato agli atti di gara".

        2-ter All'articolo 24, comma 8-bis, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, secondo periodo, dopo le parole: "sono previste" inserire le seguenti "a pena di nullità" e in fine aggiungere il seguente periodo: "L'Autorità nazionale anticorruzione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 216, comma 2, predispone contratti-tipo per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura, anche con riferimento alle migliori pratiche internazionali, al fine di rendere effettivo il principio di parità di trattamento e non discriminazione e di assicurare un corretto sviluppo del rapporto contrattuale fra stazione appaltante e soggetto affidatario dell'incarico"».


5.26

MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO

RITIRATO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

        «2-bis. All'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è aggiunto alla fine del penultimo periodo il seguente: "il calcolo dei predetti corrispettivi deve risultare da apposito allegato agli atti di gara".

        2-ter. All'articolo 24, comma 8-bis, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, al secondo periodo dopo le parole: "sono previste" sono aggiunte le seguenti parole: "a pena di nullità" e alla fine del comma sono aggiunte le seguenti parole: "L'Autorità nazionale anticorruzione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 216, comma 2, predispone contratti-tipo per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura, anche con riferimento alle migliori pratiche internazionali, al fine di rendere effettivo il principio di parità di trattamento e non discriminazione e di assicurare un corretto sviluppo del rapporto contrattuale fra stazione appaltante e soggetto affidatario dell'incarico"».


5.27

NUGNES, GARRUTI, DESSÌ, CATALFO, MATRISCIANO, AUDDINO, BOTTO, CAMPAGNA, NOCERINO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

Aggiungere, infine, i seguenti commi:

        «2-bis. All'articolo 31, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo le parole: "possono essere affidati in via diretta, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), "sono aggiunte le seguenti: "Ai fini della determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara, in caso di procedura aperta o ristretta, ovvero da porre a base di affidamento diretto o di procedura negoziata, i compensi professionali dovuti al coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione sono equiparati ai costi contrattuali della sicurezza agli effetti dell'articolo 23, comma 16; pertanto, tali compensi sono scorporati dal costo dell'importo assoggettato al ribasso, e sono determinati in applicazione delle tariffe di cui al decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016, da ritenersi insuscettibili di liquidazione al di sotto dei relativi parametri minimi, liquidazione che non può condurre alla determinazione di un importo superiore a quello derivante dall'applicazione delle tariffe professionali vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1.".

        2-ter. All'articolo 9, comma 2, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole da: "Ai fini della determinazione dei corrispettivi" fino alla fine del comma sono soppresse.

        2-quater. All'articolo 90 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

        "4-bis. In sede di determinazione dei corrispettivi per le attività di cui ai commi 3 e 4, i compensi professionali dovuti al coordinatore per la progettazione ed al coordinatore per l'esecuzione dei lavori sono equiparati ai costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni, agli effetti dell'articolo 26, comma 5; pertanto, tali compensi non sono soggetti a ribasso, e, salvo diverso accordo tra le parti, sono determinati in applicazione delle tariffe di cui al decreto del Ministero della giustizia 20 luglio 2012, n. 140, da ritenersi insuscettibili di liquidazione al di sotto dei relativi parametri minimi, liquidazione che non può condurre alla determinazione di un importo superiore a quello derivante dall'applicazione delle tariffe professionali vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1".

        2-quinquies. All'articolo 1, del decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 luglio 2016, n. 174, il comma 3 è soppresso».


5.27 (testo2)

NUGNES, GARRUTI, DESSÌ, CATALFO, MATRISCIANO, AUDDINO, BOTTO, CAMPAGNA, NOCERINO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, SANTILLO, FEDE, PERGREFFI

APPROVATO

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«2-bis. All'articolo 31, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo le parole: “possono essere affidati in via diretta, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a).” sono aggiunte le seguenti: “Ai fini della determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara, in caso di procedura aperta o ristretta, ovvero da porre a base di affidamento diretto o di procedura negoziata, i compensi professionali dovuti al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione sono equiparati ai costi contrattuali della sicurezza agli effetti dell'articolo 23, comma 16; tali compensi sono scorporati dal costo dell'importo assoggettato al ribasso, e sono determinati in applicazione delle tariffe di cui al decreto adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, da ritenersi insuscettibili di liquidazione al di sotto dei relativi parametri minimi, liquidazione che non può condurre alla determinazione di un importo superiore a quello derivante dall'applicazione delle tariffe professionali vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto–legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.”.

2-ter. All'articolo 9, comma 2, del decreto–legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole da: “Ai fini della determinazione dei corrispettivi” fino alla fine del comma sono soppresse.

2-quater. All'articolo 90 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: “4-bis. In sede di determinazione dei corrispettivi per le attività di cui ai commi 3 e 4, i compensi professionali al coordinatore per l'esecuzione dei lavori sono equiparati ai costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivate dalle interferenze delle lavorazioni, agli effetti dell'articolo 26, comma 5; tali compensi non sono soggetti a ribasso e, salvo diverso accordo tra le parti, sono determinati in applicazione delle tariffe di cui al decreto adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto–legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 per gli iscritti all'albo dei consulenti del lavoro, da ritenersi insuscettibili di liquidazione al di sotto dei relativi parametri minimi, liquidazione che non può condurre alla determinazione di un importo superiore a quello derivante dall'applicazione delle tariffe professionali vigenti prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 1 del 2012.”

2-quinquies. I corrispettivi di cui al decreto adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 non possono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti quale criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo per l'affidamento delle attività di progettazione e le attività di cui all'articolo 31, comma 8, del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016.»


5.28

MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO

RITIRATO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. All'articolo 31, comma 11 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "La stazione appaltante affida a terzi i citati compiti di supporto e di project management in caso di lavori di cui all'articolo 3, comma 1, lettere oo) di importo superiore a 100 milioni di euro, secondo le modalità di cui al precedente periodo».


5.29

NENCINI

RESPINTO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. All'articolo 31, comma 11 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: "La stazione appaltante affida a terzi i citati compiti di supporto e di project management in caso di lavori di cui all'articolo 3, comma 1, lettere oo) di importo superiore a 100 milioni di euro, secondo le modalità di cui al precedente periodo"».


5.30

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, BRESSA, LANIECE

RESPINTO

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

        «2-bis. All'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: "di qualunque importo", sono sostituite dalle seguenti: "di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 35"».


5.31

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, BRESSA, LANIECE

RESPINTO

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

        «2-bis. All'articolo 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 7, è inserito il seguente: "7-bis. Nelle procedure di cui al comma 2 che non hanno interesse transfrontaliero, le stazioni appaltanti, nelle indagini di mercato e nell'utilizzazione degli elenchi, possono prevedere di riservare la partecipazione alle micro, piccole e medie imprese che abbiano sede legale e operativa nel proprio territorio regionale per una quota non superiore al 50 per cento."».


5.32

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, BRESSA, LANIECE

RESPINTO

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

        «2-bis. Dopo l'articolo 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è aggiunto il seguente:

"Art. 36-bis.

        1. Al fine di rispettare i principi del Green Public Procurement, nelle procedure di cui all'articolo 36, comma 2, che non hanno interesse transfrontaliero, le stazioni appaltanti, per importi di appalto inferiori a 150.000, possono prevedere criteri premiali per la partecipazione delle micro e piccole imprese che abbiano sede legale e operativa in prossimità dei luoghi di esecuzione della commessa e che si impegnino ad utilizzare, anche in parte, manodopera o personale a livello locale. Nel conferimento di incarichi di fornitura va data priorità ai criteri delle vie di trasporto più brevi e delle minori emissioni di CO2"».


5.33

AUGUSSORI, SAPONARA, CAMPARI, FAGGI, PEPE, PERGREFFI

RITIRATO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. Dopo l'articolo 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiungere il seguente:

"Art. 36-bis.

        1. Al fine di rispettare i principi del Green Public Procurement, nelle procedure di cui all'articolo 36 comma 2 che non hanno interesse transfrontaliera, le stazioni appaltanti, per importi di appalto inferiori a 150.000, possono prevedere criteri premiali per la partecipazione delle micro e piccole imprese che abbiano sede legale e operativa in prossimità dei luoghi di esecuzione della commessa e che si impegnino ad utilizzare, anche in parte, manodopera o personale a livello locale. Nel conferimento di incarichi di fornitura va data priorità ai criteri delle vie di trasporto più brevi e delle minori emissioni di C02"».


5.34

MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, NENCINI

RITIRATO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. L'articolo 37, comma 5, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è sostituito dal seguente:

        "5. In attesa della qualificazione delle stazioni appaltanti ai sensi dell'articolo 38, l'ambito territoriale di riferimento delle centrali di committenza in forma di aggregazione di comuni non capoluogo di provincia coincide con il territorio provinciale o metropolitano. A decorrere dal 1º luglio 2019, i comuni non capoluogo di provincia ricorrono alla stazione unica appaltante delle province e delle città metropolitane, esclusivamente per gli appalti di lavori pubblici e dei relativi servizi di progettazione. Le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici già avviate da stazioni appaltanti diverse da quelle previste nel precedente periodo sono concluse inderogabilmente entro il 30 giugno 2019. In caso di concessione di servizi pubblici locali di interesse economico generale di rete, l'ambito di competenza delia centrale di committenza coincide con l'ambito territoriale di riferimento (ATO) individuato ai sensi della normativa di settore."».

        Conseguentemente, alla rubrica sopprimere le seguenti parole: «sotto soglia comunitaria».


5.35

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

RESPINTO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. L'articolo 37, comma 5, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è sostituito dal seguente:

        "5. In attesa della qualificazione delle stazioni appaltanti ai sensi dell'articolo 38, l'ambito territoriale di riferimento delle centrali di committenza in forma di aggregazione di comuni non capoluogo di provincia coincide con il territorio provinciale o metropolitano. A decorrere dal 1º luglio 2019, i comuni non capoluogo di provincia ricorrono alla stazione unica appaltante delle province e delle città metropolitane, esclusivamente per gli appalti di lavori pubblici e dei relativi servizi di progettazione. Le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici già avviate da stazioni appaltanti diverse da quelle previste nel precedente periodo sono concluse inderogabilmente entro il 30 giugno 2019. In caso di concessione di servizi pubblici locali di interesse economico generale di rete, l'ambito di competenza della centrale di committenza coincide con l'ambito territoriale di riferimento (ATO) individuato ai sensi della normativa di settore."».

        Conseguentemente alla rubrica dello stesso articolo, eliminare le parole: «sotto soglia comunitaria».


5.36

IANNONE

RESPINTO

Dopo il comma 2, aggiungere in fine il seguente:

        «2-bis. Il comma 5 dell'articolo 37 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è sostituito dal seguente:

        "5. In attesa della qualificazione delle stazioni appaltanti ai sensi dell'articolo 38, l'ambito territoriale di riferimento delle centrali di committenza in forma di aggregazione di comuni non capoluogo di provincia coincide con il territorio provinciale o metropolitano. A decorrere dal 1º luglio 2019, i comuni non capoluogo di provincia ricorrono alla stazione unica appaltante delle province e delle città metropolitane, esclusivamente per gli appalti di lavori pubblici e dei relativi servizi di progettazione. Le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici già avviate da stazioni appaltanti diverse da quelle previste nel precedente periodo sono concluse inderogabilmente entro il 30 giugno 2019. In caso di concessione di servizi pubblici locali di interesse economico generale di rete, l'ambito di competenza della centrale di committenza coincide con l'ambito territoriale di riferimento (ATO) individuato ai sensi della normativa di settore."».

        Conseguentemente alla rubrica del medesimo articolo, sopprimere le parole: «sotto soglia comunitaria».


5.37

NUGNES, GARRUTI, DESSÌ

RITIRATO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. All'articolo 48, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Nei raggruppamenti temporanei di tipo orizzontale la mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria";

            b) al comma 13, secondo periodo, sostituire le parole: "con il consenso delle parti" con le seguenti: "con il consenso della stazione appaltante"».


5.38

DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO

RESPINTO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, articolo 51, comma 1, il terzo periodo è sostituito con il seguente: "La suddivisione avviene su base quantitativa, in modo che l'entità dei singoli appalti corrisponda meglio alla capacità delle microimprese, delle piccole e delle medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, o su base qualitativa, in relazione alle varie categorie e specializzazioni presenti o in relazione alle diverse successive fasi realizzative"».


5.39

RAUTI

RESPINTO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. All'articolo 59, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 dopo le parole: "rispetto all'importo complessivo dei lavori" sono aggiunte le seguenti: "o per i lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35"».


5.40

MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO

RITIRATO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. Dopo l'articolo 66 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è aggiunto il seguente:

"Art. 66-bis.

(Consultazione preliminare per i lavori di importo superiore a 20 milioni)

        1. Per i lavori di importo a base di gara superiore a 20 milioni di euro, da affidarsi con la procedura ristretta di cui all'articolo 61, le stazioni appaltanti indicano nel bando che sul progetto a base di gara è indetta una consultazione preliminare, garantendo il contraddittorio tra le parti"».


5.41

NENCINI

RESPINTO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. Dopo l'articolo 66 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiungere il seguente:

"Art 66-bis.

(Consultazione preliminare per i lavori di importo superiore a 20 milioni)

        1. Per i lavori di importo a base di gara superiore a 20 milioni di euro, da affidarsi con la procedura ristretta di cui all'articolo 61, le stazioni appaltanti indicano nel bando che sul progetto a base di gara è indetta una consultazione preliminare, garantendo il contraddittorio tra le parti"».


5.42

NENCINI

RESPINTO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. All'articolo 71 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 aggiungere alla fine il seguente periodo:

        "Le stazioni appaltanti non possono indire gare in pendenza di un ricorso amministrativo inerente lo stesso intervento oggetto della procedura che si intende indire"».


5.43

MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO

RITIRATO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. All'articolo 73 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:

        "4-bis. Le spese per la pubblicazione sui quotidiani di cui al comma precedente sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario con trattenute proporzionali su ogni stato di avanzamento delle prestazioni contrattuali. Tali spese, documentate dalla stazione appaltante negli atti di gara, non possono comunque superare l'1 per cento dell'importo del contratto, se di importo inferiore alla soglia di applicazione della normativa europea e lo 0,50 per cento se il contratto è di importo superiore a detta soglia"».


5.44

NENCINI

RESPINTO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. All'articolo 73 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 dopo il comma 4 aggiungere il seguente comma:

        "4-bis. Le spese per la pubblicazione sui quotidiani di cui al comma precedente sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario con trattenute proporzionali su ogni stato di avanzamento delle prestazioni contrattuali. Tali spese, documentate dalla stazione appaltante negli atti di gara, non possono comunque superare l'1 per cento dell'importo del contratto, se di importo inferiore alla soglia di applicazione della normativa europea e lo 0,50 per cento se il contratto è di importo superiore a detta soglia"».


5.45

MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO

RITIRATO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

        «2-bis. All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è aggiunto in fine il seguente periodo: "La commissione conclude i propri lavori entro e non oltre un termine che non può essere superiore al doppio del periodo intercorrente, nella gara di cui trattasi, dalla data di pubblicazione dei bando o avviso di gara al termine di presentazione delle offerte".

        2-ter. All'articolo 71 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Le stazioni appaltanti non possono indire gare in pendenza di un ricorso amministrativo inerente lo stesso intervento oggetto della procedura che si intende indire."».


5.46

NENCINI

RESPINTO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. All'articolo 77, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 alla fine aggiungere il seguente periodo:

        "La commissione conclude i propri lavori entro e non oltre un termine che non può essere superiore al doppio del periodo intercorrente, nella gara di cui trattasi, dalla data di pubblicazione del bando o avviso di gara al termine di presentazione delle offerte"».


5.47

MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO

RITIRATO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «Art. 2-bis. All'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al comma 4, al secondo periodo, le parole: "di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602" sono sostituite dalle seguenti: "definito nel bando di gara dalle amministrazioni aggiudicatrici in misura percentuale rispetto al valore complessivo dei lavori o delle opere pubbliche da realizzare"».


5.48

ARRIGONI, FAGGI, CAMPARI, PEPE, PERGREFFI, AUGUSSORI, SAPONARA

RITIRATO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «Art. 2-bis. All'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al comma 4, al secondo periodo, le parole: "di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602" sono sostituite dalle seguenti: "definito nel bando di gara dalle amministrazioni aggiudicatrici in misura percentuale rispetto al valore complessivo dei lavori o delle opere pubbliche da realizzare"».


5.49

MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO

RITIRATO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. All'articolo 83, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016 alla fine della lettera c) è aggiunto in fine il seguente periodo: "Negli affidamenti di servizi di ingegneria e architettura, il livello di adeguatezza della copertura assicurativa contro i rischi professionali, ivi compresi quelli di cui all'articolo 106, comma 9, è definito con riguardo ad un massimale della polizza che non può essere richiesto in misura superiore ai valore del servizio da affidare"».


5.50

NENCINI

RESPINTO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. All'articolo 83, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016 alla fine della lettera c), aggiungere il seguente periodo: "Negli affidamenti di servizi di ingegneria e architettura, il livello di adeguatezza della copertura assicurativa contro i rischi professionali, ivi compresi quelli di cui all'articolo 106, comma 9, è definito con riguardo ad un massimale della polizza che non può essere richiesto in misura superiore al valore del servizio da affidare"».


5.51

MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO

RITIRATO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. All'articolo 84 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il comma 1 è sostituito dal seguente:

        "1. Fermo restando quanto previsto dal comma 12 e dall'articolo 90, comma 8, i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici provano il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 83, mediante attestazione rilasciata da parte degli appositi organismi di diritto privato autorizzati dall'ANAC"».


5.52

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, BRESSA, LANIECE

RESPINTO

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

        «2-bis. All'articolo 95, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) la parola: "Può", è sostituita dalla seguente: "Deve";

            b) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

                "a) per i lavori di importo pari o inferiore a 2.000.000 di euro, tenuto conto che la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dall'obbligo che la procedura di gara avvenga sulla base del progetto esecutivo;"».


5.53

MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO

RITIRATO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. All'articolo 95, comma 10-bis del decreto legislativo 19 aprile 2016, n. 50, la parola: "30" è sostituita con la parola: "20"».


5.54

NENCINI

RESPINTO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. All'articolo 95, comma 10-bis del decreto legislativo 19 aprile 2016, n. 50, la parola: "30" è sostituita con la parola: "20"».


5.55

DE BERTOLDI

RESPINTO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. All'articolo 103 del decreto legislativo, 18 aprile 2016, n. 50, alla fine del comma 11, è aggiunto il seguente periodo: "Qualora l'ammontare della garanzia definitiva, sia pari o inferiore a 500 euro la stessa non è dovuta"».


5.56

DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO

RESPINTO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. All'articolo 105, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la lettera a) soppressa».


5.57

NENCINI

RESPINTO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

        «2-bis. All'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 5-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:

        "5-ter. L'incentivo per le attività di direzione dei lavori ovvero di direzione dell'esecuzione è riconosciuta ai tecnici in possesso degli stessi requisiti di capacità tecnico-professionali che sarebbero stati richiesti a soggetti terzi alla stazione appaltante in caso di affidamento esterno di tali attività"».


5.58

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

RESPINTO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

        «2-bis. All'articolo 177, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al primo periodo, dopo le parole: "contratti di lavori, servizi e forniture", sono aggiunte le seguenti: "di cui all'articolo 3, comma 1, lettere ll), ss) e tt),";

            b) dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "Nella quota di cui al precedente periodo non rientrano le attività svolte dal concessionario con mezzi e personale proprio"».


5.59

SANTILLO, GARRUTI, DESSÌ, ROMAGNOLI, PUGLIA

RITIRATO

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

        «2-bis. All'articolo 177, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al primo periodo, dopo le parole: "contratti di lavori, servizi e forniture", sono aggiunte le seguenti: "di cui all'articolo 3, comma 1, lettere ll), ss) e tt),»;

            b) dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "Nella quota di cui al precedente periodo non rientrano le attività svolte dal concessionario con mezzi e personale proprio"».


5.60

LANIECE, UNTERBERGER, DURNWALDER, STEGER, BRESSA

RESPINTO

Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

        «2-bis. Dopo il comma 1, dell'articolo 177, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è aggiunto il seguente:

        "1-bis. Non sono inserite nella base di calcolo delle percentuali individuate dal comma 1, le prestazioni oggetto della concessione svolte direttamente dal concessionario avvalendosi della propria organizzazione aziendale"».


5.61

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

APPROVATO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

        «2-bis. All'articolo 177, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: "ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2019"».


5.62

SANTILLO, CASTALDI, GARRUTI, DESSÌ, PUGLIA

RITIRATO

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

        «2-bis. All'articolo 177, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: "ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2019"».


5.63

LANIECE, UNTERBERGER, DURNWALDER, STEGER, BRESSA

RESPINTO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. Dopo il comma 3, dell'articolo 177, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è aggiunto il seguente:

        "3-bis. Sono escluse dall'applicazione del presente articolo le concessioni per i servizi di trasmissione, di dispacciamento e distribuzione dell'energia elettrica rilasciate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79"».


5.64

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, BRESSA, LANIECE

RESPINTO

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti:

        «2-bis. All'articolo 213 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) al comma 2, sono soppresse le seguenti parole: "ed altri strumenti di regolazione flessibile, comunque denominati";

            b) i commi 17 e 17-bis sono abrogati".

        2-ter. All'articolo 217, comma 1, la lettera u), è sostituita dalla seguente:

            "u) nelle more della toro revisione, le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, continuano ad applicarsi, ove compatibili, con le norme di cui al presente decreto".

        2-quater. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Governo è autorizzato ad emanare un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare volto ad effettuare la ricognizione e la conseguente revisione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, al fine dell'armonizzazione e del coordinamento con le norme del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».


5.65

MALAN

RESPINTO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. Entro il 28 febbraio 2019 il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti comunica i tempi entro i quali, ai sensi dell'articolo 178 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, pubblicherà i bandi di gara per l'affidamento delle concessioni autostradali scadute o in scadenza nei successivi tre anni, ovvero i tempi, i modi con i quali e le motivazioni – ai sensi dell'articolo 192, comma 2 dello stesso codice – per le quali seguirà procedure diverse dalla gara».


5.66

MALAN

RESPINTO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. Entro il 28 febbraio 2019 il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti pubblica la relazione della Direzione Generale per la Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali per il 2017 e comunica la data entro la quale pubblicherà quella per il 2018».


5.67

BARBARO, AUGUSSORI, SAPONARA, CAMPARI, FAGGI, PEPE, PERGREFFI

RITIRATO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

        «2-bis. Al fine di ottimizzare le procedure di affidamento degli appalti pubblici per la realizzazione delle scelte di politica pubblica sportiva e razionalizzare la spesa pubblica, la società Sport e Salute S.p.A. è qualificata di diritto Stazione Appaltante e può svolgere attività di centralizzazione delle committenze per conto delle Amministrazioni Aggiudicatrici o Enti aggiudicatoli operanti nel settore dello sport e tenuti al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50».


5.68

SANTILLO, GRASSI, PATUANELLI, PUGLIA, RICCIARDI

APPROVATO

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

        «2-bis. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A decorrere dal 1º gennaio 2019 la gestione commissariale è trasferita al Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per la Campania, Molise, Puglia e Basilicata che continua ad operare con i poteri di cui alla predetta ordinanza, potendosi avvalete in tutto o in parte della struttura commissariale già costituita"».


5.69

MARGIOTTA, MIRABELLI, ASTORRE, D'ARIENZO, NENCINI

RESPINTO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, i commi da 162 a 170 sono soppressi».


5.70

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

RESPINTO

Aggiungere in fine il seguente comma:

        «2-bis. All'articolo 1 della legge 31 dicembre 2018, n. 145, il comma 912 è soppresso».


5.71

MARGIOTTA, MIRABELLI, ASTORRE, D'ARIENZO, NENCINI

RESPINTO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 912 è soppresso».


5.72

MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, NENCINI

RITIRATO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. All'articolo 1, comma 912, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "pari o superiore a 90.000 euro e inferiore a 200.000 euro"».


5.500/1

MARGIOTTA, PARRINI, ASTORRE, D'ARIENZO

RESPINTO

All'emendamento 5.500, sopprimere il comma 2-bis.


5.500/2

MALLEGNI, VITALI

RESPINTO

All'emendamento 5.500, dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:

        «2-quater. Al decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168, all'articolo 4, dopo il comma 1-ter, è aggiunto il seguente comma: "1-quater. Nelle materie di loro competenza, le Sezioni specializzate possono affidare le funzioni di consulente tecnico del Giudice agli iscritti in apposito elenco, nel quale hanno diritto di essere inseriti tutti i professionisti già iscritti negli albi tenuti presso i tribunali ricompresi nell'ambito di competenza territoriale delle Sezioni specializzate. Al professionista non spetta il rimborso delle spese di viaggio sostenute per l'adempimento dell'incarico"».


5.500

I RELATORI

APPROVATO

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti:

        «2-bis. All'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, recante ''Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.)'', la parola: ''quattro'' è sostituita dalla seguente: ''due''.

        2-ter. Il presidente di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, in carica all'entrata in vigore della presente disposizione, è confermato sino a naturale scadenza».

        Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché disposizioni urgenti nel settore aereo».


5.0.1

IANNONE

RESPINTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Ulteriori norme di semplificazione e accelerazione delle procedure negli appalti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50/2016)

        1. All'articolo 23 del decreto legislativo n. 50 del 2016, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

        "3-bis. I contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal presente codice, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. L'esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo. Resta ferma la predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso".

            b) all'articolo 216, comma 4, il terzo, il quarto ed il quinto periodo sono soppressi,

            c) all'articolo 31 del decreto legislativo n. 50 del 2016 al comma 1 quarto periodo, dopo le parole: "tra gli altri dipendenti in servizio" aggiungere le seguenti parole: "anche tra i dipendenti con contratto a tempo determinato, nonché della Centrale di committenza di cui fa parte l'ente locale. Qualora sussistano gravi e documentate carenze di professionalità adeguate all'interno dell'Ente locale è consentito nominare un RUP individuato con le procedure di evidenza pubblica cui al presente codice";

            d) all'articolo 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: "soggetti aggregatori" sopprimere la parola: "regionali";

            e) all'articolo 59, del decreto legislativo n. 50 del 2016, sono apportate le seguenti modifiche:

        Al comma 1, sono soppressi il terzo, quarto e quinto periodo.

        E' aggiunto infine il seguente periodo: "Negli appalti relativi a lavori pubblici, l'affidamento può avere ad oggetto:

            a) la sola esecuzione sulla base di un progetto esecutivo avente i contenuti di cui all'articolo 23, comma 8;

            b) la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo approvato dall'amministrazione aggiudicatrice e avente i contenuti di cui all'articolo 23, comma 7.

        I commi 1-bis e 1-ter sono abrogati".

            f) all'articolo 95 del decreto legislativo n. 50 del 2016, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

        "2-bis. Per i lavori di importo fino alla soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa è utilizzato solo in presenza di complessità tecnica dell'appalto";

            b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

        3-bis. I lavori di importo fino alla soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), quando l'affidamento avviene sulla base del progetto esecutivo, sono aggiudicati sulla base del criterio del minor prezzo; in tale ipotesi, la stazione appaltante applica l'esclusione automatica delle offerte anomale, di cui all'articolo 97, commi 2 e 8;

            c) al comma 4, la lettera a) è abrogata".

            g) all'articolo 97 del decreto legislativo n. 50 del 2016, sono apportate le seguenti modifiche:

            1) al comma 2, il secondo periodo è sostituito con il seguente: "al fine di non rendere predeterminabili dai candidati i parametri di riferimento per il calcolo della soglia, il Rup o la Commissione di gara procedono alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con accantonamento del solo dieci per cento, indipendentemente dalla presenza di più offerte aventi identico basso a cavallo del taglio delle ali, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso. Se la seconda cifra dopo la virgola della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi dopo il taglio delle ali è dispari, la media viene incrementata percentualmente di un valore pari alla prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi dopo il taglio delle ali; se la seconda cifra dopo la virgola della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi dopo il taglio delle ali è pari, la media viene decrementata percentualmente di un valore pari alla prima cifra dopo la virgola della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi dopo il taglio delle ali. La gara viene aggiudicata all'offerta che eguaglia o che più si avvicina per difetto a tale soglia. Nel caso in cui la media decrementata risulti inferiore all'offerta di minor ribasso ammessa, la gara è aggiudicata a quest'ultima. Se la prima cifra è uguale a zero, la media resta invariata. Le offerte espresse in cifra percentuale di ribasso, sono ammesse fino a tre cifre decimali, le medie troncate alla quarta cifra decimale".

            h) all'articolo 105 del decreto legislativo n. 50 del 2016 apportare le seguenti modifiche:

            1) al comma 4, lettera b) aggiungere, infine, le seguenti parole: "e sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 80" e sopprimere la lettera d);

            2) al comma 6,

            a) al primo periodo, le parole: "E' obbligatoria l'indicazione della" sono sostituite dalle seguenti: "Le stazioni appaltanti possono chiedere agli operatori economici di indicare una",

            b) al secondo periodo, le parole: "la terna di subappaltatori" sono sostituite dalle seguenti: "l'eventuale terna di subappaltatori",

            c) al terzo periodo, le parole: "Nel bando o nell'avviso di gara" sono sostituite dalle seguenti: "Nel caso di richiesta di indicazioni della terna, nel bando o nell'avviso di gara"».


5.0.2

D'ARIENZO

RESPINTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Ulteriori norme di semplificazione e accelerazione delle procedure negli appalti pubblici)

        1. All'articolo 23 del decreto legislativo n. 50 del 2016, il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

        "3-bis. I contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal presente codice, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. L'esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo. Resta ferma la predisposizione dei piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso«.

        Conseguentemente, all'articolo 216, comma 4, il terzo, il quarto ed il quinto periodo sono soppressi.

        2. All'articolo 31 del decreto legislativo n. 50 del 2016 al comma 1 quarto periodo, dopo le parole: «tra gli altri dipendenti in servizio» aggiungere le seguenti parole: «anche tra i dipendenti con contratto a tempo determinato, nonché della Centrale di committenza di cui fa parte l'ente locale. Qualora sussistano gravi e documentate carenze di professionalità adeguate all'interno dell'Ente locale è consentito nominare un RUP individuato con le procedure di evidenza pubblica cui al presente codice».

        3. All'articolo 38 dei decreto legislativo n. 50 del 2016, comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «soggetti aggregatori» sopprimere la parola: «regionali».

        4. All'articolo 59, del decreto legislativo n. 50 del 2016, sono apportate le seguenti modifiche:

        Al comma 1, sono soppressi il terzo, quarto e quinto periodo.

        È aggiunto infine il seguente periodo: «Negli appalti relativi a lavori pubblici, l'affidamento può avere ad oggetto:

            a) la sola esecuzione sulla base di un progetto esecutivo avente i contenuti di cui all'articolo 23, comma 8;

            b) la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo approvato dall'amministrazione aggiudicatrice e avente i contenuti di cui all'articolo 23, comma 7.

        I commi 1-bis e 1-ter sono abrogati.

        5. All'articolo 95 del decreto legislativo n. 50 del 2016, sono apportate le seguenti modifiche:

        a) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

        "2-bis. Per i lavori di importo fino alla soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa è utilizzato solo in presenza di complessità tecnica dell'appalto";

            b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

        "3-bis. I lavori di importo fino alia soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), quando l'affidamento avviene sulla base del progetto esecutivo, sono aggiudicati sulla base dei criterio del minor prezzo; in tale ipotesi, la stazione appaltante applica l'esclusione automatica delle offerte anomale, di cui all'articolo 97, commi 2 e 8.";

            c. ai comma 4, la lettera a) è abrogata.

        6. All'articolo 97 del decreto legislativo n. 50 del 2016, sono apportate le seguenti modifiche:

            1) al comma 2, il secondo periodo è sostituito con il seguente: "al fine di non rendere predeterminabili dai candidati i parametri di riferimento per il calcolo della soglia, il Rup o la Commissione di gara procedono alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con accantonamento del solo dieci per cento, indipendentemente dalla presenza di più offerte aventi identico basso a cavallo dei taglio delibali, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso. Se la seconda cifra dopo la virgola della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi dopo il taglio delle ali è dispari, la media viene incrementata percentualmente di un valore pari alla prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi dopo il taglio delle ali; se la seconda cifra dopo la virgola della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi dopo il taglio delle ali è pari, la media viene decrementata percentualmente di un valore pari alla prima cifra dopo la virgola della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi dopo il taglio delle ali. La gara viene aggiudicata all'offerta che eguaglia o che più si avvicina per difetto a tale soglia. Nel caso in cui la media decrementata risulti inferiore all'offerta di minor ribasso ammessa, la gara è aggiudicata a quest'ultima. Se la prima cifra è uguale a zero, la media resta invariata. Le offerte espresse in cifra percentuale di ribasso, sono ammesse fino a tre cifre decimali, le medie troncate alla quarta cifra decimale".

        7. All'articolo 105 del decreto legislativo n. 50 del 2016 apportare le seguenti modifiche:

            1) al comma 4, lettera b) aggiungere, infine, le seguenti parole: "e sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 80" e sopprimere la lettera d);

            2) al comma 6,

            a) al primo periodo, le parole: "E obbligatoria l'indicazione della" sono sostituite dalle seguenti: "Le stazioni appaltanti possono chiedere agli operatori economici di indicare una",

            b) al secondo periodo, le parole: "la terna di subappaltatori" sono sostituite dalle seguenti: "l'eventuale terna di subappaltatori,

            c) al terzo periodo, le parole: "Nel bando o nell'avviso di gara" sono sostituite dalle seguenti: "Nel caso di richiesta di indicazioni della terna, nel bando o nell'avviso di gara"

        8. All'articolo 157 del decreto legislativo n. 50 del 2016 al comma 2 sono apportate le seguenti modifiche:

            primo periodo, dopo le parole: "di importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a" sostituire le parole: "100.000 euro" con le parole: "209.000 euro";

            secondo periodo, dopo le parole: "Gli incarichi di importo pari o superiore a" sostituire le parole: "100.000 euro" con le parole: "209.000 euro"».


5.0.3

MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, NENCINI

RITIRATO

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Misure di semplificazione per la localizzazione e approvazione delle opere pubbliche)

        1. All'articolo 27 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) sostituire il comma 1 con il seguente:

        1. L'approvazione dei progetti da parte delle amministrazioni viene effettuata in conformità alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e alle disposizioni statali e regionali che regolano la materia. Si applicano le disposizioni in materia di conferenza di servizi dettate dagli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

            b) sostituire il comma 3 con il seguente:

        3. In sede di conferenza di servizi preliminare di cui all'articolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 sul progetto di fattibilità, con esclusione dei lavori di manutenzione ordinaria, tutte le amministrazioni e i soggetti invitati, ivi compresi gli enti gestori di servizi pubblici a rete per i quali possono riscontrarsi interferenze con il progetto, sono obbligati a pronunciarsi sulla localizzazione e sul tracciato dell'opera, anche presentando proposte modificative, nonché a comunicare l'eventuale necessità di opere mitigatrici e compensative dell'impatto. La conferenza preliminare si svolge secondo le disposizioni dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, con abbreviazione dei termini fino a metà. In tale fase, gli enti gestori di servizi pubblici a rete forniscono, contestualmente al proprio parere, il cronoprogramma di risoluzione delle interferenze. Salvo circostanze imprevedibili, le conclusioni adottate dalla conferenza in merito alla localizzazione o al tracciato, nonché al progetto di risoluzione delle interferenze e alle opere mitigatrici e compensative, ferma restando la procedura per il dissenso di cui all'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, non possono essere modificate in sede di approvazione dei successivi livelli progettuali, ameno del ritiro e della ripresentazione di un nuovo progetto di fattibilità.

            c) dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

        3-bis. Su richiesta del soggetto aggiudicatore, la localizzazione delle opere di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383 può essere anticipata al progetto di fattibilità tecnica ed economica nell'ambito della conferenza dei servizi di cui al precedente comma 3. In ogni caso, le conclusioni adottate dalla conferenza dei servizi in merito alla localizzazione comportano l'automatica approvazione della variazione dei piani urbanistici generali e gli immobili su cui è localizzata l'opera, anche in mancanza di espressa menzione, sono assoggettati al vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327.

            d) sostituire il comma 5 con il seguente:

        5. Il progetto definitivo è corredato dalla indicazione delle interferenze, anche non rilevate ai sensi del comma 4, individuate dal soggetto aggiudicatore e, in mancanza, indicate dagli enti gestori nel termine di sessanta giorni dal ricevimento del progetto, nonché dal programma degli spostamenti e attraversamenti e di quant'altro necessario alla risoluzione delle interferenze. Ricevuto il progetto definitivo l'amministrazione procedente convoca la conferenza di servizi simultanea, in modalità sincrona, con le modalità di cui all'articolo 14-bis, comma 7 e 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 e termini ridotti fino alla metà. Il verbale conclusivo di approvazione del progetto costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell'opera e variante allo strumento urbanistico comunale ove sussista l'assenso espresso in conferenza della Regione e del Comune. Eventuali pareri, visti e nulla osta comunque denominati che siano necessari anche successivamente alla conferenza sono resi dalle amministrazioni entro il termine di venti giorni dalla richiesta decorso il quale si intendono acquisiti con esito positivo ai sensi dell'articolo 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

            e) sostituire il comma 7 con il seguente:

        7. Ferma restando la disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualora il proponente abbia richiesto il provvedimento unico ambientale, la conferenza di servizi di cui all'articolo 27, comma 8 del suddetto decreto si pronuncia anche in merito a quanto previsto dal precedente comma 3».


5.0.4

TOSATO, FAGGI, CAMPARI, PEPE, PERGREFFI, AUGUSSORI, SAPONARA

RITIRATO

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare)

        1. Il comma 2 dell'articolo 47 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è sostituito dai seguenti:

        "2. Nei casi di avvalimento infragruppo le informazioni riportate al comma 1 devono risultare dalla dichiarazione unilaterale dell'impresa ausiliaria di cui all'articolo 89, comma 1, anche con riferimento alla durata dell'impegno dalia stessa assunto, pena l'impossibilità per l'impresa ausiliata di avvalersi dei requisiti dell'impresa ausiliaria.

        2-bis. Per i consorzi stabili di cui all'articolo 45 comma 2 lettere b) e c) e 46 comma 1 lettera f), nei casi di qualificazione mediante ricorso all'avvalimento di cui all'articolo 47, comma 2, la messa a disposizione dei requisiti di qualificazione per la partecipazione a gare d'appalto, mediante avvalimento delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione, è soddisfatta dall'attestazione SOA dei consorzio stabile, senza necessità di ulteriori formalità, importando l'istituto del consorzio stabile un avvalimento implicito e di diritto delle capacità, delle risorse e dei mezzi dell'intera compagine consortile.

        2-ter. Per i consorzi stabili, di cui all'articolo 45 comma 2 lettera c), i requisiti di qualificazione per la partecipazione a gare d'appalto, sia per le opere relative al settore dei beni culturali, individuate con gli acronimi OG 2, OS 2, OS 24-B e OS 25, nonché per le opere relative alle categorie di cui all'articolo 89, comma 11, sono soddisfatti sempre dall'attestazione SOA del consorzio stabile, anche se assegnate in esecuzione a proprie consorziate prive delle categorie richieste, purché il consorzio stabile disponga di idonea direzione tecnica"».


5.0.5

BERNINI, VITALI, MALLEGNI, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, SCHIFANI, DE SIANO, BARACHINI, BARBONI, AIMI, ALDERISI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CONZATTI, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, FANTETTI, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALAN, MANGIALAVORI, MASINI, ALFREDO MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAPATHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONE, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

RITIRATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Appalto integrato)

        1. All'articolo 59 del decreto legislativo 18 aprile 2017, n. 50, sono apportate la seguenti modifiche:

            1) al comma 1, dopo il secondo periodo, sono eliminate tutte le parole da: "Fatto salvo" fino a "comma 2, lettera e). Si applica l'articolo 216, comma 4-bis";

            2) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

        "Negli appalti relativi a lavori, il decreto o la determina a contrarre stabilisce se il contratto ha ad oggetto:

            a) la sola esecuzione;

            b) la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo dell'amministrazione aggiudicatrice"».

        Conseguentemente, all'articolo 216 del medesimo decreto, il comma 4-bis è soppresso.


5.0.6

CANTÙ, FREGOLENT, MARIN, RUFA, AUGUSSORI, SAPONARA, CAMPARI, FAGGI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO

RITIRATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Ulteriori norme in materia di semplificazione e accelerazione delle procedure negli appalti pubblici e di razionalizzazione acquisti)

        1. All'articolo 120 del codice del processo amministrativo, di cui all'Allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, come introdotto dall'articolo 204, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al comma 2-bis, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Parimenti, vanno impugnati nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante i criteri di aggiudicazione dell'appalto, di cui all'articolo 95 del medesimo codice dei contratti pubblici, ovvero i provvedimenti di approvazione del bando di gara.".

        2. All'articolo 59, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente:

        "5-ter. È fatto obbligo alla Stazione Appaltante di fissazione di prezzi a base d'asta secondo principi di economicità, congruenza e sostenibilità oggettivizzati da puntuale determinazione quanti-qualitativa dei fabbisogni di periodo a base di commessa e da analisi dei prezzi dei beni e servizi a gara laddove non già possibile dei costi. Le Stazioni Appaltanti debbono altresì prevedere nei capitolati di gara clausola di rinegoziazione automatica in adeguamento a prezzi più competitivi contrattati e contrattanti a parità di specifiche ovvero di certificata equivalenza/fungibilità durante il periodo di fornitura a sistema centralizzato di acquisto nazionale e regionale anche per conto di enti SSR su mandato di una o più centrali regionali di committenza con effetto a semplice richiesta notiziata all'aggiudicatario e decorrenza dal mese successivo alla comunicazione di applicazione della previsione negoziale in riduzione corrispettivi. E in facoltà dell'aggiudicatario di optare per l'anticipata cessazione del contratto, garantendo comunque continuità di fornitura per il tempo strettamente necessario a nuovo affidamento alle condizioni di centrale regionale o nazionale di committenza cui è tenuta la Stazione Appaltante fatte salve migliori condizioni performate in autonomia"».


5.0.7

BERNINI, VITALI, MALLEGNI, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, SCHIFANI, DE SIANO, BARACHINI, BARBONI, AIMI, ALDERISI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CONZATTI, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, FANTETTI, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALAN, MANGIALAVORI, MASINI, ALFREDO MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAPATHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONE, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

RITIRATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

        1. Al Decreto legislativo 18 aprile 2017, n. 50, sono apportate le seguenti modifiche:

            1) all'articolo 80:

            a) al comma 1, le parole: "anche riferita ad un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6," sono soppresse;

            b) al comma 5, le parole: "anche riferita ad un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6," sono soppresse.

            2) all'articolo 105, è soppresso il comma 6.


5.0.8

MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, NENCINI

RITIRATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

        1. Al decreto legislativo 18 aprile 2017, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 80:

        al comma 1, le parole: "anche riferita ad un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6," sono soppresse;

        al comma 5, le parole: "anche riferita ad un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6," sono soppresse.

            b) all'articolo 105, è soppresso il comma 6.


5.0.9

MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO

RITIRATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Misure di coordinamento tra codice dei contratti pubblici e disciplina concorsuale)

        All'articolo 110 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sono apportate le seguenti modificazioni:

            1. il comma 3 è sostituito dal seguente:

        "L'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale può:

            a) partecipare a procedure di affidamento di concessioni e appalti di lavori, forniture e servizi ovvero essere affidatario dì subappalto su autorizzazione del tribunale e, dopo il decreto di apertura, dal giudice delegato e previo deposito di una relazione del professionista indipendente che attesti la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;

            b) eseguire i contratti già stipulati, se il professionista indipendente ha attestato la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento";

            2. al comma 4, il secondo periodo è soppresso;

            3. al comma 5, le parole: "il curatore o" sono eliminate e la parola: "avvalgano" è sostituita dalia seguente: "avvalga"».

        Conseguentemente, all'articolo 80, comma 5, lettera b), le parole: «fermo restando quanto previsto dall'articolo 110» sono soppresse.


5.0.10

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

RESPINTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Norme in materia di semplificazione delle procedure per il riconoscimento degli incentivi tecnici di cui all'articolo 113 del decreto legislativo n. 50 del 2016)

        1. Il comma 2 dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si interpreta nel senso che, dall'entrata in vigore del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, i fondi ivi istituti fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture».


5.0.11

MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO

RITIRATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Semplificazione della fase di programmazione e del ruolo del CIPE)

        Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sono apportate le seguenti modificazioni:

        1. All'articolo 202, apportare le seguenti modificazioni:

            a) al comma 3, ultimo periodo, sono soppresse le seguenti parole: ", previo parere del CIPE";

            b) al comma 5, sopprimere le parole da: "assegnate dal CIPE" fino alla fine del comma;

            c) al comma 6, sopprimere le parole: "di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze" e dopo le parole: "per la successiva riallocazione da parte del", sopprimere le parole: "CIPE, su proposta del";

        2. All'articolo 214, al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

            a) alla lettera f), le parole: "anche ai fini della loro sottoposizione alle deliberazioni del CIPE in caso di infrastrutture e di insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese di cui alla parte V, proponendo allo stesso le eventuali prescrizioni per l'approvazione del progetto." sono sostituite dalle seguenti: "formulando eventuali prescrizioni. I relativi progetti sono approvati dagli enti aggiudicatori." e, al secondo periodo, le parole: "è acquisito sul progetto definitivo" sono sostituite dalle seguenti: "è acquisito sul progetto di fattibilità economica";

            b) la lettera g), è sostituita dalla seguente:

        "g) assegna ai soggetti aggiudicatori, a carico dei fondi di cui all'articolo 202, comma 1, lettera a), le risorse finanziarie integrative necessarie alle attività progettuali; in caso di infrastrutture e di insediamenti prioritari per Io sviluppo del Paese di cui alla parte V, assegna, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, ai soggetti aggiudicatori, a carico dei fondi, le risorse finanziarie integrative necessarie alla realizzazione delle infrastrutture, dando priorità al completamento delle opere incompiute;";

        3. All'articolo 215, sostituire il comma 3 con il seguente:

        "3. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime parere obbligatorio sui progetti di fattibilità tecnica ed economica di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo superiore a 200 milioni di euro, nell'ambito, delle procedure di cui agli articoli 14, 14-bis e 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché parere sui progetti delle altre stazioni appaltanti che siano pubbliche amministrazioni, sempre superiori a tale importo, ove esse ne facciano richiesta. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 200 milioni di euro, le competenze del Consiglio superiore sono esercitate dai comitati tecnici amministrativi presso i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche. Qualora il lavoro pubblico di importo inferiore a 200 milioni di euro, presenti elementi di particolare rilevanza e complessità il provveditore sottopone il progetto, con motivata relazione illustrativa, al parere del Consiglio superiore.";

        4. All'articolo 216, al comma 1-bis, le parole: "sono approvati secondo la disciplina previgente" sono sostituite dalle seguenti: ", fatti salvi i pareri, le autorizzazioni ed i nulla osta già intervenuti, sono approvati dagli enti aggiudicatori"».


5.0.12

BERNINI, VITALI, MALLEGNI, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, SCHIFANI, DE SIANO, BARACHINI, BARBONI, AIMI, ALDERISI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CONZATTI, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, FANTETTI, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALAN, MANGIALAVORI, MASINI, ALFREDO MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAPATHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONE, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

RITIRATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Semplificazione della fase di programmazione e del ruolo del CIPE)

        Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sono apportate le seguenti modificazioni:

        1. All'articolo 202, apportare le seguenti modificazioni:

            a) al comma 3, ultimo periodo, sono soppresse le seguenti parole: "previo parere del CIPE";

            b) al comma 5, sopprimere le parole da: "assegnate dal CIPE" fino alla fine del comma;

            c) al comma 6, sopprimere le parole: "di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze" e dopo le parole: "per la successiva riallocazione da parte del", sopprimere le parole: "CIPE, su proposta del";

        2. All'articolo 214, al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

            a) alla lettera f), le parole: "anche ai fini della loro sottoposizione alle deliberazioni del CIPE in caso di infrastrutture e di insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese di cui alla parte V, proponendo allo stesso le eventuali prescrizioni per l'approvazione del progetto." sono sostituite dalle seguenti: "formulando eventuali prescrizioni. I relativi progetti sono approvati dagli enti aggiudicatoli." e, al secondo periodo, le parole: "è acquisito sul progetto definitivo" sono sostituite dalle seguenti: "è acquisito sul progetto di fattibilità economica";

            b) la lettera g), è sostituita dalla seguente:

            "g) assegna ai soggetti aggiudicatori, a carico dei fondi di cui all'articolo 202, comma 1, lettera a), le risorse finanziarie integrative necessarie alle attività progettuali; in caso di infrastrutture e di insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese di cui alla parte V, assegna, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, ai soggetti aggiudicatori, a carico dei fondi, le risorse finanziarie integrative necessarie alla realizzazione delle infrastrutture, dando priorità al completamento delle opere incompiute;";

        3. All'articolo 215, sostituire il comma 3 con il seguente:

        "3. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime parere obbligatorio sui progetti di fattibilità tecnica ed economica di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo superiore a 200 milioni di euro, nell'ambito, delle procedure di cui agli articoli 14, 14-bis e 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché parere sui progetti delle altre stazioni appaltanti che siano pubbliche amministrazioni, sempre superiori a tale importo, ove esse ne facciano richiesta. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 200 milioni di euro, le competenze del Consiglio superiore sono esercitate dai comitati tecnici amministrativi presso i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche. Qualora il lavoro pubblico di importo inferiore a 200 milioni di euro, presenti elementi di particolare rilevanza e complessità il provveditore sottopone il progetto, con motivata relazione illustrativa, al parere del Consiglio superiore.";

        4. All'articolo 216, al comma 1-bis, le parole: "sono approvati secondo la disciplina previgente" sono sostituite dalle seguenti: ", fatti salvi i pareri, le autorizzazioni ed i nulla osta già intervenuti, sono approvati dagli enti aggiudicatori."».


5.0.13

MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, NENCINI

RITIRATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Snellimento procedure CIPE e Consiglio Superiore Lavori Pubblici)

        1. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 202:

        al comma 3, ultimo periodo, sopprimere le parole: "previo parere del CIPE"; al comma 5, sopprimere le parole da: "assegnate dal CIPE" fino alla fine del comma; al comma 6, sopprimere le parole: "di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze" e sopprimere le parole: "CIPE, su proposta del";

            b) all'articolo 214, al comma 2:

        alla lettera f), sostituire le parole: "anche ai fini della loro sottoposizione" fino alla fine del primo periodo con le seguenti: "formulando eventuali prescrizioni." e, dopo il primo periodo, inserire il seguente: "I relativi progetti sono approvati dagli enti aggiudicatori.";

        alla lettera g), sostituire la parola: "propone" con la seguente: "assegna"; sopprimere le parole: "al CIPE l'assegnazione"; sostituire le parole: "delle risorse" con le parole: "le risorse"; sopprimere le parole: "contestualmente all'approvazione del progetto definitivo e nei limiti delle risorse disponibili";

            c) all'articolo 215, al comma 3:

        al primo periodo, sostituire la parola: "definitivi" con le seguenti: "di fattibilità" e le parole: "50 milioni di euro, prima dell'avvio delle procedure di cui alla parte seconda, Titolo III, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152" con le seguenti: "200 milioni di euro, nell'ambito" e sopprimere le parole da: "delle procedure di cui all'articolo 3" fino alle parole: "di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,"; al terzo periodo sostituire le parole: "50 milioni di euro" con le seguenti: "200 milioni di euro"; al quarto periodo, sostituire le parole: "50 milioni di euro" con le seguenti: "200 milioni di euro";

            d) all'articolo 216, al comma 1-bis:

        dopo le parole: "i relativi progetti" inserire le seguenti: "fatti salvi i pareri, le autorizzazioni ed i nulla osta già intervenuti,";

        sostituire le parole: "secondo la disciplina previgente" con le seguenti: "dagli enti aggiudicatori."».


5.0.14

MARTI, AUGUSSORI, SAPONARA, CAMPARI, FAGGI, PEPE, PERGREFFI

RITIRATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

        1. Fino alla generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime, i procedimenti di riscossione coattiva dei canoni demaniali, anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e i procedimenti amministrativi per il rilascio, la sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, con esclusivo riferimento a quelle inerenti alla conduzione delle pertinenze demaniali, derivanti da contenzioso pendente alla data del 29 novembre 2018 e connesso all'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni di cui all'articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono sospesi. Fino alla generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime sono altresì privi di effetto i provvedimenti già emessi a conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione. La disposizione di cui al presente comma non si applica per i beni pertinenziali che risultano comunque oggetto di procedimenti giudiziari di natura penale, nonché nei comuni e nei municipi sciolti o commissariati ai sensi degli articoli 143 e 146 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.».


5.0.15

FAGGI, PEPE, CAMPARI, SAPONARA, AUGUSSORI, PERGREFFI

RITIRATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Programma di intervento nelle stazioni gestite da GS rail)

        1. Le risorse disponibili, ivi incluse quelle perenti già impegnate a copertura degli oneri finanziari relativi al Programma di interventi per la riqualificazione e la realizzazione delie infrastrutture complementari alle Grandi stazioni, di cui alle delibere del CIPE, n. 10 del 14 marzo 2003, n. 63 del 25 luglio 2003, n. 129 del 6 aprile 2006, n. 61 del 22 luglio 2010, n. 2 del 20 gennaio 2012 e n. 20 del 23 marzo 2012, sono assegnate in favore di Grandi Stazioni Rail, al fine di consentire il completamento degli interventi del Programma di cui sopra, ovvero la realizzazione di ulteriori opere funzionali a rendere gli interventi più aderenti alle mutate esigenze dei contesti urbani nei quali si inseriscono. Il CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, con apposita delibera, provvede alla riprogrammazione delle risorse di cui sopra».


5.0.16

FAGGI, PEPE, CAMPARI, SAPONARA, AUGUSSORI, PERGREFFI

RITIRATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di investimenti sulla rete ferroviaria)

        1. Al fine di ridurre i costi e i tempi di realizzazione degli investimenti, finalizzati allo sviluppo e potenziamento delle reti infrastrutturali di trasporto regolate da appositi atti di concessione e contratti dì programma con lo Stato, l'amministratore delegato della società concessionaria, nei limiti delie disponibilità finanziarie iscritte nel Contratto di Programma nonché nei limiti di spesa individuati nel Documento Pluriennale di Pianificazione all'atto della sua emanazione con esclusione dei progetti da realizzare per lotti costruttivi non funzionali, provvede, senza compensi aggiuntivi, ad avviare e curare il dibattito pubblico ove previsto ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con esclusione degli interventi disciplinati dalla legge n. 164 del 2014, a curare e definire i livelli di progettazione di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a indire la Conferenza di servizi e approvare il progetto, avviare le attività negoziali, consegnare i lavori adottando, se del caso, provvedimenti d'urgenza, ad espletare ogni altra attività amministrativa, tecnica e operativa occorrente al compimento delle attività di progettazione, delle occupazioni d'urgenza e delle espropriazioni, nonché dell'espletamento delle procedure di affidamento e della realizzazione delle opere. Il Ministero vigilante provvede a verificare che le attività sopra individuate siano svolte nell'esatto adempimento degli obblighi che derivano alla società concessionaria dal Contratto di programma al fine di valutare i gradi di conformità alla programmazione, constatare e valutare lo stato della progettazione o dei lavori, analizzare e valutare i costi delle opere, effettuare la vigilanza sulle specifiche tecniche di settore, il monitoraggio sulle opere realizzate per quanto attiene agli investimenti, le eventuali verifiche di cantiere.

        2. Per semplificare l'iter approvativo e la razionalizzazione dei monitoraggi dei progetti di investimento finalizzati allo sviluppo e potenziamento delle reti infrastrutturali di trasporto regolati da appositi atti di concessione e contratti di programma con lo Stato, viene escluso l'utilizzo dello strumento de! Contratto istituzionale di sviluppo.

        3. Le risorse iscritte nel capitolo di bilancio 7122 del Ministero dell'economia e delle finanze, ridenominato «Contributi in conto impianti da corrispondete a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. per la realizzazione di un programma di investimenti per io sviluppo e l'ammodernamento delle infrastrutture» sono ripartite secondo due ed esclusivi piani gestionali (pg) specificatamente dedicati al finanziamento rispettivamente del Contratto di Programma – Parte Servizi e del Contratto di Programma – Parte investimenti.

        4. All'articolo 1 della legge 14 luglio 1993, n. 238, i commi 1, 2 e 2-bis sono sostituiti dai seguenti:

        "1. Gli schemi di contratto di programma quinquennali di cui all''articolo 15 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, siglati entro 60 giorni successivi alla scadenza del precedente periodo di vigenza contrattuale, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti finanziari e dal Gestore dell'infrastruttura ferroviaria, sono trasmessi dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti al CIPE, che li approva con delibera, entro 30 giorni dalla trasmissione.

        2. Entro cinque giorni dalla pubblicazione della delibera CIPE, Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti trasmette al Parlamento gli schemi di contratto di cui al comma precedente, per l'espressione del parere da parte delle commissioni parlamentari competenti per materia, che si esprimono nei termine di trenta giorni dalla trasmissione. Entro i successivi 30 giorni, i contratti di cui al comma 1, preventivamente sottoscritti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dal Gestore dell'infrastruttura ferroviaria, sono approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

        2-bis. Per gli eventuali aggiornamenti ai contratti di cui al comma 1 che non comportino modifiche sostanziali e siano sostanzialmente finalizzati alla riprogrammazione di interventi nonché al recepimento delle risorse finanziarie recate dalla legge di Stabilità o da altri provvedimenti, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti trasmette una informativa al Parlamento. Nel caso di modifiche sostanziali si procede, invece, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti. Per sostanziali si intendono le modifiche che superano del 15 per cento le previsioni riportate nei contratti di programma di cui al comma 1, con riferimento ai costi e ai relativi fabbisogni complessivi da finanziare nel quinquennio di vigenza contrattuale."».


5.0.17

LUPO, GARRUTI, DESSÌ

RITIRATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni di semplificazione in materia di convenzioni e contratti di programma)

        1. Al comma 36 dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le convenzioni e gli eventuali contratti di programma disciplinano altresì la predisposizione e l'aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti. Sono altresì definite, a cura delle Autorità di regolazione competenti per settore, le modalità per la verifica e la corretta redazione dei piani finanziari del concessionario. Nella determinazione della tariffa, gli investimenti effettuati dal soggetto concessionario sono considerati, ai fini del recupero dei costi e della remunerazione del capitale investito, esclusivamente dal momento nel quale le opere entrano in esercizio e risultano fruibili dagli utenti."».


5.0.18

PATUANELLI, GRASSI, SANTILLO, PUGLIA, VONO, TURCO

APPROVATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Semplificazioni per la definizione dei patti territoriali e dei contratti d'area)

        1. Per la definitiva chiusura dei procedimenti relativi alle agevolazioni concesse nell'ambito dei patti territoriali e dei contratti d'area di cui all'articolo 2, comma 203, lettere d) e f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le imprese beneficiarie presentano dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2000, n. 445, attestanti in particolare l'ultimazione dell'intervento agevolato e le spese sostenute per la realizzazione dello stesso. I contenuti specifici, i termini, le modalità e gli schemi per la presentazione delle predette dichiarazioni sono individuati con circolare del Ministro dello sviluppo economico da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. L'erogazione degli importi spettanti è autorizzata sulla base delle predette dichiarazioni nei limiti del contributo concesso e delle disposizioni di cui all'articolo 40, comma 9-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Sono fatti salvi i provvedimenti adottati fino alla data di emanazione della predetta circolare ai sensi della normativa previgente. Per l'insieme delle imprese che non presentano le dichiarazioni sostitutive sopra indicate, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della predetta circolare, il Ministero dello sviluppo economico accerta la decadenza dai benefici con provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con salvezza degli importi già erogati sulla base dei costi e delle spese sostenute.

        2. Il Ministero dello sviluppo economico, anche per il tramite del Nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, effettua controlli e ispezioni, anche a campione, sugli interventi agevolati volti a verificare l'attuazione degli interventi medesimi nonché la veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate ai sensi del comma 1. Il predetto Ministero redige entro il 31 dicembre una relazione di sintesi annuale circa gli esiti dei controlli da pubblicare sul sito istituzionale. L'onere per i precitati controlli ed ispezioni è posto a carico delle risorse residue di cui al comma 3, nel limite massimo di 500.000 euro. Eventuali irregolarità emerse nell'ambito dei predetti controlli comportano la revoca del contributo erogato e l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'aiuto fruito.

        3. Fatti salvi gli impegni già assunti in favore delle imprese beneficiarie ovvero relativi alle rimodulazioni già autorizzate, le risorse residue dei patti territoriali, ove non costituiscano residui perenti, sono utilizzate per il finanziamento di progetti volti allo sviluppo del tessuto imprenditoriale territoriale, anche mediante la sperimentazione di servizi innovativi a supporto delle imprese. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono stabiliti i criteri per la ripartizione e il trasferimento delle predette risorse, nonché la disciplina per l'attuazione dei precitati progetti, anche valorizzando modelli gestionali efficienti e pregresse esperienze positive dei soggetti che hanno dimostrato capacità operativa di carattere continuativo nell'ambito della gestione dei Patti territoriali. Resta ferma l'attribuzione al Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, delle economie relative ai contratti d'area.

        4. I comuni destinatari delle risorse per l'attuazione delle misure di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1997, n. 266, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, trasmettono al Ministero dello sviluppo economico, per la preventiva approvazione entro quattro mesi dalla predetta trasmissione, un programma d'interventi, di durata non superiore a tre anni, per l'attuazione di interventi anche di natura infrastrutturale aventi le stesse finalità di cui al citato articolo 14, utilizzando a tal fine la quota libera da impegni delle risorse ad essi già trasferite dal predetto Ministero per l'attuazione delle misure di cui al precitato articolo 14. I comuni presentano annualmente al Ministero dello sviluppo economico una relazione di sintesi delle azioni avviate e delle spese sostenute per i programmi approvati. Le risorse per le quali non risultano trasmessi i programmi entro il termine o per le quali i programmi non sono approvati, in tutto o in parte, sono versate dai comuni, previa comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate nel medesimo importo al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, istituito dall'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 per interventi di garanzia in favore di operazioni del microcredito destinati alla micro-imprenditorialità. Per le medesime finalità sono, altresì, versate all'entrata dello Stato le somme resesi disponibili a qualsiasi titolo successivamente alla realizzazione del programma.»


5.0.19

URSO

RITIRATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

        1. Al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1 dell'articolo 6:

                1) la lettera b) è abrogata;

                2) alla lettera d), le parole: "le attività di specializzazione territoriale che si intendono rafforzare, e che dimostrano la sussistenza di un nesso economico-funzionale con l'Area portuale o con i porti di cui al comma 2, dell'articolo 3, nel caso la ZES ricomprenda più aree non adiacenti" sono soppresse;

                3) alla lettera e), dopo le parole: "ad adottare" sono inserite le seguenti: ", entro trenta giorni dalla emanazione del decreto di cui all'articolo 7,";

                4) la lettera f) è abrogata;

                5) alla lettera g), le parole: "possono essere concesse" sono sostituite dalle seguenti: "sono concesse";

                6) alla lettera h), le parole: ", nonché le modalità di consultazione adottate e gli esiti delle stesse" sono soppresse;

            b) all'articolo 7, comma 1, le parole: "sette anni e superiore a quattordici" sono sostituite dalle seguenti: "venti anni" e le parole: "fino a un massimo di ulteriori sette anni," sono soppresse.

        2. Al comma 4-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, le parole: "una proposta di istituzione di una ZES nel proprio territorio, o al massimo due proposte ove siano presenti più" sono sostituite dalle seguenti: "un numero di proposte di istituzione di ZES nel proprio territorio corrispondente al numero delle".

        3.1. All'articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

        "4-bis. Nelle ZES costituite ai sensi dell'articolo 4, a decorrere dal 1 febbraio 2019, le nuove imprese che avviano una nuova attività economica possono fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse stabilite:

            a) riduzione del 50 per cento dell'imposta sul reddito delle società (IRES) per i primi cinque periodi di imposta;

            b) riduzione del 50 per cento dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i primi cinque periodi di imposta;

            c) esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) per cinque anni per gli immobili posseduti dalle stesse imprese e utilizzati per l'esercizio delle attività economiche;

            d) riduzione dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a tempo indeterminato a carico delle aziende per i primi cinque anni di attività nella misura del 50 per cento.

        4-ter. Per le imprese già presenti nelle ZES le agevolazioni fiscali applicabili, a decorrere dal 1 febbraio 2019, sono quelle di cui al comma 4-bis, ridotte della metà.

        4-quater. I canoni corrisposti per locazione di immobili funzionali all'esercizio di attività d'impresa in area ZES sono soggetti ad imposta nella forma delia cedolare secca con un'aliquota del 10 per cento".

        5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.».


5.0.20

URSO

IMPROPONIBILE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

        1. All'articolo 5, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Il presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Settentrionale adotta, con proprio decreto – previo parere della Regione Veneto e dei comuni interessati –i provvedimenti necessari di integrazione e di modifica del punto franco di cui al presente articolo"».


5.0.21

URSO

IMPROPONIBILE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

        1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 98, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è attribuito altresì, in via sperimentale, per il triennio 2019-2021 – nei limiti e alle medesime condizioni e modalità previste dai commi 99 e da 102 a 107 – alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive che operano nella zona logistica semplificata di Venezia e nei punti franchi di Venezia e Trieste, individuati rispettivamente all'interno degli spazi doganali del porto commerciale di Marghera e negli attuali limiti della circoscrizione territoriale del porto franco internazionale di Trieste e nelle altre zone, funzionalmente e logisticamente legate alle attività portuali, di cui all'articolo 1, commi 618, 619 e 620, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché nella Zona logistica semplificata – Porto e Retroporto di Genova di cui all'articolo 7 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018,n. 130. La misura percentuale massima del credito d'imposta spettante ai sensi del periodo precedente è del 10 per cento per le piccole e medie imprese e del 5 per cento per le grandi imprese. L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori creditizio, finanziario e assicurativo.

        2. In relazione agli investimenti effettuati ai sensi del comma 1, il credito d'imposta ivi previsto è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2021 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 50 milioni di euro. Il riconoscimento dell'agevolazione è soggetto al rispetto delle seguenti condizioni:

            a) le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nelle predette aree per almeno sette anni dopo il completamento dell'investimento oggetto delle agevolazioni, pena la revoca dei benefici concessi e goduti;

            b) le imprese beneficiane non devono essere in stato di liquidazione o di scioglimento.

        3. L'agevolazione di cui al comma 1 è concessa nel rispetto di tutte le condizioni previste dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, e in particolare di quanto disposto dall'articolo 14; agli adempimenti di cui all'articolo 11 del medesimo Regolamento provvede il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro delegato per la coesione territoriale e il Mezzogiorno.

        4. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto nel limite di spesa di 10 milioni annui per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande da parte dei soggetti potenzialmente beneficiari e comunque fino ad esaurimento delle predette risorse finanziarie disponibili.

        5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.»


5.0.22 (testo 2)

BRIZIARELLI, ARRIGONI, FAGGI, CAMPARI, PEPE, PERGREFFI, AUGUSSORI, SAPONARA, SANTILLO, FEDE

APPROVATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Semplificazioni in materia edilizia)

        1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) all'articolo 65 sono apportate le seguenti modificazioni:

            1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

            «1. Le opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore, prima del loro inizio, devono essere denunciate dal costruttore allo sportello unico".

        2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

            "3. Alla denuncia devono essere allegati:

            a) il progetto dell'opera firmato dal progettista, dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente le calcolazioni eseguite, l'ubicazione, il tipo, le dimensioni delie strutture, e quanto altro occorre per definire l'opera sia nei riguardi dell'esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni di sollecitazione;

            b) una relazione illustrativa firmata dal progettista e dal direttore dei lavori, dalla quale risultino le caratteristiche, le qualità e le prestazioni dei materiali che verranno impiegati nella costruzione.".

        3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

            "4. Lo sportello unico rilascia al costruttore, all'atto stesso della presentazione, l'attestazione dell'avvenuto deposito.".

        4) l'alinea del comma 6 è sostituito dal seguente:

            "6. Ultimate le parti della costruzione che incidono sulla stabilità della stessa, entro il termine di sessanta giorni, il direttore dei lavori deposita allo sportello unico una relazione sull'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3, allegando:".

        5) il comma 7 è sostituito dal seguente:

            "7. All'atto della presentazione della relazione di cui al comma 6, lo sportello unico rilascia al direttore dei lavori l'attestazione dell'avvenuto deposito su una copia della relazione e provvede altresì a trasmettere tale relazione al competente ufficio tecnico regionale.".

        6) è aggiunto in fine il seguente comma:

            "8-bis. Per gli interventi di cui all'articolo 3-ter, comma 1, punto b. ii) e lettera c), non si applicano le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8".

        b) all'articolo 67 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

            "8-bis. Per gli interventi di cui all'articolo 3-ter, comma 1, punto b. ii) e lettera c), il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori".

        c) all'articolo 93, i commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dagli seguenti:

            «3. Il contenuto minimo del progetto è determinato dal competente ufficio tecnico della regione. In ogni caso il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni, relazione tecnica, e dagli altri elaborati previsti dalle norme tecniche.

        4. I progetti relativi ai lavori di cui al presente articolo sono accompagnati da una dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e la coerenza tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica.

        5. Per tutti gli interventi il preavviso scritto con il contestuale deposito del progetto e dell'asseverazione di cui al comma 4, è valido anche agli effetti della denuncia dei lavori di cui all'articolo 65".

        d) dopo l'articolo 94, inserire il seguente:

"Art. 94-bis. (Disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche)

        1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui a capi I, II e IV della parte seconda del presente testo unico, sono considerati, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 52 e 83:

            a) interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità:

            i) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità (Zona 1 e Zona 2);

            ii) le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche;

            iii) gli interventi relativi ed edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso;

            b) interventi di ‘minore rilevanza' nei riguardi della pubblica incolumità:

            i) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media sismicità (Zona 3);

            ii) le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti;

            iii) le nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui al punto a.ii);

            c) interventi ‘privi di rilevanza' nei riguardi della pubblica incolumità;

            i) gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità.

            2. Per i medesimi fini del comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di intesa con le Regioni, definisce le linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui al medesimo comma 1, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre ii preavviso di cui all'articolo 93. Nelle more dell'emanazione delle linee guida, le Regioni possono comunque dotarsi di specifiche elencazioni o confermare le disposizioni vigenti. A seguito dell'emanazione delle linee guida, le Regioni adottano specifiche elencazioni di adeguamento delle stesse.

        3. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, non si possono iniziare lavori relativi ad interventi ‘rilevanti', di cui al comma 1, lettera a), senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione, in conformità all'articolo 94.

        4. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, e in deroga a quanto previsto all'articolo 94, comma 1 le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano per lavori relativi ad interventi di "‘minore rilevanza" o "privi di rilevanza" di al comma 1 lettera b) o lettera c).

        5. Per gli stessi interventi, non soggetti ad autorizzazione preventiva, le Regioni possono istituire controlli anche con modalità a campione.

        6. Restano ferme le procedure di cui agli articoli 65 e 67 comma 1 del presente testo unico"».


5.0.22

BRIZIARELLI, ARRIGONI, FAGGI, CAMPARI, PEPE, PERGREFFI, AUGUSSORI, SAPONARA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Semplificazioni in materia edilizia)

        1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

"Art. 3-bis.

(Interventi in zone dichiarate sismiche)

        1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai capi I, II e IV della parte seconda del presente testo unico, riguardanti la sicurezza delle costruzioni, si considerano, concordemente agli articoli 52 e 83:

            a) Interventi "rilevanti" nei riguardi delia pubblica incolumità:

                i) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità (Zona 1 e Zona 2);

                ii) le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche;

                iii) gli interventi relativi ed edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso;

            b) interventi di "minore rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità:

                i) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico dì costruzioni esistenti nelle località sismiche a media (Zona 3) e bassa sismicità (Zona 4);

                ii) le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti;

                iii) le nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui al punto a. ii);

            c) interventi "privi di rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità

        i) gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità.

        2. Per i medesimi fini del comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di intesa con le Regioni, definisce le linee guida per l'individuazione, dai punto di vista strutturale, degli interventi di cui al medesimo comma 1, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre ii preavviso di cui all'articolo 93. Nelle more dell'emanazione delle linee guida, le Regioni possono comunque dotarsi di specifiche elencazioni o confermare le disposizioni vigenti. A seguito dell'emanazione delle linee guida, le Regioni adottano specifiche elencazioni di adeguamento delle stesse.".

            b) all'articolo 65 sono apportate le seguenti modificazioni:

                1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

        «1. Le opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore, prima del loro inizio, devono essere denunciate dal costruttore allo sportello unico".

                2) il comma 3 è sostituito dai seguente:

        "3. Alla denuncia devono essere allegati:

            a) il progetto dell'opera firmato dal progettista, dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente le calcolazioni eseguite, l'ubicazione, il tipo, le dimensioni delie strutture, e quanto altro occorre per definire l'opera sia nei riguardi dell'esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni di sollecitazione;

            b) una relazione illustrativa firmata dal progettista e dal direttore dei lavori, dalla quale risultino le caratteristiche, le qualità e le prestazioni dei materiali che verranno impiegati nella costruzione.".

                3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

        "4. Lo sportello unico rilascia al costruttore, all'atto stesso della presentazione, l'attestazione dell'avvenuto deposito.".

                4) l'alinea del comma 6 è sostituito dal seguente:

        "6. A strutture ultimate, entro il termine di sessanta giorni, il direttore dei lavori deposita allo sportello unico una relazione sull'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3, allegando:".

                5) il comma 7 è sostituito dal seguente:

        "7. All'atto della presentazione della relazione di cui ai comma 6, lo sportello unico rilascia al direttore dei lavori l'attestazione dell'avvenuto deposito su una copia della relazione e provvede altresì a trasmettere tale relazione al competente ufficio tecnico regionale.".

                6) è aggiunto in fine il seguente comma:

        "8-bis. Per gli interventi di cui all'articolo 3-ter, comma 1, punto b. ii) e lettera c), non si applicano le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8".

            c) all'articolo 67 è aggiunto, In fine, il seguente comma:

        "8-bis. Per gli interventi di cui all'articolo 3-ter, comma 1, punto b. ii) e lettera c), il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori".

            d) l'articolo 90 è sostituito dal seguente:

        "1. È consentita, nel rispetto delle disposizioni del presente testo unico, degli strumenti urbanistici e delle norme tecniche vigenti, la sopraelevazione degli edifici realizzati con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche di cui agli articoli 52 e 83, purché il complesso della struttura sia conforme alle medesime norme."

            e) all'articolo 93, i commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dagli seguenti:

        «3. Il contenuto minimo del progetto è determinato dal competente ufficio tecnico della regione. In ogni caso il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni, relazione tecnica, e dagli altri elaborati previsti dalle norme tecniche.

        4. I progetti relativi ai lavori di cui al presente articolo sono accompagnati da una dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e la coerenza tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica.

        5. Per tutti gli interventi il preavviso scritto con il contestuale deposito del progetto e dell'asseverazione di cui al comma 4, è valido anche agli effetti della denuncia dei lavori di cui all'articolo 65".

            f) all'articolo 94, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

        "1. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, non si possono iniziare lavori relativi ad interventi 'rilevanti', di cui all'articolo 3-ter comma 1 lettera a), senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione.

        1-bis. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano per lavori relativi ad interventi di "modesta rilevanza" o "privi di rilevanza" di all'articolo 3-ter comma 1 lettera b) o lettera c).

        1-ter. Per gli interventi non soggetti ad autorizzazione preventiva, le Regioni possono istituire controlli sui progetti anche con modalità a campione."».


5.0.23

GIROTTO, PUGLIA, CASTALDI, GARRUTI, DESSÌ, MARCO PELLEGRINI, TURCO, PATUANELLI, SANTILLO, L'ABBATE, GALLICCHIO

RITIRATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di mobilità elettrica, semplificazione per la realizzazione di colonnine di ricarica)

        1. Nel rispetto della normativa tecnica di settore, delle norme in materia di sicurezza e antincendio, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la costruzione e l'esercizio di impianti aperti al pubblico per il rifornimento di veicoli a trazione elettrica e di impianti ad uso privato per il rifornimento di veicoli a trazione elettrica costituisce attività libera, diversa dalla vendita al pubblico di energia elettrica, non soggetta ad autorizzazione, né al possesso di qualifiche o all'iscrizione in albi o registri. Ai fini del rilascio della concessione di occupazione di suolo pubblico per impianti aperti al pubblico per il rifornimento di veicoli a trazione elettrica, le disposizioni dì cui al presente comma possono essere derogate o limitate esclusivamente per ragioni tecniche e di sicurezza, nonché nei casi in cui la richiesta presentata non rispetti le condizioni già stabilite negli appositi regolamenti finalizzati a garantire la par condicio agli operatori. Non possono, in ogni caso, essere stabilite esclusive a livello locale.

        2. All'articolo 17-quinquies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

        «2. Le opere edilizie per l'installazione delle infrastrutture di ricarica elettrica dei veicoli in edifici in condominio sono approvate dall'assemblea di condominio, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze previste dall'articolo 1136, secondo comma, del codice civile.

        3. Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le deliberazioni di cui al comma 2, il condomino interessato può installare, a proprie spese, i dispositivi di cui al citato comma 2, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1102 del codice civile nel solo rispetto delle norme di legge vigenti in materia di edilizia, sanità e sicurezza degli impianti. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 1120, secondo comma, e 1121, terzo comma, del codice civile.».


5.0.24 (testo 2)

PUGLIA, GIANNUZZI, SANTILLO, VACCARO, PRESUTTO, DI MICCO, MORONESE, ANGRISANI, DE LUCIA, URRARO, RICCIARDI, NUGNES, CASTELLONE, GAUDIANO, ORTOLANI, CASTIELLO, LA MURA, GRASSI, MAUTONE, GARRUTI, DESSÌ

APPROVATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Norme di semplificazioni in materia di assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti)

1. All'articolo 132-ter, del decreto legislativo del 7 settembre 2005 n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: “e portabili";

b) dopo il comma 4, inserire il seguente: “4-bis. Al fine di favorire e semplificare l'applicazione degli sconti di cui ai commi 1 e 4, nelle more della piena operatività delle disposizioni relative alla individuazione dei meccanismi elettronici che registrano le attività dei veicoli di cui alla lettera b) del comma 1, gli sconti di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche se non siano ancora stati installati i predetti dispositivi purché sia stato stipulato il contratto che ne preveda l'installazione ovvero che siano stati installati su proposta dell'impresa assicuratrice dispositivi che non posseggono ancora le caratteristiche di cui al comma 1, lettera b).".»


5.0.24

PUGLIA, GIANNUZZI, SANTILLO, VACCARO, PRESUTTO, DI MICCO, MORONESE, ANGRISANI, DE LUCIA, URRARO, RICCIARDI, NUGNES, CASTELLONE, GAUDIANO, ORTOLANI, CASTIELLO, LA MURA, GRASSI, MAUTONE, GARRUTI, DESSÌ

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Norme di semplificazioni in materia di assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti)

        1. All'articolo 132-ter, del decreto legislativo del 7 settembre 2005 n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: "e portabili";

            b) dopo il comma 4, inserire il seguente: "4-bis. Al fine di favorire e semplificare l'applicazione degli sconti di cui ai commi 1 e 4, nelle more della piena operatività delle disposizioni relative alla individuazione dei meccanismi elettronici che registrano le attività dei veicoli di cui alla lettera b) del comma 1, gli sconti di cui al presente articolo si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche se non siano ancora stati installati i predetti dispositivi purché sia stato stipulato il contratto che ne preveda l'installazione ovvero che siano stati installati su proposta dell'impresa assicuratrice dispositivi che non posseggono ancora le caratteristiche di cui al comma 1, lettera b).".»


5.0.25

NUGNES, GARRUTI, DESSÌ, L'ABBATE, CATALFO, MATRISCIANO, AUDDINO, BOTTO, CAMPAGNA, NOCERINO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

RITIRATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

        1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 26, comma 6 le parole: "del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione" sono sostituite dalle seguenti: "il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente. Qualora la singola voce che compone il costo relativo alla sicurezza contempli attività di cui al capo III del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, la relativa stima deve essere effettuata nel rispetto dei criteri fissati dal decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 luglio 2016, n. 174";

        b) all'articolo 100, comma 1, dopo le parole: "sono definiti dall'allegato XV" sono aggiunte le seguenti: "fermo restando che qualora una singola voce dei costi della sicurezza contempli le attività di cui al capo III e al capo IX del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, la relativa stima dovrà effettuarsi nel rispetto dei criteri fissati dal decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 luglio 2016, n. 174".


5.0.26

MALLEGNI, VITALI, PAGANO

IMPROPONIBILE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Semplificazione della procedura per l'attribuzione di finanziamenti a società sorte per iniziativa legislativa per la realizzazione di attività di interesse pubblico nei settori strategici per la competitività del Paese)

        1. Le società sorte per iniziativa legislativa, qualificabili come organismi di diritto pubblico e le cui finalità consistono nella realizzazione di attività di interesse pubblico per conto di pubbliche amministrazioni centrali in settori strategici per la competitività del Paese e che utilizzano tecnologie hardware e software innovative, sono destinatarie dirette di contributi a fondo perduto a valere sia su fondi nazionali che su fondi comunitari per la realizzazione della loro missione, quale definita dalla legge.

        2. Le pubbliche amministrazioni, in favore delle quali le società di cui al precedente comma 1 operano, stipulano con le medesime società atti convenzionali nei quali, in aggiunta alla disciplina delle modalità di gestione del finanziamento, stabiliscono regole e principi ulteriori cui le sopradette Società devono uniformarsi.

        3. Ai contributi di cui al comma 1 si applica il disposto dei commi 91 e 93 dell'articolo 1, legge 31 dicembre 2018, n. 145. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 1 milione di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri.

        4. Dall'attuazione del presente articolo, ad eccezione del comma 3, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono allo svolgimento delle attività previste dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».


5.0.27

PERGREFFI, SAPONARA, CAMPARI

IMPROPONIBILE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Semplificazione della procedura per l'attribuzione di finanziamenti a società sorte per iniziativa legislativa per la realizzazione di attività di interesse pubblico nei settori strategici per la competitività del Paese)

        1. Le società sorte per iniziativa legislativa, qualificabili come organismi di diritto pubblico e le cui finalità consistono nella realizzazione di attività di interesse pubblico per conto di pubbliche amministrazioni centrali in settori strategici per la competitività del Paese e che utilizzano tecnologie hardware e software innovative, sono destinatarie dirette di contributi a fondo perduto a valere sia su fondi nazionali che su fondi comunitari per la realizzazione della loro missione, quale definita dalla legge.

        2. Le pubbliche amministrazioni, in favore delle quali le società di cui al precedente comma 1 operano, stipulano con le medesime società atti convenzionali nei quali, in aggiunta alla disciplina delle modalità di gestione del finanziamento, stabiliscono regole e principi ulteriori cui le sopradette Società devono uniformarsi.

        3. Ai contributi di cui al comma 1 si applica il disposto dei commi 91 e 93 dell'articolo 1, legge 31 dicembre 2018, n, 145».


5.0.28

SANTILLO, GRASSI, PATUANELLI, PUGLIA

RITIRATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di semplificazione e razionalizzazione degli enti pubblici non economici)

        1. A decorrere dal 1º settembre 2019, gli enti pubblici non economici inclusi nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive, degli enti operanti nei settori della cultura e della ricerca scientifica, degli enti nazionali di previdenza ed assistenza sociale, degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alle leggi 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva della Giornata della memoria e della legge 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonché delle Autorità portuali e degli enti parco, nonché con esclusione di quelli di particolare rilievo identificati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono soppressi e cessano a decorrere dalla medesima data di soppressione gli eventuali trasferimenti statali a qualunque titolo erogati.

        2. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite, entro il termine di cui al precedente periodo, all'amministrazione vigilante ovvero, nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella in capo alla quale risultano le maggiori competenze nella materia che ne è oggetto. L'amministrazione così individuata succede a titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale.

        3. I rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva alla soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o prorogati.

        4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze le funzioni commissariali di gestioni liquidatorie di enti pubblici ovvero di stati passivi, riferiti anche ad enti locali, possono essere attribuite a società interamente posseduta dallo Stato.».


5.0.30

VALLARDI, FAGGI, CAMPARI, PEPE, PERGREFFI, AUGUSSORI, SAPONARA

IMPROPONIBILE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di oneri per l'elettricità dei consorzi di bonifica e di irrigazione)

        1. Ai consumi di energia elettrica necessari per gli impianti di sollevamento delle acque a fini di difesa idraulica e di irrigazione dei consorzi di bonifica si applicano le agevolazioni di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per le imprese a forte consumo di energia. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente adotta i provvedimenti necessari ai fini dell'applicazione della presente disposizione».


5.0.31

VALLARDI, FAGGI, CAMPARI, PEPE, PERGREFFI, AUGUSSORI, SAPONARA

RITIRATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di oneri per l'elettricità dei consorzi di bonifica e dì irrigazione)

        1. Ai consumi di energia elettrica necessari per gli impianti di sollevamento delle acque a fini di difesa idraulica dei consorzi di bonifica si applicano le agevolazioni di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per le imprese a forte consumo di energia. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente adotta i provvedimenti necessari ai fini dell'applicazione della presente disposizione».


6.1

VITALI

RESPINTO

Apportare le seguenti modifiche:

            a) al comma 2, dopo la lettera c) inserire la seguente:

            «c-bis) l'articolo 14, comma 8-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 116»;

            b) dopo il comma 2, inserire i seguenti:

        «2-bis. All'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

        "1-bis. Sono esclusi dall'obbligo della tenuta dei registri carico e scarico le attività di raccolta e trasporto di propri rifiuti speciali non pericolosi effettuate dagli enti e imprese produttori iniziali. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi adempiono all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico con la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione di cui all'articolo 193, comma 1, ovvero con la conservazione per tre anni del documento di conferimento di rifiuti pericolosi prodotti da attività agricole rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di detti rifiuti nell'ambito di un circuito di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera pp)".

        2-ter. All'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 il comma 4 è sostituito dal seguente:

        "4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico, né ai trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri, né al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal produttore degli stessi ai centri di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera mm). Sono considerati occasionali e saltuari i trasporti di rifiuti, effettuati complessivamente per non più di quattro volte l'anno non eccedenti i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno e, comunque, i cento chilogrammi o cento litri l'anno";

            c) al comma 3, sostituire le parole: «di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del medesimo decreto, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010 n. 205» con le seguenti: «di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del medesimo decreto, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010 n. 205 consolidato con le disposizioni previste dai precedenti commi 2-bis e 2-ter nonché dall'articolo 28, comma 1, del decreto legge 9 febbraio 2012 convertito con modificazioni dalla legge del 4 aprile 2012 n. 35 e dall'articolo 60 comma 3 della legge 28 dicembre 2015 n. 221,».


6.2

FERRAZZI, ASSUNTELA MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

RESPINTO

Apportare le seguenti modificazioni:

            a) al comma 2, dopo la lettera c) inserire la seguente:

            "c-bis) l'articolo 14, comma 8-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 116";

            b) dopo il comma 2 inserire i seguenti:

        «2-bis. All'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i commi 1-bis e 1-ter sono sostituiti dal seguente:

        "1-bis. Sono esclusi dall'obbligo della tenuta dei registri carico e scarico le attività di raccolta e trasporto di propri rifiuti speciali non pericolosi effettuate dagli enti e imprese produttori iniziali. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi adempiono all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico con la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione di cui all'articolo 193, comma 1, ovvero con la conservazione per tre anni del documento di conferimento di rifiuti pericolosi prodotti da attività agricole rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di detti rifiuti nell'ambito di un circuito di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera pp)".

        2-ter. All'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 il comma 4 è sostituito dal seguente:

        "4. Le disposizioni di cui ai comma 1 non si applicano al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico, né ai trasporti di rifiuti non pericolosi, effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri, né al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal produttore degli stessi ai centri di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera mm). Sono considerati occasionali e saltuari i trasporti di rifiuti, effettuati complessivamente per non più di quattro volte l'anno non eccedenti i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno e, comunque, i cento chilogrammi o cento litri l'anno"»;

            c) al comma 3 le parole: «di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del medesimo decreto, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010 n. 205» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del medesimo decreto, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, consolidato con le disposizioni previste ai commi 2-bis e 2-ter nonché dall'articolo 28, comma 1, del decreto legge 9 febbraio 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge del 4 aprile 2012 n. 35, e dall'articolo 60, comma 3, della legge 28 dicembre 2015, n. 221,».


6.3 (testo 2)

PATUANELLI, SANTILLO, GRASSI, PUGLIA

RITIRATO

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. Dal 1° gennaio 2019 è istituito il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare a cui sono tenuti ad iscriversi, entro il termine individuato con il decreto di cui al comma 3-bis, gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, i Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.

3-bis. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro per la pubblica amministrazione ed il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nonché per gli aspetti di competenza il Ministro della difesa, definisce le modalità di organizzazione e funzionamento del Registro elettronico nazionale, le modalità di iscrizione dei soggetti obbligati e di coloro che intendano volontariamente aderirvi, nonché gli adempimenti cui i medesimi sono tenuti, secondo criteri di gradualità per la progressiva partecipazione di tutti gli operatori.

3-ter. Dal 1° gennaio 2019, e fino al termine individuato con il decreto di cui al comma 3-bis, la tracciabilità dei rifiuti è garantita effettuando gli adempimenti di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, anche mediante le modalità di cui all'articolo 194-bis del decreto stesso; si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 258 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 205 del 2010.

3-quater. L'iscrizione al nuovo Registro elettronico nazionale comporta il versamento di un diritto di segreteria ed eventualmente il versamento di un contributo annuale secondo quanto stabilito con il decreto di cui al comma 3-bis, al fine di assicurare la copertura dei costi di realizzazione e di funzionamento dello stesso. Con decreto non avente natura regolamentare del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro dello sviluppo economico, sono determinati annualmente gli importi dovuti a titolo di diritti di segreteria e di contributo, nonché le modalità di versamento.

3-quinquies. La violazione dell'obbligo di iscrizione, il mancato o parziale versamento del contributo, ove previsto, e le violazioni degli obblighi stabiliti con il decreto di cui al comma 3-bis, sono soggetti a sanzioni amministrative pecuniarie il cui importo è determinato, per le singole condotte sanzionate, con il medesimo decreto. I proventi delle sanzioni di cui al presente comma sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere integralmente riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per essere destinate alla realizzazione delle misure di prevenzione e riparazione del danno ambientale, nonché alla copertura dei costi da sostenere per gli interventi di bonifica dei siti di cui all'articolo 252, comma 5, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 253, comma 5, secondo criteri e modalità di richiesta, ripartizione ed assegnazione fissati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. »


6.3

PATUANELLI, SANTILLO, GRASSI, PUGLIA

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

        «3. Dal 1º gennaio 2019 è istituito un Registro Elettronico gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che garantisce la tracciabilità dei rifiuti sull'intero territorio nazionale, a cui sono tenuti ad iscriversi, entro il termine individuato con il decreto di cui al comma 3-bis, i soggetti di cui all'articolo 35 della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, i Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

        3-bis. Con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare definisce le modalità di organizzazione e funzionamento del registro elettronico di cui al comma 3, in termini di semplificazione, ottimizzazione e digitalizzazione degli adempimenti, prevedendo altresì criteri di adesione graduale degli obbligati tali da consentire la progressiva partecipazione di tutti gli operatori.

        3-ter. Dal 1º gennaio 2019, e fino al termine individuato con il decreto di cui al comma 3-bis, i soggetti di cui all'articolo 188-ter, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e coloro che abbiano volontariamente aderito al sistema di tracciabilità SISTRI, ai sensi dell'articolo 188-ter, comma 2, del medesimo decreto legislativo, garantiscono la tracciabilità dei rifiuti effettuando gli adempimenti di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del medesimo decreto, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, anche mediante le modalità di cui all'articolo 194-bis del decreto stesso; si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205. I soggetti, diversi da quelli di cui al periodo precedente, tenuti ad effettuare la tracciabilità dei rifiuti, effettuano la medesima sulla base delle disposizioni e del regime giuridico attualmente applicabile, fino al termine, per quelli tenuti ad aderire al registro di cui al comma 3, individuato con il decreto di cui al comma 3-bis.

        3-quater. I soggetti di cui al comma 3 sono tenuti al versamento di un diritto di segreteria, all'atto dell'iscrizione al registro, ed eventualmente al versamento di un contributo annuale, al fine di assicurare integralmente o parzialmente la copertura dei costi di funzionamento del Registro elettronico di cui al medesimo comma 3. Con decreto non avente natura regolamentare del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro dello sviluppo economico, sono determinati annualmente gli importi dovuti a titolo di diritti di segreteria e di contributo, nonché le modalità di versamento.

        3-quinquies. La violazione dell'obbligo di iscrizione, il mancato o parziale versamento del contributo, ove previsto, e le violazioni degli obblighi stabiliti con il decreto di cui al comma 3-bis, sono soggetti a sanzioni amministrative pecuniarie il cui importo è determinato, per le singole condotte sanzionate, con il medesimo decreto. Gli importi delle sanzioni sono finalizzati alla copertura dei costi da sostenere per gli interventi di bonifica dei siti di cui all'articolo 252, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 253, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, secondo criteri e modalità di richiesta, ripartizione e assegnazione fissati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».


6.4

FERRAZZI, ASSUNTELA MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, D'ARIENZO

RESPINTO

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

        «3. Dal 1º gennaio 2019 è istituito un Registro Elettronico gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che garantisce la tracciabilità dei rifiuti sull'intero territorio nazionale, a cui sono tenuti ad iscriversi, entro il termine individuato con il decreto di cui al comma 3-bis che non può comunque superare la data del 30 giugno 2019, i soggetti di cui all'articolo 35 della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, i Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

        3-bis. Con decreto adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare definisce le modalità di organizzazione e funzionamento del registro elettronico di cui al comma 3, in termini di semplificazione, ottimizzazione e digitalizzazione degli adempimenti, nonché l'eventuale previsione e le relative modalità di versamento di un contributo annuale da parte degli operatori finalizzato alla parziale o totale copertura dei costi di funzionamento del Registro elettronico. La violazione dell'obbligo di iscrizione, il mancato o parziale versamento del contributo, ove previsto, e (e violazioni degli obblighi stabiliti con il decreto di cui al presente comma, sono soggetti a sanzioni amministrative pecuniarie il cui importo è determinato, per le singole condotte sanzionate, con il medesimo decreto.

        3-ter. Dal 1º gennaio 2019, fino al termine di cui al comma 3, i soggetti di cui agli articoli 188-bis e 188-ter del medesimo decreto legislativo, garantiscono la tracciabilità dei rifiuti effettuando gli adempimenti di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del medesimo decreto, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, anche mediante le modalità di cui all'articolo 194-bis del decreto stesso; si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205. I soggetti, diversi da quelli di cui al periodo precedente, tenuti ad effettuare la tracciabilità dei rifiuti, effettuano la medesima sulla base delle disposizioni e del regime giuridico attualmente applicabile, fino al termine, per quelli tenuti ad aderire al registro di cui al comma 3, individuato con il decreto di cui al comma 3-bis».


6.5

FERRAZZI, ASSUNTELA MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, D'ARIENZO

RESPINTO

Al comma 3, dopo le parole: «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» inserire le seguenti: «, che deve in ogni caso garantirne la completa realizzazione e la piena operatività entro il termine del 30 giugno 2019».


6.6

BERNINI, GALLONE, TIRABOSCHI, ALFREDO MESSINA, PAPATHEU, VITALI, MALLEGNI, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, SCHIFANI, DE SIANO, BARACHINI, BARBONI, AIMI, ALDERISI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CONZATTI, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, FANTETTI, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALAN, MANGIALAVORI, MASINI, MINUTO, MODENA, MOLES, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONE, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TOFFANIN

RESPINTO

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

        «3-bis. L'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è sostituito dal seguente:

        "Art. 184-ter. – (Cessazione della qualifica di rifiuto) – 1. I rifiuti sottoposti a un'operazione di riciclaggio o di recupero di altro tipo cessano di essere considerati tali se soddisfano le seguenti condizioni:

            a) la sostanza o l'oggetto è destinato ad essere utilizzato per scopi specifici;

            b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;

            c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;

            d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

        2. I criteri specifici per l'applicazione uniforme a livello europeo delle condizioni di cui al comma 1, finalizzati a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana e ad agevolare l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, sono quelli adottati, ove appropriato, dalla Commissione Europea con atti di esecuzione e includono:

            a) l'individuazione dei materiali di rifiuto in entrata, ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;

            b) i processi e le tecniche di trattamento consentiti;

            c) i criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi, se necessario, i valori limite per le sostanze inquinanti;

            d) i requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo di qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;

            e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.

        3. In mancanza dei criteri stabiliti a livello di Unione Europea ai sensi del comma 2, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta uno o più decreti, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 per specifiche tipologie di rifiuto, tenendo conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana della sostanza o dell'oggetto e soddisfacendo le condizioni di cui al comma 1 e i requisiti di cui al comma 2, lettere da a) a e). L'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano le condizioni e i requisiti così definiti.

        4. Nelle more dell'adozione di uno o più decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002 n. 161, 17 novembre 2005 n. 269 e l'articolo 9-bis, lettere a) e b), del decreto-legge 6 novembre 2008 n. 210. Restano fermi i decreti ministeriali pubblicati e le autorizzazioni rilasciate in materia di cessazione della qualifica di rifiuto alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Nel rispetto del comma 12 dell'articolo 208, nel caso di verificate condizioni di criticità ambientale derivate dalla mancata applicazione delle condizioni e dei requisiti rispettivamente dei commi 1 e 2, l'autorità competente provvede secondo le modalità previste dal comma 13 dell'articolo 208.

        5. Laddove non siano stabiliti criteri a livello dell'Unione Europea o a livello nazionale ai sensi rispettivamente del comma 2 e dei commi 3 e 4, le autorità competenti di cui agli articoli 208, 209 e 211 e quelle di cui al Titolo III-bis della parte seconda del presente decreto , provvedono caso per caso, adottando misure appropriate al fine di verificare che determinati rifiuti abbiano cessato di essere tali in base alle condizioni di cui al comma 1 e rispecchiando i requisiti di cui al comma 2, lettere da a) a e) e tenendo conto dei valori limite per le sostanze inquinanti e di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente e la salute umana. Le citate autorità competenti rendono pubbliche, tramite strumenti elettronici, le informazioni sulle decisioni adottate caso per caso, compresi i risultati delle verifiche effettuate dalle autorità competenti.

        6. La persona fisica o giuridica che utilizza per la prima volta un materiale che ha cessato di essere qualificato rifiuto e che non è stato immesso sul mercato o che immette un materiale sul mercato per la prima volta, dopo che cessa di essere considerato un rifiuto, provvede affinché il materiale soddisfi i pertinenti requisiti ai sensi della normativa applicabile in materia di sostanze chimiche e prodotti collegati. Le condizioni di cui al comma 1 devono essere soddisfatte prima che la normativa sulle sostanze chimiche e sui prodotti si applichi al materiale che ha cessato di essere considerato un rifiuto».


6.7

FERRAZZI, ASSUNTELA MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

RESPINTO

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

        «3-bis. L'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è sostituito dal seguente:

        "Art. 184-ter. – (Cessazione della qualifica di rifiuto) – 1. I rifiuti sottoposti a un'operazione di riciclaggio o di recupero di altro tipo cessano di essere considerati tali se soddisfano le seguenti condizioni:

            a) la sostanza o l'oggetto è destinata/o a essere utilizzata/o per scopi specifici;

            b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;

            c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;

            d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

        2. I criteri dettagliati per l'applicazione uniforme a livello europeo delle condizioni di cui al comma 1 finalizzati a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana e ad agevolare l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali sono quelli adottati, ove appropriato, dalla Commissione Europea con atti di esecuzione. Essi includono:

            a) l'individuazione dei materiali di rifiuto in entrata, ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;

            b) i processi e le tecniche di trattamento consentiti;

            c) i criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi, se necessario, i valori limite per le sostanze inquinanti;

            d) i requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo di qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;

            e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.

        3. In mancanza di criteri stabiliti a livello di Unione Europea ai sensi del comma 2, provvede per specifiche tipologie di rifiuto, mediante uno o più decreti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenendo conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana della sostanza o dell'oggetto e soddisfacendo le condizioni di cui al comma 1 e i requisiti di cui al comma 2 lettere da a) a e). L'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano le condizioni e i requisiti così definiti.

        4. Nelle more dell'adozione di uno o più decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002 n. 161, 17 novembre 2005 n. 269 e l'articolo 9-bis, lettere a) e b), del decreto legge 6 novembre 2008 n. 210. Restano fermi i decreti ministeriali pubblicati e le autorizzazioni rilasciate in materia di cessazione della qualifica di rifiuto alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Nel rispetto del comma 12 dell'articolo 208, nel caso di verificate condizioni di criticità ambientale derivate dalla mancata applicazione delle condizioni e dei requisiti rispettivamente dei commi 1 e 2, l'autorità competente provvede secondo le modalità previste dal comma 13 dell'articolo 208.

        5. Laddove non siano stabiliti criteri a livello dell'Unione Europea o a livello nazionale ai sensi rispettivamente del comma 2 e dei commi 3 e 4, le autorità competenti di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di quelle di cui al Titolo III-bis della parte seconda del presente decreto, provvedono caso per caso, adottando misure appropriate al fine di verificare che determinati rifiuti abbiano cessato di essere tali in base alle condizioni di cui ai comma 1 e rispecchiando i requisiti di cui al comma 2 , lettere da a) a e) e tenendo conto dei valori limite per le sostanze inquinanti e di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente e la salute umana. Le citate autorità competenti rendono pubbliche, tramite strumenti elettronici, le informazioni sulle decisioni adottate caso per caso, compresi i risultati delie verifiche effettuate dalle autorità competenti.

        6. La persona fisica o giuridica che utilizza per la prima volta un materiale che ha cessato di essere qualificato rifiuto e che non è stato immesso sul mercato o che immette un materiale sul mercato per la prima volta dopo che abbia cessato di essere considerato un rifiuto, provvede affinché il materiale soddisfi i pertinenti requisiti ai sensi della normativa applicabile in materia dì sostanze chimiche e prodotti collegati. Le condizioni di cui al comma 1 devono essere soddisfatte prima che la normativa sulle sostanze chimiche e sui prodotti si applichi al materiale che ha cessato di essere considerato un rifiuto"».

 


6.8 (testo 2)

ROMEO, ARRIGONI, FAGGI, CAMPARI, PEPE, PERGREFFI, AUGUSSORI, SAPONARA

RITIRATO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «3-bis. All'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

"8-bis. Le imprese produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), che non superano i 10 addetti, adempiono all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico con la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione di cui all'articolo 193, comma 1, relativo al trasporto dei rifiuti. Sono comunque esonerati dall'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico i soggetti di cui all'articolo 184, comma 3, lettere a), b), e) e f), in presenza di rifiuti non pericolosi, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all'articolo 212, comma 8, nonché i liberi professionisti che non operano in forma d'impresa e i soggetti che svolgono le attività ei estetista, acconciatore, trucco permanente e semipermanente, tatuaggi, piercing, agopuntura, podologo, callista, manicure, pedicure, anche se producono rifiuti pericolosi e a rischio infettivo. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi adempiono all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico con una delle due seguenti modalità:

a) con la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione di cui all'articolo 193, comma 1, relativo al trasporto dei rifiuti,

b) con la conservazione per tre anni del documento di conferimento di rifiuti pericolosi prodotti da attività agricole, rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di detti rifiuti nell'ambito del "circuito organizzato di raccolta" di cui all'articolo 183, comma 1, lettera pp).».


6.8

ROMEO, ARRIGONI, FAGGI, CAMPARI, PEPE, PERGREFFI, AUGUSSORI, SAPONARA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «3-bis. All'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 1-ter è aggiunto il seguente:

        "1-ter.1. Le imprese produttori iniziali di rifiuti non pericolosi, che non superano i 10 addetti, adempiono all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico con fa conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione di cui all'articolo 193, comma 1, relativo al trasporto dei rifiuti"».


6.9 (testo 2)

LANZI, GARRUTI, DESSÌ, GIROTTO

RITIRATO

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-bis. All'articolo 211 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Qualora gli impianti di ricerca e sperimentazione si sottopongano alla procedura di VIA (Valutazione di Impatto Ambientale), i termini di durata della autorizzazione si intendono raddoppiati. Per gli impianti sperimentali già autorizzati e beneficiari di VIA sono automaticamente raddoppiati i termini di durata della autorizzazione, salvo proroga che può essere concessa previa verifica annuale dei risultati raggiunti e non può comunque superare altri 2 anni."».


6.9

LANZI, GARRUTI, DESSÌ, GIROTTO

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

        «3-bis. All'articolo 211 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

        "2-bis. Qualora gli impianti di ricerca e sperimentazione siano sottoposti alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, i termini di durata e proroga della autorizzazione si intendono raddoppiati. Per gli impianti sperimentali già beneficiari di provvedimento di VIA sono automaticamente raddoppiati i termini di durata residua della autorizzazione e di successiva proroga, fermo restando la verifica annuale dei risultati raggiunti"».


6.10

PICHETTO FRATIN

RESPINTO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        «3-bis. All'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 dopo le parole: "nei medesimi comuni", inserire le seguenti: "Sono iscritti nell'albo previsto dal presente comma i professionisti di cui alla legge 6 giugno 1986, n. 251 e successive modifiche ed integrazioni. Il requisito dell'iscrizione al registro delle imprese, previsto dal decreto 3 giugno 2014, n. 120, è sostituito dall'iscrizione nel relativo albo professionale. Per l'effetto, il Comitato nazionale di cui al comma 2 è integrato con un componente designato dall'organo esponenziale della categoria professionale"».


6.11

FERRAZZI, ASSUNTELA MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

RESPINTO

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

        «3-bis. All'articolo 35 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dopo il comma 3 è inserito il seguente comma:

        "3-bis. L'autorizzazione a saturazione del carico termico si applica anche agli esistenti impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi e a quelli di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui agli Allegati B, lettera D 10, e C, lettera R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni, che oltre a rispettare le medesime prescrizioni e condizioni ambientali di cui al comma 3 garantiscano che il flusso di massa delle emissioni dell'impianto non sia superiore a quello previsto dalle autorizzazioni vigenti, soddisfino il proprio fabbisogno energetico in autoconsumo almeno per il 60 per cento e siano in possesso di un sistema di gestione ambientale e sulla sicurezza nei posti di lavoro"».

 


6.12

NASTRI

IMPROPONIBILE

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

        «3-bis. Ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in considerazione della rilevanza del rischio sanitario e ambientale derivante dalla presenza di amianto, confermata anche da evidenze epidemiologiche, l'area industriale ex Bemberg del comune di Gozzano in provincia di Novara, è qualificata come sito di interesse nazionale. Agli interventi urgenti di competenza pubblica di messa in sicurezza dell'area, è destinata la somma di euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Con decreto da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla perimetrazione del sito di interesse nazionale».

        Conseguentemente, alla Tabella A, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

        2019: – 2.000.000.

        Conseguentemente alla rubrica, dopo le parole: «inerenti rifiuti», aggiungere infine il seguente periodo: «nonché interventi straordinari di bonifica e messa in sicurezza».


6.13

ARRIGONI, BRIZIARELLI, FAGGI, CAMPARI, PEPE, PERGREFFI, AUGUSSORI, SAPONARA

RITIRATO

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

        «3-bis. L'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è sostituito dal seguente: "184-ter. – (Cessazione della qualifica di rifiuto) – 1. I rifiuti sottoposti a un'operazione di riciclaggio o di recupero di altro tipo cessano di essere considerati tali se soddisfano le seguenti condizioni:

            a) la sostanza o l'oggetto è destinata/o a essere utilizzata/o per scopi specifici;

            b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;

            c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;

            d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

        2. I criteri dettagliati per l'applicazione uniforme a livello europeo delle condizioni di cui al comma 1 finalizzati a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana e ad agevolare l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali sono quelli adottati, ove appropriato, dalla Commissione Europea con atti di esecuzione. Essi includono:

            a) l'individuazione dei materiali di rifiuto in entrata, ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;

            b) i processi e le tecniche di trattamento consentiti;

            c) i criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi, se necessario, i valori limite per le sostanze inquinanti;

            d) i requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo di qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;

            e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.

        3. In mancanza dei criteri stabiliti a livello di Unione Europea ai sensi del comma 2 , provvede per specifiche tipologie di rifiuto, attraverso uno o più decreti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenendo conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana della sostanza o dell'oggetto e soddisfacendo le condizioni di cui al comma 1 e i requisiti di cui al comma 2 lettere da a) a e). L'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano le condizioni e i requisiti così definiti.

        4. Nelle more dell'adozione di uno o più decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998, allegato 1, suballegato 1, 12 giugno 2002 n. 161, 17 novembre 2005 n. 269 e l'articolo 9-bis. lett. a) e b), del decreto-legge 6 novembre 2008 n. 172 convertito con modificazioni in Legge 30 dicembre 2008 n. 210. Restano fermi i decreti ministeriali pubblicati e le autorizzazioni rilasciate in materia di cessazione della qualifica di rifiuto alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Le autorizzazioni rilasciate saranno rivalutate dalle autorità competenti in sede di rinnovo o riesame secondo i criteri dei commi sopra indicati e salvo la verifica dell'assenza di violazioni non risolte.

        5. Laddove non siano stabiliti criteri a livello dell'Unione Europea o a livello nazionale ai sensi rispettivamente del comma 2 e dei commi 3 e 4 , le autorità competenti di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di quelle di cui al Titolo III-bis della parte seconda del presente decreto , provvedono caso per caso, adottando misure appropriate al fine di verificare che determinati rifiuti abbiano cessato di essere tali in base alle condizioni di cui al comma 1 e i criteri di cui al comma 2, lettere da a) a e).

        6. È istituto presso il Ministero dell'ambiente il Registro nazionale degli impianti di recupero dei rifiuti deputato alla raccolta delle autorizzazioni rilasciate a fini del rispetto del principio di trasparenza e pubblicità. A tal fine le autorità competenti al momento del rilascio comunicano al Ministero i nuovi provvedimenti autorizzatoli emessi, riesaminati e rinnovati. Le medesime autorità comunicano entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente comma anche le autorizzazioni precedentemente rilasciate in corso di validità».


6.14

BRIZIARELLI, ARRIGONI, FAGGI, CAMPARI, PEPE, PERGREFFI, AUGUSSORI, SAPONARA

RITIRATO

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

        «3-bis. All'articolo 181 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 5, è inserito il seguente comma: "5-bis. Al rifiuto risultante da un'operazione di trattamento può essere legittimamente attribuito un codice EER nuovo rispetto a quello che il rifiuto aveva in origine solo se i due rifiuti a seguito del trattamento subito diventano diversi. Al fine di giustificare il cambio di classificazione l'operazione di recupero o di smaltimento deve essere idonea a modificarne la natura o la composizione del rifiuto e deve aver prodotto un nuovo rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera f). I rifiuti urbani indifferenziati non mutano classificazione all'esito dell'effettuazione di operazioni di mero ricondizionamento o di riduzione volumetrica per tritovagliatura meccanica"».


6.0.1

RAUTI

IMPROPONIBILE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

        1. Dopo l'articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, è aggiunto il seguente:

"Art. 3-septies.

(Interpello)

        1. Le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro possono presentare istanza di interpello al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per ottenere una risposta a quesiti di ordine generale riguardanti l'applicazione della normativa nazionale in materia ambientale.

        2. L'istanza di interpello è trasmessa telematicamente mediante posta elettronica certificata alla direzione generale competente ai sensi del Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2014, n. 142, all'indirizzo pubblicato ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

        3. L'istanza di interpello contiene il quesito, che consiste nell'indicazione delle specifiche disposizioni normative in merito alle quali sussistono condizioni di obiettiva incertezza sulla loro corretta interpretazione e applicazione, l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente e una sintetica relazione accompagnata eventualmente dalla documentazione non in possesso del Ministero.

        4. Il Ministero risponde alle istanze di cui al comma 1 nel termine di centoventi giorni mediante posta elettronica certificata. La risposta, scritta e motivata, vincola ogni organo della amministrazione con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello. Qualora la risposta non sia comunicata entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione, da parte dell'amministrazione, dell'interpretazione o del comportamento prospettato dal richiedente. Gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difformi dalla risposta, espressa o tacita, sono nulli. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa.

        5. Qualora l'istanza sia inviata ad un ufficio diverso da quello competente ai sensi del comma 2, quest'ultimo provvede a trasmetterla tempestivamente all'ufficio competente, notiziandone il richiedente. In tal caso, il termine di cui al comma 4 inizia a decorrere dalla data di ricezione da parte dell'ufficio competente.

        6. La direzione generale competente del Ministero, in conformità all'articolo 3-sexies del presente codice e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fomite agli interpelli di cui al presente articolo nell'ambito della sezione ‘Informazioni ambientali' di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

        7. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono disciplinate le tariffe da applicare alle istruttorie necessarie al rilascio delle risposte di cui al comma 4 da parte del Ministero"».


6.0.2

BRIZIARELLI, FAGGI, CAMPARI, PEPE, PERGREFFI, AUGUSSORI, SAPONARA

RITIRATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Norme di semplificazione in materia di rifiuti e autorizzazioni ambientali)

        1. All'articolo 19, comma 1, lettera g), del Testo Unico degli Enti Locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole «organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale» sono soppresse.

        2. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante codice dell'ambiente, sono apportate le seguenti modificazioni in tema di autorizzazioni ambientali e del contrasto agli illeciti:

            a) all'articolo 183, al comma 3, lettera b), la parola "Provincia" è sostituita dalle parole: "Regione o Provincia Autonoma";

            b) il comma 5 dell'articolo 195 è sostituito dal seguente:

        5. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ai fini della sorveglianza e dell'accertamento degli illeciti in violazione della normativa in materia di rifiuti nonché della repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti provvede l'Arma dei Carabinieri, il cui personale è autorizzato ad effettuare le relative ispezioni e verifiche, anche ai fini dell'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;

            c) l'articolo 196 è sostituito dal seguente:

        1. Sono di competenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto dei princìpi previsti dalla normativa vigente e dalla parte quarta del presente decreto, ivi compresi quelli di cui all'articolo 195:

            a) la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento, sentiti le province, i comuni e le Autorità d'ambito, dei piani regionali di gestione dei rifiuti, di cui all'articolo 199;

            b) la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi, secondo un criterio generale di separazione dei rifiuti di provenienza alimentare e degli scarti di prodotti vegetali e animali o comunque ad alto tasso di umidità dai restanti rifiuti;

            c) l'elaborazione, l'approvazione e l'aggiornamento dei piani per la bonifica di aree inquinate di propria competenza;

            d) l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, e l'autorizzazione alle modifiche degli impianti esistenti, fatte salve le competenze statali di cui all'articolo 195, comma 1, lettera f), e di cui all'articolo 7, comma 4-bis;

            e) l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, anche pericolosi, fatte salve le competenze statali dì cui all'articolo 7, comma 4-bis;

            f) la verifica ed il controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure semplificate, con le modalità di cui agli articoli 214, 215, e 216;

            g) la delimitazione, nel rispetto delle linee guida generali di cui all'articolo 195, comma 1, lettera m), degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati;

            h) la redazione di linee guida ed i criteri per la predisposizione e l'approvazione dei progetti di bonifica e di messa in sicurezza, nonché l'individuazione delle tipologie di progetti non soggetti ad autorizzazione, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 195, comma 1, lettera r);

            i) il controllo e la verifica degli interventi di bonifica ed il monitoraggio ad essi conseguenti;

            l) la promozione della gestione integrata dei rifiuti;

            m) l'incentivazione alla riduzione della produzione dei rifiuti ed al recupero degli stessi;

            n) la specificazione dei contenuti della relazione da allegare alla comunicazione di cui agli articoli 214, 215, e 216, nel rispetto di linee guida elaborate ai sensi dell'articolo 195, comma 2, lettera b);

            o) la definizione di criteri per l'individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, nel rispetto dei criteri generali indicati nell'articolo 195, comma 1, lettera p);

            p) la definizione dei criteri per l'individuazione dei luoghi o impianti idonei allo smaltimento e la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui all'articolo 195, comma 2, lettera a), di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare;

            q) l'individuazione, sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove già adottato, e delle previsioni di cui all'articolo 199, comma 3, lettere d) e h), nonché sentiti le Autorità d'Ambito ed i Comuni, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti;

            r) l'adozione, sulla base di metodologia di calcolo e di criteri stabiliti da apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri delle attività produttive e della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data dì entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, delle disposizioni occorrenti affinché gli enti pubblici e le società a prevalente capitale pubblico, anche di gestione dei servizi, coprano il proprio fabbisogno annuale di manufatti e beni, indicati nel medesimo decreto, con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato non inferiore al 30 per cento del fabbisogno medesimo. A tal fine i predetti soggetti inseriscono nei bandi di gara o di selezione per l'aggiudicazione apposite clausole di preferenza, a parità degli altri requisiti e condizioni. Sino all'emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 maggio 2003, n. 203, e successive circolari di attuazione. Restano ferme, nel frattempo, le disposizioni regionali esistenti.

        2. Le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano effettuano altresì il controllo periodico su tutte le attività di gestione, dì intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto; nell'attuazione di tali disposizioni sottopongono ad adeguati controlli periodici gli enti e le imprese che producono rifiuti pericolosi, le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti a titolo professionale, gli stabilimenti e le imprese che smaltiscono o recuperano rifiuti, curando, in particolare, che vengano effettuati adeguati controlli periodici sulle attività sottoposte alle procedure ordinarie di cui all'articolo 208 e semplificate di cui agli articoli 214, 215, e 216 e che i controlli concernenti la raccolta ed il trasporto di rifiuti pericolosi riguardino, in primo luogo, l'origine e la destinazione dei rifiuti.

        3. Gli addetti al controllo sono autorizzati ad effettuare ispezioni, verifiche e prelievi di campioni all'interno di stabilimenti, impianti o imprese che producono o che svolgono attività di gestione dei rifiuti. Il segreto industriale non può essere opposto agli addetti al controllo, che sono, a loro volta, tenuti all'obbligo della riservatezza ai sensi della normativa vigente.

        4. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai commi 1,2 e 3 le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano si avvalgono delle Agenzie regionali e Provinciali per la protezione dell'ambiente.

        5. Le regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano privilegiano la realizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti in aree industriali, compatibilmente con le caratteristiche delle aree medesime, incentivando le iniziative di autosmaltimento. Tale disposizione non si applica alle discariche.";

            d) l'articolo 197 è abrogato;

            e) all'articolo 214 sono apportate le seguenti modificazioni:

                1) al comma 6, primo capoverso, la parola: "Provincia" è sostituita dalle parole: "Regione o Provincia Autonoma";

                2) al comma 6, ultimo capoverso la parola: "Province" è sostituita dalle parole: "Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano";

                3) al comma 8, la parola: "Provincia" è sostituita dalle parole: "Regione o Provincia Autonoma";

                4) al comma 9 la parola: "Province" è sostituita dalle parole: "Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano";

            f) all'articolo 215 sono apportate le seguenti modificazioni:

                1) al comma 1, la parola: "Provincia" è sostituita dalle parole: "Regione o Provincia Autonoma";

                2) al comma 3 la parola: "Provincia" è sostituita dalle parole: "Regione o Provincia Autonoma";

                3) al comma 4, la parola: "Provincia" è sostituita dalle parole: "Regione o Provincia Autonoma";

            g) all'articolo 216 sono apportate le seguenti modificazioni:

                1) al comma 1, primo capoverso la parola: "Provincia" è sostituita dalle parole: "Regione o Provincia Autonoma";

                2) al comma 1, ultimo capoverso la parola: "Provincia" è sostituita dalle parole: "Regione o Provincia Autonoma";

                3) al comma 3, la parola: "Provincia" è sostituita dalle parole: "Regione o Provincia Autonoma";

                4) al comma 4, la parola: "Provincia" è sostituita dalle parole: "Regione o Provincia Autonoma"

        3. Al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, recante Regolamento della disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

                1) al comma 1, lettera b), la parola: "Provincia" è sostituita dalle parole: "Regione o Provincia Autonoma";

                2) al comma 1, lettera b), è inserita la parola: "eventuale" tra le parole: "la" e "diversa".

        4. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante codice dell'ambiente, sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni in materia di spedizioni transfrontaliere di rifiuti:

            a) all'articolo 194 sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) al comma 6 le parole: "le regioni e le province autonome" sono sostituite dalle seguenti: "gli Uffici dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli territorialmente competenti, rispettivamente, sui luoghi di produzione dei rifiuti esportati e sulle sedi degli impianti ove verranno trattati, stoccati, recuperati o smaltiti a seguito dell'importazione";

                b) al comma 7 le parole: "le regioni e le province autonome comunicano" sono sostituite dalle seguenti: "L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli comunica".

        5. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'ambiente, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle regioni, definisce con proprio decreto le modalità e le risorse volte al trasferimento delle competenze in materia di spedizioni transfrontaliere di rifiuti all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Nelle more dell'approvazione di tale decreto le competenze di cui ai commi 6 e 7 all'articolo 194 del decreto legislativo n. 152 del 2006 continuano ad essere svolte dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano.

        6. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante codice dell'Ambiente, sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni in materia di composizione delle Sezioni Regionali dell'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali:

            a) la lettera b), del comma 3, dell'articolo 212 le parole: "le regioni e le province autonome comunicano" è sostituita dalla seguente;

                b) dal Direttore dell'Agenzia Regionale o Provinciale per la Protezione dell'Ambiente o suo delegato.

        7. All'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante codice dell'ambiente, sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni in materia di introduzione del metodo standard nazionale per il calcolo della raccolta differenziata:

            a) al comma 3-quater le parole: "La Regione, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico del gestore del catasto regionale dei rifiuti o di altro organismo pubblico che già svolge tale attività" sono sostituite dalle seguenti: "l'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, definisce, con proprio decreto direttoriale";

            b) il comma 4 è soppresso;

            c) il comma 5 è soppresso.

        8. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono apportate le seguenti modificazioni in materia di smaltimento dei rifiuti in discarica:

            a) al comma 30 sono soppresse le parole: "La regione trasmette copia della predetta dichiarazione alla provincia nel cui territorio è ubicata la discarica";

            b) al primo periodo del comma 33 le parole da: "provinciali" a: "provincia" sono sostituite dalle parole: "dell'Agenzia regionale o provinciale per la protezione ambientale territorialmente competente";

            c) all'ultimo periodo del comma 33 la parola: "provinciali" è sostituita dalle parole: "dell'Agenzia regionale o provinciale per la protezione ambientale territorialmente competente";

            d) all'ultimo periodo del comma 33 tra le parole: "provinciali e nei" sono aggiunte le parole: "Autonome di Trento e Bolzano"».


6.0.3

MORONESE, NUGNES, L'ABBATE, QUARTO, ORTOLANI, MANTERO, LA MURA, LUCIDI, SANTILLO, GRASSI, PATUANELLI, GALLICCHIO, TURCO, MARCO PELLEGRINI, PUGLIA

RITIRATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Semplificazioni in merito alla cessazione della qualifica di rifiuto)

        1. L'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

"Art. 184-ter.

(Cessazione della qualifica di rifiuto)

        1. Un rifiuto cessa di essere tale quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero o riciclaggio e soddisfa i criteri dettagliati adottati ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2 della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, ovvero dei commi 2 e 4 del presente articolo, nel rispetto delle seguenti condizioni:

            a) la sostanza o l'oggetto è destinata/o a essere utilizzata/o per scopi specifici;

            b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;

            c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;

            d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

        2. Laddove non siano stati stabiliti criteri dettagliati a livello di Unione europea, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, tali criteri sono adottati, per singola tipologia di rifiuto, con decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenendo conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana della sostanza o dell'oggetto e nel rispetto delle condizioni di cui al comma 1 e dei requisiti di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettere da a) a e) della predetta Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008.

        3. Nelle more dell'adozione di uno o più decreti ai sensi del comma 2, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161 e 17 novembre 2005, n. 269 e l'articolo 9-bis, lettere a) e b) del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210.

        4. Laddove non siano stati adottati criteri dettagliati a livello di Unione europea o a livello nazionale, ai sensi dei commi 1 e 2, le Autorità competenti di cui agli articoli 208, 209 e 211 e quelle di cui all'articolo III-bis della Parte Seconda del presente decreto, provvedono caso per caso, nel rispetto dei criteri generali con particolare riferimento ai rifiuti non ammessi alle operazioni di recupero, con indicazione dei relativi codici EER, nonché alle verifiche sui rifiuti in ingresso nell'impianto in cui si svolgono tali operazioni ed ai controlli da effettuare sugli oggetti e sulle sostanze che ne costituiscono il risultato definite con apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, non avente natura regolamentare, delle condizioni di cui al comma 1 e dei requisiti di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettere da a) a e), della predetta Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, e tenendo comunque conto dei valori limite per le sostanze inquinanti e di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana".

        2. Le autorizzazioni già rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi degli articoli 208, 209 e 211, nonché ai sensi delle disposizioni contenute nel Titolo III-bis della Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono fatte salve ove conformi alle disposizioni del decreto di cui all'articolo 184-ter, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Al fine di rendere le autorizzazioni di cui al presente comma conformi al decreto di cui all'articolo 184-ter, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006, entro 120 giorni dall'entrata in vigore del relativo decreto i titolari delle autorizzazioni presentano alle Autorità competenti apposita istanza di aggiornamento. In caso di accertata difformità, le Autorità competenti richiedono al titolare dell'autorizzazione di effettuare le modifiche, le integrazioni o gli adeguamenti necessari, entro un termine non inferiore a 60 giorni. Ove la difformità sia tale da non consentire alcun adeguamento, ovvero in caso di mancata ottemperanza alle richieste di cui al precedente periodo, le Autorità competenti provvedono alla revoca dell'autorizzazione.

        3. È istituito presso il Ministero dell'ambiente il registro nazionale degli impianti di recupero dei rifiuti deputato alla raccolta delle autorizzazioni rilasciate ai fini del rispetto dei princìpi di trasparenza e di pubblicità. A questo scopo, le Autorità competenti al momento del rilascio comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare i nuovi provvedimenti autorizzatori emessi, riesaminati e rinnovati ai fini dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Le medesime Autorità comunicano altresì, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, anche le autorizzazioni precedentemente rilasciate.

        4. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività istruttorie concernenti l'adozione dei decreti di cui ai commi 2 e 4 dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è autorizzato a individuare unità di personale pubblico, da collocare anche presso l'ufficio legislativo, con competenze di natura tecnico-scientifica o giuridica ed esperienze professionali adeguate alle esigenze istruttorie individuate, mediante comando, distacco, fuori ruolo o analoga posizione prevista dall'ordinamento di appartenenza, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. In caso di assenza di professionalità idonee, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è autorizzato a stipulare contratti libero-professionali, anche presso l'ufficio legislativo, mediante procedura selettiva per titoli e colloquio, per il reperimento di personale, anche estraneo alla Pubblica amministrazione, in possesso delle competenze e delle esperienze professionali di cui al precedente periodo. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 200.000 euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023.

        5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 200.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».


6.0.4

RAUTI

RESPINTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

        1. All'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

        "5-bis. Per ciascuna tipologia di rifiuto, fino alla data di entrata in vigore del relativo decreto di cui al comma 2, i criteri specifici di cui al comma 1 possono essere stabiliti per il singolo caso, nel rispetto delle condizioni ivi indicate, tramite autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 208, 209, 211, nonché ai sensi del Titolo III-bis della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006"».

 


6.0.5 (testo 2)

BERNINI, VITALI, MALLEGNI, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, SCHIFANI, DE SIANO, BARACHINI, BARBONI, AIMI, ALDERISI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CONZATTI, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, FANTETTI, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALAN, MANGIALAVORI, MASINI, ALFREDO MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAPATHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONE, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

APPROVATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Misure di semplificazione per la bonifica dei siti inquinati)

All'articolo 242, comma 12, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «L'Agenzia regionale per la protezione dell'Ambiente deve fornire gli esiti delle analisi effettuate in contraddittorio entro 30 giorni dalla data di effettuazione dei campionamenti.».


6.0.5

BERNINI, VITALI, MALLEGNI, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, SCHIFANI, DE SIANO, BARACHINI, BARBONI, AIMI, ALDERISI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CONZATTI, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, FANTETTI, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALAN, MANGIALAVORI, MASINI, ALFREDO MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAPATHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONE, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Misure di semplificazione per la bonifica dei siti inquinati)

        1. All'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modifiche:

            a) al comma 12 dopo le parole: "si coordina con le altre amministrazioni" sono aggiunte le seguenti parole: "L'Agenzia regionale per la protezione dell'Ambiente deve fornire gli esiti delle analisi effettuate in contraddittorio entro 30 giorni dalla data di effettuazione dei campionamenti";

            b) al comma 13 dopo le parole: "entro trenta giorni dal ricevimento" sono aggiunte le seguenti parole: "della relazione tecnica favorevole redatta dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente e rilasciata ai sensi del comma 2 dell'articolo 248 i lavori edili, in attesa che la Provincia provveda al rilascio del certificato di avvenuta bonifica, possono essere intrapresi sulla base della medesima relazione che attesta il completamento e la conformità degli interventi di bonifica eseguiti";

            c) conseguentemente al comma 13 sono soppresse le seguenti parole: "della delibera di adozione, al rilascio provvede la Regione".


6.0.6 (testo 2)

PEPE, CAMPARI, AUGUSSORI, SAPONARA, FAGGI, PERGREFFI

APPROVATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis

(Misure di semplificazione per la bonifica dei siti inquinati)

All'articolo 242, comma 12, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «L'Agenzia regionale per la protezione dell'Ambiente deve fornire gli esiti delle analisi effettuate in contraddittorio entro 30 giorni dalla data di effettuazione dei campionamenti.».


6.0.6

PEPE, CAMPARI, AUGUSSORI, FAGGI, PERGREFFI, ARRIGONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Misure di semplificazione per la bonifica dei siti inquinati)

        All'articolo 242 dei decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 12 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "L'Agenzia regionale per la protezione dell'Ambiente fornisce gli esiti delle analisi effettuate in contraddittorio entro 30 giorni dalla data di effettuazione dei campionamenti";

            b) al comma 13, le parole: "della delibera di adozione, al rilascio provvede la regione" sono sostituite dalle seguenti: "della relazione tecnica favorevole redatta dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente e rilasciata ai sensi del comma 2 dell'articolo 248, i lavori edili, possono essere intrapresi sulla base della medesima relazione che attesta il completamento e la conformità degli interventi dì bonifica eseguiti"».


6.0.7

ARRIGONI, FAGGI, CAMPARI, PEPE, PERGREFFI, AUGUSSORI, SAPONARA

RITIRATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Misure di semplificazione per la bonifica dei siti inquinati)

        All'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 12 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "L'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente fornisce gli esiti delle analisi effettuate in contraddittorio entro 30 giorni dalla data di effettuazione dei campionamenti";

            b) al comma 13, le parole: "della delibera di adozione, al rilascio provvede la regione" sono sostituite dalle seguenti: "della relazione tecnica favorevole redatta dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente e rilasciata al sensi del comma 2, dell'articolo 248, i lavori edili, possono essere intrapresi sulla base della medesima relazione che attesta il completamento e la conformità degli interventi di bonifica eseguiti"».


6.0.8

ARRIGONI, FAGGI, CAMPARI, PEPE, PERGREFFI, AUGUSSORI, SAPONARA

RITIRATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni per la certificazione a stralcio)

        All'articolo 248 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

        "2-bis. Al fine di consentire il riutilizzo delle aree per progetti di investimento, riconversione, rilancio o riqualificazione contenendo il consumo di suolo non antropizzato, nel caso di interventi di bonifica o di messa in sicurezza permanente, la certificazione di cui al periodo precedente, limitatamente alla matrice suolo, può, su richiesta del proponente, essere rilasciata a stralcio in relazione alle aree, individuate catastalmente, in cui gli interventi di bonifica dei suoli siano già stati completati a condizione che gli interventi e le opere di investimento, riconversione, rilancio o riqualificazione siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudicano né interferiscono con il completamento e l'esecuzione della bonifica della falda, né determinano rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area. La previsione di cui al periodo precedente è applicabile, su richiesta del proponente, anche per l'adozione da parte dell'autorità competente del provvedimento di conclusione del procedimento qualora la contaminazione rilevata nella matrice suolo risulti inferiore ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC) oppure, se superiore, risulti comunque inferiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR) determinate a seguito dell'analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica approvata dall'autorità competente";

            b) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La certificazione di cui al comma 2-bis non costituisce titolo per lo svincolo delle garanzie finanziarie di cui all'articolo 242, comma 7"».


6.0.9

FAGGI, CAMPARI, AUGUSSORI, SAPONARA, PEPE, PERGREFFI

RITIRATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni per la certificazione a stralcio)

        All'articolo 248 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

        "2-bis. Al fine di consentire il riutilizzo delle aree per progetti di investimento, riconversione, rilancio o riqualificazione contenendo i! consumo di suolo non antropizzato, nel caso di interventi di bonifica o di messa in sicurezza permanente, la certificazione di cui al periodo precedente, limitatamente alla matrice suolo, può, su richiesta del proponente, essere rilasciata a stralcio in relazione alle aree, individuate catastalmente, in cui gli interventi di bonifica dei suoli siano già stati completati a condizione che gli interventi e le opere di investimento, riconversione, rilancio o riqualificazione siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudicano né interferiscono con il completamento e l'esecuzione della bonifica della falda, né determinano rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area. La previsione di cui al periodo precedente è applicabile, su richiesta del proponente, anche per l'adozione da parte dell'autorità competente del provvedimento di conclusione del procedimento qualora la contaminazione rilevata nella matrice suolo risulti inferiore ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC) oppure, se superiore, risulti comunque inferiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR) determinate a seguito dell'analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica approvata dall'autorità competente";

            b) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La certificazione di cui al comma 2-bis non costituisce titolo per lo svincolo delie garanzie finanziarie di cui all'articolo 242, comma 7"».


6.0.10

RAUTI

RESPINTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

        1. All'articolo 248 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n, 152, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

        "2-bis. Al fine di consentire il riutilizzo delle aree per progetti di investimento, riconversione, rilancio o riqualificazione contenendo il consumo di suolo non antropizzato, nel caso di interventi di bonifica o di messa in sicurezza permanente, la certificazione di cui al periodo precedente, limitatamente alla matrice suolo, può, su richiesta del proponente, essere rilasciata a stralcio in relazione alle aree, individuate catastalmente, in cui gli interventi di bonifica dei suoli siano già stati completati a condizione che gli interventi e le opere di investimento, riconversione, rilancio o riqualificazione siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudicano né interferiscono con il completamento e l'esecuzione della bonifica della falda, né determinano rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area. La previsione di cui al periodo precedente è applicabile, su richiesta del proponente, anche per l'adozione da parte dell'autorità competente del provvedimento di conclusione del procedimento qualora la contaminazione rilevata nella matrice suolo risulti inferiore ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC) oppure, se superiore, risulti comunque inferiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR) determinate a seguito dell'analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica approvata dall'autorità competente"».


6.0.11

GALLONE, VITALI

RESPINTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Vigilanza sui siti di discarica)

        1. Le amministrazioni locali e regionali possono avvalersi della struttura del Commissario Straordinario per assicurarsi in tempi celeri la bonifica o messa in sicurezza dei siti di discarica insistenti nel proprio territorio anche non oggetto della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014, attraverso l'utilizzo delle risorse stanziate e già messe a disposizione a tale scopo.

        2. Il Commissario straordinario nominato ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, per la realizzazione degli interventi attuativi della sentenza di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014, relativa alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2077, si avvale di risorse finanziarie necessarie per le esigenze operative e per il funzionamento della struttura poste a valere su una quota, non superiore allo 0,5 per cento annuale, delle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi».


6.0.12

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

PRECLUSO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Predisposizioni del Piano delle aree)

        1. All'articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n, 164, e successive modificazioni, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

        "1.1. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, predispone un piano delle aree in cui sono consentite le attività di cui al comma 1. Il piano di cui al primo periodo è adottato, entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare".

        2. Nella predisposizione del piano delle aree, di cui al comma 1, deve essere presente un'analisi del valore ecologico, sociale ed economico delle aree, rapportato al valore economico ed energetico delle attività estrattive previste e degli impatti attesi, nonché una analisi che, assumendo un criterio di valutazione ambientale strategica, definisca con precisione a quali stress ambientali siano già sottoposte le aree oggetto di valutazione, in modo da evitare che ulteriori misure di impatto possano sommarsi e cumularsi su ecosistemi già gravati da attività antropiche inquinanti».


6.0.13

AUDDINO, GARRUTI, DESSÌ, GALLICCHIO, MARCO PELLEGRINI, TURCO

RITIRATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni materia di smaltimento dei rifiuti)

Al fine di incrementare la raccolta differenziata e di ridurre la quantità dei rifiuti non riciclati, a decorrere dal 1º gennaio 2020, tutti i produttori devono riportare su ogni tipo di imballaggio alimentare e non, la descrizione del prodotto usato per la realizzazione dello stesso e al fine di un corretto smaltimento».


6.0.14

TARICCO

RESPINTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Inserimento impianti di smaltimento rifiuti urbani e speciali assimilati agli urbani diversi dalie discariche tra i destinatari dei contributi di cui all'articolo 3, comma 27, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

All'articolo 3, comma 27, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 come modificato dall'articolo 34, comma 2, della legge 28 dicembre 2015, n. 221 e, successivamente, dall'articolo 1, comma 531, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: "o gli impianti di incenerimento senza recupero energetico" sono inserite le parole: "o gli impianti di smaltimento rifiuti urbani e speciali assimilati agli urbani, diversi dalle discariche"».


6.0.15

FERRAZZI, ASSUNTELA MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

RESPINTO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

        1. All'articolo 10, comma 2, della legge 28 luglio 2016, n. 154, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) la parola: "ovvero" è sostituita con le parole: "che ne corrisponderà una quota parte in misura proporzionale all'attività effettivamente svolta e documentata";

            b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", anche prevedendo modalità semplificate di riscossione, con possibilità di spostamento del punto di prelievo sul cliente del primo produttore o importatore o, eventualmente, sulla base delle procedure elaborate dal CONOE, sugli utilizzatori fino all'utilizzatore finale, nonché di applicazione forfettaria in proporzione alle quantità di prodotto destinato a diventare rifiuto, al fine di evitare l'applicazione del contributo a prodotti destinati al consumo umano diretto e di prevenire successive operazioni di rimborso o conguaglio".

La sanzione di cui all'articolo 256, comma 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 è altresì applicata alle ipotesi di violazione dell'obbligo di pagamento del contributo previsto dall'articolo 233, comma 10, lettera d) del medesimo decreto e dall'articolo 10 della legge 28 luglio 2016 n. 154"».


6.0.16

MAFFONI

RESPINTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifica all'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante il Codice del Terzo Settore)

        All'articolo 5, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è apportata la seguente modifica:

            a) il periodo da "con esclusione" fino a "pericolosi" è sostituito dal seguente: "compresa l'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani e speciali, non pericolosi, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

        Conseguentemente, all'articolo 10, comma 1, lettera a), numero 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, è apportata la seguente modifica:

            b) il periodo da «con esclusione» fino a «decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22» è sostituito dal seguente: «compresa l'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani e speciali, non pericolosi, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».


6.0.17

MALLEGNI

RESPINTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(semplificazioni per le imprese in materia di acque reflue industriali)

        1. Al fine di sostenere la competitività delle imprese del settore manifatturiero e di allineare la normativa italiana a quella in vigore in altri Stati membri dell'Unione Europea concorrenti, nonché al fine di razionalizzare e contenere la spesa pubblica in materia di monitoraggio delle acque reflue industriali svolto da parte delle Agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell'ambiente facenti parte del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla Legge 28 giugno 2016, n. 132, alla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte III del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al numero parametro 9 (alluminio) il valore limite di emissione in acque superficiali e in fognatura sono sostituiti dai seguenti: "a) per lo scarico in acque superficiali ≤2; b) per lo scarico in rete fognaria ≤5".

        2. I risparmi derivanti dal comma 1 possono essere utilizzati per il finanziamento delle funzioni del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui all'articolo 3 della Legge 28 giugno 2016, n. 132».


6.0.18

BERNINI, TIRABOSCHI, GALLONE, ALFREDO MESSINA, PAPATHEU, VITALI, MALLEGNI, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, SCHIFANI, DE SIANO, BARACHINI, BARBONI, AIMI, ALDERISI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CONZATTI, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, FANTETTI, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALAN, MANGIALAVORI, MASINI, MINUTO, MODENA, MOLES, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONE, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TOFFANIN

RESPINTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni in merito all'introduzione di tempistiche certe per le procedure autorizzative per lo sviluppo di impianti da fonti rinnovabili)

        1. L'autorizzazione per gli impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è rilasciata entro due anni dalla presentazione della relativa istanza e include anche la Valutazione di Impatto Ambientale, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, laddove richiesta.

        2. Laddove si verifichino circostanze straordinarie, debitamente motivate, il termine di cui al comma 1 può essere esteso per un ulteriore anno.

        3. Per le installazioni aventi una capacità elettrica inferiore ai 150 kW e per gli interventi di repowering, la durata del procedimento di cui al comma 1 non può eccedere un anno. Laddove si verifichino circostanze straordinarie, debitamente motivate, il termine può essere esteso per un ulteriore anno.

        4. I termini per il rilascio dell'autorizzazione di cui al presente articolo si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.».


6.0.19

CAMPARI, AUGUSSORI, SAPONARA, FAGGI, PEPE, PERGREFFI

RITIRATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni in merito all'introduzione di tempistiche certe per le procedure autorizzative per lo sviluppo di impianti da fonti rinnovabili)

        1. L'autorizzazione per gli impianti per la produzione-di energia da fonte rinnovabile, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è rilasciata entro due anni dalla presentazione della relativa istanza e include anche la Valutazione di Impatto Ambientale, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, laddove richiesta.

        2. Laddove si verifichino circostanze straordinarie, debitamente motivate, il termine di cui al comma 1 può essere esteso per un ulteriore anno.

        3. Per le installazioni aventi una capacità elettrica inferiore ai 150 kW e per gli interventi di repowering, la durata del procedimento di cui al comma 1 non può eccedere un anno. Laddove si verifichino circostanze straordinarie, debitamente motivate, il termine può essere esteso per un ulteriore anno.

        4. I termini per il rilascio dell'autorizzazione di cui al presente articolo si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.».


6.0.20

ARRIGONI, FAGGI, CAMPARI, PEPE, PERGREFFI, AUGUSSORI, SAPONARA

RITIRATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni in merito all'introduzione di tempistiche certe per le procedure autorizzative per lo sviluppo di impianti da fonti rinnovabili)

        1. L'autorizzazione per gli impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è rilasciata entro due anni dalla presentazione della relativa istanza e include anche la Valutazione di Impatto Ambientale, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, laddove richiesta.

        2. Laddove si verifichino circostanze straordinarie, debitamente motivate, il termine di cui al comma 1 può essere esteso per un ulteriore anno.

        3. Per le installazioni aventi una capacità elettrica inferiore ai 150 kW e per gli interventi di repowering, la durata del procedimento di cui al comma 1 non può eccedere un anno. Laddove si verifichino circostanze straordinarie, debitamente motivate, il termine può essere esteso per un ulteriore uanno.

        4. I termini per il rilascio dell'autorizzazione di cui al presente articolo si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.».


6.0.21

FERRAZZI, ASSUNTELA MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

RESPINTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni in merito all'introduzione di tempistiche certe per le procedure autorizzative per lo sviluppo di impianti da fonti rinnovabili)

        1. Il termine per la conclusione delle procedure relative all'autorizzazione per gli impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è fissato in due anni dalla presentazione della relativa istanza e includono anche la Valutazione di Impatto Ambientale, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, laddove richiesta.

        2. Laddove si verifichino circostanze straordinarie, debitamente motivate, il termine di cui al comma 1 può essere esteso per un ulteriore anno.

        3. Per le installazioni aventi una capacità elettrica inferiore ai 150 kW e per gli interventi di repowering, la durata del procedimento di cui al comma 1 non può eccedere un anno. Laddove si verifichino circostanze straordinarie, debitamente motivate, il termine può essere esteso per un ulteriore anno.

        4. I termini di cui al presente articolo si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.».

 


6.0.22

FAGGI, CAMPARI, PEPE, PERGREFFI, SAPONARA, AUGUSSORI

RITIRATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art.6-bis.

(Disposizioni in materia di concessioni di grandi derivazioni idroelettriche)

        1. Al fine di definire una disciplina efficiente e coerente con le disposizioni dell'ordinamento comunitario in tema di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche:

            a) All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79, i commi 1 e 1-bis sono sostituiti dai seguenti:

        "1. Alla scadenza delle concessioni per grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico e nei casi di decadenza o rinuncia, le opere di raccolta, di adduzione, di regolazione, le condotte forzate e i canali di scarico, in stato di regolare funzionamento, di cui all'articolo 25, comma 1, del Regio Devreto 1775/1933, passano senza compenso in proprietà delle regioni. In caso di esecuzione da parte dei concessionari, a proprie spese e nel periodo di validità della concessione, di investimenti sui beni di cui al primo periodo, purché previsti dall'atto di concessione o comunque autorizzati dal concedente, si applica, alla scadenza della concessione o nei casi di decadenza o rinuncia, un indennizzo pari al valore della parte di bene non ammortizzato. Per i beni diversi da quelli previsti dai periodi precedenti si applica la disciplina stabilita dall'articolo 25, secondo comma e seguenti, del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, con corresponsione del prezzo ivi indicato da quantificare al netto dei beni ammortizzati, intendendosi sostituiti gli organi statali ivi indicati con i corrispondenti organi della Regione. Le regioni possono conferire i beni di cui all'articolo 25 del Regio Decreto 1775/1933 in proprietà a società in house.

        1-bis. Le concessioni di cui al comma precedente possono essere affidate:

            a) A operatori economici individuati attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;

            b) A società a capitale misto pubblico privato nei quali il socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;

            c) A società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano;

            d) Mediante forme di partenariato ai sensi dell'articolo 179 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

        L'affidamento a società partecipate deve comunque avvenire nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. Ì75.

        1-ter. Nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione Europea e degli accordi internazionali, nonché dei principi fondamenti dell'ordinamento statale e delle disposizioni di cui al presente articolo, le regioni possono disciplinare le modalità e le procedure ai assegnazione delle concessioni per grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, stabilimento in particolare norme procedurali per lo svolgimento delle gare, i termini di indicazione delle stesse, i criteri di ammissione e di aggiudicazione, i requisiti finanziari, organizzativi e tecnici dei partecipanti e di valutazione delle proposte progettuali, la durata delle concessioni, i criteri per la determinazione dei canoni di concessione per l'utilizzo e la valorizzazione del demanio idrico e dei beni patrimoniali costituiti dagli impianti afferenti le grandi derivazioni idroelettriche, i parametri di sviluppo degli impianti nonché, per quanto di propria competenza, le modalità di valutazione degli aspetti paesaggistici e di impatto ambientale, determinando le conseguenti misure di compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario. In mancanza di specifiche disposizioni regionali si applica la disciplina di cui agli articoli 164 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Restano in ogni caso ferme le competenze statali di cui al decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507 convertito con modificazioni dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584 e di cui alla legge 1 agosto 2002, n. 166.

        1-quater. Con intesa in sede di Conferenza Unificata possono essere determinate specifiche modalità procedimentali per acquisire ogni atto di assenso, concessione, permesso, licenza o autorizzazione prevista dalle normative nazionali, regionali o locali in riferimento ai progetti presentati in esito alle procedure di assegnazione disciplinate dalla legge regionali.

        1-quinques. I concessionari di grandi derivazioni a scopo idroelettrico corrispondono semestralmente alle regioni un canone, determinato con legge regionale, sentita l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), articolato in una componente fissa, legata alla potenza nominale media di concessione, e in una componente variabile, calcolata come percentuale dei ricavi normalizzati, sulla base del rapporto tra la produzione dell'impianto ed il prezzo unico nazionale dell'energia (PUN), nonché della media delle voci di spesa legate alla fornitura della medesima energia elettrica per ogni kWh di energia da esse non ritirata. Il compenso unitario di cui al precedente periodo varia proporzionalmente alle variazioni, non inferiori al 5 per cento, dell'indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica. Nelle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico, le regioni possono disporre con legge l'obbligo per i concessionari di fornire annualmente e gratuitamente alle stesse regioni o alle province di cui al comma 1,220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione, per servizi pubblici e categorie di utenti dei territori interessati dalle derivazioni.

        1-sexies. Per le concessioni per grandi derivazioni a scopo idroelettrico che prevedono un termine di scadenza anteriore al 31 dicembre 2023, ivi incluse quelle già scadute, le regioni disciplinano con legge le modalità, le condizioni, la quantificazione dei corrispettivi aggiuntivi e gli eventuali altri oneri conseguenti a carico del concessionario uscente, per la prosecuzione, per conto delle regioni stesse, dell'esercizio delle derivazioni, delle opere e degli impianti oltre la scadenza della concessione e per il tempo necessario al completamento delle procedure di assegnazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. Per il periodo di prosecuzione temporanea intercorrente fra la naturale scadenza dei titoli concessori e l'assegnazione della concessione, il concessionario uscente è tenuto a versare alla regione un canone aggiuntivo rispetto al canone da corrispondere per l'esercizio degli impianti nelle more dell'assegnazione. Con decreto del ministero dello sviluppo economico, da adottare entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono determinati il valore minimo della componente fissa del canone di cui al comma 1-ter e il valore minimo del canone aggiuntivo di cui al precedente periodo. Decorso il termine di 180 giorni e nelle more dell'adozione del decreto ministeriale, le regioni possono comunque determinare l'importo dei canoni di cui al periodo precedente in misura non inferiore à 30 euro ciascuno per ogni Kw di potenza nominale media di concessione per ogni annualità.

        1-septies. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.";

            b) sono abrogati i commi 2,4,8-bis e 11 dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modifiche e integrazioni;

            c) sono abrogati i commi 5, 6 e 7 dell'articolo 37 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.».


6.0.23

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

PRECLUSO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«6-bis.

(Modifiche alla disciplina delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi)

        1. Nelle more di una complessiva revisione della disciplina in materia di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sono privi di efficacia i titoli abilitativi concernenti prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi in mare, adottati in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del predetto provvedimento e quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

        2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 quantificato in 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019 e sue proiezioni, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».


6.0.24

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

PRECLUSO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifica al decreto legge n. 133 del 2014)

        1. L'articolo 38 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è soppresso».


6.0.25

GIROTTO, CASTALDI, LOMUTI, ANASTASI, VACCARO, PUGLIA, GARRUTI, DESSÌ, GALLICCHIO, L'ABBATE, MARCO PELLEGRINI, TURCO

RITIRATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni per il ripristino del «piano delle aree» in materia di attività di ricerca ed estrazione di idrocarburi)

        1. All'articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e successive modificazioni, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

        "1-bis. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, predispone un piano delle aree in cui sono consentite le attività di cui al comma 1. Il piano di cui al primo periodo è adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare"».


6.0.26

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

RESPINTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Divieto di utilizzo della tecnica dell'airgun)

        1. Al fine di tutelare gli ecosistemi marini, dopo l'articolo 452-bis del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 452-ter.

        1. È vietato, per le attività di ispezione dei fondali marini finalizzate alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, l'utilizzo della tecnica dell'airgun o di altre tecniche esplosive. La violazione del divieto di cui al periodo precedente determina l'automatica decadenza dal relativo titolo concessorio o dal permesso e, salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica una ammenda da 50.000 euro a 150.000 euro.

        2. Dal 1º gennaio 2019 è annullata l'efficacia dei titoli abilitativi, già rilasciati entro la medesima data, che prevedono l'utilizzo della tecnica dell'airgun o di altre tecniche esplosive per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi.

        3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 quantificato in 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019 – 2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019 e sue proiezioni, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».


6.0.27

ABATE, SANTILLO, NATURALE, FEDE, ROMAGNOLI, ACCOTO

RITIRATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni materia di consorzi di bonifica)

        1. Le Regioni adottano entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il piano di bonifica e di tutela del territorio.

        2. I Consorzi di Bonifica svolgono servizi legati strettamente al settore irriguo, alla bonifica e al miglioramento fondiario di carattere rurale. Si intendono cessate le funzioni attribuite anche dalle Regioni, comprese quelle riguardanti la regolamentazione e la pulizia idraulica dei corsi d'acqua, gli interventi di prevenzione al dissesto idrogeologico, la verifica di tipo strutturale e funzionale delle opere d'arte, la partecipazione in qualsiasi forma alle gestioni emergenziali e post emergenziali riguardanti le calamità naturali che sono attribuite per le parti di competenza alle amministrazioni statali, regionali e comunali.

        3. Nelle more dell'approvazione dei piani di bonifica e di tutela del territorio la richiesta del contributo consortile è limitata ai seguenti casi:

            a) immobili realmente serviti o che possono essere serviti dal servizio irriguo o che ricadono in prossimità di infrastrutture di distribuzione o di altre opere d'arte strettamente legate alla fornitura di acqua ad uso irriguo;

            b) immobili che traggono un miglioramento fondiario diretto e specifico, derivante da interventi attuati o da attuare da parte dei consorzi di bonifica. In tal caso, la richiesta del contributo da parte del consorzio di bonifica non può esigersi per eventuali benefici indiretti e non può essere generico. L'importo richiesto si basa su una stima analitica utilizzata per la determinazione del contributo stesso;

            c) immobili che fanno parte di comprensori territoriali in cui si avviano o sono stati avviati interventi di bonifica per il conseguimento di fini igienici, demografici, economici o di altri fini sociali.

        4. Oltre ai casi di cui al comma 3, il pagamento del contributo può essere richiesto nei casi in cui: a) è provato un effettivo beneficio sul proprio immobile; b) il beneficio comporta un incremento di valore dell'immobile derivante dall'esecuzione delle opere e dalla loro manutenzione;

        5. Il contributo consortile richiesto è valutato annualmente in base al reale incremento di valore dell'immobile derivante dall'esecuzione dalle opere e dalla loro manutenzione.».


6.0.28

ABATE, SANTILLO, FEDE, ROMAGNOLI, ACCOTO, MALLEGNI

RESPINTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni materia di consorzi di bonifica)

        1. I consorzi di bonifica non si avvalgono del sistema di riscossione a mezzo ruolo, come disciplinato dal combinato disposto dell'allegato 1 al Decreto legislativo 1 dicembre 2009 n. 179 e dell'articolo 14, comma 14-ter, della legge 28 novembre 2005, n.246».


6.0.29

FERRAZZI, ASSUNTELA MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

RESPINTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Legale rappresentante e responsabile tecnico)

        1. All'articolo 13 del decreto 3 giugno 2014, n. 120 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela dell'territorio e del Mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e delle Infrastrutture, il comma 3 è sostituito dal seguente:

        «3. Il legale rappresentante può sempre assumere il ruolo di responsabile tecnico senza necessità di alcuna verifica solo per l'azienda di cui è legale rappresentante a condizione che abbia ricoperto tale ruolo per almeno tre anni consecutivi nella medesima azienda».


6.0.30

DE BONIS

RESPINTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Misure in materia ambientale)

        1. Al decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, l'articolo 41 è abrogato».


6.0.31 (testo 2)

CAMPARI, SAPONARA, FAGGI, PERGREFFI, PEPE, AUGUSSORI

RITIRATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Misure urgenti per la «Qualità dell'aria nel Bacino Padano»)

1. Dopo il comma 96, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n.145, è inserito il seguente:

“96-bis. A valere sul Fondo di cui al comma 95, sono destinate ad accelerare le iniziative condivise nell'ambito dell'accordo per la qualità dell'aria del Bacino Padano, risorse pari ad almeno 50 milioni di euro per il 2019, 75 milioni di euro per il 2020, 200 milioni di euro per il 2021, 300 milioni di euro per il 2022 e 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2028. In sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome è definito il riparto delle risorse fra le Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto, le misure a cui sono destinate e le modalità di utilizzo del contributo.”.

 


6.0.31

CAMPARI, SAPONARA, FAGGI, PERGREFFI, PEPE, AUGUSSORI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Misure urgenti per la «Qualità dell'aria nel Bacino Padano»)

        1. Dopo il comma 96, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n.145, è inserito il seguente:

        "96-bis. A valere sul Fondo di cui al comma 95, sono destinate ad accelerare le iniziative condivise nell'ambito dell'accordo per la qualità dell'aria del Bacino Padano, risorse pari ad almeno 150 milioni di euro per il 2019, 250 milioni di euro per il 2020, 800 milioni di euro per il 2021, 1.200 milioni di euro per il 2022 e 1.600 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2028. In sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome è definito il riparto delle risorse fra le Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto, le misure a cui sono destinate e le modalità di utilizzo del contributo».


6.0.32

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, BRESSA, LANIECE

RITIRATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Ulteriori disposizioni in materia di gas fluorati ad effetto serra)

        1. I commi 1 e 2 dell'articolo 16 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, sono abrogati.

        2. I commi 3 e 4 dell'articolo 6 del decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 26, sono abrogati.».


6.0.33

DE BERTOLDI

RESPINTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Semplificazioni in materia di organizzazione di trasporto pubblico regionale e locale)

        1. Alla lettera b) comma 3-quater, dell'articolo 18 del decreto legislativo, 19 novembre 1997, n. 422 e successive modificazioni, le parole: "sul piano della sostenibilità ambientale" sono sostituite dal seguente periodo: "favorendo la mobilità sostenibile, ed in particolare sostituendo a far data dalla data di entrata in vigore della presente legge, il materiale rotabile diesel, con materiale rotabile, alimentato a combustibili alternativi, oppure a trazione elettrica"».


6.0.34

CAMPARI, FAGGI, PEPE, PERGREFFI, AUGUSSORI, SAPONARA

RITIRATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Misure urgenti per l'utilizzo di infrastrutture a scavalco di corpi idrici)

        1. I volumi edilizi autorizzati e costruiti su infrastrutture a scavalco di corpi idrici possono essere utilizzati permanentemente, in deroga al vincolo di cui all'articolo 142, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n, 42, qualora si riscontri la presenza sul corso d'acqua principale di casse di espansione o altre opere idrauliche a monte del manufatto idonee a garantire un franco di sicurezza adeguato rispetto al livello della piena cinquantennale, fatta salva la possibilità per il sindaco territorialmente competente di chiudere l'infrastruttura in caso di previsione di pericolo, anche come misura di prevenzione».


6.0.35

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, BRESSA, LANIECE

RESPINTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Semplificazioni in materia di patente a punti in edilizia)

        1. All'articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, in. 81, e successive modificazioni, il comma 1-bis è abrogato.».


6.0.36

DE BONIS, CIAMPOLILLO

RESPINTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Misura per la salvaguardia degli ulivi)

        1. Alla legge n. 145 del 30 dicembre 2018, all'articolo 1, il comma 374-bis è abrogato».


6.0.37

AUGUSSORI, SAPONARA, FAGGI, CAMPARI, PEPE, PERGREFFI

RITIRATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni in merito alla tracciabilità dei finanziamenti per la realizzazione di edifici di culto e di attrezzature destinate ai servizi religiosi)

        1. I finanziamenti e le donazioni a favore di enti, nonché associazioni e comunità, le cui finalità statutarie o aggregative siano da ricondurre alla religione, all'esercizio del culto o alla professione religiosa, per la realizzazione degli edifici di culto e delle attrezzature destinate a servizi religiosi possono essere disposti solo da altri enti, persone fisiche o comunque da parti terze, purché tutti residenti nel territorio nazionale».


6.0.38

SAVIANE, FAGGI, CAMPARI, PEPE, PERGREFFI, AUGUSSORI, SAPONARA

IMPROPONIBILE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Misure urgenti per i comuni montani, interessati dalla Dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018)

        1. Nei Comuni montani interessati dai gravi e particolari eventi eccezionali riconosciuti con Dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018, è possibile, qualora essa non comporti nuove costruzioni edilizie, la riattivazione di impianti di produzione idroelettrica che risultino dismessi e che debbano venire rimossi per esaurimento del termine di autorizzazione. Nel caso in cui l'impianto risulti dismesso da non oltre ventiquattro mesi la riattivazione avviene in proroga delle pregresse autorizzazioni, anche se in deroga alle leggi, ai regolamenti e alle previsioni degli strumenti urbanistici e territoriali, ivi compresi i piani ambientali e dei parchi e gli strumenti similari, che fossero sopravvenuti ai rilascio delle autorizzazioni medesime.».


6.0.39

BOTTICI, VANIN

RITIRATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni per il Comune di Chioggia)

        1. All'area del comprensorio individuato con la scheda del federalismo demaniale VEB0676, denominato "Ex aree imbonite fascia lagunare Sottomarina", già oggetto di richiesta da parte del Comune di Chioggia, ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, la predetta amministrazione applica le disposizioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 177, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 6. L'acquisto delle aree fa venire meno le pretese dello Stato per canoni pregressi ed in genere per compensi richiesti a qualsiasi titolo in dipendenza dell'occupazione delle aree. Dalla data di presentazione della domanda di cui all'articolo 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 177, sono sospesi i procedimenti di ingiunzione o di rilascio delle aree comunque motivati.

        2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»


6.0.40

FERRAZZI

RESPINTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

        1. All'area del comprensorio individuato con la scheda del federalismo demaniale VEB0676, denominato "Ex aree imbonite fascia lagunare Sottomarina", già oggetto di richiesta da parte del Comune di Chioggia, ai sensi del decreto legislativo n. 85 del 2010, la predetta amministrazione applica le disposizioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 177, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 6. L'acquisto delle aree fa venire meno le pretese dello Stato per canoni pregressi ed in genere per compensi richiesti a qualsiasi titolo in dipendenza dell'occupazione delle aree. Dalla data di presentazione della domanda di cui all'articolo 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 177, sono sospesi i procedimenti di ingiunzione o di rilascio delle aree comunque motivati.».


6.0.41

STEFANO

IMPROPONIBILE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

        1. All'articolo 49 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) Ai commi 1 e 2 sostituire le parole "31 dicembre 2018" con le seguenti: "31 dicembre 2019";

            b) Al comma 3 sostituire le parole "dal 2012 al 2018" con le seguenti: "dal 2012 al 2019"».


6.0.42

LONARDO

IMPROPONIBILE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Proroga del Commissario ad acta per la chiusura degli interventi infrastrutturali nelle aree colpite dal sisma del 1980-1981)

        1. All'articolo 49 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) ai commi 1 e 2, le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019";

            b) al comma 3, le parole: "dal 2012 al 2018" sono sostituite dalle seguenti: "dal 2012 al 2019"».


6.0.43

LONARDO

IMPROPONIBILE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Contributo straordinario per la completa costruzione del depuratore in località Masseria Marziotto nel comune di Benevento)

        1. È autorizzata, per il 2019 la spesa di euro 20 milioni di euro da assegnare come contributo straordinario al Comune di Benevento per l'esecuzione delle opere di completa progettazione e costruzione del depuratore sito nel comune di Benevento in località Masseria Marziotto.

        2. Agli oneri derivanti dal comma 148-bis, valutato in 20 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche».  

     


6.0.44

BRIZIARELLI, ARRIGONI, FAGGI, CAMPARI, PEPE, PERGREFFI, AUGUSSORI, SAPONARA

RITIRATO

        Dopo l'articolo, aggiungere il seguente;

«Art. 6-bis.

(Disposizioni urgenti per la semplificazione della normativa sui rifiuti)

        La lettera c) comma 7 dell'articolo 6 del Decreto ministeriale 27 settembre 2010 è così modificata:

            c) i materiali edili, le terre e rocce da scavo e le matrici materiali da riporto contenenti esclusivamente amianto legato in matrici cementizie o resinoidi in conformità con l'articolo 7, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, senza essere sottoposti a prove. Le discariche che ricevono tali materiali devono rispettare i requisiti indicati all'allegato 2 del presente decreto. In questo caso le prescrizioni stabilite nell'allegato 1, punti 2.4.2 e 2.4.3 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 possono essere ridotte dall'autorità territorialmente competente».


6.0.45

VALLARDI, BERGESIO, ARRIGONI, FAGGI, CAMPARI, PEPE, PERGREFFI, AUGUSSORI, SAPONARA

RITIRATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni in materia di biomasse)

        1. Al fine di incentivare la produzione di energia elettrica da impianti alimentati da biomassa e contestualmente garantire il perseguimento degli obiettivi di conferimento in discarica previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, numero 4), della direttiva (UE) 2018/850, i fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, che rispettano i limiti dell'allegato IB del predetto decreto, cessano di essere qualificati come rifiuti ai sensi dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualora sottoposti a trattamento atto a garantire un PCI non inferiore a 3 (MJ/kg tal quale), e possono essere utilizzati come combustibili in impianti per la produzione di energia con potenza termica maggiore di 10 MW. Le emissioni in atmosfera di detti impianti non possono superare i limiti di cui all'allegato 2 del titolo III-bis della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

 


6.0.46

VALLARDI, FAGGI, CAMPARI, PEPE, PERGREFFI, AUGUSSORI, SAPONARA

RITIRATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni di semplificazione per i consorzi di bonifica e di irrigazione)

        1. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente:

        "2-bis. Ai fini delle disposizioni di cui al primo periodo del comma 2, non si considerano concessionari soggetti passivi dell'imposta i consorzi di bonifica e di irrigazione per le opere pubbliche di bonifica e di irrigazione di cui curano la manutenzione e l'esercizio"».


7.1

RUFA, AUGUSSORI, SAPONARA, FAGGI, CAMPARI, PEPE, PERGREFFI

RITIRATO

Al comma 2, dopo le parole: «del Genio militare del Ministero della difesa» aggiungere le seguenti «nonché del personale in esubero dei dipendenti delle Province».


7.2 (testo 2)

PATUANELLI, SANTILLO, GRASSI, PUGLIA

APPROVATO

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

        «3-bis. Dopo il comma 8 dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, è aggiunto il seguente:

 

“8-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 8, al fine di snellire la gestione amministrativa e ridurre gli oneri per la pubblica amministrazione, nonché preservare le esigenze di riservatezza, flessibilità e continuità operativa, la realizzazione degli interventi compresi nei programmi definiti ai sensi del comma 2 sugli immobili in uso al Ministero della Difesa è di competenza degli organi del genio del medesimo Ministero, che li esegue con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Per tali fini, sono stipulate una o più convenzioni tra il Ministero competente ad erogare il finanziamento e il Ministero della Difesa cui si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto di cui al comma 5. Per le parti non incompatibili con la presente disposizione, alle predette convenzioni si applica il suddetto decreto.”.»


7.2

PATUANELLI, SANTILLO, GRASSI, PUGLIA

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

        «3-bis. Dopo il comma 8, dell'articolo articolo 5, del decreto legislativo 4 luglio 2014 n. 102, è aggiunto il seguente:

        "8-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 8, al fine di snellire la gestione amministrativa e preservare le esigenze di riservatezza, flessibilità e continuità operativa, la realizzazione degli interventi compresi nei programmi definiti ai sensi del comma 2 sugli immobili in uso al Ministero della difesa è di competenza degli organi del genio del medesimo Ministero, che li esegue con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Per tali fini, sono stipulate una o più convenzioni tra il Ministero competente ad erogare il finanziamento e il Ministero della difesa. Per le parti non incompatibili con la presente disposizione, alle predette convenzioni si applica il suddetto decreto"».


7.3

TOSATO, AUGUSSORI, SAPONARA, CAMPARI, FAGGI, PEPE, PERGREFFI

RITIRATO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

        «4-bis. All'articolo 4 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

        "4. Nel concorso per il ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario il cinquanta per cento dei posti è riservato ai dipendenti dell'Amministrazione inquadrati nell'area funzionale C ovvero nella carriera dei funzionari e dirigenti del Corpo di polizia penitenziaria, in possesso del titolo di studio previsto dal decreto del Ministro di cui al comma 2 e con almeno tre anni di effettivo servizio in tali posizioni.";

            b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

        "5. Nel concorso per il ruolo dei dirigenti di esecuzione penale esterna il cinquanta per cento dei posti è riservato ai dipendenti dell'Amministrazione inquadrati nell'area C – profilo professionale di assistente sociale, in possesso del titolo di studio previsto dal decreto del Ministro di cui al comma 2, con almeno tre anni di servizio in tale posizione funzionale."».


7.0.1

SANTILLO, GARRUTI, DESSÌ, PUGLIA

APPROVATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Norme in materia di edilizia)

        1. Al comma 2 dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

            "c-bis) Prove e controlli su strutture e sui materiali da costruzione in opera."».


7.0.2

PAPATHEU

RESPINTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifiche al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia in tema di responsabilità del direttore dei lavori e di garanzia delle prestazioni professionali rese e tutela della committenza)

        1. All'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sostituire il comma 6 con il seguente:

        "6. A strutture ultimate in ogni loro parte dell'intero intervento edilizio autorizzato, entro il termine di sessanta giorni dall'ottenimento da parte del committente di quanto previsto ai successivi punti a) e c), il direttore dei lavori deposita presso lo sportello unico una relazione, redatta in triplice copia, sull'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3, esponendo:

            a) i certificati delle prove sui materiali impiegati emessi da laboratori di cui all'articolo 59;

            b) per le opere in conglomerato armato precompresso, ogni indicazione inerente alla tesatura dei cavi ed ai sistemi di messa in coazione;

            c) l'esito delle eventuali prove di carico, allegando le copie dei relativi verbali firmate per copia conforme.

        2. Le istanze e le segnalazioni certificate da presentare agli Enti ed agli Uffici pubblici preposti al controllo dell'attività edilizia ed al rilascio di titoli abilitativi, autorizzazioni, nulla-osta, certificati di agibilità e ad attestare il deposito di progetti ed atti derivanti da prestazioni professionali in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 e successive modificazioni e integrazioni, devono essere corredate, oltre che da tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente, da una copia del contratto di prestazione d'opera intellettuale, redatto ai sensi dell'articolo 2222 e seguenti del Codice Civile, nonché dell'articolo 9 comma 4 del decreto-legge 1 del 2012, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sottoscritto dal professionista incaricato e dal committente.

        3. Nel contratto di cui al comma 2 devono essere chiaramente stabilite le prestazioni richieste al professionista incaricato ed il compenso concordato tra le parti.

        4. Il compenso di cui al comma 3, deve essere calcolato nel rispetto dei parametri stabiliti dal decreto ministeriale 20 luglio 2012, n. 140, la cui corretta applicazione potrà essere verificata, su richiesta, da Ordini e Collegi professionali.

        5. Per ogni prestazione eseguita dal professionista, deve essere trasmessa all'Ente o l'Ufficio preposto, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, nelle forme di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre2000, n. 445, attestante il pagamento dei compensi relativi alla prestazione resa, oggetto del contratto di cui al comma 1, in cui devono essere riportati gli estremi del bonifico bancario, eseguito nel rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

        6. La mancata presentazione del contratto di cui al comma 1 e della dichiarazione di cui al comma 4 costituisce motivazione per la legittima interruzione del procedimento amministrativo"».


7.0.3

PAPATHEU

RESPINTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifiche al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia in tema di responsabilità del direttore dei lavori)

        1. All'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sostituire il comma 6 con il seguente:

        "6. A strutture ultimate in ogni loro parte dell'intero intervento edilizio autorizzato, entro il termine di sessanta giorni dall'ottenimento da parte del committente di quanto previsto ai successivi punti a) e c ), il direttore dei lavori deposita presso lo sportello unico una relazione, redatta in triplice copia, sull'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3, esponendo:

            a) i certificati delle prove sui materiali impiegati emessi da laboratori di cui all'articolo 59;

            b) per le opere in conglomerato armato precompresso, ogni indicazione inerente alla tesatura dei cavi ed ai sistemi di messa in coazione;

            c) l'esito delle eventuali prove di carico, allegando le copie dei relativi verbali firmate per copia conforme"».


7.0.4

PAPATHEU

RESPINTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifiche al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia in tema di garanzia delle prestazioni professionali rese e tutela della committenza)

        1. Le istanze e le segnalazioni certificate da presentare agli Enti ed agli Uffici pubblici preposti al controllo dell'attività edilizia ed al rilascio di titoli abilitativi, autorizzazioni, nulla-osta, certificati di agibilità e ad attestare il deposito di progetti ed atti derivanti da prestazioni professionali in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 e ss.mm.ii., devono essere corredate, oltre che da tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente, da una copia del contratto di prestazione d'opera intellettuale, redatto ai sensi dell'articolo 2222 e seguenti del Codice Civile, nonché dell'articolo 9 comma 4 del decreto-legge 1 del 2012, convertito nella legge 24 marzo 2012, n. 27, sottoscritto dal professionista incaricato e dal committente.

        2. Nel contratto di cui al comma 1 devono essere chiaramente stabilite le prestazioni richieste al professionista incaricato ed il compenso concordato tra le parti.

        3. Il compenso di cui al comma 2 deve essere calcolato nel rispetto dei parametri stabiliti dal decreto ministeriale 20 luglio 2012, n. 140, la cui corretta applicazione potrà essere verificata, su richiesta, da Ordini e Collegi professionali.

        4. Per ogni prestazione eseguita dal professionista, deve essere trasmessa all'Ente o l'Ufficio preposto, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, nelle forme di cui al decreto del Presidente della Replubblica 28 dicembre 2000 n. 445, attestante il pagamento dei compensi relativi alla prestazione resa, oggetto del contratto di cui al comma 1, in cui devono essere riportati gli estremi del bonifico bancario, eseguito nel rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

        5. La mancata presentazione del contratto di cui al comma 1, e della dichiarazione di cui al comma 4 costituisce motivazione per la legittima interruzione del procedimento amministrativo».


7.0.5 (testo 3)

SANTILLO, BRIZIARELLI, GARRUTI, DESSÌ, PUGLIA, FEDE, PERGREFFI, MOLLAME

APPROVATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di semplificazione della disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche)

        1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) all'articolo 65 sono apportate le seguenti modificazioni:

            1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

            «1. Le opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore, prima del loro inizio, devono essere denunciate dal costruttore allo sportello unico".

        2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

            "3. Alla denuncia devono essere allegati:

            a) il progetto dell'opera firmato dal progettista, dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente le calcolazioni eseguite, l'ubicazione, il tipo, le dimensioni delie strutture, e quanto altro occorre per definire l'opera sia nei riguardi dell'esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni di sollecitazione;

            b) una relazione illustrativa firmata dal progettista e dal direttore dei lavori, dalla quale risultino le caratteristiche, le qualità e le prestazioni dei materiali che verranno impiegati nella costruzione.".

        3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

            "4. Lo sportello unico rilascia al costruttore, all'atto stesso della presentazione, l'attestazione dell'avvenuto deposito.".

        4) l'alinea del comma 6 è sostituito dal seguente:

            "6. Ultimate le parti della costruzione che incidono sulla stabilità della stessa, entro il termine di sessanta giorni, il direttore dei lavori deposita allo sportello unico una relazione sull'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3, allegando:".

        5) il comma 7 è sostituito dal seguente:

            "7. All'atto della presentazione della relazione di cui al comma 6, lo sportello unico rilascia al direttore dei lavori l'attestazione dell'avvenuto deposito su una copia della relazione e provvede altresì a trasmettere tale relazione al competente ufficio tecnico regionale.".

        6) è aggiunto in fine il seguente comma:

            "8-bis. Per gli interventi di cui all'articolo 3-ter, comma 1, punto b. ii) e lettera c), non si applicano le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8".

        b) all'articolo 67 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

            "8-bis. Per gli interventi di cui all'articolo 3-ter, comma 1, punto b. ii) e lettera c), il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori".

        c) all'articolo 93, i commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dagli seguenti:

            «3. Il contenuto minimo del progetto è determinato dal competente ufficio tecnico della regione. In ogni caso il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni, relazione tecnica, e dagli altri elaborati previsti dalle norme tecniche.

        4. I progetti relativi ai lavori di cui al presente articolo sono accompagnati da una dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e la coerenza tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica.

        5. Per tutti gli interventi il preavviso scritto con il contestuale deposito del progetto e dell'asseverazione di cui al comma 4, è valido anche agli effetti della denuncia dei lavori di cui all'articolo 65.";

        d) dopo l'articolo 94, inserire il seguente:

"Art. 94-bis.

(Disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche).

        1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui a capi I, II e IV della parte seconda del presente testo unico, sono considerati, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 52 e 83:

            a) interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità:

            i) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità (Zona 1 e Zona 2);

            ii) le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche;

            iii) gli interventi relativi ed edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso;

            b) interventi di ‘minore rilevanza' nei riguardi della pubblica incolumità:

            i) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media sismicità (Zona 3);

            ii) le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti;

            iii) le nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui al punto a.ii);

            c) interventi ‘privi di rilevanza' nei riguardi della pubblica incolumità;

            i) gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità.

            2. Per i medesimi fini del comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di intesa con le Regioni, definisce le linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui al medesimo comma 1, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre ii preavviso di cui all'articolo 93. Nelle more dell'emanazione delle linee guida, le Regioni possono comunque dotarsi di specifiche elencazioni o confermare le disposizioni vigenti. A seguito dell'emanazione delle linee guida, le Regioni adottano specifiche elencazioni di adeguamento delle stesse.

        3. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, non si possono iniziare lavori relativi ad interventi ‘rilevanti', di cui al comma 1, lettera a), senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione, in conformità all'articolo 94.

        4. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, e in deroga a quanto previsto all'articolo 94, comma 1 le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano per lavori relativi ad interventi di "‘minore rilevanza" o "privi di rilevanza" di al comma 1 lettera b) o lettera c).

        5. Per gli stessi interventi, non soggetti ad autorizzazione preventiva, le Regioni possono istituire controlli anche con modalità a campione.

        6. Restano ferme le procedure di cui agli articoli 65 e 67 comma 1 del presente testo unico."».


7.0.5 (testo 2)

SANTILLO, GARRUTI, DESSÌ, PUGLIA, FEDE, BRIZIARELLI, PERGREFFI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di semplificazione della disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche)

1. Al Decreto del presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo l'articolo 94, inserire il seguente:

"Art. 94 bis. (Disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche).

        1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui a capi I, II e IV della parte seconda del presente testo unico, sono considerati, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 52 e 83:

            a) interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità:

                i) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità (Zona 1 e Zona 2);

                ii) le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche;

                iii) gli interventi relativi ed edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso;

            b) interventi di "minore rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità:

                i) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media sismicità (Zona 3);

                ii) le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti;

                iii) le nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui al punto a.ii);

            c) interventi "privi di rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità:

                i) gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità.

2. Per i medesimi fini di cui al comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con le Regioni, definisce le linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui al medesimo comma 1, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'articolo 93. Nelle more dell'emanazione delle linee guida, le Regioni possono comunque dotarsi di specifiche elencazioni o confermare le disposizioni vigenti. A seguito dell'emanazione delle linee guida, le Regioni adottano specifiche elencazioni di adeguamento delle stesse.

3. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, non si possono iniziare lavori relativi ad interventi "rilevanti", di cui al comma 1 lettera a), senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione, in conformità all'articolo 94.

4. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, e in deroga a quanto previsto all'articolo 94, comma 1, le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano per lavori relativi ad interventi di “minore rilevanza” o “privi di rilevanza” di cui al comma 1 lettera b) o lettera c).

5. Per gli stessi interventi, non soggetti ad autorizzazione preventiva, le Regioni possono istituire controlli anche con modalità a campione.

6. Restano ferme le procedure di cui agli articoli 65 e 67 comma 1 del presente testo unico."».


7.0.5

SANTILLO, GARRUTI, DESSÌ, PUGLIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di semplificazione della disciplina degli interventi strutturali in zone dichiarate sismiche)

        1. Al Decreto del presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo l'articolo 94, inserire il seguente:

"Art. 94-bis.

(Disciplina degli interventi strutturali in zone dichiarate sismiche)

        1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui a capi I, II e IV della parte seconda del presente testo unico, sono considerati, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 52 e 83:

            a) interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità:

            i) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità (Zona 1 e Zona 2);

            ii) le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche;

            iii) gli interventi relativi ed edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso;

            b) interventi di ‘minore rilevanza' nei riguardi della pubblica incolumità:

            i) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media sismicità (Zona 3);

            ii) le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti;

            iii) le nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui al punto a.ii);

            c) interventi ‘privi di rilevanza' nei riguardi della pubblica incolumità;

            i) gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità.

        2. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, non si possono iniziare lavori relativi ad interventi ‘rilevanti', di cui al comma 1, lettera a), senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione, in conformità all'articolo 94.

        3. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, e in deroga a quanto previsto all'articolo 94, comma 1.

        4. Per gli stessi interventi, non soggetti ad autorizzazione preventiva, le Regioni possono istituire controlli anche con modalità a campione.

        5. Restano ferme le procedure di cui agli articoli 65 e 67 comma 1 del presente testo unico"».


7.0.6

GRASSI, SANTILLO, GARRUTI, DESSÌ, VONO, PATUANELLI, PUGLIA

APPROVATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di determinazione del prezzo massimo di cessione)

        1. Al comma 3, dell'articolo 25-undecies, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di mancata adozione del decreto di cui al periodo precedente, i Comuni stabiliscono autonomamente la percentuale di cui al comma 49-bis dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nonché i criteri e le modalità per la concessione di dilazioni di pagamento del corrispettivo di affrancazione dal vincolo"».


7.0.7

MARTI, FAGGI, PEPE, PERGREFFI, AUGUSSORI, SAPONARA, CAMPARI

RITIRATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Misure urgenti in materia di edilizia residenziale pubblica)

        1. Al comma 48 dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al primo periodo, le parole: "tale valore fino al 50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "il corrispettivo così determinato del 50 per cento";

            b) al secondo periodo, dopo le parole: "in diritto di proprietà" sono aggiunte le seguenti: "nell'ambito del medesimo piano di edilizia economica popolare,"».


7.0.8 (testo 2)

PILLON, AUGUSSORI, SAPONARA, CAMPARI, FAGGI, PEPE, PERGREFFI

RITIRATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifiche all'ordinamento giudiziario, in materia di trasferimento di magistrati)

        1. All'articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, le parole: "quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "tre anni".

        2. La disposizione di cui al comma 1 si applica esclusivamente alle sedi vacanti dopo l'entrata in vigore del presente articolo e limitatamente ai magistrati che abbiano dato prova di efficienza secondo quanto determinato dalla valutazione loro assegnata dal Consiglio Superiore della Magistratura. Negli altri casi il trasferimento di cui all'articolo 194, comma 1, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, non può avvenire prima di quattro anni".».


7.0.8

PILLON, AUGUSSORI, SAPONARA, CAMPARI, FAGGI, PEPE, PERGREFFI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifiche all'ordinamento giudiziario, in materia di trasferimento di magistrati)

        1. All'articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

        "1-bis. Il rispetto del termine di quattro anni, di cui al comma 1, è richiesto per i soli trasferimenti disposti in attuazione di bandi pubblicati dopo l'entrata in vigore del decreto legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197"».


7.0.9

MODENA, CALIENDO, DAL MAS

IMPROPONIBILE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

        «Art. 7-bis.

        1. L'articolo 275-bis del Codice di Procedura penale è sostituito dal seguente:

        "Art. 275-bis. – (Particolari modalità di controllo) – 1. Nel disporre la misura degli arresti domiciliari anche in sostituzione della custodia cautelare in carcere, il giudice, salvo che le ritenga non necessarie in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, prescrive procedure di controllo mediante 'mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, quando ne abbia accertato la disponibilità da parte della polizia giudiziaria.

        L'accertamento della disponibilità da parte della polizia giudiziaria deve essere preventivo e deve avere ad oggetto una tempistica certa. Qualora il Giudice accerti la indisponibilità, anche temporanea, del dispositivo elettronico, deve valutare se la misura, ai fini della applicazione o della sostituzione della misura coercitiva, la specifica idoneità, adeguatezza e proporzionalità di ciascuna di esse in relazione alle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto.

        Con lo stesso provvedimento il giudice prevede l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione dei mezzi e strumenti anzidetti.

        2. L'imputato accetta i mezzi e gli strumenti di controllo di cui al comma 1 ovvero nega il consenso all'applicazione di essi, con dichiarazione espressa resa all'ufficiale o all'agente incaricato di eseguire l'ordinanza che ha disposto la misura. La dichiarazione è trasmessa al giudice che ha emesso l'ordinanza ed al pubblico ministero, insieme con il verbale previsto dall'articolo 293, comma 1.

        3. L'imputato che ha accettato l'applicazione dei mezzi e strumenti di cui al comma 1 è tenuto ad agevolare le procedure di installazione e ad osservare le altre prescrizioni impostegli"».


7.0.10

MODENA, CALIENDO, DAL MAS

IMPROPONIBILE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

        1. Il Ministro della giustizia e il Ministro dell'interno emanano entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge un decreto per la individuazione delle modalità di installazione ed uso e descrizione dei tipi e delle caratteristiche dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici destinati al controllo delle persone sottoposte alla misura cautelare degli arresti domiciliari al fine di garantire la disponibilità dei dispositivi elettronici secondo il calcolo delle richieste formulate, tenuto conto delle richieste rigettate e dei casi di mancata disponibilità, così come risultanti negli ultimi 5 anni dalla entrata in vigore della presente legge».


8.1

BELLANOVA, MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO

RESPINTO

Sopprimere l'articolo.

 


8.3

ARRIGONI, FAGGI, CAMPARI, PEPE, PERGREFFI, AUGUSSORI, SAPONARA

RITIRATO

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:


8.4

PEROSINO

RESPINTO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        «3-bis. All'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

        "1-bis. L'adesione alla piattaforma di cui al comma 2 è facoltativa per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c), che già accettino pagamenti per il tramite di sistemi di pagamento elettronici e multicanale conformi alla direttiva 2015/2366/UE».


8.5

QUAGLIARIELLO

RESPINTO

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

        «5-bis. Ai fini della razionalizzazione della spesa pubblica, di promuovere il superamento del divario digitale e la coesione sociale e territoriale e di conseguire maggiore efficienza, tempestività e uniformità su tutto il territorio nazionale nell'erogazione di servizi pubblici in modalità digitale nonché evoluti in mobilità a domicilio nelle aree urbane decentrate e rurali, consentendo agli utenti la semplificazione nel relativo accesso, il Ministero della pubblica amministrazione, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, può stipulare, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, convenzioni per la delega dell'erogazione dei servizi pubblici in modalità digitale, anche qualora necessitino della identificazione personale degli aventi diritto, con concessionari di servizi pubblici dotati di una rete di sportelli capillare su tutto il territorio nazionale, di infrastrutture logistiche e piattaforme tecnologiche integrate, che siano Identity Provider e che abbiano la qualifica di Certification Authority accreditata dall'Agenzia per l'Italia Digitale, con esperienza pluriennale nei servizi finanziari di pagamento effettuati in modalità digitale e in mobilità. Per le finalità di cui al periodo precedente, gli addetti alle procedure definite dalla convenzione sono incaricati del pubblico servizio e sono autorizzati a procedere all'identificazione degli interessati, con l'osservanza delle disposizioni di legge o di regolamento in vigore. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita l'Agenzia per l'Italia Digitale, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le aree dei servizi digitali delegati della pubblica amministrazione, che possono essere oggetto delle convenzioni di cui al primo periodo del presente comma, il livello e le modalità delle relative prestazioni. La convenzione, cui possono aderire le altre amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, regolerà i rapporti tra la pubblica amministrazione delegante e il concessionario, indicando il possesso da parte del concessionario dei requisiti previsti dal presente comma. All'onere derivante dal presente comma, si provvede quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2019 e quanto a 10 milioni per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e quanto a 10 milioni per l'anno 2020 e 20 milioni a decorrere dall'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1116 della predetta legge. Con protocollo aggiuntivo alla convenzione sarà determinato l'onere per l'erogazione del servizio a carico della pubblica amministrazione locale eventualmente aderente che vi provvederà mediante apposito stanziamento nel bilancio dell'Ente. L'utente oltre al servizio standard previsto dalla convenzione, potrà chiedere l'effettuazione dei servizi digitali resi, ove disponibili, in mobilità a domicilio e di servizi aggiuntivi indicati dal concessionario sul proprio sito internet, per tali servizi, l'utente provvederà al pagamento al concessionario del relativo onere reso preventivamente noto attraverso apposita informativa sul medesimo sito internet».

        Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e disposizioni in materia di semplificazioni dei servizi pubblici in modalità digitale».

 


8.6

MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO

RESPINTO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

        «5-bis. All'articolo 87, del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

        "10-bis. Gli impianti temporanei di telefonia mobile, cosiddetti ‘carrati', necessari per il potenziamento delle comunicazioni mobili in situazioni di emergenza, sicurezza, esigenze stagionali, manifestazioni, spettacoli o altri eventi, destinati ad essere rimossi al cessare delle anzidette necessità e comunque entro e non oltre centoventi giorni dalla loro collocazione, possono essere installati previa comunicazione di avvio lavori all'amministrazione comunale. L'impianto è attivabile qualora, entro trenta giorni dalla presentazione della relativa richiesta di attivazione all'organismo competente ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, non sia stato comunicato dal medesimo un provvedimento di diniego. Si applicano a tali impianti le disposizioni di cui al punto A16 dell'Allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31.

        10-ter. L'installazione di carrati, la cui permanenza in esercizio non superi i 7 giorni, è soggetta ad autocertificazione di attivazione – da inviare contestualmente alla realizzazione dell'intervento, all'ente locale, agli organismi competenti ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, nonché ad ulteriori Enti di competenza, fermo restando il rispetto dei vigenti limiti di campo elettromagnetico. Tale disposizione si applica – in deroga – anche in presenza di vincoli imposti da normativa nazionale, locale e regolamentare"».


8.7

MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, NENCINI

RESPINTO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

        «5-bis. All'articolo 87-ter, comma 1, del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) dopo le parole: "nel caso di modifiche delle caratteristiche degli impianti già provvisti di titolo abilitativo,", sono inserite le seguenti parole: "che modifichino le caratteristiche radioelettriche e";

            b) dopo le parole: "contestualmente all'attuazione dell'intervento ai medesimi organismi che hanno rilasciato i titoli", sono inserite le seguenti parole: "questi ultimi, nel caso riscontrino criticità nell'intervento effettuato, entro 60 giorni, ordinano l'immediato ripristino della situazione precedente l'intervento comunicato"».

 


8.8

MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO

ASSORBITO

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

        «5-bis. All'articolo 8 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

        "4-bis. I lavori necessari alla realizzazione di infrastrutture interne ed esterne all'edificio predisposte per le reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, volte a portare la rete sino alla sede dell'abbonato, sono equiparati ai lavori di manutenzione straordinaria urgente di cui all'articolo 1135 del codice civile"».


8.9

MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, NENCINI

ASSORBITO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

        «5-bis. All'articolo 8 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

        "4-bis. I lavori necessari alla realizzazione di infrastrutture interne all'edificio predisposte per l'alta velocità, volte a portare la rete sino alla sede dell'abbonato, sono equiparati ai lavori di manutenzione straordinaria urgente di cui all'articolo 1135 del codice civile"».


8.10

MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, NENCINI

ASSORBITO

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

        «5-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 10, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

                "1-bis. Trascorso il termine di quaranta giorni dalla presentazione della domanda di autorizzazione semplificata relativa agli interventi per l'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, senza che l'Amministrazione abbia concluso il procedimento con un provvedimento espresso ovvero abbia indetto un'apposita conferenza di servizi, la medesima si intende in ogni caso accolta";

            b) all'articolo 16, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

                "1-bis. Nel caso in cui la competenza ad autorizzare gli interventi di cui al comma 1 sia in capo a più amministrazioni, il richiedente provvede ad inviare contestualmente le richieste a ciascuna amministrazione, anche a mezzo di Sportello Unico. Alla fattispecie di cui al primo periodo trovano applicazione i termini di cui all'articolo 10".

        5-ter. All'articolo 88 del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

        "7-bis. In riferimento ad interventi per l'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, in deroga a quanto previsto dall'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, trascorso il termine di novanta giorni dalla presentazione alla soprintendenza competente della domanda di autorizzazione di cui all'articolo 21, comma 4, relativa agli interventi in materia di edilizia pubblica e privata, senza che la soprintendenza abbia concluso il procedimento con un provvedimento espresso, la medesima si intende in ogni caso accolta".

        5-quater. All'articolo 146, comma 8, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo le parole: "entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti", sono aggiunte le seguenti parole: "e di trenta giorni dalla ricezione degli atti, qualora il parere sia reso in riferimento ad interventi finalizzati all'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità"».

 


8.11

GIROTTO

APPROVATO

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

        «5-bis. Ai fini della piena realizzazione delle finalità di cui al comma 1, i professionisti di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4, non rientranti nelle fattispecie di cui all'articolo 6-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, possono comunicare il proprio indirizzo PEC, utilizzando gli strumenti telematici resi disponibili dalle Camere di commercio per il tramite delle proprie strutture informatiche, al fine di ottimizzare la raccolta e l'aggiornamento dei medesimi indirizzi.

        5-ter. All'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, dopo le parole: "e i professionisti in modalità telematica", sono inserite le seguenti: ", ivi compresi i professionisti di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4";

            b) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

                "2-bis.1. I professionisti esercenti attività di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4, che non rientrino nelle fattispecie di cui ai commi 1 e 2, devono comunicare il proprio indirizzo PEC utilizzando l'apposito FORM messo a disposizione dalla piattaforma INI-PEC."».

        Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere in fine le seguenti parole: «e modifiche al codice dell'amministrazione digitale».


8.12

ARRIGONI, FAGGI, CAMPARI, PEPE, PERGREFFI, AUGUSSORI, SAPONARA

RITIRATO

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

        «5-bis. All'articolo 71, comma 1, dei decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo le parole: "il parere della Conferenza unificata" sono inserite le seguenti: "e delle Autorità di regolazione dei servizi pubblici per quanto di competenza"».


8.13 (testo 2)

CAMPARI, AUGUSSORI, SAPONARA, FAGGI, PEPE, PERGREFFI

APPROVATO

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

“5-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 40, è inserito il seguente:

“40-bis. Non si considerano servizi digitali di cui al comma 37:

a) la messa a disposizione di un'interfaccia digitale il cui scopo principale è quello di fornire agli utenti dell'interfaccia: contenuti digitali, servizi di comunicazione o servizi di pagamento;

b) lo svolgimento da parte di una sede di negoziazione o di un internalizzatore sistematico, di cui rispettivamente ai commi 5-octies, lettera c), e 5-ter dell'articolo 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, delle attività e dei servizi di investimento di cui alla Sezione A dell'Allegato I al medesimo decreto legislativo n. 58 del 1998;

c) lo svolgimento delle attività e dei servizi di investimento di cui alla Sezione A dell'Allegato I al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero di servizi consistenti nell'ausilio alla concessione di prestiti da parte di un soggetto che fornisce servizi di crowdfunding autorizzato ad operare nello Stato o territorio di residenza (o sottoposto a vigilanza nello Stato o territorio di residenza);

d) la cessione di dati da parte dei soggetti indicati alle precedenti lettere b) e c).”.

e) la cessione di dati acquisiti in modo completamente automatico da parte del soggetto che ne dispone.


8.13

CAMPARI, AUGUSSORI, SAPONARA, FAGGI, PEPE, PERGREFFI

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

        «5-bis. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 36, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si interpreta nel senso che la stessa si intende riferita all'ammontare complessivo di ricavi, ovunque realizzati, derivanti da servizi digitali».


8.14 (testo 2)

RUSPANDINI, CIRIANI

APPROVATO

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

“5-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 40, è inserito il seguente:

“40-bis. Non si considerano servizi digitali di cui al comma 37:

a) la messa a disposizione di un'interfaccia digitale il cui scopo principale è quello di fornire agli utenti dell'interfaccia: contenuti digitali, servizi di comunicazione o servizi di pagamento;

b) lo svolgimento da parte di una sede di negoziazione o di un internalizzatore sistematico, di cui rispettivamente ai commi 5-octies, lettera c), e 5-ter dell'articolo 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, delle attività e dei servizi di investimento di cui alla Sezione A dell'Allegato I al medesimo decreto legislativo n. 58 del 1998;

c) lo svolgimento delle attività e dei servizi di investimento di cui alla Sezione A dell'Allegato I al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero di servizi consistenti nell'ausilio alla concessione di prestiti da parte di un soggetto che fornisce servizi di crowdfunding autorizzato ad operare nello Stato o territorio di residenza (o sottoposto a vigilanza nello Stato o territorio di residenza);

d) la cessione di dati da parte dei soggetti indicati alle precedenti lettere b) e c).”.

e) la cessione di dati acquisiti in modo completamente automatico da parte del soggetto che ne dispone.


8.14

CIRIANI, RUSPANDINI

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

        «5-bis. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 36, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si intende riferita all'ammontare complessivo di ricavi, ovunque realizzati, derivanti da servizi digitali».

 


8.15

MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, NENCINI

IMPROPONIBILE

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

        «5-bis. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) dopo l'articolo 624-bis è inserito il seguente:

        "Art. 624-ter. - (Furto in danno di infrastrutture energetiche, di comunicazione e infrastrutture eroganti altri servizi pubblici). – Chiunque si impossessa di componenti metalliche o di altro materiale sottraendoli dalle infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica è punito con la reclusione da un anno a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 5,000";

            b) all'articolo 416 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        "Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 624-ter e 648 si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma";

            c) all'articolo 625, primo comma, il numero 7-bis) è abrogato;

            d) all'articolo 648, primo comma, secondo periodo, le parole: "di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis)" sono sostituite dalle seguenti: "di furto in danno di infrastrutture, previsto dall'articolo 624-ter".

        5-ter. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 380, comma 2:

                1) alla lettera e), le parole: "nonché 7-bis)," sono soppresse;

                2) dopo la lettera e-bis) è inserita la seguente:

                "e-ter) delitto di furto in danno di infrastrutture di cui all'articolo 624-ter;"».


8.16

OSTELLARI, AUGUSSORI, SAPONARA, FAGGI, CAMPARI, PEPE, PERGREFFI

RITIRATO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

        «5-bis. All'articolo 71-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, come modificato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente:

            f-bis) Che sono iscritti nel registro degli amministratori di condominio tenuto presso il ministero della giustizia».

        Conseguentemente: all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

            «a) con regolamento del Ministro della giustizia, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinati l'istituzione, le caratteristiche e la modalità di tenuta del registro, anche telematico, degli amministratori di condominio, la quota di iscrizione annuale, nonché i criteri, i contenuti e le modalità di svolgimento dei corsi della formazione iniziale e periodica, di cui all'articolo 71-bis, primo comma, lettera f-bis) e g), delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, per come modificato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220;».


8.100

I RELATORI

APPROVATO

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole: «già assegnate all'Agenzia per l'Italia digitale» con le seguenti: «già destinate dall'Agenzia per l'Italia digitale».

b) dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Le predette risorse finanziarie sono versate, nell'anno 2019, all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e destinate al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.».


8.500/1

BELLANOVA, MARGIOTTA, PARRINI

RESPINTO

All'emendamento 8.500, sopprimere il comma 1-bis.


8.500/2

BELLANOVA, MARGIOTTA, PARRINI

RESPINTO

All'emendamento 8.500, sopprimere il comma 1-ter.


8.500/3

BELLANOVA, MARGIOTTA, PARRINI

RESPINTO

All'emendamento 8.500, sopprimere il comma 1-quater.


8.500/4

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

RESPINTO

All'emendamento 8.500, al capoverso comma «1-quater», sostituire le parole da: «da nominare» sino alla fine del comma con le seguenti: «. Gli esperti sono nominati attraverso una procedura di selezione a evidenza pubblica che compari titoli ed esperienze maturate. Agli esperti non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento, comunque denominato».

        Conseguentemente, sopprimere il capoverso comma «1-quinquies».

 


8.500/5

BELLANOVA, MARGIOTTA, PARRINI

RESPINTO

All'emendamento 8.500, sopprimere il comma 1-quinquies.


8.500

I RELATORI

APPROVATO

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

        «1-bis. Il mandato del Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 ottobre 2018, ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, nonché l'operatività della relativa struttura di supporto, sono prorogati al 31 dicembre 2019.

        1-ter. A decorrere dal 1 gennaio 2020, al fine di garantire l'attuazione degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana, anche in coerenza con l'Agenda digitale europea, le funzioni, i compiti e i poteri conferiti al commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale dall'articolo 63 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n.179, sono attribuiti al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro delegato che li esercita per il tramite delle strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri dallo stesso individuate, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze per le materie di sua competenza.

        1-quater. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1-ter, il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro delegato, si avvale di un contingente di esperti messi a disposizioni delle strutture di cui al comma 1-ter, in possesso di specifica ed elevata competenza tecnologica e di gestione di processi complessi, nonché di significativa esperienza in tali materie, ivi compreso lo sviluppo di programmi e piattaforme digitali con diffusione su larga scala, da nominare ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono individuati il contingente di tali esperti e la relativa composizione, con le specifiche qualificazioni richieste ed i relativi compensi.

        1-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede:

            a) quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;

            b) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2020 e 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 relativa al Fondo per le esigenze indifferibili».


8.0.1

CASTALDI, PUGLIA, GARRUTI, DESSÌ

RITIRATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Interoperabilità tra Banche Dati Pubbliche)

        1. Ai fini di snellire e semplificare le procedure per l'avvio e la gestione dell'attività d'impresa è assicurato lo scambio e l'interoperabilità tra le banche dati delle diverse Pubbliche Amministrazioni interessate in ordine all'acquisizione di certificazione e documentazione relativa agli adempimenti per ravvio e per la gestione dell'attività d'impresa stessa,

        2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato, d'intesa con il Ministro per la pubblica amministrazione, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono definiti i criteri e la modalità di attuazione di quanto disposto ai sensi del comma 1 del presente articolo.

        3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».


8.0.2

SANTILLO, GRASSI, PUGLIA, ORTIS

RITIRATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Trasparenza e accessibilità dei siti Internet della pubblica amministrazione)

        1. Per favorire lo sviluppo economico e consentire alle imprese di modernizzarsi è garantito ai cittadini e alle imprese, anche attraverso l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, il diritto di accedere a tutti i dati, i documenti e i servizi di loro interesse in modalità digitale e la piena accessibilità, ai sensi di quanto disposto dalla legge 7 agosto 2015, n. 124, dei siti internet delle amministrazioni locali, assicurandone la loro completezza e precisione, con particolare riguardo agli oneri previsti per ogni procedura amministrativa.

        2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato, d'intesa con il Ministro per la pubblica amministrazione, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono definiti i criteri e la modalità di attuazione di quanto disposto ai sensi del comma 1 del presente articolo.

        3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».


8.0.3

PATUANELLI, SANTILLO, GRASSI, GALLICCHIO, PUGLIA, MARCO PELLEGRINI

APPROVATO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Tecnologie basate su registri distribuiti e smart contract)

        1. Si definiscono "Tecnologie basate su registri distribuiti" le tecnologie e i protocolli informatici che usano un registro condiviso, distribuito, replicabile, accessibile simultaneamente, architetturalmente decentralizzato su basi crittografiche, tali da consentire la registrazione, la convalida, l'aggiornamento e l'archiviazione di dati sia in chiaro che ulteriormente protetti da crittografia verificabili da ciascun partecipante, non alterabili e non modificabili.

        2. Si definisce "smart contract" un programma per elaboratore che opera su Tecnologie basate su registri distribuiti e la cui esecuzione vincola automaticamente due o più parti sulla base di effetti predefiniti dalle stesse. Gli smart contract soddisfano il requisito della forma scritta previa identificazione informatica delle parti interessate, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'Agenzia per l'Italia Digitale con linee guida da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge.

        3. La memorizzazione di un documento informatico attraverso l'uso di tecnologie basate su registri distribuiti produce gli effetti giuridici della validazione temporale elettronica di cui all'articolo 41 del Regolamento UE n. 910/2014.

        4. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, l'Agenzia per l'Italia Digitale individua gli standard tecnici che le tecnologie basate su registri distribuiti debbono possedere ai fini della produzione degli effetti di cui al comma 3».


8.0.4

MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO

ASSORBITO

Dopo l'articoloaggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

        All'Articolo 26 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

        "3-bis. Nel caso di interventi finalizzati ad installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, il nulla osta di cui al comma 3 viene rilasciato nel termine di 15 giorni dalla ricezione della richiesta da parte del comune. Decorso tale termine, il nulla osta dell'Ente proprietario si intende acquisito».


8.0.5

RUSPANDINI

ASSORBITO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Semplificazioni per le autorizzazioni di tratti stradali soggetti a nulla osta dell'ente proprietario)

        1. All'articolo 26 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 3, inserire il seguente:

        "3-bis. Nel caso di interventi finalizzati ad installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, il nulla osta di cui al comma 3 viene rilasciato nei termine di 15 giorni dalla ricezione della richiesta da parte dei comune. Decorso tale termine, il nulla osta dell'Ente proprietario si intende acquisito"».


8.0.6

MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO

ASSORBITO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

        1. All'articolo 94, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo le parole: "entro sessanta giorni dalla richiesta", aggiungere le seguenti: "ed entro quaranta giorni dalla stessa in riferimento ad interventi finalizzati all'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità"».


8.0.7

RUSPANDINI

ASSORBITO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Riduzione dei termini per il rilascio dei titoli autorizzativi nelle zone sismiche necessari all'installazione delle infrastrutture di telecomunicazioni)

        1. All'articolo 94, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo le parole: "entro sessanta giorni dalla richiesta", aggiungere le seguenti: "ed entro quaranta giorni dalla stessa in riferimento ad interventi finalizzati all'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità"».


8.0.8

SANTILLO, GARRUTI, DESSÌ, GALLICCHIO, PUGLIA, MARCO PELLEGRINI

RITIRATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Misure di semplificazione in materia di servizi di telefonia mobile e trasparenza e delle tariffe)

        1. All'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1-quater è aggiunto in fine il seguente periodo: "La medesima Autorità garantisce altresì che gli operatori dei servizi di telefonia mobile assicurino la piena trasparenza delle offerte e messaggi pubblicitari di cui al comma 2, garantendo una comunicazione semplice che faciliti al consumatore la comprensione della tariffa e del prezzo complessivo relativo ai servizi acquistati mediante sottoscrizione del contratto di attivazione, concentrandosi sulle informazioni fondamentali di cui il consumatore ha bisogno per prendere una decisione informata ed evitando termini ed espressioni gergali.";

            b) il comma 1-quinquies è abrogato;

            c) sostituire il comma 2, con il seguente:

        "2. L'offerta commerciale dei prezzi dei differenti operatori della telefonia deve evidenziare tutte le voci che compongono l'offerta, al fine di consentire ai singoli consumatori un adeguato confronto, sono pertanto vietati le offerte e i messaggi pubblicitari e informativi di tariffe e servizi proposti dagli operatori che contengano l'indicazione del prezzo finale privo, in tutto o in parte, degli oneri complessivi derivanti dall'attivazione o utilizzo dei servizi di traffico voce, dati, messaggistica istantanea e dei servizi ancillari di cui al comma 02-bis.";

            d) al comma 2-bis, premettere i seguenti:

        "02-bis. Per servizi ancillari di telefonia mobile si intendono, tra l'altro, i costi di attivazione del servizio, di attivazione o fruizione del piano tariffario, di trasferimento ad altro operatore, di utilizzo del servizio di segreteria telefonica, di verifica del credito residuo disponibile, di utilizzo di software e applicazioni, e di ogni ulteriore servizio pre-attivato o non disattivabile la cui fruizione comporti un aumento del prezzo complessivo corrisposto dal consumatore durante il periodo di fatturazione.

        02-ter. Il prezzo finale contenuto nelle offerte e nei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 deve comprendere i costi di tutti i servizi attivati, pre-attivati o non disattivabili dal consumatore al momento della sottoscrizione del contratto di attivazione della scheda SIM, inclusi i servizi ancillari di cui al comma 01-bis, che concorrono alla formazione del prezzo corrisposto dal consumatore durante il periodo di fatturazione oggetto del messaggio pubblicitario.

        02-quater. In caso di violazione dei commi 1-bis, 1-quater e 2, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ordina all'operatore la cessazione della condotta e il rimborso delle eventuali somme indebitamente percepite o comunque ingiustificatamente addebitate agli utenti, indicando il termine entro cui adempiere, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.";

            e) al comma 4, dopo le parole: "1-bis, 1-ter", inserire la seguente: ",02-ter" e, al secondo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", nonché l'articolo 32 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206."».


8.0.9

DI GIROLAMO, GARRUTI, DESSÌ, GALLICCHIO, MARCO PELLEGRINI

RITIRATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Norme in materia di comunicazioni elettroniche)

        1. Al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, il comma 4 dell'articolo 70 è sostituito dai seguenti:

        "4. È vietata qualsiasi modifica unilaterale da parte di imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica o telefonica. Eventuali modifiche unilaterali sono da intendersi nulle e non comportano variazioni del contratto in essere. I prezzi e le tariffe indicati nel contratto possono essere modificati unicamente mediante la stipula di un nuovo contratto sopraggiunto il termine della durata del contratto vigente.

        4-bis. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge di conversione del presente decreto, le imprese che forniscono reti o servizi internet o di comunicazione elettronica hanno facoltà di apporre un termine ai contratti in essere"».


8.0.10

DI GIROLAMO, CASTALDI, GARRUTI, DESSÌ, GALLICCHIO, MARCO PELLEGRINI

RITIRATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Norme in materia di comunicazioni elettroniche)

        1. Al decreto legislativo l agosto 2003, n. 259, dopo il comma 4 dell'articolo 70 è inserito il seguente:

        "4-bis. Tutti i dispositivi per la fruizione di servizi internet e di comunicazione elettronica o telefonica, comprese le carte SIM, devono essere consegnate all'utente privi della possibilità di attivazione di servizi a sovrapprezzo. L'utente può richiedere l'attivazione dei servizi in sovrapprezzo tramite una esplicita richiesta, inviata per via telematica, specificando di quali servizi intende richiedere l'attivazione. I contratti conclusi tra consumatori e imprese non contengono clausole di attivazione di servizi a sovrapprezzo"».


8.0.11

MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO

RESPINTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

        1. All'articolo 86, comma 3, del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, dopo le parole: "pur restando di proprietà dei rispettivi operatori, e ad esse si applica la normativa vigente in materia"» inserire le seguenti: "fatto salvo quanto previsto dagli articoli 87 e 88 con riferimento alle autorizzazioni per la realizzazione della rete di comunicazioni elettroniche e degli elementi ad essa collegati per le quali si attua il regime di semplificazione ivi previsto e non la normativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380".

        2. All'articolo 88 del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259 sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, aggiungere dopo le parole: "conforme ai modelli predisposti dagli Enti locali e, ove non predisposti, al modello C di cui all'allegato n. 13, all'Ente locale ovvero alla figura soggettiva pubblica proprietaria delle aree" le seguenti: "un 'istanza unica";

            b) al comma 6 aggiungere dopo le parole: "Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'autorizzazione alla effettuazione degli scavi" le seguenti: "e delle eventuali opere civili";

            c) al comma 7, sostituire le parole: "posa di cavi o tubi aerei su infrastrutture esistenti, allacciamento utenti il termine è ridotto a otto giorni" con le seguenti: "posa di cavi o tubi aerei o manufatti su infrastrutture e siti esistenti, posa di elementi di rete, allacciamento utenti il termine è ridotto a otto giorni".

        3. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, eliminare le seguenti parole: "Gli interventi di installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività"».


8.0.12

RUSPANDINI

RESPINTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Misure volte a velocizzare I procedimenti amministrativi per il rilascio dei titoli autorizzativi necessari all'installazione delle infrastrutture di telecomunicazioni)

        1. All'articolo 86, comma 3, del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, dopo le parole: "pur restando di proprietà dei rispettivi operatori, e ad esse si applica la normativa vigente in materia" inserire le seguenti: "fatto salvo quanto previsto dagli articoli 87 e 88 con riferimento alle autorizzazioni per la realizzazione della rete di comunicazioni elettroniche e degli elementi ad essa collegati per le quali si attua il regime di semplificazione ivi previsto e non la normativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380".

        2. All'articolo 88 del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, aggiungere dopo le parole: "conforme ai modelli predisposti dagli Enti locali e, ove non predisposti, al modello C di cui all'allegato n. 13, all'Ente locale ovvero alla figura soggettiva pubblica proprietaria delle aree" le seguenti: "un'istanza unica";

            b) al comma 6, aggiungere dopo le parole: "Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'autorizzazione alla effettuazione degli scavi" le seguenti: "e delle eventuali opere civili";

            c) al comma 7, sostituire le parole: "posa di cavi o tubi aerei su infrastrutture esistenti, allacciamento utenti il termine è ridotto a otto giorni" con le seguenti: "posa di cavi o tubi aerei o manufatti su infrastrutture e siti esistenti, posa di elementi di rete, allacciamento utenti il termine è ridotto a otto giorni".

        3. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, eliminare le seguenti parole: "Gli interventi di installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività"».

 


8.0.13

RICCIARDI, GARRUTI, DESSÌ

RITIRATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Misure volte a velocizzare i procedimenti amministrativi per il rilascio dei titoli autorizzativi necessari all'installazione delle infrastrutture di telecomunicazioni)

        1. All'articolo 88 del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259 sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, dopo le parole: "conforme ai modelli predisposti dagli Enti locali e, ove non predisposti, al modello C di cui all'allegato n. 13, all'Ente locale ovvero alla figura soggettiva pubblica proprietaria delle aree" sono aggiunte le seguenti: "un istanza unica";

            b) al comma 6, dopo le parole: "Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'autorizzazione alla effettuazione degli scavi" sono aggiunte le seguenti: "e delle eventuali opere civili";

            c) al comma 7, le parole: "posa di cavi o tubi aerei su infrastrutture esistenti, allacciamento utenti il termine è ridotto a otto giorni" sono sostituite dalle seguenti: "posa di cavi o tubi aerei o manufatti su infrastrutture e siti esistenti, posa di elementi di rete, allacciamento utenti il termine è ridotto a otto giorni"».


8.0.14

SANTILLO, GARRUTI, DESSÌ, PUGLIA

RITIRATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Rispetto e contenimento dei tempi per il rilascio delle autorizzazioni)

        1. All'articolo 88, comma 7, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, dopo le parole: "il termine è ridotto a 8 giorni", sono aggiunte le seguenti: "si intende in tali casi accolta anche l'istanza di ottenimento dell'ordinanza di viabilità prevista dal nuovo codice della strada, qualora entro 30 giorni dal suo ricevimento l'Amministrazione non abbia fornito alcun riscontro in merito"».


8.0.15

MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, NENCINI

RESPINTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

        1. All'articolo 88, comma 7, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 159, dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: "In caso di proposizione di istanza di ottenimento dell'ordinanza di viabilità di cui agli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, in caso di mancata conclusione del procedimento da parte della competente amministrazione entro il termine di 30 giorni dalla sua proposizione, questa si intende accolta"».


8.0.16 (testo 2)

PATUANELLI, SANTILLO, GRASSI, PUGLIA

RITIRATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

         1. Al decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, all'articolo 12, comma 3, sono aggiunte in fine le seguenti parole: " restando quindi escluso ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsivoglia ragione o titolo richiesto".

        2. Gli interventi di cablaggio dei fabbricati con impianti in fibra ottica non richiedono approvazione da parte della assemblea del condominio, a meno che comportino modifiche in grado di alterare l'entità sostanziale o la destinazione della cosa comune, nel qual caso si applica l'articolo 1120, secondo comma, del codice civile. L'articolo 1, comma 7, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è abrogato».


8.0.16

PATUANELLI, SANTILLO, GRASSI, PUGLIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

        1. Al decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, all'articolo 12, comma 3, sono aggiunte in fine le seguenti parole: " restando quindi escluso ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsivoglia ragione o titolo richiesto".

        2. Al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, articolo 88, comma 7, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "I predetti termini si applicano anche alle richieste di autorizzazione per l'esecuzione di scavi e le occupazioni su sedime ferroviario. Vale per tali opere il disposto di cui al successivo comma 10".

        3. Gli interventi di cablaggio dei fabbricati con impianti in fibra ottica non richiedono approvazione da parte della assemblea del condominio, a meno che comportino modifiche in grado di alterare l'entità sostanziale o la destinazione della cosa comune, nel qual caso si applica l'articolo 1120, secondo comma, del codice civile. L'articolo 1, comma 7, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è abrogato».


8.0.17

RICCIARDI, GARRUTI, DESSÌ

RITIRATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Occupazioni del sedime ferroviario)

        1. All'articolo 88 del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, al comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I predetti termini si applicano anche alle richieste di autorizzazione per l'esecuzione di scavi e le occupazioni su sedime ferroviario. Vale per tali opere il disposto di cui al successivo comma 10"».

 


8.0.18

RUSPANDINI

RESPINTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Semplificazione per le richieste di autorizzazione per l'esecuzione di scavi e le occupazioni su sedime ferroviario)

        1. Alla fine del comma 7 dell'articolo 88 del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259 aggiungere il seguente periodo: "I predetti termini si applicano anche alle richieste di autorizzazione per l'esecuzione di scavi e le occupazioni su sedime ferroviario. Vale per tali opere il disposto di cui al successivo comma 10"».


8.0.19

RUSPANDINI

ASSORBITO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Riduzione dei tempi di rilascio dei permessi necessari all'installazione di reti di telecomunicazione elettronica ad alta velocità)

        1. All'articolo 88 del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

        "7-bis. In riferimento ad interventi per l'installazione di reti dì comunicazione elettronica ad alta velocità, in deroga a quanto previsto dall'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'autorizzazione prevista dall'articolo 21, comma 4, relativa agli interventi in materia di edilizia pubblica e privata, è rilasciata entro il termine di novanta giorni dalla ricezione della richiesta da parte della soprintendenza".

        2. All'articolo 146, comma 8, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo le seguenti parole: "entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti", aggiungere le seguenti: "e di trenta giorni dalla ricezione degli atti qualora il parere sia reso in riferimento ad interventi finalizzati all'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità".

        3. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, dopo il comma 1, inserire il seguente:

        "1-bis. Con specifico riferimento ad interventi per l'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, il procedimento autorizzatorio semplificato si conclude con un provvedimento, adottato entro il termine tassativo di quaranta giorni dal ricevimento della domanda da parte dell'amministrazione procedente, che è immediatamente comunicato al richiedente"».


8.0.20

MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO

ASSORBITO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

        1. All'articolo 88 del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

        "7-bis. In riferimento ad interventi per l'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, in deroga a quanto previsto dall'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'autorizzazione prevista dall'articolo 21, comma 4, relativa agli interventi in materia di edilizia pubblica e privata, è rilasciata entro il termine di novanta giorni dalla ricezione della richiesta da parte della soprintendenza".

        2. All'articolo 146, comma 8, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo le seguenti parole: "entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti", aggiungere le seguenti: "e di trenta giorni dalla ricezione degli atti qualora il parere sia reso in riferimento ad interventi finalizzati all'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità".

        3. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, dopo il comma 1, inserire il seguente:

        "1-bis. Con specifico riferimento ad interventi per l'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, il procedimento autorizzatorio semplificato si conclude con un provvedimento, adottato entro il termine tassativo di quaranta giorni dal ricevimento della domanda da parte dell'amministrazione procedente, che è immediatamente comunicato al richiedente"».


8.0.21

MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO

ASSORBITO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Misure di semplificazione per l'innovazione)

        1. Al decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 7 dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

        "2-bis. Qualora siano utilizzate infrastrutture fisiche esistenti e tecnologie di scavo a basso impatto ambientale in presenza di sottoservizi, ai fini dell'autorizzazione archeologica di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'avvio dei lavori è subordinato esclusivamente alla previa comunicazione dell'operatore di rete all'ente titolare delle aree interessate dagli interventi. La disposizione si applica anche alla realizzazione dei pozzetti accessori alle infrastrutture stesse, qualora essi siano realizzati al di sopra dei medesimi sottoservizi preesistenti.

        2-ter. Qualora siano utilizzate tecnologie di scavo a basso impatto ambientale con minitrincea, ai fini dell'autorizzazione archeologica di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le attività di scavo sono precedute da opportune indagini in georadar volte a valutare la stratigrafia del terreno. A seguito delle suddette indagini, in considerazione del limitato impatto nella struttura del sottofondo stradale esistente, le tecnologie di scavo in minitrincea si considerano esentate da predisposizione obbligatoria di Valutazione Preventiva di Impatto Archeologico di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

        2-quater. Gli interventi finalizzati all'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità tramite posa di nuovo cavo sulla facciata di edifici e immobili in aree prive di interesse paesaggistico e/o tutelate dalla legge, ai sensi degli articoli 142, 136,143, comma 1, lettera d), e 157, sono esentati dalla presentazione di istanza di autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42".

            b) all'articolo 8, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

        "4-bis. I lavori necessari alla realizzazione di infrastrutture interne ed esterne all'edificio predisposte per le reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, volte a portare la rete sino alla sede dell'abbonato, sono equiparati ai lavori di manutenzione straordinaria urgente di cui all'articolo 1135 codice civile.";

            c) all'articolo 12, comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "restando quindi escluso ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsivoglia ragione o titolo richiesto".

        2. Al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259 sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 86, comma 3, dopo le parole: "pur restando di proprietà dei rispettivi operatori, e ad esse si applica la normativa vigente in materia" sono aggiunte le seguenti: "fatto salvo quanto previsto dagli articoli 87 e 88 con riferimento alle autorizzazioni per la realizzazione della rete di comunicazioni elettroniche e degli elementi ad essa collegati per le quali si attua il regime di semplificazione ivi previsto e non la normativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380";

            b) all'articolo 88 sono apportate le seguenti modificazioni:

            i) al comma 1, dopo le parole: "conforme ai modelli predisposti dagli Enti locali e, ove non predisposti, al modello C di cui all'allegato n. 13, all'Ente locale ovvero alla figura soggettiva pubblica proprietaria delle aree" sono aggiunte le seguenti: "un'istanza unica";

            ii) al comma 6 dopo le parole: "Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'autorizzazione alla effettuazione degli scavi" sono aggiunte le seguenti: "e delle eventuali opere civili";

            iii) al comma 7, ultimo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:

                1) le parole: "posa di cavi o tubi aerei su infrastrutture esistenti" sono sostituite con le seguenti: "posa di cavi o tubi aerei o manufatti su infrastrutture e siti esistenti, posa di elementi di rete," e dopo le parole: "il termine è ridotto a otto giorni" sono aggiunte le seguenti: "si intende in tali casi accolta anche l'istanza di ottenimento dell'ordinanza di viabilità prevista dal nuovo codice della strada, qualora entro 30 giorni dal suo ricevimento l'Amministrazione non abbia fornito alcun riscontro in merito";

                2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I predetti termini si applicano anche alle richieste di autorizzazione per l'esecuzione di scavi e le occupazioni su sedime ferroviario. Vale per tali opere il disposto di cui al successivo comma 10";

            iv) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

        "7-bis. In riferimento ad interventi per l'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, in deroga a quanto previsto dall'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'autorizzazione prevista dall'articolo 21, comma 4, relativa agli interventi in materia di edilizia pubblica e privata, è rilasciata entro il termine di novanta giorni dalla ricezione della richiesta da parte della soprintendenza".

        3. All'articolo 146, comma 8, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo le parole: "entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti", sono aggiunte le seguenti: "e di trenta giorni dalla ricezione degli atti qualora il parere sia reso in riferimento ad interventi finalizzati all'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità".

        4. Al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 10, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

        "1-bis. Con specifico riferimento ad interventi per l'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, il procedimento autorizzatorio semplificato si conclude con un provvedimento, adottato entro il termine tassativo di quaranta giorni dal ricevimento della domanda da parte dell'amministrazione procedente, che è immediatamente comunicato al richiedente.";

            b) all'Allegato "B" la lettera B.10 è sostituita con la seguente: "B.10. Installazione di cabine per impianti tecnologici a rete – fatta salva l'ipotesi di installazione delle stesse presso siti già attrezzati con apparati di rete che, non superando l'altezza della recinzione del sito, non comporti un impatto paesaggistico ulteriore del sito nel suo complesso, ricompresa e disciplinata dal precedente punto A.8 – o colonnine modulari ovvero sostituzione delle medesime con altre diverse per tipologia, dimensioni e localizzazione".

        5. All'articolo 26 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

        "3-bis. Nel caso di interventi finalizzati ad installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, il nulla osta di cui al comma 3 viene rilasciato nel termine di 15 giorni dalla ricezione della richiesta da parte del Comune. Decorso tale termine, il nulla osta dell'Ente proprietario si intende acquisito".

        6. All'articolo 94, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo le parole: "entro sessanta giorni dalla richiesta", sono aggiunte le seguenti: "ed entro quaranta giorni dalla stessa in riferimento ad interventi finalizzati all'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità".

        7. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono soppresse le seguenti parole: "Gli interventi di installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività"».


8.0.22

MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO

ASSORBITO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

        1. All'articolo 7 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

        "2-bis. Qualora siano utilizzate infrastrutture fisiche esistenti e tecnologie di scavo a basso impatto ambientale in presenza di sottoservizi, ai fini dell'autorizzazione archeologica di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'avvio dei lavori è subordinato esclusivamente alla previa comunicazione dell'operatore di rete all'ente titolare delle aree interessate dagli interventi. La disposizione si applica anche alla realizzazione dei pozzetti accessori alle infrastrutture stesse, qualora essi siano realizzati al di sopra dei medesimi sotto-servizi preesistenti.

        2-ter. Qualora siano utilizzate tecnologie di scavo a basso impatto ambientale con minitrincea, ai fini dell'autorizzazione archeologica di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le attività di scavo sono precedute da opportune indagini in georadar volte a valutare la stratigrafia del terreno. A seguito delle suddette indagini, in considerazione del limitato impatto nella struttura del sottofondo stradale esistente, le tecnologie di scavo in minitrincea si considerano esentate da predisposizione obbligatoria di Valutazione Preventiva di Impatto Archeologico di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

        2-quater. Gli interventi finalizzati all'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità tramite posa di nuovo cavo sulla facciata di edifici e immobili in aree prive di interesse paesaggistico e/o tutelate dalla legge, ai sensi degli articoli 142, 136,143, comma 1, lettera d), e 157, sono esentati dalla presentazione di istanza di autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42"».


8.0.23

RUSPANDINI

ASSORBITO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Misure di semplificazione per l'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità)

        1. Al decreto legislativo 15 febbraio 2016, n, 33, all'articolo 7, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

        "2-bis. Qualora siano utilizzate infrastrutture fisiche esistenti e tecnologie di scavo a basso impatto ambientale in presenza di sottoservizi, ai fini dell'autorizzazione archeologica di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'avvio dei lavori è subordinato esclusivamente alla previa comunicazione dell'operatore di rete all'ente titolare delle aree interessate dagli interventi. La disposizione si applica anche alla realizzazione dei pozzetti accessori alle infrastrutture stesse, qualora essi siano realizzati al di sopra dei medesimi sottoservizi preesistenti.

        2-ter. Qualora siano utilizzate tecnologie di scavo a basso impatto ambientale con minitrincea, ai fini dell'autorizzazione archeologica di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le attività di scavo sono precedute da opportune indagini in georadar volte a valutare la stratigrafia del terreno. A seguito delle suddette indagini, in considerazione del limitato impatto nella struttura del sottofondo stradale esistente, le tecnologie di scavo in minitrincea si considerano esentate da predisposizione obbligatoria di Valutazione Preventiva di Impatto Archeologico di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

        2-quater. Gli interventi finalizzati all'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità tramite posa di nuovo cavo sulla facciata di edifici e immobili in aree prive di interesse paesaggistico e/o tutelate dalla legge, ai sensi degli articoli 142, 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, sono esentati dalla presentazione di istanza di autorizzazione paesaggistica di cui airarticolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42"».


8.0.24

MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, NENCINI

ASSORBITO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

        1. l'articolo 7 del decreto legislativo 15 febbraio 2016 n. 33, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

        "2-bis. Qualora siano utilizzate infrastrutture fisiche esistenti e tecnologie di scavo a basso impatto ambientale in presenza di sotto-servizi, ai fini dell'autorizzazione archeologica di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'avvio dei lavori è subordinato esclusivamente alla previa comunicazione dell'operatore di rete all'ente competente. La disposizione si applica anche alla realizzazione dei pozzetti accessori alle infrastrutture stesse, qualora essi siano realizzati al di sopra dei medesimi sotto-servizi preesistenti.

        2-ter. Qualora siano utilizzate tecnologie di scavo a basso impatto ambientale con mini-trincea, ai fini dell'autorizzazione archeologica di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le attività di scavo sono precedute da opportune indagini in georadar volte a valutare la stratigrafia del terreno. Le tecnologie di scavo in mini-trincea sono esentate dall'obbligo di valutazione preventiva di impatto archeologico di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50."».

 


8.0.25

MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO

ASSORBITO

Dopo l'articolo, aggiunger il seguente:

«Art. 8-bis.

        1. All'articolo 7 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

        "2-bis. Qualora siano utilizzate infrastrutture fisiche esistenti e tecnologie di scavo a basso impatto ambientale in presenza di sottoservizi, ai fini dell'autorizzazione archeologica di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'avvio dei lavori è subordinato esclusivamente alla previa comunicazione dell'operatore di rete all'ente titolare delle aree interessate dagli interventi. La disposizione si applica anche alla realizzazione dei pozzetti accessori alle infrastrutture stesse, qualora essi siano realizzati al di sopra dei medesimi sotto-servizi preesistenti"».


8.0.26

MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO

ASSORBITO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

        1. All'articolo 7 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

        «2-bis. Qualora siano utilizzate tecnologie di scavo a basso impatto ambientale con minitrincea, ai fini dell'autorizzazione archeologica di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le attività di scavo sono precedute da opportune indagini in georadar volte a valutare la stratigrafia del terreno. A seguito delle suddette indagini, in considerazione del limitato impatto nella struttura del sottofondo stradale esistente, le tecnologie di scavo in minitrincea si considerano esentate da predisposizione obbligatoria di Valutazione Preventiva di Impatto Archeologico di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».


8.0.27

RICCIARDI, GARRUTI, DESSÌ

RITIRATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Esenzione da autorizzazione paesaggistica per edifici
non sottoposti a vincolo)

        1. All'articolo 7 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

        "2-bis. Gli interventi finalizzati all'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità tramite posa di nuovo cavo sulla facciata di edifici e immobili in aree prive di interesse paesaggistico e/o tutelate dalla legge, ai sensi degli articoli 142, 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, sono esentati dalla presentazione di istanza di autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42"».


8.0.28

MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO

RESPINTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

        1. All'articolo 7 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

        "2-bis. Gli interventi finalizzati all'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità tramite posa di nuovo cavo sulla facciata di edifici e immobili in aree prive di interesse paesaggistico e/o tutelate dalla legge, ai sensi degli articoli 142, 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, sono esentati dalla presentazione di istanza di autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42"».

 


8.0.29

RUSPANDINI

RESPINTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Interventi di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio
semplificato in ambito paesaggistico)

        1. All'Allegato «B» del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017 n. 31, sostituire la lettera B.10 con la seguente:

        "B.10. Installazione di cabine per impianti tecnologici a rete – fatta salva l'ipotesi di installazione delle stesse presso siti già attrezzati con apparati di rete che, non superando l'altezza della recinzione del sito, non comporti un impatto paesaggistico ulteriore del sito nel suo complesso, ricompresa e disciplinata dal precedente punto A.8 – o colonnine modulari ovvero sostituzione delle medesime con altre diverse per tipologia, dimensioni e localizzazione;"».

 


8.0.30

MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO

RESPINTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

        1. All'Allegato "B" del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, il comma B.10 è sostituito dal seguente:

        "B.10. Installazione di cabine per impianti tecnologici a rete – fatta salva l'ipotesi di installazione delle stesse presso siti già attrezzati con apparati di rete che, non superando l'altezza della recinzione del sito, non comporti un impatto paesaggistico ulteriore del sito nel suo complesso, ricompresa e disciplinata dal precedente punto A.8 – o colonnine modulari ovvero sostituzione delle medesime con altre diverse per tipologia, dimensioni e localizzazione;"».


8.0.31

RUSPANDINI

ASSORBITO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Misure volte ad escludere l'imposizione di oneri aggiuntivi a carico dell'operatore di telecomunicazioni)

        1. All'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "restando quindi escluso ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsivoglia ragione o titolo richiesto"».

 


8.0.32

MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO

ASSORBITO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

        1. All'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, sono aggiunte, in fine, le seguenti: "restando quindi escluso ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsivoglia ragione o titolo richiesto"».

 


8.0.33

MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, NENCINI

ASSORBITO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

        "5-bis. All'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 15 febbraio 2016 n. 33, sono aggiunte in fine le seguenti parole: , restando quindi escluso ogni altro onere finanziario, reale o contributivo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsivoglia ragione o titolo richiesto"».


8.0.34 (testo 2)

AUGUSSORI, SAPONARA, CAMPARI, FAGGI, PEPE, PERGREFFI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis

(Disciplina dei contributi per la concessione dei diritti di uso delle frequenze radio nel caso di collegamenti fissi bidirezionali)

1. Il comma 3 dell'articolo 2 dell'allegato n. 10 al codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è sostituito dal seguente:

«3.Nel caso di collegamenti fissi bidirezionali, l'ammontare del contributo, di cui alla tabella riportata all'articolo 5 del presente allegato, è calcolato secondo il metodo progressivo a scatti sulla base dei seguenti coefficienti di correzione che tengono conto del numero dei collegamenti fissi bidirezionali con esclusione delle stazioni ripetitrici, da comunicare al Ministero da parte del titolare del diritto di uso, contestualmente alla documentazione attestante il versamento del contributo:

a) fino a 5 collegamenti fissi bidirezionali 1;

b) oltre 5 fino a 10 collegamenti fissi bidirezionali 0,50;

c) oltre 10 fino a 40 collegamenti fissi bidirezionali 0,35;

d) oltre 40 fino a 200 collegamenti fissi bidirezionali 0,30;

e) oltre 200 collegamenti fissi bidirezionali 0,28.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati complessivamente in 9 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».


8.0.34

AUGUSSORI, SAPONARA, CAMPARI, FAGGI, PEPE, PERGREFFI

RITIRATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disciplina dei contributi per la concessione dei diritti di uso
delle frequenze radio nel caso di collegamenti fìssi bidirezionali)

        1. Il comma 3 dell'articolo 2 dell'allegato n. 10 al codice di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, è sostituito dal seguente:

        "3. Nel caso di collegamenti fissi bidirezionali, l'ammontare del contributo, di cui alla tabella riportata all'articolo 5 del presente allegato, è calcolato secondo il metodo progressivo a scatti sulla base dei seguenti coefficienti di correzione che tengono conto del numero dei collegamenti fissi bidirezionali con esclusione delle stazioni ripetitrici, da comunicare al Ministero da parte del titolare del diritto di uso, contestualmente alla documentazione attestante il versamento del contributo:

            a) fino a 10 collegamenti fissi bidirezionali 0,50;

            b) oltre 10 fino a 200 collegamenti fissi bidirezionali 0,20;

            c) oltre 200 collegamenti fissi bidirezionali 0,30"».


8.0.35

BAGNAI, MONTANI, FAGGI, PERGREFFI, PEPE, CAMPARI, AUGUSSORI, SAPONARA

RITIRATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Semplificazioni in materia di IVA nelle transazioni online)

        1. In accordo con la direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio del 5 dicembre 2017 che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE i soggetti passivi che offrono ad imprese terze, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, la vendita a distanza di beni sottoposti al meccanismo di inversione contabile di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, lettere b) e c), sono considerati come gli stessi che per loro mezzo hanno ricevuto e ceduto detti beni e responsabili d'imposta per la sola imposta sul valore aggiunto, secondo i modi e i tempi di cui all'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modifiche e integrazioni.

        2. Al fine di agevolare l'Amministrazione Finanziaria nell'attività di contrasto e prevenzione dell'evasione dell'imposta sul Valore Aggiunto, i soggetti passivi di cui al comma 1, conservano la beni sottoposti al meccanismo di inversione contabile di cui all'articolo 17, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, lettere b) e c). Tale documentazione deve essere conservata per un periodo minimo di dieci anni a partire dal 31 dicembre dell'anno in cui l'operazione è stata effettuata, deve essere trasmessa all'Agenzia delle Entrate con cadenza mensile, entro e non oltre il primo giorno di ogni mese e deve contenere i dati riferiti alle transazioni di ogni specifico operatore e, relativamente a ciascuna tipologia di bene, il numero totale di transazioni effettuate e i rispettivi introiti.

        3. Per i soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dall'Agenzia delle Entrate, di cui al precedente comma, è prevista una sanzione, irrogata dalla stessa Agenzia, di importo compreso tra un minimo di 20.000 euro ed un massimo di 100.000 euro, ridotta del 30 per cento se il ritardo non è superiore a cinque giorni lavorativi».


8.0.36

DE BERTOLDI

RESPINTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Semplificazioni in materia di IVA nelle transazioni online)

        1. In accordo con la direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio del 5 dicembre 2017 che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE i soggetti passivi che offrono ad imprese terze, tramite Fuso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, la vendita a distanza di beni sottoposti al meccanismo di inversione contabile di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, lettere b) e c), sono considerati come gli stessi che per loro mezzo hanno ricevuto e ceduto detti beni e responsabili d'imposta per la sola imposta sul valore aggiunto, secondo i modi e i tempi di cui all'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modifiche e integrazioni.

        2. Al fine di agevolare l'Amministrazione Finanziaria nell'attività di contrasto e prevenzione dell'evasione dell'Imposta sul Valore Aggiunto, i soggetti passivi di cui al comma 1, conservano la documentazione relativa alla cessione da parte degli operatori terzi che operano per loro mezzo, dei beni sottoposti al meccanismo di inversione contabile di cui all'articolo 17, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, lettere b) e c). Tale documentazione deve essere conservata per un periodo minimo di dieci armi a partire dal 31 dicembre dell'anno in cui l'operazione è stata effettuata, deve essere trasmessa all'Agenzia delle Entrate con cadenza mensile, entro e non oltre il primo giorno di ogni mese e deve contenere i dati riferiti alle transazioni di ogni specifico operatore e, relativamente a ciascuna tipologia di bene, il numero totale di transazioni effettuate e i rispettivi introiti.

        3. Per i soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dall'Agenzia delle Entrate, di cui al precedente comma, è prevista una sanzione, irrogata dalla stessa Agenzia, di importo compreso tra un minimo di 20.000 euro ed un massimo di 100.000 euro, ridotta del 30 per cento se il ritardo non è superiore a cinque giorni lavorativi».


8.0.37

PARAGONE

RITIRATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Digitalizzazione delle firme per il deposito di liste elettorali, Referendum e proposte di legge di iniziativa popolare)

        1. Le sottoscrizioni richieste per la presentazione di liste di candidati alle elezioni per il rinnovo della Camera dei Deputati, del Senato della Repubblica e del Parlamento europeo, le sottoscrizioni previste per la richiesta dei referendum di cui agli articoli 75 e 138, comma secondo, della Costituzione, nonché le sottoscrizioni richieste per la presentazione di una proposta di legge di iniziativa popolare di cui all'articolo 71, comma secondo, della Costituzione possono essere raccolte possono essere raccolte in modalità digitale, attraverso Tutilizzo della firma digitale, ovvero di altra firma elettronica qualificata, ovvero del sistema pubblico di identità digitale (SPID), anche attraverso la realizzazione di apposita piattaforma informatica, ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

        2. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti il Commissario straordinario per l'attuazione dell'agenda digitale, l'Agenzia per l'Italia digitale e il Garante per la protezione dei dati personali, provvede all'attuazione del comma 1.

        3. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».


8.0.38

PATUANELLI, SANTILLO, GRASSI, PUGLIA

IMPROPONIBILE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Misure di semplificazione in materia di cinema e audiovisivo)

        1. All'articolo 3 del decreto legislativo 7 dicembre 2017 n. 203, recante "Riforma delle disposizioni legislative in materia di tutela dei minori nel settore cinematografico e audiovisivo a norma deirarticolo 33 della legge 14 novembre 2016, n. 220" sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 3:

        1. nell'alinea, al primo periodo, le parole: «un Presidente e da» sono soppresse e dopo le parole: «quarantanove membri» sono inserite le seguenti: «di cui uno con funzione di Presidente,»; al secondo periodo, le parole: «Il Presidente e» sono soppresse;

        2. alla lettera a), dopo la parola: «componenti» sono inserite le seguenti: «, compreso il Presidente,»;

        3. alla lettera b), la parola: «sette» è sostituita dalla seguente: «quattordici» e dopo le parole «dei minori» sono inserite le seguenti: «ovvero tra sociologi con particolare competenza nella comunicazione sociale e nei comportamenti dell'infanzia e dell'adolescenza»;

        4. la lettera d) è soppressa;

            b) al comma 6, le parole: «di tutte le professionalità di cui al comma 3, lettere b) c), d) ed e) e» sono soppresse e le parole: «, anche g)» sono sostituite dalle seguenti: «anche di uno dei componenti di cui al comma 3, lettera g)».


8.0.39 (testo 2)

NISINI, AUGUSSORI, SAPONARA, FAGGI, CAMPARI, PEPE, PERGREFFI

APPROVATO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis

(Misure di semplificazione in materia di cinema e audiovisivo)

 

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 7 dicembre 2017 n. 203, recante “Riforma delle disposizioni legislative in materia di tutela dei minori nel settore cinematografico e audiovisivo a norma dell'articolo 33 della legge 14 novembre 2016, n. 220” sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3:

1) nell'alinea, al primo periodo, le parole «un Presidente e da» sono soppresse e dopo le parole: «quarantanove membri,» sono inserite le seguenti: «di cui uno con funzione di Presidente,»; al secondo periodo, le parole: « Il Presidente e » sono soppresse;

2) alla lettera a), dopo la parola «componenti» sono inserite le seguenti: «, compreso il Presidente,»;

3) alla lettera b), la parola: «sette» è sostituita dalla seguente: «quattordici» e dopo le parole «dei minori» sono inserite le seguenti: «ovvero tra sociologi con particolare competenza nella comunicazione sociale e nei comportamenti dell'infanzia e dell'adolescenza»;

4) la lettera d) è soppressa;

b) al comma 6, le parole: «di tutte le professionalità di cui al comma 3, lettere b), c), d) ed e) e» sono soppresse e le parole: «, anche g)» sono sostituite dalle seguenti: «anche di uno dei componenti di cui al comma 3, lettera g)».

2. Alla legge 14 novembre 2016, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Art. 11 (Consultazioni pubbliche)

Il Ministero, nella fase preparatoria di atti e provvedimenti normativi e amministrativi, sulla base di criteri e parametri definiti con decreto del Ministro, consulta le associazioni di categoria del settore cinematografico e audiovisivo, le organizzazioni professionali e sindacali e altri soggetti pubblici e privati che abbiano interessi nel medesimo settore.»

b) all'articolo 5, comma 2, le parole: «sentito il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo di cui all'articolo 11 e» sono soppresse;

c) all'articolo 7, comma 5, le parole: «, acquisito il parere del Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo di cui all'articolo 11,» sono soppresse;

d) all'articolo 13, comma 5, le parole: «, sentito il Consiglio superiore,» sono soppresse;

e) all'articolo 14, comma 2, le parole: «, acquisito il parere del Consiglio superiore,» sono soppresse;

f) all'articolo 25, comma 1, la parola «acquisiti» è sostituita dalla seguente: «acquisito» e le parole: «e il parere del Consiglio superiore» sono soppresse;

g) all'articolo 26, comma 4, le parole: «acquisiti i pareri» sono sostituite dalle seguenti: «acquisito il parere» e le parole: «e del Consiglio superiore» sono soppresse;

h) all'articolo 27, comma 4, le parole: «acquisiti i pareri» sono sostituite dalle seguenti: «acquisito il parere» e le parole: «e del Consiglio superiore» sono soppresse;

i) all'articolo 29, comma 4, la parola: «acquisiti» è sostituita dalla seguente: «acquisito» e le parole: «e il parere del Consiglio superiore» sono soppresse;

j) all'articolo 26:

1) al comma 2, la parola: «cinque» è soppressa e dopo le parole: «salvo il rimborso,» sono aggiunte le seguenti: «nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente,»;

2) il comma 3 è abrogato;

k) all'articolo 28, comma 1, la lettera d) è soppressa.


8.0.39

NISINI, AUGUSSORI, SAPONARA, CAMPARI, FAGGI, PEPE, PERGREFFI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Misure di semplificazione in materia di cinema e audiovisivo)

        1. All'articolo 3 del decreto legislativo 7 dicembre 2017 n. 203, recante "Riforma delle disposizioni legislative in materia di tutela dei minori nel settore cinematografico e audiovisivo a norma dell'articolo 33 della legge 14 novembre 2016, n. 220" sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 3:

        1) nell'alinea, al primo periodo, le parole «un Presidente e da» sono soppresse e dopo le parole: «quarantanove membri,» sono inserite le seguenti: «di cui uno con funzione di Presidente,»; al secondo periodo, le parole: « Il Presidente e » sono soppresse;

        2) alla lettera a), dopo la parola «componenti» sono inserite le seguenti: «, compreso il Presidente, »;

        3) alla lettera b), la parola: «sette» è sostituita dalla seguente: «quattordici» e dopo le parole «dei minori» sono inserite le seguenti: «ovvero tra sociologi con particolare competenza nella comunicazione sociale e nei comportamenti dell'infanzia e dell'adolescenza»)

        4. la lettera d) è soppressa;

            b) al comma 6, le parole: «di tutte le professionalità di cui al comma 3, lettere b), c), d) ed e) e» sono soppresse e le parole: «, anche g)» sono sostituite dalle seguenti: «anche di uno dei componenti di cui al comma 3, lettera g)».


8.0.40

GIROTTO, PUGLIA, GARRUTI, DESSÌ

RITIRATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni di semplificazione in materia di gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi)

        1. All'articolo 23, del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "4-bis. Gli utilizzatori che diffondono opere musicali o audiovisive trasmesse da emittenti radiotelevisive o organismi analoghi ovvero diffondono le stesse opere tramite cd, dvd, blu-ray, file ed altri supporti precompilati sono esonerati dagli obblighi di rendicontazione analitica di cui al presente articolo"».


8.0.41

RICCARDI, PIARULLI, D'ANGELO, CRUCIOLI, LOMUTI, EVANGELISTA, GARRUTI, DESSÌ

RITIRATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche all'articolo 16-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni dalla legge 17 dicembre n. 221)

        1. All'articolo 16-ter, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: "dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 16, commi 6, 7 e 8, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».


8.0.42 (testo 3)

BONFRISCO, RIVOLTA, AUGUSSORI, SAPONARA, FERRERO, FAGGI, CAMPARI, PEPE, PERGREFFI

APPROVATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Semplificazione normativa)

1. All'articolo 3 della legge 28 agosto 1997, n. 284, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. Ai fini del funzionamento dei servizi essenziali della Federazione Nazionale delle istituzioni Pro ciechi, il contributo annuo di cui al precedente comma previsto a legislazione vigente, pari a complessivi euro 1.382.913,80, è ad essa direttamente erogato per un ammontare pari a euro 500.000, limitatamente alle risorse del fondo, entro il 31 marzo di ogni anno, senza necessità di preventivo accordo da raggiungere in sede di conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».


8.0.42 (testo 2)

BONFRISCO, RIVOLTA, AUGUSSORI, SAPONARA, FERRERO, FAGGI, CAMPARI, PEPE, PERGREFFI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Semplificazione normativa)

1. All'articolo 3 della legge 28 agosto 1997, n. 284, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. Ai fini del funzionamento dei servizi essenziali della Federazione Nazionale delle istituzioni Pro ciechi, il contributo annuo di cui al precedente comma previsto a legislazione vigente, pari a complessivi euro 1.382.913,80, è ad essa direttamente erogato per un ammontare pari a euro 500.000, entro il 31 marzo di ogni anno, senza necessità di preventivo accordo da raggiungere in sede di conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».


8.0.42

BONFRISCO, RIVOLTA, AUGUSSORI, SAPONARA, FERRERO, FAGGI, CAMPARI, PEPE, PERGREFFI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Semplificazione normativa)

        1. All'articolo 3 della legge 28 agosto 1997, n. 284, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

        «3-bis. Ai fini del funzionamento dei servizi essenziali della Federazione Nazionale delle istituzioni Pro ciechi, il contributo annuo di cui al precedente comma è ad essa direttamente erogato per un ammontare pari a euro 500.000, entro il 31 marzo di ogni anno, senza necessità di preventivo accordo da raggiungere in sede di conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».


8.0.43

BARBONI, MALLEGNI, FANTETTI, AIMI

RESPINTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Articolo 1, comma 1050, della legge 30 dicembre 2018, n. 145)

        1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 1050 è così sostituito:

        "1050. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è stabilita, ferme le disposizioni Unionali in materia e quelle compatibili dell'articolo 80 del decreto legislativo 285 del 1992, l'attuazione del comma 1049, nonché, senza oneri a carico dello Stato, l'implementazione, nel CED del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale, di un sistema centralizzato di prenotazione, basato sulla rete degli operatori di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, per le revisioni dei veicoli trasporto merci di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. da effettuare presso i soggetti privati abilitati in forza del comma 1049 stesso"».


8.0.44

IANNONE

IMPROPONIBILE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni in materia di regolamentazione della circolazione nei centri abitati)

        1. All'articolo 7, comma 9, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo l'ultimo periodo, sono aggiunti i seguenti periodi: "Sono esentati dal pagamento di qualsiasi somma, in caso di accesso circolazione e fermata airinterno delle zone a traffico limitato, gli autobus adibiti a servizi di trasporto pubblico di linea, in ambito sia nazionale che internazionale, da qualsiasi ente autorizzati. Per gli autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, con Direttiva emanata dalla Direzione Generale per la Sicurezza Stradale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentita la Conferenza Stato – Città ed Autonomie Locali, sono individuati, ai sensi dell'articolo 12, comma 2 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni daila legge 4 agosto 2006, n. 248, criteri uniformi di determinazione della somma di cui al precedente quarto periodo secondo principi di ragionevolezza, proporzionalità, gradualità e non discriminazione rispetto ad altre modalità di trasporto, tenendo conto dell'impatto ambientale e di traffico dei predetti veicoli in rapporto ai passeggeri trasportati e rispetto a modalità alternative di trasporto".

        2. La Direttiva della Direzione Generale per la Sicurezza Stradale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di cui al precedente comma 1 deve essere adottata entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».


8.0.45

PUGLIA, GARRUTI, DESSÌ

RITIRATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Misure per la semplificazione della normativa in materia
di circolazione e di guida)

        1. A fronte della informatizzazione e razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentito il Ministro dell'interno, adotta un decreto finalizzato alla digitalizzazione dei documenti di circolazione e di guida, nonché delle relative procedure, con cui si stabiliscono, altresì, le dotazioni informatiche minime che devono possedere le forze di polizia deputate al controllo dei documenti di circolazione e di guida.

        2. A far data dal 1 gennaio 2020 l'articolo 180 del decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285 è abrogato.».


8.0.46

LANZI, GARRUTI, DESSÌ, GALLICCHIO, MARCO PELLEGRINI, MANTOVANI

IMPROPONIBILE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche al codice delle comunicazioni elettroniche)

        1. All'articolo 70 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, il comma 4 è sostituito dal seguente:

        "4. Il contraente, qualora non accetti le modifiche delle condizioni contrattuali da parte delle imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica, ha diritto di recedere dal contratto senza penali né costi di disattivazione. Le modifiche sono comunicate al contraente con adeguato preavviso, non inferiore a trenta giorni, e contengono le informazioni complete circa l'esercizio del diritto di recesso. Le imprese hanno la facoltà di effettuare modifiche contrattuali trascorsi 6 mesi dalla stipula del contratto da parte del contraente. L'Autorità può specificare la forma di tali comunicazioni"».


8.0.500/1

MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO

RESPINTO

All'emendamento 8.0.500, al capoverso «Art.8-bis», comma 1, lettera a), sostituire i commi 2-bis e 2-ter con i seguenti:

        «2-bis. Qualora siano utilizzate infrastrutture fisiche esistenti e tecnologie di scavo a basso impatto ambientale in presenza di sottoservizi, ai fini dell'autorizzazione archeologica di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'avvio dei lavori è subordinato esclusivamente alla previa comunicazione dell'operatore di rete all'ente titolare delle aree interessate dagli interventi. La disposizione si applica anche alla realizzazione dei pozzetti accessori alle infrastrutture stesse, qualora essi siano realizzati al di sopra dei medesimi sottoservizi preesistenti.

        2-ter. Qualora siano utilizzate tecnologie di scavo a basso impatto ambientale con minitrincea, ai fini dell'autorizzazione archeologica di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le attività di scavo sono precedute da opportune indagini in georadar volte a valutare la stratigrafia del terreno. A seguito delle suddette indagini, in considerazione del limitato impatto nella struttura del sottofondo stradale esistente, le tecnologie di scavo in minitrincea si considerano esentate da predisposizione obbligatoria di Valutazione Preventiva di Impatto Archeologico di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

        2-quater. Gli interventi finalizzati all'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità tramite posa di nuovo cavo sulla facciata di edifici e immobili in aree prive di interesse paesaggistico e/o tutelate dalla legge, ai sensi degli articoli 142, 136,143, comma 1, lettera d), e 157, sono esentati dalla presentazione di istanza di autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».


8.0.500/2

MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO

RESPINTO

All'emendamento 8.0.500, al capoverso «Art.8-bis», comma 1, lettera a), sostituire le parole: «alla trasmissione» con le seguenti: «esclusivamente alla previa comunicazione».


8.0.500/3

MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO

RESPINTO

All'emendamento 8.0.500, al capoverso «Art.8-bis», comma 1, lettera a), comma 2-bis, sostituire le parole: «alla Soprintendenza competente» con le seguenti: «all'ente titolare delle aree interessate dagli interventi».


8.0.500/4

MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO

RESPINTO

All'emendamento 8.0.500, al capoverso «Art.8-bis», al comma 1, lettera a), comma 2-ter, sopprimere le parole: «dei cui esiti valutati dalla soprintendenza, si tiene conto nella progettazione dell'intervento» e sopprimere l'ultimo periodo.


8.0.500/5

MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO

RESPINTO

All'emendamento 8.0.500, al capoverso «Art.8-bis», comma 1, lettera b), comma 4-bis, sopprimere l'ultimo periodo.


8.0.500/6

MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO

RESPINTO

All'emendamento 8.0.500 apportare le seguenti modificazioni:

            

a) dopo il comma 1 inserire il seguente:

        «1-bis. All'articolo 86, comma 3, del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, dopo le parole: ''pur restando di proprietà dei rispettivi operatori, e ad esse si applica la normativa vigente in materia'' sono inserite le seguenti: ''fatto salvo quanto previsto dagli articoli 87 e 88 con riferimento alle autorizzazioni per la realizzazione della rete di comunicazioni elettroniche e degli elementi ad essa collegati per le quali si attua il regime di semplificazione ivi previsto e non la normativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380''»;

            b) al comma 2 dopo la lettera b) inserire la seguente:

            «b-bis) al comma 7, le parole: ''posa di cavi o tubi aerei su infrastrutture esistenti, allacciamento utenti il termine è ridotto a otto giorni'' sono sostituite con le seguenti: ''posa di cavi o tubi aerei o manufatti su infrastrutture e siti esistenti, posa di elementi di rete, allacciamento utenti il termine è ridotto a otto giorni''»;

            c) dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

        «5-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: ''Gli interventi di installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività'' sono soppresse».


8.0.500/7

MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO

RESPINTO

All'emendamento 8.0.500, al capoverso «Art. 8-bis», dopo il comma 1 inserire il seguente:

        «1-bis. All'articolo 87-ter, comma 1, del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

            1) dopo le parole: ''nel caso di modifiche delle caratteristiche degli impianti già provvisti di titolo abilitativo,'', sono inserite le seguenti: ''che modifichino le caratteristiche radioelettriche e'';

            2) dopo le parole: ''contestualmente all'attuazione dell'intervento ai medesimi organismi che hanno rilasciato i titoli'', sono inserite le seguenti: ''; questi ultimi, nel caso riscontrino criticità nell'intervento effettuato, entro 60 giorni, ordinano il ripristino a conformità''».


8.0.500/8

MALLEGNI

RESPINTO

All'emendamento 8.0.500, al capoverso «Art. 8-bis», dopo il comma 1, inserire il seguente:

        

«1-bis. All'articolo 87-ter, comma 1, del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

            1) dopo le parole: ''nel caso di modifiche delle caratteristiche degli impianti già provvisti di titolo abilitativo, '', sono inserite le seguenti: ''che modifichino le caratteristiche radioelettriche e'';

            2) dopo le parole: ''contestualmente all'attuazione dell'intervento ai medesimi organismi che hanno rilasciato i titoli'', sono inserite le seguenti: ''; questi ultimi, nel caso riscontrino criticità nell'intervento effettuato, entro 60 giorni, ordinano il ripristino a conformità''».

 


8.0.500/9

MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO

RESPINTO

All'emendamento 8.0.500, capoverso «Art. 8-bis.» al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:

            «b-bis) al comma 7, dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: ''In caso di proposizione di istanza di ottenimento dell'ordinanza di viabilità di cui agli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, in caso di mancata conclusione del procedimento da parte della competente amministrazione entro il termine di 30 giorni dalla sua proposizione, questa si intende accolta''».

 


8.0.500/10

MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO

RESPINTO

All'emendamento 8.0.500, al capoverso «Art. 8-bis», comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:

            «b-bis) al comma 7, ultimo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:

            1) le parole: ''posa di cavi o tubi aerei su infrastrutture esistenti'' sono sostituite con le seguenti: ''posa di cavi o tubi aerei o manufatti su infrastrutture e siti esistenti, posa di elementi di rete'', e dopo le parole: ''il termine è ridotto a otto giorni'' sono aggiunte le seguenti: ''; si intende in tali casi accolta anche l'istanza di ottenimento dell'ordinanza di viabilità prevista dal nuovo codice della strada, qualora entro 30 giorni dal suo ricevimento l'Amministrazione non abbia fornito alcun riscontro in merito.'';

            2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''I predetti termini si applicano anche alle richieste di autorizzazione per l'esecuzione di scavi e le occupazioni su sedime ferroviario. Vale per tali opere il disposto di cui al successivo comma 10''».

 


8.0.500/11

MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO

RESPINTO

All'emendamento 8.0.500, al capoverso «Art. 8-bis», comma 2, alla lettera c), sopprimere le parole: «ivi compresi gli interventi sui beni di cui all'articolo 10, comma 4, lettera g) del medesimo decreto legislativo n.  42/2004».


8.0.500/12

MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO

RESPINTO

All'emendamento 8.0.500, al capoverso «Art. 8-bis», dopo il comma 2, inserire il seguente:

        

«2-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 10, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

        ''1-bis. Trascorso il termine di quaranta giorni dalla presentazione della domanda di autorizzazione semplificata relativa agli interventi per l'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, senza che l'Amministrazione abbia concluso il procedimento con un provvedimento espresso ovvero abbia indetto un'apposita conferenza di servizi, la medesima si intende in ogni caso accolta'';

            b) all'articolo 16, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

        ''1-bis. Nel caso in cui la competenza ad autorizzare gli interventi di cui al comma 1 sia in capo a più amministrazioni, il richiedente provvede ad inviare contestualmente le richieste a ciascuna amministrazione, anche a mezzo di Sportello Unico. Alla fattispecie di cui al primo periodo trovano applicazione i termini di cui all'articolo 10''».


8.0.500/13

MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO

RESPINTO

All'emendamento 8.0.500, al capoverso «Art. 8-bis», dopo il comma 2, inserire il seguente:

 

        «2-bis. All'articolo 87 del decreto legislativo 12 agosto 2003, n. 259, dopo il comma 10, sono aggiunti i seguenti:

        ''10-bis. Gli impianti temporanei di telefonia mobile, cosiddetti 'carrati', necessari per il potenziamento delle comunicazioni mobili in situazioni di emergenza, sicurezza, esigenze stagionali, manifestazioni, spettacoli o altri eventi, destinati ad essere rimossi al cessare delle anzidette necessità e comunque entro e non oltre centoventi giorni dalla loro collocazione, possono essere installati previa comunicazione di avvio lavori all'amministrazione comunale. L'impianto è attivabile qualora, entro trenta giorni dalla presentazione della relativa richiesta di attivazione all'organismo competente ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, non sia stato comunicato dal medesimo un provvedimento di diniego. Si applicano a tali impianti le disposizioni di cui al punto A16 dell'Allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31.

        10-ter. L'installazione di carrati, la cui permanenza in esercizio non superi i 7 giorni, è soggetta ad autocertificazione di attivazione – da inviare contestualmente alla realizzazione dell'intervento, all'ente locale, agli organismi competenti ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, nonché ad ulteriori Enti di competenza, fermo restando il rispetto dei vigenti limiti di campo elettromagnetico. Tale disposizione si applica – in deroga – anche in presenza di vincoli imposti da normativa nazionale, locale e regolamentare''».


8.0.500/14

MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO

RESPINTO

All'emendamento 8.0.500, al capoverso «Art. 8-bis», dopo il comma 3 inserire i seguenti:

        «3-bis. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, dopo il comma 1, è inserito il seguente: ''1-bis. Con specifico riferimento ad interventi per l'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, il procedimento autorizzatorio semplificato si conclude con un provvedimento, adottato entro il termine tassativo di quaranta giorni dal ricevimento della domanda da parte dell'amministrazione procedente, che è immediatamente comunicato al richiedente''.

        3-ter. All'articolo 146, comma 8, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo le seguenti parole: ''entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti'': aggiungere le seguenti: ''e di trenta giorni dalla ricezione degli atti qualora il parere sia reso in riferimento ad interventi finalizzati all'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità''».


8.0.500/15

MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO

RESPINTO

All'emendamento 8.0.500, al capoverso «Art. 8-bis», comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: «Decorso tale termine, il nulla osta dell'Ente proprietario si intende acquisito».


8.0.500/16

MALLEGNI

RESPINTO

All'emendamento 8.0.500, al capoverso «Art. 8-bis», sopprimere il comma 5.


8.0.500/17

MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO

RESPINTO

All'emendamento 8.0.500, al capoverso «Art. 8-bis», sopprimere il comma 5.


8.0.500 (testo corretto)

I RELATORI

APPROVATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Misure di semplificazione per l'innovazione)

        1. Al decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 7, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

        ''2-bis. Qualora siano utilizzate infrastrutture fisiche esistenti e tecnologie di scavo a basso impatto ambientale in presenza di sottoservizi, ai fini dell'autorizzazione archeologica di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'avvio dei lavori è subordinato alla trasmissione da parte dell' operatore di rete alla Soprintendenza competente, di documentazione cartografica rilasciata dalle competenti autorità locali che attesti la sovrapposizione dell'intero tracciato ai sottoservizi esistenti. La disposizione si applica anche alla realizzazione dei pozzetti accessori alle infrastrutture stesse, qualora essi siano realizzati al di sopra dei medesimi sottoservizi preesistenti. L'operatore di rete comunica, con un preavviso di almeno quindici giorni, l'inizio dei lavori alla Soprintendenza competente. Qualora la posa in opera dei sottoservizi interessi spazi aperti nei centri storici, è altresì depositato in Soprintendenza, ai fini della preventiva approvazione, apposito elaborato tecnico che dia conto anche della risistemazione degli spazi oggetto degli interventi.

        2-ter. Qualora siano utilizzate tecnologie di scavo a basso impatto ambientale con minitrincea, come definita dall'articolo 8 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 1 ottobre 2003, ai fini dell'autorizzazione archeologica di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le attività di scavo sono precedute da indagini non invasive, concordate con la Soprintendenza, in relazione alle caratteristiche delle aree interessate dai lavori. A seguito delle suddette indagini, dei cui esiti, valutati dalla Soprintendenza, si tiene conto nella progettazione dell'intervento, in considerazione del limitato impatto sul sottosuolo, le tecnologie di scavo in minitrincea si considerano esentate dalla procedura di verifica preventiva dell'impatto archeologico di cui all'articolo 25, commi 8 e seguenti, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. In ogni caso il Soprintendente può prescrivere il controllo archeologico in corso d'opera per i lavori di scavo.'';

            b) all'articolo 8, dopo il comma 4, è inserito il seguente: ''4-bis. I lavori necessari alla realizzazione di infrastrutture interne ed esterne all'edificio predisposte per le reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga, volte a portare la rete sino alla sede dell'abbonato, sono equiparati ai lavori di manutenzione straordinaria urgente di cui all'articolo 1135 del codice civile. Tale disposizione non si applica agli immobili tutelati ai sensi della Parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.'';

            c) all'articolo 12, comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''restando quindi escluso ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsivoglia ragione o titolo richiesto''.

        2. All'articolo 88 del codice di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, dopo le parole: ''conforme ai modelli predisposti dagli Enti locali e, ove non predisposti, al modello C di cui all'allegato n. 13, all'Ente locale ovvero alla figura soggettiva pubblica proprietaria delle aree'', sono aggiunte le seguenti: ''un'istanza unica'';

            b) al comma 6 dopo le parole: ''Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'autorizzazione alla effettuazione degli scavi'' sono aggiunte le seguenti: ''e delle eventuali opere civili'';

            c) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente: ''7-bis. In riferimento ad interventi per l'installazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga, in deroga a quanto previsto dall'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'autorizzazione prevista dall'articolo 21, comma 4, relativa agli interventi in materia di edilizia pubblica e privata, ivi compresi gli interventi sui beni di cui all'art. 10 comma 4 lettera g) del medesimo decreto legislativo n. 42 del 2004, è rilasciata entro il termine di novanta giorni dalla ricezione della richiesta da parte della Soprintendenza a condizione che detta richiesta sia corredata da idonea e completa documentazione tecnica''.

        3. All'allegato ''B'' al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, il capoverso ''B.10'' è sostituito con il seguente: ''B.10. Installazione di cabine per impianti tecnologici a rete – fatta salva la fattispecie dell'installazione delle stesse all'interno di siti recintati già attrezzati con apparati di rete che, non superando l'altezza della recinzione del sito, non comporti un impatto paesaggistico ulteriore del sito nel suo complesso, da intendersi ricompresa e disciplinata dal precedente punto A.8 – o colonnine modulari ovvero sostituzione delle medesime con altre diverse per tipologia, dimensioni e localizzazione''.

        4. All'articolo 26 del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 3 è inserito il seguente: ''3-bis. Nel caso di interventi finalizzati ad installazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga, il nulla osta di cui al comma 3 viene rilasciato nel termine di 15 giorni dalla ricezione della richiesta da parte del Comune''.

        5. All'articolo 94, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo le parole: ''entro sessanta giorni dalla richiesta'', sono aggiunte le seguenti: ''ed entro quaranta giorni dalla stessa in riferimento ad interventi finalizzati all'installazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga''»


8.0.500

I RELATORI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Misure di semplificazione per l'innovazione)

        1. Al decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 7, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

        ''2-bis. Qualora siano utilizzate infrastrutture fisiche esistenti e tecnologie di scavo a basso impatto ambientale in presenza di sottoservizi, ai fini dell'autorizzazione archeologica di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'avvio dei lavori è subordinato alla trasmissione da parte dell' operatore di rete alla Soprintendenza competente, di documentazione cartografica rilasciata dalle competenti autorità locali che attesti la sovrapposizione dell'intero tracciato ai sottoservizi esistenti. La disposizione si applica anche alla realizzazione dei pozzetti accessori alle infrastrutture stesse, qualora essi siano realizzati al di sopra dei medesimi sottoservizi preesistenti. L'operatore di rete comunica, con un preavviso di almeno quindici giorni, l'inizio dei lavori alla Soprintendenza competente. Qualora la posa in opera dei sottoservizi interessi spazi aperti nei centri storici, è altresì depositato in Soprintendenza, ai fini della preventiva approvazione, apposito elaborato tecnico che dia conto anche della risistemazione degli spazi oggetto degli interventi.

        2-ter. Qualora siano utilizzate tecnologie di scavo a basso impatto ambientale con minitrincea, come definita dall'articolo 8 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 1 ottobre 2003, ai fini dell'autorizzazione archeologica di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le attività di scavo sono precedute da indagini non invasive, concordate con la Soprintendenza, in relazione alle caratteristiche delle aree interessate dai lavori. A seguito delle suddette indagini, dei cui esiti, valutati dalla Soprintendenza, si tiene conto nella progettazione dell'intervento, in considerazione del limitato impatto sul sottosuolo, le tecnologie di scavo in minitrincea si considerano esentate dalla procedura di verifica preventiva dell'impatto archeologico di cui all'articolo 25, commi 8 e seguenti, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. In ogni caso il Soprintendente può prescrivere il controllo archeologico in corso d'opera per i lavori di scavo.'';

            b) all'articolo 8, dopo il comma 4, è inserito il seguente: ''4-bis. I lavori necessari alla realizzazione di infrastrutture interne ed esterne all'edificio predisposte per le reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, volte a portare la rete sino alla sede dell'abbonato, sono equiparati ai lavori di manutenzione straordinaria urgente di cui all'articolo 1135 del codice civile. Tale disposizione non si applica agli immobili tutelati ai sensi della Parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.'';

            c) all'articolo 12, comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''restando quindi escluso ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsivoglia ragione o titolo richiesto''.

        2. All'articolo 88 del codice di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, dopo le parole: ''conforme ai modelli predisposti dagli Enti locali e, ove non predisposti, al modello C di cui all'allegato n. 13, all'Ente locale ovvero alla figura soggettiva pubblica proprietaria delle aree'', sono aggiunte le seguenti: ''un'istanza unica'';

            b) al comma 6 dopo le parole: ''Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'autorizzazione alla effettuazione degli scavi'' sono aggiunte le seguenti: ''e delle eventuali opere civili'';

            c) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente: ''7-bis. In riferimento ad interventi per l'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, in deroga a quanto previsto dall'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'autorizzazione prevista dall'articolo 21, comma 4, relativa agli interventi in materia di edilizia pubblica e privata, ivi compresi gli interventi sui beni di cui all'art. 10 comma 4 lettera g) del medesimo decreto legislativo n. 42 del 2004, è rilasciata entro il termine di novanta giorni dalla ricezione della richiesta da parte della Soprintendenza a condizione che detta richiesta sia corredata da idonea e completa documentazione tecnica''.

        3. All'allegato ''B'' al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, il capoverso ''B.10'' è sostituito con il seguente: ''B.10. Installazione di cabine per impianti tecnologici a rete – fatta salva la fattispecie dell'installazione delle stesse all'interno di siti recintati già attrezzati con apparati di rete che, non superando l'altezza della recinzione del sito, non comporti un impatto paesaggistico ulteriore del sito nel suo complesso, da intendersi ricompresa e disciplinata dal precedente punto A.8 – o colonnine modulari ovvero sostituzione delle medesime con altre diverse per tipologia, dimensioni e localizzazione''.

        4. All'articolo 26 del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 3 è inserito il seguente: ''3-bis. Nel caso di interventi finalizzati ad installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, il nulla osta di cui al comma 3 viene rilasciato nel termine di 15 giorni dalla ricezione della richiesta da parte del Comune''.

        5. All'articolo 94, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo le parole: ''entro sessanta giorni dalla richiesta'', sono aggiunte le seguenti: ''ed entro quaranta giorni dalla stessa in riferimento ad interventi finalizzati all'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità''».


9.1

CIRIANI

RESPINTO

Sostituire i commi 1, 2 e 3 con il seguente:

        «1. In relazione alla contingente carenza dei medici di medicina generale, nelle more di una revisione complessiva del relativo sistema di formazione specifica, indipendentemente dal possesso degli attestati di formazione in medicina generale dì cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, tutti i medici abilitati all'esercizio professionale, aventi il requisito del titolo di servizio, certificato ai sensi dell'articolo 16 dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale del 23 marzo 2005, di aver svolto attività di medicina generale in qualità di sostituto o per incarico a tempo determinato certificato per un periodo complessivo di tre anni uguale al periodo di durata dello specifico corso di formazione predetto, hanno diritto ad esercitare l'attività professionale di medico di medicina generale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nei limiti e secondo le modalità previste dalle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni.».


9.2

PATUANELLI, GRASSI, SANTILLO, GIUSEPPE PISANI, SILERI, CASTELLONE, DI MARZIO, ENDRIZZI, MAUTONE, MARINELLO, PUGLIA

APPROVATO

Apportare le seguenti modifiche:

            a) alla rubrica, dopo le parole: «in medicina generale», sono aggiunte le seguenti: «e in materia di emergenza-urgenza e di cure palliative»;

            b) al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: «corso di rispettiva frequenza», sono inserite le seguenti: «fatti salvi i periodi di sospensione previsti dall'articolo 24, commi 5 e 6 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368»;

        c) al comma 2, le parole: «possono prevedere limitazioni del massimale degli assistiti in carico, ovvero organizzare i corsi a tempo parziale, prevedendo», sono sostituite dalle seguenti: «prevedono, ove necessario, limitazioni del massimale degli assistiti in carico o del monte ore settimanale nell'ambito degli accordi integrativi regionali, e organizzano i corsi anche a tempo parziale, garantendo»;

            d) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

                «3-bis. All'articolo 23 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e successive modificazioni, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-bis. Il titolo di cui all'articolo 21, comma 1, può essere rilasciato a un medico che ha completato una formazione complementare sancita da un titolo di formazione rilasciato dalle autorità competenti di uno Stato membro dell'Unione europea".

                3-ter. Ai fini di cui all'articolo 23, comma 1-bis, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modifiche, come introdotto dal comma 3-bis del presente articolo, con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità per le valutazioni della formazione complementare e dell'esperienza professionale acquisita dal richiedente in sostituzione, anche parziale, della formazione di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, secondo quanto stabilito dall'articolo 28, comma 5, della direttiva 7 settembre 2005, n. 2005/36/ CE.

                3-quater. All'articolo 24 comma 3 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e successive modifiche, sono abrogate le lettere d) ed e).

                3-quinquies. Fino al 31 dicembre 2021 i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale che siano stati incaricati, entro il 31 dicembre 2018 e per almeno 12 mesi anche non continuativi negli ultimi 10 anni, nell'ambito delle funzioni convenzionali previsti dall'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, previo superamento del concorso per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale, accedono al corso di formazione specifica in medicina generale tramite graduatoria riservata, senza borsa di studio e nei limiti delle risorse di cui al comma 3-sexies. Accedono invia prioritaria all'iscrizione al corso coloro che risultino avere il maggior punteggio per anzianità di servizio maturata nello svolgimento dei suddetti incarichi convenzionali, attribuito sulla base dei criteri previsti dall'accordo collettivo nazionale vigente per il calcolo del punteggio di anzianità di servizio.

                3-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-quinquies, relativi alle ulteriori spese di organizzazione dei corsi, si provvede nel limite massimo complessivo di 2 milioni di euro, con ripartizione tra le regioni sulla base delle effettive carenze dei medici di medicina generale calcolate sulla base del numero complessivo di incarichi pubblicati e rimasti vacanti. A tal fine il livello del finanziamento ordinario per il fabbisogno sanitario standard nazionale cui concorre lo Stato è incrementato di 2 milioni di euro, con corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per l'anno 2019.

                3-septies. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano garantiscono che i medici di cui al comma 3-quinquies in fase di assegnazione degli incarichi siano interpellati in subordine ai medici già iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

                3-octies. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che, nonostante l'attribuzione di incarichi ai medici in possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale o equipollente e dei medici iscritti al corso di formazione specifica, non riescano a garantire la copertura di tutte le posizioni vacanti, possono provvedere nel rispetto dei principi di cui al comma 3-quinquies a destinare ulteriori risorse e modalità di finanziamento, ivi compresa l'eventuale previsione di una quota di partecipazione da parte medici di cui al comma 3-quinquies, per la copertura delle spese dì organizzazione dei corsi di formazione.

                3-nonies. Al fine di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nell'ambito del sistema di emergenza-urgenza, il personale medico del Servizio sanitario nazionale che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ha maturato, negli ultimi dieci anni, almeno quattro anni di servizio, anche non continuativo, comprovato da contratti a tempo determinato, da contratti di collaborazione coordinata e continuativa o da altre forme di rapporto di lavoro flessibile, presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del Servizio sanitario nazionale, accede alle procedure concorsuali indette dagli enti del Servizio sanitarie nazionale fino al 31 dicembre 2019, per la disciplina di "Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza", ancorché non sia in possesso di alcuna specializzazione.

                3-decies. All'articolo 5, comma 2, primo periodo, della legge 15 marzo 2010, n, 38, dopo la parola: "geriatria", sono inserite le seguenti: "medicina di comunità e delle cure primarie".

                3-undecies. Ai fini di cui al comma 3-decies, entro 120 giorni dalla data di conversione del presente decreto, il Ministero della salute provvede ad aggiornare le Tabelle relative ai servizi ed alle specializzazioni equipollenti di cui al decreto ministeriale 30 gennaio 1998«;

            e) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «per la finanza pubblica», sono inserite le seguenti: «salvo quanto previsto dal comma 3-sexies».


9.3

BOLDRINI, FARAONE, BINI, PARRINI, MARGIOTTA, PITTELLA

RESPINTO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il decreto del Ministro della salute, con proprio decreto, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede a stabilire standard formativi di riferimento utili a garantire uniformità a livello nazionale, in linea con quanto previsto per ogni altra specializzazione medica in ambito accademico».


9.4

TESTOR, VITALI, MALLEGNI, PAGANO

RESPINTO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

        «2-bis. Gli incarichi a tempo determinato dei medici di medicina generale, per i settori dell'assistenza primaria, della continuità assistenziale e per l'assistenza ai turisti, nei casi di carente disponibilità, possono essere conferiti ai soggetti dì cui al comma 1, anche prescindendo dai limiti temprali previsti dalla disciplina contrattuale per i medici non iscritti nelle graduatorie regionali vigenti».


9.5

BOLDRINI

RESPINTO

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

        «3-bis. Al fine di accrescere l'efficienza organizzativa e la sostenibilità del sistema di emergenza sanitaria nel Servizio Sanitario Nazionale, le Regioni possono inquadrare nel ruolo della dirigenza medica i medici convenzionati nelle aziende sanitarie, operanti nei servizi di emergenza da cinque anni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto o comunque al compimento dei cinque anni, fermo restando il possesso dei requisiti previsti di anzianità di servizio continuativo e previa verifica della professionalità. Ai predetti professionisti, pur in assenza di titolo di specializzazione in medicina di emergenza urgenza o in discipline equipollenti o affini, transitati nei ruoli della dirigenza medica ai sensi della normativa richiamata, è riconosciuta la qualifica di dirigente medico nella disciplina di medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza di cui alla tabella delle equipollenze ed affinità n. 13 Area Medica del decreto 22 gennaio 1999 e l'anzianità di servizio ai sensi e nel rispetto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2001 e nelle more della specializzazione in medicina di emergenza urgenza».


9.6

BOLDRINI

RESPINTO

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

        «3-bis. Al fine di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nell'ambito del sistema di emergenza-urgenza, il personale medico che, alla data di entrata in vigore del disegno di legge di conversione del presente decreto, abbia maturato almeno cinque anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni con contratti a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile, nonché con incarichi di natura convenzionale, presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri e territoriali del Servizio sanitario nazionale, accede alle procedure concorsuali indette dagli enti del Servizio sanitario nazionale fino al 31 dicembre 2019, per la disciplina di "Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza" ancorché non sia in possesso di alcuna specializzazione».


9.7

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

RESPINTO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        «3-bis. Per far fronte alla carenza di medici di medicina generale, le Aziende Sanitarie Locali utilizzano, ad esaurimento, per l'espletamento di attività della medicina dei servizi territoriali, i medici generici ambulatoriali già incaricati a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in sede di Accordo collettivo nazionale, sono individuati i criteri di priorità per l'aumento del numero di ore di incarico per lo svolgimento delle attività di cui al periodo precedente. Nelle more della definizione dei criteri di cui al presente comma, si applicano quelli previsti dall'Accordo collettivo nazionale vigente per i rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie ambulatoriali».


9.8

BINETTI

RESPINTO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        «3-bis. Per far fronte alla carenza di medici di medicina generale, le Aziende Sanitarie Locali utilizzano, ad esaurimento, per l'espletamento di attività della medicina dei servizi territoriali, i medici generici ambulatoriali già incaricati a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in sede di Accordo collettivo nazionale, sono individuati i criteri di priorità per l'aumento del numero di ore di incarico per lo svolgimento delle attività di cui al periodo precedente. Nelle more della definizione dei criteri di cui al presente comma, si applicano quelli previsti dall'Accordo collettivo nazionale vigente per i rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie ambulatoriali».


9.0.1

BOLDRINI, FARAONE, BINI, PARRINI, MARGIOTTA, PITTELLA

RESPINTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni in materia di ricercatori IRCCS)

        1.All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 422, le parole: "un ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria", sono sostituite dalle seguenti: "un ruolo dirigenziale della ricerca sanitaria ed un ruolo non dirigenziale delle attività di supporto alla ricerca sanitaria";

            b) al comma 423, le parole: "nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Sanità, in un'apposita sezione, con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, prendendo a riferimento quelli della categoria apicale degli altri ruoli del comparto", sono sostituite dalle seguenti: "nell'ambito dei CCNL rispettivamente della dirigenza e del comparto della Sanità, in apposite sezioni in ciascuna area con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili,";

            c) al comma 424, dopo le parole: "di ricerca, personale", sono aggiunte le seguenti: "afferente alla sola area di ricercatori", e dopo le parole: "del contratto collettivo nazionale di lavoro", sono aggiunte le seguenti: "dell'area dirigenziale";

            d) al comma 425, dopo le parole: "procedure concorsuali" sono aggiunte le seguenti: "relative ai distinti profili della dirigenza e del comparto";

            e) al comma 426, ovunque ricorrano, le parole: "cinque anni", sono sostituite dalle seguenti: "tre anni";

            f) al comma 427, dopo le parole: "il personale", sono aggiunte le seguenti: "limitatamente a quello con qualifica di ricercatore", e la parola: "cinque", è sostituita dalla seguente: "tre";

            g) al comma 428, dopo le parole: "a tempo indeterminato", le parole: "nei ruoli", sono sostituite dalle seguenti: "nei distinti ruoli della dirigenza e del comparto";

            h) al comma 429, la parola: "quinquennio", è sostituita dalla seguente: "triennio"».


9.0.2

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

RESPINTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Ricercatori Istituto dì Ricovero e Cura a Carattere Scientifico)

All'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205:

        Al comma 422, sostituire le parole: "un ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria", con le seguenti: "un ruolo dirigenziale della ricerca sanitaria ed un ruolo non dirigenziale delle attività di supporto alla ricerca sanitaria";

        Al comma 423, dopo le parole: "424 a 434,", sostituire le parole: "nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Sanità, in un'apposita sezione, con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, prendendo a riferimento quelli della categoria apicale degli altri ruoli del comparto", con le seguenti parole: "nell'ambito dei CCNL rispettivamente della dirigenza e del comparto delta Sanità, in apposite sezioni in ciascuna area con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili";

        Al comma 424, dopo le parole: "di ricerca, personale", aggiungere le parole: "afferente alla sola area di ricercatori" e dopo le parole: "del contratto collettivo nazionale di lavoro", aggiungere le parole: "dell'area dirigenziale;

        Al comma 425, dopo le parole: "procedure concorsuali", aggiungere le parole: "relative ai distinti profili della dirigenza e del comparto";

        Al comma 426, sostituire ovunque ricorrano le parole: "cinque anni", con le parole: "tre anni";

        Al comma 427, dopo le parole: "il personale", aggiungere le parole: "limitatamente a quello con qualifica di ricercatore" e sostituire la parola: "cinque", con la parola: "tre";

        Al comma 428 dopo le parole: "a tempo indeterminato" sostituire le parole: "nei ruoli", con le parole: "nei distinti ruoli della dirigenza e del comparto";

        Al comma 429, sostituire la parola: "quinquennio", con lo parola: "triennio"».


9.0.3

VITALI, STABILE, RIZZOTTI

RESPINTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

1. All'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 apportare le seguenti modifiche:

        1) Al comma 422, sostituire le parole: "un ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria", con le seguenti: "un ruolo dirigenziale della ricerca sanitaria ed un ruolo non dirigenziale delle attività di supporto alla ricerca sanitaria";

        2) Al comma 423, sostituire le parole: "nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Sanità, in un'apposita sezione, con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, prendendo a riferimento quelli della categoria apicale degli altri ruoli del comparto", con le seguenti: "nell'ambito dei CCNL rispettivamente della dirigenza e del comparto della Sanità, in apposite sezioni in ciascuna area con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili,";

        3) Al comma 424, dopo le parole: "di ricerca, personale" aggiungere le seguenti: "afferente alla sola area di ricercatori";

        4) Al comma 424, dopo le parole: "del contratto collettivo nazionale di lavoro", aggiungere le seguenti: "dell'area dirigenziale";

        5) Al comma 425, dopo le parole: "procedure concorsuali", aggiungere le seguenti: "relative ai distinti profili della dirigenza e del comparto";

        6) Al comma 426, sostituire ovunque ricorrano le parole: "cinque anni", con le parole: "tre anni";

        7) Al comma 427:

            a) dopo le parole: "il personale", aggiungere le seguenti: "limitatamente a quello con qualifica di ricercatore";

            b) sostituire la parola: "cinque", con la parola: "tre";

        8) Al comma 428, sostituire le parole: "nei ruoli", con le seguenti: "nei distinti ruoli della dirigenza e del comparto";

        9) Al comma 429, sostituire la parola: "quinquennio", con la seguente: "triennio"».


9.0.4

PATUANELLI, GRASSI, SANTILLO, MARINELLO, SILERI, CASTELLONE, DI MARZIO, ENDRIZZI, MAUTONE, GIUSEPPE PISANI, PUGLIA

APPROVATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Semplificazione della procedura di conferma del carattere scientifico degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico)

        1. All'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, e successive modificazioni, le parole: "ogni due anni", sono sostituite dalle seguenti: "ogni tre anni"».


9.0.5

BOLDRINI, FARAONE, BINI

RESPINTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente.

«Art. 9-bis.

(Borse di studio per la formazione specialistica dei medici di
emergenza-urgenza)

        1. Al fine di attivare ulteriori borse di studio per la formazione specialistica dei medici di emergenza-urgenza è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2019 da destinare all'integrazione dei fondi del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'attivazione delle suddette di borse di studio.

        2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».


9.0.6

PATUANELLI, GRASSI, SANTILLO, MAUTONE, SILERI, CASTELLONE, ENDRIZZI, DI MARZIO, MARINELLO, GIUSEPPE PISANI, PUGLIA, TURCO

APPROVATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni a sostegno della formazione specialistica)

        1. Al fine di garantire la trasparenza e la tracciabilità delle somme destinate al finanziamento dei contratti di formazione specialistica di cui all'articolo 37 e seguenti del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca pubblica, prima di ogni prova di ammissione alle scuole di specializzazione, il numero dei contratti non sottoscritti dagli interessati per rinuncia o non stipulati, con specificazione dell'impiego che sia stato effettuato delle somme residue.

        2. Per incrementare il numero dei contratti di formazione specialistica, gli importi stanziati per ogni singolo contratto non sottoscritto dall'interessato per rinuncia o non stipulato di cui al comma 1, sono vincolati al finanziamento di ulteriori nuovi contratti in aggiunta al numero globale degli specialisti da formare annualmente».


9.0.7

MONTEVECCHI, CASTALDI, GARRUTI, DESSÌ

APPROVATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni in materia di contratti di formazione specialistica)

        1. Al fine di garantire la trasparenza e la tracciabilità delle somme destinate al finanziamento dei contratti di formazione specialistica di cui all'articolo 37 e seguenti del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, prima di ogni prova di ammissione alle scuole di specializzazione, pubblica il numero dei contratti non sottoscritti dagli interessati per rinuncia o non stipulati, nonché con specificazione dell'impiego effettuato delle somme residue.

        2. Per incrementare il numero dei contratti di formazione specialistica, gli importi stanziati per ogni singolo contratto non sottoscritto dall'interessato per rinuncia o non stipulato di cui al comma 1, sono vincolati al finanziamento di ulteriori nuovi contratti in aggiunta al numero globale degli specialisti da formare annualmente,».


9.0.8

RAUTI

IMPROPONIBILE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502)

        1. Al comma 1 dell'articolo 15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, le parole: "ovvero, su istanza dell'interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo. In ogni caso il limite massimo di permanenza non può superare il settantesimo anno di età e la permanenza in servizio non può dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti", sono sostituite dalle seguenti: "ovvero, su istanza dell'interessato, al compimento del settantesimo anno di età, previo consenso da parte della direzione aziendale, e senza che la permanenza in servizio dia luogo ad un aumento del numero dei dirigenti"».


9.0.9

COLLINA, PARRINI, BOLDRINI, FARAONE, BINI

IMPROPONIBILE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Farmaci orfani e malattie rare)

        1. All'articolo 1, comma 578, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: "inseriti nel registro dei medicinali orfani per uso umano dell'Unione europea", sono inserite le seguenti: "e i farmaci orfani, con fatturato fino a una soglia di 30 milioni di euro, che rispettano i requisiti previsti dal Regolamento Europeo (CE) n.141 del 2000 e che sono elencati nella circolare dell'Agenzia Europea per i Medicinali EMEA/7381/01/EN del 30 marzo 2001, nonché ad altri farmaci da individuarsi con apposita delibera dell'AIFA tra quelli già in possesso dell'autorizzazione in commercio destinati alla cura delle malattie rare che soddisfano i criteri dell'articolo 3 del Regolamento Europeo (CE) n.141 del 2000 e successive modificazioni, relativamente all'anno di riferimento"».


9.0.10

BINETTI

IMPROPONIBILE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

        1. All'articolo 1, comma 584, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: "inseriti nel registro dei medicinali orfani per uso umano dell'Unione europea" sono aggiunte le seguenti: "e i farmaci orfani con fatturato fino a una soglia di 30 milioni di euro, che rispettano i requisiti previsti dal Regolamento Europeo (CE) n.141 del 2000 e che sono elencati nella circolare dell'Agenzia europea per i medicinali EMEA/7381/01ZEN del 30 marzo 2001, nonché ad altri farmaci da individuarsi con apposita delibera dell'AIFA tra quelli già in possesso dell'autorizzazione in commercio destinati alla cura delle malattie rare che soddisfano i criteri dell'articolo 3 del regolamento europeo (CE) n. 141 del 2000 e successive modificazioni, relativamente all'anno di riferimento"».


9.0.11

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

RESPINTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Norme di semplificazione relative alla dispensazione dei farmaci
e alla proprietà delle farmacie)

        1. Al fine di semplificare l'acceso al farmaco e stimolare lo sviluppo del settore, nell'articolo 5, comma 1, decreto-legge del luglio 2006, n. 223, convertito, in legge, con modifiche, dall'articolo 1, comma 1, legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: "dei farmaci da banco o di automedicazione, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica" sono sostituite dalle seguenti parole: "dei medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, lettere a) e c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 nonché di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica, ad eccezione dei medicinali prescritti dal medico su ricettario del servizio sanitario nazionale. La dispensazione al pubblico dei medicinali comunque classificati è in ogni caso riservata in via esclusiva al farmacista"».

        2. All'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

        "2-bis. Per le società di cui al comma 1, i soci, rappresentanti almeno il cinquantuno per cento del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere farmacisti iscritti all'albo. Il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci farmacisti professionisti nel termine perentorio di sei mesi. In caso d'intervenuto scioglimento della società, l'Autorità competente revoca l'autorizzazione all'esercizio di ogni farmacia di cui la società sia titolare. Le società di cui all'articolo 7, comma 2-bis della legge 8 novembre 1991, n. 362, come introdotto dal comma 2-bis, già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenute ad adeguarsi entro e non oltre trentasei mesi dall'entrata in vigore della medesima legge".

        3. In tutte le strutture sanitarie private, ove sono utilizzati farmaci, l'approvvigionamento, la conservazione, l'allestimento e la distribuzione degli stessi deve avvenire sotto la responsabilità di personale farmacista opportunamente inquadrato nell'organigramma secondo le dimensioni della struttura.

        4. E' abrogata ogni norma incompatibile con quanto disposto nel presente articolo».


9.0.12

DE BONIS

DECADUTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Norme di semplificazione relative alla dispensazione dei farmaci
e alla proprietà delle farmacie)

        1. Al fine di semplificare l'acceso al farmaco e stimolare lo sviluppo del settore, nell'articolo 5, comma 1, decreto-legge del luglio 2006, n. 223, convertito, in legge, con modifiche, dall'articolo 1, comma 1, legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: "dei farmaci da banco o di automedicazione, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica" sono sostituite dalle seguenti parole: "dei medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, lettere a) e c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 nonché di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica, ad eccezione dei medicinali prescritti dal medico su ricettario del servizio sanitario nazionale. La dispensazione al pubblico dei medicinali comunque classificati è in ogni caso riservata in via esclusiva al farmacista".

        2. All'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n, 362, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

        "2-bis. Per le società di cui al comma 1, i soci, rappresentanti almeno il cinquantuno per cento del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere farmacisti iscritti all'albo. Il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci farmacisti professionisti nel termine perentorio di sei mesi. In caso d'intervenuto scioglimento della società, l'Autorità competente revoca l'autorizzazione all'esercizio di ogni farmacia di cui la società sia titolare. Le società di cui all'articolo 7, comma 2-bis della legge 8 novembre 1991, n. 362, come introdotto dal comma 2-bis, già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenute ad adeguarsi entro e non oltre trentasei mesi dall'entrata in vigore della medesima legge".

        3. In tutte le strutture sanitarie private, ove sono utilizzati farmaci, l'approvvigionamento, la conservazione, l'allestimento e la distribuzione degli stessi deve avvenire sotto la responsabilità di personale farmacista opportunamente inquadrato nell'organigramma secondo le dimensioni della struttura.

        4. E' abrogata ogni norma incompatibile con quanto disposto nel presente articolo».


9.0.13

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

RESPINTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Norme di semplificazione relative alla dispensazione dei farmaci
e alla proprietà delle farmacie)

        1. Al fine di semplificare l'acceso al farmaco e stimolare lo sviluppo del settore, nell'articolo 5, comma 1, decreto-legge del luglio 2006, n. 223, convertito, in legge, con modifiche, dall'articolo 1, comma 1, legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: "dei farmaci da banco o di automedicazione, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica" sono sostituite dalle seguenti parole: "dei medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, lettere a) e c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nonché di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica, ad eccezione dei medicinali prescritti dal medico su ricettario del servizio sanitario nazionale. La dispensazione al pubblico dei medicinali comunque classificati è in ogni caso riservata in via esclusiva al farmacista».


9.0.14

FAZZONE

RESPINTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

        All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge del luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: "dei farmaci da banco o di automedicazione, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica", sono sostituite dalle seguenti parole: "dei medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, lettere a), b), e c), delle legge 24 dicembre 1993, n. 537, nonché di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica, ad eccezione dei medicinali prescritti dal medico su ricettario del servizio sanitario nazionale».


9.0.15

BALBONI

RESPINTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

        All'articolo 5, comma 1, decreto-legge del luglio 2006, n. 223, convertito, in legge, con modifiche, dall'articolo 1, comma 1, legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: "dei farmaci da banco o di automedicazione, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica" sono sostituite dalle seguenti parole: "dei medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, lettere a), b) e c), della legge 24 dicembre 1993 n, 537 nonché di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica, ad eccezione dei medicinali prescritti dal medico su ricettario del servizio sanitario nazionale».


9.0.16

DI PIAZZA, GARRUTI, DESSÌ

RITIRATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni in materia di titolarità e gestione della farmacia)

        1. All'articolo 7, della legge 8 novembre 1991, n. 362, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

        "2-bis. Per le società di cui al comma 1, i soci, rappresentanti almeno i 51 per cento del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere farmacisti iscritti all'albo. Il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci farmacisti professionisti nel termine perentorio di sei mesi. In caso d'intervenuto scioglimento della società, l'autorità competente revoca l'autorizzazione all'esercizio di ogni farmacia di cui la società sia titolare".

        2. Le società di cui al comma 2-bis, dell'articolo 7, della legge 8 novembre 1991, n. 362, introdotto dal comma 2-bis del presente articolo, già costituite alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono tenute ad adeguarsi entro e non oltre trentasei mesi dall'entrata in vigore della medesima legge».


9.0.17 (testo 2)

FREGOLENT, CANTÙ, CAMPARI, MARIN, RUFA, AUGUSSORI, SAPONARA, FAGGI, PEPE, PERGREFFI

RITIRATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Norme di semplificazione relative alla dispensazione dei farmaci e alla proprietà delle farmacie)

 

All'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, dopo il comma 2 è inserito il seguente: “2-bis: Per le società di cui al comma 1, i soci, rappresentanti almeno il  venticinque per cento in trasparenza del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere farmacisti iscritti all'albo.  Il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci farmacisti professionisti nel termine perentorio di sei mesi. In caso d'intervenuto scioglimento della società, l'autorità competente revoca l'autorizzazione all'esercizio di ogni farmacia di cui la società sia titolare».


9.0.17

FREGOLENT, CANTÙ, CAMPARI, MARIN, RUFA, AUGUSSORI, SAPONARA, FAGGI, PEPE, PERGREFFI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Semplificazioni in materia di titolarità e gestione della farmacia
e di distribuzione di farmaci)

        1. All'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

        "2-bis. Per le società di cui al comma 1, i soci, rappresentanti almeno il 51 per cento del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere farmacisti iscritti all'albo o società interamente detenute da farmacisti iscritti all'albo. Il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci farmacisti professionisti nel termine perentorio di sei mesi. In caso d'intervenuto scioglimento della società, l'autorità competente revoca l'autorizzazione all'esercizio di ogni farmacia di cui la società sia titolare".

        2. Le società di cui al comma 2-bis dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, così come introdotto dal comma 1, già costituite alla data di entrata in vigore del presente articolo, sono tenute ad adeguarsi alle norme del medesimo comma 1 entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo".


9.0.18

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

RESPINTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Norme di semplificazione relative alla dispensazione dei farmaci
e alla proprietà delle farmacie)

        1. All'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

        "2-bis. Per le società di cui al comma 1, i soci, rappresentanti almeno il cinquantuno per cento del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere farmacisti iscritti all'albo. Il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci farmacisti professionisti nel termine perentorio di sei mesi. In caso d'intervenuto scioglimento della società, l'autorità competente revoca l'autorizzazione all'esercizio di ogni farmacia di cui la società sia titolare. Le società di cui all'articolo 7, comma 2-bis della legge 8 novembre 1991, n. 362, come introdotto dal comma 2-bis, già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenute ad adeguarsi entro e non oltre trentasei mesi dall'entrata in vigore della medesima legge"».


9.0.19

PATUANELLI, GRASSI, SANTILLO, DI MARZIO, SILERI, CASTELLONE, ENDRIZZI, MARINELLO, MAUTONE, GIUSEPPE PISANI, PUGLIA

APPROVATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Disposizioni in materia di sostegno per le attività delle farmacie)

        1. All'articolo 1, della legge 4 agosto 2017, n. 124 i commi 158 e 159 sono sostituiti dai seguenti:

        "158. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, come sostituito dal comma 157, lettera a), del presente articolo, possono controllare, direttamente o indirettamente, ai sensi degli articoli 2359 e seguenti del codice civile, non più del 10 per cento delle farmacie esistenti nel territorio della medesima regione o provincia autonoma. Tale disposizione trova applicazione anche nei confronti delle società di capitali e delle società cooperative a responsabilità limitata, costituite anteriormente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Le società di cui al precedente periodo sono tenute ad adeguarsi entro trentasei mesi alle modifiche apportate dal presente comma.

        159. In caso di mancato rispetto di quanto previsto dal primo periodo del precedente comma l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato adotta la procedura di diffida e le sanzioni previste dall'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287. In luogo delle sanzioni previste dall'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in caso d'inosservanza del terzo periodo del comma precedente, la medesima Autorità applica una sanzione di 100.000 euro per ogni esercizio di farmacia di cui la società sia titolare e che risulti eccedente rispetto al limite di cui al primo comma"».


9.0.20

SILERI, CASTELLONE, DI MARZIO, ENDRIZZI, MAUTONE, MARINELLO, GIUSEPPE PISANI, GARRUTI, DESSÌ

RITIRATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni in materia di orari delle farmacie)

        1. Al comma 165 dell'articolo 1, della legge 4 agosto 2017, n. 124, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "É facoltà di chi ha la titolarità o la gestione della farmacia di prestare servizio in orari e in periodi aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori, dandone preventiva comunicazione all'autorità sanitaria locale che, sentito l'ordine dei farmacisti competente per territorio, delibera nel merito. La clientela deve essere informata mediante cartelli affissi all'esterno dell'esercizio"».


9.0.21

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

RESPINTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Norme di semplificazione relative alla dispensazione dei farmaci
e alla proprietà delle farmacie)

        1. In tutte le strutture sanitarie private, ove sono utilizzati farmaci, l'approvvigionamento, la conservazione, l'allestimento e la distribuzione degli stessi deve avvenire sotto la responsabilità di personale farmacista opportunamente inquadrato nell'organigramma secondo le dimensioni della struttura».


9.0.22 (testo 2)

PATUANELLI, GRASSI, SANTILLO, CASTELLONE, SILERI, DI MARZIO, ENDRIZZI, MARINELLO, MAUTONE, GIUSEPPE PISANI, PUGLIA

APPROVATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni di semplificazione in materia farmaceutica)

All'articolo 1, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente:

“4-ter. L'inserimento nell'elenco di cui al comma 4 dei medicinali non ancora in commercio in Italia o di indicazioni terapeutiche non autorizzate di medicinali già in commercio in Italia per altre indicazioni è subordinato alla negoziazione del prezzo tra l'azienda produttrice e l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA). Per i medicinali già presenti nel citato elenco, il prezzo massimo di cessione a carico del Servizio sanitario nazionale è quello già applicato e non può, comunque, superare il prezzo massimo di cessione già rimborsato dal Servizio sanitario nazionale per le altre indicazioni terapeutiche relative allo stesso medicinale.”.

Al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 sono apportate le seguenti modifiche:

all'articolo 34, comma 6, secondo periodo la parola “due” è sostituita dalla seguente: “quattro”;

all'articolo 148, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 34, commi 6 e 7, il responsabile dell'immissione in commercio del medicinale è soggetto alla sanzione amministrativa da euro ventimila a euro centomila. Il titolare dell'AIC che apporta una modifica ad un medicinale, o al relativo confezionamento o agli stampati senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 35 soggiace alla sanzione amministrativa da euro quarantamila a euro duecentomila.”.

 


9.0.22

PATUANELLI, GRASSI, SANTILLO, CASTELLONE, SILERI, DI MARZIO, ENDRIZZI, MARINELLO, MAUTONE, GIUSEPPE PISANI, PUGLIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni di semplificazione in materia farmaceutica)

        1. All'articolo 1 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente:

        "4-ter. L'inserimento nell'elenco di cui al comma 4 dei medicinali non ancora in commercio in Italia o non a carico del Servizio sanitario nazionale è subordinato alla negoziazione del prezzo tra l'azienda produttrice e l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA). Per i medicinali già presenti nel citato elenco, il prezzo massimo di cessione a carico del Servizio sanitario nazionale è quello già applicato e non può, comunque, superare il prezzo massimo di cessione già rimborsato dal Servizio sanitario nazionale per le altre indicazioni terapeutiche relative allo stesso medicinale".

        2. Al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 sono apportate le seguenti modifiche:

            a) all'articolo 34, comma 6, secondo periodo la parola: "due" è sostituita dalla parola: "quattro";

            b) all'articolo 148, il comma 1 è sostituito dal seguente:

        "1. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 34, commi 6 e 7, il responsabile dell'immissione in commercio del medicinale è soggetto alla sanzione amministrativa da euro ventimila a euro duecentomila. Il titolare dell'AIC che apporta una modifica ad un medicinale, o al relativo confezionamento o agli stampati senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 35 soggiace alla sanzione amministrativa da euro ventimila a duecentomila, fatta salva la facoltà dell'AIFA di revoca dell'AIC".

        2. All'articolo 8, comma 1, dei decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, alla lettera a), alla fine è aggiunto il seguente periodo: "I citati accordi possono riferirsi anche alla distribuzione dei medicinali inseriti nel prontuario della continuità assistenziale ospedale-territorio (PHT) acquistati dalle ASL ai fini della distribuzione diretta agli assistiti, ove i medesimi risiedono in comuni con meno di cinquemila abitanti"».


9.0.23

PAPATHEU

IMPROPONIBILE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Opposizione da parte dell'assistito alla trasmissione
dei dati delle spese sanitarie)

        1. All'articolo 17 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, comma 6-quater, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Al fine di scongiurare possibili violazioni in tema di privacy e disparità di trattamento in termini di semplificazione fiscale, dei contribuenti italiani che intendono esercitare il diritto di cui in oggetto sancito dall'articolo 4 del decreto 16 settembre 2016 del Ministro dell'economia e delle finanze, gli uffici competenti del Ministero dell'economia e delle finanze sono autorizzati a valutare soluzioni per la tutela della privacy e di semplificazione fiscale per la tutela dei suddetti contribuenti, nel rispetto dei princìpi in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni al fine della migliore tutela dei diritti e delle libertà dell'assistito, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato"».


9.0.24

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

RESPINTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Dirigenza sanitaria del ministero della salute)

        Al comma 375, lettera b), dell'articolo 1 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, sono abrogate le seguenti parole: "con esclusione dell'articolo 15-quater e della correlata indennità"».


9.0.25

VITALI, STABILE, RIZZOTTI

RESPINTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

        1. Al comma 375 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, sopprimere le seguenti parole: "con esclusione dell'articolo 15-quater e della correlata indennità"».


9.0.26

VITALI, STABILE, RIZZOTTI

RESPINTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

        1. All'articolo 15-quater del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

        "5-bis. I benefici dei precedenti commi si estendono alla Dirigenza delle Professioni Sanitarie, istituita ai sensi della legge 251 del 2000 e legge 43 del 2006. Il riconoscimento economico decorre dalla contrattazione 2016-2018".

        2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutato in 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri».


9.0.27

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

RESPINTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art, 9-bis.

(Dirigenza delle professioni sanitarie)

        All'articolo 15-quater del decreto legislativo n. 502 del 1992, dopo il comma aggiungere il seguente:

        "5-bis. I benefici dei precedenti commi si estendono alla Dirigenza delle professioni sanitarie, istituita ai sensi della legge n. 251 del 2000 e della legge n. 43 del 2006. Il riconoscimento economico decorre dalla contrattazione 2016-2018"».


9.0.28

VITALI, STABILE, RIZZOTTI

RESPINTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

        1. All'articolo 15-quater del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

        "5-bis. I benefici dei precedenti commi si estendono alla Dirigenza delle professioni sanitarie, istituita ai sensi della legge n. 251 del 2000 e legge n. 43 del 2006. Il riconoscimento economico decorre dalla contrattazione 2016-2018"».


9.0.29

VITALI

RESPINTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni in materia di semplificazioni contrattuali
in ambito sanitario)

        1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 687 è soppresso.


9.0.30

BOLDRINI, FARAONE, BINI, PARRINI, MARGIOTTA, PITTELLA

RESPINTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni in materia di ruoli della dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale)

        1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 687 è abrogato».


9.0.31

VITALI, STABILE, RIZZOTTI

RESPINTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

        1. Il comma 687 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, è soppresso».


9.0.32

VITALI, STABILE, RIZZOTTI

RESPINTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

        1. Al comma 687 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018 eliminare le parole: "da (2016-2018) a 22 luglio 2016"».


9.0.33

BOLDRINI, FARAONE, BINI, PARRINI, MARGIOTTA, PITTELLA

RESPINTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifiche alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale)

        1. All'articolo 1, comma 687, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "(2016-2018) del 13 luglio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 22 luglio 2016" sono abrogate».


9.0.34 (testo 2)

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

RESPINTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«9-bis.

(Dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Sevizio Sanitario Nazionale)

        1. Il comma 687 dell'articolo 1 della legge 145 del 30 dicembre 2018 è abrogato».


9.0.34

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

IMPROPONIBILE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«9-bis.

(Dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Sevizio Sanitario Nazionale)

        1. È disposta la proroga di termini della delega di cui all'articolo 11 comma 1, lettera b) della legge del 7 agosto 2015, n. 124, fino al 31 dicembre 2019.

        2. Fino all'adozione della disposizione di cui al comma precedente, il comma 687 dell'articolo 1 della legge 145 del 30 dicembre 2018 è abrogato».


9.0.35

PAPATHEU, MARTELLI, BUCCARELLA

RESPINTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Equiparazione giuridica, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del personale medico INAIL a quello della Dirigenza Medica del Sistema Sanitario Nazionale)

        1. Al Personale Medico INAIL si applicano integralmente gli istituti normativi ed economici previsti per la Dirigenza Medica del Sistema Sanitario Nazionale.

        2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».


9.0.36 (testo 2)

CANTÙ, FREGOLENT, AUGUSSORI, SAPONARA, CAMPARI, FAGGI, PEPE, PERGREFFI

RITIRATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni in materia di semplificazione e contenimento dei tempi di attesa)

        1. All'articolo 1, comma 510, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: "n. 35" sono inserite le seguenti: "e mediante la valorizzazione di progetti di supporto diagnostico terapeutico di secondo livello attraverso la digitalizzazione e la telemedicina a cura di IRCCS e presidi ospedalieri di II livello, sulla base del modello Second Opinion Supporting – Teaching Hospital"».


9.0.36

CANTÙ, FREGOLENT, MARIN, RUFA, AUGUSSORI, SAPONARA, CAMPARI, FAGGI, PEPE, PERGREFFI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni in materia di semplificazione e contenimento dei tempi di attesa)

        1. All'articolo 1, comma 510, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: "n. 35" aggiungere le seguenti: "nonché valorizzando progetti di supporto diagnostico terapeutico di secondo livello mediante digitalizzazione e telemedicina a cura di IRCCS e presidi ospedalieri di II livello, sulla base del modello Second Opinion Supporting – Teaching Hospital"».


9.0.37

SILERI, GRASSI, SANTILLO, PATUANELLI

IMPROPONIBILE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Procedura per il riassetto, la riforma e il coordinamento delle disposizioni vigenti in materia di sperimentazione clinica dei medicinali per uso umano)

        1.All'articolo 1, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, le parole: "entro dodici mesi", sono sostituite dalle seguenti: "entro diciotto mesi"».


9.0.38

PATUANELLI, GRASSI, SANTILLO, ENDRIZZI, SILERI, CASTELLONE, DI MARZIO, MAUTONE, MARINELLO, GIUSEPPE PISANI, PUGLIA

APPROVATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modalità di funzionamento della banca dati destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento e semplificazione delle modalità di presentazione delle stesse agli uffici dello stato civile)

        1. Alla legge 22 dicembre 2017, n. 219, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 4, al comma 6, le parole: "consegnata personalmente dal disponente presso l'ufficio dello stato civile del comune di residenza del disponente medesimo, che provvede all'annotazione in apposito registro, ove istituito", sono sostituite dalle seguenti: "purché questa sia consegnata dal disponente all'ufficio dello stato civile ove fu iscritto o trascritto il proprio atto di nascita, nel quale l'ufficio medesimo la annota,";

            b) all'articolo 4, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

        "8-bis. Con regolamento emanato entro il 30 giugno 2019, ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'interno, della Giustizia, degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale e del Ministro per la Pubblica Amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui al capo III del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le modalità di raccolta delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) presso la banca dati di cui al comma 418 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché le procedure di trasmissione delle stesse da parte dei soggetti che formano o ricevono l'atto ai sensi del comma 6. Con il medesimo regolamento, sono, altresì, stabiliti i requisiti per l'accesso e la consultazione della banca dati da parte dei soggetti legittimati ai sensi della presente legge, nonché le particolari modalità di raccolta, trasmissione, accesso e consultazione, per le disposizioni anticipate di trattamento (DAT) presentate prima della realizzazione della banca dati.";

            c) all'articolo 6, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

        "1-bis. Le disposizioni anticipate di trattamento redatte, secondo ciascuna delle modalità di cui al comma 6 dell'articolo 4 della presente legge, in epoca antecedente al funzionamento della banca dati di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono rese consultabili, anche mediante estrazione di copia, dal soggetto che le ha formate o ricevute esclusivamente al medico che sia in relazione di cura con il disponente ai sensi dell'articolo 1, e previa richiesta del medico stesso, da conservare agli atti".

        2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'ufficio dello stato civile che ha ricevuto in consegna la disposizione anticipata di trattamento del cittadino residente la trasmette all'ufficio dello stato civile ove fu iscritto o trascritto l'atto di nascita del medesimo».

        Conseguentemente, il comma 419 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è soppresso.


9.0.39

GIUSEPPE PISANI, SILERI, CASTELLONE, DI MARZIO, ENDRIZZI, MAUTONE, MARINELLO, GARRUTI, DESSÌ

IMPROPONIBILE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifica al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 recante "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502" in materia di dispositivi acustici)

        1. In materia di livelli essenziali di assistenza gli ausili individuati con i codici riportati nell'allegato 1 al presente decreto, già iscritti nell'elenco 2A dell'allegato 5 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario n. 15 alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, sono inseriti nell'elenco l del medesimo allegato 5.

        2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

        Conseguentemente aggiungere il seguente:

        «Allegato 1;

        Codici di dispositivi acustici;

        22.06.00 ausili per udito;

        22.06.09 apparecchi acustici ad occhiale;

        22.06.09.003/006/009/012;

        22.06.15 apparecchi acustici retro auricolari;

        22.06.15.003/006/009/012;

        Apparecchi acustici digitali;

        22.06.15.018 per minori;

        22.06.15.021 per adulti;

        Accessori auricolari;

        Accessori per via aerea 22.06.91.103; 22.06.91.106 Accessori per via ossea; 22.06.91.109; 22.06.91.115; 22.06.91.121».


9.0.40

GUIDOLIN, ENDRIZZI, NOCERINO, CAMPAGNA, AUDDINO, MATRISCIANO, ROMAGNOLI, GARRUTI, DESSÌ

RITIRATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni in materia di personale socio-sanitario)

        1. All'articolo 47, terzo comma, numero 2), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le parole: "tecnico ed amministrativo" sono sostituite dalle seguenti: "tecnico, amministrativo e socio-sanitario".

        2. Nel ruolo del personale socio-sanitario di cui al comma precedente confluiscono i profili professionali individuati dall'articolo 5, comma 5, della legge 11 gennaio 2018, n. 3.

        3. Dopo l'articolo 5 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, è aggiunto il seguente:

"Art. 5-bis.

(Elenco nazionale degli operatori socio-sanitari)

        1. È istituito presso il Ministero della salute l'elenco nazionale degli operatori sociosanitari. Sono inseriti nell'elenco nazionale gli operatori socio-sanitari in possesso dell'attestato di cui all'articolo 12 dell'Accordo tra il Ministro della sanità, il Ministro per la solidarietà sociale e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, per la individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'operatore socio-sanitario e per la definizione dell'ordinamento didattico dei corsi di formazione del 22 febbraio 2001 e successive modificazioni".

        4. In attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con uno o più regolamenti da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla definizione del ruolo socio-sanitario nell'ambito dello stato giuridico del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale».


9.0.41 (testo 2)

CANTÙ, FREGOLENT, MARIN, RUFA, AUGUSSORI, SAPONARA, CAMPARI, FAGGI, PEPE, PERGREFFI

APPROVATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

        1. All'articolo l, della legge 30 dicembre2018, n. 145, dopo il comma 274 sono inseriti i seguenti:

"274-bis. Entro 40 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle more della definizione del Patto per la Salute 2019-2021 con decreto del Ministro della salute adottato di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è definita la metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale ai fini della valutazione dell'adeguatezza delle risorse utilizzate, tenendo conto di quanto previsto in materia di definizione dei piani triennali dei fabbisogni di personale dal comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e dai relativi provvedimenti applicativi, nonché dei principi metodologici e del modello previsionale per la determinazione dei fabbisogni formativi dei professionisti sanitari.

274-ter. Il Ministero della salute istituisce un Comitato paritetico per la predisposizione di una proposta di revisione della normativa in materia di obiettivi per la gestione e il contenimento del costo del personale delle Aziende e degli Enti del Servizio sanitario nazionale. Del predetto Comitato, che si avvale anche del supporto tecnico dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, fanno altresì parte rappresentanti dei Dipartimenti per gli Affari regionali e le autonomie, della funzione pubblica, del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché delle Regioni e delle Province autonome.

274-quater. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni adottate ai sensi del comma 274-ter, la Regione è giudicata adempiente ove sia accertato il conseguimento dell'obiettivo già previsto all'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. In caso contrario la Regione è considerata adempiente ove abbia raggiunto l'equilibrio economico nell'anno di riferimento e comunque nei 6 anni precedenti, abbia garantito i livelli essenziali di assistenza ed abbia avviato con atti di Consiglio o di Giunta il processo di adeguamento alle disposizioni di cui al DM 2 aprile 2015, n. 70.

274-quinquies. Le Regioni sottoposte a Piani di rientro dai deficit sanitari o ai Programmi operativi di prosecuzione di detti piani, aggiornano gli obiettivi di spesa del personale entro 40 giorni dalla data di adozione della normativa di cui al comma 274-ter, nel rispetto del tetto complessivo stabilito da detti Piani o Programmi.

274-sexies. All'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono abrogati i commi 3-bis e 3-ter, nonché, dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 274-ter, il comma 3."».


9.0.41

CANTÙ, FREGOLENT, MARIN, RUFA, AUGUSSORI, SAPONARA, CAMPARI, FAGGI, PEPE, PERGREFFI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni per sostenere l'effettiva erogazione dei livelli essenziali di assistenza mediante ricognizione del fabbisogno dì personale del Servizio sanitario nazionale)

        1. Entro 40 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro della salute adottato di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è definita una metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale anche ai fini del comma 516, lettera c), dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, tenendo conto di quanto previsto in materia di definizione dei piani triennali dei fabbisogni di personale dal comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e dai relativi provvedimenti applicativi, nonché dei principi metodologici e del modello previsionale per la determinazione dei fabbisogni formativi dei professionisti sanitari.

        2. Con decreto del Ministro della salute è istituito, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Comitato paritetico tra rappresentanti dello Stato e delle regioni e delle province autonome, presieduto da un rappresentante del Ministro della salute, per la predisposizione di una proposta di revisione della normativa in materia di obiettivi per la gestione e il contenimento del costo del personale delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale. Col medesimo decreto si provvede a definire la durata e la composizione del Comitato, che si avvale anche del supporto tecnico dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, prevedendo la presenza di rappresentanti, oltre che del Ministero della salute, del Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie, del Dipartimento della funzione pubblica, del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché delle regioni e delle province autonome. La partecipazione al Comitato non dà diritto alla corresponsione di alcuna indennità, rimborso spesa, gettone di presenza o altri emolumenti comunque denominati.

        3. Nelle more dell'adozione delle disposizioni programmate ai sensi del comma precedente, la regione è giudicata adempiente ove sia accertato il conseguimento dell'obiettivo già previsto all'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. In caso contrario la regione è considerata adempiente ove abbia raggiunto l'equilibrio economico, abbia garantito i livelli essenziali di assistenza ed abbia avviato con atti di Consiglio o di Giunta il processo di adeguamento alle disposizioni di cui al decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70. Le regioni sottoposte a Piani di rientro dai deficit sanitari o ai Programmi operativi di prosecuzione di detti piani, aggiornano gli obiettivi A" spesa del personale entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, nel rispetto del tetto complessivo stabilito da detti Piani o Programmi.

        4. All'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono abrogati i commi 3, 3-bis e 3-ter».


9.0.42 (testo 2)

AUGUSSORI, SAPONARA, CAMPARI, FAGGI, PEPE, PERGREFFI

RITIRATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

1.         Per l'anno 2019, è riconosciuto un contributo pari a complessivi 10 milioni di euro ai comuni compresi nella fascia demografica fino a 15.000 abitanti che hanno subito tagli del fondo di solidarietà comunale, per effetto delle disposizioni sul contenimento della spesa pubblica di cui all'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, applicate sulle quote di spesa relative ai servizi sociosanitari assistenziali (RSA) e ai servizi idrici integrati. Il contributo spettante a ciascun comune è determinato con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 gennaio 2019, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, tenendo conto del maggior taglio di cui al citato decreto legge n. 95 del 2012 subito per effetto della spesa sostenuta per i servizi RSA e idrico integrato coperta con entrate ad essi direttamente riconducibili. Ai fini del riparto, si considerano solo i comuni per quali l'incidenza delle spese in esame sulla spesa corrente media risultante dai certificati ai rendiconti del triennio 2010-2012 supera il 3 per cento, nel caso del servizio RSA, e l'8 per cento, nel caso del servizio idrico integrato.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a 10 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 748 della legge 30 dicembre 2018 n. 145.


9.0.42

AUGUSSORI, SAPONARA, CAMPARI, FAGGI, PEPE, PERGREFFI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

        1. Per l'anno 2019, è riconosciuto un contributo pari a complessivi 15 milioni di euro ai comuni compresi nella fascia demografica fino a 15.000 abitanti che hanno subito tagli del fondo di solidarietà comunale, per effetto delle disposizioni sui contenimento della spesa pubblica di cui all'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, applicate sulle quote di spesa relative ai servizi sociosanitari assistenziali (RSA) e ai servizi idrici integrati. Il contributo spettante a ciascun comune è determinato con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 gennaio 2019, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, tenendo conto del maggior taglio di cui al citato decreto legge n. 95 del 2012 subito per effetto della spesa sostenuta per i servizi RSA e idrico integrato coperta con entrate ad essi direttamente riconducibili. Ai fini del riparto, si considerano solo i comuni per quali l'incidenza delle spese in esame sulla spesa corrente media risultante dai certificati ai rendiconti del triennio 2010-2012 supera il 3 per cento, nel caso del servizio RSA, e l'8 per cento, nel caso del servizio idrico integrato.

        2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a 15 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».


9.0.500/1

PATUANELLI

APPROVATO

All'emendamento 9.0.500, al capoverso «Art. 9-bis», aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 10-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, si applicano anche ai soggetti che non sono tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche».

        Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, infine, le seguenti parole: «e di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari».


9.0.500/2

SILERI, CASTELLONE, PATUANELLI

APPROVATO

All'emendamento 9.0,500, al capoverso «Art. 9-bis», aggiungere, infine, i seguenti commi:

        «1-bis. Per le finalità di cui al comma 582 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nel caso in cui alla data del 15 febbraio 2019 non si sia perfezionato il recupero integrale delle risorse finanziarie connesse alle procedure di ripiano della spesa farmaceutica per gli anni dal 2013 al 2015 e per l'anno 2016, ai sensi dell'articolo 1, commi da 389 a 392, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché per l'anno 2017 per la spesa per acquisti diretti, il direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) accerta che entro il 30 aprile 2019 sia stato versato dalle aziende farmaceutiche titolari di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) almeno l'importo di euro 2.378 milioni, a titolo di ripiano della spesa farmaceutica stessa. Al fine di semplificare le modalità di versamento, le predette aziende si avvalgono del Fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze dall'articolo 21, comma 23, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, che è ridenominato allo scopo ''Fondo per payback 2013-2017''.

        1-ter. L'accertamento di cui al comma 1-bis è compiuto entro il 31 maggio 2019, anche sulla base dei dati forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze nonché dalle regioni interessate, ed è effettuato computando gli importi già versati per i ripiani degli anni 2013- 2017 e quelli versati risultanti a seguito degli effetti, che restano fermi, delle transazioni stipulate ai sensi dell'articolo 1, comma 390, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dell'articolo 22-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136. Dell'esito dell'accertamento è data notizia sul sito istituzionale dell'AIFA.

        1-quater. L'accertamento positivo del conseguimento della somma complessivamente prevista dal comma 1-bis s'intende satisfattivo di ogni obbligazione a carico di ciascuna azienda farmaceutica titolare di AIC tenuta al ripiano della spesa farmaceutica per gli anni dal 2013 al 2017 e ne consegue l'estinzione di diritto, per cessata materia del contendere, a spese compensate, delle liti pendenti dinanzi al giudice amministrativo, aventi ad oggetto le determinazioni dell'AIFA relative ai ripiani di cui al comma 1-bis. L'AIFA è tenuta a comunicare l'esito dell'accertamento di cui al comma 1-ter alle segreterie degli organi giurisdizionali presso i quali pendono i giudizi di cui al presente comma, inerenti l'attività di recupero del ripiano della spesa farmaceutica degli anni 2013-2017.

        1-quinquies. A seguito dell'accertamento positivo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'AIFA, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, è ripartito tra le regioni e le province autonome l'importo giacente sul Fondo per payback 2013-2017».


9.0.500/3

VITALI, STABILE

RESPINTO

All'emendamento 9.0.500, al capoverso «Art. 9-bis», al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

            «b) Al comma 687 il secondo periodo è sostituito con il seguente: ''Con apposito accordo, ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale della pubblica amministrazione (ARAN) e le Confederazioni sindacali si provvede alla modifica del contratto collettivo quadro per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale 2019-2021, prevedendo un'apposita area contrattuale in deroga alle previsioni di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165''».


9.0.500

I RELATORI

APPROVATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Semplificazioni in materia di personale del Servizio sanitario nazionale)

        1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 365, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Le previsioni di cui ai commi 361, 363 e 364 si applicano alle procedure concorsuali, per l'assunzione di personale medico, tecnico-professionale ed infermieristico, bandite dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale a decorrere dal 1° gennaio 2020'';

            b) al comma 687, il secondo periodo è sostituito dal seguente: ''Per il triennio 2019 – 2021, la dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale, in considerazione della mancata attuazione nei termini previsti della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 7 agosto 2015, n. 124, viene compresa nell'Area della contrattazione collettiva della Sanità nell'ambito dell'apposito accordo stipulato ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165''».


9.0.600/1

MALLEGNI, VITALI

RESPINTO

All'emendamento 9.0.600, al capoverso «Art. 9-bis», al comma 1, sostituire il primo periodo con i seguenti:

        «Il medico veterinario, sotto la propria responsabilità, nel caso in cui, per cause di forza maggiore gli fosse impossibile utilizzare il sistema informatico per la gestione del medicinale veterinario e del mangime medicato e ci sia l'urgenza di garantire la cura agli animali, può utilizzare in alternativa le modalità operative di prescrizione in forma cartacea. Entro 24 ore dal ripristino della corretta funzionalità del sistema, per quanto di propria competenza, le informazioni relative a prescrizione/erogazione e somministrazione devono essere inserite a sistema, con le funzionalità disponibili».


9.0.600/2 (testo 2)

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

RITIRATO

All'emendamento 9.0.600, al capoverso «Art. 9-bis», dopo il comma 1 inserire il seguente:

        «1-bis. Alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, all'articolo 1, dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. Alla tabella A parte III del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al numero 114) dopo le parole: "prodotti omeopatici" sono inserite le seguenti "e i prodotti farmaceutici per uso veterinario da banco";

b) dopo il numero 114) è aggiunto il seguente:

"114-bis integratori alimentari per uso veterinario destinati animali da compagnia"».


9.0.600/2

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

All'emendamento 9.0.600, al capoverso «Art. 9-bis», dopo il comma 1 inserire il seguente:

        «1-bis. Alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, all'articolo 1, comma 3, sostituire le parole: ''i dispositivi medici'' con le seguenti: ''i farmaci''».


9.0.600

I RELATORI

APPROVATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Ricetta medico veterinaria)

        1. All'articolo 118, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, e successive modificazioni, del 6 aprile, al comma 1-bis, è aggiunto il seguente periodo: ''Il medico veterinario, sotto la propria responsabilità, esclusivamente per gli animali non produttori di alimenti e in casi di comprovata impossibilità ad effettuare la prescrizione con ricetta elettronica, può effettuare la prescrizione in forma cartacea. Per le prescrizioni di medicinali contenenti sostanze ad azione antimicrobica nei casi di cui al primo periodo, il medico veterinario deve trasmettere, via posta elettronica certificata, entro sette giorni lavorativi, copia della ricetta al servizio veterinario competente per territorio e al Centro servizi nazionale istituito presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale per l'Abruzzo e Molise di cui al decreto ministeriale 2 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 2001''».

 


10.1

LA PIETRA, IANNONE

RESPINTO

Al comma 1, dopo le parole: «di cui all'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449», aggiungere le seguenti: «inderogabilmente dall'inizio dell'anno scolastico 2019/2020.», e dopo le parole: «di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,», aggiungere le seguenti: «anche attraverso un confronto con le associazioni professionali dei dirigenti scolastici più rappresentative».


10.2

VITALI, BERARDI

RESPINTO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Conseguentemente sono abrogate le modifiche disposte dall'articolo 1, comma 217, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».


10.3

IANNONE

RESPINTO

Al comma 1 aggiungere in fine il seguente periodo: «Conseguentemente sono abrogate le modifiche disposte dall'articolo 1, comma 217, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».


10.4

VITALI, BERARDI, DAMIANI

RESPINTO

Al comma 2, aggiungere i seguenti periodi: «Sono ammessi ad una nuova sessione speciale del corso intensivo di durata di 80 ore complessive di cui all'articolo 1, comma 87 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, i ricorrenti che avevano in corso alla data di approvazione della predetta legge un contenzioso avverso al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4º serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, ovvero il decreto direttoriale del 20 luglio 2015, n. 499 unitamente a tutti i soggetti non in quiescenza che, alla data in entrata in vigore della presente legge, abbiano svolto la funzione di dirigente scolastico per almeno un triennio a seguito di conferma degli incarichi di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n.7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. Alla copertura si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei dirigenti scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86, della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205».


10.5

IANNONE

RESPINTO

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le risorse rese disponibili per ogni anno scolastico e non assegnate negli anni scolastici precedenti ad ogni istituzione scolastica sono impiegate dalla stessa negli anni successivi anche per finalità diverse da quelle originarie, così da assicurare l'utilizzo integrale delle risorse ripartite dal Fondo "La Buona scuola" di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, come incrementate dai risparmi autorizzati dall'articolo 1, comma 793, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e attuare le attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa, di seguito denominato P.T.O.F"».


10.6

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

IMPROPONIBILE

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

        «2-bis. Nell'ipotesi di pericolo grave, immediato e imprevedibile, il dirigente scolastico ha la facoltà di inibire porzioni di spazi didattici o l'intera Istituzione scolastica ed educativa, senza essere sanzionato per il reato d'interdizione di pubblico servizio e senza la necessità di recuperare le giornate lavorative didatticamente perse per il raggiungimento della soglia dei duecento giorni di lezione, dando comunicazione al proprietario dell'immobile nonché al Prefetto. Il proprietario dell'immobile, ricevuta la notifica dell'inibizione parziale o dell'interdizione dell'interaiIstituzione scolastica, è obbligato ad intervenire repentinamente mediante relazione tecnica, al fine di trovare una soluzione alternativa utile al prosieguo in sicurezza delle attività didattiche.

        2 ter. Ogni dirigente scolastico è autorizzato a creare nel bilancio annuale d'istituto un capitolo di spesa destinato alla sicurezza, al fine di far fronte agli obblighi per la costituzione del R.S.P.P. e del S.P.P cui poter stornare qualunque tipologia di risorse assegnate annualmente alle Istituzioni scolastiche ed educative dal Ministero del lavoro di concerto con il Ministero dell'istruzione e della ricerca e del Ministero dell'economia e finanza mediante specifico capitolo di spesa oltre a quelle previste dall'articolo 39 del decreto interministeriale del 28 agosto 2018, n. 129».


10.7

IANNONE

IMPROPONIBILE

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

        «2-bis. Nell'ipotesi dì pericolo grave, immediato e imprevedibile, il dirigente scolastico ha la facoltà di inibire porzioni di spazi didattici o l'intera istituzione scolastica ed educativa, senza essere sanzionato per il reato d'interdizione di pubblico servizio e senza la necessità di recuperare le giornate lavorative didatticamente perse per il raggiungimento della soglia dei duecento giorni di lezione, dando comunicazione al proprietario dell'immobile nonché al Prefetto, il proprietario dell'immobile, ricevuta la notifica dell'inibizione parziale o dell'interdizione dell'intera Istituzione scolastica, è obbligato ad intervenire repentinamente mediante relazione tecnica, ai fine di trovare una soluzione alternativa utile ai prosieguo in sicurezza delle attività didattiche.

        2-ter. Ogni dirigente scolastico è autorizzato a creare nel bilancio annuale d'istituto un capitolo di spesa destinato alla sicurezza, alfine di far fronte agli obblighi per la costituzione del R.S.P.P. e del S.P.P cui poter stornare qualunque tipologia di risorse assegnate annualmente alle Istituzioni scolastiche ed educative dal Ministero del lavoro di concerto con il Ministero dell'istruzione e della ricerca e del Ministero dell'economia e finanza mediante specifico capitolo di spesa oltre a quelle previste dall'articolo 39 del decreto interministeriale del 28 agosto 2018, n. 129».


10.8

SAPONARA, AUGUSSORI, FAGGI, CAMPARI, PEPE, PERGREFFI

RITIRATO

Dopo il coma 2, aggiungere i seguenti:

        «2-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 10 marzo 2000, n. 62, è incrementata di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e dì 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

        2-ter. All'onere derivante dal comma 2-bis, si provvede quanto a:

            a) 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 741, della legge 30 dicembre 2018, n. 145:

            b) 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018 n. 145».


10.9

IANNONE

RESPINTO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

        «2-bis. Al comma 1 dell'articolo 4, della legge 3 maggio 1999, n. 124, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora per effetto della successione di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente per la copertura di posti vacanti e disponibili, il rapporto dì lavoro abbia complessivamente superato i trentasei mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi dì interruzione, si dà luogo all'assunzione a tempo indeterminato, in ottemperanza a quanto previsto dalla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999"».

        Conseguentemente, al comma 255, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 le parole: «con una dotazione pari a 7.100 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.055 milioni di euro per l'anno 2020 e a 8.317 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021», sono sostituite dalle seguenti: «con una dotazione pari a 6.100 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.055 milioni di euro per l'anno 2020 e a 7.317 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021».


10.10

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

RESPINTO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

        «2-bis. Dopo il comma 87 dell'articolo 1, della legge 13 luglio 2015, n. 107 sono inseriti i seguenti:

        87-bis. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti alla data di entrata in vigore della legge n. 107 del 2015 relativi al concorso per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 Luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4º serie speciale, n. 56 del 15/07/2011, nonché al fine di evitare che si producano situazioni di disparità di trattamento tra ricorrenti con ricorsi pendenti relativi a procedure concorsuali di anni diversi alla data di entrata in vigore del Decreto Legge n. 10 del 2015, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale, volto all'immissione dei soggetti di cui al comma 88 nei ruoli dei dirigenti scolastici. Alle attività di formazione e alle immissioni in ruolo si provvede, rispettivamente, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e a valere sulle assunzioni autorizzate per effetto dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

        87-ter. I soggetti di cui al comma 87-bis sono coloro che abbiano superato positivamente la fase preselettiva e che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, rispetto al contenzioso in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 107 del 2015, alcuna sentenza definitiva nell'ambito di detto contenzioso relativo al concorso per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 Luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 56 del 15/07/2011.

        87-quater. Le graduatorie regionali, di cui al comma 1-bis dell'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e successive modificazioni, nelle regioni in cui, alla data di entrata in vigore della legge n. 107 del 2015, erano in atto i contenziosi di cui al comma 87-ter relativi al concorso ordinario per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4º serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, rimangono aperte anche in funzione degli esili dei percorsi formativi di cui al medesimo comma 87-bis».


10.11

IANNONE, MARSILIO

RESPINTO

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

        «2-bis. Sono ammessi ad una nuova sessione speciale del corso intensivo di durata di 80 ore complessive di cui all'articolo 1, comma 87 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107,i ricorrenti che hanno avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio oppure che avevano in corso alla data di approvazione della predetta legge un contenzioso avverso il decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4º serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, ovvero il decreto direttoriale del 20 luglio 2015, n. 499 unitamente a tutti i soggetti non in quiescenza che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano svolto la funzione di dirigente scolastico per almeno un triennio a seguito di conferma degli incarichi di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. Alla copertura si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei dirigenti scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86, della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205».


10.12

LONARDO

RESPINTO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. Nell'ambito del contenzioso riferito ai concorso per dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4º serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, per i soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano ancora un contenzioso pendente o una sentenza positiva di primo grado sulla quale non sia intervenuta una sentenza definitiva e un contenzioso avverso il decreto direttoriale n. 499 del 20 luglio 2015 per l'ammissione al corso intensivo per accesso al ruolo di dirigente scolastico ai sensi del comma 87 e seguenti, sono prorogati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione di ottanta ore e della relativa prova scritta finale, volto all'immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Alle attività di formazione e alle immissioni in ruolo si provvede, rispettivamente, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e a valere sulle assunzioni autorizzate per effetto dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni».


10.13

BERARDI, VITALI

RESPINTO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. All'articolo 1, comma 10-bis della legge 25 febbraio 2016, n. 21, alla fine del primo periodo, aggiungere il seguente testo: "Con decreto del ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca da emanarsi entro il 30 giugno 2019, è disposto l'inserimento, a domanda, di tutto il personale in possesso di abilitazione, ivi incluso il diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 e il diploma tecnico professionale, nonché del personale educativo"».


10.14

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

RESPINTO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

        «2-bis. I docenti che hanno conseguito l'abilitazione entro l'anno accademico 2017/2018 possono inserirsi nella fascia aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, ivi inclusi i docenti in possesso di diploma magistrale o d'insegnamento tecnico-professionale entro l'anno scolastico 2001/2002. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, sono fissati i termini per l'inserimento nelle predette graduatorie aggiuntive a decorrere dall'aggiornamento previsto nell'anno scolastico 2017/2018 per il successivo triennio».


10.15

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

RESPINTO

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

        «2-bis. Al fine di consentire l'esonero dall'eventuale prova preselettiva e la partecipazione, in deroga ai requisiti previsti dall'articolo 2, comma 4, del decreto ministeriale n. 863 del 18/12/2018, anche agli assistenti amministrativi che abbiano maturato i requisiti previsti dall'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, entro la data di scadenza della domanda di partecipazione prevista dal bando, all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "Gli assistenti amministrativi che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno maturato almeno tre interi anni dì servizio negli ultimi otto nelle mansioni di direttore dei servizi generali ed amministrativi", sono sostituite dalle seguenti: "Gli assistenti amministrativi che, alla data di scadenza della domanda dì partecipazione al concorso pubblico di cui al presente comma, hanno maturato almeno tre interi anni di servizio negli ultimi otto nelle mansioni di direttore dei servizi generali ed amministrativi.

        2-ter. Al decreto ministeriale del 18 dicembre 2018, n, 863, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 5 dell'articolo 2, le parole: "alla data di entrata in vigore della presente legge", sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda di cui al successivo articolo 6";

            b) al comma 6 dell'articolo 2, dopo le parole: "nonché i soggetti di cui all'articolo 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104", sono aggiunte le seguenti: "e i soggetti di cui al precedente comma 5"».


10.16

IANNONE

RESPINTO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. Al comma 792 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, apportare le seguenti modificazioni:

        1. alla lettera a), sostituire le parole: "percorso annuale di formazione iniziale e prova", con le seguenti: "concorso riservato per titoli e servizi";

        2. alla lettera b), sostituire le parole: "percorso annuale di formazione iniziale e prova", con le seguenti: "concorso riservato per titoli e servizi";

        3. alla lettera c) al capoverso "1)", lettera b), sostituire le parole: "un percorso annuale di formazione iniziale e prova", con le seguenti: "un concorso riservato senza sbarramento per titoli e servizi"; al capoverso "2)", sostituire le parole: "del percorso annuale di formazione iniziale e prova", con le seguenti: "di un concorso riservato senza sbarramento per titoli e servizi"; al capoverso "3)", comma "2", sostituire le parole: "Il percorso annuale di formazione iniziale e prova", con le seguenti: "il concorso riservato senza sbarramento per titoli e servizi".

        4. alla lettera d): al numero "2)", sostituire le parole: "nel primo e nel secondo", con le seguenti: "al termine dell'espletamento della procedura concorsuale e vista la necessità di personale docente, per evitare cattedre scoperte a fronte dei pensionamenti e dell'esaurimento delle graduatorie, in un tempo considerato breve"; al numero "3)", sostituire le parole: "nel primo e nel secondo" con le seguenti: "al termine dell'espletamento della procedura concorsuale"; al numero "5)", sostituire le parole: "per una sola classe di concorso, distintamente per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, nonché per il sostegno", con le seguenti: "per tutte le classi di concorso in cui il candidato risulti in possesso dei titoli per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, nonché per il sostegno"; al numero "6)", sostituire il capoverso "6." con il seguente: "6. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono individuati i criteri di composizione delle commissioni giudicatrici e i requisiti che devono essere posseduti dai relativi componenti; i programmi, le prove concorsuali, i punteggi ad esse attribuiti e i relativi criteri di valutazione; la tabella dei titoli accademici, scientifici e professionali valutabili, comunque in misura non superiore al 20 per cento del punteggio complessivo, tra i quali sono particolarmente valorizzati il titolo di dottore di ricerca, il possesso di titoli accademici nell'ambito della pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; master specifici per la didattica, abilitazioni professionali, percorsi di perfezionamento all'insegnamento, certificazioni linguistiche ed informatiche, anni di servizio con medesima modalità di valutazione nelle istituzioni scolastiche che rientrano nel sistema scolastico nazionale, declinate in scuole statali, Centri di formazione professionale con pubblici finanziamenti regionali e comunitari, scuole paritarie riconosciute dallo Stato; le modalità di gestione delle procedure concorsuali sono a cura degli uffici scolastici regionali. Con il medesimo decreto è costituita una commissione nazionale di esperti per la definizione delle tracce delle prove d'esame e delle relative griglie di valutazione, sulla base delle precedenti indicazioni";

        5. sostituire le lettere dalla f) alla s), con le seguenti:

        "f) all'articolo 5:

        1)al comma 2, lettera a), dopo le parole: "con le classi di concorso" inserire un punto.

        2) al comma la lettera b) è soppressa;

        3) il comma 3 è abrogato;

        4) il comma 4 è abrogato;

        5) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

        4-bis. Al termine del concorso senza sbarramento per titoli e servizi, il candidato si considera abilitato e potrà accedere alla seconda fascia delle graduatorie di istituto per far fronte alla carenza di personale di ruolo.

        4-ter. Laddove viene assegnata a seguito dell'espletamento delle procedure d'esame, una supplenza al 30 giugno o al 31 agosto il contratto di lavoro stipulato è a tempo indeterminato. La presente misura viene presa in rispetto delle direttive comunitarie";

            g) all'articolo 6:

        1) al comma 1, dopo le parole: "Il concorso", sono inserite le seguenti: "per i posti comuni e i posti di sostegno è prevista una prova orale";

        2) il comma 2 è sostituito dal seguente: "Il candidato illustrerà alla commissione il proprio percorso di docenza a partire dai titoli conseguiti e dal servizio svolto, spiegando le metodologie didattiche utilizzate nel corso degli anni";

        3) comma 3 è abrogato;

        4) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. La prova orale consiste in un colloquio che ha l'obiettivo di valutare titoli e servizi, nonché il grado delle conoscenze e competenze del candidato su un argomento della disciplina oggetto della classe di concorso, simulando una lezione in classe";

        5) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. La prova orale per i candidati a posti di sostegno ha l'obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e competenze del candidato sulla pedagogia speciale, sulla didattica per l'inclusione scolastica e sulle relative metodologie";

            h) all'articolo 7:

        1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

        "1. In ciascuna sede concorsuale, la graduatoria per ogni classe di concorso e per il sostegno è compilata sulla base della somma dei punteggi riportati nelle prove di cui all'articolo 6 e nella valutazione dei titoli e de! periodo di servizio valutato allo stesso modo se effettuato in scuole statali, centri di formazione professionali che godono di finanziamenti pubblici e scuole paritarie riconosciute dallo Stato. La predetta graduatoria è composta da un numero di soggetti pari, ai massimo, ai posti messi a concorso. I candidati tutti possono accedere alle seconde fasce delle graduatorie di istituto, laddove siano iscritti in terza fascia al momento dell'espletamento della prova concorsuale. Le graduatorie hanno validità permanente, questo al fine di esaurire le graduatorie di istituto e procedere al nuovo sistema di reclutamento";

        2) i commi 2, 3 e 4 sono abrogati;

        3) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. I vincitori scelgono, in ordine del punteggio e secondo i posti disponibili le scuole della provincia in cui sono iscritti nelle graduatorie di istituto";

            i) il Capo III è sostituito dal seguente:

"Capo III

INSERIMENTO A PIENO TITOLO DI RUOLO

        Art. 8. I vincitori del concorso acquisiranno il ruolo secondo i posti disponibili, secondo le condizioni economiche e normative definite dal CCLN di riferimento"».


10.17

BERARDI, VITALI

RESPINTO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. All'articolo 1, comma 792 della legge 31 dicembre 2018, n. 145, lettera f), punto 3, sono aggiunte le seguenti parole: "e per l'accesso in sovrannumero, l'idoneità conseguita a seguito di superamento del concorso ordinario"».


10.18

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

RESPINTO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. Al comma 792 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2018, n. 145, lettera f), punto 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e per l'accesso in sovrannumero, l'idoneità conseguita a seguito di superamento del concorso ordinario"».


10.19

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

RESPINTO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. Al comma 792 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2018, n. 145, lettera o), punto 2, le parole: "10 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "50 per cento"».


10.20

BERARDI, VITALI

RESPINTO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. All'articolo 1, comma 792 della legge 31 dicembre 2018, n. 145, lettera o), punto 2, le parole: "10 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "50 per cento"».


10.21

COLLINA, MALPEZZI, PARRINI, COMINCINI

RESPINTO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. Il termine per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici scolastici, dei locali adibiti a scuola e dei locali adibiti ad asilo nido di cui all'articolo 4, commi 2 e 2-bis del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, e il termine per le verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici di cui all'articolo 6, comma 3-quinquies, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, e all'articolo 20, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sono prorogati al 31 dicembre 2019 esclusivamente per gli enti locali, beneficiari dei finanziamenti relativi ai suddetti interventi, già in fase di aggiudicazione dei lavori, ai sensi del decreto ministeriale 3 gennaio 2018, sulla programmazione nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020».


10.22

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

IMPROPONIBILE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è aggiunto il seguente Titolo:

TITOLO XIII-bis.

(Disposizioni in materia di Istituzioni scolastiche ed educative)

Art. 303-bis.

(Individuazione del datore di lavoro)

        Limitatamente alla sicurezza e alla salute dei lavoratori e delle lavoratrici nelle Istituzioni scolastiche ed educative è individuato quale datore di lavoro il proprietario dell'immobile, in quanto unico responsabile della manutenzione ordinaria e straordinaria dell'istituzione scolastica, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del presente decreto nonché dell'articolo 3, della legge 11 gennaio 1996, n. 23, in attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera i), della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 303-ter.

(Potere inibitorio e d'interdizione)

        1. Nell'ipotesi di pericolo grave, immediato e imprevedibile, il dirigente scolastico ha la facoltà di inibire porzioni di spazi didattici o l'intera Istituzione scolastica ed educativa, senza essere sanzionato per il reato d'interdizione di pubblico servizio e senza la necessità di recuperare le giornate lavorative didatticamente perse per il raggiungimento della soglia dei duecento giorni di lezione, dando comunicazione al proprietario dell'immobile nonché al Prefetto.

        2. Il proprietario dell'immobile, ricevuta la notifica dell'inibizione parziale o dell'interdizione dell'intera istituzione scolastica, è obbligato ad intervenire repentinamente mediante relazione tecnica, al fine di trovare una soluzione alternativa utile al prosieguo in sicurezza delle attività didattiche.

Art. 303-quater.

(Obblighi del proprietario dell'immobile)

        1. Prima dell'inizio delle attività didattiche di ogni anno scolastico, il proprietario dell'immobile mediante l'ufficio tecnico preposto è obbligato ad eseguire sopralluoghi all'interno ed all'esterno di ogni plesso scolastico per verificare le condizioni di fruibilità ed agibilità dei locali ad uso scolastico, certificando il regolare avvio delle attività didattiche nel rispetto delle norme di cui al presente decreto.

        2. Nell'ipotesi di riscontro di criticità sulla sicurezza della struttura scolastica tali da non consentire un regolare avvio delle attività didattiche, è costituita dal Prefetto una Commissione provinciale composta da un funzionario dell'Ufficio tecnico, del Genio civile provinciale, dei Vigili del fuoco, dell' ASP – sezione sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro, dell'ispettorato provinciale del lavoro, dell'ufficio ispettivo tecnico dell'ambito territoriale.

        3. Il proprietario dell'immobile è obbligato alla redazione e all'aggiornamento periodico del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 per tutti i plessi di pertinenza.

        4. Il proprietario dell'immobile è obbligato alla redazione e all'aggiornamento periodico del piano di evacuazione di ogni singolo plesso scolastico.

        5. I predetti adempimenti devono essere trasmessi al dirigente scolastico.

Art. 303-quinquies.

(Obblighi del dirigente scolastico)

        1. Il dirigente scolastico ha l'obbligo di comunicare i provvedimenti inibitori e interdettivi, di propria competenza, al proprietario dell'immobile e al Prefetto.

        2. Il dirigente scolastico ha altresì l'obbligo di individuare un servizio di prevenzione e protezione idoneo per ogni istituzione rappresentata, nominando tra il proprio personale un numero di addetti e preposti tali da esser sempre presenti in ogni momento di attività didattica lavorativa, quali: un R.S.P.P. in possesso dei titoli formativi; un A.S.P.P. interno per ogni plesso; una squadra di addetti antincendio ed una di addetti al primo soccorso entrambe non inferiori a tre per plesso. Se tra il personale interno non si rinviene la professionalità del R.S.P.P., lo stesso può essere designato all'esterno in via preliminare attraverso reti di scopo come previsto dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999, e come riportato all'articolo 1, commi 70-72 e 74 della legge 13 luglio 2015, n. 107. Lo stesso consulente esterno può svolgere attività formative obbligatorie per le istituzioni scolastiche ed educative costituenti la rete di scopo ai sensi dell'articolo 37 del presente decreto.

        3. Il dirigente scolastico è esonerato dalla valutazione dei rischi di natura strutturale ed impiantistica, fermo re-stando gli obblighi di cui all'articolo 18, comma 3-ter del presente decreto, relativamente alle comunicazioni per la vigilanza e sorveglianza durante le attività didattiche.

Art. 303-sexies.

(Impegni economici)

        1. Ogni dirigente scolastico è autorizzato a creare nel bilancio annuale d'istituto un capitolo di spesa destinato alla sicurezza, al fine di far fronte agli obblighi per la costituzione del R.S.P.P. e del S.P.P

        2. Il dirigente scolastico è autorizzato ad attingere da qualunque tipologia di trasferimenti economici nonché dalle risorse assegnate annualmente alle istituzioni scolastiche ed educative dal Ministero del lavoro di concerto con il Ministero dell'istruzione e della ricerca e del Ministero dell'economia e finanza mediante specifico capitolo di spesa.

        3. Ai lavoratori individuati a far parte del S.P.P. d'istituto è garantito un emolumento accessorio da definire nella specifica contrattazione d'istituto e può essere corrisposto il bonus di premialità di cui alla legge n. 107 del 2015.

        4. All'RSPP deve essere corrisposta un'indennità congrua al profilo professionale ed alle mansioni svolte, tenendo conto della fascia d'istituto e del numero di plessi.

Art. 303-septies.

(Lavori in appalto)

        1. Per i lavori assegnati in appalto dal proprietario dell'immobile è richiesta la nomina di un C.S.E. (coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione).

        2. Il professionista individuato ha l'obbligo di non far eseguire nessuna lavorazione se non preventivamente redatti e sottoscritti i relativi piani di sicurezza e coordinamento in fase di esecuzione o documenti di valutazione dei rischi interferenziali.

Art. 303-octies.

(Sanzioni per il proprietario dell'immobile scolastico)

        1. Il proprietario dell'immobile è sanzionato con l'ammenda da 5.000 euro a 15.000 euro per non aver adempiuto agli obblighi di cui all'articolo 303-quater del presente decreto.

        2. Il proprietario dell'immobile è sanzionato con l'arresto da due a sei mesi di reclusione o ammenda da 7.500 euro a 15.000 per non avere adempiuto agli obblighi di cui al comma 3 dell'articolo 303-ter del presente decreto.

        3. Il proprietario dell'immobile è sanzionato con l'ammenda da 2.500 euro a 5.000 euro per il mancato disposto di cui all'articolo 303-septies del presente decreto.

        4. Il proprietario dell'immobile è sanzionato con l'arresto da due a quattro mesi di reclusione o con rammenda da 2.500 euro a 7.500 euro per il mancato disposto di cui all'articolo 303-septies del presente decreto.

Art. 303-novies.

(Sanzioni per il dirigente scolastico)

        1. Il dirigente scolastico è sanzionato con una multa esclusivamente di natura amministrativa pari ad euro 5.000 per la violazione dei commi 1 e 3 dell'articolo 303-quinquies del presente decreto.

        2. Il dirigente scolastico è altresì sanzionato amministrativamente con la somma di euro 2.500 per la violazione di quanto sancito ai commi 3 e 4 dall'articolo 303-sexies del presente decreto.


10.23

IANNONE

IMPROPONIBILE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è aggiunto seguente Titolo:

TITOLO XIII-bis.

(Disposizioni in materia di Istituzioni scolastiche ed educative)

Art. 303-bis.

(Individuazione del datore di lavoro)

        Limitatamente alla sicurezza e alla salute dei lavoratori e delle lavoratrici nelle Istituzioni scolastiche ed educati-ve è individuato quale datore di lavoro il proprietario dell'immobile, in quanto unico responsabile della manutenzione ordinaria e straordinaria dell'istituzione scolastica, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, dei presente decreto nonché dell'articolo 3, della legge 11 gennaio 1996, n. 23, in attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera i), della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 303-ter.

(Potere inibitorio e d'interdizione)

        1. Nell'ipotesi di pericolo grave, immediato e imprevedibile, il dirigente scolastico ha la facoltà di inibire porzioni di spazi didattici o l'intera istituzione scolastica ed educativa, senza essere sanzionato per il reato d'interdizione di pubblico servizio e senza la necessità di recuperare le giornate lavorative didatticamente perse per il raggiungimento della soglia dei duecento giorni di lezione, dando comunicazione al proprietario dell'immobile nonché al Prefetto.

        2. Il proprietario dell'immobile, ricevuta la notifica dell'inibizione parziale o dell'interdizione dell'intera istituzione scolastica, è obbligato ad intervenire repentinamente mediante relazione tecnica, al fine di trovare una soluzione alternativa utile al prosieguo in sicurezza delle attività didattiche.

Art. 303-quater.

(Obblighi del proprietario dell'immobile)

        1. Prima dell'inizio delle attività didattiche di ogni anno scolastico, ii Proprietario dell'immobile mediante l'Ufficio tecnico preposto è obbligato ad eseguire sopralluoghi all'interno ed all'esterno di ogni plesso scolastico per verificare le condizioni di fruibilità ed agibilità dei locali ad uso scolastico, certificando il regolare avvio delle attività didattiche nel rispetto delle norme di cui al presente decreto.

        2. Nell'ipotesi di riscontro dì criticità sulla sicurezza della struttura scolastica tali da non consentire un regolare avvio delle attività didattiche, è costituita dal Prefetto una Commissione provinciale composta da un funzionario dell'Ufficio tecnico, del genio civile provinciale, dei Vigili del fuoco, dell'ASP – sezione sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro, dell'ispettorato provinciale del lavoro, dell'ufficio ispettivo tecnico dell'ambito territoriale.

        3. Il proprietario dell'immobile è obbligato alla redazione e all'aggiornamento periodico del documento di Valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 per tutti i plessi di pertinenza.

        4. Il proprietario dell'immobile è obbligato alla redazione e all'aggiornamento periodico del piano di evacuazione di ogni singolo plesso scolastico.

        5. I predetti adempimenti devono essere trasmessi al dirigente scolastico.

Art. 303-quinquies.

(Obblighi del dirigente scolastico)

        1. Il dirigente scolastico ha l'obbligo di comunicare i provvedimenti inibitori e interdettivi di propria competenza; al proprietario dell'immobile e al Prefetto.

        2. Il dirigente scolastico ha altresì l'obbligo di individuare un servizio di prevenzione e protezione idoneo per ogni istituzione rappresentata, nominando tra il proprio personale un numero di addetti e preposti tali da esser sempre presenti in ogni momento di attività didattica lavorativa, quali: un R.S.P.P. in possesso dei titoli formativi; un A.S.P.P. interno per ogni plesso; una squadra di addetti antincendio ed una di addetti al primo soccorso entrambe non inferiori a tre per plesso. Se tra il personale interno non si rinviene la professionalità del R.S.P.P., lo stesso può essere designato all'esterno in via preliminare attraverso reti di scopo come previsto dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999, e come riportato all'articolo 1, commi 70-72 e 74 della legge 13 luglio 2015, n. 107. Lo stesso consulente esterno può svolgere attività formative obbligatorie per le istituzioni scolastiche ed educative costituenti la rete di scopo ai sensi dell'articolo 37 del presente decreto.

        3. II dirigente scolastico è esonerato dalla valutazione dei rischi di natura strutturale ed impiantistica, fermo restando gli obblighi di cui all'articolo 18, comma 3-ter del presente decreto, relativamente alle comunicazioni per la vigilanza e sorveglianza durante le attività didattiche.

Art. 303-sexies.

(Impegni economici)

        1. Ogni dirigente scolastico è autorizzato a creare nel bilancio annuale d'istituto un capitolo dispesa destinato alla sicurezza; al fine di far fronte agli obblighi per la costituzione del R.S.P.P. e del S.P.P.

        2. Il dirigente scolastico è autorizzato ad attingere da qualunque tipologia di trasferimenti economici nonché dalle risorse assegnate annualmente alle istituzioni scolastiche ed educative dal Ministero del lavoro di concerto con il Ministero dell'istruzione e della ricerca e del Ministero dell'economia e finanza mediante specifico capitolo di spesa.

        3. Ai lavoratori individuati a far parte del S.P.P. d'istituto è garantito un emolumento accessorio da definire nella specifica contrattazione d'istituto e può essere corrisposto il bonus di premialità di cui alla legge n. 107 del 2015.

        4. All'RSPP deve essere corrisposta un'indennità congrua al profilo professionale ed alle mansioni svolte, tenendo conto della fascia d'istituto e del numero di plessi.

Art. 303-septies.

(Lavori in appalto)

        1. Per i lavori assegnati in appalto dal proprietario dell'immobile è richiesta la nomina di un C.S.E. (coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione).

        2. Il professionista individuato ha l'obbligo di non far eseguire nessuna lavorazione se non preventivamente redatti e sottoscritti i relativi piani di sicurezza e coordinamento in fase di esecuzione o documenti di valutazione dei rischi interferenziali.

Art. 303-octies.

(Sanzioni per il proprietario dell'immobile scolastico)

        1. Il proprietario dell'immobile è sanzionato con l'ammenda da 5.000 euro a 15.000 euro per non aver adempiuto agli obblighi di cui all'articolo 303-quater del presente decreto.

        2. Il proprietario dell'immobile è sanzionato con l'arresto da due a sei mesi di reclusione o ammenda da 7.500 euro a 15.000 per non avere adempiuto agii obblighi di cui al comma 3 dell'articolo 303-ter del presente decreto.

        3. Il proprietario dell'immobile è sanzionato con l'ammenda da 2.500 euro a 5.000 euro per il mancato disposto di cui all'articolo 303-septies del presente decreto.

        4. Il proprietario dell'immobile è sanzionato con l'arresto da due a quattro mesi di reclusione o con l'ammenda da 2.500 euro a 7.500 euro per il mancato disposto di cui all'articolo 303-septies del presente decreto.

Art. 303-novies.

        1. Il dirigente scolastico è sanzionato con una multa esclusivamente di natura amministrativa pari ad euro 5.000 per la violazione dei commi 1 e 3 dell'articolo 303-quinquies del presente decreto.

        2. Il dirigente scolastico è altresì sanzionato amministrativamente con la somma di euro 2.500 per la violazione di quanto sancito ai commi 3 e 4 dall'articolo 303-sexies del presente decreto.


10.24

GRANATO, GARRUTI, DESSÌ, FLORIDIA

RITIRATO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. All'articolo 396 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

        "5-bis. Fermi restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, e dall'articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, avverso gli atti e i provvedimenti emanati a seguito dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 2), lettera d), entro il termine di cinque giorni dalla data di pubblicazione nell'albo della scuola o sul sito dell'istituzione scolastica di riferimento, è ammesso ricorso al direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale, che si pronuncia entro il termine di quindici giorni, su parere conforme della commissione di cui al comma 5-ter.

        5-ter. Con decreto del direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale è istituita presso gli uffici scolastici regionali una commissione per i ricorsi di cui al comma 2-bis, composta da tre dirigenti del servizio tecnico-ispettivo.

        5-quater. Le disposizioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter si applicano a partire dall'anno scolastico 2019/2020.

        5-quinquies. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 5-bis a 5-quater non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica"».


10.25

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

RESPINTO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        2-bis. Al comma 603 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la parola: «anno» è sostituita dalla seguente: «biennio».


10.26

RUFA, AUGUSSORI, SAPONARA, CAMPARI, FAGGI, PEPE, PERGREFFI

RITIRATO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. All'articolo 1, comma 604, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: "musica registrata," sono inserite le seguenti: "prodotti dell'editoria audiovisiva,"».


10.27

RAMPI, IORI, MALPEZZI, VERDUCCI

IMPROPONIBILE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. All'articolo 1, comma 604, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: "musica registrata," sono inserite le seguenti: "prodotti dell'editoria audiovisiva,"».

 


10.28

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

IMPROPONIBILE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. All'articolo 1, comma 604, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: "musica registrata," sono inserite le seguenti: "prodotti dell'editoria audiovisiva,"».


10.29

MAIORINO, MONTEVECCHI, GALLICCHIO, MARCO PELLEGRINI

RITIRATO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. Con il decreto relativo all'armonizzazione dei sistemi contabili di cui all'articolo 1, comma 143 della legge 13 luglio 2015, n. 107, è altresì disciplinata la gestione amministrativa e contabile dei Fondi strutturali europei per la scuola, nel rispetto delle procedure di semplificazione amministrativa già disposte dai decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e orientate ad evitare duplicazioni documentali nella rendicontazione delle attività svolte e delle procedure seguite per l'utilizzo dei fondi stessi.


10.30

IANNONE

RESPINTO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. Nel decreto relativo all'armonizzazione dei sistemi contabili di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è disciplinata anche la gestione amministrativa e contabile dei fondi strutturali europei per la scuola, nel rispetto delle procedure di semplificazione amministrativa già disposte dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e orientate ad evitare duplicazioni documentali nella rendicontazione delle attività svolte e delle procedure seguite per l'utilizzo dei fondi stessi».


10.31

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

RESPINTO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. Nel decreto relativo all'armonizzazione dei sistemi contabili di cui all'articolo 1, comma 143 della legge 13 luglio 2015, n. 107 è disciplinata anche la gestione amministrativa e contabile dei fondi strutturali europei per la scuola, nel rispetto delle procedure di semplificazione amministrativa già disposte dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e orientate ad evitare duplicazioni documentali nella rendicontazione delle attività svolte e delle procedure seguite per l'utilizzo dei fondi stessi».


10.32 (testo 2)

FLORIDIA, GRASSI, SANTILLO, MONTEVECCHI, CORRADO, DE LUCIA, GRANATO, MARILOTTI, RUSSO, VANIN, PATUANELLI, TURCO, L'ABBATE

APPROVATO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. All'articolo 16, comma 1, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le parole “l'abilitazione ha durata di sei anni”, sono sostituite dalle seguenti: “l'abilitazione ha durata di nove anni”.

2-ter. La durata dell'abilitazione scientifica nazionale conseguita nelle tornate 2012, 2013 e 2016 – 2018 è di nove anni.»


10.32

FLORIDIA, GRASSI, SANTILLO, MONTEVECCHI, CORRADO, DE LUCIA, GRANATO, MARILOTTI, RUSSO, VANIN, PATUANELLI, TURCO, L'ABBATE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. All'articolo 16, comma 1, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le parole: "l'abilitazione ha durata di sei anni", sono sostituite dalle seguenti: "l'abilitazione ha durata di dieci anni"».


10.33 (testo 2)

MONTEVECCHI, GRASSI, SANTILLO, VANIN, CORRADO, DE LUCIA, FLORIDIA, GRANATO, MARILOTTI, RUSSO, PATUANELLI, TURCO

RITIRATO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis.Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 450, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si applicano alle Università statali e alle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, per l'acquisto di beni e servizi caratterizzati da un'elevata specificità tecnica per i quali non è possibile fare ricorso agli strumenti ivi citati, funzionalmente destinati all'attività di ricerca. Alle predette istituzioni non si applica, altresì, l'articolo 1, comma 452, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.»


10.33

MONTEVECCHI, GRASSI, SANTILLO, VANIN, CORRADO, DE LUCIA, FLORIDIA, GRANATO, MARILOTTI, RUSSO, PATUANELLI, TURCO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 450, primo periodo, e 452, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si applicano alle università statali ed alle istituzioni AFAM per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca».


10.34

VANIN, GRASSI, SANTILLO, MONTEVECCHI, CORRADO, DE LUCIA, FLORIDIA, GRANATO, MARILOTTI, PATUANELLI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

        «2-bis. L'articolo 23, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si applica anche alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica».


10.35

RUSSO, GRASSI, SANTILLO, MONTEVECCHI, CORRADO, DE LUCIA, FLORIDIA, GRANATO, MARILOTTI, VANIN, PATUANELLI

RITIRATO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

        «2-bis. Ai fini della corresponsione dell'indennità di cui all'articolo 22, del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, e all'articolo 9, sezione seconda, del CCNL 5 marzo 1998, comparto delle istituzioni e degli Enti di ricerca e sperimentazione, si intendono per strutture tecniche e scientifiche, anche le unità organizzative con funzioni amministrativo gestionali per la cui direzione sono richieste particolari competenze. Sono fatte salve le indennità già attribuite a personale con il profilo di ricercatore o tecnologo, ancorché non ancora liquidate o pagate, alla data di entrata in vigore della presente legge».


10.36

MONTEVECCHI, GRASSI, SANTILLO, CORRADO, DE LUCIA, FLORIDIA, GRANATO, MARILOTTI, RUSSO, VANIN, PATUANELLI

RITIRATO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

        «2-bis. Dopo l'articolo 8 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 è inserito il seguente:

"Art. 8-bis.

(Disciplina degli incarichi e dei compensi degli organi
di vertice degli enti pubblici di ricerca)

        1. I compensi dei presidenti e dei componenti degli organi direttivi, di amministrazione e controllo degli Enti sono fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta dei ministri competenti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per la determinazione dei compensi si tiene conto della complessità dell'ente in termini di numerosità del personale, della quantità di risorse gestite, della distribuzione delle sedi operative e di lavoro, delle relazioni internazionali assicurate, di ogni altro elemento utile per definire le responsabilità e il grado di competenza richiesta. Il compenso così definito per il presidente del Consiglio nazionale delle ricerche costituisce limite superiore per i compensi dei presidenti degli altri enti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 23-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214.

        2. La carica di presidente degli Enti è incompatibile con quella di presidente delle associazioni riconosciute, fondazioni, consorzi e società partecipate dai medesi enti.

        3. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche"».


10.37

GRANATO, GRASSI, SANTILLO, MONTEVECCHI, CORRADO, DE LUCIA, FLORIDIA, MARILOTTI, RUSSO, VANIN, PATUANELLI, TURCO, L'ABBATE

RITIRATO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

        «2-bis. In applicazione di quanto previsto all'articolo 1, comma 800, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le risorse destinate agli interventi di sostegno alla ricerca e per la concessione delle agevolazioni finanziarie, a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al Titolo III, Capo IX "Misure per la ricerca scientifica e tecnologica" del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, non sono soggette ad esecuzione forzata nonché agli accantonamenti di tesoreria».


10.38

IANNONE

RESPINTO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

        «2-bis. A partire dall'a. s. 2019/2020, la valutazione dei dirigenti scolastici si effettua con le stesse modalità previste peri dirigenti dell'AFAM, delle Università e della Ricerca confluiti nella stessa Area Istruzione e Ricerca di cui all'ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritta il 13 dicembre 2018 per il Triennio 2016-2018. Conseguentemente entro 180 giorni dall'approvazione della presente legge è emanato dal Ministro dell'istruzione e della Ricerca una Direttiva sulla valutazione dei dirigenti scolastici nel rispetto di quanto già disposto dall'articolo 1, comma 93 della legge 13 luglio 2015, n. 107. Conseguentemente; a partire dal 1º settembre 2019, cessa di aver efficacia la composizione del nucleo di valutazione previsto dal successivo comma 94, dell'articolo 1 della suddetta legge. Gli eventuali risparmi di spesa sono versati nel Fondo Unico Nazionale di cui all'articolo 42 del Contratto Collettivo Nazionale Lavoro del 1 marzo 2002».


10.39

VITALI

RESPINTO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. A partire dall'a. s. 2019/2020 la valutazione dei dirigenti scolastici si effettua con le stesse modalità previste per i dirigenti dell'AFAM, delle Università e della Ricerca confluiti nella stessa Area Istruzione e Ricerca di cui all'ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritta il 13 dicembre 2018 per il Triennio 2016-2018. Conseguentemente entro 180 giorni dall'approvazione della presente legge è emanata dal Ministro dell'istruzione e della Ricerca una Direttiva sulla valutazione dei dirigenti scolastici nel rispetto di quanto già disposto dall'articolo 1, comma 93 della legge 13 luglio 2015, n.107. Conseguentemente, a partire dal 1º settembre 2019, cessa di aver efficacia la composizione del nucleo di valutazione previsto dal successivo comma 94, dell'articolo 1 della suddetta legge. Gli eventuali risparmi di spesa sono versati nel Fondo Unico Nazionale di cui all'articolo 42 del Contratto Collettivo Nazionale Lavoro del 1 marzo 2002.».


10.40

NASTRI

RESPINTO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

        «2-bis. Al fine di promuovere la massima diffusione degli strumenti di pagamento elettronici e di incentivare i consumi e la domanda interna, a decorrere dal 1º luglio 2019, per i pagamenti di importo inferiore a 100 euro effettuati mediante strumenti di pagamento elettronici non sono dovuti commissioni e costi aggiuntivi».

        Conseguentemente alla rubrica, dopo le parole: «di ricerca», aggiungere infine le seguenti: «nonché disposizioni in materia di pagamenti elettronici».


10.500/1

MONTEVECCHI, FLORIDIA, RUSSO, MARILOTTI, GRANATO, SANTILLO

RITIRATO

All'emendamento 10.500, alla lettera b), capoverso «2-bis», alla lettera f), sopprimere l'ultimo periodo.


10.500/2 (testo 2)

SANTILLO, MONTEVECCHI, FLORIDIA, RUSSO, MARILOTTI, GRANATO

APPROVATO

All'emendamento 10.500, alla lettera b), capoverso «2-bis», alla lettera f), ultimo periodo, le parole: «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «30 per cento».


10.500/2

MONTEVECCHI, FLORIDIA, RUSSO, MARILOTTI, GRANATO

All'emendamento 10.500, alla lettera b), capoverso «2-bis», alla lettera f), ultimo periodo, le parole: «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «10 per cento».


10.500/3

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

RESPINTO

All'emendamento 10.500, alla lettera b), sostituire il comma 2-octies con il seguente:

        «2-octies. Al comma 796 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto il seguente periodo: ''Conseguentemente per la a. s. 2019/2020 è prevista una mobilità straordinaria per tutto il personale docente di ruolo, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, su tutti i posti vacanti e disponibili''».


10.500/4

IORI, MALPEZZI, RAMPI, VERDUCCI

RESPINTO

All'emendamento 10.500, alla lettera b), dopo il comma 2-decies aggiungere il seguente:

        «2-undecies. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 450, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si applicano alle Università statali e alle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, per l'acquisto di beni e servizi caratterizzati da un'elevata specificità tecnica per i quali non è possibile fare ricorso agli strumenti ivi citati, funzionalmente destinati all'attività di ricerca. Alle predette istituzioni non si applica, altresì, l'articolo 1, comma 452, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».


10.500/5

BERARDI, MASINI

RESPINTO

All'emendamento 10.500, alla lettera b), aggiungere in fine il seguente comma:

        «2-undecies. All'articolo 1, comma 603 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 la parola: ''anno'' è sostituita con la seguente: ''biennio''».


10.500/6

BERARDI, MASINI

RESPINTO

All'emendamento 10.500, alla lettera b), aggiungere in fine il seguente comma:

        «2-undecies. All'articolo 399, comma 2, del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 come modificato dalla legge 3 maggio 1999, n. 124, è aggiunto il seguente periodo: ''Nel caso in cui la graduatoria permanente sia esaurita e rimangano posti ad essa assegnati, si procede all'assunzione dalle graduatorie d'istituto che sono trasformate a partire dall'a. s. 2019/2020 in graduatorie provinciali, anche per il personale sprovvisto di abilitazione che viene confermato nei ruoli dopo il superamento dell'anno di formazione e di prova come disciplinato dall'articolo 1, comma 792 della legge 30 dicembre 2018, n. 145"».


10.500/7

BERARDI, MASINI

RESPINTO

All'emendamento 10.500, alla lettera b), aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «2-undecies. In relazione alla carenza di personale docente abilitato rispetto alle assunzioni in ruolo disposte nell'ultimo triennio e al fine di garantire la continuità didattica, per il personale docente assunto in ruolo, a seguito di provvedimenti giurisdizionali non definitivi, a seguito di superamento dell'anno di prova di cui all'articolo 1, commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107 come modificato dall'articolo 1, comma 792 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è disposto lo scioglimento della riserva con decorrenza giuridica dall'anno successivo al superamento dell'anno di prova. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche svolti dal predetto personale».


10.500/8

BERARDI, MASINI

RESPINTO

All'emendamento 10.500, alla lettera b), aggiungere, in fine, il seguente comma:

        

«2-undecies. I candidati che hanno presentato domanda di partecipazione al concorso per direttore dei servizi generali e amministrativi bandito nel 2018 sono ammessi direttamente alle prove orali se in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 2 del Decreto del Ministro dell'Istruzione e della Ricerca del 18 dicembre 2018, n. 863».


10.500/9

BERARDI, MASINI

RESPINTO

All'emendamento 10.500, alla lettera b), aggiungere, in fine, il seguente comma:

       

            «2-undecies. All'articolo 1, comma 796 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto il seguente periodo: "Conseguentemente per l'a. s. 2019/2020 è prevista una mobilità straordinaria per tutto il personale docente di ruolo, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, su tutti i posti vacanti e disponibili"».


10.500/10

BERARDI, MASINI

RESPINTO

All'emendamento 10.500, alla lettera b), aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «2-undecies. Al fine di rendere possibile una maggiore mobilità professionale all'interno del comparto della scuola, in relazione a fenomeni di diminuzione della popolazione scolastica e quindi di emergenza di situazioni di soprannumerarietà del personale docente, ovvero in relazione a cambiamenti negli ordinamenti degli studi e nei programmi di insegnamento, sono effettuati corsi di riconversione professionale, aventi, ove necessario, anche valore abilitante. I corsi, a costo zero per lo Stato, sono organizzati dalle Università anche telematiche in convenzione con gli Uffici scolastici regionali, nonché da enti ed organizzazioni esterni ed organismi aventi strutture e tecnologie avanzate. Nei corsi con valore abilitante è comunque garantita nella Commissione la presenza di personale docente universitario e di personale direttivo e docente della scuola ai fini della valutazione finale, nominato dallo stesso Ufficio scolastico regionale. I corsi medesimi si svolgono secondo modalità che ne rendono compatibile la frequenza con la normale prestazione del servizio da parte dei partecipanti, nonché del coordinatore e dei docenti qualora questi ultimi siano stati scelti tra il personale della scuola. Requisito di ammissione ai corsi, di cui al presente articolo, è il possesso del titolo di studio previsto per l'insegnamento cui si riferiscono i corsi stessi».


10.500/11

BERARDI, MASINI

RESPINTO

All'emendamento 10.500, alla lettera b), aggiungere, in fine, il seguente comma:

       

«2-undecies. All'articolo 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo le parole: ''formazione continua dei docenti'', sono aggiunte le seguenti: "di ruolo e precari, e del personale Ata ed educativo"».


10.500/12

BERARDI, MASINI

RESPINTO

All'emendamento 10.500, alla lettera b), aggiungere, in fine, il seguente comma:

        

«2-undecies. In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 7 5, non opera con riferimento alle risorse da destinare per la corresponsione della retribuzione professionale docenti e del compenso individuale accessorio come determinati nel CCNL 2016/2018 Comparto Istruzione e Ricerca del 9 febbraio 2018, anche al personale con supplenza breve, a partire dall'a. s. 2019/2020, da utilizzate dall'apposita sezione del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa di cui all'articolo 1, comma 592 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017».


10.500/13

BERARDI, MASINI

RESPINTO

All'emendamento 10.500, alla lettera b), aggiungere, in fine, il seguente comma:

        

«2-undecies. All'articolo 1, comma 128, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo la parola: ''docente'', le parole: ''di ruolo'' sono soppresse».


10.500/14

BERARDI, MASINI

RESPINTO

All'emendamento 10.500, alla lettera b), aggiungere, in fine, il seguente comma:

        

«2-undecies. All'articolo 40 comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: ''Ad essa partecipano le organizzazioni sindacali rappresentative anche non firmatarie dei contratti collettivi nazionali''».


10.500/15

BERARDI, MASINI

RESPINTO

All'emendamento 10.500, alla lettera b), aggiungere, in fine, il seguente comma:

        

«2-undecies. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, ovunque ricorrano, le parole: ''percorso formativo triennale'' sono sostituite con le seguenti: ''concorso riservato per titoli e servizi''».


10.500/16

BERARDI, MASINI

RESPINTO

All'emendamento 10.500, alla lettera b), aggiungere, in fine, il seguente comma:

        

«2-undecies. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, ovunque ricorrano, le parole: ''percorso FIT'' sono sostituite con le seguenti: ''concorso riservato per titoli e servizi''».


10.500/17

TESTOR, CONZATTI, GIRO, VITALI, MOLES

RITIRATO

All'emendamento 10.500, alla lettera b), dopo il comma 2-decies, aggiungere i seguenti:

        «2-undecies. All'articolo 148 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 3, dopo le parole: ''e di categoria, religiose'' sono aggiunte le seguenti: '', Bande musicali,''.


10.500/18

TESTOR, CONZATTI, GIRO, VITALI, MOLES

RITIRATO

All'emendamento 10.500, alla lettera b), dopo il comma 2-decies, aggiungere i seguenti:

        

«2-undecies. Alle Bande Musicali, legalmente costituite e regolarmente iscritte e riconosciute dal Mibact tramite gli albi regionali istituiti presso ogni Regione o Provincia autonoma, si applica la disciplina fiscale prevista per le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al registro Coni.


10.500/19

TESTOR, CONZATTI, GIRO, VITALI, MOLES

RESPINTO

All'emendamento 10.500, alla lettera b), dopo il comma 2-decies, aggiungere i seguenti:

        

«2-undecies. All'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1, alla lettera m), dopo le parole: ''compensi erogati ai direttori artistici'' sono inserite le seguenti: ''ai formatori''.


10.500

I RELATORI

APPROVATO

All'articolo 10, apportare le seguenti modificazioni:

            a) al comma 2, le parole: «negli anni 2018 e 2019», sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2018», e le parole: «per ciascuno degli anni 2018 e 2019», sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2018»;

            b) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

        «2-bis. All'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al primo periodo le parole ''corso-concorso selettivo di formazione'' sono sostituite dalle seguenti: ''concorso per titoli ed esami»;

            b) il secondo periodo è soppresso;

            c) al terzo periodo le parole ''per l'accesso al corso-concorso'' sono soppresse e le parole ''nel ruolo di appartenenza di almeno cinque anni'' sono sostituite dalle seguenti: ''di almeno cinque anni e che sia confermato in ruolo'';

            d) il sesto e settimo periodo sono soppressi;

            e) l'ottavo periodo è sostituito dal seguente: ''Con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definite le modalità di svolgimento del concorso e dell'eventuale preselezione, le prove concorsuali, la valutazione della preselezione, delle prove e dei titoli, nonché il periodo di formazione e prova.'';

            f) dopo l'ottavo periodo, è aggiunto il seguente: ''Nell'ambito del primo concorso bandito successivamente al 1º gennaio 2019, è assicurato un punteggio aggiuntivo, in sede di valutazione dei titoli, a tutti i concorrenti cui sia stata conferita, per almeno due interi anni scolastici, la qualifica di dirigente scolastico, e che abbiano svolto le relative funzioni, senza essere mai stati valutati negativamente. I predetti soggetti sono ammessi direttamente alle prove scritte del concorso di cui al precedente periodo. A coloro tra i medesimi soggetti che abbiano, altresì, superato tutte le prove, sia scritte sia orali, di precedenti concorsi pubblici per dirigenti scolastici, è riservato il 50 per cento dei posti''.

        2-ter. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a bandire un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di cinquanta dirigenti tecnici, in deroga alle ordinarie procedure autorizzatorie e alle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 3, 3-bis, 3-ter e 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 300, 302 e 344 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fermo restando il limite dei posti vacanti e disponibili nel relativo organico.

        2-quater. Gli incarichi di cui all'articolo 1, comma 94, terzo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono prorogati sino al 31 dicembre 2019. Alla scadenza della predetta proroga, qualora non siano ancora stati immessi in ruolo i vincitori del concorso di cui al comma 2-ter, possono essere attribuiti nuovi incarichi, previo espletamento della procedura di cui all'articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Gli incarichi di cui al primo e al secondo periodo del presente comma terminano, comunque, con l'immissione in ruolo dei vincitori del concorso.

        2-quinquies. Il reclutamento di cui al comma 2-ter e gli incarichi di cui al comma 2-quater sono disposti nel limite di una maggiore spesa di personale pari a 7,26 milioni di euro annui a decorrere dal 2019. Nell'anno 2019, è altresì autorizzata la spesa di 0,5 milioni di euro per lo svolgimento del concorso di cui al comma 2-ter.

        2-sexies. All'articolo 8 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

        ''2-bis. Ai presidenti delle commissioni di cui al comma 2 presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione è dovuto un compenso, nel limite di una maggiore spesa complessivamente non superiore a 7,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2019. La misura individuale del compenso è definita in sede di contrattazione collettiva nazionale di lavoro, anche in considerazione del numero di classi per le quali è svolta la funzione di presidente. Nelle more della contrattazione, la misura individuale del compenso è definita con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze''.

        2-septies. Il fondo di funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 0,5 milioni di euro a decorrere dal 2020.

        2-octies. Il vincolo di cui all'articolo 13, comma 3, terzo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, come modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, si applica al personale docente ed educativo di ogni ordine e grado di istruzione, qualunque sia la procedura utilizzata per il reclutamento.

        2-nonies. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi gravanti sulle istituzioni scolastiche sino all'immissione in ruolo dei vincitori del concorso di cui al comma 1, all'articolo 1, comma 10-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al primo periodo, le parole ''2018/2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''2019/2020'';

            b) al secondo periodo, le parole ''prime fasce delle'' sono soppresse e, dopo le parole ''2019/2020'', sono aggiunte le seguenti: ''per il triennio successivo'';

            c) il terzo periodo è soppresso.

        2-decies. All'onere derivante dal comma 2-quinquies, pari a 7,76 milioni di euro nel 2019 e a 7,26 milioni di euro a decorrere dal 2020, e dal comma 2-septies, pari a 0,5 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede, in pari misura, a valere sui risparmi di spesa recati dai commi 1 e 2-bis. All'onere derivante dal comma 2-sexies, pari a 7,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 3 della legge 18 dicembre 1997, n. 440».


10.600/1

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

RESPINTO

All'emendamento 10.600, al capoverso comma «2-bis», secondo periodo, sostituire le parole: «comma 2» con le seguenti: «commi 2 e 2-bis» e le parole da: «31 dicembre 2021» sino alla fine del comma con le seguenti: «31 dicembre 2019».


10.600

I RELATORI

APPROVATO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. Al fine di semplificare e razionalizzare le procedure di adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico è definito, nell'ambito della programmazione triennale nazionale in materia di edilizia scolastica, un piano triennale di interventi per il periodo 2019-2021, nell'ambito delle risorse destinate al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Nelle more dell'attuazione del suddetto piano triennale di interventi, all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: ''al 31 dicembre 2018'' sono sostituite dalle seguenti ''al 31 dicembre 2021'' e all'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: ''al 31 dicembre 2018'' sono sostituite dalle seguenti: ''al 31 dicembre 2019''».


10.0.1

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

IMPROPONIBILE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Differimento entrata in vigore del Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107)

        1. Il decreto interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107 entra in vigore il 1º gennaio 2020».


10.0.2

ZULIANI, AUGUSSORI, SAPONARA, CAMPARI, FAGGI, PEPE, PERGREFFI

RITIRATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

        1. Le scuole dell'infanzia paritarie concorrono alla distribuzione dei finanziamenti disposti dai comuni per l'edilizia scolastica sulla base della legge 11 gennaio 1996, n. 23, qualora il comune sia privo di una scuola dell'infanzia statale nel proprio ambito territoriale.

        2. Con decreto del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca di concerto con il Ministero delle infrastrutture e trasporti e con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 1».


10.0.3

PITTONI, BARBARO, NISINI, RUFA, AUGUSSORI, SAPONARA, CAMPARI, FAGGI, PEPE, PERGREFFI

RITIRATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

        1. All'articolo 5 della legge 18 luglio 2003, n.186 recante "Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado" sono apportate le seguenti modifiche:

            a) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

        "1-bis. Ai concorsi per titoli e per esami successivi al primo è attribuito il cinquanta per cento dei posti disponibili, fatta salva la quota di posti eventualmente da accantonarsi ai sensi del comma 2-bis. La restante quota del cinquanta per cento è assegnata al concorso straordinario riservato ai docenti che alla data di pubblicazione del bando di concorso abbiano prestato servizio, in possesso della prescritta idoneità diocesana, che ha valore di abilitazione per l'insegnamento di religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado, per almeno 3 anni anche non consecutivi nell'arco dell'ultimo decennio.

        1-ter. Le graduatorie di merito regionali, articolate su ambiti diocesani, sono predisposte a seguito della presentazione dei titoli in possesso degli interessati e della valutazione in un'apposita prova orale di natura didattico metodologica. Le predette graduatorie di merito regionali sono predisposte attribuendo fino a un massimo di 100 punti. La valutazione dei titoli, fino a un massimo di 70 punti, comprende anche la valorizzazione del servizio prestato nell'insegnamento della religione cattolica, dei titoli di studio previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 2012 e di ulteriori titoli universitari, il superamento di precedenti concorsi per il ruolo docente. Al servizio prestato presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione sono riservati sino a 50 dei 70 punti complessivamente attribuibili ai titoli. Alla prova orale di cui al presente comma, che non prevede un punteggio minimo, è riservato il 30 per cento del punteggio complessivo attribuibile. La prova orale verte esclusivamente sui contenuti previsti dall'articolo 3, comma 5".

            b) al comma 2, le parole: "del primo concorso" sono soppresse;

            c) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

        "2-bis. Le graduatorie di merito del concorso riservato di cui al comma 1, già espletato in applicazione del decreto del direttore generale per il personale della scuola – Dipartimento per l'istruzione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 2 febbraio 2004, di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, la serie speciale, n. 10 del 6 febbraio 2004, conservano la loro validità non essendo stati banditi ulteriori concorsi ai sensi dell'articolo 3, comma 2 della medesima legge fino al loro esaurimento. Agli idonei che vi risultano inseriti è assegnato ogni anno il cinquanta per cento dei posti vacanti e disponibili in ciascuna regione e avuto riguardo alla loro suddivisione per diocesi. Il restante cinquanta per cento dei posti è attribuito ai vincitori dei concorsi banditi successivamente. Qualora le graduatorie di cui al predetto decreto del direttore generale per il personale della scuola del 2 febbraio 2004 siano esaurite, i posti sono interamente assegnati alle procedure concorsuali".

        2. Il contenuto del bando, i termini e le modalità di presentazione delle domande, di espletamento della prova orale e di valutazione della prova e dei titoli, i titoli valutabili, nonché la composizione della commissione di valutazione sono regolamentati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».


10.0.4

IANNONE

RESPINTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Provvedimenti a seguito delle verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici)

        1. All'esito delle verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici adibiti ad uso scolastico, effettuate ai sensi dell'articolo 20-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 (per le zone a rischio sismico classificate 1 e 2) e dell'articolo 2, comma 3, della O.P.C.M. 20 marzo 2003, n. 3274 (per tutte le zone a rischio sismico classificate da 1 a 4), ove gli indici di vulnerabilità del singolo edificio risultino inferiori alle soglie indicate dalle NTC 2018 per gli interventi di miglioramento e di adeguamento, ed in assenza della necessità di opere per come indicate dalla lettera a) alla lettera e) del paragrafo 8.4.3 delle stesse NTC, le modalità di calcolo dei tempi d'intervento sono stabilite con Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della protezione civile, da adottarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente norma. Fino all'adozione di tale ordinanza, le amministrazioni pubbliche prendono a riferimento la direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri 12 ottobre 2007 e successive modifiche, integrazioni e circolari esplicative. Le stesse amministrazioni pubbliche, nel pianificare le opere, tengono conto dei tempi d'intervento come sopra calcolati, dei limiti imposti dall'effettiva disponibilità di risorse e possono quindi pianificare anche oltre i tempi della programmazione triennale dei lavori pubblici. Tutti gli interventi di cui è stata rilevata necessità sono inseriti nella programmazione nazionale in materia di edilizia scolastica, ai sensi dell'articolo 20-bis, comma 3, del predetto decreto-legge n. 8 del 2017. L'inserimento in tale programmazione esime gli enti proprietari dall'assumere provvedimenti d'urgenza, fatti salvi unicamente i casi nei quali tali interventi siano espressamente richiesti dalle verifiche di vulnerabilità o da altre verifiche statiche oppure, infine, quando il tempo d'intervento calcolato risulti uguale o inferiore a 2 anni.

        2. Il valore del tempo d'intervento calcolato per ogni edificio scolastico viene utilizzato dalle Regioni tra i criteri per formare gli elenchi degli interventi da inserire nella programmazione regionale e nazionale».


10.0.5

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO

RESPINTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Provvedimenti a seguito delle verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici)

        1. All'esito delle verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici adibiti ad uso scolastico, effettuate ai sensi dell'articolo 20-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 (per le zone a rischio sismico classificate 1 e 2) e dell'articolo 2, comma 3, della O.P.C.M. 20 marzo 2003, n. 3274 (per tutte le zone a rischio sismico classificate da 1 a 4), ove gli indici di vulnerabilità del singolo edificio risultino inferiori alle soglie indicate dalle NTC 2018 per gli interventi di miglioramento e di adeguamento, ed in assenza della necessità di opere per come indicate dalla lettera a) alla lettera e) del paragrafo 8.4.3 delle stesse NTC, le modalità di calcolo dei tempi d'intervento sono stabilite con ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della protezione civile, da adottarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente norma. Fino all'adozione di tale ordinanza, le amministrazioni pubbliche prendono a riferimento la direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri 12 ottobre 2007 e successive modifiche, integrazioni e circolari esplicative. Le stesse amministrazioni pubbliche, nel pianificare le opere, tengono conto dei tempi d'intervento come sopra calcolati, dei limiti imposti dall'effettiva disponibilità di risorse e possono quindi pianificare anche oltre i tempi della programmazione triennale dei lavori pubblici. Tutti gli interventi di cui è stata rilevata necessità sono inseriti nella programmazione nazionale in materia di edilizia scolastica, ai sensi dell'articolo 20-bis, comma 3, del predetto decreto-legge n. 8 del 2017. L'inserimento in tale programmazione esime gli enti proprietari dall'assumere provvedimenti d'urgenza, fatti salvi unicamente i casi nei quali tali interventi siano espressamente richiesti dalle verifiche di vulnerabilità o da altre verifiche statiche oppure, infine, quando il tempo d'intervento calcolato risulti uguale o inferiore a 2 anni.

        2. Il valore del tempo d'intervento calcolato per ogni edificio scolastico viene utilizzato dalle Regioni tra i criteri per formare gli elenchi degli interventi da inserire nella programmazione regionale e nazionale».


10.0.6

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO

RITIRATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Proroga indagini vulnerabilità sismica)

        1. All'articolo 6 comma 3-quinquies del d.l. 91 decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91 convertito dalla legge 21 settembre 2018, n. 108 le parole: "Entro il 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 31 dicembre 2019",

        2. All'articolo 20, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: "Entro il 31 agosto 2010" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 31 dicembre 2019"».


10.0.7

RUSSO, GRASSI, SANTILLO, PATUANELLI

RITIRATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in merito ai servizi ausiliari
nelle scuole della provincia di Palermo)

        1. All'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il comma 5-quater, è inserito il seguente:

        "5-quinquies. I soggetti che hanno superato la selezione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, non ancora assunti alle dipendenze dello Stato, sono immessi in ruolo a decorrere dal 1º gennaio 2020, con la qualifica di collaboratore scolastico, con le modalità e la procedura previste dal predetto articolo 1, comma 622. A tal fine, il limite di spesa di cui al predetto articolo 1, comma 625, è incrementato di 4,08 milioni di euro a decorrere dal 2020, e l'organico dei collaboratori scolastici è incrementato di 119 unità".

        2. All'articolo 1, comma 763, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "è incrementato di 174,31 milioni di euro per l'anno 2020 e di 79,81 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "è incrementato di 170,23 milioni di euro per l'anno 2020 e di 75,73 milioni di euro per l'anno 2021".

        3. All'onere derivante dal comma 1, si provvede:

            a) quanto a 4,08 milioni di euro in ciascuno degli anni 2020 e 2021, mediante utilizzo dei risparmi di spesa recati dal comma 2;

            b) quanto a 4,08 milioni di euro a decorrere dal 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107».


10.0.8

PITTONI, BARBARO, NISINI, RUFA, AUGUSSORI, SAPONARA, CAMPARI, FAGGI, PEPE, PERGREFFI, VONO

RITIRATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Semplificazioni in materia di acquisti funzionali alle attività di ricerca)

        1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 450, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si applicano alle Università statali e alle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, per l'acquisto di beni e servizi caratterizzati da un'elevata specificità tecnica per i quali non è possibile fare ricorso agli strumenti ivi citati, funzionalmente destinati all'attività di ricerca. Alle predette istituzioni non si applica, altresì, l'articolo 1, comma 452, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».


10.0.9

PITTONI, BARBARO, NISINI, RUFA, AUGUSSORI, SAPONARA, CAMPARI, FAGGI, PEPE, PERGREFFI

RITIRATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di iscrizione ai corsi di studio universitari)

        1. L'articolo 142, comma 2, del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, è abrogato.


10.0.10

PITTONI, BARBARO, NISINI, RUFA, AUGUSSORI, SAPONARA, CAMPARI, FAGGI, PEPE, PERGREFFI

RITIRATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

        1. All'articolo 4, comma 2, della legge 29 luglio 1991, n. 243, primo periodo, le parole da: "nella misura fissata", fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: "e di un contributo aventi la medesima misura fissata per il personale delle università statali"».


10.0.11 (testo 2)

PITTONI, BARBARO, NISINI, RUFA, AUGUSSORI, SAPONARA, CAMPARI, FAGGI, PEPE, PERGREFFI

RITIRATO

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

“Art. 10-bis

(Interpretazione autentica in materia di attività svolte dai professori e ricercatori universitari)

1. L'articolo 6, comma 10, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si interpreta nel senso che ai professori ed ai ricercatori a tempo pieno, nel rispetto degli obblighi istituzionali, è liberamente consentito, indipendentemente dalla retribuzione, lo svolgimento di attività di consulenza extraistituzionali realizzate in favore di privati, enti pubblici ovvero per fini di giustizia. Tali attività possono essere svolte anche in regime di partita iva, senza necessità di iscrizione ad albi professionali, fatta eccezione per le professioni sanitarie e, in ogni caso, in mancanza di un'organizzazione di mezzi e di persone preordinata allo svolgimento di attività libero professionale.

2. Dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 deve essere preventivamente comunicato al Direttore del Dipartimento di afferenza del docente e al Rettore.

3.Una quota pari al 10 per cento del compenso lordo percepito dai professori e ricercatori a tempo pieno per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 è destinato, senza oneri fiscali, all'attivazione di posti di ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a) della legge 240 del 2010, nonché di borse di dottorato, di assegni di ricerca, e di borse di studio per studenti universitari. Il Senato Accademico delibera la ripartizione del contributo alle diverse destinazioni.


10.0.11

PITTONI, BARBARO, NISINI, RUFA, AUGUSSORI, SAPONARA, CAMPARI, FAGGI, PEPE, PERGREFFI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Interpretazione autentica in materia di attività
svolte dai professori e ricercatori universitari)

        1. L'articolo 6, comma 10, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, con riferimento alle attività di consulenza, si interpreta nel senso che ai professori ed ai ricercatori a tempo pieno, nel rispetto degli obblighi istituzionali, è liberamente consentito, indipendentemente dalla retribuzione, lo svolgimento di attività extraistituzionali, anche continuative, realizzate in favore di privati, enti pubblici ovvero per fini di giustizia. Tali attività possono essere svolte anche in regime di partita iva ma senza necessità di iscrizione ad albi professionali e, in ogni caso, in mancanza di un'organizzazione di mezzi e di persone preordinata al loro svolgimento».


10.0.12

PITTONI, BARBARO, NISINI, RUFA, AUGUSSORI, SAPONARA, CAMPARI, FAGGI, PEPE, PERGREFFI

APPROVATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Semplificazioni in materia di abilitazione scientifica nazionale)

        1. All'articolo 16, comma i, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le parole: "L'abilitazione ha durata di sei anni" sono sostituite dalle seguenti: "L'abilitazione ha durata dì nove anni".

        2. La durata dell'abilitazione scientifica nazionale conseguita nelle tornate 2012, 2013 e 2016 – 2018 è di nove anni».


10.0.13

PITTONI, BARBARO, NISINI, RUFA, AUGUSSORI, SAPONARA, CAMPARI, FAGGI, PEPE, PERGREFFI

RITIRATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Interpretazione autentica in materia di reclutamento
dei professori di ruolo)

        1. L'articolo 18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo sono vincolate alla chiamata di soggetti esterni all'ateneo. Sono soggetti esterni all'ateneo coloro nel triennio precedente all'immissione in ruolo non hanno prestato servizio in qualità di ricercatore o professore di ruolo e non sono stati iscritti a corsi universitari nell'università stessa».


10.0.14

PIETRO PISANI, AUGUSSORI, SAPONARA, CAMPARI, FAGGI, PEPE, PERGREFFI

RITIRATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

        1. All'articolo 24, comma 6 della legge n. 240 del 2010, sono apportate le seguenti modifiche;

            a) dopo le parole: "articolo 18, comma 2", sono aggiunte le seguenti: "per le chiamate esterne,";

            b) al primo periodo, le parole: "ottavo anno", sono sostituite dalle seguenti: "decimo anno";

            c) al primo periodo, le parole: "può essere utilizzata", sono sostituite dalle seguenti: "è utilizzata";

            d) all'ultimo periodo, le parole: "dal nono anno", sono sostituite dalle seguenti: "dall'undicesimo anno,".

        2. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, stimati in 10 milioni di euro per ciascuno degli 2019-2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».


10.0.15

PITTONI, BARBARO, NISINI, RUFA, AUGUSSORI, SAPONARA, CAMPARI, FAGGI, PEPE, PERGREFFI

RITIRATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Semplificazioni in materia di chiamata diretta dei professori universitari)

        1. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) dopo l'articolo 24, è inserito il seguente:

"Art. 24-ter.

(Reclutamento per chiamata diretta e per chiara fama)

        1. Nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, le università possono procedere alla copertura di posti di professore di ruolo di prima o di seconda fascia o conferire posizioni di ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n.240, mediante chiamata diretta di studiosi impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento universitario che ricoprano, da almeno un triennio, una posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie o enti di ricerca aventi sede all'estero, sulla base di tabelle di corrispondenza, aggiornate ogni tre anni, definite dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con proprio decreto, sentito il Consiglio universitario nazionale o comunque sulla base delle equipollenze riconosciute dal medesimo Consiglio universitario nazionale. A tal fine, su proposta del Dipartimento interessato, previa valutazione di un'apposita Commissione composta da docenti di ruolo, esterni all'Ateneo, appartenenti al settore per il quale è prevista la chiamata e individuata dal Consiglio di amministrazione del medesimo Ateneo, il Rettore dispone la nomina o il conferimento della posizione con proprio decreto, sentito il Consiglio di amministrazione e il Senato accademico.

        2. Nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, su proposta del Dipartimento interessato, le Università possono altresì procedere alla copertura di posti di professore di ruolo di prima o di seconda fascia o di conferire posizioni di ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 mediante chiamata diretta di studiosi che siano risultati vincitori di programmi di ricerca di alta qualificazione, identificati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti F Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e il Consiglio universitario nazionale. A tal fine, il Rettore dispone la nomina o il conferimento della posizione con proprio decreto, sentito il Consiglio di amministrazione e il Senato accademico, senza necessità del parere della Commissione di cui al comma 1, quando la chiamata avvenga entro sei anni dalla vincita del programma.

        3. Le Università possono inoltre procedere, su proposta del Dipartimento interessato, sentiti il Consiglio di amministrazione e il Senato accademico, alla copertura dei posti di professore di prima fascia mediante chiamata diretta per chiara fama di studiosi italiani o stranieri, non appartenenti ai ruoli universitari, in possesso di requisiti di elevata qualificazione scientifica o professionale. La proposta, formulata al Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, il quale concede o rifiuta il nulla osta alla nomina, è valutata da apposita Commissione istituita con decreto dello stesso Ministro e composta da tre membri di alta qualificazione, per il settore per il quale è proposta la chiamata, designati uno ciascuno dal Ministro, dal Consiglio Universitario Nazionale, dal Presidente European Research Council.

        4. Con il decreto di nomina nel ruolo di professore di prima o di seconda fascia, il Rettore determina altresì la relativa classe di stipendio sulla base della eventuale anzianità di servizio e di valutazioni di merito potendo altresì prevedere incentivi di carattere economico per equiparare il trattamento stipendiale a quello goduto dal professore o ricercatore chiamato".

            b) all'articolo 29, il comma 7 è abrogato.

        2. L'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, è abrogato».


10.0.16

PITTONI, BARBARO, NISINI, RUFA, AUGUSSORI, SAPONARA, CAMPARI, FAGGI, PEPE, PERGREFFI

RITIRATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di trattamento
economico del personale universitario)

        1. All'articolo 29 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, prima del comma 1, è inserito il seguente:

        "01. L 'articolo 13 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 si applica anche al personale universitario"».


10.0.17

CASTELLONE, GRASSI, SANTILLO, MONTEVECCHI, CORRADO, DE LUCIA, FLORIDIA, GRANATO, MARILOTTI, RUSSO, VANIN, PATUANELLI

APPROVATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Semplificazioni in materia di esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo)

        1. Per consentire agli Atenei una migliore organizzazione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo, il termine di applicazione di cui all'articolo 7, comma 2 dei decreto ministeriale 9 maggio 2018, n. 58 è rinviato a decorrere dalla sessione di esame del mese di marzo 2021, fatta eccezione per l'articolo 3 che disciplina il tirocinio pratico-valutativo. Alle prove di esame relative agli anni 2019-2020 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto ministeriale 19 ottobre 2001, n. 445».


10.0.18

BINETTI

APPROVATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Semplificazioni in materia di esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo)

        1. Per consentire agli Atenei una migliore organizzazione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo, il termine di applicazione di cui all'articolo 7, comma 2 del decreto ministeriale 9 maggio 2018, n. 58 è rinviato a decorrere dalla sessione di esame del mese di marzo 2021, fatta eccezione per l'articolo 3 che disciplina il tirocinio pratico-valutativo. Alle prove di esame relative agli anni 2019-2020 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto ministeriale 19 ottobre 2001, n. 445».


10.0.19

CASTELLONE, MONTEVECCHI, GARRUTI, DESSÌ, TURCO

RITIRATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Borse di dottorato di ricerca addizionali)

        1. Nel pieno rispetto dell'autonomia universitaria è data facoltà ai singoli atenei di incrementare il numero di borse per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, ai sensi dell'articolo 8 della legge 21 febbraio 1980, n. 28, e in conformità con le linee guida per l'accreditamento dei corsi di dottorato come emanate dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con nota del 14 aprile 2017 (Prot. n. 0011677).

        2. Le borse aggiuntive per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca sono finanziate attraverso il budget assegnato alla ricerca di pertinenza di docenti e ricercatori per tramite diretto di Università, Enti di ricerca e IRCCS. Tale finanziamento garantisce, per l'intero svolgimento del corso, la copertura della borsa, dei costi della ricerca e degli oneri previdenziali come ripartiti a legislazione vigente, nel rispetto dei requisiti di sostenibilità definiti dalle linee guida di cui al comma 1.

        3. Annualmente, con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di cui all'articolo 8, della legge 21 febbraio 1980, n. 28, è altresì stabilito per ogni corso di dottorato l'eventuale numero di borse aggiuntive finanziate dai soggetti di cui al comma 2. Tali borse non rientrano nel computo della quota parte necessaria per l'attivazione del corso.

        4. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Consiglio universitario nazionale, sono stabiliti i criteri per la definizione delle modalità attuative, con particolare riferimento ai soggetti di cui al comma 2 che, previa richiesta, intendono destinare parte del proprio budget di ricerca all'istituzione di borse di dottorato aggiuntive».


10.0.20

AUGUSSORI, SAPONARA, CAMPARI, FAGGI, PEPE, PERGREFFI

RITIRATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Incentivi per il rientro di docenti e ricercatori e "Endowed chair" per il ritorno in patria e la stabilizzazione di ricercatori italiani a livelli di carriera medio-elevata)

        1. All'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 3, le parole: "nei tre periodi d'imposta successivi" sono sostituite dalle seguenti: "nei cinque periodi d'imposta successivi";

            b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

        "3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano nel periodo d'imposta in cui il ricercatore o docente diviene residente, ai sensi del codice civile, nel territorio dello Stato e nei sette periodi d'imposta successivi, sempre che permanga la residenza fiscale in Italia, nel caso di docenti e ricercatori con un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo e nel caso di docenti e ricercatori che diventino proprietari di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia del domicilio o della residenza ai sensi del codice civile o nei dodici mesi precedenti al trasferimento; l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal docente e ricercatore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà. Per i docenti e ricercatori che abbiano almeno due figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano nel periodo d'imposta in cui il ricercatore o docente diviene residente, ai sensi del codice civile, nel territorio dello Stato e nei dieci periodi d'imposta successivi, sempre che permanga la residenza nel territorio dello Stato. Per i docenti o ricercatori che abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, le disposizioni dì cui ai commi 1 e 2 si applicano nel periodo d'imposta in cui il ricercatore o docente diviene residente, ai sensi del codice civile, nel territorio dello Stato e nei dodici periodi d'imposta successivi, sempre che permanga la residenza nel territorio dello Stato".

        2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a partire dal 1º gennaio 2019, anche ai soggetti, di cui al comma 1 dell'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, che abbiano acquisito la residenza in Italia prima di tale data.

        3. Ai decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo l'articolo 44 è inserito il seguente:

"Art. 44-bis.

(Cattedra con dote per il ritorno in Italia e la stabilizzazione di ricercatori italiani a livelli di carriera medio-elevata)

        1. Le disposizioni agevolative di cui all'articolo 44 si applicano anche agli emolumenti percepiti da docenti o ricercatori che rientrano in Italia a seguito dell'istituzione di una cattedra con dote finanziata da enti pubblici o privati, a condizione che:

            a) gli emolumenti siano erogati al docente o ricercatore da un ente pubblico o privato dotato o meno di personalità giuridica, con la finalità di finanziare un'attività di ricerca sulla base di uno specifico progetto che deve essere definito nelle sue linee guida prima dell'assegnazione dell'attività di ricerca;

            b) l'attività di ricerca si svolga presso un'istituzione universitaria Italiana, che accetti di associare il docente o ricercatore alla facoltà, alle condizioni indicate dalle lettere f) e g) seguenti;

            c) i docenti o ricercatori siano cittadini italiani, non siano stati residenti o domiciliati in Italia ai sensi del codice civile negli ultimi cinque anni, siano in possesso di titolo di studio universitario o equiparato, non siano stati occasionalmente residenti all'estero;

            d) i docenti non ricoprano già il ruolo di professore ordinario nel sistema universitario italiano al momento dell'assegnazione della cattedra;

            e) i docenti o ricercatori rispondano a requisiti d'eccellenza definiti nel comma 2;

            f) l'ente finanziatore corrisponda la retribuzione del docente o ricercatore per un ciclo quinquennale rinnovabile fino a tre volte, unitamente ad una quota aggiuntiva corrispondente al cinquanta per cento della retribuzione dei docente o ricercatore per sostenere i costi diretti della sua ricerca;

            g) l'università si impegni a coprire i costi indiretti eventualmente legati alla cattedra con dote', con una delibera del consiglio di facoltà o organo equivalente in cui si accolga il docente o ricercatore sulla base del progetto specifico finanziato nell'ambito della cattedra con dote.

        2. I docenti o ricercatori dovranno essere cittadini italiani autori o coautori di un numero non inferiore a dieci pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali di tipo peer reviewed', ovvero che includano un processo di selezione e accettazione del lavoro scientifico proposto per la pubblicazione da parte di comitato scientifico.

        3. Le erogazioni o donazioni tramite cui viene istituita o finanziata una cattedra con dote sono deducibili dalle imposte dirette fino ad un importo massimo del 30 per cento dell'imponibile"».


10.0.21

PITTONI, BARBARO, NISINI, RUFA, AUGUSSORI, SAPONARA, CAMPARI, FAGGI, PEPE, PERGREFFI

RITIRATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

        1. La società di interesse nazionale di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, tenuto conto delle finalità d'interesse pubblico nel campo della ricerca e formazione di cui all'articolo 10, comma 4, lettera d) della citata legge, può instaurare, con il medesimo soggetto, rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato di durata complessiva non eccedente i sei anni, comprensivi di proroghe e rinnovi, senza le condizioni ed in deroga ai limiti temporali di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 15 giugno 2015 e s.m.i. Dalla norma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».


10.0.22 (testo 2)

TURCO, MONTEVECCHI, ROMANO, MININNO, L'ABBATE, CATALFO, PATUANELLI

RITIRATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Statizzazione delle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica e Musicali ex-provinciali in gravi difficoltà finanziarie)

        1. All'articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazione, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1 dopo le parole: "gli istituti superiori di studi musicali non statali e le accademie non statali di belle arti" sono inserite le seguenti: "che ne abbiano fatto richiesta ai sensi dell'articolo 2, comma 8, lettera e), della legge 21 dicembre 1999 n. 508";

            b) al comma 2, primo periodo, inserire in fine le seguenti parole: "; entro30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione si procede in via prioritaria alla statizzazione delle istituzioni che hanno avuto come unico ente gestore e finanziatore le rispettive province di appartenenza oppure i rispettivi comuni, anche congiuntamente, a condizione che questi ultimi siano in condizioni di dissesto finanziario".

        2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di cui al comma 3, dell'articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50».

 


10.0.22

TURCO, MONTEVECCHI, ROMANO, MININNO, L'ABBATE, CATALFO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Statizzazione delle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica e Musicali ex-provinciali)

        1. All'articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazione, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1 dopo le parole: "gli istituti superiori di studi musicali non statali e le accademie non statali di belle arti" sono inserite le seguenti: "che ne abbiano fatto richiesta ai sensi dell'articolo 2, comma 8, lettera e), della legge 21 dicembre 1999 n. 508";

            b) al comma 2, primo periodo, inserire in fine le seguenti parole: "entro30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione sono altresì stabiliti i criteri affinché siano avviati in via prioritaria i processi di statizzazione delle istituzioni che hanno avuto come unico ente gestore e finanziatore le rispettive province di appartenenza".

        2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di cui al comma 3, dell'articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50».


10.0.23 (testo 2)

TURCO, MONTEVECCHI, ROMANO, MININNO, CATALFO, PATUANELLI

RITIRATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Presa in carico dipendenti con contratto Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica degli istituti in gravi difficoltà economiche e finanziarie)

    1. All'articolo 22-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo le parole: “gli istituti superiori di studi musicali non statali e le accademie non statali di belle arti”, sono inserite le seguenti: “che ne abbiano fatto richiesta ai sensi dell'articolo 2, comma 8, lettera e), della legge 21 dicembre 1999 n. 508”;

b) al comma 2 dopo le parole: “i processi di cui al comma 1 sono disciplinati con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze”, sono inserite le seguenti: “da emanarsi entro e non oltre il 30 aprile 2019”;

c) al comma 4, dopo le parole: "di cui al comma 1" sono inserite le seguenti: "nonché per la presa in carico nei ruoli dello Stato del personale a tempo indeterminato in servizio presso le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica che hanno avuto come ente gestore e finanziatore le rispettive province di appartenenza oppure i rispettivi comuni, anche congiuntamente, a condizione che questi ultimi siano in condizioni di dissesto finanziario. I dipendenti di cui al precedente periodo mantengono la sede di servizio presso le rispettive istituzioni e non costituiscono aumento della dotazione organica complessiva delle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica.".

    2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 3, dell'articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, così come incrementato dell'articolo 1, comma 652, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.»


10.0.23

TURCO, MONTEVECCHI, ROMANO, MININNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Presa in carico dipendenti provinciali con contratto Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica collocati in disponibilità)

        1. Al comma 4, dell'articolo 22-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo le parole: "di cui al comma 1" sono inserite le seguenti: "nonché per la presa in carico nei ruoli dello Stato dei dipendenti delle Province a tempo indeterminato con contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Alta formazione artistica musicale e coreutica dichiarati in soprannumero nelle dotazioni organiche dei rispettivi enti e oggetto di procedimenti di collocamento in disponibilità. I dipendenti di cui al precedente periodo mantengono la sede di servizio presso le rispettive istituzioni e non costituiscono aumento della dotazione organica complessiva delle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica"».


10.0.24

MATRISCIANO, PUGLIA, GARRUTI, DESSÌ, CATALFO, AUDDINO, BOTTO, CAMPAGNA, NOCERINO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

RITIRATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

        1. All'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

        "6-bis. Ai fini dell'assunzione da graduatorie prevista al comma l del presente articolo, i soggetti richiedenti le assunzioni di cui al comma l sono tenuti a comunicare l'avviso di convocazione dei lavoratori per la procedura di selezione a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento o mediante analogo strumento di comunicazione, anche telematico, che assicuri certezza circa la data effettiva di ricezione dell'avviso di convocazione. La convocazione si intende validamente comunicata se la data certa di ricezione dell'avviso di convocazione è di almeno cinque giorni anteriore rispetto alla data fissata per lo svolgimento della selezione. Qualora il lavoratore non si presenti alla selezione a causa del mancato rispetto del termine minimo di cinque giorni, i soggetti richiedenti le assunzioni di cui al comma 1 sono obbligati a riconvocarlo, sempre con le modalità previste e nel rispetto del termine di cui al presente comma, ai fini della validità dell'intera procedura di avviamento a selezione"».


10.0.25

IANNONE

IMPROPONIBILE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Semplificazioni in materia di contrattazione collettiva)

        1. All'articolo 40 comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: "Ad essa partecipano le organizzazioni sindacali rappresentative anche non firmatarie dei contratti collettivi nazionali"».


10.0.26

QUARTO, GARRUTI, DESSÌ, GALLICCHIO, MARCO PELLEGRINI

IMPROPONIBILE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Semplificazioni amministrative per esercitare la facoltà di recesso delle Pubbliche Amministrazioni dai contratti di locazione)

        1. Anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di contenimento della spesa, le amministrazioni individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.196, e gli organi costituzionali nell'ambito della propria autonomia, possono comunicare, entro il 31 luglio 2019, il preavviso di recesso dai contratti di locazione di immobili in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il recesso è perfezionato decorsi trenta giorni dal preavviso, anche in deroga ad eventuali clausole che lo limitino o lo escludano.

        2.Qualora il preavviso di recesso sia stato già comunicato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli enti di cui al comma 1 possono perfezionare il recesso decorsi trenta giorni dall'entrata in vigore della medesima legge».


10.0.27

STEFANO

IMPROPONIBILE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

        1. Al fine di consentire la conclusione del "Programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico" e per assicurare, al contempo, l'aggiornamento e la piena efficacia della pianificazione di emergenza per fronteggiare il rischio vulcanico nel territorio dei Campi Flegrei, le funzioni precedentemente assegnate al Commissario di governo – ex articolo 11, comma 18, legge 887 del 22/12/1984, sono esercitate, senza soluzione di continuità, direttamente dalla Regione Campania, nella persona del Presidente o di un suo incaricato, e con oneri a carico della Regione medesima, anche attraverso l'utilizzo dei fondi della programmazione unitaria.

        2. Ai fini del presente articolo, la Regione Campania, subentra in tutti i rapporti attivi e passivi derivanti dalla gestione commissariale, e continua ad avvalersi dell'apposita struttura esistente, senza l'utilizzo di poteri straordinari, mantenendo la contabilità speciale derivante dalla gestione commissariale straordinaria prevista dalla ex legge n. 887 del 1984, sino al completamento degli interventi previsti nel programma, di cui Accordo di Programma (prot. RGS IGED IV n. 158809) del 29/11/2006.

        3. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi oneri a carico dello Stato».


10.0.28

SANTILLO, CASTALDI, GARRUTI, DESSÌ, PUGLIA

RITIRATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Ridefinizione procedura di riparto dell'addizionale comunale sui diritti aeroportuali)

        1. All'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, alla lettera a) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "A partire dall'anno 2019, l'addizionale è versata ai comuni di cui al periodo precedente sulla base di apposito decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sentita l'Anci, che determina altresì le seguenti scadenze di versamento. Entro il 31 ottobre di ciascun anno il Ministero dell'interno provvede ad erogare a ciascun comune l'importo dovuto relativo al primo semestre dell'anno, sulla base del rispettivo traffico aeroportuale. Entro il 31 marzo dell'anno successivo, il Ministero dell'interno provvede al riparto del saldo annuale ai Comuni degli incassi sulla base del rispettivo traffico aeroportuale dell'anno precedente. Il decreto di cui al secondo periodo dovrà inoltre prevedere le modalità di versamento delle quote di cui ai periodi precedenti su appositi conti corrente intestati ai singoli comuni"».


10.0.29

SANTILLO, GARRUTI, DESSÌ, PUGLIA

RITIRATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Salvaguardia dell'entrata propria comunale relativa all'addizionale sui diritti aeroportuali)

        1. All'elenco n. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "legge 24 dicembre 2003, n.350, articolo 2, comma 11" sono soppresse».


10.0.30 (testo 2)

PERGREFFI, AUGUSSORI, SAPONARA, CAMPARI, FAGGI, PEPE

RITIRATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Istituzione delle aree doganali intercluse nelle Zone Economiche Speciali (ZES) e nelle Zone Logistiche Semplificate (ZLS))

1. Entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro per il Sud, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, su proposta delle Regioni e delle Autorità di sistema portuali interessate, all'interno delle aree ZES  e delle aree ZLS potranno essere istituite Zone franche doganali (ZFD), nel rispetto di quanto previsto dall'art. 243 del CDU.

2. La Regione, o le Regioni nel caso di ZES interregionali, formulano nella proposta di istituzione della ZES, d'intesa con il Presidente dell'Autorità portuale interessata, la proposta di istituzione della ZFD specificando i confini dell'area identificata e le attività che possono essere svolte al suo interno e le disposizioni da osservarsi ai fini della disciplina doganale.

3. La Regione, o le Regioni nel caso di ZES interregionali, possono, d'intesa con il Presidente dell'Autorità portuale interessata, integrare la proposta di istituzione della ZES già approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, con una successiva proposta di istituzione della ZFD, specificando i confini dell'area identificata, le attività che possono essere svolte all'interno della stessa e le disposizioni da osservarsi ai fini della disciplina doganale.

4. Le Regioni e le Autorità di sistema portuale interessate alla ZLS possono egualmente presentare proposta di istituzione della ZDF, specificando i confini dell'area identificata, le attività che possono essere svolte all'interno della stessa e le disposizioni da osservarsi ai fini della disciplina doganale.

5. Salve le competenze ed i poteri controllo dello Sportello unico delle dogane e dei controlli, il Comitato di indirizzo di cui all'art. 4, comma 6 del Decreto Legge 20 giugno 2017 n. 91convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2017, n.123 esercita le funzioni amministrative anche sulle ZFD.

6. Le merci introdotte nelle ZFD possono formare oggetto delle manipolazioni usuali previste dall'art. 220 del CDU. Le merci possono altresì formare oggetto degli altri trattamenti previsti dalle disposizioni che, in base al loro decreto istitutivo, disciplinano il funzionamento della ZFD.

7. Alle ZFD istituite in base al presente articolo non si applica l'art. 166 del D.P.R. 23 gennaio 1973 n.43.


10.0.30

PERGREFFI, AUGUSSORI, SAPONARA, CAMPARI, FAGGI, PEPE

RITIRATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Istituzione delle aree doganali intercluse nelle Zone Economiche Speciali (ZES) e nelle Zone Logistiche Semplificate (ZLS))

        1. Entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro per il Sud, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta delle Regioni e delle Autorità di sistema portuali interessate, all'interno delle aree ZES e delle aree ZLS potranno essere istituite Zone franche doganali (ZFD), nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 243 del CDU.

        2. La Regione, o le Regioni nel caso di ZES interregionali, formulano nella proposta di istituzione della ZES, d'intesa con il Presidente dell'Autorità portuale interessata, la proposta di istituzione della ZFD specificando i confini dell'area identificata e le attività che possono essere svolte al suo interno e le disposizioni da osservarsi ai fini della disciplina doganale.

        3. La Regione, o le Regioni nel caso di ZES interregionali, possono, d'intesa con il Presidente dell'Autorità portuale interessata, integrare la proposta di istituzione della ZES già approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, con una successiva proposta di istituzione della ZFD, specificando i confini dell'area identificata, le attività che possono essere svolte all'interno della stessa e le disposizioni da osservarsi ai fini della disciplina doganale.

        4. Le Regioni e le Autorità di sistema portuale interessate alla ZLS possono egualmente presentare proposta di istituzione della ZDF, specificando i confini dell'area identificata, le attività che possono essere svolte all'interno della stessa e le disposizioni da osservarsi ai fini della disciplina doganale.

        5. Salve le competenze ed i poteri controllo dello Sportello unico delle dogane e dei controlli, il Comitato di indirizzo di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge presente decreto esercita le funzioni amministrative anche sulle ZFD.

        6. Le merci introdotte nelle ZFD possono formare oggetto delle manipolazioni usuali previste dall'articolo 220 del CDU. Le merci possono altresì formare oggetto degli altri trattamenti previsti dalle disposizioni che, in base al loro decreto istitutivo, disciplinano il funzionamento della ZFD.

        7. Alle ZFD istituite in base al presente articolo non si applica l'articolo 166 del decreto del Presidente della Repubblica gennaio 1973».


10.0.31 (testo 3)

ROMEO, CALDEROLI, ARRIGONI, TOSATO, NISINI, FAGGI, MONTANI, SOLINAS, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BONFRISCO, SIMONE BOSSI, UMBERTO BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, MARIN, MARTI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, EMANUELE PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIETRO PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, TESEI, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

APPROVATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Misure urgenti di semplificazione finanziaria per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno)

Al fine di accelerare il miglioramento e il ricambio del vestiario del personale della Polizia di Stato è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019 e di 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026.

Al fine di assicurare il medesimo trattamento a tutto il personale del Comparto sicurezza e difesa, a decorrere dal 1 marzo 2019 e sino alla data di adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 46, commi 3 e 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, fatta salva l'autonomia negoziale, l'importo del buono pasto spettante al personale di cui al predetto articolo 46 è fissato in 7 euro. Ai conseguenti oneri, pari a complessivi euro 746.360  per l'anno 2019 e a euro 895.632  a decorrere dall'anno 2020, comprensivi degli effetti indotti sulla carriera dirigenziale penitenziaria, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2018, per la quota parte destinata a ciascun corpo di polizia e delle forze armate, ivi incluso il Corpo delle Capitanerie di porto, nonché degli effetti degli oneri indotti sulla carriera dirigenziale penitenziaria, come incrementata dall'articolo 1, comma 442, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Ai fini di una più ottimale funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è disposto quanto segue:

a) per le finalità di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, gli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione “Soccorso civile”, sono incrementati di 449.370 euro per l'anno 2019, di 407.329 euro per l'anno 2020, di 1.362.890 euro per l'anno 2021 e di 1.500.000 euro a decorrere dall'anno 2022. L'impiego del personale volontario, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, è disposto nel limite dell'autorizzazione annuale di spesa, pari a euro 27.520.213 per l'anno 2019, a euro 21.578.172 per l'anno 2020, ad euro 22.533.733 per l'anno 2021 e a euro 22.670.843 a decorrere dall'anno 2022;

b) al Capo VI del decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127 sono apportate le seguenti integrazioni e modifiche:

1) il titolo della rubrica del Capo è così modificato: “Disposizioni transitorie, finali e copertura finanziaria”;

2) il titolo della rubrica dell'articolo 12 è così modificato: “Disposizioni transitorie e finali”;

3) all'articolo 12, prima del comma 1, è inserito il seguente: “01. In prima applicazione e limitatamente al biennio 2019-2020, la durata del corso di formazione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, come modificato e integrato dal presente decreto, resta determinata in sei mesi, di cui almeno uno di applicazione pratica.”.

Per l'attuazione delle disposizioni di cui alla lettera b), numero 3, è autorizzata la spesa di 350.630 euro per l'anno 2019, di 592.671 euro per l'anno 2020 e di 137.110 euro per l'anno 2021.

All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 149, il secondo periodo è sostituito dal seguente:

“È altresì istituito un fondo con una dotazione di 1,5 milioni di euro per l'anno 2019, 2,5 milioni di euro per l'anno 2020 e 6,0 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 da destinare all'incremento dei Fondi per la retribuzione di posizione e di risultato del personale della carriera prefettizia e del personale di livello dirigenziale contrattualizzato dell'Amministrazione civile dell'interno. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede al riparto delle predette risorse tra i due Fondi.”

Il comma 152 è sostituito dal seguente: “I fondi di cui al primo periodo e al secondo periodo del comma 149 possono essere ulteriormente incrementati rispettivamente fino ad un massimo di 3,5 milioni di euro e fino ad un massimo di 1,5 milioni di euro a decorrere dal 2019, mediante risparmi strutturali di spesa corrente derivanti dall'ottimizzazione e dalla razionalizzazione dei settori di spesa relativi all'acquisizione dei servizi di noleggio e assicurazione degli automezzi del programma « Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica » nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza », iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Le misure e i conseguenti risparmi sono individuati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 aprile 2019. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.”

Il fondo di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2026 e di 9,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027.

Agli oneri derivanti dai commi 1, 3 lettera a) e lettera b), numero 3, 4 lettera a), e 5, pari a 8,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 12,5 milioni di euro per l'anno 2020, a 14,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.”


10.0.31 (testo 2)

ROMEO, CALDEROLI, ARRIGONI, TOSATO, NISINI, FAGGI, MONTANI, SOLINAS, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BONFRISCO, SIMONE BOSSI, UMBERTO BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, MARIN, MARTI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, EMANUELE PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIETRO PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, TESEI, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Misure urgenti di semplificazione finanziaria per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno)

        1. Al fine di accelerare il miglioramento e il ricambio del vestiario del personale della Polizia di Stato è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019 e di 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026.

        2. Al fine di assicurare il medesimo trattamento a tutto il personale del Comparto sicurezza e difesa in relazione al valore dei buoni pasto, a decorrere dal 1 marzo 2019 e sino alla data di adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 46, commi 3 e 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, fatta salva l'autonomia negoziale, l'importo del buono pasto spettante al personale di cui al predetto articolo 46 è fissato in 7 euro. Ai conseguenti oneri, pari a complessivi euro 746.360 per l'anno 2019 e a euro 895.632 a decorrere dall'anno 2020, comprensivi degli effetti indotti sulla carriera dirigenziale penitenziaria, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 marzo 2018, per la quota parte destinata a ciascun corpo di polizia e delle forze armate, ivi incluso il Corpo delle Capitaneria di porto, nonché degli effetti degli oneri indotti sulla carriera dirigenziale penitenziaria, come incrementata dall'articolo 1, comma 442, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

        3. Ai fini di una più ottimale funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è disposto quanto segue:

            a) per le finalità di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, gli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione "Soccorso civile", sono incrementati di 449.370 euro per l'anno 2019, di 407.329 euro per l'anno 2020, di 1.362.890 euro per l'anno 2021 e di 1.500.000 euro a decorrere dall'anno 2022. L'impiego del personale volontario, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, è disposto nel limite dell'autorizzazione annuale di spesa, pari a euro 27.520.213 per l'anno 2019, pari a euro 21.578.172 per l'anno 2020, pari a euro 22.533.733 per l'anno 2021 e a euro 22.670.843 a decorrere dall'anno 2022;

            b) al Capo VI del decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127 sono apportate le seguenti integrazioni e modifiche:

Il titolo della rubrica del Capo è così modificato: "Disposizioni transitorie, finali e copertura finanziaria",

Il titolo della rubrica dell'articolo 12 è così modificato: "Disposizioni transitorie e finali";

All'articolo 12, prima del comma 1, è inserito il seguente: "01. In prima applicazione e limitatamente al biennio 2019-2020, la durata del corso di formazione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, come modificato e integrato dal presente decreto, è determinata in sei mesi, di cui almeno uno di applicazione pratica.". Per l'attuazione delle disposizioni di cui alla lettera b), numero 3, è autorizzata la spesa di 350.630 euro per l'anno 2019, di 592.671 per l'anno 2020 e di 137.110 euro per l'anno 2021.

        4. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 1,5 milioni di euro per l'anno 2019, 2,5 milioni di euro per l'anno 2020 e 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 da destinare all'incremento dei Fondi per la retribuzione di posizione e di risultato del personale della carriera prefettizia e del personale di livello dirigenziale contrattualizzato dell'Amministrazione civile dell'interno. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede al riparto delle predette risorse tra i due Fondi. Il fondo di cui al presente comma può essere incrementato fino ad un massimo di 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante le risorse derivanti da risparmi strutturali di spesa corrente di cui all'articolo 1, comma 152, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ulteriori rispetto all'importo massimo ivi previsto, da individuare con le medesime modalità previste dal predetto comma 152.

        5. Agli oneri derivanti dai commi 1,3, lettera a) e lettera b), numero 3 e 4, pari a 4,3 milioni di euro per l'anno 2019, a 8 milioni di euro per l'anno 2020, a 12 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 e a 7,5 milioni a decorrere dall'anno 2027 si provvede:

            a) quanto a 4,3 milioni di euro per l'anno 2019, a 8 milioni di euro per l'anno 2020, a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026 e a 5,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027 mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2019-2021, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno;;

            b) con esclusivo riferimento alla copertura degli oneri derivanti dal comma 4, quanto a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 748 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.;

           6. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il comma 149, secondo periodo, è soppresso;

            b) il comma 151 è sostituito dal seguente:

        "151. All'onere di cui al comma 149, pari a 7 milioni di euro per ciascuna delle annualità del biennio 2019-2020 e a 18 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede:

            a) quanto a 4,5 milioni di euro a decorrere dal 2019, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2019-2021, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno;

            b) quanto a 2,5 milioni di euro a decorrere dal 2019, mediante riduzione delle spese relative ai compensi per lavoro straordinario del personale dell'amministrazione civile dell'interno del programma "Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica"

 nell'ambito della missione "Ordine pubblico e sicurezza', del programma "Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza" nell'ambito della missione "Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche" e del programma "Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico" nell'ambito della missione "Soccorso civile". È conseguentemente rideterminato in riduzione il limite di spesa di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 75 del 2017;

            c) quanto a 11 milioni di euro a decorrere dal 2021, mediante riduzione del fondo di cui al comma 748 del presente articolo"».


10.0.31

ROMEO, CALDEROLI, ARRIGONI, TOSATO, NISINI, FAGGI, MONTANI, SOLINAS, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BONFRISCO, SIMONE BOSSI, UMBERTO BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, MARIN, MARTI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, EMANUELE PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIETRO PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, TESEI, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Misure urgenti di semplificazione finanziaria per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno)

        1. Al fine di accelerare il miglioramento e il ricambio del vestiario del personale della Polizia di Stato è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019,4,5 milioni di euro dall'anno 2020 all'anno 2026.

        2. Nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, a decorrere dal 1º marzo 2019 e fino al 31 dicembre 2021, nelle more della definizione delle procedure negoziali di cui all'articolo 1, comma 441, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché di quelle di cui all'articolo 46, comma 3, del decreto legislativo 5 ottobre 2017, n. 95, per il personale della Polizia di Stato l'importo per il buono pasto giornaliero, anche in sostituzione della fruizione della mensa obbligatoria di servizio, ovvero delle convenzioni con esercizi privati, ha il medesimo valore di quello previsto dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51.

        3. Ai fini di una più ottimale funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è disposto quanto segue:

            a) l'esercizio delle straordinarie facoltà assunzionali per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, autorizzate dall'articolo 1, comma 287, lettera b), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è anticipato al 1º settembre 2019. A tal fine è autorizzata la spesa di 315.449 euro per l'anno 2019 e di 11.015 euro per l'anno 2020;

            b) per le finalità di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, gli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario dei Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione "Soccorso civile", sono incrementati di 484.551 euro per l'anno 2019, di 988.985 euro per l'anno 2020 e di 1.500.000 euro a decorrere dall'anno 2021.

        4. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un capitolo di spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2019, 2,5 milioni di euro per l'anno 2020 e 6,0 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 da destinare all'incremento dei Fondi per la retribuzione di posizione e di risultato del personale della carriera prefettizia e del personale di livello dirigenziale contrattualizzato dell'Amministrazione civile dell'interno. Con decreto del Ministro dell'interno si provvede al riparto delle predette risorse tra i due Fondi. Il capitolo di spesa può essere incrementato fino ad un massimo di 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante risparmi strutturali di spesa corrente di cui all'articolo 1, comma 152, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ulteriori rispetto all'importo massimo ivi previsto per gli incrementi di cui al comma 149 del predetto articolo 1, da individuare con le medesime modalità previste dal predetto comma 152.

        5. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dai precedenti commi, pari a 4,3 milioni di euro per l'anno 2019, 8 milioni di euro per l'anno 2020, 12 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 e 6 milioni a decorrere dall'anno 2027 si provvede:

            a) per gli anni 2019 e 2020 mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2019-2021, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo ai Ministero dell'interno;

            b) dall'anno 2021 all'anno 2026, quanto a 2 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 748 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e quanto a 10 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del predetto fondo speciale di parte corrente;

            c) dall'anno 2027 mediante corrispondente riduzione del predetto fondo speciale di parte corrente.

        6. Conseguentemente, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il secondo periodo del comma 149 è soppresso;

            b) il comma 151 è sostituito dal seguente:

        "151. All'onere di cui al comma 149, pari a 7 milioni di euro per ciascuna delle annualità del biennio 2019-2020 e a 18 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede:

            a) quanto a 4,5 milioni di euro a decorrere dal 2019, attraverso la corrispondente riduzione dello stanziamento di cui alla Tabella A, relativa al Ministero dell'interno, allegata alla presente legge;

            b) quanto a 2,5 milioni di euro a decorrere dal 2019, mediante riduzione delle spese relative ai compensi per lavoro straordinario del personale dell'amministrazione civile dell'interno del programma Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica' nell'ambito della missione Ordine pubblico e sicurezza', del programma Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza' nell'ambito della missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche' e del programma Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico' nell'ambito della missione Soccorso civile'. È conseguentemente rideterminato in riduzione il limite di spesa di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 75 del 2017;

            c) quanto a 11 milioni di euro a decorrere dal 2021, mediante riduzione del fondo di cui al comma 748 del presente articolo"».


10.0.32

GRASSI, SANTILLO, PATUANELLI, PUGLIA, VONO

RITIRATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Misure per consentire l'adempimento degli obblighi derivanti dalla legge 24 marzo 2001, n. 89 in materia di equa riparazione a seguito di violazione del termine ragionevole del processo)

        1. Al fine di consentire il puntuale adempimento degli obblighi derivanti dalla legge 24 marzo 2001, n, 89 in materia di equa riparazione a seguito di violazione del termine ragionevole del processo, nonché per accelerare lo smaltimento della giacenza delle posizioni da esaminare, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato all'utilizzo in posizione di comando e/o distacco, entro il 30 aprile 2019, di trenta funzionari in possesso della laurea in giurisprudenza appartenenti all'Area III –, anche avvalendosi di personale dei Dipartimenti del medesimo Dicastero da assegnare all'ufficio preposto.

        2. Relativamente agli indennizzi da liquidare in attuazione della legge 24 marzo 2001, n. 89, il Ministero dell'economia e delle finanze persegue il conseguimento di effettive economie di spesa anche mediante i processi di attuazione dei Piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, quale effetto di specifiche iniziative volte al raggiungimento di puntuali obiettivi di incremento della produttività individuale del personale interno all'Amministrazione, da realizzare mediante il diretto coinvolgimento delle unità lavorative in mansioni suppletive rispetto agli ordinari carichi di lavoro.

        3. Nei giudizi in materia di equa riparazione per irragionevole durata dei processi, il Ministero dell'economia e delle finanze, ove non ritenga di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, può farsi rappresentare e difendere da un proprio dirigente o funzionario appositamente delegato.

        4. Nei casi di cui al comma 3, qualora il giudizio sia definito con sentenza a favore del Ministero dell'economia e delle finanze e con recupero delle spese legali a carico delle controparti, tali somme sono assegnate (o destinate) al Fondo di amministrazione ed attribuite proporzionalmente ai dirigenti ed ai funzionari, a seconda dell'effettivo esercizio del potere di rappresentanza e difesa di cui al comma 3.

        5. Con i contratti collettivi integrativi si provvede ad attribuire una misura non superiore al 50 per cento dei suddetti importi ai funzionari o dirigenti individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze che abbiano effettivamente svolto l'attività di rappresentanza e difesa diretta nel relativo procedimento giurisdizionale.

        6. Alla legge 24 marzo 2001, n. 89, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) all'articolo 4, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

        "1-bis. Il ricorso avente ad oggetto la domanda di cui al comma 1 è notificato contestualmente anche all'Amministrazione";

            b) al comma 1 dell'articolo 5-ter della legge 24 marzo 2001, nr. 89 le parole "trenta giorni" sono sostituite con le parole: "sessanta giorni";

            c) al comma 1, dell'articolo 5-sexies, della legge 24 marzo 2001,11. 89 dopo la parola: "creditore" sono aggiunte le parole anche in caso di susseguenti procedure esecutive,";

            d) all'articolo 5-sexies della legge 24 marzo 2001, n. 89, viene abrogato l'ultimo periodo del comma 8 ("I compensi riconosciuti al commissario ad acta rientrano nell'omnicomprensività della retribuzione dei dirigenti") che viene sostituito con il seguente periodo "Ai dirigenti che vengono nominati commissari ad acta non spetta alcun compenso";

            e) all'articolo 5-sexies della legge 24 marzo 2001, n. 89, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

        "8-bis. Il giudice amministrativo dichiara il ricorso inammissibile qualora il ricorrente non abbia fornito prova dell'avvenuta consegna all'Amministrazione della dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ovvero della documentazione di cui ai precedenti commi e condanna quest'ultimo al pagamento in favore dell'Amministrazione medesima di una somma non inferiore ad euro 1.000 e non superiore a euro 10.000"».


10.0.33

ARRIGONI, BRIZIARELLI, FAGGI, CAMPARI, PEPE, PERGREFFI, AUGUSSORI, SAPONARA

RITIRATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni di semplificazione in materia di autorità dì regolazione indipendenti)

        1. All'articolo 22, comma 1 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni in legge 11 agosto 2014 n. 114, dopo le parole: "pubblici essenziali," sono inserite le seguenti: "dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione"».


10.0.1000/1

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER

RESPINTO

All'emendamento 10.0.100, capoverso «Art. 10-bis», al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

        «a-bis) all'articolo 3, dopo il comma 2, è inserito il seguente: ''2-bis. Ad integrazione dell'articolo 85 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente di cui all'articolo 82, comma 5, lettera b), del medesimo decreto, è consentito l'uso proprio fuori servizio''».


10.0.1000/2

MARGIOTTA

RESPINTO

All'emendamento 10.0.1000, capoverso «Art. 10-bis», apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente: «b) all'articolo 3, il comma 3 è sostituito dal seguente: ''3. La sede operativa del vettore e almeno una rimessa devono essere situate nel territorio della Regione che ha rilasciato l'autorizzazione. Sono esclusi dal presente provvedimento le Autorizzazioni delle Province Autonome di Bolzano e Trento. È possibile, per il vettore, disporre di ulteriori rimesse nel territorio di altre Regioni, salvo diversa intesa raggiunta in Conferenza unificata entro il 28 febbraio 2019''»;

        b) al comma 1, lettera c), sostituire le parole: ''al di fuori della Provincia o dell'area metropolitana'', con le seguenti: ''al di fuori della Regione'', e le parole da: ''in formato elettronico, le cui specifiche'', fino alla fine della lettera con le seguenti: '', che deve indicare:

            a) targa del veicolo;

            b) nome del conducente;

            c) data, luogo e chilometri di partenza e arrivo;

            d) orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio;

            e) dati generici del fruitore del servizio.

        Il foglio di servizio, caratterizzato da numerazione progressiva delle singole pagine da compilare, deve essere tenuto a bordo del veicolo per essere esibito agli organi di controllo.'';

        c) al comma 1, lettera d), capoverso ''4-bis'', sostituire le parole: ''all'interno della Provincia o dell'area metropolitana in cui ricade il territorio del Comune'', con le seguenti: ''all'interno della Regione'';

        d) al comma 2, sostituire le parole: ''30 giugno 2019'', con le seguenti: ''30 settembre 2019'';

        e) al comma 3, dopo il secondo periodo inserire il seguente: ''Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono introdotte limitazioni all'immissione in servizio: potranno essere trasformati in veicoli ad Uso Noleggio con Conducente soltanto quelli immatricolati non oltre 5 anni prima della data di trasformazione''.

        f) al comma 4, sostituire le parole: ''novantesimo giorno'', con le seguenti: ''trentesimo giorno'', e aggiungere in fine i seguenti periodi: ''Tali sanzioni vengono assimilate a quelle previste dall'articolo 86 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con sospensione per giorni 30 dell'iscrizione all'Albo Regionale dei conducenti di auto da noleggio con conducente, alla terza infrazione commessa nel quinquennio. D'ufficio sarà cancellato il conducente che avrà raggiunto la quinta infrazione negli ultimi cinque anni e potrà essere riammesso ad esami per nuova iscrizione, anche in Regione differente dalla precedente, solo e soltanto trascorsi due anni dalla data della quinta infrazione. Sono previste sanzioni pecuniarie a carico del titolare nei casi di mancanza della copertura assicurati va, della Autorizzazione in originale, della effettuata revisione e del contratto di lavoro. Per la terza inosservanza dell'obbligo di documentazione nell'arco di 5 anni è prevista la sanzione accessoria della sospensione del Libretto di Circolazione per giorni 15, mentre la quinta infrazione nel quinquennio comporterà d'ufficio la sospensione di giorni 60.'';

        g) al comma 6, dopo le parole: ''non è consentito'', inserire le seguenti: ''alle Regioni'', ed aggiungere in fine i seguenti periodi: ''Successivamente i criteri per l'ampliamento dei numero delle autorizzazioni avverrà a titolo oneroso, attraverso appositi bandi di cui le singole Regioni avranno responsabilità, e tenendo conto non solo del numero di residenti ma anche delle necessità del bacino di utenza, d'intesa con le associazioni di consumatori, Enti del Turismo locali e Prefetti. Fatta salva la possibilità delle singole Regioni di abbreviare i tempi di rinnovo, sarà al massimo ammesso a 5 anni il limite per la verifica della continuità del possesso di requisiti ed operatività per un rinnovo periodico. Saranno forzatamente restituite alle Regione di origine tutte le autorizzazioni che non potranno godere del rinnovo ed immediatamente rimesse a bando di concorso. Dal rinnovo saranno escluse autovetture con oltre 8 anni dalla prima immatricolazione. Verranno esentati da codesta regola le vetture di interesse storico, inserite nei registri ASI e verrà concessa una proroga di un singolo anno ai veicoli che hanno subito riparazioni, di importo fatturato superiore a euro 5,000 nell'ultimo anno. Gli esami di accesso agli Albi Regionali del Conducenti di autovetture ad uso Ncc dovranno svolgersi con cadenza massima semestrale e richiedere al candidato una buona conoscenza del territorio regionale, la padronanza di almeno due lingue tra cui l'italiano (più altra lingua, nelle zone di minoranza linguistica), l'utilizzo di apparecchiature GPS e applicazioni per Smartphone che permettano l'implementazlone dei servizi offerti alla clientela.'';

        h) sostituire il comma 8 con il seguente: ''8. Con DPCM su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dello sviluppo economico, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disciplinata l'attività delle piattaforme intermediazione che mediano tra domanda autoservizi pubblici non di linea.'';

        i) sostituire il comma 9 con i seguenti: ''9. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, tutti coloro, ditte Individuali, cooperative e consorzi che hanno operatività in Regioni differenti da quella del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione, possono convertire, presentando alle apposite commissioni regionali:

            a) domanda di variazione di Regione in carta semplice;

            b) originale dell'autorizzazione;

            c) contratto comprovante la titolarità esclusiva di una rimessa ubicata nella Regione di iscrizione;

            d) ricevuta del versamento di euro 500 a favore della Regione di nuova iscrizione (causale: Spese amministrative di trasferimento del titolo autorizzativo Ncc dal Comune di [...] alla Regione [...]):

            e) ricevuta del versamento di euro 500 a favore dell'Ufficio competente della MCTC;

            f) Durc.

        La conversione avverrà, per tutti coloro che manterranno l'autorizzazione nella medesima Regione, previa presentazione di:

            a) Domanda di variazione di Regione in carta semplice;

            b) originale dell'autorizzazione;

            c) Durc.

        9-bis. Le autorizzazioni attualmente rilasciate dal Comuni capoluogo di Regione conserveranno la medesima numerazione in ambito Regionale, mentre t numeri successivi seguiranno la cronologia delle richieste, senza precedenze territoriali''.


10.0.1000/3

DURNWALDER, LANIECE

RESPINTO

All'emendamento 10.0.1000, capoverso «Art. 10-bis», al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso ''3.'' con il seguente:

        «3. La sede operativa del vettore o almeno una rimessa devono essere situate nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione. É possibile per il vettore disporre di ulteriori rimesse nel territorio provinciale del comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Nel caso in cui il vettore disponga di più rimesse per la stessa autorizzazione ha l'obbligo di comunicare al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione presso quale Comune si trovano le ulteriori rimesse».


10.0.1000/4

MARGIOTTA

RESPINTO

All'emendamento 10.0.1000, capoverso «Art. 10-bis», al comma 1, lettera b), capoverso ''3'', secondo periodo, sostituire le parole: «È possibile per il vettore disporre di», con le seguenti: «Le Regioni stabiliscono le».


10.0.1000/5

MALLEGNI, BARBONI

RITIRATO

All'emendamento 10.0.1000, capoverso «Art. 10-bis», comma 1, lettera b), capoverso ''3'',  sostituire le parole: «della medesima Provincia o Area metropolitana», con la seguente: «Regione o, per la Città metropolitana di Roma, nell'Area metropolitana».


10.0.1000/6 (testo 2)

MARGIOTTA, FARAONE, AUGUSSORI

APPROVATO

All'emendamento 10.0.1000, capoverso «Art. 10-bis», comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), capoverso ''3'', aggiungere, in fine, il seguente periodo: ''In deroga a quanto previsto al presente comma, in ragione delle specificità territoriali e delle carenze infrastrutturali, per le sole regioni Sicilia e Sardegna l'autorizzazione rilasciata in un Comune della regione è valida sull'intero territorio regionale, entro il quale devono essere situate sede operativa e almeno una rimessa.'';

b) alla lettera d), capoverso ''4-bis'' aggiungere infine il seguente periodo: ''Per quanto riguarda le regioni Sicilia e Sardegna, partenze e destinazioni possono ricadere entro l'intero territorio regionale''.


10.0.1000/6

MARGIOTTA

All'emendamento 10.0.1000, capoverso «Art. 10-bis», comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), capoverso ''3'', aggiungere, in fine, il seguente periodo: ''In deroga a quanto previsto al presente comma, in ragione delle specificità territoriali e delle carenze infrastrutturali, per la sola regione Sicilia l'autorizzazione rilasciata in un Comune della regione è valida sull'intero territorio regionale, entro il quale devono essere situate sede operativa e almeno una rimessa.'';

b) alla lettera d), capoverso ''4-bis'' aggiungere infine il seguente periodo: ''Per quanto riguarda la regione Sicilia, partenze e destinazioni possono ricadere entro l'intero territorio regionale''.


10.0.1000/7

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER

APPROVATO

All'emendamento 10.0.100, al comma 1, capoverso «Art. 10-bis», dopo la lettera b), inserire le seguenti:

«b-bis) all'articolo 10, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

        ''2-bis. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente di autovettura ovvero di natante, in caso di malattia, invalidità, sospensione della patente, perdita dell'abilitazione professionale alla guida dei veicoli o di conduzione dei natanti o perdita del requisito di cui al precedente comma 2, dell'articolo 6, intervenuti successivamente al rilascio della licenza o dell'autorizzazione, possono mantenere la titolarità della licenza o dell'autorizzazione, a condizione che siano sostituiti alla guida dei veicoli o alla conduzione dei natanti per l'intero periodo di durata malattia, invalidità, sospensione della patente o perdita dell'abilitazione professionale, da persone in possesso dei requisiti professionali e morali previsti dalla normativa vigente''.

        b-ter) all'articolo 10, il comma 3 è sostituito dal seguente: ''3. Il rapporto di lavoro con un sostituto alla guida è regolato con contratto di lavoro stipulato in base alle norme vigenti. II rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione''».


10.0.1000/8

MARGIOTTA

RESPINTO

All'emendamento 10.0.1000, capoverso «Art. 10-bis», al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

        «b-bis) all'articolo 4, al comma 1, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: ''Entro centoventi giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, le Regioni, sentita l'Autorità per la regolazione dei trasporti provvedono alla emanazione di criteri per la programmazione ed il coordinamento degli autoservizi pubblici non di linea, prevedendo, se del caso, la possibilità di stipulare contratti di servizio con i titolari di licenza taxi o di autorizzazione per servizi di noleggio, con conducente, per particolari aree o tipologie di utenza la cui domanda di trasporto non possa essere soddisfatta più efficacemente con altri servizi di trasporto pubblico locale. Qualora le Regioni non provvedano entro i termini previsti, ad essi non è erogata una quota pari al 20 per cento dei trasferimenti erariali a loro favore diversi da quelli destinati al finanziamento dei Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e del trasporto pubblico locale.''».


10.0.1000/9

MALLEGNI, BARBONI

RITIRATO

All'emendamento 10.0.1000, capoverso «Art. 10-bis», comma 1, dopo la lettera b), inserire  la seguente:

        «b-bis) l'articolo 5-bis è abrogato».


10.0.1000/10

MALLEGNI, BARBONI

RITIRATO

All'emendamento 10.0.1000, capoverso «Art. 10-bis», comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

        «c) all'articolo 11, il comma 4 è sostituito dal seguente:

        "4. Le prenotazioni di trasporto per il noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa o la sede anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici. I veicoli o natanti immatricolati servizio noleggio con conducente, qualora privi di prenotazione o di contratto di servizio, debbono sostare nelle rimesse o presso i pontili di attracco di cui all'articolo 3 comma 3.

        Al termine dei servizi prenotati o del contratto a tempo i veicoli ed i natanti debbono rientrare presso le rimesse o i pontili di attracco di cui all'articolo 3 comma 3.

        Il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche al di fuori della Regione in cui ricade il Comune che ha rilasciato l'autorizzazione.

        Nel servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la prova di prenotazione di servizio o del contratto a tempo da tenere a bordo del veicolo o del natante. I requisiti e le specifiche tecniche dei documenti di prova del servizio sono stabiliti dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con decreto di concerto con il Ministro dell'interno previo parere della Conferenza Unificata e sentite le organizzazioni di categoria del noleggio con conducente.

       La presente disposizione non si applica alla Città metropolitana di Roma».


10.0.1000/11

MALLEGNI, BARBONI

RITIRATO

All'emendamento 10.0.1000, capoverso «Art. 10-bis», comma 1, lettera c), sostituire le parole: «della Provincia o dell'Area metropolitana», con la seguente: «della Regione o, per la Città metropolitana di Roma, dell'Area metropolitana».


10.0.1000/12

DURNWALDER, LANIECE

RESPINTO

All'emendamento 10.0.1000, capoverso «Art. 10-bis», al comma 1, lettera c), al capoverso ''4.'', sopprimere la lettera b).


10.0.1000/13

DURNWALDER, LANIECE

RESPINTO

All'emendamento n. 10.0.1000, capoverso «Art. 10-bis», al comma 1, lettera c), al capoverso ''4.'', sostituire le lettere b), c), d) ed e) con le seguenti: ''b) data, luogo di partenza e di arrivo; c) numero di telefono del fruitore del servizio''.


10.0.1000/14

DURNWALDER, LANIECE

RESPINTO

All'emendamento n. 10.0.1000, capoverso articolo «10-bis», al comma 1, lettera c), al capoverso ''4.'', sostituire la lettera c) con la seguente: ''c) data, luogo di partenza e di arrivo;''.


10.0.1000/15

DURNWALDER, LANIECE

RESPINTO

All'emendamento n. 10.0.1000, capoverso articolo «10-bis», al comma 1, lettera c), al capoverso ''4'', sopprimere la lettera d).


10.0.1000/16

DURNWALDER, LANIECE

RESPINTO

All'emendamento n. 10.0.1000, capoverso articolo «10-bis», comma 1, lettera c), al capoverso ''4.'', sostituire la lettera e) con la seguente: ''e) numero di telefono del fruitore del servizio.''.


10.0.1000/17

MALLEGNI, BARBONI

RITIRATO

All'emendamento n. 10.0.1000, capoverso articolo «10-bis», comma 1, lettera d), sostituire il comma 4-bis con il seguente:

        «4-bis. L'inizio di un nuovo servizio può avvenire senza il rientro in rimessa o al pontile di attracco quando l'esercente del servizio debba eseguire più prestazioni a viaggio o prestazioni con contratto a tempo. Alla fine dell'esecuzione dell'ultima prenotazione o del contratto a tempo il veicolo o il natante debbono rientrare nelle rispettive rimesse o pontili di attracco. La presente disposizione non si applica alla Città Metropolitana di Roma.».


10.0.1000/18

MARGIOTTA

RESPINTO

All'emendamento 10.0.1000, capoverso «Art. 10-bis», comma 1, lettera d), capoverso «4-bis», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero quando, dopo l'arrivo a destinazione dell'ultimo utente registrato, il vettore riceve una o più prenotazioni aggiuntive effettuate presso la sede mentre lo stesso sta percorrendo il tragitto di ritorno verso la rimessa, a condizione che ciascuna prenotazione aggiuntiva sia debitamente registrata dal vettore sul foglio di servizio prima dell'inizio del relativo tragitto».


10.0.1000/19

MARGIOTTA

RESPINTO

All'emendamento 10.0.1000, capoverso «Art. 10-bis», comma 1, lettera d), capoverso «4-bis», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, salvo diversa intesa raggiunta in Conferenza unificata entro il 28 febbraio 2019».


10.0.1000/20

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER

RESPINTO

All'emendamento 10.0.100, capoverso «Art. 10-bis», al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

            «d-bis) all'articolo 13, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''il corrispettivo, anche qualora stabilito sulla base di tariffe predeterminate, non può subire sconti o maggiorazioni sulla base di accordi tra vettore e utente''».


10.0.1000/21

SANTILLO

RITIRATO

All'emendamento 10.0.1000, capoverso «Art. 10-bis», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «data di entrata in vigore del presente decreto», con le seguenti: «data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».


10.0.1000/22

MARGIOTTA

RESPINTO

All'emendamento 10.0.1000, capoverso «Art. 10-bis», comma 4, sostituire le parole: «dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto», con le seguenti: «dall'adozione del decreto di cui al comma 2».


10.0.1000/23

MALLEGNI, BARBONI

RITIRATO

All'emendamento 10.0.1000, capoverso «Art. 10-bis», comma 6, dopo le parole: «motocarrozzetta e natanti», inserire le seguenti: «e licenze di taxi. È fatto salvo il rilascio di licenze o di autorizzazioni ai concorsi in essere o comunque pubblicati alla data del 29 dicembre 2018. La durata massima della sospensione non può essere superiore a 18 mesi dal 1º gennaio 2019».


10.0.1000/24

MALLEGNI, BARBONI

RITIRATO

All'emendamento 10.0.1000, al capoverso «Art. 10-bis», sostituire il comma 9 con il seguente:

        «9. Per la durata di 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'esecuzione dei servizi di noleggio con conducente con autovettura o natante, a seguito di prenotazione o contratto a tempo, può avvenire da luogo diverso dalla rimessa o dal pontile di attracco, fermo restando la prova del contratto a tempo o della prenotazione da tenere a bordo».


10.0.1000/25

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER

RESPINTO

All'emendamento 10.0.1000, capoverso articolo «10-bis», dopo il comma 9, aggiungere, in fine, il seguente:

        «9-bis. All'articolo 13-bis, comma 1, lettera c), del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Ai fini della quantificazione del valore di subentro, ai sensi dell'articolo 178, commi 2 e 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non rilevano eventuali benefici registrati per il protrarsi della gestione della concessione oltre la sua scadenza''».


10.0.1000/26

CONZATTI

RESPINTO

All'emendamento 10.0.1000, capoverso «Art. 10-bis», aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «9-bis. All'articolo 13-bis, comma 1, lettera c), del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, dopo le parole: ''a carico dei concessionari subentranti.'', è aggiunto il seguente periodo: ''Ai fini della quantificazione del valore di subentro, ai sensi dell'articolo 178, commi 2 e 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non rilevano eventuali benefici registrati per il protrarsi della gestione della concessione oltre la sua scadenza''».


10.0.1000/27

D'ARIENZO

RESPINTO

All'emendamento 10.0.1000, dopo il capoverso «1-bis», aggiungere il seguente:

        «1-ter. All'articolo 13-bis, comma 1, lettera c), del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, dopo le parole: ''a carico dei concessionari subentranti.'', aggiungere le seguenti: ''Ai fini della quantificazione del valore di subentro, ai sensi dell'articolo 178, commi 2 e 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non rilevano eventuali benefici registrati per il protrarsi della gestione della concessione oltre la sua scadenza''».


10.0.1000/28

CONZATTI

RESPINTO

All'emendamento 10.0.1000, capoverso «Art. 10-bis», aggiungere, in fine, il seguente comma:

          «9-bis). Al comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 148 del 2017 le parole: "non figurino privati", sono sostituite dalle seguenti: «figurino privati con una partecipazione massima del 20 per cento come previsto dalla specifica Direttiva"».

 


10.0.1000

IL GOVERNO

APPROVATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Misure urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea)

        1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, come modificata dall'articolo 29 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 3, comma 1, le parole: ''presso la rimessa'' sono sostituite dalle seguenti: ''presso la sede o la rimessa'' e sono aggiunte infine le seguenti parole: ''anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici'';

            b) all'articolo 3, il comma 3 è sostituito dal seguente:

       "3. La sede operativa del vettore e almeno una rimessa devono essere situate nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione. È possibile per il vettore disporre di ulteriori rimesse nel territorio di altri comuni della medesima Provincia o area metropolitana in cui ricade il territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione, previa comunicazione ai Comuni predetti, salvo diversa intesa raggiunta in Conferenza unificata entro il 28 febbraio 2019.'';

            c) all'articolo 11, il comma 4 è sostituito dal seguente:

        "4. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa o la sede, anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici. L'inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire presso le rimesse di cui all'articolo 3, comma 3, con ritorno alle stesse. Il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche al di fuori della Provincia o dell'area metropolitana in cui ricade il territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Nel servizio di noleggio con conducente è previsto l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un foglio di servizio in formato elettronico, le cui specifiche sono stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministero dell'interno. Il foglio di servizio in formato elettronico deve riportare:

            a) targa del veicolo;

            b) nome del conducente;

            c) data, luogo e chilometri di partenza e arrivo;

            d) orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio;

            e) dati del fruitore del servizio.

        Fino all'adozione del decreto di cui al presente comma, il foglio di servizio elettronico è sostituito da una versione cartacea dello stesso, caratterizzato da numerazione progressiva delle singole pagine da compilare, avente i medesimi contenuti previsti per quello in formato elettronico, e da tenere in originale a bordo del veicolo per un periodo non inferiore a quindici giorni, per essere esibito agli organi di controllo, con copia conforme depositata in rimessa.";

            d) all'articolo 11, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

        ''4-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 4, l'inizio di un nuovo servizio può avvenire senza il rientro in rimessa, quando sul foglio di servizio sono registrate, sin dalla partenza dalla rimessa o dal pontile d'attracco, più prenotazioni di servizio oltre la prima, con partenza o destinazione all'interno della Provincia o dell'area metropolitana in cui ricade il territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione.

        4-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, è in ogni caso consentita la fermata su suolo pubblico durante l'attesa del cliente che ha effettuato la prenotazione del servizio e nel corso dell'effettiva prestazione del servizio stesso.".

        2. Il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'interno di cui all'articolo 11, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, come modificato dal comma 1, lettera c), è adottato entro il 30 giugno 2019.

        3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presso il Centro elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un registro informatico pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza per il servizio taxi effettuato con autovettura, motocarrozzetta, natante e di quelle di autorizzazione per il servizio di autonoleggio con conducente effettuato con autovettura, motocarrozzetta e natante. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate le specifiche tecniche per l'attuazione e le modalità con le quali le predette imprese dovranno registrarsi. Agli oneri derivanti dalle previsioni del presente comma, connessi all'implementazione e all'adeguamento dei sistemi informatici del Centro elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e pari ad euro un milione per l'annualità 2019, si provvede mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2018, n. 143. Alla gestione dell'archivio il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

        4. Le sanzioni di cui all'articolo 11-bis della legge 15 gennaio 1992, n. 21, per l'inosservanza degli articoli 3 ed 11 della medesima legge, come modificati dal comma 1, si applicano a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Parimenti rimangono sospese per la stessa durata le sanzioni previste dall'articolo 85, commi 4 e 4-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente ai soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

        5. A decorrere dal 1º gennaio 2019, l'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, è abrogato.

        6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla piena operatività dell'archivio informatico pubblico nazionale delle imprese di cui al comma 3, non è consentito il rilascio di nuove autorizzazioni per l'espletamento del servizio di noleggio con conducente con autovettura, motocarrozzetta e natante.

        7. A decorrere dal 1º gennaio 2019, l'articolo 1-bis del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è abrogato.

        8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dello sviluppo economico, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disciplinata l'attività delle piattaforme tecnologiche di intermediazione che intermediano tra domanda ed offerta di autoservizi pubblici non di linea.

        9. Fino alla data di adozione delle deliberazioni della Conferenza unificata di cui al comma 1, lettera b), e comunque per un periodo non superiore a due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'inizio di un singolo servizio, fermo l'obbligo di previa prenotazione, può avvenire da luogo diverso dalla rimessa, quando lo stesso è svolto in esecuzione di un contratto in essere tra cliente e vettore, stipulato in forma scritta con data certa sino a 15 giorni antecedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e regolarmente registrato. L'originale o copia conforme del contratto deve essere tenuto a bordo delle vetture o presso la sede e deve essere esibito in caso di controlli».

            Conseguentemente, all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. Il decreto-legge 29 dicembre 2018, n. 143, è abrogato».

Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 29 dicembre 2018, n. 143.


11.1

BOLDRINI, FARAONE, BINI, PARRINI, MARGIOTTA, PITTELLA

RESPINTO

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 11. - (Disposizioni in materia di trattamento economico accessorio del personale dipendente della pubblica amministrazione). – 1. All'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: "a decorrere dal 1º gennaio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1º gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2018".

        2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, valutati nel limite massimo di 100 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede:

            a) quanto a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

            b) quanto a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

            c) quanto a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

            d) quanto a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».


11.2

CAUSIN

IMPROPONIBILE

Al comma 1, premettere il seguente:

        «01. Al fine di semplificare le procedure di cui all'articolo 1, comma 797, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: "30 gennaio 2019" con le seguenti: "30 giugno 2019".

        Conseguentemente, alla rubrica, dopo la parola: «Adeguamento» inserire le seguenti: «delle spese militari e».


11.3

PATRIARCA, PARENTE, LAUS, NANNICINI

RESPINTO

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75,» inserire le seguenti: «fermo restando l'allineamento a partire dal 1º gennaio 2019 nei rinnovi contrattuali dello stipendio tabellare con il tasso d'inflazione certificata registrata dal 1º gennaio 2010,».

        Conseguentemente, dopo il comma 1 inserire il seguente:

        «1-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, valutati nel limite massimo di 100 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede:

            a) quanto a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

            b) quanto a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

            c) quanto a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

            d) quanto a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

 


11.4

PARENTE, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI

RESPINTO

Al comma 1, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

            a) agli incrementi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro successivi alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 25 maggio 2017, n 75, e agli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico;

            b) alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri relativi al trattamento accessorio delle assunzioni effettuate, a decorrere dall'entrata in vigore delle predette disposizioni normative, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, ai sensi delle medesime disposizioni;

            c) alle risorse destinate ai fondi per effetto delle nuove assunzioni;

            d) alle risorse eventualmente destinate dalla contrattazione integrativa alle misure di welfare integrativo, a finalità assistenziali o di previdenza complementare a favore del personale;

            e) alle risorse riferite alla quota dei risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'articolo 16, commi 4, 5 e 6 del 6 luglio 2011, n. 98, e alla quota dei risparmi conseguiti dagli enti e dalle amministrazioni in attuazione di specifiche disposizioni della contrattazione collettiva integrativa o definiti in sede di confronto sindacale».

        Conseguentemente, dopo il comma 1 inserire il seguente:

        «1-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, valutati nel limite massimo di 100 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede:

            a) quanto a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

            b) quanto a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

            c) quanto a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

            d) quanto a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

 


11.5

BOLDRINI, FARAONE, BINI, PARRINI, MARGIOTTA, PITTELLA

RESPINTO

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

            «b-bis) per il personale del SSN alle risorse attribuite da provvedimenti legislativi successivi alla data della entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017 ed a quelle costituite dalla retribuzione individuale di anzianità del personale cessato dal servizio successivamente al 1º gennaio 2017, ai fini di un loro utilizzo per la valorizzazione del merito di cui al comma 2 del citato decreto legislativo;»


11.6

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

RESPINTO

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

            «b)-bis. per il personale del SSN con riferimento alle risorse attribuite da provvedimenti legislativi successivi alla data della sua entrata in vigore ed a quelle costituite dalla retribuzione individuale di anzianità del personale cessato dal servizio successivamente al 1 gennaio 2017, ai fini di un loro utilizzo per la valorizzazione del merito di cui al medesimo comma 2.»

 


11.7

BINETTI

RESPINTO

Al comma 1, aggiungere in fine, la seguente lettera:

            «b-bis. per il personale del SSN, alle risorse attribuite da provvedimenti legislativi successivi alla data della sua entrata in vigore ed a quelle costituite dalla retribuzione individuale di anzianità del personale cessato dal servizio successivamente al 1 gennaio 2017, ai fini di un loro utilizzo per la valorizzazione del merito di cui al medesimo comma 2».

 


11.8

VITALI, STABILE, RIZZOTTI

RESPINTO

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

            «b-bis) alle risorse attribuite per il personale del SSN da provvedimenti legislativi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge e alle risorse costituite dalla retribuzione individuale di anzianità del personale cessato dal servizio successivamente al 1 gennaio 2017, ai fini di un loro utilizzo per la valorizzazione del merito di cui al comma 2 del presente articolo.»


11.9

BOLDRINI, FARAONE, BINI, PARRINI, MARGIOTTA, PITTELLA

RESPINTO

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

            «b-bis) alle risorse attribuite da provvedimenti legislativi successivi alla data della entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017 ed a quelle previste dai contratti collettivi alla cessazione del rapporto di lavoro, ai fini di un loro utilizzo per la valorizzazione del merito di cui al comma 2 del citato decreto legislativo».


11.10

BINETTI

RESPINTO

Al comma 1 aggiungere, in fine, la seguente lettera:

            «b-bis). alle risorse attribuite da provvedimenti legislativi successivi alla data della sua entrata in vigore ed a quelle previste dai contratti collettivi alla cessazione del rapporto di lavoro, ai fini di un loro utilizzo per la valorizzazione del merito di cui al medesimo comma 2».

 


11.11

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

RESPINTO

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

            «b-bis) alle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime».


11.12

IANNONE

RESPINTO

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

            «b-bis) alle quote di retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti scolastici cessati dal servizio a partire dal 31 agosto 2012. Conseguentemente è rideterminato, dal 1 settembre 2019, il Fondo Unico Nazionale di cui all'articolo 42 del Contratto Collettivo Nazionale Lavoro del 1 marzo 2002. Per quanto riguarda il recupero delle quote spettanti ai dirigenti in servizio dal 1 settembre 2012 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei Dirigenti Scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86, della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205 e da ulteriori risparmi di spesa».


11.13

VITALI

RESPINTO

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

            «b-bis) alle quote di retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti scolastici cessati dal servizio a partire dal 31 agosto 2012. Conseguentemente è rideterminato, dal 1 settembre 2019, il Fondo Unico Nazionale di cui all1 articolo 42 del Contratto Collettivo Nazionale Lavoro del 1 marzo 2002. Per quanto riguarda il recupero delle quote spettanti ai dirigenti in servizio dal 1 settembre 2012 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei dirigenti scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86, della legge 12 luglio 2015, n.107, come modificata dall'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205 e da ulteriori risparmi di spesa».

 


11.14

IANNONE

RESPINTO

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

            «b-bis) alle quote di retribuzione individuate di anzianità dei dirigenti scolastici cessati dai servizio o partire dal 31 agosto 2015. Conseguentemente è rideterminato, dal 1 settembre 2019, il Fondo Unico Nazionale di cui all'articolo 42 del Contratto Collettivo Nazionale Lavoro del 1 marzo 2002. Per quanto riguarda il recupero delle quote spettanti ai dirigenti in servizio dal 1 settembre 2012 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei Dirigenti Scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86, della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205 e da ulteriori risparmi di spesa».


11.15

VANIN, GRASSI, SANTILLO, MONTEVECCHI, CORRADO, DE LUCIA, FLORIDIA, GRANATO, MARILOTTI, RUSSO, PATUANELLI, CATALFO

RITIRATO

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

            a) al comma 2 sopprimere le parole: «comma 3»;

            b) dopo il comma 2 aggiungere, infine, il seguente:

        «2-bis. La deroga al limite di cui al comma 1 si applica anche agli Enti pubblici di ricerca, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, nel caso di assunzioni effettuate in deroga al regime ordinario che siano avvenute successivamente alla data di entrata in vigore del predetto limite, purché gli Enti medesimi siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale, ivi compreso il trattamento accessorio, nel limite massimo dell'ottanta per cento del contributo ordinario dello Stato. In tal caso il fondo accessorio può essere incrementato nella misura massima pari al valore medio pro-capite precedente dette assunzioni».

 


11.16

FEDELI, MALPEZZI

RESPINTO

Dopo il comma 2 aggiungere in fine i seguenti:

        «2-bis. La deroga al limite di cui al comma 1 si applica anche in caso di assunzioni effettuate in deroga al regime ordinario delle assunzioni, effettuate sulla base di specifiche disposizioni legislative che autorizzino tale deroga, che siano avvenute successivamente alla data di entrata in vigore del predetto limite, a condizione che le amministrazioni che hanno effettuato tali assunzioni siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale, ivi compreso il trattamento accessorio. In tal caso il fondo accessorio potrà essere incrementato nella misura massima pari al valore medio pro capite precedente dette assunzioni.

        2-ter. Alle maggiori spese derivanti dal presente articolo, pari a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».


11.17 (testo 3)

AUGUSSORI, SAPONARA, CAMPARI, FAGGI, PEPE, PERGREFFI, VONO

RITIRATO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Al fine di semplificare le procedure per la copertura dei posti non riservati ai sensi dell'articolo 703, comma 1, lettera c), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata l'assunzione degli allievi agenti della Polizia di Stato, nei limiti delle facoltà assunzionali non soggette alle riserve di posti di cui al citato articolo 703, comma 1, lettera c), e nel limite massimo di 1.851 posti, mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017. L'Amministrazione della pubblica sicurezza procede alle predette assunzioni:

a)         a valere sulle facoltà assunzionali previste per l'anno 2019 in relazione alle cessazioni intervenute entro la data del 31 dicembre 2018 e nei limiti del relativo risparmio di spesa, determinato ai sensi dell'articolo 66, commi 9-bis e 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

b)        limitatamente ai soggetti risultati idonei alla relativa prova scritta d'esame e secondo l'ordine decrescente del voto in essa conseguito, ferme restando le riserve e le preferenze applicabili secondo la normativa vigente alla predetta procedura concorsuale, purché in possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2049 del citato codice dell'ordinamento militare;

c)         previa verifica dei requisiti di cui alla lettera b), mediante convocazione degli interessati, individuati con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, in relazione al numero dei posti di cui al presente comma, secondo l'ordine determinato in applicazione delle disposizioni di cui alla citata lettera b);

d)        previo avvio a più corsi di formazione di cui all'articolo 6-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, e successive modificazioni, ciascuno con propria decorrenza giuridica ed economica, secondo le disponibilità organizzative e logistiche degli istituti di istruzione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

2-ter. Il fondo di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è integrato di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

2-quater. All'articolo 26 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 53, sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Le disposizioni del predetto decreto continuano ad applicarsi sino al 30 giugno 2019.”;

al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Il decreto del Ministro dell'interno 16 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre  2010, n. 302, cessa di avere efficacia a decorrere dal 1° luglio 2019.”.

2-quinquies. All'articolo 1, comma 441, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: “Previo avvio delle rispettive procedure negoziali e di concertazione in,” sono sostituite dalle seguenti “In”.


11.17 (testo 2)

AUGUSSORI, SAPONARA, CAMPARI, FAGGI, PEPE, PERGREFFI, VONO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

        2-bis. Al fine di semplificare le procedure per la copertura dei posti non riservati ai sensi dell'articolo 703, comma 1, lettera c), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata, con decorrenza non anteriore al 1º marzo 2019 e non posteriore al 1º settembre 2019, l'assunzione di 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato, mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017. L'Amministrazione della pubblica sicurezza procede alle predette assunzioni:

            a) a valere sulle facoltà assunzionali previste per l'anno 2019 in relazione alle cessazioni intervenute entro la data del 31 dicembre 2018 e nei limiti del relativo risparmio di spesa, determinato ai sensi dell'articolo 66, commi 9-bis e 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

            b) limitatamente ai soggetti risultati idonei alla relativa prova scritta d'esame e secondo l'ordine decrescente del voto in essa conseguito, ferme restando le riserve e le preferenze applicabili secondo la normativa vigente alla predetta procedura concorsuale, purché in possesso, alla data del 1 gennaio 2019, dei requisiti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018 n. 145, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2049 del citato codice dell'ordinamento militare;

            c) previa verifica dei requisiti di cui alla lettera b), mediante convocazione degli interessati, individuati con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, in relazione al numero dei posti di cui al presente comma, secondo l'ordine determinato in applicazione delle disposizioni di cui alla citata lettera b);

            d) previo avvio a più corsi di formazione di cui all'articolo 6-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, e successive modificazioni, ciascuno con propria decorrenza giuridica ed economica, secondo le disponibilità organizzative e logistiche degli istituti di istruzione dell'amministrazione della pubblica sicurezza.

        2-ter. Il fondo di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 è integrato di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 1116 della legge 30 dicembre 2018 n. 145.

        2-quater. All'articolo 26 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 53 sono apportate le seguenti modifiche:

        1) Al comma 1 il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Le disposizioni del predetto decreto continuano ad applicarsi sino al 30 giugno 2019.».

        2) Al comma 2 il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il decreto del Ministro dell'interno 16 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2010, n. 302, cessa di avere efficacia a decorrere dal 1 luglio 2019.».

        2-quinquies. All'articolo 1, comma 441, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018 n. 145 le parole: «Previo avvio delle rispettive procedure negoziali e di concertazione in,» sono sostituite dalle seguenti «In».


11.17

AUGUSSORI, SAPONARA, CAMPARI, FAGGI, PEPE, PERGREFFI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

        2-bis. Al fine di semplificare le procedure per la copertura dei posti non riservati ai sensi dell'articolo 703, comma 1, lettera c), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata, con decorrenza non anteriore al 1º marzo 2019 e non posteriore al 1º settembre 2019, l'assunzione di 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato, mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017. L'Amministrazione della pubblica sicurezza procede alle predette assunzioni:

            a) a valere sulle facoltà assunzionali previste per l'anno 2019 in relazione alle cessazioni intervenute entro la data del 31 dicembre 2018 e nei limiti del relativo risparmio di spesa, determinato ai sensi dell'articolo 66, commi 9-bis e 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

            b) limitatamente ai soggetti risultati idonei alla relativa prova scritta d'esame e secondo l'ordine decrescente del voto in essa conseguito, ferme restando le riserve e le preferenze applicabili secondo la normativa vigente alla predetta procedura concorsuale, purché in possesso, alla data del 1 gennaio 2019, dei requisiti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018 n. 245, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2049 del citato codice dell'ordinamento militare;

            c) previa verifica dei requisiti di cui alla lettera b), mediante convocazione degli interessati, individuati con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, in relazione al numero dei posti di cui al presente comma, secondo l'ordine determinato in applicazione delle disposizioni di cui alla citata lettera b);

            d) previo avvio a più corsi di formazione di cui all'articolo 6-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, e successive modificazioni, ciascuno con propria decorrenza giuridica ed economica, secondo le disponibilità organizzative e logistiche degli istituti di istruzione dell'amministrazione della pubblica sicurezza.

        2-ter. Il fondo di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 è integrato di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 1116 della legge 30 dicembre 2018 n. 145.

        2-quater. All'articolo 26 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 53 sono apportate le seguenti modifiche:

        1) Al comma 1 il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Le disposizioni del predetto decreto continuano ad applicarsi sino al 31 dicembre 2019».

        2) Al comma 2 il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il decreto del Ministro dell'interno 16 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2010, n. 302, cessa di avere efficacia a decorrere dal 1 gennaio 2020».

        2-quinquies. All'articolo 1, comma 441, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018 n. 145 le parole: «Previo avvio delle rispettive procedure negoziali e di concertazione in,» sono sostituite dalle seguenti «In».


11.18

BOLDRINI, FARAONE, BINI, PARRINI, MARGIOTTA, PITTELLA

RESPINTO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

        «2-bis. All'articolo 15-quater del decreto legislativo n. 502 del 1992 dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

        "5-bis. I benefici di cui al presente articolo si applicano alla dirigenza delle professioni sanitarie, di cui alla legge n. 251 del 2000 e alla legge n. 43 del 2006. Il riconoscimento economico decorre dalla contrattazione 2016-2018".

        2-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 2-bis, valutati nel limite massimo di 50 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede:

            a) quanto a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

            b) quanto a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

            c) quanto a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».


11.19

BOLDRINI, FARAONE, BINI, PARRINI, MARGIOTTA, PITTELLA

RESPINTO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

        «2-bis. All'articolo 17 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, come modificato dall'articolo 1, comma 375, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "con esclusione dell'articolo 15-quater e della correlata indennità," sono soppresse.

        2-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 2-bis, valutati nel limite massimo di 50 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede:

            a) quanto a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

            b) quanto a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

            c) quanto a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».


11.20

MALLEGNI

RESPINTO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

        «2-bis. Il personale collocato in soprannumero presso la presidenza del Consiglio dei ministri prima del 21 novembre 1980, ai sensi dell'articolo 7, legge 24 ottobre 1977, n. 801 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di data 24 luglio 1978, ha diritto al trattamento economico e normativo alle prestazioni previdenziali e assistenziali stabilite per il personale facente parte della consistenza organica della presidenza del Consiglio dei ministri a decorrere dal 21 novembre 1980. Il termine di prescrizione per esercitare i diritti decorre dalla pubblicazione della presente legge sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.»

        2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, valutato in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri».


11.21

PATRIARCA, PARENTE, LAUS, NANNICINI

RESPINTO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

        «2-bis. Fermo il rispetto dei limiti complessivi di spesa per il personale ai sensi dei commi 557-quater e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, secondo cui l'ammontare delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato nell'anno 2016, non opera per le risorse stanziate in bilancio per la retribuzione di posizione e di risultato dei titolari di posizione organizzativa degli enti del comparto delle funzioni locali, nei limiti dei risparmi conseguenti all'utilizzo parziale delle risorse che possono essere destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato. Per effetto di quanto indicato al periodo precedente le corrispondenti risorse non possono essere destinate a nuove assunzioni sino alla cessazione dell'incarico, allo scadere del quale tornano ad alimentare la capacità assunzionale dell'ente.

        2-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 2-bis, valutati nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

 


11.22

SAPONARA, AUGUSSORI, FAGGI, CAMPARI, PEPE, PERGREFFI

RITIRATO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. Fermo il rispetto dei limiti complessivi di spesa per il personale ai sensi dei commi 557-quater e 562 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2006, n. 296, il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, secondo cui l'ammontare delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato nell'anno 2016, non opera per le risorse stanziate in bilancio per la retribuzione di posizione e di risultato dei titolari di posizione organizzativa degli enti del comparto delle funzioni locali, nei limiti dei risparmi conseguenti all'utilizzo parziale delle risorse che possono essere destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato. Per effetto di quanto indicato al periodo precedente le corrispondenti risorse non possono essere destinate a nuove assunzioni sino alla cessazione dell'incarico, allo scadere del quale tornano ad alimentare le capacità di assunzione dell'ente».


11.23

MARGIOTTA

RESPINTO

Dopo il comma 2 aggiungere, in fine, il seguente:

        «2-bis. Fermo il rispetto dei limiti complessivi di spesa per il personale ai sensi dei commi 557-quater e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, secondo cui l'ammontare delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato nell'anno 2016, non opera per le risorse stanziate in bilancio per la retribuzione di posizione e di risultato dei titolari di posizione organizzativa degli enti del comparto delle funzioni locali, nei limiti dei risparmi conseguenti all'utilizzo parziale delle risorse che possono essere destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato. Per effetto di quanto indicato al periodo precedente le corrispondenti risorse non possono essere destinate a nuove assunzioni sino alla cessazione dell'incarico, allo scadere del quale tornano ad alimentare le capacità di assunzione dell'ente».


11.24

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

RESPINTO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. Fermo il rispetto dei limiti complessivi di spesa per il personale ai sensi dei commi 557-quater e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, secondo cui l'ammontare delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato nell'anno 2016, non opera per le risorse stanziate in bilancio per la retribuzione di posizione e di risultato dei titolari di posizione organizzativa degli enti del comparto delle funzioni locali, nei limiti dei risparmi conseguenti all'utilizzo parziale delle risorse che possono essere destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato. Per effetto di quanto indicato al periodo precedente le corrispondenti risorse non possono essere destinate a nuove assunzioni sino alla cessazione dell'incarico, allo scadere del quale tornano ad alimentare le capacità di assunzione dell'ente».


11.25

IANNONE

RESPINTO

Dopo il comma 2, aggiungere in fine, il seguente:

        «2-bis. Fermo il rispetto dei limiti complessivi di spesa per il personale ai sensi dei commi 557-quater e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, secondo cui l'ammontare delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato nell'anno 2016, non opera per le risorse stanziate in bilancio per la retribuzione di posizione e di risultato dei titolari di posizione organizzativa degli enti del comparto delle funzioni locali, nei limiti dei risparmi conseguenti all'utilizzo parziale delle risorse che possono essere destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato. Per effetto di quanto indicato al periodo precedente le corrispondenti risorse non possono essere destinate a nuove assunzioni sino alla cessazione dell'incarico, allo scadere del quale tornano ad alimentare le capacità di assunzione dell'ente».

 


11.26

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO

RESPINTO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. Fermo il rispetto dei limiti complessivi di spesa per il personale ai sensi dei commi 557-quater e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera per le risorse stanziate in bilancio per la retribuzione di posizione e di risultato dei titolari di posizione organizzativa degli Enti del comparto delle Funzioni locali, nei limiti dei risparmi conseguenti all'utilizzo parziale delle risorse che possono essere destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato. Per effetto di quanto indicato al periodo precedente le corrispondenti risorse non possono essere destinate a nuove assunzioni sino alla cessazione dell'incarico, allo scadere del quale tornano ad alimentare la capacità assunzionale dell'ente».


11.27

PARRINI, COLLINA

RESPINTO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

        «2-bis. Fermo il rispetto dei limiti complessivi di spesa per il personale ai sensi dei commi 557-quater e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera per le risorse stanziate in bilancio per la retribuzione di posizione e di risultato dei titolari di posizione organizzativa degli Enti del comparto delle Funzioni locali, nei limiti dei risparmi conseguenti all'utilizzo parziale delle risorse che possono essere destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato. Per effetto di quanto indicato al periodo precedente le corrispondenti risorse non possono essere destinate a nuove assunzioni sino alla cessazione dell'incarico, allo scadere del quale tornano ad alimentare la capacità assunzionale dell'ente».


11.28

IANNONE

RESPINTO

Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

        «2-bis. Fermo il rispetto dei limiti complessivi di spesa per il personale ai sensi dei commi 557-quater e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera per le risorse stanziate in bilancio per la retribuzione di posizione e di risultato dei titolari di posizione organizzativa degli Enti del comparto delle Funzioni locali, nei limiti dei risparmi conseguenti all'utilizzo parziale delle risorse che possono essere destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato. Per effetto di quanto indicato al periodo precedente le corrispondenti risorse non possono essere destinate a nuove assunzioni sino alla cessazione dell'incarico, allo scadere del quale tornano ad alimentare la capacità assunzionale dell'ente».


11.29

BOLDRINI, FARAONE, BINI, PARRINI, MARGIOTTA, PITTELLA

RESPINTO

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

        «2-bis. Al personale medico INAIL, si applicano gli istituti normativi ed economici previsti per la Dirigenza Medica del Servizio Sanitario Nazionale.

        2-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 2-bis, valutati nel limite massimo di 30 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede:

            a) quanto a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

            b) quanto a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

 


11.30

VITALI, STABILE, RIZZOTTI

RESPINTO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

        «2-bis. Al personale medico INAIL si applicano integralmente gli istituti normativi ed economici previsti per la Dirigenza Medica del servizio sanitario nazionale».


11.31

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

RESPINTO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. Al personale medico INAIL si applicano integralmente gli istituti normativi ed economici previsti per la Dirigenza Medica del servizio sanitario nazionale».


11.32

SAPONARA, AUGUSSORI, FAGGI, CAMPARI, PEPE, PERGREFFI

RITIRATO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. Il personale impiegato nell'esercizio delle funzioni delegate dalle Regioni, ove previsto dalla legge regionale, è inquadrato nei ruoli delle Province e delle Città metropolitane ed è neutrale rispetto ai limiti previsti dall'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Nei limiti degli stanziamenti pluriennali stabiliti dalle Regioni, le Province e le Città metropolitane possono procedere ad assunzioni del personale necessario al migliore esercizio delle funzioni delegate».

        Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Semplificazioni in materia di personale dipendente della pubblica amministrazione».

 


11.33

IANNONE

RESPINTO

Dopo il comma 2, aggiungere infine il seguente:

        «2-bis. Il personale impiegato nell'esercizio delle funzioni delegate dalle Regioni, ove previsto dalla legge regionale, è inquadrato nei ruoli delle Province e delle Città metropolitane ed è neutrale rispetto ai limiti previsti dall'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Nei limiti degli stanziamenti pluriennali stabiliti dalle Regioni, le Province e le Città metropolitane possono procedere ad assunzioni del personale necessario al migliore esercizio delle funzioni delegate».

        Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Semplificazioni in materia di personale dipendente della pubblica amministrazione».


11.34

MARGIOTTA

IMPROPONIBILE

Dopo il comma 2 aggiungere in fine il seguente:

        «2-bis. Il personale impiegato nell'esercizio delle funzioni delegate dalle Regioni, ove previsto dalla legge regionale, è inquadrato nei ruoli delle Province è delle Città metropolitane ed è neutrale rispetto ai limiti previsti dall'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Nei limiti degli stanziamenti pluriennali stabiliti dalle Regioni, le Province e le Città metropolitane possono procedere ad assunzioni del personale necessario al migliore esercizio delle funzioni delegate».


11.35

GRASSI, SANTILLO, PATUANELLI, PUGLIA

IMPROPONIBILE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. All'articolo 155, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla lettera a) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ", nonché di quelli in riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243-bis, ad esclusione delle assunzioni a tempo determinato interamente eterofinanziate, la ci spesa non incide sul bilancio dell'ente, in quanto finanziate dalla Comunità europea o da soggetti privati;".».


11.36

GRASSI, SANTILLO, PATUANELLI, PUGLIA

IMPROPONIBILE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. All'articolo 155, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

            "a-bis) il controllo centrale successivo all'adozione dell'atto di assunzione a tempo determinato del responsabile economico-finanziario, del responsabile dell'ufficio tecnico, degli assistenti sociali ed educativi e dei vigili urbani stagionali, in caso di assoluta necessità ed urgenza per l'Ente determinata dal non incorrere in una interruzione di pubblico servizio che potrebbe causare danni gravi e irreparabili. In tal caso il controllo è concluso entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, superati i quali, l'ente può procedere all'assunzione soggetta al controllo successivo"».


11.37

GRASSI, SANTILLO, PATUANELLI, PUGLIA

RITIRATO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. All'articolo 259, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

        "6-bis. L'incarico di responsabile economico-finanziario; attribuito ai sensi dell'articolo 110, comma 1, non è soggetto ai limiti di spesa di cui al comma 6 del presente articolo"».


11.38

BRESSA

RESPINTO

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «2-bis. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'ottavo periodo, dopo le parole: "non si applicano", sono inserite le seguenti: "alle Regioni e"».


11.39

FAGGI, AUGUSSORI, SAPONARA, CAMPARI, PERGREFFI, PEPE

RITIRATO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. All'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, alla fine, dopo le parole: "30 luglio 2010, n. 122" sono aggiunte le seguenti: ", nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 11, comma 4-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114"».

 


11.40

BRESSA

RESPINTO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. All'articolo l, comma 178, della legge 30 dicembre 2018, n, 145, dopo le parole: "30 luglio 2010, n, 122", sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 11, comma 4-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114"».


11.0.1

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

RESPINTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

(Modifiche all'articolo 23 del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75. Superamento del blocco al trattamento accessorio)

        All'articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

        «2-bis. Il limite determinato al comma precedente al 31 dicembre 2016, cessa a decorrere dal 1º gennaio 2019.»


11.0.2

ROMEO, CALDEROLI, ARRIGONI, TOSATO, NISINI, FAGGI, MONTANI, SOLINAS, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BONFRISCO, SIMONE BOSSI, UMBERTO BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, MARIN, MARTI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, EMANUELE PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIETRO PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, TESEI, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

RITIRATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Norme sull'efficienza dei servizi istituzionali del personale del comparto sicurezza-difesa e dei fondi per il trattamento accessorio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

        1. All'articolo 1, comma 441, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "Previo avvio delle rispettive procedure negoziali e di concertazione," sono soppresse».


11.0.3 (testo 2)

GRASSI, SANTILLO, MORONESE, PUGLIA

RITIRATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Semplificazione amministrativa in materia di posizioni
organizzative degli Enti Locali)

1. Fermo restando quanto previsto dai commi 557-quater e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i comuni privi di posizioni dirigenziali, il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non si applica al trattamento accessorio dei titolari di posizione organizzativa di cui all'articolo 13 e seguenti del CCNL 2016-2018 del comparto Funzioni Locali, limitatamente al differenziale tra gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato già attribuiti alla data di entrata in vigore del predetto CCNL e l'eventuale maggiore valore delle medesime retribuzioni successivamente stabilito dagli enti ai sensi dell'articolo 15, commi 2 e 3, del CCNL 2016-2018, attribuito a valere sui risparmi conseguenti all'utilizzo parziale delle risorse che possono essere destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato che sono contestualmente ridotte del corrispondente valore finanziario.»


11.0.3

GRASSI, SANTILLO, MORONESE, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Semplificazione amministrativa in materia di posizioni
organizzative degli Enti Locali)

        1. Fermo il rispetto dei limiti complessivi di spesa per il personale ai sensi dei commi 557-quater e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, secondo cui l'ammontare delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato nell'anno 2016, non opera per le risorse stanziate in bilancio per la retribuzione di posizione e di risultato dei titolari di posizione organizzativa degli Enti del comparto delle Funzioni locali, nei limiti dei risparmi conseguenti all'utilizzo parziale delle risorse che possono essere destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato. Per effetto di quanto indicato al periodo precedente le corrispondenti risorse non possono essere destinate a nuove assunzioni sino alla cessazione dell'incarico, allo scadere del quale tornano ad alimentare la capacità assunzionale dell'ente.»


11.0.4 (testo 2)

MATRISCIANO, CATALFO, AUDDINO, BOTTO, CAMPAGNA, GUIDOLIN, NOCERINO, ROMAGNOLI, GRASSI, SANTILLO, PATUANELLI

RITIRATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

≪Art. 11-bis.

(Semplificazione amministrativa in materia di progressioni verticali)

1. Le pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalità interne, possono attivare, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno. Il numero di posti per tali procedure selettive riservate non può superare il 50 per cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria, prevista nel CCNL del relativo comparto. In ogni caso, l'attivazione di dette procedure selettive riservate determina, in relazione al numero di posti individuati, la corrispondente riduzione della percentuale di riserva di posti destinata al personale interno, utilizzabile da ogni amministrazione ai fini delle progressioni tra le aree di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Tali procedure selettive prevedono prove volte ad accertare la capacità dei candidati di utilizzare e applicare nozioni teoriche per la soluzione di problemi specifici e casi concreti. La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni, l'attività svolta e i risultati conseguiti, nonché l'eventuale superamento di precedenti procedure selettive, costituiscono titoli rilevanti ai fini dell'attribuzione dei posti riservati per l'accesso all'area superiore.≫


11.0.4

MATRISCIANO, CATALFO, AUDDINO, BOTTO, CAMPAGNA, GUIDOLIN, NOCERINO, ROMAGNOLI, GRASSI, SANTILLO, PATUANELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Semplificazione amministrativa in materia di progressioni verticali)

        1. Le pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalità interne, possono attivare, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno. Il numero di posti per tali procedure selettive riservate non può superare il 50 per cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria. In ogni caso, l'attivazione di dette procedure selettive riservate determina, in relazione al numero di posti individuati, la corrispondente riduzione della percentuale di riserva di posti destinata al personale interno, utilizzabile da ogni amministrazione ai fini delle progressioni tra le aree di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Tali procedure selettive prevedono prove volte ad accertare la capacità dei candidati di utilizzare e applicare nozioni teoriche per la soluzione di problemi specifici e casi concreti. La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni, l'attività svolta e i risultati conseguiti, nonché l'eventuale superamento di precedenti procedure selettive, costituiscono titoli rilevanti ai fini dell'attribuzione dei posti riservati per l'accesso all'area superiore.»

 


11.0.5

PEROSINO

RESPINTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

        1) In materia di graduatorie e assunzioni presso le pubbliche amministrazioni, sono disposte le seguenti proroghe di termini:

            a) l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti al 31 dicembre 2018 e relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata al 31 dicembre 2019, ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e, per gli idonei, l'eventuale termine di maggior durata della graduatoria ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

            b) con riferimento alle assunzioni di personale da parte delle amministrazioni centrali, ai fini della razionalizzazione delle risorse e del contenimento della spesa relativa all'indizione di nuovi concorsi, il Dipartimento della Funzione pubblica adotta iniziative per favorire il previo scorrimento delle graduatorie di cui alla lettera a), anche di differenti amministrazioni, per il medesimo profilo o per profili analoghi».

 


11.0.6

FERRAZZI

RESPINTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

        1. Gli enti locali qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia superiore del 50 per cento del rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennalmente con il decreto 2000, n. 267, possono procedere, per gli anni 2019, 2020 e 2021, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel rispetto degli equilibri di bilancio.

        2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 30 milioni per ciascuno degli anni 2019,2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».


11.0.7 (testo 2)

FREGOLENT, AUGUSSORI, SAPONARA, CAMPARI, FAGGI, PEPE, PERGREFFI

RITIRATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 11-bis

(Semplificazioni in materia di assunzioni di personale per gli enti locali)

1. Gli enti locali con rapporto medio dipendenti-popolazione inferiore, nell'anno precedente, al 50% del rapporto medio dipendenti-popolazione della rispettiva classe demografica, come definiti triennalmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono procedere, per gli anni 2019, 2020 e 2021, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel rispetto degli equilibri di bilancio e comunque nel limite massimo del predetto rapporto medio".


11.0.7

FREGOLENT, AUGUSSORI, SAPONARA, CAMPARI, FAGGI, PEPE, PERGREFFI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Semplificazioni in materia di assunzioni di personale per gli enti locali)

        1. Gli enti locali con rapporto medio dipendenti-popolazione inferiore, nell'anno precedente, al 50% del rapporto medio dipendenti-popolazione della rispettiva classe demografica, come definiti triennalmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono procedere, per gli anni 2019, 2020 e 2021, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel rispetto degli equilibri di bilancio».


11.0.8

PERGREFFI, AUGUSSORI, SAPONARA, CAMPARI, FAGGI, PEPE

RITIRATO

Dopo l'articolo,inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Semplificazioni in materia di concorsi pubblici per gli enti locali)

        1. All'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai comuni con popolazione inferiore a 20 mila abitanti solo su richiesta dei medesimi enti, mediante l'indicazione dei rispettivi piani di fabbisogno».


11.0.9 (testo corretto)

AUDDINO, PUGLIA, GARRUTI, DESSÌ, CATALFO, MATRISCIANO, CAMPAGNA, NOCERINO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, BOTTO, MORRA, ABATE, GRANATO, CORRADO, VONO, GIANNUZZI, ANGRISANI, DI MICCO

RITIRATO

Dopo l'articolo,inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Semplificazione delle procedure di assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità)

        1. Al fine di semplificare le assunzioni di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per il solo anno 2019, le amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n, 280, nonché dei lavoratori già rientranti nell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1º dicembre 1997, n. 468, e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché mediante altre tipologie contrattuali, possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato dei suddetti lavoratori, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, in deroga alla dotazione organica, al piano di fabbisogno del personale ed ai limiti assunzionali previsti dalla vigente normativa in materia, compresi quelli di cui all'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, previsti per gli enti pubblici non economici, fermo restando le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del citato comma 446.

        2. Ai fini di cui al comma 1, le amministrazioni interessate provvedono:

            a) per l'assunzione dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonché dei lavoratori già rientranti nell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1º dicembre 1997, n. 468, per i quattro anni decorrenti dalla data di assunzione a tempo indeterminato, mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come ripartite dal Decreto direttoriale 7 agosto 2018, n. 134, integrabili con ulteriori risorse regionali;

            b) per l'assunzione dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, mediante il pieno utilizzo delle risorse a tal fine stanziate da leggi regionali.»

 


11.0.9

AUDDINO, PUGLIA, GARRUTI, DESSÌ, CATALFO, MATRISCIANO, CAMPAGNA, NOCERINO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, BOTTO, MORRA, ABATE, GRANATO, CORRADO, VONO, GIANNUZZI, ANGRISANI, DI MICCO

Dopo l'articolo,inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Semplificazione delle procedure di assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità)

        1. Al fine di semplificare le assunzioni di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per il solo anno 2019, le amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n, 280, nonché dei lavoratori già rientranti nell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1º dicembre 1997, n. 468, e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché mediante altre tipologie contrattuali, possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato dei suddetti lavoratori, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, in deroga alla dotazione organica, al piano di fabbisogno del personale ed ai limiti assunzionali previsti dalla vigente normativa in materia, compresi quelli di cui all'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, previsti per gli enti pubblici non economici, fermo restando le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del citato comma 446.

        2. Ai fini di cui al comma 1, le amministrazioni interessate provvedono:

            a) per l'assunzione dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonché dei lavoratori già rientranti nell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1º dicembre 1997, n. 468, per i quattro anni decorrenti dalla data di assunzione a tempo indeterminato, mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come ripartite dal decreto direttoriale 8 agosto 2018, integrabili con ulteriori risorse regionali;

            b) per l'assunzione dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, mediante il pieno utilizzo delle risorse a tal fine stanziate da leggi regionali.»


11.0.10 (testo 2)

CAMPARI, AUGUSSORI, SAPONARA, FAGGI, PEPE, PERGREFFI

RITIRATO

Dopo l'articolo,inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Presidenza italiana del G20)

1. Per le finalità di cui al comma 586, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il Ministero dell'economia e della finanze è autorizzato, nel quadriennio 2019-2022, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali nel rispetto dei limiti della dotazione organica, a bandire apposite procedure concorsuali e ad assumere a tempo determinato fino a trenta unità di personale di alta professionalità da inquadrare nel profilo di area terza. Per lo svolgimento delle relative procedure selettive, il Ministero dell'economia e delle finanze può avvalersi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle Pubbliche amministrazioni (RIPAM). Per l'attuazione della presente disposizione è autorizzata la spesa di 1.310.000 euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022, ai quali si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2019-2021 nell'ambito dello stanziamento del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

2. All'articolo 24 della legge 11 agosto 2014, n. 125, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: “2-bis. La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, l'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo e Cassa depositi e prestiti S.p.A. possono stipulare apposite convenzioni con le università pubbliche e con centri di ricerca pubblici per attività di consulenza e assistenza per lo sviluppo delle iniziative di cooperazione di cui all'articolo 4, nonché per la valutazione d'impatto delle iniziative realizzate”».


11.0.10

CAMPARI, AUGUSSORI, SAPONARA, FAGGI, PEPE, PERGREFFI

Dopo l'articolo,inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Presidenza italiana del G20)

        1. Per le finalità di cui al comma 586, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il Ministero dell'economia e della finanze è autorizzato, nel triennio 2019-2021, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali nel rispetto dei limiti della dotazione organica, a bandire apposite procedure concorsuali e ad assumere a tempo determinato fino a trenta unità di personale di alta professionalità da inquadrare nel profilo di area terza. Per lo svolgimento delle relative procedure selettive, il Ministero dell5economia e delle finanze può avvalersi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle Pubbliche amministrazioni (RIPAM). Per l'attuazione della presente disposizione è autorizzata la spesa di 1.310,000 euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, a valere sulle risorse autorizzate ai sensi dell'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

 


11.0.11

MALLEGNI

RESPINTO

Dopo l'articolo,inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 in materia di superamento del precariato e valorizzazione delle professionalità acquisite)

        1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75 sono apportate le seguenti modifiche:

            a) al comma 1:

        1) la lettera a) è soppressa;

        2) la lettera b) è sostituita con la seguente: «b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali espletate presso l'amministrazione pubblica che procede all'assunzione, o con società proprie in house providing»;

        3) la lettera c) è sostituita con la seguente: «c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, anche presso società proprie in house providing, o con lavoro interinale presso società proprie in house providing»;

            b) al comma 2:

        1) la lettera a) è soppressa;

        2) la lettera b) è sostituita con la seguente: «b) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'amministrazione che bandisce il concorso, almeno tre armi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, anche presso società proprie in house providing, o con lavoro interinale presso società proprie in house providing».

 


11.0.12

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

RESPINTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Misure per accelerare le stabilizzazioni nella pubblica amministrazione)

        1. Al comma 1 dell'articolo 20, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, lettera b) le parole "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018".

        2. Le procedure di stabilizzazione di cui al comma 14 dell'articolo 20, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si intendono riferite al personale LSU ed LPU in servizio presso le amministrazioni interessate.


11.0.13

VITALI, STABILE, RIZZOTTI

RESPINTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

        1. All'articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 dopo il comma 2 inserire il seguente:

        "2-bis. Il limite determinato al comma precedente al 31 dicembre 2016, cessa a decorrere dal 1º gennaio 2019.».

        2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutato in 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri».

 


11.0.14

VITALI, STABILE, RIZZOTTI

RESPINTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

        1. All'articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 dopo il comma 2 inserire il seguente:

        «2-bis. Il limite determinato al comma precedente al 31 dicembre 2016, cessa a decorrere dal 1º gennaio 2019».


11.0.15

ROMEO, CALDEROLI, ARRIGONI, TOSATO, NISINI, FAGGI, MONTANI, SOLINAS, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BONFRISCO, SIMONE BOSSI, UMBERTO BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, MARIN, MARTI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, EMANUELE PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIETRO PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, TESEI, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

RITIRATO

Dopo l'articolo,inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato, bandito con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017)

        1. Per la copertura dei posti non riservati ai sensi dell'articolo 703, comma 1, lettera c, del codice dell'ordinamento militare, di cui ai decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata, con decorrenza non anteriore al 1º marzo 2019 e non posteriore al 1º settembre 2019, l'assunzione di 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato, mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017. L'Amministrazione della pubblica sicurezza procede alle predette assunzioni:

            a) a valere sulle facoltà assunzionali previste per l'anno 2019 in relazione alle cessazioni intervenute entro la data del 31 dicembre 2018 e nei limiti del relativo risparmio di spesa, determinato ai sensi dell'articolo 66, commi 9-bis e 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

            b) limitatamente ai soggetti risultati idonei alla relativa prova scritta d'esame e secondo l'ordine decrescente del voto in essa conseguito, ferme restando le riserve e le preferenze applicabili secondo la normativa vigente alla predetta procedura concorsuale, purché in possesso, alla data di entrata in vigore del presente articolo, dei requisiti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore del presente articolo, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2049 del citato codice dell'ordinamento militare;

            c) previa verifica dei requisiti di cui alla lettera b), mediante convocazione degli interessati, individuati con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, in relazione al numero dei posti di cui al presente comma, secondo l'ordine determinato in applicazione delle disposizioni di cui alla citata lettera b);

            d) previo avvio a più corsi di formazione di cui all'articolo 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni, ciascuno con propria decorrenza giuridica ed economica, secondo le disponibilità organizzative e logistiche degli istituti di istruzione dell'amministrazione della pubblica sicurezza».

 


11.0.16

TOSATO, ZULIANI, AUGUSSORI, SAPONARA, CAMPARI, FAGGI, PEPE, PERGREFFI

RITIRATO

Dopo l'articolo,inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Semplificazioni in materia di assunzioni di personale
di polizia municipale)

        1. All'articolo 35-bis, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 1º dicembre 2018, n. 132, le parole: "nel limite della spesa sostenuta per detto personale nell'anno 2016 e" sono soppresse».

 


11.0.17

ZULIANI, AUGUSSORI, SAPONARA, CAMPARI, FAGGI, PEPE, PERGREFFI

RITIRATO

Dopo l'articolo,inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Semplificazioni in materia di pensionamento di agenti
della polizia municipale)

        1. All'articolo 35-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 1º dicembre 2018, n. 132, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

        «1-bis. Per le medesime finalità di rafforzamento delle attività connesse al controllo del territorio e di potenziamento degli interventi in materia di sicurezza urbana, in caso di collocamento in quiescenza di unità di personale della polizia municipale i comuni possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato di un corrispondente contingente di personale della polizia municipale, anche in deroga ai vincoli previsti dalle norme vigenti e fermo restando il conseguimento degli equilibri di bilancio».

 


11.0.18

SANTILLO, GRASSI, PATUANELLI, PUGLIA

RITIRATO

Dopo l'articolo,inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Disposizioni in tema di pubblicità e trasparenza di incarichi dirigenziali)

        1. Al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, dopo l'articolo 37 è aggiunto il seguente: "Art. 37-bis. - (Disposizioni specifiche per le Forze di polizia, le Forze armate e l'amministrazione penitenziaria).  1. Con riferimento all'amministrazione di pubblica sicurezza, alle Forze di polizia, alle Forze armate e all'amministrazione penitenziaria, le amministrazioni competenti individuano annualmente:

            a) i dati attinenti alle strutture, ai mezzi, alle dotazioni e al personale dalla cui pubblicazione possa derivare un pregiudizio alla sicurezza nazionale interna ed esterna e all'ordine e sicurezza pubblica;

            b) i dirigenti per i quali, in rapporto ai compiti svolti per la tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti, non sono pubblicati i dati di cui all'articolo 14, comma 1.

        2. Gli atti sono adottati dalle amministrazioni previo parere dell'Autorità nazionale anticorruzione, nel rispetto di criteri generali stabiliti con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, sentiti i ministri competenti, con i quali sono definiti gli ambiti soggettivi, oggettivi e la durata dell'esclusione, anche ai fini dell'accesso civico di cui all'articolo 5, comma 2"».

 


11.0.19

SANTILLO, GRASSI, PATUANELLI, PUGLIA, VONO

RITIRATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Stralcio dei debiti fino a mille euro)

        1. I Comuni e le Province possono ripartire il minor gettito, conseguente all'operazione di stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione prevista dall'articolo 4 del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, in un numero massimo di cinque annualità.


11.0.20 (testo 2)

PEPE, CAMPARI, FAGGI, PERGREFFI, AUGUSSORI, SAPONARA, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI

RITIRATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Misure di semplificazione e accelerazione delle procedure in materia di compensazione del fondo perequativo)

1.         Al fine di semplificare e accelerare le procedure per la compensazione alle regioni delle eventuali minori entrate destinate ai trasferimenti di cui all'articolo 7, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, a decorrere dal 2019 è istituito un apposito fondo.

2.         Per l'anno 2019 il fondo è pari 13 milioni di euro e compensa le minori entrate realizzatesi negli anni 2017-2018.

3.         Con legge di bilancio si provvede agli stanziamenti eventualmente necessari negli esercizi 2020 e successivi.

4.         A decorrere dall'anno 2019, il Ministero dell'economia e delle finanze può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, per la quota di fondo perequativo eventualmente non assicurata a fine anno dal gettito IRAP. La regolarizzazione avviene con l'emissione di ordini di pagamento a valere delle risorse stanziate sul fondo di cui al comma 1.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 13 milioni di euro per l'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 748 della legge 30 dicembre 2018 n. 145.


11.0.20

PEPE, CAMPARI, FAGGI, PERGREFFI, AUGUSSORI, SAPONARA, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Misure di semplificazione e accelerazione delle procedure in materia di compensazione del fondo perequativo)

        1. Al fine di semplificare e accelerare le procedure per la compensazione alle regioni delle eventuali minori entrate destinate ai trasferimenti di cui all'articolo 7, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, a decorrere dal 2019 è istituito un apposito fondo.

        2. Per l'anno 2019 il fondo è pari 44 milioni di euro e compensa le minori entrate realizzatesi negli anni 2017-2018.

        3. Con legge di bilancio si provvede agli stanziamenti eventualmente necessari negli esercizi 2020 e successivi.

        4. A decorrere dall'anno 2019, il Ministero dell'economia e delle finanze può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, per la quota di fondo perequativo eventualmente non assicurata a fine anno dal gettito IRAP. La regolarizzazione avviene con l'emissione di ordini di pagamento a valere delle risorse stanziate sul fondo di cui al comma 1».

 


11.0.21

PAPATHEU

RESPINTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Istituzione di un tavolo di confronto tra il Ministero dell'economia e delle finanze e ANCI per la soluzione delle controversie in corso)

        1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è costituito un tavolo di confronto tecnico con ANCI con il compito di censire i principali oggetti di controversia di carattere generale relativi all'assegnazione di risorse erariali ai comuni e alle città metropolitane e lo stato dell'eventuale contenzioso in corso, nonché di individuare le possibili soluzioni attraverso la rimozione o l'attenuazione delle cause».


11.0.22 (testo 2)

ROMEO, PATUANELLI, FAGGI

RITIRATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Contributo per le esigenze di bilancio del Comune di Campione d'Italia)

1. Al comune di Campione d'Italia è corrisposto un contributo di 3 milioni di euro per l'anno 2019. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 748 della legge 30 dicembre 2018 n. 145.


11.0.22

ROMEO, PATUANELLI, FAGGI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Contributo per le esigenze di bilancio del Comune di Campione d'Italia)

        1. A decorrere dal 2019, al comune di Campione d'Italia è corrisposto un contributo nel limite massimo di 5 milioni di euro annui per le esigenze di bilancio, a valere sulle somme stanziate dall'articolo 1, commi 433, 438 e 439, della legge di stabilità n. 232 dell'11 dicembre 2016».


11.0.23

MIRABELLI

IMPROPONIBILE

Dopo l'articolo, inserire il seguente articolo:

«Art. 11-bis.

(Misure a favore della Città metropolitana di Milano)

        1. A favore della città metropolitana di Milano, per l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, è confermato, per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, un contributo annuo nel medesimo importo già riconosciuto alla stessa per l'anno 2018 con decreto del Ministero dell'interno, emanato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dall'articolo 1, comma 866, della Legge 27 dicembre 2017 n.205.

        2. Alle maggiori spese derivanti dal presente articolo, valutate in 18.189.516 di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

 


11.0.24

PARRINI, COLLINA

RESPINTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Abrogazione comunicazioni multiple di dati. Accesso gratuito alle banche dati di altre Pubbliche Amministrazioni)

        1. È fatto divieto alle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, di richiedere ai Comuni e Città Metropolitane comunicazioni e dati già in possesso di altra P.A. A far data dal 1º gennaio 2019 sono nulle e non trovano applicazione le disposizioni normative in contrasto con il presente articolo.

        2. La trasmissione dei dati di cui all'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 assolve ogni ulteriore adempimento e comunicazioni sugli stessi.

        3. Al fine di adempiere ai propri compiti istituzionali e in applicazione dell'articolo 50, comma 2, del Decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, i Comuni e le Città Metropolitane accedono gratuitamente a tutte le banche dati pubbliche».

 


11.0.25

IANNONE

RESPINTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Abrogazione comunicazioni multiple di dati. Accesso gratuito alle
banche dati di altre PP.AA.)

        1. È fatto divieto alle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, di richiedere ai Comuni e Città Metropolitane comunicazioni e dati già in possesso di altra P.A.; a far data dal 1º gennaio 2019 sono nulle e non trovano applicazione le disposizioni normative in contrasto con il presente articolo.

        2. La trasmissione dei dati di cui all'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 assolve ogni ulteriore adempimento e comunicazioni sugli stessi.

        3. Al fine di adempiere ai propri compiti istituzionali e in applicazione dell'articolo 50, comma 2, del Decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, i Comuni e le Città Metropolitane accedono gratuitamente a tutte le banche dati pubbliche».

 


11.0.26

PARRINI, COLLINA

RESPINTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Abolizione comunicazioni contabili superflue)

        1. Al fine di eliminare adempimenti contabili superflui a carico degli enti locali, a decorrere dal 2019 non si applicano le seguenti disposizioni:

            a) l'articolo 4, comma 2, del Decreto del Ministero delle finanze 26 aprile 1994 recante "Disposizioni in ordine alla gestione contabile dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche";

            b) l'articolo 3, commi 2 e 3, del Decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 2000 recante: "Approvazione dei termini e delle modalità per la trasmissione dei dati di riscossione relativi all'imposta comunale sugli immobili (ICI) dovuta per gli anni 1999 e seguenti"».


11.0.27

IANNONE

RESPINTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Abolizione comunicazioni contabili superflue)

        Al fine di eliminare adempimenti contabili superflui a carico degli enti locali, a decorrere dal 2019 non si applicano le seguenti disposizioni:

            a) l'articolo 4, comma 2, del Decreto del Ministero delle finanze 26 aprile 1994 recante "Disposizioni in ordine alla gestione contabile dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche";

            b) l'articolo 3, commi 2 e 3, del Decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 2000 recante "Approvazione dei termini e delle modalità per la trasmissione dei dati di riscossione relativi all'imposta comunale sugli immobili (ICI) dovuta per gli anni 1999 e seguenti"».

 


11.0.28

PARRINI, COLLINA

RESPINTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Razionalizzazione comunicazioni contabili degli Enti Locali)

        1. Al fine di contenere i costi di amministrazione derivanti dalla soddisfazione del fabbisogno informativo delle Amministrazioni centrali e delle relative articolazioni periferiche, delle Autorità indipendenti e della Corte dei Conti, nonché, in via generale, di tutti i soggetti istituzionali nazionali e comunitari, a partire dal 1º gennaio 2019, non può essere richiesto agli enti locali di fornire i dati e le informazioni contabili già rilevate tramite la banca dati delle Amministrazioni pubbliche (BDAP), gestita dalla Ragioneria Generale dello Stato ed istituita in applicazione dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e dell'articolo 4, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 118 del 2011.

        2. È altresì abrogata la previsione del deposito dei bilanci delle aziende speciali e istituzioni di cui all'articolo 114, comma 5-bis del TUEL».

 


11.0.29

IANNONE

RESPINTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Razionalizzazione comunicazioni contabili degli Enti Locali)

        1. Al fine di contenere i costi di amministrazione derivanti dalla soddisfazione del fabbisogno informativo delle Amministrazioni centrali e delle relative articolazioni periferiche, delle Autorità indipendenti e della Corte dei Conti, nonché, in via generale, di tutti i soggetti istituzionali nazionali e comunitari, a partire dal 1º gennaio 2019, non può essere richiesto agli enti locali di fornire i dati e le informazioni contabili già rilevate tramite la banca dati delle Amministrazioni pubbliche (BDAP), gestita dalla Ragioneria Generale dello Stato ed istituita in applicazione dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e dell'articolo 4, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 118 del 2011.

        3. È altresì abrogata la previsione del deposito dei bilanci delle aziende speciali e istituzioni di cui all'articolo 114, comma 5-bis del TUEL».


11.0.30

PARRINI, COLLINA

RESPINTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Abrogazione comunicazione dati Conto Annuale)

        1. La rilevazione e la pubblicazione sul sito di Amministrazione Trasparente dei dati contenuti nel Conto Annuale del personale, di cui all'articolo 60 del decreto legislativo n. 165 del 2001, assolve anche l'adempimento di comunicazione di tabelle e rilevazione di altri dati inerenti alla spesa di personale da inviare da parte dei Comuni alle altre PP.A.A. A tal fine, entro e non oltre 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto interministeriale il DFP, sentito il MEF e previo parere della Conferenza Stato Città ed Autonomie locali, emana un decreto di semplificazione che contiene un modello standard di rilevazione e dati relativi alla spesa di personale,

        2. Ogni altro onere informativo da parte dei Comuni è soppresso da quanto previsto al comma 1».


11.0.31

IANNONE

RESPINTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Abrogazione e comunicazione dati Conto Annuale)

        1. La rilevazione e la pubblicazione sul sito di Amministrazione Trasparente dei dati contenuti nel Conto Annuale del personale, di cui all'articolo 60 del decreto legislativo n. 165 del 2001, assolve anche l'adempimento di comunicazione di tabelle e rilevazione di altri dati inerenti alla spesa di personale da inviare da parte dei Comuni alle altre PP.A.A. A tal fine, entro e non oltre 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto interministeriale il DFP, sentito il MEF e previo parere della Conferenza Stato Città ed Autonomie locali, emana un decreto di semplificazione che contiene un modello standard di rilevazione e dati relativi alla spesa di personale.

        2. Ogni altro onere informativo da parte dei Comuni è soppresso da quanto previsto al comma 1».

 


11.0.32

ROSSOMANDO

RESPINTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

        1. Le istanze e le segnalazioni certificate da presentare agli Enti ed agli Uffici pubblici preposti al controllo dell'attività edilizia ed al rilascio di titoli abilitativi, autorizzazioni, nulla-osta, certificati di agibilità e ad attestare il deposito di progetti ed atti derivanti da prestazioni professionali in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 e ss.mm.ii., devono essere corredate, oltre che da tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente, da una copia del contratto di prestazione d'opera intellettuale, redatto ai sensi dell'articolo 2222 e seguenti del Codice Civile, nonché dell'articolo 9 comma 4 del decreto-legge 1/2012, convertito nella legge 24 marzo 2012, n. 27, sottoscritto dal professionista incaricato e dal committente.

        2. Nel contratto di cui al comma precedente devono essere chiaramente stabilite le prestazioni richieste al professionista incaricato ed il compenso concordato tra le parti per ogni singola prestazione, in ottemperanza alle norme vigenti in materia di equo compenso nonché l'obbligo di effettuare i pagamenti utilizzando gli strumenti elencati alle lettere a), b), c) e d) del comma 910 dell'articolo 1 della Legge n. 205 del 27 dicembre 2017.

        3. Il professionista incaricato, per ogni prestazione eseguita, trasmette all'Ente o l'Ufficio preposto, a mezzo posta elettronica certificata, documentazione comprovante il pagamento del compenso relativo alla prestazione resa.

        4. La mancata presentazione del contratto di cui al comma 1 e della documentazione di cui al comma 3 costituisce motivazione per la legittima interruzione del procedimento amministrativo».


11.0.33 (testo 2)

ARRIGONI, FAGGI, CAMPARI, PEPE, PERGREFFI, AUGUSSORI, SAPONARA

RITIRATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Disposizioni urgenti per gli edifici condominiali

        1. Dopo l'articolo 1139 del codice civile sono inseriti i seguenti articoli:

"Art. 1139-bis.

(Nomina dell'amministratore in edifici degradati, o ubicati in aree degradate)

        1. Negli edifici condominiali degradati o ubicati in aree urbane degradate, di cui all'articolo 5, comma 9 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106 e agli articoli 4, 5 e 8 del decreto legge 20 marzo 2017, n. 14 convertito nella legge 18 aprile 2017 n. 48, la nomina dell'amministratore nei casi previsti dall'articolo 1105 può essere disposta dall'Autorità Giudiziaria, oltre che su ricorso di ciascun condomino, anche su istanza del Sindaco del Comune ove l'immobile è ubicato, quando l'inerzia, o l'impossibilità di prendere i provvedimenti necessari per l'amministrazione della cosa comune contribuisca a determinare, aggravare, o comunque impedisca di contribuire a rimuovere le condizioni di degrado in cui versa l'immobile, o l'area.

        2. L'iniziativa di cui al comma 1 può essere assunta dal Sindaco o dal Prefetto anche quando sia stata disposta la revoca dell'amministratore per inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 1136-sexies.

Art. 1139-ter.

(Assemblee non in grado di deliberare in edifici degradati, o ubicati in aree degradate)

        1. Negli edifici condominiali ubicati in aree urbane degradate, o essi stessi degradati, l'amministratore, anche nominato ai sensi dell'articolo 1139-bis, quando verifichi che le assemblee indette in prima e seconda convocazione per la formazione delle tabelle millesimali, del bilancio, la ripartizione degli oneri condominiali, l'instaurazione delle liti per il recupero forzoso dì quest'ultimi, le riparazioni e manutenzioni ordinarie e straordinarie dell'edificio e degli impianti e in genere per tutte le decisioni  indispensabili per la corretta gestione del condominio, non sono state in grado di deliberare per tre volte consecutive per difetto del quorum costitutivo, o deliberativo, e comunque quando si registri l'incapacità dell'assemblea di deliberare per un periodo superiore a un anno, assume egli stesso le decisioni indifferibili e necessarie in funzione sostitutiva dell'assemblea.

        2. Nell'esercizio del potere di cui al comma che precede, l'amministratore giudiziario adotta una determina nella quale:

            a) fa constare l'incapacità dell'assemblea di deliberare per tre volte consecutive in prima e seconda convocazione per mancanza del quorum costitutivo o deliberativo, indicando le date e i sistemi adottati per la convocazione dei condomini, ovvero fa constare che detta assemblea non è stata in grado di deliberare per oltre un anno su argomenti necessari a assumere decisioni vitali per l'organizzazione del condominio e relativi alle materie di cui al comma 1;

            b) fa constare le decisioni che intende assumere per il funzionamento del condominio e le ragioni che le giustificano;

            c) deposita, entro dieci giorni dalla sua assunzione la determina con gli allegati presso l'Autorità Giudiziaria competente;

            d) dà notizia della determina e del deposito al Sindaco del Comune ove l'immobile è ubicato, e al Prefetto della provincia nel cui territorio ricade il Comune interessato.

Art. 1139-quater.

(Poteri dell'Autorità Giudiziaria)

        1. L'Autorità Giudiziaria competente in sede di volontaria giurisdizione, con decreto emesso entro dieci giorni dal deposito, fissa l'udienza per la comparizione dell'amministratore e, assunte quando occorre sommarie informazioni, disposta, se del caso, l'integrazione della documentazione allegata alla determina, senza ulteriori differimenti convalida, anche con prescrizioni operative o restrizioni, o non convalida la decisione dell'amministratore.

        2. La determina convalidata ai sensi del comma che precede attribuisce all'amministratore il potere di assumere le iniziative ivi indicate.

        3. Il decreto di cui al comma 1 deve essere notificato, ad istanza dell'Autorità Giudiziaria, anche al Sindaco del Comune ove l'immobile è ubicato e al Prefetto della provincia nel cui territorio ricade il Comune, i quali possono intervenire, senza formalità, all'udienza di cui al comma 1 con facoltà anche di interloquire.

Art. 1139-quinquies.

(Revoca della determina)

        1. L'amministratore può in qualsiasi momento assumere motivata determina di revoca totale, o parziale di quella di cui all'articolo 1139-ter, comma 1, soggetta a convalida da parte dell'Autorità Giudiziaria col medesimo procedimento di cui all'articolo 1193-quater quando siano venute meno le ragioni che l'hanno giustificata.

        2. L'assemblea condominiale regolarmente costituita e atta a deliberare, può in qualsiasi momento revocare, o sospendere la determina di cui all'articolo 1139-ter o quella di cui al comma 1 che precede senza necessità dì alcuna convalida da parte dell'Autorità Giudiziaria alla condizione che essa contestualmente assuma le decisioni oggetto della determina revocata.

Art. 1139-sexies.

(Obblighi dell'amministratore)

        1. L'amministratore, oltre agli obblighi di cui all'articolo 1129, ha anche quelli:

            a) di assumere senza indugio l'iniziativa di cui all'articolo 1139-ter ricorrendone i presupposti;

            b) di riferire al Sindaco del Comune ove l'immobile è ubicato e al Prefetto della provincia nel cui territorio ricade il Comune, dell'attuazione delle delibere assunte ai sensi dell'articolo 1139-ter ovvero delle loro revoche ai sensi dell'articolo 1139-quinquies;

            c) di richiedere al Sindaco del Comune ove l'immobile condominiale è ubicato la certificazione attestante la natura degradata della relativa area urbana, o dello stesso edificio entro quindici giorni dalla nomina.

        2. Nell'esercizio delle funzioni di cui sopra l'amministratore è considerato incaricato di un pubblico servizio".

        2. Al Codice civile sono apportate le seguenti ulteriori modifiche:

            a) Al comma 12 dell'articolo 1129 dopo il numero 8) è aggiunto il seguente:

            8-bis) l'inottemperanza agli obblighi di cui all'articolo 1139-sexies.

            b) Al comma 13 dell'articolo 1129 dopo la parola: "revocato", è aggiunto il seguente periodo: "La revoca, anche su istanza del Sindaco o del Prefetto di cui all'articolo 1139-bis, è sempre disposta dall'Autorità Giudiziaria nel caso di inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 1139-sexies. Pronunciando la revoca, l'Autorità Giudiziaria dispone la sospensione dell'interessato dall'esercizio della funzione di amministratore per un anno".

        3. Dopo il comma 431 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è inserito il seguente comma:

        "431-bis. Anche in caso di mancata predisposizione del progetto di riqualificazione di cui al presente comma, il Comune è sempre tenuto, a richiesta degli interessati e ricorrendone i presupposti, a rilasciare 'attestazione di area urbana degradata o dì edificio degradato tale qualificato ai sensi in particolare dell'articolo 5, comma nono, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106 e degli articoli 4, 5 e 8 del decreto legge 20 marzo 2017, n. 14 convertito nella legge 18 aprile 2017 n. 48"».


11.0.33

ARRIGONI, FAGGI, CAMPARI, PEPE, PERGREFFI, AUGUSSORI, SAPONARA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Disposizioni urgenti per gli edifici condominiali)

        1. Dopo l'articolo 1139 del codice civile sono inseriti i seguenti articoli:

"Art. 1139-bis.

(Nomina dell'amministratore in edifici degradati,
o ubicati in aree degradate)

        1. Negli edifici condominiali degradati o ubicati in aree urbane degradate, di cui all'articolo 5, comma 9 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106 e agli articoli 4, 5 e 8 del decreto legge 20 marzo 2017, n. 14 convertito nella legge 18 aprile 2017 n. 48, la nomina dell'amministratore nei casi previsti dall'articolo 1105 può essere disposta dall'Autorità Giudiziaria, oltre che su ricorso di ciascun condomino, anche su istanza del Sindaco del Comune ove l'immobile è ubicato, ovvero del Prefetto della Provincia nel cui territorio ricade il Comune interessato, quando l'inerzia, o l'impossibilità di prendere i provvedimenti necessari per l'amministrazione della cosa comune contribuisca a determinare, aggravare, o comunque impedisca di contribuire a rimuovere le condizioni di degrado in cui versa l'immobile, o l'area.

        2. L'iniziativa di cui al comma 1 può essere assunta dal Sindaco o dal Prefetto anche quando sia stata disposta la revoca dell'amministratore per inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 1136-sexies.

Art. 1139-ter.

(Assemblee non in grado di deliberare in edifici degradati,
o ubicati in aree degradate)

        1. Negli edifici condominiali ubicati in aree urbane degradate, o essi stessi degradati, l'amministratore, anche nominato ai sensi dell'articolo 1139-bis, quando verifichi che le assemblee indette in prima e seconda convocazione per la formazione delle tabelle millesimali, del bilancio, la ripartizione degli oneri condominiali, l'instaurazione delle liti per il recupero forzoso dì quest'ultimi, le riparazioni e manutenzioni ordinarie e straordinarie dell'edificio e degli impianti e in genere per tutte le decisioni  indispensabili per la corretta gestione del condominio, non sono state in grado di deliberare per tre volte consecutive per difetto del quorum costitutivo, o deliberativo, e comunque quando si registri l'incapacità dell'assemblea di deliberare per un periodo superiore a un anno, assume egli stesso le decisioni indifferibili e necessarie in funzione sostitutiva dell'assemblea.

        2. Nell'esercizio del potere di cui al comma che precede, l'amministratore giudiziario adotta una determina nella quale:

            a) fa constare l'incapacità dell'assemblea di deliberare per tre volte consecutive in prima e seconda convocazione per mancanza del quorum costitutivo o deliberativo, indicando le date e i sistemi adottati per la convocazione dei condomini, ovvero fa constare che detta assemblea non è stata in grado di deliberare per oltre un anno su argomenti necessari a assumere decisioni vitali per l'organizzazione del condominio e relativi alle materie di cui al comma 1;

            b) fa constare le decisioni che intende assumere per il funzionamento del condominio e le ragioni che le giustificano;

            c) deposita, entro dieci giorni dalla sua assunzione la determina con gli allegati presso l'Autorità Giudiziaria competente;

            d) dà notizia della determina e del deposito al Sindaco del Comune ove l'immobile è ubicato, e al Prefetto della provincia nel cui territorio ricade il Comune interessato.

Art. 1139-quater.

(Poteri dell'Autorità Giudiziaria)

        1. L'Autorità Giudiziaria competente in sede di volontaria giurisdizione, con decreto emesso entro dieci giorni dal deposito, fissa l'udienza per la comparizione dell'amministratore e, assunte quando occorre sommarie informazioni, disposta, se del caso, l'integrazione della documentazione allegata alla determina, senza ulteriori differimenti convalida, anche con prescrizioni operative o restrizioni, o non convalida la decisione dell'amministratore.

        2. La determina convalidata ai sensi del comma che precede attribuisce all'amministratore il potere di assumere le iniziative ivi indicate.

        3. Il decreto di cui al comma 1 deve essere notificato, ad istanza dell'Autorità Giudiziaria, anche al Sindaco del Comune ove l'immobile è ubicato e al Prefetto della provincia nel cui territorio ricade il Comune, i quali possono intervenire, senza formalità, all'udienza di cui al comma 1 con facoltà anche di interloquire.

Art. 1139-quinquies.

(Revoca della determina)

        1. L'amministratore può in qualsiasi momento assumere motivata determina di revoca totale, o parziale di quella di cui all'articolo 1139-ter, comma 1, soggetta a convalida da parte dell'Autorità Giudiziaria col medesimo procedimento di cui all'articolo 1193-quater quando siano venute meno le ragioni che l'hanno giustificata.

        2. L'assemblea condominiale regolarmente costituita e atta a deliberare, può in qualsiasi momento revocare, o sospendere la determina di cui all'articolo 1139-ter o quella di cui al comma 1 che precede senza necessità dì alcuna convalida da parte dell'Autorità Giudiziaria alla condizione che essa contestualmente assuma le decisioni oggetto della determina revocata.

Art. 1139-sexies.

(Obblighi dell'amministratore)

        1. L'amministratore, oltre agli obblighi di cui all'articolo 1129, ha anche quelli:

            a) di assumere senza indugio l'iniziativa di cui all'articolo 1139-ter ricorrendone i presupposti;

            b) di riferire al Sindaco del Comune ove l'immobile è ubicato e al Prefetto della provincia nel cui territorio ricade il Comune, dell'attuazione delle delibere assunte ai sensi dell'articolo 1139-ter ovvero delle loro revoche ai sensi dell'articolo 1139-quinquies;

            c) di richiedere al Sindaco del Comune ove l'immobile condominiale è ubicato la certificazione attestante la natura degradata della relativa area urbana, o dello stesso edificio entro quindici giorni dalla nomina.

        2. Nell'esercizio delle funzioni di cui sopra l'amministratore è considerato incaricato di un pubblico servizio".

        2. Al Codice civile sono apportate le seguenti ulteriori modifiche:

            a) Al comma 12 dell'articolo 1129 dopo il numero 8) è aggiunto il seguente:

            8-bis) l'inottemperanza agli obblighi di cui all'articolo 1139-sexies.

            b) Al comma 13 dell'articolo 1129 dopo la parola: "revocato", è aggiunto il seguente periodo: "La revoca, anche su istanza del Sindaco o del Prefetto di cui all'articolo 1139-bis, è sempre disposta dall'Autorità Giudiziaria nel caso di inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 1139-sexies. Pronunciando la revoca, l'Autorità Giudiziaria dispone la sospensione dell'interessato dall'esercizio della funzione di amministratore per un anno".

        3. Dopo il comma 431 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è inserito il seguente comma:

        "431-bis. Anche in caso di mancata predisposizione del progetto di riqualificazione di cui al presente comma, il Comune è sempre tenuto, a richiesta degli interessati e ricorrendone i presupposti, a rilasciare 'attestazione di area urbana degradata o dì edificio degradato tale qualificato ai sensi in particolare dell'articolo 5, comma nono, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106 e degli articoli 4, 5 e 8 del decreto legge 20 marzo 2017, n. 14 convertito nella legge 18 aprile 2017 n. 48"».

 


11.0.34

D'ARIENZO

RITIRATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

        1. La sottoscrizione autenticata di cui all'articolo 2703 del Codice Civile della scrittura privata di cui all'articolo 2657 del Codice Civile per gli atti di cui all'articolo 978 del medesimo Codice, può essere effettuata da un pubblico ufficiale appositamente delegato dal Sindaco del Comune in cui insiste l'immobile sul quale costituire l'usufrutto».

 


11.0.35

ROSSOMANDO

RESPINTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

        1. In conformità al principio di cui all'articolo 51 della Costituzione, considerata l'obbligatorietà delle funzioni svolte a garanzia dell'interesse generale, i componenti degli organi nazionali e locali di ordini professionali, collegi e loro federazioni, che prestino attività lavorativa presso enti pubblici o presso soggetti privati, hanno diritto a disporre del tempo necessario per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, fruendo di permessi non retribuiti e conservando comunque il proprio posto di lavoro».

 


11.0.36

LANZI, GRANATO, GARRUTI, DESSÌ

RITIRATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Tutela delle attività sociali e assistenziali in materia di promozione del turismo giovanile)

        1. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù (AIG), costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, ente morale e assistenziale, in virtù della sua natura giuridica e in considerazione dell'attività sociale di interesse pubblico da essa perseguita, è un ente pubblico non economico.

        2. L'AIG, nello svolgimento delle sue attività statutarie, è sottoposta alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

        3. Alla tabella, parte V, della legge 20 marzo 1975 n. 70, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù (AIG)"».

 


11.0.37

FANTETTI, BARBONI, VITALI, MALLEGNI

IMPROPONIBILE

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 11-bis.

(Disposizioni in materia di tutela e promozione della ristorazione italiana nel mondo)

        1. Ai fini della valorizzazione delle tradizioni eno-gastronomiche, dello stile alimentare, delle produzioni agro alimentari ed industriali italiane, nonché per contrastare i fenomeni di contraffazione e sfruttamento del richiamo all'italianità (cosiddetto "Italian Sounding"), la Repubblica definisce e promuove la rete degli esercizi della vera ristorazione italiana all'estero.

        2. Per "ristorante italiano" si intende l'esercizio pubblico ove, in un locale apposito, si consumano pasti completi con servizio al tavolo e dove la lista delle vivande e delle bevande è costituita da ricette e prodotti italiani, con particolare riferimento a quelli ufficialmente riconosciuti dall'Unione Europea come prodotti DOP (denominazione di origine protetta), IGP (indicazione geografica protetta), DOC, (denominazione di origine controllata), DOCG (denominazione di origine controllata e garantita) e IGT (indicazione geografica tipica), nonché alle produzioni STG (specialità tradizionale garantita).

        3. Agli esercizi pubblici all'estero che offrono il prodotto "pizza" o il prodotto "gelato", definendoli come "italiani", si applicano le stesse disposizioni.

        4. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, il ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo (MiPAAFT) emana il relativo decreto di attuazione.

Art. 11-ter.

(Comitato per la tutela e la promozione della ristorazione italiana nel mondo)

        1. È istituito, presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo (MiPAAFT), il Comitato per la tutela e la promozione della ristorazione italiana nel mondo, di seguito denominato "Comitato".

        2. Il Comitato è presieduto dal Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, o da un suo delegato, e ne fanno parte, oltre ad esso, quattordici rappresentanti, con qualifica non inferiore a quella di direttore generale, indicati in base alle specifiche competenze: uno ciascuno dal Ministero degli affari esteri e cooperazione internazionale (MAECI), dal Ministero dello sviluppo economico (MiSE), dal Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo (MiPAAFT), dal Ministero per i beni e le attività culturali (MiBAC), da Agenzia ICE (Istituto nazionale per il commercio con l'estero), dall'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (UNIONCAMERE), dalla Federazione italiana pubblici esercizi (FIPE), dall'Associazione delle camere dì commercio italiane all'estero (ASSOCAMERESTERO), dall'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT); due dalla Conferenza unificata (Stato – Regioni) di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni; tre dalle associazioni maggiormente rappresentative della ristorazione italiana all'estero;

        3. Il Comitato svolge le seguenti funzioni:

            a) predispone e coordina i programmi in attuazione delle finalità di cui al primo paragrafo;

            b) attribuisce l'attestazione distintiva di "Ristorante italiano nel mondo", di cui alla specifica Norma tecnica approvata dal Comitato, esclusivamente ai ristoranti in possesso dei requisiti prescritti, previa verifica effettuata da personale incaricato dalla locale camera di commercio italiana all'estero o camera di commercio mista o dal consolato o altro organismo eventualmente individuato dal Comitato;

            c) attribuisce l'attestazione distintiva di "Pizzeria italiana nel mondo" e di "Gelateria italiana nel mondo", secondo le medesime modalità di cui alla lettera precedente;

            d) promuove azioni legali nei confronti della contraffazione e dell'abuso delle insegne e del titolo "italiano";

            e) cura il recupero e la salvaguardia delle tradizioni enogastronomiche nazionali, predisponendo e raccogliendo le ricette della tradizione italiana, favorendone la diffusione e l'adozione negli esercizi della ristorazione italiana all'estero;

            f) tutela e diffonde all'estero, con l'ausilio delle migliori scuole di gastronomia italiana, le cucine regionali del nostro Paese, anche coinvolgendo le Associazioni della ristorazione italiana;

            g) promuove accordi tra le categorie economiche interessate, coinvolgendo le Associazioni della produzione e trasformazione agroalimentare, per migliorare le forniture agli esercizi della ristorazione italiana nel mondo di prodotti alimentari di origine e produzione nazionale;

            h) favorisce la creazione e lo sviluppo, anche d'intesa con i competenti organismi delle regioni, di istituti professionali di cucina italiana e scuole di alta formazione;

            i) promuove e facilita l'attività di apprendistato di studenti ed operatori del settore, in particolare presso istituti professionali ed esercizi di ristorazione italiana di alto prestigio;

            l) elabora, propone e diffonde, con l'ausilio di professionisti e fornitori italiani, eventuali modelli di arredamento degli interni dei locali di ristorazione, idonei alla promozione e valorizzazione dell'offerta eno-gastronomica italiana;           

 m) promuove programmi di aggiornamento dei titolari e dei collaboratori degli esercizi di ristorazione italiana nel mondo anche al fine di garantirne una idonea conoscenza della lingua italiana coinvolgendo le migliori scuole di formazione di cucina italiana;

            n) costituisce, aggiorna e mantiene la banca dati della ristorazione italiana all'estero, anche con l'ausilio delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative;

            o) cura l'organizzazione della Conferenza della ristorazione italiana nel mondo di cui ultra.

Art. 11-quater.

(Conferenza della ristorazione italiana nel mondo)

        1. È istituita la "Conferenza annuale – Stati generali – della ristorazione italiana nel mondo", quale momento di incontro, studio e valorizzazione dell'offerta del comparto eno-gastronomico italiano attraverso la rete degli esercizi di ristorazione italiana nel mondo.

        2. Nell'ambito di detta Conferenza, sono anche conferiti i riconoscimenti di eccellenza di "Ristorante italiano nel mondo", di "Pizzeria italiana nel mondo" e di "Gelateria italiana nel mondo" ottenuti dagli esercizi in possesso dei requisiti di particolare pregio tra quelli indicati nel disciplinare del marchio "Ospitalità Italiana".

Art. 11-quinquies.

(Copertura finanziaria)

        1. Agli oneri derivanti dagli articoli da 11-bis e 11-quater, valutati in cinquecentomila euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

        Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

            2019: – 500.000;

            2020: – 500.000;

            2021: – 500.000.

 


11.0.38

FANTETTI, BARBONI, MALLEGNI, VITALI

IMPROPONIBILE

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 11-bis.

(Disposizioni in materia di tutela e promozione della ristorazione italiana nel mondo)

        1. Ai fini della valorizzazione delle tradizioni eno-gastronomiche, dello stile alimentare, delle produzioni agroalimentari ed industriali italiane, nonché per contrastare i fenomeni di contraffazione e sfruttamento del richiamo all'italianità (cosiddetto "Italian Sounding"), la Repubblica definisce e promuove la rete degli esercizi della vera ristorazione italiana all'estero.

        2. Per "ristorante italiano" si intende l'esercizio pubblico ove, in un locale apposito, si consumano pasti completi con servizio al tavolo e dove la lista delle vivande e delle bevande è costituita da ricette e prodotti italiani, con particolare riferimento a quelli ufficialmente riconosciuti dall'Unione europea come prodotti DOP (denominazione di origine protetta), IGP (indicazione geografica protetta), DOC, (denominazione di origine controllata), DOCG (denominazione di origine controllata e garantita) e IGT (indicazione geografica tipica), nonché alle produzioni STG (specialità tradizionale garantita).

        3. Agli esercizi pubblici all'estero che offrono il prodotto "pizza" o il prodotto "gelato", definendoli come "italiani", si applicano le stesse disposizioni.

        4. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, il ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo (MiPAAFT) emana il relativo decreto di attuazione.

Art. 11-ter.

(Comitato per la tutela e la promozione della ristorazione italiana nel mondo)

        1. È istituito, presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo (MiPAAFT), il Comitato per la tutela e la promozione della ristorazione italiana nel mondo, di seguito denominato "Comitato".

        2. Il Comitato è presieduto dal Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, o da un suo delegato, e ne fanno parte, oltre ad esso, quattordici rappresentanti, con qualifica non inferiore a quella di direttore generale, indicati in base alle specifiche competenze: uno ciascuno dal Ministero degli affari esteri e cooperazione internazionale (MAECI), dal Ministero dello sviluppo economico (MiSE), dal Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo (MiPAAFT), dal Ministero per i beni e le attività culturali (MiBAC), da Agenzia ICE (Istituto nazionale per il commercio con l'estero), dall'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (UMONCAMERE), dalla Federazione italiana pubblici esercizi (FIPE), dall'Associazione delle camere di commercio italiane all'estero (ASSOCAMERESTERO), dall'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT); due dalla Conferenza unificata (Stato – Regioni) di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni; tre dalle associazioni maggiormente rappresentative della ristorazione italiana all'estero.

        3. Il Comitato svolge le seguenti funzioni:

            a) predispone e coordina i programmi in attuazione delle finalità di cui al primo paragrafo;

            b) attribuisce l'attestazione distintiva di "Ristorante italiano nel mondo", di cui alla specifica Norma tecnica approvata dal Comitato, esclusivamente ai ristoranti in possesso dei requisiti prescritti, previa verifica effettuata da personale incaricato dalla locale camera di commercio italiana all'estero o camera di commercio mista o dal consolato o altro organismo eventualmente individuato dal Comitato;

            c) attribuisce l'attestazione distintiva di "Pizzeria italiana nel mondo" e di "Gelateria italiana nel mondo", secondo le medesime modalità di cui alla lettera precedente;

            d) promuove azioni legali nei confronti della contraffazione e dell'abuso delle insegne e del titolo "italiano";

            e) cura il recupero e la salvaguardia delle tradizioni enogastronomiche nazionali, predisponendo e raccogliendo le ricette della tradizione italiana, favorendone la diffusione e l'adozione negli esercizi della ristorazione italiana all'estero;

            f) tutela e diffonde all'estero, con l'ausilio delle migliori scuole di gastronomia italiana, le cucine regionali del nostro Paese, anche coinvolgendo le Associazioni della ristorazione italiana;

            g) promuove accordi tra le categorie economiche interessate, coinvolgendo le Associazioni della produzione e trasformazione agro alimentare, per migliorare le forniture agli esercizi della ristorazione italiana nel mondo di prodotti alimentari di origine e produzione nazionale;

            h) favorisce la creazione e lo sviluppo, anche d'intesa con i competenti organismi delle regioni , di istituti professionali di cucina italiana e scuole di alta formazione;

            i) promuove e facilita l'attività di apprendistato di studenti ed operatori del settore, in particolare presso istituti professionali ed esercizi di ristorazione italiana di alto prestigio;

            l) elabora, propone e diffonde, con l'ausilio di professionisti e fornitori italiani, eventuali modelli di arredamento degli interni dei locali di ristorazione, idonei alla promozione e valorizzazione dell'offerta eno-gastronomica italiana;

           m) promuove programmi di aggiornamento dei titolari e dei collaboratori degli esercizi di ristorazione italiana nel mondo anche al fine di garantirne una idonea conoscenza della lingua italiana coinvolgendo le migliori scuole di formazione di cucina italiana;

            n) costituisce, aggiorna e mantiene la banca dati della ristorazione italiana all'estero, anche con l'ausilio delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative;

            o) cura l'organizzazione della Conferenza della ristorazione italiana nel mondo di cui Ultra.

Art. 11-quater.

(Conferenza della ristorazione italiana nel mondo)

        1. È istituita la "Conferenza annuale – Stati generali – della ristorazione italiana nel mondo", quale momento di incontro, studio e valorizzazione dell'offerta del comparto eno-gastronomico italiano attraverso la rete degli esercizi di ristorazione italiana nel mondo.

        2. Nell'ambito di detta Conferenza, sono anche conferiti i riconoscimenti dì eccellenza di "Ristorante italiano nel mondo", di "Pizzeria italiana nei mondo" e di "Gelateria italiana nel mondo" ottenuti dagli esercizi in possesso dei requisiti di particolare pregio tra quelli indicati nel disciplinare del marchio "Ospitalità Italiana".

Art. 11-quinquies.

(Copertura finanziaria)

        1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli da 11-bis a 11-quater, valutati in un milione di euro annui per il triennio 2019-2021, si provvede a valere sul Fondo per le politiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela, in Italia e all'estero, delle imprese e dei prodotti agricoli e agroalimentari del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo (MiPAAFT)».


11.0.39

DE BERTOLDI

IMPROPONIBILE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Semplificazioni in materia di attività ricettiva non imprenditoriale, mediante introduzione del registro nazionale)

        1. I locatori delle unità immobiliari date in locazione o in sublocazione, anche parziale, per periodi di durata inferiore a trenta giorni, sono tenuti ad iscriversi nel registro nazionale istituito presso l'Agenzia delle Entrate, previa comunicazione al comune competente della segnalazione certificata di inizio attività.

        2. Con uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti:

            a) le caratteristiche del registro di cui al comma, che ha sede presso l'Agenzia stessa; le modalità ed i termini per l'iscrizione nello stesso;

            b) i requisiti soggettivi per l'iscrizione nel registro, inclusi quelli previsti all'articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010 (onorabilità), all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (antimafia) ed agli articoli 11, 92 e 131 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio decreto 18 agosto 1931, n. 773, e successive modifiche ed integrazioni;

            c) le modalità di pubblicazione dei dati contenuti nel registro, che devono essere accessibili a chiunque vi abbia interesse, anche mediante rete internet.

        3. Con decreto del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i contenuti minimi della segnalazione certificata di cui al comma bis, che deve contenere almeno:

            a) i dati anagrafici e il codice fiscale della persona che esercita l'attività di cui al comma 1, la quale assume ogni responsabilità nei confronti dei clienti e di terzi, pubblici e privati, inclusi quelli connessi alla comunicazione dei flussi turistici e alla denuncia degli ospiti di cui all'articolo 109 del regio decreto n. 773 del 1931;

            b) la posizione di ogni unità abitativa utilizzata per l'esercizio dell'attività, comprensiva di comune, via, numero civico, scala, piano, interno, coordinate geografiche espresse in gradi decimali e nominativo indicato sul citofono;

            c) la visura catastale aggiornata di ogni unità abitativa, dalla quale si evincano i dati anagrafici e il codice fiscale del proprietario;

            d) la planimetria catastale di ogni unità abitativa, con l'indicazione del numero di camere e di posti letto;

            e) l'attestazione della sussistenza dei requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione, delle condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati ai sensi della normativa vigente e degli ulteriori requisiti previsti da leggi statali e regionali, incluse le disposizioni in materia di prevenzione incendi;

            f) l'indicazione dei periodi dell'anno durante i quali l'alloggio viene reso disponibile per il pubblico;

            g) gli estremi delle polizze assicurative inerenti la responsabilità civile verso i clienti e i danni causati a terzi da persone ospitate nell'alloggio;

            h) i dati anagrafici e il codice fiscale della società alla quale sia eventualmente affidata, in tutto o in parte, la gestione operativa dell'unità abitativa;

            i) l'attestazione dell'assenso del proprietario dell'unità abitativa, qualora sia persona diversa da colui che esercita l'attività.

        4. I locatori delle unità immobiliari di cui al comma 33-bis:

            a) non devono utilizzare, nella denominazione, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione rivolta al pubblico, anche telematica, parole e locuzioni anche in lingua straniera, idonee ad indurre confusione sulla natura e le caratteristiche del servizio fornito e sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività;

            b) devono inserire nella denominazione, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione rivolta al pubblico, incluse quelle effettuate tramite sistemi di prenotazione online, la dicitura "alloggio privato non professionale", l'esatta ubicazione dell'alloggio stesso, nonché il nome, il cognome ed il codice fiscale di chi assume la responsabilità contrattuale ed il numero di iscrizione nel registro di cui al presente articolo.

        5. La violazione delle disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 4 è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 ad euro 3.000 per ogni comunicazione rivolta al pubblico e per ogni giorno di pubblicazione della stessa. Le medesime sanzioni di cui al comma 1 si applicano a chi svolga l'attività di cui al comma 1 senza essere iscritto nel registro di cui al presente articolo o rivolga la propria offerta al pubblico per un numero di giorni superiore a quello dichiarato all'atto della registrazione. In caso di recidiva nelle violazioni, è disposta la sospensione dell'attività. Se le comunicazioni di cui al comma 4 sono rivolte al pubblico per il tramite di un sistema di prenotazione online o di un altro soggetto terzo, esso è responsabile solidalmente.

        6. I contratti conclusi per il tramite di intermediari o sistemi di prenotazione online che omettano l'applicazione di quanto previsto dai commi 4, 5, 5-bis e 5-ter dall'articolo 4 del decreto-legge n. 50 del 2017 convertito in legge 21 giugno 2017, n. 96, sono soggetti all'obbligo di registrazione. Restano in ogni caso ferme le sanzioni previste per gli intermediari e i sistemi di prenotazione che omettano l'applicazione delle suddette disposizioni».

 


11.0.40

DE BERTOLDI

RITIRATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Semplificazioni in materia di locazioni brevi)

        1. Ferme restando le normative statali e regionali che regolano la materia, le unità immobiliari date in locazione o in sublocazione, anche parziale, per periodi di durata inferiore a trenta giorni devono rispettare i requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione, le condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati nonché gli ulteriori requisiti previsti da leggi statali e regionali. Si applicano altresì le regole tecniche di prevenzione incendi previste per le strutture ricettive turistico alberghiere.

        2. Il locatore o il sublocatore sono responsabili, ai sensi degli articoli 1783 e seguenti e seguenti del codice civile, di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente, e deve stipulare una polizza assicurativa per i rischi relativi alla responsabilità civile verso i clienti e ai danni causati a terzi da persone ospitate nell'alloggio.

        3. Ferme restando le competenze delle Regioni in materia di turismo, le unità immobiliari date in locazione o in sublocazione, anche parziale, per periodi di durata inferiore a trenta giorni sono equiparate alle strutture turistico ricettive, anche ai fini:

            a) dell'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122;

            b) dell'applicazione dell'imposta imposta municipale propria, della tassa sui rifiuti e di ogni altro tributo locale;

            c) del pagamento del canone speciale per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive e dei compensi relativi ai diritti d'autore ed ai diritti connessi;

            d) della comunicazione delle generalità degli alloggiati, ai sensi dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 agosto 1931, n. 773 e successive modifiche ed integrazioni;

            e) delle rilevazioni statistiche sulla capacità degli esercizi ricettivi e sul movimento dei clienti negli esercizi ricettivi.

        4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di accedere in qualsiasi ora nelle unità immobiliari destinate all'esercizio dell'attività di cui al comma 1, e di assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti, dall'autorità, con le medesime modalità previste per le strutture turistico ricettive».


11.0.41

PESCO, GALLICCHIO, MARCO PELLEGRINI

RITIRATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Disposizioni in materia di cambiali digitali)

        1. Le cambiali digitali sono titoli di credito avente forma dematerializzata, emessi all'ordine, aventi scadenza non inferiore a 60 giorni e non superiore a 60 mesi. Ai fini della validità della loro emissione e circolazione, l'emittente, il trattario e il girante, si avvalgono esclusivamente di un Intermediario Finanziario di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1º settembre 1993 n. 385 o di Poste Italiane Spa.

        2. Le cambiali digitali debbono essere utilizzate esclusivamente per il pagamento di fatture commerciali e possono essere emesse, anche in forma frazionata, per un importo complessivo non superiore a quello complessivo delle fatture al cui pagamento sono destinate.

        3. Le cambiali digitali sono equiparate per ogni effetto di legge alle cambiali ordinarie, sono girabili esclusivamente con girate piene ed incondizionate e contengono, oltre alla denominazione di "cambiale digitale" inserita nel contesto del titolo, tutti gli altri elementi specificati all'articolo 100 delle disposizioni di cui al Regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669 e successive modificazioni ed integrazioni.

        4. Le cambiali digitali possono essere emesse, tratte e girate da enti pubblici, imprese individuali, società di persone, società di capitali ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a) b) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

        5. Il firmatario della cambiale digitale e i giranti di cui al comma 4, debbono specificare e documentare i propri poteri di firma, che sono verificati ed attestati a cura degli Intermediari Finanziari di cui al comma 1.

        6. Gli intermediari finanziari di cui al comma 1, mettono a disposizione le proprie infrastrutture anche digitali, per le operazioni connesse all'emissione, al deposito in conti di servizio e al trasferimento delle cambiali.

        7. Gli intermediari finanziari di cui al comma 1, registrano e movimentano in appositi conti di servizio, collegati ad un conto corrente intestato, a seconda dei casi, all'emittente, traente o girante, le cambiali digitali.

        8. Le cambiali digitali emesse ai sensi del presente articolo costituiscono titolo esecutivo, ma sono esenti dall'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica, 26 ottobre 1972, n. 642.

        9. Per quanto compatibili con le norme di cui al presente articolo, alle cambiali digitali si applicano le norme di cui al Regio Decreto 14 dicembre 1933, n. 1669 e successive modificazioni ed integrazioni.

        10. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, di provvede mediante corrisponde riduzione del fondo di cui all'articolo 1, coma 200, legge 23 dicembre 2014, n. 190».


11.0.42

NASTRI

IMPROPONIBILE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale)

        1. Al fine di favorire lo sviluppo e l'efficienza del servizio di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale e del diritto della persona alla mobilità, è istituito l'Osservatorio nazionale dei diritti dei pendolari, di seguito denominato "Osservatorio", presso l'Autorità di regolazione dei trasporti. L'Osservatorio è un organo consultivo avente funzioni di monitoraggio e di censimento in relazione alla mobilità pendolare sul sistema di offerta delle reti infrastrutturali e dei servizi di trasporto pubblico sia su gomma che su ferro, con compiti di analisi, svolgimento di interviste, raccolta di dati, valutazione degli utenti del servizio di trasporto pubblico ed elaborazioni di interventi al fine di individuare i necessari miglioramenti della qualità della mobilità pubblica e pianificare politiche per la mobilità sostenibile, da sottoporre annualmente al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

        2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità organizzative per l'istituzione dell'Osservatorio la cui attività s'intende svolta in forma gratuita.

        3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».


11.0.43 (testo 3)

PATUANELLI, ROMEO, CASTALDI, ANASTASI, VACCARO, PUGLIA, SANTILLO, GRASSI, GALLICCHIO, TURCO, L'ABBATE, MARCO PELLEGRINI, GIROTTO

APPROVATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee)

1. Entro diciotto mesidalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è approvato il Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee (PiTESAI), al fine di individuare un quadro definito di riferimento delle aree ove è consentito lo svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sul territorio nazionale, volto a valorizzare la sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle stesse.

2. Il PiTESAI deve tener conto di tutte le caratteristiche del territorio, sociali, industriali urbanistiche e morfologiche, con particolare riferimento all'assetto idrogeologico ed alle vigenti pianificazioni e, per quanto riguarda le aree marine, deve principalmente considerare i possibili effetti sull'ecosistema, nonché tenere conto dell'analisi delle rotte marittime, della pescosità delle aree e della possibile interferenza sulle coste. Nel PiTESAI devono altresì essere indicati tempi e modi di dismissione e rimessa in pristino dei luoghi da parte delle relative istallazioni che abbiano cessato la loro attività.

3. Il PiTESAI è adottato previa valutazione ambientale strategica e, limitatamente alle aree su terraferma, di intesa con la Conferenza unificata. Qualora per le aree su terraferma l'intesa non è raggiunta entro 60 giorni dalla prima seduta, la Conferenza unificata è convocata in seconda seduta su richiesta del Ministro dello sviluppo economico entro 30 giorni, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro il termine di 120 giorni dalla seconda seduta, ovvero in caso di espresso e motivato dissenso della Conferenza unificata, il PiTESAI è adottato con riferimento alle sole aree marine.

4. Nelle more dell'adozione del Piano di cui al comma 1, ai fini della salvaguardia e del miglioramento della sostenibilità ambientale e sociale, i procedimenti amministrativi, ivi inclusi quelli di valutazione di impatto ambientale, relativi al conferimento di nuovi permessi di prospezione o di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi sono sospesi, fatti salvi i seguenti procedimenti in corso o avviati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi a istanze di:

a)         proroga di vigenza delle concessioni di coltivazione di idrocarburi in essere;

b)         rinuncia a titoli minerari vigenti o alle relative proroghe;

c)         sospensione temporale della produzione per le concessioni in essere;

d)        riduzione dell'area, di variazione dei programmi lavori e delle quote di titolarità.

5. La sospensione di cui al comma 4 non si applica ai procedimenti relativi al conferimento di concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Nelle more dell'adozione del Piano di cui al comma 1, non è consentita la presentazione di nuove istanze di conferimento di concessioni di coltivazione, fatto salvo quanto previsto dal comma 4, lettera a).

6. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge e fino all'adozione del Piano, i permessi di prospezione o di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in essere, sia per aree in terraferma che in mare, sono sospesi, con conseguente interruzione di tutte le attività di prospezione e ricerca in corso di esecuzione, fermo restando l'obbligo di messa in sicurezza dei siti interessati dalle stesse attività.

7. La sospensione di cui al comma 6 sospende anche il decorso temporale dei permessi di prospezione e di ricerca, ai fini del computo della loro durata; correlativamente, per lo stesso periodo di sospensione, non è dovuto il pagamento del relativo canone. Ai relativi oneri valutati in 134.000 euro in ragione d'anno si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate di cui al comma 9 che restano acquisite all'erario.

8. Alla data di adozione del Piano di cui al comma 1, nelle aree in cui le attività di prospezione e di ricerca e di coltivazione risultino compatibili con le previsioni del Piano stesso, i titoli minerari sospesi ai sensi del comma 6 riprendono efficacia. Nelle aree non compatibili, il Ministero dello sviluppo economico rigetta le istanze relative ai procedimenti sospesi ai sensi del comma 4 e revoca, anche limitatamente ad aree parziali, i permessi di prospezione e di ricerca in essere. In caso di revoca, il titolare del permesso di prospezione o di ricerca è comunque obbligato al completo ripristino dei siti interessati. Nelle aree non compatibili, il Ministero dello sviluppo economico rigetta anche le istanze relative ai procedimenti di rilascio delle concessioni per la coltivazione di idrocarburi il cui provvedimento di conferimento non sia stato rilasciato entro la data di adozione del Piano.In caso di mancata adozionedel Piano entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, i procedimenti sospesi ai sensi del comma 4 proseguono nell'istruttoria ed i permessi di prospezione e di ricerca sospesi ai sensi del comma 6 riprendono efficacia. Alla data di adozione del Piano di cui al comma 1, nelle aree in cui le attività di coltivazione risultino incompatibili con le previsioni del Piano stesso, le concessioni di coltivazione, anche in regime di proroga, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, mantengono la loro efficacia sino alla scadenza e non sono ammesse nuove istanze di proroga.

9. A decorrere dal 1° giugno 2019, i canoni annui, di cui all'articolo, 18 comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, per le concessioni di coltivazione e stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, sono così rideterminati:

a) concessione di coltivazione: 1.481,25 euro per chilometro quadrato;

b) concessione di coltivazione in proroga: 2.221,75 euro per chilometro quadrato;

c) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 14,81 euro per chilometro quadrato;

d) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 59,25 euro per chilometro quadrato.

10.Al venir meno della sospensione di cui al comma 6 i canoni annui, di cui all'articolo, 18 comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, dei permessi di prospezione e ricerca sono rideterminati come segue:

a) permesso di prospezione: 92,50 euro per chilometro quadrato;

b) permesso di ricerca: 185,25 euro per chilometro quadrato;

c) permesso di ricerca in prima proroga: 370,25 euro per chilometro quadrato;

d) permesso di ricerca in seconda proroga: 740,50 euro per chilometro quadrato.

11. È autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, da iscrivere su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per far fronte agli oneri connessi alla predisposizione del PiTESAI.

12. Per far fronte agli altri oneri derivanti dal presente articolo, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un Fondo con dotazione di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Le maggiorazioni dei canoni di superficie derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 9 e 10 sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al fondo di cui al periodo precedente, per gli importi eccedenti 1 milione per l'anno 2019, 21 milioni per l'anno 2020 e 20 milioni a decorrere dall'anno 2021. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico sono stabilite le modalità di versamento delle maggiorazioni dei canoni. Nel caso, in cui le risorse disponibili sul fondo per un esercizio finanziario non risultino sufficienti a far fronte agli oneri della presente norma, con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono corrispondentemente rimodulati i canoni annui di cui all'articolo 18, comma 1 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, al fine di assicurare un maggior gettito corrispondente ai maggiori oneri.

13. Alle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi svolte nell'ambito di titoli minerari rilasciati a seguito di istanze presentate dopo l'entrata in vigore della presente legge non si applica l'articolo 38, comma 1, del decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. Resta fermo il carattere di pubblica utilità delle attività di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo.»


11.0.43 (testo 2)

CASTALDI, ANASTASI, VACCARO, PUGLIA, PATUANELLI, SANTILLO, GRASSI, GALLICCHIO, TURCO, L'ABBATE, MARCO PELLEGRINI, GIROTTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee)

1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è approvato il Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee (PTESAI), al fine di individuare un quadro definito di riferimento delle aree ove è consentito lo svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sul territorio nazionale, volto a valorizzare la sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle stesse.

2. Il PTESAI deve tener conto di tutte le caratteristiche del territorio, sociali, industriali, urbanistiche e morfologiche, con particolare riferimento all'assetto idrogeologico ed alle vigenti pianificazioni e, per quanto riguarda le aree marine, deve principalmente considerare i possibili effetti sull'ecosistema, nonché tenere conto dell'analisi delle rotte marittime, della pescosità delle aree e della possibile interferenza sulle coste. Nel PTESAI devono altresì essere indicati tempi e modi di dismissione e rimessa in pristino dei luoghi da parte delle relative istallazioni che abbiano cessato la loro attività.

3. Il PTESAI è adottato previa valutazione ambientale strategica e, limitatamente alle aree su terraferma, di intesa con la Conferenza unificata. Qualora per le aree su terraferma l'intesa non è raggiunta entro 60 giorni dalla prima seduta, la Conferenza unificata è convocata in seconda seduta su richiesta del Ministro dello sviluppo economico entro 30 giorni, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro il termine di 120 giorni dalla seconda seduta, ovvero in caso di espresso e motivato dissenso della Conferenza unificata, il PTESAI è adottato con riferimento alle sole aree marine.

4. Nelle more dell'adozione del Piano di cui al comma 1, ai fini della salvaguardia e del miglioramento della sostenibilità ambientale e sociale, i procedimenti amministrativi, ivi inclusi quelli di valutazione di impatto ambientale, relativi al conferimento di nuovi permessi di prospezione o di ricerca o di concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi sono sospesi, fatti salvi i seguenti procedimenti in corso o avviati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, relativi a istanze di:

a)         proroga di vigenza delle concessioni di coltivazione di idrocarburi in essere;

b)        rinuncia a titoli minerari vigenti o alle relative proroghe;

c)         sospensione temporale della produzione per le concessioni in essere;

d)        riduzione dell'area, di variazione dei programmi lavori e delle quote di titolarità.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino all'adozione del Piano, i permessi di prospezione o di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in essere, sia per aree in terraferma che in mare, sono sospesi, con conseguente interruzione di tutte le attività di prospezione e ricerca in corso di esecuzione, fermo restando l'obbligo di messa in sicurezza dei siti interessati dalle stesse attività.

6. La sospensione di cui al comma 5 sospende anche il decorso temporale dei permessi di prospezione e di ricerca, ai fini del computo della loro durata; correlativamente, per lo stesso periodo di sospensione, non è dovuto il pagamento del relativo canone.

7. Successivamente all'approvazione del Piano di cui al comma 1, nelle aree in cui le attività di prospezione, di ricerca e di coltivazione risultino compatibili con le previsioni del Piano stesso, i permessi sospesi ai sensi del comma 5 riprendono efficacia. Nelle aree non compatibili, il Ministero dello sviluppo economico avvia i procedimenti di rigetto delle istanze di permesso di prospezione o di ricerca di idrocarburi o di concessione di coltivazione di idrocarburi e di revoca, anche su aree parziali, dei permessi di prospezione o di ricerca in essere. In caso di revoca, il titolare del permesso di prospezione o di ricerca è comunque obbligato al completo ripristino dei siti interessati. In caso di mancata approvazione del Piano entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutti i permessi di prospezione e di ricerca sospesi ai sensi del comma 5 riprendono efficacia.

8. A decorrere dal 1° giugno 2019, i canoni annui, di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, per le concessioni di coltivazione e stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, sono così rideterminati:

a) concessione di coltivazione: 2.041,00 euro per chilometro quadrato;

b) concessione di coltivazione in proroga: 3.067,00 euro per chilometro quadrato;

c) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 14,81 euro per chilometro quadrato;

d) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 59,25 euro per chilometro quadrato.

Al venir meno della sospensione di cui al comma 5 i canoni annui, di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, dei permessi di prospezione e ricerca sono rideterminati come segue:

a) permesso di prospezione: 129,15 euro per chilometro quadrato;

b) permesso di ricerca: 258,3 euro per chilometro quadrato;

c) permesso di ricerca in prima proroga: 516,6 euro per chilometro quadrato;

d) permesso di ricerca in seconda proroga: 1.033,2 euro per chilometro quadrato.

Le risorse incrementali, derivanti dalle disposizioni in materia di aumento dei canoni di superficie di cui al presente comma, sono riassegnate dal Ministero dell'economia e delle finanze ad apposito capitolo di spesa da istituire presso il Ministero dello sviluppo economico, destinati all'attuazione della presente norma e in misura pari a 1 milione di euro per gli anni 2020 e 2021 alla copertura degli oneri connessi alla predisposizione del PTESAI.

9. Le attività di prospezione, di ricerca e di coltivazione di idrocarburi relative a titoli minerari conferiti dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le relative opere e gli impianti previsti nei programmi lavori, nonché le relative opere strumentali, non rivestono carattere d'interesse strategico nazionale e non sono di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili. Resta fermo il carattere di pubblica utilità delle attività di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo.».


11.0.43

CASTALDI, GIROTTO, ANASTASI, VACCARO, PUGLIA, PATUANELLI, SANTILLO, GRASSI, GALLICCHIO, TURCO, L'ABBATE, MARCO PELLEGRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Disposizioni in materia di Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee)

        1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è approvato il Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee (PTESAI), al fine di offrire un quadro definito di riferimento per lo svolgimento delle attività di prospezione e ricerca e coltivazione di idrocarburi sul territorio nazionale, volto a valorizzare la sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle stesse.

        2. Il PTESAI è adottato previa valutazione ambientale strategica e, limitatamente alle aree su terraferma, di intesa con la Conferenza unificata. Qualora per le aree su terraferma l'intesa non è raggiunta entro 60 giorni dalla prima seduta, la Conferenza unificata è convocata in seconda seduta su richiesta del Ministro dello sviluppo economico entro 30 giorni ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro il termine di 120 giorni dalla seconda seduta, ovvero in caso di espresso e motivato dissenso della Conferenza unificata, il PTESAI è adottato con riferimento alle sole aree marine.

        3. Nelle more dell'adozione del Piano di cui al comma 1, ai fini della salvaguardia e del miglioramento della sostenibilità ambientale e sociale, i procedimenti amministrativi, ivi inclusi quelli di valutazione di impatto ambientale, relativi al conferimento di nuovi permessi di prospezione o di ricerca o concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi sono sospesi, fatti salvi i seguenti procedimenti relativi alle istanze di:

            a) rinuncia dei titoli dei titoli minerari vigenti o delle relative proroghe;

            b) sospensione temporale della produzione per le concessioni in essere;

            c) riduzione dell'area, di variazione dei programmi lavori e delle quote di titolarità.

        4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e fino all'adozione del Piano, tutti i permessi di prospezione e di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in essere, sia per aree in terraferma che in mare, sono sospesi, con conseguente interruzione di tutte le attività di prospezione e ricerca in corso di esecuzione, fermo restando l'obbligo di messa in sicurezza dei siti interessati dalle stesse attività.

        5. La sospensione di cui al comma 4 non incide sul decorso temporale dei permessi di prospezione e di ricerca; correlativamente, per lo stesso periodo di sospensione, non è dovuto il pagamento del relativo canone.

        6. Successivamente alla approvazione del Piano di cui al comma 1, nelle aree in cui le attività di prospezione e di ricerca e di coltivazione risultino compatibili con le previsioni del Piano stesso, i permessi di prospezione e di ricerca sospesi ai sensi del comma 4 riprendono efficacia. Nelle aree non compatibili, il Ministero dello sviluppo economico avvia il procedimento di rigetto delle istanze di permesso di prospezione o di ricerca di idrocarburi o di concessione di coltivazione di idrocarburi e alla revoca, anche parziale, dei permessi di prospezione o di ricerca in essere. In caso di revoca, il titolare del permesso di prospezione e di ricerca è comunque obbligato al completo ripristino dei siti interessati. In caso di mancata approvazione del Piano entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge, tutti i permessi di prospezione e di ricerca sospesi ai sensi del comma 4 riprendono efficacia.

        7. A decorrere dal 1º gennaio 2020, i canoni annui per le concessioni di coltivazione e stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana sono così determinati:

            a) concessione di coltivazione: 2.041,00 euro per chilometro quadrato;

            b) concessione di coltivazione in proroga: 3.067,00 euro per chilometro quadrato;

            c) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 14,76 euro per chilometro quadrato;

            d) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 59,04 euro per chilometro quadrato.

        Al venir meno della sospensione di cui al comma 4, i canoni annui dei permessi di prospezione e ricerca sono rideterminati come segue:

            a) permesso di prospezione: 129,15 euro per chilometro quadrato;

            b) permesso di ricerca: 258,3 euro per chilometro quadrato;

            c) permesso di ricerca in prima proroga: 516,6 euro per chilometro quadrato;

            d) permesso di ricerca in seconda proroga: 1.033,2 euro per chilometro quadrato.

        Le maggiori risorse derivanti dalle disposizioni in materia di canoni di superficie di cui al presente comma sono riassegnate dal Ministero dell'economia e delle finanze ad apposito Fondo da istituire presso il Ministero dello sviluppo economico, destinato in misura pari a 1 milione di euro per gli anni 2020 e 2021 alla copertura degli oneri connessi all'attuazione della presente norma.

        8. Il comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è abrogato.

        9. Il comma 1 dell'articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è sostituito dal seguente:

        "1. Le attività di prospezione e ricerca e coltivazione di idrocarburi, le relative opere e gli impianti previsti nei programmi lavori, nonché le relative opere strumentali allo sfruttamento dei giacimenti di cui ai titoli minerari, non rivestono carattere d'interesse strategico nazionale e non sono di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili. Resta fermo il carattere di pubblica utilità delle attività di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo"».


11.0.44

GARRUTI, DESSÌ

RITIRATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Circolabilità del materiale rotabile)

        1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al regolamento UE n. 1302/14 che disciplinano la configurazione delle toilette a circuito chiuso dei veicoli ferroviari di nuova costruzione o oggetto di ristrutturazione, i veicoli dei treni adibiti al trasporto di passeggeri ed attualmente in esercizio potranno continuare a circolare, senza alcuna restrizione, sino al 31 dicembre 2025, indipendentemente dalle modalità di funzionamento dei sistemi di scarico delle toilette».

 


11.0.45

ANASTASI, GARRUTI, DESSÌ

RITIRATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Disposizioni in materia di sicurezza e protezione dal fuoco)

        1. Al fine di garantire migliori livelli di sicurezza e di protezione dal fuoco degli involucri edilizi, nel caso di interventi su facciate di edifici aventi altezza antincendio superiore a 12 metri, l'accesso alla detrazione di cui all'articolo 14, commi 2-quater e 2-quater.1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, viene riconosciuto esclusivamente in caso di utilizzo di soli prodotti isolanti o di kit aventi Euroclasse A1 o A2, s1,d0, di reazione al fuoco».


11.0.46

BRIZIARELLI, FAGGI, CAMPARI, PEPE, PERGREFFI, AUGUSSORI, SAPONARA

RITIRATO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Interventi antincendio)

        1. Al fine di garantire migliori livelli di sicurezza e di protezione dal fuoco degli involucri edilizi, nel caso di interventi su facciate di edifici aventi altezza antincendio superiore a 18 metri, l'accesso alla detrazione di cui all'articolo 14 comma 2-quater e all'articolo 14 comma 2-quater.1 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90) viene riconosciuto nel solo caso di utilizzo di soli prodotti isolanti o di kit aventi Euroclasse A1 o A12-s1, d0 di reazione al fuoco».

 


11.0.47

FERRAZZI

IMPROPONIBILE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di sicurezza dal fuoco)

        1. Al fine di garantire migliori livelli di sicurezza e di protezione dal fuoco degli involucri edilizi, nel caso di interventi su facciate di edifici aventi altezza antincendio superiore a 18 metri, l'accesso alla detrazione di cui all'articolo 14, comma 2-quater, e all'articolo 14, comma 2-quater.1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, viene riconosciuto nel solo caso di utilizzo di soli prodotti isolanti o di kit aventi Euroclasse A1 o A2-s1,d0 di reazione al fuoco».

 


11.0.48

DE BERTOLDI

IMPROPONIBILE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Disposizioni per lo sviluppo della previdenza complementare)

        1. Al fine di sostenere lo sviluppo dei Fondi previdenziali, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dello sviluppo economico, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce gli strumenti propri di garanzia in favore dei Fondi pensione e degli altri enti previdenziali, che investono parte delle proprie risorse, per il finanziamento degli investimenti di cui al successivo comma.

        2. Ai Fondi pensione e alle Casse professionali che, nell'ambito di apposite iniziative avviate dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, investano parte delle loro risorse per il finanziamento di interventi finalizzati allo sviluppo, quali: la realizzazione di infrastrutture, la capitalizzazione o ripatrimonializzazione di micro, piccole e medie imprese, è assicurata, nella stessa misura e agli stessi termini e condizioni, la garanzia prevista dal Fondo di Garanzia per le Opere Pubbliche, (FGOP) istituito con regolamento dalla Cassa depositi e prestiti, ai sensi dell'articolo 2, comma 264 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

        3. Per le finalità di cui al comma precedente, i Fondi di garanzia di cui al precedente comma intervengono in favore dei progetti finanziati con le risorse del risparmio della previdenza complementare e delle Casse Professionali, nonché delle operazioni di capitalizzazione e internazionalizzazione delle piccole e medie imprese, finanziate con le risorse derivanti dai medesimi enti previdenziali. Le garanzie in oggetto, non afferiscono all'entità della prestazione pensionistica, ma al singolo specifico investimento, che rientra nella fattispecie della presente disposizione.

        4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dello sviluppo economico, definisce con apposito decreto le disposizioni necessarie per l'attuazione dei precedenti commi 2 e 3, nonché le ulteriori iniziative dirette a favorire gli investimenti previsti dal presente articolo. A tal fine, i medesimi Ministeri si avvalgono anche delle analisi, degli studi, degli approfondimenti e delle valutazioni del Comitato per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare denominato: "Previdenza,Italia" istituito in data 21 febbraio 2011. Al predetto Comitato, è attribuito altresì il compito di supportare i soggetti interessati, ove da questi richiesto, con analisi e valutazioni degli investimenti in infrastrutture, opere pubbliche e potenziamento o capitalizzazione e internazionalizzazione delle piccole e medie imprese meritevoli di sostegno, nonché con l'attivazione ed il coordinamento di iniziative di promozione e informazione, anche allo scopo di favorire la costituzione di consorzi volontari per gli investimenti dei Fondi pensione che, anche per organizzazione, dimensioni e patrimonio, non siano in grado di attivare autonomamente in modo efficace gli investimenti medesimi.

        5. Al Comitato di cui al precedente comma, è altresì attribuito il compito di realizzare e promuovere iniziative di informazione e formazione finanziaria, previdenziale, assistenziale e di welfare, destinate ai medesimi soggetti, nonché alla generalità della collettività, anche in età scolare, ovvero a qualsiasi altra iniziativa, finalizzata a favorire la crescita del numero dei soggetti che aderiscono alle forme complementari di previdenza, assistenza e welfare in genere.

        6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per i successivi anni 2020 e 2021, in favore del Comitato di cui al precedente comma, è assegnato un contributo pari a 3 milioni di euro per l'anno 2019 e 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, da destinare per il funzionamento del Comitato medesimo.

        7. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 13 milioni di euro per il 2019,14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e 10 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.

        8. Agli oneri derivanti dal comma 6, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».


11.0.49

GASPARRI, MALLEGNI, DAMIANI, RONZULLI

RESPINTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche al R.D. 30 marzo 1942 n. 327 e ss.ii.mm. – Codice della Navigazione)

        1. All'articolo 35, primo comma del R.D. 30 marzo 1942 n. 327 e ss. iimm Codice della Navigazione – dopo la parola: "mare" e prima delle parole: "sono escluse" sono inserite le seguenti: "nonché quelle occupate da pertinenze e costruzioni regolarmente assentite destinate ad attività turistico ricreative.

        2. All'articolo 35 del R.D. 30 marzo 1942 n. 327 e ss.iimm. –Codice della Navigazione – dopo il primo comma è inserito il seguente: "Ai beni esclusi dal demanio marittimo indicati al comma precedente sì applica l'articolo 3 commi 3 e 3-bis del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351 convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 410"».

 


11.0.50

NASTRI

RESPINTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Disposizioni in materia di codice della navigazione)

        1. All'articolo 35, primo comma del R.D. 30 marzo 1942 n. 327 e ss.ii.mm. – Codice della Navigazione – dopo la parola: "mare" e prima delle parole: "sono escluse" aggiungere le seguenti: "nonché quelle occupate da pertinenze e costruzioni regolarmente assentite destinate ad attività turistico ricreative".

        2. All'articolo 35 del R.D. 30 marzo 1942 n. 327 e ss.ii.mm. « Codice della Navigazione – dopo il primo comma è inserito il seguente: " Ai beni esclusi dal demanio marittimo indicati al comma precedente si applica l'articolo 3 commi 3 e 3-bis del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351 convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 410"».


11.0.51

NASTRI

RESPINTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Disposizioni in materia di codice della navigazione)

        1. All'articolo 39 del R.D. 30 marzo 1942 n. 327 e ss.ii.mm. – Codice della Navigazione - è aggiunto il seguente comma:  «La determinazione del canone contenuta nei provvedimenti di concessione deve intendersi definitiva e senza facoltà di conguaglio»


11.0.52

GASPARRI, MALLEGNI, DAMIANI, RONZULLI

RESPINTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

             1. All'articolo 39 del R.D. 30 marzo 1942 n. 327 e ss.ii.mm. – Codice della Navigazione - è aggiunto il seguente comma:  «La determinazione del canone contenuta nei provvedimenti di concessione deve intendersi definitiva e senza facoltà di conguaglio»


11.0.53

GASPARRI, MALLEGNI, DAMIANI, RONZULLI

RESPINTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

        1. Al primo comma dell'articolo 49 del R.D. 30 marzo 1942 n. 327 e successive integrazioni e modificazioni – Codice della Navigazione le parole "senza alcun compenso o rimborso" sono soppresse».


11.0.54

NASTRI

RESPINTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Disposizioni in materia di codice della navigazione)

        1. Al primo comma dell'articolo 49 del R.D. 30 marzo 1942 n. 327 e successive integrazioni e modificazioni – Codice della Navigazione le parole "senza alcun compenso o rimborso" sono soppresse».

 


11.0.55

GASPARRI, MALLEGNI, DAMIANI, RONZULLI

RESPINTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

        1. Dopo il secondo comma dell'articolo 49 del R.D. 30 marzo 1942 n. 327 e successive integrazioni e modificazioni Codice della Navigazione, sono aggiunti i seguenti commi:

        "Sono assimilabili alle opere amovibili e definite come opere dì facile sgombero quelle che, pur realizzate con strutture fisse e stabili, possono essere comunque demolite e rimosse con la restituzione dell'area demaniale concessa nel pristino stato in un periodo massimo di 90 giorni.

         Si considera cessata la concessione alla sua effettiva cessazione"».


11.0.56

NASTRI

RESPINTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Disposizioni in materia di codice della navigazione)

                1. Dopo il secondo comma dell'articolo 49 del R.D. 30 marzo 1942 n. 327 e successive integrazioni e modificazioni Codice della Navigazione, sono aggiunti i seguenti commi:

        "Sono assimilabili alle opere amovibili e definite come opere dì facile sgombero quelle che, pur realizzate con strutture fisse e stabili, possono essere comunque demolite e rimosse con la restituzione dell'area demaniale concessa nel pristino stato in un periodo massimo di 90 giorni.

         Si considera cessata la concessione alla sua effettiva cessazione"».


11.0.57

GASPARRI, MALLEGNI, DAMIANI, RONZULLI

RESPINTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

        1. All'articolo 1, comma 484 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 e successive modificazioni e integrazioni dopo la parola: "Fino" le parole: "al complessivo riordino della disciplina dei canoni demaniali marittimi" sono sostituite dalle seguenti: "alla generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime, i procedimenti di riscossione coattiva dei canoni demaniali, anche ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e", dopo la parola "contenzioso" sono aggiunte le seguenti: "pendente alla data del 29 novembre 2018 e" e dopo le parole: "sono sospesi" sono aggiunte le seguenti: "Fino alla generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime sono altresì privi di effetto i provvedimenti già emessi a conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione"».

 


11.0.58

NASTRI

RESPINTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Interventi in materia di balneazione)

        1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 al comma 732 dopo la parola: "giudiziari" sono aggiunte le parole: "e amministrativi", dopo la parola: "data" le parole. "del 30 settembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "del 23 ottobre 2018" e dopo le parole: "in favore dello Stato dei canoni" sono aggiunte le seguenti: "imposte accessorie" nonché al comma 733 la parola "2014" è sostitutita dalla seguente: "2019".

        2. Nelle more del riordino della materia previsto dall'articolo 1, comma 18 del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194 convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 fino al 31 dicembre 2016 è sospesa la riscossione coattiva ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 dei canoni dovuti per effetto del comma 1 lettera b) punto 2.1 dell'articolo 03 del decreto legge 5 ottobre 1993 n. 400 convertito con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 come modificato dall'articolo 1 comma 251 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 nonché sono sospesi gli eventuali procedimenti amministrativi e i relativi effetti, avviati dalle amministrazioni competenti, concernenti il rilascio, la sospensione, la revoca o la decadenza della concessione demaniale marittima derivanti dal mancato versamento del canone"».

 


11.0.59

GASPARRI, MALLEGNI, DAMIANI, RONZULLI

RESPINTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

                1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 al comma 732 dopo la parola: "giudiziari" sono aggiunte le parole: "e amministrativi", dopo la parola: "data" le parole. "del 30 settembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "del 23 ottobre 2018" e dopo le parole: "in favore dello Stato dei canoni" sono aggiunte le seguenti: "imposte accessorie" nonché al comma 733 la parola "2014" è sostitutita dalla seguente: "2019".

        2. Nelle more del riordino della materia previsto dall'articolo 1, comma 18 del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194 convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 fino al 31 dicembre 2016 è sospesa la riscossione coattiva ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 dei canoni dovuti per effetto del comma 1 lettera b) punto 2.1 dell'articolo 03 del decreto legge 5 ottobre 1993 n. 400 convertito con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 come modificato dall'articolo 1 comma 251 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 nonché sono sospesi gli eventuali procedimenti amministrativi e i relativi effetti, avviati dalle amministrazioni competenti, concernenti il rilascio, la sospensione, la revoca o la decadenza della concessione demaniale marittima derivanti dal mancato versamento del canone"».

 


11.0.60

NASTRI

RESPINTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Interventi in materia di balneazione)

        1. All'articolo 1, comma 484 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 e successive modificazioni e integrazioni dopo la parola: "Fino" le parole: "al complessivo riordino della disciplina dei canoni demaniali marittimi" sono sostituite dalle seguenti: "alla generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime, i procedimenti di riscossione coattiva dei canoni demaniali, anche ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e", dopo la parola "contenzioso" sono aggiunte le seguenti: "pendente alla data del 29 novembre 2018 e" e dopo le parole: "sono sospesi" sono aggiunte le seguenti: "Fino alla generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime sono altresì privi di effetto i provvedimenti già emessi a conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione"».

 


11.0.61

URSO

IMPROPONIBILE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Misure di semplificazione in materia di industria armatoriale)

        1. All'articolo 156 del Codice della Navigazione sono apportate le seguenti modifiche:

            a) Al comma 5, primo periodo, dell'articolo 156 del codice della navigazione, le parole: "bancaria a garanzia di eventuali diritti non trascritti" sono sostituite dalle seguenti: "rilasciata da aziende di credito o da imprese debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 209/05 a garanzia di eventuali diritti non trascritti anche di natura previdenziale";

            b) Al comma 8 dopo le parole: "qualora la nave venga iscritta nel registro di uno Stato", sono aggiunte le seguenti parole: "non comunitario";

            c) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente comma: "8-bis. Nei casi di locazione della nave a scafo nudo a straniero, qualora la nave venga iscritta nel registro di un altro Paese dell'Unione Europea che consente la temporanea iscrizione di nave straniera limitatamente al periodo di locazione, la sospensione dell'abilitazione alla navigazione di cui all'articolo 149 è consentita, previa autorizzazione, data dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le disposizioni dell'articolo 145 e della lettera d) del primo comma dell'articolo 163 del presente codice, nonché dell'articolo 29 della legge 14 giugno 1989, n. 234, e delle relative norme applicative. L'ufficio di iscrizione della nave, constatato che sono state soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 29 della legge 14 giugno 1989, n. 234, e delle relative norme applicative, procede alla cancellazione della nave previo ritiro dei documenti di bordo e dismissione della bandiera. Della avvenuta cancellazione deve essere data immediata comunicazione all'istituto nazionale della previdenza sociale, nonché pubblicità mediante affissione negli uffici del porto".

        2. L'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40 convertito con modificazioni nella legge 22 maggio 2010, n. 73 è abrogato.

        3. Al secondo comma dell'articolo 569 del codice della navigazione sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) alla lettera d), dopo la parola: "l'importo" sono inserite le seguenti: "e la valuta";

            b) alla lettera f) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "del credito, direttamente o mediante richiamo al titolo".

        4. All'articolo 152 del codice della navigazione è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Qualora non sia possibile acquisire espressa dichiarazione da parte dell'autorità consolare straniera dell'avvenuta presa in consegna da parte di quest'ultima dell'atto di nazionalità, o altro documento equipollente, la durata del passavanti provvisorio non potrà essere superiore a sessanta giorni e dovrà riportare i motivi della mancata acquisizione della dichiarazione di cui sopra. Il passavanti provvisorio sarà rinnovabile secondo quanto previsto al comma precedente previo ottenimento del rilascio del relativo certificato di cancellazione dalle matricole dell'autorità marittima straniera ai fini dell'immatricolazione nei registri nazionali".

        5. Dopo l'articolo 152 del Codice della navigazione è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 152-bis.

(Iscrizione Provvisoria)

        Una volta rilasciato il Passavanti Provvisorio secondo quanto previsto dall'articolo 152 e dal Regolamento [art. 315 r.m], l'ufficio di iscrizione su richiesta dei proprietario, iscrive la nave in via provvisoria previa consegna della seguente documentazione:

            a) copia del titolo di proprietà;

            b) copia del passa vanti provvisorio;

            c) copia del certificato di stazza;

            d) copia del certificato di attestazione di assenza di vincoli e gravami;

            e) copia del certificato di cancellazione, definitiva o provvisoria, dal registro straniero

            f) impegno a presentare entro sei mesi gli originali o le copie autentiche dei documenti di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), nonché l'originale o la copia autentica del certificato di cancellazione definitiva, al fine di conseguire la definitiva iscrizione della nave. Nel caso in cui il proprietario non adempia a tale impegno, la iscrizione provvisoria perderà ogni efficacia.

        La provvisorietà della iscrizione e l'avvenuto deposito dei documenti di cui alla precedente lettera f) vanno annotati, nelle matricole o nei registri, dall'ufficio di iscrizione.

        6. All'articolo 18 del d.lgs. 271/99 dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma: "4-bis. Le navi rientranti nel campo di applicazione del D.lgs. 15 febbraio 2016, n. 32 non sono sottoposte alle visite di cui al presente articolo e alle visite di cui agli articoli 83 e 84 della Legge 16 giugno 1939, n. 1045".

        7. All'articolo 1, comma 913 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Le disposizioni di cui ai commi 910 e 911 non si applicano agli anticipi della retribuzione corrisposti in favore del personale marittimo a bordo di navi impiegate in traffico internazionale secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro per il settore privato dell'industria armatoriale stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e in ogni caso in misura non superiore a 500 euro mensili"».

 


11.0.62

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, BRESSA, LANIECE

RESPINTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Semplificazione in materia di vendita di generi di monopolio)

        1. All'articolo 54 del Decreto del Presidente della Repubblica, n. 1074, del 14 ottobre 1958, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "Titolari di patentini possono essere sia le persone fisiche, sia le società, di persone o di capitali, sia le cooperative. Nel caso di società e cooperative sarà il legale rappresentante ad essere l'unico responsabile verso l'Amministrazione.";

            b) dopo il secondo comma, è inserito il seguente: "II rilascio dei patentini per la vendita di tabacchi di cui al decreto ministeriale 21 febbraio 2013 n. 38 "Regolamento recante disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo", è consentito in deroga ai criteri previsti dagli articoli 7, 8 e 9 del suddetto Regolamento, fermo restando il divieto di esporre, sia all'interno sia all'esterno dell'esercizio, scritte o insegne che indichino, anche solo indirettamente, la vendita di tabacchi lavorati, e fermo il requisito della redditività dell'esercizio";

            c) dopo il terzo comma, è inserito il seguente: "In ogni caso i titolari di patentini non sono tenuti a fare richieste scritte di acquisto nei confronti dei rivenditori, né a registrare in appositi registri gli acquisti di generi di monopolio. È altresì abrogato l'obbligo di invio, con cadenza semestrale, del prospetto riepilogativo del modello U88/Pat contenente l'entità complessiva, a quantità e valore, dei prelevamenti effettuati nel semestre da parte dei titolari di patentini"».


11.0.63

TESTOR, CONZATTI

RESPINTO

Dopo l'articolo, è aggiunto ii seguente:

«Art. 11-bis.

        1. Dopo l'articolo 79 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è inserito il seguente:

"Art. 79-bis.

        Ai sensi dell'articolo 79, comma 4, nel caso di modifiche della disciplina statale relativa ai tributi erariali, ivi inclusi i tributi propri derivati, che potrebbero produrre effetti negativi sulla finanza della regione e delle province, sono attivate procedure di monitoraggio degli effetti finanziari, al fine di adeguare le misure del concorso posto a carico della regione e delle province al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica in termine di saldo netto da finanziare.".

        2. Le disposizioni di cui al comma 1, sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni. Le disposizioni di cui al comma 1 entrano in vigore dal 1 marzo 2019».

 


11.0.64

PESCO

RITIRATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis

(Plafond IVA subesportatori)

        1. All'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

        "c-bis) le cessioni, anche tramite commissionari, di beni diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili, e le prestazioni di servizi rese a soggetti che, avendo effettuato le cessioni o le prestazioni di cui alla lettera c), si avvalgono della facoltà di acquistare, anche tramite commissionari, o importare beni e servizi senza pagamento dell'imposta".

        2. All'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) al comma 1, lettera a), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In alternativa, i contribuenti, ad eccezione di quelli che hanno iniziato l'attività da un periodo inferiore a tre mesi, hanno facoltà di assumere come ammontare di riferimento, in ciascun mese, quello dei corrispettivi delle esportazioni fatte nei tre mesi precedenti, se il relativo ammontare superi la predetta percentuale del volume di affari, come sopra determinato, dello stesso periodo di riferimento";

            b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 comma 1, lettera c-bis) e comma 2, si applicano a condizione che l'ammontare dei corrispettivi delle operazioni di cui alla medesima lettera c-bis), registrate nell'anno precedente, sia superiore al 20 per cento del volume d'affari determinato a norma dell'articolo 20 del medesimo decreto. I contribuenti, ad eccezione di quelli che hanno iniziato l'attività da un periodo inferiore a dodici mesi, hanno facoltà di assumere come ammontare di riferimento, in ciascun mese, quello dei corrispettivi delle operazioni di cui alla citata lettera c-bis) fatte nei dodici mesi precedenti, se il relativo ammontare superi la predetta percentuale del volume di affari dello stesso periodo di riferimento. In alternativa, i contribuenti, ad eccezione di quelli che hanno iniziato l'attività da un periodo inferiore a tre mesi, hanno facoltà di assumere come ammontare di riferimento, in ciascun mese, quello dei corrispettivi delle operazioni di cui alla lettera c-bis), fatte nei tre mesi precedenti, se il relativo ammontare superi la predetta percentuale del volume di affari, come sopra determinato, dello stesso periodo di riferimento. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, lettera c), e 2.».

        3. All'articolo 2, comma 2 della legge 18 febbraio 1997, n. 28, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) al primo periodo, dopo le parole: "dall'articolo 1" sono inserite le seguenti: ", comma 1,";

            b) alla fine del periodo è aggiunto il seguente: "In alternativa, i contribuenti possono assumere mese per mese come ammontare di riferimento quello delle cessioni e delle prestazioni anzidette registrate per i tre mesi precedenti"».

 


11.0.65

DE BERTOLDI

IMPROPONIBILE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-ter.

(Disposizioni in materia di deducibilità acquisto autovetture
 per mediatori immobiliari)

        1. All'articolo 19-bis, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica, 26 ottobre 1972, n. 633, alla lettera e), dopo le parole: "rappresentanti di commercio", è aggiunto il seguente periodo: "e per gli agenti immobiliari di cui alla legge 3 febbraio 1989, n. 39".

        2. All'articolo 164, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica, 22 dicembre 1986, n. 917, alla lettera b) sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) dopo le parole: "di rappresentanza di commercio", sono aggiunte le seguenti: "e dagli agenti immobiliari di cui alla legge 3 febbraio 1989, n. 39";

            b) dopo le parole: "rappresentanti di commercio", sono aggiunte le seguenti parole: "e dagli agenti immobiliari di cui alla legge 3 febbraio 1989. n. 39"».

        Conseguentemente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche o che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2019, al fine di assicurare maggiori entrate nel limite massimo di 200 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Nei casi in cui la disposizione dei primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

 


11.0.66

GRASSI, SANTILLO, PATUANELLI

RITIRATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Estensione delle disposizioni sui pagamenti
delle pubbliche amministrazioni)

        1. Al fine di estendere alle ingiunzioni fiscali le disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni, all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono aggiunti in fine i seguenti commi:

        "2-ter. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai crediti degli enti territoriali derivanti dalla notifica di ingiunzioni di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639. Gli enti territoriali determinano, con apposito regolamento e comunque nelle forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei provvedimenti destinati a disciplinare le entrate proprie, le modalità di verifica di debiti oggetto di ingiunzione di pagamento ai fini del blocco dei pagamenti dovuti al debitore da parte dell'ente stesso, ferma restando la disposizione di cui all'ultimo periodo del comma 1, con riferimento a qualsiasi dilazione di pagamento ottenuta dal debitore.

        2-quater. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, entro il 31 ottobre 2019 adotta un regolamento per l'istituzione di un archivio nazionale delle ingiunzioni di pagamento alimentato su base volontaria dagli enti territoriali, recante le ulteriori disposizioni necessarie alla completa attuazione del comma 2-ter».

 


11.0.67 (testo 2)

PARAGONE, GARRUTI, DESSÌ, CATALFO, MATRISCIANO, AUDDINO, BOTTO, CAMPAGNA, NOCERINO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

RITIRATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 386)

        1 All'articolo 5, primo comma, dopo le parole "articolo 3" sono aggiunte le seguenti: "prevedendo comunque che i suddetti fondi siano direttamente ripartiti tra i comuni frontalieri interessati in cui il numero di lavoratori frontalieri residenti nel corso di ciascun anno, cui si riferisce la ripartizione, sia almeno pari a dieci."».


11.0.67

PARAGONE, GARRUTI, DESSÌ, CATALFO, MATRISCIANO, AUDDINO, BOTTO, CAMPAGNA, NOCERINO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 386)

        1 All'articolo 5, primo comma, dopo le parole "articolo 3" sono aggiunte le seguenti: "prevedendo comunque che i suddetti fondi siano direttamente ripartiti tra i comuni frontalieri interessati in cui il numero di lavoratori frontalieri residenti nel corso di ciascun anno, cui si riferisce la ripartizione, sia almeno pari a cento"».


11.0.68

PARRINI, COLLINA

IMPROPONIBILE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Abrogazione di competenze anacronistiche)

        1. All'articolo 1 della legge 13 maggio 1978, n. 180. il comma 6 è soppresso. Conseguentemente sono soppresse tutte le norme relative alle competenze del sindaco in materia contenute negli articoli 2, 3 e 4.

        2. All'articolo 20 del DPR 26 marzo 1980 n. 327, il comma 1 è soppresso. Conseguentemente all'articolo 3, comma 1, il secondo periodo del punto 3 è soppresso.

        3. Alla legge n. 833/1978, all'articolo 32, il comma 3 è sostituito dal seguente "2. Nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale ordinanze di carattere contingibile ed urgente con efficacia estesa a tutto il territorio regionale".

        4. Alla legge 14 agosto 1991, n. 281, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1,  le parole: "comuni o" sono soppresse;

b) all'articolo 3, comma 2, dopo le parole: "riparto" le parole: "tra i comuni" sono soppresse;

c) l'articolo 4 è soppresso».

 


11.0.69

IANNONE

IMPROPONIBILE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Abrogazione di competenze anacronistiche)

                1. All'articolo 1 della legge 13 maggio 1978, n. 180. il comma 6 è soppresso. Conseguentemente sono soppresse tutte le norme relative alle competenze del sindaco in materia contenute negli articoli 2, 3 e 4.

        2. All'articolo 20 del DPR 26 marzo 1980 n. 327, il comma 1 è soppresso. Conseguentemente all'articolo 3, comma 1, il secondo periodo del punto 3 è soppresso.

        3. Alla legge n. 833/1978, all'articolo 32, il comma 3 è sostituito dal seguente "2. Nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale ordinanze di carattere contingibile ed urgente con efficacia estesa a tutto il territorio regionale".

        4. Alla legge 14 agosto 1991, n. 281, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1,  le parole: "comuni o" sono soppresse;

b) all'articolo 3, comma 2, dopo le parole: "riparto" le parole: "tra i comuni" sono soppresse;

c) l'articolo 4 è soppresso».


11.0.70

SAPONARA, AUGUSSORI, CAMPARI, FAGGI, PEPE, PERGREFFI, DURNWALDER

RITIRATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modificazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei membri del Parlamento europeo)

        1. L'articolo 2 della legge 24 gennaio 1979, n. 18 (Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia), è sostituito dal seguente:

        "Art. 2. – 1. Le circoscrizioni elettorali e i loro capoluoghi sono stabiliti nella tabella A allegata alla presente legge.

        2. La circoscrizione elettorale "Italia alpina" è suddivisa in quattro collegi uninominali corrispondenti, rispettivamente, ai territori della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, della Provincia autonoma di Trento e della Provincia autonoma di Bolzano/Südtirol.

        3. Il complesso delle circoscrizioni elettorali plurinominali forma il collegio unico nazionale.

        4. L'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni plurinominali di cui alla tabella A è effettuata, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'istituto centrale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

        5. La ripartizione dei seggi di cui al precedente comma si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica per il numero dei membri spettante all'Italia, detratti i seggi assegnati per i collegi uninominali, e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti".

        2. All'articolo 12 della legge n. 18 del 1979 sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le liste per l'elezione di candidati nei collegi uninominali e nella circoscrizione "Sardegna" devono essere sottoscritte da non meno di 1.000 e non più di 1.500 elettori. Le liste per l'elezione di candidati nella circoscrizione "Sicilia" devono essere sottoscritte da non meno di 5.000 e non più di 7.500 elettori.";

            b) al quarto comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nessuna sottoscrizione è infine richiesta per la presentazione di liste di candidati nelle circoscrizioni uninominali per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo consiliare all'interno del Consiglio di Regione o di Provincia autonoma della relativa circoscrizione.";

            c) all'ottavo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I candidati nei collegi uninominali non possono presentare la propria candidatura in altri collegi o circoscrizioni, a pena di esclusione.".

            d) i commi nono e decimo sono abrogati.

        3. Al comma primo dell'articolo 13 della legge 18 del1979, le parole: "Le liste di cui al nono comma dell'articolo 12 assumono il numero progressivo immediatamente successivo a quello sorteggiato dalla lista alla quale sono collegate." sono soppresse.

        4. Al comma secondo dell'articolo 14 della 1egge 18 del 1979, le parole: "della lista di minoranza linguistica che si collega ai sensi dell'articolo 12" sono sostituite dalle seguenti: "dei collegi uninominali".

        5. Dopo il comma secondo dell'articolo 15, è aggiunto il seguente:

        "2-bis. Per i collegi uninominali, accanto ad ogni contrassegno è riportato il nome del candidato e l'elettore, per votare, traccia un segno con la matita copiativa sul contrassegno e il nome del candidato prescelto o, comunque, nel rettangolo che lo contiene"».


11.0.71

FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, SOLINAS, AUGUSSORI, SAPONARA, CAMPARI, FAGGI, PEPE, PERGREFFI

RITIRATO

Dopo l'articolo, è inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

        1. All'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

        "2-bis. Si considerano in ogni caso deducibili le spese relative agli immobili di cui al secondo periodo del comma precedente. La presente norma si applica a partire dall'esercizio in corso al 01/01/2019, nonché per gli esercizi precedenti agli atti impositivi non ancora divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della presente legge".

        2. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 è aggiunto dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

        "4-bis. Non si considerano utilizzati per fini estranei all'esercizio dell'impresa gli immobili di cui all'articolo 43, comma 2, secondo periodo del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. La norma sì applica a partire dal 2019, nonché per gli anni precedenti agli atti impositivi non ancora divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della presente legge"».

 


11.0.72

PESCO

RITIRATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Misure di contrasto all'elusione fiscale)

        1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:

        "2-bis. Si considerano altresì residenti, i cittadini italiani titolari di pensioni erogate dalla Repubblica Italiana o da una sua suddivisione politica od amministrativa o da un suo ente locale, cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati ove sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore alla metà di quella a cui sarebbero stati soggetti qualora residenti in Italia. Con provvedimento dell'Agenzia dell'entrate sono indicati i criteri per effettuare, con modalità semplificata, la verifica della presente condizione"».


11.0.73

FERRAZZI, ASSUNTELA MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

RESPINTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche all'articolo 1, comma 103, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, in materia di ZTL)

        1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, il comma 103 è sostituito dal seguente:

        "103. All'articolo 7 dei codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 9 è inserito il seguente:

        9-bis. Limitatamente alle zone a traffico limitato, i comuni possono consentirvi l'accesso libero ai veicoli a zero emissioni. Per la definizione, categorizzazione, riconoscibilità e rintracciabilità dei veicoli a zero emissioni, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, è istituito presso la Conferenza Unificata un Tavolo di confronto tra Governo, Regioni, Enti locali'"».


11.0.74 (testo 2)

SANTILLO, CASTALDI, GARRUTI, DESSÌ, PUGLIA

RITIRATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Accesso alle zone a traffico limitato)

1. All'articolo 7, comma 9-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: ", in ogni caso," sono soppresse;

b) le parole: "a tali zone" sono sostituite dalle seguenti: "alle zone a traffico limitato";

c) le parole: "o ibrida" sono soppresse».


11.0.74

SANTILLO, CASTALDI, GARRUTI, DESSÌ, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Accesso alle zone a traffico limitato)

        1. All'articolo 7, comma 9-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: ", in ogni caso," e le seguenti: "o ibrida" sono soppresse».

 


11.0.75

IANNONE

RESPINTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 11-bis.

(Modifiche all'articolo 1, comma 103 della legge 30 dicembre 2018 n.  145 in materia di ZTL)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, il comma 103 è sostituito dal seguente:

        "103. All'articolo 7 dei codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 9 è inserito il seguente:

        9-bis. Limitatamente alle zone a traffico limitato, i comuni possono consentirvi l'accesso libero ai veicoli a zero emissioni. Per la definizione, categorizzazione, riconoscibilità e rintracciabilità dei veicoli a zero emissioni, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, è istituito presso la Conferenza Unificata un Tavolo di confronto tra Governo, Regioni, Enti locali'"».


11.0.76

SANTILLO, GARRUTI, DESSÌ, PUGLIA

RITIRATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Semplificazioni per le autorizzazioni di tratti stradali soggetti a nulla osta dell'ente proprietario)

        1. All'articolo 26 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

        "3-bis. Nel caso di interventi finalizzati ad installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, il nulla osta di cui al comma 3 viene rilasciato nel termine di 15 giorni dalla ricezione della richiesta da parte del Comune. Decorso tale termine, il nulla osta dell'Ente proprietario si intende acquisito"».

 


11.0.77

CAMPARI, SIMONE BOSSI, FAGGI, PEPE, PERGREFFI, AUGUSSORI, SAPONARA

RITIRATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Semplificazioni in materia di revisioni)

All'articolo 80, comma 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: "a pieno carico fino a 3,5 t" e le seguenti: "controllata (ATP)" sono inserite le parole: ", e rimorchi,"».

 


11.0.78

SANTILLO, GARRUTI, DESSÌ, GALLICCHIO, PUGLIA, MARCO PELLEGRINI

RITIRATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Car sharing tra privati).

        1. Per car sharing tra privati si intende l'uso di un veicolo privato che viene messo in condivisione da parte del proprietario, risultano intestatari di veicoli adibiti ad uso proprio sulla carta di circolazione, in favore di un soggetto terzo che lo utilizza per fini privati.

        2. All'articolo 82, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: "adibito a uso proprio." sono inserite le seguenti: "Si intende uso proprio anche la condivisione temporanea per un periodo non superiore a giorni trenta di un veicolo privato di categoria Mi in favore di un soggetto terzo che lo utilizza per fini privati".

        3. Gli utilizzatori del veicolo posto in uso condiviso possono essere messi in contatto tramite servizi dedicati forniti da intermediari pubblici o privati, anche attraverso l'utilizzo di piattaforme digitali. A coloro che mettono in condivisione il veicolo di proprietà può essere riconosciuto un rimborso per le maggiori spese sostenute. L'uso condiviso di veicoli dei privati nelle forme stabilite dalla presente legge non si configura come attività professionale o di impresa e non costituisce servizio di noleggio né di trasporto senza conducente, per cui non può essere previsto un corrispettivo con finalità di guadagno economico.

        4. Al comma 2 dell'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

        "c-bis) promozione di piattaforme digitali nel settore del car sharing tra privati"».


11.0.79

BARBONI, MALLEGNI, FANTETTI, AIMI

RESPINTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

        1. All'articolo 93 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, al comma 1-ter, dopo le parole: "impresa costituita" sono inserite le seguenti: " in Svizzera, nella Repubblica di San Marino o"».

 


11.0.80

SANTILLO, CASTALDI, GARRUTI, DESSÌ, GALLICCHIO, PUGLIA, MARCO PELLEGRINI

RITIRATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Semplificazione amministrativa in materia di patente a punti)

        1. All'articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 3 è sostituito dal seguente: "Ogni variazione di punteggio è verificabile sul Portale dell'Automobilista con le modalità indicate dal Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti"».

 


11.0.81

SANTILLO, GARRUTI, DESSÌ, PUGLIA

RITIRATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Semplificazione riparto proventi sanzioni del codice della strada)

        1. All'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 12-bis, le parole da: "in misura pari al 50 per cento ciascuno" fino a "strade in concessione" sono sostituite dalle seguenti: "allo Stato, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonché ai comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente dei comuni, alle condizioni e nei limiti di cui al comma 12-ter";

            b) al comma 12-ter le parole: "e al patto di stabilità interno" sono soppresse».


11.0.82

PARRINI, COLLINA

IMPROPONIBILE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Semplificazione dell'impiego dei proventi da sanzioni al Codice della strada)

        1. Al comma 4 dell'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, "Nuovo codice della strada", lettere a) e b), le parole: "in misura non inferiore a un quarto della quota," sono soppresse.

        2. I commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dell'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, "Nuovo codice della strada", sono abrogati».

 


11.0.83

IANNONE

IMPROPONIBILE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Semplificazione dell'impiego dei proventi da sanzioni al Codice della strada)

        1. Al comma 4 dell'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, "Nuovo codice della strada", lettere a) e b), le parole: "in misura non inferiore a un quarto della quota," sono soppresse.

        2. I commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dell'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, "Nuovo codice della strada", sono abrogati».


11.0.84

SANTILLO, GARRUTI, DESSÌ, GALLICCHIO, PUGLIA, MARCO PELLEGRINI

RITIRATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Semplificazione in materia di delibere condominiali sulle innovazioni)

        1. All'articolo 1120, secondo comma, del codice civile, dopo il numero 3) è aggiunto il seguente:

        "3-bis) le opere e gli interventi necessari per consentire l'uso degli spazi comuni, anche mediante rastrelliere, come posteggio per le biciclette dei condomini"».

 


11.0.85

SANTILLO, GARRUTI, DESSÌ, GALLICCHIO, PUGLIA, MARCO PELLEGRINI

RITIRATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Risorse per i biciplan)

        1. All'articolo 1, comma 104, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) le parole: "progettazione delle autostrade ciclabili" sono sostituite dalle seguenti: "realizzazione degli interventi previsti al comma 2 dell'articolo 6 della legge 2 del 2018".

            b) le parole: "il Fondo per le autostrade ciclabili" sono sostituite dalle seguenti: "il Fondo per i biciplan"».

 


11.0.86

MALLEGNI, FANTETTI, AIMI

IMPROPONIBILE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

        1. All'articolo 12 del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 104, al comma 3 sono aggiunte in fine le seguenti parole: "o dai sanitari in possesso del codice identificativo di cui al decreto dirigenziale del ministero dei trasporti del 31 gennaio 2011 e seguenti».

 


11.0.87

AUGUSSORI, SAPONARA, CAMPARI, FAGGI, PEPE, PERGREFFI

RITIRATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Esenzione pedaggio autostradale ambulanze)

        1. Al comma 2 dell'articolo 373 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) i veicoli con targa C.R.I., le ambulanze delle organizzazioni di volontariato e i veicoli della protezione civile, impegnati nello svolgimento di attività istituzionali e provvisti di apposito contrassegno approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione e del Ministro dei lavori pubblici".

        2. Le Società Concessionarie autostradali tengono conto delle modifiche apportate dal comma 422-bis e ne danno attuazione.

        3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 300.000 euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

 


11.0.88

GARRUTI, DESSÌ

RITIRATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Incentivi all'installazione delle infrastrutture di ricarica)

        1. Dopo la lettera g) dell'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507 è inserita la seguente lettera:

            "g-bis) le occupazioni con impianti e infrastrutture adibite alla ricarica dei veicoli elettrici".

        2. Nel caso in cui il comune o la provincia abbiano previsto il pagamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 comma 1 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, le occupazioni con impianti e infrastrutture adibite alla ricarica dei veicoli elettrici devono ritenersi ricomprese, a tutti gli effetti, nella previsione di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 63 del citato decreto.

        3. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, valutato in 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 625, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».


11.0.89 (testo 2)

GARRUTI, DESSÌ

RITIRATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Disposizioni per lo sviluppo della mobilità elettrica)

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas e il sistema idrico, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce tariffe per la fornitura dell'energia elettrica destinata alla ricarica dei veicoli, applicabili al punto di prelievo in ambito privato e agli operatori del servizio di ricarica in ambito pubblico di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, che possano favorire l'uso di veicoli alimentati ad energia elettrica.»


11.0.89

GARRUTI, DESSÌ

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Disposizioni per lo sviluppo della mobilità elettrica)

        1. L'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce tariffe per la fornitura dell'energia elettrica destinata alla ricarica dei veicoli, applicabili ai punti di prelievo in ambito privato e agli operatori del servizio di ricarica in ambito pubblico di cui all'articolo 4.9 del decreto legislativo n. 257 del 16 dicembre 2016, che possano favorire l'uso di veicoli alimentati ad energia elettrica e che comunque assicurino un costo dell'energia elettrica non superiore a quello previsto per i clienti domestici residenti».


11.0.90

MALAN, BATTISTONI, BERUTTI, LONARDO, SERAFINI, BERARDI

RESPINTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Semplificazione adempimenti prevenzione incendi per gli agriturismi)

        1. La disposizione di cui al punto 8.2.1. del decreto del Ministero dell'interno 9 aprile 1994 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costituzione e l 'esercizio delle attività ricettivo turistico-alberghiere" si applica anche agli agriturismi che utilizzino singole unità abitative e che abbiano capacità ricettiva non superiore a venticinque posti letto».


11.0.91

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI

RESPINTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Semplificazione adempimenti prevenzione incendi per gli agriturismi)

        1. La disposizione di cui ai punto 8.2.1. del Decreto del Ministero dell'interno 9 aprile 1994 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettivo turistico-alberghiere" si applica anche agli agriturismi che utilizzino singole unità abitative e che abbiano capacità ricettiva non superiore a venticinque posti letto».


11.0.92

PATUANELLI, GRASSI, SANTILLO, PUGLIA

RITIRATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Semplificazioni in materia di sostegno alla micro-cogenerazione)

        1. All'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

            "g-bis) prodotta con unità di micro-cogenerazione definite dall'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 e disciplinate dal comma 20 dell'articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99. Qualora il combustibile utilizzato in tali unità sia il gas naturale questo viene assoggettato alla pertinente accisa per la produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica prevista alla Tabella A del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modifiche e integrazioni"».


11.0.93 (testo 2)

PATUANELLI, SANTILLO, GRASSI, PUGLIA

RITIRATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifica al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)

        1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo la lettera i-ter) è aggiunta la seguente:

            "i-quater) società di investimento semplice (SiS): la società costituita in forma di società per azioni con capitale fino ad euro 25.000.000,00 raccolto presso investitori professionali e/o business angel, mediante l'offerta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi, con sede legale e direzione generale in Italia, gestita da uno o più soggetti in possesso del requisito di onorabilità di cui all'articolo 13, comma 2, verificato ai sensi dell'articolo 13, comma 5, avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto in PMI non quotate su mercati regolamentati di cui all'articolo 2 paragrafo 1, lettera f), primo alinea, del regolamento (UE) n. 2017/1129 del 14 giugno 2017 che si trovano nella fase di sperimentazione, di costituzione e di avvio dell'attività".

        2. All'articolo 32-quater, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo la lettera g), è inserita la seguente:

            "g-bis) alle società di investimento semplice (SIS)";".

        3. Al decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), dopo l'articolo 50-quinquies è inserito il seguente:

"Capo IV

SOCIETÀ' DI INVESTIMENTO SEMPLICE

Art. 50-sexies.

(Disciplina delle società di investimento semplice).

        1. I soci fondatori di una o più società di investimento semplice di cui all'articolo 1, comma 1, lettera i-quater), con capitale complessivo di euro 25.000.000,00 ed i soggetti a questi legati da un rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, possono procedere alla costituzione di una o più società di investimento semplice, nel rispetto del limite complessivo di euro 25.000.000,00, successivamente alla data di deliberazione che approva la messa in liquidazione di una o più delle predette società di investimento semplice.

        2. Le società di investimento semplice non possono emettere obbligazioni.

        4. Alle società di investimento semplice non si applicano gli articoli 2349, 2350, commi secondo e terzo, 2353 e gli articoli da 2447-bis a 2447-decies del codice civile"».


11.0.93

PATUANELLI, SANTILLO, GRASSI, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifica al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)

        1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo la lettera i-ter) è aggiunta la seguente:

            "i-quater) società di investimento semplice (SiS): la società costituita in forma di società per azioni con capitale fino ad euro 25.000.000,00 raccolto presso investitori professionali e/o business angel, mediante l'offerta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi, con sede legale e direzione generale in Italia, gestita da uno o più soggetti in possesso del requisito di onorabilità di cui all'articolo 13, comma 2, verificato ai sensi dell'articolo 13, comma 5, avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto in PMI non quotate su mercati regolamentati di cui all'articolo 2 paragrafo 1, lettera f), primo alinea, del regolamento (UE) n. 2017/1129 del 14 giugno 2017 che si trovano nella fase di sperimentazione, di costituzione e di avvio dell'attività".

        2. All'articolo 32-quater, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo la lettera g), è inserita la seguente:

            "g-bis) alle società di investimento semplice (SIS)";

        3. Al decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), dopo l'articolo 50-quinquies è inserito il seguente:

"Capo IV

SOCIETÀ' DI INVESTIMENTO SEMPLICE

Art. 50-sexies.

(Disciplina delle società di investimento semplice)

        1. I soci fondatori di una o più società di investimento semplice di cui all'articolo 1, comma 1, lettera i-quater), con capitale complessivo di euro 25.000.000,00 ed i soggetti a questi legati da un rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, possono procedere alla costituzione di una o più società di investimento semplice, nel rispetto del limite complessivo di euro 25.000.000,00, successivamente alla data di deliberazione che approva la messa in liquidazione di una o più delle predette società di investimento semplice.

        2. Non sono soggetti ad imposizione i proventi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione alle società di investimento semplice.

        3. Le società di investimento semplice non possono emettere obbligazioni

        4. Alle società di investimento semplice non si applicano gli articoli 2349, 2350, commi secondo e terzo, 2353 e gli articoli da 2447-bis a 2447-decies del codice civile"».


11.0.94

DE BERTOLDI

RESPINTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di finanza digitale)

        1. Al testo unico della finanza, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n, 58, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) l'articolo 1, comma 5-novies, è sostituito dal seguente: "Per portale per la raccolta di capitali per le piccole e medie imprese e per le imprese sociali si intende una piattaforma on line che abbia come finalità esclusiva la facilitazione della raccolta di capitale di rischio e/o di debito da parte delle piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera (f), primo alinea, del regolamento (UE) 2017/1129, delle imprese sociali e degli organismi di investimento collettivo del risparmio o di altre società che investono prevalentemente in piccole e medie imprese";

            b) all'articolo 50-quinquies, comma 2, dopo le parole: "a condizione che questi ultimi trasmettano" e prima delle parole: "esclusivamente a", le parole: "gli ordini riguardanti la sottoscrizione e la compravendita di strumenti finanziari rappresentativi di capitale" sono sostituite dalle seguenti: "gli ordini riguardanti la sottoscrizione e la compravendita di strumenti finanziari";

            c) il comma 1-ter dell'articolo 100-ter è sostituito dal seguente: "1-ter. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2483, secondo comma, del codice civile, i titoli di debito emessi da piccole e medie imprese costituite in forma di società a responsabilità limitata possono formare oggetto di un'offerta al pubblico rivolta al pubblico generale degli investitori promossa tramite i portali per la raccolta di capitali, nei limiti previsti dal presente decreto.";

            d) all'articolo 100-ter, dopo il comma 1-ter, è inserito il seguente: "1-quater. I commi primo e secondo dell'articolo 2412 del codice civile non si applicano alle emissioni di obbligazioni da parte di piccole e medie imprese destinate a formare oggetto di offerte al pubblico rivolte al pubblico generale degli investitori promosse tramite i portali per la raccolta di capitali, nei limiti previsti dal presente decreto.";

            e) all'articolo 100-ter, dopo il nuovo comma 1-quater, è inserito il seguente: "1-quinquies. La sottoscrizione di obbligazioni e di altri strumenti finanziari di debito promosse tramite i portali per la raccolta di capitali deve avvenire su una sezione separata rispetto a quella su cui si svolge la raccolta di capitale di rischio"».


11.0.95 (testo 3)

ROMEO, PATUANELLI, FAGGI, PEPE, CAMPARI, PERGREFFI, AUGUSSORI, SAPONARA

APPROVATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis

(Disposizioni in materia di concessioni di grandi derivazioni idroelettriche)

 

1. Al fine di definire una disciplina efficiente e coerente con le disposizioni dell'ordinamento comunitario in tema di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, di cui all'articolo 6, comma 2, del regio decreto 1775 del 1933:

a) all'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79, i commi 1 e 1-bis sono sostituiti dai seguenti:

“1. Alla scadenza delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche e nei casi di decadenza o rinuncia, le opere di cui all'articolo 25, comma 1, del regio decreto 1775 del 1933, passano, senza compenso, in proprietà delle regioni, in stato di regolare funzionamento. In caso di esecuzione da parte del concessionario, a proprie spese e nel periodo di validità della concessione, di investimenti sui beni di cui al primo periodo, purché previsti dall'atto di concessione o comunque autorizzati dal concedente, alla riassegnazione della concessione secondo le procedure di cui ai commi seguenti, si applica, per la parte di bene non ammortizzato, un indennizzo al concessionario uscente pari al valore non ammortizzato e fatto salvo quanto disciplinato dall'articolo 26 del regio decreto 1775 del 1933.

Per i beni diversi da quelli previsti dai periodi precedenti si applica la disciplina stabilita dall'articolo 25, secondo comma e seguenti, del regio decreto 1775 del 1933, con corresponsione del prezzo da quantificare al netto dei beni ammortizzati, sulla base del successivo comma 1-ter, intendendosi sostituiti gli organi statali ivi indicati con i corrispondenti organi della Regione.

1-bis. Le regioni, ove non ritengano sussistere un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico, possono assegnare le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, previa verifica di requisiti di capacità tecnica, finanziaria e organizzativa di cui al comma 1-ter, lettera d) a:

a) operatori economici individuati attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;

b) società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato viene scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;

c) mediante forme di partenariato ai sensi degli articoli 179 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

L'affidamento a società partecipate deve comunque avvenire nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

1-ter. Nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione Europea e degli accordi internazionali, nonché dei princìpi fondamentali dell'ordinamento statale e delle disposizioni di cui al presente articolo, le regioni disciplinano con legge, entro un anno dall'entrata in vigore del presente comma e comunque non oltre il 31 marzo 2020, le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, stabilendo in particolare:

a) le modalità per lo svolgimento delle procedure di assegnazione di cui al comma 1-bis;

b) i termini di avvio delle procedure di cui al comma 1-bis;

c) i criteri di ammissione e di assegnazione;

d) i requisiti di capacità finanziaria, organizzativa e tecnica adeguata all'oggetto della concessione richiesti ai partecipanti e i criteri di valutazione delle proposte progettuali, prevedendo quali requisiti minimi:

1. Ai fini della dimostrazione di adeguata capacità organizzativa e tecnica l'attestazione di avvenuta gestione, per un periodo di almeno 5 anni, di impianti idroelettrici aventi una potenza nominale media pari ad almeno 3 MW;

2. Ai fini della dimostrazione di adeguata capacità economica la referenza di due istituti di credito o società di servizi iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari che attestino che il partecipante ha la possibilità di accedere al credito per un importo almeno pari a quello del progetto proposto nella procedura di assegnazione, ivi comprese le somme da corrispondere per i beni di cui alla lettera k);

e) i termini di durata delle nuove concessioni, comprese tra 20 anni e 40 anni; il termine massimo può essere incrementato fino ad un massimo di anni 10, in relazione alla complessità della proposta progettuale presentata e all'importo dell'investimento;

f) gli obblighi o le limitazioni gestionali, subordinatamente ai quali sono ammissibili i progetti di sfruttamento e utilizzo delle opere e delle acque, compresa la possibilità di utilizzare l'acqua invasata per scopi idroelettrici per fronteggiare situazioni di crisi idrica o per la laminazione delle piene;

g) i miglioramenti minimi in termini energetici, di potenza di generazione e di producibilità da raggiungere nel complesso delle opere di derivazione, adduzione, regolazione e condotta dell'acqua e degli impianti di generazione, trasformazione e connessione elettrica con riferimento agli obiettivi strategici nazionali in materia di sicurezza energetica e fonti energetiche rinnovabili, compresa la possibilità di dotare le infrastrutture di accumulo idrico per favorire l'integrazione delle stesse energie rinnovabili nel mercato dell'energia e  nel rispetto di quanto previsto dal Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete elettrica di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2004 e suoi aggiornamenti;

h) i livelli minimi in termini di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, in coerenza con gli strumenti di pianificazione a scala di distretto idrografico in attuazione della Direttiva 2000/60/CE, determinando obbligatoriamente una quota degli introiti derivanti dall'assegnazione, da destinare al finanziamento delle misure dei Piani di gestione distrettuali o dei piani di tutela finalizzate alla tutela e al ripristino ambientale dei corpi idrici interessati dalla derivazione;

i) le misure di compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario, da destinarsi ai territori dei comuni interessati dalla presenza delle opere e della derivazione compresi tra i punti di presa e di restituzione delle acque garantendo l'equilibrio economico finanziario del progetto di concessione;

j) le modalità di valutazione, da parte dell'amministrazione competente, dei progetti presentati in esito alle procedure di assegnazione, che avverrà nell'ambito di un procedimento unico ai fini della selezione delle proposte progettuali presentate, che tiene luogo della verifica o valutazione di impatto ambientale, della valutazione di incidenza nei confronti dei siti di importanza comunitaria interessati nonché dell'autorizzazione paesaggistica, nonché di ogni altro atto di assenso, concessione, permesso, licenza o autorizzazione, comunque denominato, previsto dalla normativa nazionale, regionale o locale; a tal fine, alla valutazione delle proposte progettuali partecipano, ove necessario, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero dei beni e delle attività culturali e gli enti gestori delle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394; per gli aspetti connessi alla sicurezza degli invasi di cui al decreto-legge 507 del 1994 convertito con modificazioni dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584 e all'articolo 6, comma 4-bis, della legge 1 agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti) al procedimento valutativo partecipa il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

k) l'utilizzo dei beni di cui all'articolo 25, comma 2, del regio decreto 1775 del 1933, nel rispetto del codice civile, secondo i seguenti criteri:

1) per i beni mobili di cui si prevede l'utilizzo nel progetto di concessione, l'assegnatario corrisponde agli aventi diritto, all'atto del subentro, un prezzo, in termini di valore residuo, determinato sulla base dei dati reperibili dagli atti contabili o mediante perizia asseverata; in caso di mancata previsione di utilizzo nel progetto di concessione, per tali beni si procede alla rimozione e allo smaltimento secondo le norme vigenti a cura ed onere del proponente;

2) per i beni immobili, per i quali il progetto proposto ne prevede l'utilizzo, l'assegnatario corrisponde agli aventi diritto, all'atto del subentro, un prezzo il cui valore è determinato sulla base dei dati reperibili dagli atti contabili o mediante perizia asseverata sulla base di attività negoziale tra le parti;

3) i beni immobili per i quali il progetto proposto non prevede l'utilizzo restano di proprietà degli aventi diritto;

l) previsione, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, di specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato;

m) le specifiche modalità procedimentali da seguire in caso di grandi derivazioni idroelettriche che interessano il territorio di due o più regioni, in termini di gestione delle derivazioni, vincoli amministrativi e ripartizione dei canoni, da definire d'intesa tra le Regioni interessate; Le funzioni amministrative per l'assegnazione della concessione sono di competenza della Regione sul cui territorio insiste la maggior portata di derivazione d'acqua in concessione.

1-quater Le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche sono avviate entro due anni dall'entrata in vigore della legge regionale di cui al comma 1-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 31 dicembre 2021, sono individuate le modalità e le procedure di assegnazione applicabili nell'ipotesi di mancato rispetto del termine di avvio, da parte della regione interessata, delle procedure di cui al primo periodo; il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in applicazione dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, procede in via sostitutiva, sulla base della predetta disciplina, all'assegnazione delle concessioni, prevedendo che il 10 per cento dell'importo dei canoni concessori, in deroga all'articolo 89, lettera 1 del decreto legislativo 112 del 1998, resti acquisita al patrimonio statale. Restano in ogni caso ferme le competenze statali di cui al decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507 convertito con modificazioni dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584 e di cui alla legge 1 agosto 2002, n. 166.

1-quinquies. I concessionari di grandi derivazioni idroelettriche corrispondono semestralmente alle regioni un canone, determinato con legge regionale, sentita l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), articolato in una componente fissa, legata alla potenza nominale media di concessione, e in una componente variabile, calcolata come percentuale dei ricavi normalizzati, sulla base del rapporto tra la produzione dell'impianto, al netto dell'energia fornita alla regione ai sensi del presente comma, ed il prezzo zonale dell'energia elettrica. Il compenso unitario di cui al precedente periodo varia proporzionalmente alle variazioni, non inferiori al 5 per cento, dell'indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica. Il canone così determinato è destinato per almeno il 60 per cento alle Province il cui territorio è interessato dalle derivazioni. Nelle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, le regioni possono disporre con legge l'obbligo per i concessionari di fornire annualmente e gratuitamente alle stesse regioni, 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione, per almeno il 50 per cento destinata a servizi pubblici e categorie di utenti dei territori provinciali interessati dalle derivazioni.

1-sexies. Per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche che prevedono un termine di scadenza anteriore al 31 dicembre 2023, ivi incluse quelle già scadute, le regioni che non abbiano già provveduto, disciplinano con legge, entro un anno dall'entrata in vigore del presente comma e comunque non oltre il 31 marzo 2020, le modalità, le condizioni, la quantificazione dei corrispettivi aggiuntivi e gli eventuali altri oneri conseguenti, a carico del concessionario uscente, per la prosecuzione, per conto delle regioni stesse, dell'esercizio delle derivazioni, delle opere e degli impianti oltre la scadenza della concessione e per il tempo necessario al completamento delle procedure di assegnazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2023.

1-septies. Fino all'assegnazione della concessione, il concessionario scaduto è tenuto a fornire su richiesta della regione energia nella misura e con le modalità previste dal comma 1-quinquies e a riversare alla regione un canone aggiuntivo, rispetto al canone demaniale,  da corrispondere per l'esercizio degli impianti nelle more dell'assegnazione; tale canone aggiuntivo è destinato per un importo non inferiore al 60 per cento alle Province il cui territorio è interessato dalle derivazioni. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) e previo parere della Conferenza Stato-Regioni, sono determinati il valore minimo della componente fissa del canone di cui al comma 1-quinquies) e il valore minimo del canone aggiuntivo di cui al precedente periodo; in caso di mancata adozione del decreto entro il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore del presente comma, fermi restando i criteri di ripartizione di cui al presente comma e al comma 1-quinquies,  le regioni possono determinare l'importo dei canoni di cui al periodo precedente in misura non inferiore a 30 euro per la componente fissa del canone e a 20 euro per il canone aggiuntivo per ogni kW di potenza nominale media di concessione per ogni annualità.

1-octies. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.”;

 

b) sono abrogati i commi 2, 4, 8-bis e 11 dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79, e successive modifiche ed integrazioni.

 

c) sono abrogati i commi 5, 6 e 7 dell'articolo 37 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 .».


11.0.95 (testo 2)

ROMEO, FAGGI, PEPE, CAMPARI, PERGREFFI, AUGUSSORI, SAPONARA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis

(Disposizioni in materia di concessioni di grandi derivazioni idroelettriche)

 

Al fine di definire una disciplina efficiente e coerente con le disposizioni dell'ordinamento comunitario in tema di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, di cui all'articolo 6, comma 2, del regio decreto 1775/1933:

a) all'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79, i commi 1 e 1 bis sono sostituiti dai seguenti:

“1. Alla scadenza delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche e nei casi di decadenza o rinuncia, le opere di cui all'articolo 25, comma 1, del regio decreto 1775 del 1933, passano, senza compenso, in proprietà delle regioni, in stato di regolare funzionamento. In caso di esecuzione da parte del concessionario, a proprie spese e nel periodo di validità della concessione, di investimenti sui beni di cui al primo periodo, purché previsti dall'atto di concessione o comunque autorizzati dal concedente, alla riassegnazione della concessione secondo le procedure di cui ai commi seguenti, è riconosciuto al concessionario uscente, per la parte di bene non ammortizzato, un indennizzo pari al valore non ammortizzato fermo restando quanto previsto dall'articolo 26 del regio decreto 1775 del 1933.

Per i beni diversi da quelli previsti dai periodi precedenti si applica la disciplina stabilita dall'articolo 25, secondo comma e seguenti, del regio decreto 1775 del 1933, con corresponsione del prezzo da quantificare al netto dei beni ammortizzati, sulla base del successivo comma 1 ter, intendendosi sostituiti gli organi statali ivi indicati con i corrispondenti organi della Regione. Le regioni possono conferire i beni di cui all'articolo 25 del regio decreto 1775 del 1933 in proprietà a società in house.

1 bis Le regioni, ove non ritengano sussistere un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico, possono assegnare le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, previa verifica di requisiti di capacità tecnica, finanziaria e organizzativa di cui al comma 1 ter, lettera d) a:

a) operatori economici individuati attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;

b) società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato viene scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;

c) mediante forme di partenariato ai sensi degli articoli 179 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

L'affidamento a società partecipate deve comunque avvenire nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

1 ter. Nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione Europea e degli accordi internazionali, nonché dei princìpi fondamentali dell'ordinamento statale e delle disposizioni di cui al presente articolo, le regioni disciplinano con legge, entro un anno dall'entrata in vigore del presente comma e comunque non oltre il 31 marzo 2020, le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, stabilendo in particolare:

a) le modalità per lo svolgimento delle procedure di assegnazione di cui al comma 1 bis;

b) i termini di avvio delle procedure di cui al comma 1 bis;

c) i criteri di ammissione e di assegnazione;

d) i requisiti di capacità finanziaria, organizzativa e tecnica adeguata all'oggetto della concessione richiesti ai partecipanti e i criteri di valutazione delle proposte progettuali, prevedendo quali requisiti minimi:

1. ai fini della dimostrazione di adeguata capacità organizzativa e tecnica l'attestazione di avvenuta gestione, per un periodo di almeno 5 anni, di impianti idroelettrici aventi una potenza nominale media pari ad almeno 3 MW;

2. ai fini della dimostrazione di adeguata capacità economica la referenza di due istituti di credito o società di servizi iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari che attestino che il partecipante ha la possibilità di accedere al credito per un importo almeno pari a quello del progetto proposto nella procedura di assegnazione, ivi comprese le somme da corrispondere per i beni di cui alla lettera k);

e) i termini di durata delle nuove concessioni, comprese tra 20 anni e 40 anni; il termine massimo può essere incrementato fino ad un massimo di anni 10, in relazione alla complessità della proposta progettuale presentata e all'importo dell'investimento;

f) gli obblighi o le limitazioni gestionali, subordinatamente ai quali sono ammissibili i progetti di sfruttamento e utilizzo delle opere e delle acque, compresa la possibilità di utilizzare l'acqua invasata per scopi idroelettrici per fronteggiare situazioni di crisi idrica o per la laminazione delle piene;

g) i miglioramenti minimi in termini energetici, di potenza di generazione e di producibilità da raggiungere nel complesso delle opere di derivazione, adduzione, regolazione e condotta dell'acqua e degli impianti di generazione, trasformazione e connessione elettrica con riferimento agli obiettivi strategici nazionali in materia di sicurezza energetica e  fonti energetiche rinnovabili, compresa la possibilità di dotare le infrastrutture di accumulo idrico per favorire l'integrazione delle stesse energie rinnovabili nel mercato dell'energia e  nel rispetto di quanto previsto dal Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete elettrica di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2004 e suoi aggiornamenti;

h) i livelli minimi in termini di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, in coerenza con gli strumenti di pianificazione a scala di distretto idrografico in attuazione della Direttiva 2000/60/CE, determinando obbligatoriamente una quota degli introiti derivanti dall'assegnazione, da destinare al finanziamento delle misure dei Piani di gestione distrettuali o dei piani di tutela finalizzate alla tutela e al ripristino ambientale dei corpi idrici interessati dalla derivazione;

i) le misure di compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario, da destinarsi ai territori dei comuni interessati dalla presenza delle opere e della derivazione compresi tra i punti di presa e di restituzione delle acque garantendo l'equilibrio economico finanziario del progetto di concessione;

j) le modalità di valutazione, da parte dell'amministrazione competente, dei progetti presentati in esito alle procedure di assegnazione, che avverrà nell'ambito di un procedimento unico ai fini della selezione delle proposte progettuali presentate, che tiene luogo della verifica o valutazione di impatto ambientale, della valutazione di incidenza nei confronti dei siti di importanza comunitaria interessati nonché dell'autorizzazione paesaggistica, nonché di ogni altro atto di assenso, concessione, permesso, licenza o autorizzazione, comunque denominato, previsto dalla normativa nazionale, regionale o locale; a tal fine, alla valutazione delle proposte progettuali partecipano, ove necessario, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero dei beni e delle attività culturali e gli enti gestori delle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394; per gli aspetti connessi alla sicurezza degli invasi di cui al decreto-legge 507 del 1994 convertito con modificazioni dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584 e all'articolo 6, comma 4 bis, della legge 1 agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti) al procedimento valutativo partecipa il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

k) l'utilizzo dei beni di cui all'articolo 25, comma 2, del regio decreto 1775 del 1933, nel rispetto del codice civile, secondo i seguenti criteri:

1) per i beni mobili di cui si prevede l'utilizzo nel progetto di concessione, l'assegnatario corrisponde agli aventi diritto, all'atto del subentro, un prezzo, in termini di valore residuo, determinato sulla base dei dati reperibili dagli atti contabili o mediante perizia asseverata; in caso di mancata previsione di utilizzo nel progetto di concessione, per tali beni si procede alla rimozione e allo smaltimento secondo le norme vigenti a cura ed onere del proponente;

2) per i beni immobili, per i quali il progetto proposto ne prevede l'utilizzo, l'assegnatario corrisponde agli aventi diritto, all'atto del subentro, un prezzo il cui valore è determinato sulla base dei dati reperibili dagli atti contabili o mediante perizia asseverata sulla base di attività negoziale tra le parti;

3) i beni immobili per i quali il progetto proposto non prevede l'utilizzo restano di proprietà degli aventi diritto;

l) previsione, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, di specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato;

m) le specifiche modalità procedimentali da seguire in caso di grandi derivazioni idroelettriche che interessano il territorio di due o più regioni, in termini di gestione delle derivazioni, vincoli amministrativi e ripartizione dei canoni, da definire d'intesa tra le Regioni interessate; Le funzioni amministrative per l'assegnazione della concessione sono di competenza della Regione sul cui territorio insiste la maggior portata di derivazione d'acqua in concessione.

1 quater Le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche sono avviate entro due anni dall'entrata in vigore della legge regionale di cui al comma 1 ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 31 dicembre 2021, sono individuate le modalità e le procedure di assegnazione  applicabili nell'ipotesi di mancato rispetto del termine di avvio, da parte della regione interessata, delle procedure di cui al primo periodo; il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in applicazione dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, procede in via sostitutiva, sulla base della predetta disciplina, all'assegnazione delle concessioni, prevedendo che il 10 per cento dell'importo dei canoni concessori, in deroga all'articolo 89, lettera 1 del decreto legislativo 112 del 1998,  resti acquisita al patrimonio statale.  Restano in ogni caso ferme le competenze statali di cui al decreto - legge 8 agosto 1994, n. 507 convertito con modificazioni dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584 e di cui alla legge 1agosto 2002, n. 166.

1 quinquies. I concessionari di grandi derivazioni idroelettriche corrispondono semestralmente alle regioni un canone, determinato con legge regionale, sentita l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), articolato in una componente fissa, legata alla potenza nominale media di concessione, e in una componente variabile, calcolata come percentuale dei ricavi normalizzati, sulla base del rapporto tra la produzione dell'impianto, al netto dell'energia fornita alla regione ai sensi del presente comma, ed il prezzo zonale dell'energia elettrica. Il compenso unitario di cui al precedente periodo varia proporzionalmente alle variazioni, non inferiori al 5 per cento, dell'indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica. Il canone così determinato è destinato per almeno il 60 per cento alle Province il cui territorio è interessato dalle derivazioni. Nelle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, le regioni possono disporre con legge l'obbligo per i concessionari di fornire annualmente e gratuitamente alle stesse regioni, 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione, per almeno il 50 per cento destinata a servizi pubblici e categorie di utenti dei territori provinciali interessati dalle derivazioni.

1 sexies. Per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche che prevedono un termine di scadenza anteriore al 31 dicembre 2023, ivi incluse quelle già scadute, le regioni che non abbiano già provveduto, disciplinano con legge, entro un anno dall'entrata in vigore del presente comma e comunque non oltre il 31 marzo 2020, le modalità, le condizioni, la quantificazione dei corrispettivi aggiuntivi e gli eventuali altri oneri conseguenti, a carico del concessionario uscente, per la prosecuzione, per conto delle regioni stesse, dell'esercizio delle derivazioni, delle opere e degli impianti oltre la scadenza della concessione e per il tempo necessario al completamento delle procedure di assegnazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2023.

1 septies. Fino all'assegnazione della concessione, il concessionario scaduto è tenuto a fornire su richiesta della regione energia nella misura e con le modalità previste dal comma 1 quinquies e a riversare alla regione un canone aggiuntivo, rispetto al canone demaniale,  da corrispondere per l'esercizio degli impianti nelle more dell'assegnazione; tale canone aggiuntivo è destinato per un importo non inferiore al 60 per cento alle Province il cui territorio è interessato dalle derivazioni. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) e previo parere della conferenza Stato-Regioni, sono determinati il valore minimo della componente fissa del canone di cui al comma 1 quinquies) e il valore minimo del canone aggiuntivo di cui al precedente periodo; in caso di mancata adozione del decreto entro il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore del presente comma, fermi restando i criteri di ripartizione di cui al presente comma e al comma 1-quinquies,  le regioni possono determinare l'importo dei canoni di cui al periodo precedente in misura non inferiore a 30 € per la componente fissa del canone e a 20 € per il canone aggiuntivo per ogni kW di potenza nominale media di concessione per ogni annualità.

1 octies. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.”;

 

b) sono abrogati i commi 2, 4, 8 bis e 11 dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79, e successive modifiche ed integrazioni.

 

c) sono abrogati i commi 5, 6 e 7 dell'articolo 37 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 .


11.0.95

ROMEO, FAGGI, PEPE, CAMPARI, PERGREFFI, AUGUSSORI, SAPONARA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Disposizioni in materia di concessioni di grandi
derivazioni idroelettriche)

        1. Al fine di definire una disciplina efficiente e coerente con le disposizioni dell'ordinamento comunitario in tema di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche:

            a) all'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79, i commi 1 e 1-bis sono sostituiti dai seguenti:

        "1. Alla scadenza delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche e nei casi di decadenza o rinuncia, le opere in stato di regolare funzionamento, di cui all'articolo 25, comma 1, del regio decreto n. 1775 del 1933, passano senza compenso in proprietà delle regioni. In caso di esecuzione da parte del concessionario, a proprie spese e nel periodo di validità della concessione, di investimenti sui beni di cui al primo periodo, purché previsti dall'atto di concessione o comunque autorizzati dal concedente, alla scadenza della concessione o nei casi di decadenza o rinuncia, si applica, per la parte di bene non ammortizzato, un indennizzo pari al valore non ammortizzato o, in alternativa, secondo quanto previsto dalla normativa regionale, quanto previsto dall'articolo 104 del D.P.R. 22/12/1986 n. 917 per un valore equivalente. Per i beni diversi da quelli previsti dai periodi precedenti si applica la disciplina stabilita dall'articolo 25, secondo comma e seguenti, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, con corresponsione del prezzo ivi indicato da quantificare al netto dei beni ammortizzati, intendendosi sostituiti gli organi statali ivi indicati con i corrispondenti organi della regione. Le regioni possono conferire i beni di cui all'articolo 25 del regio decreto 1775/1933 in proprietà a società in house.

        1-bis. Le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche possono essere affidate:

            a) a operatori economici individuati attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;

            b) a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;

            c) a società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano;

            d) mediante forme di partenariato ai sensi degli articoli 179 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

        L'affidamento a società partecipate deve comunque avvenire nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 19/08/2016, n. 175.

        1-ter. Nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione Europea e degli accordi internazionali, nonché dei princìpi fondamentali dell'ordinamento statale e delle disposizioni di cui al presente articolo, le regioni disciplinano con legge, entro un anno dall'entrata in vigore della presente norma e comunque non oltre il 31 marzo 2020, le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, stabilendo in particolare le norme per lo svolgimento delle stesse procedure, i relativi termini di indizione, i criteri di ammissione e di aggiudicazione, i requisiti finanziari, organizzativi e tecnici dei partecipanti e di valutazione delle proposte progettuali, la durata delle concessioni, i criteri per la determinazione dei canoni di concessione per l'utilizzo e la valorizzazione del demanio idrico e dei beni patrimoniali costituiti dagli impianti afferenti le grandi derivazioni idroelettriche, i parametri di sviluppo degli impianti nonché, per quanto di propria competenza, le modalità di valutazione degli aspetti paesaggistici e di impatto ambientale, determinando le conseguenti misure di compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario. Le procedure di assegnazione delle concessioni di cui al presente comma devono essere avviate entro due anni dall'entrata in vigore della legge regionale di cui al presente comma. In mancanza di specifiche disposizioni regionali entro i termini di cui al presente comma, si applica la disciplina di cui agli articoli 164 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50. Restano in ogni caso ferme le competenze statali di cui al decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507 convertito con modificazioni dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584 e di cui alla legge 1º agosto 2002, n. 166. I bandi di gara, gli avvisi e gli inviti possono prevedere, nel rispetto dei princìpi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato.

        1-quater. Con intesa in sede di Conferenza Unificata entro un anno dall'entrata in vigore della presente norma vengono determinate specifiche modalità procedimentali per acquisire ogni atto di assenso, concessione, permesso, licenza o autorizzazione prevista dalle normative nazionali, regionali o locali in riferimento ai progetti presentati in esito alle procedure di assegnazione disciplinate dalla legge regionali.

        1-quinques. I concessionari di grandi derivazioni idroelettriche corrispondono semestralmente alle regioni un canone, determinato con legge regionale, sentita l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), articolato in una componente fissa, legata alla potenza nominale media di concessione, e in una componente variabile, calcolata come percentuale dei ricavi normalizzati, sulla base del rapporto tra la produzione dell'impianto ed il prezzo unico nazionale dell'energia elettrica (PUN), nonché della media delle voci di spesa legate alla fornitura della medesima energia elettrica per ogni kWh di energia da esse non ritirata. Il compenso unitario di cui al precedente periodo varia proporzionalmente alle variazioni, non inferiori al 5 per cento, dell'indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica. Nelle concessioni di grandi derivazione a scopo idroelettrico, le regioni possono disporre con legge l'obbligo per i concessionari di fornire annualmente e gratuitamente alle stesse regioni, 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione, per servizi pubblici e categorie di utenti dei territori interessati dalle derivazioni.

        1-sexies. Per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche che prevedono un termine di scadenza anteriore al 31 dicembre 2023, ivi incluse quelle già scadute, le regioni disciplinano con legge, entro un anno dall'approvazione della presente norma, le modalità, le condizioni, la quantificazione dei corrispettivi aggiuntivi e gli eventuali altri oneri conseguenti a carico del concessionario uscente, per la prosecuzione, per conto delle regioni stesse, dell5esercizio delle derivazioni, delle opere e degli impianti oltre la scadenza della concessione e per il tempo necessario al completamento delle procedure di assegnazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. Per il periodo di prosecuzione temporanea intercorrente ira la naturale scadenza dei titoli concessori e l'assegnazione della concessione, il concessionario uscente è tenuto a versare alla regione un canone aggiuntivo rispetto al canone da corrispondere per l'esercizio degli impianti nelle more dell'assegnazione. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente comma, sono determinati il valore minimo della componente fissa del canone di cui al comma 1 ter e il valore minimo del canone aggiuntivo di cui al precedente periodo. Decorso il termine di 180 giorni e nelle more dell'adozione del decreto ministeriale, le regioni possono comunque determinare l'importo dei canoni di cui al periodo precedente in misura non inferiore a 30 euro per la componente fissa del canone e a 20 euro per il canone aggiuntivo per ogni kw di potenza nominale media di concessione per ogni annualità.

        1-septies. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.";

            b) sono abrogati i commi 2, 4, 8-bis e 11 dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modifiche ed integrazioni;

            c) sono abrogati i commi 5, 6 e 7 dell'articolo 37 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134».


11.0.96

ROMEO, AUGUSSORI, SAPONARA, CAMPARI, FAGGI, PEPE, PERGREFFI

RITIRATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Disposizioni contrattuali per il personale addetto alle attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni)

        1. All'articolo 9, comma 5, della legge 7 giugno 2000, n. 150, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Ai giornalisti in servizio presso gli uffici stampa delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in via transitoria, sino alla definizione di una specifica disciplina in sede di contrattazione collettiva e comunque non oltre la data del 31 luglio 2019, continuano ad applicarsi la disciplina riconosciuta dai singoli ordinamenti"».


11.0.97

IANNONE

IMPROPONIBILE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche del TUEL in materia di competenze del consiglio comunale)

        1. Al comma 2 dell'articolo 42 del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", sono apportate le seguenti modificazioni:

        1) alla lettera a), dopo le parole: "regolamenti" le parole: "salva l'ipotesi di cui all'articolo 48, comma 3, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi" sono sostituite con le seguenti: "aventi efficacia nei confronti dei cittadini, esclusi quelli di natura e con finalità organizzativa".

        2) alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "aventi tutte ad oggetto l'esercizio di funzioni o l'erogazione di servizi alla collettività".

        3) la lettera l) è soppressa».


11.0.98

IANNONE

IMPROPONIBILE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche del TUEL in materia di competenze del consiglio comunale)

        1. Il comma 1 dell'articolo 194 del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, è sostituito dal seguente:

        "1. Con deliberazione della Giunta comunale e con la periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

            a) sentenze esecutive;

            b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

            c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

            d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

            e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

        La deliberazione esecutiva nei termini di legge viene trasmessa agli uffici comunali che provvedono al pagamento della spesa, fatta salva la verifica degli equilibri finanziari e complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica del responsabile del servizio finanziario"».

        Conseguentemente, il comma 3 dell'articolo 191 del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267, è sostituito dal seguente: "3. Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, su proposta del responsabile del procedimento, qualora i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti, provvede al riconoscimento, entro trenta giorni dall'ordinazione fatta a terzi, della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità".


11.0.99

IANNONE

RESPINTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Trattamento contributivo amministratori locali lavoratori autonomi)

        1. All'articolo 86, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "allo stesso titolo previsto dal comma 1", sono da intendersi riferite esclusivamente all'oggetto del pagamento relativo agli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi dovuti dall'amministrazione locale alla forma pensionistica alla quale il lavoratore autonomo era iscritto o continua ad essere iscritto alla data dell'incarico».


11.0.100

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO

RESPINTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Trattamento contributivo amministratori locali lavoratori autonomi)

        1. All'articolo 86, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "allo stesso titolo previsto dal comma 1", sono da intendersi riferite esclusivamente all'oggetto del pagamento relativo agli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi dovuti dall'amministrazione locale alla forma pensionistica alla quale il lavoratore autonomo era iscritto o continua ad essere iscritto alla data dell'incarico».


11.0.101 (testo 3)

TESEI, AUGUSSORI, SAPONARA, CAMPARI, FAGGI, PEPE, PERGREFFI

RITIRATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Disposizioni in materia di segretari comunali e provinciali)

1. Sino alla data di immissione in ruolo dei candidati vincitori del concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di duecentonovantuno borsisti al sesto corso-concorso selettivo di formazione per il conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini dell'iscrizione di duecentoventiquattro segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo Nazionale dei segretari comunali e provinciali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 28 dicembre 2018, i Comuni e le Province nei quali sia vacante la carica di segretario possono affidare le relative funzioni ai vice segretari».


11.0.101 (testo 2)

TESEI, AUGUSSORI, SAPONARA, CAMPARI, FAGGI, PEPE, PERGREFFI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 11-bis.

(Disposizioni in materia di segretari comunali e provinciali)

1. All'articolo 97, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2000, n. 267, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «per un periodo comunque non superiore a 365 giorni»."


11.0.101

TESEI, AUGUSSORI, SAPONARA, CAMPARI, FAGGI, PEPE, PERGREFFI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Disposizioni in materia di segretari comunali e provinciali)

        1. All'articolo 97, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2000, n. 267, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "per un periodo comunque non superiore a 365 giorni"».


11.0.102

GRASSI, SANTILLO, PATUANELLI, PUGLIA

RITIRATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Esecutività delle deliberazioni di giunta e consiglio comunale)

        1. L'articolo 134, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

"Art. 134.

(Esecutività delle deliberazioni)

        1. Le deliberazioni diventano esecutive il giorno successivo all'inizio della loro pubblicazione.

        2. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei presenti"».

        Conseguentemente, all'articolo 235, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 le parole: «all'articolo 134, comma 3», sono sostituite con le seguenti: «all'articolo 134, comma 2».


11.0.103

IANNONE

RESPINTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Articolazione dei termini della contabilità economico-patrimoniale)

        1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 151, comma 7, è aggiunto in fine i seguenti periodi: "Il rendiconto è validamente deliberato anche in assenza dei documenti connessi alla contabilità economico-patrimoniale di cui alla lettera b) del comma 4, purché tali documenti siano deliberati entro il 31 luglio dell'anno successivo all'esercizio di riferimento. Il termine di cui al periodo precedente può essere differito con le modalità di cui all'ultimo periodo del comma 1";

            b) all'articolo 161, comma 5, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Nel caso di esercizio della facoltà di cui all'ultimo periodo del comma 7 dell'articolo 151 e nelle more del coordinamento degli obblighi di trasmissione con gli analoghi obblighi relativi alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), la trasmissione delle rendicontazioni riguardanti la contabilità economico-patrimoniale deve avvenire entro il mese successivo alla scadenza indicata al medesimo comma 7"».


11.0.104

SANTILLO, GRASSI, PATUANELLI, PUGLIA

RITIRATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

        1. Al comma 1, dell'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

            "a-bis) il controllo centrale successivo all'adozione dell'atto di assunzione a tempo determinato del responsabile economico-finanziario, del responsabile dell'ufficio tecnico, degli assistenti sociali ed educativi e dei vigili urbani stagionali, in caso di assoluta necessità ed urgenza per l'Ente determinata dal non incorrere in una interruzione di pubblico servizio che potrebbe causare danni gravi e irreparabili. In tal caso l'Ente dovrà inviare gli atti al controllo nei 30 giorni successivi all'adozione"».


11.0.105

AUGUSSORI, SAPONARA, FAGGI, CAMPARI, PEPE, PERGREFFI

RITIRATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Nuovo sistema di nomina dell'organo di revisione economico-finanziaria degli enti locali)

        1. Al Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'articolo 234 è sostituito dal seguente:

"Art. 234.

(Organo di revisione economico-finanziario)

        1. Negli enti locali la revisione economico-finanziaria è affidata ad un collegio composto da tre membri. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e nelle loro forme associative, salvo quanto previsto dal comma 2, la revisione è affidata ad un solo revisore. I soggetti sono scelti tra gli iscritti all'elenco dei revisori dei conti degli enti locali di cui al Decreto del Ministro dell'interno del 15 febbraio 2012, n. 23, e successive modifiche ed integrazioni.

        2. Nelle unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali dei comuni che ne fanno parte, la revisione economico finanziaria è affidata ad un collegio di revisori composto da tre membri che svolge le medesime funzioni anche per i comuni che fanno parte dell'unione.

        3. Entro il termine dì due mesi anteriori alla scadenza dell'organo di revisione, l'ente locale emana un avviso da pubblicare nel proprio sito istituzionale, nonché nei siti della Prefettura-UTG territorialmente competente e, se diversa, della Prefettura-UTG del capoluogo di regione. Nel caso di rinuncia o cessazione, per qualsiasi causa, dall'incarico del revisore o di un componente del collegio, l'ente locale emana l'avviso di cui al presente comma entro 15 giorni dalla cessazione dall'incarico medesimo.

        4. Nell'avviso sono determinati almeno i seguenti elementi:

            a) eventuali ulteriori funzioni rispetto a quelle previste dall'articolo 239;

            b) modalità di svolgimento dell'incarico;

            c) eventuale presenza di istituzioni dell'ente;

            d) compenso spettante.

        5. I soggetti iscritti nella relativa articolazione regionale dell'elenco di cui al comma 1, entro 20 giorni dalla pubblicazione dell'avviso, presentano domanda per l'affidamento dell'incarico di revisore economico finanziario dell'ente locale. Entro i 10 giorni successivi si procede al sorteggio tra i soli soggetti che hanno presentato domanda. In caso dì domande assenti o insufficienti il sorteggio è effettuato tra gli iscritti all'elenco su base regionale.

        6. A seguito degli esiti del sorteggio l'organo consiliare dell'ente provvede alla nomina dell'organo di revisione.

        7. Gli enti locali comunicano ai propri tesorieri i nominativi dei soggetti cui è affidato l'incarico entro 20 giorni dell'avvenuta esecutività della delibera di nomina.

        8. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabilite le modalità di attuazione dei commi 3, 4 e 5".

        2. Il nuovo sistema di nomina dell'organo di revisione economico-finanziaria degli enti locali di cui al comma 1 si applica a decorrere dal 1º luglio 2019. A decorrere da tale data è abrogato il comma 25 dell'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e sono disapplicate le altre disposizioni in contrasto con la nuova disciplina».


11.0.106

FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, AUGUSSORI, SAPONARA, CAMPARI, FAGGI, PEPE, PERGREFFI

RITIRATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Diposizioni urgenti in materia di inserimento in bolletta della tassa/corrispettivo sui rifiuti – TARI per i comuni in dissesto e pre-dissesto)

        1. Per i comuni che si trovano in stato di dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero che hanno deliberato un piano di riequilibrio finanziario ai sensi dell'articolo 243-bis del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, il pagamento della tassa sui rifiuti (TARI-tributo) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e della tariffa avente natura corrispettiva (TARI-corrispettivo) di cui ai commi 667 e 668 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013, da parte dei titolari di utenza di fornitura di energia elettrica può avvenire, a seguito di apposita deliberazione del Comune ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, mediante addebito sulle fatture emesse dall'impresa elettrica.

        2. Ai fini di cui al comma 1 i comuni devono comunicare all'impresa elettrica entro il termine perentorio del 28 febbraio di ciascun anno gli importi relativi a ciascun contribuente, determinati sulla base della tariffa approvata per l'anno in corso. Il pagamento degli importi dovuti avviene in sei rate mensili, addebitate sulle fatture emesse dall'impresa elettrica, aventi scadenza successiva a quella delle rate della TARI-tributo o della TARI-corrispettivo e comunque entro l'anno di riferimento.

        3. L'importo dei prelievi è oggetto di distinta indicazione nel contesto della fattura emessa dall'impresa elettrica e non è imponibile ai fini fiscali. Le somme riscosse sono riversate direttamente al comune mediante versamento sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore. Le imprese elettriche devono effettuare il riversamento entro il giorno 20 del mese successivo a quello di incasso. Sono in ogni caso esclusi obblighi di anticipazione da parte delle imprese elettriche.

        4. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di trasmissione informatica dei dati di cui al comma 2 dai comuni alle imprese elettriche, le modalità per il riversamento delle somme riscosse ai comuni, le conseguenze di eventuali ritardi, anche in forma di interessi moratori, delle somme incassate dalle imprese elettriche, che a tal fine non sono considerate sostituti di imposta, eventualmente tramite un soggetto unico individuato dal medesimo decreto e le ulteriori misure tecniche che si rendano eventualmente necessarie per l'attuazione della presente norma.

        5. L'Anagrafe tributaria, 'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), 'Acquirente Unico Spa, il Ministero dell'interno, i Comuni di cui al comma 1, nonché gli altri soggetti pubblici o privati che ne hanno la disponibilità sono autorizzati allo scambio e all'utilizzo di tutte le informazioni utili e in particolare dei dati relativi alle famiglie anagrafiche e alle utenze per la fornitura di energia elettrica.

        6. Le autorizzazioni all'addebito diretto sul conto corrente bancario o postale ovvero su altri mezzi di pagamento, rilasciate a intermediari finanziari dai titolari di utenza per la fornitura di energia elettrica per il pagamento delle relative fatture, si intendono in ogni caso estese al pagamento detta TARI-tributo e della TARI-corrispettivo. La disposizione di cui al presente comma si applica anche alle autorizzazioni all'addebito già rilasciate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fatta salva la facoltà di revoca dell'autorizzazione nel suo complesso da parte dell'utente.

        7. Le imprese elettriche all'atto della conclusione dei nuovi contratti di fornitura acquisiscono la dichiarazione del cliente in ordine alla residenza anagrafica nel luogo di fornitura. Il cliente è tenuto a comunicare ogni successiva variazione».


11.0.107

FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, AUGUSSORI, SAPONARA, CAMPARI, FAGGI, PEPE, PERGREFFI

RITIRATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Diposizioni urgenti in materia di inserimento in bolletta della tassa/corrispettivo sui rifiuti – TARI per i comuni in dissesto e pre-dissesto)

        «1. Per i comuni che si trovano in stato di dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il pagamento della tassa sui rifiuti (TARI-tributo) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e della tariffa avente natura corrispettiva (TARI-corrispettivo) di cui ai commi 667 e 668 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013, da parte dei titolari di utenza di fornitura di energia elettrica può avvenire, a seguito di apposita deliberazione del Comune ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, mediante addebito sulle fatture emesse dall'impresa elettrica.

        2. Ai fini di cui al comma 1 i comuni devono comunicare all'impresa elettrica entro il termine perentorio del 28 febbraio di ciascun anno gli importi relativi a ciascun contribuente, determinati sulla base della tariffa approvata per l'anno in corso. Il pagamento degli importi dovuti avviene in sei rate mensili, addebitate sulle fatture emesse dall'impresa elettrica, aventi scadenza successiva a quella delle rate della TARI-tributo o della TARI-corrispettivo e comunque entro l'anno di riferimento.

        3. L'importo dei prelievi è oggetto di distinta indicazione nel contesto della fattura emessa dall'impresa elettrica e non è imponibile ai fini fiscali. Le somme riscosse sono riversate direttamente al comune mediante versamento sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore. Le imprese elettriche devono effettuare il riversamento entro il giorno 20 del mese successivo a quello di incasso. Sono in ogni caso esclusi obblighi di anticipazione da parte delle imprese elettriche.

        4. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato Città e Autonomie Locali e l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di trasmissione informatica dei dati di cui al comma 2 dai comuni alle imprese elettriche, le modalità per il riversamento delle somme riscosse ai comuni, le conseguenze di eventuali ritardi, anche in forma di interessi moratori, delle somme incassate dalle imprese elettriche, che a tal fine non sono considerate sostituti di imposta, eventualmente tramite un soggetto unico individuato dal medesimo decreto e le ulteriori misure tecniche che si rendano eventualmente necessarie per l'attuazione della presente norma.

        5. L'Anagrafe tributaria, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), l'Acquirente Unico Spa, il Ministero dell'interno, i Comuni di cui al comma 1, nonché gli altri soggetti pubblici o privati che ne hanno la disponibilità sono autorizzati allo scambio e all'utilizzo di tutte le informazioni utili e in particolare dei dati relativi alle famiglie anagrafiche e alle utenze per la fornitura di energia elettrica.

        6. Le autorizzazioni all'addebito diretto sul conto corrente bancario o postale ovvero su altri mezzi di pagamento, rilasciate a intermediari finanziari dai titolari di utenza per la fornitura di energia elettrica per il pagamento delle relative fatture, si intendono in ogni caso estese al pagamento della TARI-tributo e della TARI-corrispettivo. La disposizione di cui al presente comma si applica anche alle autorizzazioni all'addebito già rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge, fatta salva la facoltà di revoca dell'autorizzazione nel suo complesso da parte dell'utente.

        7. Le imprese elettriche all'atto della conclusione dei nuovi contratti di fornitura acquisiscono la dichiarazione del cliente in ordine alla residenza anagrafica nel luogo di fornitura. Il cliente è tenuto a comunicare ogni successiva variazione».


11.0.108

SANTILLO, GRASSI, PATUANELLI, PUGLIA, VONO

RITIRATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11 -bis.

(Trattamento degli incarichi ai sensi dell'articolo 110
 del Tuel per gli enti dissestati)

        1. All'articolo 259, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

        «6-bis. Gli incarichi a contratto di cui all'articolo 110, comma 1, non sono soggetti ai limiti di spesa di cui al comma 6 del presente articolo».


11.0.109

MALLEGNI

RESPINTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

        1. L'articolo 55-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

        «Art. 55-bis. – (Forme e termini del procedimento disciplinare) – 1. Per le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale ed inferiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni, il procedimento disciplinare, se il responsabile della struttura ha qualifica dirigenziale, si svolge secondo le disposizioni del comma 2. Quando il responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale o comunque per le infrazioni punibili con sanzioni più gravi di quelle indicate nel primo periodo, il procedimento disciplinare si svolge secondo le disposizioni del comma 4. Alle infrazioni per le quali è previsto il rimprovero verbale si applica la disciplina stabilita dal contratto collettivo.

        2. Il responsabile, con qualifica dirigenziale, della struttura in cui il dipendente lavora, anche in posizione di comando o di fuori ruolo, quando ha notizia di comportamenti punibili con taluna delle sanzioni disciplinari di cui al comma 1, primo periodo, senza indugio e comunque non oltre venti giorni contesta per iscritto l'addebito al dipendente medesimo e lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato, con un preavviso di almeno dieci giorni. Entro il termine fissato, il dipendente convocato, se non intende presentarsi, può inviare una memoria scritta o, in caso di grave ed oggettivo impedimento, formulare motivata istanza di rinvio del termine per l'esercizio della sua difesa. Dopo l'espletamento dell'eventuale ulteriore attività istruttoria, il responsabile della struttura conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro sessanta giorni dalla contestazione dell'addebito. In caso di differimento superiore a dieci giorni del termine a difesa, per impedimento del dipendente, il termine per la conclusione del procedimento è prorogato in misura corrispondente. Il differimento può essere disposto per una sola volta nel corso del procedimento. La violazione dei termini stabiliti nel presente comma comporta, per l'amministrazione, la decadenza dall'azione disciplinare ovvero, per il dipendente, dall'esercizio del diritto di difesa.

        3. Il responsabile della struttura, se non ha qualifica dirigenziale ovvero se la sanzione da applicare è più grave di quelle di cui al comma 1, primo periodo, trasmette gli atti, entro cinque giorni dalla notizia del fatto, all'ufficio individuato ai sensi del comma 4, dandone contestuale comunicazione all'interessato.

        4. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari ai sensi del comma 1, secondo periodo. Il predetto ufficio contesta l'addebito al dipendente, lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, istruisce e conclude il procedimento secondo quanto previsto nel comma 2, ma, se la sanzione da applicare è più grave di quelle di cui al comma 1, primo periodo, con applicazione di termini pari al doppio di quelli ivi stabiliti e salva l'eventuale sospensione ai sensi dell'articolo 55-ter. Il termine per la contestazione dell'addebito decorre dalla data di ricezione degli atti trasmessi ai sensi del comma 3 ovvero dalla data nella quale l'ufficio ha altrimenti acquisito notizia dell'infrazione, mentre la decorrenza del termine per la conclusione del procedimento resta comunque fissata alla data di prima acquisizione della notizia dell'infrazione, anche se avvenuta da parte del responsabile della struttura in cui il dipendente lavora. La violazione dei termini di cui al presente comma comporta, per l'amministrazione, la decadenza dall'azione disciplinare, dall'esercizio del diritto di difesa.

        5. Ogni comunicazione al dipendente, nell'ambito del procedimento disciplinare, è effettuata tramite posta elettronica certificata, nel caso in cui il dipendente dispone di idonea casella di posta, ovvero tramite consegna a mano. Per le comunicazioni successive alla contestazione dell'addebito, il dipendente può indicare, altresì, un numero di fax, di cui egli o il suo procuratore abbia la disponibilità. In alternativa all'uso della posta elettronica certificata o del fax ed altresì della consegna a mano, le comunicazioni sono effettuate tramite raccomandata postale con ricevuta di ritorno. Il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento. È esclusa l'applicazione di termini diversi o ulteriori rispetto a quelli stabiliti nel presente articolo.

        6. Nel corso dell'istruttoria, il capo della struttura o l'ufficio per i procedimenti disciplinari possono acquisire da altre amministrazioni pubbliche informazioni o documenti rilevanti per la definizione del procedimento. La predetta attività istruttoria non determina la sospensione del procedimento, né il differimento dei relativi termini.

        7. Il lavoratore dipendente o il dirigente, appartenente alla stessa amministrazione pubblica dell'incolpato o ad una diversa, che, essendo a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio di informazioni rilevanti per un procedimento disciplinare in corso, rifiuta, senza giustificato motivo, la collaborazione richiesta dall'autorità disciplinare procedente ovvero rende dichiarazioni false o reticenti, è soggetto all'applicazione, da parte dell'amministrazione di appartenenza, della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, commisurata alla gravità dell'illecito contestato al dipendente, fino ad un massimo di quindici giorni.

        8. In caso di trasferimento del dipendente, a qualunque titolo, in un'altra amministrazione pubblica, il procedimento disciplinare è avviato o concluso o la sanzione è applicata presso quest'ultima. In tali casi i termini per la contestazione dell'addebito o per la conclusione del procedimento, se ancora pendenti, sono interrotti e riprendono a decorrere alla data del trasferimento.

        9. In caso di dimissioni del dipendente, se per l'infrazione commessa è prevista la sanzione del licenziamento o se comunque è stata disposta la sospensione cautelare dal servizio, il procedimento disciplinare ha egualmente corso secondo le disposizioni del presente articolo e le determinazioni conclusive sono assunte ai fini degli effetti giuridici non preclusi dalla cessazione del rapporto di lavoro.

        10. Sono nulle le disposizioni di regolamento, le clausole contrattuali o le disposizioni interne, comunque qualificate, che prevedano per l'irrogazione di sanzioni disciplinari requisiti formali o procedurali ulteriori rispetto a quelli indicati nel presente articolo o che comunque aggravino il procedimento disciplinare.

        11. La violazione dei termini e delle disposizioni sul procedimento disciplinare previste dagli articoli da 55 a 55-quater, fatta salva l'eventuale responsabilità del dipendente cui essa sia imputabile, non determina la decadenza dall'azione disciplinare né l'invalidità degli atti e della sanzione irrogata, purché non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente, e le modalità di esercizio dell'azione disciplinare, anche in ragione della natura degli accertamenti svolti nel caso concreto, risultino comunque compatibili con il principio di tempestività. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55-quater, commi 3-bis e 3-ter, sono da considerarsi perentori il termine per la contestazione dell'addebito e il termine per la conclusione del procedimento.

        12. Per il personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, il procedimento disciplinare per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni fino alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per dieci giorni è di competenza del responsabile della struttura in possesso di qualifica dirigenziale e si svolge secondo le disposizioni del presente articolo. Quando il responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale o comunque per le infrazioni punibili con sanzioni più gravi di quelle indicate nel primo periodo, il procedimento disciplinare si svolge dinanzi all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari».


11.0.110

DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-ter.

(Addizionali comunali in materia di diritti aeroportuali)

        1. All'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, alla fine della lettera a) aggiungere il seguente periodo: "A partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'addizionale è versata ai comuni di cui al periodo precedente sulla base di apposito decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del l'interno, sentita, che determina altresì le seguenti scadenze di versamento. Entro il 31 ottobre di ciascun anno il Ministero dell'interno provvede ad erogare a ciascun comune l'importo dovuto relativo al primo semestre dell'anno, sulla base del rispettivo traffico aeroportuale. Entro il 31 marzo dell'anno successivo, il Ministero dell'interno provvede al riparto del saldo annuale ai comuni, degli incassi sulla base del rispettivo traffico aeroportuale dell'anno precedente. Il decreto di cui al secondo periodo dovrà inoltre prevedere le modalità di versamento delle quote di cui ai periodi precedenti su appositi conti corrente intestati ai singoli comuni"».


11.0.111

GALLONE

RESPINTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Semplificazione delle procedure autorizzative energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili)

        1. All'articolo 12, comma 6, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Anche al fine di rapportare le esigenze produttive con quelle delle popolazioni locali, sono considerate valide le obbligazioni contrattualmente assunte, anche prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, dai soggetti proponenti e esercenti impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili e relative opere connesse, in forza delle quali sia riconosciuto un corrispettivo patrimoniale in favore dei Comuni il cui territorio sia anche solo in parte interessato da detti interventi, nel rispetto dei principi di terzietà ed indipendenza dell'azione amministrativa"».


11.0.112

FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, SOLINAS, AUGUSSORI, SAPONARA, CAMPARI, FAGGI, PEPE, PERGREFFI

RITIRATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Definizione detassazione impianti di produzione
di energia da fonte rinnovabile)

        1. Definizione detassazione impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile in campo fiscale:

            a. La fruizione della detassazione prevista dall'articolo 6, commi da 13 a 19 della legge 388/2000 può essere definita nell'ambito del rapporto con ('Agenzia delle Entrate, per tutte le fonti rinnovabili, con la rinuncia al 15% della variazione in diminuzione fatta valere dal contribuente, indipendentemente dalla procedura seguita (dichiarazione, dichiarazione integrativa, dichiarazione integrativa di sintesi, dichiarazione integrativa a rimborso e istanza di rimborso ai sensi dell'articolo 38 d.p.r. 602/1973) con restituzione della quota di beneficio fruito.

            b. La rinuncia di cui al comma 1, lettera a) determina la definizione di tutte le liti pendenti in sede tributaria e il riconoscimento delle eventuali perdite residue da portare in dichiarazione.

        2. Definizione detassazione impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile in campo amministrativo:

            a. La fruizione della detassazione prevista dall'articolo 6, commi da 13 a 19 della legge 388/2000 può essere definita nell'ambito del rapporto con il GSE con la rinuncia del 20% della variazione in diminuzione fatta valere dal contribuente, determinando così la relativa compatibilità con la tariffa incentivante prevista dal d.m. 6 agosto 2010, dal d.m. 5 maggio 2011 e dal d.m. 5 luglio 2012.

            b. Nel caso di disconoscimento della tariffa prevista dal d.m. 19 febbraio 2007 ai sensi dell'articolo 2-sexies della legge 129/2010 successivamente al termine previsto dal successivo comma 3, il soggetto responsabile dovrà esercitare l'opzione di cui al comma 3 entro trenta giorni dal riconoscimento della tariffa incentivante prevista dal d.m. 6 agosto 2010 o dal d.m. 5 maggio 2011.

            c. La rinuncia di cui ai commi 2, lettera a) e b) determina la definizione di tutte le liti pendenti con il GSE.

        3. L'opzione di esercitare la rinuncia di cui ai commi 1, lettera a) e 2, lettera a) e b) dovrà essere comunicata rispettivamente all'Agenzia delle Entrate e al GSE entro il termine del 31 maggio 2019.

        4. Le restituzioni di cui ai commi 1, lettera a) e 2, lettere a) e b), dovranno essere corrisposte, senza applicazione di interessi e sanzioni, anche in deroga ai termini di cui all'articolo 43 del DPR n. 600/1973, in sette rate trimestrali di uguale importo con scadenza a partire dal trentesimo giorno successivo al termine previsto dalla rinuncia, mediante gli strumenti e le procedure resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate.

        5. Qualora il GSE dovesse riscontrare casi di cumulabilità tra i DD.MM. 6 agosto 2010 (III Conto Energia), 5 maggio 2011 (IV Conto Energia) e 5 luglio 2012 (V Conto Energia) e la detassazione prevista dall'articolo 6, commi da 13 a 19, della Legge 388/2000, per i quali i Soggetti Responsabili non abbiano esercitato, entro il termine di cui ai commi 3 e 4, l'opzione di rinuncia di cui al comma 2, lettera a), applicherà, in applicazione delle previsioni dell'articolo 1, comma 960 della legge 205/2017, una decurtazione del 20% sulla tariffa incentivante, a decorrere dall'entrata in esercizio degli impianti, senza applicazione del beneficio della riduzione di un terzo».


11.0.113

IANNONE

IMPROPONIBILE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Estensione della partecipazione comunale all' accertamento di entrate erariali ai recuperi da comunicazioni bonarie)

        1. All'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con la legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

        "1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai recuperi provenienti dal ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472 effettuato dal contribuente come conseguenza dell'esercizio dell'attività di controllo ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, articoli 53-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131 e articoli 5 e 11, del decreto legislativo 19 giugno 1997 n. 218, a seguito di segnalazione qualificata del comune."».


11.0.114

PARRINI, COLLINA

IMPROPONIBILE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Estensione della partecipazione comunale all'accertamento di entrate erariali ai recuperi da comunicazioni bonarie)

        1. All'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con la legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        "1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai recuperi provenienti dal ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472 effettuato dal contribuente come conseguenza dell'esercizio dell'attività di controllo ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, articoli 53-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131 e articoli 5 e 11, del decreto legislativo 19 giugno 1997 n. 218, a seguito di segnalazione qualificata del comune"».


11.0.115

PESCO, CASTALDI, GARRUTI, DESSÌ

RITIRATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifica al Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n. 116)

        1. All'articolo 3, comma 1-sexies, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n. 116, le parole "con le sanzioni previste dal capo II del titolo XVIII del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209" sono sostituite con le seguenti: "da IVASS con le sanzioni di cui all'articolo 310 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, secondo quanto previsto dal capo II del titolo XVIII del medesimo codice delle assicurazioni private"».


11.0.116

SAVIANE, PIANASSO, TOSATO, AUGUSSORI, SAPONARA, FAGGI, CAMPARI, PEPE, PERGREFFI

RITIRATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Misure di semplificazione per il Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano)

        1. All'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni e integrazioni, al secondo periodo, dopo la parola «erogazione» sono aggiunte le seguenti: «,da destinare, tra i comuni che non possono accedere alle misure di cui all'articolo 2, commi 117 e 117-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, a quelli appartenenti alle province confinanti con due regioni a statuto speciale e ai comuni confinanti appartenenti alle regioni a statuto ordinario che confinano con una regione a statuto speciale,».


11.0.117

CASTALDI, GIROTTO, VACCARO, PUGLIA, GARRUTI, DESSÌ, TURCO, GALLICCHIO, L'ABBATE, MARCO PELLEGRINI, NUGNES, FLORIDIA, LOMUTI

RITIRATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Disposizioni in materia di prospezione, ricerca
e coltivazione di idrocarburi).

        1. Al fine di tutelare gli ecosistemi marini, all'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: "È vietato, per le attività di ispezione dei fondali marini finalizzate alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, l'utilizzo della tecnica dell'air gun o di altre tecniche esplosive. La violazione del divieto di cui al periodo precedente determina l'automatica decadenza dal relativo titolo concessorio o dal permesso e, salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica l'ammenda da 20.000 euro a 120.000 euro".

        2. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è sospesa l'efficacia dei titoli abilitativi, già rilasciati entro la medesima data, che prevedono l'utilizzo della tecnica dell'air gun o di altre tecniche esplosive per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi. Le medesime attività sono sottoposte a nuova procedura di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 21 e seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e a valutazione ambientale strategica di cui agli articoli 11 e seguenti del medesimo decreto legislativo, d'intesa con la Regione e previa acquisizione del parere degli enti locali.».


11.0.118

FAZZOLARI

IMPROPONIBILE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Abolizione limitazioni all'uso del contante)

        1. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, i commi 1 e 14 sono abrogati.

        2. All'articolo 3 del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, i commi 1, 2 e 2-bis sono abrogati».


11.0.119

MALLEGNI

RESPINTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Somministrazione di alimenti e bevande in strutture ricettive alberghiere)

        1. All'articolo 64 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 2, la parola: "b)," è soppressa;

            b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. Non è soggetta all'autorizzazione di cui al primo periodo del comma 1 né alla segnalazione certificata di inizio attività l'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico negli esercizi ricettivi alberghieri che somministrano alimenti e bevande agli alloggiati"».


11.0.120

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, BRESSA, LANIECE

RESPINTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Somministrazione di alimenti e bevande in strutture ricettive alberghiere)

        1. All'articolo 64 del decreto legislativo 26 marzo 2010, 59, "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno", sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 2, la parola: "b)," è soppressa;

            b) dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-bis. Non è soggetta all'autorizzazione di cui al primo periodo del comma 1 né alla segnalazione certificata di inizio attività l'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico negli esercizi ricettivi alberghieri che somministrano alimenti e bevande agli alloggiati"».


11.0.121

PARRINI, COLLINA

RESPINTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Eliminazione tetti di spesa in materia di formazione del
personale e turismo. Semplificazioni acquisto immobili)

        1. A decorrere dal 1º gennaio 2019, non trova applicazione per i Comuni e le Città metropolitane Part. 6, comma 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni.

        2. All'articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il comma 8 è abrogato.

        3. All'articolo 27 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il comma 1 è abrogato.

        4. All'articolo 12, comma 1-ter del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dall'articolo 14-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al primo periodo, dopo le parole: "al fine di pervenire a risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno" le parole: "gli enti territoriali" son o soppresse;

b) il secondo ed il terzo periodo sono soppressi».


11.0.122

IANNONE

RESPINTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Eliminazione tetti di spesa in materia di formazione del
personale e turismo. Semplificazioni acquisto immobili)

        1. A decorrere dal 1º gennaio 2019, non trova applicazione per i Comuni e le Città metropolitane Part. 6, comma 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni.

        2. All'articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il comma 8 è abrogato.

        3. All'articolo 27 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il comma 1 è abrogato.

        4. All'articolo 12, comma 1-ter del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dall'articolo 14-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al primo periodo, dopo le parole: "al fine di pervenire a risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno" le parole: "gli enti territoriali" son o soppresse;

b) il secondo ed il terzo periodo sono soppressi».


11.0.123

IANNONE

RESPINTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Facoltà di revisione del riaccertamento straordinario dei residui)

        1. Gli enti che hanno commesso errori nel riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'articolo 3, comma 7 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come evidenziato da una revisione della delibera di riaccertamento svolta dall'Organo di revisione, provvedono, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2018, al riaccertamento straordinario dei residui al 31 dicembre 2018 provenienti dalle gestioni 2014 e precedenti, secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro il 31 maggio 2019. L'eventuale maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento di cui al periodo precedente è ripianato in quote costanti entro l'esercizio 2044, secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2015. In ogni caso, resta ferma la possibilità degli enti di procedere ad una nuova operazione di cui all'articolo 3, comma 7 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nei tempi e secondo le modalità di cui ai precedenti periodi del presente comma».


11.0.124

IANNONE

RESPINTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Riforma della scelta dei revisori dei conti)

        1. Dopo il comma 25 dell'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 è aggiunto il seguente comma:

        "25-bis. Nei casi previsti dalla legge di composizione collegiale dell'organo di revisione economico finanziario, in deroga al comma 25, i consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane, e le unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali eleggono, a maggioranza assoluta dei membri, il componente dell'organo di revisione con funzioni di presidente scelto tra i soggetti validamente inseriti nella fascia n. 3 formata ai sensi del decreto ministeriale 15 febbraio 2012 n. 23, ovvero nella fascia comunque a più elevata qualificazione professionale, in caso di modifiche al suddetto decreto".

        2. All'articolo 16, comma 25 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 le parole: "a livello regionale", sono sostituite dalle seguenti: "a livello provinciale". Di conseguenza, all'articolo 1, comma 2, del Decreto del Ministero dell'interno n. 23 del 15 febbraio 2012 le parole: "a livello regionale", sono sostituite dalle seguenti: "a livello provinciale".

        3. All'articolo 5 del Decreto del Ministero dell'interno del 15 febbraio 2012, n. 23, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

        "2-bis. Gli enti locali, fermo restando quanto previsto dal precedente comma, possono rinnovare, per una sola volta, l'organo di revisione per un ulteriore triennio". Di conseguenza, il primo periodo del comma 3 dell'articolo 5 del decreto ministeriale del 15 febbraio 2012, n. 23 è così modificato: "3. Nei casi non disciplinati dal precedente comma 2-bis, La Prefettura-Ufficio territoriale del governo comunica agli enti locali interessati il giorno in cui si procederà alla scelta dei revisori presso la sede della stessa Prefettura"».


11.0.125 (testo 2)

AUGUSSORI, SAPONARA, CAMPARI, FAGGI, PEPE, PERGREFFI

RITIRATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 11-bis

(Modifiche alla legge 6 novembre 2012, n. 190)

1. All'articolo 1, comma 4, lettera e), della legge 6 novembre 2012, n. 190, dopo le parole: «rotazione dei dirigenti» sono aggiunte le seguenti: «, salvo nel caso dei comuni che hanno un numero di dirigenti pari o inferiore a due,»".

2. Per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo, si considera il numero dei dirigenti in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge".


11.0.125

AUGUSSORI, SAPONARA, CAMPARI, FAGGI, PEPE, PERGREFFI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche alla legge 6 novembre 2012, n. 190)

        1. Al l'articolo 1, comma 4, lettera e), della legge 6 novembre 2012, n. 190, dopo le parole: "rotazione dei dirigenti", sono aggiunte le seguenti: ", salvo nel caso dei comuni con popolazione inferiore a 15 mila abitanti,"».


11.0.126

ROSSOMANDO

RESPINTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

        1. Al comma 1 dell'articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le parole da: "nonché di imprese non rientranti" a "Commissione, del 6 maggio 2003,", sono sostituite dalle seguenti: "nonché di tutte le imprese commerciali"».


11.0.127

IANNONE

RESPINTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Disciplina della TARI - coefficienti e termini deliberazione tariffe)

        1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.147, dopo il comma 683, è inserito il seguente:

        "683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, a decorrere dal 2019, i comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.296, approvano le tariffe e i regolamenti della Tari entro il 30 aprile di ciascun anno di riferimento"».


11.0.128

DE BERTOLDI

RESPINTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Disposizioni in materia di attività turistiche stagionali)

        1. Al comma 659, lettera c), della legge 27 dicembre 2013 n. 147, dopo le parole: "ma ricorrente", sono aggiunte le seguenti: "tenendo conto dell'effettiva apertura dell'attività nel corso dell'anno"».


11.0.129

PARRINI, COLLINA

RESPINTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Permessi di lavoro sindaci e consiglieri metropolitani)

        1. Alla legge 7 aprile 2014, n. 56, all'articolo 1, comma 24, al secondo periodo, dopo le parole: "assicurativi di cui agli articoli", è aggiunta la seguente: "79".

        2. Al decreto legislativo 267/2000, all'articolo 79, comma 4 dopo le parole: "dei consorzi fra enti locali, e i presidenti dei consigli comunali, provinciali e circoscrizionali", sono aggiunte le seguenti: "e metropolitani", e dopo le parole: "a 15.000 abitanti", sono aggiunte le seguenti: "nonché delle città metropolitane"».


11.0.130

IANNONE

RESPINTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Oneri connessi allo status degli amministratori delle unioni di comuni)

        1. Al comma 108 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, è aggiunto il seguente periodo: "Restano a carico dell'Unione gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori, relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi di cui agli articoli 80, 84, 85 e 86 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267"».


11.0.131

PARRINI, COLLINA

RESPINTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Oneri connessi allo status degli amministratori delle unioni di comuni)

        1. Al comma 108 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n, 56, è aggiunto il seguente periodo: "Restano a carico dell'Unione gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori, relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi di cui agli articoli 80, 84, 85 e 86 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n, 267"».


11.0.132

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, BRESSA, LANIECE

RESPINTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Semplificazioni nel settore alimentare)

        1. All'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, le parole: "dalle imprese agricole", sono sostituite dalle seguenti: "da tutti gli operatori"».


11.0.133

CASTALDI, GIROTTO, VACCARO, PUGLIA, GARRUTI, DESSÌ, TURCO, GALLICCHIO, L'ABBATE, MARCO PELLEGRINI, NUGNES

RITIRATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Disposizioni in materia di prospezione,
ricerca e coltivazione di idrocarburi)

        1. All'articolo 38, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, le relative opere e gli impianti previsti nei programmi lavori, nonché le relative opere strumentali allo sfruttamento dei giacimenti di cui ai titoli minerari, escluse le attività di stoccaggio sotterraneo di gas naturale, non rivestono carattere d'interesse strategico nazionale e non sono di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili,"».


11.0.134

FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, SOLINAS, AUGUSSORI, SAPONARA, CAMPARI, FAGGI, PEPE, PERGREFFI

RITIRATO

Dopo l'articolo, inserito il seguente:

«Art. 11-bis.

1. All'articolo 28 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, il comma 4 è abrogato».


11.0.135

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, BRESSA, LANIECE

RESPINTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Lavoro a tempo determinato – causali di ricorso – ruolo della
contrattazione collettiva)

        1. All'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, alle parole: "Al contratto di lavoro subordinato", sono premesse le seguenti: "Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi,"».


11.0.136

IANNONE

RESPINTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Rimborso spese legali amministratori locali)

        1. Al comma 1 dell'articolo 7-bis del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito in legge 6 agosto 2015, n. 125, è aggiunto infine il seguente periodo: "L'ammissibilità del rimborso delle spese legali è da intendersi riferita anche ai provvedimenti conclusi o pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione"».


11.0.137

PARRINI, COLLINA

RESPINTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Rimborso spese legali amministratori locali)

        1. Al comma 1 dell'articolo 7-bis del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito in legge 6 agosto 2015, n. 125, è aggiunto infine il seguente periodo: "L'ammissibilità del rimborso delle spese legali è da intendersi riferita anche ai provvedimenti conclusi o pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione"».


11.0.138

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO

RESPINTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Rimborso spese legali amministratori locali)

        1. Al comma 1 dell'articolo 7-bis del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito in legge 6 agosto 2015, n. 125, è aggiunto infine il seguente periodo: "L'ammissibilità del rimborso delle spese legali è da intendersi riferita anche ai provvedimenti conclusi o pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione"».


11.0.139

RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, SOLINAS, AUGUSSORI, SAPONARA, FAGGI, CAMPARI, PEPE, PERGREFFI

RITIRATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di associazioni pro-loco)

        1. Alle associazioni Pro loco che non si iscrivono al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, si continuano ad applicare, relativamente alla attività commerciali, le disposizioni di cui all'articolo 1 e 2della legge 16 dicembre 1991, n. 398».


11.0.140

BERGESIO, RIVOLTA, AUGUSSORI, SAPONARA, CAMPARI, FAGGI, PEPE, PERGREFFI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di associazioni pro-loco)

        «1. All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono altresì esonerati dalle predette disposizioni le associazioni Pro Loco che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000 e che hanno optato per il regime di cui all'articolo 1, commi 54-89 della Legge 190 del 2014"».


11.0.141

DE BERTOLDI

RESPINTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Disposizioni in materia di semplificazioni nelle comunicazioni delle
dichiarazioni dei redditi)

        1. All'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è aggiunto in fine il seguente periodo: "La trasmissione telematica, a scelta del contribuente, può essere effettuata con cadenza annuale entro l'ultimo giorno del mese di febbraio dell'anno successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione".

        2. All'articolo 11, comma 2-quater, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, le parole: "per ciascun trimestre" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascun anno"».


11.0.142

MALLEGNI, VITALI

RESPINTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri)

        1. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127, le parole: "fino al 31 dicembre 2018", sono sostituite con le seguenti: "fino al 31 dicembre 2019"».


11.0.143

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, BRESSA, LANIECE

RESPINTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri)

        1. All'articolo 7, comma 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127 "Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, in attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettere d) e g), della legge 11 marzo 2014, n. 23", le parole: "fino al 31 dicembre 2018" sono sostituite con le seguenti: "fino al 31 dicembre 2019".


11.0.144

SICLARI, MALLEGNI

RITIRATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Aeroporto strategico di Reggio Calabria)

        1. Al comma 2 dell'articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2015, n. 201, dopo le parole "Lamezia Terme" sono aggiunte le seguenti: "Reggio Calabria".


11.0.145

MONTANI, AUGUSSORI, SAPONARA, CAMPARI, FAGGI, PEPE, PERGREFFI, VONO

RITIRATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Aeroporti di interesse nazionale e strategico)

        1. Alla tabella di cui al comma 2 dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2015, n. 201, dopo le parole: "Lamezia Terme" sono aggiunte le seguenti: ", Reggio Calabria".

        2. Dall'attuazione del comma 1 non possono derivare oneri per la finanza pubblica.».


11.0.146

BARBARO, AUGUSSORI, SAPONARA, CAMPARI, FAGGI, PEPE, PERGREFFI

RITIRATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Adeguamento e ampliamento dell'Aeroporto Internazionale
di Lamezia Terme)

        1. Al fine di consentire i necessari lavori di ampliamento dell'Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme per adeguare l'aerostazione al crescente traffico di passeggeri in transito, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

        2. All'onere derivante dal comma 1 del presente articolo, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.».


11.0.148

GASPARRI

RESPINTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

        1. All'articolo 177 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: "titolari di concessioni dì lavori, di servizi pubblici sono", sono soppresse le seguenti: "o di forniture"

            b) al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: "una quota pari all'ottanta per cento dei contratti di lavori", sono soppresse le seguenti: "servizi e forniture", e sono aggiunte le parole: "di importo pari o superiore a 150.000 euro";

            c) al comma 1, al primo periodo, sono soppresse le parole: "di importo pari o superiore a 150.000 euro e relativi alle concessioni"».


11.0.149

PATUANELLI, SANTILLO, GRASSI, PUGLIA

RITIRATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 11-bis.

(Contributo straordinario per il comune de L'Aquila)

        1. All'articolo 3, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: "per l'anno 2019, è assegnato un contributo straordinario dell'importo di 10 milioni di euro";

            b) al comma 2, al terzo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "e di 500 mila euro per le spese derivanti dall'attuazione di quanto previsto dall'articolo 2-bis, comma 32, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, e per l'espletamento delle pratiche relative ai comuni fuori del cratere".

        2. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2011, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2011, n. 71, e successivi rifinanziamenti.


11.0.150

BRIZIARELLI, ARRIGONI, FAGGI, PERGREFFI, CAMPARI, PEPE, AUGUSSORI, SAPONARA

RITIRATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Misure di semplificazione in materia di imprese appaltatrici esecutrici di interventi di ricostruzione con contributi pubblici)

        1. Dopo l'articolo 39 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è inserito ii seguente:

"Art. 39-bis.

(Qualifica di credito prededucibile ai crediti di fornitori e subappaltatori di imprese appaltatrici esecutrici di interventi di ricostruzione con contributi pubblici, assoggettate a procedure concorsuali)

        1. Sono da considerare crediti prededucibili ai sensi e per gli effetti dell'articolo 111, comma 2 regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni (Legge Fallimentare), i crediti dei fornitori e dei subappaltatori di appaltatori, assoggettati a procedure concorsuali, già esecutori di lavori di ricostruzione, ristrutturazione e ripristino degli immobili di edilizia abitativa, ad uso produttivo ed infrastrutturale, nonché del patrimonio storico e artistico nei territori interessati dagli eventi sismici:

            a) della regione Abruzzo dell'aprile 2009, individuati nell'articolo unico del decreto del Commissario delegato 16 aprile 2009, n. 3;

            b) delle provincie di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122;

            c) delle regioni dell'Italia centrale, di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

        2. I crediti spettanti ai fornitori e subappaltatori di cui ai comma 1, vanno soddisfatti con le risorse assegnate a carico della finanza pubblica a soggetti pubblici e privati dalla vigente normativa per la ricostruzione in caso di eventi sismici, come quelli di cui alle lettere a), b), c) del comma 1, da incassare e/o già effettivamente incassate dagli organi della procedura concorsuale alla data di entrata in vigore del presente decreto.

        3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano dall'entrata in vigore del presente decreto, con effetto anche per i crediti di cui al comma 1, già insinuati nel passivo fallimentare prima della sua entrata in vigore, per i quali sia pendente procedimento di opposizione, impugnazione o revoca ex articoli 98 e 99 LF o ricorso per cassazione ex articolo 99, comma 12 L.F.».


11.0.151

VANIN, GRASSI, SANTILLO, PATUANELLI, TURCO, VONO

RITIRATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Misure per la semplificazione delle procedure per l'immediato ristoro dei danni subiti dalle attività economiche e produttive e dai privati a seguito di eventi calamitosi)

        1. Le risorse di cui all'articolo 24-quater, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, sono altresì destinate a far fronte, con immediatezza, al ristoro dei danni subiti dalle attività economiche e produttive e dal patrimonio privato di cui alla lettera e) del comma 2, dell'articolo 25, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

        2. Per consentire l'immediato utilizzo delle risorse di cui al comma 1, al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) all'articolo 25, comma 2, la lettera f) è sostituita dalla seguente: "f) all'attuazione delle misure per far fronte alle esigenze urgenti di cui alla lettera e), anche attraverso misure di delocalizzazione in altra località del territorio regionale, entro i limiti delle risorse finanziarie individuate con delibera del Consiglio dei ministri e secondo i criteri individuati con la delibera di cui all'articolo 28";.

            b) all'articolo 28, al comma 1:

                1) le parole da: "al fine di" fino a: "citato articolo 25," sono sostituite dalle seguenti: "Con delibera del Consiglio dei ministri"

                2) alla lettera c) la parola: "temporanea" è soppressa;

            c) all'articolo 28, il comma 2 è soppresso"».


11.0.152

IANNONE

RESPINTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive
relative a calamità o cedimenti)

        1. All'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 170, il comma 2 è sostituito dal seguente:

        "2. I comuni di cui al comma 1 comunicano al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio di quindici giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per l'anno 2016, entro il 31 marzo per ciascuno degli anni dal 2017 al 2018, ed entro il 20 dicembre 2019 per l'anno 2019, la sussistenza dalla fattispecie di cui comma 1, ivi incluse le richieste non soddisfatte negli anni precedenti, con modalità telematiche individuate dal Ministero dell'interno. Le richieste sono soddisfatte per l'intero importo. La ripartizione del Fondo avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro novanta giorni dal termine di invio delle richieste. Nel caso in cui l'ammontare delle richieste superi l'ammontare annuo complessivamente assegnato, le risorse sono attribuite proporzionalmente. Nel caso in cui l'ammontare delle richieste sia inferiore all'ammontare annuo complessivamente assegnato, la quota residua viene riassegnata tra le disponibilità dell'anno successivo».


11.0.153

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

RESPINTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Disposizioni in materia di semplificazione ed informatizzazione
del processo amministrativo)

        1. Il comma 4 dell'articolo 7 del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni in legge 25 ottobre 2016, n. 167, come modificato dall'articolo 1, comma 1150 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è abrogato».


11.0.154

FREGOLENT, AUGUSSORI, SAPONARA, CAMPARI, FAGGI, PEPE, PERGREFFI

RITIRATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Semplificazioni in materia di società partecipate)

        1. All'articolo 2, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo le parole: "in mercati regolamentati" sono inserite le seguenti: ", ovvero che abbiano emesso tali strumenti per finanziare investimenti nel settore idrico in sistemi multilaterali di negoziazione riconosciuti dall'Eurosistema"».


11.0.155

RUFA, RIPAMONTI, MARTI, PIETRO PISANI, PIANASSO, GRASSI, AUGUSSORI, SAPONARA, CAMPARI, FAGGI, PEPE, PERGREFFI, MALLEGNI

RESPINTO

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 11-bis.

(Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n.  219, in materia di riordino delle camere di commercio)

        1. All'articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, l'alinea è sostituito dal seguente: «Entro il 30 giugno 2018, l'Unioncamere trasmette al Ministero dello sviluppo economico una proposta di rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, per ricondurre il numero complessivo delle camere di commercio entro il limite di 60, salvo quanto previsto dal comma 1-bis, tenendo conto dei seguenti criteri:»;

            b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

        "1-bis. Il numero complessivo delle camere di commercio, individuato nella proposta di rideterminazione delle circoscrizioni territoriali di cui al comma 1, può essere superiore a 60 qualora l'accorpamento di due o più camere di commercio, anche nel caso in cui nei rispettivi registri siano iscritte o annotate meno di 75.000 imprese e unità locali, comporti l'unificazione di realtà economiche assolutamente distanti tra loro, con ripercussioni negative sull'economia del territorio, sulla qualità dei servizi offerti ad imprese e cittadini e sull'individualità culturale ed economica di ciascun ente camerale. Ai fini del presente comma, si tiene conto della volontà di accorpamento eventualmente manifestata dagli enti camerali interessati";

            c) al comma 4, le parole: "i medesimi criteri previsti nei commi 1, 2, 3" sono sostituite dalle seguenti: "i medesimi criteri previsti nei commi 1, 1-bis, 2 e 3".

        2. Entro il termine di cui al comma 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e tenuto conto della proposta di cui al comma 1 del medesimo articolo 3, si procede ad una nuova rideterminazione delle circoscrizioni territoriali delle camere di commercio. Si applicano, a tal fine, le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, come modificato dal comma 1 del presente articolo».


11.0.156

PUCCIARELLI, SBRANA, AUGUSSORI, SAPONARA, CAMPARI, FAGGI, PEPE, PERGREFFI

RITIRATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Potenziamento del sistema di soccorso tecnico urgente
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

        1. All'articolo 19-bis, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: "e 2018", sono sostituite dalle seguenti: ", 2018 e 2019" e le parole: "alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto", sono sostituite dalle seguenti: "e il servizio effettivo nelle unità cinofile alla data del 31 dicembre 2018"».


11.0.157

MALLEGNI

RESPINTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi)

        1. All'articolo 23 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: "4-bis. Gli utilizzatori che diffondono opere musicali o audiovisive trasmesse da emittenti radiotelevisive o organismi analoghi ovvero diffondono le stesse opere tramite cd, dvd, blu-ray, file ed altri supporti precompilati sono esonerarti dagli obblighi di rendicontazione analitica di cui al presente articolo"».


11.0.158

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, BRESSA, LANIECE

RESPINTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi)

        1. All'articolo 23 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: "4-bis. Gli utilizzatori che diffondono opere musicali o audiovisive trasmesse da emittenti radiotelevisive o organismi analoghi ovvero diffondono le stesse opere tramite cd, dvd, blu-ray, file ed altri supporti precompilati sono esonerarti dagli obblighi di rendicontazione analitica di cui al presente articolo"».


11.0.159

DE SIANO, CARBONE, CESARO, LONARDO

RESPINTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Riordino delle Avvocature degli enti pubblici in attuazione della legge professionale forense e del T.U.P.I.)

        1. Le presenti disposizioni costituiscono attuazione degli articoli 18,19 e 23 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'articolo 9 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

        2. È istituito il ruolo professionale degli avvocati delle Pubbliche Amministrazioni, diverse dallo Stato, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con riferimento alle Regioni, Province, Comuni, Istituti autonomi case popolari, amministrazioni, aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, nel quale sono inseriti di diritto gli avvocati in servizio alla data di entrata in vigore del presente articolo, che siano iscritti nell'Elenco speciale annesso all'Albo professionale forense tenuto dai Consigli dell'Ordine.

        3. È condizione per l'inquadramento nel ruolo professionale degli avvocati l'accesso alla carriera mediante pubblico concorso e l'iscrizione all'albo degli avvocati.

        4. Gli avvocati appartenenti al ruolo professionale non sono soggetti a vincoli di subordinazione gerarchica e dipendono funzionalmente ed esclusivamente dal legale rappresentante dell'Ente.

        5. L'Ufficio legale è coordinato da un avvocato abilitato al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori senza vincoli di subordinazione alle strutture amministrative.

        6. Per gli avvocati appartenenti al ruolo professionale è istituita l'area di contrattazione separata nazionale e decentrata, articolata, ai fini della disciplina del relativo trattamento economico, nelle seguenti sezioni:

            a) avvocati abilitati al patrocinio innanzi alla giurisdizioni superiori;

            b) avvocati abilitati al patrocinio ordinario,

        7. Nell'ambito della contrattazione collettiva agli avvocati del ruolo professionale è attribuito un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto per i dirigenti dalla contrattazione collettiva di ciascun comparto di appartenenza.

        8. Dalla data di entrata in vigore del presente articolo e nelle more della contrattazione separata, fermo il diritto ai compensi professionali come disciplinati dalle leggi nazionali in materia e dai regolamenti di ciascuna amministrazione, a ciascun avvocato appartenente al ruolo professionale, spetta un trattamento economico tabellare equiparato a quello in godimento dei dirigenti del comparto di riferimento dei rispettivi Enti. Agli avvocati abilitati al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori, spetta, altresì, una indennità di toga di importo corrispondente a quello dell'indennità di posizione dirigenziale previsto dalla vigente contrattazione collettiva dei dirigenti del comparto di riferimento dei rispettivi Enti. Agli avvocati responsabili della direzione di struttura legale, semplice o complessa, spetta, in aggiunta al trattamento di cui ai precedenti periodi, la relativa indennità di risultato prevista dalla vigente contrattazione collettiva dei dirigenti del comparto di riferimento dei rispettivi Enti.

        9. Il titolo professionale di abilitazione al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori, unitamente all'anzianità di servizio almeno quinquennale quale avvocato pubblico, costituiscono requisiti minimi per l'attribuzione degli incarichi di responsabilità di direzione di struttura legale, semplice o complessa.

        10. Nelle more dell'entrata in vigore della contrattazione separata per il ruolo professionale, all'attuazione delle presenti disposizioni, a fini di contenimento della spesa, si provvede a valere sulle risorse disponibili per il comparto dirigenza di riferimento di ciascuna amministrazione, integrate, ove necessario, dalle risorse rivenienti dalle economie conseguenti alla quiescenza del personale e dai fondi già destinati al trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale con profilo di avvocato, comparto non dirigenziale, nonché con il blocco delle assunzioni di personale con profilo professionale di "avvocato" fino alla data per il prossimo rinnovo contrattuale in conformità alle presenti disposizioni».


11.0.161

PILLON, RICCARDI

RITIRATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Interpretazione autentica dell'articolo 3, comma 3, secondo periodo, della legge 12 luglio 2017, n. 113, e proroga del termine di cui all'articolo 27, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247)

        1. L'articolo 3, comma 3, secondo periodo, della legge 12 luglio 2017, n. 113, si interpreta nel senso che, ai fini del rispetto del divieto di cui ai predetto periodo, si tiene conto dei mandati espletati, anche solo in parte, prima della sua entrata in vigore, compresi quelli iniziati anteriormente all'entrata in vigore della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 3, commi 3, terzo periodo, e 4, della legge 12 luglio 2017, n. 113.

        2. Per il rinnovo dei consigli degli ordini circondariali degli avvocati scaduti il 31 dicembre 2018, l'assemblea di cui all'articolo 27, comma 4, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, si svolge entro il mese di luglio 2019.

        3. Dall'attuazione dei presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».


11.0.162

BERNINI, DAL MAS, VITALI, MALLEGNI, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, SCHIFANI, DE SIANO, BARACHINI, BARBONI, AIMI, ALDERISI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CONZATTI, CRAXI, DAMIANI, DE POLI, FANTETTI, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALAN, MANGIALAVORI, MASINI, ALFREDO MESSINA, MINUTO, MOLES, PAPATHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONE, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

RITIRATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

        1. I mandati da computarsi per l'applicazione delle norme relative all'eleggibilità di cui agli arti 34, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, e 3, comma 3, della legge 12 luglio 2017, n. 113, anche in sede di prima applicazione, sono esclusivamente quelli consecutivi tra loro, di durata superiore ai due anni, espletati dopo l'entrata in vigore della legge 31 dicembre 2012, n. 247, a seguito di elezioni celebrate ai sensi della medesima legge o della legge 12 luglio 2017, n. 113».


11.0.163

GALLIANI, GALLONE, PICHETTO FRATIN, DAMIANI

IMPROPONIBILE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Disposizioni di semplificazione in materia di esercizio della professione di procuratore sportivo)

        1. All'articolo 1, comma 373, terzo periodo, della legge n. 205 del 27 dicembre del 2017 le parole: "prima del 31 marzo 2015" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2018"».


11.0.164

IANNONE

RESPINTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifica della disciplina dei contributi ex co. 853 e ss. della legge di bilancio 2018)

        1. Al comma 858 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017 n. 205, le parole: "otto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi". Ai fini della determinazione del contributo per l'anno 2020, i criteri di cui al comma 854, ultimo periodo, e ai commi 855 e 856, del medesimo articolo 1 possono essere riformulati, anche su proposta dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), previo accordo presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali da sancire entro il 30 giugno 2019».


11.0.165

ROMEO, CALDEROLI, ARRIGONI, TOSATO, NISINI, FAGGI, MONTANI, SOLINAS, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BONFRISCO, SIMONE BOSSI, UMBERTO BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, MARIN, MARTI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, EMANUELE PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIETRO PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, TESEI, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

RITIRATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 53)

        1. All'articolo 26 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 53, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Le disposizioni del predetto decreto continuano ad applicarsi sino al 30 giugno 2019";

            b) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: "decreto del Ministro dell'interno 16 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2010, n. 302, cessa di avere efficacia a decorrere dal 1º luglio 2019"».


11.0.166

FAZZOLARI

RESPINTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

        1. Il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese, è abrogato».


11.0.167

AUGUSSORI, SAPONARA, CAMPARI, FAGGI, PEPE, PERGREFFI

RITIRATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Disposizioni in materia di funzioni fondamentali dei comuni)

        1. Nelle more della conclusione dei lavori del tavolo tecnico-politico per la redazione di linee guida finalizzate all'avvio di un percorso di revisione organica della disciplina in materia di ordinamento delle province e delle città metropolitane, al superamento dell'obbligo di gestione associata delle funzioni e alla semplificazione degli oneri amministrativi e contabili a carico dei comuni, soprattutto di piccole dimensioni, di cui all'articolo 1, comma 2-ter, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, all'articolo 1, comma 1120, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "30 giugno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019"».


11.0.168

PERGREFFI, BRIZIARELLI, FAGGI, PEPE, CAMPARI, SAPONARA, AUGUSSORI

RITIRATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Misure di semplificazione per i Comuni)

        1. Al fine di semplificare gli adempimenti previsti per gli enti locali, in ottemperanza al decreto 7 dicembre 2018 che stabilisce il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali al 28 febbraio 2019, sono differiti alla stessa data gli adempimenti previsti:

            a) dall'articolo 5, commi 4 e 5, della legge 25 febbraio 1987, n. 67;

            b) dall'articolo 2, comma 594, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

            c) dall'articolo 6, commi 12 e 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

            d) dall'articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

            e) dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

            f) dall'articolo 24 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89».


11.0.169

FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, SOLINAS, AUGUSSORI, SAPONARA, CAMPARI, FAGGI, PEPE, PERGREFFI

RITIRATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

        1. Al comma 6 dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, è aggiunto il seguente periodo: "Le spese del giudizio estinto ai sensi dei presente articolo, nonché dell'articolo6 del decreto-legge 22 ottobre n. 193 convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016 n. 225 e dell'articolo 1 del decreto-legge 16 ottobre 2017 convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017 n. 172, restano a carico della parte che le ha anticipate"».


11.0.170

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO

ASSORBITO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Determinazione dell'aliquota Ires per le organizzazioni no-profit)

        1. All'articolo 1 della legge 31 dicembre 2018, n. 145, i commi 51 e 52 sono soppressi.

        2. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 118,4 milioni di euro per l'anno 2019 e di 157,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020».


11.0.171

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO

ASSORBITO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Determinazione dell'aliquota Ires per le organizzazioni no-profit)

        1. All'articolo 1 della legge 31 dicembre 2018, n. 145, i commi 51 e 52 sono soppressi.

        2. La dotazione del "Fondo per il reddito di cittadinanza" di cui al comma 255 della legge 31 dicembre 2018, n. 145, è ridotta di 118,4 milioni di euro per l'anno 2019 e di 157,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020».

 


11.0.172 (testo 3)

ROMEO, AUGUSSORI, PATUANELLI

APPROVATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di enti del Terzo settore)

1. All'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 112, dopo le parole: "ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile" sono inserite le seguenti: ", ad eccezione delle associazioni o fondazioni di diritto privato ex Ipab derivanti dai processi di trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza o beneficienza, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 1990, e del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, in quanto la nomina da parte della Pubblica Amministrazione degli amministratori di tali Enti si configura come mera designazione intesa come espressione della rappresentanza della cittadinanza e non si configura quindi mandato fiduciario con rappresentanza sicché è sempre esclusa qualsiasi norma di controllo da parte di quest'ultima,".

2. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 117, è aggiunto infine il seguente periodo: "Sono altresì esclusi dall'ambito di applicazione del presente comma le associazioni o fondazioni di diritto privato ex Ipab derivanti dai processi di trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza o beneficienza, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 1990, e del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, in quanto la nomina da parte della Pubblica Amministrazione degli amministratori di tali Enti si configura come mera designazione, intesa come espressione della rappresentanza della cittadinanza e non si configura quindi mandato fiduciario con rappresentanza sicché è sempre esclusa qualsiasi forma di controllo da parte di quest'ultima."».


11.0.172 (testo 2)

ROMEO, AUGUSSORI, PATUANELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di enti del Terzo settore)

1. Nelle more del riordino a regime della materia degli Enti del terzo settore, il comma 51 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma l, pari a 118,4 milioni di euro per il 2019 e 157,9 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. All'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 112, dopo le parole: "ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile" sono inserite le seguenti: ", ad eccezione delle associazioni o fondazioni di diritto privato ex Ipab derivanti dai processi di trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza o beneficienza, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 1990, e del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, in quanto la nomina da parte della Pubblica Amministrazione degli amministratori di tali Enti si configura come mera designazione intesa come espressione della rappresentanza della cittadinanza e non si configura quindi mandato fiduciario con rappresentanza sicché è sempre esclusa qualsiasi norma di controllo da parte di quest'ultima,".

4. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 117, è aggiunto infine il seguente periodo: "Sono altresì esclusi dall'ambito di applicazione del presente comma le associazioni o fondazioni di diritto privato ex Ipab derivanti dai processi di trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza o beneficienza, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 1990, e del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, in quanto la nomina da parte della Pubblica Amministrazione degli amministratori di tali Enti si configura come mera designazione, intesa come espressione della rappresentanza della cittadinanza e non si configura quindi mandato fiduciario con rappresentanza sicché è sempre esclusa qualsiasi forma di controllo da parte di quest'ultima."».


11.0.172

ROMEO, AUGUSSORI, PATUANELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di enti del Terzo settore)

        1. Nelle more del riordino a regime della materia degli Enti del terzo settore, il comma 51 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato.

        2. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a 118,4 milioni di euro per il 2019 e 157,9 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».


11.0.173

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO

ASSORBITO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Articolo 11-bis

(Determinazione dell'aliquota Ires per le organizzazioni no-profit)

        1. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 51, della legge 31 dicembre 2018, n. 145, entra in vigore per il periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data dell'effettiva operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore previsto dal decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 117, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

        2. Il comma 52 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2018, n. 145, è sostituito dal seguente:

        "52. La determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data dell'effettiva operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore previsto dal decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 117, è effettuata considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando la disposizione di cui al comma 51".

        3. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 118,4 milioni di euro per l'anno 2019 e di 157,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021».


11.0.174

URSO

RESPINTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

        1. All'articolo 1, comma 273, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, capoverso "24-ter", comma 1, le parole: ", con popolazione non superiore a 20.000 abitanti," sono soppresse».


11.0.175

URSO

RESPINTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

        1. All'articolo 1, comma 273, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, capoverso "24-ter", comma 4, le parole: "cinque periodi" sono sostituite con le seguenti: "dieci periodi"».


11.0.176

IANNONE

RESPINTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Sanzioni per il mancato rispetto del saldo finale di competenza 2017)

        1. Al comma 823 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Le sanzioni per il mancato conseguimento del saldo 2017, di cui ai commi da 475 a 478 del medesimo articolo, non trovano applicazione e, qualora già applicate, ne vengono meno gli effetti"».


11.0.177

PAGANO, MALLEGNI, VITALI

RESPINTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Piccoli Comuni. Facoltatività, contabilità economico-patrimoniale)

        1. Al comma 831 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: "All'articolo 233-bis, comma 3" sono aggiunte le seguenti: "e all'articolo 232, comma 2"».


11.0.178

IANNONE

RESPINTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Piccoli Comuni. Facoltatività contabilità economico-patrimoniale)

        1. Al comma 831 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: "All'articolo 233-bis, comma 3" sono aggiunte le seguenti: "e all'articolo 232, comma 2"».


11.0.179

MALLEGNI, VITALI, PAGANO

RESPINTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Facoltà di revisione del riaccertamento straordinario dei residui)

        1. Gli enti che hanno commesso errori nel riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'articolo 3, comma 7 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come evidenziato da una revisione della delibera di riaccertamento svolta dall'Organo di revisione, provvedono, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2018, al riaccertamento straordinario dei residui al 31 dicembre 2018 provenienti dalle gestioni 2014 e precedenti, secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro il 31 maggio 2019. L'eventuale maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento di cui al periodo precedente è ripianato in quote costanti entro l'esercizio 2044, secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2015. In ogni caso, resta ferma la possibilità degli enti di procedere ad una nuova operazione di cui all'articolo 3, comma 7 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nei tempi e secondo le modalità di cui ai precedenti periodi del presente comma».


11.0.180

VITALI, MALLEGNI, PAGANO

ASSORBITO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Flessibilità utilizzo Fondo IMU/Tasi)

        1. Il comma 895 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato».


11.0.181

IANNONE

ASSORBITO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Flessibilità utilizzo Fondo IMU/Tasi)

        1. Il comma 895 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato».


11.0.182

IANNONE

RESPINTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Armonizzazione contabile. Utilizzo avanzo di amministrazione vincolato in caso di disavanzo complessivo)

        1. Al comma 898 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la parola: "vincolata," è soppressa ed è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per quanto riguarda la quota vincolata del risultato di amministrazione, al netto dei vincoli formalmente attribuiti dall'ente, non si applica il limite di cui al periodo precedente"».


11.0.183

VITALI, PAGANO, MALLEGNI

RESPINTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Armonizzazione contabile. Utilizzo avanzo di amministrazione vincolato in caso di disavanzo complessivo)

        1. Al comma 898 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la parola: "vincolata," è soppressa ed è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per quanto riguarda la quota vincolata del risultato di amministrazione, al netto dei vincoli formalmente attribuiti dall'ente, non si applica il limite di cui al periodo precedente"».


11.0.184

IANNONE

RESPINTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Ampliamento della portata semplificati va del comma 905 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 in materia di vincoli sulla spesa locale)

        1. Al comma 905 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) le parole: "ai comuni" sono sostituite dalle seguenti: "agli enti locali";

            b) le parole: "e il bilancio preventivo dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente", sono sostituite dalle seguenti: "dell'anno successivo"».


11.0.185

IANNONE

RESPINTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Limite massimo anticipazione di tesoreria a 5/12)

        1. Al comma 906 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "quattro dodicesimi" sono sostituite dalle seguenti: "cinque dodicesimi"».


11.0.186

MALLEGNI, VITALI, PAGANO

RESPINTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Limite massimo anticipazione di tesoreria a 5/12)

        1. Al comma 906 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "quattro dodicesimi" sono sostituite dalle seguenti: "cinque dodicesimi"».


11.0.187

IANNONE

RESPINTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE). Accantonamento minimo e determinazione a rendiconto)

        1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il comma 1015 è sostituito dal seguente:

        "1015. Al comma 882 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 le parole: nel 2019 è pari almeno all'85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo' sono sostituite dalle seguenti: nel 2019 è pari almeno al 75 per cento, nel 2020 è pari almeno all'80 per cento, nel 2021 è pari almeno al 90 per cento e dal 2022 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo'".

        Conseguentemente, al punto 3.3 del principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118:

        le parole: "nel 2019 è pari all'85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo" sono sostituite dalle seguenti: "nel 2019 è pari almeno al 75 per cento, nel 2020 è pari almeno all'80 per cento, nel 2021 è pari al 90 per cento e dal 2022 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo";

        le parole: "salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018, disciplinata nel presente principio" sono sostituite dalle seguenti: "salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2021, disciplinata nel presente principio.";

            b) i commi 1016, 1017 e 1018 sono abrogati».


11.0.188

IANNONE

RESPINTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE). Accantonamento minimo e determinazione a rendiconto)

        1. Alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono apportate le seguenti modifiche:

            a) al comma 1015, al primo periodo, le parole fino a: "se sono verificate entrambe le seguenti condizioni" sono sostituite dalle seguenti: "Gli enti locali possono determinare l'ammontare del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per l'esercizio 2019 nella missione Fondi e Accantonamenti' ad un valore pari all'80 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità. L'ammontare di cui al periodo precedente può essere ridotto al 75 per cento, se sono verificate entrambe le seguenti condizioni:";

            b) al comma 1016, le parole: "di cui al comma 1015" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al secondo periodo del comma 1015";

            c) al comma 1017, le parole: "I commi 1015 e" sono sostituite dalle seguenti: "il secondo periodo del comma 1015 e il comma";

            d) al comma 1018, le parole: "dai commi da 1015 a 1017" sono sostituite dalle seguenti: "dal secondo periodo del comma 1015 e dai commi 1016 e 1017";

            e) dopo il comma 1018 è inserito il seguente:

        "1018-bis. Al punto 3.3 del principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le parole: 'salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018, disciplinata nel presente principio' sono sostituite dalle seguenti: 'L'accantonamento minimo da registrare in sede di consuntivo è comunque determinato nella stessa misura dell'accantonamento al bilancio di previsione, come disciplinata dalla legge o dal presente principio'"».


11.0.189

GRASSI, GARRUTI, DESSÌ, PUGLIA, BONFRISCO

RITIRATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Semplificazioni in materia di trasporti)

        1. Al comma 1044 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto in fine il seguente periodo: "La medesima imposta non è dovuta da chi immatricola in Italia autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionistico già immatricolati in un altro Stato per i quali non è disponibile la scheda tecnica relativa al numero di grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro eccedenti la soglia di cui al comma 1042".

        2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 500.000 euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».


11.0.190 (testo 2)

CAMPARI, PERGREFFI, FAGGI, PEPE, AUGUSSORI, SAPONARA

RITIRATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis

(Semplificazioni in materia di revisioni)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 1050 è sostituito dal seguente: «1050. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, dà attuazione alle modifiche apportate dal comma 1049 nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, prevedendo, in particolare l'implementazione, senza nuovi oneri a carico dello Stato, di un sistema centralizzato di prenotazione, basato sulla rete degli operatori di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, per le revisioni dei veicoli trasporto merci di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, e relativi rimorchi, da effettuare presso i soggetti privati abilitati ai sensi del medesimo comma 1049.».

2. All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ».


11.0.190

CAMPARI, PERGREFFI, FAGGI, PEPE, AUGUSSORI, SAPONARA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Semplificazioni in materia dì revisioni)

        1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 1050 è sostituito dal seguente:

        "1050. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, dà attuazione alle modifiche apportate dal comma 1049 nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, prevedendo, in particolare l'implementazione, senza nuovi oneri a carico dello Stato, di un sistema centralizzato di prenotazione, basato sulla rete degli operatori di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, per le revisioni dei veicoli trasporto merci di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, e relativi rimorchi, da effettuare presso i soggetti privati abilitati ai sensi del medesimo comma 1049"».


11.0.191

GRASSI, SANTILLO, PATUANELLI, PUGLIA

RITIRATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche alla legge 30 dicembre 2018, n. 145)

        1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 1126 è inserito il seguente:

        "1126-bis. Tenuto conto del mancato utilizzo per la copertura dei maggiori oneri per interessi passivi conseguenti alle emissioni di titolo del debito pubblico realizzate nel 2017 in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 27, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n.15:

            a) le risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, sono disaccantonate e rese disponibili, in termini di competenza e cassa, per un importo di 77 milioni di euro annui a decorrere dall'5ª anno 2019;

            b) le risorse di cui al Fondo compensazione di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 sono disaccantonate e rese disponibili, in termini di cassa, per un importo di 37 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019"».


11.0.500/1

PARRINI, MARGIOTTA

RESPINTO

All'emendamento 11.0.500, al capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 1 inserire i seguenti:

        

«1-bis. All'articolo 1 della legge 13 maggio 1978, n. 180, il comma 6 è soppresso. Conseguentemente sono soppresse tutte le norme relative alle competenze del sindaco in materia contenute negli articoli 2, 3 e 4.


11.0.500/2

PARRINI, MARGIOTTA

RESPINTO

All'emendamento 11.0.500, al capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 1 inserire i seguenti:

        «1-bis. Al comma 4 dell'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ''Nuovo codice della strada'', lettere a) e b), le parole: ''in misura non inferiore a un quarto della quota,'' sono soppresse.


11.0.500/3

PARRINI, MARGIOTTA

RESPINTO

All'emendamento 11.0.500, al capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 1 inserire i seguenti:

        «1-bis, La rilevazione e la pubblicazione sul sito di Amministrazione Trasparente dei dati contenuti nel Conto Annuale del personale, di cui all'articolo 60 del decreto legislativo n. 165 del 2001, assolve anche l'adempimento di comunicazione di tabelle e rilevazione di altri dati inerenti alla spesa di personale da inviare da parte dei Comuni alle altre PP.A.A. A tal fine, entro e non oltre 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto interministeriale il DFP, sentito il MEF e previo parere della Conferenza Stato Città ed Autonomie locali, emana un decreto di semplificazione che contiene un modello standard di rilevazione e dati relativi alla spesa di personale.


11.0.500/4

PARRINI, MARGIOTTA

RESPINTO

All'emendamento 11.0.500, al capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 1 inserire il seguente:

        «1-bis. Al fine di contenere i costi di amministrazione derivanti dalla soddisfazione del fabbisogno informativo delle Amministrazioni centrali e delle relative articolazioni periferiche, delle Autorità indipendenti e della Corte dei Conti, nonché, in via generale, di tutti i soggetti istituzionali nazionali e comunitari, a partire dal 1º gennaio 2019, non può essere richiesto agli enti locali di fornire i dati e le informazioni contabili già rilevate tramite la banca dati delle Amministrazioni pubbliche (BDAP), gestita dalla Ragioneria Generale dello Stato ed istituita in applicazione dell'articolo 13 delle-legge 31 dicembre 2009, n. 196, e dell'articolo 4, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 118 del 2011. È altresì abrogata la previsione del deposito dei bilanci delle aziende speciali e istituzioni di cui all'articolo 114, comma 5-bis del TUEL».


11.0.500/5

PARRINI, MARGIOTTA

RESPINTO

All'emendamento 11.0.500, al capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 1 inserire il seguente:

        «1-bis. Al fine di eliminare adempimenti contabili superflui a carico degli enti locali, a decorrere dal 2019 non si applicano le seguenti disposizioni:


11.0.500/7

PARRINI, MARGIOTTA

RESPINTO

All'emendamento 11.0.500, al capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 3 inserire il seguente:

        

«3-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con la legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

        ''1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai recuperi provenienti dal ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472 effettuato dal contribuente come conseguenza dell'esercizio dell'attività di controllo ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26ottobre 1972 n. 633, articoli 53-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131 e articoli 5 e 11, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, a seguito di segnalazione qualificata del comune''».


11.0.500/8

PARRINI, MARGIOTTA

RESPINTO

All'emendamento 11.0.500, al capoverso «Art. 11-bis», al comma 4, sopprimere le parole: «per i comuni privi di posizioni dirigenziali».


11.0.500/9

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

RESPINTO

All'emendamento 11.0.500, al comma 4, sopprimere le parole: «per i comuni privi di posizioni dirigenziali».


11.0.500/10

FREGOLENT, AUGUSSORI, SAPONARA, CAMPARI, FAGGI, PEPE, PERGREFFI

RITIRATO

All'emendamento 11.0.500, capoverso «Art. 11-bis», apportare le seguenti modificazioni:

            b) dopo il comma 4, inserire i seguenti:


11.0.500/11

ROJC

RESPINTO

All'emendamento 11.0.500, capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 4, inserire i seguenti:

        

«4-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, al comma 1, lettera c) e al comma 2, lettera b), le parole: ''31 dicembre 2017'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2018''. Conseguentemente al medesimo comma 2, lettera b) le parole: ''8 anni'' sono sostituite con le seguenti: ''9 anni''.


11.0.500/12

PARRINI, MARGIOTTA

RESPINTO

All'emendamento 11.0.500, al capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 4, inserire i seguenti:

        «4-bis. Alla legge 7 aprile 2014, n. 56, all'articolo 1, comma 24, al secondo periodo, dopo le parole: ''assicurativi di cui agli articoli'', è aggiunta la seguente: ''79''.


11.0.500/13

MARGIOTTA, PARRINI

RESPINTO

All'emendamento 11.0.500, al capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 4 inserire il seguente:

        «4-bis. Il personale impiegato nell'esercizio delle funzioni delegate dalle Regioni, ove previsto dalla legge regionale, è inquadrato nei ruoli delle Province è delle Città metropolitane ed è neutrale rispetto ai limiti previsti dall'articolo 1, comma 421, della legge- 23 dicembre 2014, n. 190. Nei limiti degli stanziamenti pluriennali stabiliti dalle Regioni, le Province e le Città metropolitane possono procedere ad assunzioni del personale necessario al migliore esercizio delle funzioni delegate».


11.0.500/14

PARRINI, MARGIOTTA

RESPINTO

All'emendamento 11.0.500, al capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 4 inserire il seguente:

        «4-bis. Al comma 1 dell'articolo 7-bis del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito in legge 6 agosto 2015, n. 125, è aggiunto infine il seguente periodo: ''L'ammissibilità del rimborso delle spese legali è da intendersi riferita anche ai provvedimenti conclusi o pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione''».


11.0.500/15

PARRINI, MARGIOTTA

RESPINTO

All'emendamento 11.0.500, al capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 4 inserire il seguente:

        «4-bis. Al comma 108 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, è aggiunto il seguente periodo: ''Restano a carico dell'Unione gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori, relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi di cui agli articoli 80, 84, 85 e 86 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267''».


11.0.500/16

PARRINI, MARGIOTTA

RESPINTO

All'emendamento 11.0.500, al capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 6 inserire il seguente:


11.0.500/17

D'ARIENZO

RITIRATO

All'emendamento 11.0.500, al capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 8, inserire il seguente:

        «8-bis. All'articolo 13-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: ''nel cui capitale non figurino privati;'' sono sostituite con le seguenti: ''nel cui capitale eventualmente figurino privati, anche già soci, nei limiti-e secondo le modalità conformi alla Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014''».


11.0.500/18

PARRINI, MARGIOTTA

RESPINTO

All'emendamento 11.0.500, al capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 10 inserire i seguenti:

        10-ter. All'articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il comma 8 è abrogato.


11.0.500/19

PARRINI, MARGIOTTA

RESPINTO

All'emendamento 11.0.500, al capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 10 inserire i seguenti:

        «10-bis. È fatto divieto alle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, di richiedere ai Comuni e Città Metropolitane comunicazioni e dati già in possesso di altra P.A.. A far data dal 1º gennaio 2019 sono nulle e non trovano applicazione le disposizioni normative in contrasto con il presente articolo.


11.0.500/20

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

RESPINTO

All'emendamento 11.0.500, al capoverso «Art. 11-bis», al comma 11 aggiungere infine il seguente periodo: «Il comma 895 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato».


11.0.500/21

VITALI, MALLEGNI

RESPINTO

All'emendamento 11.0.500, al capoverso «Art. 11-bis», al comma 11, aggiungere infine il seguente periodo: «Il comma 895 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato».


11.0.500/22

PARRINI, MARGIOTTA

RESPINTO

All'emendamento 11.0.500, al capoverso «Art. 11-bis», al comma 11, aggiungere infine il seguente periodo: «Il comma 895 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato».


11.0.500/23

MANCA, PATRIARCA, BOLDRINI, BELLANOVA, COLLINA, IORI, RICHETTI

RESPINTO

All'emendamento 11.0.500, al capoverso «Art. 11-bis»,  dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

        «11-bis. Dopo il comma 96 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.145, è inserito il seguente:

        ''96-bis. A valere sul Fondo di cui al comma 95, sono destinate ad accelerare le iniziative condivise nell'ambito dell'accordo per la qualità dell'aria del Bacino Padano risorse pari ad almeno 150 milioni di euro per il 2019, 250 milioni di euro per il 2020, 800 milioni di euro per il 2021, 1.200 milioni di euro per il 2022 e 1.600 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2028. In sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome è definito il riparto delle risorse fra le Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto, le misure a cui sono destinate e le modalità di utilizzo del contributo''».


11.0.500/24

PARRINI, MARGIOTTA

RESPINTO

All'emendamento 11.0.500, al capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 12 aggiungere i seguenti:

        

«12-bis. I comuni possono prevedere, nell'ambito della potestà di regolamentazione delle proprie entrate di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che le somme dovute e non pagate per la tassa sui rifiuti (TARI), di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, contenute in avvisi di accertamento divenuti definitivi siano riscosse tramite addebito dell'importo singolarmente dovuto sulle fatture emesse dall'impresa fornitrice dell'energia elettrica.


11.0.500/25 (testo 2)

PITTONI, MARIN, BAGNAI, AUGUSSORI, SAPONARA, PERGREFFI, CAMPARI, PEPE, FAGGI, PATUANELLI

APPROVATO

All'emendamento 11.0.500, al capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

12-bis. Nelle more dell'Intesa di cui al punto 5 dell'Accordo sottoscritto il 30 gennaio 2018 tra il presidente del consiglio dei Ministri, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della regione Friuli Venezia Giulia, il fondo di cui all'articolo 1, comma 748 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 è integrato di 71, 8 milioni di euro per l'anno 2019 e di 86,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi da 12-ter a 12-septies.

12-ter.Se un soggetto passivo facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di  telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, ,  importati da territori terzi o paesi terzi, di valore intrinseco non superiore a euro 150, si considera che lo stesso soggetto passivo abbia ricevuto e ceduto detti beni.

12-quater. Se un soggetto passivo facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le cessioni di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, effettuate nella Comunità da un soggetto passivo non stabilito nella Comunità a una persona che non è un soggetto passivo, si considera che lo stesso soggetto passivo che facilita la cessione abbia ricevuto e ceduto detti beni.

12-quinquies. Ai fini dell'applicazione dei commi 12-ter e 12-quater, si presume che la persona che vende i beni tramite l'interfaccia elettronica sia un soggetto passivo e  la persona che acquista tali beni non sia un soggetto passivo.

12-sexies. Il soggetto passivo che ai sensi dei commi 12-ter e 12-quater facilita le vendite a distanza di cui ai commi 12-ter e 12-quater  è tenuto a conservare la documentazione relativa a tali vendite . Tale documentazione deve essere dettagliata in modo sufficiente  da consentire alle amministrazioni fiscali degli Stati membri in cui tali cessioni sono imponibili di verificare che l'IVA sia stata contabilizzata in modo corretto,  deve, su richiesta, essere messa a disposizione per via elettronica degli Stati membri interessati e deve essere conservata per un periodo di dieci anni a partire dal 31 dicembre dell'anno in cui l'operazione è stata effettuata.

12-septies. Il soggetto  passivo  che facilita le vendite a distanza  ai sensi dei commi 12-ter e 12-quater ,  è tenuto a designare un intermediario che agisce in suo nome e per suo conto,  se  stabilito in un paese con il quale l'Italia non ha concluso un accordo di assistenza reciproca.

12-octies. Il comma 895 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato.

12-nonies. Al fine di potenziare ulteriormente gli interventi in materia di sicurezza urbana per la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, con riferimento all'installazione, da parte dei comuni, di sistemi di videosorveglianza, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del citato decreto-legge n. 14 del 2017 è incrementata di 20 milioni di euro per l'anno 2019.

12-decies.       All'onere di cui al comma 12-nonies si provvede mediante utilizzo delle risorse iscritte per l'anno 2019 nel fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente, di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

12-undecies. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo di ciascun anno di riferimento, sono definite le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonché i criteri di ripartizione delle ulteriori risorse di cui al comma 1, dell'articolo 35-quinquies, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, relativamente agli anni 2020, 2021 e 2022.


11.0.500/25

PITTONI, MARIN, BAGNAI, AUGUSSORI, SAPONARA, PERGREFFI, CAMPARI, PEPE, FAGGI

All'emendamento 11.0.500, al capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

        «12-bis. Nelle more dell'Intesa di cui al punto 5 dell'Accordo sottoscritto il 30 gennaio 2018 tra il presidente del consiglio dei Ministri, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della regione Friuli Venezia Giulia, il fondo di cui all'articolo 1, comma 478 della legge 30 dicembre 2018 n. 145.

 145 è integrato di 71, 8 milioni-di euro per l'anno 2019 e di 86,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi da 12-ter a 12-septies.


11.0.500/26

VITALI, MALLEGNI

RESPINTO

All'emendamento 11.0.500, al capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

        ''1015. Gli enti locali possono determinare l'ammontare del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per l'esercizio 2019 nella missione Fondi e Accantonamenti' ad un valore pari all'80 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità. La percentuale di cui al periodo precedente è ridotta al 175 per cento, se il rapporto tra l'ammontare totale delle riscossioni e l'ammontare degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti ad esclusione dei trasferimenti di altre amministrazioni pubbliche, stati esteri, organizzazioni internazionali e Unione europea, calcolato sull'anno 2018, è superiore al medesimo rapporto calcolato sulle medie degli aggregati indicati registrati nel triennio 2015-2017. L'ente locale può adottare in sede previsionale la misura più favorevole se la condizione di cui al periodo precedente è verificata in sede di preconsuntivo, fermo restando l'obbligo di adeguamento sulla base del riscontro dei dati del rendiconto di gestione. In alternativa, la facoltà di cui al secondo periodo è consentita agli enti che hanno annullato o ridotto di almeno il dieci per cento il ricorso all'anticipazione di tesoreria rispetto al triennio di riferimento'';


11.0.500/27

PARRINI, MARGIOTTA

RESPINTO

All'emendamento 11.0.500, al capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

            a) il comma 1015, è sostituito dal seguente:


11.0.500/28

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

RESPINTO

All'emendamento 11.0.500, al capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

        «12-bis. Alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono apportate le seguenti modifiche:


11.0.500/29

PARRINI, MARGIOTTA

RESPINTO

All'emendamento 11.0.500, al capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

        «12-bis. Gli enti che hanno commesso errori nel riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 3, comma 7 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come evidenziato da una revisione della delibera di riaccertamento svolta dall'Organo di revisione, provvedono, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2018, al riaccertamento straordinario dei residui al 31 dicembre 2018 provenienti dalle gestioni 2014 e precedenti, secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 maggio 2019. L'eventuale maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento di cui al periodo precedente è ripianato in quote costanti entro l'esercizio 2044, secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2015. In ogni caso, resta ferma la possibilità degli enti di procedere ad una nuova operazione di cui all'art. 3, comma 7 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nei tempi e secondo le modalità di cui ai precedenti periodi del presente comma».


11.0.500/30 (testo 2)

PARRINI, MARGIOTTA

RESPINTO

All'emendamento 11.0.500, al capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

        «12-bis. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

All'articolo 195,comma 1, è aggiunto il seguente periodo:

"Per entrate vincolate si intendono i trasferimenti di enti del settore pubblico allargato, il ricavato dei mutui e dei prestiti, gli importi per i quali dia previsto il rimborso in caso di mancato utilizzo per le finalità per le quali sono concesse"».


11.0.500/30

PARRINI, MARGIOTTA

All'emendamento 11.0.500, al capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

            a) all'articolo 151, comma 7, è aggiunto in fine il seguente periodo: ''Il rendiconto è validamente deliberato anche in assenza dei documenti connessi alla contabilità economico-patrimoniale di cui alla lettera b) del comma 4, purché tali documenti siano deliberati entro il 31 luglio dell'anno successivo all'esercizio di riferimento; Il termine di cui al periodo precedente può essere differito con le modalità di cui all'ultimo periodo del comma 1.'';


11.0.500/31

PARRINI, MARGIOTTA

RESPINTO

All'emendamento 11.0.500, al capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

        «12-bis. Nelle more dell'elaborazione delle proposte di semplificazione degli adempimenti connessi alla contabilità economico patrimoniale presso la Commissione Arconet, l'obbligo di tenuta della contabilità stessa da parte dei comuni con popolazione fino a 5 mila abitanti, in deroga al comma 2 dell'articolo 232 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, decorre dall'esercizio 2020».


11.0.500/32

PARRINI, MARGIOTTA

RESPINTO

All'emendamento 11.0.500, al capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 12 aggiungere i seguenti:

        «12-bis. I comuni che non applicano il contributo di sbarco riservato ai territori delle isole minori di cui all'articolo 4, comma 3-bis del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, possono, con ordinanza del sindaco, individuare aree del centro storico o altre porzioni del territorio comunale a forte attrazione turistica, sulle quali attivare strumenti di controllo degli accessi, con facoltà di applicare una tariffa d'ingresso entro il limite giornaliero di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.


11.0.500/33

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

RESPINTO

All'emendamento 11.0.500, al capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

        «12-bis. Al comma 906 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: ''quattro dodicesimi'' sono sostituite dalle parole: ''cinque dodicesimi''».


11.0.500/34

VITALI, MALLEGNI

RESPINTO

All'emendamento 11.0.500, al capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

            a) la quota del 10 per cento dei proventi da alienazioni di immobili di cui al comma 11 dell'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, senza il vincolo di destinazione ordinariamente previsto;


11.0.500/35

PARRINI, MARGIOTTA

RESPINTO

All'emendamento 11.0.500, al capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

        «12-bis. Al comma 823 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: ''Le sanzioni per il mancato conseguimento del saldo 2017, di cui ai commi da 475 a 478 del medesimo articolo, non trovano applicazione e, qualora già applicate, ne vengono meno gli effetti''».


11.0.500/36

PARRINI, MARGIOTTA

RESPINTO

All'emendamento 11.0.500, al capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 12 aggiungere i seguenti:

        12-ter. Ai fini dell'attuazione e dell'eventuale proposizione di ipotesi di modifica della normativa recata dai commi da 858 a 862 è istituito presso la Ragioneria generale dello Stato un tavolo di confronto con la partecipazione di componenti dell'Anci, con lo scopo di individuare interventi finalizzati all'adeguamento dei tempi di pagamento dei debiti commerciali da parte dei comuni, anche attraverso l'integrazione della piattaforma di certificazione dei crediti (PCC) con il sistema SIOPE+ di recente attivazione e la minimizzazione delle attività manuali di alimentazione dei citati sistemi, con particolare riguardo agli adempimenti richiesti agli enti di minore dimensione demografica. Le proposte di intervento di cui al periodo precedente sono presentate entro il mese di settembre 2019».


11.0.500/37

PARRINI, MARGIOTTA

RESPINTO

All'emendamento 11.0.500, al capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

        «12-bis. Dopo il comma 889, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, è inserito il seguente:


11.0.500/38

VITALI, MALLEGNI

RESPINTO

All'emendamento 11.0.500, al capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

        ''889-bis. Per gli anni dal 2019 al 2033'è assegnato alle città metropolitane un contributo di 80 milioni di euro annui per le stesse finalità di cui al comma 889, sulla base di un decreto del ministero dell'Interno di concerto con il ministero dell'Economia e delle finanze da emanarsi entro il 28 febbraio 2019 previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sulla base di criteri da definirsi attraverso la medesima intesa''».


11.0.500/39

PARRINI, MARGIOTTA

RESPINTO

All'emendamento 11.0.500, al capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

        «12-bis. Al comma 898 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la parola: ''vincolata,'' è soppressa ed è aggiunto in fine il seguente periodo: ''Per quanto riguarda la quota vincolata del risultato di amministrazione, al netto dei vincoli formalmente attribuiti dall'ente, non si applica il limite di cui al periodo precedente''».


11.0.500/41

VITALI, MALLEGNI

RESPINTO

All'emendamento 11.0.500, al capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

        «12-bis. Ai comma 898 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la parola: ''vincolata'', e soppressa ed è aggiunto in fine il seguente periodo: ''Per quanto riguarda la quota vincolata del risultato di amministrazione, al netto dei vincoli formalmente attribuiti dall'ente, non si applica il limite di cui al periodo precedente''».


11.0.500/42

VITALI, MALLEGNI

RESPINTO

All'emendamento 11.0.500, al capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

        «12-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la progressione delle percentuali minime di accantonamento annuale al fondo crediti di dubbia esigibilità di cui alle norme pro tempore vigenti è recepita nei principi contabili allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, assicurando che la percentuale di accantonamento minimo da registrare in sede di consuntivo sia comunque determinata in misura non superiore rispetto all'analoga misura stabilita per l'accantonamento al bilancio dì previsione».


11.0.500/43

PARRINI, MARGIOTTA

RESPINTO

All'emendamento 11.0.500, al capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

        «12-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la progressione delle percentuali minime di accantonamento annuale al fondo crediti di dubbia esigibilità di cui alle norme pro tempore vigenti è recepita nei principi contabili allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, assicurando che la percentuale di accantonamento minimo da registrare in sede di consuntivo sia comunque determinata in misura non superiore rispetto all'analoga misura stabilita per l'accantonamento al bilancio di previsione».


11.0.500/44

PARRINI, MARGIOTTA

RESPINTO

All'emendamento 11.0.500, al capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

            a) la quota del 10 per cento dei proventi da alienazioni di immobili di cui al comma 11 dell'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, senza il vincolo di destinazione ordinariamente previsto;


11.0.500/45

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

RESPINTO

All'emendamento 11.0.500, al capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

        «12-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la progressione delle percentuali minime di accantonamento annuale al fondo crediti di dubbia esigibilità di cui alle norme pro tempore vigenti è recepita nei principi contabili allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, assicurando che la percentuale di accantonamento minimo da registrare in sede di consuntivo sia comunque determinata in misura non superiore rispetto all'analoga misura stabilita per l'accantonamento al bilancio di previsione».


11.0.500 (testo 2)

I RELATORI

APPROVATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Misure di semplificazione in materia contabile in favore degli Enti locali)

        1. Nelle more della conclusione dei lavori del tavolo tecnico-politico per la redazione di linee guida finalizzate all'avvio di un percorso di revisione organica della disciplina in materia di ordinamento delle province e delle città metropolitane, al superamento dell'obbligo di gestione associata delle funzioni e alla semplificazione degli oneri amministrativi e contabili a carico dei comuni, soprattutto di piccole dimensioni, di cui all'articolo 1, comma 2-ter, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, all'articolo 1, comma 1120, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: ''30 giugno 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2019''.

        2. Al fine di semplificare gli adempimenti previsti per gli enti locali, in ottemperanza al decreto 7 dicembre 2018 che stabilisce il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali al 28 febbraio 2019, sono differiti alla stessa data gli adempimenti previsti:

            a) dall'articolo 5, commi 4 e 5, della legge 25 febbraio 1987, n. 67;

            b) dall'articolo 2, comma 594, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

            c) dall'articolo 6, commi 12 e 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

            d) dall'articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

            e) dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

            f) dall'articolo 24 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

        3. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 243-bis, al comma 9-bis, sono aggiunte in fine le seguenti parole: '', nonché per la copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese di investimento strettamente funzionali all'ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati'';

            b) all'articolo 249 sono aggiunte in fine le seguenti parole: '', nonché dei mutui per la copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese di investimento strettamente funzionali all'ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati''.

        4. Fermo restando quanto previsto da commi 557-quater e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i comuni privi di posizioni dirigenziali, il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non si applica al trattamento accessorio dei titolari di posizione organizzativa di cui all'articolo 13 e seguenti del CCNL 2016-2018 del comparto Funzioni locali, limitatamente al differenziale tra gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato già attribuiti alla data di entrata in vigore del predetto CCNL e l'eventuale maggiore valore delle medesime retribuzioni successivamente stabilito dagli enti ai sensi dell' articolo 15, commi 2 e 3, del CCNL 2016-2018, attribuito a valere sui risparmi conseguenti all'utilizzo parziale delle risorse che possono essere destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato che sono contestualmente ridotte del corrispondente valore finanziario.

        5. È costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un tavolo tecnico-politico cui partecipano rappresentanti dell'Anci e tecnici del Dipartimento del Tesoro e della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, da individuarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con il compito di formulare proposte per la ristrutturazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, del debito gravante sugli enti locali in considerazione della durata delle posizioni debitorie e dell'andamento dei tassi correntemente praticati nel mercato del credito rivolto agli enti locali. Ai partecipanti al tavolo di cui al presente comma, non spettano gettoni di presenza o emolumenti a qualsiasi titolo dovuti, né rimborsi spese.

        6. Al primo periodo del comma 866 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: ''Per gli anni dal 2018 al 2020'' sono soppresse.

        7. All'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 170, il comma 2 è sostituito con il seguente:

        ''2. I comuni di cui al comma 1 comunicano al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio di quindici giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per l'anno 2016, entro il 31 marzo per ciascuno degli anni dal 2017 al 2018, ed entro il 20 dicembre 2019 per l'anno 2019, la sussistenza dalla fattispecie di cui comma 1, ivi incluse le richieste non soddisfatte negli anni precedenti, con modalità telematiche individuate dal Ministero dell'interno. Le richieste sono soddisfatte per l'intero importo. La ripartizione del Fondo avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro novanta giorni dal termine di invio delle richieste. Nel caso in cui l'ammontare delle richieste superi l'ammontare annuo complessivamente assegnato, le risorse sono attribuite proporzionalmente. Nel caso in cui l'ammontare delle richieste sia inferiore all'ammontare annuo complessivamente assegnato, la quota residua viene riassegnata tra le disponibilità dell'anno successivo.''.

        8. I Comuni, le Province e le Città metropolitane possono ripartire l'eventuale disavanzo, conseguente all'operazione di stralcio dei crediti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione prevista dall'articolo 4 del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, in un numero massimo di cinque annualità in quote costanti. L'importo del disavanzo ripianabile in 5 anni non può essere superiore alla sommatoria dei residui attivi cancellati per effetto dell'operazione di stralcio al netto dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione.

        9. Al comma 855 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: ''entro il termine del 15 dicembre 2019'', sono sostituite dalle seguenti: ''entro il termine del 30 dicembre 2019''.

        10. Il comma 892 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituito dal seguente:

        ''892. A titolo di ristoro del gettito non più acquisibile dai comuni a seguito dell'introduzione della TASI di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è attribuito ai comuni interessati un contributo complessivo di 300 milioni di euro per l'anno 2019 e di 190 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033 da destinare al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale finalizzati alla manutenzione di strade, scuole ed altre strutture di proprietà comunale.'';

        11. All'onere di cui al comma 11, pari a 110 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede:

            a) quanto a 90 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

            b) quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

            c) quanto a 10 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo derivante dal riaccertamento dei residui passivi ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera a), del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è ridotto di 10 milioni di euro per l'anno 2020».


11.0.500

I RELATORI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Misure di semplificazione in materia contabile in favore degli Enti locali)

        1. Nelle more della conclusione dei lavori del tavolo tecnico-politico per la redazione di linee guida finalizzate all'avvio di un percorso di revisione organica della disciplina in materia di ordinamento delle province e delle città metropolitane, al superamento dell'obbligo di gestione associata delle funzioni e alla semplificazione degli oneri amministrativi e contabili a carico dei comuni, soprattutto di piccole dimensioni, di cui all'articolo 1, comma 2-ter, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, all'articolo 1, comma 1120, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: ''30 giugno 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2019''.

        2. Al fine di semplificare gli adempimenti previsti per gli enti locali, in ottemperanza al decreto 7 dicembre 2018 che stabilisce il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali al 28 febbraio 2019, sono differiti alla stessa data gli adempimenti previsti:

            a) dall'articolo 5, commi 4 e 5, della legge 25 febbraio 1987, n. 67;

            b) dall'articolo 2, comma 594, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

            c) dall'articolo 6, commi 12 e 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

            d) dall'articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

            e) dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

            f) dall'articolo 24 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

        3. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 243-bis, al comma 9-bis, sono aggiunte in fine le seguenti parole: '', nonché per la copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese di investimento strettamente funzionali all'ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati'';

            b) all'articolo 249 sono aggiunte in fine le seguenti parole: '', nonché dei mutui per la copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese di investimento strettamente funzionali all'ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati''.

        4. Fermo restando quanto previsto da commi 557-quater e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i comuni privi di posizioni dirigenziali, il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non si applica al trattamento accessorio dei titolari di posizione organizzativa di cui all'articolo 13 e seguenti del CCNL 2016-2018 del comparto Funzioni locali, limitatamente al differenziale tra gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato già attribuiti alla data di entrata in vigore del predetto CCNL e l'eventuale maggiore valore delle medesime retribuzioni successivamente stabilito dagli enti ai sensi dell' articolo 15, commi 2 e 3, del CCNL 2016-2018, attribuito a valere sui risparmi conseguenti all'utilizzo parziale delle risorse che possono essere destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato che sono contestualmente ridotte del corrispondente valore finanziario.

        5. È costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un tavolo tecnico-politico cui partecipano rappresentanti dell'Anci e tecnici del Dipartimento del Tesoro e della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, da individuarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con il compito di formulare proposte per la ristrutturazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, del debito gravante sugli enti locali in considerazione della durata delle posizioni debitorie e dell'andamento dei tassi correntemente praticati nel mercato del credito rivolto agli enti locali. Ai partecipanti al tavolo di cui al presente comma, non spettano gettoni di presenza o emolumenti a qualsiasi titolo dovuti, né rimborsi spese.

        6. Al primo periodo del comma 866 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: ''Per gli anni dal 2018 al 2020'' sono soppresse.

        7. All'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al primo periodo, dopo la parola ''accertamenti'' sono inserite le seguenti: ''e ad altri interventi di sollecitazione, anche bonaria, al pagamento'';

            b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: ''Nei casi in cui il servizio di accertamento sia affidato in concessione, la presente disposizione si applica esclusivamente in relazione alle attività di controllo che spettano alle strutture comunali preposte, nonché ai programmi di collaborazione con il concessionario che coinvolgono personale e strutture del comune, il cui esito sia misurabile con certezza.''.

        8. All'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 170, il comma 2 è sostituito con il seguente:

        ''2. I comuni di cui al comma 1 comunicano al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio di quindici giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per l'anno 2016, entro il 31 marzo per ciascuno degli anni dal 2017 al 2018, ed entro il 20 dicembre 2019 per l'anno 2019, la sussistenza dalla fattispecie di cui comma 1, ivi incluse le richieste non soddisfatte negli anni precedenti, con modalità telematiche individuate dal Ministero dell'interno. Le richieste sono soddisfatte per l'intero importo. La ripartizione del Fondo avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro novanta giorni dal termine di invio delle richieste. Nel caso in cui l'ammontare delle richieste superi l'ammontare annuo complessivamente assegnato, le risorse sono attribuite proporzionalmente. Nel caso in cui l'ammontare delle richieste sia inferiore all'ammontare annuo complessivamente assegnato, la quota residua viene riassegnata tra le disponibilità dell'anno successivo.''.

        9. I Comuni, le Province e le Città metropolitane possono ripartire l'eventuale disavanzo, conseguente all'operazione di stralcio dei crediti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione prevista dall'articolo 4 del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, in un numero massimo di cinque annualità in quote costanti. L'importo del disavanzo ripianabile in 5 anni non può essere superiore alla sommatoria dei residui attivi cancellati per effetto dell'operazione di stralcio al netto dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione.

        10. Al comma 855 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: ''entro il termine del 15 dicembre 2019'', sono sostituite dalle seguenti: ''entro il termine del 30 dicembre 2019''.

        11. Il comma 892 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituito dal seguente:

        ''892. A titolo di ristoro del gettito non più acquisibile dai comuni a seguito dell'introduzione della TASI di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è attribuito ai comuni interessati un contributo complessivo di 300 milioni di euro per l'anno 2019 e di 190 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033 da destinare al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale finalizzati alla manutenzione di strade, scuole ed altre strutture di proprietà comunale.'';

        12. All'onere di cui al comma 11, pari a 110 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede:

            a) quanto a 90 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

            b) quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

            c) quanto a 10 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo derivante dal riaccertamento dei residui passivi ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera a), del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è ridotto di 10 milioni di euro per l'anno 2020».


11.0.600/1 (testo 2)

ROMEO, BAGNAI, ARRIGONI, SAPONARA, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, SOLINAS, TOSATO, AUGUSSORI, CAMPARI, FAGGI, PEPE, PERGREFFI

APPROVATO

All'emendamento 11.0.600, capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

“1-bis. Con riferimento al disastro di Rigopiano del 18 gennaio 2017, sono considerati orfani tutti coloro i cui genitori, o anche un solo genitore, ovvero la persona che li aveva a proprio totale o principale carico, siano deceduti, dispersi o divenuti permanentemente inabili a qualsiasi proficuo lavoro a causa del predetto evento. Ai predetti orfani sono riconosciute le seguenti forme di protezione, assistenza e agevolazione:

attribuzione agli orfani di un genitore o di entrambi della quota di riserva di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68;

riconoscimento della condizione di orfano, ai sensi del presente comma, quale titolo di preferenza nella valutazione dei requisiti prescritti per le assunzioni nelle amministrazioni dello Stato e negli enti pubblici non attuate tramite concorso. Ai medesimi orfani si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, relativamente all'iscrizione negli elenchi al collocamento obbligatorio.”

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere in fine le seguenti parole: ",nonché disposizioni in favore degli orfani di Rigopiano".


11.0.600/1 (già 11.0.500/6)

ROMEO, BAGNAI, ARRIGONI, SAPONARA, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, SOLINAS, TOSATO, AUGUSSORI, CAMPARI, FAGGI, PEPE, PERGREFFI

All'emendamento 11.0.600, capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

        «1-bis. Con riferimento al disastro di Rigopiano del 18 gennaio 2017, sono considerati orfani tutti coloro i cui genitori, o anche un solo genitore, ovvero la persona che li aveva a proprio totale o principale carico, siano deceduti, dispersi o divenuti permanentemente inabili a qualsiasi proficuo lavoro a causa del predetto evento. Ai predetti orfani sono riconosciute le seguenti forme di protezione, assistenza e agevolazione:


11.0.600

I RELATORI

APPROVATO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche all'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18)

        1. All'articolo 3, comma 3, ultimo periodo, della legge 3 marzo 2009, n. 18, le parole: ''non superiore'' sono sostituite con la seguente ''pari''».


11.0.700/1

MARGIOTTA, PARRINI

RESPINTO

All'emendamento 11.0.700, capoverso «Art. 11-bis.», al capoverso «2-bis» dopo le parole: «nel caso di veicoli» inserire le seguenti: «di cilindrata superiore a 1.600 cc» e sostituire le parole: «a 160» con le seguenti: «a 115».


11.0.700/2

MARGIOTTA, PARRINI

RESPINTO

All'emendamento 11.0.700, capoverso «Art. 11-bis», al capoverso «2-bis» dopo le parole: «nel caso di veicoli» inserire le seguenti: «di cilindrata superiore a 1.600 cc» e sostituire le parole: «a 160» con le seguenti: «a 120».


11.0.700/3

MARGIOTTA, PARRINI

RESPINTO

All'emendamento 11.0.700, capoverso «Art. 11-bis.», al capoverso «2-bis» sostituire le parole: «a 160» con le seguenti: «a 115».


11.0.700/4

MARGIOTTA, PARRINI

RESPINTO

All'emendamento 11.0.700, capoverso «Art. 11-bis.», al capoverso «2-bis» sostituire le parole: «a 160» con le seguenti: «a 120».


11.0.700/5

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

RESPINTO

All'emendamento 11.0.700, capoverso «Art. 11-bis.», al capoverso comma «2-bis» sostituire le parole: «a 160» con le seguenti: «a 120».


11.0.700/6

CONZATTI

RITIRATO

All'emendamento 11.0.700, capoverso «Art. 11-bis.», dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. All'art. 13-bis, comma 1, lettera b), del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: ''nel cui capitale non figurino privati;'' sono sostituite con le seguenti ''nel cui capitale eventualmente figurino privati, anche già soci, nei limiti e secondo le modalità conformi alla Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014''».


11.0.700

I RELATORI

APPROVATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Semplificazioni in materia di auto di servizio)

        1. Al fine di favorire il contenimento della spesa pubblica attraverso la riduzione dei consumi, nonché la tutela ambientale attraverso la riduzione delle emissioni, all'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

        ''2-bis. La disposizione di cui al comma 1 non si applica nel caso di veicoli il cui valore di emissione di grammi di biossido di carbonio per chilometro, così come riportato nel secondo riquadro al punto V.7 della carta di circolazione del medesimo veicolo, sia uguale o inferiore a 160''.

        2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanzia pubblica».


11.0.800

I RELATORI

APPROVATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Semplificazione in materia di riparto del fondo Forze di Polizia)

        1. L'incremento di 7.500.000 di euro, di cui all'articolo 1, comma 442, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, del fondo previsto dall'articolo 45, comma 11, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, è destinato per 2.850.000 euro alla Polizia di Stato, per 2.550.000 euro all'Arma dei carabinieri, per 1.800.000 euro al Corpo della Guardia di finanza e per 300.000 euro al Corpo della Polizia penitenziaria».


11.0.900/1 (testo 2)

AUGUSSORI, SAPONARA, CAMPARI, FAGGI, PEPE, PERGREFFI

APPROVATO

All'emendamento 11.0.900, capoverso «Art.11-bis», apportare le seguenti modifiche:

         a) al comma 1, sostituire le parole: "Al fine di assicurare una maggiore funzionalità delle attività economico-finanziarie anche connesse alla gestione del fenomeno migratorio" con le seguenti: "Successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento di organizzazione di cui all'articolo 32, comma 4, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, al fine di assicurare una maggiore funzionalità delle attività economico-finanziarie derivanti dalla predetta riorganizzazione";

b) al comma 1, sostituire le parole da: "personale appartenente alla qualifica dirigenziale di Area l" a: "finanza pubblica" con le seguenti: "Ministero dell'interno può essere incrementata di un posto di funzione dirigenziale di livello generale da assegnare al personale dell'Area delle Funzioni centrali, i cui maggiori oneri, al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, sono compensati dalla soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario. Alle modifiche della dotazione organica di cui al primo periodo si dà attuazione con regolamento di riorganizzazione, da adottare ai sensi della legislazione vigente";

c) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, dopo l'articolo 58 è aggiunto il seguente: "Art. 58-bis. - 1. Per l'anno 2019 le promozioni previste dagli articoli 7, 9, 34, 36, 49 e 51, si conseguono, nel limite dei posti disponibili al 30 giugno e al 31 dicembre del medesimo anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale che possieda l'anzianità di effettivo servizio nella qualifica prevista dalla legislazione vigente, maturata rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre. Le citate promozioni hanno effetto, rispettivamente, dal 1° luglio e dal 1° gennaio successivi. I posti disponibili al 30 giugno 2019, sono individuati con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza in relazione alle vacanze di organico alla medesima data.

2. Alle promozioni aventi decorrenza 1° luglio 2019 si applicano i medesimi criteri di valutazione dei titoli di cui all'articolo 62 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 24 aprile 1982, applicati agli scrutini aventi decorrenza 1 gennaio 2019.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, nel limite massimo di 500.000,00 euro, si provvede attraverso la corrispondente riduzione dello stanziamento di cui alla Tabella A, relativa al Ministero dell'interno, allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145.».


11.0.900/1 (testo 2 corretto)

AUGUSSORI, SAPONARA, CAMPARI, FAGGI, PEPE, PERGREFFI

All'emendamento 11.0.900, capoverso «Art.11-bis», apportare le seguenti modifiche:

         a) al comma 1, sostituire le parole: "Al fine di assicurare una maggiore funzionalità delle attività economico-finanziarie anche connesse alla gestione del fenomeno migratorio" con le seguenti: "Successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento di organizzazione di cui all'articolo 32, comma 4, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, al fine di assicurare una maggiore funzionalità delle attività economico-finanziarie derivanti dalla predetta riorganizzazione";

b) al comma 1, sostituire le parole da: "personale appartenente alla qualifica dirigenziale di Area l" a: "finanza pubblica" con le seguenti: "Ministero dell'interno può essere incrementata di un posto di funzione dirigenziale di livello generale da assegnare al personale dell'Area delle Funzioni centrali, i cui maggiori oneri, al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, sono compensati dalla soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario. Alle modifiche della dotazione organica di cui al primo periodo si dà attuazione con regolamento di riorganizzazione, da adottare ai sensi della legislazione vigente";

c) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, dopo l'articolo 58 è aggiunto il seguente: "Art. 58-bis. - 1. Per l'anno 2019 le promozioni previste dagli articoli 7, 9, 34, 36, 49 e 51, si conseguono, nel limite dei posti disponibili al 30 giugno e al 31 dicembre del medesimo anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale che possieda l'anzianità di effettivo servizio nella qualifica prevista dalla legislazione vigente, maturata rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre. Le citate promozioni hanno effetto, rispettivamente, dal 1° luglio e dal 1° gennaio successivi. I posti disponibili al 30 giugno 2019, sono individuati con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza in relazione alle vacanze di organico alla medesima data.

2. Alle promozioni aventi decorrenza 1° luglio 2019 si applicano i medesimi criteri di valutazione dei titoli di cui all'articolo 62 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 24 aprile 1982, applicati agli scrutini aventi decorrenza 1 gennaio 2019.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, nel limite massimo di 500.000,00 euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.


11.0.900/1

AUGUSSORI, SAPONARA, CAMPARI, FAGGI, PEPE, PERGREFFI

All'emendamento 11.0.900, capoverso «Art.11-bis», comma 1, apportare le seguenti modifiche:

         a) sostituire le parole: ''Al fine di assicurare una maggiore funzionalità delle attività economico finanziarie anche connesse alla gestione del fenomeno migratorio'' ''con le seguenti: ''Successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento di organizzazione di cui all'articolo 32, comma 4, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2018, n. 132, al fine di assicurare una maggiore funzionalità delle attività economico-finanziarie derivanti dalla predetta riorganizzazione'';


11.0.900

I RELATORI

APPROVATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

        1. Al fine di assicurare una maggiore funzionalità delle attività economico-finanziarie anche connesse alla gestione del fenomeno migratorio, la dotazione organica del personale appartenente alla qualifica dirigenziale di Area I, di prima fascia, del Ministero dell'Interno, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, può essere incrementata nella misura di un'unità, con contestuale riduzione di due unità di dirigente di Area I, di seconda fascia, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

 


11.0.1000/1

BUCCARELLA

RITIRATO

All'emendamento 11.0.1000, capoverso «Art. 11-bis», al comma 1, dopo le parole: «anche solo in parte», inserire le seguenti:«e qualunque sia stata la loro durata prevista».


11.0.1000/2

BUCCARELLA

RITIRATO

All'emendamento 11.0.1000, capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente: «2-bis - L'articolo 34, comma 1, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, si interpreta nel senso che, ai fini del rispetto del divieto di cui al predetto periodo, si tiene conto dei mandati espletati, anche solo in parte e qualunque sia stata la loro durata prevista, anche prima della sua entrata in vigore, compresi i mandati anche solo iniziati  anteriormente all'entrata in vigore della medesima legge ».


11.0.1000

IL GOVERNO

APPROVATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Interpretazione autentica dell'articolo 3, comma 3, secondo periodo, della legge 12 luglio 2017, n. 113 e proroga del termine di cui all'articolo 27, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247)

        1. L'articolo 3, comma 3, secondo periodo, della legge 12 luglio 2017, n. 113 si interpreta nel senso che, ai fini del rispetto del divieto di cui al predetto periodo, si tiene conto dei mandati espletatati, anche solo in parte, prima della sua entrata in vigore, compresi quelli iniziati anteriormente all'entrata in vigore della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 3, commi 3, terzo periodo, e 4, della legge 12 luglio 2017, n. 113.

        2. Per il rinnovo dei consigli degli ordini circondariali degli avvocati scaduti il 31 dicembre 2018, l'assemblea di cui all'articolo 27, comma 4, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 si svolge entro il mese di luglio 2019.

        3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

        Conseguentemente:

        All'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Il decreto-legge 11 gennaio 2019, n. 2 è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 11 gennaio 2019, n. 2».


11.0.2000/1

LONARDO

RESPINTO

All'emendamento 11.0.2000, capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis - Le zone doganali intercluse e gli incentivi allo scambio gomma-ferro sulle tratte portuali e retroportuali sono ricomprese nelle zone economiche e speciali ed hanno accesso a tutti i relativi benefici.»

      Conseguentemente, le disponibilità del fondo per interventi strutturali di politica economica sono ridotte di 20 milioni di euro a decorrere dal 2019.


11.0.2000

IL GOVERNO

APPROVATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifica del limite di prelievo annuale per la riassegnazione delle
disponibilità finanziarie di pertinenza dell'Italia esistenti sui
conti speciali CEE)

        1. All'articolo 12, comma 2, della legge 27 dicembre 2007, n. 246, le parole: ''entro il tetto massimo di 15.000.000 di euro'', sono sostituite dalle seguenti: ''fino al 70 per cento delle risorse residue nel conto nell'anno considerato''».


11.0.5000/33

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

All'emendamento 11.0.500, al capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

        «12-bis. Al comma 906 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: ''quattro dodicesimi'' sono sostituite dalle parole: ''cinque dodicesimi''».


x1.1 (già 1.19)

RAMPI, IORI, MALPEZZI, VERDUCCI

IMPROPONIBILE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge 22 novembre 2017, n. 175, le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi"».

 


 4.0.25 (testo 2)

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

        «1. All'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, dopo il comma 25, è aggiunto, in fine, il seguente:

        "25-bis. Con la stessa data in cui il debitore ha perfezionato la definizione con il tempestivo e integrale pagamento delle somme dovute agli agenti della riscossione, le ipoteche iscritte e la riscossione coattiva avviata, sono automaticamente cancellate. Lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente impositore interessato, l'integrale pagamento. A tal fine, senza alcun adempimento a carico dei debitori interessati, l'agente della riscossione determina automaticamente l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate"».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 500 mila euro annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.


3.0.1 testo 2 corretto

PATUANELLI, SANTILLO, GALLICCHIO, PUGLIA, MARCO PELLEGRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Altre misure di deburocratizzazione per le imprese)

 

        1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all'articolo 29, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

            "4-bis. Fatto salvo quanto previsto dal titolo V della legge 12 dicembre 2016, n. 238, le imprese che utilizzano alcool etilico a scopo alimentare ad accisa assolta sono escluse dall'obbligo di tenuta della contabilità specifica eseguita su registri cartacei e telematici”.

        2. All'articolo 3 della Legge 27 gennaio 1968, n. 35 è abrogato il seguente periodo: "La decolorazione degli oli di semi dai pigmenti eventualmente presenti deve essere tale che gli assorbimenti spettrofotometrici a 420 e 453 millimicron, corrispondenti rispettivamente ai massimi di assorbimento della clorofilla e del betacarotene, non superino i valori di 0,20 e di 0,10 misurati sull'olio diluito con eguale volume di esano in vaschette da centimetri 1, con riferimento all'esano normale.".

        3. All'articolo 24, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “Entro dieci giorni dall'adozione, le Regioni trasmettono la modulistica al Dipartimento della Funzione Pubblica, che ne valuta la conformità agli accordi o intese. Il Dipartimento della Funzione Pubblica segnala alle Regioni le correzioni necessarie ad assicurare la corrispondenza dei moduli adottati a quanto stabilito in sede di accordo o intesa”.

4. Per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la registrazione degli aiuti individuali nel predetto sistema, con conseguente pubblicazione nella sezione trasparenza ivi prevista, operata dai soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti medesimi ai sensi della relativa disciplina, tiene luogo degli obblighi di pubblicazione posti a carico delle imprese beneficiarie previsti dall'articolo 1, comma 125, secondo periodo, della legge 4 agosto 2017, n. 124, a condizione che venga dichiarata venga dichiarata nella nota integrativa del bilancio l'esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione  nell'ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato.

5. Al solo fine di garantire un'ulteriore riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese e nel contempo una più uniforme applicazione delle disposizioni in materia di società a responsabilità limitata semplificata, l'atto di scioglimento e messa in liquidazione, di cui all'articolo 2484 del Codice civile, delle società a responsabilità limitata semplificata di cui all'articolo 2463-bis del Codice civile, è redatto per atto pubblico ovvero per atto sottoscritto con le modalità previste dagli articoli 24 e 25 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L'atto privo delle formalità richieste per l'atto pubblico è redatto secondo un modello uniforme adottato con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro della Giustizia, ed è trasmesso al competente ufficio del Registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

 6. Per gli interventi finalizzati all'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità di cui al decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, l'autorizzazione di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è rilasciata entro il termine di 90 giorni dalla ricezione della richiesta da parte della soprintendenza a condizione che detta richiesta sia corredata da idonea e completa documentazione tecnica. Agli interventi di cui al presente comma realizzati con metodologia di scavo con minitrincea, di cui all'articolo 8 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 1º ottobre 2013, non si applicano le disposizioni di cui alla Circolare del Ministero dei beni e delle attività culturali del 20 gennaio 2016, n. 1. Gli interventi di cui al presente comma possono essere autorizzati senza attivare la procedura di verifica dell'archeologia preventiva di cui all'articolo 25, commi 8 e seguenti, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a condizione che ricadano nelle fattispecie di seguito indicate: a) interventi realizzati mediante utilizzo delle infrastrutture fisiche esistenti senza alcuna operazione di scavo; b) interventi realizzati, al di fuori dei centri storici come perimetrati dagli strumenti urbanistici vigenti o di aree sottoposte a vincolo archeologico, con metodologia di scavo a minitrincea, di cui all'articolo 8 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 1º ottobre 2013, a profondità già impegnate da infrastrutture esistenti o tali da coinvolgere esclusivamente il manto stradale e il suo sottofondo. In ogni caso, per i lavori di scavo relativi ai manufatti per l'alloggiamento dei cavi, il soprintendente, fatte salve le valutazioni in fase progettuale sull'ubicazione dei medesimi, può prescrivere il controllo archeologico in corso d'opera. Per gli interventi di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 1º ottobre 2013.

7. Ai soli fini dell'applicazione della disciplina di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il costo agevolabile dei "magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica" di cui all'allegato A annesso alla suddetta legge, si intende comprensivo anche del costo attribuibile alla scaffalatura asservita dagli impianti automatici di movimentazione, che costituisce, al contempo, parte del sistema costruttivo dell'intero fabbricato; resta ferma la rilevanza di detta scaffalatura ai fini della determinazione della rendita catastale, in quanto elemento costruttivo dell'intero fabbricato.».