Proposta di modifica n. 7.0.1 al DDL n. 770

7.0.1 (testo 2)

CANTÙ, SILERI, FREGOLENT

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Accesso ai servizi educativi per l'infanzia e al sistema educativo di istruzione e formazione)

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, per i servizi educativi per l'infanzia, le scuole dell'infanzia e per tutti i gradi di istruzione, ivi incluse le scuole private non paritarie, nonchè per i centri di formazione professionale regionale, la presentazione della documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni non costituisce requisito di accesso al servizio, alla scuola, al centro ovvero agli esami. Altresì, la mancata presentazione della documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni non determina la decadenza dall'iscrizione nè impedisce la partecipazione agli esami.

2. Fermo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 7 della presente legge, il comma 3 dell'articolo 3 e il comma 5 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, sono abrogati a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.