Emendamenti di Commissione relativi al DDL n. 717
Azioni disponibili
G/717/1/1
RAMPI, MALPEZZI, IORI, VERDUCCI
Il Senato, premesso che:
la legge di stabilità per il 2016, legge 208 del 2015, ha istituito il c.d. bonus cultura, cioè una carta elettronica, dell'importo nominale massimo di 500 euro, per assistere a rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'acquisto di libri, nonché per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali e spettacoli dal vivo;
il bonus cultura è uno strumento volto a diffondere «cultura» e a massimizzare la penetrazione dei prodotti creativi presso le giovani generazioni;
con la manovra di bilancio per l'anno 2017, si è esteso la possibilità di utilizzo della card all'acquisto di musica registrata, nonché di corsi di musica, di teatro o di lingua straniera;
malgrado il bonus abbia conosciuto inizialmente alcune difficoltà, dovute in primo luogo alla novità dello strumento e ad alcune problematiche tecniche relative all'accesso da parte dei giovani alla piattaforma web« dedicata, ad oggi sta producendo risultati significativi e-concreti sul piano della crescita dei consumi culturali;
il bonus ha riavvicinata i neomaggiorenni alla cultura, dimostrandosi un sostegno concreto alla lettura, alle piccole librerie, e anche, più in generale, all'industria creativa e alla domanda di tutti i contenuti culturali, compresi quelli che in passato sono stati scarsamente considerati dallo Stato;
a tale proposito l'esclusione dell'editoria audiovisiva dal bonus appare vieppiù incomprensibile, in quando il comparto dell'Home Entertainment rappresenta la memoria storica del cinema perché è stato, e sarà sempre in grado, di assicurare al pubblico la reperibilità continua e costante delle opere cinematografiche e audiovisive del passato, permettendo così alle nuove generazioni di conoscere la cultura del grande cinema di ogni epoca;
in vista dell'annunciata rimodulazione e rivisitazione del bonus cultura per l'anno 2019, come annunciato dal Governo in sede di audizione parlamentare;
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di stabilizzare il bonus e, soprattutto, a ricomprendere anche il settore dell'editoria audiovisiva nell'ambito di applicazione del futuro bonus cultura, quale memoria storia del settore audiovisivo.
G/717/2/1
Il Senato
in sede di esame del disegno di legge n. 717, di conversione in legge del decreto legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative,
premesso che:
l'articolo 21-ter del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2016, n.160, è diretto, in primo luogo, ad estendere le categorie dei soggetti beneficiari di indennizzo per i danni da sindrome da talidomide, riconoscendolo – a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto – ai soggetti affetti da tale sindrome nella forma dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della micromelia, nati nella fascia temporale compresa tra il 1958 e il 1966, invece che tra il 1959 e il 1965, come previsto dalla precedente normativa;
l'accertamento del nesso causale per i nati dal 1959 al 1965 viene effettuato ai sensi del decreto ministeriale 2 ottobre 2009, n. 163, della circolare 13 novembre 2009, n. 31 e delle linee guida emanate il 24 settembre 2010;
lo stesso articolo 21-ter, al comma 2, prevede, sempre a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, che l'indennizzo venga riconosciuto anche ai soggetti che, ancorché nati fuori dal periodo sopra indicato (1958-1966), presentino malformazioni compatibili con la sindrome da talidomide;
il successivo comma 4 prevede che, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione, il Ministro della salute apporti con proprio regolamento le necessarie modifiche al decreto ministeriale n. 163 del 2009, facendo salvi gli indennizzi già erogati e le procedure in corso e provvedendo altresì a definire i criteri di inclusione ed esclusione delle malformazioni ai fini dell'accertamento del diritto all'indennizzo dei soggetti nati al di fuori del periodo 1958-1966, determinando una netta separazione dei percorsi;
considerato che:
in attuazione delle disposizioni richiamate, il Ministro della Salute ha emanato il decreto ministeriale 17 ottobre 2017, n. 166, entrato in vigore il 6 dicembre 2017, il cui l'articolo 5 – recante norme transitorie e finali – prevede che «le disposizioni del decreto del Ministro del lavoro, dello salute e delle politiche sociali 2 ottobre 2009, n. 163, anteriori alle modifiche apportate con il presente decreto continuano ad applicarsi agli indennizzi erogati e alle procedure relative ai nati dall'anno 1958 all'anno 1966 in corso alla data di entrata in vigore dei presente regolamento»;
nonostante le norme di legge e regolamentari stabiliscano due percorsi differenti per il riconoscimento del nesso causale tra i soggetti nati dal 1958 al 1966 e i soggetti nati al di fuori di questo periodo, il Ministero della Salute sta applicando anche ai primi i criteri di inclusione ed esclusione previsti dal decreto ministeriale 17 ottobre 2017, n. 166, causando enormi difficoltà a soggetti gravemente disabili;
impegna il governo ad intraprendere le misure necessarie al fine di assicurare che ai soggetti affetti da sindrome da talidomide nella forma dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della micromelia nati negli anni 1958 e 1966, che hanno presentato istanza al Ministero della Salute per ottenere l'indennizzo previsto prima della data di entrata in vigore dei decreto ministeriale 17 ottobre 2017, n. 166, vengano integralmente applicate le stesse norme e disposizioni già applicate ai soggetti nati dal 1959 al 1965 al fine di stabilire il nesso causale.
G/717/3/1
DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA
Il Senato,
premesso che:
l'articolo 21-ter, decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n.160, ha esteso le categorie dei soggetti beneficiari di indennizzo per i danni da sindrome da talidomide nati dal 1959 al 1965, anche ai soggetti affetti da tale sindrome nella forma dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della micromelia, nati nel 1958 e 1966;
l'accertamento del nesso causale per i nati dal 1959 al 1965, viene effettuato ai sensi del decreto ministeriale 2 ottobre 2009, n. 163, della circolare 13 novembre 2009, n.31 e delle linee guida emanate alle Commissioni Mediche Ospedaliere dal Comando Logistico dell'Esercito il 24 settembre 2010;
l'articolo 21-ter, al comma 2 prevede che l'indennizzo viene riconosciuto anche ai soggetti che, ancorché nati fuori dal periodo sopra indicato (1958-1966), presentano malformazioni compatibili con la sindrome da talidomide;
esclusivamente per i soggetti nati al di fuori del periodo 1958-1966, la legge 160/2016 stabilisce che entro sei mesi dall'entrata in vigore dell'articolo 21-ter in commento il Ministro della salute apporta con proprio regolamento le necessarie modifiche al decreto ministeriale n. 163 del 2009, facendo salvi gli indennizzi già erogati e le procedure in corso provvedendo altresì a definire i criteri di inclusione ed esclusione delle malformazioni ai fini dell'accertamento del diritto all'indennizzo, determinando una netta separazione dei percorsi;
il Ministro della Salute ha emanato il Regolamento in argomento con decreto ministeriale 17 ottobre 2017, n. 166, entrato in vigore il 6 dicembre 2017 che, in base a quanto stabilito dalla legge 160/2016 sopra ricordata, all'articolo – 5 norme transitorie e finali – ha disposto «le disposizioni del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 2 ottobre 2009, n. 163, anteriori alle modifiche apportate con il presente decreto continuano ad applicarsi agli indennizzi erogati e alle procedure relative ai nati dall'anno 1958 all'anno 1966 in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento»;
nonostante le norme di legge e regolamentari stabiliscono due percorsi differenti per il riconoscimento del nesso causale tra i soggetti nati dal 1958 al 1966 e i soggetti nati al di fuori di questo periodo, il Ministero della Salute sta applicando anche ai primi i criteri di inclusione ed esclusione previsti dal decreto ministeriale 17 ottobre 2017, n. 166, causando enormi difficoltà a soggetti gravemente disabili.
Impegna il Governo:
a prorogare integralmente e correttamente le disposizioni emanate con il decreto del Ministro del Lavoro, Salute e delle Politiche Sociali 2 ottobre 2009, n.163, le circolari e le linee guida diramate alle Commissioni Mediche Ospedaliere dal Dipartimento di Sanità del Comando Logistico dell'Esercito anteriori alle modifiche apportate con il decreto ministeriale 17 ottobre 2017, n. 166, ai soggetti affetti da sindrome da talidomide nella forma dell'amelia, della focomelia, dell'emimelia e della micromelia nati negli anni 1958 e 1966 che abbiano presentato istanza al Ministero della Salute per il riconoscimento dell'indennizzo entro la data di entrata in vigore del decreto ministeriale n. 166/2017.
G/717/4/1
Il Senato,
in sede di esame dell'A.S. 717 Conversione in legge del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative;
premesso che:
l'articolo 9 del decreto in oggetto prevede una ulteriore proroga a 300 giorni dei termini entro i quali comunicare i dati relativi all'ammontare dei danni subìti per effetto degli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 e le eventuali osservazioni relative alle somme effettivamente percepite, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2018;
considerato che:
il termine di comunicazione dei dati per i contribuenti che per primi in ordine cronologico hanno ricevuto la notifica da parte del Commissario straordinario per il recupero degli aiuti di Stato dichiarati illegali con la decisione della Commissione europea C(2015) 5549 final del 14 agosto 2015, nelle modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2018, sarebbe stato di qualche giorno antecedente la data di entrata in vigore della proroga di cui all'articolo 9 del presente decreto;
impegna il Governo:
a chiarire in sede normativa e a dare indicazione all'Agenzia delle Entrate affinché l'applicazione delle proroga di cui all'articolo 9 comprenda anche i termini intervenuti in medias res.
G/717/5/1 (già em. 6.7)
Il Senato,
in sede di esame dell'A.S 717, recante "Conversione in legge del decreto legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative",
visto che:
il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, è stato approvato nel corso della XVII legislatura sulla base della delega di cui all'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c);
alla data del 1° gennaio 2019 gli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, stabiliscono l'entrata in vigore di alcune disposizioni in cui si prevede una modifica degli organi competenti alla determinazione delle ore di sostegno per un alunno o un'alunna con disabilità, affidando tale compito, finora svolto da gruppi di lavoro operativi per l'alunno con disabilità, a dirigenti scolastici e gruppi per l'inclusione territoriale;
alla medesima data è stabilita la contestuale abrogazione dell'ultimo periodo dell'articolo 10, comma 5, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
considerato che:
con l'entrata in vigore delle norme di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, viene eliminato il coinvolgimento attivo dei genitori di uno studente o di una studentessa con disabilità nell'indicazione delle ore di sostegno necessarie, essendo questi ultimi esclusi dagli organi cui la legge affida tale compito,
impegna il Governo:
a compiere ogni iniziativa utile al fine di provvedere, entro l'avvio dell'anno scolastico in cui troverà applicazione la nuova disciplina, all'emanazione di disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, sulla base del comma 184 della legge 13 luglio 2015, n. 107, in particolar modo per quanto concerne il coinvolgimento dei genitori degli alunni con disabilità nella determinazione delle ore di sostegno necessarie.
G/717/6/1 (già em. 5.2)
Il Senato,
in sede di esame dell'A.S. 717, recante "Conversione in legge del decreto legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative",
premesso che:
l'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, adottato in attuazione della legge 6 giugno 2016, n. 106, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri l'albo degli enti di servizio civile universale;
l'iscrizione all'albo presuppone il possesso di requisiti strutturali e organizzativi adeguati e di competenze e risorse specificamente destinate al servizio civile universale, nonché il mantenimento nel tempo dei predetti requisiti,
considerato che:
in via transitoria, e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 40 del 2017, sono fatti salvi i procedimenti di iscrizione agli albi di servizio civile nazionale già avviati in base alla previgente disciplina,
impegna il Governo a valutare l'opportunità di prorogare al 31 maggio 2020 il termine entro il quale cessa di avere efficacia l'iscrizione degli enti ai previgenti albi di servizio civile nazionale, nonché a quelli delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.
1.1 (testo 2)
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Al fine di attribuire alle Regioni maggiori competenze sulle procedure da seguire in materia di rilascio e rinnovo delle concessioni di commercio su aree pubbliche, alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, il comma 1181 è soppresso».
1.1
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Al fine di attribuire alle Regioni maggiori competenze sulle procedure da seguire in materia di rilascio e rinnovo delle concessioni di commercio su aree pubbliche, alla legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1180, le parole: ''31 dicembre 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 giugno 2021'';
b) il comma 1181 è soppresso».
1.2
DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. All'articolo 40 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, al comma 1 sostituire le parole: ''nell'anno 2016'' con le seguenti: ''nell'anno 2016 e 2017. Gli eventuali maggiori oneri sono compensati dall'eccesso di risparmio rispetto agli obiettivi, il cosiddetto fenomeno di overshooting''».
1.3
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Il mandato dei presidenti di provincia e dei consigli provinciali in scadenza tra la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e il 31 ottobre 2018 è prorogato alla data del primo turno elettorale di elezioni amministrative del 2019».
1.4
Al comma 2 premettere le seguenti parole: «In attesa della riforma del sistema di elezione dei presidenti di provincia e dei consigli provinciali, volta a reintrodurre il suffragio universale e diretto,».
1.5
PAGANO, MODENA, MANGIALAVORI, MOLES, TOFFANIN, DE POLI, BERARDI, GALLONE, RIZZOTTI, LONARDO, MALLEGNI, MINUTO, DAMIANI, FLORIS, VITALI, GALLIANI, BATTISTONI, BARBONI, PAROLI, FERRO, AIMI, PEROSINO
Al comma 2, sostituire le parole: «31 ottobre 2018», ovunque ricorrono, e «31 dicembre 2018» con le seguenti: «31 gennaio 2019».
1.6
PARRINI, CERNO, ZANDA, MISIANI, ALFIERI, COMINCINI, D'ALFONSO, FERRARI, MAGORNO
Al comma 2, sostituire ove ricorrono le parole: «31 ottobre 2018» e le seguenti: «31 dicembre 2018» con le parole: «31 gennaio 2019».
1.7
DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA
Al comma 2 sostituire le parole: «31 ottobre 2018» con le seguenti: «31 gennaio 2019» e le parole: «31 dicembre 2018» con le seguenti: «31 gennaio 2019».
1.8
Al comma 2 sostituire le parole: «31 ottobre 2018» e «31 dicembre 2018» con le seguenti: «31 gennaio 2019».
1.9
Al comma 2, sostituire le parole: «31 ottobre 2018» e «31 dicembre 2018» con le seguenti: «31 gennaio 2019».
1.10 (testo 2)
APPROVATO
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In occasione delle elezioni del 31 ottobre 2018, di cui al primo periodo del presente comma, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 60, della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono eleggibili a presidente della provincia i sindaci della provincia, il cui mandato scada non prima di dodici mesi dalla data di svolgimento delle elezioni».
1.10
Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «In occasione della tornata elettorale del 31 ottobre 2018, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 60, della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono eleggibili alla carica di presidente della provincia anche i sindaci della provincia il cui mandato scade oltre il diciottesimo mese antecedente tale data».
1.11
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«2-bis. Per l'anno 2019 non trova applicazione l'articolo 5, comma 4 legge 25 febbraio 1987, n. 67 e l'articolo 27, coma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2012, n. 133».
1.12
PAGANO, BARBONI, PICHETTO FRATIN, PAPATHEU, BATTISTONI, AIMI, FLORIS, LONARDO, RIZZOTTI, BERUTTI, VITALI, MALLEGNI, DE POLI, BERARDI, DAMIANI, TOFFANIN, GALLONE, GALLIANI, MINUTO, SICLARI, PAROLI
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. A decorrere dall'anno 2019, le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, possono essere aumentati dagli enti locali fino ad un massimo del 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato».
1.13
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. A decorrere dall'anno 2019, le tariffe e i diritti di cui ai capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, possono essere aumentati dagli enti locali fino ad un massimo del 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato. Imposta comunale sulla pubblicità e diritti pubbliche affissioni – facoltà di aumento delle tariffe».
1.14
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. A decorrere dall'anno 2019, le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, possono essere aumentati dagli enti locali fino ad un massimo del 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato».
1.15
BRIZIARELLI, ARRIGONI, PIROVANO
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. A decorrere dall'anno 2019, le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, possono essere aumentati dagli enti locali fino ad un massimo del 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato.».
Conseguentemente, alla rubrica; aggiungere le seguenti parole: «e di enti locali».
1.16
PAGANO, DE SIANO, PAPATHEU, CARBONE, PAROLI, DAMIANI, DE POLI, BERARDI, VITALI, TOFFANIN, RIZZOTTI, MODENA, GALLIANI, MINUTO, BATTISTONI
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. In deroga alle norme vigenti e alle disposizioni regolamentari deliberate da ciascun comune a norma dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i rimborsi delle somme acquisite dai comuni a titolo di maggiorazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per gli anni dal 2013 al 2018 possono essere effettuati in forma rateale entro un massimo di cinque anni dal momento in cui la richiesta del contribuente è diventata definitiva. All'onere derivante dal presente comma, valutato il 5 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili».
1.17
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. In deroga alle norme vigenti e alle disposizioni regolamentari deliberate da ciascun comune a norma dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i rimborsi delle somme acquisite dai comuni a titolo di maggiorazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per gli anni dal 2013 al 2018 possono essere effettuati in forma rateale entro un massimo di cinque anni dal momento in cui la richiesta del contribuente è diventata definitiva».
1.18
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. In deroga alle norme vigenti e alle disposizioni regolamentari deliberate da ciascun comune a norma dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i rimborsi delle somme acquisite dai comuni a titolo di maggiorazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per gli anni dal 2013 al 2018 possono essere effettuati in forma rateale entro un massimo di cinque anni dal momento in cui la richiesta del contribuente è diventata definitiva».
1.19
ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, PIROVANO
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. All'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n, 6, convertito con modificazioni dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, le parole: ''Al fine di prorogare per il triennio 2016-2018 le attività tecnico-amministrative volte a ultimare il processo di ricostruzione nelle zone terremotate dell'Umbria, la regione Umbria'' sono sostituite dalle seguenti: ''Ai fine di prorogare per il quinquennio 2016-2020 le attività tecnico-amministrative volte a ultimare il processo nelle zone terremotate dell'Umbria e delle Marche, le regioni Umbria e Marche''».
1.20
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
«2-bis. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 151, comma 7, è aggiunto in fine il seguente periodo: ''Il rendiconto è validamente deliberato anche in assenza dei documenti connessi alla contabilità economico-patrimoniale di cui alla lettera b) del comma 4, purché tali documenti siano deliberati entro il 31 luglio dell'anno successivo all'esercizio di riferimento. Il termine di cui al periodo precedente può essere differito con le modalità di cui all'ultimo periodo del comma 1'';
b) all'articolo 161, comma 5, è aggiunto in fine il seguente periodo: ''Nel caso di esercizio della facoltà di cui all'ultimo periodo del comma 7 dell'articolo 151 e nelle more del coordinamento degli obblighi di trasmissione con gli analoghi obblighi relativi alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), la trasmissione delle rendicontazioni riguardanti la contabilità economico-patrimoniale deve avvenire entro il mese successivo alla scadenza indicata al medesimo comma 77''.
2-ter. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alla documentazione relativa alla contabilità economico patrimoniale dell'anno 2017.
2-quater. I comuni con popolazione non superiore ai 5 mila abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale e non redigere il bilancio consolidato con riferimento all'anno 2017».
1.21
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
«2-bis. Al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 151, comma 7, è aggiunto in fine il seguente periodo: ''Il rendiconto è validamente deliberato anche in assenza dei documenti connessi alla contabilità economico-patrimoniale di cui alla lettera b) del comma 4, purché tali documenti siano deliberati entro il 31 luglio dell'anno successivo all'esercizio di riferimento. Il termine di cui al periodo precedente può essere differito con le modalità di cui all'ultimo periodo del comma 1'';
b) all'articolo 161, comma 5, è aggiunto in fine il seguente periodo: ''Nel caso di esercizio della facoltà di cui all'ultimo periodo del comma 7 dell'articolo 151 e nelle more del coordinamento degli obblighi di trasmissione con gli analoghi obblighi relativi alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), la trasmissione delle rendicontazioni riguardanti la contabilità economico-patrimoniale deve avvenire entro il mese successivo alla scadenza indicata al medesimo comma 7''.
2-ter. Le disposizioni di cui al comma 2-bis si applicano anche alla documentazione relativa alla contabilità economico patrimoniale dell'anno 2017.
2-quater. I comuni con popolazione non superiore ai 5 mila abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale e non redigere il bilancio consolidato con riferimento all'anno 2017».
1.22
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Limitatamente agli enti in condizione di dissesto finanziario ed in riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi, rispettivamente, degli articoli 244 e 243-bis dei decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla data del 31 dicembre 2015, le sanzioni relative al mancato rispetto nel 2016 del saldo tra entrate e spese finali in termini di competenza, per violazioni emerse in base ai commi 724, 725, 726, 727 dalla legge 28 dicembre 2015 n. 208, o, per gli esercizi precedenti al 2016, del Patto di stabilità interno in base ai commi 28, 29 e 31 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, non trovano applicazione nei confronti degli enti locali per i quali le violazioni siano state accertate prima dell'entrata in vigore del presente provvedimento».
1.23 (testo 2)
APPROVATO
Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti:
«2-bis. Nell'anno 2018, qualora sia stato presentato o approvato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, rimodulato o riformulato, il comma 7 dell'articolo 243-quater del medesimo decreto legislativo si applica soltanto al nuovo piano definitivamente approvato dalla Corte dei Conti, senza che rilevi il mancato raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati dal piano originario.
2-ter. Nell'anno 2018, non si applicano le norme vigenti in contrasto con quanto disposto al comma 2-bis».
1.23
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. È prorogata al 2018, la procedura di controllo di cui al comma 7 dell'articolo 243-quater del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, applicandosi soltanto al nuovo piano di riequilibrio finanziario pluriennale, rimodulato o riformulato, di cui all'articolo 243-bis del medesimo decreto legislativo, definitivamente approvato, senza che rilevi il raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati dal piano originario».
1.24
PARRINI, CERNO, ZANDA, MISIANI, ALFIERI, COMINCINI, D'ALFONSO, FERRARI, MAGORNO
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Per le Province che presentano o ripropongono l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato negli anni 2018 e 2019 il termine di cui all'articolo 259, comma 1-ter, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è esteso da cinque a dieci anni».
1.25
DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Per le Province che presentano o ripropongono l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato negli anni 2018 e 2019 il termine di cui all'articolo 259 comma 1-ter del decreto legislativo n. 267 del 2000 è esteso da cinque a dieci anni».
1.26
PAGANO, AIMI, BATTISTONI, BARBONI, PAROLI, VITALI, FLORIS, BERARDI, LONARDO, RIZZOTTI, DE POLI, TOFFANIN, DAMIANI, MINUTO, GALLONE, MOLES, MANGIALAVORI, GALLIANI, PEROSINO
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Per le Province che presentano o ripropongono l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato negli anni 2018 e 2019 il termine di cui all'articolo 259 comma 1-ter del decreto legislativo n. 267, del 2000 è esteso da cinque a dieci anni».
1.27
PAGANO, MALLEGNI, VITALI, BARBONI, CARBONE, PAROLI, MODENA, BERARDI, DAMIANI, DE POLI, RIZZOTTI, GALLONE, TOFFANIN, MINUTO, GALLIANI
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
«2-bis. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 151, comma 7, è aggiunto in fine il seguente periodo: ''Il rendiconto è validamente deliberato anche in assenza dei documenti connessi alla contabilità economico-patrimoniale di cui alla lettera b) del comma 4, purché tali documenti siano deliberati entro il 31 luglio dell'anno successivo all'esercizio di riferimento. Il termine di cui al periodo precedente può essere differito con le modalità di cui all'ultimo periodo del comma 1'';
b) all'articolo 161, comma 5, è aggiunto in fine il seguente periodo: ''Nel caso di esercizio della facoltà di cui all'ultimo periodo del comma 7 dell'articolo 151 e nelle more del coordinamento degli obblighi di trasmissione con gli analoghi obblighi relativi alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), la trasmissione delle rendicontazioni riguardanti la contabilità economico-patrimoniale deve, avvenire entro il mese successivo alla scadenza indicata al medesimo comma 7''.
2-ter. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alla documentazione relativa alla contabilità economico patrimoniale dell'anno 2017.
2-quater. I comuni con popolazione non superiore ai 5 mila abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale e non redigere il bilancio consolidato con riferimento all'anno 2017».
1.28
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
«2-bis. All'articolo 233-bis, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: ''fino all'esercizio 2017'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino all'esercizio 2018''.
2-ter. All'Allegato 4/4, Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, articolo 1, punto 1, lettera c), le parole: ''a decorrere dall'esercizio 2018, con riferimento all'esercizio 2017'' sono sostituite dalle seguenti: ''a decorrere dall'esercizio 2019, con riferimento all'esercizio 2018''».
1.29
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
«2-bis. All'articolo 233-bis, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: ''esercizio 2017'' sono sostituite dalle seguenti: ''esercizio 2018''.
2-ter. Al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, all'allegato 4/4 ''PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE IL BILANCIO CONSOLIDATO'', al punto 1, lettera c), le parole: ''a decorrere dall'esercizio 2018, con riferimento all'esercizio 2017'' sono sostituite dalle seguenti: ''a decorrere dall'esercizio 2019, con riferimento all'esercizio 2018''».
1.30
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
«2-bis. Per l'anno 2019, nei confronti dei Comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti o in subordine sotto i 5000 abitanti non trova applicazione l'articolo 1 commi 9, 10, 11 e 173 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
2-ter. Per l'anno 2019, nei confronti dei Comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti o in subordine sotto i 5000 abitanti non trova applicazione l'articolo 1, comma 505, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».
1.31
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. All'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, sostituire le parole: ''A decorrere dal 18 ottobre 2018,'' con le seguenti: ''A partire dal 180º giorno dall'entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 58 comma 10 del Codice Contratti Pubblici''».
1.32
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
«2-bis. È abrogato l'articolo 1, comma 176, della legge del 27 dicembre 2006, n. 296.
2-ter. All'articolo 20-bis, comma 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 le parole: ''100 euro'' sono sostituite con ''1.000 euro''; le parole: ''30 settembre 2005'' sono sostituite con le seguenti: ''31 dicembre 2018''; le parole: ''31 maggio 2005'' sono sostituite con le seguenti: ''31 ottobre 2018''».
1.33
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Per l'anno 2019 non trova applicazione l'articolo 2, commi 594 e 599, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».
1.34
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Per l'anno 2019 nei confronti dei Comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti o in subordine sotto i 5000 abitanti non trova applicazione l'articolo 6, commi 3, 7, 8, 9, 12, 13 e 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, l'articolo 1 comma 143, della legge 24 dicembre 2012, n. 228».
1.35
PAGANO, PAROLI, FERRO, AIMI, BARBONI, CARBONE, PAPATHEU, DE SIANO, MALLEGNI, VITALI, BERARDI, RIZZOTTI, DAMIANI, LONARDO, MODENA, DE POLI, GALLONE, GALLIANI, MINUTO
Dopo il comma 2, aggingere il seguente:
«2-bis. Il termine del 30 settembre di cui al punto 1, ultimo periodo, dell'allegato 4/4 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativo alla deliberazione del bilancio consolidato di un'amministrazione pubblica, non si applica per l'anno 2018, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio 2017, ai comuni con popolazione inferiore a 5 mila abitanti».
1.36
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Il termine del 30 settembre di cui al punto 1, ultimo periodo, dell'allegato 4/4 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativo alla deliberazione del bilancio consolidato di un'amministrazione pubblica, non si applica per l'anno 2018, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio 2017, ai comuni con popolazione inferiore a 5 mila abitanti».
1.37
PAGANO, PAROLI, FERRO, AIMI, BARBONI, CARBONE, PAPATHEU, DE SIANO, MALLEGNI, VITALI, BERARDI, RIZZOTTI, DAMIANI, LONARDO, MODENA, DE POLI, GALLONE, GALLIANI, MINUTO
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. All'Allegato 4/4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, al punto 1, ultimo periodo, primo alinea, le parole: ''a decorrere dall'esercizio 2018, con riferimento all'esercizio 2017'' sono sostituite dalle seguenti: ''a decorrere dall'esercizio 2019, con riferimento all'esercizio 2018.''».
1.38
DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Il termine del 30 settembre di cui al punto 1, ultimo periodo, dell'allegato 4/4 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativo alla deliberazione del bilancio consolidato di un'amministrazione pubblica, non si applica per l'anno 2018, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio 2017, ai comuni con popolazione inferiore a 5 mila abitanti».
1.39
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Per le Province che presentano o ripropongono l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato negli anni 2018 e 2019 il termine di cui all'articolo 259, comma 1-ter del decreto legislativo n. 267 del 2000, è esteso da cinque a dieci anni».
1.41
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Per l'anno 2019 non trovano applicazione gli articoli 4 e 4-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149».
1.42
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Per l'anno 2019 nei confronti dei Comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti o in subordine sotto i 5000 abitanti non trova applicazione l'articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.».
1.43
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Per l'anno 2019 nei confronti dei Comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti o in subordine sotto i 5000 abitanti non trova applicazione l'articolo 1 comma 143, della legge 24 dicembre 2012, n. 228».
1.44
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Al comma 652 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al terzo periodo, le parole: ''2017 e 2018'' sono sostituite dalle seguenti: ''2017, 2018 e 2019''».
Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere le seguenti parole: «e di enti locali».
1.45
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. In attesa di una compiuta revisione della legge 7 aprile 2014, n. 56, in coerenza con le vigenti disposizioni costituzionali, le province sono comunque disciplinate dall'articolo 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e, per quanto compatibili, dalle disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».
1.46
DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. In attesa di una compiuta revisione della legge 7 aprile 2014, n. 56, in coerenza con le vigenti disposizioni costituzionali, l'ordinamento delle province è disciplinato dall'articolo 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131 e, per quanto compatibili, dalle disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».
1.47
PAGANO, MALLEGNI, VITALI, GALLIANI, AIMI, PAROLI, BATTISTONI, LONARDO, BARBONI, BERARDI, RIZZOTTI, DE POLI, TOFFANIN, FLORIS, GALLONE, DAMIANI, MANGIALAVORI, MOLES, MINUTO, MODENA, PEROSINO
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. In attesa di una compiuta revisione della legge 7 aprile 2014, n.56, in coerenza con le vigenti disposizioni costituzionali, le province sono comunque disciplinate dall'articolo 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131 e, per quanto compatibili, dalle disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».
1.48
PARRINI, CERNO, ZANDA, MISIANI, ALFIERI, COMINCINI, D'ALFONSO, FERRARI, MAGORNO
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. In attesa di una compiuta revisione della legge 7 aprile 2014, n. 56, in coerenza con le vigenti disposizioni costituzionali, le province sono comunque disciplinate dall'articolo 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131 e, per quanto compatibili, dalle disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».
1.49
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. All'articolo 1, comma 60, della legge 7 aprile 2014, n. 56, recante ''Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni'', le parole: '', il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni'' sono soppresse».
1.50
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
«2-bis. Per l'anno 2019 non trova applicazione l'articolo 24, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, si provvede a decorrere dall'anno 2018, quanto a 20 milioni di euro annui, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
1.51
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Per l'anno 2019 nei confronti dei Comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti o in subordine sotto i 5000 abitanti non trova applicazione l'articolo 8, commi 4, 14 e 15 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, fermo restando l'importo complessivo delle riduzioni di cui al comma 13-bis dell'articolo 47 del medesimo decreto-legge 66 del 2014».
1.52
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Per l'anno 2019 non trova applicazione l'articolo 24, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89».
1.53
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Al comma 28 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'ultimo periodo, le parole: ''Per l'anno 2018'' sono sostituite dalle seguenti: ''Per l'anno 2018 e 2019''».
Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere le seguenti parole: «e di enti locali».
1.54
PAGANO, VITALI, CARBONE, BARBONI, AIMI, FLORIS, PAROLI, FERRO, PAPATHEU, DE SIANO, LONARDO, MODENA, RIZZOTTI, DE POLI, DAMIANI, TOFFANIN, BERARDI, GALLONE, MINUTO, GALLIANI
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 723, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, relative al mancato rispetto per l'anno 2016 del saldo non negativo di cui al comma 710 del medesimo articolo 1 non trovano applicazione, e qualora già applicate ne vengono meno gli effetti, nei confronti degli enti locali per i quali la violazione sia stata accertata, nell'anno 2017, ai sensi dell'articolo 148-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».
1.55
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente;
«2-bis. Le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 723, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, relative al mancato rispetto per Fanno 2016 del saldo non negativo di cui al comma 710 del medesimo articolo 1 non trovano applicazione, e qualora già applicate ne vengono meno gli effetti, nei confronti degli enti locali per i quali la violazione sia stata accertata, nell'anno 2017, ai sensi dell'articolo 148-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».
1.56
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Limitatamente ai comuni esclusi dai vincoli di finanza pubblica nell'anno 2015 in quanto con popolazione fino a 1.000 abitanti, la sanzione di cui al comma 723, lettera a) dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 non trova applicazione e, qualora già applicata, ne vengono meno gli effetti».
1.57
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Limitatamente ai comuni esclusi dai vincoli di finanza pubblica nell'anno 2015 in quanto con popolazione fino a 1.000 abitanti, la sanzione di cui al comma 723, lettera a) dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 non trova applicazione e, qualora già applicata, ne vengono meno gli effetti».
1.58
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Limitatamente ai comuni esclusi dai vincoli di finanza pubblica nell'anno 2015 in quanto con popolazione fino a 1.000 abitanti, la sanzione di cui al comma 723, lettera a) dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è disciplinata secondo le modalità previste dal comma 475 lettera a) dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232».
1.59
PAGANO, VITALI, PAROLI, FERRO, PAPATHEU, DE SIANO, AIMI, FLORIS, BARBONI, CARBONE, BATTISTONI, MODENA, LONARDO, MINUTO, RIZZOTTI, BERARDI, TOFFANIN, GALLONE, GALLIANI
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Limitatamente ai comuni esclusi dai vincoli di finanza pubblica nell'anno 2015 in quanto con popolazione fino a 1.000 abitanti, la sanzione di cui al comma 723, lettera a) dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 non trova applicazione e, qualora già applicata, ne vengono meno gli effetti. All'onere derivante dal presente comma, valutato in 1 milione di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili».
1.60
PAGANO, VITALI, DE SIANO, PAPATHEU, CARBONE, BARBONI, AIMI, FERRO, PAROLI, LONARDO, MODENA, RIZZOTTI, MINUTO, DE POLI, TOFFANIN, GALLONE, BERARDI, DAMIANI, GALLIANI
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Limitatamente ai comuni esclusi dai vincoli di finanza pubblica nell'anno 2015 in quanto con popolazione fino a 1.000 abitanti, la sanzione di cui al comma 723, lettera a) dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è disciplinata secondo le modalità previste dal comma 475 lettera a) dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232».
1.61
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Limitatamente ai comuni esclusi dai vincoli di finanza pubblica nell'anno 2015 in quanto con popolazione fino a 1.000 abitanti, la sanzione di cui al comma 723, lettera a) dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è disciplinata secondo le modalità previste dal comma 475 lettera a) dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232».
1.62
PAGANO, VITALI, GALLIANI, MINUTO, BERARDI, TOFFANIN, GALLONE, RIZZOTTI, DE POLI, MALLEGNI, PAROLI, PICHETTO FRATIN, BATTISTONI, PAPATHEU, AIMI, FLORIS, BARBONI
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. All'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, sostituire le parole: ''A decorrere dal 18 ottobre 2018,'' con le seguenti: ''A partire dal 180º giorno dall'entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 5 8 comma 10 del Codice Contratti Pubblici''».
1.63
PAGANO, GALLIANI, GALLONE, BERARDI, TOFFANIN, MINUTO, DE POLI, DAMIANI, VITALI, RIZZOTTI, LONARDO, MODENA, BATTISTONI, PAROLI, DE SIANO, FERRO, AIMI, CARBONE, BARBONI, PAPATHEU
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. All'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Gli enti di cui ai precedenti periodi possono comunque procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, d'istruzione pubblica e del settore sociale nel rispetto dei limite di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I contratti di lavoro a tempo determinato stipulati per le finalità di cui al precedente periodo prima dell'entrata in vigore della presente legge e a decorrere dal 1º ottobre 2017 conservano la propria efficacia''».
1.64
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. All'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Gli enti di cui ai precedenti periodi possono comunque procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nel rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I contratti di lavoro a tempo determinato stipulati per le finalità di cui al precedente periodo prima dell'entrata in vigore della presente legge e a decorrere dal 1º ottobre 2017 conservano la propria efficacia''».
1.65
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. All'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Gli enti di cui ai precedenti periodi possono comunque procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica e dei settore sociale nel rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I contratti di lavoro a tempo determinato stipulati per le finalità di cui ai precedente periodo prima dell'entrata in vigore della presente legge e a decorrere dal 1º ottobre 2017 conservano la propria efficacia''».
1.66
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, sono apportate le seguenti modifiche:
a) All'articolo 1, comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: '', e alle società partecipate da enti pubblici che controllano società quotate'';
b) All'articolo 25, comma 1, le parole: ''30 settembre 2017'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 settembre 2019''».
1.67
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 1, comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: '', e alle società partecipate da enti pubblici che controllano società quotate'';
b) all'articolo 24, comma 4, le parole: ''entro un anno'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro due anni''».
1.68
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
«2-bis. All'articolo 26, comma 12-quinquies, del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: ''triennio 2017-2019'' sono sostituite, ovunque ricorrano, con le seguenti: ''triennio 2018-2020'';
b) al secondo periodo, le parole: ''i trienni 2015-2017 e 2016-2018'' sono sostituite con le seguenti: ''i trienni 2016-2018 e 2017-2019''.
2-ter. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
1.69
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Al decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 24, al comma 4 le parole: ''un anno'', sono sostituite con le seguenti: ''diciotto mesi'';
b) all'articolo 26, al comma 12-quinquies sono apportate le seguenti modifiche:
al primo periodo, le parole: ''triennio 2017-2019'' sono sostituite con le seguenti: ''triennio 2018-2020'';
al secondo periodo, le parole: ''triennio 2017-2019'' sono sostituite con le seguenti: ''triennio 2018-2020'', nonché dopo le parole: ''e 2016-2018'', sono aggiunte le seguenti: ''e 2017-2019''».
1.70
APPROVATO
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, all'articolo 24, comma 4, le parole: ''entro un anno'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro due anni''».
1.71
PAGANO, BERUTTI, VITALI, PICHETTO FRATIN, BERARDI, TOFFANIN, DE POLI, GALLIANI, GALLONE, AIMI, MINUTO, PAROLI, BARBONI, FLORIS, BATTISTONI, PAPATHEU
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Al decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 24, al comma 4 le parole: ''un anno'', sono sostituite con le seguenti: ''diciotto mesi'';
b) all'articolo 26, al comma 12-quinquies, sono apportate le seguenti modifiche:
– al primo periodo, le parole: ''triennio 2017-2019'' sono sostituite con le seguenti: ''triennio 2018-2020'';
– al secondo periodo, le parole: ''triennio 2017-2019'' sono sostituite con le seguenti: ''triennio 2018-2020'', nonché dopo le parole: ''e 2016-2018'' sono aggiunte le seguenti: ''e 2017-2019''».
1.72
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Al decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 24, al comma 4 le parole: ''un anno'', sono sostituite con le seguenti: ''diciotto mesi'';
b) all'articolo 26, al comma 12-quinquies sono apportate le seguenti modifiche:
1) al primo periodo, le parole: ''triennio 2017-2019'' sono sostituite con le seguenti: ''triennio 2018-2020'';
2) al secondo periodo, le parole: ''triennio 2017-2019'' sono sostituite con le seguenti: ''triennio 2018-2020'' nonché dopo le parole: ''e 2016-2018'' sono aggiunte le seguenti: ''e 2017-2019''».
1.73
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, all'articolo 25, comma 1, le parole: ''30 settembre 2017'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 settembre 2020''».
1.74
PAGANO, VITALI, DE POLI, TOFFANIN, RIZZOTTI, GALLONE, BERARDI, GALLIANI, MINUTO, PICHETTO FRATIN, PAROLI, BARBONI, FLORIS, AIMI, PAPATHEU
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Al comma 1 dell'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, le parole: ''Per l'anno scolastico 2016/2017 e 2017/2018'' sono sostituite dalle seguenti: ''Per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020''».
1.75
MONTEVECCHI, NUGNES, GRASSI, RUSSO, GRANATO, CORRADO, DE LUCIA, VANIN
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
«2-bis. Al comma 1 dell'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sostituire le parole: ''Per l'anno scolastico 2016/2017 e 2017/2018'' con le seguenti: ''Per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020''.
2-ter. Agli oneri-derivanti dall'attuazione del comma 2-bis, pari a 900 mila euro per il 2018 e di 1 milione di euro per gli anni 2019 e 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
1.76
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Al comma 1 dell'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, le parole: ''Per l'anno scolastico 2016/2017 e 2017/2018'' sono sostituite dalle seguenti: ''Per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020''».
1.77
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Al comma 1 dell'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, le parole: ''Per l'anno scolastico 2016/2017 e 2017/2018'' sono sostituite dalle seguenti: ''Per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020''».
1.78
DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. All'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n, 229 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: ''e di 29 milioni di euro per l'anno 2018,'' sono inserite le seguenti: ''e di 29 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3''; le parole: ''fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017 e 2018'' sono sostituite dalle seguenti'': ''fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019'';
b) al comma 1-bis, le parole: ''con efficacia limitata agli anni 2017 e 2018'' sono sostituite dalle seguenti: ''con efficacia limitata agli anni 2017, 2018, 2019'';
c) al comma 3-bis, l'ultimo periodo è abrogato ed è sostituito dal seguente: ''I contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al precedente periodo possono essere rinnovati, anche in deroga al limite previsto dal comma 3-quinquies del presente articolo, per un massimo di due volte e per una durata non superiore al 31 dicembre 2019, limitatamente alle unità di personale che non sia stato possibile reclutare secondo le procedure di cui al comma 3''».
1.79
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. All'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: ''e di 29 milioni di euro per l'anno 2018,'' sono inserite le seguenti: ''e di 29 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3'', le parole: ''fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017 e 2018'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019'';
b) al comma 1-bis, le parole: ''con efficacia limitata agli anni2017 e 2018'' sono sostituite dalle seguenti: ''con efficacia limitata agli anni 2017, 2018, 2019'';
c) al comma 3-bis, l'ultimo periodo è abrogato ed è sostituito dal seguente: ''I contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al precedente periodo possono essere rinnovati, anche in deroga al limite previsto dal comma 3-quinquies del presente articolo, per un massime di due volte e per una durata non superiore al 31 dicembre 2019, limitatamente alle unità di personale che non sia stato possibile reclutare secondo le procedure di cui al comma 3''».
1.80
PAGANO, VITALI, GALLONE, GALLIANI, MINUTO, BERARDI, TOFFANIN, DE POLI, AIMI, PAROLI, BERUTTI, PICHETTO FRATIN, PAPATHEU, BARBONI, FLORIS, BATTISTONI
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. All'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1: dopo le parole: ''e di 29 milioni di euro per l'anno 2018,'' sono inserite le seguenti: ''e di 29 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3''; le parole: ''fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017 e 2018'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019'';
b) al comma 1-bis, le parole: ''con efficacia limitata agli anni 2017 e 2018'' sono sostituite dalle seguenti: ''con efficacia limitata agli anni 2017, 2018, 2019'';
c) al comma 3-bis, l'ultimo periodo è abrogato ed è sostituito dal seguente: ''I contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al precedente periodo possono essere rinnovati, anche in deroga al limite previsto dal comma 3-quinquies del presente articolo, per un massimo di due volte e per una durata non superiore al 31 dicembre 2019, limitatamente alle unità di personale che non sia stato possibile reclutare secondo le procedure di cui al comma 3''».
1.81
DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
«2-bis. Al comma 1 dell'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, le parole: ''Per l'anno scolastico 2016/2017 e 2017/2018'' sono sostituite dalle seguenti: ''Per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020''.
2-ter. All'onere derivante dal comma 2-bis quantificato in euro 5 milioni nell'anno 2018, in euro 20 milioni nell'anno 2019 e di euro 15 milioni nell'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio-triennale 2018-2020, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando, per il 2018 l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 3 milioni di euro e del Ministero dell'economia e finanze per 2 milioni di euro e per gli anni 2019 e 2020 l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».
1.82
PAGANO, VITALI, TOFFANIN, RIZZOTTI, BERARDI, GALLONE, GALLIANI, MINUTO, BERUTTI, PAROLI, PICHETTO FRATIN, SICLARI, BARBONI, FLORIS, AIMI, PAPATHEU, BATTISTONI
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Al comma 4 dell'articolo 20-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017 n. 8, convertito nella legge 7 aprile 2017, n. 45 sostituire le parole: ''31 agosto 2018'' con le seguenti: ''31 agosto 2019''».
1.83
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Al comma 4 dell'articolo 20-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017 n. 8, convertito nella legge 7 aprile 2017, n. 45 sostituire le parole: ''31 agosto 2018'' con le seguenti: ''31 agosto 2019''».
1.84
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. All'articolo 12, comma 1-bis, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, al primo periodo, le parole: ''entro il 31 dicembre 2018'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro il 31 dicembre 2019''».
1.85
PAGANO, VITALI, LONARDO, MODENA, DAMIANI, RIZZOTTI, GALLIANI, BERARDI, TOFFANIN, MINUTO, DE POLI, GALLONE, BARBONI, PAROLI, CARBONE, BATTISTONI
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. All'articolo 40 del decreto-legge n. 50/17, comma 1, le parole: ''nell'anno 2016'' sono sostituite dalle seguenti: ''nell'anno 2016 e 2017''. All'onere derivante dal presente comma, valutato il 5 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili».
1.86
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. All'articolo 40 del decreto-legge n. 50/17, comma 1, le parole: ''nell'anno 2016'' sono sostituite dalle seguenti: ''nell'anno 2016 e 2017''».
1.87
PARRINI, CERNO, ZANDA, MISIANI, ALFIERI, COMINCINI, D'ALFONSO, FERRARI, MAGORNO
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. All'articolo 40, comma 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, le parole: ''nell'anno 2016'' sono sostituite dalle seguenti: ''nell'anno 2016 e 2017''».
1.88 (testo 2)
APPROVATO
Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:
«2-bis. Le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 475, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relative al mancato rispetto per l'anno 2017 del saldo non negativo di cui al comma 466 del medesimo articolo 1, non trovano applicazione nei confronti delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna"».
1.88
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. All'articolo 40, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: ''nell'anno 2016'' sono sostituite dalle seguenti: ''nell'anno 2016 e 2017''».
1.89
PAGANO, BERARDI, LONARDO, TOFFANIN, VITALI, DE POLI, MOLES, RIZZOTTI, MANGIALAVORI, DAMIANI, BARBONI, PAROLI, FLORIS, PICHETTO FRATIN, AIMI, SICLARI, PAPATHEU, BATTISTONI, MODENA, BERUTTI
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. All'articolo 40, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: ''nell'anno 2016'', sono sostituite dalle seguenti: ''negli anni 2016 e 2017''».
1.90
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. All'articolo 40 del decreto-legge n. 50 del 2017,al comma 1, le parole: ''nell'anno 2016'' sono sostituite dalle seguenti: ''nell'anno 2016 e 2017''».
1.91
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Al comma 15 dell'articolo 22 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 dopo le parole: ''per la relativa area o categoria'' inserire le seguenti: '', e comunque, per almeno una unità''».
1.92
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
«2-bis Per gli enti locali che hanno rimodulato o riformulato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 1, commi 849 e 889, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il termine previsto per l'adozione della delibera di cui all'articolo 193, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è stabilito in trenta giorni decorrenti dalla data in cui la delibera di cui all'articolo 243-quater, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è divenuta definitiva.
2-ter. Per gli enti locali di cui al comma 2-bis, fino alla data di deposito della delibera di cui all'articolo 243-quater, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non può procedersi alla deliberazione di dissesto di cui all'articolo 246, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, né all'applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149».
1.93
PAGANO, VITALI, AIMI, GALLONE, DAMIANI, MINUTO, LONARDO, PAROLI, DE POLI, BERARDI, TOFFANIN, RIZZOTTI, BARBONI, PICHETTO FRATIN, FLORIS, SICLARI
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 849, primo periodo, le parole ''entro il 31 luglio 2018,'' sono eliminate;
b) al comma 849, terzo periodo, le parole ''entro il termine perentorio di quarantacinque giorni alla data di esecutività della deliberazione di cui al periodo precedente'' sono sostituite dalle seguenti; ''entro il 30 novembre 2018'';
c) dopo il comma 849 è inserito il seguente:
''849-ter. Nelle more del termine di cui al terzo periodo del comma 849 e sino all'avvenuto esame del piano di riequilibrio modulato o riformulato in base al medesimo comma 849, non si applica l'articolo 243-quater, comma 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con sospensione delle procedure eventualmente avviate in esecuzione del medesimo, nonché dell'efficacia degli eventuali provvedimenti adottati dalla Sezione di controllo della Corte dei Conti competente per territorio con riferimento al piano di riequilibrio antecedente la rimodulazione o riformulazione di cui al presente comma''.
d) al comma 889 terzo periodo, le parole ''entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione di cui al periodo precedente'' sono sostituite dalle seguenti ''entro il 30 novembre 2018'';
e) dopo il comma 889 è inserito il seguente
''889-bis. Nelle more del termine di cui al terzo periodo del comma 889 e sino all'avvenuto esame del piano di riequilibrio rimodulato o riformulato in base al comma 888, non si applica l'articolo 243-quater, comma 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con sospensione delle procedure eventualmente avviate in esecuzione del medesimo, nonché dell'efficacia degli eventuali provvedimenti adottati dalla Sezione di controllo della Corte dei Conti competente per territorio con riferimento al piano di riequilibrio antecedente la rimodulazione o riformulazione di cui al presente comma''».
1.94
DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 849, primo periodo, le parole ''entro il 31 luglio 2018,''» sono soppresse;
b) al comma 849, terzo periodo, le parole ''entro il termine perentorio di quarantacinque giorni alla data di esecutività della deliberazione di cui al periodo precedente'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro il 30 novembre 2018'';
c) dopo il comma 849 è inserito il seguente:
''849-bis. Nelle more dei termine di cui al terzo periodo del comma 849 e sino all'avvenuto esame del piano di riequilibrio rimodulato o riformulato in base al medesimo comma 849, non si applica l'articolo 243-quater, comma 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con sospensione delle procedure eventualmente avviate in esecuzione del medesimo, nonché dell'efficacia degli eventuali provvedimenti adottati dalla Sezione di controllo della Corte dei Conti competente per territorio con riferimento al piano di riequilibrio antecedente la rimodulazione e riformulazione di cui al presente comma''.
d) al comma 889-terzo periodo, le parole ''entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione di cui al periodo precedente'' sono sostituite dalle seguenti ''entro il 30 novembre 2018'';
e) dopo il comma 889 è inserito il seguente
''889-bis. Nelle more del termine di cui al terzo periodo del comma 889 e sino all'avvenuto esame del piano di riequilibrio rimodulato o riformulato in base al comma 888, non si applica l'articolo 243-quater, comma 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con sospensione delle-procedure eventualmente avviate in esecuzione del medesimo, nonché dell'efficacia degli eventuali provvedimenti adottati dalla Sezione di controllo della Corte dei Conti competente per territorio con riferimento al piano di riequilibrio antecedente la rimodulazione o riformulazione di cui al presente comma''».
1.95
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 849, primo periodo, le parole ''entro il 31 luglio 2018,'' sono eliminate;
b) al comma 849, terzo periodo, le parole ''entro il termine perentorio di quarantacinque giorni alla data di esecutività della deliberazione di cui al periodo precedente'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro il 30 novembre 2018'';
c) dopo il comma 849 è inserito il seguente:
''849-bis. Nelle more del termine di cui al terzo periodo del comma 849 e sino all'avvenuto esame del piano di riequilibrio rimodulato o riformulato in base al medesimo comma 849, non si applica l'articolo 243-quater, comma 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con sospensione delle procedure eventualmente avviate in esecuzione del medesimo, nonché dell'efficacia degli eventuali provvedimenti adottati dalla Sezione di controllo della Corte dei Conti competente per territorio con riferimento al piano di riequilibrio antecedente la rimodulazione o riformulazione di cui al presente comma''.
d) al comma 889-terzo periodo, le parole ''entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione di cui al periodo precedente'' sono sostituite dalle seguenti ''entro il 30 novembre 2018'';
e) dopo il comma 889 è inserito il seguente
''889-bis, Nelle more del termine di cui al terzo periodo del comma 889 e sino all'avvenuto esame del piano di riequilibrio rimodulato o riformulato in base al comma 888, non si applica l'articolo 243-quater, comma 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con sospensione delle procedure eventualmente avviate in esecuzione del medesimo, nonché dell'efficacia degli eventuali provvedimenti adottati dalla Sezione di controllo della Corte dei Conti competente per territorio con riferimento al piano di riequilibrio antecedente la rimodulazione o riformulazione di cui al presente comma''».
1.96
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 849 terzo periodo, le parole ''entro il termine perentorio di quarantacinque giorni alla data di esecutività della deliberazione di cui al periodo precedente'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro il 30 settembre 2018'';
b) al comma 889 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Nei caso in cui gli organi amministrativi dell'ente abbiano sottoposto al Consiglio, nel rispetto del termine fissato dal terzo periodo del presente comma, apposita proposta di deliberazione di rimodulazione o riformulazione del piano munita del parere favorevole dell'organo di revisione e non fosse intervenuta valida deliberazione da parte del Consiglio Comunale, il termine di cui al terzo periodo è prorogato al 30settembre 2018».
1.97
PAGANO, VITALI, TOFFANIN, FLORIS, LONARDO, BARBONI, BERARDI, DAMIANI, GALLIANI, DE POLI, GALLONE, AIMI, MINUTO, PICHETTO FRATIN, SICLARI, BATTISTONI, PAPATHEU, PAROLI
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 850 è così sostituito:
''Ferme restando le eventuali misure prescritte ai sensi dell'articolo 148-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per gli enti locali che hanno conseguito l'approvazione del piano rimodulato o riformulato ai sensi del comma 849, la procedura di controllo di cui all'articolo 243-quater del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000 ha ad oggetto unicamente l'attuazione del piano rimodulato o riformulato senza che rilevino i risultati conseguiti dall'ente rispetto agli obiettivi fissati dal piano originario'';
b) l'ultimo periodo del comma 889 è sostituito dal seguente:
''Ferme restando le eventuali misure prescritte ai sensi dell'articolo 148-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per gli enti locali che hanno conseguito l'approvazione del piano rimodulato o riformulato ai sensi del presente comma, la procedura di controllo di cui all'articolo 243-quater del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000 ha ad oggetto unicamente l'attuazione del piano rimodulato o riformulato senza che rilevino i risultati conseguiti dall'ente rispetto agli obiettivi fissati dal piano originario».
1.98
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 850 è così sostituito:
''Ferme restando le eventuali misure prescritte ai sensi dell'articolo 148-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per gli enti locali che hanno conseguito l'approvazione del piano rimodulato o riiformulato ai sensi del comma 849, la procedura di controllo di cui all'articolo 243-quater del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000 ha ad oggetto unicamente l'attuazione del piano rimodulato o riformulato senza che rilevino i risultati conseguiti dall'ente rispetto agli obiettivi fissati dal piano originario.'';
b) l'ultimo periodo del comma 889 è sostituito dal seguente:
''Ferme restando le eventuali misure prescritte ai sensi dell'articolo 148-bis dei decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per gli enti locali che hanno conseguito l'approvazione del piano rimodulato o riformulato ai sensi del presente comma, la procedura di controllo di cui all'articolo 243-quater del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000 ha ad oggetto unicamente l'attuazione del piano rimodulato o riformulato senza che rilevino i risultati conseguiti dall'ente rispetto agli obiettivi fissati dal piano originario».
1.99
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. All'articolo 1 della-legge 21 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 850 è così sostituito: «Ferme restando le eventuali misure prescritte ai sensi dell'articolo 148-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per gli enti locali che hanno conseguito l'approvazione dei piano rimodulato o riformulato ai sensi dei comma 849, la procedura di controllo di cui all'articolo 243-quater del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000 ha ad oggetto unicamente l'attuazione del piano rimodulato o riformulato senza che rilevino i risultati conseguiti dall'ente rispetto agli obiettivi fissati dal piano originario.'';
b) l'ultimo periodo del comma 889 è sostituito dal seguente: ''Ferme restando le eventuali misure prescritte ai sensi dell'articolo 148-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per gli enti locali che hanno conseguito l'approvazione del piano rimodulato o riformulato ai sensi del presente comma, la procedura di controllo di cui all'articolo 243-quater del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000 ha ad oggetto unicamente l'attuazione del piano rimodulato o riformulato senza che rilevino i risultati conseguiti dall'ente rispetto agli obiettivi fissati dal piano originario».
1.100
DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 850 è sostituito dal seguente:
''Ferme restando le eventuali misure prescritte ai sensi dell'articolo 148-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per gli enti locali che hanno conseguito l'approvazione del piano rimodulato o riformulato ai sensi del comma 849, la procedura di controllo di cui all'articolo 243-quater del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000 ha ad oggetto unicamente l'attuazione del piano rimodulato o riformulato senza che rilevino i risultati conseguiti dall'ente rispetto agli obiettivi fissati dal piano originario.'';
b) l'ultimo periodo del comma 889 è sostituito dal seguente: ''Ferme restando le eventuali misure prescritte ai sensi dell'articolo 148-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per gli enti locali che hanno conseguito l'approvazione del piano rimodulato o riformulato ai sensi del presente .comma, la procedura di controllo di cui all'articolo 243-quater del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000 ha ad oggetto unicamente l'attuazione del piano rimodulato o riformulato senza che rilevino i risultati conseguiti dall'ente rispetto agli obiettivi fissati dal piano originario».
1.101
DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
«2-bis. Al fine di determinare una più efficace definizione dei criteri e delle priorità di assegnazione del contributo per la messa in sicurezza delle opere pubbliche e del territorio, anche alla luce dei fondi che si renderanno effettivamente disponibili, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 854, le parole ''20 settembre 2018'' sono sostituite dalle parole ''20 febbraio 2019'';
b) al comma 855, le parole ''31 ottobre 2018'' sono sostituite dalle parole ''31 marzo 2019'';
c) al comma 858, le parole ''28 febbraio 2019'' sono sostituite dalle parole ''15 aprile 2019'' e le parole ''31 maggio 2019'' sono sostituite dalle parole ''30 novembre 2019''.
2-ter. I criteri di cui all'ultimo periodo del comma 854 e ai commi 855 e 856; della citata legge n. 205 del 2017 possono essere riformulati, anche su proposta dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), previo accordo presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali da sancire entro il 20 gennaio 2019».
1.102
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
«2-bis. Al fine di determinare una più efficace definizione dei criteri e delle priorità di assegnazione del contributo per la messa in sicurezza delle opere pubbliche e del territorio, anche alla luce dei fondi che si renderanno effettivamente disponibili, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 854, le parole ''20 settembre 2018'' sono sostituite dalle parole ''20 febbraio 2019'';
b) al comma 855, le parole ''31 ottobre 2018'' sono sostituite dalle parole ''31 marzo 2019'';
c) al comma 858, le parole ''28 febbraio 2019'' sono sostituite dalle parole ''15 aprile 2019'' e le parole ''31 maggio 2019'' sono sostituite dalle parole ''30 novembre 2019'',
2-ter. I criteri di cui all'ultimo periodo del comma 854 e ai commi 855 e 856, della citata legge n. 205 del 2017 possono essere riformulati, anche su proposta dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), previo accordo presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali da sancire entroil 20 gennaio 2019».
1.103
PAGANO, VITALI, DAMIANI, AIMI, DE POLI, BERARDI, TOFFANIN, RIZZOTTI, BARBONI, PICHETTO FRATIN, FLORIS, GALLONE, GALLIANI, MINUTO, MODENA, BATTISTONI, PAROLI, FERRO, CARBONE, DE SIANO, PAPATHEU, LONARDO
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
«2-bis. Al fine di determinare una più efficace definizione dei criteri e delle priorità di assegnazione del contributo per la messa in sicurezza delle opere pubbliche e del territorio, anche alla luce dei fondi che si renderanno effettivamente disponibili, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 854, le parole ''20 settembre 2018'' sono sostituite dalle parole ''20 febbraio 2019'';
b) al comma 855, le parole ''31 ottobre 2018'' sono sostituite dalle parole ''31 marzo 2019'';
c) al comma 858, le parole ''28 febbraio 2019'' sono sostituite dalle parole ''15 aprile 2019'' e le parole ''31 maggio 2019'' sono sostituite dalle parole ''30 novembre 2019''.
2-ter. I criteri di cui all'ultimo periodo del comma 854 e ai commi 855 e 856, della citata legge n. 205 del 2017 possono essere riformulati, anche su proposta dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), previo accordo presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali da sancire entro il 20 gennaio 2019».
1.104 (testo 2)
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. All'articolo 1, comma 889, della legge 205 del 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "nel termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 settembre 2018";
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sino all'approvazione definitiva, da parte della Corte dei Conti, del piano di riequilibrio rimodulato o riformulato in base al comma 888 del presente articolo, sono sospesi temporaneamente gli effetti di eventuali provvedimenti adottati dalla medesima Corte che accertino le condizioni di dissesto dell'ente. Non si applicano le norme vigenti in contrasto con quanto disposto al periodo precedente"».
1.104
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. All'articolo 1, comma 889, della legge n. 205 del 2017 le parole ''nel termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge'' sono sostituite dalle parole: ''entro il 30 settembre 2018'' e si aggiunge l'ultimo periodo formulato come segue: ''Sono sospesi temporaneamente gli effetti di eventuali provvedimenti adottati dalla Corte dei Conti, che accertino le condizioni di dissesto dell'ente, sino ad avvenuto esame del piano di riequilibrio rimodulato o riformulato in base al comma 888 del presente articolo''».
Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere le seguenti parole: «e di enti locali».
1.105
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«All'articolo 1, comma 889, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole ''nel termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge'' sono sostituite dalle parole ''entro il 30 settembre 2018'' ed è aggiunto in fine il seguente periodo formulato: ''Sono sospesi temporaneamente gli effetti di eventuali provvedimenti adottati dalla Corte dei Conti, che accertino le condizioni di dissesto dell'ente, sino ad avvenuto esame del piano di riequilibrio rimodulato o riformulato in base al comma 888 del presente articolo''».
1.106
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. All'articolo 1, comma 889, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 le parole: ''nel termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro il 30 settembre 2018'' ed è aggiunto infine il seguente periodo: ''Sono sospesi temporaneamente gli effetti di eventuali provvedimenti adottati dalla Corte dei Conti, che accertino le condizioni di dissesto dell'ente, sino ad avvenuto esame del piano di riequilibrio rimodulato o riformulato in base al comma 888 del presente articolo''».
1.107
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Al comma 905 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 si apportano le seguenti modificazioni:
a) al primo paragrafo, le parole: ''dal 30 giugno 2018'' sono sostituite dalle seguenti: ''dal 31 dicembre 2018'';
b) al quarto paragrafo, le parole: ''entro il 30 giugno 2018'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro il 31 dicembre 2018''».
1.108
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. All'articolo 1, comma 1120, lettera a) della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: ''31 dicembre 2018'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2019''. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge è istituito, presso la Conferenza Stato Città e Autonomie locali un tavolo tecnico-politico per la redazione di linee guida finalizzate all'avvio di un percorso di revisione organica della disciplina in materia di ordinamento delle Province e Città Metropolitane, superamento dell'obbligo di gestione associata delle funzioni e semplificazione degli oneri amministrativi e contabili in capo ai Comuni, soprattutto di piccole dimensioni».
1.109
PAGANO, MALLEGNI, MINUTO, GALLIANI, BERARDI, GALLONE, RIZZOTTI, TOFFANIN, VITALI, DE POLI, BARBONI, PAROLI, FLORIS, PICHETTO FRATIN, AIMI, SICLARI, PAPATHEU, BATTISTONI, BERNINI, BERUTTI
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. All'articolo 1, comma 1120, lettera a) della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: ''31 dicembre 2018'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 giugno 2019''. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge è istituito, presso la Conferenza Stato Città e Autonomie locali un tavolo tecnico-politico per la redazione di linee guida finalizzate all'avvio di un percorso di revisione organica della disciplina in materia di ordinamento delle Province e Città Metropolitane, superamento dell'obbligo di gestione associata delle funzioni e semplificazione degli oneri amministrativi e contabili in capo ai Comuni, soprattutto di piccole dimensioni».
1.110
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. I termini per l'associazionismo obbligatorio previsti dell'articolo 14 comma 31-ter del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e prorogati al 31 dicembre 2018 dall'articolo 1, lettera a), comma 1120 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di unioni e convenzioni obbligatorie per i piccoli comuni sono rinviati al 31 dicembre 2019».
1.111
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. All'articolo 1, comma 1120, lettera a) della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: ''31 dicembre 2018'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 giugno 2019''. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge è istituito, presso la Conferenza Stato Città e Autonomie locali un tavolo tecnico-politico per la redazione di linee guida finalizzate all'avvio di un percorso di revisione organica della disciplina in materia di ordinamento delle Province e Città Metropolitane, superamento dell'obbligo di gestione associata delle funzioni e semplificazione degli oneri amministrativi e contabili in capo ai Comuni, soprattutto di piccole dimensioni».
1.112
PARRINI, ALFIERI, CERNO, ZANDA
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. All'articolo 1, comma 1120, lettera a) della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: ''31 dicembre 2018'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 giugno 2019''. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge è istituito, presso la Conferenza Stato Città e Autonomie locali un tavolo tecnico-politico per la redazione di linee guida finalizzate all'avvio di un percorso di revisione organica della disciplina in materia di ordinamento, delle Province e Città Metropolitane, superamento dell'obbligo di gestione associata delle funzioni e semplificazione degli oneri amministrativi e contabili in capo ai Comuni, soprattutto di piccole dimensioni».
1.113
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:
«2-bis. Nell'anno 2018, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono rendere disponibili ulteriori spazi finanziari per gli enti locali del proprio territorio ai sensi dell'articolo 2, comma 8, dei regolamento di cui al decreto dei Presidente de! Consiglio dei ministri 21 febbraio 2017, n. 21, nell'ambito delle intese regionali di cui all' articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. A tal fine ciascuna Regione e Provincia Autonoma comunica, entro il termine perentorio del 30 settembre, agli enti locali interessati i saldi obiettivo rideterminati e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, attraverso il sistema web dedicato al pareggio di bilancio, con riferimento a ciascun ente locale e alla stessa regione o provincia autonoma, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243».
1.0.1
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
1. L'articolo 5, comma 4 legge 25 febbraio 1987, n. 67 e articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2012, n. 133, per l'anno 2019, non trova applicazione nei confronti dei Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti».
1.0.2
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 233-bis, comma 3, le parole: ''esercizio 2017'' sono sostituite dalle parole: ''esercizio 2018''.
2. Al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, all'allegato 4/4, Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, articolo 1, punto 1, lettera c), le parole: ''a decorrere dall'esercizio 2018, con riferimento all'esercizio 2017'' sono sostituite dalle seguenti: ''a decorrere dall'esercizio 2019, con riferimento all'esercizio 2018''».
1.0.3
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
1. L'articolo 6, commi 3, 7, 8, 9, 12, 13 e 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, e l'articolo 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per l'anno 2019 non trovano applicazione nei confronti-dei Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti».
1.0.4
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
1. L'articolo 1 comma 143, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per l'anno 2019 nei confronti dei Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti non trova applicazione».
1.0.5
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
1. L'articolo 8, commi 4 ,14 e 15 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per l'anno 2019, non trova applicazione nei confronti dei Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, fermo restando l'importo complessivo delle riduzioni di cui al comma 13-bis dell'articolo 47 del medesimo decreto-legge 66 del 2014».
1.0.6
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
1. L'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 per l'anno 2019, non trova applicazione nei confronti dei Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti».
1.0.7
APPROVATO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Proroga di termini in materia di spazi finanziari degli enti locali)
1. Nell'anno 2018, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono rendere disponibili ulteriori spazi finanziari per gli enti locali del proprio territorio ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2017, n. 21, nell'ambito delle intese regionali di cui all'articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. A tal fine, per il corrente anno, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano, entro il 30 settembre 2018, agli enti locali interessati i saldi obiettivo rideterminati e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, attraverso il sistema web dedicato al pareggio di bilancio, con riferimento a ciascun ente locale e alla stessa regione o provincia autonoma, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento del rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243».
1.0.8
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
1. L'articolo 1, commi 9, 10, 11 e 173 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e l'articolo 1, comma 505, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non trovano applicazione per l'anno 2019, nei confronti dei Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti».
1.0.9
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
1. L'articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111, per l'anno 2019, nei confronti dei Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti non trova applicazione».
1.0.10
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
1. Gli articoli 4 e 4-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, per i comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, per l'anno 2019 non trovano applicazione».
2.1
CUCCA, ROSSOMANDO, COLLINA, PARRINI, CIRINNÀ, VALENTE, MIRABELLI
Sopprimere il comma 1.
2.2
CUCCA, ROSSOMANDO, COLLINA, PARRINI, CIRINNÀ, VALENTE, MIRABELLI
Sopprimere il comma 2.
2.3
GRASSI, PIARULLI, PERILLI, VONO, MANTOVANI, GARRUTI, ROMANO, MORRA, URRARO, LOMUTI, D'ANGELO, GIARRUSSO, RICCARDI, CRUCIOLI, EVANGELISTA
APPROVATO
Sostituire il comma 3 con il seguente:
«All'articolo 10 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: ''31 dicembre 2016'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2021'' conseguentemente, il termine di cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014, limitatamente alla sezione distaccata di Ischia, è prorogato al 1º gennaio 2022;
b) al comma 2, le parole: ''31 dicembre 2016'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2021'' conseguentemente, il termine di cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014, limitatamente alla sezione distaccata di Lipari, è prorogato al 1º gennaio 2022;
c) al comma 3, le parole: ''31 dicembre 2016'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2021'' conseguentemente, il termine di cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014, limitatamente alla sezione distaccata di Portoferraio, è prorogato al 1º gennaio 2022».
2.4
Sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. All'articolo 10 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole: ''31 dicembre 2016'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2021'', conseguentemente, il termine di cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014, limitatamente alla sezione distaccata di Ischia, è prorogato al 1º gennaio 2022;
b) al comma 3, le parole: ''31 dicembre 2016'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2021'', conseguentemente, il termine di cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014, limitatamente alla sezione distaccata di Portoferraio, è prorogato ai 1º gennaio 2022».
2.5
Sostituire il comma 3 con i seguenti:
«3. All'articolo 10, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, le parole: ''31 dicembre 2016'', sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2021'' e, conseguentemente, al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014, le parole: ''1º gennaio 2017'', sono sostituite dalle seguenti: ''1º gennaio 2022''.
3-bis. Il comma 2-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, è abrogato».
2.6
Sostituire il comma 3 con i seguenti:
«3. All'articolo 10, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, le parole: ''31 dicembre 2016'', sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2021'' e, conseguentemente, il termine di cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014, è prorogato al 1º gennaio 2022.
3-bis. Il comma 2-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, è abrogato».
2.7
GRASSO, DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA
APPROVATO
Sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. All'articolo 10, commi 1, 2, 3, del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, le parole: ''31 dicembre 2016'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2021'', conseguentemente, il termine di cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014, è prorogato al 1º gennaio 2022».
2.8
Sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. All'articolo 10 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, il comma 1 è sostituito dal seguente:
''1. Fino al 31 dicembre 2021, nel circondario del tribunale di Napoli è ripristinata la sezione distaccata di Ischia, avente giurisdizione sul territorio dei comuni di Barano d'Ischia, Casamicciola Terme, Forio, Ischia, Lacco Ameno, Serrara Fontana, e nel circondario del tribunale di Livorno è ripristinata la sezione distaccata di Portoferraio.'', conseguentemente, il termine di cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014, limitatamente alle sezioni distaccate di Ischia e di Portoferraio, è prorogato al 1º gennaio 2022''».
2.9
ROSSOMANDO, CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE, MIRABELLI, MISIANI
Al comma 3, sostituire le parole: «all'articolo 10, comma 1» con le seguenti: «all'articolo 10, commi 1 e 3» e dopo la parola: «Ischia» aggiungere le seguenti: «e Portoferraio».
2.10
ROSSOMANDO, CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE, FARAONE, MIRABELLI, MISIANI
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. All'articolo 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, le parole: ''31 dicembre 2016'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2021''».
Conseguentemente all'articolo 10, comma 13, del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, le parole: «1º gennaio 2017» sono sostituite dalle le seguenti: «1º gennaio 2022».
2.11
FARAONE, CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE, MIRABELLI
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. La proroga di cui al comma 3, si applica anche alle sezioni distaccate di Nicosia e Modica».
2.12
PAGANO, BERNINI, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI
APPROVATO
Dopo il comma 3 , aggiungere il seguente:
«3-bis). Alla legge 16 febbraio 1913, n, 89, articolo 19, comma 1, le parole: ''entro il 28 febbraio di ciascun anno '' sono sostituite dalle seguenti: ''entro il 26 febbraio di ciascun anno''».
2.13
CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE, MIRABELLI
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. All'articolo 22, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 le parole: ''sei anni'' sono sostituite dalle seguenti: ''sette anni''».
2.14
CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE, MIRABELLI
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Il termine di cui all'articolo 22, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 è differito al 1º febbraio 2020».
2.15
LA RUSSA, STANCANELLI, BALBONI
APPROVATO
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. All'articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: ''cinque'' sostituita dalla seguente: ''sette''».
2.16
APPROVATO
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. All'articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: ''cinque'' è sostituita dalla seguente: ''sette''».
2.17
RAMPI, MALPEZZI, IORI, VERDUCCI
APPROVATO
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. All'articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: ''cinque'' è sostituita dalla seguente: ''sette''».
2.18
CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE, MIRABELLI
APPROVATO
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. All'articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: ''cinque'' è sostituita dalla seguente: ''sette''».
2.19
CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE, MIRABELLI
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Il termine di cui all'articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, è differito al 1º febbraio 2020».
2.20
CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE, MIRABELLI
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. All'articolo 2-bis, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, le parole: ''31 dicembre 2016'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 giugno 2019''».
2.21
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. In attesa della riforma della magistratura onoraria e di pace, è sospesa l'efficacia dell'articolo 3 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 e dei relativi decreti attuativi».
2.22
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. In attesa della riforma della magistratura onoraria e di pace, è sospesa l'efficacia dell'articolo 14 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116».
2.23
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. In attesa della riforma della magistratura onoraria e di pace, è sospesa l'efficacia degli articoli 29 comma 2 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 e dell'articolo 2, comma 17, lettera a), n. 4 della legge 57 del 2016».
2.24
STANCANELLI, LA RUSSA, BALBONI
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. L'articolo 1, comma 470, legge 27 dicembre 2017, n. 205 è abrogato e conseguentemente all'articolo 22 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 al comma 3, secondo periodo, le parole: ''possono chiedere l'iscrizione coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano maturato i requisiti per detta iscrizione secondo la previgente normativa'' sono-sostituite con le seguenti: ''maturando i requisiti previsti dalla normativa previgente, possono chiedere l'iscrizione coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritti all'albo degli Avvocati'', il comma 4 è abrogato».
2.25
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Al fine di salvaguardare la funzionalità degli uffici giudiziari e garantire un ordinato e graduale processo di conferimento, da parte del Consiglio Superiore della Magistratura, degli incarichi direttivi e semidirettivi che si renderanno vacanti negli anni 2018, 2019 e 2020, gli effetti dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono differiti al 31 dicembre 2020».
2.26
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Nelle procedure esecutive giudiziali, sia mobiliari che immobiliari, ai sensi dell'articolo 585 del codice di procedura civile e successive modificazioni, il termine per il saldo del prezzo di aggiudicazione di un bene venduto all'asta giudiziale è assoggettato alla sospensione per il periodo feriale dell'attività-giudiziaria dei tribunali, stabilito dal 1º al 31 agosto di ciascun anno, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, modificato dall'articolo 16 del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, Tale disposizione ha efficacia immediata e si applica anche alle procedure esecutive in corso, a qualunque stadio essere siano, in modo tale, che la sospensione del termine sia applicabile anche per i termini di pagamento scadenti il mese di agosto 2018».
2.27
ROSSOMANDO, CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE, FARAONE, MIRABELLI, MISIANI
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. All'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, le parole: ''31 dicembre 2016'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2021''».
Conseguentemente all'articolo 10, comma 13, del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, le parole: «1º gennaio 2017» sono sostituite dalle le seguenti: «1º gennaio 2022».
2.28
ROSSOMANDO, CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE, FARAONE, MIRABELLI, MISIANI
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. All'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, le parole: ''31 dicembre 2016'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2021''».
Conseguentemente all'articolo 10, comma 13, del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, le parole: «1º gennaio 2017» sono sostituite dalle le seguenti: «1º gennaio 2022».
2.100
BORGHESI, relatore
APPROVATO
Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
3.1
SUDANO, FERRAZZI, ASSUNTELA MESSINA, MIRABELLI, MARTELLI
Al comma 1, sostituire le parole: «31 agosto 2019» con le seguenti: «31 dicembre 2018».
3.2
ARRIGONI, BRIZIARELLI, PIROVANO
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. All'articolo 11, comma 3-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: ''31 dicembre 2018'' sono sostituite con le seguenti: ''31 dicembre 2019'';
b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: ''Fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al comma 9-bis, e comunque non oltre il 31 dicembre 2019, le sanzioni di cui all'articolo 260-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non si applicano''».
3.3
Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:
«1-bis. All'articolo 11, comma 3-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ai primo periodo, le parole: ''31 dicembre 2018'' sono sostituite con le seguenti: ''31 dicembre 2019'';
b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: ''Fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al comma 9-bis, e comunque non oltre il 31 dicembre 2019, le sanzioni di cui all' articolo 260-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non si applicano''».
3.4
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. All'articolo 11, comma 3-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: ''31 dicembre 2018'' sono sostituite con le seguenti: ''31 dicembre 2019'';
b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: ''Fino alla data del subendo-nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al comma 9-bis, e comunque non oltre il 31 dicembre 2019, le sanzioni di cui all'articolo 260-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non si applicano''».
3.5
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. All'articolo 11, comma 3-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: ''31 dicembre 2018'' sono sostituite con le seguenti: ''31 dicembre 2019'';
b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: ''Fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al comma 9-bis, e comunque non oltre il 31 dicembre 2019, le sanzioni di cui all'articolo 260-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non si applicano''».
3.6
PAGANO, BERNINI, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI, TIRABOSCHI, BARBONI, DAMIANI, FERRO, FLORIS, LONARDO, MODENA, RIZZOTTI, AIMI, BERUTTI, PAROLI
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. All'articolo 11, comma 3-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole da: ''Fino alla data del subentro'' a ''non oltre il 31 dicembre 2018'' sono sostituite dalle seguenti: ''Fino al 31 dicembre 2019'';
b) l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: ''Fino al 31 dicembre 2019, non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 260-bis i commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile, n. 152''».
3.7
BELLANOVA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO, FERRAZZI
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. All'articolo 11, comma 3-bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole da: ''Fino alla data del subentro'' a: ''non oltre il 31 dicembre 2018'' sono sostituite dalle seguenti: ''Fino al 31 dicembre 2019''».
3.8
PAGANO, BERNINI, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. All'articolo 11, comma 3-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole da: ''Fino allagata del subentro'' a ''non oltre il 31 dicembre 2018'' sono sostituite dalle seguenti: ''Fino al 31 dicembre 2019''».
3.9
PAGANO, BERNINI, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI, TIRABOSCHI, BARBONI, DAMIANI, FERRO, FLORIS, LONARDO, MODENA, RIZZOTTI, AIMI, BERUTTI, PAROLI
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. All'articolo 11, comma 3-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125, le parole: '', e comunque non oltre il 31 dicembre 2018,'', ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: '', e comunque non oltre il 31 dicembre 2019,''».
3.10
BELLANOVA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO, FERRAZZI
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. All'articolo 11, comma 3-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: ''Dal 1º gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, le sanzioni di cui all'articolo 260-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non si applicano''».
3.11
PAGANO, BERNINI, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. All'articolo 11, comma 3-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: ''Dal 1º gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, le sanzioni di cui all'articolo 260-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non si applicano''».
3.12
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti commi:
«1-bis. All'articolo 13, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: ''6-bis. All'articolo 1, comma 56, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: effettuate entro il 31 dicembre 2016' sono sostituite con le seguenti: effettuate entro il 31 dicembre 2020'''.
1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, nel limite massimo di 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo ai medesimo Ministero».
3.13
BELLANOVA, FERRARI, RICHETTI, FERRAZZI
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Al decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 29, articolo 6, comma 3, le parole: ''entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto'', sono sostituite con le seguenti: ''entro il 31 dicembre 2018''».
3.14
PAGANO, BERNINI, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI, TIRABOSCHI, BARBONI, DAMIANI, FERRO, FLORIS, LONARDO, MODENA, RIZZOTTI, AIMI, BERUTTI, PAROLI
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Al decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 29, articolo 6, comma 3, le parole: ''entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto'', sono sostituite con le seguenti: ''entro il 31 dicembre 2018''».
3.15
APPROVATO
Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:
«1-bis. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 59, le parole: ''a decorrere dal 1º luglio 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''a decorrere dal 1º luglio 2020'';
b) al comma 60, le parole: ''a decorrere dal 1º luglio 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''a decorrere dal 1º luglio 2020''».
Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di vendita di energia elettrica e gas naturale».
3.16 (testo 3)
APPROVATO
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Per gli impianti geotermoelettrici che rispettano i requisiti di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, ivi inclusi gli impianti autorizzati dalle regioni o province delegate che rispettano i medesimi requisiti, e per gli impianti solari termodinamici, inseriti in posizione utile nelle graduatorie pubblicate dal Gestore dei servizi energetici Gse Spa, a seguito delle procedure di registro di cui al decreto 23 giugno 2016, il termine per l'entrata in esercizio di cui all'articolo 11, comma 1, del medesimo decreto 23 giugno 2016, è prorogato di 24 mesi. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, infine, le seguenti parole: «e di energia».
3.16 (testo 2)
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-bis. Per gli impianti geotermoelettrici che rispettano i requisiti di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, ivi inclusi gli impianti autorizzati dalle regioni o province delegate che rispettano i medesimi requisiti, e per gli impianti solari termodinamici, inseriti in posizione utile nelle graduatorie pubblicate dal Gestore dei servizi energetici Gse Spa, a seguito delle procedure di registro di cui al decreto 23 giugno 2016, il termine per l'entrata in esercizio di cui all'articolo 11, comma 1, del medesimo decreto 23 giugno 2016, è prorogato di 24 mesi. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
1-ter. L'entrata in vigore della disposizione di cui al comma 1-bis è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero dello sviluppo economico provvede ad inviare la notifica alla Commissione europea».
Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, infine, le seguenti parole: «e di energia».
3.16
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Per gli impianti geotermoelettrici che rispettano i requisiti di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, ivi inclusi gli impianti autorizzati dalle regioni o province delegate che rispettano i medesimi requisiti, e che accedono agli incentivi di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, mediante l'avvenuto riconoscimento del carattere nazionale o locale delle risorse geotermiche rinvenute, il termine di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto ministeriale 23 giugno 2016 è prorogato di 24 mesi».
Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, infine, le seguenti parole: «e di energia».
3.17
Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. All'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 5, è inserito il seguente:
''6. Per ciascuna tipologia di rifiuto, fino alla data di entrata in vigore del relativo decreto di cui al comma 2, i criteri specifici di cui al comma 1 possono essere stabiliti per il singolo caso, nel rispetto delle condizioni ivi indicate, tramite autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 208, 209 e 211, nonché ai sensi delle disposizioni contenute nel titolo III-bis della parte seconda del presente decreto. Sono fatte salve le autorizzazioni già rilasciate alla data di entrata in vigore della presente norma, ai sensi delle disposizioni sopra menzionate, ove conformi alle condizioni di cui al comma 1''».
3.18
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Nelle more di una revisione degli allegati del decreto legislativo 99/92 e più in generale del decreto complessivo, continuano a valere, ai fini dell'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura, esclusivamente i limiti degli allegati del suddetto decreto e quelli eventualmente più restrittivi stabiliti dalle discipline regionali, con l'avvertenza che possono essere utilizzati anche i fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane con codice 190805, e quelli prodotti dal trattamento delle acque reflue industriali e agro industriali che presentano caratteristiche sostanzialmente non diverse da quelle dei fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane, a condizione che non contengano sostanze pericolose in concentrazioni tali da conferire agli stessi una o più caratteristiche di pericolosità ai sensi del Regolamento 1357/2014/UE, del Regolamento 1342/2014, della Decisione 95-5/2014/UE e del regolamento 997/2017/LJE. Con riferimento alla caratteristica di pericolo HP7 ''Cancerogeno'' ed ai limiti applicabili per il parametro idrocarburi, coerentemente con la Decisione 95 5/2014/UE, si utilizza la determinazione dei marker di cancerogenicità contemplata nella nota ''L'' dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 così come specificato nel parere dell'ISS prot. 32074 del 23/06/2009».
3.19
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2018 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, un Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni al di sotto dei 5.000 abitanti, destinato alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali montane di competenza dei comuni della regione Piemonte, che abbiano particolare rilievo sotto il profilo dei collegamenti con strade provinciali e statali o sotto il profilo turistico, paesaggistico e ambientale. Ai fini dell'utilizzo delle risorse dei Fondo di cui al presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno, con il Ministro delle politiche agricole alimentari; e forestali e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla predisposizione di un Piano nazionale per la riqualificazione delle infrastrutture stradali dei piccoli comuni. All'onere derivante dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2018 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
3.20
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. A favore dei piccoli comuni tra quelli di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, a valere nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2018 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, un Fondo speciale per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni, destinato al finanziamento di investimenti diretti alla tutela dell'ambiente e dei beni culturali, alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla salvaguardia e alla riqualificazione urbana dei centri storici, alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici nonché alla promozione dello sviluppo economico e sociale e all'insediamento di nuove attività produttive in quei territori. Per gli anni 2018 e 2019, nel Fondo di cui al primo periodo confluiscono altresì le risorse di cui all'articolo 1, comma 640, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che sono destinate esclusivamente al finanziamento degli interventi di ristrutturazione dei percorsi viari di particolare valore storico e culturale destinati ad accogliere flussi turistici che utilizzino modalità di trasporto a basso impatto ambientale».
3.0.1
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Proroga dì termini in materia di commercio)
1. Al fine di ridurre e semplificare gli adempimenti relativi al rilascio e al rinnovo delle concessioni di commercio su aree pubbliche privilegiando la maggiore valorizzazione della professionalità maturata sul posteggio nonché al fine di attribuire alle Regioni maggiori competenze sulle procedure da seguire, nel quadro di un riordino complessivo della materia, il termine di cui all'articolo 1 comma 1180 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 è differito al 30 giugno 2021. Il comma 1181 dell'articolo 1 della medesima legge è soppresso».
4.1
Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2019» con le seguenti: «31 ottobre 2018».
4.2
APPROVATO
Dopo il comma 1 inserire il seguente:
«1-bis. All'articolo 1, comma 1078, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: ''31 marzo'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 giugno''».
4.3
PAGANO, MINUTO, GALLIANI, BERARDI, GALLONE, RIZZOTTI, TOFFANIN, VITALI, DE POLI, LONARDO, BERUTTI, BARBONI, PAROLI, FLORIS, PICHETTO FRATIN, AIMI, SICLARI, PAPATHEU, BATTISTONI, PEROSINO
APPROVATO
Dopo il comma 1 inserire il seguente:
«1-bis. All'articolo 1, comma 1078 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: ''31 marzo'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 giugno''».
4.4
PARRINI, CERNO, ZANDA, MISIANI, ALFIERI, COMINCINI, D'ALFONSO, FERRARI, MAGORNO
APPROVATO
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. All'articolo 1, comma 1078 della legge n. 205 del 2017, le parole: ''31 marzo'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 giugno''».
4.5
APPROVATO
Dopo il comma 1 inserire il seguente:
«1-bis. All'articolo 1, comma 1078, della legge n. 205 del 2017, le parole: '' 31 marzo'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 giugno''».
4.6
DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA
APPROVATO
Dopo il comma 1 inserire il seguente:
«1-bis. All'articolo 1, comma 1078 della legge n. 205 del 2017, sostituire le parole: ''31 marzo'' con le seguenti: ''30 giugno''».
4.7
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, comma 1142, all'ultimo periodo, le parole: ''31 dicembre 2018'', sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2019''».
4.8 (testo 2)
PAGANO, BERNINI, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI
Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti commi:
«1-bis. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, le parole: "Per gli anni dal 2014-2019," sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni dal 2014 al 2021,".
1-ter. All'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in 132,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede:
a) quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione proporzionale delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche;
b) quanto a 82,9 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
4.8
PAGANO, BERNINI, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI, PAROLI, DAL MAS, LONARDO, MODENA, DE POLI, DAMIANI, RIZZOTTI, BARBONI, FERRO, TIRABOSCHI, FLORIS
Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, le parole: ''Per gli anni dal 2014-2019,'' sono sostituite dalle seguenti: ''Per gli anni dal 2014 al 2021,''.
1-ter: All'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in 132,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio-triennale 2018-2020, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche».
4.9
Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, le parole: ''Per gli anni dal 2014-2019,'' sono sostituite dalle seguenti: ''Per gli anni dal 2014 al 2021,''.
1-ter. All'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in 132,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche».
4.10
DURNWALDER, STEGER, LANIECE, UNTERBERGER
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. All'articolo 13, comma 14-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: ''30 novembre 2012'', sono sostituite dalle seguenti: ''30 novembre 2020''».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 25 milioni per l'anno 2018 e a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2020, si provvede:
a) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2018, a 20 milioni di euro per l'anno 2019 e a 20 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2018; a 10 milioni di euro per l'anno 2019 e a 10 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del «Fondo per le esigenze indifferibili» di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
c) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2018, a 20 milioni di euro per l'anno 2019 e a 20 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020 e sue proiezioni, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4.11
GASPARRI, MALLEGNI, BARBONI, TOFFANIN, BERARDI, DE POLI
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente;
«3-bis, All'articolo 1, comma 18, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, le parole: ''fino al 31 dicembre 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino al 31 dicembre 2080''».
4.12
GASPARRI, MALLEGNI, BARBONI, TOFFANIN, BERARDI, DE POLI
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente;
«3-bis, All'articolo 1, comma 18, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, le parole: ''fino al 31 dicembre 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino al 31 dicembre 2060''».
4.13
GASPARRI, MALLEGNI, BARBONI, TOFFANIN, BERARDI, DE POLI
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente;
«3-bis, All'articolo 1, comma 18, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, le parole: ''fino al 31 dicembre 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino al 31 dicembre 2050''».
4.14
GASPARRI, MALLEGNI, BARBONI, TOFFANIN, BERARDI, DE POLI
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente;
«3-bis, All'articolo 1, comma 18, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, le parole: ''fino al 31 dicembre 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino al 31 dicembre 2030''».
4.15
APPROVATO
Dopo il comma 3, aggiungere, infine, il seguente:
«3-bis. All'articolo 27, comma 2, lettera d), del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, al secondo periodo, le parole: ''alla medesima data'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro il 2 dicembre 2018 dell'avviso''».
4.16
APPROVATO
Dopo il comma 3, aggiungete il seguente:
«3-bis. All'articolo 27, comma 2, lettera d), secondo periodo, del decreto legge 24 aprile n. 50 le parole: ''alla medesima data'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro il 2 dicembre 2018 dell'avviso''».
4.17
Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:
«3-bis. All'articolo 43, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in materia di sistema integrato delle comunicazioni, le parole: ''31 dicembre 2018'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2019''».
Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere in fine, le seguenti parole: «e di comunicazioni».
4.18
APPROVATO
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Al comma 1 dell'articolo 39 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: ''per il quadriennio 2017 – 2020'' sono sostituite con: ''per l'anno 2017'' e le parole: ''di ciascun anno'' sono abrogate».
4.19
DURNWALDER, STEGER, LANIECE, UNTERBERGER
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«3-bis. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: ''30 giugno 2013'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2020''».
4.20
DURNWALDER, STEGER, LANIECE, UNTERBERGER
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
«3-bis. All'articolo 111, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: ''30 giugno 2016'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 giugno 2019''.
3-ter. I tempi indicati all'allegato 1, del decreto del ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 20 maggio 2015, sono rispettivamente prorogati di un anno».
4.21
Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti:
«3-bis. All'articolo 1, comma 1122, lettera i), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: ''30 giugno 2019'', sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2019''.
3-ter. Limitatamente ai rifugi-alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato al 31 dicembre 2019».
4.22
PAGANO, BERNINI, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI, BARBONI, DAMIANI, DE POLI, MODENA, FLORIS, LONARDO, RIZZOTTI, FERRO, AIMI, TIRABOSCHI, BERUTTI, PAROLI
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«3-bis. Alla legge 4 agosto 2017, n. 124, comma 179, le parole ''dodici mesi'', sono sostituite con le seguenti: ''ventiquattro mesi''».
4.23
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. All'articolo 3, comma 2, della legge 11 dicembre 2012, n. 224, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: ''Entro tale termine le persone preposte alla gestione tecnica delie imprese abilitate all'attività di meccanico o elettrauto ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, iscritte al registro delle imprese e ancora in attività possono dimostrare mediante la presentazione di un numero congruo di fatture di aver operato per tre anni negli ultimi cinque, sulle componenti complesse dei veicoli''».
4.24
PAGANO, BERNINI, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI, BERARDI, AIMI, FLORIS, FERRO, BARBONI, DAMIANI, DE POLI, MODENA, LONARDO, RIZZOTTI, TIRABOSCHI, BERUTTI, MOLES
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«3-bis. Alla legge 11 dicembre 2012, n. 224, articolo 3, al comma 2, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: ''Entro tale termine le persone preposte alla gestione tecnica delle imprese abilitate all'attività di meccanico o elettrauto ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, iscritte al registro delle imprese e ancora in attività possono dimostrare mediante la presentazione di un numero congruo di fatture di aver operato per tre anni negli ultimi cinque, sulle componenti complesse dei veicoli''».
4.25
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Alla legge 11 dicembre 2012, n. 224, articolo 3, al comma 2, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: ''Entro tale termine le persone preposte alla gestione tecnica delle imprese abilitate all'attività di meccanico o elettrauto ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, iscritte al registro delle imprese e ancora in attività possono dimostrare mediante la presentazione di un numero congruo dì fatture di aver operato per tre anni negli ultimi cinque, sulle componenti complesse dei veicoli''».
4.26
DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Alla legge 11 dicembre 2012, m 224, all'articolo 3, comma 2, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: ''Entro tale termine le persone preposte alla gestione tecnica delle imprese abilitate all'attività di meccanico o elettrauto ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, iscritte al registro delle imprese e ancora in attività possono dimostrare mediante la presentazione di un numero congruo di fatture di aver operato per tre anni negli ultimi cinque, sulle componenti complesse dei veicoli''».
4.0.1
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
1. Ai fini della realizzazione degli obiettivi di pubblico interesse indicati dall'articolo 1 comma 163 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le risorse del Fondo di cui alla lettera b) dei comma 160 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive modifiche e integrazioni, destinate alle emittenti televisive commerciali, sono assegnate in conformità e secondo i criteri disposti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, al quale sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 4 comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: ''alla data di presentazione della domanda'' aggiungere le seguenti: ''mentre per le domande inerenti all'anno 2019, si prende in considerazione il numero medio di dipendenti occupati nell'esercizio precedente, fermo restando che il presente requisito dovrà essere posseduto anche all'atto della presentazione della domanda''».
4.0.2 (testo 2)
APPROVATO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art.4-bis.
(Proroga di termini in materia di emittenti radiotelevisive locali)
1. All'articolo 4, comma 2, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, recante il Regolamento, da intendersi qui integralmente riportato, "concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali", in attuazione degli obiettivi di pubblico interesse di cui dall'articolo 1, comma 163, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per l'assegnazione delle risorse del Fondo di cui alla lettera b) del comma 160 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modifiche e integrazioni, destinate alle emittenti radiofoniche e televisive locali, al fine di estendere il regime transitorio anche all'anno 2019, dopo le parole: "alla data di presentazione della domanda" aggiungere le seguenti: "mentre per le domande inerenti all'anno 2019, si prende in considerazione il numero medio di dipendenti occupati nell'esercizio precedente, fermo restando che il presente requisito dovrà essere posseduto anche all'atto della presentazione della domanda"».
4.0.2
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art.4-bis.
(Proroga di termini in materia di emittenti radiotelevisive locali)
1. All'articolo 4, comma 2, ultimo periodo, del Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, recante il Regolamento, da intendersi qui integralmente riportato, ''concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali'', in attuazione degli obiettivi di pubblico interesse di cui dall'articolo 1 comma 163 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 per l'assegnazione delle risorse del Fondo di cui alla lettera b) del comma 160 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive modifiche e integrazioni, destinate alle emittenti radiofoniche e televisive locali, sostituire: ''2018'' con: ''2019''».
4.0.3
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Proroga di termini in materia di emittenti radiotelevisive locali)
1. All'articolo 4, comma 2, ultimo periodo, del Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, recante il Regolamento, da intendersi qui integralmente riportato, ''concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e rinnovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali'', in attuazione degli obiettivi di pubblico interesse di cui dall'articolo 1 comma 163 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 per l'assegnazione delle risorse del Fondo di cui alla lettera b) del comma 160 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive modifiche e integrazioni, destinate alle emittenti radiofoniche e televisive locali, sostituire: ''2018'' con: ''2019''».
4.0.4
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Proroga di termini in materia di emittenti radiotelevisive locali)
1. All'articolo 4, comma 2, ultimo periodo, del Decreto dei Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, recante il Regolamento, da intendersi qui integralmente riportato, ''concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali'', in attuazione degli obiettivi di pubblico interesse di cui dall'articolo 1 comma 163 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 per l'assegnazione delle risorse del Fondo di cui alla lettera b) del comma 160 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive modifiche e integrazioni, destinate alle emittenti radiofoniche e televisive locali, sostituire: ''2018'' con: ''2019''».
4.0.5
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Proroga di termini in materia di emittenti radiotelevisive locali)
1. All'articolo 4, comma 2, ultimo periodo, del Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, recante il Regolamento, da intendersi qui integralmente riportato, ''concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali'', in attuazione degli obiettivi di pubblico interesse di cui dall'articolo 1 comma 163 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 per l'assegnazione delle risorse del Fondo di cui alla lettera b) del comma 160 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive modifiche e integrazioni, destinate alle emittenti radiofoniche e televisive locali, sostituire: ''2018'' con: ''2019''».
4.0.6
MARGIOTTA, VERDUCCI, PARRINI, COLLINA
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Proroga di termini in materia di emittenti radiotelevisive locali)
1. All'articolo 4, comma 2, ultimo periodo, del Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, recante il Regolamento, da intendersi qui integralmente riportato, ''concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e rinnovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali'', in attuazione degli obiettivi di pubblico interesse di cui dall'articolo 1 comma 163 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 per l'assegnazione delle risorse del Fondo di cui alla lettera b) del comma 160 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive modifiche e integrazioni, destinate alle emittenti radiofoniche e televisive locali, sostituire: ''2018'' con: ''2019''».
4.0.7
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Proroga di termini in materia di frequenze televisive)
1. All'articolo 1 comma 1031 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, al secondo e al terzo periodo le parole: ''30 settembre 2018'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 marzo 2019'' e al quarto periodo le parole: ''28 febbraio 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 settembre 2019''.
2. All'articolo 1 comma 1033 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: ''30 settembre 2018'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 marzo 2019'' e le parole: ''30 giugno 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2019''».
4.0.8
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
Art.4-bis.
(Proroga di termini in materia di frequenze televisive)
1. All'articolo 1 comma 1031 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, al secondo e ai terzo periodo le parole: ''30 settembre 2018'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 marzo 2019'' e al quarto periodo le parole: ''28 febbraio 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 settembre 2019''».
2. All'articolo 1 comma 1033 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: ''30 settembre 2018'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 marzo 2019'' e le parole: ''30 giugno 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2019''».
4.0.9
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Proroga di termini in materia di frequenze televisive)
1. All'articolo 1 comma 1031 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, al secondo e al terzo periodo le parole: ''30 settembre 2018'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 marzo 2019'' e al quarto periodo le parole: ''28 febbraio 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 settembre 2019''.
2. All'articolo 1 comma 1033 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: ''30 settembre 2018'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 marzo 2019'' e le parole: ''30 giugno 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2019''».
4.0.10
DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Proroga di termini in materia di frequenze televisive)
1. All'articolo 1 comma 1031 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, al secondo e al terzo periodo le parole: ''30 settembre 2018'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 marzo 2019'' e ai quarto periodo le parole: ''28 febbraio 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''36settembre 2019''».
2. All'articolo 1 comma 1033 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: ''30 settembre 2018'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 anno 2019'' e le parole: ''30 giugno 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2019''».
4.0.11
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Proroga di termini in materia di frequenze televisive)
1. All'articolo 1 comma 1032 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: ''30 giugno 2018'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2018''».
4.0.12
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Proroga di termini in materia di frequenze televisive)
1. All'articolo 1 comma 1032 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: ''30 giugno 2018'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2019''».
4.0.13
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art.4-bis.
(Proroga di termini in materia di frequenze televisive)
1. All'articolo 1 comma 1032 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: ''30 giugno 2018'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2018''».
4.0.14
DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Proroga di termini in materia di frequenze televisive)
1. All'articolo 1 comma 1032 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: ''30 giugno 2018'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2019''».
4.0.15
DURNWALDER, STEGER, LANIECE, UNTERBERGER
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Proroga di termini in materia di lavoro)
1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 910, alinea, le parole: ''A far data dal 1º luglio 2018'', sono sostituite dalle seguenti: ''A far data dal 1º luglio 2019'';
b) al comma 914, secondo periodo, le parole: ''dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge'', sono sostituite dalle seguenti: ''dal 1º gennaio 2019''».
4.0.16
PAGANO, BERNINI, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI, SCIASCIA
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Proroga di termini in materia di emittenti radiotelevisive locali)
1. All'articolo 4, comma 2, ultimo periodo, del Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, recante il Regolamento, da intendersi qui integralmente riportato, ''concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e rinnovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali'', in attuazione degli obiettivi di pubblico interesse di cui dall'articolo 1 comma 163 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 per l'assegnazione delle risorse del Fondo di cui alla lettera b) del comma 160 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive modifiche e integrazioni, destinate alle emittenti radiofoniche e televisive locali, sostituire: ''2018'' con il seguente: ''2019''».
4.0.17
PAGANO, BERNINI, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI, SCIASCIA
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Proroga di termini in materia di frequenze televisive)
1. All'articolo 1 comma 1031 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, al secondo e al terzo periodo le parole: ''30 settembre 2018'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 marzo 2019'' e al quarto periodo le parole: ''28 febbraio 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 settembre 2019''.
2. All'articolo 1 comma 1033 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: ''30 settembre 2018'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 marzo 2019'' e le parole: ''30 giugno 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''31-dicembre 2019''».
4.0.18
PAGANO, BERNINI, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI, SCIASCIA
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Proroga di termini in materia di frequenze televisive)
1. All'articolo 1 comma 1032 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: ''30 giugno 2018'' sono sostituite dalle seguenti: ''51 dicembre''2018''».
4.0.19
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Proroga di termini in materia di emittenti radiotelevisive locali)
1. All'articolo 4, comma 2, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, recante il "Regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali", in attuazione degli obiettivi di pubblico interesse di cui dall'articolo 1, comma 163, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per l'assegnazione delle risorse del Fondo di cui alla lettera b) del comma 160 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modifiche e integrazioni, destinate alle emittenti radiofoniche e televisive locali, la parola: "2018" è sostituita dalla seguente: "2019".
5.1
UNTERBERGER, STEGER, DURNWALDER, LANIECE
Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti:
«1-bis. All'articolo 1, comma 356, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: ''anni 2017 e 2018'', sono sostituite dalle seguenti: ''2019 e 2020''.
1-ter. Ai medesimi fini di cui al comma 1-bis, all'articolo 1, comma 357, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: ''anni 2017 e 2018'', sono sostituite dalle seguenti: ''2019 e 2020''».
Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, sì provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5.2
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. All'articolo 11, comma 6-bis, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, in tema di istituzione e disciplina del servizio civile universale, le parole: ''l'iscrizione degli enti ai previgenti albi di servizio civile nazionale cessa di avere efficacia decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione'' sono sostituite dalle seguenti: ''l'iscrizione degli enti ai previgenti albi di servizio civile nazionale, nonché a quelli delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, cessa di avere efficacia alla data del 31 maggio 2020''».
5.3
PAGANO, BERNINI, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI, TIRABOSCHI, FERRO, DAMIANI, DE POLI, MODENA, LONARDO
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. All'articolo 2, comma 29 lettera b), legge 28 giugno 2012 n. 92, dopo le parole: ''al 31 dicembre 2015'', sono inserite le seguenti: ''e dal 1º gennaio 2018 al 31 dicembre 2020''».
Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi-di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche.
5.4
PAGANO, BERNINI, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. All'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo n. 80 del 2015 aggiungere in fine il seguente periodo: ''Per l'anno 2018 il termine utile ai fini della sottoscrizione e dei deposito dei contratti collettivi aziendali è prorogato al 31 dicembre 2018. La domanda di ammissione allo sgravio contributivo di cui all'articolo 2 del Decreto Ministeriale 12 settembre 2017 è presentata entro il 15 gennaio 2019. Ai relativi oneri si provvede nei limiti delle risorse di cui all'articolo 8 del medesimo Decreto Ministeriale''».
5.5
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. All'articolo 25, al comma 2, del decreto legislativo n. 80 del 2015 aggiungere in fine il seguente periodo: ''Per l'anno 2018 il termine utile ai fini della sottoscrizione e del deposito dei contratti collettivi aziendali è prorogato al 31 dicembre 2018. La domanda di ammissione allo sgravio contributivo di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 12 settembre 2017 è presentata entro il 15 gennaio 2019. Ai relativi oneri si provvede nei limiti delle risorse di cui all'articolo 8 del medesimo decreto ministeriale''».
5.6
PARRINI, MALPEZZI, IORI, COLLINA
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 594 dopo le parole socio: ''socio assistenziali'' sono aggiunte le seguenti: ''nonché nei servizi e nei presidi socio-sanitari e della salute limitatamente agli aspetti socio-educativi'';
b) al comma 597 le parole: ''tre anni'' sono sostituite con le parole: ''cinque anni'';
c) al comma 599 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno svolto l'attività di coordinamento degli educatori per un periodo minimo di tre anni, anche non continuativi, documentata mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, possono continuare ad esercitare detta attività''».
5.7
UNTERBERGER, STEGER, DURNWALDER, LANIECE
Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:
«1-bis. L'applicazione delle disposizioni concernenti il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da fruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, introdotte in via sperimentale per gli anni 2013,2014 e 2015 dall'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, nonché, per l'anno 2016, dall'articolo 1, comma 205, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e per gli anni 2017 e 2018, dall'articolo 1, comma 354, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è prorogata anche per gli anni 2019 e 2020. La durata del congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente è aumentata a due giorni per l'anno 2019 e a quattro giorni per l'anno 2020, che possono essere goduti anche in via non continuativa; al medesimo congedo si applica la disciplina di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2013. Per l'anno 2019, il padre lavoratore dipendente può astenersi per un periodo ulteriore di un giorno previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima. Alla copertura degli oneri derivanti dai primi tre periodi del presente comma, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2019 e alla parziale copertura degli oneri derivanti dai primi tre periodi del presente comma, valutati in 41,2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede, quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2019 e a 31,2 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n, 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».
5.8
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, è assegnata una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 6, della legge 9 dicembre 1998 n. 431, le regioni possono destinare le somme non spese della dotazione del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, istituito dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, all'incremento del Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da emanarsi entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dall'anno 2018, sono stabilite le modalità di trasferimento delle risorse tra i due fondi in relazione alle annualità pregresse. Agli oneri derivanti dall'articolo 2-quater, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
5.0.1
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Regime speciale per lavoratori impatriati: estensione periodo dì fruizione incentivi fiscali)
1. All'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, le parole: "e per i quattro periodi successivi" sono sostituite dalle seguenti: "e per i sei periodi successivi".
2. All'articolo 1, comma 151, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, la parola: "2020" è sostituita dalla seguente: "2022".
3. All'articolo 8-bis, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: "il quadriennio 2017 -2020" sono sostituite dalle seguenti: "gli anni dal 2017 al 2022 inclusi"».
5.0.2
VERDUCCI, MALPEZZI, IORI, RAMPI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
All'articolo 16, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 147, e successive modificazioni, le parole: ''e per quello successivo'' sono sostituite dalle seguenti: ''e per i tre periodi d'imposta successivi».
5.0.3
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Proroga dei termini di presentazione dell'istanza di collaborazione volontaria per l'emersione di redditi prodotti all'estero)
1. All'articolo 5-septies del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, il comma 3 è sostituito dal seguente:
''3. L'istanza di regolarizzazione può essere trasmessa fino al 31 dicembre 2018 e gli autori delle violazioni possono provvedere spontaneamente al versamento in un'unica soluzione di quanto dovuto entro il 28 febbraio 2019, senza avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive, modificazioni. Il versamento può essere ripartito in tre rate mensili consecutive di pari importo; in tal caso il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 28 febbraio 2019. Il perfezionamento della procedura di regolarizzazione avviene dal momento dei versamento di quanto dovuto in un'unica soluzione o dell'ultima rata''».
5.0.4
DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Proroga del termine di prescrizione dei contributi pensionistici
dovuti alle Gestioni pubbliche)
1. Nelle more della ricognizione della normativa che disciplina l'istituto della prescrizione dei contributi pensionistici dovuti alle casse della Gestione dei Dipendenti pubblici (Cassa per le pensioni dei dipendenti degli enti locali, Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari, Cassa per le pensioni dei sanitari, Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, Cassa dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato, rispettivamente, CPDEL, CPUG, CPS, CPI, CTPS), ed in ragione della complessità interpretativa e attuativa della materia, il termine di applicazione delle indicazioni fornite nell'ambito di prescrizione dei contributi pensionistici, già fissato con la circolare INPS n. 169 del 15 novembre 2017 al 1º gennaio 2019, è prorogato di un ulteriore anno al 1º gennaio 2020».
5.0.5
DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori delle
aree di crisi industriale complessa)
1. All'articolo 1, comma 139, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sostituire le parole: ''nell'anno 2018'' con le seguenti ''negli anni 2018 e 2019'' aggiungere in fine le seguenti parole: ''e la regione Lazio può destinare ulteriori risorse, fino al limite di 7 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019, per le specifiche situazioni occupazionali ricadenti nell'area di crisi industriale complessa di Frosinone''.
2. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, per la quota di finanziamenti non coperta dalle parte non utilizzata delle risorse finanziarie di cui all'articolo 44, comma 11-bis, si provvede nel limite massimo di euro 7 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando per il 2018 l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 4 milioni di euro e del Ministero della economia e finanze per 3 milioni di euro e per l'anno 2019 l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».
5.0.6
DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Trattamento di mobilità in deroga, per i lavoratori dell'area
di crisi industriale complessa di Frosinone)
1. All'articolo 1, comma 139, della legge 27 dicembre 2017, n, 205, aggiungere in fine le seguenti parole ''e la regione Lazio può destinare ulteriori risorse, fino al limite di 7 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019, per le specifiche situazioni occupazionali ricadenti nell'area di crisi industriale complessa di Frosinone''.
2. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 quantificato in euro 7 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando, per il 2018 l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 4 milioni di euro e del Ministero dell'economia e finanze per 3 milioni di euro e per l'anno 2019 l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».
6.1
BORGHESI, relatore
APPROVATO
Al comma 1, dopo le parole: «è prorogato» sono inserite le seguenti: «, per le procedure pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto,».
6.2
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La proroga di cui al precedente periodo si applica solo alle procedure di abilitazione ancora pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto».
6.3
DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
«3-bis. La durata del mandato del personale scolastico in servizio all'estero, nominato per un secondo mandato di 4 anni, ai sensi delle graduatorie permanenti prorogate dal precedente comma, è prorogata a domanda nella stessa sede fino a 6 anni. Conseguentemente il comma 8 dell'articolo 37 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64 è abrogato.
3-ter. All'articolo 21 comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, le parole: ''almeno sei anni'' sono sostituite con le parole: ''almeno 3 anni''.
3-quater. All'articolo 21 comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, le parole: ''sei anni scolastici'' sono sostituite con le parole: ''tre anni scolastici''».
6.4
APPROVATO
Dopo il comma 3, inserire i seguenti:
«3-bis. Al comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito in legge dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: ''al 31 dicembre 2017'' sono sostituite dalle parole: ''al 31 dicembre 2018''.
3-ter. Al comma 2-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito in legge dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: ''al 31 dicembre 2017'' sono sostituite dalle parole: ''al 31 dicembre 2018''».
6.5
PAGANO, VITALI, MOLES, MANGIALAVORI, MODENA, AIMI, TOFFANIN, BERARDI, DAMIANI, DE POLI, LONARDO, RIZZOTTI, FLORIS, PAROLI, SICLARI, PICHETTO FRATIN, BATTISTONI, BERUTTI, PAPATHEU, PEROSINO
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. All'articolo 4, comma 2 del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244 convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: ''31 dicembre 2017'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2018''».
6.6
VERDUCCI, MALPEZZI, IORI, RAMPI
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
«3-bis. All'articolo 23, comma 1, lettera b), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: ''31 dicembre 2018'' sono sostituite dalle seguenti ''31 dicembre 2019''.
3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-bis, nel limite massimo di 10 milioni di euro per il triennio 2019, 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».
6.7
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 18, comma 1, alinea, sostituire le parole: ''1º gennaio 2019'' con le seguenti: ''1º gennaio 2020'';
b) all'articolo 19, comma 2, sostituire le parole: ''1º gennaio 2019'' con le seguenti: ''1º gennaio 2020'';
c) all'articolo 19, comma 3, lettera b), sostituire le parole: ''1º gennaio 2019'' con le seguenti: ''1º gennaio 2020'';
d) all'articolo 19, comma 6, sostituire le parole: ''dall'anno scolastico 2019/2020'' con le seguenti: ''dall'anno scolastico 2020/2021'';
e) all'articolo 19, comma 5, sostituire le parole: ''1º gennaio 2019'' con le seguenti: ''1º gennaio 2020'';
f) all'articolo 20, comma 2, sostituire le parole: ''dall'anno 2019'' con le seguenti: ''dall'anno 2020''».
6.8
ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, PIROVANO
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. All'articolo 18-bis, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: ''Per l'anno scolastico 2016/2017 e 2017/2018'' sono sostituite dalle seguenti: ''Per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020''. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 900 mila euro per il 2018, 2 milioni di euro per il 2019 e 2 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
6.9
Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:
«3-bis. Al comma 1 dell'articolo 18-bis dei decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo le parole: ''Per l'anno scolastico 2016/2017 e 2017/2018'' sono aggiunte le seguenti: '', 2018/2019 e 2019/2020''».
6.10
APPROVATO
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, primo periodo del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito dall'articolo 1 della legge 31 luglio 2017, n. 119, si applicano a decorrere dall'anno scolastico e dal calendario annuale 2019/2020».
6.11
APPROVATO
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, primo periodo, del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, si applicano a decorrere dall'anno scolastico e dal calendario annuale 2019/2020».
6.12
PAGANO, AIMI, DE POLI, RIZZOTTI, BERARDI, VITALI, MOLES, MANGIALAVORI, LONARDO, BARBONI, PAROLI, BERUTTI, SICLARI, PAPATHEU, PICHETTO FRATIN, PEROSINO
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«3-bis. All'articolo 20-bis, comma 4, del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2018, n. 45, le parole: ''Entro il 31 agosto 2018'', sono sostituite con le seguenti: ''Entro il 31 dicembre 2018''».
6.13
PARRINI, CERNO, ZANDA, MISIANI, ALFIERI, COMINCINI, D'ALFONSO, FERRARI, MAGORNO
APPROVATO
Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:
«3-bis. All'articolo 20-bis, comma 4, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con legge n. 45 del 7 aprile 2018, le parole: ''Entro il 31 agosto 2018'' sono sostituite dalle seguenti: ''Entro il 31 dicembre 2018''».
6.14
PAGANO, VITALI, MINUTO, MANGIALAVORI, MODENA, DE POLI, GALLIANI, RIZZOTTI, BERARDI, TOFFANIN, GALLONE, DAMIANI, MOLES, LONARDO, DE SIANO, BARBONI, FERRO, PAPATHEU, PAROLI, CARBONE, PEROSINO
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Il termine per l'adeguamento alla normativa antincendio, dettato dai decreti del Ministro dell'interno del 26 agosto 1992 e 7 agosto 2017, per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola, per i quali alla data di entrata in vigore del presente provvedimento non si sia ancora provveduto al predetto adeguamento, è stabilito al 31 dicembre 2020. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sono definite idonee misure gestionali di mitigazione del rischio da osservare sino al completamento dei lavori di adeguamento e, fermi restando i termini sopra indicati, possono essere altresì definite scadenze differenziate per il completamento dei lavori di adeguamento a fasi successive».
6.15
PARRINI, CERNO, ZANDA, MISIANI, ALFIERI, COMINCINI, D'ALFONSO, FERRARI, MAGORNO
Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:
«3-bis. Il termine per l'adeguamento alla normativa antincendio, dettato dal decreto ministeriale 26 agosto 1992 e dal decreto ministeriale 7 agosto 2017, per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola, per i quali alla data di entrata in vigore del presente provvedimento non si sia ancora provveduto al predetto adeguamento, è stabilito al 31 dicembre 2020.
Con decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, sono definite idonee misure gestionali di mitigazione del rischio da osservare sino al completamento dei lavori di adeguamento e, fermi restando i termini sopra indicati, possono essere altresì definite scadenze differenziate per il completamento dei lavori di adeguamento a fasi successive».
6.16
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili-esiti del contenzioso pendente relativo ai concorsi per dirigente scolastico e considerato che occorre assicurare l'assegnazione del dirigente scolastico titolare ad un elevatissimo numero di scuole, in attesa degli esiti del concorso ordinario in fase di espletamento; ferma restando ogni altra statuizione, il termine di trenta giorni di cui al comma 87 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, per l'emanazione del decreto di cui al comma 88, è prorogato dalla dataci entrata in vigore della presente legge fino al 31 agosto 2018, ai fini dell'attivazione di un corso concorso intensivo di formazione di 80 ore riservato per coloro che, in riferimento al concorso per dirigenti scolastici bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 56 del15 luglio 2011, ovvero con il decreto di rettoria le n. 499 del 20 luglio 2015 nel 2011, abbiano superato la prova preselettiva o, comunque, abbiano sostenuto con esito positivo tutte le prove d'esame, con un contenzioso in corso alla data di entrata in vigore della legge 13 luglio 2015, n. 107 oppure che abbiano riportato una pronuncia giurisdizionale favorevole almeno nel primo grado di giudizio.
Al termine del corso i candidati sostengono una prova finale, al superamento della quale saranno posti in coda alle graduatorie regionali relative al concorso bandito nel 2011, ancorché le medesime risultino esaurite alla data di entrata in vigore della presente legge, e nominati, anche nei corso dell'anno scolastico, sui posti vacanti e disponibili a legislazione vigente e a valere sulle assunzioni da autorizzare per effetto dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni».
6.17
VERDUCCI, MALPEZZI, IORI, RAMPI
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. All'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le parole: ''sesto anno'' sono sostituite dalle seguenti: ''decimo anno'' e le parole: ''settimo anno'' sono sostituite dalle seguenti: ''undicesimo anno''».
6.18
FEDELI, GINETTI, MALPEZZI, PITTELLA
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto ministeriale 8 aprile 2016, è adottato entro il 30 settembre 2018».
6.0.1
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art 6-bis.
(Proroga di termini in materia di graduatorie concorsuali presso le pubbliche amministrazioni)
1. in materia di graduatorie e assunzioni presso le pubbliche amministrazioni, sono disposte le seguenti proroghe di termini:
a) l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di conversione del presente decreto e relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata al 31 dicembre 2019, ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e, per gli idonei, l'eventuale termine di maggior durata della graduatoria ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, dei decreto legislativo 30 marzo 2G01, n. 165;
b) sono prorogate, fino ai 31 dicembre 2019, le graduatorie vigenti del personale dei corpi di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133».
6.0.2
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Proroga di termini in materia di graduatorie concorsuali presso le pubbliche amministrazioni)
1. In materia di graduatorie e assunzioni presso le pubbliche amministrazioni, sono disposte le seguenti proroghe di termini:
a) l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di conversione del presente decreto e relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata al 31 dicembre 2019, ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e, per gli idonei, l'eventuale termine di maggior durata della graduatoria ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo
b) sono prorogate, fino al 31 dicembre 2019, le graduatorie vigenti del personale dei corpi di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133».
7.1
MARCUCCI, RAMPI, MALPEZZI, IORI, VERDUCCI
Al comma 1, sostituire le parole: «e nell'anno 2018» con le seguenti: «e negli anni 2018 e 2019».
7.2
PAGANO, BERNINI, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI, MIRABELLI, DAMIANI, DE POLI, RIZZOTTI, LONARDO, MODENA, MOLES, FLORIS, BARBONI
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. All'articolo 1, comma 1044, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo, le parole: "1º giugno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "1º giugno 2020";
b) al secondo periodo, le parole: "1º gennaio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "1º gennaio 2021».
7.3
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. All'articolo 2 del decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 204, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso "Art. 44-bis", comma 1, lettere a), b) e c), le parole: "per l'anno 2019", "per fanno 2020" e "a decorrere dal 1º gennaio 2021", sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "per l'anno 2020", "per l'anno 2021" e "a decorrere dal 1º gennaio 2022";
b) al comma 1, capoverso "Art. 44-bis", comma 2, le parole: "1º gennaio 2019", sono sostituite dalle seguenti: "1º gennaio 2020";
c) al comma 1, capoverso "Art. 44-quater" al comma 6, le parole: "1º gennaio 2019" sono sostituite dalle seguenti: ''1º gennaio 2020''».
7.4
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. All'articolo 2 del decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 204 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso "Art. 44-bis." comma 1 lettere a), b) e c), le parole: "per l'anno 2019", "per l'anno 2020" e "a decorrere dal 1° gennaio 2021'', sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: ''per l'anno 2020'', "per l'anno 2021" e "a decorrere dal 1º gennaio 2022";
b) al comma 1, capoverso "Art. 44-bis." comma 2, le parole: "1º gennaio 2019", sono sostituite dalle seguenti: "1º gennaio 2020";
c) al comma 1, capoverso «Art. 44-quater.»al comma 6, le parole: "1º gennaio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "1º gennaio 2020"».
7.5
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. All'articolo 2 del decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 204, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso "Art. 44-bis." comma 1, lettera a), b) c), le parole: "per l'anno 2019", "per l'anno 2020" e: "a decorrere dal 2º gennaio 2021", sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "per l'anno 2020", "per l'anno 2021" e: "a decorrere dal 1º gennaio 2022";
b) al comma 1, capoverso ''Art. 44-bis.'' comma 2, le parole: "1º gennaio 2019", sono sostituite dalle seguenti: "1º gennaio 2020".
c) al comma 1, capoverso "Art. 44-quater." comma 6, le parole: ''1º gennaio 2019'' sono sostituite dalle seguenti: "1º gennaio 2020"».
7.6
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. All'articolo 2, del decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 204, comma 1, capoverso "Art. 44-ter." sostituire la parola: "2019", ovunque presente, con: "2020" e, conseguentemente, sostituire la parola: "2020", ovunque presente, con: "2021'' e sostituire la parola: "2021", ovunque presente, con: "2022"».
7.7
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«2. All'articolo 2, del decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 204, capoverso "Art. 44-ter", sostituire la parola: "2019'', ovunque presente, con "2020" e, conseguentemente, sostituire la parola: "2020", ovunque presente, con "2021" e sostituire la parola: "2021", ovunque presente, con "2022"».
7.8
RAMPI, MALPEZZI, IORI, VERDUCCI
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Al comma 1 dell'articolo 2 della Legge 22 novembre 2017, n. 175, le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi"».
7.9
1. Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Al comma 1 dell'articolo 2 della Legge 22 novembre 2017, n. 175, le parole: ''dodici mesi'' sono sostituite dalle seguenti: ''diciotto mesi''».
7.0.1
MALPEZZI, MARCUCCI, IORI, RAMPI, VERDUCCI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
(Proroga del temine per la presentazione della documentazione necessaria al completamento del progetto "Bellezza-Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati")
1. È prorogato al 30 settembre 2018 il termine per l'invio della documentazione che gli enti attuatori dei 271 interventi selezionati dalla Commissione per la selezione degli interventi di cui al progetto ''Bellezza-Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati'', istituita con DPCM 19 giugno 2017, devono presentare per poter accedere alla successiva fase di stipula della convenzione con il Ministero dei beni e delle attività culturali concernente le-modalità di erogazione del finanziamento e di verifica sull'esecuzione delle opere».
8.1
Al comma 1, sostituire le parole: «1º dicembre 2018» con le seguenti: «1º febbraio 2019».
8.2
Dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti;
«1-bis. Esclusivamente per gli animali da affezione, il medico veterinario, sotto la propria responsabilità, in casi di comprovata impossibilità a prescrivere con il modello di ricetta elettronica disponibile nella banca dati di cui all'articolo 89, comma 2-bis del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, e successive modificazioni, può, in deroga all'articolo 118, comma 1-bis, utilizzare il modello di ricetta, in forma cartacea, definito con decreto del Ministro della salute da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
1-ter. L'applicazione della deroga di cui al comma ...-bis è subordinata all'utilizzo di un ricettario a pagine prenumerate, vidimato dal Servizio Veterinario territorialmente competente, costituito da 2 fogli autoricalcanti, di cui 1 copia originale destinata al Servizio Veterinario Locale e 1 copia al proprietario dell'animale, per ciascuna prescrizione. Ultimate le pagine del ricettario, quest'ultimo deve essere consegnato al Servizio Veterinario Locale che lo ha vidimato».
8.3
Al comma 4, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
«a-bis. Dopo le parole: «al comma 2, primo periodo» sono soppresse le parole: «e nelle more dell'adozione del provvedimento di riorganizzazione della rete ospedaliera di cui al comma 1».
Conseguentemente, all'articolo 16, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole «fino al 6%» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 20 per cento».
8.4 (testo 3)
ROMEO, PIROVANO, PATUANELLI, GRASSI
APPROVATO
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4-bis. I termini per il pagamento delle somme dovute, ai sensi dei commi 1 e 1-bis dell'articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono sospesi fino al 18 dicembre 2018».
8.4 (testo 2)
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4-bis. I termini per l'adempimento delle obbligazioni di cui ai commi 1 e 1-bis dell'articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono differiti alla data del 31 dicembre 2018, in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, in ragione dell'intervenuta sentenza della Corte costituzionale n. 240/2017».
8.4
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
«4-bis. Con efficacia fino al 31 dicembre 2021, al fine di far ripartire il mercato italiano dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, e ripristinare le entrate derivanti dal relativo gettito dell'imposta sul valore aggiunto, in attesa di una decisione organica europea sulla tassazione dei citati prodotti, nell'articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:
''1-bis. 1. I prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contenenti nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, sono assoggettati ad imposta di. consumo in misura pari al venticinque per cento dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette, con riferimento al prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale di sigarette rilevato ai sensi dell'articolo 39-quinquies e alla equivalenza di consumo convenzionale determinata sulla base di apposite procedure tecniche, definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in ragione del tempo medio necessario, in condizioni di aspirazione conformi a quelle adottate per l'analisi dei contenuti delle sigarette, per il consumo di un campione composto da almeno dieci tipologie di prodotto tra quelle in commercio mediante tre dispositivi per inalazione di potenza non inferiore a 10 watt. Con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli è indicata la misura dell'imposta di consumo, determinata ai sensi del presente comma. Entro il primo marzo di ogni anno, con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli è rideterminata, per i prodotti di cui al presente comma, la misura dell'imposta di consumo in riferimento alla variazione del prezzo medio ponderato delle sigarette. Dalla data dì entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, cessa di avere applicazione l'imposta prevista dal comma 1-bis, le cui disposizioni continuano ad avere applicazione esclusivamente per la disciplina delle obbligazioni sorte in vigenza del regime di imposizione previsto dal medesimo comma.
4-ter. L'istituto nazionale di Statistica, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, le Camere di Commercio, le Associ azioni di categoria del settore sigarette elettroniche maggiormente rappresentative e gli enti preposti, provvede entro e non oltre 90 giorni dalla data di conversione del presente decreto-legge ad istituire il codice principale Ateco per il settore delle sigarette elettroniche e liquidi da inalazione e relativi sottocodici.
4-quarter. All'articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 le parole: ''cinquanta per cento'' sono sostituite dalle parole: ''venticinque per cento''.
4-quinquies. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai 4-bis, 4-ter e 4-quater si provvede mediante il decreto ministeriale previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188, qualora non compensati dalle maggiori entrate annue a titolo di accisa sui tabacchi lavorati».
8.5
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
«4-bis. All'articolo 1, comma 419, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: ''entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro il 30 novembre 2018''».
8.6
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 442, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applica a decorrere dall'anno 2019».
8.7
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«5. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 442, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applica a decorrere dall'anno 2019».
8.8 (testo 2)
APPROVATO
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. All'articolo 1, comma 590, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ultimo periodo, le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019"».
8.8
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. All'articolo 1, comma 590 della legge 23 dicembre 2014, n.190 dopo le parole: ''31 dicembre 2018'' è aggiunto il seguente periodo: ''I lotti di medicinali prodotti alla data del 30 giugno 2017 che non siano stati interessati da un procedimento di rinnovo possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta''».
8.9
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. All'articolo 1, comma 590, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, è aggiunto in fine il seguente periodo: ''I lotti di medicinali prodotti e distribuiti alla data del 31 dicembre 2018 che non siano stati interessati da un procedimento di rinnovo possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza dei medicinale indicata in etichetta''».
8.10
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. Nelle more di una revisione degli allegati del D. Lgs. 99/92 e più in generale del decreto complessivo, continuano a valere, ai fini de l'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura, esclusivamente i limiti degli allegati del suddetto decreto e quelli eventualmente più restrittivi stabiliti dalle discipline regionali, con l'avvertenza che possono essere utilizzati anche i fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane con codice 190805, e quelli prodotti dal trattamento delle acque reflue industriali e agro industriali che presentano caratteristiche sostanzialmente non diverse da quelle dei fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane, a condizione che non contengano sostanze pericolose in concentrazioni tali da conferire agli stessi una o più caratteristiche di pericolosità ai sensi del Regolamento 1357/2014/UE, del Regolamento 1342/2014, della Decisione 955/2014/UE e del regolamento 997/2017/UE. Con riferimento alla caratteristica di pericolo HP7 «Cancerogeno » ed ai limiti applicabili per il parametro idrocarburi, coerentemente con la Decisione 955/2014/UE, si utilizza la determinatone dei marker di cancerogenicità contemplata nella nota ''L'' dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 così come specificato nel parere dell'ISS prot. 32074 del 23/06/2009».
8.11
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. All'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni, al comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: ''La partecipazione alle società di cui al comma 1 è incompatibile con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, nonché con l'esercizio della professione medica. Alle società di cui al comma 1 si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 8'', con espressa esclusione delle cause di incompatibilità ivi sancite alla lettera c) quando la direzione della farmacia è affidata ad un farmacista non socio, in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile. 1968, n. 475, e successive modificazioni».
8.12
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. All'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 24 gennaio 2012, nº 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012, nº 27, le parole: ''tre anni'' sono sostituite dalle seguenti: ''12 mesi''».
8.13
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. All'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, il comma 3-bis, come modificato dal comma 584 dell'articolo 1 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, è sostituito dal seguente:
''3-bis. Alla verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di cui al comma 3 del presente articolo si provvede con le modalità previste dall'articolo 2, comma 73, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. La regione è giudicata adempiente ove sia accertato l'effettivo conseguimento di tali obiettivi. In caso contrario, a decorrere dal 2013 la Regione è considerata adempiente solo ove abbia comunque assicurato l'equilibrio economico''».
8.0.1
Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
1. All'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 29, le parole: ''entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto'', sono sostituite con le seguenti: ''entro il 31 dicembre 2018''».
8.0.2
BRIZIARELLI, LUCIDI, MODENA, ZAFFINI, TESEI, FUSCO, ERRANI
APPROVATO
Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
1. All'articolo 6 del decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 29, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
''3-bis. Per i produttori artigianali che già operano è prevista la riapertura dei termini di cui al comma 3 per un periodo di 120 giorni a decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione''».
9.1
D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI
Al comma 1, sostituire le parole: «trecento giorni» con le seguenti: «seicentosessantacinque giorni».
9.2
PAGANO, BERNINI, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. soggetti destinatari delle comunicazioni di avvio del procedimento di recupero previste dall'articolo 3, comma 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2017 che, alla data di entrata in vigore della legge 24 luglio 2018, n. 89 di conversione del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, abbiano già corrisposto agli inviti formulati ai sensi dell'articolo 3, comma 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2017 ovvero, alla medesima data, siano incorsi nella decadenza stabilita dalla lettera c) del suddetto comma 4, come modificata dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 aprile 2018, sono ammessi a presentare la documentazione richiesta dal commissario straordinario ovvero ad integrare la documentazione già prodotta entro il termine, come prolungato dal comma 1».
9.3
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. I soggetti destinatari delle comunicazioni di avvio del procedimento di recupero previste dall'articolo 3, comma 3, dei decreto dei Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2017 che, alla data di entrata in vigore della legge 24 luglio 2018, n. 89 di conversione del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, abbiano già corrisposto agli inviti formulati ai sensi dell'articolo 3, comma 4 dei decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2017 ovvero, alla medesima data, siano incorsi nella decadenza stabilita dalla lettera c) del suddetto comma 4, come modificata dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 aprile 2018, sono ammessi a presentare la documentazione richiesta dal commissario straordinario ovvero ad integrare la documentazione già prodotta entro il termine come prolungato dal comma 1».
9.4
D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI
Dopo il comma 1, inserire, il seguente:
«1-bis. Entro il 31 dicembre 2019, il Commissario straordinario nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2018, provvede al recupero degli aiuti di cui all'articolo 33, comma 28 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dichiarati illegittimi con la decisione della Commissione europea C(2015) del 14 agosto 2015, limitatamente ai soli importi eccedenti la soglia de minimìs di euro 500.000,00 come determinata dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 come integrato con Comunicazione della Commissione 2009/C6/05 dell'11 gennaio 2011».
9.5 (testo 2)
ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, PIROVANO, MANTOVANI
APPROVATO
Sostituire il comma 2 con i seguenti:
«2. All'articolo 1, comma 436-bis, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera c), le parole: ''75 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''50 per cento'';
b) alla lettera d), le parole: ''100 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''75 per cento'';
c) dopo fa lettera d), è aggiunta la seguente:
''d-bis) a decorrere dall'anno 2021, in misura pari al 100 per cento dell'importo della riduzione non applicata''.».
9.5
ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, PIROVANO
Sostituire il comma 2 con i seguenti:
«2. All'articolo 1, comma 436-bis, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera c), le parole: ''75 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''50 per cento'';
b) alla lettera d), le parole: ''100 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''75 per cento'';
c) dopo fa lettera d), è aggiunta la seguente:
''d-bis) a decorrere dall'anno 2021, in misura pari al 100 per cento dell'importo della riduzione non applicata''.
2-bis. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
9.6
DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA
Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:
«b-bis) alla lettera d), le parole: ''100 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''75 per cento'';
b-ter) dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:
''e) a decorrere dall'anno 2021, in misura pari al 100 per cento dell'importo della riduzione non applicata''».
9.7
Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti:
«b-bis) alla lettera d), le parole: ''100 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''75 per cento'';
b-ter) dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:
''e) a decorrere dall'anno 2021, in misura pari al 100 per cento dell'importo delta riduzione non applicata''».
9.8
RICHETTI, BELLANOVA, BOLDRINI, COLLINA, IORI, MANCA, MISIANI, PATRIARCA, VERDUCCI
Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:
«b-bis) alla lettera d), le parole: ''100 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''75 per cento'';
b-ter) dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:
''e) a decorrere dall'anno 2021, in misura pari al 100 per cento dell'importo delta riduzione non applicata''».
9.9
BERNINI, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI
Al comma 2, aggiungere le seguenti lettere:
«c) alla lettera d), le parole: ''100 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''75 cento''; per cento''.
d) dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:
''e) a decorrere dall'anno 2021, in misura pari al 100 per cento dell'importo della riduzione non applicata''».
9.10
Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:
«Al comma 1, lettera a) dell'articolo 3 del decreto-legge n. 39 del 2009, convertito dalla legge n. 77 del 24 giugno 2009, dopo il periodo: ''Il contributo di cui alla presente lettera è determinato in ogni caso in modo tale da coprire integralmente le spese occorrenti per la riparazione la ricostruzione o l'acquisto di un alloggio equivalente'' è inserito il seguente: ''Nel caso in cui la proprietà dell'immobile sia suddivisa tra più comproprietari, il contributo-è riconosciuto per l'abitazione principale nella sua interezza e non cambia in ragione della ripartizione della proprietà''».
9.11
Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:
«2-bis. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 39 del 2009, convertito dalla legge n. 77 del 24 giugno 2009, dopo la lettera e-bis), è inserita la seguente lettera:
''e-ter.) la concessione di contributi per la ricostruzione o riparazione, esclusivamente per le parti già realizzate, di immobili in corso di costruzione alla data del 6 aprile 2009, distrutti o danneggiati, qualora gli stessi fossero stati destinati a costituire la prima casa di soggetti privi di titolarità di diritti reali su altre abitazioni e titolari del titolo abilitativo edilizio in itinere''».
9.12
IORI, BELLANOVA, BOLDRINI, COLLINA, MANCA, MISIANI, PATRIARCA, RICHETTI, VERDUCCI
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. All'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, dopo il comma 3.3 è inserito il seguente:
''3.4. Per i soli Comuni individuati dall'articolo 2-bis, comma 43, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, interessati dalla proroga dello, stato di emergenza sino al 31 dicembre 2020, di cui all5 articolo 2-bis, comma 44, del medesimo decreto-legge n. 148 del 2017, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista al comma 3, si applica a decorrere dall'anno 2012 e fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2019. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 16 milioni per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135''».
9.13
DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. All'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, come modificato dall'articolo 1 c. 722 della 1. 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 3.3 sono aggiunti i seguenti:
''3.4. Per i soli Comuni individuati dall'art. 2-bis comma 43 del decreto-legge 148/2017, convertito con modificazioni dalla legge 172/2017, interessati dalla proroga dello stato di emergenza sino al 31 dicembre 2020 prevista dall'articolo 2-bis comma 44 del decreto-legge 148/2017, convertito con modificazioni dalla legge 172/2017, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista al secondo periodo-dei comma 3, è da applicarsi a decorrere dall'anno 2012 e fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2019.
3.5. Agli oneri derivanti dal comma 3.4, pari a 16 milioni per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135''».
9.14
BERNINI, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. All'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, come modificato dall'articolo 1 c. 722 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 3.3 sono aggiunti i seguenti:
''3.4. Per i soli Comuni individuati dall'articolo 2-bis comma 43 del decreto-legge 148/2017, convertito con modificazioni dalla 1. 172/2017, interessati dalla proroga dello stato di emergenza sino al 31 dicembre 2020 prevista dall'articolo 2-bis comma 44 del decreto-legge 148/2017, convertito con modificazioni dalla legge 172/2017, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista al secondo periodo del comma 3, è da applicarsi a decorrere dall'anno 2012 e fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2019.
3.5. Agli oneri derivanti dal comma 3.4, pari a 16 milioni per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135''».
9.15
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. All'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, come modificato dall'articolo 1, comma 722 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 3.3 sono aggiunti i seguenti:
''3.4. Per i soli Comuni individuati dall'articolo 2-bis, comma 43, del decreto-legge 148/2017, convertito con modificazioni dalla legge 172/2017, interessati dalla proroga dello stato di emergenza sino al 31 dicembre 20207 prevista dall'articolo 2-bis, comma 44, del decreto-legge 148/2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 172/2017, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista al secondo periodo del comma 3, è da applicarsi a decorrere dall'anno 2012 e fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2019.
3.5. Agli oneri derivanti dal comma 3.4, pari a 16 milioni per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135''».
9.16
ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, PIROVANO
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. All'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, così come modificato dall'articolo 1, comma 722, della 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 3.3 sono aggiunti i seguenti:
''3.4. Per i soli comuni individuati dall'articolo 2-bis, comma 43, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, interessati dalla proroga dello stato di emergenza sino al 31 dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 44, del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria, prevista dal secondo periodo del comma 3, si applica a decorrere dall'anno 2012 e fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il termine dello stato di emergenza.
3.5. Agli oneri derivanti dal comma 3.4 si fa fronte mediante riduzione ''dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135''».
9.17
ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, PIROVANO
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. All'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, così come modificato dall'articolo 1, comma 722, della 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 3.3 sono aggiunti i seguenti:
''3.4. Per i soli comuni individuati dall'articolo 2-bis, comma 43, del decreto legge 16 ottobre 2017, n, 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, interessati dalla proroga dello stato di emergenza sino al 31 dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 44, del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria, prevista dal secondo periodo del comma 3, si applica a decorrere dall'anno 2012 e fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il termine dello stato di emergenza.
3.5. Agli oneri derivanti dal comma 3.4 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre.2014, n. 190''».
9.18
MANTOVANI, CORBETTA, GARRUTI, GRASSI, MORRA, ROMANO, VONO
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. All'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, dopo il comma 3.3 sono aggiunti i seguenti commi:
''3.4 Per i soli Comuni individuati dall'articolo 2-bis, comma 43, del decreto-legge 16 ottobre, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, interessati dalla proroga dello stato di emergenza sino al 31.12.2020, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista al secondo periodo del comma 3, si applica a decorrere dall'anno 2012 e fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il termine dello stato di emergenza.
3.5 Agli oneri derivanti dal comma 3.4 si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135''».
9.19
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Al comma 14-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 34, come modificato dall'articolo 1, comma 759, della legge n. 205/2017, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: ''negli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020'';
b) al secondo periodo, le parole: ''per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''per ciascuna annualità''».
9.20
SAPONARA, ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, PIROVANO
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. All'articolo 10, comma 14-bis, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 34, così come ulteriormente modificato dall'articolo 1, comma 759, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ai primo periodo, le parole: ''negli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020'';
b) al secondo periodo, le parole: ''per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''per ciascuna annualità''».
9.21
MANTOVANI, CORBETTA, GARRUTI, GRASSI, MORRA, ROMANO, VONO
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Al comma 14-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: ''negli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020'';
b) al secondo periodo, le parole: ''per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''per ciascuna annualità''».
9.22
BELLANOVA, BOLDRINI, COLLINA, IORI, MANCA, MISIANI, PATRIARCA, RICHETTI, VERDUCCI
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. All'articolo 10, comma 14-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 34, come modificato dall'articolo 1, comma 759, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: ''negli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020'';
b) al secondo periodo, le parole: ''per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''per ciascuna annualità''».
9.23
BERNINI, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
Al comma 14-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 34, come ulteriormente modificato dall'articolo 1 comma 759 legge 205 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: ''negli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020'';
b) al secondo periodo, le parole: ''per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''per ciascuna annualità''».
9.24
Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:
«2-bis. Al comma 5 dell'articolo 67 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, gli ultimi due periodi sono sostituiti dal seguente: ''In considerazione delle suddette assegnazioni di personale è incrementata nella misura corrispondente la pianta organica dei comuni interessati sino alla cessazione dei relativi contratti''».
9.25
Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:
«2-bis. All'Articolo 67-quater del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 134 del 07/08/2012, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
''7-bis. Hanno altresì diritto alla concessione dei contributi perla riparazione, a ricostruzione o l'acquisto di un alloggio equivalente; previsti dal decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, anche i soci di cooperative edilizie a proprietà divisa o indivisa''».
9.26
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2020. Ai relativi oneri si provvede; nei limite di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, con le risorse di cui alle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122».
9.27
PATRIARCA, BELLANOVA, BOLDRINI, COLLINA, IORI, MANCA, MISIANI, RICHETTI, VERDUCCI
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Il termine dì cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2020. Ai relativi oneri si provvede, nel limite di 200.000 euro tanto per l'anno 2019, quanto per l'anno 2020, con le risorse di cui alle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74. convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122».
9.28
DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2020. Ai retativi oneri si provvede, nel limite di 200.000 euro, per ciascuno anno del biennio 2019-2020, con le risorse di cui alle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122».
9.29
BERNINI, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2020. Ai relativi-oneri si provvede, nel limite di 200.000 euro tanto per l'anno 2019, quanto per l'anno 2020, con le risorse di cui alle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122».
9.30
PAGANO, BERNINI, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI, TIRABOSCHI, BARBONI, RIZZOTTI, AIMI, DAMIANI, FERRO, MODENA, DE POLI, LONARDO, PAROLI, DAL MAS, FLORIS, BERUTTI
Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti:
«2-bis. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, le parole: ''Per gli anni dal 2014-2019'', sono sostituite dalle seguenti: ''Per gli anni dal 2014 al 2021,''.
2-ter. All'onere derivante- dalla presente disposizione, valutato in 132,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio-triennale 2018-2020, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018; allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche''».
9.31
ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, PIROVANO
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. All'articolo 1, comma 436-bis, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera c), le parole: ''75 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''50 per cento'';
b) alla lettera d), le parole: ''100 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''75 per cento'';
c) dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:
''d-bis): a decorrere dall'anno 2021, in misura pari al 100 per cento dell'importo della riduzione non applicata''».
9.32
Dopo il comma 2 aggiungere infine il seguente:
«2-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge n. 125 del 2015 il comma 5-bis è sostituito dal seguente:
''Il termine per l'inizio dei lavori di riparazione o ricostruzione degli edifici, ai fini dell'applicazione delle penali, inizia a decorrere, indipendentemente dal reale avviamento dei cantiere, trascorsi trenta giorni dalla concessione del contributo. La data di fine lavori è indicata nell'atto con cui si concede il contributo definitivo. Per il comune dell'Aquila, la parte di contributo relativa al compenso complessivo del progettista, degli amministratori di condominio ovvero dei rappresentanti legali dei consorzi di cui alle OPCM 3803 e 3820/2009 o dei commissari viene decurtata del 3% per ogni mese e frazione di mese di ritardo rispetto alla data stabilita per fa consegna del progetto parte seconda, fino ad un massimo del 20% del compenso stesso; analogamente, il compenso complessivo dei progettista viene ulteriormente decurtato del 2% per ogni mese e frazione di mese di ritardo rispetto ai termine stabilito per la consegna delle integrazioni progettuali richieste, fino ad un massimo dei 10% del compenso-stesso. Il direttore dei lavori, entro 15 giorni dall'avvenuta comunicazione di maturazione del SAL da parte dell'esecutore, trasmette gli atti contabili al beneficiario del contributo che provvede, entro 7 giorni, a presentarli presso l'apposito sportello degli uffici comunali/uffici territoriali per la ricostruzione. Per ogni mese e frazione di mese di ritardo è applicata al direttore dei lavori una decurtazione del 5% sulle competenze spettanti relative al SAL inoltrato al beneficiario con ritardo, fino ad un massimo del 50%; per ogni settimana e frazione di settimana di ritardo nella consegna da parte del beneficiario agli uffici suindicati è applicata al compenso dello stesso una decurtazione del 5% sulla parte spettante relativa ai SAL, fino ad un massimo del 50%. La parte di contributo relativa al compenso complessivo degli amministratori di condominio ovvero dei rappresentanti legali dei consorzi di cui alle OPCM 3803 e 3820/2009, del compenso complessivo del direttore dei lavori nonché la parte di contributo relativa al corrispettivo per l'esecutore dei lavori, viene decurtata del 3% per ogni mese di ritardo rispetto alla data stabilita per la fine lavori, fino ad un massimo del 30%. Il termine per l'inizio dei lavori di riparazione o ricostruzione degli edifici, ai fini dell'applicazione delle penali, inizia a decorrere, in ogni caso, 30 giorni dopo la pubblicazione del buono contributo. Le certificazioni di conclusione lavori e di ripristino della agibilità con redazione e consegna dello stato finale devono essere consegnate entro 90 giorni dalla data di fine lavori. In caso di ritardo al direttore dei lavori, agli amministratori di condominio, ai legali rappresentanti dei consorzi obbligatori si applica una decurtazione del 2% sul compenso complessivo per ogni mese di ritardo, fino ad un massimo del 10%. Le presenti disposizioni abrogano e sostituiscono per le parti in contrasto e/o modificano ed integrano per le restanti parti tutte le precedenti disposizioni emanate in materia ed in particolare: OPCM 3978 del 08/11/2011; OPCM 4013 del 23/03/2014; D.C.D. n.108 del 18/04/2012; L.125 del 15/08/2015.
Le presenti disposizioni si applicano esclusivamente alle fattispecie di cui ai commi da 1 a 5 e comma 8 che si configureranno successivamente alla data di entrata in vigore delle disposizioni stesse.
Le decurtazioni sono calcolate e applicate dai comuni. I comuni, previa verifica della disponibilità di cassa, devono nel termine massimo di quaranta giorni formalizzare il pagamento del SAL, ad eccezione degli ultimi SAL estratti per verifica amministrativa. A conclusione dei lavori, il direttore dei lavori certifica che gli stessi sono stati eseguiti secondo le previsioni progettuali. Nel caso di migliorie o altri interventi difformi, il direttore dei lavori e l'amministratore di condominio, il rappresentante del consorzio o il commissario certificano che i lavori relativi alle parti comuni sono stati contrattualizzati dal committente ed accludono le quietanze dei pagamenti effettuati dagli stessi. Analoga certificazione viene effettuata dal committente in relazione alle migliorie o interventi difformi apportati sull'immobile isolato o sulle parti esclusive dello stesso se ricompreso in aggregato. Quattro mesi prima della data presunta della fine dei lavori l'amministratore di condominio, il presidente del consorzio o il commissario dei consorzi obbligatori presentano domanda di allaccio ai servizi. Eventuali ritardi sono sanzionati con una decurtazione del 2 per cento per ogni mese e frazione di mese fino ad un massimo del 10% del compenso complessivo loro spettante. Le società fornitrici dei servizi hanno quattro mesi di tempo per provvedere. In caso di ritardo si applica alle stesse una sanzione pari ad euro 500 al giorno fino ad un massimo di euro 15.000,00, da versare al comune. Tutta la documentazione relativa ai pagamenti effettuati, a qualunque titolo, con la provvista derivante dal contributo concesso per la ristrutturazione o ricostruzione degli edifici colpiti dal sisma, deve essere conservata per cinque anni».
9.33
Dopo il comma 2 aggiungere, in fine, i seguenti commi:
«2-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è aggiunto il seguente comma:
''16-quinquies. Gli enti locali di cui all'articolo 1 del D.L 39/2009 convertito nella Legge 77/2009 possono avvalersi delle prerogative in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'art. 20 commi 2, 3, 4 del Dlgs 75/2017 per il personale non dirigenziale ancora in servizio alla data del 31.12.2017 assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 3, del D.L. 83/2012''.
2-ter. Agii oneri derivanti dal comma 2-bis pari ad euro 1.038.735,00 per il comune dell'Aquila e ad ' 1.038.735,00 per i restanti comuni del cratere si provvede mediante l'utilizzo delle risorse di cui al comma 67-sexies del D.L 83/2012 convertito nella Legge 134/2012, a decorrere dal 2018 e con corrispondente incremento della quota del fondo di produttività dei personale''».
9.34
Dopo il comma 2 aggiungere, in fin,e i seguenti commi:
«2-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è aggiunto il seguente comma:
''16-quinquies. Gli enti locali di cui all'articolo del D.L 39/2009 convertito nella Legge 77/2009 possono avvalersi delle prerogative di cui al presente articolo in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'art.20 commi 2, 3, 4 del D.lgs 75/2017 per il personale non dirigenziale ancora in servizio alla data del 31.12.2017 assunto a tempo determinato sulla base della normativa emergenziale''.
2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis si provvede mediante l'utilizzo-delle risorse di cui al comma 67-sexies del D.L 83/2012 convertito nella Legge 134/2012 pari ad euro 1.628.933,96 per il comune dell'Aquila a decorrere dal 2018 e con corrispondente incremento della quota del fondo di produttività del personale».
9.35
Dopo il comma 2 aggiungere, in fine, i seguenti commi:
«2-bis. All'articolo 3, comma 1, del D.L. 113/2016, convertito con modificazioni con Legge n. 160/2016, sostituire le parole: ''e per l'anno 2017'', con le seguenti: ''e per gli anni 2019 e 2020''.
2-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 2-bis si provvede con assegnazione di risorse a valere su Fondi Cipe, appositamente individuati in sede di programmazione».
9.36
DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
«2-bis. Al comma 2 dell'articolo 3-bis dei decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, come modificato dall'art. 1 comma 760 della legge 205/2017, sono apportate le seguenti modificazioni: le parole: ''2017, 2018 e 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''2017, 2018, 2019 e 2020''.
2-ter. All'onere di cui al comma 2-bis si provvede mediante utilizzo delle risorse della contabilità speciale prevista dall'articolo 2, comma 6, del decreto legge 74 del 2012».
9.37
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Al comma 2 dell'articolo 3-bis dei decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, come modificato dall'articolo 1 comma 760 della legge 205/2017, le parole: ''2017, 2018 e 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''2017, 2018, 2019 e 2020''».
9.38
BERNINI, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2.bisAl comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, come modificato dall'art. 1 comma 760 della legge 205/2017, sono apportate le seguenti modificazioni: le parole: ''2017, 2018 e 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''2017, 2018, 2019 e 2020''».
9.39
BOLDRINI, BELLANOVA, COLLINA, IORI, MANCA, MISIANI, PATRIARCA, RICHETTI, VERDUCCI
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, come modificato dall'articolo 1, comma 760, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: ''2017, 2018 e 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''2017, 2018, 2019 e 2020''».
9.40
SAPONARA, ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, PIROVANO
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. All'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, così come modificato dall'articolo 1, comma 760, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: ''2017, 2018 e 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''2017, 2018, 2019 e 2020''».
9.41
MANTOVANI, CORBETTA, GARRUTI, GRASSI, MORRA, ROMANO, VONO
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, le parole: ''2017, 2018 e 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''2017, 2018, 2019 e 2020''».
9.42
Dopo il comma 1 inserire il seguente:
«1-bis. All'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: ''31 dicembre 2018'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2020''».
9.43
Dopo il comma 2 aggiungere, in fine, il seguente comma:
«2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b), del D.L. 17/10/2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 229/2016, si applicano anche ai Comuni del cratere sismico così come individuato dal D.L 39/2009, convertito con modificazioni dalla Legge 77/09».
9.44
ARRIGONI, PATUANELLI, PIROVANO
APPROVATO
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. All'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: ''31 dicembre 2018'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 giugno 2019'';
b) al secondo periodo, le parole: ''31 luglio 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2019''».
9.45
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Il termine di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modificazioni, è differito alla data del 30 ottobre 2018».
9.46
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
«2-bis. All'articolo 20-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: ''per l'anno 2018'' sono inserite le parole: ''e per l'anno 2019''.
2-ter. Agli oneri di cui al comma 2-bis, pari a 13 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede si provvede a valere su quota parte delle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 agosto 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese per 13 milioni di euro per l'anno 2019. Qualora le predette misure di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare entro il 30 settembre 2018, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materiali: sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari all'importo di 13 milioni per l'anno 2019, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di credito sotto il quale non si applicala riduzione delle spese fiscali».
9.47
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. All'articolo 45, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto il seguente periodo: ''Per gli anni successivi l'indennità è riconosciuta entro i limiti di spesa fissati al presente comma e fino all'esaurimento delle risorse disponibili''».
9.48
Dopo il comma 2, agigungere i seguenti:
«2-bis. All'articolo 45 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
''4-bis. L'indennità di cui al comma 4 in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi sismici di cui all'articolo 1, e che operino esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente in uno dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, è riconosciuta, anche per Vanno 2018, nel limite di 134,8 milioni di euro per il medesimo anno''.
2-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 2-bis, pari a 134,8 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 agosto 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese per 134,8 milioni di euro per l'anno 2018. Qualora le predette misure di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare entro il 39 settembre 2018, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari all'importa di 134,8 milioni di euro per fanno 2018, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».
9.49 (testo 2)
Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
«2-bis. All'articolo 45 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: "7-bis. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 si applicano fino al 2020 anche alle imprese entrate in crisi negli anni 2017 e 2018 in conseguenza delle difficili condizioni economico-produttive derivanti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016".
2-ter. All'articolo 1 del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6-quater, le parole: "Per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2019 e 2020" e le parole: "per il medesimo anno" sono sostituite dalle seguenti: "per i medesimi anni 2019 e 2020";
b) al comma 8-bis, le parole: "per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 2019 e 2020".
2-quater. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2019 e a 30 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento-del-fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell' economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche».
9.49
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente.
«2-bis. All'articolo 45 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
''7-bis, Le disposizioni, di cui ai commi 6 e 7 si applicano fino al 2020 anche alle imprese entrate in crisi negli anni 2017 e 2018 in conseguenza delle difficili condizioni economi co-produttive derivanti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2019 e a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero''».
9.50
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
«3. Gli interventi di sostegno al reddito dei lavoratori di cui all'articolo 45 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 sono prorogati fino al 31 dicembre 2018.
4. Eventuali risorse residue alla predetta data potranno essere utilizzate dalle Regioni anche nei periodi successivi.
5. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 11 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89».
9.51
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
«2-bis. Gli interventi di sostegno al reddito dei lavoratori di cui all'articolo 45 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono prorogati fino al 31 dicembre 2018.
2-ter. Le disposizioni di cui al comma precedente trovano applicazione anche con riferimento ai comuni di Casamicciola, Terme, Lacco Ameno e Forio dell'isola di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017.
2-quater. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
9.52
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti;
«2-bis. All'articolo 50, comma 3, lettera a), del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il terzo periodo, è sostituito dal seguente: ''Per non pregiudicare l'attività di ricostruzione nei territori del cratere abruzzese, l'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere è autorizzato a stipulare, per il biennio 2017-2018, contratti a tempo determinato nel limite massimo di dieci unità dì personale, a valere sulle risorse rimborsate dalla struttura del Commissario straordinario per l'utilizzo del contingente di personale in posizione di comando di cui al primo periodo, attingendo dalle graduatorie delle procedure concorsuali bandite e gestite in attuazione di quanto previsto dall'articolo 67-ter, commi 6 e 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per le quali è disposta la proroga di validità fino al 31 dicembre 2018, o, di personale dipendente di società in house providing in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 che abbiano acquisito comprovata esperienza in materia di ricostruzione nei territori del cratere abruzzese''»
9.53
Dopo il comma 2, agigungere i seguenti:
«2-bis. All'articolo 50, comma 9-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: ''è incrementata di euro 146,3 milioni per l'anno 2016'', è aggiunto il seguente periodo: ''e di euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019''».
2-ter. Ai maggiori oneri-di cui al comma 2-bis, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 si provvede a valere su quota parte delle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 agosto 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese per 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Qualora le predette misure di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare entro il 30 settembre 2018, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materiali: sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari all'importo di 50 milioni per l'anno 2018 e 50 milioni per l'anno 2019, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti, più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di credito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali''».
9.54
CASTALDI, DI GIROLAMO, DI NICOLA, GRASSI
Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:
«2-bis. All'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, sono apportatele seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: ''e di 29 milioni di euro per l'anno 2018,'' sono sostituite con le seguenti: ''di 29 milioni di euro per l'anno 2018 e di 29 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3'' e le parole: ''fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017 e 2018'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino a settecento unità per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019'';
b) al comma 1-bis, le parole: ''con efficacia limitata agli anni 2017 e 2018'' sono sostituite dalle seguenti: ''con efficacia limitata agli anni dal 2017 al 2019'';
c) al comma 3-bis, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: ''I contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al precedente periodo possono essere rinnovati, anche in deroga al limite previsto dal comma 3-quinquies del presente articolo, per un massimo di due volte e per una durata non superiore al 31 dicembre 2019, limitatamente alle unità di personale che non sia stato possibile reclutare secondo le procedure di cui al comma 3''».
9.55
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
«2-bis. All'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: ''e di 29 milioni di euro per Vanno 2018'', sono inserite le seguenti: ''di 2-9-milioni di euro per Vanno 2019 e di 29 milioni di euro per l'anno 2020''; le parole: ''fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017 e 2018'', sono sostituite dalle seguenti: ''fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020'';
b) al comma 1-bis le parole: ''con efficacia limitata agli anni 2017 e 2018'' sono sostituite dalle seguenti: ''con efficacia limitata agli anni 2017, 2018, 2019 e 2020'';
c) al comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: ''1 contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al precedente periodo posso essere rinnovati, anche in deroga al limite previsto dal comma 3-quinquies del presente articolo, per un massimo di tre volte e per una durata non superiore al 31 dicembre 2020, limitatamente alle unità dì personale che non sia stato possibile reclutare secondo le procedure di cui al comma 3''.
2-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 2-bis, pari a 29 milioni di euro per l'anno 2019 e a 29 milioni di euro periranno 2020, si provvede a valere su quota parte delle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 agosto 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese per 29 milioni di euro per l'anno 2019 e a 29 milioni di euro per l'anno 2020. Qualora le predette misure di. razionalizzazione e revisione della spesa pubblica non siano adottate o siano adottate per-importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare entro il 30 settembre 2018, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari all'importo di 29 milioni di euro per l'anno 2019 e a 29 milioni di euro per l'anno 2020, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».
9.56
Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente comma:
«2-bis. All'articolo 50-bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: ''e di 29 milioni di euro per l'anno 2018,'' sono inserite le seguenti: ''e di 29 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3''; le parole: ''fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017 e 2018'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019'';
b) al comma 1-bis le parole: ''con efficacia limitata agli anni 2017 e 2018 sono sostituite dalle seguenti: con efficacia limitata agli anni 2017, 2018, 2019'';
c) al comma 3-bis l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: ''I contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al precedente periodo posso essere rinnovati, anche in deroga al limite previsto dal comma 3-quinquies del presente articolo, per un massimo di due volte e per una durata non superiore al 31 dicembre 2019, limitatamente alle unità di personale che non sia stato possibile reclinare secondo le procedure di cui al comma 3''».
9.57
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
«2-bis. All'articolo 50-bis, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: ''fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017 e 2018'' sono inserite le parole: ''e per l'anno 2019''.
2-ter. Agli oneri di cui al comma 2-bis, pari a 13 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede si provvede a valere su quota parte delle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 agosto 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese per 13 milioni di euro per l'anno 2019. Qualora le predette misure di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare entro il 30 settembre 2018, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materiali: sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari all'importo di 13 milioni per l'anno 2019, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di credito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».
9.58
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
«2-bis. All'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo le parole: ''al 31 dicembre 2018'' sono sostituite dalle parole: ''31 dicembre 2020'';
b) all'ultimo periodo le parole: ''31 dicembre 2020'' sono sostituite dalle parole: ''31 dicembre 2021'';
2-ter. All'articolo 12 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: ''nel 2017'' sono aggiunte le seguenti: '', nel 2018 e nel 2019'';
b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
''2. Le Regioni Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria possono fino all'esaurimento delle risorse disponibili ripartite tra le Regioni prorogare ulteriormente le misure di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016''.
2-quater. All'articolo 2-bis, comma 22, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo periodo le parole: ''37 dicembre 2018'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2020'';
b) al terzo periodo, le parole: ''31 dicembre 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2021''.
2-quinquies. All'articolo 2-bis, comma 25, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Con i provvedimenti di cui al precedente periodo sono previste esenzioni, fino alla data del 31 dicembre 2020, in favore delle utenze localizzate in una ''zona rossa'' istituita, mediante apposita ordinanza sindacale nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, individuando anche le modalità per la copertura delle esenzioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo''.
2-sexies. L'articolo 1, comma 746, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è sostituito dai seguenti:
''746. Le agevolazioni di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, degli stanziamenti di cui al citato articolo 46, sono riconosciute con riguardo ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, da corrispondere ai sensi della vigente legislazione, in favore dei titolari di imprese individuali o di imprese familiari che hanno subito, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle regioni Umbria, Abruzzo, Marche e Lazio, una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento:
a) nel periodo dal 1º settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229;
b) nel periodo dal 1º novembre 2016 al 28 febbraio 2017, rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229;
c) nel periodo dal 1º febbraio 2017 al 31 maggio 2017, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2016, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229.
746-bis. Le agevolazioni di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nei limiti degli stanziamenti di cui al citato articolo 46, sono riconosciute con riguardo ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, da corrispondere ai sensi della vigente legislazione, in favore dei soci di società in nome collettivo e i loro familiari coadiutori, dei soci di società di fatto, dei soci accomandatari di società in accomandita semplice, dei soci accomandanti di società in accomandita semplice che siano familiari coadiutori dei soci accomandatari, nonché dei soci di società a responsabilità limitata, che hanno subito, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle regioni Umbria, Abruzzo, Marche e Lazio, una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento:
a) nel periodo dal 1º settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 1 del decreto-legge 17 ottobre-2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229;
b) nel periodo dal 1º novembre 2016 al 28 febbraio 2017, rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229;
c) nel periodo dal 1º febbraio 2017 al 31 maggio 2017, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2016, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229''.
2-septies. Ai maggiori oneri di cui ai commi da 2-bis a 2-sexies, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede a valere su quota parte delle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 agosto 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese per 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Qualora le predette misure di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare entro il 30 settembre 2018, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari all'importo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».
9.59
DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
«2-bis. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come ulteriormente modificato dall'articolo 1 c. 761 l. 205/2017, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: ''al 31 dicembre 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''al 31 dicembre 2020'';
b) le parole: ''nel limite di 500.000 euro per l'anno 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''nel limite dì 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020''.
2-ter. All'onere di cui al comma 2-bis si provvede mediante utilizzo delle risorse della contabilità speciale prevista dall'articolo 2, comma 6, del decreto legge 74 del 2012».
9.60
ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, PIROVANO
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
«2-bis. All'articolo 14, comma 9, del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, così come ulteriormente modificato dall'articolo 1, comma 761, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: ''al 31 dicembre 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''al 31 dicembre 2020'';
b) le parole: ''nel limite di 500,000 euro per l'anno 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020''.
2-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
9.61
COLLINA, BELLANOVA, BOLDRINI, IORI, MANCA, MISIANI, PATRIARCA, RICHETTI, VERDUCCI
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«2-bis. All'articolo 14, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come modificato dall'articolo 1, comma 761, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: ''al 31 dicembre 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''al 31 dicembre 2020'';
b) le parole: ''nel limite di 500.000 euro per l'anno 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020''».
9.62
BERNINI, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come ulteriormente modificato dall'articolo 1 c. 761 l. 205/2017, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: ''al 31 dicembre 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''al 31 dicembre 2020'';
b) le parole: ''nel limite di 500.000 euro per l'anno 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020''».
9.63
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come modificato dall'articolo 1, comma 761, della legge n. 205/2017, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: ''al 31 dicembre 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''al 31 dicembre 2020'';
b) le parole: ''nel limite di 500.000 euro per l'anno 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020''».
9.64
ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, PIROVANO
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
«2-bis. All'articolo 14, comma 9, del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, così come ulteriormente modificato dall'articolo 1, comma 761, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: ''al 31 dicembre 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''a/ 31 dicembre 2020'';
b) le parole: ''nel limite di 500.000 euro per l'anno 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020''.
2-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai precedente comma; si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
9.65
MANTOVANI, CORBETTA, GARRUTI, GRASSI, MORRA, ROMANO, VONO
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
«2-bis. Al comma 9, dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: ''al 31 dicembre 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''al 31 dicembre 2020'';
b) le parole: ''nel limite di 500.000 euro per l'anno 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020''.
2-ter. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
9.66
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
«2-bis. Le scadenze dei termini previste dalle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, trovano applicazione anche con riferimento ai comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell'isola di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017.
2-ter. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 35 milioni per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
9.67
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. All'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: ''fino al 31 dicembre 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino al 31 dicembre 2020'';
b) al comma 4, primo periodo, le parole: ''per l'anno 2017 e in 23,9 milioni di euro per l'anno 2018'' sono sostituite dalle seguenti: ''per l'anno 2018 e 2019 e in 23,9 milioni di euro per l'anno 2020''».
9.68
PAGANO, BERNINI, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. All'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: ''fino al 31 dicembre 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino al 31 dicembre 2020'';
b) al comma 4, primo periodo, le parole: ''per l'anno 2017 e in 23,9 milioni di euro per l'anno 2018'' sono sostituite dalle seguenti: ''per l'anno 2018 e 2019 e in 23,9 milioni di euro per l'anno 2020''».
9.69
BELLANOVA, FERRARI, RICHETTI, VERDUCCI
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. All'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: ''fino al 31 dicembre 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino al 31 dicembre 2020'';
b) al comma 4, primo periodo, le parole: ''per l'anno 2017 e in 23,9 milioni di euro per l'anno 2018'' sono sostituite dalle seguenti: ''per l'anno 2018 e 2019 e in 23,9 milioni di euro per l'anno 2020''».
9.70
Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
«2-bis. All'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: ''fino al 31 dicembre 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino al 31 dicembre 2020'';
b) al comma 4, primo periodo, le parole: ''anno 2018'' sono sostituite dalle seguenti: ''2018, 2019 e 2020''».
9.71
COLTORTI, RICCIARDI, SANTILLO, NUGNES, MONTEVECCHI, GRASSI
Dopo il comma 2, agigungere, in fine, il seguente:
«2-bis. Al comma 4 dell'articolo 20-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: ''Entro il 31 agosto 2018'', sono sostituite dalle seguenti: ''Entro il 31 dicembre 2018''».
9.72
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Al comma 4 dell'articolo 20-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 le parole: ''31 agosto 2018'' sono sostituire con le seguenti: ''31 agosto 2019''».
9.73
ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, PIROVANO
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. All'articolo 20-bis, comma 4, del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: ''31 agosto 2018'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2018''».
9.74
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. All'articolo 20-bis, comma 4, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla, legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: ''Entro il 31 agosto 2018'' sono sostituite dalle seguenti ''Entro il 31 dicembre 2018''».
9.75
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Alla fine del comma 4 dell'articolo 20-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 è aggiunto il seguente periodo: ''Per gli istituti scolastici che hanno richiesto finanziamento ai sensi del precedente comma 3, il termine è prorogato di 1 anno''».
9.76
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
«2-bis. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: ''31 dicembre 2017'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2018'';
b) al comma 4, le parole: ''per quello successivo'' sono sostituite dalle seguenti: ''per i due successivi''.
2-ter. Agli oneri derivanti dall'articolo 2-bis si provvede nei limiti delle risorse di cui all'articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50».
9.77
BELLANOVA, FERRARI, RICHETTI, VERDUCCI
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
«2-bis. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: ''31 dicembre 2017'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2018'';
b) al comma 4, le parole: ''per quello successivo'' sono sostituite dalle seguenti: ''per i due successivi''.
2-ter. Agli oneri derivanti dall'articolo 2-bis si provvede nei limiti delle risorse di cui all'articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50».
9.78
PAGANO, BERNINI, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
«2-bis. l'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: ''31 dicembre 2017'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2018'';
b) al comma 4, le parole: ''per quello successivo'' sono sostituite dalle seguenti: ''per i due successivi''.
2-ter. Agli oneri derivanti dall'articolo 2-bis si provvede nei limiti delle risorse di cui all'articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50».
9.79 (testo 2)
APPROVATO
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Le proroghe dei termini di scadenza previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 2-bis, comma 24, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, si applicano anche ai comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017.».
9.79
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Le proroghe dei termini di scadenza previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 2-bis, comma 24, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, si applicano anche ai comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017.
2-ter. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 30 milioni per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
9.80
SAPONARA, ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, PIROVANO
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. L'articolo 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è sostituito dal seguente:
''758. Ai fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il Fondo per la ricostruzione, di cui all'articolo 2 dei decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, è incrementato di 35 milioni di euro per l'armo 2019 e di 35 milioni di euro per l'anno 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135''».
9.81
ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, PIROVANO
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. L'articolo 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è sostituito dal seguente:
''758. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il Fondo per lo ricostruzione, di cui all'articolo 2 del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, è incrementato di 35 milioni di euro per l'anno 2019 e di 35 milioni di euro per l'anno 2020. Agli oneri derivanti dai presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190''».
9.82
Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti:
«2-bis. All'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, le parole: ''60 rate'' sono sostituite con le seguenti: ''120 rate'' ed è aggiunto in fine il seguente periodo: ''L'ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo, ovvero per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle sospensioni, al netto dei versamenti già eseguiti, è ridotto al 40 per cento''.
2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis pari a 35 milioni di euro per l'anno 2018 a 55 milioni di, euro per l'anno 2019, 2 milioni di euro per l'anno 2020 e 37,80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 e di 25 milioni di euro a decorrere dal 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307''».
9.83
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«3. All'articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, le parole: ''31 gennaio 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 gennaio 2020''».
Conseguentemente, dopo la lettera b), comma 1, dell'articolo 1 del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55 è aggiunta la seguente:
«c) le disposizioni di cui alla lettera b), comma 1, trovano applicazione anche con riferimento ai comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell'isola di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017».
9.84
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«3. All'articolo 1 del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
''2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, trovano applicazione anche con riferimento ai comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell'isola di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017''».
9.85
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«3. All'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, le parole: ''1º gennaio 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''1º gennaio 2020''».
Conseguentemente, dopo il comma 6, dell'articolo 1 del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, è aggiunto il seguente:
«6-bis. Le disposizioni di cui al comma 6, articolo 1, trovano applicazione anche con riferimento-ai comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell'isola di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017».
9.86
PAGANO, BERNINI, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI, DAMIANI, TIRABOSCHI, RIZZOTTI, MODENA, DE POLI, FERRO, PAROLI, MOLES, FLORIS, AIMI, BARBONI, LONARDO, BERUTTI
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«1-bis All'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 29 maggio 2018 n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89 le parole: ''1º gennaio 2019'' sono sostituite dalle parole: ''1º gennaio 2020''».
Conseguentemente, All'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio-triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relative a tutte le rubriche.
9.87
APPROVATO
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. All'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 29 maggio 2018 n. 55 convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2018, n. 89 le parole: ''1º gennaio 2019'' sono sostituite dalle parole: ''1º gennaio 2020''».
9.88
Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente comma:
«2-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito con modificazioni dalla legge-24 luglio 2018, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6-quater, primo periodo, le parole: ''Per l'anno 2019'' e ''per il medesimo anno 2019'' sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: ''Per gli anni 2019 e 2020'' e ''per i medesimi anni 2019 e 2020'';
b) al comma 8-bis le parole: ''per l'anno 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''per ciascuno degli anni 2019 e 2020''».
9.89
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Dopo l'articolo 1-bis del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, è aggiunto il seguente:
''Art. 1-ter.
(Proroga sospensione del pagamento delle rate di ammortamento dei mutui per gli edifici inagibili destinati ad attività produttiva)
1. All'articolo 2-bis, comma 22, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: '31 dicembre 2018' e '31 dicembre 2020' sono sostituite dalle seguenti: '31 gennaio 2020' e '31 gennaio 2021'.
2. Limitatamente agli immobili ai quali è stato riconosciuto il danno grave, la sospensione di cui all'articolo 2-bis, comma 22, dei decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 4 dicembre 2017, n. 172, si applica fino al 31 dicembre 2021.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche con riferimento ai comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Eorio dell'isola di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017''».
9.90
Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:
«2-bis. All'articolo 1-ter del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, le parole: ''e nel 2018'' sono sostituite dalle seguenti: '', nel 2018 e 2019''».
9.91
APPROVATO
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. All'articolo 1-septies del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, aggiungere infine il seguente periodo: ''La proroga di cui al presente comma si applica anche ai contribuenti per i quali i termini di comunicazione dei dati siano scaduti precedentemente al giorno di entrata in vigore del presente decreto''».
9.92
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. All'articolo 11 del decreto legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
''b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
'1-bis. Per lo svolgimento degli interventi di cui al comma 1 i Comuni si possono avvalere in qualità di responsabile unico del procedimento, nel caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento dei relativi incarichi, dei dipendenti assunti ai sensi dell'articolo 50-bis anche in deroga all'articolo 31, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ovvero di dipendenti di ruolo di altri enti pubblici o organismi di diritto-pubblico delegati ai sensi del comma 2'''.
b) dopo la lettera b) è inserita la seguente:
''b-bis) al comma 2 dopo le parole: 'o agli altri enti locali' sono aggiunte le parole: 'ovvero ad altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico'''».
9.93
Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:
«2-bis. All'articolo 14 del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, le parole: ''trenta mesi'' sono sostituite dalle seguenti: ''trentasei mesi''».
9.94
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
«2-bis. Le disposizioni di cui al decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89 si applicano anche ai Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell'isola di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017.
2-ter. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 4 milioni di euro per il 2018 e 8 milioni di euro a decorrere dal 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2018-2020 nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e spedali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero''».
9.95
ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, PIROVANO
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
«2-bis. Lo stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 29 agosto 2017, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 1º settembre 2017, n. 204, in conseguenza dell'evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia il 21 agosto 2017, e successivamente prorogato con delibera del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 marzo 2018, n. 52, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2018.
2-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
9.96
D'ALFONSO, BELLANOVA, FERRARI, RICHETTI
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. I soggetti destinatari delle comunicazioni di avvio dei procedimento di recupero previste dall'articolo 3, comma 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2017 che, alla data di entrata in vigore della legge 24 luglio 2018, n. 89 di conversione del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, abbiano già corrisposto agli inviti formulati ai sensi dell'articolo 3, comma 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2017 ovvero, alla medesima data, siano incorsi nella decadenza stabilita dalla lettera c) del suddetto comma 4, come modificata dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 aprile 2018, sono ammessi a presentare la documentazione richiesta dal commissario straordinario ovvero ad integrare la documentazione già prodotta entro il termine come prolungato dal comma 1».
9.97
Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:
«2-bis. In relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009, al Comune dell'Aquila è assegnato un contributo straordinario di 2,4 milioni di euro per l'anno 2018, destinato a compensare le minori entrate connesse alla esenzione dal regime impositivo dell'imposta municipale propria, ai sensi dell'articolo 4, comma 5-octies, decreto-legge n. 16 del 2012, convertivo, dalla legge n. 44 del 2012».
9.98
Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:
«2-bis. In relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma dei 6 aprile 2009, per l'anno 2018 al Comune dell'Aquila è assegnato un contributo straordinario di 2,1 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e successivi rifinanziamenti, e con le modalità ivi previste, destinato ad integrare le risorse stanziate per le finalità di cui all'articolo 1, comma 448, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
9.99
Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:
«2-bis. Al fine di garantire gli equilibri finanziari anche in sede di definizione di alcune posizioni debitorie consolidatesi nel periodo dell'emergenza sisma, al Comune dell'Aquila è riconosciuta la facoltà di applicare l'avanzo di amministrazione riaccertato per finanziare specifici interventi nei sensi dì cui all'articolo 187, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000 s.m.i. e ciò considerando le relative spese come neutre ai fini dei saldi di finanza pubblica».
9.100
Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:
«2-bis. Al fine di garantire gli equilibri finanziari del Comune dell'Aquila, nei confronti dell'Ente Locale l'importo del Fondo di Solidarietà Comunale spettante per il 2018 è riconfermato nella misura prevista per l'esercizio 2017».
9.101
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
«2-bis. Nei comuni interessati dalla dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 29/08/2017, prorogato da ultimo con delibera del Consiglio dei Ministri del 22/02/2018, gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, consistenti nella demolizione e ricostruzione di edifici con la stessa volumetria di quella preesistente, fatte salve le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, nonché quelli volti alla ricostruzione di edifici in tutto o in parte crollati o demoliti per effetto del sisma, sono assentiti mediante segnalazione certificata di inizio attività, purché sia possibile comprovare l'originaria consistenza dell'immobile interessato attraverso qualsivoglia strumento idoneo allo scopo.
2-ter. In conformità a quanto stabilito dalla lettera A.29 dell'Allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, per gli interventi di cui al comma 1 è escluso l'obbligo di acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica prevista dall'articolo 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004, sempre che gli stessi siano realizzati entro dieci anni dagli eventi sismici del 21 agosto 2017 e non determinino difformità rispetto all'edificio o manufatto originario quanto a collocazione, ingombro pianivolumetrico, configurazione degli esterni e finiture, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica e di sicurezza degli impianti tecnologici.
2-quater. Nei comuni di cui al comma 2-bis, per gli immobili oggetto di istanze di condono presentate ai sensi delle leggi 28 febbraio 1985, n. 47, 23 dicembre 1994, n. 724, e 23 novembre 2003, n. 326, sono assentibili gli interventi edilizi diretti a garantirne l'integrità e la conservazione, anche mediante demolizione e fedele ricostruzione; in tale ultimo caso, il Comune, adotta ogni definitiva determinazione sulla domanda di condono pendente entro sessanta giorni dalla richiesta dell'interessato, utilizzando l'istituto della conferenza regionale di cui al decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, con applicazione dell'articolo 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2-quinquies. Gli interventi previsti dai commi precedenti relativi ad immobili esistenti alla data del 21 agosto 2017 e ricadenti in aree dichiarate inedificabili solo successivamente a detta data, sono comunque consentiti».
9.102
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
«2-bis. Con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 è nominato un Commissario straordinario di Governo per la ricostruzione nei territori di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno di Ischia interessati all'evento sismico del 21 agosto 2017, che opera nel rispetto dei criteri stabiliti dal decreto del Presidente del consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 6-quinquies del decreto-legge 1º ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 217, n. 172 e con le risorse individuate dal comma 6-ter del medesimo articolo e dal comma 765 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
2-ter. Il Commissario straordinario ai fini della ricostruzione di cui al comma 1 si avvale, ove necessario, dei poteri previsti dal decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre n. 229, dal decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 e dal decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.
2-quater. In conformità alle rispettive attribuzioni, il Commissario straordinario e il Capo del dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri assicurano il necessario raccordo tra i rispettivi ambiti di coordinamento.
2-quinquies. All'articolo 2, comma 6-quinquies, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 dopo le parole: ''Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri'' sono inserite le seguenti: ''su proposta del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016,''».
9.103
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
«2-bis. Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatesi dal 24 agosto 2016, opera anche per la ricostruzione post-sismica nei territori di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno dell'isola di Ischia interessati dall'evento sismico del 21 agosto 2017, nel rispetto dei criteri stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 6-quinquies del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 e con le risorse individuate dai comma 6=ter dei medesimo articolo e dal comma 765 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017 n. 205.
2-ter. Il Commissario Straordinario ai fini della ricostruzione di cui al comma 1 si avvale, ove necessario, dei poteri previsti dal decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dal decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 e dal decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.
2-quater. In conformità alle rispettive attribuzioni, il Commissario straordinario e il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri assicurano il necessario raccordo tra i rispettivi ambiti di coordinamento.
2-quinquies. All'articolo 2, comma 6-quinquies, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 dopo le parole: ''Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri'' sono inserite le seguenti: ''su proposta del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016,''».
9.104
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«2-bis. Per il soddisfacimento delle esigenze abitative delle popolazioni dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 ed al fine di consentire l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 14, comma 3-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, la dotazione del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate previsto dall'articolo 4 del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016 è rifinanziato per ciascuno degli anni 2019 e 2020 per la somma di euro 50 milioni, a valere sulle risorse destinate alle finalità di cui agli articoli 2, comma 1, lettera f) e 3, comma 1, lettera q) della legge 5 agosto 1978, n. 457, giacenti sui fondi L) ed M) del conto corrente n. 20127 ''Fondi di edilizia convenzionata/agevolata programmi centrali'' allocato presso Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. e già destinate per il finanziamento degli interventi di edilizia residenziale sociale nei medesimi territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 127 del 22 dicembre 2017, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 87 del 14 aprile 2018».
9.105
SAPONARA, ARRIGONI, PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, PIROVANO
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
«2-bis. Le risorse, assegnate per la ricostruzione pubblica e privata delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato la regione Abruzzo nell'aprile 2009, le provincie di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e il 29 maggio 2012, nonché le regioni dell'Italia centrale a far data dal 24 agosto 2016, destinate alla realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti da tali eventi sismici, ancorché depositate su conti correnti bancari a tal fine attivati, non sono soggette a sequestro o pignoramento e, in ogni caso, ad esecuzione forzata in forza di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare. Ai beneficiari di tali risorse ed ai loro aventi causa, intendendosi come tali i soggetti incaricati dal beneficiano per la fornitura di beni e l'esecuzione di opere e lavori, non si applica la disposizione di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente dalla Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
2-ter. Gli atti di sequestro o di pignoramento e, in ogni caso, qualsivoglia azione esecutiva o cautelare che accordi il diritto di procedere ad esecuzione forzata, eventualmente notificati, non determinano obblighi di accantonamento, né sospendono l'accreditamento di somme a favore delle Amministrazioni interessate o dei soggetti beneficiari e/o loro aventi causa come individuati dal precedente comma.
2-quater. Le disposizioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter si applicano a tutti i rapporti sorti in dipendenza e per le finalità destinate alla realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi sismici di cui al primo comma, ancorché formalizzatisi prima della entrata in vigore della presente disposizione».
9.106
SAPONARA, ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, PIROVANO
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
«2-bis. Al fine di favorire gli investimenti connessi alla ricostruzione da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2018, 2019 e 2020 sono assegnati ai comuni individuati dall'articolo 2-bis, comma 43, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, spazi finanziari nell'ambito dei patti di solidarietà nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in misura pari alle spese sostenute per i predetti investimenti.
2-ter. Gli enti locali effettuano gli investimenti di cui al comma 2-bis provvedendo alla loro certificazione in sede di verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo per gli anni 2018, 2019 e 2020, ai sensi dell'articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».
9.1000/1
DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA
All'emendamento 9.1000, al comma 2-bis, lettera a), sostituire le parole: "e 2018-2019" con le seguenti: ", 2018-2019 e 2019-2020".
Conseguentemente, alle lettere c) e d) sostituire le parole: "ed euro 4,5 milioni nell'anno 2019" con le seguenti: ", euro 7 milioni nell'anno 2019 ed euro 4,5 milioni nell'anno 2020".
Conseguentemente, alla lettera e), capoverso lettera b-bis), sostituire le parole: "ed euro 3,6 milioni nel 2019" con le seguenti: ", euro 6,1 milioni nel 2019 ed euro 4,5 milioni nel 2020".
9.1000/2
DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA
All'emendamento 9.1000, al comma 2-bis, lettera a), sostituire le parole: "e 2018-2019" con le seguenti: ", 2018-2019 e 2019-2020".
Conseguentemente, alla lettera e), dopo il capoverso lettera b-ter), aggiungere la seguente: «b-ter.1) quanto a 2,5 milioni di euro per l'anno 2019 e 4,5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2019 e 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».
9.1000/3
DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA
All'emendamento 9.1000, al comma 2-bis, lettera a), sostituire le parole: "e 2018-2019" con le seguenti: ", 2018-2019 e 2019-2020".
Conseguentemente, alla lettera e), dopo il capoverso lettera b-ter), aggiungere la seguente: «b-ter.1) quanto a 2,5 milioni di euro per l'anno 2019 e 4,5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 20 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
9.1000
BORGHESI, RELATORE
APPROVATO
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
«2-bis. All'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, le parole: ''e 2017-2018'' sono sostituite dalle seguenti: '', 2017-2018 e 2018-2019";
b) al comma 1, lettera a), le parole "e 2017-2018" sono sostituite dalle seguenti: ", 2017-2018 e 2018-2019";
c) al comma 2, le parole: "ed euro 5 milioni nell'anno 2018" sono sostituite dalle seguenti: ", euro 8 milioni nell'anno 2018 ed euro 4,5 milioni nell'anno 2019";
d) al comma 5, alinea, le parole: "ed euro 5 milioni nell'anno 2018" sono sostituite dalle seguenti: ", euro 8 milioni nell'anno 2018 ed euro 4,5 milioni nell'anno 2019";
e) al comma 5, dopo la lettera b), sono aggiunte le seguenti:
"b-bis) quanto a euro 3 milioni nel 2018 ed euro 3,6 milioni nel 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
b-ter) quanto a euro 900 mila nell'anno 2019, mediante corrispondete riduzione del fondo di funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;"
f) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
"5-bis. Il fondo di funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di euro 600 mila nell'anno 2018. A tale incremento si dà copertura mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107".
2-ter. Conseguentemente, la rubrica dell'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è sostituita dalla seguente: "Misure urgenti per lo svolgimento degli anni scolastici 2016-2017, 2017- 2018 e 2018-2019".
2-quater. Le disposizioni di cui all'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificate dai commi 2-bis e 2-ter, si applicano anche ai comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno, colpiti dall'evento sismico del 21 agosto 2017».
9.0.1
PAGANO, BERNINI, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI, MALLEGNI, TIRABOSCHI, BERARDI, BARBONI, LONARDO, MODENA, FLORIS, DAMIANI, MOLES, FERRO, AIMI, BERUTTI, PAROLI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-bis.
(Proroga dell'applicazione delle sanzioni per fatture emesse con modalità diverse da quella elettronica)
All'articolo 1, comma 917, lettera b), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, alla fine, è aggiunto il seguente periodo: ''In ogni caso, non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 per le fatture emesse, sino al 31 dicembre 2018, con modalità diverse da quelle previste dal medesimo articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, qualora l'imposta sia stata comunque regolarmente assolta''».
Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 3.500:000 euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del «Fondo speciale di parte corrente» iscritto ai fini del bilancio triennale 2018-2020 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
9.0.2 (testo 2)
PAGANO, BERNINI, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI, TESTOR
APPROVATO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-bis.
(Proroghe di termini in materia di strutture turistico ricettive)
1. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, è prorogato al 31 dicembre 2019».
9.0.2
PAGANO, BERNINI, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI, TESTOR
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-bis.
(Proroghe di termini in materia di strutture turistico ricettive)
1. Alla lettera i), comma 1122, articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ''Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020'', sostituire le parole: ''30 giugno 2019'' con le seguenti: ''31 dicembre 2019''.
2. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, è prorogato al 31 dicembre 2019».
9.0.3
PAGANO, BERNINI, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI, MALLEGNI, DAMIANI, BARBONI, AIMI, TIRABOSCHI, LONARDO, DE POLI, FERRO, FLORIS, MODENA, MOLES, BERUTTI, BERARDI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-bis.
(Proroga incentivi, all'acquisto di abitazioni in classe energetica elevata)
1. All'articolo 1, comma 56, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: ''31 dicembre 2017'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2020''.
2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 14,3 milioni di euro nel 2018, 28.6 milioni di euro nel 2019 e 42,9 milioni di euro nel 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche».
9.0.4 (testo 2)
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-bis.
(Proroga di termini in materia di emittenti radiofoniche e televisive)
1. Ai fini della realizzazione degli obiettivi di pubblico interesse indicati dall'articolo 1, comma 163, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 160, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni e integrazioni, destinate alle emittenti televisive commerciali, sono assegnate in conformità e secondo i criteri disposti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, da intendersi qui integralmente riportato, con la seguente modifica:
all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, è aggiunto il seguente periodo: "Il regime transitorio è esteso anche all'anno 2019 per le quali domande si prende in considerazione il numero medio di dipendenti occupati nell'esercizio precedente, fermo restando che il presente requisito dovrà essere posseduto anche all'atto di presentazione della domanda"».
9.0.4
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-bis.
1. Ai fini della realizzazione degli obiettivi di pubblico interesse indicati dall'articolo 1, comma 163, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 160, lettera b), della legge 287 dicembre 2015, n. 208 e successive modificazioni e integrazioni, destinate alte emittenti televisive commerciali, sono assegnate in conformità e secondo i criteri disposti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146.
2. All'articolo 4, comma 2, dal decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, dopo le parole: ''alla data di presentazione della domanda'' sono aggiunte le seguenti: ''mentre per le domande inerenti all'anno 2019, si prende in considerazione il numero medio di dipendenti occupati nell'esercizio precedente, fermo-restando che il presente requisito dovrà essere posseduto anche all'atto della presentazione della domanda''».
9.0.100
Il Governo
APPROVATO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-bis.
(Modifiche all'articolo 8-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, in materia di interventi edilizi eseguiti per immediate esigenze abitative a seguito di eventi sismici)
1. All'articolo 8-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma l, secondo periodo, le parole: "in sostituzione, temporanea o parziale", sono sostituite dalle seguenti: "in sostituzione temporanea, anche se parziale";
b) al comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
l) dopo le parole: "decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42" sono aggiunte le seguenti: ", le sanzioni di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché le sanzioni previste per violazione di ogni altra disposizione in materia edilizia o paesaggistica";
2) dopo le parole: "dell'edificio distrutto o danneggiato" sono aggiunte le seguenti: "ovvero dall'assegnazione di altra soluzione abitativa da parte dell'autorità competente";
c) al comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) le parole: "e le misure di sequestro preventivo" sono soppresse;
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i lavori e le opere che rispettino le condizioni di cui al comma l, sono revocati, a norma delle pertinenti disposizioni del codice di procedura penale, i provvedimenti di sequestro, probatorio o preventivo, adottati sino alla data del 25 luglio 2018 per violazione della disciplina edilizia o paesaggistica"».
10.1
Al comma 1, sopprimere le parole da: «e al comma 375» fino alla fine del comma.
10.2
APPROVATO
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Al fine di assicurare il pieno perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche in relazione all'organizzazione del Gran Premio d'Italia di Formula 1 presso l'autodromo di Monza, sono fissati al 31 dicembre 2018 i termini entro cui l'ACI e gli Automobile Club ad esso federati, in quanto enti pubblici a base associativa non gravanti sulla finanza pubblica ai sensi dell'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, si adeguano con propri regolamenti ai princìpi generali desumibili dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, in materia di società a partecipazione pubblica, sulla base delle rispettive specificità e secondo criteri di razionalizzazione e contenimento della spesa».
11.1
COMINCINI, D'ALFONSO, BONIFAZI, GRIMANI
Al comma 1, sopprimere le parole da: «All'articolo 2» fino a: «180 giorni».
11.2
Al comma 1, sostituire le parole da:« all'articolo 1» fino alla fine del comma con le seguenti: « all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, le parole: ''18 mesi'' sono sostituite dalle seguenti: ''36 mesi''».
11.3
Al comma 1, sostituire le parole da:« all'articolo 1» fino alla fine del comma con le seguenti: « all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, le parole: ''18 mesi'' sono sostituite dalle seguenti: ''24 mesi''».
11.4
DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA
Al comma 1, sostituire le parole da:« all'articolo 1» fino alla fine del comma con le seguenti: « all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, le parole: ''18 mesi'' sono sostituite dalle seguenti: ''36 mesi''».
11.5
DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA
Al comma 1, sostituire le parole da:« all'articolo 1» fino alla fine del comma con le seguenti: « all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, le parole: ''18 mesi'' sono sostituite dalle seguenti: ''24 mesi''».
11.6 (testo 2)
FERRAZZI, PARRINI, COLLINA, D'ALFONSO, MARINO, BOLDRINI, MISIANI
APPROVATO
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. All'articolo 1, comma 1107, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: ''entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro il 31 ottobre 2018''».
11.6
FERRAZZI, PARRINI, COLLINA, D'ALFONSO, MARINO, BOLDRINI, MISIANI
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. All'articolo 1, comma 1107, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: ''entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro il 31 agosto 2018''».
11.7
STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2018», con le seguenti: «31 gennaio 2019»;
b) al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per i gruppi di cui al comma 1-bis, tale soglia, è stabilita, sentita la Banca d'Italia, con decreto del Presidente della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol».
11.8
COMINCINI, D'ALFONSO, BONIFAZI, GRIMANI
Al comma 2, sopprimere la lettera a).
11.9
COMINCINI, D'ALFONSO, BONIFAZI, GRIMANI
Al comma 2, sopprimere la lettera b).
11.10
COMINCINI, D'ALFONSO, BONIFAZI, GRIMANI
Al comma 2, sopprimere le lettere f) e g).
11.11
STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE
Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per i gruppi di cui al comma 1-bis, tale soglia è stabilita, sentita la Banca d'Italia, con decreto del Presidente della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol».
11.12
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. All'articolo 10, comma 4-bis, del decreto legge 21 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, all'articolo 1, comma 1, della legge 27 febbraio 2015 n. 11, le parole: ''31 dicembre 2018'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2022''».
11.0.1 (testo 2)
BOTTICI, GRASSI, FENU, DRAGO, CASTALDI, DI PIAZZA, LEONE
APPROVATO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
(Proroga termini in materia di sospensione della quota capitale dei mutui e finanziamenti)
1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al comma 246, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° ottobre 2018";
b) le parole: "dal 2015 al 2017" sono sostituite dalle seguenti: "dal 2018 al 2020".
11.0.1
BOTTICI, FENU, DRAGO, CASTALDI, DI PIAZZA, LEONE
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
(Proroga termini in materia di sospensione della quota capitale dei mutui e finanziamenti)
1. All'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al comma 246, le parole: ''dal 2015 al 2017'' sono sostituite dalle seguenti: ''dal 2018 al 2020''».
11.0.2
Dopo l'articolo,, inserire il seguente;
«Art. 11-bis.
(Proroga delle concessioni di commercio su aree pubbliche)
1. All'articolo 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: ''al 31 dicembre 2020'' sono sostituite dalle parole: ''al 31 dicembre 2025''».
11.0.3
APPROVATO
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 11-bis.
(Proroga di termini in materia di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA. dei soggetti esercitanti le attività di agente e rappresentante di commercio)
1. I termini per l'iscrizione e l'aggiornamento della propria posizione nel registro delle imprese e nel REA, di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo economico 26 ottobre 2011, sono riaperti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo e sino alla data del 31 dicembre 2018».
11.0.4
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
(Proroga di termini in materia di energia)
1. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 59, le parole: ''a decorrere dal 1º luglio 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''a decorrere dal 1º luglio 2020'';
b) al comma 60, le parole: ''a decorrere dal 1º luglio 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''a decorrere dal 1º luglio 2020''».
11.0.5
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
(Proroga delle concessioni di beni demaniali marittimi)
1. Alle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative, a quelle destinate alla pesca, alla acquacoltura, alle attività produttive ad essa connesse, alle attività sportive, nonché a quelle destinate ad approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto, attualmente in essere, è riconosciuta l'estensione della durata della concessione per settantacinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione dei-presente decreto.
2. Il Comune deve comunicare ai titolari delle concessioni demaniali l'estensione della durata della concessione demaniale per il periodo di cui al comma 1».
11.0.100
Il Governo
APPROVATO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
(Proroga partecipazione italiana a banche e fondi multilaterali)
l. Nell 'ambito del rifinanziamento delle partecipazioni agli aumenti di capitale nelle Banche Multilaterali di Sviluppo di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è prorogata per tutto il 2018 la partecipazione italiana all'aumento di capitale della Banca Africana di Sviluppo al fine di consentire la conclusione del sesto aumento generale di capitale. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 9.181.453, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 110».
13.1
Sopprimere l'articolo.
13.2 (testo 2)
APPROVATO
Al comma 1, premettere i seguenti:
«01. All'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo l'ultimo periodo sono aggiunti i seguenti: ''Fermo restando che i decreti di cui al periodo precedente, nella parte in cui individuano interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle provincie autonome, e limitatamente agli stessi, sono adottati previa intesa con gli enti territoriali interessati, ovvero in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per gli interventi rientranti nelle suddette materie individuati con i decreti adottati anteriormente alla data del 18 aprile 2018 l'intesa può essere raggiunta anche successivamente alla adozione degli stessi decreti. Restano in ogni caso fermi i procedimenti di spesa in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto nei termini indicati dalla sentenza della Corte Costituzionale 13 aprile 2018 n. 74.
01-bis. L'efficacia delle convenzioni concluse sulla base di quanto disposto ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017, nonché delle delibere del CIPE n. 2 del 3 marzo 2017 e n. 72 del 7 agosto 2017, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 141, della legge n. 232 del 2016, è differita all'anno 2020. Conseguentemente, le amministrazioni competenti provvedono, ferma rimanendo la dotazione complessiva loro assegnata, a rimodulare i relativi impegni di spesa e i connessi pagamenti a valere sul Fondo sviluppo e coesione.
01-ter. Gli effetti positivi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto derivanti dal comma 01-bis, quantificati in 140 milioni di euro per l'anno 2018, 320 milioni di euro per l'anno 2019, 350 milioni di euro per l'anno 2020 e 220 milioni di euro per l'anno 2021 sono destinati al fondo di cui al comma 01-quater.
01-quater. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, con una dotazione, in termini di sola cassa, pari a 140 milioni di euro per l'anno 2018, a 320 milioni di euro per l'anno 2019, a 350 milioni di euro per l'anno 2020 e a 220 milioni di euro per l'anno 2021, un apposito Fondo da utilizzare per favorire gli investimenti delle città metropolitane, delle province e dei comuni da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti».
Conseguentemente, sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. All'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al penultimo periodo le parole ''secondo, terzo e quarto periodo'' sono soppresse;
b) all'ultimo periodo, le parole da ''sono da adottare'' fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: ''sono adottati entro il 31 ottobre 2018''».
13.2
Al comma 1, premettere i seguenti:
«01. All'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 dopo l'ultimo periodo sono aggiunti i seguenti: ''Fermo restando che i decreti di cui al periodo precedente, nella parte in cui individuano interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle provincie autonome, e limitatamente agli stessi, sono adottati previa intesa con gli enti territoriali interessati, ovvero in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per gli interventi rientranti nelle suddette materie individuati con i decreti adottati anteriormente alla data del 18 aprile 2018 l'intesa può essere raggiunta anche successivamente alla adozione degli stessi decreti. Restano in ogni caso fermi i procedimenti di spesa in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto nei termini indicati dalla sentenza della Corte Costituzionale 13 aprile 2018 n. 74.
01-bis. L'efficacia delle convenzioni concluse sulla base di quanto disposto ai sensi del decreto del presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017, nonché delle delibere del CIPE n. 2 del 3 marzo 2017 e n. 72 del 7 agosto 2017, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 141, della legge n. 232 del 2016, è differita all'anno 2020. Conseguentemente, le amministrazioni competenti provvedono, ferma rimanendo la dotazione complessiva loro assegnata, a rimodulare i relativi impegni di spesa e i connessi pagamenti sul Fondo sviluppo e coesione.
01-ter. Gli effetti positivi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto derivanti dal comma 02, quantificati in 140 milioni di euro per l'anno 2018, 320 milioni di euro per l'anno 2019, 350 milioni di euro per l'anno 2020 e 220 milioni di euro per l'anno 2021 sono destinati al fondo di cui al comma 04.
01-quater. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, con una dotazione, in termini di sola cassa, pari a 140 milioni di euro per l'anno 2018, a 320 milioni di euro per l'anno 2019, a 350 milioni di euro per l'anno 2020 e a 220 milioni di euro per l'anno 2021, un apposito Fondo da utilizzare per favorire gli investimenti delle città metropolitane, delle province e dei comuni da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti».
Conseguentemente, sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. All'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al penultimo periodo le parole ''secondo, terzo e quarto periodo'' sono soppresse;
b) all'ultimo periodo, le parole da ''sono da adottare'' fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: ''sono adottati entro il 31 ottobre 2018''».
13.3
Al comma 1, sostituire le parole: «31 ottobre 2018» con le seguenti: «31 Agosto 2018».
13.4 (testo 2)
APPROVATO
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 495-bis è inserito il seguente:
''495-ter. Per gli anni 2018 e 2019, gli spazi finanziari di cui al comma 495 sono ripartiti tra le Regioni a statuto ordinario sulla base, rispettivamente, delle tabelle 1 e 2 di seguito riportate. Gli spazi finanziari di cui alla tabella 1 sono utilizzati dalle Regioni per effettuare nuovi investimenti in ciascuno degli anni dal 2018 al 2022 e gli spazi finanziari di cui alla tabella 2 sono utilizzati dalle Regioni per effettuare nuovi investimenti per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023. A tal fine, entro il 31 ottobre 2018 e il 31 luglio 2019, le medesime Regioni adottano gli atti finalizzati all'impiego delle risorse, assicurando almeno l'esigibilità degli impegni nel medesimo anno di riferimento per la quota di competenza di ciascuna Regione, come indicata per ciascun anno nelle tabelle 1 e 2 di seguito riportate.
L'utilizzo degli spazi finanziari di cui alla tabella 2 è disposto dal bilancio di previsione 2019-2021 attraverso l'iscrizione di stanziamenti di spesa riguardanti gli investimenti finanziati dal risultato di amministrazione presunto o dal ricorso al debito, in misura almeno corrispondente agli importi indicati nella tabella 2. Gli stanziamenti riguardanti le spese di investimento iscritti nel bilancio di previsione 2019-2021 relativamente all'esercizio 2019 risultano incrementati rispetto alle previsioni definitive del bilancio di previsione 2018-2020 riguardanti il medesimo esercizio in misura almeno corrispondente agli importi indicati nella tabella 2.
Fatto salvo quanto previsto al precedente periodo, gli investimenti che le singole Regioni sono chiamate a realizzare, secondo quando stabilito nei periodi precedenti, sono considerati nuovi se effettuati a seguito di una variazione del bilancio di previsione che incrementa gli stanziamenti riguardanti gli investimenti diretti e indiretti per la quota di rispettiva competenza, come indicata nelle tabelle di seguito riportate, e se verificati attraverso il sistema di monitoraggio opere pubbliche della Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP MOP) ai sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2011, n. 229. A tal fine le Regioni provvedono alla trasmissione delle informazioni riguardanti i propri investimenti diretti effettuati a valere degli spazi assegnati, e assumono le iniziative necessarie affinché le Pubbliche amministrazioni beneficiarie dei propri contributi erogati a valere degli spazi finanziari effettuano la trasmissione delle informazioni riguardanti gli investimenti realizzati con tali risorse. Le Regioni certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui alle tabelle 1 e 2 di seguito riportate entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata o parziale realizzazione degli investimenti, si applicano le sanzioni di cui al comma 475''.
b) i commi da 497 a 500 sono soppressi.
Tabella 1
Regioni | Riparto spazi finanziari 2018 | Profilo investimenti | |||||
|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Abruzzo | |||||||
15.959.000 | 5.585.650 | 4.372.766 | 4.149.340 | 1.691.654 | 159.590 | ||
Basilicata | |||||||
8.000.000 | 2.800.000 | 2.192.000 | 2.080.000 | 848.000 | 80.000 | ||
Calabria | |||||||
22.509.000 | 7.878.150 | 6.167.466 | 5.852.340 | 2.385.954 | 225.090 | ||
Campania | |||||||
53.185.000 | 18.614.750 | 14.572.690 | 13.828.100 | 5.637.610 | 531.850 | ||
Emilia-Romagna | |||||||
42.925.000 | 15.023.750 | 11.761.450 | 11.160.500 | 4.550.050 | 429.250 | ||
Lazio | |||||||
59.055.000 | 20.669.250 | 16.181.070 | 15.354.300 | 6.259.830 | 590.550 | ||
Liguria | |||||||
15.647.000 | 5.476.450 | 4.284.278 | 4.068.220 | 1.658.582 | 156.470 | ||
Lombardia | |||||||
88.219.000 | 30.876.650 | 24.172.006 | 22.936.940 | 9.351.214 | 882.190 | ||
Marche | |||||||
17.572.000 | 6.150.200 | 4.814.728 | 4.568.720 | 1.862.632 | 175.720 | ||
Molise | |||||||
4.830.000 | 1.690.500 | 1.323.420 | 1.255.800 | 511.980 | 48.300 | ||
Piemonte | |||||||
41.515.000 | 14.530.250 | 11.375.110 | 10.793.900 | 4.400.590 | 415.150 | ||
Puglia | |||||||
41.139.000 | 14.398.650 | 11.272.086 | 10.696.140 | 4.360.734 | 411.390 | ||
Toscana | |||||||
39.447.000 | 13.806.450 | 10.808.478 | 10.256.220 | 4.181.382 | 394.470 | ||
Umbria | |||||||
9.900.000 | 3.465.000 | 2.712.600 | 2.574.000 | 1.049.400 | 99.000 | ||
Veneto | |||||||
40.098.000 | 14.034.300 | 10.986.852 | 10.425.480 | 4.250.388 | 400.980 | ||
Totale | |||||||
500.000.000 | 175.000.000 | 137.000.000 | 130.000.000 | 53.000.000 | 5.000.000 |
Tabella 2
Regioni | Riparto spazi finanziari 2019 | Profilo investimenti |
| ||||
|
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Abruzzo | |||||||
15.959.000 | 1.117.130 | 6.224.010 | 5.904.830 | 2.393.850 | 319.180 | ||
Basilicata | |||||||
8.000.000 | 560.000 | 3.120.000 | 2.960.000 | 1.200.000 | 160.000 | ||
Calabria | |||||||
22.509.000 | 1.575.630 | 8.778.510 | 8.328.330 | 3.376.350 | 450.180 | ||
Campania | |||||||
53.185.000 | 3.722.950 | 20.742.150 | 19.678.450 | 7.977.750 | 1.063.700 | ||
Emilia-Romagna | |||||||
42.925.000 | 3.004.750 | 16.740.750 | 15.882.250 | 6.438.750 | 858.500 | ||
Lazio | |||||||
59.055.000 | 4.133.850 | 23.031.450 | 21.850.350 | 8.858.250 | 1.181.100 | ||
Liguria | |||||||
15.647.000 | 1.095.290 | 6.102.330 | 5.789.390 | 2.347.050 | 312.940 | ||
Lombardia | |||||||
88.219.000 | 6.175.330 | 34.405.410 | 32.641.030 | 13.232.850 | 1.764.380 | ||
Marche | |||||||
17.572.000 | 1.230.040 | 6.853.080 | 6.501.640 | 2.635.800 | 351.440 | ||
Molise | |||||||
4.830.000 | 338.100 | 1.883.700 | 1.787.100 | 724.500 | 96.600 | ||
Piemonte | |||||||
41.515.000 | 2.906.050 | 16.190.850 | 15.360.550 | 6.227.250 | 830.300 | ||
Puglia | |||||||
41.139.000 | 2.879.730 | 16.044.210 | 15.221.430 | 6.170.850 | 822.780 | ||
Toscana | |||||||
39.447.000 | 2.761.290 | 15.384.330 | 14.595.390 | 5.917.050 | 788.940 | ||
Umbria | |||||||
9.900.000 | 693.000 | 3.861.000 | 3.663.000 | 1.485.000 | 198.000 | ||
Veneto | |||||||
40.098.000 | 2.806.860 | 15.638.220 | 14.836.260 | 6.014.700 | 801.960 | ||
Totale | |||||||
500.000.000 | 35.000.000 | 195.000.000 | 185.000.000 | 75.000.000 | 10.000.000 |
1-ter. Anche per l'anno 2018 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15-sexies del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 così come convertito con legge 3 agosto 2017, n. 123.
1-quater. All'articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con legge 3 agosto 2017, n. 123, le parole: ''per gli anni 2017 - 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''per gli anni 2017 - 2020''.
1-quinquies. All'articolo 27, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96, al secondo periodo le parole: "alla medesima data" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 2 dicembre 2018 dell'avviso".
13.4
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-bis. I termini previsti dall'Intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 22 febbraio 2018, n. 56, finalizzati all'impiego delle risorse per le quote di competenza di ciascuna regione sono spostati alla medesima data prevista al comma 1. Conseguentemente all'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 495-bis è inserito il seguente:
''495-ter. Per gli anni 2018 e 2019, gli spazi finanziari di cui al comma 495 sono ripartiti tra le Regioni a statuto ordinario sulla base, rispettivamente, delle tabelle 1 e 2 di seguito riportate. Gli spazi finanziari di cui alla tabella 1 sono utilizzati dalle Regioni per effettuare nuovi investimenti in ciascuno degli anni dal 2018 al 2022 e gli spazi finanziari di cui alla tabella 2 sono utilizzati dalle Regioni per effettuare nuovi investimenti per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023. A tal fine, entro il 31 ottobre 2018 e il 31 luglio 2019, le medesime Regioni adottano gli atti finalizzati all'impiego delle risorse, assicurando almeno l'esigibilità degli impegni nel medesimo anno di riferimento per la quota di competenza di ciascuna Regione, come indicata per ciascun anno nelle tabelle 1 e 2 di seguito riportate.
L'utilizzo degli spazi finanziari di cui alla tabella 2 è disposto dal bilancio di previsione 2019-2021 attraverso l'iscrizione di stanziamenti di spesa riguardanti gli investimenti finanziati dal risultato di amministrazione presunto o dal ricorso al debito, in misura almeno corrispondente agli importi indicati nella tabella 2. Gli stanziamenti riguardanti le spese di investimento iscritti nel bilancio di previsione 2019-2021 relativamente all'esercizio 2019 risultano incrementati rispetto alle previsioni definitive del bilancio di-previsione 2018-2020 riguardanti il medesimo esercizio in misura almeno corrispondente agli importi indicati nella tabella 2.
Fatto salvo quanto previsto al precedente periodo, gli investimenti che le singole Regioni sono chiamate a realizzare, secondo quando stabilito nei periodi precedenti, sono considerati nuovi se effettuati a seguito di una variazione del bilancio di previsione che incrementa gli stanziamenti riguardanti gli investimenti diretti e indiretti per la quota di rispettiva competenza, come indicata nelle tabelle di seguito riportate, e se verificati attraverso il sistema di monitoraggio opere pubbliche della Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP MOP) ai sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2011, n. 229. A tal fine le Regioni provvedono alla trasmissione delle informazioni riguardanti i propri investimenti diretti effettuati a valere degli spazi assegnati, e assumono le iniziative necessarie affinché le Pubbliche amministrazioni beneficiarie dei propri contributi erogati a valere degli spazi finanziari effettuano la trasmissione delle informazioni riguardanti gli investimenti realizzati con tali risorse. Non sono oggetto di trasmissione alla BDAP gli investimenti realizzati dai privati beneficiari dei contributi erogati dalle Regioni a valere degli spazi finanziari. Le Regioni certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui alle tabelle 1 e 2 di seguito riportate entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata o parziale realizzazione degli investimenti, si applicano le sanzioni di cui al comma 475''.
b) i commi da 497 a 500 sono soppressi.
Tabella 1
Regioni | Riparto spazi finanziari 2018 | Profilo investimenti | |||||
|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Abruzzo | |||||||
15.959.000 | 5.585.650 | 4.372.766 | 4.149.340 | 1.691.654 | 159.590 | ||
Basilicata | |||||||
8.000.000 | 2.800.000 | 2.192.000 | 2.080.000 | 848.000 | 80.000 | ||
Calabria | |||||||
22.509.000 | 7.878.150 | 6.167.466 | 5.852.340 | 2.385.954 | 225.090 | ||
Campania | |||||||
53.185.000 | 18.614.750 | 14.572.690 | 13.828.100 | 5.637.610 | 531.850 | ||
Emilia-Romagna | |||||||
42.925.000 | 15.023.750 | 11.761.450 | 11.160.500 | 4.550.050 | 429.250 | ||
Lazio | |||||||
59.055.000 | 20.669.250 | 16.181.070 | 15.354.300 | 6.259.830 | 590.550 | ||
Liguria | |||||||
15.647.000 | 5.476.450 | 4.284.278 | 4.068.220 | 1.658.582 | 156.470 | ||
Lombardia | |||||||
88.219.000 | 30.876.650 | 24.172.006 | 22.936.940 | 9.351.214 | 882.190 | ||
Marche | |||||||
17.572.000 | 6.150.200 | 4.814.728 | 4.568.720 | 1.862.632 | 175.720 | ||
Molise | |||||||
4.830.000 | 1.690.500 | 1.323.420 | 1.255.800 | 511.980 | 48.300 | ||
Piemonte | |||||||
41.515.000 | 14.530.250 | 11.375.110 | 10.793.900 | 4.400.590 | 415.150 | ||
Puglia | |||||||
41.139.000 | 14.398.650 | 11.272.086 | 10.696.140 | 4.360.734 | 411.390 | ||
Toscana | |||||||
39.447.000 | 13.806.450 | 10.808.478 | 10.256.220 | 4.181.382 | 394.470 | ||
Umbria | |||||||
9.900.000 | 3.465.000 | 2.712.600 | 2.574.000 | 1.049.400 | 99.000 | ||
Veneto | |||||||
40.098.000 | 14.034.300 | 10.986.852 | 10.425.480 | 4.250.388 | 400.980 | ||
Totale | |||||||
500.000.000 | 175.000.000 | 137.000.000 | 130.000.000 | 53.000.000 | 5.000.000 |
Tabella 2
Regioni | Riparto spazi finanziari 2019 | Profilo investimenti |
| ||||
|
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Abruzzo | |||||||
15.959.000 | 5.585.650 | 4.372.766 | 4.149.340 | 1.691.654 | 159.590 | ||
Basilicata | |||||||
8.000.000 | 2.800.000 | 2.192.000 | 2.080.000 | 848.000 | 80.000 | ||
Calabria | |||||||
22.509.000 | 7.878.150 | 6.167.466 | 5.852.340 | 2.385.954 | 225.090 | ||
Campania | |||||||
53.185.000 | 18.614.750 | 14.572.690 | 13.828.100 | 5.637.610 | 531.850 | ||
Emilia-Romagna | |||||||
42.925.000 | 15.023.750 | 11.761.450 | 11.160.500 | 4.550.050 | 429.250 | ||
Lazio | |||||||
59.055.000 | 20.669.250 | 16.181.070 | 15.354.300 | 6.259.830 | 590.550 | ||
Liguria | |||||||
15.647.000 | 5.476.450 | 4.284.278 | 4.068.220 | 1.658.582 | 156.470 | ||
Lombardia | |||||||
88.219.000 | 30.876.650 | 24.172.006 | 22.936.940 | 9.351.214 | 882.190 | ||
Marche | |||||||
17.572.000 | 6.150.200 | 4.814.728 | 4.568.720 | 1.862.632 | 175.720 | ||
Molise | |||||||
4.830.000 | 1.690.500 | 1.323.420 | 1.255.800 | 511.980 | 48.300 | ||
Piemonte | |||||||
41.515.000 | 14.530.250 | 11.375.110 | 10.793.900 | 4.400.590 | 415.150 | ||
Puglia | |||||||
41.139.000 | 14.398.650 | 11.272.086 | 10.696.140 | 4.360.734 | 411.390 | ||
Toscana | |||||||
39.447.000 | 13.806.450 | 10.808.478 | 10.256.220 | 4.181.382 | 394.470 | ||
Umbria | |||||||
9.900.000 | 3.465.000 | 2.712.600 | 2.574.000 | 1.049.400 | 99.000 | ||
Veneto | |||||||
40.098.000 | 14.034.300 | 10.986.852 | 10.425.480 | 4.250.388 | 400.980 | ||
Totale | |||||||
500.000.000 | 175.000.000 | 137.000.000 | 130.000.000 | 53.000.000 | 5.000.000 |
1-ter. Anche per l'anno 2018 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15-sexies del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 così come convertito con legge 3 agosto 2017, n. 123.
1-quater. Al comma 1, dell'articolo 18 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 dopo le parole: ''accantonata per l'anno 2017'' e dopo le parole: ''Servizio sanitario nazionale per il 2017'' sono aggiunte: ''per l'anno 2018 e 2019''.
1-quinquies. A decorrere dal 2018 le regioni e le province autonome e gli enti strumentali ad esse collegati possono, fermo restando l'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1 commi 466 e seguenti della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e il rispetto del limite di spesa del personale di cui all'articolo 1 comma 557-quater della legge 27 dicembre 2006, n. 296, superare il limite di spesa, previsto dall'articolo 9 comma 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n, 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, limitatamente alle assunzioni indispensabili a garantire l'esercizio delle funzioni di difesa fitosanitaria obbligatoria e di tutela idrogeologica.
1-sexies. All'articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 convertito con legge 3 agosto 2017, n. 123, le parole: ''per gli anni 2017-2019'' sono sostituite con: ''per gli anni 2017-2020''.
1-septies. La disposizione dell'articolo 188 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si interpreta nel senso che il piano di rientro dal disavanzo può coprire un lasso di tempo anche superiore al triennio dal bilancio di previsione, se rientrante entro il tempo della consiliatura. Resta ferma la previsione per cui il disavanzo di amministrazione non può essere ripianato oltre la durata della consiliatura''.
1-octies. All'articolo 27, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, alinea, le parole: ''dall'anno 2018'' vengono sostituite con le parole: ''dall'anno 2021'';
b) alla lettera c) del comma 2 le parole: ''dal secondo anno'' sono sostituite con le seguenti: ''dal quarto anno'';
c) al comma 2, lettera d), secondo periodo, le parole: ''alla medesima data'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro il 2 dicembre 2018 dell'avviso'';
d) a comma 6, le parole: ''novanta giorni'' sono sostituite dalle seguenti: ''ventiquattro mesi'';
e) al comma 8, l'anno ''2018'' è sostituito con: ''l'anno 2020'';
f) al comma 8-bis, l'anno ''2017'' è sostituito con: ''l'anno 2018''.
1-novies. All'articolo 4, del decreto legge 25 luglio 2018 n. 91, è aggiunto il seguente comma:
''Al comma 1, dell'articolo 39 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: per il quadriennio 2017-2020' sono sostituite con: per anno 2017' e le parole di ciascun anno' sono abrogate''».
13.5
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Gli incentivi finalizzati al sostegno della produzione di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dai fotovoltaico di cui al decreto ministeriale 23 giugno 2016, sono prorogati fino al 31 dicembre 2018».
13.0.1
PAGANO, BERNINI, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI, TIRABOSCHI, FERRO, BARBONI, AIMI, DAMIANI, DE POLI, MODENA, LONARDO, RIZZOTTI, FLORIS, BERUTTI, PAROLI, DAL MAS
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 13-bis.
1. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, le parole: ''Per gli anni dal 2014-2019,'' sono sostituite dalle seguenti: ''Per gli anni dal 2014 ai 2021,''.
2. All'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in 132,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche».
13.0.2
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 13-bis.
(Proroga di termini in materia di Libro Unico dei lavoro telematico)
1. All'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, la parola: ''2019'' è sostituita dalla seguente: ''2020''».
13.0.3
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 13-bis.
(Proroga di termini in materia di Libro Unico del lavoro telematico)
1. All'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, la parola: ''2019'' è sostituita dalla seguente: ''2020''».
13.0.4
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 13-bis.
(Proroga di termini in materia di Libro Unico del lavoro telematico)
1. All'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n, 151, la parola; ''2019'' è sostituita dalla seguente: ''2020''».
13.0.5
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 13-bis.
(Proroga di termini in materia di Libro Unico del lavoro telematico)
1. All'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, la parola: ''2019'' è sostituita dalla seguente: ''2020''».
13.0.6
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 13-bis.
(Proroga di termini in materia di Libro Unico del lavoro telematico)
All'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: ''sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo'' sono sostituite dalle seguenti: '' sei precedenti alla data di cui al comma 1'';
b) è aggiunto infine il seguente periodo: ''Con lo stesso decreto, è prevista una fase transitoria, non inferiore a sei mesi, per l'adeguamento delle procedure da parte dei soggetti obbligati ed i loro intermediari''».
13.0.7
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 13-bis.
(Proroga di termini in materia di Libro Unico del lavoro telematico)
All'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: ''sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo'' sono sostituite dalle seguenti: ''i sei precedenti alla data di cui al comma 1'';
b) è aggiunto, infine, il seguente periodo: ''Con lo stesso decreto, è pervista una fase transitoria, non inferiore a sei mesi, per l'adeguamento delle procedure da parte dei soggetti obbligati ed i loro intermediari''».
13.0.8
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 13-bis
(Proroga di termini in materia di Libro Unico del Lavoro telematico)
All'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: ''sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo'' sono sostituite dalle seguenti: ''i sei precedenti alla data di cui al comma 1'';
b) è aggiunto infine il seguente periodo: ''Con lo stesso decreto, è pervista una fase transitoria, non inferiore a sei mesi, per l'adeguamento delle procedure da parte dei soggetti obbligati ed i loro intermediari''».
13.0.9
Dopo l'articolo, è inserito il seguente:
«Art 13-bis.
(Termini in materia di biomasse)
1. Il comma 588 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è abrogato».
13.0.10
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 13-bis.
(Proroga di termini in materia fiscale)
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, 205, al comma 932, le parole: ''31 ottobre'' sono sostituite dalle seguenti; ''31 dicembre''».
13.0.11
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 13-bis.
(Proroga di termini in materia fiscale)
1. Al comma 997 della legge L. 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) le parole: ''1º gennaio 2018'' sono sostituite dalle seguenti: ''1º gennaio 2019'';
b) alla lettera b) le parole: ''30 giugno 2018'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 giugno 2019'';
c) alle lettera c) le parole: ''30 giugno 2018'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 giugno 2019''».
13.0.12
PAGANO, BERNINI, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI, BERARDI, TIRABOSCHI, DAMIANI, DE POLI, LONARDO, FERRO, MODENA, RIZZOTTI, MOLES, BARBONI, FLORIS, AIMI, PAROLI, BERUTTI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 13-bis
(Proroghe di termini in materia di strutture turistico ricettive)
1. Alla lettera i), comma 1122, articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ''Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020'', sostituire le parole: ''30 giugno 2019'' con le parole: ''31 dicembre 2019''.
2. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, è prorogato al 31 dicembre 2019».
13.0.13
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 13-bis.
(Proroga di termini in materia di rivalutazione di beni di impresa
e di rideterminazione di valori di acquisto)
1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: ''1º gennaio 2018'' sono sostituite dalle seguenti: ''1º gennaio 2019'';
b) al secondo periodo, le parole: ''30 giugno 2018'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 giugno 2019'';
c) al terzo periodo, le parole: ''30 giugno 2018'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 giugno 2019''».
13.0.14
APPROVATO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 13-bis
(Proroga di termini in materia di controlli tecnici periodici
dei veicoli a motore e dei loro rimorchi)
1. All'articolo 16 del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 19 maggio 2017 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente;
''1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, si applicano a decorrere dall'entrata in vigore delle disposizioni attuative del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti previste dal medesimo articolo 13, comma 1''».
13.0.15
APPROVATO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis
(Proroga di termini in materia di controlli tecnici periodici
dei veicoli a motore e dei loro rimorchi)
1. All'articolo 16 dei-decreto del Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti del 19 maggio 2017 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
''1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, si applicano a decorrere dall'entrata in vigore delle disposizioni attuative del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti previste dal medesimo articolo 13, comma 1''».
13.0.100/1
DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA
All'emendamento 13.0.100, al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "Il Commissario è nominato sulla base del più alto livello di competenza culturale e professionale, attraverso una procedura di selezione a evidenza pubblica che compari titoli ed esperienze maturate".
13.0.100/2
DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA
All'emendamento 13.0.100, al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: "Il Commissario è nominato sulla base del più alto livello di competenza culturale e professionale, attraverso una procedura di selezione a evidenza pubblica che compari titoli ed esperienze maturate. Al Commissario non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento, comunque denominato".
Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: "del comma 1" inserire le seguenti: "per le spese necessarie alla procedura di selezione a evidenza pubblica".
13.0.100/3
DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA
All'emendamento 13.0.100, al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "Al Commissario non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento, comunque denominato".
13.0.100/4
All'emendamento 13.0.100, al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.
Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
13.0.100
BORGHESI, RELATORE
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 13-bis.
1. Al fine di consentire l'ultimazione delle attività in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche per l'attuazione degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana e per la realizzazione delle azioni, iniziative ed opere essenziali, connesse e strumentali all'attuazione dell'Agenda digitale italiana, anche in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea, il Presidente del Consiglio dei ministri provvede con proprio decreto alla nomina del Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale, ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti previsti nel medesimo articolo, per una durata fino al 15 settembre 2019. Il comma 9 del medesimo articolo 63 è conseguentemente abrogato.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede nell'ambito delle dotazioni già assegnate negli appositi capitoli del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».
9.86 Testo 2)
PAGANO, BERNINI, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI, DAMIANI, TIRABOSCHI, RIZZOTTI, MODENA, DE POLI, FERRO, PAROLI, MOLES, FLORIS, AIMI, BARBONI, LONARDO, BERUTTI
APPROVATO
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«1-bis All'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 29 maggio 2018 n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89 le parole: ''1º gennaio 2019'' sono sostituite dalle parole: ''1º gennaio 2020''».