Proposta di modifica n. 10.22 al DDL n. 989

10.22

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

IMPROPONIBILE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è aggiunto il seguente Titolo:

TITOLO XIII-bis.

(Disposizioni in materia di Istituzioni scolastiche ed educative)

Art. 303-bis.

(Individuazione del datore di lavoro)

        Limitatamente alla sicurezza e alla salute dei lavoratori e delle lavoratrici nelle Istituzioni scolastiche ed educative è individuato quale datore di lavoro il proprietario dell'immobile, in quanto unico responsabile della manutenzione ordinaria e straordinaria dell'istituzione scolastica, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del presente decreto nonché dell'articolo 3, della legge 11 gennaio 1996, n. 23, in attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera i), della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 303-ter.

(Potere inibitorio e d'interdizione)

        1. Nell'ipotesi di pericolo grave, immediato e imprevedibile, il dirigente scolastico ha la facoltà di inibire porzioni di spazi didattici o l'intera Istituzione scolastica ed educativa, senza essere sanzionato per il reato d'interdizione di pubblico servizio e senza la necessità di recuperare le giornate lavorative didatticamente perse per il raggiungimento della soglia dei duecento giorni di lezione, dando comunicazione al proprietario dell'immobile nonché al Prefetto.

        2. Il proprietario dell'immobile, ricevuta la notifica dell'inibizione parziale o dell'interdizione dell'intera istituzione scolastica, è obbligato ad intervenire repentinamente mediante relazione tecnica, al fine di trovare una soluzione alternativa utile al prosieguo in sicurezza delle attività didattiche.

Art. 303-quater.

(Obblighi del proprietario dell'immobile)

        1. Prima dell'inizio delle attività didattiche di ogni anno scolastico, il proprietario dell'immobile mediante l'ufficio tecnico preposto è obbligato ad eseguire sopralluoghi all'interno ed all'esterno di ogni plesso scolastico per verificare le condizioni di fruibilità ed agibilità dei locali ad uso scolastico, certificando il regolare avvio delle attività didattiche nel rispetto delle norme di cui al presente decreto.

        2. Nell'ipotesi di riscontro di criticità sulla sicurezza della struttura scolastica tali da non consentire un regolare avvio delle attività didattiche, è costituita dal Prefetto una Commissione provinciale composta da un funzionario dell'Ufficio tecnico, del Genio civile provinciale, dei Vigili del fuoco, dell' ASP – sezione sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro, dell'ispettorato provinciale del lavoro, dell'ufficio ispettivo tecnico dell'ambito territoriale.

        3. Il proprietario dell'immobile è obbligato alla redazione e all'aggiornamento periodico del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 per tutti i plessi di pertinenza.

        4. Il proprietario dell'immobile è obbligato alla redazione e all'aggiornamento periodico del piano di evacuazione di ogni singolo plesso scolastico.

        5. I predetti adempimenti devono essere trasmessi al dirigente scolastico.

Art. 303-quinquies.

(Obblighi del dirigente scolastico)

        1. Il dirigente scolastico ha l'obbligo di comunicare i provvedimenti inibitori e interdettivi, di propria competenza, al proprietario dell'immobile e al Prefetto.

        2. Il dirigente scolastico ha altresì l'obbligo di individuare un servizio di prevenzione e protezione idoneo per ogni istituzione rappresentata, nominando tra il proprio personale un numero di addetti e preposti tali da esser sempre presenti in ogni momento di attività didattica lavorativa, quali: un R.S.P.P. in possesso dei titoli formativi; un A.S.P.P. interno per ogni plesso; una squadra di addetti antincendio ed una di addetti al primo soccorso entrambe non inferiori a tre per plesso. Se tra il personale interno non si rinviene la professionalità del R.S.P.P., lo stesso può essere designato all'esterno in via preliminare attraverso reti di scopo come previsto dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999, e come riportato all'articolo 1, commi 70-72 e 74 della legge 13 luglio 2015, n. 107. Lo stesso consulente esterno può svolgere attività formative obbligatorie per le istituzioni scolastiche ed educative costituenti la rete di scopo ai sensi dell'articolo 37 del presente decreto.

        3. Il dirigente scolastico è esonerato dalla valutazione dei rischi di natura strutturale ed impiantistica, fermo re-stando gli obblighi di cui all'articolo 18, comma 3-ter del presente decreto, relativamente alle comunicazioni per la vigilanza e sorveglianza durante le attività didattiche.

Art. 303-sexies.

(Impegni economici)

        1. Ogni dirigente scolastico è autorizzato a creare nel bilancio annuale d'istituto un capitolo di spesa destinato alla sicurezza, al fine di far fronte agli obblighi per la costituzione del R.S.P.P. e del S.P.P

        2. Il dirigente scolastico è autorizzato ad attingere da qualunque tipologia di trasferimenti economici nonché dalle risorse assegnate annualmente alle istituzioni scolastiche ed educative dal Ministero del lavoro di concerto con il Ministero dell'istruzione e della ricerca e del Ministero dell'economia e finanza mediante specifico capitolo di spesa.

        3. Ai lavoratori individuati a far parte del S.P.P. d'istituto è garantito un emolumento accessorio da definire nella specifica contrattazione d'istituto e può essere corrisposto il bonus di premialità di cui alla legge n. 107 del 2015.

        4. All'RSPP deve essere corrisposta un'indennità congrua al profilo professionale ed alle mansioni svolte, tenendo conto della fascia d'istituto e del numero di plessi.

Art. 303-septies.

(Lavori in appalto)

        1. Per i lavori assegnati in appalto dal proprietario dell'immobile è richiesta la nomina di un C.S.E. (coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione).

        2. Il professionista individuato ha l'obbligo di non far eseguire nessuna lavorazione se non preventivamente redatti e sottoscritti i relativi piani di sicurezza e coordinamento in fase di esecuzione o documenti di valutazione dei rischi interferenziali.

Art. 303-octies.

(Sanzioni per il proprietario dell'immobile scolastico)

        1. Il proprietario dell'immobile è sanzionato con l'ammenda da 5.000 euro a 15.000 euro per non aver adempiuto agli obblighi di cui all'articolo 303-quater del presente decreto.

        2. Il proprietario dell'immobile è sanzionato con l'arresto da due a sei mesi di reclusione o ammenda da 7.500 euro a 15.000 per non avere adempiuto agli obblighi di cui al comma 3 dell'articolo 303-ter del presente decreto.

        3. Il proprietario dell'immobile è sanzionato con l'ammenda da 2.500 euro a 5.000 euro per il mancato disposto di cui all'articolo 303-septies del presente decreto.

        4. Il proprietario dell'immobile è sanzionato con l'arresto da due a quattro mesi di reclusione o con rammenda da 2.500 euro a 7.500 euro per il mancato disposto di cui all'articolo 303-septies del presente decreto.

Art. 303-novies.

(Sanzioni per il dirigente scolastico)

        1. Il dirigente scolastico è sanzionato con una multa esclusivamente di natura amministrativa pari ad euro 5.000 per la violazione dei commi 1 e 3 dell'articolo 303-quinquies del presente decreto.

        2. Il dirigente scolastico è altresì sanzionato amministrativamente con la somma di euro 2.500 per la violazione di quanto sancito ai commi 3 e 4 dall'articolo 303-sexies del presente decreto.