Legislatura 18ª - Dossier n. 169
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| Senato della Repubblica | XVIII LEGISLATURA |
Servizio del bilancio
A.S. 1925: "Conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia" - Emendamento 21.0.500
Riferimenti:
- A.S. 1925
Premessa
L'emendamento 21.0.500 è stato presentato dal Governo durante l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia.
La proposta è diretta a trasporre nel suddetto disegno di legge i seguenti decreti-legge, prevedendo la validità degli effetti nel frattempo prodottosi:
14 agosto 2020, n. 103, recante modalità operative, precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020, limitatamente all'articolo 2;
8 settembre 2020, n. 111 recante disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l'avvio dell'anno scolastico, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
11 settembre 2020, n. 117 recante disposizioni urgenti per la pulizia e la disinfezione dei locali adibiti a seggio elettorale e per il regolare svolgimento dei servizi educativi e scolastici gestiti dai comuni.
Articolo 21-bis (Ex art. 5 del D.L. 111/2020)
(Lavoro agile e congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici)
Il comma 1 consente al genitore lavoratore dipendente di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni quattordici, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico.
Il comma 2 prevede che, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e comunque in alternativa alla misura di cui al comma 1, uno dei genitori, alternativamente all’altro, possa astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, minore di anni quattordici, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico.
Il comma 3 riconosce, per i periodi di congedo fruiti ai sensi del comma 2, in luogo della retribuzione e ai sensi del comma 6, un'indennità pari al 50% della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, a eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
Il comma 4 esclude che, per i giorni in cui un genitore fruisce di una delle misure di cui ai commi 1 o 2, ovvero svolge anche ad altro titolo l’attività di lavoro in modalità agile o comunque non svolge alcuna attività lavorativa, l’altro genitore possa chiedere di fruire di alcuna delle predette misure.
Il comma 5 stabilisce che il beneficio di cui al presente articolo può essere riconosciuto, ai sensi del comma 6, per periodi in ogni caso compresi entro il 31 dicembre 2020.
Il comma 6 riconosce il beneficio di cui ai commi da 2 a 5 nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
Il comma 7, al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui ai commi da 2 a 5, autorizza la spesa di 1,5 milioni di euro per l’anno 2020.
Il comma 8 provvede alla copertura degli oneri derivanti dai commi 6 e 7, pari a 51,5 milioni di euro per l’anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-ter, comma 1, primo periodo, del decreto-legge n. 18 del 2020(1) .
Il comma 9 dispone che le PP.AA. provvedono alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
La RT premette che nel Rapporto sulle “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” dell’Istituto Superiore di Sanità del 21 agosto 2020 si prevede che il Dipartimento di Prevenzione competente della ASL territorialmente competente, al fine di ridurre il rischio di trasmissione del contagio da Covid-19 nell’ambito scolastico, nel caso in cui un alunno risulti COVID-19 positivo, dovrà valutare di prescrivere la quarantena a tutti gli studenti della stessa classe che si configurino come contatti stretti. Al fine di sostenere i genitori nel caso in cui il figlio minore, fino a 14 anni, sia sottoposto alla misura della quarantena, la disposizione prevede che costoro possano optare, alternativamente per il lavoro agile o per la richiesta di congedo per tutta la durata del periodo di quarantena del figlio. Tale congedo, che si aggiunge a quelli già previsti, in via straordinaria, dall’articolo 23 del decreto-legge n. 18 del 2020, è retribuito nella misura del 50% della retribuzione calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa. Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto. Il beneficio è riconosciuto nell’ambito di un limite di spesa pari a 50 milioni di euro per l’anno 2020. Si tratta di eventi la cui stima ex-ante non è allo stato effettuabile con maggiore puntualità e in ogni caso il limite di spesa risulterebbe tale da garantire la copertura per circa 50.000 casi con riferimento a lavoratori dipendenti del settore privato, tenuto conto di un periodo di quarantena di circa 15 giorni. In ogni caso, la previsione di cui ai commi 2 e 3, secondo cui il genitore lavoratore – qualora sia posto in quarantena il figlio minore ma non anche il genitore – possa astenersi dal lavoro ricevendo un’indennità pari al 50% della retribuzione, non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica ove riferita a un lavoratore del settore pubblico, determinandosi solo una disfunzione sotto il profilo organizzativo della PA, con esclusione del solo settore scolastico dove necessariamente andrà garantita la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche.
Esclusi oneri in relazione al comma 1, la RT afferma che i commi da 2 a 6, primo periodo, comportano maggiori oneri per 50 milioni di euro per l’anno 2020 (50 milioni di euro in termini di SNF e 30 milioni in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle PP.AA.) alla cui copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui all’articolo 22-ter, comma 1, primo periodo, del decreto-legge n. 18 del 2020, che presenta le necessarie disponibilità anche tenuto conto degli utilizzi già previsti a legislazione vigente.
La disposizione di cui al comma 7 destina risorse pari a 1,5 milioni di euro per l’anno 2020 al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruiscono dei benefici di cui al comma da 2 a 6. La quantificazione dei costi – operata in termini compensativi – tiene conto della platea dei genitori lavoratori del settore scuola che potrebbero usufruire del congedo ed essere oggetto di sostituzione stimata sulla base dei seguenti fattori: 1) numero di figli in età 0-14; 2) incidenza della quarantena per 100.000 persone di età 0-14; 3) indice di diffusione dei contagi adeguato in considerazione della riapertura delle scuole; 4) durata della quarantena.
Al riguardo, si rileva innanzitutto che l'onere relativo ai commi 2-6 è configurato in termini di tetto di spesa, fra l'altro assistito dal consueto meccanismo di monitoraggio ed eventuale rigetto di ulteriori domande nel caso di raggiungimento, anche in via prospettica, del previsto limite di spesa. Non sembrano pertanto presentarsi profili problematici in relazione al rispetto dei saldi. Nulla da rilevare in rapporto alle diverse contabilizzazioni sui saldi, correlate al fatto che la copertura dei contributi figurativi non impatta sull'indebitamento e sul fabbisogno (per cui l'onere su tali saldi è limitato a 30 milioni di euro). Sulla base di una durata della quarantena di 15 giorni, l'affermazione della RT che i 50 milioni di euro stanziati garantiscono la copertura per circa 50.000 casi implica che l'onere unitario (comprensivo di contribuzione figurativa) è stimato in 1.000 euro, presupponendo quindi stipendi medi mensili (comprensivi della contribuzione) di 4.000 euro. Tale stima sembra eccessivamente prudenziale, conducendo ad una probabile sottostima del numero dei soggetti che possono essere raggiunti dal beneficio.
Si osserva, comunque, che un'eventuale quarantena di uno studente (verosimilmente convivente con i genitori) comporta l'automatica estensione dell'istituto restrittivo agli stessi genitori, ai quali sarebbe a quel punto preclusa la possibilità di svolgere attività lavorativa, neanche da remoto, in base alle norme che hanno equiparato tale condizione, ai fini lavoristici, a quella di malattia(2) .
In sostanza, per i profili di competenza, si rileva che verosimilmente, in caso di quarantena di uno studente, non vi sarà affatto un ricorso alternativo allo strumento di cui al comma 1 o di cui ai commi 2-6, bensì un ricorso generalizzato a quest'ultimo, il che aumenterà la possibilità di un'insufficienza delle risorse stanziate rispetto alle esigenze. A fini puramente esemplificativi, assumendo classi scolastiche con una popolazione media di 25 persone, la presenza di un caso positivo potrebbe determinare la quarantena di circa 15-20 lavoratori dipendenti del settore privato. Anche considerando un onere unitario più contenuto (pari a 750 euro), il numero di classi che potrebbe registrare casi di positività compatibile con le risorse stanziate ammonta a circa 3.000 – 4.500 (su un totale di classi, senza considerare la scuola materna e d'infanzia, per le fasce di età comprese appunto fra 6 e 14 anni, pari a circa 226.000(3) ).
A latere, si segnala inoltre che la previsione di una possibilità di congedo solo per i casi di contatto con altri contagiati, secondo l'interpretazione letterale, non includerebbe invece i casi di contagio che chiaramente meritano una tutela almeno pari ai casi di contatto. Pertanto sarà necessaria quantomeno un'interpretazione estensiva che potrebbe quindi anche comportare un lieve aumento della quantificazione.
Per quanto riguarda lo stanziamento di cui al comma 7, premesso che l'onere è comunque configurato come limite massimo di spesa, si considerano corretti i parametri utilizzati per procedere alla quantificazione dell'onere, che tuttavia non può essere riscontrato, atteso che non vengono forniti i valori quantitativi inerenti ai suddetti parametri. Sulla base degli importi ipotizzati dalla RT in linea generale, l'importo previsto di 1,5 milioni di euro coprirebbe circa 750 dipendenti scolastici. In tal caso, la congruità delle risorse stanziate appare insufficiente, pur nei limiti difficile valutazione ex ante in rapporto alla situazione epidemica, in continua evoluzione.
Si prende atto della disponibilità delle risorse utilizzate a copertura, anche se sarebbe auspicabile un'indicazione circa l'ammontare delle risorse complessivamente ancora disponibili afferenti al citato articolo 22-ter, comma 1, primo periodo, del decreto-legge n. 18 del 2020, alla luce, fra l'altro, del fatto che da ultimo già l'articolo 91 del decreto-legge in esame, n. 104 del 2020, ha attinto dal medesimo stanziamento.
1) Art. 22-ter: Al fine di garantire, qualora necessario per il prolungarsi degli effetti sul piano occupazionale dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la possibilità di una più ampia forma di tutela delle posizioni lavorative rispetto a quella assicurata dai rifinanziamenti delle misure di cui agli articoli da 19 a 22 è istituito nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali apposito capitolo di bilancio con dotazione per l'anno 2020 pari a 2.573,2 milioni di euro.
2) Cfr. Art. 26, co. 1 DL 18/2020: Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all'articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e di cui all'articolo 1, comma 2, lettere d) ed e), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, dai lavoratori dipendenti del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto.
3) V. http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCIS_PRIMARIA
Articolo 31-bis (Ex art. 2 del D.L. 103/2020)
(Sezioni elettorali ospedaliere costituite nelle strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19)
L'articolo reca disciplina speciale con riferimento alle consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2020, prevedendo la costituzione di sezioni elettorali ospedaliere nelle strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19, in termini differenziati rispetto alla disciplina vigente(4) .
Il comma 1 prevede pertanto che, limitatamente alle consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2020:
- alla lettera a), che presso le strutture sanitarie con almeno 100 e fino a 199 posti letto, che ospitano reparti COVID-19, siano costituite le sezioni elettorali ospedaliere di cui all’articolo 52 del testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.361(5) e all’articolo 43 del testo unico delle leggi per la composizione e l’elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio1960, n.570(6) ;
- alla lettera b), che ogni sezione elettorale ospedaliera istituita presso la struttura sanitaria che ospita reparti COVID-19, sia abilitata alla raccolta del voto domiciliare degli elettori di cui all’articolo 3, comma 1, per il tramite di seggi "speciali" operanti ai sensi dell’articolo 9, nono comma, della legge 23 aprile 1976, n.136, nonché dei ricoverati presso reparti COVID-19 di strutture sanitarie con meno di 100 posti letto;
- alla lettera c), che ai componenti di ogni sezione elettorale ospedaliera istituita presso la struttura sanitaria che ospita reparti COVID-19, nonché a quelli dei seggi speciali di cui alla lettera b), che provvedono alla raccolta e allo spoglio del voto domiciliare degli elettori di cui all’articolo 3, comma 1, vengano impartite, dalla competente autorità sanitaria, indicazioni operative in merito alle procedure di sicurezza sanitarie concernenti le operazioni elettorali.
Il comma 2 prevede che in caso di accertata impossibilità alla costituzione della sezione elettorale ospedaliera e dei seggi speciali, il Sindaco possa nominare, componenti dei medesimi, personale delle Unità speciali di continuità assistenziale regionale (USCAR), designati dalla competente azienda sanitaria locale, ovvero, in subordine, previa attivazione dell’autorità competente, soggetti iscritti all’elenco dei volontari di protezione civile che sono elettori del Comune(7) . La nomina può essere disposta solo previo consenso degli interessati.
Il comma 3 dispone che presso ogni sezione elettorale ospedaliera operante ai sensi del presente articolo possono essere istituiti ulteriori seggi composti da personale delle Unità speciali di continuità assistenziale regionale (USCAR), designati dalla competente azienda sanitaria locale, che il comune può attivare ove necessario; il medesimo personale può essere nominato con le modalità di cui al comma 2(8) .
Il comma 4 stabilisce che ai componenti delle sezioni e dei seggi di cui ai commi 1, 2 e 3, compresi i volontari di cui al comma 2, spetta l’onorario fisso forfettario previsto dall’articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n.70, aumentato del 50 per cento. Ai relativi oneri, pari a 263.088 euro per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’interno.
Il comma 5 dispone che ai volontari di protezione civile di cui al comma 2, oltre all’onorario fisso forfettario previsto dal comma 4, sono dovuti anche i rimborsi di cui agli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, tra cui il mantenimento del trattamento economico e previdenziale, la copertura assicurativa e il rimborso delle spese autorizzate. La disposizione quantifica gli oneri aggiuntivi che ne derivano, pari a 220.000 euro, e ne indica la relativa copertura finanziaria, posta a valere sulle risorse stanziate per l’emergenza COVID 19 e disponibili sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44 del decreto legislativo n. 1 del 2018.
La RT sul comma 1, ribadisce che la norma reca pertanto una disciplina "speciale" con riferimento alle sole consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2020, ivi prevedendosi la costituzione di sezioni elettorali ospedaliere nelle strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19.
In particolare, conferma che ivi si prevede che:
- siano costituite sezioni ospedaliere in tutte le strutture sanitarie che ospitano reparti Covid-19 con almeno n.100 posti letto (le disposizioni vigenti le prevedono invece solo nelle strutture con almeno n.200 posti letto). La sezione ospedaliera ha le stesse prerogative di funzionalità e di composizione di un seggio ordinario. Dunque, è possibile votare presso la sezione ospedaliera costituita in una apposita sala, ove sono poste le cabine elettorali ed è abilitato allo scrutinio delle schede votate. Analogamente ai seggi ordinari, i componenti della sezione ospedaliera sono 6 (presidente e 5 scrutatori);
- ogni sezione ospedaliera, istituita presso strutture con reparti Covid-19 è abilitata alla raccolta del voto domiciliare – tramite i seggi "speciali" appositamente costituiti- di coloro che ne faranno richiesta, se positivi Covid-19 o in quarantena domiciliare o in isolamento fiduciario e dei ricoverati in reparti COVID in strutture sanitarie con meno di n.100 posti letto. Tali seggi sono invece composti da n.3 membri che, dopo aver raccolto il voto del malato COVID, lo inseriscono nell’urna della sezione ospedaliera. I voti così raccolti saranno scrutinati insieme a quelli raccolti nella struttura sanitaria.
A tale proposito, la RT riferisce poi che la rilevazione fornita dal Ministero della Salute sul numero delle strutture ospedaliere che ospitano Reparti COVID-19 evidenzia che:
- n. 69 sono le strutture sotto i n.100 posti letto.
- n. 88 sono le strutture tra i n.100 e i n.199 posti letto.
- n. 170 sono le strutture sopra i n. 200 posti letto.
Ai fini del calcolo degli oneri relativi all'istituzione delle nuove sezioni e seggi "speciali", si ipotizza che presso ogni sezione ospedaliera, già istituita o di nuova istituzione, occorrano almeno n.2 seggi "speciali" per raccogliere sia il voto domiciliare che quello presso i reparti COVID con meno di n.100 posti.
Conseguentemente:
- per le n. 88 strutture da n.100 a n.199 posti letto, ove è presente – secondo la normativa vigente – un solo seggio "speciale", occorre prevedere ora una sezione ospedaliera e un altro seggio "speciale" per ciascuna delle strutture;
- per le n.170 strutture da n. 200 posti letto o superiori, ove sono presenti – secondo la normativa vigente – una sezione ospedaliera e un solo seggio "speciale", occorre prevedere ora un altro seggio "speciale" per ciascuna delle n. 170 strutture.
Sul comma 2, ribadisce che la norma prevede poi che in caso di accertata impossibilità alla costituzione della sezione elettorale ospedaliera e dei seggi "speciali", il Sindaco possa nominare, componenti dei medesimi, personale delle Unità speciali di continuità assistenziale regionale (USCAR), designati dalla competente azienda sanitaria locale, ovvero, in subordine, previa attivazione dell’autorità competente, soggetti iscritti all’elenco dei volontari di protezione civile che sono elettori del Comune. Trattasi di ipotesi alternativa a quella del comma precedente, che non altera il numero complessivo delle sezioni elettorali o dei seggi speciali aggiuntivi che dovranno costituirsi.
Quanto al comma 3, ribadisce che la norma prevede che presso ogni sezione elettorale operante ai sensi dell’articolo 2, possono essere istituiti ulteriori seggi composti anch’essi da personale delle unità speciali di continuità assistenziale regionale (USCAR), designati dalla competente azienda sanitaria locale.
A tal proposito, la RT considera che possa essere attivato, nell’ambito di ogni sezione elettorale ospedaliera, un ulteriore seggio "speciale" che andrebbe ad aggiungersi ai due seggi "speciali" che già si ipotizza operino ai fini della raccolta del voto degli elettori COVID, sia in ospedale che a domicilio.
Pertanto, il numero di ulteriori seggi "speciali" risulta essere pari a n.258, quale somma di due addendi:
- n. 88 seggi "speciali" da costituire presso le strutture sanitarie da 100 a 199 posti letto;
- n. 170 seggi "speciali" da costituire presso le strutture sanitarie sopra i 200 posti letto.
In merito al comma 4, afferma poi che la norma prevede che ai componenti delle sezioni elettorali ospedaliere e dei seggi di cui ai commi 1, 2 e 3, spetti l’onorario fisso forfettario previsto dall’articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, maggiorato del 50 percento.
Specifica che le sezioni ospedaliere hanno le stesse prerogative di funzionalità e di composizione delle sezioni elettorali ordinarie. Analogamente a queste, infatti, sono costituite in apposite sale ove sono poste le cabine elettorali e sono deputate anche allo scrutinio delle schede votate. Pertanto, ogni sezione ospedaliera richiede le stesse 6 unità di una sezione ordinaria (1 presidente e 5 componenti).
Quanto ai seggi "speciali", deputati, invece, esclusivamente alla raccolta del voto dei malati COVID, in conformità all’articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, puntualizza che essi sono composti da tre unità (1 presidente e due componenti).
Ciò posto, rileva che poiché l’onorario fisso forfettario, fissato in misura indipendente dalla durata della votazione, è pari a 150 euro per ciascun presidente di sezione e a 120 euro per gli altri componenti, mentre l’onorario fisso forfettario stabilito per i presidenti e i componenti dei seggi "speciali", è pari rispettivamente a 90 e a 61 euro, il costo unitario di un seggio speciale è pari a 318 euro e quello di una sezione elettorale ospedaliera è pari a 1.125 euro.
Nella tabella che segue è indicato il calcolo effettuato:
seggio "speciale" | sezione ospedaliera | |
componenti | 1+2 | 1+5 |
compenso | 90+61x2 | 150+120x5 |
totale compenso | 212 | 750 |
maggiorazione 50% | 106 | 375 |
costo per seggio | 318 | 1.125 |
Ora, poiché il numero complessivo di personale elettorale aggiuntivo è pari a 2.076 unità, si ricava che l’onere complessivo da sostenere in relazione ai commi 1, 2 e 3 è pari a 263.088 euro come risulta dalla tabella che segue:
seggi "speciali" | sezioni ospedaliere | totale | personale elettorale | Spesa | ||||
Presidenti (1x ogni seggio speciale o sezione ospedaliera) | Componenti (2x n. seggi speciali + 5x n. sezioni ospedaliere | totale | seggi speciali | sezioni ospedaliere | totale | |||
516 | 88 | 604 | 604 | 1.472 | 2.076 | 164.088 | 99.000 | 263.088 |
Il comma 4 stabilisce che alla copertura di tale onere, da sostenere nel solo esercizio 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’interno.
Sul comma 5 ribadisce che la norma quantifica l’onere aggiuntivo che potrebbe determinarsi nell’ipotesi in cui siano utilizzati esclusivamente soggetti iscritti all’elenco dei volontari di protezione civile, ipotesi contemplata in subordine dal comma 2. Infatti, si prevede che in questo caso, oltre all’onorario fisso forfettario di cui al comma 4, siano dovuti anche i rimborsi di cui agli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, tra cui il mantenimento del trattamento economico e previdenziale, la copertura assicurativa e il rimborso delle spese autorizzate.
Sotto tale ulteriore profilo, la RT rileva che si prevedono:
•per la giornata di domenica 20 settembre 2020:
€ 30.000,00 per l'art. 39 (costo medio € 100 a persona) x n. 300 volontari su 1300 (20% circa) in quanto riferisce che trattandosi di domenica "molti datori di lavoro non richiederanno rimborsi per le attività svolte dai volontari al di fuori dell'orario di lavoro";
€ 30.000,00 per art. 40 (media di due pasti al giorno pari circa ad € 22,50);
•per la giornata di lunedì 21 settembre 2020:
€ 130.000 art. 39 (costo medio € 100 a persona x 1300);
€ 30.000,00 per art. 40 (media di due pasti).
L'onere complessivo è dunque pari a 220.000 euro corrispondente alla somma di 60.000,00 euro per il giorno della domenica (30.000,00 euro + 30.000,00 euro) e 160.000,00 euro per la giornata del lunedì (130.000,00 euro + 30.000,00 euro). Agli oneri sopraindicati, si provvede nell’ambito delle risorse già stanziate per l’emergenza COVID-19 e disponibili sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44 del Codice di protezione civile di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018.
Al riguardo, per i profili di quantificazione, relativamente ai parametri considerati ai fini del computo della spesa unitaria, si osserva che ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 3, della legge n. 70 del 1980, ai presidenti delle sezioni spetterebbe, in aggiunta al previsto compenso forfettario di 150 euro, anche il trattamento di missione, se dovuto, "nella misura corrispondente a quella che spetta ai dirigenti dell'amministrazione statale"(9) , in aggiunta, per ogni elezione da effettuare contemporaneamente alla prima, e sino alla quinta, ad una maggiorazione dei compensi, spettante anche agli scrutatori, nella misura di euro 37 per i presidenti e di euro 25 per gli scrutatori, con il limite, in caso di contemporanea effettuazione di più consultazioni elettorali o referendarie, che possano riconoscersi fino ad un massimo n.4 maggiorazioni(10) .
A tale proposito, andrebbe pertanto chiarito se la maggiorazione dei compensi del 50% prevista dalla norma in esame sia da ritenersi assorbente e sostitutiva delle integrazioni e maggiorazioni già previste dalla legislazione vigente(11) . In caso contrario, si sarebbe infatti in presenza di una sottostima dell'onere unitario considerato nel calcolo della spesa da parte della RT.
Sulla lettera c) del comma 1, e sui commi 2 e 3, per i profili di quantificazione, rammentando quanto stabilito dall'articolo 19 della legge di contabilità, circa l'obbligo di indicare la copertura a valere dei propri bilanci ogni qualvolta nuove norme determinano il sostenimento di oneri a carico degli enti del settore pubblico allargato, andrebbe confermato che gli enti del S.S.N. ed i comuni interessati dalle disposizioni ivi richiamate possano a svolgere gli adempimenti previsti(12) , potendo a tal fine avvalersi delle sole risorse umane e strumentali già previste dalla legislazione vigente.
Sul comma 4, venendo anche ai profili di copertura, premesso che ivi si pone riferimento alle disponibilità a valere dello stanziamento previsto dalla legislazione vigente per i fondi speciali di parte corrente previsti per il 2020(13) , allo scopo facendo riferimento agli accantonamenti riferibili al Ministero dell'interno, andrebbero richieste conferme circa l'esistenza di tali disponibilità, libere da impegni già perfezionati o in via di perfezionamento, nonché in merito all'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte delle iniziative legislative eventualmente già programmate.
Per quanto riguarda il comma 5, pur considerando che il computo esposto dalla RT è predisposto assumendo a parametro la gamma dei rimborsi espressamente previsti dagli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile), tra cui il mantenimento del trattamento economico e previdenziale, la copertura assicurativa e il rimborso delle spese autorizzate – per cui si stima una spesa giornaliera (per la sola domenica 20 settembre) per un costo medio unitario € 100 a persona, nell'ipotesi dell'impiego presso i seggi di n. 300 volontari su 1300 (il 20% circa), occorre formulare alcune osservazioni.
In primis, andrebbero richieste delucidazioni in merito ai criteri adottati nella stima della platea dei volontari da coinvolgere nelle elezioni, fornendosi i criteri considerati nel calcolo del relativo fabbisogno.
Inoltre, andrebbe confermato il grado di prudenzialità del calcolo della spesa prevista, non solo a ragione della sola circostanza che "trattandosi di domenica, molti datori di lavoro non richiederanno rimborsi per le attività svolte dai volontari al di fuori dell'orario di lavoro", ma anche alla luce di dati informativi idonei a comprovare la congruità dell'onere "medio" unitario ivi considerato, tenendo conto dei dati di massima inerenti le occupazioni lavorative dei volontari iscritti nell'elenco nazionale della protezione civile di cui all'articolo 34 del medesimo decreto legislativo, necessari a comprovare la congruità della retribuzione media giornaliera considerata dalla RT.
Discorso analogo va fatto per la giornata di lunedì 21 settembre 2020, per cui si stima invece una spesa di 130.000 euro (costo medio € 100 a persona) nel presupposto che la platea coinvolta sia invece pari all'intero contingente di volontari ipotizzato (n.1.300 unità).
In termini analoghi, venendo alla quantificazione della spesa relativa ai rimborsi da riconoscersi ai volontari ai sensi dell'articolo 40 del codice della protezione civile, andrebbero richieste conferme in merito all'eventualità che non sia previsto anche il rimborso di altre spese previste ai sensi dell'articolo 40, commi 2- 5 del decreto legislativo, in aggiunta a quelle per i pasti, nonché in merito alla congruità del parametro indicato dalla norma per la stima giornaliera di tale ultima spesa (€ 22,50 per n. 2 pasti giornalieri)(14) .
Quanto poi ai profili di copertura, posto che agli oneri sopraindicati, si provvede nell’ambito delle risorse già stanziate per l’emergenza COVID-19 sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44 del Codice di protezione civile di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, andrebbe confermata la disponibilità a valere delle citate risorse, libere da impegni già perfezionati o in via di perfezionamento per il 2020 e conferme circa l'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte delle finalità di spesa eventualmente già programmate(15) .
4) Attualmente è previsto che le sezioni elettorali ospedaliere siano istituite ed operino negli ospedali e nelle case di cura con almeno 200 posti letto (articolo 52 del d.P.R. n.361 del 1957 e articolo 43 del d.P.R. n.570 del 1960). Tali sezioni, composte di sei componenti, provvedono sia alla raccolta che allo spoglio delle schede ai fini dello scrutinio. In tali casi, qualora la direzione sanitaria consideri che taluni ricoverati non possano, in relazione alle proprie condizioni di salute, accedere alla cabina, opera, ai soli fini della raccolta del voto, ai sensi dell’articolo 9, nono comma, della legge 23 aprile 1976, n.136, a supporto della sezione elettorale ospedaliera, un seggio speciale (composto solo da un Presidente e da due segretari). Tale seggio è istituito inoltre, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, della citata legge n.136 del 1976, negli ospedali e nelle case di cura con almeno 100 e fino a 199posti letto. I compiti del seggio speciale sono, anche in questo caso, limitati esclusivamente alla raccolta del voto dei degenti e cessano non appena le schede votate, raccolte in plichi separati in caso di più elezioni, vengono portate alla sezione elettorale di appartenenza per essere immesse immediatamente nelle urne di destinazione
5) L'articolo richiamato prevede in particolare che "negli ospedali e nelle case di cura con almeno 200 letti è istituita una sezione elettorale per ogni 500 letti o frazioni di 500.Gli elettori che esercitano il loro voto nelle sezioni ospedaliere sono iscritti nelle liste di sezione all'atto della votazione, a cura del presidente del seggio: alle sezioni ospedaliere possono, tuttavia, essere assegnati, in sede di revisione annuale delle liste, gli elettori facenti parte del personale di assistenza dell'Istituto che ne facciano domanda. Nel caso di contemporaneità delle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, il presidente prende nota, sulla lista, degli elettori che votano soltanto per una delle due elezioni".
6) L'articolo stabilisce in particolare che "negli ospedali e nelle case di cura con almeno 200 letti è istituita per ogni 500 letti o frazione di 500 una sezione elettorale in cui la votazione avrà luogo secondo le norme vigenti. Gli elettori che esercitano il loro voto nelle sezioni ospedaliere sono iscritti nelle liste di sezione all'atto della votazione a cura del presidente del seggio; alle sezioni ospedaliere possono, tuttavia, essere assegnati, in sede di revisione annuale delle liste, gli elettori facenti parte del personale di assistenza dell'istituto che ne facciano domanda. Nel caso di contemporaneità delle elezioni del Consiglio comunale e di quello provinciale, il presidente prende nota, sulla lista, degli elettori che votano soltanto per una delle due elezioni. Per i ricoverati che a giudizio della direzione sanitaria non possono accedere alla cabina, il Presidente curerà che la votazione abbia luogo secondo le norme di cui all'articolo seguente.".
7) La relazione illustrativa afferma che si intende in tal modo assicurare l’operatività dei seggi elettorali, anche utilizzando, ove necessario, personale che possa già essere "in possesso di una formazione dedicata a contesti emergenziali o sanitari".
8) Con riferimento al personale USCAR la relazione illustrativa precisa che tali unità sono state previste dall’articolo 8 del decreto-legge 9 marzo 2020, n.14, poi abrogato, e dall’articolo 4-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, che nell’ambito delle misure urgenti di potenziamento del Servizio sanitario nazionale connesso all’emergenza COVID-19 e hanno consentito l’implementazione a parte delle Regioni della gestione dell’emergenza sanitaria nell’ambito dell’assistenza territoriale, con il compito di gestire a domicilio (consulto telefonico, video consulto, visite domiciliari) i pazienti sospetti o accertati Covid-19, che non necessitano di ricovero ospedaliero. Alla norma non sono associati effetti finanziari sui saldi tendenziali ai sensi della legislazione vigente. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, RT annessa al maxi emendamento relativo all'A.S. 1766, pagina 2, allegato Nota del Dipartimento della RGS, I.G.A.E., del 9 aprile 2020.
9) Si rinvia alla specifica disciplina dettata nell'ambito della disciplina di settore di cui alla legge n. 836/1973 come integrata dalla legge n. 417/1978.
10) Come noto, le consultazioni elettorali interessano: il Referendum popolare sulla legge costituzionale approvata dal Parlamento in cui si prevede la riduzione di deputati e senatori; le elezioni suppletive per un seggio al Senato della Repubblica previste in n. 2 collegi uninominali, il n. 3 della regione Sardegna e il n. 6 della regione Veneto; le elezioni dei presidenti e consiglieri in n. 7 consigli regionali; le elezioni in circa 1.000 comuni.
11) La circostanza risulterebbe confermata dalla Circolare del ministero dell'interno emanata in vista delle elezioni 2020 dal ministero dell'interno e rivolta ai prefetti e alle regioni, in cui si legge che " in considerazione della particolare delicatezza dei compiti che dovranno essere svolti nel presente contesto epidemiologico e del rilevante impegno da dedicare alla raccolta del voto dei malati Covid-19 o degli elettori in quarantena o in isolamento fiduciario, ai componenti delle sezioni ospedaliere e dei seggi speciali di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 2 del decreto-legge spetta l’onorario fisso forfettario previsto dall’articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, aumentato del 50 per cento". Cfr. Ministero dell'interno, Dipartimento centrale per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale per i servizi elettorali, Circolare n. 39/2020, del 14 agosto 2020, pagina 5.
12) In tal senso, si evidenzia. in particolare. che l'apposita Circolare citata riferisce che "le competenti autorità sanitarie devono impartire le indicazioni operative in merito alle procedure di sicurezza sanitarie da osservare durante le operazioni elettorali........ per cui (...)....... Le SS.LL vorranno, altresì, sensibilizzare le competenti Autorità sanitarie ad adottare le necessarie attività formative e informative nei confronti dei componenti di tali sezioni ospedaliere e seggi speciali.". Cfr. Ministero dell'interno, Dipartimento centrale per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale per i servizi elettorali, Circolare n. 39/2020, doc.cit.., pagina 4.
13) Il capitolo interessato è il 6856 iscritto nello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze del bilancio dello Stato per il triennio 2020/2022.
14) Da una rapida verifica, è emerso che il paragrafo C2 della Circolare del Capo del Dipartimento n. COVID19/34712, attuativa della Direttiva prevede 14 febbraio 2020, il comma 5 prevede che "è ammesso a rimborso il vitto consumato nel limite giornaliero di €. 30,00 (trenta/00) a persona dietro presentazione di fatture, ricevute o scontrini fiscali così detti “parlanti” nei quali devono essere riportate le specifiche del consumo.". Cfr. Presidenza del Consiglio dei Ministeri, Dipartimento della Protezione civile, Circolare del Capo del Dipartimento n. COVID19/34712 del 17 giugno 2020.
15) Si segnala che l'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 34/2020, ha incrementato di 1.500 milioni di euro per l'anno 2020 il Fondo, di cui 1.000 milioni di euro da destinare agli interventi di competenza del commissario straordinario di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
Articolo 32-bis (Ex art. 3 del D.L. 111/2020)
(Interventi urgenti per l'avvio e il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2020-2021)
Il comma 1, al fine di favorire il reperimento della disponibilità di spazi per garantire il corretto e regolare avvio e regolare svolgimento dell'anno scolastico 2020-2021, autorizza la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2020 e 6 milioni di euro per l'anno 2021, da trasferire agli enti locali per acquisizione in affitto o con altre modalità di ulteriori spazi da destinare all'attività didattica nell'anno scolastico 2020/2021, nonché delle spese derivanti dalla conduzione di tali spazi e del loro adattamento alle esigenze didattiche. È previsto che con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al primo periodo.
Il comma 2 prevede che agli oneri derivanti dal comma 1 si provveda:
- per 1,5 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione delle risorse previste dalla legislazione vigente a valere della quota di risorse (1,5 milioni di euro annui) a carico dello Stato per gli oneri di locazione da corrispondere all'INAIL per le scuole innovative da esso realizzate (legge 208/2015, art.1, comma 707);
- per 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione delle risorse previste dalla normativa vigente a valere della quota di risorse (1,5 milioni di euro annui) a carico dello Stato per gli oneri di locazione da corrispondere all'INAIL per le scuole da esso realizzate nelle aree interne (legge 205/2017, art.1, comma 678);
- per 4,5 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione delle risorse previste dalla normativa vigente a valere della quota di risorse (1,5 milioni di euro annui) a carico dello Stato per gli oneri di locazione da corrispondere all'INAIL per i poli per l'infanzia innovativi da esso costruiti (D.Lgs. 65/2017, art.3, comma 4)
La RT certifica che la disposizione, al fine di facilitare le procedure per il reperimento di spazi per garantire il corretto e regolare avvio e svolgimento dell’anno scolastico 2020/2021, prevede di destinare agli enti locali per il pagamento di eventuali canoni di locazione nonché per l’acquisto di dispositivi didattici e di arredi, 3 milioni di euro nell’anno 2020 e 6 milioni di euro nell’anno 2021.
Ai relativi oneri si provvede:
quanto ad euro 1,5 milioni per l’anno 2020 mediante riduzione delle risorse di cui all’articolo 1, comma 717, della legge di stabilità n. 208/2015 (destinate al pagamento da parte dello Stato all’INAIL di canoni di locazione in relazione alla realizzazione, nell’ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui alla legge n. 153/1969, delle scuole innovative, compresa l'acquisizione delle relative aree di intervento);
quanto ad ulteriori 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 mediante corrispondente riduzione delle risorse previste dall’articolo 1, comma 678, della legge di bilancio n. 205/2017 (destinate al pagamento da parte dello Stato all’INAIL dei canoni di locazione per il completamento del programma relativo alla realizzazione di scuole e poli scolastici innovativi nelle aree interne);
e quanto ad euro 4,5 milioni per l’anno 2021 mediante riduzione delle risorse di cui all’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 65/2017 (finalizzate al pagamento da parte dello Stato di canoni di locazione da corrispondere all’INAIL, relativi alle aree per la costruzione di edifici da destinare a Poli per l’infanzia innovativi a gestione pubblica nell’ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui alla legge n. 153/1969).
Precisa che si tratta di risorse disponibili, originariamente finalizzate alla copertura dei canoni di locazione a favore dell’INAIL per il programma di investimento scuole innovative e poli dell’infanzia anche per le aree interne. Infatti, allo stato sono state avviate le procedure per l’individuazione e la stima delle aree di costruzione. Tuttavia, non è al momento stata conclusa questa fase preliminare e non sono state stipulate le relative convenzioni attuative con l’INAIL per disciplinare anche le modalità di corresponsione dei canoni una volta realizzate le scuole innovative e i poli d’infanzia.
La RT evidenzia infine che le risorse in questione non saranno impegnate contabilmente negli anni 2020 e 2021 per mancanza della convenzione con l’INAIL, che costituisce il presupposto giuridico dell’impegno contabile.
Pertanto, assicura che le stesse risorse possono essere destinate ad altra e più urgente finalità senza determinare un danno alle procedure in corso, in considerazione della disponibilità sul capitolo di bilancio di riferimento delle risorse (cap. 4248) che consente peraltro agevolmente di poter spostare anche in avanti negli anni l’ammortamento dei futuri impegni con l’INAIL.
Al riguardo, per i profili di quantificazione, pur premesso che la norma si limita a disporre al comma 1 un'autorizzazione di spesa chiaramente formulata come tetto massimo, per un importo di 3 milioni di euro per il 2020 e di 6 milioni di euro per il 2021, andrebbero richiesti ulteriori elementi informativi in ordine ai fabbisogni previsti, ritenuto che tali fabbisogni, in quanto espressamente destinati ad assicurare l'ordinario avvio delle attività didattiche, avrebbe dovuto, a rigore, trovare già adeguata copertura finanziaria a valere delle risorse già previste dall'articolo 32 del decreto-legge 104/2020(16) . A tale proposito, al fine di fornire anche elementi di valutazione in merito alla congruità delle risorse a fronte dei fabbisogni, che sono espressamente aggiuntivi a quelli ivi già indicati dal decreto legge 104/2020, andrebbero pertanto richieste puntuali informazioni circa gli ambiti scolastici interessati e la specifica tipologia delle spese da sostenersi con le risorse in questione.
Sulla copertura prevista dal comma 2, alla luce dei chiarimenti forniti dalla RT, posto che la copertura utilizza tutte le risorse stanziate sul bilancio dello Stato per coprire i canoni di locazione delle scuole che dovrebbero essere realizzate dall'INAIL, andrebbero acquisite ulteriori conferme sulla disponibilità delle risorse anche per il 2021. Infatti, la RT dà per certo che neanche il prossimo anno sarà stipulata la convenzione con l'INAIL che costituisce il presupposto per l'impegno delle risorse. Sul punto sarebbero opportuni quindi ulteriori elementi per confortare tale assunto, evidentemente legato alle previsioni sulla conclusione delle procedure di costruzione delle nuove scuole. Si rileva che il primo finanziamento risale alla legge di bilancio 2016, per cui sarebbero utili maggiori informazioni sulle ragioni dei ritardi accumulati nei lavori.
Ciò detto, in particolare – posto che comunque il capitolo 4248 dello stato di previsione del MIUR non è riconducibile ad un onere inderogabile ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera a) della legge di contabilità – tenendo conto che le evidenze contabili che emergono dai dati del bilancio dello stato (2018-2019 e 2020), certificano la sensibile lentezza nella capacità di spesa dei fondi, e che la perenzione amministrativa avrebbe già interessato 3 milioni iscritti in conto residui a chiusura del 2019(17) .
Il comma 3 stabilisce che per le medesime finalità di cui al comma 1, in aggiunta alle misure per l'edilizia scolastica adottate ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, il Ministero dell'istruzione destina un importo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 a favore degli enti locali per la realizzazione di interventi strutturali o di manutenzione straordinaria, finalizzati all'adeguamento e all'adattamento a fini didattici degli ambienti e degli spazi, anche assunti in locazione. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse stanziate per la messa in sicurezza e la riqualificazione energetica degli edifici scolastici dall'articolo 58-octies del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124(18) . È stabilito che alle medesime finalità il Ministero dell'istruzione destini ulteriori risorse, pari a 5 milioni di euro, disponibili in bilancio, in conto residui, ai sensi del medesimo articolo 58-octies del decreto-legge n. 124 del 2019. È previsto che con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al primo periodo.
La RT ribadisce che sempre al fine di garantire il regolare avvio e svolgimento dell’anno scolastico 2020/2021, la norma in esame destina ulteriori risorse, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, per la realizzazione di interventi strutturali o di manutenzione straordinaria finalizzati all’adeguamento e all’adattamento a fini didattici degli ambienti e degli spazi, anche assunti in locazione. Sono altresì destinate per le stesse finalità risorse per 5 milioni di euro, disponibili in bilancio in conto "residui".
Certifica che agli oneri si provvede a valere sulle risorse iscritte ai sensi dell’articolo 58-octies del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, nel bilancio del Ministero dell’istruzione per le annualità 2019, 2020 e 2021.
Al riguardo, per i profili di quantificazione, andrebbero elementi informativi aggiuntivi in merito ai fabbisogni previsti e ai parametri assunti per valutare i costi degli interventi strutturali o di manutenzione.
Per i profili di copertura, andrebbe confermato che la eliminazione delle quote previste per tale finalità per il 2020 e 2021 ai sensi della legislazione vigente, presenti le disponibilità necessarie, libere da impegni già perfezionati o in via di perfezionamento, ai fini della diversa destinazione disposta con la norma in esame. Più in generale, andrebbe inoltre confermata la sostenibilità per le istituzioni scolastiche del rinvio degli interventi in materia di sicurezza e riqualificazione energetica al 2022.
Inoltre, richiamando l'articolo 17, comma 4 della legge di contabilità, andrebbe confermato che la destinazione di risorse che sono già previste dalla legislazione vigente a diversa finalità di spesa, ma pur sempre classificata in conto capitale, non determini alterazioni negli effetti che sono da ritenersi rispetto a quelli da considerarsi già scontati dai Saldi tendenziali di finanza pubblica previsti dalla legislazione vigente per il 2020 e il 20201.
Infine, per quanto concerne poi la devoluzione alla nuova finalità di spesa in esame, anche nella quota di risorse iscritta in conto "residui", andrebbe confermato che trattasi di residui cd. "impropri " o di cd. "stanziamento"(19) , dovendo, diversamente, ritersi che trattasi di quota di risorse che dovrebbero a rigore esser già gravate a impegni di spesa (residui cd. "propri") e, pertanto, non risulterebbero idonee all'assegnazione ad altra finalità di spesa(20) .
16) Articolo 32, commi 2 e 3, del decreto legge n. 104/2020. Su di esso vedi Nota di lettura n. 164
17) A tale proposito, si evidenzia che il capitolo 4248 ""Contributo da corrispondere all'INAIL a carico dello Stato per la costruzione delle scuole innovative" dello stato di previsione del MIUR, reca una previsione di competenza – cassa iscritte nel bilancio dello Stato 2020/2022, pari a 3 milioni di euro per il 2020 e di 16,5 milioni di euro per il 2021 e il 2022. Si osserva, tuttavia, che ad una interrogazione al sistema DATAMART-RGS, aggiornata alla data dell'8 settembre 2020, a fronte dello stanziamento di competenza e di cassa di 3 milioni di euro, il medesimo capitolo reca però l'indicazione di residui già "accertati" per ben 6 milioni di euro. I dati tratti dal Rendiconti 2018-2019 evidenziano un ammontare dei residui al 31 dicembre pari a 9 milioni di euro, segnalando l'assenza di pagamenti e (nel 2019) 3 milioni di euro di "residui" andati in "perenzione amministrativa". Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.B., bilancio 2020/2022, Stato di previsione del MIUR, sul sito internet; Rendiconto generale dello Stato 2018 e 2019, stato di previsione del MIUR (ex cap. 1248); Sistema Datamart-RGS, interrogazione dello stato di previsione del Miur, 8 settembre 2020, sul sito internet del Dipartimento.
18) Tale norma ha stanziato per la messa in sicurezza e riqualificazione energetica degli edifici scolastici pubblici, compresi gli interventi da realizzare a seguito delle verifiche di vulnerabilità sismica, 5 milioni di euro per il 2019 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025.
19) Di particolare interesse la riflessione dell'Organo di controllo contenuta nel referto sul rendiconto generale dello Stato 2019, la quale riferisce che "gli stanziamenti per gli interventi per la sicurezza nelle scuole statali e per l’edilizia scolastica sull’omonimo Fondo unico di ammontare iniziale pari a 492,7 milioni, aumentati a stanziamento definitivo fino a 582,3 milioni, sono stati impegnati per la quasi totalità (557 milioni), ma pagati per soli 85,3 milioni", precisando inoltre che "gli interventi di edilizia scolastica negli ultimi dieci anni si sono caratterizzati per l’emanazione di un Piano per l’edilizia emanato dapprima in un contesto emergenziale, secondo le disposizioni della legge n. 289/2002, e successivamente entrato a regime a mezzo della sua suddivisione in tre stralci (2004, 2006 e 2010), nonché in un programma stralcio di rimodulazione del Piano intervenuto nel 2008. L’art. 1, comma 170, della legge n. 107/2015 ha disposto il definanziamento di tutti quei progetti di ristrutturazione o intervento che, seppure avviati, non avessero determinato l’assunzione di obblighi giuridicamente vincolanti da parte dell’ente beneficiario al 16 luglio 2015". Corte dei conti, Relazione sul Rendiconto generale dello Stato 2019, Volume II, pagina 273;
20) Le evidenze contabili mostrano che il capitolo 8105 (Fondo per l'edilizia scolastica) dello stato di previsione del Miur reca uno stanziamento di previsione di competenza nel bilancio dello Stato 2020/2022 di 343,47 milioni di euro (competenza) e di 515,47 milioni di euro (cassa) per il 2020, di 136,45 milioni di euro per competenza e cassa nel 2021 e di 144,53 milioni di euro per competenza e cassa nel 2022.Si rileva poi che ad una interrogazione al sistema DATAMART-RGS aggiornata all'8 settembre 2020, lo stato del capitolo in questione (19 PG) indica alla data 295 milioni di euro circa di "disponibilità" di competenza e ben 1.364 milioni di euro di residui accertati. Il Rendiconto generale dello Stato 2019 (ex cap. 7105) indica residui maturati nell'esercizio e rimasti da pagare al 31/12 per ben 823 milioni di euro. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.B., bilancio 2020/2022, Stato di previsione del MIUR, sul sito internet; Rendiconto generale dello Stato 2019, stato di previsione del MIUR (ex cap. 7105); Sistema Datamart -RGS, interrogazione dello stato di previsione del Miur, 8 settembre 2020, sul sito internet del Dipartimento.
Articolo 34-bis (Ex art. 1 del D.L. 117/2020)
(Operazioni di pulizia e di disinfezione dei seggi elettorali)
L'articolo, ai fini del contenimento del livello di esposizione al rischio del contagio da COVID-19 in connessione allo svolgimento dei compiti istituzionali, prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 39 milioni di euro per l'anno 2020, destinato a interventi di sanificazione dei locali sedi di seggio elettorale in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie del mese di settembre 2020. Si stabilisce che al relativo onere, pari a 39 milioni di euro per l'anno 2020, si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, come incrementato dall'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104. È stabilito che con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al primo periodo.
La RT evidenzia che, con riferimento ai costi delle operazioni di pulizia e di disinfezione dei seggi elettorali, la quantificazione delle spese è effettuata sulla base delle misure che si dovrebbero adottare sulla base di quanto indicato nel Protocollo sanitario e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2020, sottoscritto dai Ministri dell’interno e della salute il 7 agosto 2020.
In particolare, precisa che il predetto Protocollo stabilisce, in relazione a tali operazioni, che prima dell’insediamento del seggio elettorale deve essere assicurata una pulizia approfondita dei locali ivi compresi androni, corridoi, bagni e ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare. Sottolinea che tali operazioni devono essere previste anche al termine di ciascuna delle giornate delle operazioni elettorali e comunque nel rispetto di tutte le norme atte a garantire il regolare svolgimento del procedimento di voto e che le operazioni di pulizia devono essere effettuate secondo le direttive dell’Istituto Superiore di Sanità previste nel documento dell’8 maggio 2020 e di quelle contenute nella circolare del Ministero della salute n. 1744, del 22 maggio 2020.
Inoltre, aggiunge che durante le operazioni di voto occorrerà che siano anche effettuate periodiche operazioni di pulizia dei locali e disinfezione delle superfici di contatto, ivi compresi tavoli, cabine elettorali e servizi igienici.
Ciò posto, la RT procede alla stima della spesa, premettendo che per il prossimo election day il corpo elettorale risulta formato da oltre 51 milioni di elettori distribuiti in n. 61.572 sezioni elettorali, che non comprendono le sezioni istituite presso la Circoscrizione Estero, per le quali provvede la competente Corte d’Appello di Roma, e che, come da recente comunicazione del Presidente della Corte medesima, sono 1.650.
Per garantire le sopra indicate operazioni di pulizia e disinfezione, è stata prevista la presenza di personale di ditta specializzata, munito di idonei prodotti per l’igienizzazione e la disinfezione, per complessive n. 42 ore per sezione elettorale (sabato: 6 ore; domenica: 15 ore; lunedì: 15 ore; martedì: 6 ore).
Ne segue che, considerato che il costo orario medio per le suddette attività, comprensivo dei prodotti, è di euro 15,00, il costo per 42 ore per sezione elettorale è di euro 630,00 e che, moltiplicato per il numero delle sezioni (61.572) ammonterebbe a euro 38.790,360, l’autorizzazione di spesa è stata conseguentemente fissata a 39 milioni di euro.
Conferma che al relativo onere, pari a 39 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
Al riguardo, posto che la quantificazione effettuata dalla RT è comunque accompagnata dall'indicazione dei parametri, andrebbero richiesti elementi confermativi che siano idonei a comprovare la congruità dei parametri ivi considerati, dell'onere medio orario del servizio di sanificazione come indicato dalla RT, dal momento che lo stesso dovrebbe comprendere sia la retribuzione oraria lorda del personale della ditta incaricata, così come del costo dei materiali e prodotti detergenti che lo stesso dovrà impiegare nel corso delle previste operazioni di sanificazione (per più volte al giorno) che dovranno essere operate in tutti gli ambienti del seggio (ivi compresi i servizi igienici).
Per i profili di copertura, posto poi che al relativo onere si provvede a valere della dotazione prevista nel bilancio dello stato per il 2020 del Fondo per le emergenze nazionali, iscritto nel bilancio autonomo della presidenza del consiglio dei ministri(21) , come adeguata per effetto dell'articolo 34, comma 1, del decreto-legge n. 104/2020, andrebbe solo confermata l'esistenza delle relative disponibilità, libere da impegni già formalizzati o in corso di perfezionamento.
Ad ogni modo, si segnala che alla copertura degli oneri in esame si provvede mediante la devoluzione a tal fine di risorse classificate in bilancio come in conto capitale.
21) La dotazione del citato fondo corrisponde alla dotazione del capitolo 7441 dello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze iscritto nel bilancio dello Stato 2020/2022, che è interamente devoluto Al bilancio della PCM e segnatamente al cap. 866 del relativo bilancio. Al netto dell'incremento previsto dal decreto-legge n. 104 e delle variazioni approvate in corso di esercizio, la dotazione del Fondo per il 2020 assomma a circa 3.855 milioni di euro. Cfr. IPZS, Gazzetta Ufficiale, DPCM 23 dicembre 2019, Bilancio della presidenza del consiglio dei ministri 2020/2022, Supplemento Ordinario n. 12/2020, 16 gennaio 2020; Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.B., Sistema Datamart-RGS, interrogazione aggiornata all'8 settembre 2020.
Articolo 39, comma 1-bis (Ex art. 2 del D.L. 111/2020)
(Disposizioni in materia di trasporto scolastico)
La norma, al fine di consentire l'erogazione dei servizi di trasporto scolastico in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19, attribuisce la facoltà ai comuni di utilizzare le risorse incrementali del Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali di cui all'articolo 39, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, nonché quelle attribuite dal decreto del Ministero dell'interno 24 luglio 2020, nel limite complessivo di 150 milioni, per il finanziamento di servizi di trasporto scolastico aggiuntivi. A tal fine, ciascun comune può destinare nel 2020 per il trasporto scolastico risorse aggiuntive nel limite del 30% della spesa sostenuta per le medesime finalità nel 2019.
La RT afferma che la disposizione non determina effetti finanziari, in quanto esclusivamente finalizzata ad includere anche le spese aggiuntive per il trasporto scolastico connesse alle misure di contenimento della diffusione del Covid-19 di cui al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, e all’articolo 1 del decreto-legge n. 33 del 2020, tra le finalizzazioni delle risorse attribuite dal decreto del Ministero dell’interno 24 luglio 2020 il cui comunicato è pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 188 del 28 luglio 2020, nonché di quelle che saranno attribuite a valere sull’articolo 39 del decreto-legge n. 104 del 2020, senza determinare alcuna variazione all’ammontare complessivo delle stesse.
Al riguardo, si osserva che la possibilità concessa a ciascun comune di incrementare del 30 per cento la spesa sostenuta per il trasporto scolastico nel 2019 potrebbe determinare esigenze finanziarie superiori rispetto al limite di spesa disposto dalla norma nei confronti della finalizzazione in esame. Sul punto andrebbe acquisito l'avviso del Governo, chiarendo se l'eventuale maggiore spesa rimarrebbe a carico dei bilanci comunali o andrebbe coperta con ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Articolo 42-bis (Ex art. 4 del D.L. 111/2020
(Sospensione versamenti tributari e contributivi, nonché interventi finanziari a favore delle imprese del settore turistico, agricole e della pesca, per Lampedusa e Linosa)
Il comma 1 dispone che per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio del Comune di Lampedusa e Linosa, i versamenti dei tributi nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, in scadenza entro il 21 dicembre 2020, sono effettuati senza applicazione di sanzioni e interessi entro la medesima data. Resta ferma la facoltà di avvalersi, per il 50% dei versamenti sospesi ai sensi degli articoli 126 e 127 del decreto-legge n. 34 del 2020, della rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili prevista dall’articolo 97 del decreto-legge n. 104 del 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
La RT, dopo aver illustrato il comma, stima, con riferimento alle entrate di natura tributaria, per quanto riguarda i versamenti dovuti nell’anno 2020, un ammontare potenzialmente sospeso di circa 4 milioni di euro. Relativamente a tali versamenti non si ascrivono effetti considerato che gli importi sospesi saranno comunque versati entro il corrente anno.
Con riferimento agli importi dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali dovuti nell’anno 2020 la RT stima un ammontare potenzialmente sospeso di circa 8,1 milioni di euro. Relativamente a tali versamenti non si ascrivono effetti considerato che gli importi sospesi saranno comunque versati entro il corrente anno.
Con riferimento agli importi dovuti per la precedente sospensione scaduta il 15 dicembre 2017, sulla base di informazioni acquisite dall’Agenzia delle Entrate, si stimano tributi non ancora versati alla scadenza della sospensione per 15 milioni di euro. Con la norma in esame tali entrate sarebbero versate entro il 21 dicembre del corrente anno.
Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare in quanto gli importi sospesi saranno versati entro il corrente anno. Si dà riscontro(22) dell'ammontare delle entrate di natura tributaria per l'anno 2020 potenzialmente sospeso, che la RT indica in circa 4 mln di euro. In relazione ai contributi e premi sospesi, premesso che non si dispone di analoghi strumenti di riscontro, si osserva che l'importo indicato (8,1 milioni di euro) appare più che congruo rispetto al precedente dato, riferito alla componente tributaria, nonché coerente con i dati macroeconomici disponibili. Infatti, i contributi in esame dovrebbero riguardare, al più, i mesi di agosto, settembre, ottobre e novembre, per cui si può ipotizzare che l'ammontare dei contributi e premi rivenienti dal Comune di Lampedusa e Linola sia di circa 26 milioni di euro annui. Tale importo è coerente con il peso demografico (6.540 abitanti) del Comune in questione rispetto all'ammontare complessivo a livello nazionale dei contributi sociali, come riportato dal DEF 2020 (circa 242 miliardi di euro per il 2019)(23) .
Il comma 2 permette che, in considerazione dei flussi migratori e delle conseguenti misure di sicurezza sanitaria per la prevenzione del contagio da COVID-19, al fine di consentire il pieno rilancio dell’attività turistica ed alberghiera, alle imprese del settore turistico, agricole e della pesca con domicilio fiscale nel Comune di Lampedusa e Linosa, siano concesse le agevolazioni di cui all’articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 123 del 2019 (consistenti in mutui agevolati della durata massima di 10 anni e di importo non superiore al 75% della spesa ammissibile al finanziamento, o, in alternativa, in un contributo a fondo perduto fino al 35% della spesa ammissibile nonché mutui agevolati, di importo non superiore al 60% della spesa ammissibile al finanziamento). A tali agevolazioni si applicano i limiti massimi previsti dalla normativa dell'Unione europea e le disposizioni della medesima in materia di aiuti di Stato per i settori interessati.
Il comma 3 demanda ad apposito decreto interministeriale la definizione dei criteri e delle modalità di concessione delle agevolazioni di cui al comma 2, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 4.
Il comma 4 autorizza per le finalità di cui ai commi 2 e 3 la spesa di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al MEF.
La RT si limita a ribadire il contenuto delle disposizioni.
Al riguardo, preso atto che i benefici sono erogati nell'ambito di un limite di spesa, si rileva inoltre che esso appare ampiamente prudenziale rispetto alle risorse indicate dall'articolo 9 del decreto-legge n. 123 del 2019, che stanziava per l'analoga misura rivolta ai comuni del cratere colpito dagli eventi sismici del 2016 nel centro Italia la somma di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Sarebbe comunque auspicabile acquisire dati ed elementi di valutazione volti a confermare la congruità dello stanziamento previsto. Fra l'altro, anche se la tipologia degli interventi in esame dovrebbe comunque consentire di gestire le istanze in modo da contenere gli impegni finanziari entro il limite di spesa previsto, si osserva che non appare appropriato rinviare ad una fonte secondaria la definizione dei parametri di concessione dei benefici anche con riferimento ai fini di tutela del limite di spesa.
22) È stata utilizzata la banca dati del data warehouse fornito dal MEF – Dipartimento delle Finanze, statistiche sulle dichiarazioni – per i tributi: IRPEF, IRES, ed IVA per l'anno d'imposta 2018 ed IRAP per l'anno 2017.
23) V. Documento di economia e finanza 2020 - Sezione II Analisi e tendenze della finanza pubblica, pagina 6
Articolo 44, commi 1 e 1-bis (Ex art. 1 del D.L. 111/2020)
(Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale)
Il comma 1, come sostituito, dispone l'incremento (già previsto dal testo iniziale) di 400 milioni di euro del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 200 del decreto-legge 34/2020. Nella parte innovativa del testo si prevede che tali risorse, destinate al sostegno del trasporto pubblico locale, possono essere utilizzate, oltre che per le finalità previste dalla legislazione vigente, anche per il finanziamento, nel limite di 300 milioni di euro, di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti, occorrenti per fronteggiare le esigenze trasportistiche conseguenti all'attuazione delle misure di contenimento derivanti dall'applicazione delle Linee Guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico e le Linee Guida per il trasporto scolastico dedicato, ove i predetti servizi nel periodo ante COVID abbiano avuto un riempimento superiore all'80% della capacità.
Il comma 1-bis autorizza ciascuna Regione e Provincia autonoma all'attivazione dei servizi aggiuntivi di cui al comma 1, nei limiti del 50 per cento delle risorse ad essa attribuibili applicando alla spesa autorizzata al comma 1 le medesime percentuali di ripartizione previste dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato in attuazione dell'articolo 200, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti si provvede alla definizione delle quote da assegnare a ciascuna Regione e Provincia autonoma per le finalità indicate al comma 1 e alla conseguente ripartizione delle risorse, anche attraverso compensazioni tra gli enti stessi.
La RT, oltre a descrivere la norma, afferma che la disposizione non determina effetti finanziari, in quanto esclusivamente finalizzata ad includere anche le spese aggiuntive per il trasporto pubblico locale e regionale connesse alle misure di contenimento della diffusione del Covid-19 di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 33 del 2020, tra le finalizzazioni delle risorse di cui all’articolo 44, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020, nel limite di 300 milioni di euro per l’anno 2020, senza determinare alcuna variazione all’ammontare complessivo delle stesse.
Al riguardo, andrebbe confermato che la ulteriore finalizzazione delle risorse previste dall'articolo 44, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020 e la conseguente modalità di autorizzazione all'attivazione dei servizi aggiuntivi siano in linea con quanto già scontato sui saldi di finanza pubblica ai sensi del citato articolo 44.
Inoltre, anche se la disposizione si limita a individuare ulteriori finalizzazioni a cui destinare le risorse già previste a legislazione vigente, appare comunque utile fornire ulteriori elementi di informazione idonee a determinare l'entità delle reali necessità del settore del trasporto pubblico locale e regionale in modo da valutare l'adeguatezza del contributo previsto ed escludere la necessità di ulteriori finanziamenti.
Articolo 48-bis (Ex art. 2 del D.L. 117/2020)
(Servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni)
L'articolo stabilisce che per l'anno scolastico 2020-2021, in considerazione delle eccezionali esigenze organizzative necessarie ad assicurare il regolare svolgimento dei servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni – anche in forma associata – nonché per l'attuazione delle misure finalizzate alla prevenzione e al contenimento dell'epidemia da COVID-19, la maggiore spesa di personale rispetto a quella sostenuta nell'anno 2019 per contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale educativo, scolastico e ausiliario impiegato dai comuni e dalle unioni di comuni, ferma restando la sostenibilità finanziaria della stessa e il rispetto dell'equilibrio di bilancio degli enti asseverato dai revisori dei conti, non si computa ai fini delle limitazioni finanziarie stabilite dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.
La RT conferma che la disposizione è finalizzata ad assicurare il regolare inizio dell’anno scolastico 2020-2021, con riferimento ai servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni, anche in forma associata, anche mediante l’adozione delle misure per la prevenzione e il contenimento dell’epidemia da Covid-19.
A tale fine la norma prevede che la maggiore spesa per contratti di lavoro subordinato a termine del personale educativo, scolastico e ausiliario, rispetto a quella sostenuta nell’anno 2019, non si computi nel calcolo del limite finanziario per le forme di lavoro flessibile previsto dall’articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010.
Precisa che la disposizione, prevista per il solo anno scolastico 2020-2021, non determina effetti negativi sui saldi di finanza pubblica in quanto contenuta nel limite complessivo della spesa di personale prevista dalle vigenti disposizioni, evidenziando che la stessa può essere sostenuta dagli enti a condizione che sia assicurata la sostenibilità finanziaria della stessa e il rispetto dell’equilibrio di bilancio asseverato dai revisori dei conti.
Al riguardo, per i profili di copertura, pur non avendo nulla da osservare, richiamando l'articolo 19 della legge di contabilità, considerando che la deroga prevista dalla norma in esame, prevista per il solo anno scolastico 2020/2021, non determina di per sé effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, operando nel rispetto del limite complessivo della spesa di personale già previsti dalle disposizioni vigenti e nel presupposto che la sua operatività operi comunque nella salvaguardia della sostenibilità finanziaria compatibile con il rispetto dell’equilibrio di bilancio, andrebbero richieste comunque maggiori informazioni in merito al grado di effettiva modulabilità delle risorse già previste ai sensi della legislazione vigente nei bilanci dei comuni delle diverse aree del territorio nazionale, al fine di evidenziare il grado di reale praticabilità della deroga nelle varie realtà territoriali.