Proposta di modifica n. 10.100 al DDL n. 2167
Azioni disponibili
10.100
Il Relatore
All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire la lettera c) con le seguenti:
«c) per i profili qualificati dalle amministrazioni, in sede di bando, ad elevata specializzazione tecnica o amministrativa, una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti e strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite, ai fini dell'ammissione alle successive fasi concorsuali;
c-bis) conformemente a quanto disposto dall'articolo 3, comma 6, lettera b), numero 7), della legge 19 giugno 2019, n. 56, i titoli e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possono concorrere, in misura non superiore a un terzo, alla formazione del punteggio finale.»;
b) al comma 2 dopo le parole: «ove necessario,» inserire le seguenti: «e in ogni caso fino al permanere dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020,»;
c) al comma 3, dopo le parole: «adottate per il bando e riaprendo,» inserire le seguenti: «per un
periodo massimo di trenta giorni,»;
d) al comma 6, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La commissione definisce in una seduta plenaria preparatoria procedure e criteri di valutazione omogenei e vincolanti per tutte le sottocommissioni.».