Ordine del Giorno n. G/1721/46/14 al DDL n. 1721

G/1721/46/14 (già em. 9.1)

Montevecchi, Giannuzzi, Lorefice, Gaudiano, Ricciardi, Botto, Toninelli

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1721 recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019"

        premesso che:

            l'articolo 9 dell'A.S 1721 reca i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/790, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE;

            in particolare, tra i principi e i criteri direttivi da seguire, la lettera a) del medesimo articolo prevede che la definizione di «istituti di tutela del patrimonio culturale» prevista dalla direttiva stessa, venga applicata nell'accezione più ampia possibile, al fine di favorire l'accesso ai beni ivi custoditi;

            si ritiene necessario delineare, nella stessa direzione, anche la definizione di «opere o materiali» ai sensi dell'articolo 6 della medesima direttiva (UE) 2019/790, e di «opera delle arti visive di dominio pubblico», la cui definizione è demandata agli Stati membri;

        considerato che:

            al fine di rafforzare il ruolo degli istituti di tutela del patrimonio culturale risulta necessario, sia implementare quanto previsto dall'articolo 6 della direttiva (UE) 2019/790, in modo da consentire agli stessi di realizzare copie di qualunque opera o altri materiali presenti permanentemente nelle loro raccolte, in qualsiasi formato o su qualsiasi supporto, ai fini di conservazione di detta opera o altri materiali e nella misura necessaria a tale conservazione, sia favorire la libera diffusione delle immagini del patrimonio culturale italiano sulle opere delle arti visive di dominio pubblico, nell'ottica di promuovere il libero sviluppo della cultura, della creatività, del turismo culturale e di tutte le attività economiche;

        impegna, quindi, il Governo:

            in fase di attuazione delle delega per il recepimento della direttiva (UE) 2019/790, a valutare l'opportunità di:  

            - definire il concetto di «opera delle arti visive», la cui definizione è demandata nel dettaglio al legislatore nazionale, per quanto compatibile, con la definizione di cui agli articoli 10 e 13 del Codice dei beni culturali;

            - garantire che l'eccezione ai fini di conservazione del patrimonio culturale di cui all'articolo 6 della direttiva (UE) 2019/790 abbia natura obbligatoria, non derogabile e non dia diritto ad equo compenso.